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            <title>ADVANTLAW -&gt; News</title>
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            <language>en-gb</language>
            <copyright>RYZE Digital</copyright>
            
            <pubDate>Fri, 14 Aug 2026 15:46:58 +0200</pubDate>
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                        <pubDate>Mon, 10 Aug 2026 10:26:04 +0200</pubDate>
                        <title>Le canzoni generate con l&#039;AI violano il diritto d&#039;autore? Cosa ci insegna il caso Suno vs Gema</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-canzoni-generate-con-lai-violano-il-diritto-dautore-cosa-ci-insegna-il-caso-suno-vs-gema</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Una recente sentenza del Tribunale Regionale di Monaco di Baviera fissa un punto importante sul rapporto tra addestramento dell'intelligenza artificiale e copyright musicale. Il caso in questione vedeva contrapposte Suno, una delle piattaforme di intelligenza artificiale generativa più diffuse per la creazione di musica, e Gema, l'equivalente tedesco della Siae, che accusava l'azienda statunitense di aver elaborato dei brani a partire da canzoni famose del suo repertorio, protette da diritto d'autore, senza alcun compenso. […]</p><p><strong>Cosa è successo?</strong></p><p>La decisione del tribunale, resa nota il 31 luglio 2026, "afferma alcuni principi che potrebbero incidere sullo sviluppo delle piattaforme di AI: l'addestramento dei modelli su opere protette, la loro conservazione e il successivo utilizzo richiedono l'autorizzazione dei titolari dei diritti, anche quando l'addestramento avvenga al di fuori dell'Unione europea", spiega l'avvocato Luca Guidobaldi, counsel di ADVANT Nctm.</p><p><strong>Cosa veniva contestato a Suno dalla Siae tedesca?</strong></p><p>«Secondo Gema, attraverso semplici prompt, anche esclusivamente testuali, Suno era in grado di generare composizioni musicali estremamente simili, se non addirittura sovrapponibili, ad alcuni dei brani più celebri e di maggior valore economico del proprio repertorio, tra cui <i>Forever Young</i> degli Alphaville e <i>Mambo No. 5</i> di Lou Bega. Partendo da queste evidenze, Gema ha sostenuto che il modello di intelligenza artificiale utilizzato da Suno fosse stato necessariamente addestrato proprio su quei brani, "ascoltandoli" per imparare a riprodurne, almeno in parte, le caratteristiche. Secondo la collecting, il modello avrebbe inoltre conservato copie delle opere, rendendole disponibili durante il processo di generazione di nuove canzoni richieste dagli utenti», spiega l’avvocato. Il&nbsp;Tribunale tedesco ha stabilito che queste attività costituiscono una violazione del diritto d'autore. «Per questo motivo, ha ordinato a Suno di interrompere ogni futuro utilizzo delle opere in assenza di un’adeguata autorizzazione o licenza rilasciata da Gema, eventualmente dietro pagamento delle relative royalties. Ha inoltre imposto alla piattaforma di fornire tutta la documentazione relativa agli utilizzi passati dei brani e ai ricavi ottenuti», prosegue l’avvocato Guidobaldi.</p><p><a href="https://www.corriere.it/economia/innovazione/26_agosto_08/le-canzoni-generate-con-l-ai-violano-il-diritto-d-autore-cosa-ci-insegna-il-caso-suno-vs-gema-bbab8b4d-04a5-4b31-9e29-b1b882f17xlk.shtml" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per leggere l'articolo integrale del Corriere della Sera</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Sat, 08 Aug 2026 10:38:00 +0200</pubDate>
                        <title>L&#039;appassionante campionato a 5 per i nuovi stadi. Come si gioca</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lappassionante-campionato-a-5-per-i-nuovi-stadi-come-si-gioca</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>A Napoli il campo (quasi) largo del sindaco Gaetano Manfredi e del presidente della Regione, Roberto Fico, ha puntato sulla riqualificazione dello stadio Maradona, con soldi pubblici (200 milioni), per presentarsi all'appuntamento degli Europei 2032. La città ha già inviato il progetto all'UEFA e conta di rientrare tra le cinque candidate italiane per ospitare il campionato di calcio che l'Italia è stata costretta a condividere con la Turchia proprio per mancanza di impianti sportivi adeguati […]</p><p>[…] Come spiega l'avvocato Marco Monaco, partner dello studio legale ADVANT Nctm, Napoli non aveva molte alternative, se non restare esclusa dal circuito delle città ospitanti, visto che il Calcio Napoli non ha ad oggi presentato un progetto con allegato studio di fattibilità secondo le norme previste dalla legge Stadi del 2021. “Eppure - prosegue Monaco - questa legge, che facilita la realizzazione di immobili complementari all'infrastruttura sportiva, offre di fatto ai privati un discreto margine di business. Inoltre, l'introduzione della figura del commissario per gli stadi assicurerà procedure amministrative e urbanistiche estremamente semplificate. In pratica, gli stadi sono stati assimilati a opere infrastrutturali di interesse strategico nazionali e come tali possono viaggiuare su una corsia preferenziale”.</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sull'edizione dell'8 agosto 2026 de il Foglio</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 07 Aug 2026 10:43:50 +0200</pubDate>
                        <title>CSA2: quando la sicurezza rischia di comprimere il mercato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/csa2-quando-la-sicurezza-rischia-di-comprimere-il-mercato</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La proposta di revisione del Cybersecurity Act europeo (CSA2) mira a rafforzare la resilienza cibernetica dell’Unione, intervenendo sulla certificazione della cybersicurezza, sulla sicurezza delle catene di approvvigionamento TIC e sulla disciplina dei fornitori qualificati ad alto rischio. Le nuove misure pongono, tuttavia, questioni che vanno oltre il piano strettamente tecnologico e investono il funzionamento del mercato interno e gli equilibri istituzionali europei.</p><p><strong>Edoardo Raffiotta</strong> esamina i possibili effetti del nuovo quadro sulla concorrenza e sulla standardizzazione del mercato ICT europeo, soffermandosi sui principi di proporzionalità e non discriminazione e sul ruolo attribuito alla Commissione europea rispetto a materie che intersecano la sicurezza nazionale. L’analisi mette così a fuoco il rapporto tra rafforzamento della sicurezza delle TIC, tutela del mercato e perseguimento dell’autonomia strategica europea.</p><p><i>Leggi l'articolo pubblicato su </i><a href="https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/csa2-quando-la-sicurezza-rischia-di-comprimere-il-mercato/" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Agenda Digitale</i></a><i>.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 11:41:12 +0200</pubDate>
                        <title>Dall’assistente empatico al deepfake: le nuove regole di trasparenza per l’AI</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dallassistente-empatico-al-deepfake-le-nuove-regole-di-trasparenza-per-lai</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Dal 2 agosto 2026 sono applicabili gli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 50 dell'AI Act per i sistemi di intelligenza artificiale che interagiscono con le persone e per i contenuti generati o manipolati dall'IA.</p><p>Nell'articolo pubblicato su <i>Il Sole 24 Ore</i>, <strong>Edoardo Raffiotta </strong>esamina il nuovo quadro normativo, soffermandosi sugli obblighi che gravano su provider e deployer, sulle regole applicabili ai sistemi di riconoscimento delle emozioni e ai deepfake, nonché sulle principali esenzioni previste dal Regolamento. L'analisi mette inoltre in evidenza le criticità ancora aperte, tra cui la mancanza di standard tecnologici maturi per rendere effettiva la trasparenza e la crescente necessità di sviluppare strumenti in grado di distinguere l'interazione umana da quella artificiale.</p><p>L'articolo integrale è disponibile nell'edizione del 3 agosto de <a href="https://www.ilsole24ore.com/art/dall-assistente-empatico-deepfake-nuove-regole-trasparenza-l-ai-AJK96Rd" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Il Sole 24 Ore</i></a><i>.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 03 Aug 2026 15:13:00 +0200</pubDate>
                        <title>Il tempo e il metodo dell’AI Act</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-tempo-e-il-metodo-dellai-act</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Edoardo Raffiotta</strong> approfondisce gli effetti del regolamento (UE) 2026/1744, che interviene sul calendario di applicazione dell'AI Act, rinviando alcune disposizioni relative ai sistemi di IA ad alto rischio e lasciando invariata la piena operatività del resto dell'impianto normativo. Il rinvio, osserva Edoardo, «non è delle imprese, è delle istituzioni», chiamate a completare gli strumenti necessari per rendere effettiva la conformità.&nbsp;</p><p>Le modifiche si inseriscono nel più ampio processo di riforma della regolazione digitale europea e confermano come il prossimo futuro sia quello di una disciplina «in movimento», chiamata a governare una tecnologia in continua evoluzione attraverso una regolazione flessibile e per principi.</p><p>L'articolo integrale è disponibile su <a href="https://www.dirittoegiustizia.it/dettaglio/16083931/il-tempo-e-il-metodo-dellai-act" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Diritto e Giustizia</i></a><i>.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 23 Jul 2026 15:19:00 +0200</pubDate>
                        <title>Tech, AI: sovranità tema centrale, favorire investimenti e una cultura dell’innovazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tech-ai-sovranita-tema-centrale-favorire-investimenti-e-una-cultura-dellinnovazione</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>In occasione dell'evento "Tecnologia, potere, regole: la nuova partita della sovranità europea", organizzato da Adnkronos e Open Gate Italia presso il Palazzo dell'Informazione di Roma, <strong>Edoardo Raffiotta</strong> ha sottolineato come l'intelligenza artificiale rappresenti al tempo stesso «un grandissimo potenziale» e «un fattore di competitività» per le imprese, evidenziando la necessità di una governance chiara. Ha inoltre richiamato il tema della sovranità digitale, osservando che, oltre alle regole, sono necessari investimenti, ricerca e una solida cultura dell'innovazione affinché anche le imprese europee possano sviluppare modelli e sistemi nazionali.</p><p><i>L'intervista su </i><a href="https://www.adnkronos.com/economia/tech-ai-raffiotta-unibicocca-sovranita-tema-centrale-favorire-investimenti-e-cultura-innovazione_52f19VIszhoRs8ZUdEpq77?refresh_ce" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Adnkronos</i></a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Digital e Data</category>
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 23 Jul 2026 14:19:00 +0200</pubDate>
                        <title>Raffaele Giarda nuovo Partner di ADVANT Nctm</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/raffaele-giarda-nuovo-partner-di-advant-nctm</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">ADVANT Nctm annuncia l’ingresso di Raffaele Giarda in qualità di Partner dello Studio.&nbsp;</p><p class="text-justify">L’entrata di Raffaele Giarda contribuisce a rafforzare il settore Technology, Media, Entertainment and Telecommunications (TMT), che potrà giovarsi delle competenze maturate in oltre tre decenni di attività nell’ambito della regolamentazione di settore, anche con riferimento alle tematiche legate agli investimenti esteri in Italia (FDI).</p><p class="text-justify">La nomina di Raffaele Giarda si inserisce nel percorso di costante potenziamento delle competenze professionali dello Studio a supporto dei clienti, rafforzando l’expertise TMT di ADVANT Nctm in un momento storico, come quello attuale, in cui innovazione e digitalizzazione rappresentano un fattore determinante per le imprese e la loro crescita.</p><p class="text-justify"><i>“L’ingresso di Raffaele Giarda è, per noi, motivo di orgoglio. Si tratta di un professionista con una reputazione solida, costruita in decenni di attività, anche in ambito internazionale, nel settore TMT e nell’advisory su operazioni complesse. La sua esperienza arricchisce la nostra offerta nel settore, oltre a consolidare la capacità dello Studio di assistere i propri clienti in un contesto di mercato in rapida evoluzione e in continua trasformazione”</i>, ha commentato <strong>Paolo Montironi</strong>, <strong>Senior Partner</strong> di <strong>ADVANT Nctm</strong>.</p><p class="text-justify"><i>“L'ingresso in ADVANT Nctm rappresenta per me una nuova, importante fase professionale, in uno Studio che unisce dimensione europea, qualità dei professionisti e chiara visione di sviluppo. Porto con me una profonda esperienza nel settore TMT, con l'obiettivo di contribuire fin da subito all’ulteriore consolidamento del posizionamento dello Studio sul mercato di riferimento”</i>, ha dichiarato <strong>Raffaele Giarda</strong>.</p><p class="text-justify">Con l’ingresso di Raffaele Giarda, il numero totale dei Partner di ADVANT Nctm arriva a 88.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 22 Jul 2026 16:18:39 +0200</pubDate>
                        <title>Modello ADVANT Nctm. Fattore Fantacchiotti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/modello-advant-nctm-fattore-fantacchiotti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>L'innesto del Partner nel Corporate M&amp;A corona un semestre di nomine e lateral. Così lo studio rafforza le sue ambizioni: crescita dimensionale, integrazione e spinta all'estero.</i></p><p>Tre lateral partner. Un counsel, un of counsel e tre managing associate. Quattro nomine a socio e nove promozioni interne. È questo il bilanco di ADVANT Nctm nei primi sei mesi del 2026. Tra le piattaforme più attive del mercato legale italiano, lo studio ha completato la propria strategia di crescita con l'ingresso, dal primo luglio, di <strong>Giorgio Fantacchiotti</strong>. Professionista di riferimento nel Corporate M&amp;A, dopo oltre vent'anni tra BonelliErede e LinkLaters e una parentesi in Fivers, è approdato nello studio assieme alla counsel <strong>Anna Gagliardi</strong> e l'associate <strong>Pietro Pozzati</strong>. L'operazione rafforza la presenza nei grandi deal e completa una stagione caratterizzata dagli ingressi dei partner <strong>Federico Morelli </strong>nel Debt Capital Markets e <strong>Antonio La Porta </strong>nel banking &amp; finance, oltre alle promozioni a socio di <strong>Luigi Ardizzone</strong>, <strong>Francesco Follieri</strong>, <strong>Marco Cosa </strong>e <strong>Francesco Mazzocchi</strong>.</p><p><a href="https://riviste.toplegal.it/books/TopLegal-Digital-22-LUGLIO-2026-def-4Eky/#p=20" target="_blank" rel="noreferrer">Leggi l'articolo integrale su TopLegal</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 20 Jul 2026 10:15:25 +0200</pubDate>
                        <title>Come aprire la Borsa a tutti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/come-aprire-la-borsa-a-tutti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Articolo a cura di Lukas Plattner per Milano Finanza.</i></p><p>La riforma del Tuf rappresenta un passo avanti nella semplificazione delle regole, ma da sola non basta a rilanciare i mercati dei capitali. Il tema centrale emerso durante il panel finale del MF Growth Italia Day è infatti quello della liquidità: l'Italia dispone di una grande quantità di risparmio privato, ma una quota ancora troppo ridotta viene indirizzata verso le imprese e la crescita del sistema produttivo.</p><p>“Abbiamo un risparmio degli italiani enorme: circa 1.300 miliardi di euro sui conti bancari, oltre 6 mila miliardi di risorse finanziarie complessive, circa mille miliardi nelle assicurazioni vita e 200 miliardi nei fondi previdenziali. Bisogna riuscire a canalizzare questo risparmio verso il Paese, verso le piccole e medie. Per farlo servono incentivi fiscali e strumenti dedicati”.&nbsp;</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sul numero del 18 Luglio 2026.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 20 Jul 2026 10:03:28 +0200</pubDate>
                        <title>L&#039;evoluzione del Golden Power nei settori energia e infrastrutture</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/levoluzione-del-golden-power-nei-settori-energia-e-infrastrutture</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di Piero Viganò, Francesco Mazzocchi e Giuliano Proietto per <a href="https://www.staffettaonline.com/" target="_blank" rel="noreferrer">Staffetta Quotidiana</a>.</p><p>La disciplina italiana in materia di Foreign Direct Investment (anche nota come “Golden Power”) trova il proprio fondamento nel decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 ("Decreto Golden Power"), recante “Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni”.&nbsp;</p><p>Tale disciplina configura un insieme articolato di poteri speciali che la presidenza del Consiglio dei ministri può esercitare al fine di tutelare settori strategici di rilevanza nazionale, cercando di contemperare due esigenze tra loro strutturalmente contrapposte: da un lato, la libera concorrenza e la circolazione dei capitali, dall'altro, la sovranità economica su settori ritenuti essenziali per la sicurezza, l'ordine pubblico e il funzionamento delle infrastrutture critiche del Paese.</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sul numero di Venerdì 17 luglio 2026.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 17 Jul 2026 14:24:22 +0200</pubDate>
                        <title>Focus Lavoro - Luglio 2026</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/focus-lavoro-luglio-2026</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In questo numero della nostra newsletter mensile dedicata agli aggiornamenti giurisprudenziali e normativi di rilevanza per i professionisti del diritto del lavoro:</p><ul><li data-list-item-id="e32426ac80034cc443098aaf796a9e9aa">Ultime novità legislative</li><li data-list-item-id="ef0f7ea6cfdee1eced9519aebe07904d0">Infortunio del lavoratore colpito da una bottiglia lanciata da un collega: nessuna responsabilità datoriale per la condotta imprevedibile del terzo</li><li data-list-item-id="e5fda3c0b06260dde9eb829a94124dfd7">Esonero dal lavoro notturno del lavoratore che assiste un familiare disabile: irrilevante la gravità dell’handicap</li><li data-list-item-id="e383de0c4b833d4005a37bdeba00d4119">Retribuzione feriale: la Suprema Corte apre una breccia nel fronte dell’automatismo inclusivo delle voci del trattamento economico ordinario.</li></ul><p><a href="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/nctm/PDF/Focus_Lavoro_Luglio_2026.pdf" target="_blank">Leggi qui</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 16 Jul 2026 16:47:07 +0200</pubDate>
                        <title>Quando il giudice diventa “digitale”: la proposta delle nuove sezioni specializzate</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/quando-il-giudice-diventa-digitale-la-proposta-delle-nuove-sezioni-specializzate</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>1. Introduzione</strong></p><p class="text-justify">Negli ultimi anni la trasformazione digitale ha inciso profondamente sul modo in cui le imprese progettano, distribuiscono e utilizzano prodotti e servizi. Software, piattaforme digitali, servizi cloud, sistemi di intelligenza artificiale, infrastrutture IT, cybersecurity e gestione dei dati rappresentano oggi componenti essenziali dell’attività economica di pressoché ogni organizzazione.</p><p class="text-justify">A questa evoluzione del mercato non è tuttavia corrisposta, almeno sino ad oggi, un’analoga specializzazione della giurisdizione civile.</p><p class="text-justify">Le controversie aventi ad oggetto tecnologie digitali vengono infatti trattate, salvo specifiche ipotesi, secondo le ordinarie regole di competenza, con la conseguenza che giudici chiamati quotidianamente a decidere le più diverse tipologie di controversie si trovano spesso ad affrontare questioni caratterizzate da una significativa complessità tecnica, tecnologica e regolatoria.</p><p class="text-justify">In questo contesto si inserisce il recente Disegno di Legge S. 1934 (“<i><strong>DDL</strong></i>”), presentato al Senato l’11 giugno 2026, che propone l’istituzione delle “Sezioni specializzate in materia digitale” presso i tribunali e le corti d’appello già sedi delle sezioni specializzate in materia d’impresa.&nbsp;</p><p class="text-justify">Pur trattandosi di una proposta ancora all’inizio dell’iter parlamentare, il DDL merita particolare attenzione, poiché rappresenta uno dei primi tentativi, nel panorama europeo, di costruire una giurisdizione specificamente dedicata alle controversie dell’economia digitale.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. Perché nasce l’esigenza di una giustizia specializzata</strong></p><p class="text-justify">La <i>ratio</i> della proposta appare piuttosto chiara.</p><p class="text-justify">Le controversie digitali presentano caratteristiche che sempre più frequentemente le distinguono dal tradizionale contenzioso commerciale.</p><p class="text-justify">L’accertamento giudiziale richiede spesso la comprensione di architetture software, infrastrutture cloud, algoritmi di intelligenza artificiale, sistemi di cybersecurity, modalità di trattamento dei dati personali, API, servizi SaaS, modelli di licensing, infrastrutture distribuite o sistemi automatizzati di decisione.</p><p class="text-justify">In tali contesti, la componente tecnologica non costituisce un mero elemento accessorio del rapporto contrattuale, bensì il nucleo stesso della prestazione dedotta in giudizio.</p><p class="text-justify">Il legislatore sembra quindi muovere da una considerazione ormai difficilmente contestabile: l’efficienza della tutela giurisdizionale dipende anche dalla capacità del giudice di comprendere il contesto tecnologico nel quale la controversia si inserisce.</p><p class="text-justify">Si tratta di una logica non nuova nel nostro ordinamento. Analogamente a quanto avvenuto con le sezioni specializzate in materia d’impresa, la proposta mira a concentrare determinate controversie davanti a giudici dotati di competenze specialistiche, favorendo una maggiore uniformità interpretativa e una progressiva formazione di una giurisprudenza altamente qualificata.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. L’elemento centrale del DDL: la “prestazione digitale prevalente”</strong></p><p class="text-justify">L’aspetto probabilmente più innovativo della proposta non consiste tanto nell’istituzione di nuove sezioni specializzate, quanto nel criterio utilizzato per individuarne la competenza.</p><p class="text-justify">Il DDL non si limita infatti ad elencare categorie di controversie, ma introduce la nozione di “<i>rapporto giuridico a prestazione digitale prevalente</i>”, destinata a rappresentare il principale criterio di attribuzione delle controversie.</p><p class="text-justify">Sarebbero devolute alle nuove sezioni le controversie nelle quali la componente digitale costituisce l’oggetto principale del rapporto, comprendendo, tra le altre, attività di sviluppo, progettazione, implementazione, integrazione, manutenzione, concessione in uso, gestione o sfruttamento economico di software, sistemi digitali, infrastrutture cloud, piattaforme online, servizi digitali, banche dati e sistemi di intelligenza artificiale.</p><p class="text-justify">La scelta appare particolarmente significativa perché sposta l’attenzione dalla natura soggettiva delle parti coinvolte alla natura oggettiva della prestazione contrattuale.</p><p class="text-justify">In altri termini, ciò che rileva non è se una controversia riguardi una società tecnologica, bensì se il cuore del rapporto giuridico sia rappresentato dalla fornitura o dall’utilizzo di una prestazione digitale.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4. Le possibili ricadute per le imprese</strong></p><p class="text-justify">Dal punto di vista delle imprese, la proposta potrebbe produrre effetti che vanno ben oltre la sola individuazione del giudice competente.</p><p class="text-justify">Una maggiore specializzazione della giurisdizione potrebbe infatti incidere sulla prevedibilità delle decisioni giudiziarie, riducendo il rischio che controversie analoghe ricevano soluzioni profondamente differenti in ragione della maggiore o minore familiarità del singolo giudice con le tecnologie oggetto della lite.</p><p class="text-justify">Per gli operatori del settore ICT ciò potrebbe tradursi in una maggiore certezza nella gestione del rischio contrattuale.</p><p class="text-justify">Non meno rilevante potrebbe essere l’impatto sulla fase di redazione e negoziazione dei contratti.</p><p class="text-justify">Se il contenzioso digitale inizierà progressivamente a sviluppare orientamenti giurisprudenziali specialistici, sarà verosimilmente necessario ripensare anche alcune clausole oggi frequentemente utilizzate nella contrattualistica tecnologica, dalle Service Level Agreement (SLA) ai livelli di disponibilità dei servizi cloud, dalle limitazioni di responsabilità alle clausole relative alla cybersecurity, sino alle previsioni dedicate all’intelligenza artificiale, alla governance dei dati e alla gestione degli incidenti informatici.</p><p class="text-justify">In tale prospettiva, il DDL non interessa soltanto chi gestisce il contenzioso, ma anche chi, come noi, quotidianamente assiste le imprese nella strutturazione dei rapporti contrattuali e nella definizione dei modelli di governance dei progetti digitali.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>5. Le questioni ancora aperte</strong></p><p class="text-justify">Come ogni proposta di riforma, anche il DDL lascia aperti numerosi interrogativi.</p><p class="text-justify">Il primo riguarda proprio la nozione di “<i>prestazione digitale prevalente</i>”.</p><p class="text-justify">Sebbene la scelta di adottare un criterio sostanziale appaia condivisibile, non sarà sempre agevole individuare quando la componente digitale costituisca il vero oggetto del rapporto e quando, invece, rappresenti soltanto uno strumento attraverso il quale viene resa una diversa prestazione principale.</p><p class="text-justify">Si pensi, ad esempio, ai contratti complessi di <i>digital transformation</i>, agli appalti tecnologici integrati, ai progetti ERP, alle implementazioni di sistemi di intelligenza artificiale o ai servizi gestiti (<i>managed services</i>), nei quali elementi digitali, consulenziali e organizzativi risultano spesso strettamente intrecciati.</p><p class="text-justify">Ulteriori profili interpretativi potrebbero inoltre emergere nel coordinamento con l’attuale disciplina delle sezioni specializzate in materia d’impresa e nella delimitazione dei rispettivi ambiti di competenza.</p><p class="text-justify">Non meno importante sarà verificare se alla specializzazione formale degli uffici giudiziari corrisponderà un effettivo investimento nella formazione tecnica dei magistrati e nell’organizzazione degli uffici, condizione essenziale affinché la riforma possa raggiungere gli obiettivi perseguiti.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>6. Uno sviluppo da seguire con attenzione</strong></p><p class="text-justify">L’istituzione delle sezioni specializzate in materia digitale rappresenta, allo stato, una proposta normativa ancora suscettibile di modifiche nel corso dell’iter parlamentare.&nbsp;</p><p class="text-justify">Indipendentemente dal testo che verrà eventualmente approvato, il DDL coglie tuttavia un fenomeno ormai evidente: il diritto delle tecnologie digitali non costituisce più una disciplina di nicchia, ma uno dei principali terreni sui quali si sviluppano i rapporti economici contemporanei.</p><p class="text-justify">Per le imprese che operano nel settore digitale, o che fondano sempre più i propri processi su software, dati e intelligenza artificiale, la crescente specializzazione della giustizia rappresenta un’evoluzione destinata ad incidere non soltanto sulla gestione del contenzioso, ma anche sulla progettazione dei contratti, sulla governance dei progetti tecnologici e, più in generale, sulla gestione del rischio legale.</p><p class="text-justify">In questa prospettiva, il DDL costituisce un segnale significativo dell’evoluzione dell’ordinamento verso una giustizia maggiormente consapevole delle peculiarità dell’economia digitale e delle sfide poste dall’innovazione tecnologica.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 16 Jul 2026 16:42:19 +0200</pubDate>
                        <title>Sovranità digitale e intelligenza artificiale: il Cloud and AI Development Act </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sovranita-digitale-e-intelligenza-artificiale-il-cloud-and-ai-development-act</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il 3 giugno 2026, la Commissione europea ha pubblicato la proposta di Regolamento denominato <i>Cloud and AI Development Act</i> (CADA), cuore del più ampio <i>Tech Sovereignty Package</i> con cui Bruxelles intende rispondere a due vulnerabilità critiche del sistema digitale europeo: un deficit strutturale di capacità nei data center e una dipendenza da un numero ristretto di fornitori cloud non europei. Non si tratta di un intervento isolato, ma del tassello centrale di un'architettura regolatoria che ridisegna il quadro giuridico dell'infrastruttura digitale europea, divenuto elemento critico per la tutela della sovranità digitale nella economia dei dati.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><strong>Il problema: dipendenza e deficit di capacità</strong></p><p class="text-justify">La quota di mercato dei fornitori cloud europei è scesa dal 29% del 2017 a circa il 15% nel 2022. Nel frattempo, la domanda di capacità computazionale — trainata dallo sviluppo di modelli di intelligenza artificiale sempre più energivori — è cresciuta in modo esponenziale. L'obiettivo dichiarato del CADA è quello di almeno triplicare la capacità dei data center europei nei prossimi cinque-sette anni, semplificando le procedure autorizzative e migliorando l'accesso a risorse essenziali come energia, terreni, acqua e finanziamenti.</p><p class="text-justify">In questo scenario, i data center non sono più intesi come semplici infrastrutture tecniche ma asset essenziali in quanto strumentali alla tutela della sovranità digitale — un cambio di paradigma che l'Italia ha già anticipato a livello interno con il D.L. 21/2026, che ha introdotto il procedimento unico nazionale per la loro autorizzazione.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><strong>L'architettura del CADA: tre pilastri normativi</strong></p><p class="text-justify">Sul piano strutturale, il CADA si articola su tre assi principali.</p><p class="text-justify">Il primo riguarda la capacità infrastrutturale. La proposta richiede agli Stati membri di facilitare la creazione di <i>data center acceleration zones</i>, aree dedicate a garantire adeguata capacità energetica per lo sviluppo di data center su scala europea. Si tratta di uno strumento con rilevanti implicazioni urbanistiche e ambientali, che potrebbe imporre &nbsp;una revisione degli strumenti di governo del territorio nei singoli ordinamenti nazionali.</p><p class="text-justify">Il secondo pilastro — e probabilmente il più innovativo — è rappresentato dal framework europeo di sovranità cloud. La proposta introduce quattro livelli progressivi di garanzia, denominati «<i>Union assurance levels</i>». Per le attività del settore pubblico che, in esito alla valutazione del rischio, non siano individuate come rilevanti per la tutela dell’ordine pubblico, è richiesto il ricorso a servizi cloud riconosciuti almeno al livello 1. Per le attività che, invece, contribuiscono alla tutela dell’ordine pubblico e sono riconducibili ai settori contemplati dagli Allegati I e II della direttiva NIS2 — tra cui energia, trasporti, sanità e approvvigionamento idrico — oppure agli ambiti della sicurezza nazionale o interna, della gestione delle frontiere esterne, della difesa, della giustizia o delle attività di contrasto, gli Stati membri e le entità dell’Unione devono effettuare una valutazione del rischio e determinare il livello di garanzia appropriato tra i livelli 2, 3 e 4. Le amministrazioni interessate potranno quindi acquistare esclusivamente servizi cloud riconosciuti al livello di garanzia richiesto.</p><p class="text-justify">Il terzo pilastro interviene sulla contrattazione pubblica. La proposta richiede alle pubbliche amministrazioni di considerare il "valore aggiunto europeo" come criterio non economico-finanziario negli appalti per servizi cloud e AI, tenendo conto della misura in cui un fornitore contribuisce alla catena di fornitura tecnologica europea, integra tecnologie sviluppate nell'UE o eroga servizi tramite componenti hardware progettati o prodotti in Europa. Pur rimanendo un criterio "accessorio e non determinante" — con un peso massimo indicativo di 15 punti su 120 — introduce comunque un vantaggio strutturale per i provider con significativa presenza in Europa.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Le implicazioni giuridiche per le imprese</strong></p><p class="text-justify">Il CADA non è destinato a produrre effetti solo nel settore pubblico. Sebbene l'impatto più immediato riguardi le pubbliche amministrazioni, la proposta è destinata a diventare un riferimento più ampio per le imprese che offrono, acquistano o utilizzano infrastrutture cloud e AI nell'Unione Europea.</p><p class="text-justify">Per i fornitori di servizi cloud, la classificazione per livelli di <i>assurance</i> imporrà una revisione profonda dei modelli contrattuali, dei <i>service level agreement</i> e delle politiche di <i>data residency</i>. Per le imprese che operano in settori regolati — banche, assicurazioni, utilities, sanità — il coordinamento con gli obblighi già previsti da DORA, NIS2 e GDPR genererà un sistema di compliance stratificato di notevole complessità. La proposta si inserisce espressamente in continuità con il Data Act, la NIS2, DORA, il GDPR e l'AI Act, e deve essere letta in combinato disposto con le disposizioni sulla gestione del rischio nella catena di fornitura ICT previste dalla revisione del Cybersecurity Act.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><strong>Il nodo geopolitico e il rischio di frammentazione</strong></p><p class="text-justify">Il CADA si colloca in un contesto geopolitico di crescente tensione. Le associazioni di categoria americane, come il CCIA (Computer and Communications Industry Association), hanno criticato aspramente la proposta, considerano le regole europee come discriminatorie e protezionistiche, poiché rischiano di escludere le aziende USA dagli appalti pubblici più sensibili per la sicurezza nazionale, la difesa e la sanità.</p><p class="text-justify">Il rischio concreto è che le trattative in sede di trilogo — il percorso negoziale tra Commissione, Parlamento e Consiglio che porterà al testo definitivo — indeboliscano significativamente le disposizioni più ambiziose sulla sovranità cloud, sotto la pressione diplomatica e commerciale dei partner transatlantici.</p><p class="text-justify">Sul piano interno europeo, permane il rischio di disallineamenti tra il CADA e le discipline nazionali già adottate — come quella italiana sopra citata — generando sovrapposizioni normative che le imprese dovranno navigare con attenzione.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><strong>Conclusioni</strong></p><p class="text-justify">Il Cloud and AI Development Act segna un passaggio qualitativo nella strategia regolatoria europea: per la prima volta, i data center e le infrastrutture cloud vengono trattati non come oggetto di regolazione tecnica, ma come strumenti di politica industriale e di sicurezza nazionale. Per giuristi, imprese e pubbliche amministrazioni si apre una stagione di profonda revisione di contratti, assetti organizzativi e modelli di compliance. Il testo è ancora in fase di proposta e il percorso legislativo sarà lungo, ma il segnale politico è inequivocabile: in Europa, chi controlla l'infrastruttura AI controlla una risorsa strategica, e il diritto è chiamato a presidiare questo confine.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 16 Jul 2026 16:40:09 +0200</pubDate>
                        <title>Il Public procurement di sistemi di IA: quali rischi e, soprattutto, quali garanzie?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-public-procurement-di-sistemi-di-ia-quali-rischi-e-soprattutto-quali-garanzie</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>Il contesto</strong></p><p class="text-justify">L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale da parte delle pubbliche amministrazioni, intese in senso sostanziale, presuppone anzitutto la soluzione di un problema preliminare: quello relativo alle modalità di approvvigionamento delle tecnologie necessarie.</p><p class="text-justify">Il tema del <i>public procurement</i> assume, pertanto, un rilievo centrale. Allo stato, infatti, appare difficilmente ipotizzabile che la generalità delle amministrazioni sia in grado di sviluppare autonomamente sistemi di intelligenza artificiale. Più frequentemente, esse saranno chiamate ad acquisire sul mercato soluzioni sviluppate da operatori economici privati, assumendo così, secondo le categorie impiegate dalla normativa europea, prevalentemente il ruolo di utilizzatori, o <i>deployer</i>, dei sistemi.</p><p class="text-justify">La scelta di ricorrere al mercato non esaurisce, tuttavia, la responsabilità dell’amministrazione. Al contrario, proprio l’acquisizione di tecnologie sviluppate da soggetti esterni rende necessario predisporre strumenti idonei a garantire che il sistema acquistato sia conforme alla normativa, risponda effettivamente al fabbisogno pubblico e possa essere governato, controllato e, ove necessario, corretto nel corso del suo utilizzo.</p><p class="text-justify">La riflessione si colloca in un quadro regolatorio particolarmente articolato. Tra le fonti maggiormente rilevanti possono richiamarsi il Regolamento (UE) 2024/1689 (“AI Act”), la legge 23 settembre 2025, n. 132, il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici, nonché le Linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale (“AgID”) per il <i>procurement </i>di sistemi di intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, adottate in bozza con determinazione n. 43/2026.</p><p class="text-justify">Già dalla sola considerazione delle fonti applicabili emerge come il <i>procurement</i> di sistemi di intelligenza artificiale si collochi all’intersezione tra due discipline che, in tale ambito, devono essere lette in termini necessariamente complementari: da un lato, la normativa in materia di contratti pubblici; dall’altro, quella specificamente dedicata alla progettazione, alla commercializzazione e all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale.</p><p class="text-justify">Il <strong>Codice dei contratti pubblici</strong> disciplina il procedimento attraverso il quale l’amministrazione individua il proprio fabbisogno, seleziona l’operatore economico e definisce le prestazioni contrattuali. La <strong>normativa sull’intelligenza artificiale</strong>, invece, individua requisiti, obblighi e responsabilità collegati alle caratteristiche e alle modalità di impiego del sistema. Le due discipline convergono, dunque, nella documentazione di gara e nel contratto, che rappresentano gli strumenti mediante i quali gli obblighi regolatori vengono tradotti in specifiche tecniche, condizioni di partecipazione, criteri di valutazione e obbligazioni concretamente esigibili nei confronti del fornitore.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Principali rischi e possibili garanzie</strong></p><p class="text-justify">Le disposizioni contenute nelle fonti richiamate mostrano come il <i>procurement</i> di sistemi di intelligenza artificiale debba essere adeguatamente governato durante tutte le fasi del ciclo di vita del contratto. Un’attenzione particolare deve, tuttavia, essere riservata alle fasi “iniziali” della <strong>programmazione</strong>, della <strong>progettazione</strong> e dell’<strong>affidamento</strong>.</p><p class="text-justify">Si tratta, infatti, dei momenti (in particolare, nel caso delle prime due fasi) nei quali l’amministrazione definisce il proprio fabbisogno, individua la finalità per la quale il sistema sarà utilizzato, valuta l’effettiva necessità di ricorrere a una soluzione algoritmica e stabilisce le caratteristiche tecniche e funzionali della prestazione richiesta. In queste fasi vengono inoltre disciplinati l’accesso e l’utilizzo dei dati, gli obblighi di documentazione, trasparenza e audit, la distribuzione delle responsabilità tra amministrazione e fornitore, nonché le modalità di supervisione umana del sistema.</p><p class="text-justify">La qualità della documentazione di gara incide, pertanto, in misura determinante sulla futura conformità del sistema acquistato. Una definizione generica o incompleta dell’oggetto dell’affidamento rischia di trasferire sul fornitore scelte che dovrebbero rimanere nella disponibilità dell’amministrazione, limitando la capacità di quest’ultima di comprendere il funzionamento del sistema e di controllarne gli effetti.</p><p class="text-justify">Il primo profilo problematico riguarda, quindi, la <strong>corretta individuazione del fabbisogno e dell’oggetto dell’affidamento</strong>. L’amministrazione dovrebbe chiarire preventivamente quale attività intende automatizzare o supportare e quale grado di autonomia può essere riconosciuto al sistema. Dovrebbero essere evitate formulazioni eccessivamente ampie, fondate su un generico richiamo al sistema di intelligenza artificiale, privilegiando invece l’individuazione di prestazioni, risultati attesi, limiti operativi e indicatori di qualità verificabili.</p><p class="text-justify">Una particolare attenzione deve essere dedicata ai dati utilizzati per l’addestramento, la validazione e il funzionamento del sistema. La documentazione di gara dovrebbe specificarne la provenienza, la qualità, l’aggiornamento e la rappresentatività, disciplinando altresì i diritti di accesso, utilizzo, conservazione e restituzione. Dovrebbero inoltre essere previsti obblighi informativi in capo al fornitore, soprattutto con riferimento alle modifiche dei dataset, del modello o delle modalità di funzionamento che possano incidere sulle prestazioni e sui rischi del sistema.</p><p class="text-justify">La stazione appaltante non dovrà, peraltro, considerare soltanto la disciplina specifica dell’intelligenza artificiale. Dovranno essere valutati anche gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, sicurezza informatica, accessibilità, conservazione documentale e continuità operativa. L’acquisto e il funzionamento di sistemi di intelligenza artificiale dipendono, infatti, spesso da infrastrutture digitali, servizi cloud e articolate catene di fornitura ICT.</p><p class="text-justify">In tale prospettiva assume rilievo anche la proposta di revisione del Cybersecurity Act, comunemente indicata come CSA2, attualmente in corso di approvazione a livello europeo. La proposta mira, tra l’altro, a rafforzare la sicurezza delle catene di fornitura ICT e potrebbe incidere anche sulle condizioni di partecipazione degli operatori economici di Paesi terzi alle procedure di affidamento europee. Il profilo della sicurezza della catena di fornitura dovrebbe, quindi, essere considerato già in sede di progettazione della gara, verificando la localizzazione delle infrastrutture, l’impiego di subfornitori, le dipendenze da componenti esterne e le condizioni di accesso ai dati da parte di soggetti terzi.</p><p class="text-justify">Un secondo rischio riguarda il cosiddetto <i><strong>lock-in</strong></i><strong> tecnologico</strong>, ossia la dipendenza dell’amministrazione da un determinato fornitore o da una specifica soluzione proprietaria. Tale dipendenza può derivare dall’assenza di interoperabilità, dalla difficoltà di trasferire dati e configurazioni a un diverso operatore o dalla mancata disponibilità delle informazioni necessarie per comprendere e governare il funzionamento del sistema.</p><p class="text-justify">Per limitare questo rischio, la documentazione di gara dovrebbe prevedere requisiti di interoperabilità e portabilità, l’utilizzo di standard aperti, ove possibile, nonché specifici obblighi di collaborazione in caso di cessazione del rapporto contrattuale o subentro di un nuovo fornitore. Dovrebbero essere disciplinati anche la restituzione dei dati, la trasferibilità delle configurazioni, la disponibilità della documentazione tecnica e i limiti all’utilizzo di componenti proprietarie non sostituibili.</p><p class="text-justify">L’esigenza di evitare il <i>lock-in</i> non comporta necessariamente la completa <i>disclosure</i> del codice sorgente o di ogni informazione riservata del fornitore. Impone, tuttavia, che l’amministrazione disponga di un livello di conoscenza e di accesso alle informazioni sufficiente a controllare il sistema, verificarne le prestazioni, accertare eventuali anomalie e garantire la continuità del servizio pubblico.</p><p class="text-justify">Un terzo profilo riguarda la <strong>predisposizione di adeguate garanzie di supervisione umana, monitoraggio e correzione degli errori</strong>. La supervisione non dovrebbe essere prevista in termini meramente formali, mediante la generica presenza di un operatore umano. Occorre, invece, individuare soggetti dotati di competenze, poteri e informazioni adeguati per comprendere l’output del sistema, verificarne l’attendibilità e, ove necessario, non applicarlo, sospenderne l’utilizzo o richiederne la revisione.</p><p class="text-justify">Il contratto dovrebbe inoltre disciplinare le modalità di monitoraggio successivo all’affidamento, prevedendo indicatori di <i>performance</i>, controlli periodici, obblighi di segnalazione degli incidenti e procedure per la gestione degli errori. Particolare rilevanza assume la possibilità per l’amministrazione di verificare il sistema anche nel corso dell’esecuzione, attraverso audit, test, accesso alla documentazione e obblighi di cooperazione del fornitore.</p><p class="text-justify">Dovrebbero essere previste clausole specifiche anche per il caso in cui il sistema sia modificato, aggiornato o riaddestrato durante il rapporto contrattuale. Tali interventi potrebbero, infatti, alterarne il funzionamento, il livello di rischio o la conformità rispetto alle condizioni originariamente valutate. Il fornitore dovrebbe quindi essere tenuto a comunicare preventivamente le modifiche rilevanti e l’amministrazione dovrebbe poter valutare se esse richiedano nuove verifiche, misure di mitigazione o una revisione delle condizioni di utilizzo.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Conclusioni a caldo</strong></p><p class="text-justify">La centralità del <i>public procurement</i> deriva dalla circostanza che una parte significativa delle garanzie richieste dalla normativa sull’intelligenza artificiale deve essere concretamente costruita prima ancora che il sistema venga utilizzato, nelle primissime fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici. È in questi momenti, difatti, che si definisce il livello di controllo pubblico sulla tecnologia.</p><p class="text-justify">La <strong>conformità normativa del sistema</strong> non può, quindi essere considerata una caratteristica da verificare soltanto al momento dell’esecuzione del contratto. Essa deve diventare <strong>parte integrante dell’oggetto dell’affidamento</strong> e tradursi in requisiti tecnici, obblighi informativi, poteri di controllo, clausole di responsabilità e strumenti di tutela applicabili durante l’intera esecuzione del contratto.</p><p class="text-justify">In questa prospettiva, l’amministrazione deve definire puntualmente sia i presidi giuridici nonché i requisiti tecnici specifici.</p><p class="text-justify">L’obiettivo dovrebbe essere quello di verificare in che modo i principi e gli obblighi derivanti dalla normativa europea e nazionale possano essere tradotti in regole contrattuali effettive, con particolare riguardo alla definizione del fabbisogno, alla qualità e alla governance dei dati, alla sicurezza delle catene di fornitura, alla prevenzione del <i>lock-in</i> tecnologico, alla trasparenza, all’auditabilità e alla supervisione umana.</p><p class="text-justify">In termini più ampi, pertanto, si può evidenziare che il <i>procurement&nbsp;</i>non rappresenta, pertanto, un passaggio meramente strumentale all’introduzione dell’intelligenza artificiale nel settore pubblico. Esso costituisce uno dei principali strumenti attraverso i quali l’amministrazione può governare l’innovazione tecnologica, preservando la propria autonomia decisionale e assicurando che l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale rimanga coerente con i principi di legalità, buon andamento, imparzialità, trasparenza e tutela dei diritti.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 16 Jul 2026 16:33:09 +0200</pubDate>
                        <title>Decreti attuativi della Legge italiana sulla AI: i nuovi profili di responsabilità e gli impatti operativi per le imprese</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il 10 giugno scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato due schemi di decreto legislativo relativi all’<strong>adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2024/1689 (“AI Act”)</strong>, in attuazione delle deleghe contenute nella <strong>legge n. 132 del 2025</strong>, recante «<i>Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale</i>».</p><p class="text-justify">Gli schemi di decreto delineano un quadro articolato di responsabilità e presidi organizzativi per le imprese che sviluppano, immettono sul mercato o utilizzano sistemi di intelligenza artificiale. La disciplina non si limita a introdurre nuove fattispecie penali e strumenti processuali per il risarcimento dei danni, ma incide anche sul sistema sanzionatorio amministrativo, sulla governance interna, sulla formazione del personale, sui rapporti con consumatori e lavoratori e sugli strumenti di sperimentazione e sostegno all’ecosistema IA.</p><p><strong>Nuovi profili di responsabilità penale per i sistemi IA ad alto rischio</strong></p><p class="text-justify">Lo schema in materia di IA, polizia e responsabilità introduce, all’articolo 14, un nuovo articolo 437-<i>bis</i> del Codice penale, relativo all’<strong>omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di IA ad alto rischio&nbsp;</strong>e alla loro <strong>alterazione illecita</strong>. La norma riguarda chi, nelle fasi di progettazione, addestramento, produzione, immissione sul mercato o utilizzo professionale di sistemi di IA ad alto rischio, omette misure tecniche idonee a prevenire malfunzionamenti o alterazioni, oppure omette adeguate misure di sorveglianza umana.</p><p class="text-justify">La rilevanza per le imprese è duplice. Da un lato, le persone fisiche coinvolte nella progettazione, validazione, gestione o utilizzo del sistema possono essere esposte a responsabilità penale diretta; dall’altro, la società può subire conseguenze ai sensi del d.lgs. 231/2001, ove il reato sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio. Il reato si configura quando l’omissione delle misure di sicurezza o di supervisione umana determina un pericolo concreto per la vita o l’incolumità individuale, pubblica o per la sicurezza dello Stato.</p><p class="text-justify">Sono previste pene più severe per l’alterazione intenzionale di sistemi di IA ad alto rischio, con un trattamento sanzionatorio crescente in funzione della natura del pericolo generato. È inoltre prevista una riduzione di pena quando i fatti omissivi siano commessi per colpa grave anziché con dolo. Ne deriva l’esigenza di presidiare, anche sul piano documentale, le scelte tecniche e organizzative relative alla sicurezza del sistema e alla supervisione umana.</p><p><strong>Responsabilità 231 e modello organizzativo</strong></p><p class="text-justify">L’articolo 17 dello stesso schema estende la <strong>responsabilità amministrativa degli enti</strong> ai <strong>nuovi reati commessi con l’uso di sistemi di IA</strong>. In particolare, per il delitto di cui all’articolo 437-<i>bis</i> c.p. è prevista una sanzione pecuniaria da 600 a 1.000 quote, oltre alle sanzioni interdittive indicate dall’articolo 9, comma 2, lettere b), c), d) ed e), del d.lgs. 231/2001.&nbsp;</p><p class="text-justify">In concreto, le società che sviluppano o utilizzano sistemi di IA, soprattutto ad alto rischio, dovranno valutare l’aggiornamento del modello 231 e dei relativi protocolli. Le aree da presidiare includono la governance tecnica del sistema, la gestione dei rischi, le misure di sicurezza, la supervisione umana, la tracciabilità degli output, la gestione degli incidenti, i controlli sui fornitori, la documentazione di conformità e la formazione del personale coinvolto nel ciclo di vita del sistema.</p><p><strong>Azioni di risarcimento, accesso alle prove e foro del consumatore</strong></p><p class="text-justify">Il Capo II dello schema in materia di responsabilità introduce <strong>strumenti processuali civili per i danni cagionati dall’utilizzo di sistemi di IA</strong>.&nbsp;L’articolo 18 delimita l’ambito di applicazione: l’articolo 19 si applica alle azioni di risarcimento del danno, sia contrattuale sia extracontrattuale, cagionato dall’utilizzo di un sistema di IA; gli articoli 20 e 21 si applicano invece quando il danno deriva dalla violazione di uno o più obblighi previsti dall’AI Act. Restano ferme la responsabilità per trattamento illecito di dati personali ai sensi dell’articolo 82 GDPR e la disciplina nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2024/2853 sulla responsabilità da prodotti difettosi.</p><p class="text-justify">Lo stesso articolo 18 introduce anche un criterio di competenza favorevole al consumatore. Nelle azioni di risarcimento, quando il danneggiato è una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, è competente anche il giudice del luogo in cui il danneggiato ha la residenza o il domicilio. Per le imprese, ciò può incidere sulla gestione del contenzioso, aumentando il rischio di azioni radicate presso fori diversi da quelli contrattualmente previsti o dalla sede dell’impresa.</p><p class="text-justify">L’articolo 19 disciplina l’accesso alle prove e rappresenta una delle disposizioni più rilevanti per provider e deployer di sistemi IA ad alto rischio. Su istanza della parte che allega di avere subito un danno, il giudice può ordinare all’altra parte o al terzo che ne dispone l’esibizione degli elementi di prova specificamente pertinenti relativi al funzionamento del sistema di IA, quando l’istante presenta fatti ed elementi idonei a rendere verosimile la fondatezza della domanda, anche con riferimento al collegamento tra output del sistema e danno lamentato.</p><p class="text-justify">Potranno quindi assumere rilievo, in sede contenziosa, la documentazione tecnica, i registri di funzionamento, la documentazione sulla gestione dei rischi, le informazioni sulla supervisione umana e, più in generale, i presidi che consentono di ricostruire il funzionamento del sistema. Il giudice deve bilanciare l’esigenza probatoria del danneggiato con la tutela dei segreti industriali; tuttavia, il mancato deposito della documentazione richiesta, in assenza di giustificato motivo, può comportare conseguenze processuali sfavorevoli, sino alla possibilità che il giudice ritenga ammessi i fatti allegati dall’istante.</p><p><strong>Presunzione del nesso causale e limiti della certificazione</strong></p><p class="text-justify">L’articolo 20 introduce una presunzione del nesso di causalità:<strong> quando il danno deriva dalla violazione di uno o più obblighi previsti dall’AI Act, il collegamento causale tra violazione e danno è presunto, salvo prova contraria</strong>. In pratica, l’impresa convenuta dovrà essere in grado di dimostrare che il danno non dipende dalla violazione contestata. Questo rende centrale non solo la conformità formale, ma anche la capacità di documentare in concreto l’effettivo rispetto degli obblighi applicabili.</p><p class="text-justify">L’articolo 21 precisa, inoltre, che la conformità del sistema agli obblighi previsti dall’AI Act, anche se certificata da un organismo notificato ai sensi del Regolamento, non esclude di per sé la responsabilità del convenuto. La certificazione resta quindi un elemento importante del sistema di compliance, ma non è sufficiente, da sola, a neutralizzare il rischio di responsabilità. In caso di contenzioso, sarà necessario dimostrare che il sistema era effettivamente sicuro, adeguatamente controllato e gestito secondo un processo di risk management sostanziale e documentato.</p><p><strong>Azione diretta verso l’assicuratore</strong></p><p class="text-justify">L’articolo 22 introduce la <strong>possibilità per il danneggiato di agire direttamente </strong>nei confronti dell’impresa di assicurazione che presta la copertura della responsabilità civile al convenuto, nei limiti delle somme previste dal contratto. Prima di avviare l’azione, il danneggiato può chiedere al soggetto che ritiene responsabile se sia assistito da una polizza di responsabilità civile relativa al danno dedotto; la richiesta non costituisce condizione di procedibilità, ma il destinatario deve comunicare entro trenta giorni l’esistenza della polizza, gli estremi del contratto e la denominazione dell’assicuratore.</p><p class="text-justify">Per le imprese, questo profilo impone una verifica preventiva delle coperture assicurative disponibili, dei massimali, delle esclusioni e dell’effettiva coerenza delle polizze con i rischi connessi allo sviluppo o all’utilizzo di sistemi di IA. L’azione diretta offre infatti al danneggiato un ulteriore canale di soddisfazione del credito risarcitorio, ferma la partecipazione necessaria al giudizio del soggetto individuato come responsabile del danno.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><strong>Sanzioni amministrative pecuniarie e vigilanza</strong></p><p class="text-justify">Lo schema di decreto dedicato ai poteri delle autorità nazionali, alla formazione e al lavoro, disciplina anche il sistema delle <strong>sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni dell’AI Act</strong>. L’articolo 23 prevede importi potenzialmente molto significativi, parametrati anche al fatturato mondiale annuo dell’esercizio precedente. Le violazioni più gravi, relative alle pratiche vietate di cui all’articolo 5 dell’AI Act, possono comportare sanzioni fino a 35 milioni di euro o, se superiore, fino al 7% del fatturato mondiale annuo.</p><p class="text-justify">Sono poi previste soglie inferiori, ma comunque rilevanti, per la violazione degli obblighi applicabili ai diversi operatori della catena del valore dell’IA, di cui all’articolo 99, paragrafo 1, dell’AI Act.&nbsp;</p><p class="text-justify">La disciplina rafforza, quindi, l’esigenza di mappare correttamente il ruolo assunto dall’impresa rispetto a ciascun sistema di IA e di individuare gli obblighi specificamente applicabili. Nella determinazione della sanzione, l’autorità competente tiene conto dei criteri dell’articolo 99, paragrafo 7, dell’AI Act, nonché della natura sostanziale o formale dell’obbligo violato; per PMI, microimprese e start-up innovative opera invece il regime sanzionatorio attenuato previsto dall’articolo 99, paragrafo 6, dell’AI Act.</p><p class="text-justify">Accanto alle sanzioni pecuniarie, per le violazioni caratterizzate da scarsa offensività o pericolosità le autorità possono adottare misure non pecuniarie, quali ordini di eliminare l’infrazione e di astenersi dal ripeterla, oppure dichiarazioni pubbliche relative alla violazione commessa e al soggetto responsabile. L’inosservanza dell’ordine impartito può tuttavia determinare l’applicazione di sanzioni pecuniarie, aumentate sino a un terzo rispetto a quelle previste per la violazione originaria, nei limiti dei massimali applicabili.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><strong>Tutela dei lavoratori e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro</strong></p><p class="text-justify">Lo schema di decreto dedicato ad autorità, formazione e lavoro contiene disposizioni specifiche sull’utilizzo dell’IA nei rapporti di lavoro. L’articolo 41 prevede che, nei processi decisionali concernenti il rapporto di lavoro, le <strong>decisioni relative alla costituzione, modificazione o risoluzione del rapporto</strong>, inclusi i provvedimenti disciplinari, non siano adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato. La <strong>decisione definitiva deve essere riservata a una persona fisica</strong>, che eserciti un potere effettivo e autonomo.</p><p class="text-justify">L’utilizzo di tali sistemi deve avvenire nel rispetto della dignità e della riservatezza del lavoratore e del principio di non discriminazione. Prima dell’avvio del trattamento, il datore di lavoro deve assolvere gli obblighi informativi applicabili; il lavoratore ha inoltre diritto di ottenere, a richiesta e mediante l’intervento di una persona fisica, una motivazione intelligibile della decisione che lo riguarda, comprensiva dell’indicazione dell’eventuale incidenza dei sistemi di IA sul processo decisionale e dei principali parametri considerati. Il licenziamento intimato in violazione della regola sulla decisione umana è nullo.</p><p class="text-justify">L’articolo 42 affronta invece il rapporto tra IA e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’utilizzo di sistemi di IA che incidono sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali rilevanti ai fini della sicurezza deve essere valutato nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 del d.lgs. 81/2008. Inoltre, i datori di lavoro devono assicurare un’adeguata informazione e formazione dei lavoratori sui rischi specifici connessi all’utilizzo dei sistemi di IA e sulle misure di prevenzione e protezione adottate.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><strong>Implicazioni operative per le imprese</strong></p><p class="text-justify">Nel complesso, gli schemi di decreto rafforzano significativamente il profilo di responsabilità connesso allo sviluppo e all’utilizzo di sistemi di IA. Le imprese dovrebbero anzitutto <strong>mappare i sistemi impiegati</strong> e il <strong>ruolo assunto</strong> rispetto a ciascuno di essi, distinguendo tra provider, deployer e altri operatori della catena del valore. Dovrebbero inoltre verificare la <strong>classificazione di rischio</strong> dei sistemi, aggiornare la documentazione tecnica e di risk management, presidiare la supervisione umana, conservare log e registri di funzionamento, rafforzare i controlli sui fornitori e valutare l’adeguatezza delle coperture assicurative adottate.</p><p class="text-justify">Sul piano organizzativo, sarà opportuno coordinare la compliance AI con il modello 231, le procedure privacy, la formazione del personale e le procedure lavoristiche.&nbsp;</p><p class="text-justify">Particolare attenzione dovrà essere dedicata ai sistemi che incidono su consumatori o lavoratori, poiché in tali ambiti si sommano profili di responsabilità civile, competenza giurisdizionale, trasparenza, non discriminazione, salute e sicurezza e possibili sanzioni amministrative.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 16 Jul 2026 16:30:23 +0200</pubDate>
                        <title>Digital Omnibus on AI: il Consiglio adotta il Regolamento di semplificazione dell&#039;AI ACT</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/digital-omnibus-on-ai-il-consiglio-adotta-il-regolamento-di-semplificazione-dellai-act</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il <strong>29 giugno 2026</strong> il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il Regolamento di modifica del Regolamento (UE) 2024/1689 (cd. AI Act), meglio noto come <strong>Digital Omnibus on AI</strong>. Il Parlamento europeo aveva approvato il testo il 16 giugno 2026 all'esito di un iter legislativo avviato con la proposta della Commissione del 19 novembre 2025 e conclusosi con l'accordo in trilogo del 7 maggio 2026. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'UE è attesa entro fine luglio 2026 — e in ogni caso prima del 2 agosto 2026, termine originario di applicazione degli obblighi per i sistemi ad alto rischio — con entrata in vigore il terzo giorno successivo.</p><p class="text-justify">Il Digital Omnibus on AI è parte del programma di semplificazione normativa avviato dalla Commissione europea il 19 novembre 2025 nell'ambito dell'agenda "Omnibus VII" e risponde a difficoltà applicative emerse nella prima fase di attuazione dell'AI Act: il ritardo degli standard tecnici armonizzati che gli organismi europei di normazione — incaricati dalla Commissione di elaborare le specifiche tecniche necessarie per dimostrare la conformità all'AI Act — non sono riusciti a completare nei tempi previsti e la mancata designazione delle autorità nazionali competenti in diversi Stati membri.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Le principali modifiche</strong></p><p class="text-justify"><u>Il rinvio delle scadenze per i sistemi ad alto rischio</u></p><p class="text-justify">Gli obblighi per i sistemi classificati ad alto rischio ai sensi dell'Allegato III dell'AI Act — che comprende, tra gli altri, i sistemi impiegati in ambito occupazionale (selezione del personale, valutazione delle performance, decisioni sul rapporto di lavoro), nella valutazione del merito creditizio, nell'accesso a servizi pubblici essenziali, nel law enforcement e nell'amministrazione della giustizia — sono posticipati dal 2 agosto 2026 al <strong>2 dicembre 2027</strong>. Per i sistemi ad alto rischio integrati in prodotti soggetti alla normativa UE di armonizzazione in materia di salute e sicurezza elencata all’Allegato I (tra cui dispositivi medici, macchinari e componenti per veicoli), la scadenza slitta dal 2 agosto 2027 al <strong>2 agosto 2028</strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify"><u>Gli obblighi di trasparenza&nbsp;</u></p><p class="text-justify">Gli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 50 dell'AI Act non sono oggetto di proroga e restano applicabili dal 2 agosto 2026. L'unica eccezione riguarda la marcatura machine-readable degli output dei sistemi di intelligenza artificiale generativa già immessi sul mercato prima di tale data: per questi soltanto, il Digital Omnibus on AI riconosce una finestra transitoria fino al 2 dicembre 2026. Tutti gli altri obblighi dell'articolo 50 — disclosure dell'interazione con sistemi AI, informativa nei casi di riconoscimento delle emozioni e categorizzazione biometrica, etichettatura dei deepfake e dei testi di interesse pubblico generati dall'IA — trovano applicazione dal 2 agosto 2026.</p><p class="text-justify"><u>La AI literacy</u></p><p class="text-justify">In materia di AI literacy, il Digital Omnibus on AI non sposta la scadenza — l'articolo 4 dell'AI Act è infatti operativo dal 2 febbraio 2025 — ma ne riformula la struttura. L'obbligo di "garantire" un adeguato livello di alfabetizzazione in materia di IA al proprio personale, originariamente in capo a provider e deployer, diventa un impegno promozionale della Commissione e degli Stati membri; provider e deployer conservano l'obbligo di adottare misure concrete, ma il testo esclude che questo implichi garantire un livello specifico di alfabetizzazione a ciascun individuo e introduce un criterio di proporzionalità rispetto ai rischi dei sistemi impiegati e alle caratteristiche dell'organizzazione.</p><p class="text-justify"><u>Il nuovo divieto: sistemi di nudificazione e CSAM</u></p><p class="text-justify">Il Regolamento aggiunge al catalogo delle pratiche di IA vietate dall'articolo 5 dell'AI Act — anch’esso già in vigore dal 2 febbraio 2025 — il divieto di sistemi che generano materiale di abuso sessuale di minori (CSAM) o che ritraggono, senza il consenso dell'interessato, parti intime di una persona identificabile in qualunque formato audiovisivo. In questo caso, l'obbligo di adeguamento decorre dal 2 dicembre 2026.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Altre modifiche</strong></p><p class="text-justify">Il Digital Omnibus introduce ulteriori modifiche che riguardano specifiche categorie di operatori e sistemi.</p><p class="text-justify">Le semplificazioni già previste per le PMI — documentazione tecnica semplificata, requisiti ridotti per i sistemi di gestione della qualità, accesso prioritario ai sandbox regolamentari — vengono estese alle small mid-cap enterprises (indicativamente, imprese con meno di 750 dipendenti e meno di 150 milioni di euro di fatturato).&nbsp;</p><p class="text-justify">In secondo luogo, i prodotti rientranti nel Regolamento Macchine vengono esclusi dall'applicazione diretta dell'AI Act: per questi prodotti, gli obblighi restano limitati alla normativa settoriale di sicurezza. Per altri settori in cui la normativa settoriale contenga già requisiti equivalenti in materia di IA, la Commissione potrà restringere l'ambito applicativo dell'AI Act tramite atti di esecuzione.</p><p class="text-justify">Inoltre, la facoltà di trattare categorie particolari di dati ai fini del de-biasing algoritmico viene estesa a tutti i provider e deployer, non più ai soli provider di sistemi ad alto rischio. Restano ferme però le condizioni stringenti: stretta necessità, previo tentativo con dati sintetici o anonimi, pseudonimizzazione e divieto di condivisione dei dati con terzi.<br><br>Sul piano istituzionale, il Digital Omnibus on AI attribuisce all'AI Office vigilanza diretta sui sistemi basati su modelli per finalità generali sviluppati dallo stesso provider e su quelli integrati nelle piattaforme online e nei motori di ricerca di dimensioni molto grandi designati ai sensi del DSA.&nbsp;</p><p class="text-justify">Da ultimo, viene rinviato al 2 agosto 2027 il termine per l'operatività dei sandbox regolamentari nazionali; in parallelo, è istituito un sandbox europeo gestito dall'AI Office, con accesso prioritario per PMI e small mid-cap, operativo dal 2028.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>In attesa della pubblicazione</strong></p><p class="text-justify">Il Digital Omnibus on AI è adottato ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale: fino alla pubblicazione, il calendario originario dell'AI Act resta formalmente in vigore.&nbsp;</p><p class="text-justify">Sul fronte della trasparenza, fornitori di sistemi interattivi o generativi a contatto con utenti finali (chatbot, assistenti vocali, agenti conversazionali, strumenti di generazione automatica di contenuti) sono soggetti agli obblighi dell'articolo 50 dal 2 agosto 2026, indipendentemente dall'entrata in vigore del Digital Omnibus. Per i sistemi generativi già sul mercato, la finestra transitoria per l'implementazione delle soluzioni di marcatura machine-readable si chiude il 2 dicembre 2026 ma, tenuto conto dei tempi di implementazione e validazione delle soluzioni disponibili (watermarking, metadati firmati, standard C2PA), è opportuno avviare le attività sin da ora.</p><p class="text-justify">Per quanto riguarda i sistemi ad alto rischio, il rinvio degli obblighi al 2027 e al 2028 non giustifica la sospensione dei programmi di adeguamento già avviati: i tempi tecnici per concludere un processo di messa in conformità sono mediamente stimati tra 8 e 14 mesi. Vale inoltre la pena riesaminare la classificazione dei sistemi già in uso alla luce della revisione della nozione di safety component e del nuovo regime di coordinamento con la normativa settoriale.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 16 Jul 2026 16:27:47 +0200</pubDate>
                        <title>La due diligence nelle operazioni che coinvolgono società che sfruttano intelligenza artificiale nel loro business</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-due-diligence-nelle-operazioni-che-coinvolgono-societa-che-sfruttano-intelligenza-artificiale-nel-loro-business</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>1. Introduzione</strong></p><p class="text-justify">L’accelerazione nello sviluppo e nella diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale sul mercato ha avuto un forte impatto sul versante delle operazioni societarie concernenti società <i>target </i>che sfruttano IA nel loro <i>business</i>; evenienza, questa, sempre più comune.&nbsp;</p><p class="text-justify">Acquirenti, investitori e legali si trovano oggi a dover affrontare un insieme di questioni nuove, che investono simultaneamente profili tecnici, regolatori e contrattuali.&nbsp;</p><p class="text-justify">La tradizionale <i>due diligence</i> – con ciò intendendosi il processo di raccolta e analisi delle informazioni finalizzato alla valutazione dei rischi e delle opportunità di un’operazione – viene a confrontarsi con <i>asset</i> che rendono inadeguati gli schemi di indagine consolidati.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. I limiti degli schemi tradizionali di indagine</strong></p><p class="text-justify">La prassi tradizionale della <i>due diligence</i> nelle operazioni di M&amp;A si articola attorno a nuclei tematici consolidati: verifica della struttura societaria, analisi del patrimonio materiale e immateriale della società <i>target</i>, esame dei contratti rilevanti, accertamento delle controversie pendenti, verifica della conformità normativa e della stabilità tecnologica.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il primo elemento di novità riguarda la natura stessa dell’<i>asset</i> oggetto di verifica: un sistema IA non è ascrivibile ad un titolo unico, come il brevetto o il marchio, ma è piuttosto un prodotto complesso che combina architetture algoritmiche, insiemi di dati di addestramento, scelte di ottimizzazione e configurazioni infrastrutturali.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il secondo elemento di discontinuità attiene alla volatilità regolamentare: a differenza di settori in cui il quadro normativo è sedimentato, il settore dell'IA è caratterizzato da una produzione normativa intensa e in rapida evoluzione, sia a livello europeo sia a livello nazionale.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il terzo elemento, strettamente connesso ai precedenti, è la difficoltà di stimare le passività future derivanti da sistemi che possono agire in modo autonomo, producendo danni difficilmente attribuibili e ancora più difficilmente quantificabili <i>ex ante</i>. L’allocazione del rischio da sistemi di IA rappresenta pertanto una delle sfide più significative presentate dalle operazioni straordinarie nell’attuale fase di sviluppo tecnologico.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. Il quadro regolatorio: AI Act e Legge n. 132/2025</strong></p><p class="text-justify">Il Regolamento (UE) 2024/1689 costituisce il riferimento normativo centrale per qualsiasi <i>due diligence</i> condotta nell’ambito di operazioni che coinvolgono sistemi di IA nel mercato europeo, cui si affianca, sul piano interno, la Legge 23 settembre 2025, n. 132, primo quadro normativo organico italiano in materia di intelligenza artificiale, in vigore dal 10 ottobre 2025.&nbsp;</p><p class="text-justify">I sistemi di intelligenza artificiale, classificati dal Regolamento sulla base del livello di rischio che essi comportano, sono soggetti a diverse tipologie di obblighi, la cui stringenza è direttamente proporzionale al livello di rischio posto, e il cui mancato rispetto espone il soggetto responsabile a sanzioni che possono raggiungere, nei casi più gravi, i 35 milioni di euro o il 7% del fatturato mondiale annuo.</p><p class="text-justify">L’identificazione della categoria di appartenenza dei modelli impiegati dalla società <i>target</i>, così come il ruolo della stessa (<i>provider</i>, <i>deployer</i>, etc.) è pertanto un passaggio obbligato della <i>due diligence</i>, così come lo è la valutazione della <i>compliance </i>normativa: occorre investigare quali siano le misure adottate per assicurare la <i>compliance</i> dei sistemi IA, se sia stata commissionata una valutazione a consulenti esterni, se vi sia in azienda un responsabile IA, se sia stata adottata una<i> policy </i>IA.</p><p class="text-justify">Particolare attenzione merita, inoltre, il rischio di riqualificazione del ruolo: ai sensi dell’art. 25 del Regolamento, il soggetto che apponga il proprio marchio su un sistema ad alto rischio già immesso sul mercato, ne modifichi sostanzialmente le caratteristiche o ne muti la finalità prevista può assumere la qualifica di <i>provider</i>, con i conseguenti obblighi di valutazione della conformità e di documentazione tecnica. Si tratta di uno scenario tutt’altro che teorico per le società che personalizzano o rivendono con il proprio <i>brand</i> soluzioni sviluppate da terzi – e che può interessare lo stesso acquirente all’esito dell’integrazione <i>post-closing</i>.</p><p class="text-justify">Un profilo di particolare rilevanza prati a riguarda il momento di applicazione delle diverse disposizioni del Regolamento, soggette ad efficacia scaglionata: dal 2 febbraio 2025 si applicano i divieti relativi alle pratiche inaccettabili e gli obblighi di alfabetizzazione, dal 2 agosto 2025 le regole sui modelli di IA per finalità generali (GPAI) e, dal 2 agosto 2026, la gran parte della disciplina sui sistemi ad alto rischio. L’acquirente deve valutare non solo la conformità attuale della società <i>target</i>, ma anche i costi di adeguamento futuri imposti dal progressivo dispiegarsi degli obblighi normativi, che, ove non adeguatamente identificati e valorizzati in sede di negoziazione, possono incidere significativamente sulla redditività attesa dell’operazione.</p><p class="text-justify">Sul versante nazionale, la Legge n. 132/2025 integra il quadro europeo con discipline settoriali (sanità, giustizia, lavoro, professioni intellettuali, pubblica amministrazione), obblighi informativi a carico del datore di lavoro che impieghi sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati (art. 11, in raccordo con l’art. 1-<i>bis</i> del D.Lgs. 152/1997 e con l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori), nuove fattispecie penali (tra cui l’art. 612-<i>quater</i> c.p. in materia di <i>deepfake</i>) e una delega al Governo destinata a incidere anche sulla responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001. Ne discendono ulteriori verifiche in sede di <i>due diligence</i>: l’adempimento degli obblighi informativi verso i lavoratori, l’aggiornamento del Modello 231 ai nuovi reati-presupposto, nonché eventuali interlocuzioni con le autorità di vigilanza designate (AgID e ACN).</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4. La </strong><i><strong>due diligence</strong></i><strong> sulla proprietà intellettuale</strong></p><p class="text-justify">La titolarità degli <i>asset</i> di proprietà intellettuale costituisce un’altra area di indagine di primaria importanza in tali operazioni.&nbsp;</p><p class="text-justify">Le principali questioni che la <i>due diligence</i> IP è chiamata ad affrontare sono le seguenti.</p><p class="text-justify">In primo luogo, occorre verificare la titolarità dei sistemi IA e delle relative componenti (codice, dataset, pesi, interfacce, etc.) con particolare riferimento ad eventuali diritti degli sviluppatori (dipendenti o consulenti esterni), i cui contratti devono essere attentamente esaminati.</p><p class="text-justify">In secondo luogo, deve essere verificato l’eventuale sfruttamento nei sistemi di IA di <i>asset </i>di soggetti terzi in licenza (algoritmi, dati, etc.) e/o l’utilizzo di <i>asset</i> rilasciati in modalità <i>open source</i> sulla base di licenze che possano imporre obblighi di pubblicazione del codice modificato o limitare la possibilità di commercializzare il prodotto finale.&nbsp;</p><p class="text-justify">In terzo luogo, assume crescente centralità la verifica della legittima provenienza dei dati di addestramento: occorre accertare l’esistenza di idonee licenze sui <i>dataset</i> impiegati e il rispetto delle eccezioni per l’estrazione di testo e di dati (artt. 3 e 4 della Direttiva (UE) 2019/790, recepiti agli artt. 70-<i>ter</i> e 70-<i>quater</i> della legge sul diritto d’autore), ivi inclusi gli <i>opt-out</i> esercitati dai titolari dei diritti, al fine di stimare l’esposizione della società <i>target</i> a rivendicazioni di autori ed editori. Rileva, al riguardo, anche l’intervento dell’art. 25 della Legge n. 132/2025 sulla legge sul diritto d’autore, in punto di tutela delle opere create con l’ausilio dell’IA.</p><p class="text-justify">In quarto luogo, occorre valutare quale sia il regime di tutela scelto dalla società <i>target</i> per il sistema di IA (segreto commerciale, diritto d’autore, etc.).</p><p class="text-justify">Ultima questione concerne le modalità di sfruttamento del sistema IA sul mercato da parte della società proprietaria: attenta analisi andrà svolta sui termini e condizioni cui gli utenti possono accedere ed utilizzare i sistemi, nonché sul sistema di dichiarazioni e garanzie fornite e sui profili di responsabilità assunti.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>5. Trattamento dei dati personali e cybersicurezza</strong></p><p class="text-justify">Ulteriori aree di indagine di primaria importanza sono quelle del trattamento dei dati personali e della cybersicurezza<i>.</i></p><p class="text-justify">Sotto il primo profilo, la verifica investe le basi giuridiche del trattamento per le fasi di addestramento, <i>fine-tuning</i> e inferenza, l’effettuazione delle valutazioni d’impatto (DPIA) per i trattamenti ad alto rischio, l’eventuale utilizzo dei dati dei clienti per l’addestramento dei modelli (spesso non coperto dai contratti in essere), i trasferimenti di dati verso fornitori extra-UE, nonché l’esistenza di istruttorie, provvedimenti o reclami pendenti dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali.</p><p class="text-justify">Sotto il secondo profilo, andranno esaminate la postura di sicurezza dell’infrastruttura (anche alla luce, ove applicabili, del D.Lgs. 138/2024 di recepimento della Direttiva NIS 2 e della Legge n. 90/2024), la gestione degli incidenti pregressi e le dipendenze della <i>supply chain</i> tecnologica – API di modelli di terzi, servizi <i>cloud</i> e capacità di calcolo, <i>dataset</i> in licenza – con particolare attenzione a durata, clausole di <i>change of control</i>, limiti d’uso e diritti dei fornitori di utilizzare i dati della società <i>target</i> per addestrare i propri modelli.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>6. I riflessi contrattuali dell’indagine</strong></p><p class="text-justify">Le risultanze della <i>due diligence</i> si riverberano direttamente sulla struttura economico-contrattuale dell’operazione, e in particolare sulle clausole di dichiarazioni e garanzie e di indennizzo specifico.</p><p class="text-justify">La prassi contrattuale sta elaborando un corpus specifico di dichiarazioni e garanzie dedicate ai sistemi di IA, che si affiancano alle tradizionali R&amp;W.</p><p class="text-justify">Tra le più rilevanti, si segnalano quelle relative alla conformità normativa, all’assenza di procedimenti sanzionatori, alla titolarità dei sistemi e delle loro componenti, all’assenza dei diritti di terzi che ne limitano lo sfruttamento, alla legittima provenienza dei dati di addestramento.</p><p class="text-justify">È poi possibile prevedere indennizzi specifici per coprire rischi noti. In particolare, si registra una crescente tendenza a prevedere obblighi di indennizzo per i costi di adeguamento ai requisiti del Regolamento non ancora applicabili alla data del <i>closing</i> ma già determinabili, oppure le passività derivanti dall’utilizzo di dati di addestramento acquisiti senza il consenso necessario o in violazione di diritti di proprietà intellettuale.</p><p class="text-justify">Accanto a dichiarazioni, garanzie e indennizzi, la “cassetta degli attrezzi” contrattuale comprende condizioni sospensive o <i>covenant</i> interinali volti a sanare i <i>gap</i> di conformità emersi (ad esempio, il completamento della documentazione tecnica richiesta dal Regolamento), meccanismi di aggiustamento del prezzo o di <i>escrow</i> per i rischi quantificabili, nonché la pianificazione dell’integrazione <i>post-closing</i>, posto che – come si è visto – il perfezionamento dell’operazione può di per sé mutare il ruolo regolatorio rivestito dall’acquirente rispetto ai sistemi acquisiti.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>7. Conclusioni</strong></p><p class="text-justify">Le operazioni di M&amp;A nel settore dell’IA saranno sempre più frequenti e sempre più complesse: la capacità di condurre una <i>due diligence</i> adeguata rappresenterà un fattore competitivo determinante.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 16 Jul 2026 16:16:43 +0200</pubDate>
                        <title>Dati personali e ricerca scientifica: l’EDPB “rompe il silenzio” con le prime Linee Guida</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dati-personali-e-ricerca-scientifica-ledpb-rompe-il-silenzio-con-le-prime-linee-guida</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>1. Introduzione</strong></p><p class="text-justify">Il 15 aprile 2026 l’European Data Protection Board (l'"<i><strong>EDPB</strong></i>”) ha adottato le Linee Guida 1/2026 sul trattamento dei dati personali per finalità di ricerca scientifica (le “<i><strong>Linee Guida</strong></i>”), colmando una lacuna interpretativa di primaria importanza nel panorama applicativo del Regolamento (UE) 2016/679 (“<i><strong>GDPR</strong></i>”). Sottoposte a consultazione pubblica dal 16 aprile al 25 giugno 2026, le Linee Guida hanno raccolto contributi da una pluralità di soggetti provenienti da diversi Stati membri; alla loro redazione ha contribuito anche il Garante per la protezione dei dati personali.</p><p class="text-justify">La ricerca scientifica coinvolge frequentemente dati personali e ha prodotto avanzamenti di grande rilievo per la società, in primo luogo nel campo delle scienze mediche. Molti di questi risultati sono stati resi possibili dall’avvento di nuove tecnologie: tra queste spiccano i recenti sviluppi nell’intelligenza artificiale, che, tuttavia, introducono al contempo rischi significativi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, i quali richiedono una gestione adeguata.</p><p class="text-justify">Il trattamento dei dati personali per finalità di ricerca scientifica ha sollevato numerose questioni interpretative da parte di titolari, responsabili e autorità di controllo circa l'applicazione del GDPR in questo settore. Le Linee Guida rispondono a tale esigenza con un quadro interpretativo organico e orientamenti pratici sui profili più dibattuti. A integrazione di tale documento, l’EDPB ha pubblicato nel giugno 2026 un <i>factsheet</i> di sintesi (“<i>Scientific research: How to lawfully process personal data</i>”), che fornisce una guida operativa e una checklist di accountability rivolta ai soggetti che trattano dati personali per finalità di ricerca scientifica.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. I principali contenuti delle Linee Guida</strong></p><p class="text-justify"><i><u>2.1. La nozione di “ricerca scientifica” ai sensi del GDPR</u></i></p><p class="text-justify">Un primo e fondamentale chiarimento riguarda la definizione di ricerca scientifica rilevante ai fini dell’applicazione delle disposizioni speciali del GDPR. L’EDPB ribadisce che, sebbene la nozione di ricerca scientifica debba essere interpretata in senso ampio, essa non può essere estesa oltre il suo significato comune, con la conseguenza che il concetto di “ricerca scientifica” comprende le attività di ricerca che sono genuinamente scientifiche.&nbsp;</p><p class="text-justify">L’EDPB individua sei fattori chiave indicativi che i titolari del trattamento devono considerare per determinare se il trattamento dei dati sia motivato da finalità di ricerca scientifica, tenendo conto della natura, dell’ambito di applicazione e del contesto del trattamento:&nbsp;</p><ul style="margin-left:8px;"><li data-list-item-id="e7bc9608212e1c569cdd0b0533e176a20"><p class="text-justify"><span><strong>Approccio metodico e sistematico</strong>: le attività di ricerca, incluse la formulazione e la verifica di un’ipotesi, sono condotte seguendo un approccio metodico e sistematico del pertinente campo di ricerca.&nbsp;</span></p></li><li data-list-item-id="e403ec323f02a90cee824fc13555ad333"><p class="text-justify"><span><strong>Rispetto degli standard etici</strong>: le attività di ricerca sono condotte nel rispetto degli standard etici del settore, volti a prevenire che gli individui subiscano danni o altri effetti negativi dalla partecipazione alla ricerca scientifica.&nbsp;</span></p></li><li data-list-item-id="eb221ee52ddd846606a6c9401fd5b48fb"><p class="text-justify"><span><strong>Verificabilità e trasparenza</strong>: le attività di ricerca mirano a produrre risultati verificabili e consentono che ipotesi, metodi, dati e conclusioni siano aperti alla critica, normalmente attraverso la revisione tra pari.&nbsp;</span></p></li><li data-list-item-id="e10302a99f46a32a553786ef13535943d"><p class="text-justify"><span><strong>Autonomia e indipendenza</strong>: la ricerca è condotta autonomamente e indipendentemente, in un contesto libero da pressioni indebite, e i ricercatori dispongono delle qualifiche accademiche o scientifiche richieste nel pertinente campo di ricerca.&nbsp;</span></p></li><li data-list-item-id="ed7c2429cdc1d86704458c472b5d11f42"><p class="text-justify"><span><strong>Obiettivi della ricerca</strong>: le attività di ricerca sono svolte con l’obiettivo di contribuire alla crescita della conoscenza collettiva e al benessere della società, senza che ciò escluda il perseguimento di interessi commerciali.&nbsp;</span></p></li><li data-list-item-id="e99b5d7cf84b21286d9c8bd5bd3b0ea37"><p class="text-justify"><span><strong>Potenziale contributo alla conoscenza scientifica</strong>: le attività di ricerca hanno il potenziale per contribuire al sapere scientifico esistente o per applicarlo in modi innovativi, e possono essere soggette a valutazione da parte di esperti o comitati indipendenti.&nbsp;</span></p></li></ul><p class="text-justify">Se le attività di ricerca soddisfano tutti e sei i fattori, si presume che costituiscano ricerca scientifica. In caso contrario, il titolare è tenuto a giustificare e dimostrare perché le attività debbano comunque essere considerate ricerca scientifica ai sensi del GDPR.&nbsp;</p><p class="text-justify"><i><u>2.2 Limitazione della finalità e presunzione di compatibilità</u></i></p><p class="text-justify">Ai sensi dell’art. 5(1)(b) del GDPR, l’ulteriore trattamento a fini di ricerca scientifica è presunto compatibile con le finalità iniziali del trattamento. Pertanto, quando si effettua un ulteriore trattamento per finalità di ricerca scientifica, non è necessario effettuare il test di compatibilità previsto dall’art. 6(4) GDPR. Il titolare dovrà in ogni caso verificare la liceità del trattamento ulteriore. In molti casi sarà possibile fare affidamento sulla medesima base giuridica del trattamento iniziale, ad esempio laddove il trattamento originario si fondasse sull’interesse pubblico o sul legittimo interesse.&nbsp;</p><p class="text-justify"><i><u>2.3 Limitazione della conservazione</u></i></p><p class="text-justify">L’art. 5(1)(e) del GDPR consente ai titolari di conservare i dati personali quando questi siano destinati ad essere ulteriormente trattati per specifiche finalità di ricerca scientifica, anche qualora le finalità originarie del trattamento siano state soddisfatte e indipendentemente dal fatto che tali finalità originarie fossero o meno scientifiche. Se non è possibile specificare le finalità di un futuro progetto di ricerca al momento della conservazione, è sufficiente indicare un certo ambito di ricerca; tuttavia, non è ammissibile una conservazione per generiche finalità di ricerca scientifica senza alcuna specificazione dello scopo sotteso.</p><p class="text-justify"><i><u>2.4 Le basi giuridiche del trattamento: consenso, interesse pubblico e legittimo interesse</u></i></p><p class="text-justify">Le Linee Guida dedicano ampio spazio alle basi giuridiche applicabili, con peculiari approfondimenti in materia di consenso.</p><p class="text-justify"><strong>Consenso ampio e consenso dinamico.</strong> Nell’ambito della ricerca scientifica è possibile per i titolari fare affidamento sul consenso dell’interessato per raccogliere e trattare i dati personali in un determinato settore di ricerca quando le finalità non siano pienamente note al momento della raccolta. Nella comunità scientifica, questa modalità è comunemente denominata “consenso ampio” (<i>broad consent</i>). Un’ulteriore modalità è il cosiddetto “consenso dinamico” (<i>dynamic consent</i>), mediante il quale il titolare chiede agli interessati di prestare il consenso a ciascun singolo progetto di ricerca – o a sue specifiche fasi – separatamente, non appena le finalità diventano note. È essenziale distinguere il consenso alla partecipazione alla ricerca dal punto di vista etico dal consenso ai sensi del GDPR quale base giuridica per il trattamento dei dati personali: si tratta di concetti distinti, che devono essere tenuti separati nei moduli e nelle interfacce di raccolta del consenso.</p><p class="text-justify">Qualora il titolare richieda un consenso ampio, dovrà adottare specifiche garanzie che attribuiscano agli interessati un controllo sufficiente sull’utilizzo dei loro dati, a compensazione della mancanza di specificazione delle finalità, tra cui la messa a disposizione di informazioni dettagliate sull’evoluzione del trattamento, la possibilità di iscrizione a newsletter informative e misure di accesso e controllo indipendenti.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Interesse pubblico.</strong> L’esecuzione di un compito di interesse pubblico o l’esercizio di pubblici poteri come base giuridica non è limitata agli enti pubblici che svolgono ricerca scientifica: anche i soggetti privati possono fondarsi su tale base giuridica, purché l’atto normativo in questione copra la loro attività.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Legittimo interesse.</strong> La ricerca scientifica può configurare un legittimo interesse ai sensi del GDPR, indipendentemente dal fatto che sia svolta a scopo di lucro o meno; nel balancing test ai sensi dell'art. 6(1)(f) GDPR, il titolare che intenda trattare dati personali per finalità di ricerca scientifica potrà attribuire un peso significativo a tale trattamento, in relazione agli interessi o ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati.</p><p class="text-justify"><i><u>2.5 Trasparenza e diritti degli interessati</u></i></p><p class="text-justify">Quando un titolare intende trattare dati personali per finalità di ricerca scientifica per periodi di tempo prolungati, ovvero prevede di farlo, dovrebbe offrire agli interessati la possibilità di fornire volontariamente i propri dati di contatto. Ciò consente di aggiornare gli interessati sull’evoluzione del trattamento dei loro dati personali. Tale opportunità deve essere garantita agli interessati anche qualora le finalità del trattamento non richiedano, di per sé, il trattamento dei dati di contatto.</p><p class="text-justify">Se il titolare apporta modifiche alle proprie attività di trattamento che rendono obsolete o incomplete le informazioni precedentemente fornite agli interessati, è tenuto a informarli di tali modifiche ai sensi degli artt. 13(4) e 14(5)(a) del GDPR. Quando determina se sia necessario informare gli interessati, il titolare deve considerare che l’obiettivo principale del principio di trasparenza è quello di garantire il rispetto delle ragionevoli aspettative degli interessati.&nbsp;</p><p class="text-justify">In relazione al <strong>diritto alla cancellazione</strong>, l’art. 17(3)(d) del GDPR prevede una specifica eccezione quando il trattamento è necessario a fini di ricerca scientifica ai sensi dell’art. 89(1) del GDPR: tale eccezione si applica solo nei casi limitati in cui la cancellazione possa rendere impossibile o compromettere gravemente il conseguimento degli obiettivi della ricerca.&nbsp;</p><p class="text-justify">Con riguardo al <strong>diritto di opposizione</strong>, il titolare che basi il trattamento sul legittimo interesse ex art. 6(1)(f) del GDPR può respingere un’opposizione ai sensi dell’art. 21(6) del GDPR qualora dimostri che il trattamento dei dati personali per finalità di ricerca scientifica costituisce un interesse legittimo che coincide con un interesse pubblico.&nbsp;</p><p class="text-justify"><i><u>2.6 Attribuzione delle responsabilità</u></i></p><p class="text-justify">Laddove i dati personali siano trattati per finalità di ricerca scientifica coinvolgendo più soggetti, è necessario valutare e documentare la ripartizione delle responsabilità tra tali soggetti. Tale determinazione è particolarmente rilevante quando più attori partecipano alla redazione dei protocolli di ricerca scientifica – come sponsor, ospedali, aziende private – oppure nell’ambito di partnership pubblico-private.&nbsp;</p><p class="text-justify">Si ricorda in particolare che la contitolarità ricorre quando due o più soggetti partecipano congiuntamente alla determinazione delle finalità e degli elementi essenziali dei mezzi del trattamento. Un criterio fondamentale per determinare la contitolarità è che il trattamento non sarebbe possibile senza il concorso di tali soggetti, il che significa che il trattamento di ciascuno di essi è inscindibilmente legato a quello degli altri.&nbsp;</p><p class="text-justify"><i><u>2.7 Le garanzie appropriate</u></i></p><p class="text-justify">Il principio di minimizzazione dei dati, fondamentale nel GDPR, è ulteriormente enfatizzato nell’art. 89(1): laddove le finalità di ricerca scientifica possano essere conseguite mediante un trattamento che non consenta o non consenta più l’identificazione degli interessati, quelle finalità dovranno essere soddisfatte in tal modo.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il trattamento di dati personali per finalità di ricerca scientifica che consentano di identificare direttamente una persona dovrebbe essere effettuato solo laddove ritenuto strettamente necessario e proporzionato agli obiettivi della ricerca.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tra le ulteriori garanzie appropriate indicate dall’EDPB si annoverano: strutture di governance per la supervisione del trattamento, maggiore trasparenza verso gli interessati anche mediante piattaforme online, rispetto degli standard etici con eventuale approvazione da parte di comitati, l’impiego di Privacy Enhancing Technologies (PET) come la crittografia omomorfica o i dati sintetici, e l’istituzione di ambienti di trattamento sicuri che consentano l’accesso ai dati di ricerca senza necessità di archiviazione locale.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. Conseguenze pratiche</strong></p><p class="text-justify">Le Linee Guida avranno un impatto significativo su tutti i soggetti – sia pubblici che privati, sia profit che non-profit – che trattano dati personali nell’ambito di attività di ricerca scientifica, con particolare riferimento ai settori farmaceutico, medicale, dell’intelligenza artificiale, delle scienze sociali e delle infrastrutture di dati per la ricerca.</p><p class="text-justify">In particolare, le organizzazioni interessate dovranno:</p><ul style="margin-left:8px;"><li data-list-item-id="eedf7adb24b273c5af798836097f77248"><p class="text-justify"><span><strong>Verificare la natura scientifica delle proprie attività</strong>: valutare i propri progetti di ricerca alla luce dei sei fattori chiave indicativi e documentare formalmente tale valutazione nell’ottica del principio di </span><i><span>accountability</span></i><span>;</span></p></li><li data-list-item-id="e999083fb66c1c1f02d5b96e64d4acdfb"><p class="text-justify"><span><strong>Rivedere le basi giuridiche adottate</strong>: accertare che la base giuridica prescelta sia idonea anche in caso di ulteriore trattamento per finalità di ricerca, tenendo conto della presunzione di compatibilità e dei suoi limiti;</span></p></li><li data-list-item-id="e89f5eb18001ef160964340159ce97334"><p class="text-justify"><span><strong>Aggiornare i meccanismi di raccolta del consenso</strong>: distinguere chiaramente tra consenso ai sensi del GDPR e consenso etico-normativo alla partecipazione alla ricerca – che sono concetti distinti e non sovrapponibili – e valutare se siano applicabili il consenso ampio e il consenso dinamico, assicurandosi che i moduli di consenso adottati separino nettamente i due profili;</span></p></li><li data-list-item-id="e46231076cdca363a62db14eececab685"><p class="text-justify"><span><strong>Verificare la struttura di governance dei progetti multi-soggetto</strong>: nelle partnership pubblico-private e nelle sperimentazioni cliniche, mappare accuratamente i ruoli di titolare, contitolare e responsabile del trattamento, concludendo i relativi accordi;</span></p></li><li data-list-item-id="e1eba97f2f55d56d5e40579db2b172a89"><p class="text-justify"><span><strong>Adottare garanzie appropriate ai sensi dell’art. 89(1) GDPR</strong>: implementare, già in fase progettuale, misure di anonimizzazione o pseudonimizzazione, controlli di accesso, coinvolgere i comitati di supervisione etici e indipendenti, valutare le misure contrattuali più adeguate.</span></p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4. Conclusioni</strong></p><p class="text-justify">Come anticipato, alla redazione delle Linee Guida ha contribuito anche il Garante per la protezione dei dati personali italiano. Così come riportato nel comunicato stampa del Garante del 17 aprile 2026, ai lavori della Plenaria dell’EDPB, tenutasi a Bruxelles il 15 e 16 aprile 2026, hanno preso parte la Vicepresidente Ginevra Cerrina Feroni e il dirigente del Servizio relazioni internazionali e con l’Unione europea Riccardo Acciai.&nbsp;</p><p class="text-justify">Le Linee Guida rappresentano un contributo di grande rilievo per il settore della ricerca scientifica, rispondendo a domande interpretative che da anni attendevano una risposta organica a livello europeo.</p><p class="text-justify">La ricerca scientifica costituisce un obiettivo importante sancito dai trattati dell’UE e il GDPR stesso si fa carico di facilitarne lo svolgimento, prevedendo regole e considerazioni specifiche che ne consentono e agevolano lo svolgimento, salvaguardando al contempo i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.&nbsp;</p><p class="text-justify">Le Linee Guida confermano l’approccio bilanciato del GDPR: flessibilità e deroghe a beneficio della ricerca genuinamente scientifica, ma solo in presenza di garanzie adeguate e di una rigorosa accountability dei soggetti coinvolti. Per le organizzazioni che operano in questo settore, l’adozione delle Linee Guida rappresenta un’occasione per riconsiderare modelli operativi, strutture di governance e flussi di dati alla luce di un quadro interpretativo che pone al centro la fiducia degli interessati e la responsabilizzazione dei ricercatori.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 16 Jul 2026 16:12:05 +0200</pubDate>
                        <title>Perché la sanzione della CNIL a IQVIA riguarda anche le aziende farmaceutiche italiane</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/perche-la-sanzione-della-cnil-a-iqvia-riguarda-anche-le-aziende-farmaceutiche-italiane</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con il provvedimento n. SAN-2026-008 del 26 maggio 2026, la <i>Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés</i> (“<i><strong>CNIL</strong></i>”) ha inflitto a IQVIA Operations France una sanzione amministrativa pecuniaria di cinque milioni di euro, accompagnata dalla pubblicazione del provvedimento e da un'ingiunzione di adeguamento con penale giornaliera di 10.000 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente da sei mesi dalla notifica.</p><p class="text-justify">Il caso tocca questioni strutturali — la qualificazione dei dati come pseudonimizzati e non anonimi, la responsabilità del titolare nell'adempimento degli obblighi di informativa verso gli interessati, i limiti del <i>secondary use</i>e l'applicazione del principio di privacy by design e by default — che trascendono il contesto francese e assumono rilevanza immediata anche per le aziende farmaceutiche italiane che commissionano studi analoghi.&nbsp;</p><p class="text-justify"><i><strong>IQVIA</strong></i></p><p class="text-justify">IQVIA gestisce in Francia due grandi archivi di dati sanitari, entrambi autorizzati dalla CNIL ai sensi dell'art. 66-III della <i>Loi Informatique et Libertés</i>: l'archivio LRX (<i>Longitudinal Prescription Data</i>), costituito da dati raccolti presso circa 14.000 farmacie, e l'archivio EMR (<i>Electronic Medical Records</i>), costituito da dati provenienti da migliaia di medici di medicina generale e specialisti. Questi archivi sono messi a disposizione delle aziende farmaceutiche — in Francia come nel resto d'Europa — per condurre studi osservazionali sull'uso dei medicinali nella pratica clinica e sui pattern terapeutici dei pazienti. Si tratta di un trattamento ulteriore di dati sanitari originariamente raccolti nel corso della normale attività clinica per finalità di cura che sono successivamente trattati per finalità di ricerca farmacologica, farmacoepidemiologica e di farmacovigilanza. A differenza delle sperimentazioni cliniche interventistiche — disciplinate dal Regolamento (UE) n. 536/2014 — questi studi si basano sull'analisi retrospettiva o prospettica di dati già esistenti. Pur nella loro peculiarità metodologica, rientrano a pieno titolo nella categoria della ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. n. 196/2003 (“<i><strong>Codice Privacy</strong></i>”).</p><p class="text-justify"><i><strong>Dati pseudonimizzati, non anonimi</strong></i></p><p class="text-justify">Il primo, e forse più importante, chiarimento del provvedimento riguarda la qualificazione dei dati. IQVIA, anche invocando la sentenza c.d. “SRB” della CGUE del 4 settembre 2025, aveva sostenuto che i dati contenuti nei suoi archivi fossero anonimi e che, pertanto, la normativa sulla protezione dei dati personali non fosse applicabile.</p><p class="text-justify">La CNIL ha respinto questa tesi con nettezza. I dati trattati da IQVIA sono pseudonimizzati, non anonimi. Ciascun paziente è associato a un identificativo univoco ricavato tramite funzione di <i>hash</i> dall’<i>Identifiant National de Santé </i>(INS-C), incrociato con anno di nascita, genere, informazioni sul medico curante e sull’insieme delle prescrizioni; nel caso dell’EMR, anche con stato civile, numero di figli, classe socioeconomica, diagnosi, sintomi, allergie, peso, altezza, vaccinazioni, esami diagnostici e periodi di malattia. La combinazione di tali informazioni con fonti pubblicamente disponibili rende concretamente possibile la reidentificazione. I dati ricadono, pertanto, nell’ambito di applicazione del GDPR e, in particolare, del regime “speciale” che il GDPR (come integrato dalla normativa nazionale) dedica ai dati relativi alla salute.</p><p class="text-justify"><i><strong>Le violazioni accertate</strong></i></p><p class="text-justify">L’istruttoria — avviata a seguito di ispezioni condotte nel 2021 anche presso sei farmacie parigine, dopo la diffusione di un servizio televisivo di inchiesta — ha accertato violazioni su quattro diversi fronti.</p><p class="text-justify">Il primo riguarda il mancato rispetto delle condizioni delle autorizzazioni (art. 66 della <i>Loi Informatique et Libertés</i>). Le autorizzazioni rilasciate dalla CNIL nel 2018 e nel 2021 imponevano a IQVIA obblighi specifici in materia di informativa agli interessati, autenticazione degli accessi, segmentazione di rete e analisi dei log di connessione. Sul fronte dell’informativa: nessuna delle quattro farmacie ispezionate consegnava ai propri clienti l’informativa individuale elaborata da IQVIA, né esponeva all’interno dei locali della farmacia un’informativa generale recante informazioni sui trattamenti effettuati da IQVIA. Per l'archivio EMR, poi, le informazioni fornite ai pazienti sulla conservazione dei dati erano imprecise (l’informativa indicava “per la durata degli studi”, mentre l’autorizzazione prevedeva una conservazione massima di dieci anni). Con riguardo alla sicurezza del trattamento, per entrambi gli archivi, nessun sistema consentiva l’analisi regolare dei log di accesso, indispensabile per rilevare attività anomale; per il solo EMR, mancava l’autenticazione a più fattori e la necessaria segmentazione fisica di rete.</p><p class="text-justify">Il secondo fronte riguarda la violazione dell’obbligo di informativa ai sensi dell’art. 14 GDPR. La CNIL ha qui affermato un principio fondamentale: il titolare non può liberarsi dell’obbligo di cui all’art. 14 GDPR semplicemente affidando contrattualmente l’adempimento a un terzo. IQVIA aveva contrattualmente delegato alle farmacie il compito di informare i pazienti. Nondimeno, essendo IQVIA il titolare del trattamento, l’obbligo di assicurare che l’informativa fosse effettivamente fornita rimaneva a suo carico. Nessuna delega contrattuale alla farmacia poteva trasferire questa responsabilità. Il titolare deve dotarsi di meccanismi di verifica idonei a garantire l’effettivo adempimento.</p><p class="text-justify">Il terzo fronte riguarda l’utilizzo secondario dei dati al di fuori del quadro normativo applicabile (art. 66 della <i>Loi Informatique et Libertés</i>). IQVIA conduceva, per proprio conto, studi a partire dai dati dell'archivio LRX. Tali studi non erano coperti dall’autorizzazione originaria del 2018 — che riguardava esclusivamente la costituzione dell'archivio, escludendo espressamente gli studi successivi. IQVIA sosteneva di potersi avvalere della dichiarazione di conformità alla metodologia di riferimento MR-004 (si tratta di un'apposita metodologia di riferimento adottata dalla CNIL che consente di effettuare studi su dati già raccolti per altre finalità senza dover acquisire una specifica autorizzazione preventiva, a condizione però che ricorrano alcune condizioni tassative, tra cui anche la consegna di un’informativa individuale). La CNIL ha rigettato la difesa di IQVIA: i controlli avevano accertato che nessuna delle quattro farmacie consegnava ai pazienti l’informativa individuale elaborata da IQVIA.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il quarto fronte riguarda la violazione del principio di privacy by design e by default (art. 25 GDPR). IQVIA aveva commissionato agli sviluppatori dei software gestionali utilizzati dalle farmacie lo sviluppo di componenti software aggiuntivi — i cosiddetti estrattori — da integrare direttamente in quei programmi. Il loro compito era di prelevare automaticamente i dati dei pazienti dalle banche dati della farmacia e trasmetterli a un soggetto designato da IQVIA, incaricato di effettuare un filtro prima che i dati giungessero ad IQVIA stessa. Il problema accertato dalla CNIL è che questi estrattori trasmettevano sistematicamente i dati di tutti i pazienti — incluso il codice identificativo univoco — anche per le farmacie che avevano espressamente rifiutato di partecipare al progetto LRX. IQVIA aveva la piena disponibilità tecnica di quei componenti: era stata lei a determinarne le specifiche attraverso il capitolato tecnico imposto agli sviluppatori dei software. Il fatto che un soggetto terzo provvedesse poi al filtraggio non legittimava la trasmissione a monte di dati che non avrebbero mai dovuto essere estratti. Il filtraggio avrebbe dovuto operare già al livello dell'estrattore, impedendo che dati non necessari uscissero dalla sfera della farmacia.</p><p class="text-justify">Attenzione. La CNIL ha esplicitamente ricordato che IQVIA era stato il primo operatore privato ad ottenere un’autorizzazione per costituire un archivio di dati sanitari in ragione della finalità di interesse pubblico dichiarata. Proprio per questo avrebbe dovuto essere, nelle parole del provvedimento, “particolarmente irreprensibile” nel rispetto delle condizioni imposte. La posizione di leader globale di settore — come IQVIA si autodefinisce — aggrava, e non attenua, la responsabilità.</p><p class="text-justify"><i><strong>Il quadro normativo italiano</strong></i></p><p class="text-justify">In Italia, il trattamento di dati relativi alla salute per finalità di ricerca scientifica richiede, di regola, il consenso esplicito dell'interessato. Il GDPR ammette, tuttavia, che questa regola possa essere derogata, a condizione però che esista una norma di legge che stabilisca i presupposti della deroga e le garanzie adeguate da adottare. Questa norma, in Italia, è rappresentata dall'art. 110 del Codice Privacy, che stabilisce le condizioni in presenza delle quali il consenso non è necessario per il trattamento di dati sanitari a fini di ricerca medica, biomedica ed epidemiologica. Completano la disciplina le “Prescrizioni relative al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica” del 5 giugno 2019 (le “<i><strong>Prescrizioni</strong></i>”) e le “Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica ai sensi degli artt. 2-quater e 106 del Codice” del 9 maggio 2024 (le “<i><strong>Regole Deontologiche</strong></i>”).</p><p class="text-justify">L'art. 110(1) del Codice Privacy stabilisce che il consenso dell'interessato non è necessario quando la ricerca è effettuata in base a disposizioni di legge o di regolamento ed è condotta e resa pubblica una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali. Il consenso non è necessario, inoltre, quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca. In questi casi il titolare deve: adottare misure appropriate per tutelare i diritti degli interessati; ottenere il parere favorevole motivato del competente comitato etico a livello territoriale; motivare e documentare puntualmente nel progetto di ricerca le ragioni etiche o organizzative che rendono impossibile o sproporzionato il contatto con gli interessati; e svolgere e pubblicare la valutazione d'impatto ai sensi dell'art. 35 del GDPR, dandone comunicazione al Garante.&nbsp;</p><p class="text-justify">A differenza del sistema francese, in cui l’art. 66 della <i>Loi Informatique et Libertés</i> prevede un regime di autorizzazione preventiva specifica per la costituzione di archivi di dati relativi alla salute — distinta e cumulativa rispetto agli ulteriori atti autorizzativi necessari per i singoli studi — il sistema italiano si basa su un modello misto. Quando il consenso è acquisibile, il titolare provvede a richiedere il consenso. Quando invece il consenso non è acquisibile — come tipicamente avviene negli studi osservazionali retrospettivi che coinvolgono pazienti irreperibili, non contattabili o deceduti — l’azienda farmaceutica deve ricorrere alle deroghe di cui all'art. 110 del Codice Privacy, nel rispetto delle condizioni indicate sopra.&nbsp;</p><p class="text-justify">Questa struttura comporta che la responsabilità dell’autovalutazione della conformità ricada in misura ancora più diretta sulle aziende farmaceutiche committenti. In assenza di un atto autorizzativo nominativo che possa fungere da schermo, il titolare del trattamento è tenuto — in virtù del principio di responsabilizzazione (accountability) sancito dall'art. 5(2) del GDPR — a verificare continuamente (e a documentare) l’adeguatezza delle misure adottate. È su di lui, e non sul fornitore dei dati, che ricade la verifica della legittimità del trattamento.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><i><strong>Cosa deve chiedersi una farmaceutica italiana che lavora con IQVIA</strong></i></p><p class="text-justify">Il caso IQVIA non è soltanto una questione francese. Le violazioni accertate dalla CNIL non dipendono da specificità del diritto francese: dipendono dalla struttura del modello con cui IQVIA raccoglie, gestisce e mette a disposizione i dati sanitari in tutta Europa. Qualsiasi azienda farmaceutica che si avvale di quel modello — o di modelli analoghi — per condurre studi osservazionali è esposta agli stessi rischi.</p><p class="text-justify">Tre questioni, in particolare, meritano una verifica immediata.</p><p class="text-justify">La prima: i dati che IQVIA tratta per condurre lo studio commissionato dall’azienda farmaceutica sono anonimi o pseudonimi e, qualora si tratti di dati pseudonimi (come la stessa CNIL sostiene), qual è il ruolo dell’azienda farmaceutica committente rispetto al loro trattamento (a prescindere da ciò che prevede il contratto)?&nbsp;</p><p class="text-justify">La seconda: le previsioni contrattuali relative al trattamento dei dati personali sono assistite da adeguati meccanismi per la verifica dell’effettivo adempimento degli obblighi imposti contrattualmente a IQVIA? Secondo la CNIL, il titolare non può liberarsi degli obblighi che gravano sullo stesso per legge semplicemente affidandone l'adempimento a un terzo. Dichiarazioni e garanzie sono necessarie, ma non sufficienti. È necessario che l'azienda farmaceutica committente si doti di strumenti concreti per verificare che IQVIA — e i soggetti che con IQVIA interagiscono nella catena di raccolta dei dati — adempiano effettivamente agli obblighi assunti: audit periodici con diritto di accesso documentato, reportistica sull'adempimento degli obblighi di informativa, verifica delle misure di sicurezza implementate, e meccanismi di escalation in caso di non conformità.&nbsp;</p><p class="text-justify">La terza: il trattamento dei dati dei pazienti effettuato nell'ambito degli studi commissionati a IQVIA trova una base giuridica valida ai sensi dell'art. 9(2) GDPR, e — anche qualora tale base sussista — sono stati adempiuti tutti gli ulteriori obblighi che la normativa impone? I dati dei pazienti sono stati originariamente raccolti per finalità di cura. Il loro utilizzo per studi osservazionali costituisce un trattamento ulteriore di dati sanitari che richiede una propria base giuridica ai sensi dell'art. 9(2) GDPR. La base giuridica applicabile dipende dalla struttura dello studio: negli studi prospettici, in cui i pazienti sono identificabili e contattabili, la base giuridica è, come detto, il consenso esplicito del paziente ex art. 9(2)(a) GDPR; negli studi retrospettivi su dati già raccolti — come tipicamente avviene con gli archivi di IQVIA — il consenso è strutturalmente impraticabile, e la base giuridica va ricercata nelle deroghe di cui all'art. 110 del Codice Privacy, con le condizioni cumulative già richiamate (parere del comitato etico, documentazione delle ragioni, valutazione d'impatto, misure di garanzia).&nbsp;</p><p class="text-justify">La sanzione di cinque milioni di euro non rappresenta, in definitiva, l'aspetto più rilevante del provvedimento. La sua vera portata risiede nel fatto che mette in discussione la solidità giuridica del modello su cui si fonda l'intera industria dei dati destinati al <i>secondary use</i>. Le autorità europee di controllo dispongono ora di un precedente ampiamente motivato, destinato a orientare le future attività di vigilanza. Di conseguenza, ogni azienda farmaceutica che commissiona studi basati su<i>Real World Data (RWD) </i>dovrebbe interrogarsi con urgenza sulla capacità del proprio modello operativo di resistere a un'ispezione condotta con lo stesso livello di rigore dimostrato dalla CNIL.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 16 Jul 2026 16:05:43 +0200</pubDate>
                        <title>Quali prodotti connessi rientrano nell’ambito di applicazione del CRA?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/quali-prodotti-connessi-rientrano-nellambito-di-applicazione-del-cra</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Regolamento (UE) 2024/2847 (“<i><strong>Cyber Resilience Act</strong></i>” o “<i><strong>CRA</strong></i>”), inizierà a trovare parziale applicazione a partire dall’11 settembre 2026, con riferimento agli obblighi di segnalazione delle vulnerabilità attivamente sfruttate – ossia debolezze del software o dell’hardware concretamente utilizzate per compromettere la sicurezza del prodotto – e degli incidenti gravi – ossia eventi che compromettono la capacità del prodotto di proteggere la disponibilità, l’autenticità, l’integrità o la riservatezza dei dati (&gt;<a href="https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cyber-resilience-act-il-conto-alla-rovescia-e-iniziato" target="_blank">link</a>).</p><p>Ma quali sono, in concreto, i prodotti e gli operatori economici interessati da questa nuova disciplina?</p><p>In generale, il CRA si applica agli operatori economici — tra cui fabbricanti, importatori e distributori — che mettono a disposizione sul mercato dell’Unione europea, nell’ambito di un’attività commerciale, prodotti con elementi digitali.</p><p>La nozione di prodotto con elementi digitali è ampia e comprende qualsiasi prodotto software o hardware, comprese le relative soluzioni di elaborazione dati da remoto, purché il prodotto sia connesso, direttamente o indirettamente, a un dispositivo o a una rete.</p><p>Ne consegue che non è necessario che il prodotto sia direttamente connesso a Internet. È sufficiente che, in base alla sua finalità prevista o al suo uso ragionevolmente prevedibile, esso possa comunicare o interfacciarsi con un altro dispositivo, una rete locale, un sistema industriale, un gateway, un’applicazione mobile, un’infrastruttura cloud o un’altra componente digitale.&nbsp;</p><p>In questa prospettiva, il perimetro applicativo del CRA è particolarmente esteso e deve essere valutato in concreto, tenendo conto delle caratteristiche tecniche del prodotto, delle sue funzionalità e del modo in cui è destinato a essere utilizzato.</p><p>Alcuni prodotti di consumo che rientrano nel CRA sono smartphone e tablet, computer portatili e desktop, smart TV, dispositivi di streaming, console di gioco, cuffie e auricolari wireless. Sono inoltre interessati i dispositivi indossabili, come smartwatch e fitness tracker, gli e-reader connessi, gli smart speaker e gli altri dispositivi che comunicano mediante Wi-Fi, Bluetooth, rete mobile o altre interfacce.</p><p>Nell’ambito domestico possono rientrare router, modem, ripetitori e altri dispositivi di rete, stampanti connesse, termostati intelligenti, sistemi di allarme, serrature smart, sistemi connessi per il monitoraggio dei neonati, robot aspirapolvere ed elettrodomestici intelligenti. Anche i giocattoli connessi e robot educativi possono rientrare nel CRA.</p><p>Il Cyber Resilience Act assume particolare importanza anche nel settore industriale. Possono rientrare nel suo ambito i macchinari dotati di controllori logici programmabili, i PLC commercializzati autonomamente, i sistemi SCADA, i sistemi di controllo industriale, i dispositivi di diagnostica e manutenzione a distanza e le apparecchiature che consentono l’accesso remoto agli impianti.</p><p>Rientrano potenzialmente nel perimetro anche numerosi strumenti utilizzati nella logistica e nella gestione delle attività produttive, come tracker GPS per flotte, lettori di codici a barre connessi, terminali mobili, sensori IoT industriali, dispositivi per il monitoraggio delle merci e sistemi di raccolta o trasmissione dei dati installati su macchinari e infrastrutture.</p><p>Un aspetto particolarmente rilevante riguarda le soluzioni di elaborazione dati da remoto. Il Cyber Resilience Act considera parte del prodotto anche l’elaborazione a distanza realizzata mediante software progettato e sviluppato dal fabbricante, o sotto la sua responsabilità, quando l’assenza di tale elaborazione impedirebbe al prodotto di svolgere una delle sue funzioni. Possono quindi rientrare nel perimetro di conformità un backend, un’API, una banca dati o una componente cloud necessaria al funzionamento del prodotto.</p><p>In ogni caso, non tutti i prodotti digitali o connessi rientrano nel Cyber Resilience Act.&nbsp;</p><p>Sono espressamente esclusi, ad esempio, i prodotti con elementi digitali ai quali si applicano il Regolamento (UE) 2017/745 (“<i><strong>MDR</strong></i>”) sui dispositivi medici, il Regolamento (UE) 2017/746 (“<i><strong>IVDR</strong></i>”) sui dispositivi medico-diagnostici in vitro e il Regolamento (UE) 2019/2144 relativo all’omologazione dei veicoli e dei loro sistemi e componenti. Sono inoltre esclusi i prodotti certificati conformemente al Regolamento (UE) 2018/1139 nel settore dell’aviazione civile e l’equipaggiamento marittimo.</p><p>Sono altresì esclusi i prodotti sviluppati o modificati esclusivamente per finalità di sicurezza nazionale o di difesa e quelli specificamente progettati per trattare informazioni classificate. L’esclusione non riguarda, però, qualsiasi prodotto utilizzato da un’amministrazione pubblica o da un soggetto operante nel settore della difesa, ma soltanto i prodotti che presentano le caratteristiche specifiche indicate dal regolamento.</p><p>Un’ulteriore esclusione riguarda i pezzi di ricambio messi a disposizione sul mercato per sostituire componenti identici in prodotti con elementi digitali, quando siano fabbricati secondo le medesime specifiche dei componenti sostituiti. L’esenzione non può quindi essere estesa automaticamente a componenti compatibili, aggiornati o modificati che presentino caratteristiche tecniche o funzionali diverse dal pezzo originario.</p><p>Vale la pena precisare che le esenzioni settoriali operano su base specifica e non sono automatiche: un prodotto che abbia una qualsiasi connessione con i settori citati non è escluso per ciò solo dall'ambito del CRA, ma occorre verificare che il regime settoriale applicabile garantisca effettivamente un livello di protezione equivalente.</p><p>In definitiva, per effettuare una prima valutazione occorre domandarsi se il prodotto sia costituito da hardware o software, o comprenda elementi digitali, se sia fornito sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale e se la sua finalità prevista o il suo uso ragionevolmente prevedibile comprendano una connessione dati logica o fisica, diretta o indiretta, a un dispositivo o a una rete. Occorre poi verificare se trovi applicazione una delle esclusioni previste dal regolamento o dai successivi atti dell’Unione.</p><p>Avviare per tempo questa analisi consente di arrivare preparati alle scadenze del CRA, pianificando gli adeguamenti necessari senza dover intervenire in modo affrettato su prodotti già immessi sul mercato.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 16 Jul 2026 10:03:40 +0200</pubDate>
                        <title>Energy Law Italy Outlook | Luglio 2026</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/energy-law-italy-outlook-luglio-2026</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><hr><p>Disponibile online il nuovo numero di Energy Law Italy Outlook, la <strong>Newsletter</strong> a cura del Team Energy &amp; Infrastructures di <strong>ADVANT Nctm</strong> che analizza gli sviluppi normativi e regolatori più rilevanti del panorama energetico italiano.&nbsp;</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/nctm/PDF/Energy_Law_Italy_Outlook___Luglio_2026.pdf" target="_blank"><u>Leggi qui</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 16 Jul 2026 09:51:26 +0200</pubDate>
                        <title>Le nuove regole per AI e Data Center, asset da presidiare</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-nuove-regole-per-ai-e-data-center-asset-da-presidiare</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Contributo a cura di Antonio Corda per Radiocor - Il Sole 24 Ore</i></p><p>La quota di mercato dei fornitori cloud europei è scesa dal 29% del 2017 a circa il 15% nel 2022, mentre la domanda di capacità computazionale - trainata dallo sviluppo di modelli AI sempre più energivori - è cresciuta esponenzialmente. Per rispondere al deficit strutturale di capacità nei data center ed alla dipendenza da un numero ristretto di fornitori cloud non europei, il 3 giugno 2026 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di regolamento Cloud and AI Development Act (CADA) che punta a potenziare la capacità dei data center Ue e introduce un sistema comune di europeo di valutazione della sovranità cloud e AI, articolato in quattro livelli di garanzia, con obblighi crescenti per chi opera in settori sensibili come energia, sanità e difesa, oltre che un valore premiale al “buy European” negli appalti pubblici per servizi cloud e AI. […]</p><p><a href="https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/data-center-corda-nctm-bene-nuove-regole-ue-asset-da-presidiare-nRC_15072026_1344_399200959.html" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Leggi qui</i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 15 Jul 2026 11:51:56 +0200</pubDate>
                        <title>L&#039;affitto delle aziende digital-first: il Correttivo Cartabia ha superato i limiti applicativi del &quot;nuovo&quot; sfratto per morosità?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/laffitto-delle-aziende-digital-first-il-correttivo-cartabia-ha-superato-i-limiti-applicativi-del-nuovo-sfratto-per-morosita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><i>Nella “Riforma Cartabia” del 2022, un lapsus calami del legislatore ha generato un acceso dibattito sull’applicabilità estensiva del procedimento sommario di sfratto per morosità al contratto di affitto d'azienda. Nel 2024, la “bagarre” fra tribunali si è chiusa con l’intervento del cd. “Correttivo Cartabia” ma, questo, soltanto </i>dopo<i> che della questione si era ormai occupata anche la Suprema Corte di Cassazione. Quest’ultima, nel fornire la sua soluzione nomofilattica, aveva elaborato principi e posto condizioni applicative che, oggi, ci si chiede se siano ancora giustificati e, soprattutto, attuali (e con quali conseguenze) non essendo state né recepite né superate in sede di normazione correttiva.&nbsp;</i></p><p class="text-justify"><i>***</i></p><p class="text-justify"><strong>L’errore testuale e il relativo correttivo.</strong></p><p class="text-justify">Il D.Lgs. n. 149/2022 (c.d. "Riforma Cartabia") ha dato attuazione alla Legge Delega n. 206/2021, che prevedeva di "<i>estendere l'applicabilità della procedura di convalida, di licenza per scadenza del contratto e di sfratto per morosità anche ai contratti di comodato di beni immobili e di affitto d'azienda</i>". Il legislatore delegato ha così modificato l'art. 657 c.p.c. (relativo alla licenza e allo sfratto per finita locazione), inserendovi un’esplicito riferimento all’ “affittuario di azienda” e tuttavia lasciando immutato il testo del successivo art. 658 c.p.c. che, nel disciplinare lo sfratto per morosità, rimandava al (riformato) “articolo precedente” <u>senza</u> però aggiungere anch’esso, come l’art. 657 c.p.c., “l’affittuario d’azienda” tra i soggetti licenziabili per mora().</p><p class="text-justify">Un mero <i>lapsus calami</i>, forse. Sicuramente è stato trattato - e archiviato – come tale dal legislatore che, con il D.Lgs. n. 164 del 31 ottobre 2024 (cd. “Correttivo Cartabia”) – in vigore dal 26 novembre 2024 – ha corretto l'art. 658 c.p.c. come segue: “<i>Il locatore può intimare al conduttore, all'<strong>affittuario di azienda</strong>, all'affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono lo sfratto con le modalità stabilite nell'articolo precedente anche in caso di mancato pagamento del canone d'affitto alle scadenze, e chiedere nello stesso atto l'ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti</i>”. Questione chiusa, dunque. Ma non senza strascichi.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>L’intervento della Suprema Corte: lo sfratto come istituto riservato ai compendi aziendali comprensivi di immobile.</strong></p><p class="text-justify">E infatti, nelle more dell’intervento correttivo, la discrasia interna al combinato disposto degli artt. 657 e 658 c.p.c. ha acceso un dibattito fra tribunali giunto sino all’attenzione della Suprema Corte () che, spingendosi al di là del coordinamento sistematico tra norme, è arrivata a porsi importanti interrogativi sulla compatibilità “a monte” dell’istituto dello sfratto con quello dell’affitto di azienda (e di ramo d’azienda), finendo col rendere una risposta parzialmente (e inaspettatamente) negativa, cui ha anche ritenuto di ovviare elaborando delle condizioni giurisprudenziali di applicabilità dell’istituto in esame.</p><p class="text-justify">Più esattamente, con la sentenza n. 29253 del 13 novembre 2024, la Suprema Corte di Cassazione ha anticipato il “Correttivo Cartabia” e sancito che l’ostacolo letterale potesse ritenersi superato senza troppe remore: il richiamo alle "<i>modalità stabilite nell'articolo precedente</i>" contenuto nell'art. 658 c.p.c. rappresentava già – secondo gli Ermellini – un evidente rinvio all'intero perimetro sia oggettivo che soggettivo delineato dall'art. 657 c.p.c. come novellato dalla Riforma Cartabia.&nbsp;</p><p class="text-justify">La Suprema Corte ha lasciato emergere, piuttosto, come il problema dovesse considerarsi un altro, e di tutt’altra natura: e cioè che lo sfratto per morosità si presenta come un istituto <strong>non del tutto compatibile</strong>, nella sostanza, con quello dell’affitto d’azienda o meglio, con il concetto stesso di <i>azienda</i> (o di ramo d’azienda).&nbsp;</p><p class="text-justify">È frequente, infatti, che nel complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa () figurino prevalentemente - ed anche esclusivamente - rapporti giuridici e beni immateriali. Questo accade, ad esempio, quando l’immobile sia condotto in locazione in forza di un contratto di locazione commerciale <i>separato</i> dal parallelo contratto di affitto d’azienda (che così, sarà composta, ad esempio, dai soli contratti di lavoro o commerciali, dall’avviamento, dal marchio, dalle attrezzature e dai beni informatici). Oppure, accade quando l’impresa disponga di una mera sede legale o di una sede <i>corporate</i> (per intendersi: la cd. “centrale”, con uffici chiusi al pubblico) ma svolga la sua attività operativa e commerciale in via del tutto decentralizzata ovvero – com’è ormai normale nella contemporaneità – attraverso rami d’azienda, funzionanti in modalità <i><strong>full-remote</strong></i>, totalmente digitalizzata. Si pensi alle aziende che erogano <i>customer service</i> d’intelligenza artificiale, all’<i>e-commerce</i>, alle piattaforme fintech per pagamenti elettronici, agli istituti di credito “<i>branchless</i>”, al <i>social media management</i> strutturato, alla consulenza on-line, etc.</p><p class="text-justify">Probabilmente, è avendo bene a mente questa tipologia di modelli organizzativi che la Corte di Cassazione ha ritenuto fondamentale dettare una condizione: <strong>l’estensione del procedimento speciale di sfratto all’affitto di azienda (o di ramo d’azienda) si giustifica solo se e in quanto essa comprenda almeno un immobile</strong>.</p><p class="text-justify">In ragione della possibile natura totalmente mobiliare o immateriale dell’azienda o del ramo d’azienda, insomma, la Suprema Corte ha concluso che lo sfratto <i>ex</i> art 658 c.p.c. (ma non vi è ragione di escludere che si riferisse anche agli istituti di cui all’art. 657 c.p.c.) possa esser compatibile con il concetto stesso di azienda solo a condizione che quest’ultima presenti una componente immobiliare, e questo in quanto – spiega la Corte – questo è “<i>il dato comune ad ogni altra ipotesi considerata e segnatamente anche di quelle inserite in sede di modifica, come reso evidente dall’espresso riferimento al «comodatario di beni immobili»</i>”.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>La componente immobiliare è ancora essenziale dopo il “Correttivo Cartabia”?</strong></p><p class="text-justify">Il limite applicativo ora visto, posto dalla Suprema Corte, non è stato esplicitamente né recepito né smentito dal “Correttivo Cartabia” che, come detto, si è limitato ad inserire l’affittuario d’azienda tra i soggetti espressamente sfrattabili ai sensi dell’art. 658 c.p.c.: ci si chiede allora se si sia trattato di una (ulteriore) svista del legislatore e, in ogni caso, se la condizione della componente “immobiliare” debba comunque intendersi (implicitamente) cogente.</p><p class="text-justify">Guardando al criterio sistematico può giungersi tanto alla risposta affermativa quanto a quella negativa.</p><p class="text-justify">Nel primo senso, è la requisitoria del Pubblico Ministero richiamata dalla citata sentenza della Suprema Corte, secondo cui la terminologia "licenza" e "sfratto" evoca concetti storicamente e giuridicamente legati alla riconsegna di beni immobili, anche perché connessi all’art. 665 c.p.c. che, nel far riferimento all’ordinanza di “<i>rilascio</i>”, rimanda all’esecuzione forzata per rilascio di un bene ‘immobile’ di cui al comb. disp. artt. 605, 608 c.p.c.().</p><p class="text-justify">Nel secondo senso, invece, autorevole dottrina – con cui si conviene – ha osservato che laddove il legislatore abbia inteso condizionare l’applicazione della licenza e dello sfratto alla presenza di un immobile, lo ha fatto espressamente, proprio come nel caso del “<i>comodato di beni immobili</i>”, appunto. Mentre non specificando nulla relativamente all’azienda, è plausibile che abbia viceversa inteso estendere la disciplina dei procedimenti speciali all’affitto di quest’ultima intesa come <i><strong>universalità </strong></i>di beni e, dunque, <strong>a prescindere dalla presenza o meno di (almeno) un immobile</strong>. Del resto, si osserva, «<i>l’applicabilità della procedura di convalida, di licenza per scadenza del contratto e di sfratto per morosità anche ai contratti di comodato di beni immobili e di affitto d’azienda è stata prevista dalla l. delega n. 206/ 2021 come strumento acceleratorio. Esattamente come era avvenuto con l’introduzione dell’art. <strong>447-bis c.p.c.</strong> [che] aveva ed ha lo scopo di accelerare i tempi del processo nelle controversie aventi ad oggetto (tra gli altri) l’affitto di aziende. Entrambi gli interventi, quello del 1990 e quello della riforma Cartabia, portato a termine con d.lgs. 31-10-2024, n. 164, hanno avuto, dunque, ed hanno lo scopo di salvaguardare l’azienda e di favorirne così anche la circolazione, rendendo più veloci ed efficienti i processi che la riguardano, in un contesto che, negli ultimi trent’anni, ha valorizzato l’importanza del fenomeno in ogni sede</i>»().</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Che ne è, allora, delle aziende “senza mura”? E quale la sorte delle aziende “full-remote” e “tech”?</strong></p><p class="text-justify">Bisogna anzitutto chiedersi se il requisito della “componente immobiliare” ricorra quando – come di consueto accade – l’impresa venga esercitata in un immobile che <i>non </i>è di titolarità diretta del concedente d’azienda, bensì di un terzo che glielo abbia concesso in locazione (o in <i>leasing</i>) di talché l’azienda in affitto include “soltanto” il relativo contratto (in cui l’affittuario subentra ai sensi dell’art. 36 della L. n. 392/1978).</p><p class="text-justify">Come visto, secondo la Corte di Cassazione – e la requisitoria del PG ivi richiamata – la ragione per cui lo sfratto dovrebbe intendersi limitato ai soli compendi aziendali con immobile è che il testo dell’art 665 c.p.c. suggerirebbe trattarsi di un istituto strumentale alla sola azione esecutiva di “<i>rilascio</i>” (di immobili) di cui all’art 608 c.p.c. e non anche a quella – seppur ugualmente prevista in tale articolo – di “<i>consegna</i>” (di cose mobili).</p><p class="text-justify">Se così è, allora non dovrebbe esservi motivo di escludere che, pur tenendo conto dei limiti imposti dalla giurisprudenza, l’azienda comprensiva del solo <i>contratto</i> di locazione sia passibile dell’estensione dello sfratto secondo il riformato art 658 c.p.c: l’affittuario di una siffatta azienda assume la posizione giuridica di sub-conduttore e il concedente d’azienda quella del sub-locatore cui è pacificamente dato di agire nei confronti del sub-conduttore moroso ai sensi dell’art. 658 c.p.c. ai fini del rilascio forzoso del bene. Permane quindi, in questo caso, il collegamento strumentale che secondo la Suprema Corte dovrebbe necessariamente intercorrere tra l’istituto di cui all’art. 658 c.p.c e la finalità di sgomberare forzosamente un <i>locus&nbsp;</i>fisico eseguendo il citato “rilascio” di cui all’art 665 c.p.c.</p><p class="text-justify">Più complesso, piuttosto, è rispondere all’interrogativo di quale debba essere la sorte di aziende o rami d’azienda “puramente mobiliari”, come quelli logistici, ovvero di quelle “tech”, “full-remote” o “digital first”.</p><p class="text-justify">Esclusa la via sommaria dello sfratto, secondo la Cassazione al concedente di tali aziende non resta che percorrere la strada del giudizio a cognizione piena, che in questa materia assume le forme del rito speciale del lavoro, in virtù del rinvio operato dall’art. 447-bis c.p.c.: un lungo percorso processuale condurrà, infine, a una sentenza di risoluzione del contratto per inadempimento (art. 1453 c.c.) e, nella migliore delle ipotesi, alla conseguente condanna alla restituzione del complesso aziendale, inteso come <i>universitas</i>.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il concedente, in sostanza, deve accontentarsi di una (lenta) tutela dichiarativa rappresentata dalla risoluzione del contratto di affitto d’azienda; e la restituzione dei beni mobili e immateriali che compongono l’azienda stessa &nbsp;— quali marchi, licenze, avviamento, software nonché rapporti giuridici — costituirà una mera conseguenza giuridica di detta risoluzione la cui materiale realizzazione dipenderà, in sostanza, <i>proprio</i> (e solo) dalla buona volontà dell’affittuario che si era reso moroso, senza che, alla mancata collaborazione di quest’ultimo, possa soccorrere l’immediata possibilità di un’azione coercitiva diretta da parte dell’ufficiale giudiziario (che non può certo “sfrattare” da un marchio o da un contratto). E quand’anche al capo di sentenza dichiarativo della risoluzione segua un capo di condanna alla restituzione dell’azienda, si tratterà, pur sempre, di dover avviare, da un lato, un’esecuzione <i>ex</i> art 609 c.p.c. per consegna di cose mobili (quanto ai beni materiali) e, dall’altro lato, una seconda e frammentaria esecuzione <i>ex</i> art 612 c.p.c. di obblighi di fare o di non fare per gli elementi immateriali (ad esempio, voltura di utenze, trasferimento di domini internet, comunicazioni alla clientela, ecc.): nulla di equiparabile all’immediata forza d’urto di uno sfratto, insomma.&nbsp;</p><p class="text-justify">È evidente, allora, che la “condizione immobiliare” pensata dalla Suprema Corte, per quanto logicamente e sistematicamente giustificabile, lasci però aperti alcuni interrogativi: l’assenza di un immobile giustifica davvero una così netta differenziazione di tutela, penalizzando il concedente di un’azienda magari economicamente rilevantissima ma non operante in un luogo fisico stabile? Il legislatore e la giurisprudenza futura saranno chiamati a riflettere su tali interrogativi, affinché la rigida coerenza sistematica non si traduca in un’irragionevole disparità di trattamento a fronte di un inadempimento — il mancato pagamento del canone — che, nella sua essenza, rimane identico.</p><p class="text-justify">Nell’attesa, sarà forse ragionevole aderire all’orientamento dottrinale sopra richiamato, secondo cui il mancato riferimento agli “immobili” nel riformato art 658 c.p.c. sia stato tutt’altro che involontario e che, anzi, denoti una volontà del legislatore di <i>non</i> operare distinzioni di sorta tra le varie tipologie di azienda esistenti?</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><ol><li data-list-item-id="efe15d12f099c1eae455ce79edb96db5e"><p><a href="/news-e-approfondimenti#ref-ftn1" class="footnote-backlink">^</a><span> Il testo dell’art. 657 c.p.c. post-riforma Cartabia recita: “</span><i><span>Art. 657. (Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione). Il locatore o il concedente può intimare al <strong><u>conduttore</u></strong>, al comodatario di beni immobili, <strong><u>all'affittuario di azienda</u></strong>, all'affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono licenza per finita locazione, prima della scadenza del contratto, con la contestuale citazione per la convalida, rispettando i termini prescritti dal contratto, dalla legge o dagli usi locali.</span></i></p><p class="text-justify"><i><span>Può altresì intimare lo sfratto, con la contestuale citazione per la convalida, dopo la scadenza del contratto, se, in virtù del contratto stesso o per effetto di atti o intimazioni precedenti, è esclusa la tacita riconduzione</span></i><span>”; mentre, prima del “correttivo”, il testo riformato dell’art. 658 c.p.c., continuando – erroneamente – a fare riferimento al solo “conduttore” recitava: “</span><i><span>ll locatore può intimare al <strong><u>conduttore</u></strong> lo sfratto con le modalità stabilite nell'articolo precedente anche in caso di mancato pagamento del canone di affitto alle scadenze, e chiedere nello stesso atto l'ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti</span></i><span>”.</span></p></li><li data-list-item-id="ea7e573dd79f9847c9aa1fef9597b00d1"><a href="/news-e-approfondimenti#ref-ftn2" class="footnote-backlink">^</a><span> L’ordinanza interlocutoria è del Tribunale di Napoli (ord. del 13 dicembre 2024) che ha sollevato la questione pregiudiziale interpretativa di cui all’art. 636-bis c.p.c., a mente del quale «</span><i><span>il giudice di merito può disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione; 2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative; 3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi</span></i><span>».</span></li><li data-list-item-id="eff07450db66f3b095480509516e526d3"><a href="/news-e-approfondimenti#ref-ftn3" class="footnote-backlink">^</a><span> Questa è la definizione d’azienda fornita dall’art 2555 cod. civ. su cui è mutuata la definizione anche di “ramo d’azienda”.&nbsp;</span></li><li data-list-item-id="e781633f4910e5ce6baa56a09927d1a2e"><a href="/news-e-approfondimenti#ref-ftn4" class="footnote-backlink">^</a><i><span> «il P.G. osserva al riguardo, nella sua requisitoria, che “diversamente, non è ab ovo concepibile il ricorso al divisato procedimento speciale, infatti, come segnalato in dottrina, le espressioni ‘licenza’ e ‘sfratto’ non sono riferibili ai beni mobili e l’art. 665 c.p.c., nel far riferimento all’ordinanza di rilascio, rimanda all’esecuzione forzata per rilascio concernente un bene ‘immobile’ di cui al comb. disp. artt. 605, 608 c.p.c. E ciò pur nella consapevolezza che, come afferma Cass. 8 agosto 1997, n. 7361, nell’affitto di azienda, lo stesso immobile è considerato non nella sua individualità giuridica, ma come uno degli elementi costitutivi del complesso dei beni (mobili ed immobili) legati tra loro da un vincolo di interdipendenza e complementarità per il conseguimento di un determinato fine produttivo, così che oggetto del contratto risulta proprio il complesso produttivo unitariamente considerato, secondo la definizione normativa di cui all’art. 2555 cod. civ.».</span></i></li><li data-list-item-id="e3f815b491361daffc2afddea377fe123"><a href="/news-e-approfondimenti#ref-ftn5" class="footnote-backlink">^</a><span> MARCO SPADARO</span><i><span>, Sfratto per morosità e affitto di azienda tra orientamenti giurisprudenziali e novità legislative,&nbsp;</span></i><span>in</span><i><span> Rivista dell’esecuzione forzata n. 2/2025</span></i></li></ol>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 14 Jul 2026 10:28:00 +0200</pubDate>
                        <title>Intelligenza artificiale e corporate governance</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/intelligenza-artificiale-e-corporate-governance</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/intelligenza-artificiale-e-corporate-governance/" target="_blank" rel="noreferrer">Contributo a cura del nostro Federico Morelli per Diritto Bancario</a></p><p>Il fenomeno dell’intelligenza artificiale, per sua natura trasversale e pervasivo, si interseca con gli istituti tradizionali di corporate governance atteggiandosi sia come <strong>strumento di governo</strong> dell’impresa che come <strong>oggetto di governo</strong> dell’impresa<a href="https://www.dirittobancario.it/art/intelligenza-artificiale-e-corporate-governance/#_ftn1" target="_blank" rel="noreferrer">[1]</a>. Nel presente scritto l’attenzione sarà focalizzata sulla prima fattispecie e sulle modalità con le quali essa possa comportare, in ragione delle proprie caratteristiche e della magnitudo dei propri effetti, modifiche nella struttura di corporate governance di una società commerciale di grandi, ma anche medie, dimensioni<a href="https://www.dirittobancario.it/art/intelligenza-artificiale-e-corporate-governance/#_ftn2" target="_blank" rel="noreferrer">[2]</a>.</p><p>Oggi, infatti, l’intelligenza artificiale viene già utilizzata in contesti molto complessi in virtù della propria capacità di elaborare un numero elevato di informazioni complesse, operando quindi sia sul piano quantitativo (il numero enorme di dati e informazioni) sia su quello qualitativo (la complessità dei dati stessi), nonché per la sua idoneità a individuare delle linee evolutive e dei pattern destinati a sfuggire sia all’essere umano che a software aventi capacità e potenza computazionale più ridotte.</p><p>Tra queste attività è già possibile rinvenire la redazione di piani industriali, le strategie di allocazione di capitale, la quantificazione degli investimenti in ricerca e sviluppo necessari per la transizione tecnologica della società, ma anche l’individuazione di eventuali scelte subottimali o sbagliate eventualmente compiute in passato, oltre alle attività di <strong>corporate reporting</strong>, al cosiddetto RegTech, l’automatizzazione di tali attività ovvero ancora <strong>l’attività di rilevazione di truffe, reati connessi al riciclaggio e violazioni della cybersecurity</strong>. Un recente rapporto dell’OECD e Banca d’Italia dell’aprile 2026 riferisce come nel settore finanziario le principali attività per le quali si fa usualmente ricorso a strumenti di intelligenza artificiale riguardino altresì l’analisi dei dati e la generazione e la sintesi di contenuti testuali, l’antiriciclaggio e il contrasto al finanziamento del terrorismo, l’individuazione e la prevenzione delle frodi, nonché l’assistenza alla clientela (tramite chatbot). In generale, tra gli operatori dei mercati finanziari, vi si fa ampio ricorso per l’ottimizzazione dei processi interni, la generazione di contenuti testuali e la traduzione<a href="https://www.dirittobancario.it/art/intelligenza-artificiale-e-corporate-governance/#_ftn3" target="_blank" rel="noreferrer">[3]</a>.</p><p>Il primo quesito che pare opportuno porsi attiene quindi alla possibilità di ritenere adeguato l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile di una società, qualora in questa società <strong>lo svolgimento dell’attività commerciale prescinda completamente dal ricorso a strumenti di intelligenza artificiale</strong>.</p><p>In tale contesto, si rammenta come tanto l’<strong>imprenditore</strong> quanto l’<strong>amministratore</strong> di una S.p.A. potrebbe qualificarsi come “<i><strong>deployer</strong></i>”<a href="https://www.dirittobancario.it/art/intelligenza-artificiale-e-corporate-governance/#_ftn4" target="_blank" rel="noreferrer">[4]</a> ai sensi dell’art. 3, n. 4) del Regolamento (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024 (c.d. AI Act), tale essendo ogni persona fisica (o giuridica, il che rileva nel caso in cui l’amministratore fosse, come è ammesso, una persona giuridica) “<i>che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un’attività personale non professionale</i>”<a href="https://www.dirittobancario.it/art/intelligenza-artificiale-e-corporate-governance/#_ftn5" target="_blank" rel="noreferrer">[5]</a>. La normativa italiana, sul punto, è coerente dal momento che le definizioni dell’AI Act sono state fatte proprie con clausola generale anche dalla legge 23 settembre 2025, n. 132 (“<i>Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale</i>”) la quale all’art. 2, comma 2 rimanda alle definizioni dell’AI Act.</p><p>Come noto, l’articolo 2086, comma 2 c.c. dispone che l’imprenditore o – nella fattispecie – gli amministratori abbiano il <strong>dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa</strong>. La norma prosegue rivelando chiaramente i propri natali, dal momento che precisa che tale assetto debba essere adeguato anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale e debba altresì essere tale da permettere poi di attivarsi per utilizzare gli strumenti disponibili per superare la crisi e recuperare la continuità aziendale.</p><p>Tuttavia, ancorché tale norma sia stata introdotta dal Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (noto come Codice della Crisi) essa non attiene ad un corpus normativo speciale, quale quello del diritto della crisi, ma si trova invece collocata nel Capo I del Titolo II del Libro V del codice civile, rubricato “Dell’impresa in generale”. Tale collocazione conferisce carattere generale alla previsione sull’adeguatezza degli assetti, rendendola applicabile a tutte le società.</p><p>In ragione delle menzionate caratteristiche di <strong>trasversalità e pervasività dell’intelligenza artificiale</strong>, nonché della pluralità di utilizzi della stessa che già alla data odierna mostrano ampia diffusione sul mercato, non pare probabile – almeno sul medio periodo se non sul breve – che una società di dimensioni medio-grandi che non si sia attrezzata per svolgere la propria attività commerciale e gestirne i relativi rischi con il supporto di un efficiente sistema di intelligenza artificiale<a href="https://www.dirittobancario.it/art/intelligenza-artificiale-e-corporate-governance/#_ftn6" target="_blank" rel="noreferrer">[6]</a>, possa dirsi dotata di un assetto organizzativo amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’articolo 2086, comma 2, c.c. Essa infatti <strong>si priverebbe di strumenti già utilizzati da altri soggetti analoghi</strong>, e magari concorrenti, e, ciò che forse maggiormente rileva, non mostrerebbe una strategia in linea con le attuali istanze di transizione tecnologica, allo stato ineludibili.</p><p>Tuttavia, tale considerazione conduce ad un’ulteriore riflessione sulla responsabilità nella quale possano incorrere gli amministratori che compiano uno o più <strong>atti gestori pregiudizievoli</strong> per la società, <strong>avendo interagito con il sistema di intelligenza artificiale</strong><a href="https://www.dirittobancario.it/art/intelligenza-artificiale-e-corporate-governance/#_ftn7" target="_blank" rel="noreferrer">[7]</a>.</p><p>Sotto tale profilo, in via preliminare, si può già sostenere che <strong>non</strong> pare che l’intelligenza artificiale possa costituire uno <strong>strumento di limitazione della responsabilità degli amministratori</strong>. Pur ammettendo nel nostro ordinamento l’applicabilità della cosiddetta <i>business judgement rule</i><a href="https://www.dirittobancario.it/art/intelligenza-artificiale-e-corporate-governance/#_ftn8" target="_blank" rel="noreferrer">[8]</a>, la responsabilità degli amministratori non viene modificata in ragione dell’aver fatto ricorso ad uno strumento di intelligenza artificiale.</p><p>Al contrario sarà lecito attendersi che nelle verbalizzazioni dei lavori consiliari, qualora le delibere siano state assunte da un consiglio di amministrazione che abbia preventivamente interrogato efficacemente il proprio software di intelligenza artificiale, emerga la specifica motivazione che ha condotto, in comparazione all’esito della ricerca, all’adozione della risposta fornita dall’intelligenza artificiale.</p><p>In altre parole, l’amministratore o il consiglio che ritenga di aderire alle indicazioni ricevute dal software di intelligenza artificiale dovrà pur sempre accompagnare tale decisione da una qualche <strong>motivazione delle ragioni per le quali si reputi opportuno, nell’interesse della società, seguire le indicazioni fornite dall’intelligenza artificiale</strong>.</p><p>A maggior ragione quindi, anche <strong>l’eventuale decisione di discostarsene dovrà essere accompagnata da una motivazione</strong> – verosimilmente rafforzata – che spieghi perché l’amministratore o il consiglio ritengano non applicabili al caso in esame le conclusioni del proprio software.</p><p>Rimane fermo che sotto il profilo esterno, vale a dire nei rapporti fra la società e i terzi, la <strong>responsabilità degli amministratori sia legata innanzitutto all’atto gestorio in quanto tale</strong>, probabilmente senza che sul giudizio di responsabilità possa gravare in un senso o nell’altro l’origine tecnologica della decisione, tuttavia è lecito attendersi che tale atto gestorio possa essere conosciuto dal giudice adito anche sotto il profilo della condotta adottata dagli amministratori nel <strong>processo di formazione della volontà consiliare</strong> e quindi della maggiore o minore diligenza mostrata nel rapportarsi all’esito del responso fornito dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale.</p><p>Un ulteriore aspetto riguarda inoltre la <strong>responsabilità degli amministratori</strong> che eventualmente partecipino al consiglio, ma senza aver contribuito a confezionare la proposta di delibera. Tali amministratori, che verrebbero resi edotti della proposta in occasione del consiglio, non essendo stati coinvolti nel processo che ha condotto alla proposta, saranno parimenti chiamati a soddisfare l’<strong>obbligo</strong> – gravante su tutti gli amministratori – <strong>di agire in modo informato</strong> ai sensi dell’articolo 2381, comma 6, c.c.</p><p>Verosimilmente anche l’interpretazione di tale norma sarà suscettibile di seguire un’evoluzione che ne adegui il disposto alla nuova situazione della società e tale evoluzione sembra rendere probabile che anche tali amministratori, avendo anch’essi accesso al software di intelligenza artificiale messo a disposizione dalla società, possano interrogarlo a loro volta, eventualmente verificando la bontà delle conclusioni proposte e raccogliendo tutte le informazioni del caso, al fine di poter partecipare al consiglio con una propria fondata opinione cerca l’oggetto della delibera. Il raggiungimento di una fondata opinione non pare infatti irrimediabilmente destinato a sfuggire all’amministratore laddove costui si peritasse di informarsi sui temi sottesi con il supporto dell’intelligenza artificiale.</p><p>Proseguendo nel ragionamento, tale possibilità sembra escludere in una certa misura la possibilità che un <strong>amministratore indipendente,</strong> che abbia specifiche competenze in settori diversi da quelli oggetto di delibera, possa declinare la propria responsabilità laddove non si fosse diligentemente attivato per contro-verificare la fondatezza della proposta di delibera su cui sia stato chiamato, in quanto amministratore, ad esprimere il proprio voto.</p><p>Questo aspetto a sua volta pone un’ulteriore e forse maggiore pressione sull’importanza, più volte segnalata dalla Banca Centrale Europea e da Banca d’Italia in ambito bancario, da IVASS in ambito assicurativo e, più genericamente, dal Codice di Corporate Governance per tutte le società quotate, di <strong>mettere a disposizione degli amministratori i materiali rilevanti in tempo utile</strong> prima della riunione consiliare, al fine di consentire a tutti gli amministratori di porsi nelle condizioni di soddisfare il <strong>proprio dovere di agire informati</strong>, secondo l’accezione sopra accennata e con le ulteriori implicazioni menzionate.</p><p>In tale contesto, è di capitale importanza<strong> valutare criticamente il responso dell’intelligenza artificiale</strong> sulle varie questioni sulle quali venisse interrogata, anche tenendo in considerazione il fatto che anch’essa <strong>è soggetta ai medesimi </strong><i><strong>bias</strong></i><strong> cognitivi propri dei soggetti che la programmano</strong>, dei soggetti che hanno prodotto le informazioni dalle quali ricava le proprie risposte (ad esempio, tutti quegli utenti della rete che immettono quotidianamente contenuti non sempre soggetti a un previo scrutinio) e in generale del contesto informativo cui attinge per sviluppare il proprio apprendimento.</p><p>Alla luce di quanto sopra diviene necessario e, per certi versi, urgente innanzitutto enucleare una <strong>nozione di “rischio tecnologico</strong>” che tenga conto delle caratteristiche dell’intelligenza artificiale e delle questioni che pone il suo funzionamento.</p><p><i>In primis</i>, pare il caso di evidenziare come il fatto che l’intelligenza artificiale <strong>non operi secondo una logica deduttiva </strong>ma operi invece in <strong>senso probabilistico</strong>, vale a dire raccogliendo un’enorme massa di informazioni e tramite queste assemblando una risposta che è quella che più probabilmente risponde correttamente al quesito ad essa posto (c.d. <i>prompt</i>)<a href="https://www.dirittobancario.it/art/intelligenza-artificiale-e-corporate-governance/#_ftn9" target="_blank" rel="noreferrer">[9]</a>, postuli come sua prima conseguenza che essa potrebbe – direi quasi fisiologicamente – commettere errori.</p><p>Il<strong> rischio di errore</strong> dell’intelligenza artificiale va considerato insieme alle notevoli <strong>difficoltà</strong> – se non proprio alla sostanziale impossibilità – <strong>di ricostruire il ragionamento sviluppato dall’intelligenza artificiale</strong> per produrre il proprio responso, con la conseguente difficoltà di poter intervenire al fine di correggere le cause di un’eventuale risposta sbagliata.</p><p>Posto questo punto molto preliminare, il rischio tecnologico si estende, in seconda battuta, anche ad altri aspetti, quali il <strong>mancato aggiornamento del software</strong> o la mancata correzione delle eventuali falle del sistema informatico, la non sussistenza nella società delle competenze, dei ruoli e delle funzioni necessari per il corretto ed efficiente utilizzo del sistema di intelligenza artificiale, l’inidoneità del set informativo in quanto non sia stato costantemente verificato che esso non si riveli incompleto, falso o errato, con la conseguenza che possano <strong>perpetuarsi </strong><i><strong>bias</strong></i><strong> cognitivi</strong> che inducano in errore l’intelligenza artificiale e tendano poi ad auto-confermarsi perniciosamente, anche nelle risposte successive.</p><p>La gestione e la mitigazione del rischio tecnologico probabilmente renderanno sempre più opportuno che i consigli d’amministrazione si dotino di almeno <strong>un amministratore che possieda specifiche competenze tecnologiche</strong> che gli permettano di comprendere il rischio tecnologico e verificarne la corretta gestione e mitigazione in seno alla società.</p><p>Questo potrebbe condurre alcune società a valutare se non sia opportuno costituire un <strong>comitato endoconsiliare </strong><i><strong>ad hoc</strong>,</i> avente competenze specifiche sul punto ovvero, come in precedenti esperienze, un <i>advisory board</i> che supporti i lavori del consiglio. Talora si parla di “<strong>comitato Tech</strong>” o altri termini equipollenti, finalizzato alla gestione del rischio tecnologico e soprattutto all’utilizzo e allo sfruttamento integrale dell’opportunità che l’intelligenza artificiale e l’innovazione tecnologica in genere offrono alla società. Peraltro, sotto lo specifico profilo della gestione del rischio, l’ipotesi più probabile è che le società che non intendano costituire un comitato specifico né avvalersi di un <i>advisory board</i> specialistico, ne faranno verosimilmente confluire le relative competenze nelle <strong>funzioni generali proprie del comitato Rischi</strong>, con l’ulteriore profilo di rischio legato al fatto che gli amministratori che lo compongono possano non disporre di competenze tecnologiche specifiche.</p><p>Avviandomi verso la conclusione, rilevo che un ulteriore aspetto da considerare, portando alle sue estreme conseguenze il ragionamento che abbiamo condiviso poc’anzi, riguarda la <strong>possibilità di avere un consiglio d’amministrazione interamente costituito da sistemi di intelligenza artificiale</strong> (cosiddetto <i><strong>roboboard</strong></i><strong>)</strong><a href="https://www.dirittobancario.it/art/intelligenza-artificiale-e-corporate-governance/#_ftn10" target="_blank" rel="noreferrer">[10]</a>. A tal fine, poco o forse nulla rileva l’osservazione, che pure è giuridicamente incontrovertibile, secondo cui <strong>ciò non sarebbe possibile in quanto l’intelligenza artificiale essendo un software non sarebbe dotata di soggettività giuridica</strong> e conseguentemente non potrebbe svolgere l’attività di amministratore<a href="https://www.dirittobancario.it/art/intelligenza-artificiale-e-corporate-governance/#_ftn11" target="_blank" rel="noreferrer">[11]</a>. Infatti, in diversi ordinamenti ivi incluso quello italiano si ammette pacificamente che una persona giuridica possa svolgere l’attività di amministratore, a condizione che nomini un rappresentante persona fisica che sieda materialmente in consiglio. In tale contesto è agevole immaginare come <strong>una persona giuridica che abbia come oggetto sociale la creazione, lo sviluppo, la fornitura o l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale</strong>, laddove fosse <strong>nominata amministratore</strong> di una società, produrrebbe – pur con il non rilevante schermo societario della personalità giuridica – un effetto del tutto analogo a quello che si produrrebbe se un software di intelligenza artificiale fosse chiamato direttamente a svolgere le funzioni gestionali. E senza dimenticare che <strong>una persona giuridica di tale fatta, in quanto amministratore, potrebbe essere altresì validamente assegnataria di deleghe gestionali</strong>.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/intelligenza-artificiale-e-corporate-governance/#_ftnref1" target="_blank" rel="noreferrer">[1]</a> La distinzione compare in ABRIANI – SCHNEIDER, <i>Diritto delle imprese e intelligenza artificiale. Dalla Fintech alla Corptech</i>, Bologna, 2021, capitoli V e VI e viene ripresa, inter alia, in <i>Diritto societario, digitalizzazione e intelligenza artificiale. In ricordo di Agostino Gambino</i>, a cura di ABRIANI – COSTI, Milano, 2023, parti II e III.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/intelligenza-artificiale-e-corporate-governance/#_ftnref2" target="_blank" rel="noreferrer">[2]</a> Il tema dell’interazione tra i nuovi strumenti di intelligenza artificiale e la corporate governance è stato affrontato nella letteratura scientifica, tra cui si segnalano, oltre alle opere già citate, AGOSTINO, <i>Intelligenza artificiale e processi decisionali. La responsabilità degli amministratori di società</i>, in <i>Mercato Concorrenza Regole</i>, 2020, 371 e segg.; ABRIANI, <i>La corporate governance nell’era dell’algoritmo. Prolegomeni a uno studio sull’impatto dell’intelligenza artificiale sulla corporate governance</i>, in <i>NDS</i>, 2020, 2612 e segg.;&nbsp; MONTAGNANI, <i>Il ruolo dell’intelligenza artificiale nel funzionamento del consiglio di amministrazione delle società per azioni</i>, Milano, 2021; TOMBARI, <i>Intelligenza artificiale e corporate governance nella società quotata</i>, in <i>Riv. Soc.</i>, 2021, 1434 e segg.; CIAN, <i>Intelligenza artificiale e funzionamento degli organi sociali</i>, in <i>Diritto societario, digitalizzazione e intelligenza artificiale </i>(cit.), 149 e segg.; SANDEI, <i>Intelligenza artificiale e funzionamento degli organi sociali: autonomia e vincoli</i>, in <i>Diritto societario, digitalizzazione e intelligenza artificiale </i>(cit.), 157 e segg.</p><p>In un’ottica più ampia, che copre aspetti giuridici, ma anche economici e sociali, si rinvia all’ottimo CERRINA FERONI, FONTANA, RAFFIOTTA, <i>AI Anthology</i>, Bologna, 2022, <i>passim</i>. Tra le opere più recenti (ed aggiornato alla legge italiana) ancorchè senza una prospettiva sull’impresa commerciale, si veda FINOCCHIARO, <i>Diritto dell’intelligenza artificiale</i>, II ed., Bologna, 2025.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/intelligenza-artificiale-e-corporate-governance/#_ftnref3" target="_blank" rel="noreferrer">[3]</a> OECD (2026), L’intelligenza artificiale nei mercati finanziari italiani, OECD Publishing, Paris, <a href="https://doi.org/10.1787/7ecf1246-it" target="_blank" rel="noreferrer">https://doi.org/10.1787/7ecf1246-it</a>. Sul tema e con una visuale sulla prospettiva di vigilanza, si segnala in particolare, DERIU, <i>Intelligenza artificiale e vigilanza sui mercati finanziari</i>, in <i>AI Anthology</i>, cit., 429 e segg.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/intelligenza-artificiale-e-corporate-governance/#_ftnref4" target="_blank" rel="noreferrer">[4]</a> Il termine compare in lingua inglese anche nella versione italiana del Regolamento in questione.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/intelligenza-artificiale-e-corporate-governance/#_ftnref5" target="_blank" rel="noreferrer">[5]</a> Sulla responsabilità di imprenditori e amministratori che si pongano come “deployers” nella catena di valore dell’IA, si veda PACILEO, <i>Intelligenza artificiale e impresa</i>, in <i>Il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale</i>, Bologna, 2025, ed in particolare i paragrafi 4 e 5, pagg. 532 e segg.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/intelligenza-artificiale-e-corporate-governance/#_ftnref6" target="_blank" rel="noreferrer">[6]</a> Non si affronta in questa sede l’ulteriore tema delle caratteristiche che un software debba avere al fine di non rischiare di minare l’indipendenza degli amminstratori indipendenti che ne facessero uso, laddove il software messo a disposizione dalla società fosse stato sviluppato dalla società stessa e dovesse risentire dei medesimi <i>bias</i> (su cui infra) dai quali l’amministratore indipendente, in quanto tale, è tenuto a non farsi influenzare nella propria valutazione. Per una disamina della questione, ABRIANI – SCHNEIDER, <i>op. cit.</i>, 210.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/intelligenza-artificiale-e-corporate-governance/#_ftnref7" target="_blank" rel="noreferrer">[7]</a> ENRIQUES – ZORZI, <i>Intelligenza artificiale e responsabilità degli amministratori</i>, in <i>Diritto societario, digitalizzazione e intelligenza artificiale </i>(cit.), 183 e segg.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/intelligenza-artificiale-e-corporate-governance/#_ftnref8" target="_blank" rel="noreferrer">[8]</a> Principio che in Italia è stato talora tradotto come principio di insindacabilità delle scelte gestorie, pur tenendo a mente che tale insindacabilità non è assoluta, ma poggia fondamentalmente sulla ragionevolezza della decisione gestoria al momento in cui è stata assunta e sull’assenza di conflitti di interesse da parte dell’amministratore o del consiglio che l’abbiano deliberata, nonché nell’obbligo di diligenza dell’amministratore “<i>declinabile anche nel senso di adeguatezza degli assetti e di obbligo di agire informato</i>” (PACILEO, <i>Intelligenza artificiale e impresa</i>, op. cit., 535).</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/intelligenza-artificiale-e-corporate-governance/#_ftnref9" target="_blank" rel="noreferrer">[9]</a> Questa caratteristica strutturale dell’intelligenza artificiale ha indotto a definirla un “pappagallo stocastico”(<i>stochastic parrot</i>) nel noto paper di <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Timnit_Gebru" target="_blank" rel="noreferrer">Timnit Gebru</a>,&nbsp;<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Emily_M._Bender" target="_blank" rel="noreferrer">Emily M. Bender</a>, Angelina McMillan-Major, <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Mitchell_(scientist)" target="_blank" rel="noreferrer">Margaret Mitchell</a> “<i>On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big?</i>” (il titolo completo includerebbe anche il disegno di un pappagallo, quivi omesso) disponibile in <a href="https://dl.acm.org/doi/epdf/10.1145/3442188.3445922" target="_blank" rel="noreferrer">dl.acm.org/doi/epdf/10.1145/3442188.3445922</a>.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/intelligenza-artificiale-e-corporate-governance/#_ftnref10" target="_blank" rel="noreferrer">[10]</a> Sul punto, per un inquadramento del tema, si veda MOSCO, Roboboard<i>. L’intelligenza artificiale nei consigli di amministrazione</i>, in <i>AGE</i>, 2019, 257; MONTAGNANI, Roboboard <i>e</i> Robocompanies, in <i>Diritto societario, digitalizzazione e intelligenza artificiale </i>(cit.), 167 e segg.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/intelligenza-artificiale-e-corporate-governance/#_ftnref11" target="_blank" rel="noreferrer">[11]</a> ABRIANI – SCHNEIDER, op. cit., 198.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 13 Jul 2026 10:33:09 +0200</pubDate>
                        <title>Intelligenza artificiale, slittano le regole UE</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/intelligenza-artificiale-slittano-le-regole-ue</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il nostro Edoardo Raffiotta è intervenuto ai microfoni di Sky per discutere sul rinvio da parte dell'Europa delle norme più stringenti dell'AI Act riaprendo il dibattito tra innovazione, regole e competitività globale.</p><p><a href="https://video.sky.it/news/tecnologia/video/intelligenza-artificiale-slittano-le-regole-ue-1110723" target="_blank" rel="noreferrer">Clicca qui per il video integrale</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 13 Jul 2026 09:29:19 +0200</pubDate>
                        <title>AI Act, meno di un mese e la trasparenza è d&#039;obbligo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ai-act-meno-di-un-mese-e-la-trasparenza-e-dobbligo</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 2 agosto 2026 segnerà un passaggio chiave per l'Unione Europea: con l'entrata in vigore dell'articolo 4 dell'AI Act, la formazione sull'Intelligenza Artificiale diventa un requisito strutturale per l'accesso ai contesti economici, professionali e istituzionali.&nbsp;</p><p>Non si tratta più di una competenza opzionale, ma di una condizione sempre più necessaria per partecipare ai processi di trasformazione in corso. Questo passaggio si colloca in una fase di evoluzione anche normativa.</p><p>Nelle ultime settimane, l'attenzione delle imprese si è concentrata sul rinvio previsto dal Digital Omnibus per alcune disposizioni dell'AI Act. «È comprensibile, ma rischia di generare un equivoco: il rinvio riguarda prevalentemente i sistemi di AI ad alto rischio e non equivale a una sospensione generalizzata del Regolamento», spiegano <strong>Giulio Uras </strong>e <strong>Marco Cappa</strong>, entrambi counsel di <strong>ADVANT Nctm</strong>. «Il 2 agosto 2026 è ormai vicino. Da quella data troveranno applicazione gli obblighi di trasparenza previsti dall'AI Act. I sistemi che interagiscono direttamente con gli utenti, come chatbot e assistenti virtuali, dovranno rendere evidente la propria natura artificiale. Analogamente,i contenuti generati o manipolati mediante AI, inclusi deepfake e sintesi vocali, dovranno essere adeguatamente identificati. La priorità, oggi, è duplice: classificare e governare. Le imprese devono anzitutto comprendere quali sistemi di AI utilizzanoe quale disciplina sia loro applicabile. In questa prospettiva si inseriscono le recenti linee guida della Commissione europea sulla classificazione dei sistemi ad alto rischio, attese da tempo dagli operatori. Molte organizzazioni, tuttavia, impiegano già strumenti di AI in processi rilevanti senza averne mai valutato formalmente caratteristiche, finalità e rischi. Sul piano della governance, le realtà più avanzate stanno introducendo procedure strutturate per identificare, classificaree monitorare i sistemi utilizzati, con responsabilità chiaramente attribuite e criteri condivisi di valutazione del rischio. Senza questo presidio organizzativo, anche il successivo percorso di compliance rischia di essere inefficace».</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sul numero di lunedi 13 luglio 2026 di ItaliaOggi Sette</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 10 Jul 2026 10:02:59 +0200</pubDate>
                        <title>Il ruolo rilevante di compliance e internal audit come presidi di governance</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-ruolo-rilevante-di-compliance-e-internal-audit-come-presidi-di-governance</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Contributo a cura di <strong>Antonio Caruccio </strong>per Fondi &amp; Sicav.</i></p><p>Esma ha pubblicato gli esiti della Common Supervisory Action (Csa) che si è svolta nel 2025 sulle funzioni di compliance e internal audit dei gestori di fondi. Il Final Report Esma dell’11 maggio 2026 sulle funzioni di compliance e internal audit richiama i gestori di fondi a verificare l’effettività dei propri controlli.</p><p><strong>Le funzioni di compliance e internal audit</strong></p><p>Le funzioni di compliance e internal audit non costituiscono un mero corredo organizzativo, né intervengono soltanto quando emergono criticità. Per i gestori di fondi rappresentano il presidio attraverso il quale rendere effettivi i requisiti previsti dalla disciplina Aifmd e Oicvm, individuando e gestendo i rischi di non conformità. Il Final Report restituisce un quadro complessivamente positivo: le autorità nazionali hanno giudicato soddisfacente il livello di conformità dei gestori esaminati. Tuttavia, sono state evidenziate vulnerabilità ricorrenti che richiedono una governance interna più solida.</p><p><strong>Non è solo una questione di adeguamento</strong></p><p>l nodo centrale del report è che procedure formalmente adeguate non bastano. Esma ha infatti rilevato casi di policy non aggiornate, controlli formulati in termini eccessivamente generali e piani di monitoraggio privi di una metodologia di risk assessment sufficientemente definita e documentata. Un piano di compliance efficace deve dunque indicare i rischi da misurare e, soprattutto, criteri, frequenza e conseguenze dell’accertamento di un’anomalia. Il controllo non può esaurirsi nella reportistica, ma deve tradursi in azioni correttive e nella verifica della loro attuazione. Merita attenzione il caso dei gestori inseriti in gruppi bancari o finanziari. L’appartenenza a un gruppo può assicurare competenze e strumenti che un gestore indipendente difficilmente potrebbe sviluppare da solo. Il modello diventa però fragile quando la compliance locale si limita a recepire priorità, policy e valutazioni del rischio elaborate altrove. Esma segnala espressamente il caso di un gestore Ucits nel quale l’analisi di gruppo aveva trascurato profili propri dell’attività locale, quali il risk management, la gestione della liquidità, la valutazione e la delega. L’appartenenza al gruppo non giustifica una minore attenzione ai rischi del singolo gestore: impone invece che i presìdi siano calibrati sulla sua natura, dimensione e complessità e che la valutazione dei rischi consideri prodotti, servizi, canali distributivi e tipologia di investitori.</p><p><strong>Presidiare l'esternalizzazione</strong></p><p>Resta centrale il tema dell’esternalizzazione delle funzioni di controllo. Esternalizzare non significa trasferire la responsabilità. Il ricorso a fornitori specialistici o a funzioni di gruppo può essere efficiente, specie per i gestori minori, ma richiede un presidio interno reale. Occorrono mandati chiari, flussi informativi, evidenza dei controlli svolti e un soggetto interno in grado di valutare risultati ed eventuali carenze. In difetto, la funzione rischia di essere formalmente presente, ma sostanzialmente estranea alle decisioni gestionali. Inoltre, il report valorizza la qualità del follow-up e il ruolo del consiglio di amministrazione. Le carenze riscontrate riguardano non solo l’individuazione delle anomalie, ma anche tracciabilità, azioni correttive e indicazione delle scadenze. È in questa fase che si misura il coordinamento tra compliance, internal audit, strutture operative e consiglio di amministrazione, chiamato a vigilare anche su piani di audit fondati sui rischi effettivi del gestore. Per le Sgr, la lezione è semplice: la compliance non deve limitarsi a segnalare, ma deve essere coinvolta nelle decisioni organizzative rilevanti e di investimento. Un’ulteriore indicazione merita attenzione: il presidio deve essere dimostrabile. I registri delle violazioni, le operazioni con parti correlate, i report periodici non rappresentano solo adempimenti documentali, bensì strumenti attraverso cui il gestore può prevenire e correggere i rischi. Non a caso, tra le buone prassi Esma figurano la consultazione preventiva della compliance per nuovi prodotti o procedure, l’uso di sistemi informatici che rendano tracciabile l’interazione con le funzioni operative e una reportistica che documenti carenze, rimedi, scadenze e relativo follow-up. In conclusione, la sfida non è moltiplicare controlli e documenti, ma fare delle funzioni di compliance e internal audit presìdi effettivi della governance del gestore, capaci di incidere sulle decisioni rilevanti e sulla qualità della gestione collettiva.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 09 Jul 2026 12:39:24 +0200</pubDate>
                        <title>Ships to pay higher EU carbon fees as Brussels seeks to close loophole</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ships-to-pay-higher-eu-carbon-fees-as-brussels-seeks-to-close-loophole</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ships calling at EU ports may have to pay millions more euros in carbon fees, as Brussels plans to close a loophole that lets vessels cut their emissions bill by making stopovers just outside the bloc.</p><p>Vessels sailing to the EU from outside the bloc must buy carbon allowances covering half their emissions for the journey. But officials are concerned that ships from far-flung ports are cutting bills without reducing emissions by stopping at ports near EU member countries, and then counting only the shorter final leg into the bloc.</p><p>Brussels plans to tighten the rules by including traffic to North African, Middle Eastern and potentially UK ports in its emissions trading system. The rules currently bring in about €7bn-€9bn each year, according to ECSA, the European shipowners’ association […]</p><p>[…] “A vessel is paying roughly €300,000 per call so what liners decided to do is not to come directly to the European port but to stop at the nearby non-EU ports to benefit from the 50 per cent ETS rules,” said <strong>Alberto Rossi</strong>, secretary-general of the Italian shipowners’ association Assarmatori.&nbsp;</p><p>Another issue was vessels bringing non-EU goods to EU ports for transshipment — where they are moved to different ships before being taken on to their final destination outside the bloc.</p><p>Rossi said that transshipment services were also moving to north Africa to evade ETS costs, impacting jobs and potentially giving EU countries less control over their supply chains.</p><p><a href="https://www.ft.com/content/9f2dafd6-a628-4d8d-9b84-b926f1f152b3?syn-25a6b1a6=1" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Leggi l'articolo integrale qui</i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Shipping and Logistics</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 09 Jul 2026 12:28:59 +0200</pubDate>
                        <title>EU dual-use export controls: what recent data tells compliance teams</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/eu-dual-use-export-controls-what-recent-data-tells-compliance-teams</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La nostra Ornella Belfiori è intervenuta su Lexology PRO commentando gli ultimi sviluppi del regime europeo sui controlli alle esportazioni di beni dual-use.&nbsp;</p><p>Nell'articolo, che prende le mosse dall'ultimo report annuale della Commissione Europea sull'attuazione del Regolamento (UE) 2021/821, Ornella evidenzia come i programmi di trade compliance debbano configurarsi come sistemi dinamici e basati sul rischio, da aggiornare e testare con continuità, andando oltre il mero adempimento formale. Il contributo si sofferma, inoltre, sull'intensificarsi delle attività di enforcement a livello europeo, anche in conseguenza del recepimento della Direttiva (UE) 2024/1226, e sulle implicazioni pratiche, in questo contesto, per le imprese che operano su mercati internazionali.</p><p><a href="https://www.lexology.com/pro/content/eu-dual-use-export-controls-what-recent-data-tells-compliance-teams" target="_blank" title="https://www.lexology.com/pro/content/eu-dual-use-export-controls-what-recent-data-tells-compliance-teams" rel="noreferrer">Clicca qui per il contributo integrale</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>White Collar Crime and Investigation</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 09 Jul 2026 09:56:23 +0200</pubDate>
                        <title>Riforma del TUF: opportunità e criticità nel mercato azionario</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/riforma-del-tuf-opportunita-e-criticita-nel-mercato-azionario</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il nostro Lukas Plattner è intervenuto durante il panel del MF Group Italy Day per discutere sulla rifroma del TUF e le implicazioni sul mercato dei capitali, evidenziando sia opportunità che criticità legate a nuove normative e semplificazioni.</p><p><a href="https://video.milanofinanza.it/video/riforma-del-tuf-opportunita-e-criticita-nel-mercato-azionario-xamuyze" target="_blank" rel="noreferrer">Clicca qui per il video integrale</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 08 Jul 2026 14:19:28 +0200</pubDate>
                        <title>Oltre il diritto di prelazione: il project financing dopo la sentenza Urban Vision</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/oltre-il-diritto-di-prelazione-il-project-financing-dopo-la-sentenza-urban-vision</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il contributo mira a valutare l’utilità e la compatibilità delle proposte di modifica alla disciplina del project financing con il diritto dell’Unione Europea, avanzate per “compensare” la disapplicazione del diritto di prelazione del promotore imposta dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea Urban Vision.</p><p>Si evidenzia, da un lato, l’inutilità del dialogo competitivo per la gran parte delle procedure di project financing e comunque la sua praticabilità a diritto vigente; dall’altro, il rischio di incorrere nella violazione delle medesime norme europee rilevata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea prevedendo un punteggio premiale in gara riservato al promotore.&nbsp;</p><p>Lo scritto mette in luce che l’iniziativa privata è essa stessa un vantaggio per il promotore e che tale vantaggio è però compatibile con il diritto dell’Unione Europea. Sicché si propone una linea di intervento nell’eliminazione dell’obbligo di partecipare alla gara affinché il promotore possa ottenere il pagamento delle spese di progettazione e impostazione da parte dell’aggiudicatario (eventualmente aumentate da un premio per l’ideazione dell’operazione), così da incentivare la creazione di un “mercato delle proposte”, indipendente da quello per le concessioni.</p><p><i>Leggi il contributo integrale del nostro Francesco Follieri sul numero 3/2026 di Urbanistica e Appalti.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 06 Jul 2026 09:59:19 +0200</pubDate>
                        <title>Market abuse. In vigore le novità legate al listing act: semplificazioni per le imprese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/market-abuse-in-vigore-le-novita-legate-al-listing-act-semplificazioni-per-le-imprese</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Ridotta ai minimi la disciplina del ritardo nei processi lunghi<strong>.</strong></i></p><p>L'impianto normativo dell'informazione societaria in Europa attraversa un momento di profondo ammodernamento, in particolar modo per quanto riguarda la Market Abuse Regulation (Mar), destinata a snellire gli oneri e i rischi operativi per gli emittenti. […]</p><p>[…] L'apparato normativo di revisione del Listing Act e della Mar è entrato in vigore lo scorso 5 giugno 2026 (anche se il decreto di recepimento in Italia è stato approvato solo questo giovedì dal Consiglio dei ministri e rimodula le sanzioni per le violazioni). L'intervento legislativo, spiega <strong>Lukas Plattner</strong>, Partner di ADVANT Nctm, si concentra in particolar modo sull'articolo 17 della Mar, pur lasciando del tutto inalterata la definizione concettuale di informazione privilegiata e le relative condotte vietate sancite dall'articolo 7. La novità più importante, in grado di cambiare radicalmente la vita alle aziende, riguarda infatti la gestione dei cosiddetti "processi prolungati", come possono essere le acquisizioni, le fusioni o i complessi iter autorizzativi. Plattner chiarisce che in passato le società erano costrette al bivio tra la comunicazione di ogni singola tappa intermedia di rilievo (come la firma di una lettera d'intenti) e l'attivazione di una complessa procedura di "ritardo". […]</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sull'edizione di Lunedì 6 Luglio 2026 de Il Sole 24 Ore</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 06 Jul 2026 09:55:03 +0200</pubDate>
                        <title>Dalla UE in arrivo prescrizioni per intermediari e creator</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dalla-ue-in-arrivo-prescrizioni-per-intermediari-e-creator</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Il provvedimento prevede un contratto dettagliato al conferimento dell'incarico.</i></p><p>Attualmente non esiste una legge ad hoc sui finfluencer, ma un loro possibile inquadramento è stato al centro delle discussioni sul pacchetto di riforme promosso dalla Ue per rafforzare la tutela dei piccoli risparmiatori noto come Retail Investment Strategy. Con posizioni diverse tra le tre istituzioni europee, con Commissione e Consiglio più conservativi (proponevano un rafforzamento degli obblighi di trasparenza per il marketing digitale senza creare una disciplina specifica per i finfluencer) e Parlamento europeo più innovativo. […]</p><p>[…] «In particolare», spiega l'avvocato <strong>Francesco Mocci</strong>, partner di ADVANT Nctm, «la direttiva, pur riconoscendo un ruolo positivo degli influencer nella promozione dell'educazione finanziaria verso un pubblico più ampio, si preoccupa di disciplinare in modo trasparente le comunicazioni di marketing, in modo da far emergere il legame tra intermediari e finfluencer. In quest'ottica, si prevede che l'incarico conferito a un influencer finanziario (definito come qualsiasi persona fisica o giuridica in grado di influenzare il comportamento, l'opinione o le decisioni di investimento di clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio, in virtù della propria esposizione, posizione o relazione con il pubblico, e che svolge comunicazioni di marketing o pratiche di marketing per conto di un'impresa di investimento) di promuovere determinati prodotti e servizi dell'intermediario sia disciplinato da un apposito contratto scritto, che ne specifichi natura e portata».[…]</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sull'edizione di Lunedì 6 luglio 2026 de Il Sole 24 Ore.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 06 Jul 2026 09:47:56 +0200</pubDate>
                        <title>Risparmio, la mappa dei rischi cambia con finfluencer e digitale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/risparmio-la-mappa-dei-rischi-cambia-con-finfluencer-e-digitale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Verso l'incontro con il mercato. L'attenzione agli impatti dei contenuti social sulle scelte dei privati è uno dei punti centrali nell'attività della Consob.</i></p><p>È partito il conto alla rovescia in vista dell'incontro annuale di Consob con il mercato finanziario che si terrà lunedì prossimo a Milano. Si può essere pressoché certi che tra i temi al centro dell'appuntamento ci saranno i canali digitali, oggetto di numerosi interventi della Commissione (che dal 2019 ha oscurato 1.763 siti web di intermediari finanziari abusivi) sia sul fronte delle linee guida, sia su quello della ricerca.[…]</p><p>[…] Il punto di riferimento in questo senso sono le linee guida diffuse da Consob congiuntamente all'Esma, l'Autorità di regolamentazione e di vigilanza sui mercati finanziari dell'Unione europea. «Due sono in definitiva gli ambiti in cui la figura dei finfluencer rileva», spiega <strong>Francesco Mocci </strong>, partner di ADVANT Nctm. «In primo luogo, la loro attività può interferire con la disciplina delle raccomandazioni di investimento, sei post sui social consigliano, esplicitamente o implicitamente, una strategia su strumenti finanziari. L'Esma avverte che è facile sconfinare dall'attività puramente educativa alla raccomandazione, ad esempio valutando le performance future di un emittente durante un webinar. Nelle raccomandazioni, andranno esplicitate le ipotesi di conflitto di interessi, le fonti consultate, le metodologie di calcolo dei prezzi o la frequenza degli aggiornamenti. Una diffusione superficiale di informazioni può poi sfociare in reati gravi, come l'insider trading (per esempio, rivelando in anticipo il contenuto di una raccomandazione autorevole)o la manipolazione del mercato, per esempio diffondendo messaggi fuorvianti o creando "azioni coordinate" tra utenti social per influenzare artificialmente i prezzi e trarne profitto».[…]</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sul numero di Lunedì 6 luglio de Il Sole 24 Ore.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 03 Jul 2026 14:45:29 +0200</pubDate>
                        <title>Relazione annuale 2025 del Garante Privacy: l’IA accelera, la compliance digitale deve correre</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/relazione-annuale-2025-del-garante-privacy-lia-accelera-la-compliance-digitale-deve-correre</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il<strong> 2 luglio 2026</strong>, nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, il Garante per la protezione dei dati personali ha presentato al Parlamento la Relazione sull’attività svolta nel 2025. Non si tratta soltanto del consueto bilancio istituzionale (dovrebbe essere l’ultimo di questo Collegio essendo ormai prossimo nel 2027 il termine del mandato): la Relazione restituisce la fotografia di un ecosistema digitale nel quale intelligenza artificiale, identità digitale, sanità connessa, lavoro algoritmico, tutela dei minori e sicurezza informatica sono ormai parte della stessa agenda giuridica. Il messaggio di fondo è netto: la privacy non è più un adempimento difensivo, ma una leva di governo dell’innovazione, della fiducia e della competitività.</p><p><strong>IA e nuove tecnologie: dalla sperimentazione alla responsabilità</strong></p><p>Il capitolo più visibile della Relazione è, inevitabilmente, per attualità quello dell’<strong>intelligenza artificiale (IA)</strong>. Il Garante ha confermato una linea di intervento non meramente sanzionatoria, ma orientata a presidiare ex ante i rischi per gli interessati: dalla vigilanza sui <strong>deepfake</strong>, fino ai provvedimenti relativi alle applicazioni di <strong>deepnude</strong> e alla generazione non consensuale di immagini intime. In questa prospettiva, il trattamento dei dati personali diventa il punto di frizione più sensibile tra potenza computazionale, opacità dei modelli e tutela della dignità individuale.</p><p>La stessa logica emerge nelle iniziative sul <strong>web scraping</strong> per l’addestramento dei sistemi di IA generativa e nel parere favorevole sulle linee guida ministeriali per l’introduzione dell’IA nelle scuole. Il punto non è fermare l’innovazione, ma pretendere che sia governata: basi giuridiche solide, trasparenza effettiva, minimizzazione, valutazioni d’impatto quando necessarie e una governance documentabile lungo l’intero ciclo di vita del sistema. Per imprese e pubbliche amministrazioni, l’IA non può essere trattata come un progetto solo tecnologico: è, a tutti gli effetti, un tema anche regolatorio.</p><p><strong>Sanità digitale, PA e biometria: innovare, ma by design</strong></p><p>Nel settore sanitario l’Autorità ha espresso 28 pareri su schemi di decreti e regolamenti, ribadendo che la digitalizzazione dei percorsi di cura deve incorporare fin dall’origine <strong>privacy by design</strong>, minimizzazione, liceità, trasparenza e accountability. La Relazione segnala criticità ricorrenti nella gestione dei dossier sanitari, nelle procedure di identificazione dei pazienti, nella comunicazione dei dati sanitari e nella prevenzione degli accessi abusivi ai sistemi informativi. La sanità digitale resta quindi uno dei principali banchi di prova della conformità: più il dato è utile alla cura, più deve essere protetto con misure tecniche, organizzative e procedurali realmente effettive.</p><p>Anche il ricorso alla biometria conferma la centralità del principio di proporzionalità. Il caso <strong>FaceBoarding</strong> dell’aeroporto di Milano Linate, relativo alla conservazione centralizzata dei dati biometrici dei passeggeri, mostra come l’efficienza del servizio non possa assorbire la valutazione giuridica sul rischio, sulla necessità del trattamento e sulle alternative meno invasive. In un contesto di crescente automazione dei processi di identificazione, il dato biometrico resta una categoria ad alta intensità di rischio e richiede cautele rafforzate.</p><p>Sul fronte pubblico, la Relazione conferma inoltre il ruolo consultivo del Garante nei processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione, inclusi i lavori sul <strong>Sistema IT-Wallet</strong>. La direzione è chiara: identità digitale, interoperabilità e semplificazione amministrativa possono funzionare solo se l’architettura dei trattamenti è disegnata in modo coerente con il quadro europeo e con il principio di tutela effettiva degli interessati.</p><p><strong>Minori e lavoro: dove la tecnologia incontra la vulnerabilità</strong></p><p>La tutela dei minori resta una priorità trasversale. L’attività del Garante ha continuato a concentrarsi sui sistemi di <strong>age verification</strong>, sul fenomeno dello <strong>sharenting</strong> e sulle campagne di sensibilizzazione, tra cui <i>"La sua privacy vale più di un like"</i>. Il dato personale del minore non è un dato “piccolo”: è un’informazione che può accompagnare la persona nel tempo, incidendo sulla sua identità digitale, sulla reputazione e sulla libertà di autodeterminarsi.</p><p>Nel rapporto di lavoro, la Relazione conferma invece l’attenzione verso trattamenti sproporzionati e forme di controllo eccedenti. Il divieto imposto ad <strong>Amazon Italia Logistica</strong> in relazione ai dati di oltre 1.800 lavoratori si inserisce in una linea ormai consolidata: strumenti digitali, sistemi di monitoraggio, videosorveglianza e soluzioni di IA applicate all’organizzazione del lavoro devono rispettare i principi di necessità, proporzionalità e trasparenza. La produttività non legittima, da sola, la sorveglianza pervasiva.</p><p><strong>Telemarketing, cronaca e ispezioni: le vecchie criticità diventano più sofisticate</strong></p><p>Accanto alle nuove frontiere dell’IA, la Relazione ricorda che le criticità tradizionali non sono affatto superate. Il contrasto al <strong>telemarketing aggressivo</strong>, in particolare nel settore energetico, continua a richiedere interventi significativi, anche perché le tecniche di acquisizione dei dati e di profilazione commerciale assumono forme sempre più articolate. Analogamente, nel rapporto tra privacy e diritto di cronaca, l’Autorità ha ribadito il principio di essenzialità dell’informazione, stigmatizzando eccessi di spettacolarizzazione e dettagli non necessari lesivi della dignità della persona.</p><p>Le attività ispettive hanno confermato la pervasività dei trattamenti e la centralità dei controlli in settori ad alto impatto: SPID, riconoscimento facciale, videosorveglianza, ricerca scientifica, data breach e banche dati pubbliche. Il dato più interessante è che il Garante descrive uno scenario in cui le cattive prassi non scompaiono, ma si stratificano e vengono potenziate da strumenti tecnologici più raffinati. Per questo, la compliance deve essere continua, verificabile e sostenuta da presidi organizzativi concreti.</p><p><strong>I numeri chiave del 2025</strong></p><ul><li data-list-item-id="e7ea962dd1e06d32a1cc20e2ceef23188"><span><strong>807</strong> provvedimenti collegiali adottati.</span></li><li data-list-item-id="e5eff5bc39a674ba084db34249fd929fb"><span><strong>4.288</strong> reclami e <strong>145.846</strong> segnalazioni esaminate.</span></li><li data-list-item-id="e4c6707b107af6105c0f92433ee6cdb72"><span><strong>65</strong> pareri su atti normativi, amministrativi e valutazioni d’impatto.</span></li><li data-list-item-id="eefbf959f33f30b7421392b51f729db1d"><span><strong>506</strong> provvedimenti correttivi e sanzionatori.</span></li><li data-list-item-id="e53f008e3537d77f8577e8b01620f31eb"><span>Oltre <strong>37 milioni di euro</strong> di sanzioni riscosse.</span></li><li data-list-item-id="ea69b7afcc04d9fa980ba6d369d3b1b00"><span><strong>2.415</strong> notifiche di data breach, in aumento rispetto al 2024.</span></li><li data-list-item-id="e7efec0f51733780650e68ef14ff9aab7"><span><strong>854</strong> segnalazioni sulla diffusione o minaccia di diffusione di materiale intimo, prevalentemente casi di <strong>sextortion</strong>.</span></li><li data-list-item-id="ed9e54e39d6124e7742dbbfa63ba6b0eb"><span><strong>130</strong> ispezioni effettuate, anche con il supporto della Guardia di finanza.</span></li><li data-list-item-id="e45bb7cc7ec70f40e31b21544b739bd46"><span>Oltre <strong>13.500</strong> richieste di informazioni evase da cittadini e operatori.</span></li></ul><p><strong>Dal dato alla fiducia: il vero messaggio della Relazione</strong></p><p>Nel 2025 il Garante ha partecipato a <strong>260 riunioni internazionali</strong> e ha contribuito ai lavori europei e globali su IA, governance dei dati e tutela dei diritti fondamentali. Ma il cuore della Relazione è anche nazionale e operativo: imprese e pubbliche amministrazioni sono chiamate a trasformare la protezione dei dati in un presidio strutturale di organizzazione, sicurezza e fiducia. La compliance privacy non può più essere confinata al registro dei trattamenti o all’informativa: deve entrare nei processi decisionali, nei modelli di sviluppo tecnologico, nella gestione dei fornitori, nella cybersecurity e nella cultura aziendale. In altre parole, la domanda non è più se innovare, ma come farlo senza perdere il controllo sui dati e, quindi, sulla relazione di fiducia con persone, clienti, lavoratori e cittadini.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 03 Jul 2026 10:30:03 +0200</pubDate>
                        <title>Il Consiglio di Stato dichiara la nullità del regolamento GSE in materia di violazioni e decurtazioni sui certificati bianchi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-consiglio-di-stato-dichiara-la-nullita-del-regolamento-gse-in-materia-di-violazioni-e-decurtazioni-sui-certificati-bianchi</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con la sentenza n. 5158 del 30 giugno 2026, il Consiglio di Stato ha dichiarato, in via incidentale e d’ufficio, la nullità del «<i>Regolamento per la classificazione delle violazioni e per la definizione delle percentuali di decurtazione applicabili a interventi di efficienza energetica</i>», adottato dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (il “<strong>GSE</strong>”) e pubblicato sul proprio sito internet in data 6 febbraio 2026 (il “<strong>Regolamento Controlli CB</strong>” oppure “<strong>Regolamento</strong>”).&nbsp;</p><p class="text-justify">In particolare, il Collegio ha ritenuto il Regolamento affetto da nullità per difetto assoluto di attribuzione, ai sensi dell’art. 21-<i>septies</i> della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto adottato in radicale carenza di potere regolamentare.</p><p class="text-justify">Per la latitudine delle argomentazioni impiegate, la pronuncia assume particolare rilievo nella disciplina dei controlli svolti dal GSE il cui baricentro è, come noto, costituito dall’art. 42 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28.</p><p class="text-justify">La norma subordina l’erogazione degli incentivi alla verifica dei dati (comma 1); prevede, in caso di violazioni rilevanti, il rigetto dell’istanza o la decadenza dagli incentivi con recupero delle somme, ovvero, a fini di salvaguardia del risparmio energetico, la decurtazione dell’incentivo in misura compresa tra il 10% e il 50% in ragione dell’entità della violazione (comma 3); demanda al GSE di fornire al Ministero gli elementi per la definizione di una disciplina organica dei controlli (comma 5); riserva al Ministro la definizione di tale disciplina «<i>con proprio decreto</i>» (comma 6).</p><p class="text-justify">È in questo quadro che si inserisce il Regolamento adottato autonomamente dal GSE, che il Consiglio di Stato ha ritenuto radicalmente privo di base legale.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>1. Il sistema dei certificati bianchi</strong></p><p class="text-justify">Il sistema dei certificati bianchi – o titoli di efficienza energetica (“<strong>TEE”</strong>) – costituisce uno dei principali strumenti di promozione del risparmio energetico dell’ordinamento nazionale.</p><p class="text-justify">Introdotto nella sua conformazione moderna dall’art. 7 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115 e progressivamente disciplinato dai decreti del Ministro dello sviluppo economico del 28 dicembre 2012 e dell’11 gennaio 2017 (e da ultimo aggiornato dal D.M. 21 luglio 2025), il meccanismo riconosce titoli negoziabili a fronte dei risparmi di energia primaria conseguiti mediante interventi di efficientamento, misurati in tonnellate equivalenti di petrolio (tep).</p><p class="text-justify">Sul piano della <i>governance</i>, il sistema è connotato da un riparto di competenze che si è progressivamente spostato verso il GSE.&nbsp;</p><p class="text-justify">All’Autorità di regolazione (già AEEG, oggi ARERA) si deve l’impianto originario del meccanismo, incluse le Linee guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti approvate con la deliberazione EEN 9/11 del 27 ottobre 2011.&nbsp;</p><p class="text-justify">La gestione operativa è stata poi accentrata in capo al GSE, cui compete la valutazione delle richieste di verifica e certificazione (le “<strong>RVC</strong>”), il riconoscimento dei titoli e l’attività di controllo, mentre l’ENEA fornisce supporto istruttorio di natura tecnica, con valutazioni&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. La sentenza: contenuto e portata della declaratoria di nullità</strong></p><p class="text-justify"><strong>2.1 La vicenda processuale.</strong></p><p class="text-justify">Il giudizio traeva origine dal rigetto, da parte del GSE, di una RVC presentata da una ESCo per il riconoscimento di TEE relativi a interventi su un impianto fotovoltaico e di solare termico.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il diniego era fondato sulla violazione del divieto di cumulo di cui all’art. 28, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 28/2011, avendo l’operatore già beneficiato, per il medesimo intervento, di fondi «PON» di provenienza statale ed europea (FESR).&nbsp;</p><p class="text-justify">Il T.A.R. per il Lazio aveva respinto il ricorso; il Consiglio di Stato ha confermato tale impostazione, giudicando infondati tutti i motivi di appello e ribadendo che il divieto di cumulo è di per sé ostativo all’accoglimento della RVC.&nbsp;</p><p class="text-justify">Nelle more del giudizio di appello, in data 6 febbraio 2026, il GSE aveva adottato il Regolamento sulla cui base l’operatore aveva presentato un’istanza di decurtazione: istanza cui il Regolamento ricollegava, al punto 4, l’effetto di «<i>acquiescenza alla violazione contestata dal GSE, nonché</i> […] <i>rinuncia all’azione giudiziale</i>».&nbsp;</p><p class="text-justify">Proprio l’interferenza processuale di tale atto – e del successivo provvedimento di rigetto dell’istanza – ha imposto al Collegio di verificarne, in via pregiudiziale, natura e validità.</p><p class="text-justify"><strong>2.2 Il vizio riscontrato: il difetto assoluto di attribuzione.</strong></p><p class="text-justify">Il Consiglio di Stato ha qualificato il Regolamento come nullo ai sensi dell’art. 21-<i>septies</i> della legge n. 241/1990, per difetto assoluto di attribuzione del potere di adottarlo.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il ragionamento muove da un dato dirimente: il GSE è una società per azioni, ancorché a capitale interamente pubblico, e non è pertanto riconducibile alla pubblica amministrazione in senso stretto.</p><p class="text-justify">Ne discende che il Gestore non dispone di un generale potere regolamentare ad efficacia esterna e può introdurre norme nell’ordinamento generale soltanto ove il legislatore gliene attribuisca la potestà in modo espresso e univoco.&nbsp;</p><p class="text-justify">Ad avviso del Giudice Amministrativo, nel caso di specie tale attribuzione non solo sarebbe mancata, ma sarebbe stata positivamente esclusa, atteso che l’art. 42, comma 6, del d.lgs. n. 28/2011 riserva al Ministro la definizione «<i>con proprio decreto</i>» della disciplina dei controlli di competenza del GSE.&nbsp;</p><p class="text-justify">La carenza di potere si palesa, secondo il Collegio, in modo duplice: da un lato, per il fisiologico difetto strutturale di potestà regolamentare ad efficacia esterna in capo a una società per azioni; dall’altro, per la manifesta violazione di una specifica attribuzione legislativa del potere a un diverso soggetto, appartenente alla pubblica amministrazione statale in senso proprio.&nbsp;</p><p class="text-justify">In definitiva, secondo il Consiglio di Stato, il GSE non avrebbe potuto autonomamente regolamentare le violazioni in materia di interventi di efficienza energetica, né tantomeno ricondurre un effetto abdicativo dell’azione processuale ad un’istanza per il riconoscimento delle decurtazioni applicabili alle violazioni considerate di minore gravità.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. Considerazioni in relazione al Regolamento Controlli su impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili in esercizio</strong></p><p class="text-justify">Il vizio genetico individuato dal Consiglio di Stato potrebbe, almeno in astratto, essere riscontrato anche nel “<i>Regolamento per la classificazione delle violazioni e per la definizione delle percentuali di decurtazione applicabili nell’ambito dell’attività di controllo su impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili in esercizio</i>”.</p><p class="text-justify">Occorre, tuttavia, evitare un’equiparazione automatica tra i due atti e verificare se ricorra una possibile nullità omologa, fondata sulla medesima carenza di potestà regolamentare del GSE, tenendo però conto della diversa base normativa su cui ciascun regolamento si innesta.</p><p class="text-justify">Sotto tale profilo, il Regolamento Controlli CB dichiarato nullo si colloca in un ambito in cui mancava una disciplina ministeriale <u>specificamente</u> dedicata alla classificazione delle violazioni e alla graduazione delle decurtazioni applicabili agli interventi di efficienza energetica e ai certificati bianchi.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il Regolamento Controlli relativo agli impianti FER in esercizio presenta, invece, una base normativa diversa: da un lato, si inserisce in un settore già coperto dal D.M. 31 gennaio 2014, adottato in attuazione dell’art. 42 e recante la disciplina dei controlli e delle violazioni rilevanti nel settore elettrico; dall’altro, quanto agli effetti abdicativi connessi alle istanze relative a provvedimenti di decadenza oggetto di contenzioso, trova fondamento diretto nell’art. 13-<i>bis</i>, comma 2, del d.l. n. 101/2019.</p><p class="text-justify">Questa differenza non è meramente descrittiva.&nbsp;</p><p class="text-justify">Nel primo caso, il regolamento GSE ha preteso di colmare direttamente una lacuna regolatoria mediante un atto privo di potestà normativa esterna; nel secondo caso, il regolamento si innesta su una disciplina primaria e ministeriale più articolata, che può sorreggere taluni effetti o segmenti procedimentali indipendentemente dal regolamento stesso. Ciò non vale, tuttavia, a sanare il vizio strutturale ove il GSE pretenda di utilizzare il proprio regolamento come fonte costitutiva di obblighi, decadenze, percentuali di decurtazione o rinunce processuali ulteriori rispetto a quanto già previsto dalla legge o dal decreto ministeriale.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4. Considerazioni conclusive</strong></p><p class="text-justify">In definitiva, la sentenza n. 5158/2026 non va letta come una pronuncia idonea a paralizzare i poteri di controllo del GSE, né come un precedente automaticamente trasponibile a qualsiasi atto&nbsp;adottato dal Gestore in materia di incentivi.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il suo nucleo precettivo è più circoscritto, ma al tempo stesso incisivo: il GSE può esercitare i poteri che la fonte primaria gli attribuisce e può svolgere attività istruttorie, applicative o meramente organizzative, ma non può sostituirsi al Ministero nell’adozione di una disciplina regolamentare generale, esterna e produttiva di effetti verso i terzi.</p><p class="text-justify">La distinzione tra Regolamento Controlli CB e Regolamento Controlli FER costituisce quindi il passaggio metodologico essenziale.&nbsp;</p><p class="text-justify">Nel primo caso, ad avviso del Giudice Amministrativo, l’atto del GSE si proponeva di colmare una lacuna regolatoria in assenza del decreto ministeriale previsto dall’art. 42, comma 6, del d.lgs. n. 28/2011; nel secondo caso, l’atto sembra invece inserirsi in un settore già presidiato dal D.M. 31 gennaio 2014 e, per gli effetti abdicativi, da una specifica previsione di fonte primaria.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><a href="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/nctm/PDF/CDS_5158_2026_nullo_il_Regolamento_controlli_efficienza_energetica.pdf" target="_blank">Leggi la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 29 Jun 2026 10:03:26 +0200</pubDate>
                        <title>Italy&#039;s carbon reimursement scheme faces trade-off between EU approval and market impact</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/italys-carbon-reimursement-scheme-faces-trade-off-between-eu-approval-and-market-impact</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Italy’s proposed carbon costs reimbursement for gas-fired power producers may become more defensible before the European Commission if it is tightly calibrated to limit cross-border distortions, though the measure remains “legally fragile” due to state aid concerns, legal experts told ICIS.</p><p>“A ‘flow-constrained’ approach may improve the presentation of the measure in the dialogue with Brussels; it does not, however, transform a legally fragile measure into one that is automatically authorizable,” Piero Vigano and Francesco Mazzocchi, partners at law firm ADVANT Nctm, told ICIS.</p><p>Vigano and Mazzocchi said the resolution makes preserving Italy’s net import position and minimizing impacts on crossborder electricity flows “a central operational constraint” of the reimbursement scheme. The lawyers suggested that “the Commission could look more favourably on a mechanism in which the impact on flows is controlled, transparent and verifiable ex ante, rather than on a mechanism in which the cross-border effect is measured only ex post.”</p><p>The regulator’s resolution states that the value and frequency of the reimbursement will be calculated by Italian TSO Terna on the basis of rules defined by ARERA, while taking into account the expected price differential between electricity prices in Italy and neighboring EU countries.</p><p>“However, even a ‘flow-constrained’ design would not automatically eliminate compatibility issues, because the selective advantage bestowed on gas-fired generators, the effect on trade between member states, the distortion of competition and the effect on the ETS signal would still need to be assessed”, they added.</p><p><a href="https://www.icis.com/explore/resources/news/2026/06/25/11219232/italy-s-carbon-reimbursement-scheme-faces-trade-off-between-eu-approval-and-market-impact/" target="_blank" rel="noreferrer">Read the full article here</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-10493</guid>
                        <pubDate>Mon, 29 Jun 2026 09:50:43 +0200</pubDate>
                        <title>Investitori e tutele: la Ris supera gli ultimi ostacoli Ue con un compromesso light</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/investitori-e-tutele-la-ris-supera-gli-ultimi-ostacoli-ue-con-un-compromesso-light</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Gli incentivi non potranno essere vietati da singoli Stati neanche volendo.</i></p><p>Il 28 maggio scorso, il Consiglio della Ue ha pubblicato la versione della direttiva omnibus sulla Retail Investment Strategy (Ris), che rappresenta il testo di compromesso finale e il punto di arrivo delle complesse negoziazioni tra gli Stati membri. A sua volta la Commissione Econ del Parlamento europeo ha adottato il 23 giugno l'accordo raggiunto in trilogo sul pacchetto Ris. I testi saranno ora sottoposti al voto della plenaria del Parlamento europeo per la ratifica definitiva dell'accordo e la conclusione dell'iter legislativo parlamentare, attualmente prevista per l'11-12 novembre 2026. Dunque, dopo anni di dibattiti infuocati, la Ris sembra veleggiare verso la Gazzetta Ufficiale della Ue.[…]</p><p>[…] <strong>Vietato toccare gli incentivi</strong></p><p>Entrando nel merito delle singole riforme, Francesco Mocci, partner di Advant Nctm, interviene su uno dei temi più accesi del dibattito normativo: gli incentivi (inducements). Mocci evidenzia come, rispetto al tanto temuto divieto totale paventato inizialmente, si sia giunti a un "divieto del divieto". Gli Stati membri, infatti, non potranno vietare gli incentivi tout court, se non in casi eccezionali e ben giustificati. Tali forme di remunerazione resteranno ammissibili subordinatamente al superamento di un test, da condurre caso per caso, che dimostri il rispetto del miglior interesse del cliente e l'innalzamento della qualità del servizio. […]</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sull'edizione del 27 giugno 2026 de Il Sole 24 Ore</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-10492</guid>
                        <pubDate>Fri, 26 Jun 2026 09:43:44 +0200</pubDate>
                        <title>EU Pay Transparency Directive Series: Italy</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/eu-pay-transparency-directive-series-italy</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Francesca Pittau è intervenuta come speaker nel nuovo podcast di Employment Law Alliance (ELA) dedicata alla <strong>EU Pay Transparency Directive</strong>, il ciclo di approfondimenti che analizza l'attuazione della direttiva nei diversi ordinamenti europei e le sue implicazioni pratiche per le imprese.</p><p>Nel primo episodio della serie, dedicato all'Italia, Francesca Pittau discute sulle principali novità introdotte dalla normativa italiana di recepimento della direttiva, soffermandosi sugli obblighi che interesseranno i datori di lavoro, sulle tempistiche di attuazione e sulle misure che le aziende dovrebbero adottare per prepararsi ai nuovi requisiti in materia di trasparenza retributiva.</p><p><a href="https://webinars.ela.law/739-eu-pay-transparency-directive-series-italy" target="_blank" rel="noreferrer">Ascolta il podcast!</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <guid isPermaLink="false">news-10490</guid>
                        <pubDate>Thu, 25 Jun 2026 13:56:54 +0200</pubDate>
                        <title>L&#039;AI entra nei Segreti Commerciali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/intelligenza-artificiale-segreti-commerciali-proprieta-intellettuale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 10 giugno 2026, ha approvato due schemi di decreto legislativo relativi all'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2024/1689 ("AI Act"), in attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 132 del 2025, recante "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale". Dopo aver conosciuto l'esame preliminare del Consiglio dei ministri, gli schemi di decreto saranno sottoposti al vaglio delle Commissioni parlamentari, della Conferenza delle Regioni e delle autorità competenti, prima dell'approvazione definitiva.</p><p class="text-justify">L'intervento sull'art. 98 c.p.i. costituisce attuazione puntuale di uno specifico criterio di delega: la legge n. 132/2025 ha infatti incaricato il legislatore delegato di individuare il regime giuridico dell'utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale. La modifica qui in esame si colloca, peraltro, all'interno di uno schema dal contenuto marcatamente eterogeneo – rubricato in materia di poteri delle autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione – che spazia dalla vigilanza sul mercato agli spazi di sperimentazione, dalle disposizioni in materia di lavoro all'alfabetizzazione digitale: un dato di contesto che, come si dirà, non è privo di conseguenze sul piano sistematico.</p><p class="text-justify">Tra le altre cose, sono state previste modifiche all'art. 98 del D. Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005, norma che disciplina la tutela dei segreti commerciali nel nostro ordinamento.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Il contenuto del nuovo comma 1-bis</strong></p><p class="text-justify">L'art. 98 del Codice della Proprietà Industriale riconosce come oggetto di protezione le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali soggette al legittimo controllo del detentore, al ricorrere di tre condizioni cumulative: la segretezza dell'informazione (non nota né facilmente accessibile agli esperti del settore nella sua configurazione specifica); il valore economico derivante da tale segretezza; l'adozione di misure ragionevolmente adeguate a mantenerla tale.</p><p class="text-justify">L'art. 51 dello schema di decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689, in materia di poteri delle autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione, propone di inserire un comma 1-bis all'art. 98, secondo cui: "Tra le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali di cui al comma 1, se ricorrono le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del predetto comma [segretezza, valore economico, adozione di misure di secretazione, n.d.r.], sono ricompresi anche i dati, gli algoritmi e i metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale. Ai fini dell'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale, per algoritmi e metodi matematici si intendono le architetture dei modelli, le funzioni di ottimizzazione, le procedure e configurazioni di addestramento, nonché ogni altro elemento tecnico-computazionale funzionale allo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale."</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>La portata della norma: clausola di inclusione e definizione</strong></p><p class="text-justify">La norma si muove su due piani distinti ma complementari. Sul piano sostanziale, opera una clausola di inclusione esplicita: i dati, gli algoritmi e i metodi matematici impiegati nell'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale vengono formalmente ascritti alla categoria delle informazioni aziendali e delle esperienze tecnico-industriali tutelabili.&nbsp;Si tratta, a ben vedere, di una previsione dal valore prevalentemente ricognitivo: anche prima dell'intervento, quelle componenti ben potevano rientrare nel perimetro dell'art. 98, ricorrendone i presupposti. Il comma 1-bis riduce così l'incertezza interpretativa circa l'applicabilità della fattispecie alle componenti tecnico-informative dei modelli, più che introdurre una copertura prima inesistente.</p><p class="text-justify">Sul piano definitorio, la norma chiarisce che per algoritmi e metodi matematici devono intendersi le architetture dei modelli, le funzioni di ottimizzazione, le procedure e configurazioni di addestramento, nonché – mediante una clausola residuale aperta – ogni altro elemento tecnico-computazionale funzionale allo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale. L'elencazione non tassativa è una scelta deliberatamente orientata a garantire alla norma la flessibilità necessaria in un settore in rapida evoluzione tecnologica.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Una norma di chiarificazione sistematica, non un nuovo diritto</strong></p><p class="text-justify">Il comma 1-bis non introdurrebbe, quindi, un nuovo diritto di proprietà intellettuale sui modelli, né modificherebbe la struttura tripartita delle condizioni di accesso alla tutela. Esso costituirebbe piuttosto una norma di chiarificazione sistematica volta, da un lato, ad offrire certezza del diritto agli operatori del settore e, dall'altro, a produrre un effetto incentivante sulle pratiche di governance interna: le imprese che sviluppano intelligenza artificiale sapranno che – previa adozione di misure organizzative, legali e tecniche adeguate a mantenere segreti i propri asset (come policy di accesso differenziato ai dataset, accordi di riservatezza, sistemi di password e controllo degli ambienti di sviluppo) – essi potranno beneficiare della tutela riservata ai segreti commerciali.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>I limiti oggettivi della tutela</strong></p><p class="text-justify">La portata pratica della novella va però misurata sui suoi confini. La tutela non opera in modo automatico per il solo fatto che un asset sia "tecnico-computazionale": resta interamente condizionata al ricorrere dei tre requisiti dell'art. 98, e in particolare a quello – tutt'altro che scontato in questo settore – della segretezza nella precisa configurazione e combinazione degli elementi.</p><p class="text-justify">Ne deriva che restano fuori dalla protezione tutte le componenti che segrete non sono o non sono più: i pesi resi pubblici dei modelli cosiddetti open-weight; i dataset costruiti mediante raccolta automatizzata di fonti liberamente accessibili in rete; le architetture e le funzioni di ottimizzazione ormai notorie e descritte nella letteratura scientifica. È, anzi, proprio su questo crinale – la dimostrazione in concreto della segretezza e dell'adozione di misure adeguate – che si concentrerà prevedibilmente il futuro contenzioso. La norma, in altri termini, offre una cornice di certezza, ma non dispensa l'impresa dall'onere di costruire e documentare la segretezza dei propri asset.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Perché il segreto e non il diritto d'autore</strong></p><p class="text-justify">La modifica dell'art. 98 c.p.i. proposta dallo schema di decreto legislativo del giugno 2026 risponde ad una scelta di sistema: sebbene il diritto d'autore potrebbe apparire lo strumento più naturale per la protezione di opere dell'ingegno digitali complesse (sulla scia della tutela dei programmi per elaboratore), nell'economia dell'intelligenza artificiale il valore competitivo della creatività della forma espressiva risulta recessivo, in quanto la tutela autorale è – per espressa scelta politico-legislativa italiana e sovranazionale – fortemente legata alla paternità umana.</p><p class="text-justify">La tutela autorale è, infatti, ineludibilmente ancorata alla figura dell'autore umano e al suo apporto creativo individuale: l'art. 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633 richiede che l'opera, pur prodotta tramite l'ausilio dell'intelligenza artificiale, sia il "risultato del lavoro intellettuale dell'autore". Si tratta di un ancoraggio che la stessa legge n. 132/2025 ha inteso non solo confermare, ma irrobustire: l'art. 25 della legge ha infatti modificato in tal senso l'art. 1 l. aut. e introdotto l'art. 70-septies. Emerge così con nitidezza il disegno complessivo del legislatore: il medesimo intervento che irrigidisce la via autorale attorno all'autore-persona fisica apre, sul versante industrialistico, la via oggettiva del segreto. La scelta in favore dell'art. 98 c.p.i. non è dunque casuale, ma coerente con una precisa architettura di sistema.</p><p class="text-justify">Questo requisito si rivela un ostacolo nello sviluppo tecnologico del settore dell'intelligenza artificiale. Da un lato, infatti, la creatività nella forma espressiva è spesso un valore poco tangibile nelle componenti dei modelli di intelligenza artificiale: i dataset di addestramento sono, nella stragrande maggioranza dei casi, aggregazioni massive di dati raccolti mediante processi automatizzati, prive di attività di selezione e organizzazione umana; i pesi del modello sono il risultato di un'operazione matematica su enormi quantità di dati. Insomma, si tratta di asset che – pur dotati di rilevantissimo valore economico – ben possono non recare l'impronta della personalità dell'autore. Dall'altro, l'ausilio dello strumento tecnologico nello sviluppo dei modelli e delle relative componenti rende ancora più difficile conseguire la tutela, in quanto il "lavoro intellettuale dell'autore" è requisito che deve essere tangibile ai fini della proteggibilità.</p><p class="text-justify">Il diritto d'autore, in sintesi, si rivela uno strumento poco adeguato nell'economia dell'intelligenza artificiale, in cui l'investimento strategico su larga scala può essere meglio preservato da una tutela di tipo "oggettivo". In questo contesto, la tutela dei segreti commerciali ai sensi dell'art. 98 del Codice della Proprietà Industriale emerge come lo strumento giuridicamente più pronto a recepire la novità tecnologica: essendo fondata su condizioni oggettive di segretezza e valore economico, questo tipo di tutela offre una copertura strutturalmente più coerente con la natura di dataset, funzioni e pesi dei modelli&nbsp;rispetto a quella, ancorata al requisito creativo, del diritto d'autore.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Profili processuali: le Sezioni specializzate in materia di impresa</strong></p><p class="text-justify">Il contenzioso relativo a dati di addestramento, algoritmi e pesi di modelli di intelligenza artificiale, nella misura in cui beneficino della tutela industrialistica, verrebbe trattato sempre dalle Sezioni Specializzate in materia di impresa dei Tribunali, già competenti in materia di segreti commerciali, garantendo continuità nell'applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza specializzata. La scelta è coerente con uno dei criteri della delega, che già rimetteva a tali Sezioni le controversie sull'utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento, e assicura che la materia sia trattata da un giudice avvezzo alla peculiare istruttoria dei segreti commerciali – ad esempio quanto alla verifica delle misure di protezione e alla gestione della riservatezza nel corso del giudizio.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Prospettive critiche: il nodo dell'opacità</strong></p><p class="text-justify">La novella non è, peraltro, esente da rilievi critici, che un'analisi completa non può tacere. Si è osservato che, qualificando per definizione dati, architetture e parametri come potenziale oggetto di segreto, la disposizione tenderebbe a rendere i sistemi di intelligenza artificiale giuridicamente più difficili da scrutinare, proprio mentre l'ordinamento – europeo e interno – muove in direzione opposta, verso obblighi di trasparenza e spiegabilità.</p><p class="text-justify">L'obiezione, tuttavia, va precisata, perché poggia su due piani che è bene tenere distinti. Un conto è la spiegazione di una singola decisione automatizzata – il perché di quell'output per quell'input –, che spetta al lavoratore o al cittadino come "motivazione intelligibile"; altro è la conoscenza del modello in sé – pesi, architettura, dati e configurazioni di addestramento –, che è l'oggetto proprio del segreto. I due livelli non coincidono: la motivazione di una decisione può di regola essere resa senza ostendere i parametri o il codice, attraverso indicazioni sulla logica seguita e sui fattori che hanno pesato (anche in forma controfattuale). È, del resto, la stessa impostazione del diritto europeo, che impone informazioni significative sulla logica e sugli elementi principali della decisione, non l'esibizione dell'algoritmo addestrato, e che affianca non a caso gli obblighi di trasparenza a clausole di salvaguardia della riservatezza, presupponendone la coesistenza. In questa misura, l'idea che spiegare imponga necessariamente di svelare il segreto è imprecisa.</p><p class="text-justify">La tensione, più sottile, si manifesta a un livello ulteriore: non quello della spiegazione funzionale, ma quello della verifica del sistema – quando, per accertare l'assenza di bias discriminatori o un malfunzionamento, non basti la motivazione del singolo output e occorra accedere ai dati di addestramento o al modello stesso. È qui che il detentore può opporre il segreto, che opera allora non come ostacolo alla spiegazione, ma come possibile schermo all'ispezione piena. Anche su questo piano, però, l'ordinamento offre strumenti di mediazione: l'art. 121-ter c.p.i. e il regime di riservatezza nei procedimenti sui segreti commerciali consentono di contemperare le contrapposte esigenze attraverso l’accesso selettivo riservato a soggetti vincolati alla riservatezza. Il segreto, dunque, non travolge automaticamente la verificabilità, ma ne aumenta il costo e ne sposta la sede in giudizio.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Conclusione</strong></p><p class="text-justify">L'intervento del legislatore delegato, nel rendere esplicita la copertura industrialistica degli asset di intelligenza artificiale, fornisce alle imprese un importante input per orientare i propri investimenti in ricerca e sviluppo e le proprie strategie di protezione. Ne esce confermata una precisa scelta di sistema – l'opzione per una tutela oggettiva fondata sul segreto in luogo di quella creativa fondata sull'autore – il cui pregio in termini di certezza del diritto andrà però misurato, nella prassi applicativa, con le esigenze di trasparenza che innervano il resto della disciplina sull'intelligenza artificiale.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">Per maggiori informazioni consulta le nostre aree dedicate alla <a href="https://www.advant-nctm.com/esperienza/aree-di-attivita/proprieta-intellettuale" target="_blank">Proprietà Intellettuale</a> e al <a href="https://www.advant-nctm.com/esperienza/aree-di-attivita/digital-e-data" target="_blank">Digital e Data</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <guid isPermaLink="false">news-10486</guid>
                        <pubDate>Wed, 24 Jun 2026 16:37:41 +0200</pubDate>
                        <title>Registro dei titolari effettivi: la CGUE conferma il modello italiano e apre la strada allo sblocco</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/registro-dei-titolari-effettivi-la-cgue-conferma-il-modello-italiano-e-apre-la-strada-allo-sblocco</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con la sentenza del 21 maggio 2026, pronunciata nelle cause riunite C-684/24 e C-685/24, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha fornito un chiarimento atteso da tempo su un tema che aveva generato un significativo contenzioso nell’ordinamento italiano: l’assoggettamento delle società fiduciarie agli obblighi di comunicazione al registro dei titolari effettivi. Si tratta di una questione tutt’altro che teorica: il contenzioso promosso dalle fiduciarie ha di fatto determinato il blocco dell’accesso al registro sin dalla sua istituzione, con la paradossale conseguenza che, a distanza di oltre due anni e mezzo dall’avvio dell’operatività del registro stesso, le imprese e gli altri soggetti tenuti alla comunicazione continuano ad adempiere regolarmente ai propri obblighi di trasmissione dei dati relativi ai titolari effettivi, mentre i soggetti obbligati ai fini antiriciclaggio - che di tali informazioni dovrebbero essere i principali fruitori - non possono ancora effettuare alcun accesso. La pronuncia - attesa con particolare interesse dagli operatori economici, dagli intermediari finanziari e dalle società fiduciarie - ha confermato la piena compatibilità del modello italiano con il diritto dell’Unione, validando le scelte del legislatore nazionale in materia di obblighi di comunicazione della titolarità effettiva e di accesso ai relativi dati, pur ponendo una condizione in tema di tutela giurisdizionale preventiva dei soggetti iscritti.</p><p class="text-justify">La vicenda trae origine dai ricorsi proposti da alcune fiduciarie italiane avverso la normativa nazionale di recepimento della disciplina antiriciclaggio europea, nella parte in cui le includeva tra i soggetti tenuti alle comunicazioni al Registro in quanto istituti giuridici assimilabili al trust ai sensi dell’art. 31 della Direttiva (UE) 2015/849, come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/843. Le ricorrenti sostenevano che il mandato fiduciario italiano, istituto di matrice contrattuale fondato sulla fiducia romanistica e privo del meccanismo del trasferimento della proprietà tipico del trust anglosassone, non potesse essere ricondotto alla categoria normativa di riferimento, con conseguente inapplicabilità degli obblighi di comunicazione. Il TAR Lazio aveva respinto le censure in primo grado, ma il Consiglio di Stato, in sede di appello, aveva preferito non decidere nel merito, rimettendo le questioni in via pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo con ordinanza n. 8248/2024 del 15 ottobre 2024 e disponendo la sospensione dei giudizi pendenti. È proprio tale sospensione ad aver determinato, in via di fatto, il perdurante blocco dell’operatività del Registro nella sua interezza, con evidenti e gravi ricadute per tutti i soggetti obbligati e per le autorità chiamate a gestirlo.</p><p class="text-justify">Sul primo e più dibattuto dei profili affrontati, ossia la <strong>riconducibilità del mandato fiduciario italiano alla categoria normativa degli istituti assimilabili al trust</strong>, la Corte ha adottato un criterio ermeneutico di tipo funzionale, che prescinde dalla corrispondenza strutturale con il modello di common law. Non è necessario, secondo la pronuncia, che l’istituto in esame riproduca le caratteristiche proprie del trust anglosassone nelle sue peculiarità definitorie, ivi incluso il trasferimento della proprietà in capo al trustee con separazione del patrimonio dal resto dei beni del fiduciario. Ciò che rileva, in una prospettiva teleologicamente orientata agli obiettivi della disciplina antiriciclaggio, è la capacità della fattispecie di realizzare una dissociazione tra titolarità formale e controllo effettivo sui beni, generando quell’effetto di<i> corporate</i> <i>veil</i>. Il mandato fiduciario italiano, nella misura in cui consente di intestare beni mobili - tipicamente partecipazioni societarie o strumenti finanziari - a una società fiduciaria che li detiene e gestisce per conto del fiduciante, integra pienamente tale schema funzionale. Il fiduciante, infatti, mantiene in capo a sé il controllo sostanziale attraverso le istruzioni impartite alla fiduciaria. La Corte ha sottolineato, peraltro, che la Direttiva attribuisce agli Stati membri un apprezzabile margine di discrezionalità nell’individuazione degli istituti da ricondurre alla categoria, purché le scelte operate siano coerenti con gli obiettivi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Argomentando diversamente si sarebbe generata una lacuna sistemica nel presidio di trasparenza imposto dalla Direttiva, consentendo l’utilizzo della figura fiduciaria per mascherare i reali titolari e agevolare potenziali operazioni illecite. Valorizzando il margine di discrezionalità riconosciuto, l’ordinamento italiano aveva già compiuto la scelta di includere le fiduciarie tra i soggetti obbligati. Tale scelta è stata ora definitivamente validata dalla pronuncia della Corte anche sul piano europeo.</p><p class="text-justify">Sul secondo profilo, <strong>l’accesso ai dati del Registro da parte di soggetti privati e la sua compatibilità con i diritti fondamentali garantiti dagli artt. 7 e 8 della Carta</strong>, la Corte ha tracciato una linea di distinzione netta rispetto a proprie precedenti pronunce che avevano censurato il regime di pubblicità generalizzata e indiscriminata previsto per il registro societario lussemburghese. In quel caso, la Corte aveva ritenuto che l’accesso aperto a chiunque, senza alcun filtro qualificato, costituisse un’interferenza sproporzionata con il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali dei soggetti iscritti. Il regime applicabile ai trust e agli istituti assimilati si presenta strutturalmente diverso: l’accesso non è generalizzato, ma subordinato alla dimostrazione di un legittimo interesse specifico e documentato, il che consente un bilanciamento proporzionato tra le esigenze di trasparenza a fini di contrasto al riciclaggio e la tutela della sfera privata dei soggetti interessati. La Corte ha precisato, valorizzando il Considerando 42 della Direttiva 2018/843, che la nozione di legittimo interesse non deve essere interpretata in senso eccessivamente restrittivo né ancorata alla sola pendenza di un procedimento giurisdizionale o amministrativo: possono vantare tale interesse qualificato, accanto alle autorità di vigilanza e ai soggetti obbligati nell’ambito dell’adeguata verifica della clientela, anche i professionisti dell’informazione che svolgano attività di indagine su fenomeni di criminalità economica, le organizzazioni della società civile impegnate nel contrasto alla corruzione e al riciclaggio, nonché le potenziali controparti commerciali o finanziarie che abbiano un interesse concreto e verificabile a conoscere l’assetto di controllo effettivo di un determinato soggetto. Il sistema italiano, che affida alle Camere di commercio la valutazione caso per caso delle istanze di accesso, è stato ritenuto compatibile con questa impostazione, nella misura in cui assicuri una valutazione seria e motivata dell’interesse addotto dal richiedente, richiedendo altresì che tale interesse sia diretto, concreto e attuale.</p><p class="text-justify">Il profilo più critico della pronuncia - e quello destinato ad avere le ricadute operative più immediate - riguarda tuttavia <strong>il sistema delle garanzie</strong> apprestate dall’ordinamento italiano in favore dei soggetti iscritti al Registro che intendano <strong>opporsi all’accesso ai propri dati</strong>. La Direttiva, all’art. 31, par. 7-bis, consente agli Stati membri di limitare l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva quando l’ostensione esponga il soggetto interessato a rischi sproporzionati di frode, rapimento, estorsione, intimidazione o altre forme di pregiudizio, nonché nei casi riguardanti minori o incapaci. La Corte ha ritenuto compatibile con il diritto europeo il modello italiano che affida alle Camere di commercio, e non direttamente all’autorità giudiziaria, la valutazione delle richieste di deroga all’accesso. Ha però evidenziato con chiarezza una lacuna di non poco conto. Poiché l’ostensione dei dati personali produce effetti sostanzialmente irreversibili - una volta che l’informazione è stata comunicata al richiedente, non è possibile cancellarne concretamente la conoscenza - la tutela giurisdizionale non può essere limitata al solo sindacato <i>ex post</i> sulla decisione amministrativa di diniego della deroga. Occorre, al contrario, che il titolare effettivo possa accedere tempestivamente a misure cautelari preventive idonee a sospendere l’ostensione dei dati nelle more della decisione di merito, garantendo in tal modo che la tutela giurisdizionale sia effettiva e non meramente nominale. Il sistema italiano, allo stato, non prevede in modo esplicito tale rimedio all’interno del procedimento disciplinato dal decreto ministeriale n. 55 del 2022 e dalle pertinenti disposizioni del D.Lgs. 231/2007. Esso risulta pertanto, su questo punto, insufficiente rispetto agli standard imposti dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, che garantisce il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice. Un intervento normativo correttivo appare ineludibile, e dovrà presumibilmente tradursi nell’introduzione di una procedura di “opposizione” preventiva con effetto sospensivo automatico o, quanto meno, con la possibilità di ottenere in via d’urgenza la sospensione dell’accesso da parte dell’autorità giudiziaria competente. Su questo punto la sentenza, pur prendendo atto della criticità e richiamando con forza la necessità di una tutela provvisoria effettiva, rimette sostanzialmente agli ordinamenti nazionali il compito di rendere tale tutela concretamente operativa, lasciando aperta una tensione non del tutto risolta tra l’affidamento della valutazione iniziale a un’autorità amministrativa e la necessità di ricostruire <i>ex post</i> una riservatezza ormai compromessa. Resta dunque al legislatore italiano uno spazio di intervento sotto il profilo dei presidi preventivi.</p><p class="text-justify">La sentenza non chiude definitivamente il contenzioso interno: il Consiglio di Stato dovrà ora pronunciarsi conformandosi ai principi enunciati dalla Corte, definendo i giudizi pendenti alla luce di un quadro interpretativo ormai consolidato. Sul piano operativo, il percorso verso la piena riapertura del registro richiederà ancora alcuni mesi. In questo frangente, è importante ribadire che gli obblighi di raccolta, conservazione e aggiornamento delle informazioni sulla titolarità effettiva permangono integralmente in capo alle fiduciarie: pertanto, queste ultime dovranno tempestivamente adeguarsi, predisponendo i processi interni necessari a garantire la corretta individuazione e comunicazione dei titolari effettivi dei mandati gestiti.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 23 Jun 2026 09:16:05 +0200</pubDate>
                        <title>FER-X definitivo, arriva la firma del MASE: i nuovi contingenti e le principali novità rispetto al regime transitorio</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>1. Premesse&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Il 18 giugno u.s. il <strong>Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica</strong> (“<strong>MASE</strong>”) ha firmato il tanto atteso decreto mirato a regolare il meccanismo incentivante oramai noto come “<strong>FER-X</strong>” e dedicato alla produzione di <strong>energia elettrica</strong> da impianti <strong>rinnovabili</strong> con costi di generazione vicini alla competitività di mercato (il “<strong>Decreto FER-X Definitivo</strong>”).</p><p class="text-justify">Il provvedimento fa seguito alla decisione della <strong>Commissione Europea</strong> dell’8 giugno 2026, con la quale la misura è stata dichiarata compatibile con il <strong>mercato interno</strong> ai sensi della normativa in materia di <strong>aiuti di stato</strong>.</p><p class="text-justify">Il dato più rilevante, sul piano sistematico, riguarda il <strong>cambio di base giuridica</strong> rispetto al precedente regime transitorio introdotto dal decreto del MASE del 30 dicembre 2024 (“<strong>Decreto FER-X Transitorio</strong>” o “<strong>FER-X Transitorio</strong>”): quest’ultimo, infatti, era stato adottato nell’ambito di un quadro emergenziale e di crisi applicabile soltanto agli aiuti concessi entro il <strong>31 dicembre 2025&nbsp;</strong>e&nbsp;diretto a fronteggiare le conseguenze derivanti dal <strong>conflitto russo-ucraino</strong>.</p><p class="text-justify">Il Decreto FER-X Definitivo, viceversa, trova fondamento nella <strong>Disciplina per le misure di aiuto di Stato a sostegno del patto per l’industria pulita</strong>, adottata dalla Commissione Europea il 25 giugno 2025 e applicabile agli aiuti concessi entro il <strong>31 dicembre 2030</strong>.</p><p class="text-justify">Il nuovo regime, dunque, non si presenta più come <strong>misura-ponte emergenziale</strong>, ma come <strong>strumento strutturale</strong> di sostegno alla <strong>transizione energetica</strong>, coerente con gli obiettivi del <strong>Clean Industrial Deal</strong> e del <strong>Net-Zero Industry Act</strong>.</p><p class="text-justify">Secondo quanto comunicato dalla Commissione Europea in occasione dell’approvazione della misura, lo schema ha una <strong>dotazione complessiva di 23 miliardi di euro</strong> e si prevede possa sostenere la realizzazione di circa <strong>37,15 GW</strong> di nuova capacità rinnovabile, pari a circa il 48% della capacità FER attualmente installata in Italia, contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo nazionale del <strong>39,4% di consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili al 2030</strong>.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. Il meccanismo di supporto</strong></p><p class="text-justify">Nella sua architettura di fondo, il Decreto FER-X Definitivo replica il modello già noto introdotto dal regime transitorio, sostenendo la realizzazione di impianti <strong>fotovoltaici</strong>, <strong>eolici</strong>, <strong>idroelettrici</strong> ed alimentati da <strong>gas residuati dai processi di depurazione</strong>, comprese le ipotesi di <strong>nuova costruzione</strong>, <strong>rifacimento integrale</strong>, <strong>rifacimento parziale</strong> e <strong>potenziamento</strong> di impianti esistenti (per questi ultimi, limitatamente alla nuova sezione di impianto ascrivibile all’intervento).</p><p class="text-justify">L’accesso al meccanismo continua ad articolarsi su <strong>due direttrici</strong>, a seconda della potenza dell’impianto:</p><p class="text-justify">(i)<strong> accesso diretto</strong> per gli impianti di potenza <strong>inferiore o uguale a 1 MW</strong> che hanno avviato i lavori dopo l’entrata in vigore del decreto e a cui è assegnato un prezzo di aggiudicazione fissato in via amministrativa da <strong>ARERA</strong>;</p><p class="text-justify">(ii)<strong> accesso tramite procedure competitive</strong> (aste al ribasso bandite dal <strong>GSE</strong>) per gli impianti di potenza <strong>superiore a 1 MW</strong>, con contingenti di potenza distinti per tecnologia e il cui prezzo di aggiudicazione è determinato in funzione del ribasso offerto dai concorrenti sul <strong>prezzo di esercizio superiore</strong>.</p><p class="text-justify">Il supporto continua a essere erogato, salvo per gli impianti di potenza inferiore a 200 kW (<strong>tariffa omnicomprensiva</strong>), mediante un <strong>contratto per differenza a due vie</strong>: se il prezzo di riferimento di mercato è inferiore al prezzo di aggiudicazione, il GSE corrisponde la differenza al produttore; di converso, se il prezzo di mercato è superiore, il produttore restituisce la differenza al sistema.</p><p class="text-justify">Anche la durata dei contratti e, dunque, il periodo di mantenimento degli incentivi resta invariato (<i>i.e.</i>, <strong>20 anni</strong> decorrenti dalla data di entrata in esercizio del relativo impianto).</p><p class="text-justify">Da ultimo, non si segnalano novità neanche con riguardo ai <strong>prezzi di esercizio</strong>.</p><figure class="table" style="width:602px;"><table style="border-style:none;" class="contenttable"><tbody><tr><td style="background-color:#AC1938;border-color:#BFBFBF;padding:5px 8px;width:132px;"><p class="text-center" style="margin-left:0cm;"><span><strong>Fonte rinnovabile</strong></span></p></td><td style="background-color:#AC1938;border-bottom-style:solid;border-color:#BFBFBF;border-left-style:none;border-right-style:solid;border-top-style:solid;padding:5px 8px;width:123px;"><p class="text-center" style="margin-left:0cm;"><span><strong>Prezzo di esercizio (€/MWh)</strong></span></p></td><td style="background-color:#AC1938;border-bottom-style:solid;border-color:#BFBFBF;border-left-style:none;border-right-style:solid;border-top-style:solid;padding:5px 8px;width:132px;"><p class="text-center" style="margin-left:0cm;"><span><strong>Prezzo di esercizio superiore&nbsp; (€/MWh)</strong></span></p></td><td style="background-color:#AC1938;border-bottom-style:solid;border-color:#BFBFBF;border-left-style:none;border-right-style:solid;border-top-style:solid;padding:5px 8px;width:215px;"><p class="text-center" style="margin-left:0cm;"><span><strong>Prezzo di esercizio inferiore (€/MWh)</strong></span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:#BFBFBF;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:132px;"><p class="text-justify" style="margin-left:0cm;"><span>Fotovoltaico</span></p></td><td style="border-bottom:1px solid #BFBFBF;border-left-style:none;border-right:1px solid #BFBFBF;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:123px;"><p class="text-center" style="margin-left:0cm;"><span>80</span></p></td><td style="border-bottom:1px solid #BFBFBF;border-left-style:none;border-right:1px solid #BFBFBF;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:132px;"><p class="text-center" style="margin-left:0cm;"><span>95</span></p></td><td style="border-bottom:1px solid #BFBFBF;border-left-style:none;border-right:1px solid #BFBFBF;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:215px;"><p class="text-center" style="margin-left:0cm;"><span>65</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:#BFBFBF;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:132px;"><p class="text-justify" style="margin-left:0cm;"><span>Eolico</span></p></td><td style="border-bottom:1px solid #BFBFBF;border-left-style:none;border-right:1px solid #BFBFBF;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:123px;"><p class="text-center" style="margin-left:0cm;"><span>85</span></p></td><td style="border-bottom:1px solid #BFBFBF;border-left-style:none;border-right:1px solid #BFBFBF;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:132px;"><p class="text-center" style="margin-left:0cm;"><span>95</span></p></td><td style="border-bottom:1px solid #BFBFBF;border-left-style:none;border-right:1px solid #BFBFBF;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:215px;"><p class="text-center" style="margin-left:0cm;"><span>70</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:#BFBFBF;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:132px;"><p class="text-justify" style="margin-left:0cm;"><span>Idroelettrico</span></p></td><td style="border-bottom:1px solid #BFBFBF;border-left-style:none;border-right:1px solid #BFBFBF;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:123px;"><p class="text-center" style="margin-left:0cm;"><span>90</span></p></td><td style="border-bottom:1px solid #BFBFBF;border-left-style:none;border-right:1px solid #BFBFBF;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:132px;"><p class="text-center" style="margin-left:0cm;"><span>105</span></p></td><td style="border-bottom:1px solid #BFBFBF;border-left-style:none;border-right:1px solid #BFBFBF;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:215px;"><p class="text-center" style="margin-left:0cm;"><span>80</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:#BFBFBF;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:132px;"><p class="text-justify" style="margin-left:0cm;"><span>Gas residuati da processi di depurazione</span></p></td><td style="border-bottom:1px solid #BFBFBF;border-left-style:none;border-right:1px solid #BFBFBF;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:123px;"><p class="text-center" style="margin-left:0cm;"><span>85</span></p></td><td style="border-bottom:1px solid #BFBFBF;border-left-style:none;border-right:1px solid #BFBFBF;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:132px;"><p class="text-center" style="margin-left:0cm;"><span>100</span></p></td><td style="border-bottom:1px solid #BFBFBF;border-left-style:none;border-right:1px solid #BFBFBF;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:215px;"><p class="text-center" style="margin-left:0cm;"><span>75</span></p></td></tr></tbody></table></figure><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. Le principali novità rispetto al Decreto FER-X Transitorio</strong></p><p class="text-justify">Le novità introdotte dal Decreto FER-X Definitivo rispetto al precedente schema incentivante riguardano principalmente l’architettura dei contingenti, le procedure di selezione e alcuni presidi a tutela del sistema.</p><p><i>3.1 Durata e contingenti complessivi</i></p><p class="text-justify">Il Decreto FER-X Definitivo amplia in modo significativo l’<strong>orizzonte temporale</strong> e <strong>dimensionale</strong> del meccanismo.</p><p class="text-justify">Difatti:</p><ul style="margin-left:8px;"><li data-list-item-id="e15db144a01a96a9ab8b7633876b867a8"><p class="text-justify"><span>la validità del provvedimento è estesa dal 31 dicembre 2025 (termine del regime transitorio) al <strong>31 dicembre 2030</strong>;</span></p></li><li data-list-item-id="e25da66b84d694d8d9fe2be0e303f3c8d"><p class="text-justify"><span>il contingente di potenza per gli impianti di potenza inferiore o uguale ad 1 MW (e, dunque, idonei ad accedere direttamente all’incentivo) sale da 3 GW a <strong>10 GW</strong>;</span></p></li><li data-list-item-id="ea05a77fc48f9c99a43c573f1a9d59a27"><p class="text-justify"><span>il contingente complessivamente stimato per le procedure competitive (</span><i><span>i.e.</span></i><span>, per gli impianti di potenza superiore a 1 MW) cresce da 14,65 GW a <strong>27,15 GW</strong>, portando così la dotazione complessiva del meccanismo (accesso diretto e procedure competitive) dai precedenti 17,65 GW agli attuali <strong>37,15 GW</strong>.</span></p></li></ul><p><i>3.2 La ripartizione del contingente: più spazio all’energia eolica</i></p><p class="text-justify">L’incremento del contingente destinato alle procedure competitive non è distribuito in modo omogeneo tra le tecnologie, ma è quasi integralmente ascrivibile all’<strong>eolico</strong>.</p><figure class="table" style="width:602px;"><table style="border-style:none;" class="contenttable"><tbody><tr><td style="background-color:#AC1938;border-color:#BFBFBF;padding:5px 8px;width:213px;"><p class="text-center" style="margin-left:0cm;"><span><strong>Tecnologia</strong></span></p></td><td style="background-color:#AC1938;border-bottom-style:solid;border-color:#BFBFBF;border-left-style:none;border-right-style:solid;border-top-style:solid;padding:5px 8px;width:127px;"><p class="text-center" style="margin-left:0cm;"><span><strong>FER-X Transitorio (GW)</strong></span></p></td><td style="background-color:#AC1938;border-bottom-style:solid;border-color:#BFBFBF;border-left-style:none;border-right-style:solid;border-top-style:solid;padding:5px 8px;width:127px;"><p class="text-center" style="margin-left:0cm;"><span><strong>FER-X Definitivo (GW)</strong></span></p></td><td style="background-color:#AC1938;border-bottom-style:solid;border-color:#BFBFBF;border-left-style:none;border-right-style:solid;border-top-style:solid;padding:5px 8px;width:135px;"><p class="text-center" style="margin-left:0cm;"><span><strong>Variazione</strong></span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:#BFBFBF;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:213px;"><p class="text-justify" style="margin-left:0cm;"><span>Fotovoltaico</span></p></td><td style="border-bottom:1px solid #BFBFBF;border-left-style:none;border-right:1px solid #BFBFBF;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:127px;"><p class="text-center" style="margin-left:0cm;"><span>10</span></p></td><td style="border-bottom:1px solid #BFBFBF;border-left-style:none;border-right:1px solid #BFBFBF;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:127px;"><p class="text-center" style="margin-left:0cm;"><span>10</span></p></td><td style="border-bottom:1px solid #BFBFBF;border-left-style:none;border-right:1px solid #BFBFBF;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:135px;"><p class="text-center" style="margin-left:0cm;"><span>invariato</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:#BFBFBF;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:213px;"><p class="text-justify" style="margin-left:0cm;"><span><strong>Eolico</strong></span></p></td><td style="border-bottom:1px solid #BFBFBF;border-left-style:none;border-right:1px solid #BFBFBF;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:127px;"><p class="text-center" style="margin-left:0cm;"><span>4</span></p></td><td style="border-bottom:1px solid #BFBFBF;border-left-style:none;border-right:1px solid #BFBFBF;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:127px;"><p class="text-center" style="margin-left:0cm;"><span><strong>16,5</strong></span></p></td><td style="border-bottom:1px solid #BFBFBF;border-left-style:none;border-right:1px solid #BFBFBF;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:135px;"><p class="text-center" style="margin-left:0cm;"><span><strong>+12,5 GW</strong></span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:#BFBFBF;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:213px;"><p class="text-justify" style="margin-left:0cm;"><span>Idroelettrico</span></p></td><td style="border-bottom:1px solid #BFBFBF;border-left-style:none;border-right:1px solid #BFBFBF;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:127px;"><p class="text-center" style="margin-left:0cm;"><span>0,63</span></p></td><td style="border-bottom:1px solid #BFBFBF;border-left-style:none;border-right:1px solid #BFBFBF;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:127px;"><p class="text-center" style="margin-left:0cm;"><span>0,63</span></p></td><td style="border-bottom:1px solid #BFBFBF;border-left-style:none;border-right:1px solid #BFBFBF;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:135px;"><p class="text-center" style="margin-left:0cm;"><span>invariato</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:#BFBFBF;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:213px;"><p class="text-justify" style="margin-left:0cm;"><span>Gas da depurazione</span></p></td><td style="border-bottom:1px solid #BFBFBF;border-left-style:none;border-right:1px solid #BFBFBF;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:127px;"><p class="text-center" style="margin-left:0cm;"><span>0,02</span></p></td><td style="border-bottom:1px solid #BFBFBF;border-left-style:none;border-right:1px solid #BFBFBF;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:127px;"><p class="text-center" style="margin-left:0cm;"><span>0,02</span></p></td><td style="border-bottom:1px solid #BFBFBF;border-left-style:none;border-right:1px solid #BFBFBF;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:135px;"><p class="text-center" style="margin-left:0cm;"><span>invariato</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:#BFBFBF;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:213px;"><p class="text-justify" style="margin-left:0cm;"><span><strong>Totale procedure competitive (&gt; 1 MW)</strong></span></p></td><td style="border-bottom:1px solid #BFBFBF;border-left-style:none;border-right:1px solid #BFBFBF;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:127px;"><p class="text-center" style="margin-left:0cm;"><span><strong>14,65</strong></span></p></td><td style="border-bottom:1px solid #BFBFBF;border-left-style:none;border-right:1px solid #BFBFBF;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:127px;"><p class="text-center" style="margin-left:0cm;"><span><strong>27,15</strong></span></p></td><td style="border-bottom:1px solid #BFBFBF;border-left-style:none;border-right:1px solid #BFBFBF;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:135px;"><p class="text-center" style="margin-left:0cm;"><span><strong>+12,5 GW</strong></span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:#BFBFBF;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:213px;"><p class="text-justify" style="margin-left:0cm;"><span>Accesso diretto (≤ 1 MW)</span></p></td><td style="border-bottom:1px solid #BFBFBF;border-left-style:none;border-right:1px solid #BFBFBF;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:127px;"><p class="text-center" style="margin-left:0cm;"><span>3</span></p></td><td style="border-bottom:1px solid #BFBFBF;border-left-style:none;border-right:1px solid #BFBFBF;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:127px;"><p class="text-center" style="margin-left:0cm;"><span>10</span></p></td><td style="border-bottom:1px solid #BFBFBF;border-left-style:none;border-right:1px solid #BFBFBF;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:135px;"><p class="text-center" style="margin-left:0cm;"><span>+7 GW</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:#BFBFBF;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:213px;"><p class="text-justify" style="margin-left:0cm;"><span><strong>Totale complessivo</strong></span></p></td><td style="border-bottom:1px solid #BFBFBF;border-left-style:none;border-right:1px solid #BFBFBF;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:127px;"><p class="text-center" style="margin-left:0cm;"><span><strong>17,65</strong></span></p></td><td style="border-bottom:1px solid #BFBFBF;border-left-style:none;border-right:1px solid #BFBFBF;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:127px;"><p class="text-center" style="margin-left:0cm;"><span><strong>37,15</strong></span></p></td><td style="border-bottom:1px solid #BFBFBF;border-left-style:none;border-right:1px solid #BFBFBF;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:135px;"><p class="text-center" style="margin-left:0cm;"><span><strong>+19,5 GW</strong></span></p></td></tr></tbody></table></figure><p class="text-justify">Mentre il contingente riservato al <strong>fotovoltaico</strong> (10 GW), all’<strong>idroelettrico</strong> (0,63 GW) e ai <strong>gas da depurazione</strong> (0,02 GW) non subisce modifiche, diversamente, il contingente riservato alla fonte <strong>eolica</strong> passa dai precedenti 4 GW agli attuali <strong>16,5 GW</strong>.</p><p class="text-justify">Il decreto non illustra, nelle premesse, il fondamento di tale redistribuzione e, sul punto, maggiori delucidazioni potrebbero essere contenute nel <strong>decreto attuativo del MASE</strong>, da adottarsi entro <strong>60 giorni</strong> dall’entrata in vigore del Decreto FER-X Definitivo, al fine di regolare la metodologia di calcolo del contingente di potenza obiettivo minimo e massimo.</p><p class="text-justify">In merito è opportuno segnalare che tale decreto attuativo dovrà tenere conto, tra gli altri elementi, dell’<strong>evoluzione attesa della domanda elettrica</strong>, della <strong>ripartizione regionale degli obiettivi nazionali</strong>, dell’<strong>evoluzione della rete di trasmissione</strong> e delle <strong>risorse di accumulo</strong>: criteri, questi, che il regime transitorio non richiamava espressamente tra quelli rilevanti per la definizione dei contingenti.</p><p><i>3.3 Le procedure NZIA</i></p><p class="text-justify">Il Decreto FER-X Definitivo prevede, all’articolo 6, delle <strong>procedure competitive </strong><i><strong>ad hoc</strong></i> per gli impianti fotovoltaici ed eolici di potenza superiore a 1 MW, in attuazione dell’oramai noto <i>Net-Zero Industry Act</i> di cui al Regolamento (UE) 2024/1735 (“<strong>NZIA</strong>”).</p><p class="text-justify">Ai sensi del Decreto FER-X Definitivo, una quota pari ad almeno il <strong>30% del contingente massimo approvvigionabile</strong> per fotovoltaico ed eolico, nel corso dell’anno in cui viene bandita la procedura, dovrà essere allocata tramite queste procedure in base alle quali, oltre al prezzo, assumono rilievo ai fini dell’aggiudicazione anche i seguenti <strong>criteri di preselezione e di aggiudicazione “non di prezzo”</strong>:</p><p class="text-justify">(i) a <strong>condotta responsabile d’impresa</strong>, in termini di dovere di diligenza in materia di sostenibilità;</p><p class="text-justify">(ii) la <strong>cybersicurezza e la sicurezza dei dati</strong>, incluso il mantenimento del controllo operativo dell’impianto da parte di un gestore stabilito nello Spazio economico europeo;</p><p class="text-justify">(iii) la <strong>capacità di realizzare il progetto</strong> in modo completo e nei tempi previsti;</p><p class="text-justify">(iv) il <strong>contributo dell’asta alla resilienza</strong>;</p><p class="text-justify">(v) il <strong>contributo dell’asta alla sostenibilità</strong>, tramite punteggi attribuiti alla presenza di <strong>sistemi di accumulo</strong> di potenza pari ad almeno il 25% della potenza nominale.</p><p class="text-justify">Quanto al criterio di cui al punto (iv), è specificato che – se la Commissione, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2 del Net Zero Industry Act, abbia stabilito che oltre il <strong>50% dell’approvvigionamento</strong> all'interno dell'Unione dei prodotti finali o dei loro principali componenti specifici è originario di un unico <strong>paese terzo</strong>, o che l’approvvigionamento all'interno dell'Unione dei prodotti finali o dei loro principali componenti specifici originari di un unico paese terzo è aumentato in media di almeno 10 punti percentuali per due anni consecutivi e raggiunge almeno il 40% dell'approvvigionamento all’interno dell'Unione – è necessario che i prodotti/componenti dei relativi impianti non siano assemblati o originari di tale paese terzo (<i>e.g.</i>, <strong>moduli e celle fotovoltaiche</strong>, <strong>inverter</strong>, <strong>turbine</strong>, <strong>gruppi propulsori</strong> ecc.).</p><p class="text-justify">In breve, a differenza del regime transitorio, viene meno il diretto riferimento alla <strong>Cina</strong> utilizzando un più generico riferimento ai “<strong>paesi terzi</strong>” e si prevede che l’eventuale applicazione di tale criterio derivi da uno specifico <strong>assessment della Commissione</strong> volto a verificare il tasso di dipendenza europea in termini di importazione di determinati prodotti/componenti con l’obiettivo di rendere l’UE (e, pertanto, l’Italia) meno vulnerabile a potenziali rischi di approvvigionamento.</p><p class="text-justify">Rispetto alla precedente versione è stata introdotta una maggiore articolazione del meccanismo NZIA, con la finalità di recepire nell’ordinamento interno l’esigenza di affiancare alle aste basate esclusivamente sul prezzo anche procedure che valorizzino la <strong>resilienza della filiera europea</strong> e la <strong>qualità industriale dei progetti</strong>.</p><p><i>3.4 Le procedure competitive e la qualifica preliminare</i></p><p class="text-justify">Anche il procedimento di accesso alle procedure competitive viene riarticolato: se nel regime transitorio l’operatore presentava un’unica istanza di partecipazione, comprensiva della documentazione attestante il possesso dei requisiti, nell’ambito di una finestra di sessanta giorni, con pubblicazione della graduatoria entro i successivi novanta giorni, il Decreto FER-X Definitivo scompone invece il procedimento in <strong>due fasi distinte</strong>: la prima, consistente in una <strong>qualifica preliminare</strong>, nella quale il GSE verifica anticipatamente il possesso dei requisiti soggettivi e degli eventuali criteri di priorità, e una successiva fase di gara, nella quale il solo soggetto già qualificato presenta l’offerta economica.&nbsp;</p><p class="text-justify">Proprio in ragione di questa anticipazione delle verifiche documentali, i <strong>tempi</strong> della fase competitiva <strong>si riducono</strong> sensibilmente: la finestra per la presentazione della domanda di partecipazione non potrà superare i <strong>dieci giorni</strong> e la graduatoria dovrà essere pubblicata entro i successivi <strong>dieci giorni lavorativi</strong>.</p><p class="text-justify">Coerentemente con questa accelerazione, viene rivista anche la disciplina delle <strong>cauzioni</strong>. La <strong>cauzione provvisoria</strong>, pari al <strong>5% del costo di investimento</strong> (percentuale sostanzialmente in linea con quella già desumibile dal regime transitorio, ove era fissata al 50% della cauzione definitiva), deve oggi essere versata già in sede di <strong>manifestazione di interesse</strong>, anziché in sede di istanza di partecipazione; il termine per il versamento della <strong>cauzione definitiva</strong>, pari al <strong>10% del costo di investimento</strong> calcolato sulla potenza ammessa in graduatoria, si riduce da novanta a <strong>trenta giorni</strong> dalla pubblicazione della graduatoria con esito positivo. I costi specifici di investimento utilizzati per il calcolo, riportati nella Tabella 2 dell’Allegato 1, restano peraltro invariati per tutte le tecnologie (<strong>900 €/kW</strong> fotovoltaico, <strong>1.420 €/kW</strong> eolico, <strong>3.160 €/kW</strong> idroelettrico, <strong>3.500 €/kW</strong> gas da depurazione).</p><p class="text-justify">Inoltre:</p><ul style="margin-left:8px;"><li data-list-item-id="e3c8a2cfc44d9a32f1431b3ea88ec7f08"><p class="text-justify"><span>si riduce da novanta a <strong>sessanta giorni</strong> il termine per l’adozione delle <strong>regole operative attuative</strong> del meccanismo; le manifestazioni di interesse già presentate ai sensi del Decreto FER-X Transitorio, inoltre, sono espressamente computate nel limite massimo di <strong>tre manifestazioni per impianto</strong> previsto anche dal nuovo decreto, garantendo così continuità con il regime previgente;</span></p></li><li data-list-item-id="e7f339a42c3652b356b14c02199e5c0ae"><p class="text-justify"><span>viene meno la previsione, presente nel regime transitorio, che garantiva espressamente lo svolgimento di almeno due procedure competitive all’anno: il Decreto FER-X Definitivo si limita a richiedere il rispetto delle <strong>condizioni di concorrenzialità</strong> delle procedure, rinviando interamente alle regole operative la definizione del relativo calendario.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Da ultimo, il regime transitorio prevedeva un <strong>termine uniforme di 36 mesi</strong>, decorrenti dalla pubblicazione della graduatoria, per l’entrata in esercizio di tutti gli impianti ammessi tramite procedura competitiva, indipendentemente dalla tecnologia.</p><p class="text-justify">A tal riguardo, il Decreto FER-X Definitivo introduce, invece, <strong>termini differenziati per tipologia di impianto e categoria di intervento</strong>.</p><figure class="table" style="width:602px;"><table style="border-style:none;" class="contenttable"><tbody><tr><td style="background-color:#AC1938;border-color:#BFBFBF;padding:5px 8px;width:187px;"><p class="text-center" style="margin-left:0cm;"><span><strong>Tipologia di impianto</strong></span></p></td><td style="background-color:#AC1938;border-bottom-style:solid;border-color:#BFBFBF;border-left-style:none;border-right-style:solid;border-top-style:solid;padding:5px 8px;width:280px;"><p class="text-center" style="margin-left:0cm;"><span><strong>Categoria di intervento</strong></span></p></td><td style="background-color:#AC1938;border-bottom-style:solid;border-color:#BFBFBF;border-left-style:none;border-right-style:solid;border-top-style:solid;padding:5px 8px;width:135px;"><p class="text-center" style="margin-left:0cm;"><span><strong>Mesi</strong></span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:#BFBFBF;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:187px;"><p class="text-justify" style="margin-left:0cm;"><span>Eolico</span></p></td><td style="border-bottom:1px solid #BFBFBF;border-left-style:none;border-right:1px solid #BFBFBF;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:280px;"><p class="text-center" style="margin-left:0cm;"><span>Tutti gli interventi ammissibili</span></p></td><td style="border-bottom:1px solid #BFBFBF;border-left-style:none;border-right:1px solid #BFBFBF;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:135px;"><p class="text-center" style="margin-left:0cm;"><span>36</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:#BFBFBF;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:187px;"><p class="text-justify" style="margin-left:0cm;"><span>Solare fotovoltaico</span></p></td><td style="border-bottom:1px solid #BFBFBF;border-left-style:none;border-right:1px solid #BFBFBF;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:280px;"><p class="text-center" style="margin-left:0cm;"><span>Tutti gli interventi ammissibili</span></p></td><td style="border-bottom:1px solid #BFBFBF;border-left-style:none;border-right:1px solid #BFBFBF;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:135px;"><p class="text-center" style="margin-left:0cm;"><span>36</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:#BFBFBF;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:187px;"><p class="text-justify" style="margin-left:0cm;"><span>Idroelettrico</span></p></td><td style="border-bottom:1px solid #BFBFBF;border-left-style:none;border-right:1px solid #BFBFBF;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:280px;"><p class="text-center" style="margin-left:0cm;"><span>Nuove costruzioni</span></p></td><td style="border-bottom:1px solid #BFBFBF;border-left-style:none;border-right:1px solid #BFBFBF;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:135px;"><p class="text-center" style="margin-left:0cm;"><span>54</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:#BFBFBF;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:187px;"><p class="text-justify" style="margin-left:0cm;"><span>Gas da depurazione</span></p></td><td style="border-bottom:1px solid #BFBFBF;border-left-style:none;border-right:1px solid #BFBFBF;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:280px;"><p class="text-center" style="margin-left:0cm;"><span>Nuove costruzioni / Potenziamenti</span></p></td><td style="border-bottom:1px solid #BFBFBF;border-left-style:none;border-right:1px solid #BFBFBF;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:135px;"><p class="text-center" style="margin-left:0cm;"><span>48</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:#BFBFBF;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:187px;"><p class="text-justify" style="margin-left:0cm;"><span>Idroelettrico</span></p></td><td style="border-bottom:1px solid #BFBFBF;border-left-style:none;border-right:1px solid #BFBFBF;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:280px;"><p class="text-center" style="margin-left:0cm;"><span>Rifacimenti</span></p></td><td style="border-bottom:1px solid #BFBFBF;border-left-style:none;border-right:1px solid #BFBFBF;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:135px;"><p class="text-center" style="margin-left:0cm;"><span>48</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:#BFBFBF;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:187px;"><p class="text-justify" style="margin-left:0cm;"><span>Gas da depurazione</span></p></td><td style="border-bottom:1px solid #BFBFBF;border-left-style:none;border-right:1px solid #BFBFBF;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:280px;"><p class="text-center" style="margin-left:0cm;"><span>Rifacimenti</span></p></td><td style="border-bottom:1px solid #BFBFBF;border-left-style:none;border-right:1px solid #BFBFBF;border-top-style:none;padding:5px 8px;width:135px;"><p class="text-center" style="margin-left:0cm;"><span>36</span></p></td></tr></tbody></table></figure><p class="text-justify">Le <strong>penalità sulla tariffa</strong> in caso di ritardo (<strong>0,2% al mese</strong> per i primi nove mesi di ritardo, <strong>0,5% al mese</strong> per i successivi sei) e le conseguenze della decadenza dalla graduatoria restano sostanzialmente analoghe a quelle del regime transitorio.</p><p><i>3.5 Segnali locazionali e requisiti di accesso per il fotovoltaico</i></p><p class="text-justify">Il regime transitorio prevedeva, per il solo fotovoltaico, una <strong>correzione fissa del prezzo di aggiudicazione</strong> in funzione della zona geografica (+4 €/MWh per le regioni del Centro, +10 €/MWh per quelle del Nord), pensata per compensare i diversi livelli di insolazione.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il Decreto FER-X Definitivo elimina questa correzione fissa dall’Allegato 1 e la sostituisce con un meccanismo di <strong>segnali locazionali</strong> integrato direttamente nell’algoritmo di formazione delle graduatorie: il Ministero, con il supporto di <strong>Terna</strong> e del <strong>GSE</strong>, definirà coefficienti specifici per ciascuna <strong>zona di mercato</strong>, da applicare alle offerte di riduzione del prezzo prima della loro classificazione in ordine crescente (articoli 7 e 8). Si tratta di un meccanismo <strong>tecnologicamente neutro</strong>, applicabile a tutte le fonti e non più riservato al solo fotovoltaico, concepito per fornire segnali coerenti con lo sviluppo atteso della rete elettrica.</p><p class="text-justify">Sul fronte dei requisiti di accesso, il Decreto FER-X Definitivo introduce inoltre un <strong>irrigidimento specifico per il fotovoltaico</strong>: mentre nel regime transitorio tutte le tecnologie potevano, su richiesta del produttore, partecipare alle procedure competitive presentando il solo <strong>provvedimento di valutazione di impatto ambientale</strong> in luogo del titolo abilitativo, il nuovo decreto riserva questa facoltà alle sole tecnologie diverse dal fotovoltaico.&nbsp;</p><p class="text-justify">Per gli impianti fotovoltaici resta dunque necessario il possesso del <strong>titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio</strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify">Le premesse del decreto motivano la scelta con riferimento all’elevato numero di progetti fotovoltaici che hanno già completato l’<i>iter</i> abilitativo, ai quali si è inteso riconoscere priorità di accesso al meccanismo.</p><p><i>3.6 Recesso anticipato, dispacciamento e altre modifiche</i></p><p class="text-justify">Il Decreto FER-X Definitivo rafforza, infine, alcuni presidi a tutela del sistema. In caso di <strong>recesso anticipato indebito</strong> dal contratto, la penale dovuta al GSE non è più calcolata secondo il solo criterio proporzionale già previsto dal regime transitorio (crescente in funzione della potenza, decrescente in funzione del periodo residuo, nel limite del 20% del costo di investimento standard), ma corrisponde al maggiore tra tale importo e un nuovo valore commisurato all’eventuale <strong>sovracompensazione</strong> che il produttore otterrebbe uscendo dal contratto in un contesto di prezzi di mercato attesi superiori al prezzo di aggiudicazione, calcolato sulla base delle migliori stime disponibili dei <strong>prezzi forward dell’energia incrementate del 20%</strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify">La disposizione è evidentemente concepita per scoraggiare <strong>recessi opportunistici</strong> motivati dall’andamento dei prezzi di mercato.</p><p class="text-justify">Sul fronte del <strong>dispacciamento</strong>, il nuovo decreto introduce un meccanismo non presente nel regime transitorio, volto a evitare che gli impianti siano incentivati a massimizzare la produzione in assenza di una reale esigenza di sistema e a prevenire fenomeni di <strong>overgeneration</strong>: quando il prezzo del <strong>Mercato del Giorno Prima</strong> risulta significativamente superiore a quello registrato nelle sessioni più liquide del <strong>Mercato Infragiornaliero</strong>, il produttore è tenuto a offrire sul <strong>Mercato di Bilanciamento</strong> le quantità eccedenti a un prezzo pari al proprio costo variabile, con sospensione della regolazione differenziale per tali volumi.&nbsp;</p><p class="text-justify">Sono inoltre introdotte regole specifiche per i periodi di <strong>manutenzione programmata</strong> e per i casi di <strong>prezzi nulli o negativi</strong> sul Mercato Infragiornaliero in presenza di prezzi positivi sul Mercato del Giorno Prima.</p><p class="text-justify">Tra le ulteriori modifiche di rilievo si segnalano:</p><p class="text-justify">(i) la possibilità, per tutte le categorie di intervento, di utilizzare <strong>componenti rigenerati</strong> e non solo nuovi (Allegato 4);</p><p class="text-justify">(ii) il raddoppio della correzione del prezzo di aggiudicazione per gli impianti realizzati su <strong>specchi d’acqua</strong>, da +5 a <strong>+10 €/MWh</strong> (Allegato 1);</p><p class="text-justify">(iii) la ridefinizione della nozione di “<strong>impianto di nuova costruzione</strong>”, non più ancorata a un periodo di assenza sul sito di almeno cinque anni, ma al mancato riutilizzo di componenti, infrastrutture o opere di un impianto preesistente, salvo che rigenerati (Allegato 4);</p><p class="text-justify">(iv) l’eliminazione, tra i criteri di priorità applicabili in caso di esubero delle domande, della rimozione di coperture in <strong>eternit o amianto</strong> e della presenza di <strong>sistemi di accumulo</strong>: il primo profilo continua comunque a beneficiare della maggiorazione tariffaria di <strong>+27 €/MWh</strong>, mentre il secondo rientra ora, sia pure limitatamente alle procedure dedicate al Net-Zero Industry Act, tra i criteri di aggiudicazione legati alla sostenibilità;</p><p class="text-justify">(v) l’affiancamento, tra i criteri di priorità legati alla localizzazione, delle nuove “<strong>zone di accelerazione</strong>” individuate ai sensi degli articoli 11-bis e 12 del decreto legislativo n. 190 del 2024 (come modificato dal decreto legislativo n. 178 del 2025) alle “<strong>aree idonee</strong>”, che nel regime transitorio costituivano l’unico riferimento localizzativo rilevante;</p><p class="text-justify">(vi) per gli impianti idroelettrici, la sostituzione della verifica di conformità alle Linee guida sulle <strong>derivazioni idriche</strong>, in precedenza condotta dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (<strong>SNPA</strong>) tramite un’istruttoria dedicata, con una verifica resa direttamente dall’<strong>autorità concedente</strong> su richiesta del concessionario (Allegato 3).</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4. Considerazioni preliminari e prossimi passi</strong></p><p class="text-justify">La principale novità strategica del Decreto FER-X Definitivo è rappresentata dalla scelta di concentrare quasi integralmente l'incremento dei contingenti sulle tecnologie eoliche, il cui plafond nelle procedure competitive passa da 4 GW a 16,5 GW, assorbendo circa il 74% dell'intero aumento di capacità destinata alle aste.</p><p class="text-justify">Tale scelta appare coerente con gli obiettivi di diversificazione del mix elettrico nazionale e con l'esigenza, più volte evidenziata da Terna e dagli scenari di pianificazione energetica, di affiancare alla forte crescita del fotovoltaico una fonte caratterizzata da un profilo produttivo maggiormente complementare, soprattutto nelle ore serali e nei mesi invernali.</p><p class="text-justify">Tuttavia, il Decreto non fornisce una motivazione esplicita delle ragioni tecniche e sistemiche che hanno portato a tale riallocazione dei contingenti, rinviando di fatto ai successivi provvedimenti attuativi la definizione della metodologia di calcolo.</p><p class="text-justify">Sotto il profilo operativo, emerge inoltre una potenziale criticità legata alla capacità effettiva del mercato di assorbire e realizzare, entro il 2030, un volume così rilevante di nuova capacità eolica. Sebbene il quadro autorizzativo abbia registrato significativi miglioramenti negli ultimi anni, persistono infatti elementi di incertezza connessi ai tempi di permitting, alle opposizioni territoriali, ai vincoli paesaggistici e alla disponibilità della rete di trasmissione nelle aree maggiormente vocate allo sviluppo eolico.</p><p class="text-justify">Un ulteriore elemento di attenzione riguarda l'interazione tra il nuovo contingente eolico e le procedure NZIA. La riserva di almeno il 30% dei volumi annuali a procedure che valorizzano criteri di resilienza industriale e provenienza della componentistica potrebbe favorire la filiera europea delle turbine e dei principali componenti, ma al contempo rischia di determinare un aumento dei costi di investimento e una riduzione della concorrenza nelle prime fasi applicative, soprattutto in assenza di una capacità produttiva europea pienamente adeguata alla domanda attesa.</p><p class="text-justify">Da ultimo, il successo dello schema incentivante dipenderà in misura significativa dalla capacità del legislatore e delle amministrazioni competenti di coordinare lo sviluppo della generazione eolica con quello delle infrastrutture di rete e dei sistemi di accumulo. Lo stesso decreto riconosce espressamente che la definizione dei futuri contingenti dovrà tenere conto dell'evoluzione della domanda elettrica, della rete di trasmissione e delle risorse di accumulo, evidenziando come il tema dell'integrazione nel sistema elettrico rappresenti oggi una delle principali sfide per la crescita delle fonti rinnovabili.</p><p class="text-justify">In definitiva, il FER-X Definitivo segna un cambio di paradigma rispetto al regime transitorio: da misura prevalentemente orientata al sostegno della capacità rinnovabile in senso generale a strumento che individua nell'eolico uno degli assi portanti della strategia di decarbonizzazione nazionale. Resta tuttavia da verificare se l'ambizione dei nuovi contingenti troverà adeguato riscontro nella capacità autorizzativa, industriale e infrastrutturale del Paese, elementi che rappresenteranno il vero banco di prova del nuovo meccanismo nel periodo 2026-2030.</p><p class="text-justify">Per avere un quadro chiaro, completo ed esaustivo in merito alla futura nuova disciplina (e alle conseguenti reazioni dei player di mercato) sarà comunque necessario attendere l’entrata in vigore della normativa e dei successivi provvedimenti attuativi.</p><p class="text-justify">Il Decreto FER-X è stato trasmesso alla Corte dei Conti e dovrebbe entrare in vigore nei prossimi giorni.&nbsp;</p><p class="text-justify">Si tratta ora di attendere la disciplina di dettaglio e, nello specifico:</p><ul><li style="margin-left:8px;" data-list-item-id="e57d0b2b1f628ba4b1203557326639834"><p class="text-justify"><span>le regole operative del GSE, che dovrebbero essere pubblicate e approvate dal MASE entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto;</span></p></li><li style="margin-left:8px;" data-list-item-id="e6ad5c40748c1217c8159e568501fb563"><p class="text-justify"><span>il decreto del MASE, da adottare sempre entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto FER-X Definitivo, mirato a regolare:</span></p></li><li style="margin-left:64px;" data-list-item-id="ef33c34dc9f6b24e00dec3415bcdf498d"><p class="text-justify"><span>la distribuzione nel tempo dei contingenti per tecnologia e procedura;</span></p></li><li style="margin-left:64px;" data-list-item-id="e3eb74d51fe4a7a4b43c8f8793116ebb4"><p class="text-justify"><span>i coefficienti per ciascuna zona di mercato;</span></p></li><li style="margin-left:64px;" data-list-item-id="e117dd3946689719eaefcd2652b83263d"><p class="text-justify"><span>la metodologia per calcolare contingente minimo, obiettivo e massimo.</span></p></li><li style="margin-left:8px;" data-list-item-id="eb75edc876803f4ae74953dab21d26242"><p class="text-justify"><span>la definizione da parte di ARERA, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, dei prezzi di aggiudicazione per gli impianti di potenza inferiore o uguale a 1 MW.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Sulla base di quanto previsto dal Decreto FER-X, il GSE dovrebbe pubblicare l’avviso per presentare le richieste di qualifica preliminare entro 30 giorni dalla pubblicazione delle regole operative, per l’effetto è molto probabile che si entrerà nel vivo del “nuovo” meccanismo incentivante a partire da settembre/ottobre 2026.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Gassose</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 22 Jun 2026 09:17:58 +0200</pubDate>
                        <title>Giorgio Fantacchiotti, uno dei nomi di riferimento dell&#039;M&amp;A italiano, entra come partner in ADVANT Nctm</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/giorgio-fantacchiotti-uno-dei-nomi-di-riferimento-dellma-italiano-entra-come-partner-in-advant-nctm</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>ADVANT Nctm annuncia l’ingresso di Giorgio Fantacchiotti come partner nell’area M&amp;A e private equity. Giorgio vanta una &nbsp;esperienza trentennale nelle operazioni di M&amp;A e private equity per financial sponsor domestici e internazionali e primari gruppi corporate. Il suo arrivo rafforza la practice dello Studio e ne consolida il posizionamento nel mercato italiano delle operazioni straordinarie.&nbsp;</p><p>Con Fantacchiotti entrano in ADVANT Nctm anche Anna Gagliardi, counsel, e Pietro Pozzati, managing associate, professionisti con expertise M&amp;A e private equity - domestica e cross-border - che hanno già lavorato con lui fianco a fianco nelle ultime operazioni. Un innesto coeso, immediatamente operativo, che rafforza in modo strutturale la capacità dello Studio di assistere clienti di primo piano nelle transazioni più complesse.</p><p>L'ingresso di Fantacchiotti e del suo team consolida e rafforza ulteriormente una practice che conta oggi oltre 40 professionisti tra i più autorevoli del panorama legale e che, per dimensioni, qualità e track record, si colloca tra le realtà di riferimento del mercato italiano.&nbsp;</p><p>Il gruppo annovera al proprio interno alcuni dei professionisti più riconosciuti anche dai principali ranking legali internazionali, confermandosi tra gli studi maggiormente influenti nel panorama nazionale del Private Equity, dell'M&amp;A e degli investimenti alternativi.&nbsp;</p><p>L'arrivo di Fantacchiotti è un segnale rilevante della direzione dello Studio e si inserisce nella strategia di crescita di lungo periodo di ADVANT Nctm: rafforzare la propria capability e reputation sull’arena internazionale, consolidare la leadership nel private equity e affermarsi come interlocutore di riferimento per i grandi operatori finanziari italiani e internazionali.</p><p>"<i>L'ingresso di Giorgio Fantacchiotti è un momento significativo per ADVANT Nctm. Giorgio è una delle figure più rispettate dell'M&amp;A italiano: una carriera costruita ai vertici dell'avvocatura d'affari internazionale, un track record eccezionale, una rete di relazioni di primissimo livello. Il team che porta con sé ha già dimostrato di saper lavorare con la stessa visione e lo stesso standard qualitativo. Con il suo arrivo, la nostra practice M&amp;A e private equity — già riconosciuta tra le migliori del mercato — compie un ulteriore salto di qualità, rafforzando una squadra che per profondità, esperienza e riconoscimenti non ha eguali in Italia</i>", ha dichiarato <strong>Paolo Montironi</strong>, <strong>senior partner</strong> di <strong>ADVANT Nctm</strong>.</p><p><i>“"Entrare a far parte di ADVANT Nctm significa per me unirmi a uno studio con una cultura professionale in cui mi riconosco e una reputazione costruita nel tempo. Porterò la mia esperienza nell’M&amp;A con l'ambizione di contribuire concretamente alla crescita della practice, lavorando sull'internazionalizzazione, sul private equity e sul rafforzamento delle relazioni con i principali operatori del mercato”</i>, ha dichiarato <strong>Giorgio Fantacchiotti</strong>&nbsp;</p><p>Con questo ingresso, lo Studio ADVANT Nctm conta oggi 87 partner.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 18 Jun 2026 09:37:57 +0200</pubDate>
                        <title>Legaltech momentum in Italy</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legaltech-momentum-in-italy</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Lukas Plattner reflects on </i>LEGALTECH<i> IN SCENA: Bringing the legaltech community together in Milan and Bologna.</i></p><p>What struck me most today was not a single idea, but the overall tone, which I would describe — in a single word — as honest.</p><p>Honest because no one played the part of the uncritical enthusiast, nor that of the nostalgic Luddite. You all brwought something far more valuable to the table: the real complexity of those who work with these tools every day, or who are wondering whether and how to do so.</p><p>Let me try to bring it all together.</p><p><a href="https://www.hublegaltech.com/post/legaltech-momentum-in-italy" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Leggi l'articolo integrale sul portale di Global LegalTech Hub</i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 17 Jun 2026 14:38:45 +0200</pubDate>
                        <title>Space Economy e Data Economy: il Documento Strategico di Politica Spaziale Nazionale (DSPSN)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/space-economy-e-data-economy-il-documento-strategico-di-politica-spaziale-nazionale-dspsn</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>Il contesto e la funzione del Documento Strategico di Politica Nazionale (DSPSN).</strong></p><p class="text-justify">Lo spazio si sta progressivamente affermando come una delle dimensioni della sovranità statale, in virtù della rilevanza strategica in termini di sicurezza nazionale, ricerca scientifica e competitività economica. Le infrastrutture ed i servizi spaziali nonché i dati raccolti attraverso sistemi di osservazione, telecomunicazione e navigazione incidono, infatti, su molte funzioni pubbliche: dalla protezione civile al monitoraggio ambientale, dalla tutela del territorio alla sicurezza delle infrastrutture critiche, fino allo sviluppo industriale e scientifico.</p><p class="text-justify">Per queste ragioni, non sorprende che il settore spaziale sia stato di recente oggetto di regolazione con la Legge n. 89 del 13 giugno 2025, che ha colmato il precedente vuoto regolatorio, dotando l’Italia di un<i> framework</i> giuridico stabile. Tale intervento normativo prende atto della trasformazione strutturale del settore spaziale, sempre più caratterizzato dalla presenza di operatori privati accanto alle tradizionali agenzie governative, mirando a disciplinare l’accesso allo spazio extra-atmosferico e lo svolgimento delle attività spaziali attraverso un sistema autorizzatorio. La legge risponde così all’esigenza di assicurare un’adeguata supervisione pubblica sulle attività degli operatori, anche al fine di prevenire profili di responsabilità internazionale dello Stato e di evitare uno svantaggio competitivo rispetto ad altri ordinamenti europei già dotati di discipline nazionali di settore.</p><p class="text-justify">La Legge n. 89 del 13 giugno 2025 rappresenta, tuttavia, solo uno dei tasselli del più ampio processo di consolidamento della <i>governance&nbsp;</i>italiana dello spazio. Se essa definisce il quadro regolatorio entro cui gli operatori sono chiamati a svolgere le attività spaziali, resta centrale la dimensione programmatoria e strategica, volta a individuare le priorità pubbliche, industriali, scientifiche e tecnologiche del Paese. È proprio in questa prospettiva che assume rilievo il Documento Strategico di Politica Spaziale Nazionale (DSPSN), il quale non disciplina direttamente l’accesso allo spazio, ma traduce gli indirizzi di Governo in una visione di medio-lungo periodo per lo sviluppo della politica spaziale nazionale.</p><p class="text-justify">Per quanto concerne più specificatamente il DSPSN, la base giuridica di riferimento è rappresentata dalla Legge n. 7 dell’11 gennaio 2018 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri l’alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche relative ai programmi spaziali e aerospaziali. La citata legge ha istituito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale (“COMINT”), chiamato a definire gli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale, che il 14 maggio scorso ha approvato il primo Documento Strategico di Politica Spaziale Nazionale (“DSPSN”), volto a tradurre gli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale in una programmazione di medio-lungo periodo. Il Documento in commento individua obiettivi strategici e interventi prioritari al fine di rafforzare l’autonomia strategica nazionale, sostenere la crescita della filiera industriale e scientifica e consolidare il posizionamento internazionale dell’Italia nel settore spaziale.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Punti chiave del DSPSN e la stretta correlazione tra</strong><i><strong> Space</strong></i><strong> e </strong><i><strong>Data Economy.</strong></i></p><p class="text-justify">Il DSPSN si articola attorno a quattro assi di intervento: i) l’ampliamento della conoscenza e dei benefici per la società; ii) la crescita e competitività dell’ecosistema industriale nazionale; iii) il rafforzamento del contesto regolatorio e di <i>governance</i>; iv) l’individuazione di aree prioritarie per la cooperazione internazionale. In ciascuno degli assi assumono centralità i temi “classici” del digitale, riconoscendo una stretta correlazione tra lo sviluppo della <i>Space</i> e della <i>Data economy.&nbsp;</i></p><p class="text-justify">Il Documento, in ciascuno dei quattro assi, difatti, riconosce rilevanza strategica alla <i>governance</i> dei dati raccolti o correlati alla dimensione spaziale, alle tecnologie (intelligenza artificiale, tecnologie quantum e robotica) nonché alla <i>cybersecurity.&nbsp;</i>La politica spaziale nazionale sembra dunque costruita attorno all’idea che il valore dello spazio, in termini di efficienza nell’espletamento delle funzioni pubbliche e di nuove <i>chances&nbsp;</i>per gli operatori economici, &nbsp;non risieda soltanto nello sviluppo delle infrastrutture orbitali, nei lanciatori o nelle missioni, ma anche - e sempre più - nella capacità di trasformare dati, tecnologie e servizi spaziali in strumenti di decisione pubblica, sviluppo industriale e sicurezza nazionale. In questa prospettiva, Space economy e Data economy risultano strettamente correlate: l’osservazione della Terra, le telecomunicazioni satellitari, la navigazione, la <i>Space Domain Awareness</i> e i servizi governativi dipendono tutti dalla raccolta, elaborazione, protezione e valorizzazione di grandi quantità di dati.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>La centralità della </strong><i><strong>governance&nbsp;</strong></i><strong>dei dati ai fini della </strong><i><strong>Space economy.</strong></i></p><p class="text-justify">Il Documento considera, innanzitutto, l’importanza delle analisi spaziali e la centralità dei dati raccolti in termini di progresso della ricerca scientifica. In questa prospettiva, l’obiettivo 5.1, dedicato proprio al sostegno della ricerca scientifica e industriale, prevede lo sviluppo di piattaforme aperte per la condivisione dei dati, sia pubblici sia privati, relativi alla ricerca scientifica e industriale. Il Documento richiama altresì la necessità di laboratori e centri di competenza avanzata specializzati nel processamento e nell’interpretazione dei dati, in un’ottica di Open Science e di rafforzamento dell’ecosistema nazionale della ricerca.</p><p class="text-justify">Simile impostazione emerge nell’obiettivo 6.4 in relazione ai dati satellitari, relativo al supporto alla sostenibilità del pianeta e al miglioramento dei servizi per la Pubblica Amministrazione. In tale ambito, il DSPSN prevede il potenziamento e l’evoluzione della piattaforma infrastrutturale del Market Place di Iride, anche in modalità <i>cloud-based</i>, al fine di facilitare l’accesso, l’elaborazione e la condivisione dei dati satellitari tra amministrazioni pubbliche e utenti istituzionali. Tale intervento include la definizione di standard di interoperabilità dei dati e lo sviluppo di strumenti software per la visualizzazione e l’analisi delle informazioni. Inoltre, l’obiettivo 9.2 collega espressamente l’uso dei dati satellitari alla crescita del settore produttivo. Il Documento mira, in questo senso, a promuovere l’uso diffuso di dati e informazioni satellitari, con particolare attenzione a PMI e start-up, al fine di supportarne il posizionamento competitivo nel mercato commerciale.&nbsp;</p><p class="text-justify">Particolarmente rilevante è anche l’obiettivo 8.1, dedicato al rafforzamento della leadership italiana nell’Osservazione della Terra. Il Documento richiama lo sviluppo dell’ecosistema nazionale di Earth Intelligence e prevede che i servizi siano progettati con caratteristiche di interoperabilità e scalabilità, integrando i dati di Osservazione della Terra con altre fonti informative, quali dati socioeconomici, dati derivanti dall’Internet of Things e modelli previsionali. La finalità è fornire soluzioni idonee a soddisfare le esigenze della Pubblica Amministrazione e di settori chiave, tra cui agricoltura di precisione, gestione delle risorse naturali, monitoraggio ambientale, patrimonio culturale e sicurezza.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Tecnologia quale fattore trainante dell’economia spaziale</strong></p><p class="text-justify">Un secondo macrotema che emerge dal DSPSN riguarda la centralità della tecnologia nella politica spaziale nazionale. Il Documento non considera la tecnologia solo come ambito di ricerca e sviluppo, ma come leva trasversale per rafforzare competitività, autonomia strategica e capacità di trasformare lo spazio in valore pubblico e industriale. Già nella sezione dedicata allo «Scenario di riferimento», il DSPSN evidenzia come la Space Economy sia trainata dai servizi e dai dati satellitari, ma anche dall’innovazione in settori quali lanciatori, costellazioni e intelligenza artificiale.</p><p class="text-justify">Questa impostazione si riflette negli obiettivi dedicati alla ricerca e alle competenze. L’obiettivo 5.1 individua tra le tecnologie prioritarie l’intelligenza artificiale per lo spazio, le tecnologie quantistiche, i nuovi materiali, la robotica, i sensori MEMS e le applicazioni per il monitoraggio ambientale, climatico e agricolo. L’obiettivo 5.2 collega invece tali ambiti allo sviluppo di competenze STEM avanzate, prevedendo percorsi specialistici e centri di eccellenza dedicati, tra l’altro, a IA, cybersecurity e tecnologie quantum applicate allo spazio.</p><p class="text-justify">La tecnologia assume rilievo anche in relazione alla sovranità tecnologica nazionale. L’obiettivo 7.3 prevede infatti un Piano di sviluppo delle tecnologie spaziali critiche e bandi per tecnologie emergenti e abilitanti, tra cui IA, propulsione avanzata, cyber e quantum, anche per applicazioni spaziali complesse e dual-use. In questo senso, il presidio delle tecnologie critiche è funzionale a ridurre dipendenze e rafforzare la capacità industriale del Paese.</p><p class="text-justify">Infine, il DSPSN valorizza la tecnologia nella gestione dei dati spaziali e nella modernizzazione del sistema produttivo e amministrativo. L’obiettivo 8.1 collega l’evoluzione del Marketplace di Iride all’archiviazione, analisi e distribuzione dei dati anche mediante IA e machine learning. Gli obiettivi 9.1 e 11.1 richiamano, rispettivamente, digitalizzazione, robotica, digital twin e IA per le infrastrutture produttive, nonché competenze digitali avanzate nella Pubblica Amministrazione. Ne emerge una visione integrata, in cui la tecnologia attraversa ricerca, industria, dati, formazione e amministrazione, configurandosi come condizione essenziale per una politica spaziale innovativa e autonoma.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Spazio e cybersicurezza&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Il terzo macrotema è quello della cybersecurity. Nel DSPSN, la sicurezza cibernetica è strettamente connessa alla qualificazione dello spazio come dominio strategico, caratterizzato da infrastrutture critiche, uso duale e rischi geopolitici. La protezione dei sistemi spaziali non è, quindi, considerata soltanto un’esigenza tecnica, ma una componente della sicurezza nazionale.</p><p class="text-justify">Il Documento, sempre nella sezione dedicata allo «Scenario di riferimento» evidenzia che la protezione delle infrastrutture satellitari è ormai una necessità imprescindibile per salvaguardare le attività e le capacità nazionali sulla Terra. Tale esigenza è particolarmente rilevante per i sistemi ad uso duale, rispetto ai quali i requisiti di protezione devono essere considerati sin dalle prime fasi di sviluppo.</p><p class="text-justify">L’obiettivo 5.2 include espressamente le competenze di cyber security tra quelle necessarie allo sviluppo della Space Economy. Il Documento prevede percorsi formativi dedicati e la creazione di laboratori e centri di eccellenza per la ricerca e la formazione nella cyber security applicata allo spazio.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il punto centrale sul tema è, tuttavia, rappresentato dall’obiettivo 7.2 che prevede l’elaborazione di un piano o roadmap per la Cyber Security, in linea con la Legge n. 89 del 13 giugno 2025. Tale piano dovrà implementare cybersecurity end-to-end, sistemi di monitoraggio delle infrastrutture critiche e dei rischi naturali, risposta rapida, protezione dei dati e protocolli standard. Il Documento richiama inoltre il mantenimento, l’aggiornamento e la resilienza delle infrastrutture spaziali, satellitari, terrestri e informatiche, nonché l’istituzione di presidi&nbsp;cibernetici avanzati, tra cui un centro di <i>Space Security Awareness.</i></p><p class="text-justify">L’obiettivo 7.3 colloca infine la sicurezza cibernetica nel quadro più ampio della Strategia nazionale di Sicurezza dello Spazio. Il Documento collega la protezione degli asset critici, del know-how e delle informazioni classificate e sensibili alla necessità di rafforzare la sovranità tecnologica nazionale. Anche l’obiettivo 8.2 presenta ricadute rilevanti, nella misura in cui richiama lo sviluppo di infrastrutture satellitari per connettività sicura e resiliente, comunicazioni ottiche ad alta velocità, crittografia quantistica, apparati a radiofrequenza, processamento a bordo, protocolli, segmento terrestre e terminalistica utente.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Prime riflessioni sul DSPSN: nuove opportunità per le imprese nazionali?</strong></p><p class="text-justify">Dall’analisi del DSPSN emerge come il digitale costituisca una componente essenziale della politica spaziale nazionale. La <i>Space economy</i> delineata dal Documento non si esaurisce nella dimensione infrastrutturale dello spazio, ma si fonda sempre più sulla capacità di raccogliere, elaborare, proteggere e valorizzare dati e servizi digitali. In questa prospettiva, Space economy e Data economy risultano strettamente interconnesse: il valore strategico dello spazio dipende dalla possibilità di trasformare dati satellitari, tecnologie abilitanti e capacità spaziali in strumenti utili per la Pubblica Amministrazione, le imprese e la società.</p><p class="text-justify">La centralità attribuita dal DSPSN alla <i>governance</i> dei dati, all’intelligenza artificiale, alle tecnologie quantistiche, alla robotica, al machine learning, ai <i>digital twin</i> e alla <i>cybersecurity</i> conferma che il digitale rappresenta il principale fattore di abilitazione della nuova economia spaziale. Attraverso tali tecnologie, le infrastrutture e i dati spaziali possono essere convertiti in servizi avanzati per il monitoraggio ambientale e climatico, l’agricoltura di precisione, la protezione civile, la sicurezza delle infrastrutture critiche, le comunicazioni sicure e la modernizzazione dei processi produttivi e amministrativi.&nbsp;</p><p class="text-justify">In questo quadro si presentano significative opportunità per le imprese italiane, incluse PMI e start-up, chiamate a sviluppare soluzioni basate su dati satellitari, <i>Earth Intelligence</i>, intelligenza artificiale, cybersecurity, comunicazioni resilienti e servizi downstream. Le piattaforme di accesso e condivisione dei dati, l’evoluzione del Marketplace di Iride, il sostegno alle tecnologie emergenti e i bandi per le tecnologie spaziali critiche possono favorire il rafforzamento della filiera nazionale.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 17 Jun 2026 14:33:43 +0200</pubDate>
                        <title>Governance dei dati personali nei club calcistici: l’uso dei dati come leva strategica tra GDPR, sicurezza e valore generato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/governance-dei-dati-personali-nei-club-calcistici-luso-dei-dati-come-leva-strategica-tra-gdpr-sicurezza-e-valore-generato</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>Il club calcistico come ecosistema di dati (e come media company)</strong></p><p class="text-justify">Dal punto di vista della protezione dei dati personali, un club di dimensioni medio grandi non è più solo “sport + biglietteria”: è un ecosistema fisico e digitale che genera valore con <strong>dati e contenuti proprietari</strong>.</p><p class="text-justify">Qui la privacy non è un adempimento “a margine”: è parte del modello di business, perché abilita fiducia, monetizzazione, valorizzazione del brand e continuità operativa. Il GDPR impone al club di sapere con precisione <strong>quali dati entrano</strong>, dove sono conservati, chi vi accede, per quale base giuridica sono trattati e per quanto tempo, distinguendo tra le diverse categorie di interessati (tifosi, minori, calciatori, staff tecnico/sanitario, dipendenti, fornitori).</p><p class="text-justify">In parallelo, molte società operano ormai come vere e proprie <strong>media company</strong>: producono e distribuiscono contenuti proprietari, gestiscono canali tematici ufficiali e, in alcuni casi, piattaforme digitali/streaming “club-branded” in ottica D2C (Direct-To-Consumer).&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Tipologie di dati e rischi “ad alto impatto”&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">I dati più preziosi dal punto di vista societario sono spesso anche i più rischiosi per i potenziali impatti sui diritti fondamentali degli interessati:</p><ul><li data-list-item-id="e12964e8f1661bb9afa61fc0ffe85dea6"><p class="text-justify"><strong>Dati anagrafici/ di contatto</strong> (tesseramenti, badge, accrediti, CRM);</p></li><li data-list-item-id="e733ec237b593b71b60739b13f18a3ddc"><p class="text-justify"><strong>Dati economico-finanziari</strong> (pagamenti, rimborsi, fatturazione);</p></li><li data-list-item-id="e5d4c17f1faa6961183e15a0d268c92c4"><p class="text-justify"><strong>Dati relativi alle riprese audio-video&nbsp;</strong>(partite, allenamenti, eventi, contenuti editoriali);</p></li><li data-list-item-id="eb7acf6064bf27669f055e7063ca8727c"><p class="text-justify"><strong>Dati di accesso e sicurezza fisica/digitale&nbsp;</strong>(tornelli, access control, log);</p></li><li data-list-item-id="e7eb262aad84b44e442593151fd21bb04"><p class="text-justify"><strong>Dati relativi al comportamento digitale degli utenti</strong> (app/sito, interazioni, campagne marketing);</p></li><li data-list-item-id="e307518b696d59e220b618a106fa20e09"><p class="text-justify"><strong>Dati sanitari e relativi alle performance sportive</strong> (idoneità, infortuni, wearable/GPS, performance analysis).</p></li></ul><p class="text-justify">Un aspetto “strategico” spesso sottovalutato: molte squadre di alto livello hanno oggi <strong>interi team di data analyst</strong> (o reparti di analytics) che lavorano su <strong>prestazioni, prevenzione infortuni, match analysis e soprattutto scouting/recruitment</strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify">Quando da dati di performance si ricavano inferenze su salute/condizione fisica o si trattano dati sanitari/biometrici, il trattamento tende a diventare “high risk”: servono basi giuridiche e condizioni di liceità rafforzate, rispetto dei principi di minimizzazione e proporzionalità, segregazione degli accessi e spesso una <strong>DPIA</strong> (e, se si usa il legittimo interesse, una <strong>LIA</strong> ben motivata).</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Privacy by design e by default (separazione per domini, non per “funzioni”)</strong></p><p class="text-justify">In un club strutturato la regola d’oro è progettare <strong>domini dati</strong> separati e controlli coerenti con le relative finalità/basi giuridiche, evitando archivi informali e “cartelle onnivore”.</p><p class="text-justify">In un’ottica di best practice, si potrebbero ipotizzare almeno:</p><ul><li data-list-item-id="e95310a30f2e1f71e8518766b0790f098"><p class="text-justify"><strong>Un’area medica / relativa alle performance sportive</strong>: dati sanitari e di performance;</p></li><li data-list-item-id="e9897053d8754db8e388edf49a2be0c9e"><p class="text-justify"><strong>Un’area sportiva</strong>: contratti, convocazioni, statistiche tecniche non sanitarie;</p></li><li data-list-item-id="edb4d3b4a6833a9911a63f2c7b025efd8"><p class="text-justify"><strong>Un’area media/marketing</strong>: immagini e video per comunicazione, contatti e preferenze, dati di interazione digitale.</p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Ruoli privacy e filiera fornitori (inclusi broadcaster/media partner)</strong></p><p class="text-justify">Di norma il club è <strong>titolare</strong> per i trattamenti di dati personali legati alle proprie attività sportive e commerciali. Ma la governance concreta dipende dalla catena di fornitori dei servizi rilevanti, quali, a titolo di esempio: ticketing, CRM, cloud, contact center, agenzie digital, wearable tech, produzione e distribuzione di contenuti media.</p><p class="text-justify">Qui la conformità “si gioca” su contratti e responsabilità:</p><ul><li data-list-item-id="eb58e7bc679a2e735c12d9d71cb55ccb7"><p class="text-justify"><strong>Responsabile del trattamento</strong> quando il fornitore tratta dati per conto del club;</p></li><li data-list-item-id="edb309bae7c9559426699ffac09329f82"><p class="text-justify"><strong>Contitolarità</strong> quando finalità e mezzi sono determinati congiuntamente (es. iniziative con sponsor o co-marketing);</p></li><li data-list-item-id="eaa3d28b8d422f48d772e441c9282bfb3"><p class="text-justify"><strong>Titolare autonomo</strong> quando il partner usa i dati per finalità proprie (scenario non raro nel mondo media/streaming e advertising).</p></li></ul><p class="text-justify">Dal lato “media company”, è utile ragionare anche in termini di <strong>perimetri e diritti di distribuzione</strong> tra canali del club e servizi digitali di terzi (concetti come “official club platform” vs “third‑party digital service” aiutano a non creare confusione tra governance dei contenuti e governance dei dati personali).&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Basi giuridiche e trasparenza: perché il consenso non è un “jolly”</strong></p><p class="text-justify">Un club deve resistere alla tentazione del “consenso universale”:</p><ul><li data-list-item-id="e855632206d70ff3ccfdae88e92e893a0"><p class="text-justify">per molti trattamenti core (esecuzione del contratto, obblighi legali, sicurezza, gestione sportiva) il consenso non è la base più adatta;</p></li><li data-list-item-id="ebea8035575de2048deb5bb48cc68606d"><p class="text-justify">il consenso diventa cruciale per <strong>marketing diretto, profilazione commerciale, cookie e tracking non necessari</strong>.</p></li></ul><p class="text-justify">Operativamente, due cose fanno la differenza:</p><ol><li data-list-item-id="ef017be751dcaa5abdeae36a56122e1df"><p class="text-justify"><strong>Informative multicanale</strong> (stadio, ticketing, app, e-commerce, academy), coerenti ma non “una sola per tutto”;</p></li><li data-list-item-id="e10c6f57e72d3d6b8f4cae055174ca2d2"><p class="text-justify"><strong>Preference &amp; consent management</strong> nel CRM: consensi granulari, revoca semplice, allineamento tra canali.</p></li></ol><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Dimensione digitale delle attività di trattamento</strong></p><p class="text-justify">Qui si concentrano rischi tipici: profilazioni poco trasparenti, condivisioni eccessive con terzi, retention “infinita”, trasferimenti extra‑UE non governati.</p><p class="text-justify">Le Linee guida del Garante su cookie e strumenti di tracciamento (10 giugno 2021) ribadiscono che, quando richiesto, il consenso deve essere libero, specifico, informato e documentato, e scoraggiano pratiche ingannevoli.&nbsp;</p><p class="text-justify">Per un club che offre all'utente un'esperienza fluida all'interno di un ecosistema interconnesso - tra app, e-commerce, servizi OTT (piattaforme di streaming e contenuti on demand) e altre iniziative digitali - è fondamentale evitare automatismi nel tracciamento trasversale tra i vari touchpoint. Una strategia di valorizzazione dei dati risulta realmente efficace solo se supportata da una solida data governance e se le sue logiche rimangono sempre trasparenti e spiegabili all'utente.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Minori e settore giovanile</strong></p><p class="text-justify">Il settore giovanile innalza sensibilmente il livello di rischio, sia per l’età degli interessati sia per la tipologia dei dati trattati, spesso sportivi, scolastici e, in alcuni casi, anche sanitari.&nbsp;</p><p class="text-justify">In Italia, l’età per prestare validamente il <strong>consenso digitale</strong> ai servizi della società dell’informazione <strong>è fissata a 14 anni</strong>; al di sotto di tale soglia è necessario il coinvolgimento dei genitori.&nbsp;</p><p class="text-justify">Ciò non significa, però, che vi sia libertà di utilizzo indiscriminato di contenuti e immagini: l’approccio corretto resta quello di <strong>minimizzare i dati</strong> e distinguere con chiarezza ciò che è necessario per l’attività sportiva da ciò che ha finalità promozionali, prevedendo policy puntuali su uso dell’immagine, canali ufficiali, tempi di conservazione e modalità di revoca.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Lo stadio come “sistema dati”</strong></p><p class="text-justify">Anche sistemi di videosorveglianza, controllo accessi, stewarding, crowd management generano flussi continui di dati personali.</p><p class="text-justify">La compliance si costruisce con: informative visibili (anche semplificate), finalità determinate (sicurezza/ordine pubblico), retention non eccessiva, accessi limitati alle registrazioni, regole di cooperazione con autorità e chiarezza sui ruoli privacy assunti di volta in volta dalla società.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Sicurezza informatica e gestione dei data breach</strong></p><p class="text-justify">Per i club la sicurezza dei dati personali non è solo un tema IT: un data breach sui sistemi di CRM, ticketing, pagamenti o archivi medico-sportivi può avere impatti legali, economici, reputazionali e sportivi.</p><p class="text-justify">Serve un processo pronto: rilevazione, contenimento, valutazione del rischio, registrazione, post-incidente e - quando dovuto - notifica all’Autorità entro 72 ore e comunicazione agli interessati.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Funzione privacy, DPO e governance interna</strong></p><p class="text-justify">Quando cresce la complessità, serve una funzione privacy matura e integrata con le altre funzioni societarie:</p><ul><li data-list-item-id="e06669f69191bbb7ce6134651aa4ad19c"><p class="text-justify"><strong>DPO</strong> quando ricorrono le condizioni (monitoraggio regolare e sistematico su larga scala, categorie particolari su larga scala, ecc.);</p></li><li data-list-item-id="e610fd9563d76759de72c829e8bb998d3"><p class="text-justify"><strong>Registro trattamenti costantemente aggiornato</strong>;</p></li><li data-list-item-id="e4c85cbf58978071c02949fcc18685d08"><p class="text-justify"><strong>Data ownership</strong> per domini (Fan/Ticketing, Media/Content, Academy, Player Medical/Performance, Stadium Security): chiarezza su chi decide, chi autorizza, chi risponde;</p></li><li data-list-item-id="ed7b883cae25c63f7cf0bfd482a13ce76"><p class="text-justify"><strong>Vendor governance</strong>: due diligence e audit sui trattamenti critici (es. ticketing, CRM, OTT, wearable, security).</p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Conclusione: fiducia come asset, dati come leva strategica</strong></p><p class="text-justify">Nel calcio moderno, la fiducia di tifosi, famiglie, atleti, sponsor e investitori passa anche da come il club governa i dati. Un club che tratta i dati personali come un asset (non come un rischio da nascondere) ottiene maggiore continuità operativa, migliore fan engagement e partnership più sostenibili - proprio perché si comporta, nei fatti, anche da <strong>media company</strong> oltre che da società sportiva.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 17 Jun 2026 14:32:32 +0200</pubDate>
                        <title>Tracking pixel nelle e-mail: le nuove regole del Garante</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tracking-pixel-nelle-e-mail-le-nuove-regole-del-garante</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>1. Introduzione</strong></p><p class="text-justify">Con il Provvedimento n. 284 del 17 aprile 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 2026, il Garante per la protezione dei dati personali (“<i><strong>Garante</strong></i>”) ha adottato le prime Linee Guida specificamente dedicate all’utilizzo dei tracking pixel nelle comunicazioni di posta elettronica (“<i><strong>Linee Guida</strong></i>”).&nbsp;</p><p class="text-justify">L’intervento si inserisce in un contesto caratterizzato da una crescente attenzione verso gli strumenti di monitoraggio dei comportamenti online degli utenti e mira a fornire un quadro interpretativo uniforme circa l’applicazione dell’art. 122 del d.lgs. n. 196/2003 (“<i><strong>Codice Privacy</strong></i>”) e della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 (“<i><strong>GDPR</strong></i>”) ai sistemi di tracciamento incorporati nelle e-mail.</p><p class="text-justify">Secondo il Garante, i tracking pixel rappresentano strumenti particolarmente invasivi poiché operano in modo non visibile all’interessato. Le Linee Guida muovono infatti dalla constatazione che tali tecnologie consentono al mittente di acquisire informazioni sull’apertura del messaggio, sul numero di visualizzazioni, sul dispositivo utilizzato e, in alcuni casi, anche su ulteriori dati tecnici relativi al destinatario.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. Contenuti principali del provvedimento in esame</strong></p><p class="text-justify"><i>2.1. La qualificazione dei tracking pixel come strumenti soggetti all’art. 122 del Codice Privacy</i></p><p class="text-justify">Uno dei principali chiarimenti forniti dal Garante riguarda la natura giuridica del tracking pixel.</p><p class="text-justify">Il Garante afferma che l’inserimento del pixel e la successiva raccolta delle informazioni generate dalla sua attivazione costituiscono operazioni riconducibili all’ambito di applicazione dell’art. 122 del Codice Privacy, in quanto integrano sia una forma di “<i>archiviazione delle informazioni nell’apparecchio terminale di un contraente o di un utente</i>” sia un successivo “<i>accesso a informazioni già archiviate</i>”.&nbsp;</p><p class="text-justify">Particolarmente rilevante è il passaggio nel quale il Garante precisa che i tracking pixel devono essere considerati strumenti di tracciamento occulti, poiché la loro presenza non è normalmente percepibile dall’utente e il loro funzionamento avviene in maniera automatica e invisibile.</p><p class="text-justify">Le Linee Guida individuano inoltre una pluralità di soggetti potenzialmente coinvolti nell’impiego dei tracking pixel, tra cui il mittente del messaggio, il fornitore di servizi di invio e-mail (emailing), il fornitore di servizi di noleggio di liste di distribuzione, il fornitore della tecnologia di tracciamento e il content creator. Il Garante precisa che ciascuno di tali soggetti è tenuto, caso per caso e in ossequio al principio di accountability, a definire il proprio ruolo rilevante ai fini della normativa in materia di protezione dei dati personali.</p><p class="text-justify">Il provvedimento distingue altresì tra diverse tipologie di messaggi e-mail rilevanti ai fini dell’applicazione della disciplina: (i) newsletter, ossia comunicazioni periodiche a contenuto informativo; (ii) DEM (Direct E-mail Marketing), comunicazioni di natura prevalentemente promozionale o commerciale; (iii) e-mail transazionali e messaggi automatici, inviati in relazione a specifiche azioni dell’utente o a transazioni in corso; e (iv) e-mail di servizio, caratterizzate da contenuti funzionali a specifiche esigenze del singolo o della collettività. Tale classificazione rileva ai fini dell’individuazione della base giuridica applicabile al trattamento connesso all’impiego dei tracking pixel.</p><p class="text-justify"><i>2.2. L’obbligo di informativa preventiva</i></p><p class="text-justify">Le Linee Guida attribuiscono particolare importanza alla trasparenza.</p><p class="text-justify">Secondo il Garante, difatti, l’impiego di tracking pixel nelle e-mail deve essere preventivamente reso noto al destinatario della e-mail, qualunque sia lo scopo della comunicazione o la tipologia del soggetto mittente.</p><p class="text-justify">L’Autorità evidenzia inoltre che l’impiego dei pixel di tracciamento impone a tutti i titolari che già ne fanno o che intendano farne uso di informarne adeguatamente gli interessati, richiamando i principi di correttezza e trasparenza previsti dal GDPR.</p><p class="text-justify">Sul piano operativo, il provvedimento ammette modalità informative semplificate e multilivello, consentendo ad esempio l’utilizzo di informative sintetiche accompagnate da link a documentazione di dettaglio, nonché il ricorso a strumenti digitali quali chatbot, pop-up, assistenti virtuali o altri canali di comunicazione.</p><p class="text-justify"><i>2.3. Quando è necessario il consenso</i></p><p class="text-justify">Il tema centrale delle Linee Guida riguarda l’individuazione dei casi in cui l’utilizzo del tracking pixel richiede il consenso dell’utente.</p><p class="text-justify">Il Garante ribadisce che l’art. 122, comma 2-bis, del Codice Privacy introduce un divieto generalizzato di utilizzo di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nel terminale dell’utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell’utente, derogabile soltanto in presenza delle specifiche condizioni previste dal comma 1 della medesima disposizione.</p><p class="text-justify">Tra le principali ipotesi nelle quali il consenso può non essere necessario rientrano:</p><ul style="margin-left:8px;"><li data-list-item-id="e2198ab8cd82863a1e72939fc2b76eeb4"><p class="text-justify"><span>i trattamenti finalizzati esclusivamente alla misurazione statistica aggregata delle aperture delle e-mail, purché siano adottate adeguate tecniche di anonimizzazione;</span></p></li><li data-list-item-id="eb11270d14158fd09048fac7bd29bcd9c"><p class="text-justify"><span>le attività necessarie a garantire la sicurezza di processi di autenticazione o gestione degli account;</span></p></li><li data-list-item-id="eabf2231ffcdf5074f1746926a59ca44c"><p class="text-justify"><span>le comunicazioni di servizio o istituzionali per le quali il mittente abbia un obbligo giuridico di invio o sussistano particolari esigenze di tutela degli utenti. Il Garante menziona, a titolo esemplificativo, i messaggi recanti indicazioni utili su come prevenire azioni di phishing o frodi, le comunicazioni relative a modifiche contrattuali ovvero logistico-organizzative, le notifiche relative a incidenti di sicurezza, le campagne istituzionali informative, nonché i </span><i><span>reminder</span></i><span> su scadenze e adempimenti contrattuali o contributivi.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Diversamente, il consenso diviene necessario quando il tracking viene utilizzato per finalità di marketing, profilazione o ottimizzazione individuale delle campagne promozionali.</p><p class="text-justify">Il provvedimento richiama espressamente i casi in cui la misurazione individuale e l’analisi del tasso di apertura delle e-mail siano utilizzate per valutare e migliorare la performance delle campagne promozionali sulla base dei comportamenti osservati oppure quando il dato di apertura venga utilizzato per ricavarne informazioni presunte circa i potenziali gusti, gli interessi e le preferenze attribuibili all’utente allo scopo di creare dei profili commerciali.</p><p class="text-justify"><i>2.4. Il consenso unico e il diritto di revoca granulare</i></p><p class="text-justify">Tra gli aspetti più innovativi delle Linee Guida vi è il tentativo di conciliare esigenze di tutela e semplificazione.</p><p class="text-justify">Il Garante riconosce infatti che il consenso alla ricezione di comunicazioni promozionali e quello all’utilizzo dei tracking pixel possono essere raccolti con un’unica manifestazione di volontà.</p><p class="text-justify">Tale semplificazione è tuttavia accompagnata da un’importante garanzia per l’interessato: la possibilità di revocare successivamente il consenso anche in modo selettivo.</p><p class="text-justify">Le Linee Guida richiedono infatti che l’utente possa revocarlo solo parzialmente, con esclusivo riguardo soltanto al tracciamento connesso alla ricezione di tracking pixel, continuando eventualmente a ricevere le comunicazioni e-mail prive di strumenti di monitoraggio.</p><p class="text-justify">Il Garante richiama inoltre l’attenzione sull’obbligo per il titolare di registrare debitamente tutte le scelte espresse dall’interessato, ivi comprese le eventuali revoche parziali, anche ai fini della dimostrazione del consenso cui il titolare potrebbe essere chiamato ai sensi dell’art. 7, par. 1, del GDPR.</p><p class="text-justify"><i>2.5. Privacy by design e minimizzazione</i></p><p class="text-justify">Il provvedimento dedica inoltre attenzione alle misure tecniche che i titolari dovrebbero adottare per ridurre i rischi derivanti dal tracciamento.</p><p class="text-justify">Tra le soluzioni suggerite vi è l’utilizzo di identificativi pseudonimizzati e non sequenziali, mantenendo separata la corrispondenza tra tali identificativi e gli indirizzi e-mail dei destinatari.</p><p class="text-justify">Secondo il Garante, tali accorgimenti consentono di ridurre l’esposizione dell’indirizzo e-mail minimizzando il rischio di identificabilità dei dati che transitano nella rete.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. Conseguenze pratiche</strong></p><p class="text-justify">Le nuove Linee Guida avranno un impatto significativo su tutti gli operatori che utilizzano campagne e-mail, piattaforme di <i>marketing automation</i>, newsletter e sistemi di <i>direct</i> e-mail marketing.</p><p class="text-justify">In particolare, le organizzazioni dovranno:</p><ul style="margin-left:8px;"><li data-list-item-id="ec6d2e8566b568655598e8c580c7d0071"><p class="text-justify"><span>verificare se i tracking pixel impiegati rientrino nelle ipotesi di esenzione individuate dal Garante o richiedano invece la raccolta del consenso;</span></p></li><li data-list-item-id="e801e83a3702d0190c5e4f3daecbed2b0"><p class="text-justify"><span>aggiornare le informative sul trattamento dei dati personali/le privacy policy, le cookie policy e le procedure di raccolta del consenso;</span></p></li><li data-list-item-id="e309c9e417da01ef3d505e4b31f4f8ebb"><p class="text-justify"><span>implementare meccanismi che consentano agli utenti di revocare il consenso al tracciamento in maniera semplice e granulare;</span></p></li><li data-list-item-id="ed70c962539dede74989c2617bc0245f7"><p class="text-justify"><span>riesaminare i rapporti contrattuali con provider di servizi e-mail, piattaforme di </span><i><span>marketing automation</span></i><span> e fornitori di tecnologie di tracking;</span></p></li><li data-list-item-id="eea7c9e86c790b0ed3d82d5e3fba40946"><p class="text-justify"><span>valutare l’adozione di misure tecniche conformi ai principi di privacy by design e privacy by default.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Particolarmente rilevante è inoltre il regime transitorio previsto dal provvedimento. Il Garante ha riconosciuto la complessità degli adeguamenti richiesti, concedendo agli operatori un <strong>termine pari a 6 mesi</strong> dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le Linee Guida distinguono, al riguardo, tra nuovi trattamenti, per i quali il consenso dovrà essere raccolto preventivamente al momento dell’acquisizione dell’indirizzo di posta elettronica, e trattamenti già in corso, per i quali il titolare dovrà tempestivamente assolvere ai propri obblighi informativi con il primo invio utile e implementare un meccanismo di revoca anche granulare del consenso, individuando soluzioni improntate alla massima riconoscibilità, visibilità e facilità d’uso a beneficio dell’interessato. Il Garante precisa che tale regime transitorio è destinato ad essere progressivamente dismesso via via che nuovi trattamenti verranno intrapresi e saranno assoggettati alla regola della preventiva acquisizione del consenso.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4. Conclusioni</strong></p><p class="text-justify">Le nuove Linee Guida segnano un passaggio importante nell’evoluzione della disciplina italiana in materia di tecnologie di tracciamento.</p><p class="text-justify">Il Garante conferma un orientamento sostanzialmente rigoroso, qualificando i tracking pixel come strumenti soggetti alla disciplina speciale prevista dall’art. 122 del Codice Privacy e riaffermando la centralità dei principi di trasparenza e controllo da parte dell’interessato.</p><p class="text-justify">Allo stesso tempo, l’Autorità introduce alcune semplificazioni operative - come il consenso unico per comunicazioni promozionali e tracking - e individua specifiche ipotesi di esenzione che consentono di preservare l’efficienza di determinati servizi.</p><p class="text-justify">Per imprese, enti pubblici, provider tecnologici e operatori del marketing digitale, il semestre di adeguamento previsto dal provvedimento rappresenta pertanto un’occasione per riesaminare processi, strumenti e basi giuridiche dei trattamenti connessi all’invio di comunicazioni elettroniche, alla luce di un quadro regolatorio che pone sempre più al centro la trasparenza e la consapevolezza dell’utente.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 17 Jun 2026 14:30:01 +0200</pubDate>
                        <title>Le nuove Linee Guida della Commissione sulla classificazione dei sistemi di IA ad alto rischio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-nuove-linee-guida-della-commissione-sulla-classificazione-dei-sistemi-di-ia-ad-alto-rischio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>Il contesto e la struttura delle Linee Guida</strong></p><p class="text-justify">Il Regolamento (UE) 2024/1689 (“<strong>AI Act</strong>”) prevede obblighi significativi di governance, documentazione, trasparenza, supervisione umana e monitoraggio per i sistemi di IA qualificati come “ad alto rischio” ai sensi dell’art. 6. In tale contesto, la Commissione europea ha recentemente pubblicato e posto in consultazione pubblica una bozza di&nbsp;<a href="https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/draft-commission-guidelines-classification-high-risk-ai-systems" target="_blank" rel="noreferrer">Linee Guida</a>, adottate ai sensi dell’art. 6(5) AI Act, con l’obiettivo di supportare fornitori, deployer e autorità competenti nella classificazione del livello di rischio associato ai sistemi di IA.</p><p class="text-justify">Pur non avendo natura vincolante, le Linee Guida rappresentano il principale riferimento interpretativo oggi disponibile per effettuare tale classificazione e forniscono numerosi esempi pratici destinati a orientare l’applicazione delle disposizioni dell’AI Act.</p><p class="text-justify">L’art. 6 distingue due categorie di sistemi ad alto rischio. La prima comprende i sistemi di IA destinati a essere utilizzati come componenti di sicurezza di un prodotto, o che costituiscono essi stessi un prodotto disciplinato dalla normativa UE di armonizzazione elencata nell’<strong>Allegato I</strong> dell’AI Act, purché soggetti a valutazione della conformità da parte di terzi. La seconda riguarda invece i sistemi che rientrano in uno dei casi d’uso elencati nell’<strong>Allegato III</strong>, che include, tra gli altri, gli ambiti della biometria, dell’occupazione, dell’accesso a servizi essenziali&nbsp;(inclusi credit scoring e valutazione del rischio assicurativo), delle infrastrutture critiche, della migrazione e dell’amministrazione della giustizia.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Allegato I: la nozione di “componente di sicurezza”</strong></p><p class="text-justify">Con riferimento ai sistemi disciplinati dall’Allegato I, uno dei chiarimenti più rilevanti forniti dalle Linee Guida riguarda la nozione di “componente di sicurezza” di cui all’art. 3, n. 14, AI Act, che&nbsp;opera in due scenari alternativi.</p><p class="text-justify">Il primo scenario è piuttosto intuitivo e riguarda i sistemi di IA destinati dal fornitore a svolgere una <strong>funzione di sicurezza</strong>, ossia a prevenire o mitigare rischi per la salute, la sicurezza delle persone o dei beni.</p><p class="text-justify">Il secondo scenario è meno scontato: un sistema di IA può qualificarsi come componente di sicurezza anche <strong>indipendentemente dalla finalità prevista dal fornitore</strong>, se il suo guasto o malfunzionamento – inclusi output errati, falsi negativi o classificazioni errate – può mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone o dei beni nel contesto del prodotto.&nbsp;</p><p class="text-justify">La Commissione richiama, a titolo esemplificativo, sistemi impiegati nella gestione delle porte di un ascensore, nell’assistenza alla guida o nell’ottimizzazione del funzionamento di apparecchi domestici, laddove un malfunzionamento possa produrre conseguenze fisiche per le persone. Restano invece escluse le funzionalità meramente orientate all’efficienza operativa, all’ottimizzazione delle prestazioni o al miglioramento della qualità del servizio, quando un eventuale errore non comporti rischi per la sicurezza.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>La “finalità prevista” e la responsabilità lungo la filiera dell’IA</strong></p><p class="text-justify">Un tema centrale affrontato dalle Linee Guida riguarda la nozione di “finalità prevista”, definita dall’art. 3, n. 12 AI Act come l’uso per il quale il sistema è destinato dal fornitore, tenuto conto del contesto e delle condizioni di utilizzo descritti nella documentazione tecnica, nelle istruzioni d’uso e nei materiali commerciali che lo accompagnano.</p><p class="text-justify">Secondo la Commissione, la qualificazione di un sistema non dipende esclusivamente dalle sue caratteristiche tecniche, ma anche dal modo in cui il fornitore lo presenta sul mercato.</p><p class="text-justify">Le Linee Guida chiariscono che, qualora la documentazione contrattuale, le istruzioni d’uso, i materiali promozionali o la documentazione tecnica presentino il sistema come applicabile a una pluralità indifferenziata di contesti, senza delimitare in modo chiaro gli utilizzi consentiti o escludere concretamente gli impieghi ad alto rischio, la finalità prevista potrà ricomprendere anche tali utilizzi.</p><p class="text-justify">Particolarmente significativa è l’affermazione secondo cui <strong>una generica clausola contrattuale che vieti l’utilizzo del sistema per usi ad alto rischio non è, di per sé, sufficiente</strong> a escludere la qualificazione del sistema come “ad alto rischio”, qualora il posizionamento commerciale del prodotto o gli esempi d’uso forniti dal provider prevedano o promuovano di fatto tali usi.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Allegato III: i casi d’uso di maggiore interesse per le imprese</strong></p><p class="text-justify"><i>Sistemi utilizzati in ambito occupazionale</i></p><p class="text-justify">Tra le casistiche disciplinate dall’Allegato III, quelle relative all’ambito occupazionale assumono particolare rilevanza pratica per le imprese.</p><p class="text-justify">Le Linee guida chiariscono che sono classificati come ad alto rischio tutti i sistemi che influenzano apprezzabilmente il <strong>processo di selezione</strong>, anche senza determinarne direttamente l’esito.</p><p class="text-justify">Pertanto, rientrano nell’ambito dell’alto rischio, ad esempio, sistemi di job matching e ranking dei candidati, strumenti che attribuiscono punteggi o classificazioni durante il processo di selezione, sistemi di ricerca automatizzata di candidati su social network o database pubblici, nonché soluzioni di <i>targeted job advertising</i> che determinano quali utenti visualizzeranno determinate offerte di lavoro.</p><p class="text-justify">Analogo approccio viene adottato con riferimento alla <strong>gestione del rapporto di lavoro</strong>. Le Linee Guida confermano che devono essere qualificati ad alto rischio i sistemi utilizzati per assegnare incarichi, determinare priorità operative, monitorare le performance, influenzare valutazioni professionali o incidere su decisioni relative a promozioni, compensi o cessazioni del rapporto, in particolare quando tali attività si basano sull’elaborazione di indicatori comportamentali.</p><p class="text-justify">Inoltre, la Commissione precisa che il perimetro applicativo della casistica in discorso non è limitato ai lavoratori subordinati, ma può estendersi anche a lavoratori autonomi, professionisti, collaboratori e lavoratori delle piattaforme digitali.</p><p class="text-justify"><i>Sistemi di valutazione creditizia</i></p><p class="text-justify">Le Linee Guida confermano un’interpretazione altrettanto ampia con riferimento ai sistemi utilizzati per la valutazione in ambito creditizio.</p><p class="text-justify">Secondo la Commissione, deve essere considerato ad alto rischio qualsiasi sistema di IA destinato a valutare l’affidabilità creditizia di persone fisiche o a determinare il merito di credito, anche quando il sistema persegua soltanto una di tali finalità.</p><p class="text-justify">Rientrano in tale categoria i sistemi che elaborano dati economici, patrimoniali o comportamentali per generare punteggi o valutazioni utilizzati nel processo decisionale relativo alla concessione del credito.</p><p class="text-justify">Sono invece esclusi i sistemi utilizzati esclusivamente per finalità di marketing, assistenza clienti o monitoraggio delle esposizioni successive alla concessione del credito, nonché quelli destinati alla sola rilevazione di frodi finanziarie, per i quali l’AI Act prevede una specifica eccezione.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Il meccanismo di “filtro” previsto dall’art. 6(3) AI Act</strong></p><p class="text-justify">Le Linee Guida dedicano ampio spazio anche al meccanismo di esclusione previsto dall’art. 6(3) AI Act, che consente, in presenza di determinate condizioni, di escludere dalla categoria dei sistemi ad alto rischio applicazioni che, pur rientrando formalmente in uno dei casi d’uso dell’Allegato III, <strong>non influenzano materialmente l’esito del processo decisionale</strong>.</p><p class="text-justify">La Commissione richiama, a titolo esemplificativo, sistemi che svolgono compiti meramente preparatori, organizzativi o di supporto, quali la classificazione documentale, il riordino di informazioni o la fornitura di riferimenti normativi, senza formulare valutazioni sul caso concreto né incidere sul contenuto della decisione finale.</p><p class="text-justify">Le Linee Guida precisano tuttavia che il filtro non trova applicazione quando il sistema effettua attività di profilazione ai sensi del GDPR o quando opera all’interno di architetture più complesse i cui output contribuiscono in modo sostanziale a una decisione rilevante. Inoltre, viene ribadito che la mera presenza di supervisione umana (requisito imprescindibile previsto dallo stesso AI Act) non è idonea a escludere la classificazione come sistema ad alto rischio.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Tempistiche e prossimi passi</strong></p><p class="text-justify">Le Linee Guida sono attualmente in consultazione pubblica, ma forniscono già indicazioni di notevole interesse per le organizzazioni impegnate nelle attività di adeguamento all’AI Act. Sul piano delle scadenze, le Linee Guida ricordano che i termini originariamente previsti dall’art. 113 AI Act sono stati posticipati dalla proposta di Regolamento Digital Omnibus, sul quale le istituzioni europee hanno trovato un accordo politico. In particolare, gli obblighi per i sistemi ad alto rischio classificati ai sensi dell’art. 6(2) (Allegato III) si applicheranno a decorrere dal <strong>2 dicembre 2027</strong>, mentre quelli per i sistemi classificati ai sensi dell’art. 6(1) (Allegato I) dal <strong>2 agosto 2028</strong>. Per i sistemi già immessi sul mercato o messi in servizio prima del 2 agosto 2026, l’AI Act troverà applicazione soltanto in caso di modifiche significative nella progettazione adottate successivamente a tale data.</p><p class="text-justify">In tale prospettiva, emerge la necessità di riesaminare con attenzione l’inventario dei sistemi di IA utilizzati, verificare la finalità prevista dichiarata dai fornitori – anche attraverso la documentazione tecnica e commerciale – e documentare adeguatamente le valutazioni effettuate nei casi di classificazione più complessa.</p><p class="text-justify">Infatti, per molte organizzazioni la principale sfida non sarà individuare i sistemi evidentemente ad alto rischio, bensì dimostrare, attraverso un’analisi strutturata e documentata, le ragioni per cui un determinato sistema non debba essere qualificato come tale.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 17 Jun 2026 14:26:24 +0200</pubDate>
                        <title>Perché il Tribunale di Roma ha annullato il provvedimento del Garante su OpenAI?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/perche-il-tribunale-di-roma-ha-annullato-il-provvedimento-del-garante-su-openai</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>La sentenza in sintesi</strong></p><p class="text-justify">Il 18 marzo 2026, il Tribunale di Roma ha annullato integralmente il provvedimento n. 755 emesso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 2 novembre 2024 . Il Giudice non ha però esaminato il merito delle violazioni contestate: ha risolto tutto su un punto pregiudiziale e assorbente — la <strong>competenza</strong>. Una sconfitta procedurale, si dirà; eppure, sul piano delle conseguenze pratiche, vale quanto una sconfitta nel merito.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Il provvedimento impugnato: cosa contestava il Garante</strong></p><p class="text-justify">Il Garante aveva contestato a OpenAI la violazione dell'art. 33 GDPR per omessa notifica del data breach del 20 marzo 2023; degli artt. 5(2) e 6 GDPR per assenza di base giuridica nell'addestramento dei modelli; degli artt. 5(1)(a), 12 e 13 GDPR per carenze nella privacy policy; degli artt. 24 e 25(1) GDPR per la mancata predisposizione di sistemi di age verification; e dell'art. 83(5)(e) GDPR per il mancato avvio della campagna di comunicazione precedentemente ordinata. La sanzione ammontava a 15 milioni di euro, accompagnata da una campagna di comunicazione istituzionale su tutti i principali mezzi di comunicazione italiani (radio, televisione, giornali e Internet) della durata di sei mesi.&nbsp;</p><p class="text-justify">OpenAI aveva impugnato il provvedimento articolando dieci motivi di ricorso. Il Tribunale si è fermato al primo, dichiarandolo fondato e assorbente di tutti gli altri.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Il nodo: chi era autorizzato a sanzionare?</strong></p><p class="text-justify">OpenAI lamentava l'incompetenza del Garante all'accertamento delle violazioni transfrontaliere e alla comminazione delle conseguenti sanzioni, in quanto gli artt. 55 e 56 GDPR prevedono il meccanismo cd. «one-stop-shop» o dello sportello unico, in virtù del quale l'unica autorità di controllo «competente ad agire» relativamente a «trattamenti transfrontalieri» è quella «dello stabilimento principale o dello stabilimento unico del titolare del trattamento», in qualità di «autorità di controllo capofila».&nbsp;</p><p class="text-justify">Il cambio di scenario era avvenuto nelle more del procedimento: OpenAI aveva costituito la propria controllata irlandese in data 24 marzo 2023 e aveva ricevuto il 15 febbraio 2024 la comunicazione formale dall'Irish Data Protection Commission di riconoscimento dello stabilimento OpenAI Ireland quale stabilimento UE ai fini del GDPR. Il provvedimento sanzionatorio era però arrivato soltanto in novembre 2024 — nove mesi dopo.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>La tesi del Garante — e i suoi limiti giuridici</strong></p><p class="text-justify">Va riconosciuto che la posizione del Garante non era priva di una sua logica interna. L'amministrazione resistente aveva replicato che il provvedimento sanzionatorio accertava le violazioni consumate prima del 15 febbraio 2024, ritenendo che la normativa <i>ratione temporis</i> applicabile fosse quella del momento della consumazione dell'illecito, con la conseguenza dell'inoperatività del meccanismo dello sportello unico per gli illeciti commessi e consumati prima di tale data.&nbsp; In coerenza con questa impostazione, il Garante aveva anzi parzialmente adempiuto al meccanismo cooperativo: aveva trasmesso all'autorità capofila irlandese gli atti istruttori relativi alle violazioni continuate e continuative, nel rispetto — secondo la propria lettura — del principio <i>tempus regit actum</i> di cui all'art. 11 delle preleggi.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il Tribunale non ha però condiviso tale ricostruzione, ritenendo che l'argomento fosse fondato su un'erronea lettura del <strong>Parere n. 8 del 9 luglio 2019 dell'EDPB</strong> — un atto di <i>soft law</i> adottato ai sensi dell'art. 64 GDPR su richiesta delle autorità di Francia e Svezia, che giova ricordare non costituisce una fonte primaria del diritto unionale ma concorre alla definizione delle regole applicabili per il riparto di competenze tra le autorità di controllo nazionali, rappresentando una guida interpretativa autorevole per giudici e autorità amministrative, a garanzia dell'applicazione uniforme del regolamento in tutta l'Unione.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Come il Tribunale ha letto il Parere EDPB</strong></p><p class="text-justify">Il cuore della decisione risiede nell'interpretazione dell'art. 4.3.2 del Parere EDPB, che disciplina proprio il caso della creazione dello stabilimento principale nelle more di un procedimento. L'EDPB ha chiarito che «la creazione di uno stabilimento principale o unico oppure il suo trasferimento da un paese terzo nel SEE durante lo svolgimento di un procedimento consentirà al titolare del trattamento di beneficiare del meccanismo dello sportello unico», con la conseguenza che «qualsiasi procedimento pendente sarà trasferito all'autorità di controllo dello Stato nel quale si trova lo stabilimento principale» e «tale autorità di controllo diventerà l'autorità di controllo capofila».&nbsp;</p><p class="text-justify">La difesa del Garante in ordine alla ritenuta operatività del meccanismo dello sportello unico unicamente rispetto alle violazioni continuative o continuate è risultata priva di base giuridica, derivando da un'erronea interpretazione del paragrafo 16 del Parere, che riferisce le questioni trattate «principalmente» a violazioni di natura continuativa o continuata. Il Tribunale ha osservato che già l'utilizzo dell'avverbio «<i>principalmente</i>» («<i>mainly</i>» nella versione inglese) vale a escludere che l'EDPB abbia inteso ricondurre le questioni oggetto del parere alle sole violazioni continuative, avendo piuttosto voluto indicare in quali tipi di violazioni ricorrano <i>più frequentemente</i> siffatte questioni.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il punto di sistema è ancora più rilevante: rimettere l'individuazione dell'autorità competente alla natura della violazione contestata causerebbe non solo l'incertezza che la disciplina eurounitaria mira a evitare, ma anche l'inversione dell'ordine logico giuridico di esame delle questioni, subordinando la soluzione di una questione pregiudiziale quale la competenza all'esito dell'esame di una questione di merito.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>L'argomento del </strong><i><strong>tempus regit actum</strong></i><strong> — respinto</strong></p><p class="text-justify">Il Garante aveva invocato anche il principio giuridico del <i>tempus regit actum</i> per sostenere che la normativa applicabile fosse quella vigente al momento della consumazione degli illeciti. Il Tribunale ha ritenuto tale richiamo inconferente: nel caso di specie non viene in rilievo la modifica della normativa applicabile nelle more del procedimento, bensì il mutamento di alcune circostanze fattuali — la creazione di uno stabilimento unico del titolare del trattamento nel territorio dell'Unione — le cui conseguenze sono prese in considerazione e disciplinate dal Parere EDPB. Non si tratta, dunque, di retroattività della legge, ma di adeguamento della competenza a fatti sopravvenuti, già previsto e regolato dall'ordinamento europeo.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Le eccezioni che non si applicavano</strong></p><p class="text-justify">Il Tribunale ha anche verificato se ricorresse una delle ipotesi eccezionali in cui la competenza torna in capo all'autorità nazionale interessata. Vengono in rilievo a tal proposito l'art. 56, par. 2, GDPR — a mente del quale ogni autorità di controllo è competente per la gestione dei reclami che riguardino unicamente uno stabilimento nel suo Stato membro o che incidano in modo sostanziale sugli interessati unicamente nel suo Stato membro — e l'art. 66, che in deroga all'art. 60 riconosce a ciascuna autorità di controllo il potere di adottare misure provvisorie qualora ritenga che urga intervenire per proteggere i diritti e le libertà degli interessati.&nbsp; A tali ipotesi si aggiunge il caso in cui l'autorità capofila, pur investita della questione, decida di non trattare il caso (in tal senso, CGUE, C-645/19, <i>Facebook Ireland e a.</i>). Tuttavia, nessuna di tali eccezionali circostanze è stata ritenuta sussistente nel caso di specie.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Il quadro giurisprudenziale della Cassazione</strong></p><p class="text-justify">La Suprema Corte aveva già chiarito che «<i>l'Autorità nazionale garante della protezione dei dati è legittimata ai fini sanzionatori allorché risulti che il trattamento è stato effettuato da una società italiana in piena e diretta autonomia di decisione rispetto ai dati personali</i>» (Ord. Sez. I, n. 27189 del 22 settembre 2023) e che «<i>l'autorità garante italiana ha il potere di emettere i provvedimenti di sua competenza nei confronti di un soggetto straniero, avente sede anche fuori dell'Unione, che operi al di fuori del territorio nazionale, purché il medesimo svolga, tramite un'organizzazione stabile nel territorio italiano, un'attività effettiva e reale nel contesto della quale si svolge il trattamento</i>» (Sent. Sez. I, n. 3952 del 2022). In entrambe le pronunce, il presupposto per il riconoscimento del potere sanzionatorio in capo al Garante italiano è individuato nella presenza sul territorio italiano di una società o di un'organizzazione stabile: circostanze insussistenti nel caso di specie.&nbsp;</p><p class="text-justify">La decisione del Tribunale si inserisce, dunque, in un filone coerente.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Il dato che vale più di mille argomenti</strong></p><p class="text-justify">Altre autorità di controllo, pur «interessate» al momento dell'avvio di procedimenti relativi ai medesimi illeciti posti in essere dalla società ricorrente, avevano poi declinato la propria competenza a favore dell'autorità di controllo irlandese, considerata capofila a decorrere dal 15 febbraio 2024, trasmettendo alla stessa tutti gli atti istruttori compiuti.&nbsp; Il Garante italiano era rimasto solo. Il Tribunale ha ritenuto che avesse torto — pur riconoscendo, nella compensazione delle spese di lite - la genuina novità e complessità delle questioni affrontate.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Il dispositivo</strong></p><p class="text-justify">La creazione dello stabilimento unico del titolare del trattamento nelle more del procedimento amministrativo, pure legittimamente avviato nel gennaio del 2024, avrebbe dovuto determinarne immediatamente il trasferimento all'autorità di controllo dello Stato nel quale si trova lo stabilimento principale — nella specie quella irlandese — e l'avvio del meccanismo di cooperazione delineato dagli artt. 60 e 61 del regolamento.&nbsp; In accoglimento del ricorso, il Tribunale ha annullato il provvedimento n. 755 del Garante del 2 novembre 2024.&nbsp; Le spese di lite sono state compensate tra le parti, considerata la novità delle questioni trattate.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Il merito resta aperto — e questo conta</strong></p><p class="text-justify">La sentenza non è un'assoluzione nel merito. Le violazioni originariamente contestate dal Garante italiano — base giuridica per l'addestramento dei modelli, trasparenza, age verification, data breach e mancata esecuzione di misure correttive precedentemente imposte&nbsp; — restano intatte e saranno presumibilmente affrontate dall'Irish DPC nell'ambito del meccanismo cooperativo degli artt. 60 e 61 GDPR. Il fascicolo istruttorio non sparisce, si trasferisce.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Implicazioni: una lezione che vale ben oltre OpenAI</strong></p><p class="text-justify">La pronuncia del Tribunale di Roma ha una rilevanza che supera largamente le parti del giudizio. I nodi giuridici che essa individua — base giuridica per il training dei modelli di AI, obblighi di trasparenza verso gli utenti, verifica dell'età, gestione dei data breach — sono questioni strutturali che riguardano qualsiasi fornitore di sistemi di intelligenza artificiale che offra i propri servizi a utenti europei, al netto di ciò che emergerà dal nuovo framework normativo e regolatorio del Digital Omnibus.&nbsp;</p><p class="text-justify">Per i provider AI extra-UE che oggi operano sul mercato europeo senza uno stabilimento formalmente riconosciuto, il quadro che emerge dalla sentenza è chiaro:</p><ul style="margin-left:8px;"><li data-list-item-id="e348bbae8e1315f3c3695e428a713ce42"><p class="text-justify"><span><strong>Finché non esiste uno stabilimento UE riconosciuto</strong>, ogni autorità garante nazionale è potenzialmente competente, e il rischio di procedimenti paralleli e frammentati è concreto.</span></p></li><li data-list-item-id="ee9faab0d5a9e9a35a686492ff5903f90"><p class="text-justify"><span><strong>Dal momento del riconoscimento formale dello stabilimento</strong>, il meccanismo dello sportello unico si attiva — anche a procedimento già in corso — e il fascicolo deve essere trasferito all'autorità capofila, salvo che una decisione definitiva sia già stata adottata.</span></p></li><li data-list-item-id="eec433a28c8193ed59c985e36fd47c15c"><p class="text-justify"><span><strong>Il criterio oggettivo è temporale</strong>, non sostanziale: non conta la natura della violazione (consumata o continuata), conta se al momento del riconoscimento dello stabilimento fosse o meno già stata emessa una decisione definitiva. Il Parere EDPB n. 8/2019 individua in questo momento il punto di "cristallizzazione" della competenza.</span></p></li><li data-list-item-id="e2783346e0b5d838e802c67c9cfb495a8"><p class="text-justify"><span><strong>Le deroghe esistono, ma sono eccezionali</strong>: la competenza locale residua solo per violazioni che incidano </span><i><span>unicamente</span></i><span> su interessati nello Stato membro, o per misure urgenti ex art. 66 GDPR. Non è una via d'uscita ordinaria.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Per i fornitori di sistemi AI con una presenza già strutturata in Europa, la sentenza ricorda invece che la scelta del paese di stabilimento — e la tempestività nel conseguirne il formale riconoscimento da parte dell'autorità garante locale — è una decisione con implicazioni regolatorie di primissimo ordine: non un dettaglio societario, ma una leva strategica di gestione del rischio.</p><p class="text-justify">In conclusione: mentre il Tribunale di Roma chiude (per ora) il capitolo italiano del caso OpenAI, i temi che ne hanno alimentato l'istruttoria restano aperti e di piena attualità. Chiunque sviluppi o distribuisca sistemi di intelligenza artificiale rivolti al mercato europeo — da qualunque paese del mondo — dovrà prima o poi confrontarsi con essi.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 17 Jun 2026 14:20:55 +0200</pubDate>
                        <title>Cyber Resilience Act: il conto alla rovescia è iniziato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cyber-resilience-act-il-conto-alla-rovescia-e-iniziato</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con il Regolamento (UE) 2024/2847 (“<i><strong>Cyber Resilience Act</strong></i>” o “<i><strong>CRA</strong></i>”), l’Unione europea introduce un insieme di regole comuni volte a rafforzare la sicurezza informatica dei prodotti digitali immessi sul mercato europeo.&nbsp;</p><p>Software, hardware, dispositivi connessi e, più in generale, prodotti con elementi digitali dovranno essere progettati, sviluppati e mantenuti tenendo conto della cybersicurezza lungo tutto il loro ciclo di vita.</p><p>Il Cyber Resilience Act è entrato in vigore il 10 dicembre 2024, ma i suoi effetti inizieranno a prodursi nei prossimi mesi.&nbsp;</p><p>È infatti prevista un’applicazione graduale del CRA, con alcune disposizioni che entreranno in vigore già nel 2026, mentre il quadro normativo sarà pienamente applicabile a partire dall’11 dicembre 2027.</p><p>Le prime scadenze sono già fissate: dall’11 giugno 2026 si applicano le norme relative agli organismi di valutazione della conformità; dall’11 settembre 2026, invece, scatteranno gli obblighi di segnalazione a carico dei fabbricanti in caso di vulnerabilità attivamente sfruttate o di incidenti gravi che incidano sulla sicurezza dei prodotti.</p><p><strong>A chi si applica e quali sono i prodotti con elementi digitali interessati</strong></p><p>Le disposizioni del Cyber Resilience Act si rivolgono principalmente ai fabbricanti di prodotti con elementi digitali, ma coinvolgono anche gli altri operatori economici della catena di fornitura, tra cui importatori, distributori, rappresentanti autorizzati e, nei casi previsti, gestori di software open source. In alcuni casi, gli obblighi del fabbricante possono ricadere anche su importatori o distributori, ad esempio quando commercializzano un prodotto con il proprio nome o marchio oppure modificano il prodotto in modo sostanziale.</p><p>Con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione, il Cyber Resilience Act si applica ai prodotti con elementi digitali messi a disposizione sul mercato dell’Unione europea. Si tratta, in termini generali, di prodotti software o hardware, incluse le relative soluzioni di elaborazione dati da remoto, quando la loro finalità prevista o il loro uso ragionevolmente prevedibile comportino una connessione dati, logica o fisica, diretta o indiretta, a un dispositivo o a una rete.</p><p>Rientrano quindi nell’ambito del Cyber Resilience Act, a titolo esemplificativo, dispositivi IoT, router, sistemi operativi, applicazioni, software gestionali, componenti hardware e software, prodotti smart home, dispositivi indossabili e, più in generale, prodotti digitali o connessi destinati a essere distribuiti o utilizzati nel mercato europeo.</p><p>Sono previste tuttavia alcune esclusioni, ad esempio per prodotti già regolati da normative settoriali specifiche, per prodotti sviluppati esclusivamente per finalità di sicurezza nazionale o difesa, nonché per alcune ipotesi relative al software libero e open source non fornito nell’ambito di un’attività commerciale.&nbsp;</p><p>L’applicazione concreta del Cyber Resilience Act richiede quindi una valutazione caso per caso, tenendo conto sia del prodotto e del suo modello di distribuzione, sia del ruolo svolto dall’operatore economico.</p><p><strong>Gli obblighi principali</strong></p><p>Il Cyber Resilience Act impone ai fabbricanti di integrare la cybersicurezza lungo l’intero ciclo di vita dei prodotti con elementi digitali. Tali prodotti dovranno quindi essere progettati, sviluppati, realizzati e mantenuti in modo da garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi.</p><p>Prima dell’immissione sul mercato, il fabbricante dovrà effettuare una valutazione dei rischi di cybersicurezza associati al prodotto e tenerne conto in tutte le fasi rilevanti, dalla progettazione allo sviluppo, dalla produzione alla consegna, fino alla manutenzione. Il prodotto dovrà inoltre rispettare specifici requisiti di sicurezza, tra cui la riduzione delle vulnerabilità sfruttabili, la configurazione sicura per impostazione predefinita, la protezione da accessi non autorizzati, la tutela della riservatezza, dell’integrità e della disponibilità dei dati, nonché la possibilità di ricevere aggiornamenti di sicurezza.</p><p>Il fabbricante sarà inoltre tenuto a predisporre la documentazione tecnica, svolgere la procedura di valutazione della conformità applicabile, redigere la dichiarazione UE di conformità e apporre la marcatura CE. Per molti prodotti potrà essere sufficiente l’autovalutazione, mentre per quelli considerati importanti o critici sotto il profilo della cybersicurezza potranno essere richieste procedure più rigorose, anche con l’intervento di organismi notificati.</p><p>Gli obblighi del fabbricante non si esauriscono con l’immissione del prodotto sul mercato. Il CRA richiede infatti l’adozione di processi idonei a individuare, correggere e documentare le vulnerabilità anche nella fase successiva alla commercializzazione.</p><p>A partire dall’11 settembre 2026, i fabbricanti dovranno inoltre notificare le vulnerabilità attivamente sfruttate contenute nel prodotto e gli incidenti gravi che incidano sulla sua sicurezza. Per le vulnerabilità attivamente sfruttate è prevista una prima comunicazione entro 24 ore dal momento in cui il fabbricante ne viene a conoscenza, seguita da una notifica vera e propria entro 72 ore e da una relazione finale. Obblighi analoghi sono previsti per gli incidenti gravi, secondo tempistiche specifiche per la comunicazione e la relazione finale.</p><p>Anche importatori e distributori sono destinatari di specifici obblighi. Prima di immettere o mettere a disposizione un prodotto sul mercato, dovranno verificare che il fabbricante abbia rispettato gli adempimenti richiesti, che il prodotto sia accompagnato dalla documentazione necessaria e che rechi la marcatura CE. Qualora abbiano motivo di ritenere che un prodotto non sia conforme o presenti un rischio di cybersicurezza, non dovranno immetterlo né renderlo disponibile sul mercato.</p><p><strong>Cosa fare ora</strong></p><p>Alla luce delle tempistiche previste dal Cyber Resilience Act, occorre avviare per tempo una valutazione dei prodotti, dei processi interni e dei rapporti con fornitori e partner commerciali. Prepararsi in anticipo sarà quindi essenziale per individuare eventuali gap di conformità e affrontare le prossime scadenze con maggiore consapevolezza.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 17 Jun 2026 14:18:27 +0200</pubDate>
                        <title>AI: il CdM approva in via preliminare i decreti attuativi della Legge n. 132/2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ai-il-cdm-approva-in-via-preliminare-i-decreti-attuativi-della-legge-n-132-2025</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>Il quadro</strong></p><p class="text-justify">Il 10 giugno 2026, in attuazione della delega contenuta nella Legge n. 132/2025 (c.d. Legge Italiana sull’Intelligenza Artificiale), il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, due schemi di decreto legislativo (dunque, suscettibili di modifiche) in materia di intelligenza artificiale. Il primo riguarda i poteri delle autorità nazionali, la vigilanza, le sanzioni, gli spazi di sperimentazione, la formazione e le disposizioni in materia di lavoro (il “<i><strong>Decreto</strong></i>”). Il secondo regola l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nelle attività di polizia e introduce disposizioni in tema di responsabilità civile e penale. Il presente approfondimento si concentra sul primo schema di decreto.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>La governance si definisce: autorità, coordinamento e sperimentazione</strong></p><p class="text-justify">L’AgID è l'autorità nazionale di notifica, con poteri relativi alle procedure di notifica e agli organismi di valutazione della conformità. All’ACN sono attribuiti compiti di vigilanza del mercato ed funge da punto di contatto unico. L’ACN è altresì competente per la registrazione, a livello nazionale, dei sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio di cui all'allegato III, punto 2, dell’AI Act.</p><p class="text-justify">Il ruolo delle autorità di settore rimane invariato: il Decreto identifica Banca d'Italia, CONSOB e IVASS come autorità competenti nei rispettivi ambiti, oltre al Garante per la protezione dei dati personali nei limiti delle proprie competenze.</p><p class="text-justify">Inoltre, è istituito un Comitato di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato ad assicurare il coordinamento e la collaborazione tra le autorità nazionali, le altre pubbliche amministrazioni e le autorità indipendenti. Il Comitato può fornire indirizzi unitari per la stipula degli accordi e dei protocolli d'intesa nonché per l'adozione degli atti di indirizzo.</p><p class="text-justify">Il Decreto istituisce altresì lo Spazio di sperimentazione italiano per l'AI — il sandbox normativo previsto dall'art. 57 dell'AI Act — gestito congiuntamente da AgID e ACN.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Sanzioni: un quadro graduato</strong></p><p class="text-justify">In linea con l’AI Act, per le violazioni più gravi, relative alle pratiche vietate di cui all’art. 5 dell'AI Act, la sanzione può arrivare fino a 35 milioni di euro o, se superiore, fino al 7% del fatturato annuo mondiale totale dell'esercizio precedente. Soglie inferiori sono previste per altre categorie di obblighi, compresi quelli a carico di provider e deployer in relazione ai sistemi di AI ad altro rischio, quelli previsti per gli organismi notificati nonché quelli in materia di trasparenza e comunicazione alle autorità.</p><p class="text-justify">Il Decreto prevede inoltre sanzioni non pecuniarie per le violazioni di minore offensività: in alternativa alla sanzione pecuniaria, le autorità possono ordinare di eliminare l'infrazione o di rendere una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile. Per i procedimenti sanzionatori nel settore finanziario, Banca d'Italia, CONSOB e IVASS applicano le proprie procedure settoriali (TUB, TUF, Codice delle assicurazioni), conformemente al regime speciale previsto per gli istituti finanziari.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Lavoro: la decisione finale resta umana</strong></p><p class="text-justify">Il Decreto stabilisce che, nei processi decisionali concernenti il rapporto di lavoro, i datori di lavoro che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale devono assicurare che le decisioni relative alla costituzione, alla modifica o alla cessazione del rapporto, incluse le misure disciplinari, non siano adottate sulla base del solo trattamento automatizzato. La decisione definitiva deve essere riservata a una persona fisica che eserciti un potere effettivo e autonomo.</p><p class="text-justify">Il lavoratore ha diritto, su richiesta e mediante l'intervento umano, di ricevere una spiegazione comprensibile della decisione, inclusa l'indicazione dell'impatto del sistema di intelligenza artificiale sul processo decisionale e dei principali parametri considerati. Il licenziamento intimato in violazione di tali disposizioni è nullo. Si tratta di una tutela più intensa rispetto all'attuale quadro giuslavoristico: non basterà dichiarare che "la decisione finale è umana" se, in concreto, l'output del sistema la determina sostanzialmente.</p><p class="text-justify">Il Decreto introduce anche un collegamento esplicito tra intelligenza artificiale e salute e sicurezza sul lavoro: l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale che incidano sull'organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali rilevanti per la sicurezza dovrà essere valutato nell'ambito del documento di valutazione dei rischi ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Formazione: un obbligo trasversale</strong></p><p class="text-justify">Il Decreto dedica un'ampia sezione alla formazione: sono previste misure per le scuole, i docenti, gli adulti, la pubblica amministrazione, le università, gli enti di ricerca, le professioni, la magistratura e la sanità. Per la formazione dei docenti sono stanziati 100 milioni di euro a valere sul Programma nazionale "PN Scuola e Competenze 2021-2027".</p><p class="text-justify">Per le professioni, il Decreto prevede obblighi di alfabetizzazione tecnica, giuridica ed etica sull’intelligenza artificiale: gli ordini professionali hanno sei mesi per aggiornare i propri regolamenti e dodici mesi per integrare i parametri relativi al compenso equo in funzione della classe di rischio del sistema di AI utilizzato. In ambito sanitario, l'intelligenza artificiale entra nel programma di formazione continua in medicina (ECM), con il coinvolgimento dei dirigenti sanitari e della piattaforma nazionale "MIA".</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Cosa fare adesso</strong></p><p class="text-justify">I testi non sono ancora definitivi, ma due sono le priorità operative.</p><p class="text-justify">Una prima ricognizione dei sistemi di intelligenza artificiale in uso — distinguendo tra pratiche vietate, sistemi ad alto rischio, sistemi soggetti a obblighi di trasparenza e sistemi a basso rischio — consente di definire le priorità di intervento e di predisporre la documentazione tecnica richiesta: log, valutazioni del rischio, supervisione umana, change log e decisioni di governance.</p><p class="text-justify">La seconda riguarda i processi HR che si avvalgono di sistemi di intelligenza artificiale. Il Decreto vieta che le decisioni relative alla costituzione, modifica o cessazione del rapporto di lavoro (inclusi i provvedimenti disciplinari) siano adottate sulla base del solo trattamento automatizzato, con la specificazione che il licenziamento adottato in violazione di tali prescrizioni è nullo. In concreto, ciò richiede una revisione dei flussi decisionali in materia di selezione del personale, gestione delle performance, attribuzione di mansioni e provvedimenti disciplinari, verificando che il coinvolgimento umano sia effettivo e documentato, e non meramente formale. Rilevano in particolare i sistemi di ranking e scoring dei candidati, gli strumenti di monitoraggio della produttività e i software di gestione automatizzata dei turni o dei carichi di lavoro, nei casi in cui i loro output orientino in modo determinante le decisioni del management. Sul piano contrattuale, sarà opportuno verificare anche le clausole dei contratti con i fornitori di tali sistemi, in termini di trasparenza degli algoritmi, accesso ai log e allocazione della responsabilità in caso di contestazione.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 17 Jun 2026 14:12:27 +0200</pubDate>
                        <title>Minori online: cosa le imprese devono sapere</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/minori-online-cosa-le-imprese-devono-sapere</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Per i minori la rete è casa. È il luogo in cui si informano, studiano, comunicano e costruiscono una parte significativa delle proprie relazioni sociali.</p><p class="text-justify">Ma non sempre è un luogo sicuro. Amplifica fenomeni di odio e disinformazione, facilita pratiche come il cyberbullismo e la diffusione non consensuale di contenuti sessuali o espliciti e può alimentare dinamiche di isolamento o dipendenza. L'intelligenza artificiale accentua ulteriormente questi rischi: rende possibile la creazione di deepfake e immagini generate senza il consenso della persona ritratta, consente l'impiego di chatbot in grado di condizionare le scelte e i comportamenti dei minori e permette di calibrare i contenuti proposti sulle specifiche vulnerabilità cognitive di ciascun utente.</p><p class="text-justify">Sulla necessità di proteggere i minori online esiste ormai un consenso diffuso. Molto meno chiaro è come si possa realizzare una tutela effettiva.&nbsp;</p><p class="text-justify">In Italia, come nel resto d'Europa, il quadro normativo è frammentato e in piena evoluzione e molte delle questioni centrali restano aperte.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Il quadro normativo</strong></p><p class="text-justify">Non esiste, in Italia, una disciplina organica dedicata ai minori nella dimensione digitale.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il quadro normativo si compone di atti normativi diversi che operano su piani distinti ma complementari e che richiedono, spesso, una lettura sistematica.</p><p class="text-justify">Le principali fonti oggi rilevanti sono:</p><ul><li data-list-item-id="ee2f16864fefbfc2e247a54521f3e2486"><p class="text-justify"><span>il Regolamento (UE) 2016/679 (“</span><i><span><strong>GDPR</strong></span></i><span>”) e il d.lgs. n. 196/2003 (“</span><i><span><strong>Codice Privacy</strong></span></i><span>”), applicabili a qualsiasi titolare che tratti dati personali di minori;</span></p></li><li data-list-item-id="e67114fc91937bcb3ab9aa32135360a18"><p class="text-justify"><span>il Regolamento (UE) 2022/2065 (“</span><i><span><strong>Digital Services Act</strong></span></i><span>” o “</span><i><span><strong>DSA</strong></span></i><span>”), le Linee guida della Commissione europea adottate ai sensi dell'articolo 28(4) del DSA e la Raccomandazione (UE) 2026/1035 della Commissione relativa all'istituzione di un quadro comune per le tecnologie di verifica dell'età, applicabili ai fornitori di servizi intermediari;</span></p></li><li data-list-item-id="e54d72e2271af46ee17e95c1f7fe90b4c"><p class="text-justify"><span>la Direttiva 2010/13/UE, come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/1808 (“</span><i><span><strong>Direttiva SMAV</strong></span></i><span>”), recepita in Italia dal d.lgs. n. 208/2021 (“</span><i><span><strong>Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi”</strong></span></i><span> o “</span><i><span><strong>TUSMA</strong></span></i><span>), applicabili ai fornitori di piattaforme di condivisione video;</span></p></li><li data-list-item-id="ebf0b1e18dd8f280eaf139107d9a22729"><p class="text-justify"><span>il decreto-legge n. 123/2023, convertito con la Legge n. 159/2023 (“</span><i><span><strong>Decreto Caivano</strong></span></i><span>”) e la Delibera AGCOM n. 96/25/CONS, applicabili ai fornitori di servizi che distribuiscono contenuti pornografici ma sempre più rilevanti come riferimento tecnico in materia di verifica dell'età; e</span></p></li><li data-list-item-id="ee477bfc9cb97e90d98c42969e107e058"><p class="text-justify"><span>la Legge n. 132/2025 (“</span><i><span><strong>Legge Italiana sull’Intelligenza Artificiale</strong></span></i><span>”), che dedica una disposizione all’uso da parte dei minori ai sistemi di intelligenza artificiale.</span></p></li></ul><p class="text-justify">A queste fonti si aggiungono, poi, i Principi comuni del G7 per uno spazio digitale più sicuro e protetto per i minori, adottati dai Ministri del Digitale e della Tecnologia del G7 nel 2026, che definiscono un quadro di riferimento condiviso in materia di garanzia dell'età, progettazione sicura, protezione da contenuti illegali, strumenti di controllo parentale, alfabetizzazione digitale e gestione dei rischi, nonché il disegno di legge n. 1136 (“<i><strong>DDL 1136</strong></i>”), attualmente all'esame del Parlamento, che introduce disposizioni specifiche in materia di accesso dei minori ai social network e alle piattaforme di condivisione video, nonché in materia di verifica dell'età e di consenso digitale.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Tre questioni centrali</strong></p><p class="text-justify">Al di là delle norme, sono tre i temi su cui oggi si concentra il dibattito politico e regolatorio a livello nazionale ed europeo.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Il divieto di accesso ai social network</strong></p><p class="text-justify">Una delle questioni che oggi domina il dibattito sulla protezione dei minori online riguarda l'introduzione di un'età minima per l'accesso dei minori ai social network.</p><p class="text-justify">L'Australia ha introdotto nel 2024 un divieto per gli under 16; Francia, Danimarca e Spagna stanno valutando soluzioni analoghe; in Italia, il DDL 1136 propone di vietare ai minori di 15 anni l’apertura di account sui social network (oltre che sulle piattaforme di condivisione video).</p><p class="text-justify">Si tratta di misure che rispondono a preoccupazioni reali. Il rischio, tuttavia, è quello di concentrare l'attenzione esclusivamente sulla soglia di accesso, trascurando le caratteristiche dei servizi una volta che il minore vi accede. Il confronto con modelli regolatori più maturi è significativo. L'Age Appropriate Design Code britannico e il California Age-Appropriate Design Code Act non si limitano a fissare limiti anagrafici, ma impongono requisiti di progettazione responsabile, valutazione dei rischi e accountability del fornitore. In questa prospettiva, la tutela dei minori non dipende soltanto da chi possa accedere al servizio, ma anche da come il servizio è progettato.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>L’età per il consenso digitale</strong></p><p class="text-justify">Strettamente connessa alla questione dell'accesso dei minori ai social network è quella del consenso del minore al trattamento dei suoi dati personali.</p><p class="text-justify">L'art. 8 del GDPR fissa a 16 anni l’età per il consenso (autonomo) del minore, lasciando agli Stati membri la facoltà di prevedere soglie più basse, in ogni caso non inferiori ai 13 anni. L'Italia si è avvalsa di questa facoltà, fissando l’età per il consenso del minore a 14 anni.</p><p class="text-justify">Se approvato nella formulazione attuale, il DDL 1136 riporterebbe, invece, l’età per il consenso del minore a 16 anni.</p><p class="text-justify">La questione si complica ulteriormente perché le soglie di età non sono uniformi nemmeno all'interno dello stesso ordinamento. La Legge Italiana sull’Intelligenza Artificiale consente ad esempio al minore di accedere e utilizzare in autonomia i sistemi di AI a partire dai 14 anni. Ne consegue che un operatore che gestisca un servizio con componenti sociali e funzionalità basate sull'AI potrebbe trovarsi ad applicare regole differenti alla medesima platea di utenti.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>La progettazione dei servizi e il funzionamento degli algoritmi</strong></p><p class="text-justify">Il terzo fronte del dibattito — probabilmente il più delicato — riguarda la progettazione dei servizi digitali e il funzionamento dei sistemi algoritmici.&nbsp;</p><p class="text-justify">Sotto questo profilo, il dibattito regolatorio si sta progressivamente spostando dal controllo dei contenuti alla responsabilità per le scelte di progettazione che incentivano un utilizzo compulsivo dei servizi. Rientrano in questa categoria lo scrolling infinito, le notifiche artificialmente calibrate per richiamare l'attenzione dell'utente, i sistemi di raccomandazione ottimizzati per massimizzare il tempo di permanenza, le funzionalità di autoplay e i meccanismi di ricompensa intermittente. Le Linee guida della Commissione europea adottate ai sensi dell'articolo 28(4) del DSA qualificano espressamente queste tecniche come incompatibili con un elevato livello di protezione dei minori. È il principio del cosiddetto safety by design, che impone di integrare la protezione dei minori fin dalla fase di sviluppo del servizio, e non di intervenire soltanto a valle, sui singoli contenuti.</p><p class="text-justify">L'intensità di questi obblighi varia, tuttavia, sulla base del tipo di servizio fornito. Gli obblighi di trasparenza sui sistemi di raccomandazione e il divieto di pubblicità basata sulla profilazione si applicano a tutti i fornitori di piattaforme online. Gli obblighi di valutazione e mitigazione dei rischi sistemici gravano invece in misura rafforzata sulle piattaforme online di dimensioni molto grandi (“<i><strong>VLOP</strong></i>”) e sui motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (“<i><strong>VLOSE</strong></i>”), che sono tenuti a condurre valutazioni periodiche del rischio e ad adottare misure di attenuazione ragionevoli, proporzionate ed efficaci.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>La verifica dell'età&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Ma la previsione di una soglia di età minima per l’accesso ai social network e per il consenso digitale rischia di rimanere lettera morta in assenza di strumenti (realmente) affidabili di verifica dell’età.</p><p class="text-justify">Da questo punto di vista, la Raccomandazione (UE) 2026/1035 della Commissione ha definito un quadro comune per le tecnologie di verifica dell'età, fondato su un modello interoperabile, rispettoso della privacy e basato su identità digitali e protocolli crittografici avanzati. Il sistema — sviluppato dalla Commissione europea come soluzione open source e già in fase di sperimentazione con alcuni Stati membri, tra cui l'Italia — si fonda sulla tecnologia zero-knowledge proof: l'utente scarica un'applicazione, certifica la propria età tramite un documento di identità elettronico o un'app bancaria preinstallata, e ottiene un attestato digitale che può presentare alle piattaforme online. L'obiettivo è consentire la verifica del superamento di una determinata soglia di età senza comunicare ulteriori informazioni sull'identità dell'utente: la piattaforma riceve esclusivamente una risposta di tipo vero/falso (ad esempio, "età superiore a 18 anni: sì"), senza accedere al nome, alla data di nascita o ad altri dati personali. Una volta completata la certificazione, il collegamento tra l'utente e il fornitore dell'attestato si interrompe, impedendo qualsiasi tracciamento delle attività online. Quanto all’Italia, il DDL 1136 prevede un sistema di verifica fondato su un mini-portafoglio digitale nazionale che costituisce un'implementazione nazionale della soluzione europea: non un sistema alternativo o parallelo, ma un'applicazione personalizzata del medesimo blueprint tecnico reso disponibile dalla Commissione in open source, coerente con i requisiti della Raccomandazione e con il calendario di attuazione da essa previsto.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Gli obblighi per le imprese</strong></p><p class="text-justify">Quindi, in attesa che si sciolgano questi nodi e che il quadro normativo si definisca, cosa devono fare le imprese che forniscono servizi della società dell’informazione che si rivolgono a minori o che comunque sono accessibili ai minori?</p><p class="text-justify">Dipende ovviamente dal tipo di servizio fornito, oltre che dalle dimensioni dell’impresa che lo fornisce.</p><p class="text-justify">I fornitori di piattaforme online (tra cui rientrano anche i fornitori di social network e i fornitori di piattaforme di condivisione video), oltre a rispettare il divieto di mostrare pubblicità basata sulla profilazione online dei minori, devono progettare le proprie piattaforme in maniera tale che sia assicurata ai minori una protezione effettiva. Ciò implica, tra l'altro, l'adozione di impostazioni predefinite protettive per i minori, la configurazione di sistemi di raccomandazione che non massimizzino l'attenzione e il coinvolgimento degli utenti, l'eliminazione di funzionalità che inducano comportamenti compulsivi e la predisposizione di strumenti di controllo parentale. In più, le VLOP e le VLOSE devono identificare, analizzare e valutare i rischi sistemici che i propri servizi possono generare per i minori e adottare misure di attenuazione ragionevoli, proporzionate ed efficaci, che possono includere l'adeguamento dei sistemi algoritmici, l'introduzione di strumenti di verifica dell'età e misure specifiche di moderazione dei contenuti.</p><p class="text-justify">Attenzione. Dichiarare nei propri termini e condizioni che la piattaforma è riservata agli adulti non vale ad escludere l'applicabilità di questi obblighi. Se non vengono adottate misure effettive per impedire l'accesso dei minori, il servizio si considera accessibile ai minori.</p><p class="text-justify">Oltre agli obblighi applicabili a tutti i fornitori di piattaforme online, i fornitori di piattaforme di condivisione video soggetti alla giurisdizione italiana sono tenuti anche, ai sensi del TUSMA, a predisporre sistemi di verifica dell'età per i contenuti che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, nonché strumenti di controllo parentale. Per i fornitori di piattaforme video (e i gestori di siti web) che distribuiscono contenuti pornografici in Italia vige, inoltre, il divieto di accesso dei minori di anni 18 ai contenuti pornografici distribuiti e l’obbligo di verificare la maggiore età degli utenti, secondo le modalità stabilite dall’AGCOM.&nbsp;</p><p class="text-justify">Se, poi, il DDL 1136 venisse approvato, i fornitori di social network e i fornitori di piattaforme di condivisione video sarebbero soggetti a due obblighi aggiuntivi rispetto a quelli di cui sopra.</p><p class="text-justify">Il primo riguarda il divieto di apertura di account per i minori di 15 anni, con conseguente nullità dei contratti già conclusi con minori che non abbiano ancora compiuto tale età alla data di entrata in vigore della legge. Il secondo consiste nell'obbligo di verificare l'età degli utenti mediante un mini-portafoglio digitale nazionale che attua la soluzione europea di verifica dell'età, sempre secondo le modalità stabilite dall'AGCOM.</p><p class="text-justify">E chi fornisce servizi della società dell’informazione diversi dalle piattaforme online (ad esempio servizi di commercio elettronico) o semplicemente tratta dati personali di minori? Per questi soggetti non esiste, allo stato, un obbligo espresso di verifica dell'età. La normativa in materia di protezione dei dati personali richiede di adottare misure adeguate a garantire che il consenso del minore sia valido, ma non prescrivono uno specifico sistema di accertamento dell'età né definiscono le modalità tecniche con cui tale verifica deve essere condotta. In assenza di un obbligo espresso, costituisce tuttavia buona prassi effettuare un <i>risk assessment</i> — analogo, nella sua logica, a quello prevista dalle Linee guida della Commissione per i fornitori di piattaforme online — al fine di determinare se, in ragione della natura del servizio offerto, della tipologia di dati trattati e della plausibile presenza di minori tra gli utenti, sia opportuno adottare meccanismi di verifica dell'età conformi alla soluzione tecnica europea o a standard equivalenti.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 16 Jun 2026 10:37:21 +0200</pubDate>
                        <title>Inibitorie cautelari IP e giudizio di merito: il decreto-legge n. 100/2026 recepisce la sentenza C-132/25 della Corte di Giustizia UE</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/inibitorie-cautelari-ip-e-giudizio-di-merito-il-decreto-legge-n-100-2026-recepisce-la-sentenza-c-132-25-della-corte-di-giustizia-ue</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con sentenza del 23 aprile 2026, nella causa C-132/25,&nbsp;<i>M.M. Ristorazione Srl c. Villa Ramazzini Srl</i>, la Corte di Giustizia dell'Unione europea aveva dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione la disciplina italiana che consentiva il mantenimento delle inibitorie cautelari in materia di proprietà industriale anche in assenza dell'instaurazione del giudizio di merito (per un'analisi della pronuncia si rinvia al nostro precedente approfondimento).</p><p>A seguito di tale pronuncia, il Governo italiano è intervenuto in via d'urgenza per adeguare la disciplina nazionale, emanando il <strong>decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100</strong>, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di venerdì scorso ed entrato immediatamente in vigore.</p><p><strong>1. Il quadro di partenza: la sentenza C-132/25</strong></p><p>La sentenza era nata da un'inibitoria cautelare emessa dal Tribunale di Roma che vietava l'uso del segno "Mò Mò Pizza, Sapori e Salute", ritenuto interferente con il marchio "Mò Mò". Il giudizio di merito non era stato instaurato e la Corte di Cassazione aveva rimesso la questione alla CGUE.</p><p>La Corte aveva affermato che la natura "anticipatoria" di un provvedimento non lo sottrae alla disciplina europea delle misure provvisorie: anche un'inibitoria idonea ad anticipare gli effetti di una sentenza definitiva resta una misura cautelare e, come tale, deve essere accompagnata dalle garanzie della Direttiva 2004/48/CE (cd. Direttiva Enforcement), tra cui il diritto del convenuto a ottenere la revoca o la cessazione degli effetti della misura qualora il ricorrente non coltivi la controversia nel merito. L'esenzione dall'obbligo di avvio del merito prevista dall'art. 132, comma 4, CPI era stata pertanto ritenuta in contrasto con l'art. 9, par. 5, della Direttiva.</p><p><strong>2. L'intervento normativo: il decreto-legge n. 100/2026</strong></p><p>Con il decreto-legge, e in particolare con i primi tre commi dell'art. 2, sono stati modificati l'art. 132, comma 4, c.p.i. e l'art. 162-bis, comma 4, della legge sul diritto d'autore; è stata inoltre introdotta una disciplina transitoria.</p><p>La nuova disciplina prevede che i provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito (in materia di proprietà intellettuale) possano essere dichiarati inefficaci qualora il giudizio di merito non sia iniziato nel termine perentorio previsto dalla legge oppure, successivamente al suo avvio, si estingua. Tale declaratoria può essere pronunciata su istanza della parte destinataria della misura, da presentarsi entro il <strong>termine perentorio di trenta giorni</strong> decorrente dalla scadenza del termine previsto per l'introduzione del giudizio di merito o dalla sua estinzione.</p><p><strong>3. La disciplina transitoria</strong></p><p>La disciplina transitoria riguarda i provvedimenti cautelari anticipatori già disposti alla data di entrata in vigore del decreto-legge (12 giugno 2026) e quindi soggetti all'applicazione dell'art. 132, comma 4, c.p.i. o dell'art. 162-bis, comma 4, della legge sul diritto d'autore nella formulazione previgente.</p><p>Per tali provvedimenti si prevede che i destinatari delle misure cautelari possano proporre ricorso per la loro revoca o per la dichiarazione della loro inefficacia, nelle forme dell'art. 669-novies c.p.c., <strong>entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge</strong>, a pena di decadenza.</p><p>Si prevede altresì che, ove venga proposto il ricorso per la revoca o la dichiarazione di inefficacia, la parte in favore della quale le misure sono state emesse possa presentare un'istanza chiedendo di essere rimessa in termini per l'inizio del giudizio di merito.</p><p><strong>4. La valutazione: un equilibrio tra recepimento e stabilità delle misure</strong></p><p>Questo intervento legislativo allinea la disciplina italiana al principio – enunciato dalla Corte di Giustizia U.E. – secondo cui il mancato avvio del giudizio di merito comporta l'inefficacia dei provvedimenti cautelari anticipatori in materia industriale, a richiesta della parte destinataria della misura.</p><p>Tuttavia, la declaratoria di inefficacia viene subordinata alla presentazione di un'istanza entro un termine perentorio. Ciò consente, in concreto, di mantenere stabili i provvedimenti cautelari già adottati nei casi in cui non sussista un effettivo interesse delle parti a una pronuncia di merito. Il legislatore ha così recepito la portata della sentenza europea senza determinare la caducazione automatica delle inibitorie già emesse, in coerenza con quanto chiarito dalla stessa Corte, che àncora la cessazione degli effetti della misura a un'iniziativa del convenuto.</p><p><strong>5. La stabilità condizionata dei provvedimenti cautelari industrialistici</strong></p><p>La riforma non elimina la stabilità delle misure cautelari anticipatorie in materia di proprietà industriale, ma ne modifica il fondamento. Il nuovo art. 132, comma 4, c.p.i. configura una stabilità “condizionata”: il provvedimento cautelare continua a produrre effetti anche in assenza dell'instaurazione del giudizio di merito, ma diviene suscettibile di declaratoria di inefficacia su iniziativa della parte destinataria della misura.</p><p>Il tratto qualificante è il meccanismo di inefficacia non automatica: il mancato avvio del giudizio di merito, o la sua successiva estinzione, non determina ex se la caducazione della misura. È necessario che il destinatario presenti una specifica istanza nel termine perentorio di trenta giorni; decorso tale termine, la misura conserva la propria efficacia.</p><p>Sul piano sistematico, il legislatore ha così cercato di conciliare le esigenze poste dalla sentenza C-132/25 con la tradizionale funzione delle misure cautelari industrialistiche, spesso destinate a definire in via sostanziale il conflitto tra le parti. La disciplina conserva un elevato grado di effettività della tutela cautelare, evitando al contempo che un'inibitoria possa permanere indefinitamente senza alcuna possibilità di reazione per il soggetto inciso.</p><p>In definitiva, la stabilità delle misure cautelari industrialistiche non è soppressa, ma resa dipendente dall'assenza di una tempestiva istanza di inefficacia: i titolari conservano la possibilità di beneficiare di provvedimenti incisivi senza essere necessariamente costretti a promuovere il merito, mentre i destinatari acquisiscono un vero e proprio potere processuale di provocarne la verifica e l'eventuale caducazione.</p><p><strong>6. Indicazioni pratiche</strong></p><p>L'intervento normativo rende ancora più stringente l'esigenza di una valutazione strategica già evidenziata all'indomani della sentenza:</p><p><strong>Per i titolari di inibitorie già ottenute e ancora attive. </strong>La disciplina transitoria non assegna al titolare di un provvedimento già emesso un autonomo termine per instaurare il merito: l'unico accesso al giudizio di merito gli è offerto dalla rimessione in termini, che può essere richiesta soltanto «ove venga proposto il ricorso» per la revoca o l'inefficacia. Si tratta dunque di uno strumento puramente reattivo, attivabile solo in risposta all'iniziativa del destinatario e non in via preventiva.</p><p>Ne deriva che, per i provvedimenti già in essere, la strategia concretamente percorribile è di tipo attendista: se il destinatario lascia spirare il termine di decadenza di sessanta giorni, l'inibitoria si stabilizza definitivamente senza necessità di alcun giudizio di merito; se invece propone il ricorso, il titolare reagisce chiedendo la rimessione in termini e instaurando il merito. Più che anticipare i tempi, occorre dunque essere pronti a reagire con tempestività.</p><p>Laddove, invece, l'inibitoria abbia esaurito i propri effetti pratici e non emergano interessi economici residui, è verosimile che il destinatario non si attivi: in tal caso il decorso del termine di decadenza consolida la misura senza alcun ulteriore adempimento.</p><p><strong>Per le inibitorie di nuovo conio.</strong> Per i provvedimenti emessi dopo l'entrata in vigore del decreto la prospettiva si rovescia: per conservare l'efficacia della misura anticipatoria il titolare deve instaurare il giudizio di merito nel termine perentorio previsto dalla legge, pena la possibile declaratoria di inefficacia su istanza del destinatario. In questo caso l'avvio tempestivo del merito torna a essere la scelta d'elezione.</p><p><strong>Per i destinatari delle inibitorie. </strong>Il decreto-legge definisce con chiarezza tempi e modalità della reazione, fissando un termine perentorio – e di decadenza – per i provvedimenti già in essere. Diventa pertanto essenziale verificare senza indugio la posizione delle misure subite e attivarsi nei termini.</p><p><strong>7. Conclusioni e prossimi passaggi</strong></p><p>Il decreto-legge dovrà ora essere presentato alle Camere per la conversione ed è naturalmente possibile che in sede di esame parlamentare siano introdotte ulteriori modifiche. Resta perciò opportuno monitorare l'iter di conversione, che potrà incidere – anche significativamente – sull'assetto definitivo della disciplina e, in particolare, sul regime transitorio applicabile alle misure già adottate.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 15 Jun 2026 12:35:41 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm investe sui talenti interni: Marco Cosa e Francesco Mazzocchi diventano Partner</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-investe-sui-talenti-interni-marco-cosa-e-francesco-mazzocchi-diventano-partner</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">ADVANT Nctm annuncia la nomina a partner di <strong>Marco Cosa</strong> e <strong>Francesco Mazzocchi</strong>. Con queste promozioni lo Studio conferma il proprio impegno in un percorso di crescita fondato sulla valorizzazione dei talenti interni e sul costante rafforzamento delle competenze professionali a supporto dei clienti.</p><p class="text-justify"><strong>Marco Cosa </strong>vanta una consolidata esperienza nel diritto societario e commerciale, con focus su operazioni straordinarie, consulenza continuativa alle imprese e profili di corporate governance. Inoltre, assiste regolarmente clienti nazionali e internazionali nella negoziazione di contratti commerciali complessi e nella gestione di progetti strategici, con una particolare attenzione ai settori digital e tech, industria pesante, food and beverage, fashion e retail.</p><p class="text-justify"><strong>Francesco Mazzocchi</strong> si occupa di diritto della concorrenza dell’Unione europea e nazionale, assistendo imprese in procedimenti dinanzi alla Commissione europea e all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Le sue attività comprendono, tra l’altro, aiuti di Stato, controllo delle concentrazioni, contenzioso antitrust, intese e abusi di posizione dominante, , le pratiche commerciali scorrette nonché la disciplina sul controllo degli investimenti esteri (Golden Power).</p><p class="text-justify"><i>“La nomina di Marco Cosa e Francesco Mazzocchi riconosce due percorsi professionali costruiti con rigore e dedizione all’interno dello Studio e testimonia il nostro impegno nel valorizzare le risorse interne che ogni giorno contribuiscono al successo dei nostri clienti e allo sviluppo di ADVANT Nctm. Investire sulle persone e sulle loro competenze è essenziale nella nostra strategia per offrire un’assistenza qualificata”, </i>ha commentato <strong>Paolo Montironi</strong>, <strong>senior partner</strong> di <strong>ADVANT Nctm</strong>.</p><p class="text-justify">Con queste nomine, il numero totale dei partner dello studio sale a <strong>86</strong>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 15 Jun 2026 09:42:18 +0200</pubDate>
                        <title>Recepimento della AIFMD2: è iniziata la consultazione della Banca d&#039;Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/recepimento-della-aifmd2-e-iniziata-la-consultazione-della-banca-ditalia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di Francesco Donadei per <a href="https://www.fondiesicav.it/" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Fondi &amp; Sicav</i></a>.</p><p>Il 27 maggio 2025 la Banca d’Italia ha avviato la consultazione pubblica relativa sulle disposizioni per l’attuazione della Direttiva (Ue) 2024/927 (“Aifmd2”) e di alcune novità introdotte dal D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, a sua volta di attuazione della delega della Legge Capitali. La consultazione è rivolta agli operatori attivi nel settore del risparmio gestito, alle banche che svolgono le attività di depositario, alle associazioni di categoria e a ogni altro soggetto che possa avere interesse a fornire osservazioni e spunti di riflessione sulle modifiche proposte.</p><p><strong>Le Modifiche</strong></p><p>Per ciò che concerne, in particolare, la gestione collettiva del risparmio, la consultazione pubblica riguarda le proposte di modifica alle seguenti disposizioni della Banca d’Italia: (i) il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015; (ii) il Regolamento di attuazione degli artt. 4-undecies e 6, c. 1, lett. b) e c-bis), del TUF del 5 dicembre 2019; (iii) le Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29 luglio 2009; (iv) le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009. L’intervento dell’Autorità di vigilanza è volto a definire modalità applicative coerenti con il quadro legislativo europeo e con la normativa primaria, assicurando un corretto coordinamento con l’impianto prudenziale e informativo già previsto per i fondi e i gestori.</p><p><strong>Le Novità</strong></p><p>Per il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, la principale novità riguarda le attività esercitabili dalle Sgr, il cui novero è stato integrato per disciplinare l’amministrazione di benchmark, le fattispecie di gestione di crediti in sofferenza nei confronti degli acquirenti degli stessi e l’esercizio nei confronti di terzi di attività già svolte a favore degli Oicr gestiti. Altre novità di rilievo riguardano le regole applicabili ai gestori di “Fia di credito” e di “Fia che investono anche in credito” con riferimento ai requisiti organizzativi, ai limiti di leva e alle misure di contenimento e frazionamento del rischio applicabili, a seconda delle attività di investimento e della tipologia di Oicr. Ulteriori novità sono presenti in materia di strumenti di gestione della liquidità (Lmt), con l’integrazione dei riferimenti ai nuovi strumenti di gestione della liquidità previsti dalla AIfmd2 e la disciplina degli obblighi per la loro selezione, calibrazione e utilizzo. In relazione all’operatività dei depositari a livello transfrontaliero, il Regolamento è stato integrato per disciplinare l’operatività transfrontaliera dei depositari italiani per ciò che concerce il contenuto della comunicazione preventiva di avvio dell’operatività e la documentazione che deve essere allegata alla comunicazione. Anche la disciplina dei Gefia sotto soglia registrati è stata integrata per quanto riguarda il procedimento di registrazione, le ipotesi di superamento non temporaneo delle soglie previste dal Tuf e le relative conseguenze, le ipotesi di cancellazione dal registro, le attività esercitabili dai Gefia sotto soglia registrati in relazione ai Fia gestiti, i flussi informativi nei confronti della Banca d’Italia e le norme applicabili ai depositari dei Fia.</p><p><strong>Il TUF 2019</strong></p><p>Per il Regolamento di attuazione del Tuf del 2019, le modifiche recepiscono l’obbligo per i gestori, sancito dalla Aifmd2, di nominare due soggetti tenuti a condurre l’attività dell’intermediario che siano impiegati a tempo pieno e che siano domiciliati nell’Ue; questi soggetti devono soddisfare i requisiti di idoneità previsti, a livello nazionale, dall’art.13 del Tuf e potranno essere amministratori o dipendenti del gestore. Inoltre, vengono recepite le modifiche apportate dalla Aifmd2 sul regime della delega applicabile non solo alle attività collegate alla gestione collettiva del risparmio, ma anche agli altri servizi che il gestore è autorizzato a svolgere, includendo nella definizione di “delega” anche l’esternalizzazione di funzioni operative importanti. In coerenza con il nuovo regime semplificato per i gestori sotto soglia registrati, tali soggetti sono esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento, che rimane applicabile esclusivamente ai gestori autorizzati. Il Regolamento del 2019 viene anche allineato al Regolamento Dora (Digital operational resilience act), che mira ad armonizzare i requisiti di resilienza digitale nel settore finanziario europeo: a tal fine, sono stati eliminati i riferimenti al sistema informativo, in quanto sostituiti dalle disposizioni del dorA e dei relativi atti delegati. Infine, per completare il raccordo delle disposizioni regolamentari di settore con le previsioni dell’Aifmd2, sono state integrate sia le Disposizioni di Trasparenza che le Disposizioni Abf per estenderne l’ambito di applicazione ai gestori di Fia italiani e di Fia Ue che erogano crediti in Italia a valere sul proprio patrimonio. La consultazione resterà aperta per 45 giorni e, pertanto, le risposte potranno essere trasmesse fino all’11 luglio 2026.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 15 Jun 2026 09:19:59 +0200</pubDate>
                        <title>Strumenti, formazione, prompt: così gli studi legali usano l&#039;AI</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/strumenti-formazione-prompt-cosi-gli-studi-legali-usano-lai</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><i><strong>Tecnologia</strong>. Viaggio nelle law firm che adottano software di intelligenza artificiale, tra sviluppi ad hoc e sistemi proprietari: cambia l'organizzazione del lavoro ma non si registrano impatti sull'occupazione.</i></p><p class="text-justify">Gli strumenti di intelligenza artificiale sono entrati da pochi anni negli studi legali, ma l'evoluzione del loro utilizzo è stata rapida. In poco tempo sono stati adottati sistemi più sofisticati, capaci di influire sull'organizzazione e sui tempi di lavoro, anche attraverso l'analisi dei dati e chatbot verticali pensati per settori specifici.[…]</p><p class="text-justify">[…] «Le imprese nostre clienti sono ben consapevoli delle potenzialità dell'AI - osserva Lukas Plattner, partner di ADVANT Nctm - e si aspettano dai consulenti legali non solo risposte più rapide, ma anche maggiore trasparenza sul modo in cui il lavoro viene svolto. Questo significa che noi dobbiamo essere in grado di spiegare quando l'AIè utilizzata, con quali presidi, su quali dati, entro quali limiti e con quale responsabilità finale del professionista».</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>Leggi l'articolo integrale sull'edizione del 15 giugno 2026 de Il Sole 24 Ore.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 12 Jun 2026 09:38:41 +0200</pubDate>
                        <title>RIS, da rivoluzione annunciata a compromesso europeo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ris-da-rivoluzione-annunciata-a-compromesso-europeo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Intervento del nostro Francesco Mocci su We Wealth.&nbsp;</i></p><p>Quando la Commissione europea presentò la Retail Investment Strategy (RIS) nel 2023, l'obiettivo era ambizioso: rafforzare la tutela degli investitori retail e aumentare la partecipazione delle famiglie ai mercati finanziari intervenendo sui principali meccanismi che regolano la distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi. Tre anni dopo, dopo un lungo confronto tra Commissione, Parlamento, Consiglio e industria, la riforma si avvia verso il traguardo in una veste molto diversa rispetto a quella immaginata in origine.</p><p>«La proposta iniziale era particolarmente ambiziosa», osserva Francesco Mocci, avvocato e partner di ADVANT Nctm, intervistato da We Wealth. […]</p><p>[…] «Sugli incentivi si è tornati un po' indietro. La loro percezione diventa leggermente più difficile che sotto la MiFID 2, ma non c'è stata la rivoluzione che ci si aspettava all'inizio», spiega l'avvocato. Se sul fronte delle retrocessioni la Commissione ha dovuto accettare numerosi compromessi, diversa è stata la sorte del value for money, il principio destinato a verificare che il rapporto tra costi, caratteristiche e benefici dei prodotti sia effettivamente giustificabile. «Forse la misura più importante di tutte», sottolinea Mocci.</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sul numero di Giugno 2026</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 11 Jun 2026 15:30:43 +0200</pubDate>
                        <title>Licenziamento via e-mail: la cassazione chiarisce quando è valido</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/licenziamento-via-e-mail-la-cassazione-chiarisce-quando-e-valido</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Basta una normale e-mail per comunicare un licenziamento? Con l’ordinanza n. 13731/2026 la Cassazione distingue tra forma dell’atto e modalità di trasmissione, offrendo indicazioni importanti per aziende e lavoratori.</i></p><p>Una domanda che molte aziende si pongono è se un licenziamento comunicato tramite una semplice e-mail possa essere considerato valido oppure se sia necessario utilizzare esclusivamente PEC o raccomandata.</p><p>La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 13731/2026, ha chiarito che <strong>è valido il licenziamento disciplinare trasmesso al lavoratore anche tramite e‑mail ordinaria</strong>, purché l’atto sia effettivamente pervenuto al lavoratore per iscritto e il contenuto della volontà datoriale di recedere risulti chiaro e inequivoco.</p><p><a href="https://www.hr-link.it/licenziamento-via-email-cassazione/" target="_blank" rel="noreferrer">Leggi l'articolo della nostra Chiara Zecchetto su HR Link</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 11 Jun 2026 09:41:54 +0200</pubDate>
                        <title>China&#039;s 2026 legislative work plan: from implementation to new priorities</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/china-desk-national-peoples-congress-2026-legislative-work-plan</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Last year, following the release of the Standing Committee of the National People’s Congress (NPCSC)'s 2025 Legislative Work Plan, we examined the role of these annual plans and considered what they revealed about China's legislative priorities and broader policy objectives. One year later, the release of the NPCSC's 2026 Legislative Work Plan provides an opportunity both to review the implementation of last year's agenda and to examine the legislative priorities for the first year of the 15th Five-Year Plan period.</p><p>This article first reviews the implementation of the 2025 legislative plan before turning to the main features of the 2026 legislative plan and the policy objectives reflected in them.</p><p><strong>Implementation Progress of the 2025 Legislative Work Plan</strong></p><p>Among the 16 draft laws scheduled for submission to the NPCSC, only four remain pending and have been included in this year’s legislative plan. All other laws from the 2025 legislative plan have already been enacted or otherwise completed:</p><ul style="margin-left:-16px;"><li data-list-item-id="ebad04b2c798ea85dd1a0b79214aa452b"><span><strong>Draft Amendment to the Road Traffic Safety Law</strong> (prepared by the Ministry of Public Security)&nbsp;</span></li><li data-list-item-id="e7ea1175853e0b6c595a7e95dc80d361d"><span><strong>Draft Amendment to the Water Law</strong> (prepared by the Ministry of Water Resources): a consultation draft was published on 30 April 2026&nbsp;</span></li><li data-list-item-id="ecd126d3908e0a5ae74c30ac1c8f303a9"><span><strong>Draft Amendment to the Law of the People’s Bank of China</strong> (prepared by the PBC): discussed and provisionally approved at the State Council executive meeting on 21 May 2026; the draft will be submitted to the NPCSC&nbsp;</span></li><li data-list-item-id="e9dae2b368efa25c76bfb873ae933cac8"><span><strong>Draft Finance Law</strong> (prepared jointly by the PBC, the Financial Regulatory Administration, the CSRC, and the State Administration of Foreign Exchange): a consultation draft was published on 20 March 2026&nbsp;</span></li></ul><p>Similarly, among the 30 administrative regulations scheduled for drafting or amendment, only seven have been carried forward into this year's legislative plan and most of which have already been approved as of the date of writing:</p><ul style="margin-left:-16px;"><li data-list-item-id="e490c50796feb5bb5f46e4f360b48a1c0"><span><strong>Regulations on the Procedure for Drafting Administrative Regulations</strong> (amended, prepared by the Ministry of Justice): approved on 24 April 2026, published, to take effect on 1 July 2026&nbsp;</span></li><li data-list-item-id="e46ad81dd099c72326ad014e64b9cdca5"><span><strong>Implementation Regulations of the Administrative Reconsideration Law</strong> (amended, Ministry of Justice): approved on 17 April 2026, published, effective 1 July 2026&nbsp;</span></li><li data-list-item-id="efa0ce90b1219d3bff30f0ee452e50ab2"><span><strong>Regulations on Nature Reserves</strong> (amended, Ministry of Natural Resources and State Forestry and Grassland Administration): approved on 9 January 2026, published, effective 15 March 2026&nbsp;</span></li><li data-list-item-id="ea5d0e3cdfaf75605350599ffaf3f28b3"><span><strong>Regulations on Securities Company Supervision</strong> (amended, CSRC)&nbsp;</span></li><li data-list-item-id="e37f3705a37a08529d91d3c62e68b9205"><span><strong>Urban Water Supply Regulations</strong> (amended, Ministry of Housing and Urban-Rural Development): approved on 31 December 2025, published, effective 1 June 2026&nbsp;</span></li><li data-list-item-id="e18e62b6d1ee00c3397398dd7841e24e2"><span><strong>Implementation Regulations of the Drug Administration Law</strong> (amended, State Administration for Market Regulation &amp; National Medical Products Administration): approved on 31 December 2025, published, effective 15 May 2026&nbsp;</span></li><li data-list-item-id="ef65d7a431d927910a21a1f311707e72d"><span><strong>Regulations on Foundation Management</strong> (amended, Ministry of Civil Affairs)&nbsp;</span></li></ul><p>Additionally, several regulations listed as preparatory projects in the 2025 legislative plan have already been completed:</p><ul style="margin-left:-16px;"><li data-list-item-id="e931a16fdf6d19bdf0aaf373afd533e82"><span><strong>Implementation Regulations of the Value-Added Tax Law</strong>: approved on 19 December 2025, published, effective 1 January 2026&nbsp;</span></li><li data-list-item-id="e2c964cfe60ee955f1cec2c2e1aeaf18b"><span><strong>Regulations on Administrative Law Enforcement Supervision</strong>: approved on 5 December 2025, published, effective 1 February 2026&nbsp;</span></li><li data-list-item-id="eea93bd9daa57b10b14acf36b8b50168d"><span><strong>International Maritime Regulations</strong>: approved on 12 September 2025&nbsp;</span></li></ul><p>It should also be noted that a small number of regulations not included in the 2025 legislative plan were enacted during the year. This is perhaps not entirely unexpected, as the plan is intended to guide legislative priorities rather than provide an exhaustive list of all legislative projects.These include:</p><ul style="margin-left:-16px;"><li data-list-item-id="eca6a5ebc9c02179a8003d705df087cb4"><span><strong>Decision on Amendments to the Regulations on the Exit and Entry Administration of Foreigners in China</strong>: introduced provisions on the K visa for young foreign science and technology talent entering China&nbsp;</span></li><li data-list-item-id="ec29f650589c741462e2f9f609f412f4a"><span><strong>Regulations on Chinese Employees of Foreign Diplomatic and Consular Missions in China</strong>&nbsp;</span></li><li data-list-item-id="e9771e9cffdfbbb1f45b6128274fafa0e"><span><strong>Regulations on the Management of Military Land</strong>&nbsp;</span></li><li data-list-item-id="e1944c9b642277dbc3820b293202bf77f"><span><strong>Decision on Amendments to the Regulations on the Registration and Administration of Social Organisations</strong>: mainly revised provisions on registration changes and deregistration of social organisations&nbsp;</span></li></ul><p>A closer look at these developments is also instructive. Those projects that have been carried forward into the following year generally involve particularly complex policy questions or areas where a more cautious legislative approach is required.</p><p>For example, the Draft Finance Law was the only legislative project in the 2025 plan involving the enactment of a new law, rather than the amendment of an existing statute.</p><p>Similarly, the Draft Amendment to the Road Traffic Safety Law shows the challenges posed by technological developments. The current law remains largely premised on the traditional concept of a "driver". Section 2 of Chapter II, for example, requires drivers to obtain driving licences, comply with road traffic rules and regulations, and be subject to the cumulative demerit point system. As autonomous and intelligent driving technologies continue to develop, legislators are faced with the more difficult question of how these concepts should be adapted and reflected in legislative terms.</p><p>Likewise, the proposed amendment to the Water Law goes beyond the revision of existing provisions and introduces two entirely new chapters on the management and protection of rivers and lakes, and on the construction and operation of water projects. Such structural changes inevitably require more extensive legislative consideration.</p><p>Conversely, the regulations enacted despite not having appeared in the 2025 legislative plan generally seem to have been driven by emerging practical needs. One example is the introduction of the K visa for young foreign science and technology talent. By facilitating the entry of holders of bachelor's degrees in STEM disciplines for scientific research, academic exchanges and business activities without requiring employer sponsorship, the new visa demonstrates that, notwithstanding the increasingly complex international environment, China remains committed to maintaining a high level of openness to overseas talent and promoting international scientific and technological cooperation.</p><p>We now turn to the 2026 legislative plan, focusing on what can be anticipated and any shifts in priorities compared with the 2025 plan.</p><p><strong>What Are the Highlights of This Year’s Plan?</strong></p><p>Overall, the 2026 legislative plan marks the first year of the 15th Five-Year Plan. Unlike the 2025 plan, which largely focused on implementing and consolidating reforms already underway, the 2026 plan is oriented towards the objectives of the new planning cycle. This shift is reflected not only in the legislative projects selected, but also in the way legislative priorities are framed.</p><p>First, while the 2025 plan emphasised high-quality development, the 2026 plan introduces the additional objective of safeguarding high-level security. Under the 15th Five-Year Plan, this concept encompasses food security, energy security, industrial and supply chain security, cybersecurity and data security, as well as broader public safety concerns such as food and drug safety, workplace safety, and disaster prevention and mitigation.&nbsp;</p><p>A similar shift can be observed in the field of innovation and technology. The 2025 plan retained the traditional policy framework of "invigorating China through science and education" (科教兴国), whereas the 2026 plan places greater emphasis on "high-level technological self-reliance and self-strengthening" (高水平科技自立自强). In addition, the concept of developing "new quality productive forces" (新质生产力) appears as a priority area requiring legislative support. This closely mirrors the 15th Five-Year Plan, which identifies technological self-reliance and the development of new quality productive forces as key drivers of future growth.</p><p>The 15th Five-Year Plan continues the Digital China agenda, but the wording now emphasises a transition from digitalisation to digital-intelligent development (数智化), reflecting a stage of development in which artificial intelligence is integrated into industry, culture, governance and public services. Consistent with this shift, the 2026 legislative plan introduces new references to "accelerating comprehensive legislation for the healthy development of artificial intelligence" and "accelerating legislation on common AI-related elements", including data, computing power and algorithms.</p><p>Finally, a noteworthy change can be found in the concluding section on legislative implementation. The 2025 plan called for legislative projects to be completed "as soon as possible", whereas the 2026 plan emphasises completing them "with high quality and efficiency".&nbsp;</p><p>As in last year's article, the table below summarises the correspondence between the principal legislative projects included in the 2026 plan and the broader economic and social development objectives of the 15th Five-Year Plan.</p><figure class="table"><table style="border-style:none;" class="contenttable"><tbody><tr><td style="border-color:windowtext;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:132px;"><span><strong>Major 15th Five-Year Plan Goals</strong></span></td><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:none;border-right-style:solid;border-top-style:solid;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:469px;"><span><strong>2026 Legislative Work Plan: Laws for Review or Drafting</strong></span></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:132px;"><span>Significant progress in high-quality development</span></td><td style="border-bottom:1px solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1px solid windowtext;border-top-style:none;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:469px;"><p><span><strong>Goal</strong>: Build a high-level socialist market economy; accelerate the new development pattern</span></p><p><span><u>Draft Laws</u>: Finance Law; Bidding and Tendering Law Draft; PBC Law Amendment; Tax Collection Administration Law Amendment; Price Law Amendment</span></p><p><span><u>New Administrative Regulations</u>: Unified National Market Construction Regulations</span></p><p><span><u>Administrative Regulations to be Amended</u>:&nbsp;National Agricultural Census Regulations; Audit Law Implementation Regulations; Securities Company Supervision Regulations</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:132px;"><span>New breakthroughs in deepening comprehensive reforms</span></td><td style="border-bottom:1px solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1px solid windowtext;border-top-style:none;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:469px;"><p><span><strong>Goal</strong>: Strengthen rule-of-law governance; optimise business environment</span></p><p><span><u>Draft Laws</u>: Draft Civil Service Management Law; Lawyer Law Amendment</span></p><p><span><u>New Administrative Regulations</u>: Regulations on Judicial Offices</span></p><p><span><u>Administrative Regulations to be Amended</u>:&nbsp;Administrative Reconsideration Law Implementation Regulations; Regulations on Administration of Market Regulation Offices</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:132px;"><span>New breakthroughs in deepening comprehensive reforms</span></td><td style="border-bottom:1px solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1px solid windowtext;border-top-style:none;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:469px;"><p><span><strong>Goal</strong>: Strengthen foreign-related legal frameworks; support high-level opening-up</span></p><p><span><u>Draft Laws</u>: Exit and Entry Administration Law Amendment; Customs Law Amendment</span></p><p><span><u>New Administrative Regulations</u>: Regulations on Foreign Investment; Regulations on Industrial and Supply Chain Security; Anti-Foreign Improper Extraterritorial Jurisdiction Regulations</span></p><p><span><u>Administrative Regulations to be Amended</u>:&nbsp;Import and Export Goods Origin Regulations; Foreign Labour Cooperation Management Regulations</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:132px;"><p><span>Substantial enhancement of technological self-reliance and strength&nbsp;</span></p><p><span>Marked improvement in the level of social civilisation</span></p></td><td style="border-bottom:1px solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1px solid windowtext;border-top-style:none;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:469px;"><p><span><strong>Goal</strong>: Accelerate high-level technological self-reliance; stimulate cultural innovation</span></p><p><span><u>Draft Laws</u>: Teacher Law Amendment</span></p><p><span><u>New Administrative Regulations</u>: Regulations on Protection of Traditional Chinese Medicine Knowledge</span></p><p><span><u>Administrative Regulations to be Amended</u>:&nbsp;Integrated Circuit Layout Design Protection Regulations; Internet Information Service Management Regulations</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:132px;"><p><span>Continuous enhancement of people’s quality of life</span></p><p><span>New significant advances in building a Beautiful China</span></p></td><td style="border-bottom:1px solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1px solid windowtext;border-top-style:none;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:469px;"><p><span><strong>Goal</strong>: Enhance public welfare and promote green transformation</span></p><p><span><u>Draft Laws</u>: Water Law Amendment; Road Traffic Safety Law Amendment</span></p><p><span><u>New Administrative Regulations</u>: Water Supply Regulations; Mineral Resources Law Implementation Regulations; Veterans Employment and Entrepreneurship Promotion Regulations</span></p><p><span><u>Administrative Regulations to be Amended</u>:&nbsp;Drug Administration Law Implementation Regulations; Nature Reserves Regulations; Foundation Management Regulations; Housing Provident Fund Management Regulations</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:132px;"><span>Further consolidation of national security safeguards</span></td><td style="border-bottom:1px solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1px solid windowtext;border-top-style:none;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:469px;"><p><span><strong>Goal</strong>: Modernise national security and public safety</span></p><p><span><u>Draft Laws</u>: National Defence Mobilisation Law Amendment; Disaster Prevention and Mitigation Law Amendment</span></p><p><span><u>New Administrative Regulations</u>: Production Safety Accident Hazard Investigation and Governance Regulations</span></p><p><span><u>Administrative Regulations to be Amended</u>:&nbsp;Emergency Electricity Safety Accident Handling and Investigation Regulations</span></p></td></tr></tbody></table></figure><p><strong>How Should We View This Year’s Plan?</strong></p><p>As is often observed in official policy documents, this year's legislative plan presents both opportunities and challenges for foreign-invested enterprises operating in China.</p><p>On the one hand, foreign-invested enterprises should be aware of a number of legislative and regulatory developments that may affect their operations in China, particularly those relating to national security, industrial and supply chain security, and foreign-related extraterritorial measures. In particular, the <i>Regulations of the State Council on the Security of Industrial Chains and Supply Chains</i> (Decree No. 834) and the <i>Regulations of the People’s Republic of China on Countering Foreign Improper Extraterritorial Application of Laws and Measures</i> (Decree No. 835) have already entered into force. Broadly, these regulations are intended to strengthen China’s capacity to respond to foreign “long-arm” jurisdiction measures and to safeguard the security and resilience of key industrial sectors and supply chains.</p><p>From a compliance perspective, multinational enterprises, including those operating across multiple jurisdictions, should carefully review these regulatory requirements. Particular attention should be given to:</p><ol style="margin-left:-16px;"><li data-list-item-id="e5dc7c9c844b4f7591696a736ead01f28"><span>The potential inclusion of relevant sectors or supply chain segments within the “Key Areas List” under Decree No. 834. Although the list has not yet been published, sectors closely linked to national strategy, technological development and national security are likely to be included. Inclusion within the list may trigger enhanced monitoring, reporting, risk management, and, in certain emergency situations, mandatory operational coordination by the authorities.&nbsp;</span></li><li data-list-item-id="ee9c3e0532343a9ba2492520e3957d617"><span>Obligations under Decree No. 835 to avoid implementing or assisting foreign measures deemed by the PRC to be improper extraterritorial applications of law, as well as associated countermeasures that may be directed at the enterprise, its affiliates, or relevant personnel.</span></li></ol><p>On the other hand, the forthcoming <i>Unified National Market Construction Regulations</i> are expected to further reduce local protectionism and market fragmentation, facilitating the freer movement of goods, services and production factors across China.</p><p>This direction is consistent with the 15th Five-Year Plan itself which calls for greater efforts to attract foreign investment, continued improvement of the foreign investment environment, full implementation of national treatment for foreign-invested enterprises, and stronger support for foreign participation in advanced manufacturing, modern services, high technology and green industries. It also emphasises attracting regional headquarters and research and development centres, encouraging reinvestment by foreign-invested enterprises and expanding channels for foreign participation in China's capital markets.</p><p>The legislative plan provides a useful indication of the sectors and policy areas likely to receive particular regulatory attention and support in the years ahead. Technological innovation, new quality productive forces, green development and public welfare remain prominent priorities, and foreign investors may increasingly find opportunities in advanced manufacturing, modern services, high technology and environmentally&nbsp;</p><ol><li data-list-item-id="eb67ca0171ea313823b287334c45f2083"><a href="/news-e-approfondimenti#ref-ftn1" class="footnote-backlink">^</a><span>In some cases, the titles of enacted regulations might differ from those set out in the legislative plan. For example, the planned </span><i><span>Regulations on the Protection of Miyun Reservoir</span></i><span> were ultimately promulgated as the </span><i><span>Regulations on the Protection of the Water Source of Miyun Reservoir</span></i><span>, while the planned </span><i><span>Urban Water Supply Regulations</span></i><span> were enacted as the </span><i><span>Water Supply Regulations</span></i><span>.</span></li></ol>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Thu, 11 Jun 2026 09:24:30 +0200</pubDate>
                        <title>Contenuti generati dall&#039;IA: la Commissione europea pubblica il Codice di condotta per l&#039;etichettatura</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contenuti-generati-dallia-la-commissione-europea-pubblica-il-codice-di-condotta-per-letichettatura</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il contesto: trasparenza come pilastro dell'AI Act</strong></p><p>La Commissione europea ha pubblicato ieri la versione definitiva del Codice di condotta sulla marcatura e l'etichettatura dei contenuti generati dall'AI, uno strumento strategico nell'architettura regolatoria europea sull'AI. Il Codice rappresenta la risposta operativa agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 50 dell'AI Act, che entreranno in vigore il 2 agosto 2026.</p><p>L'AI Act, del resto, ha identificato nella trasparenza uno dei rischi sistemici più urgenti da affrontare. Quando i contenuti generati da macchine sono indistinguibili da quelli umani — testi giornalistici, video deepfake, voci sintetiche — si crea un terreno fertile per la disinformazione, la manipolazione dell'opinione pubblica e la perdita di fiducia nell'ecosistema informativo. Si pensi, ad esempio, a un video apparentemente autentico di un leader politico diffuso durante una campagna elettorale, a una registrazione vocale utilizzata per impersonificare un dirigente d’azienda e autorizzare un bonifico, oppure a immagini di eventi mai avvenuti che circolano sui social network durante situazioni di crisi. In tutti questi casi, la capacità di identificare l'origine artificiale del contenuto assume un ruolo essenziale per preservare la fiducia degli utenti.</p><p>Il Codice di condotta è lo strumento pratico attraverso il quale la Commissione cerca di tradurre questi principi normativi in comportamenti concreti.</p><p><strong>Cosa prevede il Codice: obblighi e destinatari</strong></p><p>Il Codice ha natura volontaria, ma riveste un peso giuridico rilevante: le imprese che lo sottoscrivono potranno fare affidamento su standard condivisi per dimostrare più agevolmente la conformità agli obblighi previsti dall'AI Act nelle materie disciplinate dal Codice stesso. Questo meccanismo lo rende particolarmente interessante per l'industria.</p><p>I destinatari sono due.</p><p>I <strong>provider</strong>, ovvero chi sviluppa sistemi di AI (generativa). Su di loro grava l'obbligo di garantire che i contenuti prodotti (audio, immagini, video, testo) siano contrassegnati in formato leggibile da macchina e rilevabili come artificialmente generati o manipolati. Le soluzioni tecniche adottate devono essere efficaci, interoperabili, robuste e affidabili, nel rispetto dello stato dell'arte e dei costi di implementazione.</p><p>I<strong> deployer</strong>, ovvero chi mette a disposizione degli utenti finali sistemi di AI generativa. Su di loro gravano obblighi di disclosure in due casi specifici:</p><ul><li data-list-item-id="eb9b0146122239a9079f33643d8eb3ce0"><span><strong>Deepfake</strong>: contenuti audio, immagini o video che ritraggono persone, oggetti, luoghi o eventi reali in modo da sembrare autentici, ma che non lo sono. In concreto, rientrerebbe in questa categoria un filmato che mostra una persona pronunciare dichiarazioni che non ha mai realmente reso.</span></li><li data-list-item-id="e5829a2c9e0748d7d1149c22fecf8ad72"><span><strong>Testi di interesse pubblico</strong>: articoli, comunicati o pubblicazioni generate dall'AI su temi di rilevanza pubblica, a meno che non abbiano subito un processo di revisione umana con responsabilità editoriale. L'esempio più immediato è quello di un articolo generato da un sistema di AI che commenta risultati elettorali, misure sanitarie o decisioni governative. Diversamente, un testo sottoposto a una revisione umana sostanziale e pubblicato sotto la responsabilità editoriale di un giornalista o di una redazione potrebbe beneficiare dell'eccezione prevista dall'AI Act.</span></li></ul><p>È previsto inoltre l'obbligo di informare gli utenti quando interagiscono con un sistema AI interattivo, come un chatbot o un assistente virtuale.</p><p><strong>Il processo: come è stato costruito il Codice</strong></p><p>Il Codice è il risultato di un processo partecipativo avviato a settembre 2025 dall'AI Office, con una consultazione pubblica e una call for expression of interest. Il processo ha coinvolto due gruppi di lavoro tematici (uno per i provider e uno per i deployer), guidati da presidenti e vicepresidenti indipendenti, e ha incluso stakeholder di diversa natura: sviluppatori di tecnologie di rilevamento, associazioni di categoria, organizzazioni della società civile, accademici e grandi piattaforme online.</p><p>In sette mesi — da novembre 2025 a giugno 2026 — sono state prodotte tre bozze intermedie, sottoposte a consultazione, prima di arrivare alla versione finale. Parallelamente, la Commissione ha pubblicato linee guida interpretative per chiarire l'ambito degli obblighi normativi e coprire aspetti non trattati dal Codice.</p><p><strong>Le implicazioni pratiche: cosa cambia per imprese e utenti</strong></p><p>Per le imprese tecnologiche, sottoscrivere il Codice significa adottare standard tecnici di marcatura e tracciabilità dei contenuti, come watermarking digitale, metadati firmati e standard di provenienza quali C2PA, oltre a implementare adeguati sistemi di disclosure verso gli utenti finali.</p><p>Ad esempio, un'immagine generata da un modello di AI potrebbe contenere metadati che consentano a piattaforme e strumenti di verifica di identificarne automaticamente l'origine artificiale, anche qualora l'etichetta visibile all'utente fosse stata rimossa.</p><p>Le imprese che non aderiscono dovranno comunque rispettare gli obblighi dell'AI Act dal 2 agosto 2026, ma senza il vantaggio di poter fare riferimento agli standard condivisi individuati dal Codice.</p><p>Per i cittadini, l'impatto atteso è significativo: deepfake e testi generati dall'AI su temi di interesse pubblico dovranno essere chiaramente identificati, rendendo più semplice comprendere quando ci si trova di fronte a contenuti sintetici.</p><p>Rimane aperta la questione dell'effettività tecnica. Watermarking e metadati possono essere rimossi o alterati e la rilevabilità dei contenuti sintetici in ambienti distribuiti rappresenta ancora una sfida tecnologica rilevante. Lo stesso Codice riconosce questo limite, richiedendo l'adozione di soluzioni "tecnicamente fattibili" alla luce dello stato dell'arte.</p><p><strong>Prospettive: un modello per il resto del mondo?</strong></p><p>L'iniziativa europea si inserisce in un momento di intensa competizione normativa globale sull'intelligenza artificiale. Mentre gli Stati Uniti procedono con un approccio più frammentato e la Cina ha adottato regole specifiche sui contenuti sintetici, l'Unione europea punta a costruire un modello fondato sulla trasparenza e sulla responsabilizzazione degli operatori.</p><p>Uno scenario tutt'altro che improbabile è quello in cui una piattaforma globale scelga di applicare gli standard europei di etichettatura a tutti gli utenti, anziché sviluppare sistemi differenti per ciascun mercato nazionale. È un fenomeno già osservato in passato con la normativa europea sulla protezione dei dati personali.</p><p>La sfida sarà mantenere l'equilibrio tra trasparenza e innovazione, evitando che oneri di compliance eccessivi penalizzino le imprese europee rispetto ai concorrenti globali. Il Codice di condotta rappresenta un importante tentativo di trovare questo equilibrio, con l'agosto 2026 come primo banco di prova reale.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 10 Jun 2026 09:31:00 +0200</pubDate>
                        <title>La nostra proposta di riforma dell’articolo 193 per garantire semplificazione e trasparenza alla finanza di progetto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-nostra-proposta-di-riforma-dellarticolo-193-per-garantire-semplificazione-e-trasparenza-alla-finanza-di-progetto-senza-il-fardello-della-prelazione-liberare-la-facolta-del-privato-di-ideare-e-progettare-opere</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La nostra proposta di riforma dell’articolo 193 per garantire semplificazione e trasparenza alla finanza di progetto: senza il fardello della prelazione, liberare la facoltà del privato di ideare e progettare opere</p><p>Articolo a cura di Marco Monaco per diariodiac.it</p><p><i>La nostra proposta di riforma dell'articolo 193 per garantire semplificazione e trasparenza alla finanza di progetto: senza il fardello della prelazione, liberare la facoltà del privato di ideare e progettare opere.</i></p><p>La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato, come noto, con la sentenza 5 febbraio 2026, Causa C810/24, l'incompatibilità del diritto di prelazione riconosciuto al promotore nell'ambito del procedimento di project financing di cui all'art. 183, comma 15, del previgente Codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 50/2016) con il diritto dell'Unione Europea e, in particolare, con la direttiva 2014/23/UE in materia di affidamento dei contratti di concessione.</p><p><a href="https://diariodiac.it/10-giugno-monaco/" target="_blank" rel="noreferrer">Leggi l'articolo integrale</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:36:23 +0200</pubDate>
                        <title>Focus Lavoro - Giugno 2026</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/focus-lavoro-giugno-2026</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Torna l'appuntamento con “Focus Lavoro”, la Newsletter dedicata agli aggiornamenti giurisprudenziali e normativi di rilevanza per i professionisti del diritto del lavoro.&nbsp;</p><p>Il documento offre un’analisi delle principali novità in materia di diritto del lavoro, concentrandosi su aggiornamenti giurisprudenziali e normativi di rilevanza per i professionisti del settore.</p><p>L’obiettivo è fornire, attraverso una serie di brevi articoli, notazioni sintetiche su argomenti di attualità dettati dagli interventi del legislatore e dagli orientamenti oscillanti della giurisprudenza di merito e di legittimità</p><p>In questo numero:</p><ul><li data-list-item-id="ed3539d820e9b463410468310aa2a4fdd">Ultime novità legislative</li><li data-list-item-id="e322268257657d35caea6460b2cb57969">Oneri di allegazione e prova in tema di retribuzione feriale</li><li data-list-item-id="ef019163cb230b54e9bc3041d42525e5b">Patto di non concorrenza e clausole di remotizzazione: nullità del vincolo in assenza di un limite territoriale determinabile</li><li data-list-item-id="eae7144e0b2eb2a6a65ba062013226795">Competenza territoriale nelle domande di condanna proposte nei confronti del solo committente solidale</li></ul><p><a href="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/nctm/PDF/Focus_Lavoro_-_Giugno_2026.pdf" target="_blank">Leggi il documento integrale</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:26:11 +0200</pubDate>
                        <title>Crypto e sanzioni Ue</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/crypto-e-sanzioni-ue</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Articolo a cura della nostra Irene Gusso per Bluerating</i>.</p><p>Sono passati più di quattro anni dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina per mano della Russia ed è evidente che quest’ultima non ha alcuna intenzione di arrestare tale aggressione nel prossimo futuro. Con questa consapevolezza, già il 23 ottobre 2025 il Consiglio dell’UE ha adottato il 19° pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia (con il Regolamento n. 2025/2033, che modifica il Regolamento (UE) 2014/833; “Regolamento”): tale pacchetto non sarà con ogni probabilità l’ultimo, dal momento che le competenti istituzioni europee stanno già lavorando al 20° pacchetto (di cui non si conoscono ancora i dettagli).</p><p><br><a href="https://www.bluerating.com/private/870217/crypto-e-sanzioni-ue" target="_blank" rel="noreferrer">Leggi il contributo integrale</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 08 Jun 2026 10:45:22 +0200</pubDate>
                        <title>Market abuse, disclosure sul filo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/market-abuse-disclosure-sul-filo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Commento a cura del nostro Partner <strong>Lukas Plattner </strong>per ItaliaOggi 7.</p><p>Dal 5 giugno 2026 cambia il cuore della disciplina sulla diffusione delle informazioni privilegiate con l'entrata entra in vigore la riforma dell'art. 17 del regolamento Ue n. 596/2014 sul Market Abuse Regulation (MAR), l'intervento di maggiore impatto operativo per gli emittenti quotati su Euronext Milan ed Euronext Growth Milan.</p><p><strong>La novità centrale riguarda i processi </strong>prolungati, come operazioni di M&amp;A, riorganizzazioni o aumenti di capitale. Fino a ieri, in base al combinato degli artt.7e 17 MAR, ciascuna tappa intermedia dotata dei caratteri dell'informazione privilegiata andava comunicata al mercato, salvo attivare la procedura di ritardo. Il nuovo art. 17, comma 1, ribalta l'impostazione: l'obbligo di disclosure scatta solo al verificarsi dell'evento finale, da comunicare il prima possibile. È il cosiddetto two-step approach, che separa il momento rilevante per il divieto di abuso (art. 7) da quello che fa sorgere l'obbligo di comunicazione (art. 17).</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sul numero del 6 giugno 2026.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 08 Jun 2026 10:39:39 +0200</pubDate>
                        <title>Hotel, la fascia media alla sfida di eredità e competizione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/hotel-la-fascia-media-alla-sfida-di-eredita-e-competizione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Il 60% delle strutture è di famiglie, il 50% dell'offerta è a 3 stelle. Operatori solidi ma stretti tra test di crescita e modelli di gestione.</i></p><p>Il commento del nostro Partner <strong>Bruno Fondacaro: </strong>«Si tratta di operatori strutturati e qualificati che sono stati in grado di occupare una posizione indipendente. Questi gruppi gestiscono centinaia di strutture e decine di migliaia di camere sul territorio nazionale, con fatturati aggregati che si misurano in centinaia di milioni di euro. Non sono dunque una nicchia ma un pilastro dell'offerta ricettiva italiana, con una capacità di presidio territoriale che le grandi catene internazionali faticano a replicare». Il segmento resta però molto frammentato e deve farei conti con un contesto sempre più competitivo. L'aumento dei costi operativi si somma alla pressione delle piattaforme di distribuzione online e alla crescita dell'offerta extralberghiera. «Il comparto 3 stelle è oggi il più sotto pressione dell'intera industria alberghiera italiana - aggiunge Fondacaro -. Nelle principali destinazioni turistiche molte strutture stanno cercando di riposizionarsi, investendo per ottenere la quarta stella, accedere a tariffe più sostenibili e alla clientela internazionale, oggi dominante. In altre aree, invece, aumentano le operazioni di riconversione, vendita o affiliazione a network in grado di garantire maggiore visibilità commerciale».</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sull'edizione dell'8 giugno 2026 de Il Sole 24 Ore</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 08 Jun 2026 10:36:39 +0200</pubDate>
                        <title>Listing Act: le novità 2026 su market abuse e prospetto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/listing-act-le-novita-2026-su-market-abuse-e-prospetto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il nostro Lukas Plattner analizza su <a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-le-novita-2026-su-market-abuse-e-prospetto/" target="_blank" rel="noreferrer">Diritto Bancario</a> le novità <strong>in vigore da marzo e giugno 2026</strong> che l’attuazione del Regolamento (UE) 2024/2809 (<strong>Listing Act</strong>) ha apportato alla <strong>disciplina market abuse e del prospetto</strong>.</p><p>Il 5 giugno 2026 si è completata l’<strong>attuazione frazionata del </strong><i><strong>Listing Act</strong></i><strong> </strong>(<a href="https://www.dirittobancario.it/art/il-listing-act-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-ue/" target="_blank" rel="noreferrer">Regolamento (UE) 2024/2809</a>), in vigore dal 4 dicembre 2024. Si tratta dell’ultima e più rilevante parte di modifiche al <strong>Regolamento Prospetto</strong> (<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32017R1129" target="_blank" rel="noreferrer">Reg. (UE) 2017/1129</a>) e al <strong>Regolamento Market Abuse</strong> (<a href="https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/596/oj/ita" target="_blank" rel="noreferrer">Reg. (UE) n. 596/2014</a>, «<strong>MAR</strong>»), preceduta dallo scaglione del 5 marzo 2026 dedicato ai nuovi schemi semplificati di prospetto.</p><p>L’appuntamento ha però una particolarità: a fronte di obblighi di rango primario (Livello 1) già applicabili, una parte significativa della normativa di dettaglio (Livello 2) è in corso di approvazione e, in alcuni casi, di definizione, con la conseguenza che gli emittenti si trovano a operare in una fase di transizione.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-le-novita-2026-su-market-abuse-e-prospetto/" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Leggi l'articolo integrale</i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 05 Jun 2026 16:36:28 +0200</pubDate>
                        <title>Decreto Bollette: il ruolo di garante di ultima istanza del GSE per i contratti sottoscritti tramite la Bacheca PPA</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/decreto-bollette-il-ruolo-di-garante-di-ultima-istanza-del-gse-per-i-contratti-sottoscritti-tramite-la-bacheca-ppa</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Lo scorso 18 aprile 2026 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 49/2026 che ha convertito con emendamenti in legge il Decreto-Legge n. 21/2026 (il “<strong>DL Bollette</strong>”). L’articolo 4 del citato provvedimento introduce disposizioni per promuovere la contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese, intervenendo sulla bacheca di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 199/2021 (“<strong>Bacheca PPA</strong>”) nonché sul ruolo del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (“<strong>GSE</strong>”) quale garante di ultima istanza, prevedendo altresì l’intervento di SACE S.p.A.</p><p class="text-justify">Tali novità integrano quanto già previsto dal decreto n. 152 del 20 giugno 2025 adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (“<strong>MASE</strong>”), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (“<strong>MEF</strong>”), in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 28, comma 2 e 2-<i>bis</i>, del D. Lgs. 199/2021, che ha fornito specifici indirizzi al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (“<strong>GME</strong>”) per la costituzione e l’avvio di un mercato organizzato dedicato alla negoziazione dei PPA (“<strong>MPPA</strong>”) e ha definito i criteri e le condizioni in base ai quali il GSE possa assumere il ruolo di garante di ultima istanza dei PPA negoziati sul MPPA.</p><p class="text-justify">Tra il mese di luglio e il mese di agosto 2025, GME e GSE hanno avviato e concluso due consultazioni aventi ad oggetto, rispettivamente (i) la proposta di modello di funzionamento del MPPA (“<strong>Modello di Funzionamento</strong>”) e (ii) la proposta di regole operative per la qualifica dei soggetti che intendono partecipare al MPPA e per la disciplina della garanzia di ultima istanza del GSE (“<strong>Regole Operative</strong>”). Nonostante entrambe le consultazioni siano state chiuse, il modello di funzionamento e le Regole Operative non sono ancora state ufficialmente pubblicate.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>La nuova sezione della Bacheca PPA</strong></p><p class="text-justify">Ai sensi del regolamento pubblicato dal GME (“<strong>Regolamento Bacheca</strong>”), la Bacheca è suddivisa in 3 diversi comparti: comparto annunci, comparto registrazione contratti ecomparto <i>energy release</i>.</p><p class="text-justify">Nell’ambito del comparto annunci, gli operatori interessati a proporre ovvero a ricercare contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine possono pubblicare, in forma anonima e non vincolante, i propri annunci. Tra le altre caratteristiche che i contratti oggetto di detti annunci dovranno rispettare, ai sensi delle disposizioni tecniche di funzionamento della Bacheca PPA pubblicate dal GME, vi è anche quello di avere una durata <u>non inferiore a 5 anni</u>.</p><p class="text-justify">L’articolo 4, comma 1, del DL Bollette prevede che la Bacheca PPA sia adeguata mediante l’introduzione di una nuova sezione dedicata specificatamente alla stipula di contratti che, dal lato della domanda, (i) dovranno avere durata <u>non inferiore a 3 anni</u> e (ii) potranno essere negoziati anche in forma aggregata, in funzione dell’ubicazione, del profilo dei consumi ovvero dell’appartenenza a settori merceologici. Dal lato offerta, invece, l’energia elettrica scambiata ai sensi di detti contratti non dovrà essere o divenire oggetto di contrattualizzazione nell’ambito di meccanismi di supporto per la produzione di energia da fonti rinnovabili.</p><p class="text-justify">I suddetti contratti sono stipulati tra le parti al di fuori della Bacheca PPA – anche con il supporto del GSE – e sono soggetti all’obbligo di registrazione sulla Bacheca PPA.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>L’estensione del ruolo del GSE quale garante di ultima istanza</strong></p><p class="text-justify">L’articolo 4, comma 2, del DL Bollette, prevede che le parti possono chiedere al GSE l’assunzione del ruolo di garante di ultima istanza in relazione anche ai contratti sottoscritti per il tramite della nuova sezione della Bacheca PPA. A tal fine, il GSE dovrà individuare forme di minimizzazione e trasferimento del rischio dei contraenti nell’ambito delle tipologie di contratti definite, anche avvalendosi della società SACE S.p.A.</p><p class="text-justify">In particolare, per la parte eccedente e solo una volta esaurite le risorse economiche destinate alla garanzia di ultima istanza di cui all’articolo 28, comma 2-<i>bis</i>, del decreto legislativo n. 199/2021, SACE S.p.A. è autorizzata a rilasciare a favore del GSE garanzie a condizioni di mercato, per una percentuale massima di copertura non eccedente il 70 per cento.&nbsp;</p><p class="text-justify">Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del DL Bollette, il MASE, di concerto con il MEF, dovrebbe approvare le regole operative, proposte dal GSE, per l’attuazione di quanto fino ad ora esposto con riferimento, inter alia, ai requisiti da soddisfare da parte delle imprese per l’accesso alla garanzia di ultima istanza nonché agli schemi di contratto di adesione al servizio di garanzia di ultima istanza (“<strong>Nuove Regole Operative</strong>”).</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>I requisiti per l’accesso alla garanzia di ultima istanza&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Occorre anzitutto ricordare che il Modello di Funzionamento e le Regole Operative prevedono dei requisiti soggettivi per la partecipazione al Mercato Elettrico e per l’assunzione da parte del GSE del ruolo di garante di ultima istanza nel MPPA particolarmente onerosi.</p><p class="text-justify">Infatti, tutti i partecipanti al MPPA, oltre ad essere imprese attive presso la competente camera di commercio ed avere un <i>rating </i>non inferiore al c.d. <i>investment grade</i>, dovranno:</p><ol><li data-list-item-id="e34e39ced2f7488d267e64aa86af24525"><p class="text-justify"><span>ottenere la qualifica di operatori di mercato ai sensi della disciplina del Mercato Elettrico (GME), soddisfacendone tutti i relativi requisiti;</span></p></li><li data-list-item-id="e9d23e48f21dfc29a7fce0ab89bbb28cc"><p class="text-justify"><span>essere “</span><i><span>balance responsible party</span></i><span>” di uno o più impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili entrati in esercizio o autorizzati, se venditori (GSE);</span></p></li><li data-list-item-id="e24b69b1c313c54f0bf598795f1dff021"><p class="text-justify"><span>essere “</span><i><span>balance responsible party</span></i><span>” di uno o più punti di prelievo come definito nel TIT, se acquirenti (GSE).</span></p></li></ol><p class="text-justify">Come già evidenziato, detti requisiti e gli oneri (anche in termini professionali e di strumenti di garanzia) correlati per partecipare al Mercato Elettrico e, quindi al MPPA, potrebbero costituire un ostacolo all’accesso alla garanzia di ultima istanza fornita dal GSE sia per le società di progetto che normalmente detengono gli impianti di produzione sia per i clienti finali energivori.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tuttavia, la Bacheca PPA e la possibilità di accedere a detto strumento di garanzia fornito dal GSE anche per i contratti stipulati per il tramite della stessa potrebbero consentire di superare tale ostacolo.</p><p class="text-justify">Ciò, in quanto, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Bacheca PPA del GME, possono essere ammessi alla Bacheca PPA i soggetti dotati di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza, senza che siano previsti ulteriori e diversi requisiti e/o il rilascio di particolari strumenti di garanzia a favore del GME come nel caso di adesione al Mercato Elettrico e al MPPA.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Una importante novità</strong></p><p class="text-justify">La novità introdotta dall’articolo 4 del DL Bollette potrebbe, dunque, rappresentare un importante strumento per il superamento degli ostacoli – quantomeno sotto il profilo dei requisiti soggettivi – che parevano precludere l’accesso al MPPA e alla garanzia di ultima istanza del GSE, consentendo anche ai soggetti privi dei requisiti ivi previsti di beneficiare di tale meccanismo di garanzia.</p><p class="text-justify">Nondimeno, per il tramite della Bacheca PPA, sembrerebbero potersi sottoscrivere esclusivamente contratti di compravendita fisica di energia elettrica, con esclusione dei contratti virtuali (c.d. <i>virtual</i> PPA) i quali, alla luce del crescente rilievo che stanno assumendo nella prassi di mercato, si ritiene che debbano parimenti poter accedere a tale strumento di garanzia.</p><p class="text-justify">Sarà, pertanto, necessario attendere la pubblicazione delle Nuove Regole Operative – ovvero la revisione di quelle già sottoposte a consultazione – al fine di verificare se le facilitazioni all’accesso allo strumento di garanzia appena esposte siano effettivamente assecondate dal regolatore e, dunque, se i nuovi requisiti soggettivi previsti per l'accesso alla Bacheca PPA consentiranno un effettivo utilizzo dello strumento, in linea con l'obiettivo di&nbsp;promuovere la contrattazione a lungo termine dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili da parte delle imprese.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><ol><li data-list-item-id="e2b931a9807190554c6a7fdf43aa5eb6e"><a href="/news-e-approfondimenti#ref-ftn1" class="footnote-backlink">^</a><span>A tal fine si rimanda al nostro articolo:&nbsp;</span><a href="https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-mercato-organizzato-dei-ppa-in-italia-e-la-garanzia-di-ultima-istanza-del-gse" target="_blank"><span>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-mercato-organizzato-dei-ppa-in-italia-e-la-garanzia-di-ultima-istanza-del-gse</span></a><span>&nbsp;</span></li><li data-list-item-id="e4e2f1e86cffa3f29772cbf1632e05829"><a href="/news-e-approfondimenti#ref-ftn2" class="footnote-backlink">^</a><span>Nell’ambito del quale gli operatori venditori assolvono all’obbligo di registrazione dei contratti di compravendita di lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili conclusi, fermo restando che i relativi contratti vengono sottoscritti al di fuori della Bacheca medesima.</span></li><li data-list-item-id="ea3d30070b9a371c8f1327b8246902f3f"><a href="/news-e-approfondimenti#ref-ftn3" class="footnote-backlink">^</a><span>Nell’ambito del quale possono essere presentate offerte di acquisto per l’energia elettrica resa disponibile dal GSE nell’ambito del meccanismo energy release 1.0.</span></li><li data-list-item-id="ef8157f4bdd74e299740b28adaae6ac2f"><a href="/news-e-approfondimenti#ref-ftn4" class="footnote-backlink">^</a><a href="https://www.mercatoelettrico.org/Portals/0/Documents/it-IT/20250127DTF05rev3PPA.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><span>https://www.mercatoelettrico.org/Portals/0/Documents/it-IT/20250127DTF05rev3PPA.pdf</span></a><span>&nbsp;</span></li><li data-list-item-id="e46a74463c09fa6fe81890d7231c55ebc"><a href="/news-e-approfondimenti#ref-ftn5" class="footnote-backlink">^</a><span>A tal fine si rimanda al nostro articolo:&nbsp;</span><a href="https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-mercato-organizzato-dei-ppa-in-italia-e-la-garanzia-di-ultima-istanza-del-gse" target="_blank"><span>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-mercato-organizzato-dei-ppa-in-italia-e-la-garanzia-di-ultima-istanza-del-gse</span></a></li></ol>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>PPA</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 05 Jun 2026 10:40:52 +0200</pubDate>
                        <title>Quando il personaggio si identifica con l&#039;attore: la Cassazione sui limiti della tutela autoriale di &quot;The man with no name&quot;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/quando-il-personaggio-si-identifica-con-lattore-la-cassazione-sui-limiti-della-tutela-autoriale-di-the-man-with-no-name</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con l’ordinanza n. 12257 del primo maggio 2026, la Corte di Cassazione ha reso un’importante pronuncia in tema di tutela autoriale del personaggio cinematografico, affrontandone i requisiti minimi di proteggibilità ai sensi della legge sul diritto d’autore (“<strong>L.d.a.</strong>”) con particolare riguardo al rapporto tra il personaggio di fantasia e l’attore che ne abbia incarnato le sembianze sullo schermo, nonché ai presupposti logici del plagio-contraffazione.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>La questione</strong></p><p class="text-justify">La vertenza trae origine dalla domanda proposta da Unidis Jolly Film s.r.l. – titolare dei diritti sul film “Per un pugno di dollari” – nei confronti della casa di produzione e distribuzione cinematografica Paramount Pictures Corporation e di altri soggetti (tra cui il compositore Hans Florian Zimmer e i registi Gregor John Verbinski e James Ward Byrkit), nonché del soggettista John David Logan, lamentando l’indebito sfruttamento economico, all’interno del lungometraggio animato “Rango”, del personaggio denominato “The Man with No Name”.</p><p class="text-justify">A fondamento delle proprie domande, l’attrice esponeva che il personaggio “The Man with No Name”, protagonista della celebre trilogia <i>western</i> diretta da Sergio Leone e interpretata da Clint Eastwood, godeva di autonoma tutelabilità autoriale ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L.d.a., e che tale personaggio era stato riprodotto, senza licenza né autorizzazione, nel personaggio dello “Spirito del West” nel film “Rango”, prodotto da Paramount.</p><p class="text-justify">Sulla base di tali premesse, Unidis sosteneva che il personaggio era stato utilizzato illecitamente all’interno di “Rango” e chiedeva che ne fosse accertata la contraffazione per plagio, con il conseguente riconoscimento della lesione dei propri diritti d’autore. Chiedeva altresì la condanna di Paramount per concorrenza sleale e per i danni derivanti dallo sfruttamento non autorizzato del personaggio. In via subordinata, deduceva la violazione della disciplina sulla citazione lecita prevista dall’art. 70 l. aut.; in ulteriore subordine, invocava l’applicazione del rimedio dell’arricchimento senza causa.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Le decisioni di merito&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Il Tribunale di Roma respingeva integralmente le domande proposte da Unidis, ritenendo insussistente qualsiasi ipotesi di plagio in relazione al personaggio “The Man with No Name”, atteso che il riferimento operato nell’opera “Rango” era da ricondursi all’attore Clint Eastwood, di cui erano state riprodotte le caratteristiche somatiche e morali, e non alla figura di fantasia rivendicata da parte attrice.</p><p class="text-justify">Con sentenza del 31 agosto 2022, la Corte d’Appello di Roma respingeva il gravame proposto da Unidis, condividendo integralmente le conclusioni cui era pervenuto il Tribunale. In particolare, la Corte osservava come nel film “Rango” non fosse stato richiamato il personaggio “The Man with No Name” in quanto tale, bensì la figura dell’attore Clint Eastwood, evocata attraverso una serie di riferimenti ai suoi tratti fisici e alle caratteristiche che ne hanno consolidato l’immagine nell’immaginario collettivo.</p><p class="text-justify">Secondo il giudice distrettuale, inoltre, non era possibile individuare una netta distinzione tra il personaggio e l’attore che lo aveva interpretato, poiché l’identità stessa di “The Man with No Name” risultava strettamente legata alla presenza scenica e all’interpretazione di Eastwood. La Corte riteneva altresì che il personaggio fosse privo di quel minimo grado di originalità richiesto per beneficiare della tutela autoriale, risolvendosi in una rielaborazione di modelli narrativi e figurativi già ampiamente radicati nella tradizione del western, senza aver acquisito nel tempo una propria autonomia espressiva rispetto a tali archetipi.</p><p class="text-justify">Infine, la Corte rilevava che, anche a voler prescindere dalla questione della proteggibilità del personaggio, il richiamo contenuto in “Rango” avrebbe comunque potuto essere ricondotto a una forma di citazione lecita ai sensi dell’art. 70 l. aut., non emergendo alcuna finalità di sfruttamento economico concorrenziale nei confronti della titolare dei diritti.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Il ricorso per Cassazione</strong></p><p class="text-justify">Avverso la decisione della Corte d’Appello, Unidis proponeva ricorso per cassazione articolato in sei diversi motivi. Le censure investivano, soprattutto, la valutazione circa la non proteggibilità del personaggio “The Man with No Name” e la conseguente esclusione del plagio. La ricorrente contestava inoltre l’interpretazione dell’art. 1 L.d.a. accolta dal giudice di merito, sostenendo che la Corte territoriale aveva introdotto surrettiziamente il requisito della separabilità del personaggio dall’attore che lo interpreta quale presupposto per il riconoscimento della tutela autoriale.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>La decisione della Corte&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo i motivi in parte inammissibili e in parte infondati.</p><p class="text-justify">Nel ribadire i principi già affermati in materia, la Corte ha ricordato che la tutela del personaggio costituisce una forma di protezione autonoma rispetto a quella riconosciuta all’opera nella quale esso è inserito. Ciò che rileva, infatti, non è la notorietà dell’opera, bensì il grado di caratterizzazione del personaggio, che deve presentare tratti sufficientemente originali e riconoscibili da consentirne l’identificazione come autonoma creazione intellettuale.</p><p class="text-justify">Muovendo da tale premessa, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito, secondo cui “The Man with No Name” non possiede un livello di individualizzazione tale da distinguerlo in modo apprezzabile dagli archetipi tradizionali del western. La figura del pistolero solitario e taciturno rappresenterebbe infatti una rielaborazione di modelli narrativi già ampiamente presenti nella tradizione del genere, priva di quel quid creativo necessario per accedere alla tutela autoriale.</p><p class="text-justify">È proprio da questa insufficiente caratterizzazione che deriva il passaggio più interessante della pronuncia. Secondo la Cassazione, l’identità del personaggio risulta ormai inscindibilmente associata a quella di Clint Eastwood, che lo ha interpretato in più opere contribuendo in maniera decisiva alla sua fortuna presso il pubblico. In una situazione di questo tipo, il richiamo operato da un’opera successiva può finire per riguardare non il personaggio in quanto creazione dell’ingegno, ma la figura dell’attore e l’immagine che ne è derivata nell’immaginario collettivo.</p><p class="text-justify">Da questa prospettiva, la Corte esclude che nel caso di specie possa configurarsi un plagio del personaggio. L’eventuale evocazione realizzata in “Rango” sarebbe infatti riferibile a Clint Eastwood e non a una figura narrativa dotata di autonoma individualità creativa.</p><p class="text-justify">Quanto al richiamo operato dalla Corte d’Appello alla disciplina della citazione lecita, la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse. Secondo la Cassazione, infatti, tale argomento aveva carattere meramente accessorio rispetto alla <i>ratio decidendi</i> principale, fondata sulla non proteggibilità del personaggio.&nbsp;</p><p class="text-justify">Una volta confermata quest’ultima conclusione, ogni ulteriore questione relativa all’applicabilità dell’art. 70 L.d.a. risultava priva di incidenza sull’esito della controversia.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Rilievi conclusivi</strong></p><p class="text-justify">La giurisprudenza di legittimità riconosce da tempo che il personaggio cinematografico può costituire oggetto di autonoma tutela autoriale, a prescindere dall’opera nella quale è inserito. Tale protezione, tuttavia, richiede che il personaggio presenti tratti sufficientemente originali e distintivi da renderlo riconoscibile come una creazione individuale, e non come una semplice riproposizione di figure già appartenenti al patrimonio narrativo di un determinato genere.</p><p class="text-justify">La vicenda di “The Man with No Name” evidenzia proprio i limiti di tale principio. Secondo la Corte, infatti, il personaggio non presenta un grado di caratterizzazione tale da differenziarlo in modo significativo dagli archetipi tradizionali del western. A ciò si aggiunge un ulteriore elemento: la sua notorietà risulta strettamente legata all’interpretazione di Clint Eastwood, al punto che, nell’immaginario collettivo, il personaggio e l’attore tendono a sovrapporsi.</p><p class="text-justify">Sotto questo profilo si colloca l’aspetto più interessante della decisione. La Cassazione precisa che l’immedesimazione tra personaggio e interprete non rappresenta una condizione ulteriore per il riconoscimento della tutela autoriale. Essa costituisce, piuttosto, la conseguenza dell’assenza di una fisionomia creativa realmente autonoma. Quando il pubblico identifica il personaggio principalmente attraverso il volto, lo stile e la personalità dell’attore che lo interpreta, diventa difficile distinguere la creazione narrativa dalla figura reale dell’interprete.</p><p class="text-justify">In una simile situazione, l’eventuale richiamo operato da opere successive rischia di riguardare non tanto il personaggio in sé, quanto l’immagine dell’attore che lo ha reso celebre. La decisione sembra quindi muoversi lungo una linea di confine ben precisa: il diritto d’autore non può essere utilizzato per estendere la protezione a figure che, più che esprimere una compiuta individualità creativa, finiscono per identificarsi con l’interprete che ne ha determinato il successo.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 05 Jun 2026 09:57:57 +0200</pubDate>
                        <title>RIU, SIU e AI: l&#039;Europa alla prova della regolamentazione finanziaria</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/riu-siu-e-ai-leuropa-alla-prova-della-regolamentazione-finanziaria</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Retail Investment Strategy (RIS) è agli sgoccioli: il testo definitivo circola in forma ufficiosa e segna un ridimensionamento netto rispetto alle ambizioni di partenza — il ban sugli incentivi è tramontato, i benchmark di fatto accantonati.&nbsp;</p><p>La Saving and Investments Union (SIU) guarda più lontano ma rischia di restare vaga. L’AI Act entra nel perimetro della consulenza finanziaria con domande ancora aperte.&nbsp;</p><p><a href="https://www.thesignalmedia.com/ris-siu-e-ai-leuropa-alla-prova-della-regolamentazione-finanziaria/" target="_blank" rel="noreferrer">Leggi l'intervista del nostro Francesco Mocci a The Signal</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-10393</guid>
                        <pubDate>Thu, 04 Jun 2026 10:49:57 +0200</pubDate>
                        <title>L&#039;intelligenza artificiale cambierà il lusso?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lintelligenza-artificiale-cambiera-il-lusso</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il nostro Paolo Lazzarino, intervenuto nel podcast “Indicam On air”, esplora il rapporto tra innovazione tecnologica, intelligenza artificiale e settore del lusso tra nuove opportunità, trasformazioni dei modelli creativi e sfide per la tutela dei brand e della proprietà intellettuale.</p><p><a href="https://www.spreaker.com/episode/l-intelligenza-artificiale-cambiera-il-lusso--72325551" target="_blank" rel="noreferrer">Ascolta la puntata</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 04 Jun 2026 09:53:54 +0200</pubDate>
                        <title>A volte i pianeti si allineano: la caparra confirmatoria e l’IVA</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/a-volte-i-pianeti-si-allineano-la-caparra-confirmatoria-e-liva</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con sentenza n. 2751 del 3 dicembre 2025, depositata il 26 gennaio 2026, il Tribunale di Verona, Sezione Penale, ha adottato una coraggiosa decisione, con la quale, forzando un po’ le strette maglie della legge, ha evitato di condannare una parte per non aver versato un’imposta che in realtà non era dovuta.</p><p class="text-justify">Ne parliamo nella nostra nuova pillola con Antonio Tola.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 02 Jun 2026 08:57:00 +0200</pubDate>
                        <title>nctm e l&#039;arte. Che significa raccontare il presente. Conversazione con Gabi Scardi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-e-larte-che-significa-raccontare-il-presente-conversazione-con-gabi-scardi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nel cuore di uno dei polmoni verdi di Milano, un progetto visionario, la mostra <i><u>Contatto Arte-Città</u></i> curata da <strong>Giulio Macchi</strong> per la Triennale di Milano del 1973, aveva costruito una serie di opere pubbliche aperte alla cittadinanza. Tra queste, il <i><u>Teatro Continuo</u></i><u> di</u><strong> Alberto Burri,</strong> una piattaforma monumentale, uno <i>scheletro</i> che poteva essere portato in vita da chiunque in qualsiasi momento: un invito all’atto fisico della cittadinanza. Nel 1989, inspiegabilmente, il Comune di Milano decide di abbattere la struttura.</p><p>Ventisei anni dopo l’opera viene reintegrata. Dietro l’operazione c’è il progetto culturale <i><strong>nctm e l’arte</strong></i><strong>;</strong> naturalmente con la supervisione della <u>Sovrintendenza</u> e in accordo con il<u> Comune di Milano</u>, <u>La Triennale </u>e la<u> Fondazione dell’artista</u>.</p><p>Cosa ci dice sul dialogo tra pubblico e privato nel sostegno alla cultura, ma anche nella sua immaginazione? Cosa ci dice della disseminazione della cura del discorso culturale in un sistema città, in un sistema comunità sempre più frammentato, mobile e complesso?</p><p>Leggi l'intervista a Gabi Scardi, curatrice del progetto <i>nctm e l'arte</i>, su <a href="https://www.artapartofculture.net/2026/05/30/nctm-e-larte-che-significa-raccontare-il-presente-conversazione-con-gabi-scardi/" target="_blank" rel="noreferrer">Art a part of Culture</a><br>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Sat, 30 May 2026 09:04:00 +0200</pubDate>
                        <title>Caso Dieselgate. Sul market abuse arriva la decisione della Corte Ue</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/caso-dieselgate-sul-market-abuse-arriva-la-decisione-della-corte-ue</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>L'arduo equilibrio tra riservatezza aziendale e regole di trasparenza.</i></p><p>Per le società quotate è sempre più difficile mantenere in equilibrio le esigenze di riservatezza aziendale e gli obblighi di trasparenza a tutela del mercato. Questo conflitto è al centro di una vicenda portata recentemente all'attenzione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dalla Corte Federale di Giustizia tedesca (Bundesgerichtshof), relativa al noto caso "dieselgate" che vede coinvolte Volkswagen e la sua controllante Porsche.[…]</p><p>[…] "Il nodo giuridico per questi soggetti - spiega Lukas Plattner, partner di ADVANT Nctm - è stabilire se le informazioni e le conoscenze apprese ricoprendo un ruolo in una società del gruppo siano automaticamente attribuibili anche all'emittente, persino quando si tratta di notizie strettamente coperte da vincoli di riservatezza». Le conseguenze per i soggetti interlocker potrebbero essere radicali: «Se la Corte dovesse sancire la prevalenza assoluta della trasparenza del mercato, questi amministratori si troverebbero spogliati della possibilità di opporre il segreto fiduciario aziendale, finendo per dover trasferire le informazioni "riservate" da un consiglio di amministrazione all'altro".</p><p>Leggi l'articolo integrale sul numero del 30 maggio 2026 de Il Sole 24 Ore - Plus 24</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 28 May 2026 14:02:26 +0200</pubDate>
                        <title>Trade secrets e Digital Omnibus: proteggere il know-how mentre i dati circolano per obbligo di legge</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/trade-secrets-e-digital-omnibus-proteggere-il-know-how-mentre-i-dati-circolano-per-obbligo-di-legge</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il problema, in breve</strong></p><p class="text-justify">Il Digital Omnibus — il pacchetto normativo con cui Bruxelles sta razionalizzando le regole digitali dell'UE — spinge nella stessa direzione da anni: più condivisione, più portabilità, meno silos. Un obiettivo legittimo, ma con un effetto collaterale che molte imprese non hanno ancora messo a fuoco: ogni obbligo di data sharing è una finestra in più da cui può uscire il know-how che non si è scelto o che non si può brevettare.</p><p class="text-justify">Il pacchetto comprende due testi principali: uno che interviene sulle regole esistenti in materia di dati, cybersicurezza e privacy (il <i>digital acquis</i>), ancora in negoziato; e uno sull'intelligenza artificiale, su cui è stato raggiunto un accordo politico provvisorio il 7 maggio 2026. Le date di pubblicazione ufficiale restano soggette al completamento del processo formale.</p><p><strong>Cosa cambia concretamente</strong></p><p class="text-justify">Le modifiche al <i>digital acquis</i> più rilevanti per chi gestisce informazioni sensibili:</p><ul style="margin-left:-1px;"><li data-list-item-id="e75c46ece21a889ab816fca148d65f728"><p class="text-justify"><span><strong>Dati pubblici e grandi operatori.</strong> Le pubbliche amministrazioni potranno applicare condizioni speciali alle Very Large Enterprises e ai gatekeeper DMA che riusano dati pubblici, per evitare che l'accesso privilegiato ai dati consolidi posizioni già dominanti.</span></p></li><li data-list-item-id="eef4e758f3dcd911686d2f64008094dc3"><p class="text-justify"><span><strong>Intermediari dati.</strong> Il regime obbligatorio del Data Governance Act diventerebbe volontario, con requisiti di separazione più leggeri. Più attori nella catena, più punti di contatto.</span></p></li><li data-list-item-id="e0020d35b6d6aaf164f70aa9b0fcbe27a"><p class="text-justify"><span><strong>Cloud switching.</strong> Regimi semplificati per alcune categorie, ma con salvaguardie esplicite su trade secrets e rischi di esposizione verso giurisdizioni terze.</span></p></li><li data-list-item-id="eb34c2d2e51c9c92dd1469703404f9948"><p class="text-justify"><span><strong>Smart contract per il data sharing.</strong> Eliminati i requisiti essenziali dell'art. 36 del Data Act: meno vincoli tecnici, più peso alla governance contrattuale.</span></p></li></ul><p><strong>Il punto di partenza: il Data Act</strong></p><p class="text-justify">Già in vigore dal 12 settembre 2025, il Data Act dà agli utenti di dispositivi connessi il diritto di far condividere i propri dati con terze parti. Per i produttori, questo espone un perimetro delicato: i dati possono contenere logiche operative, parametri di configurazione, prestazioni, tutto ciò che compone il know-how senza mai essere stato etichettato come tale. E il Data Act disapplica la protezione <i>sui generis</i> sui database in questo contesto, spostando il peso della tutela verso i segreti commerciali.</p><p class="text-justify">Pensiamo ad un caso concreto.<strong>&nbsp;</strong>Un produttore di impianti industriali connessi riceve da un cliente la richiesta di condividere 18 mesi di log operativi con un fornitore di manutenzione indipendente che è concorrente diretto del suo servizio post-vendita. Quei log contengono parametri di calibrazione e sequenze di controllo sviluppate in anni di R&amp;D, mai brevettate. Il Data Act non ammette un rifiuto generalizzato, ma consente al produttore di richiedere misure tecniche proporzionate prima di condividere (art. 4, par. 6): NDA con clausola anti-reverse-engineering, dati sensibili solo in forma aggregata, divieto contrattuale di usare i dati per sviluppare servizi concorrenti (art. 6, par. 2, lett. e). Se il terzo rifiuta le misure, il produttore può bloccare la condivisione, ma deve motivarlo per iscritto e notificare l'autorità competente. Questi due passi non sono facoltativi: sono la condizione formale perché il rifiuto sia legittimo.</p><p class="text-justify">Il Regolamento prevede anche la possibilità di rifiutare la condivisione quando essa renderebbe altamente probabile un serio danno economico. La soglia è alta, e il problema pratico è che quel danno va dimostrato <i>prima</i> che la divulgazione avvenga, su dati che non sono ancora usciti. Chi non ha documentato il valore dei propri segreti si troverà senza argomenti nel momento in cui servono.</p><p><strong>La novità del Digital Omnibus: il fattore giurisdizionale</strong></p><p class="text-justify">Se approvata nella forma proposta, la modifica al Data Act introdurrebbe una nuova base di rifiuto alla condivisione: il rischio di acquisizione illecita da parte di soggetti operanti in Paesi terzi con tutele insufficienti&nbsp; o con tutele formalmente equivalenti ma prive di enforcement reale.</p><p class="text-justify">È un cambiamento di prospettiva concreto. Oggi molti leak non nascono da attacchi informatici o dipendenti infedeli: nascono dal fatto che un dato condiviso legittimamente arriva a un destinatario corretto, che però opera in una giurisdizione dove un'autorità locale può richiedergli di divulgarlo e dove ottenere un'ingiunzione è lento o impossibile. Il segreto si perde per struttura sistemica, non per dolo. La proposta prova a trasformare questa asimmetria in una leva giuridica: il rifiuto è legittimo, ma deve essere motivato per iscritto e notificato all'autorità competente.</p><p><strong>Cinque cose da fare adesso</strong></p><ul style="margin-left:-1px;"><li data-list-item-id="e58336d8860b3323e29de322ef1074d56"><p class="text-justify"><span><strong>Mappare i dati in senso competitivo.</strong> Non ai fini GDPR: quali dataset, se analizzati, rivelano processi o logiche proprietarie? Quali rientrano nel perimetro del Data Act?</span></p></li><li data-list-item-id="e46f9643ae94c1cc8b15d95981065164c"><p class="text-justify"><span><strong>Costruire un trade secret registry.</strong> Un segreto commerciale esiste se è non noto, ha valore economico proprio perché segreto, ed è protetto con misure ragionevoli. NDA, controlli di accesso, audit log, policy interne: tutto documentato e aggiornato.</span></p></li><li data-list-item-id="e46e2d6680a05f6ba0ae9bb6a596476fc"><p class="text-justify"><span><strong>Strutturare la risposta alle richieste di data sharing.</strong> Serve un processo, non una valutazione caso per caso. Con criteri chiari su quando opporre un rifiuto, come motivarlo e come notificarlo.</span></p></li><li data-list-item-id="eb478c5f1537858d88dd2e2434e709d74"><p class="text-justify"><span><strong>Fare l'assessment giurisdizionale dei flussi dati.</strong> Chi riceve i dati? Dove opera? Dove sono i suoi sub-fornitori? Qual è l'enforcement reale in quelle giurisdizioni?</span></p></li><li data-list-item-id="ed296107bf4f7ffdc7c508e3194fcacac"><p class="text-justify"><span><strong>Monitorare l'iter normativo.</strong> Il Digital Omnibus per il digital acquis cambierà. Chi lavora con dati sensibili deve sapere come, e quando.</span></p></li></ul><p class="text-center">* * *</p><p class="text-justify">La direzione del Digital Omnibus non cambierà: più circolazione, più portabilità. Ma le imprese che hanno costruito il loro vantaggio su dati e processi non brevettati non possono aspettare che la normativa si stabilizzi. Il segreto che resiste è quello che è già stato strutturato come tale prima che qualcuno chieda di condividerlo.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 28 May 2026 10:09:45 +0200</pubDate>
                        <title>Risparmio gestito: la nuova stagione della regolamentazione UE</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/risparmio-gestito-la-nuova-stagione-della-regolamentazione-ue</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Per Francesco Mocci, Partner di ADVANT Nctm, l'evoluzione normativa ridefinisce il rapporto tra intermediari, mercati privati e consulenza legale.&nbsp;</i></p><p><a href="https://riviste.toplegal.it/bookcase/ipaai" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Leggi l'intervista completa sul numero di maggio 2026 di Top Legal Digital</i></a></p><p>In Europa il risparmio privato è al centro di una strategia che punta a rafforzare la competitività, a sostenere la crescita delle imprese e a ridurre la dipendenza da capitali esterni. Si tratta di una trasformazione che passa in primo luogo dalla finanza, ma che vede tra gli attori protagonisti anche gli studi legali chiamati ad accompagnare intermediari, società di gestione e reti distributive in una stagione di profonda evoluzione normativa. È il quadro delineato da <strong>Francesco Mocci</strong>, partner di ADVANT Nctm specializzato in diritto bancario, finanziario e assicurativo.</p><p>«La Savings and Investments Union nasce dalla constatazione che enormi quantità di risparmio restano ferme sui conti correnti e non vengono utilizzate per far crescere l’economia», spiega Mocci. La strategia europea punta a convogliare liquidità privata verso investimenti produttivi e mercati privati. Secondo il partner di ADVANT Nctm, uno dei progetti più significativi riguarda i Savings and Investment Accounts, contenitori di investimento semplici che dovrebbero beneficiare di incentivi fiscali e regolamentari per favorire la partecipazione degli investitori retail. «L’idea - spiega - è quella di offrire prodotti accessibili anche a chi non ha grande esperienza dei mercati finanziari, creando un’alternativa alla semplice liquidità detenuta sui conti correnti».</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 27 May 2026 10:30:26 +0200</pubDate>
                        <title>EU Inc proposals will simplify European business creation and accelerate growth – but complexity remains</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/eu-inc-proposals-will-simplify-european-business-creation-and-accelerate-growth-but-complexity-remains</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://europeanbusinessmagazine.com/eu-inc-proposals-will-simplify-european-business-creation-and-accelerate-growth-but-complexity-remains/" target="_blank" rel="noreferrer">European Business Magazine</a></p><ul><li data-list-item-id="eefb1df75cf511d8f78a5d03f3a59cf34"><a href="https://www.advant-altana.com/en/professionals/cv-professional/marie-hindre" target="_blank">Marie Hindré</a>, Partner at ADVANT Altana</li><li data-list-item-id="ef50d8a1f596722fd838ad352d9a9f7d5"><a href="https://www.advant-beiten.com/en/experts/cv-professional/markus-p-linnartz" target="_blank">Markus P. Linnartz</a>, Partner at ADVANT Beiten</li><li data-list-item-id="ef35dce222e0a4c09330637fe7ba8e583"><a href="https://www.advant-nctm.com/en/professional/cv-professional/filippo-federici" target="_blank">Filippo Federici</a>, Counsel at ADVANT Nctm</li></ul><p>The new <a href="https://commission.europa.eu/news-and-media/news/eu-inc-making-business-easier-european-union-2026-03-18_en" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i>“EU Inc”</i></a> proposals announced last month to create one harmonized set of corporate rules for companies operating across the European Union have the potential to be a genuine gamechanger for business success and EU competitiveness. Reducing complexity and costs will make it far easier for ambitious, innovative companies to start up, raise capital and grow so they can scale just as seamlessly within the bloc as they could if they were based elsewhere in the world in countries with lower administrative burdens such as the US or China. Yet, while this move towards greater simplification represents a major step forward, several key issues could still undermine the overall success of this important initiative.</p><p><a href="https://europeanbusinessmagazine.com/eu-inc-proposals-will-simplify-european-business-creation-and-accelerate-growth-but-complexity-remains/" target="_blank" rel="noreferrer">Read the full article here</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Mon, 25 May 2026 09:25:34 +0200</pubDate>
                        <title>Antitrust, un settennato per gestire le sfide dei mercati</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/antitrust-un-settennato-per-gestire-le-sfide-dei-mercati</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i><strong>Il commento di Luca Toffoletti a ItaliaOggi Sette</strong></i></p><p>Il settennato di Roberto Rustichelli alla guida dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si è chiuso lo scorso4 maggio.I numeri, snocciolati nell'ultima relazione al parlamento, fanno la fotografia della complessa attività svolta: 125 istruttorie avviate in materia di concorrenza, e sanzioni complessive per 4 miliardi di euro; 661 istruttorie in difesa dei consumatori e sanzioni per 500 milioni. A queste si aggiungono 586 interventi di advocacy. Complessivamente, stima Agcm, 9 miliardi euro di benefici per imprese e consumatori grazie all'attività a tutela della concorrenza e ristori rivolti a più di 2 milioni di consumatori per complessivi 208 milioni euro, con oltre 172mila segnalazioni (+20% all'anno e + 150% rispetto al 2019, anno di insediamento di Rustichelli).</p><p>«Anche il discorso di presentazione dell'ultima Relazione annuale del presidente Rustichelli mette - giustamente - al primo posto il tema del giorno per l'antitrust: la difficile impresa di conciliare "competizione" e "competitività"», dice <strong>Luca Toffoletti</strong>, partner di<strong> ADVANT Nctm</strong>: «la questione è efficacemente inquadrata così: "Di frontea un nuovo paradigma in cui competitività e sicurezza economica sono ivenuti termini di un binomio inscindibile, quale ruolo può giocare la concorrenza?". In modo ancora più stringente, Rustichelli ci ricorda che è in gioco la "ricerca di un nuovo equilibrio" in cui la concorrenza venga "mantenuta al passo coi tempi, aprendola al dialogo con le esigenze della sicurezza economica, dell'autonomia strategica e della sostenibilità". La risposta è duplice: da un lato c'è l'orgogliosa rivendicazione del "primato" del diritto della concorrenza, e la ferma esclusione della necessità di allentarei vincoli antitrust; dall'altro, il riconoscimento che è in corso a livello europeo un programma di rinnovamento, che investe in particolare il trattamento delle concentrazioni. È un vecchio tema per l'antitrust, forse il più interessante di tutti: "concorrenza e...", ossia come conciliare la tutela della concorrenza con altri obiettivi sociali - la protezione dei lavoratori, la tutela dell'ambiente, da ultimo la onnicomprensiva sostenibilità. La Corte di Giustizia, investita del tema, richiama i Trattati, che pongono la concorrenza sullo stesso piano di altri fini».</p><p><i>Leggi l'articolo completo sul numero di Lunedì 25 maggio 2026 di ItaliaOggi Sette.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 21 May 2026 09:29:25 +0200</pubDate>
                        <title>Tuf, stop al doppio binario per sanzionare gli illeciti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tuf-stop-al-doppio-binario-per-sanzionare-gli-illeciti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Finanza e regole. Il sottosegretario Freni: «Trovata un'intesa sulla soglia al di sopra della quale c'è il reato e al di sotto la violazione amministrativa»</i></p><p><br>La riforma del Tuf ha ancora dei cantieri aperti. Il lavoro del Governo non è terminato con l'entrata in vigore, il 29 aprile scorso, del decreto di attuazione (D.Lgs. 47/2026) della Legge dei Capitali, che ha dato esecuzione alla delega che ha dato avvio ai lavori nel 2024. Nell'ambito della conferenza su "Cosa cambia per imprese, banche e risparmiatori con la riforma del mercato dei capitali", il sottosegretario all'Economia e alle Finanze ha annunciato che un altro cantiere sta per giungere a fine lavori. […]</p><p>[…] A sollecitare l'annuncio di Freni è stato l'intervento dell'avvocato Luigi Orsi, dello studio legale ADVANT Nctm, che ha sottolineato come «un mercato nel quale le regole penali sono confuse, sedimentate nel tempo, poco coordinate, implica inefficenze che non possiamo permetterci se vogliamo dare attrattività al nostro mercato. Il falso in bilancio e la manipolazione del mercato sono illeciti che oggi hanno una doppia valenza amministrativa e penale che va superata».</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sul numero del 21/05/2026 de Il Sole 24 Ore - Supplemento, Festival dell'Economia</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Wed, 20 May 2026 12:24:38 +0200</pubDate>
                        <title>ESG e Marchi Ambientali “Autodichiarati”: cosa succede dopo il 27 settembre 2026</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/esg-e-marchi-ambientali-autodichiarati-cosa-succede-dopo-il-27-settembre-2026</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><i>Il D.lgs. 30/2026 cambia radicalmente le regole per le certificazioni di sostenibilità fai-da-te</i></p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Il problema</strong></p><p class="text-justify">Migliaia di imprese italiane hanno costruito nel tempo la propria comunicazione ESG attorno a marchi e loghi di sostenibilità "autoprodotti": denominazioni registrate come marchi europei o nazionali, pittogrammi "green", etichette di prodotto con <i>claim</i> ambientali, tutti creati e gestiti dall'impresa stessa senza il coinvolgimento di un ente verificatore terzo. Si tratta dei cosiddetti marchi "autodichiarati".</p><p class="text-justify">Dal 27 settembre 2026, la loro sopravvivenza nella comunicazione commerciale è seriamente a rischio.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Cosa dice la nuova normativa</strong></p><p class="text-justify">Il D.lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, recependo la Direttiva (UE) 2024/825 ("Empowering Consumers for the Green Transition"), introduce nel Codice del Consumo un divieto particolarmente rigoroso relativo all'utilizzo di marchi o etichette di sostenibilità non fondati su sistemi di certificazione indipendenti e trasparenti, o non approvati da autorità pubbliche riconosciute.</p><p class="text-justify">La norma è inequivoca su un punto che molte imprese tendono a sottovalutare: la registrazione come marchio presso l'EUIPO o l'UIBM non equivale a certificazione di sostenibilità. Il marchio registrato gode di tutela come segno distintivo, non come attestazione delle qualità ambientali che veicola. Sono due piani giuridici del tutto distinti.</p><p class="text-justify">Un marchio di sostenibilità autodichiarato, per quanto regolarmente registrato e da anni presente sul mercato, potrà quindi essere qualificato come pratica commerciale vietata ai sensi del Codice del Consumo, indipendentemente dall'intenzione soggettiva dell'impresa.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Marchi individuali, collettivi e di certificazione: una distinzione che conta</strong></p><p class="text-justify">Il Codice della Proprietà Industriale distingue tra marchio individuale, marchio collettivo e marchio di certificazione. Nella pratica, tuttavia, la grande maggioranza dei marchi ambientali ESG è registrata come marchio individuale, la categoria strutturalmente più esposta, poiché non prevede alcun soggetto terzo verificatore. Il marchio di certificazione, affidato per legge a un soggetto indipendente e corredato da un regolamento d’uso, è il modello più vicino ai requisiti della nuova normativa, ma solo se il regolamento prevede criteri scientificamente fondati e audit da organismi accreditati. Il marchio collettivo si trova in una posizione intermedia che richiede valutazione caso per caso.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>I requisiti per i sistemi di certificazione ammessi</strong></p><p class="text-justify">Affinché un marchio di sostenibilità possa continuare a circolare legittimamente nella comunicazione commerciale, il sistema sottostante deve soddisfare cumulativamente requisiti di indipendenza, trasparenza e verificabilità, tra cui:</p><ul style="margin-left:8px;"><li data-list-item-id="eb9531f41d5d5f416fcd4c190115400c5"><p class="text-justify"><span>criteri oggettivi, scientificamente fondati e pubblicamente accessibili;</span></p></li><li data-list-item-id="e376c262d396f5240db47539f52b793c1"><p class="text-justify"><span>gestione da parte di un soggetto terzo indipendente rispetto all'impresa beneficiaria;</span></p></li><li data-list-item-id="e28c6c1950a698a56c928fdc17bce4def"><p class="text-justify"><span>audit e verifiche periodiche da parte di organismi accreditati;</span></p></li><li data-list-item-id="edd605cac590dcecafdaba3738dd8f14d"><p class="text-justify"><span>meccanismo di reclamo fruibile da terzi;</span></p></li><li data-list-item-id="ee139d28aa4cb7c602cdae1e4d41d0a7b"><p class="text-justify"><span>aggiornamento regolare dei criteri alla luce dei progressi scientifici e tecnici.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Tali elementi riflettono la struttura dei sistemi di certificazione richiamati dalla Direttiva e dalla disciplina europea in materia di <i>sustainability labels</i> e <i>certification schemes</i>.</p><p class="text-justify">Non è sufficiente affidare la verifica a un soggetto formalmente esterno: è la struttura complessiva del sistema che deve essere conforme.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Le opzioni per le imprese</strong></p><p class="text-justify">Le imprese titolari di marchi autodichiarati hanno essenzialmente due strade:</p><ol style="margin-left:8px;"><li data-list-item-id="ea25393d83a92545a8d559201cccce0c0"><p class="text-justify"><i><span>Costruire un sistema di certificazione proprio conforme</span></i><span> Il marchio viene mantenuto, ma agganciato a un sistema di verifica indipendente costruito ad hoc, con il coinvolgimento di un organismo accreditato (Bureau Veritas, DNV, TÜV, SGS o equivalenti). È la soluzione che preserva il valore di brand, ma richiede tipicamente 6-12 mesi di implementazione — incompatibile con la scadenza del 27 settembre 2026 per chi non ha già avviato il percorso — oltre a comportare costi di implementazione e mantenimento potenzialmente significativi.</span></p></li><li data-list-item-id="e6eeaf129bd656f0300dd9dccff1b8664"><p class="text-justify"><i><span>Ritirare il marchio e migrare verso un sistema certificato già esistente</span></i><span> Per le imprese che non siano già in condizione di soddisfare i requisiti, la sospensione cautelativa del marchio in attesa del completamento del percorso di adeguamento è fortemente raccomandata.</span></p></li></ol><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>La verifica dei contratti B2C e B2B: un passaggio spesso trascurato</strong></p><p class="text-justify">L'esposizione al rischio non si esaurisce nella comunicazione commerciale. Nei rapporti <i>B2C</i>, condizioni generali di vendita e schede prodotto richiamano spesso le caratteristiche ambientali del prodotto: se fondate su un marchio autodichiarato non conforme, espongono l'impresa ad azioni dei consumatori oltre che a procedimenti AGCM. Nei rapporti <i>B2B</i>, i contratti di fornitura e distribuzione contengono frequentemente <i>representations &amp; warranties</i> di conformità normativa, la cui violazione può attivare clausole di indennizzo o risoluzione; analogamente, i capitolati con clausole ESG impongono ai fornitori standard certificativi il cui venir meno configura un inadempimento contrattuale. La verifica dei contratti attivi è pertanto parte integrante — e non accessoria — della due diligence ESG.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Il tempo stringe: la due diligence ESG non è più rinviabile</strong></p><p class="text-justify">L'implementazione degli interventi correttivi richiede mediamente 1-2 mesi di lavoro strutturato. Chi non ha ancora avviato una ricognizione sistematica dei propri marchi e <i>claim</i> ambientali si trova oggi in una situazione di rischio concreto, considerato che la scadenza del 27 settembre 2026 non ammette proroghe.</p><p class="text-justify">Una due diligence ESG mirata deve coprire: la mappatura di tutti i marchi e <i>claim</i> ambientali utilizzati nella comunicazione, la verifica della loro conformità ai nuovi requisiti, la valutazione delle opzioni di adeguamento, il censimento dei contratti attivi — B2C e B2B — contenenti riferimenti a marchi o <i>claim</i> ambientali e l'analisi delle relative clausole di garanzia e conformità, e la definizione di un piano di <i>remediation</i> prioritizzato.</p><p class="text-justify">Le sanzioni previste per le violazioni sono significative — potenzialmente fino al 4% del fatturato annuo realizzato nell'Unione Europea nei casi previsti dal Codice del Consumo — e si affiancano al rischio reputazionale derivante dalla pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori dell'AGCM.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                                <category>ESG</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <guid isPermaLink="false">news-10311</guid>
                        <pubDate>Mon, 18 May 2026 09:34:31 +0200</pubDate>
                        <title>Video: Intervista a Lukas Plattner, convegno annuale AssoNEXT 2026</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/video-intervista-a-lukas-plattner-convegno-annuale-assonext-2026</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 18 May 2026 09:25:21 +0200</pubDate>
                        <title>Video: Pay Trasparency Directive in Italy</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pay-trasparency-directive-in-italy</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-10309</guid>
                        <pubDate>Thu, 14 May 2026 14:26:03 +0200</pubDate>
                        <title>La riforma del Tuf e il nuovo volto della gestione collettiva</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-riforma-del-tuf-e-il-nuovo-volto-della-gestione-collettiva</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Articolo a cura di <strong>Flavio Burrai </strong>per il numero 184 - Maggio 2026 di <strong>Fondi &amp; Sicav</strong></i></p><p>Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d. lgs. 14 aprile 2026, n. 47, la riforma organica del Tuf è diventata realtà. In esecuzione della delega contenuta nella cosiddetta “Legge Capitali” (l. n. 21/2024), il legislatore ha ridisegnato i confini del mercato dei capitali italiano.&nbsp;</p><p>Per gli operatori del settore il nuovo decreto non rappresenta una rivoluzione inaspettata nei contenuti, che ricalcano sostanzialmente lo schema di quello che era già circolato nei mesi scorsi, ma introduce un regime transitorio che merita un’analisi attenta per i risvolti operativi immediati.</p><p><strong>Gefia sotto soglia</strong></p><p>Come già commentato in queste colonne dall’avv. Lorenzo Macchia all’indomani dell’approvazione dello schema di decreto, il cuore della riforma per la gestione collettiva risiede nell’introduzione di modelli operativi più snelli.&nbsp;</p><p>La principale innovazione riguarda i Gefia sotto soglia registrati. Superando l’impostazione adottata in sede di recepimento della Direttiva Aifmd, l’Italia si allinea finalmente alla prassi comunitaria: per i gestori di Fia italiani chiusi e riservati che non investono in crediti e operano entro le soglie dei 100 milioni di euro o 500 milioni in assenza di leva e con lock-up quinquennale, il regime autorizzativo preventivo della Banca d’Italia è sostituito da una più agevole iscrizione in un apposito registro.&nbsp;</p><p>I Gefia sotto soglia registrati saranno assoggettati a un regime di vigilanza circoscritto, non già continuo, bensì limitato alla verifica delle condizioni di registrazione e al monitoraggio del rischio sistemico, con controlli attivati esclusivamente “ad evento”.&nbsp;</p><p>I Fia in questione dovranno rivestire necessariamente la forma chiusa e la natura riservata, potendo essere commercializzati esclusivamente a investitori professionali. Il regolamento del Fia potrà tuttavia prevedere la partecipazione di investitori non professionali, a condizione che questi sottoscrivano o acquistino quote per un importo complessivo non inferiore a 500 mila euro e dimostrino di detenere un portafoglio finanziario di almeno 5 milioni di euro.</p><p><strong>Debuttano le società di partenariato</strong></p><p>Parallelamente, assistiamo al debutto delle società di partenariato. Queste ultime, che devono essere costituite come società in accomandita per azioni (Sapa), rappresentano la naturale evoluzione delle Società di Investimento Semplice (Sis), ora abrogate. Il nuovo veicolo avrà come unico scopo l’investimento collettivo nei settori del private equity e venture capital, utilizzando il patrimonio raccolto tramite l’offerta delle proprie azioni, strumenti finanziari partecipativi e altre modalità di raccolta definite nello statuto.</p><p><strong>Riflessi pratici</strong></p><p>Dal punto di vista pratico, il passaggio al regime di sola registrazione per i piccoli gestori ridurrà significativamente i tempi per arrivare al mercato.&nbsp;</p><p>Tuttavia, la “vigilanza attenuata” non deve essere confusa con un’assenza di regole: resta fermo il rispetto della normativa antiriciclaggio e la necessità di assetti organizzativi idonei, sui quali l’organo di controllo sarà chiamato a vigilare. Per le Sgr, la sfida sarà valutare se e come integrare questi nuovi veicoli nelle proprie strategie di gruppo.&nbsp;</p><p>A completare il quadro delle innovazioni operative, da ultimo, si segnala l’introduzione degli enti previdenziali privatizzati all’interno della categoria dei clienti professionali e l’aggiornamento delle definizioni di Oicr per ricomprendere all’interno dello stesso tanto le gestioni interne quanto quelle esterne.</p><p><strong>Il regime transitorio</strong></p><p>Gli articoli da 11 a 16 del decreto disciplinano le disposizioni transitorie che impattano anche sulla gestione collettiva.&nbsp;</p><p>L’articolo 12 del decreto stabilisce che i gestori che attualmente si avvalgono delle deroghe previste per le SiS o per altri regimi semplificati (ai sensi del previgente art. 35-undecies Tuf) hanno dodici mesi dall’adozione delle disposizioni attuative della Banca d’Italia per regolarizzare la propria posizione. Due le strade percorribili:&nbsp;</p><ol><li data-list-item-id="e724f25633c8239f1087080d609eb6588">richiedere la piena autorizzazione come Sgr o Sicav/Sicaf “ordinaria”;&nbsp;</li><li data-list-item-id="e0c2b5ccb625611bce9cd26b9b2fb53c4">presentare istanza per l’iscrizione nel nuovo registro dei Gefia sotto soglia, ma a una condizione stringente: ottenere il consenso espresso di tutti i partecipanti ai Fia già istituiti alla prosecuzione dell’incarico sotto il nuovo regime.&nbsp;</li></ol><p>In assenza di tale consenso, o in caso di mancata istanza entro il termine, la Banca d’Italia procederà alla revoca dell’autorizzazione e alla cancellazione dagli albi. Si tratta di un passaggio delicato che impone ai gestori una tempestiva attività di compliance e di relazione con i propri investitori. Nelle more del termine, l’istituzione di nuovi Fia sarà consentita solo se compatibile con i requisiti del nuovo regime sotto soglia.&nbsp;</p><p>In conclusione, la riforma 2026 offre strumenti preziosi per modernizzare il nostro mercato. La palla passa ora ai regolatori per le norme tecniche e, soprattutto, agli operatori, chiamati a gestire una transizione che non permette distrazioni cronologiche.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Capital Markets</category>
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 14 May 2026 09:21:05 +0200</pubDate>
                        <title>La ricetta di AssoNext per rafforzare le small cap di Piazza Affari</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-ricetta-di-assonext-per-rafforzare-le-small-cap-di-piazza-affari</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>AssoNext, l'associazione delle pmi quotate sotto la presidenza di Vincenzo Polidoro, presenta oggi la nuova roadmap per rafforzare il mercato dei capitali italiano e, in particolare, il segmento Egm di Piazza Affari, segmento dedicato alle piccole e medie imprese.</p><p><strong>Lukas Plattner,</strong> membro del Comitato Scientifico di AssoNext e partner dello studio ADVANT Nctm, sottolinea che la roadmap di AssoNext «mette a sistema, in un disegno organico, le leve che servono al rilancio del mercato dei capitali italiano. I tre pilastri - fair market, finanza paziente ed equity visibility - affrontano nodi strutturali su cui per troppo tempo si è proceduto per interventi episodici». Infatti strumenti per la «stabilizzazione del credito d'imposta per le ipo, una quota core dei fondi Sia italiani dedicata alle small e mid cap domestiche sul modello di Francia e Svezia, valorizzazione dell'Egm come fonte di finanziamento delle pmi sono tasselli di una politica industriale moderna».</p><p><a href="https://www.milanofinanza.it/news/la-ricetta-di-assonext-per-rafforzare-le-small-cap-di-piazza-affari-2704126" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Leggi l'articolo integrale sul numero del 14/05 di Milano Finanza</i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 11 May 2026 12:47:53 +0200</pubDate>
                        <title>Importanti chiarimenti sulla PAS da parte del Consiglio di Stato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/importanti-chiarimenti-sulla-pas-da-parte-del-consiglio-di-stato</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con la sentenza n. 3325 del 28 aprile 2026 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto da una società titolare di un impianto a biomassa, riformando la decisione del TAR Emilia-Romagna che aveva confermato l’ordinanza comunale di ripristino dello stato dei luoghi, adottata ai sensi dell’art. 44, co. 2, del d.lgs. n. 28/2011.&nbsp;</p><p class="text-justify">La controversia traeva origine dalla mancata presentazione del certificato di collaudo finale relativo all’impianto realizzato in forza di due PAS: secondo l’Amministrazione tale omissione avrebbe giustificato sia l’irrogazione della sanzione pecuniaria che la misura reale del ripristino.</p><p class="text-justify">La pronuncia affronta questioni centrali nella disciplina dell’istituto della PAS.</p><p class="text-justify">In primo luogo, il Consiglio di Stato conferma la riconducibilità della PAS al modello della SCIA, valorizzando sia la derivazione storica dalle previgenti ipotesi di DIA, sia la struttura del controllo amministrativo, esercitabile nei trenta giorni successivi alla presentazione della dichiarazione. Il decorso di tale termine non determina la formazione di un provvedimento tacito, ma produce l’effetto tipico della SCIA: il privato può legittimamente avviare l’attività dichiarata in assenza di tempestivi rilievi inibitori.</p><p class="text-justify">I principi affermati dal Consiglio di Stato trovano riscontro in una serie di recenti pronunce dei Tribunali Amministrativi Regionali, tra cui:</p><ul><li data-list-item-id="ec146fb868a6b929b822eebb9a754d687"><p class="text-justify"><span>la sentenza n. 495 del 30 aprile 2026, con cui il TAR Lazio – Latina ha ribadito che, decorso il termine di trenta giorni senza la notifica dell’ordine di non effettuare l’intervento, l’attività deve intendersi definitivamente assentita. L’eventuale esercizio del potere di autotutela richiede la sussistenza di un interesse pubblico specifico e ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità, nonché un’effettiva comparazione con l’affidamento del privato;</span></p></li><li data-list-item-id="e5f359bd63cb257554679a5e5cbaa2c18"><p class="text-justify"><span>la sentenza n. 59 del 14 gennaio 2026, con cui il TAR Puglia - Lecce ha annullato sia il provvedimento di rigetto — intervenuto oltre il termine di trenta giorni, quando la fattispecie abilitativa doveva ritenersi ormai perfezionata — sia il successivo atto di annullamento in autotutela, adottato senza la necessaria valutazione degli interessi pubblici e senza alcuna comparazione con le posizioni imprenditoriali della ricorrente;</span></p></li><li data-list-item-id="eee72fe55e717d3093326f85972ad1317"><p class="text-justify"><span>la sentenza n. 474 del 1° aprile 2026, con cui il TAR Lombardia - Brescia ha accolto il ricorso di un operatore, chiarendo che l’asserita carenza di un requisito abilitante (i.e. la disponibilità delle aree) avrebbe dovuto essere fatta valere entro il termine decadenziale di trenta giorni.</span></p></li></ul><p class="text-justify">in secondo luogo, la sentenza chiarisce che il termine triennale di cui all’art. 6, co. 6, del d.lgs. n. 28/2011 decorre dal perfezionamento della PAS e riguarda il completamento materiale dell’intervento. La sua inosservanza incide sulla possibilità di proseguire i lavori non ancora eseguiti, ma non trasforma in abusivo quanto già realizzato in conformità al titolo, coerentemente con la distinzione operata dall’Adunanza Plenaria n. 14/2024 tra opere incomplete dotate di autonomia funzionale e opere radicalmente difformi dal progetto.</p><p class="text-justify">Il terzo profilo concerne l’art. 44, co. 2, del d.lgs. n. 28/2011. Il Consiglio di Stato afferma che la misura del ripristino è riferibile alle sole fattispecie tipizzate dalla norma — totale mancanza della PAS o difformità dell’opera — senza possibilità di estensione analogica. La mancata trasmissione del collaudo, pur costituendo un inadempimento dell’obbligo di cui all’art. 6, co. 8, non può essere equiparata alla mancanza del titolo né determinarne la caducazione e ciò in quanto il collaudo assolve una funzione certificativa, ma non riveste natura costitutiva. Il ragionamento è rafforzato dal confronto con l’art. 23, co. 7, del d.P.R. n. 380/2001, che sanziona la mancata presentazione del collaudo per opere in SCIA alternativa con una sanzione pecuniaria e non con la demolizione.</p><ol><li style="margin-left:-40px;" data-list-item-id="eae739ab00be2370a34d1078cfef24fba"><p class="text-center"><span>* * *</span></p></li></ol><p class="text-justify">Orbene, ancora una volta, è il giudice amministrativo - e non le amministrazioni competenti - a farsi “garante” degli obiettivi di decarbonizzazione sottesi alla disciplina delle fonti rinnovabili.</p><p class="text-justify">Infatti, mentre la giurisprudenza consolida un quadro di certezza giuridica, riconoscendo la stabilità dei titoli abilitativi e contenendo l’esercizio dei poteri inibitori e sanzionatori entro i limiti di legge, le Amministrazioni continuano troppo spesso ad adottare provvedimenti restrittivi fondati su interpretazioni estensive delle norme, ostacolando di fatto la realizzazione e l’esercizio degli impianti.&nbsp;</p><p>Il risultato è un paradosso: la transizione energetica, che il legislatore ha inteso promuovere attraverso la semplificazione dei procedimenti autorizzativi, finisce per essere affidata non già all’azione amministrativa, bensì alla funzione correttiva della giurisdizione.</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/nctm/PDF/Cds_3325-2026_Mancanza_collaudo_Biometano-Non_inficia_la_PAS-_Natura_della_PAS_con_termine_3_anni_per_fine_dei_lavori_dalla_data_di_perfezionamento_dopi_i_30_gg.pdf" target="_blank">Leggi la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 11 May 2026 09:37:07 +0200</pubDate>
                        <title>Le 4 normative che cambieranno il mercato dei fondi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-4-normative-che-cambieranno-il-mercato-dei-fondi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il settore dell'asset management è interessato in questi mesi da un vero tourbillon di interventi normativi, sia a livello europeo che nazionale, che potranno cambiare in modo significativo la disciplina applicabile. Filo conduttore delle modifiche è l'obiettivo di rendere il mercato dei fondi comuni di investimento, sia UCITS che FIA, più integrato, competitivo e attrattivo per la clientela, attraverso il superamento delle barriere normative che avevano in qualche modo compromesso l'efficacia.</p><p>Tra i provvedimenti in pipeline che impatteranno sulla disciplina dei fondi e dei relativi gestori posso citarsi la direttiva AIFDM 2, il Market Integration Package (MIP), la direttiva omnibus nel contesto della retail investment strategy (RIS) e le modifiche al TUF conseguenti alla Legge Capitali.</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sul numero di maggio 2026 di The Signal</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 08 May 2026 17:02:55 +0200</pubDate>
                        <title>Digital Omnibus AI, raggiunto l&#039;accordo a livello europeo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/digital-omnibus-ai-raggiunto-oggi-laccordo-a-livello-europeo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il 7 maggio 2026 la presidenza del Consiglio dell'UE e i negoziatori del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio per semplificare alcune delle norme contenute nell'AI Act. L'intesa si inserisce nel pacchetto legislativo "Omnibus VII" e rappresenta il primo risultato concreto della tabella di marcia "One Europe, One Market" concordata dalle tre istituzioni la settimana scorsa, in piena continuità con la "rivoluzione della semplificazione" invocata dalla Dichiarazione di Budapest del novembre 2024.</p><p class="text-justify">Sul fronte della tempistica, i co-legislatori hanno abbandonato l'approccio flessibile proposto dalla Commissione — che prevedeva un rinvio fino a 16 mesi subordinato alla disponibilità degli standard tecnici — in favore di un calendario fisso: le nuove date di applicazione delle norme sui sistemi ad alto rischio saranno il 2 dicembre 2027 per i sistemi autonomi e il 2 agosto 2028 per quelli incorporati in prodotti. Una scelta che offre agli operatori economici un orizzonte prevedibile su cui pianificare i propri adeguamenti.</p><p class="text-justify">L'accordo interviene anche su tutela dei diritti fondamentali, introducendo un divieto esplicito per i sistemi di IA di generare contenuti sessuali non consensuali o materiale pedopornografico (CSAM), e ripristinando il criterio della stretta necessità per il trattamento di dati personali sensibili ai fini del rilevamento dei bias. Sul piano della competitività, le esenzioni regolamentari già previste per le PMI vengono estese alle piccole imprese a media capitalizzazione (SMC), riducendo gli oneri amministrativi per una platea più ampia di soggetti.</p><p class="text-justify">Vengono inoltre chiarite le competenze dell'AI Office nella supervisione dei sistemi basati su modelli di IA per uso generale, con esplicita elencazione delle eccezioni in cui restano competenti le autorità nazionali.&nbsp;</p><p class="text-justify">Sul versante industriale, un compromesso ad hoc consente di limitare l'applicazione dell'AI Act nei settori — come dispositivi medici, macchinari e giocattoli — in cui la normativa settoriale prevede già requisiti analoghi, evitando duplicazioni e semplificando la compliance.</p><p class="text-justify">L'accordo dovrà ora essere formalmente approvato da entrambe le Istituzioni prima dell'adozione definitiva, attesa nelle prossime settimane.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 08 May 2026 09:53:03 +0200</pubDate>
                        <title>Focus Lavoro - Maggio 2026</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/focus-lavoro-maggio-2026</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Torna l'appuntamento con “Focus Lavoro”, la Newsletter dedicata agli aggiornamenti giurisprudenziali e normativi di rilevanza per i professionisti del diritto del lavoro.&nbsp;</p><p>Il documento offre un’analisi delle principali novità in materia di diritto del lavoro, concentrandosi su aggiornamenti giurisprudenziali e normativi di rilevanza per i professionisti del settore.</p><p>L’obiettivo è fornire, attraverso una serie di brevi articoli, notazioni sintetiche su argomenti di attualità dettati dagli interventi del legislatore e dagli orientamenti oscillanti della giurisprudenza di merito e di legittimità.</p><p>In questo numero:</p><ul><li data-list-item-id="e8c1dc08ba94611c6b968f8df0640ef2c">Novità in materia di salute e sicurezza nel lavoro agile</li><li data-list-item-id="e33f8769eb12104da0da1487ad3eb5172">Il luogo di svolgimento della prestazione in <i>smart working</i>, senza un adeguato collegamento con la struttura organizzativa del datore di lavoro, è inutilizzabile ai fini dell’individuazione del giudice competente per territorio</li><li data-list-item-id="e11eb4ae7408a42359095b90fc4124108">Trasferimento, unità produttiva e incompatibilità ambientale: precisazioni sul perimetro dell’art. 2103 c.c.</li><li data-list-item-id="e4510416d11e15c4cb100ce384d59863f">I nuovi confini del <i>repêchage</i></li><li data-list-item-id="e678dcad58ed4756000fcbb4f5315df1e">La prova della giusta causa può essere fornita anche solo con presunzioni semplici</li></ul><p><a href="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/nctm/PDF/Focus_Lavoro_Maggio_2026.pdf" target="_blank">Leggi qui</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 07 May 2026 14:10:28 +0200</pubDate>
                        <title>Transaction risk insurance nelle operazioni M&amp;A Energy and Infrastructures</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/transaction-risk-insurance-nelle-operazioni-ma-energy-and-infrastructures</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tra gli strumenti negoziali di allocazione del rischio, tipici delle operazioni di M&amp;A, è ormai sempre più diffuso il ricorso alle c.d. <i>transactional risk insurance policies </i>e, più in generale, ai prodotti assicurativi dedicati alle operazioni straordinarie.</p><p>Questi strumenti puntano a facilitare la negoziazione tra le parti, trasferendo all’assicurazione il rischio di perdite economiche insite nelle operazioni, perseguendo quindi l’interesse del venditore ad una (possibile) <i>clean exit </i>e proteggendo l’acquirente dalle possibili passività.</p><p>Tra le soluzioni maggiormente adottate nella prassi contrattuale, figurano sicuramente le Polizze W&amp;I a cui si accompagnano anche prodotti assicurativi di diversa natura, quali: (i) polizze dedicate a rischi specifici noti ed identificati emersi (magari) in fase di <i>due diligence </i>(<i>Contingent </i>Risk Policy), (ii) polizze relative alla validità di titoli giuridici degli immobili (<i>Title Risk Policy</i>), e (iii) polizze dedicate alla chiusura di fondi (<i>End of Fund Life Wrapper</i>).</p><p>In aggiunta a quanto precede – in un ecosistema sempre più sofisticato quale quello odierno – i broker hanno ampliato il ventaglio dei servizi effettuando anche analisi e valutazioni delle coperture assicurative in essere nelle società target, al fine di valutare la loro completezza, i possibili rischi non assicurati e la congruità dei massimali delle coperture assicurative in essere, tenuto conto dell’attività svolta dalla società target.</p><p>L’utilizzo delle polizze W&amp;I e, più in generale, dei prodotti “<i>transactional risk</i>” è stato progressivamente esteso anche ai sistemi europei di <i>civil law</i>, grazie all’intervento di alcuni fattori ovvero: (i) alla progressiva semplificazione dei processi di <i>underwriting</i>; (ii) alla maggior accessibilità dei premi assicurativi; e, soprattutto, grazie (iii) all’introduzione di prodotti specifici e di prodotti rivolti anche ad operazioni di dimensione medio – piccola.</p><p>Secondo gli ultimi dati, il numero di polizze stipulate nel 2024 con riferimento a operazioni di M&amp;A sul mercato italiano sarebbe stato pari a quasi 400 polizze, con quindi circa il 20% delle operazioni M&amp;A complessive assistite da una Polizza W&amp;I, con un <i>trend </i>di crescita costante negli ultimi anni che ha coinvolto anche il settore dell’energia e delle infrastrutture, nel quale il ricorso ai prodotti assicurativi si è attestato – in linea con l’andamento generale del mercato M&amp;A – intorno al 20% del complessivo numero di Polizze W&amp;I sottoscritte in questo particolare segmento di mercato, caratterizzato da un forte impatto della regolazione sul <i>cash flow </i>generato.</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/nctm/PDF/Transaction_risk_insurance.pdf" target="_blank">Leggi il documento integrale</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 07 May 2026 10:23:57 +0200</pubDate>
                        <title>Stadi: il Commissario straordinario per le opere UEFA 2032 e il nuovo modello di autorizzazione unica per le infrastrutture di interesse strategico nazionale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/stadi-il-commissario-straordinario-per-le-opere-uefa-2032-e-il-nuovo-modello-di-autorizzazione-unica-per-le-infrastrutture-di-interesse-strategico-nazionale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con la recente registrazione della nomina del Commissario straordinario da parte della Corte dei conti, si sblocca finalmente il quadro normativo semplificato finalizzato ad assicurare la realizzazione e il completamento delle opere necessarie e funzionali allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio UEFA EURO 2032.&nbsp;</p><p class="text-justify">Con l'art. 9-ter del D.L. n. 96/2025, convertito con Legge n. 119/2025, il Legislatore ha istituito la figura del Commissario straordinario per tali opere, ridisegnando strutturalmente le norme applicabili alla costruzione e all'ammodernamento delle infrastrutture sportive di interesse strategico nazionale.</p><p class="text-justify">In particolare, il Commissario è tenuto a definire uno o più piani di intervento, nonché le attività agli stessi funzionali, sulla base delle iniziative dei soggetti privati promotori e in considerazione delle soluzioni operative definite dal Comitato interistituzionale per la candidatura dell'Italia a ospitare UEFA EURO 2032. I piani devono essere approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.&nbsp;</p><p class="text-justify">Dalle previsioni normative introdotte appare evidente che i progetti degli stadi rientranti nei suddetti piani possano seguire il procedimento speciale disciplinato dall’art. 9-ter, mentre per gli altri impianti sportivi si dovrà continuare a fare riferimento alle disposizioni – comunque semplificatorie - previste dall’art. 4 del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38.</p><p class="text-justify">Sul versante dei poteri, il Commissario straordinario può provvedere, a mezzo di ordinanza, sentite le amministrazioni competenti (che avranno quindici giorni per esprimersi, applicandosi in caso contrario il meccanismo del silenzio-assenso) in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto della normativa antimafia e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Il Sindaco del Comune interessato può essere nominato Sub-commissario, avvalendosi degli uffici comunali per le proprie funzioni.</p><p class="text-justify">Il nucleo dell'intera architettura normativa è rappresentato dal procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica. Tale provvedimento autorizzatorio, nel quale confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione, assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati, è rilasciato dal Commissario straordinario in esito a un'apposita conferenza di servizi, convocata in applicazione degli artt. 14-bis e seguenti della L. n. 241/1990, alla quale partecipano tutte le amministrazioni competenti, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità. Il rilascio dell'autorizzazione unica sostituisce a ogni effetto tutti i provvedimenti comunque denominati, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, costituendo altresì titolo per la localizzazione degli interventi e per l'apposizione di vincolo espropriativo.</p><p class="text-justify">La finalità della norma è chiara: delineare un procedimento rivolto ad accelerare l'approvazione di progetti relativi a infrastrutture di interesse strategico nazionale, in risposta al crescente <i>gap </i>dell'Italia rispetto a Paesi di ranking sportivo inferiore, non figurando tra le prime dieci nazioni europee per numero di stadi costruiti o ammodernati tra il 2007 e il 2024. Il quadro normativo pone in capo al Commissario una speciale competenza che assorbe tutti i procedimenti amministrativi relativi all'approvazione della progettazione delle infrastrutture, in una logica di semplificazione massima.</p><p class="text-justify">I poteri del Commissario straordinario non appaiono, tuttavia, limitati agli stadi già candidati per Euro 2032, potendo estendersi a tutti gli interventi considerati necessari e strettamente funzionali allo svolgimento del torneo, sulla base delle iniziative dei soggetti privati promotori e delle soluzioni operative del Comitato interistituzionale per la candidatura ad EURO 2032.&nbsp;</p><p class="text-justify">Sul versante del sostegno economico, il Legislatore ha previsto l'istituzione del "Fondo italiano per lo Sport", al dichiarato fine di sostenere la promozione, l'aggiudicazione e l'organizzazione di grandi eventi sportivi internazionali e di ottimizzare gli investimenti a favore dell'impiantistica sportiva, affidandone la gestione all'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A. (ICSC). La misura presenta una struttura particolarmente ampia: il Fondo è destinato non soltanto al rilascio di garanzie su finanziamenti erogati da banche o intermediari finanziari, ma anche alla concessione diretta o indiretta di finanziamenti, alla sottoscrizione di strumenti di capitale di rischio e all'erogazione di contributi a fondo perduto. Il funzionamento del Fondo e le modalità di accesso alle relative risorse sono rimessi a uno o più DPCM, adottati di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta dell'ICSC. Per espressa previsione legislativa, il Fondo può intervenire anche nell'ambito di operazioni di partenariato pubblico-privato quale forma di sostegno al promotore privato, ai sensi del comma 5 dell'art. 9-ter del D.L. n. 96/2025.</p><p class="text-justify">Il Legislatore assume, in conclusione, che il rilancio dell'impiantistica sportiva, e della riqualificazione urbanistica che ne deriva, non possa prescindere da una ferma inversione di rotta nell'ambito del procedimento amministrativo di approvazione dei progetti relativi alle citate infrastrutture, capace di stimolare l'intervento di capitali privati, anche attraverso il sostegno finanziario pubblico.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Impianti Sportivi</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-10283</guid>
                        <pubDate>Wed, 06 May 2026 09:34:09 +0200</pubDate>
                        <title>Intellectual Property: Asset and Share Purchases (Italy)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/intellectual-property-asset-and-share-purchases-italy</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il nostro Partner Paolo Lazzarino ha contribuito al capitolo “IP: Asset and Share Purchases (Italy)” della pubblicazione <a href="https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" class="outlook-break-word-in-links" rel="noreferrer noopener">Practical Law</a>, piattaforma internazionale di riferimento per professionisti legali e imprese.</p><p><br>***<br><br><i>A Practice Note addressing the key legal issues to consider in relation to IP when entering into an asset or share purchase agreement governed by Italian law.</i></p><p><i>This Note forms part of a global suite of country-specific resources helping private practice and inhouse lawyers and attorneys navigate different jurisdictional frameworks for the transfer of IP rights as part of an asset or share purchase transaction.</i></p><p><strong>Overview of Asset and Share Purchase Transactions in Italy</strong></p><p>Corporate transactions are commonly structured as either asset or share purchases in Italy. There is no publicly available data on the most common structure, but in practice the share deal is the predominant choice.&nbsp;</p><p>In a share purchase transaction, the purchaser acquires the shares or equity interests of the target company, depending on whether it is a joint-stock company (S.p.A.) or a limited liability company (S.r.l.). The parties formalise a share deal through a notarial deed of transfer, or by endorsing share certificates, which are then notarised and recorded in the shareholders' ledger.&nbsp;</p><p>In an asset purchase transaction, the purchaser buys a business or a business branch, provided that the assets are organised as a business under Article 2555 of the Civil Code (Codice civile) (meaning a collection of assets that the business owner has brought together to carry out business operations). Both parties execute a notarial deed of transfer identifying the business.</p><p><a href="https://signon.thomsonreuters.com/?productid=PLCUS&amp;viewproductid=PLCUS&amp;lr=0&amp;culture=en-US&amp;returnto=https%3a%2f%2f1.next.westlaw.com%2fCosi%2fSignOn%3fredirectTo%3d%252fw-045-8686%253fisplcus%253dtrue%2526transitionType%253dDefault%2526contextData%253d(sc.Default)%2526firstPage%253dtrue%26isplcus%3dtrue&amp;tracetoken=0506260234350dvNvdjFpfNMIcH5HMgDun_YG3JpduhE6LZvxAiX6RkogXCAnfZOoF1hTKlIA6DVOIRMbhRlDgIzawk4n_wWfDl_DbhKE1P6TzVHVJ4_NdcmEWPFw6r7UZkHnnmyY-d7RXillTJTvD9ZWaH9NyFkHGFMQo53Z-MhL6Ua3NFq9YIhb_QiGmkFOljFrmkLki4pUViZi7aU8NAFev4Jtu2yeetboDrtqZSJdvK0TyWJnQMPHGvtJ15-PnEVvAYRferkd0TvCsXSymJM5kq-Lc4_DEd3s-f4dXE7O_-Fa1V1rcZjAXzq_pGorV7xGNuj_wFVPlpxn4aHNvD1B7F8ByHA9DLx5N0YHbtrXDUzhQLxVCAFijrgJULNHWAXp2OhGh9Cf&amp;bhcp=1" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Read the full document here</u></a> <strong>by Thompson Reuters&nbsp;</strong></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-10282</guid>
                        <pubDate>Mon, 04 May 2026 10:09:20 +0200</pubDate>
                        <title>Regolamento Dora: chiarezza cercasi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/regolamento-dora-chiarezza-cercasi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>È intervenuta la Commissione europea per definire il criterio: se un'entità finanziaria fornisce a un'altra entità finanziaria un proprio servizio di natura ibrida, occorre individuare quale delle due componenti sia prevalente.</i></p><p>Il 17 gennaio 2025 è entrato in vigore il Regolamento (Ue) 2022/2554 (Dora), che ha letteralmente rivoluzionato il settore finanziario, ormai pervaso dall'uso della tecnologia e dei servizi digitali. Infatti, non si può negare che l'uso onnipresente di sistemi e servizi informatici e l'elevata digitalizzazione che caratterizzano a oggi il settore finanziario (e che hanno portato numerosi vantaggi e benefici) abbiano al contempo reso il sistema finanziario più vulnerabile ai rischi informatici. In questo contesto, Dora mira a rafforzare la resilienza operativa digitale del settore finanziario e interviene, tra le altre cose, sulla disciplina dei contratti tra entità finanziarie e fornitori terzi di servizi Ict. Nel tempo sono emersi diversi dubbi tra gli operatori , inter alia, sull'ambito di applicazione di Dora, anche a fronte delle resistenze di vari fornitori, che non di rado si appellano alle (limitate) eccezioni previste da Dora. Una maggiore chiarezza è certamente nell'interesse di tutte le parti in gioco.</p><p><i>Leggi l'articolo integrale a cura di Irene Russo sul numero di Maggio di Private.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Thu, 30 Apr 2026 09:38:44 +0200</pubDate>
                        <title>Decreto FerZ, ADVANT: nodi aperti su Albo, certificati e rischio profilo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/decreto-ferz-advant-nodi-aperti-su-albo-certificati-e-rischio-profilo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La consultazione sul decreto FerZ mostra un settore più consapevole ma ancora diviso su aspetti chiave del nuovo meccanismo. A fronte di un apprezzamento generale per l’approccio sistemico e tecnologicamente neutrale, emergono criticità su Albo, certificati, gestione del rischio profilo e durata degli strumenti di copertura. I margini di modifica restano limitati dai vincoli europei, ma il recepimento delle osservazioni degli operatori sarà decisivo per garantire efficacia, partecipazione e fiducia nel nuovo schema incentivante. Lo spiegano a <strong>pv magazine Italia </strong>Michele Carli, senior associate, e Piero Viganò, partner di ADVANT Nctm.</p><p><a href="https://www.pv-magazine.it/2026/04/27/decreto-ferz-advant-nodi-aperti-su-albo-certificati-e-rischio-profilo/" target="_blank" rel="noreferrer">Leggi qui</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-10272</guid>
                        <pubDate>Thu, 30 Apr 2026 09:34:24 +0200</pubDate>
                        <title>Investire sui Data Center: rischi e opportunità alla luce della conversione in legge del DL Bollette</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/investire-sui-data-center-rischi-e-opportunita-alla-luce-della-conversione-in-legge-del-dl-bollette</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Al fine di recuperare terreno sui competitor internazionali, la Commissione UE nel corso del precedente anno ha adottato l’“<i>AI Continent Action Plan</i>” (Comunicazione COM/2025 165) ponendo l’accento sulle principali barriere ed ostacoli che gli Stati Membri sono chiamati a fronteggiare al fine di incrementare lo sviluppo di <i>AI Factories</i> in ambito europeo.&nbsp;</p><p class="text-justify">In tale panorama, sulla scia degli interventi europei e della recente strategia pubblicata dal MIMIT il 5 novembre u.s. per l’attrazione in Italia degli investimenti industriali in Data Center (“<strong>DC</strong>”) le ultime settimane sono state caratterizzate da novità di non marginale rilievo per la futura diffusione di tali infrastrutture sul territorio nazionale.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il riferimento è, in particolare, alla recente conversione in Legge del DL n. 21 del 20 febbraio 2026 (anche noto come “<strong>DL Bollette</strong>”) (Legge n. 49 del 19 aprile 2026 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2026 – la “<strong>Legge di Conversione</strong>”) che ha ridefinito i profili <i>permitting</i> di rilievo ai fini della costruzione ed esercizio dei DC.</p><p class="text-justify">Con tale approfondimento – già anticipato su Quotidiano Energia il 28 aprile u.s. (<a href="https://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531283" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531283</a>) – ci concentriamo sui potenziali risvolti operativi derivanti dalla Legge di Conversione in relazione allo sviluppo dei DC.</p><p class="text-justify"><strong>Il procedimento unico per l’autorizzazione dei DC</strong></p><p class="text-justify">Nello specifico, al fine di accelerare gli iter amministrativi correlati al rilascio dei titoli abilitativi volti a garantire l’operatività dei DC, l’articolo 8 della Legge di Conversione introduce un procedimento autorizzativo unico.</p><p class="text-justify">Sulla scia delle semplificazioni implementate negli ultimi anni per gli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, ora, anche per i DC si prevede una sorta di autorizzazione unica o PAUR, mirata a snellire e velocizzare l’ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni preordinate e connesse a vario titolo alla costruzione ed esercizio dell’intervento.</p><p class="text-justify">In particolare, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 8 della Legge di Conversione:</p><ul style="margin-left:8px;"><li data-list-item-id="e42b91122d11b55d9004d6bf5fc53467c"><p class="text-justify"><span>l’autorizzazione, sia per la realizzazione sia per l’ampliamento, dei DC e delle relative reti connesse di utenza (di qualunque tensione nominale), è rilasciata nell’ambito di un procedimento autorizzativo unico da parte dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale. Per l’effetto, nel caso di DC con potenza fino a 300 MW, l’autorità competente sarà la relativa Regione (o Provincia delegata) e, nel caso di potenze superiori, il MASE;</span></p></li><li data-list-item-id="e9ad3ac8fa8abdd2f8e67e9bdd79922a1"><p class="text-justify"><span>in virtù del principio di adeguatezza, nel caso di procedimenti di competenza Regionale o Provinciale, la funzione di autorità competente non può essere a sua volta delegata o attribuita ad altri enti di livello sub-provinciale;</span></p></li><li data-list-item-id="ec866948791fb2e1bdcf2b4586efc9e76"><p class="text-justify"><span>l’istanza di autorizzazione unica deve includere tutta la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti nulla osta e assensi ivi inclusi, ove necessari, quelli per l’autorizzazione integrata ambientale, la valutazione di impatto ambientale, l’autorizzazione paesaggistica o culturale, per l’utilizzo delle acque e per le emissioni atmosferiche, ivi compresa la verifica di conformità urbanistica ai piani comunali;</span></p></li><li data-list-item-id="e727badcced4153e73594724a7822aeca"><p class="text-justify"><span>l’autorizzazione unica è rilasciata in esito ad apposita conferenza di servizi e il relativo procedimento deve avere una durata non superiore a dieci mesi decorrenti dalla verifica della completezza della documentazione allegata all’istanza. Tale termine non è prorogabile se non per circostanze eccezionali e, comunque, per un massimo di tre mesi;</span></p></li><li data-list-item-id="eefe169f00f7295e7dce20b7219e55f06"><p class="text-justify"><span>nel caso in cui il progetto sia sottoposto a screening VIA e lo stesso si concluda prevedendo la necessità di attivare il procedimento di VIA, la relativa istanza dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 90 giorni, decorsi i quali l’istanza si intende come rinunciata ed il procedimento archiviato;</span></p></li><li data-list-item-id="e9d7602cb0f04b868dbc24e44b8c3f29b"><p class="text-justify"><span>per i progetti di DC dichiarati dal Consiglio dei ministri di preminente interesse strategico nazionale (ed aventi, quindi, un valore complessivo non inferiore ad un miliardo di euro), la relativa autorizzazione unica è rilasciata da un commissario straordinario di governo in coerenza con le disposizioni dettate dal DL 104/2023;</span></p></li><li data-list-item-id="e6d6943b9a6a5bbeb97cd082adbe28e1e"><p class="text-justify"><span>per i DC che, alla data di entrata in vigore del Decreto, abbiano già ottenuto i titoli abilitativi (ivi inclusi i provvedimenti ambientali) necessari alla realizzazione dell’iniziativa ma non anche l’autorizzazione per le opere di connessione, la stessa deve essere rilasciata dalla Regione competente. Tale norma fa espresso riferimento alle opere di connessione con tensione superiore a 220 kV e non anche alle opere con tensioni inferiori.&nbsp;</span></p></li></ul><p class="text-justify"><strong>Considerazioni preliminari e prospettive future</strong></p><p class="text-justify">La Legge di Conversione presenta, come prevedibile, molteplici punti aperti che necessiteranno di essere chiariti nelle successive fasi di entrata in vigore e, soprattutto, nell’ambito della prassi operativa da parte delle pubbliche amministrazioni coinvolte.</p><p class="text-justify">Innanzitutto, si rileva che l’istanza per l’ottenimento del titolo autorizzativo deve includere, tra l’altro, la verifica di conformità urbanistica del progetto ai piani comunali.</p><p class="text-justify">Pertanto, diversamente da quanto osservato per il comparto delle rinnovabili sembrerebbe che la relativa “autorizzazione unica” non possa costituire, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tale circostanza, anche in difetto di una normativa nazionale sulle aree idonee (alla pari di quanto previsto per le rinnovabili), lascia agli enti locali un considerevole margine di discrezionalità.</p><p class="text-justify">Nella prassi, sarà dunque cruciale la preliminare analisi dei piani comunali di governo del territorio e delle relative norme tecniche di attuazione al fine di verificare l’assenza di previsioni di azzonamento o di parametri urbanistici ostativi alla costruzione del DC.</p><p class="text-justify">In aggiunta, tranne che per i progetti già autorizzati e che debbano ottenere i titoli abilitativi per le opere di connessione con tensione superiore a 220 kV, non è prevista alcuna disposizione transitoria o clausola di salvaguardia con riguardo alle iniziative già avviate o in fase di avviamento, con la conseguenza che si dovrebbe applicare agli stessi il c.d. principio del&nbsp;<i>tempus regit actum</i>&nbsp;non senza rilevanti problemi di coordinamento e di competenza tra i vari enti preposti.</p><p class="text-justify">Ancora, diversamente da quanto previsto dalla recente strategia del MIMIT, non sono presenti riferimenti concreti ad eventuali sistemi di incentivazione e meccanismi di attrazione mirati a promuovere in concreto la realizzazione dei DC che appaiono quanto mai opportuni in ragione del notevole incremento della domanda energetica atteso nei prossimi anni (<i>e.g.</i>, considerando eventualmente un riconoscimento formale dei DC come “soggetti energivori”, obbligati, da un lato a rispettare le c.d. condizionalità green, ma dall’altro beneficiari di agevolazioni sugli oneri di sistema e, in generale, sul prezzo dell’energia).&nbsp;</p><p class="text-justify">I DC rappresentano uno snodo essenziale verso l’effettiva transizione digitale del Paese e, se, da un lato, gli operatori di settore si mostrano disponibili a sopportare i tradizionali rischi di mercato, dall’altro, non sono altrettanto disponibili ad assumersi i rischi tipicamente legati alla discrezionalità delle pubbliche amministrazioni.</p><p class="text-justify">In tale prospettiva, la Legge di Conversione appare idonea a rappresentare un primo lieve impulso verso la progressiva valorizzazione dei DC nel panorama nazionale; tuttavia, per un concreto cambio di paradigma è auspicabile che siano introdotte delle disposizioni integrative e correttive o, quantomeno, dei provvedimenti attuativi da adottare in tempi rapidi.</p><p class="text-justify">Quanto sopra con l’obiettivo di mitigare i medesimi ostacoli e situazioni di incertezza che negli ultimi anni hanno caratterizzato lo sviluppo di altri impianti strategici (<i>i.e.</i>, i progetti rinnovabili) per i quali i c.d. “procedimenti autorizzativi unici” sono stati negli ultimi anni sovente interpretati dai player di mercato non come un incentivo bensì come una barriera agli investimenti come è stato d’altro canto testimoniato dallo stesso legislatore con il progressivo ampliamento del perimetro applicativo dei c.d. regimi semplificati quali l’attività libera e la PAS.&nbsp;</p><p class="text-justify">Non da ultimo, occorre poi tenere in debita considerazione i profili correlati all’ottimizzazione della rete elettrica.&nbsp;</p><p class="text-justify">A tal riguardo, la Legge di Conversione se, da un lato, reca una significativa revisione dell’attuale disciplina nazionale in materia di connessione alla rete con riguardo ai profili di immissione (e, dunque, sugli impianti di produzione), dall’altro, non dedica il medesimo spazio alle unità di consumo (tra cui rientrano i DC) e ai relativi futuri prelievi di energia dalla rete elettrica nazionale.</p><p class="text-justify">Sul punto, ad oggi il codice di rete Terna presenta plurimi coni d’ombra senza puntualizzare se la regolazione organica definita negli ultimi anni con riferimento agli impianti di produzione possa essere applicata per analogia anche in relazione alle unità di consumo ed entro quali limiti.</p><p class="text-justify">Eppure, come anticipato, le richieste di connessione stanno crescendo molto più della domanda reale e risultano fortemente concentrate in alcune zone di mercato con la conseguenza che non può essere escluso che l’attuale architettura di rete possa andare incontro a possibili fenomeni di saturazione con conseguenti impatti negativi sulla connessione di nuovi DC e con significativi rallentamenti degli investimenti in corso.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Data Center</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <guid isPermaLink="false">news-10262</guid>
                        <pubDate>Tue, 28 Apr 2026 12:28:34 +0200</pubDate>
                        <title>Allucinazioni AI: per l’AGCM il problema non è solo che l’AI possa sbagliare, ma come questo rischio viene comunicato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ia-generativa-e-allucinazioni-trasparenza-by-design-nella-prassi-agcm</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con i recenti procedimenti su DeepSeek, Mistral AI e NOVA AI, l’AGCM chiarisce un punto semplice: non conta solo che l’IA possa sbagliare, ma come questo rischio viene comunicato</p><p>Con il provvedimento n. 31864, l’AGCM affronta uno dei profili più delicati dei servizi di intelligenza artificiale generativa: la gestione del rischio di output inesatti (“allucinazioni”) sotto il profilo della tutela del consumatore.</p><p>Il procedimento PS12968 riguarda il servizio “Le Chat” di Mistral AI. L’Autorità ha ipotizzato una violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, ritenendo che gli utenti non fossero informati in modo sufficientemente chiaro, immediato e intellegibile della possibilità che il sistema generasse risposte errate o fuorvianti. Il punto non era tanto l’assenza di informazioni in senso assoluto — presenti nelle condizioni di servizio e nel centro assistenza — quanto la loro concreta accessibilità e visibilità nell’esperienza d’uso.</p><p>La decisione si inserisce in una linea ormai consolidata: nelle pratiche digitali rivolte ai consumatori, l’informazione rilevante deve essere effettiva, non meramente formale. In altri termini, non è sufficiente che il rischio sia descritto in documenti contrattuali, se tali documenti non sono immediatamente accessibili o non intercettano l’utente nel momento in cui assume decisioni o utilizza il servizio.</p><p>In questo contesto, Mistral AI ha presentato impegni ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, evitando un accertamento di infrazione. Gli impegni, ritenuti idonei a rimuovere i profili critici, si articolano lungo quattro direttrici principali: (i) inserimento di disclaimer direttamente nelle finestre di dialogo (“Le Chat può commettere errori. Controlla le risposte”); (ii) rafforzamento e traduzione in italiano delle condizioni di servizio, con esplicita indicazione dell’inaffidabilità potenziale degli output e della necessità di verifica; (iii) miglioramento dell’accessibilità delle condizioni di servizio lungo tutto il percorso utente (homepage, login, registrazione, app store, interfaccia); (iv) traduzione integrale del sito e del centro assistenza in lingua italiana.</p><p>Il tratto distintivo del provvedimento è l’affermazione di una&nbsp;<strong>trasparenza “contestuale”</strong>: l’utente deve essere avvertito del rischio non solo “da qualche parte”, ma&nbsp;<strong>nel momento e nel luogo in cui quel rischio si manifesta</strong>, cioè durante l’interazione con il sistema. È un passaggio che avvicina la disciplina consumeristica alla logica del&nbsp;<i>compliance by design</i>, già nota in altri ambiti regolatori.</p><p>La decisione ha inoltre un riflesso sistemico: le “allucinazioni” non sono più solo un limite tecnologico, ma diventano un elemento giuridicamente rilevante nella valutazione della correttezza della pratica commerciale. Un sistema di IA generativa che, anche implicitamente, induca l’utente a ritenere affidabili le proprie risposte può integrare un profilo di scorrettezza, se non adeguatamente accompagnato da avvertenze chiare.</p><p><strong>Conclusioni pratiche</strong></p><p>Per gli operatori che sviluppano o integrano soluzioni di IA generativa:</p><ul><li data-list-item-id="ef47c836ca7608dfd900a1924822e282f"><span>il disclaimer sugli errori deve essere&nbsp;<strong>integrato nell’interfaccia</strong>, non relegato nei termini;</span></li><li data-list-item-id="e25e5dd7c015fa8cd4c035f51728a4d0b"><span>il messaggio deve essere&nbsp;<strong>semplice, visibile e immediato</strong>;</span></li><li data-list-item-id="efc6c5a7b222d26d27032eb19f0273f69"><span>le condizioni di servizio devono essere&nbsp;<strong>facilmente accessibili e localizzate</strong>;</span></li><li data-list-item-id="e123ab3f9db263390f4abca26d787833f"><span>nei casi sensibili (legale, medico, fiscale), è opportuno prevedere&nbsp;<strong>warning rafforzati</strong>.</span></li></ul>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_processed_/5/8/csm_ADV_Start-up_2_3dd5708e68.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-10256</guid>
                        <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 15:52:18 +0200</pubDate>
                        <title>Corte di Giustizia UE, C-132/25: le inibitorie cautelari IP non possono restare efficaci sine die senza giudizio di merito</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/corte-di-giustizia-ue-c-132-25-le-inibitorie-cautelari-ip-non-possono-restare-efficaci-sine-die-senza-giudizio-di-merito</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con sentenza del 23 aprile 2026, nella causa C-132/25,&nbsp;<i>M.M. Ristorazione Srl c. Villa Ramazzini Srl</i>, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione la disciplina italiana che consentiva il mantenimento delle inibitorie cautelari in materia di proprietà industriale anche in assenza dell'instaurazione del giudizio di merito.</p><p><strong>1. Ambito della decisione: provvedimenti anticipatori e non anticipatori</strong></p><p>La sentenza incide esclusivamente sulle inibitorie cautelari e, più in generale, sui provvedimenti anticipatori ai sensi dell'art. 132, comma 4, CPI. Non modifica invece il regime già applicabile alle misure conservative.</p><p><strong>Provvedimenti non anticipatori (descrizione e sequestro).</strong>&nbsp;Per queste misure, l'obbligo di instaurazione del giudizio di merito era già previsto prima della sentenza in commento. L'art. 132, commi 2 e 3, CPI stabilisce che, se il merito non è avviato entro il termine perentorio (venti giorni lavorativi o trentuno giorni di calendario), il provvedimento perde automaticamente efficacia. La sentenza C-132/25 non introduce alcuna novità per questa categoria.</p><p><strong>Provvedimenti anticipatori (inibitorie).</strong>&nbsp;L'art. 131 CPI attribuisce al giudice il potere di vietare la prosecuzione o la reiterazione della violazione. Tale misura era stata esentata dall'obbligo di merito dall'art. 132, comma 4, CPI, che rimetteva a ciascuna parte la facoltà — e non l'obbligo — di promuovere il giudizio di merito. È questa esenzione che la CGUE ha dichiarato incompatibile con l'art. 9, par. 5, della Direttiva 2004/48/CE.</p><p><strong>2. La decisione della Corte</strong></p><p>La questione trae origine da un'inibitoria cautelare emessa dal Tribunale di Roma che vietava l'uso del segno "Mò Mò Pizza, Sapori e Salute", ritenuto interferente con il marchio "Mò Mò". Il giudizio di merito non era stato poi instaurato. La Corte di Cassazione aveva sospeso il procedimento e rimesso la questione alla CGUE.</p><p>La Corte ha affermato che la natura "anticipatoria" di un provvedimento non lo sottrae alla disciplina europea delle misure provvisorie. Anche un'inibitoria idonea ad anticipare gli effetti di una sentenza definitiva resta una misura cautelare e, come tale, deve essere accompagnata dalle garanzie della Direttiva Enforcement. Tra queste vi è il diritto del convenuto a ottenere la revoca o la cessazione degli effetti della misura qualora il ricorrente non coltivi la controversia nel merito.</p><p>La Corte valorizza l'equilibrio tra tutela effettiva dei diritti IP e salvaguardia dei diritti di difesa: le misure cautelari devono essere rapide ed efficaci, ma non possono trasformarsi in provvedimenti sostanzialmente definitivi senza un accertamento pieno. Il principio di economia processuale non può prevalere sulle garanzie poste dagli artt. 3 e 9 della Direttiva 2004/48, letti anche alla luce dell'art. 50 TRIPS e degli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.</p><p><strong>3. Efficacia retroattiva</strong></p><p>Che la decisione possa avere effetto anche su decisioni passate è confermato dalla giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, secondo la quale l'interpretazione del diritto dell'Unione ha efficacia retroattiva (<i>ex tunc</i>): essa chiarisce il significato della norma europea come avrebbe dovuto essere intesa sin dall'origine, con la conseguenza che la disciplina nazionale incompatibile deve essere disapplicata anche con riferimento a situazioni sorte anteriormente alla pronuncia.</p><p><strong>4. Indicazioni pratiche per le inibitorie già ottenute</strong></p><p>Ma attenzione che la sentenza non determina la caducazione automatica delle inibitorie già emesse. L'art. 9, par. 5, della Direttiva 2004/48 — come espressamente chiarito dalla Corte — richiede un’iniziativa del convenuto: senza un'istanza di revoca o di declaratoria di inefficacia presentata dal resistente, l'inibitoria continua a produrre i propri effetti.</p><p>È altresì essenziale precisare che&nbsp;<strong>l'istanza di revoca non costituisce un giudizio di merito e non ne comporta l'apertura</strong>: si tratta di un'istanza che il resistente presenta al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, il quale si pronuncia nell'ambito del procedimento cautelare, senza che ciò implichi l'avvio di un processo di merito sulla titolarità o sulla validità del diritto.</p><p>Fermo restando che la decisione pone delle questioni pratiche che saranno rimesse alla prassi, si si può formulare una prima valutazione operativa per in caso di inibitoria già rilasciata, che si basa sulla situazione del caso concreto:</p><p><strong>Questione ancora attiva</strong>: l’inibitoria risulta concretamente operante, sussiste un interesse economico sottostante e il resistente potrebbe essere incentivato a reagire; in tale contesto, il rischio di un’istanza di revoca appare non trascurabile. In questo scenario, l’avvio del giudizio di merito può rappresentare una soluzione prudenziale, idonea a rafforzare la posizione del titolare e a ridurre i profili di incertezza.</p><p><strong>Questione non più attiva</strong>: l’inibitoria sembra aver esaurito i suoi effetti pratici, il resistente ha adempiuto o non è più operativo nel settore, ovvero non emergono interessi economici residui tali da incentivarne una reazione; in tali circostanze, il rischio di un’istanza di revoca può ritenersi limitato. In questo caso, l’instaurazione del giudizio di merito potrebbe non risultare necessaria.</p><p><strong>5. Conclusioni</strong></p><p>La pronuncia segna un importante riallineamento della disciplina italiana al quadro europeo: l'urgenza può giustificare una tutela immediata e incisiva, ma non può sostituire indefinitamente l'accertamento nel merito. Per i titolari di diritti IP, ciò impone una maggiore attenzione strategica nella gestione del contenzioso cautelare e, per le inibitorie già ottenute e ancora attive, una valutazione ponderata sull'opportunità di instaurare il giudizio di merito. Per i destinatari delle inibitorie, la sentenza apre invece nuovi spazi di reazione contro misure rimaste efficaci senza un successivo accertamento nel merito.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 12:05:57 +0200</pubDate>
                        <title>FIA DI CREDITO E DIRECT LENDING: PRIME CONSIDERAZIONI ALLA LUCE DEL RECEPIMENTO DI AIFMD2</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/fia-di-credito-e-direct-lending-prime-considerazioni-alla-luce-del-recepimento-di-aifmd2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con il D.Lgs. 13 marzo 2026, n. 39 (di seguito, il “Decreto”), il legislatore italiano ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2024/927 (di seguito, “AIFMD II” o “Direttiva”), intervenendo in modo significativo sul D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il “TUF”) e ridisegnando, tra l’altro, la disciplina applicabile ai fondi di investimento alternativi (“FIA”) che investono in crediti.&nbsp;</p><p>Il recepimento si colloca nel più ampio processo di adeguamento dell’ordinamento interno alle innovazioni introdotte a livello unionale in materia di gestione collettiva, con particolare riguardo alla concessione di prestiti da parte dei FIA, alla gestione del rischio di liquidità, ai meccanismi di delega e al regime del depositario.&nbsp;</p><p>Come già osservato in un nostro precedente intervento in merito alle novità della Direttiva, alcuni dei profili di maggiore incertezza nel nuovo quadro europeo erano destinati a trovare un primo chiarimento proprio in sede di recepimento nazionale. Il presente contributo si propone, pertanto, di esaminare le principali scelte compiute dal legislatore italiano in sede di recepimento, soffermandosi in particolare sul nuovo assetto dei FIA che investono in crediti e verificando in quale misura il nuovo testo del TUF abbia risolto i principali dubbi interpretativi già emersi all’indomani dell’emanazione della Direttiva.&nbsp;</p><p>Occorre peraltro rilevare che il quadro regolamentare resta, allo stato, ancora parzialmente incompleto, in quanto il Decreto rimette alla Banca d’Italia e alla Consob l’adozione delle relative disposizioni attuative entro il 16 ottobre 2026.</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/nctm/PDF/AIFMD2_-_Aprile_2026.pdf" target="_blank"><i>Leggi l'approfondimento</i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 09:43:13 +0200</pubDate>
                        <title>Market Abuse. Ecco quando le informazioni diventano privilegiate</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/market-abuse-ecco-quando-le-informazioni-diventano-privilegiate</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>La Corte di giustizia Ue spiega i criteri per applicare la normativa</i></p><p>La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea causa C363/24 affronta il tema della definizione e della gestione delle informazioni privilegiate ai sensi del regolamento Mar (market abuse), originati da un caso in cui Carnegie Investment Bank ha proceduto alla vendita delle azioni date in pegno da un soggetto apicale della società Starbreeze.[…]</p><p>[…] Tuttavia, come sintetizza <strong>Lukas Plattner</strong>, partner di ADVANT Nctm: «il fatto che comunque l'iscrizione era accompagnata dalla segnalazione che il soggetto non poteva operare sui titoli la fa diventare, secondo la Corte un'informazione privilegiata». La banca aveva obiettato di non aver ricevuto la motivazione alla base dell'iscrizione, ma la Corte ha ritenuto irrilevante questa mancanza. Secondo la Corte poi il principio di "verosimiglianza" ex ante prevale sulla correttezza oggettiva ex post. La banca aveva ricevuto la notifica dell'iscrizione nella lista insider cinque minuti prima che questa venisse effettivamente formalizzata dall'emittente. Plattner evidenzia: «l'informazione può essere privilegiata se credibile al momento in cui viene ricevuta e riveste quindi la verosimiglianza sufficiente per farla ritenere un'informazione privilegiata, anche se ex post si rivela essere un'informazione non corretta».</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sull'edizione del 25 aprile 2026 de Il Sole 24 Ore - Plus 24</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 24 Apr 2026 15:30:23 +0200</pubDate>
                        <title>Cosa cambia con la nuova determinazione ACN sulla categorizzazione? </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cosa-cambia-con-la-nuova-determinazione-acn-sulla-categorizzazione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Le indicazioni pratiche per il nuovo adempimento NIS da completare entro il 30 giugno 2026.</i></p><p>L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (<i>“ACN”</i>) ha pubblicato oggi la Determinazione ACN n. 155238/2026 (“Determinazione”), recante le categorie di rilevanza nonché il processo, le modalità e i criteri per l'elencazione, caratterizzazione e categorizzazione delle attività e dei servizi.&nbsp;</p><p>La Determinazione adotta il modello di categorizzazione meglio definito agli allegati 1 e 2 della stessa Determinazione. Entrambi i modelli sono articolati in dieci macro-aree, per ciascuna delle quali sono indicate la denominazione, la descrizione e la categoria di rilevanza pre-assegnata. Le quattro categorie di rilevanza individuate dalla determinazione sono: impatto alto, impatto medio, impatto basso e impatto minimo.&nbsp;</p><p>Sotto il profilo contenutistico, i due allegati individuano le medesime macro-aree, che si distinguono per la categoria di rilevanza loro attribuita.</p><p>Quanto all’ambito di applicazione, l’Allegato 1 si applica ai soggetti NIS riconducibili alle tipologie di soggetto riconducibili ai settori: energia; trasporti; sanitario; acqua potabile; acque reflue; spazio; servizi postali e di corriere; gestione dei rifiuti; fabbricazione, produzione e distribuzione di sostanze chimiche; produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti; fabbricazione; e ai soggetti che forniscono servizi di trasporto pubblico locale. L’Allegato 2 si applica a tutti gli altri soggetti NIS&nbsp;non riconducibili a tali settori.&nbsp;</p><p>Sul&nbsp;piano operativo, la Determinazione stabilisce che i soggetti NIS, tramite il Portale ACN, devono procedere all’elencazione e alla categorizzazione di tutte le attività svolte e di tutti i servizi erogati, sia internamente&nbsp;sia esternamente, suddividendoli nelle macro-aree del modello di cui all’allegato rilevante. Per ogni attività o servizio devono indicare tre elementi: la macro-area corrispondente, la denominazione e descrizione, e la categoria di rilevanza.&nbsp;</p><p>È previsto anche un margine di valutazione autonoma. Il soggetto NIS può infatti attribuire a una specifica attività o a un servizio una categoria diversa da quella pre-assegnata alla macro-area, ma solo sulla base di una propria valutazione dell’impatto che una possibile compromissione avrebbe sulla capacità di svolgere correttamente le attività e i servizi NIS. In questo caso, il soggetto deve conservare la documentazione&nbsp;che giustifica tale valutazione. Se invece non svolge attività o non eroga servizi riconducibili a una o più macro-aree, non è tenuto a indicarle.&nbsp;</p><p>La Determinazione prevede poi due regole di coordinamento. La prima riguarda i soggetti che hanno già svolto la classificazione dei dati e dei servizi per la Pubblica Amministrazione&nbsp;ai sensi del Decreto Direttoriale ACN n. 21007/24: per tali soggetti si applica quel modello, in luogo del modello della presente determinazione. La seconda riguarda le attività e i servizi soggetti alla disciplina del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, per cui la categoria di rilevanza è predeterminata come “impatto alto”, senza applicare il procedimento ordinario.&nbsp;</p><p>Infine, per quanto non espressamente previsto dalla Determinazione, si applicano le Disposizioni del Decreto NIS. Tale Determinazione si applica a decorrere dal 1° maggio 2026.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 24 Apr 2026 10:10:13 +0200</pubDate>
                        <title>Aziende digital-first, buio sullo sfratto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/aziende-digital-first-buio-sullo-sfratto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gli affittuari delle aziende che non comprendono una sede fisica, in linea di principio, non si possono sfrattare: questo il limite che la Corte di Cassazione aveva prescritto per il novellato istituto dello "sfratto d'azienda". Ma poiché il successivo Correttivo Cartabia del 2024 non ha preso posizione su tale limite, il quadro non è più così netto e resta aperto il dibattito interpretativo. La Riforma Cartabia del 2022 ha infatti esteso lo sfratto per morosità all'affitto di azienda, pur trattandosi di un rimedio tradizionalmente costruito intorno alla restituzione di un bene immobile. Il problema si pone, quindi, per le aziende (o il ramo d'azienda) da sfrattare che operano solo attraverso l'uso organizzato di asset mobili (si pensi alla logistica) oppure di strumenti immateriali, come piattaforme digitali e per l'e-commerce, licenze e sistemi basati sull'intelligenza artificiale, pagine web e social media, e sia quindi priva di un luogo fisico da liberare (si pensi alle aziende fintech, branchless o full-remote).</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sull'edizione del 24 aprile 2026 di Italia Oggi Sette</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 23 Apr 2026 09:53:31 +0200</pubDate>
                        <title>Energy Law Italy Outlook | Vol.3-2026</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/energy-law-italy-outlook-vol3-2026</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Disponibile online il nuovo numero di Energy Law Italy Outlook, la <strong>Newsletter</strong> a cura del Team Energy &amp; Infrastructures di <strong>ADVANT Nctm</strong> che analizza gli sviluppi normativi e regolatori più rilevanti del panorama energetico italiano.&nbsp;</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/nctm/PDF/Energy_NL_Vol.3_2026.pdf" target="_blank">Leggi qui</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 22 Apr 2026 11:32:09 +0200</pubDate>
                        <title>Principali novità in materia di Golden Power e cenni sul quadro UE</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/principali-novita-in-materia-di-golden-power-e-cenni-sul-quadro-ue</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il regime italiano in materia di controllo degli investimenti esteri— il cosiddetto “Golden Power” — ha registrato, negli ultimi mesi, molteplici sviluppi significativi. Di seguito si offrirà una breve panoramica delle principali evoluzioni, con particolare riguardo a quelle idonee a produrre un impatto significativo sulle imprese e sulla gestione delle operazioni straordinarie. Nella sezione II saranno poi esaminati alcuni elementi di novità del quadro europeo, a partire dalla revisione del Regolamento UE sul controllo degli investimenti esteri diretti, attualmente in corso.</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/nctm/PDF/Golden_Power.pdf" target="_blank">Clicca qui per leggere l'alert</a> a cura di Francesco Mazzocchi</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Tue, 21 Apr 2026 17:02:27 +0200</pubDate>
                        <title>Consent or Pay e Digital Omnibus: un nuovo rapporto tra diritti fondamentali ed economia dei dati </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/consent-or-pay-e-digital-omnibus-un-nuovo-rapporto-tra-diritti-fondamentali-ed-economia-dei-dati</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><i>Di seguito l'intervento di Giulio Uras al panel "Pay or okay e monetizzazione dei dati: a che punto siamo? Sviluppi e prospettive della valorizzazione dei dati", nell'ambito del Privacy Symposium 2026.</i></p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">Sapete tutti che sui meccanismi di Consent or Pay si basano – nel senso che dal loro funzionamento dipendono – alcuni modelli di business. Su tutti, quello dell’editoria online: con i ricavi pubblicitari, i giornali pagano i giornalisti.</p><p class="text-justify">E sapete tutti anche che la questione giuridica che questi modelli sollevano è, da anni, sempre la stessa: la libertà del consenso.</p><p class="text-justify">Secondo le autorità di controllo, il consenso non è libero – e quindi non è valido – se l’alternativa offerta all’utente, cioè pagare, lo induce di fatto a prestarlo. È un’impostazione coerente con l’art. 7 del GDPR e con la lettura rigorosa che ne dà lo European Data Protection Board.</p><p class="text-justify">Confesso però che, dopo anni di dibattiti, continuo a non capire quale sia, in concreto, questa “alternativa equivalente” che renderebbe il consenso libero. Ma credo di non essere il solo. Perché è facile dire che 1,99 euro al mese possono influenzare una scelta. È molto più difficile dire quale alternativa, realisticamente sostenibile, non la influenzerebbe.</p><p class="text-justify">E mentre noi discutevamo di questo – cioè del prezzo del consenso – la Commissione Europea ha spostato il piano del discorso.</p><p class="text-justify">Con il Digital Omnibus, il legislatore prende atto di un fatto noto a tutti: gli utenti non leggono i cookie banner, non capiscono cosa stanno accettando, e prestano il consenso solo per liberarsi del fastidio di non poter visualizzare una pagina web nella sua interezza a causa della presenza dei cookie banner.</p><p class="text-justify">Il consenso, in altre parole, non è espressione di una scelta libera e informata.</p><p class="text-justify">Per rimediare, la proposta introduce i segnali automatizzati: si tratta di strumenti tecnici che consentono all’utente di esprimere le proprie preferenze una volta per tutte senza dover interagire ogni volta con i cookie banner. Ai titolari è fatto obbligo di dotarsi di strumenti in grado di leggere questi segnali e di rispettarli.</p><p class="text-justify">È, se vogliamo, un tentativo di superare il consenso come lo abbiamo conosciuto finora.</p><p class="text-justify">Ma – ed è qui che il discorso diventa interessante – il legislatore introduce una deroga: i media service provider, quando offrono servizi mediali, non sono tenuti a rispettare questi segnali.</p><p class="text-justify">E la giustificazione di questa deroga non è tecnica. È economica: si vuole preservare la possibilità per gli editori di interagire direttamente con gli utenti per raccoglierne il consenso e, così facendo, preservare i flussi di ricavi che sostengono il giornalismo indipendente, definito pilastro della società democratica.</p><p class="text-justify">Ora, da un lato, il legislatore ci dice che il sistema dei cookie banner è inefficace, genera fatica (la fatica del consenso), e non produce decisioni realmente consapevoli.</p><p class="text-justify">Dall’altro, decide di mantenerlo – e anzi di proteggerlo – proprio per il settore dei media.</p><p class="text-justify">La domanda, allora, è: come si può, nello stesso tempo, riconoscere che il meccanismo è strutturalmente inadeguato a raccogliere un consenso libero e continuare a fondare su quel meccanismo la validità del consenso stesso?</p><p class="text-justify">Forse la risposta è più semplice – e più scomoda – di quanto siamo stati disposti ad ammettere finora.</p><p class="text-justify">Forse dovremmo dire apertamente che il Consent or Pay, così come oggi è strutturato, presenta dei limiti. Che la scelta dell’utente è inevitabilmente condizionata. Che il consenso, in questi contesti, non è mai completamente “puro”.</p><p class="text-justify">Ma che questo non lo rende automaticamente illegittimo.</p><p class="text-justify">Perché entra in gioco qualcos’altro: il bilanciamento.</p><p class="text-justify">Il diritto alla protezione dei dati personali, del resto, non vive nel vuoto. Convive con altri diritti e libertà: la libertà di espressione, la libertà di informazione, la libertà d’impresa.</p><p class="text-justify">Il punto non è negare la natura fondamentale del diritto alla protezione dei dati personali. Il punto è riconoscere che, in un sistema costituzionale, anche i diritti fondamentali possono entrare in tensione e devono essere bilanciati.</p><p class="text-justify">E qui, a mio avviso, il Digital Omnibus segna un passaggio importante.</p><p class="text-justify">Non dice che i dati personali sono una merce.</p><p class="text-justify">Non dice che il diritto alla protezione dei dati è disponibile.</p><p class="text-justify">Ma dice qualcosa di più preciso: che quando sono in gioco interessi sufficientemente rilevanti – strutturali, democraticamente giustificati – il bilanciamento è non solo possibile, ma legittimo.</p><p class="text-justify">E lo dice in una norma di rango primario, non in una costruzione dottrinale.</p><p class="text-justify">Questo, inevitabilmente, lascia un segno.</p><p class="text-justify">Perché rende più difficile sostenere una posizione assolutista, come quella espressa dallo stesso European Data Protection Board, secondo cui i dati personali non possono mai essere oggetto di scambio economico o di condizionamento.</p><p class="text-justify">La realtà normativa che si sta delineando è più sfumata.</p><p class="text-justify">E allora forse la vera domanda non è più: “il dato può avere un prezzo?”. Ma un’altra: “quali interessi giustificano che, in certe condizioni, possa averlo?”.</p><p class="text-justify">E soprattutto: chi decide questo bilanciamento?</p><p class="text-justify">Il legislatore, certamente.</p><p class="text-justify">Le autorità di controllo, attraverso l’interpretazione.</p><p class="text-justify">I giudici, nei casi concreti.</p><p class="text-justify">E, in una certa misura, anche il mercato – che però non può essere lasciato solo.</p><p class="text-justify">Perché il rischio, altrimenti, è evidente: che il bilanciamento diventi progressivamente una mercificazione.</p><p class="text-justify">E allora il punto – il vero punto – su cui, a mio avviso, il dibattito deve spostarsi è questo: l’architettura valoriale che il sistema europeo sta costruendo.</p><p class="text-justify">Se la deroga per i media è giustificata dalla rilevanza democratica del giornalismo, quali altri interessi economici possono aspirare alla stessa dignità?</p><p class="text-justify">Penso alla sostenibilità delle piattaforme, all’innovazione tecnologica, all’accesso ai servizi digitali, alla ricerca scientifica.</p><p class="text-justify">La domanda che rimane aperta è dove si traccia il confine tra un bilanciamento legittimo e una progressiva erosione del diritto fondamentale.</p><p class="text-justify">Molto, secondo me, si giocherà sull’interplay tra Digital Omnibus e Consent or Pay.</p><p class="text-justify">Ed è per questo che, forse, il Consent or Pay non è più solo un problema di consenso.</p><p class="text-justify">È il luogo in cui si sta decidendo qualcosa di più grande: che tipo di rapporto vogliamo costruire, nel diritto europeo, tra diritti fondamentali ed economia dei dati.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 21 Apr 2026 13:50:26 +0200</pubDate>
                        <title>Aiuti di Stato e short sea shipping intra-UE: così l&#039;UE prova a reagire al blocco di Hormuz</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/aiuti-di-stato-e-short-sea-shipping-intra-ue-cosi-lue-prova-a-reagire-al-blocco-di-hormuz</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>A livello unionale è in via di definizione il quadro giuridico necessario a consentire misure pubbliche di sostegno in favore degli operatori del cabotaggio comunitario. Spetta ora alle autorità nazionali attivarsi per sostenere i segmenti più esposti alla crisi energetica.</i></p><p>A seguito della crisi dei prezzi dell’energia innescata dal conflitto tra Stati Uniti e Israele, da un lato, e Iran, dall’altro, la Commissione Europea ha proposto di integrare il quadro sugli aiuti di Stato per il 2025 — il cosiddetto CISAF — originariamente concepito per sostenere la decarbonizzazione dei settori produttivi, con disposizioni urgenti volte a consentire agli Stati membri di intervenire a favore dei comparti maggiormente colpiti dal rincaro energetico e dalle perturbazioni di mercato connesse al conflitto.</p><p>Con specifico riguardo al settore marittimo, il testo prevede disposizioni di dettaglio dedicate allo short sea shipping intraeuropeo che, come noto, assolve funzioni di continuità territoriale, <i>shift </i>modale e coesione socio-economica. In tale perimetro dovrebbero ragionevolmente rientrare, nel caso italiano, sia le Autostrade del Mare sia i collegamenti con le isole maggiori e minori.</p><p><a href="https://www.shippingitaly.it/2026/04/21/aiuti-di-stato-e-short-sea-shipping-intra-ue-cosi-lue-prova-a-reagire-al-blocco-di-hormuz/" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Leggi l'articolo integrale a cura di Alberto Rossi per Shipping Italy</i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Shipping and Logistics</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 21 Apr 2026 09:57:42 +0200</pubDate>
                        <title>Aimfd 2: cosa cambia adesso per i fondi di credito</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/aimfd-2-cosa-cambia-adesso-per-i-fondi-di-credito</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Articolo a cura di Lorenzo Macchia per The Signal</i></p><p>Con la auspicabile entrata in vigore, entro il prossimo 16 aprile, del decreto legislativo volto ad adeguare il Testo Unico della Finanza (TUF) alla direttiva (UE) 2024/927 (c.d. AIFMD II), diretta a modernizzare e armonizzare il quadro regolamentare nell’UE nell’ambito della gestione collettiva, ci saranno alcuni cambiamenti degni di nota in materia di fondi di investimento alternativi (FIA).&nbsp;</p><p>La direttiva AIFMD II si concentra su diverse aeree strategiche tra cui in particolare l’armonizzazione delle regole per la costituzione di fondi alternativi che concedono prestiti. La finalità ultima dichiarata dal legislatore europeo è quella di facilitare alle imprese l’accesso agli strumenti di finanza alternativa rispetto al tradizionale canale bancario.</p><p>Non dobbiamo dimenticare che in ambito domestico (fenomeno presente anche in altri Stati membri) già da diversi anni la normativa di riferimento permette ai FIA italiani e ai FIA UE di investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio, con alcune restrizioni e limiti. Il timore che approcci normativi nazionali divergenti potessero condurre ad arbitraggi regolamentari e a livelli diversi di tutela degli investitori, ostacolando in tal modo la creazione di un mercato interno efficiente, ha portato il legislatore sovranazionale ad uniformare all’interno dell’Unione l’attività di concessione di prestiti da parte dei FIA.</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sul numero del 20/04/2026 di The Signal</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 21 Apr 2026 09:47:19 +0200</pubDate>
                        <title>In Cina tornano a crescere gli investimenti dall&#039;estero</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/in-cina-tornano-a-crescere-gli-investimenti-dallestero</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Nei primi due mesi create 8.631 nuove imprese con capitale dall'estero: +14%</i></p><p><i>Nei settori ad alta tecnologia le risorse non cinesi sono aumentate del 20.4%</i></p><p>Il presidente Xi Jinping, giusto un anno fa, chiamò a raccolta le aziende straniere perché tornassero a investire in Cina. Lo fece a chiusura delle Due Sessioni del Parlamento cinese, al cospetto del Gotha delle aziende globalizzate.</p><p>Impresa non facile, perché nel 2025 Pechino ha incassato "solo" 107,38 miliardi di dollari, con un calo del 9,5% su base annua. La disaffezione delle multinazionali sembrava ormai diffusa e, invece, l'altalena delle politiche economiche americane mista al pacchetto di riforme cinesi, confermato dal nuovo Piano Quinquennale, hanno innescato una ripresa degli investimenti di lungo termine. […]</p><p>[…] «Si tratta di un salto di qualità importante - spiegano Enrico Toti e Laura Formichella, of Counsel di ADVANT Nctm - perché questi strumenti definiscono l'architettura regolatoria dell'accesso al mercato cinese da parte dei capitali stranieri, combinando apertura selettiva, indirizzo industriale e controllo strategico. Il Catalogo diventa un dispositivo di governance economica attraverso il quale la Repubblica Popolare Cinese continua a esercitare un ruolo attivo nell'indirizzare la struttura e la qualità degli investimenti esteri modellati sulle esigenze del mercato interno».</p><p><i>Leggi l'articolo integrale nell'edizione del 21/04/2026 de Il Sole 24 Ore</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 17 Apr 2026 09:23:40 +0200</pubDate>
                        <title>Lmt per gestire gli stress della liquidità</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lmt-per-gestire-gli-stress-della-liquidita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Articolo a cura di Lorenzo Macchia per Fondi &amp; Sicav</i></p><p>Uno dei pilastri della riforma dettata dalla Aifmd II (Direttiva 2024/927) è la nuova disciplina sugli strumenti di gestione della liquidità dei fondi, chiamati con l'acronimo Lmt (liquidity management tool). Gli strumenti in esame non si applicano a tutti i tipi di Oicr; gli Lmt riguardano i fondi aperti, Oicvm e Fia di tipo aperto, cioè quella tipologia di fondi che consentono rimborsi periodici delle quote agli investitori. Di contro i Fia chiusi riservati, come i fondi di private equity, di private debt o di venture capital che raccolgono capitale e non ammettono rimborsi anticipati, sono esclusi dall'obbligo di dotarsi di tale tipologia di strumenti di gestione della liquidità.&nbsp;</p><p><strong>L'UTILIZZO DEGLI LMT</strong>&nbsp;</p><p>Gli Lmt sono strumenti che il gestore può attivare per gestire situazioni di stress sulla liquidità del fondo, in particolare quando le richieste di rimborso degli investitori superano la disponibilità liquida del portafoglio. Un Fia aperto investe in attivi che possono essere illiquidi o difficili da liquidare rapidamente, ma deve al tempo stesso garantire rimborsi periodici agli investitori. Se molti investitori chiedono di uscire con tempistiche ravvicinate - come accade tipicamente nei periodi di crisi di mercato - il gestore si trova in una situazione di disallineamento tra passività liquide e attivi illiquidi. Gli Lmt servono esattamente a gestire questo rischio, consentendo al gestore di modulare i rimborsi in modo ordinato invece di liquidare il portafoglio a prezzi penalizzanti.&nbsp;</p><p><strong>GLI STRUMENTI DI GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ</strong></p><p>L'Aifmd II ci fornisce un elenco chiuso di nove «strumenti di gestione della liquidità a disposizione dei Gefia che gestiscono Fia di tipo aperto», tra cui troviamo: ( 1 ) la sospensione delle sottoscrizioni, dei riacquisti e dei rimborsi; (2) le restrizioni al rimborso (gate); (3) la proroga dei termini di preavviso; (4) le commissioni di rimborso; (5) l'oscillazione dei prezzi; (6) la doppia tariffazione; (7) il prelievo antidiluzione; (8) i rimborsi in natura e, infine (9), i conti side pocket. I Gefia che gestiscono Fia di tipo aperto, salvo specifiche eccezioni, sono obbligati a selezionare almeno due strumenti di gestione della liquidità adeguati, tra quelli indicati dal numero 2 al numero 8 del citato elenco, dopo avere valutato l'idoneità di tali strumenti in relazione alla strategia di investimento perseguita, al profilo di liquidità e alla politica di rimborso del fondo. Il gestore rappresenta il funzionamento degli strumenti scelti nel regolamento o nell'atto costitutivo del Fia ai fini del possibile utilizzo nell'interesse degli investitori del Fia. Tuttavia, viene dettata un'ulteriore restrizione in termini di scelta dello strumento: la selezione non può comprendere soltanto gli strumenti dell'oscillazione dei prezzi e della doppia tariffazione.&nbsp;</p><p><strong>COME SCEGLIERE GLI STRUMENTI</strong>&nbsp;</p><p>L'Esma nei suoi orientamenti fornisce indicazioni di dettaglio sulla selezione degli strumenti di gestione della liquidità precisando che i gestori possono scegliere di selezionare più di due Lmt nonché misure aggiuntive di liquidità, al fine di garantire la resilienza complessiva del fondo e la capacità di gestire la sua liquidità tanto in condizioni normali del mercato quanto in condizioni di stress. L'Aifmd II attribuisce, inoltre, al Gefia la possibilità di ricorrere agli strumenti della sospensione delle sottoscrizioni, dei riacquisti e dei rimborsi, o ai conti side pocket soltanto in casi eccezionali, quando le circostanze lo richiedano e quando ciò sia giustificato, tenuto conto degli interessi degli investitori del Fia. Tale facoltà è concessa anche senza un'espressa previsione all'interno del regolamento o dell'atto costitutivo del fondo. Si tratta, in altre parole, di strumenti attivabili di diritto. La normativa primaria non definisce in maniera puntuale le circostanze eccezionali al ricorrere delle quali i gestori possono attivare gli Lmt cosiddetti di diritto; tuttavia, l'Esma nei propri orientamenti propone un elenco, seppure non esaustivo, assai rappresentativo di circostanze eccezionali. Si passa dalla difficoltà di valutazione delle attività, ai gravi problemi di liquidità per cui l'esecuzione della vendita delle attività sottostanti potrebbe causare difficoltà di liquidità per il fondo, dagli incidenti informatici che incidono sulla capacità operativa del fondo, del gestore di fondi e/o del fornitore di servizi del fondo, alle chiusure impreviste dei mercati, alle restrizioni alla negoziazione, alla chiusura delle sedi di negoziazione, per finire con le gravi crisi finanziarie e/o politiche, con la presenza di frodi o catastrofi naturali.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 16 Apr 2026 09:40:28 +0200</pubDate>
                        <title>Market abuse, il penale sia l&#039;extrema ratio e non un binario morto. Quali correttivi necessari</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/market-abuse-il-penale-sia-lextrema-ratio-e-non-un-binario-morto-quali-correttivi-necessari</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L'Italia ha emesso 80 sanzioni amministrative Mar, il numero più alto nell'UE, ma nessuna penale. Questo squilibrio evidenzia l'inefficacia del sistema&nbsp;e la necessità di una riforma organica.</p><p>Nel 2024 l’Italia ha irrogato <strong>80 sanzioni amministrative Mar</strong>, - il dato più alto nell’Ue - ma, come nel 2023, nessuna sanzione penale. Ne emerge uno squilibrio evidente: l’impianto amministrativo è attivo ed efficace, mentre quello penale risulta di fatto inoperante, anche per la complessità dei procedimenti, il carico delle Procure e la sovrapposizione con l’azione Consob.</p><p>Questo quadro rafforza l’esigenza di <strong>superare il doppio binario sanzionatorio</strong>, optando per quello amministrativo, anche alla luce delle criticità evidenziate sia dalla <strong>Cedu</strong>, che ha qualificato le sanzioni <strong>Consob </strong>come sostanzialmente penali, rilevando la violazione del principio del ne bis in idem, che della <strong>Corte di Giustizia Ue</strong>, che ammette il cumulo solo se giustificato e coordinato.</p><p><a href="https://www.milanofinanza.it/news/market-abuse-il-penale-sia-l-extrema-ratio-e-non-un-binario-morto-quali-correttivi-necessari-202604151805375028?refresh_cens" target="_blank" rel="noreferrer">Leggi l'articolo integrala di Lukas Plattner per Milano Finanza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                                <category>Financial Services</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 14 Apr 2026 10:20:07 +0200</pubDate>
                        <title>NIS2: ACN ha adottato le nuove determinazioni su fornitori rilevanti, categorizzazione di attività e servizi e scadenze per i nuovi soggetti NIS</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nis2-acn-ha-adottato-le-nuove-determinazioni-su-fornitori-rilevanti-categorizzazione-di-attivita-e-servizi-e-scadenze-per-i-nuovi-soggetti-nis</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 13 aprile 2026 l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (“<i><strong>ACN</strong></i>”) ha pubblicato sul proprio sito web due nuove determinazioni del direttore generale dell’ACN:</p><ul><li data-list-item-id="e107408b2e02f411615113d5dbef9b11f">la <span><strong>Determinazione ACN n. 127437 del 13 aprile 2026</strong></span>, che aggiorna e sostituisce la precedente Determinazione ACN n. 379887 del 19 dicembre 2025 e introduce l’obbligo di svolgere il nuovo processo di elencazione e categorizzazione delle attività e dei servizi ed elencare i fornitori rilevanti NIS durante l’aggiornamento annuale delle informazioni;</li><li data-list-item-id="e7e48284253b8fdc918a02d4254eb5895">la <span><strong>Determinazione ACN n. 127434 del 13 aprile 2026</strong></span>, che stabilisce i termini entro cui i soggetti iscritti per la prima volta nell’elenco NIS nel corso del 2026 dovranno adempiere agli obblighi di notifica degli incidenti significativi e di adozione delle misure di sicurezza.</li></ul><p><strong>Elencazione dei fornitori rilevanti NIS</strong></p><p>La Determinazione ACN n. 127437/2026 introduce l’obbligo di indicare i <strong>fornitori rilevanti NIS</strong> nell’ambito del più ampio processo di aggiornamento annuale delle informazioni.</p><p>Un fornitore rilevante NIS è il soggetto che fornisce servizi o prodotti a un soggetto NIS e che soddisfa <strong>almeno uno</strong> dei seguenti criteri:</p><ol><li data-list-item-id="efe9992b843c84f77ebdd13f15ee3a4a7">la fornitura è riconducibile alle attività o ai servizi di cui all’allegato I, punti 8 e 9, del Decreto NIS, tra cui rientrano i fornitori di servizi DNS, i gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello, i fornitori di servizi cloud, i fornitori di servizi di data center, i fornitori di reti di distribuzione dei contenuti (CDN), nonché i fornitori di servizi gestiti e i fornitori di servizi di sicurezza gestiti;</li><li data-list-item-id="edf6cf39ad7157ccae928591775bd6e5b">l’interruzione o la compromissione della fornitura comporterebbe un impatto significativo sulla capacità del soggetto NIS di erogare le attività o i servizi per cui rientra nell’ambito NIS, anche perché non sono disponibili fornitori alternativi adeguati (fornitori non fungibili).</li></ol><p>Per adempiere a questo obbligo, i soggetti NIS devono utilizzare il “Servizio NIS/Aggiornamento annuale informazioni” sul Portale ACN e indicare, per ciascun fornitore rilevante:</p><ul><li data-list-item-id="ef903c8c5dd0c801307b3b10058fecd32">la denominazione;</li><li data-list-item-id="ea5a2c5bea31fc8ef626ef65b3c563b13">il codice fiscale;</li><li data-list-item-id="ea3acbc9607f1191200907f45983e0920">il Paese in cui ha sede legale;</li><li data-list-item-id="ec2cb71572faa0196f652b15ed3dfe76e">i codici CPV (Common Procurement Vocabulary) relativi alle forniture di cui il soggetto NIS beneficia;</li><li data-list-item-id="e37a3eb10cbec05e95284ba52a35f96c9">il criterio di rilevanza utilizzato.</li></ul><p><strong>Elencazione e categorizzazione delle attività e dei servizi</strong></p><p>Una delle principali novità operative riguarda l’obbligo, per i soggetti NIS, di comunicare l’elenco delle proprie attività e dei propri servizi, attribuendo a ciascuno la relativa categoria di rilevanza. Il d.lgs. n. 138/2024 (“<i><strong>Decreto NIS</strong></i>”) prevede che questo adempimento sia svolto <strong>dal 1° maggio al 30 giugno di ogni anno</strong>, tramite la piattaforma digitale ACN, a partire dalla ricezione della prima comunicazione di inserimento nell’elenco dei soggetti NIS.</p><p>La Determinazione ACN n. 127437/2026 precisa che tale attività deve essere svolta tramite il <strong>“Servizio NIS/Categorizzazione”</strong> del Portale ACN. In concreto, il Punto di Contatto deve compilare l’elenco delle attività e dei servizi dell’organizzazione e attribuire a ciascuno la categoria di rilevanza secondo il modello che verrà stabilito dall’ACN nei prossimi giorni, con la pubblicazione della determinazione con il modello di categorizzazione, insieme a materiale informativo per supportare nello svolgimento di una analisi di impatto (BIA) semplificata.</p><p>È importante sottolineare che, <strong>decorso il termine del 30 giugno</strong>, l’elenco categorizzato delle attività e dei servizi si intende <strong>definitivamente acquisito e non più modificabile</strong>, salvo i casi di ritardo dovuti a documentate criticità tecnico-operative non imputabili al soggetto.&nbsp;</p><p>Inoltre, le entità finanziarie soggette al Regolamento DORA e rientranti anche nell’ambito NIS sono esentate da questo specifico adempimento, ferma restando la possibilità di aderirvi volontariamente.</p><p>L’elenco categorizzato delle attività e dei servizi trasmesso dai soggetti NIS potrà essere sottoposto a verifiche di conformità da parte dell’ACN, effettuate a campione e anche mediante confronto con i dati comunicati da soggetti comparabili. L’ACN dovrà fornire un riscontro entro <strong>90 giorni</strong> dalla trasmissione, termine prorogabile una sola volta fino a ulteriori <strong>60 giorni</strong> in caso di approfondimenti. Qualora siano richieste integrazioni, chiarimenti o modifiche, il soggetto NIS dovrà rispondere <strong>entro 30 giorni</strong>; in caso di mancato o tardivo riscontro, l’elenco potrà essere rigettato. In assenza di un esito negativo comunicato nei termini previsti, l’elenco si intende convalidato.</p><p><strong>Termini per i soggetti inseriti nell’elenco NIS per la prima volta nel 2026</strong></p><p>La Determinazione ACN n. 127434/2026 riguarda invece i soggetti che sono stati <strong>inseriti per la prima volta&nbsp;</strong>nell’elenco dei soggetti NIS nel corso del 2026. Per questi soggetti, ACN ha fissato i termini per l’adempimento degli obblighi in materia di misure di sicurezza e di notifica. In particolare:&nbsp;</p><ul><li data-list-item-id="ee74542c4d3d30b6fab39c51df58fcbef">il termine per l’adozione delle <strong>misure di sicurezza</strong> previste dagli allegati 1 e 2 della Determinazione ACN n. 379907/2025 scade il <strong>31 luglio 2027</strong>;</li><li data-list-item-id="ea27468c433e2ab77a0a0d143e75710c1">l’obbligo di notifica degli <strong>incidenti significativi</strong> descritti negli allegati 3 e 4 della Determinazione ACN n. 379907/2025 decorre dal <strong>1° gennaio 2027</strong>.</li></ul><p>Un’ulteriore previsione riguarda i <strong>gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello</strong> e i <strong>fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio</strong> inseriti nell’elenco NIS nel corso del 2026. Per questi soggetti, la Determinazione ACN n. 127434/2026 stabilisce che gli obblighi richiamati dall’articolo 4(1) della Determinazione ACN n. 379907/2025 devono essere adempiuti entro il <strong>31 luglio 2027</strong>.</p><p>Se hai bisogno di assistenza e supporto nell’adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina NIS, rivolgiti ai tuoi professionisti di riferimento.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 13 Apr 2026 10:15:06 +0200</pubDate>
                        <title>Un primo passo per il riordino delle sanzioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/un-primo-passo-per-il-riordino-delle-sanzioni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Governo ha di recente varato la bozza di decreto legislativo per la riforma delle sanzioni amministrative e penali previste dal Testo Unico della Finanza (Tuf).</p><p>Il punto di partenza di questa riforma è spiegato da Lukas Plattner, partner di ADVANT Nctm, il quale evidenzia il “paradosso italiano”: “Nel 2024 l'Italia è risultata il primo Paese in Europa per numero di sanzioni amministrative irrogate in materia di abusi di mercato (ben 80), ma non è stata irrogata alcuna sanzione penale, replicando una dinamica già vista nel 2023. Questo scenario descrive un "doppio binario" sanzionatorio fortemente asimmetrico, in cui l'iter amministrativo procede speditamente, mentre i procedimenti penali restano fermi al palo a causa di complessità strutturali, carichi di lavoro elevati per le Procure e forse violazioni bagatellari".</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sul numero dell'11 aprile 2026 de Plus 24 Il Sole 24 Ore</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 10 Apr 2026 16:58:21 +0200</pubDate>
                        <title>Dell’elettrificazione delle banchine portuali: il sistema di cold ironing</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dellelettrificazione-delle-banchine-portuali-il-sistema-di-cold-ironing</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>1. Premessa</strong></p><p class="text-justify">L'elettrificazione delle banchine portuali, c.d. “<i><strong>cold ironing</strong></i>” si iscrive nel più ampio obiettivo della “<i>mobilità sostenibile</i>” e punta a ridurre le esternalità negative derivanti dall'utilizzo di combustibili qualità durante la fase di stazionamento delle navi.&nbsp;</p><p class="text-justify">Un primo inquadramento normativo del sistema si è registrato con l'art. 34-bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, successivamente modificato dalla L. 30 dicembre 2023, n. 214, che ha definito il <i>cold ironing</i> quale “<i><strong>insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma necessari all'erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto</strong></i>”, qualificandolo altresì come servizio di interesse economico generale.&nbsp;</p><p class="text-justify">In tale contesto si inserisce il recente Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 10 del 22 gennaio 2026 (di seguito, “<strong>Decreto MIT</strong>”), adottato per fornire alle Autorità di Sistema Portuale indicazioni puntuali sulla gestione dei servizi di <i>cold ironing</i> e per garantire la piena compatibilità delle misure di agevolazione tariffaria con l'articolo 107 del TFUE in ottemperanza alla decisione della Commissione Europea del 17 giugno 2024, C/2024/3934,.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. Del regime autorizzativo: l’autorizzazione unica regionale</strong></p><p class="text-justify">Ai sensi dell’art. 33 del D.L. n. 36/2022, i progetti di elettrificazione dei porti sono stati qualificati come programmi “<i>di pubblica utilità</i>”, assoggettandone la costruzione e l'esercizio al rilascio di un'<strong>autorizzazione unica&nbsp;</strong>da parte della regione competente, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, con l'obiettivo di semplificare le procedure per la realizzazione delle infrastrutture necessarie al sistema.&nbsp;</p><p class="text-justify">L'autorizzazione unica è rilasciata a conclusione della conferenza di servizi indetta dall'Autorità di Sistema Portuale o dalla regione competente, con la partecipazione di tutte le amministrazioni interessate, con termine massimo di centoventi giorni, ovvero di centottanta nei casi in cui sia necessario il procedimento di valutazione di impatto ambientale (“VIA”) o la verifica di assoggettabilità (“Screening VIA”).&nbsp;</p><p class="text-justify">In ordine all'assoggettabilità a VIA, si ritiene che il progetto debba seguire le ordinarie regole del Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006), laddove i singoli interventi ricadano tra quelli di cui agli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte II del medesimo Codice.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. Della disciplina regolatoria: gli oneri di sistema e il regime di agevolazione</strong></p><p class="text-justify">Il tema degli oneri generali di sistema (di seguito, <strong>“OGS</strong>”) rappresenta il nucleo centrale del regime di vantaggio riconosciuto al sistema di <i>cold ironing</i>: con Delibera ARERA 492/2024/R/eel del 29 novembre 2024, è stata data attuazione alle disposizioni di cui all'art. 34-bis, comma 1, del D.L. n. 162/2019, in materia di “<i><strong>sconti sugli oneri generali di sistema per l'energia elettrica prelevata da infrastrutture di cold ironing</strong></i>”.&nbsp;</p><p class="text-justify">L'entità degli sconti è pari, per i consumi degli anni dal 2025 al 2029, al 100% degli OGS dovuti dal Gestore dell'infrastruttura di <i>cold ironing</i> (“<strong>GdI</strong>”), con riduzione proporzionale nei casi in cui il POD non sia destinato esclusivamente all'alimentazione di infrastrutture di <i>cold ironing</i>. Il Decreto MIT ha quindi precisato le modalità operative del regime: a decorrere dal 1° gennaio 2030, le agevolazioni saranno riconosciute solo alle navi e nei porti non soggetti agli obblighi rispettivamente previsti dal Regolamento UE 2023/1804 e dal Regolamento UE 2023/1805, al fine di circoscrivere l'incentivo ai soli casi in cui esso risulti necessario a orientare i comportamenti degli operatori.&nbsp;</p><p class="text-justify">Le agevolazioni devono essere trasferite integralmente agli utilizzatori finali del servizio di <i>cold ironing</i> ed il GdI riconosce a consuntivo gli eventuali crediti non corrisposti in tariffa, sotto forma di conguaglio o sconto sulle forniture successive. È altresì prevista una clausola di salvaguardia in materia di aiuti di Stato: le agevolazioni non possono essere riconosciute a imprese versanti in situazione di difficoltà o destinatarie di un ordine di recupero pendente, a tal fine acquisendo dal beneficiario apposita autocertificazione.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4. Del Gestore dell’Infrastruttura di </strong><i><strong>cold ironing</strong></i><strong> (GdI) e delle modalità di affidamento del servizio</strong></p><p class="text-justify">Il GdI può essere un'impresa o un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), costituito o costituendo, che dimostri comprovata esperienza nella gestione di infrastrutture energetiche complesse, reti di distribuzione elettrica, impianti di <i>cold ironing</i> ovvero stazioni di ricarica ad alta potenza, operative nel rispetto di standard tecnici e di sicurezza equivalenti a quelli europei.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il medesimo GdI è tenuto a garantire condizioni di accesso e fornitura eque e non discriminatorie, condividendo preventivamente con l'Autorità di Sistema Portuale competente le condizioni di accesso agli impianti, che vengono pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità, oltre ad essere tenuto ad una rendicontazione semestrale alle Autorità di Sistema Portuale, comunicando i dati relativi alle agevolazioni riconosciute, all'energia fornita e al piano tariffario applicato.</p><p class="text-justify">L'erogazione del servizio costituisce un <strong>servizio di interesse economico generale</strong>, i cui gestori sono individuati dalle Autorità competenti mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge n. 84/1994 e del D.Lgs. n. 36/2023 (c.d. Codice dei contratti pubblici).&nbsp;</p><p class="text-justify">Gli ambiti ottimali di affidamento (c.d. <i>cluster</i>) sono individuati dalla Direzione Generale competente, con possibilità per le Autorità di Sistema Portuale interessate di regolare l'organizzazione dell'affidamento mediante accordi di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990. L'affidamento comporta il rilascio al GdI di una concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 36 del Codice della navigazione, mentre lo stesso sarà tenuto a presentare un piano economico-finanziario in equilibrio, con ricavi tariffari idonei a coprire i costi del servizio, comprensivi di un margine di utile ragionevole tendente al costo medio ponderato del capitale investito.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>5. Conclusioni: una disciplina in evoluzione</strong></p><p class="text-justify">Il quadro normativo sin qui ricostruito si presenta come un <strong>assetto regolatorio ancora in fase di consolidamento</strong>, la cui compiuta definizione resta subordinata anche a fattori di ordine tecnico, economico e istituzionale, operanti sia sul piano nazionale sia su quello europeo. D’altronde, nonostante i significativi progressi registrati ad oggi nella disciplina in oggetto, taluni istituti fondamentali - quali la definizione dei <i>cluster</i> di affidamento e i criteri di selezione dei gestori, nonché la definizione delle responsabilità nella filiera dell’approvvigionamento di energia elettrica nell’ambito del sistema di <i>cold ironing</i> - restano in fase attuativa e il quadro eurounitario in materia di transizione energetica del settore marittimo è esso stesso in rapida evoluzione.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><ol><li data-list-item-id="e38d19ad10876e91440b6bfc2eebab650"><a href="/news-e-approfondimenti#ref-ftn1" class="footnote-backlink">^</a><span> Si intende far riferimento alla Direzione generale per i porti, la logistica e l’intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, incardinata nell’ambito del Dipartimento per i trasporti e la navigazione</span></li></ol>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Infrastrutture Portuali</category>
                            
                                <category>Shipping and Logistics</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 09 Apr 2026 12:01:04 +0200</pubDate>
                        <title>Diritto della crisi - Liquidazione di un fondo immobiliare</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/diritto-della-crisi-liquidazione-di-un-fondo-immobiliare</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Un fondo immobiliare in crisi è davvero destinato alla liquidazione? Non più, almeno secondo il tribunale di Milano.</p><p>Ne parliamo nella nuova Pillola con Bruno Fondacaro.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 07 Apr 2026 13:46:58 +0200</pubDate>
                        <title>Riforme - La Ris alla fine limita agli Stati di porre il divieto degli incentivi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/riforme-la-ris-alla-fine-limita-agli-stati-di-porre-il-divieto-degli-incentivi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Le ambizioni iniziali della proposta sembrano per lo più abbandonate</i></p><p>Alla luce della versione finale del testo della direttiva sulla Retail Investment Strategy (RIS) - in quello che dovrebbe essere il testo definitivo - il quadro normativo che si delinea è quello di un compromesso al ribasso. Un pò come Artemis2 che ad ogni passaggio ha lasciato cadere un pezzo. Anzi, con una incredibile inversione a “u”, dal divieto di retrocessioni, che la Commissione aveva prospettato, si è passati a una limitazione della possibilità di divieto nella versione finale.&nbsp;</p><p>Andiamo per ordine.</p><p>Come evidenziato da Francesco Mocci, partner di ADVANT Nctm, “Ci troviamo di fronte ad un significativo ammorbidimento delle regole, con una direttiva che appare annacquata persino rispetto alle posizioni negoziali iniziali di Parlamento e Consiglio”.</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sul numero di Plus 24 Il Sole 24 Ore del 4 aprile 2026</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 07 Apr 2026 11:55:48 +0200</pubDate>
                        <title>Consulenza - Le tutele sono a rischio se non c&#039;è il contratto quadro</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/consulenza-le-tutele-sono-a-rischio-se-non-ce-il-contratto-quadro</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tutele a rischio se non c'è il contratto quadro per chi riceve consulenza finanziaria Nel caso di una lite avere un accordo formalizzato rafforza le ragioni del cliente Nel 2025 più di un terzo dei ricorsi classificati dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie (il 36,7% dei 760 ricorsi ricevuti nell'anno) ha riguardato la consulenza in materia di investimenti. A proposito di questo numero così elevato, l'Acf, nella sua relazione annuale segnala una tendenza diffusa tra i risparmiatori a ricondurre alla consulenza finanziaria qualunque contatto o interazione avuta con il proprio intermediario.&nbsp;</p><p>L'avvocato Ludovica D'Ostuni, Counsel di ADVANT Nctm, osserva che la consulenza "si insinua" molto facilmente nelle pieghe dei rapporti commerciali in molteplici contesti. La direttiva Mifid definisce la consulenza come la prestazione di raccomandazioni personalizzate relative a operazioni su uno o più strumenti finanziari, le quali si configurano quando il suggerimento è presentato come adatto al cliente o basato sulla considerazione delle sue specifiche caratteristiche</p><p><a href="https://www.ilsole24ore.com/art/tutele-rischio-se-non-c-e-contratto-quadro-chi-riceve-consulenza-finanziaria-AIoCr6HC?refresh_ce=1" target="_blank" rel="noreferrer">Leggi l'articolo integrale su IlSole24ore.com</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 07 Apr 2026 11:48:57 +0200</pubDate>
                        <title>Contratti di sviluppo, sfide e opportunità per pmi e studi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contratti-di-sviluppo-sfide-e-opportunita-per-pmi-e-studi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Negli ultimi anni il Contratto di sviluppo si è affermato come uno degli strumenti cardine della politica industriale italiana, per dimensione finanziaria e capacità di sostenere programmi di investimento complessi. Secondo le statistiche rese disponibili da Invitalia, fino al 2021, la misura ha finanziato 200 progetti per 7,2 miliardi di euro di investimenti e oltre 3,1 miliardi di agevolazioni. Dal 2021 si contano poi ulteriori 100 progetti circa, tra contratti e accordi sviluppo, finanziati sia a valere sulla misura ordinaria che su sportelli tematici con l'attivazione complessivamente di circa 10 miliardi di euro di risorse dedicate in oltre dieci anni dal 2014 al 2025. Negli ultimi anni, anche grazie al ricorso al Pnrr, lo strumento si è articolato con l'attivazione di sportelli tematici su semiconduttori, tecnologie net-zero, energie rinnovabilie filiere industriali prioritarie (agroindustria, design, moda e arredo, automotive, chimica, farmaceutica e altre). Nel complesso si registra un peso crescente di progetti strategici e capital intensive, una rilevanza degli interventi agroindustriali a sostegno di un settore trainante del Made in Italy, investimenti nel Mezzogiorno e numerose iniziative dedicate alla transizione ecologica.[…]</p><p>[…] «La gestione di un Contratto di Sviluppo richiede un approccio multidisciplinare. Collaboriamo stabilmente con advisor finanziari, società di consulenza industriale, esperti di progettazione tecnica e consulenti del lavoro per i profili occupazionali», dice <strong>Filippo Federici</strong>, counsel del dipartimento Corporate and Commercial di ADVANT Nctm. «Nei progetti più complessi è frequente il coinvolgimento di ingegneri ambientali e società di revisione. L'integrazione tra competenze legali e tecnico-economiche è un fattore decisivo per il buon esito dell'operazione» . «Il Contratto di Sviluppo si caratterizza per un approccio negoziale e «su misura», con un mix di contributia fondo perduto e finanziamenti agevolati.È particolarmente efficace per progetti complessi che integrano investimenti produttivi, R&amp;De sostenibilità ambientale. La presenza di un soggetto gestore unico (Invitalia) consente poi una governance centralizzata del procedimento. In Studio operiamo con un team interdisciplinare che integra competenze corporate, amministrative, regolatorie e finanziarie. Assistiamoi clienti sin dalla fase di strutturazione del programma di investimento, nella definizione del veicolo societarioe nella negoziazione con Invitalia. Particolare attenzione è dedicata ai profili di governance, compliance, 231e sostenibilità, che incidono sull'ammissibilità e sull'erogazione delle agevolazioni. L'approccio è spesso integrato con advisor finanziari e tecnici». Lo Studio ha assistito imprese industrialie gruppi nella transizione energetica, in programmi di ampliamento produttivoe riconversione tecnologica. In diversi casi il Contratto di Sviluppo ha consentito di rendere sostenibili investimenti strategici che altrimenti avrebbero richiesto tempi di ritorno più lunghi. Lo strumento siè rivelato particolarmente efficace per progetti con forte impatto occupazionale e ambientale. «L'iter è strutturato e richiede un'elevata qualità progettuale, sia sotto il profilo industriale sia finanziario. La complessità documentale resta significativa. L'esperienza dimostra che una preparazione preliminare accurata è determinante per ridurre criticità e richieste integrative. La fase di monitoraggio successiva all'ammissione è altrettanto centrale. Un ulteriore snellimento delle tempistiche istruttoriee una maggiore prevedibilità dei criteri valutativi renderebbero lo strumento ancora più competitivo rispetto ad analoghe misure europee. Visto l'elevato tasso tecnico di taluni progetti, spesso tagliati su settori industriali molto specifici, poi, sarebbe opportuno istituzionalizzare un momento di confronto diretto tra Invitalia e le imprese richiedenti, tramite una o più audizioni. Il contraddittorio non solo scritto nel procedimento, infatti, permetterebbe anche di sciogliere ambiguità o incomprensioni che potrebbero risultare in ragioni ostative all'accoglimento della domanda» conclude Federici.</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sul numero del 7 aprlie 2026 di Italia Oggi Sette</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Compliance</category>
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Thu, 02 Apr 2026 11:02:07 +0200</pubDate>
                        <title>	Regolamento imballaggi (“PPWR”): nuovi obblighi per le imprese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/regolamento-imballaggi-ppwr-nuovi-obblighi-per-le-imprese</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Il Regolamento (UE) 2025/40 (c.d. “PPWR”) introduce nuovi obblighi per le imprese in relazione agli imballaggi. Il 30 marzo 2026, la Commissione europea ha pubblicato una bozza delle linee guida (“Guidance document”), volte a chiarire gli aspetti operativi del nuovo regime, ma al momento non ancora applicabili.&nbsp;</i></p><p><i>Questa nota analizza, senza pretese di esaustività, alcune delle principali novità introdotte dal PPWR.</i></p><p><strong>Introduzione</strong></p><p>Il Regolamento (UE) 2025/40, noto come “PPWR” (<i>Packaging and Packaging Waste Regulation</i>), copre l'intero ciclo di vita dell’imballaggio e si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell’Unione (sia di produzione interna che importati da paesi terzi) e ai rifiuti di imballaggio generati nell’UE. La scelta dello strumento regolamentare, direttamente applicabile senza necessità di recepimento nazionale, risponde all'esigenza di garantire uniformità normativa in tutti gli Stati membri.</p><p>Tra le novità con maggiore impatto per le imprese si evidenziano il divieto di PFAS negli imballaggi alimentari e il nuovo sistema di etichettatura armonizzata per la raccolta differenziata.</p><p>Il 30 marzo 2026 la Commissione europea ha pubblicato una bozza delle linee guida (“<i>Guidance document</i>”), volte a chiarire gli aspetti operativi del nuovo regime, ma al momento non ancora applicabili<i>.&nbsp;</i>Il documento sarà adottato formalmente dalla Commissione in un secondo momento, quando saranno disponibili tutte le versioni linguistiche. Solo a partire da quel momento le linee guida aggiornate potranno trovare applicazione.</p><p><strong>1. Divieto di PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti</strong></p><p>E’ ormai nota la pericolosità delle PFAS per la salute umana. Tale aspetto è evidenziato chiaramente dal Regolamento PPWR secondo cui, “<i>sulla base delle proprietà fisiche delle PFAS, in particolare la loro persistenza, e insieme agli</i> <i>effetti identificati sulla salute di alcune PFAS sulla salute, le PFAS rappresentano un pericolo per l’ambiente e per la salute umana</i>” (considerando 20).</p><p>Inoltre, “<i>le PFAS nei materiali a contatto con i prodotti alimentari comporteranno inevitabilmente l’esposizione degli esseri umani alle PFAS. Tenuto conto che i pericoli legati alle PFAS non hanno soglia per natura, l’esposizione a tali sostanze derivanti da materiali a contatto con i prodotti alimentari costituisce un rischio inaccettabile per la salute umana</i>” (considerando 21).</p><p>Sulla base di queste premesse, a partire dal 12 agosto 2026, l'art. 5, par. 5 del PPWR vieta l’immissione sul mercato di imballaggi a contatto con alimenti contenenti PFAS (sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche) al di sopra di soglie specifiche:</p><ul><li data-list-item-id="effea0b0c418bfbf2ce5e6360de2097f5"><span>25 ppb per qualsiasi PFAS misurato con analisi mirata (esclusi i PFAS polimerici dalla quantificazione);</span></li><li data-list-item-id="e0414288cfed468043744c41992edd79e"><span>250 ppb per la somma dei PFAS misurati come somma dell'analisi mirata;</span></li><li data-list-item-id="ee5f439662a02fe4b245206f03e7143f9"><span>50 ppm per i PFAS totali, inclusi i polimerici.</span></li></ul><p>Si segnala un aspetto rilevante: dalla stessa data cessa di applicarsi la presunzione di conformità basata sull'Allegato C della EN 13428:2004, che non riflette i nuovi limiti del PPWR.</p><p>Inoltre, va tenuto presente che il PPWR non prevede alcun periodo transitorio per l’esaurimento delle scorte di imballaggi contenenti PFAS prodotti dopo il 12 agosto 2026. Gli imballaggi già immessi sul mercato prima di tale data possono restare in commercio, ma quelli immessi successivamente devono rispettare i nuovi limiti. Non sono previste eccezioni per gli imballaggi contenenti materiale riciclato.</p><p>Si tratta pertanto di un elemento di cui tenere conto nella pianificazione degli approvvigionamenti: le imprese che utilizzano imballaggi a contatto con alimenti dovranno garantire che le forniture successive al 12 agosto 2026 siano conformi, richiedendo ai fornitori le informazioni e la documentazione necessarie ai sensi dell’art. 16 del PPWR.</p><p><strong>2. Come cambierà l'etichettatura degli imballaggi per la raccolta differenziata?</strong></p><p>Per quanto concerne più specificamente l’etichettatura per la raccolta differenziata da parte dei consumatori, il PPWR introduce una disciplina pienamente armonizzata. Gli Stati membri non potranno mantenere sistemi di etichettatura nazionali dopo le scadenze previste dal PPWR (ad esempio, non potrà essere mantenuta l’etichetta ambientale di cui all’art. 219 del D.Lgs. 152/2006).&nbsp;</p><p>L'obbligo scatterà dal 12 agosto 2028, o 24 mesi dall'entrata in vigore degli atti di esecuzione della Commissione, se successiva.</p><p>Secondo quanto previsto dall’art. 12, par. 1, a partire dalla data di applicazione, l’imballaggio immesso sul mercato dovrà recare un’etichetta armonizzata con informazioni sui materiali che lo compongono, finalizzata a facilitare la cernita da parte dei consumatori.</p><p>L’etichetta così prevista:</p><ol style="margin-left:72px;"><li data-list-item-id="e41febb9946cccb5c58faaec36f18bf79"><span>è composta da pittogrammi definiti dalla Commissione;</span></li><li data-list-item-id="ef665f4a224d73430735cae9f79081f9d"><span>deve essere facilmente comprensibile, anche per persone con disabilità.&nbsp;</span></li></ol><p>Per gli imballaggi compostabili, l’etichetta deve anche chiarire (i) che il materiale è compostabile, (ii) che non è adatto al compostaggio domestico, e (iii) che non deve essere disperso in natura.&nbsp;</p><p>Tale normativa si applicherà a tutti gli imballaggi, inclusi quelli per l’e-commerce. Sono invece esclusi, in particolare, gli imballaggi per il trasporto.</p><p>Infine, secondo quanto previsto dall’art. 12, par. 12, gli imballaggi interessati dagli obblighi di etichettatura che siano stati fabbricati nell’Unione o importati prima della scadenza dei termini applicabili, ma non conformi, possono essere comunque messi a disposizione sul mercato fino a tre anni dalla data di entrata in vigore delle prescrizioni di etichettatura pertinenti.</p><p><strong>3. Le azioni prioritarie per le imprese</strong></p><p>Le imprese dovrebbero avviare fin d’ora una serie di azioni volte al rispetto del PPWR.</p><p>Innanzitutto, occorre procedere alla mappatura del portafoglio imballaggi e alla predisposizione della documentazione tecnica. È infatti prioritario verificare la conformità degli imballaggi rispetto ai nuovi requisiti imposti dal PPWR, al fine di comprendere quali misure di adeguamento debbano essere implementate.</p><p>E’ altresì necessario, per gli imballaggi a contatto con alimenti, verificare la presenza di PFAS e richiedere ai fornitori la documentazione necessaria ai sensi dell’art. 16 del PPWR, in vista del divieto del 12 agosto 2026.</p><p>Infine, è importante tenersi costantemente aggiornati rispetto agli sviluppi normativi (ad esempio, con riferimento all’adozione degli atti di esecuzione del PPWR).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>ESG</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 01 Apr 2026 17:49:27 +0200</pubDate>
                        <title>Greenwashing e nuove regole UE: il D.lgs. 30/2026 ridisegna i confini delle pratiche commerciali ambientali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/greenwashing-e-nuove-regole-ue-il-dlgs-30-2026-ridisegna-i-confini-delle-pratiche-commerciali-ambientali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">In un mercato in cui la sostenibilità e l'attenzione all'ambiente rappresentano parametri sempre più determinanti nelle scelte di acquisto dei consumatori, le pratiche riconducibili al c.d.&nbsp;<i>greenwashing</i>&nbsp;— ossia l'utilizzo di strategie di marketing volte a indurre i consumatori a ritenere che i prodotti e/o l'attività di un professionista abbiano effetti positivi sull’ambiente o siano più sostenibili di quanto non siano in realtà — sono da tempo oggetto di crescente attenzione normativa. Nel corso degli anni si è progressivamente avvertita l'esigenza di una disciplina armonizzata a livello europeo capace di regolare tali fenomeni, garantendo ai consumatori informazioni chiare, precise e comparabili.</p><p class="text-justify">In tale contesto si inserisce l'adozione della Direttiva (UE) 2024/825, nota come&nbsp;<i>"Empowering Consumers for the Green Transition"</i>, finalizzata a rafforzare la tutela dei consumatori nei confronti delle pratiche commerciali scorrette di natura ambientale. Il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, entrato in vigore il 24 marzo 2026, ha recepito nell'ordinamento italiano i contenuti della Direttiva, fissando al 27 settembre 2026 il termine entro cui gli operatori economici saranno tenuti ad adeguarsi alle nuove previsioni.</p><p class="text-justify">L'intervento incide in misura significativa sul Codice del Consumo (c. cons.), introducendo all'art. 18, co. 1, le definizioni di termini chiave — tra cui "asserzione ambientale", "asserzione ambientale generica", "etichetta di sostenibilità" e "sistemi di certificazione" — essenziali per l'interpretazione delle nuove disposizioni, le quali ampliano il novero delle pratiche commerciali ingannevoli, delle omissioni ingannevoli e delle pratiche considerate ingannevoli in ogni caso.</p><p class="text-justify">Nel dettaglio, il D.lgs. n. 30/2026 ha apportato le seguenti modifiche:</p><p class="text-justify"><strong>(i) Ampliamento dell'art. 21, co. 1, c. cons.</strong>&nbsp;La norma introduce un espresso riferimento non soltanto alle caratteristiche tradizionali dei prodotti, ma anche a quelle ambientali, sociali e agli aspetti di circolarità, quali durabilità, riparabilità e riciclabilità. Ne consegue che qualsiasi pratica idonea a indurre in errore il consumatore su tali profili è qualificata come ingannevole.</p><p class="text-justify"><strong>(ii) Nuove fattispecie all'art. 21, co. 2, c. cons.</strong>&nbsp;Vengono introdotte le fattispecie di "asserzione ambientale su prestazioni future senza piano di attuazione" (lett. b-<i>ter</i>) e "pubblicizzazione di vantaggi irrilevanti" (lett. b-<i>quater</i>). Sono pertanto considerate ingannevoli le asserzioni ambientali relative a prestazioni future non supportate da un piano definito e verificabile in modo indipendente, nonché la valorizzazione di caratteristiche comuni a tutti i prodotti di una medesima categoria, presentate indebitamente come distintive sotto il profilo ecologico.</p><p class="text-justify"><strong>(iii) Rafforzamento della disciplina delle omissioni ingannevoli (art. 22 c. cons.).</strong>&nbsp;Il nuovo comma 5-<i>ter</i>&nbsp;dell'art. 22 c. cons. prevede che, nei servizi di comparazione tra prodotti in cui siano fornite informazioni di natura ambientale, sociale o relativa alla circolarità, rivestano carattere essenziale — con la conseguenza che la loro omissione integra un illecito — il metodo di comparazione utilizzato, i prodotti e i fornitori coinvolti, nonché le misure predisposte per l'aggiornamento delle informazioni.</p><p class="text-justify"><strong>(iv) Integrazione dell'elenco delle pratiche in ogni caso ingannevoli (art. 23 c. cons.).</strong>&nbsp;L'intervento più rilevante riguarda l'ampliamento dell'art. 23 c. cons., che enumera le pratiche commerciali considerate ingannevoli in ogni caso. Vi rientrano, tra le altre cose, l'impiego di etichette di sostenibilità non fondate su certificazioni riconosciute e le asserzioni ambientali generiche non dimostrabili.</p><p class="text-justify">La vigilanza sull'applicazione della normativa è affidata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), cui sono attribuiti specifici poteri sanzionatori e che è da sempre particolarmente attiva nella repressione dei fenomeni di c.d. greenwashing.</p><p class="text-justify"><strong>Conclusioni</strong></p><p class="text-justify">Il D.lgs. n. 30/2026 segna un punto di svolta nella regolazione delle comunicazioni ambientali d'impresa, introducendo obblighi precisi a carico di chi ricorra ad asserzioni di questo tipo. Con il termine di adeguamento fissato al 27 settembre 2026, le imprese sono chiamate ad agire con tempestività, rivedendo le proprie strategie di comunicazione alla luce del nuovo quadro normativo.</p><p class="text-justify">Sul piano operativo, è essenziale che le aziende procedano a un audit delle asserzioni ambientali attualmente in uso, assicurandosi che ciascuna sia supportata da evidenze verificabili e, ove necessario, da certificazioni riconosciute. È altresì indispensabile strutturare un presidio interdisciplinare stabile — che coinvolga le funzioni legale, marketing,&nbsp;<i>compliance&nbsp;</i>e&nbsp;<i>sustainability</i>&nbsp;— deputato all'approvazione preventiva dei contenuti e al monitoraggio continuo delle comunicazioni.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>ESG</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 01 Apr 2026 09:07:24 +0200</pubDate>
                        <title>Decreto Bollette: gli impatti sui BPA nel testo approvato in Commissione Attività produttive</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/decreto-bollette-testo-approvato-in-commissione-attivita-produttive</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>1. Introduzione</strong></p><p class="text-justify">Lo scorso 20 febbraio 2026 è stato approvato il Decreto-Legge n. 21/2026 (il “<strong>DL Bollette</strong>”), attualmente in fase di conversione, sul cui testo, come approvato in Commissione Attività produttive, il Governo ha posto la questione di fiducia alla Camera, con termine per la conversione in legge fissato al 21 aprile 2026. Il provvedimento interviene, <i>inter alia</i>, sul disposto dell’art. 5-bis del Decreto-Legge n. 63 del 15 maggio 2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 163 del 12 luglio 2024 (“<strong>DL Agricoltura</strong>”), circoscrivendo le modalità attraverso cui i produttori di biometano e i clienti finali disciplinano la contrattualizzazione dei relativi volumi.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. Il contesto normativo: DM Biometano, DL Agricoltura e DM GO</strong></p><p class="text-justify">Per meglio comprendere la portata della modifica, appare utile ripercorrere brevemente l’evoluzione normativa che ha riguardato il meccanismo incentivante disciplinato dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 15 settembre 2022 (“<strong>DM Biometano</strong>”), con particolare riferimento all’autoconsumo del biometano.</p><p class="text-justify">Come noto, il DM Biometano definiva come biometano autoconsumato i volumi di biometano prodotti e trasmessi, tramite reti interne al sito di volta in volta rilevante, alle apparecchiature per l’autoconsumo nel contesto di processi produttivi <strong><u>svolti dal medesimo produttore</u></strong>.</p><p class="text-justify">Successivamente, con l’entrata in vigore del DL Agricoltura e, in particolare, con le disposizioni di cui all’articolo 5-bis, comma 2, il legislatore – per favorire la produzione di biometano da biomasse agricole e incrementarne l’utilizzo nelle diverse filiere produttive difficili da decarbonizzare – ha introdotto importanti modifiche alla definizione di biometano autoconsumato nel contesto del DM Biometano. Pertanto, ad oggi, rientra nella nozione richiamata anche il biometano prodotto da un impianto agricolo nella disponibilità del soggetto titolare degli incentivi in tariffa premio di cui al DM Biometano e trasmesso tramite la rete con obbligo di connessione di terzi ad un cliente finale operante in settori industriali c.d. <i>hard-to-abate</i> (“<strong>Clienti Finali Hard-to-Abate</strong>”).</p><p class="text-justify">Ai fini di tale estensione, ai sensi del comma 2 dell’articolo 5-bis del DL Agricoltura, il <strong>prezzo medio mensile delle garanzie d’origine&nbsp;</strong>(“<strong>GO</strong>”)<strong> deve essere <u>nullo</u></strong>.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. Accordi di compravendita di biometano per autoconsumo: modifica normativa di cui all’articolo 11, comma 2, del DL Bollette</strong></p><p class="text-justify">Proprio sull’assetto così definito dal comma 2 dell’articolo 5-bis del DL Agricoltura è intervenuto il DL Bollette, il quale, come chiarito dalla relazione tecnica, intende impedire qualsivoglia tipologia di elusione da parte dei produttori in relazione alla valorizzazione delle GO.</p><p class="text-justify">In questo senso, il DL Bollette aggiunge un <strong>ultimo periodo al comma 2</strong>, chiarendo che la traslazione, anche indiretta, del valore delle GO su altre voci di costo del contratto non è consentita, fatto salvo il riconoscimento dei corrispettivi per la gestione operativa del contratto.</p><p class="text-justify">Inoltre, la modifica normativa introduce anche il nuovo <strong>comma 2-bis</strong> dell’articolo 5-bis del DL Agricoltura, il quale, al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza, prevede l’obbligo di dare evidenza delle singole voci di costo negli accordi di compravendita stipulati ai sensi del comma che precede. Per le medesime finalità è inoltre previsto che ARERA, su proposta del GSE, renda disponibili delle clausole contrattuali standard di cui gli operatori potranno avvalersi.</p><p class="text-justify">Nel successivo <strong>comma 2-ter</strong>, introdotto anch’esso dal DL Bollette, viene circoscritto l’ambito applicativo del comma 2 dell’articolo 5-bis del DL Agricoltura. In particolare, la disposizione prevede che il regime di autoconsumo si applichi agli accordi di compravendita sottoscritti con i Clienti Finali Hard-to-Abate nel limite del 35% dei consumi dei predetti clienti.</p><p class="text-justify">Infine, il <strong>comma 3</strong> dell’articolo 11 del DL Bollette, disciplina il regime di decorrenza delle disposizioni di cui al comma 2. Nella versione originariamente approvata dal Consiglio dei Ministri, il comma 3 prevedeva che tali disposizioni si applicassero ai contratti sottoscritti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto. La versione attualmente in fase di conversione ha tuttavia posticipato tale termine, stabilendo che le medesime disposizioni si applichino ai contratti sottoscritti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.</p><p class="text-justify">La <i>ratio</i> sottesa all’intervento appare coerente con lo scopo <i>ab origine</i> dell’articolo 5-bis del DL Agricoltura: assicurare che le GO siano effettivamente trasferite al cliente finale, sia esso o meno Cliente Finale Hard-to-Abate, ad un prezzo nullo, affinché questi goda degli stessi benefici che sarebbero stati riconosciuti al produttore in caso di autoconsumo diretto. La modifica normativa mira, pertanto, a contrastare le prassi negoziali, emerse in sede di prima applicazione dell’articolo 5-bis del DL Agricoltura, attraverso le quali il valore economico delle GO veniva di fatto ripartito tra il produttore e il Cliente Finale Hard-to-Abate.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4. Osservazioni conclusive&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">In attesa della conversione del decreto e delle regole operative del GSE, le modifiche apportate dallo stesso introducono elementi di significativa novità che meritano attenta considerazione da parte degli operatori del settore.</p><p class="text-justify">In primo luogo, l'introduzione della soglia del 35% dei consumi dei Clienti Finali Hard-to-Abate quale limite massimo per l’applicazione del regime di autoconsumo di cui al DL Agricoltura comporta la necessità di rimodulare i volumi contrattualizzabili nell’ambito del singolo accordo di compravendita di biometano. La disposizione, tuttavia, non chiarisce le concrete modalità operative attraverso cui tale limitazione troverà applicazione; sarà pertanto necessario attendere l’eventuale pubblicazione delle nuove regole applicative del DM Biometano al fine di comprendere compiutamente la portata della novità introdotta dal DL Bollette.</p><p class="text-justify">In secondo luogo, il divieto di traslazione, anche indiretta, del valore delle GO su altre voci di costo del contratto incide in modo determinante sulla struttura del prezzo degli accordi di compravendita di biometano, richiedendo pertanto un’attenta individuazione delle componenti di costo legittimamente riconoscibili. A tal fine, la pubblicazione da parte di ARERA, su proposta del GSE, delle clausole contrattuali standard, unitamente al ruolo di monitoraggio attribuito al GSE, contribuirà a definire i limiti entro cui gli accordi di compravendita di biometano potranno ritenersi compatibili con il dettato normativo.</p><p class="text-justify">In tale contesto, l’assetto complessivamente disegnato dal legislatore pone indubbiamente sfide rilevanti in termini di strutturazione degli accordi di compravendita di biometano, con particolare riferimento alla struttura del prezzo pattuito tra le parti. Cionondimeno, il DL Bollette stesso sembra lasciare margini apprezzabili per (i) una definizione del corrispettivo che consenta di remunerare adeguatamente le attività svolte dal produttore – o dall’intermediario – nell’ambito della configurazione di autoconsumo, nel fare espressamente salvo il riconoscimento dei corrispettivi per la gestione operativa del contratto di compravendita e (ii) per la valorizzazione del biometano oggetto dell’accordo di compravendita in quanto sostenibile.&nbsp;</p><p class="text-justify">La corretta individuazione di tali margini, anche e soprattutto in vista delle clausole contrattuali standard che ARERA renderà disponibili su proposta del GSE, rappresenterà senz’altro un profilo di centrale rilevanza per gli operatori del settore.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Biometano</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 30 Mar 2026 09:50:31 +0200</pubDate>
                        <title>He said/she said: le molestie sul luogo di lavoro, prova e ruolo dell’HR</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/he-said-she-said-le-molestie-sul-luogo-di-lavoro-prova-e-ruolo-dellhr</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Le recenti modifiche intervenute nel d.lgs. 81/2008 relative alla valutazione esplicita del rischio di violenza o molestia come rischio lavorativo autonomo, hanno riportato l’attenzione sugli obblighi del datore di lavoro di prevenire, e laddove necessario, intervenire in caso di molestie.</i></p><p>Il diritto a un lavoro sicuro, libero da paure, discriminazioni e violenze, è un principio intangibile dell’ordinamento nazionale e internazionale che si attua per tramite dell’<strong>adattamento e ampliamento delle misure esistenti in materia di salute e sicurezza</strong>.</p><p>Nel caso specifico dell’Italia, ciò si traduce nella necessita di aggiornare il documento di valutazione dei rischi, di predisporre codici di condotta specifici, di attuare la formazione sul tema. Va inoltre evidenziato che, avendo a mente la Convenzione OIL in materia, i <strong>sistemi di segnalazione interna in forma riservata</strong> sono parte integrante delle misure di prevenzione e, dunque, devono essere valutati dal datore di lavoro.</p><p><a href="https://www.hr-link.it/molestie-luogo-lavoro-ruolo-hr/" target="_blank" rel="noreferrer">Leggi l'articolo a cura di Francesca Pittau per HR Link</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 30 Mar 2026 09:32:56 +0200</pubDate>
                        <title>The European Union’s first Anti-Corruption Directive: a significant step toward harmonised criminal law</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-european-unions-first-anti-corruption-directive-a-significant-step-toward-harmonised-criminal-law</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h3 class="text-justify"><span><strong>I. Overview and background: a long road to a common framework</strong></span></h3><p class="text-justify">On 26 March 2026, the European Parliament formally adopted the European Union’s first comprehensive anti-corruption directive — a landmark piece of criminal legislation that closes one of the most glaring gaps in the EU’s legal architecture (hereinafter, the “<strong>Directive</strong>”). The text was approved by 581 votes in favour, 21 against, and 42 abstentions, and had been provisionally agreed with the Council in December 2025<sup>&nbsp;</sup>(1).</p><p class="text-justify">The context underscoring the urgency of this intervention is striking. According to a 2025 Eurobarometer, 69% of Europeans believe corruption to be widespread in their country, and 66% consider efforts against high-level corruption to be insufficient<sup>&nbsp;</sup>(1). Earlier EPRS studies estimated the total cost of corruption risk in EU public procurement alone at €29.6 billion between 2016 and 2021, with an additional €4.3 billion attributable to contracts involving EU funds. More broadly, Europol has reported that 71% of the most threatening criminal networks active in the EU use corruption to facilitate their activities or obstruct justice (2).</p><p class="text-justify">The path to the directive began on 3 May 2023, when the European Commission tabled an anti-corruption legislative package based on Article 83 TFEU — the provision empowering Parliament and the Council to establish minimum rules on criminal offences and sanctions in areas of particularly serious cross-border crime (1). The proposal followed calls by the European Parliament for EU-wide harmonisation of corruption offences and was shaped by the EU Security Union Strategy (2020–2025) and the EU Strategy to Tackle Organised Crime (2021–2025), which had tasked the Commission with assessing whether existing rules were adequate to address evolving criminal practices.</p><p class="text-justify">The pre-existing framework was acknowledged as fragmented. It consisted principally of Council Framework Decision 2003/568/JHA on private-sector corruption, a 1997 Convention on corruption involving EU officials, and the PIF Directive (2017/1371) (2). A 2023 external study mandated by the European Commission confirmed that “<i>the lack of a coherent European framework including provisions for all corruption-related crimes identified by international standards</i>” constituted “<i>a source for legislative and operational challenges in tackling cross-border corruption cases</i>”<sup>&nbsp;</sup>(3). The Commission’s own questionnaires to Member States revealed wide divergence: definitions differed substantially, certain UNCAC-mandated offences were absent from national legislation, and limitation periods varied significantly (3).</p><p class="text-justify">Following the Commission proposal, the LIBE Committee of the European Parliament adopted its report in January 2024 with near-unanimous support. The Council agreed its general approach in June 2024, and trilogue negotiations concluded with a provisional agreement in December 2025. The Parliament gave its final endorsement on 26 March 2026<sup>&nbsp;</sup>(4).</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><h3 class="text-justify"><span><strong>II. Key provisions and criminal offences</strong></span></h3><p class="text-justify">The Directive (5) establishes a catalogue of corruption-related offences that Member States are required to criminalise if committed intentionally. These include (Articles 3 to 11):</p><ol style="margin-left:8px;"><li data-list-item-id="ecd91fe28da00de7a029e08da0282350d"><p class="text-justify"><span><strong>Public-sector bribery</strong> (active and passive): promising, offering, or granting an undue advantage to a public official, or a public official soliciting or accepting such an advantage, to perform or abstain from an act in the exercise of their functions;</span></p></li><li data-list-item-id="ed681893d611c6dee5d49711c5ac07655"><p class="text-justify"><span><strong>Private-sector bribery</strong> (active and passive): the same conduct involving directors or employees of private entities, acting in breach of their professional duties within the context of economic or commercial activities;</span></p></li><li data-list-item-id="ec2c263831b7026b18e9f5d9da91cafdf"><p class="text-justify"><span><strong>Misappropriation</strong>: the use by a public official of assets entrusted to their management for a purpose other than that intended, to their benefit or that of a third party, or to the detriment of the relevant public or private entity;</span></p></li><li data-list-item-id="e98b22da041fd8d7c9c9aa0fc2ec50f64"><p class="text-justify"><span><strong>Trading in influence</strong>: promising or granting an advantage to any person to exercise improper influence on a public official, irrespective of whether the influence was actually exerted or produced the intended result;</span></p></li><li data-list-item-id="e130308450d73bf1a54b9bd45916f558b"><p class="text-justify"><span><strong>Unlawful exercise of public functions</strong>: intentional serious violations of the law committed by a public official in the exercise of their functions;</span></p></li><li data-list-item-id="e2236635d65e8e6248af4a14965f52d09"><p class="text-justify"><span><strong>Obstruction of justice</strong>: use of violence, threats, or inducements to interfere with testimony, evidence, or the official functions of judicial or law-enforcement officers in proceedings related to corruption offences;</span></p></li><li data-list-item-id="e45e70f2586a8b7cc5afc4a7af3949150"><p class="text-justify"><span><strong>Enrichment from corruption offences</strong>: acquisition, possession, or use of assets by a public official in the knowledge that those assets derive from corruption offences committed by another public official;</span></p></li><li data-list-item-id="e7a51ec123d4b018ba6fb69b6146b4e85"><p class="text-justify"><span><strong>Concealment</strong>: intentional disguise or concealment of the nature, origin, or movement of assets derived from the above offences.</span></p></li><li data-list-item-id="eda50aa3fb78055c085341c76f632bfef"><p class="text-justify"><span><strong>Incitement, aiding and abetting, and attempt</strong> are also covered.</span></p></li></ol><p class="text-justify">The Directive (Article 2) defines key concepts including “public official” (covering EU and national officials, persons performing public service functions, and officials of international organisations), as well as “high-level official” — a category encompassing heads of government, ministers, members of parliament, constitutional and supreme court judges, prosecutors-general, and members of the European Commission and European Parliament.</p><p class="text-justify">Member States retain the right to adopt stricter standards, seeing as the Directive establishes only minimum rules.</p><p class="text-justify"><strong>Sanctions for natural persons</strong> (Article 12) are tiered according to the gravity of the offence: a minimum maximum penalty of five years’ imprisonment for public-sector bribery where the official’s act constitutes a breach of duty; at least four years for misappropriation, enrichment from corruption, and concealment; and at least three years for other offences, including private-sector bribery and trading in influence. Additional penalties may include fines, removal from public office, temporary disqualification from standing for election, exclusion from public procurement, and revocation of licences.</p><p class="text-justify">The Directive (Article 19) also harmonises <strong>limitation periods</strong>, requiring at least eight years from the commission of offences punishable by a maximum of at least four years’ imprisonment, and at least five years for less serious offences, with reduced minimum periods permissible only where interruption or suspension mechanisms exist.</p><p class="text-justify"><strong>Prevention</strong> obligations (Article 20 and following) require Member States to adopt national anti-corruption strategies, establish independent anti-corruption bodies, introduce asset disclosure mechanisms for public officials, regulate conflicts of interest and “revolving doors”, and conduct periodic risk assessments by sector. <strong>Whistleblower protection</strong> under Directive (EU) 2019/1937 is expressly extended to reports of corruption offences under this Directive (Article 25). <strong>Enhanced cooperation</strong> between national authorities and EU bodies — including OLAF, Eurojust, Europol, and the EPPO — is also mandated (Article 32).</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><h3 class="text-justify"><span><strong>III. Sanctions for legal persons: the turnover-based fine model and its broader context</strong></span></h3><p class="text-justify">One of the most significant innovations of the Directive lies in its approach to the <strong>liability and sanctioning of legal persons</strong>. Member States must ensure that companies can be held liable for corruption offences committed for their benefit by persons in a leading position, or where inadequate supervision by such persons enabled the commission of the offence (Article 13).</p><p class="text-justify">Sanctions must be effective, proportionate, and dissuasive. Beyond fines, they may include exclusion from public procurement, suspension from business activities, judicial winding-up, and publication of the judgment (Article 14).</p><p class="text-justify">The headline provision, however, concerns the <strong>calibration of pecuniary sanctions</strong>. For the most serious offences — public-sector bribery, private-sector bribery, and misappropriation (Articles 3 to 5) — the maximum fine must reach at least <strong>5% of the legal person’s total worldwide annual turnover</strong> in the preceding financial year, or alternatively <strong>€40 million</strong> in absolute terms. For trading in influence, obstruction of justice, and enrichment from corruption (Articles 6, 8, 9), the threshold is set at <strong>3% of global turnover</strong> or <strong>€24 million</strong>.</p><p class="text-justify">This turnover-based mechanism represents a structural break from the traditional Italian framework under <strong>Legislative Decree 8 June 2001, no.&nbsp;231&nbsp;</strong>(hereinafter, the<strong>&nbsp;</strong>“<strong>231 Decree</strong>”), which determines corporate sanctions through a “quotas” system: the judge fixes the number of units (<i>quote</i>) — between 100 and 1,000 — and the monetary value of each unit — between €258 and €1,549 — resulting in a maximum fine of approximately €1.55 million for corruption offences under Article 25 of the 231 Decree (6). While this system allows for a degree of judicial discretion calibrated to the gravity of the offence and the entity’s degree of responsibility, it was not designed to scale with the actual size or financial capacity of large multinationals.</p><p class="text-justify">The turnover-based model, by contrast, ensures that the sanction bears a direct and proportionate relationship to the economic weight of the offending entity — a principle that resonates with the regulatory logic already adopted in other European instruments. Most notably, <strong>Legislative Decree 30 December 2025, no.&nbsp;211</strong> — the Italian Decree implementing Directive (EU) 2024/1226 on criminal penalties for violations of EU restrictive measures — introduced a new Article 25-<i>octies</i>.2 into the 231 Decree, expressly providing for fines calculated as a percentage of the <strong>global annual turnover</strong> of the offending entity (7). Under that regime, fines range from 1% to 5% of global turnover for the most serious violations (or €3 million to €40 million where turnover cannot be determined), and from 0.5% to 1% for less serious ones (or €1 million to €8 million as an alternative).</p><p class="text-justify">The EU anti-corruption Directive now introduces a parallel and closely analogous structure. The alignment between the two instruments is deliberate: both reflect the EU legislator’s evolving preference for <strong>sanctions that penalise conduct in proportion to the economic capacity of the offender</strong>, thereby addressing the risk that fixed-sum fines may be absorbed as a ‘cost of doing business’ by large corporations. The same philosophy underpins the GDPR (fines up to 4% of global annual turnover), the Digital Markets Act, and various other EU sectoral regulations.</p><p class="text-justify">From an Italian implementation standpoint, the transposition of the Directive will require to amend Article 25 of the 231 Decree, which currently governs corporate liability for corruption-related offences. The existing quota-based system will need to be either replaced or supplemented by a turnover-referencing mechanism to achieve compliance with the Directive’s minimum standards.&nbsp;</p><p class="text-justify">From a corporate compliance perspective, the said directives make it critical for companies to promptly recalibrate their trade compliance and anti-bribery and corruption (ABAC) frameworks. The shift to turnover-based corporate fines&nbsp; substantially <strong>increases the (also, financial) exposure</strong> attached to corruption risks and makes “static” control systems harder to defend as effective. In practical terms, this calls for an immediate refresh of risk assessments (including sectoral and geographic corruption risks, public-touchpoints, and third-party channels), tighter third‑party due diligence and ongoing monitoring, strengthened controls over gifts/hospitality, sponsorships, facilitation-risk, and conflicts of interest (including revolving-door scenarios), and testing of reporting/escalation mechanisms (also in light of the Directive’s express linkage to the EU whistleblowing framework).&nbsp;</p><p class="text-justify">For Italian entities subject to the 231 Decree, transposition will likely require a targeted update of the so-called Model 231 (<i>compliance program</i>). Companies that treat the Directive as a “legislative update” rather than a compliance redesign risk finding that their Model 231 is no longer viewed as adequately implemented or effective when scrutinized by prosecutors and courts.</p><p class="text-justify"><i>The Directive now awaits formal adoption by the Council of the EU, after which it will enter into force 20 days following publication in the Official Journal of the European Union</i> (1). <i>Member States will have between 24 and 36 months from entry into force (depending on the obligations concerned) to transpose the Directive</i>.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Bibliography</strong></p><p>(1) europarl.europa.eu/news/en/press-room/20260323IPR38831/parliament-greenlights-eu-anti-corruption-rules</p><p>(2)&nbsp;<a href="https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2024/762406/EPRS_BRI(2024)762406_EN.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">EPRS_BRI(2024)762406_EN.pdf</a>, P. 2</p><p>(3) EPRS_BRI(2024)762406_EN.pdf, P. 5</p><p>(4)&nbsp;<a href="https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-era-for-european-defence-and-security/file-directive-on-combating-corruption" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-era-for-european-defence-and-security/file-directive-on-combating-corruption</a></p><p>(5)&nbsp;<a href="https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-10-2026-0094_EN.html" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-10-2026-0094_EN.html</a></p><p>(6)&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231</a></p><p>(7) <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-30;211!vig" target="_blank" rel="noreferrer">www.normattiva.it/uri-res/N2Ls</a>=</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Compliance</category>
                            
                                <category>White Collar Crime and Investigation</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Fri, 27 Mar 2026 09:23:24 +0100</pubDate>
                        <title>L’Unione europea dei mercati accelera la Savings and Investments Union</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lunione-europea-dei-mercati-accelera-la-savings-and-investments-union</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Autorizzazioni uniche, passaporto dei fondi, post-trading e vigilanza accentrata: il pacchetto è un passo chiave per la creazione di un mercato finanziario unico ed è il perno operativo della nuova strategia dell’Ue per mobilitare il risparmio privato a favore della crescita. Perché è importante? Ne abbiamo parlato con Lukas Plattner, Partner di ADVANT Nctm</i></p><p>Senza un vero mercato unico dei capitali, l’Unione europea resta un gigante finanziario incompiuto. È per questo che il Market Integration Package, adottato dalla Commissione il 4 dicembre 2025, è molto più di un intervento tecnico: rappresenta uno snodo strategico della Savings and Investments Union (SIU), il progetto con cui Bruxelles punta a mobilitare il risparmio europeo e trasformarlo in investimenti produttivi su scala continentale. La SIU nasce dall’esigenza di superare la storica frammentazione dei mercati finanziari europei, che oggi impedisce al capitale di circolare con la stessa efficienza con cui circola negli Stati Uniti, penalizzando crescita, innovazione e autonomia strategica dell’Europa.</p><p>Mercati dei capitali più integrati sono essenziali per rafforzare la forza economica dell’UE e raggiungere priorità strategiche come la competitività, la transizione digitale e verde, la difesa e la sicurezza. “Una maggiore integrazione dei mercati finanziari non è un fine, ma un mezzo per creare un mercato unico per i servizi finanziari più grande della somma delle sue componenti nazionali – scrive la Commissione – Un accesso semplificato ai mercati dei capitali riduce i costi e rende i mercati più attraenti per investitori e imprese in tutti gli Stati membri, indipendentemente dalle dimensioni.</p><p><a href="https://www.thesignalmedia.com/lunione-europea-dei-mercati-accelera-la-savings-and-investments-union/" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Leggi l'articolo completo su The Signal</i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-10160</guid>
                        <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 14:49:38 +0100</pubDate>
                        <title>Il gigante d&#039;argilla seduce i General Counsel. L&#039;Europa non è in crisi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-gigante-dargilla-seduce-i-general-counsel-leuropa-non-e-in-crisi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Il clichè del declino del vecchio continente smentito da 800 head of legal affairs di Francia, Germania, Italia e USA, secondo il report di ADVANT.</i></p><p>Incertezza politica e frammentazione dei mercati uguale Europa destinata a un lento declino. Sbagliato. L’ultimo Europe’s Opportunity Outlook pubblicato da Advant, l’associazione europea di studi legali rappresentata in Italia da Advant Nctm, raccontano qualcosa di diverso. Anzi di opposto. La realtà percepita da chi muove le leve legali delle grandi aziende promuove il Vecchio Continente. Non è questione di solidità. Non soltanto. L’Europa rimane centrale nelle strategie di crescita anche nei prossimi anni. E lo dicono oltre 800 General Counsel tra Europa e Stati Uniti.&nbsp;</p><p>«Abbiamo un messaggio chiaro: il nostro continente resta un mercato solido e attrattivo per le aziende anche in un contesto complesso” commenta Guido Fauda, partner di Advant Nctm e membro dello Steering Group di Advant. “Emergono inoltre importanti stimoli sulla direzione da seguire: in primis semplificazione delle regole e capacità di stare al passo con AI e cybersecurity. Sono sfide importanti e opportunità concrete su cui costruire e rafforzare la competitività europea»</p><p>Leggi l'intervista integrale sul numero di marzo di Top Legal Digital</p>]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-10158</guid>
                        <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 11:35:11 +0100</pubDate>
                        <title>Private | Tutele rafforzate</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/private-tutele-rafforzate</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Articolo a cura di Ludovica D'Ostuni per Private</i></p><p>Cambiano le regole per i servizi finanziari a distanza. Il legislatore italiano introduce nuovi vincoli.</p><p>Con il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio 2026, il legislatore italiano ha riformato la disciplina della commercializzazione a distanza di servizi ai consumatori in attuazione alla Direttiva (Ue) n. 2673/2023. Il decreto legislativo introduce nel Codice del Consumo gli articoli da 59 - bis a 59 - terdecies e abroga gli artt. 67 bis e seguenti. Le nuove disposizioni entreranno in vigore il prossimo 19 giugno. L’ambito di applicazione oggettivo non muta: sono servizi finanziari i servizi bancari, assicurativi, previdenziali, di pagamento, d’investimento. La nuova disciplina si pone in generale in continuità con le precedenti ma introduce alcune rilevanti novità.</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sul numero di marzo 2026 di Private</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-10156</guid>
                        <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 10:08:18 +0100</pubDate>
                        <title>AGCOM e influencer: le FAQ che traducono le regole in pratica</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/agcom-e-influencer-le-faq-che-traducono-le-regole-in-pratica</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Lo scorso 16 marzo 2026 l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha pubblicato due documenti di supporto finalizzati a facilitare la corretta applicazione delle Linee guida e del Codice di condotta dell’Autorità (di cui alla delibera 197/25/CONS) in materia di influencer e comunicazioni commerciali audiovisive.</p><p class="text-justify">In particolare, accanto all’Allegato A – che si sostanzia in un riepilogo sistematico delle fonti normative e regolamentari pertinenti che disciplinano sia gli aspetti sostanziali sia i profili procedurali relativi agli adempimenti e ai poteri dell’Autorità – è stato pubblicato anche un apposito <i>vademecum</i> (Allegato B), che raccoglie invece una serie di FAQ volte a chiarire l’applicazione degli obblighi già vigenti in materia di comunicazioni commerciali online da parte degli <i>influencer</i>.</p><p class="text-justify">Come espressamente precisato dall’Autorità, anche tale documento non introduce nuove prescrizioni, ma si limita a fornire indicazioni interpretative e operative, inserendosi nel quadro delineato dal TUSMA e dal regolamento Digital Chart dello IAP, affiancandosi alle Linee guida e al Codice di condotta già adottati.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Il problema</strong></p><p class="text-justify">Nell’ordinamento italiano è stato già definito il quadro di disciplina in materia di trasparenza pubblicitaria. La criticità risiede, piuttosto, nella sua concreta applicazione in un contesto, quale quello dei <i>social media</i>, caratterizzato da una progressiva sovrapposizione tra contenuto editoriale e comunicazione commerciale.</p><p class="text-justify">In tale scenario, il rischio è che l’obbligo di <i>disclosure</i>, pur formalmente rispettato, risulti sostanzialmente eluso: indicazioni inserite in posizione non immediatamente visibile, formule ambigue o utilizzo dei tool nativi delle piattaforme in luogo di una comunicazione chiara ed esplicita. L’obiettivo perseguito dalle FAQ è dunque quello di ridurre tali aree di incertezza, garantendo un puntuale rispetto delle norme applicabili.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Chi è soggetto alle regole</strong></p><p class="text-justify">L’Allegato qualifica come <i>influencer</i> qualsiasi soggetto che realizzi o selezioni contenuti destinati al pubblico <i>online</i>, esercitando un controllo editoriale e traendo un vantaggio, economico o di altra natura, connesso a tale attività.</p><p class="text-justify">La qualifica di “<i>influencer rilevante</i>” scatta invece al superamento di almeno 500.000 <i>follower</i> (misurati al 30° giorno antecedente l'invio della comunicazione) oppure di 1 milione di visualizzazioni medie mensili su una singola piattaforma. Per questi soggetti scattano obblighi aggiuntivi, tra cui l'iscrizione nell'Elenco tenuto da AGCOM.&nbsp;</p><p class="text-justify">Gli <i>influencer</i> sottosoglia, tuttavia, pur non soggiacendo all’obbligo di iscrizione, restano pienamente vincolati alle regole di trasparenza e correttezza.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Modalità di </strong><i><strong>disclosure</strong></i></p><p class="text-justify">Il principio cardine è che ogni contenuto avente finalità promozionale deve essere immediatamente riconoscibile come tale.</p><p class="text-justify">La natura pubblicitaria sussiste ogniqualvolta vi sia un vantaggio, anche non economico, collegato alla visibilità di un <i>brand</i>, prodotto o servizio. Ne consegue la necessità di utilizzare diciture chiare, esplicite e non ambigue, quali “<i>Pubblicità</i>”, “<i>ADV</i>” o equivalenti.</p><p class="text-justify">Le modalità operative variano in funzione del formato, ma rispondono a un criterio uniforme: l’informazione deve essere percepibile senza richiedere azioni da parte dell’utente.&nbsp;</p><p class="text-justify">Dette modalità seguono una logica costante: l'informazione deve essere percepibile senza azioni da parte dell'utente. Ad esempio, nei <i>post</i>, l'indicazione deve comparire all'inizio della <i>caption</i>; nei video, sia in sovrimpressione nelle prime scene sia nella descrizione; nelle <i>stories</i>, su ogni singolo contenuto; nelle dirette, in modo continuativo e ripetuto.&nbsp;</p><p class="text-justify">Inoltre, quando le regole previste dalla piattaforma social divergono da quelle di legge, prevalgono queste ultime — e in caso di dubbio si adotta la soluzione più cautelativa.</p><p class="text-justify">Restano chiaramente fermi i divieti assoluti previsti dalla normativa, tra cui quelli relativi al gioco d’azzardo, ai prodotti del tabacco e ai farmaci soggetti a prescrizione. Permangono, inoltre, gli obblighi rafforzati in materia di tutela dei minori, che vietano qualsiasi forma di sfruttamento della loro inesperienza o rappresentazione in contesti inappropriati.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Le fattispecie ricorrenti</strong></p><p class="text-justify">Le FAQ affrontano alcune situazioni frequentemente riscontrate nella prassi. Il cosiddetto <i>gifting</i>, consistente nella ricezione gratuita di prodotti, richiede, ad esempio, l’indicazione “<i>gifted by</i>” o equivalente. Con riferimento agli eventi, è necessario distinguere tra la partecipazione nell’ambito di un rapporto promozionale, che impone l’utilizzo di diciture quali “<i>ADV</i>”, e il semplice invito, per il quale è sufficiente “<i>invited by</i>”.</p><p class="text-justify">Particolarmente interessante, poi, la precisazione, contenuta pure nelle FAQ, che nel caso di rapporti di committenza tra l’<i>influencer</i> e il <i>brand</i> per la realizzazione di un contenuto, diciture quali “<i>in collaborazione con / in partnership with</i>” <strong><u>non</u></strong> sono considerate idonee perché non rendono chiara la natura pubblicitaria.</p><p class="text-justify">L’obbligo di segnalazione si estende, inoltre, anche ai contenuti pubblicati successivamente all’evento, qualora il <i>brand</i> resti identificabile.&nbsp;</p><p class="text-justify">L’Allegato precisa altresì che, anche dopo la cessazione di una collaborazione, appare opportuno mantenere la <i>disclosure</i> per un congruo periodo, indicativamente pari a tre mesi, laddove il contenuto continui a risultare associato al <i>brand</i>. Restano invece esclusi i contenuti di autopromozione, quando la finalità commerciale è immediatamente evidente, nonché le iniziative benefiche spontanee, prive di qualsiasi vantaggio o forma di invito.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Profili di rischio per i </strong><i><strong>brand</strong></i></p><p class="text-justify">La pubblicità occulta rappresenta il principale ambito di attenzione. Un contenuto apparentemente neutro, ma caratterizzato da toni marcatamente elogiativi, da una reiterata esposizione del prodotto o dalla presenza di call to action, può integrare una violazione in assenza di adeguata disclosure. Il rischio non riguarda esclusivamente l’influencer, ma si estende anche al brand committente.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Considerazioni conclusive</strong></p><p class="text-justify">Le FAQ, pur non avendo natura regolatoria, assumono assoluta rilevanza tracciando, in modo sempre più preciso, il metro interpretativo che l’Autorità adotterà nella valutazione dei casi concreti, trasformando principi già noti in criteri operativi difficilmente eludibili.</p><p class="text-justify">Per <i>influencer</i>, <i>brand</i> e agenzie non si tratta più di un aggiornamento formale, ma di una verifica sostanziale delle proprie prassi. Il quadro che emerge, infatti, combina obblighi già vigenti con indicazioni applicative sempre più puntuali, riducendo sensibilmente gli spazi di ambiguità e rendendo più esposto il rischio di contestazioni.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><strong>Faq linee guida e Codice di condotta per gli influencer (Allegato B - AGCOM)</strong></p><p class="text-justify">Per facilitare una corretta applicazione delle Linee guida e del Codice di condotta dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) (delibera 197/25/CONS), l'Autorità ha predisposto documenti integrativi pensati per rispondere alle esigenze dei diversi destinatari.&nbsp;</p><p class="text-justify">In particolare, l'<strong>Allegato B</strong> (FAQ – Linee guida e Codice di condotta per gli influencer) fornisce indicazioni pratiche per applicare in modo uniforme le regole in materia di trasparenza pubblicitaria, tutela dei minori e protezione degli utenti nei contenuti audiovisivi diffusi sui social. Tali regole si inseriscono nel quadro del TUSMA, del regolamento Digital Chart dello IAP, oltre che delle stesse Linee guida e del Codice di condotta già richiamati. Resta fermo <u>che queste indicazioni hanno carattere esclusivamente orientativo e non vincolante</u>, essendo comunque riservato all'Autorità il potere di valutare i singoli casi.</p><p class="text-justify">Dal punto di vista soggettivo, è considerato influencer chiunque <u>realizzi o selezioni contenuti destinati al pubblico online, esercitando un controllo editoriale e ricevendo un vantaggio economico o di altra natura</u> (denaro, prodotti, servizi o benefici). La qualifica di “<strong>influencer rilevante</strong>” scatta al superamento di almeno 500.000 follower (considerati nel valore registrato al 30° giorno antecedente l'invio della comunicazione) oppure di 1 milione di visualizzazioni medie mensili su una piattaforma, con conseguenti obblighi aggiuntivi. Resta fermo che anche i soggetti sottosoglia sono pienamente tenuti al rispetto delle regole di trasparenza e correttezza, ma, al contrario degli influencer rilevanti, <u>non</u> sono tenuti all’iscrizione <u>nell’Elenco degli influencer&nbsp;</u>predisposto da AGCOM.</p><p class="text-justify">Per quanto attiene l'applicazione concreta delle regole sulla pubblicità, il principio centrale è che <u>qualsiasi contenuto con finalità promozionale deve essere immediatamente riconoscibile come tale</u>. La natura pubblicitaria sussiste ogni volta che esiste un vantaggio, anche non economico, collegato alla visibilità di un brand, prodotto o servizio.&nbsp;</p><p class="text-justify">In questi casi è necessario utilizzare diciture esplicite e non ambigue come “Pubblicità”, “ADV” o equivalenti. Formulazioni come “in collaborazione con” <u>non</u> sono considerate idonee a rendere chiara la finalità commerciale. Allo stesso modo, il semplice tag del brand, l’inserimento di link o l’utilizzo dei tool nativi delle piattaforme non sono sufficienti in assenza di una disclosure testuale immediatamente visibile.</p><p class="text-justify">La modalità di inserimento della disclosure varia in funzione del formato del contenuto, ma segue una logica costante: l’informazione deve essere percepibile senza azioni da parte dell’utente (i singoli casi sono specificati nella tabella riepilogativa in calce). Sinteticamente, nei post l’indicazione deve comparire all’inizio della caption; nei video sia in sovrimpressione nelle prime fasi sia nella descrizione; nelle stories su ogni singolo contenuto; nelle dirette in modo continuativo e ripetuto.</p><p class="text-justify">Inoltre, l’Allegato chiarisce che, se le regole della piattaforma non coincidano con le regole di trasparenza, entrambe le regole dovranno essere rispettate; in particolare, le regole di legge e del Codice prevalgono e dovranno essere comunque garantite. In caso di difformità, si applica la soluzione più chiara e cautelativa (come, ad esempio, i tool previsti dalla piattaforma + la dicitura testuale).</p><p class="text-justify">Particolare attenzione è inoltre richiesta nei casi di gifting, partecipazione a eventi o esperienze offerte. I prodotti ricevuti gratuitamente richiedono l’indicazione “gifted by” o equivalente, mentre per gli eventi occorre distinguere tra presenza di un rapporto promozionale (che impone l’uso di “ADV”) e semplice invito (per cui è sufficiente “invited by”). Le stesse regole si estendono anche ai contenuti pubblicati successivamente all’evento, se il brand è ancora riconoscibile. In generale, nei casi dubbi è preferibile adottare comunque una disclosure.</p><p class="text-justify">Anche dopo la conclusione di una collaborazione, è opportuno mantenere la segnalazione pubblicitaria per un <u>periodo prudenziale</u> (indicativamente tre mesi) qualora il contenuto resti associato al brand. Sono invece esclusi dagli obblighi di disclosure i contenuti di autopromozione, quando la finalità commerciale risulta evidente, e le iniziative benefiche spontanee prive di qualsiasi forma di vantaggio o invito.</p><p class="text-justify">Un tema particolarmente rilevante per i brand è quello della pubblicità occulta, che si verifica quando un contenuto promozionale appare come neutro. Elementi come tono eccessivamente elogiativo, ripetuta esposizione del prodotto o presenza di call to action, in assenza di una chiara dichiarazione, possono determinare una violazione.</p><p class="text-justify">Restano infine fermi i divieti assoluti previsti dalla normativa (tra cui gioco d’azzardo, tabacco e farmaci soggetti a prescrizione) e gli obblighi rafforzati in materia di tutela dei minori, che vietano qualsiasi forma di sfruttamento della loro inesperienza o rappresentazione in contesti inappropriati.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Tabella riepilogativa</strong></p><figure class="table"><table style="border-style:none;" class="contenttable"><tbody><tr><td style="border-color:windowtext;height:57px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:189px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span><strong>Committenza</strong></span></p></td><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:none;border-right-style:solid;border-top-style:solid;height:57px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:453px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span>La dicitura "in collaborazione con / in partnership with" non è sufficiente in quanto non rende chiara la natura pubblicitaria</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;height:62px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:189px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span><strong>Video</strong></span></p></td><td style="border-bottom:1px solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1px solid windowtext;border-top-style:none;height:62px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:453px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span>La dicitura deve essere inserita sia in <u>sovraimpressione</u> nelle prime scene sia in <u>descrizione/didascalia</u></span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;height:60px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:189px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span><strong>Stories</strong></span></p></td><td style="border-bottom:1px solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1px solid windowtext;border-top-style:none;height:60px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:453px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span>La dicitura va in <u>sovraimpressione</u>, ben leggibile<u>, su ogni story/clip</u> a contenuto promozionale</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;height:74px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:189px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span><strong>Dirette (live)</strong></span></p></td><td style="border-bottom:1px solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1px solid windowtext;border-top-style:none;height:74px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:453px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span>È necessario rendere la natura promozionale visibile in overlay e ripetere la disclosure durante la live, soprattutto in presenza di call to action</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;height:76px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:189px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span><strong>Repost di contenuti di terzi</strong></span></p></td><td style="border-bottom:1px solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1px solid windowtext;border-top-style:none;height:76px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:453px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span>Se vengono ripubblicati contenuti legati a un brand/committente, deve essere inserita la disclosure appropriata e indicato il brand</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;height:75px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:189px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span><strong>Prodotti in regalo</strong></span></p></td><td style="border-bottom:1px solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1px solid windowtext;border-top-style:none;height:75px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:453px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span>In generale: "</span><i><span><u>gifted by …</u></span></i><span><u> / </u></span><i><span><u>prodotto inviato da</u></span></i><span><u> …".&nbsp;</u>Ciò vale anche per gli sconti personalizzati, omaggi e invii PR (no sconti standard disponibili per tutti)</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;height:56px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:189px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span><strong>Ospitalità e servizi</strong></span></p></td><td style="border-bottom:1px solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1px solid windowtext;border-top-style:none;height:56px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:453px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span>Usare "#<u>invitedby/invitato da …"</u> per ospitalità/servizi e "</span><i><span>gifted by/prodotto inviato da …</span></i><span>" per prodotti</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;height:122px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:189px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span><strong>Video interviste rilasciate durante un evento di un brand</strong></span></p></td><td style="border-bottom:1px solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1px solid windowtext;border-top-style:none;height:122px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:453px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span>Se viene ripubblicata l'intervista e nel contenuto l'evento/brand è riconoscibile, applicare la stessa disclosure prevista per l'evento: "Pubblicità/ADV" se c'è rapporto promozionale; "#invitedby … / invitato da …" se si tratta di invito/ospitalità senza contratto. Se il video è neutro e il brand non è riconoscibile, può non essere necessaria</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;height:46px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:189px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span><strong>Contenuti personali durante un viaggio/esperienza offerta</strong></span></p></td><td style="border-bottom:1px solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1px solid windowtext;border-top-style:none;height:46px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:453px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span>Omessa disclosure solo se il contenuto è davvero neutro: nessun richiamo al brand/evento, nessun tag, nessun logo o elemento che lo renda riconoscibile. In caso di dubbio, usare "#invitedby …" (o "ADV" se c'è committenza)</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;height:151px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:189px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span><strong>Autopromozione</strong></span></p></td><td style="border-bottom:1px solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1px solid windowtext;border-top-style:none;height:151px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:453px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span>Omessa disclosure se a) l'influencer promuove opere dell'ingegno di cui è autore o interprete (es. libri, brani musicali, contenuti artistici); b) l'influencer promuove prodotti o servizi contraddistinti da un marchio che coincida univocamente con il nome o il nickname dell'influencer stesso (es. brand di abbigliamento o cosmetica a proprio nome). Nessuna segnaletica è richiesta se la natura promozionale è palese e non vi è accordo di committenza con terzi</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;height:93px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:189px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span><strong>Iniziative di beneficenza</strong></span></p></td><td style="border-bottom:1px solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1px solid windowtext;border-top-style:none;height:93px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:453px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span>Supporto spontaneo senza inviti/benefit: no disclosure. Con invito/omaggio: "invitato da / prodotto inviato da". Caso misto (evento "Brand x Ente" con invito/prodotto dal brand): usare "Pubblicità/ADV" indicando il brand</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;height:75px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:189px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span><strong>Contenuti per un brand/ente a titolo gratuito (beneficenza)</strong></span></p></td><td style="border-bottom:1px solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1px solid windowtext;border-top-style:none;height:75px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:453px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span>Usa "<u>Pubblicità/ADV</u>" oppure una formula chiara che indichi anche la gratuità (es. "promoted by … (for free)")</span></p></td></tr></tbody></table></figure>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_processed_/b/8/csm_ADV_Social_1_194eebf8b5.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
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                        <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 09:18:31 +0100</pubDate>
                        <title>Il TAR conferma l&#039;idoneità del preliminare e la prevalenza della normativa statale sulle aree idonee rispetto alla normativa regionale</title>
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                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con la sentenza n. 650 del 25 marzo 2026 il TAR Veneto ha annullato il provvedimento con cui un Comune aveva opposto il divieto di prosecuzione delle attività oggetto di una Procedura Abilitativa Semplificata.</p><p class="text-justify">La pronuncia è stata resa nell’ambito di un giudizio promosso da un primario operatore del settore delle rinnovabili titolare di un progetto di un impianto agrovoltaico su una superficie di circa 13,6 ettari in area agricola.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il diniego comunale era fondato, in sintesi,&nbsp;</p><ul style="margin-left:7px;"><li data-list-item-id="ecaf0b2ea58a5123898baae309beb515a"><p class="text-justify"><span>sull’asserita non idoneità del contratto preliminare di compravendita a dimostrare la disponibilità delle aree;</span></p></li><li data-list-item-id="e6f3dbe313582138b9ca16178161d7a8a"><p class="text-justify"><span>sull’applicabilità della disciplina regionale veneta in materia di “</span><i><span>indicatori di non idoneità</span></i><span>” (L.R. n. 17/2022) in deroga alla disciplina statale sulle aree idonee (D.Lgs. n. 199/2021).</span></p></li></ul><p class="text-justify">Accogliendo il ricorso, il Collegio ha affermato i seguenti importanti principi:</p><ol style="margin-left:-40px;"><li data-list-item-id="e25ce1b4cf1fa9efb1f2aa638abe61176"><p class="text-justify"><span>(i) in via preliminare, ha disatteso le eccezioni di improcedibilità del ricorso sollevate dal Comune resistente, il quale aveva dedotto che i contratti preliminari di compravendita fossero divenuti inefficaci per mancata stipula dei contratti definitivi entro il termine pattuito di 18 mesi. Il Collegio, facendo applicazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ., ha rilevato che le clausole contrattuali attribuivano alla promissaria acquirente la facoltà di richiedere una proroga – alla quale la promittente venditrice aveva già prestato il proprio consenso ora per allora – e che la volontà delle parti di mantenere intatto il vincolo negoziale era ulteriormente confermata dalla stipula, in data successiva, di un apposito </span><i><span>addendum</span></i><span> con il quale era stato fissato un nuovo termine finale per la conclusione dei contratti definitivi.</span></p><p class="text-justify"><span>Nell’ambito di tali argomentazioni, il TAR ha ammesso il deposito dell’</span><i><span>addendum</span></i><span> oltre i termini previsti dall’art. 73 c.p.a., in quanto (</span><i><span><strong>i</strong></span></i><span>) venuto ad esistenza in data successiva alla relativa scadenza, (</span><i><span><strong>ii</strong></span></i><span>) resosi necessario al fine di interloquire su una questione sollevata per la prima volta nella memoria depositata dal Comune in data 26 gennaio 2026 e (</span><i><span><strong>iii</strong></span></i><span>) utile a dimostrare la persistenza dell’interesse al ricorso;</span></p><p class="text-justify">&nbsp;</p></li><li data-list-item-id="e4bf70a374f66ca4059854f8f067e4ead"><p class="text-justify"><span>(ii) in materia di disponibilità delle aree ai fini della PAS, il contratto preliminare di compravendita è idoneo a dimostrare la “</span><i><span>disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse</span></i><span>” richiesta dall’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 28/2011, purché conferisca al promissario acquirente poteri di godimento sufficienti a porre in essere gli adempimenti funzionali al conseguimento del titolo autorizzatorio.&nbsp;</span></p><p class="text-justify"><span>Il TAR, aderendo al recente orientamento del Consiglio di Stato (Sez. IV, 15 dicembre 2025, n. 9891) ha chiarito che la verifica deve essere condotta “</span><i><span>non tanto in astratto, in relazione al negozio giuridico utilizzato dalle parti, ma in concreto, in relazione al novero dei poteri di godimento assicurati</span></i><span>”. Nel caso di specie è stato dimostrato che i contratti preliminari attribuivano alla promissaria acquirente il libero accesso alle aree per sopralluoghi, rilievi e operazioni funzionali all'ottenimento delle autorizzazioni, nonché obblighi di non facere in capo alla promittente venditrice, con la conseguenza che la prima aveva pieno godimento delle aree;</span></p><p class="text-justify">&nbsp;</p></li><li data-list-item-id="ec483fc32604e8a72d8e87b93c376f897"><p class="text-justify"><span>(iii) le aree qualificate come idonee dall’art. 20, comma 8, lett. c-</span><i><span>ter</span></i><span>), n. 2 del d.lgs. n. 199/2021 – nella specie, aree agricole prive di caratteristiche ambientali di pregio localizzate entro 500 metri da uno stabilimento industriale – mantengono tale qualificazione anche laddove la normativa regionale (nella specie, la L.R. Veneto n. 17/2022) le classifichi come “agricole di pregio” e quindi presuntivamente non idonee.</span></p><p class="text-justify"><span>Il TAR ha statuito che la normativa regionale non può derogare ai principi fondamentali della materia riservati allo Stato e che i criteri introdotti dalla legge regionale “</span><i><span>varranno esclusivamente nelle aree agricole diverse da quelle qualificate dal Legislatore statale come «aree idonee di diritto»</span></i><span>”.&nbsp;</span></p><p class="text-justify"><span>Ne consegue che la realizzazione dell’impianto non è condizionata dalla titolarità, in capo al proponente, dei requisiti richiesti dall’art. 4, comma 3, della L.R. n. 17/2022;</span></p><p class="text-justify">&nbsp;</p></li><li data-list-item-id="ea3074a0ed0214530bd26b77e57354ae4"><p class="text-justify"><span>(iv) la mera vicinanza di un bene sottoposto a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (nella specie, una villa veneta) non preclude la qualificazione dell’area come idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-</span><i><span>ter</span></i><span>), n. 2 del d.lgs. n. 199/2021.&nbsp;</span></p><p class="text-justify"><span>Il TAR, condividendo il recente indirizzo del Consiglio di Stato (Sez. IV, nn. 10383/2025 e 1099/2026), ha chiarito che la lett. c-quater) del medesimo comma 8 ha carattere residuale e generale, mentre la lett. c-</span><i><span>ter</span></i><span>) ha natura speciale: la clausola di salvezza “</span><i><span>fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter)</span></i><span>” contenuta nella lett. c-</span><i><span>quater</span></i><span>) impedisce che quest'ultima introduca un requisito di idoneità aggiuntivo rispetto alle fattispecie speciali già disciplinate dalle lettere precedenti.&nbsp;</span></p><p class="text-justify"><span>Il Collegio ha inoltre rilevato che l’eccezione del Comune relativa alla vicinanza della villa veneta costituiva un’inammissibile integrazione postuma della motivazione del provvedimento, in quanto tale circostanza non figurava tra le ragioni giuridiche poste a fondamento del diniego, ma era stata menzionata solo “</span><i><span>per completezza di informazione</span></i><span>” nella parte istruttoria dell’atto impugnato.</span></p></li></ol><p class="text-justify">Si tratta con tutta evidenza di una pronuncia di notevole rilievo per gli operatori del settore, in quanto consolida – in sede di merito – principi fondamentali in materia di (<i><strong>i</strong></i>) idoneità del contratto preliminare quale titolo di disponibilità delle aree, (<i><strong>ii</strong></i>) prevalenza della qualificazione statale delle aree idonee rispetto a discipline regionali più restrittive e (<i><strong>iii</strong></i>) rapporto tra le diverse fattispecie di idoneità previste dall'art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021, con particolare riguardo alla natura speciale della lett. c-<i>ter</i>) rispetto alla lett. c-<i>quater</i>).</p><p class="text-justify">Inoltre, sotto il profilo processuale, la sentenza conferma la facoltà per il ricorrente di depositare documenti oltre i termini di cui all’art. 73 c.p.a., qualora questi siano venuti ad esistenza successivamente alla relativa scadenza e risultino utili a dimostrare la permanenza delle condizioni di procedibilità del ricorso.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 25 Mar 2026 12:15:38 +0100</pubDate>
                        <title>Hybrid PPA: una nuova opportunità per elettrivori, generatori e trader</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/hybrid-ppa-una-nuova-opportunita-per-elettrivori-generatori-e-trader</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Nel corso del convegno tenutosi presso la sede di Milano di ADVANT Nctm lo scorso 11 marzo si è discusso di una nuova opportunità per il futuro del mercato elettrico. Gli Hybrid PPA possono infatti rappresentare un punto di incontro più evoluto tra la domanda degli elettrivori e l’offerta di trader e IPP.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Le caratteristiche distintive di un Hybrid PPA</strong></p><p class="text-justify">Un Power Purchase Agreement — PPA — è, nella sua forma più elementare, un contratto di lungo periodo con cui un produttore di energia rinnovabile cede la propria produzione a un acquirente — tipicamente un consumatore industriale o un trader — a condizioni predeterminate, sottraendosi così alla volatilità del mercato spot.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il PPA tradizionale nella forma pay-as-produced ha caratteristiche che ne hanno sicuramente agevolato la diffusione, soprattutto in Italia: il rischio di volume è chiaramente allocato, la bancabilità dei contratti pluriennali in presenza di controparti con merito creditizio è elevata e il profilo di produzione di un impianto fotovoltaico o eolico non coincide necessariamente con il profilo di consumo dell'acquirente. Proprio questa ultima caratteristica, nelle prossime evoluzioni del mercato, potrebbe costituire un limite alla ulteriore diffusione dei contratti di lungo termine.&nbsp;</p><p class="text-justify">L'Hybrid PPA nasce esattamente per superare questo possibile limite, combinando in una struttura integrata una o più fonti di generazione e BESS. L'aggiunta dello stoccaggio consente infatti di trasformare un profilo di produzione intermittente e non altrimenti governabile in un profilo più prossimo alle esigenze del consumatore. In sostanza, il BESS, unitamente alle attività di trading, rende il prodotto — l'energia consegnata al cliente finale — qualitativamente diverso rispetto alla basilare produzione as-produced di un singolo impianto rinnovabile.&nbsp;</p><h3 class="text-justify" style="margin-left:0cm;"><span><strong>La struttura soggettiva dell'Hybrid PPA: attori e logiche</strong></span></h3><p class="text-justify">Dal punto di vista della struttura, un Hybrid PPA fisico può coinvolgere gli interessi di una pluralità di soggetti: i titolari degli impianti di generazione da fonte rinnovabile, i titolari dei sistemi di accumulo, il trader, che funge da aggregatore, il cliente finale elettrivoro e il fornitore della tecnologia/EPC Contractor. Vale la pena soffermarsi un momento su ciascuno di essi, perché la complessità dell'Hybrid PPA deriva proprio dal dover bilanciare interessi che non sempre convergono spontaneamente.</p><p class="text-justify">Il cliente finale energivoro ha una priorità chiara: ricevere energia in forma baseload, con consegna in PCE e le Garanzie di Origine in relazione ai volumi oggetto dell'Hybrid PPA.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il trader ha un interesse principale duplice: presentare al cliente finale energivoro un prodotto quanto più attrattivo possibile e al tempo stesso massimizzare il proprio margine mantenendo i prezzi riconosciuti al generatore nel PPA e al titolare dello storage nel contratto di tolling quanto più contenuti possibile. L'obiettivo commerciale del trader è concludere un PPA per quanto possibile Pay as Nominated con il generatore — ovvero un Pay as Produced con un volume minimo mensile garantito — con consegna in PCE.</p><p class="text-justify">Il titolare dello storage è principalmente interessato a ricevere dal trader un corrispettivo fisso o un floor nell'ambito del contratto di tolling, tale da rendere questa soluzione preferibile rispetto a — e compatibile con — eventuali alternative di valorizzazione della capacità di accumulo, inclusa la partecipazione al Capacity Market.&nbsp;</p><p class="text-justify">La SPV Impianto mira a stabilizzare i propri ricavi sottoscrivendo un PPA con il prezzo più alto possibile, assicurando la bancabilità del contratto.&nbsp;</p><h3 class="text-justify" style="margin-left:0cm;"><span><strong>Le esigenze di tutela: garanzie e bancabilità&nbsp;</strong></span></h3><p class="text-justify">Uno degli aspetti più delicati — e praticamente rilevanti — di questa architettura contrattuale riguarda la gestione dei rischi e la strutturazione delle garanzie tra le parti, ivi incluso il fornitore di tecnologia e gli EPC Contractor anche per esigenze di bancabilità.</p><p class="text-justify">Il trader vorrà tutelarsi sui vari fronti di rischio chiedendo la consegna di strumenti di garanzia.</p><h3 class="text-justify" style="margin-left:0cm;"><span><strong>Il contesto regolatorio&nbsp;</strong></span></h3><p class="text-justify">In questo contesto si inserisce anche il ruolo abilitante degli strumenti pubblici: l'Energy Release, i meccanismi FER, incluso il FER Z, il MACSE, il Capacity Market, il MPPA e le garanzie pubbliche, ma anche la necessità di regolare la coesistenza e l'interazione tra incentivazione pubblica e contrattazione privata.</p><p class="text-justify">Il mercato dei PPA potrà finalmente decollare o resterà marginale rispetto agli schemi pubblici gestiti dal GSE? Il FER-Z — la sua struttura decentrata e l’incentivazione della consegna di un profilo — potrà contribuire alla crescita del mercato&nbsp;dei PPA o potrà essere un limite?</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energivori</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 24 Mar 2026 09:44:12 +0100</pubDate>
                        <title>Derivati - Spallata alla Cassazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/derivati-spallata-alla-cassazione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>A cura di Benedetta Musco Carbonaro per <a href="https://www.bluerating.com/private/862753/derivatim-spallata-alla-cassazione" target="_blank" rel="noreferrer">Bluerating.com</a></p><p>Torniamo ad occuparci della giurisprudenza in materia di derivati perché, se è vero che la Cassazione mantiene per ora rigidamente la propria posizione (che rappresenta peraltro un <i>unicum</i> nel panorama internazionale), è però anche vero che la giurisprudenza di merito, più o meno timidamente, inizia a dare <strong>segnali importanti in senso nettamente difforme rispetto ai giudici di legittimità</strong>.</p><p><br><strong>Nuovo orientamento</strong></p><p>In tale scenario si segnala la recente sentenza n. 4596 del 19 luglio 2025, con cui la Corte di Appello di Roma si è pronunciata sulla validità di due contratti derivati <i>interest rate swap</i> di tipo <i>plain vanilla</i>, discostandosi significativamente dall’orientamento ormai piuttosto consolidato espresso negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione, ampiamente seguita poi dai giudici di merito, che come noto richiede a fini addirittura di validità del derivato (nel senso che la loro mancanza è causa di nullità per assenza di causa) l’indicazione, nel contratto, del mark to market, degli scenari probabilistici e dei costi impliciti, che sarebbero necessari al fine di poter configurare come “razionale” l’alea bilaterale del contratto, sebbene nessuna norma espressamente li richieda.</p><p>La Corte di Appello ha infatti confermato la pronuncia di primo grado del Tribunale di Roma, che aveva respinto le domande della cliente anche alla luce della Ctu disposta al fine di accertare l’effettiva finalità di copertura dei due Irs oggetto di causa rispetto all’indebitamente a tasso variabile della cliente stessa. E questo già di per sé sarebbe una notizia, ma la sentenza di appello è di particolare interesse perché, diversamente da quanto è accaduto anche recentemente nella giurisprudenza di merito, che in qualche modo si è discostata dal diktat della Suprema Corte senza tuttavia contestarne apertamente l’orientamento (ci riferiamo in particolare a talune sentenze del Tribunale e della Corte di Appello di Milano – sentenza del 5 agosto 2024 n. 2278, già commentata su questa rivista), la Corte di Appello di Roma non si è limitata ad una presa di distanza, ma <strong>ha chiaramente ed apertamente confutato la posizione ormai consolidata della Cassazione</strong>.</p><p><a href="https://www.bluerating.com/private/862753/derivatim-spallata-alla-cassazione" target="_blank" rel="noreferrer">Leggi l'articolo integrale su bluerating.com</a><br>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 23 Mar 2026 13:41:21 +0100</pubDate>
                        <title>What Will The EU Inc. Proposal Mean For The Fintech Industry? Experts Discuss</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/what-will-the-eu-inc-proposal-mean-for-the-fintech-industry-experts-discuss</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>The European Commission has presented EU Inc., a single corporate rulebook that companies can choose instead of dealing with 27 national systems and more than 60 company forms. For fintech founders, that legal complexity has often made EU market entry tricky and it has increased legal bills. EU Inc. creates one solid framework for the whole Union.</p><p>To recap, in the <a href="https://techround.co.uk/news/experts-expectations-eu-commission-eu-inc/" target="_blank" rel="noreferrer">proposal</a>, a company can register within 48 hours, fully online, at a maximum cost of €100 and with no minimum share capital. The Commission says founders will submit their information once through an EU level interface connecting national registers. A central EU register will follow in a second phase.[…]</p><p>[…] <strong>Fabio Coco, </strong>Partner ADVANT Nctm: "The Commission unveiled the EU Inc. proposal on 18 March: it falls short of what the financial sector urgently needs to accelerate innovation and it does not offer any form of ‘fintech passport’ or a genuine ‘single license’ for financial services.&nbsp;</p><p>At this stage, the ‘EU Inc.’ proposal, seems to be a missed opportunity for innovation in the financial sector: the absence of an EU-wide regulatory sandbox or ‘safe harbor’ provision is a notable omission. Such an environment is vital for testing innovative financial services under a reduced regulatory burden without compromising market integrity. By deferring to existing national frameworks, the proposal misses a critical opportunity to lower the high barriers to entry in the banking, insurance, and financial sectors. This lack of centralised ambition risks curbing the competition and innovation the initiative was intended to foster.</p><p>In contrast, the progress made by the Italian Supervisory Authorities serves as a robust benchmark. Facilitated by a forward-thinking legislative approach, Italy successfully implemented a national regulatory sandbox. This controlled environment allows supervised entities and Fintech operators to test technologically innovative products and services within the banking, financial and insurance sectors for a defined period – a model that provides the clarity and flexibility currently missing from the broader EU proposal". […]</p><p>Read the full article on <a href="https://techround.co.uk/news/fintech-experts-eu-inc-industry/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>techround.co.uk</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 20 Mar 2026 09:45:59 +0100</pubDate>
                        <title>Rischi ambientali e catastrofali: tra prevenzione e profili assicurativi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/rischi-ambientali-e-catastrofali-tra-prevenzione-e-profili-assicurativi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Negli ultimi anni, eventi meteo-climatici più intensi e frequenti aumentano la probabilità di danni fisici agli immobili (ad esempio da alluvione o frana) con impatti, in certi casi, sull’operatività delle imprese, anche in relazione alla possibile interruzione delle attività (fermo produzione, danneggiamento di scorte, etc).</p><p class="text-justify">In questo quadro, assume rilievo anche la dimensione finanziaria del rischio fisico. L’Approfondimento della Banca d’Italia n. 77 (febbraio 2026) stima che il 38% delle imprese non finanziarie italiane sia esposto a rischi idrogeologici, con differenze importanti per territorio e settore, e rileva che la copertura assicurativa riduce mediamente di circa la metà l’impatto dell’esposizione sulla probabilità di insolvenza a un anno. Il rischio meteo-climatico fisico diventa quindi un fattore che incide sul rischio di credito&nbsp;e, in generale, sulla resilienza economica dell’impresa.&nbsp;</p><p class="text-justify">È in questo contesto che si colloca l’obbligo della copertura c.d. “Nat Cat”, introdotto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024, art. 1, commi 101 e ss.) attuato mediante il Decreto interministeriale 30 gennaio 2025, n. 18 e ulteriormente disciplinato dal Decreto Legge n. 39/2025 convertito con la Legge n. 78/2025.&nbsp;</p><p class="text-justify">La disciplina impone alle imprese con sede legale in Italia, nonché alle imprese estere con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese, di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, che includono sismi, frane, alluvioni, inondazioni e esondazioni come definiti dall’art 3 decreto n.18/2025.&nbsp;</p><p class="text-justify">Sotto il profilo oggettivo, la copertura è riferita, in particolare, alle immobilizzazioni materiali individuate dal rinvio all’art. 2424 c.c., sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), ossia:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>terreni e fabbricati,&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>impianti e macchinari,&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>attrezzature industriali e commerciali.&nbsp;</span></p></li></ul><p class="text-justify">L’obbligo di copertura è previsto unicamente per le immobilizzazioni di cui sopra utilizzate a qualsiasi titolo nell’esercizio dell’attività di impresa: quindi l’imprenditore dovrà assicurare sia i beni propri sia i beni di terzi locati che siano strumentali rispetto alla sua impresa.&nbsp;</p><p class="text-justify">Qualora il proprietario dell’immobile utilizzato dall’imprenditore decida di assicurare l’immobile, l’imprenditore potrà evitare di assicurare il bene, ma sarà tenuto a raccogliere prova dell’esistenza della polizza e verificarne la correttezza e l’idoneità rispetto ai requisiti previsti dalla normativa.&nbsp;</p><p class="text-justify">Qualora sia l’imprenditore stesso a stipulare la polizza sul bene in locazione utilizzato per la propria impresa, la legge prevede che l’eventuale indennizzo venga attribuito nella sua totalità al proprietario del bene che sarà tenuto aimpiegare le somme ricevute per il ripristino dei beni danneggiati o periti utilizzati dall’imprenditore. Qualora invece, il proprietario non intenda procedere al ripristino dei beni danneggiati o periti, l’imprenditore avrà diritto ad una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell'attività di impresa a causa dell'evento catastrofale, nel limite del 40 per cento dell'indennizzo ricevuto dal proprietario.</p><p class="text-justify">Le tempistiche di entrata in vigore dell’obbligo sono state dilazionate nel tempo per categorie di imprese e sono state oggetto di varie proroghe. Da ultimo, il cosiddetto Milleproroghe 2026 (Decreto Legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, pubblicata in G.U. 28 febbraio 2026, n. 49) ha disposto il differimento al 31 marzo 2026 per alcune categorie di imprese (pesca e acquacoltura e le micro e piccole imprese che esercitano somministrazione di alimenti e bevande o operano come imprese turistico-ricettive).&nbsp;</p><p class="text-justify">Giova ricordare che dell'inadempimento dell’obbligo assicurativo posto a carico delle imprese si dovrà tenere conto ai fini dell’assegnazione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, incluse quelle erogate in occasione di eventi calamitosi o catastrofali.</p><p class="text-justify">Anche in considerazione del fatto che le misure di prevenzione influenzano il costo del premio assicurativo, nonché dei rischi (di natura anche penale, di responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché reputazionale) connessi alla <i>compliance&nbsp;</i>in materia ambientale, diventa quindi fondamentale per l’impresa pianificare sia la prevenzione che la risposta alle emergenze, restando sempre aggiornati sulla normativa applicabile.</p><p class="text-justify">Una prevenzione efficace richiede, tra l’altro:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>una mappatura realistica degli scenari di rischio (anche fisico);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>procedure interne che definiscano responsabilità e poteri decisionali;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>piani di emergenza aggiornati;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>tracciabilità di controlli, manutenzioni e verifiche periodiche;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>una gestione rigorosa di eventuali sostanze pericolose.&nbsp;</span></p></li></ul><p class="text-justify">Sul versante della risposta alle emergenze, è decisivo che l’impresa sia in grado di agire con tempestività e in modo organizzato, ad&nbsp;esempio&nbsp;in relazione alla gestione corretta delle comunicazioni e degli adempimenti verso le autorità competenti quando richiesti dalla normativa di settore o dalle autorizzazioni applicabili.</p><p class="text-justify">Nel contesto attuale, la gestione del rischio ambientale è infatti oggi un profilo di governance che può incidere direttamente su costi, continuità operativa e responsabilità.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                                <category>ESG</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 18 Mar 2026 12:01:39 +0100</pubDate>
                        <title>L&#039;Europa e l&#039;AI generativa: il Parlamento traccia la rotta</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/leuropa-e-lai-generativa-il-parlamento-traccia-la-rotta</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il 10 marzo scorso il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione — atto politico non vincolante, ma indicativo della direzione regolatoria europea — sul rapporto tra intelligenza artificiale generativa e tutela dei contenuti. La risoluzione si inserisce in un quadro normativo già in movimento: l'AI Act, entrato in vigore nell'agosto 2024 e in progressiva applicazione fino al 2027, ha introdotto obblighi di trasparenza per i fornitori di modelli di AI per uso generale (GPAI).</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Il problema</strong></p><p class="text-justify">I sistemi di AI generativa si addestrano su enormi quantità di contenuti raccolti dalla rete senza autorizzazione e senza compenso per chi li ha prodotti. Il risultato è che gli autori si trovano a competere sul mercato con sistemi addestrati anche sui loro contenuti, senza che sia stato chiesto loro alcun consenso né riconosciuto alcun compenso. Una dinamica che per il Parlamento UE solleva questioni rilevanti sia sul piano dei diritti individuali degli autori sia sulla sostenibilità economica del settore culturale europeo nel suo complesso.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Le misure chieste alla Commissione</strong></p><p class="text-justify"><strong>Trasparenza.</strong> I fornitori di AI dovrebbero elencare analiticamente i contenuti protetti usati nell'addestramento — un obbligo riconducibile al principio di <i>sufficient disclosure</i>: la divulgazione deve essere sufficientemente dettagliata da consentire ai titolari dei diritti di verificare se e come i propri contenuti siano stati utilizzati. La misura si pone in continuità con quanto già previsto dall'AI Act per i modelli GPAI, che impone la pubblicazione di sommari sui dati di addestramento, spingendosi tuttavia verso un livello di dettaglio significativamente più elevato.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Nessuna scappatoia geografica.</strong> Un sistema AI che sfrutta contenuti protetti al di fuori dell'UE non dovrebbe essere commercializzato nel mercato europeo. Il principio riflette l'approccio extraterritoriale già adottato dall'AI Act, che si applica a tutti i sistemi immessi sul mercato europeo indipendentemente dal luogo di sviluppo.</p><p class="text-justify"><strong>Crawler tracciabili.</strong> Chi raccoglie dati dal web dovrebbe essere identificabile dagli operatori dei siti e tenere registri dettagliati delle proprie attività.</p><p class="text-justify"><strong>Filigrane digitali.</strong> I titolari dei diritti potranno marcare i propri contenuti; i fornitori di AI avranno l'obbligo di mantenerle intatte e di offrire strumenti per rilevarle. Il tema si intreccia con le disposizioni dell'AI Act sull'etichettatura dei contenuti sintetici e sul rilevamento automatizzato dei deepfake.</p><p class="text-justify"><strong>Diritto di esclusione.</strong> Il Parlamento ipotizza che i titolari dei diritti possano escludere i propri contenuti dall'addestramento dei modelli, tramite formati standardizzati gestiti dall'EUIPO. Si tratta di un rafforzamento operativo del meccanismo di opt-out già previsto dalla Direttiva sul mercato unico digitale (DSM), che l'AI Act richiama ma non disciplina nel dettaglio.</p><p class="text-justify"><strong>Licenze collettive.</strong> L'EUIPO potrebbe coordinare un sistema di licenze per settore. Per i contenuti già usati senza autorizzazione è prevista una remunerazione transitoria equa e proporzionata.</p><p class="text-justify"><strong>Etichettatura.</strong> La proposta propone l’introduzione dell'obbligo di distinguere i contenuti "generati dall'AI" da quelli "prodotti da un essere umano", con un codice di buone pratiche elaborato dalla Commissione — in linea con gli obblighi di trasparenza già introdotti dall'AI Act per i sistemi che generano contenuti sintetici o interagiscono direttamente con gli utenti.</p><p class="text-justify"><strong>Un principio di fondo</strong></p><p class="text-justify">La tutela dei contenuti resta ancorata alla paternità umana: i contenuti interamente generati dall'AI non sono proteggibili e rimangono nel pubblico dominio.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Perché conta ora</strong></p><p class="text-justify">Letta insieme all'AI Act, la risoluzione completa un mosaico regolatorio ancora in costruzione. L'AI Act ha posto le fondamenta — obblighi di trasparenza, gestione del rischio, governance dei modelli — ma ha rinviato la questione della protezione dei contenuti a sviluppi successivi. Questa risoluzione indica quale forma potrebbero assumere quegli sviluppi. Per chi opera nel settore culturale o tecnologico, è il momento di valutare le proprie pratiche alla luce di un quadro normativo che, tra obblighi già vigenti e misure in corso di definizione, è destinato a diventare progressivamente più stringente.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 18 Mar 2026 09:46:22 +0100</pubDate>
                        <title>L&#039;integrazione dei mercati accelera la Savings and investments union</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lintegrazione-dei-mercati-accelera-la-savings-and-investments-union</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Commento di Lukas Plattner su<strong> The Signal</strong></i></p><p><i>Autorizzazioni uniche, passaporto dei fondi, posttrading e vigilanza accentrata: il Market integration package è un passo chiave per la creazione di un sistema finanziario unico ed è il perno operativo della nuova strategia dell’Ue per mobilitare il risparmio privato a favore della crescita. The Signal ne parla con Lukas Plattner, Partner di Advant Nctm.</i></p><p>Senza un vero mercato unico dei capitali, l’Unione europea resta un gigante finanziario incompiuto. È per questo che il Market integration package, adottato dalla Commissione il 4 dicembre 2025, è molto più di un intervento tecnico: rappresenta uno snodo strategico della Savings and Investments Union (SIU), il progetto con cui Bruxelles punta a mobilitare il risparmio europeo e trasformarlo in investimenti produttivi su scala continentale. La SIU nasce dall’esigenza di superare la storica frammentazione dei mercati finanziari europei, che oggi impedisce al capitale di circolare con la stessa efficienza con cui circola negli Stati Uniti, penalizzando crescita, innovazione e autonomia strategica dell’Europa.&nbsp;</p><p>Mercati dei capitali più integrati sono essenziali per rafforzare la forza economica dell'UE e raggiungere priorità strategiche come la competitività, la transizione digitale e verde, la difesa e la sicurezza. “Una maggiore integrazione dei mercati finanziari non è un fine, ma un mezzo per creare un mercato unico per i servizi finanziari più grande della somma delle sue componenti nazionali - scrive la Commissione - Un accesso semplificato ai mercati dei capitali riduce i costi e rende i mercati più attraenti per investitori e imprese in tutti gli Stati membri, indipendentemente dalle dimensioni”</p><p>[…] “La novità di maggior portata - esordisce Plattner - riguarda l'introduzione dello status di Pan-European Market Operator (Pemo), destinato agli operatori che gestiscono più sedi di negoziazione in diversi Stati membri. Il PEMO consente di operare attraverso un'unica entità giuridica dotata di un'unica autorizzazione rilasciata da Esma, che assumerà anche la vigilanza centralizzata. I vantaggi sono diversi e vanno dalla riduzione drastica dei costi di compliance, all’eliminazione delle duplicazioni amministrative, alla razionalizzazione degli investimenti IT. La vigilanza accentrata solleva però interrogativi sulla capacità operativa di Esma, che dovrà essere dotata rapidamente di risorse adeguate”.</p><p><i>Articolo integrale disponibile sul numero di Marzo di The Signal</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 18 Mar 2026 09:35:35 +0100</pubDate>
                        <title>Listing Act e Regolamento Prospetto: sono arrivati i chiarimenti di Esma</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/listing-act-e-regolamento-prospetto-sono-arrivati-i-chiarimenti-di-esma</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Contributo a cura di <strong>Francesco Donadei</strong> per </i><a href="https://www.fondiesicav.it/" target="_blank" rel="noreferrer"><i><strong>Fondi &amp; Sicav</strong></i></a></p><p>Il 18 febbraio 2026 la European securities and markets authority (“Esma”) ha emesso un public statement con il quale ha fornito indicazioni pratiche per l’applicazione delle modifiche introdotte dal Regolamento (Ue) 2809/2024 (cosiddetto “Listing act”) al Regolamento (Ue) 1129/2017 (cosiddetto “Regolamento Prospetto” o “Rp”) in tema di prospetto informativo.</p><p><strong>Indicazioni alle autorità nazionali</strong></p><p>Le indicazioni fornite dall’Esma sono rivolte alle autorità nazionali e agli emittenti e riguardano, in particolare:&nbsp;</p><p>(i) le modalità di applicazione, da parte delle autorità nazionali, delle disposizioni transitorie di cui all’art. 48-bis del Regolamento Prospetto a prospetti informativi, documenti di registrazione e documenti di registrazione universali;&nbsp;<br>(ii) l’oggetto dell’obbligo di comunicazione degli emittenti alle autorità nazionali in relazione ai Prospetti Ue della ripresa (di cui all’art. 14-bis del Regolamento Prospetto, cosiddetti Follow-on) e ai Prospetti UE della crescita (di cui all’art. 15 del Regolamento Prospetto, cosiddetti Eu Growth), utilizzabili a partire dal 5 marzo 2026, tenuto conto del previsto ritardo nell’applicazione del Regolamento Delegato della Commissione (“Atto Delegato”) che andrà a modificare il Regolamento Delegato (Ue) 980/2019 su formato, contenuto, controllo e approvazione del prospetto.&nbsp;</p><p>In relazione al primo argomento, l’art. 48-bis, par. 1 del Rp prevede che «i prospetti approvati fino al 4 giugno 2026 continuano a essere disciplinati fino al termine del loro periodo di validità dalla versione del presente regolamento in vigore il giorno della loro approvazione». L’Esma è consapevole del fatto che l’assenza, nella norma di un riferimento esplicito ai documenti di registrazione e ai documenti di registrazione universali crea una lacuna normativa non intenzionale, che deve essere colmata per garantire l’introduzione omogenea delle modifiche apportate dal Listing act al Rp.</p><p>Pertanto, l’Esma chiarisce ora che l’articolo 48-bis, par. 1, del Rp non dovrebbe essere applicato in modo restrittivo e che, di conseguenza, anche i documenti di registrazione e i documenti di registrazione universali rientrano nel suo ambito di applicazione, dal momento che il periodo di validità di 12 mesi di tali documenti dalla data della loro approvazione, previsto dall’art. 12, par. 2 e 3, del Rp, non è stato modificato dal Listing act.</p><p><strong>Approccio coerente</strong></p><p>L’approccio seguito dall’Esma è coerente con gli obiettivi del Listing act, che mira a ridurre i costi e gli oneri per gli emittenti che attualmente impediscono alle imprese, incluse le Pmi, di accedere ai mercati pubblici dell’Unione, come indicato anche nel Considerando 5 del provvedimento.</p><p>Pertanto, l’Esma si aspetta che le autorità nazionali consentano l’utilizzo dei documenti di registrazione e dei documenti di registrazione universali approvati o depositati fino al 4 giugno 2026 nei prospetti tripartiti approvati successivamente, fino alla scadenza della loro validità.</p><p>In relazione al secondo argomento, l’Esma ricorda che a partire dal 5 marzo 2026 sarà possibile utilizzare i Prospetti Ue della ripresa e i Prospetti Ue della crescita per raccogliere capitale sui mercati finanziari: l’Esma si aspetta che, da tale data, le elutorità nazionali esaminino i Prospetti Ue della ripresa e i Prospetti Ue della crescita conformemente agli articoli 14-bis e 15-bis del Rp.</p><p>Tuttavia, l’Esma prevede ragionevolmente che l’Atto Delegato, sebbene formalmente adottato prima della scadenza del 5 marzo 2026, non troverà applicazione fino al termine del periodo di controllo di tre mesi da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea.</p><p><strong>Disposizioni già applicabili</strong></p><p>A tal proposito, l’Esma osserva che nel periodo precedente l’applicabilità dell’Atto Delegato, le disposizioni degli articoli 14-bis e 15-bis del Rp sono già applicabili e, pertanto:</p><p>(i) i Prospetti Ue della ripresa dovranno essere presentati secondo una sequenza standardizzata basata sull’ordine di informativa previsto negli allegati IV o V del Rp; mentre<br>(ii) i Prospetti Ue della crescita dovranno essere presentati secondo una sequenza standardizzata basata sull’ordine di informativa previsto negli allegati VII o VIII del Rp.</p><p>Per tutta la durata del periodo antecedente l’applicabilità delle disposizioni modificative, l’Esma raccomanda di includere le informazioni previste dall’Atto Delegato: sebbene tale raccomandazione non sia vincolante, poiché l’Atto Delegato non sarà ancora entrato in vigore, i requisiti di informativa contenuti nell’Atto Delegato possono aiutare le parti interessate e le autorità nazionali competenti a determinare quali informazioni più dettagliate siano necessarie per soddisfare i requisiti previsti dagli allegati IV, V, VII e VIII nonché dagli articoli 14-bis, par. 2, e 15-bis, par. 2, della nuova versione del Rp.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 17 Mar 2026 10:34:19 +0100</pubDate>
                        <title>Energy Law Italy Outlook | Febbraio 2026</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/energy-law-italy-outlook-febbraio-2026</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ora disponibile il quinto numero di Energy Law Italy Outlook, la <strong>Newsletter</strong> a cura del Team Energy &amp; Infrastructures di <strong>ADVANT Nctm</strong> che analizza gli sviluppi normativi e regolatori più rilevanti del panorama energetico italiano.&nbsp;</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/nctm/PDF/Energy_NL_2026.pdf" target="_blank"><strong><u>Leggi il numero di febbraio 2026</u></strong></a></p><p><a href="https://www.energylawitaly.com/newsletter-subscription" target="_blank"><u>Resta aggiornato!&nbsp;</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <guid isPermaLink="false">news-10122</guid>
                        <pubDate>Mon, 16 Mar 2026 17:47:59 +0100</pubDate>
                        <title>Antiriciclaggio: l&#039;UIF emana le nuove istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/antiriciclaggio-luif-emana-le-nuove-istruzioni-per-la-rilevazione-e-la-segnalazione-delle-operazioni-sospette</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il <strong>18 dicembre 2025</strong> l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“<strong>UIF</strong>”) ha emanato il provvedimento recante le nuove istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette (il “<strong>Provvedimento</strong>”), destinato a sostituire il precedente provvedimento del 4 maggio 2011 e i relativi allegati. Il Provvedimento è il risultato di una consultazione pubblica alla quale lo Studio ha partecipato attivamente, contribuendo alla definizione delle istruzioni ora adottate. Il Provvedimento è rivolto a tutti i soggetti obbligati ai sensi del D.lgs. n. 231/2007 e le nuove disposizioni si applicheranno a decorrere dal <strong>1° luglio 2026</strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il Provvedimento si articola in tre parti. La <strong>Parte Prima</strong> definisce i principi e le regole della collaborazione attiva, illustrando le fasi di individuazione e valutazione delle anomalie, le istruzioni operative per l’invio della segnalazione di operazioni sospette (“<strong>SOS</strong>”), la disciplina della sospensione delle operazioni e il flusso di ritorno degli esiti da parte dell’UIF. La <strong>Parte Seconda</strong> introduce disposizioni sugli adempimenti di natura organizzativa applicabili ai destinatari non soggetti alla supervisione delle Autorità di vigilanza di settore. Infine, la <strong>Parte Terza</strong> disciplina le modalità di accesso al portale Infostat-UIF e fornisce le istruzioni per la compilazione e l’invio delle SOS.</p><p class="text-justify">Con particolare riguardo ai <u>principi della collaborazione attiva</u>, il Provvedimento pone l’accento più sulla qualità che sulla quantità del flusso segnaletico. La SOS rappresenta infatti l’esito di un processo valutativo condotto dal destinatario a partire dall’individuazione di anomalie soggettive e oggettive, che devono essere esaminate anche alla luce delle informazioni disponibili e del profilo del cliente. Il Provvedimento esclude espressamente approcci automatici o meramente cautelativi: il mero superamento di soglie quantitative, la ricezione di richieste di informazioni da parte delle Autorità, l’esistenza di notizie negative sul soggetto ovvero l’adozione di misure personali o reali a suo carico non costituiscono, di per sè, presupposto sufficiente per l’invio di una SOS.</p><p class="text-justify">Il processo valutativo può legittimamente concludersi con l’esclusione del sospetto; in tali casi non sussiste l’obbligo di segnalazione, ma il destinatario è invitato a documentare, anche sinteticamente, le ragioni a sostegno di tale decisione, al fine di garantire la tracciabilità in caso di verifiche successive.</p><p class="text-justify">Tra gli elementi di maggiore rilievo introdotti dal Provvedimento si segnalano i seguenti.</p><p class="text-justify"><u>Intelligenza artificiale</u>. Il Provvedimento riconosce espressamente la possibilità di ricorrere a strumenti basati su sistemi di intelligenza artificiale per l’individuazione delle operatività anomale. Tali strumenti, laddove utilizzati, devono essere conformi alle disposizioni a essi eventualmente applicabili, basarsi su dati oggettivi e verificabili ed essere accompagnati da adeguate valutazioni svolte con l’intervento umano, finalizzate alla verifica e validazione delle anomalie rilevate. Sebbene l’utilizzo dell’intelligenza artificiale sia delineato con cautela, la sua esplicita menzione nel Provvedimento apre la strada a possibili applicazioni in ambiti finora poco esplorati, evidenziando ancora una volta le sfide che l’evoluzione tecnologica pone al diritto.</p><p class="text-justify"><u>Condivisione delle informazioni tra destinatari</u>. Viene introdotta la possibilità per i soggetti obbligati di condividere informazioni sulle anomalie individuate in relazione a operatività che presentino elementi comuni, nel rispetto degli obblighi di segretezza e riservatezza previsti dal D.lgs. 231/2007.</p><p class="text-justify"><u>Flusso di ritorno dell’UIF</u>. È rafforzato il sistema di comunicazione degli esiti delle segnalazioni: l’UIF fornirà ai destinatari, con cadenza almeno semestrale, indicazioni mirate sulla qualità della collaborazione attiva, distinguendo tra segnalazioni prive di sufficienti elementi di rischio a supporto del sospetto (c.d. elenco A) e segnalazioni classificate a basso rischio (c.d. elenco B). I soggetti obbligati sono tenuti a tener conto di tali riscontri ai fini del progressivo affinamento dei propri processi interni.</p><p class="text-justify">Tramite la scheda di feedback l’UIF fornisce inoltre con cadenza almeno annuale valutazioni di sintesi sulla collaborazione attiva del destinatario. Tale scheda è inviata ai destinatari che risultano aver inviato nell’anno solare di riferimento un numero rilevante di segnalazioni.</p><p class="text-justify"><u>Sospensione delle operazioni</u>. Il destinatario può sottoporre all’UIF un’operazione sospetta chiedendo la valutazione dell’esercizio del potere di sospensione, mediante l’invio di una SOS con apposito attributo. La sospensione può avere una durata massima di cinque giorni lavorativi dalla notifica del relativo provvedimento a mezzo PEC.</p><p class="text-justify">Come anticipato, la seconda parte del Provvedimento è poi dedicata agli <strong>adempimenti organizzativi</strong>.</p><p class="text-justify">In particolare, viene formalizzata la figura del referente SOS, che - nei destinatari diversi dalla persona fisica - deve essere identificata nel portale Infostat-UIF nella persona del legale rappresentante o di un suo delegato dotato di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità. Il delegato non può essere un soggetto esterno al destinatario o al gruppo di appartenenza, né il responsabile della funzione di revisione interna.</p><p class="text-justify">Quanto alla procedura interna di segnalazione, essa deve essere proporzionata alle dimensioni e alla complessità del soggetto obbligato, garantendo efficacia, tempestività e riservatezza. Non possono essere esternalizzate la decisione di effettuare la segnalazione e la trasmissione della stessa all’UIF.</p><p class="text-justify">L’ultima parte del Provvedimento è infine dedicata alle <strong>modalità di segnalazione</strong>. Le SOS devono essere trasmesse esclusivamente tramite il portale Infostat-UIF e devono contenere: dati identificativi, elementi strutturati relativi a operazioni, soggetti e rapporti, e una descrizione in forma libera dell’operatività sospetta e dei motivi del sospetto. La parte descrittiva non può limitarsi a un mero rinvio agli indicatori di anomalia o agli schemi dell’UIF, ma deve illustrare il processo logico-deduttivo seguito dal destinatario.</p><p class="text-justify">In conclusione, il Provvedimento ridefinisce in modo organico l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui agli artt. 35 e ss. del D.lgs. 231/2007, rafforzando un approccio basato sulla responsabilizzazione dei soggetti obbligati e sulla qualità della collaborazione attiva.&nbsp;</p><p class="text-justify">Le nuove istruzioni di cui al Provvedimento comportano alcune implicazioni operative particolarmente rilevanti per i soggetti obbligati.</p><p class="text-justify">In primo luogo, il Provvedimento rafforza la centralità del processo valutativo interno, escludendo approcci automatici o meramente cautelativi. Ciò richiede ai soggetti obbligati di dotarsi di procedure interne adeguate, in grado di consentire una valutazione effettiva delle anomalie alla luce del profilo del cliente, della natura dell’operazione e del contesto complessivo della transazione.</p><p class="text-justify">In secondo luogo, l’introduzione di riferimenti espliciti all’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale si inserisce in una tendenza ormai evidente nel quadro regolamentare nazionale ed europeo, volta a favorire l’utilizzo di strumenti tecnologici avanzati, pur nel rispetto del principio della responsabilità decisionale del destinatario. Il ricorso all’intelligenza artificiale non può quindi sostituire il processo valutativo richiesto dalla normativa antiriciclaggio, ma può rappresentare un supporto all’individuazione e alla gestione delle anomalie, soprattutto nei contesti caratterizzati da elevato numero di operazioni o da schemi transazionali complessi.</p><p class="text-justify">In questo contesto, l’adeguamento alle nuove istruzioni non si esaurisce in un aggiornamento formale delle procedure, ma richiede una revisione complessiva dei presidi antiriciclaggio, che includa – tra l’altro – la definizione di procedure interne di segnalazione, l’individuazione del referente SOS, l’aggiornamento delle policy di gestione delle anomalie e la formazione del personale coinvolto nelle operazioni.</p><p class="text-justify">Alla luce dell’entrata in vigore delle nuove istruzioni il 1° luglio 2026, appare pertanto opportuno che i soggetti obbligati avviino sin d’ora una verifica dei propri assetti di compliance antiriciclaggio, al fine di assicurare la piena conformità al nuovo quadro regolamentare e ridurre i rischi operativi e reputazionali connessi alla gestione delle operazioni sospette.</p><p class="text-justify">L’introduzione delle nuove istruzioni rappresenta un’occasione per rafforzare tali presidi e adeguarli alle evoluzioni normative e tecnologiche che interessano il settore.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Compliance</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 16 Mar 2026 17:39:06 +0100</pubDate>
                        <title>Legge annuale per le PMI: le principali novità</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legge-annuale-per-le-pmi-le-principali-novita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">La Legge Annuale 2025 per le Piccole e Medie Imprese, che è stata approvata in via definitiva il 4 marzo 2026 dal Senato, introduce una significativa riforma del quadro italiano delle cartolarizzazioni, ridefinendo il modo in cui il magazzino può essere monetizzato e utilizzato come base per operazioni di finanziamento.</p><p class="text-justify">Modificando gli articoli 7, 7.1 e 7.2 della legge n. 130/1999 (la&nbsp;<strong>Legge sulle Cartolarizzazioni</strong>), la riforma consente alle imprese di liberare il valore finanziario del proprio stock di magazzino attraverso il ricorso al mercato dei capitali, offrendo un’alternativa alle tradizionali forme di finanziamento basate su garanzie.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>1. Elementi chiave della riforma</strong></p><p class="text-justify"><strong><u>Il magazzino diventa un attivo cartolarizzabile</u>:</strong> per la prima volta, i beni mobili non registrati — inclusi i beni di magazzino — possono essere direttamente cartolarizzati. Ciò consente operazioni basate sul trasferimento del magazzino a una veicolo di cartolarizzazione e sull’emissione di note garantite dal magazzino ai sensi dell’articolo 7.2.</p><p class="text-justify"><strong><u>Estensione del patrimonio segregato (patrimonio destinato)</u>:</strong> il patrimonio destinato può ora includere non solo crediti ma anche attivi lungo l’intero ciclo produttivo — materie prime, semilavorati, prodotti finiti e beni sostitutivi — consentendo strutture dinamiche e <i>revolving&nbsp;</i>allineate alle esigenze operative.</p><p class="text-justify"><strong>Due sono le strutture alternative di cartolarizzazione:</strong></p><p class="text-justify"><strong>Struttura ai sensi dell’articolo 7.1:</strong> la società destina il magazzino (unitamente a crediti presenti o futuri) a un patrimonio destinato, ovvero lo trasferisce a una SPV di supporto non emittente. La società veicolo di cartolarizzazione emittente concede un finanziamento a ricorso limitato, il cui rimborso deriva dagli attivi segregati e dai relativi proventi nell’ambito di una struttura giuridicamente separata.</p><p class="text-justify"><strong>Struttura ai sensi dell’articolo 7.2:</strong> il magazzino è acquistato dalla società veicolo di cartolarizzazione emittente, la quale ne finanzia l’acquisto mediante l’emissione note garantite dallo <i>stock</i> trasferito e dai relativi proventi della vendita, consentendo una soluzione di <i>destocking</i> strutturalmente più lineare.</p><p class="text-justify"><strong><u>Accesso per finanziatori non autorizzati</u>:</strong> soggetti finanziatori non autorizzati possono utilizzare tecniche di cartolarizzazione per fornire finanziamento a valere sul magazzino (attività in precedenza riservata a banche e intermediari regolamentati) oppure per acquistare il magazzino stesso.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. Principali cambiamenti rispetto al quadro previgente</strong></p><p class="text-justify">La riforma segna un chiaro passaggio da modelli di finanziamento del magazzino basati sul pegno a vere e proprie strutture di cartolarizzazione. In precedenza, il finanziamento del magazzino si fondava sul pegno mobiliare non possessorio a garanzia di un finanziamento. Il nuovo regime introduce strutture basate alternativamente sulla segregazione legale (articolo 7.1) oppure sull’acquisto del magazzino da parte di una SPV emittente (articolo 7.2), ampliando in modo significativo gli strumenti disponibili.</p><p class="text-justify">I patrimoni destinati non sono più limitati ai crediti e alle relative garanzie accessorie, ma possono ricomprendere l’intero ciclo produttivo, consentendo strutture revolving e continuamente reintegrabili.</p><p class="text-justify">La struttura ai sensi dell’articolo 7.2 crea inoltre la possibilità di una “derecognition” del magazzino dal bilancio dell’impresa e di una più chiara segregazione strutturale rispetto ai modelli tradizionali basati su garanzie.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. Perché è rilevante</strong></p><p class="text-justify">La riforma amplia in modo significativo le possibilità di <i>inventory financing</i> in Italia.</p><p class="text-justify">Essa apre nuovi canali di liquidità, riduce i vincoli operativi associati alle strutture basate su pegno non possessorio e facilita operazioni di <i>destocking</i> attraverso strumenti di cartolarizzazione standardizzati.</p><p class="text-justify">Per un’analisi completa — inclusi schemi strutturali, considerazioni fiscali e un confronto dettagliato tra gli articoli 7.1 e 7.2 — si rimanda al nostro alert completo disponibile al <a href="https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legge-annuale-pmi-novita-in-tema-di-cartolarizzazioni-per-lo-smobilizzo-del-magazzino" target="_blank"><strong>seguente link</strong></a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 16 Mar 2026 11:16:00 +0100</pubDate>
                        <title>CNC - Misure Protettive - Fideiussori - Centrale Rischi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cnc-misure-protettive-fideiussori-centrale-rischi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tribunale di Napoli, 4 febbraio 2026</strong></p><p class="text-justify">Il Tribunale di Napoli in sede di reclamo ha revocato le misure protettive, già confermate nella composizione negoziata, aventi a oggetto il divieto (i) di escussione di garanzie prestate da terzi fideiussori, e (ii) di segnalazione alla Centrale dei Rischi dello stato di crisi dell’impresa.</p><p class="text-justify">Il Tribunale ravvisa sul punto una compressione ingiustificata degli interessi dei creditori: (i) rileva l’incongruità di un divieto di escussione esteso indistintamente all’intero patrimonio dei terzi fideiussori, che rimarrebbe peraltro esposto ai loro creditori personali e (ii) osserva che la pubblicità a Registro Imprese delle misure protettive priva di utilità il divieto di segnalazione interbancaria.</p><p class="text-justify"><i>La pronuncia è significativa in quanto si discosta da orientamenti della giurisprudenza (Trib. Avellino, 5 dicembre 2022; Trib. Napoli Nord, 24 gennaio 2024; Trib. Milano, 8 febbraio 2025; Trib. Pordenone, 27 maggio 2025), favorevoli all’estensione delle misure ex art. 18 CCII anche nei confronti dei terzi garanti e al divieto di pubblicazione nella Centrale Rischi.</i></p><p><i>Sulla prima questione, oggettivamente controversa, in realtà il Tribunale riconosce fondamento all’inibitoria, ove si tratti (diversamente dal caso esaminato) di determinati beni finzionali al piano di risanamento: non si confronta invece con l’alternativa&nbsp;</i>ratio<i> posta a fondamento dell’inibitoria, relativa alla modificazione del novero dei soggetti con i quali sono in corso trattative, per effetto della surrogazione del garante nella posizione del creditore originario.</i></p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/trib-napoli-4-febbraio-2026-pres-scoppa-est-cacace.pdf" target="_blank"><i>Leggi la sentenza</i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Mon, 16 Mar 2026 09:41:03 +0100</pubDate>
                        <title>Investigazione della Commissione Europea su Shein e implicazioni del Digital Services Act (DSA) per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/investigazione-della-commissione-europea-su-shein-e-implicazioni-del-digital-services-act-dsa-per-la-tutela-dei-diritti-di-proprieta-intellettuale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>1. Contesto dell'indagine</strong></p><p class="text-justify">Il 17 febbraio 2026 la Commissione europea ha avviato un'indagine formale nei confronti di Shein, classificata come Very Large Online Platform (VLOP) ai sensi del Digital Services Act (DSA). L'iniziativa si inserisce nel quadro dei poteri di supervisione attribuiti alla Commissione per verificare il rispetto degli obblighi imposti alle piattaforme digitali di grandi dimensioni, in particolare con riferimento alla circolazione di prodotti illegali e contraffatti all'interno dei marketplace online. Tra i profili oggetto di analisi vi è la possibile presenza sulla piattaforma di beni che violano diritti di proprietà intellettuale, inclusi marchi, design e copyright. Shein è stata formalmente designata come VLOP dalla Commissione europea nell'ottobre 2023.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. Gli obblighi del DSA in materia di prodotti illegali e IPR</strong></p><p class="text-justify">Il Digital Services Act introduce un sistema di responsabilità e diligenza per le piattaforme online, incidendo direttamente anche sulla circolazione di prodotti contraffatti. Il DSA sostituisce il previgente regime di responsabilità degli intermediari introdotto dalla Direttiva sul Commercio Elettronico (2000/31/CE), rafforzando significativamente gli obblighi a carico delle piattaforme.</p><p class="text-justify">Tra gli obblighi più rilevanti:</p><p class="text-justify">a) Meccanismi di notice-and-action (art. 16 DSA):&nbsp;le piattaforme devono predisporre sistemi che consentano ai titolari di diritti di segnalare facilmente contenuti o prodotti illegali, inclusi articoli che violano diritti di proprietà intellettuale. Il sistema deve essere facilmente accessibile, dotato di un canale elettronico diretto, e capace di consentire segnalazioni sufficientemente precise. La piattaforma è tenuta a comunicare la decisione presa al segnalante, con obbligo di motivazione in caso di diniego.</p><p class="text-justify">b) Tracciabilità dei trader (art. 30 DSA):&nbsp;i marketplace devono raccogliere e verificare informazioni sui venditori professionali che operano sulla piattaforma — ragione sociale, partita IVA, dati bancari — secondo il principio del "Know Your Business Customer" (KYBC), al fine di ridurre la presenza di operatori che commercializzano prodotti contraffatti. I venditori che non abbiano fornito le informazioni richieste o la cui verifica sia fallita non possono operare sulla piattaforma.</p><p class="text-justify">c) Obblighi rafforzati per le VLOP (artt. 34–35 DSA):&nbsp;le piattaforme di dimensioni molto grandi devono: i) analizzare i rischi sistemici, tra cui la diffusione di prodotti illegali, con cadenza annuale; ii) adottare misure di mitigazione, come sistemi di controllo più efficaci e maggiore moderazione; iii) sottoporsi ad audit indipendenti sulla conformità delle misure adottate (art. 37 DSA).</p><p class="text-justify">d) Trasparenza e accesso ai dati:&nbsp;le VLOP devono fornire informazioni sulle modalità di funzionamento dei propri sistemi e sulle misure adottate per contrastare contenuti e prodotti illegali, nonché condividere dati con la Commissione e i ricercatori autorizzati (artt. 40–42 DSA).</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. Il focus dell'indagine: i prodotti contraffatti</strong></p><p class="text-justify">Con specifico riguardo all'attività di Shein quale marketplace di terzi, l'indagine della Commissione riguarda in particolare la possibile insufficienza delle misure adottate dalla piattaforma per: prevenire la vendita, da parte di venditori terzi, di prodotti che violano marchi o design registrati; rimuovere rapidamente gli articoli segnalati come contraffatti attraverso i meccanismi di notice-and-action; garantire la tracciabilità e la corretta identificazione dei venditori terzi ai sensi dell'art. 30 DSA.</p><p class="text-justify">In questo contesto il DSA diventa uno strumento complementare rispetto al tradizionale enforcement dei diritti IP, poiché non interviene sul singolo atto di contraffazione compiuto dal venditore terzo, ma sulla governance della piattaforma che ne ha reso possibile la commercializzazione.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4. Possibili conseguenze dell'indagine</strong></p><p class="text-justify">Se la Commissione dovesse accertare violazioni del Digital Services Act, potrebbe imporre:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>misure correttive per rafforzare i sistemi di controllo della piattaforma (modifica dei sistemi di notice-and-action, rafforzamento della verifica dei seller, obbligo di report periodici);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>sanzioni fino al 6% del fatturato globale annuo della società (art. 74 DSA);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>penalità di mora fino al 5% del fatturato giornaliero medio per ogni giorno di ritardo nell'adempimento;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>in casi di violazione grave e reiterata, misure d'urgenza e, in extremis, sospensione temporanea dell'accesso al servizio nell'UE (art. 76 DSA).</span></p><p class="text-justify">&nbsp;</p></li></ul><p class="text-justify"><strong>5. Conclusioni</strong></p><p class="text-justify">L'indagine su Shein offre uno spunto significativo per riflettere sul ruolo che il Digital Services Act può svolgere, in via indiretta, nell'enforcement della proprietà intellettuale nell'economia digitale.</p><p class="text-justify">Il DSA rafforza la responsabilità procedurale delle piattaforme online, imponendo obblighi di diligenza più stringenti nella gestione dei prodotti potenzialmente contraffatti. Questo rappresenta un passo in avanti rispetto al regime previgente, ma non elimina le difficoltà strutturali dell'enforcement IP nel contesto digitale: la frammentazione delle catene di fornitura, la rapidità con cui i venditori scorretti si ricostituiscono sotto nuove identità e la complessità della verifica a scala globale rimangono sfide aperte.</p><p class="text-justify">Per i titolari di diritti, i meccanismi introdotti dal DSA — in particolare il notice-and-action e la tracciabilità dei trader — offrono strumenti aggiuntivi di tutela, che si affiancano senza sostituire i rimedi IP tradizionali. L'efficacia concreta di tali strumenti dipenderà tuttavia dall'effettiva implementazione da parte delle piattaforme e dal rigore con cui la Commissione eserciterà i propri poteri di supervisione.</p><p>L'esito dell'indagine su Shein fornirà indicazioni preziose sulla portata applicativa del DSA in questo ambito, ma è prematuro considerarlo un modello consolidato: si tratta di uno dei primi casi di enforcement nei confronti di una VLOP, e la prassi regolatoria è ancora in fase di definizione.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                                <category>Technology, Media, Entertainment and Telecommunications</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 16 Mar 2026 09:16:31 +0100</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm consolida l&#039;area Banking &amp; Finance con l&#039;ingresso di Antonio La Porta</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-consolida-larea-banking-finance-con-lingresso-di-antonio-la-porta</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">ADVANT Nctm annuncia l’ingresso di&nbsp;<strong>Antonio La Porta</strong> in qualità di&nbsp;partner&nbsp;nell’area&nbsp;<i>Banking &amp; Finance</i>.</p><p class="text-justify">Professionista con oltre vent’anni di esperienza maturata presso primari studi nazionali e internazionali, Antonio La Porta vanta una solida e riconosciuta competenza nella&nbsp;finanza straordinaria e strutturata&nbsp;con particolare focus su cartolarizzazioni, covered bond e operazioni su NPL, così come nel private debt, nell’acquisition finance e nel debt capital market.&nbsp;</p><p class="text-justify">Con Antonio La Porta entra a far parte dello Studio anche <strong>Francesca Spadafora</strong>, managing associate, che si occupa di diritto bancario e finanziario con esperienza nel debt capital market, nel corporate finance e nell’acquisition finance.&nbsp;</p><p class="text-justify">L’operazione si inserisce nel percorso di ulteriore consolidamento della practice&nbsp;<i>Banking &amp; Finance</i>&nbsp;di ADVANT Nctm avviato dall’inizio dell’anno con l’ingresso nella partnership di Federico Morelli e conferma la strategia dello Studio volta a strutturare un&nbsp;team altamente specializzato, capace di intercettare tempestivamente i trend più rilevanti del mercato per offrire una consulenza sempre più focalizzata e dedicata.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>“L’arrivo di Antonio La Porta rappresenta un ulteriore passo nel consolidamento della nostra practice Banking &amp; Finance. Dopo il recente ingresso di Federico Morelli, proseguiamo in un percorso di rafforzamento attraverso l’inserimento di professionisti con competenze distintive e in grado di portare un forte valore aggiunto. Un investimento che ci consente di accrescere ulteriormente in modo mirato la qualità del supporto ai clienti in un mercato in continua evoluzione”</i>, ha commentato&nbsp;<strong>Paolo Montironi</strong>,&nbsp;<strong>Senior Partner</strong>&nbsp;di&nbsp;<strong>ADVANT Nctm</strong>.</p><p class="text-justify"><i>“Entrare a far parte di ADVANT Nctm rappresenta, per me, un’opportunità particolarmente stimolante, in un’area – quella del Banking &amp; Finance – già consolidata e riconosciuta sul mercato. Metterò a disposizione dello Studio la mia esperienza nella finanza straordinaria ed in quella strutturata, con l’obiettivo di contribuire ulteriormente allo sviluppo della practice facendo leva su quattro elementi che considero centrali: competenze specialistiche, visione strategica, lavoro di gruppo e capacità di costruire relazioni di mercato solide e durature”</i>, ha dichiarato&nbsp;<strong>Antonio La Porta</strong>.</p><p class="text-justify">Con l’ingresso di Antonio La Porta, il&nbsp;numero totale dei Partner di ADVANT Nctm sale a 85.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 13 Mar 2026 15:07:41 +0100</pubDate>
                        <title>The Banksy removal - When street art meets property rights</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-banksy-removal-when-street-art-meets-property-rights</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h6><span>The removal last year of a Banksy in Venice has reignited a longstanding legal debate at the intersection of property law and copyright: when street art is created without permission on someone else's wall, who actually owns it? And can the property owner legally remove it?</span></h6><h6><span>In May 2019, during the inauguration of the Venice Biennale, a work attributed to Banksy appeared depicting a migrant child with its feet and part of its legs immersed in the water of a canal, wearing a life jacket and holding a flare emitting pink smoke. In early 2025, to preserve its integrity considering local climatic conditions and to allow restoration of the historic palazzo owned by Banca Ifis on which it was created, it was announced that the work would be removed by "detaching" it from the surface; the operation was carried out on the night of 23-24 July 2025. The restoration was completed in early 2026; the work is currently held at an undisclosed location and may soon be returned to its original site, this time with protective measures to shield it from the effects of water, salt air and wind.</span></h6><p><a href="https://www.artlawyersassociation.com/post/the-banksy-removal-when-street-art-meets-property-rights" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Read the full article on artlawyersassociation.com</strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 12 Mar 2026 09:04:41 +0100</pubDate>
                        <title>Decreto-Legge 19/2026: nuove disposizioni in materia di bonifiche e industrie insalubri</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/decreto-legge-19-2026-nuove-disposizioni-in-materia-di-bonifiche-e-industrie-insalubri</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>Introduzione</strong></p><p class="text-justify">Il Decreto Legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante "<i>Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione</i>", è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2026, con l’introduzione di molteplici disposizioni che impattano su vari ambiti.</p><p class="text-justify">In attesa della conversione in legge e delle eventuali modifiche che potranno essere apportate, in questa sede verranno evidenziate le novità più rilevanti in relazione all’art. 242-ter del D.Lgs. 152/06 (in materia di interventi ammessi nei siti sottoposti a procedimento di bonifica), nonché quelle in materia di industria insalubre.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>1. Interventi ammessi nei siti sottoposti a procedimento di bonifica</strong></p><p class="text-justify">Il D.Lgs. 152/06 prevede una serie di vincoli e procedure finalizzate alla gestione dei siti sottoposti a procedimento di bonifica, con il duplice obiettivo di proteggere la salute pubblica e l'ambiente, nonché di garantire che eventuali interventi esterni non compromettano l'esecuzione degli interventi di bonifica.</p><p class="text-justify">Tali vincoli rendono necessario, per chiunque intenda eseguire lavori o opere in siti interessati da procedimenti di bonifica, l’applicazione di specifici iter (tra cui, in particolare, la procedura disciplinata dall'art. 242-ter del D.Lgs. 152/2006) al fine di scongiurare interventi suscettibili di aggravare il quadro ambientale o di interferire con le attività di bonifica.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il principio cardine, com'è noto, è quello della intangibilità del sito in bonifica. Ciononostante, il legislatore ha progressivamente ampliato i margini di intervento su tali siti, in particolare mediante l'introduzione dell’art. 242-ter.</p><p class="text-justify">Tale disposizione introduce un elenco tassativo di tipologie di opere e interventi ammissibili, subordinando la loro esecuzione al rispetto di due condizioni fondamentali: da un lato, che le modalità e le tecniche adottate non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica; dall'altro, che non vengano generati rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.</p><p class="text-justify">La verifica del rispetto di tali condizioni compete, ai sensi del c. 2 del medesimo articolo, all’autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte Quarta, del D.Lgs. 152/2006, nell’ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi ovvero, ove applicabile, nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.</p><p class="text-justify">Il c. 3 dell'art. 242-ter attribuisce al MASE (con riferimento alle aree ricadenti nei Siti di Interesse Nazionale) e alle Regioni (per le restanti aree) il compito di individuare le categorie di interventi esonerati dalla preventiva valutazione dell'autorità competente, nonché, ove tale valutazione sia richiesta, di definire i relativi criteri, le procedure e le modalità di controllo. In attuazione di tale disposizione, il Decreto Ministeriale 45/2023 ha elaborato una classificazione delle diverse tipologie di interventi e opere sulla base dell’impatto, anche solo potenziale, sulle matrici ambientali e delle caratteristiche specifiche del sito, modulando di conseguenza il regime procedurale applicabile alla valutazione delle interferenze.</p><p class="text-justify">L’art. 14, c. 1 del D.L. 19/26 modifica così l'art. 242-ter del D.Lgs. 152/06 prevedendo in particolare che, nelle more dell'adozione da parte delle Regioni delle disposizioni attuative, le categorie di interventi, i criteri e le procedure di valutazione e le modalità di controllo definiti dal MASE trovano applicazione anche per le aree ricomprese nei siti di competenza regionale.</p><p class="text-justify">Si tratta di una previsione di grande rilevanza, che può consentire alle imprese di effettuare interventi nei siti oggetto di procedimento di bonifica in modo ancor più agevole.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. Esclusione di talune imprese autorizzate dalla disciplina delle industrie insalubri</strong></p><p class="text-justify">Come noto, talune attività industriali sono qualificate come “industrie insalubri” ai sensi dell'art. 216 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie, di seguito “TULS”) e del Decreto Ministeriale 5 settembre 1994 (di seguito “DM 1994”).</p><p class="text-justify">Tali attività sono classificate dall'art. 216 TULS in due distinte categorie:&nbsp;</p><p class="text-justify">(i) la “Prima Classe”, che comprende le attività il cui rilevante potenziale inquinante impone il loro obbligatorio insediamento al di fuori dei centri abitati (tra cui, a titolo esemplificativo, impianti chimici);</p><p class="text-justify">(ii) la “Seconda Classe”, che raggruppa le attività che, pur potendo in linea di principio essere collocate in prossimità di aree abitate, richiedono comunque l'adozione di specifiche misure precauzionali volte a ridurne l'impatto sanitario.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il DM 1994 reca, in attuazione della predetta disposizione, l’elenco delle attività classificate come insalubri. In tale quadro normativo, la regola generale sancisce il divieto di insediamento delle attività di Prima Classe all'interno dei centri abitati; tuttavia, il c. 5 dell'art. 216 TULS prevede espressamente la possibilità di deroga a tale divieto, subordinatamente alla dimostrazione, da parte del gestore dell’impianto, dell'adozione di nuove metodologie produttive ovvero di specifiche cautele idonee a eliminare i rischi sanitari derivanti dall'esercizio dell'attività.</p><p class="text-justify">La novità introdotta dall’art. 14, c. 3 del D.L. 19/26 è che non sono più classificate come industrie insalubri, ai sensi dell'articolo 216 TULS, e sono quindi escluse dalla relativa disciplina, le imprese in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (“AIA”), di Autorizzazione Unica Ambientale (“AUA”) o di autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, rilasciate ai sensi del D.Lgs. 152/06.&nbsp;</p><p class="text-justify">La disposizione elimina così la sovrapposizione tra il regime autorizzativo ambientale e il parallelo iter relativo alla classificazione come industria insalubre, con un rilevante effetto deflattivo sugli oneri burocratici.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>ESG</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 11 Mar 2026 10:33:39 +0100</pubDate>
                        <title>La trasparenza salariale come cambio di paradigma</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-trasparenza-salariale-come-cambio-di-paradigma</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>La direttiva UE 2023/970 introduce obblighi per le imprese utili per combattere il gender pay gap. Ma è solo un primo passo non risolutivo</i></p><p>La Direttiva UE 2023/970 rappresenta un passo cruciale nella lotta al gender pay gap, introducendo obblighi vincolanti di trasparenza salariale e strumenti più incisivi a tutela dei lavoratori. <strong>L’obiettivo principale è garantire la parità di retribuzione tra uomini e donne</strong>, riducendo divari ancora presenti nonostante le normative esistenti. Pur essendo focalizzata sul gender pay gap, la direttiva ha un impatto più ampio: richiede l’applicazione di criteri oggettivi e misurabili, spingendo le aziende a strutturare le politiche retributive in modo chiaro e coerente, riducendo ogni potenziale discriminazione e superando ogni possibile opacità nelle politiche adottate.</p><p><a href="https://www.mark-up.it/la-trasparenza-salariale-come-cambio-di-paradigma/" target="_blank" rel="noreferrer">Leggi l'approfondimento integrale a cura della nostra Francesca Pittau su mark-up.it</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 11 Mar 2026 10:27:53 +0100</pubDate>
                        <title>Nuove regole in tema di donazioni e circolazione dei beni immobili: la nuova disciplina dell&#039;azione di restituzione e la tutela dei terzi acquirenti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuove-regole-in-tema-di-donazioni-e-circolazione-dei-beni-immobili-la-nuova-disciplina-dellazione-di-restituzione-e-la-tutela-dei-terzi-acquirenti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il legislatore, con Legge n. 182 del 2 dicembre 2025, è intervenuto in modo significativo sulla disciplina delle donazioni e della tutela degli eredi legittimari lesi o pretermessi, ossia degli eredi ai quali la legge riserva una quota minima del patrimonio del defunto (coniuge, figli e, in loro mancanza, ascendenti), che non può essere intaccata nemmeno per effetto di donazioni effettuate in vita<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>.</p><p class="text-justify">Obiettivo dichiarato della riforma, infatti, è proprio quello di stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e di favorire la circolazione dei beni, immobili e mobili registrati, provenienti da donazione e successivamente acquistati da terzi.</p><p class="text-justify"><strong><u>Le principali novità</u></strong>: se gli eredi legittimari agiscono in riduzione - cioè chiedono al giudice di ridurre o annullare una donazione che ha leso la loro quota di legittima - ma il donatario ha ceduto a titolo oneroso l’immobile ad un <strong>terzo avente causa</strong>, quest’ultimo <strong>non potrà più essere chiamato a restituire il bene all’eredità</strong> (563 c.c.).&nbsp;</p><p class="text-justify">I legittimari potranno agire solo nei confronti del terzo che abbia ricevuto il bene di provenienza donativa, nei limiti del vantaggio da lui conseguito, esclusivamente laddove il donatario risulti insolvente <u>e</u> il terzo soggetto abbia ricevuto il bene in forza di un negozio a titolo gratuito.</p><p class="text-justify"><strong>Il terzo acquirente è dunque “messo al riparo” da eventuali pretese del legittimario leso se il bene è stato acquistato dal terzo a <u>titolo oneroso</u>.</strong></p><p class="text-justify">I legittimari conservano in ogni caso il diritto di agire in riduzione contro il <strong>donatario, il quale dovrà compensare <u>in denaro</u> i legittimari</strong> lesi o pretermessi nei limiti in cui ciò è necessario per integrare la quota ad essi riservata.&nbsp;</p><p class="text-justify">Un’ulteriore novità di grande rilevanza pratica è l'eliminazione dell’istituto <strong>dell'opposizione stragiudiziale alla donazione</strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify">In base alla normativa previgente, i legittimari potevano “bloccare” il decorso del termine ventennale di tutela reale — quello entro il quale era possibile agire per recuperare il bene anche nei confronti del terzo acquirente — notificando e trascrivendo un apposito atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, da rinnovare periodicamente. Tale meccanismo rendeva di fatto permanente l'incertezza sulla “sicurezza” di un bene di provenienza donativa, anche a distanza di decenni dalla donazione stessa.</p><p class="text-justify">Con la riforma, questo istituto viene abrogato per le successioni aperte dopo il 18 dicembre 2025: i legittimari non avranno più la facoltà di paralizzare la libera circolazione del bene attraverso tale strumento. La tutela loro riconosciuta è ormai esclusivamente di natura patrimoniale (il diritto a un’integrazione in denaro da parte del donatario), non più reale (il recupero del bene stesso).</p><p class="text-justify">Di seguito, una breve panoramica delle ulteriori novità derivanti dall’entrata in vigore della Legge in oggetto.</p><p class="text-justify"><strong>La sorte di pesi</strong><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title><strong>[2]</strong></a><strong> e ipoteche costituiti dal donatario</strong></p><p class="text-justify">A fronte delle modifiche apportate all’art. 561 c.c., se gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione risultano gravati da pesi o ipoteche, i suddetti gravami restano efficaci, non trovando più applicazione il principio della “purgazione” delle ipoteche che caratterizzava la precedente disciplina. L’immobile, infatti, è restituito con tutti i pesi e vincoli connessi costituiti dal legatario/donatario, rimanendo a carico di quest’ultimo l’obbligo di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore del bene, nei limiti in cui è necessario integrare la quota ad essi riservata. La stessa disciplina è estesa alla donazione di beni mobili iscritti nei pubblici registri (art. 2690 c.c.).</p><p class="text-justify"><strong>La trascrizione della domanda di riduzione</strong></p><p class="text-justify">La suddetta disciplina di salvaguardia dell’acquisto del terzo avente causa dal donatario fa salvo il disposto dell’art. 2652, comma I, n. 1), c.c., con la conseguenza che, l’azione di riduzione è opponibile ai terzi aventi causa dal donatario con atto trascritto o iscritto dopo la trascrizione della domanda di riduzione.&nbsp;</p><p class="text-justify">Inoltre, in coordinamento con le nuove disposizioni sopra richiamate, è stato modificato altresì l’art. 2652 c.c., n. 8), c.c.. Per l’effetto, viene ridotto <strong>da dieci a tre anni</strong> il termine a disposizione del legittimario per trascrivere la domanda di riduzione e mantenere la sua opponibilità a terzi aventi causa dall’erede o dal legatario.&nbsp;</p><p class="text-justify">In altri termini, l’azione di riduzione è opponibile ai terzi acquirenti di diritti a titolo oneroso dall’erede o dal legatario per tre anni dall’apertura della successione, dopo i tre anni opera il principio della trascrizione della domanda di riduzione o dell’acquisto del terzo avente causa.</p><p class="text-justify"><strong>Regime transitorio</strong></p><p class="text-justify">Infine, il comma 2, dell’art. 44, l. 2 dicembre 2025, no. 182, introduce altresì una disciplina transitoria, precisando che le nuove regole in materia di azione di riduzione <u>trovano applicazione alle successioni aperte dopo l’entrata in vigore della legge in esame (i.e. dopo il 18 dicembre 2025)</u>.&nbsp;</p><p class="text-justify"><u>Per le successioni aperte in data anteriore continua invece ad operare la normativa previgente — con la conseguenza che resta esperibile l’azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dal donatario — purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni</u>:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>sia stata notificata e trascritta la domanda di riduzione prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la domanda di riduzione venga notificata e trascritta entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>entro il medesimo termine di sei mesi sia notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione.</span></p></li></ul><p class="text-justify">In difetto della notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell’atto di opposizione nel termine semestrale dall’entrata in vigore della riforma, la nuova disciplina si estende anche alle successioni già aperte prima di tale data, una volta decorso il suddetto termine di sei mesi.</p><p class="text-justify"><strong>Conclusioni</strong></p><p class="text-justify">Lo spostamento della tutela del legittimario leso — da reale (recupero del bene) a risarcitoria (compensazione in denaro), pur con le specifiche sopra menzionate — auspicabilmente tutela chi compra un immobile di provenienza donativa, che non rischierà più di vedersi sottratto il bene a distanza di anni dall'acquisto.</p><p class="text-justify">In secondo luogo, gli istituti di credito saranno certamente più inclini ad accettare anche gli immobili di provenienza donativa come garanzia ipotecaria, rendendo in tal modo meno complesso l'accesso al credito.</p><p class="text-justify"><br>&nbsp;</p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> L’intervento riformatore ha avuto ad oggetto la modifica degli artt. 561, 562, 563, 2652 e 2690 c.c..&nbsp;</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" title>[2]</a>Diritti reali o personali di godimento costituiti dal donatario, vincoli di natura urbanistica (convenzioni edilizie, atti d’obbligo), vincoli di indisponibilità (sequestri, pignoramenti).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 10 Mar 2026 10:28:14 +0100</pubDate>
                        <title>Women in legal Business - Raffaella Quintana</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/women-in-legal-business-raffaella-quintana</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i><strong>Raffaella Quintana, Head of White-Collar Crime at ADVANT Nctm, pioneered the integration of criminal law into multi-practice firms as a fundamental governance discipline.</strong></i></p><p class="text-justify">Raffaella Quintana is a partner and Head of White-Collar Crime, Investigation and Compliance at ADVANT Nctm. More than 35 years ago, when she built the first criminal law team inside a large Italian multi-practice firm, she had to make two arguments simultaneously: the legal one and the cultural one. The legal argument was technical. The cultural argument was harder, persuading partners and clients that business criminal law was not a niche for handling emergencies but a fundamental governance discipline, one that belongs in the room where strategy is made, not called in after the damage is done. That argument is now settled. What she continues to build is the architecture around it.</p><p><br><a href="https://www.leadersleague.com/en/news/women-in-legal-business-raffaella-quintana" target="_blank" rel="noreferrer">Read the full interview on Leaders League website</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Compliance</category>
                            
                                <category>White Collar Crime and Investigation</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 10 Mar 2026 09:47:46 +0100</pubDate>
                        <title>Decreto Bollette ed impatti sul mercato energetico: le disposizioni in materia di aliquota IRAP per le imprese del comparto energetico</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/decreto-bollette-ed-impatti-sul-mercato-energetico-le-disposizioni-in-materia-di-aliquota-irap-per-le-imprese-del-comparto-energetico</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">A distanza di diversi mesi dalla divulgazione della prima bozza (originariamente denominata “Decreto Energia” e poi ribattezzata definitivamente “<strong>Decreto Bollette</strong>”) il 21 febbraio u.s. è finalmente entrato in vigore il Decreto-Legge n. 21/2026 (il “<strong>Decreto</strong>”), recante plurime e rilevanti novità normative e regolatorie per il settore energetico.</p><p class="text-justify">Attesa la portata delle innovazioni introdotte, con la presente rubrica, Energy Law Italy prosegue l’analisi delle principali misure introdotte dal Decreto, riservando un approfondimento dedicato a ciascuna modifica normativa con particolare attenzione alle loro potenziali declinazioni pratiche (gli altri interventi sono disponibili al seguente&nbsp;<a href="https://www.energylawitaly.com/" target="_blank">link</a>).</p><p class="text-justify">In questa analisi ci concentriamo sulle misure fiscali del Decreto e in particolare su quelle relative all'aliquota IRAP applicabile agli operatori del settore energetico.</p><p class="text-justify">***</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><strong>Incremento temporaneo dell'aliquota IRAP</strong></p><p class="text-justify">In particolare, l’art. 3 del Decreto – rubricato <i>“Disposizioni in materia di aliquota IRAP per le imprese del comparto energetico”</i> – dispone, per i periodi d’imposta 2026 e 2027, un incremento di due punti percentuali dell’aliquota IRAP prevista dall’art. 16, commi 1 e 1-bis, del D.Lgs. 446/97 istitutivo dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) stessa.&nbsp;</p><p class="text-justify">La maggiorazione trova applicazione nei confronti dei soggetti che esercitano in via prevalente talune attività riconducibili al comparto energetico, individuate mediante specifici codici ATECO elencati nella Tabella 1 allegata al Decreto (meglio individuati nel prosieguo).</p><p class="text-justify">Dal punto di vista operativo, l’intervento comporta di fatto:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>l’innalzamento dell’aliquota ordinaria dal 3,9% al 5,9% per la generalità dei soggetti passivi interessati;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l’aumento dal 4,2% al 6,2% dell’aliquota applicata dalle imprese concessionarie, diverse da quelle operanti nella costruzione e gestione di autostrade e trafori.</span></p><p class="text-justify">&nbsp;</p></li></ul><p><strong>Decorrenza</strong></p><p class="text-justify">La maggiorazione, espressamente temporanea e non strutturale, trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.&nbsp;</p><p class="text-justify">Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, l’incremento sarà quindi operativo dal 1° gennaio 2026.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><strong>Ambito soggettivo e criterio della prevalenza</strong></p><p class="text-justify">Il perimetro applicativo soggettivo della maggiorazione è individuato sulla base di un criterio della “prevalenza”, e cioè delineato con riferimento allo svolgimento “prevalente” di attività economiche che devono essere riconducibili ai seguenti macrosettori individuati dalla Tabella 1 allegata al Decreto:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>Attività estrattive (Sezione B):&nbsp;</span></p><ul><li><p class="text-justify"><span>06 - estrazione di petrolio greggio e gas naturale;&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>09.1 - attività di supporto all’estrazione di petrolio e gas naturale;</span></p></li></ul></li><li><p class="text-justify"><span>Attività manifatturiere (Sezione C):&nbsp;</span></p><ul><li><p class="text-justify"><span>19.2 – fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e prodotti da combustibili fossili;</span></p></li></ul></li><li><p class="text-justify"><span>Fornitura di energia elettrica e gas (Sezione D):&nbsp;</span></p><ul><li><p class="text-justify"><span>35.1 - Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica;&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>35.2 - Produzione di gas e distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte;&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>35.4 - Attività di servizi di intermediazione per l’energia elettrica e il gas naturale;</span></p></li></ul></li><li><p class="text-justify"><span>Trasporto e magazzinaggio (Sezione H):&nbsp;</span></p><ul><li><p class="text-justify"><span>49.50.1 - Trasporto mediante condotte di gas.</span></p></li></ul></li></ul><p class="text-justify">In mancanza di ulteriori chiarimenti attuativi o di criteri espressamente definiti dal legislatore (eventualmente già in fase di conversione in legge), la nozione di "prevalenza" dovrà verosimilmente essere ricostruita facendo riferimento a parametri oggettivi, quali il volume dei ricavi ovvero il valore della produzione rilevante ai fini IRAP. In coerenza con l’impianto del tributo regionale, appare dunque ragionevole ritenere che il criterio dirimente possa essere individuato nel peso percentuale del valore della produzione netta attribuibile alle attività energetiche rispetto al totale.</p><p class="text-justify">Un profilo di particolare interesse riguarda le imprese che, oltre alle attività ricomprese nei codici ATECO individuati dal Decreto, esercitino anche attività ulteriori estranee al perimetro energetico. <strong>Dalla formulazione letterale della norma sembrerebbe emergere che, in presenza di prevalenza dell’attività energetica, <u>l’aliquota maggiorata si applichi sull’intera base imponibile IRAP</u> e non soltanto sulla quota del valore della produzione netta riconducibile al segmento prevalente.</strong>&nbsp;</p><p class="text-justify">Un’interpretazione di tal genere, ove confermata in sede di prassi, potrebbe generare non trascurabili profili di complessità applicativa, specie per i gruppi multi-business, per le utility verticalmente integrate e per le società caratterizzate da attività miste, nelle quali la delimitazione del perimetro energetico - ai fini della verifica della prevalenza - potrebbe non risultare sempre agevole, soprattutto in presenza di attività tra loro funzionalmente integrate o di modelli organizzativi che non consentono una netta separazione dei flussi economici. Ne deriverebbero infatti potenziali criticità sia nella fase di qualificazione soggettiva sia nella pianificazione degli impatti fiscali complessivi.</p><p><strong>Impatto sugli acconti: rideterminazione con metodo storico</strong></p><p class="text-justify">Un aspetto di particolare rilievo operativo della nuova previsione normativa riguarda il coordinamento con il meccanismo di determinazione degli acconti secondo il metodo storico. Il comma 2 dell’art. 3 stabilisce infatti che, ai fini del calcolo dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, l’imposta del periodo precedente deve essere rideterminata come se l’aliquota maggiorata fosse già applicabile.</p><p class="text-justify">In termini sostanziali, ciò comporta un’anticipazione dell’onere fiscale già in sede di acconto 2026, con effetti immediati sulla liquidità e sulla pianificazione finanziaria delle imprese interessate. L’aggravio fiscale si manifesterà dunque prima della liquidazione del saldo, <u>permettendo di fatto al Ministero dell’Economia di incassare le risorse già nelle prossime scadenze di giugno e novembre 2026</u>, ed incidendo in misura significativa sui soggetti caratterizzati da elevati valori della produzione e da strutture <i>capital intensive</i>.</p><p><strong>Destinazione del gettito e meccanismo redistributivo</strong></p><p class="text-justify">La disposizione in commento delinea e si inserisce in una più ampia strategia di redistribuzione delle risorse interna al comparto energetico, utilizzando la leva fiscale dell’IRAP per finanziare una riduzione mirata degli oneri generali di sistema.</p><p class="text-justify">Il Decreto prevede infatti che le risorse derivanti dall’incremento dell’aliquota siano integralmente destinate alla riduzione della componente A<sub>SOS </sub>della bolletta elettrica per le utenze non domestiche, con esclusione i) delle utenze relative all’illuminazione pubblica, in bassa tensione per altri usi e alle utenze non domestiche in media, alta e altissima tensione; ii) dei prelievi che beneficino del regime tariffario speciale ex art. 29 del D.L. 91/2014 e iii) delle utenze iscritte nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ai sensi dell’art. 3 del D.L. 131/2023.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il beneficio non ha quindi carattere assoluto, ma è rivolto al tessuto produttivo intermedio che non beneficia dei regimi agevolativi riservati ai grandi consumatori energivori e ai grandi distretti industriali e che, in termini proporzionali, sopporta un’incidenza significativa degli oneri generali di sistema.</p><p class="text-justify">In questi termini, si viene dunque a configurare un meccanismo di riallocazione interna al sistema energetico, poiché una quota del maggior gettito fiscale proveniente dagli operatori della filiera energetica viene destinata a ridurre il costo dell’energia per le imprese del tessuto produttivo non energivoro, con <i><u>l’obiettivo dichiarato di attenuare strutturalmente il peso degli oneri generali di sistema</u></i>.</p><p class="text-justify">Sotto il profilo sistemico, la misura si colloca in una logica di riequilibrio interno alla filiera energetica, mirando ad <strong>intercettare una quota dei margini potenzialmente conseguiti in taluni segmenti del comparto, per destinarla al contenimento dei costi energetici sostenuti dalle imprese meno tutelate rispetto alla volatilità dei mercati</strong>.</p><p class="text-justify">Benché la disposizione non qualifichi espressamente la maggiorazione quale “contributo di solidarietà”, la struttura dell’intervento – circoscritto a un determinato settore e finalizzato alla redistribuzione di risorse all’interno dello stesso – richiama e presenta evidenti analogie, sotto il profilo sostanziale, con precedenti misure di prelievo settoriale orientate a finalità redistributive.</p><p class="text-justify">Resta tuttavia da verificare, anche alla luce dei futuri chiarimenti interpretativi e applicativi, se l’impianto normativo riuscirà a coniugare e contemperare l’obiettivo di equità con l’esigenza di garantire certezza e stabilità del quadro fiscale. In particolare, occorrerà valutare se l’incremento temporaneo dell’aliquota IRAP possa incidere sulle decisioni di investimento e sulla prevedibilità del carico tributario per gli operatori del comparto, soprattutto in un settore caratterizzato da elevata intensità di capitale e da orizzonti di pianificazione di medio-lungo periodo.</p><p><strong>Considerazioni preliminari</strong></p><p class="text-justify">Il nuovo assetto normativo impone, di fatto, alle imprese potenzialmente interessate un’attenta e tempestiva attività di analisi interna. In particolare, appare essenziale procedere ad una <strong>verifica</strong> puntuale del proprio <strong>inquadramento ATECO</strong>, anche alla luce delle attività effettivamente esercitate e della loro incidenza economica, nonché ad un’analisi tecnica dei criteri di determinazione della “<strong>prevalenza</strong>”, con specifico riferimento all’incidenza del valore della produzione netta attribuibile alle attività energetiche.</p><p class="text-justify">Parallelamente, dovranno essere valutati con anticipo gli impatti economico-finanziari derivanti dall’incremento dell’aliquota, anche tenendo conto della rideterminazione degli <strong>acconti</strong> 2026 secondo il metodo storico, che comporterà un’anticipazione del maggiore carico fiscale.&nbsp;</p><p>In tale contesto, un approccio preventivo e strutturato potrebbe consentire di mitigare i rischi fiscali e di carattere interpretativo, presidiare i profili di compliance e integrare coerentemente e tempestivamente – seppur temporaneamente - i nuovi e maggiori oneri nel processo di pianificazione fiscale e finanziaria, in un contesto regolatorio in evoluzione, peraltro passibile di modifiche in fase di conversione in legge del decreto-legge.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 09 Mar 2026 10:58:18 +0100</pubDate>
                        <title>Investimenti | L&#039;Europa? Porto sicuro</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/investimenti-leuropa-porto-sicuro</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Per il 66% degli avvocati d'azienda, l'Ue è diventata prima meta per i capitali esteri. Ma serve semplificare. La ricerca di ADVANT.</i></p><p>In un contesto geopolitico segnato da guerre, tensioni e nuove barriere commerciali, la stabilità rappresenta un vantaggio competitivo per l'Europa che si conferma un'area attrattiva per gli investimenti esteri e le imprese. È quanto emerge da “Europe's Opportunity Outlook”, il nuovo report di ADVANT, l'alleanza europea di studi legali rappresentata in Italia da ADVANT Nctm, che ha raccolto le opinioni di oltre 800 responsabili degli affari legali, operanti in aziende che superano i 100 milioni di dollari di fatturato, in quattro Paesi: Francia, Germania, Italia e Stati Uniti. […]</p><p>[…] «L'Ue ha fissato obiettivi chiari per stimolare la competitività, semplificando la regolamentazione e allineando le politiche europee e nazionali, resta da vedere se queste azioni saranno sufficienti e rapide. Esiste il rischio reale che volume e complessità della regolamentazione possano svantaggiare le imprese operanti in Europa rispetto a giurisdizioni con regole meno onerose», dice <strong>Paolo Montironi</strong>, senior partner di ADVANT Nctm. Al netto di questo, il quadro giuridico e regolamentare europeo nel complesso viene ritenuto affidabile e stabile. «L'Ue continua a rappresentare un contesto resiliente e attrattivo per investire e fare impresa anche in uno scenario globale segnato da incertezze geopolitiche ed economiche, come emerge dalle valutazioni dei general counsel chiamati a guidare i dipartimenti legali delle aziende coinvolte nella nostra ricerca», aggiunge <strong>Montironi</strong>.<strong> </strong>[…]</p><p>[…] «L'indagine conferma l'importanza di condividere riflessioni che possono contribuire a creare visione e approccio comune - conclude <strong>Guido Fauda</strong>, partner di ADVANT Nctm e membro dello steering group di ADVANT per l'Italia - . Sono emerse delle evidenze molto interessanti, sulla base delle quali potremo sviluppare percorsi condivisi in linea con le esigenze delle imprese che avranno sempre più bisogno di una consulenza specializzata e su misura».</p><p><i>Articolo integrale disponibile sull'edizione del 9 marzo 2026 de “Corriere L'Economia”</i></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-10079</guid>
                        <pubDate>Mon, 09 Mar 2026 09:09:28 +0100</pubDate>
                        <title>ADVANT Europe’s Opportunity Outlook:  l’Europa resta solida e attrattiva per investimenti esteri e crescita</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-europes-opportunity-outlook-leuropa-resta-solida-e-attrattiva-per-investimenti-esteri-e-crescita</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<ul><li><p class="text-justify"><i><span>Nuova analisi di<strong> </strong>ADVANT, alleanza europea di studi legali rappresentata in Italia da ADVANT Nctm, sulle opinioni di oltre 800 General Counsel in Europa e negli Stati Uniti sul futuro della competitività europea.</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>Quattro le aree di indagine: stabilità e attrattività dell’Europa, semplificazione della normativa come leva di competitività, AI e cybersecurity, ruolo strategico dei General Counsel.</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>I General Counsel vedono l’Europa come un contesto affidabile e resiliente, sempre più centrale nelle strategie di investimento in risposta alle incertezze globali.</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>La riduzione della complessità regolamentare e una maggiore armonizzazione delle regole sono indicate come la priorità principale per sostenere crescita e investimenti.</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>Intelligenza artificiale e sicurezza informatica emergono come aree sensibili, sia per l’urgenza di intervento normativo sia per i possibili rischi operativi.</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>I Responsabili degli Affari Legali ampliano il proprio perimetro di azione, supportando il management delle aziende nelle decisioni strategiche e nella gestione dei rischi geopolitici.</span></i></p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>Milano, 09 marzo 2026</i> –&nbsp;L’Europa resta un’area solida e <strong>attrattiva</strong> per gli investimenti e per le imprese, anche in un contesto internazionale segnato da incertezze economiche e geopolitiche.&nbsp;</p><p class="text-justify">È quanto emerge da <i><strong>Europe’s Opportunity Outlook</strong></i>, il nuovo report pubblicato da <strong>ADVANT</strong> - alleanza europea di studi legali rappresentata, in Italia, da <strong>ADVANT Nctm</strong> - sulle opinioni dei Responsabili degli Affari legali (ovvero, i <i>General Counsel -GC</i>) in Europa e negli Stati Uniti.</p><p class="text-justify">La ricerca si è basata su un’indagine condotta tra oltre <strong>800 General Counsel</strong> (o figure equivalenti) in <strong>Francia</strong>, <strong>Germania</strong>, <strong>Italia</strong> e <strong>Stati Uniti</strong>, operanti in aziende con un fatturato annuo superiore a $100 milioni. Il sondaggio è stato affiancato, inoltre, da una serie di <strong>interviste qualitative approfondite</strong> con GC in Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Stati Uniti.</p><p class="text-justify">Secondo il panel intervistato, il continente europeo si conferma una regione solida: l’<strong>82%</strong> dei GC ritiene, infatti, che l’area possa essere favorita dall’ingresso di nuovi <strong>investimenti internazionali</strong>. Per il <strong>66%</strong> del campione, inoltre, l’Europa si posiziona come la <strong>prima meta</strong> di sviluppo estero: l’83% prevede di consolidarsi nei mercati continentali già presidiati ed una percentuale analoga (82%) conta di ampliare il bacino di presenza a nuovi Paesi europei nei prossimi tre-cinque anni. Una view condivisa anche dai Responsabili degli Affari Legali <strong>italiani</strong> interpellati che – per il <strong>69%</strong> - vedono il Vecchio Continente pronto a beneficiare di opportunità di <strong>crescita</strong> di matrice <strong>globale</strong>. L’Europa nel suo complesso viene, quindi, ritenuta un importante bacino di nuove opportunità per tutte quelle aziende che prevedono di avviare programmi di internazionalizzazione nel suo mercato e nei suoi Paesi-chiave, come l’Italia.</p><p class="text-justify">L’indagine di ADVANT ha riguardato <strong>quattro aree</strong> di riferimento:</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><i><strong>1) Stabilità europea come vantaggio competitivo</strong></i></p><p class="text-justify">I risultati mostrano un’<strong>elevata fiducia&nbsp;</strong>nel contesto europeo: l’<strong>84%</strong> dei GC lo valuta stabile e affidabile. I General Counsel statunitensi intervistati risultano ancora più ottimisti rispetto ai colleghi europei: l’87% ritiene che l’Europa beneficerà dell’espansione globale delle imprese, contro il 71% in Francia e il 76% in Germania e il 69% in Italia.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><i><strong>2) Semplificazione della normativa</strong></i></p><p class="text-justify">Accanto alla fiducia nel sistema europeo, il report evidenzia la <strong>necessità&nbsp;</strong>di proseguire con decisione nel percorso di&nbsp;<strong>semplificazione&nbsp;</strong>e<strong> armonizzazione normativa</strong>, indicato dai GC come il principale ambito di intervento per rafforzare la&nbsp;<strong>competitività</strong> dell’UE e favorire gli investimenti. Un rispondente su cinque (<strong>20%</strong>) individua, infatti, nella semplificazione e in una maggiore uniformità regolamentare le priorità di riforma più&nbsp;<strong>urgente</strong>, seguite da incentivi fiscali più incisivi (<strong>16%</strong>) e da un maggiore supporto all’innovazione (<strong>15%</strong>). Sebbene il quadro giuridico e regolamentare europeo sia complessivamente valutato come affidabile e stabile, emerge la percezione di una relativa <strong>debolezza</strong> in termini di capacità di stimolare l’<strong>innovazione</strong> e di facilitare il fare impresa. Un tema su cui i <strong>General Counsel italiani</strong> si mostrano, tuttavia, in <strong>controtendenza</strong> rispetto al resto del campione intervistato, con una valutazione più <strong>positiva</strong> sull’apertura del sistema legale europeo all’<strong>innovazione</strong> (il <strong>39%</strong>, rispetto al 33% della Germania e al 31% della Francia). Permane, inoltre, una forte convinzione sul ruolo guida dell’Europa in ambito <strong>ESG</strong>: l’<strong>85%</strong> dei rispondenti ritiene che l’UE continuerà a essere leader globale nella regolamentazione della sostenibilità.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><i><strong>3) Priorità: AI e cybersecurity&nbsp;</strong></i></p><p class="text-justify">L’intelligenza artificiale e la cybersecurity emergono come <strong>temi centrali</strong> sia sul piano regolamentare sia su quello operativo.&nbsp;Il 41% dei GC indica l’AI come un’area che richiede un intervento normativo urgente, anche alla luce del ritardo strutturale dell’Europa rispetto a Stati Uniti e Cina, mentre il 38% segnala la cybersecurity, in un contesto in cui il continente è ampiamente considerato un obiettivo primario della criminalità informatica.&nbsp;Parallelamente, il <strong>42%</strong> considera questi ambiti tra i principali <strong>rischi interni</strong> per i team legali, chiamati a garantire compliance e gestione del rischio in un contesto tecnologico in rapida evoluzione. In questo quadro, tuttavia, i Responsabili degli Affari Legali <strong>italiani</strong> parte del campione mostrano un orientamento più <strong>positivo</strong> verso l’<strong>innovazione</strong> e l’intelligenza artificiale, percepita solo dal <strong>38%</strong> come una possibile “minaccia” al lavoro quotidiano.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><i><strong>4) Evoluzione del ruolo e delle aspettative del General Counsel&nbsp;</strong></i></p><p class="text-justify">Il report evidenzia una <strong>crescente</strong> evoluzione del ruolo dei Responsabili degli Affari Legali, sempre più coinvolti nelle decisioni strategiche delle imprese. Il <strong>72%&nbsp;</strong>dei General Counsel afferma, infatti, di supportare<strong> regolarmente&nbsp;</strong>il management nelle valutazioni dei rischi geopolitici, confermando un <strong>ampliamento</strong> delle responsabilità oltre la tradizionale funzione legale.&nbsp;In questo scenario, l’<strong>innovazione</strong> <strong>tecnologica</strong> diventa anche un fattore distintivo nella scelta dei consulenti legali esterni di supporto: il <strong>36%</strong> dei GC afferma che l’uso della tecnologia, inclusa l’AI, incide in modo significativo sulla selezione degli advisor esterni, una percentuale che sale al <strong>40%</strong> per i Responsabili degli Affari Legali <strong>italiani</strong>. Questa trasformazione si riflette anche nelle aspettative verso i consulenti esterni: il <strong>39%</strong> dei GC predilige un modello <strong>ibrido</strong> di supporto ai servizi legali, in grado di combinare una presenza regionale con competenze specialistiche. In questo contesto, ampiezza delle competenze, esperienza settoriale e copertura dei principali Paesi europei emergono come i criteri più rilevanti nella selezione degli advisor legali.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Guido Fauda</strong>, <strong>Partner</strong> di <strong>ADVANT Nctm</strong> e<strong>&nbsp;</strong>membro dello <strong>Steering Group</strong> di <strong>ADVANT</strong> per l’<strong>Italia</strong>, ha commentato:<i> “L’UE ha fissato obiettivi chiari per stimolare la competitività e la prosperità futura semplificando la regolamentazione e allineando le politiche dell’Unione e nazionali, ma resta da vedere se queste azioni saranno effettivamente sufficienti e rapide. Esiste il rischio reale che volume e complessità della regolamentazione possano svantaggiare le imprese operanti in Europa rispetto a giurisdizioni con regole meno onerose. Al tempo stesso, l’UE resta una delle principali economie mondiali, con un sistema giuridico e regolamentare affidabile e prevedibile, e continua a rappresentare un contesto resiliente e attrattivo per investire e fare impresa anche in uno scenario globale in rapido cambiamento e segnato da incertezze geopolitiche ed economiche, come emerge chiaramente dalle valutazioni dei General Counsel chiamati a guidare i dipartimenti legali delle aziende coinvolte nella nostra ricerca. In particolare, inoltre, dal report emerge chiaramente che i General Counsel italiani continuano a credere nelle forti potenzialità dello sviluppo europeo dimostrandosi anche più aperti – rispetto ai colleghi intervistati- su alcune delle partite più decisive, come il ruolo dell’innovazione tecnologica. Stimoli estremamente importanti che sono già parte della nostra quotidianità e che, in ADVANT Nctm, stiamo traducendo in azioni concrete, per continuare a supportare i nostri clienti con una consulenza aderente alle loro reali necessità e capace di interiorizzare e tradurre in concretezza le continue evoluzioni del mercato”.</i></p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>“Inoltre, questa indagine – realizzata da ADVANT, la nostra alleanza europea di studi legali – ha confermato, una volta di più, l’importanza di condividere spunti e riflessioni che possono contribuire a creare visione e approccio comune”</i>, ha aggiunto <strong>Guido Fauda</strong><i>. “Da questo lavoro sono emerse delle evidenze estremamente importanti, sulla base delle quali potremo sviluppare percorsi condivisi in linea con le esigenze delle imprese, che avranno sempre più bisogno di una consulenza specializzata e su misura sugli aspetti più determinanti e strategici, come evidenziato dalla nostra survey”.</i></p><p><a href="http://www.advantlaw.com/europe" target="_blank"><u>Per ulteriori informazioni e accesso al report completo</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 09 Mar 2026 09:06:00 +0100</pubDate>
                        <title>Al SuperOtium di Napoli una serata di screening sulla videoarte contemporanea</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/al-superotium-di-napoli-una-serata-di-screening-sulla-videoarte-contemporanea</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Una riflessione sul potere delle immagini e sui modi in cui la realtà viene interpretata e trasformata dalle tecnologie e dalle pratiche artistiche contemporanee. Ma anche una ricognizione delle ricerche e dei progetti, italiani e internazionali, nel campo delle pratiche audiovisive contemporanee. Oggi, 6 marzo, gli spazi di <a href="https://www.superotium.it/it/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>SuperOtium</u></a> nel centro storico di <a href="https://www.exibart.com/tag/napoli/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>Napoli</u></a> ospiteranno <i>Visual Conversation</i>, una serata dedicata alla videoarte e alle immagini in movimento.</p><p>L’appuntamento, in programma alle ore 19 nell’art-hotel e residenza artistica di via Santa Teresa degli Scalzi, si inserisce nel programma culturale di SuperOtium che, dal 2017, promuove un modello di ospitalità e produzione artistica orientato alla sperimentazione e al confronto con la città. In questo contesto, la serata di&nbsp;<i>Visual Conversation</i> sarà scandita da una costellazione di lavori video che interrogano il rapporto tra immagini, archivi e tecnologie digitali. L’evento nasce dalla collaborazione con diverse realtà attive nel campo della ricerca visiva, tra cui Visualcontainer, Ex-Voto [radical public culture], Arts University Bournemouth, Collezione Agovino e <strong>nctm e l’arte</strong>.</p><p><a href="https://www.exibart.com/progetti-e-iniziative/al-superotium-di-napoli-una-serata-di-screening-sulla-videoarte-contemporanea/" target="_blank" rel="noreferrer">Leggi l'articolo integrale su exibart.com</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 09 Mar 2026 09:04:41 +0100</pubDate>
                        <title>Luigi Ardizzone e Francesco Follieri Partner di ADVANT Nctm</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/luigi-ardizzone-e-francesco-follieri-partner-di-advant-nctm</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>ADVANT Nctm rafforza il legame tra professione e accademia: Luigi Ardizzone e Francesco Follieri Partner dello Studio</strong></p><p class="text-justify"><strong>ADVANT Nctm</strong> compie un ulteriore passo nel proprio percorso di accrescimento delle proprie competenze con la nomina a Partner di <strong>Luigi Ardizzone</strong> e <strong>Francesco Follieri</strong>, già Of Counsel e membri del Comitato Scientifico.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Luigi Ardizzone</strong> è Professore Ordinario di Diritto Commerciale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia. Si occupa prevalentemente di diritto societario e dei mercati finanziari, in ambito sia giudiziale sia di operazioni di M&amp;A.</p><p class="text-justify"><strong>Francesco Follieri</strong> è Professore Ordinario di Diritto Amministrativo presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche della LUM “Giuseppe Degennaro”. Vanta un’ampia esperienza in ambito giudiziale e stragiudiziale, in molteplici settori del diritto amministrativo, tra cui contratti e servizi pubblici, sanità, infrastrutture, urbanistica ed edilizia, società a partecipazione pubblica, energia,ambiente, beni culturali e responsabilità erariale.&nbsp;</p><p class="text-justify">La nomina di Luigi Ardizzone e di Francesco Follieri a Partner si inserisce nella visione di <strong>lungo periodo</strong> di ADVANT Nctm che vede nell’<strong>integrazione&nbsp;</strong>tra attività professionale e mondo accademico uno degli elementi <strong>distintivi</strong> dell’identità dello Studio.&nbsp;</p><p class="text-justify">Un approccio che si esprime sia sul piano tecnico – attraverso il proprio <strong>Comitato Scientifico</strong> composto da docenti universitari di primo piano dei principali atenei italiani – sia nella continua formazione, <strong>interna</strong> ed <strong>esterna</strong> e iniziative mirate come l’assegnazione di borse di studio e premi di laurea a studenti universitari. Un percorso volto a contribuire alla crescita delle nuove generazioni e all’arricchimento continuo del patrimonio di conoscenze dello Studio.&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>“La presenza di Luigi Ardizzone e Francesco Follieri nella nostra partnership rappresenta un passaggio importante e coerente con il nostro percorso di crescita e con l’attenzione che dedichiamo, da sempre, al mondo accademico quale punto di riferimento per la promozione di un metodo scientifico e rigoroso nell’esercizio della professione. Consolidare il rapporto tra accademia e professione significa investire nella qualità della consulenza e nel futuro della nostra comunità, promuovendo un paradigma capace di distinguerci in modo significativo sul mercato”</i>, ha commentato <strong>Paolo Montironi</strong>, <strong>Senior Partner</strong> di <strong>ADVANT Nctm</strong>.</p><p class="text-justify"><i>“Siamo molto lieti di poter contribuire, anche come Partner, a un progetto che valorizza in modo concreto l’integrazione tra attività accademica e pratica legale. Crediamo che il confronto costante tra ricerca scientifica e attività professionale rappresenti un fattore decisivo di sviluppo di soluzioni innovative e di crescita”</i>, hanno commentato <strong>Luigi Ardizzone</strong> e <strong>Francesco Follieri</strong>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 05 Mar 2026 09:25:23 +0100</pubDate>
                        <title>Il rimborso ETS ai produttori termoelettrici nel DL Bollette: un&#039;analisi critica della compatibilità con la normativa europea</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-rimborso-ets-ai-produttori-termoelettrici-nel-dl-bollette-unanalisi-critica-della-compatibilita-con-la-normativa-europea</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>A distanza di diversi mesi dalla divulgazione della prima bozza (originariamente denominata “Decreto Energia” poi ribattezzata definitivamente “Decreto Bollette”) il 21 febbraio u.s. è finalmente entrato in vigore il Decreto-Legge n. 21/2026 (il “Decreto”) recante plurime novità normative e regolatorie di non marginale rilievo per il settore energetico.</p><p>Attesa la portata delle innovazioni introdotte, con la presente rubrica, Energy Law Italy inaugura uno spazio di analisi delle principali misure introdotte dal Decreto, riservando un approfondimento dedicato a ciascuna modifica normativa con particolare attenzione alle loro potenziali declinazioni pratiche.</p><p>Con questo approfondimento ci concentriamo sugli impatti del Decreto in relazione alle misure per ridurre gli oneri relativi alla generazione elettrica da fonte termoelettrica a gas.</p><p>.</p><p class="text-justify">***</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">L'articolo 6 del decreto-legge n. 21/2026 (c.d. “<strong>DL Bollette</strong>”) ha introdotto un meccanismo di rimborso ai produttori termoelettrici a gas che, per struttura e portata, non ha precedenti nel panorama normativo europeo. La misura, che prevede tra l'altro la compensazione dei costi diretti sostenuti per l'acquisto delle quote di emissione nell'ambito del sistema EU ETS, solleva interrogativi di primaria importanza circa la sua compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. Il presente contributo si propone di esaminare i principali profili di criticità della disposizione, dalla qualificazione come aiuto di Stato alle implicazioni sul funzionamento del mercato unico dell'energia, offrendo una chiave di lettura sistematica di un intervento normativo destinato ad alimentare un dibattito che trascende i confini nazionali.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><strong>1. Contesto e finalità dell'intervento normativo</strong></p><p class="text-justify">Il 18 febbraio 2026, il Governo italiano ha adottato il decreto-legge n. 21/2026 (pubblicato in G.U. n. 42 del 20 febbraio 2026), recante “Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e&nbsp;del gas in&nbsp;favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche, di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico”.</p><p class="text-justify">Al di là del dichiarato e condivisibile obiettivo di contenere i costi energetici per famiglie e imprese, tra le disposizioni che hanno suscitato il maggiore interesse – e le più accese discussioni – nel settore figurano quelle contenute nell'articolo 6 del decreto, rubricato “Misure urgenti per la riduzione degli oneri del gas naturale prelevato ai fini della produzione di energia elettrica e per il rafforzamento della concorrenzialità dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica”. Tale articolo introduce un duplice meccanismo di rimborso ai produttori termoelettrici a gas: (i) il rimborso di specifiche componenti della tariffa di trasporto del gas naturale applicate ai prelievi per la produzione di energia elettrica immessa in rete; (ii) un rimborso aggiuntivo commisurato al costo atteso dei permessi di emissione nell'ambito del sistema EU ETS per un impianto a ciclo combinato a gas (CCGT) efficiente. Quest'ultima misura è espressamente subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, TFUE.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><strong>2. Il sistema EU ETS: architettura e principi fondamentali</strong></p><p class="text-justify">Il Sistema europeo&nbsp;di&nbsp;scambio di&nbsp;quote di emissione di gas a effetto serra (European Union Emissions Trading System – EU ETS), istituito dalla Direttiva 2003/87/CE, costituisce il principale strumento adottato dall'Unione europea per il conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ nei principali settori industriali e nel comparto dell'aviazione. Operativo dal 2005 quale primo e più ampio mercato del carbonio a livello mondiale, il sistema è stato concepito per dare attuazione agli impegni assunti dall'UE nell'ambito del Protocollo di Kyoto ed è stato successivamente allineato agli obiettivi dell'Accordo di Parigi.</p><p class="text-justify">Il sistema si fonda sul principio “chi inquina paga” sancito dall'articolo 191, paragrafo 2, TFUE, che impone l'internalizzazione dei costi ambientali da parte dei responsabili delle emissioni. L'approccio basato sul mercato è stato prescelto al fine di conseguire le riduzioni emissive nel modo più efficiente sotto il profilo dei costi, consentendo al mercato di determinare il prezzo del carbonio e di incentivare l'abbattimento delle emissioni laddove risulti economicamente meno oneroso.</p><p class="text-justify">Si tratta di un meccanismo di tipo cap-and-trade che fissa un tetto massimo complessivo (cap) alle emissioni consentite sul territorio europeo nei settori interessati, cui corrisponde un equivalente numero di quote di emissione (ove 1 tonnellata di CO₂eq. equivale a 1 quota), che possono essere acquistate o vendute su un apposito mercato (trade). Ogni operatore industriale attivo nei settori coperti dallo schema è tenuto a compensare, su base annuale, le proprie emissioni effettive – verificate da un soggetto terzo indipendente – con un corrispondente quantitativo di quote. La contabilità delle compensazioni è tenuta attraverso il Registro Unico dell'Unione,&nbsp;mentre il controllo sul rispetto delle scadenze e delle regole del meccanismo è affidato alle Autorità Nazionali Competenti (ANC).</p><p class="text-justify">Il sistema si è evoluto attraverso quattro fasi successive (Fase I: 2005-2007; Fase II: 2008-2012; Fase III: 2013-2020; Fase IV: 2021-2030), con limiti massimi progressivamente più stringenti. Il quantitativo complessivo di quote disponibili per gli operatori (cap) diminuisce nel tempo, imponendo di fatto una riduzione delle emissioni di gas serra nei settori ETS: in particolare, al 2030, il meccanismo garantirà un calo del 43% rispetto ai livelli del 2005. Il sistema è parte integrante del conseguimento degli obiettivi climatici vincolanti dell'UE, inclusa la riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030 ai sensi della normativa europea sul clima (regolamento 2021/1119) e la neutralità climatica entro il 2050. La riserva stabilizzatrice del mercato assorbe quote in eccesso (24% annuo) o ne rilascia in caso di carenza, assicurando la stabilità dei prezzi e il corretto funzionamento del mercato.</p><p class="text-justify">Le quote possono essere allocate a titolo oneroso o gratuito. Nel primo caso, vengono vendute attraverso aste pubbliche alle quali partecipano soggetti accreditati che acquistano principalmente per compensare le proprie emissioni, ma possono altresì alimentare il mercato secondario del carbonio. Nel secondo caso, le quote vengono assegnate gratuitamente agli operatori a rischio di delocalizzazione delle produzioni in Paesi caratterizzati da standard ambientali meno stringenti rispetto a quelli europei (c.d. carbon leakage o fuga di carbonio). Le assegnazioni gratuite sono appannaggio dei settori manifatturieri e sono calcolate prendendo a riferimento le emissioni degli impianti più “virtuosi” (c.d. benchmarks, prevalentemente basati sulle produzioni più efficienti).</p><p class="text-justify">Ai fini della presente analisi, è opportuno distinguere tra carbon leakage diretto e carbon leakage indiretto. Il primo si riferisce al rischio di delocalizzazione delle imprese europee verso Paesi terzi con standard ambientali meno stringenti, determinato dall'elevato costo diretto delle quote di emissione. Il secondo concerne l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica causato dal trasferimento (pass-through) dei costi ETS da parte dei produttori termoelettrici nei prezzi dell'elettricità venduta ai consumatori finali, con conseguente aggravio dei costi per le imprese europee elettro-intensive esposte alla concorrenza internazionale.</p><p class="text-justify">Il sistema è strutturato in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico, tenendo conto delle&nbsp;tecnologie disponibili, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi, della cogenerazione ad alto rendimento, del recupero energetico efficiente dei gas di scarico, della possibilità di utilizzare la biomassa e della cattura e dello stoccaggio di CO₂.</p><p class="text-justify">Un aspetto cruciale per comprendere le criticità della misura italiana riguarda il regime applicabile ai produttori di energia elettrica<sup>. </sup><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title><sup>[1]</sup></a>.&nbsp;Nel quadro del sistema EU ETS, i produttori di energia elettrica non beneficiano dell'assegnazione gratuita di quote, fatta eccezione per i casi specifici previsti dall'articolo 10-quater della Direttiva ETS e per l'elettricità prodotta a partire da gas di scarico. L'esclusione del settore elettrico dall'assegnazione gratuita si fonda sul presupposto che i produttori di energia elettrica possono trasferire il costo delle quote ETS nei prezzi dell'elettricità venduta ai consumatori finali (fenomeno del pass-through o trasferimento del carbon cost), a differenza di altri settori industriali esposti alla concorrenza internazionale che rischiano la rilocalizzazione delle emissioni (carbon leakage).</p><p class="text-justify">A decorrere dal 2019, gli Stati membri mettono all'asta tutte le quote che non sono oggetto di assegnazioni gratuite a norma degli articoli 10-bis e 10-quater della Direttiva ETS e che non sono immesse nella riserva stabilizzatrice del mercato.</p><p class="text-justify">Pertanto, i produttori termoelettrici (CCGT a gas, impianti a carbone, ecc.) sono tenuti a:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>ottenere un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e restituire quote di emissioni pari alle emissioni complessivamente rilasciate dall'impianto durante ciascun anno civile, come verificate a norma dell'articolo 15 della Direttiva, entro il 30 settembre dell'anno successivo;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>sostenere il costo economico effettivo per ogni tonnellata di CO₂ emessa, pari al prezzo delle quote acquistate all'asta.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>acquistare le quote ETS tramite aste organizzate dagli Stati membri, anziché riceverle gratuitamente;</span></p><p class="text-justify">&nbsp;</p></li></ul><p><strong>3. Anatomia dell'articolo 6: struttura e meccanismo</strong></p><p class="text-justify">L'articolo&nbsp;6 del decreto-legge n. 21/2026 si articola in sei commi, ciascuno dei quali merita un esame puntuale.</p><ul><li><p class="text-justify"><span>Comma 1 - Rafforzamento della concorrenza nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica. Allo scopo di rafforzare la concorrenza nei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e di favorire il trasferimento nei prezzi di offerta della valorizzazione dei costi variabili delle fonti rinnovabili non programmabili, l'ARERA è tenuta ad adottare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto, in attuazione del Regolamento (UE) n. 1227/2011 (REMIT), uno o più provvedimenti per la valutazione delle condotte di trattenimento economico di capacità degli operatori di mercato all'ingrosso. In particolare, la norma prevede che, con riferimento alle offerte di vendita presentate nel Mercato del Giorno Prima (MGP), i costi opportunità stimabili al momento della negoziazione costituiscano gli unici legittimi motivi economici per offrire ad un prezzo superiore al costo marginale della capacità di generazione, in linea con quanto stabilito dalle linee guida dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione dei regolatori dell'energia (ACER) del 18 dicembre 2024.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Comma 2 – Rimborso di componenti della tariffa di trasporto del gas naturale. L'ARERA, con uno o più provvedimenti, definisce le modalità con le quali, a decorrere dal 1° gennaio 2027, i corrispettivi unitari variabili della tariffa di trasporto del gas naturale - diversi da quelli funzionali alla copertura di costi di natura variabile - e le componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto del gas naturale a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas, applicati ai prelievi di gas naturale per la produzione di energia elettrica immessa in rete, ulteriori rispetto a quelli già oggetto di rimborso di cui alla deliberazione ARERA 26 marzo 2020, n. 96/2020/R/eel, sono inclusi tra gli oneri oggetto di rimborso ai produttori termoelettrici. Il mancato gettito derivante dal rimborso è coperto&nbsp;tramite componenti applicate ai prelievi di energia elettrica, secondo le modalità definite dall'ARERA, che provvede, ove necessario, all'aggiornamento di quanto disciplinato nella deliberazione 96/2020/R/eel.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Comma 3 – Rimborso aggiuntivo per i costi ETS. In aggiunta a quanto previsto al comma 2, l'ARERA, con apposita deliberazione, disciplina il rimborso ai produttori termoelettrici, per i prelievi di gas naturale per la produzione di energia elettrica immessa in rete, di un importo definito dalla medesima Autorità con adeguato anticipo e per lassi temporali predefiniti, al fine di massimizzare i benefici per i consumatori italiani, anche tenendo conto degli impatti attesi sugli scambi transfrontalieri, e comunque nel limite del costo atteso, per il medesimo periodo, per un impianto a ciclo combinato a gas (CCGT) efficiente per gli adempimenti connessi alle emissioni ETS. Il mancato gettito derivante da tale rimborso è coperto ai sensi del comma 2, ultimo periodo.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Comma 4 – Verifica del pieno trasferimento dei rimborsi nelle offerte di vendita. L'ARERA verifica che i rimborsi di cui ai commi 2 e 3 siano pienamente trasferiti nelle offerte di vendita riferite agli impianti termoelettrici interessati dai medesimi rimborsi. Nel caso di verifica negativa, il produttore è tenuto a restituire i relativi rimborsi, maggiorati da eventuali sanzioni comminate dalla medesima Autorità ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481. A tal fine, l'ARERA, con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, definisce le modalità e i criteri per le procedure di verifica, nonché i comportamenti di offerta da ritenersi comunque conformi all'obbligo di trasferimento.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Comma 5 – Adeguamento del mercato della capacità. L'ARERA adegua le condizioni economiche previste nella disciplina del mercato della capacità di cui al decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, per tenere conto degli effetti derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Comma 6 – Clausola di subordinazione alla preventiva autorizzazione europea. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.&nbsp;</span></p><p class="text-justify">&nbsp;</p></li></ul><p><strong>4. Le implicazioni sistemiche del rimborso ETS</strong></p><p class="text-justify">Il rimborso previsto dall'art. 6, comma 3, del decreto ai produttori termoelettrici per i costi ETS sostenuti nella produzione di energia elettrica presenta profili di criticità particolarmente rilevanti sotto il profilo sistematico.&nbsp;</p><p class="text-justify">In primo luogo, la misura neutralizza l'incentivo alla decarbonizzazione insito nel sistema ETS, il quale obbliga i produttori termoelettrici a internalizzare i costi delle emissioni, incentivando la transizione verso fonti di generazione a minore intensità carbonica.&nbsp;</p><p class="text-justify">In secondo luogo, il meccanismo trasferisce il costo delle emissioni dai produttori – che ne sono i responsabili diretti – ai consumatori finali, tramite componenti tariffarie applicate ai prelievi di energia elettrica, invertendo la logica del principio “chi inquina paga”.&nbsp;</p><p class="text-justify">In terzo luogo, la misura contraddice il principio dell'esclusione del settore elettrico dall'assegnazione gratuita di quote, reintroducendo de facto una forma di compensazione economica che annulla l'esposizione dei produttori termoelettrici al carbon price.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><strong>5. La qualificazione come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 1 del TFUE</strong></p><p class="text-justify">Affinché una misura costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, TFUE, devono ricorrere quattro condizioni cumulative: (i) la misura deve essere concessa dallo Stato o mediante risorse statali; (ii) deve conferire un vantaggio selettivo a determinate imprese o produzioni; (iii) deve incidere sugli scambi tra Stati membri; (iv) deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza.</p><p class="text-justify">Il rimborso ai produttori termoelettrici previsto dall'art. 6 del decreto soddisfa tutti i predetti criteri:<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title>[2]</a></p><ul><li><p class="text-justify"><span>Risorse statali. Il mancato gettito derivante dal rimborso è coperto tramite componenti applicate ai prelievi di energia elettrica dei clienti finali, secondo modalità stabilite dall'ARERA, configurando un trasferimento di risorse dai consumatori ai produttori mediato da un meccanismo pubblico (componenti tariffarie regolate).</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Vantaggio selettivo. La misura conferisce un vantaggio economico ai produttori termoelettrici, compensando costi (ETS e trasporto gas) che i medesimi avrebbero sostenuto in condizioni di mercato normali. Il vantaggio è selettivo in quanto concesso esclusivamente a imprese attive in un settore specifico della generazione elettrica.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Incidenza sugli scambi. Il settore elettrico è pienamente integrato a livello europeo attraverso il Single Day-Ahead Coupling (SDAC), il market coupling e le interconnessioni transfrontaliere. Qualsiasi vantaggio conferito a produttori nazionali incide pertanto sugli scambi tra Stati membri.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Distorsione della concorrenza. La misura altera la competitività relativa dei produttori termoelettrici italiani rispetto a quelli di altri Stati membri e rispetto ad altre tecnologie di generazione (rinnovabili, nucleare, idroelettrico).</span></p><p class="text-justify">&nbsp;</p></li></ul><p><strong>6. L'obbligo di notifica e il rischio di aiuto illegale</strong></p><p class="text-justify">Il regolamento (UE) 2015/1589 prevede che i progetti di nuovi aiuti siano notificati alla Commissione e non possano essere attuati prima della decisione di approvazione (obbligo di standstill ex art. 108, paragrafo 3, TFUE). L'attuazione della misura in violazione dell'obbligo di notifica configurerebbe un aiuto illegale,&nbsp;soggetto a ordine di recupero – comprensivo degli interessi – qualora la Commissione adotti una decisione negativa.</p><p class="text-justify">Sotto il profilo temporale, si osserva che la decorrenza del meccanismo è fissata al 1° gennaio 2027, rendendo incerto il completamento dell'iter autorizzativo europeo in tempo utile per l'avvio della misura.</p><p class="text-justify">Un aspetto che merita particolare attenzione riguarda il perimetro della clausola di subordinazione. Il comma 6 dell'art. 6 subordina alla preventiva autorizzazione della Commissione europea la sola efficacia del comma 3 (rimborso dei costi ETS). Tuttavia, anche il comma 2 – che prevede il rimborso di componenti della tariffa di trasporto del gas naturale ai produttori termoelettrici – presenta i medesimi elementi costitutivi dell'aiuto di Stato sopra analizzati (risorse statali, vantaggio selettivo, incidenza sugli scambi, distorsione della concorrenza). L'attuazione del comma 2 senza preventiva notifica alla Commissione europea comporta pertanto un concreto rischio di illegittimità della misura.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><strong>7. I principali profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione</strong></p><p><i><u>a. La divergenza strutturale rispetto alle Linee Guida ETS</u></i></p><p class="text-justify">Le Linee guida della Commissione europea (Disciplina 2022 sugli aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia) autorizzano aiuti per compensare i costi indiretti delle emissioni, definiti come i costi delle emissioni trasferiti nei prezzi dell'elettricità e sostenuti da imprese attive in settori o sottosettori ritenuti esposti a un rischio significativo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (carbon leakage) a causa dei <u>costi indiretti</u>, elencati nell'Allegato specifico. L'obiettivo dichiarato è prevenire il rischio significativo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per i settori esposti alla concorrenza internazionale che non possono trasferire tali costi sui prezzi dei prodotti senza perdere quote di mercato significative.</p><p class="text-justify">La misura italiana, per contro, prevede un rimborso diretto ai produttori termoelettrici per i costi ETS sostenuti nella generazione di energia elettrica.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tale schema: (i) non rientra nella categoria degli indirect emission<strong>&nbsp;</strong>costs prevista dalle Linee Guida ETS; (ii) compensa i produttori di energia – che sono soggetti diretti dell'ETS – anziché i consumatori industriali; (iii) rischia di indebolire il segnale di prezzo del carbonio che è alla base del funzionamento dell'ETS come meccanismo di riduzione delle emissioni efficace dal punto di vista dei costi. La divergenza è strutturale e priva di precedenti tra gli schemi autorizzati dalla Commissione europea.</p><p class="text-justify">La misura italiana inoltre sembra integrare una violazione del marginal pricing e del Single Day-Ahead Coupling (SDAC).</p><p class="text-justify">L'imposizione ex lege ai produttori termoelettrici a gas di offrire nel MGP prezzi depurati da componenti di costo effettive (ETS e trasporto gas) contrasta con il principio del prezzo uniforme marginalista del mercato day-ahead europeo, sancito dal regolamento CACM (Capacity Allocation and Congestion Management), non derogabile unilateralmente da uno Stato membro. L'impatto di tale meccanismo sulla formazione del prezzo all'ingrosso è tanto più rilevante in quanto, come evidenziato dall'ARERA, nel mercato elettrico italiano gli impianti CCGT/gas sono stati al margine (price setting) nel 68% delle ore nel 2023 e nel 71% delle ore nel 2024, confermando il loro ruolo determinante nella formazione del prezzo zonale nel MGP<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" title>[3]</a>.</p><p class="text-justify">Da ultimo, un intervento che obbliga per legge gli operatori a offrire prezzi diversi da quelli giustificati dai costi effettivi crea un prezzo “artificiale” nel mercato day-ahead, alterando il meccanismo di market coupling europeo.&nbsp;</p><p class="text-justify">A questo riguardo, è significativo osservare che l'analogia con il “Tope Ibérico” del 2022 – il meccanismo spagnolo-portoghese di cap al prezzo del gas utilizzato per la produzione elettrica – è solo parziale: il Tope Ibérico fu autorizzato dalla Commissione europea come deroga temporanea ed eccezionale al SDAC in un contesto di crisi energetica straordinaria (invasione russa dell'Ucraina, impennata dei prezzi del gas), mentre&nbsp;l'art. 6 del decreto sembra configurare un intervento strutturale senza esplicita limitazione temporale;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><i><u>b. L'incompatibilità del comma 1 con l'ordinamento dell'Unione europea;</u></i></p><p class="text-justify">La disposizione contenuta al comma 1 dell'art. 6 riveste un carattere del tutto inedito e peculiare. Per la prima volta, il legislatore nazionale impone all'autorità nazionale di regolamentazione (ARERA) l'obbligo di conformarsi a una specifica lettura interpretativa di un regolamento dell'Unione europea – il REMIT – prescrivendo che, nell'esercizio della propria funzione di vigilanza sulla condotta degli operatori nel mercato all'ingrosso, le offerte formulate a prezzi superiori al costo marginale si presumano illegittime, salvo che l'operatore fornisca adeguate giustificazioni economiche fondate sui costi opportunità stimabili al momento della negoziazione.</p><p class="text-justify">Tale previsione si pone in continuità con l'orientamento recentemente espresso dall'ARERA nella delibera n. 302/2025/R/eel, adottata all'esito di un'indagine conoscitiva sugli esiti dei mercati elettrici nazionali ad asta con consegna a breve termine. La posizione assunta dall'Autorità ha suscitato forti reazioni da parte degli operatori del settore, i quali contestano che il criterio del costo marginale non consenta la copertura dei costi fissi, ivi inclusi i costi di investimento. Ne è scaturito un contenzioso,&nbsp;attualmente pendente dinanzi al TAR Milano,&nbsp;nel quale i ricorrenti censurano l'interpretazione dell'art. 5 del REMIT sostenuta dall'ARERA, ritenendola in contrasto con le indicazioni fornite dall'ACER nelle proprie Linee guida.&nbsp;</p><p class="text-justify">L'imposizione per via legislativa all'autorità nazionale di regolamentazione dell'obbligo di interpretare il REMIT in conformità agli indirizzi governativi è difficilmente conciliabile con l'architettura normativa dell'Unione europea. Nel sistema del diritto dell'Unione, un regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, e la competenza a fornirne l'interpretazione autentica e vincolante spetta in via esclusiva alla Corte di giustizia dell'Unione europea, a presidio dei principi del primato del diritto dell'Unione, dell'autonomia dell'ordinamento giuridico europeo e dell'uniforme applicazione delle norme comuni. Il legislatore nazionale, pur potendo disciplinare gli aspetti rimessi alla discrezionalità degli Stati membri, non può pertanto imporre un'interpretazione vincolante di un regolamento dell'Unione.</p><p class="text-justify">L'art. 6, comma 1, del decreto, inoltre, nel prescrivere una determinata interpretazione del REMIT, incide sulla sfera di indipendenza che il diritto dell'Unione riserva alle autorità nazionali di regolamentazione. Ai sensi dell'art. 57 della direttiva (UE) 2019/944 relativa al mercato interno dell'energia elettrica, tali autorità non possono sollecitare né accettare istruzioni dirette da alcun governo o da altri soggetti pubblici o privati nell'esercizio delle proprie funzioni regolatorie. La Corte di giustizia ha peraltro chiarito che il diritto dell'Unione garantisce a dette autorità “l'indipendenza piena<strong>&nbsp;</strong>rispetto&nbsp;ai soggetti economici e ai soggetti pubblici, siano essi organi amministrativi o organi politici, e in quest'ultimo caso titolari del potere esecutivo o di quello legislativo” (sentenza del 2 settembre 2021, Commissione c. Germania, C-718/18).</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><i><u>c. Il rischio di manipolazione di mercato ai sensi del REMIT</u></i><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" title><i><strong><u>[4]</u></strong></i></a></p><p class="text-justify">Il regolamento REMIT (1227/2011) vieta qualsiasi transazione, ordine di scambio o offerta che fissi o tenti di fissare il prezzo di uno o più prodotti energetici all'ingrosso a un livello artificiale, salvo che la persona dimostri che le sue ragioni sono legittime e che la transazione è conforme alle pratiche di mercato accettate.</p><p class="text-justify">Si configura un paradosso normativo: nel caso in cui l'ARERA abbia rilevato possibili scostamenti tra prezzi di mercato e costi marginali attribuibili a strategie di offerta dei termoelettrici, l'obbligo ex lege di offrire a prezzi depurati da componenti di costo effettive (ETS e trasporto gas) potrebbe paradossalmente costituire esso stesso una manipolazione “istituzionalizzata” del prezzo, creando un livello di prezzo artificiale per legge.</p><p class="text-justify">Il decreto affida ad ARERA il compito di verificare – anche sulla base degli artt. 2 e 5 del Reg. (UE) 1227/2011 (REMIT) – che i rimborsi siano pienamente trasferiti nelle offerte di vendita relative agli impianti interessati, e di adottare provvedimenti per valutare condotte di “trattenimento economico” di capacità nei mercati all'ingrosso. Tuttavia, la verifica del “pieno trasferimento” dei rimborsi nelle offerte presenta difficoltà operative e di enforcement rilevanti: (i) difficoltà di monitoraggio granulare delle strategie di offerta orarie; (ii) rischio di sovracompensazione se il trasferimento non avviene integralmente; (iii) potenziali distorsioni se gli operatori adottano strategie di arbitraggio tra rimborsi e prezzi di mercato.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><i><u>d. Le distorsioni transfrontaliere e il rischio di “dumping energetico”</u></i></p><p class="text-justify">L'ARERA è tenuta a disciplinare il rimborso “aggiuntivo” tenendo conto degli impatti attesi sugli scambi transfrontalieri (market coupling). Il day-ahead italiano è parte del Single Day-Ahead Coupling (SDAC) europeo, con regole – tra cui il prezzo uniforme marginalista – di matrice UE non derogabili unilateralmente.</p><p class="text-justify">La riduzione artificiale del prezzo italiano mediante scorporo dei costi ETS e di trasporto gas comporterebbe le seguenti distorsioni:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>Aumento dell’export italiano: prezzi italiani artificialmente più bassi renderebbero l'Italia esportatrice netta verso i Paesi confinanti (Francia, Austria, Slovenia, Svizzera, Grecia), aumentando la produzione termoelettrica a gas nazionale, con conseguenti maggiori emissioni e costi ETS.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Paradosso del sussidio incrociato: i consumatori italiani pagherebbero, tramite le componenti applicate ai prelievi di energia elettrica, i costi di rimborso anche per la produzione esportata,&nbsp;sussidiando di fatto i consumatori esteri – potenzialmente concorrenti dell'industria italiana.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Incompatibilità con il SDAC: l'ARERA ha segnalato che nelle proprie simulazioni non è stato possibile tener conto compiutamente dell'interscambio con l'estero a causa delle complessità di modellizzazione del market coupling europeo. Un meccanismo che modifica unilateralmente la formazione del prezzo potrebbe richiedere l'uscita dell'Italia dal SDAC o la creazione di “due prezzi” (interno ed export), entrambe soluzioni di difficile compatibilità con la normativa UE. Il Parlamento europeo, nella risoluzione del 18 gennaio 2024 sulla riforma del mercato dell'energia elettrica dell'UE, ha sottolineato l'importanza di preservare l'integrità del mercato unico dell'energia e di evitare distorsioni derivanti da interventi nazionali unilaterali sui prezzi.&nbsp;</span></p><p class="text-justify">&nbsp;</p></li></ul><p><strong>8. Le ricadute sul mercato retail e la questione distributiva</strong></p><p class="text-justify">Il rimborso è finanziato tramite componenti applicate ai prelievi di energia elettrica dei clienti finali, secondo modalità definite dall'ARERA. Tuttavia, il decreto non fornisce dettagli su come tali componenti verrebbero ripartite tra le diverse tipologie di clienti (contratti a prezzo fisso vs indicizzato, forniture “rinnovabili” vs convenzionali).</p><p class="text-justify">Sul piano dei profili critici, si osserva anzitutto che i clienti con contratti a prezzo fisso hanno già incorporato nei loro prezzi contrattuali il costo ETS atteso per il periodo contrattuale: imporre loro di contribuire nuovamente ai medesimi costi tramite oneri di sistema potrebbe configurare una doppia imposizione e generare contenzioso. Analogamente, i clienti con forniture certificate rinnovabili potrebbero fondatamente sostenere di non dover contribuire ai costi ETS, in quanto la loro domanda non è servita – quantomeno sotto il profilo contrattuale – da impianti emissivi. Obbligare tali soggetti a corrispondere oneri di sistema destinati a rimborsare i costi ETS dei produttori termoelettrici potrebbe pertanto configurare una violazione del principio “chi inquina paga” sancito dalla Direttiva ETS.&nbsp;</p><p class="text-justify">Qualora la Commissione dichiarasse il meccanismo illegale per l’incompatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato, <strong>i clienti che hanno già pagato le componenti tariffarie potrebbero richiedere rimborsi, con conseguenti contenziosi e incertezza giuridica.</strong></p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><strong>9. L'assenza di condizionalità ambientali</strong></p><p class="text-justify">Gli schemi di compensazione ETS indiretta autorizzati dalla Commissione per il periodo 2021-2030 prevedono condizionalità stringenti: (i) implementazione obbligatoria di sistemi certificati di gestione dell'energia (ISO 50001) o ambientali (EMAS); (ii) realizzazione di misure di efficienza energetica con periodo di ritorno non superiore a tre anni; (iii) investimenti pari almeno al 50% dell'aiuto ricevuto in decarbonizzazione o efficienza energetica, oppure copertura di almeno il 30% del consumo elettrico con energie rinnovabili.</p><p class="text-justify">Il DL Bollette non prevede condizionalità analoghe per i produttori termoelettrici beneficiari del rimborso. Tale lacuna potrebbe essere considerata dalla Commissione come: (i) mancanza di proporzionalità dell'aiuto rispetto agli obiettivi perseguiti; (ii) assenza di incentivi alla transizione energetica e alla riduzione delle emissioni; (iii) incompatibilità con gli obiettivi del Green Deal europeo e con il principio “do no significant harm” (DNSH). La Disciplina 2022 richiama il principio generale secondo cui gli aiuti di Stato devono essere necessari, proporzionati e tali da non provocare indebite distorsioni della concorrenza, e devono contribuire agli obiettivi del Green Deal europeo.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><strong>10. Il confronto con gli schemi adottati in altri Paesi europei</strong></p><p class="text-justify">Per comprendere appieno la portata innovativa – e problematica – della misura italiana, è utile confrontarla con gli schemi di compensazione dei costi ETS autorizzati dalla Commissione europea in altri Stati membri, i quali presentano una struttura radicalmente diversa.</p><p class="text-justify">Germania: Schema SA.36103 (2013) per il periodo 2013-2020, con budget totale stimato di circa EUR 1,6 miliardi; Schema SA.100559 (2022) per il periodo 2021-2030, con budget stimato di EUR 27,5 miliardi.</p><p class="text-justify">Polonia: Schema SA.53850 (2019) per gli anni 2019-2020, con budget di circa EUR 417,5 milioni.</p><p class="text-justify">Regno Unito (pre-Brexit): Schema SA.35543 (2013) per il periodo 2013-2020, con budget di GBP 113 milioni (circa EUR 143 milioni nel 2013).</p><p class="text-justify">Altri Paesi: Paesi Bassi, Finlandia, Spagna, Belgio, Francia e altri Stati membri hanno notificato schemi analoghi di compensazione ETS indiretta.</p><p class="text-justify">Caratteristica comune fondamentale: tutti gli schemi autorizzati compensano i costi ETS indiretti sostenuti dai consumatori industriali elettro-intensivi – ossia i costi delle emissioni trasferiti nei prezzi dell'elettricità – e non i costi ETS diretti sostenuti dai produttori di energia. Nessuno degli schemi autorizzati dalla Commissione europea prevede la compensazione dei produttori termoelettrici per i costi ETS diretti.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><strong>11. Considerazioni conclusive e prospettive</strong></p><p class="text-justify">Alla luce dell'analisi sin qui condotta, le probabilità che la Commissione europea autorizzi la misura di cui all'art. 6, comma 3, del decreto appaiono oggettivamente molto ridotte, sebbene l'esito finale dipenda anche dalla formulazione definitiva della misura e dalle modalità applicative che saranno definite dall'ARERA oltre che dal confronto politico sulla riforma del meccanismo ETS.</p><p class="text-justify">Le criticità che emergono dall'analisi possono essere sintetizzate come segue. In primo luogo, si rileva una divergenza strutturale radicale rispetto agli schemi autorizzati dalla Commissione europea: la misura compensa i produttori termoelettrici per i costi ETS diretti, anziché i consumatori industriali per i costi ETS indiretti, senza alcun precedente nel panorama delle decisioni della Commissione. In secondo luogo, l'imposizione ex lege di offrire a prezzi depurati da costi effettivi contrasta con il principio del prezzo uniforme marginalista del regolamento CACM, non derogabile unilateralmente da uno Stato membro, configurando una violazione del SDAC e del marginal pricing. In terzo luogo, il comma 1 dell'art. 6 presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, in quanto il legislatore nazionale impone ad ARERA un'interpretazione vincolante del REMIT – regolamento direttamente applicabile la cui interpretazione autentica spetta alla CGUE – in violazione del primato del diritto dell'Unione e dell'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione ex art. 57 della direttiva (UE) 2019/944 e della giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza 2 settembre 2021, C-718/18, Commissione c. Germania). A ciò si aggiunge il rischio di una potenziale manipolazione di mercato ai sensi del REMIT, posto che l'obbligo ex lege di offrire a prezzi artificialmente bassi potrebbe esso stesso costituire “fissazione del prezzo a livello artificiale” vietata dall'art. 5 del REMIT. Sul piano degli effetti transfrontalieri, la riduzione artificiale del prezzo italiano comporterebbe un aumento dell'export, con i consumatori italiani che finanziano tramite oneri di sistema le emissioni per la produzione esportata, dando luogo a distorsioni e sussidi incrociati. Si evidenzia altresì l'assenza di qualsivoglia condizionalità ambientale, non prevedendo il decreto alcun obbligo in termini di efficienza energetica, decarbonizzazione o investimenti in fonti rinnovabili, in contrasto con i requisiti previsti dalla Disciplina 2022 e con il principio DNSH. Da ultimo, il comma 2 del medesimo articolo, relativo al rimborso delle componenti della tariffa di trasporto del gas naturale ai produttori termoelettrici, integra verosimilmente i requisiti dell'aiuto di Stato, ma non è subordinato alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, con conseguente rischio di illegittimità, aggravato dall'incertezza temporale connessa alla decorrenza del meccanismo dal 1° gennaio 2027.</p><p>In definitiva, alla luce dell'analisi legale complessivamente svolta, la misura introdotta dal Governo italiano sembrerebbe destinata a non superare il vaglio delle istituzioni europee, presentando profili di incompatibilità talmente radicali e strutturali da renderne l'approvazione un esito del tutto improbabile. Sarebbe tuttavia riduttivo limitarsi a una valutazione di mera legittimità. Sul piano politico-istituzionale, l'articolo 6 del DL Bollette rappresenta un segnale inequivocabile della crescente pressione esercitata dagli Stati membri per una revisione profonda dell’attuale architettura del sistema EU ETS – una pressione che potrebbe trovare una prima, decisiva manifestazione già in occasione del Consiglio europeo di marzo. Il dibattito che ne scaturirà, tanto a livello nazionale quanto europeo, è destinato a ridefinire, forse in maniera oggi inattesa, i confini del rapporto tra politica energetica nazionale e vincoli del mercato unico dell'energia.</p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> In particolare, si definisce carbon leakage diretto il rischio di delocalizzazione delle imprese europee a causa degli alti prezzi del carbonio, mentre carbon leakage indiretto indica l'aumento dei prezzi dell’elettricità, causata dagli alti prezzi del carbonio, che le imprese europee utilizzano.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" title>[2]</a> Fonte: Deliberazione ARERA 1° luglio 2025 no. 302/2025/R/EEL – “Rapporto sugli esiti del mercato elettrico del giorno prima nel biennio 2023-2024”.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" title>[3]</a>&nbsp;Cfr. Deliberazione ARERA n. 302/2025/R/eel.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" title>[4]</a> Nel mercato elettrico europeo, il prezzo dell'energia si determina secondo il meccanismo del marginal pricing, in virtù del quale tutta l'energia scambiata viene remunerata al prezzo corrispondente all'ultima offerta accettata necessaria a soddisfare la domanda complessiva.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 02 Mar 2026 11:06:21 +0100</pubDate>
                        <title>Derivati: la Cassazione ci ripensa e attenua gli scenari probabilistici</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/derivati-la-cassazione-ci-ripensa-e-attenua-gli-scenari-probabilistici</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Il commento di Francesco Mocci su Plus24 - Il Sole 24 Ore.</i></p><p>A distanza di pochi anni dalla celebre “sentenza Cattolica” delle Sezioni Unite, la n. 8770 del 12 maggio 2020, la giurisprudenza in materia di contratti derivati (Interest Rate Swap) registra una nuova svolta. Due recenti ordinanze della Prima Sezione Civile della Cassazione (nn. 2262 e 2358 del 3 e 4 febbraio 2026), pur dichiarandosi in continuità formale con il precedente orientamento, introducono elementi di forte discontinuità, ridisegnando i confini di validità di questi complessi strumenti finanziari. […]</p><p>[…] Secondo l'avvocato Francesco Mocci, Partner di ADVANT Nctm, le due ordinanze “hanno il merito di averne superato l'applicazione più rigida, introducendo fondamentali spazi di flessibilità nella valutazione delle fattispecie concrete”. La giurisprudenza di merito precedente aveva sanzionato con la nullità qualsiasi contratto privo degli elementi indicati dalle Sezioni Unite. “Ora, al contrario, la Suprema Corte - continua Mocci - distingue opportunamente tra derivati complessi e derivati semplici (i cosiddetti plain vanilla), calibrando gli obblighi informativi in base al caso specifico”.</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sul numero del 28 febbraio 2026</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Mon, 02 Mar 2026 10:14:00 +0100</pubDate>
                        <title>Decreto Bollette ed impatti sul mercato energetico: l&#039;intervento sui Conti Energia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/decreto-bollette-ed-impatti-sul-mercato-energetico-lintervento-sui-conti-energia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">A distanza di diversi mesi dalla divulgazione della prima bozza (originariamente denominata “Decreto Energia” poi ribattezzata definitivamente “Decreto Bollette”) il 21 febbraio u.s. è finalmente entrato in vigore il Decreto-Legge n. 21/2026 (il “<strong>Decreto</strong>”) recante plurime novità normative e regolatorie di non marginale rilievo per il settore energetico.</p><p class="text-justify">Attesa la portata delle innovazioni introdotte, con la presente rubrica, Energy Law Italy inaugura uno spazio di analisi delle principali misure introdotte dal Decreto, riservando un approfondimento dedicato a ciascuna modifica normativa con particolare attenzione alle loro potenziali declinazioni pratiche.</p><p class="text-justify">Con tale approfondimento – già anticipato su Quotidiano Energia il 26 febbraio u.s. (<a href="https://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/529083" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/529083</a>) – ci concentriamo sugli impatti del Decreto in relazioni agli impianti incentivati attraverso i Conti Energia.</p><p class="text-center"><strong>* * * *</strong></p><p class="text-justify">Al fine di affrontare l’elevata incidenza degli oneri generali di sistema sulla bolletta elettrica (derivanti dalla componente ASOS<sub>&nbsp;</sub>destinata al sostegno delle fonti rinnovabili) il Decreto e, in particolare, l’art. 2, introduce dei meccanismi di rimodulazione e fuoriuscita dagli incentivi dedicati agli impianti fotovoltaici di cui alle prime quattro edizioni del “Conti Energia”.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>IL “NUOVO” SPALMA-INCENTIVI</strong></p><p class="text-justify">In particolare, è introdotto un meccanismo di spalma-incentivi su base volontaria, rivolto agli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano dei premi fissi del Conto energia e le cui convenzioni con il GSE sono in scadenza a partire dal 1° gennaio 2029.</p><p class="text-justify">Con riferimento a tali impianti, ai sensi dell’art. 2, co. 1 del Decreto, i soggetti interessati possono, esclusivamente su base volontaria, entro il 31 maggio 2026, optare:&nbsp;</p><ul><li><p class="text-justify"><span>per una riduzione del 15% della tariffa premio spettante nel periodo che intercorre tra luglio 2026 e il 31 dicembre 2027, in cambio di un prolungamento delle convenzioni pari a 3 mesi;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>per una riduzione del 30%, della tariffa premio spettante nel medesimo periodo, in cambio – sempre ai sensi del comma 2 – di un prolungamento delle convenzioni pari a 6 mesi.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Per il periodo oggetto di estensione (pari a 3 o 6 mesi), è prevista l’applicazione da parte del GSE di una tariffa mediata (<i>i.e.</i>, pari alla media delle tariffe premio oggetto di riduzione).</p><p class="text-justify">Come detto, tale facoltà deve essere esercitata entro il 31 maggio 2026 e, in tal caso, è previsto che il GSE provveda all’aggiornamento delle relative convenzioni.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>EXIT STRATEGY</strong></p><p class="text-justify">Oltre alla rimodulazione, l’art. 2, co. 4 del Decreto prevede anche la possibilità di una fuoriuscita anticipata dal regime incentivante, in cambio di un corrispettivo, entro un contingente massimo di 10 GW.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tale facoltà deve essere esercitata entro il 30 settembre 2026 e la relativa fuoriuscita diventa effettiva a decorrere dal 1° gennaio 2028.</p><p class="text-justify">A tal fine, la norma prevede che per quanto riguarda gli impianti che hanno aderito agli schemi di riduzione della tariffa di cui al “nuovo” spalma-incentivi sia previsto un accesso prioritario alla fuoriuscita anticipata.</p><p class="text-justify">Per quest’ultimi, il corrispettivo riconosciuto a fronte della fuoriuscita è pari al 90% del valore attualizzato dei flussi di cassa residui degli incentivi maturati per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e la scadenza della convenzione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>.&nbsp;</p><p class="text-justify">In altri termini, è prevista l’erogazione immediata di una somma, stimata, che i soggetti titolari avrebbero ricevuto in futuro, ridotta del 10%.</p><p class="text-justify">Di converso, per gli impianti che non hanno aderito al “nuovo” spalma-incentivi, per l’adesione al meccanismo della fuoriuscita è previsto il ricorso a una procedura competitiva, gestita dal GSE e da svolgersi entro il 30 giugno 2027 con le seguenti modalità:</p><ol><li><p class="text-justify"><span>i soggetti richiedenti presentano offerte espresse in termini di ribasso percentuale rispetto al valore base determinato ai sensi del punto ii);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il valore base, espresso in euro per MW, è calcolato dal GSE per ciascun impianto ed è pari al 90% del valore attualizzato dei flussi di cassa residui degli incentivi spettanti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e la scadenza del contratto di incentivazione (ai fini di tale calcolo, la stima della produzione attesa è determinata sulla base della media della produzione storica dell'impianto nel corso dell'ultimo quinquennio);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il GSE provvede a classificare le offerte pervenute in ordine decrescente rispetto al beneficio atteso per il sistema, fino a concorrenza del limite della potenza residua del contingente di 10 GW.</span></p></li></ol><p class="text-justify">In definitiva, si prevedono due livelli di accesso all’“exit strategy”, nel limite della potenza complessiva di 10 GW: in via prioritaria per gli impianti che hanno aderito volontariamente al nuovo “spalma-incentivi”; in via secondaria, ove vi sia ancora “spazio”, per gli impianti che non hanno aderito a tale riduzione, tramite procedura competitiva.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>MODALITÀ E CONDIZIONI DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI</strong></p><p class="text-justify">Quanto alle modalità per il pagamento dei corrispettivi in favore dei soggetti selezionati (tramite accesso prioritario o procedura competitiva) è previsto che il corrispettivo sia pagato, a decorrere dal 2028, in rate costanti per dieci anni nel corso dei quali il relativo importo è rivalutato sulla base di un tasso di interesse determinato dal GSE che non dovrà essere superiore al 6%<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title>[2]</a>.</p><p class="text-justify">In ogni caso, è bene precisare che l’accesso al meccanismo e l’erogazione del corrispettivo sono subordinati al rinnovo integrale degli impianti ammessi. Difatti, l’art. 2, co. 4 del Decreto prevede che ai fini dell’erogazione del corrispettivo:&nbsp;</p><ol><li><p class="text-justify"><span>gli impianti a fonti rinnovabili devono essere oggetto di interventi di rifacimento integrale tra il 1° gennaio 2028 ed il 31 dicembre 2030 e il rinnovo deve incrementare la producibilità dell’impianto almeno del doppio rispetto a quanto era previsto per il periodo di incentivazione residua (salvo che non si tratti di impianti con moduli collocati a terra in area agricola o con moduli non collocati a terra per i quali l’incremento della producibilità può essere pari al 40%);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>per la realizzazione di tali interventi devono essere utilizzati esclusivamente moduli fotovoltaici iscritti al Registro delle tecnologie per il fotovoltaico</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" title><span>[3]</span></a></p></li></ol><p class="text-justify">In quest’ottica, il Decreto introduce una modifica al D.Lgs 190/2024 (“<strong>TU Rinnovabili</strong>”) estendendo il regime semplificato dell’attività libera agli interventi di rifacimento integrale di impianti solari fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati, che insistano su aree industriali, a condizione che, a seguito dell'intervento medesimo, l'impianto continui a ricadere interamente in area industriale, a prescindere dalla potenza risultante.</p><p class="text-justify">Ancora, il Decreto interviene sulla modalità di remunerazione dell’energia prodotta dagli impianti oggetto di rinnovo disponendo che questi: <i>(i)</i> per quanto riguarda la quota di potenza correlata all’incremento di producibilità, abbiano facoltà di accedere ai meccanismi di supporto di cui agli art. 6 e ss del D.Lgs 199/2021 (es. FER-X; FER-Z); <i>(ii)</i> per quanto riguarda la quota di potenza preesistente all’intervento di rifacimento, abbiano l’obbligo di contrattualizzare l’energia mediante PPA ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs 199/2021 o, in alternativa, di accedere ai sopra citati meccanismi di supporto.</p><p class="text-justify">Le modalità operative di accesso al meccanismo della fuoriuscita e di contrattualizzazione degli impegni assunti dai soggetti richiedenti sono state demandate – come di consueto - ad un apposito Decreto del MASE da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto (<i>i.e.</i>, entro il 21 maggio p.v.).</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>I DESTINATARI DEL RISPARMIO GENERATO DALLA MISURA</strong></p><p class="text-justify">Le modalità per il riconoscimento dei (potenziali) risparmi generati dai meccanismi in parola sono demandate ad una deliberazione dell’ARERA.</p><p class="text-justify">In merito, l’art. 2, co. 8 del Decreto prevede che la riduzione della componente di spesa correlata agli oneri generali di sistema (ASOS) sia applicata:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>per le utenze non domestiche, ad esclusione di quelle relative all’illuminazione pubblica, in bassa tensione per altri usi con potenza disponibile superiore a 16,5 kW;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>per le utenze non domestiche in media, alta e altissima tensione.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Diversamente, la riduzione in questione non trova applicazione relativamente:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>ai prelievi che godono del regime tariffario speciale di cui all’articolo 29 del DL 91/2014;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>alle utenze iscritte nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la CSEA (cd. energivori).</span></p></li><li><p class="text-justify">&nbsp;</p></li></ul><p class="text-justify"><strong>CONSIDERAZIONI PRELIMINARI</strong></p><p class="text-justify">Sulla base di quanto riportato nella relazione tecnica:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>la potenziale platea potrebbe comprendere circa 52.419 impianti, per una potenza complessiva di circa 13,3 GW;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>dal 2028 al 2031, considerata la fuoriuscita dal meccanismo dei Conti Energia I-IV può stimarsi una riduzione del costo dei meccanismi, e di conseguenza un minor fabbisogno di approvvigionamento ASOS, per un valore pari a 1.999 milioni per il 2028 e di 1.901 milioni di euro per il 2029, di 1.703 milioni per il 2030 e di 1.083 milioni per il 2031.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Senza voler trascurare le pur apprezzabili ambizioni del Governo di riduzione dei costi energetici, purtroppo le innovazioni in parola rischiano di incontrare una adesione poco significativa.</p><p class="text-justify">Lo schema ricorda, in parte, lo “spalma-incentivi” del 2014, con una differenza di non poco conto: in quel caso la rimodulazione era obbligatoria.</p><p class="text-justify">Diversamente, nel caso di specie il meccanismo è su adesione esclusivamente volontaria rendendo quindi notevolmente incerti gli esiti e gli effettivi benefici derivanti dalla misura in termini di decremento degli oneri di sistema.</p><p class="text-justify">A ben vedere, i criteri finanziari introdotti dal Decreto – caratterizzati da riduzioni delle tariffe e lievi estensioni della durata delle convezioni – non appaiono particolarmente “premianti” per i soggetti che decidono di aderire al nuovo spalma-incentivi.</p><p class="text-justify">Ancora, sono da valutare i limiti correlati alle modalità di remunerazione dell’energia prodotta dall’impianto su cui appaiono auspicabili dei chiarimenti da parte del MASE o in sede di conversione in Legge.</p><p class="text-justify">Lo stesso vale per le condizioni industriali connesse al meccanismo di fuoriuscita che si palesano particolarmente impegnative e rendono la scelta degli operatori tutt’altro che agevole: l’obbligo di rifacimento integrale, il rispetto di incrementi di producibilità tassativi, i tempi stringenti di conclusione dei lavori e l’utilizzo esclusivo di determinati moduli trasformano l’uscita anticipata dal regime incentivante in un’operazione industriale complessa che rischia di rendere poco attrattiva l’adesione agli schemi in questione e la conseguente rinuncia ai correnti (certi) flussi di cassa derivanti dai Conti Energia.</p><p class="text-justify">La fuoriuscita e i conseguenti interventi di rifacimento richiedono, infatti, investimenti rilevanti e una revisione complessiva dell’assetto amministrativo, contrattuale e finanziario funzionale alla vita del relativo impianto. Il riferimento è, tra l’altro, alla necessità di rinegoziare i contratti relativi alla disponibilità delle aree di impianto e, correlativamente, di rinegoziare o reperire nuovi finanziamenti.</p><p class="text-justify">Proprio con riferimento a tale fronte, se, da un lato, l’estensione del regime dell’attività libera agli interventi di rifacimento integrale può essere vista di buon occhio, dall’altro, bisognerà comprendere come tale regime iper-semplificato andrà ad incidere sulla revisione delle condizioni di bancabilità dei progetti in parola, attesi i maggiori profili di rischio discendenti dall’assenza di un titolo abilitativo espresso e di adeguate forme di pubblicità legale.&nbsp;</p><p class="text-justify">In definitiva, l’attuale struttura dei meccanismi appare caratterizzata da profili di incertezza tali da reputare, quantomeno in via preliminare, difficilmente raggiungibile il contingente di 10 GW ambito dall’esecutivo, ancora di più se si considera che le finestre di adesione scadono in tempi molto rapidi (31 maggio e 30 settembre p.v.) rendendo ancor meno agevoli le imprescindibili valutazioni commerciali dei player di mercato interessati dalle disposizioni in commento.</p><p class="text-justify">Si tratta ora di attendere e valutare le reazioni del mercato energetico anche alla luce dei provvedimenti attuativi di competenza del MASE e delle modifiche che saranno eventualmente introdotte in sede di conversione in Legge del Decreto attualmente in discussione alla Camera.</p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> I flussi di cassa sono attualizzati utilizzando un tasso determinato dal GSE avendo a riferimento il costo del capitale di rischio che caratterizza gli investimenti in impianti fotovoltaici oggetto della procedura (cfr. Art. 2, co. 4, lett. b), num. 2 del Decreto).</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" title>[2]</a> Il tasso è determinato tenendo conto del costo medio del capitale che caratterizza gli investimenti in impianti fotovoltaici (cfr. Art. 2, co. 4, lett. e) del Decreto).</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" title>[3]</a> Cfr. Decreto Legge 181/2023.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Efficienza energetica</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-10046</guid>
                        <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 10:12:08 +0100</pubDate>
                        <title>Private | Spallata derivati</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/private-spallata-derivati</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Articolo a cura di Benedetta Musco Carbonaro per Private</i></p><p>Torniamo ad occuparci della giurisprudenza in materia di derivati perché, se è vero che la Cassazione mantiene per ora rigidamente la propria posizione (che rappresenta peraltro un unicum nel panorama internazionale), è però anche vero che la giurisprudenza di merito più o meno timidamente inizia a dare segnali importanti in senso nettamente difforme rispetto ai giudici di legittimità.&nbsp;</p><p><strong>Nuovo orientamento</strong></p><p>In questo scenario si segnala la recente sentenza n. 4596 del 19 luglio 2025, con cui la Corte di Appello di Roma si è pronunciata sulla validità di due contratti derivati interest rate swap di tipo plain vanilla, discostandosi significativamente dall’orientamento ormai piuttosto consolidato espresso negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione, ampiamente seguita poi dai giudici di merito, che come noto richiede a fini addirittura di validità del derivato (nel senso che la loro mancanza è causa di nullità per assenza di causa) l’indicazione nel contratto del mark to market, degli scenari probabilistici e dei costi impliciti, che sarebbero necessari al fine di poter configurare come “razionale” l’alea bilaterale del contratto, sebbene nessuna norma espressamente li richieda. La Corte di Appello ha infatti confermato la pronuncia di primo grado del Tribunale di Roma, che aveva respinto le domande della cliente anche alla luce della Ctu disposta al fine di accertare l’effettiva finalità di copertura dei due Irs oggetto di causa rispetto all’indebitamente a tasso variabile della cliente stessa. E questo già di per sé sarebbe una notizia, ma la sentenza di appello è di particolare interesse perché, diversamente da quanto è accaduto anche recentemente nella giurisprudenza di merito, che in qualche modo si è discostata dal diktat della Suprema Corte senza tuttavia contestarne apertamente l’orientamento (ci riferiamo in particolare a talune sentenze del Tribunale e della Corte di Appello di Milano – sentenza del 5 agosto 2024 n. 2278, già commentata su questa rivista), la Corte di Appello di Roma non si è limitata ad una presa di distanza ma ha chiaramente e apertamente confutato la posizione ormai consolidata della Cassazione.</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sul numero di Febbraio 2026</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 24 Feb 2026 09:21:05 +0100</pubDate>
                        <title>Video | Rinnovabili e aree idonee: non è ancora finita?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/video-rinnovabili-e-aree-idonee-non-e-ancora-finita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ascolta l'intervista di <a href="https://www.qualenergia.it/articoli/rinnovabili-aree-idonee-non-ancora-finita-registrazione/" target="_blank" rel="noreferrer">Qualenergia.it</a> al nostro Giovanni Battista De Luca sul Dl 175 e i suoi principali aspetti applicativi.</p><p><a href="https://www.qualenergia.it/articoli/rinnovabili-aree-idonee-non-ancora-finita-registrazione/" target="_blank" rel="noreferrer">Guarda il video</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 23 Feb 2026 11:59:00 +0100</pubDate>
                        <title>CNC - Cessione azienda art. 22 CCII</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cnc-cessione-azienda-art-22-ccii</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Trib. Parma, 16 gennaio 2026</p><p>Il Tribunale ha autorizzato la cessione dell'azienda in pendenza di composizione, ritenendo puntualmente dimostrata, nel caso di specie, la funzionalità a conseguire un risultato monetario migliorativo delle alternative liquidatorie, in coerenza con le trattative.</p><p>Un'ulteriore pronuncia che conferma la possibile attrattività della CNC, con la sua maggiore snellezza rispetto alle procedure, quale strumento per la cessione dei compendi produttivi in esercizio.</p><p>Affinchè, tuttavia, ciò non si traduca in una minore tutela per i creditori, occorre dimostrare puntualmente, dati (anche prospettici) e (quantomeno bozza avanzata di) manovra alla mano, che la cessione sia funzionale &nbsp;tanto a evitare dispersioni di valore, a causa del protrarsi delle formalità di vendita in altri contesti, quanto a consentire l'implementazione di una soluzione ristrutturativa coerente con le trattative in corso, migliorativa delle alternative praticabili.</p><p>Un onere probatorio forse non agevole, ma che consente il giusto bilanciamento tra tutti gli interessi in gioco, a fronte di una compiuta disclosure sulle conseguenze dell'autorizzazione di un atto definitivo quale il trasferimento dell'azienda, in un contesto negoziale ancora in fieri.</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/nctm/PDF/trib-parma-16-gennaio-2026-pres-est-vernizzi.pdf" target="_blank"><i><u>Leggi la sentenza</u></i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 23 Feb 2026 09:21:42 +0100</pubDate>
                        <title>Italian ETS reimbursement measure unlikely to secure European Commission approval</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/italian-ets-reimbursement-measure-unlikely-to-secure-european-commission-approval</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<ul><li>Legal experts say Italian ETS reimbursement measure unlikely to secure European Commission approval</li><li>Selective and structural nature may conflict with EU State aid rules</li><li>ICIS Analytics model suggests measure would distort market, lift Italian gas-fired generation</li></ul><p>LONDON (ICIS)–Legal experts told ICIS that article 6 of the Italian “DL Bollette” energy decree – which introduces an ETS-linked compensation mechanism for gas-fired power producers – is unlikely to be approved by the European Commission because of its selective and structural, rather than exceptional, nature.</p><p>ICIS spoke to <strong>Piero Vigano</strong>, partner and coordinator of the energy and infrastructure department, and <strong>Francesco Mazzocchi</strong>, counsel in competition and European Union law at law firm ADVANT Nctm, who said that, as the decree stands, “the likelihood that the European Commission will authorize the measure does not appear to be high.”</p><p><a href="https://www.icis.com/explore/resources/news/2026/02/20/11181298/italian-ets-reimbursement-measure-unlikely-to-secure-european-commission-approval-legal-experts/?group_id=107" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Read the full article</strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 18 Feb 2026 15:43:05 +0100</pubDate>
                        <title>Conto Termico 3.0: nuove opportunità per la riqualificazione energetica degli edifici</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/conto-termico-30-nuove-opportunita-per-la-riqualificazione-energetica-degli-edifici</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il Conto Termico 3.0, o nuovo Conto Termico<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>, incentiva interventi di <strong>piccole dimensioni</strong><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title><strong>[2]</strong></a> per <strong>l'incremento&nbsp;</strong>dell'<strong>efficienza energetica</strong> e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili con una dotazione finanziaria di <strong>900 milioni di euro annui</strong>, erogati con un <strong>sostegno in conto capitale fino a un massimo del 65% (e un minimo del 40%) delle spese ammissibili</strong>.</p><p class="text-justify">La dotazione finanziaria di Euro 900 milioni è suddivisa in:</p><ul><li data-list-item-id="e4c610eaf7e856abb037a016d15d97d6c"><p class="text-justify"><span>500 milioni di euro ai privati, di cui 150 milioni destinati alle imprese;</span></p></li><li data-list-item-id="e80cd882cde7326292db7f4757604ddd7"><p class="text-justify"><span>400 milioni di euro alle Pubbliche Amministrazioni (“<strong>PA</strong>”), di cui 20 milioni destinati alle Diagnosi Energetiche</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" title><span>[3]</span></a><span>.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Rispetto al Conto Termico 2.0, il nuovo Conto Termico prevede:</p><ul><li data-list-item-id="e7e9c8e48b1db20f68a266b327e6c09ff"><p class="text-justify"><span>l'estensione del perimetro delle PA che possono accedere al meccanismo (mediante nuova definizione all’art. 2, lett. c) del Decreto);</span></p></li><li data-list-item-id="e497b9342026806e94e313f20a5940fe4"><p class="text-justify"><span>l'ampliamento delle tecnologie incentivabili (Artt. 5 e 8 del Decreto);</span></p></li><li data-list-item-id="e64f91146cf57107f198de5f3c2bb91be"><p class="text-justify"><span>l'ammissibilità agli interventi di efficienza anche ai soggetti privati su edifici appartenenti all'ambito terziario (Artt. 4 e 7 del Decreto);</span></p></li><li data-list-item-id="eb23d2ad4b2d6be765f83721a8e77117f"><p class="text-justify"><span>il contributo anticipato per la redazione della diagnosi energetica riservato alle PA e agli Enti del Terzo Settore (“<strong>ETS</strong>”) non economici, pari al 50% della spesa da sostenere (Art. 15);</span></p></li><li data-list-item-id="e7e7fd9e5f18f97f06fd38a6b1619e5f4"><p class="text-justify"><span>la possibilità di accedere al meccanismo tramite le Comunità Energetiche Rinnovabili o i Gruppi di autoconsumatori&nbsp;di cui le PA, ETS o soggetti privati siano membri (Art. 13);</span></p></li><li data-list-item-id="e91c086c8aa52c6d8f163cb4d228bb915"><p class="text-justify"><span>la possibilità di accedere al meccanismo mediante un soggetto privato nell'ambito di una configurazione di partenariato pubblico-privato, esclusivamente per le PA (Art. 13);</span></p></li><li data-list-item-id="e889ee916f0288de3305fc470c2876ff8"><p class="text-justify"><span>l'innalzamento della quota incentivata al 100% della spesa, per interventi realizzati su edifici di proprietà dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e da essi utilizzati (Art. 11);</span></p></li><li data-list-item-id="e011dfe7f6e606f4f550bb2cb7301be73"><p class="text-justify"><span>la maggiorazione dell'incentivo per alcune categorie di interventi di efficienza energetica che utilizzano componenti esclusivamente prodotti nell'UE o che prevedono l'installazione di impianti con moduli fotovoltaici iscritti al “registro delle tecnologie del fotovoltaico”</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" title><span>[4]</span></a><span>&nbsp;, fermo restando il rispetto delle percentuali massime di incentivazione del 65% o del 100% sopra richiamate.</span></p></li></ul><p class="text-justify"><strong>Tipologie di interventi ammessi</strong></p><p class="text-justify">Le tipologie di interventi ammesse ai benefici del Conto Termico 3.0 sono<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" title>[5]</a>:</p><p class="text-justify">1. interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica (Titolo II, Articolo 5, para. 1, lett. a) -h)), ovvero:</p><ul><li class="ck-list-marker-italic" data-list-item-id="ebdb448962361dd28e139179c6600c045"><p class="text-justify"><i><span>Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;</span></i></p></li><li class="ck-list-marker-italic" data-list-item-id="e8a6faa95137759f559946d8b9f82031c"><p class="text-justify"><i><span>Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;</span></i></p></li><li class="ck-list-marker-italic" data-list-item-id="ee554c3e7a65e598d0029c6e286422717"><p class="text-justify"><i><span>Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solari esterni di chiusure trasparenti con esposizione da ESE a O, fissi o mobili, non trasportabili;</span></i></p></li><li class="ck-list-marker-italic" data-list-item-id="ed2a9bd5928e483faa5899c02b60f7ba1"><p class="text-justify"><i><span>Trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”</span></i><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" title><i><span><strong>[6]</strong></span></i></a><i><span>;</span></i></p></li><li class="ck-list-marker-italic" data-list-item-id="e10066022c123cf59e7e946e4d80a6cdf"><p class="text-justify"><i><span>Sostituzione di sistemi per l'illuminazione di interni e delle pertinenze esterne esistenti con sistemi di illuminazione efficienti;</span></i></p></li><li class="ck-list-marker-italic" data-list-item-id="e3f553f216280c84c6d39fda71061118a"><p class="text-justify"><i><span>Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici, inclusa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore;</span></i></p></li><li class="ck-list-marker-italic" data-list-item-id="eb45a7fc56cf6068ffbd498ddcb783b25"><p class="text-justify"><i><span>Installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, presso l'edificio e le relative pertinenze, realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;</span></i></p></li><li class="ck-list-marker-italic" data-list-item-id="ecf4aa111585774d7978a6578740f71ac"><p class="text-justify"><i><span>Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, presso l'edificio o nelle relative pertinenze, realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;</span></i></p></li></ul><p class="text-justify">2. interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza (Titolo III, Articolo 8, para. 1, lett. a-g)), ovvero:</p><ul><li class="ck-list-marker-italic" data-list-item-id="e59b0764decfc2bf3b490ccb46f66d64b"><p class="text-justify"><i><span>Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica (con potenza termica utile nominale fino a 2 MW;</span></i></p></li><li class="ck-list-marker-italic" data-list-item-id="eacff273476031dbb3b683f7870d0dd87"><p class="text-justify"><i><span>Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi&nbsp;factory made&nbsp;o bivalenti a pompa di calore (con potenza termica nominale fino a 2 MWt);</span></i></p></li><li class="ck-list-marker-italic" data-list-item-id="e779e64938643a8e52a73d83863e1d920"><p class="text-justify"><i><span>Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissioni in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con generatori di calore alimentati da biomassa, compresi i sistemi ibridi&nbsp;factory made&nbsp;o bivalenti a pompa di calore (con potenza termica nominale fino a 2 MWt);</span></i></p></li><li class="ck-list-marker-italic" data-list-item-id="eb1d0327c4ccc54b6519caab8c4206f7f"><p class="text-justify"><i><span>Installazione di impianti solari termici, anche abbinati a sistemi di&nbsp;solar cooling&nbsp;(con superficie solare lorda fino a 2.500 m2);</span></i></p></li><li class="ck-list-marker-italic" data-list-item-id="e745be88120d7af2eac77ece21cbaa1ea"><p class="text-justify"><i><span>Sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore;</span></i></p></li><li class="ck-list-marker-italic" data-list-item-id="e2cd7ef9f0ab6db58f29529fb873cd823"><p class="text-justify"><i><span>Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti (con potenza termica utile nominale fino a 2 MW);</span></i></p></li><li class="ck-list-marker-italic" data-list-item-id="ebc195ed02bb0f96051443d8994f9021b"><p class="text-justify"><i><span>Sostituzione funzionale, totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili.</span></i></p></li></ul><p class="text-justify">Si nota che gli incentivi sono determinati in funzione delle spese ammissibili previste per la realizzazione dell'intervento, nel rispetto dei massimali specifici per: (i) unità di superficie; (ii) unità di potenza; (iii) producibilità degli impianti (i.e., “<strong>dimensione fisica</strong>” dell’immobile oggetto di intervento, superficie dell’immobile o della copertura, pavimento o parete oggetto di intervento o dell’impianto di produzione di calore/energia) con la conseguenza che per massimizzare l’incentivo percepibile (con economia di scala favorevole) è necessario focalizzarsi su interventi di medie/grandi dimensioni che sono numericamente ridotti.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Cenni sul PPP nel contesto del Conto Termico 3.0</strong></p><p class="text-justify">Le PA possono accedere agli incentivi avvalendosi di un soggetto privato che assume la qualità di Soggetto Responsabile<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" title>[7]</a>, con il quale sia stato sottoscritto un contratto di partenariato pubblico-privato (cd. PPP) di cui all’art. 174 e segg. del D.lgs. n. 36 del 2023 (Codice dei Contratti Pubblici), a esclusione del partenariato sociale. Il soggetto privato che agirà in qualità di Soggetto Responsabile deve rispettare i requisiti soggettivi di volta in volta indicati dalla <strong>procedura di affidamento indetta dalla PA</strong> ai sensi del D.lgs. 36/2023 e, in particolare:</p><ul><li data-list-item-id="e248ad761ea20a3acb0e178f94d0f6b4b"><p class="text-justify"><span>di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui agli articoli 94, 95 e 98 del D.lgs. n. 36/2023;&nbsp;</span></p></li><li data-list-item-id="e70cdde575294bc3095bc9d7203723b50"><p class="text-justify"><span>di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale proporzionati all’oggetto e al valore del contratto, ai sensi degli artt. 100 e ss. del D.lgs. n. 36/2023;</span></p></li><li data-list-item-id="ee4c99428e1d16e93ac9e58be30698b57"><p class="text-justify"><span>nel caso in cui il contratto comprenda l’esecuzione di lavori, di essere in possesso dell’attestazione SOA nelle categorie e classifiche pertinenti, laddove richiesta dalla normativa vigente</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" title><span>[8]</span></a><span>.</span></p></li></ul><p class="text-justify">La determinazione degli incentivi, in termini di intensità e cumulabilità, viene effettuata nei limiti delle spese imputabili alla PA nell’ambito del contratto di PPP, sia nel caso in cui la PA si configuri direttamente come Soggetto Responsabile sia nel caso in cui il soggetto privato si identifichi come Soggetto Responsabile. Sono imputabili alla PA tutte le spese ammissibili ai sensi del Decreto che sono previste dal progetto esecutivo approvato ai sensi del D.lgs. n. 36/2023, anche se rientranti in tutto o in parte nell’investimento del privato, ovvero che sono indicate dal Piano economico finanziario (PEF) asseverato da un ente terzo.</p><p class="text-justify">In fase di trasmissione della richiesta di concessione degli incentivi, il Soggetto Responsabile dovrà fornire:&nbsp;</p><ul><li data-list-item-id="e75838cbf549e29e4cb9db69eea2d3789"><p class="text-justify"><span>il contratto di PPP, debitamente sottoscritto dalle parti e redatto ai sensi dell’art. 174 e ss. D.lgs. 36/23, avente i requisiti minimi previsti dalle regole applicative ovvero:</span></p><ul><li class="ck-list-marker-italic" data-list-item-id="ed01205c84901774e9878da69311940ca"><p class="text-justify"><i><span>il rapporto contrattuale instaurato tra il soggetto pubblico e il soggetto privato deve essere di lungo periodo e finalizzato al soddisfacimento di un interesse pubblico, tra cui in ogni caso la riqualificazione energetica dell’edificio oggetto dell’intervento;&nbsp;</span></i></p></li><li class="ck-list-marker-italic" data-list-item-id="e06f2043645efa47952bf6d2f584900bf"><p class="text-justify"><i><span>la <strong>copertura dei fabbisogni finanziari necessari deve provenire in misura significativa da risorse del soggetto privato </strong>anche in ragione del rischio operativo assunto;</span></i></p></li><li class="ck-list-marker-italic" data-list-item-id="e51dbcec1f1e04086a0cbb987564f6444"><p class="text-justify"><i><span>la progettazione esecutiva, la realizzazione e la gestione del progetto devono essere affidate al soggetto privato, mentre al soggetto pubblico spetta il compito di definire gli obiettivi e verificarne l’attuazione;&nbsp;</span></i></p></li><li class="ck-list-marker-italic" data-list-item-id="e3e41c4323e44f28ecda0453f17a4b1f8"><p class="text-justify"><i><span>il <strong>rischio costruttivo e operativo connesso alla realizzazione e alla gestione del progetto deve ricadere in misura prevalente in capo al soggetto privato</strong>;</span></i></p></li><li class="ck-list-marker-italic" data-list-item-id="ec496ec55fd112c9d0ca4f06aeb91cbde"><p class="text-justify"><i><span>una durata compatibile con il raggiungimento dell’interesse pubblico sotteso all’affidamento e comunque non inferiore al periodo di erogazione dell’incentivo maggiorato di cinque anni, corrispondente al termine di mantenimento dei requisiti e di conservazione della documentazione;&nbsp;</span></i></p></li><li class="ck-list-marker-italic" data-list-item-id="e218d0dc5a75e46bda099a0acf87ed32a"><p class="text-justify"><i><span><strong>trasferimento del rischio operativo a carico della parte privata, sulla quale grava anche in tutto o in parte l’investimento, fermo il successivo accesso ai meccanismi incentivanti</strong>;&nbsp;</span></i></p></li><li class="ck-list-marker-italic" data-list-item-id="e34f29a724a76ff118158b02230cfe981"><p class="text-justify"><i><span><strong>attribuzione alla parte privata del compito di realizzare e gestire l’opera/le opere oggetto di affidamento, secondo modalità e prescrizioni impartite dalla parte pubblica, che definisce gli obiettivi e ne verifica l’attuazione</strong>;</span></i></p></li><li class="ck-list-marker-italic" data-list-item-id="e182b5062ebf498d522e89f5d086a9c74"><p class="text-justify"><i><span>“clausole rescissorie” che, in caso di risoluzione anticipata del contratto per cause imputabili al soggetto privato, garantiscano la restituzione al GSE degli incentivi già erogati ovvero la rinuncia agli incentivi non ancora percepiti;&nbsp;</span></i></p></li><li class="ck-list-marker-italic" data-list-item-id="e088936520cdffa948ad1a1f86c112b2b"><p class="text-justify"><i><span>il contratto deve essere sottoscritto in una data antecedente a quella di presentazione dell'istanza di accesso agli incentivi (nel caso di interventi ad accesso diretto);</span></i></p></li><li class="ck-list-marker-italic" data-list-item-id="e6ac1bce7e17bb378161e3246d3c13e6e"><p class="text-justify"><i><span>il contratto deve risultare efficace, al più tardi, alla data di accoglimento dell'istanza di accesso agli incentivi.</span></i></p></li></ul></li><li data-list-item-id="e90d1205b9a154303e27e87ab7c423ad4"><p class="text-justify"><span>il progetto esecutivo verificato e approvato ai sensi del D.lgs. 36/2023 con l’indicazione delle spese ammissibili ai fini del Conto Termico di cui agli artt. 6 e 9 del Decreto, dell’IVA e delle entrate tra cui l’incentivo Conto Termico e infine dell’utile previsto;&nbsp;</span></p></li><li data-list-item-id="e9201d4008b8148b980fe34f269120de8"><p class="text-justify"><span>il Piano economico-finanziario (PEF) asseverato da ente terzo contenente l'importo complessivo delle spese sostenute per la realizzazione dell’intervento mediante il partenariato pubblico-privato, con l’indicazione delle spese ammissibili ai fini del Conto Termico di cui agli artt. 6 e 9 del Decreto, dell’IVA e delle entrate tra cui l’incentivo Conto Termico e infine dell’utile previsto;</span></p></li><li data-list-item-id="ee8e2bdc3364b5e6e2f8fd4f82738053d"><p class="text-justify"><span>il piano dei pagamenti previsti dal contratto;</span></p></li><li data-list-item-id="eca9e4fc22f0373f66635d3580f3c80e6"><p class="text-justify"><span>dichiarazione contenente la suddivisione delle spese ammissibili e non ammissibili, sottoscritta dalla PA e dal Privato, redatta secondo il modello 10. Il valore delle spese ammissibili indicato dovrà essere corrispondente con quello riportato sul Portaltermico;</span></p></li><li data-list-item-id="e134f8edf14c8d1eba2c3eb946c390783"><p class="text-justify"><span>in caso di contratti multi-edificio, ripartizione dei costi per singolo edificio oggetto dell’intervento, firmata da entrambe le parti.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Affinché un EPC possa consentire alla ESCO di accedere, per conto del Soggetto Ammesso, al meccanismo di sostegno del Conto Termico 3.0, lo stesso deve rispettare i requisiti minimi previsti dall’Allegato 8 del D.lgs. 102/2014 e deve essere coerente con le disposizioni del Decreto. In particolare, il contratto:</p><ul><li data-list-item-id="eda49f8f5831b65a41018a5761f749951"><p class="text-justify"><span>deve presentare i requisiti di cui all’Allegato 8 del D.lgs. 102/2014;</span></p></li><li data-list-item-id="ea00d295a91167cc716fc7b68ccb150c9"><p class="text-justify"><span>deve rispettare le disposizioni della norma UNI CEI EN 17669:2023;</span></p></li><li data-list-item-id="e9acd7e621f7e874035d2af5c7653612d"><p class="text-justify"><span><strong>deve</strong> rispettare quanto previsto dall’art. 2, comma 2, lett. n), del D.lgs. n. 102 del 2014 e, pertanto, <strong>fondarsi su dei risparmi garantiti di energia e non esclusivamente su effetti economici</strong>;</span></p></li><li data-list-item-id="e152744a6482ef6ca96edd1844885c32b"><p class="text-justify"><span>deve prevedere dei procedimenti chiari e coerenti per la determinazione delle baseline energetiche di riferimento e per l’individuazione dei metodi di normalizzazione dei parametri al contorno;</span></p></li><li data-list-item-id="e330f451cc94102f6479205a176133471"><p class="text-justify"><span>deve prevedere un sistema di misura chiaro e coerente con gli algoritmi dei risparmi da determinare e garantire;&nbsp;</span></p></li><li data-list-item-id="e23252ef6e1474ccbfa0e6722a083e239"><p class="text-justify"><span>deve riferirsi ad un unico edificio o all’unità immobiliare su cui sono realizzati gli interventi, a meno dell’eccezione prevista per le PA (per cui è ammesso EPC multi-edificio);&nbsp;</span></p></li><li data-list-item-id="e7887580270534b2670a5a1005aaab6d3"><p class="text-justify"><span>deve prevedere una durata del contratto compatibile con quanto previsto dall’art. 13 comma 6, lett. a) del Decreto, (i.e., periodo di incentivazione + cinque anni successivi al periodo di erogazione degli incentivi);</span></p></li><li data-list-item-id="eb90161e9b0d87e644c8e424864799aba"><p class="text-justify"><span>deve essere redatto in maniera tale che il legame stabilito fra le parti, non sia fittizio, ma si deve concretizzare con un riconoscimento periodico di un canone, per l’intera durata contrattuale, a fronte di una prestazione/funzione da mantenere sino alla fine del contratto;</span></p></li><li data-list-item-id="ec95f107b42ab2f21d30f23137ad12413"><p class="text-justify"><span>deve prevedere un’indicazione chiara e coerente delle spese, delle entrate e dell’utile, in linea con quanto indicato all’art. 13, comma 6, lettera b) del D.M. 7 agosto 2025.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Sebbene il <i>project financing</i> (disciplinato oggi dall’art. 193 del D.lgs. 36/2023), una delle modalità di selezione del partner privato nei PPP di tipo contrattuale, sia stato oggetto di una recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ha sancito l’incompatibilità del diritto di prelazione riconosciuto in garante al promotore, previsto dal previgente D.lgs. n. 50/2016<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" title>[9]</a> (ma tuttora riprodotto nel vigente D.lgs. n. 36/2023), e sia (anche sotto altri profili) oggetto di esame in una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea l’8 ottobre 2025, la conclusione di contratti EPC con le pubbliche amministrazioni si configura come un’opzione che, pur richiedendo un’attenta pianificazione e una solida strutturazione contrattuale, appare destinata ad assumere un ruolo sempre più centrale nei prossimi anni, in affiancamento ad altri strumenti (quali, ad esempio, il Servizio Energia Plus).</p><p class="text-justify">Infatti, l’utilizzo degli EPC per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici rappresenta un rilevante volano economico per la filiera delle imprese coinvolte e, considerata l’estensione del patrimonio immobiliare pubblico, un altrettanto significativo volano ambientale, in termini di riduzione delle emissioni climalteranti conseguente al risparmio energetico conseguibile, come sottolineato recentemente anche da ENEA.</p><p class="text-justify">Occorre infatti considerare che il D.lgs. n. 36/2023 dedica una specifica disposizione ai contratti EPC (art. 200), dettando una disciplina puntuale in ordine a taluni obblighi contrattuali e relative modalità di esecuzione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" title>[10]</a>.</p><p class="text-justify">D’altronde, l’accesso allo strumento del PPP ai fini dell’ammissione al Conto Termico costituisce un ulteriore elemento di attrattività, anche alla luce della predisposizione congiunta, da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, della Ragioneria Generale dello Stato e di ENEA, di un contratto tipo di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC) per gli edifici pubblici, ai sensi dell’art. 200 del D.lgs. n. 36/2023 e dei relativi allegati (ivi inclusi il capitolato tecnico e la matrice dei rischi).</p><p class="text-justify">Tale iniziativa assume particolare rilievo sistematico: da un lato, favorisce l’omogeneità e la standardizzazione delle clausole contrattuali, riducendo le incertezze applicative e i tempi di strutturazione delle operazioni; dall’altro, rafforza la bancabilità dei progetti, grazie a una più chiara allocazione dei rischi tra amministrazione concedente e operatore economico, in coerenza con i principi propri del PPP e fornisce un quadro regolatorio più stabile e prevedibile per gli investitori.</p><p class="text-justify">Al fine di rendere coerenti la struttura e la logica del PPP e degli EPC nel contesto del Conto Termico 3.0, costruito su una logica di incentivo riferita al singolo intervento inteso in senso stretto, risulta necessario adottare un paradigma differente. In particolare, occorre valorizzare interventi, intesi in senso lato, di più ampio respiro, che prevedano una pluralità di opere e/o impianti e che siano fondati su un miglioramento complessivo del rendimento energetico del sistema oggetto di intervento. Tale prestazione, se realizzata in conformità alle previsioni contrattuali e a parità di costo del vettore energetico, è idonea a generare un risparmio misurabile e vantaggioso sia per la pubblica amministrazione sia per il partner privato.</p><p class="text-justify">In definitiva, l’integrazione tra disciplina dei PPP, schema tipo di EPC e meccanismi incentivanti del Conto Termico appare idonea a promuovere una più ampia diffusione degli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio pubblico, con effetti positivi sia sul piano finanziario sia su quello ambientale.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Termini di pagamento degli incentivi&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">In base alle Regole Applicative (Punto 4.3), gli importi dell’incentivo sono erogati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della fine del bimestre in cui ricade la data di perfezionamento della Scheda-Contratto<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" title>[11]</a>, che coincide con la data della comunicazione da parte del GSE al Soggetto Responsabile del provvedimento di ammissione agli incentivi di cui al Decreto.&nbsp;</p><p class="text-justify">Per importi fino a Euro 15.000, il Decreto prevede l’erogazione dell’incentivo in un’unica rata. Gli importi che superino tale soglia sono erogati in <strong>rate annuali costanti </strong>per la durata definita nella Tabella 1 di cui all’art. 11, comma 3 del Decreto (i.e., tra 2 e 5 anni)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" title>[12]</a>.</p><p class="text-justify">Ai sensi dell’art. 11, comma 6 del Decreto, in relazione agli interventi realizzati dalla PA e dagli Enti del Terzo Settore (“<strong>ETS</strong>”), anche per il tramite di ESCO o degli altri soggetti abilitati, è prevista l’erogazione in un’unica rata anche per incentivi di importo superiore a Euro 15.000&nbsp;quando optino per la procedura di <strong>accesso diretto</strong> (i.e., alla conclusione dei lavori) e non in caso di <strong>prenotazione</strong> (i.e., per lavori ancora da avviare o in corso di realizzazione, riservata alle PA e agli ETS).</p><p class="text-justify">Per gli interventi realizzati dagli ETS economici, anche per il tramite di ESCO o degli altri soggetti abilitati, l’erogazione in un’unica rata anche per incentivi di importo superiore a Euro 15.000 è possibile esclusivamente per gli interventi del Titolo III<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" title>[13]</a>.</p><p class="text-justify">Il GSE, all’accoglimento delle istanze di prenotazione, impegna a favore del Soggetto Responsabile richiedente la somma corrispondente all’incentivo massimo riconoscibile. Tale importo è da intendersi quale massimale a preventivo. L’atto di conferma della prenotazione rilasciato dal GSE rappresenta un impegno all’erogazione delle risorse, fermo restando, in ogni caso, il rispetto delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti previsti dal Decreto.</p><p class="text-justify">L’importo dell’incentivo prenotato rappresenta un massimale e può essere oggetto di rimodulazione da parte del GSE in esito alle attività istruttorie condotte sulle dichiarazioni e sulla documentazione presentata dal Soggetto Responsabile ai fini dell’erogazione dell’incentivo.</p><p class="text-justify">In caso di accesso agli incentivi mediante prenotazione, anche per il tramite di ESCO o di altro soggetto abilitato di cui all’art. 13 del Decreto, laddove richiesta, l‘erogazione dell’incentivo potrà avvenire mediante:</p><ul><li data-list-item-id="edc344daa467d3086b08a65531e3c7e3a"><p class="text-justify"><span>una <strong>rata di acconto</strong></span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" title><span>[14]</span></a><span>, richiesta dal Soggetto Responsabile con la comunicazione dell‘avvio dei lavori;</span></p></li><li data-list-item-id="ee149da31a92a7d36f41d4e74db4a7ecd"><p class="text-justify"><span>un'eventuale <strong>rata intermedia</strong></span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15" title><span><strong>[15]</strong></span></a><span>, che potrà essere richiesta al raggiungimento del 50% dell’importo delle spese ammissibili previste per la realizzazione dell’intervento oggetto della prenotazione;</span></p></li><li data-list-item-id="ec8184e3c239ba5ddb18692bcd0899f73"><p class="text-justify"><span>una <strong>rata di saldo</strong>, richiesta dal Soggetto Responsabile alla conclusione dell’intervento, a seguito dell’invio dell’istanza di accesso diretto a rendicontazione (cd. post prenotazione).</span></p></li></ul><p class="text-justify">L’erogazione delle suddette rate è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della fine del bimestre in cui ricade la data di attivazione del contratto, da intendersi come la data di invio del provvedimento di ammissione agli incentivi.</p><p class="text-justify">Ove espressamente previsto in alcune delle fattispecie contrattuali di cui all’art. 14, comma 2, lettera b) num. i., iii., iv.), ovvero: (i) presenza di una diagnosi energetica e di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l'impegno all'esecuzione di almeno uno degli interventi ivi ricompresi; (ii) presenza di un contratto di prestazione energetica o di un altro contratto di fornitura integrato per la riqualificazione energetica dei sistemi interessati; (iii) presenza di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori oggetto della scheda-domanda, unitamente al verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori, la PA o l’ETS può chiedere che le somme prenotate in proprio favore siano erogate, anche parzialmente, dal GSE alla ESCO firmataria del contratto, sotto propria responsabilità circa la corretta esecuzione dei lavori e la quantificazione richiesta (previa formale obbligazione solidale tra le parti).</p><p class="text-justify">Si segnala che (i) un soggetto privato selezionato dalla PA nell’ambito di forme di partenariato pubblico-privato che presenta richiesta di contributo in Conto Termico - qualificandosi come Soggetto Responsabile - per conto di una PA, così come (ii) una ESCO che presenta richiesta di contributo in Conto Termico - qualificandosi come Soggetto Responsabile per conto di un altro soggetto, tramite la stipula di un contratto EPC o di Servizio Energia, <u>non può usufruire del mandato irrevocabile all'incasso</u> (Punto 12.12.3.2. delle Regole Applicative).&nbsp;</p><p class="text-justify">Si precisa, infatti, che il <strong>mandato irrevocabile</strong> all'incasso <strong>è uno strumento</strong> con il quale si va ad <strong>effettuare il pagamento di un bene</strong>, alla stregua di una ricevuta di bonifico. Nei casi in cui la ESCO si configura come Soggetto Responsabile, infatti, non devono essere trasmessi al GSE le fatture e le relative ricevute di bonifico, e conseguentemente non può essere adottato lo strumento del mandato irrevocabile all'incasso (Punto 12.12.4 delle Regole Applicative).</p><p class="text-justify"><u>L’incentivo verrà pertanto pagato alla PA che lo condividerà – se e nella misura pattuita – con la ESCo ma rendendo nei fatti meno appetibile per enti finanziatori una tale tipologia di struttura finanziaria.</u></p><p class="text-justify">È invece ammissibile la cessione del credito, esclusivamente per le istanze inviate in modalità di <strong>accesso diretto</strong> e con <strong>pagamento rateizzato dell’incentivo</strong> e deve avere ad oggetto la totalità dei crediti, presenti e futuri, vantati dal cedente nei confronti del GSE per effetto della Convenzione in essere tra le parti, fino alla scadenza della stessa o alla eventuale retrocessione (Punto 12.3.3. delle Regole Applicative). Inoltre:</p><ul><li data-list-item-id="e196a4fd70855c049c7c531f0a0bca06c"><p class="text-justify"><span>i crediti devono essere ceduti a un unico cessionario;</span></p></li><li data-list-item-id="e5a9cd3975ba14fd717252de94a00a65c"><p class="text-justify"><span>la richiesta di ammissione all’incentivo deve essere effettuata esclusivamente nella modalità di Accesso Diretto;</span></p></li><li data-list-item-id="ef46ccf52701a504118539afd48887e37"><p class="text-justify"><span>l’erogazione dei crediti dovrà essere rateizzata;</span></p></li><li data-list-item-id="e217cd598e5007338b39465528186d667"><p class="text-justify"><span>è necessario che l’atto di cessione dei crediti sia:</span></p><ul><li data-list-item-id="ea21a53791ebf4ab2db4afe8b04798d5c"><p class="text-justify"><span>redatto sulla base modello standard del GSE in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio e stipulato in data successiva al provvedimento di accoglimento emesso dal GSE;</span></p></li><li data-list-item-id="ebc3f0c6fa2d8b532c4141e114b497e9d"><p class="text-justify"><span>completo della Convenzione quale parte integrante dell’atto di cessione dei crediti;</span></p></li><li data-list-item-id="e28c298c5d2020c41b1fc0f5140eef4ea"><p class="text-justify"><span>espressamente accettato dal GSE a seguito di notifica, mediante invio di raccomandata A/R o PEC, al mandante e al mandatario;</span></p></li></ul></li></ul><p class="text-justify">La cessione del credito ha validità fino all'accettazione, da parte del GSE, dell'eventuale atto di retrocessione del credito. La retrocessione dell'intero credito residuo al cedente originario deve avvenire nella stessa forma, rispettando le medesime condizioni sopra riportate, con la quale è stato stipulato l'atto di cessione dei crediti a cui si riferisce.</p><p class="text-justify">Il GSE provvederà a pagare i crediti residui al titolare originario del credito a decorrere dal secondo mese successivo all'accettazione della retrocessione. Il GSE non è Responsabile nel caso di mancata, errata e/o ritardata ricezione dell'atto.</p><p class="text-justify">L'accettazione, sia della cessione, sia della retrocessione dei crediti, non pregiudica la facoltà del GSE di opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.</p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> Di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 agosto 2025 (“<strong>D.M. 7 agosto 2025</strong>” o “<strong>Decreto</strong>”) in vigore dal giorno 25 dicembre 2025 (i.e., 90 giorni dalla pubblicazione in GU). In data 5 dicembre 2025 il GSE ha pubblicato le relative regole applicative (le “<strong>Regole Applicative</strong>”).</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" title>[2]</a> In quanto presentano <strong>caratteristiche tecniche, economiche e procedurali tali da giustificare un regime autorizzativo e incentivante semplificato</strong>, alternativo rispetto agli strumenti strutturali (per infrastrutture energetiche di rete grandi impianti di produzione centralizzata programmi industriali complessi) o agli incentivi complessi.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" title>[3]</a> Diagnosi e redazione dell'attestato di prestazione energetica sono incentivate nella misura del 100% della spesa sostenuta dall'amministrazione pubblica o dalla ESCO che esegue l'intervento per suo conto, ad esclusione delle cooperative di abitanti e delle cooperative sociali.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" title>[4]</a>&nbsp;Di cui all’articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, ed in particolare del <i>5% per impianti con moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea (“<strong>MS</strong>”) con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5% (lett. a); del 10% per impianti con moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti nei MS, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% (lett. b); del 15% &nbsp;per impianti con moduli fotovoltaici prodotti nei MS, composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'UE con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0% (lett. c).</i></p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" title>[5]</a> Si precisa che gli interventi di cui al punto 1 e 2 devono essere realizzati necessariamente in <strong>edifici</strong> <strong>esistenti</strong>, parti di essi o unità immobiliari esistenti.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" title>[6]</a> L’edificio a energia quasi zero (nZEB) è definito come un “<i>edificio ad altissima prestazione energetica in cui il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta in situ</i>” dalla direttiva EPBD (2010/31/EU).</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" title>[7]</a> Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera tt) del Decreto, il Soggetto Responsabile (SR) è il <i>“soggetto che ha sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di cui al presente decreto e che ha diritto all’incentivo e stipula il contratto con il GSE. Per la compilazione della scheda-domanda e per la gestione dei rapporti contrattuali con il GSE, può operare attraverso un soggetto delegato”.</i></p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" title>[8]</a> Ai fini dell’accesso agli incentivi di cui al Decreto, nel caso in cui il contratto di PPP preveda anche la gestione di risparmi energetici sull’edificio oggetto dell’intervento il soggetto deve essere in possesso della certificazione UNI CEI 11352, rilasciata da organismo accreditato, in corso di validità alla data di presentazione dell’istanza al GSE. La certificazione deve essere mantenuta per l’intero periodo di incentivazione e per i cinque anni successivi all’erogazione da parte del GSE dell’incentivo o dell’eventuale ultima rata dell’ottenimento dell’incentivo riconosciuto. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio o società di scopo ai sensi dell’art. 194 del D.lgs. n. 36/2023, vale quanto già precisato per la ESCO rispetto all’impresa che deve risultare in possesso della certificazione UNI CEI 13352.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" title>[9]</a> Con sentenza del 5 febbraio 2026, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato, nella Causa C-810/24, l'incompatibilità del diritto di prelazione riconosciuto al promotore nell'ambito del procedimento di <i>project financing</i> di cui all'art. 183, comma 15, del previgente Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) con il diritto dell'Unione Europea e, in particolare, con la direttiva 2014/23/UE in materia di affidamento dei contratti di concessione. Invero il censurato diritto di prelazione attribuiva al promotore non aggiudicatario della procedura di gara indetta dall’amministrazione concedente la facoltà di adeguare la propria offerta a quella dell’aggiudicatario ovvero, in caso di mancato esercizio della prelazione, di ottenere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione della proposta.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" title>[10]</a> In particolare, l’art. 200 del D.lgs. n. 36/2023 prevede che nei contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (i) i ricavi di gestione dell'operatore economico sono determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purché quantificabili in relazione ai consumi; (ii) la misura di miglioramento dell'efficienza energetica, calcolata secondo le norme in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, è resa disponibile all'ente concedente a cura dell'operatore economico; (iii) la misura di cui al precedente punto deve essere verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, l'organizzazione, la gestione, l'elaborazione, la valutazione e il monitoraggio dei consumi energetici.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" title>[11]</a>&nbsp;Documento contrattuale da stipularsi tra Soggetto Attuatore e GSE e contenente le clausole contrattuali che regolano il rapporto tra le parti nel periodo di incentivazione relativo agli interventi oggetto della richiesta di concessione degli incentivi di cui al Decreto.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" title>[12]</a> In caso di multi-intervento, il numero delle rate è individuato quale valore massimo tra i valori delle rate dei singoli interventi di cui alla suddetta Tabella 1, distribuendo equamente tra esse la somma dell’incentivo totale spettante.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" title>[13]</a> Per tali soggetti, laddove vengano realizzati multi-intervento con combinazione di interventi del Titolo II (su edifici ricadenti nell’ambito terziario) e del Titolo III, l’erogazione di incentivi di importo superiore a Euro 15.000 è effettuata con multi-rata e uniformata alla durata massima prevista dagli interventi del Titolo II.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" title>[14]</a> L’importo della rata in acconto è pari al 50% del beneficio complessivamente riconosciuto, se la durata dell’incentivo è di 2 anni, è pari ai due quinti del beneficio complessivamente riconosciuto, se la durata dell’incentivo è di 5 anni, in riferimento alle annualità indicate nella tabella 12.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15" title>[15]</a> L’importo dell’eventuale rata intermedia è quantificato in funzione dell’incentivo massimale prenotato, con decurtazione dell’acconto erogato e distribuendo uniformemente la restante quota spettante, in misura pari al 50%, tra la rata intermedia e il saldo da consuntivare alla fine dei lavori.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 16 Feb 2026 11:20:00 +0100</pubDate>
                        <title>Composizione negoziata - Misure protettive e assegnazione nel pignoramento presso terzi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/composizione-negoziata-misure-protettive-e-assegnazione-nel-pignoramento-presso-terzi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Trib. Vicenza, 11 gennaio 2026&nbsp;</p><p class="text-justify">Il Tribunale ha confermato l’efficacia ‘retroattiva' delle misure protettive, rispetto a un’ordinanza di assegnazione già intervenuta&nbsp;in un pignoramento presso terzi, in quanto non causerebbe una definitiva spoliazione patrimoniale, bensì una mera legittimazione all’incasso. Onde così evitare un soddisfacimento particolaristico, configgente con la <i>par condicio </i>e il complessivo risanamento, le misure devono poter sospendere anche tali effetti; operativamente, le somme andranno accantonate su un conto vincolato alla procedura, a presidio della loro destinazione al piano di risanamento.</p><p><i>Una decisione significativa su un tema di grande rilevanza pratica per gli operatori. L’assegnazione, infatti, è sempre stata ritenuta definitiva (salvo eventuale revocatoria, ma in sede, ormai, di liquidazione giudiziale) determinando, in casi di esecuzioni ormai avanzate, la scelta necessitata per la debitrice di accesso al procedimento unitario, piuttosto che alla CNC, proprio perché i (più lenti) meccanismi di protezione di quest’ultima non consentivano di arrivare in tempo a prevenire l’assegnazione. Scelta che, tuttavia, si porta dietro le conseguenze di uno strumento meno flessibile e con una durata più ristretta, che potrebbero non tutelare al meglio la massa creditoria e, quindi, dovrebbe poter essere ponderata in modo organico alla luce di tutte le specifiche circostanze, e non dettata dalla mera necessità di evitare 'assalti alla diligenza'. In tal senso, il diffondersi di un orientamento conforme a questa pronuncia può essere accolto con favore. &nbsp;</i></p><p><br><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/Trib._Vicenza__provv.clean_.pdf" target="_blank">Leggi la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Sun, 15 Feb 2026 19:09:02 +0100</pubDate>
                        <title>Il TAR Sardegna accoglie i ricorsi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-tar-sardegna-accoglie-i-ricorsi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Via libera ai lavori per due impianti fotovoltaici e riavvio dell’</strong><i><strong>iter</strong></i><strong> autorizzativo per un impianto eolico</strong></p><p class="text-justify">Con le sentenze nn. 339, 340 e 346 del 14 febbraio 2026, il TAR Sardegna <u>ha accolto i ricorsi proposti da alcuni primari operatori</u>, annullando due provvedimenti di diniego alla prosecuzione dei lavori già avviati relativi ad altrettanti impianti fotovoltaici (nn. 339/2026 e 340/2026) e il provvedimento di improcedibilità dell’<i>iter</i> autorizzativo per un impianto eolico da circa 30 MW (n. 346/2026)</p><p class="text-justify">In applicazione dei principi fissati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 184/2025 (per il cui approfondimento si rinvia al seguente <a href="https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legge-sarda-sulle-aree-idonee-stop-della-corte-costituzionale" target="_blank"><i>link</i></a>) – che ha dichiarato l’illegittimità della l.r. Sardegna n. 20/2024 – il TAR ha ribadito che <strong><u>la qualificazione di “</u></strong><i><strong><u>area non idonea</u></strong></i><strong><u>” non può tradursi in un divieto assoluto e aprioristico</u></strong>, precisando che l’Amministrazione è tenuta a svolgere una valutazione concreta nell’ambito del procedimento amministrativo.&nbsp;</p><p class="text-justify">Nello specifico:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>per effetto delle sentenze nn. 339/2026 e 340/2026, l’operatore potrà riavviare i lavori illegittimamente interrotti;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>per effetto della sent. n. 346/2026, la Regione Sardegna dovrà riavviare il procedimento autorizzativo relativo all’impianto eolico.&nbsp;</span></p></li></ul><p class="text-justify">Ancora una volta è stato necessario l’intervento della giurisprudenza costituzionale e amministrativa per sbloccare lo stallo causato dalle Amministrazioni resistenti che hanno fatto leva sulla moratoria regionale che ha cagionato importanti ritardi agli operatori rallentando illegittimamente l’installazione di impianti FER nel territorio sardo.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Fri, 13 Feb 2026 10:58:00 +0100</pubDate>
                        <title>Gli impatti del Market integration package</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/gli-impatti-del-market-integration-package</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Articolo a cura di Irene Gusso per Fondi &amp; Sicav.</i></p><p>«Il 4 dicembre 2025 la Commissione Europea ha pubblicato il "Market Integration Package" ("Mip"), costituito da tre proposte legislative volte a rafforzare l'integrazione dei mercati di capitali dell'Ue».&nbsp;</p><p>Il “Market Integration Package” si inserisce nella strategia europea per la creazione di una “Unione del risparmio e degli investimenti” (SIU) e mira a rimuovere barriere operative e normative che ancora incidono sulla gestione e distribuzione transfrontaliera di fondi nell’Unione Europea.</p><p>Le proposte, attualmente in fase di esame presso le istituzioni europee, includono interventi rilevanti su UCITS, AIFMD, MiFID II e sul Regolamento (UE) 2019/1156, con l’obiettivo di favorire armonizzazione, semplificazione e maggiore efficienza dei processi autorizzativi e di distribuzione cross-border.</p><p><i>Leggi l’articolo completo sul numero di febbraio di Fondi &amp; Sicav.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Thu, 12 Feb 2026 15:36:00 +0100</pubDate>
                        <title>Elite: intervista a Michele Motta</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/elite-intervista-a-michele-motta</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Elite</strong>, ecosistema che aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici, ha intervistato il nostro Partner <strong>Michele Motta</strong>.</p><p><strong>Cosa significa per te "imprenditorialità”?</strong></p><p>“Imprenditorialità è la capacità di cogliere, prima degli altri, un’opportunità e di trasformarla in un valore concreto attraverso azione, creatività, innovazione e assunzione di rischi calcolati.L’attuale contesto macroeconomico e geopolitico, caratterizzato da incertezze e instabilità, offre agli imprenditori nuove opportunità (innovazione digitale, sostenibilità, nuovi mercati), ma richiede al contempo strategie di resilienza e rapido adattamento, con una forte spinta verso digitalizzazione, efficienza e internazionalizzazione, mentre le competenze e la formazione continua diventano cruciali per essere competivi in un scenario in rapida evoluzione.Ciò che spesso apprezzo nel prestare assistenza agli imprenditori è la loro capacità di elaborare e valutare le informazioni messe a loro disposizione (ad esempio in relazione ai rischi di natura legale legati a una certa iniziativa) e assumere una determinata decisione ponderando con grande rapidità i relativi rischi/benefici, intravedendo opportunità che altri non avrebbero colto”.</p><p><a href="https://www.elite-network.com/it/news/inspiring-advant-nctm" target="_blank" rel="noreferrer"><i><u>Clicca qui per l'intervista integrale</u></i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 11 Feb 2026 14:24:44 +0100</pubDate>
                        <title>Retail investment strategy, l&#039;Europa chiude il cerchio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/retail-investment-strategy-leuropa-chiude-il-cerchio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 18 dicembre 2025 le istituzioni europee hanno raggiunto l’intesa politica sulla Retail Investment Strategy (RIS), il pacchetto legislativo che riforma in modo significativo la disciplina dei servizi di investimento retail, intervenendo su MiFID II, IDD, PRIIPs e altre normative di settore.</p><p>Secondo <strong>Francesco Mocci </strong>il cuore della riforma resta il principio del value for money, che punta a rafforzare i controlli sul rapporto tra qualità e prezzo dei prodotti offerti ai risparmiatori. Mocci evidenzia inoltre come, nella versione finale dell’accordo, i benchmark di ESMA ed EIOPA siano stati ridimensionati, mantenendo un ruolo funzionale soprattutto ai controlli delle Autorità di vigilanza.</p><p>Sul tema degli incentivi, la RIS conferma la possibilità di ricorrere agli inducements, ma con condizioni più stringenti: saranno consentiti solo se accompagnati da un effettivo innalzamento della qualità del servizio e in un contesto informativo rafforzato.</p><p>Infine, la riforma introduce misure specifiche anche per i finfluencer, prevedendo accordi scritti con gli intermediari committenti e controlli sul loro operato.</p><p>In base alle indicazioni attualmente disponibili, gli Stati membri dovranno recepire la direttiva entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE, mentre le regole si applicheranno, con alcune eccezioni, dopo 30 mesi.</p><p><i>Leggi l'articolo completo pubblicato su </i><a href="https://www.thesignalmedia.com/retail-investment-strategy-leuropa-chiude-il-cerchio/" target="_blank" rel="noreferrer"><i>The Signal</i></a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 10 Feb 2026 11:56:39 +0100</pubDate>
                        <title>Intelligenza artificiale e job fairs per scremare i legali del futuro</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/intelligenza-artificiale-e-job-fairs-per-scremare-i-legali-del-futuro</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nel panorama giuridico contemporaneo, sempre più competitivo e internazionale, ma anche sempre più asfittico, visto lo svuotamento delle facoltà di giurisprudenza, la capacità degli studi legali di attrarre e selezionare i giovani talenti rappresenta un fattore strategico cruciale. Non si tratta più solo di valutare le competenze tecniche, ma di individuare profili ad alto potenziale che possano crescere all'interno dello studio, condividendo valori e visioni. In questo contesto, il processo di selezione si è evoluto, diventando strutturato e focalizzato su diverse fasi chiave.</p><p>Negli ultimi anni il mondo dei grandi studi legali sta vivendo una profonda trasformazione.&nbsp;</p><p>«La competizione per attrarre e trattenere i migliori talenti è diventata sempre più intensa e i cambiamenti generazionali stanno ridefinendo modelli organizzativi, aspettative professionali e percorsi di carriera. In questo scenario, parlare di talento non è più una scelta, ma una necessità strategica», sostiene <strong>Francesca Oldani</strong>, HR Manager di ADVANT Nctm.&nbsp;</p><p>«Comprendere cosa significhi davvero 'talento' è il primo passo. Le abilità si costruiscono con lo studio e l'esperienza; il talento, invece, è una predisposizione naturale che accelera l'apprendimento e amplifica il valore generato. Tuttavia, il talento non emerge da solo. Clima organizzativo, fiducia e qualità della leadership sono elementi decisivi. Saper individuare, valorizzare e far crescere i talenti è una delle sfide centrali della leadership contemporanea. Oggi negli studi convivono più generazioni, con valori e priorità differenti. I professionisti più giovani pongono grande attenzione all'equilibrio tra vita privata e lavoro e alle opportunità di crescita. ADVANT Nctm affronta le sfide del mercato con strumenti di welfare, formazione strutturata, piani di crescita trasparenti e integrazione dell'IA. Per chi ha la scintilla per il diritto, ADVANT Nctm non è solo un luogo di lavoro, ma un progetto di lungo periodo. Un contesto in cui il talento viene riconosciuto, coltivato e trasformato in futuro».</p><p><i>Articolo integrale pubblicato il 9 febbraio 2026 su Italia Oggi Sette</i>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 09 Feb 2026 14:10:58 +0100</pubDate>
                        <title>Il “mosaico” delle sanzioni europee tra frammentazione e convergenza:</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-mosaico-delle-sanzioni-europee-tra-frammentazione-e-convergenza</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>L’Italia verso la criminalizzazione delle violazioni delle misure restrittive dell’Unione Europea</strong></p><p>In seno all’Unione europea (“<strong>UE</strong>”), il quadro applicativo relativo alle misure restrittive è stato a lungo caratterizzato da una marcata <strong>frammentazione</strong>. Sebbene le sanzioni siano adottate a livello unionale, la loro attuazione e il relativo enforcement rimangono di competenza degli Stati membri: il risultato che ne deriva è un mosaico di regimi sanzionatori divergenti, approcci investigativi disomogenei e differenti livelli dicoercibilità delle norme rilevanti.</p><p>In alcuni ordinamenti, le violazioni vengono trattate come mere violazioni amministrative; in altri, sono perseguite penalmente, spesso comportando la reclusione e/o la responsabilità delle persone giuridiche. Tale difformità ha alimentato forti preoccupazioni in sede europea, principalmente in quanto capace di incentivare pratiche di <i><strong>forum shopping </strong></i>da parte di operatori economici che tendono a privilegiare le giurisdizioni con un <i>enforcement </i>più permissivo. In tale contesto, si sono moltiplicati gli appelli a un’<strong>armonizzazione più incisiva</strong>, volta a definire standard investigativi comuni e a rafforzare il coordinamento transfrontaliero, così da colmare le lacune applicative ancora esistenti</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/nctm/PDF/WCC_article_ITA.pdf" target="_blank"><strong>Leggi il documento integrale</strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>White Collar Crime and Investigation</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 06 Feb 2026 17:23:03 +0100</pubDate>
                        <title>Spinta al mercato. Il legislatore nazionale imprime una svolta al Testo Unico della Finanza</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/spinta-al-mercato-il-legislatore-nazionale-imprime-una-svolta-al-testo-unico-della-finanza</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il percorso della riforma delle disposizioni in materia di mercati dei capitali, in esecuzione della delega contenuta nella legge 5 marzo 2024, n. 21 (c.d. Legge Capitali), giunge alla sua fase cruciale, con l'approvazione preliminare dello schema di decreto legislativo che modifica il Tuf e di norme del codice civile. L'obiettivo dichiarato dal legislatore è aumentare la competitività e l'attrattività del mercato finanziario italiano. Le novità aprono scenari di grande interesse.&nbsp;</p><p class="text-justify">L'intervento da parte del legislatore tocca, in particolare, la gestione collettiva del risparmio, la disciplina delle offerte pubbliche di acquisto e scambio, nonché la governance delle società quotate.&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>Articolo integrale pubblicato nel numero di gennaio di Private - Magazine del Private Banking.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 06 Feb 2026 12:32:20 +0100</pubDate>
                        <title>Il diritto di prelazione del promotore: un nuovo inizio per la finanza di progetto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-diritto-di-prelazione-del-promotore-un-nuovo-inizio-per-la-finanza-di-progetto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con<a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/Cgue_Urban_Vision.pdf" target="_blank">sentenza</a> pubblicata il 5 febbraio 2026, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato, nella Causa C-810/24, l'incompatibilità del diritto di prelazione riconosciuto al promotore nell'ambito del procedimento di <i>project financing</i> di cui all'art. 183, comma 15, del previgente Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) con il diritto dell'Unione Europea e, in particolare, con la direttiva 2014/23/UE in materia di affidamento dei contratti di concessione.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tale diritto – che ha avuto i suoi primordi sin dalla legge n. 109/1994, ma privo di corrispettivo nelle fonti dell’Unione Europea – attribuisce al promotore non aggiudicatario della procedura di gara indetta dall’amministrazione concedente la facoltà di adeguare la propria offerta a quella dell’aggiudicatario ovvero, in caso di mancato esercizio della prelazione, di ottenere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione della proposta.&nbsp;</p><p class="text-justify">Condividendo i rilievi formulati dal Consiglio di Stato (che aveva sollevato la questione), la Corte di Giustizia ha affermato che il meccanismo di prelazione viola il principio di parità di trattamento nelle procedure di affidamento dei contratti di concessione. La Corte ha evidenziato, in particolare, che tale meccanismo è idoneo a sovvertire l’esito della gara e che, in caso di esercizio della prelazione, l’offerta del promotore non aggiudicatario subisce una modifica sostanziale in un momento successivo all’aggiudicazione, modifica espressamente vietata dalla normativa europea (e su cui la Corte di Giustizia si è già più volte pronunciata: cfr. sentenze 13 giugno 2024, BibMedia, C‑737/22, EU:C:2024:495; 25 aprile 1996, Commissione/Belgio, C‑87/94, EU:C:1996:161).&nbsp;</p><p class="text-justify">La Corte ha ritenuto anche che il diritto di prelazione sia incompatibile anche con la libertà di stabilimento di cui all’art. 49 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, in quanto il vantaggio assicurato al promotore è idoneo a disincentivare la partecipazione degli operatori economici di altri Stati membri alle procedure di <i>project financing</i>, producendo un effetto anticoncorrenziale. La Corte ha infine escluso che tale disciplina possa trovare fondamento alla luce dei principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa e di sussidiarietà, obiettivi tipici dei procedimenti di finanza di progetto, nei quali il soggetto privato si fa carico dei costi di realizzazione di lavori e servizi di interesse pubblico, oltre che della progettazione a monte della gara. Tali principi, infatti, non rientrano tra le ipotesi tassative di deroga previste dal diritto dell’Unione Europea alla libertà di stabilimento.</p><p class="text-justify">La Corte di Giustizia si è pronunciata solo sull’incompatibilità della precedente disciplina del <i>project financing</i>. Nel frattempo, il legislatore italiano ha tentato di correre ai ripari modificando l’attuale art. 193 del d.lgs. n. 36/2023, introducendo una sorta di mini-procedura ad evidenza pubblica per la selezione del promotore. Tuttavia, da un lato, gli argomenti spesi dalla Corte di Giustizia potrebbero trovare applicazione anche nel caso in cui il promotore venga scelto a valle di quella procedura concorrenziale. La Corte fonda la sentenza del 5 febbraio 2026 sulla “destrutturazione” della gara che il diritto di prelazione comporta. E tale elemento è indipendente da come venga scelto il titolare del diritto di prelazione. Dall’altro lato, la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia, contestando anche che le forme della procedura di scelta del promotore non rispettano i requisiti minimi di trasparenza e imparzialità richiesti dalla disciplina europea (l’avvio della procedura di infrazione, riguardante una serie di norme contenute nel vigente Codice dei contratti pubblici, è disponibile <a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/Procedura_Infrazione_Codice_Appalti.pdf" target="_blank">qui</a>).</p><p class="text-justify">La questione, dunque, si pone anche con riferimento alla vigente versione dell’art. 193 d.lgs. n. 36/2023. In ogni caso è opportuna una riflessione generale sugli effetti che la sentenza potrebbe avere nei confronti del ricorso alla finanza di progetto, su iniziativa del privato. Se, come crediamo, la sentenza in commento segnerà la fine del diritto di prelazione, non è scontato che l’istituto della finanza di progetto seguirà la stessa sorte. È giunto il momento di considerare che l’elemento essenziale di tale procedura consiste nella facoltà concessa al privato di progettare, o, nella maggior parte dei casi, addirittura ideare, un’opera pubblica o un servizio. La libertà di iniziativa dei soggetti privati trova un fondamento nell’art. 41 Cost., con un potere d’impulso che costituisce una sorta di unicum nel contesto normativo attuale dei contratti pubblici. In passato tale prerogativa consentiva ai proponenti di avere un vantaggio rispetto agli altri operatori di mercato, dal momento che l’ente pubblico poteva esaminare la proposta, dichiararla di pubblico interesse o fattibile, e procedere a bandire la gara, senza mai sollecitare altri potenziali interessati. Le disposizioni introdotte con il c.d. Decreto Correttivo, invece, garantiscono, sin da subito, la possibilità di avviare una comparazione tra più proposte, rendendo la procedura più trasparente. È evidente che per il privato aumentano notevolmente i rischi relativi ad un eventuale fallimento dell’iniziativa, accompagnati dai costi rilevanti della fase preliminare, alleggeriti, nondimeno, con la previsione normativa che consente la presentazione di un progetto semplificato.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tuttavia, non può essere taciuto che l’eventuale procedura ad evidenza pubblica, bandita ponendo a base di gara il progetto elaborato dal promotore, unitamente agli altri elaborati della proposta, inclusa una sintesi del piano economico-finanziario, si svolgerebbe in un contesto dove sarebbe presente una sorta di “prelazione sostanziale” del citato operatore, dettata dal beneficio competitivo assicurato dalla perfetta conoscenza dei suddetti atti (e degli eventuali margini di miglioramento dei medesimi). Tale posizione di vantaggio è confermata anche dall’obbligo di aggiudicare la procedura di finanza di progetto attraverso il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo.&nbsp;</p><p class="text-justify">Inoltre, merita di essere osservato che la Corte di Giustizia, nella sentenza in commento, non ha messo in discussione il diritto del promotore non aggiudicatario al rimborso delle spese sostenute per la predisposizione della proposta – nel limite massimo del 2,5% del valore dell’investimento, secondo il dettato normativo dell’art. 193 del vigente Codice dei contratti pubblici – a carico dell’aggiudicatario della procedura di gara.</p><p class="text-justify">È chiaro che tali aspetti saranno apprezzati particolarmente da realtà imprenditoriali maggiormente strutturate, disposte a rischiare e in possesso di adeguate risorse economiche.</p><p class="text-justify">In conclusione, da un lato, la fine del diritto di prelazione potrebbe costituire una sorta di barriera in grado di rendere la finanza di progetto meno praticabile rispetto al passato, dall’altro, potrebbe rappresentare un nuovo inizio per il <i>project financing</i>, con un’evoluzione dell’istituto, destinato ad essere utilizzato per operazioni assistite da quei presupposti giuridici, economici e tecnici, la cui mancanza, spesso, in passato, ha visto fallire centinaia di iniziative, con enorme spreco di risorse pubbliche e private.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 29 Jan 2026 14:10:51 +0100</pubDate>
                        <title>Energy Law Italy Outlook | Gennaio 2026</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/energy-law-italy-outlook-gennaio-2026</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ora disponibile il quarto numero di Energy Law Italy Outlook, la <strong>Newsletter</strong> a cura del Team Energy &amp; Infrastructures di <strong>ADVANT Nctm</strong> che analizza gli sviluppi normativi e regolatori più rilevanti del panorama energetico italiano.&nbsp;</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/nctm/PDF/Energy_NL_Gennaio_2026.pdf" target="_blank"><strong>Leggi il numero di Gennaio 2026</strong></a></p><p><a href="https://www.energylawitaly.com/newsletter-subscription" target="_blank">Resta aggiornato!&nbsp;</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 29 Jan 2026 11:39:49 +0100</pubDate>
                        <title>Retail Investment Strategy, la riforma entra nella fase decisiva</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/retail-investment-strategy-la-riforma-entra-nella-fase-decisiva</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo pubblicato su <i>The Signal</i>.&nbsp;</p><p>A fine 2025 l’Unione europea ha raggiunto l’accordo politico sulla direttiva omnibus che riforma in profondità il quadro normativo dei servizi di investimento retail. Dopo oltre due anni di negoziati, la Retail Investment Strategy entra nella sua fase decisiva, ridisegnando regole, incentivi e tutele per il risparmio.&nbsp;</p><p>Nell’analisi di <strong>Francesco Mocci </strong>emergono i nodi chiave della riforma: value for money, incentivi, ruolo dei benchmark, finfluencer e tempi di attuazione.</p><p>Leggi <a href="https://www.thesignalmedia.com/retail-investment-strategy-la-riforma-entra-nella-fase-decisiva/" target="_blank" rel="noreferrer"><i>qui</i></a> l'articolo completo.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 29 Jan 2026 11:04:29 +0100</pubDate>
                        <title>Tutele. Polizze verso standard di trasparenza modello Mifid</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tutele-polizze-verso-standard-di-trasparenza-modello-mifid</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 34927 del 31 dicembre 2025, ha chiarito che la trasparenza informativa costituisce un dovere fondamentale di correttezza e buona fede nella distribuzione dei prodotti assicurativi, affermando che la predisposizione di clausole ambigue prima della sottoscrizione può integrare una responsabilità precontrattuale.</p><p><i>Su Plus 24 - Il Sole 24 Ore</i>, <strong>Ludovica D’Ostuni</strong> richiama l’attenzione sulle differenze di tutela che caratterizzavano il periodo antecedente all’entrata in vigore della direttiva sulla distribuzione dei prodotti assicurativi (IDD), oggi al centro di numerosi contenziosi relativi a prodotti collocati in quel contesto. L’obiettivo della IDD è stato quello di superare il cosiddetto “doppio binario” tra disciplina Mifid e assicurativa, creando condizioni paritarie (<i>level playing field</i>) e allineando progressivamente le regole applicabili ai diversi intermediari.</p><p><i>Articolo integrale pubblicato il 24 gennaio 2026 su Plus24 – Il Sole 24 Ore</i>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 28 Jan 2026 14:35:48 +0100</pubDate>
                        <title> ICLG – Corporate Investigations 2026</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-international-comparative-legal-guide-corporate-investigations-2026</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>The International Comparative Legal Guide – Corporate Investigations 2026</i> has been published, featuring the Italy Chapter authored by <strong>Raffaella Quintana, Ornella Belfiori, Francesca Cannata and Paolo Vespa</strong>.</p><p>The chapter provides a comprehensive analysis of the Italian legal framework governing corporate investigations, addressing key aspects such as internal investigations, self-disclosure to enforcement authorities, investigation procedures and attorney–client privilege.</p><p>Download <a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/ICLG_-_Corporate_Investigations_-_Chapter_8_Italy.pdf" target="_blank">the chapter</a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 28 Jan 2026 10:39:24 +0100</pubDate>
                        <title>La corsa contro il tempo per salvare i contributi PNRR</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-corsa-contro-il-tempo-per-salvare-i-contributi-pnrr</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cambiano le regole per biometano, agrivoltaico e CACER e arriva una nuova scadenza: si va oltre il 30 giugno 2026</strong></p><p class="text-justify">Come noto è stato di recente reso pubblico lo schema di <strong>decreto-legge che introduce misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)</strong>.</p><p class="text-justify">Il decreto attua la <strong>sesta revisione del Piano</strong> - approvata lo scorso 27 novembre dal Consiglio Europeo – resasi necessaria di fronte alla consapevolezza dell’<strong>impossibilità di raggiungere</strong>, nei termini e con le modalità originariamente previste (anche a seguito delle precedenti revisioni del Piano), gli <strong>obiettivi originariamente fissati al 30 giugno 2026</strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Un passo indietro: da dove nasce la sesta revisione del PNRR</strong></p><p class="text-justify">Con la Comunicazione <i>NextGenerationEU – The road to 2026 (COM(2025) 310 final)</i>, del 4 giugno del 2025, la Commissione ha fornito agli Stati membri orientamenti su come razionalizzare ulteriormente i rispettivi piani per la ripresa e la resilienza (“<strong>PRR</strong>”).</p><p class="text-justify">In tale contesto, la Commissione UE ha indicato alcuni possibili interventi, tra cui: <i>(i)</i> il rafforzamento delle misure esistenti (spostando risorse sulle misure che hanno ottenuto risultati superiori alle aspettative); <i>(ii)</i> la riduzione delle risorse per le misure non attuabili nei tempi; <i>(iii)</i> l’utilizzo di strumenti finanziari gestiti da soggetti indipendenti secondo lo schema della <i>facility</i> per incentivare gli investimenti privati a fronte di fallimenti del mercato.</p><p class="text-justify">Nell'ambito di tali investimenti i traguardi del PRR coprirebbero: <i>(a)&nbsp;</i>il trasferimento di fondi al partner esecutivo tramite la firma di accordi di attuazione; e <i>(b)&nbsp;</i>la firma di contratti con i beneficiari finali per l'utilizzo della totalità dei fondi trasferiti.&nbsp;</p><p class="text-justify">Per introdurre tale strumento finanziario o regime di sovvenzioni, gli Stati membri dovrebbero determinare il fallimento del mercato che intendono affrontare e la relativa domanda di mercato, garantire che le decisioni di aggiudicazione del partner esecutivo siano indipendenti dal governo e che la gestione finanziaria sia separata dallo Stato membro, nonché esaminare la capacità operativa del partner esecutivo di introdurre tale strumento.</p><p class="text-justify"><strong>Le facility GSE per biometano, agrivoltaico e comunità energetiche&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Ecco, quindi, che l'articolo 29 dello schema di decreto reca l’introduzione nell’ordinamento giuridico italiano del sistema delle <i><strong>facility&nbsp;</strong></i>previste dalla Commissione Europea, per tre settori strategici: <strong>biometano, agrivoltaico e comunità energetiche&nbsp;</strong>(CACER).</p><p class="text-justify">Il meccanismo prevede l’istituzione di specifici programmi di sovvenzione finanziati dal PNRR, e finalizzati alla concessione di <strong>contributi in conto capitale</strong>.</p><p class="text-justify">In particolare, le misure già previste saranno incluse in un <strong>programma di incentivi&nbsp;</strong>per un valore complessivo di 4.130 milioni di euro<strong>&nbsp;</strong>di <strong>contributi a fondo perduto</strong> (che ricordiamo essere risorse già assegnate all’Italia dal PNRR) in ragione di: 1,1 miliardi di euro per l'agrivoltaico, 795 milioni di euro per le comunità energetiche e 2,2 di euro miliardi per il biometano.</p><p class="text-justify">La gestione dei programmi è affidata al GSE e, per ciascuna misura, saranno sottoscritti tra il GSE ed il MASE specifici accordi attuativi per l’individuazione delle regole di selezione, valutazione, controllo, monitoraggio, rendicontazione e gestione finanziaria.&nbsp;</p><p class="text-justify">Gli accordi devono inoltre prevedere il subentro del GSE al MASE nell’erogazione dei contributi e nei rapporti con i soggetti già selezionati o beneficiari sulla base dei provvedimenti adottati prima dell’entrata in vigore del decreto nonché il trasferimento delle relative risorse finanziarie a quest’ultimo.</p><p class="text-justify">I programmi di investimento originariamente previsti e disciplinati dai decreti attuativi di riferimento (ovvero DM 15 settembre 2022, per il biometano; DM 22 dicembre 2023, per l’agrivoltaico e DM 7 dicembre 2023 per le CER) resteranno invariati sotto il profilo sostanziale, quanto a finalità, beneficiari, e costi ammissibili.</p><p class="text-justify">La novità riguarda invece i <strong>tempi di entrata in esercizio degli impianti</strong>. Il termine del 30 giugno 2026, fissato dai decreti ministeriali, viene superato: la nuova scadenza sarà stabilita negli atti di concessione o nei relativi <i>addenda</i> e, in ogni caso, non potrà eccedere i 24 mesi dalla comunicazione degli atti medesimi a pena di decadenza dai benefici.</p><p class="text-justify">La data del <strong>30 giugno 2026&nbsp;</strong>mantiene rilevanza esclusivamente in quando<strong> deadline</strong> limitatamente per la <strong>sottoscrizione degli accordi di finanziamento da parte di GSE e operatori</strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify">L’<strong>entrata in esercizio&nbsp;</strong>degli impianti potrà invece avvenire come detto <strong>fino a 24 mesi dopo&nbsp;</strong>la<strong>&nbsp;</strong>comunicazione dei contratti, arrivando potenzialmente al 30 giugno 2028.&nbsp;</p><p class="text-justify">In questo modo si riduce il rischio che i progetti finanziati dal PNRR non riescano a rispettare le scadenze del 2026, rischio fortemente prospettato da più parti in questi mesi considerando i ritardi di suppliers, contractors e gestori della rete (sia gas che elettrica) nella costruzione ed energizzazione degli impianti.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il sistema delle <i>facility</i>, gestito dal GSE, consente infatti di “prenotare” gli incentivi fino al 2028, garantendo maggiore flessibilità attuativa ai soggetti beneficiari.</p><p class="text-justify">Le decisioni di assegnazione dei contributi in conto capitale da parte del GSE verranno assunte “<i>a maggioranza da un comitato indipendente per l’investimento istituito presso il GSE</i>” e senza controllo del governo.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>I requisiti di accesso ai contributi</strong></p><p class="text-justify">Per accedere ai finanziamenti, i progetti beneficiari devono rispettare alcuni requisiti fondamentali. In linea con quanto già previsto nei decreti originari, il nuovo provvedimento stabilisce:&nbsp;</p><ul><li><p class="text-justify"><span>il <strong>principio del "</strong></span><i><span><strong>non arrecare un danno significativo</strong></span></i><span><strong>" (DNSH)</strong>: restano, dunque, esclusi i progetti che coinvolgono combustibili fossili, impianti soggetti al sistema di scambio quote di emissione UE con emissioni sopra i parametri consentiti, nonché gli impianti di gestione rifiuti come discariche e inceneritori;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il <strong>divieto del cumulo dei contributi</strong>: i finanziamenti a fondo perduto previsti dal PNRR non possono essere combinati con altri finanziamenti europei per coprire lo stesso costo.</span></p></li></ul><p class="text-justify"><strong>Le incertezze operative</strong></p><p class="text-justify">Nonostante la definizione del quadro generale, permangono numerose opacità sul funzionamento concreto della misura.&nbsp;</p><p class="text-justify">Da un lato, mancano ancora gli accordi attuativi tra GSE e MASE, che dovranno stabilire regole di selezione, controllo e gestione dei contributi; dall’altro, dovranno essere pubblicati i regolamenti operativi, contenenti, tra l’altro, le regole tecniche e procedurali di dettaglio, comprese le tempistiche di erogazione, gli obblighi dei beneficiari durante e dopo la realizzazione degli impianti, le modalità per la rendicontazione delle spese ammissibili e le modalità/tempistiche di erogazione dei contributi in conto capitale (attesi entro 45 giorni dalla stipula degli accordi tra MASE e il GSE).&nbsp;</p><p class="text-justify">Fino al trasferimento delle risorse al GSE, il medesimo ha però la facoltà di <strong>anticipare</strong> i contributi mediante risorse nella propria disponibilità, nel limite del <strong>dieci per cento</strong> dell’ammontare complessivo dei programmi di sovvenzione, garantendo quindi un po' di respiro nei flussi finanziari delle società aggiudicatarie (si ricordi che ai sensi delle regole operative del DM 15 settembre 2022 per il biometano è previsto il riconoscimento del contributo in conto capitale a seguito dell’ultimazione dei lavori).&nbsp;</p><p class="text-justify">Fino alla definizione di questi strumenti, tuttavia, non è possibile avere un quadro chiaro sul funzionamento effettivo della <i>facility</i>, né sui tempi e le modalità con cui saranno individuati eventuali nuovi beneficiari, in particolare con riferimento alla VI asta del biometano annunciata ma mai bandita.&nbsp;</p><p class="text-justify">Si segnala altresì che, in data 19 giugno 2025, il MASE era già intervenuto sui termini relativi all’agrivoltaico con il <strong>decreto ministeriale n. 149</strong>, il quale ha consentito ai soggetti ammessi di ultimare i lavori di realizzazione elettrica entro il 30 giugno 2026, prevedendo invece che la messa in esercizio degli impianti potesse avvenire nei successivi 18 mesi. Occorrerà ora chiarire da parte delle autorità competenti se tale decreto ministeriale debba ritenersi integralmente abrogato dal nuovo decreto-legge ovvero se si rendano necessari interventi di <strong>coordinamento</strong> tra le due disposizioni.</p><p class="text-justify">Non risulta, infine, chiaro il <strong>compito</strong> che verrebbe demandato al <strong>comitato indipendente</strong> per l’investimento istituito presso il GSE, considerato che, allo stato, i beneficiari delle misure biometano e agrivoltaico sono già stati individuati mediante le rispettive procedure competitive.&nbsp;</p><p class="text-justify">Occorre pertanto chiarire se tale comitato sia destinato ad operare esclusivamente con riferimento alle CACER ovvero se possa incidere anche su progetti già ammessi agli incentivi, nonostante la bancabilità degli stessi debba ritenersi definitivamente garantita in ragione del consolidamento del diritto alla percezione del beneficio a seguito della positiva iscrizione in graduatoria, come peraltro confermato dal GSE nel luglio 2025 con riferimento agli impianti collocati tra la posizione 149 e la 298 della V asta<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>.</p><p class="text-justify"><strong>Una misura che “aggira” ma non risolve i problemi</strong></p><p class="text-justify">Al di là delle incertezze ancora aperte sul funzionamento operativo della <i>facility</i>, emerge un dato centrale: la sesta revisione del PNRR consente di rispettare formalmente le scadenze europee, ma <strong>non garantisce il conseguimento effettivo degli obiettivi di politica energetica</strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify">I traguardi fissati dal Piano, infatti, si limitano oggi a due passaggi formali: il trasferimento dei fondi al partner esecutivo al momento della firma degli accordi attuativi e la sottoscrizione dei contratti con i beneficiari finali per l’utilizzo della totalità dei fondi stanziati.</p><p class="text-justify">Ciò che viene meno è l’obiettivo principale: l’entrata in esercizio, entro il 2026, di una determinata capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili. In altre parole, si impegnano risorse nell’auspicio che gli impianti vengano realizzati, senza alcuna garanzia che tutti i progetti saranno completati nei tempi previsti.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il nodo centrale resta la <strong>complessità</strong> del <strong>quadro autorizzativo</strong> e i ritardi di connessione da parte degli operatori della rete elettrica e del gas (sia di trasporto che di trasmissione).</p><p class="text-justify">La <strong>rete del gas</strong>, in particolare, si è dimostrata <strong>non sufficientemente capillare</strong> e in grado di assorbire nuova capacità di produzione a prescindere dalla localizzazione degli impianti. La rete elettrica invece sconta un grado di saturazione e un numero di richieste di connessione sempre più in crescita (280 mila nuove connessione per e-distribuzione nel 2024, in crescita del 22,4% rispetto al 2023<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title>[2]</a>).</p><p class="text-justify">Sono inoltre da non trascurare le considerevoli difficoltà tecniche correlate allo sviluppo impianti agrivoltaici avanzati.</p><p class="text-justify">Tutti fattori che hanno comportato lo <strong>slittamento</strong> dei tempi di raggiungimento della <i>milestone</i> e reso imprescindibile l’attivazione del succitato meccanismo di facility.&nbsp;</p><p class="text-justify">In definitiva, la strategia adottata permette di rispettare la lettera dei termini europei, ma lascia in sospeso la sostanza; difatti, senza interventi strutturali su autorizzazioni e infrastrutture, il rischio concreto è che parte della capacità produttiva stimata non riuscirà ad entrare in esercizio neppure nei nuovi termini.</p><p class="text-justify">Si segnala che un <strong>altro intervento</strong> legato all’attuazione del PNRR (Misura <i>M7-6 Riforma 3,&nbsp;</i>prevista per il terzo trimestre del 2025) è stato effettuato dal legislatore con la <strong>legge di Bilancio 2026</strong> (legge n. 199/2025) con la quale si è previsto, in tema di connessione alla rete di trasporto e distribuzione di gas naturale, <strong>per far fronte agli attuali limiti infrastrutturali di accettabilità del biometano nelle reti e per favorire un ampio utilizzo del biometano</strong>, in capo ai gestori:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>da una parte, <strong>l’obbligodi connettere</strong> alla propria rete, entro termini perentori e a pena di sanzioni, con previsione di procedure sostitutive in caso di inerzia, sia gli impianti di produzione di biometano realizzati ex novo sia quelli derivanti dalla riqualificazione di preesistenti impianti di produzione di biogas, secondo le regole stabilite dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>dall’altra che il <strong>70 per cento</strong> dei <strong>costi</strong> degli investimenti di connessione alle reti di trasporto o di distribuzione e il <strong>100 per cento dei costi&nbsp;</strong>relativi ai sistemi di misura e dei costi relativi alla compressione, siano <strong>attribuiti ai gestori dei sistemi di trasporto o di distribuzione</strong> in relazione alla soluzione di connessione individuata, mentre la restante parte, pari al <strong>30 per cento</strong>, dei costi degli investimenti di connessione ricada in capo ai produttori.</span></p></li></ul><p class="text-justify">ARERA dovrà <strong>aggiornare</strong> la propria <strong>regolazione</strong> relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi entro il 15 febbraio 2026.</p><p class="text-justify"><strong>Fermo restando il sicuro impatto positivo della misura anche con riferimento alle operazioni straordinarie in corso e in partenza</strong>, si resta in attesa della <strong>pubblicazione</strong> del decreto e successivamente degli accordi tra MASE e GSE, nonché, per quanto attiene al settore biometano della nuova regolamentazione di ARERA.</p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a>&nbsp;<a href="https://www.gse.it/servizi-per-te/news/sviluppo-del-biometano-ok-del-consiglio-ue-a-risorse-aggiuntive" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.gse.it/servizi-per-te/news/sviluppo-del-biometano-ok-del-consiglio-ue-a-risorse-aggiuntive</a>&nbsp;</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" title>[2]</a> Fonte: Relazione e Bilancio di esercizio di e-distribuzione S.p.A. al 31 dicembre 2024,&nbsp;<a href="https://www.e-distribuzione.it/content/dam/e-distribuzione/documenti/e-distribuzione/Bilancio_esercizio_2024.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.e-distribuzione.it/content/dam/e-distribuzione/documenti/e-distribuzione/Bilancio_esercizio_2024.pdf</a>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Biometano</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <guid isPermaLink="false">news-9960</guid>
                        <pubDate>Tue, 27 Jan 2026 11:41:35 +0100</pubDate>
                        <title>Arbitro assicurativo. Un avvio con alcune incertezze che solo il collegio potrà chiarire</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/arbitro-assicurativo-un-avvio-con-alcune-incertezze-che-solo-il-collegio-potra-chiarire</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il nuovo Arbitro Assicurativo (AAS), operativo dal 15 gennaio, ha avviato la propria attività con un flusso regolare di ricorsi e senza criticità operative. Accanto ai primi dati sull’operatività, emergono tuttavia alcuni profili interpretativi relativi all’ambito di competenza e alle tipologie di controversie trattabili.</p><p>Su questi temi interviene Benedetta Musco Carbonaro nell’articolo pubblicato su <i>Plus24 – Il Sole 24 Ore</i>, analizzando le principali questioni aperte che saranno chiarite attraverso l’orientamento del Collegio e la prassi applicativa del nuovo organismo.</p><p><i>Articolo integrale pubblicato il 24 gennaio 2026 su Plus24 – Il Sole 24 Ore</i>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 26 Jan 2026 09:47:33 +0100</pubDate>
                        <title>Legge di bilancio 2026: quali effetti su salari, premi e welfare aziendale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/default-91e7499383d66391e05ad527099c658c</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Quali sono gli impatti della legge di bilancio 2026 sulla contrattazione collettiva? Oltre alle misure per agevolare i salari reali, la partita si gioca soprattutto su premi di risultato e welfare.</i></p><p>Come ormai di prassi e coerentemente con la natura del provvedimento, la legge di bilancio concentra gran parte delle sue disposizioni su soluzioni temporanee – spesso limitate all’anno di riferimento e, in alcuni casi, a quello successivo – che sfruttano la leva fiscale.&nbsp;</p><p>La <strong>legge di bilancio 2026</strong> non si è discostata da tale prassi con le principali misure che puntano sulla riduzione dell’aliquota fiscale applicata a specifiche voci retributive, come gli aumenti contrattuali, le maggiorazioni legate a condizioni lavorative di maggiore disagio in termini di collocazione temporale della prestazione e premialità.</p><p><a href="https://www.hr-link.it/legge-bilancio-2026-retribuzioni-premi-risultato/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Leggi l'articolo completo su HR-Link</strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 22 Jan 2026 10:20:31 +0100</pubDate>
                        <title>Market Integration Package: lo strumento chiave per attuare la SIU</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/market-integration-package-lo-strumento-chiave-per-attuare-la-siu</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di Lukas Plattner pubblicato su <i>The Signal</i>.</p><p>Arriva il pacchetto europeo per l’integrazione del mercato. Nuove regole che mirano a superare la frammentazione attuale attraverso riforme su autorizzazioni, distribuzione fondi, post-trading e vigilanza centralizzata. Ecco quali saranno le implicazioni per l’industria.</p><p>La Commissione europea ha presentato il 4 dicembre 2025 il <i>Market Integration Package</i>, tassello cruciale della <i>Savings and Investments Union (SIU)</i>, destinato a rimuovere le barriere che ancora frammentano il mercato unico dei servizi finanziari.</p><p>Leggi <a href="https://www.thesignalmedia.com/market-integration-package-lo-strumento-chiave-per-attuare-la-siu/" target="_blank" rel="noreferrer"><i>qui</i></a> l'articolo completo.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 21 Jan 2026 10:37:30 +0100</pubDate>
                        <title>Chi paga se l&#039;intelligenza artificiale sbaglia? </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/chi-paga-se-lintelligenza-artificiale-sbaglia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Un recente caso deciso dal tribunale di Firenze ci fa riflettere su un tema destinato a diventare sempre più attuale: la responsabilità di chi utilizza l'intelligenza artificiale.</p><p>Ne parliamo nella nuova pillola con <strong>Mauro Curtò</strong>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 20 Jan 2026 16:38:21 +0100</pubDate>
                        <title>Aree idonee: arriva la conversione in legge</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/aree-idonee-arriva-la-conversione-in-legge</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>Dietrofront del parlamento su AIA e introduzione di un regime transitorio. Prevale il buonsenso ma permangono vari profili critici</strong></p><p class="text-justify">Come noto, con l’emanazione del Decreto n. 175 del 21 novembre 2025 destinato originariamente a regolare i soli crediti d’imposta di cui al Piano Transizione 5.0 (il “<strong>Decreto</strong>”) si è diffuso tra gli operatori un senso di sconforto e disillusione, per l’ulteriore nuova battuta di arresto derivante dal nuovo regime delle “aree idonee” per la realizzazione di impianti da fonte rinnovabile in Italia.</p><p class="text-justify">Nello specifico, il Decreto:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>ha abrogato la disciplina delle aree idonee </span><i><span>ope legis</span></i><span> di cui all’art. 20, co. 8 del D.Lgs. 199/2021 (e, per l’effetto, anche il DL Agricoltura (d.l. n. 63/2024), in pendenza, come noto, di scrutinio costituzionale) nonché&nbsp;i criteri e i parametri di cui al DM del 2 luglio 2024 (il “<strong>DM Aree Idonee</strong>” - già parzialmente annullato dal TAR Lazio a maggio del 2025 e attualmente </span><i><span>sub judice</span></i><span> dinanzi al Consiglio di Stato);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>ha introdotto nel Decreto Legislativo n. 190/2024 (anche noto come “<strong>TU FER</strong>”) una nuova disciplina delle aree idonee (artt. 11-</span><i><span>bis</span></i><span> e ss. del TU FER).&nbsp;</span></p></li></ul><p class="text-justify">Come detto, le modifiche apportate dal Decreto hanno creato particolari timori e incertezze, in particolare, da una parte, per l’introduzione del requisito dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (“<strong>AIA</strong>”) per gli impianti industriali entro cui considerare un raggio di “idoneità” e, dall’altra per l’assenza di un regime transitorio da applicarsi ai progetti già in corso di autorizzazione sulla base della normativa abrogata.&nbsp;</p><p class="text-justify">Con la conversione in legge del Decreto, (attualmente in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – la “<strong>Legge di Conversione</strong>”), se, per un verso, tali profili di criticità sono stati per risolti, per un altro, sono emerse ulteriori perplessità di rilievo non marginale per le prossime iniziative di sviluppo&nbsp;</p><p class="text-justify">In merito, si riporta di seguito l’intera elencazione delle varie tipologie di “aree idonee” così come modificate dalla Legge di Conversione.</p><p class="text-justify">Nello specifico, sono considerate aree idonee:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>i <u>siti ove sono già installati impianti che producono energia dalla stessa fonte rinnovabile&nbsp;</u>e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al <u>20%</u>, con la precisazione (non presente nel previgente Art. 20 del D.Lgs. 199/2021) che tale variazione dell’area non è consentita per gli impianti fotovoltaici installati a terra in aree agricole; inoltre, per le nuove aree occupate, bisogna osservare quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004 in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche (cfr. Art. 11-</span><i><span>bis</span></i><span>, co. 1, lett. a) del TU FER);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>i siti oggetto di <u>bonifica</u> individuati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (il “<strong>Codice dell’Ambiente</strong>”), le <u>cave</u> e le <u>miniere</u> cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento nonché (in aggiunta a quanto era previsto dal D.Lgs. 199/2021) le <u>discariche</u> o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati (cfr. Art. 11-</span><i><span>bis</span></i><span>; co. 1, lett. b), c) e d) del TU FER);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>i siti e gli impianti nella disponibilità delle società del gruppo <u>Ferrovie dello Stato</u>, dei gestori di <u>infrastrutture ferroviarie</u>, delle <u>concessionarie autostradali</u>, delle <u>società di gestione aeroportuale</u> nonché i <u>beni del demanio</u> in uso al Ministero della Difesa o al Ministero dell’Interno e determinati beni immobili individuati dall’Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, e (previsione introdotta in fase di conversione) il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nei casi di beni a destinazione agricola, di proprietà dello Stato, non contemplati in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza (cfr. Art. 11-</span><i><span>bis</span></i><span>, co. 1, lett. e), f), g), h) ed i)).</span></p></li></ul><p class="text-justify"><strong>Impianti fotovoltaici&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">All’art. 11-<i>bis</i>, co. 1, lett. l) sono previste delle ulteriori (e aggiuntive) fattispecie di idoneità specifiche per gli impianti fotovoltaici. In particolare, si tratta:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>delle aree adiacenti alla <u>rete autostradale</u> entro una distanza non superiore a <u>300 metri</u>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>degli <u>edifici</u>, delle <u>strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali</u>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>delle <u>aree a destinazione</u> <u>industriale</u>, <u>direzionale</u>, <u>artigianale, commerciale</u>, <u>logistica</u> e delle <u>aree destinate all’insediamento di Data Center</u>;</span></p></li></ul><p class="text-justify">delle aree adibite a parcheggi (limitatamente alle strutture di copertura);</p><ul><li><p class="text-justify"><span>degli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse o in condizioni di degrado ambientale;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>delle aree nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>delle aree interne agli <u>stabilimenti</u> e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola o zootecnica, <strong><u>né alla produzione di energia da fonte rinnovabile</u></strong> di cui all’art. 268 del Codice dell’Ambiente e le zone agricole racchiuse in un perimetro di 350 metri da tale impianto o stabilimento (è stato rimosso in fase di conversione la necessità che il relativo stabilimento sia stato autorizzato con AIA mentre è stata confermata la compressione della <u>buffer zone</u> da 500 a 350 metri).</span></p></li></ul><p class="text-justify">Nemmeno in fase di conversione è stato re-introdotto il previgente Art. 20, co. 8, lett. c-<i>quater </i>(<i>i.e.</i>, le aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004) che proprio di recente il TAR Lombardia-Milano, sez. III, sent. n. 4300 del 30 dicembre 2025 ha confermato essere <i>–</i> in continuità con altre pronunce ammnistrative <i>(cfr. TAR Piemonte, sez. II, 19 ottobre 2023, n. 808 e TAR Toscana, sez. II, 8 luglio 2024, n. 844) –</i> un’ulteriore fattispecie di area idonea, ampliativa dell’elenco contenuto nel comma 8.</p><p class="text-justify">Inoltre, il testo approvato dal Parlamento è intervenuto eliminando tra i centri di idoneità per lo sviluppo di nuovi impianti da fonte rinnovabile gli impianti FER già esistenti, ponendo un argine all’orientamento estensivo che si era consolidato con l’interpello MASE n. 130318 dell’8 agosto 2023 poi corroborato anche dalla giurisprudenza amministrativa (tra le altre <i>TAR Lazio, Roma, Sentenza n. 4994/2025; Tar Lecce, Sentenza n. 1113/2025</i>).&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Zone agricole e impianti agrivoltaici</strong></p><p class="text-justify">Come noto, il Decreto ha finalmente introdotto la tanto agognata definizione di impianto agrivoltaico standard, che ricordiamo essere quella di “<i>impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, l’impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione”.</i></p><p class="text-justify">Sul punto, la Legge di Conversione introduce importanti precisazioni da tenere a mente in fase autorizzativa:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>per l’installazione dell’impianto agrivoltaico i soggetti proponenti di impianti agrivoltaici sono tenuti a dotarsi di una dichiarazione asseverata – da allegare al progetto presentato in fase di autorizzazione e, comunque, da mettere a disposizione dell’amministrazione nell’ambito delle attività di controllo – redatta da un professionista abilitato che attesti che l’impianto è idoneo a conservare almeno l’80% della produzione lorda vendibile;&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>viene attribuito al comune territorialmente competente un potere della durata di cinque anni (successivi alla realizzazione di un impianto agrivoltaico) volto a verificare la persistenza dell’idoneità del sito di installazione all’uso agro-pastorale;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>è previsto il ripristino dello stato dei luoghi nonché l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 1.000 ed euro 100.000 agli interventi di installazione di impianti agrivoltaici che non consentano la preservazione della continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title><span>[1]</span></a><span>.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Tali emendamenti danno adito a non poche perplessità attese le strutturali difficoltà di mezzi e conoscenze degli uffici tecnici comunali nonché l’intrinseca complicazione di poter asseverare <i>ex ante</i> un valore fortemente condizionato da fattori imprevedibili (<i>i.e.</i>, clima) determinabile solo <i>ex post</i> a maggior ragione con riferimento a terreni attualmente non coltivati o sui quali verrà mutata coltura.</p><p class="text-justify">Ulteriori criticità discendono poi dalla novità correlata al potere quinquennale di verifica delle amministrazioni comunali che, oltre a poter essere utilizzato strumentalmente dagli enti locali, rischia di conferire una notevole incertezza alla solidità dei progetti acquistati o sviluppati dagli attori di mercato proprio in ragione della genericità e astrattezza dei parametri da osservare ai sensi della Legge di Conversione.</p><p class="text-justify"><strong>Impianti per la produzione di biometano</strong></p><p class="text-justify">Con riferimento agli impianti per la produzione di biometano le modifiche alla disciplina del Decreto appaiono limitate ma non prive di conseguenze. In particolare, sono considerate idonee:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>le aree agricole entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale (</span><i><span>i.e.</span></i><span>, il previgente all’Art. 20, co. 8, lett. c-ter), 1) del D.Lgs. 199/2021 che, come visto, non si applica più agli impianti fotovoltaici);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti di cui all’art. 268 del Codice dell’Ambiente nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Come visto per la tecnologia fotovoltaica, anche per i progetti di impianti per la produzione di biometano non figurano più tra le aree idonee quelle di cui al previgente art. 20, co. 8, lett. c-<i>quater</i> (<i>i.e.</i>, le aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004).</p><p class="text-justify"><strong>Parola alle Regioni</strong></p><p class="text-justify">Sulla falsariga di quanto disposto dal previgente art. 20, co. 4 del D.Lgs. 199/2021 in combinato disposto con il DM Aree Idonee, si prevede che entro 120 giorni dall’entrata in vigore del Decreto (<i>i.e.</i>, entro il 22 marzo 2026), le Regioni e, entro centottanta giorni dalla medesima data (<i>i.e.</i>, entro il 21 maggio 2026), ciascuna provincia autonoma (garantendo l’opportuno coinvolgimento degli enti locali) provvedano con propria legge, all’individuazione delle aree idonee sulla base dei principi e criteri di cui al nuovo art. 11-<i>bis</i>, co. 4 del TU FER, tra cui vale la pena menzionare i seguenti:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>le Regioni non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi, né identificare aree idonee ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici (cfr. Art. 11-</span><i><span>bis</span></i><span>, co. 4, lett. m) del TU FER);</span></p></li></ul><p class="text-justify">Sul punto si sono espresse anche le associazioni di categoria, rappresentando la criticità, segnalata da alcune Regioni, relativa alla difficoltà di individuare aree idonee in misura sufficiente rispetto agli obiettivi regionali assegnati. Tali criticità producono, in concreto, l’effetto di una sostanziale impossibilità di conseguire i target di sviluppo delle fonti rinnovabili nei termini previsti, con conseguente rischio di compromissione degli obiettivi nazionali ed europei.</p><ul><li><p class="text-justify"><span>al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli, le aree agricole qualificabili come aree idonee a livello regionale non devono essere inferiori allo 0,8% delle Superfici Agricole Utilizzate (SAU) né superiori al 3% delle SAU medesime, <u>comprensive della superficie su cui insistono impianti agrivoltaici</u> (inciso inserito mediante la Legge di Conversione);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>può essere previsto un differente limite massimo per ciascun comune fermi restando i limiti regionali sopra esposti, </span><i><span>i.e.</span></i><span>, tra lo 0,8% e il 3% della SAU (periodo inserito al posto del precedente “</span><i><span>possono essere definite specifiche percentuali di sfruttamento delle SAU a livello comunale</span></i><span>” in sede di esame parlamentare al fine di attribuire esplicitamente tale competenza alle regioni e alle province autonome, superando così possibili incertezze interpretative della formulazione originaria circa l’ente preposto alla determinazione delle soglie a livello comunale);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>impossibilità di prevedere divieti generali e astratti all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, fermi restando i divieti e le limitazioni prescritte per l’installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole ai sensi dell’art. 11-</span><i><span>bis</span></i><span>, co. 2 e di quanto previsto dall’articolo 11-</span><i><span>quinquies</span></i><span> del Decreto (a mente del quale all’interno delle zone di protezione dei siti UNESCO è consentita unicamente l’installazione di impianti da fonti rinnovabili autorizzabili in edilizia libera ai sensi dell’All. A del TU FER).</span></p></li></ul><p class="text-justify"><strong>Aree idonee a mare</strong></p><p class="text-justify">Il Decreto introduce il concetto di “aree idonee a mare” (cfr. art. 11-<i>ter</i> del TU FER) disponendo che sono tali quelle aree individuate dai piani di gestione dello spazio marittimo nonché le piattaforme petrolifere in disuso e i porti (quest’ultimi, per impianti eolici di potenza fino a 100 MW e previa variante del piano regolatore portuale da approvarsi entro sei mesi dalla presentazione dell’istanza di autorizzazione unica).</p><p class="text-justify"><strong>Regime semplificato</strong></p><p class="text-justify">Alla pari di quanto disposto dal previgente art. 22 del D.Lgs. 199/2021, l’art. 11-<i>quater</i> del Decreto prevede che per gli interventi ricadenti (interamente e non parzialmente) su aree idonee si applichi un regime autorizzativo semplificato.</p><p class="text-justify">Segnatamente, per tali interventi non è necessaria l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica (il parere dell’autorità competente, ove espresso, non è vincolante) e, in caso di progetti soggetti ad autorizzazione unica, i termini del procedimento sono ridotti di un terzo.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>L’introduzione di disposizioni transitorie e la scomparsa delle aree ex c-</strong><i><strong>quater</strong></i></p><p class="text-justify">Se inizialmente il Decreto ha reiterato lo stesso errore del DM Aree Idonee, non prevedendo alcun regime di salvaguardia per gli iter in corso, così determinando un potenziale effetto retroattivo delle nuove limitazioni sui plurimi progetti in <i>pipeline</i> non in linea con i rinnovati criteri localizzativi (ricordiamo che il TAR Lazio con la sentenza 9155/2025 ha parzialmente annullato il DM Aree Idonee su questo punto), ecco che l’esame al parlamento ci fornisce un regime transitorio che mira a salvare tutti i progetti il cui iter autorizzativo era già in vigore alla data di entrata in vigore del Decreto.</p><p class="text-justify">Segnatamente, è stabilito che le disposizioni di cui agli articoli 11-bis, comma 1, e 11-quater del TU FER, introdotti dal Decreto, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (dunque al 22 novembre 2025), le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Si chiarisce inoltre che per “procedure in corso” si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del Decreto. Inoltre, nei casi di elevato valore agricolo dell’area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all’articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.&nbsp;</p><p class="text-justify">Sorge subito il problema, tuttavia, di determinare quando<i>&nbsp;</i>la completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta per tutti quei procedimenti semplificati (i.e., PAS) per i quali il filtro della completezza documentale non viene nei fatti compiuto. Ciò determinerebbe, a seconda dell’interpretazione sistematica o letterale della norma (i) di considerare “salvi” tutti i progetti il cui deposito sia stato completato almeno trenta giorni antecedentemente alla data del 22 novembre 2025 (nel rispetto dell’Articolo 8 del TU FER) o al contrario (ii) di considerare non verificata la completezza documenti tutti quei procedimenti per i quali non sia stato formalmente rilasciato un provvedimento di conferma della completezza documentale (sebbene il termine di trenta giorni sia nel frattempo già decorso).</p><p class="text-justify">Quanto infine al previgente c-<i>quater</i>, sede di plurime iniziative progettuali fin dalla sua introduzione, è stata confermata l’esclusione dal novero delle aree idonee di quelle non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004.</p><p class="text-justify"><strong>Le aree agricole</strong></p><p class="text-justify">Nonostante il DL Agricoltura sia attualmente sottoposto al vaglio costituzionale, il Decreto appare, purtroppo, riproporre essenzialmente il medesimo divieto generalizzato di realizzazione di impianti fotovoltaici a terra nelle aree agricole.</p><p class="text-justify">L’unica positiva differenza è rappresentata dall’introduzione della tanto attesa definizione di impianti agrivoltaici standard i quali, dovrebbero poter essere realizzati su aree agricole in deroga al predetto divieto.</p><p class="text-justify">Ciò nondimeno, anche in relazione a tale profilo appaiono permanere significativi margini di incertezza; difatti la deroga trova applicazione solo laddove i moduli siano “<i>collocati in posizione adeguatamente elevata da terra</i>”, il che lascia immensi spazi di discrezionalità alle relative amministrazioni locali su cosa si debba intendere per “<i>posizione adeguatamente elevata</i>”.</p><p class="text-justify">È opportuno, se non necessario, che vengano forniti dei criteri e parametri tecnici nitidi e concreti volti a limitare l’alea dei procedimenti amministrativi e, al contempo, ad agevolare gli operatori nella pianificazione delle proprie strategie di investimento&nbsp;</p><p class="text-justify">Lasciano particolarmente perplessi i paletti imposti alle Regioni in termini di aree agricole qualificabili come idonee nel proprio territorio che, come visto, non devono essere inferiori allo 0,8% né superiori al 3% delle SAU (<i>i.e.</i>, la somma delle superfici destinate alla produzione agricola), prevedendo, inoltre, la possibilità per i comuni di definire&nbsp;un differente limite massimo, fermi restando i limiti regionali sopra esposti.</p><p class="text-justify">Si tratta di un meccanismo che rischia di innescare, per ciascuna Regione, una vera e propria corsa all’avvio dei procedimenti autorizzativi su aree agricole al fine di prevenire eventuali rischi di diniego derivanti dall’avvenuta erosione della succitata soglia del 3%.</p><p class="text-justify">Sebbene la forchetta individuata per le aree idonee, pur presentata come misura di tutela del suolo agricolo, non costituisce in realtà un vincolo effettivo alla crescita del fotovoltaico utility scale sotto un profilo puramente quantitativo - essendo il 3% della SAU<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title>[2]</a> sufficiente a sviluppare ben più della capacità necessaria per il fabbisogno energetico, è ragionevole attendersi che una parte significativa delle aree astrattamente idonee non presenterà condizioni di allaccio tecnicamente ed economicamente sostenibili, con la conseguenza di alimentare, come già avviene, fenomeni di progettualità opportunistica, eccessiva concentrazione micro-zonale e perdita di efficienza del sistema autorizzativo ed energetico a svantaggio di tutta la collettività.</p><p class="text-justify"><strong>Conclusioni</strong></p><p class="text-justify">Il quadro normativo delineato dalla Legge di Conversione segna senza dubbio un punto di svolta nella disciplina delle aree idonee per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, ponendo rimedio ad alcune delle più evidenti criticità emerse nella versione originaria del provvedimento.&nbsp;</p><p class="text-justify">In particolare, l’introduzione di un regime transitorio per i procedimenti in corso e la rimozione di requisiti sproporzionati, quali il necessario possesso dell’AIA per l’individuazione delle buffer zone industriali, rappresentano interventi correttivi apprezzabili e, sotto diversi profili, necessari per ristabilire un minimo di certezza giuridica per gli operatori.</p><p class="text-justify">Ciò nondimeno, l’impianto complessivo della riforma continua a presentare significative aree di frizione.&nbsp;</p><p class="text-justify">La definitiva esclusione della fattispecie ex art. 20, co. 8, lett. c-<i>quater</i> del D.Lgs. 199/2021 riduce sensibilmente l’ampiezza delle aree qualificabili come idonee, in apparente disallineamento rispetto all’orientamento giurisprudenziale che ne aveva valorizzato la funzione espansiva e sistematica. Parimenti, il persistente divieto generalizzato di fotovoltaico a terra in area agricola, temperato solo dalla deroga per gli impianti agrivoltaici standard, continua a fondarsi su formule elastiche e indeterminate che rischiano di tradursi, in sede applicativa, in un ampliamento eccessivo della discrezionalità amministrativa.</p><p class="text-justify">Particolarmente delicata appare, inoltre, la scelta di vincolare le Regioni a soglie percentuali rigide di SAU qualificabile come area idonea.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tale meccanismo, sebbene formalmente orientato alla tutela del suolo agricolo, rischia di produrre effetti distorsivi, incentivando una competizione anticipatoria tra progetti, una concentrazione localizzativa non ottimale e un incremento di iniziative prive di reale sostenibilità tecnica ed economica, con ricadute negative sull’efficienza complessiva del sistema autorizzativo e sul perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione.</p><p class="text-justify">In definitiva, il legislatore ha compiuto un passo avanti nel tentativo di razionalizzare una materia stratificata e fortemente conflittuale, ma il risultato appare ancora lontano da un assetto realmente stabile, coerente e funzionale agli obiettivi nazionali ed europei e che ascolti le istanze degli operatori.&nbsp;</p><p class="text-justify">Molto dipenderà, nei prossimi mesi, dall’attuazione regionale del nuovo quadro normativo, dall’adozione degli strumenti digitali di supporto alla pianificazione territoriale e, non da ultimo, dal contributo chiarificatore che potrà provenire dalla giurisprudenza amministrativa.&nbsp;</p><p class="text-justify">In assenza di ulteriori interventi di affinamento, permane il rischio che la disciplina delle aree idonee continui a rappresentare non tanto un fattore di accelerazione, quanto un ulteriore terreno di incertezza per lo sviluppo ordinato delle fonti rinnovabili in Italia.</p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a>&nbsp;Tale sanzione è prevista anche per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra in violazione del divieto di cui all’art. 11-<i>bis</i> comma 2 del TU FER.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" title>[2]</a>&nbsp;Attualmente pari a 12,3 milioni di ettari, fonte ISTAT (2025):&nbsp;<a href="https://www.istat.it/storage/ASI/2025/capitoli/C13.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.istat.it/storage/ASI/2025/capitoli/C13.pdf</a> a fronte di un obbiettivo di generazione da fonte rinnovabile al 2040 che oscilla tra 144 GW e 170 GW, fonte Terna (2025):&nbsp;<a href="https://download.terna.it/terna/Terna_Prospettive_Sviluppo_Sistema_Energetico_2050_Copertura_domanda_elettrica_8de15802728e7d1.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">https://download.terna.it/terna/Terna_Prospettive_Sviluppo_Sistema_Energetico_2050_Copertura_domanda_elettrica_8de15802728e7d1.pdf</a>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Biometano</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 19 Jan 2026 11:43:20 +0100</pubDate>
                        <title>IRES e IRAP: le novità della Legge di Bilancio 2026 per le banche</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ires-e-irap-le-novita-della-legge-di-bilancio-2026-per-le-banche</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/ires-e-irap-le-novita-della-legge-di-bilancio-2026-per-le-banche/" target="_blank" rel="noreferrer">Tratto da Diritto Bancario</a></p><p><i><strong>Luigi Merola </strong>sintetizza le <strong>principali disposizioni</strong> di natura tributaria introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (<strong>Legge di Bilancio 2026</strong>) che <strong>impattano</strong> sulla determinazione dell’Imposta sul Reddito delle Società (<strong>IRES</strong>) e dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (<strong>IRAP</strong>) dovute dalle <strong>banche</strong>. Vengono altresì riprese alcune disposizioni che, pur non assumendo diretta rilevanza ai fini della determinazione delle imposte dovute a titolo di IRES ed IRAP, sono tuttavia di particolare interesse per il settore bancario.</i></p><p><strong>1. Tobin tax (articolo 1, commi 29 – 31)</strong></p><p>La Legge di Bilancio 2026 interviene sulla disciplina dell’<strong>imposta sulle transazioni finanziarie</strong> (c.d. “Tobin tax”), <strong>raddoppiando le aliquote</strong> applicabili alle principali transazioni soggette ad imposta.</p><p>In particolare, l’imposta sui trasferimenti di proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui all’<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&amp;art.idArticolo=2346&amp;art.versione=3&amp;art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.idGruppo=300&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.flagTipoArticolo=2" target="_blank" rel="noreferrer">art. 2346, co. 6, c.c.</a>, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché dei titoli rappresentativi dei predetti strumenti (indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente), è elevata dallo 0,2% allo 0,4% in presenza di transazioni effettuate al di fuori dei mercati regolamentati, dallo 0,1% allo 0,2% per le transazioni concluse sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ires-e-irap-le-novita-della-legge-di-bilancio-2026-per-le-banche/#_ftn1" target="_blank" rel="noreferrer">[1]</a>, dallo 0,02% allo 0,04% per le negoziazioni ad alta frequenza relative a operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano.</p><p>Le nuove aliquote trovano applicazione con riguardo ai trasferimenti e alle operazioni effettuati <strong>a decorrere dal 1° gennaio 2026</strong>.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/ires-e-irap-le-novita-della-legge-di-bilancio-2026-per-le-banche/" target="_blank" rel="noreferrer">Leggi qui l'articolo integrale</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 19 Jan 2026 09:23:37 +0100</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm si rafforza nel Debt Capital Markets con l&#039;ingresso di Federico Morelli</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-si-rafforza-nel-debt-capital-markets-con-lingresso-di-federico-morelli</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>ADVANT Nctm annuncia l'ingresso del partner <strong>Federico Morelli </strong>nell'area Debt Capital Markets (DCM), rafforzando ulteriormente le proprie competenze in materia di private debt, corporate bonds, equity capital markets e finanza strutturata.</p><p>Morelli vanta una consolidata esperienza nell'assistenza a operazioni di debt ed equity capital markets, in ambito sia domestico sia internazionale, nonché in emissioni di strumenti subordinati.</p><p>Contestualmente, entrano a far parte di ADVANT Nctm anche <strong>Martina Baldi</strong>, managing associate, e <strong>Federica Alici Biondi</strong>, senior associate.</p><p>L'operazione si inserisce nel percorso di sviluppo della practice e si collega ai più recenti trend del mercato del debito, tra cui il crescente rimpatrio dei bond da parte di emittenti italiani.</p><p>Nell'ambito della medesima strategia, ADVANT Nctm annuncia inoltre l'ingresso di <strong>Gaetano Petroni</strong> come counsel: professionista che, oltre ad operare nel real estate finance, vanta una solida esperienza nelle emissioni high yield.</p><p>“L'arrivo di Federico Morelli - commenta <strong>Paolo Montironi</strong>, Senior Partner di ADVANT Nctm - conferma la volontà dello Studio di proseguire nel percorso di rafforzamento attraverso l'inserimento di profili con esperienze distintive e una forte capacità di sviluppo. Un investimento che ci consente di accrescere ulteriormente la qualità del supporto ai nostri clienti e di rendere l'offerta sempre più articolata e aderente alle trasformazioni del contesto economico. Continuiamo così a evolvere il nostro modello di consulenza, mettendo competenza, visione e innovazione al servizio delle esigenze dei clienti”.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 15 Jan 2026 11:04:18 +0100</pubDate>
                        <title>Esce l&#039;intermediario ed entra l&#039;Sgr nell&#039;Acf</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/esce-lintermediario-ed-entra-lsgr-nellacf</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Una recente decisione dell'Arbitro per le controversie finanziarie consolida il principio per cui legittimata a essere convenuta in giudizio è la società di gestione del risparmio, e non l'intermediario collocatore del fondo, qualora la richiesta dell'investitore sia volta alla restituzione delle somme investite (si veda la Decisione n. 7709 del 19 novembre 2024, ma anche più di recente la Decisione n. 8225 del 23 ottobre 2025).&nbsp;</p><p>L'Arbitro, infatti, pronunciandosi sulla eccezione sollevata da parte dell'intermediario collocatore dei fondi, cui veniva contestata la perdita derivante dall'investimento, con richiesta di restituzione della somma originariamente investita, ha affermato il principio secondo cui il ruolo di mero collocatore dell'intermediario non consente di individuare quest'ultimo quale parte del contratto che, invece, si sviluppa lungo l'asse investitore e Sgr che è, pertanto, il soggetto nei confronti del quale non possono che essere avanzate richieste restitutorie con riferimento ai capitali investiti.&nbsp;</p><p><strong>L'EFFETTIVA CONTROPARTE CONTRATTUALE&nbsp;</strong></p><p>Legittimato passivo, dunque, rispetto alle domande di risoluzione (e invalidità) del relativo rapporto contrattuale deve ritenersi non l'intermediario collocatore (che, come noto, interviene esclusivamente in sede di commercializzazione del prodotto), bensì il soggetto emittente, in quanto effettiva controparte contrattuale. I binari sui quali si muove questa affermazione sono quelli che distinguono i cosiddetti rimedi "restitutori" da quelli "risarcitori", che possono sembrare simili, ma che in realtà sono assolutamente differenti tra loro.&nbsp;</p><p><strong>AZIONE DI NATURA RESTITUTORIA&nbsp;</strong></p><p>La ripetizione d'indebito oggettivo, che deriva in conseguenza della caducazione del contratto (in virtù di una pronuncia di nullità, annullamento o risoluzione), rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, ed è circoscritta tra colui che dispone il pagamento ed il destinatario del pagamento stesso (sia che questi lo abbia incassato personalmente, sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante, visto che a ogni effetto è il destinatario colui che deve qualificarsi come effettivo beneficiario).&nbsp;</p><p>È proprio su questa traiettoria decisionale che, quindi, si colloca il ragionamento spiegato dal Collegio dell'Acf per cui, se l'investitore agisce con richieste che hanno finalità restitutorie delle somme corrisposte per l'investimento (quindi con domande che presuppongono l'accoglimento di un'azione di nullità, annulla mento o risoluzione dell'investimento) la legittimazione spetta alla Sgr, mentre se le finalità sono risarcitorie la responsabilità è dell'intermediario collocatore.&nbsp;</p><p><strong>ALCUNE OBIEZIONI&nbsp;</strong></p><p>Si deve obiettare tuttavia che, proprio per il ruolo che l'intermediario assume, si possono determinare nullità conseguenti e derivanti da situazioni oggettivamente estranee al rapporto investitore ed Sgr: di conseguenza la nullità potrebbe astratta mente dipendere da condotte non imputabili alla Sgr, quale ad esempio la mancanza del contratto disciplinante la prestazione dei servizi di investimento, oppure l'eventuale vizio del consenso dell'investitore. In questo caso, dunque, la Sgr sarebbe chiamata a rispondere in via diretta e restitutoria, nei confronti dell'investitore, in relazione a condotte a sé non imputabili, aggravando la posizione della stessa Sgr rispetto a una situazione da parte propria non governabile. Chiaramente tale particolare situazione non si verifica nel momento in cui oggetto della contestazione da parte dell'investitore sia la documentazione predisposta dalla Sgr, la gestione del fondo o, comunque, attività che si colleghino direttamente all'investimento, laddove il soggetto legittimato a resistere alle domande dell'investitore è esclusivamente la Sgr.&nbsp;</p><p><strong>QUANDO RISPONDE IL COLLOCATORE&nbsp;</strong></p><p>Qualora sia oggetto di contestazione, da parte dell'investitore, la mancata osservanza degli obblighi di informativa, assumendo di non avere ricevuto alcuna informativa sufficientemente precisa, circostanziata e specifica sulla natura e la portata delle operazioni di investimento, ossia si lamenti la mancata con segna di Kid relativi ai fondi, ossia ancora una carenza legata all'attività di consulenza, il soggetto legittimato a contraddire è necessariamente l'intermediario collocatore in quanto si tratta di attività legate alla prestazione dei servizi di investimento che l'intermediario deve rispettare nei confronti della propria clientela: l'eventuale violazione di tali obblighi conducono ver so una eventuale condanna di risarcimento del danno da individuare secondo i criteri notoriamente sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione.</p><p><i>Il contributo a cura di <strong>Paolo Francesco Bruno</strong> per Fondi &amp; Sicav - Dicembre 2025 / Gennaio 2026.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 14 Jan 2026 10:01:32 +0100</pubDate>
                        <title>Patto di non concorrenza: qual è il corrispettivo &quot;giusto&quot;?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/patto-di-non-concorrenza-qual-e-il-corrispettivo-giusto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nella pratica quotidiana, sopratutto nel contesto delle operazioni straordinarie, ci confrontiamo spesso con il tema della <strong>struttura </strong>del patto di non concorrenza: uno strumento essenziale per preservare il <strong>valore dell'investimento e per gestire in modo più sicuro la fase di disinvestimento</strong>.</p><p>Il nodo centrale? Il <strong>quanto</strong> e il <strong>come </strong>del corrispettivo:</p><ul><li>è possibile prevedere un pagamento in corso di rapporto?</li><li>e, se sì, quale misura è corretta?</li></ul><p>Con la sentenza <strong>n. 436 del 9 gennaio 2026</strong>, la Corte di Cassazione - Sezione Lavoro è tornata sul tema e, in particolare, sul requisito della determinabilità del corrispettivo quando questo è pagato durante il rapporto ed è collegato alla durata effettiva dello stesso.</p><p>In continuità con l'orientamento già espresso dalla sentenza n. 5540/2021, la Corte ha chiarito che il riferimento alla durata del rapporto <strong>non incide </strong>sulla determinabilità del corrispettivo ma può rilevare sul piano della sua congruità in quanto:</p><ul><li><span>un corrispettivo variabile in funzione della durata del rapporto è determinabile, perchè fondato su criteri oggettivi;</span></li><li><span>ciò che resta da valutare al momento della cessazione è se quel compenso sia congruo rispetto al sacrificio imposto al lavoratore.</span></li></ul><p>Proprio sul tema della <strong>congruità</strong>, la cassazione (sent. n. 5540/2021) aveva già indicato che un requisito di adeguatezza è implicito nell'art. 2125 c.c. e che compensi <strong>meramente simbolici</strong> o manifestamente <strong>iniqui/sproporzionati</strong> rendono il patto nullo.</p><p><a href="https://www.giuslavoristi.it/agi_cms/public/news/1768306166904.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">Leggi qui la sentenza integrale</a><br>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 09 Jan 2026 11:31:02 +0100</pubDate>
                        <title>Adempimento collaborativo, sprint di ammissioni nel 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/adempimento-collaborativo-sprint-di-ammissioni-nel-2025</link>
                        <description>Salgono a 221 le imprese nel regime: 78 nuove istanze accolte</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La notizia era attesa, ma non per questo meno rilevante: l’elenco delle società che hanno scelto di instaurare una relazione collaborativa, fondata su un dialogo continuo e strutturato con l’Agenzia delle Entrate, si arricchisce di <strong>78 nuove istanze</strong>. Un plauso va certamente ai vertici aziendali che hanno intrapreso questo percorso, agli advisor che li hanno accompagnati e al team dell’Adempimento Collaborativo dell’Agenzia delle Entrate, che — ancora prima di accogliere i 350 nuovi funzionari dedicati al programma — è riuscito a gestire l’interazione con un numero record di istanti. Nel complesso, il perimetro dei grandi contribuenti “virtuosi” si fa sempre più ampio: sono ormai <strong>oltre 220 le società </strong>che, dal 2015 — anno di pubblicazione del D.Lgs. n. 128/2015 — a oggi hanno scelto la strada del dialogo preventivo.</p><p>Ora l’attenzione si sposta sui certificatori, chiamati entro il 30 settembre 2026 a verificare che i <strong>tax control framework</strong>&nbsp;implementati dalle nuove ammesse rispettino i requisiti previsti dal decreto e dalle Linee Guida, fornendo una ragionevole certezza circa una gestione consapevole, affidabile e strutturata della variabile fiscale da parte dell’impresa.</p><p>Il dato delle nuove ammissioni assume un rilievo ancora maggiore se letto in chiave evolutiva: <strong>19 ammissioni nel 2023, 31 nel 2024 e 78 nel 2025</strong>. Una crescita significativa, che testimonia la progressiva maturazione e il consolidamento di un sistema che, nel tempo, ha acquisito maggiore stabilità e regole più chiare. Alla luce della recente riduzione della soglia di fatturato per l’accesso al regime — fissata a <strong>500 milioni di euro a partire dal 2026</strong>&nbsp;— è ragionevole attendersi che nei prossimi anni molte imprese saranno chiamate a compiere scelte strategiche di rilievo.</p><p>L’adesione all’adempimento collaborativo, infatti, non si esaurisce in una decisione formale, ma presuppone l’avvio di un percorso impegnativo, che richiede il disegno e l’implementazione di un sistema integrato ed efficace di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Si tratta di una scelta di lungo periodo, che implica un profondo cambio di paradigma per l’intera organizzazione: il passaggio da una logica prevalentemente reattiva a una logica preventiva, fondata su una maggiore responsabilizzazione del management e su una concezione della fiscalità come componente strutturale della governance aziendale. Una sfida tutt’altro che banale, soprattutto considerando che alla riduzione dei volumi di fatturato si accompagna, di regola, una minore dimensione organizzativa e, conseguentemente, una più limitata disponibilità di risorse e competenze interne da dedicare all’implementazione e alla gestione del TCF.</p><p>Un ulteriore elemento completa il quadro prospettico. <strong>A partire dal 2028</strong>, la soglia di fatturato per l’accesso al regime di adempimento collaborativo sarà ulteriormente ridotta a <strong>100 milioni di euro</strong>, ampliando il bacino delle imprese potenzialmente interessate a <strong>oltre 11.000 realtà produttive</strong>. Ciò segnerà il definitivo passaggio del programma da regime “d’élite”, riservato a pochi grandi contribuenti, a vera e propria <strong>leva di sistema</strong>.</p><p>La sfida non riguarda solo le imprese, ma anche — e forse ancor prima — l’Agenzia delle Entrate, chiamata a dimostrare che la solidità dell’impianto regolamentare e il corretto funzionamento degli strumenti disegnati dal legislatore sono in grado di sostenere, in modo concreto ed efficace, un modello improntato al confronto preventivo, alla qualità della relazione e alla fiducia reciproca. In questa prospettiva, appare auspicabile che il percorso prosegua lungo la direttrice di una crescente standardizzazione e, per taluni aspetti, di una semplificazione degli strumenti — senza tuttavia comprometterne la sostanza e la funzione — nella consapevolezza che un Fisco efficace non deve ambire a essere “amico”, bensì <strong>equo</strong>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Sat, 03 Jan 2026 09:03:00 +0100</pubDate>
                        <title>Previdenza. Per la complementare fisco più benevolo ma con qualche limite</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/previdenza-per-la-complementare-fisco-piu-benevolo-ma-con-qualche-limite</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ancora basso il tetto alle deduzioni. Ideale sarebbe tassare solo la prestazione finale.</p><p>La previdenza complementare è uno di quei settori in cui la fiscalità gioca un ruolo positivo, anche se pure qui non mancano delle aree di miglioramento. Del resto la stessa Manovra finanziaria ne prende atto, visto che alza il limite della deducibilità da 5.164,57 euro a 5.300 euro. […]</p><p>[…] Ma la situazione per quanto migliore rispetto ai redditi finanziari, resta ancora critica nel confronto con altri Paesi. <strong>Lukas Plattner</strong>, Partner ADVANT Nctm e membro comitato scientifico di Assonext spiega infatti: “La tassazione del prodotto previdenziale avviene negli altri Paesi solitamente solo al momento della liquidazione (ossia quando si va in pensione, in caso di morte o di disabilità che costringe all'uscita dal lavoro), l'Italia anticipa invece il prelievo. Nel nostro ordinamento si tassano i rendimenti anche durante la fase di accumulo, riducendo l'efficienza dell'interesse composto su un investimento che per natura è di lungo termine”.</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sul numero del 3 gennaio de Il Sole 24 Ore Plus</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 22 Dec 2025 12:27:55 +0100</pubDate>
                        <title>Dal Tar Palermo importanti principi per il settore delle rinnovabili</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dal-tar-palermo-importanti-principi-per-il-settore-delle-rinnovabili</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con l’ordinanza n. 740 del 19 dicembre 2025, il TAR Sicilia – Palermo, sez. V, ha fornito importanti chiarimenti per il settore delle rinnovabili.</p><p class="text-justify">La pronuncia è stata resa nell’ambito di un giudizio promosso da un primario operatore originato da un diniego di proroga <i>ex </i>art. 10-<i>septies </i>del D.L. n. 21/2022 (anche noto come “<strong>DL Ucraina</strong>”), motivato (i) dal mancato rispetto del termine di inizio lavori autorizzati in PAS e (ii) dalla non conformità del progetto al nuovo piano urbanistico adottato.</p><p class="text-justify">A valle della camera di consiglio, il Collegio ha chiarito che:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>in base all’art. 10 </span><i><span>septies</span></i><span> d.l. n. 21/2022, “</span><i><span><u>la proroga costituisce atto dovuto e non richiede un atto di assenso formale da parte dell’autorità procedente</u></span></i><span>” (cfr. TAR Campania, Salerno, Sez. II, 17 ottobre 2025 n. 1701) al verificarsi delle condizioni tassativamente previste, tra cui che il termine da prorogare non sia scaduto e che “</span><i><span>i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, <u>con nuovi strumenti urbanistici approvati</u></span></i><span>”;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>per l’intervento autorizzabile con la PAS (generalmente assimilata in giurisprudenza a una SCIA) <strong><u>non è previsto ex art. 6, d.lgs. 28/2011 un termine di inizio lavori</u></strong> mentre è previsto che debba essere completato entro tre anni dal relativo perfezionamento;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la mera “adozione” di una variante urbanistica (non ancora approvata) che si ponga in contrasto con il titolo abilitativo già formatosi non è idonea a impedire la proroga </span><i><span>ex lege</span></i><span> del titolo stesso.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Si tratta con tutta evidenza di un provvedimento di notevole rilievo, soprattutto alla luce dei significativi riflessi pratici ed economici per gli attori del settore, in quanto chiarisce aspetti fondamentali – fino ad oggi ancora incerti – destinati ad aver un impatto concreto per i progetti in via di sviluppo.&nbsp;</p><p class="text-justify">Si resta ora in attesa dell’udienza di merito che è stata fissata per il 18 giugno p.v.&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>Contributo a cura di <strong>Giovanni Battista De Luca</strong>, <strong>Lorenzo Piscitelli</strong> e <strong>Ludovica Petrucci</strong>.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 17 Dec 2025 09:49:26 +0100</pubDate>
                        <title>Legge sarda sulle aree idonee: stop della Corte Costituzionale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legge-sarda-sulle-aree-idonee-stop-della-corte-costituzionale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con la sentenza n. 184 del 16 dicembre 2025 la Corte Costituzionale, com’era presumibile, ha ritenuto in gran parte incostituzionale l’oramai nota Legge della Regione Sardegna n. 20/2024 in materia di aree idonee (la “Legge”).</p><p>In merito, si riporta di seguito un sintetico riepilogo schematico delle principali argomentazioni espresse dalla Consulta unitamente alle nostre considerazioni preliminari sui riflessi della pronuncia in commento.</p><p class="text-center">* * *</p><p><strong>Sull’applicazione della Legge anche ai procedimenti autorizzativi già conclusi&nbsp;</strong></p><p>La Consulta ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 1, co. 2 della Legge laddove impone di applicare la stessa anche ai procedimenti già conclusi.&nbsp;</p><p>Tale previsione violerebbe, infatti, i principi del legittimo affidamento e della libertà di iniziativa economica, oltre che quello di massima diffusione degli impianti FER.</p><p>Nel segno, ad avviso della Corte, la disposizione regionale “<i>trasmoda in una disciplina irragionevolmente limitativa del legittimo affidamento, ponendosi in contrasto con il principio della certezza del diritto poiché determina una vanificazione di tutti i provvedimenti autorizzativi rilasciati per la costruzione e l’esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, senza che tale travolgimento sia motivato da ragioni di carattere tecnico o scientifico (ex plurimis, sentenza n. 88 del 2025)</i>”.</p><p><strong>In ordine al divieto di realizzazione degli impianti nelle aree qualificate come non idonee</strong></p><p>Coerentemente con le coordinate ermeneutiche da tempo tracciate dalla Consulta è stato ribadito che “<i>l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico (sentenza n. 134 del 2025)</i>”.</p><p>La qualifica di un’area come non idonea determina, tutt’al più, l’impossibilità di accedere ai procedimenti autorizzatori semplificati, previsti dal legislatore statale nelle aree idonee per velocizzare la diffusione delle fonti rinnovabili.</p><p>In tali aree, infatti, l’installazione di un impianto può essere autorizzata, ma sulla base di una idonea istruttoria e di una motivazione rafforzata.</p><p>Secondo i giudici “<i>la decisione definitiva in merito alla realizzazione degli impianti FER, nelle aree indicate come non idonee, va assunta, in ogni caso, all’esito del singolo procedimento di autorizzazione concernente lo specifico progetto di impianto, all’interno del quale si potrebbero comunque evidenziare ragioni a favore della sua realizzazione</i>”.</p><p>Ed infatti, è nel procedimento che dovranno emergere le obiettive ragioni ostative alla realizzazione dell’impianto in un’area non idonea. Ad avviso della Corte, il procedimento autorizzativo consente, infatti, di valutare in concreto il rapporto tra le aree idonee e non, nonché di bilanciare compiutamente la protezione della natura e la tutela dell’ambiente mediante la riduzione delle fonti di energia inquinanti.</p><p>Tale impostazione, in definitiva, permette di contrastare il fenomeno <i>Nimby</i> e, quindi, di evitare che vengano assecondate le volontà di alcuni organi politici regionali tese ad ostacolare la realizzazione degli impianti nei rispettivi territori.</p><p>Alla luce di tali argomentazioni, è stata, dunque, dichiarata costituzionalmente illegittima la disposizione che pone un divieto assoluto di installazione degli impianti FER nelle aree non idonee.&nbsp;</p><p><strong>Sui limiti per gli interventi di </strong><i><strong>revamping </strong></i><strong>e </strong><i><strong>repowering</strong></i></p><p>È costituzionalmente illegittima per violazione del riparto di competenze legislative, la norma regionale che introduce differenti tipologie di limiti alle attività di repowering e revamping, basati sia sull’estensione delle superfici interessate sia, di fatto, sul numero di aerogeneratori di nuova generazione autorizzabili, adottando così un criterio difforme e in contrasto con quello stabilito dal legislatore statale.</p><p><strong>Impianti </strong><i><strong>off-shore</strong></i><strong> e competenza statale</strong></p><p>La Corte ha chiarito che l’individuazione delle aree idonee per l’installazione di impianti FER off-shore è di competenza del Ministro delle infrastrutture e trasporti.&nbsp;</p><p>Ne deriva che le regioni, ivi inclusa la Sardegna, non possono individuare autonomamente i siti idonei all’installazione di tali impianti.</p><p class="text-center">* * *</p><p>La Corte ha accolto gran parte delle contestazioni avanzate dal Governo contro la legge regionale sarda, confermando e rafforzando l’orientamento nazionale ed europeo a sostegno della transizione energetica.</p><p>In merito, è auspicabile che alcuni spunti offerti dalla pronuncia in commento siano colti recepiti nell’ambito dell’attuale conversione in Legge del DL 175/2025.</p><p>Con tale decreto, come noto, è stata significativamente ridefinita la normativa in materia di aree idonee, lasciando perplessità di non marginale rilievo anche e soprattutto con riferimento a taluni profili approfonditi dai giudici costituzionali, tra tutti l’assenza di disposizioni transitorie e la disciplina dei progetti ricadenti solo parzialmente in aree non idonee.</p><p>L’obiettivo condiviso deve essere giungere ad un contesto normativo che sia quanto più possibile nitido ed univoco onde prevenire l’oramai costante ricorso da parte degli operatori alle sedi giudiziali per affermare principi che dovrebbero essere pacifici.</p><p><i>Approfondimento a cura di <strong>Giovanni Battista De Luca</strong>, <strong>Lorenzo Piscitelli</strong> e <strong>Ludovica Petrucci</strong></i>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 15 Dec 2025 14:42:14 +0100</pubDate>
                        <title>Verona adotta una disciplina urbanistica per la logistica e l&#039;e-commerce basata sul carico urbanistico effettivo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/verona-adotta-una-disciplina-urbanistica-per-la-logistica-e-le-commerce-basata-sul-carico-urbanistico-effettivo</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il fenomeno della logistica di “<strong>ultimo miglio"</strong> – relativa alla fase terminale della catena distributiva che consegna il prodotto direttamente all'acquirente – ha modificato radicalmente l'impatto territoriale delle attività logistiche.&nbsp;</p><p class="text-justify">Sul piano normativo, tuttavia, <strong>permane un vuoto regolatorio</strong> a livello nazionale e regionale. La legislazione urbanistica vigente non contempla una disciplina specifica per le attività logistiche moderne, lasciando agli enti locali il compito di individuare soluzioni normative adeguate nell'esercizio della propria autonomia pianificatoria.</p><p class="text-justify">In questo contesto, il <strong>Comune di Verona</strong> ha adottato, con deliberazione n. 44 del 25 settembre 2025, la variante urbanistica n. 56 che introduce una <strong>disciplina organica e differenziata</strong> per le attività logistiche, basata sul principio del <strong>carico urbanistico effettivo</strong>.</p><p class="text-justify">La scelta veronese si pone in linea con l'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato che ha affermato che la logistica può costituire, a seconda dei casi, una <i>sub</i> funzione sia dell'attività commerciale che di quella industriale e che determinante, al riguardo, diviene l'analisi della tipologia di flusso di utenze correlata al “magazzino” che può comportare un differente carico urbanistico "<i>se è funzionale all'esercizio di attività produttiva, venendo utilizzato per la gestione di materiali derivanti da un fabbricato industriale, ovvero se è strumentale all'esercizio di attività commerciale, fungendo da deposito di prodotti finiti pronti per essere immessi sul mercato</i>” (Cons. Stato, Sez. II, n. 5297/2022).</p><p class="text-justify">Per questo motivo la variante adottata introduce nell’ambito della generale macrocategoria “UT3- direzionale e produttivo” una chiara distinzione tra la logistica produttiva tradizionale (UT3/2) e la c.d. “<strong>logistica distributiva” (UT3/3), a sua volta distinta&nbsp;</strong>in <strong>tre sotto-tipologie</strong>:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>UT3/3.1: attività di autotrasporto per conto terzi;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>UT3/3.2: attività di un operatore per rifornire la propria rete distributiva;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><u>UT3/3.3: attività di un operatore per distribuire direttamente al consumatore finale</u> (e-</span><i><span>commerce</span></i><span>).</span></p></li></ul><p class="text-justify">Oltre a tale aspetto definitorio e qualificatorio, già di per sé rilevante, per rendere le norme aderenti alla realtà operativa, il Comune ha anche distinto il <strong>carico urbanistico</strong> delle tre sottocategorie della logistica distributiva in funzione del loro impatto effettivo sul territorio:</p><ul><li><p class="text-justify"><span><strong>carico medio</strong> per UT3/3.1 e UT3/3.2: tipologie che generalmente gravitano sulla grande viabilità o sulla rete ferroviaria e che hanno un impatto più lineare e prevedibile;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>carico alto</strong> per la logistica dell'e-commerce: questa tipologia incide direttamente sulle aree urbane in termini di traffico, sosta, inquinamento atmosferico e acustico, organizzazione degli spazi pubblici.</span></p></li></ul><p class="text-justify">In aggiunta a quanto precede la variante introduce anche <strong>standard territoriali più elevati&nbsp;</strong>rispetto al minimo normativo regionale, riconoscendo che verde pubblico e parcheggi svolgono una funzione di riequilibrio urbanistico fondamentale rispetto all’insediamento di immobili di logistica.</p><p class="text-justify">Tuttavia, il Comune non differenza gli <i>standard</i> in base al carico urbanistico di cui sopra, prevedendo per tutte le sottocategorie della logistica distributiva UT3/3 l’obbligo di recuperare le seguenti dotazioni standard:</p><ul><li><p class="text-justify"><span><strong>6 mq/100 mq ST</strong> di parcheggi pubblici (P2);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>9 mq/100 mq ST</strong> di verde pubblico.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Fermo restando quanto precede, un elemento di flessibilità è rappresentato dai <strong>parcheggi privati (P1)</strong>, dimensionati tramite un <strong>criterio prestazionale</strong>: ossia calcolati in base ai flussi reali previsti di mezzi e persone, garantendo l'adattabilità necessaria in un settore in continua evoluzione. Un sistema di <strong>"doppia verifica"</strong> assicura comunque che la dotazione complessiva non sia inferiore a quella prevista per la destinazione produttiva tradizionale.</p><p class="text-justify">In conclusione, la tipizzazione dell'uso UT3/3 connesso alla logistica dell’e-commerce, la differenziazione interna delle funzioni logistiche e la definizione di carichi urbanistici coerenti con l'impatto effettivo rendono l'intervento veronese un <strong>modello </strong>che può orientare sia altre amministrazioni locali sia il legislatore nazionale. Del resto, non si può ignorare la nuova geografia del commercio – dominata dall'e-commerce, dalle esigenze di consegna rapida e dalla crescente frammentazione dei flussi distributivi – che impone alle città di dotarsi di <strong>strumenti normativi moderni, flessibili e aderenti alla realtà operativa</strong>.</p><p class="text-justify">Attendiamo, quindi, la scadenza del 29 dicembre 2025 per la presentazione delle osservazioni alla variante adottata e l’eventuale versione approvata.</p><p class="text-justify"><i>Approfondimento a cura di <strong>Rossella Vaiano</strong></i>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 15 Dec 2025 11:29:30 +0100</pubDate>
                        <title>Tobin Tax, che boomerang | Milano Finanza</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tobin-tax-che-boomerang</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Il governo raddoppia la tassa sulle transazioni allo 0,2% sulle società quotate e allo 0,4% sulle non quotate. Ma finora lo Stato ha incassato la metà di quanto atteso, mentre gli scambi sono crollati del 40%. Gli effetti su Eni, Enel, Poste, Leonardo &amp; co.</i></p><p>Errare è umano, perseverare diventa diabolico. Alla disperata ricerca di fondi a copertura della manovra finanziaria, il governo prende di mira la già asfittica Piazza Affari e lavora al raddoppio della Tobin Tax. Un’imposizione fiscale che ovviamente i mercati non amano. Introdotta nel 2013 dal governo Monti, colpisce le società con sede legale in Italia e che hanno un valore a partire da 500 milioni di euro. Si applica ai soggetti che acquistano quote di queste imprese, indipendentemente dalla loro nazionalità.</p><p><strong>Chi colpisce la Tobin</strong>. La proposta attuale prevede di portare dallo 0,1% allo 0,2% l'aliquota per le società quotate sui mercati regolamentati e dallo 0,2% allo 0,4% per quelle nei mercati non regolamentati (dallo 0,02% allo 0,04% l'imposizione sulle negoziazioni ad alta frequenza). Vengono invece escluse le operazioni a mercato che si aprono e chiudono in giornata […]</p><p>[…] <strong>Davide Massiglia</strong>, Counsel ADVANT Nctm, nota che “l'impatto della misura sarebbe molto differenziato. Per gli investitori retail, tradizionalmente più reattivi all'aumento dei costi operativi, il raddoppio dell'aliquota potrebbe incidere sulle strategie ad alta rotazione e sulla convenienza degli acquisti ricorrenti o frazionati. Per gli investitori meno dinamici, invece, l'effetto resterebbe ”contenuto, ma comunque percepibile nel caso di investimenti periodici". […]</p><p>[…] Ben più rilevante sarebbe invece l'impatto, riprende poi Massiglia, sugli investitori istituzionali (italini ed esteri) e sulle relative strategie “per le quali l'incremento dei costi marginali per transazione rappresenta un fattore distorsivo importante. Un aumento dell'imposta potrebbe ridurre la liquidità complessiva del mercato domestico e favorire un progressivo spostamento dell'operatività verso strumenti e piazze non soggetti al prelievo” come per esempio l'Olanda.</p><p><i>Articolo integrale sul settimanale del 13 dicembre 2025 di Milano Finanza</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 11 Dec 2025 10:59:37 +0100</pubDate>
                        <title>Gli investimenti tramite club deal: un modello in evoluzione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/gli-investimenti-tramite-club-deal-un-modello-in-evoluzione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tratto da <a href="https://www.dirittobancario.it/art/gli-investimenti-tramite-club-deal-un-modello-in-evoluzione/" target="_blank" rel="noreferrer"><i><strong>Diritto Bancario</strong></i></a><i> - 11 dicembre 2025.</i></p><p>Il contributo analizza il modello dei <i>club deal</i> quale forma di investimento collettivo in cui un numero ristretto di investitori si aggrega per la realizzazione di una singola operazione, generalmente tramite la costituzione di uno <i>special-purpose investment vehicle</i>. L’analisi esamina la struttura contrattuale e societaria del club deal, soffermandosi sulle principali scelte in materia di governance, diritti patrimoniali, trasferimento delle partecipazioni ed exit. Ampio spazio è dedicato ai profili fiscali connessi alla fase di disinvestimento e alla distribuzione dei proventi, nonché alla disciplina degli strumenti di incentivazione dei soci operativi. Il contributo affronta infine i profili regolamentari, con particolare riferimento ai limiti della riserva di attività in materia di gestione collettiva del risparmio, evidenziando le condizioni che consentono di mantenere il club deal al di fuori del relativo perimetro applicativo.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/gli-investimenti-tramite-club-deal-un-modello-in-evoluzione/" target="_blank" rel="noreferrer">Clicca qui per l'articolo integrale</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                                <category>Fondi di Investimento</category>
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 11 Dec 2025 10:00:10 +0100</pubDate>
                        <title>Growth Italia. Riforme normative e opportunità per Borsa Italiana e investitori</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/growth-italia-riforme-normative-e-opportunita-per-borsa-italiana-e-investitori</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lukas Plattner </strong>discute le recenti riforme normative che interessano Borsa Italiana, evidenziando la necessità di maggiore attenzione per gli MTF e l'importanza di coinvolgere le associazioni di categoria nel processo. Si sottolinea anche l'appetito degli investitori per l'equity domestico e la necessità di prodotti finanziari incentivati.</p><p><i>La video intervista pubblicata su </i><a href="https://video.milanofinanza.it/video/growth-italia-riforme-normative-e-opportunita-per-borsa-italiana-e-investitori-x9vedo6" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Milano Finanza</i></a>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 09 Dec 2025 11:44:00 +0100</pubDate>
                        <title>Perché la direttiva CRD VI è un grattacapo per le banche extra Ue che operano in Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/perche-la-direttiva-crd-vi-e-un-grattacapo-per-le-banche-extra-ue-che-operano-in-italia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La direttiva CRD VI introduce un quadro regolamentare più stringente per le banche extra-UE che operano nell’Unione europea, imponendo l’obbligo di stabilire una succursale per lo svolgimento delle principali attività bancarie. Come evidenziano <strong>Francesco Mocci</strong> e <strong>Flavio Burrai</strong> di ADVANT Nctm, <i>“la CRD VI introduce un sistema a due livelli per le succursali, con requisiti più stringenti per le succursali di Classe 1, che subiranno requisiti di capitale, liquidità e governance quasi identici a quelli delle altre filiazioni europee”</i>.</p><p>Secondo i professionisti, le nuove regole potrebbero incidere in modo significativo sulla presenza di operatori internazionali nel mercato italiano: <i>“le conseguenze della riforma potrebbero portare gli operatori extra-UE, soprattutto di media dimensione, ad abbandonare il mercato retail per l’impossibilità di sostenere i costi di una succursale di Classe 1, oppure a trasferire l’aumento dei requisiti patrimoniali sui clienti finali sotto forma di costi maggiori”</i>.</p><p><i>Approfondimento pubblicato su Citywire Italia - 2 dicembre 2025.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 09 Dec 2025 11:10:00 +0100</pubDate>
                        <title>Dai conti dormienti a veicolo d’impresa: la SIU può sbloccare 2.000 miliardi di euro</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dai-conti-dormienti-a-veicolo-dimpresa-la-siu-puo-sbloccare-2000-miliardi-di-euro</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>La strategia Savings and Investments Union (SIU) della Commissione europea mira a mobilitare oltre 2.000 miliardi di euro di risparmi dormienti, indirizzandoli verso l’economia reale attraverso i nuovi conti di risparmio-investimento (SIA).&nbsp;</p><p><strong>Francesco Mocci </strong>e<strong> Luigi Merola</strong> di ADVANT Nctm spiegano che “i nuovi conti, mutuati dall’esperienza svedese, dovrebbero vincere la diffidenza del settore retail verso i mercati finanziari”, grazie a requisiti quali “facilità di apertura, portabilità, costi comprensibili e accesso a prodotti semplici e ben diversificati”.</p><p>Sul piano fiscale osservano che “appare realistico replicare per i SIA un regime simile a quello applicabile ai PIR”, sottolineando però la necessità di evitare le rigidità che ne hanno frenato la diffusione. Centrale anche il ruolo dell’educazione finanziaria, poiché “soltanto la comprensione dei rischi e delle opportunità potrà indurre gli investitori retail ad abbandonare l’istinto […] a depositare i risparmi sui conti correnti”.</p><p>Quanto all’adattamento degli operatori, evidenziano che la direzione è quella di “un mondo in cui l’accesso ai mercati finanziari sarà più facile, più trasparente, senza discriminazioni”. Il buon esito della SIU dipenderà infine da un mix equilibrato di incentivi fiscali, visibilità degli strumenti e stabilità normativa.</p><p>Articolo integrale pubblicato nel numero di dicembre di <i>The Signal.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 05 Dec 2025 11:05:01 +0100</pubDate>
                        <title>Energy Law Italy Outlook | Novembre 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/energy-law-italy-outlook-novembre-2025</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ora disponibile il terzo numero di Energy Law Italy Outlook, la <strong>Newsletter</strong> a cura del Team Energy &amp; Infrastructures di <strong>ADVANT Nctm</strong> che analizza gli sviluppi normativi e regolatori più rilevanti del panorama energetico italiano.&nbsp;</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/nctm/PDF/Energy_Law_Italy_Outlook_Novembre_2025.pdf" target="_blank"><strong>Leggi il numero di &nbsp;novembre 2025</strong></a></p><p><a href="https://www.energylawitaly.com/newsletter-subscription" target="_blank">Resta aggiornato!&nbsp;</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 03 Dec 2025 10:49:01 +0100</pubDate>
                        <title>Legge 106: le nuove regole per lavoratori fragili e genitori di figli con invalidità</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legge-106-le-nuove-regole-per-lavoratori-fragili-e-genitori-di-figli-con-invalidita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Dal 9 agosto 2025 è entrata in vigore la legge 106/2025, destinata a rafforzare le protezioni previste dalla legge 104 per i lavoratori fragili e per i genitori di figli disabili. La norma introduce misure significative, tra cui dieci ore aggiuntive di permessi annui per visite, cure ed esami e la possibilità di richiedere un congedo non retribuito fino a 24 mesi, durante il quale il posto di lavoro è garantito. Previste anche novità per l’accesso facilitato allo smart working e per i lavoratori autonomi, che potranno sospendere l’attività fino a 300 giorni in caso di patologie gravi.</p><p>Non mancano, tuttavia, alcuni elementi critici: il congedo non produce anzianità di servizio né copertura previdenziale, salvo versamenti volontari. <strong>Patrizio Bernardo</strong> di ADVANT Nctm, intervistato da HR Link, sottolinea l’importanza di una gestione aziendale chiara delle procedure, soprattutto in relazione alla privacy dei dati sanitari e al coordinamento con la contrattazione collettiva. Resta inoltre auspicabile un intervento legislativo che colmi i vuoti contributivi oggi previsti, così da garantire tutele più complete nei momenti di maggiore fragilità.</p><p><i>Articolo integrale, a cura di Giuseppe Nuzzi, su </i><a href="https://www.hr-link.it/legge-106-come-funziona/" target="_blank" rel="noreferrer"><i>HR Link</i></a><i>.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 01 Dec 2025 17:42:00 +0100</pubDate>
                        <title>Fer Z: an innovative scheme to support renewables, system flexibility and market integration</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/fer-z-an-innovative-scheme-to-support-renewables-system-flexibility-and-market-integration</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Italy’s upcoming Fer Z mechanism introduces a new approach based on programmable production profiles supported by portfolios of renewables and storage. According to <strong>Piero Viganò</strong>, partner at ADVANT Nctm, the scheme will not only drive further renewable deployment but also play “a supportive role with regards to the energy grid”. He notes that “the flexibility provided by battery storage systems and related time-shifting products, including MACSE, will be key” to ensuring effective delivery under the mechanism.</p><p>The launch of Fer Z depends on EU clearance, which Viganò describes as “the key step in the process of starting the Fer Z mechanism, without which it cannot be implemented”. He recalls that the European Commission has “expressed reservations about the technological efficiency and compatibility of Fer Z with the EU State Aid Guidelines, as well as the effectiveness of the mechanism in relation to the planned maintenance aspects of the facilities”. Given the innovative nature of the model, he also expects that approval of the GSE and ARERA operating rules “could take quite a long time”.</p><p>As for its interaction with existing schemes, Viganò sees Fer Z not as conflicting with Fer X but as “competition among operators for the capacity quotas offered by the various schemes, and of simultaneous competition between the schemes themselves”. He adds that while “the Fer X capacity quota could over time decrease and be partially transferred to Fer Z”, “for the moment it is not possible to envisage migration scenarios because reference tariffs are not known”.</p><p><i>Published in icis.com:</i></p><p><a href="https://www.icis.com/explore/resources/news/2025/11/20/11157622/icis-explains-new-fer-z-incentive-mechanism-could-reduce-renewable-curtailment-in-italy/" target="_blank" rel="noreferrer"><i>New Fer Z incentive mechanism could reduce renewable curtailment in Italy</i></a></p><p><a href="https://www.icis.com/explore/resources/news/2025/11/25/11158585/icis-explains-complexity-of-new-italian-fer-z-mechanism-could-delay-implementation/" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Complexity of new Italian Fer Z mechanism could delay implementation</i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Efficienza energetica e servizi energetici</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 01 Dec 2025 17:13:00 +0100</pubDate>
                        <title>Associazione in partecipazione: configurabile il patto implicito di esclusione totale dalle perdite?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/associazione-in-partecipazione-configurabile-il-patto-implicito-di-esclusione-totale-dalle-perdite</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La sentenza n. 1210/2025 del Tribunale di Modena ribadisce che, nell’associazione in partecipazione, le parti possono concordare anche implicitamente l’esclusione totale dell’associato dalle perdite. Tale esclusione può desumersi dalla previsione che impone all’associante di restituire integralmente l’apporto a fine rapporto, segno della volontà di non coinvolgere l’associato nel rischio di perdita.</p><p><i>Pubblicazione a cura di <strong>Daniele Griffini</strong>, apparsa su Il Quotidiano Giuridico il 27 novembre 2025.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 01 Dec 2025 14:30:00 +0100</pubDate>
                        <title>Concordato preventivo – Cram down fiscale e ristrutturazione trasversale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/concordato-preventivo-cram-down-fiscale-e-ristrutturazione-trasversale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Verona, 7 agosto 2025</p><p>Il Tribunale di Verona ha omologato un&nbsp;concordato in continuità aziendale nonostante il&nbsp;voto contrario dell’Agenzia delle Entrate, applicando il meccanismo del&nbsp;<i>cram down</i>&nbsp;fiscale, anche ai fini della&nbsp;ristrutturazione trasversale&nbsp;<i>ex</i>&nbsp;artt. 88, co. 4, e 112, co. 2, CCII. Il giudice ha ritenuto che la proposta concordataria fosse&nbsp;più conveniente della liquidazione giudiziale, rispettosa dell’ordine dei privilegi (anche nella distribuzione della finanza esterna) e sorretta da un piano&nbsp;fattibile e coerente&nbsp;nelle sue previsioni economico-finanziarie.&nbsp;</p><p><i>La decisione è innanzitutto significativa in quanto conferma l’applicabilità del&nbsp;</i>cram down<i>&nbsp;fiscale anche ai fini del raggiungimento delle maggioranze del&nbsp;</i>cross-class cram down,&nbsp;<i>successivamente alle modifiche sul punto intervenute con il Correttivo-per.&nbsp;</i></p><p><i>La pronuncia è poi rilevante anche sotto il molto attuale e discusso profilo (cfr. App. Milano&nbsp;24 marzo 2025) della c.d. ‘ultrattività moderata’ (o ‘privilegio attenuato’) del degrado erariale. La proposta omologata, infatti, se da un lato prevedeva una separata suddivisione in classi dei vari tributi incapienti, dall’altro lato prevedeva un soddisfacimento pari ai chirografi&nbsp;</i>ab origine<i>&nbsp;per due classi di privilegiati degradati a chirografo (accise e imposte comunali)&nbsp;ma&nbsp;che, secondo la teoria del privilegio attenuato, avrebbero invece dovuto ricevere un pagamento superiore.</i></p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/Trib._Verona__7_agosto_2025__1_.pdf" target="_blank">Consulta la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 01 Dec 2025 12:32:25 +0100</pubDate>
                        <title>Non solo praticanti: gli studi legali aprono agli studenti universitari</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/non-solo-praticanti-gli-studi-legali-aprono-agli-studenti-universitari</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nell’articolo multivoice pubblicato da <i>Il Sole 24 Ore</i> e firmato da Massimiliano Carbonaro, viene affrontato un tema centrale per ADVANT Nctm: l’importanza di avvicinare gli studenti universitari alla professione legale attraverso percorsi concreti e anticipati, che permettano di conoscere da vicino lo studio e le competenze richieste dal mercato.</p><p>Il nostro HR, <strong>Daniele Calabretta</strong>, ha sottolineato il valore della partecipazione a Career Day ed eventi universitari:</p><p>«Far conoscere lo studio e intercettare i ragazzi più meritevoli. Le modalità di ingresso in studio sono gli stage curriculari, la pratica anticipata e il praticantato. La complessità e la dinamicità del modo di lavorare attuale richiedono che il giovane non solo sia bravo, ma anche capace di gestire i ritmi, la complessità, la relazione con i diversi team».</p><p>In ADVANT Nctm investiamo in programmi dedicati all’ingresso e alla crescita dei giovani professionisti. La nostra <i>Academy interna</i> propone cicli trimestrali su competenze chiave per la professione, tra cui inglese giuridico, basi di bilancio, redazione degli atti e altri strumenti essenziali per una preparazione completa.</p><p><i>Articolo integrale su Il Sole 24 Ore.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 28 Nov 2025 14:08:38 +0100</pubDate>
                        <title>Arriva il correttivo al TU rinnovabili: prospettive, contraddizioni e scenari futuri</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/arriva-il-correttivo-al-tu-rinnovabili-prospettive-contraddizioni-e-scenari-futuri</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Ad un anno di distanza dall’approvazione in Consiglio dei Ministri del Decreto Legislativo n. 190 del 25 novembre 2024 (anche noto come “<strong>TU FER</strong>”), il Governo ha apportato, con il Decreto Legislativo n. 178 del 26 novembre 2025 (oramai noto come il “<strong>Correttivo</strong>”), notevoli modifiche all’impianto normativo di settore.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il Correttivo, pubblicato a distanza di soli sei giorni dalle recenti misure in materia di aree idonee (per i cui approfondimenti, si rimanda al nostro precedente contributo “<a href="https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/aree-idonee-cambiano-le-regole-del-gioco-novita-ed-impatti-sulle-future-strategie-di-investimento" target="_blank"><i>Aree idonee: cambiano le regole del gioco. Novità ed impatti sulle future strategie di investimento</i></a><i>”</i>) e che entrerà in vigore il prossimo 11 dicembre 2025, va ulteriormente ad emendare il TU FER con potenziali riflessi di rilievo tutt’altro che marginale sulle attuali prassi di mercato.&nbsp;</p><p class="text-justify">In merito, si riporta di seguito un sintetico e schematico riepilogo delle principali modifiche normative intervenute unitamente ad alcune preliminari considerazioni sulle loro potenziali declinazioni pratiche.</p><p><strong>1. Impianti di accumulo</strong></p><p class="text-justify">Per espressa richiesta delle associazioni di settore, il Correttivo modifica l’art. 1, comma 1 del TU FER introducendo un riferimento esplicito agli <strong>impianti di accumulo</strong>.</p><p class="text-justify">In tal modo, è chiarito definitivamente che i regimi amministrativi previsti dal TU FER si applicano anche con riguardo a tale tipologia di <i>asset</i> che, inoltre, per effetto del richiamo di cui all’art. 2, co. 2, devono essere considerati di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.</p><p class="text-justify">Come noto, in precedenza, gli allegati al TU FER già contemplavano interventi sugli impianti di accumulo elettrochimico, ma mancava una norma che confermasse in modo inequivocabile l’estensione dei regimi amministrativi anche a tali impianti.&nbsp;</p><p><strong>2. Titoli idonei ai fini della disponibilità delle aree</strong></p><p class="text-justify">Con gli emendamenti introdotti agli art. 8 e 9 del TU FER (inerenti alle procedure PAS e AU) è definitivamente chiarito che i <strong>contratti preliminari</strong> rappresentano titolo idoneo a dimostrare la legittima disponibilità dell’area.</p><p class="text-justify">Si tratta, come evidente, della concreta trasposizione in sede normativa delle recenti pronunce giurisprudenziali sul tema.</p><p class="text-justify">Da ultimo, il TAR Palermo, con le sentenze nn. 2131 e 2133 del 30 settembre 2025, ha confermato che possono essere ritenuti idonei anche i contratti preliminari regolarmente registrati e trascritti ai sensi dell’art. 2645-<i>bis</i> c.c., poiché “<i>riguardo al principio di proporzionalità, imporre la stipula e la produzione di contratti definitivi prima ancora del rilascio dell’autorizzazione determinerebbe un aggravio ingiustificato per l’operatore, costringendolo a sostenere costi e vincoli patrimoniali senza avere la certezza dell’esito favorevole del procedimento, con un sacrificio eccessivo rispetto alla tutela perseguita dal legislatore. In tal senso, […], il deposito dei contratti definitivi può essere rinviato alla fase successiva al rilascio dell’autorizzazione</i>”.</p><p class="text-justify">Tali principi sono stati, inoltre, già recepiti sul versante regionale, dalla Circolare prot. 39593 del 14 novembre 2025 con cui la Regione Siciliana ha disposto l’adeguamento della check list della documentazione richiesta per i procedimenti autorizzativi alle succitate coordinate ermeneutiche.</p><p><strong>3. Compensazioni ambientali</strong></p><p class="text-justify">L’art. 7 del Correttivo apporta modifiche alla lett. m) del co. 4 dell’art. 8 del TU FER, prevedendo nuove modalità per determinare gli importi da destinare al finanziamento del programma di compensazioni territoriali al Comune nel cui territorio verrà installato l’impianto.</p><p class="text-justify">Come noto, il precedente impianto normativo (rappresentati dal DM 10 settembre 2010 e dal TU FER) prevedeva genericamente che tale percentuale fosse calcolata sulla base dei “<i>proventi comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto</i>” senza, tuttavia, chiarire il perimetro di tale locuzione (<i>e.g.</i>, se si trattasse, ad esempio, di proventi annui, di proventi sulla produzione di energia oppure di utile dell’impresa).</p><p class="text-justify">Per l’effetto delle modifiche introdotte dal Correttivo nel caso di progetti sottoposti al regime di PAS, si passa dal previgente “<i>programma di compensazioni territoriali al comune interessato non inferiore al 2 per cento e non superiore al 3 per cento dei proventi”&nbsp;</i>alle nuove soglie, non inferiori all’1% e non superiori al 3%,&nbsp;assumendo come <i>benchmark</i> il “<i>valore della produzione attesa durante la vita utile dell’impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata</i>”.</p><p class="text-justify">Lo stesso vale per quanto riguarda i progetti soggetti al regime dell’Autorizzazione Unica con la differenza che la soglia percentuale massima è stata elevata al 4% (cfr. art. 9, co. 10, lett. d, TU FER).</p><p class="text-justify">Le modifiche introdotte dal Correttivo entreranno in vigore dall’11 dicembre 2025 ed ulteriori criteri in ordine all’applicazione delle misure di compensazione saranno specificati in sede di aggiornamento delle Linee Guida 2010 ai sensi dell’art. 14, co. 5, del TU FER.&nbsp;</p><p><strong>4. Sistema di risoluzione alternativa delle controversie</strong></p><p class="text-justify">Con l’inserimento dell’art. 12-<i>ter </i>al TU FER, il Correttivo apporta una significativa innovazione in termini di <strong>deflazione del contenzioso giurisdizionale.</strong></p><p class="text-justify">È stato infatti previsto un nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie, la cui gestione è demandata all’Acquirente Unico, e che sarà oggetto di definizione da parte dell’ARERA con separati provvedimenti.</p><p class="text-justify">Tale meccanismo dovrebbe trovare applicazione con riferimento ai regimi amministrativi connessi agli interventi sugli impianti rinnovabili, risolvendo vertenze relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'accertamento circa la sussistenza di vincoli territoriali, la verifica della completezza della documentazione a corredo della PAS o dell'istanza di AU nonché l'applicazione della disciplina semplificata per gli interventi che insistano in aree idonee.</p><p><strong>5. Applicazione del rito abbreviato ai sensi dell’art. 119 c.p.a.</strong></p><p class="text-justify">Al fine di garantire una quanto più celere definizione dei giudizi riguardanti le controversie relative alle procedure e ai provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione in materia di impianti FER, il Correttivo introduce l’art. 10-<i>bis</i> nel Testo Unico FER.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tale articolo stabilisce che alle suddette controversie si applicano le disposizioni previste dall’art. 119 del c.p.a. (relativo al <strong>rito abbreviato</strong> dei giudizi amministrativi).</p><p class="text-justify">Per effetto di tale disposizione, tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli per la proposizione dell’appello cautelare.</p><p><strong>6. Ulteriori novità</strong></p><p class="text-justify">Tra gli ulteriori fattori di novità appaiono, inoltre, meritevoli di menzione:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>l’innalzamento da <strong>10 a</strong> <strong>12 MW</strong> della soglia per l’applicazione del regime di PAS con riguardo agli impianti solari fotovoltaici, ubicati in aree idonee ai sensi dell’art. 11-</span><i><span>bis&nbsp;</span></i><span>del TU FER, da sottoporre a PAS (Allegato B, Sezione I del TU FER) così da rendere il testo coerente con quanto già previamente previsto dall’art. 13 in materia di esenzione di tali progetti dalle procedure ambientali;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l’introduzione della definizione di “<strong>opere connesse</strong>” da intendere come “</span><i><span>le opere di connessione dell'impianto alla rete elettrica di distribuzione ovvero alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione nelle predette reti dell'energia prodotta o accumulata, nonché le opere di connessione alla rete di distribuzione del gas naturale o di idrogeno per gli impianti di produzione di biometano o di idrogeno, fatta eccezione per gli interventi edilizi</span></i><span>”;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>La precisazione che la <strong>verifica di assoggettabilità a VIA</strong>, ove occorrente,</span><i><span>&nbsp;</span></i><span>debba <strong>precedere</strong></span><i><span>&nbsp;</span></i><span>l’avvio del procedimento di AU e debba durare non più di 90 giorni dalla verifica di completezza documentale di cui all’art. 19, co. 2 del Codice dell’Ambiente.</span></p></li></ul><p class="text-justify"><strong>Conclusioni</strong></p><p class="text-justify">Le innovazioni introdotte dal Correttivo – seppur non alla pari di quelle recentemente discusse in materia di aree idonee – sembrerebbero poter produrre riflessi non indifferenti sul contesto normativo di settore e, di conseguenza, sui futuri investimenti nel comparto delle rinnovabili.</p><p class="text-justify">Sicuramente, possono essere viste positivamente le disposizioni volte a chiarire (una volta per tutte) che è possibile ricorrere ai contratti preliminari per la dimostrazione della disponibilità giuridica dell’area.</p><p class="text-justify">Lo stesso dicasi con riferimento all’innalzamento della soglia degli interventi assoggettabili alla PAS e alla definizione di opere connesse.</p><p class="text-justify">Di converso, lasciano perplessi:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>le modifiche peggiorative intervenute, rispetto all’ultima versione del Correttivo circolata le scorse settimane, in ordine alle misure di compensazione ambientale. Difatti, rispetto al testo precedente, su spinta dell’ANCI:</span></p><ul><li><p class="text-justify"><span>la soglia minima applicabile per i progetti autorizzati in PAS è stata innalzata dallo 0,5% all’1% e quella massima per i progetti in AU dal 3% al 4%. In merito, in assenza di chiare disposizioni transitorie, sarà da comprendere, in sede applicativa, se la nuova soglia del 4% per quanto riguarda l’AU sarà assunta come riferimento dalle amministrazioni comunali unicamente con riguardo ai futuri iter autorizzativi o, diversamente, anche con riferimento ai procedimenti già in corso nonché in merito ai procedimenti di revisione/rinegoziazione delle convenzioni aventi per oggetto esclusivamente misure di carattere patrimoniale in violazione della Legge n. 145/2018 (ritenuta poi legittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 46 del 23 marzo 2021).</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il parametro di riferimento è tornato ad essere “</span><i><span>il valore della produzione attesa durante la vita utile dell’impianto</span></i><span>” in luogo del precedente “</span><i><span>valore della produzione attesa per i primi cinque anni dall’entrata in esercizio dell’impianto</span></i><span>”;</span></p></li></ul></li><li><p class="text-justify"><span>le novità introdotte sul versante giudiziale e stragiudiziale. Difatti, da un lato si prevede l’applicazione del rito abbreviato (fermo restando il termine di 60 giorni per la notifica del ricorso) e, financo, un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie, dall’altro, si conferma ancora una volta la possibilità di impugnare sia i provvedimenti amministrativi sia quelli dell’Acquirente Unico mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (a cui si applica un termine di 120 giorni dalla piena conoscenza dell’atto che si presume lesivo) con un notevole dispendio in termini di tempi e costi per gli operatori di settore;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l’introduzione dei sistemi di accumulo tra quelli a cui si applica espressamente il TU FER senza tuttavia puntualizzare quali sono le aree idonee applicabili a tale tipologia di asset con notevoli incertezze applicative nell’ambito dello scouting dei terreni da dedicare a tali iniziative.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Senza voler trascurare le pur apprezzabili ambizioni di riordino normativo del legislatore e i menzionati potenziali effetti chiarificatori che potrebbero derivare dal Correttivo, in definitiva, per ora, sembra che sia stato fatto “troppo poco e troppo tardi”.</p><p class="text-justify">Difatti, nell’ottica degli ambiziosi obiettivi al 2030, il quadro normativo di settore appare ancora, contrassegnato dalla permanenza di plurime incongruenze e coni d'ombra che rischiano di continuare ad incidere negativamente sulle strategie di investimento degli operatori di mercato&nbsp;</p><p class="text-justify">Ad ogni modo, per avere un quadro chiaro, completo ed esaustivo in merito alla futura nuova disciplina (e alle conseguenti reazioni dei player di mercato) sarà comunque necessario attendere se e come le amministrazioni locali andranno a recepire tali modifiche normative nonché, per quanto riguardo la nuova forma di ADR, i successivi provvedimenti attuativi dell’ARERA.</p><p class="text-justify"><i>Approfondimento a cura di <strong>Giovanni Battista De Luca</strong>, <strong>Lorenzo Piscitelli</strong> e <strong>Ludovica Petrucci</strong>.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Efficienza energetica</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 26 Nov 2025 17:18:19 +0100</pubDate>
                        <title>Legge Annuale PMI: novità in tema di cartolarizzazioni per lo smobilizzo del magazzino</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legge-annuale-pmi-novita-in-tema-di-cartolarizzazioni-per-lo-smobilizzo-del-magazzino</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Nel quadro della legge annuale per le PMI, approvata in prima lettura dal Senato il 22 ottobre 2025 (il “<strong>Legge Annuale PMI</strong>”) e attualmente all’esame della Camera dei deputati, si colloca un intervento normativo di particolare rilievo in materia di cartolarizzazioni.</p><p class="text-justify">Il provvedimento introduce talune rilevanti modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130 (la “<strong>Legge sulle Cartolarizzazioni</strong>”), con l’obiettivo di ampliare gli strumenti di accesso al credito per il tessuto imprenditoriale nazionale attraverso lo smobilizzo del magazzino.</p><p class="text-justify">L’intento dichiarato dal legislatore è quello di <i><u>consentire alle imprese di valorizzare a fini finanziari il proprio capitale immobilizzato nelle scorte</u></i>, favorendo <i><u>l’uso più efficiente del magazzino e rendendo più flessibile la disciplina della cartolarizzazione</u></i>, senza alterare la struttura patrimoniale o il controllo societario.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>1. Le modifiche ed innovazioni alla Legge sulle Cartolarizzazioni</strong></p><p class="text-justify">L’intervento normativo si concentra su tre disposizioni centrali della Legge sulle Cartolarizzazioni — gli articoli 7, 7.1 e 7.2 — ridefinendone significativamente l’ambito applicativo e che quindi consentiranno a soggetti (anche diversi da banche e intermediari finanziari autorizzati a svolgere attività di finanziamento a soggetti commerciali) di finanziare lo smobilizzo di magazzino, sottoscrivendo note emesse dalla società di cartolarizzazione ai fini, a seconda del caso, di:&nbsp;</p><p class="text-justify">(i) finanziare un patrimonio segregato (in forma di patrimonio destinato o di società veicolo di supporto) cui è stato destinato il magazzino; ovvero&nbsp;</p><p class="text-justify">(ii) acquistare il magazzino stesso,</p><p class="text-justify">i cui proventi derivanti dalla vendita e gestione verranno utilizzati a titolo di remunerazione e rimborso delle note emesse.</p><p class="text-justify">In primo luogo, viene modificato l’articolo 7, <strong>comma 1, lettera a)</strong>, specificando che la cartolarizzazione può riguardare «<i><strong>crediti, <u>anche futuri</u></strong></i>». Si tratta di un chiarimento di natura sistematica che recepisce quanto già implicitamente previsto dall’articolo 1 della Legge sulle Cartolarizzazioni. Ciò premesso, tale modifica deve leggersi anche in combinato disposto con la natura “<i>rolling</i>” del magazzino, il cui smobilizzo mediante lo strumento della cartolarizzazione è oggetto delle ulteriori modifiche sotto sintetizzate.</p><p class="text-justify">Contestualmente, la <strong>lettera b-bis)</strong> del medesimo comma è integrata per estendere le cartolarizzazioni anche ai <strong>«</strong><i><strong><u>beni mobili non registrati</u></strong></i><strong>»</strong>, con conseguente modifica della rubrica dell’articolo 7.2, ora intitolata «<i><strong>Cartolarizzazioni immobiliari e di beni mobili anche registrati</strong></i>». Questa modifica consente di replicare, per le scorte di magazzino e gli altri beni mobili non soggetti a registrazione, la struttura già prevista per gli immobili e per i beni mobili registrati, aprendo alla possibilità di <strong>cartolarizzazioni del magazzino industriale</strong> (<i>destocking</i>).</p><p class="text-justify">La modifica più sostanziale sembra tuttavia essere quella introdotta al <strong>comma 2-octies dell’articolo 7</strong>, che ridefinisce il concetto di <strong>patrimonio destinato</strong>.</p><p class="text-justify"><strong>2. La nuova concezione di “</strong><i><strong>patrimonio destinato</strong></i><strong>” nel contesto delle cartolarizzazioni</strong></p><p class="text-justify">Nella formulazione originaria, il patrimonio destinato poteva includere soltanto i crediti e, in via accessoria, beni o diritti posti a garanzia di tali crediti.&nbsp;</p><p class="text-justify">Con la nuova versione, il legislatore stabilisce che il soggetto finanziato può destinare non solo i crediti, ma anche i diritti e i beni riferibili a tali crediti, inclusi i prodotti derivanti dalla loro trasformazione o combinazione, nonché i beni sostitutivi.&nbsp;</p><p class="text-justify">In questo modo, il patrimonio destinato assume una configurazione dinamica, idonea di rappresentare l’intero ciclo produttivo dell’impresa: dalle materie prime ai prodotti finiti, fino ai beni sostitutivi. Questa evoluzione permette di includere nel patrimonio segregato tutti gli elementi economici che concorrono alla generazione dei crediti, rendendo di fatto cartolarizzabile anche il magazzino in lavorazione o in trasformazione.</p><p class="text-justify"><strong>3. SPV d’appoggio e nuove opportunità operative</strong></p><p class="text-justify">La norma introduce una rilevante innovazione procedurale: la possibilità di costituire il patrimonio destinato anche mediante cessione a una società veicolo d’appoggio (“<strong>SPV</strong>”), ai sensi dell’articolo 7.1, comma 4 (senza peraltro dover rispettare la condizione prevista dal comma 1 del medesimo articolo, che limitava tale facoltà ai crediti deteriorati ceduti da banche o intermediari finanziari aventi sede legale in Italia).&nbsp;</p><p class="text-justify">In questo modo, anche le imprese non finanziarie — come le PMI — possono accedere a questo strumento per cartolarizzare crediti ordinari o attivi legati al magazzino.&nbsp;</p><p class="text-justify">L’operazione può beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dai commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies della Legge sulle Cartolarizzazioni, che prevedono, tra l’altro, l’esenzione da imposte sui trasferimenti e l’applicazione di regimi semplificati ai fini delle imposte dirette e indirette.&nbsp;</p><p class="text-justify">La SPV può così essere utilizzata per gestire, valorizzare e segregare i beni oggetto dell’operazione, analogamente a quanto già previsto per le cosiddette ReoCo nelle cartolarizzazioni immobiliari, ma ora anche in operazioni ordinarie, rafforzando la flessibilità e l’efficienza del modello.</p><p class="text-justify"><strong>4. Chiarimento sull’ambito applicativo degli articoli 7.1 e 7.2</strong></p><p class="text-justify">È opportuno evidenziare che la struttura di cui all’articolo 7.1 è particolarmente indicata nei casi in cui, oltre alle scorte di magazzino, siano presenti anche crediti (esistenti o futuri) da includere nell’operazione, consentendo così di combinare in un unico schema beni e crediti e di ottimizzare il profilo di segregazione e di deconsolidamento.&nbsp;</p><p class="text-justify">Viceversa, l’articolo 7.2 ha ad oggetto esclusivamente beni mobili, come lo stock di magazzino, e rappresenta la soluzione più lineare per le imprese che intendano cartolarizzare solo le scorte. La scelta tra le due strutture dipenderà quindi dalla composizione degli attivi e dagli obiettivi di efficienza fiscale e regolamentare perseguiti.</p><p class="text-justify"><strong>5. Considerazioni finali</strong></p><p class="text-justify">Nel complesso, l’intervento – una volta concluso l’iter di approvazione - amplierà in modo significativo il potenziale applicativo della Legge sulle Cartolarizzazioni e introdurrà un meccanismo specifico per lo smobilizzo del magazzino.&nbsp;</p><p class="text-justify">Lo strumento in questione risulta sicuramente più efficiente delle strutture viste sino ad oggi sul mercato che prevedevano o il magazzino come mero “collateral” di un finanziamento ovvero la necessità di cedere il magazzino stesso ad un terzo soggetto, ma con degli accordi volti a consentire comunque la gestione da parte del cedente. Peraltro, la nuova struttura supera in maniera sostanziale alcune difficoltà operative legate allo spossessamento del pegno o altro tipo di garanzia reale sul magazzino, che spesso creavano limitazioni o eccessivi oneri gestionali sia per il soggetto finanziatore che per il proprietario del magazzino e che comunque anche l’introduzione del pegno mobiliare non possessorio non era riuscito a risolvere a pieno.</p><p class="text-justify">Le imprese potranno così ottenere risorse finanziarie attraverso la <strong>cartolarizzazione dello stock di magazzino</strong>, includendo non solo i crediti già sorti ma anche quelli futuri connessi alla produzione e alla vendita dei beni. D’altro canto, i finanziatori potranno beneficiare delle tutele previste dalla normativa sulle cartolarizzazioni in tema, <i>inter alia</i>, di segregazione del patrimonio finanziato a favore del soggetto finanziatore / sottoscrittore delle note, senza necessità di costituire garanzie ad hoc sul magazzino.</p><p class="text-justify"><i>Approfondimento a cura di <strong>Roberto de Nardis di Prata</strong>, <strong>Matteo Gallanti</strong> e<strong> Luigi Dugato</strong>.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 24 Nov 2025 09:21:15 +0100</pubDate>
                        <title>Aree idonee: cambiano le regole del gioco. Novità ed impatti sulle future strategie di investimento </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/aree-idonee-cambiano-le-regole-del-gioco-novita-ed-impatti-sulle-future-strategie-di-investimento</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Come noto, da ormai alcuni mesi gli attori del mercato energetico ed infrastrutturale sono in fervente attesa dell’entrata in vigore del c.d. “Decreto Energia” attesi i significativi riflessi potenzialmente derivanti dalla futura regolamentazione in materia di saturazione virtuale delle reti elettriche e di sviluppo di Data Center (per approfondimenti in ordine a tali tematiche si vedano i nostri precedenti articoli:<a href="https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/saturazione-virtuale-partita-rinviata-a-fine-agosto-cosa-attendersi-e-i-potenziali-impatti-sul-mercato" target="_blank">Saturazione virtuale</a> e<a href="https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/investire-sui-data-center-sfide-attuali-e-prospettive-future-tra-nuovi-procedimenti-autorizzativi-e-meccanismi-di-attrazione" target="_blank">Investire sui Data Center</a>).&nbsp;</p><p class="text-justify">Nelle ultime settimane è circolata una nuova bozza del citato decreto che, se da un lato, non è sembrata apportare consistenti modifiche sul versante della saturazione e dei DC, dall’altro, è andata arricchendosi, introducendo una consistente riorganizzazione delle c.d. “aree idonee” all’installazione di impianti rinnovabili.</p><p class="text-justify">Dal “Decreto Energia” le misure in questione sono ora formalmente migrate nel Decreto n. 175 del 21 novembre 2025 anche noto come “Decreto Transizione 5.0” e destinato originariamente, per l’appunto, a regolare i soli crediti d’imposta di cui al Piano Transizione 5.0 (il “<strong>Decreto</strong>”).</p><p class="text-justify">Il Decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 novembre u.s., introduce plurimi emendamenti al Decreto Legislativo n. 190/2024 (anche noto come “<strong>TU Rinnovabili</strong>”) andando sostanzialmente ad abrogare le regole del gioco per come le conosciamo attualmente e, nel dettaglio:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>la disciplina delle aree idonee </span><i><span>ope legis</span></i><span> di cui all’art. 20, co. 8 del D.Lgs 199/2021 (e, per l’effetto, anche il DL Agricoltura, in pendenza, come noto, di scrutinio costituzionale);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>i criteri e i parametri di cui al DM del 2 luglio 2024 (il “<strong>DM Aree Idonee</strong>”) già parzialmente annullato dal TAR Lazio a maggio del corrente anno e attualmente </span><i><span>sub judice</span></i><span> dinanzi al Consiglio di Stato.</span></p></li></ul><p class="text-justify">La nuova regolamentazione è ora rassegnata dagli artt. 11-<i>bis</i> e ss. del TU Rinnovabili.&nbsp;</p><p class="text-justify">Segnatamente, alla pari di quanto era previsto dal D.Lgs 199/2021, sono considerate aree idonee:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>i <u>siti ove sono già installati impianti della stessa fonte</u> e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al <u>20%</u>, con la precisazione (questa non presente nel previgente Art. 20 del D.Lgs 199/2021) che tale variazione dell’area non è consentita per gli impianti fotovoltaici installati a terra in aree agricole e che, per le nuove aree occupate, bisogna osservare quanto previsto dal D.Lgs 22/2004 in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche (cfr. Art. 11-</span><i><span>bis</span></i><span>, co. 1, lett. a) del TU Rinnovabili);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>i siti oggetto di <u>bonifica</u> individuati ai sensi del D.Lgs 152/2006 (il “<strong>Codice dell’Ambiente</strong>”), le <u>cave</u> e le <u>miniere</u> cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento nonché (in aggiunta a quanto era previsto dal D.Lgs 199/2021) le <u>discariche</u> o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati (cfr. Art. 11-</span><i><span>bis</span></i><span>; co. 1, lett. b), c) e d) del TU Rinnovabili);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>i siti e gli impianti nella disponibilità delle società del gruppo <u>Ferrovie</u> dello Stato, dei gestori di infrastrutture ferroviarie, delle <u>concessionarie autostradali</u>, delle <u>società di gestione aeroportuale</u> nonché i <u>beni del demanio</u> in uso al Ministero della Difesa o al Ministero dell’Interno e determinati beni immobili individuati dall’Agenzia del Demanio (cfr. Art. 11-</span><i><span>bis</span></i><span>, co. 1, lett. e), f), g), h) ed i)).</span></p></li></ul><p><strong>Impianti fotovoltaici&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Il Decreto prevede poi all’art. 11-<i>bis</i>, co. 1, lett. l) delle disposizioni <i>ad hoc</i> per gli impianti fotovoltaici.</p><p class="text-justify">In buona sostanza:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>sono confermate come aree idonee quelle adiacenti alla <u>rete autostradale</u> entro una distanza non superiore a <u>300 metri</u>, gli <u>edifici </u>e le <u>aree industriali</u> (a cui si aggiungono le <u>aree destinate all’insediamento di Data Center</u>, le aree adibite a parcheggi, gli invasi idrici e le aree nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>appare confermato il <u>divieto</u> di installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole entro <u>500 metri da zone a destinazione industriale</u>, artigianale e commerciale (</span><i><span>i.e.</span></i><span>, il previgente divieto introdotto per effetto del DL Agricoltura e relativo all’Art. 20, co. 8, lett. c-ter), 1) del D.Lgs 199/2021);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>sono rimodulate, in chiave restrittiva, le aree idonee di cui al previgente art. 20, co. 8, lett. c-</span><i><span>ter</span></i><span>, n. 2) (</span><i><span>i.e.</span></i><span>, le aree interne agli <u>stabilimenti</u> di cui all’art. 268 del Codice dell’Ambiente e le zone agricole racchiuse in un perimetro di 500 metri dallo stabilimento) prevedendo quali condizioni: </span><i><span>(a)</span></i><span> che il relativo stabilimento non sia destinato alla produzione agricola e sia stato autorizzato con <u>Autorizzazione Integrata Ambientale</u> (“<strong>AIA</strong>”); </span><i><span>(b)</span></i><span> per le zone agricole una compressione della <u>buffer zone</u> da 500 a 350 metri;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>non appaiono più figurare tra le aree idonee quelle di cui al previgente Art. 20, co. 8, lett. c-</span><i><span>quater&nbsp;</span></i><span>(</span><i><span>i.e.</span></i><span>, le aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004).</span></p></li></ul><p class="text-justify"><strong>Zone agricole e impianti agrivoltaici</strong></p><p class="text-justify">Il Decreto appare prevedere (finalmente) una definizione volta a identificare i c.d. impianti agrivoltaici diversi da quelli avanzati (per i quali è stata prevista sin da principio un’illustrazione analitica ai fini dell’accesso alle misure PNRR).</p><p class="text-justify">Nello specifico, il nuovo art. 4, co. 1, lett. f-<i>bis</i>) definisce come “impianti agrivoltaici” gli impianti fotovoltaici che preservano la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione e che, possono (non devono), prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.</p><p class="text-justify">Si tratta di una novità di rilievo non marginale considerato che se, per un verso, la nuova disciplina conferma sostanzialmente all’art. 11-<i>bis</i>, co. 2, il divieto generalizzato di installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole, per un altro, prevede una espressa deroga (oltre che per le CER e gli impianti agrivoltaici avanzati alla pari della previgente regolamentazione) anche per gli impianti agrivoltaici “standard” come sopra definiti purché i moduli siano “<i>collocati in posizione adeguatamente elevata da terra</i>”.</p><p class="text-justify"><strong>Impianti per la produzione di biometano</strong></p><p class="text-justify">Con riferimento agli impianti per la produzione di biometano si conferma, essenzialmente, la disciplina previgente, benchè con alcune precisazioni. In particolare, continuano ad essere idonee:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>le aree agricole entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale (</span><i><span>i.e.</span></i><span>, il previgente all’Art. 20, co. 8, lett. c-ter), 1) del D.Lgs 199/2021);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti di cui all’art. 268 del Codice dell’Ambiente nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento con la specificazione, già menzionata per gli impianti fotovoltaici, che tali stabilimenti devono essere autorizzati in regime di AIA;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Come visto per la tecnologia fotovoltaica, anche per i progetti in questione non appaiono più figurare tra le aree idonee quelle di cui al previgente art. 20, co. 8, lett. c-<i>quater</i> (<i>i.e.</i>, le aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004).</p><p class="text-justify"><strong>Parola alle Regioni</strong></p><p class="text-justify">Sulla falsariga di quanto disposto dal previgente art. 20, co. 4 del D.Lgs 199/2021 in combinato disposto con il DM Aree Idonee, si prevede che entro 120 giorni dall’entrata in vigore del Decreto (<i>i.e.</i>, indicativamente entro il 22 maggio 2026) le Regioni provvedano, con propria legge, all’individuazione delle aree idonee sulla base dei principi e criteri di cui al nuovo art. 11-<i>bis</i>, co. 4 del TU Rinnovabili, tra cui vale la pena menzionare i seguenti:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>le Regioni non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi, né identificare aree idonee ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici (cfr. Art. 11-</span><i><span>bis</span></i><span>, co. 4, lett. m) del TU Rinnovabili);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli, le aree agricole qualificabili come aree idonee a livello regionale non devono essere inferiori allo 0,8% delle Superfici Agricole Utilizzate (SAU) né superiori al 3% delle SAU medesime e possono essere definite specifiche percentuali di sfruttamento delle SAU a livello comunale;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>impossibilità di prevedere divieti generali e astratti all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, fermi restando i divieti e le limitazioni prescritte per l’installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole ai sensi dell’art. 11-</span><i><span>bis</span></i><span>, co. 2 e di quanto dall’articolo 11-</span><i><span>quinquies</span></i><span> del Decreto (a mente del quale all’interno delle zone di protezione dei siti UNESCO è consentita unicamente l’installazione di impianti da fonti rinnovabili autorizzabili in edilizia libera ai sensi dell’All. A del TU Rinnovabili).</span></p></li></ul><p class="text-justify">Al fine di agevolare l’individuazione delle aree idonee (nonché delle zone di accelerazione), con Decreto del MASE da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, saranno regolate le modalità di funzionamento di una piattaforma digitale mirata alla qualificazione del territorio e alla classificazione delle aree e delle zone.</p><p class="text-justify">Per quanto riguarda, invece, gli obiettivi al 2030 di potenza da fonti rinnovabili da installare in ciascun territorio resta confermata la precedente ripartizione regionale di cui al DM Aree Idonee.</p><p class="text-justify"><strong>Aree idonee a mare</strong></p><p class="text-justify">Il Decreto introduce il concetto di “aree idonee a mare” (cfr. art. 11-<i>ter</i> del TU Rinnovabili) disponendo che sono tali quelle individuate dai piani di gestione dello spazio marittimo nonché le piattaforme petrolifere in disuso e i porti (quest’ultimi, per impianti eolici di potenza fino a 100 MW e previa variante del piano regolatore portuale da approvarsi entro sei mesi dalla presentazione dell’istanza di autorizzazione unica).</p><p class="text-justify"><strong>Regime semplificato</strong></p><p class="text-justify">Alla pari di quanto disposto dal previgente art. 22 del D.Lgs 199/2021, l’art. 11-<i>quater</i> del Decreto prevede che per gli interventi ricadenti (interamente e non parzialmente) su aree idonee si applichi un regime autorizzativo semplificato.</p><p class="text-justify">Segnatamente, per tali interventi non è necessaria l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica (il parere dell’autorità competente, ove espresso, non è vincolante) e, in caso di progetti soggetti ad autorizzazione unica, i termini del procedimento sono ridotti di un terzo.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Considerazioni preliminari ed impatti sul mercato</strong></p><p class="text-justify">Dopo circa quattro anni trascorsi ad attendere un concreto cambio di paradigma unitamente ad indicazioni chiare, precise ed univoche su come e dove orientare le proprie strategie di investimento, è altamente probabile che il Decreto in questione si presti a molteplici critiche da parte degli operatori di mercato, alcune delle quali possono essere agevolmente anticipate da una piana lettura della disciplina in esame.</p><p class="text-justify"><strong>L’assenza di disposizioni transitorie e la scomparsa delle aree ex c- </strong><i><strong>quater</strong></i></p><p class="text-justify">Come noto, il TAR Lazio con la sentenza 9155/2025 ha parzialmente annullato il DM Aree Idonee per l’assenza di una disciplina transitoria mirata a salvaguardare i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto e nelle more della promulgazione delle Leggi Regionali.</p><p class="text-justify">Il Decreto appare ripetere esattamente lo stesso errore, non prevedendo alcun regime di salvaguardia per le posizioni giuridiche consolidate e determinando un potenziale effetto retroattivo delle nuove limitazioni sui plurimi progetti in <i>pipeline</i> non in linea con i rinnovati criteri localizzativi (si pensi, a mero titolo esemplificativo, al numero significativo di progetti da installare in aree ex c-<i>quater</i> o ex c-<i>ter</i>, 2) i cui stabilimenti non sono autorizzati in regime di AIA).</p><p class="text-justify">La norma, inoltre, non appare prevede una espressa abrogazione delle previgenti disposizioni pur disponendo, di fatto, la loro evidente sostituzione con il nuovo regime.</p><p class="text-justify">È auspicabile che – onde prevenire il proliferare di contenziosi, passibili verosimilmente di accoglimento atteso anche il precedente del TAR Lazio –in sede di conversione in Legge (<i>i.e</i>., entro il 22 gennaio p.v.) sia corretto il tiro, introducendo la suddetta clausola salvaguardia; tuttavia, anche in tale (ottimistica) ipotesi, il risultato consisterebbe in 60 giorni di totale congelamento delle iniziative di sviluppo, con inevitabili riflessi negativi sugli investimenti ad oggi in corso di valutazione o attuazione da parte degli attori di mercato.</p><p class="text-justify">Lo stesso discorso vale per quanto riguarda le fasce di rispetto dei beni sottoposti a tutela.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il TAR Lazio, con la sentenza sopra citata, ha tacciato di illegittimità il DM Aree Idonee per un evidente difetto di proporzionalità nella parte in cui dava la possibilità alle Regioni di prevedere fasce di rispetto dei beni sottoposti a tutela fino a 7 chilometri dal relativo perimetro</p><p class="text-justify">Il Decreto sembra risolvere tale tematica in radice, depennando il previgente c)-<i>quater</i> e prevedendo, addirittura, l’impossibilità per le Regioni di qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela indipendentemente dalle fasce di rispetto che non rivestono più alcuna rilevanza.</p><p class="text-justify">In altri termini, è impedita una volta per tutte la realizzazione di progetti in prossimità di beni tutelati a prescindere da qualsivoglia fascia di rispetto.</p><p class="text-justify">Quanto sopra, sembrerebbe, salvo modifiche in sede di conversione, andare a compromettere considerevolmente le plurime iniziative previamente idonee ai sensi dell’art. 20, co. 8 lett. c)-<i>quater</i> attualmente in corso di valutazione e, financo, in assenza di disposizione transitorie, in corso di autorizzazione.</p><p class="text-justify"><strong>Il filtro dell’AIA&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Ai sensi del previgente art. 20, co. 8, lett. c-<i>ter</i>) era possibile installare impianti fotovoltaici o per la produzione di biometano su aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti nonché nelle aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento.</p><p class="text-justify">In ossequio al principio di massima diffusione delle energie rinnovabili, la disposizione in parola è stata oggetto di plurime interpretazioni estensive sia da parte dell’esecutivo sia in sede giudiziale, arrivando a classificare come “stabilimento” anche gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW nonché le centrali e sottostazioni elettriche (cfr. interpello MASE n. 130318 dell’8 agosto 2023; TAR Lazio, Roma, Sentenza n. 4994/2025; Tar Lecce, Sentenza n. 1113/2025).</p><p class="text-justify">Quanto sopra in virtù di un approccio sostanzialistico, mirato a considerare come idonee le aree a forte impatto urbanistico che, di converso, appare integralmente trascurato dal Decreto.</p><p class="text-justify">Il novello art. 11-<i>bis</i>, co. 1, lett. l), num. 1) del Decreto, infatti da, un lato, circoscrive il raggio di idoneità delle aree agricole per il fotovoltaico a 350 metri (anziché 500) e, dall’altro, richiede espressamente (sia per il fotovoltaico sia per il biometano) che il relativo impianto o stabilimento sia soggetto ad AIA, restringendo significativamente la platea dei siti utilizzabili rispetto alle precedenti letture estensive.&nbsp;</p><p class="text-justify">Questa contraddizione normativa genera incertezza giuridica e rischia di vanificare gli sforzi interpretativi compiuti per ampliare le superfici sviluppabili, creando un evidente cortocircuito tra l'evoluzione ermeneutica favorevole alle rinnovabili e la nuova disciplina restrittiva.&nbsp;</p><p class="text-justify">Si consideri, infatti, che molti impianti industriali, pur avendo un impatto territoriale significativo, non sono necessariamente soggetti ad AIA, la quale riguarda esclusivamente <i>facilities</i> di notevoli dimensioni e dedicate ad attività con elevato e significativo impatto ambientale, tra cui, a titolo esemplificativo, la produzione e trasformazione dei metalli o l’industria chimica.</p><p class="text-justify"><strong>Le aree agricole</strong></p><p class="text-justify">Nonostante il DL Agricoltura sia attualmente in pendenza di giudizio costituzionale, il Decreto appare, purtroppo, riproporre essenzialmente il medesimo divieto generalizzato di realizzazione di impianti fotovoltaici a terra nelle aree agricole.</p><p class="text-justify">L’unica positiva differenza è rappresentata dall’introduzione della tanto attesa definizione di impianti agrivoltaici standard i quali, dovrebbero poter essere realizzati su aree agricole in deroga al predetto divieto.</p><p class="text-justify">Ciò nondimeno, anche in relazione a tale profilo appaiono permanere significativi margini di incertezza; difatti la deroga trova applicazione solo laddove i moduli siano “<i>collocati in posizione adeguatamente elevata da terra</i>”, il che lascia immensi spazi di discrezionalità alle relative amministrazioni locali su cosa si debba intendere per “<i>posizione adeguatamente elevata</i>”.</p><p class="text-justify">In sede di conversione è opportuno, se non necessario, che vengano forniti dei criteri e parametri tecnici nitidi e concreti volti a limitare l’alea dei procedimenti amministrativi e, al contempo, ad agevolare gli operatori nella pianificazione delle proprie strategie di investimento&nbsp;</p><p class="text-justify">Lasciano particolarmente perplessi i paletti imposti alle Regioni in termini di aree agricole qualificabili come idonee nel proprio territorio che, come visto, non devono essere inferiori allo 0,8% né superiori al 3% delle SAU (<i>i.e.</i>, la somma delle superfici aziendali destinate alla produzione agricola), prevedendo, inoltre, la possibilità per i comuni di definire specifiche percentuali di sfruttamento delle SAU.</p><p class="text-justify">Si tratta di un meccanismo che rischia di innescare, per ciascuna Regione, una vera e propria corsa all’avvio dei procedimenti autorizzativi su aree agricole al fine di prevenire eventuali rischi di diniego derivanti dall’avvenuta erosione della succitata soglia del 3%.</p><p class="text-justify"><strong>Conclusioni</strong></p><p class="text-justify">La nuova regolamentazione appare chiudere il cerchio delle aree idonee tornando, essenzialmente, al punto di partenza con condizioni e criteri, purtroppo, ulteriormente restrittivi rispetto alla previgente normativa andando a disinnescare gli effetti positivi introdotti con il D. Lgs 199/2021.</p><p class="text-justify">Si tratta con tutta evidenza di una disciplina peggiorativa rispetto a quella previgente e che, in modo alquanto inatteso, appare non aver colto – diversamente dalla giurisprudenza nazionale – l’urgente necessità di adottare definitivamente un approccio coerente con i principi europei di massima diffusione delle fonti rinnovabili, proporzionalità e integrazione ambientale rendendo quasi impossibile il raggiungimento al 2030 degli obiettivi prefissati dal PNIEC.</p><p class="text-justify">Tale scenario consistente in un ennesimo cambiamento <i>in peius</i> della normativa di settore – in assenza di un&nbsp;consistente intervento riformatore in sede di conversione in Legge – rischia di alimentare ulteriormente l’attuale clima di incertezza normativa con inevitabili riflessi negativi sull’intero comparto nonché, in termini generali, sull’obiettivo comune di costruire progressivamente un sistema energetico solido ed indipendente.</p><p class="text-justify">Serviva un salto in avanti e, sfortunatamente, per ora, sembra che l’esecutivo, ignorando i segnali che arrivano dal mercato e dai giudici amministrativi, abbia fatto un inaspettato passo indietro.</p><p class="text-justify"><i>Approfondimento a cura di <strong>Giovanni Battista De Luca</strong>, <strong>Piero Viganò</strong> e <strong>Lorenzo Piscitelli</strong>.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9765</guid>
                        <pubDate>Fri, 21 Nov 2025 12:16:05 +0100</pubDate>
                        <title>Le nuove FAQ dell&#039;ACN sul Referente CSIRT</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-nuove-faq-dellacn-sul-referente-csirt</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (“<i><strong>ACN</strong></i>”) ha pubblicato in data 21 novembre 2025 alcune FAQ che forniscono chiarimenti sul ruolo, i requisiti e le modalità di designazione del Referente CSIRT.&nbsp;</p><p>Il Referente CSIRT, la cui designazione è prevista dalla&nbsp;Determinazione ACN n. 250916 del 19 settembre 2025, è colui o colei che ha il compito di gestire le interlocuzioni con il CSIRT Italia (Computer Security Incident Response Team nazionale) e di trasmettere le notifiche di incidenti significativi (come definiti dalla Determinazione ACN n. 164179) e le notifiche volontarie di informazioni rilevanti sulla cybersicurezza.</p><p>Le FAQ precisano che il Referente CSIRT può essere qualsiasi persona fisica che disponga di competenze di base in materia di cybersicurezza e gestione degli incidenti informatici, nonché di un’adeguata conoscenza dei sistemi e delle reti dell’organizzazione.&nbsp;</p><p>In tale prospettiva, è ammessa anche la designazione di professionisti esterni, quali il responsabile di un SOC/CERT o il gestore di un’infrastruttura IT esternalizzata.</p><p>È inoltre previsto che, limitatamente alle organizzazioni di dimensioni contenute, i ruoli di Punto di Contatto e Referente CSIRT possano coincidere.</p><p>Le FAQ chiariscono anche che non esistono limitazioni relative alla cittadinanza del Referente CSIRT e che il dialogo con lo CSIRT Italia può avvenire anche in lingua inglese.</p><p>Un ulteriore chiarimento riguarda la natura della designazione: essa configura una delega esclusivamente operativa e non implica alcun trasferimento di responsabilità, che restano in capo agli organi di amministrazione e direzione del soggetto NIS.&nbsp;</p><p>Inoltre, viene specificato che i Sostituti del Referente CSIRT devono essere in possesso dei medesimi requisiti del Referente CSIRT e sono soggetti alle medesime previsioni operative.</p><p>Le FAQ indicano poi che la notifica degli incidenti può essere effettuata, oltre che dal Referente CSIRT e dai suoi sostituti, anche dal Punto di Contatto e dal Sostituto Punto di Contatto.</p><p>Infine, con riferimento alla procedura di designazione, viene specificato che il Punto di Contatto deve inserire nel Portale dei Servizi ACN il codice fiscale e l’indirizzo e-mail del Referente CSIRT e degli eventuali sostituti. Successivamente, il Referente CSIRT (e i suoi sostituti) devono accedere al Portale tramite SPID o CIE e completare il censimento della propria utenza, senza necessità di caricare alcuna documentazione di supporto.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Fri, 21 Nov 2025 08:30:34 +0100</pubDate>
                        <title>Il nuovo Energy Release 2.0 alla luce di Comfort Letter, del Decreto Correttivo e delle Regole Operative</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-nuovo-energy-release-20-alla-luce-dei-comfort-letter-del-decreto-correttivo-e-delle-regole-operative</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Come noto, lo scorso 27 giugno 2025 la Commissione Europea ha confermato che il meccanismo Energy Release 2.0, introdotto con il Decreto del Ministero per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica (“<strong>MASE</strong>”) n. 268 del 23 luglio 2024 (“<strong>Decreto Energy Release 2.0</strong>”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>, con la nuova struttura illustrata dalla Commissione medesima, può essere considerato compatibile con i requisiti relativi alla promozione della produzione di energia rinnovabile secondo le attuali norme in materia di aiuti di Stato (“<strong>Comfort Letter</strong>”).</p><p class="text-justify">Tale struttura è stata recepita dal decreto n. 204 del 29 luglio 2025, pubblicato sul sito del MASE lo scorso 28 ottobre (“<strong>Decreto Correttivo</strong>”), a seguito dell’intervenuta registrazione della Corte dei Conti.</p><p class="text-justify">Da ultimo, il Decreto Direttoriale del MASE pubblicato il 19 Novembre 2025 ha approvato le attese regole operative e gli schemi di contratto predisposti e trasmessi dal GSE (“<strong>Regole Operative</strong>”).&nbsp;</p><p class="text-justify">Tali fonti confermano che i clienti finali energivori - iscritti all’elenco CSEA alla data del 18 gennaio 2025 - avranno la possibilità di ricevere, per un periodo di trentasei mesi (“<strong>Periodo di Anticipazione</strong>”) decorrente dal 1 gennaio 2025, volumi di energia dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (“<strong>GSE</strong>”) per il tramite di un contratto per differenza a due vie con un prezzo di riferimento pari a 65 Euro/MWh sulla base di quote mensili del volume complessivamente aggiudicato dagli energivori all’esito della procedura di assegnazione, introducendo però alcune rilevanti disposizioni.</p><p class="text-justify">Tra queste spiccano la Procedura Competitiva, come di seguito definita, di aggiudicazione dei volumi da restituire al GSE&nbsp; e la disciplina del c.d. Claw Back: il diritto del GSE a vedersi retrocesso dalla controparte il&nbsp;vantaggio residuo corrispondente al&nbsp;minore tra il valore attualizzato dei flussi finanziari durante il periodo di anticipazione e la differenza, se positiva, tra il valore attualizzato dei flussi finanziari durante il periodo di anticipazione e il valore attualizzato dei flussi finanziari durante il periodo di restituzione.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il periodo di restituzione ha ancora una durata di venti anni, ma a questo si aggiunge un ulteriore periodo della durata massima di 20 anni durante il quale potrà intervenire detta retrocessione.</p><p class="text-justify"><i><strong><u>Il Contratto e il relativo Addendum diretti a regolare il periodo di anticipazione ed il periodo di restituzione</u></strong></i></p><p class="text-justify">L’energivoro (o l’aggregatore) è tenuto a sottoscrivere un contratto (corrispondente al precedente Contratto di Anticipazione) diretto a regolare il proprio rapporto con il GSE entro il termine ultimo del 31 gennaio 2026 (“<strong>Contratto</strong>”).</p><p class="text-justify">Tale contratto ha ad oggetto:</p><p class="text-justify">i. la regolazione del differenziale per l’anticipazione all’operatore dei volumi di energia elettrica e le relative garanzie di origine;</p><p class="text-justify">ii. l’obbligo di realizzare nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili entro quaranta mesi dalla sottoscrizione del contratto unico;</p><p class="text-justify">iii. l’obbligo di restituzione dell’energia elettrica anticipata e delle relative Garanzie di Origine;</p><p class="text-justify">iv. l’obbligo di restituzione del vantaggio residuo.</p><p class="text-justify">Fatto salvo quanto previsto in alcuni casi di aggiudicazione ad esito della Procedura Competitiva, la nuova capacità di generazione dovrà essere entrata in esercizio non prima del 30 aprile 2025 e comunque non oltre il termine di quaranta mesi successivi alla data di sottoscrizione del Contratto, fatta salva la proroga per cause di forza maggiore o nei casi di ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi. Resta comunque fermo il termine finale già individuato nel 31 dicembre 2030.</p><p class="text-justify">Gli adempimenti contrattuali relativi all’entrata in esercizio della nuova capacità e gli obblighi di restituzione potranno essere trasferiti dall’energivoro (o aggregatore), con relativa liberazione, al soggetto terzo delegato tramite sottoscrizione del c.d. Addendum anche successivamente allo svolgimento della Procedura Competitiva e comunque entro quaranta mesi dalla sottoscrizione del Contratto.</p><p class="text-justify">Con riferimento alla regolazione del differenziale nel periodo di restituzione è opportuno notare che per ogni mese del periodo di restituzione il GSE, in relazione all’Energia da Restituire Mensile, calcola la differenza tra il prezzo di cessione e il maggiore tra zero e il prezzo del Mercato del Giorno Prima, determinato nel periodo rilevante delle transazioni e nella zona di mercato in cui è localizzato l’impianto. È stato inserito un <i>floor</i> pari a zero per il calcolo del differenziale. In caso di prezzi negativi, il produttore riceverà il prezzo di cessione da parte del GSE e non è quindi più prevista la precedente disposizione secondo la quale “<i>la regolazione è sospesa nei periodi rilevanti in cui si registrino sul MGP prezzi pari a zero o negativi</i>”.</p><p class="text-justify"><strong>La regolazione anticipata dei rapporti relativi al periodo di anticipazione&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Con riferimento alla corresponsione degli importi relativi alle competenze del 2025, il GSE effettuerà un unico pagamento dopo l’emissione della prima fattura.</p><p class="text-justify">Le Garanzie di Origine annullate entro il 31 marzo dell’anno “n” potranno essere utilizzate per attestare i consumi dell’anno “n-1”, ma, per attestare i consumi dell’anno 2025, potranno essere utilizzate le Garanzie di Origine riconosciute nell’ambito del Contratto che siano annullate entro il 30 aprile 2026.</p><p class="text-justify">La prima garanzia relativa agli anni 2025 e 2026 dovrà essere costituita dall’energivoro (o dall’aggregatore) per un importo calcolato dal GSE sulla base degli importi anticipati con riferimento all’anno 2025 e sulla stima del 2026 e presentata entro il 28 febbraio dello stesso anno.&nbsp;</p><p class="text-justify"><i><strong><u>Procedura Competitiva</u></strong></i></p><p class="text-justify">Il GSE - entro novanta giorni dalla data di pubblicazione delle nuove Regole Operative e successivamente alla sottoscrizione, da parte dei clienti finali energivori o aggregatori, del Contratto - pubblicherà l’avviso per lo svolgimento della procedura competitiva di cui all’articolo 6-bis del Decreto Energy Release 2.0, così come modificato dal Decreto Correttivo, al fine di selezionare i soggetti terzi che assumeranno l’obbligo di realizzare la nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili che consenta di soddisfare il requisito – già noto – della produzione di almeno il doppio dei volumi anticipati ai clienti finali energivori durante il periodo di anticipazione (“<strong>Procedura Competitiva</strong>”).</p><p class="text-justify">Il GSE avvierà la Procedura Competitiva quando saranno decorsi non meno di quindici giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso. La procedura rimarrà aperta per i successivi trenta giorni e l’esito sarà pubblicato entro quarantacinque giorni dalla chiusura.&nbsp;</p><p class="text-justify">Potranno partecipare i seguenti soggetti: (i) energivori (o aggregatori) che abbiano sottoscritto il Contratto (entro i limiti della quota di energia oggetto di anticipazione); (ii) soggetti terzi delegati (entro i limiti della quota di energia oggetto del Contratto per cui sono stati delegati); (iii) produttori terzi, energivori (o aggregatori) e delegati per una quota di energia ulteriore rispetto a quella oggetto del Contratto, i quali, ai fini della partecipazione, soddisfino i seguenti requisiti: a) disponibilità del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto e concessori; b) disponibilità del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva e registrazione dell’impianto sul sistema GAUDI di Terna validata dal gestore di rete;&nbsp; c) conformità dell’impianto ai requisiti prestazionali e alle norme in materia di tutela ambientale necessari anche per rispettare il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH).&nbsp;</p><p class="text-justify">I partecipanti presenteranno offerte aventi ad oggetto il premio che saranno disposti a ricevere o a versare per la realizzazione della nuova capacità di generazione prevista per l’accesso al meccanismo, restando inteso che i partecipanti potranno quindi offrire anche premi negativi. E’ inoltre previsto che gli energivori (o gli aggregatori) e i delegati, con riferimento ai volumi oggetto del contratto di anticipazione sottoscritto possano, pur partecipando, evitare di presentare una offerta. In tal caso, ai fini della formazione della graduatoria, il GSE considererà anche tali volumi, assumendo che, con riferimento agli stessi, sia stata presentata un’offerta pari all’offerta minima ammessa.</p><p class="text-justify">La partecipazione, a sua volta, può avere due diversi trattamenti a seconda del soggetto partecipante e del volume per cui lo stesso presenta l’offerta.</p><p class="text-justify">Verranno incluse nel c.d. “Cluster A” le richieste di partecipazione presentate senza effettuare una offerta da (i) energivori, per tutta o solo una quota parte dell’energia oggetto del Contratto; (ii) energivori in forma aggregata, per tutta o solo una quota parte dell’energia oggetto del contratto; (iii) delegati, per tutta o solo una quota parte dell’energia oggetto del Contratto.&nbsp;</p><p class="text-justify">Saranno inserite nel c.d. “Cluster B” le richieste di partecipazione presentate con intenzione di effettuare un’offerta da: (i) energivori, per tutta o solo una quota parte dell’energia oggetto del Contratto; (ii) energivori, per la quota parte dell’energia eccedente il Contratto; (iii) aggregatori, per tutta o solo una quota parte dell’energia oggetto del Contratto; (iv) aggregatori, per la quota parte dell’energia eccedente il Contratto; (v) delegati per la sola quota parte dell’energia eccedente il Contratto, (vi) produttori terzi senza alcun limite di quota.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Formazione della graduatoria e conclusione del Contratto di Aggiudicazione</strong></p><p class="text-justify">La graduatoria è pubblicata entro i quarantacinque giorni successivi alla data di chiusura della Procedura Competitiva. Risulteranno aggiudicate (i) tutte le richieste di partecipazione del Cluster A; (ii) tutte le offerte del Cluster B inferiori o pari al valore dell’ultima offerta accettata.&nbsp;</p><p class="text-justify">Dopo la pubblicazione della graduatoria, saranno tenuti alla sottoscrizione del c.d. Contratto di Aggiudicazione solo i produttori terzi aggiudicatari oltre a energivori (o aggregatori) e delegati, ma solo per la sola quota parte dell’energia eccedente il Contratto.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Entrata in esercizio degli impianti ad esito della Procedura Competitiva</strong></p><p class="text-justify">Per gli energivori (o aggregatori) sui quali permane l’obbligo di realizzazione e restituzione rispetto alla quantità di energia oggetto del Contratto, la capacità dovrà entrare in esercizio entro il termine di quaranta mesi dalla sottoscrizione del Contratto.</p><p class="text-justify">Gli impianti relativi alle offerte del “Cluster B” e nella titolarità degli energivori (o aggregatori) o delegati, entrambi per la quota dell’energia eccedente il Contratto, o per i terzi, gli impianti dovranno entrare in esercizio obbligatoriamente entro 36 mesi dalla pubblicazione della graduatoria della Procedura Competitiva e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2030.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Modalità di regolazione del Vantaggio Residuo&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Non oltre il diciannovesimo anno dall’inizio del Periodo di restituzione, Il GSE calcola il valore del Vantaggio Residuo. Se positivo sarà possibile adottare una delle seguenti soluzioni:&nbsp;</p><p class="text-justify">i. liquidazione immediata dell’importo;</p><p class="text-justify">ii. cessione a titolo gratuito al GSE della proprietà degli impianti e delle aree su cui insistono gli stessi, previa presentazione di una perizia asseverata;&nbsp;</p><p class="text-justify">iii. estensione degli obblighi contrattuali fino alla completa regolazione del Vantaggio residuo per un periodo, comunque, non superiore a ulteriori vent’anni ai sensi di un un ulteriore CfD a due vie.</p><p class="text-justify"><strong>Lo scenario e il possibile contesto competitivo tra Energy Release e Fer X</strong></p><p class="text-justify">Anche nello scenario delineato dal nuovo complesso normativo il c.d. Claw Back continua ad essere un elemento di incertezza per i produttori, ma non è escluso che sia tale da pregiudicare l’interesse di tutti i produttori a concludere accordi con gli energivori e gli aggregatori.</p><p class="text-justify">Tenuto conto delle regole relative alla Procedura Competitiva e della possibilità di trasferire direttamente sul delegato tutte le responsabilità relative all’entrata in esercizio della nuova capacità, si potrebbero creare i presupposti per una frenetica fase di negoziazione diretta a concludere accordi tra energivori e aggregatori da una parte e produttori dall’altra per consentire ai primi di escludere ogni rischio e ai secondi di assicurarsi il volume da restituire, a fronte del rilascio di garanzie al GSE invece che agli energivori.</p><p class="text-justify">Resta da verificare se i produttori vorranno anche rinunciare ad una posizione utile nella graduatoria del FER X transitorio per accedere ai benefici della nuova versione dell’energy Release valutando le condizioni in presenza delle quali sarà possibile ottenere la restituzione della cauzione.&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>Articolo a cura di <strong>Piero Viganò</strong> e <strong>Valentina Castelli</strong>.&nbsp;</i></p><hr><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> A tal fine si rimanda al nostro articolo<a href="https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/un-prezzo-scontato-per-lenergia-elettrica-sara-offerto-agli-energivori-ai-sensi-del-decreto-energy-release-del-mase" target="_blank"><i>Un prezzo scontato per l'energia elettrica sarà offerto agli energivori ai sensi del decreto Energy Release del MASE</i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Efficienza energetica e servizi energetici</category>
                            
                                <category>Energivori</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 18 Nov 2025 16:06:18 +0100</pubDate>
                        <title>Alla prova di Dora. La nuova disciplina europea ridefinisce la resilienza operativa digitale </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/alla-prova-di-dora-la-nuova-disciplina-europea-ridefinisce-la-resilienza-operativa-digitale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Dal <strong>17 gennaio 2025</strong>, il Regolamento (UE) 2022/2554 (<strong>DORA</strong>) ridisegna le regole sulla resilienza operativa digitale di banche, assicurazioni e imprese di investimento. La normativa incide non solo sull’infrastruttura ICT, ma anche sull’attività quotidiana di private banker e consulenti finanziari, soprattutto nei <strong>servizi e rapporti a distanza</strong> gestiti tramite portali e piattaforme digitali.</p><p>L’implementazione sta risultando complessa per la natura tecnico-legale dei requisiti e per i numerosi atti attuativi pubblicati in modo graduale. DORA richiede infatti un <strong>aggiornamento costante</strong> di policy, procedure di gestione del rischio, piani di risposta agli incidenti e controllo dei fornitori ICT, che devono accettare clausole più rigorose su audit, continuità dei servizi e subfornitura.</p><p>In questo scenario cresce la responsabilità dei consulenti: devono monitorare i propri strumenti digitali, segnalare tempestivamente anomalie o accessi sospetti e supportare i clienti in caso di blocchi operativi o incidenti ICT.</p><p>Diventano quindi essenziali <strong>formazione mirata</strong>, procedure interne chiare e team <strong>multidisciplinari</strong> (legali e IT) capaci di affrontare in modo coordinato gli aspetti tecnici e regolamentari. Un approccio strutturato che consente di ridurre rischi operativi e tutelare meglio la clientela.</p><p><i>Contributo a cura di <strong>Fabio Coco</strong>, pubblicato sul numero di novembre di Private - Magazine del Private Banking.&nbsp;</i></p><p class="text-end">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 18 Nov 2025 14:33:00 +0100</pubDate>
                        <title>Compensazione concorsuale - canoni di locazione posteriori alla domanda</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/compensazione-concorsuale-canoni-di-locazione-posteriori-alla-domanda</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Cass. 28 gennaio 2025,&nbsp;n. 2005</p><p class="text-justify">Nel concordato preventivo,&nbsp;stante la comune anteriorità alla domanda dei rispettivi fatti genetici,&nbsp;sono compensabili&nbsp;<i>ex&nbsp;</i>art. 56 e 169 l. fall. il credito di una società in concordato per canoni di locazione divenuti esigibili in corso di procedura e il controcredito della conduttrice per finanziamento bancario erogato prima della domanda di concordato.&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>La pronuncia si inserisce nel solco del pacifico orientamento di legittimità (Cass. SU n. 775/1999, Cass. n. 18915/2010, Cass. n. 14418/2013, Cass. n. 10869/2020 e&nbsp;Cass. n. 2406/2025) confermando che la compensazione è ammessa anche quando uno dei crediti diventa liquido o esigibile in pendenza di una procedura concorsuale, purché il relativo fatto genetico sia anteriore all’apertura del concorso.</i></p><p class="text-justify"><i>La Corte afferma però innovativamente&nbsp;che il diritto al pagamento dei canoni sorge unitariamente dal contratto di locazione, indipendentemente dalle scadenze previste, che attengono quindi solo all’esigibilità del credito del locatore.</i></p><p class="text-justify"><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/Cassazione__sentenza_n._2005_del_2025.pdf" target="_blank">Consulta la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Mon, 17 Nov 2025 17:53:43 +0100</pubDate>
                        <title>Certificazione TCF: una nuova opportunità per i legali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/certificazione-tcf-una-nuova-opportunita-per-i-legali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’avvio dell’albo dei certificatori dei Tax Control Framework (TCF), previsto dal decreto ministeriale n. 212/2024, apre un nuovo ambito professionale anche per gli avvocati. Il nuovo sistema consente alle imprese di accedere al regime di adempimento collaborativo con l’Agenzia delle Entrate attraverso la certificazione dei modelli di gestione del rischio fiscale.</p><p>Su questi temi è intervenuto <strong>Luca La Barbera</strong>, partner di ADVANT Nctm, intervistato da <i>Italia Oggi Sette – Affari Legali</i>, evidenziando sfide e opportunità per la professione forense.</p><p>«Affidare ai professionisti forensi il delicato ed importante compito di certificare o attestare i modelli TCF rappresenta allo stesso tempo una sfida e un'opportunità. Introducendo l'obbligo di certificazione come presupposto per l'ammissione al regime di adempimento collaborativo, il legislatore ha voluto affidare ad un professionista esterno ed indipendente il delicato compito di garantire la solidità e il buon funzionamento del modello di gestione del rischio fiscale. L'attività di certificazione, pertanto, presuppone capacità e competenze per inserirsi in modo utile ed efficace nella relazione già impostata tra l'azienda e il professionista che la assiste nella costruzione del TCF, senza creare duplicazioni e appesantimenti e allo stesso tempo, eseguendo in modo accurato ed attento l'attività di analisi e valutazione fino ad oggi svolta dall'Agenzia delle Entrate.&nbsp;</p><p>Un compito delicato che richiede non solo conoscenza approfondita della materia giuridico-fiscale, ma anche dimestichezza con i meccanismi ed i processi che regolano il funzionamento di organizzazioni complesse. Ancor di più, in considerazione dell'imminente abbassamento delle soglie di entrata (500 milioni di euro di fatturato), che verosimilmente amplierà il novero delle istanti ad aziende con processi ed organigrammi più snelli, dove spesso la responsabilità per la gestione della fiscalità è, in tutto o in parte, affidata ad un consulente esterno.</p><p>Una sfida, certo, ma anche un'imperdibile opportunità per portare valore concreto, contribuendo a creare un nuovo contesto in cui contribuente e amministrazione lavorano insieme alla costruzione un rapporto fiduciario basato su interlocuzioni trasparenti, costanti e preventive».</p><p><i>L'articolo integrale su Italia Oggi Sette – Affari Legali, a cura di Antonio Ranalli.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 14 Nov 2025 15:54:14 +0100</pubDate>
                        <title>Le tasse sui dividendi e la riforma dei mercati finanziari tradita</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-tasse-sui-dividendi-e-la-riforma-dei-mercati-finanziari-tradita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><i>Due proposte per correggere una stortura</i></p><p class="text-justify">L’articolo 18 del disegno di legge di bilancio interviene sull’articolo 89 del TUIR, limitando l’esclusione dalla base imponibile dei dividendi percepiti dalle società di capitali ai soli soggetti che detengono una partecipazione almeno pari al 10%.</p><p class="text-justify">Questa esclusione non costituisce un privilegio fiscale, ma attua un principio cardine dei sistemi tributari: evitare la doppia imposizione economica degli utili già tassati in capo alla società che li distribuisce. La misura, se confermata (ci sono allo studio correttivi in sede parlamentare), avrebbe un impatto rilevante sulle strutture d’investimento utilizzate per partecipare al capitale di rischio e si pone in netto contrasto con l’impianto della recente riforma del Testo Unico della Finanza, che punta invece a favorire l’afflusso di capitale privato verso le imprese.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><a href="https://www.repubblica.it/economia/2025/11/13/news/le_tasse_sui_dividendi_e_la_riforma_dei_mercati_finanziari_tradita-424979177/" target="_blank" rel="noreferrer">Leggi l'articolo integrale</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                                <category>Fondi di Investimento</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 13 Nov 2025 10:20:42 +0100</pubDate>
                        <title>Composizione negoziata e minor rischio nella concessione del credito</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/composizione-negoziata-e-minor-rischio-nella-concessione-del-credito</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Bruno Fondacaro e Riccardo Torni analizza il tema del <strong>rischio correlato</strong> alla <strong>concessione di credito alle imprese</strong>, temperato dal <strong>progressivo consolidamento</strong>, a livello giurisprudenziale, degli <strong>elementi costitutivi</strong> della fattispecie di <strong>abusiva concessione</strong>, nonché dal <strong>ricorso</strong> sempre più frequente alla procedura di <strong>composizione negoziata</strong> della crisi.</p><p><strong>1. Premessa e linee evolutive</strong></p><p>Frequentemente gli <strong>istituti di credito</strong> si trovano di fronte a <strong>scelte complesse</strong>, da cui possono derivare <strong>rischi significativi</strong> <strong>sia</strong> dal punto di vista <strong>economico</strong>, in ragione della mancata restituzione di quanto erogato, <strong>che</strong> dal punto di vista <strong>legale</strong>, in ragione</p><ol><li>della <strong>revoca delle linee di credito</strong> nel momento di difficoltà; ovvero,</li><li>dalla <strong>erogazione di credito a un’impresa</strong> che si trova ormai in una situazione di <strong>crisi irreversibile</strong>.</li></ol><p>Nel <strong>primo caso viene contestato </strong>alla Banca di non aver operato secondo buona fede per aver “<strong>tolto sostegno</strong>” al <strong>cliente in difficoltà</strong> (cfr., recentemente, Trib. Catanzaro, 17 agosto 2023, in <i>Giurisprudenza delle Imprese</i>; nonché Cass., 16 aprile 2021, n. 10125; Cass., 24 agosto 2016, n. 17291); mentre nel <strong>secondo caso</strong>, al contrario, si contesta il fatto di aver “<strong>dato sostegno</strong>” a <strong>imprese</strong> che, in verità, <strong>avrebbero dovuto accedere</strong> senza ulteriore ritardo alla <strong>liquidazione giudiziale</strong> (cfr., recentemente, Trib. Venezia, 17 luglio 2025, in <i>Ristrutturazioni aziendali</i>; Trib. Napoli, 15 luglio 2025, in <i>ilcaso.it</i>).</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/composizione-negoziata-e-minor-rischio-nella-concessione-del-credito/" target="_blank" rel="noreferrer">Clicca qui per l'articolo integrale</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 12 Nov 2025 15:44:38 +0100</pubDate>
                        <title>Antonio Corda nuovo Of Counsel di ADVANT Nctm</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/antonio-corda-nuovo-of-counsel-di-advant-nctm</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">In qualità di Of Counsel del dipartimento Corporate and Commercial, Antonio Corda entra oggi a far parte di ADVANT Nctm. Professionista con un ampio track record nel settore delle telecomunicazioni e dell’ICT, Antonio Corda ha maturato una significativa esperienza in contesti nazionali e internazionali, ricoprendo ruoli esecutivi in ambito legale, compliance, privacy, affari regolamentari e sicurezza in aziende nei settori ITC e telecomunicazioni:&nbsp;ultimo fra questi,&nbsp;<i>Chief Legal, Compliance &amp; Security Officer&nbsp;</i>in Fastweb+Vodafone.</p><p class="text-justify">Nel suo nuovo ruolo, Antonio collaborerà con i team di ADVANT Nctm impegnati in operazioni di M&amp;A e in progetti commerciali nel settore delle telecomunicazioni e ICT, sia nel segmento retail sia in quello delle infrastrutture.&nbsp;</p><p class="text-justify">“Siamo lieti di accogliere Antonio nel nostro Studio - afferma Paolo Montironi, Senior partner di ADVANT Nctm -&nbsp;la sua esperienza nel settore TMT e nelle tematiche di compliance e cybersecurity rappresenta un importante valore aggiunto per l’assistenza che offriamo ai nostri clienti in operazioni ad elevato contenuto tecnologico e regolamentare”.</p><p class="text-justify">“Entrare a far parte di ADVANT Nctm - aggiunge Corda - è per me un’opportunità per mettere a disposizione la mia esperienza in un contesto multidisciplinare e internazionale, contribuendo allo sviluppo di progetti strategici nel settore delle telecomunicazioni e dell’ICT”.</p><p>Con questo ingresso, ADVANT Nctm conferma il proprio impegno a presidiare con competenze specialistiche i settori caratterizzati da forte innovazione tecnologica, con particolare attenzione ai profili regolamentari, di compliance, di privacy e sicurezza.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Technology, Media, Entertainment and Telecommunications</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 11 Nov 2025 11:21:02 +0100</pubDate>
                        <title>Ultima chance per correggere l&#039;ETS. Sul Green Deal l&#039;UE deve cambiare rotta</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ultima-chance-per-correggere-lets-sul-green-deal-lue-deve-cambiare-rotta</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Quando, nel 2021, la presidente Von der Leyen presentò il pacchetto Fit for 55, nessuno ne comprese appieno le molte conseguenze. Si parlò, anzi, di un <strong>illuminismo ambientale che l’Unione avrebbe avuto il compito di diffondere nel mondo</strong>. Estendere il regime ETS al trasporto per mare e istituire il regolamento FuelEU Maritime è sembrato alla politica di allora il più bel regalo che si potesse fare alle prossime generazioni. A nulla sono valsi gli appelli alla cautela espressi da più parti. Le norme sono state frettolosamente adottate nonostante si intravedessero pericolosi aumenti del costo del trasporto e conseguenze ancora peggiori sulle catene logistiche.</p><p>Era tuttavia evidente che applicare in modo uniforme la tassazione climatica a tutti i segmenti di traffico marittimo avrebbe danneggiato interi comparti. In primo luogo, il transhipment di contenitori, le autostrade del mare e collegamenti con le isole maggiori.&nbsp; Ma, ancora una volta, la politica di quel quinquennio europeo tirò dritto introducendo l’ETS senza adeguati correttivi.</p><p><strong>Poi è arrivato il conto e pure abbastanza salato. Così, anche i paladini dell’oltranzismo climatico hanno cominciato a misurare le parole. </strong>Più che altro perché, nel frattempo, è arrivato il rumoroso fallimento del tentativo da parte dell’IMO di varare una misura globale per la decarbonizzazione marittima.</p><p><strong>In questo contesto possiamo ora registrare alcuni timidi segnali di un cambio di passo a Bruxelles. </strong>La settimana scorsa, il collegio dei Commissari UE ha approvato il <strong>Sustainable Transport Investment Plan (STIP)</strong>. Quest’ultimo stima il fabbisogno di risorse necessario a sviluppare i carburanti alternativi e delinea diversi strumenti per soddisfarlo includendo forme di compensazione per coprire, nel marittimo, il differenziale di prezzo tra i carburanti alternativi e quelli convenzionali, come avviene in aviazione. Da ultimo, nell’ambito delle negoziazioni sul target ambientale climatico 2040, il Consiglio europeo ha concordato di posticipare di un anno l’entrata in vigore dell’ETS2 al settore stradale e agli edifici.</p><p><strong>Tutto questo va nella direzione suggerita da oltre due anni dal Governo italiano</strong>, ovvero la necessità di aprire un negoziato vero e credibile per arrivare alla revisione del regime ETS quanto meno nei servizi internazionali e nelle autostrade del mare.</p><p>Al parlamento europeo prevedo l’intensificarsi delle interrogazioni rivolte alla Commissione per comprendere il pensiero di chi, all’interno della stessa, tiene da sempre le posizioni più oltranziste (la DG CLIMA). Molto, se non moltissimo, dipende dall’atteggiamento della burocrazia di vertice su cui si può sperare possano incidere i recenti accadimenti internazionali (in primis il fallimento del progetto di tassazione globale dello shipping proposto dall’IMO).</p><p><strong>Sarà un confronto duro e travagliato quello che si avvicina tra l’apparato della Commissione e la politica industriale patrocinata da alcuni Commissari e dai Governi più interessati tra cui l’Italia, la Grecia la Spagna, il Portogallo, Cipro e Malta.</strong></p><p>Dalla parte del mercato e dei cittadini europei v’è la novità, del tutto apprezzabile, che <strong>gli impatti deteriori sul nostro sistema logistico sono oggi più che evidenti</strong>, perché misurati senza margine di errore, e difficilmente giustificabili in un contesto profondamente cambiato. Sono infatti sotto gli occhi di tutti il ritorno alla gomma dei traffici conquistati con immane fatica dalle imprese armatoriali, l’impatto sul trasporto marittimo da e verso le isole maggiori e i nuovi porti di transhipment in Nord Africa che hanno cominciato ad accogliere i traffici intercontinentali già appannaggio dei nostri scali.</p><p>La buona notizia è che, nel secondo semestre del prossimo anno, la regola europea prevede la revisione della Direttiva ETS. <strong>Sarà un’occasione unica per correggere la rotta</strong> e quasi sicuramente sarà l’unica finestra temporale disponibile che avremo per farlo prima che le conseguenze sul mercato, già evidenti, diventino irreversibili.</p><p><i>*Questo articolo è stato pubblicato originariamente sull'inserto Blue Economy de </i><a href="https://www.linkedin.com/company/il-secolo-xix/" target="_blank" class="fDuvLPVllNXbzPqnpebVlGrVfebORw" rel="noreferrer"><strong>Il Secolo XIX</strong></a><i> di lunedì 10 novembre 2025.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Infrastrutture Portuali</category>
                            
                                <category>Shipping and Logistics</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 10 Nov 2025 10:40:15 +0100</pubDate>
                        <title>Riforma Cartabia: un bilancio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/riforma-cartabia-un-bilancio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>A due anni dall'entrata in vigore, è possibile tracciare un primo bilancio degli effetti della <strong>Riforma Cartabia</strong> sulla giustizia civile.<br><br>Presentata come una svolta epocale per semplificare, razionalizzare e velocizzare il processo, ha generato alte aspettative, ma anche interrogativi e difficoltà applicative.<br><br>Ne parliamo nella nostra nuova <strong>pillola</strong> con <strong>Ivan Lamponi</strong>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 07 Nov 2025 14:27:08 +0100</pubDate>
                        <title>I più recenti chiarimenti delle autorità sul Regolamento MiCAR</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/i-piu-recenti-chiarimenti-delle-autorita-sul-regolamento-micar</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Regolamento (UE) 2023/1114 (“MiCAR”) ha introdotto la disciplina europea delle crypto-asset, stabilendo regole per l’emissione e l’offerta al pubblico di tali strumenti, nonché per la prestazione di servizi da parte dei fornitori (“Casp”).<br>La normativa è stata recentemente integrata da regolamenti delegati e linee guida che precisano, tra l’altro, le procedure di approvazione dei white paper, i criteri di autorizzazione dei Casp e la gestione dei conflitti di interesse.</p><p>Le autorità di vigilanza – Esma, EBA, Banca d’Italia e Consob – hanno inoltre fornito chiarimenti e raccomandazioni su temi cruciali, come la distinzione tra servizi regolamentati e non, il rapporto tra MiCAR e PSD2, e i rischi derivanti dalle cosiddette “emissioni multiple” di stablecoin.<br>Nel complesso, emerge un quadro normativo in evoluzione, nel quale il ruolo delle autorità è centrale per assicurare coerenza e protezione degli investitori.</p><p><i>Approfondimento a cura di <strong>Fabio Coco</strong> – pubblicato nel primo numero di novembre di </i><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/Asset_Crypto.pdf" target="_blank"><i>Asset Crypto</i></a><i>.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9703</guid>
                        <pubDate>Wed, 05 Nov 2025 11:23:16 +0100</pubDate>
                        <title>Notifica o pubblicazione sul BUR: da quando decorre il termine di impugnazione per la PA?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/notifica-o-pubblicazione-sul-bur-da-quando-decorre-il-termine-di-impugnazione-per-la-pa</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con sentenza del 14 ottobre 2025, n. 447, il TAR Abruzzo ha fatto chiarezza su un fondamentale aspetto inerente all’<strong>impugnabilità</strong> dei titoli autorizzativi – e non solo – rilasciasti dagli Enti competenti per la realizzazione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile.&nbsp;</p><p class="text-justify">Nell’ambito della definizione di un giudizio con sentenza semplificata, il Collegio ha colto l’occasione per chiarire come, al fine della proposizione di apposito ricorso innanzi agli organi della giustizia amministrativa,&nbsp; la pubblicazione di una determinazione sul Bollettino Ufficiale Regionale <strong>non è idonea</strong> a privare dell’effetto legale di integrazione del <i>dies a quo</i> la pregressa <strong>comunicazione individuale</strong> che della medesima determinazione è garantita mediante comunicazione digitale effettuata ai sensi dell’art. 47 del Codice dell’Amministrazione digitale, nonché ai sensi dell’art. 14 bis, della L. n. 241/1990, determinante per il raggiungimento della “<strong>piena conoscenza</strong>” della determinazione e, di conseguenza, dell’<strong>avvio del termine</strong> previsto per l’impugnazione della stessa.&nbsp;</p><p class="text-justify">Nel caso di specie, il Collegio, a seguito dell’opposizione alla trattazione del ricorso in sede straordinaria presentata dalla controinteressata, passando così alla decisione del ricorso in sede giurisdizionale, ha dichiarato <strong>irricevibile</strong> il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato dal Comune di Corropoli (TE), notificato in data 18 luglio 2025, per l’annullamento dell’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione Abruzzo per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e le relative opere di connessione.&nbsp;</p><p class="text-justify">La determinazione contenente la predetta autorizzazione unica era, tuttavia, stata notificata via PEC al proponente e al Comune di Corropoli (TE) in data 3 marzo 2025, data a partire dalla quale, per il Collegio giudicante, il ricorrente ha <strong>avuto piena conoscenza</strong> della determinazione discussa e, pertanto, <i>dies a quo</i> per il decorso del termine di centoventi giorni previsto per il ricorso al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, per il quale “<i><strong>il ricorso deve essere proposto nel termine di centoventi giorni</strong> <strong>dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza</strong></i>”.</p><p class="text-justify">Per l’Ente ricorrente, pertanto, a nulla rileva la conseguente pubblicazione sul BURAT della determinazione, tantomeno in termini di posticipazione del <i>dies a quo&nbsp;</i>previsto per la presentazione del ricorso al Presidente della Repubblica per l’annullamento dell’autorizzazione unica: tale pubblicazione, precisa quindi il Collegio, <strong>non supera</strong> <strong>la precedente comunicazione PEC</strong> mediante la quale, il Comune di Corropoli (TE), era stato già posto nella condizione di conoscere della lesività del provvedimento impugnato, nonché delle ragioni sottese all’adozione del medesimo.</p><p class="text-justify">La decorrenza dei termini di impugnazione a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento sul BUR vale, quindi, per i soli Enti o controinteressati che non abbiano già ricevuto la notifica del provvedimento stesso. Resta, invece, valido, per tutti i soggetti (pubblici e privati) destinatari della notifica, il principio di cui all’art. 41 del Codice del processo amministrativo, ai sensi del quale “<i>il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato […] entro il termine previsto dalla legge, <strong><u>decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza</u></strong>, ovvero, <strong><u>per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione</u></strong> se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge</i>”.</p><p class="text-justify"><i>Approfondimento a cura di <strong>Giovanni Battista De Luca</strong>, <strong>Lorenzo Piscitelli</strong> e<strong> Elisa Tunno</strong>.&nbsp;</i></p><p class="text-justify">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 04 Nov 2025 17:55:29 +0100</pubDate>
                        <title>Migrant Child - Some private law reflections on the &quot;removal&quot; of street artworks</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/migrant-child-some-private-law-reflections-on-the-removal-of-street-artworks</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">The case of The Migrant Child, attributed to Banksy and created in 2019 on the façade of a historic building in Venice, has reignited the debate on the intersection between ownership rights over the physical support and copyright, particularly when the artwork is executed without the property owner’s authorization. At the end of July 2025, the work was in fact detached: a sophisticated operation carried out by specialized technicians, culminating in its safe transfer to a vault. Although intended to ensure preservation, the removal marked the physical and conceptual separation of the work from its original context.</p><p class="text-justify">Street art, by its very nature ephemeral and located in public space, forces a balancing of competing interests: on the one hand, the author’s moral right to the integrity of the work; on the other, the prerogatives of the property owner, who may decide to remove, cover, or even destroy the work. Italian copyright law (Law No. 633/1941) protects the artist from the very moment of creation, yet unauthorized execution on another’s property may constitute an infringement of ownership rights and limit protection.</p><p class="text-justify">Part of the scholarship invokes the doctrine of <i>accessione</i> (Article 936 Civil Code), whereby the mural becomes an integral part of the building; others refer to <i>commistione</i> (Article 939 Civil Code) or to the <i>dicatio ad patriam</i>, namely the dedication of the work to collective use. In any event, the act of removal introduces an element of transformation: the work, conceived as site-specific, loses part of its original meaning once detached.</p><p class="text-justify">The debate is not confined to Italy. From a comparative perspective, Germany adopts an approach similar to the Italian one, generally recognizing the primacy of property rights – and treating unauthorized street art as damage to the property – while nonetheless preserving copyright protection where the requirements of originality are met. Consequently, if the property owner decides to remove the portion of the wall and sell it, such conduct may conflict with the author’s exclusive right of “distribution,” unless the artist has implicitly accepted the prospect of future alienation. Equally noteworthy is the French system, which, much like the Italian and German models, grants copyright protection to all works reflecting the artist’s personality, regardless of the medium. Original street art thus falls within the creations protected by the Intellectual Property Code, without prejudice to the fact that its unauthorized execution may amount to a criminal offence of degradation.</p><p class="text-justify">The Venetian case illustrates this tension well: the collective interest in preserving an artistic language born on the margins of legality clashes with the dominical prerogatives of the property owner, who may perceive removal as a form of protection or as an economic opportunity. Nor are precedents lacking.</p><p class="text-justify">In the absence of ad hoc legislation, the issue remains entrusted to evolving interpretations of long-standing civil law doctrines, conceived for very different contexts. The removal of The Migrant Child demonstrates how urgent a systematic reflection on street art has become: who may truly dispose of it? And how can cultural value, public interest, and individual rights be reconciled, regardless of the artist’s fame?</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Tue, 04 Nov 2025 16:23:46 +0100</pubDate>
                        <title>Navigating artificial intelligence in international arbitration from the arbitrator’s viewpoint </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/navigating-artificial-intelligence-in-international-arbitration-from-the-arbitrators-viewpoint</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>This contribution by <strong>Angelo Anglani</strong>, Partner at ADVANT Nctm, was published on AIA Online following his intervention at the AIA–CIETAC Seminar “<i>Navigating artificial intelligence in international arbitration from the arbitrator’s viewpoint</i>”, held on 19 September during the 13th China Arbitration Week.</p><p>In his address, Angelo Anglani explored how Artificial Intelligence can serve as a <i>brilliant associate</i>, pose <i>potential perils</i>, and — when responsibly governed — become a <i>trusted partner</i> for arbitrators.</p><p>In his address, he explored how AI can serve as a <i>brilliant associate</i>, a <i>potential peril</i>, and — when responsibly governed — a <i>trusted partner</i>.</p><p>"AI will not replace the international arbitrator, but the arbitrator who understands and governs AI will replace the one who does not.”</p><p>Drawing inspiration from the great Italian explorers, Angelo Anglani underlined the need to navigate this “digital ocean” with professional judgment, ethical principles, and transparency — ensuring that technology enhances, rather than diminishes, the human essence of justice.</p><p><i>Read the full text published on </i><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/AIAOnline_n._3_2025.pdf" target="_blank"><i>AIA Online</i></a><i>.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Mon, 03 Nov 2025 14:35:00 +0100</pubDate>
                        <title>Composizione negoziata – Misure cautelari e sospensione dell&#039;addebito di rate di mutuo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/composizione-negoziata-misure-cautelari-e-sospensione-delladdebito-di-rate-di-mutuo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Bologna, 22 settembre 2025</p><p>Il Tribunale di Bologna ha&nbsp;respinto la richiesta di sospensione cautelare dell’addebito di&nbsp;rate di mutuo, rilevando che ciò avrebbe comportato un’anticipazione degli effetti degli accordi in corso di negoziazione, alterando l’equilibrio negoziale tra le parti nella trattativa. Le misure cautelari, infatti, possono essere ammesse&nbsp;solo per preservare (anche indirettamente) l’integrità dei valori aziendali&nbsp;e non per incidere sui rapporti obbligatori: salvo, rileva il Tribunale, per sterilizzare gli effetti di inadempimenti a fronte di minaccia dei creditori di avvalersi di rimedi contrattuali, in violazione dell’obbligo di partecipare in buona fede alle trattative.</p><p><i>La decisione afferma che le misure cautelari&nbsp;non possono incidere sull’oggetto stesso delle trattative (nel caso di specie, proprio la moratoria dei crediti bancari anteriori). Resta quindi la necessità per il debitore di negoziare la sospensione del pagamento dei debiti in scadenza, rispetto alla quale le banche sono di regola disponibili a una moratoria di fatto, mentre una formalizzazione dell'impegno spesso non è&nbsp;fattibile per via dei tempi e delle complessità di delibera delle banche. Un'eventuale disapplicazione cautelare&nbsp;potrebbe discendere, secondo&nbsp;il Tribunale, solo da una valutazione caso per caso di coerenza e funzionalità con le trattative e le prospettive di risanamento.</i></p><p><i>Il Tribunale ha invece concesso la sospensione cautelare delle azioni sui beni dei soci garanti, messi a disposizione per sostenere il percorso di risanamento, secondo l’orientamento ormai diffuso nella giurisprudenza di merito.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Mon, 03 Nov 2025 12:31:25 +0100</pubDate>
                        <title>Finanziaria 2026: il prelievo sui dividendi penalizza l’investimento delle famiglie</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/finanziaria-2026-il-prelievo-sui-dividendi-penalizza-linvestimento-delle-famiglie</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Emidio Cacciapuoti </strong>commenta su <i>Plus24 </i>l’impatto della nuova misura sui family office e sul private equity.</p><p>«Il private equity – afferma Cacciapuoti – in sé non subisce un impatto diretto rilevante poiché i suoi investimenti sono generalmente di maggioranza, e le percentuali detenute molto spesso eccedono il 10%. I fondi di private equity, sia con strutture internazionali che nazionali, godono inoltre di un’esenzione strutturale: il fondo chiuso, per esempio, è già totalmente esente dai dividendi, e lo stesso vale per i fondi esteri».</p><p>«Il problema – continua – sorge per le famiglie che reinvestono percentuali inferiori al 10%, trovandosi ad affrontare un aggravio fiscale superiore alle aspettative. La scelta della struttura di investimento familiare diventa quindi determinante».</p><p>«Anche i piani di incentivazione per il management (MIP), che spesso prevedono coinvestimenti inferiori al 10%, rischiano di essere penalizzati: la soglia del 10% diventa troppo elevata in questo contesto».</p><p>«La struttura dei club deal – conclude – si basa sull’esclusione dei dividendi, raccogliendo investitori che detengono spesso partecipazioni inferiori al 10%. Anche i family office subiscono un impatto importante, poiché investono in veicoli societari che oggi beneficiano dell’esenzione sui dividendi: la nuova norma colpisce proprio questa fonte di reddito di lungo periodo».</p><p><i>L'articolo integrale, a cura di Antonio Criscione, su Plus 24-Il Sole 24 Ore</i>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 03 Nov 2025 09:59:53 +0100</pubDate>
                        <title>La superborsa europea non è più un miraggio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-superborsa-europea-non-e-piu-un-miraggio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Su <i>Milano Finanza</i> si discute della possibile fusione tra Euronext e Deutsche Börse, ipotesi che rilancia il progetto di una <strong>“Wall Street europea”</strong> — un’unica borsa per rafforzare il mercato dei capitali dell’Unione.&nbsp;</p><p>Nel dibattito, interviene anche <strong>Lukas Plattner</strong>, partner di <strong>ADVANT Nctm</strong>, sottolineando la necessità di un’infrastruttura integrata e interoperabile per favorire liquidità e competitività.</p><p>«Occorre integrare i listini, creando una piattaforma unica a cui si connettono le diverse trading venue».</p><p>«Per ridurre la frammentazione serve il consolidated tape con i dati su transazioni e prezzi dei titoli negoziati su mercati regolamentati e Mtf Ue, un archivio centrale con tutte le informazioni pubblicate dalle quotate (Esap) e un’infrastruttura interoperabile per eseguire gli ordini. Semplificherebbero la vita degli investitori stimolando scambi e liquidità».</p><p><i>L'articolo integrale su </i><a href="https://www.milanofinanza.it/news/la-superborsa-europea-non-e-piu-un-miraggio-2683671" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Milano Finanza</i></a>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 29 Oct 2025 17:01:06 +0100</pubDate>
                        <title>Italy’s AI Regulations Take Effect: Should Other Countries Follow?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/italys-ai-regulations-take-effect-should-other-countries-follow</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Italy has become the first country in the European Union to pass a national law on AI before the EU’s own AI Act takes effect. The law, approved by the Senate in the middle of last month, builds on discussions that began in April las year. Impact Newswire reports that the Italian government wants to create more elaborate rules for both public and private AI use, focusing on accountability, ethics and transparency.&nbsp;</p><p>The law includes 28 articles that define how AI can be used in different sectors. It also introduces rules for protecting minors under 14, requiring parental consent before any data linked to them can be processed. Italian lawmakers say the goal is to make AI systems fair and safe for citizens while allowing companies to keep innovating responsibly.</p><p>According to <strong>Giulio Uras</strong>:</p><p>“The Italian government’s effort has been both remarkable and, for once, genuinely timely. It sets a clear benchmark for EU countries aiming to complement the AI Act at the national level. Its approach is founded on three key pillars: innovation, transparency, and criminal protection.&nbsp;</p><p>On innovation, the Italian law conveys a clear and forward-looking policy direction. By authorising the secondary use of pseudonymised personal data for research purposes, it adopts a functional and proportionate regulatory model designed to foster scientific and technological development. This approach implicitly acknowledges that Europe’s ability to compete in the global AI landscape depends on avoiding an overly dogmatic interpretation of fundamental rights (particularly in the field of data protection) that could unduly restrict legitimate research and innovation.&nbsp;</p><p>As for transparency, the Italian law is more debatable. The law extends disclosure obligations across several sectors (including employment and intellectual professions) without following the AI Act’s risk-based approach. Such a broad rule may overburden low-risk systems and, paradoxically, stifle innovation.</p><p>The criminal protection provisions yield mixed results. The new offense addressing deepfakes(Art. 612-quater of the Italian Criminal Code) effectively targets a growing threat. More broadly, introducing criminal law safeguards was undoubtedly necessary, as it reinforces protection against the unlawful use of AI to obtain unfair profits or inflict harm. However, criminal provisions are effective only when they can be concretely enforced. In this regard, the drafting technique adopted for the new aggravating circumstance (Art. 61, no. 11-decies of the Italian Criminal Code) raises issues of legal clarity and operational effectiveness, which may ultimately limit its enforceability in practice.</p><p>The real challenge for EU Member States that wish to follow Italy’s example will be to do so without adding unnecessary layers of bureaucracy or new burdens on businesses. Otherwise, the drive for innovation risks being lost in translation.”&nbsp;</p><p><i>Full article published in TechRound</i>.&nbsp;<br>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 27 Oct 2025 14:37:00 +0100</pubDate>
                        <title>Affitto d’azienda nella composizione negoziata – Esclusione dal regime autorizzativo ex art. 22 CCII</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/affitto-dazienda-nella-composizione-negoziata-esclusione-dal-regime-autorizzativo-ex-art-22-ccii</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Terni, 30 aprile 2025</p><p>Il Tribunale di Terni&nbsp;ha dichiarato il non luogo a provvedere&nbsp;su un’istanza di autorizzazione alla stipula di un contratto di affitto d’azienda nell’ambito di una composizione negoziata, ritenendola non ricompresa tra gli atti soggetti al regime autorizzativo di cui all’art. 22, co. 1, lett. d), CCII. Il “<i>trasferimento d’azienda</i>” contemplato dalla norma – anche se “<i>in qualunque forma</i>” – andrebbe quindi inteso come riferito ai soli atti a effetti traslativi (e non di mero godimento). L’operazione deve dunque essere ricondotta tra gli atti di straordinaria amministrazione disciplinati dall’art. 21 CCII, con il solo obbligo di preventiva informativa all’esperto.</p><p><i>La pronuncia (in linea con il precedente del Trib.&nbsp;Piacenza 1° giugno 2023) conferma la tassatività delle ipotesi dell’art. 22 CCII e consolida l’orientamento volto a mantenere il pieno presidio gestorio in capo all’imprenditore nel corso della composizione negoziata. Del resto, come noto, il Tribunale non è chiamato a una vera e propria autorizzazione, ma solo a concedere il beneficio dell’esenzione dell’acquirente dalla responsabilità solidale ex art. 2560 c.c.: si tratta di una&nbsp;norma, peraltro, che non è applicabile all’affitto di azienda, e non vi è quindi necessità di provvedimento del Tribunale anche per questo motivo.</i></p><p><i>Tutto ciò rappresenta un incentivo per un ricorso alla composizione negoziata, rispetto alle procedure di ristrutturazione giudiziali, nelle quali invece l'affitto ponte, a percorso già avviato (e salvo particolari casi di motivata ed eccezionale urgenza), viene&nbsp;sottoposto a gara: ciò che determina complicazioni e tempi non brevi, così imponendo, nei fatti, di stipulare l’affitto nei soli casi&nbsp;‘pre-packed’ ante procedura.</i></p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/Trib._Terni__30_aprile_2025_-_Affitto_azienda_in_CNC.pdf" target="_blank">Consulta la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 24 Oct 2025 15:29:28 +0200</pubDate>
                        <title>Beyond The Implementation Deadline: Bridging Legal, Technical And Contractual Complexity For Ongoing DORA Compliance</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/beyond-the-implementation-deadline-bridging-legal-technical-and-contractual-complexity-for-ongoing-dora-compliance</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>The European Union’s (EU) <strong>Digital Operational Resilience Act (DORA)</strong> entered into force on 17 January 2025, meaning that banks, payment institutions, insurance undertakings, investment firms, asset managers, alternative investment fund managers – even crypto-asset service providers and central counterparties – and other in-scope entities have now had to be DORA-compliant for a number of months.<br>Ensuring that systems, contracts and internal procedures are compliant with DORA is being treated as a paramount priority by the vast majority of firms. Most have now progressed beyond preliminary gap analyses and mapping of ICT services to the execution of structured implementation programs.</p><p>This is not a one-off compliance task, but rather a <strong>new standard for business-as-usual</strong>. It requires a continuous and dynamic process of reviewing and enhancing internal policies, risk management frameworks, and incident response procedures, as well as revising contractual arrangements with ICT service providers.</p><p>The article explores how institutions can bridge the <strong>legal, technical, and contractual complexities</strong> that arise in this ongoing phase of compliance, focusing on sustainable operational resilience and effective governance models across the financial ecosystem.</p><p><i>By <strong>Fabio Coco</strong> – published in Mealey’s Litigation Report: Cyber Tech &amp; E-Commerce</i></p><p><i>Read </i><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/AD-Cov-Mealeys-2025Oct22.pdf" target="_blank"><i>the full Article</i></a><i>&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 22 Oct 2025 16:43:09 +0200</pubDate>
                        <title>Navigating Europe’s fragmented sanctions landscape: Italy’s move toward criminalization of EU restrictive measures’ violations</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/navigating-europes-fragmented-sanctions-landscape-italys-move-toward-criminalization-of-eu-restrictive-measures-violations</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>The article explores Italy’s recent step toward <strong>criminalizing breaches of EU restrictive measures</strong>, marking a decisive alignment with <strong>Directive (EU) 2024/1226</strong> and the EU’s broader effort to harmonize sanctions enforcement.&nbsp;</p><p>Through <strong>Draft Legislative Decree No. 317/2025</strong>, Italy introduces a new <strong>Chapter I-bis</strong> in the Criminal Code on “Crimes against the Common Foreign and Security Policy of the European Union” and extends corporate criminal liability under Legislative Decree 231/2001.</p><p>The contribution examines the key features of the reform — including new offences, liability extensions, and coordination mechanisms — and highlights the compliance implications for companies, emphasizing the need for robust risk assessment, due diligence, and an integrated trade compliance culture.</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/nctm/PDF/WCC.pdf" target="_blank"><i>Read the full article</i></a><i> by <strong>Ornella Belfiori</strong>. &nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>White Collar Crime and Investigation</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 22 Oct 2025 12:19:48 +0200</pubDate>
                        <title>Condanna di società e soci in solido: la strana inoperatività del beneficio di preventiva escussione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/condanna-di-societa-e-soci-in-solido-la-strana-inoperativita-del-beneficio-di-preventiva-escussione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Cassazione civile, con la sentenza 13 ottobre 2025, n. 27367, si è pronunciata a proposito del beneficio di preventiva escussione riconosciuto ai soci delle società in nome collettivo, affermando che questi ultimi non se ne possono avvalere qualora il titolo esecutivo sia costituito da un decreto ingiuntivo che li condanna a pagare, in modo diretto e incondizionato, in solido con la società e che essi (a differenza della società) non abbiano opposto.</p><p>Il contributo a cura di <strong>Daniele Griffini</strong>, pubblicato su <i>Il Giornale Giuridico</i> – 22 ottobre 2025.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 21 Oct 2025 10:13:49 +0200</pubDate>
                        <title>Azioni risarcitorie</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/azioni-risarcitorie</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Uno dei temi storicamente più controversi nell'ambito del contenzioso finanziario che coinvolge le società fiduciarie è quello della legittimazione ad agire in giudizio. In particolare: quando strumenti finanziari intestati fiduciariamente subiscono una perdita di valore, chi è legittimato ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno? Il fiduciario, titolare formale dei titoli, oppure il fiduciante, effettivo proprietario?</p><p>Con l’ordinanza n. 13754 del 22 maggio 2025, la Cassazione è tornata sul tema della legittimazione ad agire nei rapporti fiduciari.<br>La Corte ha confermato che, nelle azioni risarcitorie ai sensi dell’art. 2395 c.c., solo i fiducianti — e non le società fiduciarie — sono titolari del diritto al risarcimento per la perdita di valore degli strumenti finanziari intestati fiduciariamente.</p><p>Richiamando il modello “germanistico” della legge n. 1966/1939, la Suprema Corte ha ribadito che la fiduciaria assume solo l’intestazione formale e i poteri di gestione, mentre la proprietà sostanziale resta in capo ai fiducianti.</p><p>La decisione distingue inoltre tale fattispecie da quella oggetto dell’ordinanza n. 29410/2020, che aveva riconosciuto la legittimazione della fiduciaria solo per contratti di gestione patrimoniale stipulati in nome proprio.<br>Resta dunque essenziale una valutazione caso per caso, in base al contenuto del mandato e ai poteri conferiti alla fiduciaria.</p><p><i>Contributo a cura di <strong>Paolo Sobrini</strong>, pubblicato sul numero di ottobre di Private - Magazine del Private Banking.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 20 Oct 2025 14:39:00 +0200</pubDate>
                        <title>Composizione negoziata della crisi – Relazione finale negativa dell&#039;Esperto e sua sostituzione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/composizione-negoziata-della-crisi-relazione-finale-negativa-dellesperto-e-sua-sostituzione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Roma 8 agosto 2025 - Commissione CCIAA Trieste 11 luglio 2025</p><p>&nbsp;Il Tribunale di Roma - nel disporre il non luogo a provvedere sull’istanza di conferma delle misure protettive, stante l’intervenuta archiviazione della composizione negoziata, a fronte del parere negativo dell’Esperto e del deposito della sua relazione finale - ha confermato la non sindacabilità, da parte del giudice ordinario, del provvedimento con il quale il Segretario generale della Camera di Commercio ne dispone l'archiviazione, in quanto espressione di una funzione amministrativa.</p><p><i>Se da un lato non v’è dubbio che il Giudice concorsuale non abbia poteri di sindacato sulla chiusura della CNC decisa dall’Esperto, dall’altro lato – e di qui il rilievo della pronuncia in commento – resta il problema dell’assenza di un rimedio, da parte del debitore,&nbsp;anche nei casi in cui&nbsp;la relazione ex art. 17, co. 5, CCII si presti a contestazioni.</i></p><p><i>Il che può limitare l’efficacia dello strumento della CNC. Una possibile soluzione ‘evolutiva’ sembra rinvenirsi in una decisione della CCIIAA di Trieste dell’11 luglio 2025, la quale, a seguito di istanza della debitrice, ha disposto in autotutela la sostituzione dell’Esperto e la riapertura della CNC archiviata, sebbene non per ragioni di merito (che restano insindacabili anche in questa sede), bensì per l'eccessiva compressione dei tempi posti dall’Esperto per riscontrare alcune richieste e, quindi, a presidio della garanzia del contraddittorio.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 20 Oct 2025 11:06:33 +0200</pubDate>
                        <title>Contraffazione, la lotta al tarocco inizia a funzionare</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contraffazione-la-lotta-al-tarocco-inizia-a-funzionare</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Anche nel 2025 la lotta alla contraffazione in Italia continua a fare passi avanti significativi, grazie alla legge sul Made in Italy e al rafforzato impegno di autorità e tribunali specializzati. Le misure di controllo alle frontiere e gli interventi d’urgenza in sede civile si confermano strumenti centrali per la tutela dei brand nei settori più esposti, come moda e design industriale.</p><p>«Nel primo semestre del 2025 l’attività anticontraffazione ha confermato la sua centralità per il nostro Studio, articolandosi tra azioni legali e interventi doganali. I settori più colpiti restano moda e design industriale, con fenomeni frequenti di importazioni parallele, vendite online di prodotti falsi e copie di disegni e modelli. Il presidio integrato tra dogane e tribunali si conferma essenziale per contenere rapidamente i danni ai brand.<br>Accanto ai blocchi doganali, lo strumento più efficace restano i ricorsi d’urgenza in sede civile – per descrizione, inibitoria e sequestro – che permettono di bloccare in poche settimane la diffusione dei falsi. A ciò si affianca il contrasto penale, con l’intervento della Guardia di Finanza e dei servizi antifrode, che rafforza l’effetto deterrente», spiega <strong>Paolo Lazzarino</strong>, Partner di ADVANT Nctm.</p><p><i>L'articolo integrale, a cura di Luca Settembrini, su Italia Oggi Sette – Affari Legali, 20 ottobre 2025.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 17 Oct 2025 10:00:41 +0200</pubDate>
                        <title>Borsa/Short Selling: giocare al ribasso può funzionare ma è un gioco di squali?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/borsa-short-selling-giocare-al-ribasso-puo-funzionare-ma-e-un-gioco-di-squali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In Borsa le azioni salgono e scendono in continuazione. <strong>La strategia di gran lunga prevalente tra gli investitori è, tuttavia, rialzista: si compra un titolo o un fondo ipotizzando di guadagnare sull'aumento delle quotazioni</strong>. Lo short selling, o vendita allo scoperto, funziona al contrario: permette di ottenere un profitto se il prezzo di un'azione cala. Anche i piccoli investitori possono assumere posizioni "corte", cioè ribassiste. Ma è quando entrano in gioco hedge fund e fondi attivisti che il mercato si muove.[…]</p><p>[…] “Il confine è determinato da due aspetti chiave, secondo l'art.12 del Regolamento europeo sugli abusi di mercato: un presupposto fondamentale della manipolazione è il carattere falso o fuorviante delle informazioni diffuse. L'altro aspetto centrale riguarda la trasparenza sui conflitti d'interesse. Il fondo o la società di ricerca che pubblicano un report devono dichiarare se hanno assunto una posizione ribassista. Spesso si tratta di operazioni che partono da un'investigazione profonda” argomenta<strong> Lukas Plattner</strong>, partner di <strong>ADVANT Nctm</strong>. “Le autorità di vigilanza nella maggior parte dei casi non intervengono, riconoscendo che i giudizi negativi ma fondati possono svolgere un ruolo correttivo”.</p><p><i>Articolo integrale disponibile sull'edizione del 17 ottobre 2025 di Sette - Corriere della Sera</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 16 Oct 2025 09:22:00 +0200</pubDate>
                        <title>Webinar - Adeguata verifica a distanza</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/webinar-adeguata-verifica-a-distanza</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Adeguata verifica a distanza&nbsp;<br><br><strong>Fabio Coco</strong> è stato relatore unico al workshop organizzato da <strong>Paradigma Srl</strong> in materia di adeguata verifica effettuata a distanza; in questa sede sono stati analizzati e approfonditi i seguenti temi:<br>⁠<br>- le disposizioni attuative di Banca d’Italia e IVASS<br>⁠⁠- le Linee Guida dell’EBA in materia di remote customer onboarding e il relativo recepimento da parte di Banca d’Italia<br>⁠⁠- l⁠e applicazioni dell’identità digitale per l’adeguata verifica della clientela, anche alla luce del Regolamento eIDAS2<br>⁠- le novità del Pacchetto AML e, in particolare, del Regolamento (UE) 1624/2024<br>- ⁠gli RTS attuativi del Regolamento (UE) 1624/2024<br>⁠⁠- gli impatti del Regolamento DORA sui contratti di fornitura ICT per l'implementazione di soluzioni di remote onboarding<br>- i nuovi orientamenti EBA dell’8 luglio 2025 sul rischio di terze parti.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 13 Oct 2025 17:41:40 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm sul mercato senza scorciatoie: integrazioni mirate e governance trasparente</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-sul-mercato-senza-scorciatoie-integrazioni-mirate-e-governance-trasparente</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Negli ultimi anni anni, Advant Nctm ha lavorato con metodo, scegliendo di crescere senza scorciatoie. Nessuna fusione forzata, nessuna aggregazione dettata solo dai numeri, ma la costruzione paziente di un DNA indipendente. Oggi, come racconta il senior partner <strong>Paolo Montironi</strong> a MAG, lo studio è entrato in una fase ulteriore: «Abbiamo avviato un percorso di integrazione mirata, con l’obiettivo di rafforzare le nostre competenze e dare ai clienti un’offerta specialistica e completa. Non ci interessa aumentare il fatturato con operazioni fini a se stesse, ma portare a bordo professionisti capaci di crescere insieme a noi».</p><p>Una strategia che segna il passaggio alla piena istituzionalizzazione, in un mercato legale italiano sempre più complesso e competitivo.</p><p><strong>Integrazioni mirate, non fusioni a tavolino</strong></p><p>Il biennio 2023-2024 ha visto una serie di ingressi significativi, che hanno trasformato practice in veri e propri dipartimenti autonomi. A Genova, con la <a href="https://legalcommunity.it/advant-nctm-e-studio-legale-berlingieri-via-allintegrazione-nel-settore-marittimo/" target="_blank" rel="noreferrer">integrazione dello studio Berlingieri</a>, lo studio ha rafforzato la propria competenza nell’area del nel diritto marittimo e ha stabilito una nuova presenza territoriale in aggiunta a quelle di Milano e Roma. L’area energia e infrastrutture è al centro dell’operazione con cui lo studio ha portato in squadra il socio <a href="https://legalcommunity.it/advant-nctm-rafforza-la-compagine-societaria-con-lingresso-di-vigano/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Piero Francesco Viganò</strong></a> (ex Gitti &amp; Partners), così come il Restructuring è stato il focus del lateral hire di <a href="https://legalcommunity.it/juri-bettinelli-nuovo-socio-di-advant-nctm/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Juri Bettinelli</strong></a> (ex A&amp;O). Sul fronte fiscale e del fund formation è arrivato <a href="https://legalcommunity.it/advant-nctm-consolida-il-private-equity-con-lingresso-di-emidio-cacciapuoti/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Emidio Cacciapuoti</strong></a>, per operare anche in sinergia con il private equity, mentre l’area penalistica è stata integrata con gli arrivi di <strong>Luigi Orsi</strong> e, successivamente, di <a href="https://legalcommunity.it/advant-nctm-raffaella-quintana-nuova-partner-nellarea-white-collar-crime/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Raffaella Quintana</strong></a>, esperta di compliance e diritto penale (ex Dla Piper). E sempre tra le operazioni più recenti, non possiamo non citare l’integrazione, per il regulatory finanziario, della boutique Zitiello Associati; per l’area del lavoro l’integrazione tutta romana con lo studio Boursier Niutta, dopo l’ingresso di <strong>Patrizio Bernardo</strong> (ex Delfino e Assocciati Willkie Farr &amp; Gallagher) a Milano; e da ultimo l’arrivo di <strong>Luca La Barbera</strong>, ex Accenture, in concomitanza con l’avvio (all’interno del Tax) della nuova area dedicata al regime di adempimento collaborativo (cooperative compliance) e alla gestione proattiva del rischio fiscale delle imprese (<a href="https://legalcommunity.it/advant-nctm-luca-la-barbera-nuovo-partner-nellarea-tax/" target="_blank" rel="noreferrer">LEGGI QUI</a>).</p><p>Il filo conduttore? L’età e l’attitudine dei professionisti: «Cerchiamo soci tra i 40 e i 50 anni, con un potenziale di sviluppo e l’ambizione di crescere, non solo all’interno della loro practice ma anche nella visibilità sul mercato. Vogliamo che i nostri team siano riconoscibili e in grado di dialogare con i clienti come interlocutori forti e autonomi».</p><p>L’obiettivo è consolidare un modello di <i>one-stop-shop</i> in grado di coniugare profondità specialistica e approccio trasversale.</p><p><a href="https://legalcommunity.it/advant-nctm-sul-mercato-senza-scorciatoie-integrazioni-mirate-e-governance-trasparente/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Leggi l'articolo integrale</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 13 Oct 2025 14:40:00 +0200</pubDate>
                        <title>Composizione Negoziata - cessione azienda </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/composizione-negoziata-cessione-azienda</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Vasto, 26 settembre 2025</p><p>Il Tribunale di Vasto, nel solco di altri precedenti analoghi (cfr. Trib. Ancona 27 marzo 2025) ha emesso un peculiare provvedimento di autorizzazione alla cessione d’azienda&nbsp;<i>ex</i>&nbsp;art. 22, comma 1, lett. d) CCII, disponendo altresì l’utilizzo di un doppio&nbsp;<i>escrow account&nbsp;</i>per l’incasso del prezzo e il pagamento dei creditori, vincolato all’ordine dell’Esperto, in modo da garantire da eventuali aggressioni dei creditori le somme derivanti dalla cessione, anche in assenza di misure protettive.</p><p><i>Come ben noto, la disciplina delle cessioni d’azienda&nbsp;</i>ex&nbsp;<i>art. 22 CCII è per certi versi lacunosa e manchevole, tanto da rendere spesso disincentivante il ricorso allo strumento ai fini delle operazioni di dismissione aziendale. Si pensi ad esempio alla limitata esenzione da passività fiscali pregresse, o all’assenza di effetti purgativi delle iscrizioni pregiudizievoli.</i></p><p><i>Sono quindi da accogliere favorevolmente le pronunce che, “dettando le misure ritenute opportune”&nbsp;</i>ex&nbsp;<i>art. 22 co. 2 lett. d) CCII e interpretando elasticamente la norma, consentono di preservare gli interessi cardine alla celere conservazione della continuità e al miglior soddisfacimento dei creditori.</i></p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/Trib._Vasto_26_settembre_2025.pdf" target="_blank">Consulta la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 13 Oct 2025 12:53:43 +0200</pubDate>
                        <title>Luca La Barbera nuovo Partner di ADVANT Nctm</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/luca-la-barbera-nuovo-partner-di-advant-nctm</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>ADVANT Nctm</strong> compie un nuovo, significativo passo nel proprio percorso di crescita strategica. Lo Studio annuncia, infatti, l’ingresso di <strong>Luca La Barbera</strong> in qualità di Partner e l’avvio – all’interno della divisione <i>Tax</i> – della nuova area dedicata al regime di <strong>Adempimento Collaborativo (</strong><i><strong>Cooperative Compliance</strong></i>) e alla gestione proattiva del rischio fiscale delle imprese, guidata dallo stesso La Barbera.&nbsp;</p><p class="text-justify">La nuova struttura sarà focalizzata sulla progettazione del <i>Tax Control Framework</i> e sulla consulenza nell’adozione di modelli organizzativi che facilitino l’interlocuzione trasparente e collaborativa con l’amministrazione finanziaria, accompagnando in particolare le aziende in tutte le fasi del percorso di adesione e gestione del regime di <i>Cooperative Compliance</i>. L’avvio di questa area posiziona ADVANT Nctm tra i primi Studi legali italiani a dotarsi di un team dedicato alla <i>Cooperative Compliance</i>, consentendo alle imprese di beneficare del regime già dall’esercizio 2026.</p><p class="text-justify">Professionista con oltre 20 anni di comprovata esperienza in ambito fiscale - maturata in importanti realtà industriali e del settore moda e consolidata in Accenture come Managing Director Tax per Southern &amp; Central Europe &amp; Middle East per più di quindici anni - Luca La Barbera ha sviluppato una competenza di primo piano nella creazione e implementazione di sistemi di controllo del rischio fiscale (TCF) e nel processo di ammissione e gestione della <i>Cooperative Compliance</i>, contribuendo a definire standard oggi di riferimento per aziende italiane e internazionali.</p><p class="text-justify">Il regime di Adempimento Collaborativo è destinato a svolgere un ruolo centrale nei prossimi anni e rappresenta uno dei fronti più promettenti per il Diritto Tributario italiano, rinnovando ed innovando il rapporto tra Fisco e imprese secondo i principi di trasparenza e fiducia reciproca e favorendo una gestione preventiva e condivisa del rischio fiscale. Le prospettive di sviluppo del regime sono, infatti, particolarmente rilevanti grazie alla progressiva riduzione della soglia di accesso, che passerà a 500 milioni di euro di fatturato a partire dal 2026, fino a 100 milioni dal 2028, ampliando notevolmente il numero di aziende che potranno aderire.</p><p class="text-justify">L’ingresso di Luca La Barbera e la creazione della nuova area di business consolidano la strategia di crescita di ADVANT Nctm conseguita grazie ad aggregazioni di boutique o team di professionisti altamente specializzati in ambiti complementari e sinergici. Nell’ultimo anno, lo Studio ha, infatti, accelerato questo processo con operazioni di rilievo nell’ambito del diritto regolamentare, penale d’impresa e del lavoro, che ha portato anche alla creazione di aree di pratica dedicate.</p><p class="text-justify">Oggi, con Luca La Barbera e l’avvio dell’area dedicata alla <i>Cooperative Compliance</i>, questo approccio strategico di sviluppo anche per <i>lateral hires</i> si estende al dipartimento fiscale (che al momento conta circa 30 professionisti), area in forte crescita e sempre più cruciale nell’ambito della consulenza ai clienti.&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>“L’ingresso di Luca La Barbera rappresenta un’ulteriore conferma della nostra strategia di crescita mirata, basata sull’attrazione di professionisti o realtà con competenze molto distintive e un alto potenziale di sviluppo. Un approccio che ci permette non solo di continuare a investire in talenti e specializzazioni capaci di portare valore immediato e di lungo periodo, ma anche di ampliare costantemente l’offerta di servizi e di anticipare le esigenze di un mercato in rapida evoluzione, ponendo al centro innovazione e qualità della consulenza per rispondere con efficacia alle sfide delle imprese</i>.<i>”</i> commenta <strong>Paolo Montironi, Senior Partner di ADVANT Nctm</strong>.</p><p class="text-justify"><i>“Sono particolarmente orgoglioso di entrare a far parte di ADVANT Nctm, una realtà che ha dimostrato di saper crescere con visione, investendo in ambiti di grande prospettiva. L’Adempimento Collaborativo è destinato a diventare un pilastro del sistema fiscale italiano e credo che il nostro lavoro possa contribuire in modo concreto a diffondere modelli di gestione del rischio fiscale fondati su trasparenza e dialogo con l’Amministrazione, creando valore per le aziende e per il Paese. Poter sviluppare questo progetto all’interno di una realtà del calibro di ADVANT Nctm è per me uno stimolo forte per poter contribuire concretamente alla crescita e al rafforzamento dello Studio nel lungo periodo.”</i> dichiara <strong>Luca La Barbera</strong>.</p><p class="text-justify">Con l’ingresso di Luca La Barbera, il <strong>numero totale dei Partner di ADVANT Nctm sale a 85</strong>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 13 Oct 2025 10:12:36 +0200</pubDate>
                        <title>Processo al nuovo Tuf</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/processo-al-nuovo-tuf</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Il governo ha riscritto il Testo Unico della Finanza firmato da Draghi che regola ipo, opa e delisting per incentivare le quotazioni e semplificare le norme. Ma si instaura un potere dei forti a danno dei piccoli soci e del mercato. Ecco cosa cambia</i></p><p>Dopo quasi trent’anni e molti cambiamenti epocali nel mondo finanziario, è stato riscritto un documento fondamentale per i mercati azionari. E’ il Testo Unico della Finanza, la guida per chi vuole operare a Piazza Affari. Il gruppo di lavoro chiamato dal Mef a rivedere le norme ha impiegato diverso tempo, oltre un anno, per trovare un accordo su una serie complessa di norme che andranno a incidere sulla vita quotidiana delle società quotate. […]</p><p>[…] Lukas Plattner, Partner dello Studio ADVANT Nctm, esperto di capital markets ed M&amp;A, ricorda in tal senso che “la norma prende spunto dalle regole vigenti nel Regno Unito, ma con un importante alleggerimento, visto che a Londra le società possono uscire dal mercato passando dal via libera del giudice che omologa la decisione dell'assemblea. Qui questo passaggio non è previsto ed è un bene in ottica di semplificazione”. […]</p><p><i>Articolo integrale nell'edizione del 11 ottobre 2025 di Milano Finanza</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 13 Oct 2025 10:04:45 +0200</pubDate>
                        <title>Riforma del Tuf. La proposta del Governo limita le assemblee e mette a tacere i piccoli azionisti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/riforma-del-tuf-la-proposta-del-governo-limita-le-assemblee-e-mette-a-tacere-i-piccoli-azionisti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Le assise blindate da scelta anti Covid a prassi ordinaria contro i disturbatori</i></p><p>La proposta del Tuf presentata dal Governo in settimana interviene su diversi temi specificamente relativi al mondo degli investimenti e del risparmio. Gli interventi sono incentrati sulla disciplina degli emittenti, con l'obiettivo di renderli più competitivi e attrattivi, in uno scenario normativo allineato con il contesto europeo. Non sono invece toccati i temi tipici della tutela degli investitori, quali l'offerta fuori sede, le regole di redazione dei contratti, le regole di condotta degli emittenti, l'adeguatezza dei prodotti e la trasparenza […]</p><p>[…] “Questa modifica è stata introdotta” spiega <strong>Francesco Mocci</strong>, partner di <strong>ADVANT Nctm</strong> “perchè l'italia era in ritardo rispetto ad altri paesi, come il Lussemburgo, dove era molto più facile istituire fondi piccoli (sotto i 100 o 500 milioni di euro attivi in gestione, a seconda dell'utilizzo della leva finanziaria o meno. Il cambiamento potrebbe portare a una significativa proliferazione di veicoli di investimento più snelli in Italia”. Un altro elemento rilevante sul fronte del risparmio gestito è l'eliminazione delle Sis (Società di Investimento Semplice). […]</p><p><i>Articolo integrale sull'edizione di Sabato 11 ottobre 2025 di Plus24 Il Sole 24 Ore.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 07 Oct 2025 11:17:57 +0200</pubDate>
                        <title>Irrilevanza dell&#039;errore materiale e applicabilità della decurtazione tariffaria</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/irrilevanza-dellerrore-materiale-e-applicabilita-della-decurtazione-tariffaria</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>Impianti iscritti al Registro: (i) irrilevanza dell’errore materiale relativo ad un criterio di priorità se non arreca vantaggio nella graduatoria all’operatore; (ii) applicabilità della decurtazione in luogo della decadenza anche prima della sottoscrizione della convenzione.</strong></p><p class="text-justify">Con la sentenza n. 7414 del 19 settembre 2025, il Consiglio di Stato ha sancito importanti e innovativi principi in materia di impianti che accedono agli incentivi previa iscrizione in apposito registro informatico del GSE (nel caso di specie il DM 6 luglio 2012).</p><p class="text-justify">In particolare, i due principali elementi di novità introdotti con la citata pronuncia sono:</p><ol><li><p class="text-justify"><span><strong>l’irrilevanza dell’errore materiale relativo all’indicazione della potenza dell’impianto quale criterio di priorità qualora tale errore non comporti alcun vantaggio indebito per l’operatore</strong> e, anzi, possa risultare svantaggioso per il suo posizionamento in graduatoria per aver indicato una potenza maggiore di quella nominale di concessione;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l’applicabilità della <strong>decurtazione tariffaria</strong> in luogo della decadenza per gli impianti inseriti in graduatoria<strong> anche in assenza della sottoscrizione della convenzione</strong>.</span></p></li></ol><p class="text-justify">Nel caso di specie, il Comune ricorrente, nell’istanza d’iscrizione al registro per gli incentivi di cui al DM 6 luglio 2012, per un mero errore di digitazione aveva indicato una potenza superiore rispetto a quella risultante dal titolo concessorio (ovvero 226 kW anziché 152 kW).</p><p class="text-justify">Per tale ragione, a seguito dei controlli effettuati dopo l’inserimento dell’impianto in graduatoria in posizione utile, il GSE, avendo rilevato una discordanza tra la potenza dichiarata in fase di iscrizione al Registro (226 kW) e la potenza nominale di concessione (152 kW), ne dichiarava la decadenza dagli incentivi per aver fornito una dichiarazione non veritiera in ordine al criterio di priorità previsto dall’art. 10, comma 3, lettera g), del DM 6 luglio 2012 e inerente alla «<i>minor potenza degli impianti</i>».</p><p class="text-justify">Secondo i giudici del Consiglio di Stato, l’errore commesso dall’operatore nell’indicazione della potenza effettiva dell’impianto (226 kW anziché 152 kW), non ha determinato <strong>alcuna violazione del criterio di priorità</strong> previsto dall’art. 10, comma 3, lettera g), del DM 6 luglio 2012, né <strong>alcun indebito vantaggio</strong> per il Comune nella graduatoria, in quanto l’indicazione di una potenza maggiore rispetto a quella effettivamente autorizzata ha svantaggiato tale ente nel suo posizionamento in graduatoria (essendo la potenza minore uno dei criteri gerarchici da seguire nello stilare la graduatoria) tantoché esso è passato dalla posizione n. 111 (che avrebbe ottenuto indicando la potenza corretta) alla n. 135.</p><p class="text-justify">In buona sostanza, i giudici amministrativi, adottando un approccio sostanzialistico, hanno ritenuto non sussistente alcuna violazione rilevante da parte del Comune il quale non ha conseguito alcun vantaggio competitivo per effetto di un errore materiale in sede di digitazione della potenza e ciò in quanto “<i>l’errore commesso non è stato determinante all’ottenimento di alcun vantaggio concreto nei confronti degli altri concorrenti, esso va ragionevolmente reputato frutto di un <strong>accadimento involontario</strong>”.</i></p><p class="text-justify">Con la medesima pronuncia il Collegio ha altresì affrontato il tema della declinazione dell’art 42, c. 3, del D.Lgs. 28/2011 ai sensi del quale “<i>al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l’energia termica e il risparmio energetico conseguente agli interventi di efficientamento, degli impianti che al momento dell’accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE dispone la decurtazione dell’incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell’entità della violazione</i>”.</p><p class="text-justify">Nel caso di specie, il Comune, a valle dell’ammissione in posizione utile in graduatoria ha avviato l’investimento per l’attivazione dell’impianto salvo poi essere destinatario del provvedimento con il quale il GSE ha comminato la decadenza dagli incentivi.</p><p class="text-justify">Per il Consiglio di Stato non vi è dubbio che l’impianto rientri nella cornice applicativa dell’art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 28/2011, la quale regolamenta “<i>la sorte degli <strong>impianti che percepiscono incentivi</strong> al momento dell’accertamento della violazione, <strong>senza</strong> <strong>imporre&nbsp;</strong>che per l’applicazione dell’istituto della decurtazione sia già intervenuta<strong> la sottoscrizione della convenzione</strong></i>” e&nbsp;che pertanto “<i>una diversa interpretazione diretta ad aggiungere un segmento della fattispecie normativa non dettato dal legislatore, oltre ad essere&nbsp;praeter legem, pregiudicherebbe in modo arbitrario e irragionevole le finalità di salvaguardia della produzione di energia da fonti rinnovabili, a cui fa esplicito riferimento il citato art. 42, comma 3”.</i></p><p class="text-justify">Difatti, muovendo dal dato letterale della norma, i giudici amministrativi hanno ritenuto che il GSE avrebbe dovuto procedere a decurtare l’incentivo in luogo della comminata decadenza e ciò in quanto escludere la decurtazione in luogo della decadenza, pregiudicherebbe le finalità di salvaguardia della produzione di energia da fonti rinnovabili, a cui fa esplicito riferimento l’art. 42, comma 3 del D. Lgs. 28/2011 non ritenendo rilevante la materiale percezione degli incentivi ma l’aver tenuto una condotta tale da indurre l’operatore a ritenere l’impianto ammissibile a percepire gli incentivi.</p><p class="text-justify">Si tratta di principi molto rilevanti che tutelano la buona fede dell’operatore titolare di tutti i requisiti necessari per l’accesso ai benefici e che, per effetto di un mero errore materiale, non ha conseguito alcun vantaggio competitivo escludendone l’applicabilità della più grave sanzione della decadenza in luogo della decurtazione dell’incentivo anche per coloro i quali siano stati ammessi in posizione utile in graduatoria ma non abbiano ancora sottoscritto la relativa convenzione con il GSE.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 07 Oct 2025 10:22:00 +0200</pubDate>
                        <title>Adempimenti DORA</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/adempimenti-dora</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Adempimenti DORA&nbsp;| La gestione del rischio ICT nei rapporti contrattuali con i terzi fornitori</strong><br><br><strong>Fabio Coco</strong> ha partecipato come relatore al webinar organizzato da <strong>Paradigma Srl</strong> con un approfondimento sugli adempimenti previsti dal Regolamento DORA in materia di rapporti contrattuali con i fornitori di servizi ICT, con particolare riguardo a:<br><br>➡️ la definizione di servizio ICT e la distinzione tra servizi essenziali/critici e altri servizi&nbsp;alla luce del Regolamento (UE) 2956/2024;<br>➡️&nbsp;il processo di adeguamento dei contratti esistenti anche alla luce del Regolamento (UE) 1773/2024;<br>➡️&nbsp;il regime di responsabilità e le exit strategy;<br>➡️ le clausole fondamentali da inserire nei contratti con i fornitori ICT;<br>➡️ il ruolo dei fornitori nella classificazione e segnalazione di incidenti o minacce informatiche alla luce del Regolamento (UE) 1772/2024&nbsp;e del Regolamento&nbsp;(UE)&nbsp;301/2025;<br>➡️ la gestione dei rapporti con i subcontractors e il registro delle informazioni sugli accordi contrattuali&nbsp;alla luce del Regolamento (UE) 532/2025<br>➡️&nbsp;il contenuto del Decreto di adeguamento del quadro normativo nazionale (D. Lgs. n. 23/2025)</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 07 Oct 2025 10:17:00 +0200</pubDate>
                        <title>Firme elettroniche e identità digitale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/firme-elettroniche-e-identita-digitale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Firme elettroniche e identità digitale - Le principali criticità e il contenzioso relativo all’utilizzo delle firme elettroniche.&nbsp;</strong><br><br><strong>Fabio Coco</strong> ha partecipato come relatore al webinar organizzato da Paradigma&nbsp;Srl&nbsp;sull’utilizzo delle firme elettroniche e in particolare con riferimento alle seguenti tematiche:<br><br>- il disconoscimento e la ripartizione dell’onere probatorio per le diverse tipologie di firme alla luce del CAD e del regolamento eIDAS;<br>- le caratteristiche e le criticità legate all’uso delle diverse firme elettroniche anche alla luce del DPCM del 22 febbraio 2013&nbsp;(firma elettronica avanzata, firma qualificata o firma digitale, firma tramite SPID);<br>- i limiti di utilizzo delle&nbsp;firme elettroniche;<br>- la scelta della firma elettronica e la valutazione di rischio;<br>- accorgimenti e presidi nell’ambito&nbsp;delle procedure e delle verifiche di utilizzo delle firme elettroniche</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 07 Oct 2025 10:09:29 +0200</pubDate>
                        <title>Arbitrato, la Riforma Cartabia ha rilanciato lo strumento</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/arbitrato-la-riforma-cartabia-ha-rilanciato-lo-strumento</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Qualche dubbio sul nuovo potere cautelare degli arbitri</i></p><p>L'arbitrato si sta facendo strada come una delle soluzioni preferenziali per definire le controversie civili e commerciali in Italia, attirando un numero crescente di imprese e di privati. I dati aggiornati al 31 dicembre 2024 della Camera Arbitrale di Milano (CAM) rivelano una dinamica molto spinta: 135 nuove domande nell'anno, con un valore complessivo di oltre 1,36 miliardi di euro, raddoppiato rispetto ai 540 milioni del 2023. Questo significativo incremento si inserisce in un trend quinquennale di crescita de132%, testimoniando una fiducia consolidata nello strumento. […]</p><p>[…] «Il bilancio provvisorio della riforma appare positivo» dice <strong>Bruno Fondacaro</strong>, partner di ADVANT Nctm. «Nonostante le innovazioni introdotte, la pratica applicativa dell'arbitrato evidenzia alcune criticità. Tra queste la disciplina del potere cautelare degli arbitri che, allo stato, risulta oggettivamente limitato e rischia di generare una situazione di incertezza e inefficienza. In base al nuovo art. 818 c.p.c. gli arbitri possono emanare misure cautelare solo in presenza di una espressa volontà delle parti, volontà che potrà manifestarsi in una specifica clausola compromissoria, <i>per relationem</i> ad un regolamento arbitrale che accordi la facoltà o con una previsione pattizia separata e successiva, così da individuare, prima dell'avvio del procedimento, perimetro e limiti dei poteri spettanti agli arbitri. Per evitare problemi nell'applicazione pratica di questo potere cautelare si sarebbe potuto prevedere una potestà cautelare generale degli arbitri, lasciando comunque alle parti la facoltà di manifestare, se del caso, una volontà contraria. Altra possibile criticità riguarda, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 818-bis c.p.c., la fase di reclamo del provvedimento cautelare adottato dagli arbitri. I motivi di reclamo, rimessi alla decisione della Corte di Appello del distretto in cui ha sede l'arbitrato, sono a critica vincolata, in forza del rinvio ai soli errores in procedendo di cui all'art. 829, comma 1, c. p. c., in tema di nullità del lodo e contemplano anche l'ipotesi della contrarietà all'ordine pubblico. Questa scelta legislativa limita dunque fortemente i motivi di reclamo e non sembra consentire alcuna contestazione sul requisito delpericulum in mora. Resta il fatto che le modifiche normative hanno determinato un maggior interesse delle imprese verso l'arbitrato, soprattutto nei settori caratterizzati da contratti di rilevanza internazionale. La maggiore efficienza procedurale, l'allineamento agli standard stranieri e la possibilità di ottenere provvedimenti cautelare costituiscono elementi che rafforzano la fiducia degli operatori economici. L'adesione rimane tuttavia più cauta tra le piccole e medie imprese, per le quali i costi continuano a rappresentare un ostacolo significativo e la complessità tecnica appare un deterrente"</p><p><i>Articolo integrale sull'edizione del 6 ottobre 2025 di Affari Legali - Italia Oggi 7</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 06 Oct 2025 12:07:14 +0200</pubDate>
                        <title>NIS, entro il 31 dicembre deve essere designato il Referente CSIRT</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nis-entro-il-31-dicembre-deve-essere-designato-il-referente-csirt</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Lo scorso 19 settembre, l’ACN ha adottato la&nbsp;Determinazione ACN n. 333017, che aggiorna e sostituisce la precedente&nbsp;Determinazione ACN n. 283727 del 22 luglio 2025.</p><p class="text-justify">La novità più rilevante è l’introduzione della figura del&nbsp;Referente CSIRT.</p><p class="text-justify"><strong>Ma chi è il Referente CSIRT?&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Il Referente CSIRT è colui o colei che ha il compito di gestire le interlocuzioni con il CSIRT Italia (Computer Security Incident Response Team nazionale) e di trasmettere le notifiche di incidenti significativi (come definiti dalla&nbsp;Determinazione ACN n. 164179) e le notifiche volontarie di informazioni rilevanti sulla cybersicurezza.</p><p class="text-justify">Per assicurare tempestività e continuità alle comunicazioni con il CSIRT, la normativa prevede la possibilità di nominare uno o più sostituti del Referente CSIRT, che lo affiancano nello svolgimento delle sue funzioni e che possono operare in sua vece in caso di assenza o impedimento.</p><p class="text-justify">A differenza del Punto di Contatto e del Sostituto Punto di Contatto, può essere designata quale Referente CSIRT (e come suo sostituto) anche una persona fisica esterna all’organizzazione (un consulente, ad esempio).</p><p class="text-justify">In ogni caso, è richiesto che le persone designate possiedano&nbsp;competenze di base in materia di sicurezza informatica e gestione degli incidenti e una&nbsp;conoscenza approfondita dei sistemi informativi e delle reti&nbsp;del soggetto NIS per il quale operano.</p><p class="text-justify">La designazione deve essere effettuata dal Punto di Contatto tramite una procedura apposita. La&nbsp;procedura di designazione&nbsp;sarà attiva dal&nbsp;20 novembre 2025&nbsp;e dovrà essere completata entro il&nbsp;31 dicembre 2025, attraverso il&nbsp;portale dei servizi accessibile tramite il sito web dell’ACN.</p><p class="text-justify">A prima vista, l’introduzione della figura del Referente CSIRT rappresenta per i soggetti NIS un importante strumento di supporto, in quanto consente di&nbsp;affidare&nbsp;la gestione delle notifiche di incidenti anche a persone esterne all’organizzazione, dispensando i soggetti NIS da attività particolarmente gravose, time consuming e per cui è preferibile ricorrere alle competenze di consulenti esterni.&nbsp;</p><p class="text-justify">Ciò risulta utile, in particolare, per:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>quei&nbsp;soggetti NIS&nbsp;che non dispongono di strutture o risorse interne adeguate per fare fronte agli adempimenti connessi alla notifica degli incidenti;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>le organizzazioni estere soggette alla giurisdizione nazionale (ad esempio, i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico) che possono incontrare difficoltà legate a barriere linguistiche o differenze di fuso orario.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Se hai bisogno di assistenza e supporto nell’adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina NIS <a href="https://www.advant-nctm.com/esperienza/aree-di-attivita/it-e-data/compliance-digitale" target="_blank"><strong><u>clicca qui</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 06 Oct 2025 10:38:52 +0200</pubDate>
                        <title>Banche. Dati dei clienti sicuri ma le insidie sono molte</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/banche-dati-dei-clienti-sicuri-ma-le-insidie-sono-molte</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Un attacco cyber su cinque in Italia riguarda il settore finanziario</i></p><p>In tempi di guerra ibrida e attacchi cibernetici a infrastrutture di ogni tipo, una preoccupazione che accomuna molti risparmiatori (meno forse chi ha un mutuo) sulla possibilità che i propri risparmi vadano perduti per i cedimenti delle strutture informatiche delle banche. I crimini cyber sono in aumento a causa di un contesto geopolitico complicato e di un ambiente tecnologico più evoluto e quindi gli schemi di attacco sono più sofisticati, aumentando le vulnerabilità. Un rischio che non riguarda solo il settore finanziario, come in questi giorni si è visto con gli attacchi di droni che hanno messo in ginocchio i sistemi aeroportuali. Questi eventi servono da campanello d'allarme per le istituzioni finanziarie, data la natura sistemica che il settore ricopre a livello europeo.</p><p>[…] In questo periodo oltretutto c'è la questione dei rapporti con i subfornitori di servizi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione (Ict) anche alla luce del Regolamento Delegato 532/2025. «Le istituzioni finanziarie - spiega <strong>Fabio Coco</strong>, Partner di <strong>ADVANT Nctm</strong> - devono rivedere i contratti con i fornitori Ict, che spesso non risultano conformi alle indicazioni di Dora. Quindi, lo sforzo maggiore, in questo momento, è adeguare i rapporti con i fornitori e con la filiera dei subfornitori tenendo conto dell'attività di risk assessment (valutazione dei rischi puntuale) già effettuata e dell'attività di audit sui fornitori e subfornitori, come richiesto dalla normativa Dora». Tra l'altro le autorità di vigilanza sono molto focalizzate sul tema contrattuale che sta richiedendo tanto tempo e risorse alle istituzioni finanziarie. […]</p><p><i>Articolo integrale nell'edizione del 4 ottobre 2025 di Plus24 Il Sole 24 ore</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 06 Oct 2025 10:15:33 +0200</pubDate>
                        <title>Energy Law Italy Outlook | Ottobre 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/energy-law-italy-outlook-ottobre-2025</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ora disponibile il secondo numero di Energy Law Italy Outlook, la <strong>Newsletter</strong> a cura del Team Energy &amp; Infrastructures di <strong>ADVANT Nctm</strong> che analizza gli sviluppi normativi e regolatori più rilevanti del panorama energetico italiano.&nbsp;</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/Energy_Law_Italy_Outlook_-_Ottobre_2025.pdf" target="_blank"><strong>Leggi il numero di Ottobre 2025</strong></a></p><p><a href="https://www.energylawitaly.com/newsletter-subscription" target="_blank">Resta aggiornato!&nbsp;</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Sun, 05 Oct 2025 14:43:00 +0200</pubDate>
                        <title>Composizione negoziata – Denunzia al Tribunale ex art. 2409 c.c.</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/composizione-negoziata-denunzia-al-tribunale-ex-art-2409-cc</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Milano, 11 aprile 2025</p><p>Il Tribunale di Milano, a fronte della denuncia di gravi irregolarità&nbsp;<i>ex&nbsp;</i>art. 2409 c.c. presentata dai sindaci di una società per azioni&nbsp;, ha respinto il ricorso in considerazione dell’intervenuto accesso dell’impresa al percorso di composizione negoziata della crisi, ritenendo che l’adozione dell’eventuale ordine di ispezione avrebbe potuto compromettere il percorso di risanamento intrapreso. &nbsp;</p><p><i>Per la prima volta un decreto si pronuncia sul rapporto tra composizione negoziata della crisi e denuncia ex art. 2409 c.c., sottolineando la necessità per i Tribunali di esercitare la massima prudenza prima di intervenire sugli assetti gestionali e sulle dinamiche interne della società, durante l’utilizzo di tale strumento di regolazione della crisi.</i></p><p><i>Un’espressione di&nbsp;</i>favor&nbsp;<i>per la procedura, ritenendosi che il relativo accesso, con i presidi in essa contemplati, quali la nomina dell’Esperto, possa sostanzialmente superare la necessità di attivazione dei rimedi societari</i>.</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/Trib._Milano__Sez._Spec._Impresa__11_aprile_2025.pdf" target="_blank">Consulta la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 01 Oct 2025 16:06:29 +0200</pubDate>
                        <title>Procedimenti sanzionatori Consob e impegni del presunto trasgressore: prime applicazioni in tema di market abuse</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/procedimenti-sanzionatori-consob-e-impegni-del-presunto-trasgressore-prime-applicazioni-in-tema-di-market-abuse</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con delibera n. 23597 del 4 giugno 2025, pubblicata in G.U. il 12 giugno 2025, la Consob ha novellato il Regolamento sui procedimenti sanzionatori, dando così anche attuazione all’art. 196-<i>ter</i> del TUF, introdotto dalla Legge Capitali (L. 21/2024).</p><p class="text-justify">Come noto, la norma primaria ha introdotto uno strumento innovativo che consente di evitare l’irrogazione della sanzione amministrativa, a fronte dell’assunzione, da parte del presunto trasgressore, di impegni idonei a neutralizzare gli effetti pregiudizievoli della presunta violazione.</p><p class="text-justify">Nel definire le regole procedurali per l’accesso all’istituto, la Consob ha chiarito che gli impegni sono “astrattamente ammissibili” rispetto a qualsiasi illecito di propria competenza, indipendentemente dalla materia coinvolta e dalla natura o dalla qualifica soggettiva dell’autore (persona fisica o giuridica).&nbsp;</p><p class="text-justify">L’accoglimento della proposta del soggetto interessato resta, tuttavia, subordinato al ricorrere di due condizioni cumulative: (a) la non particolare gravità della condotta; e (b) l’effettiva idoneità delle misure proposte a rimuovere gli effetti pregiudizievoli per il mercato e per gli investitori.&nbsp;</p><p class="text-justify">Le prime soluzioni adottate da Consob si risolvono in contribuzioni di somme a favore del fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, nell’assunzione di obblighi di risarcimento e nella partecipazione a corsi formativi, lasciando, quindi, intravedere un’interpretazione piuttosto elastica del requisito di effettività riparatoria, &nbsp;specie nei casi di illeciti di <i>market abuse</i> anche qualora addebitati a persone fisiche (v. Delibere n. 23629/2025; 23620/2025; 23621/2025; 23622/2025; 23619/2025; 23444/2025; 23445/2025).&nbsp;</p><p class="text-justify">Il provvedimento attuativo ha poi accolto alcune osservazioni emerse durante la fase di consultazione pubblica. I principali miglioramenti apportati a valle della consultazione riguardano:&nbsp;</p><p class="text-justify">(i) la facoltà di integrare la proposta entro i successivi trenta giorni su specifici aspetti che necessitano di maggiori approfondimenti;&nbsp;</p><p class="text-justify">(ii) l’estensione del termine per la presentazione di chiarimenti e precisazioni da 20 a 30 giorni, con possibilità di ulteriore proroga a seguito di motivata istanza;&nbsp;</p><p class="text-justify">(iii) la possibilità di audizione del proponente al fine di meglio definire i chiarimenti e le precisazioni da fornire; e&nbsp;</p><p class="text-justify">(iv) alcune precisazioni relative alla fase (eventuale) di consultazione con gli operatori di settore, volte a rafforzare le garanzie in tema di anonimato al ricorrere di determinati presupposti.&nbsp;</p><p class="text-justify">Le prime applicazioni da parte di Consob dell’istituto, applicabile a tutti i procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla sua entrata in vigore (ossia dopo il 27 marzo 2024), fa prevedere un ampio ricorso all’istituto così come auspicato dal mercato.</p><p class="text-justify">La presentazione di proposte “rimediali” non viene, infatti, riservata - come si poteva ipotizzare – ai casi di violazione da parte degli intermediari di misure di carattere organizzativo e procedurale, ma – e ciò si apprende con favore – risulta, altresì, possibile in caso di presunte violazioni commesse da persone fisiche, anche per ipotetiche condotte di abusi di mercato. L’effetto deflattivo di tale orientamento è certamente da lodare nello spirito di una Autorità di Vigilanza <i>market friendly,&nbsp;</i>soprattutto<i>&nbsp;</i>considerato che l’Italia risulta, purtroppo, ai primi posti nell’Unione Europea per irrogazioni di sanzioni amministrative, che spesso colpiscono condotte di lieve gravità che non creano alcun pregiudizio all’integrità del mercato.&nbsp;</p><p class="text-justify">Proprio in relazione a presunte violazioni della disciplina in tema di <i>market abuse</i> che si riscontrano i primi casi di utilizzo della normativa in tema di impegni.&nbsp;</p><p class="text-justify">Interessanti in proposito risultano gli impegni considerati idonei dalla Consob: si va dal versamento di un importo – di entità variabile – a favore del Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori alla partecipazione a corsi di formazione in tema di abusi di mercato; a tali misure si aggiungono, soprattutto in caso di contestazioni per insider trading, obblighi di astensione dalle negoziazioni sui mercati o di condurre un’operatività limitata per un determinato lasso di tempo, con eventuale liquidazione del portafoglio detenuto, o impegni di reportistica periodica alla Consob sull’operatività che verrà realizzata.&nbsp;</p><p class="text-justify">L’istituto promette quindi di rappresentare un vero punto di svolta<i>&nbsp;</i>in materia di sanzioni amministrative comminate dalla Consob e assumere notevole rilevanza soprattutto in relazione ai procedimenti per <i>market abuse</i>, da sempre connotati da sanzioni particolarmente afflittive e conseguenze rilevanti – anche sotto il profilo reputazionale – per i soggetti sanzionati.</p><p class="text-justify">Segnaliamo che l’accoglimento degli impegni proposti da parte di Consob importa la pubblicazione del provvedimento e degli impegni.&nbsp;</p><p class="text-justify">La Consob, peraltro, in occasione della valutazione delle prime proposte, non ha ritenuto di far ricorso allo strumento della consultazione con gli operatori di settore, fase eventuale della procedura che aveva destato qualche dubbio nel corso delle consultazioni, soprattutto in ragione della platea non chiaramente definita dei soggetti potenzialmente coinvolti.&nbsp;</p><p class="text-justify">In definitiva, possiamo archiviare – quanto meno per ora – le perplessità sorte nell’iter di definizione della disciplina, in attesa di conferma se le future applicazioni dell’istituto confermino le prime (positive) impressioni finora maturate.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 01 Oct 2025 12:39:30 +0200</pubDate>
                        <title>Licenziamenti e incapacità naturale: la Consulta dichiara l’illegittimità del termine dei 60 giorni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/licenziamenti-e-incapacita-naturale-la-consulta-dichiara-lillegittimita-del-termine-dei-60-giorni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con la sentenza n. 111 del 18 luglio 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, primo comma, della legge n. 604/1966 sui licenziamenti individuali. La Consulta ha infatti escluso che, in caso di incapacità naturale del lavoratore – cioè l’incapacità di intendere o di volere – possa operare l’onere di impugnare il licenziamento entro 60 giorni. In queste situazioni, il lavoratore dispone dunque dell’intero termine di 240 giorni per contestare il recesso.</p><p>La decisione si inserisce in una stagione particolarmente intensa di interventi della Corte Costituzionale in materia di licenziamenti, segnata anche dalla nota sentenza n. 118/2025 sui rapporti di lavoro nelle piccole imprese. Con questo nuovo intervento, la Corte affronta un tema delicato e di forte attualità: come tutelare i lavoratori che, trovandosi in una condizione di incapacità, non sono in grado di reagire nei termini ordinari.</p><p><i>L'articolo completo su </i><a href="https://www.hr-link.it/sentenza-111-advant/" target="_blank" rel="noreferrer"><i>HR Link</i></a><i>.</i></p><p><i>A cura di <strong>Francesca Pittau</strong>, partner ADVANT Nctm.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 30 Sep 2025 14:07:03 +0200</pubDate>
                        <title>Regolamento Dora, quali sono gli impatti sulle reti di cf e pb</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/regolamento-dora-quali-sono-gli-impatti-sulle-reti-di-cf-e-pb</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Dora ha un impatto non solo sulla struttura di back office delle financial entities, ma anche sull’operatività dei private banker e dei consulenti finanziari quando utilizzano i servizi Ict o servizi aventi sottostanti servizi Ict.</i></p><p>Il <strong>Regolamento (UE) 2022/2554 (Dora) </strong>ha introdotto un nuovo framework normativo in tema di resilienza operativa digitale, al quale tutte le entità finanziarie europee, a partire dal 17 gennaio 2025, devono adeguarsi. Dora ha un impatto non solo sulla struttura di back office delle financial entities, ma anche sull’operatività dei private banker e dei consulenti finanziari quando utilizzano i servizi Ict o servizi aventi sottostanti servizi Ict.</p><p>Leggi l'articolo completo a cura di Fabio Coco su <a href="https://citywire.com/it/news/regolamento-dora-quali-sono-gli-impatti-sulle-reti-di-cf-e-pb/a2475112" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Citywire</u></a><br>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 29 Sep 2025 15:09:49 +0200</pubDate>
                        <title>Cartolarizzazioni: la riforma UE</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cartolarizzazioni-la-riforma-ue</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Commissione europea ha presentato e posto in pubblica consultazione un pacchetto di proposte per aggiornare il quadro normativo dell'Ue in materia di cartolarizzazioni, con l'intento di semplificare e migliorare l'efficacia del framework normativo attualmente in essere.&nbsp;</p><p><strong>La necessità di standard&nbsp;</strong></p><p>Tale iniziativa che si inserisce nell'ambito della Strategia dell'Unione dei risparmi e degli investimenti (Siu) prevede delle modifiche all'attuale framework basato sul principalmente sul Regolamento 2017/2402 che tra le altre cose ha introdotto nell'ordinamento europeo l'istituto della cartolarizzazione Sts (semplice, trasparente e standardizzata). Oltre alle modifiche al già citato regolamento sulle cartolarizzazioni, sono state poste in consultazione delle modifiche al regolamento 2013/575 (Crr) che riguarda i requisiti di capitale degli enti finanziari nonché al Regolamento delegato 2015/61 in materia di requisito di copertura della liquidità (Lcr).</p><p><strong>Gli obiettivi dell'Ue&nbsp;</strong></p><p>Gli scopi principali che la normativa posta in consultazione si prefigge di conseguire sono la riduzione degli oneri operativi, la semplificazione degli obblighi di due diligence e dí trasparenza, una migliore gestione del rischio e un livello più elevato di protezione degli investitori.</p><p>Tra le innovazioni degne di nota si segnalano in particolare:&nbsp;</p><p>• Obblighi di due diligence "flessibili". La proposta sembra aprire ad una possibile graduazione basata sul "principio di proporzionalità" per gli obblighi di due diligence degli investitori istituzionali. Gli obblighi informativi e di verifica saranno modulati in base al rischio effettivo della posizione cartolarizzata, superando l'attuale approccio maggiormente riconducibile al principio c.d. "one size fits all".&nbsp;</p><p>• Riforma degli obblighi di trasparenza. Le modifiche proposte in sede di consultazione mirano a rendere più flessibili i requisiti di trasparenza, adattandoli alle specificità delle diverse classi di attivi cartolarizzati.&nbsp;</p><p>• Coordinamento più efficace delle attività di vigilanza. Nella proposta vi sono previsioni volte a rafforzare il coordinamento tra autorità di vigilanza nazionali e le ESAs (Autorità di vigilanza europee), promuovendo una maggiore convergenza nelle prassi di vigilanza. L'obiettivoè garantire un'applicazione coerente del regolamento in tutta l'UE, riducendo il rischio di eventuali arbitraggi regolamentari.&nbsp;</p><p>• Fine-tuning del framework STS e delle cartolarizzazioni sintetiche. In particolare sono previste delle modifiche sui requisiti di omogeneità delle esposizioni nelle cartolarizzazioni STS e soprattutto vi è una riforma della disciplina delle cartolarizzazioni sintetiche (cioè quelle operazioni in cui il trasferimento del rischio di credito avviene attraverso strumenti derivati e non attraverso la cessione di crediti che restano di proprietà dell'originator).&nbsp;</p><p>• Distinzione tra cartolarizzazione pubblica e cartolarizzazione privata. In tal senso, nella definizione di cartolarizzazione pubblica rientrano quelle operazioni in cui titoli cartolarizzati sono ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati o in una sede di negoziazione (come definita nella Mifid II) oppure ancora quando le notes cartolarizzate vengono distribuite ad investitori che non hanno partecipato alla strutturazione dell'operazione. In mancanza di tali presupposti, le operazioni saranno definite come cartolarizzazioni private.</p><p><strong>Regolamentazione più coerente&nbsp;</strong></p><p>Le modifiche proposte in sede di consultazione rappresentano un ulteriore passo verso un mercato europeo delle cartolarizzazioni che sarà più robusto ed efficiente attraverso una regolamentazione più chiara e coerente e che aprirà la strada a nuovi approcci operativi che si spera possano soddisfare le aspettative degli investitori e degli operatori del mercato.&nbsp;</p><p>Le semplificazioni operative introdotte nel testo in consultazione mirano a ridurre l'onerosità del ricorso allo strumento della cartolarizzazione i cui costi fissi di strutturazione spesso rappresentano un ostacolo non indifferente per numerosi soggetti interessati ad avvalersene ma la cui massa di esposizioni da cartolarizzare non raggiunge una soglia dimensionale tale da assorbire in modo efficiente tali costi.&nbsp;</p><p>Non sono infine da sottovalutare le innovazioni introdotte in sede di Crr e Lcr poiché, come noto, spesso il trattamento prudenziale delle esposizioni verso la cartolarizzazione è uno dei driver principali che condiziona le scelte di investimento degli operatori del settore.&nbsp;</p><p><i>Contributo a cura di <strong>Loris Cottoni</strong>, pubblicato nel numero di settembre di Private - Magazine del Private Banking</i>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 29 Sep 2025 14:44:00 +0200</pubDate>
                        <title>Misure cautelari – composizione negoziata</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/misure-cautelari-composizione-negoziata</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Trib. Padova, 12 settembre 2025</p><p>Il Tribunale di Padova ha concesso le misure cautelari, aventi il medesimo contenuto delle misure protettive tipiche non più rinnovabili dopo il decorso del termine massimo di 240 giorni, richieste della debitrice in composizione negoziata nei confronti di taluni creditori.&nbsp;</p><p><i>Dopo una recente pronuncia in senso contrario (Trib. Roma 14 maggio 2025), riprende vigore l’orientamento che ritiene invece ammissibili le misure cautelari, secondo l'interpretazione più ragionevole a tutela del debitore. A sostegno di questa interpretazione va ricordato che l'efficacia delle misure cautelari presuppone sempre l'accertamento in contraddittorio con il creditore della necessità delle misure richieste per addivenire alla soluzione della crisi e, inoltre, che le misure cautelari, per propria natura, sono atipiche nel contenuto e devono poter rispondere alle esigenze del caso di specie, senza rigide limitazioni.</i></p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/Tribunale_di_Padova__provvedimento_del_12.9.2025.pdf" target="_blank">Consulta la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 29 Sep 2025 11:21:02 +0200</pubDate>
                        <title>Danni da investimento finanziario</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/danni-da-investimento-finanziario</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Quando inizia a decorrere il termine di prescrizione per chiedere un risarcimento per danni da investimenti finanziari?<br><br>La questione è un tema dibattuto già da molti anni nei contenziosi, e su cui la giurisprudenza, soprattutto di merito, si è pronunciata assumendo posizioni molto varie e anche contrastanti tra loro.<br><br>In questo scenario si è inserita una prima sentenza della Cassazione di fine 2024 (la n. 32226 del 12 dicembre 2024), nel quale si è affermato il principio secondo cui il termine di prescrizione inizia a decorrere da quando il cliente danneggiato diventa consapevole del pregiudizio patrimoniale subito.<br><br>Con sentenza del gennaio 2025 la Cassazione ha poi rivisto la propria posizione, specificando che il termine di prescrizione per l’azione risarcitoria inizia in realtà a decorrere da quando si presentano le condizioni per accorgersi del danno.<br><br>Ne parliamo nella nostra nuova pillola con <strong>Benedetta Musco Carbonaro.</strong></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 24 Sep 2025 10:58:44 +0200</pubDate>
                        <title>Neurodivergenza e people management: che cosa vuol dire per l’HR?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/neurodivergenza-e-people-management-che-cosa-vuol-dire-per-lhr</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Quando si parla di inclusione lavorativa ci si imbatte sempre più spesso con il termine <i>neurodivergenza</i>. Che cosa significa, a chi si riferisce e perché è importante parlarne anche in prospettiva legale? <strong>Francesca Pittau </strong>approfondisce questa importante componente della forza lavoro.</p><p><strong>Quanti neurotipi?</strong><br>La neurodiversità è un termine non medico, coniato negli anni ’90, che comprende condizioni come autismo, ADHD, dislessia e altre. Sempre più aziende internazionali hanno avviato programmi di assunzione neurodiverse.</p><p><strong>Da dove si può iniziare?</strong><br>Il quadro normativo italiano, con il D.lgs. 62/2024, introduce strumenti innovativi come il <i>Progetto di Vita</i>, ponendo la persona al centro e ampliando le prospettive di inclusione lavorativa.</p><p><strong>Quali domande occorre porsi?</strong><br>HR e datori di lavoro dovrebbero interrogarsi su procedure, valutazioni delle prestazioni, sicurezza sul lavoro e strumenti tecnologici, per prevenire discriminazioni e garantire ambienti realmente inclusivi.</p><p><i>Articolo integrale su </i><a href="https://www.hr-link.it/neurodivergenze-people-management/" target="_blank" rel="noreferrer"><i>hr-link.it</i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <guid isPermaLink="false">news-9565</guid>
                        <pubDate>Tue, 23 Sep 2025 17:17:27 +0200</pubDate>
                        <title>Decreto-Legge 116/2025: nuove fattispecie ambientali e responsabilità d’impresa</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/decreto-legge-116-2025-nuove-fattispecie-ambientali-e-responsabilita-dimpresa</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Decreto-Legge 8 agosto 2025, n. 116: nuove fattispecie ambientali e responsabilità delle imprese<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a></p><p>Segnaliamo che nella Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto 2025, n. 183 è stato pubblicato il Decreto-Legge 8 agosto 2025, n. 116 (“<strong>Decreto-Legge</strong>” o “<strong>d.l. 116/2025</strong>”), recante “<i>Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi</i>”.</p><p>Il provvedimento introduce importanti novità in materia ambientale modificando, <i>inter alia</i>, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. “<i>Testo Unico Ambientale</i>” e, di seguito, “<strong>TUA</strong>”), il codice penale e l’art. 25-<i>undecies</i> (“<i>Reati Ambientali</i>”) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (“<strong>d.lgs. 231/2001</strong>”).&nbsp;</p><p>Per quanto d’interesse, il Decreto-Legge inasprisce l’apparato sanzionatorio dei reati ambientali, modifica alcune fattispecie già richiamate dall’art.&nbsp;25-<i>undecies del</i> d.lgs. 231/2001<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title>[2]</a> ed introduce ulteriori fattispecie tra i reati presupposto previsti dallo stesso 25-<i>undecies</i>.</p><p>Occorre, dapprima, menzionare le due ipotesi di reato di seguito compendiate, in quanto il loro subingresso nel catalogo dei reati presupposto ex d.lgs. 231/2001 assume un importante rilievo sistemico, ponendo fine a un'anomalia normativa lungamente stigmatizzata in dottrina<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" title>[3]</a>.&nbsp;</p><ul><li><span>“</span><i><span>impedimento del controllo</span></i><span>” (art. 452-</span><i><span>septies</span></i><span> c.p.) che sanziona chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali, di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti;&nbsp;</span></li><li><p><span>“</span><i><span>omessa bonifica</span></i><span>” (art. 452-</span><i><span>terdecies</span></i><span> c.p.)&nbsp;che punisce chiunque, obbligato per legge o per ordine dell’autorità, non provvede volontariamente alla bonifica o al ripristino di un sito.&nbsp;</span></p><p><span>Giova rammentare che il reato in parola si distingue dalla contravvenzione&nbsp;di cui all’art. 257 TUA (“</span><i><span>Bonifica dei siti</span></i><span>”) – ipotesi storicamente presupposta alla responsabilità degli enti ai sensi dell’art.&nbsp;25-</span><i><span>undecies</span></i><span> d.lgs. 231/2001 - in quanto fattispecie di natura speciale, che&nbsp;punisce una condotta omissiva all'interno di uno specifico e strutturato procedimento amministrativo .&nbsp;Il reato si configura solo quando il soggetto che ha causato l'inquinamento (con superamento delle c.d. “CSC”</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" title><span>[4]</span></a><span>/”CSR”</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" title><span>[5]</span></a><span>) non adempie all'obbligo di bonificare il sito <strong>in conformità al progetto operativo approvato dall'autorità competente</strong>, come previsto dalla procedura degli artt. 242 e ss. del TUA</span></p><p><span>L’art. 452-</span><i><span>terdecies</span></i><span> c.p., invece,&nbsp;ha una portata più ampia e sussidiaria, accedendo ad una pretesa punitiva senz’altro maggiore. La </span><i><span>ratio legis</span></i><span> è quella di sanzionare l'inadempimento di un obbligo di ripristino ambientale a prescindere dalla sua fonte specifica</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" title><span>[6]</span></a><span>;&nbsp;</span></p></li></ul><p>Particolare attenzione andrebbe prestata anche all’introduzione nel catalogo 231 delle seguenti ulteriori fattispecie in materia di rifiuti:</p><ul><li><p><span>“</span><i><span>abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari</span></i><span>” e “</span><i><span>abbandono di rifiuti pericolosi</span></i><span>” (artt. 255-</span><i><span>bis</span></i><span> e 255-</span><i><span>ter</span></i><span> TUA). Il d.l. 116/2025 opera una profonda revisione della materia, trasformando l'abbandono di rifiuti da illecito amministrativo (o contravvenzionale) a <strong>delitto</strong>, anche qualora si tratti di rifiuti non pericolosi, laddove i casi particolari richiamati nell’art. 255-bis TUA siano integrati</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" title><span>[7]</span></a><span>. Qualora la condotta sia posta in essere <strong>da titolari</strong></span><strong>&nbsp;</strong><span><strong>di imprese o responsabili di enti</strong> le sanzioni sono aggravate. Di cruciale impatto operativo, per entrambe le previsioni, è la connessione con l'istituto del <strong>deposito temporaneo</strong> (art. 183, comma 1, lett. bb), TUA).</span></p><p><span>Come noto, infatti, il superamento dei limiti temporali e volumetrici previsti per il “</span><i><span>deposito temporaneo</span></i><span> </span><i><span>prima della raccolta</span></i><span>” </span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" title><span>[8]</span></a><span> dei rifiuti può integrare le fattispecie di cui sopra dando, ora, luogo anche alla responsabilità dell’ente ex d.lgs. 231/2001.</span></p></li><li><span>“</span><i><span>combustione illecita di rifiuti</span></i><span>” (art. 256-</span><i><span>bis</span></i><span> del TUA). La norma, anch'essa elevata al rango di delitto e attratta nel perimetro della responsabilità 231, è volta a reprimere la prassi della c.d. "gestione termica" abusiva dei rifiuti. Si tratta di una fattispecie di <strong>reato a condotta libera e di pericolo astratto</strong>, che si distingue dal delitto comune di incendio (art. 423 c.p.), il quale richiede il sorgere di un pericolo per la pubblica incolumità. La sua introduzione nel catalogo mira a contrastare quelle condotte che, pur non raggiungendo la soglia del disastro ambientale (art. 452-</span><i><span>quater</span></i><span> c.p.), costituiscono una modalità particolarmente dannosa di smaltimento illegale, spesso finalizzata a una drastica riduzione dei costi aziendali.</span></li></ul><p>In attesa della conversione in legge del d.l. 116/2025 (prevista entro il 7 ottobre 2025), è essenziale che le imprese non sottovalutino la portata delle modifiche introdotte. Le nuove disposizioni determinano, come visto, un innalzamento della soglia di rilevanza penale per condotte, specie in materia di rifiuti, che in precedenza potevano costituire illeciti minori e non presupposti alla responsabilità dell’Ente.&nbsp;</p><p>L'impatto sul d.lgs. 231/2001 è, in questa occasione, diretto e immediato scaturendo, per le imprese, un’importante occasione per valutare l’adeguatezza preventiva dei propri sistemi di controllo interno in materia ambientale. Tale attività potrebbe accedere alla necessità di procedere ad aggiornamenti mirati del dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (“<i><strong>Modelli 231</strong></i>”).</p><p>L’<i>assessment&nbsp;</i>dovrebbe proiettarsi, <i>in primis</i>, sui processi a maggior rischio, come, ad esempio, la gestione del ciclo dei rifiuti. A tal proposito risulterebbe particolarmente utile verificare la “tenuta” degli strumenti normativi e organizzativi aziendali relativi alla gestione del rifiuto, con particolare attenzione alle implicazioni connesse al deposito temporaneo.</p><p>L'adeguamento del Modello 231 e dei relativi protocolli interni costituisce, infatti, il presupposto tecnico per allineare il sistema di compliance alle nuove fattispecie presupposto. Tale aggiornamento, unitamente alle conseguenti attività di effettiva attuazione del Modello 231 (come vigilanza dell’OdV, audit e formazione), risulta pertanto funzionale a preservarne i requisiti di idoneità ed efficace attuazione richiesti dal d.lgs. 231/2001 ai fini del potenziale riconoscimento dell'efficacia esimente della responsabilità dell'ente in sede giudiziaria.</p><p>Restiamo a Vostra disposizione al fine di svolgere i necessari approfondimenti per comprendere i concreti impatti delle norme in esame sulla Vostra realtà aziendale.</p><hr><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a>&nbsp;Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" title>[2]</a>&nbsp;Il Decreto Legge è intervenuto, in particolare, sulle seguenti fattispecie, innalzando il trattamento sanzionatorio e prevedendo nuove circostanze aggravanti: (i) “<i>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività</i>” (art. 452-sexies c.p.); (ii) “<i>Reati in materia di attività di gestione di rifiuti non autorizzata</i>” (art. 256 del d.lgs. n. 152/2006); (iii) “<i>Spedizione illegale di rifiuti</i>” (art. 259, comma 1, d.lgs. n. 152/2006); (iv) “<i>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</i>” (art. 452-quaterdecies c.p.).</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" title><sup>[3]</sup></a> Esclusione che era apparsa particolarmente problematica e foriera di criticità con riferimento al delitto di omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.), in quanto la sua mancata inclusione ha alimentato un intenso dibattito circa la coerenza del sistema repressivo. Autorevole dottrina aveva più volte sottolineato come tale lacuna vanificasse la ratio stessa della Legge 22 maggio 2015 n. 68, che era quella di rafforzare il presidio penale a tutela dell'ambiente anche attraverso il coinvolgimento delle persone giuridiche. C. Ruga Riva, I nuovi delitti contro l'ambiente, in G. L. Gatta (a cura di), <i>La riforma dei reati ambientali. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68</i>, Dike Giuridica, Roma, 2015, p. 115 ss. L'intervento del d.l. 116/2025 ha finalmente ricomposto questa&nbsp;frattura sistematica, riallineando il catalogo dei reati presupposto alla reale offensività delle condotte e alla necessità di sanzionare non solo le azioni inquinanti, ma anche le omissioni che ne perpetuano gli effetti dannosi nell'interesse dell'impresa.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" title>[4]</a>&nbsp;Concentrazioni Soglia di Contaminazione</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" title>[5]</a>&nbsp;Concentrazioni Soglia di Rischio</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" title>[6]</a>&nbsp;In questo senso, tra gli altri, G. Gallone<i>, L’individuazione del responsabile della bonifica: giudice amministrativo e giudice penale a confronto</i>, in <i>Urb. e App.</i> 4/2020 p. 449 e ss..</p><p>Si veda, altresì, la Relazione n. III/04/2015 del settore penale dell’ufficio del Massimario della Corte di Cassazione ove, proprio in relazione alla fattispecie di cui all’art. 257 TUA, si specifica che <i>“l’introduzione della clausola di riserva «Salvo che il fatto costituisca più grave reato», fa in modo [..] che essa possa operare solo nelle ipotesi di un superamento delle soglie di rischio che non abbia raggiunto (quanto meno) gli estremi dell’inquinamento, ossia che non abbia cagionato una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dei beni (acque, aria, etc.) elencati indicati dall’art. 452-bis</i>”.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" title><i><strong><sup>[7]</sup></strong></i></a><i><sup>&nbsp;</sup>«Se dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:</i></p><p><i>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</i></p><p><i>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;</i></p><p>b) se il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo&nbsp;<a href="https://www.brocardi.it/codice-dell-ambiente/parte-quarta/titolo-v/art240.html" target="_blank" title="Definizioni" rel="noreferrer">240</a>&nbsp;o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze».</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" title>[8]</a>&nbsp;In estrema sintesi, ai sensi dell’art. 185-bis TUA, il deposito temporaneo dei rifiuti è consentito solo se (i) avviene nel luogo di produzione (oppure, per gli agricoltori, presso cooperative o consorzi) e, in casi specifici, anche presso i punti vendita (per rifiuti con responsabilità estesa del produttore o da costruzione/demolizione); (ii) sono rispettate le norme di sicurezza per i rifiuti pericolosi e contenenti inquinanti (stoccaggio, imballaggio ed etichettatura); (iii) i rifiuti vengono raccolti almeno ogni 3 mesi o al raggiungimento di 30 m³ complessivi (di cui max 10 m³ pericolosi), e in ogni caso entro un anno; (iv) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee.La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che il superamento dei limiti quantitativi o temporali ivi previsti comporta la dequalificazione dell'attività, che degrada a "deposito incontrollato" o "abbandono".</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>White Collar Crime and Investigation</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 23 Sep 2025 09:20:00 +0200</pubDate>
                        <title>La conservazione digitale dei dati e delle informazioni ai fini antiriciclaggio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-conservazione-digitale-dei-dati-e-delle-informazioni-ai-fini-antiriciclaggio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La conservazione digitale dei dati e delle informazioni ai fini antiriciclaggio<br><br><strong>Fabio Coco</strong> e <strong>Francesco Donadei</strong> hanno partecipato come relatori al&nbsp;webinar&nbsp;organizzato&nbsp;da <strong>Paradigma Srl</strong> con un approfondimento sulla disciplina in materia di antiriciclaggio, con particolare riguardo a:<br><br>➡️ l’evoluzione normativa dal DPCM del 3 dicembre 2013 alle Linee Guida AgID del 9 settembre 2020 sulla conservazione dei documenti informatici;<br>➡️ il provvedimento della Banca d’Italia del 24 marzo 2020 sulla conservazione dei dati e delle informazioni ai fini antiriciclaggio anche alla luce delle novità di cui all’AML Package;<br>➡️ le novità introdotte in tema di adeguata verifica a distanza, anche alla luce delle Guidelines EBA e delle disposizioni della Banca d’Italia, del Regolamento (UE) 2024/1624 e del Consultation Paper EBA del 6 marzo 2025;<br>➡️ l’outsourcing della conservazione e le&nbsp;regole sugli accordi di esternalizzazione, alla luce anche del Regolamento DORA, degli Orientamenti EBA del 25 febbraio 2019&nbsp;e del Consultation Paper EBA dell’8 luglio 2025.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Mon, 22 Sep 2025 14:45:00 +0200</pubDate>
                        <title>Fondo insolvente – composizione negoziata</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/fondo-insolvente-composizione-negoziata</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Trib. Milano, 16 luglio 2025</p><p>Il Tribunale di Milano ha concesso le misure protettive nella composizione negoziata avviata da un fondo insolvente, in persona della SGR, con ciò riconoscendo esplicitamente la relativa soggettività giuridica al fine dell’accesso a strumenti di risanamento alternativi alla liquidazione giudiziale speciale&nbsp;<i>ex&nbsp;</i>art. 57 co. 6-bis TUF.</p><p><i>Si tratta di pronuncia importante sul tema della disponibilità di strumenti di risanamento per i fondi in crisi o insolventi, questione discussa in dottrina, ma che emerge raramente in giurisprudenza. L’unico precedente edito, richiamato anche in questa decisione, era sempre del Trib. Milano, 10 novembre 2016, che aveva omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.fall., sul presupposto che non si trattasse di procedura concorsuale. Il Tribunale nella motivazione del recente provvedimento esclude invece quello stesso strumento (oggi art. 57 CCII) dal novero degli strumenti accessibili ai fondi, dovendosi oggi qualificare come procedura concorsuale. Restano quindi esclusi anche il concordato preventivo e il PRO.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Mon, 22 Sep 2025 11:51:13 +0200</pubDate>
                        <title>Regole Ue. Il difficile cammino delle imprese verso la resilienza digitale formato Dora</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/regole-ue-il-difficile-cammino-delle-imprese-verso-la-resilienza-digitale-formato-dora</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>I ritardi nell'adozione delle norme attuative e le sfide per i Cda e i consulenti</i></p><p>Per il settore finanziario europeo la gestione del rischio tecnologico e la sfida della conformità al Digital Operational Resilience Act (Dora) non è più una semplice scadenza regolamentare, ma una priorità strategica destinata a ridefinire la gestione dei servizi Ict e dei rapporti con i fornitori. Non si tratta di un adeguamento una tantum, ma di un nuovo standard che accompagnerà la vita quotidiana delle istituzioni finanziarie, imponendo un costante processo di revisione delle politiche interne, dei sistemi di gestione del rischio e delle procedure di risposta agli incidenti.</p><p>Come spiega <strong>Fabio Coco</strong>, partner di ADVANT Nctm, «L'attuazione di Dora è stato un percorso lungo, in cui le financial entities, i consulenti It e i legali hanno dovuto operare in un contesto normativo in continua evoluzione, adattando costantemente le proprie strategie man mano che venivano pubblicati nuovi regolamenti, nonché chiarimenti e Q&amp;A delle ESAs (Autorità di Vigilanza europee). Di conseguenza, questo quadro dinamico e incerto ha inevitabilmente allungato i tempi per la redazione di nuove policy e per la conclusione delle negoziazioni contrattuali con i fornitori Ict».</p><p>Uno dei nodi più complessi nell'attuazione del Dora riguarda i contratti con i fornitori Ict. «Questi ultimi - ricorda Coco -, salvo i casi di fornitori critici, non sono direttamente soggetti al regolamento e spesso pongono resistenze all'introduzione di clausole che comportano oneri e responsabilità aggiuntive. Le trattative diventano particolarmente delicate su punti come i diritti illimitati di audit da parte delle entità finanziarie, i piani di uscita che obbligano a garantire continuità di servizio durante la migrazione a un altro provider, o la revisione dei rapporti con i subappaltatori».&nbsp;</p><p>Secondo Coco inoltre le difficoltà aumentano quando si tratta di servizi Ict a supporto di funzioni essenziali o importanti, dove aumentano i rischi per le financial entities e, di conseguenza, i requisiti sono molto più stringenti. «A complicare ulteriormente il quadro vi sono alcune clausole richieste da Dora che devono essere costruite su misura in base al tipo di servizio - aggiunge Coco -, rendendo molto difficile l'uso sistematico di modelli contrattuali standard. In più, i nuovi contratti devono essere coerenti non solo con Dora ma anche con l'insieme di regole già esistenti anche di matrice nazionale (ad es. le disposizioni di Banca d'Italia e Ivass)». La questione è che i contratti dovranno essere da subito conformi, le autorità di vigilanza passeranno a una fase di enforcement più rigorosa, e i costi di compliance diventeranno una spesa continua. «Già oggi alcuni fornitori - conclude Coco - chiedono compensi aggiuntivi per coprire le nuove responsabilità contrattuali, e la tendenza potrebbe consolidarsi».&nbsp;</p><p><i>Articolo integrale sul settimanale del 20 settembre 2025 di Plus 24 - Il Sole 24 Ore.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 22 Sep 2025 09:44:53 +0200</pubDate>
                        <title>Digital Services Act e GDPR: l’EDPB mette ordine</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/digital-services-act-e-gdpr-ledpb-mette-ordine</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">L’11 settembre 2025 il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati ("EDPB”) ha adottato e sottoposto a consultazione pubblica le Linee Guida n. 3/2025 ("Linee Guida") sull’interazione tra il Regolamento (UE) 2022/2065 (“Digital Services Act” o "DSA") e il Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR").&nbsp;</p><p class="text-justify">Le Linee Guida perseguono una duplice finalità: da una parte, garantire la certezza del diritto e la prevedibilità del quadro normativo applicabile ai fornitori di servizi intermediari ai sensi del DSA e; dall’altra, salvaguardare i diritti e le libertà delle persone fisiche con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali, sancito dall'art. 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e dall'art. 16 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (“TFUE”).</p><p class="text-justify">In via preliminare, l’EDPB chiarisce che il DSA non deroga né prevale sul GDPR, non configurandosi quale lex specialis ai sensi dell’art. 2(4) del DSA. In conformità alla consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, i due regolamenti devono essere interpretati e applicati in modo da garantirne la reciproca compatibilità e coerenza sistemica, costituendo due atti giuridici di pari rango gerarchico.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><i><strong>Rimozione di contenuti illegali</strong></i></p><p class="text-justify">L’EDPB entra quindi nel merito affrontando innanzitutto il regime giuridico applicabile alle attività di indagine volontaria (voluntary own-initiative investigations) finalizzate all'individuazione e rimozione di contenuti illegali, poste in essere dai fornitori di servizi intermediari ai sensi dell'art. 7 del DSA. In relazione al trattamento di dati personali connesso allo svolgimento di questa attività, le Linee Guida individuano nell'art. 6(1)(f) del GDPR (e cioè nel legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi) la base giuridica del trattamento (almeno nella generalità dei casi). L'EDPB precisa, tuttavia, che spetta al fornitore di servizi intermediari dimostrare la sussistenza delle condizioni che legittimano il ricorso al legittimo interesse, segnatamente: la legittimità dell'interesse perseguito, la necessità del trattamento per il conseguimento di tale interesse e la prevalenza dello stesso rispetto ai diritti e alle libertà dell'interessato. Questa valutazione deve essere documentata attraverso un Legitimate Interest Assessment (LIA) che fornisca evidenza del bilanciamento effettuato dal titolare tra gli interessi contrapposti, conformemente ai principi di necessità e proporzionalità. Va da sé che qualora la rimozione dei contenuti non derivi dall'esercizio di facoltà discrezionali del fornitore di servizi intermediari ma costituisca adempimento di un obbligo di legge, la base giuridica del trattamento è quella prevista dall'art. 6(1)(c) del GDPR (e cioè adempimento di obblighi di legge).&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><i><strong>Meccanismi di notice and action</strong></i></p><p class="text-justify">Le Linee Guida esaminano, poi, le implicazioni dei meccanismi di notifica e azione (notice and action) di cui agli artt. 16 e 17 del DSA, con particolare riguardo al trattamento dei dati personali del soggetto segnalante (notifier) e del destinatario del servizio interessato dal provvedimento restrittivo. Con riguardo al trattamento dei dati del segnalante, l'EDPB stabilisce che i fornitori di servizi di hosting devono applicare il principio di minimizzazione di cui all'art. 5(1)(c) del GDPR, limitando la raccolta alle sole informazioni strettamente necessarie per l'espletamento della procedura (segnatamente le generalità e l’indirizzo e-mail del segnalante). Il meccanismo di notifica deve in particolare essere configurato in modo tale da consentire (ma senza imporre obbligatoriamente) l'identificazione del soggetto segnalante, fatta salva l'ipotesi in cui tale identificazione risulti indispensabile per la valutazione dell'illegittimità del contenuto oggetto di segnalazione. Quanto alla comunicazione dell'identità del segnalante al destinatario del servizio, l'art. 17(3)(b) del DSA prescrive che tale comunicazione possa avvenire esclusivamente se strettamente necessaria per l'esercizio dei diritti di difesa. In tal caso, il fornitore dei servizi intermediari è tenuto ad adempiere preventivamente agli obblighi informativi di cui all'art. 13 del GDPR nei confronti del segnalante, specificando le finalità e la base giuridica della comunicazione a terzi dei suoi dati personali.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><i><strong>Processi decisionali automatizzati</strong></i></p><p class="text-justify">L'EDPB rileva poi che le determinazioni relative alla rimozione di contenuti possono configurare, ricorrendone i presupposti, un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 22 del GDPR. Qualora tale processo si svolga in assenza di intervento umano, trovano applicazione le condizioni, i requisiti e gli obblighi previsti dall’art. 22 del GDPR, compresi il diritto dell'interessato di ottenere l'intervento umano, esprimere la propria opinione e contestare la decisione assunta, nonché l'obbligo per il titolare di attuare misure appropriate per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><i><strong>Reclami e sospensione</strong></i></p><p class="text-justify">Con riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 20 e 23 del DSA, relative rispettivamente ai meccanismi interni di gestione dei reclami (internal complaint-handling systems) e i provvedimenti di sospensione per utilizzo manifestamente illegale o abusivo dei servizi offerti attraverso le piattaforme online, l'EDPB chiarisce che l'operatività di tali strumenti procedurali lascia impregiudicato l'esercizio dei diritti e l'esperimento dei rimedi riconosciuti agli interessati dal GDPR. Le Linee Guida evidenziano, inoltre, la necessità inderogabile di conformarsi ai principi generali sanciti dall'art. 5 del GDPR e, in particolare, ai principi di minimizzazione dei dati, esattezza, trasparenza e limitazione della conservazione. I fornitori di piattaforme online sono pertanto tenuti a garantire che le attività di trattamento effettuate nell'ambito delle procedure di reclamo e sospensione rispettino integralmente tali principi, documentando adeguatamente le misure tecniche e organizzative adottate a tal fine. Con specifico riferimento all'art. 23 del DSA, l'EDPB specifica che l'adozione di misure sospensive nei confronti di un destinatario del servizio non può in alcun modo compromettere o limitare l'esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR. In particolare, rimane pienamente azionabile il diritto alla portabilità dei dati di cui all'art. 20 del GDPR, atteso che il fornitore della piattaforma online mantiene la qualifica di titolare e continua a trattare i dati personali dell'interessato anche durante il periodo di vigenza della sospensione.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><i><strong>Dark patterns</strong></i></p><p class="text-justify">Un ulteriore profilo di particolare rilevanza concerne la disciplina dei modelli di progettazione ingannevoli (deceptive design patterns o dark patterns). L'art. 25 del DSA introduce un divieto generale per i fornitori di piattaforme online e di motori di ricerca online di progettare, organizzare o gestire le proprie interfacce online in modo tale da ingannare o manipolare i destinatari dei loro servizi, ovvero da compromettere o limitare in misura sostanziale la capacità degli stessi di assumere decisioni libere e informate. A questo riguardo, le Linee Guida delineano con precisione i criteri sulla base dei quali trovi applicazione il regime sanzionatorio previsto dal DSA ovvero quello previsto dal GDPR, stabilendo che una pratica di progettazione ingannevole ricade nell'ambito di applicazione del GDPR, con conseguente attribuzione della competenza sulla vigilanza e sulle sanzioni alle autorità per la protezione dei dati personali, qualora sussistano cumulativamente i seguenti presupposti: (i) la pratica in questione comporti il trattamento di dati personali e; (ii) il comportamento dell'utente che il modello di progettazione intende influenzare, manipolare o compromettere riguardi specificamente decisioni relative al trattamento dei propri dati personali. Tale seconda condizione ricorre tipicamente nelle ipotesi in cui l'interfaccia ingannevole sia finalizzata a indurre l'interessato a fornire dati personali ulteriori rispetto a quelli necessari per l'erogazione del servizio, ovvero a prestare un consenso al trattamento non genuinamente libero e informato.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><i><strong>Pubblicità online e profilazione</strong></i></p><p class="text-justify">Merita particolare attenzione anche l'interpretazione fornita dall'EDPB in ordine alla portata applicativa dell'art. 26(3) del DSA, che vieta la presentazione di pubblicità basata su profilazione realizzata mediante l'utilizzo di categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9(1) del GDPR. L'EDPB sottolinea che tale disposizione introduce un divieto assoluto e incondizionato che opera ancora una volta in via complementare rispetto al regime del GDPR, precludendo tale attività di trattamento anche in presenza del consenso esplicito dell'interessato ex articolo 9(2)(a) del GDPR.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><i><strong>Sistemi di raccomandazione dei contenuti</strong></i></p><p class="text-justify">Con riferimento alla disciplina dei sistemi di raccomandazione, l'EDPB fornisce un'interpretazione qualificatoria di particolare rilievo, stabilendo che la presentazione di contenuti personalizzati agli utenti mediante algoritmi di raccomandazione integra profilazione ai sensi dell'articolo 4(4) del GDPR. Le Linee Guida evidenziano inoltre che la presentazione algoritmica di contenuti specifici può costituire una “decisione che incide in modo analogo significativo” sull'interessato ai sensi dell'articolo 22(1) del GDPR. Questa qualificazione trova applicazione segnatamente nelle ipotesi in cui i contenuti raccomandati possano produrre conseguenze significative per gli individui, quali effetti economici o sociali rilevanti, ovvero influenzare in modo duraturo o permanente le loro scelte comportamentali. Per le piattaforme online di dimensioni molto grandi ("VLOPs") e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi ("VLOSEs"), l'art. 38 del DSA impone l'obbligo di fornire almeno un sistema di raccomandazione non basato sulla profilazione. L'esercizio di tale opzione da parte dell'utente comporta il divieto assoluto per i VLOPs e VLOSEs di procedere alla raccolta e al trattamento dei dati personali dell’utente medesimo per finalità di profilazione.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><i><strong>Tutela dei minori</strong></i></p><p class="text-justify">Anche per quanto riguarda la tutela dei minori, le Linee Guida riaffermano l'applicabilità integrale dei principi fondamentali sanciti dal GDPR, con particolare riguardo all'implementazione dei sistemi di verifica e accertamento dell'età (<i>age assurance mechanisms</i>). L'EDPB sottolinea che tali meccanismi devono essere progettati e implementati nel rispetto dei principi di necessità, minimizzazione, proporzionalità e protezione dei dati fin dalla progettazione (<i>privacy by design</i>) di cui all'art. 25 del GDPR. In concreto, le Linee Guida consigliano l’adozione di quei sistemi che non comportino l'identificazione univoca degli utenti né la conservazione permanente dei dati relativi all'età o alla fascia d'età degli interessati.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><i><strong>Rischi sistemici</strong></i></p><p class="text-justify">Con riguardo alla gestione dei rischi sistemici, gli artt. 34 e 35 del DSA introducono per i fornitori di VLOPs e VLOSEs obblighi specifici di valutazione e mitigazione che presentano significative interconnessioni con il quadro normativo in materia di protezione dei dati personali. Le Linee Guida chiariscono che, allorquando vengano identificati rischi sistemici concernenti i diritti fondamentali di protezione dei dati personali che non siano limitati a singoli utenti, l'effettuazione di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del GDPR risulterà con ogni probabilità necessaria.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><i><strong>Cooperazione tra autorità</strong></i></p><p class="text-justify">Infine, l’EDPB conclude la sua analisi con alcune indicazioni generali in materia di governance e di enforcement del quadro normativo integrato DSA-GDPR. In applicazione del principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4(3) del TFUE, le Linee Guida stabiliscono l'obbligo per le autorità competenti per l'applicazione del DSA e le autorità per la protezione dei dati Personali di istituire meccanismi strutturati di consultazione e cooperazione reciproca nelle materie di competenza concorrente, anche per la promulgazione di appositi codici di condotta. Nell'ordinamento italiano, tale modello cooperativo ha trovato già parziale applicazione mediante strumenti di coordinamento quali il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 12 aprile 2023 tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Garante per la Protezione dei Dati Personali, nonché tramite l'istituzione di tavoli tecnici congiunti permanenti.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 19 Sep 2025 10:20:35 +0200</pubDate>
                        <title>L’Italia ha la sua legge sull’intelligenza artificiale </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/litalia-ha-la-sua-legge-sullintelligenza-artificiale</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>L'approvazione definitiva</strong></p><p class="text-justify">Il 17 settembre 2025, il Senato, con 77 voti favorevoli, 55 contrari e 2 astenuti, ha approvato in via definitiva la legge sull'intelligenza artificiale (di seguito, la “Legge”).</p><p class="text-justify">L'Italia diventa, dunque, il primo Paese dell’UE a integrare la disciplina dettata dall’AI Act con una normativa nazionale in materia di intelligenza artificiale. L’obiettivo del legislatore nazionale è quello di rafforzare ulteriormente il livello di tutela dai rischi connessi all’impiego dell’intelligenza artificiale in taluni ambiti e settori.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>La struttura della Legge</strong></p><p class="text-justify">La Legge si compone di 28 articoli suddivisi in sei capi.</p><p class="text-justify">Il Capo I, di stampo programmatico, stabilisce i principi da rispettare e le finalità che l'intelligenza artificiale dovrebbe soddisfare.</p><p class="text-justify">Il Capo II detta disposizioni specifiche in relazione all’impiego di sistemi di intelligenza artificiale in determinati settori come il settore sanitario, la ricerca scientifica, il mondo del lavoro, le professioni intellettuali, la pubblica amministrazione e l’amministrazione della giustizia.</p><p class="text-justify">Il Capo III stabilisce le modalità per la redazione e l'aggiornamento della strategia nazionale per l'intelligenza artificiale, che dovrà favorire le collaborazioni pubblico-privato e promuovere ricerca e formazione.</p><p class="text-justify">Il Capo IV è dedicato alla tutela del diritto d’autore e il Capo V alla tutela penale.</p><p class="text-justify">Infine, il Capo VI contiene le disposizioni finanziarie e finali.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Le autorità competenti</strong></p><p class="text-justify">Con l’approvazione della Legge, sono state ufficialmente individuate quali autorità nazionali competenti in materia di intelligenza artificiale l’<strong>Agenzia per l’Italia Digitale&nbsp;</strong>(AgID) e l’<strong>Agenza per la Cybersicurezza Nazionale&nbsp;</strong>(ACN).</p><p class="text-justify">L’AgID, in qualità di autorità di notifica, provvederà a definire le procedure e a esercitare le funzioni e i compiti in materia di notifica, valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio.</p><p class="text-justify">Mentre l’ACN, in qualità di autorità di vigilanza, sarà responsabile per la vigilanza sui sistemi di intelligenza artificiale, con poteri ispettivi e sanzionatori.</p><p class="text-justify">Entrambe le autorità contibuiranno, inoltre, alla definizione e all’aggiornamento della strategia nazionale per l’intelligenza artificiale d’intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale.</p><p class="text-justify">Inoltre, presso la Presidenza del Consiglio, vengono istituiti:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>il <strong>Comitato di Coordinamento delle attività di indirizzo</strong>, con funzioni di coordinamento dell'azione di indirizzo e promozione delle attività di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e modelli di intelligenza artificiale;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il <strong>Comitato di coordinamento tra le autorità</strong>, con il compito di assicurare il coordinamento e la collaborazione tra autorità nazionali competenti, le altre pubbliche amministrazioni e autorità indipendenti.</span></p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Le principali novità settore per settore</strong></p><p class="text-justify"><strong>Sanità e ricerca.</strong> L'art. 8 della Legge autorizza l'uso secondario di dati personali (anche appartenenti a categorie particolari) per finalità di ricerca, purché privi di elementi identificativi e fermo restando l’obbligo di informativa verso l’interessato. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario sarà consentito come supporto ai processi di prevenzione, diagnosi, cura e trattamento, a condizione che la decisione finale resti in capo al medico.</p><p class="text-justify"><strong>Lavoro.</strong> Viene istituito un osservatorio ministeriale sull'intelligenza artificiale per monitorare rischi e le opportunità dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro. Si vieta ogni valutazione automatizzata delle performance dei lavoratori senza possibilità di contestazione, mentre ai datori di lavoro viene fatto obbligo di informare e formare il personale sull'uso degli strumenti tecnologici.</p><p class="text-justify"><strong>Professioni intellettuali</strong>. L'art. 13 della Legge limita l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali alle sole attività strumentali e di supporto all'attività professionale, con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera. Inoltre, i professionisti sono tenuti a comunicare al cliente le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati con un linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.</p><p class="text-justify"><strong>Giustizia.</strong> L'art. 15 della Legge vieta l'uso di sistemi di intelligenza artificiale per l’adozione di decisioni giudiziarie in maniera automatizzata; potranno invece essere impiegati per l’analisi e il supporto alla redazione degli atti, ferma restando la responsabilità dei magistrati.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Come cambia il codice penale</strong></p><p class="text-justify">Il Capo V introduce talune modifiche al codice penale. In particolare, la Legge introduce una <strong>nuova fattispecie di reato</strong> e una <strong>nuova</strong> <strong>circostanza aggravante comune</strong>.</p><p class="text-justify">La nuova figura delittuosa, che trova collocazione all’art. 612-<i>quater&nbsp;</i>c.p.,&nbsp;punisce&nbsp;la diffusione di contenuti falsificati, idonei aeh trarre in inganno (i cd. <i>deep fake</i>), tramite sistemi di intelligenza artificiale.</p><p class="text-justify">D’altro lato, la Legge allestisce un articolato sistema di aggravanti, il cui fulcro è l'introduzione di una circostanza aggravante comune all’art. 61, n. 11-<i>decies</i> c.p, che dispone un aumento di pena nel caso in cui l’uso di un sistema di intelligenza artificiale costituisca mezzo insidioso per facilitare il reato, ostacolare la difesa o aggravare le sue conseguenze.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>L’attuazione della Legge</strong></p><p class="text-justify">Per l’entrata in vigore della Legge non resta che attendere la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica e la relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, da cui decorreranno i 15 giorni di <i>vacatio legis</i>.</p><p class="text-justify">In ogni caso, una volta che la Legge sarà entrata in vigore, spetterà al Governo completare la disciplina attraverso l’adozione, entro dodici mesi, di uno o più decreti legislativi. Questi regoleranno aspetti di particolare rilevanza, tra cui:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>la definizione una disciplina organica relativa all'utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l’attribuzione alle autorità competenti dei poteri di vigilanza, ispettivi, sanzionatori e gli altri poteri amministrativi previsti dall’AI Act;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la disciplina delle misure per l'aggiornamento della normativa vigente sui servizi bancari, finanziari, assicurativi e di pagamento;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la definizione di regole in materia di responsabilità civile per i danni derivati dall’utilizzo dell'intelligenza artificiale;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la definizione dei criteri di imputazione della responsabilità penale delle persone fisiche e della responsabilità amministrativa degli enti, tenendo conto del livello effettivo di controllo sui sistemi.</span></p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Le questioni ancora aperte</strong></p><p class="text-justify">Restano nel testo della Legge approvato in via definitiva dal Senato alcune criticità evidenziate durante l'iter parlamentare.&nbsp;</p><p class="text-justify">In particolare, nel suo <strong>parere circostanziato C(2024)7814</strong>, la Commissione aveva “bocciato” la prima bozza della Legge per tre ordini di motivi:</p><ol><li><p class="text-justify"><span>le definizioni non possono distaccarsi da quelle utilizzate nell’AI Act;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>i settori sanitario, delle professioni intellettuali e dell’amministrazione giudiziaria rischiano di essere soggetti a obblighi eccessivi;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>AgID e ACN sono autorità governative e, per questo, non assicurano piena indipendenza.</span></p></li></ol><p class="text-justify">Mentre il primo rilievo era già stato risolto attraverso il rinvio alle definizioni dell’AI Act, le altre due aree di potenziale incompatibilità con la normativa europea non risultano essere state affrontate.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>La sfida è ora</strong></p><p class="text-justify">L'approvazione definitiva della Legge rappresenta un traguardo importante per l'Italia, che dà il passo agli altri paesi europei con riguardo all’intelligenza artificiale. Ma la vera sfida inizia ora con l'attuazione della normativa.</p><p class="text-justify">Il successo della Legge, infatti, dipenderà in larga misura dalla qualità dei decreti legislativi che il Governo dovrà adottare entro il prossimo anno; un banco di prova cruciale per tradurre gli obiettivi programmatici in regole operative che possano adeguatamente bilanciare le esigenze degli operatori, il progresso tecnologico e la tutela di diritti e libertà fondamentali.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 18 Sep 2025 11:32:04 +0200</pubDate>
                        <title>Il TAR Lombardia annulla la Delibera lombarda sull’agrivoltaico: illegittima l’introduzione di limitazioni non previste dalla normativa nazionale per l’installazione di impianti agrivoltaici su aree agricole</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-tar-lombardia-annulla-la-delibera-lombarda-sullagrivoltaico-illegittima-lintroduzione-di-limitazioni-non-previste-dalla-normativa-nazionale-per-linstallazione-di-impianti-agrivoltaici-su-aree-agricole</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con sentenza del 3 settembre 2025, n. 789, il TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, ha annullato in parte la Delibera regionale n. XII/2783 del 15 luglio 2024, recante “<i>Approvazione di indirizzi in merito all’installazione di impianti agrivoltaici nelle aree agricole</i>” (la “<strong>Delibera</strong>”), per mezzo della quale la Regione Lombardia, in attesa dell’adozione dei decreti ministeriali per l’individuazione dei principi e dei criteri omogenei per l’identificazione delle aree e delle superfici idonee e non idonee all’installazione di impianti FER, ha designato gli indirizzi in merito alla predetta installazione.</p><p class="text-justify">La pronuncia è stata resa nell’ambito del giudizio instaurato a seguito dell’archiviazione, da parte della Provincia di Mantova, dell’istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), ai sensi dell’art. 27 <i>bis</i> del D. Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione nel Comune di San Giorgio Bigarello (MN) di un impianto agrivoltaico avente potenza pari a 13,56 MWp e delle relative opere di connessione.</p><p class="text-justify">Il Collegio, con la summenzionata pronuncia, ha ritenuto <strong>illegittima</strong> la previsione di cui all’Allegato A, paragrafo 6, lettera D), della Delibera in quanto introduttiva di “<i><strong>limitazioni non previste dalla normativa nazionale</strong>, restringendone il campo di applicazione in assenza di qualsivoglia presupposto legittimante contemplato dalla disciplina di riferimento e dunque con essa in contrasto</i>”.&nbsp;</p><p class="text-justify">Si ricorda, difatti, come la gravata previsione di cui alla Delibera prevedeva che, innanzitutto, “<i>il terreno agricolo (l’insieme delle particelle catastali) su cui verrà installato l’impianto agrivoltaico, deve essere in conduzione ad una impresa agricola con un valido titolo (proprietà, affitto, comodato) per tutto il periodo di esercizio dell’impianto agrivoltaico stesso</i>”, oltre a sancire che “<i>possono presentare richiesta di titolo abilitativo</i>:</p><ol><li><p class="text-justify"><i><span>impresa agricola singola o associata da certificato camerale, che realizza il progetto al fine di contenere i propri costi di produzione. Il requisito è verificato attraverso il fatturato dell’energia prodotta (che si configura come attività connessa, cioè complementare ed accessoria alla produzione agricola principale) che non deve superare il valore della produzione agricola, affinché venga mantenuto lo status di imprenditore agricolo, nel rispetto della normativa vigente in tema di definizione della figura dell’imprenditore agricolo e delle attività agricole (D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo);</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span><strong>società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo d’azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli</strong> ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriali, salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia</span></i><span>”.</span></p></li></ol><p class="text-justify"><strong>Nulla di tutto ciò</strong>, come correttamente ha segnalato il Collegio (richiamando una recente pronuncia del TAR Lombardia, Milano, del 20 febbraio 2025, n. 1825) <strong>è prescritto dalla legislazione nazionale</strong>, che non introduce alcun <strong>requisito soggettivo</strong> in capo al proponente con riferimento alla forma giuridica o all’oggetto dell’impresa, né tantomeno impone particolari modelli di aggregazione tra operatori economici. Né rileva l’introduzione di appositi requisiti soggettivi introdotti dal DM del 22 dicembre 2023, n. 436 (c.d. “Decreto Agrivoltaico”) che, però, sono previsti “<i>unicamente ai fini dell’accesso agli incentivi per la realizzazione dei sistemi agrivoltaici</i>”, oltre ad essere, in ogni caso, meno gravosi rispetto ai requisiti soggettivi di cui alla Delibera. Le stesse considerazioni, come ha evidenziato il Collegio, valgono anche per i requisiti soggettivi di cui alle Linee Guida pubblicate dal MASE il 27 giugno 2022, rilevanti, anch’esse, “<i>unicamente come fattori premiali o criteri di selezione prioritaria</i>”, concludendo che <strong>alcun requisito soggettivo ulteriore è prescritto ai fini della richiesta di rilascio dei titoli autorizzativi per la realizzazione dell’impianto</strong>.</p><p class="text-justify">In conclusione, dunque, la pronuncia del TAR Lombardia in commento si inserisce nel novero giurisprudenziale in forza del quale, volta per volta, si rilevano – e auspicabilmente annullano – le limitazioni, gli ostacoli ed i vincoli che, irragionevolmente, le Regioni intendono introdurre rispetto all’installazione di impianti FER e, come nel caso di specie, rispetto alla realizzazione di impianti agrivoltaici in area agricola.</p><p class="text-justify">Approfondimento a cura di <strong>Giovanni Battista De Luca</strong>, <strong>Ernesto Rossi</strong> <strong>Scarpa Gregorj </strong>e <strong>Elisa Tunno</strong>. &nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
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                        <pubDate>Wed, 17 Sep 2025 10:43:27 +0200</pubDate>
                        <title>Disegno di Legge sull’Intelligenza Artificiale: qualche riflessione sui profili penalisti e le ricadute sistemiche sulla responsabilità da reato degli Enti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/disegno-di-legge-sullintelligenza-artificiale-qualche-riflessione-sui-profili-penalisti-e-le-ricadute-sistemiche-sulla-responsabilita-da-reato-degli-enti</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>Aggiornamento 18 settembre 2025:</strong> <strong>il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge di delega al governo sull'intelligenza artificiale. Il provvedimento è legge</strong></p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>L'intelligenza artificiale (AI) sta rapidamente trasformando tutti i settori economici, ma pone anche nuove sfide giuridiche complesse: dalla privacy al diritto d’autore ma anche sul fronte della responsabilità penale e delle tutele contro gli usi illeciti. Dopo la recente introduzione nel panorama europeo del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), il recente Disegno di Legge sull’Intelligenza Artificiale (DDL AI) rappresenta il primo tentativo organico del Legislatore italiano di disciplinare le implicazioni penalistiche di queste tecnologie, introducendo nuovi reati e aggravanti specifiche. Tuttavia, emergono profili critici e lacune normative, soprattutto riguardo alla responsabilità degli enti giuridici e alla coerenza del quadro sanzionatorio. Questo articolo mira ad analizzare le principali novità del DDL AI, le sue ricadute pratiche e le prospettive future, offrendo un punto di vista di supporto per stakeholder interessati a comprendere come meglio prepararsi a un contesto normativo ancora in evoluzione dopo l’implementazione dei primi adempimenti relativi all’AI Act.&nbsp;</i></p><p class="text-justify"><i>***</i></p><p class="text-justify">Il diritto penale vive una perenne tensione tra la sua necessaria stabilità, presidio delle libertà fondamentali, e la spinta a inseguire un divenire tecnologico e sociale che ne erode costantemente i confini.&nbsp;</p><p class="text-justify">In questo scenario si colloca il DDL AI, nel testo approvato dal Senato e successivamente emendato dalla Camera, il quale, al netto dei tempi incerti di approvazione parlamentare, merita un’analisi puntuale, scevra da facili entusiasmi o aprioristiche critiche.&nbsp;</p><p class="text-justify">Siamo quantomeno al cospetto del primo tentativo del Legislatore nazionale di dare forma giuridica a un fenomeno che rischia, altrimenti, di travolgere categorie e principi consolidati.</p><p class="text-justify">Il presente contributo si prefigge di analizzare, in via preliminare, le principali innovazioni di natura penalistica e di delinearne le potenziali ricadute sistemiche sul microsistema della responsabilità degli enti, la cui tenuta dogmatica è sempre più minacciata dall’avvento di agenti decisionali non umani.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>1. Le modifiche al Codice Penale</strong></p><p class="text-justify">L’architettura sanzionatoria ipotizzata dal DDL si muoverebbe lungo una duplice direttrice codicistica: da un lato, la creazione di una nuova fattispecie incriminatrice; dall’altro, l’introduzione di una circostanza aggravante comune.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>1.1. Il Delitto di Illecita Diffusione di Contenuti Manipolati</strong></p><p class="text-justify">La nuova figura delittuosa, destinata a trovare collocazione nel corpo del codice all'art. 612-<i>quater</i>, <strong>punirebbe</strong> la diffusione di contenuti falsificati tramite sistemi di IA, idonei a trarre in inganno.&nbsp;</p><p class="text-justify">Di particolare interesse <strong>risulterebbe</strong> la scelta di strutturare il reato attorno al <strong>dolo specifico</strong> del cagionare un "<i>danno ingiusto</i>", opzione che, se per un verso disvela l’intenzione del Legislatore di procedere ad una delimitazione del disvalore penale delle condotte, dall’altro affiderà agli interpreti un non agevole compito di esegesi.</p><p class="text-justify">Non meno rilevante appare la disciplina della procedibilità. Il Legislatore opterebbe per un regime differenziato: la regola generale sarebbe quella della <strong>procedibilità a querela della persona offesa</strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tale scelta, se da un lato affida alla vittima la valutazione circa l'opportunità di attivare la pretesa punitiva, dall'altro potrebbe depotenziare la tutela in contesti in cui la persona offesa si trovi in una posizione di debolezza o soggezione. A temperare tale impostazione interverrebbero, tuttavia, due eccezioni per casi particolarmente sensibili che renderebbero il delitto <strong>procedibile d'ufficio</strong>: qualora il fatto sia connesso con un altro delitto procedibile d'ufficio, o se commesso nei confronti di persona incapace o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>1.2. L'Aggravante Comune: l'AI come Possibile Indice di Accresciuto Disvalore Penale</strong></p><p class="text-justify">Di impatto sistemico ancora maggiore <strong>apparirebbe</strong> l'introduzione di una circostanza aggravante comune all'art. 61, n. 11<i>-decies</i> c.p: detta norma prevederebbe un aumento di pena nel caso in cui l’uso di un sistema di AI costituisca mezzo insidioso per facilitare il reato, ostacolare la difesa o aggravare le sue conseguenze. Questa norma riconosce l’oggettiva pericolosità legata all’impiego dell’intelligenza artificiale come amplificatore d’offesa.</p><p class="text-justify">In altre parole, l'inasprimento della pena sarebbe subordinato alla valutazione che l'impiego del sistema di AI abbia costituito "<i>mezzo insidioso</i>", ovvero abbia "<i>ostacolato la pubblica o la privata difesa</i>" o "<i>aggravato le conseguenze del reato</i>", connotando in senso prevalentemente oggettivo – con tutte le conseguenze sistemiche che ne deriverebbero – l’aggravante in parola.&nbsp;</p><p class="text-justify">Si tratterebbe, in definitiva, di una qualificazione normativa di un'accresciuta pericolosità della condotta, legata alla sua capacità di amplificare l'offesa o di indebolire le difese della vittima.</p><p class="text-justify"><strong>2. La pretermissione della responsabilità dell’Ente&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Ad una prima lettura del testo normativo, <strong>sembrerebbe emergere una significativa lacuna</strong>: la nuova fattispecie di cui all'art. 612-quater c.p. <strong>non risulta, allo stato, esplicitamente inclusa</strong> nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tale assenza solleva un interrogativo ineludibile: dimenticanza o scelta consapevole del Legislatore? Se fosse una scelta, essa genererebbe un vuoto normativo non ignorabile, se si considera quanto i fenomeni di manipolazione digitale possano concretamente interessare la criminalità d’impresa.</p><p class="text-justify">Senza in questa sede addentrarsi nella complessa esegesi dei rapporti – in termini di potenziale concorso formale ovvero apparente – tra la nuova figura delittuosa e le fattispecie già vigenti, segnatamente quelle a presidio dei mercati regolamentati, è tuttavia possibile, in mera e approssimativa esemplificazione, ipotizzare alcuni scenari la cui plausibilità renderebbe evidente della lacuna normativa.</p><p class="text-justify">Si potrebbe, ad esempio, immaginare la diffusione di un video artefatto in cui l'amministratore delegato di una società quotata annuncia un inesistente <i>profit warning</i>, al solo fine di provocare un crollo del titolo e consentire operazioni speculative al ribasso.&nbsp;</p><p class="text-justify">Né meno plausibile apparirebbe, specie in contesti non regolamentati come quello delle cripto-attività, la creazione di un <i>deepfake</i> di un noto influencer che elogia una valuta digitale a bassa capitalizzazione, al fine di orchestrarne un <i>pump-and-dump</i> a danno di piccoli investitori.&nbsp;</p><p class="text-justify">Allo stesso modo, la fattispecie potrebbe trovare applicazione in contesti di concorrenza sleale, ove un ente diffondesse un audio, generato artificialmente ma del tutto realistico, di una conversazione in cui i vertici di un'impresa concorrente sembrano ammettere pratiche illegali, al fine di sabotarne la reputazione.</p><p class="text-justify"><strong>3. Diritto d'Autore nell'Era dell'IA Generativa e l'Automatica Espansione della Responsabilità 231</strong></p><p class="text-justify">Di converso, un'analisi sistematica del DDL AI rivela un esito opposto per quanto concerne le nuove tutele in materia di diritto d'autore.&nbsp;</p><p class="text-justify">L'art. 26, comma 3, del testo <strong>modificherebbe</strong> l'art. 171 della Legge n. 633/1941, introducendo la nuova lettera a-ter), che <strong>punirebbe</strong> la riproduzione o l'estrazione di testi o dati in violazione delle nuove norme sul <i>text and data mining</i> .</p><p class="text-justify">Qui la conseguenza sul piano della responsabilità dell'ente appare diametralmente diversa.&nbsp;</p><p class="text-justify">Poiché l'art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001 già richiama, tra i reati presupposto, le violazioni previste dall'art. 171 della legge sul diritto d'autore, la nuova fattispecie <strong>vi rientrerebbe automaticamente</strong>, in forza del rinvio operato dalla norma.</p><p class="text-justify">Si paleserebbe, dunque, una <strong>asimmetria sanzionatoria</strong>: un ente potrebbe essere chiamato a rispondere ex D.Lgs. 231/2001 per aver addestrato il proprio sistema di IA con dati protetti da copyright in modo illecito, ma potrebbe non rispondere ai sensi del medesimo decreto per aver utilizzato quello stesso sistema al fine di creare e diffondere un <i>deepfake</i> dannoso per un concorrente.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tale trattamento differenziato interroga la coerenza del legislatore e meriterebbe un'attenta riflessione nel prosieguo dei lavori parlamentari.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4. Le Deleghe al Governo</strong></p><p class="text-justify">A rendere il quadro ancor più complesso e fluido interviene l'ampia delega che l'art. 24 del DDL AI <strong>conferirebbe</strong> al Governo per "<i>adeguare e specificare la disciplina dei casi di realizzazione e di impiego illeciti di sistemi di intelligenza artificiale</i>".</p><p class="text-justify">I principi e criteri direttivi delineati dal comma 5 appaiono di portata quantomai vasta e potenzialmente idonei a ridisegnare interi settori del diritto penale e processuale.</p><p class="text-justify">Il Governo verrebbe infatti delegato a:&nbsp;</p><ul><li><p class="text-justify"><span><strong>precisare i criteri di imputazione</strong> della responsabilità penale delle persone fisiche e amministrativa degli enti, tenendo conto del </span><i><span>"livello effettivo di controllo dei sistemi</span></i><span>";</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>introdurre autonome fattispecie di reato</strong>, anche colpose, per l'omessa adozione di misure di sicurezza;&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>regolare l'utilizzo dell'IA nelle indagini preliminari</strong> ; e, infine,&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>modificare la normativa sostanziale e processuale vigente</strong> a fini di coordinamento.&nbsp;</span></p></li></ul><p class="text-justify">Una delega di eccezionale ampiezza, che di fatto posticipa a una futura decretazione legislativa la definizione di nodi dogmatici centrali.&nbsp;</p><p class="text-justify">La disciplina penale dell'AI si configura, dunque, non come un punto d'arrivo, ma come un cantiere aperto, la cui architettura definitiva dipenderà in larga misura dalle scelte che verranno operate in sede governativa.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Considerazioni Conclusive</strong></p><p class="text-justify">Il Disegno di Legge sull’Intelligenza Artificiale, nella sua attuale formulazione, si presenta come il primo, organico tentativo del legislatore nazionale di governare un fenomeno tecnologico dalle pervasive implicazioni penalistiche.&nbsp;</p><p class="text-justify">L'analisi del testo, tuttavia, rivela non solo l'intento di approntare nuove difese, ma anche profili di criticità, possibili disarmonie e un ampio ricorso allo strumento della delega legislativa, che rimette a un momento successivo la definizione di aspetti cruciali della materia, che, probabilmente, dovrebbero conoscere un diverso approfondimento nell’economia di un iter legislativo ordinario.&nbsp;</p><p class="text-justify">Emerge, allo stato, la potenziale lacuna derivante dalla mancata inclusione del nuovo delitto di illecita diffusione di contenuti manipolati nel catalogo dei reati presupposto; mancanza che dischiude interrogativi sulla piena consapevolezza delle implicazioni criminologiche della fattispecie nelle dinamiche dell’organizzazione economica.&nbsp;</p><p class="text-justify">Sarebbe pertanto auspicabile un intervento più attento a intercettare la reale portata offensiva dei fenomeni, attraverso un'opera di tipizzazione delle fattispecie più rigorosa e meditata.&nbsp;</p><p class="text-justify">Un compito, questo, che necessariamente dovrà attingere a nozioni metagiuridiche, poiché non è possibile incriminare efficacemente ciò che non si comprende a fondo nelle sue implicazioni tecniche e operative.&nbsp;</p><p class="text-justify">Proprio in questo risiede, in definitiva, la tensione che attraverserà sempre di più il diritto penale del futuro: il difficoltoso, costante, affinamento delle categorie normative -se non, addirittura, dogmatiche - a fronte dell'incessante e convulsa accelerazione del progresso tecnologico.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><hr><p class="text-justify">¹ Cfr. Cass. Pen., Sez. Unite, 24 aprile 2014, n. 38343 (ThyssenKrupp), che ha consolidato il concetto di "colpa di organizzazione" come fondamento della responsabilità dell'ente. Sul punto, per una riflessione critica, A. ALESSANDRI, <i>Diritto penale e attività economiche</i>, il Mulino, 2018.</p><p class="text-justify">² Per un'analisi della nozione di "interesse o vantaggio" dell'ente, si veda Cass. Pen., Sez. Unite, 30 gennaio 2014, n. 10561 (Espenhahn).</p><p class="text-justify">³ Sul tema della soggettività penale degli agenti artificiali, si vedano, tra gli altri, G. L. GATTA, "Intelligenza artificiale e diritto penale: un primo quadro d'insieme", in <i>Diritto Penale Contemporaneo</i>, Fasc. 3/2023, e F. MANTOVANI, "Machina Sapiens. L'intelligenza artificiale e la sfida al diritto penale", in <i>Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale</i>, 2021.</p><p class="text-justify">⁴ Sulle problematiche legate al <i>text and data mining</i> e al diritto d'autore, si veda M. R. MARELLA, "Diritto d'autore e intelligenza artificiale. Note a margine dell'AI Act", in <i>Diritto dell'informazione e dell'informatica</i>, 2023.</p><p class="text-justify">⁵ Per una visione d'insieme sulle sfide poste dalla tecnologia al diritto penale, si rinvia a E. MUSCO, <i>I nuovi orizzonti del diritto penale dell'economia</i>, Giuffrè, 2022.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 15 Sep 2025 14:07:51 +0200</pubDate>
                        <title>Il titolare effettivo e gli Oicr</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-titolare-effettivo-e-gli-oicr</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Approfondimento a cura di <strong>Lorenzo Macchia </strong>per <strong>Fondi &amp; Sicav</strong></p><p>Il regolamento (Ue) 2024/1624 ha definitivamente posto fine all'annosa diatriba sull'individuazione del titolare effettivo nell'ambito della gestione collettiva e, in particolare, negli organismi di investimento collettivo. Il dibattito dottrinale si è sviluppato a causa della mancanza nell'ordinamento nazionale e prima ancora europeo di una norma specifica a tutela dell'interesse del titolare effettivo, nonostante la vigenza di disposizioni che ne trattavano il tema ma sempre in termini generali. Nel tempo si sono sviluppati di fatto tre orientamenti che hanno condotto all'impostazione assunta da ultimo dal legislatore europeo.</p><p><strong>Il criterio residuale</strong></p><p>La prima interpretazione riteneva appropriato ricorrere sic et simpliciter al cosiddetto criterio residuale, poiché non vi erano disposizioni presenti nell'ordinamento giuridico che dettavano in maniera puntuale e precisa i criteri per l'individuazione del titolare effettivo in presenza di fondi comuni di investimento. Si ricorda che, secondo il criterio residuale, qualora i criteri dettati dalla normativa non consentano di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, questo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari dei poteri di rappresentanza legale di amministrazione o direzione dell'ente.&nbsp;</p><p>Un secondo approccio, applicando i criteri estensivi già previsti per altri istituti come trust o fondazioni, individuava quali titolari effettivi di un Oicr, in via cumulativa: (i) i quotisti superiori al 25% del patrimonio del fondo, (ii) i titolari di poteri di amministrazione e gestione del patrimonio dell'Oicr, ossia, nell'ambito del consiglio di amministrazione del gestore, che, come noto, coordina ed è responsabile ultimo ed esclusivo della gestione degli Oicr, l'amministratore delegato e, ove presenti, eventuali altri amministratori con delega sulla gestione del fondo, (iii) i titolari effettivi del gestore.</p><p>L'ultimo orientamento riteneva che si dovessero individuare i titolari effettivi di un Oicr nei quotisti che detengono quote superiori al 25% del patrimonio del fondo.</p><p>Le ultime due interpretazioni erano entrambe percorribili, mentre sicuramente la prima era da scartare, posto che l'uso sistematico e dunque improprio del criterio residuale inficerebbe l'efficacia del processo di adeguata verifica e lascerebbe spazio a tutti quei soggetti che hanno necessità di occultare la propria identità dietro un veicolo o altri istituti giuridici di difficile collocazione all'interno dell'ordinamento.&nbsp;</p><p>A comporre il conflitto tra le diverse interpretazioni offerte dalla dottrina e dalla prassi applicativa è intervenuto, come detto, il legislatore europeo spinto dall'esigenza di stabilire norme armonizzate sulla titolarità effettiva indipendentemente dal fatto che gli organismi d'investimento collettivo siano presenti nello Stato membro sotto forma di soggetto giuridico dotato di personalità giuridica, come istituto giuridico privo di personalità giuridica, o sotto qualsiasi altra forma.</p><p><strong>Come individuare i titolari</strong></p><p>A tal proposito ai sensi dell'art. 61 del regolamento (Ue) 2024/1624 i titolari effettivi degli organismi d'investimento collettivo sono da individuare nella o nelle persone fisiche che soddisfano una o più delle seguenti condizioni: (a) detengono, direttamente o indirettamente, almeno il 25 % delle quote dell'Oicr; (b) hanno la capacità di definire o influenzare la politica di investimento dell'organismo d'investimento collettivo; (c) controllano le attività dell'organismo d'investimento collettivo con altri mezzi.</p><p>Seguendo la ratio della disciplina antiriciclaggio di nuova emanazione è evidente che l'individuazione del titolare effettivo deve essere condotta mediante un approccio cosiddetto di full disclosure, ossia di totale trasparenza e rappresentazione dei soggetti che in qualche modo possono influire dal punto di vista economico e giuridico sull'andamento del fondo.</p><p>Vale la pena, infine,ricordare che il regolamento (Ue) 2024/1624 troverà applicazione negli Stati membri solo a partire dal 10 luglio 2027; sarà tutto da vedere se gli operatori del mercato si adegueranno fin da subito alla nuova disciplina oppure, anche per mere finalità opportunistiche, continueranno ad applicare i vecchi criteri interpretativi.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 15 Sep 2025 11:21:55 +0200</pubDate>
                        <title>Sanzioni Consob. Authority coraggiosa nell&#039;applicare la disciplina degli impegni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sanzioni-consob-authority-coraggiosa-nellapplicare-la-disciplina-degli-impegni</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Per le violazioni sul market abuse apertura alle vie riparative</i></p><p>Un approccio coraggioso della Consob nell'applicare la nuova disciplina degli impegni. Se infatti c'era qualche dubbio sull'applicazione di quest'ultima a violazioni legate al market abuse, questo dubbio sembra ormai superato.&nbsp;</p><p>Il meccanismo degli impegni infatti permette di sostituire al gravoso meccanismo sanzionatorio previsto per le violazioni di cui si occupa Consob, una soluzione alternativa, basata sull'impegno del soggetto interessato a mettere in atto una serie di azioni che evitano appunto che sia irrogata la sanzione. Una possibilità introdotta dalla legge Capitali (n. 21/2024), attuata successivamente dalla Consob con la delibera n. 23597 del 4 giugno 2025.</p><p>«L'obiettivo principale di questa innovazione normativa - spiega l'avvocato <strong>Lukas Plattner</strong>, partner di ADVANT Nctm - è stato quello di creare un ambiente maggiormente competitivo per i mercati finanziari italiani e di promuovere un'autorità di vigilanza "market friendly". Questo desiderio nasce dalla constatazione che l'Italia è, purtroppo, uno dei paesi dell'Unione Europea con il più alto numero di sanzioni amministrative irrogate, spesso per condotte considerate "bagatellari" o di lieve gravità che non causano turbamenti significativi al mercato».&nbsp;</p><p>Plattner segnala come spesso si tratti di fattispecie formali o bagatellari, come la mancata apertura del registro dei ritardi o degli insider, operazioni durante il "blackout period", o la mancata comunicazione di operazioni da parte di soggetti apicali, anche per importi irrisori (sotto i 50.000 euro per l'insider dealing).&nbsp;</p><p>«Queste violazioni, sebbene non gravi in termini di impatto sul mercato - continua Plattner - comportavano sanzioni significative di decine di migliaia di euro e, soprattutto, la pubblicazione sul bollettino Consob e Esma per cinque anni, con gravi conseguenze reputazionali e personali, inclusa la possibile perdita dei requisiti di onorabilità per sedere nei consigli delle società quotate».</p><p><i>Articolo integrale sul settimanale del 13 settembre 2025 di Plus 24 - Il Sole 24 Ore&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 12 Sep 2025 14:14:57 +0200</pubDate>
                        <title>Corollari processuali della circolazione mortis causa delle partecipazioni in s.r.l.</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/corollari-processuali-della-circolazione-mortis-causa-delle-partecipazioni-in-srl</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><i>Eredità e partecipazione in società: qual è il momento a partire dal quale gli eredi acquisiscono il diritto a proseguire l’azione sociale di responsabilità precedentemente promossa dal de cuius?</i></p><p><strong>1.Premessa</strong></p><p class="text-justify">Con la sentenza n. 2624 depositata in data 29 gennaio 2024, la Cassazione Civile si è pronunciata in merito a due temi che intersecano tanto il diritto societario quanto il diritto successorio: da un lato, la circolazione <i>mortis causa</i> delle partecipazioni di società a responsabilità limitata; dall’altro lato, la legittimazione degli eredi del socio defunto ad esercitare i diritti sociali connessi alle medesime partecipazioni.&nbsp;</p><p class="text-justify">La pronuncia in commento suscita interesse perché, combinando tra loro i princìpi del diritto societario e processuale con quelli del diritto delle successioni, chiarisce, in caso di decesso del socio di s.r.l., quale sia il momento a partire dal quale gli eredi acquisiscono il diritto a proseguire l’azione sociale di responsabilità ai sensi dell'art. 2476 c.c. precedentemente promossa dal <i>de cuius</i>.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. Il caso di specie</strong></p><p class="text-justify">In primo grado l’attore, socio di una s.r.l., esperiva l’azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2476, comma 3, c.c., nei confronti dell’amministratore unico. Nelle more del giudizio, quest’ultimo convenuto, e la società, litisconsorte nel giudizio, dichiaravano la morte dell’attore (non rilevata dal legale di parte attrice) onde provocare l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 300, comma 1, c.p.c.&nbsp;</p><p class="text-justify">Senonché, all’udienza successiva si costituivano in prosecuzione, ai sensi dell’art. 300, comma 2, e art 302 c.p.c., le eredi universali del socio deceduto, benché a tale data <i><strong><u>non</u></strong></i> avessero ancora provveduto all’iscrizione presso l’ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2470 c.c. dell’acquisto <i>mortis causa</i> delle quote del <i>de cuius</i>.&nbsp;</p><p class="text-justify">In ragione di tale mancata iscrizione alla data della costituzione, i convenuti eccepivano l’inammissibilità e l’inefficacia dell’atto di impulso delle eredi, a loro dire compiuto in carenza di legittimazione attiva perché non (ancora) aventi la qualità di “socie”, acquisibile solo con l’incombente di cui all’art. 2470 c.c. (ottemperato dalle stesse solo mesi dopo, allorché la causa era, però, ormai stata trattenuta – e poi rimessa – in decisione).&nbsp;</p><p class="text-justify">Il Tribunale riteneva, invece, sussistente la legittimazione processuale attiva delle eredi a proseguire il processo (appunto, non dichiarato interrotto) e, infine, condannava l’amministratore unico a pagare le somme di cui alle domande attore.</p><p class="text-justify">La sentenza veniva, allora, impugnata dinanzi alla Corte d’Appello di Milano nella sola parte del rigetto delle eccezioni attinenti alla legittimazione delle eredi a proseguire il giudizio, appello che la Corte territoriale rigettava ritenendo: (<i>i</i>) che l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori costituisce un diritto esclusivo della società che può esser fatto valere dal socio in qualità di sostituto processuale della società; (<i>ii</i>) che <u>le eredi, sulla base dell’accettazione dell’eredità, con efficacia retroattiva al momento dell’apertura della successione, avevano acquistato la qualità di soci </u><s>&nbsp;</s>e, pertanto, potessero promuovere l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c. in detta qualità, quali sostitute processuali straordinarie della società.</p><p class="text-justify">L’amministratore soccombente, pertanto, presentava ricorso per cassazione.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. Tra il diritto societario e il diritto successorio: l’art. 2476, comma 3, c.c. e l’art. 459 c.c. Il quesito sottoposto alla Suprema Corte.</strong></p><p class="text-justify">L’art. 2476, comma 3, c.c. consente a ciascun socio di proporre l’azione sociale di responsabilità secondo uno schema che, in rito, è riconducibile alla figura della sostituzione processuale ai sensi dell'art. 81 c.p.c., per cui il socio assume la posizione di sostituto processuale straordinario della società stessa.</p><p class="text-justify">Viene, inoltre, in rilievo l’art. 2470 c.c., il quale dispone che il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito dell’atto di trasferimento presso l’Ufficio del Registro delle Imprese.</p><p class="text-justify">Ne deriva che, se, <u>da un lato</u>, l’acquisto <i>mortis causa</i> della qualità di socio presuppone il solo trasferimento <i>iure haereditario</i> della titolarità della partecipazione mediante delazione e successiva accettazione dell’eredità da parte del delato (che così acquista la qualità di erede), dall’altro lato, affinché tale erede acquisti anche la qualità di socio “<i>di fronte alla società</i>” occorre altresì che l’atto successorio di trasferimento sia depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2470 c.c.</p><p class="text-justify">Ma come si coordina, allora, l’art. 2470 c.c. con gli assiomi del diritto successorio e, in particolare, con l’art. 459 c.c. secondo cui: «<i>l’eredità si acquista con l’accettazione. L’effetto dell’accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione</i>»? Se è vero che, con una <i>fictio iuris</i>, l’erede diventa titolare delle sostanze ereditarie retroattivamente, sin dall’istante in cui si è aperta la successione, allora accettando in eredità una quota societaria egli diventa senz’altro “socio” con la medesima efficacia retroattiva? Se sì, è nel medesimo momento che egli acquista (retroattivamente) anche la legittimazione ad esercitare i diritti sociali, tra cui la legittimazione all’azione <i>ex</i> art. 2476, comma 3, c.c.?</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4. Il principio di diritto</strong></p><p class="text-justify">Con la sentenza in epigrafe, la Suprema Corte ha risposto enunciando il seguente principio di diritto: «<i>i chiamati all'eredità del&nbsp;</i>de cuius<i> acquistano (retroattivamente) la partecipazione sociale al momento dell'accettazione dell'eredità, ma sono legittimati all'esercizio dei diritti sociali solo a seguito del deposito per l'iscrizione del loro acquisto nel registro delle imprese: ed in definitiva, prima di tale momento, gli eredi non possono nemmeno interferire con l'operato dell'amministratore, in quanto terzi rispetto alla società. <strong>Anche il diritto ad agire per responsabilità nei confronti degli amministratori, tra gli altri diritti sociali, pur nella sua peculiarità, si concretizza in capo all'erede del socio, dunque, solo con l'adempimento delle formalità di cui si è detto</strong></i>».</p><p class="text-justify">Quindi il trasferimento <i>iure haereditario</i> della titolarità della quota è condizione necessaria, ma non sufficiente per l'esercizio dei diritti sociali in capo agli eredi: essi <i><u>da un lato</u>&nbsp;</i>acquistano retroattivamente la partecipazione sociale al momento dell’apertura della successione, <i><u>dall’altro</u></i>, divengono legittimati all’esercizio dei diritti sociali – tra cui le azioni contro l’amministratore – solo a seguito dell’iscrizione del loro acquisto nel registro delle imprese di cui all’art. 2470 c.c.: prima di tale momento, gli eredi non possono nemmeno interferire con l’operato dell’amministratore, in quanto terzi rispetto alla società e come tali privi anche del “potere” di sostituirsi ad essa <i>ex</i> art 81 c.p.c.</p><p class="text-justify">&nbsp;Il principio enunciato muove anzitutto dal tenore letterale dell’art. 2470 c.c. che – a ben vedere – nel disporre che «<i>il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito</i>», non distingue tra trasferimenti <i>inter vivos</i> o <i>mortis causa.</i> Esso trova comunque la sua <i>ratio</i> in un’inderogabile <strong>esigenza di certezza</strong> delle situazioni giuridiche, esigenza che – del resto – neppure pare collidere con l'operatività dell'art. 459 c.c. Le due norme operano infatti su piani diversi, che non si escludono tra loro: l’art. 459 c.c., determina il momento in cui il delato diviene erede (ed eventualmente “socio”) mentre l’art. 2470 c.c. si limita a regolare il momento (ben diverso) in cui tale qualità di erede-socio diviene <i><strong><u>anche</u></strong></i> “opponibile” alla società e suscettibile di una proiezione sul piano processuale ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c. e dell'81 c.p.c.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 08 Sep 2025 16:58:35 +0200</pubDate>
                        <title>Greenwashing, l&#039;Ue ora frena: ritirata la direttiva Green Claims</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/greenwashing-lue-ora-frena-ritirata-la-direttiva-green-claims</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Su Italia Oggi</i> <i>Sette</i> un approfondimento a più voci, a cura di Alberto Grifone, sul recente stop da parte della Commissione europea alla direttiva “Green Claims”. La proposta, presentata nel 2023, mirava a contrastare il greenwashing imponendo alle imprese verifiche scientifiche sulle dichiarazioni ambientali, ma è stata ritirata temendo eccessivi oneri per le PMI e un impatto sulla competitività.</p><p><strong>Lorenzo Lazzarino</strong>, partner di ADVANT Nctm, ha commentato così la decisione della Commissione:</p><p>«La decisione della Commissione di ritirare la proposta di direttiva sui green claims impone cautela e non va interpretato come un via libera a dichiarazioni più disinvolte. Se da un lato riduce l’onere normativo per le imprese, dall’altro lascia un vuoto che può alimentare incertezza e pratiche scorrette. In Italia restano comunque applicabili il Codice del Consumo e le norme sulla concorrenza sleale, che vietano dichiarazioni ambientali ingannevoli. Senza criteri comuni UE, aumenta il rischio di disallineamenti normativi all’interno della UE, che è fonte di incertezza per le imprese.<br>Nel vuoto lasciato dalla direttiva UE, codici di condotta volontari come il Codice di Autodisciplina IAP possono giocare un ruolo più rilevante, diventando punto di riferimento de facto per una comunicazione ambientale corretta. Le imprese serie dovranno continuare a comunicare in modo trasparente, per non compromettere la fiducia dei consumatori».</p><p>L'articolo integrale: <i>Italia Oggi Sette – Affari Legali</i>, 8 settembre 2025.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 02 Sep 2025 12:18:04 +0200</pubDate>
                        <title>Nuove tecnologie e concorrenza. Si amplia il ruolo dell&#039;Antitrust </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuove-tecnologie-e-concorrenza-si-amplia-il-ruolo-dellantitrust</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Le grandi innovazioni digitali e l’intelligenza artificiale stanno trasformando anche il diritto della concorrenza. Su questo tema <i>Italia Oggi Sette – Affari Legali</i> (a cura di Federico Unnia) ha raccolto il commento del nostro partner <strong>Luca Toffoletti</strong>.</p><p>Secondo Luca Toffoletti, il Digital Market Act rappresenta un passaggio fondamentale: «raccoglie l’eredità dell’esperienza antitrust e codifica applicazioni innovative della giurisprudenza. La sua cifra è soprattutto procedurale, trasformando divieti generali in prescrizioni specifiche che aumentano la certezza giuridica e contengono i costi di compliance».</p><p>Un tema altrettanto rilevante è il merger control, dove la crescente diffusione di poteri di chiamata sulle concentrazioni sotto-soglia si confronta con la necessità di tutelare la certezza giuridica.</p><p>Come conclude Luca Toffoletti: «la forza del diritto antitrust sta proprio nella sua capacità di adattamento all’evoluzione dei mercati e delle tecniche».</p><p>Per leggere l'articolo completo: <i>Italia Oggi Sette – Affari Legali</i>, 1 settembre 2025.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 01 Sep 2025 14:44:27 +0200</pubDate>
                        <title>Il recepimento in Italia della Secondary Market Directive: analisi del D.lgs. 116/2024</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-recepimento-in-italia-della-secondary-market-directive-analisi-del-dlgs-116-2024</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>1. L’attuazione della Secondary Market Directive in Italia</strong></p><p class="text-justify">Il D.lgs. n. 116/2024 (il “<strong>Decreto</strong>”) ha recepito in Italia la Direttiva UE/2021/2167 (la “<strong>Direttiva</strong>”) in materia di gestori e acquirenti di crediti, il cui obiettivo era uniformare le norme che disciplinano i gestori e gli acquirenti di crediti deteriorati nonché favorire la crescita di un mercato secondario dei crediti deteriorati all’interno dell’Unione Europea. I principali contenuti e le prime considerazioni sullo schema di recepimento della Direttiva in Italia sono stati oggetto di approfondimento nella nostra precedente newsletter del 19 febbraio 2024.&nbsp;</p><p class="text-justify">In particolare, il Decreto è intervenuto modificando il D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>, “<strong>TUB</strong>”) con l’introduzione del nuovo Capo II del Titolo V (articoli dal 114.1 al 114.10) denominato «Acquisto e gestione di crediti in sofferenza e gestori di crediti in sofferenza», apportando alcune novità legislative rispetto a quanto previsto dalla Direttiva.</p><p class="text-justify">A livello di legislazione secondaria, l’articolo 3, comma 1, del Decreto ha attribuito alla Banca d’Italia il compito di emanare le ulteriori disposizioni di recepimento della Direttiva e attuative del nuovo Capo II, Titolo V, del TUB. In ottemperanza a tale mandato, il 13 febbraio 2025 la Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito web le nuove disposizioni di vigilanza (le “<strong>Disposizioni Attuative</strong>”) che includono specifiche previsioni per la gestione dei crediti in sofferenza, disciplinando in particolare la figura del gestore di crediti in sofferenza, quale nuovo soggetto vigilato dalla Banca d’Italia.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il presente approfondimento concerne le principali novità introdotte dal Decreto e dalle Disposizioni Attuative, con particolare riferimento alla nuova figura del gestore di crediti in sofferenza.</p><p class="text-justify"><strong>2. Ambito di applicazione</strong></p><p class="text-justify">Il Decreto circoscrive l’ambito di applicazione della nuova normativa ai “crediti in sofferenza”, definiti dalle Disposizioni Attuative come “<i>il complesso delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca</i>. <i>Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese</i>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>.&nbsp;</p><p class="text-justify">Diversamente da quanto previsto nella Direttiva, devono pertanto ritenersi esclusi non solo tutti i crediti che rientrano nelle categorie <i>performing</i>, ma anche gli UTP (<i>Unlikely to Pay</i>), e <i>past due,</i> oltre che i crediti c.d. commerciali (<i>e.g. utilities</i>, crediti derivanti dall’attività di impresa etc.).</p><p class="text-justify">Inoltre, il legislatore nazionale ha deciso, conformemente a quanto consentito dalla Direttiva, di estendere l’ambito di applicazione del Decreto anche ai crediti finanziari in sofferenza originati da soggetti non bancari iscritti all’albo ex articolo 106 del TUB, da fondi di investimento o da società veicolo di cartolarizzazione (SPV).</p><p class="text-justify">La nuova normativa non trova, invece, applicazione&nbsp;con riferimento all’acquisto e alla gestione di crediti in sofferenza effettuata da: (i) gestori di organismi di investimento collettivo del risparmio in relazione ai fondi da essi gestiti; (ii) banche (anche con riferimento ai crediti da esse concessi o acquistati); (iii) intermediari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB (anche con riferimento ai crediti dagli stessi sia concessi sia acquistati), se svolta in Italia<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title>[2]</a>.</p><p class="text-justify">Infine, la Banca d’Italia ha chiarito che le operazioni di cartolarizzazione caratterizzate da segmentazione del rischio (ad esempio, operazioni con <i>tranche</i> subordinate/<i>senior</i>) sono escluse dall’ambito applicativo delle nuove regole sulla gestione dei crediti deteriorati: la decisione di mantenere l’attività di <i>servicing</i> riservata a soggetti vigilati e qualificati (i.e. banche e intermediari ex art. 106 del TUB) ha lo scopo di tutelare la solidità e la trasparenza delle operazioni, a beneficio sia degli investitori sia dell’intero sistema finanziario.</p><p class="text-justify"><strong>3. Gli acquirenti di crediti in sofferenza</strong></p><p class="text-justify">Il Decreto e le Disposizioni Attuative, in recepimento della Direttiva, chiariscono che gli acquirenti di crediti in sofferenza possono essere sia persone fisiche sia persone giuridiche, purché diverse dalle banche<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" title>[3]</a>, che acquistino i crediti in sofferenza nell’ambito di un’attività commerciale o professionale, e non a titolo personale o occasionale.</p><p class="text-justify">La normativa non richiede che gli acquirenti rispettino requisiti patrimoniali minimi o siano in possesso di autorizzazioni preventive, ma tali soggetti devono comunque operare nel rispetto delle regole generali di trasparenza, correttezza e diligenza.</p><p class="text-justify"><strong>4. L’informativa agli acquirenti di crediti in sofferenza&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">A far data dal 19 ottobre 2023 trova applicazione il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2083 della Commissione Europea del 26 settembre 2023 (il “<strong>Regolamento</strong>”), che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva per quanto riguarda i modelli che devono essere usati dagli enti creditizi per la trasmissione agli acquirenti di informazioni sulle esposizioni creditizie nel portafoglio bancario.</p><p class="text-justify">L’art. 3 del Il Regolamento prevede le categorie di informazioni che devono essere fornite (controparte; contratto di credito, garanzie e cronologia della riscossione dei rimborsi), il cui dettaglio è poi contenuto negli allegati, i quali prevedono criteri, tabelle, definizioni, dati e istruzioni da seguire per fornire le informazioni. Sotto il profilo della riservatezza, il Regolamento prevede che siano gli enti creditizi a (i) individuare le informazioni che devono essere considerate riservate a norma del diritto dell’Unione applicabile e (ii) garantire un’adeguata protezione di tali informazioni, anche concludendo appositi accordi di riservatezza con i cessionari prima di condividere i dati personali prima della conclusione del contratto.</p><p class="text-justify">Il Regolamento non si applica a:</p><p class="text-justify">(i) compravendite di crediti che fanno parte di vendite di succursali, aree di attività o vendite di portafogli dei clienti che non sono limitate ai contratti di credito deteriorati e ai trasferimenti di contratti di credito deteriorati nell’ambito di un’operazione di ristrutturazione in corso dell’ente creditizio che vende nel quadro di procedure di insolvenza, risoluzione o liquidazione;&nbsp;</p><p class="text-justify">(ii) compravendite di crediti deteriorati mediante cartolarizzazione laddove si applichi il Regolamento (UE) 2017/2402 e la comunicazione delle relative informazioni sia disciplinata dal regolamento delegato (UE) 2020/1224 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1225;</p><p class="text-justify">(iii) compravendite di crediti deteriorati in forza di credit default swap, total return swap e altri contratti derivati, contratti di assicurazione e contratti di sub-partecipazione;&nbsp;</p><p class="text-justify">(iv) compravendite di crediti deteriorati in forza di un contratto di garanzia finanziaria o di un’operazione di finanziamento tramite titoli.</p><p class="text-justify"><strong>5. I gestori di crediti in sofferenza e l’autorizzazione a svolgere l’attività di gestione</strong></p><p class="text-justify">Una delle principali novità del Decreto è rappresentata dall’introduzione della figura del gestore di crediti in sofferenza, che si aggiunge a banche e intermediari ex art. 106 del TUB quale soggetto legittimato a gestire i crediti in sofferenza per conto degli acquirenti di crediti in sofferenza.&nbsp;</p><p class="text-justify">Gli acquirenti di crediti in sofferenza non possono, infatti, gestire direttamente i crediti oggetto di acquisizione, ma devono affidarsi a un soggetto vigilato da individuarsi tra banche, intermediari ex art. 106 del TUB o appunto gestori iscritti nell’albo speciale istituito ai sensi dell’art. 114.5 del TUB e autorizzati dalla Banca d’Italia<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" title>[4]</a>.</p><p class="text-justify">A differenza di quanto disposto dalla Direttiva<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" title>[5]</a> che prevede l’obbligo di nominare un soggetto che svolga attività di gestione di crediti solamente con riferimento all’acquisto di crediti in sofferenza vantati nei confronti dei consumatori, il Decreto ha previsto che l’acquirente di crediti in sofferenza sia sempre tenuto a nominare un gestore di crediti in sofferenza (ovvero una banca o un intermediario finanziario ex art. 106 del TUB), indipendentemente, dunque, dalla tipologia di soggetti verso i quali tali crediti in sofferenza sono vantati.&nbsp;</p><p class="text-justify">Le Disposizioni Attuative<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" title>[6]</a> prevedono che la gestione dei crediti in sofferenza comprenda la riscossione e il recupero dei pagamenti dovuti dal debitore, la rinegoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali con il debitore ceduto<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" title>[7]</a>, la gestione dei reclami dei debitori ceduti e l’informativa al debitore relativa a ogni variazione dei tassi di interesse e degli oneri o a ogni pagamento dovuto.</p><p class="text-justify">Inoltre, ai sensi della Parte Prima, Capitolo 4, Sezione II, delle Disposizioni Attuative, l’attività del gestore autorizzato può includere l’acquisto a titolo definitivo e la gestione per conto proprio di crediti in sofferenza, purché la stessa avvenga “<i>in via subordinata rispetto alla gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti terzi</i>”.&nbsp;</p><p class="text-justify">La ragione di tale limitazione risiede nella volontà del legislatore di assicurare che l’oggetto sociale del gestore di crediti in sofferenza (<i>i.e.</i> la gestione per conti di terzi acquirenti) sia coerente con l’attività in concreto svolta (anche in considerazione dell’assenza di requisiti prudenziali di tipo quantitativo in capo ai gestori, che si basa sul presupposto che il recupero di crediti venga svolto per conto di terzi)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" title>[8]</a>.</p><p class="text-justify">Ai fini dell’iscrizione all’albo dei gestori, è richiesta un’adeguata struttura organizzativa, l’adozione di procedure operative efficaci e un sistema di controlli interni idoneo a garantire la corretta gestione dei crediti in sofferenza. Il gestore deve inoltre essere in grado di svolgere direttamente una parte significativa delle attività di gestione, evitando di delegarla integralmente a terzi senza assicurare una supervisione interna.&nbsp;</p><p class="text-justify">La Banca d’Italia verifica la solidità patrimoniale e gestionale del richiedente, valutando la capacità dello stesso di operare in modo sostenibile nel lungo periodo, nonché il piano d’impresa presentato dal gestore, che deve illustrare le strategie operative e le modalità di gestione dei crediti.</p><p class="text-justify">La domanda per ottenere l’iscrizione all’albo dei gestori da parte di nuovi soggetti deve essere presentata alla Banca d’Italia, la quale ha 90 giorni dalla ricezione della documentazione per pronunciarsi.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>6. La tutela dei debitori ceduti</strong></p><p class="text-justify">Tra gli obiettivi della Direttiva, vi è senz’altro garantire un’adeguata e rafforzata tutela dei debitori ceduti. Questo principio, fatto proprio dal legislatore nazionale, si sostanzia in specifici obblighi informativi individuali. In particolare, il gestore di crediti in sofferenza, oppure la banca o l’intermediario finanziario ex art. 106 del TUB incaricati dall’acquirente per la gestione di tali crediti, devono comunicare in modo diretto e personale al debitore l’avvenuta cessione del credito.&nbsp;</p><p class="text-justify">L’obbligo di informare il debitore sorge subito dopo la cessione del credito e, comunque, sempre prima che vengano avviate eventuali azioni di recupero nei suoi confronti.&nbsp;</p><p class="text-justify">L’informativa da fornire al debitore ceduto deve rispettare precisi requisiti di contenuto, così da garantire piena trasparenza e tutela del debitore.</p><p class="text-justify"><strong>7. Il ruolo dei soggetti titolari di licenza ex art. 115 TULPS</strong></p><p class="text-justify">La nuova disciplina introdotta dal Decreto e dalle Disposizioni Attuative ridefinisce anche il ruolo dei soggetti autorizzati ex art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (“<strong>TULPS</strong>”).</p><p class="text-justify">Queste società, tradizionalmente attive nel recupero stragiudiziale dei crediti, possono ora scegliere se richiedere l’autorizzazione come gestori di crediti in sofferenza ai sensi dell’art. 114.6 del TUB oppure limitarsi a svolgere attività di recupero per conto terzi o come fornitori di servizi specialistici sotto la responsabilità di un gestore di crediti in sofferenza nell’ambito di accordi di <i>outsourcing</i>, fermo restando che il gestore deve comunque garantire il rispetto delle regole di <i>governance</i> e vigilanza previste dalle Disposizioni Attuative.</p><p class="text-justify">Secondo le indicazioni della Banca d’Italia, nel caso in cui la&nbsp;classificazione&nbsp;in stato di sofferenza avvenga&nbsp;successivamente&nbsp;all’affidamento dell’attività di recupero stragiudiziale ad un soggetto provvisto della licenza di cui all’articolo 115 del TULPS, quest’ultimo&nbsp;potrà continuare a gestire tali crediti&nbsp;senza chiedere l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 114.6 del TUB. Viceversa, ove detto credito venga successivamente ceduto a un acquirente di crediti in sofferenza,&nbsp;l’attività di recupero rientra nel campo di applicazione del Capo II del Titolo V del TUB. L’acquirente sarà quindi tenuto a nominare per la gestione una banca, un intermediario 106 ovvero un gestore di crediti in sofferenza autorizzato.</p><p class="text-justify">Inoltre, nel contesto di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto esclusivamente crediti in sofferenza realizzate ai sensi della Legge 130/1999 e prive di segmentazione del rischio,&nbsp;il&nbsp;<i>master servicer</i>&nbsp;(banca, intermediario finanziario o gestore di crediti in sofferenza) potrà, nel rispetto della disciplina settoriale applicabile e sulla base di un&nbsp;contratto di esternalizzazione,<strong>&nbsp;</strong>avvalersi per il&nbsp;recupero stragiudiziale dei crediti in sofferenza&nbsp;cartolarizzati di soggetti titolari di licenza ex art. 115 TULPS.</p><p class="text-justify">***</p><p class="text-justify"><strong>Riferimenti normativi</strong></p><ul><li><p class="text-justify"><span>Direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE).</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2083 del 26 settembre 2023, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2021/2167 per quanto riguarda i modelli che devono essere usati dagli enti creditizi per la trasmissione agli acquirenti di informazioni sulle esposizioni creditizie nel portafoglio bancario.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), Capo II del Titolo V (articoli dal 114.1 al 114.10).</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Decreto legislativo 30 luglio 2024, n. 116 recante il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Documento di consultazione contenente le disposizioni della Banca d’Italia per l’attuazione della Direttiva.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Disposizioni della Banca d’Italia per il recepimento della Direttiva (UE) 2021/2167 sugli acquirenti e sui gestori di crediti deteriorati.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Tavola di resoconto alla consultazione pubblicata avviata il 24 luglio 2024 dalla Banca d’Italia, pubblicata sul sito della Banca d’Italia.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Workshop per gli operatori interessati alla presentazione della domanda di autorizzazione come “gestori di crediti in sofferenza”, 6 marzo 2025, slides pubblicate sul sito della Banca d’Italia.</span></p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>Approfondimento a cura di <strong>Matteo Gallanti </strong>e <strong>Stefano Padovani</strong>.&nbsp;</i></p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> Le Disposizioni Attuative, in linea con le previsioni del TUB, individuano il perimetro delle “sofferenze” la cui definizione coincide con quella contenuta nella Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti).</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" title>[2]</a> Art. 114.2, comma 1, del TUB.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" title>[3]</a> Art. 114.1 del TUB.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" title>[4]</a> Art. 114.3, comma 2 del TUB.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" title>[5]</a> Art. 17, par. 1, lett. a) della Direttiva.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" title>[6]</a> Si veda la definizione di “Gestione dei crediti in sofferenza” prevista dalla Disposizioni Attuative.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" title>[7]</a> Tale rinegoziazione non deve costituire attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell’articolo 106 del TUB; a tali fini non costituiscono attività di concessione di finanziamenti l'estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" title>[8]</a>&nbsp;Come emerso in sede di consultazione da parte della Banca d’Italia, il criterio di subordinazione si considera rispettato se il&nbsp;valore lordo (<i>gross book value</i>) dei crediti gestiti per conto di terzi&nbsp;supera il&nbsp;50% del <i>gross book value</i> totale&nbsp;dei crediti in sofferenza gestiti, inclusi quelli acquistati in proprio. Ai fini di tale calcolo, sono da includersi sia i crediti in sofferenza acquistati&nbsp;prima&nbsp;dell’entrata in vigore della normativa sia quelli acquisitati in una fase successiva, purché ancora nel portafoglio del gestore; sono invece esclusi dal calcolo i crediti non in sofferenza gestiti in via stragiudiziale. I gestori di crediti in sofferenza devono verificare trimestralmente il rispetto del criterio di subordinazione, segnalando eventuali scostamenti alla Banca d’Italia.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 21 Aug 2025 11:15:40 +0200</pubDate>
                        <title>Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR): novità e adempimenti dal 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/regolamento-ue-sulla-deforestazione-eudr-novita-e-adempimenti-dal-2025</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il Regolamento europeo relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale.&nbsp;</strong></p><p>Il Regolamento (UE) 2023/1115, noto come “EUDR”, è entrato in vigore il 29 giugno 2023 e sarà applicabile dal <strong>30 dicembre 2025</strong> per la maggior parte degli operatori, mentre le micro e piccole imprese avranno tempo fino al <strong>30 giugno 2026</strong>.&nbsp;</p><p>La normativa mira a ridurre al minimo la deforestazione e il degrado forestale a livello globale, contenere le emissioni di gas a effetto serra e proteggere la biodiversità. Oltre agli obiettivi ambientali, l’EUDR integra considerazioni sociali, imponendo il rispetto della legislazione del Paese di produzione, inclusa quella ambientale, agricola, forestale, e in materia di diritti umani e dei popoli indigeni.</p><p>E’ opportuno segnalare che si tratta di una normativa speciale rispetto a quella, “orizzontale”, prevista in materia di due diligence con la Direttiva&nbsp;2024/1760 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (c.d. “CSDDD”); pertanto, in caso di contrasto, l’EUDR prevale sulla CSDDD.</p><p>Di recente, la Commissione Europea ha pubblicato (in G.U.U.E. C del 12 agosto 2025) un nuovo documento di orientamento (C/2025/4524), volto a chiarire le previsioni dell’EUDR (nel proseguo, la “Comunicazione”). La Comunicazione – peraltro giuridicamente non vincolante – fornisce infatti indicazioni operative su aspetti chiave come le differenze tra gli obblighi in capo ai diversi operatori, la <i>due diligence</i>, la presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza (“DDS”), il ruolo delle certificazioni e le tempistiche di entrata in vigore dell’EUDR.</p><p>Il campo di applicazione dell’EUDR comprende sette materie prime considerate a rischio: bovini, cacao, caffè, olio di palma, soia, legno e gomma naturale, oltre a numerosi prodotti derivati elencati nell’Allegato I, tra cui cuoio, cioccolato, carta, mobili e pneumatici.&nbsp;</p><p>La disciplina interessa, in particolare, <strong>operatori e commercianti, distinguendo tra PMI e non-PMI</strong>. In sintesi, l’operatore è chi immette per primo un prodotto rilevante sul mercato UE o lo esporta, mentre il commerciante è chi lo mette a disposizione sul mercato dopo l’immissione iniziale.&nbsp;</p><p>Gli operatori non-PMI devono implementare <strong>un processo di </strong><i><strong>due diligence</strong></i> strutturato in tre fasi: raccolta di informazioni dettagliate sul prodotto (descrizione, quantità, Paese di produzione, geolocalizzazione degli appezzamenti, dati di fornitori e acquirenti, prove di conformità); valutazione del rischio di non conformità, considerando elementi quali il rischio Paese, la presenza di deforestazione o degrado forestale, i diritti delle popolazioni locali, la complessità della filiera e il rischio di mescolamento con prodotti di origine sconosciuta; e, se necessario, adozione di misure di mitigazione per ridurre il rischio a un livello nullo o trascurabile, come richieste di informazioni aggiuntive, audit indipendenti o controlli in loco.</p><p>La conclusione positiva della <i>due diligence</i> è possibile solo se il rischio residuo è nullo o trascurabile. In caso contrario, il prodotto non può essere immesso sul mercato o esportato.&nbsp;</p><p>L’operatore deve presentare, attraverso il Sistema Informativo previsto dall’articolo 33, <strong>la DDS</strong> e conservare la relativa documentazione per almeno cinque anni.&nbsp;</p><p>È inoltre tenuto a dotarsi di un <strong>sistema interno di </strong><i><strong>due diligence</strong></i><strong>, con procedure e controlli formalizzati</strong>, nonché revisione periodica almeno annuale.</p><p>La legislazione pertinente ai sensi dell’EUDR include le norme del Paese di produzione relative all’uso del suolo, alla tutela ambientale, alla gestione forestale, ai diritti di terzi e dei lavoratori, ai diritti umani e indigeni, nonché alle disposizioni fiscali, anticorruzione, commerciali e doganali.</p><p>La normativa prevede una <strong>classificazione dei Paesi di origine</strong> in base al livello di rischio: basso, standard o alto. Per i Paesi a basso rischio, gli operatori possono applicare una due diligence semplificata, limitandosi alla raccolta delle informazioni di base e alla presentazione della DDS, senza analisi e mitigazione approfondite. Nei Paesi ad alto rischio, invece, le verifiche e i controlli sono più rigorosi e frequenti.</p><p>Le autorità competenti effettuano <strong>controlli documentali e fisici, anche in dogana</strong>. In caso di non conformità possono essere adottate misure correttive come il ritiro o il richiamo immediato dei prodotti, la sospensione della loro immissione sul mercato, la donazione per fini caritatevoli o lo smaltimento. Le sanzioni possono arrivare ad almeno il 4% del fatturato annuo realizzato nell’UE, oltre alla confisca dei prodotti o dei proventi, all’esclusione temporanea da appalti e fondi pubblici e, nei casi più gravi o in caso di recidiva, al divieto di immissione o esportazione di prodotti rilevanti.</p><p>La Comunicazione riconosce l’utilità di schemi volontari di certificazione ambientale e tracciabilità; tuttavia, essi possono <strong>integrare</strong> – e non sostituire – la <i>due diligence</i> obbligatoria. In particolare, certificazioni basate su modelli di equilibrio di massa o su percentuali miste di prodotto non garantiscono di per sé la conformità all’EUDR. Solo prodotti completamente conformi ai criteri di legalità e deforestazione zero in <strong>tutti</strong> i loro componenti possono essere immessi sul mercato UE. L’operatore deve dunque verificare la conformità della certificazione all’EUDR.</p><p>Per prepararsi alla scadenza del 30 dicembre 2025, le aziende dovrebbero mettere in atto quanto prima una serie di azioni: mappare le proprie filiere, identificando fornitori e aree a rischio; istituire un database centralizzato per la gestione delle informazioni; nonché adeguare i contratti di fornitura con clausole specifiche sulla conformità alla normativa.&nbsp;</p><p>È altresì essenziale formare il personale coinvolto, in particolare negli uffici acquisti, qualità e sostenibilità, e implementare un sistema di <i>due diligence</i> interno strutturato, eventualmente integrato nel Modello 231.&nbsp;</p><p>È infine imprescindibile mantenere un monitoraggio costante dell’evoluzione normativa e delle <i>best practices</i>, per garantire un adeguamento tempestivo e prevenire rischi legali e reputazionali.</p><p class="text-center">***</p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare <strong>Valentina Cavanna </strong>all’indirizzo</i><a href="mailto:valentina.cavanna@advant-nctm.com"><i>valentina.cavanna@advant-nctm.com</i></a><i>.</i></p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/esperienza/settori/ambiente-e-sicurezza" target="_blank"><i>Resta aggiornato</i></a><i>!</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Ambiente e Sicurezza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 11 Aug 2025 10:22:12 +0200</pubDate>
                        <title>Europa. Nuova definizione di piccole imprese a media capitalizzazione anche per i bonus Ipo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/europa-nuova-definizione-di-piccole-imprese-a-media-capitalizzazione-anche-per-i-bonus-ipo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Commissione europea ha introdotto, con la Raccomandazione n. 2025/1099 del 21 maggio 2025, una nuova definizione di “piccole imprese a media capitalizzazione” che amplia le possibilità di accesso a benefici e misure di sostegno, tra cui anche i bonus per le Ipo. Un passaggio che, come sottolineano i nostri professionisti, potrebbe avere effetti immediati sia in termini di semplificazione burocratica sia di stimolo agli investimenti.</p><p>«L'iniziativa mira ad evitare che il superamento delle soglie dimensionali previste per le micro, piccole o medie imprese […] comporti un'immediata e sproporzionata intensificazione degli oneri normativi e amministrativi a carico di imprese ancora in fase di crescita […] C'è quindi un impatto operativo immediato della raccomandazione», spiega <strong>Lukas Plattner</strong>.</p><p>Come segnala <strong>Francesco Mazzocchi</strong>, la raccomandazione inciderà anche sugli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio».</p><p>E ancora, Plattner aggiunge: «Già oggi vediamo un primo effetto: la riduzione degli oneri amministrativi […] L’ampliamento della platea di imprese beneficiarie potrà stimolare ulteriormente gli investimenti […] La Francia si è già mossa, la Germania pure. Non possiamo restare indietro. Serve coraggio e visione».</p><p><i>Leggi l’articolo completo su Plus24 per approfondire tutti i dettagli.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 08 Aug 2025 11:05:32 +0200</pubDate>
                        <title>Investire sui Data Center: sfide attuali e prospettive future tra nuovi procedimenti autorizzativi e meccanismi di attrazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/investire-sui-data-center-sfide-attuali-e-prospettive-future-tra-nuovi-procedimenti-autorizzativi-e-meccanismi-di-attrazione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Ad oggi in Italia sono presenti circa 160 Data Center (“<strong>DC</strong>”) la cui domanda energetica si attesta intorno ai 30 GW di potenza con più del 70% della richiesta concentrata tra Lombardia e Piemonte ma in netta crescita in altre Regioni, tra cui Lazio e Puglia.</p><p class="text-justify">Il riferimento è, principalmente, agli Edge DC (aventi una dimensione tra 400 e 1.800 mq e consumi energetici &lt;5MW) che si distinguono dai Medium DC (tra 2.000 e 9.000 mq con consumi &gt;5MW) e dagli Hyperscale DC (oltre 9.000 mw con consumi &gt;100MW).</p><p class="text-justify">In tale contesto, le ultime settimane sono state caratterizzate da novità di non marginale rilievo per la futura diffusione dei DC sul territorio nazionale.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il riferimento è, in particolare:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>al “nuovo” procedimento unico per la realizzazione di DC disciplinata dalla bozza del c.d. “Decreto Energia”, circolata il 24 luglio u.s. e che dovrebbe entrare in vigore entro la fine del corrente mese;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>alla strategia per l’attrazione in Italia degli investimenti industriali esteri in DC resa pubblica dal MIMIT il 16 luglio e che sarà in consultazione sino al 16 agosto p.v. (la “<strong>Strategia</strong>”).</span></p></li></ul><p class="text-justify"><strong>Il procedimento unico per l’autorizzazione dei DC</strong></p><p class="text-justify">Al fine di accelerare gli iter amministrativi correlati al rilascio dei titoli abilitativi volti a garantire l’operatività dei DC, l’articolo 3 del Decreto Energia introduce un procedimento autorizzativo unico.</p><p class="text-justify">Sulla scia delle semplificazioni implementate negli ultimi anni per gli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, ora, anche per i DC si prevede, dunque, una sorta di autorizzazione unica o PAUR, mirata snellire e velocizzare l’ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni preordinate e connesse a vario titolo alla costruzione ed esercizio dell’intervento.</p><p class="text-justify">Segnatamente, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3 del Decreto Energia:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>l’autorizzazione, sia per la realizzazione sia per l’ampliamento, dei DC (aziendali, in co-ubicazione, in co-hosting o relativi campus) e delle relative reti connesse di utenza (di qualunque tensione nominale), è rilasciata nell’ambito di un procedimento autorizzativo unico da parte dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale. Per l’effetto, nel caso di DC con potenza fino a 300 MW, l’autorità competente sarà la relativa Regione (o Provincia delegata) e, nel caso di potenze superiori, il MASE;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>in virtù del principio di adeguatezza, nel caso di procedimenti di competenza Regionale o Provinciale, la funzione di autorità competente non può essere a sua volta delegata o attribuita ad altri enti di livello sub-provinciale;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l’istanza di autorizzazione unica deve includere tutta la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti nulla osta e assensi ivi inclusi, ove necessari, quelli per l’autorizzazione integrata ambientale, la valutazione di impatto ambientale, l’autorizzazione paesaggistica o culturale, per l’utilizzo delle acque e per le emissioni atmosferiche:</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l’autorizzazione unica è rilasciata in esito ad apposita conferenza di servizi e il relativo procedimento deve avere una durata non superiore a dieci mesi decorrenti dalla verifica della completezza della documentazione allegata all’istanza. Tale termine non è prorogabile se non per circostanze eccezionali e, comunque, per un massimo di tre mesi;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>nel caso in cui il progetto sia sottoposto a screening a VIA e lo stesso si concluda prevedendo la necessità di attivare il procedimento di VIA, la relativa istanza dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 90 giorni, decorsi i quali l’istanza si intende come rinunciata ed il procedimento archiviato;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>per i progetti di DC dichiarati dal Consiglio dei ministri di preminente interesse strategico nazionale, la relativa autorizzazione unica è rilasciata da un commissario straordinario di governo in coerenza con le disposizioni dettate dal DL 104/2023;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>per i DC che, alla data di entrata in vigore del Decreto, abbiano già ottenuto i titoli abilitativi (ivi inclusi i provvedimenti ambientali) necessari alla realizzazione dell’iniziativa ma non anche l’autorizzazione per le opere connessione, la stessa deve essere rilasciata dalla Regione competente. Tale norma fa espresso riferimento alle opere di connessione con tensione superiore a 220 kV e non anche alle opere con tensioni inferiori.&nbsp;</span></p></li></ul><p class="text-justify"><strong>Meccanismi di attrazione di nuovi investimenti</strong></p><p class="text-justify">Con la Strategia il MIMIT ha avviato una analisi di settore per individuare punti di forza e di debolezza del sistema Italia e attuare tutte quelle azioni ritenute necessarie per attrarre investimenti esteri, velocizzando le procedure di installazione e creare un ecosistema attrattivo per potenziali stakeholder interessati.</p><p class="text-justify">In quest’ottica, i principali campi di azione individuati consistono:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>nell’identificazione del segmento industriale dei DC,&nbsp;già iniziata con l’introduzione dal 1° gennaio 2025 del codice ATECO 63.10.10 tra quelli relativi alle&nbsp;“</span><i><span>infrastrutture informatiche, elaborazione dati, hosting e attività connesse</span></i><span>” (ATECO 63.10), in attesa di un codice ATECO specifico e unitario con la pubblicazione nel 2027 dei nuovi Codici;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>nell’introduzione di una specifica destinazione d’uso per i DC;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>nella semplificazione dei processi autorizzativi (da attuare, si assume, tramite il sopra citato Decreto Energia);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>nell'identificazione delle migliori aree di sviluppo, mediante potenziamento del SINFI (Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture), con georeferenziazione multilivello di approdi sottomarini, reti elettriche, aree industriali dismesse, cablaggi e fonti rinnovabili;</span></p></li></ul><p class="text-justify">Il documento è attualmente in consultazione pubblica e tutti i soggetti interessati possono avanzare le proprie proposte o osservazione entro il 16 agosto p.v.&nbsp;</p><p class="text-justify">In parallelo a tali iniziative, appare quanto mai opportuno promuovere e incentivare lo sviluppo delle reti e delle fonti energetiche rinnovabili, in connessione con l’incremento della domanda energetica atteso nei prossimi anni, considerando eventualmente un riconoscimento formale dei DC come “soggetti energivori”, obbligati, da un lato a rispettare le c.d. condizionalità green, ma dall’altro beneficiari di agevolazioni sugli oneri di sistema e, in generale, sul prezzo dell’energia.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Considerazioni preliminari</strong></p><p class="text-justify">Con particolare riferimento al Decreto Energia (che a differenza della Strategia non ha contenuto meramente programmatico), la bozza attualmente disponibile appare presentare molteplici punti aperti che necessiteranno di essere chiariti nelle successive fasi di entrata in vigore ed applicazione della normativa di settore.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tra gli altri:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>non è specificato se la relativa autorizzazione possa costituire, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Tale omissione appare mal conciliarsi con il termine massimo di conclusione del procedimento (10 mesi) che appare difficilmente osservabile laddove si renda necessario richiedere ed ottenere la relativa variazione urbanistica;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>tranne che per i progetti già autorizzati e che debbano ottenere i titoli abilitativi per le opere di connessione con tensione superiore a 220 kW, non è prevista alcuna disposizione transitoria o clausola di salvaguardia con riguardo alle iniziative già avviate o in fase di avviamento, con la conseguenza che si dovrebbe applicare agli stessi il c.d. principio del </span><i><span>tempus regit actum</span></i><span> non senza rilevanti problemi di coordinamento e di competenza tra i vari enti preposti;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>non v’è alcun riferimento a provvedimenti attuativi (</span><i><span>e.g.</span></i><span>, linee guida) volte a fornire maggiori dettagli in ordine alla documentazione da produrre, ai contenuti minimi dell’istanza, ai vincoli eventualmente ostativi alla realizzazione degli interventi, alla possibilità o meno di classificare le opere come di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai fini dell’eventuale attivazione di procedure espropriative ecc.;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>non sono presenti riferimenti concreti ad eventuali sistemi di incentivazione e meccanismi di attrazione mirati a promuovere in concreto la realizzazione dei DC.</span></p></li></ul><p class="text-justify">I DC rappresentato uno snodo essenziale verso l’effettiva transizione digitale del Paese e, se, da un lato, gli operatori di settore si mostrano disponibili a sopportare i tradizionali rischi di mercato, dall’altro, non sono altrettanto disponibili ad assumersi i rischi tipicamente legati alla discrezionalità delle pubbliche amministrazioni.</p><p class="text-justify">In tale prospettiva, la Strategia e il Decreto Energia appaiono idonei a rappresentare un primo lieve impulso verso la progressiva valorizzazione dei DC nel panorama nazionale; tuttavia, da una prima analisi della bozza attualmente in circolazione, per un concreto cambio di paradigma è auspicabile che siano introdotte delle disposizioni integrative e correttive o, quantomeno, dei provvedimenti attuativi da adottare in tempi rapidi.</p><p class="text-justify">Quanto sopra con l’obiettivo di mitigare i medesimi ostacoli e situazioni di incertezza che negli ultimi anni hanno caratterizzato lo sviluppo di altri impianti strategici (<i>i.e.</i>, i progetti rinnovabili) per i quali i c.d. “procedimenti autorizzativi unici” sono stati negli ultimi anni sovente interpretati dai player di mercato non come un incentivo bensì come una barriera agli investimenti come è stato d’altro canto testimoniato dallo stesso legislatore con il progressivo ampliamento del perimetro applicativo dei c.d. regimi semplificati quali l’attività libera e la PAS.&nbsp;</p><p class="text-justify">Approfondimento a cura di <strong>Piero Viganò</strong>, <strong>Giovanni Battista De Luca</strong>, <strong>Lorenzo Piscitelli</strong>, <strong>Ernesto Rossi Scarpa Gregorj</strong> e <strong>Paola Putignano</strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify"><a href="https://www.energylawitaly.com/" target="_blank"><u>Resta aggiornato</u></a>!</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 06 Aug 2025 10:49:58 +0200</pubDate>
                        <title>Saturazione virtuale: partita rinviata a fine agosto. Cosa attendersi e i potenziali impatti sul mercato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/saturazione-virtuale-partita-rinviata-a-fine-agosto-cosa-attendersi-e-i-potenziali-impatti-sul-mercato</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Come oramai noto, da alcune settimane sta circolando la bozza del c.d. “Decreto Energia” (“<strong>Decreto</strong>”) recante, tra l’altro, misure urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche.</p><p class="text-justify">Sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, il Decreto dovrebbe giungere in Consiglio dei Ministri a fine agosto subito dopo la pausa estiva.</p><p class="text-justify"><strong><u>L’attuale bozza del Decreto</u></strong></p><p class="text-justify">Ai fini che qui rilevano, il Decreto prevede l’introduzione di un articolo 10-<i>bis</i> nel D.Lgs. n. 190/2024 (c.d. TU FER) volto a regolare le soluzioni di connessione alla rete elettrica degli: <i>(i)</i> impianti a <strong><u>fonti rinnovabili</u></strong> (con l’esclusione degli eolici offshore); <i>(ii)</i> impianti di <strong><u>storage</u></strong> (BESS e pompaggio idroelettrico).</p><p class="text-justify">Sulla base dell’attuale bozza:</p><ul><li><p class="text-justify">è previsto che ARERA disciplini entro <strong>180 giorni</strong> dall’entrata in vigore del Decreto le modalità e le condizioni tecniche ed economiche per la connessione delle suddette tipologie di impianti. In particolare, da un lato, Terna e, dall’altro i distributori di rete locali, dovranno allocare sia la capacità di rete disponibile che eventualmente quella in eccesso rispetto a quella disponibile tramite <strong><u>procedure trasparenti e non discriminatorie</u></strong>;</p></li><li><p class="text-justify">a decorrere dall’adozione della suddetta disciplina da parte di ARERA, <strong>perdono efficacia</strong> le soluzioni di connessione afferenti a progetti di impianti a fonti rinnovabili (con l’esclusione degli eolici offshore) e storage non autorizzati e il cui progetto definitivo delle opere di rete non sia stato già validato/benestariato dal distributore o da Terna;</p></li><li><p class="text-justify">la perdita dell’efficacia della soluzione di connessione non può costituire motivo di <strong>sospensione</strong> del procedimento autorizzativo o ambientale in corso relativo al progetto di impianto;</p></li><li><p class="text-justify">in deroga a quanto procede, <strong>restando efficaci</strong> le soluzioni di connessione relative ai progetti che hanno ottenuto già un provvedimento di esclusione dall’assoggettabilità a VIA (c.d. Screening VIA) o quelli che hanno già ottenuto un provvedimento di VIA, purché tali provvedimenti abbiano avuto ad oggetto anche le opere di rete;</p></li><li><p class="text-justify">anche se le relative soluzioni di connessione conservano efficacia, ai fini dell’<strong>assegnazione definitiva&nbsp;</strong>della capacità di rete è in ogni caso necessario che il progetto ottenga l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio.</p></li></ul><p class="text-justify"><strong><u>Considerazioni preliminari</u></strong></p><p class="text-justify">Dalla bozza di Decreto appare emergere – con l’eccezione degli impianti off-shore che appaiono esclusi dall’ambito oggettivo di applicazione della norma – un quadro regolatorio in materia di connessione alla RTN pressoché rivoluzionato rispetto a quello vigente con impatti, quantomeno nel breve periodo, sulle iniziative già avviate o in fase di prossimo avviamento.</p><p class="text-justify">Ed infatti, laddove le attuali disposizioni fossero integralmente confermate, è verosimile che per le iniziative in stato più avanzato si assista nei prossimi mesi ad una vera e propria corsa all’ottenimento dello Screening VIA, della VIA o del benestare onde tentare di prevenire il rischio di decadenza delle STMG ottenute.</p><p class="text-justify">In merito, vale la pena evidenziare, in via preliminare, che la deroga disciplinata dal Decreto rischia di rivelarsi discriminatoria, consentendo ai progetti che – in ragione delle loro caratteristiche – sono sottoposti a procedimenti ambientali, di “conservare” la STMG nonostante non abbiano ottenuto la validazione/benestare del progetto definitivo delle opere di rete.</p><p class="text-justify">Ulteriori coni d’ombra riguardano, poi, la prossima declinazione delle sopra citate procedure “trasparenti e non discriminatorie” (le quali, teoricamente ed in linea con l’obbligo di connessione di terzi alla RTN, non dovrebbero essere “competitive” nel verso senso della parola) nonché gli iter autorizzativi relativi alle iniziative le cui STMG saranno decadute.</p><p class="text-justify">Bisognerà, infatti, comprendere come l’ente competente al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, potrà essere nella posizione di pronunciarsi su un progetto di connessione che non è più attuale, tenuto conto che sia la PAS che l’autorizzazione unica hanno ad oggetto di norma sia l’impianto di generazione che le opere di rete.</p><p class="text-justify">Emerge inoltre con chiarezza che diventerà ancora più dirimente accelerare e snellire le procedure autorizzative connesse allo sviluppo delle rinnovabili visto che i progetti che ottengono più velocemente il titolo abilitativo saranno quelli che otterranno per primi la capacità di rete in via definitiva, a discapito dei progetti non autorizzati.</p><p class="text-justify">Questi, anche se prossimi al termine&nbsp;dell’iter autorizzativo, vedranno aumentare il rischio di perdere la capacità assegnata nel contesto della procedura indetta da Terna in caso di saturazione definitiva della relativa micro-zona con potenziali aggravi economici in termini di maggiori costi da sostenere per la relativa connessione (<i>e.g.</i>, qualora la sottostazione previamente identificata fosse stata nel mentre saturata e sia necessario optare per una soluzione più distante e più onerosa).&nbsp;</p><p class="text-justify">In merito, è verosimile che si assisterà all’instaurazione di molteplici contenziosi da parte degli operatori interessati, a causa dell’improvviso venir meno del loro diritto acquisito sulla capacità di rete previamente prenotata.&nbsp;</p><p class="text-justify">Per avere un quadro chiaro, completo ed esaustivo in merito alla futura nuova disciplina (e alle conseguenti reazioni dei player di mercato) sarà comunque necessario attendere l’entrata in vigore della normativa e dei successivi provvedimenti attuativi dell’ARERA (che, orientativamente dovrebbero, essere pubblicati entro febbraio 2026 laddove fosse confermata l’entrata in vigore del Decreto entro la fine del corrente mese).</p><p class="text-justify">Il presente articolo, a cura di <strong>Piero Viganò</strong>, <strong>Giovanni Battista De Luca</strong>, <strong>Lorenzo Piscitelli </strong>e <strong>Ernesto Rossi Scarpa Gregorj</strong>, è il terzo di una serie di articoli pubblicati sulla saturazione virtuale della rete. I precedenti sono:</p><p class="text-justify"><a href="https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/saturazione-virtuale-della-rete-microzone-e-procedure-trasparenti-i-potenziali-impatti-sulle-attuali-e-future-iniziative-di-sviluppo" target="_blank"><i>Saturazione virtuale della rete: microzone e procedure trasparenti. I potenziali impatti sulle attuali e future iniziative di sviluppo</i></a></p><p class="text-justify"><a href="https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/italia-rete-elettrica-sotto-pressione-la-sfida-della-saturazione-tra-immissione-e-prelievo" target="_blank"><i>Italia, rete elettrica sotto pressione: la sfida della saturazione tra immissione e prelievo</i></a></p><p class="text-justify"><a href="https://www.energylawitaly.com/" target="_blank">Resta aggiornato</a>!</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 04 Aug 2025 11:37:38 +0200</pubDate>
                        <title>Illegittimità costituzionale della legge calabrese sulle biomasse. Stessa sorte attende la Legge della Regione Sardegna sulle aree inidonee?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/illegittimita-costituzionale-della-legge-calabrese-sulle-biomasse-stessa-sorte-attende-la-legge-della-regione-sardegna-sulle-aree-inidonee</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con sentenza n. 134 depositata il 28 luglio scorso, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 14, commi 1 e 2 della Legge della Regione Calabria n. 36/2024 in quanto vieta la realizzazione, nei parchi nazionali e regionali, degli impianti per la produzione di energia da biomasse con potenza superiore a 10 MW termici (comma 1) e impone agli impianti esistenti con potenza superiore a 10 MW termici di ridurla entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, pena la decadenza dell’autorizzazione (comma 2).</p><p class="text-justify">La Corte, dopo aver dato preliminarmente atto della differenza tra gli impianti a biomasse e gli altri impianti da fonti rinnovabili<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a> – la cui realizzazione e operatività si pone, normalmente, in minore conflitto con la tutela dell’ambiente – ha rilevato come la legge calabrese, pur non stabilendo un divieto generalizzato di realizzazione di impianti FER sul territorio regionale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title>[2]</a>, si ponga comunque in violazione dell’art. 117, comma 3, Cost. in relazione alla materia “<i>produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia</i>” di competenza concorrente (<i>i.e.</i> congiunta di Stato, che fissa i principi, e Regioni, che legiferano nel rispetto di tali principi)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" title>[3]</a>.</p><p class="text-justify">Se è vero, infatti, che la nuova disciplina nazionale ha assegnato alle Regioni un ruolo fondamentale nell’individuazione delle aree idonee e inidonee all’installazione degli impianti FER<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" title>[4]</a>, ad avviso della Corte, tale dichiarazione di inidoneità, <strong>non può tradursi in un divieto assoluto stabilito </strong><i><strong>a priori</strong></i>,<strong>&nbsp;</strong>ma equivale a indicare le aree in cui l’installazione dell’impianto può essere egualmente autorizzata ancorché sulla base di una idonea istruttoria e di una motivazione rafforzata.&nbsp;</p><p class="text-justify">Secondo la Consulta, interpretare diversamente i limiti del potere riconosciuto alle Regioni, si porrebbe in palese contrasto con l’esigenza dello sviluppo di energie rinnovabili cruciale proprio rispetto all’obiettivo di tutela dell’ambiente nell’interesse delle future generazioni.</p><p class="text-justify">È la prima volta che la Corte si è espressa sulla base dei principi del DM Aree Idonee (decreto ministeriale 21 giugno 2024) che, attuando l’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 199 del 2021, ha stabilito i nuovi principi e criteri omogenei per l’individuazione da parte delle Regioni delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione degli impianti FER con la precisazione, però, che l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico.</p><p class="text-justify">In buona sostanza la nuova normativa, se da un lato da risalto alla autonomia regionale al contempo vuole scongiurare il rischio che anche quando non sussistano evidenti ragioni di salvaguardia del territorio e degli ecosistemi introducano dei divieti il che si porrebbe in palese contrasto con la pressante esigenza dello sviluppo di energie rinnovabili la quale è «di cruciale rilievo» proprio «rispetto al vitale obiettivo di tutela dell’ambiente, anche nell’interesse delle future generazioni» (cfr.sentenza n. 216 del 2022).</p><p class="text-justify">Tutto questo in attesa della pronuncia sulla Legge della Regione Sardegna (L.R. n. 20/2024) che, ricordiamo, ha sostanzialmente vietato l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile sul 99% del territorio sardo.</p><p class="text-justify"><i>Approfondimento a cura dei nostri professionisti <strong>Giovanni Battista De Luca</strong>, <strong>Paola Putignano</strong> e<strong> Ernesto Rossi Scarpa Gregorj</strong>.</i></p><p class="text-justify"><a href="https://www.advant-nctm.com/esperienza/aree-di-attivita/energia-e-infrastrutture" target="_blank"><i>Resta aggiornato sulle ultime news</i></a>!</p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> Sono note le criticità ambientali legate all’installazione degli impianti termici a biomasse stigmatizzate nello stesso Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) che, a pag. 58, prevede che la relativa installazione sia “<i>guidata in modo da favorire gli impianti ad alta qualità ambientale e ad alta efficienza, considerando anche la possibilità che siano introdotte limitazioni a installazioni ex-novo nelle aree caratterizzate da situazioni critiche sotto il profilo della qualità dell’aria</i>”.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" title>[2]</a> La legge ha ad oggetto i soli impianti alimentati da biomasse, in contesti in cui l’esigenza della protezione dell’<i>habitat</i> naturale è particolarmente forte – ovvero i parchi nazionali e regionali – e individua il limite di potenza dei 10 MW termici.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" title>[3]</a>&nbsp;Per completezza, si segnala che la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, della legge regionale anche per violazione degli artt. 3 e 41 Cost. Secondo la Corte, tale disposizione normativa assume il carattere di legge provvedimento, poiché è riferibile unicamente alla centrale del Mercure (il solo impianto a biomasse oggi collocato in un parco nazionale o regionale calabrese) e risulta, quindi, destinata a incidere su una singola posizione giuridica, intervenendo così il legislatore regionale su questioni normalmente affidate all’autorità amministrativa.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" title>[4]</a> La disciplina previgente consentiva l’individuazione delle aree inidonee esclusivamente “attraverso un’apposita istruttoria” e, quindi, non con legge ma all’esito di un procedimento amministrativo (paragrafo 17 delle Linee guida di cui al DM 10 settembre 2010).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 31 Jul 2025 14:24:40 +0200</pubDate>
                        <title>Energy Outlook | Luglio 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/energy-outlook-luglio-2025</link>
                        <description>Nasce Energy Outlook, la Newsletter di ADVANT Nctm dedicata all&#039;area Energia e Infrastrutture!</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ora disponibile il primo numero di Energy Law, la <strong>#Newsletter</strong> mensile a cura del Team Energy &amp; Infrastructures di <a href="https://www.linkedin.com/company/86285154/admin/page-posts/published/#" target="_blank" class="ql-mention" rel="noreferrer"><strong>ADVANT Nctm</strong></a> che analizza gli sviluppi normativi e regolatori più rilevanti del panorama energetico italiano.&nbsp;</p><p>Dalle prossime aste <strong>FER X</strong> ai chiarimenti sul mercato <strong>PPA</strong>, passando per le novità sul mercato <strong>agrivoltaico</strong>, <strong>certificati bianchi</strong> e <strong>Data Center</strong>, la newsletter offre un aggiornamento puntuale per operatori e stakeholder del mercato energetico.</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/user_upload/Energy_NL.pdf" target="_blank"><strong>Leggi il numero di Luglio 2025</strong></a></p><p><a href="https://www.energylawitaly.com/newsletter-subscription" target="_blank">Resta aggiornato!&nbsp;</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 30 Jul 2025 14:46:00 +0200</pubDate>
                        <title>Cram down fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti – non si applica la liberazione dei coobbligati ex art. 59 co. 2 CCII</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cram-down-fiscale-negli-accordi-di-ristrutturazione-dei-debiti-non-si-applica-la-liberazione-dei-coobbligati-ex-art-59-co-2-ccii</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>App. Brescia, 11 giugno 2025</p><p class="text-justify">Secondo la Corte bresciana il <i>cram down</i> fiscale determina un’assimilazione <i>in toto</i> delle agenzie fiscali e previdenziali ai creditori aderenti agli accordi e non invece un fenomeno assimilabile agli accordi a efficacia estesa di cui all’art. 60 CCII. In quest’ultimo caso, a seguito del correttivo <i>ter</i>, restano salvi i diritti dei creditori nei confronti dei fideiussori e dei coobbligati (così come da sempre nel concordato preventivo). Questa disposizione non si applica quindi ai creditori pubblici, che conseguentemente non possono agire nei confronti di eventuali coobbligati a seguito dell’omologazione degli accordi.</p><p class="text-justify"><i>Si tratta di una decisione coerente con l’impostazione del Codice, che prevede due distinti istituti, ognuno dei quali ha una propria&nbsp;</i>ratio<i>, diversi caratteri, presupposti ed effetti.</i></p><p class="text-justify"><i>Si segnala il richiamo, quale&nbsp;</i>obiter dictum<i> nella motivazione, alla circostanza che lo scopo della norma sarebbe la conservazione, ove possibile, della continuità aziendale: gli accordi di ristrutturazione possono avere anche carattere liquidatorio, ma certamente l’interpretazione è funzionale anche a questa finalità, ove ne sia il caso.</i></p><p class="text-justify">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 29 Jul 2025 16:51:00 +0200</pubDate>
                        <title>Il mercato organizzato dei PPA in Italia e la garanzia di ultima istanza del GSE</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-mercato-organizzato-dei-ppa-in-italia-e-la-garanzia-di-ultima-istanza-del-gse</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">In ottemperanza alle disposizioni dell’art. 28, comma 2 e 2-bis, del D. Lgs. 199/2021, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di completare il quadro delle disposizioni regolanti la negoziazione dei contratti di lungo termine di energia rinnovabile (“<strong>PPA</strong>”), con il decreto n. 152 del 20 giugno 2025 (“<strong>Decreto</strong>”) ha:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>fornito specifici indirizzi al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (“<strong>GME</strong>”)<strong>&nbsp;</strong>per la costituzione e l’avvio di un mercato organizzato dedicato alla negoziazione dei PPA (“<strong>MPPA</strong>”);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>definito i criteri e le condizioni in base ai quali il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (“<strong>GSE</strong>”) assume il ruolo di garante di ultima istanza dei PPA negoziati sul MPPA.</span></p></li></ul><p class="text-justify"><strong>Il contesto europeo e nazionale di riferimento</strong></p><p class="text-justify">Il Decreto si inserisce in un contesto normativo europeo in continua evoluzione, volto a favorire gli investimenti in energia rinnovabile e a garantire stabilità ai prezzi. A partire dal Regolamento (UE) 2024/1747, l’Unione Europea, infatti, incoraggia gli Stati membri a eliminare gli ostacoli esistenti per la negoziazione e sottoscrizione dei PPA, promuovendo, tra gli altri, strumenti di garanzia a supporto degli operatori, in particolare PMI e soggetti con limitato accesso ai mercati.</p><p class="text-justify">In ambito nazionale, il decreto si colloca nell’ambito del PNIEC e della Missione 7 del REPowerEU del PNRR, che mira a ridurre la dipendenza dalle fonti fossili, accelerare lo sviluppo delle rinnovabili e favorire la diffusione dei contratti a lungo termine (5–10 anni) tra produttori e acquirenti di energia rinnovabile.</p><p class="text-justify">Più nel dettaglio, la principale finalità del MPPA e del ruolo del GSE, quale garante di ultima istanza, è di ridurre le principali barriere esistenti per l’accesso e lo sviluppo dei PPA tra cui l’elevato costo finanziario degli strumenti di garanzia richiesti per gestire il rischio associato alle posizioni delle parti nel PPA.&nbsp;</p><p class="text-justify">Nelle scorse settimane GME e GSE hanno avviato due consultazioni aventi ad oggetto, rispettivamente (i) la proposta di modello di funzionamento del MPPA e (ii) la proposta di regole operative per la qualifica dei soggetti che intendono partecipare al MPPA e per la disciplina di garanzia di ultima istanza del GSE (“<strong>Regole Operative</strong>”), così come previsto dall’art. 8 del Decreto. La consultazione del GME si è conclusa il 24 luglio 2025, mentre il termine per la consultazione del GSE è in scadenza il prossimo 4 agosto 2025.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>La struttura del MPPA ai sensi del Decreto e del documento per la consultazione del GME&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Il MPPA sarà una nuova piattaforma di negoziazione facente parte del più ampio mercato elettrico gestito dal GME (“<strong>Mercato Elettrico</strong>”)<strong>&nbsp;</strong>e, in particolare, sarà integrato funzionalmente con il mercato a termine (“<strong>MTE</strong>”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>.</p><p class="text-justify">Per tale ragione, il Decreto prevede che i <strong>prodotti</strong> che potranno essere negoziati sul MPPA dovranno avere “<i>caratteristiche standardizzate analoghe o comunque compatibili con quelle dei contratti negoziati sul MTE</i>”.</p><p class="text-justify">Infatti, ai sensi del Decreto e dei documenti per la consultazione di GME e GSE, potranno essere negoziati sul MPPA contratti di compravendita aventi esclusivamente un profilo standardizzato di tipo <i>baseload</i> e <i>peakload</i>, proprio come attualmente previsto sul MTE.</p><p class="text-justify">Inoltre, i contratti negoziabili su MPPA dovranno:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>essere riferibili a volumi di energia che non siano già stati oggetto di contratti precedentemente negoziati e che non siano oggetto di altri incentivi e/o servizi erogati dal GSE (anche con riferimento alla relativa quota di potenza dell’impianto);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>avere una durata di minimo 5 e massimo 10 anni.</span></p></li></ul><p class="text-justify">È altresì previsto che i PPA possano essere negoziati direttamente sul MPPA, attraverso una negoziazione ad asta con meccanismo di gradimento, ovvero al di fuori del mercato (“<strong>OTC Clearing</strong>”), purché i PPA OTC Clearing siano compatibili con i prodotti negoziabili su MPPA.</p><p class="text-justify">Il MPPA sarà un mercato a partecipazione volontaria, ma per l’accesso e la partecipazione sono previsti requisiti soggettivi ed oggettivi.</p><p class="text-justify">Oltre ai requisiti oggettivi, relativi agli impianti, <strong>requisiti soggettivi</strong> sono previsti sia dal GME, con riferimento alla partecipazione al Mercato Elettrico, che dal GSE, con riferimento al ruolo da quest’ultimo assunto nel MPPA.</p><p class="text-justify">Infatti, tutti i partecipanti al MPPA, oltre ad essere imprese attive presso la competente camera di commercio ed avere un <i>rating&nbsp;</i>non inferiore al c.d. <i>investment grade</i>, dovranno:</p><ol><li><p class="text-justify"><span>avere la qualifica di operatori di mercato ai sensi della disciplina del Mercato Elettrico (GME);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>essere utenti del dispacciamento di uno o più impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili entrati in esercizio o autorizzati, se venditori (GSE);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>essere utenti del dispacciamento di uno o più punti di prelievo come definito nel TIT, se acquirenti (GSE).</span></p></li></ol><p class="text-justify">Il GME assumerà il ruolo di controparte centrale dei partecipanti sul MPPA, mentre il GSE interverrà in caso<i>&nbsp;</i>di inadempimento di una delle parti del PPA per garantire la continuità dei contratti, se così deciso della parte non inadempiente, come di seguito descritto.</p><p class="text-justify"><strong>Il ruolo di garante di ultima istanza del GSE ai sensi del Decreto e del documento per la consultazione del GSE</strong></p><p class="text-justify">Il soggetto che possiede i requisiti previsti dalle Regole Operative del GSE sottoscrive il contratto di adesione con GSE al fine di ottenere la garanzia di ultima istanza del GSE.</p><p class="text-justify">Nel caso in cui una parte si renda inadempiente nei confronti del GME ai sensi della disciplina del Mercato Elettrico ovvero nei confronti del GSE ai sensi del contratto di adesione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title>[2]</a>, la controparte <i>in bonis</i> potrà decidere di proseguire nel contratto e usufruire del servizio di ultima istanza del GSE ovvero di far cessare l’efficacia del contratto negoziato sul MPPA e recedere dal contratto di adesione sottoscritto con il GSE.</p><p class="text-justify">Se la controparte <i>in bonis</i> decide di attivare la garanzia del GSE, quest’ultimo subentra nella posizione della controparte inadempiente per il rimanente tempo del PPA, che non sia già oggetto di consegna sul MCT.</p><p class="text-justify">Inoltre, in caso di inadempimento del venditore, il GSE, in forza del mandato che gli è stato conferito, subentrerà quale utente del dispacciamento in immissione dell’impianto o degli impianti oggetto del PPA.</p><p class="text-justify">In caso di subentro del GSE, le posizioni contrattuali delle parti vengono regolate mediante l’applicazione del c.d. “prezzo di riserva” (“<strong>Prezzo di Riserva</strong>”), così come determinato ai sensi delle Regole Operative, e non del prezzo contrattuale precedentemente determinato dalle Parti nel PPA.</p><p class="text-justify"><strong>Una riforma strategica?</strong></p><p class="text-justify">I requisiti e gli oneri (anche in termini professionali) per partecipare al Mercato Elettrico e, quindi al MPPA, potrebbero costituire un ostacolo per le società di progetto che normalmente detengono gli impianti di produzione nonché per i clienti finali energivori che partecipano direttamente al Mercato.&nbsp;</p><p class="text-justify">Ai sensi del documento per la consultazione del GSE, sembra, tuttavia, che sia produttori che clienti finali possano partecipare al MPPA per il tramite del proprio <i>trader</i> al quale abbiano conferito mandato per il dispacciamento.</p><p class="text-justify">Ciò consentirebbe di superare tale limite, consentendo la partecipazione tramite utenti qualificati cui più produttori/clienti potrebbero dare mandato, similmente a come avviene per il mercato del dispacciamento gestito da Terna e in relazione al Capacity Market. Tuttavia, in tale contesto, occorrerà valutare i rischi derivanti dall’aggregazione.</p><p class="text-justify">Analoghe valutazioni potrebbero essere svolte anche in merito alla partecipazione al MPPA da parte dei clienti finali energivori.</p><p class="text-justify">Anche il Prezzo di Riserva desta diversi dubbi, in quanto non consentirebbe alle parti di mantenere il medesimo <i>cash flow</i> previsto al momento della conclusione del PPA.&nbsp;</p><p class="text-justify">Occorrerà dunque attendere la pubblicazione degli esiti delle consultazioni avviate da GSE e GME per comprendere se i dubbi e i suggerimenti degli operatori del mercato saranno tenuti in considerazione nella costruzione del MPPA e nella strutturazione del ruolo del GSE quale garante di ultima istanza.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Resta aggiornato</strong>: <a href="https://www.energylawitaly.com/newsletter-subscription" target="_blank"><i>iscriviti alla nostra newsletter</i></a></p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> In particolare, si prevede che il MTE venga suddiviso in due comparti: il mercato dei contratti a termine (“<strong>MCT</strong>”) nel quale continueranno ad essere negoziati i contratti attualmente negoziabili sul MTE e il MPPA.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" title>[2]</a> Ad esempio, in caso di mancato adempimento agli obblighi assunti ai sensi del contratto di adesione.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>PPA</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 28 Jul 2025 15:10:09 +0200</pubDate>
                        <title>Antiriciclaggio: in consultazione la bozza UIF di aggiornamento sulle SOS (con apertura all’intelligenza artificiale)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/antiriciclaggio-in-consultazione-la-bozza-uif-di-aggiornamento-sulle-sos-con-apertura-allintelligenza-artificiale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il 4 luglio 2025 l’Unità di informazione finanziaria (<i>“<strong>UIF</strong>”</i>) ha posto in consultazione un documento (il <i>“<strong>Provvedimento</strong>”</i>) contenente le <strong>nuove istruzioni</strong> <strong>per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette</strong> (<i>“<strong>SOS</strong>”</i>), destinate a sostituire un precedente provvedimento del 4 maggio 2011.&nbsp;</p><p class="text-justify">La revisione delle istruzioni di cui al Provvedimento si colloca nel più ampio processo di riforma della normativa eurounitaria in materia. Le disposizioni contenute nel Provvedimento, rivolte all’intera platea dei destinatari dell’obbligo di segnalazione (<i>“<strong>Destinatari</strong>”</i>)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>, mirano ad <i>“<strong>agevolare la rilevazione delle operazioni sospette e assicurare tempestività, completezza e riservatezza della segnalazione nonché di accrescerne la qualità</strong>”</i>. L’antecedente di questo processo riformatore è rappresentato dal provvedimento dell’UIF del 12 maggio 2023, contenente un elenco di trentaquattro indicatori di anomalia, elaborati per facilitare l’individuazione delle operazioni sospette e garantire un adempimento corretto e uniforme degli obblighi segnaletici da parte dei Destinatari. La SOS rappresenta uno degli strumenti antiriciclaggio più rilevanti e costituisce l’esito di un processo valutativo svolto dai Destinatari, che prende avvio dall’individuazione di indici di anomalia, sia soggettivi che oggettivi, utili a stabilire se, con riferimento a un determinato soggetto e a una specifica operazione, si configuri un sospetto.</p><p class="text-justify">Il Provvedimento si articola in tre parti: la <strong><u>prima parte</u></strong> illustra i principi e le regole da osservare nella collaborazione attiva – intesa come l’<i>”insieme delle misure organizzative, procedurali, informatiche, di disciplina interna e formazione adottate dal destinatario al fine di adempiere all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”</i> – e fornisce le istruzioni relative all’individuazione e all’esame delle anomalie, alla SOS, alla sospensione delle operazioni sospette, ai flussi di ritorno sugli esiti delle segnalazioni comunicati dall’UIF, nonché ai rapporti tra l’obbligo di SOS e altre disposizioni normative; la <strong><u>seconda parte</u></strong> reca disposizioni sugli adempimenti organizzativi e procedurali strettamente connessi all’obbligo di segnalazione, con particolare riferimento alla nomina del responsabile SOS e alla definizione della procedura interna di segnalazione (tali indicazioni si applicano, è bene precisarlo, ai Destinatari non soggetti alla supervisione delle Autorità di vigilanza di settore); la <strong><u>terza parte</u></strong>, infine, disciplina le modalità di registrazione al Portale Infostat-UIF e la compilazione della segnalazione.</p><p class="text-justify">Particolarmente interessante è poi il richiamo, nella sezione del Provvedimento dedicata all’“Individuazione delle anomalie”, all’impiego, da parte dei Destinatari, di strumenti – anche informatici – per la selezione delle operatività anomale, basati su parametri quantitativi e qualitativi, tra cui rientrano anche quelli basati sull’<strong>intelligenza artificiale </strong>(“<i><strong>IA</strong></i>”). Pur se il ricorso all’IA è qui delineato con cautela, venendo subordinato all’utilizzo di dati oggettivi e verificabili e a valutazioni condotte con l’intervento umano al fine di controllare e validare le anomalie rilevate, la sua menzione nel Provvedimento della UIF sembra comunque aprire la strada a possibili applicazioni in ambiti finora inesplorati, mettendo ancora una volta in evidenza le sfide che l’evoluzione tecnologica incessantemente pone al diritto.</p><p class="text-justify">In definitiva, il Provvedimento posto in consultazione ridefinisce l’obbligo di SOS di cui agli artt. 35 e ss. del D.lgs. n. 231/2007 (<i>“<strong>Decreto Antiriciclaggio</strong>”</i>) secondo una logica orientata alla qualità, più che alla quantità, del flusso segnaletico. Viene così chiarito che non si è di fronte a un mero adempimento burocratico-amministrativo, bensì a un’attività proattiva di<i> intelligence </i>finanziaria, fondata sulla responsabilizzazione del Destinatario. Si passerà ora all’analisi dei profili più rilevanti del Provvedimento, seguendo la suddivisione in tre parti sopra delineata.</p><p class="text-justify">Le principali novità introdotte dal nuovo Provvedimento rappresentano un passo significativo verso la modernizzazione del sistema antiriciclaggio italiano, con particolare attenzione alla qualità delle segnalazioni e all'innovazione tecnologica. In questo contesto, a parere di chi scrive, risulta comunque fondamentale il rispetto del principio di proporzionalità, che deve guidare l'applicazione delle misure antiriciclaggio - incluso l'impiego di strumenti basati sull'intelligenza artificiale - per garantire un corretto equilibrio tra l'efficacia della prevenzione e l'impatto sulle attività economiche dei soggetti obbligati destinatari che – come noto – rappresentano realtà fra loro anche molto eterogenee per natura e dimensioni. In questo senso, l’IA potrebbe essere molto rilevante ed efficace in termini di ausilio nei cd. background check nel contesto dell’adeguata verifica della clientela (e/o nella verifica di taluni documenti pubblici che li riguardano) per i soggetti obbligati meno strutturati.</p><p class="text-justify"><i>Approfondimento a cura di <strong>Filippo Federici</strong>, <strong>Valentina Molinari</strong> e <strong>Lorenzo Brugioni</strong>.&nbsp;</i></p><p class="text-justify"><a href="https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/Istruzioni_UIF_rilevazione_e_segnalazione_operazioni_sospette.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Le nuove istruzioni dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF)</i></a><i>.</i></p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a>Ai sensi del Provvedimento, le istruzioni sono rivolte a tutti i soggetti obbligati alla segnalazione di operazioni sospette ai sensi del D.lgs. 231/2007. Tra questi rientrano, in via esemplificativa: Banche e intermediari finanziari, come SIM, SGR, fiduciari e istituti di pagamento; Imprese di assicurazione e intermediari assicurativi, in particolare nel ramo vita;</p><p class="text-justify">Professionisti quali notai, avvocati, commercialisti e revisori, quando assistono i clienti in operazioni finanziarie, immobiliari o societarie; Operatori del mercato dell’arte, comprese gallerie e case d’asta, obbligati quando effettuano o intermediano operazioni di valore pari o superiore a 10.000 euro; Operatori del gioco pubblico, tra cui concessionari, gestori di sale e piattaforme di gioco online; e altri soggetti non finanziari, come agenti immobiliari, compro oro, operatori in cripto-attività e prestatori di servizi fiduciari.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 28 Jul 2025 09:27:58 +0200</pubDate>
                        <title>Aiuti di Stato. La nuova categoria delle imprese a media capitalizzazione. Quali prospettive?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/aiuti-di-stato-la-nuova-categoria-delle-imprese-a-media-capitalizzazione-quali-prospettive</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>1. Introduzione&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">La Commissione europea ha adottato, con la Raccomandazione n. 2025/1099 del 21 maggio 2025 (la “<strong>Raccomandazione”</strong>) una nuova definizione di “piccole imprese a media capitalizzazione” (“<strong>SMC</strong>”), destinata a costituire parametro di riferimento per la normativa e i programmi dell’Unione che ne fanno espresso richiamo (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>).</p><p class="text-justify">Vengono ad acquisire lo <i>status&nbsp;</i>di “piccole imprese a media capitalizzazione” le imprese che:&nbsp;</p><ul><li><p class="text-justify"><span>non sono PMI ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE,</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>occupano meno di 750 persone,</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il cui fatturato annuo non supera €150 milioni, o</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il cui totale di bilancio annuo (</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title><span>[2]</span></a><span>) non supera €129 milioni.</span></p></li></ul><p class="text-justify">L’iniziativa mira ad evitare che il superamento delle soglie dimensionali previste per le micro, piccole o medie imprese, come definite dalla&nbsp;<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003H0361" target="_blank" rel="noreferrer">Raccomandazione 2003/361/CE</a> (“<strong>PMI</strong>”), comporti un’immediata e sproporzionata intensificazione degli oneri normativi e amministrativi a carico di imprese ancora in fase di crescita, che possono essere destinatarie di misure di aiuto senza che gli Stati debbano notificare le misure alla Commissione europea.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. Principali impatti e linee prospettiche</strong></p><p class="text-justify">Conformemente ai punti 5, 6 e 7 della Raccomandazione, la nuova definizione di piccola impresa a media capitalizzazione dovrà costituire il riferimento per la normativa e per i programmi dell’Unione che facciano esplicito uso del termine “piccola impresa a media capitalizzazione” o che siano rivolti a imprese corrispondenti ai criteri dimensionali ivi fissati.</p><p class="text-justify">In via transitoria, i programmi dell’Unione attualmente in vigore che già prevedono disposizioni relative alle piccole imprese a media capitalizzazione continueranno ad applicarsi alle imprese che, al momento dell’adozione dei suddetti programmi, rientravano in tale categoria, senza pregiudicare il quadro attuale definito dalla Commissione.</p><p class="text-justify">La nuova definizione rileverà in particolare con riferimento a due ambiti specifici in tema di aiuti di Stato:</p><p class="text-justify"><strong>2.1.</strong> Gli&nbsp;<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0122(04)&amp;qid=1751015099945" target="_blank" rel="noreferrer">Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04)</a> “<strong>Orientamenti per il finanziamento del rischio”</strong></p><p class="text-justify">Gli Orientamenti per il finanziamento del rischio prevedono la categoria delle “piccole imprese a media capitalizzazione”, stabilendo che, tra le imprese ammissibili a misure di finanziamento del rischio, andassero incluse non solo le PMI, ma anche le imprese il cui numero di dipendenti non superasse le 499 unità e il cui fatturato annuo non superasse 100 milioni di EUR o il totale di bilancio annuo non superasse € 86 milioni.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="text-justify">Gli Orientamenti riconoscono, infatti, che imprese comprese in tale fascia dimensionale affrontano un “deficit di finanziamento” simile a quello delle PMI in crescita.</p><p class="text-justify">Con la Raccomandazione 2025/1099, la Commissione amplia tale platea&nbsp;di imprese beneficiarie, aggiornando i parametri dimensionali. Tuttavia, gli Orientamenti dovranno essere aggiornati per riflettere l’estensione dimensionale prevista dalla Raccomandazione.&nbsp;</p><p class="text-justify">La stessa Commissione chiarisce poi che la nuova definizione generale di&nbsp;small mid-cap&nbsp;«lascia impregiudicate le soglie ritenute opportune nel contesto degli aiuti di Stato». In altri termini, la Raccomandazione non incide o modifica&nbsp;in alcun modo&nbsp;i limiti previsti dalle normative sugli aiuti.</p><p class="text-justify"><strong>2.2</strong> Il&nbsp;<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0651-20230701" target="_blank" rel="noreferrer">Reg. (UE) n. 651/2014</a>, il cd.&nbsp;GBER (<i>General Block Exemption Regulation</i>):<br><br>il GBER è il regolamento della Commissione europea che stabilisce le condizioni in base alle quali determinati tipi di aiuti di Stato possono essere considerati compatibili con il mercato interno e quindi esentati dalla notifica preventiva alla Commissione.</p><p class="text-justify">Ebbene, il regolamento di esenzione, così come aggiornato nel 2023, ha esteso il proprio ambito di applicazione anche alle piccole imprese a media capitalizzazione (nella definizione originaria già prevista dagli Orientamenti per il finanziamento del rischio). &nbsp;</p><p class="text-justify">Sono interessate allo stato due tipi di misure: (i) gli aiuti per agevolare la conclusione di contratti di rendimento energetico e (ii) gli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU, che prevedono come possibili beneficiarie delle misure di aiuto questo tipo di imprese.&nbsp;</p><p class="text-justify">Anche il GBER dovrà essere modificato per riflettere l’innalzamento delle soglie dimensionali introdotto dalla Raccomandazione, ma si tratta, anche qui, di mero adeguamento formale.&nbsp;</p><p class="text-justify">Va notato in proposito che la Commissione ha già manifestato l’intenzione di&nbsp;inserire la nuova categoria&nbsp;in alcuni strumenti in corso di revisione. Nell’ambito del pacchetto di misure&nbsp;Omnibus IV&nbsp;(presentato anch’esso il 21 maggio 2025), si prevede di riconoscere formalmente le&nbsp;small <i>mid-cap</i>&nbsp;come categoria separata di imprese,&nbsp;semplificando le regole&nbsp;loro applicabili e&nbsp;riducendo gli oneri&nbsp;quando superano la soglia PMI. Ciò include interventi legislativi mirati su vari regolamenti UE (ad esempio in materia di GDPR, registri ambientali, ecc.) e auspicabilmente modifiche del&nbsp;GBER&nbsp;– rispetto al quale è aperta la consultazione pubblica fino al 6 ottobre 2025 - - e degli Orientamenti sul finanziamento del rischio.&nbsp;</p><p class="text-justify">È auspicabile, tuttavia, che le modifiche non si limitino a meri aggiornamenti formali ma che questa categoria di imprese possa beneficiare di un novero assai più ampio di tipologie di aiuto, con soglie più elevate di quelle attualmente previste.&nbsp;</p><p class="text-justify">È il caso ad esempio di incentivi fiscali&nbsp;mirati a favorire l’accesso al mercato dei capitali nell’ambito della <i>Savings and Investment Union</i> e destinati alle PMI e alle SMC quotande o neo-quotate&nbsp;(come contributi a fondo perduto o crediti d’imposta per coprire costi di IPO su mercati dedicati) e di strumenti fiscali per favorire il venture capital e la raccolta di equity (ad es. detrazioni IRPEF/IRES per chi investe) che dovrebbero potere essere automaticamente esentate, a certe condizioni,&nbsp;dagli obblighi di notifica alla Commissione europea, anche quando riguardi le SMC, secondo la definizione aggiornata della Raccomandazione, così come auspicato nel report TESG del maggio 2012&nbsp;(<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" title>[3]</a>).</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. Conclusioni</strong></p><p class="text-justify">L’estensione dei parametri dimensionali applicabili alle SMC mira a favorire le imprese in fase di crescita, garantendo loro l’accesso a strumenti di sostegno essenziali per il loro sviluppo e costituisce un chiaro segnale politico di apertura rispetto a un allentamento dei vincoli in materia di aiuti di Stato.</p><p class="text-justify">È fondamentale, tuttavia, a nostro avviso, estendere in maniera significativa il perimetro delle misure di aiuto alle quali le SMC possono accedere, consentendo agli Stati membri, anche tramite incentivi fiscali mirati, uno spazio d’azione maggiore rispetto a quello previsto dalle disposizioni oggi in vigore.&nbsp;</p><p class="text-justify">Soltanto in questo modo gli aiuti di Stato potranno contribuire alla crescita delle SMC, che costituiscono l’asse portante dell’economia UE.&nbsp;</p><hr><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">([1]) Tale raccomandazione fa seguito all’introduzione degli orientamenti politici 2024–2029 della Commissione europea, che avevano annunciato l’intenzione di valutare se la regolamentazione esistente applicabile alle piccole imprese a media capitalizzazione fosse troppo onerosa, sproporzionata o costituisse un ostacolo per il loro sviluppo competitivo. Nella medesima direzione si colloca la comunicazione “Bussola per la competitività dell’UE”, con cui la Commissione si è impegnata a proporre una nuova definizione di piccole imprese a media capitalizzazione al fine di garantire una regolamentazione proporzionata e confacente alle loro dimensioni. Anche lo studio “<i>Study to map, measure and portray the EU mid-cap landscape</i>” della Commissione europea, ha evidenziato che le piccole imprese a media capitalizzazione rappresentano un segmento di attività imprenditoriale chiaramente distinto dalle PMI ma anche dalle grandi imprese.</p><p>([2]) Intendendosi per tale&nbsp;il totale dell'attivo patrimoniale.</p><p class="text-justify">([3]) <i>Empowering EU capital markets for SMEs - Making listing cool again</i>, Final report of the Technical Expert Stakeholder Group (TESG) on SMEs, May 2021, pp. 58 ss, disponibile in <a href="https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3858732" target="_blank" rel="noreferrer">papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm</a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 28 Jul 2025 09:16:00 +0200</pubDate>
                        <title>Dal conto corrente alla Borsa: come aumentare la partecipazione al capitale di rischio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dal-conto-corrente-alla-borsa-come-aumentare-la-partecipazione-al-capitale-di-rischio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>L'europa vara la Saving Investments Union per valorizzare i fondi fermi nei depositi</i></p><p>L'Europa ha varato la Saving and Investments Union (Siu), strategia per trasformare il risparmio fermo nei depositi bancari in investimenti produttivi a favore dell'industria europea. «Oggi circa il 70% del risparmio delle famiglie Ue, quasi 10mila miliardi di euro, giace in depositi sicuri ma a basso rendimento — spiega l'avvocato <strong>Lukas Plattner</strong>, partner ADVANT Nctm -. La Siu mira a convogliare parte di queste risorse verso l'economia reale, offrendo ai cittadini strumenti più semplici per investire sui mercati dei capitali e far crescere imprese e ricchezza delle famiglie».</p><p>Il fulcro della Siu è semplificare l'accesso al mercato dei capitali per le imprese, specie le piccole e medie. «Il nuovo Listing Act europeo, ad esempio, taglia burocrazia e costi di quotazione (prospetti più snelli, autorizzazioni più rapide) — dice Plattner -. Va anche evitato il gold plating, ovvero quel surplus di regole nazionali oltre le norme Ue che finisce per frenare imprese e investitori. Al contrario, serve un approccio proporzionato e flessibile: strumenti finanziari innovativi per canalizzare il risparmio verso le Pmi, sostenuti da efficaci incentivi fiscali». La dipendenza dell'Italia dal credito bancario si riflette in un mercato azionario sottodimensionato. «La capitalizzazione di Borsa italiana è circa il 36% del Pil, contro il 158% in Svezia e il 109% in Francia — dice Plattner -. Anche il ritmo di nuove quotazioni (Ipo) diverge: la Svezia ha visto oltre 500 Ipo nell'ultimo decennio, indice di grande dinamismo, mentre in Italia le matricole sul mercato regolamentato è pari a una media di 4 l'anno»</p><p><i>Articolo integrale sul numero del 26 luglio 2025 di Milano Finanza.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 24 Jul 2025 11:22:00 +0200</pubDate>
                        <title>Jobs Act, la Consulta interviene: illegittimo il limite rigido delle sei mensilità</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/jobs-act-la-consulta-interviene-illegittimo-il-limite-rigido-delle-sei-mensilita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con la sentenza n. 118 depositata il 21 luglio 2025, la Corte costituzionale è intervenuta sul regime delle tutele in caso di licenziamento illegittimo, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, nella parte in cui prevedeva, per i datori di lavoro c.d. “di piccole dimensioni”, un tetto fisso e invalicabile all’indennizzo spettante al lavoratore nel caso di licenziamento illegittimo pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento.</p><p class="text-justify">Secondo la Corte, l’imposizione di un tetto fisso e invalicabile configura una liquidazione forfettizzata che, in assenza di qualunque margine di valutazione per il giudice, compromette la tutela riconosciuta al lavoratore di una prospettiva di effettivo ristoro e deterrenza.&nbsp;</p><p class="text-justify">La pronuncia non contesta la legittimità di un sistema che prevede, per le imprese di più piccole dimensioni, un regime differenziato e una tutela risarcitoria ridotta. Non viene quindi messa in discussione la scelta del legislatore di prevedere una disciplina meno onerosa per i datori di lavoro che non superano una certa soglia occupazionale, ma ritiene non conforme ai principi costituzionali la rigidità del limite massimo in quanto impedisce qualsiasi adattamento alla peculiarità delle singole fattispecie, risultando incompatibile con una tutela effettiva.</p><p class="text-justify">Per l’effetto della incostituzionalità dell’art. 9, comma 1, limitatamente alle parole “<i>e non può in ogni caso superare il limite delle sei mensilità</i>” la tutela indennitaria nel caso di imprese di più piccole dimensioni potrà essere modulata dal Giudice fra le 3 e le 18 mensilità, ossia in misura dimezzata rispetto a quanto previsto per le imprese sopra soglia.</p><p class="text-justify">La sentenza sottolinea inoltre che l’utilizzo esclusivo del criterio dimensionale rappresenta un indicatore non più affidabile della reale forza economica dell’impresa nell’attuale contesto produttivo. In questa prospettiva, la Corte auspica che il legislatore, in sede di eventuale riforma, valuti l’introduzione di parametri ulteriori – come il fatturato o il bilancio – per calibrare la misura dell’indennizzo in maniera più coerente con le caratteristiche dell’impresa.</p><p class="text-justify">La Corte Costituzionale già con la sentenza n. 183 del 2022 aveva sollevato medesime perplessità in ordine all’adeguatezza della disciplina riservata ai datori di lavoro di più piccole dimensioni e una possibile frizione con i principi costituzionali, scegliendo di non intervenire con una pronuncia ablativa e invitando (restando inascoltata) il legislatore ad intervenire.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><a href="https://www.advant-nctm.com/esperienza/aree-di-attivita/lavoro" target="_blank"><u>Articolo a cura del dipartimento Lavoro. Per maggiori informazioni clicca qui</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 24 Jul 2025 09:38:06 +0200</pubDate>
                        <title>Chiamata senza risposta | Private, Magazine del Private Banking</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/chiamata-senza-risposta</link>
                        <description>La giurisprudenza limita la responsabilità dell&#039;intermediario per i danni dei consulenti. Nel corso degli anni ha acquisito rilevanza la responsabilizzazione dei clienti.</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Negli ultimi anni si sta registrando, nel panorama giurisprudenziale relativo alle controversie promosse da clienti danneggiati da condotte illecite di promotori o dipendenti di intermediari finanziari, una sempre maggiore attenzione alle condotte concrete poste in essere proprio dai soggetti lesi, al fine di valutarne la complessiva incidenza nella produzione del danno per il quale i medesimi agiscono in giudizio, anche e soprattutto nei confronti delle banche che, come noto, rispondono in solido per gli illeciti dei loro consulenti o dipendenti.</p><p><strong>Esclusione di responsabilità&nbsp;</strong></p><p>Anche la giurisprudenza di legittimità della Cassazione è ormai costante nell'affermare che la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari è esclusa laddove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore. Tali condotte agevolatrici, ovviamente, sono state nel tempo individuate e graduate nella loro gravità, nel senso che talora rilevano in termini di concorso di colpa del danneggiato, con conseguente riduzione in diversa misura del risarcimento, mentre nei casi più eclatanti sono state considerate idonee ad escludere in radice il nesso di occasionalità necessaria, presupposto essenziale per la condanna dell'intermediario finanziario al risarcimento del danno a favore dei clienti (ferma naturalmente la condanna del consulente finanziario in caso di accertamento di sue condotte illecite). Tuttavia, trattandosi in definitiva di accertamenti fattuali, la rilevanza delle condotte anomale del soggetto danneggiato è stata oggetto di accertamenti non sempre uniformi da parte dei tribunali, con conseguenti pronunce spesso contrastanti.</p><p><strong>I limiti della Cassazione&nbsp;</strong></p><p>In tale scenario appare quindi di particolare rilevanza la recente ordinanza della Cassazione n. 11240 del 29 aprile 2025, che ha integralmente ribaltato una sentenza con cui la Corte di Appello di Salerno aveva condannato non solo i consulenti finanziari ma anche le banche loro preponenti. La Cassazione ha infatti ritenuto che la sentenza di appello fosse meritevole di integrale riforma nella parte in cui aveva considerato priva di rilevanza l'avvenuta consegna, da parte del cliente ai consulenti finanziari, dei codici personali necessari per operare on line sul conto corrente, codici personali che erano stati abusivamente utilizzati dai consulenti per appropriarsi di somme depositate sul conto del cliente. Tale elemento, infatti, è stato ritenuto dalla Cassazione decisivo, trattandosi di condotta gravemente negligente da parte del cliente e per questo idonea non solo ad integrare un profilo di concorso di colpa del danneggiato, ma ancor prima ad escludere la responsabilità delle banche per i danni subiti dal cliente che aveva agito in giudizio. La Cassazione ha in particolare richiamato una propria precedente pronuncia del 2016, affermando definitivamente il principio secondo cui "nell'ipotesi di abusiva utilizzazione delle credenziali informatiche del correntista ad opera di terzi la responsabilità dell'istituto di credito resta esclusa nell'ipotesi in cui emerga che — come nel caso ora in esame — l'evento dannoso risulti discendere da trascuratezza, errore o frode del correntista o da forza maggiore".</p><p><strong>Rileva la consapevolezza&nbsp;</strong></p><p>La Suprema Corte ha quindi contestato nello specifico la sentenza della Corte di Appello, proprio per avere quest'ultima negato in radice rilevanza alla condotta del cliente. A tale riguardo i giudici di appello avevano ritenuto che il modesto livello di preparazione del cliente valesse ad escludere la coscienza in capo a quest'ultimo del difetto di diligenza insito nell'avvenuta e dichiarata consegna dei codici personali per operare sul proprio conto. Ad avviso della Cassazione, invece, proprio la consapevolezza di avere scarse o nulle capacità nella gestione di un conto online avrebbe dovuto indurre il cliente, nell'ottica di una basilare ed elementare diligenza, o a non prevedere per il proprio contratto simili forme di operatività oppure, comunque, a non cedere a nessuno quelle credenziali personali la cui disponibilità avrebbe consentito a terzi di operare sul conto anche all'insaputa del cliente stesso. Si tratta quindi di un precedente importante che si pone in un percorso già chiaramente tracciato, per quanto ancora non univoco, volto a definire anche in capo alla clientela precisi obblighi e doveri di diligenza, la cui violazione o, comunque, omessa considerazione, diventa rilevante ed in taluni casi decisiva ai fini dell'esclusione della responsabilità degli intermediari finanziari per i danni causati da condotte illegittime dei propri consulenti o dipendenti. La strada quindi è della maggiore responsabilizzazione anche dei clienti, sia nella scelta delle modalità operative più congeniali alle proprie conoscenze, sia nell'utilizzo quanto meno dell'ordinaria diligenza nella gestione dei propri rapporti patrimoniali.</p><p><i>Contributo a cura di <strong>Benedetta Musco Carbonaro</strong>, pubblicato nel numero di agosto di Private - Magazine del Private Banking</i>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 23 Jul 2025 14:35:00 +0200</pubDate>
                        <title>Extraterritorialità, l&#039;arma cinese per allargare la sovranità globale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/extraterritorialita-larma-cinese-per-allargare-la-sovranita-globale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Cina proietta sempre più la sua sovranità nello spazio globale, tutelando attivamente interessi strategici e rafforzando la capacità di enforcement oltreconfine.</p><p>Lo fa con un massiccio utilizzo delle clausole di extraterritorialità inserite nelle sue leggi più “sensibili” (privacy, controspionaggio, dual use, cybersecurity, sicurezza, concorrenza sleale) grazie alle quali può estendere l'applicazione di una legge cinese a soggetti, condotte o situazioni giuridiche fuori dal territorio nazionale con effetti a cascata nel proprio ordinamento o che coinvolgono interessi strategici cinesi. […]</p><p>[…] «Si tratta di un'applicazione prospettica — puntualizza Laura Formichella, of counsel di ADVANT Nctm -, ma non bisogna sottovalutare la portata di queste clausole la cui portata legale si estende ben oltre il territorio fisico. L'extraterritorialità può essere basata su vari fattori, come la nazionalità di individui o aziende, il luogo in cui si verifica la condotta o gli effetti di tale condotta all'interno del territorio dello Stato. E la Cina mostra tutta la capacità di far rispettare le sue leggi al di fuori del territorio nazionale».</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sull'edizione del 23 luglio 2025 de Il Sole 24 Ore.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 22 Jul 2025 11:21:47 +0200</pubDate>
                        <title>Europa divisa: il cambio di rotta ancora non si vede, ma il tempo stringe</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/europa-divisa-il-cambio-di-rotta-ancora-non-si-vede-ma-il-tempo-stringe</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’Europa è al bivio. Di fronte a sé ha due alternative: lasciare che la normativa climatica istituita negli anni passati continui a gravare su settori strategici dell’economia del continente, oppure ridefinire e quindi rilanciare una nuova transizione verde e digitale con un ampio programma di politiche industriali che consentano di raggiungere i risultati che tutti si attendono.</p><p>I vertici delle Istituzioni europee ed i principali capi di Stato dell’Unione non hanno dubbi su quale sia il cammino da intraprendere, soprattutto nello scenario geopolitico internazionale sempre più sfidante in cui ci troviamo. <strong>Da più di un anno, sia a Bruxelles sia in molte cancellerie degli Stati Membri dell’Unione, il linguaggio politico sembra cambiato</strong>. Tuttavia, si fatica ad intravedere un reale cambiamento nel lavoro quotidiano dei decisori e nella produzione normativa – invero ancora povera – della Commissione Europea. In gioco, nel caso del settore marittimo, c’è molto di più di un’astratta concezione di “<i>competitività”</i>: autonomia strategica, proiezione industriale, livelli occupazionali, coesione territoriale e sviluppo economico sono tutti fattori interconnessi che senza un intervento concreto sono destinati all’irrilevanza globale e al declino economico.</p><p>Per chi è abituato ad interagire con Bruxelles, l’impressione diffusa è che le istanze in maturazione a livello politico non riescano ancora a trovare spazio e interpretazione nell’ipertrofico e potente apparato burocratico della Commissione Europea. Da lì partono le proposte legislative, e gran parte di esse rimane invariata attraverso il lungo percorso di discussione che attraversa Parlamento Europeo e Consiglio. La preoccupazione, di conseguenza, è molta; e il rischio che si profila a medio termine è che ai proclami non seguano azioni concrete o che, nella peggiore delle ipotesi, certi rimedi siano peggiori dei mali, ad esempio nel caso in cui certi rinnovati impulsi protezionistici danneggino gli armatori a vantaggio di altri segmenti della filiera marittimo-industriale.</p><p><strong>Verso una doppia tassazione ambientale?</strong></p><p>Un esempio in particolare permette di riflettere su questo aspetto primario del <i>policy-making </i>europeo. A livello internazionale è stato salutato con entusiasmo l’accordo raggiunto in sede IMO, durante l’MEPC83 di aprile, sull’introduzione di <strong>una misura a medio termine per la riduzione delle emissioni del settore marittimo globale</strong>. L’accordo è sicuramente perfettibile, e i prossimi mesi ci diranno di più sulla sua reale messa a terra, attesa per l’MEPC straordinaria di ottobre. Ma è fuor di dubbio che <strong>l’accordo IMO abbia un carattere epocale e apra la strada ad un allineamento della normativa europea con la futura normativa globale</strong>. Del resto, l’allineamento è previsto e auspicato dalle stesse norme europee (ETS e <i>Fuel</i>EU). Ebbene, nonostante il raggiungimento di un ritrovato <i>level playing field</i> possa risolvere una volta per tutte le distorsioni causate dalla legislazione climatica europea nel mercato dello <i>shipping</i> – <i>in primis</i> sul <i>transhipment</i> ma anche su altri segmenti come le AdM – le reazioni informali della burocrazia di Bruxelles all’idea di un intervento correttivo che allinei legislazione UE e legislazione IMO sono state particolarmente tiepide.</p><p>Potrei soffermarmi a lungo sulle ragioni tecniche per le quali la futura normativa IMO non può essere considerata, secondo taluni a Bruxelles, equivalente all’ETS e alla <i>Fuel</i>EU, pur avendo in buona sostanza recepito aspetti significativi di entrambe le leggi. Ciononostante, mancherei i veri punti politici per cui dobbiamo aspettarci dalla Commissione europea poca disponibilità ad allineare in modo ottimale le norme UE a quelle IMO: da un lato, la volontà di mantenere in vigore le normative del <i>Fit for 55</i> come un <strong>feticcio ideologico</strong> che collochi l’Europa più avanti degli altri attori globali nella corsa verso una società a zero emissioni nette, dall’altro <strong>la destinazione ultima</strong> di una parte considerevole del prelievo fiscale derivante da <i>Fuel</i>EU e ETS, attraverso i bilanci dell’Unione e dello Stato, per ripagare rispettivamente il <i>Next Generation EU</i> e il debito pubblico. Qui, precisamente nella reale volontà di fornire al settore marittimo-portuale europeo le stesse regole dei paesi <i>extra</i>-Ue per poter giocare ad armi pari sul mercato, le agende politiche del nuovo corso dell’Unione troveranno il loro punto di caduta negli anni a venire.</p><p>Le premesse non sono le migliori, e per questo <strong>serve maggiore protagonismo italiano</strong><strong> </strong>e maggiore consapevolezza e azione coordinata da parte di tutte le rappresentanze del mondo marittimo a livello internazionale, alcune delle quali troppo spesso cedono all’opportunità apparente di collaborare con ONG oltranziste pur di essere considerate interlocutori responsabili.</p><p><strong>Un approccio verticale per essere protagonisti</strong></p><p>Nella lettera di missione del Presidente Von Der Leyen al Commissario Europeo ai Trasporti, Apostolos Tzitzikostas, che ne ha delineato le linee guida di mandato, alcuni provvedimenti di diretto interesse del settore marittimo sono stati annunciati e, successivamente, sono stati inclusi nel <i>Working Plan </i>della Commissione europea per i mesi a venire. Tra questi, saranno particolarmente importanti la Strategia Marittima Industriale Europea, la Strategia Europea dei Porti e il Piano di Investimenti per il Trasporto Sostenibile (<i>Sustainable Transport Investment Plan </i>- STIP).</p><p>In virtù delle preoccupazioni espresse nei paragrafi precedenti, <strong>occorre promuovere un approccio “</strong><i><strong>italiano</strong></i><strong>” e vertical</strong>e: troppo spesso il filo diretto tra componenti industriali in senso lato, Ministeri, Rappresentanza Permanente d’Italia e parlamentari europei non ha funzionato o non è stato proprio istituito. Gli ultimi due anni hanno portato ad una svolta, anche grazie alla stabilità politica del Governo e all’istituzione del CIPOM. Serve adesso premere sull’acceleratore per poter influire meglio grazie ad un lavoro di filiera che parta dal basso e, attraverso la mediazione e l’indicazione degli organi politici nazionali, sappia orientare l’azione di tutti coloro che si muovono su Bruxelles e più in generale fuori dall’Italia – compresa la Rappresentanza nazionale presso l’IMO, che svolge un ruolo cruciale – giocando la partita con la maglia del nostro Paese.</p><p>I rischi che si profilano per le politiche europee in fase di elaborazione sono l’inefficacia anacronistica e l’eccessivo protezionismo, mentre le potenzialità sono enormi ma devono essere colte e costruite. Di anno in anno, navighiamo in acque sempre più turbolente: per tenere la prua dritta e arrivare in porto è giunto il momento di iniziare a lavorare come sistema industriale-nazionale integrato. <strong>Ognuno dovrà fare la sua parte</strong>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Shipping and Logistics</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 17 Jul 2025 15:17:36 +0200</pubDate>
                        <title>Disabilità e lavoro: tante persone, tante competenze</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/disabilita-e-lavoro-tante-persone-tante-competenze</link>
                        <description>Quali sono i doveri principali del datore di lavoro nell’inserimento e valorizzazione di lavoratori con disabilità? E il tema dei caregiver, l’altra faccia della medaglia.</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>In questa puntata della rubrica di HR Link “Includere per Crescere”, Francesca Pittau fornisce alcune chiavi di lettura sulla valorizzazione di un patrimonio di risorse e competenze oltre l’ottica dell’assolvimento degli obblighi di collocamento obbligatorio di persone con disabilità.</i></p><p><strong>Qualche numero</strong></p><p>Le persone con limitazioni nelle attività abitualmente svolte in Italia sono poco più di 12 milioni, ossia il 21,4% della popolazione, di cui il 5% con limitazioni gravi e il restante 16,4% con limitazioni non gravi.</p><p>Circa un terzo delle persone con disabilità in età lavorativa è occupato (il 12% di chi ha una limitazione grave, il 28,9% di coloro che hanno una limitazione non grave) e la maggior parte di questi lavoratori possono essere definiti a bassa intensità lavorativa. Lo svantaggio è ancora più netto per le lavoratrici.</p><p>Le persone con disabilità che hanno titoli di studio più elevati (diploma di scuola superiore e titoli accademici) è pari al 30,1% tra gli uomini e al 19,3% tra le donne, a fronte del 55,1% e 56,5% per il resto della popolazione; ciò è fortemente influenzato dai permanenti ostacoli alla piena inclusione scolastica, dovuti soprattutto a barriere architettoniche nelle scuole, carenza di insegnanti di sostegno e di strumenti tecnologici.</p><p>Nell’anno 2023/2024 nella scuola italiana si contavano 359 mila alunni con disabilità, circa il 4,5% del totale.</p><p>Si conta che in Italia ci siano 7 milioni di <i>caregiver</i>, di cui il 38% si prende cura di familiari non autosufficienti.</p><p><a href="https://www.hr-link.it/valorizzazione-lavoratori-disabilita/" target="_blank" rel="noreferrer">Leggi qui l'articolo integrale</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 16 Jul 2025 12:04:04 +0200</pubDate>
                        <title>Open finance: le big tech non potranno gestire i dati finanziari dei clienti </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/default-6344010a51563cf8fd02585026a24d6a</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Fida, il regolamento sull'open finance (Financial Information Data Access), riprende il suo cammino, che sembrava essersi arenato, con l'esclusione delle big tech (Apple, Meta, Amazon), dalla possibilità di essere tra i soggetti che potranno accedere ai dati finanziari dei clienti. I servizi della Commissione Ue in un documento riservato (del genere che viene indicato come non paper) preparato nelle scorse settimane, riconoscono le preoccupazioni sollevate da Consiglio e Parlamento riguardo all'accesso al Fida da parte delle imprese designate come "gatekeeper" ai sensi del Digital Markets Act, ovvero le big tech.&nbsp;</p><p>I Colegislatori infatti avevano segnalato che i gatekeeper detengono un considerevole potere economico, sono in grado di sfruttare i loro vantaggi, come l'accesso a grandi quantità di dati, da un'area di attività all'altra. Senza contare che alcune di queste imprese esercitano il controllo su interi ecosistemi di piattaforme nell'economia digitale e sono estremamente difficili da contrastare o contestare e questo potrebbe portare a gravi squilibri nel potere contrattuale per i mercati nel settore digitale.&nbsp;</p><p>«Una simile opzione - spiega l'avvocato <strong>Francesco Mocci</strong>, partner di ADVANT Ntcm - ha suscitato notevoli perplessità, perché i gatekeeper si trovano in una situazione di evidente vantaggio competitivo derivante dalla loro capacità di acquisire, gestire ed elaborare big data avvalendosi di piattaforme consolidate ottenendo ulteriori informazioni, spesso sensibili, su milioni di utenti».&nbsp;</p><p>Le big tech in pratica per accedere ai dati finanziari dei clienti dovrebbero essere autorizzati come Fisp (Financial Information Service Providers). I Fisp sono soggetti che, elaborando i dati dei conti di pagamento aperti presso vari intermediari, offrono ai clienti un servizio di analisi e consolidamento dei dati resi disponibili su un'unica piattaforma. Nella prospettiva dell'open finance, i Fisp saranno in grado di assicurare ai clienti una visione d'insieme dei loro investimenti e dei loro impegni finanziari, consentendo loro una più efficiente pianificazione e una accurata selezione dei partner.&nbsp;</p><p>«Se la Commissione, nella proposta di regolamento originaria del 2023 - spiega Mocci -, non aveva manifestato particolare sensibilità sul tema, Parlamento e Consiglio hanno invece spinto, rispettivamente, per il divieto per i gatekeeper di diventare Fisp o comunque per una loro rigida regolamentazione. Nel testo con cui apporta semplificazioni alla precedente proposta, la Commissione pare adottare un approccio particolarmente restrittivo: i gatekeeper non potranno diventare Fisp e forti limitazioni saranno previste anche peri soggetti da essi posseduti o controllati».</p><p><i>L'articolo su Il Sole 24 Ore</i>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 16 Jul 2025 09:32:21 +0200</pubDate>
                        <title>Relazione annuale 2024 del Garante Privacy al Parlamento</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/relazione-annuale-2024-del-garante-privacy-al-parlamento</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La presentazione della Relazione annuale 2024 dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali alla Camera dei Deputati rappresenta un appuntamento importante non solo per le Istituzioni, gli operatori giuridici e gli stakeholder, ma per tutti i cittadini. In un contesto tecnologico che evolve a ritmi vertiginosi, segnato dall’avvento dell’intelligenza artificiale e dall’incessante digitalizzazione di processi e servizi, la tutela della privacy si conferma un presidio fondamentale di democrazia e fiducia digitale.</p><p><strong>I numeri chiave del 2024: un anno di sfide e interventi</strong></p><p>La relazione sottolinea con chiarezza quanto il panorama della protezione dei dati sia diventato complesso e interconnesso:</p><ul><li><span><strong>2.204 data breach segnalati</strong> tra settore pubblico e privato, un dato che testimonia la crescente esposizione ai rischi e l’esigenza di un approccio rigoroso e proattivo da parte di tutti gli attori, anche alla luce dell’intensificarsi delle sanzioni nei casi più gravi da parte del Garante</span><a href="https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10148845" target="_blank" class="fui-Link ___1q1shib f2hkw1w f3rmtva f1ewtqcl fyind8e f1k6fduh f1w7gpdv fk6fouc fjoy568 figsok6 f1s184ao f1mk8lai fnbmjn9 f1o700av f13mvf36 f1cmlufx f9n3di6 f1ids18y f1tx3yz7 f1deo86v f1eh06m1 f1iescvh fhgqx19 f1olyrje f1p93eir f1nev41a f1h8hb77 f1lqvz6u f10aw75t fsle3fq f17ae5zn" title="https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10148845" rel="noreferrer noopener"><span>1</span></a><span>.</span></li><li><span><strong>130 ispezioni</strong> condotte, con focus su ambiti altamente innovativi: sistemi di identità digitale (SPID), riconoscimento facciale, videosorveglianza e applicazioni di intelligenza artificiale. Questi controlli pongono in rilievo come la sfida della privacy sia sempre più intrecciata con i temi dell’innovazione tecnologica e della cybersecurity.</span></li><li><span><strong>835 provvedimenti collegiali</strong> adottati, di cui <strong>468 di natura correttiva e sanzionatoria</strong>: un segnale forte della crescente attenzione sia repressiva che preventiva dell’Autorità nei confronti delle violazioni e delle criticità più rilevanti. I pagamenti derivanti dall'attività sanzionatoria sono corrisposti a Euro 24.430.856,45</span></li><li><span><strong>Oltre 16.000 quesiti</strong> gestiti dall’Autorità, segno di un interesse sempre più diffuso e concreto nei confronti della materia e della necessità di una comunicazione trasparente e autorevole a beneficio di cittadini e imprese.</span></li></ul><p><strong>Privacy e intelligenza artificiale: bilanci e prospettive</strong></p><p>Nel 2024 l’Autorità ha puntato i riflettori sulle profonde implicazioni dell’adozione dell’intelligenza artificiale nei settori chiave: dalla sanità digitale all’age verification, passando per la gestione delle identità digitali e i rischi connessi al web scraping per l’addestramento degli algoritmi. Il dialogo tra evoluzione tecnologica e diritto si fa sempre più stringente, portando il Garante a ribadire la necessità di una regolazione rigorosa e aggiornata rispetto ai nuovi scenari digitali.</p><p>Le attività ispettive e i provvedimenti hanno interessato anche la delicata questione delle <strong>decisioni automatizzate</strong> e della profilazione, così come la cybersicurezza delle infrastrutture pubbliche e private. La Relazione richiama tutti i responsabili dei dati a mantenere un alto livello di consapevolezza e responsabilità in tema di sicurezza tecnica e organizzativa.</p><p><strong>Cultura della conformità: diritti e fiducia al centro</strong></p><p>Il bilancio tracciato dal Garante è chiaro: la cultura della conformità normativa e della sicurezza dei dati non è più solo un adempimento. È una garanzia per la tutela dei diritti fondamentali delle persone e un pilastro imprescindibile per la fiducia digitale nella società e nel mercato.</p><p>Viene rinnovato l’invito a tutti gli operatori—pubblici e privati—a investire in formazione, aggiornamento costante dei processi e trasparenza, per rafforzare un ecosistema digitale che tuteli la dignità, la libertà e la sicurezza di ciascun individuo.</p><p>In conclusione, la Relazione annuale 2024 del Garante Privacy fotografa un Paese in cui la protezione dei dati personali non è più solo un tema tecnico, ma una vera e propria questione sociale, giuridica ed etica. Dalla gestione dei data breach all’innovazione della AI, la sfida è quotidiana e chiede a tutti i protagonisti di essere all’altezza, costruendo insieme un futuro digitale più sicuro, inclusivo e trasparente.</p><p><a href="https://www.gpdp.it/documents/10160/0/Relazione+2024+del+Garante+per+la+protezione+dei+dati+personali.pdf/0a81a64e-0ea4-5073-8137-9fa244c470bd?version=4.0" target="_blank" rel="noreferrer">Qui la relazione completa</a></p><p><a href="https://www.gpdp.it/documents/10160/0/Relazione+annuale+2024+-+Discorso+del+Presidente.pdf/6f2fb17e-ae90-fb68-89c6-011e8c1bf3ce?version=1.0" target="_blank" rel="noreferrer">Qui il discorso del Presidente Pasquale Stanzione</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 14 Jul 2025 10:06:45 +0200</pubDate>
                        <title>Gli intermediari assicurativi hanno l&#039;obbligo di dettagliare al cliente ogni singolo costo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/gli-intermediari-assicurativi-hanno-lobbligo-di-dettagliare-al-cliente-ogni-singolo-costo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i><strong>Gli intermediari che offrono prodotti assicurativi e sono soggetti alla normativa Mifid, su richiesta del cliente sono tenuti a fornire il rendiconto annuale dei costi in formato analitico, oltre alla forma aggregata già obbligatoria? In caso affermativo questo significa che, oltre alla rendicontazione complessiva, devono essere in grado di fornire un dettaglio dei costi e degli oneri sostenuti per i singoli prodotti o servizi, se richiesto dal cliente?</strong></i></p><p>Risponde <strong>Ludovica D'Ostuni</strong>, Counsel Advant-Nctm La disciplina degli obblighi a carico degli intermediari abilitati (banche e Sim) relativamente alla disclosure - ex ante ed ex post - dei costi relativi alla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi è disciplinata dall'articolo 133, comma 2, lettera b), n. X.3. La norma stabilisce che «le informazioni su tutti i costi e gli oneri, comprese le informazioni relative all'attività di distribuzione assicurativa, al costo del prodotto di investimento assicurativo raccomandato o offerto in vendita al cliente e alle modalità di pagamento da parte del cliente, ivi inclusi eventuali pagamenti eseguiti a favore di o tramite terzi.</p><p><i>Articolo integrale sull'edizione del 12 luglio 2025 di Plus 24 Il Sole 24 Ore.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 14 Jul 2025 09:57:56 +0200</pubDate>
                        <title>Ue. La commissione traccia la semplificazione per rilanciare Fida</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ue-la-commissione-traccia-la-semplificazione-per-rilanciare-fida</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Alcune partite che sembravano destinate ad arenarsi nel mare magnum delle proposte europee non realizzate hanno visto nell'ultimo periodo un risveglio di interesse. Oltre alla Ris (Retail investment strategy), ha ripreso quota anche il regolamento Fida (Financial Information Data Access), destinato a promuovere nella Ue l'open finance, dopo l'open banking.</p><p><strong>La semplificazione</strong></p><p>Per sbloccare Fida, la Commissione ha elaborato un non paper (ovvero un documento interno preparato dagli uffici), per arrivare a una proposta semplificata per facilitare il percorso dell'iniziativa. «Si vuole replicare la positiva esperienza dei servizi di pagamento anche al mondo finanziario - spiega l'avvocato Francesco Mocci, partner di ADVANT Nctm - rendendo disponibili i dati dei clienti detenuti presso enti creditizi, imprese di assicurazione e altri soggetti vigilati anche agli intermediari (denominati "utenti di dati") interessati a offrire nuovi prodotti agli stessi destinatari. I clienti dovranno dare il consenso affinché le informazioni relative ai loro contratti — mutui ipotecari, crediti al consumo, servizi di investimento, una vasta gamma di servizi assicurativi, prodotti pensionistici, etc. — possano essere condivise con gli utenti di dati. I benefici attesi consistono in un maggiore controllo da parte dei clienti in merito ai propri dati e, soprattutto, nella maggiore personalizzazione dei servizi: gli utenti di dati, infatti, avrebbero a disposizione le informazioni necessarie per confezionare prodotti e servizi più mirati». L'obiettivo dunque è quello di ridurre gli oneri amministrativi e i costi di adeguamento per il mercato, pur preservando la finalità di fondo.</p><p><i>Articolo integrale sull'edizione del 12 luglio 2025 di Plus 24 Il Sole 24 Ore.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 11 Jul 2025 15:35:44 +0200</pubDate>
                        <title>Obblighi di informazione e consultazione nelle fusioni trasfrontaliere</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/obblighi-di-informazione-e-consultazione-nelle-fusioni-trasfrontaliere</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il D.Lgs 88/2025,&nbsp;pubblicato in Gazzetta Ufficiale&nbsp;23 giugno 2025&nbsp;n. 143, riscrive gli obblighi procedurali di informazione e consultazione dei lavoratori&nbsp;nell'ambito delle fusioni transfrontaliere: esaminiamo il&nbsp;quadro normativo completo, le nuove procedure e il relativo regime applicativo.</p><p class>&nbsp;</p><p class><a href="https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/11728827/obblighi-di-informazione-e-consultazione-nelle-fusioni-transfrontaliere" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Leggi qui l'articolo a cura di Enrico Boursier Niutta e Marzia Sansone per QuotidianoPiù</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 11 Jul 2025 10:59:04 +0200</pubDate>
                        <title>Decreto Mase e regole operative GSE per capire meccanismo claw-back</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/decreto-mase-e-regole-operative-gse-per-capire-meccanismo-claw-back</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>“La formula descritta nella comfort letter, comunque interpretata, porta a risultati che appaiono illogici e non coerenti con l’obiettivo dello schema che è, ancora più alla luce della comfort letter, coinvolgere gli energivori in un meccanismo di supporto all’effettiva installazione di capacità addizionale da fonti rinnovabili che sembra però ben lontano dall’essere conseguibile”, ha detto Piero Viganò, partner di ADVANT Nctm, a <strong>pv magazine Italia</strong>.</i></p><p><strong>pv magazine Italia</strong> ha avuto il piacere di confrontarsi con Piero Viganò, partner di Advant Nctm Studio Legale. Abbiamo parlato del meccanismo di claw-back all’interno dell’Energy Release 2.0 e del Mercato Pluriennale PPA.</p><p><strong>Il 27 giugno 2025 la Commissione europea ha trasmesso all’Italia una comfort letter in cui accoglie positivamente la versione rivista del meccanismo “Energy Release 2.0”. In caso di sovra-remunerazione, è previsto un meccanismo di claw-back: al termine dei contratti iniziali, i beneficiari potranno essere tenuti a restituire l’eventuale vantaggio residuo tramite l’estensione del contratto CfD a condizioni economiche limitate ai soli costi operativi e di manutenzione. Come reputate questa clausola?</strong></p><p>Il meccanismo claw-back è previsto dalla comfort letter per le ipotesi in cui al termine del periodo di restituzione (20 anni dalla data di entrata in esercizio degli impianti), il GSE accerti, mediante l’applicazione della formula indicata dalla Commissione, che il valore netto attualizzato dei benefici ottenuti dai clienti finali energivori o aggregatori durante il periodo di anticipazione risulti superiore a quello restituito durante periodo di restituzione. In tal caso, il termine di durata del contratto di restituzione potrà essere esteso per un periodo ulteriore, al fine di consentire l’integrale restituzione del vantaggio economico residuo. Durante tale estensione, il prezzo di riferimento sarà significativamente ridotto rispetto al prezzo di cessione di Euro 65/MWh, in quanto limitato alla sola copertura dei costi operativi e di manutenzione dell’impianto.</p><p>Questa previsione introduce una importante novità che, se da un lato, potrebbe consentire di mitigare il rischio di sovraremunerazione, dall’altro lato, impone una valutazione attenta da parte dei soggetti produttori in relazione al flusso di cassa che potranno ottenere o non ottenere mediante l’accesso all’Energy Release 2.0.</p><p>In ogni caso, occorre attendere la pubblicazione del decreto da parte del MASE e delle relative regole operative del GSE, che avranno il compito di chiarire nel dettaglio i presupposti applicativi e le modalità di attuazione di tale meccanismo. Solo allora gli operatori potranno effettuare valutazioni informate sull’opportunità di adesione al meccanismo, tenuto conto del potenziale impatto sul ritorno economico complessivo dell’investimento.</p><p>Infatti, la formula descritta nella comfort letter, comunque interpretata, porta a risultati che appaiono illogici e non coerenti con l’obiettivo dello schema che è, ancora più alla luce della comfort letter, coinvolgere gli energivori in un meccanismo di supporto all’effettiva installazione di capacità addizionale da fonti rinnovabili che sembra però ben lontano dall’essere conseguibile.</p><p><a href="https://www.pv-magazine.it/2025/07/11/novita-normative-advant-decreto-mase-e-regole-operative-gse-per-capire-meccanismo-claw-back/" target="_blank" rel="noreferrer"><i><u>Articolo integrale&nbsp;</u></i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 10 Jul 2025 09:39:18 +0200</pubDate>
                        <title>Nessuna garanzia per i risparmiatori</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nessuna-garanzia-per-i-risparmiatori</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Contributo a cura di Irene Gusso per </i><a href="https://www.fondiesicav.it/" target="_blank" rel="noreferrer"><i><u>Fondi &amp; Sicav</u></i></a></p><p>Negli ultimi anni sì è registrata una partecipazione sempre crescente degli investitori retail al mondo degli investimenti finanziari. Questa tendenza è stata favorita dalla proliferazione di nuovi canali di accesso ai mercati dei capitali, quali app, social network, motori di ricerca e piattaforme online. Per fare alcuni esempi: si possono trovare opportunità di investimento tramite una semplice ricerca su Google o visualizzando per caso un post su Facebook o X o, addirittura, un breve video su Tik Tok.</p><p><strong>Il rovescio della medaglia&nbsp;</strong></p><p>Questo fenomeno ha certamente avuto effetti positivi; per esempio, ha incrementato i capitali investiti e la concorrenza tra gli operatori del mercato.Tuttavia, non possiamo non considerare il rovescio della medaglia: gli investitori retail sono ora maggiormente esposti al rischio di truffa, perché non c'è alcuna garanzia che le imprese con cui interagiscono tramite social media e piattaforme digitali siano soggetti professionali e autorizzati. Questo aspetto non è di scarso valore: i soggetti autorizzati, in quanto tali, possono essere considerati affidabili, perché per potere ottenere e mantenere la loro autorizzazione devono dimostrare di rispettare determinati requisiti e sono costantemente sottoposti alla supervisione delle autorità di vigilanza competenti.Al contrario, in mancanza di un soggetto autorizzato, gli investitori retail rischiano di assumere decisioni di investimento dettate più dall'efficacia degli strumenti comunicativi e delle strategie di marketing utilizzate dagli offerenti, che dalla bontà degli investimenti in sé.</p><p><strong>Il rischio di truffe</strong></p><p>Ne consegue che le piattaforme digitali rischiano, se non provviste di adeguati presidi, di essere sfruttate da veri e propri truffatori per pubblicizzare servizi finanziari non autorizzati e, quindi, illeciti e per spingere i piccoli investitori a rivolgersi a società o enti non autorizzati. Il problema non è di poco conto; infatti, questo genere di truffe rischia di avere impatti non solo a livello individuale, ma anche a livello sistemico. L'impatto sul piano individuale è evidente: il singolo investitore potrebbe incorrere in perdite significative a causa degli investimenti pubblicizzati sulle piattaforme digitali. Ma esiste anche un rischio sistemico: il settore degli investimenti finanziari vive delle iniezioni di capitali da parte di tutto il pubblico degli investitori, professionali e non; quindi, un fenomeno come quello delle truffe finanziarie online, che ha il potenziale di creare una forte sfiducia del pubblico nei confronti del settore finanziario, può avere un impatto negativo sul buon funzionamento del mercato.</p><p><strong>L'invito di ESMA ai provider</strong></p><p>In questo scenario, in cui è ben possibile che non sia coinvolta alcuna impresa di investimento autorizzata, l'unico schermo tra gli investitori e i potenziali truffatori è costituito proprio dai provider delle piattaforme online e, per questo motivo, l'Esma (l'autorità di vigilanza europea per gli strumenti finanziari e i mercati di capitali) ha inviato, in data 28 maggio 2025, una lettera a tutti i principali provider: Alphabet, Amazon, Apple, Google, Meta, Rcddit, Snap,Tclegram,TikTok e X. Questi ultimi sono stati invitati ad adottare misure proattive per prevenire la promozione di servizi finanziari non autorizzati; in sostanza, il provider dovrebbe approntare dei sistemi per verificare se una determinata impresa, che desideri promuovere servizi finanziari tramite la sua piattaforma, sia stata autorizzata da una qualche autorità di vigilanza europea od operi per conto di un'impresa autorizzata.A titolo di esempio, l'Esma ha suggerito che i provider potrebbero effettuare queste verifiche tramite la consultazione del registro delle imprese di investimento autorizzate ai sensi della Mifid2, tenuto dalla stessa Esma. Questo non è l'unico strumento disponibile. Infatti, l'iniziativa dell'Esma ripropone sul piano europeo i timori già espressi a livello internazionale dal losco (International organization of securities commissions) in una comunicazione del 21 maggio 2025, in cui si fa anche riferimento a un apposito database globale, lanciato nel primo trimestre del 2025 e denominato l-Scan (International securities and commodities alerts network), che raccoglie un elenco delle imprese di investimento non autorizzate o coinvolte in attività finanziarie illegali. Si auspica che i provider accolgano i suggerimenti dell'Esma, per rendere i nuovi canali di pubblicità finanziaria più sicuri e affidabili, non solo a tutela degli investitori, ma a beneficio dell'intero sistema.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 09 Jul 2025 17:05:34 +0200</pubDate>
                        <title>Dalla Capital Market Union alla Saving Investment Union (SIU) per canalizzare il risparmio europeo verso l’economia reale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/default-b9e24f677b7a10050a8d4dbf7c98765c</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Durante l’<strong>MF Growth Italia Day 2025</strong> organizzato da Milano Finanza, <strong>Lukas Plattner </strong>ha analizzato lo stato dell’arte e le prospettive della SIU, oltre al regolamento varato dall’Unione Europea.</p><p>Il necessario passo in avanti in termini di semplificazione portato dalla Saving and Investment Union, infatti, deve ora essere accompagnato da misure concrete che possano rendere accessibili i capitali per imprese e risparmiatori.</p><p>“<i>Serve una spinta da parte degli Stati membri per incentivare nuovi strumenti finanziari dedicati all’equity domestico con importanti schemi di incentivi fiscali, soluzioni che – già attualmente – registrano forte interesse e domanda da parte dei risparmiatori. In Italia, ad esempio, solo il 16% del risparmio gestito totale viene investito in questa asset class e la percentuale va ampliata. Si può ripartire dai PIR, che sono stati un buon modello, lavorando per riportarli a nuova veste e agire, in contemporanea, sul versante previdenziale, altro elemento di grande attenzione. È necessario promuovere un’azione integrata e condivisa tra mondo delle imprese, settore finanziario e Governo per dare spinta a questo necessario travaso di capitali al mondo produttivo</i>”, ha evidenziato Lukas Plattner.</p><p><a href="https://video.milanofinanza.it/video/opportunita-finanziarie-con-la-saving-investment-union-dell-unione-europea-x9ml99s" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Il video completo su Milano Finanza</i></a>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 09 Jul 2025 10:08:00 +0200</pubDate>
                        <title>Dal feed al lead il passo è breve</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dal-feed-al-lead-il-passo-e-breve</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Dall'appeal del B2c alla credibilità nel B2b, l'influencer marketing evolve in chiave professionale, mentre imprese e creator devono fare i conti con nuove regole, compliance fiscale e contrattuale. E improvvisare non è più un'opzione.</i></p><p>Mentre il dibattito sull'etica e la trasparenza dell'influencer marketing continua a tenere banco, c'è un fronte meno appariscente ma in rapida espansione che merita attenzione: quello B2b. Qui, l'influencer non è solo e necessariamente un volto da milioni di follower, ma - nella maggior parte dei casi - un professionista di settore, un esperto riconosciuto o un leader d'opinione capace di influenzare decisioni aziendali e orientare le stretegie di acquisto. […]</p><p>[…] «L'introduzione del nuovo codice Ateco dedicato agli influencer e ai content creator segna un passo importante verso una maggiore chiarezza, perlomeno in materia fiscale e contributiva, in un settore finora privo di una disciplina di legge specifica», spiega a Economy <strong>Paolo Lazzarino</strong>, partner ADVANT Nctm, studio legale con uffici operativi a Milano, Roma, Genova, ma anche a Londra e Shanghai. «A questo intervento ha fatto seguito a febbraio di quest'anno la pubblicazione della circolare Inps n. 44, che fornisce un primo quadro interpretativo chiaro in merito agli obblighi previdenziali dei content creator, individuando due principali regimi applicabili: l'inquadramento come lavoratori autonomi per le attività abituali e organizzate professionalmente, e come lavoratori dello spettacolo per le attività di natura artistica o di intrattenimento legate alla promozione di marchi o prodotti».&nbsp;</p><p>Eppure l'inquadramento contrattuale resta ancora incerto: «Manca infatti una definizione giuridica univoca dei termini "influencer" o "creator e le disposizioni di legge si applicano per analogia, richiamando categorie tradizionali come la prestazione d'opera, l'agenzia e la cessione di diritti d'autore. Non a caso, una recente sentenza del Tribunale di Roma ha qualificato l'attvità dell'influencer, nel caso di rapporti stabili e continuativi che coinvolgano l'utilizzo di codici sconto o di altri meccanismi di affiliazione per la promozione dì prodotti online, come attività di intermediazione propria dell'agente di commercio, con conseguente obbligo di iscrizione alla gestione Enasarco».&nbsp;</p><p>Così gli influencer , soprattutto quelli più strutturati e spesso supportati da agenzie o team di esperti, stanno adottando un approccio più accurato, prestando maggiore attenzione alle implicazioni legali e fiscali. «Questi soggetti si avvalgono sempre di più di contratti ben redatti, prestano attenzione alle regole pubblicitarie e si affidano a consulenti specializzati per assicurarsi la compii ance legale e fiscale. Questa maggiore attenzione deriva certamente dall'adozione delle Linee Guida Agcom sugli influencer, in vigore dal 2024, che introducono un cambio di prospettiva: gli influencer più seguiti, con un forte impatto sull'opinione pubblica, sono ora equiparati ai fornitori di servizi media audiovisivi e devono rispettare obblighi chiari su trasparenza, tutela dei minori, diritti d'autore e prevenzione della disinformazione. Si tratta di una regolamentazione del settore, che si affianca alla Digital Chart lap, già nota per fornire indicazioni pratiche su come segnalare contenuti pubblicitari sui social», precisa Lazzarino.&nbsp;</p><p>E i micro-influencer? «Non è raro che vengano attivate collaborazioni senza un contratto scritto o che si trascurino gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa, come l'inserimento delle diciture pubblicitarie nei contenuti sponsorizzati. In alcuni casi, manca del tutto la percezione che determinati contenuti possano avere conseguenze legali, ad esempio in materia di diffamazione, contraffazione, denigrazione commerciale o pubblicità ingannevole: si pensi, ad esempio, alla promozione di "dupes", ovvero prodotti ispirati a marchi noti, che in certi casi può configurare una violazione del diritto di marchio e dare luogo a responsabilità per contraffazione», spiega il legale.&nbsp;</p><p>Altri rischi non trascurabili riguardano l'uso non autorizzato di opere protette da diritto d'autore (come immagini, musiche o loghi), la diffusione di contenuti lesivi della dignità umana o inappropriati per i minori, e la promozione di prodotti o servizi in settori regolamentati (come alimenti, integratori o cosmetici) senza rispettare le specifiche prescrizioni di legge. «Non meno importante, vi è anche il rischio di omissioni fiscali o contributive», sottolinea Lazzarino. […]</p><p><i>Articolo integrale sull'eduzione di Luglio di </i><a href="https://www.economymagazine.it/" target="_blank" rel="noreferrer"><i><u>Economy</u></i></a><i>&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 09 Jul 2025 10:03:46 +0200</pubDate>
                        <title>SIU, RIS e Regolamento FIDA: le riforme che potrebbero cambiare il risparmio in Europa</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/siu-ris-e-regolamento-fida-le-riforme-che-potrebbero-cambiare-il-risparmio-in-europa</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Dal nodo incentivi alla spinta verso l’economia reale, Francesco Mocci, partner di ADVANT Nctm, analizza il futuro incerto delle proposte europee sul risparmio, tra complessità politiche e impatti attesi su consulenza, prodotti e investitori retail.</i></p><p>In Europa si discute di risparmio, ma la direzione non è affatto chiara. La proposta della Retail Investment Strategy (RIS), pensata per rivoluzionare il rapporto tra consulenti, risparmiatori e prodotti finanziari, rischia di arenarsi ancora prima di diventare realtà. A spiegarne motivi, prospettive e insidie è l’avvocato Francesco Mocci, partner di Advant Nctm, che segue da vicino l’evoluzione normativa in ambito finanziario.</p><p>“Non è detto che la RIS vedrà mai la luce”, afferma con realismo Mocci. “Oggi esistono tre versioni diverse del testo – una della Commissione, una del Parlamento e una del Consiglio – che divergono profondamente sui punti principali.”</p><p>Uno degli aspetti più controversi della proposta riguarda il tema degli incentivi; inizialmente, si temeva l’introduzione di un bando simile a quello esistente in Olanda e Regno Unito. “Il divieto degli incentivi è stato accantonato già nella fase iniziale dalla Commissione”, chiarisce Mocci. “Ma tutte le versioni della RIS prevedono comunque un periodo di osservazione, volto a valutare se un eventuale divieto sarà opportuno in futuro.”</p><p><a href="https://www.we-wealth.com/news/siu-ris-e-regolamento-fida-le-riforme-che-potrebbero-cambiare-il-risparmio-in-europa" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Leggi qui l'articolo integrale</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 09 Jul 2025 09:34:00 +0200</pubDate>
                        <title>Il collocamento a distanza di prodotti bancari, finanziari e assicurativi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-collocamento-a-distanza-di-prodotti-bancari-finanziari-e-assicurativi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il nostro <strong>Fabio Coco</strong> ha partecipato all'evento organizzato da <strong>Paradigma Srl</strong> dedicato al&nbsp;collocamento a distanza di prodotti bancari, finanziari e assicurativi.&nbsp;<br><br>In particolare, Fabio è stato relatore con un intervento dal titolo "Le modalità di conclusione a distanza del contratto e l'uso delle firme elettroniche" trattando i seguenti argomenti:<br>➡️ Le Linee Guida dell’AgID in materia di formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici<br>➡️ La conclusione via Internet di contratti bancari, finanziari e assicurativi<br>➡️ Le firme elettroniche: caratteristiche e differenze tra le diverse tipologie<br>➡️ Il valore probatorio di documenti informatici, copie e duplicati<br>➡️ La sottoscrizione via SPID dei documenti informatici nelle Linee Guida AGID<br>➡️ Le novità sull’utilizzo della identità digitale e delle firme elettroniche introdotte dal Regolamento Eidas 2<br>➡️ Gli obblighi di conservazione dei documenti informatici</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 08 Jul 2025 15:46:06 +0200</pubDate>
                        <title>Presentazione del 2° Rapporto 2025 di Nomisma</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/default-c7a9374350ce6ea7c63ed6374bf9aece</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Giovedì 10 luglio | ore 10:30<br>Auditorium Assolombarda, Milano</p><p><strong>Marco Monaco</strong> parteciperà alla presentazione del <strong>2° Rapporto 2025 sul mercato immobiliare</strong> a cura di <strong>Nomisma</strong>, intervenendo nel panel conclusivo dedicato al ruolo strategico che la riqualificazione di stadi e impianti sportivi può assumere come leva per la rigenerazione urbana e la valorizzazione del territorio. Un tema sempre più centrale nel dibattito sul futuro delle città.</p><p>L’incontro offrirà una panoramica aggiornata sullo scenario macroeconomico e sulle dinamiche del mercato immobiliare italiano, coinvolgendo esperti, istituzioni e operatori del settore.</p><p><a href="https://www.nomisma.it/eventi/2-rapporto-sul-mercato-immobiliare-2025/" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Per iscrizioni</i></a><i>.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 07 Jul 2025 14:07:51 +0200</pubDate>
                        <title>MF Growth Italia Day 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/mf-growth-italia-day-2025</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lukas Plattner</strong> parteciperà come relatore al MF Growth Italia Day 2025, l’evento annuale promosso da <strong>Milano Finanza</strong> e <strong>Class CNBC</strong> per fare il punto sul presente e il futuro del mercato Euronext Growth Milano.<br><br>Tra i temi affrontati:<br>• Le sfide delle PMI tra dazi e geopolitica<br>• Investimenti pubblico-privati per la crescita<br>• Il ruolo di fondi pensione e assicurazioni<br>• IPO, delisting e prospettive per l’EGM<br>• Finanza alternativa, DeFi e strumenti innovativi<br><br><a href="https://www.classagora.it/eventi/mf-growth-italia-day-2025" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Iscriviti qui per partecipare</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9271</guid>
                        <pubDate>Fri, 04 Jul 2025 16:45:00 +0200</pubDate>
                        <title>Le applicazioni dell&#039;Intelligenza Artificiale in ambito bancario, finanziario e assicurativo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-applicazioni-dellintelligenza-artificiale-in-ambito-bancario-finanziario-e-assicurativo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fabio Coco</strong> ha partecipato al workshop organizzato da Optime dedicato alle applicazioni dell'Intelligenza Artificiale in ambito bancario, finanziario e assicurativo.<br><br>In particolare, Fabio ha parlato di:</p><ul><li><span>Strumenti basati sull’AI per l’individuazione di frodi o di condotte anomale con riferimento ai servizi di pagamento e alle transazioni bancarie</span></li><li><span>Problematiche connesse all’utilizzo dell’AI ai fini del credit scoring</span></li><li><span>Utilizzo dell’AI per lo svolgimento della valutazione di adeguatezza nell’ambito dei servizi di investimento</span></li><li><span>Forme di trading algoritmico guidati da sistemi di AI</span></li><li><span>Applicazioni dell’AI per il calcolo della probability of default in termini di differenziazione di rischio e nell’ambito dell’Internal Ratings-Based (IRB) modelling</span></li></ul>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <guid isPermaLink="false">news-9195</guid>
                        <pubDate>Tue, 01 Jul 2025 09:32:23 +0200</pubDate>
                        <title>Norme Ue. Da oggi in vigore le nuove regole sull&#039;accessibilità</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/norme-ue-da-oggi-in-vigore-le-nuove-regole-sullaccessibilita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Interessati tutti i documenti messi a disposizione dalle banche</i></p><p>[…] Si applica infatti a partire da oggi (28 giugno) con molti punti ancora aperti e notevoli dubbi interpretativi l'European Accessibility Act - Eaa. La direttiva UE 2019/89 era stata recepita in Italia con il decreto legislativo 82/2022, che ha individuato nell'Agid (Agenzia per l'Italia digitale) l'autorità di riferimento per il settore […]</p><p>[…] L'Agid ha messo in consultazione delle Linee Guida, che secondo l'avvocato <strong>Francesco Mocci</strong>, partner di ADVANT Nctm: «Non affrontano i problemi relativi all'applicazione della nuova normativa al comparto bancario e finanziario e presentano un taglio meramente tecnico; sarebbe stato opportuno un coordinamento con le Autorità di vigilanza di settore (Banca d'Italia e Consob), per offrire agli intermediari il tempo necessario per l'adeguamento tempestivo al nuovo scenario. Un punto aperto rilevante, non toccato dalle Linee Guida, è relativo alle informazioni oggetto della Direttiva».</p><p><i>Articolo integrale sul numero del 28 giugno 2025 di Plus 24 Il Sole 24 ore</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <guid isPermaLink="false">news-9178</guid>
                        <pubDate>Thu, 26 Jun 2025 14:27:34 +0200</pubDate>
                        <title>Fotovoltaico in aree idonee. Illegittimità del diniego PAS: cumulo paesaggistico e prevalenza della normativa nazionale sui vincoli territoriali </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/fotovoltaico-in-aree-idonee-illegittimita-del-diniego-pas-cumulo-paesaggistico-e-prevalenza-della-normativa-nazionale-sui-vincoli-territoriali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Sulla scia dei recenti orientamenti giurisprudenziali, con la recente sentenza n. 190 del 21 giugno 2025 il TAR Molise ha espresso alcuni principi di notevole interesse nell’ambito del delicato equilibrio tra la normativa nazionale e locale nel contesto dello sviluppo di progetti rinnovabili.</p><p class="text-justify">Segnatamente, con la tale pronuncia il TAR ha chiarito che <strong>la disciplina primaria</strong> – rappresentata, nel caso di specie, dall’art. 20 del D.Lgs 199/2021 in materia di <strong>aree idonee</strong> – in quanto proveniente da fonte legislativa, <strong>rende “cedevoli” eventuali vincoli paesaggistici regolati da piani territoriali e da prescrizioni delle NTA</strong>.</p><p class="text-justify">Per l’effetto, è stato stabilito che, laddove il relativo progetto ricada in area idonea <i>ex lege</i>, la PAS non può essere negata in virtù di vincoli territoriali preesistenti senza tener conto del dato normativo nazionale.</p><p class="text-justify">Nella fattispecie in questione, il Comune di Larino aveva trascurato il contesto legislativo nazionale (nel segno, l’art. 20, co. 8, c-<i>ter</i>, n. 1 e n. 2) reputando un progetto fotovoltaico di potenza pari a circa 5 MW incompatibile con il Piano Territoriale Paesistico Ambientale (negando la relativa PAS) nonostante lo stesso ricadesse in area idonea.</p><p class="text-justify">A tal riguardo, il TAR Molise ha evidenziato che <strong>la disciplina regionale e comunale</strong> evocata nei provvedimenti impugnati <strong>deve ritenersi superata</strong> sia dalla disciplina statale in materia di aree idonee sia dalla disciplina regionale (<i>i.e.</i>, la DGR n. 158/2023 con cui i criteri localizzativi sono state adeguati alle disposizioni nazionali).</p><p class="text-justify">È stato, dunque, ribadito che le disposizioni regionali o locali, recanti vincoli o prescrizioni alla installazione di impianti FER possano restare valide, nelle more dell’emanazione dei decreti attuativi <i>ex</i> art. 20 del D.Lgs. 199/2021, esclusivamente per le parti che non confliggono con la normativa nazionale (sul punto si veda, anche, la nota del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. n. 124474 del 28 luglio 2023 fornita in riscontro ad un interpello su un caso analogo).</p><p class="text-justify">I giudici amministrativi si sono inoltre soffermati su due ulteriori profili di rilievo non marginale nel contesto dello sviluppo di progetti rinnovabili, sottolineando che:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>in ambito autorizzativo gli enti locali non possono limitarsi a recepire acriticamente i pareri contrari della <strong>Soprintendenza</strong>, per di più se i progetti ricadono in area idonea e, dunque, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs 199/2021, quest’ultimi sono “<strong>non vincolanti</strong>”;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>una ragionevole valutazione dell’<strong>effetto cumulo&nbsp;</strong>ai fini paesaggistici non può che tener conto, ai fini della valutazione del reale impatto percettivo di un progetto fotovoltaico, dei soli impianti limitrofi già esistenti e/o approvati e non anche di quelli ancora in fase autorizzativa.&nbsp;</span></p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>RESTA AGGIORNATO</strong><br><a href="https://www.energylawitaly.com/newsletter-subscription" target="_blank">Iscriviti alla nostra Newsletter</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <guid isPermaLink="false">news-9175</guid>
                        <pubDate>Wed, 25 Jun 2025 14:11:54 +0200</pubDate>
                        <title>M&amp;A Energy in Italia: nuove opportunità tra rinnovabili, storage, biometano e evoluzione delle Route To Market</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ma-energy-in-italia-nuove-opportunita-tra-rinnovabili-storage-biometano-e-evoluzione-delle-route-to-market</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">L’attività M&amp;A nel mercato italiano dell’energia e delle infrastrutture si è confermata anche 2024 particolarmente prolifica, non soltanto grazie agli obiettivi europei (c.d. Green Deal) e nazionali (PNIEC) di decarbonizzazione, ma grazie anche agli obiettivi di sicurezza energetica imposti dal mutato quadro geopolitico. Il 2024 ha registrato un notevole volume di operazioni M&amp;A &nbsp;nel settore energy and utilities, comprensivo delle rinnovabili sia elettriche che gassose.</p><p class="text-justify">Osservando in dettaglio l’evoluzione del mercato nell’anno passato e nel primo trimestre 2025 è stato senz’altro possibile notare come il processo di transizione in atto non riguardi ormai più soltanto la generazione di energia da fonti rinnovabili e la riduzione di emissioni, ma più genericamente la diversificazione delle fonti di produzione ed il prospettico ammodernamento delle infrastrutture di rete, visto il crescente bisogno di flessibilità, conseguente alla diversificazione delle fonti di produzione non programmabili – insieme all’integrazione delle infrastrutture digitali nelle reti, che avrà verosimilmente un ruolo significativo anche nel miglioramento proprio nella gestione delle reti.</p><p class="text-justify"><strong>Le nuove direttrici di crescita: storage e biometano.</strong></p><p class="text-justify">In questo quadro generale, accanto a operazioni di rilievo nei settori delle reti elettriche e metano e LNG, l’attenzione degli investitori si è quindi progressivamente rivolta al mercato dell’accumulo elettrochimico (storage, BESS) e allo sviluppo e/o conversione di progetti dedicati alla produzione di biometano da rifiuti organici e reflui/sottoprodotti agricoli, quest’ultimo supportato&nbsp;&nbsp;del Decreto del MASE 15 settembre 2022, che ha potuto beneficiare delle risorse rese disponibili dai fondi europei al PNRR, mentre l’approssimarsi dei relativi termini di entrata in esercizio sta riducendo le prospettive di ritorno sull’investimento e quindi le valorizzazioni.</p><p class="text-justify">Nel primo caso, elemento a supporto degli investimenti è stato il favorevole quadro regolatorio che ha introdotto il nuovo meccanismo “MACSE” (Meccanismo di Approvvigionamento della Capacità di Stoccaggio Elettrico) per regolare l’approvvigionamento di capacità di stoccaggio da parte di Terna la cui prima asta si terrà il 30 settembre 2025, ma fonti di cash flow potrebbero essere costituite anche dai contratti di off take, di tolling oltre che dal Capacity Market anche combinati tra loro oltre che con un approccio merchant grazie all’attesa diffusione degli optimization agrement.&nbsp;</p><p class="text-justify">Parallelamente, nel 2024 il biometano si è imposto come vettore strategico grazie al supporto economico offerto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che ha previsto circa 1,7 miliardi di Euro a supporto della produzione di gas rinnovabile, innescando investimenti su numerosi progetti di scala industriale, sostenuti da tariffe incentivanti – di cui le prime due a scadenza proprio alla fine del 2024 nel primo trimestre accesso prioritario alla rete.&nbsp;</p><p class="text-justify">Lo scorso 7 giugno, l’ammontare delle risorse è stato peraltro incrementato grazie all’approvazione da parte della Commissione della richiesta italiana di procedere con la riallocazione di 640 milioni di Euro dalla misura originariamente dedicata all’idrogeno nei settori industriali hard to abate verso lo sviluppo del mercato del biometano, con scadenza a giugno 2026. Si tratta di una misura significativa che potrebbe comunque non raggiungere i suoi obiettivi in considerazione dello sfidante termine per l’entrata in esercizio degli impianti.&nbsp;</p><p class="text-justify">Nel determinare i flussi di cassa degli investimenti negli impianti di produzione di biometano dovrebbe inoltre tenersi in considerazione&nbsp;che l’articolo 5-<i>bis&nbsp;</i>del DL Agricoltura ha introdotto estensione della definizione di biometano autoconsumato anche al biometano consumato, in un sito diverso da quello di produzione, da parte di un cliente finale attivo nei c.d. settori “<i>hard to abate”&nbsp;</i>che abbia sottoscritto con il produttore apposito contratto di compravendita del biometano, cioè un c.d. <i>corporate&nbsp;</i>BPA o CBPA e che&nbsp;il 16 maggio 2025, il GSE ha pubblicato le nuove regole applicative DM Biometano, le quali meglio dettagliano i principali termini e condizioni dei CBPA, i principali requisiti oggettivi che dovranno essere rispettati dall’impianto biometano di volta in volta rilevante e i requisiti soggettivi delle parti interessate alla sottoscrizione di un CBPA<i>.&nbsp;</i>Tali norme hanno creato i presupposti di un crescente mercato che potrebbe determinare una diversa valorizzazione degli asset nell’ambito delle operazioni di M&amp;A che abbiano ad oggetto tali asset.</p><p class="text-justify"><strong>Il quadro normativo e gli ulteriori strumenti di supporto alle energie rinnovabili&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">L’attuale quadro normativo, sebbene complesso, offre significative opportunità agli operatori del settore. Tra gli strumenti più rilevanti i meccanismi FER X Transitorio per l’incentivazione delle FER mature (impianti solari, eolici, idroelettrici e a gas residui) e l’atteso FER X a regime, favorendo così la bancabilità di un maggior numero di progetti sino ad ora basata sostanzialmente solo sullo scarso accesso al FER 1 oltre che sui Long Term Trader PPA e sui Long Term Corporate PPA fisici e virtuali dotati di specifiche caratteristiche.</p><p class="text-justify">Riguardo al FER 2 – che punta a sostenere la realizzazione di 4,6 GW complessivi tra il 2024 e il 2028 - proprio ad inizio 2025 sono state pubblicate le regole operative che regole delle procedure competitive che ne determineranno l’assegnazione in misura variabile tra i&nbsp;tra i 100 €/MWh e i 300 €/MWh a seconda della tecnologia e della potenza ed un evidente regime di favore per l’eolico&nbsp;off-shore&nbsp;con 3,8 GW. La grande attesa per l’avvio dei bandi dedicati all’eolico off-shore è però destinata a perdurare in attesa di un adeguato numero di progetti che possano partecipare ad aste veramente competitive.</p><p class="text-justify">Il FER X Transitorio – il cui decreto di approvazione risale al febbraio scorso – ha destinato invece 9.7 miliardi di euro ad un meccanismo temporaneo pensato per promuovere la realizzazione di nuovi impianti il cui bando verrà pubblicato il 14 luglio 2025, come dichiarato dal responsabile degli affari regolatori del GSE, Ing. Davide Valenzano in occasione di un convegno tenutosi presso la sede di Milano di ADVANT Nctm e ciò in attesa del meccanismo FER-X a regime che dovrebbe essere approvato entro l’autunno del 2025 e favorire la realizzazione di impianti addizionali per il periodo 2026 - 2029..</p><p class="text-justify">Ugualmente incentrato sul meccanismo dei contratti per differenza (CfD) è il meccanismo c.d. Energy Release 2.0, introdotto dal Decreto Legge Nr. 11 del 9 dicembre 2023, come successivamente modificato, per il quale si rimane in attesa della definizione delle regole ad esito del confronto tra MASE e Commissione Europea&nbsp;</p><p class="text-justify">Le menzionate misure&nbsp; si inseriscono, inoltre, in un quadro normativo generale riorganizzato dal Testo Unico sulle Rinnovabili, adottato sempre lo scorso anno - che su input della normativa europea - ha finalmente portato semplificazioni procedurale e razionalizzazione in materia di autorizzazioni, semplificando processi e chiarendo incertezze interpretative e per il quale si attendono le ulteriori evoluzioni che saranno contenute nel correttivo atteso entro la fine dell’anno.</p><p class="text-justify">Rispetto alle previsioni, l’Italia continuerà a rappresentare un mercato attrattivo per gli investimenti di fondi tradizionali e infrastrutturali anche grazie alla bancabilità dei progetti supportata dai regimi incentivanti e per la rilevante numerosità di route to marker rese disponibili dal MASE.</p><p class="text-justify">Tale attrattività riguarderà inoltre i settori a servizio delle nuove installazioni quali EPC Contractor e O&amp;M Operator oltre alle ESCO e agli operatori genericamente attivi nell’efficienza energetica, ma la frammentazione del mercato sembra costituire un ostacolo.</p><p class="text-justify"><strong>I rischi collegati alla saturazione virtuale della rete&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">In considerazione dello stato&nbsp;<i>early stage</i> di molte iniziative di sviluppo di impianti FER per le quali è stata prenotata la capacità di rete (e non ancora validato il relativo progetto), è verosimile che molti di questi progetti non siano mai realizzati.&nbsp;</p><p class="text-justify">In tale contesto, negli ultimi mesi il MASE e Terna hanno avviato la predisposizione di strategie volte a scongiurare potenziali rischi di congestione virtuale della rete legati al considerevole quantitativo di richieste di allaccio correlate a tali progetti embrionali.&nbsp;</p><p class="text-justify">Entro la fine dell’anno dovrebbe quindi essere approvato un quadro regolatorio in materia di connessione alla rete pressoché rivoluzionato rispetto a quello vigente che potrebbe avere un rilevante impatto sugli attuali e futuri investimenti nel settore delle rinnovabili.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>RESTA AGGIORNATO:</strong><br><a href="https://www.energylawitaly.com/newsletter-subscription" target="_blank"><u>Iscriviti alla nostra Newsletter</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Distribuzione</category>
                            
                                <category>Energivori</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Biometano</category>
                            
                                <category>BPA</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 25 Jun 2025 10:23:24 +0200</pubDate>
                        <title>Polizze sotto la lente</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/polizze-sotto-la-lente</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>L'Ivass ha effettuato uno studio relativo alla chiarezza dei contratti assicurativi È emerso che la complessità del linguaggio crea una barriera alla comprensione.</i></p><p><i>Contributo a cura di Ludovica D'Ostuni per Private - Magazine del Private Banking</i></p><p>L'Ivass ha da tempo dedicato particolare attenzione alla chiarezza delle norme contrattuali dei prodotti assicurativi. La prima iniziativa posta in essere risale al 2018 con l'adozione delle linee guida elaborate da Ania relative ai "contratti semplici e chiari" cui l'Autorità di Vigilanza ha chiesto alle imprese di adeguarsi.</p><p>Le linee guida sono state poi aggiornate e pubblicate nella loro nuova versione ad aprile 2025. In concomitanza con queste iniziative Ivass nel 2022 ha effettuato un'approfondita analisi su un campione di testi contrattuali.&nbsp;</p><p>Nel mese di febbraio 2025, <strong>l'istituto ha poi reso noti i risultati di un follow up dello studio del 2022 da cui emergono interessanti indicazioni per le imprese assicurative.&nbsp;</strong></p><p>L'analisi commissionata da Ivass ha combinato l'analisi quantitativa, basata su algoritmi e indicatori oggettivi di leggibilità (come l'indice Gulpease), con un'analisi qualitativa della struttura, grafica, del lessico e dell'orientamento al cliente dei testi esaminati (in tutto 26 contratti di assicurazione contro gli infortuni).</p><p><strong>I risultati dell'analisi qualitativa&nbsp;</strong></p><p>L'indice Gulpease valuta la leggibilità di un testo su una scala da O a 100: se l'indice è inferiore a 80, iI testo si ritiene difficile da leggere per persone con licenza elementare, se inferiore a 60 è ritenuto difficile da leggere per persone con licenza media e, infine, se inferiore a 40 il testo si ritiene difficile da leggere per persone con istruzione superiore.&nbsp;</p><p><strong>Nell'analisi condotta l'indice Gulpease dei testi esaminati è stato comparato a quello della Costituzione Italiana (pari a 54,9), considerata un testo di facile comprensibilità</strong>.&nbsp;</p><p>È risultato che l'indice medio del campione è salito da 44,24 nel 2022 a 47,34 nel 2024.&nbsp;</p><p>Tuttavia, il valore medio dell'indice dimostra che i contratti adoperano ancora un linguaggio complesso, non accessibile a quella fetta di popolazione che ha come titolo più elevato la licenza media inferiore. La complessità del linguaggio crea ancora quindi una significativa barriera alla comprensione dei diritti e obblighi che discendono dai contratti.</p><p><strong>I risultati dell'analisi qualitativa</strong></p><p>L'indagine qualitativa è stata condotta su alcuni parametri definiti ex ante: la struttura, la grafica e l'orientamento al cliente, la sintassi, la grammatica ed infine il lessico. È utile soffermarsi soprattutto sugli elementi critici rilevati dall'analisi condotta per comprendere quali sono le aree di miglioramento che possono condurre ad una scrittura chiara, semplice e non per questo meno efficace dei contratti. Lo studio, infatti, ha rilevato. l'utilizzo di nomi di contratti o garanzie potenzialmente fuorvianti (ad esempio "totale", "completo"), l'uso di termini datati ("portatori di handicap') e un linguaggio che a volte enfatizza l'evento avverso (morte) piuttosto che il beneficio della copertura.&nbsp;</p><p>In relazione alla grammatica ed alla sintassi, pur apprezzandosi la sostituzione del congiuntivo con l'indicativo presente, dallo studio emerge ancora che i periodi sono eccessivamente lunghi (anche 80 parole) e che le frasi brevi sono tali in quanto semplice è il concetto sottostante: non c'è quindi un vero sforzo di semplificazione laddove occorrerebbe. Inoltre emerge ancora un linguaggio eccessivamente articolato e infarcito di avverbi lunghi o formule eccessivamente burocratiche ("fatta salva la facoltà"), di congiunzioni ambigue (e/o).</p><p><strong>C'è ancora da lavorare</strong></p><p>L'analisi dell'Ivass conferma la necessità di intervenire ancora sui testi contrattuali: pur se vi sono segnali di una direzione verso testi più chiari e comprensibili permangono ancora alcune aree di miglioramento. Si tratta peraltro di un esercizio che è funzionale non solo ad assicurare una comunicazione chiara e semplice nei confronti della clientela (che può costituire anche un fattore competitivo) ma anche a garantire alle imprese assicurative la piena conformità con la normativa di riferimento. Il Codice delle Assicurazioni Private, adottato con il d.lgs. n. 206/2005, stabilisce infatti che "Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente". La chiarezza dei testi contrattuali costituisce quindi uno specifico requisito normativo. <strong>Lo studio, inoltre, si presta ad essere utilizzato come benchmark anche in settori contigui a quello assicurativo.</strong>&nbsp;</p><p>Va ricordato, infatti, che anche Banca d'Italia nel provvedimento sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ha introdotto uno specifico allegato avente ad oggetto i criteri di redazione della documentazione di trasparenza. Utili in quest'ottica sono sicuramente anche le nuove linee guide Ania che forniscono strumenti utili per la redazione e revisione dei contratti e contengono suggerimenti ed esempi per l'utilizzo di una sintassi efficace e comprensibile per coniugare precisione e chiarezza,. focus su grammatica, morfologia e lessico per i quali sono riportati anche esempi e accorgimenti da utilizzare per una maggiore comprensibilità da parte del lettore, raccomandazioni sull'utilizzo di un linguaggio inclusivo.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 24 Jun 2025 12:14:53 +0200</pubDate>
                        <title>Italia, rete elettrica sotto pressione: la sfida della saturazione tra immissione e prelievo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/italia-rete-elettrica-sotto-pressione-la-sfida-della-saturazione-tra-immissione-e-prelievo</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">L’Italia si trova oggi ad affrontare una duplice sfida sul fronte della rete elettrica nazionale: <strong>la saturazione non solo in immissione, ma anche in prelievo</strong>. Se da anni si discute della difficoltà di connettere nuovi impianti di produzione – in particolare da fonti rinnovabili – per limiti di capacità di rete e congestioni infrastrutturali, ora si affaccia con forza un problema speculare ma altrettanto critico: <strong>la crescente domanda di energia elettrica in prelievo</strong>, trainata da nuovi e potenti poli di consumo.</p><p class="text-justify">Tra questi, i <strong>data center</strong> rappresentano il fulcro della nuova pressione sulla rete. Secondo stime di settore, entro il 2030 la sola <strong>Lombardia</strong> – e in particolare l’<strong>area metropolitana di Milano</strong> – potrebbe assorbire diversi gigawatt di potenza aggiuntiva per alimentare strutture di cloud computing, intelligenza artificiale e servizi digitali avanzati. Aumenti di domanda tanto concentrati sul territorio rischiano di <strong>superare la capacità di prelievo disponibile nelle cabine primarie e nelle dorsali di alta tensione</strong>.</p><p class="text-justify">I data center, infrastrutture centrali per cloud computing, intelligenza artificiale, servizi finanziari e telecomunicazioni, stanno moltiplicando la loro presenza nell’area metropolitana di <strong>Milano</strong>, attratti dalla qualità delle infrastrutture, dalla connettività e dalla prossimità ai grandi operatori ICT. Ma questo sviluppo ha un costo energetico significativo.</p><p class="text-justify">Il fenomeno sta già emergendo nelle valutazioni di Terna e delle società di distribuzione locale, che rilevano colli di bottiglia e richieste di connessione che <strong>superano la capacità tecnica installata</strong>. A differenza delle centrali tradizionali o degli impianti industriali del passato, i data center <strong>richiedono alimentazione costante, stabile e ad alta intensità</strong>, spesso con richieste nell’ordine delle centinaia di megawatt per singolo sito.</p><p class="text-justify">In parallelo, il fabbisogno di elettricità sarà amplificato dalla <strong>decarbonizzazione dei consumi</strong>, con l’elettrificazione di settori come i trasporti, il riscaldamento e i processi industriali. Ne emerge un quadro in cui la rete dovrà non solo accogliere sempre più fonti rinnovabili distribuite, ma anche <strong>distribuire energia in modo capillare e affidabile ai nuovi poli di domanda</strong>, spesso localizzati in zone già dense di carichi.</p><p class="text-justify">Questo scenario rende urgenti <strong>investimenti infrastrutturali</strong>, il potenziamento delle reti di trasmissione e distribuzione, l’adozione di soluzioni digitali per la gestione intelligente dei flussi energetici e una pianificazione coerente con i piani di sviluppo urbano e industriale. <strong>L’equilibrio tra domanda e offerta elettrica non è più solo una questione di produzione, ma sempre più di capacità di assorbimento e resilienza della rete</strong>.</p><p class="text-justify">Secondo quanto attualmente emerso, in questo contesto, Terna avrebbe pensato ad un meccanismo simile a quello dell’“<strong>Open Season</strong>”, previsto per le domande in immissione, anche per le domande in prelievo derivante da nuovi Data Center. In particolare, i potenziali utenti in prelievo, durante il periodo di Open Season, dovranno <strong>manifestare il loro interesse e impegno</strong> per l’utilizzo della capacità futura. Non si tratterebbe, dunque, di una vera e propria asta, ma sarà data precedenza ai soggetti che <strong>per primi otterranno l’autorizzazione</strong>.</p><p>* Questo articolo è il secondo di una serie di articoli pubblicati sulla saturazione virtuale della rete. Il primo è raggiungibile a<strong> </strong><a href="https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/saturazione-virtuale-della-rete-microzone-e-procedure-trasparenti-i-potenziali-impatti-sulle-attuali-e-future-iniziative-di-sviluppo" target="_blank"><strong>questo indirizzo</strong></a></p><p><strong>RESTA AGGIORNATO</strong><br><a href="https://www.energylawitaly.com/newsletter-subscription" target="_blank"><u>Iscriviti alla nostra Newsletter</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Distribuzione</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 24 Jun 2025 11:56:37 +0200</pubDate>
                        <title>Evento | Fiducia e Responsabilità - Primi effetti sul pubblico e sul mercato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/evento-fiducia-e-responsabilita-primi-effetti-sul-pubblico-e-sul-mercato</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>26 giugno 2025</i><br><i>Dalle 09.30</i></p><p><strong>Marco Monaco</strong> interverrà all’evento “Fiducia e Responsabilità”, organizzato dal TAR Lombardia.<br>L’incontro sarà dedicato all’analisi del ruolo centrale della fiducia e della responsabilità nella Pubblica Amministrazione e nel mercato.</p><p>Nel corso dell’evento sarà inoltre presentato il volume "Codice dei contratti pubblici" di Claudio Contessa e Paolo Del Vecchio.</p><p><a href="https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/81626596/Locandina+TAR+Milano+%2826+giu+2025%29.pdf/efd85912-7c40-ba62-51cf-1042ddb45668?t=1750339184450" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per ulteriori informazioni</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 23 Jun 2025 14:21:20 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm integra lo studio Boursier Niutta, boutique di riferimento nell&#039;area lavoro</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-integra-lo-studio-boursier-niutta-boutique-di-riferimento-nellarea-lavoro</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>ADVANT Nctm annuncia l’integrazione dello Studio Boursier Niutta &amp; Partners, boutique con oltre 50 anni di esperienza e&nbsp;punto di&nbsp;riferimento nel diritto del Lavoro, Sindacale, delle Relazioni Industriali e della Previdenza Sociale.</p><p>L’operazione si inserisce in un percorso strategico di rafforzamento del dipartimento Lavoro, già avviato nei mesi scorsi con l’ingresso dell’avvocato Patrizio Bernardo e del suo team.&nbsp;</p><p>Il nuovo gruppo opererà dalla sede di Roma, garantendo così un miglior&nbsp;presidio territoriale e un servizio sempre più strutturato e prossimo alla clientela dell’area.</p><p class="text-justify">Entrano a far parte di ADVANT Nctm <strong>Enrico Boursier Niutta</strong>, Partner, ed un team composto da <strong>Carlo Boursier Niutta</strong> (Of Counsel), figura autorevole nella disciplina, e <strong>Patrizio Maria Raimondi</strong> (Of Counsel), <strong>Antonio Armentano</strong> (Counsel), <strong>Paolo Angeli</strong>, <strong>Antonio La Bella</strong> e <strong>Mattia Grupposo</strong> (Advisor), <strong>Rosalina Panetta</strong> (Senior Associate) e <strong>Giulia Clementi </strong>(Associate), oltre a due risorse di staff.</p><p class="text-justify">A seguito dell’intgrazione con lo Studio Boursier Niutta &amp; Partners, il dipartimento Lavoro di ADVANT Nctm rafforza la propria posizione tra i principali player del settore di riferimento, raggiungendo dimensioni e competenze tra le più rilevanti del mercato, con 37 professionisti.&nbsp;</p><p>Enrico Boursier Niutta vanta una importante esperienza nell’assistenza&nbsp;a clienti nazionali ed internazionali nell’ambito del diritto del Lavoro e del diritto Sindacale e svolge attività di consulenza ed assistenza per le aziende in ogni ambito giuslavoristico ed in particolare sulle seguenti materie: ristrutturazioni aziendali, piani incentivanti per dirigenti, MBO e fringe benefits, licenziamenti individuali e collettivi, trasferimenti di azienda, relazioni industriali e contratti di agenzia.&nbsp;</p><p>Paolo Montironi, Senior Partner di ADVANT Nctm, commenta: “<i>Siamo entusiasti di aver concluso questo importante accordo con Enrico, Carlo e il loro team.&nbsp;ADVANT Nctm si conferma così una realtà attrattiva per studi boutique e professionisti affermati, grazie alla qualità della propria organizzazione e a un modello di partnership moderno e trasparente, capace di valorizzarne le competenze mantenendo la propria identità, e offrendo al tempo stesso uno spazio ideale per far crescere progetti imprenditoriali e relazioni professionali, come dimostrano le recenti integrazioni dello Studio Berlingieri (shipping, 2023) e dello Studio Zitiello (regulatory, 2024)</i>”.</p><p>Il numero totale dei partner di ADVANT Nctm sale ora a 84.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 23 Jun 2025 10:28:02 +0200</pubDate>
                        <title>Il FER Z: un nuovo modello giuridico per l&#039;incentivazione delle energie rinnovabili in Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-fer-z-un-nuovo-modello-giuridico-per-lincentivazione-delle-energie-rinnovabili-in-italia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con l’obiettivo di accelerare la decarbonizzazione, il MASE sta predisponendo un nuovo e ulteriore schema di incentivazione alle rinnovabili denominato <strong>FER Z</strong>. Questo meccanismo, ancora non sottoposto all’approvazione da parte della Commissione europea con riferimento alla disciplina UE sugli aiuti di Stato, rappresenta un’innovazione di rilievo nel panorama normativo e regolatorio nazionale.</p><p class="text-justify">Abbiamo discusso di questo meccanismo e delle sue implicazioni per il sistema elettrico nazionale nel corso del convegno organizzato dal Dipartimento Energy &amp; Infrastructure di ADVANT Nctm presso la sede di Milano il 18 giugno 2025 - a cui hanno partecipato il Dott. Federico Boschi capo Dipartimento Energia del MASE e l’ing. Davide Valenzano, responsabile degli affari regolatori del GSE, oltre a Tommaso Barbetti di Elemens - dedicato al nuovo Market Design e alle Route To Market disponibili per i produttori da FER.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>1. Natura e struttura giuridica del FER Z</strong></p><p class="text-justify">Il FER Z si differenzia dai precedenti modelli (come il FER X) per la sua <strong>architettura decentralizzata</strong>. Mentre nel sistema FER X vige un approccio “pay-as-produced” tra lo Stato e il produttore, il FER Z introduce una <strong>disintermediazione contrattuale</strong> tra asset produttivo e incentivo, valorizzando il ruolo degli <strong>aggregatori</strong>, quali trader e utility.</p><p class="text-justify">Questi soggetti stipuleranno un <strong>Contract for Difference (CfD)</strong> con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) sulla base di profili predefiniti di consegna energetica (es. baseload o peakload), e contemporaneamente dovranno approvvigionarsi di energia da un portafoglio eterogeneo di impianti, di cui almeno il 70/80% da FER di nuova realizzazione (solare, eolico, idroelettrico e accumuli) per soddisfare tali obblighi.</p><p class="text-justify">A loro volta gli aggregatori, quindi, dovranno stipulare:&nbsp;</p><ol><li><p class="text-justify"><span>PPA virtuali (CfD) con i vari produttori che compongono il suddetto portafoglio e che oggi sono soggetti che parteciperebbero direttamente al FER X;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>contratti di acquisto della disponibilità di storage o contratti di time-shifting MACSE,</span></p></li></ol><p class="text-justify">per poter comporre e rispettare il profilo promesso in favore del GSE.</p><p class="text-justify">In ultima istanza, si tratta di un Corporate PPA virtuale baseload o peakload dove il GSE ha il ruolo della <i>corporation</i>.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. Profili giuridici e criticità regolatorie</strong></p><p class="text-justify">Il FER Z comporta maggiori <strong>complessità contrattuali e rischio operativo</strong>, poiché richiede all’aggregatore non solo di garantire la continuità della fornitura secondo profili orari, ma anche di gestire attivamente il portafoglio produttivo e l’equilibrio economico tra CfD e acquisti a mercato.</p><p class="text-justify">Dal punto di vista giuridico, si tratta di un <strong>sistema incentivante ibrido</strong> che incorpora elementi tipici dei <strong>Corporate PPA</strong> e del capacity market di Terna. L’incentivo non è più legato alla mera produzione, ma al rispetto di un <strong>profilo teorico di produzione</strong>, che dovrà essere garantito lungo un orizzonte temporale definito (verosimilmente annuale).</p><p class="text-justify">Come dichiarato dal Dott. Boschi, la Commissione europea ha per il momento espresso <strong>riserve</strong> sull’efficienza tecnologica e sulla compatibilità del FER Z con la disciplina UE sugli aiuti di Stato, nonché sull’efficacia del meccanismo in relazione agli aspetti di manutenzione programmata degli impianti, questione rilevante anche per il FER X.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. Implicazioni per il mercato e prospettive normative</strong></p><p class="text-justify">Dal punto di vista del diritto dell’energia, il FER Z rappresenta un passo verso una <strong>maggiore integrazione concorrenziale</strong> delle rinnovabili nei mercati energetici. Si prevede che questo schema possa contribuire per circa <strong>5 GW baseload</strong>, con una <strong>potenza installata necessaria stimata fino a 20 GW</strong>.</p><p class="text-justify">In termini operativi, è prevista una <strong>consultazione pubblica</strong> (non ancora iniziata) e l’avvio delle prime aste non prima del <strong>2026</strong>, con una durata potenziale fino al <strong>2029</strong>. Il sistema sarà modulato sulla base della complementarietà con altri strumenti (FER X, PPA di mercato) per evitare sovrapposizioni o distorsioni, fermo restando che i vari meccanismi/strumenti dovranno convivere.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">Resta aggiornato: <a href="https://www.energylawitaly.com/newsletter-subscription" target="_blank"><u>CLICCA QUI PER ISCRIVERTI ALLA NOSTRA NL</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
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                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Idroelettrico</category>
                            
                                <category>PPA</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 23 Jun 2025 10:02:52 +0200</pubDate>
                        <title>Fiscalità delle operazioni di LBO e Tax Insurance</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/fiscalita-delle-operazioni-di-lbo-e-tax-insurance</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Giovedì 26 giugno</i><br><i>Dalle 17.00 alle 19.00</i></p><p>Davide Massiglia parteciperà al convegno organizzato dalla Commissione Fiscalità Internazionale dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Milano.&nbsp;</p><p>Durante l'evento, verranno affrontati temi legati ai profili fiscali delle operazioni di Leveraged Buy Out, che, ancora oggi, a distanza di 10 anni dalla pubblicazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate che ne ha confermato la piena legittimità, risultano foriere di contrasti tra i contribuenti e l’Amministrazione finanziaria.</p><p><a href="https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_CkDSamiFS8SdJX9ttPD1zQ#/registration" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per iscriverti</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Sat, 21 Jun 2025 14:47:00 +0200</pubDate>
                        <title>PRO – Piano liquidatorio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pro-piano-liquidatorio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Trib. Roma, 25 marzo 2025</p><p>Trib. Milano, 9 novembre 2024</p><p class="text-justify">Il Tribunale di Roma ha ritenuto inammissibile una proposta di PRO fondata su di un piano puramente liquidatorio, offrendo a sostegno diverse indicazioni normative secondo cui lo strumento sarebbe finalizzato unicamente al risanamento dell’impresa in prospettiva di prosecuzione dell’attività.</p><p class="text-justify">Al contrario, il Tribunale di Milano, pronunciatosi anch’esso dopo il correttivo <i>ter</i>, ritiene decisiva la modifica secondo cui nella fase di esecuzione si applica la disciplina dettata per il concordato liquidatorio dall’art. 114 CCII.</p><p class="text-justify"><i>La decisione del Tribunale di Roma non è condivisibile. Non vi è ragione infatti di restringere la funzionalità del PRO, che deroga persino al rispetto dei privilegi e rappresenta una sorta di soluzione intermedia tra gli accordi di ristrutturazione e il concordato, entrambi idonei a soluzioni di tipo meramente liquidatorio. Al contrario, è da seguire la decisione del Tribunale di Milano, in linea con le altre anteriori al correttivo&nbsp;</i>ter<i>.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 20 Jun 2025 11:14:43 +0200</pubDate>
                        <title>L’accessibilità dei servizi bancari e finanziari</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/laccessibilita-dei-servizi-bancari-e-finanziari</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Francesco mocci affronta su </i><a href="https://www.dirittobancario.it/art/laccessibilita-dei-servizi-bancari-e-finanziari/" target="_blank" rel="noreferrer"><i><strong><u>Diritto Bancario</u></strong></i></a><i> il tema dell’accessibilità, ossia il diritto per tutte le persone ad avere accesso ai servizi offerti attraverso siti web e applicazioni mobili, con particolare riguardo al caso in cui siano presati servizi bancari e finanziari.</i></p><p><strong>1. Dalla legge Stanca all’European Accessibility Act (EAA)</strong></p><p>Garantire la massima fruibilità di servizi e prodotti a tutti, in modo da superare le barriere derivanti da difficoltà fisiche o intellettive, è diventato un obiettivo centrale del legislatore europeo e nazionale.</p><p>È il tema dell’accessibilità, ossia, a livello generale, la possibilità per le persone disabili (<a href="https://www.dirittobancario.it/art/laccessibilita-dei-servizi-bancari-e-finanziari/#_ftn1" target="_blank" rel="noreferrer">[1]</a>) di avere accesso, su una base di uguaglianza con gli altri, all’ambiente fisico, ai trasporti, ai sistemi e alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nonché ad altri servizi e strutture.</p><p>Di pari passo con lo sviluppo tecnologico si è accresciuta, in particolare, l’importanza dell’accessibilità nel mondo digitale, ovvero la capacità dei sistemi informatici – inclusi i siti web e le applicazioni mobili – di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che, a causa di disabilità, necessitano di tecnologie assistive (<a href="https://www.dirittobancario.it/art/laccessibilita-dei-servizi-bancari-e-finanziari/#_ftn2" target="_blank" rel="noreferrer">[2]</a>) o configurazioni particolari.</p><p>A livello interno, e ancora per pochi giorni, la norma di riferimento per <strong>l’accessibilità digitale </strong>è la l. 9 gennaio 2004, n. 4, la <strong>c.d. Legge Stanca</strong>, che si prefigge lo scopo di portare avanti una strategia dell’inclusione e di riconoscere e tutelare il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/laccessibilita-dei-servizi-bancari-e-finanziari/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per l'articolo integrale</u></a><br>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 20 Jun 2025 09:28:31 +0200</pubDate>
                        <title>Corporate BPA ed adempimenti ETS</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/corporate-bpa-ed-adempimenti-ets</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>1. CBPA e Pubblicazione delle Nuove Regole Applicative al DM Biometano</strong></p><p class="text-justify">Con il termine “BPA” (<i>biomethane purchase agreement</i>) ci si riferisce alla categoria di contratti a lungo termine aventi ad oggetto la fornitura di un determinato volume di biometano prodotto da un impianto di generazione - in fase di sviluppo e, quindi, da realizzarsi, o già realizzato - ad un soggetto acquirente. L’acquirente potrà essere, alternativamente, un “<i>trader</i>” oppure un cliente finale, a partire dalla data di efficacia della Legge n. 101/2024 che ha convertito il Decreto-legge n. 64/2024 (“<strong>DL Agricoltura</strong>”). In particolare, l’articolo 5-<i>bis&nbsp;</i>del DL Agricoltura prevede l’estensione della definizione di biometano autoconsumato anche al biometano consumato, in un sito diverso da quello di produzione, da parte di un cliente finale attivo nei c.d. settori “<i>hard to abate”&nbsp;</i>che abbia sottoscritto con il produttore apposito contratto di compravendita del biometano, cioè un c.d. <i>corporate&nbsp;</i>BPA o CBPA.&nbsp;</p><p class="text-justify">In data 16 maggio 2025, il GSE ha pubblicato le nuove regole applicative (“<strong>Regole Applicative</strong>”) di cui all’articolo 12 del Decreto del MASE 15 settembre 2022<strong>&nbsp;</strong>(“<strong>DM Biometano</strong>”), le quali meglio dettagliano i principali termini e condizioni dei CBPA, i principali requisiti oggettivi che dovranno essere rispettati dall’impianto biometano di volta in volta rilevante e i requisiti soggettivi delle parti interessate alla sottoscrizione di un CBPA<i>.&nbsp;</i></p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. Caratteristiche dell’Impianto</strong></p><p class="text-justify">Con riferimento ai requisiti relativi agli impianti sottesi ad un CBPA:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>l’impianto dovrà produrre biometano dalla digestione anaerobica di biomassa proveniente dallo svolgimento di attività agricole, forestali, di allevamento, alimentare e agroindustriale, cioè dovrà trattarsi di un impianto c.d. agricolo;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l’impianto dovrà beneficiare della tariffa incentivante di cui al DM Biometano.</span></p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. Caratteristiche del cliente finale</strong></p><p class="text-justify">Con riferimento, invece, ai requisiti soggettivi relativi alle parti di un CBPA, nel caso in cui l’impianto sotteso al CBPA sia connesso ad una rete pubblica, le Regole Applicative hanno precisato che il cliente finale dovrà essere principalmente attivo in un settore identificato come “<i>Hard to Abate”</i>, tra cui rientrano (a fini esemplificativi) cementifici, acciaierie, cartiere, vetrerie, imprese siderurgiche e chimiche. Tale requisito soggettivo non è invece richiesto con riferimento al caso in cui l’impianto oggetto del CBPA sia connesso ad una rete chiusa.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4. Caratteristiche dell’Accordo di compravendita di biometano</strong></p><p class="text-justify">L’accordo di compravendita di biometano di cui all’art. 5-<i>bis&nbsp;</i>del DL Agricoltura potrà essere sottoscritto sia anteriormente che posteriormente all’entrata in esercizio dell’impianto di biometano di volta in volta rilevante e dovrà essere trasmesso al GSE. Inoltre, detto tipo di accordo dovrà necessariamente rispettare requisiti e contenuti minimi dettagliatamente esposti nelle Regole Applicative ed elencati di seguito.</p><p class="text-justify">In primo luogo, il CBPA dovrà avere ad oggetto l’intero volume di biometano prodotto dall’impianto di volta in volta rilevante e le relative garanzie di origine.</p><p class="text-justify">In secondo luogo, la durata dovrà essere almeno di un anno.</p><p class="text-justify">Infine, il CBPA dovrà includere ulteriori di previsioni volte a garantire che il produttore sia soggetto alle istruzioni del cliente finale autoconsumatore.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>5. Osservazioni conclusive</strong></p><p class="text-justify">Alla luce di quanto considerato, le Regole Applicative permettono di completare il panorama delle fonti normative e regolatorie necessarie alla negoziabilità di <i>corporate biomethane purchase agreements</i>,<i>&nbsp;</i>i quali potrebbero assumere una rilevanza fondamentale e crescente all’interno del panorama contrattuale del mercato energetico italiano data sia la diffusione di un numero via via maggiore di impianti di generazione di biometano derivante dalla purificazione del biogas da fermentazione anaerobica di biomassa agricola sia la rilevanza che accordi di questo tipo possono rivestire per clienti finali con particolare riferimento ad obiettivi interni di sostenibilità e decarbonizzazione oltre che all’adempimento degli obblighi di cui al sistema ETS&nbsp;(<i>Emission Trading Scheme</i>) europeo.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Energivori</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Gassose</category>
                            
                                <category>Biometano</category>
                            
                                <category>BPA</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 16 Jun 2025 14:28:39 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm cresce nel Penale d&#039;Impresa: entra Raffaella Quintana e nasce un dipartimento specializzato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-cresce-nel-penale-dimpresa-entra-raffaella-quintana-e-nasce-un-dipartimento-specializzato</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>ADVANT Nctm annuncia l’ingresso di <strong>Raffaella Quintana</strong>, avvocata penalista con consolidata esperienza in tutti gli ambiti del diritto penale d’impresa e, più in generale, della compliance. L’avvocata Quintana, proveniente da DLA Piper, entra in Studio come nuova Partner nell’area White Collar Crime.</p><p>Il suo arrivo rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita di ADVANT Nctm nell’area del diritto penale d’impresa, anche a seguito del recente ingresso di Luigi Orsi e Alice Baccin, che consente di completare l’assetto dell’attuale team, integrandosi in modo sinergico con le competenze già presenti in Studio in materia di compliance, grazie alle attività degli avvocati Paolo Gallarati, Raffaele Caldarone e Luca Cavagnaro. Contestualmente, verrà creato un dipartimento specializzato in White Collar Crime, Investigations &amp; Compliance di cui Raffaella sarà la coordinatrice.</p><p>L’operazione rafforza la capacità dello Studio di offrire ai clienti un servizio pienamente integrato e strategico in termini di prevenzione, formazione sulla compliance e supporto nella gestione del rischio penale connesso alle loro attività.</p><p>Con un lungo percorso professionale nel diritto penale d’impresa, Raffaella Quintana è riconosciuta ai vertici delle principali directories internazionali e si occupa di tutte le problematiche connesse, con particolare riguardo a casi di reati contro la Pubblica Amministrazione, reati fiscali, societari e fallimentari, oltre che ambientali e in materia di Health &amp; Safety, legal internal investigations, nonché ad aspetti legati alla responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.&nbsp;</p><p class="text-justify">Raffaella Quintana entra presso la sede romana di ADVANT Nctm con un team che comprende <strong>Francesco Lalli</strong> e <strong>Federico Lucariello </strong>(Managing Associate), <strong>Ornella Belfiori</strong> e <strong>Francesca Cannata</strong> (Senior Associate) e tre Trainee (<strong>Matteo Nicolì</strong>, <strong>Paolo Vespa</strong> e <strong>Jacopo Nicolaj</strong>).&nbsp;</p><p class="text-justify">“<i>Siamo contenti di accogliere Raffaella e il suo team, certi che questa collaborazione consentirà allo Studio di rafforzare e ampliare la propria offerta, mettendo a disposizione dei clienti un’assistenza legale sempre più integrata, solida e orientata alle operazioni complesse” -</i>commenta Paolo Montironi, Senior Partner di ADVANT Nctm – <i>“In un contesto regolatorio sempre più complesso, infatti, il rafforzamento dell’area penale ci permette di tutelare meglio i clienti, accrescere la nostra competitività e offrire soluzioni multidisciplinari di alto livello".&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>White Collar Crime and Investigation</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 16 Jun 2025 11:27:26 +0200</pubDate>
                        <title>Focus Lavoro - Giugno 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/focus-lavoro-giugno-2025</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Torna l'appuntamento con “Focus Lavoro”, la Newsletter dedicata agli aggiornamenti giurisprudenziali e normativi di rilevanza per i professionisti del diritto del lavoro.&nbsp;</p><p>Attraverso una serie di brevi note, vengono affrontate tematiche di immediato interesse operativo come i licenziamenti, la disciplina del rapporto di lavoro, le esternalizzazioni, iprovvedimenti del Garante Privacy che interessano la materia, il welfare, la sicurezza sul lavoro.</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/Focus_Lavoro_Giugno_2025.pdf" target="_blank"><u>Clicca qui per leggere il documento integrale</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <guid isPermaLink="false">news-9112</guid>
                        <pubDate>Fri, 13 Jun 2025 16:51:59 +0200</pubDate>
                        <title>Saturazione virtuale della rete: microzone e procedure trasparenti. I potenziali impatti sulle attuali e future iniziative di sviluppo </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/saturazione-virtuale-della-rete-microzone-e-procedure-trasparenti-i-potenziali-impatti-sulle-attuali-e-future-iniziative-di-sviluppo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Alla data del 30 aprile 2025, la capacità delle richieste pendenti di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (“<strong>RTN</strong>”) per gli impianti rinnovabili era pari a circa <strong>354.35 GW</strong>, di cui quasi la metà relativa alla fonte solare (152.98 GW), una buona percentuale dedicata allo sviluppo di progetti eolici on-shore (109.09 GW) e off-shore (89.16 GW) e la quota residuale (3.12 GW) allocata tra le restanti fonti meno convenzionali<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>.&nbsp;</p><p class="text-justify">Le Regioni dove si concentra il maggior numero di richieste sono quelle del centro sud e, in particolare, Puglia, Sicilia, Sardegna, Basilicata e Lazio.</p><p class="text-justify">Siamo ben oltre gli obiettivi di decarbonizzazione definiti dal PNIEC e in base ai quali l’Italia è tenuta ad installare entro il 2030 “appena” <strong>65 GW</strong> di nuova capacità rinnovabile; quindi, appena un quinto della capacità attualmente prenotata sulla rete.</p><p class="text-justify">Una notevole percentuale delle pratiche di connessione risulta essere tuttavia ancora in uno stato di avanzamento embrionale o quasi. Difatti:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>per 59.47 GW le relative STMG sono ancora da accettare;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>per 153.07 GW le STMG sono state accettate (ma il progetto delle opere di rete non è ancora in valutazione);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>per 72.63 GW i progetti delle opere di rete sono ancora in valutazione da parte del gestore;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>per 57.96 GW i relativi progetti hanno ricevuto il nulla osta (</span><i><span>i.e.</span></i><span>, sono stati “validati” o “benestariati);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>per 8.11 GW è stata rilasciata la STMD.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Se si cambiano gli addendi e si prendono in esame unicamente i progetti benestariati e per i quali è stata rilasciata la STMD, il conteggio di cui sopra scende a <strong>66,07 GW</strong>, in linea con gli obiettivi PNIEC ma ben al di sotto della potenza attualmente prenotata.</p><p class="text-justify">È verosimile che, atteso il loro stato <i>early stage</i>, molte delle iniziative per le quali è stata prenotata la capacità di rete (e non ancora validato il relativo progetto) non vadano a buon fine; per l’effetto, si è dinanzi ad un potenziale sovradimensionamento delle infrastrutture di rete.&nbsp;</p><p class="text-justify">In tale contesto, negli ultimi mesi il MASE e Terna si sono messi al lavoro per studiare delle strategie volte a scongiurare potenziali rischi di congestione virtuale della rete legati al considerevole quantitativo di richieste di allaccio correlate a tali progetti embrionali.</p><p class="text-justify">Andando per ordine:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>il 14 marzo Terna ha pubblicato il piano di sviluppo per la rete 2025 dedicando un apposito capitolo alla programmazione territoriale efficiente e agli interventi di connessione;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>nell’ambito della conversione in legge del c.d. DL Bollette, intervenuta il 24 aprile, il MASE ha presentato un emendamento (poi ritirato) volto ad apportare significative modifiche alla disciplina degli iter di connessione tramite l’introduzione di nuove modalità di prenotazione della capacità di rete nonché specifici criteri di priorità;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il 28 aprile è stato dato avvio ad un celere processo di consultazione riservato alle associazioni di categoria sulla nuova disciplina ipotizzata dal MASE;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>al principio del corrente mese il Ministro ha dichiarato che la disciplina in questione – che dovrebbe avere i medesimi tratti di quella (quasi) introdotta tramite il DL Bollette – troverà prossimamente espressa regolamentazione mediante un emendamento o un decreto </span><i><span>ad hoc&nbsp;</span></i><span>(sulla base di recenti dichiarazioni del direttore generale mercati e infrastrutture energetiche del MASE, tale provvedimento dovrebbe entrare in vigore entro la fine del 2025).</span></p></li></ul><p class="text-justify">Ebbene, dall’analisi congiunta della succitata documentazione e delle informazioni ad oggi disponibili sembrerebbe emergere – con l’eccezione degli impianti off-shore che appaiono esclusi dall’ambito oggettivo di applicazione della norma – un quadro regolatorio in materia di connessione alla RTN pressoché rivoluzionato rispetto a quello vigente e di cui si riepilogano di seguito i principali tratti distintivi di rilievo per gli attuali e futuri investimenti nel settore delle rinnovabili.</p><ul><li><p class="text-justify"><span><u>Le microzone</u></span></p></li></ul><p class="text-justify">Per la definizione delle soluzioni di connessione è previsto il passaggio dalla attuale gestione per “singola” pratica a una gestione basata sul disegno di soluzioni “complessive”.</p><p class="text-justify">In quest’ottica, c’è l’esordio del concetto di “microzona”, ovvero una porzione di RTN sub-regionale (e, quindi, sub-zonale) e che, da una prima mappatura svolta da Terna, vede delinearsi 76 diverse microzone.</p><p class="text-justify">Il nuovo iter di connessione prevede, quindi, una analisi: <i>(i)</i> inter-microzonale, valutando la capacità accoglibile in ciascuna microzona compatibilmente con i vincoli di scambio tra microzone e con il grado di congestione di quella determinata microzona; e <i>(ii)</i> intra-microzonale, disegnando per ciascuna microzona una soluzione di connessione complessiva in grado di accogliere la capacità stimata sulla base dell’analisi inter-microzonale.</p><p class="text-justify">I dati afferenti a ciascuna microzona saranno consultabili dagli operatori tramite il portale telematico TE.R.R.A. gestito da Terna e soggetto ad aggiornamento trimestrale a seconda dell’andamento dello sviluppo dei progetti risultati assegnatari di capacità di rete.</p><p class="text-justify">Sul portale sarà quindi consultabile la fotografia della capacità massima addizionale da fonti rinnovabili e da accumuli – fatta eccezione per quella relativa agli impianti off-shore – assegnabile in ciascuna microzona.</p><ul><li><p class="text-justify"><span><u>Le procedure di allocazione della capacità</u></span></p></li></ul><p class="text-justify">Sulla base del precedente emendamento poi ritirato:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>l’allocazione della capacità di rete disponibile e le relative soluzioni di connessione dovrebbero essere rilasciate mediante procedure trasparenti e non discriminatorie da indire secondo modalità procedurali stabilite dall’ARERA entro 180 giorni dall’entrata in vigore della nuova disciplina;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>per gli operatori che, all’esito delle procedure competitive, siano risultati assegnatari di capacità di rete e che abbiano già ottenuto la PAS o l’Autorizzazione Unica, la relativa capacità di rete dovrebbe essere assegnata in via definitiva.</span></p></li></ul><p class="text-justify">L’attuale modalità di analisi delle richieste di connessione prevede un criterio sequenziale di assegnazione delle soluzioni di connessione con valutazioni condotte <i>one to one</i> con gli operatori per ciascuna richiesta.</p><p class="text-justify">Diversamente, con le novità in corso di introduzione, sembrerebbe che il gestore faccia una valutazione a monte definendo una soluzione complessiva applicabile alla relativa microzona e proceda all’assegnazione della capacità di rete non mediante procedimenti singoli avviati su istanza degli operatori interessati bensì mediante vere e proprie procedure pubbliche (le quali, in linea con l’obbligo di connessione di terzi alla RTN, almeno in teoria, non dovrebbero essere “competitive” nel verso senso della parola).</p><p class="text-justify">Un vantaggio non indifferente sarà riservato ai progetti che hanno ottenuto il titolo autorizzativo, per i quali sarà prevista l’assegnazione in via definitiva della relativa capacità.</p><ul><li><p class="text-justify"><span><u>I progetti in corso e le STMG già rilasciate</u></span></p></li></ul><p class="text-justify">Come anticipato, i principi, i criteri funzionali e le modalità operative di allocazione della capacità di rete tramite le suddette procedure trasparenti dovrebbero essere dettagliate da ARERA tramite un provvedimento <i>ad hoc</i> da emettere entro 180 giorni dall’entrata in vigore della nuova disciplina.</p><p class="text-justify">A tal riguardo, tra le novità di maggior rilievo, anche e soprattutto per le iniziative avviate o in fase di avviamento, figura la previsione in base alla quale a far data dalla pubblicazione del provvedimento adottato dall’ARERA, le soluzioni di connessione riferite a progetti rinnovabili o accumuli non abilitati o autorizzati, già rilasciate ma non validate dal gestore di rete, perderanno efficacia.</p><p class="text-justify">In poche parole, se si guarda al quadro attuale, laddove tale norma fosse già in vigore e il provvedimento di ARERA già adottato, le pratiche inerenti a circa 202 GW di potenza cadrebbero nel nulla, costringendo gli operatori a dover necessariamente prendere parte alle procedure trasparenti di cui sopra per prenotare la capacità necessaria a portare avanti le proprie iniziative di sviluppo.&nbsp;</p><p class="text-justify">Le innovazioni che il MASE si accinge ad introdurre rivestono con tutta evidenza una notevole portata per le attuali e future iniziative di sviluppo di progetti rinnovabili.</p><p class="text-justify">Laddove, infatti, le disposizioni previamente inserite e poi ritirate dal DL Bollette dovessero essere integralmente confermate:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>diventerà ancora più dirimente accelerare e snellire le procedure autorizzative connesse allo sviluppo delle rinnovabili visto che, in buona sostanza, i progetti che ottengono più velocemente il titolo abilitativo saranno quelli che otterranno per primi la capacità di rete in via definitiva, a discapito dei progetti che vanno a rilento, i quali vedranno aumentare il rischio di perdere la capacità assegnata nel contesto della procedura indetta da Terna in caso di saturazione definitiva della relativa micro-zona;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>è verosimile che per le iniziative in stato più avanzato si assista nei prossimi mesi ad una vera e propria corsa al benestare onde tentare di prevenire il rischio di decadenza delle STMG ottenute;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>è altrettanto verosimile che – laddove fosse confermata l’assenza di qualsivoglia clausola di salvaguardia per i progetti per i quali la STMG è stata già accettata o il relativo progetto delle opere di rete sia in corso di valutazione dal gestore – si assista al proliferare di molteplici contenziosi da parte degli operatori interessati a causa dell’improvviso venir meno del loro diritto acquisito sulla capacità di rete previamente prenotata. In merito, si precisa che l’eventuale cessazione di efficacia delle STMG non dovrebbe essere immediatamente conseguente all’entrata in vigore della norma, bisognerà infatti attendere la successiva disciplina dell’ARERA (volendo ipotizzare che la normativa entri in vigore entro fine giugno, la conseguente disciplina dell’ARERA dovrebbe essere disponibile entro dicembre 2025 – </span><i><span>i.e.</span></i><span>, entro 180 giorni).</span></p></li></ul><p class="text-justify">È bene puntualizzare che si è dinanzi a considerazioni meramente preliminari, difatti per avere un quadro chiaro, completo ed esaustivo in merito alla futura nuova disciplina sarà necessario attendere l’entrata in vigore della normativa e dei successivi provvedimenti attuativi dell’ARERA.</p><p class="text-justify">Saranno inoltre da osservare anche i risvolti applicativi dell’innovazione normativa per valutare se la stessa sarà effettivamente idonea o meno a garantire una programmazione efficiente delle infrastrutture della RTN e, al contempo, a tutelare i player di mercato prevenendo e non creando nuovi colli di bottiglia.</p><hr><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> Dati tratti dalla piattaforma <i>econnextion</i> di Terna.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 13 Jun 2025 16:32:45 +0200</pubDate>
                        <title>Parità retributiva: i numeri fanno tutta la differenza</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/parita-retributiva-i-numeri-fanno-tutta-la-differenza</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Che cosa vuol dire (e che cosa non vuol dire) la trasparenza salariale per le imprese e per il raggiungimento di obiettivi di parità di genere? L'articolo a cura della nostra Francesca Pittau per HR Link</i></p><p>In questo primo articolo della rubrica “Includere per Crescere” cerchiamo insieme di prevedere i principali impatti per le imprese della <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023L0970" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Direttiva (UE) 2023/970</u></a> nota come <i>Pay Trasparency Directive</i>. Entro il 7 giugno 2026 gli Stati membri dovranno infatti recepire la normativa: questa data si avvicina ed è tempo di cominciare ad agire.&nbsp;</p><p><strong>Qualche numero sulla parità salariale</strong></p><p>La <strong>parità di retribuzione</strong> per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore è un principio fondante dell’Unione Europea a cui gli Stati Membri si sono impegnati ormai da diversi decenni.&nbsp;</p><p>Ciononostante, in Europa la parità salariale è ancora lontana.</p><p>Solo in Lussemburgo il gap retributivo tra uomini e donne è stato colmato: la <strong>media europea è del 13%</strong> (nel 2023), quindi per ogni euro guadagnato da un uomo, una donna guadagna 0,87 centesimi.&nbsp;</p><p><a href="https://www.hr-link.it/parita-retribuitiva/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per il contributo integrale</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 13 Jun 2025 14:58:30 +0200</pubDate>
                        <title>Cambia il diritto di rimborso</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cambia-il-diritto-di-rimborso</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Articolo a cura di <strong>Lorenzo Macchia</strong> per Fondi &amp; Sicav.</i></p><p>II Regolamento Ue 2023/606, entrato in vigore il 10 gennaio 2024, ha modificato il Regolamento Eltif 2015/760, concentrando il proprio intervento di riforma su alcune tematiche ritenute di ostacolo alla piena spendibilità del prodotto a favore degli investitori al dettaglio.&nbsp;</p><p>Gli Eltif, rivolgendosi non solo a investitori istituzionali, ma anche a investitori al dettaglio, fin dalla loro nascita hanno avuto l'obiettivo di cercare di convogliare capitali verso le imprese che necessitano di denaro fresco e soprattutto con progetti di investimento a lungo termine.&nbsp;</p><p>La caratteristica intrinseca di fondo chiuso e illiquido dovuta alla natura degli "asset eligible" è stata ritenuta uno dei principali motivi ostativi allo sviluppo e all'appetibilità di tale veicolo di investimento sul mercato. Con la riforma del regolamento, il legislatore europeo ha cercato di dare nuova linfa e vitalità al prodotto Eltif consentendo ai gestori di strutturare fondi con strategie tipicamente illiquide e a lungo termine, con la facoltà per l'investitore di uscire dall'investimento effettuato prima della scadenza del termine di durata del fondo.</p><p><strong>Importanti eccezioni</strong></p><p>La nuova disciplina, se da un lato conferma la possibilità per l'investitore di chiedere il rimborso delle quote o delle azioni detenute solo «a partire dal giorno seguente la data in cui si conclude il ciclo di vita dell'Eltif» (ossia dopo la fine del periodo di investimento), dall'altro riconosce importanti eccezioni a tale principio. E previsto, infatti, che il regolamento del fondo possa consentire «la possibilità di rimborsi durante il ciclo di vita dell'Eltif», purché siano rispettate integralmente alcune condizioni.</p><p>In primo luogo, è necessario evidenziare che comunque un periodo, seppur minino, di detenzione delle quote o azioni del fondo deve essere indicato nel regolamento. A tale proposito, la Commissione ha emanato nel luglio 2024 alcuni standard tecnici che stabiliscono criteri utili per individuare correttamente un periodo minimo di detenzione. Secondo gli Rts, il gestore di un Eltif in tali casi deve tenere conto di alcuni elementi, tra i quali, ad esempio, la natura a lungo termine e la strategia di investimento dell'Eltif, le classi di attività sottostanti, la politica di investimento dell'Eltif, la tipologia di investitori nel fondo.</p><p>In ogni caso, il periodo minimo di detenzione deve essere coerente e necessario per completare almeno l'investimento del capitale versato dai sottoscrittori, salvo casi particolari che comunque devono essere giustificati.</p><p>L'esercizio della liquidazione delle quote o delle azioni detenute è altresì ammesso solo nel caso in cui il gestore dell'Eltif sia in grado di dimostrare che il fondo dispone di strumenti di gestione della liquidità e di un'adeguata politica di rimborso compatibili con la strategia di investimento a lungo termine dell'Eltif stesso. Inoltre, la politica di rimborso dell'Eltif deve comunque garantire che i rimborsi siano limitati ai flussi di cassa positivi attesi e a una percentuale degli attivi investiti nelle stesse asset class in cui possono investire i fondi istituiti ai sensi della direttiva Ucits. In ogni caso, gli investitori devono essere trattati equamente e i rimborsi potranno essere concessi su base proporzionale se le richieste di liquidazione superano la percentuale delle attività "eligible".</p><p><strong>Disposizione sproporzionata e dannosa</strong></p><p>Si rappresenta, infine, che la normativa originaria prevedeva il diritto degli investitori di chiedere la liquidazione dell'Eltif se le loro (legittime) domande di rimborso non erano state soddisfatte entro il termine di un anno dalla data di presentazione. Tale disposizione è stata ritenuta sproporzionata e dannosa, sia per l'efficace esecuzione della strategia di investimento dell'Eltif, sia per gli interessi di altri investitori o gruppi di investitori e pertanto nel nuovo regolamento è stata stralciata.</p><p>I presupposti sembrano positivi, tuttavia sarà necessario comprendere come questa normativa speciale e di derivazione europea possa trovare la sua collazione all'interno dell'ordinamento italiano che da sempre differenzia tra fondi chiusi, che si connotano per una mancata possibilità per l'investitore di uscire dall'investimento a suo piacimento, e fondi aperti, dove al contrario è ammesso il diritto di rimborso con frequente periodicità.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 13 Jun 2025 14:17:18 +0200</pubDate>
                        <title>Contratti pubblici e ribassabilità dei costi della manodopera</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contratti-pubblici-e-ribassabilita-dei-costi-della-manodopera-video</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), all’art. 41, co. 14, prevede che nei contratti di lavori e servizi i costi della manodopera e della sicurezza siano “scorporati dall’importo assoggettato al ribasso”.<br><br>Questa disposizione, ad una prima lettura, sembra vietare il ribasso dei costi della manodopera (qualora inferiori a quelli indicati dalla stazione appaltante).<br><br>Ne parliamo nella nostra nuova pillola con <strong>Francesco Follieri</strong>.</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contratti-pubblici-e-ribassabilita-dei-costi-della-manodopera" target="_blank"><u>Clicca qui per l'approfondimento</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 13 Jun 2025 09:38:21 +0200</pubDate>
                        <title>Contratti pubblici e ribassabilità dei costi della manodopera</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contratti-pubblici-e-ribassabilita-dei-costi-della-manodopera</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>1. Il Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), all’art. 41, co. 14, prevede che nei contratti di lavori e servizi i costi della manodopera e della sicurezza siano “<i>scorporati dall’importo assoggettato al ribasso</i>”.</p><p>Questa disposizione, ad una prima lettura, sembra vietare il ribasso dei costi della manodopera (qualora inferiori a quelli indicati dalla stazione appaltante). Essa deve, tuttavia, essere letta insieme alla previsione, sempre al comma 14 dell’art. 41, per cui “<i>resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale</i>” e all’art. 108, co. 9, del Codice dei Contratti Pubblici, in base al quale ciascun concorrente deve indicare il proprio costo della manodopera nell’offerta economica, a pena di esclusione. E queste altre disposizioni lasciano quantomeno intendere che il ribasso possa derivare da un costo della manodopera inferiore a quello definito dalla stazione appaltante, da dichiarare nell’offerta. Ciò, però, non implica di per sé che il ribasso possa essere applicato anche alla parte del prezzo corrispondente al costo della manodopera.&nbsp;</p><p class="text-justify">L’ANAC, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la giurisprudenza amministrativa hanno tentato di dipanare i dubbi sollevati da questa disciplina. Da queste interpretazioni sono derivate due possibili modalità di ribasso del prezzo dipendente da costi della manodopera più bassi di quelli stabiliti dalla stazione appaltante.</p><p class="text-justify">In primo luogo, si può applicare il ribasso percentuale <u>solo alle voci di prezzo diverse dalla manodopera</u>, di modo che sommando le voci ribassate al costo della manodopera (fisso), stabilito dalla stazione appaltante, risulterà il prezzo che l’operatore vuole offrire. Questo metodo viene denominato “ribasso indiretto”, perché l’operatore economico può offrire un costo della manodopera inferiore (beneficiando della sua legittima efficienza sotto quel profilo), ma solo indirettamente, per effetto di un ribasso maggiore delle altre voci di costo.</p><p class="text-justify">La giurisprudenza che giunge a questa conclusione sostiene che i costi della manodopera vanno espunti dal calcolo del ribasso in virtù di una <u>interpretazione letterale dell’art. 41, co. 14 del Codice dei Contratti Pubblici</u>. Si afferma che: “<i>tale previsione normativa vieta […] che i costi della manodopera, pur rientrando nel più generale importo posto a base di asta, siano inclusi nel cd. importo assoggettato al ribasso ovvero nell’importo sul quale dovrà essere applicato il ribasso percentuale offerto dal concorrente e ciò all’evidente fine di non sottostimare le retribuzioni da erogare ai lavoratori applicati nell’esecuzione delle commesse pubbliche</i>” (TAR Calabria, Reggio Calabria, 8 febbraio 2024 n. 119). Tuttavia, “<i>qualora l’operatore economico disponga di un’organizzazione aziendale particolarmente efficiente, che gli consenta di abbattere i costi della manodopera, questi ultimi possono essere diminuiti in via indiretta e riflessa, ossia offrendo un più elevato ribasso sull’importo dei lavori o dei servizi oggetto della commessa. Detto altrimenti, la formulazione del ribasso è consentita esclusivamente sul valore dell’appalto al netto della manodopera stimata dalla stazione appaltante (e al netto degli oneri di sicurezza), ma <u>il concorrente ha la facoltà di ridurre indirettamente i costi del lavoro aumentando la percentuale di sconto praticata sulla componente direttamente ribassabile. Naturalmente, i minori costi della manodopera che l’operatore ritiene di sopportare in concreto vanno specificati nell’offerta economica</u>, ai sensi dell’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023, <u>nonché giustificati mediante la dimostrazione della propria efficienza aziendale</u></i>” (TAR Liguria, Genova, Sez. I, 14 ottobre 2024 n. 673; cfr. TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 27 febbraio 2025 n. 738; TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 31 ottobre 2024 n. 3000).</p><p class="text-justify">A questa tesi si contrappone quella per cui il costo della manodopera può essere oggetto di “<strong>ribasso diretto</strong>”: visto che i costi di manodopera vanno dichiarati separatamente (sulla base dell’organizzazione e struttura dei costi del personale di ciascun operatore economico), il ribasso deve essere applicato anche al costo della manodopera.</p><p class="text-justify">Questa tesi ha da subito trovato accoglimento nel parere n. 2154 del 19 luglio 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e nella delibera n. 528 del 15 novembre 2023 (con il Bando tipo n. 1/2023 e la relativa nota illustrativa) dell’ANAC. L’ANAC ha, poi, più di recente ribadito questa tesi (si vedano a titolo esemplificativo le delibere dell’ANAC n. 174 del 10 aprile 2024, n. 452 del 9 ottobre 2024 e n. 65 del 25 febbraio 2025). L’Autorità ammette che anche i costi della manodopera siano assoggettati al ribasso, poiché “<i><u>la lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle diverse disposizioni del Codice in materia di costi della manodopera</u>, ed in particolare dello stesso art. 41, comma 14, seconda parte, e degli artt. 108, comma 9 e 110, induce a ritenere che il costo della manodopera continui a costituire una componente dell’importo posto a base di gara</i>” (ANAC, delibera n. 528 del 15 novembre 2023). Difatti, ciò che conta è che l’operatore dimostri che la “<i>riduzione complessiva dei relativi importi derivi da una più efficiente organizzazione aziendale</i>” (TAR Puglia, Bari, Sez. II, 15 marzo 2025 n. 353). Sulla base di questa lettura, l’operatore economico non può essere escluso per il solo fatto di aver assoggettato a ribasso anche il costo della manodopera, ma la sua offerta sarà assoggettata alla verifica dell’anomalia, nella quale “<i>l’operatore economico avrà l’onere di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, oltre il rispetto dei minimi salariali […]</i>” (Cons. Stato, Sez. V, 19 novembre 2024 n. 9254)<i>.&nbsp;</i>Infatti, secondo questa tesi “<i><u>solo seguendo tale impostazione si spiega anche l’obbligo del concorrente di indicare i propri costi della manodopera, a pena di esclusione dalla gara</u> […],</i> <i>previsione che sarebbe evidentemente superflua se i costi della manodopera non fossero ribassabili, e il successivo art. 110, primo comma, che include i costi della manodopera dichiarati dal concorrente tra gli elementi specifici, in presenza dei quali la stazione appaltante avvia il procedimento di verifica dell’anomalia</i>. […] <i>Emerge, infatti, la volontà di responsabilizzare gli operatori economici, allo scopo di assicurare che questi ultimi, prima di formulare il proprio ribasso complessivo, svolgano una seria valutazione preventiva dei predetti costi</i>” (Cons. Stato, Sez. V, 19 novembre 2024 n. 9254; sempre a sostegno del “ribasso diretto” si vedano tra le tante TAR Toscana, Sez. IV, 29 gennaio 2024 n. 120; TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 11 novembre 2024 n. 3739).</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">2. L’opzione per l’una o per l’altra tesi non ha, in verità, alcun impatto sul calcolo del punteggio economico. È evidente che non lo abbia laddove la formula prescelta dalla stazione appaltante consideri il corrispettivo offerto. Non lo ha, però, nemmeno laddove il punteggio economico venga calcolato sulla base del ribasso percentuale (come accade nelle formule di interpolazione lineare o di interpolazione non lineare di cui alle Linee Guida dell’ANAC n. 2/2016), purché tutte le offerte vengano formulate o almeno considerate allo stesso modo – cioè tutte con ribasso indiretto o tutte con ribasso diretto. Infatti, fermo il totale offerto da ciascun offerente, che il ribasso consista in una percentuale maggiore applicata solo sulle voci di corrispettivo diverse dalla manodopera o in una percentuale inferiore applicata su tutte le voci di corrispettivo non ha impatto sul rapporto tra i ribassi e dunque sul punteggio.&nbsp;</p><p class="text-justify">Ad es., ipotizziamo una gara con un punteggio economico pari a 30 in totale e un prezzo a base di gara di 1.000.000 di euro, di cui 500.000,00 di costo della manodopera (senza oneri della sicurezza non ribassabili per comodità di calcolo).</p><p class="text-justify">L’Offerta 1 è pari ad 800.000,00 euro, corrispondente al 40% del ribasso sui corrispettivi diversi dal costo della manodopera e al 20% sul totale del corrispettivo.</p><p class="text-justify">L’Offerta 2 è pari ad 850.000,00 euro, corrispondente al 30% del ribasso sui corrispettivi diversi dal costo della manodopera e al 15% sul totale del corrispettivo.&nbsp;</p><p class="text-justify">Se il disciplinare prevede la formula dell’interpolazione lineare, fermo che l’Offerta 1 avrà 30 punti (perché è la migliore offerta economica), l’Offerta 2 avrà in ogni caso 22,5 punti. Infatti, se il punteggio è pari al punteggio massimo moltiplicato per il rapporto tra il ribasso dell’offerta da valutare e il ribasso massimo (cioè <i>Pmax x Ri/Rmax</i>), si ha che:</p><p class="text-justify">(a) tenendo conto del ribasso diretto, si ha <i>30 x 15%/20% = 22,5;</i></p><p class="text-justify">(b) tenendo conto del ribasso indiretto, si ha <i>30 x 30%/40% = 22,5</i>.</p><p class="text-justify">Se il disciplinare prevede la formula dell’interpolazione non lineare, cioè <i>Pmax x (Ri/Rmax)<sup>a</sup></i>, laddove “a” deve essere superiore ad 1, fermo che l’Offerta 1 avrà 30 punti (perché è la migliore offerta economica), l’Offerta 2 avrà in ogni caso sempre lo stesso punteggio. Infatti, immaginando a = 2:</p><p class="text-justify">(a) tenendo conto del ribasso diretto, si ha <i>30 x (15%/20%)<sup>2 </sup>= 16,875;</i></p><p class="text-justify">(b) tenendo conto del ribasso indiretto, si ha <i>30 x (20%/40%)<sup>2 </sup>= 16,875</i>.</p><p class="text-justify">Al variare del valore di a, poi, cambia il punteggio dell’Offerta 2, ma esso rimane invariato sia tenendo conto del ribasso diretto sia del ribasso indiretto. Ad esempio, con a = 1,5:</p><p class="text-justify">(a) tenendo conto del ribasso diretto, si ha <i>30 x (15%/20%)<sup>1,5</sup>= 19,485;</i></p><p class="text-justify">(b) tenendo conto del ribasso indiretto, si ha <i>30 x (20%/40%)<sup>1,5</sup>= 19,485</i>.</p><p class="text-justify">Fermo restando l’obbligo di rispettare la disciplina della remunerazione del lavoro e di dichiarare il costo della manodopera effettivamente praticato, l’indifferenza dei metodi di ribasso ai fini dell’applicazione del punteggio economico lascia emergere che optare per l’una o l’altra interpretazione è, in realtà, questione di mera convenzione.&nbsp;</p><p class="text-justify">D’altro canto, i metodi di ribasso sono indifferenti anche rispetto alla tutela della remunerazione della manodopera: la verifica del rispetto dei minimi salariali avviene in sede di verifica di congruità del costo della manodopera dichiarato dall’aggiudicatario.</p><p class="text-justify">Sicché, trarre conseguenze espulsive dall’applicazione del ribasso diretto è del tutto sproporzionato: al più l’applicazione di un ribasso diretto in luogo di uno indiretto da parte dell’operatore economico può aprire ad una rettifica della percentuale di ribasso (laddove la percentuale di ribasso fosse rilevante), eventualmente per il tramite dei chiarimenti sull’offerta <i>ex&nbsp;</i>art. 101, co. 3, del Codice dei Contratti Pubblici, fermi il totale del prezzo offerto e il costo della manodopera dichiarato). Il dibattito, dunque, potrebbe essere superato in radice, prendendo atto dell’irrilevanza della modalità di formulazione del ribasso.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. </strong>Fino ad un definitivo assestamento della giurisprudenza (o ad un radicale superamento della questione), resta determinante porre attenzione alla singola disciplina di gara, per come prevede la formulazione dell’offerta e il calcolo del punteggio economico, e comunque dichiarare il costo della manodopera effettivo, per tenersi pronti alle giustificazioni della congruità dell’offerta.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 12 Jun 2025 11:17:54 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm continua a crescere: tre nuovi partner per rafforzare la squadra</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-continua-a-crescere-tre-nuovi-partner-per-rafforzare-la-squadra</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">ADVANT Nctm annuncia la promozione di tre nuovi partner: Giuseppe Buono (Bancario e Finanziario), Andrea Iovieno (Capital Markets) e Filippo Ughi (Corporate/M&amp;A).</p><p class="text-justify">Le nomine si inseriscono nella strategia di crescita interna dello Studio, impegnato nella valorizzazione dei propri talenti e nella costruzione di solidi percorsi professionali, e costituiscono una ulteriore tappa nel rafforzamento della competitività e professionalità di ADVANT Nctm.</p><p class="text-justify"><strong>Giuseppe Buono </strong>vanta un’esperienza consolidata in diritto bancario e finanziario e capital markets, con particolare focus su operazioni di leveraged finance, real estate finance, project e corporate finance, oltre che nei debt capital markets. Supporta regolarmente banche, fondi e società su operazioni di finanziamento – sia domestiche che cross border – seguendone la strutturazione e la documentazione. Ha inoltre curato numerose operazioni di basket bond sul mercato italiano.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Andrea Iovieno </strong>è esperto in diritto societario e dei mercati finanziari, con un focus su equity e debt capital markets. Affianca emittenti, banche e intermediari in operazioni di quotazione, aumenti di capitale, operazioni straordinarie, emissioni di strumenti di debito, nonché fornisce assistenza in ambito public M&amp;A e in tema di corporate governance e compliance regolamentare.</p><p class="text-justify"><strong>Filippo Ughi </strong>ha un’esperienza consolidata in corporate finance, M&amp;A, private equity e diritto societario. Assiste società industriali e fondi di investimento italiani e internazionali in operazioni di M&amp;A, private equity e corporate finance, offrendo anche consulenza continuativa in materia societaria, dagli statuti alla governance, fino all’operatività degli organi sociali.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 09 Jun 2025 12:08:28 +0200</pubDate>
                        <title>La Consob richiama l&#039;attenzione del pubblico sui «finfluencer» online</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-consob-richiama-lattenzione-del-pubblico-sui-finfluencer-online</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Su Il Sole 24 Ore, <strong>Francesco Mocci</strong> commenta un tema sempre più attuale, legato al richiamo di attenzione della Consob sui finfluencer:</p><p><i>«Sui social media si è convinti di essere in uno spazio totalmente deregolamentato. Ma non è così: l'attività dei finfluencer non è soggetta ad autorizzazione, ma deve comunque rispettare regole stringenti sulla diffusione di raccomandazioni di investimento.</i></p><p><i>Trattandosi di soggetti che si qualificano come "esperti" in materia finanziaria, dovrebbero per esempio distinguere i fatti dalle opinioni, riportare le fonti affidabili utilizzate, indicare eventuali conflitti di interesse, spiegare in base a quali metodologie o ipotesi di fondo abbiano elaborato i suggerimenti».</i></p><p><i>L'articolo completo su Il Sole 24 Ore.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 06 Jun 2025 12:04:08 +0200</pubDate>
                        <title>Prescrizione risarcimenti: nuova vittoria per le banche in Cassazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/default-ad258799e7147cc6f31a8ae74169da95</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il termine di prescrizione per l’azione risarcitoria inizia a decorrere da quando si presentano le condizioni per accorgersi del danno, non da quando se ne prende effettivamente coscienza. A stabilirlo è stata una nuova pronuncia della Cassazione. La Cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla banca - assistita dal dipartimento regulatory di ADVANT Nctm - sostenendo che il termine di prescrizione di dieci anni per richiedere il risarcimento era già decorso al momento dell’instaurazione del giudizio.</p><p>«<i>Un precedente importante che sottolinea come le regole previste dal Codice Civile per la prescrizione debbano essere applicate con attenzione e rigore per garantire la certezza dei rapporti giuridici, fondamento basilare dell’ordinamento giuridico che l’istituto della prescrizione mira appunto ad assicurare</i>», ha dichiarato <strong>Benedetta Musco Carbonaro</strong>, partner di ADVANT Nctm, aggiungendo che la decisione della Corte di Cassazione rappresenta un importante precedente «<i>su un tema oggi particolarmente dibattuto</i>».</p><p><i>L'articolo su MF - Milano Finanza.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 05 Jun 2025 12:06:28 +0200</pubDate>
                        <title>Metadati, il Garante interviene sull’estensione del periodo di conservazione oltre i 21 giorni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/metadati-il-garante-interviene-sullestensione-del-periodo-di-conservazione-oltre-i-21-giorni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con il provvedimento n. 243 del 29 aprile 2025, il Garante per la protezione dei dati personali ("<i><strong>Garante</strong></i>") ha irrogato nei confronti di Regione Lombardia ("<i><strong>Regione</strong></i>") una sanzione amministrative pecuniaria di 50.000 euro per aver conservato, in assenza delle necessarie garanzie procedurali, i metadati generati dai sistemi di gestione della posta elettronica dei propri dipendenti per un periodo di 90 giorni e i log di navigazione Internet per 365 giorni. In particolare, la Regione ha omesso di adempiere agli obblighi previsti dall'articolo 4(1) della Legge n. 300/1970 (“<i><strong>Statuto dei lavoratori</strong></i>”) e non ha effettuato una preventiva valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del GDPR.&nbsp;</p><p class="text-justify">Nel provvedimento in esame, il Garante ha ribadito che i metadati generati dai sistemi di gestione della posta elettronica e i log di navigazione Internet sono dati personali e che la loro raccolta generalizzata, in quanto consente il controllo a distanza dell'attività lavorativa, impone al datore di lavoro, ricorrendo determinate circostanze, di esperire le procedure previste dall'articolo 4(1) dello Statuto dei lavoratori.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il Documento di indirizzo del Garante del 6 giugno 2024 aveva del resto già cristallizzato questo orientamento, precisando che i metadati generati dai sistemi di gestione della posta elettronica dei dipendenti possono essere conservati per periodo limitati, di regola non superiori a 21 giorni. In caso di conservazione oltre i 21 giorni, è necessario – secondo il Garante – esperire le procedure previste dall'articolo 4(1) dello Statuto dei lavoratori. Ciò a meno che il titolare non sia in grado di dimostrare la sussistenza in concreto di particolari ragioni di natura tecnica o organizzativa (connesse ad esempio alla sicurezza informatica del servizio di posta elettronica) che rendano necessaria l’estensione della conservazione oltre i 21 giorni.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tali ragioni non sono state rinvenute nel caso di specie.</p><p class="text-justify">La Regione, peraltro, mediante tre fornitori esterni, era in grado di combinare indirizzi IP, indirizzi MAC e identità dei dipendenti, avendo così piena disponibilità di informazioni che consentivano una potenziale profilazione e un controllo individuale dei dipendenti. Il Garante ha giudicato sproporzionato e eccedente i principi di minimizzazione e limitazione della conservazione tale trattamento e ha imposto, tra l'altro, l'anonimizzazione dei tentativi di accesso ai siti web blacklistati, la riduzione della conservazione dei log di navigazione Internet da 365 a 90 giorni (con possibilità di conservazione oltre tale termine solo previa anonimizzazione dei dati), la limitazione degli accessi ai dati al solo personale espressamente autorizzato e la cifratura dei dati che permettono l'associazione tra dispositivo e dipendente.</p><p class="text-justify">Il Garante ha altresì chiarito che, in considerazione del fatto che il trattamento dei metadati generati dai sistemi di gestione della posta elettronica dei dipendenti comporta, almeno potenzialmente, "rischi elevati" per i diritti e le libertà degli interessati (in quanto comporta il monitoraggio sistematico di soggetti – i dipendenti – considerati vulnerabili in ragione della loro subordinazione al datore di lavoro), effettuare una DPIA è obbligatorio e non effettuarla configura una violazione dell'articolo 35 del GDPR.</p><p class="text-justify">L'orientamento del Garante è quindi chiaro: la conservazione dei metadati non dovrebbe eccedere i 21 giorni e conservarli oltre i 21 giorni, senza esperire le procedure previste dall’art. 4(1) dello Statuto dei Lavoratori, è legittimo solo in presenza di comprovate ragioni di natura tecnica connesse al funzionamento e alla sicurezza informatica del servizio (le quali in ogni caso non possono consistere in generiche ragioni connesse alla sicurezza informatica delle reti e dei sistemi informativi del datore di lavoro). Nel caso in cui tali ragioni non sussistano, è necessario, a seconda dei casi, raggiungere un accordo con le rappresentanze sindacali o ottenere l’autorizzazione del competente Ispettorato del Lavoro. In ogni caso è sempre necessario effettuare e documentare una DPIA e un Legitimate Impact Assessment (LIA), aggiornare le informative sul trattamento dei dati personali rilevanti e le policy e procedure interne e adottare adeguate misure tecniche e organizzative per garantire un livello adeguato di protezione ai dati personali trattati.</p><p>Se hai bisogno di assistenza e supporto nell’adempimento degli obblighi connessi alla raccolta e conservazione dei metadati generati dai sistemi di gestione della posta elettronica aziendale, rivolgiti ai tuoi professionisti di riferimento.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 03 Jun 2025 10:07:43 +0200</pubDate>
                        <title>Italian Arbitration Day 2025 </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/italian-arbitration-day-2025</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>International Arbitration: False Friends and True Foes – Navigating the Fine Line Between Use and Abuse</p><p>10 giugno 2025<br>Piazza Affari, Milano</p><p><strong>Angelo Anglani</strong> parteciperà anche quest'anno all'Italian Arbitration Day, l'evento di riferimento per l'arbitrato organizzato dall'<strong>Associazione Italiana per l'Arbitrato - AIA</strong> e dalla <strong>Camera Arbitrale di Milano</strong>.</p><p><a href="https://italianarbitrationday.com/wp-content/uploads/2025/04/IAD-2025-PROGRAM.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per ulteriori informazioni</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 03 Jun 2025 09:43:04 +0200</pubDate>
                        <title>La richiesta di integrazione documentale da parte della PA interrompe il termine decadenziale per la proposizione del ricorso avverso il silenzio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-richiesta-di-integrazione-documentale-da-parte-della-pa-interrompe-il-termine-decadenziale-per-la-proposizione-del-ricorso-avverso-il-silenzio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con le sentenze nn. 324, 325 e 326 del 26 maggio 2025, il TAR Basilicata ha chiarito che <strong>il termine per proporre il ricorso avverso il silenzio è interrotto</strong> qualora vengano avanzate delle richieste di integrazione documentale da parte della Pubblica Amministrazione.</p><p class="text-justify">Nei giudizi definiti con le sentenze nn. 324 e 325/2025, le vicende sono speculari. Era stata presentata un’istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale <i>ex </i>art. 27<i> bis</i> del D.lgs. n. 152/2006 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale. A tale istanza, l’Amministrazione aveva risposto solo tre anni dopo chiedendo un’integrazione documentale. Dopo aver adempiuto a tale richiesta, l’Amministrazione però era rimasta inerte non rispettando così il termine di conclusione del procedimento stabilito in 230 giorni.</p><p class="text-justify">Invece, nel giudizio definito con la sentenza n. 326/2025 era stata presentata un’istanza per il rilascio dell’Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico, cui la Regione aveva dato seguito solo due anni dopo tramite richiesta di integrazione documentale. Anche in questa fattispecie, l’Amministrazione era rimasta inerte violando il termine di 90 giorni per concludere il procedimento.</p><p class="text-justify">L’art. 31 c.p.a. al comma 2 stabilisce che l’azione avverso il silenzio “<i>può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento</i>”.</p><p class="text-justify">In tutte e tre i giudizi questo termine decadenziale risulta ampiamente decorso, ma il TAR Basilicata ha invece accolto tutti i ricorsi. Questo perché ha ritenuto che la risposta alla richiesta di integrazione documentale - proveniente dall’Amministrazione - costituisca un evento interruttivo del termine, mentre sarebbe ininfluente l’istanza di sospensione <i>ex </i>art. 27 <i>bis</i>, co. 5, secondo periodo, del D.lgs. n. 152/2006 avanzata dal privato e concessa dall’Amministrazione.</p><p class="text-justify">Perciò, siccome dalla data in cui la ricorrente aveva risposto alla richiesta di integrazione documentale era iniziato a decorrere il rimanente termine procedimentale per indire la Conferenza di servizi, il TAR in tutti e tre i giudizi ha condannato la Regione Basilicata a convocare la Conferenza dei servizi e a concludere il procedimento.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 28 May 2025 15:40:18 +0200</pubDate>
                        <title>CER: il nuovo quadro normativo – dal DL Bollette al Decreto MASE, cosa cambia per gli operatori in attesa della Corte dei Conti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cer-il-nuovo-quadro-normativo-dal-dl-bollette-al-decreto-mase-cosa-cambia-per-gli-operatori-in-attesa-della-corte-dei-conti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Nell’ambito degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 il legislatore nazionale, anche su impulso delle istituzioni UE, sta dedicando oramai da qualche tempo risorse significative alla condivisione e autoconsumo di energia pulita con particolare attenzione alle Comunità Energetiche Rinnovabili (“<strong>CER</strong>”).</p><p class="text-justify">Nello specifico, i vari attori coinvolti in tali configurazioni possono beneficiare:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>di incentivi sotto forma di tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa per un contingente di potenza massimo pari a 5 GW;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>a determinate condizioni (in particolare nel caso di CER sviluppati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti), di contributi a fondo perduto a valere sul PNRR (benché nei limiti del 40% dei costi di investimento) con risorse stanziate pari a 2,2 miliardi di euro con un target di 1,73 GW di potenza installata.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Se si guarda al contributo PNRR alla data del 19 maggio u.s. sono state presentate richieste per una potenza complessiva di appena 420 MW (con una media di 90 kW a CER), di cui risultano ammesse meno della metà (43%).</p><p class="text-justify">A circa cinque mesi dal termine ultimo per l’accesso alla misura (30 novembre 2025) siamo, dunque, ancora molto lontani dall’obiettivo di 1,73 GW ipotizzato alla fine del 2023 (nel segno mancano ancora all’appello circa 1.3 GW).</p><p class="text-justify">Purtroppo, la situazione non appare più rosea se dal fronte del PNRR ci si sposta sul versante delle tariffe incentivanti.</p><p class="text-justify">Per quest’ultime sono state infatti presentate domande per una potenza complessiva di circa 130 MW (con una media 120 kW a CER); per tale meccanismo i termini di scadenza sono più dilatati (è possibile accedere fino al 31 dicembre 2027) ma in ogni caso il contingente stimato appare difficilmente passibile di erosione, scontando odiernamente un divario di circa 4.9 GW.</p><p class="text-justify">Lo scenario dipinto appare derivare, da un lato, da obiettivi politici con tutta evidenza eccessivamente ambiziosi e, dall’altro, dalle oramai risapute complessità dei passaggi burocratici e attuativi che caratterizzano la costituzione e gestione delle CER e che ne hanno considerevolmente ostacolato la diffusione.</p><p class="text-justify">In tale contesto, nel dare seguito alle dichiarazioni pubbliche recentemente rilasciate dal Ministro Pichetto Fratin, nelle ultime settimane il legislatore ed il MASE hanno provato a dare una nuova spinta alle comunità energetiche, innovando con modifiche di rilievo non marginale il quadro normativo di settore.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il riferimento è, segnatamente, ai seguenti due fronti di intervento:&nbsp;</p><ul><li><p class="text-justify"><span>estensione dei soggetti ammessi a partecipare alle comunità - introdotta con il Decreto Legge 29 marzo 2025, n. 19, convertito nella Legge 24 aprile 2025, n. 60 (anche noto come “<strong>Decreto Bollette</strong>”); e&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>aggiornamento delle modalità di accesso ai contributi a fondo perduto PNRR, disciplinata tramite un nuovo decreto ministeriale attualmente soggetto al controllo della Corte dei Conti.</span></p></li></ul><p class="text-justify"><strong><u>Le novità del Decreto Bollette</u></strong></p><p class="text-justify">In prima battuta, al fine di incrementare i canali di accesso alle CER, il DL Bollette ha agito sul perimetro soggettivo di applicazione della norma, ampliando in modo non indifferente la platea dei soggetti che possono costituire o aderire a una Comunità Energetica Rinnovabile.&nbsp;</p><p class="text-justify">Nello specifico, in aggiunta ai soggetti già previsti – ovvero persone fisiche, PMI, enti territoriali, enti religiosi e del terzo settore – sono stati espressamente inseriti come “nuovi soggetti ammessi”: <i>(i)</i> le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP); <i>(ii)</i> i consorzi di bonifica; <i>(iii)</i> gli enti e le aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica; e <i>(iv)</i> le associazioni ambientaliste riconosciute.</p><p class="text-justify">Ancora, il legislatore sembrerebbe recepire i chiarimenti forniti dal GSE in merito alla c.d. CER nazionale.</p><p class="text-justify">Il riferimento è, nello specifico, all’eliminazione dall’art. 31, co. 1, lett. b) del D.Lgs 199/2021 dell’inciso <i>“</i>situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti” in virtù del quale sembrerebbe che i soci o membri della CER possano ora essere situati anche in Comuni diversi da quelli in cui sono presenti gli impianti.</p><p class="text-justify">Quanto sopra, con l’eccezione dei soggetti titolari dei c.d. poteri di controllo (<i>i.e.</i>, come chiarito dal GSE, quei poteri attribuiti al fine di indirizzare la CER e garantire il conseguimento dello scopo statutario) che, diversamente, devono essere situati nel “territorio in cui sono ubicati gli impianti”.</p><p class="text-justify">L’intervento sembra quindi diretto a recepire alcune tendenze del settore, ormai indirizzato verso il modello “multi – configurazione”, con, da un lato, una maggior flessibilità nell’individuazione dei soggetti membri, non più necessariamente ancorata ai confini comunali e, dall’altro, sotto il profilo della <i>governance</i>, la costituzione di comitati di configurazione che, tramite l’esercizio dei poteri di controllo (da interpretarsi come sopra), siano nelle condizioni di assicurare, per ciascuna iniziativa, l’effettivo perseguimento dei relativi interessi territoriali.</p><p class="text-justify">In merito, appare tuttavia prematuro assumere una posizione definitiva; saranno infatti da attendere chiarimenti da parte delle autorità competenti (ARERA, MASE, GSE), nonché osservare i relativi risvolti applicativi dell’innovazione normativa in questione.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong><u>Il Decreto del MASE: le nuove regole per accedere al contributo PNRR</u></strong></p><p class="text-justify">Sempre nell’ottica di recuperare terreno e tentare di avvicinarsi ai contingenti fissati alla fine del 2023, il 16 maggio il MASE ha emesso un decreto che innova ulteriormente le modalità di accesso agli incentivi e contributi dedicati allo sviluppo di comunità energetiche rinnovabili.&nbsp;</p><p class="text-justify">In primo luogo, nell’accogliere le istanze avanzate da diversi mesi da parte delle associazioni di categoria, l’accesso ai contributi PNRR è stato esteso alle CER sviluppate nei Comuni fino a 50.000 abitanti (in precedenza la misura era riservata ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti).</p><p class="text-justify">La modifica ha una portata non indifferente in quanto allarga notevolmente il perimetro oggettivo di applicazione del meccanismo di sostegno.</p><p class="text-justify">Basti infatti pensare che i Comuni Italiani sotto i 50.000 abitanti sono circa 7.750 mentre, mentre il conteggio si ferma a circa 5.500 se si considerano esclusivamente quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.&nbsp;</p><p class="text-justify">Di particolare rilievo risultano, inoltre, le modifiche relative all’anticipo del contributo, al cumulo dello stesso con le tariffe incentivanti e alla possibilità di andare oltre alla scadenza del 30 giugno 2026 per la connessione dell’impianto.</p><p class="text-justify">Segnatamente:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>è stata prevista la possibilità di richiedere, a titolo di anticipazione, fino al 30% del valore del contributo PNRR (in precedenza tale anticipazione poteva essere al massimo pari al 10%);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>in caso di cumulo tra contributi in conto capitale ed incentivi è stata esclusa l’applicabilità del fattore di riduzione delle tariffe incentivanti anche per le persone fisiche facenti parte della relativa CER (diversamente, per tale categoria, in caso di cumulo, era previsto un dimezzamento della tariffa in caso di accesso a contributi nella misura del 40% dei costi di investimento);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>è stata introdotta una maggiore flessibilità nei tempi di entrata in esercizio dei progetti, prevedendo che, ai fini dell’accesso al contributo PNRR solo per i lavori di realizzazione dell’impianto sia necessario osservare la scadenza del 30 giugno 2026 mentre, l’effettiva entrata in esercizio può avvenire entro il 31 dicembre 2027 così da mitigare eventuali penalizzazioni legati ai tempi preordinati alla realizzazione delle opere di rete e alla connessione dell’impianto.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Si tratta con tutta evidenza di innovazioni di portata non marginale per la predisposizione dei <i>business plan</i> da parte sia dei membri delle configurazioni sia degli eventuali produttori terzi nonché, ove necessaria, ai fini della bancabilità dei relativi progetti.</p><p class="text-justify">Ed infatti, in buona sostanza, è concessa la possibilità ai soggetti interessati di ottenere l’anticipazione di maggiori risorse finanziarie prima dell’avvio dei lavori, di beneficiare di maggiori profitti dalle tariffe incentivanti in caso di cumulo con il contributo e di affrontare con maggior tranquillità le scadenze correlate all’erogazione della quota a saldo del contributo PNRR.</p><p class="text-justify">Per la pubblicazione in Gazzetta e l’effettiva entrata in vigore si resta ora in attesa del vaglio della Corte dei Conti.</p><p class="text-justify">Le modifiche introdotte offrono indubbiamente nuove opportunità di sviluppo e di investimento, ciò nondimeno, permangono ancora plurime perplessità.&nbsp;</p><p class="text-justify">Resta, in particolare, una criticità di fondo: le richieste per l’accesso ai contributi PNRR possono essere presentate fino al 30 novembre 2025 e a tale data i relativi progetti devono essere già dotati di preventivi di connessione ottenuti ed accettati nonché dei relativi titoli autorizzativi.</p><p class="text-justify">Tali adempimenti, come noto, anche a valle delle recenti semplificazioni introdotte per effetto del TU Rinnovabili, sono contrassegnati da tempi incerti e mal si conciliano con le scadenze stringenti correlate al contributo PNRR.</p><p class="text-justify">Se si assume che il decreto entri in vigore all’inizio di giugno i player di mercato avranno, infatti, appena 6 mesi di tempo per svolgere i relativi studi di fattibilità, verificare la sostenibilità economico-finanziaria degli investimenti e completare tutti i necessari passaggi burocratici dinanzi al gestore di rete e alle relative pubbliche amministrazioni (senza contare i profili societari connessi alla costituzione della CER ed eventualmente contrattuali laddove siano coinvolti anche produttori terzi).</p><p class="text-justify">In disparte le CER di prossima costituzione, il decreto appare dare origine a specifiche questioni operative e giuridiche anche con riguardo a quelle già costituite.</p><p class="text-justify">In particolare, occorrerà verificare se l’ingresso di nuove categorie di soggetti – in particolare enti pubblici e istituzioni non originariamente contemplate – comporti l’obbligo di modificare lo statuto delle CER già costituite, ad esempio per adeguarne le finalità, i requisiti di partecipazione o le modalità decisionali. pur dovendo conservare la relazione con il territorio che la normativa europea (ed anche quella nazionale) da sempre mirano a tutelare.</p><p class="text-justify">Tale scenario rende sempre più impellente un effettivo e sostanziale cambio di paradigma nell’ambito della definizione del quadro legislativo in materia di CER che non può più permettersi di essere visto come una barriera agli investimenti ma, anzi, dovrebbe essere di impulso agli stessi così da consentire anche ai piccoli produttori e consumatori di svolgere la propria parte nella corsa alla decarbonizzazione.</p><p class="text-justify">In definitiva, anche se i recenti segnali sono positivi e appaiono andare nella giusta direzione, da una visione complessiva del contesto normativo e regolatorio di riferimento, la valorizzazione e il consolidamento dell’autoconsumo diffuso nel panorama energetico nazionale appare, purtroppo, viaggiare ancora decisamente a rilento.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 27 May 2025 11:03:28 +0200</pubDate>
                        <title>Influencer Marketing: istruzioni per l’uso</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/influencer-marketing-istruzioni-per-luso</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Giovedì 29 maggio</i><br><i>18:15 - 19:45</i><br><i>Competence, Via Kramer 31 – Porta Venezia</i></p><p>Paolo Lazzarino parteciperà all'evento organizzato da Competence dedicato a <strong>trend</strong>, <strong>regole</strong> e <strong>buone pratiche </strong>per l'influencer marketing.</p><p><a href="https://competencecommunication.com/influencer-marketing-istruzioni-per-uso/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Per maggiori informazioni</strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 27 May 2025 10:59:41 +0200</pubDate>
                        <title>Unicredit, Ops Bpm: il Tar può dare ragione a Orcel?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/unicredit-ops-bpm-il-tar-puo-dare-ragione-a-orcel</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La sussistenza di interessi strategici che giustifichino il golden power non è così chiara: e Orcel chiede chiarezza al Tar prima di procedere con l’Ops.</p><p>“Il TAR, nei pochi precedenti che hanno riguardato la disciplina Golden Power, ha affermato che i poteri speciali sono espressione di una funzione di alta amministrazione e di ampia discrezionalità”, ha dichiarato a We Wealth, l’avvocato <strong>Francesco Mazzocchi </strong>– <strong>Counsel </strong>di <strong>ADVANT Nctm</strong>, “in questo quadro, i giudici amministrativi dovranno valutare se, nel caso concreto, i poteri sono stati esercitati in conformità con il diritto dell’Unione e, in particolare, con le norme sulla libertà di stabilimento delle società, con cui la disciplina Golden Power si pone in rapporto di naturale tensione. Secondo la Corte di giustizia, restrizioni a queste libertà fondamentali – tramite misure che possono ostacolare o scoraggiare l’acquisto di altre società – sono possibili, <strong>purché siano giustificate dalla presenza di una minaccia effettiva e sufficientemente grave alla sicurezza o ad altro interesse fondamentale della collettività</strong>. Questo il cuore della questione, il cui esito dipende largamente dalle motivazioni del provvedimento, di cui non sono a conoscenza”.<i>&nbsp;</i></p><p>Un possibile esito? “Il Tar può sia decidere direttamente che rinviare la questione alla Corte di giustizia, sospendendo il giudizio, anche in attesa di un’eventuale decisione della Commissione europea sullo stesso tema, nel contesto delle prerogative concessele dalla normativa europea sul controllo delle concentrazioni (art. 21(4) del Regolamento 139/2004)”.</p><p><i>L'articolo completo su </i><a href="https://www.we-wealth.com/news/unicredit-golden-power-banco-bpm#esiste-un-motivo-per-vincolare-loperazione" target="_blank" rel="noreferrer"><i>We Wealth</i></a>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 27 May 2025 09:44:45 +0200</pubDate>
                        <title>Nel Real Estate, il legale è strategico</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nel-real-estate-il-legale-e-strategico</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Luigi Croce spiega su Top Legal lo sviluppo del mercato e gli asset emergenti</i></p><p>Nel mondo del real estate, il tempo del semplice parere legale è finito. Oggi l'advisor è chiamato a essere un consulente capace di comprendere la visione dell'investitore, valutarne i rischi, intervenire nelle fasi critiche di sviluppo e affiancarlo nel dialogo con la complessità normativa, urbanistica e regolatoria. «Il ruolo del legale non si limita più a un'analisi meramente documentale», spiega <strong>Luigi Croce</strong>, partner di ADVANT Nctm e coordinatore della practice Real Estate. «Il cliente moderno è competente, esigente e si aspetta soluzioni su misura e l'avvocato deve entrare nel progetto, coglierne peculiarità e rischi, e interpretarlo con una logica tecnico-economica, non solo giuridica».</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/Nel_real_estate_il_legale_e_strategico.pdf" target="_blank"><u>Clicca qui per l'articolo integrale</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 26 May 2025 12:37:36 +0200</pubDate>
                        <title>Arbitro Assicurativo al via</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/arbitro-assicurativo-al-via</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Articolo a cura di Paolo Francesco Bruno per Private - Magazine del Private Banking</i></p><p>Siamo quasi in dirittura di arrivo riguardo all'istituzione dell'Arbitro Assicurativo, ovvero il sistema di risoluzione delle controversie previsto sia dal codice del consumo che da quello delle assicurazioni private.</p><p>Lo scorso 6 marzo, l'Ivass ha avviato la consultazione sullo schema delle disposizioni tecniche e attuative previste dal Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in ltaly (MIMIT) del 6 novembre 2024, ed eventuali osservazioni, commenti e proposte dovevano essere trasmesse allo stesso Istituto di vigilanza entro il 5 aprile.<strong> Siamo dinnanzi all'ultimo miglio che porterà all'avvio dell'attività i cui contorni operativi</strong> si erano già definiti attraverso il citato decreto e che trova affinità ai già presenti Arbitro Bancario Finanziario e Arbitro per le Controversie Finanziarie.</p><p><strong>Adesione automatica</strong></p><p>L'adesione all'Arbitro Assicurativo è automatica, per effetto dell'iscrizione all'albo delle imprese o al Registro degli intermediari assicurativi (RLIT) o ai relativi elenchi. Nello specifico, riguarda quindi le imprese e gli intermediari assicurativi con sede legale o residenza in Italia, le rappresentanze in Italia di imprese con sede legale in uno Stato terzo e le imprese e gli intermediari con sede legale o residenza in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo (SEE) e operanti in Italia in regime di stabilimento o libera prestazione di servizi. Le imprese e gli intermediari con sede legale o residenza in uno Stato See operanti in Italia in libera prestazione di servizi, possono scegliere di aderire a un altro sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, a condizione che nel Paese di origine esista un tale sistema aderente alla rete Fin-Net e previa comunicazione all'lvass da effettuarsi in conformità a quanto previsto dallo schema di disposizioni attuative.</p><p>Sotto il profilo dei soggetti che potranno valersi dell'Arbitro, il ricorso potrà essere proposto, anche senza l'ausilio di un avvocato o procuratore, dal cliente, ovvero il contraente della polizza assicurativa, dall'assicurato e dal. danneggiato che sia titolare di azione diretta verso la Compagnia. Dalla definizione di cliente sono invece esclusi imprese assicurative e intermediari che operano nei settori assicurativo, previdenziale, bancario e finanziario.</p><p><strong>Necessario il reclamo preventivo</strong></p><p>L'Arbitro potrà pronunciarsi solamente a condizione che vi sia stato un preventivo reclamo per il quale l'impresa e/o l'intermediario non abbiano dato riscontro — o soddisfacente risposta — entro il termine di 45 giorni, non sia trascorso un anno dalla proposizione del reclamo e, soprattutto, che la questione posta all'attenzione dell'Arbitro non abbia ad oggetto fatti accaduti o comportamenti avvenuti prima di tre anni dalla data dí proposizione del reclamo, oppure non sia già decisa o pendente davanti ad autorità giudiziale o organismo di conciliazione.</p><p>Le controversie di competenza dell'Arbitro Assicurativo saranno diverse: potranno essere devolute sia quelle relative all'accertamento di diritti, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione, che quelle concernenti l'inosservanza delle regole di condotta previste nel codice delle assicurazioni relative all'attività di distribuzione assicurativa. L Arbitro Assicurativo non potrà condurre accertamenti istruttori autonomi e dovrà quindi basare le proprie decisioni solo sui documenti prodotti dalle parti.</p><p>Tra i suoi poteri, spicca quello di presentare proposte conciliative, nonché quello di dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'estinzione del ricorso, o la cessazione della materia del contendere qualora le parti definiscano anche al di fuori dell'Arbitro la controversia.</p><p><strong>Contraddittorio</strong></p><p>Il procedimento si svolge in contradditorio: ha avvio con il deposito del ricorso nel quale la parte deve produrre la documentazione a supporto delle proprie richieste; il ricorso è trasmesso all'impresa di assicurazione o all'intermediario, che risponde, nel termine di quaranta giorni, allegando rutta la documentazione utile per la decisione del ricorso. Le parti hanno facoltà di una ulteriore replica ciascuno, con termini di 20 giorni perentori. La decisione dell'Arbitro è collegiale e presa a maggioranza dei componenti, non è vincolante per le parti, sussistendo semmai la sanzione "reputazionale" per imprese e intermediari nel caso di inadempimento, ma soprattutto potrà disporsi una condanna equitativa se si ritiene accertato il diritto, ma la quantificazione risulta di difficile determinazione.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 26 May 2025 12:06:50 +0200</pubDate>
                        <title>È illegittimo il diniego della PAS per progetti in aree idonee se non adeguatamente motivato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/e-illegittimo-il-diniego-della-pas-per-progetti-in-aree-idonee-se-non-adeguatamente-motivato</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con la sentenza n. 758 del 29 aprile 2025, il TAR Lecce ha ribadito <strong>l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di motivare in maniera puntuale il provvedimento di diniego della PAS</strong> nell’eventualità in cui il relativo progetto ricada in area idonea ai sensi dell’art. 20, co. 8 del D.lgs. n. 199/2021.</p><p class="text-justify">Nel caso di specie, il Comune di Nardò si è limitato a constatare che il progetto non fosse compatibile con il PRG e il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale e che, dunque, le relative aree non potessero essere classificate come idonee ai sensi dell’art. 20, co. 8, lett. a) del D.Lgs 199/2021 (<i>i.e.</i>, siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento).</p><p class="text-justify">Ebbene, il TAR ha rilevato che l’amministrazione ha fondato le proprie conclusioni su una <strong>lettura solo parziale</strong> (oltre che erronea) del quadro normativo in materia di aree idonee.</p><p class="text-justify">Nello specifico, il Comune se, da un lato, si è soffermato sull’area idonea di cui all’art. 20, co. 8, lett. a), dall’altro, ha omesso di rilevare che il progetto insisteva sulle aree di cui all’art. 20, co. 8, lett. c-<i>ter</i>), n. 2, anch’esse idonee all’installazione di impianti rinnovabili e citate espressamente dall’operatore nell’ambito dell’iter autorizzativo.</p><p class="text-justify">Si tratta, in particolare, delle aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento.</p><p class="text-justify">Ne deriva, come sottolineato dal Collegio, il difetto di istruttoria e di motivazione delle determinazioni dell’amministrazione comunale, atteso che l’art. 20, co. 8, lett. a) del D.Lgs 199/2021 non è l’unica norma volta ad individuare le aree idonee <i>ex lege</i> e che è stata omessa la valutazione in ordine alla riconducibilità o meno dell’area di intervento ad ulteriori fattispecie disciplinate dal medesmo quadro legislativo.</p><p class="text-justify">In aggiunta, il TAR Lecce ha altresì censurato il provvedimento impugnato nella parte in cui avrebbe ritenuto il progetto incompatibile con le disposizioni del PPTR, evidenziando che, <strong>sotto il profilo motivazionale</strong>, l’amministrazione è tenuta ad una <strong>valutazione della singola fattispecie</strong> avuto riguardo alla specificità dei luoghi e dell’interesse pubblico tenendo ben presenti le norme europee in materia di promozione delle fonti rinnovabili.</p><p class="text-justify">La sentenza si pone nel solco di un orientamento che va man mano consolidandosi e in virtù del quale le <strong>motivazioni dell’eventuale diniego opposto alla realizzazione di impianti rinnovabili devono essere particolarmente stringenti</strong> (cfr. tra le altro, Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 giugno 2020, n. 3696 e Sez. II, 2 maggio 2025, n. &nbsp;3701).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Thu, 22 May 2025 14:48:00 +0200</pubDate>
                        <title>Mutuo con garanzia MCC – Violazione delle regole di istruttoria – Conseguenze solo risarcitorie</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/mutuo-con-garanzia-mcc-violazione-delle-regole-di-istruttoria-conseguenze-solo-risarcitorie</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Trib. Padova, 11 febbraio 2025</p><p class="text-justify">In caso di violazione delle regole sulla valutazione del merito creditizio nell’ambito dell’istruttoria prodromica alla concessione di finanziamenti assistiti da garanzia MCC, la stessa non determina la nullità del contratto, né la conseguente esclusione dallo stato passivo della liquidazione giudiziale, bensì la sola responsabilità risarcitoria a carico della banca.</p><p class="text-justify"><i>La decisione si discosta dall’orientamento maggioritario: nega la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, ritenendo che questa discenderebbe solo da norme di nullità e non da norme di condotta, come quelle che riguardano la valutazione del merito creditizio, che non sarebbero neppure riconducibili a tutela di situazioni di preminente interesse generale. La curatela deve quindi formulare eccezione di compensazione con la propria pretesa risarcitoria per non ammettere il credito della banca al passivo (così anche Trib. Napoli, che però non aveva esaminato il tema della nullità del contratto e aveva comunque escluso il credito).</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9897</guid>
                        <pubDate>Thu, 22 May 2025 14:47:00 +0200</pubDate>
                        <title>Linee di credito con garanzia MCC – Nullità per contrarietà a norme penali e al buon costume – Non ripetibilità delle somme</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/linee-di-credito-con-garanzia-mcc-nullita-per-contrarieta-a-norme-penali-e-al-buon-costume-non-ripetibilita-delle-somme</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Trib. Piacenza, 8 gennaio 2025</p><p class="text-justify">La concessione di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica che si risolva oggettivamente in un aggravamento del dissesto di un imprenditore in assenza di ragionevoli prospettive di superamento della crisi, con violazione delle regole di valutazione del merito creditizio da parte della banca, determina la nullità del contratto ai sensi dell’art. 1418 c.c. per contrarietà a norma penale.</p><p class="text-justify"><i>La decisione si inserisce nell’orientamento di merito maggioritario che riconosce la nullità del contratto (Trib. Torino e Asti), prendendo espressamente posizione anche sulla esclusione del diritto al rimborso del capitale per contrarietà al buon costume (art. 2035 c.c.) inteso anche come violazione delle regole di correttezza di mercato (Cass. n. 16706/2020), con la conseguente esclusione del credito dal passivo.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 22 May 2025 11:15:50 +0200</pubDate>
                        <title>Le nuove FAQ della Commissione sull’obbligo di AI literacy</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-nuove-faq-della-commissione-sullobbligo-di-ai-literacy</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il 2 febbraio 2025 sono divenute applicabili alcune disposizioni dell’AI Act.&nbsp;</p><p class="text-justify">Oltre alle disposizioni relative alle pratiche di AI vietate, è divenuto applicabile anche l’art. 4 che sancisce l’obbligo di assicurare che il personale e, in generale, le persone che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale possiedano un “livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di AI”.&nbsp;</p><p class="text-justify">A differenza di altri obblighi previsti dall’AI Act, l’obbligo di cui all’art. 4 trova applicazione a prescindere dal livello di rischio che i sistemi di AI presentano e riguarda tanto i fornitori quanto i deployer.</p><p class="text-justify">Quale contenuto abbia nello specifico l’obbligo di AI literacy, l’AI Act tuttavia non lo dice.</p><p class="text-justify">Già l’AI Office, nell’ambito dell’AI Pact – l’iniziativa tesa a facilitare la compliance all’AI Act da parte delle organizzazioni aderenti – aveva fornito il suo contributo alla definizione dei contenuti dell’obbligo in questione attraverso l’istituzione del c.d. Living Repository (una raccolta delle best practice in materia di AI literacy adottate da organizzazioni di dimensioni diverse e operanti in diversi settori).</p><p class="text-justify">Ma i chiarimenti attesi sul contenuto dell’obbligo di AI literacy sono pervenuti soltanto il 12 maggio scorso, con la pubblicazione delle FAQ della Commissione Europea.</p><p class="text-justify"><strong>L’obbligo di AI literacy è già in vigore. </strong>Il primo, fondamentale, chiarimento fornito dalla Commissione è che l’obbligo di AI literacy è già applicabile (ma l’eventuale violazione potrà essere sanzionata soltanto a decorrere dal 2 agosto 2026).&nbsp;</p><p class="text-justify">Tutte le organizzazioni che impiegano sistemi di AI, dunque, già devono definire e attuare programmi di AI literacy, comprese – come si premura di specificare la Commissione – le organizzazioni i cui dipendenti usano ChatGPT.</p><p class="text-justify"><strong>Il concetto di AI literacy. </strong>La Commissione ritorna, poi, sul concetto di AI literacy, richiamando la definizione di cui all’art. 3(56) dell’AI Act, ai sensi del quale per AI literacy si intende l’insieme delle competenze, conoscenze e consapevolezze necessarie per utilizzare i sistemi di sistemi di AI in modo informato, riconoscendone allo stesso tempo opportunità, rischi e potenziali pregiudizi.</p><p class="text-justify"><strong>Non solo dipendenti. </strong>Le FAQ ricordano che, come stabilito dall’art. 4 dell’AI Act, l’AI literacy non è richiesta soltanto con riguardo al personale dipendente ma con riguardo a tutte le persone – dipendenti e non – che si occupano per conto di fornitori e deployer del funzionamento e dell’utilizzo dei sistemi di AI. Oltre al personale dipendente, vi rientrano, sulla base delle indicazioni della Commissione, anche appaltatori, fornitori di servizi e clienti, nella misura in cui impieghino sistemi di AI forniti o comunque messi a disposizione dall’organizzazione.&nbsp;</p><p class="text-justify">Sul piano contrattuale, sarà particolarmente importante per i deployer prevedere nei contratti con i fornitori di sistemi di AI un obbligo di assistenza nella definizione e attuazione dei programmi di AI literacy richiesti dall’art. 4 dell’AI Act.</p><p class="text-justify"><strong>Un obbligo “flessibile”. </strong>Non sono previsti né saranno previsti requisiti stringenti per i programmi di AI literacy. Ciò che conta è che il programma tenga conto dei seguenti quattro aspetti:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>assicurare una comprensione generale dell’AI (e cioè fornire ai destinatari del programma gli strumenti per comprendere cos’è l’AI, come funziona, come viene utilizzata all’interno dell’organizzazione e quali opportunità nonché quali rischi comporta);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>calibrare l’alfabetizzazione sul ruolo dell’organizzazione (e cioè considerare se l’organizzazione agisce quale fornitore o quale deployer);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>garantire la comprensione dei rischi e delle relative misure atte a mitigarli;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>personalizzare il programma, offrendo contenuti differenziati sulla base, da un lato, delle conoscenze tecniche, delle esperienze e del livello di istruzione e formazione dei destinatari e, dall’altro, del contesto in cui i sistemi di AI sono destinati ad essere utilizzati.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Le FAQ precisano che comunque non si può prescindere, nella definizione dei contenuti del programma, dagli aspetti etici e legali (l’AI Act dovrà perciò essere oggetto di formazione).&nbsp;</p><p class="text-justify">Nessun requisito di forma è previsto. La Commissione suggerisce di prendere spunto dalle best practice del Living Repository. Tra queste si segnalano in particolare:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>differenziazione della formazione in base al ruolo (ad esempio, corsi di formazione generali a tutto il personale e corsi di formazione specifici per singole funzioni aziendali; formazione mirata su architetture algoritmiche, gestione del rischio e compliance normativa per il personale “tecnico” e formazione su concetti di base e casi pratici per il personale “non tecnico”; etc.);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>metodologia multicanale (ad esempio, piattaforme di e-learning, webinar, incontri in presenza, etc.);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>creazione di framework interni e toolbox (ad esempio, realizzazione di piattaforme per accompagnare i destinatari nell’uso responsabile dell’AI).</span></p></li></ul><p class="text-justify">Non è neanche previsto un numero di ore minimo né è richiesto l’ottenimento di certificazioni. È però raccomandabile – sottolinea la Commissione – documentare l’erogazione delle attività formative e di ogni altra iniziativa rilevante attraverso un apposito registro interno.</p><p class="text-justify">Ovviamente non basta, per adempiere all’obbligo di cui all’art. 4 dell’AI Act, richiedere al personale di prendere visione delle istruzioni d’uso dei sistemi di AI impiegati dall’organizzazione.&nbsp;</p><p class="text-justify">Se hai bisogno di assistenza e supporto nell’adempimento dell’obbligo di AI literacy, rivolgiti ai tuoi professionisti di riferimento.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 21 May 2025 11:11:53 +0200</pubDate>
                        <title>Il Piano Legislativo cinese 2025: cosa aspettarsi?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-piano-legislativo-cinese-2025-cosa-aspettarsi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il Comitato Permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo della Repubblica Popolare cinese ha recentemente pubblicato il Piano di Lavoro Legislativo 2025.&nbsp;</p><p><strong>I. Che cos’è il Piano di Lavoro Legislativo?&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">La RPC è un paese in cammino, che mira a raggiungere un ideale finale che si identifica con il comunismo passando per una serie di tappe intermedie. Da un punto di vista giuridico, la logica di fondo implica, da un lato, la leadership del Partito Comunista Cinese come principio costituzionale, dall’altro un lavoro legislativo che prevede il raggiungimento di obiettivi annuali e l’attuazione sistematica di successivi piani quinquennali.</p><p class="text-justify">Nella logica di tale percorso a tappe, l’interlocutore finale, il PCC, ritiene che l’obiettivo di “<i>risolvere il problema della povertà estrema e creare una società moderatamente prospera</i>” sia stato raggiunto nel 2021. L’obiettivo attuale sarà quello di raggiungere la “<i>modernizzazione socialista di base</i>” entro il 2035, ovvero nell’arco di due piani quinquennali.</p><p class="text-justify">L’orizzonte temporale allargato si estende fino a metà secolo, con l’obiettivo di “<i>trasformare la Cina in un moderno Paese socialista che sia prospero, democratico, culturalmente avanzato, armonioso e bello, contribuendo in ultima analisi alla realizzazione del ringiovanimento nazionale</i>”, ciò che in termini pratici più immediati dovrebbe significare:</p><ul><li><span>aumento del PIL pro capite, evitando squilibri di reddito significativi</span></li><li><span>ampliamento della partecipazione dei cittadini ai processi decisionali e creazione di un ambiente più stabile, trasparente e fondato sul rispetto delle regole</span></li><li><span>promozione di istruzione, dell’innovazione tecnologica, dei talenti, dello sport e delle arti</span></li><li><span>promozione di sviluppo personale, equità sociale, reddito equo e dell’accesso universale ai servizi pubblici. Tutela dell’ambiente e promozione della sostenibilità a lungo termine.</span></li><li><span>potenziamento del ruolo e della reputazione della RPC nella comunità internazionale.</span></li></ul><p><strong>II. Quali sono i punti salienti del Piano di quest’anno?</strong></p><p class="text-justify">Il piano legislativo del 2025 ha una valenza particolare. Essendo l’ultimo anno del 14° Piano Quinquennale (2021-2025), non solo segna la conclusione delle iniziative esistenti, ma pone altresì le basi per la prossima fase di sviluppo del paese. Il lavoro legislativo di quest’anno non guarda solo al 2025, ma accenna anche alle priorità a lungo termine.</p><p class="text-justify">Infatti, sulla base della valutazione di medio periodo del 14° Piano Quinquennale e degli obiettivi di lungo periodo per il 2035, le prime indicazioni per il 15° Piano Quinquennale (2026-2030) stanno già prendendo forma. Tra queste, un’enfasi continua sulla crescita guidata dall’innovazione, sullo sviluppo verde e a basse emissioni di carbonio e sulla trasformazione digitale delle industrie. Strategie di più ampio respiro puntano a stimolare i consumi interni, a sbloccare i potenziali di investimento e a rafforzare la ricerca nelle tecnologie di base per i settori strategici. Si prevede inoltre che la Cina intensifichi il sostegno all’innovazione delle imprese, rafforzi l’attrazione dei talenti e ottimizzi ulteriormente l'ambiente imprenditoriale complessivo.</p><p class="text-justify">In linea con tali obiettivi strategici, il piano legislativo 2025 è strutturato in modo tale da riflettere e sostenere queste priorità. Esso è suddiviso in sei sezioni, delle quali la seconda - Elaborazione e revisione della legislazione - funge da componente centrale. Le leggi elencate in tale sezione sono strettamente connesse ai principali obiettivi del 14° Piano Quinquennale, che si possono così riassumere:</p><figure class="table"><table style="border-style:none;" class="contenttable"><tbody><tr><td style="border-color:windowtext;border-width:1.0pt;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;"><p class="text-center"><span><strong>Principali obiettivi del 14° Piano Quinquennale</strong></span></p></td><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:none;border-right-style:solid;border-top-style:solid;border-width:1.0pt;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;"><p class="text-center"><span><strong>Piano di Lavoro Legislativo 2025: Leggi da rivedere o redigere</strong></span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;border-width:1.0pt;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;"><span>Far progredire lo sviluppo economico</span></td><td style="border-bottom:1.0pt solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid windowtext;border-top-style:none;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;"><p><span><strong>Obiettivo:&nbsp;</strong>migliorare i meccanismi istituzionali per promuovere uno sviluppo qualitativo.</span></p><p><span>Leggi da redigere: Legge sulla promozione dell’economia privata, Legge sulla pianificazione dello sviluppo nazionale, Legge sulle finanze, Legge sulla stabilità finanziaria, Legge sulla protezione dei terreni agricoli e sul miglioramento della qualità.</span></p><p><span>Leggi da modificare: Legge sulla concorrenza sleale, Legge sul fallimento delle imprese, Legge sulle gare d’appalto, Legge sull’agricoltura, Legge sulla pesca, Legge sull’aviazione civile, Legge sulla Banca Popolare Cinese, Legge sulla supervisione e l’amministrazione delle banche.</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;border-width:1.0pt;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;"><span>Ottimizzazione dell’ efficienza nella governance nazionale</span></td><td style="border-bottom:1.0pt solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid windowtext;border-top-style:none;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;"><p><span><strong>Obiettivo 1:&nbsp;</strong>consolidare il quadro istituzionale a supporto della democrazia popolare, considerandola come un processo integrato e continuo.</span></p><p><span>Leggi da modificare: Legge sull’organizzazione del comitato degli abitanti dei villaggi, Legge sull’organizzazione del comitato degli abitanti delle città.</span></p><p><span><strong>Obiettivo 2:</strong> rafforzare i meccanismi di governance della sicurezza nazionale e della pubblica sicurezza.</span></p><p><span>Leggi da redigere: Legge sull’energia atomica, Legge per affrontare le emergenze sanitarie, Legge sulla sicurezza delle sostanze chimiche pericolose.&nbsp;</span></p><p><span>Leggi da Modificare: Legge sulle sanzioni amministrative di pubblica sicurezza, Legge sulle carceri, Legge sui risarcimenti statali, Legge sulla sicurezza informatica</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;border-width:1.0pt;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;"><span>Miglioramento del livello di civilizzazione sociale</span></td><td style="border-bottom:1.0pt solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid windowtext;border-top-style:none;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;"><p><span><strong>Obiettivo:&nbsp;</strong>consolidare l’unità nazionale; rafforzare la Cina come moderna potenza culturale socialista.</span></p><p><span>Leggi da redigere: Legge sulla promozione dell’unità etnica e del progresso, Legge sull’istruzione legale e sulla pubblicità.&nbsp;</span></p><p><span>Leggi da modificare: Legge sulla lingua e la scrittura comune&nbsp;</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;border-width:1.0pt;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;"><span>Miglioramento delle condizionei di vita e del benessere collettivo</span></td><td style="border-bottom:1.0pt solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid windowtext;border-top-style:none;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;"><p><span><strong>Obiettivo</strong>: rafforzare i sistemi a tutela e a supporto del benessere collettivo.</span></p><p><span>Leggi da redigere: Legge sull’assistenza sociale, Legge sui servizi per l’infanzia, Legge sul contenzioso di interesse pubblico della procura.&nbsp;</span></p><p><span>Leggi da modificare: Legge sulla prevenzione delle malattie infettive, Legge sulla circolazione stradale, legge sulla sicurezza alimentare.</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;border-width:1.0pt;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;"><span>Avanzamenti nella conservazione ecologica</span></td><td style="border-bottom:1.0pt solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid windowtext;border-top-style:none;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;"><p><span><strong>Obiettivo</strong>: perfezionare le normative&nbsp; in materia di civilizzazione ecologica</span></p><p><span>Legge da continuare a redigere: compilazione del Codice Ambientale</span></p><p><span>Legge da redigere: Legge sui parchi nazionali</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;border-width:1.0pt;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;"><span>Ulteriore slancio nelle riforme e l’apertura economica</span></td><td style="border-bottom:1.0pt solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid windowtext;border-top-style:none;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;"><p><span><strong>Obiettivo</strong>: rafforzare le normative relative ai rapporti con l’estero e all’impegno internazionale</span></p><p><span>Leggi da modificare: Legge marittima, Legge sul del commercio estero, Legge sugli arbitrati</span></p></td></tr></tbody></table></figure><p><strong>III. Come interpretare il Piano di quest’anno?</strong></p><p class="text-justify">In primo luogo, va detto che l’attenzione resta concentrata sullo sviluppo economico e sulla crescita qualitativa sostenibile che rappresentano anche la principale priorità legislativa.</p><p class="text-justify">Dopo la riforma e l’apertura promossa da Deng Xiaoping, la rapida crescita della Cina è derivata da un’accelerazione strutturale: caratterizzata dall'aumento della manodopera, dall'espansione delle fabbriche e da un utilizzo più efficiente delle risorse. La forza lavoro ha visto un incremento, la tecnologia industriale si è diffusa e il capitale si è spostato dall'agricoltura alla produzione. Negli ultimi anni, la Cina è entrata in una fase di rallentamento strutturale. La forza lavoro è diminuita, i rendimenti del capitale sono in calo, l'innovazione nel settore manifatturiero sta incontrando dei limiti, il settore dei servizi e l’industria tradizionale devono affrontare una crescente pressione per l'aggiornamento.&nbsp;La Cina sta dunque cercando di riorientarsi verso una crescita qualitativa.</p><p class="text-justify">La sfida economica più urgente per la Cina riguarda probabilmente la sovraccapacità strutturale, ossia l'eccesso di capacità produttiva rispetto alla domanda interna. Questo squilibrio, a nostro avviso, può essere sintetizzato in un aspetto cruciale: vendere in Cina è più difficile che comprare dalla Cina. Le imprese occidentali che decidano di entrare nel mercato cinese dovranno porsi una domanda fondamentale: quale valore distintivo possono offrire?&nbsp;</p><p class="text-justify">Un'analisi delle priorità legislative della Cina consente di chiarire meglio la situazione. Sebbene temi come la governance democratica, l'unità nazionale e i modelli di sicurezza non costituiscano preoccupazioni immediate per gli investitori stranieri, altri aspetti sono strettamente connessi alle aspirazioni di una società in trasformazione, con un'attenzione crescente alla qualità della vita, al progresso culturale e alla gestione sostenibile dell'ambiente. In particolare:</p><ol><li><p class="text-justify"><span><strong>Assistenza sanitaria e lifestyle</strong>: persiste la domanda di tecnologie mediche avanzate, di strumenti diagnostici di precisione e di alimenti funzionali ad alto contenuto nutritivo, adatti a consumatori attenti al benessere.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>Sostenibilità e vita all’aria aperta</strong>: la Cina oggi promuove l’idea che “le montagne verdi e le acque limpide sono montagne d’oro e d’argento”. &nbsp;Tale cambiamento favorisce i produttori europei di biciclette di alta qualità, veicoli elettrici fuoristrada e attrezzature durevoli per l’outdoor. I modelli di sviluppo urbano riflettono questo ethos: neli lotti sfitti vengono sempre più frequentemente riconvertiti in corridoi verdi, sentieri lungo il fiume e parchi comunali piuttosto che in complessi residenziali.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>Arricchimento culturale</strong>: si moltiplicano le opportunità nelle produzioni teatrali itineranti, nei partenariati per l’educazione artistica e negli spettacoli interculturali. Lo </span><i><span>Shanghai Culture Square</span></i><span>, adiacente ai nostri uffici, esemplifica questa tendenza, con il suo programma di produzioni europee per il 2025, come </span><i><span>Molière, l’Opéra Urbain&nbsp;</span></i><span>e </span><i><span>Mozart</span></i><span>.</span></p></li></ol><p class="text-justify">Per distinguersi sul mercato cinese, un prodotto deve offrire un vantaggio chiaramente articolato rispetto alle alternative nazionali. È difficile competere solo per il prezzo. Occorre invece porre l’accento su ciò che distingue un prodotto, sia in termini di qualità che di distinguibilità o di attrattiva generale.</p><p><strong>IV. Conclusioni&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Negli ultimi anni, la Cina ha continuato a portare avanti in modo graduale la sua politica di "riforma e apertura", adottando misure per ottimizzare il contesto giuridico e normativo al fine di facilitare un maggiore coinvolgimento internazionale. Sebbene abbia costantemente rafforzato la cooperazione con i partner stranieri e semplificato l'accesso agli affari e ai viaggi internazionali, nel Paese persiste una chiara distinzione tra questioni strettamente nazionali e quelle con una dimensione estera o transfrontaliera. In particolare:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>La Legge sugli investimenti esteri del 2020 ha abolito la distinzione giuridica tra società a investimento estero e società puramente nazionali.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Tra il 2021 e il 2022 la Cina ha modificato numerose leggi per potenziare la riforma e l’apertura. Ne sono un esempio la Legge sul porto di libero scambio di Hainan e la Legge doganale.&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Nel 2024 e nel 2025, la legislazione sugli stranieri ha sperimentato un’accelerazione. Il piano legislativo per il 2024 ha posto l’accento sul miglioramento delle normative in materia. Le nuove leggi e gli emendamenti si sono concentrati su dogane, quarantena, antiriciclaggio e disposizioni relative agli stranieri.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Nel 2025, la Cina ha presentato al Comitato Permanente&nbsp;dell’Assemblea Nazionale del Popolo emendamenti alla legge sul commercio estero. Ha inoltre emanato regolamenti in materia di controversie di proprietà intellettuale con implicazioni internazionali, linee guida per la mediazione e nuove regole per l’utilizzo dell’emblema nazionale all’estero. Sono previste ulteriori revisioni di leggi in materia di immigrazione, dogane, importazioni ed esportazioni di tecnologia, cooperazione in materia di lavoro e trasporto marittimo internazionale. È in fase di elaborazione la normativa sugli investimenti all’estero. La Cina è inoltre impegnata nella revisione dei trattati e nella riforma del diritto internazionale per promuovere la pace e lo sviluppo globale.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>La Cina sta inoltre attuando politiche di esenzione dal visto e facilitazione del rilascio dei visti: ha firmato accordi di esenzione dal visto con 26 Paesi, concede unilateralmente l’esenzione dal visto per 30 giorni ai cittadini di 43 Paesi, tra cui Francia, Germania e Italia, e dal 17 dicembre 2024 ha introdotto una nuova politica di esenzione dal visto di transito per i cittadini di 54 Paesi. Tale politica estende il periodo di permanenza in transito a 240 ore (10 giorni) e aggiunge 21 nuovi porti per l’ingresso e l’uscita in transito senza visto.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Nel complesso, le riforme legali in corso in Cina dimostrano un’apertura costruttiva verso la cooperazione internazionale, con particolare riguardo a settori quali commercio, investimenti, proprietà intellettuale e scambi interpersonali.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 21 May 2025 10:01:59 +0200</pubDate>
                        <title>Referendum 2025: quali possibili impatti su lavoro e imprese?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/referendum-2025-quali-possibili-impatti-su-lavoro-e-imprese</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’8 e il 9 giugno 2025 gli italiani saranno chiamati a esprimersi su cinque quesiti referendari, quattro dei quali riguardano direttamente il mondo del lavoro. Questi quesiti mirano a modificare o abrogare alcune norme introdotte con il Jobs Act. Per imprese e professionisti delle risorse umane, il voto potrebbe segnare un cambio di rotta importante su licenziamenti, contratti, appalti e tutele dei lavoratori.&nbsp;</p><p>Vediamoli nel dettaglio con l’avvocata <strong>Francesca Pittau</strong>.</p><p><a href="https://www.hr-link.it/referendum-2025-hr/" target="_blank" rel="noreferrer">Clicca qui per leggere l'articolo di Hr Link.</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 20 May 2025 11:48:23 +0200</pubDate>
                        <title>Aggiustare la RIS o rifarla da zero</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/aggiustare-la-ris-o-rifarla-da-zero</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Le regole per gli investitori al dettaglio? O cambiano in modo compatibile con le attese della Commissione europea, o salta tutto. La temperatura dello scontro sul pacchetto normativo che, in origine, aveva ipotizzato la fine delle retrocessioni, non è diminuita nella sua fase di triplice negoziato fra Commissione, Parlamento e Consiglio dell'Unione europea […]</p><p>[…] Alla luce delle spaccature, l'ipotesi di un ritiro della Ris “è concreta” secondo Francesco Mocci, partner dello studio legale ADVANT Nctm. Oggi sono note due revisioni della normativa: una proposta dall'Europarlamento e una del Consiglio. Si cerca ora una mediazione che parte, però, da un punto di partenza “confuso”, ha affermato Mocci: “Se alla fine devesse prevalere una versione troppo annacquata del value for money - o se anche altri punti cardine come gli incentivi o la consulenza venissero indeboliti - la Commissione si riserva la possibilità di ritirare tutto”.&nbsp;</p><p>La dialettica serrata fra consulenza finanziaria e Commissione europea, poi, potrebbe salire ulteriormente di livello con i nuovi prodotti retail annunciati nell'ambito della SIU: “Si parla di prodotti finanziari ispirati all'esperienza svedese, che potrebbero essere acquistati direttamente dai risparmiatori senza il filtro di un consulente”, ha dichiarato Mocci. “Questo approccio, se confermato, disintermedierebbe il mercato e andrebbe in direzione opposta a quanto affermato finora”.&nbsp;</p><p>L'avvocato non crede però “che la consulenza finanziaria debba cessare di essere centrale, soprattutto per la clientela private e per chi ha patrimoni consistenti. Non si può pensare che prodotti standardizzati sostituiscano il ruolo educativo e strategico della consulenza".</p><p><i>Articolo integrale sul numero di maggio 2025 di We Wealth</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 20 May 2025 11:20:52 +0200</pubDate>
                        <title>Le cripto-attività classificate come quote di organismi di investimento collettivo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-cripto-attivita-classificate-come-quote-di-organismi-di-investimento-collettivo</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>A cura di Lorenzo Macchia per Fondi &amp; Sicav</i></p><p>Le cripto-attività, fin dall'inizio della loro diffusione nel panorama mondiale, hanno visto un'accesa discussione sulla loro natura e qualificazione giuridica, sia da parte della dottrina giuridica ed economica, sia da parte degli organi legislativi, amministrativi e delle autorità di vigilanza nazionali e sovranazionali. Il legislatore europeo è intervenuto solo di recente a regolare la diffusione di questa tipologia di strumenti con il regolamento sul mercato delle cripto-attività (Regolamento Ue 2023/1114 - cosiddetto Regolamento Mica). Lo stesso legislatore definisce in maniera ampia il concetto di cripto-attività, inteso come una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito o memorizzato elettronicamente, utilizzando una specifica tecnologia.</p><p><strong>Token finanziari e non finanziari</strong></p><p>Il Regolamento Mica tiene distinti, da una parte, i token non finanziari, come i token di moneta elettronica, i token collegati ad attività e la categoria residuale delle cripto-attività diverse dai citati token (tra questi ultimi rientrano anche gli utility token), dall'altra parte, i token elettronici rappresentativi di strumenti finanziari che non sono compresi nel perimetro oggettivo del citato framework normativo. Anche se la definizione di "strumento finanziario" è fornita attraverso un elenco tendenzialmente chiuso presente all'interno dell'Allegato I della direttiva 2014/65 (Mifid 2), alcuni problemi applicativi possono presentarsi soprattutto in relazione all'individuazione dei criteri per determinare quando una cripto-attività possa essere qualificata come strumento finanziario.</p><p><strong>Le linee guida</strong></p><p>Nel dicembre 2024 l'Esma ha emanato alcune linee guida (tradotte in lingua italiana nel marzo successivo) volte appunto a fornire degli orientamenti comuni sui requisiti per la qualificazione delle cripto-attività come strumenti finanziari. Di particolare interesse è la potenziale classificazione di alcune cripto-attività come quote di un organismo di investimento collettivo. L'autorità di vigilanza precisa, coerentemente con la diffusa interpretazione della nozione di Oicr, riassunta negli orientamenti sui concetti chiave della direttiva Gefia del 13 agosto 2023, che il progetto connesso alla emissione delle cripto-attività dovrebbe prevedere: (i) l'aggregazione di capitali provenienti da una pluralità di investito ri; (ii) la finalità di investire i capitali raccolti conformemente a una politica di investimento predeterminata; (iii) l'obiettivo di generare un rendimento aggregato a vantaggio dei suddetti investitori. L'Esma ci tiene a precisare che la classificazione del fondo come cripto-attività non è legata al fatto che i partecipanti al fondo apportano al patrimonio collettivo moneta legale o cripto-attività. Secondo l'Esma, ad esempio, dovrebbe essere considerata una quota di un Oicr una cripto-attività che consenta ai possessori di: (i) investire in fondi di investimento digitali, in virtù dei quali i sottoscrittori hanno diritto a una quota proporzionale dei rendimenti generati dal portafoglio gestito; (ii) riscattare i token per una quota del valore del portafoglio.&nbsp;</p><p><strong>L'autonomia del gestore</strong></p><p>Inoltre, dovrà essere garantito il rispetto del principio dell'autonomia del gestore del fondo. In altre parole, ai possessori dei token (gruppi o parti di essi) non può essere conferito alcun potere decisorio o il controllo su questioni operative che riguardano la gestione ordinaria delle attività incluse nel patrimonio collettivo. Peraltro, ci tiene a precisare l'Esma, che per essere classificata come quota di un fondo, una cripto-attività dovrebbe avere lo scopo di fornire agli investitori un rendimento aggregato, che è generato dal rischio condiviso che deriva dall'acquisto, dalla detenzione o dalla vendita delle attività di investimento sottostanti. Questo criterio garantisce il diritto degli investitori a una quota dei profitti o delle perdite in ragione della loro partecipazione. Infine, un altro aspetto chiave da considerare è lo scopo commerciale o industriale generale del progetto connesso alle cripto-attività. Affinché l'emittente di una cripto-attività possa essere classificato come organismo di investimento collettivo, il progetto connesso alla cripto-attività non deve avere uno scopo commerciale o industriale generale.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 19 May 2025 16:15:40 +0200</pubDate>
                        <title>ETD: l’articolo 14 resta intatto. Il compromesso politico regge</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/etd-larticolo-14-resta-intatto-il-compromesso-politico-regge</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’anno scorso - in questo esatto periodo - il settore marittimo europeo era fortemente preoccupato dalla possibilità che la proposta di compromesso sull’<i>Energy Taxation Directive</i>, presentata dall’allora presidenza semestrale di turno del Consiglio dell’Unione europea, il Belgio, venisse approvata dall’ECOFIN e imponesse un regime di accise sui carburanti ad uso marittimo in Europa.</p><p>Nelle maglie di quei negoziati, <strong>avevamo stimato che le eventuali accise avrebbero gravato sulle compagnie di navigazione europee per un totale di cinque miliardi di euro all’anno</strong>: una cifra equivalente alla tassazione ETS, di cui la nuova ETD avrebbe ereditato le stesse criticità in termini di diversione dei flussi commerciali dall’Europa ma senza l’obbligo - anche solo parziale - di reinvestire nel settore le risorse raccolte.</p><p>Il compromesso belga è stato l’ultimo colpo di coda ideologico del <i>Fit For 55</i>, e se fosse stato approvato avrebbe definitivamente messo in crisi il settore marittimo europeo. Fortunatamente ciò non è accaduto. <strong>Per la prima volta nell’era del </strong><i><strong>Green Deal</strong></i><strong>, la mobilitazione del settore marittimo-portuale e dei governi degli Stati Membri “marittimi” del Mediterraneo - Italia in testa - ha permesso di bloccare una proposta irrealistica</strong> e inaugurare una stagione di negoziati, protrattasi sotto la Presidenza di turno ungherese nella seconda metà dell’anno passato, che ha confermato provvisoriamente la deroga sulle accise per il settore marittimo nell’ambito di un processo legislativo non ancora concluso sul testo di compromesso nel suo insieme.</p><p>Pertanto, le negoziazioni sull’ETD sono proseguite nella seconda metà del 2025 sotto la nuova Presidenza semestrale di turno, la Polonia, e le stiamo seguendo con attenzione perché - come recita un modo di dire in uso nei negoziati a Bruxelles - <i>nulla è deciso finché tutto non è stato deciso. </i>Ogni riunione può riservare la sorpresa di un cambio di passo inatteso. <strong>Ma allo stato attuale possiamo affermare con una certa soddisfazione che non ci sono campanelli d’allarme che facciano temere una riapertura della parte “marittima” dell’ETD</strong>. L’ultimo testo di compromesso circolato dalla Presidenza polacca non tocca l’art.14 dedicato alla tassazione dei prodotti energetici ad uso marittimo, che anzi è stato nei mesi passati integrato per tenere in considerazione quegli aspetti del mercato energetico dello <i>shipping</i> che, al tempo della stesura dell’ETD negli anni passati, non erano rilevanti, come l’uso dell’elettricità.</p><p>L’impressione che si ha osservando questo processo legislativo oggi, e la concomitante nuova agenda politica della Commissione Europea, è che un anno fa, quando l’introduzione di un regime di accise sul settore marittimo sembrava ormai certa, abbiamo raggiunto il picco dell’ambizione delle politiche europee. A partire da quel momento, complice il cambio di passo auspicato dai governi verso una maggiore apertura delle istituzioni alle ragioni dell’industria, il clima è più favorevole: si parla di Strategie per il rilancio della competitività, e il <i>Report Draghi 2024</i> ha riportato al centro del dibattito l’urgenza di fornire una base industriale solida alla transizione in corso.</p><p><strong>Il compromesso politico sull’ETD regge, e l’art.14 resta intatto</strong>. È ora il momento di proseguire nella stesura di politiche europee realistiche, che riconoscano il ruolo strategico del settore marittimo. Dalla geopolitica alle politiche di coesione, l’Europa torni a guardare al mare.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Infrastrutture Portuali</category>
                            
                                <category>Shipping and Logistics</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 19 May 2025 14:07:26 +0200</pubDate>
                        <title>TAR Sicilia – Progetti rinnovabili: i contratti preliminari sono sufficienti per soddisfare il requisito della disponibilità delle aree</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tar-sicilia-progetti-rinnovabili-i-contratti-preliminari-sono-sufficienti-per-soddisfare-il-requisito-della-disponibilita-delle-aree</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con ordinanza n. 1006/2025 dell’8 maggio 2025, il TAR Palermo ha fornito precisazioni di portata tutt’altro che marginale ai fini dello sviluppo di progetti rinnovabili nel contesto siciliano con particolare riguardo al requisito della <strong>disponibilità delle aree</strong> di impianto.</p><p class="text-justify">La pronuncia in questione prende le mosse dalla richiesta di annullamento di una nota dell’Assessorato all’Energia della Regione Siciliana con cui, al fine di comprovare la disponibilità giuridica dei suoli interessati dall’istallazione dell’impianto, era stato richiesto al relativo operatore di produrre, prima del rilascio del titolo autorizzativo, copia dei contratti definitivi debitamente registrati e trascritti.</p><p class="text-justify">Ebbene, i giudici amministrativi hanno chiarito che, in linea con l’art. 2, co. 2 della L.R. n. 29/2015, per comprovare la sussistenza del predetto requisito, è <strong>sufficiente produrre i contratti preliminari</strong> (regolarmente registrati e trascritti).</p><p class="text-justify">Diversamente, il <strong>deposito del contratto definitivo</strong> può essere rinviato alla <strong>fase successiva</strong> <strong>all’emissione del provvedimento autorizzatorio</strong>.</p><p class="text-justify">Difatti, come sottolineato dai giudici del Tar, i negozi preliminari, anche in virtù di quanto previsto dall’art. 2932 del codice civile, in materia di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, sono di per sé idonei a dare evidenza della disponibilità delle aree di progetto.</p><p class="text-justify">Si tratta con tutta evidenza di un provvedimento di notevole rilievo, soprattutto alla luce dei significativi riflessi pratici ed economici per gli attori di mercato che, in questi ultimi mesi, si sono trovati a dover sopportare importanti costi da sostenere nell’ambito delle iniziative di sviluppo di progetti rinnovabili, attesi gli oneri non indifferenti correlati all’esecuzione dei contratti definitivi prima della positiva conclusione degli iter autorizzativi.</p><p class="text-justify">Si resta ora in attesa dell’udienza di merito che è stata fissata per il 24 settembre p.v. anche se, come visto, appare abbastanza chiaro l’orientamento del Collegio sul punto.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Eolico</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 19 May 2025 11:38:14 +0200</pubDate>
                        <title>Da pensioni e assicurazioni 30 miliardi all&#039;economia reale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/da-pensioni-e-assicurazioni-30-miliardi-alleconomia-reale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>La stima. Sono le risorse che secondo AssoNext potrebbero affluire alle Pmi con un pacchetto di incentivi fiscali volti a favorire un maggiore coinvolgimento degli investitori istituzionali</i></p><p>Le idee per veicolare oltre 30 miliardi di euro verso l'economia reale non mancano e sono state raccolte in dieci proposte da AssoNext. Occorre, però, iniziare ad agire e disegnare robusti incentivi fiscali per incoraggiare concretamente gli investimenti a lungo termine verso le imprese domestiche. Del resto il sostegno alle Pmi è una priorità strategica per il Governo italiano e per l'Unione Europea, che hanno promosso diverse misure strategiche per facilitare l'accesso delle imprese al mercato dei capitali. […]</p><p>[…] Il tema della valorizzazione del risparmio previdenziale è […] uno strumento centrale di sviluppo per l'economia del Paese e negli ultimi anni ha assunto un rilievo crescente nel dibattito istituzionale. Adesso bisogna utilizzare le leve degli incentivi fiscali per dimostrare che oltre ai dibattiti e alle dichiarazioni c'è anche l'effettiva volontà di agire in tale direzione. Anche Ia Commissione parlamentare di controllo sugli enti previdenziali ha evidenziato, in numerose audizioni, l'opportunità di orientare una quota più significativa delle risorse dei fondi pensione e delle casse previdenziali verso l'economia reale italiana, con specifica attenzione alle Pmi quotate.&nbsp;</p><p>«A tal fine proponiamo l'introduzione di incentivi fiscali mirati - spiega Lukas Plattner, partner di ADVANT Nctm e membro del comitato scientifico di Assonext -. Una fiscalità di scopo capace di rendere più attrattivo l'investimento in asset domestici. Attualmente, il quadro normativo italiano prevede un regime parzialmente incentivante: è infatti prevista l'esenzione da imposta sui rendimenti per gli investimenti in imprese italiane (anche attraverso Pir o fondi di venture capital), fino a un limite del lo% dell'attivo del fondo, a condizione di una detenzione minima quinquennale. Tuttavia, secondo le analisi di Banca d'Italia, tale misura ha avuto un impatto modesto, con una quota di patrimonio investita in strumenti emessi da imprese italiane ancora molto contenuta». Occorre quindi andare oltre e le proposte di Assonext (riassunte nella scheda a lato) potrebbero dare nuovi stimoli, anche ai datori di lavoro, per veicolare maggiore risorse verso i fondi pensione, a loro volta incentivati a investire maggiormente nel tessuto produttivo italiano.&nbsp;</p><p>«In questo contesto - conclude PIattner - occorre una revisione complessiva del regime fiscale applicabile alla previdenza complementare e alle polizze vita, ispirata al modello europeo Eet (Esenzione della contribuzione — Esenzione dei rendimenti — Tassazione delle prestazioni). Un modello che, a differenza dell'attuale assetto italiano (Ett), incentiva il risparmio previdenziale e ne massimizza l'efficacia allocativa a beneficio dell'economia nazionale».</p><p><i>Articolo integrale sull'edizione del 18 maggio 2025 de Il Sole 24 Ore</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 16 May 2025 14:26:07 +0200</pubDate>
                        <title>Il mancato rispetto del termine di inizio lavori non comporta l’automatica decadenza del titolo autorizzativo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-mancato-rispetto-del-termine-di-inizio-lavori-non-comporta-lautomatica-decadenza-del-titolo-autorizzativo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con le sentenze nn. 4050 e 4051 del 12 maggio 2025, il Consiglio di Stato ha stabilito che <strong>il mancato rispetto del termine di inizio lavori non costituisce</strong> <strong>di per sé motivo sufficiente per la declaratoria di decadenza del titolo autorizzativo</strong> (nel caso di specie, Autorizzazione Unica).</p><p class="text-justify">In particolare, è stato specificato che qualora l’operatore economico abbia presentato l’istanza di proroga, <strong>debitamente giustificata</strong> da elementi ostativi all’inizio dei lavori, il provvedimento di decadenza non può fondarsi sul mero dato storico della scadenza dei termini dettati nel provvedimento autorizzativo (e neppure di quelli dettati dalle proroghe successivamente concesse).</p><p class="text-justify">Diversamente, in questi casi, l’Amministrazione è chiamata a <strong>valutare la rilevanza degli elementi giustificativi</strong> posti a base dell’istanza di proroga.&nbsp;</p><p class="text-justify">Nel contesto della produzione di energie rinnovabili non possono, infatti, trovare applicazione gli orientamenti tradizionali in tema di inizio dei lavori in ambito edilizio, in quanto gli impianti in questione sono accompagnati da una specificità rilevante, dovendo connettersi ad una rete elettrica.&nbsp;</p><p class="text-justify">E’ stato quindi posto l’accento sulla <strong>differenza tra il formale inizio dei lavori in generale e l’inizio dei lavori specificamente riservato, </strong><i><strong>ope legis</strong></i><strong>, alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili</strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify">Nello specifico, il <i>favor</i> riconosciuto dall’ordinamento alla produzione di energia da fonti rinnovabili deve essere inteso come principio generale, applicabile, in quanto tale, anche al <strong>termine di “inizio dei lavori”</strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify">In quest’ottica, tale termine deve ritenersi <strong>rispettato tutte le volte in cui sia stato dato l’avvio all’iniziativa</strong> nei sensi specificati dall’art. 2, co. 159 della Legge n. 244/2007 (<i>i.e</i>,&nbsp;mediante l'acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l'impianto, nonché l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete, la stipulazione di contratti per l'acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere relative all'impianto, ovvero la stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa o l'ottenimento in loro favore di misure di incentivazione etc.).</p><p class="text-justify">Il concetto di “<i>avvio</i>” ovvero di “<i>inizio</i>” dei lavori è, dunque, equiparato a quello di “<i>concreto avvio della realizzazione dell’iniziativa</i>” (cfr. <i>inter alia</i>, Consiglio di Stato, Sentenza, 14 gennaio 2016, n. 84).</p><p class="text-justify">Da ultimo e a titolo di completezza, si segnala che con le medesime pronunce in parola il Consiglio di Stato ha colto inoltre l’occasione per ribadire che <strong>un atto lesivo, quale la decadenza del titolo autorizzativo, impone il rispetto delle garanzie procedimentali</strong> di cui all’art. 7 della Legge n. 241/1990 (a meno che non sussistano ragioni di urgenza da esplicitare adeguatamente nella motivazione del provvedimento).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Gassose</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 14 May 2025 10:16:14 +0200</pubDate>
                        <title>Le sfide legali dell&#039;innovazione tecnologica</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-sfide-legali-dellinnovazione-tecnologica</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ogni giorno, aziende e operatori si confrontano su un doppio fronte: da un lato, l'innovazione tecnologica applicata ai processi aziendali che richiede soluzioni legali su misura, dall'altro sfide per la compliance digitale sempre più sofisticate.&nbsp;</p><p>Come navigare nel complesso framework normativo tra GDPR, NIS2, DORA, AI ACT, European Accessibility Act? Ne parliamo con <strong>Marco Cappa</strong> nella nostra nuova pillola.<br><br><a href="https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuovi-obblighi-di-accessibilita-digitale" target="_blank"><u>Leggi qui l'approfondimento dedicato ai nuovi obblighi di accessibilità digitale</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 13 May 2025 15:09:54 +0200</pubDate>
                        <title>Nuovi obblighi di accessibilità digitale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuovi-obblighi-di-accessibilita-digitale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>A decorrere dal 28 giugno 2025, diventa pienamente vincolante l’obbligo di conformità ai requisiti di accessibilità per tutti i nuovi servizi digitali e prodotti destinati ai consumatori. L’obiettivo è garantire l’inclusione digitale e la piena fruibilità anche da parte delle persone con disabilità, secondo standard tecnici uniformi a livello europeo.</p><p><strong>Fonti normative di riferimento</strong></p><ul><li><span>Decreto Legislativo 82/2022: recepisce la Direttiva (UE) 2019/882 (European Accessibility Act), che introduce obblighi specifici per l’accessibilità di prodotti e servizi digitali anche nel settore privato.</span></li><li><span>Legge 4/2004 e s.m.i. (Legge Stanca): prima disciplina sull’accessibilità digitale per le pubbliche amministrazioni.</span></li><li><span>Legge 120/2020: ha esteso l’ambito soggettivo della Legge Stanca, includendo anche imprese private che erogano servizi essenziali di interesse generale tramite canali digitali. &nbsp;</span></li></ul><p><strong>Soggetti obbligati</strong></p><p>Gli obblighi di accessibilità si applicano a:</p><ul><li><span>Soggetti privati rientranti nella legge Stanca: si tratta di soggetti con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a 500 milioni di euro che offrono servizi essenziali fruibili da persone con disabilità attraverso siti web o attraverso applicazioni mobili (quali, ad esempio, fornitori di energia, banche, assicurazioni, compagnie di trasporto, servizi sanitari, servizi delle comunicazioni elettroniche, servizi di raccolta dei rifiuti, servizi di commercio elettronico, etc.).</span></li><li><span>Operatori economici (fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori e fornitori di servizi) che offrono servizi digitali e prodotti al pubblico. </span><ul><li><span>In relazione ai <u>servizi digitali</u>, il d.lgs. 82/2022, si applica a:</span><ul><li><span>servizi di comunicazione elettronica;</span></li><li><span>servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi;</span></li><li><span>servizi di trasporto passeggeri;</span></li><li><span>servizi bancari<strong> </strong>per consumatori;</span></li><li><span>libri elettronici; e</span></li><li><span>servizi di commercio elettronico.</span></li></ul></li><li><span>In relazione ai <u>prodotti</u>, il d.lgs. 82/2022, si applica a: </span><ul><li><span>sistemi hardware e sistemi operativi informatici (es., pc, notebook, smartphone, tablet, etc.);</span></li><li><span>terminali self-service di pagamento (es., sportelli automatici, macchine per l’emissione di biglietti, terminali per il check-in, etc.);</span></li><li><span>terminali con capacità informatiche interattive utilizzate per i servizi di comunicazione elettronica;</span></li><li><span>terminali per accedere a servizi di media audiovisivi; e</span></li><li><span>lettori di libri elettronici.</span></li></ul></li></ul></li></ul><p><strong>Vigilanza e sanzioni</strong></p><p>La vigilanza sull’applicazione della normativa è affidata all’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) per quanto riguarda i servizi digitali e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMiT) per quanto riguarda i prodotti. Tali autorità possono:</p><ul><li><span>Effettuare accertamenti e ispezioni;</span></li><li><span>Emettere diffide con termine per la regolarizzazione;</span></li><li><span>Applicare sanzioni pecuniarie:</span><ul><li><span>Fino al 5% del fatturato medio annuo per violazioni gravi da parte dei soggetti privati, con fatturato superiore a 500 milioni di euro negli ultimi tre anni di attività, che rientrano nella Legge Stanca;</span></li><li><span>Da 5.000 a 40.000 euro per gli altri soggetti, valutando gravità, numero di utenti coinvolti e portata dei servizi non accessibili;</span></li><li><span>Da 2.500 a 30.000 euro per mancata ottemperanza alle diffide o ostacolo alle ispezioni.</span></li></ul></li><li><span>Adottare misure inibitorie, con forti impatti reputazionali, tra cui:</span><ul><li><span>Oscuramento del sito web o rimozione dell’app dagli store digitali;</span></li><li><span>Divieto di accesso, temporaneo o definitivo, ai servizi digitali non conformi.&nbsp;</span></li></ul></li></ul><p><strong>Sintesi operativa</strong></p><ul><li><span>Dal 28 giugno 2025, i prodotti e servizi digitali potranno essere immessi sul mercato solo rispettando i requisiti di accessibilità previsti dalla normativa europea e nazionale.</span></li><li><span>Le imprese sono chiamate ad adeguare siti web, app, dispositivi e servizi digitali agli standard tecnici di accessibilità, pena l’applicazione di sanzioni, danni reputazionali e misure restrittive da parte di AgID e MIMiT.</span></li></ul><p>In ottemperanza alla Legge Stanca, le imprese con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a 500 milioni di euro, già oggi sono obbligate ad adeguare siti, app e touchpoint digitali agli standard di accessibilità. Per queste imprese, le sanzioni in caso di violazione possono arrivare fino al 5% del fatturato.&nbsp;</p><p>Dal 28 giugno 2025, l’obbligo di accessibilità digitale si estende a tutte le medie e piccole imprese (cioè le aziende sopra i 2 milioni di euro di fatturato annuo o più di 10 dipendenti) che offrono prodotti e servizi digitali ai consumatori con sanzioni fino a 40.000 Euro. Sono escluse solo le microimprese.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 13 May 2025 09:53:36 +0200</pubDate>
                        <title>DL Bollette: cosa cambia per gli iter autorizzativi e ambientali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dl-bollette-cosa-cambia-per-gli-iter-autorizzativi-e-ambientali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con il Decreto-Legge n. 19 del 28 febbraio 2025, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 60 del 24 aprile 2025 (anche noto come “<strong>Decreto Bollette</strong>”) sono state recentemente introdotte plurime novità di rilievo non marginale ai fini dello sviluppo di progetti rinnovabili ivi inclusi i sistemi di accumulo.</p><p class="text-justify">In merito, si riporta di seguito un sintetico e schematico riepilogo delle principali modifiche normative intervenute unitamente ad alcune preliminari considerazioni sulle loro potenziali declinazioni pratiche.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-center">***&nbsp;</p><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>1. Accumuli elettrici termomeccanici&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Ai sensi dell’art. 3-<i>quinquies</i> del Decreto Bollette, in aggiunta agli impianti di accumulo elettrochimico sono <strong>espressamente inseriti</strong> tra gli interventi soggetti al regime di PAS di cui all’All. B, Sez. I, lett. aa) e di Autorizzazione Unica di cui all’All. C del TU Rinnovabili anche gli <strong>accumulatori elettrici termomeccanici</strong>. Per l’effetto:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>sono soggetti a PAS gli interventi relativi ad accumulatori elettrici termomeccanici ubicati all’interno di specifiche aree (es. nel perimetro di impianti industriali o di impianti di produzione di energia elettrica esistenti; all’interno di aree di cava ecc.) e al ricorrere di determinate condizioni (es. l’intervento non richiede variante agli strumenti urbanistici adottati ecc.);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>sono sottoposti ad AU di competenza regionale gli interventi relativi ad accumulatori elettrici termomeccanici:&nbsp;(a) connessi o asserviti ad impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o inferiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati;&nbsp;(b) ubicati in aree diverse da quelle sopra descritte e relative al regime di PAS e in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale, di potenza inferiore o pari a 200 MW;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>sono sottoposti ad AU di competenza statale gli interventi relativi ad accumulatori elettrici termomeccanici: (a) connessi o asserviti ad impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati; (b) ubicati in aree diverse da quelle sopra descritte e relative al regime di PAS di potenza superiore ai 200 MW.&nbsp;</span></p></li></ul><p class="text-justify">Sempre sul versante dei sistemi di accumulo con l’art. 3-<i>sexies</i> del Decreto Bollette, si prevede che il MASE, previa stipula di un’apposita convenzione, possa avvalersi del <strong>GSE</strong> in relazione ai <strong>procedimenti autorizzativi</strong> concernenti impianti c.d. <i><strong>storage</strong></i>.</p><p class="text-justify">Quanto sopra con l’obiettivo di efficientare i relativi iter amministrativi.</p><p class="text-justify">Pertanto, da un lato, si integrano espressamente le categorie di sistemi di accumulo sottoposti alla disciplina del TU Rinnovabili e, dall’altro, si prevede l’ausilio del GSE al fine di rendere più spedite le pratiche amministrative funzionali e connesse alla realizzazione di tali progetti.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. Accumuli idroelettrici attraverso pompaggio puro</strong></p><p class="text-justify">L’art. 4-<i>bis</i>, co. 1, lett. a, num. 2, del Decreto Bollette modifica l’art. 9, co. 13 del TU Rinnovabili la cui previsione dispone ora che, anche per gli impianti di <strong>accumulo idroelettrico</strong> attraverso pompaggio puro, nell’ambito dei relativi procedimenti di AU (di competenza statale) si esprima, in sede di conferenza di servizi, sia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sia la <strong>regione interessata</strong>.</p><p class="text-justify">Anche in tal caso si estende, dunque, la platea delle pubbliche amministrazioni da coinvolgere stabilendo espressamente che ai fini del procedimento autorizzativo debba essere sentita anche la regione interessata dal relativo progetto.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. Impianti off-shore</strong></p><p class="text-justify">Novità analoghe sono previsto anche con riguardo ai progetti off-shore.</p><p class="text-justify">Nello specifico, si dispone che nei procedimenti di AU relativi ad <strong>impianti off-shore&nbsp;</strong>(di <strong>competenza statale</strong>) in sede di conferenza di servizi debbano essere sentiti non solo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare (per gli aspetti legati all’attività di pesca marittima) ma <strong>anche la relativa regione costiera&nbsp;</strong>interessata.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Lo stesso vale per gli interventi di potenziamento, ripotenziamento</strong>, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva superiore a 300 MW (cfr. art. 9, co. 13, TU Rinnovabili come modificato dall’art. 4-<i>bis,</i> co. 1, lett. a), num. 1 del Decreto Bollette).</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4. Idroelettrico&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Si estende il regime dell’<strong>attività libera&nbsp;</strong>agli <strong>impianti idroelettrici con capacità di generazione inferiore a 500 kW&nbsp;</strong>di potenza di concessione e che osservino specifici requisiti tecnico-urbanistici (<i>e.g.</i>, realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente; non comportino modifiche alle destinazioni d'uso ecc.) (cfr. art. 4-<i>bis</i>, co. 1, lett. b) del Decreto Bollette).&nbsp;</p><p class="text-justify">L’obiettivo è tentare di agevolare lo sviluppo di determinati progetti idroelettrici che, in ragione delle loro caratteristiche tecniche-progettuali, sono idonei ad essere sottoposti ad un iter particolarmente semplificato.</p><p class="text-justify">In termini generali, si segnala che è previsto il regime di <strong>PAS</strong> per impianti idroelettrici di potenza <strong>&lt;100 kW&nbsp;</strong>e l’<strong>AU</strong> in caso di impianti di <strong>potenza superiore&nbsp;</strong>a tale soglia.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>5. Impianti agrivoltaici&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Con l’art. 4-<i>bis</i>, co. 1, lett. c) del Decreto Bollette è eliminato il riferimento agli impianti agrivoltaici dall’All. B, Sez. I del TU Rinnovabili.</p><p class="text-justify">La previgente versione prevedeva che erano soggetti a PAS gli impianti solari fotovoltaici o agrivoltaici di potenza fino a 1 MW.</p><p class="text-justify">Tale modifica sembrerebbe essere stata introdotta essenzialmente per ovviare alla discordanza di tale disposizione con l’All. A del TU Rinnovabili in base al quale agli impianti agrivoltaici di potenza inferiore a 5 MW e che consentono la continuità dell'attività agricola e pastorale si applica il regime dell’attività libera.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>6. Impianti eolici&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Come anticipato gli emendamenti introdotti mediante il Decreto Bollette producono riflessi non solo sugli iter autorizzativi ma anche su quelli ambientali.</p><p class="text-justify">In particolare, con l’art. 4-<i>bis</i>, co. 2, è integrato l’Allegato IV del Codice dell’Ambiente prevedendo che siano assoggettati a <strong>screening VIA regionale&nbsp;</strong>i progetti di rifacimento ovvero di ripotenziamento di impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, da realizzare nello stesso sito dell'impianto esistente, abilitato o autorizzato, e che comportano un <strong>incremento di potenza superiore a 30 MW</strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify">Si ricorda che tale potenza, in linea con quanto chiarito dal <strong>MASE</strong> (interpello prot. 65335 del 24 aprile 2023) va calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale.</p><p class="text-justify">Si evidenzia inoltre che, ai sensi della recente giurisprudenza amministrativa (Tar Lecce, sent. nn. 11/2025 e 935/2024), ai fini del cumulo, devono considerarsi unicamente i progetti in corso di autorizzazione, e non anche gli impianti insistenti in aree contigue già realizzati ed in esercizio.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>7. Progetti prioritari VIA</strong></p><p class="text-justify">Ai sensi dell’art. 4-<i>quater</i> del Decreto Bollette è integrato l’elenco di cui all’art. 8 del Codice dell’Ambiente prevedendo che siano considerati <strong>prioritari</strong> anche gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili soggetti ad <strong>autorizzazione unica di competenza statale&nbsp;</strong>di cui all’All. C, Sez. II del TU Rinnovabili (<i>e.g.</i>, impianti di potenza &gt;300MW; off-shore ecc.).&nbsp;</p><p class="text-justify">È quindi ampliata la lista delle categorie progettuali da considerarsi prioritarie nel contesto dell’ordine di trattazione dei procedimenti di VIA di competenza della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-center">***</p><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-justify">Le innovazioni introdotte dal Decreto Bollette sembrerebbero in larga misura dirette ad ampliare la platea degli attori istituzionali da coinvolgere nel contesto dei procedimenti autorizzativi di rilievo per lo sviluppo di progetti rinnovabili.</p><p class="text-justify">Il riferimento è, in particolare, ai progetti di accumulatori elettrici termomeccanici, di accumuli idroelettrici attraverso pompaggio puro e di impianti off-shore per i quali è previsto il coinvolgimento del GSE e/o delle regioni interessate.</p><p class="text-justify">In linea meramente teorica l’incremento degli interlocutori istituzionali presenti ai tavoli autorizzativi potrebbe rendere meno spedita la conclusione degli iter amministrativi.</p><p class="text-justify">Sul punto appare tuttavia prematuro assumere una posizione definitiva; saranno infatti da osservare i risvolti applicativi dell’innovazione normativa per valutare se la stessa sarà effettivamente idonea o meno a recare un beneficio agli operatori di mercato in termini di maggior efficienza e celerità dei procedimenti di loro interesse.</p><p class="text-justify">Di diverso tenore e di rilievo non marginale appaiono le modifiche concernenti i procedimenti ambientali.</p><p class="text-justify">In effetti, l’introduzione della soglia di 30 MW per lo screening VIA delle modifiche degli impianti eolici sembrerebbe rendere maggiormente nitido il perimetro applicativo della norma, in precedenza resa opaca, tra l’altro, da non meglio precisati riferimenti alla produzione di impatti ambientali significativi e negativi (cfr. art. 6, co. 6 del Codice dell’Ambiente).</p><p class="text-justify">Si può guardare con favore anche all’inserimento tra i progetti prioritari, ai fini dei procedimenti VIA, di quelli soggetti ad AU statale ai sensi del TU Rinnovabili.</p><p class="text-justify">In relazione a tale ultimo profilo appare tuttavia opportuno sottolineare che tale modifica si inserisce nel solco della recente giurisprudenza amministrativa la quale ha chiarito a più riprese che tale criterio di priorità non è di per sé idoneo a derogare l’obbligo di conclusione di tutti i procedimenti di VIA instaurati dinanzi la Commissione Tecnica (i.e., non solo quelli “prioritari”) entro i termini perentori stabiliti dalla legge (sul punto si veda il nostro commento alla recente sentenza del Consiglio di Stato, 22 aprile 2025, n. 3465).&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Eolico</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 12 May 2025 14:12:47 +0200</pubDate>
                        <title>Consulenza, il cantiere in Europa è sempre aperto. I conti con meno Fisco</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/consulenza-il-cantiere-in-europa-e-sempre-aperto-i-conti-con-meno-fisco</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tratto dall'edizione del 12 maggio 2025 di “L'economia” del Corriere della Sera</p><p><i>A che punto sono le tre diverse proposte sui temi dei costi e della trasparenza. Il progetto di strumenti con tassazione agevolata per far lavorare meglio i 10 mila miliardi di euro fermi in banca in tutta la Ue.</i></p><p>Le attuali regole sulla consulenza finanziaria non tutelano adeguatamente gli interessi dei risparmiatori: è la convinzione della Commissione europea, che non intende mollare la presa sulla Retail Investment Strategy (Ris), l'iniziativa lanciata nel maggio 2023 per ridisegnare il settore e garantire un miglior rapporto qualità-costi e maggiore trasparenza sui prodotti d'investimento.</p><p>[…] Il primo aprile la Commissione ha ricevuto il mandato di produrre un documento semplificato su cui far convergere le posizioni di Consiglio e Parlamento. «Tra i temi che hanno impensierito gli operatori, c'è l'aumento dei costi per abilitare l'accesso ai dati e la salvaguardia della privacy», osserva <strong>Francesco Mocci</strong>, partner di ADVANT Nctm.&nbsp;</p><p>Entro metà maggio il documento dovrebbe essere pronto. Intanto, però, la Commissione sembra dare priorità soprattutto agli sviluppi della Savings and Investments Union (Siu), il piano annunciato lo scorso 19 marzo a Bruxelles per promuovere un mercato unico del risparmio e degli investimenti nell'Ue, destinato a prendere forma, a tappe, nei prossimi due anni (vedi grafico).&nbsp;</p><p>A differenza dei due citati provvedimenti, la Siu ambisce a un ruolo più strategico: i nuovi conti di risparmio e investimento, dotati di incentivi fiscali, per stimolare l'accesso ai mercati finanziari dei privati e supportare le piccole e medie imprese; una revisione delle regole per fondi pensione e strumenti di previdenza integrativa; uno sforzo generale per uniformare la vigilanza e ridurre la frammentazione del mercato dei capitali europeo, dove vigono ancora norme molto diverse nei Paesi membri.&nbsp;</p><p>«Il messaggio è chiaro: bisogna mobilitare i risparmi europei per finanziare gli obiettivi strategici dell'Europa, sul piano della transizione ecologica, digitale e, aggiungerei, militare», chiosa Mocci. Nel mirino ci sono quei io mila miliardi di risparmi, calcolala Commissione, parcheggiati su conti deposito, che - dice il documento - «sono sicuri e facilmente accessibili, ma generano rendimenti relativamente bassi se paragonati all'investimento negli strumenti dei mercati finanziari».</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 09 May 2025 10:06:14 +0200</pubDate>
                        <title>Mocci: &quot;Ris arenata, FiDa dimenticata&quot;. E adesso?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/mocci-ris-arenata-fida-dimenticata-e-adesso</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Francesco Mocci, partner di Advant Nctm intercettato da We Wealth, affronta lo stato dell’arte delle normative in cantiere per i banker. Occhi sulla Retail investment strategy e sul futuro incerto del regolamento FiDa, tra ritardi e tensioni istituzionali.</p><p><a href="https://www.we-wealth.com/news/mocci-ris-fida-siu-a-che-punto-siamo" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per l'intervista integrale</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 08 May 2025 17:57:35 +0200</pubDate>
                        <title>NIS, la determinazione dell’ACN sulla notifica degli accordi di condivisione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nis-la-determinazione-dellacn-sulla-notifica-degli-accordi-di-condivisione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">La determinazione ACN n. 136118 del 10 aprile 2025 –&nbsp;<i>Notifica degli accordi di condivisione delle informazioni sulla sicurezza informatica di cui all'articolo 17 del decreto NIS</i>&nbsp;(“<i><strong>Determinazione 136118</strong></i>”) stabilisce le modalità attraverso le quali i soggetti NIS che partecipano ad accordi di condivisione devono notificare all’ACN la partecipazione a tali accordi.</p><p class="text-justify">Gli accordi di condivisione sono disciplinati dall’art. 17 del d.lgs. n. 138/2024 e hanno ad oggetto la condivisione (volontaria e facoltativa) tra soggetti NIS o tra soggetti NIS e altri soggetti (ad esempio, fornitori di soggetti NIS) di informazioni relative alla sicurezza informatica, come minacce informatiche, quasi-incidenti, vulnerabilità, tecniche e procedure, allarmi di sicurezza, etc. Tali accordi sono funzionali alla prevenzione degli incidenti, nonché alla gestione, al contenimento e alla mitigazione delle loro conseguenze e contribuiscono all’innalzamento degli standard di sicurezza informatica collettiva.</p><p class="text-justify">La partecipazione di un soggetto NIS a uno o più accordi di condivisione deve essere comunicata all’ACN tramite il portale dei servizi, fornendo&nbsp;il testo dell’accordo e indicando la denominazione dello stesso e l’elenco dei soggetti che vi partecipano.</p><p class="text-justify">Riguardo ai termini di notifica, per gli accordi stipulati dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 138/2024 (e cioè successivamente al 16 ottobre 2024), la notifica deve essere effettuata tempestivamente e quindi contestualmente o immediatamente dopo la conclusione dell’accordo​. In ogni caso, gli accordi di condivisione sottoscritti prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 138/2024 (e ancora in corso al 31 maggio 2026) devono essere notificati entro il 31 maggio 2026​.</p><p class="text-justify">L’elenco degli accordi di condivisione a cui il soggetto NIS partecipa notificato all’ACN deve essere sempre verificato e aggiornato nel tempo: in particolare, ai sensi della Determinazione 136118, qualsiasi modifica (ad esempio, la sottoscrizione di un nuovo accordo, la risoluzione di un accordo esistente o modifiche al testo o ai partecipanti all’accordo), deve essere comunicata all’ACN entro 14 giorni dalla data della modifica.</p><p class="text-justify">In ogni caso, l’elenco degli accordi di condivisione deve essere aggiornato almeno una volta all’anno: tra il 15 aprile e il 31 maggio di ciascun anno, i soggetti NIS devono aggiornare, sempre tramite il portale, l’elenco degli accordi di condivisione di cui fanno parte.&nbsp;</p><p class="text-justify">Se hai bisogno di assistenza e supporto nell’adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina NIS, rivolgiti ai tuoi professionisti di riferimento.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 07 May 2025 16:45:03 +0200</pubDate>
                        <title>Tutti i termini di valutazione di impatto ambientale (VIA) sono perentori</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tutti-i-termini-della-valutazione-di-impatto-ambientale-via-sono-perentori</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con la sentenza n. 3465 del 22 aprile 2025, il Consiglio di Stato è tornato ad affrontare il tema della perentorietà dei termini di conclusione dei procedimenti di <strong>valutazione di impatto ambientale</strong>.</p><p class="text-justify">In particolare, i Giudici di Palazzo Spada hanno ribadito ancora una volta a chiare lettere che il <strong>criterio di priorità</strong> disciplinato dall’art. 8 del D.Lgs 152/2006 <strong>non è idoneo a derogare l’obbligo di conclusione dei procedimenti</strong> di VIA entro i termini perentori stabiliti dalla legge (cfr. art. 25, co. 7, D.Lgs 152/2006 – il “<strong>Codice dell’Ambiente</strong>”).</p><p class="text-justify">Risultano quindi integralmente riformate le conclusioni cui era giunto il giudice di primo grado (TAR Basilicata, Sez. I, Sentenza n. 598/2024) secondo il quale, al contrario, la regola della perentorietà dei termini avrebbe dovuto essere recessiva rispetto alla necessità di dare priorità agli <i>iter</i> degli impianti di maggiore potenza.&nbsp;</p><p class="text-justify">La pronuncia in commento si inserisce nel solco della recente giurisprudenza amministrativa la quale ha chiarito a più riprese che <strong>tutti i termini della VIA sono perentori </strong>(cfr. tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2024, n. 9737 e Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 dicembre 2024, n. 9791).</p><p class="text-justify">Difatti, in coerenza con l’art. 3-<i>bis</i>, co. 3 del D.Lgs 152/2006, le norme del Codice dell’Ambiente possono essere <strong>derogate solo per dichiarazione espressa</strong> da successive leggi.</p><p class="text-justify">Diversamente, come rilevato dal Consiglio di Stato, nel caso di specie, il criterio di priorità nella trattazione delle istanze (connessa <i>ratione temporis</i> alla maggiore potenza da installare) non solo non è supportato da alcuna deroga espressa alla perentorietà dei termini di conclusione dei relativi procedimenti ma non risulta neanche incompatibile con tale disciplina.</p><p class="text-justify">Per l’effetto di quanto precede, il Consiglio di Stato ha condannato il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a provvedere sull’istanza di VIA entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza con l’avvertimento che, in caso di ulteriore inerzia si procederà con la nomina di un <strong>commissario </strong><i><strong>ad acta</strong></i>.</p><p class="text-justify">Si tratta di un ulteriore importante punto di chiarimento nell’ambito delle articolate procedure ambientali che caratterizzano il settore delle rinnovabili e che richiama l’attenzione sull’attuale delicato equilibrio tra le complicazioni organizzative interne delle autorità competenti e l’osservanza delle garanzie procedimentali nonché sul peso del contenzioso nell’ambito di tali procedimenti.</p><p class="text-justify">Su tali aspetti e sulle ultime pronunce della giurisprudenza amministrativa si è d’altra parte soffermata proprio di recente la stessa Commissione tecnica PNRR-PNIEC ponendo l’accento sulla necessità di porre rimedio quanto prima alle oramai note questioni organizzativo-amministrative del Ministero ed evidenziando che una percentuale pari al <strong>41,4%</strong> delle istanze pervenute è ad oggi condizionata dall’<strong>incidenza del contenzioso nella determinazione dell’ordine di trattazione</strong> (si veda sul punto il recente report primo trimestre 2025 della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC trasmesso al MASE in data 17 aprile u.s.).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Eolico</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 07 May 2025 10:22:29 +0200</pubDate>
                        <title>Per gli influencer è l&#039;ora delle regole e dei consulenti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/per-gli-influencer-e-lora-delle-regole-e-dei-consulenti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Negli ultimi anni, la “creator economy” ha guadagnato una crescente rilevanza nel panorama commerciale e comunicativo, portando con sè la necessità di una regolamentazione giuridica adeguata. Con l'introduzione del codice Ateco 73.11.03 per le attività di influencer marketing e content creation, operativo dal 1° aprile di quest'anno, è stato segnato un passo importante verso il riconoscimento della professione dell'influencer, sebbene attualmente limitato a questioni previdenziali.&nbsp;</p><p>[…] L'influencer marketing, con il suo potenziale di persuasione sulle scelte dei consumatori, rientra a pieno titolo nel settore pubblicitario. «E come ogni pubblicità, deve rispettare regole di trasparenza ben definite», sostiene <strong>Paolo Lazzarino</strong>. «Il Codice del Consumo impone che ogni contenuto a carattere promozionale venga chiaramente segnalato come tale, un principio che la Digital Chart IAP traduce in formule esplicite, come «sponsorizzato» o «ad». Nulla deve essere lasciato al caso: la fiducia del pubblico è un valore da proteggere, e l'inganno non è un'opzione. Ma la regolamentazione non si ferma qui. Con le linee guida Agcom del gennaio 2024, anche gli influencer più seguiti sono stati formalmente inseriti nel quadro normativo del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi. Non più solo creatori di contenuti indipendenti, ma veri e propri operatori della comunicazione, soggetti a regole ben precise. E nel frattempo, la consultazione pubblica sul codice di condotta degli influencer avanza. Tra gli obiettivi, la creazione di un registro, la tutela dei minori e un maggiore controllo sull'uso di filtri e modifiche digitali, perché l'autenticità deve restare al centro di questo universo. Il mondo dell'influencer marketing è ricco di potenzialità, ma non privo di rischi. Diventa così fondamentale adottare strategie di tutela giuridica ben precise».&nbsp;</p><p><i>L'articolo completo su Italia Oggi Sette</i>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 07 May 2025 10:05:23 +0200</pubDate>
                        <title>Normativa ESG: l’Europa alla ricerca di un equilibrio (difficile) tra competitività e trasparenza</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/normativa-esg-leuropa-alla-ricerca-di-un-equilibrio-difficile-tra-competitivita-e-trasparenza</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La normativa europea sulla sostenibilità si trova a un punto di svolta con la necessità di rispondere a due tendenze, solo a un primo sguardo antitetiche: privilegiare la sostenibilità o la competitività? Alla base del quesito le profonde evoluzioni che si sono succedute negli ultimi mesi, e le decisioni che si prenderanno nel corso dell’anno determineranno il corso della finanza sostenibile (europea) che verrà.</p><p>A fronte di un corpus normativo “consistente”, si è scelto di individuare due “blocchi” centrali per i player finanziari, di cui si individueranno gli impatti reciproci e le potenziali marce indietro su elementi che si consideravano acquisiti, in primis la disponibilità dei dati, perché, come è bene ricordare: la normativa sulla sostenibilità nasce anche (e soprattutto) come contrasto al greenwashing.</p><p>Un cambio di prospettiva è arrivato il 26 febbraio 2025 con la pubblicazione della bozza del primo Pacchetto Omnibus il cui obiettivo primario è la “semplificazione” normativa in tema di sostenibilità. Nelle mire di Bruxelles, tale semplificazione è ancillare a una maggiore competitività del blocco UE nel panorama mondiale. Omnibus coinvolge nello specifico le due normative indirizzate alle imprese in merito alla rendicontazione di sostenibilità (CSRD) e alla due diligence (CSDDD) e tra gli altri interventi inserisce “una bozza di atto delegato che modifica Taxonomy Disclosures e Taxonomy Climate and Environmental Delegate Act, sottoposti a consultazione pubblica”, spiega <strong>Lorenzo Macchia</strong>. In particolare, afferma, CSRD punta a rendere la rendicontazione di sostenibilità “più proporzionata e meno gravosa”. L’esperto specifica come “il nuovo ambito di applicazione, che si canalizza verso le aziende di grandi dimensioni con maggiori probabilità di avere un impatto sull’ambiente, proteggerà le PMI dalle eccessive richieste di informazioni sulla sostenibilità e rafforzerà la competitività riducendo gli oneri amministrativi”. Un punto di vista che, come ricorda Macchia, aderisce ai suggerimenti proposti dal Rapporto Draghi. E non solo.</p><p><i>Articolo completo su </i><a href="https://fundspeople.com/it/normativa-esg-leuropa-alla-ricerca-di-un-equilibrio-difficile-tra-competitivita-e-trasparenza/" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Fundspeople</i></a>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                                <category>ESG</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 06 May 2025 17:48:52 +0200</pubDate>
                        <title>Salone del risparmio 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/salone-del-risparmio-2025</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Francesco Mocci</strong> è intervenuto in occasione del Salone del Risparmio 2025, condividendo una disamina sullo stato dell’arte di RIS (Retail Investment Strategy), FIDA (Finacial Data Access) e SIU (Savings and Investments Union).<br><br>Una riflessione che ha approfondito il dibattito e i rischi di ritiro paventati per il regolamento RIS - attualmente in fase di trilogo - l’arenamento definitivo di FiDA e le strategie e gli obiettivi previsti dal progetto della SIU.</p><p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=WK6GI-lBLdw" target="_blank" rel="noreferrer"><i>L'intervista su We Wealth</i></a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 06 May 2025 17:18:24 +0200</pubDate>
                        <title>PEM Talk 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pem-talk-2025</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lunedì 12 maggio | ore 17 | evento online</p><p><strong>Emidio Cacciapuoti</strong> prenderà parte alla tavola rotonda del primo <strong>PEM Talk del 2025</strong>, promosso da AIFI. L’evento sarà dedicato alla presentazione dei dati trimestrali sul mercato del private equity e a un approfondimento sul tema dei family business, con il contributo di esponenti del settore, investitori e advisor.</p><p>Il Private Equity Monitor – PEM è attivo presso la LIUC Business School, con il contributo di ADVANT Nctm.</p><p>Clicca <a href="https://w3.liuc.it/iscrizioni/f.php?f=4083" target="_blank" rel="noreferrer"><i>qui</i></a><i> </i>per l'iscrizione all'evento.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 06 May 2025 15:29:03 +0200</pubDate>
                        <title>Il MASE adotta le nuove “Istruzioni operative per la gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici incentivati in conto energia”</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-mase-adotta-le-nuove-istruzioni-operative-per-la-gestione-del-fine-vita-dei-moduli-fotovoltaici-incentivati-in-conto-energia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con Decreto Direttoriale del 12 marzo 2025, n. 45, il MASE ha adottato le nuove “<i>Istruzioni operative per la gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici incentivati in conto energia</i>” (di seguito, le “<strong>Istruzioni</strong>”), intervenendo sul tema del “fine-vita” dei componenti costitutivi degli impianti fotovoltaici.&nbsp;</p><p class="text-justify">In sintesi, si tratta di mere precisazioni e adattamenti alla normativa intervenuta successivamente all’ultimo aggiornamento delle Istruzioni, avvenuto nell’ottobre 2023.</p><p class="text-justify">In primo luogo, due sono le modifiche formali che interessano le Istruzioni, poiché se nelle precedenti istruzioni si faceva esplicito riferimento ai “<i>pannelli fotovoltaici</i>”, nelle nuove Istruzioni detto richiamo è sostituito dalla definizione “<i><strong>moduli fotovoltaici</strong></i>”, mantenendo saldo il significato che precedentemente era negli stessi termini assegnato al “<i>pannello</i>”, riferendosi, dunque, “<i>al pannello fotovoltaico installato in impianti di potenza nominale inferiore</i> (se si tratta di “<i>modulo fotovoltaico domestico</i>”, n.d.r.), <i>superiore o uguale </i>(se si tratta di “<i>modulo fotovoltaico professionale</i>”, n.d.r.) <i>a 10 kW</i>”. O ancora, se in passato il codice identificativo dei singoli rifiuti era definito erroneamente come “codice CER” (<i>Catalogo Europeo dei Rifiuti</i>), oggi correttamente diventa il “<strong>codice EER</strong>” (<i>Elenco Europeo dei Rifiuti</i>).</p><p class="text-justify">Al netto delle suddette modifiche formali, è recepita la <strong>definizione della nuova quota trattenuta dal GSE</strong> di cui al D.Lgs. n. 49/2014, finalizzata a garantire la completa copertura dei costi di gestione e smaltimento ambientalmente compatibile dei moduli fotovoltaici a fine vita: se in passato detta quota ammontava ad un valore pari a Euro 10/modulo per qualsiasi tipologia di RAEE fotovoltaico, domestico o professionale, con le nuove Istruzioni la medesima quota sarà <strong>pari al doppio dei costi di adesione da versare ai Sistemi Collettivi, individuati nel valore di Euro 10/modulo per qualsiasi tipologia di RAEE fotovoltaico, domestico o professionale</strong>.</p><p class="text-justify">Con l’adozione delle nuove Istruzioni, dunque, la quota trattenuta dal GSE è pari a Euro <strong>20/modulo</strong>, disponendo che, nel caso di impianti di tipologia professionale entrati in esercizio dal 2006 al 2012 per i quali è già stato avviato il processo di trattenimento della quota secondo la modalità di calcolo stabilita sulla base del precedente valore della quota (pari a 10€/modulo), “<i>la maggiorazione introdotta viene applicata a partire dalle rate residue del periodo di trattenimento</i>”, provvedendo “<i>alla rimodulazione delle restanti quote del piano di rateizzazione</i>”.</p><p class="text-justify">In quanto alle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 118/2020 e s.m.i., oltre a riprendere la precisazione introdotta con il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, per la quale la quota da versare al Sistema Collettivo può essere rateizzata nel periodo massimo di cinque anni (e, in ogni caso, per un periodo non superiore al numero di anni residui di incentivazione per l’impianto specifico), il Decreto n. 45/2025 e le nuove Istruzioni tengono conto delle previsioni introdotte con il D.L. n. 84/2024, recante “<i>Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico</i>”, individuando come <strong>ulteriori due finestre temporali disponibili per la trasmissione dell’istanza di adesione ad un Sistema Collettivo</strong> quella compresa tra il 1° aprile 2025 ed il 31 maggio 2025, attualmente in corso, e quella compresa tra il 1° luglio 2025 e il 30 settembre 2025, derogando quindi alla precedente finestra di adesione la cui scadenza era fissata al 31 dicembre 2024.</p><p class="text-justify">Con riferimento alle <strong>tempistiche di restituzione delle quote a garanzia precedentemente trattenute dal GSE</strong>, invece, le modalità individuate nelle Istruzioni prevedono che, per gli impianti di tipologia domestica, la restituzione delle quote trattenute è prevista nel corso dell’anno successivo rispetto alla trasmissione dell’istanza di adesione al Sistema Collettivo; per gli impianti di tipologia professionale, la restituzione delle quote trattenute verrà effettuata entro 180 giorni dalla data di conclusione della finestra temporale di riferimento in cui è stata presentata l’istanza di adesione al Sistema Collettivo.</p><p class="text-justify">Da ultimo, in aderenza a quanto previsto dal D.L. n. 84/2024, rispetto al passato, oggi il MASE può avvalersi del GSE per l’attività di verifica e controllo sulle attività dei Sistemi Collettivi.</p><p class="text-justify">Rimangono inalterati gli allegati alle Istruzioni medesime, congiuntamente alle previgenti disposizioni, rimaste intatte a seguito dell’adozione del Decreto n. 45/2025 e delle analizzate nuove Istruzioni per il fine vita dei moduli fotovoltaici incentivati in conto energia.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 06 May 2025 14:50:00 +0200</pubDate>
                        <title>Mutuo con garanzia MCC – Concessione abusiva di credito</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/mutuo-con-garanzia-mcc-concessione-abusiva-di-credito</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Trib. Napoli, 27 novembre 2024</p><p class="text-justify">Il Tribunale di Napoli ha rigettato il ricorso in opposizione allo stato passivo di una banca e confermato l’esclusione del credito, ritenendo che l’aggravamento del dissesto della società debitrice fosse stato causato dalla condotta di abusiva concessione di un mutuo (peraltro destinato al rimborso di un debito pregresso), pur nella consapevolezza dello stato di insolvenza del debitore e quindi principalmente sull’assunto di poter beneficiare della garanzia pubblica.&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>La decisione alimenta l’orientamento di merito, in corso di formazione, che, sulla scia delle precedenti pronunce del Tribunale di Torino e del Tribunale di Asti, riconosce l’illiceità, con la conseguente esclusione del diritto al rimborso e di esclusione dal passivo, dell’operazione di finanziamento concessa a soggetti insolventi, confidando nella garanzia dello Stato.</i></p><p class="text-justify"><i>Un argomento di sicuro interesse e attualità, considerata un’attesa maggiore ricorrenza di queste fattispecie, al crescere delle insolvenze delle imprese (c.d.&nbsp;</i>zombie companies)<i> inertizzate dai finanziamenti emergenziali.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 05 May 2025 14:26:29 +0200</pubDate>
                        <title>Raffronto tra i principi deontologici delle professioni di avvocato, notaio e giornalista</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/raffronto-tra-i-principi-deontologici-delle-professioni-di-avvocato-notaio-e-giornalista</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Giovedì 8 maggio | ore 14.30-17.30<br>Salone Valente – Via San Barnaba 29, Milano<br><br><strong>Rossella Adamo</strong> interverrà come relatrice al convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano, nell’ambito del programma di formazione continua, con un intervento dedicato a "<i>La deontologia dell’avvocato: principi generali</i>".<br><br>L’evento è gratuito e consente il riconoscimento di 3 crediti formativi in materia obbligatoria per gli avvocati.<br><br>Iscrizioni tramite <a href="https://sfera.sferabit.com/servizi/accesso_albosfera.php" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Sfera</i></a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 30 Apr 2025 14:16:07 +0200</pubDate>
                        <title>Sistemi di stoccaggio, diffusione dei Contratti di Tolling e Capacity Market</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sistemi-di-stoccaggio-diffusione-dei-contratti-di-tolling-e-capacity-market</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>Che cos’è il contratto di tolling?</strong></p><p class="text-justify">Il termine “<i>tolling</i>” deriva dall’inglese “<i>toll</i>”, che in origine significa pedaggio, tariffa o, nell’ambito industriale, il compenso che viene pagato per l'utilizzo di un impianto di produzione o trasformazione. Il contratto di<i> tolling</i>, pertanto, è un contratto con cui un soggetto, il proprietario della materia prima, affida a un altro soggetto, titolare dell’impianto, la lavorazione o trasformazione di tale materia, mantenendone però la proprietà.</p><p class="text-justify">Nel contesto degli impianti di produzione di energia elettrica, e in particolare degli impianti di cogenerazione, il contratto di <i>tolling </i>si configura come un contratto ai sensi del quale un soggetto, c.d. <i>toller</i>, fornisce la materia prima (quale, tipicamente, il combustibile) a un altro soggetto, c.d. <i>processor</i>, titolare dell’impianto di cogenerazione e produzione affinché quest’ultimo produca, mediante l’utilizzo del materiale fornito dal <i>toller</i>, l’energia elettrica e termica che sarà successivamente riconsegnata al <i>toller</i> medesimo da parte del <i>processor</i>, a fronte del pagamento di un corrispettivo.</p><p class="text-justify">Più recentemente, si nota la diffusione del contratto di <i>tolling</i> da parte degli operatori di mercato anche ai sistemi di accumulo (“<strong>Contratto di Tolling</strong>”). In tale contesto, il Contratto di Tolling si configura come un accordo ai sensi del quale il soggetto proprietario dell’impianto di stoccaggio, l’<i>asset owner </i>(“<strong>Asset Owner</strong>”), rende disponibile la capacità dell’impianto medesimo per consentire ad un altro soggetto, il<i> toller </i>(“<strong>Toller</strong>”), di immettere, conservare e prelevare, a propria discrezione, l’energia elettrica dall’impianto di stoccaggio dell’<i>Asset Owner</i>, a fronte del pagamento, da parte del <i>Toller</i>, di un corrispettivo volto a remunerare la predetta messa a disposizione della capacità. Il <i>Toller</i> manterrà la proprietà esclusiva di tutta l'energia immessa, conservata e prelevata dall'impianto durante il periodo di durata del Contratto di Tolling.</p><p class="text-justify">Risulta evidente, dunque, che in quest’ultima configurazione del Contratto di Tolling non vi sia alcuna fornitura di materia prima né alcuna attività di produzione di energia elettrica. L’impianto di stoccaggio viene semplicemente messo a disposizione del <i>Toller </i>al fine di consentire a quest’ultimo di conservare l’energia elettrica per renderla, in un secondo momento, disponibile sul mercato valorizzandola secondo le sue esigenze.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>La ratio sottesa al Contratto di Tolling</strong></p><p class="text-justify">Con il Contratto di Tolling le parti intendono ripartire i rischi e le responsabilità correlati tanto all’attività di realizzazione di un sistema di accumulo quanto al successivo esercizio del sistema medesimo.</p><p class="text-justify">Più in particolare:</p><p class="text-justify">(i) l’<i>Asset Owner</i> si impegna a realizzare e raggiungere l’entrata in esercizio dell’impianto entro un certo termine e a mettere a disposizione la relativa capacità di stoccaggio in favore del <i>Toller</i>. L’<i>Asset Owner,</i> a seguito dell’entrata in esercizio, manterrà la responsabilità correlata alle attività di manutenzione, messa a disposizione e gestione dell’impianto in favore del <i>Toller</i>, percependo un corrispettivo da parte del <i>Toller</i> che garantirà all’<i>Asset Owner </i>il <i>cash flow</i> necessario a quest’ultimo per adempiere agli obblighi eventualmente assunti ai sensi di un contratto di finanziamento sottoscritto per la realizzazione dell’impianto nel contesto di un più ampio progetto di finanziamento (c.d. finanza di progetto); mentre</p><p class="text-justify">(ii) il <i>Toller</i> si impegna ad utilizzare l’impianto in conformità ai cicli e alle procedure concordate nel Contratto di Tolling potendovi conservare l’energia elettrica nella sua disponibilità al fine di valorizzarla a propria discrezione, restando inteso che con riferimento all’impianto di stoccaggio, il <i>Toller</i> non assumerà alcun rischio di realizzazione e manutenzione dello stesso.</p><p class="text-justify"><strong>La struttura del corrispettivo nel Contratto di Tolling</strong></p><p class="text-justify">Come descritto nei precedenti paragrafi, il <i>Toller</i> versa un corrispettivo all’<i>Asset Owner</i> per remunerare la messa a disposizione della capacità dell’impianto di stoccaggio da parte di quest’ultimo.</p><p class="text-justify">Tale corrispettivo può assumere diverse configurazioni:</p><p>(i) <u>corrispettivo fisso</u>: un ammontare di Euro moltiplicato per ogni MW della capacità resa disponibile ai sensi del Contratto di Tolling. In tal caso, le parti, pur avendo determinato il corrispettivo in misura fissa, potrebbero prevedere dei meccanismi di aggiustamento dello stesso al fine di tenere in considerazione l’effettiva disponibilità dell’impianto e la relativa efficienza nel periodo rilevante;</p><p>(ii) <u>corrispettivo varabile</u>: un ammontare di Euro moltiplicato per ogni MWh dei volumi di energia che sono immessi e conservati nell’impianto per ciascun periodo rilevante. Tale corrispettivo variabile potrà essere previsto come unico corrispettivo ovvero in aggiunta al corrispettivo fisso;</p><p>(iii) <u>revenue sharing</u>: un valore percentuale dell’ammontare dei profitti realizzati dall’ottimizzazione dell’impianto da parte del <i>Toller</i>, ivi incluso quanto ottenuto dalla partecipazione ai mercati, che sarà attribuito all’<i>Asset Owner</i>, quale unico corrispettivo ovvero in aggiunta al corrispettivo fisso e/o al corrispettivo variabile. Il revenue sharing potrà trovare applicazione quale unico corrispettivo, o componente del medesimo, a partire dal momento in cui decorrono gli obblighi relativi alla messa a disposizione della capacità in favore del <i>Toller&nbsp;</i>e di pagamento del corrispettivo, ovvero come modalità di ripartizione dei profitti ottenuti prima di tale momento, qualora l’entrata in esercizio dell’impianto intervenga in un momento antecedente rispetto al momento da cui decorre il pagamento del corrispettivo fisso e/o del corrispettivo variabile.</p><p class="text-justify"><strong>Il rapporto tra Contratto di Tolling e Capacity Market</strong></p><p class="text-justify">Le posizioni e gli impegni delle parti ai sensi del Contratto di Tolling e il meccanismo di determinazione del corrispettivo sopra descritto potranno risultare maggiormente articolati se l’<i>Asset Owner</i>, con la medesima capacità messa a disposizione del <i>Toller</i> ai sensi del Contratto di Tolling, intendesse partecipare al mercato della capacità.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il mercato della capacità, conformemente a quanto previsto dall’articolo 1 del D.Lgs. 379/2003 s.m.i, è, per l’appunto, un mercato organizzato e gestito da Terna basato sulla capacità messa a disposizione del sistema elettrico e volto al raggiungimento dell'adeguatezza della capacità produttiva disponibile nel sistema elettrico stesso assicurando il costante soddisfacimento della domanda nazionale di energia con adeguati margini di riserva.</p><p class="text-justify">Detto mercato si struttura come un sistema di aste (c.d. procedure concorsuali) volte a definire gli impegni di capacità assunti da ciascun partecipante al mercato e all’esito delle quali gli aggiudicatari saranno tenuti alla sottoscrizione di uno specifico contratto con Terna (“<strong>Contratto Capacity Market</strong>”). Ai sensi di detto contratto, l’assegnatario - che, ai fini di cui al presente articolo, risulta l’<i>Asset Owner</i> - si impegna a rendere disponibile a Terna la capacità aggiudicata all’esito delle procedure concorsuali valorizzando i corrispondenti volumi di energia elettrica sul mercato elettrico per il tramite del <i>Toller </i>a fronte del pagamento, da parte di Terna, all’assegnatario di un corrispettivo composto da una componente variabile e da una componente fissa.&nbsp;</p><p class="text-justify">Alla luce di quanto brevemente esposto e del fatto che la capacità dell’impianto di stoccaggio è gestita e valorizzata dal <i>Toller</i>, la coesistenza del Contratto Capacity Market e del Contratto di Tolling produce la necessità di disciplinare in quest’ultimo accordo gli ulteriori impegni a carico dell’<i>Asset Owner </i>e del <i>Toller</i>. Inoltre, il Contratto di Tolling dovrà configurare un sistema di flussi e un corrispettivo che tenga in debito conto la più complessa situazione giuridica e fattuale inerente all’impianto di stoccaggio di proprietà dell’<i>Asset Owenr </i>in tale contesto.&nbsp;</p><p class="text-justify">Invero, il <i>Toller</i>, anche in qualità di utente del dispacciamento dell’impianto, sarà il soggetto responsabile delle attività di immissione e prelievo dell’energia dall’impianto di stoccaggio, della gestione della disponibilità dell’impianto medesimo nonché della presentazione delle offerte sul mercato elettrico.</p><p class="text-justify">Più in particolare, il Contratto di Tolling, con riferimento alla partecipazione al mercato della capacità, dovrà disciplinare:</p><p class="text-justify">(i) la partecipazione alle Procedure Concorsuali, eventualmente limitando la possibilità per l<i>’Asset Owner</i> di partecipare ad alcune di esse a seconda del differente periodo di consegna;</p><p class="text-justify">(ii) l’impegno dell’<i>Asset Owner</i> a non partecipare al Meccanismo di Approvvigionamento della Capacità di Stoccaggio Elettrico (“MACSE”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>, ad ogni ulteriore meccanismo, tra cui i meccanismi incentivanti, e/o ad un mercato che possa essere incompatibile con gli impegni assunti ai sensi del Contratto di Tolling e del Contratto Capacity Market;</p><p class="text-justify">(iii) gli specifici obblighi che il <i>Toller </i>dovrà assumere per consentire all’<i>Asset Owner&nbsp;</i>di adempiere agli obblighi, a propria volta assunti, ai sensi del Contratto Capacity Market;</p><p class="text-justify">(iv) la ripartizione del rischio relativo al corrispettivo variabile che dovrà essere versato al Gestore di Rete nell’ipotesi in cui le offerte siano eseguite ad un prezzo superiore allo <i>strike price</i>;</p><p class="text-justify">(v) i rimedi contrattuali applicabili nel caso in cui l’<i>Asset Owner</i> risulti inadempiente agli obblighi assunti ai sensi del Contratto Capacity Market, qualora tali inadempimenti siano attribuibili ad atti, omissioni o inadempimenti del <i>Toller</i> ai sensi del Contratto di Tolling.</p><p class="text-justify">In generale, il <i>Toller</i> avrà il diritto di dispacciare l'impianto, a sua discrezione, su tutti i mercati disponibili, purché la partecipazione a tali mercati sia sempre conforme alle regole del Mercato della Capacità e non influisca negativamente sulla partecipazione allo stesso da parte dell’<i>Asset Owner</i>.</p><p class="text-justify">Di quanto precede e di altri aspetti relativi agli investimenti nello Storage e i relativi <i>cash flow </i>nel contesto della bancabilità parleremo insieme ai nostri ospiti in occasione del convegno <a href="https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fr.sb.advant-nctm.com%2Fmk%2Fmr%2Fsh%2F1t6AVsg9Ynm8rP3xbpaxpKyxnBCfRL%2FOMj0GdJXvDQk&amp;e=a8a919ea&amp;h=075e18e1&amp;f=y&amp;p=y" target="_blank" title="https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fr.sb.advant-nctm.com%2Fmk%2Fmr%2Fsh%2F1t6AVsg9Ynm8rP3xbpaxpKyxnBCfRL%2FOMj0GdJXvDQk&amp;e=a8a919ea&amp;h=075e18e1&amp;f=y&amp;p=y" rel="noreferrer"><i><u>BESS: profili di bancabilità tra regole e mercato</u></i></a>, che si terrà presso la nostra sede di Milano. Tramite il <a href="https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fr.sb.advant-nctm.com%2Fmk%2Fmr%2Fsh%2F1t6AVsg9Ynm8rP3xbpaxpKyxnBCfRL%2FOMj0GdJXvDQk&amp;e=a8a919ea&amp;h=075e18e1&amp;f=y&amp;p=y" target="_blank" title="https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fr.sb.advant-nctm.com%2Fmk%2Fmr%2Fsh%2F1t6AVsg9Ynm8rP3xbpaxpKyxnBCfRL%2FOMj0GdJXvDQk&amp;e=a8a919ea&amp;h=075e18e1&amp;f=y&amp;p=y" rel="noreferrer"><i><u>link </u></i><u>è possibile registrarsi</u></a>. I posti disponibili sono limitati e vi suggeriamo di iscrivervi quanto prima.</p><hr><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> Il <a href="https://www.energylawitaly.com/?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&amp;tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&amp;tx_news_pi1%5Bnews%5D=8907&amp;cHash=fc57f604754a617237c5771c1615f6cb" target="_blank">MACSE</a> è stato introdotto con delibera ARERA n. 247/2023, in attuazione dell’art. 18 del D.Lgs. n. 210/2011.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 30 Apr 2025 11:57:00 +0200</pubDate>
                        <title>Contratto di locazione: risoluzione anticipata e danno al locatore</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contratto-di-locazione-risoluzione-anticipata-e-danno-al-locatore</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>A cura di <strong>Bruno Fondacaro</strong> e <strong>Alessandra Bertolino</strong> per <strong>Diritto Bancario</strong>.&nbsp;</i></p><p><i>Il presente</i><a href="https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2025/04/2025-Fondacaro-Bertolino-danno-al-locatore.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><i> articolo</i></a><i> analizza l’ultimo orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione in tema di danno al locatore da mancato guadagno in caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione per inadempimento del conduttore.&nbsp;</i></p><p>Con sentenza n. 4892/2025 del 25 febbraio 2025, risolvendo una vexata quaestio in materia di risoluzione anticipata del contratto di locazione per fatto e colpa del conduttore, le Sezioni Unite hanno sancito la risarcibilità del danno dal locatore per i canoni che avrebbe incassato sino alla naturale scadenza del contratto; a condizione, però, che dimostri di essersi in buona fede attivato per una nuova locazione a terzi e restando in ogni caso esclusa l’applicabilità dell’art. 1591 c.c.</p><p><strong>1. Il caso</strong></p><p>A causa della morosità del conduttore B.S., il locatore I.C. chiedeva ed otteneva la convalida del relativo sfratto. Il locatore rientrava così nella disponibilità dell’immobile nel settembre 2010 mentre la scadenza naturale del contratto sarebbe decorsa nel 2011.</p><p>I.C. aveva quindi convenuto il conduttore avanti al Tribunale di Roma per essere risarcita dei danni subiti, consistenti in canoni di locazione non corrisposti fino alla data di scadenza del contratto.</p><p>Il Tribunale e la Corte d’Appello avevano rigettato le domande del locatore ritenendo che la materiale riconsegna dell’immobile locato fosse valsa a escludere ogni pregiudizio a carico della locatrice, dovendo ritenersi che il patrimonio dell’attore fosse stato adeguatamente reintegrato, appunto, attraverso il ripristino del materiale godimento dell’immobile.</p><p>Avverso la pronuncia della Corte territoriale, C. proponeva ricorso in Cassazione.</p><p><strong>2. Il contrasto: contratto di locazione e danno da risoluzione anticipata&nbsp;</strong></p><p>Con ordinanza interlocutoria n. 31276 del 9 novembre 2023, il ricorso veniva rimesso al Primo Presidente della Corte di Cassazione per la risoluzione, a sezioni unite, della seguente questione di diritto, su cui risultava esservi contrasto: se al locatore al quale il conduttore inadempiente abbia riconsegnato l’immobile prima della naturale scadenza del contratto vada riconosciuto o meno «<i>il diritto al risarcimento del danno consistente nella mancata percezione dei canoni di locazione eventualmente dovuti per il periodo successivo a detta riconsegna fino alla naturale scadenza del contratto, o all’eventuale precedente data di conclusione di una nuova locazione».</i></p><p>Sussistevano, infatti, due distinti orientamenti tra loro contrastanti.</p><p>Secondo un primo indirizzo – quello seguito dalle Corti territoriali pronunciatesi sul caso in esame – tale diritto risarcitorio derivante dalla risoluzione anticipata del contratto di locazione per inadempimento del conduttore andrebbe appunto negato [<a href="https://www.dirittobancario.it/art/contratto-di-locazione-risoluzione-anticipata-e-danno-al-locatore/#_ftn1" target="_blank" rel="noreferrer">[1]</a>]. Detto orientamento muove dal presupposto che la natura del canone sia quella di un “corrispettivo” spettante al locatore a fronte della sua rinuncia a godere direttamente dell’immobile. Di tal ché, una volta ripristinato tale godimento mediante la materiale riconsegna del bene, detto corrispettivo cesserà a sua volta di esser dovuto, anche sotto forma di risarcimento. In altri termini, il carattere corrispettivo del canone rispetto alla privazione del godimento fa sì che, una volta riottenuto il bene, il patrimonio del creditore venga a trovarsi nella medesima consistenza in cui si trovava prima che il conduttore si rendesse inadempiente, escludendosi – da quel momento – la configurabilità di una sua diminuzione (risarcibile) in termini di “mancato guadagno”.</p><p>Unica ipotesi in cui possa parlarsi di<i> «un danno correlato alla mancata percezione del canone dopo il rilascio» potrebbe semmai in configurarsi – anche secondo l’orientamento in discorso – solo «se, per le concrete condizioni in cui si trova l’immobile, la restituzione del bene non abbia consentito al locatore di poter esercitare, né in via diretta né in via indiretta, il godimento di cui si era privato concedendo il bene in locazione». Anche in tale ipotesi, peraltro, bisogna considerare che il risarcimento sarà la conseguenza, non tanto dell’inadempimento del conduttore al mancato pagamento del canone, bensì della sua violazione all’obbligo ex art. 1590 c.c. di restituire il bene nel medesimo stato in cui l’ha ricevuta, con la conseguenza che </i>non potrà esser <i>sic et simpliciter</i> pari al canone non percepito sino alla naturale scadenza del contratto (o sino alla stipula di un contratto nuovo) ma dovrà bensì essere “commisurato”, caso pe caso, «<i>alla perdita al tempo occorrente per il relativo ripristino quale conseguenza dell’inesatto adempimento dell’obbligazione di rilascio nei sensi dell’art. 1590 cod. civ.</i>» [<a href="https://www.dirittobancario.it/art/contratto-di-locazione-risoluzione-anticipata-e-danno-al-locatore/#_ftn2" target="_blank" rel="noreferrer">[2]</a>].</p><p>Vi era poi un secondo indirizzo, più risalente e tendenzialmente prevalente, secondo cui la mera restituzione del bene immobile, ancorché anticipata rispetto alla naturale scadenza del contratto, non neutralizzerebbe il danno da mancata ricezione dei canoni sino alla scadenza stessa, che andrebbe quindi risarcito [<a href="https://www.dirittobancario.it/art/contratto-di-locazione-risoluzione-anticipata-e-danno-al-locatore/#_ftn3" target="_blank" rel="noreferrer">[3]</a>]. La riconsegna del bene, infatti, varrebbe idealmente a ripristinare il godimento <i>diretto</i> del bene stesso; mentre il locatore in quanto tale è colui che si è determinato a trarre dal bene un godimento <i>indiretto</i>, non essendo interessato all’immobile in sé ma ai suoi frutti (civili). In quest’ottica, l’anticipata risoluzione del contratto di locazione pregiudica – per usare le parole della Suprema Corte – il “<i>programma di godimento</i>” del locatore; e il danno, in questo senso inteso, si protrae o fino a quando la funzione economica assegnata all’immobile dal suo proprietario non sia stata ripristinata con una nuova locazione oppure finché non giunga la data in cui sarebbe comunque venuta meno, e cioè l’originaria data di scadenza del contratto di locazione oggetto di risoluzione anticipata.&nbsp;Sino a questi momenti, l’intervenuta restituzione del bene risulterà del tutto ininfluente rispetto al danno subito e subendo: il vantaggio economico cui il locatore mirava sarà comunque, nel frattempo, andato perso e, pertanto, gli andrà risarcito. Anche in tale arresto, peraltro, si è precisato che il danno risarcibile non corrisponderà automaticamente a tutti i canoni di locazione concordati fino al reperimento di un nuovo conduttore essendo sempre e comunque necessario un apprezzamento da parte del giudice del merito delle circostanze del caso concreto ivi comprese l’eventuale, negligente inerzia del creditore-locatore nel perseguire un vantaggioso reimpiego del bene nel periodo in questione[<a href="https://www.dirittobancario.it/art/contratto-di-locazione-risoluzione-anticipata-e-danno-al-locatore/#_ftn4" target="_blank" rel="noreferrer">[4]</a>].</p><p><strong>3. La soluzione delle Sezioni Unite</strong></p><p>Quest’ultimo orientamento, già prevalente, è quello condiviso dalle Sezioni Unite, ancorché con taluni correttivi di cui si dirà subito appresso.</p><p>La Corte, infatti, non ritiene condivisibile il primo degli indirizzi esposti, stigmatizzando come lo stesso muova dall’erroneo assunto che il canone rappresenti un “corrispettivo” sostitutivo del possibile godimento diretto del bene da parte del locatore, fungendo da contropartita della sua rinuncia al godimento stesso. Secondo le Sezioni Unite, però, non è dato sostenere che la causa del contratto di locazione debba rinvenirsi nello scambio di un prezzo verso la “rinuncia al godimento diretto del bene” operata dal locatore: una simile impostazione, infatti, non considera che non necessariamente in capo al locatore risiede un interesse al godimento diretto del proprio immobile, com’è, ad esempio, in tutti i casi in cui lo abbia acquistato al solo fine di trarne un reddito.</p><p>Insomma, l’interesse del locatore al godimento diretto del bene non è tipizzato né tipizzabile essendo il locatore colui che, all’esatto opposto, è semmai per definizione interessato al godimento indiretto (frutti civili) dell’immobile. Per usare le parole della Suprema Corte: l’interesse portato dal locatore, e per il quale si è determinato alla stipula del contratto, è quello di conseguire «<i>la trasformazione in una definitiva disponibilità monetaria della temporanea utilizzabilità del bene».</i></p><p><i>E, se così è, allora l’anticipata restituzione del bene, non soltanto non potrà mai ripristinare il danno subito per tale mancata “trasformazione” ma anzi rappresenta, «piuttosto l’attestazione del fallimento (per responsabilità del conduttore) del programma contrattuale» che a tale trasformazione mirava. La restituzione del bene, insomma, è essa stessa l’empirica estrinsecazione del danno subito dal locatore, danno che infatti perdura sinché (non giunga la data di scadenza originaria ovvero sinché) questi mantenga il godimento del bene restituitogli e non rinvenga un altro conduttore con cui realizzare “il programma contrattuale” prematuramente fallito a causa del conduttore precedente.</i></p><p><i>Ciò posto, in punto di concreta risarcibilità di tale danno, vale però lo stesso correttivo di cui si è detto testé – ribadito nei precedenti orientamenti – ed anzi ulteriormente enfatizzato dalle Sezioni Unite in esame: quello secondo cui tale danno non potrà esser senz’altro riconosciuto come “risarcibile” e tanto meno in misura automaticamente pari ai canoni residui non percepiti (la Corte parla di «rifiuto di ogni prospettabile automatismo in ipotesi volto a identificare, di necessità, il danno del locatore con l’insieme dei canoni non percepiti»). Né un simile automatismo potrebbe discendere – spiega la Corte – dall’applicazione analogica dell’art. 1591 c.c. il quale prevede sì che, in caso di inadempimento del conduttore, al locatore spetti «il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno» ma l’inadempimento cui la norma si riferisce è solo quello inerente alla ritardata riconsegna e non anche al mancato pagamento del canone, senza che si giustifichi una lettura interpretativa diversa ed estensiva.</i></p><p><i>Il danno di cui alla fattispecie esaminate dalle Sezioni Unite si configura infatti come un danno-conseguenza che soggiace alla regola generale di cui dall’</i><a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262!vig=" target="_blank" rel="noreferrer"><i>art. 1223 cod. civ</i></a><i>., a norma del quale il “mancato guadagno” del locatore in tanto potrà ritenersi risarcibile, in quanto appaia configurabile alla stregua di una «conseguenza immediata e diretta» dell’inadempimento del conduttore.</i></p><p><i>Tale nesso di causalità è oggetto di un onere probatorio necessariamente e interamente <u>incombente sul locatore ai sensi dell’art. 2697 c.c.</u> In quest’ottica, in particolare, questi dovrà dimostrare «d’essersi convenientemente attivato, non appena ottenuta la riconsegna del proprio immobile, al fine di rendere conoscibile con i mezzi ordinari la disponibilità dell’immobile per una nuova locazione. Un atteggiamento di persistente ingiustificata inerzia del locatore nel riattivare le possibilità di recupero della redditività del proprio bene</i> <i>a seguito della sua riacquistata disponibilità (in tesi confidando sul diritto a conseguire, a titolo risarcitorio, tutti i canoni convenuti fino alla naturale scadenza del contratto), non potrà non legittimare, secondo l’id quod plerumque accidit, la prospettazione dell’eventuale riconducibilità della cessata redditività del bene alla responsabilità dello stesso locatore».</i></p><p><i>Deve pertanto ritenersi gravante sul locatore l’onere di comprovare che, nonostante la restituzione dell’immobile prima della scadenza del contratto da parte del conduttore inadempiente, il danno costituito dalla mancata percezione del canone fino a detta scadenza, o fino alla stipulazione di una nuova locazione, si è ugualmente verificato. E va da sé, quasi specularmente, che una negligenza in tal senso del locatore potrà essere eccepita dal conduttore convenuto per il risarcimento ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c.</i></p><p><strong>4. Il principio di diritto sul danno da risoluzione anticipata del contratto di locazione&nbsp;</strong></p><p><i>Alla luce di tutto quanto sopra, il principio di diritto dettato dalle Sezioni Unite Civili è il seguente: «Il diritto del locatore a conseguire, ai sensi dell’art. 1223 c.c., il risarcimento del danno da mancato guadagno a causa della risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore non viene meno, di per sé, in seguito alla restituzione del bene locato prima della naturale scadenza del contratto, ma richiede, normalmente, la dimostrazione, da parte del locatore, di essersi tempestivamente attivato, una volta ottenuta la disponibilità dell’immobile, per una nuova locazione a terzi, fermo l’apprezzamento del giudice delle circostanze del caso concreto anche in base al canone della buona fede e restando in ogni caso esclusa l’applicabilità dell’art. 1591 c.c.».</i></p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/contratto-di-locazione-risoluzione-anticipata-e-danno-al-locatore/#_ftnref1" target="_blank" rel="noreferrer">[1]</a> Cassazione civile, 20 gennaio 2017, n.1426</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/contratto-di-locazione-risoluzione-anticipata-e-danno-al-locatore/#_ftnref2" target="_blank" rel="noreferrer">[2]</a> Tra le altre: Cassazione civile, 10 dicembre 2013, n. 27614;</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/contratto-di-locazione-risoluzione-anticipata-e-danno-al-locatore/#_ftnref3" target="_blank" rel="noreferrer">[3]</a> Tra le altre: Cassazione civile, 5 gennaio 2023, n. 194, secondo cui: «<i>il danno da risarcire non può non ritenersi rappresentato dall’ammontare dei canoni dovuti per la durata ulteriore della locazione ormai sciolta per inadempimento, senza che si possa prendere in considerazione la ripresa disponibilità della cosa, perché questa, finché non viene locata di nuovo, per il soggetto che aveva scelto di ricavare dal bene un reddito locatizio, non può rappresentare – o quanto meno non può a priori presumersi rappresenti – un effettivo e reale vantaggio a quello paragonabile</i>»;</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/contratto-di-locazione-risoluzione-anticipata-e-danno-al-locatore/#_ftnref4" target="_blank" rel="noreferrer">[4]</a> Cassazione Civile, 7 febbraio 2020, n. 8482.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 30 Apr 2025 10:55:37 +0200</pubDate>
                        <title>Sanzioni da rimodulare </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sanzioni-da-rimodulare</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Articolo a cura di Jessica Facchini sul numero di Aprile di <strong>Private - Magazine del Private Banking</strong></i></p><p>Novità in vista per il cosiddetto <strong>"istituto degli impegni"</strong>, una modalità alternativa e innovativa di definizione del procedimento attualmente prevista — a seguito delle modifiche apportate dalla Legge Capitali — dall'art. 196 ter del Tuf. I1 27 gennaio 2025 la Consob ha posto in consultazione alcune proposte di modifica al Regolamento sul procedimento sanzionatorio in materia.&nbsp;</p><p><strong>Spinta alla competitività&nbsp;</strong></p><p>L'istituto degli impegni si inserisce tra gli interventi volti a favorire la competitività del mercato italiano, prevedendo la possibilità che il procedimento sanzionatorio venga anticipatamente definito senza che si giunga all'irrogazione delle sanzioni. Al fine di disciplinare la procedura in questione, <strong>è stata proposta l'introduzione nel Regolamento del nuovo Capo II </strong><i><strong>bis</strong></i>, che definisce le modalità e le tempistiche di svolgimento delle singole fasi in cui si articola il sub-procedimento. Entro il termine di trenta giorni dalla notifica della lettera di contestazione, il destinatario può presentare al Servizio Sanzioni Amministrative una proposta di impegni, redatta sulla base di un modello allegato al Regolamento. La Consob è quindi tenuta a valutare la ricevibilità della proposta, previa eventuale richiesta di chiarimenti e precisazioni al soggetto interessato.&nbsp;</p><p><strong>I casi di irricevibilità&nbsp;</strong></p><p>Il Regolamento individua i casi di irricevibilità. Benché venga precisato che tale valutazione sia ancorata a criteri oggettivi, privi di contenuti discrezionali, alcune ipotesi previste, quali l'irrealizzabilità — anche in considerazione della capacità finanziaria del soggetto, in caso di proposte di ristoro economico — o la non suscettibilità di concreta e tempestiva attuazione della proposta sembrano in realtà presupporre (e anticipare) una valutazione di merito della proposta. <strong>Laddove la proposta superi il vaglio di ammissibilità, la successiva fase istruttoria prevede la trasmissione di una relazione recante valutazioni sulla proposta di impegni</strong> sia alla Commissione sia al proponente gli impegni, il quale ha il diritto di presentare osservazioni.&nbsp;</p><p><strong>Gli step successivi&nbsp;</strong></p><p>Segue l'eventuale consultazione: la Commissione — nel caso in cui lo ritenga opportuno — aia la possibilità di avviarla, al fine di acquisire le osservazioni di operatori di settore e terzi interessati (destinatari di cui si auspica una delimitazione). Nel corso dell'ultima fase, quella decisoria, <strong>la Commissione è chiamata a valutare la proposta di impegni e, all'esito, a disporre alternativamente l'approvazione della stessa</strong> — con possibile pubblicazione sul sito del provvedimento —, rendendo gli impegni obbligatori e chiudendo il procedimento sanzionatorio, ovvero il rigetto e disponendo in tal caso la prosecuzione del procedimento. La. Consob propone alcuni elementi, mutuandoli peraltro dalla normativa antitrust, che già prevede l'istituto, e introducendo quindi alcuni fattori di novità per la disciplina di settore che la Commissione dovrebbe tenere in considerazione al fine di assumere la propria decisione. Questi richiamano, nello specifico: (i) la gravità della condotta del proponente; (ii) la particolare inclinazione del soggetto alla commissione di illeciti amministrativi; nonché (iii) l'idoneità delle misure proposte a far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione.&nbsp;</p><p><strong>Limiti per le persone fisiche&nbsp;</strong></p><p>L'istituto degli impegni risulterebbe maggiormente utilizzabile in caso di violazione da parte degli intermediari di misure di carattere organizzativo e procedurale, più facilmente sanabili mediante la presentazione di proposte "rimediali". <strong>Al contrario, non si ravvisano grandi possibilità di applicazione con riguardo lessico Facchini alle persone fisiche</strong>, soprattutto nell'ambito di procedimenti in tema di abusi di mercato. La possibilità per la Consob di procedere alla pubblicazione del provvedimento decisorio e degli impegni assunti — già prevista nell'art. 196 ter del TUF — potrebbe limitare i risvolti positivi sul piano reputazionale di cui dovrebbe beneficiare il proponente degli impegni e rendere meno appetibile l'istituto. L'espressa applicabilità dell'art. 195 bis del TUF, ad ogni modo, consentirebbe la pubblicazione in forma anonima del provvedimento o la non pubblicazione dello stesso, aprendo altresì alla possibilità di formulare eventuali istanze al fine di garantire la riservatezza degli atti del subprocedimento. La pubblicazione non dovrebbe dunque essere automatica.&nbsp;</p><p><strong>Le questioni ancora aperte&nbsp;</strong></p><p><strong>II nuovo Capo II bis prevede infine le ipotesi di prosecuzione e riapertura del procedimento sanzionatorio</strong> che conseguono, rispettivamente, al rigetto della proposta di impegni o al verificarsi di determinate circostanze, specificamente individuate dal Regolamento. I termini di durata del procedimento dovrebbero nuovamente decorre a seguito del rigetto della proposta di impegni. In proposito, non pare tuttavia esser stato chiarito un aspetto che aveva destato alcune problematiche interpretative già in occasione dell'introduzione dell'art. 196 ter nel TUF relativo, in particolare, al raccordo tra la presentazione della proposta di impegni e l'(eventuale) presentazione di deduzioni, nel procedimento ordinario che abbia ripreso il corso: nel documento di consultazione non pare esser stato affrontato tale aspetto. La Consob è intervenuta sul Regolamento proponendo anche ulteriori modifiche. A tal riguardo, si segnala in particolare la proposta — che desta qualche perplessità — di modifica del regime di pubblicazione delle sanzioni: l'attuale previsione, secondo cui la pubblicazione del provvedimento deve essere necessariamente successiva all'effettiva notifica dello stesso al destinatario, sarebbe modificata nel senso di consentire in ogni caso la pubblicazione decorsi trenta giorni dall'avvio delle procedure finalizzate all'ultima notificazione.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 29 Apr 2025 11:57:59 +0200</pubDate>
                        <title>Sicurezza sul lavoro: il nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sicurezza-sul-lavoro-il-nuovo-accordo-stato-regioni-sulla-formazione-in-materia-di-salute-e-sicurezza-dei-lavoratori</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>1. PREMESSA</strong></p><p>Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (“<strong>D. Lgs. 81/2008</strong>” o “<strong>Testo Unico Sicurezza</strong>”) prevede che il datore di lavoro garantisca a ciascun lavoratore un’adeguata formazione in materia di salute e sicurezza (art. 37, c. 1). Inoltre, lo stesso D. Lgs. 81/2008 stabilisce che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione siano definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, previa consultazione delle parti sociali (art. 37, c. 2).</p><p>Nella seduta del 17 aprile 2025, la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, ha sancito – dopo una lunga attesa – il nuovo “<i>Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo, n. 81 del 2008</i>” – Repertorio atti 59/CSR (nel proseguo, “<strong>ASR</strong>”).</p><p>L’ASR abroga gli accordi precedenti<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a> e ridefinisce – questa volta in un unico testo – durata, contenuti minimi e modalità della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con alcune importanti novità.&nbsp;</p><p><strong>2. NOVITA' INTRODOTTE DALL'ASR</strong></p><p>Le principali novità dell’ASR, che verranno illustrate <i>infra</i>, riguardano i seguenti temi:&nbsp;</p><ul><li><span><strong>Requisiti dei soggetti formatori</strong>;</span></li><li><span><strong>Modalità di erogazione dei corsi</strong>;</span></li><li><span><strong>Nuovi percorsi formativi</strong>;</span></li><li><span><strong>Verifica dell’apprendimento obbligatoria</strong>;</span></li><li><span><strong>Valutazione dell’efficacia della formazione</strong>.</span></li></ul><p><strong>3. REQUISITI DEI SOGGETTI FORMATORI</strong></p><p>L’ASR individua i soggetti adibiti ai corsi di formazione e di aggiornamento (“<strong>Soggetti Formatori</strong>”), suddividendoli in diverse categorie:&nbsp;</p><ul><li><span>Istituzionali: tra di essi si annoverano le amministrazioni pubbliche tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Ministero della difesa; Ministero della salute; Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica; Ministero dell’interno; Università; INAIL; Ordini e i collegi professionali.</span></li><li><span>Accreditati: si fa riferimento ai soggetti formatori che si sono accreditati secondo il modello definito in ogni Regione e Provincia autonoma, ai sensi dell'Intesa del 20 marzo 2008.</span></li><li><span>Altri soggetti, tra i quali si annoverano Fondi Interprofessionali di settore; Organismi Paritetici e Associazione sindacali di datori di lavoro o lavoratori. Gli organismi paritetici e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative o di servizio di loro diretta emanazione. Inoltre, viene introdotto, il principio per cui “</span><i><span>per diretta emanazione si intende una struttura che deve essere di proprietà esclusiva o almeno partecipata in modo prevalente dell’associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori</span></i><span>”.&nbsp;</span></li></ul><p>I docenti devono possedere specifiche competenze e, in particolare, essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale 6 marzo 2013 ss.mm.ii. (fatto salvo quanto previsto dall’ASR per specifici percorsi formativi).</p><p><strong>4. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CORSI&nbsp;</strong></p><p>L’ASR definisce quattro modalità di erogazione dei corsi di formazione:&nbsp;</p><ul><li><span>presenza fisica;</span></li><li><i><span>e-learning;</span></i></li><li><span>video conferenza sincrona;</span></li><li><span>modalità mista.</span></li></ul><p>Si ammette l’utilizzo della video conferenza sincrona e <i>dell’e-learning</i>, ma con alcune limitazioni e a determinate condizioni (ad esempio, la piattaforma deve poter monitorare e certificare la partecipazione attiva del discente). Si evidenzia che la modalità <i>e-learning</i> non è consentita, in particolare, per la formazione dei preposti.</p><p>In tutti i corsi di formazione e aggiornamento devono essere redatti i verbali delle verifiche finali, con elementi minimi indicati dall’ASR.</p><p>Il Soggetto Formatore, inoltre, dovrà conservare per almeno 10 anni la documentazione attraverso il “Fascicolo del corso”, il quale è costituito da: (i) progetto formativo e programma del corso; (ii) dai anagrafici dei partecipanti; (iii) registro presenze dei partecipanti, con firme; (iv) elenco dei docenti, con firme; (v) verbale della verifica finale.</p><p><strong>5. NUOVI PERCORSI FORMATIVI&nbsp;</strong></p><p>L’ASR definisce i percorsi formativi in parte confermando quanto già previsto dagli accordi precedenti, in parte apportando talune novità. Esso, infatti:</p><p>a) definisce le ore obbligatorie di formazione e i corsi di aggiornamento destinati a datori di lavoro, dirigenti e preposti, nonché a Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione (“<strong>RSPP</strong>”) e lavoratori;</p><p>b) definisce il percorso formativo destinato a coordinatori per la progettazione (“<strong>CSP</strong>”) e coordinatori per l’esecuzione (“<strong>CSE</strong>”) nei cantieri temporanei e mobili, aggiornando l’allegato XIV del Testo Unico Sicurezza;</p><p>c) definisce la formazione per datori di lavoro e dirigenti delle imprese affidatarie;</p><p>d) introduce nuovi obblighi formativi per l’uso di attrezzature di lavoro per cui è prevista una specifica abilitazione di cui all’art. 73, c. 5 del Testo Unico Sicurezza (es. conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, conduzione di gru mobili e conduzione di escavatori);</p><p>e) istituisce percorsi formativi mirati per chi opera in ambienti sospetti di inquinamento o confinati di cui al D.P.R. 177/2011.</p><p>In particolare, per quanto riguarda i datori di lavoro, i preposti e i dirigenti, si segnala quanto segue:&nbsp;</p><ul><li><p><span>Per i datori di lavoro, si prevede un corso di formazione della durata minima di 16 ore, a cui si aggiunge un modulo “cantieri” di minimo 6 ore per i datori di lavoro delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili. Il corso ha lo scopo di fornire </span><i><span>“competenze organizzative, gestionali e giuridiche per gestire il processo della salute e sicurezza sul posto di lavoro nell’ottica del superamento di una visione formale della materia a favore di una visione sostanziale orientata alla prevenzione e alla protezione della salute dei lavoratori, anche alla luce della continua evoluzione del mondo del lavoro</span></i><span>”.&nbsp;</span></p><p><span>L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 6 ore;</span></p></li><li><span>Per i datori di lavoro che, dopo aver frequentato il nuovo corso specifico per datori, intendano anche ricoprire il ruolo di RSPP, è previsto un modulo comune di 8 ore valido per tutti i settori, e ulteriori moduli specifici a seconda del settore (es. chimico: 16 ore). In questo caso, l’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale con durata minima di 8 ore;</span></li><li><span>Per i preposti, invece, la durata del corso passa da 8 a 12 ore. L’aggiornamento, invece, dovrà avvenire con cadenza biennale e dovrà avere una durata minima di 6 ore;</span></li><li><span>Per i dirigenti, infine, la durata del corso si riduce da 16 a 12 ore, ma viene previsto un modulo aggiuntivo "cantieri" da 6 ore (per dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili). L’aggiornamento dovrà essere effettuato con cadenza quinquennale, con durata minima di 6 ore.</span></li></ul><p><strong>6. VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO OBBLIGATORIA&nbsp;</strong></p><p>Una novità significativa concerne l’introduzione delle modalità della verifica finale di apprendimento da svolgersi al termine di ogni corso di formazione, senza eccezioni. Tale verifica consente di valutare con precisione l’apprendimento e le competenze acquisite dai partecipanti durante il corso.</p><p>Al termine di ciascun corso, qualora il partecipante abbia frequentato almeno il 90% delle ore totali previste e abbia superato con successo la verifica finale di apprendimento, il soggetto formatore provvederà al rilascio di un attestato di partecipazione.&nbsp;</p><p><strong>7. VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLA FORMAZIONE</strong></p><p>Infine, un’altra novità di rilievo è l’obbligo, per il datore di lavoro, di valutare se la formazione impartita al lavoratore sia efficace. Tale valutazione viene effettuata durante lo svolgimento della prestazione di lavoro, a una certa distanza di tempo dal termine del corso, e costituisce parte integrante del processo formativo.</p><p>Le modalità che possono essere utilizzate sono le seguenti: analisi infortunistica aziendale; questionari da somministrare al personale; <i>check list</i> di valutazione.</p><p>L’ASR prevede poi che, nell’ambito della riunione periodica, deve essere verificato il raggiungimento dei risultati attesi e rilevata l’efficacia formativa attraverso gli indicatori, i criteri e gli strumenti stabiliti in sede di progettazione del corso.</p><p><strong>8. DISPOSIZIONI TRANSITORIE&nbsp;</strong></p><p>L’ASR entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.</p><p>In fase di prima applicazione e comunque non oltre 12 mesi dall’entrata in vigore dell’ASR, potranno essere avviati i corsi secondo quanto previsto dai precedenti accordi, nonché dell’allegato XIV del Testo Unico Sicurezza vigente prima dell’entrata in vigore dell’ASR.</p><p>L’ASR prevede infine che “<i>i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, del presente accordo in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo. I corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo sono riconosciuti. L’aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato</i>”.</p><p>L’ASR disciplina altresì le modalità di riconoscimento della formazione pregressa per le altre categorie di soggetti.</p><p class="text-center">***</p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.</i></p><p><i>Per ulteriori informazioni, si prega di contattare i seguenti professionisti: Paolo Gallarati, all’indirizzo </i><a href="mailto:paolo.gallarati@advant-nctm.com"><i>paolo.gallarati@advant-nctm.com</i></a><i>, o Valentina Cavanna, all’indirizzo</i><a href="mailto:valentina.cavanna@advant-nctm.com"><i> valentina.cavanna@advant-nctm.com</i></a><i>.&nbsp;</i></p><hr><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> Ovvero: l’accordo del 21 dicembre 2011 (repertorio atti 221/CSR); l’accordo del 21 dicembre 2011 (repertorio atti 223/CSR); l’accordo del 22 febbraio 2012; l’accordo del 7 luglio 2016; l’accordo del 25 luglio 2012 contenente le “Linee applicative” degli Accordi del 21 dicembre 2011.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                                <category>Ambiente e Sicurezza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 28 Apr 2025 15:43:31 +0200</pubDate>
                        <title>La necessità di un meccanismo di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico: il MACSE, la disciplina terna e il sistema delle garanzie</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-necessita-di-un-meccanismo-di-approvvigionamento-di-capacita-di-stoccaggio-elettrico-il-macse-la-disciplina-terna-e-il-sistema-delle-garanzie</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">In attuazione di quanto previsto all’art. 18, del D.Lgs. n. 210/2011, ARERA – con Delibera n. 247/2023 – ha introdotto il <strong>Meccanismo di Approvvigionamento di Capacità di Stoccaggio Elettrico </strong>(“<strong>MACSE</strong>”), approvando i criteri e le condizioni per il suo funzionamento, su proposta di Terna, al fine di regolare l’approvvigionamento di capacità di stoccaggio da parte del gestore della rete.</p><p class="text-justify">L’ampia diffusione ed incidenza registrata dalla produzione di energia da fonti rinnovabili ha reso fondamentale l’introduzione di un sistema di stoccaggio della produzione energetica e, quindi, di capacità di accumulo centralizzata al fine di garantire flessibilità e massimizzazione del ricorso al sistema delle rinnovabili.</p><p class="text-justify">Il Meccanismo, di cui Terna ne ha pubblicato la disciplina, in data 22 ottobre 2024, previa approvazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con DM del 10 ottobre 2024, n. 346, si fonda sulla possibilità di <strong>stipulare </strong><i><strong>contratti standard </strong></i>per l’approvvigionamento di capacità di accumulo elettrico con controparti selezionate tramite procedure competitive, destinatarie di un premio determinato espresso in euro/MWh annuo: a fronte del premio, al produttore aggiudicatario non resta che mettere a disposizione la capacità contrattuale a terzi che abbiano acquistato, tramite Terna, i c.d. prodotti di <i>time-shifting</i>, ovvero il diritto di immagazzinare l'energia prodotta in un momento specifico in uno o più impianti di accumulo che si sono aggiudicati le aste nella fase precedente, per poi immetterla in rete in un momento successivo.</p><p class="text-justify">Detti <i>contratti standard</i> prescrivono appositi <strong>obblighi per i sottoscrittori</strong>, ovvero (i) l’effettiva realizzazione della capacità di stoccaggio impegnata nei termini previsti dallo stesso contratto; (ii) l’obbligo di rendere disponibile a Terna, per l’intero periodo di consegna, la capacità di stoccaggio impegnata, al fine di consentire l’esercizio, da parte di operatori di mercato terzi, dei contratti di <i>time-shifting</i>; (iii) l’obbligo di rendere disponibile a Terna sul Mercato dei Servizi di Dispacciamento (“MSD”), per l’intero periodo di consegna, singolarmente o tramite aggregati definiti da Terna nel Codice di rete, la capacità di stoccaggio impegnata, rispettando le prestazioni tecniche minime definite nel contratto e i vincoli economici.</p><p class="text-justify">Come anticipato, quindi, per la stipula dei <i>contratti standard</i>, Terna organizza apposite <strong>procedure competitive</strong>, rendendo periodicamente disponibili dei contingenti incrementali di capacità al fine di garantire la disponibilità di determinate quantità di stoccaggio elettrico nei diversi e futuri periodi, tenendo conto di diverse variabili componenti: a dette procedure concorsuali potranno partecipare esclusivamente titolari di impianti di stoccaggio in possesso di appositi requisiti soggettivi ed oggettivi, ma non solo.</p><p class="text-justify"><strong>1.1 Del sistema delle garanzie</strong></p><p class="text-justify">Nell’ambito delle procedure concorsuali di cui sopra, in conformità alle previsioni di cui alla Delibera ARERA, Terna organizza e gestisce un sistema di garanzie al quale i partecipanti sono tenuti ad aderire, pena l’estromissione dalle medesime procedure o l’impossibilità per il partecipante di procedere alla stipula del <i>contratto standard</i> di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico. Il predetto sistema delle garanzie è costituito da (i) garanzie pre-asta; (ii) garanzie post-asta; e (iii) il fondo di garanzia.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>1.1.1. Garanzie pre-asta&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">In conformità a quanto disposto dal Capo II dalla Disciplina Terna, per ciascuna asta il partecipante deve costituire, almeno 40 (quaranta) giorni prima dalla data di esecuzione dell’asta alla quale intende qualificare il sistema di stoccaggio, <strong>una</strong> <strong>garanzia pre-asta </strong>di importo pari alla somma tra:&nbsp;</p><p class="text-justify">(i) la capacità qualificata<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a> di ciascun sistema di stoccaggio qualificato, espressa in MWh;</p><p class="text-justify">(ii) il premio di riserva<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title>[2]</a> dell’asta aperta alla tecnologia di riferimento con periodo di pianificazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" title>[3]</a> più breve tra quelle ammesse alla procedura concorsuale;</p><p class="text-justify">(iii) una percentuale pari al 10%.</p><p class="text-justify">Detta garanzia pre-asta, nella forma del <u>deposito cauzionale infruttifero</u>, verrà <strong>restituita </strong>da Terna a ciascun partecipante che risulti assegnatario, entro 15 (quindici) giorni da quando Terna invia allo stesso la copia controfirmata del contratto e/o dell’accordo attuativo, e ad ogni partecipante che non risulti assegnatario, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione degli esiti dell’asta.</p><p class="text-justify">Qualora il partecipante assegnatario non adempia agli obblighi in capo ai medesimi assegnatari individuati da Terna, e/o qualora a seguito di apposite verifiche effettuate prima della stipula del contratto e/o dell’accordo attuativo, risulti la non veridicità delle dichiarazioni rese e/o della documentazione fornita, <strong>Terna può escutere la garanzia pre-asta</strong> costituita dal partecipante.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>1.1.2. Garanzie post-asta</strong></p><p class="text-justify">Allo stesso modo della garanzia pre-asta, per ciascun contratto, l’assegnatario deve costituire o integrare, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione degli esiti dell’asta, <strong>una o più garanzie post-asta</strong>, di importo complessivo pari alla somma tra:</p><p class="text-justify">(i) la capacità impegnata<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" title>[4]</a> di ciascun sistema di stoccaggio contrattualizzato, espressa in MWh;</p><p class="text-justify">(ii) il premio di riserva dell’asta aperta alla tecnologia di riferimento con periodo di pianificazione più breve tra quelle ammesse alla procedura concorsuale in cui il sistema di stoccaggio è stato contrattualizzato;</p><p class="text-justify">(iii) il numero di anni, arrotondato per difetto, del periodo di pianificazione della tecnologia di riferimento con periodo di pianificazione più breve tra quelle ammesse alla procedura concorsuale in cui il sistema di stoccaggio è stato contrattualizzato;</p><p class="text-justify">(iv) una percentuale pari al 15%.</p><p class="text-justify">Detta garanzia post-asta, nelle forme del <u>deposito cauzionale infruttifero</u> o della <u>fideiussione bancaria a prima richiesta</u>, verrà <strong>restituita </strong>da Terna, su richiesta dell’assegnatario, successivamente alla completa regolazione delle partite economiche scaturenti dal contratto e dai relativi accordi attuativi.</p><p class="text-justify">Anche nel caso delle garanzie post-asta prestate dall’assegnatario, qualora quest’ultimo non adempia alle obbligazioni di pagamento derivanti dal contratto e dai relativi accordi attuativi, Terna <strong>può escutere la garanzia post-asta</strong> costituita dall’assegnatario.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>1.1.3. Il fondo di garanzia&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Per ciascun contratto stipulato con Terna, l’assegnatario è tenuto a versare nei confronti di quest’ultima, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione degli esiti dell’asta, <strong>un contributo al fondo di garanzia </strong>pari alla somma dei prodotti tra:&nbsp;</p><p class="text-justify">(i) la capacità impegnata di ogni sistema di stoccaggio contrattualizzato, espressa in MWh;</p><p class="text-justify">(ii) il premio di riserva dell’asta aperta alla tecnologia di riferimento con periodo di pianificazione più breve tra quelle ammesse alla procedura concorsuale in cui il sistema di stoccaggio è stato contrattualizzato;</p><p class="text-justify">(iii) una percentuale pari al 15%.</p><p class="text-justify">Anche il contributo al fondo di garanzia, come le garanzie pre e post-asta, nella forma di deposito cauzionale fruttifero, verrà <strong>restituito</strong>, su richiesta dell’assegnatario, successivamente alla completa regolazione delle partite economiche scaturenti dal contratto e dai relativi accordi attuativi.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il ricorso al fondo di garanzia da parte di Terna è <strong>subordinato all’escussione preventiva di tutte le garanzie post-asta </strong>costituite dall’assegnatario nell’ambito del contratto a cui è riferito l’adempimento, ricorrendo, ordinatamente, prima ai contributi al fondo di garanzia versati dall’assegnatario inadempiente, poi ai contributi al fondo di garanzia versati dagli altri assegnatari.</p><p class="text-justify"><strong>1.2 La prima gara&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">In data 7 marzo 2025, mediante apposita comunicazione per gli operatori, Terna ha reso note le tempistiche per la prima asta del MACSE: difatti, l’asta per il 2028 per l’approvvigionamento a termine di nuova capacità di accumulo relativa a batterie a ioni di litio e alle tecnologie di stoccaggio elettrico diverse dalle batterie a ioni di litio e dall’accumulo idroelettrico, si svolgerà il giorno <strong>30 settembre 2025</strong>.</p><p class="text-justify">Pertanto, secondo lo scadenziario fissato dalla stessa Terna, i partecipanti sono tenuti a presentare apposita richiesta di ammissione, nelle modalità dalla stessa definite, entro il 3 giugno e a presentare sul portale MACSE i dati e la documentazione necessaria entro il 17 luglio, con versamento del deposito cauzionale a titolo di garanzia pre-asta entro il 21 agosto e caricamento della documentazione relativa all’autorizzazione entro il successivo 26 agosto.</p><p class="text-justify">A titolo di stima, si prevede che la capacità attualmente autorizzata è di circa 9 GWh, quindi al di sotto rispetto alla domanda di 10 GWh, dovendosi però ancora considerare che potranno partecipare tutti gli impianti autorizzati in via definitiva entro fine agosto 2025.</p><p class="text-justify">Di quanto precede e di altri aspetti relativi agli investimenti nello Storage e i relativi <i>cash flow</i> nel contesto della bancabilità parleremo insieme ai nostri ospiti in occasione del convegno <a href="https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fr.sb.advant-nctm.com%2Fmk%2Fmr%2Fsh%2F1t6AVsg9Ynm8rP3xbpaxpKyxnBCfRL%2FOMj0GdJXvDQk&amp;e=a8a919ea&amp;h=075e18e1&amp;f=y&amp;p=y" target="_blank" title="https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fr.sb.advant-nctm.com%2Fmk%2Fmr%2Fsh%2F1t6AVsg9Ynm8rP3xbpaxpKyxnBCfRL%2FOMj0GdJXvDQk&amp;e=a8a919ea&amp;h=075e18e1&amp;f=y&amp;p=y" rel="noreferrer"><i>BESS: profili di bancabilità tra regole e mercato</i></a>, che si terrà presso la nostra sede di Milano. Tramite il <a href="https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fr.sb.advant-nctm.com%2Fmk%2Fmr%2Fsh%2F1t6AVsg9Ynm8rP3xbpaxpKyxnBCfRL%2FOMj0GdJXvDQk&amp;e=a8a919ea&amp;h=075e18e1&amp;f=y&amp;p=y" target="_blank" title="https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fr.sb.advant-nctm.com%2Fmk%2Fmr%2Fsh%2F1t6AVsg9Ynm8rP3xbpaxpKyxnBCfRL%2FOMj0GdJXvDQk&amp;e=a8a919ea&amp;h=075e18e1&amp;f=y&amp;p=y" rel="noreferrer"><i>link</i> è possibile registrarsi</a>. I posti disponibili sono limitati e vi suggeriamo di iscrivervi quanto prima.</p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. i) della Disciplina MACSE di Terna, per ciascun sistema di stoccaggio, è la capacità, espressa in valori interi di MWh, che Terna qualifica all’asta.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" title>[2]</a> Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. aaa) della Disciplina MACSE di Terna, si intende il valore massimo che può essere assunto dal premio corretto (<i>i.e.</i>, per ciascun sistema di stoccaggio, l’ammontare pari al prodotto tra il premio e precisi coefficienti di cui alla medesima disciplina adottata da Terna), secondo quanto definito dall’Autorità in relazione ad una procedura concorsuale.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" title>[3]</a> Ai sensi dell‘art. 2, comma 1, lett. jj) della Disciplina MACSE di Terna, si intende il periodo, definito nella relazione tecnica, che intercorre fra la data di comunicazione degli esiti dell’asta e l’avvio del periodo di consegna (<i>i.e.</i>, il periodo durante il quale il sistema di stoccaggio contrattualizzato è soggetto all’obbligo di disponibilità e all’obbligo di restituzione, con inizio in data 1° gennaio).</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" title>[4]</a> Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. g) della Disciplina MACSE di Terna, per ciascun sistema di stoccaggio, è la capacità, espressa in valori interi di MWh, che risulta contrattualizzata in esito alla partecipazione all’asta.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 28 Apr 2025 10:43:28 +0200</pubDate>
                        <title>NIS, cosa ha stabilito l’ACN con riguardo a misure di sicurezza e notifica di incidenti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nis-cosa-ha-stabilito-lacn-con-riguardo-a-misure-di-sicurezza-e-notifica-di-incidenti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Delle tre determinazioni pubblicate il 15 aprile 2025 sul proprio sito web dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (“<i><strong>ACN</strong></i>”), la determinazione ACN n. 164179 del 10 aprile 2025 (“<i><strong>Determinazione</strong></i>”) è quella che riguarda le misure di sicurezza di base e gli obblighi di base in materia di notifica di incidenti.</p><p class="text-justify">L’espressione “di base” associata alle misure di sicurezza e agli obblighi di notifica è impiegata per indicare che essi riguardano la fase di prima implementazione della disciplina NIS. Ulteriori misure e obblighi di notifica si aggiungeranno al termine dell’attività di categorizzazione delle attività e dei servizi che sarà condotta a partire dal 2026.</p><p class="text-justify">Le misure di sicurezza, elencate e descritte negli allegati 1 (per i soggetti importanti) e 2 (per i soggetti essenziali) alla Determinazione, sono state definite sulla base del “<i>Framework Nazionale per la Cybersecurity e la Data Protection</i>”, edizione 2025 (derivato dal Cyber Security Framework del National Institute of Standards and Technology).</p><p class="text-justify">Sono organizzate in funzioni (governo, identificazione, protezione, rilevamento, risposta e ripristino), categorie, sottocategorie e requisiti e comprendono sia misure di natura organizzativa (che richiedono, ad esempio, l’elaborazione di piani, l’adozione di politiche e procedure, la tenuta e l’aggiornamento di elenchi, inventari e registri, etc.) sia misure di natura tecnica (che richiedono, invece, l’implementazione di meccanismi di cifratura, sistemi di autenticazione multifattore, backup, firewall, etc.). Il contenuto dei due allegati è, in gran parte, coincidente ma a carico dei soggetti essenziali sono previsti requisiti aggiuntivi o più rigorosi.</p><p class="text-justify">Come previsto, tra le misure di sicurezza di base figura anche la valutazione della cybersecurity della catena di fornitura. Ciò avrà, inevitabilmente, un impatto anche su quei soggetti che, pur non rientrando nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 138/2024, forniscono beni o servizi rilevanti per la sicurezza dei sistemi informativi e di rete dei soggetti NIS. Questi ultimi dovranno, in particolare, censire i fornitori rilevanti (e i rispettivi contratti), tenere un inventario dei servizi erogati e richiedere ai fornitori il possesso di una serie di requisiti in termini di cybersecurity (di cui deve essere verificata periodicamente la sussistenza nel tempo).</p><p class="text-justify">Per quanto riguarda gli obblighi di base in materia di notifica agli incidenti, gli allegati 3 e 4 identificano le tipologie di incidenti significativi che devono essere notificati (l’allegato 3 per i soggetti importanti e l’allegato 4 per i soggetti essenziali).</p><p class="text-justify">I termini per la notifica restano quelli indicati dal d.lgs. n. 138/2024. Nello specifico, la notifica deve avvenire senza ingiustificato ritardo e comunque:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>entro 24 ore dalla scoperta, deve essere trasmessa una pre-notifica che indichi, almeno, se l’incidente è il risultato di atti illegittimi o malevoli o se può avere un impatto transfrontaliero;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>entro 72 ore dalla scoperta, deve essere trasmessa la notifica vera e propria che deve riportare informazioni aggiornate sull’incidente, una valutazione iniziale dello stesso e gli indicatori di compromissione;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>entro un mese dalla notifica, deve essere trasmessa una relazione finale che contenga almeno una descrizione dettagliata dell’incidente, comprensiva della sua gravità e del suo impatto, il tipo di minaccia o la causa originale (root cause) che ha probabilmente innescato l’incidente, le misure di attenuazione adottate e in corso e, ove noto, impatto transfrontaliero dell’incidente.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Il termine entro il quale i soggetti NIS dovranno adottare le misure di sicurezza di base definite dagli allegati 1 e 2 alla Determinazione è fissato in diciotto mesi dalla ricezione della comunicazione di inserimento nell’elenco dei soggetti NIS (quindi, assumendo che la comunicazione sia stata ricevuta il 15 aprile 2025, le misure di sicurezza dovranno essere adottate entro il 15 ottobre 2026). Gli obblighi di base in materia di notifica degli incidenti significativi scattano, invece, decorsi nove mesi dalla ricezione della comunicazione (quindi, assumendo che la comunicazione sia stata ricevuta il 15 aprile 2025, gli obblighi di base in materia di notifica degli incidenti significativi scattano dal 15 gennaio 2026).</p><p class="text-justify">La descrizione di dettaglio delle misure di sicurezza e delle tipologie di incidenti significativi sono disponibili a questo <a href="https://www.acn.gov.it/portale/documents/d/guest/detacn_nis_specifiche_2025_164179_allegato1" target="_blank" rel="noreferrer">link</a>, per quanto riguarda i soggetti importanti, e a questo <a href="https://www.acn.gov.it/portale/documents/d/guest/detacn_nis_specifiche_2025_164179_allegato2" target="_blank" rel="noreferrer">link</a>, per quanto riguarda i soggetti essenziali.</p><p class="text-justify">Da ultimo, segnaliamo che la Determinazione prescrive obblighi specifici a carico dei gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello e i fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio nonché dei soggetti ricompresi nel Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica.</p><p class="text-justify">Prevede, inoltre, un regime transitorio per gli operatori di servizi essenziali (c.d. OSE), che continuano ad applicare le previsioni in materia di misure di sicurezza e notifica di incidenti di cui al d.lgs. n. 65/2018 (di recepimento della Direttiva NIS1) e per gli operatori telco, che continuano ad applicare le previsioni di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 dicembre 2018.</p><p class="text-justify">Se hai bisogno di assistenza e supporto nell’adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina NIS, rivolgiti ai tuoi professionisti di riferimento.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 24 Apr 2025 10:27:55 +0200</pubDate>
                        <title>Festival del lavoro sostenibile 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/festival-del-lavoro-sostenibile-2025</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Giovedì 8 maggio 2025 | ore 11:00 – 17:00<br><i>Hotel Quirinale – Via Nazionale 7, Roma</i></p><p><strong>ADVANT Nctm è partner del festival del lavoro sostenibile 2025</strong>, promosso da <strong>HRLink</strong>: un’importante occasione di confronto multidisciplinare sulle sfide e le trasformazioni che stanno ridefinendo il mondo del lavoro.</p><p>Tra i protagonisti anche la nostra <strong>Francesca Pittau</strong>, che offrirà il suo contributo sul ruolo delle competenze giuridiche e organizzative per costruire un lavoro più <strong>sostenibile, umano e innovativo</strong>.</p><p>Tanti i temi in agenda, tra cui:</p><ul><li><span>L’impatto dell’<strong>intelligenza artificiale</strong> e le competenze per governarla</span></li><li><span>La <strong>partecipazione dei lavoratori</strong> come leva per engagement e produttività</span></li><li><span>L’evoluzione della <strong>leadership</strong> e il dialogo tra manager e <strong>Generazione Z</strong></span></li><li><span>Il ruolo strategico delle <strong>academy aziendali</strong> e il rilancio delle competenze <strong>STEM</strong></span></li><li><span>La ridefinizione di <strong>welfare</strong> e <strong>contrattazione collettiva</strong> in chiave sostenibile</span></li></ul><p><a href="https://www.lavorosostenibile.com/2025" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Scopri il programma</i></a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 23 Apr 2025 15:43:11 +0200</pubDate>
                        <title>Dialoghi sul capitale d’impresa: strumenti per finanziare le strategie di crescita</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dialoghi-sul-capitale-dimpresa-strumenti-per-finanziare-le-strategie-di-crescita</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Mercoledì 7 maggio 2025 | 16.00-18.30<br>Presso Confindustria Veneto Est, Marghera (VE) + diretta streaming via Webex<br><br><strong>Manfredi Luongo</strong> e <strong>Alessia Trevisan </strong>parteciperanno come relatori al seminario organizzato da Confindustria Veneto Est, nell’ambito del ciclo di incontri dedicati al capitale d’impresa. Questo terzo appuntamento sarà incentrato sui club deal, come strumento strategico per sostenere i progetti di crescita delle imprese attraverso capitale privato e competenze imprenditoriali.<br><br>Manfredi e Alessia dialogheranno insieme ad altri esperti del settore per approfondire:<br>-le nuove traiettorie del capitale privato<br>-il ruolo dei gruppi di investimento<br>-i modelli evolutivi dei club deal<br><br>L’evento è gratuito e aperto a tutti, in presenza o online (fino a esaurimento posti).<br><br>Qui il <a href="https://forms.confindustriavenest.it/eventi/xIscrizione.xsp?cod=EV25.097.01" target="_blank" rel="noreferrer"><i>link</i></a><i> </i>per iscriversi.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Private Equity and Venture Capital</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 23 Apr 2025 15:30:09 +0200</pubDate>
                        <title>IAIA25 Annual Conference </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/iaia25-annual-conference</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Valentina Cavanna</strong> sarà presente alla IAIA25 – International Association for Impact Assessment Annual Conference, che si terrà a Bologna dal 1 al 4 maggio, quest’anno dedicata a un tema di grande attualità: “Impact assessment in the age of artificial intelligence”.</p><p>Gli appuntamenti a cui prenderà parte:</p><p><strong>-28 e 29 aprile</strong> come relatrice al training “Transforming ESIA into action: more effective follow-up for sustainable development”</p><p><strong>-4 maggio</strong> in qualità di chair della sessione “Implementation of HIA from a comparative perspective: common grounds, differences, and the future with AI”</p><p>Un’occasione di confronto internazionale su tematiche sempre più centrali per lo sviluppo sostenibile e l’innovazione nei processi decisionali.</p><p><a href="https://2025.iaia.org/#" target="_blank" rel="noreferrer">Scopri di più sul sito ufficiale</a>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Ambiente e Sicurezza</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 23 Apr 2025 11:36:54 +0200</pubDate>
                        <title>Il diritto di opt-out</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-diritto-di-opt-out</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Una delle questioni più pressanti poste dallo sviluppo dell’intelligenza artificiale riguarda la possibilità, da parte dei titolari di diritti d’autore, di esercitare una riserva (c.d. "opt-out") per impedire che le proprie opere vengano utilizzate per l’addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale per finalità generali. Questa facoltà trova le sue basi normative nella Direttiva UE 2019/790, nota anche come Directive on Copyright in the Digital Single Market (DCDSM), e nel più recente Regolamento UE 2024/1689, comunemente denominato AI Act.</p><p class="text-justify">In particolare, l’articolo 4, paragrafo 3 della DCDSM ha introdotto a livello europeo la possibilità per i titolari dei diritti di riservare l’uso delle proprie opere rispetto alle pratiche di estrazione automatizzata di dati e contenuti (Text and Data Mining - TDM). Si tratta di processi automatizzati di analisi di grandi volumi di dati e testi digitali, spesso utilizzati per addestrare modelli di intelligenza artificiale o per effettuare analisi di pattern.&nbsp;Tale previsione è stata poi rafforzata e integrata dall’articolo 53, paragrafo 1, lettera (c) dell’AI Act, che impone ai fornitori di modelli di intelligenza artificiale per finalità generali l’adozione di policy efficaci per garantire il rispetto della disciplina UE in materia di diritto d’autore e diritti connessi.</p><p class="text-justify">L’introduzione e la garanzia del diritto di riserva risulta fondamentale anche in virtù dell’eccezione a favore del TDM delineata agli articoli 3 e 4 della DCDSM. L’articolo 3 consente l’utilizzo, senza consenso, di contenuti protetti dal diritto d’autore per finalità di ricerca scientifica, e non può essere oggetto di opt-out. L’articolo 4 invece permette l’uso anche per scopi ulteriori, ad esempio commerciali, ma consente al titolare del diritto di opporsi. Il diritto di opt-out permette quindi ai titolari di escludere le proprie opere dal TDM per gli usi rientranti nell’art. 4, ma non per quelli dell’art. 3.</p><p class="text-justify">In Italia, già prima dell’entrata in vigore del Regolamento europeo, l’articolo 70-quater della legge 22 aprile 1941 n. 633, introdotto con il D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 177 in attuazione della DCDSM, riconosceva il diritto di riserva per le opere e i materiali protetti presenti online o in banche dati. Questa disposizione nazionale si ritiene applicabile anche ai casi in cui i fornitori di IA raccolgono dati in fase di addestramento dei modelli per finalità generali.</p><p class="text-justify">La nuova disciplina europea ha il merito di rafforzare e armonizzare a livello comunitario questa tutela, offrendo maggiore certezza e uniformità agli operatori del settore. Un ulteriore tassello normativo è rappresentato dal processo di redazione del Codice di Buone Pratiche in materia di Intelligenza Artificiale per Scopi Generali (CPAI), attualmente giunto alla terza versione del draft, che si concluderà nel mese di maggio 2025. Questo documento, elaborato con il coinvolgimento della Commissione Europea e degli stakeholder del settore, mira a definire in modo operativo le disposizioni dell’AI Act. La versione attuale del draft include già una serie di misure (I.2 – I.2.6) che impegnano i firmatari a garantire la conformità alla normativa UE in materia di diritto d’autore.</p><p class="text-justify">L’aspetto più dibattuto riguarda le modalità concrete attraverso cui i titolari di diritti possono esercitare il diritto di opt-out, e come i gestori dei modelli IA possano rilevarle e rispettarle. Attualmente, lo strumento più diffuso è il Robot Exclusion Protocol, noto come robots.txt, che consente di limitare l’accesso dei web crawler ai contenuti online. Tuttavia, essendo un protocollo informatico pensato per i motori di ricerca degli anni ‘90, risulta almeno in parte inadeguato rispetto alle esigenze attuali.</p><p class="text-justify">Per questo motivo, si discute se una riserva espressa in linguaggio naturale (anziché informatico) possa essere considerata valida. Una prima indicazione giunge dalla giurisprudenza tedesca, con la pronuncia del Tribunale di Amburgo nel caso Kneschke/LAION del 27 settembre 2024, secondo cui, in via obiter dictum, anche una riserva espressa in linguaggio naturale può essere considerata "machine-readable" alla luce delle tecnologie attuali.&nbsp;Questo principio è coerente con l’art. 53, par. 1, lett. (c) dell’AI Act, che impone ai fornitori l’adozione di strumenti tecnologici "all’avanguardia" per rilevare eventuali riserve, indipendentemente dalla forma espressiva. Tuttavia, va precisato che tale interpretazione, espressa in via obiter dictum dal Tribunale di Amburgo, non ha ancora valore vincolante a livello dell’Unione Europea e costituisce un orientamento giurisprudenziale emergente, in attesa di un consolidamento normativo o giudiziale.&nbsp;</p><p class="text-justify">Negli ultimi anni sono infatti emersi strumenti più avanzati rispetto al robots.txt:</p><ul><li><p class="text-justify"><span><strong>meta tag</strong>: elementi HTML che possono contenere istruzioni per i motori di ricerca e i crawler, compresa la riserva sui diritti;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>ai.txt</strong>: file collocabile nella root del sito con istruzioni specifiche per i crawler di IA;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>Spawning</strong>: piattaforma che consente agli artisti di verificare se le proprie opere sono nei dataset IA e di opporsi all’uso;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>tdmrep.json</strong>: protocollo web per esprimere la riserva TDM;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>C2PA Content Credentials</strong>: metadati inseriti nel file stesso (immagini, video, testi) con indicazioni sull’uso consentito.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Inoltre, molte piattaforme, incluse alcune app e social media, hanno introdotto meccanismi per l’opt-out sui contenuti caricati dagli utenti.</p><p class="text-justify">Rimane tuttavia irrisolta la questione della mancanza di uno standard unico e interoperabile che renda il diritto di opt-out inequivocabile e facilmente rilevabile da parte dei soggetti che utilizzano tecniche di web scraping per l’addestramento di modelli IA. Fino all’introduzione di un registro centralizzato, i fornitori di modelli di intelligenza artificiale sono comunque tenuti ad adottare tecnologie "all’avanguardia" per rilevare e rispettare le riserve, come previsto anche dagli obblighi di trasparenza agli articoli 53, par. 1, lettere (a) e (b) dell’AI Act.&nbsp;</p><p class="text-justify">In questo contesto si inserisce l’iniziativa della Commissione Europea del 23 gennaio 2025, che ha pubblicato un bando per valutare la fattibilità tecnica e giuridica di un registro digitale centralizzato per le riserve TDM. Un simile registro permetterebbe una comunicazione più efficace tra titolari dei diritti e fornitori di IA, semplificando la gestione delle richieste di esclusione.</p><p class="text-justify">Non è ancora stato deciso quale ente sarà incaricato della gestione di tale registro. Tra i candidati figurano l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) e il nuovo Ufficio Europeo per l’Intelligenza Artificiale, istituito nel 2024 per supervisionare l’applicazione dell’AI Act.</p><p class="text-justify">In conclusione, il diritto di opt-out rappresenta un elemento centrale nel bilanciamento tra innovazione tecnologica e tutela della proprietà intellettuale. Sebbene le basi normative siano ormai solide, la sfida più grande resta quella di sviluppare strumenti tecnici accessibili, chiari e standardizzati che consentano l’effettiva applicazione di questo diritto in un contesto digitale in rapida evoluzione.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 22 Apr 2025 11:54:04 +0200</pubDate>
                        <title>Gestire le persone negli studi professionali e nelle agenzie: tra strategie HR, sfide organizzative e nuove pratiche</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/gestire-le-persone-negli-studi-professionali-e-nelle-agenzie-tra-strategie-hr-sfide-organizzative-e-nuove-pratiche</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>La gestione del personale è un tema centrale anche – e forse soprattutto – negli studi professionali e nelle agenzie. Ma come si strutturano queste dinamiche in contesti dove la componente individuale è fortemente marcata? Chi si occupa della gestione delle risorse? E quali sono le buone pratiche da seguire?</i></p><p>Studi professionali e network di agenzie aperte al pubblico sono realtà caratterizzate da dinamiche molto differenti da quelle di un’azienda classica, indipendentemente dalle sue dimensioni. Per questo la gestione del personale può avere un impatto molto importante sull’andamento dell’intero nucleo lavorativo.&nbsp;</p><p>Quali sono i meccanismi? E quali le best practice? Abbiamo chiesto <strong>come si gestiscono le persone negli studi professionali e nelle agenzie </strong>a due HR, Daniele Calabretta di Advant Nctm e Francesca Ravasi di Gruppo Tempocasa.</p><p>Se nei piccoli studi spesso è il titolare a gestire tutto, nelle realtà più strutturate è presente la figura HR, con un ruolo sempre più strategico. Lo conferma <strong>Daniele Calabretta, HR di ADVANT Nctm:</strong> “La gestione delle persone in uno studio legale, soprattutto in una realtà strutturata e in continua evoluzione come la nostra, richiede uno sguardo attento e lungimirante, orientato a cogliere la complessità del presente e di orizzonti ampi e in continua trasformazione. Non si tratta solo di coordinare, ma di accompagnare percorsi professionali molto esigenti, costruiti su competenze tecniche, aspettative di crescita e un ritmo di lavoro intenso”.&nbsp;</p><p>“Ulteriore complessità – prosegue Calabretta – è data anche dalla compresenza di due grandi ‘famiglie’ professionali: da un lato i <strong>professionisti</strong>, che costituiscono il cuore dell’attività legale e richiedono un accompagnamento personalizzato nei loro percorsi di sviluppo; dall’altro, circa 80 <strong>dipendenti</strong> tra staff, paralegali e figure di supporto che contribuiscono in modo fondamentale al funzionamento dello studio. Ciascun gruppo ha dinamiche, bisogni e prospettive diverse e la sfida è costruire una gestione coerente e inclusiva, capace di valorizzare tutti, pur nelle rispettive specificità. All’interno dello studio mi occupo della gestione dei professionisti – circa 330 persone tra praticanti, associate, senior associate e counsel – coordinando la funzione HR insieme a una risorsa interna e rispondendo direttamente al Partner di riferimento e al DG. Il nostro compito è quindi quello di creare le condizioni affinché ogni percorso professionale possa svilupparsi al meglio, combinando struttura e ascolto, processi chiari e relazioni forti”.</p><p><a href="https://www.hr-link.it/gestire-personale-studi-agenzie/" target="_blank" rel="noreferrer"><i><u>Articolo integrale disponibile su HR Link</u></i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 21 Apr 2025 16:05:00 +0200</pubDate>
                        <title>Il diritto di opt-out</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/video-il-diritto-di-opt-out</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Una delle questioni più pressanti poste dallo sviluppo dell’intelligenza artificiale riguarda la possibilità, da parte dei titolari di diritti d’autore, di esercitare una riserva (c.d. "opt-out") per impedire che le proprie opere vengano utilizzate per l’addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale per finalità generali.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 18 Apr 2025 11:53:28 +0200</pubDate>
                        <title>Il Consiglio di Stato torna a “perimetrare” il confine tra autotutela e decadenza</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-consiglio-di-stato-torna-a-perimetrare-il-confine-tra-autotutela-e-decadenza</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con la sentenza n. 3264 del 16 aprile 2025, il Consiglio di Stato è tornato ad affrontare il tema della distinzione tra <strong>autotutela</strong> e <strong>decadenza</strong> in relazione ai provvedimenti di secondo grado adottati dal GSE.</p><p class="text-justify">Nel caso esaminato, il GSE, dopo aver approvato un progetto di efficientamento energetico e tre RCV, ne ha respinto la quarta annullando il provvedimento di accoglimento della PPPM e le RVC in precedenza approvate in quanto non conformi alla normativa (D.M. 28 dicembre 2012).&nbsp;</p><p class="text-justify">Ebbene, il Collegio ha stabilito che il provvedimento di annullamento non fosse riconducibile alla decadenza ma all’esercizio da parte del GSE del <strong>potere di autotutela</strong>, e come tale soggetto alla disciplina dell’art. 21 <i>nonies</i> della L. 241/1990, poiché fondato su una <strong>rivalutazione di elementi già esaminati in precedenza&nbsp;</strong>con esito positivo, senza che nel frattempo fossero emersi nuovi fatti o documenti.</p><p class="text-justify">La <strong>decadenza</strong> si caratterizza, infatti, per la tipologia di vizio, individuato (i) nella <strong>falsità</strong> o non veridicità <strong>delle condizioni dichiarate</strong> dall'istante, o (ii) nella <strong>violazione di prescrizioni amministrative</strong> ritenute essenziali per il perdurante godimento dei benefici ovvero, ancora, (iii) nel <strong>venir meno dei requisiti di idoneità</strong> per la costituzione e la continuazione del rapporto (Ad. Plen. 11 settembre 2020 n. 18).&nbsp; Il potere esercitato in questi casi dal GSE si concretizza nell’emanazione di un atto vincolato di carattere accertativo della mancanza dei requisiti oggettivi condizionanti <i>ab origine</i> l'ammissione all’incentivo (Cons. Stato, sez. IV, 12 gennaio 2017, n. 50; 24 gennaio 2022, n. 462; 20 gennaio 2021, n. 594; sez. VI, 3 gennaio 2022, n. 9; 28 settembre 2021, n. 6516; Corte cost., 13 novembre 2020, n.237), all’esito di un nuovo percorso procedimentale, nel cui contesto sono acquisiti <strong>ulteriori elementi conoscitivi</strong>.</p><p class="text-justify">Qualora, invece, l’assenza delle condizioni per accedere al meccanismo incentivante venga pronunciata sulla base di una <strong>mera riconsiderazione dello stesso materiale istruttorio&nbsp;</strong>già nella disponibilità del GSE, l’atto è da ricondurre alla categoria dell’annullamento d’ufficio in autotutela.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong><u>L’effettuazione di controlli sulla base di nuovi elementi istruttori traccia, dunque, la linea di demarcazione tra autotutela e decadenza</u></strong>.</p><p class="text-justify">Il giudici del Consiglio di Stato evidenziano come, una volta concluso il procedimento con il vaglio positivo degli elementi forniti dal privato, il loro riesame, non giustificato da nuovi elementi emersi, ovvero non dovuto a omissioni informative o false rappresentazioni, o inadempimenti ad obblighi assunti, deve necessariamente seguire i canoni ed i presupposti dell’esercizio del potere di autotutela soggiacendo ai relativi limiti di cui all’art. 21 <i>nonies </i>della L. 241/1990.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Efficienza energetica e servizi energetici</category>
                            
                                <category>Efficienza energetica</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 18 Apr 2025 10:11:19 +0200</pubDate>
                        <title>SFDR e vigilanza Consob: che cosa cambia per i gestori</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sfdr-e-vigilanza-consob-che-cosa-cambia-per-i-gestori</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Articolo a cura di Flavio Burrai per Fondi &amp; Sicav</i></p><p>II settore della gestione del risparmio è sempre più al centro delle evoluzioni normative in materia di finanza sostenibile. Con il richiamo di attenzione n. 1/25 dell'11 febbraio 2025 Consob ha ribadito l'importanza della corretta applicazione del Regolamento Ue 2019/2088 ("Sfdr"), evidenziando le aree critiche della trasparenza informativa e della coerenza tra strategia di investimento e caratteristiche Esg dichiarate.&nbsp;</p><p>Il richiamo, complementare a quello precedente, sempre di Consob, datato 25 luglio 2024, si inserisce nel contesto delle iniziative europee volte a semplificare il quadro normativo e a migliorare il coordinamento tra le autorità di vigilanza. Per Sgr; Sicav e Fia ciò comporta nuovi obblighi di disclosure e un'attenzione crescente alla coerenza tra marketing e strategia di gestione.</p><p><strong>Un approccio risk-based</strong></p><p>La Consob ha chiarito che la sua supervisione sui gestori sarà condotta con un approccio risk-based, concentrandosi su tre aspetti fondamentali:&nbsp;</p><ol><li>trasparenza dei prodotti finanziari, con verifica della corretta applicazione degli obblighi Sfdr per i fondi previsti dagli articoli 6,8e9;</li><li>coerenza tra strategia di investimento e caratteristiche Esg dichiarate, per evitare discrepanze tra documenti informativi e portafogli effettivi;</li><li>monitoraggio continuo delle prassi di mercato, con raccolta dati e vigilanza congiunta con Esma.&nbsp;</li></ol><p>Per i fondi di cui agli articoli 8, che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali ma senza un obiettivo di sostenibilità vincolante, e 9, che hanno un obiettivo di investimento sostenibile, del Regolamento Sfdr, i gestori devono rispettare i template sull'informativa precontrattuale previsti dagli allegati II e III del Regolamento delegato Ue 2022/1288, che includono:&nbsp;</p><ul><li>identificazione degli obiettivi sostenibili e delle caratteristiche Esg; • rispetto del principio Dnsh (do no significant harm), per evitare danni ad altri obiettivi ambientali e sociali;</li><li>elementi obbligatori della politica di investimento e la policy per la valutazione della good governance.&nbsp;</li></ul><p>Un aspetto critico riguarda il principio Dnsh, che impone ai gestori di dimostrare che gli investimenti sostenibili non causino danni significativi ad altri obiettivi ambientali o sociali. La Consob ha evidenziato la necessità di una maggiore chiarezza nei metodi di valutazione, pena il rischio di incorrere in pratiche di cosiddetto greenwashing.</p><p><strong>Prassi scorrette da evitare</strong></p><p>Per contrastare dichiarazioni Esg fuorvianti, Consob ha individuato alcune prassi scorrette da evitare:</p><ul><li>utilizzo di claim generici, come "il prodotto persegue obiettivi ambientali/sociali" senza dettagli chiari sugli obiettivi reali;</li><li>mancanza di indicatori concreti che rendano misurabili gli impatti Esg;</li><li>disallineamento tra strategia dichiarata e portafoglio effettivo, se i fondi includono asset Esg non-compliant.</li></ul><p>Per i gestori, ciò implica la necessità di rafforzare i controlli interni e la governante Esg,assicurandosi che la selezione degli investimenti sia realmente allineata agli obiettivi dichiarati. Le indicazioni di Consob avranno un impatto significativo sui gestori, rendendo necessaria una serie di azioni correttive e di adeguamento:</p><ol><li>revisione dei documenti informativi: i gestori dovranno aggiornare le informative Sfdr per evitare dichiarazioni generiche;</li><li>maggiore trasparenza nella rendicontazione Esg: sarà fondamentale dimostrare, con dati concreti, i progressi rispetto agli obiettivi dichiarati;</li><li>integrazione dei criteri Esg nei processi di investimento: i gestori dovranno rafforzare le metodologie di selezione degli asset per garantire la coerenza con le strategie dichiarate</li><li>formazione interna e revisione della governance Esg: compliance e risk management dovranno lavorare in sinergia per evitare il rischio di pratiche scorrette.</li></ol><p>Il richiamo segna quindi un passo decisivo verso una maggiore coerenza e trasparenza nel settore della finanza sostenibile. Per le Sgr e i gestori di fondi il messaggio è chiaro: la trasparenza Esg non è più un'opzione, ma un obbligo regolamentare con implicazioni concrete sulla strategia di investimento e sulla comunicazione con gli investitori. Chi saprà adeguarsi rapidamente potrà rafforzare la propria credibilità sul mercato, mentre chi trascurerà questi aspetti potrebbe trovarsi esposto a richiami e interventi sanzionatori. In un contesto in cui la domanda di prodotti Esg è in continua crescita, garantire la credibilità della finanza sostenibile diventa un fattore chiave.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 17 Apr 2025 09:30:46 +0200</pubDate>
                        <title>Proposta di modifica alla definizione di Sistema Semplice di Produzione e Consumo (SSPC)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/proposta-di-modifica-alla-definizione-di-sistema-semplice-di-produzione-e-consumo-sspc</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>1. Definizione attuale</strong></p><p class="text-justify">Attualmente, il SSPC (<i>Sistema Semplice di Produzione e Consumo</i>) è definito come il sistema in cui una linea elettrica collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse <strong>purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario</strong>, ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche dello stesso gruppo. Tale configurazione impone quindi un vincolo soggettivo tra i produttori, limitando di fatto, lato consumo o lato produzione, l’accesso al regime SSPC a soggetti tra loro legati da rapporti societari formali (art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 210/2021 e art. 1.1, lett. nn) dell’Allegato A alla Delibera ARERA 12 dicembre 2013 n. 578/2013/R/eel, il c.d. TISSPC).</p><p class="text-justify"><strong>2. Proposta di modifica</strong></p><p class="text-justify">La nuova formulazione proposta in sede di conversione in Legge del D.L. n. 19/2025 (c.d. Decreto Bollette) prevede l’eliminazione del vincolo di appartenenza al medesimo gruppo societario <strong>in capo ai soggetti produttori</strong>, lasciando invariato tale vincolo per i soggetti consumatori. Il testo così modificato permetterebbe a produttori <strong>anche non appartenenti al medesimo gruppo societario</strong> di contribuire alla generazione elettrica all’interno dello stesso SSPC.</p><p class="text-justify"><strong>Nuova definizione proposta:</strong></p><p class="text-justify">“<i>Il sistema in cui una linea elettrica collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse, ad un’unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario</i> [...]”.</p><p class="text-justify"><strong>3. Ragioni della proposta</strong></p><p class="text-justify">L’obiettivo della modifica è quello di:</p><ul><li><p class="text-justify"><span><strong>favorire l’integrazione di impianti di produzione da parte di soggetti terzi</strong>, anche indipendenti, all’interno di un sistema SSPC, mantenendo tuttavia l’unitarietà del sistema di consumo;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>superare le rigidità societarie</strong> oggi richieste, che spesso non trovano riscontro nella realtà operativa di imprese che condividono spazi, interessi o finalità energetiche comuni, pur non facendo formalmente parte dello stesso gruppo;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>stimolare l’efficienza energetica</strong> e l’autoproduzione dietro un unico POD, dover necessariamente adottare configurazioni che utilizzano la rete pubblica (CER, autoconsumo a distanza con linea pubblica, autoconsumo collettivo).</span></p></li></ul><p class="text-justify"><strong>4. Conclusioni</strong></p><p class="text-justify">La modifica proposta si colloca nel solco delle recenti evoluzioni normative in materia di autoconsumo e sistemi energetici distribuiti, mirando a <strong>rendere più inclusivo e versatile l’istituto del SSPC</strong>, pur salvaguardando i presidi di responsabilità gestionale e di semplificazione amministrativa propri della configurazione attuale.</p><p class="text-justify">Entro e non oltre il 29 aprile 2025, la proposta di modifica dovrà (o meno) essere approvata definitivamente dal Parlamento in sede di conversione in Legge del D.L. Bollette.</p><p class="text-justify">Laddove tale proposta dovesse essere effettivamente e definitivamente approvata, in attesa dell’ulteriore recepimento da parte di ARERA nell’ambito del TISSPC, con riferimento a quelle configurazioni SSPC che dovessero essere interessate ad aggiungere all’interno delle configurazione stesse uno o più impianti di produzione nella titolarità di soggetti diversi da quelli attualmente titolari degli impianti di produzione, si ritiene applicabile la <strong>procedura prevista per la comunicazione delle modifiche</strong> della configurazione del SSPC previste dalle relative Regole Tecniche del GSE.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Efficienza energetica e servizi energetici</category>
                            
                                <category>Autoconsumo</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 17 Apr 2025 09:23:38 +0200</pubDate>
                        <title>Il Template della Commissione Europea sulla Trasparenza dei Dati di Addestramento: Prime Linee Guida per l’AI Act</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-template-della-commissione-europea-sulla-trasparenza-dei-dati-di-addestramento-prime-linee-guida-per-lai-act</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>A partire dall’adozione dell’AI Act (Reg. UE 2024/1689), avvenuta il 1° agosto 2024, uno dei principali temi di confronto tra gli stakeholder del settore è stato l’obbligo previsto dall’art. 53.1, lett. d) e dal considerando 107, in particolare per quanto riguarda la trasparenza sui dati di addestramento dei modelli di intelligenza artificiale per finalità generali.</p><p>Il regolamento richiede ai provider di questi modelli di rendere pubblicamente disponibile una sintesi sufficientemente dettagliata dei dati utilizzati per l’addestramento, ovvero di quel patrimonio informativo che viene impiegato per regolare e ottimizzare i parametri del modello stesso. Sin da subito, l’espressione “sufficiently detailed” ha generato un acceso dibattito: cosa significa, esattamente, “abbastanza dettagliato”? E soprattutto, quali criteri dovrebbero guidare i provider nella redazione di questa sintesi?</p><p><strong>Sarà proprio sull’elasticità o sulla rigidità dell’interpretazione del requisito del “sufficientemente dettagliato” che si giocherà una parte decisiva della futura battaglia legale tra i titolari di contenuti e le piattaforme di intelligenza artificiale.</strong>&nbsp;Da un lato, i creatori e i detentori di diritti rivendicano un accesso concreto e verificabile alle informazioni sui dati utilizzati, essenziale per far valere i propri diritti. Dall’altro, i provider spingeranno per un’applicazione più flessibile del requisito, che consenta di proteggere i propri asset strategici e di evitare di scoprire troppo le carte, anche per ragioni di concorrenza. La linea di demarcazione tra trasparenza effettiva e mera compliance formale sarà sottile, e a definirla saranno – inevitabilmente – le prime pronunce giudiziarie.</p><p>La ratio dell’obbligo è chiara: consentire ai titolari di interessi legittimi di esercitare i propri diritti in modo più efficace. Il riferimento immediato è, naturalmente, ai titolari di diritti d’autore, per i quali la possibilità di accedere a informazioni sui dati utilizzati consente di verificare se e come i propri contenuti siano stati impiegati senza autorizzazione.</p><p>Ma il perimetro degli interessi tutelati va ben oltre la sfera autoriale. In gioco ci sono anche la protezione dei dati personali, il diritto alla ricerca scientifica, e la necessità – sempre più pressante – di individuare e correggere eventuali bias, che possono riflettersi su una vasta gamma di ambiti, dalle piattaforme di servizi ai sistemi decisionali pubblici, fino ai prodotti commerciali basati su IA.</p><p>Il considerando 107, nell’esplicitare le modalità di adempimento dell’obbligo di disclosure, sottolinea anche la necessità di trovare un equilibrio. Da una parte, la tutela di chi ha interesse a sapere quali dati siano stati usati. Dall’altra, la legittima esigenza dei provider di non esporre asset strategici, come segreti industriali, algoritmi o processi di raccolta ed elaborazione.</p><p>Per cercare di offrire un primo orientamento applicativo, la Commissione Europea ha pubblicato nel gennaio 2025 un template destinato a guidare i provider nella redazione della sintesi richiesta. Il modello nasce da un ampio processo di consultazione, che ha coinvolto rappresentanti del settore IA e dei titolari di interessi legittimi già attivi nella stesura del Codice di Buone Pratiche sull’IA per finalità generali (CPAI).</p><p>Questo template accompagna il provider lungo tutte le fasi del ciclo di vita del dato, dal pre-training al fine-tuning, e impone un linguaggio chiaro e comprensibile, pensato per essere accessibile anche a chi non ha competenze tecniche avanzate.</p><p>Le sezioni previste sono tre:</p><ol><li><span><strong>General Information</strong></span><br>Si raccolgono informazioni generali sul modello: chi lo ha sviluppato, quando è stato immesso sul mercato, qual è la<span>&nbsp;</span><i><span>knowledge cut-off date</span></i>, ovvero la data dell’ultimo aggiornamento dei contenuti. Sono richiesti anche dettagli sulla dimensione complessiva dei dati e sulle loro caratteristiche (numero di immagini, minuti audio, lingue e provenienza geografica dei dati).</li><li><span><strong>List of Data Sources</strong></span><br>Qui viene richiesto un elenco delle fonti di dati utilizzate: dataset pubblici, dataset di terze parti, dati raccolti tramite web crawling (con indicazione degli strumenti utilizzati), dati forniti dagli utenti o autoprodotti dal provider.<br>Un aspetto controverso riguarda il fatto che il template si concentra solo sui dataset “principali” o “grandi”, definiti come quelli che rappresentano più del 5% del totale. Questo potrebbe creare un effetto distorsivo, perché:<ul><li>alcuni provider potrebbero suddividere dataset voluminosi in sottoinsiemi artificiosi per eludere l’obbligo;</li><li>i dataset visivi (immagini/video), per loro natura, sono più grandi di quelli testuali, rischiando così una discriminazione tecnica non giustificata.</li></ul></li><li><span><strong>Relevant Data Processing Aspects</strong></span><br>In questa sezione si richiede di descrivere le misure adottate per la tutela dei diritti d’autore, come l’identificazione e rimozione di contenuti riservati, ma anche la gestione di contenuti inappropriati.<br>Sono emerse tuttavia critiche: la sezione appare troppo focalizzata sulla protezione del copyright, e trascura aspetti cruciali come la descrizione delle fasi di<span>&nbsp;</span><i><span>pre-processing</span></i>, in particolare i metodi di anonimizzazione o filtraggio dei dati.</li></ol><p>La pubblicazione definitiva del template e delle linee guida è attesa nel secondo trimestre del 2025, in vista della piena applicabilità degli obblighi, fissata per il 2 agosto 2025.</p><p>Ciò che è certo è che questa normativa, e la sua attuazione concreta, avranno un impatto significativo sulle scelte dei provider di IA a livello globale. Alcuni Paesi potrebbero decidere di allinearsi al modello europeo, creando uno standard internazionale. Altri, al contrario, potrebbero preferire regolamenti più flessibili, per attrarre ricerca, investimenti e sviluppo nei rispettivi territori.</p><p>Il vero banco di prova, tuttavia, arriverà solo con le prime controversie giudiziarie, che daranno forma concreta ai principi oggi scritti nel regolamento. Quelle decisioni segneranno la direzione futura della regolazione europea in materia di intelligenza artificiale.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <guid isPermaLink="false">news-8866</guid>
                        <pubDate>Wed, 16 Apr 2025 07:38:21 +0200</pubDate>
                        <title>NIS, adottate le determinazioni che definiscono gli obblighi: l’aggiornamento delle informazioni scade il 31 maggio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nis-adottate-le-determinazioni-che-definiscono-gli-obblighi-laggiornamento-delle-informazioni-scade-il-31-maggio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il 15 aprile 2025 l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (“<i><strong>ACN</strong></i>”) ha pubblicato sul proprio sito web tre nuove determinazioni del direttore generale dell’ACN:&nbsp;</p><ul><li><p class="text-justify"><span>la determinazione ACN n. 136117 del 10 aprile 2025 - </span><i><span>Piattaforma, Punto di contatto e sostituto, aggiornamento delle informazioni e rappresentante NIS di cui all'articolo 7 del decreto NIS</span></i><span> (“</span><i><span><strong>Determinazione 136117</strong></span></i><span>”);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la determinazione ACN n. 136118 del 10 aprile 2025 – </span><i><span>Notifica degli accordi di condivisione delle informazioni sulla sicurezza informatica di cui all'articolo 17 del decreto NIS</span></i><span> (“</span><i><span><strong>Determinazione 136118</strong></span></i><span>”); e</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la determinazione ACN n. 164179 del 10 aprile 2025 – </span><i><span>Specifiche di base per l'adempimento agli obblighi di cui agli articoli 23, 24, 25, 29 e 32 del decreto NIS</span></i><span> (“</span><i><span><strong>Determinazione 164179</strong></span></i><span>”).</span></p></li></ul><p class="text-justify">La Determinazione 136117, che aggiorna e sostituisce la determinazione ACN n. 38565 del 26 novembre 2024, disciplina l’accesso al portale dei servizi e le modalità per la registrazione e l’aggiornamento delle informazioni nonché la designazione del punto di contatto e delle altre persone abilitate ad operare sul portale dei servizi dell’ACN per conto dei soggetti NIS.</p><p class="text-justify">Le novità introdotte dalla Determinazione 136117 riguardano in particolare:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>il sostituto punto di contatto;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la segreteria;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>gli operatori; e</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il processo per l’aggiornamento annuale delle informazioni.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Il sostituto punto di contatto è una persona fisica, diversa dal punto di contatto, designata dal soggetto NIS ai sensi dell’art. 7(4)(d) del d.lgs. n. 138/2024 a cui è affidato il compito di supportare il punto di contatto nell’esercizio delle proprie funzioni (fatta eccezione per la registrazione che compete unicamente al punto di contatto).</p><p class="text-justify">La segreteria è, invece, la persona fisica che supporta il punto di contatto e il sostituto punto di contatto nelle interlocuzioni con l’ACN.</p><p class="text-justify">Infine, gli operatori sono coloro che svolgono funzioni di supporto al punto di contatto e al sostituto punto di contatto operando sul portale.</p><p class="text-justify">Come per il punto di contatto, le funzioni di sostituto punto di contatto possono essere assunte solo dal rappresentante legale, da un procuratore generale (censito nel registro delle imprese) ovvero da un dipendente delegato dal rappresentante legale. Non è chiaro invece se ciò valga anche per la segreteria e gli operatori.&nbsp;</p><p class="text-justify">Per poter operare sul portale, il sostituto punto di contatto, la segreteria e gli operatori devono essere invitati dal punto di contatto, effettuare il censimento e associare la propria utenza a quella del soggetto NIS. Segreteria e operatori non possono tuttavia, tramite il portale, trasmettere all’ACN comunicazioni relative all’adempimento degli obblighi di cui al d.lgs. n. 138/2024. Il ruolo di segreteria può essere assunto da un solo utente.</p><p class="text-justify">Si noti, in ogni caso, che mentre la designazione del sostituto punto di contatto è obbligatoria, il coinvolgimento di segreterie e operatori è meramente eventuale.&nbsp; &nbsp;</p><p class="text-justify">Con riguardo al processo di aggiornamento delle informazioni, la Determinazione 136117 richiede che dal 15 aprile al 31 maggio di ogni anno siano trasmesse, tramite la sezione del portale denominata “Servizio NIS/Aggiornamento annuale”, le informazioni richieste dall’art. 7(4 e 5) del d.lgs. n. 138/2024.</p><p class="text-justify">In particolare, tutti i soggetti NIS devono, a seconda dei casi, fornire o verificare l’aggiornamento delle seguenti informazioni:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>dati anagrafici e di contatto del punto di contatto e, ove applicabile, dati contenuti nella delega conferita dal rappresentante legale;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>dati anagrafici e di contatto del sostituto punto di contatto e, ove applicabile, dati contenuti nella delega conferita dal rappresentante legale;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>dati anagrafici e di contatto della segreteria;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>dati anagrafici e di contatto del soggetto NIS (devono essere forniti almeno codice fiscale, denominazione, indirizzo della sede legale, indicazione del rappresentante legale, elenco dei procuratori generali, numero di telefono, domicilio digitale e indirizzo di posta elettronica ordinaria);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>elenco dei componenti degli organi di amministrazione e direttivi, da identificare sulla base dell’art. 38(5) del d.lgs. n. 138/2024 (devono essere forniti almeno nome e cognome, codice fiscale e indirizzo PEC);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>elenco dei servizi ricompresi nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 138/2024 che sono forniti dal soggetto NIS, con indicazione degli Stati membri dell’UE in cui sono forniti;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>spazio di indirizzamento IP pubblico in uso o nella disponibilità del soggetto NIS (e cioè gli indirizzi IP pubblici e statici che un soggetto NIS utilizza o ha nella propria disponibilità in forza di contratti o accordi con fornitori di servizi Internet, Registri Internet Regionali o altre organizzazioni deputate alla fornitura di indirizzi IP sulla base delle normative e degli accordi nazionali, europei e internazionali vigenti);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>nomi di dominio in uso o nella disponibilità del soggetto NIS (e cioè i nomi di dominio che un soggetto NIS utilizza o ha nella propria disponibilità in forza di contratti o accordi con fornitori di servizi di registrazione di nomi di dominio o altre organizzazioni deputate loro fornitura di nomi di dominio sulla base delle normative e degli accordi nazionali, europei e internazionali vigenti); e</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>elenco degli accordi di condivisione delle informazioni (e cioè le intese volontarie tra soggetti NIS per scambiare informazioni rilevanti sulla cybersicurezza di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 138/2024).</span></p></li></ul><p class="text-justify">Fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio, gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello, fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio, fornitori di servizi di cloud computing, fornitori di servizi di data center, fornitori di reti di distribuzione dei contenuti, fornitori di servizi gestiti, fornitori di servizi di sicurezza gestiti, fornitori di mercati online, fornitori di motori di ricerca online e fornitori di piattaforme di social network devono inoltre, a seconda dei casi, fornire o verificare l’aggiornamento delle informazioni relative alle proprie sedi nell’UE. Se poi, questi sono stabiliti al di fuori del territorio nazionale e hanno designato il loro rappresentante in Italia forniscono e verificano l’aggiornamento anche dei dati di contatto e anagrafici del rappresentante in Italia.</p><p class="text-justify">Le analisi di dettaglio della Determinazione 136118 e della Determinazione 164179 saranno disponibili a breve.</p><p class="text-justify">Se hai bisogno di assistenza e supporto nell’adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina NIS, rivolgiti ai tuoi professionisti di riferimento. &nbsp;&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Tue, 15 Apr 2025 16:03:00 +0200</pubDate>
                        <title>Responsabilità limitata dei sindaci</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/responsabilita-limitata-dei-sindaci</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Pochi giorni fa (lo scorso 12 aprile) è entrata in vigore la riforma dell'art. 2407 del codice civile, operata con la legge n. 35/2025, che ha limitato la responsabilità dei sindaci. </p><p> In questa nuova pillola ne parliamo con il nostro <strong>Daniele Griffini</strong>, che ci illustra i tratti essenziali della riforma, sottolineandone la rilevanza nell’ambito del sistema dei controlli e non escludendo l’insorgere all’orizzonte di possibili questioni di legittimità costituzionale. </p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 15 Apr 2025 09:56:34 +0200</pubDate>
                        <title>La Garanzia Growth: un nuovo supporto per le imprese italiane</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-garanzia-growth-un-nuovo-supporto-per-le-imprese-italiane</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">La cd. “Garanzia Growth”(<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>) (la “<strong>Garanzia Growth</strong>”), operativa dal 1° aprile 2025, va a sostituire altri strumenti di garanzia di SACE S.p.A. (“<strong>SACE</strong>”) ed, in particolare, le “Garanzia Futuro” e “Garanzia Green” ed in misura parziale la “Garanzia Archimede”, che - sebbene avessero destato interesse nel mercato - non sono riuscite ad esprimere tutto il loro potenziale, anche a causa di talune complessità nella relativa messa a terra. Si vedrà che la Garanzia Growth se, da un lato, sicuramente supera alcune di queste criticità (ad esempio, l’inapplicabilità della Garanzia Futuro ai <i>pool</i> bancari), dall’altro lato, mantiene, a nostro avviso, alcuni elementi migliorabili (vedasi, ad esempio, il fatto che la Garanzia Growth non possa essere utilizzata per titoli di debito e/o a beneficio di fondi di <i>private debt</i>).</p><p class="text-justify">A quanto sopra si deve aggiungere che la Garanzia Growth viene rilasciata sul mercato in piena continuità operativa rispetto alle sopra menzionate “Garanzia Futuro” e “Garanzia Green” grazie alla predisposizione effettuata da SACE di un nuovo modello 5.0 delle condizioni generali (le “<strong>Condizioni Generali</strong>”) della precedente “Garanzia Futuro”. Ciò consente alle 120 attuali banche <i>partner</i> di SACE di poter già ora strutturare finanziamenti assistiti dalla stessa Garanzia Growth.&nbsp;</p><p class="text-justify">Si precisa che il presente elaborato concerne un’analisi delle previsioni della Garanzia Growth relativamente all’operatività della stessa in convenzione.&nbsp;</p><p class="text-center"><strong>* * *</strong></p><p class="text-justify">La Garanzia Growth nasce con l’intento, tra le altre cose, di semplificare il processo di accesso alla garanzia. Da come si evince dalla pagina web di SACE, i tempi di rilascio della garanzia dovrebbero essere davvero celeri (addirittura, in certi casi, entro 24 ore dalla richiesta di garanzia). Inoltre, viene garantito alle imprese ed ai soggetti finanziatori un processo totalmente digitalizzato per l’emissione della garanzia.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il processo prevede, in ogni caso la presentazione di una richiesta di finanziamento al soggetto finanziatore che allega un’autocertificazione con la quale vengono definite le finalità del finanziamento, il tutto secondo il modello <i>sub</i> Allegato 3 alle Condizioni Generali (la “<strong>Richiesta di Finanziamento</strong>”). Sono previsti quattro separati moduli (allegati alla Richiesta di Finanziamento e tra loro alternativi) a seconda della tipologia di operazione su cui viene richiesto l’intervento di SACE. Nello specifico, come meglio si dirà nel prosieguo, abbiamo (i) il modulo “Mercato Domestico PMI”, (ii) il modulo “Mercati Globali”, (iii) il modulo “Mercato Domestico MID&amp;LAC” e (iv) il modulo “Green PMI”.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>1. I soggetti a favore dei quali la Garanzia Growth può essere emessa</strong></p><p class="text-justify">La Garanzia Growth può essere rilasciata in favore di:</p><p class="text-justify">(i) <strong><u>banche nazionali</u></strong>;&nbsp;</p><p class="text-justify">(ii) <strong><u>banche estere</u></strong>; e&nbsp;</p><p class="text-justify">(iii) <strong><u>operatori finanziari italiani od esteri</u></strong>,</p><p class="text-justify"><u>che rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività</u>.&nbsp;</p><p class="text-justify">È di particolare interesse segnalare che le FAQ pubblicate da SACE, relative alla Garanzia Growth (le “<strong>FAQ</strong>”)(<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title>[2]</a>) <strong><u>escludono dal novero dei soggetti finanziatori che possono richiedere la Garanzia Growth in convenzione i fondi di </u></strong><i><strong><u>private debt</u></strong></i><strong><u>, le società di gestione del risparmio e i FIA</u></strong> (anche se già in precedenza convenzionati con Garanzia Futuro).&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. Le imprese destinatarie della Garanzia Growth</strong></p><p class="text-justify">Ai sensi dell’art. 2.1 delle Condizioni Generali Garanzia Growth, per avere accesso alla garanzia, le imprese devono:&nbsp;</p><p class="text-justify">(i) essere costituite in forma di <u>società di capitali</u>, <u>anche in forma cooperativa</u>,&nbsp;<strong><u>sia PMI&nbsp;</u></strong><u>(</u><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" title><u>[3]</u></a><u>)</u><strong><u> che non PMI</u></strong> (a seconda della tipologia di operazione su cui si chiedere l’intervento di copertura di SACE, come meglio si dirà nel proseguio);</p><p class="text-justify">(ii) avere la <strong><u>sede legale ovvero la stabile organizzazione in Italia</u></strong>;&nbsp;</p><p class="text-justify">(iii) alla data della Richiesta di Finanziamento, <u>non risultare in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01</u>;&nbsp;</p><p class="text-justify">(iv) <u>alla data della richiesta di Garanzia Growth</u> e sulla base delle risultanze delle verifiche condotte dal soggetto finanziatore secondo le proprie procedure interne di concessione del credito:&nbsp;</p><ul><li><p class="text-justify"><span><u>non essere sottoposte a procedure concorsuali</u>;&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><u>non essere sottoposte a procedure esecutive avviate dal soggetto finanziatore o a procedure esecutive immobiliari avviate da un soggetto terzo</u> (quale, a titolo esemplificativo, un fornitore dell’impresa beneficiaria o un terzo finanziatore) <u>che influiscano negativamente sulla valutazione del merito creditizio dell’impresa beneficiaria</u>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>non avere segnalazioni negative in Centrale Rischi; e&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><u>non essere inadempienti a qualsiasi obbligo di rimborso nei confronti del soggetto finanziatore</u>, salvo che le imprese beneficiarie provvedano al rimborso delle eventuali somme non pagate entro la relativa data di erogazione; e</span></p></li></ul><p class="text-justify">(v) avere, alla data della richiesta di Garanzia Growth, un <i><u>rating&nbsp;</u></i><u>creditizio compreso all’interno delle soglie indicate nell’Allegato 2 delle condizioni generali della Garanzia Growth</u> (<i>Termini e Condizioni Particolari</i>).</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. I finanziamenti garantiti dalla Garanzia Growth e le modalità di erogazione</strong></p><p class="text-justify">Ai sensi della FAQ n. 18 <strong><u>sono ammessi i finanziamenti, inclusa la modalità "Confirming" per il pagamento di fatture a scadenza</u></strong>. <strong><u>Sono, invece, esclusi titoli di debito, </u></strong><i><strong><u>leasing</u></strong></i><strong><u> e </u></strong><i><strong><u>factoring</u></strong></i><strong><u> anticipo fatture</u></strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify"><u>I finanziamenti possono prevedere un’erogazione unica o erogazioni multiple/SAL, se effettuate entro il periodo di preammortamento</u>.&nbsp;<u>È&nbsp; esclusa la modalità </u><i><u>revolving</u></i>.&nbsp;</p><p class="text-justify">Le FAQ precisano altresì che la Garanzia Growth non può essere impiegata nel contesto di operazioni di <i>project finance</i>, mentre è ammessa la possibilità di finanziare operazioni <i>corporate asset based</i>, purchè le garanzie reali che assistono il finanziamento siano conformi alle Condizioni Generali.</p><p class="text-justify">L’importo massimo in linea capitale del finanziamento (<u>che, come si evince dalle FAQ, </u><strong><u>potrà essere gestito in </u></strong><i><strong><u>pool&nbsp;</u></strong></i><u>purchè, tra l’altro, tutte le banche partecipanti al </u><i><u>pool</u></i><u> abbiano aderito alle Condizioni Generali)</u><i><u>,&nbsp;</u></i><u>in questa maniera superando una delle principali criticità della “Garanzia Futuro”</u>) e la durata del medesimo devono essere concordati tra le parti come previsto dall’Allegato 2 delle Condizioni Generali (<i>Termini e Condizioni Particolari</i>) che sono oggetto di definizione tra SACE ed il singolo soggetto finanziatore aderente alle Condizioni Generali (le “<strong>Condizioni Particolari</strong>”).&nbsp;In particolare, è possibile supportare <strong><u>finanziamenti a medio/lungo termine per un</u></strong><u> </u><strong><u>importo da un minimo di euro 50.000,00 ad un massimo di euro 50.000.000,00 in linea capitale</u></strong><u> con durata compresa </u><strong><u>tra i 12 mesi ed i 20 anni</u></strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify">I contratti di finanziamento garantiti dalla Garanzia Growth dovranno (i) rispettare i termini e condizioni indicati nelle Condizioni Particolari e (ii) essere conformi ai contenuti di cui all’Allegato 4 (<i>Contenuti minimi del Contratto di Finanziamento</i>), che contiene le previsioni da inserire obbligatoriamente nel contratto di finanziamento.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4 Le peculiarità dei “4 Moduli”</strong></p><p class="text-justify">Come anticipato, la peculiarità della Garanzia Growth risiede nel fatto che le Condizioni Generali prevedano ben quattro diverse autocertificazioni da allegare alternativamente alla Richiesta di Finanziamento.&nbsp;</p><p class="text-justify">Un elemento comune a tutti i moduli è la definizione delle spese sostenute o da sostenere.</p><p class="text-justify">Le “spese da sostenere” sono quelle ancora da sostenere in merito al progetto finanziato. Per “spese sostenute” si intendono:&nbsp;</p><p class="text-justify">(a) i costi e le spese sostenuti&nbsp;<u>per&nbsp;investimenti</u>:&nbsp;</p><ul><li><p class="text-justify"><span><u>entro 18 mesi antecedenti alla Richiesta di Finanziamento</u>&nbsp;(cd. “<strong>Reachback semplice</strong>”)&nbsp;o&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><u>oltre 18 mesi ma in ogni caso entro 60 mesi antecedenti alla Richiesta di Finanziamento</u>&nbsp;(cd. “<strong>Reachback avanzato</strong>”),&nbsp;<u>a condizione che vengano effettuate spese da sostenere entro i successivi 3 (tre) anni per un importo almeno pari al 10% della quota del finanziamento relativa a tali spese sostenute</u>; e&nbsp;</span></p></li></ul><p class="text-justify">(b) i costi e le spese sostenuti <u>per esigenze di capitale circolante entro 60 mesi antecedenti alla Richiesta di Finanziamento</u>,&nbsp;<u>a condizione che vengano effettuate spese da sostenere entro i successivi 3 (tre) anni per un importo almeno pari al 10% della quota del finanziamento relativa a tali spese sostenute</u>.&nbsp;</p><p class="text-justify">Per la voce “altre spese” (per esigenze di capitale circolante), prevista dai moduli “Mercato Domestico PMI”, “Mercati Globali” e “Mercato Domestico Mid&amp;LAC”, non c’è distinzione tra Reachback semplice ed avanzato e le stesse possono essere state sostenute&nbsp;<u>entro 60 mesi dalla Richiesta di Finanziamento</u>, a <u>condizione che&nbsp;l’impresa beneficiaria si&nbsp;impegni ad effettuare spese da sostenere ricadenti negli ambiti del modulo a cui la richiesta della voce “altre spese” si riferisce</u>. L’impegno è da realizzarsi <u>entro 3 anni dalla Richiesta di Finanziamento e per un importo almeno pari al 10% della quota di spese sostenute</u>.&nbsp;</p><p class="text-justify">Qualora l’operazione persegua obiettivi ambientali <i>green&nbsp;</i>(i.e. nel caso di utilizzo del modulo Green PMI e per le casistiche A.3 e/o A.4 previste all’interno del modulo Mercato Domestico MID&amp;LAC) sono finanziabili spese già sostenute in immobilizzazioni&nbsp;<u>entro i 60 mesi antecedenti alla Richiesta di Finanziamento</u>, <u>purché sussistano o siano attesi ulteriori costi e/o spese di gestione e/o manutenzione e/o di realizzazione non ancora sostenuti alla data della Richiesta di Finanziamento (ma non vi è un impegno analogo a quello previsto per il Reachback avanzato)</u>. Non&nbsp; è invece possibile richiedere il rimborso di spese sostenute per capitale circolante.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4.1 Il modulo “Mercato Domestico PMI”</strong></p><p class="text-justify">Il modulo “Mercato Domestico PMI” <u>è dedicato ad imprese </u><strong><u>PMI</u></strong>,per operazioni <strong><u>in Italia</u></strong>. Il finanziamento può avere ad oggetto:</p><ul><li><p class="text-justify"><span><strong><u>immobilizzazioni materiali, immateriali e/o finanziarie (sia per spese da sostenere che sostenute)</u></strong> in relazione a investimenti connessi a diversi settori (inclusi, a titolo esemplificativo, infrastrutture ambientali e risorse idriche, infrastrutture energy da fonti rinnovabili, biocombustibili, </span><i><span>waste to energy</span></i><span>, innovazione tecnologica, industriale e digitale, imprenditoria femminile); o</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong><u>esigenze di capitale circolante&nbsp;</u></strong>per (i) l’approntamento di una fornitura o sub-fornitura di beni e/o servizi (<strong><u>per sole spese da sostenere</u></strong>) o per (ii) il pagamento dei debiti maturati dall’impresa beneficiaria verso i propri fornitori derivanti da forniture di beni e/o servizi connesse a investimenti sempre in relazione determinati settori (<strong><u>per sole spese da sostenere</u></strong>) oppure, in alternativa, (iii) per altre spese (<strong><u>in quest’ultimo caso sono finanziabili solamente spese sostenute</u></strong>).</span></p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4.2 Il modulo “Mercati Globali”</strong></p><p class="text-justify">Il modulo “Mercati Globali” è dedicato a <strong><u>tutte le tipologie di imprese</u></strong> (<u>PMI e grandi imprese</u>), <strong><u>per operazioni all’estero</u></strong>. Il finanziamento può avere ad oggetto:&nbsp;</p><ul><li><p class="text-justify"><span><strong><u>immobilizzazioni materiali, immateriali e/o finanziarie all’estero (sia per spese da sostenere che sostenute)</u></strong>. Con riferimento alla presente fattispecie l’operazione da finanziare <u>non</u> deve essere relativa a talune categorie di investimenti impattanti sotto il profilo ambientale; o</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong><u>esigenze di capitale circolante&nbsp;</u></strong>per (i) l’approntamento di una fornitura o sub-fornitura di beni e/o servizi in favore di una controparte estera (<strong><u>per sole spese da sostenere</u></strong>); (ii) l’approntamento di una fornitura di beni e/o servizi da incorporarsi in produzioni destinate all’estero (<strong><u>per sole spese da sostenere</u></strong>); (iii) il pagamento dei debiti maturati dall’impresa beneficiaria verso i propri fornitori derivanti da forniture di beni e/o servizi da incorporarsi in produzioni di beni e/o servizii dell’impresa beneficiaria destinate all’estero (<strong><u>per sole spese da sostenere</u></strong>); (iv) altre spese (<strong><u>in quest’ultimo caso sono finanziabili solamente spese sostenute</u></strong>).&nbsp;</span></p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4.3 Il modulo “Mercato Domestico Mid&amp;LAC”</strong></p><p class="text-justify">Il modulo “Mercato Domestico Mid&amp;LAC” fruisce del plafond previsto per la Garanzia Archimede (per operazioni fino a Euro 50 milioni) ed è dedicato alle imprese <strong><u>non PMI</u></strong>, <strong>per operazioni in Italia</strong>.&nbsp;Il finanziamento può avere ad oggetto:</p><ul><li><p class="text-justify"><span><strong><u>immobilizzazioni materiali, immateriali e/o finanziarie in Italia</u></strong> in relazione a investimenti connessi a (i) infrastrutture; (ii) servizi pubblici locali; (iii) transizione, economia pulita e circolare e mobilità sostenibile; (iv) adattamento/mitigazione, sostenibilità/resilienza climatica; (v) industria; (vi) innovazione tecnologica, industriale e digitale;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong><u>esigenze di capitale circolante&nbsp;</u></strong>(i) connesse ad investimenti di cui ai paragrafi (i), (ii), (v) e (vi) di cui sopra (<strong><u>per sole spese da sostenere</u></strong>); (ii) per il pagamento dei debiti maturati dall’impresa beneficiaria verso i propri fornitori derivanti da forniture di beni e /o servizi connesse a investimenti nei settori di cui ai paragrafi (i), (ii), (v) e (vi) di cui sopra (<strong><u>per sole spese da sostenere</u></strong>); (iii) per altre spese (<strong><u>in quest’ultimo caso sono finanziabili solamente spese sostenute</u></strong>).</span></p></li></ul><p class="text-justify">Qualora l’operazione rientri nell’ambito di immobilizzazioni materiali/immateriali e/o finanziarie connesse ai settori della transizione, economia pulita e circolare e mobilità sostenibile e/o dell’adattamento/mitigazione, sostenibilità/resilienza climatica, sorge un obbligo in capo all’impresa beneficiaria di indicare quale “Obiettivo Ambientale“ è perseguito per mezzo dell’operazione.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4.4 Il modulo “Green PMI”</strong></p><p class="text-justify">Il modulo “Green PMI” è dedicato a tutte le imprese <strong><u>PMI</u></strong>, che intendono finanziare spese da sostenere e/o spese sostenute per progetti <i>green</i><strong>in Italia</strong>. In particolare, il finanziamento deve essere richiesto allo scopo di effettuare i pagamenti dei costi e delle spese da sostenere e/o già sostenuti per attività tese al perseguimento di uno o più degli “Obiettivi Ambientali”.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>5. La percentuale garantita ed il regime commissionale della Garanzia Growth</strong></p><p class="text-justify">La Garanzia Growth è una <u>garanzia a prima richiesta</u> assunta da SACE e dallo Stato italiano <u>esplicita, irrevocabile, avente ad oggetto il rischio di mancato rimborso del finanziamento, per capitale e interessi, per una quota pari al </u><strong><u>70% del debito garantito</u></strong>,&nbsp;senza alcun vincolo di solidarietà tra i due soggetti.</p><p class="text-justify">Il soggetto finanziatore dovrà corrispondere a SACE per la concessione della Garanzia Growth la “Remunerazione SACE Running”, orientata alle condizioni di mercato, su base periodica. Si noti che le Condizioni Generali della nuova Garanzia Growth escludono <i>in toto</i> la disciplina relativa al pagamento della cd. remunerazione <i>upfront</i> che, in passato, poteva cumularsi con la “Remunerazione SACE Running” o, in alternativa, essere prevista come unica forma di remunerazione dovuta dalll’impresa beneficiaria in favore di SACE. L’unica forma di remunerazione contemplata dunque dalle Condizioni Generali è la Remunerazione SACE Running.&nbsp;</p><p class="text-justify"><u>Le commissioni dovute a SACE sono calcolate tenuto conto, tra le altre cose, del </u><i><u>rating </u></i><u>creditizio attribuito all’impresa beneficiaria</u>.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>6. L’istruttoria di SACE</strong></p><p class="text-justify">Il soggetto finanziatore, una volta ricevuta la Richiesta di Finanziamento da parte dell’impresa, effettuerà l’istruttoria creditizia. A&nbsp;seguito dell’approvazione dell’operazione di finanziamento da parte dell’organo deliberante, il soggetto finanziatore procederà all’invio della richiesta di Garanzia Growth. SACE effettuerà quindi la dovuta istruttoria prodromica alla concessione della garanzia. In caso di esito positivo, verrà emessa la garanzia mediante il portale online, utilizzando il modello di garanzia di cui all’Allegato 6 (<i>Garanzia SACE</i>) delle Condizioni Generali, comunicando altresì al soggetto finanziatore il CUI (codice unico identificativo) relativo a tale garanzia.&nbsp;</p><p class="text-justify"><u>La prima od unica erogazione del finanziamento dovrà avvenire entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di SACE relativa al positivo esito dell’istruttoria e, quindi, dall’emissione della garanzia</u>.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>7. La Garanzia Growth “Light”.&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">SACE ha altresì introdotto un ulteriore strumento di garanzia a beneficio delle imprese italiane (in continuità con quanto già effettuato con riferimento alla “Garanzia Futuro”), la cd. <u>Garanzia Growth Light</u>, le cui condizioni generali rispecchiano in modo quasi integrale le Condizioni Generali Garanzia Growth. Alcune delle principali differenze che meritano di essere poste all’attenzione riguardano:&nbsp;</p><p class="text-justify">(i) l’elenco dei criteri di <i>eligibility</i> delle imprese beneficiarie, che con riferimento alla Garanzia Growth Light non tiene in considerazione il <i>rating</i> creditizio di quest’ultime al fine della concessione della garanzia; e&nbsp;</p><p class="text-justify">(ii) le modalità di determinazione delle commissioni dovute a SACE non tengono conto del <i>rating</i> creditizio attribuito all’impresa beneficiaria, ma sono determinate a insindacabile giudizio di SACE sulla base di metodologie e valutazioni interne e indicate nel testo della garanzia rilasciata da SACE.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.</i><br><br>&nbsp;</p><hr><p class="text-justify">([1]) Si veda il comunicato stampa pubblicato al seguente link&nbsp;<a href="https://www.sace.it/media/comunicati-e-news/dettaglio-comunicato/sace--al-via-la-garanzia-growth-per-la-crescita-delle-imprese" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.sace.it/media/comunicati-e-news/dettaglio-comunicato/sace--al-via-la-garanzia-growth-per-la-crescita-delle-imprese</a><i>.</i></p><p class="text-justify">([2]) Le&nbsp; FAQ sono disponibili al seguente link <a href="https://www.sace.it/docs/default-source/garanzia-growth/faq-garanzie-growth-02-04-2025.pdf?sfvrsn=3ce4f1b9_3" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.sace.it/docs/default-source/garanzia-growth/faq-garanzie-growth-02-04-2025.pdf?sfvrsn=3ce4f1b9_3</a>. &nbsp;</p><p>([3]) come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 14 Apr 2025 17:40:51 +0200</pubDate>
                        <title>La Regione Veneto interviene in materia di concessioni per l’esercizio delle grandi e piccole derivazioni ad uso idroelettrico</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-regione-veneto-interviene-in-materia-di-concessioni-per-lesercizio-delle-grandi-e-piccole-derivazioni-ad-uso-idroelettrico</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con Legge regionale del 10 febbraio 2025, n. 1, recante “<i>Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico", </i>la Regione Veneto ha completato l’intervento in materia di concessioni idroelettriche, modificando la Legge regionale del 3 luglio 2020, n. 27, ed in particolare sull’art. 4 della medesima.</p><p class="text-justify">In vigore dal 14 febbraio 2025, giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, la previsione normativa unifica le tre precedenti proposte di legge (<i>i.e.</i>, nn. 221, 283 e 291) ed introduce una fondamentale <strong>proroga per l’esercizio delle piccole derivazioni a scopo idroelettrico scadute</strong>: con il precedente testo, difatti, si fissava il termine di scadenza nella data del 31 luglio 2024 ma, per effetto della novella, tale termine è stato sostituito con il termine del “<i>31 luglio 2029</i>”.</p><p class="text-justify">La Legge regionale n. 1/2025, infatti, opera una proroga di ben cinque anni per le <strong>piccole concessioni</strong> <strong>scadute nel luglio del 2024</strong>, nell’ottica di riservare allo Stato un tempo tecnicamente “sufficiente” per l’individuazione e l’attuazione di un’adeguata disciplina regolatoria finalizzata alle assegnazioni delle piccole derivazioni idroelettriche, come ritenuto dal Consiglio regionale.&nbsp;</p><p class="text-justify">Difatti, la <i>ratio</i> della novella risiede nella consapevolezza dell’attuale assenza, a livello nazionale, di una disciplina finalizzata alla regolazione, in sede di rinnovo delle piccole concessioni, delle procedure competitive: a tal proposito, non manca il richiamo alle direttive europee, come la “Bolkestein”, per la quale l’indizione di bandi per l’affido delle derivazioni idroelettriche ai nuovi concessionari è garanzia di leale concorrenza ma, di conseguenza, dispendio di ampio tempo durante il quale, come sancito dalla presidente della Seconda commissione consiliare, “<i>non possiamo lasciare scoperto un servizio essenziale come la produzione elettrica,&nbsp;</i>[specialmente] <i>se consideriamo quanto siano problematiche per l’ambiente e costose economicamente altre forme di approvvigionamento energetico, in primis quelle provenienti da combustibili fossili</i>”.</p><p class="text-justify">Inoltre, con la medesima Legge regionale n. 1/2025, la Regione Veneto è intervenuta anche sulle concessioni per i <strong>grandi impianti</strong>, rimettendo - dall’entrata in vigore della novella - alla Giunta regionale la possibilità di consentire alle sole concessioni scadute in data anteriore al 31 dicembre 2024, la prosecuzione temporanea, da parte del concessionario, dell’esercizio degli impianti di grande derivazione ad uso idroelettrico per il tempo che si ritiene necessario per il completamento delle procedure di attribuzione delle stesse grandi derivazioni idroelettriche: l’intento di detta previsione risiede nel garantire la continuità della produzione elettrica in considerazione dei tempi necessari per effettuare la ricognizione delle opere, dei beni e degli impianti afferenti alle grandi derivazioni idroelettriche, nonché nel garantire l’espletamento delle procedure di gara.</p><p class="text-justify">Benché si tratti, quindi, come anticipato, di una previsione normativa di natura “transitoria”, la cui introduzione, d’altronde, lascia spazio alla possibilità di conoscere, <i>medio tempore</i>, la pronuncia della Corte di Giustizia europea sull’applicabilità della predetta Direttiva “<i>Bolkestein</i>” anche alle piccole derivazioni idroelettriche, <strong>il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 9 aprile, ha disposto l’impugnazione della medesima Legge regionale n. 1/2025</strong>, in quanto alcune delle disposizioni <i>ivi</i> contenute si mostrano illegittime rispetto agli articoli 11 e 117, comma 1 e 2, lett. e), della Costituzione: in particolare, il Consiglio ha ritenuto che “<i>la disposizione regionale in esame delinea una specifica ipotesi di rinnovo che esula dai principi concorrenziali</i>, <i>[…]viene così cristallizzato il riconoscimento implicito di un rinnovo, <strong>in evidente contrasto con i principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione</strong> previsti dalla normativa eurounitaria ed in particolare dall'art. 12 della direttiva Bolkenstein che, secondo la costante giurisprudenza […], costituisce norma self executing dell'ordinamento euro unitario, e, come tale, direttamente applicabile con conseguente necessità di disapplicazione della normativa interna contrastante con essa</i>”.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Idroelettrico</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Mon, 14 Apr 2025 17:28:11 +0200</pubDate>
                        <title>L&#039;evoluzione dello sport ha bisogno di super esperti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/levoluzione-dello-sport-ha-bisogno-di-super-esperti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Negli ultimi anni, il mondo dello sport ha visto un crescente intreccio con il settore legale, portando alla nascita e al rafforzamento di dipartimenti specializzati all'interno di studi legali.</p><p>Questa evoluzione è il risultato della sempre maggiore complessità delle normative che regolano il panorama sportivo, dove avvocati esperti sono diventati figure fondamentali anche nelle federazioni e nelle organizzazioni sportive. Dalla gestione di questioni regolamentari nazionali e internazionali, come i diritti audiovisivi e le normative sul doping, fino alla risoluzione di contenziosi complessi di fronte a organismi prestigiosi come la Fifa e il Cas, gli avvocati si trovano al centro di un settore.</p><p>[…] La riforma dello Sport, adottata nel 2021, ha avuto un impatto su tutti i soggetti che, a vario titolo, operano in questo ambito e ha inciso sul mondo del dilettantismo, sul «lavoro sportivo », sulla fiscalità, sugli investimenti per la realizzazione di infrastrutture. «In particolare», spiega Federico Vecchio, partner di ADVANT Nctm, «il d.lgs n. 38/2021 ha dettato le norme in materia di costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi, stabilendo, all'art. 4, comma 12, alcune importanti misure di semplificazione in favore delle società sportive professionistiche che intendono presentare proposte di riqualificazione di stadi esistenti, prevedendo che dopo l'approvazione del progetto da parte della conferenza di servizi decisoria si possa procedere direttamente a sottoscrivere il contratto di concessione, senza necessità di osservare il codice dei contratti pubblici per l'affidamento dei lavori, se non si ricevono sovvenzioni pubbliche superiori al 50% dell'importo degli stessi. Questa disposizione ha avuto ed ha indubbiamente una portata eccezionale, con la possibilità di agevolare gli investimenti da parte delle società sportive professionistiche. Per contribuire al consolidamento patrimoniale delle società, la disposizione consente di ricevere la cessione, anche a titolo gratuito a fronte del valore dell'intervento, del diritto di superficie o del diritto di usufrutto sull'impianto sportivo o sulle altre aree di proprietà pubblica per una durata fino a novantanove anni o il trasferimento della proprietà degli stessi alla Società»[…]</p><p><i>Articolo integrale disponibile sull'edizione del 14 aprile 2025 di Italia Oggi Sette</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Sport</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 14 Apr 2025 14:51:00 +0200</pubDate>
                        <title>Composizione negoziata – Misure cautelari – Inibizione dell’escussione di garanzie pubbliche</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/composizione-negoziata-misure-cautelari-inibizione-dellescussione-di-garanzie-pubbliche</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Trib. Modena, 8 marzo 2025&nbsp;</p><p>Il&nbsp;Tribunale di&nbsp;Modena&nbsp;ha accolto la misura cautelare di inibitoria dell’escussione di garanzie pubbliche, non tanto per evitare la maturazione del privilegio conseguente all’escussione, quanto piuttosto per facilitare le trattative da proseguire con il finanziatore garantito (rispetto alle complessità dei rapporti con il garante pubblico) e, inoltre, per consentire di approfondire la verifica della non abusività della concessione di credito in considerazione della garanzia ottenuta dalla banca.</p><p><i>Si consolida l’orientamento di merito che inibisce in via cautelare l’escussione di garanzie di terzi: per quanto riguarda le garanzie pubbliche, in un precedente inedito del Trib. Ravenna l’inibitoria era stata concessa per evitare il consolidarsi del “super-privilegio”, ciò che invece correttamente il Trib. Modena lascia in disparte. Interessante poi la motivazione modenese che richiama il tema emergente della contestazione della validità della garanzia pubblica e della verifica che la banca non abbia concesso abusivamente il credito a fronte della stessa.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Mon, 14 Apr 2025 11:46:47 +0200</pubDate>
                        <title>L&#039;AI Act ti ha sommerso?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lai-act-ti-ha-sommerso</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale, nell’Unione Europea, è disciplinato dal Regolamento (UE) 2024/1689, più noto come AI Act, che prescrive diversi obblighi a seconda de:</p><ul><li><span>il ruolo dell'operatore economico</span></li><li><span>il livello di rischio del sistema di AI </span></li></ul><p>Se sei un deployer, e cioè se ti limiti ad utilizzare sistemi di AI all'interno della tua impresa, solo alcuni degli obblighi previsti dall'AI Act troveranno applicazione. </p><p>Ne parliamo nella nostra nuova pillola con Francesco Fidel Camera e Giulio Uras.  </p><p>Scopri di più sull'AI Act: <a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/AI_ACT.pdf" target="_blank">www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/AI_ACT.pdf</a> </p><p>Resta aggiornato sulle ultime notizie legale al mondo dell'intelligenza artificiale: <a href="https://www.advant-nctm.com/esperienza/spotlight/intelligenza-artificiale" target="_blank">www.advant-nctm.com/esperienza/spotlight/intelligenza-artificiale</a> </p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 11 Apr 2025 09:39:53 +0200</pubDate>
                        <title>Dietro-front del TAR Lazio sulla legittimità delle linee guida regionali per lo sviluppo degli impianti FER</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dietro-front-del-tar-lazio-sulla-legittimita-delle-linee-guida-regionali-per-lo-sviluppo-degli-impianti-fer</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con sentenza n. 6969, pubblicata l’8 aprile 2025, pronunciandosi sul ricorso instaurato da una società destinataria di una comunicazione di irricevibilità dell’istanza di <i>PAUR</i> per la costruzione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico nel Comune di Acquapendente (VT), il TAR Lazio ha sancito l’<strong>illegittimità delle Linee Guida</strong>, adottate con Deliberazione della Giunta n. 171 del 12 maggio 2023, per mezzo delle quali la Regione Lazio ha adottato gli indirizzi e i criteri transitori per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, per il rilascio del PAUR ai sensi dell’art. 27 <i>bis</i>, del D.Lgs. n. 152/2006, per impianti fotovoltaici ed eolici a terra nel territorio regionale.</p><p class="text-justify">Si ricorda come l’approvazione da parte della Regione Lazio delle suddette Linee Guida è da inserirsi nelle more dell’approvazione, da parte delle singole Regioni, dei decreti ministeriali finalizzati all'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, di cui al comma 1, dell’art. 20, del D.Lgs. n. 199/2021: con le medesime Linee Guida, la Regione Lazio, se da un lato ha conferito priorità alla realizzazione delle iniziative ricadenti in aree già ritenute idonee ai sensi del comma 8, dell’art. 20, del D.Lgs. n. 199/2021 o inerenti allo sviluppo delle Fonti Energetiche Rinnovabili nell’ambito dell’attuazione del <i>PNRR</i>, del Piano Nazionale Complementare e della Programmazione unitaria 21-27, dall’altro lato ha condizionato l’attivazione del procedimento per il rilascio del <i>PAUR</i> ad un <strong>criterio di proporzionalità e sussidiarietà tra Province</strong>, “<i>tale da consentire, in ogni singola provincia, lo sviluppo delle FER esclusivamente fino a un massimo del 50% del totale autorizzato espresso in MWp dell’intera Regione</i>”.</p><p class="text-justify">Ebbene, in considerazione dell’elevata concentrazione di impianti FER nella Provincia di Viterbo (che, attualmente, ospita circa il 78% della totalità degli impianti FER installati presso la Regione Lazio), le previsioni contenute dalle Linee Guida, con specifico riferimento a tale Provincia, dispongono di fatto un vero e proprio <strong>divieto all’installazione di progetti che non siano ricompresi tra quelli prioritari ovvero insistenti in area idonea</strong>, con la conseguente impossibilità, quindi, di avviare i procedimenti autorizzativi in tutti gli altri casi.</p><p class="text-justify">Contrariamente a quanto statuito con sentenza n. 23856, pubblicata il 31 dicembre 2024, il medesimo TAR Lazio ha, dunque, rilevato la contrarietà di dette Linee Guida con le disposizioni contenute ai commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 199/2021, in quanto introducono una <strong>moratoria per i procedimenti non prioritari in aree diverse da quelle idonee</strong>, nonché con linee guida di cui al D.M. del 10 settembre 2010, configurando, per una porzione significativa del territorio regionale, un <strong>divieto preliminare alla realizzazione di progetti FER</strong>, oltreché alla costante giurisprudenza costituzionale che ha chiarito la natura inderogabile delle linee guida a garanzia di una disciplina uniforme sul territorio nazionale.</p><p class="text-justify">Il Collegio, dunque, nonostante abbia confermato in capo alle Regioni la possibilità di introdurre criteri di proporzionalità e sussidiarietà al fine di rendere armonico lo sviluppo degli impianti FER sul territorio regionale, ha concluso per la qualificazione della Deliberazione n. 171/2023 nei termini di un vero e proprio “<i><strong>divieto aprioristico di instaurare</strong></i><strong> [una debita istruttoria] </strong><i><strong>procedimentale</strong></i>”, determinando un’“<i><strong>inevitabile illegittimità per violazione dei principi inderogabili che governano la materia</strong>”.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <guid isPermaLink="false">news-8820</guid>
                        <pubDate>Thu, 10 Apr 2025 14:33:00 +0200</pubDate>
                        <title>Nuovi dazi USA: possibili effetti sui contratti internazionali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuovi-dazi-usa-possibili-effetti-sui-contratti-internazionali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Aggiornato a giovedì 10 aprile 2025</i></p><p><strong><u>1. IL QUADRO DELLE NUOVE TARIFFE DOGANALI</u></strong></p><p class="text-justify">Con provvedimento emanato dal Presidente degli Stati Uniti lo scorso 2 aprile, il governo americano ha adottato le nuove misure in materia di tariffe doganali, che prevedono l’applicazione di dazi supplementari sulle importazioni dei prodotti provenienti da tutti i Paesi esteri.</p><p class="text-justify">Le nuove politiche protezioniste adottate dal governo americano, in vigore dalla mezzanotte del 2 aprile, si applicano quindi anche alle importazioni provenienti dall’Unione europea.</p><p class="text-justify">Di seguito le principali novità previste dalle nuove misure:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>per il&nbsp;<strong>settore automobilistico</strong>, sono introdotte tariffe doganali del&nbsp;<strong>25%</strong>, che vengono applicate alle importazioni di&nbsp;<strong>automobili, camion e relativa componentistica</strong>&nbsp;(per quest’ultima voce, le misure entreranno in vigore entro il 3 maggio) da tutti i Paesi esteri;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>a partire&nbsp;<strong>dal 5 aprile</strong>&nbsp;le importazioni di tutte le merci dai Paesi esteri nel territorio doganale degli Stati Uniti sono sottoposte all’applicazione di&nbsp;<strong>dazi</strong>&nbsp;del&nbsp;<strong>10%</strong>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>per molti Paesi, l’aliquota sarebbe stata destinata a salire a partire dal 9 aprile</strong>. In particolare, il provvedimento della Casa Bianca prevedeva che all’<strong>Unione europea&nbsp;</strong>(e, di conseguenza, all’Italia) sarebbero stati applicati dazi al&nbsp;<strong>20%</strong>; nel caso della&nbsp;<strong>Cina</strong>, la percentuale arrivava fino al&nbsp;<strong>34%</strong>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>tuttavia, lo stesso 9 aprile il Presidente degli Stati Uniti ha annunciato una sospensione di 90 giorni delle nuove tariffe, mantenendo dazi reciproci al 10% verso tutti i Paesi;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l’unica eccezione è costituita dalla Cina, che aveva risposto alle nuove misure statunitensi con l’approvazione di controdazi all’84%: nei suoi confronti, il governo americano ha ordinato un rialzo dei dazi al 125%;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>alcuni&nbsp;<strong>prodotti</strong>&nbsp;rimangono al momento&nbsp;<strong>esclusi dalle nuove tariffe doganali</strong>. Tra questi, rientrano&nbsp;<strong>prodotti farmaceutici, legname e semiconduttori, molti metalli preziosi (tra cui oro, argento, platino e rame), prodotti energetici (incluso il petrolio) e minerali</strong>, oltre alle merci oggetto di misure specifiche.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Le nuove disposizioni integrano un primo pacchetto di misure già emanate lo scorso 10 febbraio, con le quali il governo americano aveva sancito l’applicazione di dazi al 25% per le importazioni di acciaio e alluminio.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><strong><u>2. L’IMPATTO DEI DAZI SUI CONTRATTI COMMERCIALI</u></strong></p><p class="text-justify">Oltre ad indubbie ricadute sul piano economico e commerciale, l<strong>’introduzione dei dazi può avere una diretta incidenza su tutti i contratti commerciali</strong>&nbsp;– in essere o ancora da stipulare – aventi ad oggetto la fornitura di beni verso gli Stati Uniti.</p><p class="text-justify">In particolare, per i contratti già conclusi, l’adempimento delle obbligazioni contrattuali alla luce dell’incremento delle tariffe doganali potrebbe risultare ben più gravoso rispetto a quanto previsto – o fosse ragionevolmente prevedibile – al momento della sottoscrizione del contratto.</p><p class="text-justify">In primo luogo, è opportuno compiere una valutazione preliminare delle singole clausole contrattuali, verificando la presenza nel contratto di:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>disposizioni su legislazione e foro competente, per stabilire se il contratto sia soggetto o meno alla legge italiana (e, conseguentemente, ai possibili rimedi previsti dal codice civile);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>eventuali termini di resa (c.d.&nbsp;</span><i><span>Incoterms</span></i><span>) per verificare i criteri di ripartizione tra le parti degli incombenti doganali di&nbsp;</span><i><span>import</span></i><span>/</span><i><span>export</span></i><span>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>eventuali clausole di rinegoziazione contrattuale e/o di cessazione anticipata del rapporto contrattuale al verificarsi di determinate circostanze (ad esempio, clausole di forza maggiore o clausole c.d. di&nbsp;</span><i><span>hardship</span></i><span>).</span></p></li></ul><p class="text-justify">Inoltre, la recente sospensione di 90 giorni delle nuove tariffe conferma il quadro di attuale instabilità e incertezza dei rapporti commerciali internazionali. Questo impone, a nostro parere, una ancor maggiore accortezza nella negoziazione di nuovi accordi e una particolare attenzione nella gestione degli accordi già in essere.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><strong>2.1 <u>I rimedi codicistici</u></strong></p><p class="text-justify">Per i contratti commerciali soggetti alla legge italiana – in assenza di specifici rimedi contrattuali concordati dalle parti – il codice civile prevede alcuni istituti giuridici che potrebbero limitare l’impatto delle nuove misure tariffarie sulle pattuizioni contrattuali originarie. In particolare:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore (</span><i><span>ex&nbsp;</span></i><span>artt. 1218, 1256 e 1463 e ss. del codice civile);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione (</span><i><span>ex&nbsp;</span></i><span>art. 1467 e ss. del codice civile);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>le disposizioni in materia di equità integrativa (</span><i><span>ex</span></i><span>&nbsp;art. 1374 c.c.), nonché quelle relative agli obblighi di interpretazione ed esecuzione del contratto secondo buona fede (</span><i><span>ex&nbsp;</span></i><span>artt. 1366, 1375 c.c.).</span></p></li></ul><p class="text-justify">L’ipotesi di impossibilità sopravvenuta&nbsp;della prestazione è integrata al verificarsi di una&nbsp;qualsiasi situazione impeditiva dell’adempimento non prevedibile e non superabile tramite lo sforzo legittimamente richiedibile al debitore. Difatti, ai sensi dell’art. 1218 c.c., il debitore inadempiente può essere ritenuto non responsabile qualora dimostri che l’inadempimento è stato conseguenza dell’impossibilità di eseguire la prestazione per “<i>causa a lui non imputabile</i>”.</p><p class="text-justify">Nei casi di impossibilità sopravvenuta definitiva, l’obbligazione contrattuale si estingue, con conseguente risoluzione di diritto del contratto (totale oppure parziale, nel caso in cui l’impossibilità riguardi solo una parte della prestazione); diversamente, ove tale impossibilità sia solo temporanea, l’adempimento dell’obbligazione può essere legittimamente sospeso.</p><p class="text-justify">Fermo restando la necessità di compiere una valutazione caso per caso dei singoli contratti, i nuovi dazi (almeno in linea generale) non sembrano integrare una vera e propria impossibilità definitiva. In circostanze comunque specifiche, potrebbe essere invocata una impossibilità temporanea, con conseguente sospensione dell’obbligo di eseguire il contratto.</p><p class="text-justify">Probabilmente, potrebbe essere più agevole invocare l’istituto dell’<strong>eccessiva&nbsp;onerosità sopravvenuta</strong>. Tale rimedio consente la risoluzione di contratti il cui equilibrio sia modificato da avvenimenti sopravvenuti – straordinari e non ragionevolmente prevedibili al momento della conclusione del contratto – che non rientrano nell’ambito della normale alea contrattuale e che rendono una delle prestazioni eccessivamente onerosa rispetto all’altra.</p><p class="text-justify">In questo caso, la controparte che sia interessata a mantenere in essere il vincolo contrattuale potrà valutare di ridurre ad equità il contratto, modificandone equamente le condizioni.</p><p class="text-justify">Ad ogni modo, è opportuno segnalare che entrambi gli istituti citati – al netto della possibilità di ridurre ad equità il contratto – si scontrano spesso con un ostacolo operativo: nell’ambito del commercio, infatti, la risoluzione del contratto potrebbe non rappresentare un rimedio adeguato, in quanto comporterebbe il totale venir meno del rapporto commerciale. Al riguardo, all’epoca dell’epidemia da Covid-19 (evento eccezionale per eccellenza), la Corte di Cassazione si era espressa a sostegno dell’esistenza di un obbligo per le parti di rinegoziazione il contratto, anziché invocarne la risoluzione (cfr. Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, relazione tematica n. 56/2020).</p><p class="text-justify">In via alternativa, si potrebbe valutare di ricorrere all’applicazione dei principi generali di equità integrativa e buona fede nell’esecuzione del contratto, con riferimento ai quali la dottrina ha già ravvisato la possibilità di sostenere l’esistenza di un generale dovere di rinegoziazione del contratto, in presenza di circostanze sopravvenute.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><strong>2.2 <u>I rimedi contrattuali</u></strong></p><p class="text-justify">Come visto, la normativa codicistica offre prevalentemente rimedi che comportano il venir meno del rapporto contrattuale, i quali spesso mal si conciliano con l’esigenza, in ambito commerciale, a preservare per quanto possibile i rapporti commerciali in essere.</p><p class="text-justify">Nell’ottica di favorire l’attivazione di rimedi conservativi, una soluzione può risiedere nella predisposizione a priori di specifiche clausole di rinegoziazione contrattuale.</p><p class="text-justify">In tal senso, spesso i contratti commerciali integrano alcune clausole tipiche della prassi commerciale, nazionale e internazionale, che regolano a livello negoziale gli effetti degli eventi sopravvenuti che possono incidere sull’equilibrio contrattuale.</p><p class="text-justify">Le previsioni contrattuali più diffuse nella prassi negoziale sono:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>le c.d. clausole di&nbsp;</span><i><span>force majeure</span></i><span>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>le c.d. clausole di&nbsp;</span><i><span>hardship</span></i><span>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>le c.d. clausole MAC (</span><i><span>material adverse change</span></i><span>).</span></p></li></ul><p class="text-justify">Le clausole di forza maggiore regolano i casi in cui l’obbligazione contrattuale diventa impossibile a causa del verificarsi di un evento dedotto nel contratto. L’applicazione della clausola di forza maggiore comporta la sospensione delle obbligazioni in capo alla parte e, eventualmente, la successiva risoluzione del contratto o la facoltà per le parti di recedere dallo stesso.</p><p class="text-justify">La possibilità che simili clausole possano trovare applicazione con riferimento all’introduzione dei dazi deve essere valutata alla luce della loro esatta formulazione, anche se – come visto – le nuove tariffe generalmente non comportano una vera e propria impossibilità della prestazione. Si dovrà procedere ad una analisi di dettaglio dei singoli eventi ricompresi dalla clausola.&nbsp;</p><p class="text-justify">Le clausole di&nbsp;<i>hardship</i>, diversamente, impongono l’obbligo di rinegoziare le pattuizioni contrattuali al verificarsi di determinate circostanze che rendano eccessivamente oneroso, per una delle parti, eseguire il contratto.</p><p class="text-justify">Tale rimedio parrebbe rappresentare una via più percorribile nel quadro dell’introduzione dei nuovi dazi.&nbsp;<i>In primis</i>&nbsp;– con una finalità analoga all’istituto dell’eccessiva onerosità sopravvenuta – le clausole di&nbsp;<i>hardship</i>&nbsp;non fanno riferimento in senso stretto a ipotesi di impossibilità dell’adempimento. In secondo luogo, il carattere conservativo del rimedio potrebbe rappresentare una soluzione più adeguata alle esigenze del commercio.</p><p class="text-justify">Da ultimo, le clausole MAC (<i>material adverse change</i>) legittimano una parte – al verificarsi di un determinato evento “rilevante” – a recedere dal contratto (salvo che sia previsto un c.d. “<i>right to cure</i>”, che concede la possibilità all’altra parte di offrire di rimediare alle conseguenze dell’evento sopravvenuto). Anche in tale ipotesi, è comunque opportuno effettuare una valutazione caso per caso per verificare l’applicabilità in concreto.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><strong><u>3. CONCLUSIONI</u></strong></p><p class="text-justify">L’introduzione delle nuove tariffe doganali da parte degli Stati Uniti pone diversi interrogativi riguardo alle sorti dei rapporti commerciali tra Stati Uniti e Italia.</p><p class="text-justify">In attesa di seguire gli sviluppi delle politiche intraprese dal governo americano, è opportuno valutare, nei&nbsp;<strong>contratti in corso di negoziazione</strong>, l’<strong>inserimento</strong>&nbsp;di adeguate previsioni volte a mitigare i rischi derivanti dall’estrema incertezza del contesto internazionale, anche in vista di eventuali contromisure che potrebbero essere adottate dall’Unione europea, ad esempio prevedendo&nbsp;<strong>clausole specifiche che allochino chiaramente l’onere di nuovi dazi e/o prevedano meccanismi di revisione dei prezzi</strong>.</p><p class="text-justify">Quanto ai&nbsp;<strong>contratti commerciali già sottoscritti</strong>, la cui esecuzione dovesse essere impattata dai dazi, sarà&nbsp;<strong>necessario valutare caso per caso la possibile attivazione dei rimedi di legge e di contratto disponibili</strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Tax</category>
                            
                                <category>USA e Canada</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 09 Apr 2025 10:16:29 +0200</pubDate>
                        <title>Lazzarino, ADVANT Nctm: IA e proprietà intellettuali, lo scenario legislativo internazionale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lazzarino-advant-nctm-ia-e-proprieta-intellettuali-lo-scenario-legislativo-internazionale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Intervista di Monitor Immobiliare a Paolo Lazzarino</i></p><p>L’intelligenza artificiale è un grande strumento che si è senza dubbio evoluto nel tempo, soprattutto in alcune aree, ma che mantiene come costante un problema legato al copyright.</p><p>Ne parla Paolo Lazzaretto, partner ADVANT Nctm.</p><p><a href="https://www.monitorimmobiliare.it/monitor-tv/lazzarino-advant-nctm-ia-e-proprieta-intellettuali-lo-scenario-legislativo-internazionale-video-_202504041400/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per guardare il video</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 09 Apr 2025 10:14:04 +0200</pubDate>
                        <title>HR Focus Magazine - Intervista a Michele Bignami</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/hr-focus-magazine-intervista-a-michele-bignami</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Di seguito, l'intervista a cura di GIDP al nostro partner Michele Bignami.</p><p class="text-justify"><strong>Ci vuole raccontare il suo percorso professionale, dagli studi fino ad essere diventato un legale esperto in risorse umane?</strong></p><p class="text-justify">Forse tutto è dovuto al caso o meglio a un evento che all’epoca non sembrava destinato a segnare la mia vita professionale: parlo della grande nevicata dell’85, che molti ricorderanno. L’esame di diritto del lavoro avrei dovuto farlo il 14 gennaio di quell’anno, ma, arrivato con grande fatica all’Università (venivo da fuori Milano), scoprii che l’esame era stato rimandato di un mese. Tornai quindi a casa (nel frattempo i trasporti pubblici si erano già bloccati) e, avendo più tempo a disposizione, mi rimisi a studiare, riuscendo così ad approfondire la materia e ad appassionarmene. L’esame andò davvero bene. Al momento, però, non avevo ancora fatto una scelta specifica; il diritto del lavoro rimaneva un piacevole esame, ma nulla di più.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><a href="https://gidp.it/intervista-a-michele-bignami/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per l'articolo integrale</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 07 Apr 2025 11:43:36 +0200</pubDate>
                        <title>Focus Lavoro - Aprile 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/focus-lavoro-aprile-2025</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Torna l'appuntamento con “Focus Lavoro”, la Newsletter dedicata agli aggiornamenti giurisprudenziali e normativi di rilevanza per i professionisti del diritto del lavoro.&nbsp;</p><p>Attraverso una serie di brevi articoli, vengono affrontate tematiche centrali come i licenziamenti, le nuove tutele per i lavoratori, le regolamentazioni sul welfare aziendale e le modifiche recenti alla normativa in materia di esternalizzazioni illecite.</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/Focus_Lavoro_aprile_2025.pdf" target="_blank" title="Focus Lavoro 2025"><strong><u>Clicca qui per leggere il documento integrale</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 03 Apr 2025 12:02:29 +0200</pubDate>
                        <title>NIS, e ora? Il calendario delle date da tenere a mente</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nis-e-ora-il-calendario-delle-date-da-tenere-a-mente</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Lo scorso 16 ottobre è entrato in vigore il d.lgs. n. 138/2024 con il quale l’Italia ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2022/2555 (c.d. Direttiva NIS2).</p><p class="text-justify">Il d.lgs. n. 138/2024 si applica, di regola, a medie e grandi imprese rientranti in 17 settori critici e altamente critici (oltre a pubbliche amministrazioni e talune ulteriori tipologie di soggetti identificati direttamente dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) e prevede a carico dei soggetti NIS obblighi riconducibili alle seguenti categorie:&nbsp; &nbsp;</p><ul><li><p class="text-justify"><span><strong>obblighi di registrazione e aggiornamento delle informazioni</strong>: ogni anno i soggetti NIS devono registrarsi o aggiornare la registrazione già effettuata sul portale web dell’ACN, indicando il punto di contatto e fornendo una serie di informazioni relative, tra l’altro, alle attività svolte e ai servizi forniti;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>obblighi in materia di misure di sicurezza</strong>: ai soggetti NIS è richiesta l’adozione di misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate per gestire i rischi posti alla sicurezza dei sistemi informativi e di rete utilizzati nelle loro attività o nella fornitura dei loro servizi;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>obblighi in materia di notifica degli incidenti</strong>: i soggetti NIS devono notificare al CSIRT, per fasi ed entro termini temporali stringenti, gli incidenti di sicurezza che hanno un impatto significativo sulla fornitura dei loro servizi;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>obblighi a carico degli organi amministrativi e direttivi</strong>: gli organi amministrativi e direttivi, che sono responsabili per le violazioni della disciplina NIS, sono tenuti a seguire una formazione in materia di sicurezza informatica e a promuovere l’offerta periodica di formazione in materia di sicurezza informatica ai propri dipendenti.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Se la tua organizzazione è un soggetto NIS o presumi che lo diventerà nel corso di quest’anno, trovi di seguito un calendario con le date da tenere a mente per assicurare la conformità al d.lgs. n. 138/2024.</p><figure class="table" style="width:100.0%;"><table style="border-style:none;" class="contenttable"><tbody><tr><td style="background-color:#F2F2F2;border-color:#D9D9D9;border-width:1.0pt;height:2.0cm;padding:5.4pt;width:29.58%;"><span><strong>&nbsp;15 aprile 2025</strong></span></td><td style="background-color:#F2F2F2;border-bottom-style:solid;border-color:#D9D9D9;border-left-style:none;border-right-style:solid;border-top-style:solid;border-width:1.0pt;height:2.0cm;padding:5.4pt;width:70.42%;"><p class="text-justify"><span>Se hai effettuato la registrazione sul portale dell’ACN entro il 10 marzo 2025, riceverai agli indirizzi e-mail (dell’organizzazione e del punto di contatto) che hai fornito in fase di registrazione conferma da parte dell’ACN dell’inserimento della tua organizzazione nell’elenco dei soggetti essenziali o importanti.</span></p><p class="text-justify"><span>Sempre il 15 aprile 2025, l’ACN adotterà le determinazioni con le quali saranno definiti gli obblighi di base in materia di notifica degli incidenti e di misure di sicurezza a cui i soggetti NIS dovranno conformarsi a partire da gennaio 2026.</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:#D9D9D9;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;border-width:1.0pt;height:2.0cm;padding:5.4pt;width:29.58%;"><span><strong>Dal 15 aprile al 31 maggio 2025</strong></span></td><td style="border-bottom:1.0pt solid #D9D9D9;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid #D9D9D9;border-top-style:none;height:2.0cm;padding:5.4pt;width:70.42%;"><p class="text-justify"><span>Se sei stato inserito nell’elenco dei soggetti essenziali e importanti, dovrai fornire, tramite il portale, ulteriori informazioni relative, in particolare, ai nomi di dominio in uso, agli Stati membri in cui offri i servizi soggetti alla NIS e ai responsabili nella tua organizzazione.</span></p></td></tr><tr><td style="background-color:#F2F2F2;border-bottom-style:solid;border-color:#D9D9D9;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;border-width:1.0pt;height:2.0cm;padding:5.4pt;width:29.58%;"><span><strong>Da 1 gennaio al 28 febbraio 2026</strong></span></td><td style="background-color:#F2F2F2;border-bottom:1.0pt solid #D9D9D9;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid #D9D9D9;border-top-style:none;height:2.0cm;padding:5.4pt;width:70.42%;"><p class="text-justify"><span>Se hai effettuato la registrazione sul portale dell’ACN entro il 10 marzo 2025, dovrai confermare le informazioni fornite o aggiornarle, se del caso.</span></p><p class="text-justify"><span>Se, invece, non hai effettuato la registrazione sul portale dell’ACN entro il 10 marzo 2025 (in quanto hai valutato di non rientrare nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 138/2024 a quella data) ma nel corso dell’anno hai superato i massimali delle medie imprese o avviato attività che determinano l’applicazione della disciplina NIS, dovrai effettuare la prima registrazione.</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:#D9D9D9;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;border-width:1.0pt;height:2.0cm;padding:5.4pt;width:29.58%;"><span><strong>Da gennaio 2026</strong></span></td><td style="border-bottom:1.0pt solid #D9D9D9;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid #D9D9D9;border-top-style:none;height:2.0cm;padding:5.4pt;width:70.42%;"><p class="text-justify"><span>Gli obblighi di base in materia di notifica degli incidenti, definiti dall’ACN con la determinazione che sarà adottata entro il 15 aprile 2025, diventeranno applicabili.&nbsp;</span></p></td></tr><tr><td style="background-color:#F2F2F2;border-bottom-style:solid;border-color:#D9D9D9;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;border-width:1.0pt;height:2.0cm;padding:5.4pt;width:29.58%;"><span><strong>Da ottobre 2026</strong></span></td><td style="background-color:#F2F2F2;border-bottom:1.0pt solid #D9D9D9;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid #D9D9D9;border-top-style:none;height:2.0cm;padding:5.4pt;width:70.42%;"><p class="text-justify"><span>Gli obblighi di base in materia di misure di sicurezza, definiti dall’ACN con la determinazione che sarà adottata entro il 15 aprile 2025, diventeranno applicabili.</span></p></td></tr></tbody></table></figure><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">Se hai bisogno di assistenza e supporto nell’adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina NIS, rivolgiti ai tuoi professionisti di riferimento. &nbsp;&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 03 Apr 2025 11:43:43 +0200</pubDate>
                        <title>In materia di espropriazione, il termine per la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale è dimidiato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/in-materia-di-espropriazione-il-termine-per-la-trasposizione-del-ricorso-straordinario-in-sede-giurisdizionale-e-dimidiato</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con sentenza n. 124, pubblicata lo scorso 27 marzo, il TAR Emilia Romagna – Parma ha dichiarato inammissibile la trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in sede giurisdizionale per l’annullamento di un provvedimento avente ad oggetto la comunicazione di avvenuta dichiarazione di pubblica utilità (art. 17, comma 2, D.P.R 327/2001) e di avvio del procedimento espropriativo per l’acquisizione degli immobili interessati dalla realizzazione delle opere di servitù di elettrodotto e passaggio connesse alla realizzazione di un impianto FV avente potenza pari a circa 5 MW relative a dei terreni siti nel Comune di Noceto.&nbsp;</p><p class="text-justify">In accoglimento dell’eccezione sollevata dalla controinteressata, il TAR ha statuito che in virtù dell’art. 119, comma 1, lett. f) e comma 2, c.p.a., <u>nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a provvedimenti concernenti le procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati</u> (salvo, nei giudizi di primo grado, quelli inerenti la notificazione del ricorso e dei motivi aggiunti), ivi <u>compreso il termine di trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario</u> mediante deposito dell’atto di costituzione di cui all’art. 48 c.p.a., che costituisce termine avente natura processuale e dunque da rispettare a pena di inammissibilità (cfr., <i>ex multis</i>, T.A.R. Veneto, Sez. II, 31 maggio 2024 n. 1251).</p><p class="text-justify">Ai sensi dell’art. 48, comma 1, c.p.a., qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario proponga opposizione, il giudizio prosegue innanzi al competente tribunale amministrativo regionale “<i>se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell’atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l’atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti</i>”.</p><p class="text-justify">È, quindi, già con l’opposizione al ricorso straordinario che si apre la fase giurisdizionale della vicenda, senza che il deposito dell’atto di costituzione possa essere considerato quale “notificazione del ricorso introduttivo” –al quale non si applicherebbe il termine dimidiato–.</p><p class="text-justify">L’atto di costituzione si limita, infatti, a riproporre il ricorso già proposto in sede amministrativa, che non può essere integrato o modificato nei motivi e nelle conclusioni, e non può, dunque, in nessun modo essere equiparato alla proposizione del ricorso, già introdotto, con la conseguenza che, per le materie soggette al rito speciale di cui all’art. 119 cod. proc. amm., <strong><u>il deposito dell’atto di costituzione oltre il termine dimidiato di trenta giorni dall’opposizione rende inammissibile il ricorso giurisdizionale per tardività del suo deposito ai fini della trasposizione</u></strong> (cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. VII, 9 febbraio 2023 n. 1443; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 6 agosto 2024 n. 217).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_processed_/7/2/csm_ADV_Environmental_2_9040f479ab.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
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                        <pubDate>Wed, 02 Apr 2025 10:36:59 +0200</pubDate>
                        <title>Allarme cripto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/allarme-cripto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>L'Ue si distanzia dagli Stati Uniti, decidendo di normare il settore. Il Regolamento Micar evidenzia i pericoli per i non addetti ai lavori</i></p><p>Articolo a cura di <strong>Irene Gusso</strong> per <strong>Private - Magazine del Private Banking</strong></p><p>Il Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle criptoattività (no come Micar, recepito in Italia dal D.Lgs. 5 settembre 2024, n. 129) si applica dal 30 dicembre 2024 e annovera tra i suoi obiettivi senz'altro quello di rafforzare le tutele di coloro che scelgono di "investire" in crypto-asset.</p><p>L'avvento di questa normativa ha giustamente rassicurato gli investitori, che si sono rivolti con rinnovato entusiasmo a questo mercato, provocando un significativo e improvviso incremento del valore di alcuni crypto-asset. Proprio alla luce di ciò, il 13 dicembre 2024 l'Esma ha pubblicato un warning intitolato "Crypto-assets on the rise but remaining very risky".</p><p><strong>I rischi connessi all'investimento</strong></p><p>Le preoccupazioni dell'Esma nascono essenzialmente dalla consapevolezza che il Micar non elimina tutti i rischi connessi agli investimenti nel settore.</p><p>Innanzitutto, numerosi cryptoasset sono strumenti puramente speculativi soggetti a un'elevata volatilità, tanto che il recente picco di valore di alcuni crypto-asset potrebbe avere vita breve e rivelarsi una vera e propria bolla.</p><p>Inoltre, per quanto sia innegabile che l'entrata in vigore del Micar abbia comportato un enorme passo avanti nella tutela dell'investitore in crypto-asset, non si può negare che le tutele introdotte non siano paragonabili a quelle previste dalla normativa in materia di prodotti di investimento. Per esempio: non è previsto alcuno schema di indennizzo per gli investitori in caso di liquidazione giudiziale — o liquidazione coatta amministrativa o altra procedura concorsuale — del prestatore di servizi in crypto-asset («Casp"); non tutti i Casp sono tenuti a valutare se il cliente sia in grado di comprendere i prodotti in cryptoasset che desiderano negoziare; i Casp non hanno alcun obbligo di riferire ai clienti, su base periodica, i crypto-asset che gli stessi detengono per loro conto, né il loro valore aggiornato o corrente.</p><p><strong>Possibili rinvii</strong></p><p>Ancora, sebbene la data di applicazione di Micar fosse il 30 dicembre 2024, il Regolamento consente agli Stati membri di posticipare l'applicazione di alcune disposizioni oltre tale data. Per esempio, è consentito ai CASP che hanno prestato i loro servizi in conformità al diritto applicabile prima del 30 dicembre 2024 di continuare a farlo fino al 1° luglio 2026 o fino al rilascio o al rifiuto di un'autorizzazione, se questa data è anteriore. Pertanto, fino a tale data, le competenti Autorità nazionali potranno esercitare solamente limitati poteri di vigilanza su tali soggetti, con ciò che ne consegue in termini di tutela dei clienti.&nbsp;</p><p><strong>L'ambito di applicazione</strong></p><p>In aggiunta, si segnala che il Micar non si applica a tutti i cryptoasset, e che alcune eccezioni sono particolarmente significative. Per esempio, il Regolamento comunitario non si applica ai cosiddetti Nft ("Non Fungible Token"), ossia i crypto-asset che sono unici e non fungibili con altri crypto-asset; questi comprendono una vasta area di mercato, quella dell'arte digitale e degli oggetti da collezione. Le caratteristiche degli Nft si prestano certamente in misura minore ad avere un uso finanziario, e ciò rende i rischi per i possessori e il sistema finanziario piuttosto contenuti. Resta il fatto che, comunque, gli Nft non sono prodotti completamente sicuri, in quanto possono comunque prestarsi ad attività speculative o a pratiche illegali di manipolazione del prezzo (c.d. "wash trading").</p><p><strong>Cosa accade agli operatori extra-Ue</strong></p><p>Chiaramente, le tutele fornite dal Micar sono ancora più labili nei casi in cui i crypto-asset o i relativi servizi sono proposti od offerti da imprese extra-UE. In tali casi, infatti, gli investitori sono maggiormente esposti a rischi di frodi o truffe e, in caso di dispute o controversie con i fornitori, sarà senz'altro più complesso per i clienti agire in via giurliviale nei confronti dei medesimi.</p><p>Consigli utili per gli investitori</p><p>L'Esma conclude il proprio warning con uno specchietto riepilogativo per invitare gli investitori a sviluppare una &nbsp;maggiore consapevolezza dei rischi legati aicrypto-asset e ai prodotti e servizi collegati, quali:</p><ul><li>perdita dei fondi investiti;</li><li>brusche fluttuazioni dei prezzi;</li><li>truffe, frodi o attacchi informatici;</li><li>assenza di adeguate misure di protezione o indennizzo.</li></ul><p>Pertanto, i clienti sono invitati a verificare:</p><ul><li>di poter tollerare l'eventuale perdita dei fondi investiti;</li><li>di essere pronti ad assumersi rischi elevati;</li><li>di comprendere le caratteristiche dei prodotti o servizi in questione;</li><li>di essere in grado di proteggere efficacemente i dispositivi utilizzati per comprare, conservare o trasferire cryptoasset;</li><li>che l'emittente dei crypto-asset nel quale si intenda investire sia autorizzato a operare nell'Unione Europea;</li><li>che il Casp per le crypto-asset con cui si intende interagire sia debitamente autorizzato a operare nell'Unione Europea.</li></ul><p>In conclusione, sebbene il Micar rappresenti una conquista in termini di tutela degli investitori, è essenziale non "abbassare la guardia".</p><p><strong>Gli Usa scelgono un'altra strada</strong></p><p>La vittoria di Trump alle presidenziali Usa ha spinto Washington in direzione opposta all'Europa nella materia delle valute digitali. Mentre l'Ue ha puntato sulla regolamentazione, con l'obiettivo primario di tutelare i piccoli investitori, negli Stati Uniti si è scelto di virare verso la deregolamentazione, se non addirittura per un sostegno pieno al settore. Lo stesso Trump, accogliendo le proposte dei crypto-entusiasti ho aperto alla possibilità di creare una riserva statale basata sul Bitcoin. Una prospettiva, quest'ultima, che comporterebbe massicci acquisti della regine della cryptovalute da parte del Tesoro Usa, con la conseguenza di un incremento del valore. Intanto, poco prima del suo insediamento, Trump ha lanciato una criptovaluta che porta il suo nome, Trump, scatenando una febbre d'acquisto che ha fatto salire in poche ore la sua valutazione complessiva fino a diversi miliardi di dollari.&nbsp;</p><p>Finora la regolamentazione in merito alle criptovalute è stata stringente sia per evitare che la speculazione crei problemi ai piccoli investitori, sia perché le stesse non sono soggette al controllo della Banca centrale, come invece avviene per il dollaro. Dunque, la crescita delle crypto rischia di limitare il potere della Fed nell'intervenire in caso di necessità. Anche su questo fronte, non sarà facile dare seguito alle promesse elettorali.</p><p>In ogni caso un primo sdoganamento vi è già stato lo scorso anno con l'autorizzazione al lancio degli Etf aventi come sottostanti i Bitcoin.&nbsp;</p><p>Tornando alle novità più recenti, subito dopo la sua elezione alla Casa Bianca, Trump ha revocato un ordine esecutivo di Biden del 2022 che provava o porre dei paletti in materia e ha ordinato la creazione di un gruppo di lavoro che punti a valorizzare questi asset.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 01 Apr 2025 09:28:14 +0200</pubDate>
                        <title>Importanti chiarimenti dal MASE sull&#039;applicabilità delle previsioni del Testo Unico FER</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/importanti-chiarimenti-dal-mase-sullapplicabilita-delle-previsioni-del-testo-unico-fer</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Una delle maggiori perplessità sorte all’indomani dell’approvazione del Testo Unico FER (D.Lgs. n. 190/2024) riguarda la sua applicabilità ai progetti con iter autorizzativo avviato successivamente al 30 dicembre 2024 (data di entrata in vigore della norma) ma nelle more dei 180 giorni di adeguamento delle Regioni e degli enti locali alla nuova normativa (del TU FER ne abbiamo parlato qui,&nbsp;<a href="https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nota-di-approfondimento-testo-unico-sulle-rinnovabili" target="_blank"><i>Nota di Approfondimento: Testo Unico sulle Rinnovabili</i></a>).</p><p class="text-justify">Mentre l’<strong>art. 15&nbsp;</strong>prevede, infatti, che <u>le disposizioni procedimentali soppresse dall’allegato D continuino ad applicarsi alle procedure in corso</u>, cioè a quelle procedure per le quali è in corso la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto, “<i>fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto</i>”, l’<strong>art. 1, comma 3</strong>, dispone che, <u>nelle more dell’adeguamento ai principi di cui al Testo Unico da parte delle Regioni e degli enti locali</u> (che deve avvenire entro il termine di 180 giorni dalla data della sua entrata in vigore), <u>continua a trovare applicazione la disciplina&nbsp; previgente</u>. &nbsp;</p><p class="text-justify">Con risposta del 26 marzo scorso all’interrogazione n. 5-03777, la X Commissione del MASE ha chiarito che, a partire dal 30 dicembre 2024, “<i><strong>ogni nuova iniziativa</strong> che non rientri tra quelle per le quali la verifica di completezza della documentazione a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore, <strong>è soggetta alle nuove disposizioni sia in ordine alla tipologia di regime amministrativo, sia in ordine all’amministrazione competente</strong></i>”.</p><p class="text-justify">Il MASE ha precisato inoltre che, con riferimento alla previsione di cui all’art. 1, comma 3, il richiamato “<i>adeguamento</i>” è riferito ad aspetti meramente organizzativi delle singole amministrazioni competenti, in ordine, tra gli altri, alla completa digitalizzazione delle procedure amministrative.</p><p class="text-justify">In conclusione, devono ritenersi <strong>immediatamente applicabili le previsioni di cui al TU FER rispetto alle “nuove iniziative”&nbsp;</strong>tra cui sono ricomprese, oltre alle richieste di autorizzazione presentate successivamente alla data del 30 dicembre 2024, anche quelle presentate antecedentemente a quella data ma per le quali la verifica di completezza documentale non risulti essere stata ultimata alla data del 30 dicembre&nbsp;2024.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 31 Mar 2025 10:27:00 +0200</pubDate>
                        <title>Le regole ETS e la pericolosa inerzia di Bruxelles</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-regole-ets-e-la-pericolosa-inerzia-di-bruxelles</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di <strong>Alberto Rossi</strong> per <strong>Il Secolo XIX</strong></p><p>La Commissione Europea sta monitorando gli effetti dell'inclusione del settore marittimo nell'Ets, ottemperando al testo della Direttiva. Questa analisi, per il nostro Paese, concerne due settori di significativa importanza: l'impatto sui servizi di continuità territoriale e su quelli di transhipment di contenitori. Il report giunge alla conclusione che non si è registrato —ad oggi —alcun effetto pregiudizievole, posto che i servizi sono stati resi senza alterazioni. La Commissione dà tuttavia atto che queste sue conclusioni sono in parte dovute al fatto che nel 2024 si era nella prima fase del regime (il calcolo del costo Ets è stato fatto al 40% delle effettive emissioni, sarà al 70% nel 2025 e a1100% l'anno prossimo) e che la crisi del Canale di Suez ha determinato scelte nei vettori non imputabili alla norma ambientale. Ed ecco che la Commissione si astiene dal fare quanto avrebbe potuto secondo la Direttiva, e cioè proporre modifiche derogatorie all'impianto come del resto chiesto (e non solo auspicato) da alcuni ministri europei dei Trasporti (in testa il ministro Salvini, ma la posizione è stata più volte sostenuta anche dal ministro Pichetto Fratin).</p><p><i>Articolo integrale nell'edizione del 31 marzo 2025 de Il Secolo XIX</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Shipping and Logistics</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 27 Mar 2025 10:29:00 +0100</pubDate>
                        <title>Legal 500 EMEA 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legal-500-emea-2025</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Grazie al lavoro e all’eccellenza dei nostri team, quest’anno siamo classificati in 26 Practice Area e i professionisti hanno ottenuto 36 posizionamenti nei ranking di Legal 500 EMEA 2025<br><br>Lo Studio si conferma top ranked (Tier 1) in Intellectual Property: Copyrights e in Shipping e, nel complesso, ha fatto registrare 4 upgrade tra i dipartimenti e 5 tra i professionisti.&nbsp;<br><br>Si confermano Hall of Fame Paolo Montironi (Commercial, Corporate and M&amp;A e Private Equity), Giorgio Berlingieri (Shipping), Giuliano Berruti (Administrative and Public Law), Luigi Croce (Real Estate and Construction), Paolo Lazzarino (Intellectual Property) e Luca Toffoletti (EU/Competition Law).<br><br>Entrano per la prima volta in classifica come "Next Generation Partner" Simone Gaggero (Shipping) e Giulio Uras (Data Privacy and Data Protection).<br><br>Siamo lieti inoltre che il valore del team della nostra sede di Genova sia stato riconosciuto con l’ingresso nel ranking dedicato alla città.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 26 Mar 2025 12:39:15 +0100</pubDate>
                        <title>Il Consiglio di Stato torna a pronunciarsi sull’artato frazionamento e sul legittimo affidamento ingenerato dal GSE in capo al privato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-consiglio-di-stato-torna-a-pronunciarsi-sullartato-frazionamento-e-sul-legittimo-affidamento-ingenerato-dal-gse-in-capo-al-privato</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con sentenza n. 2252 del 19 marzo 2025, il Consiglio di Stato ha chiarito che affinché si configuri un’ipotesi di artato frazionamento, che costituisce violazione del criterio dell’equa remunerazione degli investimenti, non è sufficiente che due impianti (nel caso di specie, autorizzati a distanza di tempo e ubicati in due comuni diversi), di proprietà del medesimo soggetto, condividano lo stesso punto di connessione.</p><p class="text-justify">Il Collegio ha ritenuto che tale circostanza non possa da sola integrare l’ipotesi di artato frazionamento, atteso che l’art. 29 del D.M. 23 giugno 2016, nella sua interezza, prevede che tale elemento possa essere considerato, al più, come “<i>indiziario</i>” e non quale elemento costitutivo della fattispecie abusiva.</p><p class="text-justify">In particolare, ad avviso dei giudici del Consiglio di Stato, dall’esame dell’art. 29 del D.M. 23 giugno 2016, il quale prevede che il GSE “<i>nell’applicare le disposizioni di cui all’art. 5, comma 2, verifica, inoltre, la sussistenza di elementi indicativi di un artato frazionamento della potenza degli impianti</i>”, emerge inequivocabilmente come “<i><strong>l’unicità del nodo di raccolta dell’energia prodotta</strong> possa essere al più valutato quale <strong>possibile elemento indicativo</strong> di un artato frazionamento, <strong>ma non possa in alcun modo essere considerato</strong> - in forza di una non prevista presunzione assoluta - <strong>elemento da solo sufficiente a configurare un artato frazionamento</strong></i>”.</p><p class="text-justify">In tale ottica, per i giudici di Palazzo Spada, l’interpretazione data dal GSE prima, e dal TAR, poi, essendo incentrata sulla valorizzazione dell’art. 5, comma 2, lett. b)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>, del D.M. 23 giugno 2016 secondo cui si sarebbe in presenza sempre e comunque di un “<i>unico impianto</i>” ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. b), del D.M. 23 giugno 2016 in caso di “<i>impianti localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue</i>”, solo perché nella stessa particella siano situati entrambi i POD, comporterebbe l’inammissibile abrogazione della parte in cui lo stesso art. 5, comma 2 fa salvo l’art. 29 del D.M. 23 giugno 2016 generando “<i>un inammissibile corto circuito logico-giuridico</i>”.&nbsp;</p><p class="text-justify">Altro spunto molto interessante della sentenza in commento riguarda il riconoscimento della lesione del principio del <strong>legittimo affidamento&nbsp;</strong>in capo all’operatore titolare dei due impianti eolici al quale, in un primo momento, era stato contestato, in sede di preavviso di rigetto dal GSE, tra gli altri motivi ostativi, il possibile artato frazionamento, laddove i provvedimenti finali di rigetto adottati dal GSE non contenevano alcuna contestazione in merito.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tanto aveva indotto la società a ritenere che i propri impianti non fossero stati più ritenuti dal Gestore interconnessi fra loro con la conseguenza che, a seguito della pubblicazione dei nuovi bandi per l’incentivazione aveva ritenuto di poter partecipare, previa iscrizione al Registro dei due impianti (rispettivamente aventi potenza di 3 MW e 2,4 MW) in luogo della procedura d’asta (prevista per gli impianti con potenza superiore ai 5 MW).</p><p class="text-justify">Ne consegue che la condotta del GSE è stata censurata dal Consiglio di Stato in quanto contraria non solo al dato letterale e alla <i>ratio</i> delle disposizioni in materia di artato frazionamento, ma anche al principio del legittimo affidamento ingenerato nell’operatore il quale si configura «<i>in ragione del convincimento ragionevole del legittimo esercizio del potere pubblico e del convincimento ragionevole dell’operato dell’amministrazione conforme ai principi di correttezza e buona fede, individuandosi in ciò il duplice parametro “al quale ancorare” “la fiducia”, “il convincimento” o “l’aspettativa” del privato</i>» (<i>ex multis</i>,&nbsp;Cons. Stato, Sez. IV, 27 dicembre 2024, n. 10415).</p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a>&nbsp;Secondo cui “<i>fermo restando l’art. 29, ai fini della determinazione della potenza dell’impianto, ivi incluso il valore di soglia di cui al comma 1, si considera quanto segue: … b) più impianti alimentati dalla stessa fonte, nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili, a livello societario, a un unico produttore e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico&nbsp;impianto, di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti</i>”.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Eolico</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 25 Mar 2025 11:02:42 +0100</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm cresce nel labour con l&#039;ingresso del nuovo Partner Patrizio Bernardo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-cresce-nel-labour-con-lingresso-del-nuovo-partner-patrizio-bernardo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Siamo lieti di annunciare l'ingresso di <strong>Patrizio Bernardo </strong>come nuovo partner del dipartimento Lavoro.&nbsp;</p><p class="text-justify">Con l’ingresso di Patrizio e del suo team, composto da Claudia Schmiedt (Senior Associate), Francesca Retus (Associate), due trainee (Sara Salmeri e Emiliano Ferrari) e una persona di staff (Angelica Tamburrano), la practice si consolida ulteriormente, raggiungendo un totale di 28 professionisti.</p><p class="text-justify">Patrizio Bernardo vanta una solida esperienza nel diritto del lavoro, tanto in ambito nazionale quanto internazionale, assistendo medie e grandi imprese per tutto ciò che attiene alla gestione dei rapporti di lavoro dipendente, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, tra cui, in particolare, la predisposizione di contratti di lavoro per personale dirigente, la stesura di patti di non concorrenza post-contrattuale,&nbsp; politiche retributive, salute e sicurezza sul lavoro, licenziamenti individuali e collettivi, gestione degli ammortizzatori sociali, relazioni industriali e negoziazione di contratti collettivi.</p><p class="text-justify">“<i>Con la sua expertise, Patrizio contribuirà ulteriormente&nbsp;al consolidamento della posizione di ADVANT Nctm come punto di riferimento nel settore&nbsp;del diritto del lavoro. Siamo entusiasti di accoglierlo insieme al suo team, certi che questa collaborazione porterà un ulteriore valore aggiunto sia al nostro Studio che alla nostra clientela e che contribuirà alla&nbsp;continua crescita di ADVANT Nctm”, </i>commenta Paolo Montironi, Senior Partner di ADVANT Nctm.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il numero totale dei Partner dello Studio sale ora a 79.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 21 Mar 2025 15:46:37 +0100</pubDate>
                        <title>DDL Intelligenza Artificiale: dal Senato la prima approvazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ddl-intelligenza-artificiale-dal-senato-la-prima-approvazione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Una prima analisi del disegno di legge sull’intelligenza artificiale all’esame del Parlamento.</p><p><strong>Iter legislativo</strong></p><p>Nella notte di giovedì 20 marzo, il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge sull’intelligenza artificiale (il “<i><strong>DDL AI</strong></i>”) che integrerà a livello nazionale la disciplina dettata dal Regolamento (UE) 2024/1689 (più noto come <strong>AI Act</strong>).&nbsp;</p><p>A quasi un anno di distanza dalla sua trasmissione alle Camere, il DDL AI ha ricevuto il via libera dall’Aula del Senato con lievi modifiche. La palla passa ora alla Camera dei Deputati. Per l’effettiva implementazione delle norme, occorrerà comunque attendere (anche dopo che sarà approvato in via definitiva dal Parlamento) l’adozione da parte del Governo dei decreti legislativi sulle materie oggetto di delega.&nbsp;</p><p>I tempi (lunghi) di approvazione da parte del Senato del DDL AI si spiegano anche alla luce del parere reso dalla Commissione europea con il quale erano state rilevate alcune incongruenze con l’AI Act che, come si dirà di seguito, sono state solo parzialmente risolte.</p><p><strong>Il disegno di legge</strong></p><p>L’obiettivo del DDL AI è quello di rafforzare ulteriormente il livello di tutela in relazione all’utilizzo dell’intelligenza artificiale con specifico riferimento a taluni ambiti e settori.</p><p>La struttura del DDL AI si articola come segue.</p><p>Nella prima parte sono stabiliti i <strong>principi guida</strong> ed è definita la <strong>strategia nazionale </strong>in relazione all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.</p><p>La seconda parte prevede, invece, specifiche <strong>disposizioni di settore</strong>, volte a innalzare il livello di <strong>trasparenza</strong> nei seguenti ambiti e settori:</p><ul><li><span>sanitario e ricerca scientifica;</span></li><li><span>mondo del lavoro e professioni intellettuali;</span></li><li><span>attività giudiziaria;</span></li><li><span>pubblica amministrazione;</span></li><li><span>sicurezza nazionale;</span></li><li><span>tutela degli utenti e diritto d’autore.</span></li></ul><p>La terza parte è dedicata alla<i> governance</i> e individua le autorità nazionali competenti in materia e cioè:</p><ul><li><span>l’<strong>Agenzia per l’Italia Digitale&nbsp;</strong>(AgID), in qualità di <u>autorità di notifica</u>; e</span></li><li><span>l’<strong>Agenza per la Cybersicurezza Nazionale</strong> (ACN), in qualità di <u>autorità di vigilanza</u>.</span></li></ul><p>Infine, la quarta parte è dedicata alla tutela penale e stabilisce una serie di circostanze aggravanti in relazione all’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nella commissione di taluni reati, oltre a introdurre una <strong>nuova fattispecie di reato</strong> che punisce l’illecita diffusione dei cd. <i>deep fake</i>.</p><p><strong>Le modifiche al testo originario</strong></p><p>Rispetto alla versione originaria del 23 aprile 2024, il nuovo testo del DDL AI ha subito poche modifiche, tutte di scarso rilievo. In particolare, si segnalano:</p><ul><li><span>la rimozione di autonome definizioni dei termini “sistemi di intelligenza artificiale” e “modelli di intelligenza artificiale”, facendo rinvio alle definizioni dell’AI Act;</span></li><li><span>i trattamenti di dati personali per finalità di ricerca e sperimentazione clinica saranno disciplinati specificamente attraverso decreto del Ministero della salute;</span></li><li><span>il conferimento di apposita delega al governo per definire una disciplina organica relativa all’utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici nell’ambito del </span><i><span>training</span></i><span> di sistemi di intelligenza artificiale.</span></li></ul><p><strong>I rilievi della Commissione</strong></p><p>Come detto sopra, la Commissione europea aveva espresso al Governo una serie di rilievi sul testo originario del DDL AI, giudicato eccessivamente restrittivo.&nbsp;</p><p>In particolare, nel suo <strong>parere circostanziato C(2024)7814</strong>, la Commissione aveva “bocciato” il testo di legge per tre ordini di motivi:</p><ul><li><span>le definizioni non possono distaccarsi da quelle utilizzate nell’AI Act;</span></li><li><span>gli ambiti delle professioni intellettuali, dell’attività giudiziaria e della sanità rischiano di essere sovraccaricati da obblighi eccessivi;</span></li><li><span>le autorità di governance nominate, AgID e ACN, sono autorità governative che non possono assicurare piena indipendenza.</span></li></ul><p><strong>Considerazioni conclusive</strong></p><p>Se il primo rilievo è stato affrontato e risolto, i restanti rilievi non sembrano essere stati presi in considerazione. Le aree di potenziale incompatibilità con la disciplina europea sull’intelligenza artificiale dunque persistono.&nbsp;</p><p>La domanda a questo punto è: il DDL AI sarà approvato così com’è o, invece, il legislatore terrà conto del parere della Commissione revisionandone il contenuto? Non ci resta che attendere la decisione della Camera dei Deputati.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8700</guid>
                        <pubDate>Fri, 21 Mar 2025 14:43:42 +0100</pubDate>
                        <title>Verso la sostenibilità energetica dei data center: un percorso tutto da costruire</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/verso-la-sostenibilita-energetica-dei-data-center-un-percorso-tutto-da-costruire</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>Il carattere energivoro dei Data Center e la mancanza di accesso ai vantaggi riservati alle imprese energivore ad alto rischio di delocalizzazione</strong></p><p class="text-justify">La crescente dipendenza dai servizi digitali sta comportando una domanda senza precedenti di infrastrutture per l’elaborazione e l’archiviazione dei dati. I <i>data center</i>, tra le infrastrutture più energivore del pianeta, sono al centro della rivoluzione digitale e dell’intelligenza artificiale e il loro consumo energetico ed idrico non può più essere ignorato. Sistemi di raffreddamento e apparecchiature di supporto devono infatti essere continuamente alimentati per garantire il funzionamento dei servizi digitali senza interruzioni.&nbsp;</p><p class="text-justify">Per quanto, tuttavia, si tratti con ogni evidenza di energivori, i <i>data center</i> non possono oggi ancora accedere ai vantaggi riservati alle imprese ad alto rischio di delocalizzazione, in quanto pare arduo dimostrare che si tratta di un settore a rischio delocalizzazione, presupposto degli attuali aiuti di stato alle imprese energivore.</p><p class="text-justify">A questo si aggiunge che il&nbsp;codice ATECO&nbsp;(63.11) attribuito dal primo gennaio 2025 ai <i>data center</i>, allo stato, non rientra tra quelli che possono accedere alle agevolazioni per gli energivori.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Il contesto normativo europeo e nazionale</strong></p><p class="text-justify">Con il <strong>Regolamento Delegato (UE) 2024/1774</strong> del 13 marzo 2024, la Commissione Europea ha costituito un nuovo sistema di valutazione della sostenibilità dei <i>data center</i> diretto a consentire raffronti tra centri dati e promuovere nuovi assetti o interventi adeguati di efficientamento in centri dati nuovi o esistenti, che possano tradursi non solo in una riduzione considerevole del consumo idrico ed energetico, ma anche in un più ampio ricorso alle energie rinnovabili, nell'aumento dell'efficienza della rete o nel riutilizzo del calore di scarto nelle strutture e nelle reti di riscaldamento circostanti.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tra le altre, il regolamento indica le informazioni e gli indicatori chiave di prestazione che devono essere comunicati alla banca dati europea dai gestori di centri dati con una domanda di potenza delle tecnologie dell'informazione installate pari ad almeno 500 kW e che sono necessari per l'istituzione di un sistema per classificare la sostenibilità dei centri dati e di una metodologia di misurazione e calcolo comune dell'Unione. Esso definisce inoltre i primi indicatori di sostenibilità dei centri dati che saranno calcolati sulla base delle informazioni e degli indicatori chiave di prestazione comunicati alla banca dati europea sui centri dati.</p><p class="text-justify">Ad oggi, in Italia non esistono, invece, norme specificamente dedicate ai <i>data center</i>.</p><p class="text-justify">Un primo disegno di legge in materia risale allo scorso 24 giugno 2024 (c.d. “<strong>DDL Pastorella</strong>”) che reca la “<i>Delega al Governo in materia di organizzazione, potenziamento e sviluppo tecnologico dei centri di elaborazione dati</i>” al fine di:</p><p class="text-justify">a) prevedere una disciplina di carattere generale dei centri di elaborazione dati, nel rispetto dei princìpi costituzionali, dell’ordinamento dell’Unione europea e del diritto internazionale, definendo, in tale ambito, procedure autorizzative semplificate per la costruzione di nuove infrastrutture e un relativo codice ATECO;&nbsp;</p><p class="text-justify">b) assicurare il&nbsp;<strong>potenziamento della rete elettrica nazionale</strong> per garantire la concreta attuazione dello sviluppo infrastrutturale;</p><p class="text-justify">c) promuovere lo sviluppo tecnologico e sostenere l’economia digitale,&nbsp;<strong>incentivando</strong> gli investimenti pubblici e privati nell’innovazione tecnologica per il settore dei centri di elaborazione dati;</p><p class="text-justify">d) favorire il riconoscimento e la crescita del settore, ottimizzando l’utilizzo delle risorse e riducendo l’impatto ambientale, nel rispetto dei princìpi di semplificazione burocratica e delle disposizioni in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati;&nbsp;</p><p class="text-justify">e) definire i parametri e i livelli di sicurezza, resilienza, ripristino ed&nbsp;<strong>efficienza energetica</strong> dei centri di elaborazione dati, nel rispetto degli standard e delle disposizioni internazionali in materia;&nbsp;</p><p class="text-justify">f) facilitare la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni e delle imprese e l’offerta di servizi performanti ai cittadini attraverso lo sviluppo di competenze progettuali, di costruzione e di mantenimento delle infrastrutture ad alta tecnologia;&nbsp;</p><p class="text-justify">g) adottare iniziative per garantire la competitività dell’Italia nelle strategie infrastrutturali e digitali europee e la sovranità tecnologica per le infrastrutture dei centri di elaborazione dati;&nbsp;</p><p class="text-justify">h) promuovere la formazione e lo sviluppo di competenze specifiche nel settore dei centri di elaborazione dati, anche prevedendo l’istituzione di programmi educativi specifici in collaborazione con enti di alta formazione.</p><p class="text-justify">Con il disegno di legge n. 1259 del 2025 (“<strong>DDL Basso</strong>”) è stato sostanzialmente ripreso il contenuto del DDL Pastorella, prevendendo ulteriori finalità e, nello specifico:</p><p class="text-justify">a) agevolare il riutilizzo e la&nbsp;<strong>riqualificazione di siti con la presenza di centrali a carbone</strong> dismesse o in dismissione per la realizzazione di nuovi centri di elaborazione dati e delle infrastrutture energetiche di supporto, anche attraverso incentivi finanziari;</p><p class="text-justify">b) creare una cabina di regia interministeriale composta dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per coordinare lo sviluppo delle infrastrutture dei centri di elaborazione dati;</p><p class="text-justify">c) valutare l'<strong>accelerazione</strong> delle richieste per i progetti di nuovi centri di elaborazione dati che prevedano l'utilizzo di soluzioni energetiche pulite, le sperimentazioni innovative di teleriscaldamento e di raffreddamento, la riduzione di richieste di acqua;</p><p class="text-justify">d) sostenere i&nbsp;<strong>sistemi di accumulo</strong> di energia a basso impatto ambientale per rendere i centri di elaborazione dati più sostenibili ed efficienti.&nbsp;&nbsp;</p><p class="text-justify">Entrambi i DDL non indicano quale tipo di meccanismo incentivante dovrebbe essere adottato, né le tipologie di procedure autorizzative astrattamente da implementare. Non è nemmeno indicato sulla base di quale principio l’incentivo sarebbe compatibile con la normativa eurounitaria relativa agli aiuti di Stato.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Incentivi esistenti e PPA</strong></p><p class="text-justify">Ad oggi, non esistono meccanismi incentivanti pensati esclusivamente per i <i>data center</i>. Tuttavia, dal punto di vista regolatorio i <i>data center</i>, costituiscono “unità di consumo”. In quanto tali, possono questi costituire una configurazione di autoconsumo (individuale o, in presenza dei relativi presupposti, collettivo), con collegamento diretto o tramite rete pubblica a impianti di produzione di energia elettrica da FER.</p><p class="text-justify">L’<strong><u>autoconsumo tramite rete pubblica</u></strong> è incentivato dal Decreto ministeriale n. 414 del 7 dicembre 2023 (“<strong>DM CACER</strong>”) che definisce le modalità di concessione di incentivi, volti a promuovere la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili anche inseriti in configurazioni di comunità energetiche, gruppi di autoconsumatori e autoconsumatori a distanza.&nbsp;</p><p class="text-justify">In particolare, il DM CACER incentiva la quota di energia “autoconsumata” dall’unità di consumo e prodotta dall’unità di produzione. La medesima energia è anche oggetto di contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata.</p><p class="text-justify">L’<strong><u>autoconsumo individuale con collegamento diretto</u></strong> all’unità di produzione, invece, può configurare alternativamente, a scelta delle parti e a seconda della maggiore convenienza:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>un Sistema Semplice di Produzione e Consumo (“<strong>SSPC</strong>”) ai sensi del Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (“<strong>TISSPC</strong>”), che, in estrema sintesi, beneficia di uno sconto sugli oneri di sistema;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>un autoconsumo a distanza con linea diretta ai sensi del Testo Integrato di Autoconsumo Diffuso (“<strong>TIAD</strong>”), che beneficia del solo contributo di valorizzazione sull’energia autoconsumata.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Ovviamente le due ultime configurazioni permettono al cliente finale, oltre ai vantaggi sopra citati, un risparmio diretto in bolletta pari alla minor energia non prelevata dalla rete a autoconsumata.</p><p class="text-justify">Da ultimo, è evidente il frequente ricorso ai <strong>PPA</strong> prevalentemente virtuali, da parte delle <i>big tech</i> per assicurarsi un prezzo fisso dell’energia da prodursi da impianti da fonti rinnovabili addizionali, il cui ruolo - con l’applicazione delle regole che affidano al GSE la funzione di garante di ultima istanza e con l’attesa crescita della capacità di stoccaggio elettrico - potrebbe essere ulteriormente ampliato e diversificato, con l’adozione di contratti a profilo invece che a volume.&nbsp;</p><p class="text-justify">***</p><p class="text-justify">[1] Questo contributo fa seguito ad altri in cui sono stata analizzati gli aspetti relativi alle autorizzazioni ambientali (<a href="https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/energia-tra-innovazione-tecnologica-e-impatto-ambientale" target="_blank">https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/energia-tra-innovazione-tecnologica-e-impatto-ambientale</a> ) e agli aspetti urbanistici nella Regione Lombardia (<a href="https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/linee-guida-per-la-realizzazione-dei-data-center" target="_blank">https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/linee-guida-per-la-realizzazione-dei-data-center</a> ).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Efficienza energetica e servizi energetici</category>
                            
                                <category>Energivori</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 20 Mar 2025 14:40:47 +0100</pubDate>
                        <title>Chambers Europe 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/chambers-europe-2025</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Siamo orgogliosi di comunicare che 16 aree di pratica di ADVANT Nctm sono presenti nelle classifiche di <strong>Chambers</strong> Europe 2025.</p><p>Inoltre, abbiamo raggiunto l’importante risultato di 42 <strong>ranking</strong> per i nostri Professionisti.</p><p>Quest’anno si registrano:</p><ul><li><span>4 upgrade di <strong>Practice Area</strong></span></li><li><span>15 upgrade per i professionisti</span></li></ul><p><strong>Paolo Montironi</strong> ottiene il titolo di “Senior Stateperson” in “Corporate M&amp;A: Mid-Market” e “Private Equity”.</p><p>Sono promossi in Band 1 <strong>Alberto Rossi</strong> nell’area “Shipping” e <strong>Pietro Zanoni</strong> nell’area “Corporate M&amp;A: Mid-Market”, mentre <strong>Giorgio Berlingieri</strong> si conferma in Band 1 sempre per Shipping.</p><p><strong>Filippo Cassola</strong>, <strong>Francesco Mazzocchi</strong>, <strong>Marco Monaco</strong> e <strong>Alessia Trevisan</strong> entrano per la prima volta nei ranking rispettivamente per: Shipping, Competition/European Law, Public Law e Corporate M&amp;A: Mid-Market.</p><p>Un grande risultato che testimonia l’eccellenza del nostro team!</p>]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 19 Mar 2025 14:52:14 +0100</pubDate>
                        <title>China Desk - Doing business in Italy</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/china-desk-doing-business-in-italy</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>The Italian legal system is a civil law system. Italy is a founding member of the European Union (EU). The body of European Community law is effective in Italy, either directly or by incorporation. Italy adheres to several international treaties and conventions, including the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG). Italy is the 9th world exporter of goods and the 13th importer.&nbsp;</p><p>The Italian economic structure relies mainly on services and industry sector. Indeed, twothirds of Italy’s GDP is contributed by the services sector (including wholesales, retails and transports sub sectors), while approximately 29% of national income is derived from manufacturing and construction industry, mainly run by small and medium-sized familyowned enterprises. The strongest industrial sectors are machinery and clothing / textiles. Agriculture contributes to the remaining share of total GDP. Attracting foreign investments has been an important factor in the economic and social development of the country, in addition to being one of the priorities of the Italian government.</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/news/china-desk-doing-business-in-italy" target="_blank"><strong><u>Click here to read the full document</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 19 Mar 2025 14:51:00 +0100</pubDate>
                        <title>Misure protettive e cautelari ex art. 54 CCII – rinvio pregiudiziale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/misure-protettive-e-cautelari-ex-art-54-ccii-rinvio-pregiudiziale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Trib. Brindisi, 3 dicembre 2024</p><p class="text-justify">Il Tribunale di Brindisi, in un procedimento di conferma di misure protettive atipiche (sospensione di cambiali e assegni postdatati) ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 363-<i>bis</i>&nbsp;c.p.c. in punto di (i)&nbsp;riconducibilità delle misure protettive atipiche al&nbsp;<i>genus</i>&nbsp;delle misure cautelari e (ii) possibilità di ottenere, superato il limite di dodici mesi stabilito dall’art. 8 CCII, una misura cautelare dello stesso contenuto delle misure protettive atipiche già scadute.&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>La Cassazione ha già ritenuto ammissibile il rinvio pregiudiziale in materia cautelare. In attesa della pronuncia della Corte, l’ordinanza del Tribunale, che riporta un’amplissima e approfondita rassegna degli orientamenti e dei temi rilevanti, consente di fare il punto sulla (tutt’ora, anche dopo il Correttivo Ter) incerta sovrapposizione tra misure protettive atipiche e cautelari. Al riguardo, il Tribunale sottolinea la differenza dei presupposti che il giudice deve accertare, a seconda dell’adesione all’una o all’altra tesi.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Tue, 18 Mar 2025 15:26:00 +0100</pubDate>
                        <title>Attorney-client privilege in criminal proceedings in the EU: need for common standards</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/attorney-client-privilege-in-criminal-proceedings-in-the-euneed-for-common-standards</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Sebbene il diritto al segreto professionale tra avvocato e cliente (c.d. “<i>attorney-client privilege</i>”) sia da tempo riconosciuto nel panorama giuridico europeo come un diritto fondamentale, nella pratica - come risulta evidente, in particolare, nell’ambito di indagini <i>cross-border - </i>la sua protezione non sembra essere effettiva e adeguata. È tuttavia possibile (e auspicabile) che l’Unione Europea, partendo da standard comuni rintracciabili a partire dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia Europea, intervenga per disciplinare la materia introducendo regole armonizzate per tutti gli Stati membri.</p><p>Di seguito, la pubblicazione a cura della nostra Marianna Geraci per Springer Nature: <a href="https://link.springer.com/article/10.1007/s12027-025-00836-w" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 18 Mar 2025 11:03:00 +0100</pubDate>
                        <title>Investimenti retail, Bruxelles pronta al ritiro se l&#039;accordo è al ribasso</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/investimeti-retail-bruxelles-pronta-al-ritiro-se-laccordo-e-al-ribasso</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Prodotti finanziari. La Retail Investment Strategy a tutela degli investitori rischia di essere ancora depotenziata dall'Europarlamento e dal Consiglio Ue</i></p><p>[…] La Retail Investment Strategy è stata presentata come una direttiva volta a modificare una serie di direttive in vigore, su proposta della commissaria Mairead McGuinness, che nella passata Commissione si occupava di servizi finanziari. La questione che si voleva "aggredire" è quella dei costi elevati, secondo la Commissione, dei prodotti finanziari e della loro non sempre efficiente allocazione.[…]</p><p>[…] Secondo l'avvocato Francesco Mocci, Partner di ADVANT Nctm: «Uno dei punti su cui si sono registrate maggiori distanze tra le istituzioni europee è per esempio quello dei cosiddetti benchmark, che avrebbe dovuto elaborare l'Esma e nei cui range si sarebbero dovuti collocare i costi dei prodotti. Poi sono stati sostituiti dal Parlamento con la consultazione dei peers, dei pari. Secondo il Consiglio infine c'è la possibilità di scegliere tra i benchmark e i peers». Tra l'altro con l'affossamento della Ris si perderebbero anche le norme che erano previste per disciplinare il mondo dei cosiddetti fininfluencer: gli influencer del settore finanziario. Come pure l'equiparazione delle tutele per i prodotti assicurativi e quelli finanziari. […]</p><p><i>Articolo integrale disponibile sull'edizione del 18 marzo 2025 de Il Sole 24 Ore</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 18 Mar 2025 09:52:07 +0100</pubDate>
                        <title>Il silenzio del MIC nel procedimento di VIA equivale a silenzio assenso orizzontale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-silenzio-del-mic-nel-procedimento-di-via-equivale-a-silenzio-assenso-orizzontale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con la sentenza n. 867 del 4 febbraio 2025, il Consiglio di Stato è tornato a pronunciarsi sul silenzio del Ministero della Cultura (MIC) nell’ambito del procedimento di valutazione d’impatto ambientale (VIA) per la realizzazione di un impianto agrovoltaico, confermandone la natura di silenzio assenso orizzontale ai sensi dell’art. 17-<i>bis</i> L. n. 241/1990.</p><p class="text-justify">Come noto, nelle procedure di VIA rimesse alla competenza statale, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), in qualità di autorità competente, adotta il provvedimento di compatibilità ambientale sul progetto previa acquisizione del concerto del MiC, in ossequio al disposto dell’art. 25 D.lgs. n. 152/2006.</p><p class="text-justify">In particolare, con riferimento ai progetti PNRR, l’art. 25, comma 2 <i>bis</i>, del D.Lgs. n. 152/2006, stabilisce che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC si esprima “<i>entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, <u>previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni</u></i>”.</p><p class="text-justify">In buona sostanza, con la citata norma è stato delineato un procedimento in base al quale, conclusa la fase istruttoria, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC rende il proprio parere sulla compatibilità ambientale del progetto il quale viene portato all’attenzione del MiC per la relativa valutazione. Il Ministero è chiamato ad esprimersi entro il termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento reso dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.</p><p class="text-justify">Fino alle recenti pronunce, accadeva spesso che il MASE attendesse per svariati mesi l’espressione del concerto del MiC, la mancanza del quale comportava un vero e proprio stallo nella procedura non superabile se non mediante la proposizione dell’azione sul silenzio innanzi al Giudice Amministrativo.</p><p class="text-justify">La più recente giurisprudenza amministrativa, prendendo le mosse dall’orientamento formatasi in seno al Consiglio di Stato (cfr., Sez. IV, sent. n. 8610/2023) con riferimento al silenzio della Soprintendenza nell’ambito del procedimento di compatibilità paesaggistica, ha, invece, ritenuto applicabile l’istituto del silenzio-assenso tra Amministrazioni (c.d. silenzio assenso orizzontale) <i>ex</i> art. 17 <i>bis</i> L. 241/1990, anche in caso di procedura di VIA statale.</p><p class="text-justify">L’articolo 17 <i>bis</i>, nel disciplinare gli effetti del dell’inerzia nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni, introduce l’istituto del silenzio assenso orizzontale una volta decorsi i termini accordati dalla legge per il rilascio del parere. Tale istituto, per espressa previsione del comma 3, si applica anche nel caso in cui vengano in rilievo interessi sensibili e, dunque, nei casi in cui sia prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta di “<i>amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali</i>”.&nbsp;</p><p class="text-justify">In definitiva, la più recente giurisprudenza amministrativa stigmatizza l’illegittimità &nbsp;dei pareri e dei contributi tecnico-istruttori adottati in violazione dei termini perentori di legge escludendo la loro portata preclusiva rispetto alla conclusione del procedimento e, anzi, riconoscendo a quel ritardo valore di silenzio assenso tra amministrazioni una volta decorsi i termini per il rilascio dei pareri, non potendo comportare il ritardo una sospensione <i>sine die</i> del procedimento di VIA in danno dell’operatore.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 17 Mar 2025 15:51:02 +0100</pubDate>
                        <title>La Strategia Nazionale Idrogeno e gli accordi per la realizzazione del SoutH2 Corridor</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-strategia-nazionale-idrogeno-e-gli-accordi-per-la-realizzazione-del-south2-corridor</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Con l’approvazione della Strategia Nazionale e i recenti accordi intervenuti con Austria, Germania, Tunisia e Algeria è stato definitivamente delineato il piano di azione per la nascita di un mercato dell’idrogeno che vede il Paese principale attore di questo nuovo processo.</i></p><p class="text-justify">Lo scorso 26 novembre il Ministero dell’Ambiente e delle Sicurezza Energetica&nbsp;ha presentato nella sede del GSE, la Strategia Nazionale per l’Idrogeno (di seguito, “<strong>Strategia</strong>”), un documento di indirizzo che tratteggia gli obiettivi del Pease per valorizzare il ruolo dell’idrogeno - e, in particolare, dall’idrogeno verde<a href="/news-e-approfondimenti#_edn1" title>[i]</a> - nel processo di transizione energetica italiano, per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione assunti nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (“<strong>PNIEC</strong>”) al 2030 e nel Net Zero al 2050.</p><p class="text-justify">Come noto, infatti, l’idrogeno è chiamato a giocare un ruolo fondamentale nei c.d. settori <i>hard-to-abate</i> (HTA) dell’industria (acciaio, fonderie, ceramica, cemento vetro) nonché in ulteriori settori più specifici come quello della mobilità, del trasporto terrestre pesante o a lungo raggio, del settore marittimo e del trasporto aereo.<strong>&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Del resto allo stato attuale, il suo utilizzo è limitato a quello di un gas tecnico, ovvero un fattore produttivo di cui viene fatto uso in alcuni specifici processi industriali (raffinazione del petrolio, produzione di fertilizzanti, etc.) ovvero all’uso come carburante in progetti pilota di mobilità sostenibile, ma che non ha ancora trovato un utilizzo significativo per la produzione di calore tramite combustione.</p><p class="text-justify">Viceversa, questo gas potrebbe assumere il ruolo importante come vettore energetico, poiché potenzialmente producibile da tutte le fonti energetiche primarie - rinnovabili (bio e non bio), fossili e nucleari e in quanto dotato di un certo grado di universalità per taluni usi finali.</p><p class="text-justify">La Strategia è quindi articolata secondo <strong>tre fondamentali direttive</strong>, ovvero: (i) la domanda di idrogeno; (ii) la produzione e la sua offerta; e (iii) il trasporto e le infrastrutture ad esso necessarie. In ciascuno di tali ambiti la Strategia ha sviluppato tre scenari, ovvero lo scenario “base”, quello “intermedio” e un ultimo di “alta diffusione”, che vengono seguiti da un capitolo dedicato alle&nbsp;azioni strategiche, politiche e le misure di supporto, fissando diversi orizzonti temporali da qui al 2050.</p><p class="text-justify">Con riguardo all’orizzonte di <strong>breve periodo</strong> (fino al 2030), la Strategia prevede che la domanda di idrogeno sarà guidata dagli obblighi europei della RED III, in ottemperanza alla quale l’Italia ha già intrapreso iniziative per sostenere la nascita di un mercato <i>ad hoc</i>, grazie alle risorse messe a disposizione dal PNRR che finanzieranno i primi progetti di produzione operativi entro il 2026. La Strategia punta ad implementare misure per facilitare la realizzazione di tali progetti, lavorando su schemi incentivanti per abbattere il costo dell’idrogeno, intervenendo per supportare la catena del valore fino all’utilizzatore finale, oltre che per semplificare la normativa e i percorsi autorizzativi ambientali e per la sicurezza.&nbsp;</p><p class="text-justify">In questa fase la produzione e il consumo sarà prevalentemente concentrato in aree confinate (c.d. <i>Hydrogen Valleys</i>), in grado di creare sinergie tra settori diversi, dalla mobilità all’industria e avvicinare domanda ed offerta. Questa fase di sviluppo embrionale della filiera e del mercato dovrebbe consentire di utilizzare forme di idrogeno rinnovabile e a bassa emissione carbonica per poter disporre, fin da subito, delle prime quantità significative di idrogeno dotato di <strong>garanzie di origine specifiche</strong>. Tale evoluzione sarà inoltre accompagnata dallo sviluppo - a livello locale - delle infrastrutture per il trasporto e la logistica.</p><p class="text-justify">La crescita potenziale del settore nel <strong>medio termine</strong> sarà invece indirizzata dalle politiche di riduzione delle emissioni, favorita dalla crescente disponibilità di tecnologie H<sub>2,&nbsp;</sub>oltre che supportata da misure pensate per dar seguito agli obblighi europei e dal PNRR consentire la nascita di un vero mercato dell’idrogeno, anche attraverso lo sviluppo di soluzioni di grande taglia in grado di abbattere i costi di esercizio. Rispetto agli scenari di breve termine, nel medio periodo ci si attende un aumento della domanda nei settori del trasporto marittimo ed aereo, industria HTA, mobilità su gomma pesante e a lungo raggio.&nbsp;</p><p class="text-justify">Nello scenario a <strong>lungo termine</strong>, il 2050 rappresenterà il punto di arrivo degli impegni <i>Net Zero</i>, con una penetrazione dell’idrogeno che potrà raggiungere il 18% dei consumi finali dell’industria HTA e il 30% dei consumi finali nel settore dei trasporti. L’<strong>infrastruttura</strong> sarà protagonista per lo scambio di energia con altri Paesi, consolidando il ruolo dell’Italia come <i>hub</i> di import dell’idrogeno per l’Europa con infrastrutture di reti gas collegate al Nord Africa e un insieme di porti, abilitati per l’<i>import</i> di idrogeno (e altri vettori energetici, tra cui ammoniaca, metanolo, etc.).</p><p class="text-justify">La Strategia, considerata la variabilità della produzione delle fonti rinnovabili non programmabili, che rende molto utile l’inserimento nella rete elettrica diverse tipologie di <strong>sistemi di accumulo</strong>, sottolinea la capacità dell’idrogeno, per sua natura, a differenza delle batterie e di quasi tutte le tecnologie attualmente considerate per l’accumulo, di consentire lo stoccaggio di grandi quantità di energia anche su periodi relativamente lunghi.</p><p class="text-justify">Negli scenari ipotizzati dalla Strategia, l’<strong>importazione</strong> di idrogeno sarà un’opzione necessaria (oltre che economicamente vantaggiosa) per coprire parte della domanda interna.</p><p class="text-justify">A tal proposito, è di rilievo in ambito infrastrutturale la realizzazione di una dorsale italiana di condotte dedicate al trasporto di idrogeno, parte del più ampio corridoio meridionale, <i>Southern Hydrogen Corridor.</i></p><p class="text-justify">La <strong>domanda di idrogeno</strong> potrà, infatti, essere coperta da un’offerta di idrogeno in parte prodotto in Italia e in parte importato; il tema del possibile <i>import</i> di idrogeno ha già trovato spazio nella versione definitiva del PNIEC inviato alla Commissione europea il 1° luglio 2024. Difatti, secondo lo scenario di <i>policy</i> del PNIEC si stima che almeno il 70% della domanda sarà soddisfatta sul territorio nazionale, mentre la restante quota sarà importata. L’<i>import</i> rivestirà, quindi, già nel breve periodo un ruolo rilevante per la diffusione dell’idrogeno, nell’auspicio che venga a svilupparsi un mercato internazionale.</p><p class="text-justify">A lungo termine (oltre il 2030) è, inoltre, probabile che sia l’Italia che l’Europa non saranno in grado di produrre localmente abbastanza idrogeno, specialmente verde, per coprire l’intera domanda futura.</p><p class="text-justify">Grazie alla sua collocazione geografica e alla rete di infrastrutture di collegamento esistenti per il trasporto del gas naturale (da adeguare a trasporto di idrogeno), <strong>l’Italia ha l’opportunità di diventare un </strong><i><strong>hub</strong></i><strong> per l’</strong><i><strong>import</strong></i><strong>, la produzione e l’</strong><i><strong>export</strong></i><strong> di idrogeno rinnovabile</strong>, mettendo in collegamento il Nord Africa con l’Europa. Questo ruolo è ulteriormente rafforzato:</p><p class="text-justify">(i) dalla numerosità e distribuzione dei siti di stoccaggio di gas naturale disponibili nel paese, che potrebbero essere riconvertiti a stoccaggio di idrogeno, aumentando la sicurezza e il bilanciamento del sistema;&nbsp;</p><p class="text-justify">(ii) dalla disponibilità di approdi via mare per importazioni dal Mediterraneo e Medio Oriente di vettori energetici (es. ammoniaca) da convertire in idrogeno.</p><p class="text-justify">Un ruolo di rilievo nell’approvvigionamento dell’idrogeno rinnovabile nell’Unione Europea potrà essere svolto dal Corridoio Meridionale Idrogeno (“<i><strong>SoutH2 Corridor</strong></i>”).</p><p class="text-justify">Nell’ambito delle attività congiunte per lo sviluppo di un <i>SoutH<sub>2</sub> Corridor</i> (che, attraversando Italia, Austria e Germania, consentirà l’importazione e la fornitura di idrogeno rinnovabile a basso costo, prodotto nei Paesi della sonda sud del Mediterraneo, ai principali cluster di domanda italiani e dell’Europa centrale), il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica sta lavorando, da tempo, con i Ministeri tedeschi ed austriaci per valutare ipotesi di collaborazione su specifici strumenti a supporto dell’importazione.&nbsp;</p><p class="text-justify">L’ultimo atto dell’ambizioso progetto risale allo scorso 21 gennaio 2025: Italia, Germania, Austria, Algeria e Tunisia hanno, infatti, firmato la lettera di intenti con cui si impegnano la realizzazione Corridoio meridionale dell’idrogeno (di circa 4.000 km), che collegherà i centri di produzione in Nord Africa con il cuore dell’Europa.&nbsp;</p><p class="text-justify">Per la realizzazione del <i>South H<sub>2</sub> Corridor&nbsp;</i>sono previsti cinque sottoprogetti per una capacità di trasporto fino a 163 TWh all’anno. Per l’Europa, i progetti riguardano per il 60-70% la riconversione di gasdotti esistenti. Le varie tratte del Corridoio sono state riconosciute dalla Ue come Progetti di interesse comune (Pci) e hanno ottenuto da Bruxelles lo status di “<i>Global Gateway</i>”.</p><p class="text-justify">Nella dichiarazione, i firmatari si sono impegnati a rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell’infrastruttura attraverso un gruppo di lavoro congiunto composto da cinque membri, che si riunirà ogni sei mesi, al fine di coordinare le politiche nazionali, scambiare esperienze per garantire l’efficace attuazione del progetto, identificare le esigenze di finanziamento e meccanismi in grado di ridurre i rischi e sviluppare le competenze necessarie.</p><p class="text-justify">Del resto, la fornitura di idrogeno da vettori energetici importati avrebbe per l’Italia un impatto positivo in termini di diversificazione degli approvvigionamenti energetici, già a breve/medio termine, e di preparazione all’utilizzo diffuso dell’idrogeno, tramite infrastrutture dedicate contribuendo a fornire idrogeno rinnovabile ad un prezzo più competitivo alle industrie italiane. Inoltre, si valorizzerebbe il ruolo dei porti, convertendoli in nuovi <i>hub</i> per le energie rinnovabili che fungerebbero da catalizzatori per lo sviluppo della domanda, analogamente a quanto sta già avvenendo nel Nord Europa. Ciò, potrebbe avere anche ricadute positive in termini di sviluppo di competenze e di una filiera logistica dedicata all’idrogeno.</p><p class="text-justify">Correlati ai temi dell’offerta e del mercato dell’idrogeno vi è senza dubbio il tema della sua <strong>tracciabilità e della certificazione</strong> della sua origine. A maggio 2024 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato in via definitiva un regolamento ed una direttiva (cosiddetto pacchetto sui mercati dell’idrogeno e del gas) che punta tra l’altro a creare un quadro normativo per infrastrutture e mercati dedicati all'idrogeno e per una pianificazione di rete integrata. In particolare, il pacchetto prevede che siano emanate norme di qualità del gas e suo monitoraggio, anche in seguito alla miscelazione; inoltre prevede sia sviluppato un sistema di certificazione dell’idrogeno a basse emissioni di carbonio. Lo schema di certificazione (si estende anche ai prodotti derivati) dovrà essere sviluppato in coerenza con quanto già previsto per l’idrogeno rinnovabile di origine non biologica, andando così a completare il quadro regolatorio per la tracciabilità e certificazione dell’idrogeno e dei combustibili “<i>low-carbon</i>”, sia prodotti in UE, sia importati.</p><p class="text-center">***</p><p class="text-justify"><strong>La Strategia prevede più scenari</strong>, sottolineando come la molteplicità e la complessità delle tematiche legate allo sviluppo dell’idrogeno comporta il dover prendere in considerazione una serie di fattori non del tutto determinabili con largo anticipo rispetto al momento in cui un ampio dispiegamento delle tecnologie si renderà necessario. Da qui la scelta di più scenari per tracciare un percorso di medio-lungo termine sull’impiego dell’idrogeno rinnovabile.</p><p class="text-justify">Nello scenario ad “alta diffusione” viene attribuito al&nbsp;vettore idrogeno&nbsp;un ruolo molto importante, seppur differenziato settore per settore. Invece lo scenario “base”, pur riconoscendo un contributo significativo all’idrogeno, ipotizza un maggiore ritardo nella maturazione e nel raggiungimento della competitività di questo vettore.&nbsp;</p><p class="text-justify">Gli scenari al 2050 stimano consumi di idrogeno tra 6,4 e 11,9 milioni di tonnellate annue (6,39 mln ton nello scenario “base”, 9,08 mln ton in quello “intermedio” e 11,93 mln ton in quello “alta diffusione”). Lo scenario “alta diffusione” prevede un consumo che coprirà nel 2050 il 30% dei trasporti, il 18% dell’industria <i>hard-to-abate</i> e lo 0,7% nel civile.&nbsp;</p><p class="text-justify">Gli investimenti previsti variano in base alla quota di produzione nazionale e a quella dell’<i>import</i>: uno scenario con il 70% di produzione interna e 30% import e uno scenario con 80% di import e 20% di produzione. Nello scenario con il 70% di produzione interna, si stimano 8-16 miliardi di euro per 15-30 GW di elettrolizzatori, mentre con l’80% di import la spesa si riduce a 2-5 miliardi per 4-9 GW.</p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ednref1" title>[i]</a> L’idrogeno viene spesso classificato in base alla filiera produttiva impiegata. Tuttavia, può ancora capitare di imbattersi in una terminologia, non ufficiale, che fa riferimento ai colori: (i) idrogeno grigio, prodotto a partire da fonti fossili senza cattura della CO2 prodotta; (ii) idrogeno blu, prodotto a partire da fonti fossili ma catturando la CO2 prodotta; (iii) idrogeno verde, prodotto da fonti rinnovabili; (iv) idrogeno rosa, prodotto da fonte nucleare; (v) idrogeno bianco, di origine geologica. La Strategia Europea dell’idrogeno (COM/2020/301) fa, invece, riferimento a differenti tipologie di idrogeno classificandole come segue: 1) idrogeno elettrolitico, prodotto attraverso l'elettrolisi dell'acqua in un elettrolizzatore alimentato ad energia elettrica, a prescindere dalla fonte di quest'ultima; 2) idrogeno rinnovabile (o pulito), prodotto attraverso l'elettrolisi dell'acqua tramite energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili; 3) idrogeno di origine fossile, prodotto attraverso vari processi le cui materie prime sono combustibili fossili; 4) idrogeno di origine fossile con cattura del carbonio, caratterizzato dalla cattura dei gas serra emessi durante il processo di produzione; 5) idrogeno a basse emissioni di carbonio (“<i>low carbon</i>”) che include l'idrogeno di origine fossile con cattura del carbonio e l'idrogeno elettrolitico.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Efficienza energetica</category>
                            
                                <category>Idrogeno</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 17 Mar 2025 09:41:45 +0100</pubDate>
                        <title>Obbligo di iscrizione al registro imprese del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/obbligo-di-iscrizione-al-registro-imprese-del-domicilio-digitale-pec-degli-amministratori-di-imprese-costituite-in-forma-societaria</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con <a href="https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/AOO_STVREGISTRO_UFFICIALEU_0043836_12-03-2025.pdf" target="_blank" title="https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/AOO_STVREGISTRO_UFFICIALEU_0043836_12-03-2025.pdf" rel="noreferrer"><u>nota n. 43836 del 12 marzo 2025</u></a>, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito le prime indicazioni interpretative ed operative concernenti l’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese del domicilio digitale (i.e. l’indirizzo di posta elettronica certificata) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria, introdotto dalla legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (<i>Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027</i>).</p><p>Negli scorsi mesi, le Camere di Commercio e taluni Consigli notarili avevano interpretato tale obbligo come applicabile esclusivamente alle società che, a partire dal 1° gennaio 2025, (i) presentassero domanda di iscrizione della nomina degli amministratori unitamente all’atto costitutivo di società di capitali; o (ii) presentassero domanda di iscrizione dell’atto costitutivo di società di persone.</p><p>Era inoltre stata ammessa la possibilità per gli amministratori di indicare come domicilio digitale quello della società presso cui ricoprivano la carica, analogamente a quanto avviene per l’elezione del domicilio fisico.&nbsp;</p><p>La nota del Ministero ha chiarito definitivamente i dubbi interpretativi emersi nei mesi scorsi, specificando innanzitutto che l’obbligo di comunicazione del domicilio digitale - a pena di sospensione del procedimento di iscrizione a Registro Imprese ed eventualmente di sanzione amministrativa - si estende agli amministratori di tutti i soggetti, costituiti in qualsiasi forma societaria (siano esse società di persone o di capitale) che possono svolgere attività imprenditoriale. Ne restano pertanto escluse le società semplici (con la sola eccezione delle società semplici che esercitino attività agricola) e le società di mutuo soccorso, nonché i consorzi di cui agli artt. 2602 c.c. e ss., anche con attività esterna ex art. 2612 c.c., e le società consortili.</p><p>Il Ministero ha inoltre precisato che l’obbligo di comunicazione del domicilio digitale riguarda non solo gli amministratori delle imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025 (o che presentino la domanda di iscrizione al registro successivamente a tale data) ma anche gli amministratori e i liquidatori delle società già esistenti prima dell’entrata in vigore della norma.</p><p>Pertanto, il Ministero ha precisato che la comunicazione della PEC degli amministratori dovrà avvenire:</p><ul><li><span>per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025 (o che presentino la domanda di iscrizione successivamente a tale data) contestualmente al deposito della domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese; e</span></li><li><span>per le imprese già costituite prima del 1° gennaio 2025, entro il 30 giugno 2025. In caso di nuova nomina o rinnovo dell’amministratore, l’indirizzo PEC dovrà essere comunicato in occasione dell’iscrizione della nomina stessa.</span></li></ul><p>Infine, quanto alla possibilità di indicare, analogamente a quanto avviene per il domicilio fisico, il domicilio digitale della società, il Ministero ha smentito i precedenti orientamenti interpretativi di alcune Camere di Commercio, chiarendo che ciascun amministratore dovrà fornire un proprio indirizzo PEC personale.&nbsp;</p><p>ADVANT Nctm è a disposizione dei propri Clienti per assisterli nell’adempimento degli obblighi di legge.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 14 Mar 2025 09:44:56 +0100</pubDate>
                        <title>White Paper | La Compliance Digitale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/white-paper-la-compliance-digitale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>“Compliance digitale” è un’espressione nuova con la quale ci si intende riferire al complesso delle attività volte ad assicurare la conformità di prodotti, servizi, processi e attività alle normative che governano il settore digitale.</p><p>Quello digitale è certamente il settore in cui si è registrata la produzione normativa più sostenuta degli ultimi anni. L’Artificial Intelligence Act è solo l’ultimo dei numerosi atti legislativi adottati dall’Unione Europea in questo ambito: dal GDPR al Data Act, dal Digital Services Act al Digital Markets Act, dalle Direttive NIS al DORA al Cyber Resilience Act, il quadro normativo è complesso e in continua evoluzione.</p><p>Comprendere ambito di applicazione e contenuti di ciascuna normativa, quindi, è fondamentale per chi, come il Compliance Officer, è chiamato a garantire la conformità normativa all’interno dell’organizzazione aziendale e a sovraintendere alle attività che si rendono necessarie per raggiungerla.</p><p>Cominciamo, quindi, dall’esame delle normative che, in un tentativo di razionalizzazione, abbiamo ricondotto ai seguenti cinque ambiti: dati personali, data economy, mercati e servizi digitali, cybersecurity e intelligenza artificiale.</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/White_Compliance.pdf" target="_blank"><strong><u>Clicca qui per il documento integrale</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 13 Mar 2025 12:14:19 +0100</pubDate>
                        <title>Anche una stazione primaria di trasformazione elettrica di Terna può essere considerata “impianto industriale”</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/anche-una-stazione-primaria-di-trasformazione-elettrica-di-terna-puo-essere-considerata-impianto-industriale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con la sentenza n. 4994 pubblicata lo scorso 10 marzo, il TAR Lazio ha stabilito che anche una stazione primaria di trasformazione elettrica di Terna può essere considerata “<i>impianto industriale</i>” ai sensi del D. Lgs. n. 199/2021, art. 20, comma 8, c-ter 2, ai fini dell’individuazione di aree idonee all’installazione di rinnovabili.</p><p class="text-justify">Il TAR, accogliendo il ricorso promosso avverso il provvedimento di diniego emanato all’esito della procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 4 MW, ha respinto la tesi sostenuta dall’Amministrazione per la quale il progetto non rientrava in area idonea in quanto distante oltre 500 metri da impianti industriali, dovendo essere classificata la stazione Terna come “<i>infrastruttura tecnologica</i>”.</p><p class="text-justify">Richiamando alcune sentenze della Corte di Cassazione che hanno riconosciuto il carattere “<i>industriale</i>” dell’attività connessa alla produzione di energia sviluppata da parchi eolici e centrali idroelettriche (cfr. Cass. civ., Sez. V, Sentenze nn. 14042/2020 e 14007/2024), il Collegio ritiene che la nozione “<i>impianto industriale</i>” debba essere interpretata “<i>non in senso restrittivo – ossia come attività industriale funzionale alla trasformazione di materiali in nuovi prodotti – ma anche quale attività tesa alla trasformazione dell’energia potenziale idrostatica in energia cinetica e, quindi, in energia elettrica</i>”.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il TAR sottolinea come, la <i>ratio</i> sottesa all’art. 20 comma 8 lett. c ter) D. Lgs. 199/2021 – che fissa, seppur transitoriamente, i criteri relativi all’individuazione delle aree idonee ad ospitare l’installazione di impianti fotovoltaici – si sostanzia nell’esigenza di “<i>favorire il decoro urbano e quindi di concentrare, ove possibile, gli impianti di energia rinnovabile in aree già a forte impatto urbanistico</i>”.</p><p class="text-justify">Il TAR Lazio estende, quindi, ulteriormente il concetto di “<i>impianto industriale</i>”, in senso non dissimile da quanto aveva già fatto il MASE, con la risposta n. 130318 all’interpello del Comune di Villalba, lo scorso 8 agosto 2023, richiamando nella definizione di “<i>stabilimento</i>” fornita nell’art. 268, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, riconoscendo la natura di “<i>stabilimento industriale</i>” anche agli impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 20 kW, considerato che anche un impianto fotovoltaico può essere individuato quale “<i>complesso unitario e stabile ovvero stabilimento industriale in ragione del fatto che è composto da un insieme ad esempio di moduli, inverter, sistema di accumulo, sistema di monitoraggio che sono tra loro interconnessi come un complessivo ciclo produttivo e che la qualifica di stabilimento corrisponde anche al luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività”</i>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 12 Mar 2025 13:47:06 +0100</pubDate>
                        <title>Sempre più gamification</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sempre-piu-gamification</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di Francesco Donadei per <a href="https://www.fondiesicav.it/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Fondi&amp;Sicav</u></a></p><p>Nell’ultimo Quaderno Giuridico di gennaio 2025 pubblicato dalla Consob viene analizzato il fenomeno della gamification negli investimenti finanziari attraverso lo studio di alcuni casi di cronaca, nel tentativo di offrire spunti di riflessione in vista di possibili riforme del quadro giuridico nazionale di riferimento.</p><p><strong>Il quaderno giuridico</strong></p><p>Lo scorso 20 gennaio la Consob ha pubblicato il primo Quaderno Giuridico del 2025, interamente dedicato alla gamification degli investimenti finanziari, ossia all’utilizzo in ambito finanziario di meccanismi tipici del gioco (in particolare, del videogioco) per rendere gli utenti o i potenziali clienti partecipi delle attività di un sito e accrescere il loro interesse ai servizi e ai prodotti offerti.</p><p>Benché, come noto, le opinioni espresse nei Quaderni Giuridici siano attribuibili esclusivamente agli autori e non rappresentino, pertanto, posizioni ufficiali della Consob, il contenuto del lavoro in questione appare di sicuro interesse sia per la rilevanza e l’attualità delle questioni trattate sia per l’autorevolezza delle opinioni ivi contenute.</p><p>Il Quaderno si articola in quattro capitoli, dedicati rispettivamente all’analisi del caso GameStop nel contesto generale di espansione del fenomeno, all’analisi della gamification dal punto di vista dei comportamenti degli investitori, ormai immersi in un ambiente social, all’analisi dei profili normativi del trading alla luce delle nuove figure dei fin-influencer e del cosiddetto copy-trading e, infine, all’analisi del ruolo delle piattaforme digitali nella gamification e del loro rapporto con gli investitori retail.</p><p><strong>Rischi e vantaggi della gamification</strong></p><p>Nella descrizione delle varie manifestazioni della gamification, vengono messi in luce sia i vantaggi sia i rischi insiti nel fenomeno: su un piatto della bilancia vengono posti una potenziale maggiore partecipazione al mercato da parte dei risparmiatori retail, una potenziale crescita del carattere transfrontaliero del mercato stesso e una selezione più agevole dei prodotti da parte degli investitori; sull’altro piatto trovano posto, invece, i rischi connessi alla banalizzazione delle scelte di investimento, spesso non assistite da adeguati set informativi e da un’attività consulenziale quasi sempre irrilevante. La bilancia, in definitiva, sembra pendere dalla parte dei rischi. In tal senso, il caso GameStop rappresenta, secondo gli autori, un esempio emblematico delle potenzialità ma, soprattutto, dei rischi insiti nella gamification degli investimenti, e fornisce una conferma empirica dell’alto grado di rischio che spesso connota tali tipologie di investimenti, anche per investitori professionali.</p><p><strong>Il fin-influencer</strong></p><p>Alcune interessanti considerazioni sono poi svolte sulla figura del fin-influencer, la cui attività si connota per rischi ben maggiori rispetto agli influencer operanti in altri settori, in ragione delle specificità che i prodotti finanziari presentano rispetto ad altri beni o servizi.</p><p>In particolare, la quantità e la qualità dell’informazione fornita dai fin-influencer ai propri follower risultano spesso del tutto inidonee a consentire scelte di investimento consapevoli, soprattutto in soggetti con scarsi livelli di alfabetizzazione finanziaria.</p><p>Dal momento che l’attività dei fin-influencer si muove spesso al limite tra pubblicità e mera divulgazione, al fine di rafforzare la tutela degli investitori retail, la Commissione Europea ha previsto, nel pacchetto di norme che rientrano nella Retail Investment Strategy, alcune misure volte a introdurre specifici requisiti per i contenuti degli annunci di marketing finanziario, che dovranno essere rispettati anche dai fin-influencer.</p><p><strong>Trading e gamification</strong></p><p>Su un piano di analisi più strettamente legato alla normativa in materia di servizi di investimento, vengono analizzati gli evidenti legami fra le varie forme di gamification e il trading, con particolare riferimento ai fenomeni più emblematici dell’evoluzione in atto: da un lato, la diffusione di opinioni, raccomandazioni di investimento e trading ideas sui portali dedicati all’informazione finanziaria, anche collegati alle piattaforme di trading, e, dall’altro, l’imitazione degli investimenti altrui mediante il cosiddetto copy trading.</p><p>La sempre maggiore diffusione di questi fenomeni costringe gli interpreti a interrogarsi sulla reale efficacia delle strategie regolatorie attualmente utilizzate nella disciplina dei mercati finanziari, che dovrebbero probabilmente sempre più orientarsi verso l’adozione di presìdi di governo del prodotto ma anche, in una prospettiva nuova, di governo del servizio mediante individuazione precisa dei target di clientela cui rivolgere i servizi stessi.</p><p>Come spesso accaduto anche in passato, l’evoluzione della realtà del mercato è talmente rapida che riuscire a trovare strumenti normativi e regolamentari adeguati per disciplinarla costituisce senza dubbio una sfida considerevole per il futuro.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                                <category>Technology, Media, Entertainment and Telecommunications</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 12 Mar 2025 10:02:20 +0100</pubDate>
                        <title>Opere edilizie incomplete, cosa fare quando il permesso decade</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/rosemarie-serrato-opere-edilizie-incomplete-cosa-fare-quando-il-permesso-decade</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nel marzo del 2024, il Consiglio di Stato ha affrontato una problematica di grande rilevanza nel diritto urbanistico: la disciplina da applicare alle opere edilizie eseguite in virtù di un permesso di costruire decaduto. Le principali implicazioni giuridiche per il proprietario di una di queste opere, i criteri considerati dalle amministrazioni comunali prima di ordinare la demolizione e l’impatto del decreto “Milleproroghe 2025” sulla questione sono tra gli elementi più importanti sul tema.&nbsp;</p><p>Ne parla la nostra Rosemarie Serrato a Monitor TV.</p><p><a href="https://www.monitorimmobiliare.it/monitor-tv/serrato-advant-nctm-opere-edilizie-incomplete-cosa-fare-quando-il-permesso-decade-video-_202503031700/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per il video</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 10 Mar 2025 14:52:00 +0100</pubDate>
                        <title>Misure cautelari ex art. 19 CCII – contenuto analogo alle misure protettive tipiche – superamento limite annuale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/misure-cautelari-ex-art-19-ccii-contenuto-analogo-alle-misure-protettive-tipiche-superamento-limite-annuale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Trib. Verona, 22 dicembre 2024</p><p class="text-justify">Il Tribunale di Verona ha ritenuto ammissibile - nell’ambito della composizione negoziata, - la domanda di applicazione di provvedimenti cautelari rivolti a determinati creditori specificamente individuati, anche decorso il termine massimo di durata delle misure protettive di cui all’art. 8 CCII, sul presupposto della perdurante necessità di continuare ad assicurare un’adeguata protezione al debitore, funzionale al buon esito delle trattative.</p><p class="text-justify"><i>La decisione alimenta l’orientamento di merito in corso di formazione sull’ammissibilità, nella composizione negoziata, di misure cautelari aventi contenuto analogo a quello delle misure protettive già concesse in misura massima, in ciò adottando una soluzione ragionevole che (in assenza di manifeste finalità elusive della disciplina e delle tempistiche di legge) consente di rafforzare la tutela del debitore per raggiungere l’obiettivo della ristrutturazione, colmando le asimmetrie di legge tra durata della composizione e delle misure protettive.&nbsp;</i></p><p class="text-justify"><i>***</i></p><p class="text-justify">Trib. Roma, 15 febbraio 2025&nbsp;</p><p class="text-justify">Il Tribunale di Roma ha deciso che le misure cautelari&nbsp;<i>ex</i>&nbsp;art. 19 CCII possono determinare effetti analoghi a quelli delle misure protettive previste dall’art. 18 CCII, purché non venga superato il limite massimo di durata complessiva di un anno stabilito dall’art. 8 CCII, arco temporale massimo, entro il quale le protezioni devono quindi rimanere contenute.&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>La pronuncia – diversamente da quanto affermato da alcuni recenti arresti giurisprudenziali – conferma la necessità di un equilibrio tra la tutela dell’imprenditore in difficoltà e l’esigenza di evitare un’estensione indebita delle protezioni, individuando nel termine annuale di cui all’art. 8 CCII, ritenuto funzionale alla gestione della crisi in conformità con i principi comunitari, la durata massima delle protezioni dalle azioni esecutive e cautelari intraprese in danno dell’imprenditore.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 10 Mar 2025 12:20:03 +0100</pubDate>
                        <title>L&#039;algoritmo deve restare sotto la supervisione umana</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lalgoritmo-deve-restare-sotto-la-supervisione-umana</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Intervista a <strong>Fabio Coco </strong>per Plus24 Il Sole 24 Ore</p><p>L'intelligenza artificiale comincia a dare un contributo rilevante nell'ambito della propria operatività ai soggetti che operano nel mercato finanziario. Proviamo a fare il punto delle conseguenze con Fabio Coco, Partner di ADVANT Nctm.&nbsp;</p><p><strong>I casi d'uso dell'intelligenza artificiali possono apportare grandi vantaggi per le imprese del mondo finanziario. Possiamo fare qualche esempio?</strong> In particolare, l'intelligenza artificiale è stata utilizzata per individuare potenziali frodi a danno del prestatore di servizi di pagamento e dei clienti. La possibilità di analizzare grandi quantità di dati permette di identificare anomalie nelle transazioni per individuare tentativi di frode, ma anche di profilare le abitudini dei clienti e individuare le transazioni che si discostano da tali cosiddetti pattern anche tramite forme di "adaptive learning" ossia di strumenti che aggiornano i loro parametri, imparando dai dati in tempo reale.</p><p><i>Articolo integrale disponibile sul settimanale di Plus 24 - Il Sole 24 Ore</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <guid isPermaLink="false">news-8654</guid>
                        <pubDate>Fri, 07 Mar 2025 14:31:35 +0100</pubDate>
                        <title>#EnergIA Tra innovazione tecnologica e impatto ambientale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/energia-tra-innovazione-tecnologica-e-impatto-ambientale</link>
                        <description>Una prima analisi critica dei limiti regolatori previsti dalla disciplina italiana sui data center</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il 27 febbraio scorso, mentre milioni di utenti attendevano l’arrivo di GPT 4.5, il nuovo modello di OpenAI, un imprevisto ha intralciato i piani di lancio della società leader nel settore dell’intelligenza artificiale. Come ammesso su X dal CEO Sam Altman, la richiesta di risorse computazionali del nuovo modello “<i>gigante e costoso</i>” di OpenAI ha comportato un’inaspettata carenza di unità di elaborazione grafica (GPU), necessarie per supportare il suo funzionamento.</p><p class="text-justify">Questo episodio, che ha causato la posticipazione del lancio di GPT 4.5, rende manifesta l’esigenza nel mondo AI di sempre maggiori risorse di calcolo per alimentare le nuove frontiere della tecnologia e, conseguentemente, di una quantità sempre maggiore di energia.</p><p class="text-justify">L’obiettivo di questo focus è affrontare alcuni aspetti specifici dell’annosa <i>querelle</i> tra innovazione tecnologica e impatto ambientale (ed energetico) provocato dalla stessa. E quale miglior punto di partenza se non l’analisi della disciplina regolatoria della principale fonte di fabbisogno computazionale per l’elaborazione di massicce quantità di dati? I <strong>data center</strong>: ormai elementi essenziali per supportare l'espansione degli algoritmi di intelligenza artificiale.</p><p class="text-justify">I data center, anche noti come centri di elaborazione dati (CED), sono infrastrutture fisiche che ospitano le apparecchiature (<i>in primis</i>, server e sistemi di <i>storage</i>) e i servizi di gestione delle risorse informatiche, costituendo un’infrastruttura IT che può essere funzionale a uno o più fruitori.</p><p class="text-justify">Sul tema, per la prima volta in Italia, sono state adottate dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con Decreto n. 257 del 2 agosto 2024, delle <u>Linee Guida per le Procedure di Valutazione Ambientale dei Data Center</u> (Linee Guida).</p><p class="text-justify">Tale provvedimento è stato reso necessario dalla constatazione, espressa dai vertici del MASE, che i data center “<i>rappresentano quasi il <strong>3% della domanda di elettricità dell’UE</strong>, percentuale destinata ad aumentare nei prossimi anni. Da qui la necessità di indirizzarli verso una maggiore efficienza ai fini della sostenibilità”.</i> &nbsp;Sul punto, il crescente utilizzo di modelli di AI, ha spinto l’Agenzia Internazionale dell’Energia a prevedere per il 2026 un raddoppiamento del consumo di elettricità per alimentare i data center rispetto a quanto richiesto nel 2022. E la prospettiva per gli anni a venire è quella di una vorticosa crescita della domanda di energia. Recentemente, il Financial Times ha sollevato la questione se l'energia nucleare possa essere la risposta ideale per alimentare l'intelligenza artificiale senza emissioni di carbonio. Un evento significativo è stato l'accordo tra Microsoft e Constellation Energy per l'acquisto dell'energia prodotta dalla centrale nucleare di Three Mile Island, in Pennsylvania, per i prossimi 20 anni. Questo impianto fornirà 835 megawatt di energia, sufficiente per alimentare circa 800.000 case.</p><p class="text-justify">Ma aldilà di quale sia la fonte (fossile o meno) energetica, nello specifico i data center, oltre ad aver bisogno di una connessione alla rete elettrica per l’alimentazione dei relativi consumi, necessitano di <strong>gruppi elettrogeni di emergenza</strong> per far fronte ad eventuali interruzioni di energia elettrica. Sono proprio questi gruppi di elettrogeni a costituire uno degli aspetti di impatto ambientale più rilevante.</p><p class="text-justify">È per questo che le Linee Guida limitano l’ambito di applicazione ai gruppi elettrogeni di emergenza la cui potenza termica nominale sia superiore a <strong>50MW</strong>, distinguendo un livello di assoggettamento procedimentale progressivo alla normativa ambientale.</p><p class="text-justify">In tal senso, chiunque intenda realizzare un data center dovrà sottoporre il progetto, alternativamente, a:</p><ul><li data-list-item-id="e8acd2f1229d33847a94c26e6acad939f"><p class="text-justify"><span>&nbsp;per i casi in cui la potenza è ricompresa <u>tra i 50 e 150 MW</u>, <strong>verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)&nbsp;</strong>ai sensi dell’art. 19 del Testo Unico Ambientale (TUA), volta a verificare se il progetto non determina potenziali impatti significativi e quindi può essere escluso dal procedimento di VIA;</span></p></li><li data-list-item-id="eb6cad74c1ecee9ff2e638dc06881d567"><p class="text-justify"><span>per i casi in cui la potenza è <u>superiore a 150 MW</u>, dovrà invece essere eseguita una <strong>VIA ai sensi dell’art. 23 e ss. del TUA</strong>, al fine di individuare, descrivere e valutare, in modo appropriato, gli impatti ambientali del progetto.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Si consideri, però, che gli impatti sull’ambiente dei data center, non sono solo quelli generati dalle unità in esercizio degli impianti sulla componente atmosfera, dal momento che il progetto può incidere anche su <strong>consumo e impermeabilizzazione di suolo</strong>, sul <strong>paesaggio</strong>, sulla <strong>biodiversità</strong>, sull’<strong>ambiente idrico</strong>, sulla <strong>salute</strong> e, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. c) del TUA, gli impatti ambientali da valutare sono tutti gli “<i>effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori:</i></p><ul><li class="ck-list-marker-italic" data-list-item-id="e3530d334225ccba1807363a4f220340f"><p class="text-justify"><i><span>popolazione e salute umana;</span></i></p></li><li class="ck-list-marker-italic" data-list-item-id="e113c8aa4fbce0c388b2d93bc5abbcc38"><p class="text-justify"><i><span>biodiversità;&nbsp;</span></i></p></li><li class="ck-list-marker-italic" data-list-item-id="e9b6e5d9608e67ddce309c44a78d9751f"><p class="text-justify"><i><span>territorio, suolo, acque, aria e clima;&nbsp;</span></i></p></li><li class="ck-list-marker-italic" data-list-item-id="e4f9b43d47d24e02fd85d551e17323929"><p class="text-justify"><i><span>beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;&nbsp;</span></i></p></li><li class="ck-list-marker-italic" data-list-item-id="e3107d74260910dd87b47a1bc18e400d4"><p class="text-justify"><i><span>interazione trai fattori sopra elencati”&nbsp;</span></i></p></li></ul><p class="text-justify">Pertanto, al fine di predisporre la documentazione necessaria per le valutazioni ambientali previste, sarà necessario prendere in considerazione tutti i potenziali impatti del data center, anche se la produzione di energia da parte dei generatori di emergenza avviene per intervalli di tempo circoscritti, durante le attività di manutenzione ordinaria o durante le eventuali limitate interruzioni di rete.</p><p class="text-justify">Le recenti Linee Guida provano dunque ad affrontare il tema della sostenibilità dei data center, richiedendo agli operatori un approccio integrato per conciliare innovazione tecnologica e responsabilità ambientale. In questo contesto – sicuramente intricato - abbiamo sviluppato un’esperienza nella navigazione del framework normativo-regolamentare su come implementare efficacemente le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e garantire la conformità con le recenti disposizioni. L’obiettivo è di assistere gli operatori che intendano sviluppare progetti sostenibili, ottimizzando l'efficienza operativa e riducendo gli impatti ambientali.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Data Center</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 06 Mar 2025 12:16:52 +0100</pubDate>
                        <title>Un disegno di legge per il rilancio del nucleare in Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/un-disegno-di-legge-per-il-rilancio-del-nucleare-in-italia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il 28 febbraio, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sul nucleare (il “<strong>DDL Nucleare</strong>” o “<strong>DDL</strong>”).&nbsp;</p><p class="text-justify">Per una più compiuta analisi del documento appare utile approfondire anche i contenuti della relativa relazione illustrativa (“<strong>Relazione Illustrativa</strong>”) per la quale il DDL delega il Governo a definire un quadro normativo per la produzione di energia da fonte nucleare sostenibile idoneo ad attrarre investimenti privati e pubblici e si inserisce nelle politiche strategiche volte ad “<i>assicurare l’approvvigionamento, lo sviluppo economico, la sovranità nazionale e l’indipendenza del paese</i>” nel contesto geopolitico, nell’ambito degli obiettivi di decarbonizzazione e puntando anche alla “<i>sostenibilità dei costi per gli utenti finali (domestici e non) e la competitività del sistema industriale</i>”.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>SMR, AMR, microreattori e fusione: nuove tecnologie che rimuovono gli ostacoli di ordine costituzionale e rispetto del principio della neutralità tecnologica</strong></p><p class="text-justify">In questo ampio scenario, il Governo ritiene necessario dotarsi di una fornitura di energia elettrica prodotta in modo continuativo nel tempo essendo convinto che gli obiettivi di decarbonizzazione e indipendenza energetica difficilmente potrebbero essere raggiunti con le sole fonti rinnovabili, caratterizzate dalla non-programmabilità e dalla non completa prevedibilità della produzione&nbsp;richiamando quindi il secondo scenario tracciati nel PNIEC, secondo i quali, al 2050, l’energia nucleare potrà coprire tra l’11% e il 22% della domanda, con 8-16 GW di capacità nucleare installata.&nbsp;</p><p class="text-justify">La Relazione Illustrativa sottolinea che le tecnologie - SMR (<i>Small Modular Reactor</i>), gli AMR (<i>Advanced Modular Reactor</i>), i microreattori e l’energia da fusione nucleari – oltre ad essere ancora in corso di sviluppo dovrebbero assicurare elevati <i>standard</i> di sicurezza ed efficienza. Ne consegue che, l’intervento normativo in essere non troverebbe alcun ostacolo nei <i>referendum</i> con cui l’Italia ha rinunciato, nel 1987 e nel 2011, alla produzione di energia da fonte nucleare, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, che vede un limite discendente dalle precedenti abrogazioni referendarie, solo se, nel corso del tempo, non si fosse “<i>determinato, successivamente all’abrogazione, alcun mutamento né del quadro politico, né delle circostanze di fatto</i>” (Corte costituzionale, Sent. 199/2012).&nbsp;</p><p class="text-justify">La Relazione Illustrativa richiama anche il principio della neutralità tecnologica per il quale dovrebbe essere il mercato a scegliere tra le varie opzioni quelle più efficaci e competitive.&nbsp;Ad oggi non si dispone, tuttavia, di informazioni in merito al costo delle nuove tecnologie.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Prossimi passi: i relativi termini eccedono la durata della legislatura</strong></p><p class="text-justify">In particolare, l’art. 1 del DDL, richiamando le finalità già analizzate, prevede che il Governo eserciti la delega entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, adottando uno o più decreti legislativi per disciplinare la produzione di energia nucleare in Italia, anche ai fini della produzione di idrogeno. Entro 24 mesi dall'entrata in vigore di ciascun decreto, il Governo potrà adottare uno o più decreti legislativi con disposizioni integrative e correttive, anche al fine di redigere un testo unico.&nbsp;</p><p class="text-justify">È quindi assai concreta la probabilità che un completo quadro regolatorio applicabile a nuovi investimenti nella produzione di energia da fonte rinnovabile non sarà definito nel corso dell’attuale legislatura.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Le previsioni del DDL</strong></p><p class="text-justify">Tra le altre, la delega ha ad oggetto:&nbsp;</p><p class="text-justify">(i) la predisposizione di una disciplina organica dell’intero ciclo di vita dell’energia nucleare, dalla sperimentazione e progettazione, all’autorizzazione degli impianti, al loro esercizio, fino alla gestione, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti radioattivi e allo smantellamento degli impianti, nel rispetto degli <i>standard</i> di qualità e sicurezza garantiti e validati dagli organismi internazionali e sovranazionali;&nbsp;</p><p class="text-justify">(ii) la consegna da parte dei promotori dei progetti di adeguate garanzie finanziarie e giuridiche per coprire i costi di costruzione, gestione e smantellamento degli impianti e per i rischi, anche a loro non direttamente imputabili, derivanti dall’attività nucleare;&nbsp;</p><p class="text-justify">(iii) la disciplina delle<strong>&nbsp;</strong>modalità di sostegno<strong>&nbsp;</strong>alla realizzazione di impianti e alla produzione di energia da fonte nucleare sostenibile;&nbsp;</p><p class="text-justify">(iv) la disciplina della sperimentazione, localizzazione, costruzione ed esercizio di nuovi impianti di produzione di energia da fonte nucleare sostenibile, di impianti di stoccaggio temporaneo nonché, qualora non processabile, riciclabile o riutilizzabile, di smaltimento definitivo, dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito;</p><p class="text-justify">(v) la disciplina della disattivazione e dello smantellamento delle installazioni nucleari esistenti sul territorio nazionale;</p><p class="text-justify">(vi) le modalità di promozione delle attività di ricerca e sviluppo, anche mediante forme di incentivazione dei relativi investimenti;&nbsp;</p><p class="text-justify">(vii) La disciplina sulla sicurezza, sulla vigilanza e sul controllo, anche mediante istituzione di un’autorità amministrativa indipendente e il riordino o la soppressione degli organi e degli enti titolari di competenze in materia.</p><p class="text-justify">All’art. 3 il DDL fissa i principi e i criteri direttivi guida per l’elaborazione dei decreti legislativi, tra cui:</p><p class="text-justify">(i) quanto agli aspetti autorizzativi: a) la previsione di un unico titolo abilitativo<strong>&nbsp;</strong>alla costruzione e all’esercizio degli impianti che costituisca anche variante ai vigenti strumenti urbanistici; &nbsp;b) la previsione che gli interventi sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e che il titolo abilitativo può comprendere, ove necessario, la dichiarazione di inamovibilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi; c) la previsione di procedimenti abilitativi integrati che coinvolgano il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto delle attribuzioni della costituenda autorità indipendente;&nbsp;</p><p class="text-justify">(ii) quanto agli aspetti economici, di garanzia e incentivanti: a) la previsione di adeguati strumenti finanziari, con oneri a carico del soggetto abilitato, a garanzia della gestione dell’intero ciclo di vita dell’impianto medesimo, fino allo smantellamento finale, ivi inclusa la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito; b) l’individuazione degli strumenti di garanzia<strong>&nbsp;</strong>nonché di copertura finanziaria e assicurativa, a carico dell’esercente le attività nucleari, contro i rischi relativi all’esercizio delle attività medesime, anche per motivi indipendenti dall’esercente stesso; c) la determinazione dei criteri per l’attribuzione di eventuali forme di sostegno per gli operatori.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>L’ubicazione degli impianti</strong></p><p class="text-justify">Resta poi il tema di dell’ubicazione delle nuove centrali e dei depositi di scorie nucleari in un Paese dove le comunità fanno spesso fatica ad accettare anche l’installazione di moduli fotovoltaici e pale eoliche. Non a caso non mancano riferimenti ai contesti territoriali quali la &nbsp;“<i>promozione e valorizzazione dei territori interessati</i>”, “<i>la previsione di modalità di partecipazione del soggetto abilitato alla promozione, allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio interessato dalla localizzazione dell’impianto, privilegiando modalità fondate su accordi tra il soggetto medesimo e le amministrazioni interessate</i>”, &nbsp;il “<i>rigoroso rispetto del principio di leale collaborazione con il “circuito” degli enti territoriali per tutti i casi in cui è costituzionalmente necessario il loro coinvolgimento</i>”, la “<i>previsione di forme di informazione capillare nei confronti delle specifiche popolazioni interessate dalla localizzazione degli impianti, nonché di consultazione delle medesime</i>”.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Nucleare</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 03 Mar 2025 16:10:58 +0100</pubDate>
                        <title>ADVANT Pulse No. 4: Your Labour &amp; Employment News</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-pulse-no-4-your-labour-employment-news</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L'intelligenza artificiale (IA) continua a trasformare i luoghi di lavoro, integrandosi sempre più nei processi aziendali, tra cui l'assunzione, il monitoraggio e la valutazione dei dipendenti. Le aziende che utilizzano l'IA devono già rispettare normative esistenti, come la protezione dei dati e le leggi sul lavoro. Tuttavia, presto dovranno conformarsi anche alla nuova legislazione europea sull'IA: l'<strong>AI Act</strong>.</p><p>Pubblicato nell'agosto 2024, l'AI Act classifica i sistemi di IA in base al livello di rischio, imponendo requisiti più severi ai sistemi ad alto rischio. Le relative disposizioni entreranno in vigore nell'agosto del prossimo anno.</p><p><strong>Sistemi di IA ad alto rischio secondo l'AI Act</strong></p><p>Nel contesto lavorativo, il nuovo regolamento riguarda principalmente:</p><ul><li>Sistemi di IA utilizzati per l'assunzione o la selezione del personale, in particolare per pubblicare annunci di lavoro mirati, analizzare e filtrare le candidature e valutare i candidati.</li><li>Sistemi di IA impiegati per decisioni che influenzano il rapporto di lavoro, come la determinazione delle condizioni contrattuali, la promozione o la cessazione del rapporto di lavoro, l'assegnazione di compiti in base al comportamento individuale o alle caratteristiche personali, nonché il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni e del comportamento dei dipendenti.</li></ul><p><strong>Requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio</strong></p><p>I fornitori di sistemi di IA ad alto rischio devono rispettare diversi obblighi, tra cui:</p><ul><li>Gestione della qualità e del rischio</li><li>Documentazione tecnica e obblighi di registrazione e archiviazione</li><li>Garanzia di accuratezza, robustezza, sicurezza informatica e accessibilità durante lo sviluppo</li><li>Trasparenza e obblighi informativi</li><li>Registrazione nel database UE pertinente e cooperazione con l'autorità di vigilanza</li></ul><p>Coloro che si limitano a implementare tali sistemi devono generalmente soddisfare requisiti meno stringenti rispetto ai fornitori, ma in alcuni casi potrebbero essere soggetti agli stessi obblighi estesi.</p><p><strong>Prospettive future sulla responsabilità dell'IA</strong></p><p>In futuro, la responsabilità giuridica legata all'IA sarà integrata nell'AI Act, con l'obiettivo di semplificare i percorsi legali per le persone che subiscono danni a causa di sistemi di IA, anche in ambito lavorativo. Tuttavia, il processo legislativo è ancora nelle fasi iniziali e, come spesso accade, le direttive potrebbero subire modifiche significative prima di essere approvate in via definitiva.</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/Pulse.pdf" target="_blank"><strong><u>Clicca qui per leggere il documento integrale</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                                <category>Technology, Media, Entertainment and Telecommunications</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 03 Mar 2025 09:59:00 +0100</pubDate>
                        <title>Environmental, Social &amp; Governance Law Italy 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/environmental-social-governance-law-italy-2025</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>1. <strong>Setting the Scene – Sources and Overview</strong></p><p><strong>1.1 What are the main substantive ESG-related regulations and who is driving the regulatory agenda in your jurisdiction?</strong></p><p>While there is no separate set of environmental, social and governance (“ESG”)-related regulations, the Italian legal framework includes several pieces of major legislation that relate to ESG sustainability and to Benefit Corporations.</p><p>There is a long legal tradition in Italy surrounding ESG issues, arising from the 1948 Constitution, which has a strong civic and human rights component.&nbsp; In particular, the recent constitutional reform (Constitutional Law 1/2022) amended Articles 9 and 41 of the Italian Constitution, establishing in particular that the Republic safeguards the environment, biodiversity and ecosystems “also in the interest of future generations”, and that private economic enterprise should be carried out in a manner that does not damage the environment or human health (see also question 1.4).</p><p>In 2021, Italy adopted its National Action Plan on Business and Human Rights for 2021–2026, undertaking the implementation of the 17 Sustainable Development Goals (“SDGs”) and encouraging companies to realise the goal of decent work for all, as set out in SDG 8 (Decent Work and Economic Growth) and to enhance the use of indicators of quality, sustainable development, equality and gender.</p><p><a href="https://iclg.com/practice-areas/environmental-social-and-governance-law/italy" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Read here the full document</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>ESG</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Sat, 01 Mar 2025 11:41:00 +0100</pubDate>
                        <title>Quotazione in Borsa delle PMI</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/quotazione-in-borsa-delle-pmi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Negli ultimi anni il mercato Euronext Growth Milan è diventato il punto di riferimento per le PMI italiane che vogliono crescere ed innovare.  </p><p>Ma cosa consente quotarsi in borsa?  </p><p>Ne parliamo con <strong>Andrea Iovieno</strong> nella nostra nuova pillola.  Per ulteriori informazioni visita la pagina del nostro sito web dedicato all'area<strong> </strong>di pratica <a href="https://www.advant-nctm.com/esperienza/aree-di-attivita/capital-markets" target="_blank"><strong><u>Capital Markets</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 28 Feb 2025 14:08:07 +0100</pubDate>
                        <title>Trasparenza e competitività: le nuove Disposizioni di vigilanza per i gestori di NPL</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/trasparenza-e-competitivita-le-nuove-disposizioni-di-vigilanza-per-i-gestori-di-npl</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>A cura di<strong> Stefano Padovani</strong>, <strong>Fabio Coco</strong> e<strong> Loris Cottoni</strong> per <strong>Bebankers</strong></p><p class="text-justify">Lo scorso 13 febbraio Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito <i>web </i>le disposizioni di vigilanza per il recepimento della Direttiva (UE) 2021/2167 (c.d. <i>Secondary Market Directive</i> – “SMD”, attuata nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 116/2024) relativa agli acquirenti e ai gestori di crediti deteriorati, che contengono in particolare le regole di autorizzazione e di svolgimento dell’attività da parte dei gestori di crediti in sofferenza.</p><p class="text-justify">Il principale obiettivo delle predette disposizioni di vigilanza è quello di garantire che i gestori (una nuova figura di soggetto vigilato introdotta con la SMD) iscritti nel nuovo albo di cui all’art. 114.5 del TUB operino in modo competitivo, prudente e trasparente. Le disposizioni di vigilanza si concentrano su cinque pilastri fondamentali:</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><a href="https://www.bebankers.it/trasparenza-e-competitivita-le-nuove-disposizioni-di-vigilanza-per-i-gestori-di-npl/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per l'articolo integrale</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 28 Feb 2025 08:35:25 +0100</pubDate>
                        <title>Workshop Formativo | Da scarto a risorsa: le opportunità dell&#039;economia circolare</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/workshop-formativo-da-scarto-a-risorsa-le-opportunita-delleconomia-circolare</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Martedì 4 marzo, dalle 10.00 alle 14.00</i><br><i>Sicindustria, Via A. Volta 44, Palermo</i></p><p><strong>Enrico Toti</strong> e <strong>Valentina Cavanna </strong>parteciperanno al workshop organizzato da Sicindustria, in collaborazione con il nostro studio e con l'Università di Palermo, focalizzato sulle opportunità offerte dall’economia circolare per le imprese. L’evento, che si terrà il 4 marzo 2025 presso la sede di Sicindustria a Palermo, rientra nel progetto STAGE (Sustainable Transition for the Agile and Green Enterprise) e mira a fornire alle aziende strumenti pratici per trasformare gli scarti in risorse, contribuendo a una gestione più sostenibile dei materiali.</p><p><a href="https://www.sicindustria.eu/workshop-formativo-da-scarto-a-risorsa-le-opport.htm" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per ulteriori informazioni</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 27 Feb 2025 17:28:22 +0100</pubDate>
                        <title>La mancanza dei titoli abilitativi per l’esercizio dell’azienda ricevuta in affitto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>A cura di Bruno Fondacaro e Emanuele Marzano per <a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Diritto Bancario</u></strong></a></p><p><i>Il contributo analizza l’applicabilità della disciplina del contratto di locazione al contratto di affitto di azienda, con particolare riguardo all’imputazione del rischio connesso alla mancanza dei titoli abilitativi necessari all’esercizio dell’attività cui l’immobile oggetto di contratto è destinato, alla luce del recente orientamento espresso dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 1 febbraio 2025 n. 416.</i></p><p><strong>1. Il caso concreto esaminato dalla Corte di Appello</strong></p><p>La sentenza in commento tra origine da un contratto d’affitto, stipulato da due società concedenti (successivamente fuse per incorporazione), avente a oggetto il godimento delle rispettive aziende costituite dalle attività di campeggio turistico con balneazione e di ristorazione. In costanza di rapporto, l’affittuaria ometteva il pagamento di alcuni ratei del canone di affitto, adducendo come motivazione la mancata consegna da parte della concedente di tutti i titoli abilitativi (autorizzazioni, concessioni e certificazioni) prescritti per l’esercizio dell’attività aziendale.</p><p>La concedente agiva in giudizio per ottenere, dunque, in via principale la risoluzione del contratto per grave inadempimento da parte dell’affittuaria, con conseguente sua condanna al rilascio delle aziende concesse in godimento, in via gradata, la concedente domandava altresì la condanna dell’affittuaria al pagamento dei canoni di affitto rimasti insoluti, nonché gli ulteriori che sarebbero maturati fino all’effettiva riconsegna.</p><p>Con separato ricorso, a sua volta la società affittuaria conveniva in giudizio la concedente, allegando la violazione di quest’ultima dell’obbligo, prescritto dall’<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262" target="_blank" rel="noreferrer">articolo 1617 cod. civ.</a>, di consegnare l’azienda in stato idoneo a servire all’uso e alla produzione per cui erano destinata, con conseguente impossibilità di dare avvio alla stagione balneare. L’affittuaria domandava quindi la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, comprensivi del danno emergente, costituito dalle spese sostenute per l’avvio dell’attività, nonché dal lucro cessante, corrispondente ai mancati introiti patiti per l’omesso esercizio dell’attività.</p><p>A seguito della riunione dei due giudizi e disposto l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza n. 1209 pubblicata il 28 luglio 2020, il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’affittuaria, stante il mancato pagamento dei canoni di affitto, condannandola al risarcimento dei danni, essendo già intervenuta nelle more la riconsegna del complesso aziendale. Al contempo, il primo giudice accertava e dichiarava il diritto della stessa affittuaria al risarcimento per i danni derivanti dall’inadempimento della concedente, non avendo quest’ultima realizzato gli interventi convenuti, necessari a rendere la struttura concessa in affitto idonea al pieno svolgimento dell’attività aziendale.</p><p>La concedente proponeva dunque appello, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, contestando l’erronea valutazione del proprio inadempimento e chiedendo di conseguenza il rigetto delle domande avanzate dall’affittuaria. Da parte sua, l’affittuaria proponeva appello incidentale, sostenendo che la sentenza di primo grado era viziata dalla violazione del principio <i>inadimplenti non est adimplendum</i> di cui all’articolo 1460 cod. civ., ritenendo giustificata la sospensione del pagamento del canone di affitto dall’inadempimento della concedente. L’affittuaria concludeva, dunque, per il rigetto dell’appello principale e in via incidentale domandava altresì la riforma della sentenza di primo grado, insistendo affinché fosse accertata e dichiarata la risoluzione del contratto per grave inadempimento della concedente e la sua conseguente condanna al risarcimento dei danni.</p><p><strong>2. Il principio elaborato nella riforma della sentenza di primo grado</strong></p><p>Nell’esaminare i motivi di impugnazione sottoposti, la Corte di Appello di Napoli si è preoccupata di precisare che «<i>la disciplina dell’affitto va ricercata, ove la fattispecie non sia regolata da una norma specifica, mediante ricorso alle disposizioni generali sulla locazione, contenute nella sezione I dello stesso capo VI, in quanto compatibili, onde nel caso in esame deve porsi mente agli articoli 1575 e 1578 c.c., per i quali il locatore deve consegnare e mantenere la cosa in istato da servire all’uso convenuto, onde qualora essa sia affetta da vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili</i>»<i>.</i></p><p>Sempre con particolare riferimento al contratto d’affitto d’azienda, nel medesimo contesto la Corte ha chiarito che <i>«l’esistenza dei titoli amministrativi necessari per lo svolgimento dell’attività d’impresa cui l’azienda stessa è destinata</i> <i>costituisce un requisito essenziale per l’uso pattuito</i>».</p><p>Per ciò che attiene, infine, ai rimedi esperibili dall’affittuario, la Corte ritiene inoltre che non ogni vizio o difetto dell’azienda concessa in affitto costituisce causa di risoluzione del contratto o giustifica la riduzione del corrispettivo «<i>deve trattarsi di vizi che diminuiscano in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito (art. 1578 c.c.) sì da alterare l’equilibrio delle obbligazioni reciproche, e che non siano conosciuti o facilmente riconoscibili dal conduttore, con l’uso dell’ordinaria diligenza, al momento della consegna del bene</i>».</p><p>A fronte di questi principi, pur accertando sussistente parte dei vizi lamentati dall’affittuaria, la Corte di Appello ha ritenuto l’inidoneità degli stessi a integrare il grave inadempimento della concedente ai fini della risoluzione del contratto d’affitto ai sensi degli articoli 1453 e 1455 cod. civ., considerato il loro impatto temporaneo sull’operatività aziendale, senza che tali vizi avessero inciso, quindi, in modo radicale e irreversibile sull’equilibrio contrattuale, tenuto conto anche della durata pluriennale del rapporto.</p><p>Oltre a ritenere che parte dei vizi e difetti denunciati fossero conosciuti e conoscibili dall’affittuaria, stante il pregresso godimento dell’azienda in forza di un anteriore contratto, il Giudice del gravame ha valorizzato le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado, nella quale l’ausiliario aveva accertato la presenza delle autorizzazioni essenziali allo svolgimento dell’attività economica cui l’azienda era destinata, nonché la generazione di ricavi da parte dell’azienda medesima, verificata sulla base delle scritture contabili dell’affittuaria.</p><p>Seppure non sufficienti a integrare le condizioni per la risoluzione del contratto d’affitto, la Corte d’Appello ha ritenuto ad ogni modo rilevante parte dei vizi denunciati dall’affittuaria dal punto di vista risarcitorio. In conclusione, per un verso, in parziale accoglimento dell’appello principale, la Corte ha ridotto l’importo dovuto dalla concedente all’affittuaria a titolo di risarcimento dei danni, disponendo la sua compensazione con il residuo controcredito per i canoni scaduti. Per altro verso, in parziale accoglimento dell’appello incidentale proposto dall’affittuaria, il giudice del gravame ha pronunciato la risoluzione consensuale del contratto, valorizzando la riconsegna dell’azienda oggetto di causa, ricevuta dalla concedente senza alcuna eccezione riguardo l’inosservanza del termine di preavviso, condotte delle parti ritenute incompatibili con la volontà di proseguire regolarmente il rapporto.</p><p><strong>3. Gli orientamenti alternativi nel panorama giurisprudenziale</strong></p><p>Il principio elaborato dalla Corte d’Appello nella sentenza in commento ritiene applicabile, nel silenzio del dato normativo, la disciplina del contratto di locazione a quello di affitto d’azienda. Sulla base di questa premessa procede poi a valutare le rispettive condotte di concedente e affittuaria.</p><p>Rispetto alle motivazioni della Corte, è interessante osservare, anzitutto, come anche in materia di contratto di locazione non vi sia un orientamento che attribuisce univocamente al locatore o al conduttore (o meglio, per quanto rileva in questa sede, alla concedente o alla affittuaria) l’obbligo di garantire la presenza di tutti i titoli abilitativi necessari all’esercizio dell’attività cui l’immobile oggetto di contratto è destinato.</p><p>Merita di essere menzionato, infatti, un primo orientamento più favorevole al conduttore, secondo cui l’inidoneità dell’immobile all’uso convenuto nel contratto e la mancanza delle necessarie autorizzazioni amministrative configurano grave inadempimento del locatore <a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftn1" target="_blank" rel="noreferrer">[1]</a>.</p><p>Secondo un altro orientamento, questo più favorevole al locatore, costituisce un obbligo del conduttore verificare le caratteristiche tecniche dell’immobile e la sua idoneità allo svolgimento dell’attività che intende esercitare all’interno. Sulla base di questa premessa, si esclude che la mancanza di tali caratteristiche valga a integrare grave inadempimento del locatore, salvo il caso in cui l’obbligo di conseguire le autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’attività sia stato esplicitamente pattuito a suo carico in forza del contratto <a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftn2" target="_blank" rel="noreferrer">[2]</a>.</p><p>Si registra, infine, un terzo orientamento – presumibilmente elaborato nel tentativo di contemperare i primi due – secondo cui sussiste il grave inadempimento del locatore, non solo qualora abbia espressamente assunto l’obbligo di ottenere le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività cui l’immobile è destinato, ma anche quando l’impossibilità di conseguire siffatte autorizzazioni derivi dalle caratteristiche intrinseche dell’immobile <a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftn3" target="_blank" rel="noreferrer">[3]</a>.</p><p>Ripercorse brevemente le variegate elaborazioni che convivono con riferimento al contratto di locazione, relativamente alla mancanza dell’autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’attività cui l’immobile è destinato <a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftn4" target="_blank" rel="noreferrer">[4]</a>, merita di essere ricordato inoltre l’orientamento che pone rilievo rispetto all’affitto d’azienda le speciali prescrizioni (in particolare gli articoli 1617 e 1621 cod. civ.) dettate in materia di affitto di beni produttivi <a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftn5" target="_blank" rel="noreferrer">[5]</a>. Sulla base di tale ultimo principio, si registrano diversi precedenti che hanno ritenuto sussistente il grave inadempimento del concedente all’obbligo di consegnare l’azienda in condizioni idonee all’uso previsto, laddove essa sia sprovvista delle autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’attività o queste non possano essere conseguite <a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftn6" target="_blank" rel="noreferrer">[6]</a>.</p><p>Ultimata questa panoramica, è interessante soffermarsi, infine, sulle modalità in cui, sempre in mancanza di apposite clausole contrattuali, opera la ripartizione tra concedente e affittuario degli obblighi connessi ai titoli abilitativi necessari all’esercizio dell’azienda oggetto di contratto, con riguardo, oltre che alla fase originaria (la consegna dell’azienda) alla fase di esecuzione del contratto.</p><p>Si tratta di un argomento, infatti, che può essere ricondotto ragionevolmente alla disciplina degli oneri di manutenzione e riparazione dell’azienda concessa in affitto, materia in cui l’orientamento prevalente si è discostato dall’applicazione delle norme prescritte con riferimento al contratto di locazione.</p><p>Nell’individuare la disciplina integrativa dell’affitto d’azienda sul tema, si registra un ricorso frequente, infatti, alle norme dettate in materia di usufrutto d’azienda, orientamento che tende a valorizzare il rinvio testuale operato dall’articolo 2562 cod. civ. all’articolo 2561, secondo comma, cod. civ. Come noto, quest’ultima norma impone all’usufruttuario (ovvero all’affittuario) di gestire l’azienda in modo da «<i>conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti</i>».</p><p>È stato affermato ad esempio che proprio sulla base del cd. principio di conservazione dell’azienda debbano essere delimitati, sempre in mancanza di particolari pattuizioni convenzionali, gli obblighi di manutenzione e di riparazione dell’affittuario, che è tenuto al rinnovo dei componenti dell’azienda, mentre si ritiene esuli da tale obbligo la sostituzione degli impianti obsoleti (<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftn7" target="_blank" rel="noreferrer">[7]</a>).</p><p>Sempre secondo la giurisprudenza, costituiscono interventi di manutenzione ordinaria (a carico dell’affittuario) quelli volti alla conservazione della destinazione economica dell’azienda e al ripristino della sua attitudine produttiva. Sono invece manutenzioni straordinarie a carico del concedente quelle che esulano da tale scopo. In mancanza di un criterio distintivo convenzionalmente pattuito, si ritiene applicabile inoltre l’articolo 1005 cod. civ. dettato in materia di usufrutto, ma considerato di portata generale <a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftn8" target="_blank" rel="noreferrer">[8]</a>.</p><p>In altre parole, secondo la ricostruzione della giurisprudenza, sono a carico dell’affittuario gli interventi volti alla conservazione ed al godimento della cosa, mentre sono riservate al concedente le opere che incidono sulla struttura, la sostanza e la destinazione della stessa. Ai fini della qualificazione come intervento di manutenzione straordinaria, lo stesso deve avere natura strutturale e deve essere inoltre strumentale alla stabilità o al rinnovamento del bene o di parte di esso <a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftn9" target="_blank" rel="noreferrer">[9]</a>. Sul punto è stato chiarito, inoltre, che per rinnovamento deve intendersi «<i>la sostituzione di entità preesistenti, ma ormai inefficienti con altre pienamente efficienti</i>» volto «<i>alla prevenzione o eliminazione di cedimenti e deterioramenti legati alla vetustà</i>» <a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftn10" target="_blank" rel="noreferrer">[10]</a>.</p><p><strong>4. Conclusioni</strong></p><p>Le oscillazioni della giurisprudenza circa l’imputazione al concedente o all’affittuario dei rischi connessi alla presenza e al mantenimento dei titoli abilitativi necessari all’esercizio dell’azienda concessa in affitto, confermano la particolare attenzione che, nella pratica professionale, deve essere dedicata alla redazione delle clausole contrattuali connesse a tali profili. La predisposizione di un insieme dettagliato di dichiarazioni e garanzie, riguardanti il possesso di tutti i titoli abilitativi necessari all’esercizio dell’attività aziendale, nonché ulteriori clausole finalizzate a convenire sin dall’inizio tra concedente e affittuario quale di essi sia poi tenuto a eseguire eventuali interventi di adeguamento necessari ad assicurare (anche dal punto di vista del mantenimento dei titoli abilitativi) la continuità aziendale nella fase esecutiva del rapporto, possono contribuire senz’altro a prevenire i rischi di un contenzioso che, per i motivi che si ha avuto modo di trattare, si presenta senz’altro dagli esiti incerti.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftnref1" target="_blank" rel="noreferrer">[1]</a>&nbsp; Nella&nbsp; giurisprudenza&nbsp; di&nbsp; legittimità&nbsp; si&nbsp; vedano&nbsp; ad&nbsp; esempio:&nbsp; Cass.&nbsp; 9&nbsp; febbraio&nbsp; 2012&nbsp; n.&nbsp; 3726;&nbsp; Cass.&nbsp; 7&nbsp; giugno&nbsp; 2011&nbsp; n.&nbsp; 12286;&nbsp; Cass.&nbsp; 19&nbsp; luglio&nbsp; 2008&nbsp; n.&nbsp; 20067;&nbsp; Cass.&nbsp; 28&nbsp; marzo&nbsp; 2006&nbsp; n.&nbsp; 7081;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cass.&nbsp; 13&nbsp; dicembre&nbsp; 1980&nbsp; n.&nbsp; 6484.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftnref2" target="_blank" rel="noreferrer">[2]</a>&nbsp; Sempre&nbsp; in&nbsp; giurisprudenza&nbsp; si&nbsp; vedano,&nbsp; tra&nbsp; le&nbsp; altre,&nbsp; Cass.&nbsp; 7&nbsp; giugno&nbsp; 2018&nbsp; n.&nbsp; 14731;&nbsp; Cass.&nbsp; 14&nbsp; agosto&nbsp; 2014&nbsp; n.&nbsp; 17986;&nbsp; Cass.&nbsp; 25&nbsp; gennaio&nbsp; 2011,&nbsp; n.&nbsp; 1735;&nbsp; Cass.&nbsp; 1°&nbsp; dicembre&nbsp; 2009&nbsp; n.&nbsp; 25278;&nbsp; Cass.&nbsp; 8&nbsp; giugno&nbsp; 2007&nbsp; n.&nbsp; 13395.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftnref3" target="_blank" rel="noreferrer">[3]</a>&nbsp; In&nbsp; termini&nbsp; si&nbsp; vedano&nbsp; le&nbsp; seguenti&nbsp; pronunce&nbsp; della&nbsp; Suprema&nbsp; Corte:&nbsp; Cass.&nbsp; 26&nbsp; luglio&nbsp; 2016&nbsp; n.&nbsp; 15377;&nbsp; Cass.&nbsp; 18&nbsp; gennaio&nbsp; 2016&nbsp; n.&nbsp; 666;&nbsp; Cass.&nbsp; 16&nbsp; giugno&nbsp; 2014&nbsp; n.&nbsp; 13651.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftnref4" target="_blank" rel="noreferrer">[4]</a>&nbsp; Oltre&nbsp; la&nbsp; sentenza&nbsp; in&nbsp; commento&nbsp; in&nbsp; dottrina&nbsp; si&nbsp; veda&nbsp; ad&nbsp; esempio&nbsp; M.&nbsp; P.&nbsp; Nastri,&nbsp; <i>L’affitto&nbsp; di&nbsp; azienda,&nbsp; l’usufrutto&nbsp; e&nbsp; la&nbsp; locazione</i>,&nbsp; in&nbsp; <i>Notariato</i>,&nbsp; 2010.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftnref5" target="_blank" rel="noreferrer">[5]</a>&nbsp; Nella&nbsp; giurisprudenza&nbsp; di&nbsp; legittimità&nbsp; si&nbsp; vedano&nbsp; ad&nbsp; esempio:&nbsp; Cass.&nbsp; 27&nbsp; marzo&nbsp; 2020&nbsp; n.&nbsp; 7574;&nbsp; Cass.&nbsp; 21&nbsp; settembre&nbsp; 2015&nbsp; n.&nbsp; 18450.&nbsp; Nella&nbsp; giurisprudenza&nbsp; di&nbsp; merito&nbsp; si&nbsp; veda&nbsp; anche&nbsp; Trib.&nbsp; Brindisi,&nbsp; 18&nbsp; dicembre&nbsp; 2017,&nbsp; in&nbsp; <i>De&nbsp; Jure</i>.&nbsp; In&nbsp; senso&nbsp; favorevole&nbsp; all’applicazione&nbsp; delle&nbsp; norme&nbsp; su&nbsp; affitto&nbsp; di&nbsp; beni&nbsp; produttivi&nbsp; e&nbsp; locazione&nbsp; all’affitto&nbsp; d’azienda&nbsp; in&nbsp; quanto&nbsp; compatibili&nbsp; in&nbsp; dottrina&nbsp; si&nbsp; vedano:&nbsp; V.&nbsp; Roppo,&nbsp; <i>Trattato&nbsp; dei&nbsp; contratti</i>,&nbsp; II,&nbsp; 2014,&nbsp; 1333;&nbsp; C.&nbsp; Ferrentino&nbsp; –&nbsp; A.&nbsp; Ferrucci,&nbsp; <i>Dell’azienda</i>,&nbsp; 2014,&nbsp; 268.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftnref6" target="_blank" rel="noreferrer">[6]</a>&nbsp; In&nbsp; questi&nbsp; termini&nbsp; e&nbsp; con&nbsp; particolare&nbsp; riferimento&nbsp; alle&nbsp; difformità&nbsp; dell’azienda&nbsp; dal&nbsp; punto&nbsp; di&nbsp; vista&nbsp; della&nbsp; prevenzione&nbsp; incendi,&nbsp; si&nbsp; vedano&nbsp; ad&nbsp; esempio:&nbsp; Trib.&nbsp; Bologna,&nbsp; 28&nbsp; settembre&nbsp; 2022;&nbsp; Trib.&nbsp; Ravenna,&nbsp; 14&nbsp; febbraio&nbsp; 2022;&nbsp; entrambe&nbsp; in&nbsp; <i>De&nbsp; Jure</i>.&nbsp; Per&nbsp; l’opinione&nbsp; contraria&nbsp; in&nbsp; merito&nbsp; all’inapplicabilità&nbsp; dell’articolo&nbsp; 1621&nbsp; cod.&nbsp; civ.&nbsp; all’affitto&nbsp; di&nbsp; azienda&nbsp; si&nbsp; veda&nbsp; G.U.&nbsp; Tedeschi,&nbsp; <i>L’usufrutto&nbsp; e&nbsp; l’affitto&nbsp; d’azienda</i>,&nbsp; <i>Tratt.&nbsp; Rescigno</i>,&nbsp; IV,&nbsp; 2012,&nbsp; 143.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftnref7" target="_blank" rel="noreferrer">[7]</a>&nbsp; M.&nbsp; Cian,&nbsp; <i>Dell’azienda&nbsp; –&nbsp; commento&nbsp; sub&nbsp; art.&nbsp; 2562&nbsp; c.c.</i>,&nbsp; in&nbsp; <i>Comm.&nbsp; Schlesinger</i>,&nbsp; 2018,&nbsp; 265;&nbsp; F.&nbsp; Fimmanò&nbsp; –&nbsp; A.&nbsp; Picchione,&nbsp; <i>L’affitto&nbsp; dell’azienda&nbsp; –&nbsp; commento&nbsp; sub&nbsp; art.&nbsp; 2561&nbsp; c.c.</i>,&nbsp; in&nbsp; <i>Comm.&nbsp; Gabrielli</i>,&nbsp; 2014,&nbsp; 907.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftnref8" target="_blank" rel="noreferrer">[8]</a>&nbsp; Nella&nbsp; giurisprudenza&nbsp; di&nbsp; legittimità&nbsp; si&nbsp; vedano:&nbsp; Cass.&nbsp; 27&nbsp; maggio&nbsp; 2022&nbsp; n.&nbsp; 17226;&nbsp; Cass.&nbsp; 18&nbsp; settembre&nbsp; 2020&nbsp; n.&nbsp; 19632.&nbsp; Dello&nbsp; stesso&nbsp; avviso,&nbsp; nella&nbsp; giurisprudenza&nbsp; di&nbsp; merito&nbsp; si&nbsp; vedano:&nbsp; App.&nbsp; Firenze,&nbsp; 26&nbsp; luglio&nbsp; 2022;&nbsp; Trib.&nbsp; Firenze,&nbsp; 6&nbsp; ottobre&nbsp; 2022,&nbsp; entrambe&nbsp; in&nbsp; <i>De&nbsp; Jure</i>.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftnref9" target="_blank" rel="noreferrer">[9]</a>&nbsp; In&nbsp; termini&nbsp; si&nbsp; vedano:&nbsp; Cass.&nbsp; 12&nbsp; settembre&nbsp; 2019&nbsp; n.&nbsp; 22797;&nbsp; Cass.&nbsp; 6&nbsp; novembre&nbsp; 2015&nbsp; n.&nbsp; 22703.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftnref10" target="_blank" rel="noreferrer">[10]</a>&nbsp; Nella&nbsp; giurisprudenza&nbsp; di&nbsp; legittimità&nbsp; si&nbsp; vedano&nbsp; Cass.&nbsp; 12&nbsp; settembre&nbsp; 2019&nbsp; n.&nbsp; 22797;&nbsp; Cass.&nbsp; 28&nbsp; novembre&nbsp; 1998&nbsp; n.&nbsp; 12085.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 27 Feb 2025 10:28:36 +0100</pubDate>
                        <title>Mina prescrizione per le banche: la Cassazione sposta in avanti il termine dei 10 anni per le azioni risarcitorie</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il commento di <strong>Benedetta Musco Carbonaro</strong> per Milano Finanza</p><p><i>In una sentenza sul caso Lehman i giudici dicono che il conteggio non parte dalla firma del contratto ma da quando il cliente si accorge del danno. Così gli intermediari rischiano di perdere tante cause</i></p><p>I dieci anni di tempo massimo per chiedere agli intermediari il risarcimento per eventuali danni subiti dalla sottoscrizione di un investimento finanziario potrebbero non valere più. A stabilirlo è stata una recente sentenza della Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi su un caso che riguardava investimenti in obbligazioni Lehman Brothers realizzati nel 2003. Secondo i giudici, che hanno condannato le banche e dato ragione agli investitori (due per un totale di poco meno di 140 mila euro), la prescrizione dei 10 anni non va infatti conteggiata dalla sottoscrizione dei bond ma solo a partire da quando il risparmiatore ha avuto la percezione della situazione del rischio. Un termine evidentemente aleatorio e, per di più, i giudici hanno aggiunto che dovrebbe essere l’intermediario, la banca o il consulente finanziario per esempio, a provare che il cliente potesse diventare cosciente del rischio in un determinato periodo, e da lì iniziano a decorrere i 10 anni.</p><p><a href="https://www.milanofinanza.it/news/mina-prescrizione-per-le-banche-la-cassazione-sposta-in-avanti-il-termine-dei-10-anni-per-le-azioni-202502270631456777?refresh_cens" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per l'articolo integrale</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 26 Feb 2025 12:09:21 +0100</pubDate>
                        <title>EU Compass e diritto del lavoro: quali novità dobbiamo aspettarci?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/eu-compass-e-diritto-del-lavoro-quali-novita-dobbiamo-aspettarci</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di <strong>Francesca Pittau </strong>per <a href="https://www.altalex.com/documents/news/2025/02/26/eu-compass-diritto-lavoro-quali-novita-dobbiamo-aspettarci" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Altalex</u></a></p><p>Il 29 gennaio 2025, la Commissione Europea ha presentato ai principali organi dell'Unione&nbsp;<i>"</i><a href="https://commission.europa.eu/document/download/10017eb1-4722-4333-add2-e0ed18105a34_en" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i><strong><u>A Competitiveness Compass for the EU</u></strong></i></a><i>"</i>, una bussola strategica per orientare le politiche europee nei prossimi anni.</p><p>La bussola evidenzia i punti di forza dell’Unione Europea:&nbsp;<strong>talenti, forza lavoro altamente qualificata,&nbsp;</strong>ampio bacino di capitali privati e altrettanto&nbsp;<strong>ampio mercato unico, un ambiente giuridico stabile</strong>&nbsp;e prevedibile, il rispetto dello stato di diritto e un'economia sociale di mercato unica.</p><p>Tuttavia, riconosce anche le debolezze strutturali che limitano la produttività e rendono l'Europa vulnerabile di fronte alle sfide poste dalla concorrenza sleale e dalle distorsioni nella produzione globale.</p><p>Come sottolineato nel&nbsp;Rapporto Draghi, se l’Europa accetta un declino economico gestito e graduale, si condanna a una "lenta agonia", a meno che non cerchi di invertire la tendenza. La bussola è una&nbsp;<i>call for action</i>.</p><p><a href="https://www.altalex.com/documents/news/2025/02/26/eu-compass-diritto-lavoro-quali-novita-dobbiamo-aspettarci" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per l'articolo integrale</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 25 Feb 2025 14:41:11 +0100</pubDate>
                        <title>Studentati e rigenerazione urbana</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/studentati-e-rigenerazione-urbana</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">In Italia non esiste una definizione unica e organica di "rigenerazione urbana" a livello nazionale.</p><p class="text-justify">Attualmente, al Senato è in esame il&nbsp;<a href="https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01360984.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">disegno di legge unificato sulla rigenerazione urbana</a> che costituisce la sintesi di ben otto disegni di legge.</p><p class="text-justify">Peraltro, sempre nell’ottica di semplificare e rendere più attuale la normativa sul governo del territorio, il 21 febbraio è terminata la consultazione pubblica per la riforma del Testo Unico dell'Edilizia, con la quale il Ministero delle Infrastrutture ha raccolto le segnalazioni dagli operatori del settore in merito alle criticità della normativa attuale nell’ottica di una riforma organica della materia.</p><p class="text-justify">Al di là della definizione normativa, la rigenerazione urbana viene generalmente intesa come un insieme di interventi volti alla riqualificazione e valorizzazione del tessuto urbano esistente, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita, promuovere la sostenibilità ambientale e rilanciare l’economia locale.</p><p class="text-justify">Tra le leve strategiche per la rigenerazione urbana e l’inclusione sociale ci sono gli studentati: la crescente richiesta di alloggi per studenti costituisce uno stimolo per riqualificare zone degradate o inutilizzate, con la realizzazione di strutture sostenibili, inserite armonicamente nel contesto urbano e ben collegate con i servizi locali.</p><p class="text-justify"><strong><u>Le diverse tipologie di residenze universitarie</u></strong></p><p class="text-justify">La disciplina degli studentati si articola diversamente a varia a seconda della tipologia (residenza universitaria privata <i>tout court</i>; residenza universitaria cofinanziata ai sensi della legge n. 338/2000 e del PNRR; residenza universitaria privata convenzionata).</p><p class="text-justify"><strong><u>Residenze universitarie private</u></strong></p><p class="text-justify">La normativa nazionale e regionale applicabile agli immobili privati adibiti a studentato dipende dalla destinazione d’uso che viene attribuita a questa tipologia di immobili a livello comunale.&nbsp;</p><p class="text-justify">Le destinazioni d’uso più comunemente attribuibili agli studentati sono:</p><ul><li><p class="text-justify"><span><strong>residenziale</strong></span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>turistico-ricettiva</strong></span></p></li></ul><p class="text-justify"><strong><u>Residenze universitarie cofinanziate ai sensi della legge n. 338/2000 e del PNRR.</u></strong></p><p class="text-justify">Con l’entrata in vigore del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (il PNRR) la legge n. 338/2000 è stata integrata con l’inserimento di nuove previsioni volte a conseguire l’obiettivo di creare almeno 60.000 posti letto aggiuntivi rispetto a quelli esistenti entro il 30 giugno 2026 (data di scadenza ultima fissata dal PNRR per il completamento dell’Obiettivo M4C1-30).&nbsp;</p><p class="text-justify">A tale scopo sono stati inseriti nell’art. 1 della legge n. 338/2000 i commi 4-bis e 4-ter, nonché i nuovi art. 1-bis (Nuovo housing universitario), 1-ter (Regime autorizzatorio per l’esercizio di una struttura residenziale universitaria) e 1-quater (Semplificazioni in tema di cambi di destinazione d’uso degli immobili da destinare a residenze universitarie).</p><p class="text-justify"><strong><u>Residenze universitarie e alloggi sociali</u></strong></p><p class="text-justify">Le residenze universitarie possono essere, a determinate condizioni, qualificate come una forma di alloggio sociale, in quanto offrono soluzioni abitative a canoni calmierati per studenti con difficoltà economiche, garantendo un accesso equo all’istruzione superiore.&nbsp;</p><p class="text-justify">Le residenze universitarie sono realizzate&nbsp;in regime di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) a cura e spese del privato, previa stipula di una convenzione di gestione con il comune di riferimento per la regolamentazione, tra le altre cose, della gestione, dei canoni, dei prezzi e dei servizi.&nbsp;</p><p class="text-justify">Nel panorama milanese, tra le iniziative più recenti va segnalata la sottoscrizione, lo scorso 18 febbraio, tra il&nbsp;<a href="https://www.linkedin.com/company/comune-di-milano/" target="_blank" title="https://www.linkedin.com/company/comune-di-milano/" rel="noreferrer">Comune di Milano</a> e il Fondo Cervino - Comparto B (gestito da REAM SGR) delle convenzioni per la gestione di due residenza universitarie (per un totale di 1152 posti alloggio) che saranno nelle immediate vicinanze dell’area su cui sorgerà il campus dell’università Statale per le materie scientifiche&nbsp;</p><p class="text-justify">Gli studentati contribuiscono a soddisfare una quota di edilizia residenziale sociale prevista dalla dal Programma Integrato di Intervento per la valorizzazione dell’area MIND – Milano Innovation District.</p><p class="text-justify">Il progetto rappresenta virtuoso esempio di rigenerazione urbana attraverso la realizzazione di alloggi sociali sull’area già sede di “Expo 2015”.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 24 Feb 2025 10:20:02 +0100</pubDate>
                        <title>Sicurezza informatica</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sicurezza-informatica</link>
                        <description>Il Regolamento Ue Dora innova nel campo della cybersecurity finanziaria. Obbligo di strategie che garantiscano sicurezza e affidabilità delle operazioni</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di <strong>Loris Cottoni </strong>sul numero di Febbraio di <strong>Private - Magazine del Private Banking</strong></p><p>Da metà gennaio è applicabile il Regolamento Ue 2022/2554, più noto come Dora (Digital Operational Resilience Act), una delle più importanti innovazioni nel framework della sicurezza informatica in ambito bancario, finanziario ed assicurativo. Fa parte di un pacchetto di misure più ampio ed articolato che include ulteriori Regolamenti delegati e Regolamenti di esecuzione, nonché misure nazionali di adeguamento ed armonizzazione dell'ordinamento interno al mutato contesto normativo.</p><p><strong>Cresce l'impatto dei rischi It</strong></p><p>Tra i motivi che hanno indotto il legislatore europeo a varare una riforma così radicale e impattante c'è il crescente grado di digitalizzazione dei servizi bancari e finanziari, che ha amplificato i potenziali impatti dei rischi informatici (sia in termini quantitativi che qualitativi) sull'operatività delle entità finanziarie. In tal senso, le entità finanziarie e i loro provider di servizi Ict saranno obbligati a formalizzare e adottare strategie aziendali che prevedano misure adeguate e idonee a garantire la sicurezza e l'affidabilità delle loro operazioni. Tra le altre cose, le predette strategie aziendali dovranno indudere sia misure di sicurezza "preventive" (misure di sicurezza informatica volte a rendere più robusti i sistemi aziendali contro attacchi e minacce esterne) sia "successive" (mitigazione degli impatti, risoluzione dei problemi, gestione degli incidenti, garanzia della continuità aziendale e così via).</p><p><strong>Riforma in 5 punti</strong></p><p>I pilastri principali su cui poggia la disciplina di Dora sono essenzialmente 5, che possono essere così sintetizzati:</p><ul><li><u>la gestione dei rischi Ict</u><i>, cioè l'obbligo in primo luogo di mappare tutte le funzioni e le attività aziendali che sono supportate da servizi ICT e, in secondo luogo, il dotarsi di strutture di governante interna per la gestione del rischio ICT con un'attribuzione chiara di ruoli e responsabilità formalizzate in apposite policy interne;</i></li><li><u>la resilienza operativa digitale</u><i>: ossia l'obbligo di prevedere un programma di test da eseguire periodicamente per valutare e rimediare eventuali lacune emerse in materia di sicurezza informatica; la gestione dei rapporti con i fornitori di servizi Ict: la valutazione e il monitoraggio dei rischi dei rapporti con i fornitori esterni (inclusi i subcontractor) per il tramite la redazione di accordi contrattuali che includano certe clausole contrattuali a tutela degli interessi dell'entità finanziaria lungo tutta la catena di fornitura dei servizi;</i></li><li><u>la gestione degli incidenti</u>: in primo luogo, il dotarsi di griglie interne per la classificazione degli incidenti e delle minacce informatiche e, in secondo, l'obbligo di informare tempestivamente le autorità competenti in merito ad eventuali incidenti significativi e alle misure adottate per affrontarli e mitigarne gli impatti; </li><li><u>la condivisione delle informazioni ("infosharing")</u>: l'istituzione di meccanismi di condivisone delle informazioni in modo tale da incrementare di alertness e readiness degli operatori di mercato a fronte del continuo evolversi dei rischi Ict. L'impatto di Dora sulle varie tipologie di entità finanziarie non sarà evidentemente lo stesso per tutte, perché alcune di esse (si pensi al caso delle banche) erano già sottoposte ad un regime regolamentare in materia di rischi Ict particolarmente oneroso, che di fatto già includeva molte delle misure poi successivamente introdotte da Dora.</li></ul><p><strong>Impatto diversificato</strong></p><p>Nel caso di altre entità finanziarie (si pensi ad esempio ai Gefia), gli impatti di Dora saranno certamente maggiori, poiché tali tipologie di soggetti sono stati sinora sottoposti a un framework regolamentare decisamente più snello rispetto a quello delle banche. In tal senso, la <strong>Banca d'Italia</strong>, con le recenti comunicazioni del 23 e del 30 dicembre 2024, ha avuto modo di esternare agli operatori di mercato le proprie preliminari "aspettative di vigilanza" con riferimento ai prossimi passaggi che le entità finanziarie vigilate dall'Istituto di via Nazionale dovranno compiere per adeguarsi al nuovo regolamento comunitario. Infine, si segnala che al momento non tutti i tasselli che compongono il vasto pacchetto Dora sono stati ancora finalizzati. In particolare, mancano ancora all'appello alcune misure di “secondo livello” (regolamenti delegati, regolamenti di esecuzione, etc.) nonché le misure nazionali di adeguamento della normativa domestica.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 24 Feb 2025 10:02:00 +0100</pubDate>
                        <title>Nuove frontiere legali: tecnologia 5.0 al servizio del recupero dei crediti commerciali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuove-frontiere-legali-tecnologia-50-al-servizio-del-recupero-dei-crediti-commerciali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>26 febbraio 2025<br>Webinar</p><p>Nell’ambito del ciclo di incontri organizzati da IEI Connect, <strong>Gianluca Massimei</strong> interverrà nell’ultimo appuntamento affrontando il tema: “<i><strong>Nuove frontiere legali: tecnologia 5.0 al servizio del recupero dei crediti commerciali</strong></i>”.&nbsp;</p><p>Gianluca si concentrerà sull'uso delle tecnologie più avanzate per supportare le imprese nella gestione economica e legale.</p><p><strong><u>Clicca qui per iscrizione all'evento</u></strong></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 21 Feb 2025 15:37:54 +0100</pubDate>
                        <title>TAR Lazio: prescrizione decennale per il recupero incentivi GSE decorre dai conguagli</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tar-lazio-prescrizione-decennale-per-il-recupero-incentivi-gse-decorre-dai-conguagli</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Dopo la recentissima sentenza del Consiglio di Stato, pubblicata lo scorso 3 febbraio (ne avevamo parlato qui:&nbsp;<a href="https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-consiglio-di-stato-conferma-la-prescrizione-decennale-del-diritto-del-gse-al-recupero-degli-incentivi-indebitamente-erogati" target="_blank"><i>Il Consiglio di Stato conferma la prescrizione decennale del diritto del GSE al recupero degli incentivi indebitamente erogati</i></a>), anche il TAR Lazio, Sez. III <i>ter</i>, con sentenza pubblicata il 17 febbraio 2025, n. 3443, è tornato a pronunciarsi sul tema della prescrizione decennale del diritto del GSE al recupero degli incentivi indebitamente erogati <strong>in caso di conguagli tariffari </strong>precisando che: <strong>il </strong><i><strong>dies a quo</strong>&nbsp;</i>della prescrizione inizia a<strong>&nbsp;decorrere&nbsp;</strong>dal giorno in cui il diritto del Gestore può essere fatto valere, ovverosia<strong> dal 30 giugno dell’anno successivo a quello solare di produzione</strong>.</p><p class="text-justify">Nella fattispecie, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Gestore ordinava la restituzione degli incentivi percepiti in eccesso sulla base dei conguagli per il periodo 2012-2015, con riferimento ad un impianto fotovoltaico su edificio ammesso al Quarto Conto Energia.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il ricorrente, oltre a lamentare l’erroneità delle letture effettuate dal Gestore in sede di conguaglio, ha contestato l’intervenuta prescrizione del diritto di credito del GSE con riferimento all’annualità del 2012, in quanto l’impugnata richiesta di restituzione è stata notificata nel novembre del 2022 ovverosia oltre i dieci anni dall’incasso degli incentivi percepiti da luglio ad ottobre 2012.</p><p class="text-justify">Chiarite le modalità di determinazione dell’incentivo in concreto spettante ai proponenti in questione, basate sulla previsione di cui all’<strong>art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 91/2014</strong>, secondo la quale il GSE eroga le tariffe incentivanti<i>&nbsp;</i>“<i>con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno solare di produzione ed&nbsp;<strong>effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva entro il 30 giugno dell’anno successivo</strong></i>”, il TAR Lazio ha ribadito che l’azione di recupero da parte del Gestore delle somme corrisposte e non dovute deve ritenersi soggetta all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 del cod. civ., “<i>il cui termine decorre dal giorno di erogazione delle somme, avendo l'azione di ripetizione dell’indebito come suo fondamento l’inesistenza, totale o parziale, dell’obbligazione adempiuta da una parte, perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto o è venuto meno successivamente</i>”.</p><p class="text-justify">Partendo da tale presupposto, il TAR Lazio ha precisato che, <strong>in caso di conguaglio</strong>, <strong>l’individuazione materiale delle somme relative all’anno solare di produzione ha luogo entro il 30 giugno dell’anno successivo rispetto a quello di produzione</strong>.</p><p class="text-justify">La <i>ratio</i> sottesa a tale orientamento risiederebbe nella peculiarità del sistema di erogazione degli incentivi basato su rate di acconto e conguaglio finale, che consente al Gestore di ottenere “<i>una quantificazione completa dell’energia prodotta nell’anno solare di riferimento solamente nell’anno successivo</i>” e, in tal modo (i) confrontare la produzione effettiva con la produzione presunta; (ii) ottenere l’incentivo in concreto spettante, moltiplicando la produzione effettiva per la tariffa riconosciuta; (iii) effettuare la somma algebrica tra incentivo erogato in acconto e incentivo in concreto spettante; (iv) ricavare l’importo da sottoporre a conguaglio.</p><p class="text-justify">Secondo i giudici del TAR Lazio, quindi, solo l’esatta determinazione nell’anno successivo rispetto all’anno solare di produzione consente al GSE, da un lato, di effettuare il conguaglio una volta ricevute i dati effettivi di produzione dell’impianto dal gestore di rete e, dall’altro, di esercitare il proprio diritto a chiedere la restituzione degli incentivi erogati e non dovuti.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 21 Feb 2025 10:23:56 +0100</pubDate>
                        <title>Legal 500 Patent Litigation Guide | Capitolo Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legal-500-patent-litigation-guide-capitolo-italia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>ADVANT Nctm ha curato, grazie al contributo di <strong>Paolo Lazzarino</strong> e<strong> Roberto Cesaro</strong>, il capitolo italiano della Legal500 Patent Litigation Guide.</p><p>La guida fornisce una panoramica esaustiva sulle controversie in materia di brevetti all'interno della giurisdizione italiana, toccando argomenti quali:</p><ul><li>Contraffazione di brevetti (diretta e indiretta)</li><li>Invalidità dei brevetti</li><li>Ingiunzioni e procedimenti di opposizione</li><li>Tendenze future del contenzioso</li></ul><p><a href="https://www.legal500.com/guides/chapter/italy-patent-litigation/?_gl=1*3am96z*_up*MQ..*_ga*MzAwMDUyNDg2LjE3MzgwNzU0NTg.*_ga_JFNJC5V947*MTczODA3NTQ1Ny4xLjEuMTczODA3NTQ3Mi4wLjAuMA" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per leggere la guida</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 20 Feb 2025 17:11:39 +0100</pubDate>
                        <title>Retail investment strategy: il punto sulle nuove regole per i banker</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/retail-investment-strategy-il-punto-sulle-nuove-regole-per-i-banker</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Dopo la fumata bianca del Consiglio europeo alla Retail investment strategy, ci si attendeva un testo definitivo entro il primo semestre del 2025. Ma l’adozione della direttiva non sembrerebbe all’orizzonte. We Wealth ne ha discusso con Francesco Mocci, partner di Advant Nctm.</i></p><p>Sono trascorsi otto mesi dalla fumata bianca del Consiglio europeo alla <a href="https://www.we-wealth.com/voices/retail-investment-strategy-l-evoluzione-dei-modelli-di-business" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Retail investment strategy</strong></a>, il nuovo pacchetto di norme che mira a rendere più semplice e sicuro l’accesso dei risparmiatori ai mercati finanziari. Ma, da allora, non si registrano significativi passi in avanti. Anzi, l’adozione della direttiva “non si vede più all’orizzonte”, racconta a <i>We Wealth</i> <strong>Francesco Mocci, partner di Advant Nctm</strong>. A che punto siamo?</p><p>“Dopo che a giugno 2024 anche il Consiglio europeo aveva diffuso la propria versione della direttiva omnibus nell’ambito della Retail investment strategy, in seguito alla proposta iniziale della Commissione e alla versione intermedia dell’Econ – comitato permanente in seno al Parlamento europeo – <strong>avrebbe dovuto avviarsi la procedura di trilogo</strong>, una consultazione informale tra le tre istituzioni che avrebbe auspicabilmente portato, nel <strong>primo semestre del 2025</strong>, alla convergenza delle tre parti su un <strong>testo definitivo</strong>”, ricorda Mocci. “Il condizionale è d’obbligo, considerato che non si registrano significativi passi in avanti e l’adozione della direttiva non si vede più all’orizzonte”, aggiunge.</p><p>Non ci si attendeva certamente un percorso facile, perché <strong>le tre versioni divergono su molti punti</strong>: da quelli più pubblicizzati, come la disciplina degli inducements e l’individuazione e assicurazione del value for money, ad altri meno studiati, per esempio il test di adeguatezza e appropriatezza e la regolamentazione dei <a href="https://www.we-wealth.com/news/influencer-e-finanza-come-difendersi" target="_blank" rel="noreferrer">finfluencer</a>. “La tendenza che si ricava dall’analisi delle proposte di Commissione, Econ e Consiglio è comunque quella di un <strong>progressivo ammorbidimento</strong>, con la proposta del Consiglio che è decisamente meno ambiziosa di quella iniziale della Commissione e più attenta a evitare appesantimenti operativi per gli intermediari”, prosegue l’esperto. Ma nonostante i tentativi di Parlamento e Consiglio di ridurre la portata rivoluzionaria delle posizioni inizialmente sostenute dalla Commissione, <strong>le soluzioni fin qui discusse e proposte sembrerebbero continuare a non convincere vasti segmenti del mercato</strong>.</p><p><a href="https://www.we-wealth.com/news/retail-investment-strategy-a-che-punto-siamo" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Articolo integrale su We Wealth</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 20 Feb 2025 14:35:00 +0100</pubDate>
                        <title>Tax treatment of after-sale warranties: VAT or insurance tax?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tax-treatment-of-after-sale-warranties-vat-or-insurance-tax</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Capita spesso, soprattutto nel settore automobilistico, che la vendita di prodotti, come gli autoveicoli, sia accompagnata dalla vendita di pacchetti di garanzie post-vendita.</p><p>Il trattamento ai fini delle imposte indirette di tali pacchetti deve essere analizzato attentamente in base alle leggi fiscali dello Stato di residenza dell'azienda produttrice e alle leggi fiscali dello Stato in cui il prodotto viene venduto.</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/Tax_2.pdf" target="_blank"><strong><u>Leggi qui</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 20 Feb 2025 09:42:23 +0100</pubDate>
                        <title>SFDR: un regolamento da rivedere profondamente</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sfdr-un-regolamento-da-rivedere-profondamente</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di Lorenzo Macchia per <a href="https://www.fondiesicav.it/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Fondi &amp; Sicav</u></strong></a></p><p>Alla fine del 2023 la Commissione europea ha avviato e concluso due consultazioni, una mirata e una pubblica, per la revisione e la modifica del regolamento (Ue) 2019/2088, la cosiddetta Sustainable finance disclosure regulation (Sfdr). La consultazione pubblica aveva come obiettivo di raccogliere informazioni e opinioni da un’ampia gamma di soggetti interessati, tra i quali operatori finanziari, organizzazioni non governative, associazioni di categoria, autorità nazionali competenti e investitori professionali e al dettaglio, sulle loro esperienze con l’attuazione dell’Sfdr.</p><p>In particolare, la Commissione ha invitato gli stakeholder a rispondere a vari quesiti in merito allo stato di attuazione della Sfdr, al raggiungimento degli obiettivi prefissati, alle eventuali criticità e ai problemi riscontrati nell’attuazione del citato regolamento. Inoltre, è stata posta l’attenzione sull’interazione della Sustainable finance disclosure regulation con altre norme sulla finanza sostenibile, cercando di spronare gli intervistati a indicare eventuali incongruenze o disallineamenti tra il nuovo regolamento e il resto del framework normativo europeo di settore.</p><p>Sulla base del documento e dalle risultanze che sono emerse la Commissione e le Esa hanno preso atto che il quadro normativo potrebbe essere migliorato e che le norme contenute nel Regolamento Sfdr potrebbero risultare assai complesse e di difficile comprensione, in particolare per gli investitori al dettaglio.</p><p>Per cercare di dare un contributo attivo per la revisione del Regolamento Sfdr, le autorità di vigilanza nel giugno 2024 hanno pubblicato di propria iniziativa un parere diretto a rappresentare, inter alia, i benefici che potrebbe avere l’introduzione di un sistema di categorizzazione e/o di un indicatore di sostenibilità che permetta agli investitori al dettaglio di comprendere meglio il profilo di sostenibilità sottostante i prodotti finanziari.</p><p>La previsione di nuove categorie di prodotti finanziari sostituirebbe l’attuale differenziazione tra strumenti che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali e altri che hanno come obiettivo un investimento sostenibile, che, come noto, ha generato non pochi dubbi e criticità applicative tra gli operatori.</p><p>Un problema riscontrato da molti concerne la genericità delle indicazioni contenute nell’articolo 8 del Regolamento Sfdr, in quanto la «promozione di caratteristiche ambientali o sociali», cui si fa riferimento, comprende una gamma molto ampia di ambizioni di sostenibilità.</p><p>Per quanto riguarda invece l’applicazione dell’articolo 9 del regolamento Sfdr è stata riscontrata dalla stessa Commissione l’ampia discrezionalità concessa ai manufacturer nella strutturazione dei prodotti finanziari derivante dall’astratta definizione di investimento sostenibile ai sensi dell’art. 2, paragrafo 17 della Sfdr.</p><p>Tenendo conto di queste difficoltà le autorità di vigilanza propongono adesso di introdurre in prima battuta due nuove categorie di prodotti finanziari di semplice comprensione per l’investitore al dettaglio, con criteri oggettivi e soglie chiare e trasparenti.</p><p>Per gli strumenti che investono in attività economiche e asset sostenibili dal punto di vista ambientale e/o sociale, le Esa suggeriscono di introdurre la «categoria dei prodotti sostenibili».</p><p>I prodotti ricompresi in tale categoria avranno l’obbligo di rispettare una «soglia minima di sostenibilità» prestabilita come parte degli investimenti del prodotto finanziario.</p><p>Per questi strumenti le autorità di vigilanza raccomandano alla Commissione di valutare la fusione in un’unica categoria cioè la divisione in due sottocategorie, ambientale e sociale, anche in considerazione della differenza di maturità tra i temi ambientali e sociali e in assenza di una cosiddetta tassonomia sociale. In merito ai prodotti che investono in attività economiche e attività non ancora sostenibili, ma che intendono raggiungere la sostenibilità nel tempo dal punto di vista ambientale e/o sociale, è stato suggeritoo di introdurre la «categoria dei prodotti di transizione», che dovranno prevedere specifiche strategie di investimento volte al progressivo miglioramento delle prestazioni ambientali e/o sociali a seconda degli obiettivi prefissati.</p><p>La partita è aperta e molti scommettono che la Commissione ha intenzione di proporre a breve una revisione completa e per certi versi rivoluzionaria del quadro normativo in materia di Sfdr.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 19 Feb 2025 15:01:00 +0100</pubDate>
                        <title>Dora: cybersicurezza bancaria, ora si fa sul serio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dora-cybersicurezza-bancaria-ora-si-fa-sul-serio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Finora le prassi delle banche e degli attori finanziari non hanno seguito schemi comuni sulla cybersicurezza e, per quanto generalmente buone, non esistono standard veri e propri per tutelare la un settore altamente sensibile agli attacchi dei criminali. Da questo gennaio, le cose cambiano: diventa vincolante, infatti, il regolamento DORA (Digital Operational Resilience Act), la normativa che impone regole uniformi a livello europeo per garantire la cyber resilienza delle entità finanziarie. Ma attualmente com’è messa la sicurezza informatica delle banche?</p><p>DORA punta a migliorare la “resilienza operativa digitale, ossia la capacità di costruire, assicurare e riesaminare la propria integrità e affidabilità operativa, garantendo tramite i servizi informatici di fornitori terzi, la sicurezza dei sistemi informatici anche a fronte di eventuali perturbazioni”, spiegano <strong>Fabio Coco e Loris Cottoni</strong>.&nbsp;</p><p>“Sebbene molte banche italiane abbiano già avviato processi di miglioramento nella protezione dei dati, dei sistemi informatici e delle infrastrutture di rete, la vera sfida risiede nel consolidare un approccio integrato e coordinato tra le diverse strutture interne della banca, con l’obiettivo di mantenere aggiornati e al passo coi tempi i sistemi di difesa contro minacce in continua evoluzione”, aggiungono Coco e Cottoni. “Ciascuna entità finanziaria dovrà individuare i contratti riconducibili a servizi ICT e distinguere i servizi essenziali o importanti”, vale a dire quelli che, in caso di interruzione, potrebbero minare “sostanzialmente i risultati finanziari o la continuità dei servizi” della banca. Insomma, bisognerà capire e prevedere dove un cyber attacco potrebbe fare davvero male, anche se mirato ai fornitori della banca-bersaglio e non direttamente all’istituto. Successivamente, si dovrà svolgere una gap analysis per individuare carenze nei processi o nei sistemi e adeguare policy e contratti ai nuovi requisiti previsti da DORA.</p><p>L'articolo completo su <a href="https://www.we-wealth.com/news/dora-cybersicurezza-banche" target="_blank" rel="noreferrer">We Wealth</a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 18 Feb 2025 14:56:20 +0100</pubDate>
                        <title>Chambers and Partners Global Guide 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/chambers-and-partners-global-guide-2025</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Siamo orgogliosi di comunicare che 6 aree di pratica di ADVANT Nctm sono presenti nelle classifiche di <strong>Chambers Global 2025</strong>!&nbsp;</p><p>Abbiamo inoltre raggiunto l’importante risultato di 15 ranking per i nostri professionisti.<br><br>In particolare, si registrano <strong>2 upgrade</strong> di Practice Area e <strong>7 upgrade</strong> per gli individual.<br><br><strong>Paolo Montironi</strong> diventa Senior State People mentre <strong>Pietro Zanoni </strong>viene promosso in Band 1 per Corporate/M&amp;A: Mid-Market.<br><br><strong>Alessia Trevisan </strong>entra per la prima volta nei Ranking, sempre per Corporate/M&amp;A: Mid-Market.<br><br>Congratulazioni!<br><br><a href="https://chambers.com/law-firm/advant-nctm-global-2:2914" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per la Global Guide 2025</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 13 Feb 2025 11:04:02 +0100</pubDate>
                        <title>Così cambia l’insider trading a Piazza Affari</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cosi-cambia-linsider-trading-a-piazza-affari</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Senato ha approvato un disegno di legge di iniziativa governativa che modifica (articolo 19 bis) la prospettiva su Piazza Affari. Da un lato, viene esteso di un anno il lavoro della Commissione Tuf per la revisione del Testo Unico della Finanza in materia di OPA. Dall'altro, si prevede una riforma del sistema sanzionatorio per le società quotate, con impatti evidenti sull’Authority dei mercati, la Consob.</p><p>«<i>L’articolo 19 bis approvato dal Senato, delega al governo, nell’ambito della Legge Capitali, una riforma organica delle sanzioni applicabili alle società quotate, che costituiscono un deterrente per l’accesso al mercato</i>», commenta<strong> Lukas Plattner</strong>.&nbsp;</p><p><strong>L'articolo completo su </strong><a href="https://www.milanofinanza.it/news/cosi-cambia-l-insider-trading-a-piazza-affari-202502121727307120?refresh_cens" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Milano Finanza</strong></a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8481</guid>
                        <pubDate>Wed, 12 Feb 2025 15:04:00 +0100</pubDate>
                        <title>GC Summit Italy 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/gc-summit-italy-2025</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>19 febbraio 2025 | 13.00-19.00 | Hilton Milan, Via Luigi Galvani 12, Milano</p><p><strong>Paolo Gallarati </strong>e <strong>Giulio Uras</strong> interverranno al <strong>GC Summit Italy 2025</strong>, l’evento organizzato da Legal 500 dedicato ai general counsel. Il loro intervento si concentrerà sul tema: “<strong>The Role of the General Counsel in Cybersecurity: Rising to the Challenge of the NIS2</strong>”, affrontando le sfide emergenti della sicurezza informatica e il ruolo cruciale del General Counsel nell'adeguarsi alla normativa NIS2.<br>&nbsp;</p><p><a href="https://www.legal500.com/events/gc-summit-italy-2025/#sponsors" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Maggiori informazioni</i></a><i>.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Compliance</category>
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 11 Feb 2025 17:52:16 +0100</pubDate>
                        <title>L’innovation defence nelle concentrazioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/linnovation-defence-nelle-concentrazioni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>18 febbraio 2025, a partire dalle 16.00</i><br><i>Piazza Diaz 2, Milano</i><br><i>Via Barberini 86, Roma</i></p><p><a href="https://www.linkedin.com/in/luca-toffoletti-430532a/" target="_blank" class="ember-view" rel="noreferrer"><strong>Luca Toffoletti</strong></a> parteciperà all’evento organizzato da Concorrenze intervenendo sul tema della “innovation defence” nel controllo antitrust delle concentrazioni (dalle killer acquisition al Rapporto Draghi).&nbsp;<br><br>Luca ne discuterà con Michele Piergiovanni, Head of Unit and Acting Director della European Commission.<br><br><a href="https://lnkd.in/dAeSdX2Q" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per ulteriori informazioni</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 11 Feb 2025 16:34:56 +0100</pubDate>
                        <title>Nota di Sintesi del Decreto FER-X Transitorio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nota-di-sintesi-del-decreto-fer-x-transitorio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">1. <strong>Finalità e Contesto Normativo</strong></p><p class="text-justify">Il decreto <strong>FER-X Transitorio</strong> è stato firmato, ma non ancora pubblicato (e, quindi, non ancora entrato in vigore) dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in attuazione degli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 199/2021, con l'obiettivo di sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con costi vicini alla competitività di mercato.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">2. <strong>Ambito di Applicazione</strong></p><p class="text-justify">Si applica a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>Fotovoltaico</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Eolico</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Idroelettrico</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Gas residuati dai processi di depurazione</span></p></li></ul><p class="text-justify">Anche gli impianti agrivoltaici sono incentivabili in quanto ricompresi tra i fotovoltaici, ancorché non beneficino di nessun maggior incentivo e/o criterio di priorità nell’ammissione al meccanismo incentivante.</p><p class="text-justify">Rientrano nell’ambito di applicazione anche gli interventi di rifacimento integrale e parziale e di potenziamenti di impianti esistenti limitatamente alla nuova sezione di impianto ascrivibile al potenziamento.</p><p class="text-justify">La validità del decreto è transitoria, con scadenza al <strong>31 dicembre 2025</strong>, salvo esaurimento anticipato del contingente di potenza previsto per gli impianti di taglia superiore ad 1 MW. Per gli impianti di potenza inferiore ad 1 MW il decreto cesserà di applicarsi 60 giorni dopo il raggiungimento del contingente di potenza pari a 3 GW qualora antecedente al 31 dicembre 2025.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">3.<strong> Meccanismo di Supporto</strong></p><p class="text-justify">Il decreto prevede due modalità di accesso agli incentivi:</p><ul><li><p class="text-justify"><span><strong>Accesso diretto</strong> per impianti con potenza ≤ <strong>1 MW</strong> (purché abbiano avviato i lavori dopo l’entrata in vigore del FER X transitorio).</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>Procedure competitive (aste al ribasso)</strong> per impianti con potenza &gt; <strong>1 MW</strong>, con assegnazione basata su offerte economiche.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Con riferimento agli impianti con potenza &gt; <strong>1 MW</strong>, è previsto che il meccanismo incentivante operi solamente per il 95% dell’energia prodotta dagli impianti che risultino ammessi.</p><p class="text-justify">I <strong>contingenti di potenza</strong> per gli impianti di piccola taglia sono pari a&nbsp;3 GW.&nbsp;Quelli previsti per le procedure competitive, invece, sono:</p><ul><li><p class="text-justify"><span><strong>Fotovoltaico:</strong> 10 GW</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>Eolico:</strong> 4 GW</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>Idroelettrico:</strong> 0,63 GW</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>Gas da depurazione:</strong> 0,02 GW</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>Totale:</strong> 14,65 GW</span></p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">4. <strong>Criteri di Selezione e Priorità</strong></p><p class="text-justify">L'accesso agli incentivi è condizionato al rispetto di requisiti ambientali, tecnici ed economici.&nbsp;</p><p class="text-justify">Per gli impianti di potenza superiore a 1 MW, il requisito più innovativo rispetto ad altri meccanismi di incentivazione è costituito dall’obbligo di partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento.</p><p class="text-justify">Per tali impianti, gli altri principali requisiti sono :</p><ul><li><p class="text-justify"><span>possesso del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio dell’impianto, ma si segnala che, su richiesta del produttore, è possibile accedere alle procedure competitive presentando il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ove previsto;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>preventivo di connessione accettato in via definitiva e registrazione dell'impianto sul sistema GAUDI di Terna validata dal gestore di rete;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>conformità ai requisiti prestazionali e alle norme nazionali e euro-unionali in materia di tutela ambientale necessari anche per rispettare il principio del “</span><i><span>Do No Significant Harm</span></i><span>” (“<strong>DNSH</strong>”) nonché ai requisiti di cui all’Allegato 3, declinati nelle regole operative che saranno emanate dal GSE;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>possesso di almeno uno dei seguenti requisiti volti a dimostrare la solidità finanziaria del soggetto richiedente:</span></p><ul><li><p class="text-justify"><span>possesso di dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all’entità dell’intervento, tenuto conto della redditività attesa dall’intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l’impegno del medesimo istituto a finanziare l’intervento;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>capitalizzazione, in termini di capitale sociale interamente versato e/o di versamenti in conto futuro aumento capitale, il cui valore minimo è stabilito in relazione all'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto, determinato applicando, alla potenza nominale dell’impianto, il costo specifico di investimento, nella seguente misura:</span></p><ul><li><p class="text-justify"><span>il 10% sulla parte dell'investimento fino a cento milioni di euro;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il 5% sulla parte dell'investimento eccedente cento milioni di euro e fino a duecento milioni di euro;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il 2% sulla parte dell'investimento eccedente i duecento milioni di euro.</span></p></li></ul></li></ul></li></ul><p class="text-justify">Non è consentito, altresì, l’accesso al meccanismo di supporto agli impianti di potenza superiore a 1 MW per i quali siano stati avviati i lavori di realizzazione prima di aver presentato istanza di partecipazione alle procedure competitive.</p><p class="text-justify">Costituiscono criteri di priorità, in caso di esubero di domande rispetto ai contingenti disponibili:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>Rimozione di <strong>amianto/eternit</strong> per gli impianti fotovoltaici.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>Rifacimenti integrali e potenziamenti</strong> su aree agricole senza aumento della superficie occupata.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Realizzazione in <strong>aree idonee</strong> secondo la normativa (nazionale) vigente.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>Presenza di sistemi di accumulo</strong> per migliorare la programmabilità della produzione.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>Contratti di approvvigionamento a lungo termine</strong> (minimo 10 anni).</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>Anteriorità &nbsp;</strong>della data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura.</span></p></li></ul><p class="text-justify">È previsto che, in sede di partecipazione alle procedure competitive, il proponente debba presentare una cauzione c.d. provvisoria a garanzia della qualità del progetto e l’impegno a prestare una cauzione definitiva a garanzia della realizzazione dell’impianto entro 90 giorni dalla pubblicazione con esito positivo della relativa graduatoria.</p><p class="text-justify">La cauzione definitiva è determinata in misura pari al 10% del costo di investimento previsto per la realizzazione dell’impianto determinato per tecnologia secondo la seguente tabella:</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><figure class="table"><table style="border-style:none;" class="contenttable"><tbody><tr><td style="border-color:windowtext;border-width:1.0pt;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;width:240.7pt;"><p class="text-justify"><span><strong>Fonte rinnovabile</strong></span></p></td><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:none;border-right-style:solid;border-top-style:solid;border-width:1.0pt;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;width:240.7pt;"><p class="text-justify"><span><strong>Costo specifico di investimento (Euro/KW)</strong></span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;border-width:1.0pt;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;width:240.7pt;"><p class="text-justify"><span>Fotovoltaica</span></p></td><td style="border-bottom:1.0pt solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid windowtext;border-top-style:none;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;width:240.7pt;"><p class="text-justify"><span>900</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;border-width:1.0pt;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;width:240.7pt;"><p class="text-justify"><span>Eolica</span></p></td><td style="border-bottom:1.0pt solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid windowtext;border-top-style:none;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;width:240.7pt;"><p class="text-justify"><span>1.420</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;border-width:1.0pt;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;width:240.7pt;"><p class="text-justify"><span>Idraulica</span></p></td><td style="border-bottom:1.0pt solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid windowtext;border-top-style:none;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;width:240.7pt;"><p class="text-justify"><span>3.160</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;border-width:1.0pt;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;width:240.7pt;"><p class="text-justify"><span>Gas residuati dai processi di depurazione</span></p></td><td style="border-bottom:1.0pt solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid windowtext;border-top-style:none;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;width:240.7pt;"><p class="text-justify"><span>3.500</span></p></td></tr></tbody></table></figure><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">L’ammontare della cauzione provvisoria è, invece, pari al 50% dell’ammontare della cauzione definitiva.</p><p class="text-justify">La cauzione definitiva viene escussa, nella misura del 30%, nel caso in cui, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria il soggetto richiedente comunichi al GSE la rinuncia alla posizione utile in graduatoria. Laddove, invece, tale rinuncia sia comunicata tra i sei e i dodici mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il GSE escute il 50% della cauzione definitiva. Se non viene rispettato nemmeno tale ultimo termine, il GSE escute l’intero ammontare della cauzione definitiva.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">5. <strong>Modalità di Incentivazione e Prezzi</strong></p><p class="text-justify">Per gli impianti di potenza inferiore a 200 kW il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell’energia elettrica erogando, sulla produzione netta immessa in rete, il prezzo di aggiudicazione in forma di tariffa omnicomprensiva, fermo restando che il richiedente può optare per il meccanismo riservato agli impianti con potenza uguale o superiore a 200 kW.</p><p class="text-justify">Per questi ultimi, il supporto è assegnato tramite una <strong>tariffa differenziale</strong> (contratti per differenza a due vie), restando l’energia prodotta dall’impianto nella disponibilità del richiedente/produttore che, dunque, è libero di valorizzarla sul mercato:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>Se il <strong>prezzo di mercato</strong> è inferiore al <strong>prezzo di aggiudicazione</strong>, il GSE integra la differenza.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Se il prezzo di mercato è superiore, il produttore deve restituire la differenza al sistema.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Il <strong>prezzo di mercato</strong> corrisponde al prezzo di riferimento individuato nel prezzo del Mercato del Giorno Prima gestito dal GME, purché maggiore di zero, determinato nel periodo rilevante delle transazioni e nella zona di mercato (quindi, P<sub>Z</sub>) in cui è localizzato l’impianto contrattualizzato.</p><p class="text-justify">Il prezzo di aggiudicazione, invece, è variabile e dipende dall’offerta (al ribasso) sul <strong>prezzo di esercizio</strong> che ogni operatore effettua nella relativa procedura d’asta. Ad oggi, il prezzo di esercizio che sarà applicato nelle procedure di cui al decreto in esame è il c.d. “prezzo di esercizio superiore” che è, a sua volta differente a seconda della tecnologia dell’impianto:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>95 Euro/MWh per il fotovoltaico e per l’eolico;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>105 Euro/MWh per l’idroelettrico;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>100 Euro/MWh per i gas residuati dai processi di depurazione.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Il prezzo di aggiudicazione, inoltre, una volta determinato è aggiornato all’inflazione ed è corretto sulla base della zona geografica in cui si trova l’impianto.</p><p class="text-justify">Infine, il prezzo di aggiudicazione è corretto nella misura di:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>+ 27 Euro/MWh per impianti fotovoltaici in sostituzione di eternit o amianto;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>+ 5 Euro/MWh, per impianti realizzati su specchi d’acqua.</span></p></li></ul><p class="text-justify">I <strong>prezzi di esercizio</strong> per impianti fino a 1 MW, invece, saranno stabiliti da ARERA e aggiornati periodicamente.</p><p class="text-justify">È prevista la possibilità di adeguamento delle tariffe e delle regole per le nuove procedure in base all’andamento del mercato.</p><p class="text-justify">In caso di prezzi di mercato negativi o nulli:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>per gli impianti che partecipano al Mercato del Bilanciamento (quindi, per tutti gli impianti con potenza superiore a 1 MW e per tutti quegli impianti con potenza inferiore a 1 MW che hanno optato per la partecipazione a tale mercato), l’incentivo è calcolato sull’energia elettrica producibile nel solo periodo di tempo in cui il prezzo di mercato è risultato negativo/nullo. In particolare, l’incentivo in caso di prezzi di mercato negativi/nulli, è calcolato secondo la seguente formula:</span></p><p class="text-justify"><span>I = MIN (E<sub>p&nbsp;</sub>, P<sub>mb</sub>&nbsp;+ P<sub>o</sub>)</span></p><p class="text-justify"><span>dove</span></p><p class="text-justify"><span>I = incentivi</span></p><p class="text-justify"><span>E<sub>p </sub>= energia producibile</span></p><p class="text-justify"><span>P<sub>mb </sub>= programma in entrata nel Mercato del Bilanciamento</span></p><p class="text-justify"><span>P<sub>o </sub>= potenza offerta a prezzo nullo o negativo</span></p><p class="text-justify"><span>ARERA dovrà determinare le modalità di calcolo dell’energia producibile;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>per gli impianti che non partecipano al Mercato del Bilanciamento, l’erogazione dell’incentivo è sospesa nei soli periodi in cui il prezzo di mercato è risultato nullo/negativo e non è prevista alcuna erogazione al termine del periodo di incentivazione.</span></p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">In caso di taglio della produzione (c.d. <i>curtailment</i>):</p><ul><li><p class="text-justify"><span>in ottemperanza a ordini provenienti da gestori di rete per la risoluzione di problemi legati alla rete stessa, oppure</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>in ottemperanza a ordini impartiti da Terna sul Mercato del Bilanciamento e/o in altre piattaforme di bilanciamento europee, l’incentivo è calcolato sulla base dell’energia producibile dall’impianto nel solo periodo di </span><i><span>curtailment</span></i><span> e limitatamente ai volumi oggetto di taglio della produzione. È, comunque, riconosciuto dal GSE il prezzo medio di negoziazione relativo alle GO.</span></p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">6.<strong> Tempi di Realizzazione e Sanzioni</strong></p><p class="text-justify">Gli impianti devono entrare in esercizio <strong>entro 36 mesi</strong> dalla pubblicazione della graduatoria, al netto di eventuali cause di forza maggiore.</p><p class="text-justify">Per ritardi nella realizzazione sono previste <strong>penalità progressive</strong> sulla tariffa (0,2% per ogni mese per i primi nove mesi di ritardo e 0,5% per i successivi sei mesi) fino ad un massimo 15 (quindici) mesi di ritardo, oltre il quale è disposta la decadenza dall’accesso agli incentivi. In questo caso, qualora l’impianto venga successivamente riammesso a meccanismi di supporto, si applicherà una riduzione del 5% della tariffa.</p><p class="text-justify">In caso di mancato rispetto dei termini che precedono, il GSE provvede ad escutere la cauzione definitiva, fermo restando quanto indicato nel paragrafo 4 che precede in caso di rinuncia.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>7. Pubblicazione e prossimi passi</strong></p><p class="text-justify">Il Decreto non è ancora stato pubblicato ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del MASE.</p><p class="text-justify">Occorre, dunque, ora attendere, oltre alla pubblicazione del Decreto, entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore, l’ulteriore pubblicazione delle regole operative da parte del GSE e la delibera con la quale ARERA:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>provvede a definire i prezzi di aggiudicazione per gli impianti di potenza inferiore o uguale a 1 MW che accedono direttamente al meccanismo di supporto (ARERA);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>provvede a pubblicare i prezzi di esercizio (ARERA);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>definisce la regolazione tecnica e le modalità procedurali da applicare (ARERA):</span></p><ul><li><p class="text-justify"><span>in caso di prezzi nulli/negativi e in caso di </span><i><span>curtailment</span></i><span> su ordini impartiti da gestori di rete/Terna;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>per l’abilitazione e partecipazione degli impianti al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento.</span></p></li></ul></li></ul>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Eolico</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Idroelettrico</category>
                            
                                <category>PPA</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 11 Feb 2025 15:44:47 +0100</pubDate>
                        <title>Linee guida sulla pseudonimizzazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/linee-guida-sulla-pseudonimizzazione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Nell’ambito del Regolamento (UE) 2016/679 (“<i><strong>GDPR</strong></i>”), che ne introduce per la prima volta il concetto, la pseudonimizzazione viene considerata come una delle misure tecniche di cui il titolare o il responsabile possono avvalersi per adempiere agli obblighi in materia di protezione dei dati personali. Nello specifico, la procedura di pseudonimizzazione consiste nel rendere i dati personali relativi ad un determinato individuo non più riconducibili allo stesso, se non – ed è qui la differenza sostanziale con l’anonimizzazione – mediante l’utilizzo di ulteriori informazioni, comprese eventuali informazioni aggiuntive che si trovano al di fuori del controllo della parte che sta effettuando la pseudonimizzazione. Tali informazioni aggiuntive (cd. <i>pseudonomysation secrets</i>) devono essere conservate separatamente e protette da adeguate misure di sicurezza. Lo scopo è garantire che chi tratta il dato pseudonimizzato non sia in grado di ricondurlo all’individuo cui tale dato pertiene.&nbsp;</p><p class="text-justify">Come sostenuto nelle Linee guida, dal momento che i dati pseudonimizzati costituiscono informazioni relative a una persona fisica identificabile, essi rimangono a tutti gli effetti dati personali e, come tali, sono soggetti alle disposizioni di cui al GDPR.&nbsp;</p><p class="text-justify">A questo riguardo, l’EDPB pare adottare una nozione molto ampia di dati personali, in contrasto con le recenti conclusioni dell'Avvocato Generale Dean Spielmann nella causa C-413/23 P del 6 febbraio 2025. Infatti, adottando un approccio più restrittivo, l’Avvocato Generale sottolinea che, al fine di determinare se i dati pseudonimizzati siano da considerarsi dati personali e dunque rientrino nell’ambito di applicazione oggettivo del GDPR, si debba tenere conto della ragionevole probabilità che le informazioni aggiuntive possano essere utilizzate dal destinatario dei dati per identificare l’interessato, non essendo sufficiente la mera teorica identificabilità dello stesso.</p><p class="text-justify">Tornando alle Linee guida, concetto fondamentale introdotto dall’EDPB è quello di “<i>pseudonomysation domain</i>”, definibile come l’insieme di individui e sistemi autorizzati che possono avere accesso ai dati pseudonimizzati. All’interno di questo dominio, che sarà onere del titolare/responsabile determinare, i dati pseudonimizzati possono essere trattati minimizzando i rischi di re-identificazione degli interessati. Ciò comporta, come logico corollario, che gli <i>pseudonomysation secrets</i> dovranno essere conservati al di fuori del dominio di pseudonimizzazione.&nbsp;</p><p class="text-justify">Sempre in un’ottica di <i>accountability</i>, il titolare è tenuto a valutare, anche attraverso <i>risk assessment</i> periodici, la probabilità di re-identificazione all'interno del dominio di pseudonimizzazione, in modo da garantire che il rischio rimanga trascurabile per tutto il periodo di trattamento.</p><p class="text-justify">D’altra parte, le Linee guida costituiscono anche un utile indirizzo operativo per le imprese e gli operatori, presentando alcuni esempi di misure tecniche adeguate per procedere alla pseudonimizzazione, tra cui si segnalano:</p><ul><li><p class="text-justify">tecniche di crittografia avanzata, come le funzioni di Hash SHA-3, che possono essere utilizzate per creare dati pseudonimizzati. Per aumentare la sicurezza del procedimento, è possibile combinare queste funzioni con un salt, ossia una stringa di dati casuali generata in modo sicuro;</p></li><li><p class="text-justify">misure di sicurezza relative all’infrastruttura informatica, come la limitazione degli accessi agli <i>pseudonomysation secrets </i>(in concreto, si potrebbero limitare gli accessi ai soli amministratori di sistema, applicando anche ad essi il principio del privilegio minimo);</p></li><li><p class="text-justify">l’utilizzazione di strumenti di <i>data protection engineering</i>, sui cd. quasi identificatori (cioè quelle informazioni che, se combinate tra loro, possono identificare indirettamente un individuo), incluse tecniche come la <span><strong>generalizzazione e soppressione</strong></span>, che modificano il livello di dettaglio dei dati o eliminano quelli altamente rischiosi per ridurre il rischio di re-identificazione.</p></li></ul><p class="text-justify">In conclusione, emerge dall’analisi delle Linee guida il ruolo fondamentale che la pseudonimizzazione può giocare per l’applicazione del principio di privacy by design oltre che in alcune aree di attività aziendali, assai sensibili dal punto di vista <i>data protection</i>, come la gestione dei canali whistleblowing e i trasferimenti di dati personali extra UE. Come chiarito dalle stesse Linee guida, la pseudonimizzazione può inoltre facilitare l’utilizzo di basi giuridiche come il legittimo interesse di cui all’art. 6(1)(f) del GDPR per il trattamento dei dati personali - un approccio certamente utile quando si deve cercare un’alternativa al consenso e il bilanciamento tra gli interessi delle aziende e i diritti degli individui - e favorire la compatibilità dei dati trattati da eventuali destinatari con la valutazione della finalità originaria del trattamento, ai sensi dell’art. 6(4) GDPR.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 11 Feb 2025 12:04:00 +0100</pubDate>
                        <title>Responsabilità penale per chi viola le norme sugli appalti </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/responsabilita-penale-per-chi-viola-le-norme-sugli-appalti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Una delle novità più rilevanti introdotte dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 è la reintroduzione della responsabilità penale per violazioni legate all’impiego irregolare di manodopera.&nbsp;<br><br>Le sanzioni, abolite o attenuate con la depenalizzazione del 2016, sono ora rinvigorite per contrastare fenomeni quali la somministrazione abusiva di manodopera, l’utilizzo illecito di manodopera ed il distacco illecito.<br><br>Ne parliamo con Michele Bignami nella nostra nuova pillola.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 11 Feb 2025 09:40:53 +0100</pubDate>
                        <title>La Corte di Giustizia annullerà la Direttiva sul Salario Minimo Adeguato?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-corte-di-giustizia-annullera-la-direttiva-sul-salario-minimo-adeguato</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il 14 gennaio 2025, l’Avvocato Generale ha espresso un parere favorevole alla posizione di Danimarca e Svezia nella causa da esse promossa per l’annullamento della Direttiva sul Salario Minimo Adeguato UE 2022/2041.</p><p class="text-justify">La questione principale sollevata dai due Stati (che avevano espresso voto contrario anche durante il processo di approvazione della Direttiva) è se questa superi la ripartizione delle competenze tra l’Unione Europea e i suoi Stati membri, come definita dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). La Danimarca, principale ricorrente, sostiene che la Direttiva eccede tali limiti.</p><p class="text-justify">Secondo l’Avvocato Generale, la Direttiva effettivamente li supera, in quanto rappresenta un’"interferenza diretta" nella materia delle “retribuzioni”, che l’Articolo 153(5) del TFUE esclude espressamente dalla competenza dell’Unione Europea.</p><p class="text-justify">In sostanza, secondo questa interpretazione, ciò che conta non è solo il fatto che la Direttiva non fissi direttamente le retribuzioni, ma il suo obiettivo di regolamentare i salari, indipendentemente dal grado di rigidità o flessibilità. Pertanto, anche un intervento di carattere procedurale volto a disciplinare la “retribuzione” costituirebbe un’interferenza diretta e violerebbe il TFUE, trattandosi di una materia di esclusiva competenza nazionale.</p><p class="text-justify">Il ricorso è stato presentato da Danimarca e Svezia, mentre Germania, Francia e Spagna (tra gli altri) si sono schierate contro questa posizione.</p><p class="text-justify"><strong>Danimarca e Svezia sono contrarie al salario minimo?</strong></p><p class="text-justify">Come sottolineato dall’Avvocato Generale,&nbsp;<i>“la presente azione non nasce dal nulla, in quanto è intrinsecamente legata alla costante opposizione della Danimarca e di altri Stati membri nordici alle azioni dell'Unione Europea che ritengono interferiscano con i loro sistemi di diritto del lavoro e di relazioni industriali”</i>.</p><p class="text-justify">È evidente, infatti, che Danimarca e Svezia non si oppongono a garanzie minime per i lavoratori. Entrambi i Paesi hanno un tasso di copertura della contrattazione collettiva superiore all’80%, assicurando un’ampia tutela ai lavoratori. Tuttavia, la loro opposizione si basa sul modello consolidato di diritto del lavoro e relazioni industriali, che valorizza l’autonomia delle parti sociali. In questi Paesi, salari e condizioni di lavoro non sono stabiliti per legge, ma determinati attraverso la contrattazione collettiva.</p><p class="text-justify">L’obiezione, dunque, non riguarda il contenuto e i principi della Direttiva – essendo entrambi i Paesi già vincolati alla Convenzione sulla fissazione del salario minimo dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) del 1970 – bensì il principio di non interferenza nella materia delle retribuzioni e nel diritto di associazione (altro aspetto oggetto di contestazione).</p><p class="text-justify"><strong>Qual è lo stato del salario minimo nell’Unione Europea?</strong></p><p class="text-justify">Ad oggi, 22 dei 27 Stati membri dell’Unione Europea hanno un salario minimo nazionale stabilito per legge. I cinque Paesi che ne sono privi sono Danimarca, Italia, Austria, Finlandia e Svezia. Gli importi variano notevolmente all’interno dell’UE, passando dai 2.638 euro mensili in Lussemburgo ai 550,66 euro della Bulgaria.</p><p class="text-justify"><strong>E in Italia?</strong></p><p class="text-justify">In Italia, il dibattito sull’introduzione di un salario minimo legale è stato al centro dell’attenzione nel 2024, soprattutto alla luce di fatti di cronaca e sentenze che hanno evidenziato il problema del lavoro povero e l’inadeguatezza di alcuni contratti collettivi rispetto al principio costituzionale di proporzionalità e sufficienza del salario. Principio che, secondo costante giurisprudenza, ha carattere immediatamente precettivo.</p><p class="text-justify">Un ruolo di rilievo nel dibattito lo ha avuto il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro – CNEL (che in molti hanno ipotizzato, nel tempo, di abolire). Il CNEL ha condotto un’istruttoria al termine della quale ha emesso un parere, sostenendo che il fenomeno del lavoro povero debba essere valutato in termini più ampi rispetto alla sola introduzione di un salario minimo e valorizzando il ruolo della contrattazione collettiva.</p><p class="text-justify">Nel parere si evidenzia che la Direttiva, come noto, non impone agli Stati membri l’obbligo di fissare per legge un salario minimo adeguato. Laddove esista già un sistema di contrattazione collettiva solido ed esteso, con trattamenti retributivi definiti da soggetti rappresentativi, non sono richieste ulteriori verifiche o adempimenti.&nbsp;</p><p class="text-justify">In Italia, il tasso di copertura della contrattazione collettiva si avvicina al 100%. Tuttavia, permangono alcune criticità, come il ritardo nei rinnovi contrattuali, sebbene il CNEL ritenga che il sistema disponga di strumenti correttivi per gestire i periodi di vacanza contrattuale. Per quanto riguarda la cosiddetta “contrattazione pirata”, il 96,5% dei lavoratori di cui si conosce il contratto applicato è coperto da un accordo firmato dalle principali sigle sindacali (CGIL, CISL e UIL).</p><p class="text-justify">Il CNEL, comunque, conclude suggerendo l’adozione di un piano a sostegno della contrattazione collettiva, avendo a mente la questione salariale e l’esistenza di pratiche fraudolente ed elusive.</p><p class="text-center">***</p><p class="text-justify">Secondo l’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP), l’introduzione di un salario minimo di 9 euro lordi all’ora coinvolgerebbe circa il 21% dei lavoratori dipendenti, pari a 2,6 milioni di persone. Per le imprese, il costo stimato – escludendo i contributi previdenziali obbligatori e il trattamento di fine rapporto, calcolati sul salario mensile lordo – sarebbe di circa 6,7 miliardi di euro.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 10 Feb 2025 09:44:11 +0100</pubDate>
                        <title>Il Consiglio di Stato conferma la prescrizione decennale del diritto del GSE al recupero degli incentivi indebitamente erogati</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-consiglio-di-stato-conferma-la-prescrizione-decennale-del-diritto-del-gse-al-recupero-degli-incentivi-indebitamente-erogati</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con sentenza pubblicata il 3 febbraio 2025, n. 828, il Consiglio di Stato, Sez. II, ha statuito che&nbsp;il diritto al recupero degli incentivi indebitamente corrisposti,&nbsp;vantato dal GSE in caso di decurtazione della tariffa o decadenza dal beneficio, all’esito dell’esercizio dell’attività di verifica e controllo ai sensi dell’art. 42, D.Lgs. n. 28/2011, deve ritenersi soggetto all'ordinaria <strong>prescrizione decennale</strong> di cui all'art. 2946 c.c. <strong>il cui termine decorre dal giorno in cui le somme sono state materialmente erogate</strong>.</p><p class="text-justify">La sentenza si pone nel solco di un orientamento ormai consolidato (sul punto, <i>ex multis</i>, TAR Lazio, Sez. III ter, Sentenza n. 10162/2024; TAR Lazio, Sez. III stralcio, Sentenza n. 11508/2024; TAR Lazio, Sez. III ter, Sentenza n. 1385/2023; TAR Lazio, Sez. III ter, Sentenza n. 12196/2023; TAR Lazio, Sez. III ter, Sentenza n. 12641/2023; Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza n. 6060/2018) per il quale al diritto di credito del GSE si applica la prescrizione decennale e&nbsp;il giorno da cui tale diritto può essere fatto valere non può essere posticipato all’esito del procedimento di verifica e controllo ma decorre dalla data di erogazione di ogni singolo pagamento effettuato in favore dell’impianto incentivato,&nbsp;a nulla rilevando la natura pubblica della funzione riguardante la regolazione e la regolamentazione del mercato interno dell’energia e del suo sistema di incentivazione. L’unica eccezione (prevista peraltro espressamente dall’art. 2941 n. 8) c.c.) è rappresentata dal dolo del beneficiario dell’erogazione che comporta la sospensione del decorso del termine prescrizionale finché il dolo non venga scoperto.</p><p class="text-justify">Il potere di verifica e controllo è, infatti, esercitabile dal GSE immediatamente dopo l’ammissione agli incentivi, per cui&nbsp;è solo in&nbsp;capo allo stesso che va ravvisata la responsabilità per l’omesso (o ritardato) esercizio di tali poteri.&nbsp;Ne consegue che, la scelta dell’<i>an</i> e del quando attivare il procedimento non può comportare lo slittamento in avanti del <i>dies a quo</i> della prescrizione, pena un’indebita mobilità del termine di decorrenza della prescrizione rimesso alla discrezionalità del Gestore.</p><p class="text-justify">Risulta, dunque, allo stato dell’arte, incontestato il principio, già più volte sancito dalla giurisprudenza amministrativa, per cui, da un lato, in presenza di una verificata circostanza di indebita corresponsione della tariffa incentivante, il GSE non potrà agire per il recupero delle somme erogate rispetto alle quali è già decorso il termine di prescrizione decennale <i>ex</i> art. 2946 c.c., dall’altro, che tale prescrizione non va fatta decorrere dalla data del provvedimento con cui il GSE ha adottato il provvedimento di riduzione tariffaria, bensì dalla data di ogni singola erogazione.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 05 Feb 2025 14:46:00 +0100</pubDate>
                        <title>Hiring week 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/hiring-week-2025</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Dal 25 al 28 febbraio torna la nostra <strong>Hiring Week</strong>, un'opportunità per neolaureati e laureandi in Giurisprudenza che desiderano intraprendere un percorso professionale all'interno di un importante realtà come ADVANT Nctm.<br><br>Scopri i requisiti e candidati entro il 18 febbraio inviando il tuo CV e una breve lettera di presentazione: <a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/Hiring_Week_2025.pdf" target="_blank"><strong><u>CLICCA QUI</u></strong></a><br><br>Il progetto rientra tra le attività che il nostro studio organizza per sostenere concretamente le giovani generazioni al fine di valorizzarne il talento e favorirne l'ingresso nella professione di avvocato, come le borse di studio e il premio di laurea.&nbsp;<br><br>▶️ Per ulteriori informazioni sui nostri progetti: <a href="https://www.advant-nctm.com/lavora-con-noi/your-career-advantage" target="_self" class="TYwFhGrAOkNlxnxENufwIbYSlSJAqSIcLM"><strong><u>CLICCA QUI</u></strong></a><br><br><i>Scegli il tuo momento per disegnare il tuo futuro</i></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 04 Feb 2025 10:22:30 +0100</pubDate>
                        <title>Retail Investment Strategy: Un percorso tortuoso tra i palazzi di Bruxelles</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/un-percorso-tortuoso-tra-i-palazzi-di-bruxelles</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Entro l'estate è atteso il testo definitivo della direttiva che dovrebbe rendere più semplice e sicuro l'accesso dei risparmiatori ai mercati finanziari. Ma i rilievi degli addetti ai lavori sono ancora molti.</i></p><p><i>Articolo a cura di Francesco Mocci per Wall Street Italia</i></p><p>Dopo che, a giugno 2024, anche il Consiglio Europeo ha diffuso la propria versione della direttiva omnibus nell'ambito della Retail Investment Strategy, in seguito alla proposta iniziale della Commissione e alla versione intermedia dell'Econ — comitato permanente in seno al Parlamento europeo — ha preso íl via la procedura di "trilogo", una consultazione informale tra le tre istituzioni che dovrebbe portare, auspicabilmente nel corso del primo semestre del 2025, alla convergenza delle tre diverse parti su un testo definitivo.</p><p><strong>Ancora troppa complessità.</strong></p><p>Per la Retail Investment Strategy non si profila, tuttavia, un percorso facile, perché le tre versioni divergono su molti punti, da quelli più pubblicizzati, come disciplina degli inducements e individuazione/ assicurazione del value for money, ad altri meno studiati, per esempio il test di adeguatezza/appropriatezza e la regolamentazione dei fin-influencer. La tendenza è comunque quella di un progressivo ammorbidimento, con la proposta del Consiglio che è decisamente meno ambiziosa di quella della Commissione.</p><p><i>Articolo integrale disponibile sul numero di Febbraio 2025 di Wall Street Italia</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 03 Feb 2025 14:41:55 +0100</pubDate>
                        <title>Legge di Bilancio 2025 - Principali novità fiscali per le imprese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legge-di-bilancio-2025-principali-novita-fiscali-per-le-imprese</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (“Legge di Bilancio 2025”) è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 43/L della Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2024 n. 305 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2025. Di seguito vengono sintetizzate le principali novità fiscali e misure agevolative destinate alle imprese.</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/Legge_di_bilancio_2025.pdf" target="_blank"><strong><u>Clicca qui per il documento integrale</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 31 Jan 2025 16:50:14 +0100</pubDate>
                        <title>Decreto Salva Casa: pubblicate le linee guida</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/decreto-salva-casa-pubblicate-le-linee-guida</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il 30 gennaio 2025 il MIT ha pubblicato le&nbsp;<strong>linee di indirizzo e i criteri interpretativi</strong>&nbsp;sull’attuazione&nbsp;delle disposizioni&nbsp;del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105 (c.d. D.L. Salva Casa).&nbsp;</p><p class="text-justify">Le linee guida sono state predisposte dal MIT per <strong>facilitare la corretta ed effettiva attuazione</strong> delle disposizioni del D.L. Salva Casa, rispondendo alle esigenze rappresentate dagli attori coinvolti nel processo edilizio.</p><p class="text-justify">Stato legittimo&nbsp;degli immobili, mutamento&nbsp;della&nbsp;destinazione d’uso, procedure per la regolarizzazione&nbsp;delle difformità edilizie e adeguamento&nbsp;degli standard edilizi: suddivise in <strong>quattro aree di intervento</strong>, le linee guida – corredate dalle FAQ - si presentano come un importante strumento a supporto&nbsp;degli Enti territoriali e&nbsp;degli operatori&nbsp;del settore nell’applicazione&nbsp;delle disposizioni&nbsp;del D.L. Salva Casa sull’intero territorio nazionale.</p><p class="text-justify">Le <strong>disposizioni del D.L. Salva Casa</strong> non richiedono ulteriori interventi attuativi da parte dello Stato, stante la loro <strong>natura auto-applicativa</strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify">Resta in ogni caso salva la <strong>facoltà delle Regioni di adottare norme di dettaglio</strong> pur nel rispetto della <i>ratio</i> delle norme novellate dal D.L. Salva Casa e in coerenza con le scelte operate dal legislatore statale.&nbsp;</p><p class="text-justify">Le linee guida sono disponibili al <a href="https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/basic/2025-01/Linee%20Guida%20DL%20Salva%20Casa.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>seguente link</strong></a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 31 Jan 2025 11:19:19 +0100</pubDate>
                        <title>Segnalazione di pregi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/segnalazione-di-pregi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Ancora sotto la lente Consob le condizioni entro cui può essere svolta l'attività. L'Autorità chiarisce i limiti tra la segnalazione e la promozione al collocamento.&nbsp;</i><br>Articolo a cura di Paolo Sobrini per <strong>Private - Magazine del Private Banking</strong></p><p>Recentemente la Consob è tornata a esprimersi sulla controversa figura del segnalatore di pregi, confermandone la rilevanza, che continua a suscitare interesse nel panorama finanziario. In particolare, con la nuova Comunicazione 0073137 del 26 luglio 2024 l'autorità di vigilanza ha chiarito ulteriormente i confini e le condizioni entro i quali può essere svolta tale attività, offrendo una chiave di lettura utile e aggiornata per il settore.</p><p><strong>L'evoluzione normativa</strong></p><p>L'intervento si colloca in un quadro di evoluzione normativa sia a livello comunitario sia nazionale, che ha progressivamente conferito legittimazione alla figura del segnalatore, distinguendola chiaramente in ambiti come la distribuzione assicurativa e la mediazione creditizia. Il segnalatore di pregi è il soggetto — persona fisica o giuridica — che, nella fase preliminare di una relazione commerciale o finanziaria, presenta un intermediario autorizzato a potenziali clienti, evidenziandone appunto i "pregi", ossia le caratteristiche positive, come ad esempio l'expertise professionale o la reputazione. Questa attività, pur rientrando nella prassi del settore, deve rispettare rigorosi limiti per non sconfinare in attività riservate, come la promozione o il collocamento.</p><p><strong>Il riconoscimento professionale</strong></p><p>La regolamentazione di questa attività, assimilabile, per certi versi, al libero procacciatore d'affari e non sottoposta a riserva, si è sviluppata principalmente attraverso orientamenti della Consob e codici di comportamento delle associazioni di categoria, senza, quindi, una disciplina normativa organica. Un punto di svolta a livello normativo si è avuta con l'introduzione di una disciplina esplicita nel settore assicurativo, a seguito del recepimento della direttiva UE/2016/97, che ha riconosciuto dignità giuridica a questa figura, con tratti distintivi rispetto ad altre in qualche modo simili. La nuova comunicazione della Consob si inserisce in questo contesto, analizzando un modello operativo innovativo e tecnologicamente avanzato proposto da un istituto di moneta elettronica (Imel).</p><p><strong>Il superamento delle due fasi</strong></p><p>Il modello operativo prevedeva un percorso articolato in due fasi: nella prima, gli utenti venivano informati sull'esistenza dei partner e sui servizi da loro offerti attraverso una lista strutturata con una breve descrizione delle loro caratteristiche principali. Nella seconda fase, avveniva un'interazione diretta tra cliente e partner, attraverso sezioni specifiche dell'app interamente gestite dai partner stessi tramite Api (application programming interfaces), che consentivano loro di controllare contenuti e servizi. Il passaggio tra le due fasi era delimitato da una schermata gateway, che non solo separava gli ambienti gestiti dall'istituto e dai partner, ma evidenziava chiaramente al cliente l'identità del partner responsabile della gestione della nuova sezione, tramite un design distintivo e marchi riconoscibili. La Consob ha evidenziato che il modello proposto, inclusivo di Banner e strumenti interattivi, presentava elementi di interazione pre-negoziale che conferivano un carattere promozionale, eccedendo così i confini della semplice segnalazione.</p><p><strong>Il ruolo dei banner nelle app</strong></p><p>L'Autorità di vigilanza, allineandosi ad alcune comunicazioni precedenti, ha ribadito che, affinché un'attività possa essere qualificata come mera segnalazione, deve limitarsi a fornire informazioni generiche sugli intermediari senza entrare nel merito dei prodotti o stabilire meccanismi che inducano il cliente alla sottoscrizione di contratti. In particolare, la Consob ha ribadito che l'eventuale uso di banner, pop-up o strumenti analoghi all'interno di app potrebbe integrare un'attività di promozione o collocamento a distanza, qualora tali elementi fossero idonei a instaurare un dialogo diretto con il cliente o a favorire la sottoscrizione immediata di contratti. Tali strumenti devono essere quindi valutati attentamente per evitare sconfinamenti nella promozione, che richiederebbe specifiche autorizzazioni. In conclusione, il caso solleva importanti questioni su come tracciare il confine tra segnalazione e promozione, soprattutto alla luce di modelli operativi sempre più tecnologicamente avanzati e conferma, al contempo, il ruolo centrale della Consob nella definizione dei confini di un'attività rilevante nel mercato finanziario.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 31 Jan 2025 11:06:21 +0100</pubDate>
                        <title>Roma Capitale: pubblicata la deliberazione n. 169 dell’11 dicembre 2024 di adozione della variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/roma-capitale-pubblicata-la-deliberazione-n-169-dell11-dicembre-2024-di-adozione-della-variante-parziale-alle-norme-tecniche-di-attuazione-del-prg</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il 30 gennaio 2025 è stata pubblicata sull’Albo Pretorio la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 169 dell’11 dicembre 2024 con la quale è stata adottata la variante parziale agli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione (“<strong>NTA</strong>”) del vigente Piano Regolatore Generale (“<strong>PRG</strong>”) di Roma Capitale.</p><p class="text-justify">Ai sensi della L.R. n. 19/2022, entro <u>30 giorni</u> dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito presso la segretaria comunale, chiunque può presentare osservazioni.</p><p class="text-justify">Dall’analisi del testo delle NTA adottato, tra le novità di rilievo si segnalano:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>conferma della&nbsp;<strong>tutela del centro storico e della sua residenzialità</strong>: si mantengono gli attuali confini della Città storica e si esclude la possibilità di intervenire con aumenti volumetrici;&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>novità in tema di destinazione d’uso</strong>: viene introdotta una suddivisione delle destinazioni d’uso sulla base di cinque “macro-categorie funzionali” e del loro carico urbanistico, nello specifico (i) <strong>residenziale</strong> (che ricomprende: abitazioni singole, abitazioni collettive e <u>abitazioni ad uso ricettivo, compresi </u></span><i><span><u>bed and breakfast</u></span></i><span><u>, affittacamere e case per vacanza</u>); (ii) <strong>turistico-ricettive</strong> (strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere); (iii) <strong>produttivo e direzionale</strong> (tra gli altri, artigianato produttivo, industria, commercio&nbsp;all’ingrosso, depositi e magazzini; <u>logistica</u>; </span><i><span><u>data center</u></span></i><span>); (iv) <strong>commerciale</strong>; (v) <strong>rurale</strong>.&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>eliminazione</strong> delle norme che limitavano le dimensioni degli hotel a <strong>massimo 60 posti letto</strong>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>restrizioni alle ulteriori trasformazioni dell'agro romano;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>disciplina volta a semplificare gli interventi di rigenerazione urbana, favorendo quindi gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nel rispetto del principio del consumo di suolo;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>disciplina specifica per il <strong>recupero degli edifici abbandonati</strong> – applicabile indipendentemente alla destinazione funzionale –</span> <span>individuati sulla base di verbali approvati con apposito provvedimento della Giunta Capitolina. Entro 3 anni dalla data di approvazione del suindicato provvedimento, i proprietari di tali immobili potranno presentare una proposta di piano attuativo o domanda di idoneo titolo abilitativo con modalità diretta finalizzato al recupero dell’immobile. Tali interventi, inoltre, potranno beneficiare di incentivi e premialità (inclusa una riduzione del contributo di costruzione);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>disciplina specifica per </span><i><span><strong>housing&nbsp;</strong></span></i><span><strong>sociale</strong>, ivi inclusi <strong>studentati e </strong></span><i><span><strong>senior housing</strong></span></i><span>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>norme in tema di recupero delle sale cinematografiche, impiantistica sportiva e utilizzo del litorale.</span></p></li></ul><p class="text-justify">La deliberazione n. 169 dell’11 dicembre 2024 è disponibile al seguente link:&nbsp;<a href="https://legal-team.it/wp-content/uploads/2025/01/Deliberazione-Assemblea-Capitolina-n.-169-2024-1.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">Deliberazione Assemblea Capitolina n. 169-2024.</a></p><p class="text-justify">Si ricorda che – a seguito della pubblicazione della delibera di adozione – al fine del rilascio / della presentazione dei titoli edilizi rilevanti troveranno applicazione le c.d. “misure di salvaguardia”, le quali impongono di verificare la conformità di ogni intervento edilizio alla disciplina prevista sia dallo strumento urbanistico vigente, sia da quello adottato.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 30 Jan 2025 09:55:30 +0100</pubDate>
                        <title>Appalti e lavoro: il D.L. n. 19 del 2024</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/appalti-e-lavoro-il-dl-n-19-del-2024</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>1. Appalti: fra economia, società e lavoro povero</strong></p><p class="text-justify">Gli appalti rappresentano un settore cruciale per l’economia e per le strategie aziendali ma sono anche tristemente balzati alla cronaca come possibile terreno fertile per pratiche scorrette, fino al vero sfruttamento lavorativo. Il 2024 ha visto l’intervento di diverse istituzioni per contrastare questi fenomeni, in particolare la magistratura (con il Tribunale di Milano in prima fila), che si è distinta per le sue iniziative, che hanno coinvolto molteplici settori (e quello della moda e della logistica su tutti).</p><p class="text-justify">Le indagini dalle Procure hanno portato alla luce fenomeni in cui aziende beneficiarie finali di catene di subappalti erano, in ultimo, consapevoli o inconsapevoli beneficiarie di schemi di sfruttamento lavorativo, non solo in settori economicamente vulnerabili, ma anche in comparti produttivi ad alto margine e senza distinzione geografica sul territorio nazionale.</p><p class="text-justify">Nel contesto di tale rinnovata attenzione al tema – che, per il vero, si è caratterizzato orma da tempo per la grande vivacità normativa (basti pensare alle innumerevoli modifiche sul regime della responsabilità solidale) – si pone, da ultimo, l’intervento del legislatore con il D.L. n. 19 del 2024.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. Il ritorno della responsabilità penale</strong></p><p class="text-justify">Il <strong>Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19</strong>, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024 ed entrato in vigore lo stesso giorno, ha introdotto importanti modifiche in materia di appalti. Successivamente, è stato convertito in legge, con modificazioni, dalla&nbsp;<strong>Legge 29 aprile 2024, n. 56</strong>, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 29 aprile 2024 ed entrata in vigore il 30 aprile 2024.</p><p class="text-justify">Una delle novità più rilevanti introdotte dal DL è la reintroduzione della responsabilità penale per violazioni legate all’impiego irregolare di manodopera. Le sanzioni, abolite o attenuate con la depenalizzazione del 2016, sono ora rinvigorite per contrastare fenomeni quali la somministrazione abusiva di manodopera, l’utilizzo illecito di manodopera ed il distacco illecito</p><p class="text-justify">Questa scelta legislativa mira a limitare pratiche scorrette e anticoncorrenziali, offrendo al contempo una maggiore tutela ai lavoratori anche in situazioni nelle quali non si configuri una condizione di sfruttamento lavorativo, ma si sia in presenza di fenomeni simulatori o, comunque, di esercizio di attività protette, come la somministrazione di lavoro, senza le necessarie autorizzazioni.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. In dettaglio: le sanzioni</strong></p><p class="text-justify">La normativa introduce un sistema sanzionatorio dettagliato per specifiche violazioni.&nbsp;</p><p class="text-justify">Ecco un riepilogo:</p><p class="text-justify">a) <strong>Somministrazione non autorizzata</strong></p><ul><li><p class="text-justify"><span>Per il somministratore: arresto fino a un mese o ammenda di 60 euro per giorno/lavoratore, con aggravanti in caso di minori.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Per gli utilizzatori: ammenda di 50 euro per giorno/lavoratore, applicabile anche in caso di superamento dei limiti consentiti.</span></p></li></ul><p class="text-justify">b) <strong>Appalto e distacco non genuino</strong></p><ul><li><p class="text-justify"><span>Arresto fino a un mese o ammenda di 60 euro per giorno/lavoratore per entrambe le parti.</span></p></li></ul><p class="text-justify">c) <strong>Somministrazione fraudolenta</strong></p><ul><li><p class="text-justify"><span>Arresto fino a 3 mesi e/o ammenda di 100 euro per giorno/lavoratore per entrambe le parti.</span></p></li></ul><p class="text-justify">d) <strong>Esercizio abusivo di attività di intermediazione</strong></p><ul><li><p class="text-justify"><span>Arresto fino a 6 mesi e ammenda tra 1.500 e 7.000 euro.</span></p></li></ul><p class="text-justify">e) <strong>Ricerca e selezione del personale o outplacement non autorizzati</strong></p><ul><li><p class="text-justify"><span>Arresto fino a 3 mesi e ammenda da 900 a 4.500 euro.</span></p><p class="text-justify">&nbsp;</p></li></ul><p class="text-justify"><strong>4. Le garanzie sul trattamento economico e normativo minimo</strong></p><p class="text-justify">È stata, inoltre, introdotta una norma di carattere generale che stabilisce che&nbsp;“<i>Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto</i>”.</p><p class="text-justify">La disposizione si mostra di non facile applicazione stante che il concetto di sindacato comparativamente più rappresentativo risulta essere di difficile definizione, vista la varietà e l’incertezza dei criteri impiegati.&nbsp;</p><p class="text-justify">Inoltre, anche il riferimento al contratto collettivo applicato per settore e zona costituisce un concetto diverso rispetto al concetto utilizzato da altre fonti normative, con correlati dubbi interpretativi ed applicativi. Inutile dire che, se si pensa al “settore”, sono diversi i CCNL (anche considerando quelli effettivamente rappresentativi) che insistono sulle medesime attività e che, dunque, potrebbero essere presi a riferimento.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>5. Un mercato più equo?</strong></p><p class="text-justify">Le nuove regole riusciranno a migliorare le condizioni lavorative e a promuovere un mercato più trasparente e realmente competitivo? Per rispondere a questa domanda saranno da valutare gli effetti concreti dell’applicazione delle norme illustrate da parte della magistratura e degli organi ispettivi.</p><p class="text-justify">Nel frattempo, il dibattito rimane aperto.<strong>&nbsp;</strong></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 28 Jan 2025 09:49:45 +0100</pubDate>
                        <title>Dati personali dei soci di fondi di investimento: tra Gdpr e diritti degli altri soci</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dati-personali-dei-soci-di-fondi-di-investimento-tra-gdpr-e-diritti-degli-altri-soci</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di Paolo Francesco Bruno per <a href="https://citywire.com/it/news/dati-personali-dei-soci-di-fondi-di-investimento-tra-gdpr-e-diritti-degli-altri-soci/a2458371" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Citywyre</u></strong></a></p><p><i>Una recente decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha fornito una serie di chiarimenti generali riguardo all’applicazione del Regolamento Gdpr</i></p><p>Una recente decisione della <strong>Corte di Giustizia</strong> dell’Unione Europea ha fornito una serie di chiarimenti generali riguardo all’applicazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Gdpr) ed i limiti entro i quali possono aver luogo la richiesta e la divulgazione di informazioni personali di soci di un fondo di investimento, soprattutto nel caso in cui la partecipazione sia indiretta, in quanto detenuta tramite una società fiduciaria.</p><p>La decisione è stata resa a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dall’Amtsgericht München (Tribunale circoscrizionale, Monaco di Baviera, Germania) e verteva sull’interpretazione dell’articolo 6, par. 1, comma primo lettere b), c) ed f) del Gdpr. All’origine del contenzioso vi era l’azione promossa da alcuni soci che avevano adito l’autorità per ottenere informazioni sugli altri partecipati al fondo (con l’interesse di entrare in contatto e negoziare con loro il<br>riacquisto delle loro quote sociali, o ancora di coordinarsi con questi ultimi al fine di formare una volontà comune nell’ambito di decisioni dei soci) e, ovviamente, un contrasto applicativo tra Gdpr e diritto tedesco.</p><p>La Cgue giunge ad affermare che, in applicazione ai limiti imposti dal Gdpr, la richiesta di altri detentori di partecipazioni in un fondo ad azionariato diffuso di comunicare i dati sui soci con partecipazioni indirette tramite società fiduciaria può avvenire se ciò è necessario all’esecuzione di un contratto, ovvero sia indispensabile per realizzare una finalità che è parte integrante della prestazione contrattuale destinata all’interessato.</p><p>Tuttavia, tale previsione non può trovare applicazione nel caso in cui i contratti di<br>partecipazione e fiduciari, in forza dei quali sono state acquistate partecipazioni indirette nei fondi di investimento, prevedono espressamente il divieto di comunicare i dati relativi agli investitori indiretti ad altri detentori di partecipazioni. D’altro canto, osserva la Cgue, la caratteristica essenziale dell’acquisto di una partecipazione indiretta, tramite una società fiduciaria, in un fondo di investimento ad azionariato diffuso è precisamente l’anonimato dei<br>soci, ivi incluso nei rapporti tra i soci stessi.</p><p>In altri termini, è tenendo conto del trattamento riservato dei loro dati da parte del fondo di investimento che le persone optano per un&nbsp;investimento finanziario in un siffatto fondo sotto forma di partecipazione detenuta tramite una&nbsp;società fiduciaria.</p><p>In linea teorica, osserva la Corte, potrebbe la richiesta di informazioni trovare positivo riscontro&nbsp;se essa è necessaria per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o&nbsp;di terzi, ma a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali&nbsp;dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali. Nel caso in esame, in termini<br>molto pragmatici, viene escluso che tale deroga possa trovare applicazione, in quanto il socio del fondo di investimento potrebbe chiedere direttamente al fondo o alla società fiduciaria di trasmettere la sua richiesta al socio interessato, allo scopo di fare conoscenza o discutere con quest’ultimo, lasciandogli così la libertà di rimanere anonimo oppure avviare un dialogo con l’altro socio.</p><p>Infine, viene vagliata dalla Corte l’ultima condizione che legittimerebbe la diffusione dei dati del socio, ovvero quando sia necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. In tale situazione è legittimo il trattamento dei dati quando è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, in virtù del diritto dello Stato membro interessato (anche per effetto di posizione giurisprudenziale, alla condizione che tale giurisprudenza sia chiara e precisa, che la sua applicazione sia prevedibile per le persone che vi sono sottoposte e che risponda a un obiettivo<br>di interesse pubblico e sia proporzionata a quest’ultimo).</p><p>Spetterà quindi al Tribunale valutare i principi di diritto interpretativi del Gdpr e valutare se i soci hanno, o meno, diritto ad ottenere i nominativi degli altri soci indiritti dal fondo o dalle società fiduciarie.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Fondi di Investimento</category>
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
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                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 27 Jan 2025 11:38:02 +0100</pubDate>
                        <title>Webinar | Le polizze assicurative Linked tra rischio demografico e mercato finanziario</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/webinar-le-polizze-assicurative-linked-tra-rischio-demografico-e-mercato-finanziario</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Mercoledì 29 gennaio<br>dalle 14.00 alle 17.00</p><p>Benedetta Musco Carbonaro parteciperà come relatrice al webinar organizzato dalla Commissione Diritto delle Assicurazioni dell'Ordine degli Avvocati di Milano.</p><p>In particolare, Benedetta tratterà il tema della pignorabilità delle polizze assicurative linked.</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/Le_polizze_assicurative_linked.pdf" target="_blank"><strong><u>Clicca qui per ulteriori informazioni</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Sat, 25 Jan 2025 11:18:00 +0100</pubDate>
                        <title>Responsabilità penale negli appalti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/responsabilita-penale-negli-appalti</link>
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                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 22 Jan 2025 11:18:00 +0100</pubDate>
                        <title>Cosa succede alle opere incompiute?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cosa-succede-alle-opere-incompiute</link>
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                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 21 Jan 2025 15:49:59 +0100</pubDate>
                        <title>Evento - Blu pastello: Governance e impatto sociale degli investimenti aziendali in arte e cultura</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/blu-pastello-governance-e-impatto-sociale-degli-investimenti-aziendali-in-arte-e-cultura</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Giovedì 23 gennaio dalle ore 14.15</i><br><i>Università di Pavia</i></p><p><strong>Alessandra Donati </strong>sarà relatrice al workshop “<strong>Blu pastello: Governance e impatto sociale degli investimenti aziendali in arte e cultura</strong>”, un incontro focalizzato sul management degli '<i>art asset</i>' (come collezioni d'arte, musei d'impresa, ecc.) e sul ruolo di questi ultimi come leva di sostenibilità sociale.</p><p>L’evento si inserisce nell’ambito dell’ITIR Summit 2025, un’importante occasione di confronto tra ricercatori, imprese e istituzioni, organizzata del centro di ricerca multidisciplinare ITIR dell’Università di Pavia, con l'obiettivo di promuovere l'innovazione trasformativa.</p><p><a href="https://www.itir.io/itir-summit-2025/itir-summit-2025-blu-pastello/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per maggiori informazioni</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 21 Jan 2025 11:39:36 +0100</pubDate>
                        <title>Evento | Fondamenti dei sistemi giuridici contemporanei</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/fondamenti-dei-sistemi-giuridici-contemporanei</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Laura Formichella</strong> e <strong>Enrico Toti</strong> saranno relatori al Master di II livello in “<strong>Fondamenti dei sistemi giuridici contemporanei</strong>” dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.</p><p>Laura terrà una lezione sull'interpretazione del diritto cinese alla luce dell'entrata in vigore del Codice civile della PRC; Enrico tratterà le fonti del diritto cinese: eridità storica, evoluzioni e prospettive contemporanee.</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/Locandina_22.01.01.01.pdf" target="_blank"><strong><u>Clicca qui per il programma</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 20 Jan 2025 09:39:21 +0100</pubDate>
                        <title>Approvata la legge di conversione del D.L. Ambiente: tutte le novità in materia di VIA e screening VIA.</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/approvata-la-legge-di-conversione-del-dl-ambiente-tutte-le-novita-in-materia-di-via-e-screening-via</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Lo scorso 10 dicembre la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione Decreto-Legge 17 ottobre 2024 n. 153, recante “<i>Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico</i>” (D.L. Ambiente).</p><p class="text-justify">Di seguito alcune delle più importanti novità in materia di autorizzazioni ambientali.</p><p class="text-justify">Una delle finalità del D.L. Ambiente è quella di rendere più rapido l’iter dei procedimenti di valutazioni e&nbsp;autorizzazioni ambientali&nbsp;introducendo una corsia preferenziale per alcuni progetti. Sul punto, modificando l’art. 8 del D.Lgs. 152/2006, il Decreto inserisce tra i <strong>progetti a cui accordare preferenza nell’ordine di trattazione</strong> da parte della Commissione tecnica statale di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS nonché innanzi alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC quelli “<i>di preminente interesse strategico nazionale ai sensi dell’art. 13 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136” e&nbsp;“a quelli aventi le caratteristiche di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla&nbsp;legge 15 luglio 2022, n. 91</i>” .&nbsp;Tra questi sono considerate prioritarie le tipologie progettuali che saranno individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto dei seguenti criteri:</p><p class="text-justify">a) affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione;</p><p class="text-justify">b) contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC;</p><p class="text-justify">c) rilevanza ai fini dell'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);</p><p class="text-justify">d) valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti.</p><p class="text-justify">Nelle more dell'adozione del decreto, sono da considerarsi prioritari, nell’ordine:&nbsp;</p><p class="text-justify">1) i progetti di nuovi impianti di accumulo idroelettrico mediante pompaggio puro che prevedono, anche attraverso il ripristino delle condizioni di normale esercizio degli invasi esistenti, l'incremento dei volumi di acqua immagazzinabili (previsione aggiunta in sede di conversione);</p><p class="text-justify">2) le opere e gli impianti di stoccaggio geologico, cattura e trasporto di CO2, nonché i relativi impianti funzionalmente connessi, e gli impianti industriali oggetto di conversione in bioraffinerie (previsione aggiunta in sede di conversione);</p><p class="text-justify">3) i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell’allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili;&nbsp;</p><p class="text-justify">4) i progetti di nuovi impianti concernenti le derivazioni per uso idroelettrico di potenza fino a 10MW (previsione aggiunta in sede di conversione);&nbsp;</p><p class="text-justify">5) gli interventi di <i>revamping</i> e <i>repowering</i> di impianti alimentati da fonti eoliche o solari;&nbsp;</p><p class="text-justify">6) i progetti fotovoltaici <i>on-shore</i> e agrivoltaici <i>on-shore</i> di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i progetti eolici <i>on-shore</i> di potenza nominale pari almeno a 70 MW.</p><p class="text-justify">A tali progetti è riservata una quota non superiore ai tre quinti delle trattazioni delle Commissioni, fermo restando l’ordine cronologico di priorità della data di comunicazione al proponente dell’avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito web dell’autorità competente che vale per tutti i progetti, prioritari e non.&nbsp;</p><p class="text-justify">Nell’ottica di accelerazione nella valutazione dei progetti, il Decreto prevede altresì che, in caso di ritardo nell’emissione del provvedimento di VIA, il Presidente della Commissione VIA-VAS e il Presidente della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC possono disporre l’assegnazione del progetto alla Commissione Tecnica VIA-VAS, ferma restando l’applicazione della disciplina procedimentale relativa alle valutazioni di impatto ambientale dei progetti PNRR e PNIEC.</p><p class="text-justify">Stringenti ed innovative previsioni sono introdotte con riferimento alle <strong>modalità di svolgimento del procedimento di </strong><i><strong>screening</strong></i><strong> VIA</strong> di cui all’art. 19 D.Lgs. 152/2006:&nbsp;</p><p class="text-justify">i) entro quindici giorni dalla scadenza del termine di 30 giorni dalla comunicazione alle amministrazioni interessate di avvenuta pubblicazione della documentazione sul portale, l’autorità competente può richiedere al proponente chiarimenti e integrazioni finalizzati ad escludere la sottoposizione del progetto al procedimento di VIA, assegnando un termine non superiore a trenta giorni, decorso il quale, in assenza delle integrazioni richieste, l'istanza si intende respinta;</p><p class="text-justify">ii) l’autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di 30 giorni dalla comunicazione alle amministrazioni interessate di avvenuta pubblicazione della documentazione sul portale o, nei casi di richieste di chiarimenti o di integrazioni documentali, entro 45 giorni dal ricevimento dei chiarimenti ovvero delle integrazioni richiesti. In casi eccezionali, l’autorità competente può prorogare, per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l’adozione del provvedimento di screening VIA, comunicando tempestivamente, e per iscritto, al proponente le ragioni che giustificano la proroga.</p><p class="text-justify">Il Decreto dispone, inoltre, che <strong>il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA non possa avere un’efficacia inferiore a cinque anni, indicata nel provvedimento stesso</strong> tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente. Decorso tale termine senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento deve essere reiterato, fatta salva la concessione di <strong>specifica proroga</strong> da parte dell’autorità competente, su istanza del proponente corredata dai pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute. Anche in questo caso, entro 15 giorni dall’istanza, l’autorità competente può richiedere documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio non superiore a venti giorni per la relativa presentazione. Qualora la documentazione risulti nuovamente incompleta, l’istanza si intenderà ritirata. Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento ovvero di modifiche, anche progettuali, il provvedimento con cui è disposta la proroga non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di verifica di assoggettabilità VIA originario. Se l’istanza è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia del provvedimento, quest’ultimo continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell’autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga.<i>&nbsp;</i></p><p class="text-justify">Il D.L. Ambiente introduce poi, in parziale deroga al principio generale di cui alla L. n. 241/1990 – secondo il quale il silenzio-assenso non opera in materia ambientale – il meccanismo di <strong>silenzio-assenso</strong> in relazione all’accoglimento dell’istanza di sospensione del procedimento fino ad un massimo di 12 giorni qualora all’esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o l’integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita. La predetta istanza si intende accolta se trascorsi sette giorni dalla richiesta di sospensione la Commissione VIA-VAS o la Commissione tecnica PNRR-PNIEC resta silente.</p><p class="text-justify">Un’ulteriore novità riguarda la <strong>verifica da parte del Ministero della cultura dell’adeguatezza della relazione paesaggistica allegata alla VIA</strong> (art. 24, comma 5, D.Lgs. 152/2006). Anche in questo caso, con l’identico meccanismo previsto innanzi alle Commissioni Tecniche, in caso di richiesta di integrazione, laddove il proponente non riscontri nel termine indicato dall’autorità (comunque non superiore a 30 giorni, prorogato di ulteriori 30 giorni su richiesta del proponente), l’istanza di VIA si intende automaticamente respinta e il Ministero della cultura ne dà comunicazione al proponente e all’autorità competente, cui è fatto obbligo di procedere all’archiviazione.</p><p class="text-justify">Con l’obiettivo di incidere sui recenti orientamenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato (<i>ex multis</i>, Consiglio di Stato. nn. 7299/2024, 4098/2022), per il quale si può ritenere che l’autorizzazione paesaggistica sia compresa nell’ambito del provvedimento di VIA rilasciato con Delibera del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-<i>bis</i>) della L. 400/1988, il Decreto introduce, altresì, l’art. 25, comma 2-<i>quinquies</i> del D.Lgs. 152/2006, prevedendo che il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l’autorizzazione paesaggistica ove la relazione paesaggistica consenta di esprimere una valutazione positiva di compatibilità paesaggistica del progetto. Il Ministero della cultura è, inoltre, tenuto a motivare adeguatamente l’eventuale diniego del concerto e, in caso di parere favorevole della Commissione Tecnica VIA-VAS o Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, può applicarsi l’art. 5, comma 2, lett. c-<i>bis</i>) della L. 400/1988, superando il dissenso con Delibera del Consiglio dei Ministri che sostituisce ad ogni effetto il provvedimento di VIA favorevole e comprende l’autorizzazione paesaggistica&nbsp;ove la relazione paesaggistica sia completa e consenta un giudizio positivo di compatibilità paesaggistica.&nbsp;</p><p class="text-justify">Da ultimo, con la legge di conversione è stata modificata la previsione del D.L. Ambiente che maggiormente aveva preoccupato gli operatori nella versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 18 ottobre: al comma 2 dell’art. 1 era, infatti, previsto che “<i>per i progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili, <strong>il proponente allega all’istanza di VIA</strong> di cui all’art. 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 <strong>anche una dichiarazione attestante la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie e, qualora occorra, delle risorse necessarie alla realizzazione dei progetti medesimi</strong></i>”.&nbsp;</p><p class="text-justify">La disposizione sembrava rendere necessaria per tutti i progetti di produzione di energia rinnovabile implicanti il ricorso alla procedura di VIA, l’immediata dimostrazione della disponibilità della superficie interessata dagli impianti.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tale pretesa, tuttavia, era apparsa, sin da subito, del tutto irragionevole, collocando un impegno di spesa particolarmente gravoso (quello dell’acquisto della disponibilità dei terreni) in una fase progettuale del tutto transitoria, considerato anche che durante la stessa procedura di VIA sono frequenti le richieste da parte delle autorità di spostamento dei componenti dell’impianto e delle relative opere di connessione. Allo stesso tempo, la norma appariva non tenere in debito conto la circostanza che spesso la disponibilità delle aree viene necessariamente ottenuta dopo la fase autorizzativa tramite esproprio successivo - come spesso accade per l’eolico - ovvero pubblica concessione sui terreni del demanio –in caso di idroelettrico -.</p><p class="text-justify">La legge di conversione ha integralmente sostituito il richiamato comma 2 dell’art. 1, prevedendo che per i progetti di produzione energetica da fonte fotovoltaica, solare termodinamica, a biomassa o a biogas, nonché di produzione di biometano (escludendo, quindi, le fonti eolica e idrica), il proponente alleghi un’autodichiarazione, attestante la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie su cui realizzare l'impianto, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Gassose</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 17 Jan 2025 10:10:41 +0100</pubDate>
                        <title>Conoscenza dei dati personali dei soci di fondi di investimento</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/conoscenza-dei-dati-personali-dei-soci-di-fondi-di-investimento</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/paolo-francesco-bruno#tab0" target="_blank"><u>Paolo Francesco Bruno</u></a> per <a href="https://www.fondiesicav.it/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Fondi&amp;Sicav</u></a></p><p>Una recente decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Cgue) ha fornito una serie di chiarimenti generali sull'applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Gdpr) e i limiti entro i quali possono avere luogo la richiesta e la divulgazione di informazioni personali di soci di un fondo di investimento, soprattutto nel caso in cui la partecipazione sia indiretta, in quanto detenuta tramite una società fiduciaria.</p><p><strong>Origine del contenzioso</strong></p><p>La decisione è stata presa in seguito al rinvio pregiudiziale disposto dall'Amtsgericht München (Tribunale circoscrizionale, Monaco di Baviera, Germania) e verteva sull'interpretazione dell'articolo 6, par. 1, comma primo lettere b), c) ed f) del Gdpr. All'origine del contenzioso vi era l'azione promossa da alcuni soci che avevano adito l'autorità per ottenere informazioni sugli altri partecipanti al fondo, con l'interesse di entrare in contatto e negoziare con loro il riacquisto delle loro quote sociali, o ancora di coordinarsi con questi ultimi per formare una volontà comune nell'ambito di decisioni dei soci. E, ovviamente, si trattava di dirimere anche un contrasto applicativo tra Gdpr e diritto tedesco.</p><p><strong>Osservazioni della Cgue</strong></p><p>La Cgue giunge ad affermare che, in applicazione ai limiti imposti dal Gdpr, la richiesta di altri detentori di partecipazioni in un fondo ad azionariato diffuso di comunicare i dati sui soci con partecipazioni indirette tramite società fiduciaria può avvenire se ciò è necessario all'esecuzione di un contratto, ovvero sia indispensabile per realizzare una finalità che è parte integrante della prestazione contrattuale destinata all'interessato. Tuttavia, tale previsione non può trovare applicazione nel caso in cui i contratti di partecipazione e fiduciari, in forza dei quali sono state acquistate partecipazioni indirette nei fondi di investimento, prevedono espressamente il divieto di comunicare i dati degli investitori indiretti ad altri detentori di partecipazioni, D'altro canto, osserva la Cgue, la caratteristica essenziale dell'acquisto di una partecipazione indiretta, tramite una società fiduciaria, in un fondo di investimento ad azionariato diffuso, è precisamente l'anonimato dei soci, ivi incluso nei rapporti tra i soci stessi. In altri termini, è tenendo conto del trattamento riservato dei loro dati da parte del fondo di investimento che le persone optano per un investimento finanziario in un siffatto fondo sotto forma di partecipazione detenuta tramite una società fiduciaria.</p><p><strong>Perseguimento del legittimo interesse</strong></p><p>In linea teorica, osserva la Corte, potrebbe la richiesta di informazioni trovare positivo riscontro se essa fosse necessaria per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, ma a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali. Nel caso in esame,in termini molto pragmatici, viene escluso che tale deroga possa trovare applicazione, in quanto il socio del fondo di investimento potrebbe chiedere direttamente al fondo o alla società fiduciaria di trasmettere la sua richiesta al socio interessato, allo scopo di fare conoscenza o discutere con quest'ultimo, lasciandogli così la libertà di rimanere anonimo oppure avviare un dialogo con l'altro socio.</p><p><strong>Adempimento di un obbligo legale</strong></p><p>Infine, viene vagliata dalla Corte l'ultima condizione che legittimerebbe la diffusione dei dati del socio, ovvero quando sia necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. In tale situazione è legittimo il trattamento dei dati quando è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, in virtù del diritto dello Stato membro interessato, anche per effetto di posizione giurisprudenziale, alla condizione che tale giurisprudenza sia chiara e precisa, che la sua applicazione sia prevedibile per le persone che vi sono sottoposte e che risponda a un obiettivo di interesse pubblico e sia proporzionata a quest'ultimo. Spetterà quindi al Tribunale valutare i principi di diritto interpretativi del Gdpr e valutare se i soci hanno, o meno, diritto adottenere i nominativi degli altri soci indiretti dal fondo o dalle società fiduciarie.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Thu, 16 Jan 2025 14:55:00 +0100</pubDate>
                        <title>Misure cautelari ex art. 54 CCII – contenuto analogo alle misure protettive tipiche – superamento limite annuale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/misure-cautelari-ex-art-54-ccii-contenuto-analogo-alle-misure-protettive-tipiche-superamento-limite-annuale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Trib. Padova, 23 dicembre 2024</p><p class="text-justify">Anche il Tribunale di Padova, in ambito però di concordato preventivo, si esprime in senso favorevole alla concessione di misure cautelari dal contenuto analogo a quello delle misure protettive, oltre il termine massimo di legge, purché non&nbsp;<i>erga omnes&nbsp;</i>bensì circoscritte a specifici destinatari, le cui particolari condotte potrebbero pregiudicare il percorso di risanamento intrapreso. Invero, secondo il Tribunale patavino, solo in ipotesi di piena sovrapponibilità sia contenutistica che di individuazione dei destinatari verrebbe, in un certo senso, eluso il termine massimo di durata delle misure protettive stabilito dall’art. 8 CCII.</p><p class="text-justify"><i>Si tratta di un’ulteriore pronuncia favorevole che - individuando il&nbsp;</i>discrimen<i>&nbsp;tra misure cautelari atipiche e misure protettive tipiche nella identificazione selettiva della platea dei destinatari - trova un compromesso tra la necessità di protezione oltre i 12 mesi delle misure protettive erga omnes e il rispetto del termine legale di durata delle stesse.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 16 Jan 2025 09:39:14 +0100</pubDate>
                        <title>GSE Garante nei Contratti PPA: la Riforma del DL Emergenze</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/gse-garante-nei-contratti-ppa-la-riforma-del-dl-emergenze</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>Introduzione</strong></p><p class="text-justify">Con l’approvazione del D.L. n. 208 del 31 dicembre 2024 (“<strong>DL Emergenze</strong>”), il Consiglio dei Ministri ha introdotto una serie di misure destinate a rispondere a crisi contingenti e ad implementare l’esecuzione degli obiettivi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (“<strong>PNRR</strong>”). Tra queste, spicca l’articolo 8 DL Emergenze, dedicato alla mitigazione dei rischi finanziari negli accordi di compravendita a lungo termine di energia da fonti rinnovabili, noti anche come <i>Power Purchase Agreements</i> (“<strong>PPA</strong>”), conformemente a quanto previsto ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1747 del Parlamento europeo e del Consiglio (“<strong>Regolamento (UE) 2024/1747</strong>”).&nbsp;</p><p class="text-justify">Questo articolo tratta dei dettagli del ruolo del Gestore dei Servizi Energetici (“<strong>GSE</strong>”) come garante di ultima istanza e analizza gli impatti previsti di tale misura.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Il contesto normativo</strong></p><p class="text-justify">Come detto, la previsione normativa mira a rafforzare la sicurezza e l’attrattività dei PPA intervenendo sull’articolo 28 del D.Lgs. n. 199/2021 e rimuovendo alcuni degli ostacoli di tipo normativo, amministrativo e finanziario alla loro diffusione, al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione tramite lo sfruttamento di energia rinnovabile. In particolare, i primi due commi dell’attuale articolo 28<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a> prevedono rispettivamente:&nbsp;</p><ul><li><p class="text-justify"><span>l’istituzione di una bacheca informatica da parte del Gestore dei Mercati Energetici – GME S.p.A. (“<strong>GME</strong>”) finalizzata a: (i) raccogliere gli annunci di operatori interessati a proporre la negoziazione di PPA in qualità di venditori/produttori o di acquirenti favorendone l’incontro, tramite il “</span><i><span>Comparto Annunci</span></i><span>”; (ii) permettere la registrazione dei PPA già conclusi dagli operatori iscritti alla bacheca, il tramite il “</span><i><span>Comparto Registrazione Contratti</span></i><span>”; e (iii) eseguire le procedure di assegnazione dell’energia elettrica relative al c.d. meccanismo </span><i><span>energy release</span></i><span> di cui al D.M. 16 settembre 2022</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title><span>[2]</span></a><span>, tramite il “Comparto </span><i><span>Energy Release</span></i><span>” (“<strong>Bacheca PPA</strong>”);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l’istituzione di una piattaforma di negoziazione organizzata gestita dal GME a partecipazione volontaria e volta a facilitare la sottoscrizione e diffusione dei PPA tra gli operatori (venditori o acquirenti) interessati, facilitando il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione così come auspicato dai paragrafi (27) e (28) del Regolamento (UE) 2024/1747 (“<strong>Piattaforma GME</strong>”).&nbsp;</span></p></li></ul><p class="text-justify">A tale proposito, occorre precisare che la Piattaforma GME, allo stato, non risulta ancora operativa e si differenzia in tutto e per tutto dalla Bacheca PPA, ad oggi, pienamente operativa e funzionante.</p><p class="text-justify">L’articolo 8 del DL Emergenze introduce due nuovi commi al testo dell’articolo 28 D.Lgs. n. 199/2021. In particolare, il nuovo comma 2-<i>bis</i> prevede che, tramite apposito decreto, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (“<strong>MASE</strong>”) stabilisca criteri e condizioni affinché il GSE assuma il ruolo di garante di ultima istanza nei contratti PPA in coerenza con un sistema più ampio di garanzie che sarà definito dallo stesso decreto tramite l’identificazione dei requisiti e degli obblighi in merito a carico dei contraenti.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il tutto si inserisce, come già accennato, nel contesto degli sforzi derivanti dal capito <i>RepowerEU</i> del PNRR in merito all’adozione di normative primarie e attuative entro il 2024 volte ad incrementare la fiducia degli operatori di mercato in relazione alla negoziazione dei PPA, riducendo i rischi percepiti associati ai PPA, incentivando una maggiore e più ampia partecipazione al mercato e stabilizzando il mercato e i prezzi inerenti agli accordi di compravendita di energia a lungo termine.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Le funzioni del GSE come garante di ultima istanza</strong></p><p class="text-justify">La novella normativa, dunque, prevede che il GSE subentri alla parte inadempiente (produttore o acquirente) di un PPA così da garantire l’adempimento delle obbligazioni assunte dalla stessa nei confronti della controparte <i>in bonis</i>.</p><p class="text-justify">Si segnala che il nuovo sistema sembrerebbe limitato nel suo ambito di applicazione ai soli PPA stipulati tramite la Piattaforma GME. In tal senso, depongono (i) il riferimento nell’incipit del comma 2-<i>bis</i> del art. 28 D.Lgs. n. 199/2021 alla finalità del nuovo sistema di garanzia, cioè “<i>lo sviluppo dei contratti di lungo termine attraverso la “<strong><u>Piattaforma GME</u></strong>” di cui al comma 2, primo periodo</i>” e (ii) il richiamo al decreto ministeriale che regolerà il funzionamento della Piattaforma GME stessa quale principale normativa attuativa di tale nuovo sistema di garanzia.</p><p class="text-justify">Inoltre, occorre precisare che la garanzia prestata dal GSE tramite il subentro nel contratto di volta in volta rilevante opererà solamente in ultima istanza, ossia nel momento in cui il sistema di garanzie ulteriori previste dal decreto ministeriale non permettano alla parte <i>in bonis&nbsp;</i>un’adeguata copertura a fronte dell’inadempimento dell'altra parte. In merito, il secondo capoverso del comma 2-<i>bis</i> del novellato articolo 28 D.Lgs. n. 199/2021 prevede il supporto di un sistema di garanzie integrato con la disciplina della Piattaforma GME e potenzialmente simile per funzionamento ai meccanismi a tal proposito previsti per la partecipazione alle negoziazioni sul Mercato Elettrico.</p><p class="text-justify">Infine, ad oggi, come anticipato, la Piattaforma GME non è ancora stata attivata: allo stato, pertanto, il nuovo sistema di garanzia non risulta applicabile ad alcun PPA.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Le stime degli impatti economici a livello macro e sui singoli PPA</strong></p><p class="text-justify">Secondo la relazione tecnica di cui al DL Emergenze, il sistema di garanzie è progettato per coprire le esigenze sottese ad una capacità complessiva di 10 GW<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" title>[3]</a> di energia rinnovabile entro il 2030 equivalente a 15,7 TWh/anno, circa un ventesimo del consumo elettrico nazionale.</p><p class="text-justify">Gli oneri stimati per il GSE si aggirano attorno a 45 milioni di euro l’anno per un quinquennio, per un totale di 224 milioni di euro. Questi costi saranno ripartiti principalmente tra i proventi delle aste ETS<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" title>[4]</a> e, in misura limitata, sugli oneri di sistema. Inoltre, come suggerito dalla relazione tecnica, il futuro meccanismo di garanzia oggetto del presente contributo potrebbe essere ancor meno gravoso economicamente per il GSE se il legislatore dovesse prevedere l’ottenimento della disponibilità dell’energia oggetto del PPA una volta che il GSE sia subentrato in qualità di acquirente piuttosto che di venditore, eliminando il rischio legato alle fluttuazioni di mercato.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tuttavia, si ritiene che con il legislatore dovrà attentamente valutare la fattibilità e le modalità con le quali il GSE potrà eventualmente ottenere la disponibilità dell’energia oggetto dei PPA di volta in volta rilevanti.</p><p class="text-justify">A tal proposito, meno problematica sembra l’ipotesi di subentro nella posizione contrattuale dell’acquirente ove si ipotizza che per ottenere la disponibilità dell’energia sottesa al PPA: (i) il GSE potrebbe essere nominato utente del dispacciamento con riferimento all’impianto sotteso al PPA di volta in volta rilevante, ritirando direttamente l’energia consegnata al POD dell’impianto e ottenendone così la disponibilità; oppure, secondo uno schema meno tutelante per il GSE stesso, (ii) l’acquirente potrebbe essere tenuto a trasferire l’energia prodotta ed immessa in rete dall’impianto tramite PCE al conto del GSE che ne otterrà in tal modo la disponibilità.&nbsp;</p><p class="text-justify">Mentre, con riferimento all’ipotesi di subentro nella posizione contrattuale del venditore si ipotizza che: (i) il GSE potrebbe essere nominato quale utente del dispacciamento con riferimento all’impianto sotteso al PPA di volta in volta rilevante ritirando direttamente l’energia consegnata al POD dell’impianto, ottenendone così la disponibilità, per poi impegnarsi a trasferire detti volumi in PCE all’acquirente; oppure, secondo uno schema meno incisivo sulla struttura contrattuale, (ii) il GSE potrebbe subentrare al venditore solo con riferimento alla posizione creditoria dello stesso rinunciando tuttavia alla disponibilità dell’energia. In ogni caso, il rischio a cui sarebbe esposto il GSE in questo contesto è quello per cui il produttore si disinteressi alla manutenzione e gestione dell’impianto.</p><p class="text-justify">Ad ogni modo l’eventuale disponibilità dell’energia, combinata con criteri di efficienza operativa, contribuirebbe a minimizzare l’impatto economico complessivo sul sistema, minimizzando il rischio prezzo. Infine, la relazione tecnica al DL Emergenze sottolinea che l’efficacia del meccanismo dipende da condizioni come la stabilità dei prezzi di mercato e l’applicazione di clausole contrattuali che limitano il rischio per il GSE, garantendo un impatto economico potenzialmente nullo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" title>[5]</a>.</p><p class="text-justify">Quanto alla negoziazione dei singoli PPA, occorrerà verificare come il decreto ministeriale attuativo implementerà effettivamente il meccanismo di garanzia e a quali condizioni. Per ora, è possibile prevedere che il meccanismo di garanzia in parola non eliminerà l’esigenza di richiedere alle parti strumenti di garanzia a supporto dell’adempimento degli obblighi contrattuali, in quanto la garanzia del GSE opererà “in ultima istanza”, quindi, verosimilmente, solo dopo che tutte le altre forme di garanzia contrattualmente previste siano state inutilmente azionate. A questo proposito, sarà interessante capire anche quale tipologia di garanzie dovranno essere prestate dagli operatori per poter accedere alla Piattaforma GME.&nbsp;</p><p class="text-justify">È inoltre prevedibile che la misura in esame abbia comunque un impatto sui costi relativi alle garanzie che le parti dovranno prestare nell’ambito di un PPA e, quindi, indirettamente, anche sul prezzo dell’energia oggetto del PPA stesso, ancorché, in tale calcolo, si debba tenere conto che il meccanismo di garanzia di ultima istanza sarà oggetto di specifico corrispettivo.</p><p class="text-justify">Infine, quale effetto collaterale negativo dello scopo di tale sistema di garanzie volto anche ad abbattere le barriere in ingresso del mercato del PPA si segnala la possibilità di diffusione di pratiche connotate da un maggior grado di “azzardo morale” dettate proprio dall’esistenza di un sistema di garanzie basato, in ultima istanza, sul subentro di un’entità terza quale parte contrattuale.</p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> Tali primi due commi sono rimasti invariati rispetto al testo del D.Lgs. 199/2021 così come originariamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" title>[2]</a> Si precisa che non si tratta del recente meccanismo omonimo dell’energy release introdotto dal D.L. n. 181/2023.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" title>[3]</a> Di cui 7 GW di capacità fotovoltaica e 3 GW di capacità eolica.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" title>[4]</a> Cfr. comma 2-<i>ter</i> del novellato articolo 28 D.Lgs. n. 199/2021.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" title>[5]</a> Si consideri che la novella normativa è stata adottata considerando scenari di prezzo compresi tra 65 e 115 Euro/MWh sui mercati spot e un prezzo contrattuale medio dei PPA pari a 90 Euro/MWh.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Energivori</category>
                            
                                <category>PPA</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2025 14:55:55 +0100</pubDate>
                        <title>Focus Lavoro - Gennaio 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/focus-lavoro-gennaio-2025</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024 la Legge n. 203 del 13 dicembre 2024 (cd. “Collegato Lavoro”) che entrerà in vigore il 12 gennaio 2025.</p><p>Nel numero di gennaio del nostro “Focus lavoro”, le principali novità:</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/NL_Lavoro_gennaio_2025.pdf?utm_source=brevo&amp;utm_campaign=Nuovo%20editore%20Focus%20Lavoro%20ottobre%202024_copy&amp;utm_medium=email" target="_blank"><strong><u>Clicca qui</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 14 Jan 2025 09:47:05 +0100</pubDate>
                        <title>Il MASE pubblica le Regole operative del decreto FER 2</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-mase-pubblica-le-regole-operative-del-decreto-fer-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Lo scorso 23 dicembre, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha segnalato in Gazzetta Ufficiale la pubblicazione sul proprio sito istituzionale del decreto direttoriale del 10 dicembre 2024, recante “<i>Approvazione delle regole operative del decreto 19 giugno 2024</i>″, c.d. FER 2, entrato in vigore l’11 dicembre 2024 (giorno successivo alla relativa pubblicazione sul sito). Prende così definitivamente forma il decreto per l'<strong>incentivazione degli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati</strong>.</p><p class="text-justify">Le Regole operative, elaborate dal GSE, forniscono le informazioni necessarie per l’adempimento di quanto previsto dal FER 2 e, in via generale, dal quadro normativo e regolatorio vigente in materia.</p><p class="text-justify">Il documento illustra i tempi e le modalità di svolgimento delle <strong>procedure competitive</strong> previste, le modalità di riallocazione della capacità produttiva eventualmente non assegnata, le modalità e gli adempimenti previsti per la partecipazione alle procedure e per l’inserimento in posizione utile nelle graduatorie. Sono, inoltre, disciplinati i criteri di formazione delle graduatorie e i motivi di esclusione nonché gli effetti delle rinunce e i motivi che, eventualmente accertati successivamente all’entrata in esercizio, in fase di valutazione della richiesta di accesso agli incentivi, comportano la decadenza dalla graduatoria.</p><p class="text-justify">A ciascuna procedura competitiva corrisponde:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>un bando (avviso pubblico);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>un contingente di capacità produttiva, espresso in MW, per ogni procedura prevista, da assegnare agli impianti che partecipano alla procedura;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>una graduatoria, redatta dal GSE in esito alla selezione dei progetti e che tiene conto dell’eventuale ribasso percentuale offerto rispetto alla tariffa di riferimento posta a base della procedura competitiva e dell’eventuale applicazione dei criteri di priorità.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Il FER 2 prevede nove tipologie di procedure, dipendenti dalla tipologia di impianto e dalla categoria di intervento. Le tipologie di impianto ammesse sono:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>impianti a biogas di potenza nominale non superiore a 300 kW elettrici;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>impianti a biomassa di potenza nominale non superiore a 1.000 kW elettrici;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>impianti solari termodinamici di qualsiasi potenza;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>impianti eolici </span><i><span>off-shore floating</span></i><span> e impianti eolici </span><i><span>off-shore</span></i><span> su fondazioni fisse con distanza minima dalla costa pari a 12 miglia nautiche, di qualsiasi potenza;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>impianti fotovoltaici </span><i><span>off-shore floating</span></i><span> e impianti fotovoltaici </span><i><span>floating</span></i><span> su acque interne, di qualsiasi potenza;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>impianti da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina di qualsiasi potenza;&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>impianti geotermici, tradizionali con innovazioni o a emissioni nulle, di qualsiasi potenza.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Il FER 2 punta a sostenere la <strong>realizzazione di 4,6 GW complessivi tra il 2024 e il 2028</strong>.</p><p class="text-justify">Le tariffe incentivanti variano tra i 100 €/MWh e i 300 €/MWh a seconda della tecnologia e della potenza. La tecnologia sulla quale il Decreto punta maggiormente è l’eolico <i>off-shore</i> con 3,8 GW.</p><p class="text-justify">Per partecipare alle aste bisogna essere in possesso del <strong>titolo abilitativo</strong> (o provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ove previsto) e di un <strong>preventivo di connessione</strong> alla rete elettrica accettato in via definitiva. Vanno poi rispettati determinati requisiti <strong>minimi ambientali e prestazionali</strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify">Alle procedure sono ammessi sia interventi di nuova costruzione sia, per i soli impianti geotermici tradizionali con innovazioni, interventi per il rifacimento di impianti già esistenti.</p><p class="text-justify">Ciascuna procedura competitiva resta aperta per un periodo di 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione del bando sul sito web del GSE e le relative graduatorie sono pubblicate entro i 90 giorni successivi alla data di chiusura.&nbsp;</p><p class="text-justify">In caso di mancata saturazione del contingente di potenza, il GSE, per ogni tipologia di procedura, al fine di riallocare le risorse disponibili, prevede dei <strong>meccanismi di riallocazione della potenza non assegnata</strong>: in ciascuna procedura competitiva la quota di potenza residua non assegnata è attribuita al contingente della prima procedura successiva, fino all’esaurimento dei contingenti.</p><p class="text-justify">Inoltre, il GSE valuterà la possibilità di riallocare la quota di potenza relativa a impianti risultati ammessi in posizione utile in una precedente graduatoria e per i quali il soggetto richiedente abbia presentato rinuncia.</p><p class="text-justify">È previsto un <strong>meccanismo di controllo e integrazione</strong> delle domande. Nondimeno, nessuna responsabilità potrà essere attribuita al GSE, per mancata segnalazione di inesattezze o carenze documentali, in ordine ad asseriti errori commessi all’atto della richiesta di iscrizione alle procedure competitive o di errata trasmissione della documentazione obbligatoria da parte del soggetto richiedente, non potendosi invocare il principio del “soccorso istruttorio”.</p><p class="text-justify">La mancata evidenza del possesso dei requisiti e/o dei criteri di priorità dichiarati in fase di iscrizione, determina l’esclusione dalla graduatoria.</p><p class="text-justify">Il FER 2 prevede per i soggetti richiedenti, in fase di iscrizione, la possibilità (per gli impianti con potenza fino a 300 kW) o l’obbligo (per gli impianti con potenza superiore a 300 kW) di formulare un’offerta di <strong>riduzione percentuale della tariffa di riferimento</strong>. A parità di riduzione offerta, e in caso di saturazione del contingente, verranno, infatti, presi in considerazione gli altri criteri di priorità previsti dal decreto:</p><p class="text-justify">a) impianti realizzati nelle aree identificate come idonee in attuazione dell’articolo 20 e 23 del decreto legislativo n. 199 del 2021;</p><p class="text-justify">b) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.</p><p class="text-justify">L’offerta di riduzione percentuale deve essere maggiore o uguale al 2%, per impianti con potenza superiore a 300 kW. Per ciascuna tipologia di procedura, la tariffa di riferimento è quella di cui all’Allegato 1 al FER 2, ridotta del 3% all’anno a partire dal 2025. Per gli impianti con potenza fino a 300 kW, tale riduzione si applica a partire dal 2026.</p><p class="text-justify">Per gli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie pubblicate a valle delle rispettive procedure competitive, il FER 2 prevede, in base alla fonte, alla categoria di intervento e alla tipologia di soggetto richiedente, il rispetto di precisi limiti temporali per l’entrata in esercizio ai fini dell’accesso agli incentivi; successivamente all’entrata in esercizio, il soggetto richiedente può formulare richiesta di incentivo.</p><p class="text-justify">Il documento disciplina anche la fase di richiesta di riconoscimento dell’incentivo, il relativo procedimento di valutazione e verifica, la determinazione della tariffa, l’attivazione dei contratti e successive modalità erogazione dell’incentivo, prevedendo altresì specifiche condizioni di cumulabilità con altre misure nonché il sistema delle verifiche e controlli.</p><p class="text-justify">Il FER 2 prevede <strong>due tipologie di incentivi</strong>: una tariffa omnicomprensiva o un incentivo, calcolato come differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario dell’energia (riferito alla zona di mercato in cui è immessa in rete l’energia elettrica prodotta dall’impianto). Nel caso in cui la differenza sia positiva, il GSE eroga gli incentivi in misura pari alla già menzionata differenza, sull’energia incentivata ovverosia sulla produzione netta immessa in rete. Nel caso in cui il valore dell’incentivo risulti negativo, il GSE provvederà a richiedere la restituzione di tale differenziale mediante conguaglio, compensazione su altre partite di competenza del medesimo soggetto o corresponsione diretta. Gli impianti di potenza inferiore o uguale a 300 kW possono optare per l’una o per l’altra tipologia. Per gli impianti di potenza superiore a 300 kW è previsto esclusivamente il riconoscimento dell’incentivo.&nbsp;</p><p class="text-justify">Nel caso di tariffa omnicomprensiva, il corrispettivo erogato comprende la remunerazione dell’energia prodotta e immessa in rete, che è ritirata dal GSE; nel caso di incentivo, l’energia prodotta e immessa in rete resta invece nella disponibilità del produttore.</p><p class="text-justify">Il <strong>primo bando</strong> si è aperto il 16 dicembre per gli impianti biogas e biomassa per un contingente di 10 MW e si chiuderà alle ore 12 del 14 febbraio 2025.</p><p class="text-justify">Il <strong>calendario delle procedure</strong> successive sarà approvato dal Ministero, su proposta del Gestore, entro il 31 marzo 2025 e comunicato dal GSE due mesi prima dell’apertura di ogni procedura.</p><p class="text-justify">Il decreto prevede <strong>almeno una procedura per anno per biogas e biomasse e almeno tre procedure sull’intero periodo</strong>, cioè fino a fine 2028, <strong>per le altre tecnologie</strong>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Eolico Off Shore</category>
                            
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                                <category>Biometano</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 13 Jan 2025 10:58:00 +0100</pubDate>
                        <title>Transazione fiscale nella composizione negoziata</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/transazione-fiscale-nella-composizione-negoziata</link>
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                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 13 Jan 2025 10:26:21 +0100</pubDate>
                        <title>La sorte delle opere edilizie incomplete all&#039;esame dell&#039;Adunanza Plenaria</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-sorte-delle-opere-edilizie-incomplete-allesame-delladunanza-plenaria</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>La sorte delle opere edilizie incomplete all’esame dell’Adunanza Plenaria</strong></p><p class="text-justify">Nel marzo dello scorso anno, la Seconda Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 2228/2024, ha affrontato una problematica di grande rilevanza nel diritto urbanistico: quale disciplina si applica alle opere edilizie eseguite in virtù di un permesso di costruire decaduto?&nbsp;</p><p class="text-justify">La questione, caratterizzata da orientamenti giurisprudenziali divergenti, è stata rimessa all’Adunanza Plenaria, che - con la decisione 14/2024 - ha fornito importanti chiarimenti.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Il caso</strong></p><p class="text-justify">Il caso sottoposto all’Adunanza Plenaria trae origine da una vicenda molto complessa: nel 2010 veniva rilasciato un permesso di costruire per la realizzazione di un’autorimessa interrata.&nbsp;</p><p class="text-justify">A seguito di un esposto, veniva avviata un’indagine penale, sfociata in una sentenza contenente, tra l’altro, la condanna dei commissari <i>ad acta</i> che avevano rilasciato il permesso di costruire e la valutazione di “<i>assoluta e macroscopica illegittimità del permesso di costruire</i>”.</p><p class="text-justify">Successivamente, il Comune di Sorrento notificava al proprietario del fondo e all’impresa esecutrice il provvedimento (non impugnato) di presa d’atto della decadenza del permesso di costruire 2010, per lo spirare del termine di ultimazione dei lavori.</p><p class="text-justify">In seguito, il Comune <strong>ordinava</strong>, ai sensi dell’art. 31 del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001), “<i>il <strong>ripristino</strong> dello stato dei luoghi per come risultante in via antecedente all’esecuzione delle opere parzialmente eseguite in forza del permesso di costruire</i>”, ritenendo peraltro che la decadenza del permesso di costruire “<i>assorbe ogni immediata valutazione in ordine alla legittimità del permesso di costruire</i>”.</p><p class="text-justify">Il provvedimento veniva impugnato dai proprietari e dall’impresa esecutrice davanti al TAR Campania, sostenendo che le opere, essendo state eseguite in conformità a un permesso valido al momento della loro realizzazione, non potessero essere considerate abusive. Il TAR Campania confermava la legittimità dell’ordine di demolizione, ritenendo che le opere incomplete risultassero incompatibili con le normative urbanistiche.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Il quesito e le posizioni della giuridprudenza</strong></p><p class="text-justify">La domanda centrale sottoposta all’Adunanza Plenaria era: <strong>quale disciplina si applica alle opere parzialmente realizzate in forza di un titolo edilizio decaduto e non completate attraverso un nuovo permesso?</strong></p><p class="text-justify">La normativa di riferimento è contenuta nell’art. 15 del Testo Unico Edilizia, che stabilisce la durata limitata dei permessi di costruire, con decadenza automatica per le opere non ultimate entro i termini<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>.</p><p class="text-justify">Testualmente, in base all’articolo 15 del Testo Unico Edilizia,&nbsp;<i>“(…) il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad <strong>un anno</strong> dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare <strong>tre anni dall'inizio dei lavori</strong>. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. (…)</i></p><p class="text-justify"><i>3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di <strong>nuovo permesso per le opere ancora da eseguire</strong>, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (…)</i></p><p class="text-justify"><i>4. Il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio</i>”.</p><p class="text-justify">Dunque, quale sorte spetta alle opere realizzate in forza di un permesso decaduto?</p><p class="text-justify">Due le posizioni della giurisprudenza:</p><ul><li><p class="text-justify"><span><strong>tesi conservativa:</strong> le opere realizzate in conformità a un permesso valido non possono essere considerate abusive, anche se il titolo è decaduto: la decadenza del permesso di costruire opera <strong>ex nunc</strong>, preservando la legittimità delle opere già costruite</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title><span>[2]</span></a><span>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>tesi demolitoria:</strong> le opere incompiute e prive di funzionalità autonoma devono essere considerate abusive, poiché la decadenza del titolo ne rende illegittima la permanenza</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" title><span>[3]</span></a><span>.</span></p><p class="text-justify">&nbsp;</p></li></ul><p class="text-justify"><strong>La sentenza dell’Adunanza Plenaria</strong></p><p class="text-justify">L’Adunanza Plenaria, con una decisione articolata, pur riconoscendo la validità di alcuni argomenti della tesi conservativa, ha stabilito criteri chiari per distinguere le situazioni, sottolineando che:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>“</span><i><span>nel caso di costruzioni <strong>prive di autonomia e funzionalità</strong>, il Comune deve disporne la demolizione e la riduzione in pristino ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, in quanto eseguite in totale difformità rispetto al permesso di costruire;</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>– qualora il permesso di costruire abbia previsto la realizzazione di una pluralità di <strong>costruzioni funzionalmente autonome</strong> (ad esempio villette) che siano rispondenti al permesso di costruire considerando il titolo edificatorio in modo frazionato, gli immobili edificati – ferma restando l’esigenza di verificare se siano state realizzate le opere di urbanizzazione e ferma restando la necessità che esse siano comunque realizzate – devono intendersi supportati da un titolo idoneo, anche se i manufatti realizzati non siano totalmente completati, ma – in quanto caratterizzati da tutti gli elementi costitutivi ed essenziali – necessitino solo di opere minori che non richiedono il rilascio di un nuovo permesso di costruire;</span></i></p><ol><li><p class="text-justify"><i><span>qualora le opere incomplete, ma funzionalmente autonome, presentino difformità non qualificabili come gravi, l’Amministrazione potrà adottare la sanzione recata dall’art. 34 del T.U.;</span></i></p></li></ol></li><li><p class="text-justify"><i><span>è fatta salva la possibilità per la parte interessata, ove ne sussistano tutti i presupposti, di ottenere un titolo che consenta di conservare l’esistente e di chiedere l’accertamento di conformità ex art. 36 del T.U. nel caso di opere “minori” (quanto a perimetro, volumi, altezze) rispetto a quelle assentite, in modo da dotare il manufatto – di per sé funzionale e fruibile – di un titolo idoneo, quanto alla sua regolarità urbanistica</span></i><span>”.</span></p></li></ul><p class="text-justify">L’Adunanza Plenaria ha sottolineato alcuni principi fondamentali:</p><ul><li><p class="text-justify"><span><strong>conformità al progetto:</strong> la realizzazione delle opere deve rispettare rigorosamente il progetto approvato. Le costruzioni parziali che si discostano dal titolo sono da considerarsi abusive;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>tutela del territorio:</strong> la sentenza evidenzia l’importanza di preservare l’integrità paesaggistica e urbanistica, evitando la permanenza di manufatti incompleti e deturpanti;</span></p></li><li><p class="text-justify"><i><span><strong>tempus regit actum</strong></span></i><span><strong>:</strong> i nuovi permessi devono rispettare le norme urbanistiche vigenti al momento del rilascio, garantendo un adeguato controllo sull’evoluzione del territorio.</span><br>&nbsp;</p></li></ul><p></p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> La recente pubblicazione del decreto “Milleproroghe 2025” (D.L. 202/2024, GU n. 302 del 27 dicembre) ha ulteriormente esteso i termini per l’inizio e la fine dei lavori edilizi, già oggetto di precedenti proroghe a partire dal D.L. 21/2022 (Decreto Ucraina). Il decreto prevede un differimento di 36 mesi per:</p><ul><li><span><strong>termini di inizio e fine lavori</strong> relativi a SCIA e permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2024.</span></li><li><span><strong>validità di convenzioni urbanistiche</strong> (ad esempio, lottizzazioni) e dei relativi piani attuativi, purché non in contrasto con nuovi strumenti urbanistici o vincoli di tutela ambientale e culturale.</span></li></ul><p>La proroga non è automatica: il soggetto interessato deve presentare una comunicazione ufficiale per avvalersi della misura. La proroga è subordinata alla verifica di alcuni requisiti:</p><ul><li><span>i titoli edilizi non devono essere già scaduti al momento della comunicazione.</span></li><li><span>non devono sussistere incompatibilità con nuovi strumenti urbanistici o vincoli paesaggistici e culturali.</span></li><li><span>la misura si applica anche a SCIA e autorizzazioni paesaggistiche (ordinarie e semplificate) già prorogate secondo disposizioni precedenti, come il regime straordinario del D.L. 69/2013 e le norme emergenziali della L. 27/2020.</span></li></ul><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" title>[2]</a> Cfr. Cons. Stato 5258/2022; Cons. Stato 5588/2019.</p><p>[3] Cfr. Cons. Stato 8605/2019; Cons. Stato 10291/2023.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 10 Jan 2025 17:00:00 +0100</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm al primo posto della classifica Mergermarket M&amp;A Ranking 2024</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-al-primo-posto-della-classifica-mergermarket-ma-ranking-2024</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>ADVANT Nctm</strong> si è posizionato al <strong>1° posto</strong> in Italia nella classifica di <strong>Mergermarket </strong>per numero di operazioni <strong>M&amp;A</strong> completate nel 2024, con 142 deal accreditati.<br><br>Questo straordinario risultato premia la professionalità e l'impegno del nostro team, sempre pronto ad affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione.<br><br>Per la prima volta, inoltre, ADVANT si è classificata nella top 20 europea, un traguardo che riflette la crescita costante e il consolidamento del nostro posizionamento a livello internazionale.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 10 Jan 2025 15:12:47 +0100</pubDate>
                        <title>Contratto di locazione nullo e diritto del conduttore alla ripetizione dei canoni già versati</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contratto-di-locazione-nullo-e-diritto-del-conduttore-alla-ripetizione-dei-canoni-gia-versati</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con la recente ordinanza n. 32696 del 16 dicembre 2024 pronunciata dalla terza sezione, la Corte di Cassazione ha chiarito se, e in quale misura, spetti il diritto alla ripetizione dei canoni versati, in capo al conduttore, in ipotesi di contratto di locazione dichiarato nullo.</p><p class="text-justify">Nello specifico, nel caso di specie, il conduttore, aveva adito l’autorità giudiziaria sul presupposto di aver condotto in locazione – in forza di un <strong>rapporto contrattuale&nbsp;</strong>che il locatore aveva preteso svolgersi “<i><strong>di fatto</strong></i>” – una stanza in un appartamento sito in Roma, corrispondendo un canone di Euro 500,00 mensili da ottobre 2011 a giugno 2015.</p><p class="text-justify">Pertanto, parte attrice agiva <u>per ottenere la declaratoria di nullità del contratto di locazione oltre alla condanna del locatore alla restituzione dei canoni versati</u>.</p><p class="text-justify">Questo il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte: «<i>in caso di nullità del contratto di locazione, il <strong>conduttore ha diritto a ripetere</strong>, a norma dell’art. 2033 cod. civ., <strong>i canoni versati al locatore in esecuzione del contratto</strong>, ferma restando la <strong>facoltà di quest’ultimo</strong> di eccepire, ex art. 2041 cod. civ., la sussistenza di un <strong>ingiustificato arricchimento</strong>, facendo valere un credito indennitario che va, però, liquidato nei limiti della <strong>diminuzione patrimoniale subita</strong> nell’erogazione della prestazione e non in misura coincidente con il mancato guadagno che esso avrebbe potuto trarre dall’instaurazione di una valida relazione contrattuale</i>».</p><p class="text-justify">Dunque, queste le conclusioni che possiamo trarre dalla lettura della sentenza e del principio di diritto di cui sopra:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>la pretesa restitutoria del conduttore è da ricondurre nell’alveo della norma di cui all’art. 2033 cod. civ. (indebito oggettivo) secondo cui “</span><i><span>chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato</span></i><span>”;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>le ipotesi legislative in cui, nonostante il venir meno del vincolo contrattuale, le prestazioni sono irripetibili, sono da ritenersi eccezioni rispetto alla regola generale (ciò vale ad esempio nel caso di risoluzione per inadempimento del contratto);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>avendo comunque il conduttore goduto dell’immobile – fatto storico ineliminabile – il locatore ha diritto di chiedere un indennizzo, al fine di eliminare lo squilibrio contrattuale venutosi a creare, all’esito di una valutazione oggettiva dell’utilità conseguita dal conduttore e, dunque, entro i limiti della diminuzione patrimoniale subita dall’esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido. Il locatore non ha pertanto diritto ad ottenere il mancato guadagno che avrebbe potuto trarre dall’instaurazione di un contratto valido;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il giudice non può statuire d’ufficio sull’ingiustificato arricchimento che rimane eccezione riservata alla parte (nel caso di specie il locatore era rimasto contumace).</span></p></li></ul><p class="text-justify">La pronuncia in esame ci permette altresì di ricordare che, come affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9475 del 9 aprile 2021, <u>il contratto di locazione concluso in forma verbale e non registrato, è affetto da nullità relativa e di protezione che può essere fatta valere solo dal conduttore e non è rilevabile d’ufficio dal giudice</u>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 08 Jan 2025 09:58:30 +0100</pubDate>
                        <title>Lavorare durante i festivi: cosa succede se il dipendente si rifiuta?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lavorare-durante-i-festivi-cosa-succede-se-il-dipendente-si-rifiuta</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Lavorare nei giorni festivi: è legittimo rifiutarsi? Quali diritti ha il dipendente e come devono regolarsi le aziende? Con il parere dell’avvocato Francesca Pittau, vediamo cosa prevede la legge, come gestire i turni festivi e le novità normative per il 2025.</i></p><p>Le festività rappresentano un momento delicato per le aziende e i lavoratori, soprattutto per chi opera in settori dove l’attività non può fermarsi, come, oltre ai servizi essenziali, il commercio, la ristorazione e così via. Questo periodo porta spesso a riflettere sulla gestione del lavoro nei giorni festivi, un tema che coinvolge aspetti legali, organizzativi e di equità nei rapporti tra datori di lavoro e dipendenti. In particolare, ci si domanda: è possibile <strong>obbligare un dipendente a lavorare in un giorno festivo</strong>? Quali diritti spettano al lavoratore che presta servizio in queste giornate? Abbiamo approfondito la questione con l’<strong>avvocato Francesca Pittau</strong>, partner di Advant Nctm, per chiarire il quadro normativo e fornire spunti di riflessione per le aziende che si trovano a gestire questo tema.</p><p><strong>Quali sono i giorni festivi in Italia?</strong></p><p>Facciamo intanto chiarezza su quali sono i giorni festivi. In Italia i giorni festivi stabiliti dalla legge includono sia le festività religiose che quelle civili: Capodanno (1° gennaio), Epifania (6 gennaio), Pasqua e Lunedì dell’Angelo (data variabile), Festa della Liberazione (25 aprile), Festa del Lavoro (1° maggio), Festa della Repubblica (2 giugno), Ferragosto (15 agosto), Ognissanti (1° novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale (25 dicembre) e Santo Stefano (26 dicembre). A queste si aggiungono eventuali festività locali stabilite in base al Santo Patrono della città o della regione.</p><p><strong>Il quadro normativo: quando il lavoro festivo è legittimo</strong></p><p>Lavorare durante le<strong> festività infrasettimanali</strong> è consentito dal nostro ordinamento, a patto che ci sia un accordo tra le parti. Come sottolinea l’avvocato Pittau: “La Corte di Cassazione ha più volte indicato che è valido l’accordo con il quale il lavoratore rinuncia al diritto all’astensione nelle giornate festive infrasettimanali, non esistendo un divieto assoluto di prestare lavoro in tali giornate”.</p><p>Lo stesso vale per il lavoro domenicale. In questo caso, il diritto al riposo settimanale, che deve essere garantito per almeno 24 ore ogni sette giorni, può essere collocato in un giorno diverso dalla domenica. Tuttavia, l’avvocato precisa che: “Limiti alla adibizione al lavoro domenicale possono risultare dal CCNL e dalla contrattazione territoriale, sia con riferimento a un numero massimo di domeniche richiedibili, sia rispetto alle maggiorazioni da applicare o alle categorie di lavoratori (es. genitori di bambini in tenera età).”</p><p><strong>Retribuzione e riposi compensativi: cosa sapere</strong></p><p>Quando un lavoratore presta servizio durante un giorno festivo o la domenica, ha diritto a un trattamento economico adeguato, stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato. Inoltre, è fondamentale rispettare il diritto al riposo compensativo.</p><p>In particolare, avendo a mente le festività natalizie, l’avvocato Pittau evidenzia due principi da considerare nella programmazione: “la Corte di Cassazione ha stabilito che è illegittima la decisione del datore di lavoro di imporre al dipendente di fruire del riposo compensativo, spettante per aver prestato attività lavorativa durante la domenica, nei giorni di festività infrasettimanali, a nulla rilevando che tali giorni siano stati previsti dall’azienda come lavorativi. Inoltre, sempre la Cassazione, con decisione dell’11 dicembre 2024, ha stabilito che nel caso di lavoro domenicale, la maggiorazione deve essere riconosciuta anche nel caso in cui il CCNL applicato riconosca solo il diritto al riposo compensativo laddove tale riposo non sia compensativo dei sacrifici correlati all’attività domenicale”.&nbsp;</p><p><strong>Come gestire il lavoro festivo: il consiglio dell’esperto</strong></p><p>Per le aziende che operano anche durante i festivi, una gestione efficace e rispettosa dei turni è essenziale. “Sulla base dell’esperienza virtuosa dei nostri clienti, una programmazione adeguata, tempestiva ed equa dei turni – soprattutto per chi gestisce attività aperte al pubblico anche la domenica e nei festivi – è essenziale, in modo da consentire ai lavoratori e alle lavoratrici un possibile bilanciamento con le esigenze di vita personale e familiare anche in periodi complessi come quelli delle festività natalizie” analizza l’avvocato Pittau.&nbsp;</p><p>“In questo esercizio di chiarezza – conclude – l’utilizzo di documentazione contrattuale che sia specifica per le esigenze dell’azienda e che chiarisca&nbsp; la richiesta di prestare lavoro nei giorni festivi, il regime del riposo settimanale e, nel caso del part-time, la collocazione dell’orario e le regole applicabili alla turnistica, oltre che la disciplina delle clausole elastiche, giocano un ruolo fondamentale nel definire le regole di ingaggio”.</p><p><a href="https://www.hr-link.it/lavorare-durante-i-festivi/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Tratto da HR Link</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 07 Jan 2025 10:10:44 +0100</pubDate>
                        <title>La Regione Sardegna approva la legge per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti FER.</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-regione-sardegna-approva-la-legge-per-lindividuazione-di-aree-e-superfici-idonee-e-non-idonee-allinstallazione-e-promozione-di-impianti-fer</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Lo scorso 5 dicembre è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, n. 65, la Legge regionale n. 20, recante “<i>Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi</i>”, adottata in attuazione del D.M. 21 giugno 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2024, n. 153, c.d. “Decreto Aree Idonee”.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il provvedimento è in vigore dal 6 dicembre, ovvero dal giorno successivo alla pubblicazione, e trova applicazione non solo rispetto agli <strong>impianti la cui procedura di autorizzazione sia stata avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge</strong>, ma, altresì, agli <strong>impianti il cui </strong><i><strong>iter</strong></i><strong> autorizzativo è in corso</strong> e finanche agli <strong>impianti già autorizzati che non abbiano comportato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi</strong>, i cui titoli abilitativi saranno privi d’efficacia.</p><p class="text-justify">La legge dispone l’abrogazione della precedente legge regionale del 3 luglio 2024, n. 5, recante “<i>Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali</i>”, introduttiva della c.d. “<i>moratoria sarda</i>”,&nbsp;e, di conseguenza, la caducazione dell’impugnativa avente ad oggetto la legittimità della stessa sollevata dal Consiglio dei Ministri innanzi alla Corte costituzionale.</p><p class="text-justify">La Sardegna è così la prima regione italiana ad aver dato esecuzione al Decreto Aree Idonee, al ‘dichiarato’ fine di individuare “<i>le aree idonee e le superfici idonee, non idonee e ordinarie, al fine di favorire la transizione ecologica, energetica e climatica</i>”, garantire la minimizzazione dell’impatto ambientale e paesaggistico degli impianti di energia a fonti rinnovabili, nonché la loro programmazione territoriale nel rispetto sia degli obblighi comunitari di decarbonizzazione e transizione energetica, sia degli obiettivi regionali di potenza complessiva, con l’obiettivo di massimizzazione delle aree da individuare al fine di agevolare gli obiettivi regionali di potenza complessiva da raggiungere entro il 2030, di cui al Decreto Aree Idonee.</p><p class="text-justify">Al fine di poter individuare le aree e le superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile, il provvedimento, in primo luogo, provvede alla fondamentale differenziazione tra <strong>taglie d’impianto</strong>, individuando gli impianti</p><p class="text-justify">a) di <strong><u>piccola taglia</u></strong> negli impianti fotovoltaici, termodinamici, agrivoltaici con potenza nominale inferiore o uguale a 1 MW; impianti eolici con altezza massima complessiva inferiore o uguale a 20 metri; impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza nominale inferiore o uguale a 200 kW; impianti geotermoelettrici aventi una temperatura del fluido reperito inferiore o uguale a 90 gradi centigradi; negli accumuli con potenza nominale installata inferiore o uguale a 500 kW;</p><p class="text-justify">b) di <strong><u>media taglia</u></strong> negli impianti fotovoltaici, termodinamici, agrivoltaici con potenza nominale superiore o uguale a 1 MW e inferiore o uguale a 10 MW; impianti eolici con altezza massima complessiva superiore a 20 metri e inferiore o uguale a 100 metri; impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza nominale superiore a 200 kW e inferiore o uguale a 1 MW; impianti geotermoelettrici aventi una temperatura del fluido reperito superiore a 90 gradi centigradi e inferiore o uguale a 150 gradi centigradi; accumuli con potenza nominale installata maggiore a 500 kW e inferiore o uguale a 1,2 MW;</p><p class="text-justify">c) di <strong><u>grande taglia</u></strong> negli impianti fotovoltaici, termodinamici, agrivoltaici con potenza nominale superiore a 10 MW; impianti eolici con altezza massima complessiva superiore a 100 metri; impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza nominale superiore a 1 MW; impianti geotermoelettrici aventi una temperatura del fluido reperito superiore a 150 gradi centigradi; accumuli con potenza nominale installata maggiore a 1,2 MW.</p><p class="text-justify">In considerazione delle diverse taglie d’impianto agli Allegati A, B, C, D ed E, nonché ai commi 9 e 11, art. 1, L.R. 20/2024, vengono, quindi, individuate le <strong>aree non idonee</strong>,<strong> in quantitativo di gran lunga superiore a quelle idonee</strong>, individuate, invece, all’Allegato F e, precisamente, riconosciute</p><p class="text-justify">a) nelle aree industriali dismesse, ad eccezione degli impianti eolici di grande taglia;</p><p class="text-justify">b) nelle aree destinate a discariche di rifiuti urbani e speciali, esclusivamente nelle aree di servizio esterne al corpo discarica, limitatamente&nbsp;agli impianti fotovoltaici e agli impianti eolici di piccola e media taglia;</p><p class="text-justify">c) per l’installazione degli impianti fotovoltaici, i siti e gli impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie;</p><p class="text-justify">d) le aree portuali, esclusi i porti turistici, limitatamente&nbsp;agli impianti fotovoltaici e quelli di produzione di energia da moto ondoso;</p><p class="text-justify">e) le aree aeroportuali, limitatamente&nbsp;agli impianti fotovoltaici;</p><p class="text-justify">f) le aree di pertinenza delle principali arterie viarie già oggetto di trasformazione, limitatamente&nbsp;agli impianti fotovoltaici di piccola taglia;</p><p class="text-justify">g) limitatamente&nbsp;agli impianti fotovoltaici e agli impianti eolici di piccola e media taglia, le aree estrattive di prima e seconda categoria;</p><p class="text-justify">h) le aree dei siti oggetto di procedimento di bonifica, limitatamente&nbsp;agli impianti fotovoltaici e agli impianti eolici di piccola e media taglia nonché impianti a biomasse;</p><p class="text-justify">i) gli specchi acquei degli invasi del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale,&nbsp;come individuati dall'Ente gestore del Sistema Idrico, non utilizzati dai mezzi aerei antincendio, e relative pertinenze, limitatamente&nbsp;alle centrali idroelettriche e agli impianti fotovoltaici flottanti fino a 10 MW;</p><p class="text-justify">j) per gli impianti fotovoltaici e gli impianti eolici di piccola e media taglia,&nbsp;le zone urbanistiche omogenee D e le zone G a destinazione commerciale e logistica;</p><p class="text-justify">k) ad esclusione degli impianti eolici di grande taglia, le aree industriali gestite dai consorzi industriali provinciali, le zone industriali di interesse regionale, nonché i PIP di cui all'articolo 27, legge 22 ottobre 1971, n. 865;</p><p class="text-justify">l) le zone urbanistiche omogenee G di cui al decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica del 20 dicembre 1983, n. 2266/U a destinazione specifica per energie rinnovabili, ad eccezione degli impianti eolici di grande taglia;</p><p class="text-justify">m) per l’installazione di impianti fotovoltaici,&nbsp;le aree infrastrutturate delle zone urbanistiche omogenee G relative al settore dei trasporti (strade, ferrovie, porti e aeroporti), esclusi i porti turistici, e agli impianti tecnologici (ciclo rifiuti, ciclo acque, potabilizzatori, depuratori, impianti di sollevamento, ciclo energia);</p><p class="text-justify">n) limitatamente all'installazione di impianti eolici di piccola e media taglia, le aree infrastrutturate delle zone urbanistiche omogenee G, relative agli impianti tecnologici (ciclo rifiuti, ciclo acque, potabilizzatori, depuratori, impianti di sollevamento, ciclo energia).</p><p class="text-justify">Ciascuna ipotesi reca specifiche condizioni tecniche al rispetto delle quali la realizzazione degli impianti è subordinata.</p><p class="text-justify">La realizzazione degli impianti e degli accumuli FER, indipendentemente dalla loro collocazione in aree idonee o in aree ordinarie, è, inoltre, vincolata al rispetto dei requisiti e delle prescrizioni di cui all'allegato G nonché al rispetto delle specifiche prescrizioni di natura territoriale, urbanistica, edilizia, paesaggistica, con particolare riferimento al Piano paesaggistico regionale, ambientale e tecnica proprie dell'area e dell'impianto oggetto di istanza di autorizzazione.</p><p class="text-justify">Come previsto dall’art. 1, comma 4, <strong>limitatamente agli impianti fotovoltaici</strong>, fermo il rispetto della normativa vigente in materia territoriale, urbanistica, edilizia, ambientale e paesaggistica, con particolare riferimento alle previsioni contenute nel Piano Paesaggistico regionale (PPR) e negli altri strumenti urbanistici, nonché ai requisiti tecnici per tipologia di impianto fissati dall’Allegato G della stessa legge regionale, sono individuate quali <strong>aree idonee</strong> “<i>le superfici di copertura di manufatti edilizi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, edifici, tettoie, pergolati, pensiline, pubblici e privati, di qualsiasi natura, legittimamente realizzati o da realizzare in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, e i relativi sistemi di cumulo</i>”.</p><p class="text-justify">Particolarmente rilevante, inoltre, la successiva precisazione ai sensi della quale, indipendentemente dal riconoscimento di aree idonee, non idonee o ordinarie (quelle per cui la realizzazione di impianti FER è subordinata alla verifica caso per caso), “<i>è <strong>sempre ammessa la realizzazione di impianti geotermici di piccola taglia</strong> per i quali si applica la disciplina autorizzatoria prevista dalla normativa vigente in materia di aree idonee</i>”.</p><p class="text-justify">Nella legge è inoltre precisato, al primo periodo del comma 7, art. 1, che “<i>qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso sia nelle aree definite idonee, di cui all'allegato F, sia nelle aree definite non idonee, di cui agli allegati A, B, C, D ed E, prevale il <strong>criterio di non idoneità</strong></i>”, mentre gli interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento relativi ad impianti realizzati precedentemente all'entrata in vigore della legge in esame e in esercizio presso aree definite dalla stessa come non idonee, “<i><strong>sono ammessi solo qualora non comportino un aumento della superficie lorda occupata, nonché, nel caso di impianti eolici, un aumento dell'altezza totale dell'impianto</strong></i>”.&nbsp;</p><p class="text-justify">Ulteriore previsione contenuta all’art. 2 della legge regionale, prevede l’istituzione, a partire dal 2025, di un <strong>fondo</strong> - alimentato con risorse regionali, nazionali ed europee, con dotazione iniziale di Euro 678.000.000 per gli anni compresi dal 2025 al 2030 - <strong>per la concessione di misure di incentivo</strong>, “<i>sia mediante l'erogazione di sovvenzioni a fondo perduto, sia mediante il ricorso a strumenti finanziari o attraverso la loro combinazione</i>”, al fine di <strong>sostenere gli interventi volti all’installazione di impianti fotovoltaici e di accumulo di energia elettrica destinati all'autoconsumo</strong> e realizzati da, in ottemperanza ai requisiti disposti dalla stessa previsione normativa, (i) persone fisiche residenti in Sardegna; (ii) imprese e professionisti con sede operativa in Sardegna; (iii) comunità energetiche ed altre forme di autoconsumo e condivisione; (iv) comuni, unione di comuni, province, città metropolitane; (v) altri enti pubblici regionali, territoriali. Si tratta di incentivi concessi mediante procedimento valutativo a seguito di emissione di bando, con particolari misure finalizzate alla promozione delle comunità energetiche.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il provvedimento dispone, inoltre, misure di semplificazione e accelerazione per la promozione degli impianti FER, nonché misure di garanzie di esecuzione e bonifica dei siti degli impianti: in primo luogo, all’art. 3, in capo ai comuni la facoltà di proporre <strong>istanza propedeutica alla realizzazione di un impianto o di un accumulo FER all’interno di un’area individuata come non idonea</strong>; tale istanza, deliberata successivamente ad una fase di “dibattito pubblico” dalla maggioranza qualificata del consiglio comunale (o dei consigli comunali) il cui territorio è interessato dall’impianto o dall’accumulo, trova finalizzazione con la stipula di un’<strong>intesa con la Regione</strong>; in caso di perfezionamento della suddetta intesa, “<i>il proponente ha facoltà di presentare ai soggetti competenti istanza per la realizzazione dell’intervento nell’ambito del regime autorizzativo previsto per le aree ordinarie</i>”, optando quindi per la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), o per la Autorizzazione unica (AU).</p><p class="text-justify">In secondo luogo, per tutti gli impianti e gli accumuli FER ed entro centoventi giorni dal rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione degli stessi – e comunque prima della presentazione di comunicazione di inizio lavori –, la legge regionale n. 20/2024 rimette in capo al soggetto autorizzato la presentazione presso l’Assessorato regionale dell’industria di una <strong>garanzia</strong> in misura pari al valore complessivo dell’intervento al fine di coprire l’eventuale mancata realizzazione dell’impianto o la sua realizzazione in difformità dall’autorizzazione rilasciata, nonché di garantire la dismissione dell’impianto di produzione, delle opere connesse e delle opere di ripristino dei luoghi interessati. Tale previsione interessa altresì gli impianti in corso di autorizzazione e, con diversi meccanismi e tempistiche, quelli già autorizzati per cui non si sia ancora dato inizio ai lavori nonché gli impianti i cui lavori siano in corso di regolare svolgimento.</p><p class="text-justify">All’esito di un’analisi complessiva della normativa (il cui destino, in termini di probabile declaratoria di incostituzionalità, sembra già segnato), appaiono, dunque, sensibilmente ridotte - oltre che significativamente condizionate al rispetto di specifiche prescrizioni - le opportunità di realizzazione di impianti ed accumuli FER, dovendo constatare che <strong>le aree definite come “idonee” rappresentano, nel complesso, solo l’1% dell’intero territorio regionale</strong>: la legge, la cui applicazione è prevista, del tutto irrazionalmente, finanche agli impianti già autorizzati e i cui lavori siano stati già iniziati, si manifesta, dunque, come una ulteriore (illegittima) stretta alla diffusione delle rinnovabili, blindando il territorio della Regione Sardegna e costituendo un nuovo ostacolo al raggiungimento degli imposti obiettivi di decarbonizzazione.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Eolico</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
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                                <category>Biometano</category>
                            
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                        <pubDate>Tue, 31 Dec 2024 10:15:09 +0100</pubDate>
                        <title>Arriva l&#039;arbitro</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/arriva-larbitro</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Articolo a cura di Ludovica D'Ostuni su Private</strong>.</p><p>Dopo una lunga attesa, da metà 2025 sarà finalmente operativo l'Arbitro delle controversie assicurative gestito da Ivass e previsto dal Codice delle Assicurazioni Private fin dal 2018.</p><p><strong>Risoluzione delle controversie</strong></p><p>Questo meccanismo di risoluzione alternativa delle controversie, analogo a quelli già operanti dei settori bancario e finanziario (Abf ed Acf), è previsto dall'art. 187.1 del Codice delle Assicurazioni, che delega però a un decreto interministeriale la declinazione in concreto di composizione, modalità operative e natura delle controversie che saranno di sua competenza.</p><p>L'iter di redazione è iniziato a valle del recepimento della direttiva Idd (nel 2018), dapprima mediante consultazioni tra i ministeri competenti e Ivass e poi con il coinvolgimento, ma senza ricorso a pubblica consultazione, dei principali stakeholder.</p><p>La prima bozza di decreto ministeriale così (faticosamente) varata è stata presentata una prima volta, ne1 2023, al Consiglio di Stato, che ha tuttavia emesso un parere interlocutorio, chiedendo alcuni approfondimenti e suggerendo alcune modifiche del testo.</p><p>È stato quindi ripresentato un nuovo testo e a fine agosto 2024 il Consiglio di Stato ha emesso il parere finale, dando quindi il via libera.</p><p><strong>Le competenze affidate</strong></p><p>Ma quali sono le principali caratteristiche di questo nuovo procedimento? Le controversie di competenza dell'Arbitro Assicurativo saranno diverse e variegate: potranno essere devolute sia quelle relative all'accertamento di diritti, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione (incluso il risarcimento dei danni) che quelle concernenti l'inosservanza delle regole di condotta relative all'attività di distribuzione assicurativa.</p><p>Il ricorso, analogamente a quanto previsto per Abf e Acf, potrà essere esperito a condizione che preliminarmente vi sia stata un'interlocuzione "diretta" tra le parti e quindi che sia stato indirizzato un reclamo all'impresa assicurativa o all'intermediario del cui esito il ricorrente non sia soddisfatto. Il decreto ministeriale si preoccupa anche di assicurare che vi sia un effettivo e attuale interesse al ricorso: questo potrà essere presentato non oltre 12 mesi dalla comunicazione dell'esito del reclamo.</p><p><strong>Chi potrà farvi ricorso</strong></p><p>Anche sotto il profilo dei soggetti che potranno adire l'Arbitro, la disciplina è articolata: avranno questa facoltà non solo il contraente della polizza assicurativa ma anche l'assicurato e il danneggiato che sia titolare di azione diretta verso la Compagnia. Al momento tale diritto è previsto nell'ambito delle polizze RC Auto, responsabilità civile sanitaria ai sensi della cd. legge "Geli" e responsabilità civile correlata alla caccia.</p><p>L'Arbitro Assicurativo non potrà condurre accertamenti istruttori autonomi e dovrà quindi basare le proprie decisioni solo sui documenti prodotti dalle parti: dunque saranno ammissibili solo quelle controversie in cui per l'accertamento del fatto o la quantificazione della prestazione o del danno non siano necessarie perizie tecniche d'ufficio, testimonianze e così via.</p><p><strong>Pronuncia non vincolante</strong></p><p>La decisione non sarà munita di efficacia vincolante: il soggetto soccombente, quindi, non sarà obbligato a darvi seguito. L'inadempimento della decisione da parte di imprese e intermediari sarà però reso noto mediante pubblicazione sul sito dell'Arbitro e del soggetto stesso. Questa forma di pubblicità, equivalente a una vera e propria sanzione reputazionale, dovrebbe favorire il cosiddetto effetto conformativo, che limiterà i casi di mancato adempimento da parte delle imprese o degli intermediari.</p><p>Vi sono tuttavia degli aspetti di potenziale criticità da considerare che potrebbero minare l'efficacia di questo meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie: il settore assicurativo presenta, infatti, caratteristiche peculiari per la struttura del mercato (diverse tipologie di intermediari, catene di intermediazione complesse). Inoltre, rileva la natura delle controversie molte delle quali richiederanno la valutazione e la quantificazione di danni difficili da dimostrare e accertare in assenza di poteri "istruttori".</p><p>Vi è poi un tema di coordinamento e sovrapposizione di competenze con l'Acf: nel caso delle polizze di investimento assicurative (Ibips) distribuite dagli intermediari iscritti alla sezione D del RUI (quindi Sim e banche) la competenza a valutare la condotta degli intermediari è infatti rimessa a questo organismo. Nelle controversie in cui sia coinvolta anche la compagnia assicurativa, che dovrebbe essere convenuta invece davanti all'Arbitro Assicurativo, si pone quindi un tema di "conflitto" di competenze che andrà in qualche modo risolto.&nbsp;</p><p>L'avvento dell'Arbitro presenta quindi luci e ombre: la giurisprudenza che si andrà via via formando costituirà sicuramente una guida per imprese e intermediari nella trattazione dei reclami ma rimane comunque da verificare quanto sarà efficace l'attività dell'Arbitro in questo settore.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 30 Dec 2024 09:43:39 +0100</pubDate>
                        <title>Greenfield: le ultime pronunce giurisprudenziali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/greenfield-le-ultime-pronunce-giurisprudenziali</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Si riporta qui di seguito una rassegna delle pronunce più rilevanti recentemente intervenute in merito alle procedure autorizzative per la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>1. <u>Impianti su aree industriali, ex cave e discariche - Autorizzazione con DILA senza necessità di acquisire altri pareri.</u></strong></p><p class="text-justify">Con&nbsp;<strong>sentenza n. 1922/2024</strong>, il <strong>TAR Veneto </strong>ha ritenuto sia&nbsp;doverosa applicazione&nbsp;dell’art. 22&nbsp;<i>bis</i>, D.lgs. n. 199/2021, introdotto dall’art. 47 comma 1 lett. b) del D.L. 13/2023,&nbsp;in caso di&nbsp;<u>installazione di impianti fotovoltaici a terra</u>&nbsp;e delle relative opere di connesse e infrastrutture necessarie nelle zone e nelle aree a destinazione urbanistica industriale, artigianale e commerciale o, ancora, in discariche o lotti di discariche chiusi e ripristinati, ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento,&nbsp;che, in quanto <u>attività di manutenzione ordinaria,&nbsp;non è subordinata all’acquisizione di alcun permesso, autorizzazione o atto di assenso</u>.&nbsp;In questi casi, l’eventuale provvedimento di rigetto adottato dall’ente competente all’esito della PAS, (erroneamente) attivata dall’operatore, deve ritenersi del tutto illegittimo. Ciò vale anche nel caso il cui la predetta procedura sia stata attivata (in questo caso opportunamente) prima dell’entrata in vigore del citato art. 22&nbsp;<i>bis</i>, in quanto, in virtù del principio&nbsp;<i>tempus regit actum</i>, la nuova disposizione, in assenza di diverse previsioni di carattere transitorio, si applica anche ai procedimenti a quella data già in corso.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. <u>Autorizzazione in PAS in aree idonee – Anche le opere connesse possono essere autorizzate in PAS ove ricadenti in aree non idonee.&nbsp;</u></strong></p><p class="text-justify">Con&nbsp;<strong>ordinanza n. 605/2024</strong>, il&nbsp;<strong>TAR Palermo</strong>, richiamando la previsione di cui al comma 1&nbsp;<i>ter,&nbsp;</i>art. 22, D.lgs. n. 199/2021, ha osservato come&nbsp;<u>le infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti FER&nbsp;“</u><i><u>possono beneficiare della disciplina autorizzatoria semplificata prevista per le aree idonee, indipendentemente dalla loro ubicazione</u></i><u>”</u>: ciò comporta che, anche laddove tali infrastrutture siano ubicate in aree non idonee, esse&nbsp;possano&nbsp;comunque&nbsp;– in astratto – essere&nbsp;trattate come insistenti in aree idonee, con le semplificazioni procedurali che ne derivano, lasciando quindi in capo all’Amministrazione il compito di motivare eventuali ragioni di incompatibilità delle opere con l’area in cui devono essere inserite, avuto riguardo alle specifiche caratteristiche del territorio e ai vincoli che su di esso insistono. A tali considerazioni, il TAR giunge anche in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale le aree non incluse tra quelle idonee “<i>non possono essere dichiarate non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell’ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee</i>” (cfr.&nbsp;<i>ex multis</i>, T.A.R. Palermo, Sez. V, ordinanze collegiali n. 3272 dell’8 novembre 2023, n. 3814 del 20 dicembre 2023, n. 95 dell’11 gennaio 2024 e, da ultimo, n. 87 del 22 febbraio 2024).</p><p class="text-justify">Con la medesima ordinanza, inoltre, il TAR Palermo coglie occasione per dare rilievo&nbsp;al&nbsp;<i>periculum</i>&nbsp;che deriva&nbsp;dal ritardo che l’Amministrazione competente accumula nel rilascio del titolo autorizzativo, dovendo considerare sia che la realizzazione dell’impianto stesso è connessa alla capacità di rete prenotata dal proponente mediante l’accettazione del preventivo di connessione (STMG), sia la limitata durata della stessa prenotazione, pari a soli&nbsp;270&nbsp;giorni lavorativi dall’accettazione del preventivo, pena la perdita di validità della prenotazione e la conseguente esposizione al rischio del proponente all’eventuale esaurimento della capacità di rete.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. <u>Autorizzazione in aree idonee – Non è vincolante il parere della Soprintendenza.&nbsp;</u></strong></p><p class="text-justify">Con&nbsp;<strong>sentenza n. 867/2024</strong>, il <strong>TAR Sardegna</strong> ha statuito che “<i><u>se la richiesta di VIA riguarda</u>&nbsp;un progetto di impianti da ubicare in&nbsp;<u>aree idonee per legge</u>, come nel caso ora in esame,&nbsp;<u>il parere dell’Autorità preposta alla Tutela del Paesaggio non è vincolante</u>, ragion per cui i ministeri competenti devono adottare l’atto conclusivo del procedimento sulla scorta di una motivazione autonoma, non potendo limitarsi a recepire pedissequamente il parere espresso dalla Soprintendenza stessa, ciò specialmente quando, come nel caso ora in esame, il parere della stessa è contraddetto da quello espresso da altri uffici che hanno partecipato all’istruttoria</i>”. Nel caso di specie, osserva il collegio, il provvedimento di rigetto adottato dal MASE è illegittimo nella misura in cui si limita a richiamare pedissequamente il parere negativo della Soprintendenza speciale per il PNRR, senza nulla aggiungere e senza neppure fare riferimento ai pareri favorevoli che nel corso dell’istruttoria erano stati espressi da altri uffici, in particolar modo la Commissione Tecnica VIA-VAS dello stesso MASE.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4. <u>Autorizzazione in aree idonee – Il Comune non può introdurre nuove limitazioni per la realizzazione di impianti FER.&nbsp;</u></strong></p><p class="text-justify">Con&nbsp;<strong>sentenza n. 3464/2024</strong>, il&nbsp;<strong>TAR Lombardia</strong>&nbsp;ha rilevato come “<i>l’introduzione a livello prettamente locale di un sistema di regole volte a restringere l’ambito delle aree concretamente utilizzabili per l’insediamento di impianti fotovoltaici, senza chiare motivazioni che giustifichino l’introduzione di tali misure in funzione della tutela di interessi concorrenti potenzialmente pregiudicati e parimenti meritevoli di salvaguardia, nonché in violazione del principio di stretta proporzionalità rispetto alle esigenze di tutela perseguite, si ponga in contrasto anche con il favor manifestato dalla legislazione eurounitaria, in particolare dal Regolamento (UE) 2022/2577 del 22.12.2022, secondo cui “la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa, gli impianti di stoccaggio sono considerati d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la sanità e la sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi</i>””. Censurando le norme di cui al regolamento edilizio comunale, il TAR ha precisato che&nbsp;<u>se il sito scelto per l’installazione dell’impianto fotovoltaico ricade su area dichiarata idonea&nbsp;</u><i><u>ex lege</u></i><u>, all’ente locale non rimane alcuno spazio valutativo in ordine all’insediabilità dell’opera</u>. Il Comune non ha invero il potere di stabilire, neppure indirettamente attraverso previsioni che vorrebbero limitarsi a disciplinare lo&nbsp;<i>ius aedificandi</i>, in quali aree possano essere installati detti impianti, essendo la competenza relativa alla localizzazione degli stessi ripartita unicamente tra Stato e Regioni. L’unico margine discrezionale che residua all’amministrazione comunale&nbsp;<u>attiene alla possibilità di introdurre una regolamentazione prettamente edilizia relativa ad aspetti costruttivi, che deve tuttavia muoversi entro confini rigorosi ed essere declinata secondo un principio di stretta proporzionalità</u>&nbsp;per rimanere tale e non trasmodare nella surrettizia previsione di criteri ostativi all’insediamento di tali fonti energetiche.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>5. <u>Criterio di priorità nella VIA – Non viene meno la perentorietà dei termini del procedimento di VIA per i&nbsp;progetti non prioritari.</u></strong><i>&nbsp;</i></p><p class="text-justify">Con&nbsp;<strong>sentenza n. 9793/2024</strong>, il&nbsp;<strong>Consiglio di Stato</strong>&nbsp;ha ribadito la <u>perentorietà di tutti i termini del procedimento di VIA</u> (cfr. art. 25, comma 7, D.lgs. 152/2006). Interrogandosi sulla portata interpretativa dell’art. 8, comma 1, del&nbsp;D.lgs. 152/2006, come modificato dal dl 17/2022,&nbsp;<i>“nella parte in cui stabilisce un criterio di precedenza nella valutazione dei progetti aventi un rilevante impatto economico, occupazionale o aventi autorizzazioni in scadenza</i>”, il Consiglio di Stato ha, infatti, ritenuto che “<i>in ogni caso, anche a prescindere dalle modalità utilizzate dall’amministrazione per dare concretezza al criterio legislativo della priorità, il Ministero&nbsp;avrebbe dovuto adottare, a legislazione vigente, delle&nbsp;misure organizzative&nbsp;tali da consentire l’esame dei&nbsp;progetti prioritari, fermo restando il&nbsp;rispetto dei termini di conclusione&nbsp;dei procedimenti relativi ai&nbsp;progetti non prioritari&nbsp;in quanto non derogati da alcuna disposizione di legge</i>”. <u>Il criterio di priorità</u>&nbsp;assume, quindi, mera rilevanza interna ai fini di una ordinata ed efficace gestione degli iter autorizzatori da parte degli organi a ciò deputati, “<i>ma <u>non è tale da assumere, al contempo, una portata derogatoria della disciplina legale del termine di conclusione del procedimento</u></i>”.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>6. </strong><i><strong><u>Tempus regit actum</u></strong></i><strong><u> – L’art. 22 </u></strong><i><strong><u>bis</u></strong></i><strong><u> del D.Lgs. n. 199/2021 si applica anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.</u></strong><i>&nbsp;</i></p><p class="text-justify">Con <strong>sentenza n. 790/2024</strong>, il <strong>TAR Sardegna</strong> ha accolto il ricorso promosso avverso il diniego di un’autorizzazione unica ex art. 12, D.Lgs. n. 387 del 2003, avente ad oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 104,076 insistente su area industriale, in ragione del principio <i>tempus regit actum</i>, essendo nelle more del procedimento autorizzativo entrato in vigore l’art. 47 del D.L. 24.2.2023, n. 13 (conv. L. 23.4.2023, n. 41) che ha introdotto l’art. 22 <i>bis&nbsp;</i>nel corpo del D.lgs. n. 199 del 2021, rubricato “<i>Procedure semplificate per l'installazione di impianti fotovoltaici</i>”.</p><p class="text-justify">Per il Collegio: “<i><u>Il diniego regionale impugnato, stante la sopravvenienza normativa, non è legittimo</u></i><u>”, dal momento che “</u><i><u>il progetto in questione non è più soggetto al regime dell’autorizzazione unica</u></i><u>” con la conseguenza che</u><i><u> “il procedimento per il suo rilascio si sarebbe dovuto chiudere con una archiviazione</u> (o altro atto equipollente) che dichiarasse l’inapplicabilità del regime (…) per essere l’attività qualificabile come manutenzione ordinaria non soggetta ad autorizzazione e, dunque, attività ad edilizia libera</i>” <u>in virtù dell’entrata in vigore dell’art. 22 </u><i><u>bis</u></i>.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>7. <u>VIA Statale - Il criterio di priorità per la trattazione di alcuni progetti non fa venir meno la perentorietà dei termini di conclusione del procedimento per i progetti “non prioritari”.</u></strong></p><p class="text-justify">Con la <strong>sentenza n. 830/2024</strong>, il <strong>TAR Sardegna</strong> ha dichiarato <u>l’illegittimità del silenzio serbato dal MASE rispetto all’obbligo di provvedere in relazione all’adozione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale nei termini</u> previsti dagli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 152 del 2006 sulla base dell’assunto per il quale “<i><u>l’introduzione di un criterio di priorità</u> nella trattazione delle istanze basato sulla maggiore potenza dell’impianto (art. 8, co. 1, d.lgs. n. 152/2006) <u>non può di per sé solo legittimare il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento</u> (art. 25, co. 7, d.lgs. n. 152/2006) <u>per gli altri procedimenti</u>, attesa anche la circostanza che, seppure di potenza inferiore, sono tesi a soddisfare interessi riconducibili all’esercizio dell’impresa” (Cons. Stato, Sez. IV, ord. 20 maggio 2024, n. 1882)</i>”.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>8. <u>Economicità dell’azione amministrativa – Moratoria Sarda - L’operatore può chiedere all’Amministrazione comunale di qualificare correttamente la propria domanda alla luce del dato normativo sopravvenuto.</u></strong></p><p class="text-justify">Con la <strong>sentenza n. 844/2024</strong>, il <strong>TAR Sardegna</strong> osserva che, successivamente all’entrata in vigore della L. 5/2024 (c.d. Moratoria Sardegna), <u>l’operatore può chiedere all’Amministrazione comunale di qualificare correttamente la propria domanda alla luce del dato normativo sopravvenuto</u>, fornendo la documentazione necessaria alla luce delle precisazioni fornite dalla stessa legge regionale sulle caratteristiche del c.d. “agrivoltaico” esente dalla moratoria.</p><p class="text-justify">La diversa opinione, espressa dall’amministrazione, per cui la ricorrente avrebbe potuto formulare una nuova istanza ai sensi della normativa sopravvenuta dando così vita ad un nuovo procedimento, sconta il rilievo che elementari esigenze di concentrazione, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa impongono di ritenere che qualora sia già aperto una canale comunicativo – procedimentale tra l’Amministrazione e i privati, e sopravvenga un diverso e rilevante dato normativo, lo stesso canale venga utilizzato per precisare - alla luce del mutamento intervenuto - i contenuti e le caratteristiche del bene della vita di cui è già stato chiesto il riconoscimento.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>9. <u>Eolico - In caso di aree da acquisire mediante procedura espropriativa, la mancata disponibilità delle aree non è condizione ostativa al riconoscimento dell’avvenuta formazione tacita del titolo autorizzativo.</u></strong></p><p class="text-justify">Con la <strong>sentenza n. 847/2024</strong>, il <strong>TAR Sardegna</strong> ha ritenuto tacitamente formatosi il titolo autorizzativo per la realizzazione delle opere di repowering di un parco eolico composto da n. 27 aerogeneratori e con potenza complessiva pari a 121,5 MW a seguito del decorso del termine di 60 giorni previsto dal d.l. n. 50/2022 dalla presentazione dell’istanza.</p><p class="text-justify">Sul punto, l’Amministrazione ha opposto la mancata dimostrazione della disponibilità delle aree da parte della ricorrente, evidenziando come non si possa ritenere conclusa tacitamente anche la procedura espropriativa.</p><p class="text-justify">Tale affermazione, tuttavia, secondo il TAR, non è coerente con il dato normativo, dato che l’art. 12, comma 4 bis del d.lgs. n. 387/2003 prevede che per gli impianti diversi da quelli indicati nel primo alinea (tra i quali non rientrano i parchi eolici) l’operatore “[…]<i>in sede di presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 3, può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse</i>”.</p><p class="text-justify">Ne consegue che <u>l’Amministrazione non avrebbe potuto opporre la mancata disponibilità delle aree quale condizione ostativa al riconoscimento dell’avvenuta formazione tacita del titolo autorizzativo, dato che la loro effettiva disponibilità dipenderà dallo svolgimento delle procedure espropriative a valle dell’avvenuta conclusione del procedimento autorizzativo</u>.</p><p class="text-justify">Né la formazione tacita del titolo può essere impedita, come ritenuto dall’Amministrazione, dalla moratoria disposta dalla legge regionale n. 5/2024, considerato che la stessa è entrata in vigore il 4 luglio 2024, ossia in data ampiamente successiva alla formazione del titolo della ricorrente e sul quale non ha potuto produrre alcun effetto preclusivo.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>10. <u>L’inidoneità dell’area per mancanza dei presupposti applicativi di una delle ipotesi di cui al comma 8, art. 20, D.lgs. 199/2021, non impedisce la qualificazione di idoneità dell’area per sussistenza dei presupposti relativi a una diversa fattispecie di cui al medesimo comma.</u></strong></p><p class="text-justify">Nel caso di specie, affrontato dal <strong>TAR Toscana</strong> con <strong>sentenza n. 1359/2024</strong>, l’Amministrazione aveva negato l’autorizzazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in ragione della circostanza che lo stesso, pur ricadendo in area idonea ai sensi della lettera c-ter, comma 8, art. 20, D.Lgs. 199/2021, non rientrava tra le aree idonee di cui alla lettera c-<i>quater</i> essendo l'area interessata ricompresa nel perimetro di un bene sottoposto a tutela ai sensi dell’art.12, comma 1 del D. Lgs.vo 42/2004 e ss.mm.ii.</p><p class="text-justify">Per il <strong>TAR Toscana</strong>: “<i>Le riportate disposizioni vanno interpretate, come affermato da recente giurisprudenza (anche di questa stessa Sezione), nel senso che esse prevedono due distinte ipotesi, tra loro cumulative, di idoneità&nbsp;</i>ex lege<i> di aree territoriali alla realizzazione di impianti fotovoltaici. In altre parole, <u>l’accertata sussistenza dei presupposti applicativi di una delle due disposizioni recate dalle lettere c-ter e c-quater impone di ritenere idonea l’area</u>. Più in particolare, e con specifico riferimento al presente giudizio, l’eventuale non operatività della lettera c-quater non esclude l’autorizzabilità dell’opera ai sensi della lettera c-ter, in quanto la seconda delle due disposizioni (quater) aggiunge una nuova ipotesi di idoneità legale, facendo testualmente salva l’operatività della prima norma (ter)</i>”.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Eolico</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 18 Dec 2024 14:37:26 +0100</pubDate>
                        <title>Clausola “a prima richiesta” e garanzie personali – l’ultima pronuncia della Suprema Corte </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/clausola-a-prima-richiesta-e-garanzie-personali-lultima-pronuncia-della-suprema-corte</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con la recentissima sentenza n. 31105 del 4 dicembre 2024 pronunciata dalla prima sezione, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulle conseguenze derivanti dall’inserimento di una clausola di pagamento “<i>a prima richiesta</i>” in un contratto di fideiussione.</p><p class="text-justify">Questo il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte: «<i>in materia di garanzie personali, <strong>la presenza nell’accordo di garanzia di una clausola a <u>prima richiesta</u> non è decisiva ai fini di stabilire se le parti abbiano inteso stipulare una fideiussione o un contratto autonomo di garanzia</strong>, rendendosi a tal fine necessario accertare, per mezzo di una indagine diretta a ricostruire, facendo uso degli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice, <u>l’effettiva volontà delle parti</u>, lo scopo che queste hanno inteso perseguire per mezzo dell’intervenuta stipulazione</i>».</p><p class="text-justify">Ricordiamo altresì che la questione relativa all’idoneità o sufficienza della clausola di pagamento a prima e semplice richiesta (o senza eccezioni), al fine di qualificare un rapporto di garanzia come garanzia autonoma o fideiussione, era stata affrontata già da tempo dalle Sezioni Unite (Sent. n. 3947/2010) le quali si erano espresse nel senso di ritenere che la clausola “<i>a prima richiesta <u>e senza eccezioni</u></i>” dovrebbe di per sé orientare l’interprete verso l’approdo alla fattispecie del contratto autonomo di garanzia, salva evidente, patente, irredimibile discrasia con l’intero contenuto “altro” della convenzione negoziale.</p><p class="text-justify">Hanno poi fatto seguito diverse pronunce, tanto di merito quanto di legittimità, che si sono espresse talvolta in un senso e talvolta nel senso opposto.</p><p class="text-justify">Quel che ci preme in questa sede è però trarre qualche <u>considerazione pratica e utile agli operatori del settore immobiliare ogni qualvolta si trovino a dover rilasciare o richiedere una garanzia personale</u>, si pensi al caso della locazione/grande locazione, dell’affitto di ramo d’azienda o di un appalto d’opera.</p><p class="text-justify">È bene infatti che le parti negozino in modo consapevole, tenendo a mente che non è decisivo il <i>nomen</i> che viene attribuito al negozio giuridico per avere la certezza di aver sottoscritto una fideiussione ovvero un contratto autonomo di garanzia.</p><p class="text-justify">Il regolamento contrattuale deve infatti rispecchiare le effettive volontà delle parti, o quantomeno è necessario che le parti siano bene informate in relazione a diritti e doveri che discendono dalla sottoscrizione dell’uno o dell’altro contratto.</p><p class="text-justify">Lato garantito, è bene tutelarsi prevedendo la possibilità di escutere la garanzia a prima richiesta (non documentale e/o giustificata) e senza eccezioni, anche in caso di opposizione del creditore; al contrario.&nbsp;</p><p class="text-justify">Lato debitore principale, è bene circoscrivere la libertà di escutere la garanzia e optare per una fideiussione vera e propria che, ricordiamo, non è valida se non è valida l’obbligazione principale (art. 1939 c.c., espressione del principio di accessorietà).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 18 Dec 2024 09:32:20 +0100</pubDate>
                        <title>Prospettive del Buy Now Pay Later B2C all&#039;alba della nuova Direttiva sul credito ai consumatori</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/prospettive-del-buy-now-pay-later-b2c-allalba-della-nuova-direttiva-sul-credito-ai-consumatori</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di Danilo Quattrocchi e Valeria Perini</p><p>Il <strong>Buy Now Pay Later (BNPL)</strong> si è inserito con vigore, per la semplicità di utilizzo e la naturale vocazione al mondo dell'e-commerce, nel processo di digitalizzazione che sta investendo il mondo dei servizi e prodotti finanziari.&nbsp;</p><p>Solo in Italia, il BNPL ha segnato nel 2022 un incremento del 47%, in ulteriore accelerazione rispetto al +35% del 2021, con ritmi molto superiori rispetto al credito al consumo tradizionale.&nbsp;</p><p>In termini generali, il BNPL sottende un finanziamento a breve termine, che consente agli utenti di corrispondere il prezzo di un bene o servizio in un numero variabile di rate senza, nella prevalenza dei casi, addebito di interessi.&nbsp;</p><p>Lo schema operativo più diffuso implica una dilazione di pagamento senza oneri, volta ad agevolare l'acquisto di beni/servizi da parte di clienti che non dispongono immediatamente della liquidità necessaria o che, semplicemente, preferiscono non pagare per intero e subito il prezzo dovuto.</p><p>L'operazione coinvolge tre soggetti distinti:</p><p>a) l'acquirente;&nbsp;<br>b) il merchant;&nbsp;<br>c) un soggetto terzo che, sulla base di un accordo col merchant, permette all'acquirente di dilazionare il pagamento.&nbsp;</p><p>L'interposizione del c.d. BNPL Provider consente al merchant di ricevere immediatamente il corrispettivo e all'acquirente di frazionare in più rate il pagamento. Nell'ambito di un tale schema, i BNPL Provider generano ricavi principalmente attraverso le commissioni di servizio addebitate agli esercenti o, talvolta, tramite l'addebito di commissioni o penali di mora ai clienti che non effettuano i pagamenti dovuti nei tempi previsti.</p><p><i>Contributo integrale disponibile sul numero di Dicembre di </i><a href="https://www.aziendabanca.it/rivista-online/aziendabanca-298" target="_blank" rel="noreferrer"><i><u>AziendaBanca</u></i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 17 Dec 2024 09:45:49 +0100</pubDate>
                        <title>Interventi ispettivi in materia ambientale e segnalazioni di illecito ambientale: tra prevenzione e difesa</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/interventi-ispettivi-in-materia-ambientale-e-segnalazioni-di-illecito-ambientale-tra-prevenzione-e-difesa</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Sulla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2024 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 2024, n. 186, avente ad oggetto il “<i>Regolamento concernente disposizioni sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132</i>”.&nbsp;</p><p>Il menzionato decreto – che introduce disposizioni organiche in materia di caratteristiche, competenze e funzioni del personale incaricato degli interventi ispettivi ambientali (ISPRA e ARPA) – è particolarmente rilevante in quanto, oltre a disciplinare gli aspetti, per così dire, formali dell’attività di tali organi, detta principi e criteri generali per lo svolgimento dell’attività ispettiva, e introduce una specifica procedura per la segnalazione degli illeciti ambientali da parte degli stessi.</p><p>L’art. 5, c. 11 del Regolamento – similmente a quanto già previsto dalla L. 689/1981 – prevede, infatti, che nel corso delle attività ispettive, tali organi procedano all'identificazione delle persone presenti sul luogo dell'ispezione, all'acquisizione delle rispettive dichiarazioni e all'effettuazione, in contraddittorio con i soggetti presenti, delle operazioni tecniche ai fini dell'acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie all'attività ispettiva e di controllo. Inoltre, l’art. 5, c. 16 prevede che il personale ispettivo possa richiedere ai soggetti sottoposti a verifica di esibire la documentazione non acquisita o non acquisibile d'ufficio, in un insieme di operazioni di cui viene redatto processo verbale.</p><p>Per quanto concerne la segnalazione degli illeciti ambientali, invece, particolarmente rilevante è la previsione di cui all’art. 7 del citato Regolamento, che fa obbligo a ISPRA e ARPA di avviare le attività di verifica ritenute necessarie sulla base dei fatti rappresentati e le conseguenti attività ispettive anche nel caso in cui le segnalazioni relative a possibili irregolarità ambientali siano effettuate in forma anonima.&nbsp;</p><p>Tale nuova procedura, com’è chiaro, aumenta il rischio già esistente sulle imprese di vedersi contestato un illecito ambientale di qualsivoglia natura e costituisce un ulteriore tassello nella sempre maggiore pervasività della legislazione (europea e nazionale) in relazione agli aspetti ambientali.</p><p>Per poter operare al meglio – anche in considerazione dell’ampio novero di sanzioni previste dall’ordinamento in materia ambientale (illeciti amministrativi, contravvenzioni o addirittura delitti, a cui si aggiunge la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D. Lgs. 231/01) – è richiesta oggi, agli operatori, una conoscenza puntuale dell’intricato sistema di regole di settore e la capacità di farsi strada in un sistema complesso che dev’essere affrontato, prima ancora che in ottica difensiva, sul fronte preventivo, mediante l’introduzione di specifiche&nbsp;<i>policy</i>&nbsp;e, a volte, attraverso la riorganizzazione a livello di <i>governance</i>.</p><p>A tal proposito, le investigazioni interne&nbsp;(intese in senso ampio quale strumento difensivo e preventivo)&nbsp;sono parte centrale del sistema, giacché l’attività di <i>due diligence </i>– svolta da soggetti con un alto grado di specializzazione e una profonda esperienza nel settore, eventualmente affiancati da tecnici ambientali (anch’essi specializzati) – può risultare utile nell’identificare eventuali “punti deboli” nella gestione delle tematiche ambientali e nel comprendere la strada migliore, in ottica preventiva, per evitare di incorrere in illeciti. Parimenti, anche l’avvio di investigazioni difensive (anch’esse effettuate da specialisti) può rivelarsi cruciale, permettendo di fronteggiare al meglio eventuali procedimenti penali a carico di persone fisiche e/o giuridiche, di limitare il perimetro della contestazione e di individuare la strategia difensiva più efficace.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>ESG</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 16 Dec 2024 09:52:51 +0100</pubDate>
                        <title>Europa. La confusione sulla Ris rischiano di pagarla i clienti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/europa-la-confusione-sulla-ris-rischiano-di-pagarla-i-clienti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Le istituzioni Ue in assetto rinnovato riapriranno il dossier a breve.</i></p><p>La Retail Investment Strategy in procinto di riprendere il suo corso si presenta in una situazione di estrema confusione: tre versioni tra loro molto diverse da parte di Commissione, Parlamento e Consiglio e tutti e tre gli organismi europei in assetto diverso rispetto a quello che ha precedentemente esaminato il provvedimento. […]</p><p>[…] «La tendenza - spiega Francesco Mocci, Partner ADVANT Nctm - è comunque quella di un ammorbidimento progressivo, con la proposta del Consiglio che è decisamente meno ambiziosa di quella della Commissione. Nonostante gli evidenti tentativi di Parlamento e Consiglio di ridurre la portata rivoluzionaria delle posizioni inizialmente sostenute dalla Commissione, le soluzioni fin qui circolarizzate continuano a non convincere vasti segmenti del mercato».&nbsp;</p><p>Ma in tutta questa situazione il problema è che slittamento dopo slittamento si perda il bandolo della matassa: «È importante segnalare come le principali associazioni europee di categoria del settore finanziario - continua Mocci - hanno invitato i co-legislatori a sottoporre la direttiva a un "check di competitività", in quanto le attuali formulazioni del provvedimento non consentirebbero di raggiungere il prefissato obiettivo di aumentare la partecipazione degli investitori al dettaglio nei mercati di capitali. Al contrario, il provvedimento in discussione aumenterebbe la già elevata complessità e burocrazia del quadro normativo che disciplina la distribuzione dei prodotti finanziari, Ibips compresi, determinando impatti negativi sia sulle imprese che sugli investitori».&nbsp;</p><p>In pratica aumentando il carico burocratico, un documento che si focalizza molto sui costi dei prodotti finanziari, rischierebbe proprio di aumentare questi costi, realizzando così una situazione che può essere definita di eterogenesi dei fini.&nbsp;</p><p>Come conclude Mocci: «Le osservazioni delle associazioni di categoria, anche sedi taglio generico, colgono in gran parte nel segno: nel tentativo di disciplinare argomenti di capitale importanza nel mercato, le istituzioni europee sembrano avere intrapreso la strada di una maggiore complessità delle regole. Ne rappresenta un esempio la disciplina degli incentivi, che si è via via complicata dalla Commissione al Consiglio, imponendo una serie di obblighi, test e verifiche agli intermediari che causerebbero domande e dubbi interpretativi di non poco conto».</p><p><i>Articolo integrale disponibile sull'edizione settimanale di Plus24 Il Sole 24 Ore</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 13 Dec 2024 11:18:01 +0100</pubDate>
                        <title>Evento: Il nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/evento-il-nuovo-codice-della-crisi-di-impresa-e-dellinsolvenza</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lunedì 16 dicembre, dalle 14.00 alle 18.00<br>ODCEC Milano, Via Pattari 6</p><p><strong>Fabio Marelli </strong>parteciperà come relatore alla lezione inaugurale del corso organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano con focus sul nuovo codici della crisi di impresa e dell'insolvenza.</p><p><a href="https://www.odcec.mi.it/eventi/2024/12/16/newsletter-formazione/il-nuovo-codice-della-crisi-di-impresa-e-dell-insolvenza---parte-1-di-16" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per ulteriori informazioni</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 12 Dec 2024 09:08:35 +0100</pubDate>
                        <title>Roma Capitale: adottata la variante alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/roma-capitale-adottata-la-variante-alle-norme-tecniche-di-attuazione-del-prg</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Contributo a cura di Rosemarie Serrato e Sara Petricciuolo.</p><p class="text-justify">L’11 dicembre 2024, l'Assemblea Capitolina ha approvato la delibera di adozione della variante parziale del Piano Regolatore Generale (“<strong>PRG</strong>”) del Comune di Roma, avente ad oggetto la revisione delle Norme Tecniche di Attuazione (“<strong>NTA</strong>”) contenuto nello strumento di pianificazione comunale.</p><p class="text-justify">Le NTA del PRG definiscono le regole che stabiliscono diritti e doveri della proprietà immobiliare, in funzione delle trasformazioni edilizie e urbanistiche della città e del territorio. Entrate in vigore nel 2008 con l’approvazione del PRG, non sono mai state modificate e/o aggiornate. La variante in commento, dunque, costruisce la prima modifica alle NTA del PRG fin dalla sua approvazione.</p><p class="text-justify">L'aggiornamento delle NTA si inserisce in una più ampia programmazione di semplificazione amministrativa e di pianificazione comunale più dinamica, in cui sono favoriti gli interventi di rigenerazione urbana, limitando il consumo di suolo e incentivando una residenzialità sostenibile anche nel centro storico.</p><p class="text-justify">Come si apprende dalla sintesi del comunicato pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale, tra le novità di rilievo si segnalano:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>la semplificazione delle procedure per i 200 piani integrati di rigenerazione previsti dal PRG e per la formazione dei programmi preliminari;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>conferma della&nbsp;<strong>tutela del centro storico e della sua residenzialità</strong>: si mantengono gli attuali confini della Città storica e si esclude la possibilità di intervenire con aumenti volumetrici;&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>novità in tema di destinazione d’uso</strong>: nella destinazione urbanistica "residenziale" viene introdotta la sottocategoria turistico-ricettiva che include: bed and breakfast, affittacamere e case per vacanza. La nuova sottocategoria sarà disciplinata da un nuovo regolamento </span><i><span>ad hoc&nbsp;</span></i><span>su commercio e sulle strutture turistico-ricettive extralberghiere;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>eliminazione</strong> delle norme che limitavano le dimensioni degli hotel a <strong>massimo 60 posti letto</strong>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>estensione del contributo straordinario a tutte le più rilevanti valorizzazioni in centro storico;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>restrizioni alle ulteriori trasformazioni dell'agro romano;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>disciplina specifica per il <strong>recupero dei fabbricati abbandonati</strong>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>disciplina specifica per </span><i><span><strong>housing&nbsp;</strong></span></i><span><strong>sociale</strong>, ivi inclusi <strong>studentati e </strong></span><i><span><strong>senior housing</strong></span></i><span>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>norme in tema di recupero delle sale cinematografiche, impiantistica sportiva e utilizzo del litorale.</span></p></li></ul><p class="text-justify">In attesa della pubblicazione del testo delle NTA adottate, il comunicato ufficiale del Comune di Roma è disponibile al seguente link: <a href="https://www.comune.roma.it/web/it/notizia/approvata-modifica-norme-tecniche-piano-regolatore-generale.page" target="_blank" rel="noreferrer">qui</a>.</p><p class="text-justify">Fermo quanto sopra, si segnala che – a seguito della pubblicazione della delibera di adozione – al fine del rilascio / della presentazione dei titoli edilizi rilevanti troveranno applicazione le c.d. “misure di salvaguardia”, le quali impongono di verificare la conformità di ogni intervento edilizio alla disciplina prevista strumento urbanistico vigente e da quello adottato.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 11 Dec 2024 11:55:47 +0100</pubDate>
                        <title>Tutela del diritto di ipoteca rispetto alla confisca edilizia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tutela-del-diritto-di-ipoteca-rispetto-alla-confisca-edilizia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di Bruno Fondacaro e Francesca Maggioni tratto da <a href="https://www.dirittobancario.it/art/tutela-del-diritto-di-ipoteca-rispetto-alla-confisca-edilizia/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Diritto Bancario</strong></a></p><p><i>Il </i><a href="https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2024/12/2024-Fondacaro-Maggioni-Ipoteca-e-confisca-edilizia.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><i>presente contributo</i></a><i> analizza le implicazioni per le ipoteche gravanti su immobili abusivi della recente sentenza della Corte Costituzionale in materia di confisca edilizia e tenuta dell’ipoteca sul bene immobile confiscato.</i></p><p><strong>1. Premessa</strong></p><p>Il presente contributo si pone l’obiettivo di esaminare, senza pretese di esaustività, l’esito del giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con ordinanza 8 gennaio 2024 e definito con la sentenza della <a href="https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2024:160" target="_blank" rel="noreferrer">Corte Costituzionale n. 160 pubblicata il 3 ottobre 2024</a> [1], approfondendo, in particolare, il percorso argomentativo seguito dal Collegio giudicante [2] per arrivare alla pronuncia di incostituzionalità di cui si discute e i parametri su cui ha fatto leva, anche al fine di meglio comprendere le ragioni che giustificano la tutela del diritto di ipoteca rispetto a provvedimenti quali la confisca edilizia, nonché, in ottica anche comparativa, rispetto ai provvedimenti ablativi di natura penale.</p><p><strong>2. La fattispecie concreta e la promozione dell’incidente di costituzionalità</strong></p><p>Prima di procedere con l’analisi della sentenza emessa dalla Corte Costituzionale e le relative implicazioni, pare utile rappresentare brevemente la fattispecie da cui deriva la decisione della Corte di Cassazione di promuovere l’incidente di costituzionalità che ha dato il via al giudizio definito dalla pronuncia in commento.</p><p>La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società dinanzi al Tribunale di Palermo nel lontano 1993 nei confronti di due debitori persone fisiche (per l’importo di Lire 222.420.647), in virtù del quale la creditrice iscriveva ipoteca giudiziale su un fondo di proprietà dei debitori e cedeva il proprio credito che, dopo vari passaggi, giungeva ad altra società di capitali.</p><p>Sul fondo ipotecato veniva edificato (da parte di soggetti estranei al creditore ipotecario) un immobile abusivo e nel 1994 il Comune di Agrigento, accertata tale circostanza, trascriveva <i>ex</i> art. 7 L. 47/1985, provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale del fabbricato, dell’area di sedime e quella pertinenziale circostante.</p><p>Nel 2013 la società cessionaria del credito avviava l’esecuzione forzata sul terreno (nei confronti degli originari debitori) e sul fabbricato (nei confronti del Comune di Agrigento) e rinnovava l’ipoteca giudiziaria iscritta sul fondo. Nel 2017 il Giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza di vendita e dichiarava non proseguibile l’esecuzione forzata in virtù dell’acquisizione dell’immobile abusivo al patrimonio comunale, che, secondo il Tribunale, aveva comportato l’estinzione dell’ipoteca iscritta sul fondo sul quale l’immobile era stato edificato.</p><p>Veniva quindi proposta opposizione agli atti esecutivi, rigettata dal Tribunale di Agrigento nel 2019, avverso la quale veniva presentato ricorso per Cassazione. La Sezione della Corte investita della questione riteneva che la decisione della causa implicasse la risoluzione di una questione di massima di particolare importanza e rimetteva gli atti al Primo Presidente perché disponesse l’assegnazione alle Sezioni Unite [3]. Nell’ordinanza interlocutoria la Cassazione riconosceva la conformità della decisione di merito all’indirizzo ermeneutico della stessa Suprema Corte, secondo cui l’acquisizione al patrimonio comunale determina l’estinzione degli eventuali diritti di garanzia iscritti in precedenza sul bene. Tuttavia, evidenziava anche che il caso sottoposto al suo esame differisse da quelli precedenti in quanto l’ipoteca era stata iscritta sul fondo prima dell’edificazione dell’immobile abusivo e vi era, quindi, l’esigenza di tutelare il creditore ipotecario [4].</p><p>Le SS.UU. ritenevano di non dover mutare l’indirizzo ermeneutico espresso dalla Corte [5] e avallato anche dalla giurisprudenza amministrativa [6]. Sostenevano quindi che, una volta verificatasi l’acquisizione da parte dell’ente comunale, il creditore non potesse soddisfarsi sul bene ipotecato, ma potesse solo: <i>(i)</i> far valere il proprio diritto reale di garanzia sulla parte di terreno eccedente il decuplo dell’area di sedime; <i>(ii)</i> chiedere al debitore il risarcimento del danno.</p><p>La Corte rimettente non riteneva però soddisfacente la soluzione così prospettata, in quanto ravvisava un sacrificio ingiustificato dei diritti reali di garanzia preesistenti, di cui siano titolari terzi che non hanno concorso all’abuso. Veniva quindi promosso incidente di costituzionalità [7] in relazione all’art. 7, comma 3°, L. 47/1985 [8] e all’art. 31, comma 3°, D.P.R. 380/2001 per violazione degli artt. 3, 24, 42 e 117, comma 1°, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo) nella parte in cui «<i>non prevedono, in caso di iscrizione di ipoteca giudiziale su un terreno sul quale sia stato costruito un immobile abusivo, gratuitamente acquisito al patrimonio del comune, la permanenza dell’ipoteca sul terreno a garanzia del creditore ipotecario</i>».</p><p><strong>3. La decisione della Consulta: incostituzionalità (parziale) dell’art. 7, comma 3°, L. 47/1985 per violazione degli artt. 3, 24 e 42 Cost.</strong></p><p>La Corte Costituzionale, investita della questione, ha affrontato anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura Generale dello Stato, basata sull’asserita incompatibilità, logica e giuridica, fra il titolo originario dell’acquisto da parte dell’ente comunale e la possibile permanenza delle garanzie reali sul bene oggetto di acquisto [9], ritenendola infondata. Al riguardo la Corte ha rilevato come la sorte di un diritto reale minore (quale è la garanzia ipotecaria) non sia, di per sé, pregiudicata dalla natura originaria dell’acquisto, dipendendo essa piuttosto dalla funzione del diritto reale e da come viene regolamentato dal legislatore.</p><p>Sempre in via preliminare di rito ha rilevato poi che, benché oggetto di censura fossero due norme (<i>i.e.</i>, l’art. 7, comma 3°, L. 47/1985 e l’art. 31, comma 3°, D.P.R. 380/2001, di identico tenore) solo la prima era applicabile alla fattispecie.</p><p>Ciò chiarito, riveliamo subito che la Corte Costituzionale ha considerato fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3°, L. 47/1985 sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost. (è rimasta invece assorbita la censura concernente l’art. 117, comma 1°, Cost.)</p><p>Anticipate così le statuizioni della Corte, ciò che più rileva è il percorso argomentativo seguito dalla stessa per giungere alla propria decisione, che può essere riassunto come di seguito.</p><p>Anzitutto il Collegio giudicante ha ricordato che la norma censurata si colloca nel quadro di una disciplina che regola le conseguenze di violazioni gravi della normativa urbanistico-edilizia (e cioè, la realizzazione di opere in assenza di concessione, in totale difformità della medesima, ovvero con variazioni essenziali [10]). In siffatte ipotesi, la richiamata normativa urbanistico-edilizia prevede che l’ente comunale provveda direttamente alla demolizione dell’abuso e al ripristino dello stato dei luoghi, a spese del responsabile [11], o ingiunga a quest’ultimo di demolire l’abuso (l’ingiunzione, per precisione, è rivolta sia al responsabile dell’abuso, sia al proprietario dell’immobile) [12]. Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto al patrimonio comunale [13].&nbsp;</p><p>La Cassazione, fin dal 2006, ha interpretato questa norma inquadrando la confisca tra gli acquisti a titolo originario della proprietà [14]. Da tale qualificazione (e in assenza di una previsione di legge che specificasse la sorte dei diritti reali minori) il diritto vivente ha dedotto che eventuali diritti reali minori (quale è l’ipoteca) venissero caducati unitamente al precedente diritto dominicale, senza che potesse assumere rilevanza l’eventuale anteriorità della relativa trascrizione o iscrizione.</p><p>Conseguenza di tale convincimento era però il fatto che le norme sull’ipoteca venivano rese praticamente irrilevanti, nonostante dette norme di regola attribuiscano al creditore ipotecario il diritto di sequela sul bene e il diritto di essere soddisfatto con preferenza in sede espropriativa [15].</p><p>La Corte Costituzionale si è interrogata quindi, in primo luogo, sulla ragionevolezza di tale conseguenza (l’estinzione del diritto reale di garanzia) per il creditore ipotecario non responsabile dell’abuso edilizio. Per fare ciò essa ha riflettuto sulla funzione che la confisca edilizia svolge, rilevando come la finalità della confisca edilizia sia – secondo quanto già in precedenza affermato dalla Suprema Corte [16] – afflittiva, in quanto l’acquisizione <i>ex lege</i> da parte del Comune integra una sanzione in senso stretto, distinta dalla demolizione, che rappresenta la reazione dell’ordinamento al duplice illecito posto in essere da chi prima esegue un’opera abusiva e poi non adempie all’obbligo di demolirla.</p><p>Alla luce di tale funzione (afflittiva abbiamo detto) della confisca, la Consulta ha ravvisato la palese irragionevolezza di una disciplina che determina l’automatica estinzione del diritto reale di ipoteca e il conseguente pregiudizio alla tutela del credito del soggetto (creditore ipotecario) che non sia responsabile dell’abuso. Ragionando diversamente, e cioè ritenendo ragionevole la disciplina sopra richiamata, si finirebbe per giustificare l’applicazione al creditore pignoratizio di conseguenze sanzionatorie di un illecito al quale è del tutto estraneo perché, se non è responsabile dell’abuso non può essere destinatario dell’ordine di demolizione al quale, per definizione, non può ottemperare. Né egli può ritenersi obbligato <i>propter rem</i> alla demolizione, in quanto il suo diritto reale non gli attribuisce né il possesso né la detenzione del bene.</p><p>Ciò chiarito, la Corte ha svolto anche in un ulteriore passaggio, affermando che non vi sono ragioni per circoscrivere la tutela del creditore ipotecario al solo caso in cui egli abbia iscritto ipoteca sul terreno o sia divenuto cessionario del diritto <i>prima</i> della realizzazione dell’immobile abusivo, ciò in quanto la natura abusiva di un immobile non incide sulle vicende relative al diritto di ipoteca. Sul punto i Giudici delle leggi richiamano diverse disposizioni della L. 47/1985 e del D.P.R. 380/2001 [17] per affermare che la presenza di un abuso edilizio non incide sulla circolazione e sulla tutela del credito ipotecario, le cui facoltà si fanno valere in sede espropriativa, nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia. Posto, quindi, che l’ordinamento giuridico accorda normalmente tutela al creditore che acquista l’ipoteca su un immobile già abusivo, per la Corte non vi è ragione di ritenere che il medesimo creditore ipotecario (che non è responsabile dell’abuso edilizio), debba subire le conseguenze pregiudizievoli della confisca operata dal Comune per effetto di una sanzione inflitta per l’inottemperanza a un ordine di demolizione, al quale altri soggetti dovevano provvedere.</p><p>La Corte Costituzionale, in secondo luogo, ha valutato (e ravvisato) la sproporzione tra il sacrificio imposto dalla norma censurata al creditore ipotecario non responsabile dell’abuso edilizio e le conseguenze della sua inerzia.</p><p>La Consulta al riguardo ha rilevato che, ammettendo la correttezza della disciplina che determina, in caso di confisca edilizia, l’automatica estinzione del diritto reale di ipoteca e il conseguente pregiudizio alla tutela del credito del soggetto (creditore ipotecario) che non sia responsabile dell’abuso, detto creditore, per evitare ciò, sarebbe costretto a una continua vigilanza sull’immobile al fine di poter chiedere all’autorità giudiziaria la cessazione di quegli atti del debitore o di terzi che, in quanto idonei a creare i presupposti della confisca edilizia, sarebbero tali da portare all’estinzione della garanzia. Secondo il Collegio giudicante si tratterebbe però di iniziative inesigibili, in quanto il dovere del creditore di tenere una condotta attiva per mitigare il danno non comprende l’esercizio di attività gravose (quali la vigilanza incessante sull’immobile, l’accertamento del carattere abusivo di eventuali manufatti o l’avvio di un’azione giudiziaria) [18]. Né la sproporzione potrebbe essere mitigata dall’esistenza di rimedi per il creditore successivi al perimento del bene (quali l’esecuzione sulla parte residua del terreno oggetto della garanzia reale o la richiesta di altre garanzie reali su altri beni o del risarcimento del danno) che costituiscono forme alternative di tutela ipotetiche e aleatorie, come tali non adeguate.</p><p><strong>4. (Segue) L’incostituzionalità (parziale) anche dell’art. 31, comma 3°, D.P.R. 380/2001 per violazione degli artt. 3, 24, 42 Cost.</strong></p><p>Si è detto nel precedente paragrafo che la Corte Costituzionale ha preso in considerazione le (sole) censure poste con riguardo all’art. 7, comma 3°, L. 47/1985, essendo questa la norma applicabile alla fattispecie <i>ratione temporis</i>.</p><p>Ciononostante, essa ha poi anche precisato che l’art. 31, comma 3°, D.P.R. 380/2001 ha un tenore letterale identico a quello dell’art. 7, comma 3°, L. 47/1985, e, quindi, che anche per questa disposizione valgono le medesime motivazioni poste a supporto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3°, L. 47/1985. Da ciò è derivata la conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale (parziale) anche dell’art. 31, comma 3°, D.P.R. 380/2001 sempre per violazione degli artt. 3, 24 e 42 Cost.</p><p><strong>5. Implicazioni pratiche e breve raffronto con la disciplina riguardante la confisca di natura penale</strong></p><p>La decisione della Consulta porta con sé risvolti pratici abbastanza evidenti, in quanto la tutela del diritto di ipoteca del creditore risulta rafforzata rispetto al passato.</p><p>Alla luce della pronuncia, infatti, anche in presenza dell’acquisizione, mediante confisca edilizia, da parte dell’ente comunale dell’immobile realizzato in violazione della normativa urbanistico-edilizia e che non sia stato demolito, il diritto reale di garanzia, rappresentato dall’ipoteca iscritta dal creditore (estraneo all’abuso) sul fondo sul quale l’immobile è stato costruito, non potrà più essere pregiudicato dalla caducazione automatica conseguente alla caducazione del diritto dominicale. E ciò – si rammenta – non solo nel caso in cui il creditore abbia iscritto ipoteca sul terreno o sia divenuto cessionario del diritto <i>prima</i> della realizzazione dell’immobile abusivo, in quanto la natura abusiva di un immobile non dovrà incidere sul diritto di ipoteca medesimo.</p><p>Il creditore, quindi, non sarà costretto a tenere una condotta attiva (mediante vigilanza sull’immobile, accertamento dell’abusività di eventuali manufatti o avvio di giudizi) al fine di poter chiedere all’autorità giudiziaria la cessazione di quegli atti del debitore o di terzi che creerebbero i presupposti della confisca edilizia, in quanto detta confisca non dovrà più comportare l’estinzione della garanzia.</p><p>Le implicazioni pratiche che la pronuncia di incostituzionalità determinerà in ambito civile/amministrativo, peraltro, appaiono in linea con quanto in realtà già previsto – anche grazie ad un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni data dalla Corte di Cassazione – in relazione ai provvedimenti ablativi di natura penale, e cioè, tipicamente, le confische di prevenzione <i>ex</i> D.lgs. 159/2011 (c.d. Codice antimafia) e le confische disposte nella fase di cognizione, che, come si intuisce, hanno la finalità ora di prevenire, ora di reprimere la commissione di reati.</p><p>Benché, anche in questi casi possa esserci il rischio di un contrasto tra l’interesse del creditore (che solitamente ha iscritto proprio un’ipoteca sul bene oggetto di confisca) e l’interesse pubblico dello Stato, come detto, a evitare la tenuta di una condotta illecita o a reprimerla, è prevista una specifica normativa che, per come interpretata dalla Suprema Corte, si pone a tutela del creditore in buona fede che dimostri di non avere “legami” con detta condotta.</p><p>Ora, per quel che riguarda la c.d. confisca di prevenzione <i>ex</i> D.lgs. 159/2011, il creditore vantante un diritto antecedente al sequestro può agire per vedere riconosciuto il proprio credito se ricorrono i presupposti di cui agli artt. 52 e ss. del medesimo decreto, e cioè: (i) l’anteriorità del credito, risultante da atti aventi data certa, rispetto al sequestro, (ii) l’inesistenza di altri beni del debitore sui quali il credito può esercitare la garanzia patrimoniale in misura idonea al soddisfacimento del credito; (iii) la buona fede del creditore e la contestuale assenza di strumentalità del credito all’attività illecita perpetrata dal destinatario del sequestro. Come anticipato, però, rispetto a quest’ultimo requisito, che, se interpretato troppo rigorosamente, rischierebbe di danneggiare i terzi creditori che hanno concesso in buona fede un credito rivelatosi strumentale ad un illecito, anche se essi sono estranei alle condotte tenute del debitore, la Cassazione ha affermato – dando una lettura costituzionalmente orientata della norma – che il creditore è tenuto a dimostra la propria buona fede e, solo se risulti accertata la strumentalità del credito rispetto all’attività illecita, anche l’ignoranza in buona fede del nesso di strumentalità tra credito e attività illecita commessa dal debitore [19].</p><p>Con riguardo alle confische di cognizione [20] il discorso è pressoché analogo. Ad esse, infatti, si applica quanto previsto dall’art. 104 <i>bis</i> disp. att. c.p.p., che ha esteso a tutti i casi di confisca il regime di tutela dei diritti del terzo, previsti dal Codice Antimafia, appena sopra descritti [21]. La richiamata disposizione, ai commi 1 <i>bis </i>e 1 <i>quater</i>, prevede infatti che (i) «<i>in caso di sequestro disposto ai sensi dell’art. 321, comma 2, del codice </i>[sequestro preventivo ai fini di confisca]<i> o di confisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo</i> [D.lgs. n. 159/2011, cioè appunto il c.d. Codice Antimafia]» e (ii) «a<i>i casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall’articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</i>».</p><p>[1] Camera di Consiglio del 4 giugno 2024, decisione del 6 giugno 2024, pubblicazione del 3 ottobre 2024.</p><p>[2] Presidente Augusto Antonio Barbera; Redattore Emanuela Navarretta.</p><p>[3] Procedimento <i>ex</i> art. 374, comma 2°, c.p.c.</p><p>[4] Anche sulla scorta dell’insegnamento offerto in tema di confisca urbanistica e tutela dei terzi di buona fede da alcune pronunce della Corte Europea dei diritti dell’uomo.</p><p>[5] Cass., Sez VI civ., ordinanza 11 novembre 2021, n. 33570; Cass., Sez. I civ., ordinanza 9 ottobre 2017, n. 23583; Cass., Sez. VI civ. ordinanza 6 ottobre 2017, n. 23453; Cass., Sez. III civ., sentenza 26 gennaio 2006, n. 1693.</p><p>[6] CdS, adunanza plenaria, sentenza 11 ottobre 2023, n. 16; CdS, Sez. VI, sentenza 9 giugno 2020, n. 3697; CdS, Sez. IV, sentenza 16 gennaio 2019, n. 398; Sez. V, sentenza 7 marzo 1997, n. 220.</p><p>[7] Si precisa che prima di proporre incidente di costituzionalità la Corte di Cassazione rimettente ha provato a valutare la percorribilità di un’interpretazione adeguatrice delle norme alla Costituzione, sondando due vie interpretative, tuttavia ritenute poi non accessibili. La prima attribuiva al Comune, a titolo di diritto di superficie, il solo manufatto abusivo, qualificando come nuda proprietà il diritto sul terreno (che avrebbe potuto rimanere gravato dall’ipoteca originaria), ma tale ricostruzione risultava smentita dal dato testuale dell’art. 7 della L. 47/1985 e dall’art. 31, comma 3°, D.P.R. 380/2001. La seconda consentiva al creditore ipotecario di coltivare l’esecuzione forzata con vendita sottoposta a condizione sospensiva rappresentata dalla demolizione dell’immobile abusivo o dalla presentazione di una domanda in sanatoria, ma ciò non pareva superare il tema dell’estinzione dell’ipoteca per effetto dell’acquisto a titolo originario da parte del Comune.</p><p>[8] Articolo oggi abrogato dall’art. 136, comma 2°, lett. f), D.P.R. 380/2001 (c.d. T.U. Edilizia), il quale, all’art. 31, comma 3°, prevede una disposizione di identico tenore.</p><p>[9] Per completezza si segnala che l’Avvocatura dello Stato ha proposto anche una possibile interpretazione adeguatrice ulteriore rispetto a quelle già sondate dalla Corte di Cassazione, che consideri il titolare di diritti reali di garanzia precedentemente iscritti tra i destinatari dell’ordine di demolizione, cosicché egli risulti tra i soggetti come possono adoperarsi per impugnare l’ordine medesimo o per procedere direttamente alla demolizione dell’immobile abusivo per evitare le conseguenze dell’inottemperanza.</p><p>[10] Cfr. artt. 7 e 8, L. 47/1985.</p><p>[11] Cfr. artt. 4, commi 1°, 2° e 4°, e 6, L. 47/1985 e oggi artt. 27, comma 2°, e 29, comma 1° D.P.R. 380/2001.</p><p>[12] Cfr. art. 7, comma 2°, L. 47/1985 e oggi art. 31, comma 2°, D.P.R. 380/2001.</p><p>[13] Art. 7, comma 3°, L. 47/1985 oggi art. 31, comma 3°, D.P.R. 380/2001, e cioè le disposizioni oggetto di censura.</p><p>[14] Cass., Sez. III civ., 26 gennaio 2006, n. 1693 (ma già prima, in un <i>obiter dictum</i>, Cass., SS.UU. civ., 12 giugno 1999, n. 322). Tale interpretazione ha poi trovato conferma anche nella giurisprudenza relativa all’art. 31, comma 3°, D.P.R. 380/2001: Cass., Sez VI civ., ordinanza 11 novembre 2021, n. 33570; Cass., Sez II civ., ordinanza 30 gennaio 2020, n. 2194; Cass., Sez. I civ., ordinanza 9 ottobre 2017, n. 23583; Cass., Sez. VI civ. ordinanza 6 ottobre 2017, n. 23453; Cass., Sez. III civ., sentenza 26 gennaio 2006, n. 1693; CdS, Sez. VI, sentenza 8 marzo 2023, n. 2459; CdS, adunanza plenaria, sentenza 11 ottobre 2023, n. 16; CdS, Sez. VI, sentenza 9 giugno 2020, n. 3697; CdS, Sez. IV, sentenza 16 gennaio 2019, n. 398; Sez. V, sentenza 7 marzo 1997, n. 220.</p><p>[15] C.d. <i>ius sequelae</i>, <i>ius distrahendi</i> e <i>ius praelationis</i>; cfr. artt. 2858 ss. c.c.; 2741, comma 1°, c.c.; 2808 c.c. e 510 c.p.c., nonché, in caso di cessione del credito, art. 1263, comma 1°, c.c.</p><p>[16] Cfr., a titolo d’esempio, Cass., Sez. III civ., 26 gennaio 2006, n. 1693 e, più di recente, con riguardo alla disciplina prevista dal T.U. Edilizia, anche CdS, Sez. VI, 17 marzo 2023, n. 2769.</p><p>[17] Art. 17, comma 1°, secondo periodo, L. 47/1985, abrogato dal T.U. Edilizia e sostituito dall’art. 46, comma 1°, secondo periodo, D.P.R. 380/2001; art. 17, comma 3°, e art. 40, comma 4°, L. 47/1985; art. 46, comma 3°, D.P.R. 380/2001.</p><p>[18] Hanno affermato questo principio Cass., Sez. Lavoro, ordinanza 5 agosto 2021, n. 22352; Cass., Sez. I civ., ordinanza 8 febbraio 2019, n. 3797; Cass., Sez. III civ., ordinanza 5 ottobre 2018, n. 24522; Cass., Sez. Lavoro, sentenza 11 marzo 2016, n. 4865.</p><p>[19] Cass., Sez. VI pen., 11 luglio 2023, n. 30153.</p><p>[20] Disciplinata dagli articoli 240 ss. c.p. (oltre che da alcune disposizioni specifiche per singole ipotesi di reato) e può essere di tre diverse tipologie: diretta, per equivalente e allargata.</p><p>[21] Già applicabile alla confisca allargata dal 2017 in virtù di specifica modifica legislativa all’art. 12 <i>sexies</i> D.L. n. 306/1992 (all’epoca in vigore e successivamente abrogato).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 09 Dec 2024 10:14:04 +0100</pubDate>
                        <title>Il grande freddo delle Borse senza l&#039;unione dei mercati</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>La frammentazione delle procedure di scambio è uno degli ostacoli alla crescita dei capitali in Ue</i></p><p>L'ultimo monito è arrivato da Christine Lagarde: urgono progressi concreti verso l'unione europea dei mercati dei capitali. E un passaggio centrale, ha spiegato la presidente della Bce in questo modo allineandosi a Mario Draghi, affinché l'Ue diventi «più resiliente in un mondo economico sempre più frammentato».&nbsp;</p><p>Cosa significa, nel concreto, unire i mercati dei capitali europei? Benché se ne parli spesso, ritiene <strong>Lukas Plattner</strong>, partner di ADVANT Nctm, «il concetto rimane fumoso. Non credo possa essere una concentrazione delle società di gestione, non sarebbe fattibile anche per accenti concorrenziali, ma dovrebbe essere l'unificazione digitale delle piattaforme e il consolidamento delle controparti e dei depositari centrali», ruoli oggi in Italia svolti rispettivamente dalla Cassa di compensazione e da Monte Titoli.</p><p>Secondo Plattner, «per canalizzare il risparmio verso le imprese Ue ed evitare che vada verso quelle extra Ue, servono incentivi fiscali. Lo schema ideale dovrebbe essere quello di prodotti di risparmio e previdenziali/assicurativi incentivati per investire nelle imprese europee». In Italia, un passo in questa direzione è stato fatto con i Pir, ma occorrono correttivi per evitare, come accaduto, che si vendano i prodotti allo scadere del beneficio fiscale.</p><p>Per Plattner, è necessario accelerare i processi già in atto per favorire «la condivisone dei dati al fine di arrivare a una piattaforma globale di negoziazione a livello Ue a cui sono interconnesse le diverse trading venne (luoghi di scambio) regionali». L'idea è quella di arrivare ad avere «Ipo su base nazionale ma scambi su base europea, che consentano all'investitore di accedere da tutti i punti in Ue a strumenti finanziari con un unico prezzo». L'esperto suggerisce poi di «allargare le competenze dell'Esma», l'autorità delle Borse europee, e di «centralizzare le sanzioni, oggi troppo diversificate».</p><p><a href="https://www.repubblica.it/economia/2024/12/09/news/unione_mercati_capitali_ue_ostacoli_cosa_manca_lagarde-423825915/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Tratto da Affari&amp;Finanza. Clicca qui per l'articolo integrale</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 09 Dec 2024 09:54:20 +0100</pubDate>
                        <title>Le sfide del diritto d&#039;autore nell&#039;era digitale: proprietà intellettuale online e intelligenza artificiale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-sfide-del-diritto-dautore-nellera-digitale-proprieta-intellettuale-online-e-intelligenza-artificiale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>10 e 17 dicembre 2024</i><br><i>17.00-18.30</i><br><i>Università degli Studi Roma Tre</i></p><p>Luca Guidobaldi e Pierluigi Dodaro interverranno durante il seminario organizzato dal dipartimento di Economia dell'Università degli Studi Roma Tre in collaborazione con il nostro Studio.</p><p>L'evento, dedicato alle sfide del diritto d'autore nell'era digitale, rientra nell'ambito dei seminari di fondamenti giuridici della digitalizzazione a cura del Prof. Avv. Ettore Battelli.</p><p><a href="https://economia.uniroma3.it/articoli/le-sfide-del-diritto-dautore-nellera-digitale-proprieta-intellettuale-online-e-intelligenza-artificiale-465395/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per ulteriori informazioni</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 05 Dec 2024 09:24:52 +0100</pubDate>
                        <title>Nota di Approfondimento: Testo Unico sulle Rinnovabili</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nota-di-approfondimento-testo-unico-sulle-rinnovabili</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 25 novembre 2024, ha approvato il Testo Unico sulle Rinnovabili, un provvedimento destinato a rivoluzionare il quadro normativo delle energie rinnovabili in Italia. Questo decreto legislativo si pone l’obiettivo di semplificare le procedure amministrative e promuovere un’adozione più diffusa ed efficace delle fonti di energia sostenibile, in linea con gli obiettivi europei di transizione energetica e decarbonizzazione.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Obiettivi e Linee Guida</strong></p><p class="text-justify">Il Testo Unico rappresenta una risposta alla frammentazione normativa che spesso ha ostacolato lo sviluppo del settore delle rinnovabili in Italia. Le principali finalità sono:</p><ul><li><p class="text-justify">ridurre la complessità burocratica;</p></li><li><p class="text-justify">garantire una maggiore certezza operativa agli investitori e agli operatori del settore;</p></li><li><p class="text-justify">sostenere una pianificazione territoriale più chiara e armonizzata;</p></li><li><p class="text-justify">promuovere l’utilizzo efficiente del territorio attraverso strumenti innovativi come le “zone di accelerazione”.</p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Principali Novità del Provvedimento</strong></p><p class="text-justify"><strong>1. Tre Regimi Amministrativi Differenziati</strong></p><p class="text-justify">Per agevolare le procedure di autorizzazione, il decreto circoscrive a tre i regimi amministrativi esperibili:</p><ul><li><p class="text-justify"><strong>Attività Libera:</strong> Si applica agli interventi di minore entità che non interferiscono con beni tutelati o opere pubbliche. È sufficiente rispettare alcune condizioni tecniche e ambientali minime. Per interventi su terreni non antropizzati, è prevista una garanzia finanziaria per il ripristino del sito.</p></li><li><p class="text-justify"><strong>Procedura Abilitativa Semplificata (PAS):</strong> Ideata per progetti di media complessità, questa procedura richiede la presentazione di una documentazione tecnica semplificata. È pensata per interventi che non necessitano di valutazioni ambientali ma che richiedono comunque un monitoraggio specifico. Rimane ferma la possibilità per il proponente di richiedere la pubblicazione della PAS sul BUR della Regione rilevante.</p></li><li><p class="text-justify"><strong>Autorizzazione Unica:</strong> Obbligatoria per interventi complessi e su larga scala. La competenza è regionale per impianti fino a 300 MW e statale (Ministero dell’Ambiente) per quelli di potenza superiore. È previsto che le Regioni possano discrezionalmente, in caso di VIA regionale, attivare il procedimento di PAUR di cui all’art. 27 bis, D.Lgs. n. 152/2006, ferma restando la facoltà di prevedere un procedimento unico il cui provvedimento finale di Autorizzazione Unica ricomprenderà anche il provvedimento di VIA. In ogni caso (ossia anche nel caso non sia esperito il procedimento di PAUR), il procedimento di Autorizzazione Unica ricomprenderà ora anche l’eventuale provvedimento di Screening VIA.</p></li></ul><p class="text-justify">È previsto, infine, che il provvedimento di Autorizzazione Unica sia ora pubblicato sul sito <i>internet</i> dell’Amministrazione competente.</p><p class="text-justify">Con riferimento alle procedure di Screening VIA e di VIA, si segnalano:</p><ul><li><p class="text-justify">le <strong><u>nuove soglie di</u>&nbsp;</strong>(&gt;)<strong> <u>30 MW</u>&nbsp;</strong>oltre la quale si applica lo <strong><u>Screening VIA statale</u></strong> e di (≥) <strong><u>15 MW</u>&nbsp;</strong>oltre la quale si applica<strong> <u>Screening VIA regionale</u></strong> per impianti a terra installati su aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;</p></li><li><p class="text-justify">la <strong><u>nuova soglia di</u>&nbsp;</strong>(&gt;) <strong><u>25 MW</u></strong> oltre la quale si applica<strong> <u>lo Screening VIA statale</u></strong> per gli impianti a terra su aree idonee (resta a 10 MW, invece, la soglia per impianti a terra su aree non ricomprese tra quelle idonee);</p></li><li><p class="text-justify">la <strong><u>nuova soglia di</u>&nbsp;</strong>(≥) <strong><u>12 MW</u></strong>oltre la quale si applica<strong> <u>lo Screening VIA regionale</u></strong> per gli impianti fotovoltaici e agrovoltaici su aree agricole compatibili e che permettano l’integrtazione con l’attività agricola (da capire il significato di tali compatibilità e integrazione);</p></li><li><p class="text-justify">la <strong><u>nuova soglia di</u>&nbsp;</strong>(≥) <strong><u>15 MW</u></strong>oltre la quale si applica<strong> <u>lo Screening VIA regionale</u></strong> per gli impianti su tetto.</p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. Zone di Accelerazione</strong></p><p class="text-justify">Il decreto introduce le cosiddette “zone di accelerazione”, aree geografiche individuate specificamente per velocizzare l’installazione di impianti rinnovabili. Queste zone verranno mappate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) entro maggio 2025, con i piani regionali definitivi attesi per febbraio 2026. Le priorità includono:</p><ul><li><p class="text-justify">superfici artificiali ed edificate;</p></li><li><p class="text-justify">aree industriali e siti di smaltimento;</p></li><li><p class="text-justify">bacini idrici artificiali e terreni agricoli non produttivi.</p></li></ul><p class="text-justify">Questo approccio mira a evitare conflitti con altre attività economiche o con la tutela del paesaggio, promuovendo al contempo un uso razionale del territorio.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. Disponibilità delle aree&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Con riferimento alle attività di <strong><u>edilizia libera</u></strong>, è richiesto che il soggetto proponente, prima dell’avvio della realizzazione degli interventi e a prescindere dalla tipologia degli stessi, deve avere acquisito la disponibilità dell’area. Non è richiesta anche la disponibilità delle aree afferenti alle opere di connessione.</p><p class="text-justify">Con riferimento agli interventi soggetti a <strong><u>PAS</u></strong>, ugualmente, è prescritto che, alla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione e a prescindere dalla tipologia di intervento, il soggetto proponente debba aver acquisito la disponibilità dell’area oggetto dell’intervento. È finalmente stata introdotta la possibilità di ricorrere alle procedure espropriative con riferimento alle opere di rete.</p><p class="text-justify">Quanto, infine, agli interventi che dovranno essere autorizzati tramite <strong><u>Autorizzazione Unica</u></strong>, sarà ammesso il ricorso alle procedure espropriative anche per le aree di impianto, purché non si tratti di impianti fotovoltaici, solari termodinamici, biogas e biometano di nuova costruzione.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4. Termini di inizio e fine lavori</strong></p><p class="text-justify">Con riferimento alle attività di <strong><u>edilizia libera</u></strong>, non è prescritto alcun termine di inizio/fine lavori.</p><p class="text-justify">Quanto agli interventi soggetti a <strong><u>PAS</u></strong>, invece, è finalmente superata l’attuale incertezza normativa prevedendo che i lavori debbano essere iniziati entro 1 (uno) anno dal perfezionamento della PAS e dovranno essere conclusi entro 3 (tre) anni dall’inizio dei lavori.</p><p class="text-justify">Con riferimento, infine, agli interventi soggetti ad <strong><u>Autorizzazione Unica</u></strong>, i termini di inizio e fine lavori sono stabiliti dal provvedimento di autorizzazione, ma non potranno complessivamente essere inferiori a 4 (quattro) anni totali. Ora, però, il provvedimento di autorizzazione dovrà anche prevedere il termine per l’entrata in esercizio dell’impianto.</p><p class="text-justify">Si segnala che, ad ora, è prevista la facoltà di richiedere una proroga di tali termini <strong><u>solo per cause di forza maggiore</u></strong>, casistica piuttosto limitata rispetto all’attuale disciplina che ammette la concessione della proroga per il fatto non imputabile al proponente (che è concetto più ampio della forza maggiore).</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4. Codificazione del divieto di artato frazionamento</strong></p><p class="text-justify">È rimessa alle singole Regioni l’individuazione di specifiche regole per contrastare il c.d. artato frazionamento delle istanze di autorizzazione finalizzato ad accedere a procedure autorizzative meno onerose da parte di soggetti formalmente diversi, ma appartenenti al medesimo “<i>centro di interessi</i>”.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>5. Inasprimento del Quadro Sanzionatorio</strong></p><p class="text-justify">Per garantire il rispetto delle nuove regole, il decreto stabilisce sanzioni severe per le violazioni legate alle autorizzazioni. Le sanzioni possono arrivare fino a 150.000 Euro ed è sempre prescritto il ripristino dell’area.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Prossimi Passi</strong></p><p class="text-justify">Secondo il testo approvato dal Consiglio dei Ministri, il decreto entrerà in vigore il 30 dicembre 2024, ma il successo della sua attuazione dipenderà in gran parte dalla capacità delle Regioni e degli enti locali di adeguarsi rapidamente alle nuove disposizioni. Sarà essenziale un forte coordinamento tra il livello centrale e periferico per garantire che le semplificazioni promesse si traducano in benefici concreti per cittadini e imprese.</p><p class="text-justify">In particolare, le Regioni avranno 180 (centoottanta) giorni per adeguarsi alle disposizioni e ai principi di cui al decreto in commento. Nelle more di tale adeguamento, è precisato che si continua ad applicare la previgente disciplina.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Biometano</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Wed, 04 Dec 2024 12:52:30 +0100</pubDate>
                        <title>Le novità del Listing Act</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-novita-del-listing-act</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Articolo a cura di Lukas Plattner e Giacomo Abbadessa</i><br>Tratto da <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Diritto Bancario</u></strong></a>.</p><p><i>Il presente contributo analizza le novità del Listing Act, ovvero il pacchetto&nbsp;di misure pubblicate in Gazzetta Ufficiale UE lo scorso 14 novembre volte a&nbsp;rendere i mercati dei capitali più attraenti per le imprese dell’UE, facilitando l’accesso al capitale da parte delle piccole e medie imprese (PMI).</i></p><p><strong>1. Premessa</strong></p><p>Lo scorso 8 ottobre 2024, il Consiglio Europeo ha approvato il <i>c.d.</i> “Listing Act”, un pacchetto di misure legislative presentate dalla Commissione Europea il 7 dicembre 2022 e approvate dal Parlamento Europeo lo scorso 16 settembre 2024 (“<i>Listing Act</i>”) [1].</p><p>Il Listing Act introduce interventi normativi sistematici finalizzati a rendere i mercati dei capitali più attraenti per le imprese dell’UE, facilitando l’accesso al capitale da parte delle piccole e medie imprese (“<i>PMI</i>”) [2].</p><p>Il Listing Act [3] si compone:</p><ul><li>del Regolamento (UE) 2024/2809 (“<i>Regolamento Listing Act</i>”) che modifica <i>(a)</i> il Regolamento (UE) 2017/1129 in materia di prospetto informativo (“<i>Regolamento Prospetto</i>”) ([4]); <i>(b) </i>il Regolamento (UE) 2014/596 in materia di abusi di mercato (“<i>MAR</i>”) ([5]) e <i>(c)</i> e il Regolamento (UE) n. 600/2014;</li><li>della Direttiva (UE) 2024/2811 che modifica la Direttiva (UE) 2014/65 o <i>Markets in financial instruments directive</i> (“<i>MiFID II</i>”) e che abroga la Direttiva (UE) 2001/34/CE; e</li><li>della Direttiva (UE) 2024/2810 in materia di azioni a voto plurimo (“<i>Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo</i>”) per le società che chiedono l’ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un sistema multilaterale di negoziazione (“<i>MTF”</i>) [6].</li></ul><p>Il Listing Act entra in vigore in data odierna, 4 dicembre 2024, ovvero 20 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GU L del 14 novembre 2024), con l’eccezione di talune previsioni che entreranno in vigore tra il marzo 2025 e giugno 2026.</p><p>Sebbene le norme la cui entrata in vigore è stata differita riguardino alcuni tra gli interventi di maggior rilievo del Listing Act [7], le previsioni di immediata applicazione già anticipano la rilevante portata della riforma.</p><p><strong>2. Modifiche al Regolamento Prospetto</strong></p><p><strong>2.1 Esenzioni dall’obbligo di pubblicazione del prospetto</strong></p><p>Il Regolamento Prospetto stabilisce i requisiti per la redazione, l’approvazione e la diffusione del prospetto da pubblicare in caso di offerta pubblica o ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato UE (“<i>MR</i>”).</p><p>Le modifiche al Regolamento Prospetto introdotte dal Regolamento Listing Act semplificano gli obblighi informativi per le offerte pubbliche iniziali (“<i>IPO</i>”) e per l’ammissione alla negoziazione su un MR, riducendo la lunghezza dei prospetti, nonché la complessità e i costi legati alla redazione e pubblicazione, oltre a razionalizzare il processo di revisione e approvazione del prospetto da parte delle Autorità competenti.</p><p><i><u>Nuove esenzioni in caso di (i) offerta pubblica o ammissione alla negoziazione di titoli fungibili con strumenti già ammessi alla negoziazione sullo stesso mercato da almeno 18 mesi, indipendentemente dalla loro dimensione; e (ii) offerta pubblica di titoli che rappresentano meno del 30% degli strumenti già ammessi alla negoziazione sullo stesso mercato</u></i></p><p>Il Regolamento Listing Act introduce nuove esenzioni dall’obbligo di pubblicare un prospetto di quotazione o offerta.</p><p>In primo luogo, le nuove esenzioni (indipendente da requisiti di dimensione) si applicano nei seguenti casi:</p><ul><li>l’offerta di titoli fungibili con titoli ammessi alla negoziazione in un MR o in un mercato di crescita per le PMI [8]&nbsp;(“<i>SGM</i>“) continuativamente per almeno i 18 mesi precedenti l’offerta dei nuovi titoli [9], con la conseguenza che gli emittenti ammessi su MR o su SGM (come Euronext Growth Milan) da più di 18 mesi potranno collocare <i>equity</i> o debito senza dover pubblicare un prospetto qualora l’offerta sia superiore a 8 milioni;</li><li>titoli fungibili con titoli ammessi alla negoziazione in un MR continuativamente per almeno gli ultimi 18 mesi precedenti l’ammissione alla negoziazione dei nuovi titoli [10],</li></ul><p>purché, in entrambi i casi, siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:</p><ul><li>i titoli offerti al pubblico o destinati a essere ammessi alla negoziazione in un MR non sono emessi in occasione di un’acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, di una fusione o di una scissione;</li><li>l’emittente dei titoli non oggetto di una ristrutturazione o di procedura d’insolvenza;</li><li>sia messo a disposizione (con le modalità di cui <i>infra</i>) un documento informativo sintetico contenente le informazioni di cui al nuovo Allegato IX del Regolamento Prospetto non soggetto ad approvazione da parte di Consob presso la quale dovrà essere unicamente depositato.</li></ul><p>In secondo luogo, viene introdotta un’ulteriore esenzione, questa dipendente dalla dimensione dell’offerta, nel caso di un’offerta di titoli destinati a essere ammessi alla negoziazione in un MR o su uno SGM e fungibili con titoli già ammessi alla negoziazione sullo stesso mercato, a condizione i titoli rappresentano, su un periodo di 12 mesi, meno del 30% del numero di titoli già ammessi alla negoziazione nello stesso mercato [11].</p><p><i><u>Soglie di esenzione per il prospetto di quotazione innalzate dal 20% al 30% in caso di ammissione di titoli fungibili con titoli già ammessi alla negoziazione nello stesso mercato (art. 1, comma 5, Regolamento Prospetto)</u></i></p><p>Il Regolamento Listing Act innalza la soglia rilevante per l’applicabilità di talune esenzioni dall’obbligo di pubblicazione prospetto di quotazione, portandola dal 20% al 30%, su un periodo di 12 mesi.</p><p>In particolare, a seguito di queste modifiche, non sarà richiesto un prospetto per l’ammissione alla negoziazione di:</p><ul><li>i titoli fungibili con titoli già ammessi alla negoziazione nello stesso MR, a condizione che essi rappresentino, su un periodo di 12 mesi, meno del <u>30%</u> del numero di titoli già ammessi alla negoziazione nello stesso MR [12];</li><li>azioni derivanti dalla conversione o dallo scambio di altri titoli o dall’esercizio di diritti conferiti da altri titoli, quando tali nuove azioni siano della stessa classe delle azioni già ammesse alla negoziazione nello stesso MR e rappresentino, su un periodo di 12 mesi, meno del <u>30%</u> del numero delle azioni della stessa classe già ammesse alla negoziazione nello stesso MR [13], fatto salvo quanto previsto dal nuovo art. 1, paragrafo 5, <i>b</i>–<i>bis)</i> del Regolamento Prospetto (su cui <i>infra</i>).</li></ul><p>Restano da rispettare, con riferimento all’esenzione sopra descritta, le condizioni connesse alla mancata soggezione a una ristrutturazione o di procedure d’insolvenza e alla messa a disposizione (con le modalità di cui <i>infra</i>) di un documento informativo sintetico contenente le informazioni di cui al nuovo Allegato IX del Regolamento Prospetto.</p><p>Quanto al nuovo Allegato IX [14], rilevante ai fini del paragrafo 4 [15] e il paragrafo 5 [16] dell’art. 1 del Regolamento Prospetto, Il Regolamento Listing Act ne ha specificato il formato.</p><p>L’Allegato XI dovrà essere di una lunghezza massima di 11 facciate di fogli A4 e redatto nella lingua ufficiale dello Stato membro di origine, o almeno in una delle sue lingue ufficiali, o in un’altra lingua accettata dall’autorità competente di tale Stato membro.</p><p>Ai fini delle esenzioni di cui sopra, il documento informativo di cui al nuovo Allegato IX dovrà essere depositato, in formato elettronico, presso l’Autorità dello Stato membro d’origine e contestualmente pubblicato in formato elettronico e con obbligo di consegna sempre in formato elettronico, su richiesta e a titolo gratuito, a qualsiasi potenziale investitore, così come previsto nel novellato art. 21, paragrafo 2 del Regolamento Prospetto.</p><p>Infine, il Regolamento Prospetto è stato modificato, mediante la sostituzione del paragrafo 6, art. 1, al fine di specificare che le esenzioni dall’obbligo di pubblicare il prospetto di cui ai paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo possano essere applicate congiuntamente [17].</p><p>Si precisa, infine, che il Regolamento Prospetto include ormai una nuova definizione di “<i>ristrutturazione</i>” [18] e “<i>procedura d’insolvenza</i>” <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn19" target="_blank" rel="noreferrer">[19]</a>, rilevanti ai fini delle esenzioni di cui sopra.</p><p><strong>2.2 Semplificazioni redazione del prospetto informativo</strong></p><p><i><u>Nuova definizione di “approvazione” ai fini della procedura di approvazione del prospetto informativo</u></i></p><p>Il Regolamento Listing Act è intervenuto modificando la definizione di approvazione, di cui alla lettera r) dell’articolo 2 del Regolamento Prospetto ai sensi del quale, nella nuova formulazione, per tale si intende “<i>l’atto positivo al termine del controllo, da parte dell’autorità competente dello Stato membro di origine, della completezza, della coerenza e della comprensibilità delle informazioni fornite nel prospetto, che non riguarda tuttavia l’accuratezza di tali informazioni</i>”.</p><p>Tale formulazione sembra limitare la responsabilità delle Autorità di Vigilanza, restringendo l’attività di <i>due diligence </i>mediante l’espressa esclusione del giudizio di “<i>accuratezza</i>” delle informazioni contenute nel prospetto [20]. Il che pare escludere la sussistenza in capo alla Consob di una responsabilità per l’approvazione di un prospetto riportante informazioni non veritiere. In altri termini, il modesto inciso pare limitare la responsabilità dell’Autorità di Vigilanza alle ipotesi in cui sia stato omesso il controllo sulla completezza, coerenza e comprensibilità del prospetto con eliminazione di doveri di accertamento della correttezza materiale delle informazioni incluse nel prospetto informativo. Pertanto, sembra potersi confermare l’orientamento dell’Autorità di Vigilanza che la verifica sulla completezza del prospetto non debba comprendere anche l’accertamento dell’idoneità di ciascun elemento informativo a rappresentare in maniera compiuta il relativo fatto/dato [21] ma limitarsi a un controllo essenzialmente formale circa la sussistenza dell’elemento informativo richiesto dal Regolamento Prospetto.</p><p>La novità risiede nell’inserimento a livello 1 della disposizione, così da fugare ogni dubbio circa il fatto che la responsabilità delle Autorità di Vigilanza europee è limitata alla verifica della completezza, coerenza e comprensibilità del prospetto, il che segnala una convergenza col al regime applicabile alla <i>Security and Exchange Commission </i>(“<i>SEC</i>”) negli Stati Uniti, la quale, pur richiedendo agli emittenti, in sede di <i>filing</i>, di fornire informazioni accurate e veritiere, non è chiamata a garantire l’accuratezza delle informazioni contenute nei documenti sottoposti alla sua approvazione. La SEC, infatti, è considerata non esercitare una funzione di “<i>merit regulator</i>”, limitandosi a verificare che gli emittenti adempiano agli obblighi informativi ai sensi della normativa applicabile (<i>i.e.</i>, accertandosi che gli elementi informativi di cui è richiesta la <i>disclosure </i>siano rappresentati in maniera completa e con sufficiente dettaglio e chiarezza all’interno della documentazione fornita al mercato).</p><p><i><u>Prospetti standardizzati e in formato elettronico</u></i></p><p>Al fine di migliorare la leggibilità del prospetto per gli investitori, ridurre i costi associati alla sua redazione e armonizzarne il contenuto, il Regolamento Listing Act stabilisce che le informazioni incluse nel prospetto devono essere presentate in una sequenza standardizzata [22], che sarà definita tramite atti delegati della Commissione.</p><p>Ai sensi dell’art. 6, paragrafo 8, del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act, l’<i>European Security and Markets Authority (“ESMA”</i>) dovrà sottoporre alla Commissione una bozza di <i>standard</i> tecnici di implementazione per specificare il formato e la disposizione del prospetto, a seconda del tipo di prospetto e del tipo di investitori a cui è destinato, entro dicembre 2025, ossia entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento Listing Act.</p><p>Infine, il Regolamento Listing Act prevede che il prospetto venga distribuito esclusivamente in formato elettronico, eliminando così la possibilità per gli investitori di richiedere una copia cartacea [23], ferma la possibilità di riceverlo in formato elettronico senza costi.</p><p><i><u>Riduzione periodo di riferimento delle informazioni finanziarie</u></i></p><p>Il Regolamento Listing Act modifica anche l’Allegato I del Regolamento Prospetto, riducendo l’onere informativo per gli emittenti riguardo alle informazioni finanziarie storiche da includere nel prospetto. In particolare, ora è sufficiente includere nel prospetto <i>(i)</i> le informazioni finanziarie relative agli ultimi due esercizi finanziari (invece dei tre precedentemente richiesti) per titoli di capitale, e <i>(ii)</i> le informazioni finanziarie relative all’ultimo esercizio finanziario solo in relazione a titoli diversi dai titoli di capitale [24], oppure un periodo più breve durante il quale l’emittente è in attività e altre informazioni di carattere finanziario.</p><p><i><u>Fattori di rischio</u></i></p><p>Per quanto concerne i fattori di rischio [25], ferma la necessità che i fattori di rischio siano presentati in un numero limitato di categorie in funzione della loro natura, per alleggerire l’onere degli emittenti il legislatore ha sostituito il requisito di classificare i fattori di rischio più rilevanti (in quanto esercizio complicato e oneroso per gli emittenti) col requisito di elencare, in ciascuna categoria, i fattori di rischio più rilevanti in modo coerente con la valutazione effettuata dall’emittente.</p><p>Ancora, per rendere più comprensibile il prospetto e facilitare l’adozione di decisioni di investimento informate da parte degli investitori, il Regolamento Listing Act ribadisce che gli emittenti non dovrebbero sovraccaricare il prospetto con fattori di rischio generici.</p><p>A questo scopo, il Regolamento Listing Act stabilisce che il prospetto deve contenere fattori di rischio limitati ai rischi che sono specifici dell’emittente e dei titoli e che sono rilevanti per assumere una decisione d’investimento informata. Il prospetto non può contenere fattori di rischio generici o fattori di rischio che servano soltanto come esclusioni della responsabilità o che non offrano un quadro sufficientemente chiaro dei rischi specifici per gli investitori.</p><p>Nel redigere il prospetto, gli emittenti, gli offerenti o i soggetti che richiedono l’ammissione alla negoziazione in un MR valutano la rilevanza dei fattori di rischio sulla base della probabilità che si verifichino e dell’entità prevista del loro impatto negativo.</p><p>L’emittente, l’offerente o il soggetto che richiede l’ammissione alla negoziazione in un MR descrive adeguatamente ciascun fattore di rischio e spiega come incide sull’emittente o sui titoli oggetto dell’offerta o da ammettere alla negoziazione, potendo anche comunicare la valutazione della rilevanza dei fattori di rischio ricorrendo a una scala di tipo qualitativo (bassa, media, alta) a loro scelta.</p><p>I fattori di rischio dovranno essere presentati in un numero limitato di categorie, in funzione della loro natura. In ciascuna categoria, i fattori di rischio più rilevanti sono elencati in modo coerente con la valutazione di cui sopra.</p><p><i><u>Maggiori informazioni da poter incorporare mediante riferimento</u></i></p><p>Il Regolamento Listing Act estende l’ambito di applicazione dell’art. 19 del Regolamento Prospetto [26] riguardo all’inclusione di informazioni nel prospetto tramite riferimento, consentendo agli emittenti di utilizzare questa tecnica per un numero maggiore di documenti e informazioni.</p><p>Più precisamente, un prospetto può ormai incorporare per riferimento <i>(i)</i> un documento di registrazione universale (o una sua sezione) approvato o depositato presso un’autorità competente, e <i>(ii)</i> il documento informativo contenente le informazioni di cui al nuovo Allegato IX del Regolamento Prospetto [27].</p><p>Infine, il Regolamento Listing Act è intervenuto al fine di chiarire la possibilità per l’emittente, l’offerente o l’entità che richiede l’ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato di non pubblicare un supplemento [28]&nbsp;per le nuove informazioni finanziarie annuali o intermedie pubblicate, quando un prospetto di base è ancora valido ai sensi dell’art. 12, paragrafo 1, del Regolamento Prospetto (cioè per 12 mesi dalla sua approvazione). Gli emittenti sono, tuttavia, autorizzati a pubblicare volontariamente tali informazioni in un supplemento, salvo il rispetto delle condizioni di cui all’art. 19, paragrafo 1-<i>bis</i>), del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p>Se tali nuove informazioni sono pubblicate elettronicamente, possono essere incluse nel prospetto di base [29].</p><p>La possibilità di includere informazioni mediante riferimento sarà ulteriormente facilitata in futuro, quando gli investitori potranno accedervi in modo più efficiente ed efficace nel punto di accesso unico europeo (”<i>ESAP</i>”) istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859, che permetterà agli investitori di trovare la maggior parte delle informazioni pertinenti in un unico luogo digitale, facilitando così ulteriormente l’accesso alle informazioni incluse nei prospetti mediante riferimento.</p><p><i><u>Relazione aggregata annuale dell’ESMA sul rispetto da parte delle Autorità competenti dei termini di approvazione del prospetto</u></i></p><p>Il Regolamento Listing Act impone all’ESMA di pubblicare una relazione annuale che riporti i dati relativi al mancato rispetto, da parte delle Autorità competenti, del termine di approvazione del prospetto ai sensi dell’articolo 20 del Regolamento Prospetto [30], che dovranno darne comunicazione a ESMA con indicazione dei motivi del ritardo.</p><p>La norma intende, quindi, incentivare l’approvazione del prospetto da parte delle Autorità di vigilanza nel rispetto dei tempi stabiliti dal Regolamento Prospetto, prevedendo una forma di pubblicità della (eventuale) inefficienza delle Autorità competenti e/o del processo di approvazione.</p><p><i><u>Nuovi termini per la revoca dell’accettazione di una offerta pubblica di titoli, a seguito di supplemento</u></i></p><p>Il Regolamento Listing Act modifica, per aumentare il livello di tutela degli investitori, i termini utili per revocare l’accettazione in caso di una offerta pubblica di titoli all’esito della pubblicazione di un supplemento ai sensi dell’articolo 23 del Regolamento Prospetto.</p><p>Quando sia stato pubblicato un supplemento, il nuovo articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento Prospetto, prevede un termine di tre giorni (e non più due) per revocare l’accettazione [31].</p><p><strong>3. Modifiche alla MAR</strong></p><p><i><u>Semplificazioni della disciplina in materia di acquisto azioni proprie</u></i></p><p>Ai sensi dell’articolo 5 della MAR, i divieti di abuso e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (<i>ex </i>articolo 14 della MAR) e di manipolazione del mercato (<i>ex </i>articolo 15 della MAR) non si applicano ai programmi di riacquisto di azioni proprie e alle operazioni di stabilizzazione.</p><p>Per ridurre gli obblighi di comunicazione attualmente imposti agli emittenti in relazione ai programmi di riacquisto, il Regolamento Listing Act stabilisce che le informazioni relative alle operazioni di riacquisto siano divulgate:</p><ul><li>esclusivamente all’Autorità nazionale competente del mercato più rilevante in termini di liquidità (c<i>d. </i>mercato prevalente) per le azioni proprie dell’emittente (e <u>non</u> più a tutte le Autorità competenti dei mercati in cui le azioni sono quotate);</li><li>al pubblico solo in forma aggregata (anziché per ogni singola operazione) [32].</li></ul><p><i><u>Chiarimenti sulla natura opzionale del regime dei sondaggi di mercato (</u></i><u>c.d. market sounding</u><i><u>), ampliamento del suo ambito di applicazione per includere divulgazioni preliminari di informazioni relative a operazioni non perfezionate, semplificazione della procedura di “cleansing”</u></i></p><p>Il Regolamento Listing Act introduce alcune modifiche alla disciplina sui sondaggi di mercato (<i>c.d.</i> <i>market sounding</i>) di cui all’art. 11 MAR [33].</p><p>La norma su cui il legislatore europeo è intervenuta definiva “<i>sondaggio di mercato</i>” la “<i>comunicazione di informazioni, anteriormente all’annuncio di un’operazione, al fine di valutare l’interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo, a uno o più potenziali investitori</i>”.</p><p>Con la modifica del Regolamento Listing Act, la definizione di “<i>sondaggio di mercato</i>” viene estesa per includere la divulgazione di informazioni a terzi prima del potenziale annuncio di un’operazione [34] mediante l’aggiunta dell’aggettivo “<i>eventuale” </i>relativamente all’annuncio della operazione. Di conseguenza, l’ambito di applicazione del regime di <i>market sounding</i> è esteso per operazioni solo eventuali allargando così la possibilità per gli emittenti di contattare gli investitori in una fase di formazione dell’operazione. La modifica risponde anche a una esigenza di chiarezza che riconduce la disciplina in esame alla sua originale <i>ratio</i>: quella di valutare la potenzialità di una operazione (di per sé eventuale) [35].</p><p>Ancora, il legislatore europeo ha affinato la disciplina in esame per definire due distinte categorie di requisiti.</p><p>Da un lato, una prima categoria di requisiti obbligatori a ogni sondaggio di mercato. Dall’altro, una seconda categoria di requisiti che trovano applicazione in via volontaria [36] e che consentono ai partecipanti al mercato di beneficiare di un’esenzione limitata del divieto di divulgazione di informazioni privilegiate (<i>c.d.</i> <i>safe harbor</i>).</p><p>In altre parole, qualora un emittente scelga di divulgare informazioni privilegiate a terzi durante un sondaggio di mercato rispettando i requisiti procedurali di applicazioni volontaria, tale divulgazione sarà considerata come durante “<i>il normale esercizio di un’occupazione, una professione o una funzione</i>”.</p><p>Tuttavia, se un emittente decide di divulgare informazioni privilegiate a terzi durante un sondaggio di mercato senza conformarsi alla relativa procedura prevista dal MAR, l’emittente può comunque dimostrare che la divulgazione è avvenuta durante “<i>il normale esercizio di un’occupazione, una professione o una funzione</i>”, risultando pertanto lecita.</p><p>Nel dettaglio, l’articolo 11, paragrafo 3 della MAR rimane invariato, richiedendo che, per ciascuna comunicazione trasmessa per l’intera durata del sondaggio stesso, il <i>disclosing market participant</i>: <i>(i)</i>in via preliminare, esamini se il sondaggio di mercato comporterà la comunicazione di informazioni privilegiate, registrando per iscritto la sua conclusione e i motivi della stessa; e <i>(ii) </i>fornisca tali registrazioni scritte su richiesta dell’Autorità competente. Questi sono i requisiti che si potrebbero definire “<i>obbligatori</i>” per ogni sondaggio di mercato.</p><p>I requisiti di applicazione volontaria sono individuati dal nuovo articolo 11, paragrafo 4, della MAR, che dispone che, per usufruire del relativo <i>safe harbor</i>, il soggetto che promuove il sondaggio deve adempiere a una serie di obblighi, che ricalcano sostanzialmente quelli previsti dal previgente articolo 11, paragrafo 5, della MAR.</p><p>Permango, quindi, gli oneri connessi all’applicazione del <i>c.d.</i> <i>safe harbor</i>, rispetto al quale un intervento maggiormente consistente sarebbe stato forse opportuno.</p><p>Ad ogni modo, la nuova previsione risponde alla posizione dell’ESMA, che aveva messo in dubbio, sulla base della precedente normativa, la possibilità di svolgere un sondaggio di mercato anche senza rispettare tutti gli oneri procedimentali previsti dall’articolo 11 della MAR e dalla relativa normativa di attuazione [37].</p><p>Infine, il Regolamento Listing Act interviene sulle regole relative al “<i>cleansing</i>” delle informazioni, ovvero l’obbligo di informare le parti interessate quando determinate informazioni cessano di qualificarsi come informazioni privilegiate ai sensi della MAR. In particolare, qualora le informazioni divulgate nel corso di un <i>market sounding</i> cessino di essere considerate informazioni privilegiate secondo il <i>disclosing market participant</i>, quest’ultimo è tenuto a informare il destinatario il prima possibile. Il Regolamento Listing Act specifica che tale obbligo non si applica nei casi in cui le informazioni siano state rese pubbliche in altro modo [38] – mediante comunicato stampa del soggetto che ha promosso il sondaggio –, modificando il Regolamento Prospetto in questo senso [39].</p><p><i><u>Contratti di liquidità meramente comunicati (e non approvati)</u></i></p><p>Altra esemplificazione è rappresentata dalla modifica dell’articolo 13, paragrafo 12, primo comma, lett. d) della MAR, che ora chiarisce che il gestore del mercato o l’impresa di investimento che gestisce uno SGM debba meramente confermare per iscritto all’emittente di aver ricevuto una copia del contratto di liquidità. La previgente disciplina prevedeva, in un passaggio la cui applicazione risultava poco chiara, che dovesse altresì “<i>accettarne i termini e le condizioni</i>”.</p><p>La modifica si giustifica considerando che il gestore di un mercato di crescita per le PMI non è parte del contratto di liquidità.</p><p><i><u>Orientamenti dell’ESMA e atti delegati della Commissione in materia di ritardo</u></i></p><p>Se per l’entrata in vigore del nuovo articolo 17 della MAR, che rivoluzionerà la gestione delle informazioni privilegiate da parte degli emittenti (con particolare riferimento ai <i>c.d.</i> processi prolungati), occorrerà aspettare fino a giugno 2026, il nuovo paragrafo 11 del medesimo articolo entra in vigore immediatamente.</p><p>La norma impone all’ESMA di fornire orientamenti volti a stabilire un elenco indicativo non esaustivo dei legittimi interessi degli emittenti, di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a) dell’articolo 17 della MAR, utili ai fini di soddisfare la prima condizione connessa all’attivazione della procedura di ritardo (<i>i.e.</i>, “<i>la comunicazione delle informazioni privilegiate comporta il rischio di compromettere la stabilità finanziaria dell’emittente e del sistema finanziario</i>”).</p><p>Alla Commissione è, altresì, conferito il potere di adottare un atto delegato per stabilire e riesaminare, ove necessario, un elenco non esaustivo degli elementi seguenti:</p><ul><li>gli eventi finali o le circostanze finali nei processi prolungati e, per ciascun evento o circostanza, del momento in cui si ritiene che si sia verificato e in cui deve essere comunicato;</li><li>le situazioni in cui le informazioni privilegiate di cui l’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni intende ritardare la comunicazione sono in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con qualunque altro tipo di comunicazione da parte dell’emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni in relazione alla stessa questione a cui si riferiscono le informazioni privilegiate, di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b). dell’articolo 17 della MAR.</li></ul><p><i><u>(In attesa di) Nuove norme tecniche di implementazione dell’ESMA</u></i></p><p>Il Regolamento Listing Act non apporta modifiche sostanziali al quadro normativo in materia di registro <i>insider</i>. Tuttavia, impone all’ESMA di rivedere le regole tecniche di attuazione, entro il 5 settembre 2025, sul regime semplificato per il registro <i>insider</i>, che attualmente può essere utilizzato dagli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su uno SGM.</p><p><i><u>Innalzamento della soglia rilevante per la notifica di operazioni c.d. di </u></i><u>internal dealing </u><i><u>da Euro 5 mila a 20 mila,</u></i><u> </u><i><u>su scelta discrezionale delle Autorità nazionali</u></i></p><p>Il Regolamento Listing Act introduce una serie di importanti modifiche alle regole applicabili ai <i>c.d.</i> <i>insider</i>, ovvero le persone che esercitano “<i>funzioni di amministrazione, direzione o controllo</i>” (“<i>PDMR</i>”) e le “<i>persone a loro strettamente associate</i>” [40].</p><p>In primo luogo, è stata innalzata la soglia di materialità rilevanti per il sorgere dell’obbligo di notifica.</p><p>La disciplina sinora applicabile prevedeva che l’obbligo di notifica scattasse rispetto a ogni operazione una volta raggiunto un controvalore totale di Euro 5 mila, in un anno solare. Il Regolamento Listing Act ha elevato la soglia di rilevanza per l’obbligo di notifica all’emittente delle operazioni effettuate dalle PDMR e dalle persone a loro strettamente associate a Euro 20 mila [41].</p><p>Sul punto, si evidenzia, tuttavia, che le autorità nazionali conservano una certa discrezionalità, con la possibilità di aumentare tale soglia a Euro 50 mila o ridurla a Euro 10 mila [42]. Si ricorda che, proprio in esercizio della previgente delega, l’articolo 152-<i>quinquies</i>.1 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (“<i>Regolamento Emittenti</i>”) già aveva innalzato la soglia a Euro 20 mila.</p><p>Sul punto, l’auspicio è che il Regolamento Emittenti venga modificato (in coerenza con quanto già fatto in precedenza) al fine di innalzare ulteriormente la soglia fino al tetto di Euro 50 mila, almeno per gli emittenti diversi dalle PMI, garantendo una proporzionalità nella definizione della soglia di rilevanza.</p><p>In secondo luogo, vengono introdotte nuove esenzioni al divieto di operazioni durante il <i>c.d.</i> <i>closed period</i>, disciplinato dal combinato disposto dell’articolo 19, paragrafi 11 [43] e 12, della MAR.</p><p>La MAR vieta – esclusivamente [44] – alle PDMR di effettuare operazioni sugli strumenti finanziari dell’emittente nei 30 giorni di calendario che precedono la pubblicazione di un rapporto finanziario intermedio o di fine esercizio, che sia prevista obbligatoriamente in capo all’emittente ai sensi della normativa applicabile o delle regole della sede di negoziazione applicabile all’emittente. Erano, poi, previste talune eccezioni al divieto di cui sopra [45], di cui all’articolo 19, paragrafo 12 della MAR.</p><p>Il paragrafo in commento è ormai sostituito con un nuovo testo, modificato al fine di specificare le tipologie di strumenti finanziari in relazione ai quali gli emittenti possono concedere esenzioni dal divieto di negoziazione durante i <i>closed period</i>, nelle circostanze e con riguardo alle tipologie di operazioni specificate nella norma. In particolare, un emittente può concedere tale esenzione:</p><ul><li>in base a una valutazione, caso per caso, in presenza di condizioni eccezionali [46]; o</li><li>in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio e a piani per i dipendenti relativi a strumenti finanziari diversi dalle azioni, una garanzia o diritti ad azioni e garanzie o diritti a strumenti finanziari diversi dalle azioni, o ancora operazioni in cui l’interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni.</li></ul><p>Come sottolineato nel Considerando (75), al fine di promuovere la coerenza delle norme, l’esenzione è stata estesa al fine di includere, tra i programmi esentati rivolti ai dipendenti, non solo quelli relativi a strumenti finanziari diversi dalle azioni, ma anche le garanzie o i diritti a strumenti diversi dalle azioni.</p><p>Ancora, il Regolamento Listing Act introduce, con il nuovo paragrafo 12-<i>bis </i>dell’articolo 19, nuove esenzioni, specificando che gli emittenti possono autorizzare i <i>c.d.</i> <i>insider</i> a operare durante il <i>closed period </i>in caso di operazioni o attività di negoziazione:</p><ul><li>che non riguardano decisioni di investimento attive del soggetto rilevante;</li><li>che derivano esclusivamente da fattori esterni o da azioni di terzi;</li><li>che sono operazioni o attività di negoziazione, compreso l’esercizio di diritti conferiti da strumenti derivati, basate su condizioni prestabilite” [47].</li></ul><p>In tale maniera, sono escluse le operazioni o attività svolte dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, direzione o controllo durante il periodo di chiusura che potrebbero riguardare accordi irrevocabili conclusi al di fuori di un periodo di chiusura, che possono anche derivare da un mandato discrezionale di gestione delle attività svolte da un terzo indipendente nell’ambito di detto mandato oppure potrebbero anche essere la conseguenza di eventi societari debitamente autorizzati che non implicano un trattamento vantaggioso delle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione [48].</p><p><i><u>Sanzioni amministrative per violazioni della disciplina MAR più proporzionate per gli emettenti</u></i></p><p>Il Regolamento Listing Act modifica il regime sanzionatorio della MAR nel tentativo di rendere le sanzioni amministrative più proporzionate alla dimensione dell’emittente [49], specie per le PMI [50]. L’iniziativa è lodevole e si inserisce nell’ampio sforzo prodotto per avvicinare le società al mercato dei capitali del rischio. Infatti, il rischio di violazione involontaria degli obblighi di comunicazione e le relative sanzioni amministrative sono un fattore importante di dissuasione delle imprese dal chiedere l’ammissione alla negoziazione [51].</p><p>Per evitare un onere eccessivo per le imprese, in particolare le PMI l’importo delle sanzioni per le violazioni commesse da persone giuridiche in relazione agli obblighi di comunicazione è stato modificato in via proporzionale alle dimensioni dell’impresa. L’articolo 30, paragrafo 2, lettera j), punti iii) e iv), stabilisce ora un minimo per l’importo massimo delle sanzioni che possono essere irrogate da un’autorità nazionale competente in caso di violazione del regime di informativa. In tali casi è inoltre opportuno consentire a ciascuno Stato membro nel rispettivo diritto nazionale di applicare un minore livello massimo delle sanzioni applicabile alle PMI, espresso in importi assoluti, al fine di garantire il trattamento proporzionato di queste ultime.</p><p>In particolare, è introdotto un tetto massimo delle sanzioni che possono essere comminate alle persone giuridiche per violazioni degli articoli da 14 a 20 della MAR <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn52" target="_blank" rel="noreferrer">[52]</a>, <i>inter alia</i>, per le violazioni agli obblighi di comunicazione delle informazioni privilegiate nonché per le violazioni degli obblighi in materia di registro <i>insider</i> e della disciplina di <i>internal dealing</i>.</p><p>Questo tetto massimo è calcolato come una percentuale del fatturato annuale totale dell’emittente, basandosi sull’ultimo bilancio disponibile. Tuttavia, qualora la sanzione risultante fosse sproporzionatamente bassa, le Autorità nazionali hanno la facoltà di stabilire un importo minimo.</p><p>A livello domestico, secondo la disciplina attualmente in vigore in materia di sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 187-<i>bis </i>del D. Lgs 58/1998 (“<i>TUF</i>”), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20.000 a Euro 5 milioni chiunque violi il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all’articolo 14 della MAR [53].</p><p>Le violazioni dell’obbligo di comunicazione (<i>ex </i>Articolo 17 della MAR) da parte delle persone giuridiche sono punite dall’art. 187.<i>ter</i>.1, comma 1, del TUF con una sanzione da Euro 5.000 a Euro 2.500.000, indipendentemente dalla dimensione del fatturato dell’emittente e senza prevedere una soglia edittale inferiore per le PMI. Il TUF prosegue stabilendo che la sanzione possa essere commisurata al fatturato (in particolare, in misura del 2% del fatturato annuo) quando tale importo sia superiore a Euro 2.500.000 [54].</p><p>Se le violazioni indicate sopra sono commesse da una persona fisica, ai sensi del secondo comma dell’art. 187-<i>ter</i>.1 del TUF, si applica nei confronti di quest’ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 fino a Euro 1 milione.</p><p>Per la violazione degli obblighi in tema di registro <i>insider</i> (<i>ex </i>art. 17 della MAR) e di <i>internal dealing </i>(<i>ex </i>art. 18 della MAR), l’art. 187.<i>ter</i>.1, comma 4, del TUF prevede una sanzione monetaria da Euro 5.000 a Euro 1.000.000 da parte delle persone giuridiche, sempre senza previsione di soglie di fatturato né di un trattamento favorevole per le PMI.</p><p>Se le violazioni indicate sopra sono commesse da una persona fisica, ai sensi del quinto comma dell’art. 187-<i>ter</i>.1 del TUF, si applica nei confronti di quest’ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 fino a Euro 500.000.</p><p>Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nell’art. 187.<i>ter</i>.1 del TUF, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.</p><p>Sul punto, è fortemente auspicabile che il legislatore domestico persegua nelle intenzioni del legislatore europeo, intervenendo celermente (anticipando il termine ultimo del 5 giugno 2026) sul regime italiano, al fine di commisurare le sanzioni al fatturato degli emittenti, introducendo, sulla scorta di quanto suggerito da tempo dagli operatori di mercato, un regime di minor rigore per le PMI.</p><p>La novella normativa si renderebbe opportuna anche alla luce del nuovo paragrafo 1, dell’articolo 31 della MAR, che è stato sostituito al fine di specificare che gli Stati membri devono garantire che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative, le Autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, al fine di applicare sanzioni proporzionate. Nel novero delle circostanze rilevanti ai fini di quanto precede emerge un nuovo elemento, per valutare la proporzionalità ovvero “<i>l’onere per l’autore della violazione derivante dalla duplicazione dei procedimenti e delle sanzioni di natura penale e amministrativa per la stessa condotta</i>” <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn55" target="_blank" rel="noreferrer">[55]</a>.</p><p><strong>4. Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo</strong></p><p><i><u>Armonizzazione minima della disciplina in materia di azioni a voto plurimo per le società ammesse alla negoziazione su un MTF, anche in fase pre-IPO (con facoltà per gli Stati membri di subordinarne l’efficacia alla IPO)</u></i></p><p>Il legislatore europeo ha preso atto delle differenze sostanziali, tra gli Stati membri, che interessano le disposizioni domestiche in materia di azioni a voto plurimo <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn56" target="_blank" rel="noreferrer">[56]</a>. Tale frammentazione crea ostacoli alla libera circolazione dei capitali nel mercato interno e condizioni di disparità per le società nei diversi Stati membri.</p><p>Nel recente passato, questa disparità ha portato a opportunità di arbitraggio normativo, spesso tradotte nel trasferimento della sede sociale degli emittenti in alcuni Stati membri con regimi che offrono maggiore flessibilità rispetto al principio “<i>one share one vote</i>” <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn57" target="_blank" rel="noreferrer">[57]</a>.</p><p>In questo contesto, la Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo aspira a stabilire un quadro europeo armonizzato per le azioni a voto plurimo delle società che intendono richiedere l’ammissione alla negoziazione su un MTF (tra cui l’Euronext Growth Milan), pur garantendo agli Stati membri una sufficiente flessibilità nella loro attuazione <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn58" target="_blank" rel="noreferrer">[58]</a>.</p><p>Il legislatore è, quindi, intervenuto per fornire agli azionisti di riferimento uno strumento per far fronte al timore di perdere il controllo della società, che costituisce un importante deterrente dall’accedere al mercato dei capitali, considerato il fisiologico effetto diluitivo connesso alla operazione di IPO.</p><p><i><u>Ambito di applicazione</u></i></p><p>La Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo stabilisce, al fine di assicurare una armonizzazione minima, norme comuni sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l’ammissione alla negoziazione delle loro azioni in MTF, inclusi gli SGM, e che non hanno alcuna azione già ammessa alla negoziazione in un MTF o in un RM.</p><p><i><u>Definizione</u></i></p><p>La Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo definisce un’“<i>azione a voto plurimo</i>” come una “<i>azione appartenente a una categoria distinta e separata di azioni nella quale le azioni conferiscono più voti per azione rispetto a un’altra categoria di azioni con diritti di voto su questioni che devono essere decise dall’assemblea generale degli azionisti</i>” <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn59" target="_blank" rel="noreferrer">[59]</a>.</p><p><i><u>Adozione delle azioni a voto plurimo nella fase pre-IPO</u></i></p><p>Gli Stati membri provvedono affinché una società le cui azioni non siano già ammesse alla negoziazione in un MR o in un MTF abbia il diritto di adottare una struttura con azioni a voto plurimo per l’ammissione alla negoziazione delle sue azioni in un MTF <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn60" target="_blank" rel="noreferrer">[60]</a>.</p><p>La Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo specifica che il diritto di adottare una struttura con azioni a voto plurimo comprende il diritto di una società di adottare tale struttura <u>prima</u> di chiedere l’ammissione alla negoziazione in un MTF <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn61" target="_blank" rel="noreferrer">[61]</a>.</p><p>Fermo quanto precede, gli Stati membri possono subordinare l’esercizio dei diritti di voto potenziati connessi alle azioni a voto plurimo all’ammissione delle azioni della società alla negoziazione in un MTF <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn62" target="_blank" rel="noreferrer">[62].</a></p><p><i><u>L’adozione o la modifica di strutture con azioni a voto plurimo richiede una decisione presa con maggioranza qualificata in assemblea e il rispetto di misure di salvaguardia a tutela degli azionisti</u></i></p><p>Al fine di garantire un’adeguata protezione degli interessi degli azionisti che non detengono azioni a voto plurimo, la Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo introduce specifiche misure di salvaguardia per questi ultimi.</p><p>In particolare, gli Stati membri devono:</p><ol><li>garantire che la decisione di modificare la struttura con azioni a voto plurimo in modo tale da interessare i diritti di voto delle azioni sia presa dall’assemblea almeno a maggioranza qualificata, assicurano che tale decisione sia soggetta a votazione distinta per ciascuna categoria di azioni i cui diritti siano interessati <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn63" target="_blank" rel="noreferrer">[63]</a>;</li><li>limitare l’impatto delle azioni a voto plurimo sul processo decisionale nell’assemblea, introducendo almeno uno degli elementi seguenti:</li><li>un rapporto massimo tra il numero di voti connessi alle azioni a voto plurimo e il numero di voti connessi alle azioni con i diritti di voto inferiori; oppure</li><li>l’obbligo che le decisioni dell’assemblea siano soggette a maggioranza qualificata dei voti espressi, escluse le decisioni relative alla nomina e revoca dei membri degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, nonché le decisioni operative sottoposte all’approvazione dell’assemblea, siano adottate:</li><li>&nbsp;<ol><li>a maggioranza qualificata, sia dei voti espressi sia del capitale sociale rappresentato all’assemblea generale o del numero di azioni rappresentate all’assemblea generale; oppure</li><li>a maggioranza qualificata dei voti espressi, e siano oggetto di una votazione distinta all’interno di ciascuna categoria di azioni i cui diritti sono interessati <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn64" target="_blank" rel="noreferrer">[64]</a>.</li></ol></li></ol><p>Gli Stati membri possono prevedere ulteriori misure di salvaguardia per assicurare un’adeguata tutela degli interessi degli azionisti che non detengono azioni a voto plurimo (<i>c.d.</i> “<i>sunset clauses</i>”), di cui l’articolo 4, paragrafo 2, ne delinea le caratteristiche <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn65" target="_blank" rel="noreferrer">[65]</a>.</p><p><i><u>Regime di trasparenza</u></i></p><p>Gli Stati membri devono provvedere affinché le società ammesse alla negoziazione o che intendano presentare domanda per l’ammissione alla negoziazione in uno SGM (o su diverso MTF) forniscano un <i>set </i>informativo relativamente alla struttura con azioni a voto plurimo adottata <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn66" target="_blank" rel="noreferrer">[66]</a>.</p><p>In particolare, devono essere divulgati:</p><ol><li>la struttura con l’indicazione delle varie categorie di azioni, comprese le azioni che non sono ammesse alla negoziazione, e, per ciascuna categoria di azioni:<ol><li>i diritti e gli obblighi connessi alle azioni in tale categoria,</li><li>la percentuale del capitale sociale totale o del numero complessivo di azioni che le azioni in tale categoria rappresentano; e</li><li>il numero totale di voti che le azioni in tale categoria rappresentano;</li></ol></li><li>eventuali restrizioni al trasferimento di azioni, compresi gli accordi tra azionisti noti alla società e che potrebbero comportare tali restrizioni;</li><li>eventuali restrizioni ai diritti di voto delle azioni, compresi gli accordi tra azionisti noti alla società e che potrebbero comportare tali restrizioni;</li><li>l’identità, se nota alla società, degli azionisti che detengono azioni a voto plurimo che rappresentano più del 5 % dei diritti di voto di tutte le azioni nella società, e delle persone fisiche o dei soggetti giuridici autorizzati a esercitare i diritti di voto per conto di tali azionisti, se del caso <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn67" target="_blank" rel="noreferrer">[67]</a>.</li></ol><p><i><u>Azioni a voto plurimo in Italia </u></i><u>post </u><i><u>DDL Capitali</u></i></p><p>Per quanto concerne il regime domestico, in Italia, le società possono già apportare alcune deroghe al principio “<i>una azione un voto</i>” ai sensi dell’art. 2351, comma 4, del Codice Civile, che consente la creazione di azioni con diritti di voto plurimo. Il che, tenendo anche a mente l’art. 2376 Codice Civile, fa ritenere che la disciplina domestica richiederà pochi o forse nessun adattamento quanto all’adozione della Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo, visto che già oggi sono previste le salvaguardie circa l’introduzione delle azioni a voto plurimo e le deliberazioni assembleari che possano arrecare un pregiudizio alle altre categorie di azioni. Quanto alle <i>c.d.</i> <i>sunset clause</i> è opinione di chi scrive che un intervento legislativo debba essere ponderato tenendo in conto le richieste del mercato e la necessità, d’altra parte, di evitare un eccessivo irrigidimento dell’autonomia privata.</p><p>Tuttavia, questa opzione è esclusa per le società quotate su un mercato regolamentato ai sensi dell’art. 127-<i>sexies</i>, comma 1, del TUF.</p><p>Si ricorda che, recentemente, il legislatore italiano è intervenuto la regolamentazione delle azioni a voto plurimo con il <i>c.d.</i> DDL Capitali <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn68" target="_blank" rel="noreferrer">[68]</a>, introducendo modifiche significative in materia.</p><p>In particolare, rinviando ai precedenti contributi sul tema <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn69" target="_blank" rel="noreferrer">[69]</a>, il DDL Capitali ha modificato:</p><ul><li>l’art. 2351 del Codice Civile, consentendo alle società di prevedere nei loro statuti l’emissione di azioni con voto plurimo fino a un massimo di 10 voti per azione (rispetto ai 3 voti previsti in precedenza);</li><li>l’art. 127-<i>quinquies</i> del TUF, relativo ai diritti di voto maggiorato, permettendo alle società di attribuire un voto maggiorato (fino a un massimo di due voti) per ogni azione detenuta dallo stesso azionista per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi, con la possibilità di concedere un voto aggiuntivo per ogni ulteriore periodo di dodici mesi consecutivi (fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione).</li></ul><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref1" target="_blank" rel="noreferrer">[1]</a> I testi dei documenti approvati dal Consiglio Europeo e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale UE sono reperibili al seguente link <a href="https://eur-lex.europa.eu/oj/daily-view/L-series/default.html?&amp;amp;ojDate=14112024" target="_blank" rel="noreferrer">eur-lex.europa.eu/oj/daily-view/L-series/default.html</a>.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref2" target="_blank" rel="noreferrer">[2]</a> Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento Prospetto (come di seguito definito), per “<i>PMI</i>” si intendono: (i) società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfino almeno due dei tre criteri seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell’esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro e fatturato netto annuale non superiore a 50 milioni di euro; oppure (ii) piccole e medie imprese quali definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 13, della MiFID II.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref3" target="_blank" rel="noreferrer">[3]</a> Dalla entrata in vigore del Listing Act, gli Stati membri hanno (<i>i</i>) 18 mesi per trasporre la Direttiva (UE) 2024/2811 di modifica della MiFID II (cfr. art. 3) e <i>(ii)</i> 2 anni per trasporre la Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo (cfr. art. 8).</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref4" target="_blank" rel="noreferrer">[4]</a> Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref5" target="_blank" rel="noreferrer">[5]</a> Regolamento (UE) N. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref6" target="_blank" rel="noreferrer">[6]</a> Di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 22, della MiFID II.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref7" target="_blank" rel="noreferrer">[7]</a> <i>E.g.</i>, revisione della nozione di informazione privilegiata e della procedura sul ritardo ai sensi della MAR, e nuovo Prospetto UE di <i>follow-on </i>e Prospetto di emissione UE della crescita (di cui, rispettivamente, agli articoli 14-<i>bis </i>e 15-<i>bis</i> del Regolamento Prospetto, come modificati dal Regolamento Listing Act).</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref8" target="_blank" rel="noreferrer">[8]</a> Ai sensi dell’art. 33, paragrafo 3, della MiFID II, uno SGM è un mercato che se le seguenti condizioni sono soddisfatte: a) almeno il 50 % degli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione sul MTF sono PMI nel momento in cui il MTF è registrato come SGM e successivamente ogni anno civile; b) sono stabiliti criteri appropriati per l’ammissione iniziale e continuativa alla negoziazione di strumenti finanziari degli emittenti sul mercato; c) al momento dell’ammissione iniziale alla negoziazione di strumenti finanziari sul mercato sono state pubblicate informazioni sufficienti per permettere agli investitori di assumere decisioni di investimento informate; d) sul mercato esiste un’adeguata informativa finanziaria periodica di un emittente o per conto dello stesso; e) gli emittenti, le persone che esercitano responsabilità di direzione, nonché le persone legate strettamente ad esse rispettano i requisiti pertinenti loro applicabili nell’ambito della MAR; f) le informazioni sulla regolamentazione riguardanti gli emittenti sul mercato sono conservate e divulgate pubblicamente; g) esistono sistemi e controlli efficaci intesi a prevenire e individuare gli abusi di mercato su tale mercato secondo quanto prescritto dalla MAR. Si evidenzia che la definizione di cui sopra è stata anche essa modifica dal Listing Act, che l’ha estesa chiarendo che anche un singolo segmento di un MTF si può qualificare come SGM, salvo il rispetto di talune condizioni (cfr. Art. 4, paragrafo 2, punto 12, della MiFID II, come modificata dal Regolamento Listing Act).</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref9" target="_blank" rel="noreferrer">[9]</a> Cfr. art. 1, paragrafo 4, d-<i>ter</i>) del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref10" target="_blank" rel="noreferrer">[10]</a> Cfr. art. 1, paragrafo 5, b-<i>bis</i>), del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref11" target="_blank" rel="noreferrer">[11]</a> Cfr. art. 1, paragrafo 4, d-<i>bis</i>), del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref12" target="_blank" rel="noreferrer">[12]</a> Cfr. art. 1, paragrafo 5, primo comma, lett. a) del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref13" target="_blank" rel="noreferrer">[13]</a> Cfr. art. 1, paragrafo 5, primo comma, lett. b) del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref14" target="_blank" rel="noreferrer">[14]</a> Le informazioni da fornire comprendono, <i>inter alia</i>, il nome e la sede legale dell’emittente, il nome dell’Autorità competente dello Stato membro d’origine, le ragioni dell’emissione e l’utilizzo dei proventi, i fattori di rischio specifici dell’emittente, le caratteristiche dei titoli e i termini e le condizioni dell’offerta nel caso di un’offerta pubblica di titoli.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref15" target="_blank" rel="noreferrer">[15]</a> Ai fini del documento di cui alla lett. d-<i>bis</i>), punto iii) e lett. d-<i>ter</i>), punto iii), del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref16" target="_blank" rel="noreferrer">[16]</a> Ai fini del documento di cui alla lett. b-<i>bis</i>), punto iii) del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref17" target="_blank" rel="noreferrer">[17]</a> Tuttavia, ai sensi del successivo nuovo comma del medesimo articolo, le esenzioni di cui al paragrafo 5, primo comma, lettere a) e b) di cui sopra, non sono applicate congiuntamente qualora la loro combinazione possa rischiare di portare all’ammissione immediata o differita alla negoziazione in un mercato regolamentato, su un periodo di 12 mesi, più del 30% del numero delle azioni della stessa classe già ammesse alla negoziazione nello stesso MR, senza che sia stato pubblicato un prospetto.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref18" target="_blank" rel="noreferrer">[18]</a> Ai sensi della nuova definizione tale termine indica la “<i>ristrutturazione quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio</i>”, si veda la nuova lettera d-<i>bis</i>) dell’art. 2 del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref19" target="_blank" rel="noreferrer">[19]</a> Ai sensi della nuova definizione tale termine indica le “<i>procedure d’insolvenza quali definite all’articolo 2, punto 4), del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio</i>”, si veda la nuova lettera d-<i>ter</i>) dell’art. 2 del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref20" target="_blank" rel="noreferrer">[20]</a> Cfr. Considerando (47) del Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref21" target="_blank" rel="noreferrer">[21]</a> Cfr. Comunicazione Consob n. DEM/9025420 del 24 marzo 2009 e Comunicazione n. 7/2020 del 9 luglio 2020 in cui la Consob rileva: “<i>Nella disciplina sul prospetto non possono considerarsi inclusi nel perimetro delle verifiche delle informazioni riportate nei prospetti ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità i seguenti controlli: – la verifica della rispondenza al vero dei fatti riportati nel prospetto; – la verifica della conformità delle informazioni finanziarie alla normativa di riferimento; – l’esame della rispondenza dei dati di bilancio contenuti nel prospetto alla contabilità sociale; – il riesame puntuale della corrispondenza ai dati contabili delle rielaborazioni effettuate ai fini dell’inserimento nel prospetto; – la verifica della conformità dell’operazione societaria alla normativa applicabile (…). L’approvazione del prospetto riguarda infatti le informazioni in esso contenute e non l’approvazione da parte dell’autorità dell’operazione d’offerta/ammissione alle negoziazioni; inoltre, l’applicazione dei criteri di completezza, coerenza e comprensibilità non può sostanziarsi in un’attività di </i>due diligence<i> compiuta dall’Autorità sui dati e sulle informazioni riportate nel prospetto dall’emittente</i>”.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref22" target="_blank" rel="noreferrer">[22]</a> Cfr. art. 27, paragrafo 1, del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref23" target="_blank" rel="noreferrer">[23]</a> Cfr. art. 21, paragrafo 11, del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref24" target="_blank" rel="noreferrer">[24]</a> Allegato n. I, punto XI, del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref25" target="_blank" rel="noreferrer">[25]</a> Cfr. art. 16, del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref26" target="_blank" rel="noreferrer">[26]</a> L’articolo 19 del Regolamento Prospetto offre agli emittenti la possibilità di includere nel prospetto determinate informazioni mediante riferimento. Tale possibilità è stata introdotta per ridurre l’onere per gli emittenti ed evitare la duplicazione delle informazioni già comunicate e pubblicate in conformità di altri atti normativi dell’Unione in materia di servizi finanziari.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref27" target="_blank" rel="noreferrer">[27]</a> Cfr. art. 19, paragrafo 1, lett. a) e b), del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref28" target="_blank" rel="noreferrer">[28]</a> Cfr. art. 23, paragrafo 1, del Regolamento Prospetto.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref29" target="_blank" rel="noreferrer">[29]</a> Cfr. art. 19, paragrafo 1-<i>ter</i>, del Regolamento Prospetto, come introdotto dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref30" target="_blank" rel="noreferrer">[30]</a> Cfr. art. 20, paragrafo 2, comma secondo del Regolamento Prospetto, come sostituito dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref31" target="_blank" rel="noreferrer">[31]</a> Sempre che il fatto nuovo significativo, l’errore o l’imprecisione rilevante ai fini della pubblicazione del supplemento siano emersi o siano stati rilevati prima della chiusura del periodo di offerta o della consegna dei titoli, se precedente.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref32" target="_blank" rel="noreferrer">[32]</a> Cfr. art. 5, paragrafo 1, lett. b), della MAR, come modificata dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref33" target="_blank" rel="noreferrer">[33]</a> A riconoscimento della rilevanza disciplina dei sondaggi di mercato, si veda il Considerando (32) della MAR, che guarda al <i>market sounding </i>come a “<i>uno strumento di grande importanza per valutare il parere dei potenziali investitori, rafforzare il dialogo con gli azionisti, assicurare che le negoziazioni si svolgano senza complicazioni e che le posizioni degli emittenti, degli azionisti esistenti e dei nuovi investitori potenziali siano compatibili […] particolarmente utile quando i mercati non suscitano fiducia, sono privi di indici di riferimento (benchmarks) pertinenti o sono volatili</i>”.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref34" target="_blank" rel="noreferrer">[34]</a> Cfr. art. 11, paragrafo 1, della MAR, come modificata dal Regolamento Listing Act, “<i>Un sondaggio di mercato consiste nella comunicazione di informazioni, anteriormente all’<u>eventuale</u> annuncio di un’operazione, al fine di valutare l’interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo, a uno o più potenziali investitori da parte” […]. </i>La modifica è coerente con le indicazioni dell’ESMA, che aveva segnalato, nel MAR Review Report del 23 settembre 2020 (disponibile al seguente <i>link chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-2391_final_report_-_mar_review.pdf</i>), che la “<i>presenza o meno di un annuncio non impatta effettivamente sulla natura del sondaggio e pertanto non dovrebbe essere riflessa nella definizione</i>” (cfr. § 307).</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref35" target="_blank" rel="noreferrer">[35]</a> Post modifica, la nuova definizione di sondaggio di mercato recita: “<i>comunicazione di informazioni, anteriormente all’<u>eventuale</u> </i>[enfasi aggiunta]<i> annuncio di un’operazione, al fine di valutare l’interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo, a uno o più potenziali investitori</i>”.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref36" target="_blank" rel="noreferrer">[36]</a> Cfr. art. 11, paragrafo 4, della MAR, come modificata dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref37" target="_blank" rel="noreferrer">[37]</a> Cfr. MAR Review Report, cit., § 255.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref38" target="_blank" rel="noreferrer">[38]</a> Cfr. art. 11, paragrafo 6, della MAR, come modificata dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref39" target="_blank" rel="noreferrer">[39]</a> Fermo quanto sopra, rimane l’obbligo da parte di ciascuno dei partecipanti ad un sondaggio di valutare se siano o meno ancora in possesso di informazioni privilegiate, a prescindere dagli obblighi di comunicazione del <i>disclosing market participant </i>(cfr. articolo 11, paragrafo 7, della MAR “<i>le persone che ricevono il sondaggio di mercato valutano autonomamente se sono in possesso di informazioni privilegiate</i>”).</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref40" target="_blank" rel="noreferrer">[40]</a> Come noto, l’articolo 19 della MAR impone obblighi di comunicazione in materia di <i>c.d.</i> <i>internal dealing </i>a carico delle persone che in un emittente “<i>esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché le persone a loro strettamente legate</i>” in merito alle operazioni condotte per loro conto “<i>concernenti le azioni o gli strumenti di debito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati</i>”.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref41" target="_blank" rel="noreferrer">[41]</a> Cfr. art. 19, paragrafo 8 della MAR, come modificata dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref42" target="_blank" rel="noreferrer">[42]</a> Cfr. art. 19, paragrafo 9 della MAR, come modificata dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref43" target="_blank" rel="noreferrer">[43]</a> Cfr. art. 19, paragrafo 1 della MAR, ai sensi del quale i PDMR non possono compiere “<i>operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle azioni o agli strumenti di debito di tale emittente, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell’annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che il relativo emittente è tenuto a rendere pubblici secondo: a) le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell’emittente sono ammesse alla negoziazione; o b) il diritto nazionale</i>”.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref44" target="_blank" rel="noreferrer">[44]</a> Le persone strettamente legate alle PDMR sono escluse dal divieto, pur essendo soggette agli obblighi di comunicazione ai sensi del medesimo articolo 19 della MAR.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref45" target="_blank" rel="noreferrer">[45]</a> Le esenzioni al divieto di negoziazione durante il <i>c.d.</i> <i>closed period </i>sono meglio precisate nella normativa di secondo livello (cfr. Regolamento delegato (UE) 2016/522 e Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523).</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref46" target="_blank" rel="noreferrer">[46]</a> Quali gravi difficoltà finanziarie, che impongano la vendita immediata di azioni o di strumenti finanziari diversi dalle azioni.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref47" target="_blank" rel="noreferrer">[47]</a>) Il Considerando (76) del Regolamento Listing Act individua, tra le operazioni esenti, a titolo esemplificativo: <i>(i) </i>operazioni o attività derivate da un mandato discrezionale di gestione delle attività svolte da un terzo indipendente nell’ambito di detto mandato; <i>(ii) </i>operazioni che sono la conseguenza di eventi societari debitamente autorizzati che non implicano un trattamento vantaggioso delle PDMR; <i>(iii)</i> operazioni conseguenza dell’accettazione di successioni e donazioni o dell’esercizio di opzioni, future o altri strumenti derivati concordati al di fuori del periodo di chiusura.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref48" target="_blank" rel="noreferrer">[48]</a> Cfr. Considerando (76) del Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref49" target="_blank" rel="noreferrer">[49]</a> Cfr. art. 30, paragrafo 2 della MAR, come modificata dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref50" target="_blank" rel="noreferrer">[50]</a> Ai fini dell’articolo in esame, per “<i>piccola e media impresa</i>” o “PMI” si intende una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref51" target="_blank" rel="noreferrer">[51]</a> Cfr. Considerando (80) del Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref52" target="_blank" rel="noreferrer">[52]</a> Cfr. art. 14 (<i>Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate</i>), art. 15 (<i>Divieto di manipolazione del mercato</i>), art. 16 (<i>Prevenzione e individuazione di abusi di mercato</i>), art. 17 (<i>Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate</i>), art. 18 (<i>Elenchi delle persone aventi accesso a</i> <i>informazioni privilegiate</i>), art. 19 (<i>Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo, o di direzione</i>), art. 20 (<i>Raccomandazioni di investimenti e statistiche</i>), della MAR.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref53" target="_blank" rel="noreferrer">[53]</a> Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell’illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all’articolo 194-<i>bis</i> e della entità del prodotto o del profitto dell’illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo (cfr. art. 187-<i>bis</i>, comma 5, del TUF).</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref54" target="_blank" rel="noreferrer">[54]</a> Se il fatturato sia determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-<i>bis</i>, del TUF.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref55" target="_blank" rel="noreferrer">[55]</a> La nuova previsione recepisce i principi giurisprudenziali della Corte Europea dei diritti dell’uomo in materia di <i>c.d.</i> doppio binario sanzionatorio, principio affermato a partire della sentenza Grande Stevens (cfr. Corte Europea dei diritti dell’uomo, 4 marzo 2014 Grande Stevens e altri contro Italia, Ric. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 e 18698/10).</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref56" target="_blank" rel="noreferrer">[56]</a> Cfr. Considerando (7) del Regolamento Listing Act, “[…] <i>alcuni Stati membri consentono strutture con azioni a voto plurimo, mentre altri le vietano. In alcuni Stati membri tale divieto è limitato alle società pubbliche, mentre in altri si applica a tutte le società</i>”.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref57" target="_blank" rel="noreferrer">[57]</a> Alcuni Stati membri, come la Svezia o la Danimarca, consentono le azioni a voto plurimo quasi fin dalla nascita dei loro mercati dei capitali. In Svezia le società quotate che presentano tali strutture azioni sono sempre rimaste al di sopra del 40% e in Finlandia e Danimarca rappresentano la maggioranza delle società quotate in borsa in termini di capitalizzazione di mercato. Per contro, altri Stati membri hanno vietato le azioni a voto plurimo. In alcuni casi il divieto è limitato alle società pubbliche, ad esempio in Germania e in Belgio, mentre in latri si applica a tutte le società, ad esempio in Austria e Croazia (cfr. Relazione sulla Proposta di Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo, disponibile al seguente <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:52022PC0761" target="_blank" rel="noreferrer"><i>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:52022PC0761</i></a>).</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref58" target="_blank" rel="noreferrer">[58]</a> Ai sensi dell’art. 8 della Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo, gli Stati membri devono adottare le misure legislative necessarie per conformarsi alla direttiva entro dicembre 2026, ovvero entro due anni dalla sua entrata in vigore.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref59" target="_blank" rel="noreferrer">[59]</a> Cfr. art. 2, n. 2), della Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref60" target="_blank" rel="noreferrer">[60]</a> Cfr. art. 3, paragrafo 2, della Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref61" target="_blank" rel="noreferrer">[61]</a> Cfr. art. 3, paragrafo 2, della Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref62" target="_blank" rel="noreferrer">[62]</a> Cfr. art. 3, paragrafo 3, della Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref63" target="_blank" rel="noreferrer">[63]</a> Cfr. art. 4, paragrafo 1, lett. a), della Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref64" target="_blank" rel="noreferrer">[64]</a> Cfr. art. 4, paragrafo 1, lett. b), della Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref65" target="_blank" rel="noreferrer">[65]</a> Cfr. art. 4, paragrafo 2, della Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo, il quale specifica che tali misure di salvaguardia possono comprendere in particolare disposizioni volte ad evitare che i diritti di voto potenziati connessi alle azioni a voto plurimo continuino ad esistere dopo: <i>(i) </i>il loro trasferimento a terzi o in caso di decesso, incapacità di agire o pensionamento del possessore originario di tali azioni a voto plurimo (clausola di decadenza basata sul trasferimento); <i>(ii) </i>un determinato periodo di tempo (clausola di decadenza basata sul tempo); <i>(iii) </i>il verificarsi di un evento specifico (clausola di decadenza basata sugli eventi).</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref66" target="_blank" rel="noreferrer">[66]</a>)Tali informazioni devono essere incluse nel prospetto informativo, nei documenti di ammissione o nei bilanci annuali.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref67" target="_blank" rel="noreferrer">[67]</a> Cfr. art. 5, paragrafo 1, 2 e 3, della Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref68" target="_blank" rel="noreferrer">[68]</a> Cfr. Legge 5 marzo 2024, n. 21 recante disposizioni in materia di “<i>Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti</i>”, pubblicata in G.U. n. 60 del 12 marzo 2024 ed entrata in vigore il 27 marzo 2024.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref69" target="_blank" rel="noreferrer">[69]</a> Cfr. Si veda, per gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un MTF, L. Plattner, DDL Capitali: le novità per gli emittenti MTF, in questa rivista e per le società quotate un su un RM, L. Plattner, DDL Capitali: le novità per le società quotate in mercati regolamentati, sempre in questa rivista.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 03 Dec 2024 10:33:53 +0100</pubDate>
                        <title>Transazione fiscale (ma non previdenziale) nella composizione negoziata della crisi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/transazione-fiscale-ma-non-previdenziale-nella-composizione-negoziata-della-crisi</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><i>Articolo a cura di Fabio Marelli per Il Sole 24 Ore</i></p><p class="text-justify">Tra le moltissime disposizioni del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (“CCII”) modificate o aggiunte dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (c.d. “correttivo-<i>ter</i>”), spiccano quelle in materia di transazione fiscale e di trattamento dei debiti tributari e contributivi nei percorsi e negli strumenti di composizione della crisi e dell’insolvenza. Su questo versante gli interventi sono stati molteplici: (i) la transazione fiscale è stata introdotta – senza possibilità di <i>cram down</i> – anche nella composizione negoziata della crisi, come da tempo auspicato e anticipato; (ii) negli accordi di ristrutturazione dei debiti è stata in gran parte recepita – tra l’altro innalzando significativamente le soglie minime di soddisfacimento dei debiti erariali e previdenziali ai fini del <i>cram down</i> – la disciplina già prevista in via transitoria dall’art. 1-<i>bis</i> del d.l. 13 giugno 2023 (introdotto dalla l. di conversione 10 agosto 2023, n. 103); (iii) la transazione fiscale è stata introdotta anche nel piano di risanamento soggetto a omologazione (c.d. “PRO”), senza possibilità di <i>cram down</i>, in considerazione della necessaria adesione di tutte le classi di creditori ai fini dell’omologazione; (iv) nel concordato preventivo, il correttivo-<i>ter</i> ha confermato che è ammissibile il <i>cram down</i> fiscale e contributivo anche nel concordato in continuità aziendale e che le relative classi sono computate ai fini delle maggioranze nella c.d. ristrutturazione trasversale (art. 112, comma 2, CCII), salvo solo per l’approvazione da parte dell’unica classe c.d. “maltrattata” (superando così un orientamento nella giurisprudenza di merito, ancora più restrittivo).</p><p class="text-justify">Qui trattiamo della disciplina nella composizione negoziata della crisi, contenuta nel comma 2-<i>bis</i> aggiunto dal correttivo-<i>ter</i> all’art. 23 CCII. La esaminiamo in dettaglio di seguito.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>La definizione dei tributi per via negoziale</strong></p><p class="text-justify">La definizione dei debiti erariali viene prevista attraverso uno strumento di carattere contrattuale, coerentemente con il contesto della composizione negoziata della crisi in cui si inserisce. Tanto è chiarito senza possibilità di dubbio da diverse disposizioni del comma 2-<i>bis</i>: (i) si fa riferimento a una “<i>proposta di accordo transattivo”</i>; (ii) si prevede che “<i>l’accordo è sottoscritto dalle parti</i>”; (iii) è stabilito che il giudice verifichi “<i>la regolarità … dell’accordo”&nbsp;</i>oppure, alternativamente, dichiari che<i> “l’accordo è privo di effetti</i>”; infine, (iv) è previsto che “<i>l’accordo si risolve di diritto”</i> in caso di inadempimento.</p><p class="text-justify">Non si tratta di una novità, essendo ormai da lungo tempo prevista la transazione fiscale nel contesto degli accordi di ristrutturazione dei debiti (a suo tempo in forza dell’art. 182-<i>ter</i> l.fall., oggi dell’art. 63 CCII). Di nuovo istituto potremmo parlare se fossimo qui di fronte a uno strumento <i>esclusivamente</i> negoziale, ma così non è, considerato che la legge prevede, come abbiamo appena visto, un controllo da parte del Tribunale, che autorizza l’esecuzione dell’accordo, ovvero ne dichiara l’inefficacia. L’<i>exequatur&nbsp;</i>da parte del Tribunale si inserisce in un indirizzo normativo che ammette la definizione della pretesa tributaria, a fronte del ben noto principio di indisponibilità del credito tributario, solo in presenza di un intervento da parte dell’Autorità Giudiziaria, in un settore del nostro ordinamento “all’incrocio” tra i principi del diritto concorsuale e del diritto tributario. La transazione fiscale fino a oggi era ammissibile esclusivamente nell’ambito di strumenti che si concludono con una sentenza di omologazione da parte del Tribunale. Un esito attraverso un provvedimento di vera e propria omologazione probabilmente non sarebbe stato prospettabile, non essendo la composizione negoziata della crisi una procedura concorsuale, né uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza. La scelta del correttivo-<i>ter</i> sembra nel senso di prevedere un pur più blando controllo limitato alla regolarità dell’accordo (salvo quanto diremo più avanti in merito alla effettiva estensione di questo controllo). È peraltro evidente l’indirizzo del legislatore finalizzato a fornire ai funzionari delle Agenzie fiscali una sorta di “<i>comfort</i>” legato a un vaglio giurisdizionale (oltre che alle relazioni del professionista indipendente e del revisore, come vedremo).</p><p class="text-justify">Come accennato non è previsto il <i>cram down</i>, coerentemente con questo intervento più “limitato” da parte del Tribunale che, come appena richiamato, non assume i contorni della vera e propria omologazione di uno strumento di regolazione della crisi, come nel concordato o negli accordi di ristrutturazione. Le Agenzie fiscali valuteranno quindi, senza possibili “supplenze” da parte del Tribunale, la convenienza della proposta di accordo.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Il contenuto della proposta</strong></p><p class="text-justify">Veniamo quindi al tema, centrale, del possibile contenuto della proposta. Il comma 2-<i>bis</i> dell’art. 23 CCII prevede al primo e secondo periodo che l’imprenditore possa presentare una proposta che prevede<i> “il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori. La proposta non può essere formulata in relazione ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea”</i>.</p><p class="text-justify">L’aspetto più innovativo (per quanto riguarda, beninteso, il contesto della composizione negoziata) è rappresentato senz’altro dalla possibilità di prevedere un pagamento, a stralcio, di una percentuale del credito erariale. Come ben noto, in precedenza era consentito solo un limitato risparmio di sanzioni e interessi, oltre a una dilazione di pagamento, come tuttora previsto dall’art. 25-<i>bis,</i> comma 4, CCII. Si trattava di una rilevante limitazione della possibilità di perseguire il risanamento dell’impresa con il solo strumento della composizione negoziata: ove le risorse disponibili per la soddisfazione dei creditori pregressi, anche nell’arco del piano, non fossero state sufficienti al pagamento integrale del debito erariale, era necessario – restando nel contesto di una soluzione negoziata della crisi – accedere all’omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti (facendo ricorso alla disposizione dell’art. 63 CCII). Diversamente, l’imprenditore avrebbe dovuto ricorrere agli strumenti del concordato semplificato o del concordato preventivo, scontando però ben più gravosi costi di procedura, oltre che tempi ampiamente maggiori per conseguire la definizione della crisi. Anche potendo considerare di utilizzare l’istituto della transazione fiscale nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, l’imprenditore avrebbe dovuto tenere presente che – a seguito dell’introduzione della già richiamata disciplina prevista in via transitoria dall’art. 1-<i>bis</i> del d.l. 13 giugno 2023, oggi ripresa all’art. 63 CCII – la riduzione del debito erariale è fortemente condizionata dalle soglie minime di soddisfacimento (30 o 40% a seconda dei casi nella disciplina transitoria, 50 e 60% in quella introdotta nel Codice dal correttivo-<i>ter</i>) previste per il <i>cram down</i>. Nessun pagamento minimo, beninteso, era ed è necessario in caso di accettazione volontaria della proposta di transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti da parte delle Agenzie, ma certamente la previsione di percentuali così elevate in caso di transazione fiscale “forzosa” rende meno agevole l’accettazione da parte dei funzionari di misure di soddisfacimento inferiori (e, in particolare, largamente inferiori).</p><p class="text-justify">Nella composizione negoziata, ai sensi del comma 2-<i>bis</i> dell’art. 23 CCII, non è prevista una misura minima di soddisfacimento al fine dell’accettazione della proposta di definizione parziale del debito erariale. Se da un lato questo fa sì che le Agenzie fiscali potranno quindi valutare in autonomia la proposta di accordo di definizione della debitoria, sulla sola base di ragioni di convenienza (o almeno di equivalenza) rispetto all’alternativa liquidatoria, che rappresenta comunque il requisito indispensabile in tutte le modalità ammesse di riduzione in sede concorsuale del debito erariale, dall’altro lato, tuttavia, non si può ignorare che un riferimento alle soglie minime previste oggi dall’art. 63 CCII potrà operare indirettamente come parametro nelle determinazione delle Agenzie sulle proposte di accordo nella composizione negoziata.</p><p class="text-justify">Per quanto riguarda invece il riscadenziamento del debito, già l’art. 25-<i>bis,</i> comma 4, CCII consentiva una possibilità di ampio differimento fino a sei anni (72 rate mensili), nell’ambito degli strumenti negoziali propri della composizione negoziata previsti dall’art. 23, comma 1, CCII (contratto che assicura la continuità aziendale per un biennio o accordo sottoscritto dall’esperto). Questa possibilità resta anche oggi, ma difficilmente potrebbe consentire di “gestire” la sola componente dilatoria del debito che sia anche, parallelamente, oggetto di stralcio parziale nell’ambito dell’accordo di cui al comma 2-<i>bis</i> dell’art. 23 CCII, anche ove la dilazione fosse comunque contenuta nei limiti delle misure premiali di cui all’art. 25-<i>bis,</i> comma 4, CCII. Il vantaggio di ricorrere alla misura premiale potrebbe essere quello di un percorso “agevolato” per la sola componente dilatoria della proposta, considerato che la stessa non è condizionata a un provvedimento del Tribunale (ma solo alla richiesta sottoscritta dall’esperto e alla pubblicazione del contratto o dell’accordo di cui all’art. 23, comma 1, CCII), né richiede relazioni del professionista indipendente e del revisore, né accordo o assenso delle Agenzie: il dubbio in merito all’ammissibilità di un tale “doppio binario” risiede nel fatto che le misure premiali dell’art. 25-<i>bis</i>, comma 4, CCII sembrano presupporre (nell’originario impianto normativo in cui furono previste) il pagamento integrale dei tributi, ciò che invece non sarebbe realizzato in ipotesi di concorrente proposta di accordo per lo stralcio di parte dei tributi stessi. Analoga dovrebbe essere la conclusione anche per quanto riguarda il possibile cumulo dei vantaggi della riduzione delle sanzioni e degli interessi, pure annoverati tra le misure premiali di cui all’art. 25-<i>bis</i>, comma 4, CCII.</p><p class="text-justify">Il tema centrale della nuova disciplina dell’oggetto dell’accordo transattivo in sede di composizione negoziata, tuttavia, è rappresentato da ciò che la disposizione del comma 2-<i>bis</i> dell’art. 23 CCII non dice, più che da ciò che è espressamente disposto: l’accordo per la ridefinizione del debito riguarda esclusivamente i crediti amministrati dalle agenzie fiscali e, quindi, è esclusa la possibilità di stralciare il debito derivante dai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. Si tratta di una soluzione di compromesso che – al di là del maggior grado privilegio che assiste i contributi e che comunque condiziona la possibilità di stralcio all’incapienza del patrimonio già a partire dalla possibilità di soddisfare il relativo grado – non sembra potere trovare una valida giustificazione. Si potrebbe essere tentati di pensare che, considerata la nota assenza di disponibilità degli enti previdenziali ad acconsentire a proposte di definizione parziale dei contributi (financo nel concordato preventivo), ben poche sarebbero state le possibilità concrete di addivenire su base volontaria (e in assenza di <i>cram down</i>) a un accordo transattivo sul debito contributivo: tuttavia, l’esclusione <i>ex lege</i> dal novero dei possibili accordi non potrà che avere l’effetto di “rafforzare” l’atteggiamento fin qui assunto dall’INPS e dall’INAIL, a discapito della possibilità di addivenire a una soluzione della crisi attraverso uno strumento meno “invasivo” e oneroso (sia per il debitore che per i creditori) rispetto agli altri strumenti di composizione della crisi.</p><p class="text-justify">Il secondo tema di rilievo, per quanto riguarda il perimetro dei tributi che possono essere oggetto di accordo transattivo con l’Erario, riguarda la disposizione dell’art. 23, comma 2-<i>bis,</i> CCII il quale prevede, al secondo periodo, l’esclusione dei tributi propri dell’Unione Europea. Il tema in sé non è nuovo, posto che nella originaria versione dell’art. 182-<i>ter</i> l.fall. era, appunto, prevista analoga formulazione limitativa, che aveva originato ampia discussione e difformi orientamenti in merito alla falcidiabilità dell’IVA nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti (esclusa poi espressamente in una successiva revisione della norma). Come ben noto, il tema era stato poi superato, prima per effetto di una decisione della Corte di Giustizia dell’Unione (7 aprile 2016, causa C-546/14) e poi della nostra Corte di cassazione (S.U. 8 novembre 2016, n. 26988), per vedere poi normativamente eliminata (con il decreto correttivo del 2017) la disposizione che aveva suscitato le incertezze che oggi potrebbero riproporsi nel nuovo contesto della composizione negoziata. In proposito, si deve convenire pienamente con chi ha dimostrato convincentemente e con ampia argomentazione (G. Andreani, <i>L’introduzione della “transazione fiscale” nella composizione negoziata della crisi</i>, in <i>diritttodellacrisi.it</i>) che il dubbio non ha in realtà ragione di porsi e che l’IVA ben può essere oggetto di stralcio in sede di proposta di accordo transattivo nella composizione negoziata, in forza della nuova disposizione del comma 2-<i>bis</i> dell’art. 23 CCII.</p><p class="text-justify">In tema di ambito oggettivo dell’accordo, resta solo un ultimo cenno alla (perdurante) esclusione (così come negli altri strumenti di composizione della crisi) dei tributi degli enti locali territoriali.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><a href="https://ecommerce.ilsole24ore.com/shopping24/crisi-dimpresa-213.html" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per la versione integrale del documento disponibile su Il Sole 24 Ore</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 02 Dec 2024 17:23:44 +0100</pubDate>
                        <title>Market Abuse: Listing ACT e le altre novità 2024</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/market-abuse-listing-act-e-le-altre-novita-2024</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>4 e 5 dicembre 2024</i><br><i>Live webinar</i></p><p><strong>Francesco Mocci</strong> parteciperà come relatore al corso organizzato da Borsa Italiana dal titolo <i>"Market Abuse: Listing ACT e le altre novità 2024"</i>.&nbsp;</p><p>L'evento, parte del programma formativo di Borsa Italiana Academy, si concentrerà sulle ultime novità normative riguardanti il Market Abuse e sulle implicazioni del nuovo Listing ACT, con particolare attenzione all'accesso al capitale per le PMI.</p><p><a href="https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/academy/corsi-open/corso-marketabuse2024.htm#:~:text=Market%20Abuse%3A%20Listing%20ACT%20e%20le%20altre%20novit%C3%A0%202024&amp;text=Il%2014%20novembre%202024%20%C3%A8,al%20capitale%20per%20le%20PMI." target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per ulteriori informazioni</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 02 Dec 2024 10:10:47 +0100</pubDate>
                        <title>Il Consiglio di Stato sospende (parzialmente) il DM Aree Idonee</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-consiglio-di-stato-sospende-parzialmente-il-dm-aree-idonee</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con ordinanza n. 4298 all’esito della Camera di Consiglio del 14 novembre 2024, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello promosso da un primario operatore delle rinnovabili avverso la propria ordinanza n. 3867/2024, che, in riforma dell’ordinanza TAR Lazio – Roma n. 4082/2024, aveva accolto, ai fini di una sollecita fissazione dell’udienza di merito, l’istanza cautelare presentata dall’appellante con il ricorso proposto per l’annullamento del Decreto Ministeriale 21 giugno 2023, adottato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della cultura e il Ministero dell’agricoltura e avente ad oggetto la “<i>Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili</i>” (cd. D.M. Aree Idonee).</p><p class="text-justify">Sul punto, occorre però fare un passo indietro.</p><p class="text-justify">Con delle Ordinanze “gemelle” (nn. 3866-3867-3868-3869-3870-3871 e 3872), pubblicate all’esito della Camera di Consiglio del 17 ottobre 2024, la Sezione Quarta del Consiglio di Stato si era pronunciata sui ricorsi promossi da alcuni operatori del settore delle rinnovabili avverso le ordinanze con cui i giudici del TAR Lazio avevano rigettato le istanze cautelari presentate con i <strong><u>ricorsi per l’annullamento del DM Aree Idonee quanto agli artt. 1, 3 e 7</u></strong>.</p><p class="text-justify">I ricorsi accolti erano fondati su una serie di motivi, con i quali venivano contestate le decisioni cautelari sia con riferimento al <i>periculum</i> che al <i>fumus</i>, evidenziando, in particolare, che il Decreto:</p><p class="text-justify">- in violazione della legge delega, attribuirebbe alle Regioni il potere di individuare, accanto alle aree idonee e a quelle ordinarie, anche le aree non idonee nonché la facoltà, e non l’obbligo, di considerare idonee le aree così definite dall’art. 20, comma 8, D. Lgs. 199/2021;</p><p class="text-justify">- consentirebbe alle Regioni il potere di individuare le aree nelle quali è vietata l’installazione di impianti fotovoltaici a terra, in applicazione dell’art. 1bis, art. 20, introdotto dall’art. 5, D.L. 63/2024 (D.L. Agricoltura) adottato in violazione (i) dell’art. 77 Cost. ovvero in assenza dei presupposti di necessità e di urgenza; (ii) dell’art. 117 comma 1 Cost. in quanto lo sviluppo degli impianti fotovoltaici sarebbe richiesto in sede europea e (iii) dell’art. 9 Cost. imponendo vincoli eccessivi a impianti essenziali alla salvaguardia dell’ambiente in prospettiva futura.</p><p class="text-justify">Ebbene, sotto il profilo del <i>fumus</i>, il Consiglio di Stato aveva rilevato come i motivi dedotti richiedessero un approfondimento nel merito, con particolare riferimento alle censure che riguardano la semplice facoltà, data alle Regioni, di considerare idonee le aree già classificate tali dall’art. 20 comma 8 D. Lgs. 199/2021 nonché di disciplinare anche le aree non idonee.&nbsp;</p><p class="text-justify">Sotto il profilo del <i>periculum</i>, il Collegio aveva ritenuto che la tutela cautelare fosse rappresentata dalla sollecita fissazione dell’udienza di merito, in quanto solo con una sentenza di merito l’eventuale accoglimento del ricorso può acquistare la stabilità necessaria per poter orientare l’esercizio della potestà legislativa regionale e il successivo eventuale intervento correttivo del Governo, così ordinando la rifissazione delle udienze di merito, già calendarizzate dal TAR Lazio al 5 febbraio 2025, con la massima anticipazione possibile,&nbsp; tenendo conto che l’esercizio della potestà legislativa regionale in attuazione del D.M. Aree Idonee è previsto entro il 31 gennaio 2025 e che la questione da decidere è di rilievo sia per la finanza pubblica, incidendo sull’attuazione del PNRR, sia per il settore privato.</p><p class="text-justify">Con decreto monocratico del 21 ottobre, il Presidente della terza sezione del TAR Lazio aveva, tuttavia,&nbsp;rigettato l’istanza&nbsp;di anticipazione di udienza, confermando la data del&nbsp;5 febbraio 2025.</p><p class="text-justify">Tra i motivi di questa decisione (i) l’oggetto dell’azione impugnatoria che avrebbe già consentito alla parte ricorrente di ottenere, d’ufficio, una fissazione dell’udienza a distanza di pochi mesi; (ii) l’assenza&nbsp; dei caratteri di urgenza&nbsp;o peculiarità tali da&nbsp;giustificare&nbsp;la richiesta di “<i>iper accelerazione</i>” del rito, con abbreviazione dei termini a difesa; (iii) il numero dei ricorsi pendenti aventi ad oggetto l’impugnazione del medesimo D.M., proposti anche da difensori diversi - e che avrebbero dovuto ricevere la stessa priorità al fine di&nbsp;non creare discriminazioni - non compatibile con la già intervenuta fissazione delle udienze fino a febbraio 2025.</p><p class="text-justify">Veniamo ora all’ordinanza n. 4298 del 14 novembre 2024 in commento.</p><p class="text-justify">L’appellante ha, infatti, richiesto allo stesso Consiglio di Stato la revoca o modifica dell’ordinanza cautelare n. 3867/2024 (una delle richiamate ordinanze “gemelle”), a seguito di una “<i>sopravvenienza rilevante ai sensi dell’art. 58 comma 1 c.p.a.</i>”, ossia del fatto che la Regione Sardegna ha approntato il ddl regionale attuativo&nbsp;del decreto impugnato, in senso ritenuto sostanzialmente impeditivo delle iniziative della parte ricorrente.</p><p class="text-justify">Sulla scorta di tale sopravvenienza, <strong><u>il Consiglio di Stato ha, quindi, ritenuto di sospendere il D.M. limitatamente al solo art. 7 comma 2 lettera c), che dà alle Regioni la “</u></strong><i><strong><u>possibilità&nbsp;di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma 8</u></strong></i><strong><u>” del decreto 199/2021</u></strong>, per le ragioni che seguono.</p><p class="text-justify">Con riferimento al <i>fumus</i>, il Collegio ha rilevato come <strong><u>la norma appaia non pienamente conforme all’art. 20, comma 8, del d. lgs. 199/2021</u></strong>, il quale già elenca le aree contemplate come idonee, per cui “<i>in tale disciplina di livello primario <strong><u>non sembra possa rinvenirsi spazio per una più restrittiva disciplina regionale</u></strong></i>”.</p><p class="text-justify">Sul punto, Il Consiglio di Stato ha rigettato le considerazioni espresse dalla difesa dell’Amministrazione, per cui la sospensione “<i>impedirebbe di portare a compimento la procedura di semplificazione della normativa in materia di approvazione dei progetti FER</i>”, da un lato sottolineando che “<i>il decreto impugnato continua a vigere nella sua interezza, salva la norma sospesa di cui sopra</i>”, dall’altro che, essendo l’obiettivo del PNRR “<i>la creazione di un quadro normativo semplificato e accessibile per gli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER</i>)”, sarebbe semmai la disposizione sospesa ad andare in senso contrario “<i>dato che potrebbe introdurre una componente di incertezza in un quadro già definito dalla norma di legge</i>”.</p><p class="text-justify">Quanto al&nbsp;<i>periculum,</i>&nbsp;ad avviso del Collegio, “<i>deve ritenersi integrato, in quanto sulla base del decreto impugnato, come correttamente evidenziato dalla parte appellante, le Regioni sono tenute a provvedere con un atto legislativo, ancorché di contenuto sostanzialmente amministrativo. Quest’atto, come è ben noto, è sindacabile soltanto avanti la Corte costituzionale, nei limiti previsti per questo rimedio, che non sono esattamente sovrapponibili a quelli consentiti dall’ordinaria impugnazione di un atto amministrativo. Di conseguenza, in mancanza della tutela cautelare, una decisione di merito potrebbe intervenire in un momento in cui i progetti di interesse della parte appellante potrebbero essere non più realizzabili per effetto della legge regionale sopravvenuta, con lesione del principio dell’effettività della tutela giurisdizionale</i>”.</p><p class="text-justify">Il Consiglio di Stato, ovviamente, precisa di far salvo con la propria pronuncia “<i>l’esercizio da parte della Regione dell’autonomia legislativa che le spetta in base alla Costituzione, dovendo solo in proposito tenersi conto della sospensione della norma del decreto ministeriale operata con quest’ordinanza</i>”.</p><p class="text-justify">In conclusione, quindi, <strong><u>il DM Aree idonee risulta attualmente sospeso, limitatamente alla sola norma dell’art. 7, comma 2, lettera c)</u></strong>, ossia nella parte in cui sembrerebbe lasciare alle singole Regioni la facoltà di restringere il campo di applicazione delle aree “immediatamente” idonee ai sensi dell’art. 20, comma 8, D.Lgs. n. 199/2021, sino al termine di efficacia dell’ordinanza in commento, ovvero sino alla pubblicazione della sentenza di merito che il TAR Lazio, come noto, pronuncerà all’esito dell’udienza pubblica già fissata al 5 febbraio 2025.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 28 Nov 2024 11:53:25 +0100</pubDate>
                        <title>All’esame della Corte costituzionale il termine di dodici mesi per l’annullamento in autotutela</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/allesame-della-corte-costituzionale-il-termine-di-dodici-mesi-per-lannullamento-in-autotutela</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il Consiglio di Stato, con sentenza del 16 ottobre 2024 n. 8296, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 21-<i>nonies</i>, comma 1, della legge n. 241/1990 relativamente alla parte in cui è previsto il termine di dodici mesi per l’annullamento in autotutela dei provvedimenti amministrativi.</p><p class="text-justify">Nel dettaglio, l’asserita illegittimità costituzionale deriverebbe dal contrasto del predetto termine di dodici mesi per l’annullamento in autotutela con gli articoli 3, comma 1, 9, commi 1 e 2, 97, comma 2 e 117, comma 1, della Costituzione (relativamente agli articoli 1, lett. b. e d. e 5 lett. a. e c. della “<i>Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società</i>” del 27 ottobre 2005).</p><p class="text-justify">Ad avviso del Collegio, in particolare, la previsione di un termine fisso e inderogabile così come previsto dall’articolo 21-<i>nonies</i>, comma 1, della legge n. 241/1990, impedirebbe alle amministrazioni competenti di valutare adeguatamente gli interessi “sensibili” quali, ad esempio, la tutela del patrimonio storico e artistico. Al contrario, la previsione di un termine “<i>elastico agganciato al canone della ragionevolezza</i>” permetterebbe alla pubblica amministrazione di ponderare adeguatamente gli interessi in gioco, evitando che quelli di primario rilievo costituzionale “<i>si rivelino sempre meccanicamente recessivi, per effetto del mero decorso del tempo, rispetto alla tutela di una situazione giuridica a matrice individuale</i>”.</p><p class="text-justify">Del resto, sempre secondo l’interpretazione del Collegio, nell’ambito di diversi istituti amministrativi, il legislatore ha valutato di prevedere una disciplina <i>sui generis</i> e temporalmente dilatata a tutela di interessi di rango primario e superindividuale. Tali istituti, a titolo esemplificativo, sono da ricondursi all’art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990, che sancisce che le disposizioni in materia di “silenzio- assenso” non si applicano ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico; all’art. 19, comma 1, della legge n. &nbsp;241/1990, che esclude dal campo di applicazione della SCIA i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali; agli artt. 14-<i>bis</i>, 14-<i>ter</i> e 14-<i>quinquies</i> della legge n. 241/1990 che stabiliscono (i) termini più lunghi per l’assunzione delle decisioni e per la conclusione dei lavori delle conferenze dei servizi nelle ipotesi in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e dei beni culturali; (ii) nonché rimedi specifici avverso la determinazione conclusiva della conferenza dei servizi in favore delle amministrazioni dissenzienti preposte alla tutela dei predetti interessi.&nbsp;</p><p class="text-justify">Sotto un altro profilo, i giudici hanno evidenziato che la previsione di un limite temporale rigido per la possibilità di intervento in autotutela si tradurrebbe, indirettamente, nella “<i>preclusione della spendita di altri profili di capacità speciale autoritativa dell’amministrazione</i>”, con ciò intendendo che si limiterebbe il ri-esercizio del potere amministrativo conseguente all’annullamento del precedente provvedimento.</p><p class="text-justify">Si resta, quindi, in attesa di conoscere la decisione della Corte costituzionale che potrebbe mettere in discussione un importante strumento di certezza del diritto e, per l’effetto, provocare rilevanti conseguenze in capo ai privati interessati da un eventuale annullamento in autotutela.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 27 Nov 2024 16:56:30 +0100</pubDate>
                        <title>Procedure di ADR e controversie in materia assicurativa</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/procedure-di-adr-e-controversie-in-materia-assicurativa</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Venerdì 29 novembre</i><br><i>Dalle 14.30 alle 17.30</i><br><i>Webinar</i></p><p><strong>Ludovica D'Ostuni </strong>e <strong>Emanuele Marzano </strong>parteciperanno all'evento online organizzato dalla Commissione Diritto delle Assicurazioni dell'Ordine degli Avvocati di Milano.&nbsp;</p><p>In particolare, Ludovica sarà relatrice con un intervento dal titolo “Arbitrato Assicurativo, descrizione dell'istituto e della sua possibile disciplina”, mentre Emanuele si focalizzerà su "Accordo sulle modalità di svolgimento della negoziazione assistita, sulla formulazione di procedure standard e quando si deve o conviene concludere un accordo di negoziazione assistita.</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/corso_milano.pdf" target="_blank"><u>Clicca qui per il programma completo dell'evento</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 27 Nov 2024 10:03:13 +0100</pubDate>
                        <title>Golden power su BPM</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/golden-power-su-bpm-perche-le-tesi-del-governo-sono-deboli</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.we-wealth.com/news/golden-power-governo-ops-unicredit-banco-bpm" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Tratto da We Wealth</u></strong></a></p><p>L’offerta lanciata da <strong>Unicredit</strong> sulla totalità delle azioni <strong>Banco Bpm </strong>non piace né al<a href="https://www.we-wealth.com/news/banco-bpm-cda-unicredit-ops" target="_blank" rel="noreferrer"> Cda guidato da Giuseppe Castagna</a> né al governo. L’aspetto apparentemente più anomalo è che sia stato il governo a esprimersi per primo e con la maggiore forza per respingere quella che, a prima vista, sembrerebbe una mossa di consolidamento finanziario che, storicamente, le autorità italiane ed europee hanno sempre accolto con i migliori auspici. Il <strong>ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti</strong>, ha evocato l’utilizzo dell’arma più potente in mano al governo per poter influenzare, o anche bloccare, un’operazione di fusione e acquisizione fra attori privati: il <strong>golden power</strong>. Questo potere straordinario, introdotto nel 2012 e successivamente esteso a una pluralità di settori, incluso quello creditizio, impedisce che un’operazione finanziaria possa compromettere gli interessi strategici del Paese. Tipicamente, viene evocato quando all’orizzonte ci sono acquisizioni da parte di attori stranieri. In questo caso, la tesi espressa dal <strong>ministro dei Trasporti, Matteo Salvini</strong>, è che <strong>Unicredit “è straniera”</strong> perché solo il 7% degli azionisti della banca guidata da <strong>Andrea Orcel</strong> è italiano.</p><p>Per la verità, l’italianità di Unicredit non è decisiva, sulla carta, per poter mettere il governo nelle condizioni di esercitare il golden power. “Da inizio 2023 la normativa consente al governo di esercitare questo potere anche nel caso di operazioni tra aziende italiane e anche nel settore bancario”, dice a <i>We Wealth</i> il <strong>ceo di Excellence Consulting, Maurizio Primanni</strong>, “la norma è contenuta nel Decreto Energia del 2022 e quindi quanto paventato dal ministro Giorgetti ha fondamento giuridico”. In quasi due anni, tuttavia, il governo non ha mai esercitato il golden power “nei confronti di un investitore italiano residente in Italia”, ha dichiarato all’agenzia <i>Radiocor</i> il direttore scientifico dell’Osservatorio Golden Power, Michele Carpagnano.</p><p><strong>Golden Power: cosa può fare il governo, e con quali limiti</strong></p><p><strong>Nel caso dell’Ops di Unicredit a Banco Bpm, al governo non basta dimostrare che la società “comprata” è strategica per gli interessi italiani e rientra nei requisiti di legge per poter attivare il golden power. </strong>Per inciso, questo aspetto è ovvio: secondo il Dpcm 179 del 2020, il governo può intervenire a protezione, fra le altre cose, delle “attività economiche di rilevanza strategica finanziarie, creditizie e assicurative, anche se svolte da intermediari, esercitate da imprese che realizzano un fatturato annuo netto non inferiore a 300 milioni di euro e aventi un numero medio annuale di dipendenti non inferiore a duecentocinquanta unità”.</p><p><strong>Il secondo e decisivo requisito per attivare il golden power è una valutazione motivata sui pericoli che l’acquisizione di Unicredit comporterebbe per gli interessi strategici italiani</strong>. “Il governo ha a disposizione numerosi strumenti ma l’esercizio di questi poteri, per quanto espressione di ampia discrezionalità, non è privo di limiti”, dice a <i>We Wealth</i> <strong>Francesco Mazzocchi, Counsel dello studio legale ADVANT Nctm</strong>. “Alla base del loro esercizio devono sussistere motivi imperativi di interesse generale (una ‘minaccia di grave pregiudizio agli interessi dello Stato’) che – visto l’impatto di tali restrizioni sulla libertà di impresa, così come sulle libertà di stabilimento e di libera circolazione dei capitali – devono essere interpretati restrittivamente”.</p><p>A leggere le dichiarazioni del ministro Salvini, il problema di fondo, agli occhi del governo, sarebbe la perdita dell’italianità del gruppo Banco Bpm: “Unicredit ormai di italiano ha poco e niente: è una banca straniera. <strong>A me sta a cuore che realtà come Bpm e Mps che stanno collaborando, soggetti italiani che potrebbero creare il Terzo Polo italiano, non vengano messe in difficoltà</strong>”. Molto poco chiaro, al di là della natura prevalentemente straniera dell’azionariato di Unicredit, quale sia l’effetto lesivo del consolidamento dal punto di vista della tutela dell’interesse nazionale.</p><p>Qualora il governo decidesse di esercitare il suo potere per proteggere la strategia del Terzo Polo guidato da Banco Bpm, dovrebbe completamente bloccare – e non porre condizioni sul piano strategico di Unicredit relative al gruppo combinato con Banco Bpm. Statisticamente, mosse di questo tipo sono state rarissime: <strong>su 30 casi in cui il golden power è stato effettivamente esercitato, solo in due il governo è arrivato ad opporsi all’acquisto delle partecipazioni</strong>.</p><p>Inoltre, motivare un blocco già di per sé rumoroso sulla base di considerazioni legate al destino di Mps, in mano allo Stato ancora per l’11,7%, <strong>rischia di apparire più una strategia politica di comodo, che non la protezione di un interesse nazionale.</strong></p><p><strong>Una Unicredit “meno straniera”</strong></p><p>Le basi per ostacolare un’acquisizione fra attori italiani priva di precedenti non sembrano delle più solide. Dal momento che Unicredit offre di scambiare le sue azioni con quelle di Banco Bpm grazie a nuove emissioni di capitale per circa 10 miliardi di euro, il risultato dell’operazione inciderebbe profondamente sull’azionariato complessivo di Unicredit.</p><p>Dal momento che solo il 15% circa degli azionisti rilevanti di Banco Bpm è estero (Credit Agricole e BlackRock), il gruppo risultante dall’integrazione Unicredit-Banco innalzerebbe la quota di azionariato italiano dal 7% attuale della sola Unicredit a oltre il doppio (e ancor di più se il prezzo dell’offerta sarà rivisto al rialzo). Inoltre, il nuovo gruppo realizzerebbe circa il 50% del fatturato in Italia, assicurando la centralità del Paese nelle politiche dell’istituto. In un certo senso, l’Ops renderebbe di fatto “meno straniera” la seconda banca più importante in Italia – fatto che complicherebbe non di poco la tesi del governo sulla minaccia agli interessi nazionali, necessaria per motivare il blocco totale dell’operazione.</p><p>“L’eventuale esercizio di poteri speciali da parte del governo”, conclude Mazzocchi, “dovrà essere oggetto di attenta considerazione, tenendo presente che gli interessi pubblici che più intuitivamente vengono in rilievo per questa operazione come la concorrenza e stabilità finanziaria devono essere presidiati dalle autorità di settore”.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 25 Nov 2024 09:34:40 +0100</pubDate>
                        <title>PEM Talks - Il ruolo del Private Debt nel settore</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pem-talks</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>27 novembre 2024</i><br><i>17.00-18.00</i><br><i>Evento Online</i></p><p><strong>Emidio Cacciapuoti</strong> sarà relatore al terzo appuntamento dedicato al Private Equity Monitor organizzato dalla Liuc Business School.</p><p>L'evento, online, verterà sul ruolo del Private Debt nel settore; verranno inoltre presentati i dati del terzo trimestre PEM “Italia 2024”.</p><p>ADVANT Nctm è sponsor del Private Equity Monitor.&nbsp;</p><p><a href="https://km.nctm.it/Intranet/home/mainColumnParagraphs/011111111111111111111111111112/text_files/file/PROGRAMMA%20EVENTO%20PEM_27_11_24[29].pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per ulteriori info</u></a><br><a href="https://w3.liuc.it/iscrizioni/f.php?f=3942" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per iscriverti</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                                <category>Private Equity and Venture Capital</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 22 Nov 2024 15:22:59 +0100</pubDate>
                        <title>Strategie di gestione e tutela dei marchi: patrimonio e futuro delle imprese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/strategie-di-gestione-e-tutela-dei-marchi-patrimonio-e-futuro-delle-imprese</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Mercoledì 27 novembre</i><br><i>Dalle 14.30</i><br><i>Università degli Studi di Milano</i></p><p><strong>Paolo Lazzarino</strong> parteciperà all'evento organizzato da <a href="https://www.indicam.it/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Indicam</u></a> dedicato alle sfide ed opportunità legate alla gestione dei marchi aziendali, con particolare attenzione alla loro evoluzione come elenco di identità e valore per le imprese.</p><p>In particolare, Paolo interverrà durante il panel “Patrimonio e continuità: peculiarità nella gestione di marchi e rapporto con l'azienda”.</p><p><a href="https://www.indicam.it/all-events/strategie-di-gestione-e-tutela-marchi-patrimonio-e-futuro-delle-imprese/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per maggiori informazioni</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 22 Nov 2024 14:41:21 +0100</pubDate>
                        <title>International Arbitration and Risk Management</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/international-arbitration-and-risk-management</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Alberto Toffoletto </strong>e <strong>Angelo Anglani </strong>parteciperanno all'evento organizzato da SDA Bocconi - School of Management che si terrà i prossimi<strong> 26-28 novembre presso l'Università Bocconi</strong>.</p><p>L'incontro si pone l'obiettivo di approfondire le principali tematiche legate all'arbitrato internazionale e alla gestione dei rischi in contesti globali, offrendo strumenti pratici e analisi strategiche per i professionisti del settore.</p><p>In particolare, Angelo Anglani parteciperà al panel <strong>International arbitration as a “project”</strong> previsto per martedì 26 novembre alle ore 11.00 con focus su:</p><ul><li>the preliminary SWOT analysis (of the claimant and the respondent)</li><li>early Case Assessment</li><li>creation of the team and identification of the internal manager/supervisor (legal, technical, commercial)</li><li>the selection of external consultants (legal and technical)</li><li>alternative remuneration models for external consultants</li><li>monitoring costs</li></ul><p>Alberto Toffoletto interverrà invece giovedì 28 novembre, alle ore 14.00, durante il panel <strong>Domestic vs International “Handling” of international Arbitrations?</strong></p><p><a href="https://www.sdabocconi.it/en/executive-open-programs/international-arbitration-and-risk-management-315542" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per ulteriori informazioni</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 21 Nov 2024 14:48:02 +0100</pubDate>
                        <title>IEI Connect 2024</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/iei-connect-2024</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>26 novembre | Hotel Gallia di Milano</strong></p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/gianluca-massimei" target="_blank"><strong><u>Gianluca Massimei</u></strong></a><strong> </strong>interverrà in occasione dell’edizione 2024 di IEI Connect, l’evento dedicato al settore del caffè organizzato dall'Istituto Espresso Italiano (IEI).</p><p>Gianluca parlerà del tema del recupero dei crediti, un’attività che ha assunto una rilevanza sempre maggiore per molte aziende del suddetto settore.&nbsp;</p><p>→ <a href="https://www.inei.coffee/it/Gli-ultimi-comunicati/IEI-Connect-2024-presenta-la-ricerca-esclusiva-su-baristi-e-consumatori-Il-26-novembre-la-giornata-promossa-da-Istituto-Espresso-Italiano" target="_blank" rel="noreferrer"><i><u>IEI Connect 2024</u></i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 20 Nov 2024 17:11:49 +0100</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm, MMN e Rete Clima insieme per la forestazione urbana di Nova Milanese (MB)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-mmn-e-rete-clima-insieme-per-la-forestazione-urbana-di-nova-milanese-mb</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lo Studio Legale ADVANT Nctm e Magnetic Media Network S.p.A. (di seguito MMN), in collaborazione con Rete Clima, si sono riuniti per mettere a dimora 200 alberi in un'area destinata a riqualificazione dopo la chiusura di una cava locale. L'iniziativa si inserisce in un progetto di rinaturalizzazione, mirato a incrementare una nuova area verde e aumentare la biodiversità locale.</p><p>Nell’ambito del costante impegno di ADVANT Nctm per il raggiungimento dei principali Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, lo Studio Legale e le sue persone intraprendono per la prima volta un’attività di forestazione. Questo evento rappresenta una tappa importante nella strategia ESG aziendale, in cui le attività di forestazione contribuiscono alla riduzione e compensazione delle emissioni di CO2 generate dai processi di stampa gestiti.&nbsp;</p><p>MMN, Xerox Gold Authorised Concessionaire, ha svolto per ADVANT Nctm un’accurata analisi di Carbon&nbsp;Footprint attraverso l’esclusiva metodologia di calcolo certificata ICMQ, considerando non solo l’impatto carbonico sull’intero ciclo di vita dei device Xerox e dei suoi processi di stampa, ma arrivando a compensare anche il consumo di carta.</p><p>Tra gli obiettivi di ADVANT Nctm anche l’utilizzo di carta Xerox 100% riciclata post-consumo. Questa carta è disinchiostrata senza alcun impiego di sbiancanti, è totalmente priva di brillantanti ed è neutra in emissioni di CO₂. Per questo ha ottenuto le certificazioni “Nordic Swan” e “Blue Angel” per il controllo delle emissioni durante la produzione e per il rispetto dell’ambiente.</p><p>Inoltre, ADVANT Nctm in collaborazione con il reparto IT di Legalsoftech, ha deciso di rendere Carbon Neutral anche l'intero parco Apple esistente, andando di fatto ad anticipare un traguardo che Apple stessa, già impegnata nell’utilizzo di materiali riciclati e nell’ingegnerizzazione di prodotti sempre più vicini all’impatto zero, raggiungerà entro il 2030.</p><p>Queste decisioni hanno portato alla definizione di un piano di compensazione carbonica, per un totale di 232.000 Kg di CO₂eq. Le emissioni residue sono state quindi compensate attraverso 232 Carbon offset VCS Verra a sostegno dei seguenti progetti internazionali:</p><ul><li><span>Wind Power Project in Rajasthan, che consiste nella&nbsp;generazione di elettricità&nbsp;da fonte eolica&nbsp;mediante l'installazione di 16 generatori di turbine eoliche (WTG) a Jaisalmer, Rajasthan in India, con lo scopo di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.</span></li><li><span>Cordillera Azul National Park REDD+ Project&nbsp;in Perù, un progetto REDD+ del Parco Nazionale della Cordillera Azul, che ha come obiettivo la conservazione di una magnifica distesa di foreste di pianura e montane.</span></li></ul><p>ADVANT Nctm e le sue persone hanno preso parte a un evento di team building per la messa a dimora di 200 alberi tra esemplari di latifoglie miste arboree e arbustive al fine di ripristinare le dinamiche naturali coerenti con la vegetazione potenziale, con l'obiettivo della ricostruzione dell’habitat originario e del recupero della diversità di specie arboree.</p><p>Questo intervento si inserisce tra i numerosi progetti IT Carbon Neutral di MMN,&nbsp; Xerox Gold Authorised Concessionaire e primo Apple Authorised Enterprise Reseller in Italia, esempio virtuoso di Solutions Provider che accompagna le aziende verso l’adozione di modelli di economia circolare, attraverso percorsi di trasformazione digitale attenti alle tematiche ambientali. Attraverso best practice consolidate in ambito Enterprise, ricerca e sviluppo, MMN ha ottenuto un’esclusiva certificazione ICMQ sulla metodologia di calcolo dell’impronta carbonica dei dispositivi di stampa Xerox.</p><p>“Siamo estremamente orgogliosi di partecipare attivamente a questo progetto di forestazione urbana, che è parte del nostro impegno verso la sostenibilità” – dichiara Riccardo Sallustio, partner di ADVANT Nctm. “Questo evento rappresenta un'opportunità concreta per restituire valore al territorio e contribuire alla rigenerazione urbana e all’assorbimento di anidride carbonica. La collaborazione con MMN e Rete Clima ci ha permesso di generare un impatto positivo non solo per l'ambiente urbano ma anche per le persone e le comunità che serviamo. La partecipazione a questo progetto rafforza ulteriormente la nostra intenzione di integrare la sostenibilità in tutte le aree operative dello Studio”.</p><p>“Siamo entusiasti di collaborare con lo Studio Legale ADVANT Nctm in questo progetto innovativo di compensazione carbonica dei processi di stampa - sottolinea Antonio Poloni (VP MMN) - “Questo progetto rappresenta un passo avanti nel percorso verso la sostenibilità ambientale. Oggi, grazie ai progetti IT Carbon Neutral, continuiamo a rispondere a un’esigenza sempre più diffusa&nbsp;accompagnando i nostri clienti verso la neutralità carbonica delle proprie scelte tecnologiche”.</p><p>L’intervento di forestazione di Nova Milanese - afferma Paolo Viganò - Presidente di Rete Clima - nasce dalla volontà delle aziende di contribuire, con azioni concrete ed efficaci, alla tutela ambientale: piantare un albero è un’occasione straordinaria per parlare di cambiamenti climatici e di cosa può fare ognuno per contrastarli, attraverso uno stile di vita più sostenibile. Inoltre, prosegue Viganò, le attività di forestazione prevedono la piantagione e coltivazione per tre anni di piante autoctone, appartenenti a diverse specie arboree e arbustive, tipiche della zona. Le piante sono prodotte nei vivai locali perché lo scopo dei progetti è anche quello di valorizzare la filiera florovivaistica italiana. Tutte le piante sono accompagnate da passaporto fitosanitario, che garantisce il controllo, la tracciabilità e l’assenza di malattie la cui diffusione potrebbe causare gravi danni economici ed ambientali”.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>ESG</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 20 Nov 2024 15:28:30 +0100</pubDate>
                        <title>Contratti derivati, fair value ed il principio della cd. “alea razionale”</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contratti-derivati-fair-value-ed-il-principio-della-cd-alea-razionale</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Articolo a cura di <strong>Giovanni de Capitani</strong> e <strong>Davide Brollo</strong></p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>1. Introduzione</strong></p><p class="text-justify">Con ordinanza n.7386 del 19 marzo 2024, La Corte di Cassazione, si è nuovamente pronunciata in materia di contratti derivati e, in particolare, sulle conseguenze derivanti dall’assenza di una precisa ed esplicita indicazione dei cd. costi impliciti all’interno del contratto di <i>swap</i>.&nbsp;</p><p class="text-justify">Secondo il parere della Suprema Corte, il contratto di <i>interest rate swap</i> che non contenga un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell’alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti e condivisi tra le parti, compresa l’indicazione e la quantificazione del <i>mark to market</i> iniziale e degli ulteriori costi impliciti applicati dall’intermediario, è nullo, incidendo le suddette carenze sulla validità del contratto derivato.</p><p class="text-justify">La vicenda definita dall’ordinanza della Suprema Corte verteva su una società che aveva convenuto in giudizio un istituto di credito per far dichiarare nullo il contratto di swap concluso tra le parti in data 22 settembre 2008 oltre che il contratto quadro contestualmente perfezionato, richiedendo, <u>in via subordinata</u>, che la Corte pronunciasse l’annullabilità del contratto di swap e, <u>in via ulteriormente gradata,&nbsp;</u>la risoluzione dello stesso per inadempimento dell’intermediario. La ricorrente ha altresì richiesto che la banca fosse condannata al risarcimento dei danni.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. Le riflessioni della Corte d'Appello di Torino</strong></p><p class="text-justify">La Corte di Appello di Torino in data 29 ottobre 2019 ha pronunciato sentenza (n. 1742/2019) con cui, in parziale riforma della pronuncia di primo grado (che aveva rigettato in toto le pretese attoree), ha condannato la banca a corrispondere all’appellante a titolo di risarcimento del danno la somma di Euro 20.165,93 (oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo effettivo), pari all’ammontare del <i>fair value</i> negativo al momento della stipula del contratto di swap, valutato dal CTU sulla base della differenza tra il tasso d’interesse fisso effettivo del 5,1% applicato allo swap su un nozionale di Euro 750.000,00 e dovuto dalla società e il tasso d’interesse fisso pari al 4,74% che avrebbe reso equivalenti le prestazioni delle parti ai sensi del contratto di Swap e reso, per tale ragione, il contratto di swap “par”.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il giudice dell’impugnazione ha però escluso che il contratto derivato dedotto in lite fosse nullo, annullabile o passibile di una pronuncia di risoluzione per inadempimento, sulla base del fatto che l’indicazione del <i>mark to market</i> non può essere considerata come elemento essenziale del contratto derivato e che, conseguentemente, la sua mancanza non ne determina la nullità per difetto di causa; ha tuttavia osservato che, a fronte dell’inadempimento della banca del dovere di una corretta e completa informazione, potesse essere riconosciuto un risarcimento del danno, come sopra indicato, in misura pari all’ammontare della commissione implicita percepita dall’istituto di credito (commissione apparentemente esclusa dal contratto ma di fatto applicata dalla banca).&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. I principi dell'ordinanza n.7368 del 19 marzo 2024 e il richiamo alle sezioni unite del 2020</strong></p><p class="text-justify">Avverso la decisione della Corte d’Appello, sopra richiamata, la società ricorre in cassazione con un’impugnazione articolata in sei motivi. In particolare, occorre porre attenzione al secondo motivo di ricorso con cui viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli articoli 21 e 23 del T.u.f. e degli articoli 1418, 1325 e 1346 del Codice Civile sulla base del fatto che la corte territoriale non abbia constatato la nullità del contratto alla luce dell’assenza dell’indicazione del <i>mark to market</i>, inteso come valore negativo per il cliente, che non può che essere considerato come elemento essenziale del contratto di swap. La ricorrente deduce altresì che: <i>“(…) la banca era tenuta ad indicare gli elementi causali del contratto, al fine di far comprendere all’investitore l’alea contrattuale. (…) il riconoscimento normativo della causa del contratto risiede nella razionalità dell’alea, cioè nella sua misurabilità e conoscibilità, non essendo meritevole di tutela un negozio in cui vi siano alee ignote ad uno dei contraenti e/o estranee all’oggetto dell’accordo</i>”.&nbsp;</p><p class="text-justify">La Suprema Corte, accogliendo il secondo motivo di ricorso, precisa che gli swap (che di natura hanno un contenuto non etero regolamentato) si contraddistinguono per il fatto che lo strumento finanziario cd. <i>non par</i> (come quello del caso di specie) presenta al momento della stipula un valore negativo per una delle due parti poiché uno dei due flussi di pagamento non riflette il livello dei tassi del mercato. In tale caso, l’unico modo per poter riequilibrare le prestazioni corrispettive sarebbe quello di prevedere il pagamento di una commissione alla controparte che subisce e accetta le condizioni maggiormente penalizzanti (commissione che nel caso di specie non era stata prevista in favore dell’investitore rendendo, per l’appunto, il contratto derivato di natura<i> non par</i> dato il valore iniziale dello <i>swap&nbsp;</i>negativo a discapito della società).&nbsp;</p><p class="text-justify">Tale disallineamento, continua la Suprema Corte, trova ragione nel fatto che&nbsp;“<i>l’intermediario che negozia per conto proprio è in grado di conoscere con maggior precisione le caratteristiche del prodotto&nbsp;(e, quindi, essenzialmente, gli scenari probabilistici che sono associati ai flussi monetari che il contratto programma)</i>”.</p><p class="text-justify">Come ricorda la Suprema Corte: “<i>L’importanza dei costi impliciti nasce dal fatto che l’occultamento del reale valore dello strumento finanziario è stato alternativamente considerato, nelle diverse prospettive ricostruttive che hanno trovato espressione in dottrina e in giurisprudenza, ora come un risultato non coerente con la causa del contratto, ora, come una condizione che rende indeterminabile l’oggetto di questo, ora come un inadempimento dell’intermediario agli obblighi informativi nei confronti dell’investitore: sicché&nbsp;la presenza dei detti costi potrebbe alternativamente rilevare sul piano genetico, determinando la nullità del contratto, oppure sulla dinamica attuativa del rapporto obbligatorio, traducendosi nella mancata osservanza, da parte dell’intermediario, dell’obbligo, posto dall’art. 23, lett. a), TUF, di «comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio l’interesse del cliente»: con conseguente applicazione dell’apparato rimediale operante per il caso di inadempimento</i>.”.&nbsp;</p><p class="text-justify">Proseguendo nell’analisi del secondo motivo di ricorso, la Suprema Corte richiama la pronuncia delle Sezioni Unite (n. 8770/2020) che aveva statuito come l’assenza dell’indicazione del mark to market del derivato (i.e. il costo, pari al valore reale dello swap ad una certa data, al quale una parte può anticipatamente chiudere tale derivato od un terzo soggetto, estraneo all’operazione di investimento iniziale, è disposto a subentrarvi), da considerarsi elemento essenziale del contratto di swap, comporti la nullità del medesimo. In particolare, le Sezioni Unite avevano qualificato tale nullità come “strutturale” <i>ex</i>&nbsp;art. 1418, comma 2, Codice Civile) essendo per l’appunto inerente a elementi essenziali del contratto.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4. Conclusioni</strong></p><p class="text-justify">Sulla base delle ragioni meglio descritte nei precedenti paragrafi, viene contestata alla Corte d’Appello l’errata considerazione che i giudici di merito hanno fatto relativamente all’assenza di una puntuale indicazione della misura dell’alea del contratto derivato oggetto della pronuncia, comprendente il cd. <i>mark to market</i> e tutti gli ulteriori costi impliciti accessori del contratto di <i>swap</i>.</p><p class="text-justify">Tale carenza, ribadisce la Suprema Corte, indice sulla validità del contratto e ne determina, di conseguenza, la relativa nullità.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 20 Nov 2024 11:10:00 +0100</pubDate>
                        <title>Al vaglio della Corte Costituzionale la soglia di gravità delle violazioni tributarie definitivamente accertate quale causa di esclusione dalle gare</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/al-vaglio-della-corte-costituzionale-la-soglia-di-gravita-delle-violazioni-tributarie-definitivamente-accertate-quale-causa-di-esclusione-dalle-gare</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/maria-pia-marzaro" target="_blank"><strong>Maria Pia Marzaro</strong></a> e <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/francesco-follieri" target="_blank"><strong>Francesco Follieri</strong></a>.</p><p class="text-justify">Con ordinanza dell’11 settembre 2024, n. 7518, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di<strong> legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 4, secondo periodo, del d.lgs. 50/2016</strong>, laddove prevede la soglia di gravità per le violazioni tributarie definitivamente accertate, discostandosi da precedenti della Sez. V (che aveva già dichiarato manifestamente infondate analoghe questioni di illegittimità costituzionale).</p><p class="text-justify">Infatti, in base all’art. 80, co. 4, d.lgs. n. 50/2016:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>le violazioni tributarie definitivamente accertate sono gravi <strong>se superano l’importo di euro 5.000,00</strong>, stabilita dall’art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>le violazioni non definitivamente accertate, invece, <strong>sono gravi se sono pari o superiori al 10% del valore</strong> del contratto e comunque superiori ad Euro 35.000,00.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Con l’ordinanza in commento, il Consiglio di Stato, esclusa la disapplicazione per contrasto con il principio di proporzionalità che deve informare le deroghe alle cause di esclusione previste dalle Direttive del 2014 in materia di contratti pubblici, <strong>ritiene rilevante e non manifestamente infondata </strong>la questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, co. 4, d.lgs. n. 50/2016, in relazione all’art. 3 della Costituzione.</p><p class="text-justify">Invero, ad avviso del Collegio, il sistema di determinazione della soglia di gravità per le irregolarità fiscali definitivamente accertate (a portata automaticamente escludente) “<i>si pone in tensione insanabile con l’art. 3 Cost. quale crogiuolo in cui si fondono secondo un sapiente dosaggio assiologico i principi cardinali di proporzionalità e ragionevolezza</i>”.&nbsp;</p><p class="text-justify">In particolare, secondo il Collegio, la norma è irragionevole e sproporzionata <strong>per due ordini di ragioni</strong>:&nbsp;</p><p class="text-justify">(a) l’art. 80, co. 4, d.lgs. n. 50 del 2016 richiama la soglia di un meccanismo (quello dell’art. 48 <i>bis</i> del d.P.R. n. 602 del 1973) che comporta la <strong>compensazione automatica tra crediti</strong> nei confronti delle pubbliche amministrazioni e debito erariale. Con la conseguenza che lo stesso debito, se sorto prima della partecipazione alla gara, comporta automaticamente l’esclusione (indipendentemente dal valore del contratto e dalle dimensioni dell’operatore economico), mentre se sorto in corso di esecuzione comporta solo il congelamento del credito vantato dal contribuente nei confronti della p.a. per la somma corrispondente al debito tributario;</p><p class="text-justify">(b) la soglia per le violazioni tributarie definitivamente accertate è <strong>ingiustificatamente più bassa</strong> di quella prevista per le violazioni tributarie non definitivamente accertate, ove la gravità è commisurata al valore del contratto da aggiudicare e presidiata da una soglia <i>de minimis </i>(Euro 35.000,00).</p><p class="text-justify">Il Consiglio di Stato – conscio della discrezionalità del legislatore in materia – <strong>quasi suggerisce alla Corte costituzionale una sentenza additiva di principio</strong>, con la quale cioè si sancisca che sono “<i>gravi violazioni definitivamente accertate quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602</i>”, ossia superiore ad Euro 5.000,00,“<i>e che, in ogni caso, sono correlate al valore dell'appalto</i>”, lasciando perciò al legislatore la determinazione della proporzione rispetto al valore dell’appalto. In altre parole, secondo il Consiglio di Stato, il legislatore non sarebbe tenuto ad estendere alle violazioni definitivamente accertate la soglia di rilevanza del 10% del valore del contratto da aggiudicare.&nbsp;</p><p class="text-justify">La questione portata all’attenzione della Corte costituzionale è estremamente attuale, perché l’art. 94, co. 6, l’art. 95, co. 2, e l’Allegato II.10 del d.lgs. n. 36/2023 (allo stato non oggetto dello schema di decreto correttivo) ripetono la medesima disciplina della gravità delle violazioni tributarie. A ben vedere, poi, il d.lgs. 36/2023 ha in un certo senso ulteriormente<strong> sottolineato la disparità di trattamento</strong> tra le violazioni tributarie definitivamente accertate e quelle non definitivamente accertate, collocando quelle definitive nell’art. 94, cioè fra le cause di esclusione automatica, e quelle non definitive nell’art. 95, cioè fra le cause di esclusione non automatica. Sicché, malgrado l’ordinanza di rimessione si riferisca solo all’art. 80 dell’abrogato codice dei contratti pubblici e, perciò, l’eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale possa avere effetti solo in relazione a quella norma, non è da escludere che una pronuncia sull’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 possa riverberarsi anche sulla disciplina attualmente vigente.&nbsp;</p><p class="text-justify">Del resto, per le stesse ragioni evidenziate dal Consiglio di Stato <strong>è lecito dubitare della legittimità costituzionale</strong> anche dell’art. 94, co. 6, d.lgs. n. 36/2023. Sicché non è da escludere che, in attesa della decisione della Corte costituzionale, possa essere sollevata anche questione di legittimità costituzionale dell’attuale disciplina di questa causa di esclusione.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 19 Nov 2024 09:58:15 +0100</pubDate>
                        <title>Uniformata l&#039;attività di concessione dei prestiti dei Fia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/uniformata-lattivita-di-concessione-dei-prestiti-dei-fia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>A cura di <strong>Lorenzo Macchia</strong> per Fondi &amp; Sicav</p><p>La Direttiva (Ue) 2024/927 del 13 marzo 2024 (la cosiddetta Aifmd 2) riconosce, per la prima volta a livello europeo, la possibilità di istituire fondi di investimento alternativi che erogano prestiti.</p><p>In ambito domestico (fenomeno presente anche in altri stati membri), già da diversi anni la normativa di riferimento concede ai Fia italiani e Ue di investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi dai consumatori. Del resto, i fondi di investimento che erogano prestiti sono una fonte di finanziamento alternativo e valido per l'economia reale.Tali fondi possono fornire finanziamenti essenziali alle piccole e medie imprese per le quali è più difficile accedere alle fonti di prestito tradizionali tipiche del canale bancario. Il timore che approcci normativi nazionali divergenti potessero condurre ad arbitraggi regolamentari e a livelli diversi di tutela degli investitori, ostacolando in tal modo la creazione di un mercato interno efficiente, ha portato il legislatore sovranazionale a uniformare all'interno dell'Unione l'attività di concessione di prestiti da parte dei Fia.</p><p><strong>La direttiva</strong></p><p>La citata direttiva stabilisce che il “Fia concedente prestiti” deve (i) avere una strategia di investimento consistente principalmente nel concedere prestiti oppure (ii) erogare finanziamenti per un valore nozionale che rappresenta almeno il 50 % del valore patrimoniale netto del fondo stesso. Tramite un approccio estensivo si ricomprende all'interno del perimetro dell'attività di concessione di prestiti non solo le ipotesi in cui il Fia eroga direttamente il credito in qualità di prestatore originario, ma anche i casi in cui concede un prestito indirettamente tramite un terzo o una società veicolo che concede il prestito per o per conto del Fia, o per o per conto del gestore in relazione a esso. Per evitare l'elusione strumentale della normativa in esame sono considerate, quali attività di concessione di prestiti e dunque soggette alla disciplina di settore, anche le ipotesi in cui il Fia o il gestore partecipi alla strutturazione del prestito o definisca le sue caratteristiche.</p><p>I Fia di credito sono costituiti generalmente in forma chiusa in quanto il rimborso all'investitore è legato, in considerazione della tipologia degli asset di investimento, al completamento del ciclo di vita del fondo.Tuttavia, è riconosciuta la possibilità di costituire fondi di credito aperti qualora il gestore riesca a dimostrare che il sistema di gestione del rischio di liquidità del Fia risulti compatibile con la strategia di investimento e la politica di rimborso dello stesso.</p><p><strong>Leva finanziaria</strong></p><p>Per garantire la stabilità e l'integrità del sistema finanziario e introdurre garanzie proporzionate, i Fia concedenti prestiti dovrebbero essere soggetti a un limite di leva finanziaria che varia a seconda che siano di tipo aperto o chiuso. Salvo eccezioni particolari, in caso di fondo aperto, in considerazione del maggior rischio di stabilità finanziaria dovuto all'esposizione delle continue richieste di rimborso, è prevista una leva finanziaria fino al 175%; in caso di fondo chiuso, generalmente più stabile dal punto di vista finanziario, fino al 300%.</p><p><strong>Limitazioni</strong></p><p>Dal punto di vista soggettivo sono previste alcune limitazioni, in particolare non è possibile erogare credito al gestore o al personale dello stesso, al depositario delle quote del fondo, al delegato alla gestione o al personale dello stesso nonché a un soggetto appartenente al medesimo gruppo del gestore. Il legislatore europeo consente ai Fia di erogare prestiti anche ai consumatori nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina sulla tutela a tale tipologia di soggetti, ma riconosce agli stati membri la facoltà di potere vietare la concessione di prestiti ai consumatori da parte dei Fia nel loro territorio, per motivi di interesse pubblico. L'eventuale divieto imposto da uno stato membro non deve però pregiudicare la commercializzazione di Fia, all'interno dell'Unione, che concedono prestiti ai consumatori o esercitano attività di gestione dei crediti concessi ai consumatori. Infatti, questa disposizione ammette la possibilità che in stati come l'Italia, dove il legislatore interno ha circoscritto l'erogazione di prestiti da parte dei Fia esclusivamente a favore di soggetti diversi dai consumatori, risulti legittimo commercializzare Fia eroganti credito ai consumatori purché istituiti in stati membri in cui non opera il suddetto divieto.</p><p><strong>Pregiudizio delle norme</strong></p><p>Appare evidente l'effetto discriminatorio nei confronti dei gestori italiani e a tale proposito è auspicabile, quanto necessario, l'intervento del legislatore nazionale al fine di introdurre presidi efficaci per sopperire al pregiudizio arrecato dalle attuali norme. In merito, infine, al recepimento della direttiva in questione gli stati membri dovranno adottare entro il 16 aprile 2026 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi; in relazione ad alcune disposizioni sugli obblighi di segnalazione in materia di delega di funzioni l'implementazione è programmata per il 16 aprile 2027.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 19 Nov 2024 09:03:40 +0100</pubDate>
                        <title>Unlocking Real Estate Deals: From Financing to Completion</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/unlocking-real-estate-deals-from-financing-to-completion</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Giovedì 21 novembre, dalle 18.15<br>Università Bocconi, via Roberto Sarfatti 25, Milano&nbsp;</p><p><strong>Luigi Croce</strong> parteciperà all'evento organizzato dalla Corporate Law Academy dell'Università Bocconi di Milano.</p><p>L'incontro verterà sulle operazioni di Real Estate in tutte le loro fasi, fornendo una visione a 360° delle sfide e delle opportunità che queste comportano.</p><p><u>Programma dell'evento</u></p><p class="text-justify"><strong>Introduzione al mercato Real Estate</strong></p><ul><li><p class="text-justify"><span>Panoramica generale del settore immobiliare e delle complessità che caratterizzano le singole asset class e le grandi operazioni</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Presentazione degli ospiti ed introduzione dell’evento.</span></p></li></ul><p class="text-justify"><strong>La Fase di Origination</strong>: Individuazione delle singole opportunità e valutazione di fattibilità&nbsp;</p><ul><li><p class="text-justify"><span>Valutazioni preliminari: brokers e financial advisors, rispettivi ruoli nella identificazione di opportunità e nella valutazione delle stesse.&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Il tema del rendimento</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Il ruolo del consulente tecnico: l’importanza di una due diligence tecnica per verificare la perseguibilità dell’investimento dal punto di vista economico (es capex) strutturale e urbanistico.&nbsp;</span></p></li></ul><p class="text-justify"><strong>La Fase iniziale dell’Operazione</strong></p><ul><li><p class="text-justify"><span>Definizione dell’oggetto dell’investimento;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Definizione della tipologia e della natura del processo: one to one vs bid/negoziato standard vs processo competitivo. Eventuali tecniche di gestione di un processo competitivo e di massimizzazione del prezzo.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Definizione della Lettera di Intenti e dell’eventuale esclusiva, ovvero di manifestazione di interesse, non disclosure agreement e cd information package.</span></p></li></ul><p><strong>Il ruolo della e la tipologia di Due Diligence</strong></p><ul><li><span>Business Due Diligence</span><ul><li><span>Tipologia di business (es in ambito alberghiero, health care, etc:) e prospettive correlate</span></li></ul></li><li><span>Legal/Tax Due Diligence: Buyer vs Vendor Due Diligence.</span><ul><li><span>verifiche su proprietà, licenze, conformità urbanistica e ambientale, contratti in essere e potenziali contenziosi; il tutto a seconda dell’asset class</span></li><li><span>Importanza del Q&amp;A</span></li><li><span>Importanza di eventuali management presentation</span></li></ul></li></ul><p><strong>Il negoziato</strong></p><ul><li><span>Identificazione del contratto in base al processo avviato</span><ul><li><span>Negoziato one to one: standard preliminary sale and purchase agreement, con ampia facoltà di discussion e negoziazione</span></li><li><span>Bid: preliminary sale and purchase agreement con limitata possibilità di discussion e negoziazione</span></li></ul></li><li><span>Le differenti posizioni delle parti (buy side vs sell side) e il differente atteggiamento negoziale</span></li><li><span>Le clausole più rilevanti:</span><ul><li><span>Assumptions;</span></li><li><span>Prezzo e eventuale aggiustamento, downwards vs upwards, earn out</span></li><li><span>Condizioni (ad es nel caso di vendita di beni da regolarizzare e/o vincolati, correlato ruolo del notaio);</span></li><li><span>MAC vs Res perit domino;</span></li><li><span>Subj to Finance or not</span></li><li><span>Reps &amp; Warranties</span></li><li><span>Indemities, sole remedy e eventuali limitazioni</span></li><li><span>Special Indemnities</span></li><li><span>Eventuali depositi a garanzia</span></li></ul></li></ul><p><strong>L’Interim Period: tra signing e closing</strong></p><ul><li><span>L’eventuale finanziamento</span><ul><li><span>La discussione con la banca di riferimento</span></li><li><span>Term sheet</span></li><li><span>Loan agreement</span><ul><li><span>Assunzioni della banca</span></li><li><span>Covenants</span></li><li><span>Garanzie</span></li><li><span>Clausole di accelerazione</span></li></ul></li></ul></li><li><p class="text-justify"><span>Individuazione del Notaio e ruolo dello stesso: l’importanza della figura notarile nel garantire la trasparenza e la legalità del processo. L’importanza di relazione notarile ventennale e verifiche su esistenza o meno di trascrizioni, iscrizioni, oneri, vincoli o diritti di terzi o comunque formalità pregiudizievoli</span></p></li></ul><p><strong>Closing</strong> dell’operazione e stipula</p><ul><li><span>Aspetti legali e contrattuali: il momento della firma di fronte al Notaio.</span></li><li><span>Il coordinamento dei singoli atti: ad es in caso di vendita di bene da liberare da gravami e contestuale finanziamento. </span></li><li><span>L’importanza della contestualità. La prassi al riguardo</span></li></ul><p><strong>Q&amp;A e conclusioni</strong></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 18 Nov 2024 11:17:02 +0100</pubDate>
                        <title>Risparmi verso le pmi: esempi virtuosi per l&#039;Italia sono Svezia, Olanda e Francia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/risparmi-verso-le-pmi-esempi-virtuosi-per-litalia-sono-svezia-olanda-e-francia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il rapporto tra capitalizzazione di Borsa e Pil, tra i grandi Paesi europei, in Italia è particolarmente ridotto. Si aggirava infatti intorno al 36% secondo le rilevazioni di Assonime a fine 2023, mentre invece in Svezia per esempio si arrivava al 158% e anche l'Olanda (129%) e la Francia (109%) avevano una capitalizzazione che superava il Pil. I Paesi con un rapporto non particolarmente elevato come Spagna e Germania superano, comunque, il 50%.</p><p>Come mai in Svezia si è arrivati a questa situazione? <strong>Lukas Plattner</strong> - Partner di ADVANT Nctm -, spiega come mai la Svezia abbia raggiunto un tale successo riassumibile in circa 500 Ipo negli ultimi 10 anni. «In Svezia c'è una profonda cultura dell'investimento, con partecipazione attiva degli investitori istituzionali e retail. L'ampio coinvolgimento è stato, inoltre, supportato da iniziative di educazione finanziaria e da prodotti di investimento incentivati - come i conti di risparmio individuali - che hanno creato una solida base di investitori nazionali, migliorando la liquidità e la stabilità del mercato». Oltre a questo viene segnalato anche un quadro normativo semplificato, favorevole alla crescita delle Pmi e alla partecipazione del mercato, con una burocrazia ridotta, con prospetti per Ipo più semplici e tempi di approvazione rapidi. Tutti elementi questi ultimi che si stanno perseguendo, con i relativi tempi anche in Italia. In più in Svezia c'è stato, un coinvolgimento importante dei fondi pensione: «Il 50% delle Aum (asset under management) è investito nel mercato azionario domestico con fonte stabile di capitale d'investimento - continua Plattner -. Questa partecipazione attiva non solo sostiene la liquidità del mercato, ma infonde anche fiducia negli altri investitori, rafforzando la resilienza e il potenziale di crescita del mercato».</p><p><i>Articolo completo su Plus 24 Il Sole 24 Ore.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 15 Nov 2024 16:27:15 +0100</pubDate>
                        <title>Italian Insurtech Summit 2024</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/italian-insurtech-summit-2024</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>21-22 novembre 2024</i><br><i>09.00-21.00</i><br><i>Milano LUISS Hub</i></p><p><strong>Jacopo Arnaboldi parteciperà all’Italian Insurtech Summit</strong>, l’evento di riferimento per l’innovazione tecnologica nel settore assicurativo in Italia, organizzato dall'Italian Insurtech Association.</p><p>Durante il summit, saranno approfonditi temi centrali come l’intelligenza artificiale, i big data, la blockchain e le soluzioni innovative che stanno ridefinendo il modo in cui le compagnie assicurative operano e interagiscono con i loro clienti.&nbsp;</p><p>L’evento rappresenta un’occasione unica per confrontarsi con i protagonisti dell’innovazione e per scoprire come le nuove tecnologie stiano cambiando il panorama assicurativo italiano e globale.</p><p><a href="https://insurtechitaly.com/event/italian-insurtech-summit/" target="_blank" rel="noreferrer"><i><u>Clicca qui per maggiori informazioni</u></i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 15 Nov 2024 09:53:03 +0100</pubDate>
                        <title>Smart City Milano – Transforming cities with sustainable energy systems</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/smart-city-milano-transforming-cities-with-sustainable-energy-systems</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Lunedì 18 novembre</i><br><i>Torre Gioia 22, Milano</i></p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/piero-vigano" target="_blank"><strong><u>Piero Viganò</u></strong></a> parteciperà al convegno organizzato dalla Camera di Commercio Italo-Germanica nell’ambito del progetto "<strong>Energy Solutions - Made in Germany</strong>".</p><p>L'evento, che si terrà a Milano, sarà un'importante occasione per discutere di soluzioni innovative e sostenibili nel settore dell’energia e della trasformazione urbana.</p><p>In particolare, Piero sarà relatore con un intervento dal titolo “<i>La costituzione di una CER in Italia: un focus sul quadro normativo</i>”.</p><p><a href="https://www.ahk-italien.it/it/servizi/energy-solutions-made-in-germany/translate-to-italiano-smart-city-milano-transforming-cities-with-sustainable-energy-systems" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per il programma completo dell'evento</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 13 Nov 2024 09:23:26 +0100</pubDate>
                        <title>Licenziare via Whatsapp in Italia: cosa dice la legge e i casi più discussi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/licenziare-via-whatsapp-in-italia-cosa-dice-la-legge-e-i-casi-piu-discussi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.hr-link.it/licenziare-via-whatsapp-italia/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Tratto da HR Link, People at Work</u></strong></a></p><p><i>Negli ultimi anni, in Italia, si è parlato con crescente frequenza della possibilità di licenziare un dipendente tramite chat o un semplice SMS. Queste modalità hanno sollevato un dibattito acceso sia tra i giuristi che tra i lavoratori. Ma è legale licenziare un dipendente con un messaggio di testo? Cosa prevede la normativa italiana a riguardo?</i></p><p>In Italia, il <strong>licenziamento</strong> è regolato da un quadro legislativo piuttosto rigoroso, che prevede specifiche forme e modalità di comunicazione. La legge stabilisce che il licenziamento deve essere comunicato per iscritto. Questa regola è sancita dall’<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&amp;art.idArticolo=2&amp;art.versione=1&amp;art.codiceRedazionale=090G0154&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1990-05-11&amp;art.idGruppo=0&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.flagTipoArticolo=0" target="_blank" rel="noreferrer"><u>articolo 2 della Legge 604/1966</u></a>, che richiede la forma scritta come requisito essenziale per garantire la validità del licenziamento.&nbsp;</p><p>“La <strong>giurisprudenza</strong>, fin dai tempi del&nbsp;telefax, si è interrogata sul mezzo tecnico con cui il licenziamento può essere validamente comunicato ed è pervenuta, anche rispetto all’SMS, alla conclusione che il mezzo è idoneo nella misura in cui garantisce tutti i requisiti richiesti dalla legge, tra i quali, in particolare, il fatto che la volontà di recedere sia chiara e inequivocabile e incorporata in un atto scritto, riconducibile al datore di lavoro. Inoltre, deve essere portata a conoscenza del lavoratore” spiega l’avvocato <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/francesca-pittau" target="_blank"><u>Francesca Pittau</u></a> di ADVANT Nctm, che aggiunge: “Pertanto, come sempre, è importante analizzare la situazione nel suo complesso prima di scegliere una tale modalità per una decisione così importante come il recesso da un contratto di lavoro”.</p><p>La <strong>comunicazione scritta</strong>, va specificato, serve a tutelare il lavoratore, offrendogli una traccia documentale con cui poter contestare il licenziamento, se lo ritiene illegittimo o discriminatorio, presso il giudice del lavoro. La legge stabilisce inoltre che nel caso di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, il datore di lavoro è obbligato a fornire una dettagliata motivazione della decisione, spiegando chiaramente le ragioni che giustificano il recesso dal contratto.&nbsp;</p><p><strong>Licenziare via Whatsapp, e-mail o SMS: è valido?</strong></p><p>Tecnicamente, dunque, come ha spiegato l’avvocato Pittau, un SMS o una email potrebbero rispettare il requisito formale della comunicazione scritta, dato che offrono una traccia tangibile e verificabile: “Possiamo dire che ‘scritto’ non significa scritto sulla carta, come nel caso della classica lettera di licenziamento, ma si può anche riferire a una <strong>visualizzazione su displa</strong>y” chiarisce ancora l’avvocato; tuttavia, la giurisprudenza è stata piuttosto cauta su questo punto.</p><p>Secondo diversi tribunali italiani, sebbene un SMS o un’email possano in linea teorica costituire una comunicazione scritta, rimane fondamentale che il messaggio contenga tutti gli elementi richiesti dalla legge, come l’esplicitazione dei motivi del licenziamento. Inoltre, deve essere verificata la<strong> ricezione da parte del dipendente</strong>. Un aspetto critico che emerge è legato infatti alla possibilità che il lavoratore non legga il messaggio, per esempio a causa di un guasto tecnico o perché cambia numero di telefono.&nbsp;</p><p>Per questo motivo, i tribunali spesso consigliano modalità più sicure e tracciabili, come la <strong>raccomandata con ricevuta di ritorno</strong> o la <strong>PEC</strong> (posta elettronica certificata), che garantiscono una prova dell’effettiva ricezione del messaggio da parte del destinatario.</p><p><strong>Le case history più emblematiche</strong></p><p>Uno dei casi più noti in Italia riguardanti il licenziamento via SMS risale al 2006, quando la dipendente di un’azienda di telecomunicazioni fu <strong>licenziata con un messaggio di testo</strong>. Il caso fece molto scalpore e sollevò una serie di interrogativi legali e sociali sulla validità e sull’appropriatezza di questa modalità di licenziamento. La lavoratrice fece ricorso e il tribunale ritenne il licenziamento illegittimo, principalmente perché la comunicazione tramite SMS non era stata seguita da una raccomandata che esplicitasse le motivazioni del recesso.</p><p>Un altro esempio si ebbe nel 2015, quando un lavoratore fu <strong>licenziato via WhatsApp</strong>. Anche in questo caso, il giudice del lavoro dichiarò nullo il licenziamento perché non erano state rispettate le formalità richieste dalla legge. Nonostante l’uso di una piattaforma elettronica che forniva una traccia scritta del licenziamento, la procedura non rispettava i requisiti legali di trasparenza e chiarezza.</p><p>Nel 2021, durante la pandemia, sono emersi <strong>nuovi casi di licenziamenti comunicati via email o messaggistica istantanea</strong>, soprattutto nel contesto dello smart working. Tuttavia, molti di questi licenziamenti sono stati contestati dai dipendenti e successivamente annullati dai tribunali, poiché le modalità di comunicazione non garantivano il rispetto delle norme procedurali.</p><p>“Ci sono in realtà anche precedenti (benché la casistica non sia ampia) che hanno ritenuto il licenziamento via sms e whatsapp conforme ai requisiti di forma scritta – ribatte l’avvocato Pittau – e, poi, con una valutazione che si muove però su un piano diverso, hanno anche ritenuto valide le motivazioni indicate. Il caso per me più chiaro è una decisione del Tribunale di Catania del 2017, in cui il messaggio Whatsapp è stato ritenuto, come modalità, idoneo ad assolvere i requisiti di forma visto che il messaggio si presentava in forma scritta e, in quel caso, il giudice vi aveva anche rinvenuto caratteristiche di chiarezza e inequivocità tali da non far dubitare circa la volontà di recesso del datore di lavoro.&nbsp;La prova di ciò era peraltro data, a detta del Tribunale, dal fatto che l’atto di recesso era stato tempestivamente impugnato e, dunque, la lavoratrice non aveva avuto dubbi su quali fossero le conseguenze di quella comunicazione, sebbene fosse stato utilizzato un mezzo diverso dalla tradizionale lettera stampata consegnata a mani o via posta”.</p><p><strong>Gli elementi imprescindibili</strong></p><p>Ci sono alcuni fattori che devono essere garantiti se si usa uno strumento digitale per comunicazioni così importanti, come spiega Francesca Pittau: “Grande rilevanza è da attribuirsi alla <strong>certezza della provenienza di una comunicazione di recesso dal datore di lavoro</strong> e, dunque, ci si deve accertare che sia possibile per il destinatario collegare le utenze utilizzate a un soggetto che ha il potere di esprimere validamente la volontà di cessare il rapporto, onde evitare contestazioni sul punto.&nbsp;</p><p>Inoltre, se consideriamo l’SMS alla stregua di un documento informatico, la legge ci dice che il requisito della forma scritta deve essere liberamente valutato in giudizio tenendo conto delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità del documento.&nbsp;</p><p>Ovviamente, appurato il soddisfacimento della forma scritta, rimane sempre da svolgere il vaglio sulle motivazioni. Se, dunque, si pensa di usare un mezzo come l’SMS – che per sue caratteristiche può spingere a comunicazioni molto sintetiche – si dovrà valutare con attenzione se sia davvero il più idoneo anche per trasferire i contenuti necessari ed esplicitare le motivazioni che stanno alla base della decisione presa”. &nbsp;</p><p><strong>I consigli per gli HR</strong></p><p>“Accertarsi che il testo individuato abbia le caratteristiche in termini di motivazione che ci si aspetterebbe in una lettera di licenziamento – consiglia l’avvocato Pittau – e che sia inequivoca la provenienza da una utenza del datore di lavoro. Mi pare che si possa dire che, tenuto conto di alcune accortezze, il mezzo di per sé non determini, da solo, una illegittimità del licenziamento. Tuttavia, pur comprendendo che la velocità e semplicità possano essere attraenti per i datori di lavoro (soprattutto per le piccole realtà) non sottovaluterei altre “controindicazioni” rispetto a questa scelta. La messaggistica induce a un linguaggio normalmente più sintetico e più “veloce”, che potrebbe non essere la scelta ideale per veicolare decisioni e motivazioni che andrebbero invece attentamente ponderate e spiegate con adeguato livello di dettaglio.</p><p>Premesso ciò, vorrei mettere in guardia gli HR dal rischio di sottovalutare <strong>l’impatto ulteriormente negativo </strong>che la scelta comunicativa può comportare sul lavoratore. Infatti, sebbene la consegna di una lettera di licenziamento sia sempre un momento difficile, chi si occupa di risorse umane sa che può anche essere un momento per fornire dei chiarimenti, per comprendere le reazioni e per testimoniare come la società affronta situazioni complesse e assume la responsabilità delle proprie decisioni.&nbsp;Credo che non sia ancora arrivato il momento per la lettera di licenziamento di andare in pensione” conclude l’avvocato Pittau.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 12 Nov 2024 09:22:29 +0100</pubDate>
                        <title>Il regolamento deforestazione impone nuovi oneri alle imprese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-regolamento-deforestazione-impone-nuovi-oneri-alle-imprese</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Dal 30 dicembre dovranno garantire che i loro prodotti non provengano da aree deforestate</i></p><p>Promuovere il consumo nell'Ue di prodotti che non contribuiscano più alla deforestazione e al degrado forestale in Europa e nel resto del mondo. Questo l'obiettivo principale che si prefigge di raggiungere del Regolamento EUDR (UE) 2023/1115, noto anche come “regolamento sulla deforestazione” che, salvo proroghe come quella di un anno chiesta pochi giorni fa dalla Commissione Ue, diventerà efficace dal 30 dicembre 2024 per le grandi imprese e dal 30 giugno 2025 per le microimprese e le piccole imprese. Molte le sfide imposte alle imprese, sotto diversi profili: naturale, economico e giuridico, ovvero come assicurare che le produzioni e i relativi derivati siano rispettosi della normativa. In questo contesto gli avvocati sono chiamati a svolgere un ruolo importante, per affiancare le imprese che rischiano non solo multe ma anche impatti “reputazionali” sulla propria attività […]</p><p>[…] La due diligence nella value / supply chain è uno dei punti chiave del «nuovo corso» della normativa europea, previsto da diversi strumenti, sia «orizzontali» — come le direttive CSRD e CSDDD - sia «verticali». «Sono previsti obblighi estremamente impattanti sulle operazioni di business (attività produttive, manufatturiere o agricole), richiedendo alle imprese uno sforzo imponente per dimostrare la propria conformità», dice <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/valentina-cavanna" target="_blank"><u>Valentina Cavanna</u></a>, Advisor area Corporate and Commercial di <strong>ADVANT Nctm</strong>. «Il Regolamento ha un ambito di applicazione molto esteso, riguardando non solo le «materie prime interessate» (bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno) bensì anche i "prodotti interessati" elencati nell'Allegato I (tra cui, il cuoio, gli pneumatici e gli imballaggi in legno). Anteriormente alla prima immissione di una merce o un prodotto nel mercato dell'Unione o alla sua esportazione, occorre verificare che sia esente da deforestazione, sia stato prodotto in conformità alla legislazione pertinente del Paese di produzione e sia coperto da una dichiarazione di dovuta diligenza. Deve essere rispettata la normativa del Paese di produzione; condizione tutt'altro che banale, che si riferisce non solo alla tutela dell'ambiente e della biodiversità ma anche ai diritti d'uso del suolo, ai «diritti di terzi» e ai diritti dei lavoratori, ai diritti umani protetti dal diritto internazionale e al principio del consenso libero, preventivo e informato (anche secondo quanto previsto dalla Dichiarazione dell'ONU sui diritti dei popoli indigeni), oltre che alle norme fiscali, anticorruzione, commerciali e doganali. La dichiarazione di dovuta diligenza è uno degli aspetti chiave del Regolamento: per ogni prodotto l'impresa deve aver messo in atto un sistema di dovuta diligenza e una valutazione del rischio di non conformità con l'adozione delle eventuali misure necessarie. Tra le informazioni richieste e che possono creare difficoltà alle imprese, la «geolocalizzazione» di tutti gli appezzamenti di terreno in cui sono stati prodotti i prodotti rilevanti. L'EUDR richiede da parte dell'impresa una profonda conoscenza di quanto normativamente previsto, nonché delle proprie attività e di quelle della propria catena di fornitura. Le imprese devono quindi adeguare le proprie attività a 360 gradi, agendo tra l'altro sugli aspetti contrattuali della filiera e sulla propria governance, dotandosi altresì di adeguati presìdi interni (incluso personale formato e idonee procedure).</p><p><i>Articolo integrale sul numero di Lunedì 11 novembre di Italia Oggi Sette.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>ESG</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 11 Nov 2024 15:31:36 +0100</pubDate>
                        <title>Il correttivo al Codice della Crisi: novità per i creditori bancari</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-correttivo-al-codice-della-crisi-novita-per-i-creditori-bancari</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>14 novembre 2024</i><br><i>09.00 - 17.30</i><br><i>Webinar</i></p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/fabio-marelli" target="_blank"><strong><u>Fabio Marelli</u></strong></a><strong> </strong>parteciperà come relatore al webinar organizzato da Diritto Bancario dedicato al <i>terzo correttivo al Codice della Crisi.</i></p><p>Il correttivo introduce importanti novità non solo definitorie, ma altresì nella <strong>disciplina sostanziale e processuale</strong> della <strong>composizione negoziata</strong> della crisi, del<strong> concordato</strong> in continuità e della l<strong>iquidazione giudiziale</strong>, nonché sul trattamento complessivo delle <strong>partecipazioni sociali</strong> delle società in crisi.</p><p>In particolare, Fabio parteciperà alla sessione pomeridiana con un intervento sulla liquidazione giudiziale, con focus su:</p><ul><li>I presupposti di accesso</li><li>Il procedimento di accertamento del passivo: le transazioni sul credito oggetto di impugnazione</li><li>Le modifiche al programma di liquidazione</li><li>Durata massima della liquidazione e prosecuzione della procedura dopo il decreto di chiusura</li><li>La cessione delle azioni revocatorie, risarcitorie e recuperatorie</li><li>Disciplina dei contratti pendenti: la tutela del promissario acquirente nei contratti di vendita di immobili e dei creditori ipotecari (art. 173 CCII)</li></ul><p><a href="https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2024/10/Webinar-DB-14.11.2024-Correttivo-CCII-4.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per il programma completo</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 11 Nov 2024 09:45:55 +0100</pubDate>
                        <title>Imposta di registro sugli atti di costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli: ribadita l’applicazione dell’aliquota del 9%</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/imposta-di-registro-sugli-atti-di-costituzione-del-diritto-di-superficie-su-terreni-agricoli-ribadita-lapplicazione-dellaliquota-del-9</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>A cura di<strong> </strong><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/guido-martinelli" target="_blank"><strong>Guido Martinelli</strong></a> e <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/sarah-eusepi" target="_blank"><strong>Sarah Eusepi</strong></a>.</p><p>Roma, 8 Novembre 2024</p><p class="text-justify">1. <i><strong>Premessa</strong></i></p><p class="text-justify">La tassazione ai fini dell’imposta di registro degli atti costitutivi di diritti di superficie su terreni agricoli rappresenta un tema di grande rilevanza e interesse per il settore delle energie rinnovabili, trattandosi di uno schema contrattuale largamente utilizzato nell’ambito della realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e fotovoltaica. Tali accordi contrattuali consentono, infatti, ai produttori di energia da fonte rinnovabile (nello specifico eolica o fotovoltaica) di assicurarsi la disponibilità delle aree e dei terreni agricoli su cui generalmente vengono installati detti impianti (ed al contempo la “bancabilità” dei progetti stessi), senza acquisire la piena proprietà di tali terreni.</p><p class="text-justify">Ai fini dell’imposta di registro, la costituzione del diritto di superficie rientra tra gli “<i>atti soggetti a registrazione in termine fisso</i>”, rispetto ai quali l’art. 1, comma 1, della Tariffa, A Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 (“T.U.R.”) stabilisce:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>al primo periodo, che gli “</span><i><span>atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi</span></i><span>” sono assoggettati ad imposta di registro proporzionale determinata nella misura del 9%;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>al terzo periodo, che “</span><i><span>se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale</span></i><span>" i relativi atti sono assoggettati ad imposta di registro proporzionale determinata nella misura del 15%.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Rispetto agli atti di costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali l’Amministrazione finanziaria ha storicamente affermato l’assoggettamento all’imposta proporzionale di registro con aliquota del 15%<sup>1</sup>, reputando la fattispecie assimilabile alla nozione di «trasferimento» di cui al terzo periodo dell’art. 1, comma 1 cit.<sup>2</sup>.</p><p class="text-justify">L’indirizzo espresso sul punto dalla prassi amministrativa era già stato disatteso dalla giurisprudenza di legittimità sulla scorta di considerazioni volte ad evidenziare l’impossibilità di avallare, in punto di diritto, l’assimilazione prospettata dall’Amministrazione finanziaria.</p><p class="text-justify">In particolare, con l’ordinanza n. 3461/2021, la Suprema Corte di Cassazione, nel pronunciarsi sull’assoggettamento all’imposta di registro di un atto di costituzione di diritto di superficie su terreni a destinazione agricola per la costruzione di un impianto fotovoltaico, aveva affermato che “<i>Dalla piana lettura della norma</i> [terzo periodo dell’art. 1 della Tariffa, n.d.r.] <i>emerge che la disposizione è applicabile al trasferimento e non alla ‘costituzione’ di un diritto reale di godimento</i>”, evidenziando l’impossibilità di operare una assimilazione tra le due fattispecie, atteso che “<i>la costituzione del diritto di superficie su terreni da parte di cedente-costituente non segue le regole dettate per gli atti aventi per oggetto il trasferimento</i>” e ciò proprio in quanto “<i>il diritto di superficie si ‘costituisce’, e non si ‘trasferisce’</i>".</p><p class="text-justify">Sulla scorta di tali considerazioni la Suprema Corte aveva ritenuto di condividere l'indirizzo già espresso con sentenza n. 16495/ 2003<sup>3</sup>, resa in fattispecie riguardante la costituzione del diritto di servitù, reputandola “<i>ai fini fiscali assimilabile a quella in esame</i> [costituzione diritto di superficie, n.d.r.]”, riconducendo anche l’ipotesi di costituzione del diritto di superficie in esame nell’ambito applicativo della previsione di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, con conseguente assoggettamento all’imposta proporzionale di registro con aliquota del 9%.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">2. <i><strong>La Risposta ad interpello n. 365/2023.</strong></i></p><p class="text-justify">Nonostante il chiaro criterio interpretativo/operativo delineato dalla Suprema Corte, rispetto al diritto di superficie l’Amministrazione finanziaria – a differenza di quanto avvenuto in relazione al diritto di servitù – aveva mantenuto ferma la tesi della “assimilazione”, ribadendo la propria posizione nella Risposta ad interpello n. 365/2023.</p><p class="text-justify">Nell’ambito di tale documento, con riguardo al principio di diritto affermato dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 3461/2021 cit.– richiamata dal Notaio istante a supporto della propria soluzione interpretativa – l’Agenzia delle Entrate aveva affermato di non ritenere ostative rispetto alla propria posizione le motivazioni espresse in detta ordinanza in quanto “<i>pur concernendo una controversia in tema di tassazione di un atto di costituzione del diritto di superficie, la Suprema Corte richiama espressamente precedenti pronunce sul diritto di servitù nonché il concetto secondo cui ‘non comporta trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente’, che, come evidenziato, è peculiare del diritto di servitù come definito dagli articoli 1027 e segg. del codice civile e non degli altri diritti reali di godimento”.</i></p><p class="text-justify">Sulla scorta di tali considerazioni l’Agenzia aveva, quindi, concluso che “<i>si ritengono ancora attuali i principi di tassazione, ai fini dell'imposta di registro, resi con la citata circolare n. 18/E del 2013. Pertanto, l'atto di costituzione del diritto di superficie relativamente ai terreni agricoli in argomento è soggetto all'imposta di registro nella misura del 15 per cento, oltre che alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50 per ognuna</i>”.</p><p class="text-justify">3. <i><strong>L’ordinanza Cass. n. 27293/2024.</strong></i></p><p class="text-justify">Con la recentissima ordinanza n. 27293/2024 la Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla tassazione ai fini dell’imposta di registro degli atti costitutivi di diritti di superficie su terreni agricoli<sup>4</sup>, confermando l’applicazione dell’aliquota prevista dal primo periodo dell’art. 1, comma 1, della Tariffa, A Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 (pari all’8% nel testo applicabile <i>ratione temporis</i> al caso controverso ed al 9% secondo il testo vigente).</p><p class="text-justify">In continuità con l’indirizzo già espresso, la Suprema Corte <i>–&nbsp;</i>rammentato che <i>“In entrambe le configurazioni contemplate dall'art. 952 cod. civ., si assiste alla separazione tra la titolarità giuridica del fondo e quella della costruzione (da edificare o già esistente) </i>[che, n.d.r.]<i> non comporta, però, un frazionamento della titolarità giuridica del suolo che […] rimane in capo al concedente” –&nbsp;</i>ha ribadito che<i> “In ragione del carattere intrinsecamente temporaneo del diritto, la proprietà superficiaria deve ritenersi un diritto ontologicamente diverso da quello di piena proprietà”&nbsp;</i>e la conseguente necessità,&nbsp; ai fini del trattamento tributario, di tenere distinti gli atti traslativi da quelli costitutivi di diritti reali di godimento, considerato altresì che <i>“quando il legislatore ha voluto tassare anche gli atti di costituzione lo ha espressamente previsto<sup>5</sup></i>”<i>.</i></p><p class="text-justify">Nel confermare il proprio indirizzo, la Cassazione ha espressamente affermato la non vincolatività delle indicazioni fornite dalla prassi amministrativa<sup>6</sup>, tradizionalmente addotta dagli Uffici a supporto degli avvisi di liquidazione emessi in relazione a tale fattispecie.</p><p class="text-justify">Appare rilevante che la Cassazione, non solo abbia espressamente richiamato e confermato l’indirizzo già espresso con l’ordinanza n. 3461/2021, ma abbia di fatto considerato tale indirizzo come consolidato.</p><p class="text-justify">A fronte del ricorso proposto dall’Avvocatura, il Consigliere delegato aveva, infatti, formulato proposta di definizione accelerata ex art. 380- bis c.p.c., in ragione della manifesta infondatezza dei motivi di censura, rilevando che "<i>Il termine trasferimento contenuto nell'art. 1, della tariffa allegata al d. P. R. n. 131 del 1986 è stato adoperato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento e non può essere riferito agli atti che costituiscono diritti reali di godimento come la servitù, la quale non comporta trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente ma compressione del diritto di proprietà di questi a vantaggio di un determinato fondo dominante)</i>".&nbsp;</p><p class="text-justify">La decisione in commento smentisce, pertanto, ulteriormente la posizione reiterata nella Risposta ad interpello n. 365/2023 cit., con cui l’Amministrazione finanziaria aveva ribadito l’applicazione dell’aliquota del 15% agli atti di costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli, nonostante il Notaio rogante avesse espressamente richiamato il principio affermato dall’ord. n. 3461/2021 cit.</p><p class="text-justify">Considerata la piena conformità della decisione alla proposta del Consigliere delegato, l’Erario soccombente è stato, tra l’altro, condannato, non solo al pagamento delle spese di lite “maggiorate”, ma anche pagamento delle ulteriori somme previste dall'art. 96 commi 3 e 4 c.p.c., elemento che potrebbe favorire una valutazione in termini di abbandono del filone contenzioso da parte dell’Amministrazione finanziaria, in analogia a quanto avvenuto in relazione agli atti costitutivi di servitù<sup>7</sup>.<br>&nbsp;</p><hr><p class="text-justify"><sup>1 </sup>Risoluzione n. 92/E/2000, Circolari n. 18/E/2013 e n. 36/E/2013. Secondo la tesi dell’Agenzia, sebbene il terzo periodo dell’art. 1 cit., nel suo tenore letterale, circoscriva l’applicazione dell’aliquota del 15% agli atti aventi ad oggetto il “trasferimento” di terreni agricoli, il Legislatore avrebbe inteso operare una assimilazione tra il concetto di “trasferimento” a quello di “atto traslativo” o “traslativo e costitutivo” di diritti reali di godimento, sicché il termine “trasferimento” dovrebbe intendersi come riferito anche gli “atti costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento” espressamente indicati nel primo periodo del medesimo comma 1.</p><p class="text-justify"><sup>2 </sup>Rispetto a tale indirizzo, si era posta in linea di discontinuità la più recente Risoluzione n. 4/E del 15 gennaio 2021, che recependo l’indirizzo assunto sul punto dalla Corte di Cassazione, aveva affermato che, ai fini dell’imposta di registro, gli atti costitutivi di servitù su terreno agricolo a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali dovessero essere ricondotti nell’ambito applicativo della previsione di carattere generale di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, dichiarando di fatto superate&nbsp;le indicazioni contenute nei precedenti documenti di prassi (Cass. sent. n. 16495/2003, conf. Cass. sentt. nn. 22198/2019, 22199/2019, 22200/2019 e 22201/2019, Cass. ordd. nn. 6671/2020, 6677/2020 e 22118/2020).</p><p class="text-justify"><sup>3 </sup>Secondo cui "<i>Il termine trasferimento contenuto nel D.P.R. 131 del 1986, art. 1, della tariffa allegata è stato adoperato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento e non può essere riferito agli atti che costituiscono diritti reali di godimento come la servitù, la quale non comporta trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente ma compressione del diritto di proprietà di questi a vantaggio di un determinato fondo (dominante)"</i></p><p class="text-justify"><sup>4 </sup>In particolare, il caso deciso dalla Cassazione verteva su di un atto di costituzione del diritto di superficie su terreno agricolo finalizzato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico.</p><p><sup>5 </sup>Richiamando a titolo esemplificativo l'art. 9 comma 5 del D.P.R. 917/1986.&nbsp;</p><p class="text-justify"><sup>6 </sup>In particolare, dalla Circolare n. 36/E/2013 richiamata dall’Amministrazione ricorrente a supporto della propria impugnazione, rispetto alla quale la Suprema Corte ha rammentato “<i>che le circolari con le quali l'Agenzia delle entrate interpreti una norma tributaria, anche qualora contengano direttive agli uffici gerarchicamente subordinati, esprimono esclusivamente un parere non vincolante, oltre che per gli uffici a cui sono dirette, per il contribuente, per la stessa autorità che le ha emanate e per il giudice; pertanto, la cd. interpretazione ministeriale delle norme tributarie, sia essa contenuta in circolari o risoluzioni, non costituisce fonte di diritto, né è soggetta al controllo di legittimità esercitato dalla Corte di cassazione (ex artt. 111 Cost. e 360 c.p.c.), trattandosi non di manifestazione di attività normativa, ma di attività interna alla medesima pubblica amministrazione, destinata ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti, ma inidonea ad incidere sul rapporto tributario (S.U. n. 23031 del 2007; Cass. n. 35098/2022; Cass. 18618 /2019; Cass. n. 10195 del 2016)</i>”.</p><p><i><sup>7 </sup>Supra</i>, Risoluzione n. 4/E del 15 gennaio 2021.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Tax</category>
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 08 Nov 2024 14:30:06 +0100</pubDate>
                        <title>Le novità e l&#039;impatto del regolamento Dora</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-novita-e-limpatto-del-regolamento-dora</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/fabio-coco" target="_blank"><strong><u>Fabio Coco</u></strong></a> pubblicato su Funds People</p><p><i>Con l'aumento delle minacce informatiche, il legislatore europeo ha riconosciuto l'importanza di dotare le istituzioni finanziarie, bancarie e assicurative dell'Unione di un quadro normativo che favorisca la loro resilienza operativa digitale.</i></p><p>Il Regolamento UE 2022/2554, noto come "DORA" (Digital Operational Resilience Act), la cui applicazione dovrebbe decorrere a partire dal 17 gennaio 2025, rappresenta la più importante riforma sinora varata nel settore della sicurezza informatica nell'ambito bancario, finanziario e assicurativo. Come confermato dai suoi considerando, il crescente grado di digitalizzazione e interconnessione ha amplificato i rischi informatici in conseguenza del ruolo essenziale acquisito dai servizi ICT. Con l'aumento delle minacce informatiche e delle interruzioni operative conseguenti a incidenti di sicurezza, il legislatore europeo ha riconosciuto l'importanza di dotare le istituzioni finanziarie, bancarie e assicurative dell'Unione di un quadro normativo che favorisca la loro "resilienza operativa digitale", ossia la capacità di costruire, assicurare e riesaminare la propria integrità e affidabilità operativa, garantendo tramite i servizi ICT di fornitori terzi, la sicurezza dei sistemi informatici anche a fronte di eventuali perturbazioni. In tal senso, è cruciale che le entità finanziarie ed i loro provider di servizi ICT adottino misure adeguate e idonee per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle loro operazioni.</p><p>I pilastri principali su cui poggia la disciplina di DORA sono essenzialmente cinque:</p><p>(i) <strong>Gestione dei rischi</strong>: obbligo di mappare tutte le funzioni e le attività supportate da servizi ICT e gestirne i rischi, le minacce alla cybersecurity e le vulnerabilità, dotandosi di strutture di governance interna e formalizzando le relative policy per monitorarle.</p><p>(ii) <strong>Resilienza operativa</strong>: obbligo di prevedere un programma di test per valutare e rimediare eventuali lacune di sicurezza informatica.</p><p>(iii) <strong>Rapporti con i fornitori terzi</strong>: valutazione e monitoraggio dei rischi dei rapporti con fornitori esterni (in particolare i fornitori con cui hanno rapporti diretti e anche i subcontractors) tramite la redazione di accordi contrattuali che includano i requisiti minimi indicati nel regolamento.</p><p>(iv) <strong>Gestione degli incidenti</strong>: obbligo di informare le autorità competenti su eventuali incidenti significativi e le misure adottate per affrontarli.</p><p>(v) <strong>Meccanismi di condivisione delle informazioni</strong>: possibilità di scambio reciproco di informazioni e analisi delle minacce informatiche.</p><p><strong>Gli impatti di DORA</strong></p><p>L'impatto di DORA sulle varie tipologie di entità finanziarie non sarà lo stesso per tutti i destinatari, sia in termini di presidi di governance interna (es. aggiornamento delle policy di sicurezza informatica) sia in termini di revisione dei contratti con i fornitori di servizi ICT a supporto di funzioni essenziali o importanti.</p><p>In particolare, le banche (attesa la loro rilevanza a livello di rischio sistemico) erano già sottoposte a un framework regolamentare particolarmente avanzato in ragione del recepimento sia degli orientamenti EBA su esternalizzazione che degli orientamenti EBA sulla gestione dei rischi ICT e di sicurezza (entrambi poi richiamati e attuati nella Circolare 285) che già anticipavano alcune delle misure poi successivamente ribadite da DORA.</p><p>Insieme alle banche, anche le imprese di assicurazione, nonché SGR e gestori di FIA, sono già attualmente chiamati ad adottare una serie di presidi in caso di esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti. Per le imprese di assicurazione vi saranno impatti sulle attività da svolgere internamente per l'adeguamento e la compliance con le previsioni di DORA, anche alla luce della ormai risalente regolamentazione di settore (i.e. il Regolamento IVASS n. 38 del 2018). Le SGR, i gestori di FIA e le imprese di investimento a loro volta avranno un impatto rilevante (in termini di sforzi interni per l'adeguamento); le attuali fonti non approfondiscono e non considerano in modo esaustivo le regole di resilienza operativa digitale (si pensi al Regolamento UE 2013/231 e al Regolamento di Banca d'Italia e Consob del 5 dicembre 2019, ma anche al Regolamento UE 2017/565; anche se parzialmente, l'unica fonte che cerca di regolamentare il tema sono gli orientamenti ESMA sul cloud, applicabili peraltro solo ai servizi in cloud).</p><p>In ogni caso, ciascuna entità finanziaria dovrà innanzitutto individuare tutti i contratti riconducibili a servizi ICT prestati da fornitori terzi; tra questi si dovranno distinguere i servizi a supporto di funzioni essenziali o importanti, ossia quelle funzioni la cui interruzione o la cui esecuzione interrotta, carente o insufficiente, comprometterebbe sostanzialmente i risultati finanziari o la solidità o la continuità dei servizi e delle sue attività, o ancora il costante adempimento delle condizioni e degli obblighi inerenti alla sua autorizzazione o di altri obblighi previsti dalla normativa di settore applicabile. Successivamente, sarà necessario svolgere una gap analysis per poter correttamente valutare i rischi e le azioni da intraprendere per poter adeguare tutte le policy e le procedure interne e i contratti ai nuovi requisiti previsti dal Regolamento DORA e dai regolamenti delegati.</p><p>In tal senso, il framework DORA è ben lungi dall'essere completato e, in particolare, (i) mancano ancora la maggior parte delle norme tecniche di attuazione (c.d. RTS e ITS, si pensi ad esempio alla classificazione degli incidenti, alla gestione dei rapporti con i subfornitori, alle metodologie di notifica e reporting degli incidenti) e (ii) sarà necessaria l'emanazione di un decreto legislativo di "armonizzazione" dell'ordinamento italiano alle novità introdotte dal pacchetto DORA come previsto dall'art. 16 della legge delega n. 15/2024. Inevitabilmente, tutto ciò rende ancora più difficile questa fase di implementazione e progressivo adeguamento a questa nuova normativa "iper-tecnica".</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 06 Nov 2024 17:29:17 +0100</pubDate>
                        <title>Il sistema della logistica fra consumo di suolo e rigenerazione urbana</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-sistema-della-logistica-fra-consumo-di-suolo-e-rigenerazione-urbana</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Giovedì 7 novembre</i><br><i>Dalle 09.30 alle 11.45</i><br><i>Innovation Center, Firenze</i></p><p><strong>Rosemarie Serrato</strong> parteciperà all'evento organizzato da Urbanpromo intitolato "Leggi sul consumo di suolo," un'importante occasione di confronto e approfondimento sulle normative che regolano la gestione del territorio e il consumo di suolo in Italia.&nbsp;</p><p>L'incontro vedrà la partecipazione di esperti del settore, rappresentanti delle istituzioni e professionisti che si confronteranno sulle sfide e le opportunità legate a una gestione sostenibile e responsabile delle risorse territoriali. Si discuteranno i più recenti aggiornamenti normativi e le buone pratiche che mirano a limitare l'espansione urbana non controllata e a promuovere una pianificazione che rispetti l'ambiente e la qualità della vita.</p><p><a href="https://urbanpromo.it/2024/eventi/leggi-sul-consumo-di-suolo/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per ulteriori informazioni</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 06 Nov 2024 09:38:13 +0100</pubDate>
                        <title>Lorenzo Freddi nuovo partner dello Studio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lorenzo-freddi-nuovo-partner-dello-studio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">ADVANT Nctm è lieta di annunciare l'ingresso di <strong>Lorenzo Freddi</strong> come nuovo partner del dipartimento Corporate/M&amp;A, con l’obiettivo di arricchire le competenze dello Studio in particolare nei settori tech, infrastrutture e trasporti.&nbsp;</p><p class="text-justify"><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/lorenzo-freddi" target="_blank"><strong>Lorenzo </strong></a>porta con sé un’esperienza di 16 anni maturata presso Cleary Gottlieb Steen &amp; Hamilton LLP, dove ha sviluppato una solida competenza in ambito M&amp;A e private equity.&nbsp;</p><p class="text-justify">Nel corso della sua carriera, ha assistito clienti industriali e fondi di investimento, sia italiani che internazionali, in una vasta gamma di operazioni M&amp;A, joint venture e partnership. Il suo percorso professionale include anche una consolidata expertise in contratti commerciali e tecnologici.</p><p class="text-justify">Grazie alla sua esperienza e competenza, Lorenzo Freddi offrirà un contributo significativo alle esigenze dei clienti di ADVANT Nctm nei settori più strategici e complessi.&nbsp;</p><p class="text-justify">Con l’ingresso di Lorenzo, ADVANT Nctm conta oggi 78 partner.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 05 Nov 2024 11:33:20 +0100</pubDate>
                        <title>Italian Maritime Law Association | 125° anniversario</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/italian-maritime-law-association-125-anniversario</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Giorgio Berlingieri parteciperà al Convegno di Genova per il 125° anniversario dell'Associazione Italiana di Diritto Marittimo (AIDIM)</strong></p><p>L'evento, che si terrà a Genova il prossimo 8 novembre, sarà introdotto dai saluti istituzionali di figure di rilievo: la Presidente della Prima Sezione Civile della Corte d’Appello di Genova, Dottoressa Rosella Silvestri, in rappresentanza della Presidente della Corte, Dottoressa Elisabetta Vidali, il Presidente del Tribunale di Genova, Dottor Enrico Ravera, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Genova, Avv. Luigi Cocchi, e l’Ammiraglio Ispettore Piero Pellizzari, Direttore Marittimo della Liguria e Comandante della Capitaneria di Porto di Genova.</p><p>Il Convegno inizierà con una sessione in lingua inglese, che vedrà la partecipazione di importanti ospiti internazionali: Ann Fenech, Presidente del Comité Maritime International, Måns Jacobsson, ex Direttore degli Oil Pollution Compensation Funds e Socio Onorario dell’AIDIM, e Norman A. Martinez Gutierrez, Direttore dell’International Maritime Law Institute dell’IMO.</p><p>Seguiranno due sessioni in lingua italiana, durante le quali i Soci dell’AIDIM presenteranno interventi focalizzati su vari temi del diritto marittimo, analizzando sia l’evoluzione storica della disciplina sia gli sviluppi attuali e futuri.</p><p>Prima del Convegno si terrà un’Assemblea dell’AIDIM con all'Ordine del Giorno la nomina dei membri del Comitato Direttivo per il triennio 2025-2027.</p><p><a href="http://example.comfileadmin/advantlaw/Programma.pdf"><strong><u>Clicca qui per il programma</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Shipping and Logistics</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 05 Nov 2024 09:41:34 +0100</pubDate>
                        <title>La riforma del diritto societario della Repubblica Popolare Cinese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-riforma-del-diritto-societario-della-repubblica-popolare-cinese</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>7 novembre 2024<br>9.00-13.00</p><p><strong>Laura Formichella</strong> e <strong>Enrico Toti</strong> parteciperanno all'evento organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre e dal CSDC (Centro Studi sulla Cina e sull'Asia Orientale).</p><p>Laura sarà relatrice con un intervento dal titolo “Codice civile e Legge sulle società: il divieto di abuso della personalità giuridica”.</p><p>Enrico modera e introduce l'incontro.</p><p><a href="https://apps.uniroma3.it/ateneo/memo/files/pub_Locandina_093501d6-73bb-4427-a8ab-6b394e6e97e1.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per ulteriori informazioni</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 04 Nov 2024 15:49:32 +0100</pubDate>
                        <title>Sustainable Finance Conference</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sustainable-finance-conference</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>7 novembre 2024</i><br><i>A&amp;O Shearman, 1 Bishops Square, London, E1 6AD</i></p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/riccardo-sallustio" target="_blank"><strong><u>Riccardo Sallustio</u></strong></a> parteciperà alla conferenza organizzata da LMA (Loan Market Association) dedicata alla finanza sostenibile.</p><p>Focus dell'evento:</p><ul><li><u>Il Futuro della Finanza</u>: una discussione sulla sostenibilità e sul ruolo che la finanza svolge nel supportare le iniziative ecologiche.</li><li><u>Sostenibilità nelle Supply Chains</u>: come può la finanza promuovere la sostenibilità nella gestione delle catene di approvvigionamento?</li><li><u>Geopolitica della Sostenibilità</u>: un’analisi approfondita di come gli eventi politici globali – incluse le oltre 70 elezioni previste per il 2024 – possano influenzare gli sforzi internazionali verso la sostenibilità.</li></ul><p>Con la partecipazione di relatori di alto profilo, verranno analizzati i diversi percorsi verso una finanza sostenibile, evidenziando le molteplici vie per raggiungere gli obiettivi di “net-zero”. L'evento metterà in risalto l'importanza di strategie su misura, pensate per rispondere alle esigenze specifiche delle diverse parti interessate.</p><p><a href="https://www.lma.eu.com/events/sustainable-finance-conference-nov-2024" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per ulteriori informazioni</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>ESG</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 04 Nov 2024 10:01:30 +0100</pubDate>
                        <title>Linee Guida Nazionali VIS: le esperienze applicative di proponenti e valutatori</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/default-e58646a8bea98587d430c9c3b9d9f13e</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Mercoledì 6 novembre 2024<br>10.00-13.00<br>Fiera di Rimini, Sala Tulipano pad. B6</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/valentina-cavanna" target="_blank"><strong><u>Valentina Cavanna</u></strong></a> parteciperà all'evento organizzato da Ecomondo con focus sulle esperienze applicative delle LG VIS Nazionali elaborate dall’ISS nell’ambito della procedura VIA di opere di competenza statale, in particolare i grandi impianti di combustione.&nbsp;</p><p>Questa giornata in particolare vuole descrivere lo sviluppo e l’analisi dello studio VIS dal punto di vista del Proponente e del Valutatore per alcune opere quali i rigassificatori, le bioraffinerie e le Centrali termoelettriche.</p><p>Valentina sarà relatrice con un intervento dal titolo "Linee Guida ISS: punti di forza e criticità alla luce delle esperienze applicative.&nbsp;</p><p><a href="https://www.ecomondo.com/eventi/palinsesto-convegnistico/seminari-e-convegni/e27341935/national-hia-guidelines-application-experiences-of-proposers-and-evaluators.html" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per maggiori informazioni</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>ESG</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 31 Oct 2024 15:36:43 +0100</pubDate>
                        <title>La relazione annuale dell’AGCM: una discussione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-relazione-annuale-dellagcm-una-discussione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>6 novembre 2024<br>14.00<br>Università Bocconi</p><p>Il nostro <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/luca-toffoletti" target="_blank"><u>Luca Toffoletti</u></a> parteciperà all'evento organizzato dall'Associazione Antitrust Italiana e dall'Università Bocconi di Milano.</p><p>In particolare, l'avv. Toffoletti sarà relatore con un intervento dal titolo “Il controllo delle concentrazioni e le concentrazioni sotto-soglia”.</p><p><a href="https://www.associazioneantitrustitaliana.it/attivita/convegni/la-relazione-annuale-dellagcm-una-discussione-milano-6-novembre-2024-ore-1500/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per ulteriori informazioni</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 31 Oct 2024 15:16:45 +0100</pubDate>
                        <title>La nuova disciplina del credito al consumo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-nuova-disciplina-del-credito-al-consumo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>5 novembre 2024<br>09.30-13.30<br>Online</p><p>Il nostro team <strong>Regulatory</strong> parteciperà all'evento organizzato da <a href="https://www.paradigma.it/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Paradigma</u></a> finalizzato all’aggiornamento e al confronto sulle principali novità derivanti dalla nuova Direttiva in materia di credito al consumo (Direttiva UE n. 2023/2225 o CCD2.</p><p>Programma dell'incontro:</p><ul><li><strong>Le principali novità introdotte dalla CCD2 e il suo ambito di applicazione</strong><br>I contenuti principali della nuova Direttiva<br>Lo sviluppo del canale online<br>L’ampliamento dell’ambito di applicazione: i nuovi prodotti e le nuove soglie di valore<br>Le nuove forme di credito:il c.d. Buy Now Pay Later e le novità in tema di sconfinamenti, leasing e finanziamenti senza interessi<br><strong>Avv. Francesco Mocci</strong><br><i>ADVANT Nctm</i><br>&nbsp;</li><li><strong>La pubblicità e l’informazione precontrattuale, i contratti e la vendita abbinata/aggregata</strong><br>Gli annunci pubblicitari, gli obblighi informativi e il warning obbligatorio<br>La nuova struttura del SECCI precontrattuale e le modalità di consegna al consumatore<br>Le pratiche di commercializzazione abbinata e aggregata<br>La forma e i contenuti del contratto di credito<br>Le modifiche del contratto di credito e le modifiche del tasso debitore<br><strong>Avv. Flavio Burrai</strong><br><i>ADVANT Nctm</i><br>&nbsp;</li><li><strong>Le novità in materia di valutazione del merito creditizio</strong><br>La valutazione del merito creditizio svolta nell’interesse del consumatore<br>I fattori da considerare nella valutazione del merito creditizio<br>Le indicazioni dell’EBA negli Orientamenti in materia di loan origination and monitoring<br>Le conseguenze della violazione degli obblighi in materia di violazione del merito creditizio secondo la CGUE: la sentenza dell’11 gennaio 2024 (C‑755/22)<br>Le regole in materia di banche dati e valutazione del merito creditizio tramite ricorso a processi automatizzati<br><strong>Avv. Anna Bettoni</strong><br><i>ADVANT Nctm</i><br>&nbsp;</li><li><strong>Le novità in materia di rimborso anticipato del finanziamento</strong><br>Dalla sentenza Lexitor alla nuova disciplina della CCD2 in materia di estinzione anticipata<br>L’evoluzione della giurisprudenza nazionale ed europea a seguito della sentenza Lexitor<br>Gli impatti della sentenza Lexitor sul settore del credito immobiliare ai consumatori<br>Il panorama normativo: confronto tra normativa vigente e regole della CCD2<br><strong>Avv. Irene Gusso</strong><br><i>ADVANT Nctm</i><br>&nbsp;</li><li><strong>Le regole per impedire prassi predatorie nei confronti dei consumatori e le regole finalizzate a prevenire e contrastare il sovraindebitamento</strong><br>Le misure contenitive del costo totale del credito<br>Il divieto di consenso desunto del consumatore<br>Le misure per promuovere l’educazione finanziaria<br>Le misure di forbearance<br>Il servizio di consulenza e assistenza<br><strong>Avv. Francesco Donadei</strong><br><i>ADVANT Nctm</i><br>&nbsp;</li><li><strong>Le novità applicative e le nuove criticità in relazione ai contratti e ai crediti derivanti da credito al consumo</strong><br>Il contrasto tra opinion EBA, PSR sui nuovi servizi di pagamento, factoring e credito al consumo<br>La cartolarizzazione dei crediti derivanti da rapporti di credito al consumo, i diritti dei clienti in caso di cessione di portafogli di crediti in bonis e di crediti NPL<br>L’informativa ai debitori ceduti nella normativa di Banca d’Italia di recepimento della direttiva SMD<br><strong>Avv. Fabio Coco</strong><br><i>ADVANT Nctm</i></li></ul><p><a href="https://www.paradigma.it/iniziativa/la-nuova-disciplina-del-credito-al-consumo-2/#presentazionedf7c-7d3b" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per ulteriori informazioni</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 31 Oct 2024 09:46:43 +0100</pubDate>
                        <title>The AI battlefields - How to navigate and overcome the legal challenges</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-ai-battlefields-how-to-navigate-and-overcome-the-legal-challenges</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>The AI battlefields - How to navigate and overcome the legal challenges è il titolo del convegno IBA che si terrà a Milano il 7 e l’8 novembre presso l’Excelsior Hotel Gallia.</p><p>Organizzato dai responsabili dei comitati IBA “Intellectual Property, Communications and Technology” - tra cui <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/vittorio-noseda" target="_blank"><strong><u>Vittorio Noseda</u></strong></a> - l’evento rappresenta un’occasione unica per approfondire le questioni legali più complesse che caratterizzano i settori della tecnologia e della proprietà intellettuale.</p><p><a href="https://www.ibanet.org/conference-details/CONF2528" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Per ulteriori informazioni clicca qui</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 30 Oct 2024 13:48:44 +0100</pubDate>
                        <title>La raccolta delle Q&amp;A sul regolamento SFDR e sul regolamento delegato 2022/1288</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-raccolta-delle-qa-sul-regolamento-sfdr-e-sul-regolamento-delegato-2022-1288</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Arrivano le risposte</i>.</p><p>Articolo a cura del nostro <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/lorenzo-macchia" target="_blank"><strong><u>Lorenzo Macchia</u></strong></a> per <a href="https://www.fondiesicav.it/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Fondi &amp; Sicav</u></strong></a></p><p>Nel mese di luglio 2024 le tre autorità europee di vigilanza (Eba, Eiopa e Esma – “Esa”) hanno raccolto in un unico documento le risposte fornite dalla Commissione europea e dalle stesse autorità alle domande relative all’applicazione della normativa di cui al Regolamento (Ue) 2019/2088 (cosiddetto Regolamento Sfdr), sulla disciplina sull’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e l’applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento delegato (Ue) 2022/1288 relativo agli standard tecnici che integrano il Regolamento Sdfr con il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni sugli indicatori di sostenibilità e gli effetti negativi per quest’ultima.</p><p>La versione consolidata delle Q&amp;A fornisce chiarimenti su temi critici quali, a titolo di esempio, la definizione di investimento sostenibile, la determinazione del valore attuale degli investimenti rispetto ai fattori PAI, l’informativa sui PAI e sui prodotti finanziari.</p><p>Tra le Q&amp;A più rilevanti ricordiamo quelle che hanno come oggetto i chiarimenti sulla strutturazione dei prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche (art. 8 del Regolamento SFDR), ossia quegli strumenti che hanno come obiettivo principale gli investimenti sostenibili (art. 9 del Regolamento SFDR).</p><p><strong>Nessun obbligo particolare</strong></p><p>Le ESA precisano che il Regolamento SFDR rimane neutrale in termini di richieste normative sulla progettazione dei prodotti finanziari come articolo 8 o 9 di cui al citato regolamento. In altre parole, gli articoli richiamati non prescrivono obblighi particolari in relazione alle caratteristiche del prodotto come la composizione degli investimenti o le soglie minime di investimento, gli obiettivi di investimento ammissibili, né determinano gli stili di investimento ammissibili, gli strumenti, le strategie o le metodologie di investimento da utilizzare. Le tre autorità, inoltre, hanno colto l’occasione per includere all’interno del documento anche alcune nuove osservazioni alle domande pervenute dagli operatori del mercato.</p><p>È stato chiarito che il gestore di fondi di investimento alternativi è responsabile degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 10 del regolamento SFDR in relazione ai prodotti finanziari che offre in qualità di partecipante al mercato finanziario. A questo proposito, il gestore deve assicurare che tutte le informazioni pertinenti ai sensi dell’articolo 10 del regolamento SFDR siano rese disponibili sul proprio sito web e nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non ne avesse uno dovrà crearlo per conformarsi alla normativa sulla rendicontazione e comunicazione in ambito ESG (cfr. Q&amp;A I. 4).</p><p><strong>Un approccio look-through</strong></p><p>Si afferma, altresì, che quando un prodotto finanziario investe in altri prodotti finanziari che asseritamente effettuano investimenti sostenibili è necessario seguire un approccio di tipo “look-through”, ossia gli investimenti sottostanti devono essere esaminati e valutati per garantire la loro qualificazione come investimenti sostenibili. I partecipanti al mercato, dunque, non possono basarsi solo sulle informazioni contenute nella documentazione del fondo sottostante, ma devono assicurarsi (attraverso accurata due diligence) che gli investimenti sottostanti siano conformi ai principi espressi dall’art. 2, paragrafo 17 del Regolamento Sfdr che definisce, appunto, il concetto di “investimento sostenibile” (cfr. Q&amp;A V.22).</p><p>Inoltre, le Esa chiariscono che i beni come le auto o gli immobili detenuti tramite holding o special purpose vehicle non richiedono un controllo del rispetto di prassi di buona governance da parte delle stesse società veicolo. Tuttavia, è necessario che tale controllo sia effettuato sulle società partecipate (cfr. Q&amp;A V.27).</p><p>È fin troppo facile comprendere il forte impatto di questa raccolta e dei relativi aggiornamenti per gli operatori del mercato, che fino a oggi erano costretti a cercare i chiarimenti forniti dalle istituzioni europee tra vari e numerosi documenti, mentre grazie alle nuove Q&amp;A si trovano con un testo unico di portata sistematica ed esaustiva.</p><p>Bisogna tenere conto, in ogni caso, che le Q&amp;A oggetto di commento potrebbero essere modificate significativamente a seguito dell’esito della revisione del Regolamento SFDR da parte della Commissione europea.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 29 Oct 2024 10:11:56 +0100</pubDate>
                        <title>Marchio vs. DOP: la Corte di Cassazione rinvia il caso Salaparuta alla CGUE per chiarimenti su tutele contrastanti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/marchio-vs-dop-la-corte-di-cassazione-rinvia-il-caso-salaparuta-alla-cgue-per-chiarimenti-su-tutele-contrastanti</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/paolo-lazzarino" target="_blank"><strong><u>Paolo Lazzarino</u></strong></a></p><p><strong>Sintesi</strong></p><p>Con la sentenza n. 12563/2024, la Corte di Cassazione ha affrontato la controversia tra Duca di Salaparuta S.p.A. e il Ministero delle Politiche Agricole, oltre a diversi produttori di vino e al Consorzio di Tutela dei vini Salaparuta DOP. Duca di Salaparuta sosteneva che la registrazione del termine “Salaparuta” come DOC nazionale, avvenuta nel 2006, e come DOP europea, avvenuta nel 2009, erano in conflitto con il suo rinomato marchio "Salaparuta", il quale veniva usato per contraddistinguere i suoi vini fin dal XIX secolo. Il ricorrente sosteneva che la registrazione nazionale DOC e la registrazione europea DOP erano decettive e/o depositate in malafede. La Corte di Cassazione ha ritenuto necessario un rinvio preliminare alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (“CGUE”) per risolvere il conflitto tra marchi notori e DOP ai sensi del diritto dell'UE.</p><p><strong>Controversie legali e background dei procedimenti</strong></p><p>Nel 2016, Duca di Salaparuta citava in giudizio davanti al Tribunale di Milano diverse cantine vitivinicole che utilizzavano il segno "Salaparuta" sulle loro etichette, il Consorzio di Tutela dei vini DOP "Salaparuta" e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (l'ente che aveva concesso la registrazione della DOC nazionale).</p><p>In primo luogo, la Ricorrente sosteneva che l'uso sull’etichette da parte delle cantine convenute del segno “Salaparuta” costituisse sia una contraffazione di marchio sia un atto di concorrenza sleale. Duca di Salaparuta chiedeva inoltre che la DOP italiana, concessa nel 2006, e la successiva registrazione UE, concessa nel 2009, fossero dichiarate nulle. La ricorrente infatti sosteneva che tali denominazioni fossero decettive e/o depositate in malafede e che, in ogni caso, interferissero con i suoi marchi anteriori.</p><p>In particolare, la Ricorrente fondava la sua domanda di nullità sull'art. 43.2 del Reg. (CE) n. 479/08 – che riproduce sostanzialmente l'Art. 118 duodecies, 2, del Reg. (CE) n. 1234/07 – secondo cui “Un nome non è protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino.”</p><p>Con sentenza n. 1384/21, emessa il 16 febbraio 2021, il Tribunale di Milano accoglieva le richieste del ricorrente in punto di violazione del marchio e di concorrenza sleale. Ad avviso del Tribunale, il modo in cui il termine "Salaparuta" veniva usato sulle etichette dei convenuti avrebbe potuto trarre in inganno i consumatori sull'origine dei vini.</p><p>Tuttavia, il Tribunale di Milano respingeva la domanda di Duca di Salaparuta tesa a dichiarare la nullità della DOC nazionale e della DOP europea, poiché la disposizione invocata dal richiedente – cioè l'art. 43.2 del Reg. 43.2 (CE) n. 479/08 che stabilisce la prevalenza del marchio anteriore rinomato rispetto alla successiva DOP – non era in vigore quando, nel 2006, il segno “Salaparuta” aveva ricevuto la protezione nazionale come DOC.</p><p>Duca di Salaparuta impugnava la decisione di primo grado davanti alla Corte d'Appello di Milano. Con sentenza n. 1453/23, la Corte d'Appello respingeva l'appello e confermava la sentenza impugnata. In particolare, la Corte d'Appello sottolineava che nel caso in questione era necessario applicare la norma transitoria prevista dall'art. 51 del Regolamento (CE) n. 479/08, che stabilisce la protezione automatica nell'UE di una denominazione d’origine nazionale già protetta ai sensi del precedente regolamento.</p><p>Inoltre, la Corte d'Appello evidenziava che il segno "Salaparuta" era stato registrato come denominazione d’origine nazionale ai sensi del Reg. (CE) n. 1493/1999, che – alla lett. (b) del paragrafo 2 della sezione "F" dell'allegato VII – fondava un criterio di prevalenza della denominazione di origine sul marchio, anche se quest'ultimo era anteriore e conteneva termini identici, ferma restando la possibilità per il titolare del marchio noto di continuare ad usarlo a condizione che la registrazione del marchio fosse avvenuta almeno venticinque anni prima del riconoscimento ufficiale della denominazione geografica da parte dello Stato membro.</p><p>Il ricorrente impugnava dunque la decisione davanti alla Corte di Cassazione, la quale sospendeva il procedimento e sottoponeva alla CGUE i due seguenti quesiti:</p><ol><li>Le registrazioni DOP per denominazioni vinicole che esistevano prima del Regolamento UE 1234/2007 (poi sostituito dal Regolamento 1308/2013), come la DOP “Salaparuta” (registrata nel 2009), sono soggette alla regola che nega la protezione a una DOP/IGP se questa potrebbe indurre in errore i consumatori a causa della notorietà e reputazione di un marchio precedente? Oppure questa regola non si applica alle denominazioni che erano già protette a livello nazionale prima di ricevere un riconoscimento a livello europeo, in base al principio di certezza del diritto (come menzionato nella sentenza della Corte nella causa Bayerischer Brauerbund)?</li><li>Se le leggi precedenti (Regolamento 1493/1999) si applicano a questa situazione di fatto oggetto del presente giudizio, è possibile che le DOP successive siano invalide o perdano la protezione in virtù del principio generale di non decettività dei segni distintivi?</li></ol><p><strong>Conclusioni</strong></p><p>Questa decisione evidenzia la necessità di ulteriori chiarimenti sul modo in cui il diritto dell'UE dà priorità alle protezioni delle DOP rispetto ai marchi anteriori dotati di notorietà. Se la CGUE ritiene che i marchi anteriori notori possano invalidare le DOP successive, potrebbe costituire un precedente per altri marchi che si trovano ad affrontare conflitti simili in tutta l'UE. Le aziende con marchi notori dovrebbero monitorare attentamente le domande di DOP, soprattutto quando i nomi regionali si sovrappongono ai loro marchi.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 28 Oct 2024 11:50:36 +0100</pubDate>
                        <title>Lotta ai green claims, sfida per aziende e avvocati</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lotta-ai-green-claims-sfida-per-aziende-e-avvocati</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Sono sempre più frequenti i casi di greenwashing sanzionati dalle authority di vigilanza</i></p><p>Conquistare i consumari con campagne che esaltano qualità green dei prodotti, ma che in realtà sono poco sostenibili. L'Unione Europea ha da tempo iniziato una battaglia contro il fenomeno del greenwashing, ovvero l'uso ingannevole di affermazioni relative alla sostenibilità ambientale da parte delle aziende. Negli ultimi anni, il potere competitivo di vantare un'impronta verde ha assunto un'importanza cruciale, ma la gestione di questo tipo di comunicazioni è risultata spesso poco accurata, originando conflitti legali e reputazionali […]</p><p>[…] Il contrasto all'uso di green claim è diventato una priorità da parte della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. «L'enforcement dell'Agcm in questo campo non è una novità; l'impianto normativo si è via via affinato, di pari passo con l'inasprimento dell'apparato sanzionatorio in materia di pratiche commerciali scorrette», dice <strong>Francesco Mazzocchi</strong>, counsel area Antitrust e concorrenza di <strong>ADVANT Nctm</strong>.&nbsp;</p><p>«Oggi, le imprese responsabili di green claim ingannevoli rischiano di subire sanzioni fino a 10 milioni di euro e, se la pratica ha valenza transfrontaliera, fino al 4% del fatturato. Le istruttorie avviate dall'Agcm non sono ancora moltissime, ma l'attività si è rivolta ai settori più diversi (energetico, alimentare, automotive, beni di consumo) ed è facile prevedere un incremento dei casi nei mesi a venire. La compliance è diventata, quindi, fondamentale per reggere il passo di una normativa sempre più stringente, in linea con gli obiettivi europei. Da citare, in questo senso, la direttiva 2024/825/UE sulla Responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde — in via di recepimento in Italia - e la proposta della Commissione europea di direttiva sui green claim del marzo 2023 diretta ad introdurre obblighi di attestazione e certificazione da parte di soggetti terzi indipendenti dei green claim delle imprese, nonché nuove prescrizioni in tema di sistemi di etichettatura e marchi ambientali». […]</p><p><i>Articolo integrale sull'edizione odierna di Italia Oggi Sette.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 25 Oct 2024 11:06:08 +0200</pubDate>
                        <title>Italian Energy Day 2024</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/italian-energy-day-2024</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Martedì 29 ottobre 2024<br>08.30 - 19.30<br>NH Collection Milano Citylife, Via Bartolomeo Colleoni 14, Milano</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/piero-vigano" target="_blank"><strong><u>Piero Viganò</u></strong></a> parteciperà all'Italian Energy Day 2024, evento chiave per il settore energetico organizzato da Montel Group.&nbsp;</p><p>La conferenza riunirà professionisti ed esperti del settore per discutere sulle sfide e le opportunità del mercato energetico italiano, con focus su strategie innovative e sostenibili.</p><p>In particolare, Piero interverrà durante il panel dedicato all'energia nucleare.</p><p><a href="https://montelgroup.com/resources/events/italian-energy-day-2024?tab=program" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per il programma completo dell'evento</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 25 Oct 2024 09:37:43 +0200</pubDate>
                        <title>Offshore Wind Revolution</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/offshore-wind-revolution</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>25 ottobre 2024<br>Marina Convention Center, via Filippo Patti 30<br>Palermo, Italia</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/alberto-rossi" target="_blank"><strong><u>Alberto Rossi</u></strong></a><strong> </strong>sarà relatore all’evento "<i>Offshore wind revolution. Building the industry and getting the ports ready</i>" promosso dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale e Magellan Circle (azienda parte integrante di Circle Group), dedicato alla produzione di energia eolica offshore.</p><p>In particolare, Alberto Rossi interverrà durante il panel &nbsp;"Pianificazione e strumenti normativi in Italia: stato dell’arte e criticità”.</p><p>→ <a href="https://events.magellancircle.eu/wp-content/uploads/2024/10/OWR2024_Agenda_19.10.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><i><u>Agenda</u></i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Shipping and Logistics</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 23 Oct 2024 14:43:00 +0200</pubDate>
                        <title>Dalla polizza alle partnership: come proteggersi dai nuovi rischi cyber?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dalla-polizza-alle-partnership-come-proteggersi-dai-nuovi-rischi-cyber</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Martedì 29 ottobre 2024<br>09.30-10.30</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/paolo-gallarati" target="_blank"><u>Paolo Gallarati</u></a> e <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/giulio-uras" target="_blank"><u>Giulio Uras</u></a> parteciperanno al webinar organizzato da ANRA (Associazione Nazionale del Risk Manager e Responsabili Assicurazioni Aziendali) in collaborazione con QBE Italia.&nbsp;</p><p>Durante l'evento, dedicato al settore assicurativo con focus sugli attacchi informatici, verrà presentato QCyberProtect, la nuova proposta di QBE con servizio di incident respons management grazie alla partnership con il nostro Studio.</p><p><a href="https://www.anra.it/article/3977/dalla-polizza-alle-partnership-come-proteggersi-dai-nuovi-rischi-cyber" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Per ulteriori informazioni clicca qui</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 23 Oct 2024 10:53:06 +0200</pubDate>
                        <title>Il &quot;sale and lease back&quot; nel mercato immobiliare</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-sale-and-lease-back-nel-mercato-immobiliare</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Articolo a cura di <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/luigi-croce" target="_blank"><strong><u>Luigi Croce</u></strong></a> e <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/mara-del-giudice" target="_blank"><strong><u>Mara del Giudice</u></strong></a></p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">Da tempo nella prassi <i>real estate</i> si assiste alla diffusione di operazioni commerciali di c.d. “<i>sale and lease back</i>” in cui, tipicamente, <strong>un’impresa vende dietro corrispettivo un bene strumentale</strong> <strong>ad un operatore di mercato che – divenutone proprietario – lo concede in locazione al venditore stesso dietro pagamento di un canone</strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il venditore può talvolta riservarsi la <strong>facoltà, alla scadenza del rapporto&nbsp;</strong>di <strong>riacquistare</strong> la proprietà del bene con il pagamento di un prezzo eventualmente predeterminato, ovvero di <strong>prorogare/rinnovare</strong> il godimento continuando a pagare i canoni per un ulteriore periodo, o ancora di <strong>riconsegnare</strong> definitivamente il bene al concedente.</p><p class="text-justify"><strong>Obiettivo </strong>dell’operazione è normalmente una <strong>flessibilità operativa</strong> - e <strong>liquidità immediata</strong> - per l’impresa venditrice che utilizza il bene strumentale <strong>non dovendo però sopportare rischi, oneri e costi fissi </strong>(a seconda del tipo di contratto che le parti decidono di sottoscrivere) che derivano dall’esserne proprietari. In tal modo, l’impresa potrà concentrarsi maggiormente sugli aspetti strategici del proprio <i>business</i> e non sugli aspetti propriamente “immobiliari”.</p><p class="text-justify">Con la recentissima pronuncia in commento, la Corte di Cassazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a> torna a pronunciarsi sul tema della validità del contratto di <i>sale and lease back</i> in rapporto al divieto di patto commissorio.&nbsp;</p><p class="text-justify">Lo scopo di questo sintetico contributo è dunque quello di <strong>fugare dubbi relativi a potenziali profili di rischio o campanelli d’allarme per l’operatore del mercato immobiliare</strong>.</p><p class="text-justify">Di fatto, il rischio di dar vita a un contratto di <i>sale and lease back</i> invalido (nullo per illiceità della causa – 1344 c.c.), non parrebbe sussistere in relazione alla fattispecie usualmente posta in essere dagli operatori del mercato immobiliare.</p><p class="text-justify">La giurisprudenza (anche molto recente) della Suprema Corte ha enucleato specifici <strong>presupposti essenziali</strong> (da valutare caso per caso e non contestabili in sede di scrutinio di legittimità se adeguatamente motivati) per poter considerare invalido il contratto di <i>sale and lease back</i> alla luce del divieto di patto commissorio, in particolare:</p><ol><li><p class="text-justify"><span>la sussistenza di una <u>situazione di credito preesistente/contestuale della società acquirente/concedente</u> del bene nei confronti dell’utilizzatrice, già proprietaria del bene stesso;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l'esistenza di <u>condizioni di difficoltà economica della venditrice</u> che inducano a sospettare di un approfittamento dell’acquirente-concedente;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la <u>sproporzione</u> tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente.</span></p></li></ol><p class="text-justify">Normalmente, guardando alla prassi del mercato <i>real estate</i>, tali operazioni vengono – come anticipato – poste in essere per scopi strategici e da soggetti strutturati (non certo in un momento critico del business), in assenza di preesistenti situazioni di credito-debito tra impresa venditrice e operatore del mercato finanziario (acquirente) e, in presenza di un allineamento, normalmente certificato da un valutatore, tra il valore del bene trasferito e il corrispettivo versato dall’acquirente dal momento che il prezzo viene quantificato all’esito di perizie di stima condotte da soggetti esperti a ciò preposti.</p><p class="text-justify">Pertanto, il <i>sale and lease back</i> si conferma essere uno <strong>strumento efficiente e </strong><i><strong>safe </strong></i>per le imprese che intendano realizzare operazioni come quelle sopra enucleate.</p><hr><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a>Cass. Civ. sez. III, 7 ottobre 2024, n. 26225.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 23 Oct 2024 10:02:42 +0200</pubDate>
                        <title>Pignorabilità delle polizze vita: ancora criticità sulle unit</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pignorabilita-delle-polizze-vita-ancora-criticita-sulle-unit</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Per le polizze di puro rischio che non garantiscono neppure parzialmente il capitale investito la Suprema Corte ritiene che il prodotto non abbia caratteristiche previdenziali e sia quindi pignorabile.</i></p><p>Con la recente sentenza n. 1294 del 15 luglio 2024 la <strong>Corte di Appello di Firenze </strong>(qui l’articolo) si è pronunciata sulla impignorabilità di una polizza vita rientrante nel ramo I del Codice delle Assicurazioni Private.</p><p>Riformando integralmente la sentenza di primo grado del <strong>Tribunale di Pistoia</strong>, che aveva dichiarato la pignorabilità della polizza e l’inefficacia ex art. 44 della legge fallimentare del pagamento della prestazione al beneficiario poi fallito, la Corte di Appello di Firenze ha sancito a chiare lettere che si trattava di una polizza vita tradizionale di <strong>ramo I a gestione separata</strong>, con affermazione della sua impignorabilità ex art. 1923 c.c. e conseguente esclusione dai beni compresi nell’attivo fallimentare.</p><p>Articolo a cura di <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/benedetta-musco-carbonaro" target="_blank"><u>Benedetta Musco Carbonaro</u></a></p><p><a href="https://citywire.com/it/news/pignorabilit%C3%A0-delle-polizze-vita-ancora-criticit%C3%A0-sulle-unit/a2452565" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per il documento integrale</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 22 Oct 2024 14:19:37 +0200</pubDate>
                        <title>Sanzioni, più dialogo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sanzioni-piu-dialogo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Introdotto un nuovo strumento che delinea le procedure di competenza della Consob. Contemplata la possibilità di definire il procedimento tramite accordi negoziali.</i></p><p>La legge Capitali (5 marzo 2024) ha introdotto una serie di interessanti novità, volte a favorire la raccolta di capitali sul mercato attraverso la rimozione di vincoli normativi e operativi.&nbsp;</p><p>È quindi nell'<strong>ottica di una maggiore efficienza </strong>e di un miglior funzionamento del mercato che vanno lette anche le novità apportate al sistema sanzionatorio di competenza dell'Autorità di vigilanza.&nbsp;</p><p>In particolare, il legislatore italiano ha introdotto uno strumento innovativo di definizione delle procedure sanzionatorie promosse dalla Consob, attraverso l'inserimento di un nuovo titolo con un solo articolo ad hoc (il 196 - ter, appunto) all'interno del testo unico sulla finanza (Tuf).&nbsp;</p><p>Tale disposizione contempla la possibilità (auspicata, per la verità, dagli addetti ai lavori da oltre un decennio) di definire il procedimento sanzionatorio tramite accordi negoziali, evitando così l'irrogazione della sanzione.</p><p>A cura di<strong> </strong><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/paolo-sobrini" target="_blank"><strong><u>Paolo Sobrini</u></strong></a></p><p><i>Articolo completo sul numero di Ottobre di Private - Magazine del Private Banking</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 21 Oct 2024 11:07:34 +0200</pubDate>
                        <title>Focus Lavoro | Ottobre 2024</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/focus-lavoro-ottobre-2024</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il seguente documento, a cura del nostro dipartimento di Lavoro, offre un'analisi approfondita delle principali novità in materia di diritto del lavoro, concentrandosi su aggiornamenti giurisprudenziali e normativi di rilevanza per i professionisti del settore.</p><p>Attraverso una serie di brevi articoli, vengono affrontate tematiche centrali come i licenziamenti, le nuove tutele per i lavoratori, le regolamentazioni sul welfare aziendale e le modifiche recenti alla normativa in materia di esternalizzazioni illecite.</p><p>L'obiettivo è fornire una sintesi chiara e aggiornata dei principali cambiamenti legislativi, mettendo in luce le interpretazioni più recenti dei tribunali e le tendenze emergenti nel panorama legislativo.</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/Focus_Lavoro.pdf" target="_blank"><strong><u>Focus lavoro | Ottobre 2024</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 16:48:32 +0200</pubDate>
                        <title>Le concessioni balneari: situazione normativa e prospettive</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-concessioni-balneari-situazione-normativa-e-prospettive</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Francesco Follieri </strong>sarà relatore all'evento organizzato dal dipartimento di giurisprudenza e il CeSAT dell'Università di Genova.&nbsp;</p><p>In particolare, Francesco parteciperà con un intervento dal titolo “Le più recenti innovazioni legislative”.</p><p><a href="http://example.comfileadmin/nctm/PDF/Locandina_def_Balneari_23_ottobre_2024.pdf"><u>Clicca qui per maggiori informazioni</u></a></p><p>Mercoledì 23 ottobre 2024<br>10.45-17.30<br>Polo Universitario di Imperia dell'Università degli Studi Genova, Via Nizza 8, Imperia</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 11:39:48 +0200</pubDate>
                        <title>Arretrare per Avanzare. Accorgimenti e Tecniche di Negoziazione con Controparti Cinesi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/arretrare-per-avanzare-accorgimenti-e-tecniche-di-negoziazione-con-controparti-cinesi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Giovedì 24 ottobre<br>Dalle ore 10.00<br>Videoconferenza</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/carlo-geremia" target="_blank"><strong><u>Carlo Geremia</u></strong></a> parteciperà all'evento organizzato dall'IMIT (Italian Managers for International Trade) dedicato agli strumenti e tecniche nella negoziazione con controparti cinesi.&nbsp;</p><p>Programma:</p><p>1. Conoscere la controparte cinese</p><ul><li>Tipologia societaria</li><li>Differenze geografiche</li><li>Ruolo/posizione nella gerarchia dell'interlocutore</li><li>Contesto economico</li></ul><p>2. Come noi italiani siamo percepiti (e spesso non compresi) e aspetti economici e culturali</p><p>3. Negoziazione e comunicazione:</p><ul><li>Differenze culturali: Utopia o realtà</li><li>Importanza e fraintendimenti linguistici: equivoci</li></ul><p>4. Tecniche di negoziazione e i risultati (documentali contrattuali): esempi e accorgimenti</p><p><a href="https://www.assimit.it/formazione-e-eventi/formazione/arretrare-per-avanzare-accorgimenti-e-tecniche-di-negoziazione-con-controparti-cinesi.kl" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per iscrizione all'evento</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 17 Oct 2024 14:13:00 +0200</pubDate>
                        <title>30° convegno RIB - Assigeco</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/30-convegno-rib-assigeco</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Venerdì 18 ottobre 2024<br>11.30 - 12.30</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/antonia-di-bella" target="_blank"><u>Antonia Di Bella</u></a> parteciperà al 30° convegno RIB - Assigeco, incontro dedicato al mondo assicurativo, riassicurativo e bancario.&nbsp;</p><p>Focus di questa edizione: “Il filo rosso che unisce: Coperture assicurative Cat Nat, Assorbimenti di capitale per rischi climatici e relativa erogazione del credito, Cat Bond vs Riass”.</p><p>In particolare, Antonia parlerà di Nat Cat: la rappresentazione in bilancio e gli impatti sul solvency ratio.</p><p><a href="https://www.eventirib.it/event/30deg-convegno-rib-assigeco-210/register" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Per ulteriori informazioni clicca qui</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 17 Oct 2024 10:58:41 +0200</pubDate>
                        <title>Collocamento Polizze: nessun obbligo di contratto scritto nel pre-MiFID</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/collocamento-polizze-nessun-obbligo-di-contratto-scritto-nel-pre-mifid</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Articolo a cura di </strong><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/benedetta-musco-carbonaro" target="_blank"><strong><u>Benedetta Musco Carbonaro</u></strong></a></p><p>Con l'ordinanza dell'8 marzo 2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione del servizio prestato dall'intermediario finanziario quando distribuisce polizze e degli obblighi formali che da ciò conseguivano nel regime normativo precedente all'introduzione della direttiva MiFID.&nbsp;</p><p>Il contenzioso riguardava diverse polizze distribuite da una banca tra gennaio e febbraio del 2007, di cui gli attori avevano invocato la presunta nullità in conseguenza dell'assenza di un contratto di collocamento concluso per iscritto con i clienti che avevano sottoscritto le polizze, e quindi per violazione dell'obbligo di forma scritta dei contratti per la prestazione dei servizi di investimento previsto dall'art. 23 del TUF.</p><p><a href="https://www.aziendabanca.it/rivista-online/aziendabanca-296" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Articolo integrale sull'edizione del 16 ottobre 2024 di Azienda Banca</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 15 Oct 2024 17:44:00 +0200</pubDate>
                        <title>应对欧盟新网络和信息系统安全指令2：企业需知</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/%E5%BA%94%E5%AF%B9%E6%AC%A7%E7%9B%9F%E6%96%B0%E7%BD%91%E7%BB%9C%E5%92%8C%E4%BF%A1%E6%81%AF%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%8C%87%E4%BB%A42%E4%BC%81%E4%B8%9A%E9%9C%80%E7%9F%A5</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>为应对日益增长的针对各行业企业的网络攻击，欧盟出台了《网络和信息系统安全指令2》（NIS2），旨在加强欧盟范围内的网络安全韧性。作为欧盟更广泛的数字战略的一部分，NIS2为关键行业的企业设定了新的义务，要求其加强网络和信息系统安全，以更好地抵御网络威胁和漏洞。该指令对于在欧洲开展业务的中国企业尤为重要，因为NIS2合规不仅有助于避免处罚，而且能确保企业在日益动荡的数字环境中保持业务安全。以下是您需要了解的内容。</p><p><strong>NIS2是什么？</strong></p><p>NIS2旨在加强诸如能源、医疗保健和数字基础设施等关键行业企业的网络安全。该指令要求企业对其网络和信息系统的安全性负有管理责任，及时报告重大安全事件，并解决整个运营过程中的漏洞。同时该指令还强调供应链的安全性和问责制，确保企业采取积极措施管理各个层面的网络风险。对于在欧洲运营的中国企业而言，遵守NIS2对于维护网络安全和达到欧盟标准至关重要。</p><p><strong>谁需要遵守？</strong></p><p>从2024年10月起，NIS2将适用于欧盟范围内的众多企业。被归类为中型及以上（年收入超过1,000万欧元且员工人数超过50人）且属于基本（必要）或重要实体的企业必须遵守NIS2：</p><ul><li><span>基本（必要）实体：这些企业属于能源、医疗保健、交通、供水、银行和数字基础设施等极其关键的行业。由于这些行业在社会中扮演着重要角色，因此这些企业必须遵守更严格的安全要求并受到更严格的监管。</span></li><li><span>重要实体：这些企业包括食品生产、废物管理、邮政服务和关键产品制造等行业。虽然这些企业同样重要，但与关键实体相比，合规要求略低。</span></li></ul><p>此外，无论规模大小，企业符合以下条件也必须遵守规定：</p><ul><li><span>提供公共电子通信网络、信托服务、域名注册或域名服务。</span></li><li><span>被欧盟成员国认定为关键公共管理机构。</span></li><li><span>被认定为欧盟标准下的关键实体。</span></li></ul><p>值得注意的是，在欧盟境内提供服务的非欧盟公司如果符合规定标准，也需要遵守NIS2。</p><p><strong>企业的新责任</strong></p><p>NIS2为企业引入了一些新责任，扩展了先前的《网络和信息系统安全指令》（NIS）：</p><ol><li><span><strong>风险管理</strong>：企业必须实施全面的风险管理措施，包括评估其网络和信息系统中的漏洞。这意味着企业必须定期识别潜在的网络威胁，并采取有效的安全措施应对风险。</span></li><li><span><strong>事故报告</strong>：企业必须在更严格的时间范围内报告重大网络安全事故——发现事故后24小时内报告预警，72小时内报告详细情况，并在事故报告后一个月内提交最终报告。快速报告旨在加快响应和协调速度，以减轻损失。</span></li><li><span><strong>供应链安全</strong>：NIS2对整个供应链的安全提出了新的要求。企业必须确保其第三方供应商和合作伙伴遵守相同的网络安全标准，积极管理其运营中的风险。</span></li><li><span><strong>治理和问责</strong>：NIS2要求企业在管理层指定负责监督网络安全工作的负责人。高级管理层必须确保遵守指令，建立更高水平的问责制。</span></li><li><span><strong>标准和认证体系的适用</strong>：NIS2鼓励企业采用欧洲和国际标准，并使用欧洲网络安全认证体系来加强其网络安全措施。</span></li></ol><p><strong>不合规的处罚</strong></p><p>欧盟成员国将指定监管机构来监控合规情况。处罚可能包括：</p><ul><li><span><strong>&nbsp;罚款</strong>：基本（必要）实体最高罚款可达全球营业额的2%或1000万欧元，重要实体最高罚款可达全球营业额的1.4%或700万欧元：无论金额多少，这一巨额罚款都强调了稳健网络安全实践的重要性。</span></li><li><span><strong>公开谴责</strong>：不合规的公司可能面临公开曝光，声誉损失，并可能失去客户和合作伙伴的信任。</span></li><li><span><strong>暂停业务活动</strong>：在严重情况下，企业可能被要求停止某些业务，特别是关系到危害网络和信息安全的行为。</span></li></ul><p>这些处罚展现了欧盟在网络安全问题上的坚决态度，要求企业必须将保护系统安全、抵御网络威胁作为优先事项。</p><p><strong>中国海外企业如何准备NIS2合规：</strong></p><p>在欧洲运营的中国企业应尽早准备，以确保在NIS2生效时能够满足相关要求。以下是一些基本的准备步骤：</p><ol><li><span><strong>评估合规性</strong>：根据企业的规模和行业特点，判断您的企业是否需要遵守NIS2的规定。这包括评估员工人数和全球营业额。</span></li><li><span><strong>更新网络安全政策</strong>：使您现有的网络安全政策符合NIS2的要求。进行差距分析，找出当前做法可能不符合指令标准的领域。</span></li><li><span><strong>修订业务战略</strong>：确保您的业务战略涵盖网络安全措施和风险管理，这可能需要制定新的事故报告机制和供应链安全协议。</span></li><li><span><strong>与利益相关者合作</strong>：与供应商、合作伙伴和其他利益相关者沟通，确保他们了解新的要求，并准备共同遵守规定。</span></li><li><span><strong>实施培训计划</strong>：向员工和合作伙伴普及NIS2的要求和网络安全最佳实践，确保所有相关人员都清楚自己在合规性方面的责任。</span></li><li><span><strong>监控和报告</strong>：建立有效的监控系统，跟踪合规性进展，并定期发布报告。透明度有助于建立信任，并展示企业对网络安全的承诺。</span></li></ol><p><strong>结论</strong></p><p>NIS2为在欧洲运营的中国企业带来了挑战和机遇。虽然合规要求企业付出巨大努力来加强网络安全性，但同时也为企业提供了在竞争激烈的市场中增强声誉和提高运营灵活性的机会，最终有助于在全球范围内营造安全、可信的数字环境。通过现在采取积极措施，中国企业不仅可以避免处罚，还可以将自己定位为网络安全领域的领导者，从而支持企业的长期发展和成功。</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>中国业务部</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 15 Oct 2024 12:22:00 +0200</pubDate>
                        <title>AML Package - VI Direttiva Antiriciclaggio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/aml-package-vi-direttiva-antiriciclaggio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>22 ottobre 2024<br>Dalle 09.30-18.00</p><p>Il nostro team <strong>Regulatory</strong> parteciperà all'evento organizzato da <a href="https://www.paradigma.it/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Paradigma</u></a> con focus sull'AML Package, recentemente pubblicato in G.U. dell'Unione Europea, recante il pacchetto di riforma della disciplina dell'antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo.</p><p>In particolare, l'incontro verterà su:</p><ul><li>La struttura dell'AML Package e le varie fasi di implementazione a livello nazionale</li><li>L'Anti-Money Laudering Authority (AMLA)</li><li>Il nuovo Regolamento AML</li><li>L'adeguata verifica a distanza (Orientamenti EBA in materia di remote onboarding)</li><li>Le novità in tema di segnalazioni di operazioni sospette (SOS)</li><li>Le novità in materia di beni di lusso e di società di calcio</li></ul><p>Interverranno, per il nostro Studio:</p><ul><li><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/fabio-coco" target="_blank"><u>Fabio Coco</u></a>, Partner</li><li><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/francesco-mocci" target="_blank"><u>Francesco Mocci</u></a>, Partner</li><li><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/lorenzo-macchia" target="_blank"><u>Lorenzo Macchia</u></a>, Counsel</li><li><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/loris-cottoni" target="_blank"><u>Loris Cottoni</u></a>, Associate</li><li><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/francesco-donadei" target="_blank"><u>Francesco Donadei</u></a>, Associate</li><li><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/jessica-facchini" target="_blank"><u>Jessica Facchini</u></a>, Associate</li><li><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/paolo-sobrini" target="_blank"><u>Paolo Sobrini</u></a>, Associate</li></ul><p><a href="https://www.paradigma.it/iniziativa/aml-package/#programmadf7c-7d3b" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Per ulteriori informazioni clicca qui</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 14 Oct 2024 16:25:43 +0200</pubDate>
                        <title>Dialoghi con Alberto Mazzoni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dialoghi-con-alberto-mazzoni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Venerdì 18 ottobre<br>Aula Pio XI, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/alberto-toffoletto" target="_blank"><strong><u>Alberto Toffoletto</u></strong></a><strong> </strong>parteciperà all'incontro organizzato dal dipartimento di diritto privato e pubblico dell'economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore con un intervento dal titolo “La nozione di impresa nel diritto antitrust e gli sviluppi recenti”.</p><p><a href="https://www.unicatt.it/eventi/ateneo/milano/2024/dialoghi-con-alberto-mazzoni.html" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per ulteriori informazioni</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 14 Oct 2024 15:31:45 +0200</pubDate>
                        <title>Novità legislative giurisprudenziali in materia di arbitrato internazionale, tra Helvetia e Bel Paese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/novita-legislative-giurisprudenziali-in-materia-di-arbitrato-internazionale-tra-helvetia-e-bel-paese</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Giovedì 17 ottobre<br>17.00-20.00</p><p><a href="https://swissarbitration.glueup.com/event/asa-local-group-gasi-aia-e-arbit-119726/home.html" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Angelo Anglani</u></strong></a> parteciperà all'evento organizzato da GASI (Gruppo ASA della Svizzera Italiana), AIA (Associazione italiana per l'arbitrato) e Arbit (Italian Forum for arbitration and ADR) con focus sulle novità legislative giurisprudenziali in materia di arbitrato internazionale.&nbsp;</p><p>L'incontro si svolgerà presso l'Hotel Pestalozzi, Piazza Indipendenza 9, Lugano (Svizzera)</p><p><a href="https://swissarbitration.glueup.com/event/asa-local-group-gasi-aia-e-arbit-119726/home.html" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per maggiori informazioni</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 14 Oct 2024 11:01:41 +0200</pubDate>
                        <title>Risparmio, l&#039;importanza di scegliere (bene) i consulenti: tutti i costi e le opportunità</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/risparmio-limportanza-di-scegliere-bene-i-consulenti-tutti-i-costi-e-le-opportunita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Affidarsi a un professionista per investire i risparmi (anche pochi) può mettere al riparo da brutte esperienze e massimizzare i guadagni: ecco il panorama dei modelli di servizio utilizzati sul nostro mercato e delle spese. In attesa di ulteriori evoluzioni delle normative europee. E di nuovi sviluppi portati dalla tecnologia.</i></p><p><strong>Le strategie per convincere i risparmiatori</strong></p><p>Investire senza averne le competenze equivale a prendersi cura della propria salute rinunciando al medico: il rischio di fare danni è elevato. Soprattutto se il quadro clinico è complesso: bisogna pensare non solo agli investimenti, ma anche a costruire una pensione di scorta, proteggersi dai rischi. Non è al riparo neppure chi sta fermo, parcheggia la liquidità sul conto corrente, per paura di sbagliare. Tra le motivazioni che disincentivano i risparmiatori a rivolgersi a un professionista – dice un altro rapporto Consob – c’è la percezione di costi elevati. Ma si tratta di è un quadro in evoluzione. Con la Retail investment strategy l’Europa sta provando a ridisegnare il settore della consulenza finanziaria, partendo da due pilastri:<strong> </strong>garantire un rapporto qualità-costi ragionevole, più trasparenza e un servizio che tuteli il migliore interesse del cliente privato. Siamo alle battute finali del lungo iter di approvazione, che ha visto annacquare l’impianto originario. «È difficile immaginare la pubblicazione della direttiva prima del secondo trimestre 2025», segnala <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/francesco-mocci" target="_blank"><strong><u>Francesco Mocci</u></strong></a>, partner di ADVANT Nctm.</p><p><a href="https://www.corriere.it/economia/risparmio/cards/risparmio-l-importanza-di-scegliere-bene-i-consulenti-tutti-i-costi-e-le-opportunita/le-strategie-per-convincere-i-risparmiatori.shtml" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per l'articolo integrale</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 11 Oct 2024 16:10:36 +0200</pubDate>
                        <title>RE ITALY 2024</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/re-italy-2024</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Mercoledì 16 ottobre<br>Piazza Affari 6, Milano<br>&nbsp;</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/marco-antonio-monaco" target="_blank"><strong><u>Marco Monaco</u></strong></a><strong> </strong>parteciperà alla 24° edizione di RE Italy, la convention annuale del Real Estate organizzata da Monitorimmobiliare e Monitor Legale.&nbsp;</p><p>Durante l'evento, che si terrà presso Borsa Italiana, i principali player del mercato si confronteranno sullo stato dell'arte e la crescita del settore nel nostro Paese.</p><p>In particolare, l'avv. Monaco interverrà come speaker durante il panel dedicato al codice degli appalti</p><p><a href="https://www.monitorimmobiliare.it/reitaly/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Per ulteriori informazioni clicca qui</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 10 Oct 2024 16:35:44 +0200</pubDate>
                        <title>ITHIC - Italian Hospitality Investment Conference 2024</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ithic-italian-hospitality-investment-conference</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>17 e 18 ottobre 2024</strong><br><strong>Hotel Villa Pamphili, Roma</strong></p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/bruno-fondacaro" target="_blank"><u>Bruno Fondacaro</u></a> parteciperà come speaker all'ITHIC, evento annuale dedicato agli investimenti nel settore dell'hospitality.</p><p>La conferenza, che si svolgerà nella splendida cornice dell'Hotel Villa Pamphili, a Roma, riunisce esperti del settore alberghiero, consulenti e professionisti del real estate per analizzare le opportunità del mercato, le tendenze emergenti e le strategie di crescita.</p><p>Tema di quest'anno: “Showing You the Future”.</p><p><br><a href="https://www.ithic.it/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Per ulteriori informazioni clicca qui</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 09 Oct 2024 15:00:59 +0200</pubDate>
                        <title>Il nuovo Regolamento Antiriciclaggio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-nuovo-regolamento-antiriciclaggio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>11 ottobre 2024</strong><br><strong>09.00 - 17.00</strong></p><p><strong>Danilo Quattrocchi sarà docente al webinar sul nuovo regolamento antiriciclaggio</strong>, organizzato da Diritto Bancario.&nbsp;</p><p>L'evento si concentrerà sul nuovo quadro normativo delineato dall'"AML Package" e le sue implicazioni per gli operatori del settore.&nbsp;</p><p>Il webinar offrirà un'analisi approfondita delle novità legislative e del loro impatto sulle imprese, con particolare attenzione agli obblighi di comunicazione e ai nuovi requisiti di compliance.</p><p>In particolare:</p><ul><li>I presupposti del processo e le misure di adeguata verifica</li><li>Misure specifiche di adeguata verifica</li><li>La raccolta e tenuta delle informazioni</li><li>Le novità in materia di titolare effettivo</li><li>La chiusura del processo e le eventuali segnalazioni di operazioni sospette (SOS)</li></ul><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/il-nuovo-regolamento-antiriciclaggio/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per maggiori informazioni</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 09 Oct 2024 09:18:48 +0200</pubDate>
                        <title>Le novità del 2024 su AML/CFT: evoluzioni a livello europeo e nazionale </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-novita-del-2024-su-aml-cft-evoluzioni-a-livello-europeo-e-nazionale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>11 e 12 ottobre 2024<br>Live Webinar</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/fabio-coco" target="_blank"><strong><u>Fabio Coco</u></strong></a> parteciperà a un importante webinar dedicato all'approfondimento del nuovo "AML Package", pubblicato il 19 giugno scorso nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Questo pacchetto di riforme antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo include la VI Direttiva Antiriciclaggio, un regolamento (Single Rulebook) che introduce nuovi requisiti di due diligence e un limite ai pagamenti in contanti, e l'istituzione dell'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA), che sarà operativa dal 2025.</p><p>Il webinar offrirà l'opportunità di fare il punto sulle novità del pacchetto AML e sull'implementazione a livello nazionale, con aggiornamenti sia per l'antiriciclaggio che per il contrasto al finanziamento del terrorismo.</p><p><a href="https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/academy/corsi-open/corso-aml2024.htm" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Per ulteriori informazioni clicca qui</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 07 Oct 2024 09:36:53 +0200</pubDate>
                        <title>Eba chiama all&#039;azione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/eba-chiama-allazione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>L'autorità europea invita le banche ad adottare misure di inclusione finanziaria. Nuova disciplina anche per i consulenti in merito a sospetti di riciclaggio.</i></p><p>A cura di <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/lorenzo-macchia" target="_blank"><strong><u>Lorenzo Macchia</u></strong></a>.</p><p>Con il termine de-risking si fa riferimento alla pratica invalsa soprattutto tra gli intermediari bancari di rifiutare o interrompere rapporti con i singoli clienti o intere categorie di clienti ritenuti ad alto rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo.</p><p><strong>Mancato accesso ai servizi</strong></p><p>Questa pratica può condurre a un mancato, quanto dannoso, accesso da parte della clientela a prodotti e servizi finanziari di base, condizione essenziale per la partecipazione alla vita economica e sociale, senza considerare, poi, che i soggetti che subiscono pratiche di de-risking potrebbero ricorrere al cosiddetto shadow banking system, con le conseguenti quanto inevitabili criticità del caso.&nbsp;</p><p>Sulla base di tali presupposti, l’Eba ha invitato le autorità competenti degli Stati membri a sostenere gli istituti e i loro utenti e ad adottare le misure necessarie per promuovere l’inclusione finanziaria delle categorie di clienti particolarmente colpite dal de-risking ingiustificato, ricordando che creare le condizioni per fornire l’accesso ai servizi finanziari ai consumatori è un mezzo necessario per promuovere la loro partecipazione al mercato interno.</p><p><i>L'articolo completo sul numero di settembre 2024 di Private.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 04 Oct 2024 17:02:54 +0200</pubDate>
                        <title>Il nuovo Registro dei titolari effettivi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-nuovo-registro-dei-titolari-effettivi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/lorenzo-macchia" target="_blank"><strong><u>Lorenzo Macchia</u></strong></a><strong> </strong>sarà docente dell'evento formativo online organizzato da Paradigma dedicato alle ultime novità normative in materia di antiriciclaggio, con focus sul registro dei titolari effettivi.</p><p>Dopo la pubblicazione del decreto del 29 settembre 2023, i soggetti obbligati sono tenuti a comunicare al Registro delle imprese i dati relativi alla titolarità effettiva entro i termini previsti.&nbsp;</p><p>L’obiettivo dell'evento è fornire una visione chiara e operativa sull'evoluzione normativa e sulle modalità di comunicazione al registro.</p><p>L'incontro, <strong>che si svolgerà in videoconferenza il prossimo 9 ottobre</strong>, è rivolto ai Responsabili antiriciclaggio, ai Responsabili degli uffici legali e normativa, compliance e Internal audit, tutti i soggetti obbligati alla comunicazione del titolare effettivo quali le Pubbliche Amministrazioni, alle imprese con personalità giudica, alle persone giuridiche private (ad esempio associazioni, fondazioni), ai trust e agli istituti affini, nonché ad avvocati che operano nel settore dell’antiriciclaggio.</p><p><a href="https://www.paradigma.it/iniziativa/il-nuovo-registro-dei-titolari-effettivi-3/#presentazionedf7c-7d3b" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per ulteriori informazioni</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 04 Oct 2024 16:12:41 +0200</pubDate>
                        <title>CBBA-Europe annual conference</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cbba-europe-annual-conference</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>8 ottobre 2024</strong><br><strong>09:00 - 17.00</strong></p><p><strong>NH Brussels EU Berlaymont</strong></p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/francesca-pittau" target="_blank"><strong><u>Francesca Pittau</u></strong></a><strong> </strong>parteciperà alla Conferenza Annuale CBBA-Europe dal titolo “<i>Ensuring Sustainability and Adequacy of Employee Benefits under the current and upcoming EU regulations</i>”.</p><p>In particolare, Francesca sarà moderatrice durante il panel dedicato al tema della mobilità.</p><p><a href="https://www.cbba-europe.eu/wp-content/uploads/2024/08/Annual-Conf-Brussels-program-20241001.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per il programma completo</u></a></p><p><a href="https://www.cbba-europe.eu/event_registration-2/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per iscriverti all'evento</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 04 Oct 2024 11:23:23 +0200</pubDate>
                        <title>Esecuzione fondiaria ex art. 41 TUB e liquidazione concorsuale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/bruno-fondacaro" target="_blank"><strong><u>Bruno Fondacaro</u></strong></a><strong> </strong>e <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/emanuele-giuseppe-marzano-monterosso" target="_blank"><strong><u>Emanuele Marzano</u></strong></a><strong> </strong>per <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Diritto Bancario</u></strong></a>.</p><p><i>Il </i><a href="https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2024/10/2024-Fondacaro-Marzano-Dip.-Contenzioso-artitrati-e-ADR-1.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><i>presente contributo</i></a><i> affronta il tema del rapporto tra esecuzione fondiaria ex art. 41 TUB e liquidazione concorsuale, laddove entrambe pendenti, soffermandosi sulle soluzioni elaborate da dottrina e giurisprudenza, anche alla luce del regime introdotto dal Codice della crisi di impresa.</i></p><h6><strong>1. Il privilegio fondiario ex art. 41, co. 2, TUB e il Codice della Crisi</strong></h6><p>Il presente contributo si pone l’obiettivo di esaminare, senza pretese di esaustività, le interferenze tra la pendenza, contestuale, dell’esecuzione individuale promossa o proseguita dal creditore fondiario ai sensi dell’<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art41!vig=" target="_blank" rel="noreferrer">art. 41, co. 2, d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385</a> (TUB) e la liquidazione concorsuale, approfondendo, sul punto, le soluzioni elaborate da dottrina e giurisprudenza, anche alla luce delle novità introdotte, in un recente passato, dalla riforma della crisi d’impresa. E infatti, nell’ottica di potenziare la neonata procedura di liquidazione giudiziale, l’art. 7, co. 4, lett. a) della l. 19 ottobre 2017 n. 155 («<i>Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza</i>») prevede il progressivo abbandono delle esecuzioni speciali e dei privilegi processuali, incluso quello fondiario, nei successivi due anni decorrenti dall’emissione dei provvedimenti attuativi della riforma.</p><p>Essendo ormai trascorsi oltre due anni dall’introduzione del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (c.c.i.) con il d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 e s.m.i., senza che vi stata un’espressa abrogazione del privilegio <i>ex </i>art. 41, co. 2, TUB, ci si è chiesti se tale norma fosse “sopravvissuta”, trovando applicazione anche nell’ambito della nuova disciplina di liquidazione giudiziale, o se, invece, fosse stata oggetto di tacita abrogazione.</p><p>Di recente, seppure in via incidentale e dando atto dell’esistenza di un minoritario orientamento contrario <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn1" target="_blank" rel="noreferrer">[1]</a>, la Suprema Corte ha concluso per la “sopravvivenza” dell’art. 41, co. 2, TUB, ritenendo conforme alla lettera della legge, «<i>l’interpretazione che ammette l’operatività del privilegio fondiario anche nella liquidazione giudiziale</i>» <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn2" target="_blank" rel="noreferrer">[2]</a>.</p><p>Gli elementi su cui la Suprema Corte ha fondato il proprio orientamento sono essenzialmente due: <i>(i)</i> primo, il fatto che l’art. 150 c.c.i., nel disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari su beni compresi nella procedura, ricalca, con alcuni adeguamenti terminologici, il pregresso art. 51 l. fall., facendo dunque salva ogni «<i>diversa disposizione di legge</i>»; <i>(ii)</i> secondo, il fatto che l’art. 349 c.c.i. preveda la sostituzione, nelle disposizioni vigenti, della parola «<i>fallimento</i>», contenuta nell’art. 41, co. 2, TUB, con «<i>liquidazione giudiziale</i>».</p><p>Di fronte al chiarimento offerto del più recente orientamento della Suprema Corte, che ha dunque ritenuto applicabile l’art. 41, co. 2, TUB anche alla liquidazione giudiziale, emerge il rinnovato interesse degli operatori per le soluzioni elaborate da giurisprudenza e dottrina in merito alle interferenze tra l’esecuzione proposta dal creditore fondiario e la necessità di procedere alla liquidazione dei medesimi beni in ambito concorsuale.</p><p>Prima di esaminare tali soluzioni, volendo fornire una sintetica panoramica di ordine generale, si ricorda che l’art. 41, co. 2, TUB – il quale consente l’avvio o la prosecuzione dell’azione esecutiva avente a oggetto i beni ipotecati a garanzia del credito fondiario, nonostante l’intervenuto fallimento del debitore – costituisce una disposizione speciale, che deroga parzialmente alla regola generale del concorso dei creditori. Come noto detto concorso è assicurato sia sul piano sostanziale (cfr. art. 2741 c.c.) che formale, con il già menzionato divieto per i creditori di iniziare e proseguire azioni esecutive sui beni facenti parte del patrimonio del fallito, prescritto dall’art. 150 c.c.i., fatta salva la <i>«diversa disposizione di legge</i>».</p><p>Dal punto di vista definitorio l’art. 38 TUB identifica il credito fondiario come quello «<i>avente per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili</i>». Con la precisazione che, ai fini della qualificazione come credito fondiario, non è ostativa un’ipoteca di grado inferiore al primo, dato che tale eventualità è disciplinata dall’art. 2, co. 2 della delibera del CICR del 22 aprile 1995 emanata ai sensi dell’art. 38, co. 2, TUB <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn3" target="_blank" rel="noreferrer">[3]</a>.</p><p>Un’ulteriore precisazione, essenziale a comprendere l’esigenza di coordinamento tra esecuzione individuale <i>ex</i> art. 41, co. 2, TUB e liquidazione concorsuale, riguarda il connotato strettamente processuale del privilegio che quest’ultima disposizione accorda al creditore fondiario. L’art. 41, co. 2, TUB «<i>non si traduce in una causa di prelazione ulteriore rispetto al privilegio ipotecario connesso alla nascita del mutuo fondiario</i>» <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn4" target="_blank" rel="noreferrer">[4]</a> e tale privilegio alla riscossione «<i>non esclude il concorrente diritto degli organi del fallimento di procedere alla liquidazione dello stesso bene, in quanto incluso nella massa attiva</i>» <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn5" target="_blank" rel="noreferrer">[5]</a>.</p><p>In altre parole, il privilegio <i>ex</i> art. 41, co. 2, TUB, avendo appunto natura meramente processuale, non ha l’effetto di sottrarre il bene immobile gravato da ipoteca dall’attivo fallimentare. L’esecuzione forzata individuale avviata o proseguita ai sensi di tale disposizione è compatibile, dunque, con la liquidazione dello stesso bene in sede concorsuale <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn6" target="_blank" rel="noreferrer">[6]</a>. Ora, se le due procedure sono destinate a coesistere, assume fondamentale importanza l’individuazione di meccanismi di collegamento tra le varie fasi e strumenti di reazione a eventuali aspetti patologici.</p><p>Prima di entrare nel merito di tali meccanismi, a conclusione delle considerazioni generali sin qui svolte, è opportuno sottolineare che la “coesistenza” dell’esecuzione forzata <i>ex</i> art. 41, co. 2, TUB, in passato valida per il fallimento e ora per la liquidazione giudiziale, non può essere estesa in maniera indiscriminata, tuttavia, alle altre procedure concorsuali.</p><p>Tale coesistenza è stata infatti tradizionalmente esclusa con il concordato preventivo <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn7" target="_blank" rel="noreferrer">[7]</a>, che è destinato a prevalere rispetto al privilegio del creditore fondiario, mentre, in passato, era ammessa per la liquidazione coatta amministrativa, secondo un orientamento piuttosto risalente della Suprema Corte, che trova tuttavia seguito limitato in alcune recenti pronunce dei giudici di merito <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn8" target="_blank" rel="noreferrer">[8]</a>. Quanto agli istituti introdotti dal Codice della Crisi, merita di essere menzionato, infine, il contrasto interpretativo che ha riguardato l’applicazione dell’art. 41, co. 2, TUB alla liquidazione controllata <i>ex</i> artt. 268 ss. c.c.i. <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn9" target="_blank" rel="noreferrer">[9]</a>, contrasto che, di recente, è stato risolto in senso positivo dalla giurisprudenza di legittimità <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn10" target="_blank" rel="noreferrer">[10]</a>.</p><h6><strong>2. L’avvio dell’esecuzione fondiaria: legittimazione passiva e obblighi di custodia</strong></h6><p>Un primo dubbio interpretativo che si pone innanzi al creditore fondiario che, avvalendosi del privilegio processuale <i>ex</i> art. 41, co. 2, TUB, intenda avviare o proseguire la procedura esecutiva immobiliare a seguito dell’intervenuto fallimento (o meglio, dell’intervenuta liquidazione giudiziale) del debitore, attiene all’individuazione del soggetto legittimato passivamente a subire l’esecuzione.</p><p>Come è facile comprendere, si tratta di un aspetto non meramente teorico, ma con importanti risvolti pratici, dato che si tratta di individuare essenzialmente il soggetto cui destinare gli atti introduttivi dell’esecuzione fondiaria (ovvero la sua riassunzione, nel caso in cui la liquidazione giudiziale sia sopravenuta) anche ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio.</p><p>In linea generale l’art. 143 c.c.i., che per quanto di interesse ha lasciato inalterato il vecchio testo dell’art. 43 l. fall., nella parte in cui prevede che «<i>nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore</i>», attribuisce a quest’ultimo la legittimazione sostitutiva del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn11" target="_blank" rel="noreferrer">[11]</a>.</p><p>Secondo un risalente orientamento elaborato dalla Suprema Corte, con riferimento all’art. 43 l. fall., da tale ultima norma non discende la legittimazione passiva del curatore rispetto all’esecuzione avviata dal creditore fondiario ex art. 41, co. 2, TUB, che dovrà essere avviata o proseguita dunque nei confronti del debitore <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn12" target="_blank" rel="noreferrer">[12]</a>. Con successive e recenti pronunce, la Suprema Corte ha modificato la portata di tale orientamento, ammettendo, ad esempio, la legittimazione del curatore a proporre l’opposizione <i>ex</i> art. 615 c.p.c. all’esecuzione fondiaria, nonché l’esecuzione agli atti esecutivi <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn13" target="_blank" rel="noreferrer">[13]</a>.</p><p>In considerazione di tale ultimo orientamento e della regola generale della sostituzione processuale del fallito a opera del curatore oggi prevista dall’art. 147 c.c.i., si è soliti parlare di «<i>legittimazione concorrente</i>» tra curatore e fallito <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn14" target="_blank" rel="noreferrer">[14]</a>. Sarebbe opportuno, pertanto, per il creditore fondiario destinare gli atti dell’esecuzione <i>ex</i> art. 41, co. 2, TUB, sia al debitore fallito che al curatore, così da limitare il rischio di esporsi a eccezioni di carenza di legittimazione passiva.</p><p>Desta invece meno preoccupazione il dubbio interpretativo riguardante la custodia dell’immobile, nella fase antecedente le operazioni di liquidazione, dato che se, da un lato, la giurisprudenza ammette la nomina del custode da parte del giudice dell’esecuzione <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn15" target="_blank" rel="noreferrer">[15]</a>, dall’altro lato, risulta che, laddove questi non sia stato ancora nominato, la custodia spetti comunque al curatore, in forza dei generali doveri di amministrazione del patrimonio del fallito previsti oggi dall’art. 128 c.c.i., già art. 31 l. fall. <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn16" target="_blank" rel="noreferrer">[16]</a>.</p><h6><strong>3. La liquidazione dell’immobile: l’imprescindibile coordinamento tra esecuzione fondiaria e liquidazione giudiziale</strong></h6><p>Se in una fase preliminare è dunque possibile che esecuzione fondiaria e liquidazione giudiziale, aventi a oggetto il medesimo bene immobile, proseguano “in parallelo”, non vi è dubbio che, nella successiva fase di liquidazione coattiva, esse debbano necessariamente convergere.</p><p>Lo stesso bene immobile – per il quale pende l’esecuzione individuale <i>ex</i> art. 41, co. 2, TUB, non per questo sottratto alla massa attiva della liquidazione giudiziale – non potrebbe infatti essere alienato coattivamente a terzi in entrambe le procedure. Basti considerare che, in caso contrario, oltre al rischio di contravvenire al principio di unicità delle procedure esecutive (o meglio di liquidazione coattiva) che si ricava dagli artt. 524 e 561 c.p.c., potrebbero essere acquisiti diritti tra loro incompatibili dai diversi soggetti aggiudicatari nelle due procedure.</p><p>Per quanto tale conflitto potrebbe essere risolto, in linea di principio, con il ricorso alle norme sulla trascrizione, una delle due vendite esecutive verrebbe necessariamente privata di effetti e si genererebbe così un conseguente inutile dispendio di attività processuale.</p><p>Affinché ciò non accada occorre quindi stabilire, <i>ex ante, </i>un criterio di coordinamento che consenta di definire in quale delle due procedure, esecuzione individuale <i>ex</i> art. 41, co. 2, TUB o liquidazione giudiziale, debba procedersi alla vendita coattiva dell’immobile. A tale esigenza si è rivelata particolarmente sensibile la giurisprudenza di legittimità che, nel silenzio normativo, fin dall’epoca più risalente e senza particolari ripensamenti, ha risolto il conflitto tra procedure, in fase di vendita, sulla base di un criterio temporale. E infatti, secondo la Suprema Corte, in caso di coesistenza tra esecuzione fondiaria e liquidazione, queste «<i>devono coordinarsi tra loro e, per tale aspetto, concernente l’individuazione del giudice cui spetta di vendere, il coordinamento è operante sulla base del criterio temporale, e dunque in considerazione dall’anteriorità del provvedimento che dispone la vendita</i>» <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn17" target="_blank" rel="noreferrer">[17]</a>. Per mera completezza va comunque segnalato il fatto come, nonostante l’orientamento univoco espresso dalla giurisprudenza di legittimità, il criterio temporale, come strumento di coordinamento tra esecuzione fondiaria e liquidazione concorsuale, non abbia trovato il consenso unanime della dottrina, dato che, secondo alcuni autori, ai sensi dell’art. 41, co. 2, TUB «<i>il legislatore ha conferito espressamente al creditore fondiario il potere di procedere in via esecutiva in pendenza di fallimento, dovrebbe pertanto coerentemente escludersi la possibilità per gli organi concorsuali di procedere alla liquidazione del medesimo bene già sottoposto a pignoramento dal creditore fondiario, laddove questi intenda proseguire l’esecuzione individuale</i>» <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn18" target="_blank" rel="noreferrer">[18]</a>.</p><p>Ciò detto, anche ritendo ormai pacifica l’applicazione del criterio “temporale” adottato dalla giurisprudenza, gli interrogativi certo non mancano.</p><p>Un primo interrogativo riguarda l’individuazione dell’atto, al quale occorre fare riferimento, ai fini della corretta applicazione del criterio “temporale”, nell’ambito dell’esecuzione fondiaria e/o della procedura di liquidazione giudiziale</p><p>Ci si è chiesti, ad esempio, se il criterio temporale dovesse essere applicato tenendo comunque in considerazione le norme in materia di litispendenza <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn19" target="_blank" rel="noreferrer">[19]</a>, metodo che avrebbe portato a ritroso il confronto temporale fino all’atto di pignoramento e/o alla sentenza dichiarativa di fallimento. Tralasciando i profili strettamente teorici, tale aspetto è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, laddove ha precisato che, ai fini della vendita coattiva, debba essere preferita la procedura nella quale sia stato emesso, per primo, il «<i>provvedimento che dispone la vendita</i>». Tale provvedimento può essere individuato: <i>(i) </i>per l’esecuzione fondiaria, nell’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione <i>ex </i>art. 569, co. 3, c.p.c.; mentre <i>(ii)</i> per la liquidazione giudiziale, considerata la natura di «<i>atto di pianificazione e di indirizzo</i>» del programma di liquidazione e la sua inidoneità a incidere su posizioni soggettive <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn20" target="_blank" rel="noreferrer">[20]</a>, nel decreto con il quale il giudice delegato autorizza i singoli atti di vendita ai sensi dell’art. 213, co. 7, c.c.i., già art. 104<i>ter</i>, co. 9, l. fall. <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn21" target="_blank" rel="noreferrer">[21]</a>.</p><p>Altro interrogativo attiene inoltre all’ammissibilità di eccezioni al criterio di coordinamento temporale – individuato, come detto dalla Suprema Corte in via interpretativa e in assenza di espressa disposizione – tra vendita esecutiva e fallimentare. In particolare, ci si è chiesti se il diritto del creditore fondiario alla vendita dell’immobile ipotecato nell’esecuzione individuale possa essere destinato a prevalere, per quanto la vendita dello stesso bene sia già stato disposta in sede fallimentare.</p><p>Alcuni elementi a favore dell’ammissibilità di eccezioni sono rinvenibili dall’<i>iter</i> argomentativo impiegato dalla Suprema Corte nelle prime pronunce in cui è stata affermata l’applicazione del criterio temporale <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn22" target="_blank" rel="noreferrer">[22]</a>, percorso logico dato poi per sottinteso nelle pronunce successive. A ben vedere è anzitutto la stessa Corte, infatti, a limitare l’applicazione del criterio temporale alla «<i>mancanza di altro specifico interesse degli Istituti di credito fondiario a preferire la procedura esecutiva individuale</i>». Non solo, nella stessa pronuncia la Corte chiarisce la <i>ratio</i> che ha portato ad affermare il dato temporale come criterio di scelta per la vendita in una delle due procedure, che è quella di «<i>privilegiare quella che presenti maggiore speditezza in termini di liquidazione del bene</i>».</p><p>Qualora il creditore fondiario dimostri l’esistenza di uno specifico interesse alla vendita nell’esecuzione individuale, oppure la vendita concorsuale non garantisca la maggiore celerità nella liquidazione del bene, l’esecuzione individuale dovrebbe essere preferita dunque anche nel caso in cui la vendita in sede fallimentare sia già stata disposta.</p><p>Il contrario interesse del creditore fondiario può derivare, ad esempio, dalle modalità in cui, di regola, viene disposta la liquidazione dell’attivo fallimentare, che impongono di preferire la vendita in blocco «<i>dell’intero complesso aziendale</i>» (art. 214 c.c.i. già art. 105 l. fall.). Potrebbe succedere, infatti, come avvenuto nel caso concreto da cui trae spunto questo contributo, che all’interno del complesso aziendali, siano compresi beni poco appetibili oltre l’immobile ipotecato, i quali se stimati in misura sensibilmente superiore ai corretti valori di mercato, scoraggerebbero la partecipazione di potenziali aggiudicatari alla vendita competitiva dell’intero complesso aziendale, con conseguente allungamento dei tempi di liquidazione.</p><p>In questa ipotesi, dovrebbe essere quindi riconosciuto il diritto del creditore fondiario a che la vendita dell’immobile ipotecato avvenga nell’esecuzione individuale, promossa e proseguita <i>ex</i> art. 41, co. 2, TUB, anche laddove la vendita dello stesso bene sia già stata disposta nella liquidazione giudiziale.</p><p>Non resta quindi da chiedersi quale possa essere lo strumento processuale con cui il creditore fondiario possa far valere questo diritto nei confronti degli organi della procedura, soprattutto nel caso (da considerarsi la regola, visto il disposto dell’art. 216, co. 3, c.c.i.) in cui la vendita concorsuale non segua il codice di rito e non siano quindi a disposizione del creditore fondiario le opposizioni esecutive.</p><p>Ai sensi dell’art. 217, co. 1, c.c.i. (già art. 108 l. fall.) il creditore fondiario potrebbe fare istanza di sospensione delle operazioni di vendita, sollecitando il vaglio da parte del giudice delegato dei profili riguardanti il contrapposto interesse alla vendita dell’immobile ipotecato nell’esecuzione individuale e la sollecita liquidazione del bene stesso <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn23" target="_blank" rel="noreferrer">[23]</a>.</p><p>In alternativa il creditore fondiario potrebbe proporre reclamo <i>ex</i> art. 133 c.c.i. (già art. 36 l. fall.) avverso l’avviso di vendita, essendo quest’ultimo un atto del curatore e non essendo ciò precluso dalla mancata impugnazione del programma di liquidazione <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn24" target="_blank" rel="noreferrer">[24]</a>. Su quest’ultimo strumento processuale, oltre a ricordare il ristretto termine di otto giorni dalla conoscenza dall’atto che si vuole reclamare, occorre tenere in considerazione che il testo dello stesso art. 133 c.c.i., rimasto inalterato rispetto alla l. fall., prevede che gli atti del curatore possano essere reclamati avanti dal giudice delegato solo per «<i>violazione di legge</i>». È essenziale chiarire, quindi, il significato di quest’ultima locuzione, dato che da essa dipende l’ampiezza delle censure che possono essere sottoposte al giudice delegato ai sensi dell’art. 133 c.c.i. rispetto agli atti del curatore.</p><p>Secondo un primo e più risalente orientamento, in sede di reclamo sarebbe precluso al giudice delegato un sindacato di merito rispetto alle scelte gestorie del curatore, limitando il reclamo alla «<i>violazione di legge</i>» il legislatore avrebbe inteso garantire l’autonomia di tale ultimo organo della procedura <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn25" target="_blank" rel="noreferrer">[25]</a>. Per altro e più recente orientamento, il controllo del giudice delegato è esteso anche al merito gestorio degli atti del curatore, dato che, in caso di accoglimento del reclamo, l’intervento del giudice è direttamente sostitutivo dell’atto del curatore; le stesse considerazioni valgono in caso di accoglimento del reclamo contro gli atti omissivi del curatore, in questa ipotesi il curatore è tenuto a ottemperare alle prescrizioni del giudice delegato, che avranno inevitabilmente contenuto gestorio <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn26" target="_blank" rel="noreferrer">[26]</a>.</p><p>Ulteriore argomento a sostegno di tale secondo orientamento è l’obbligo di diligenza del curatore prescritto dall’art. 136 c.c.i. (già art. 38 l. fall.). Quest’ultima disposizione consentirebbe il sindacato del giudice delegato in merito alla a correttezza gestoria degli atti del curatore, pur rimanendo entro i limiti della verifica di eventuali violazioni di legge, costituite appunto dall’aver contravvenuto agli obblighi di diligenza posti a carico del curatore <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn27" target="_blank" rel="noreferrer">[27]</a>.</p><p>In conclusione, laddove si ritenga che i profili riguardanti l’interesse del creditore fondiario alla vendita separata dell’immobile ipotecato in sede esecutiva e alla speditezza delle attività di liquidazione attengano al merito gestorio degli atti del curatore, essi potrebbero comunque addotti come motivi di reclamo <i><u>ex</u></i> art. 133 c.c.i. contro l’avviso di vendita, contestando la violazione da parte del curatore degli obblighi di diligenza a suo carico ex art. 136 c.c.i.</p><h6><strong>4. La fase di distribuzione del ricavato</strong></h6><p>Nella fase che segue la vendita coattiva dell’immobile ipotecato, ossia la distribuzione della somma ricavata, il privilegio <i>ex</i> art. 41, co. 2, TUB rivela tutta la sua natura strettamente processuale. Dal punto di vista sostanziale, il creditore fondiario non è dispensato a partecipare al procedimento di verifica del credito e dell’esistenza e delle cause legittime di prelazione che si svolge in concorso nella liquidazione giudiziale.</p><p>Così prevede espressamente l’art. 151, co. 3, c.c.i. (già art. 52 l. fall.) nella parte in cui precisa che le disposizioni relative all’accertamento dei crediti (Titolo V e art. 151, co. 2, c.c.i.) si applicano anche ai creditori (come quello fondiario) che sono esentati dal divieto di promuovere e continuare le azioni esecutive e cautelari nei confronti del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale. In armonia è l’ultimo periodo dell’art. 41, co. 2, TUB, il quale prevede che la parte del ricavato della vendita eccedente quanto risulta dovuto al creditore fondiario in sede di riparto deve essere attribuita al fallimento.</p><p>In questo contesto, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato il principio del carattere provvisorio della distribuzione effettuata in favore del creditore fondiario nell’esecuzione individuale, precisando che è «<i>onere dell’istituto, che intende rendere definitiva quell’assegnazione, insinuarsi allo stato passivo “in modo tale da consentire la graduazione dei crediti cui è finalizzata la procedura concorsuale</i>» <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn28" target="_blank" rel="noreferrer">[28]</a>.</p><p>In tempi più recenti, il ruolo preminente dell’accertamento del credito in sede concorsuale e stato esteso ulteriormente, dato che, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, non solo l’insinuazione al passivo del creditore fondiario è presupposto per il suo diritto a trattenere quanto ricevuto in via provvisoria nell’esecuzione individuale, ma è altresì presupposto per la stessa distribuzione provvisoria <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn29" target="_blank" rel="noreferrer">[29]</a>.</p><p>Si tenga presente, infine, che, sempre ai fini della distribuzione, sulla base dei sopra enunciati principi, la partecipazione del creditore fondiario all’accertamento concorsuale dei crediti è necessitata, si assiste in genere (se non originariamente evocato) all’intervento del curatore nell’esecuzione fondiaria <i>ex</i> art. 41, co. 2, TUB. Le finalità dell’intervento del curatore sono essenzialmente due: la prima rinvenibile dall’ultimo paragrafo dell’art. 41, co. 2 TUB, ottenere quanto eventualmente residui dalla vendita esecutiva una volta soddisfatto in via provvisoria il creditore fondiario e la seconda, far valere sul ricavato della vendita esecutiva i crediti destinati a prevalere sull’ipoteca del creditore fondiario, come quelli in prededuzione o assistiti da privilegio speciale sull’immobile <i>ex</i> artt. ss. 2770 c.c., tra cui meritano di essere menzionati, per la loro usuale incidenza, i crediti per imposte indirette, tra cui l’IMU <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn30" target="_blank" rel="noreferrer">[30]</a>.</p><p>***</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref1" target="_blank" rel="noreferrer">[1]</a> Per la tesi dell’inapplicabilità alla liquidazione giudiziale dell’art. 41, co. 2, TUB, si veda in giurisprudenza di merito Trib. Ancona, 22 giugno 2023, in <i>Il Caso</i>.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref2" target="_blank" rel="noreferrer">[2]</a> Cass. 19 agosto 2024, n. 22914.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref3" target="_blank" rel="noreferrer">[3]</a> Si vedano in termini: Trib. Agrigento, 20 giugno 2016, in <i>Ex Parte Creditoris</i>; Trib. Perugia, 31 gennaio 2020, in <i>One Legale</i>.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref4" target="_blank" rel="noreferrer">[4]</a> S. Passafiume, <i>Il credito fondiario fra esecuzione e fallimento</i>, <i>In Executivis</i> <i>– La rivista telematica dell’esecuzione forzata</i>, 2019, 2.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref5" target="_blank" rel="noreferrer">[5]</a> Cass. 30 gennaio 1985, n. 582, in <i>Giust. civ. Mass.</i>, 1985, 1; Cass., 28 gennaio 1993, n. 1025; emesse entrambe con riferimento alla pregressa disciplina del credito fondiario (R.D. 6 luglio 1905, n. 646). Orientamento tradizionale che è stato confermato anche a seguito dell’emanazione del TUB, sul punto si veda ad esempio Cass. 8 settembre 2011, n. 18436. In dottrina si vedano ad esempio L. Abete, <i>Creditore fondiario ed ufficio fallimentare: le reciproche prerogative, il relativo rapporto e le correlate conseguenze</i>, in <i>Fallimento</i>, 2012, 326 ss.; G.B. Nardecchia, <i>Accertamento, quantificazione e graduazione del credito fondiario: l’intervento del curatore nell’esecuzione individuale</i>, in <i>Il Fallimento</i>, 12, 2018, 1394.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref6" target="_blank" rel="noreferrer">[6]</a> Così espressamente Cass., 28 gennaio 1993, n. 1025.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref7" target="_blank" rel="noreferrer">[7]</a> Si vedano sul punto, seppur riferite alla disciplina previgente al c.c.i. e al TUB: Cass. 7 dicembre 1999, n. 13667; Cass. 19 marzo 1998, n. 2922; Cass. 7 novembre 1991, n. 11879. In termini si vedano anche in giurisprudenza di merito Trib. Avellino, 8 maggio 2018; Trib. Rimini, 11 aprile 2017, in <i>De Jure</i>.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref8" target="_blank" rel="noreferrer">[8]</a> In senso favorevole si veda Cass. 7 giugno 1988, n. 3847; in senso contrario si vedano invece ad esempio: Trib. Macerata, 14 marzo 2019, in <i>De Jure</i>; Trib. Siena, 14 aprile 2020, in <i>Ex Parte Creditoris</i>.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref9" target="_blank" rel="noreferrer">[9]</a> Per la compatibilità dell’art. 41, co. 2, TUB alla liquidazione controllata si vedano in giurisprudenza: Trib. Brescia, 12 aprile 2023, in <i>Il Caso</i>; Trib. Larino, 17 ottobre 2023, in <i>De Jure</i>. In senso contrario si vedano invece sempre in giurisprudenza: Trib. Modena, 3 marzo 2023; Trib. Treviso, 28 novembre 2022, entrambe in <i>Il Caso</i>. Sempre in senso contrario e per una più ampia critica all’attualità del privilegio <i>ex</i> art. 41, co. 2, TUB si veda: M. Attanasio, <i>Il privilegio fondiario e il Codice della Crisi</i>, in <i>Diritto della Crisi</i>, 2023.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref10" target="_blank" rel="noreferrer">[10]</a> Cass. 19 agosto 2024, n. 22914.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref11" target="_blank" rel="noreferrer">[11]</a> In dottrina con riferimento al vecchio testo dell’art. 43 l. fall. si veda ad esempio S. Passafiume, <i>Il credito fondiario fra esecuzione e fallimento</i>, <i>cit.</i>, 3.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref12" target="_blank" rel="noreferrer">[12]</a> Si vedano Cass. 11 marzo 1987 n. 2352; Cass. 3 giugno 1996 n. 5081.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref13" target="_blank" rel="noreferrer">[13]</a> Cass. 19.8.2003, n. 12115; Cass. 2 ottobre 2003 n. 14675; Cass. 17 giugno 2021 n. 17441. In giurisprudenza di merito si veda anche Trib. Monza, 1° maggio 2018, in <i>De Jure</i>.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref14" target="_blank" rel="noreferrer">[14]</a> S. Passafiume, <i>Il credito fondiario fra esecuzione e fallimento</i>, <i>cit.</i>, 3; E. Bruschetta, <i>Legittimazione del curatore nell’esecuzione di credito fondiario</i>, in <i>Il Fallimento</i>, 2004, p. 1320.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref15" target="_blank" rel="noreferrer">[15]</a> Cass. 2 giugno 1994, n. 5352.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref16" target="_blank" rel="noreferrer">[16]</a> Cass. 8 maggio 2009, n. 10599. In giurisprudenza di merito si veda anche di recente Trib. Imperia, 4 aprile 2022, in <i>De Jure</i>.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref17" target="_blank" rel="noreferrer">[17]</a> In questi termini si sono espresse in un arco temporale di oltre trent’anni, sia nella vigenza del TUB che dalla precedente legge sul credito fondiario: Cass. 20 aprile 2022, n. 12673; Cass. 4 marzo 2015 n. 4399; Cass. 8 settembre 2011 n. 18436; Cass. 28 gennaio 1993, n. 1025; Cass. 30 gennaio 1985, n. 582, in<i> Giust. civ. Mass.</i>, 1985, 1.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref18" target="_blank" rel="noreferrer">[18]</a> S. Passafiume, <i>Il credito fondiario fra esecuzione e fallimento</i>, cit., 5.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref19" target="_blank" rel="noreferrer">[19]</a> C M. Tardivo, <i>Il finanziamento fondiario nella nuova legge bancaria: aspetti processuali nell’art. 41</i>, in <i>Studi in onore di L. Montesano</i>, 1997, p. 791.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref20" target="_blank" rel="noreferrer">[20]</a> Cass. 6 settembre 2019, n. 22383; Cass. 1° luglio 2022, n. 21007.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref21" target="_blank" rel="noreferrer">[21]</a> S. Passafiume, <i>Il credito fondiario fra esecuzione e fallimento</i>, <i>cit.</i>, 5.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref22" target="_blank" rel="noreferrer">[22]</a> Cass. 28 gennaio 1993, n. 1025.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref23" target="_blank" rel="noreferrer">[23]</a> Secondo la giurisprudenza di legittimità infatti l’art. 108 l. fall. (trasposto nell’art. 217 c.c.i.) attribuisce «<i>un generale potere per il giudice delegato di sospendere le operazioni di vendita in presenza di gravi e giustificati motivi</i>» esercitabile laddove il curatore, cui è attributo il potere di compiere le operazioni di vendita, non si ottenga al «<i>rispetto di regole minime di correttezza e trasparenza</i>» (Cass., 10 ottobre 2023, n. 28365). In senso favorevole all’atipicità dei «<i>gravi e fondati motivi</i>» che giustificano la sospensione delle operazioni di vendita da parte del giudice delegato si veda di recente F. Rolfi, <i>Procedure competitive: trasparenza, ordine pubblico economico e poteri del giudice delegato</i>, <i>Il Fallimento</i>, 3, 2024, 331. Per il generalizzato potere del giudice delegato a sospendere le operazioni di vendita «<i>per ogni vizio di legittimità che lo inficia</i>», seppure con riferimento alla disciplina anteriore alla riforma <i>ex</i> d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5 si veda anche Cass. 2 giugno 1999, n. 5341. Per un più restrittivo orientamento secondo cui i «<i>gravi e fondati motivi</i>» atterrebbero alla «<i>violazione delle norme imperative e di ordine pubblico economico</i>» si veda ad esempio Cass. 7 novembre 2023, n. 30917.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref24" target="_blank" rel="noreferrer">[24]</a> Stante il suo contenuto di pianificazione e indirizzo, il programma di liquidazione è inidoneo al giudicato: Cass. 6 settembre 2019, n. 22383.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref25" target="_blank" rel="noreferrer">[25]</a> Si veda sul punto, fra tutti, l’efficace riepilogo di V. Iorio, <i>Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori – Commento sub art. 36 l. fall.</i>, in <i>Commentario alla Legge Fallimentare</i>, a cura di A. Caiafa, 2017, 211.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref26" target="_blank" rel="noreferrer">[26]</a> A. Castagnola, <i>Il giudice delegato e le declamazioni del legislatore</i>, in <i>Riv. dir. proc.</i>, 2015, 1, 69.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref27" target="_blank" rel="noreferrer">[27]</a> In questo senso si vedano in giurisprudenza di merito Trib. Monza, 11 aprile 2012, in <i>De Jure</i>; Trib. Milano, 5 maggio 2016, in <i>Crisi d’Impresa</i>, 2016.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref28" target="_blank" rel="noreferrer">[28]</a> Cass. 13 dicembre 2017, n.29972; Cass. 30 marzo 2015, n. 6377; Cass. 11 ottobre 2012, n. 17368; Cass. 4 settembre 2009, n.19217; Cass. 28 maggio 2008, n. 13996; Cass., SS.UU., 17 dicembre 2004, n. 23572.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref29" target="_blank" rel="noreferrer">[29]</a> «<i>Per ottenere l’attribuzione (in via provvisoria, salvi i definitivi accertamenti operati nel prosieguo della procedura fallimentare) delle somme ricavate dalla vendita, il creditore fondiario dovrà documentare al giudice dell’esecuzione di avere sottoposto positivamente il proprio credito alla verifica del passivo in sede fallimentare, cioè di aver proposto l’istanza di ammissione al passivo del fallimento e di avere ottenuto un provvedi- mento favorevole dagli organi della procedura (anche se non ancora divenuto definitivo)</i>» Cass. 28 settembre 2018, n. 23482.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref30" target="_blank" rel="noreferrer">[30]</a> G.B. NARDECCHIA, <i>Accertamento, quantificazione e graduazione del credito fondiario: l’intervento del curatore nell’esecuzione individuale</i>, <i>cit.</i>, 1399.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 02 Oct 2024 16:49:00 +0200</pubDate>
                        <title>NPL &amp; UTP 2024</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>ADVANT Nctm</strong> è sponsor dell'undicesima edizione del Congresso nazionale di Giurimetria, Banca e Finanza.</p><p>L'evento, organizzato da Alma Iura, si pone l'obiettivo di affrontare l'attuale stato di salute del credito deteriorato, discutendo su importanti temi quali:&nbsp;</p><ul><li>le sfide del mercato</li><li>fusioni e acquisizioni</li><li>gli impatti delle nuove normative europee</li><li>l’Italia come modello nel campo degli NPLs</li><li>il ruolo delle nuove tecnologie e dei regolatori</li><li>la trasformazione dell'industria bancaria</li></ul><p><a href="https://nplutp.almaiura.events/#agenda" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per maggiori informazioni</u></strong></a></p><p>Il congresso si terrà il prossimo martedì 8 ottobre presso il Palazzo della Gran Guardia, Verona.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 02 Oct 2024 11:32:43 +0200</pubDate>
                        <title>NIS2 al via!</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nis2-al-via</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/giulio-uras" target="_blank"><strong><u>Giulio Uras</u></strong></a>, <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/francesco-fidel-camera" target="_blank"><strong><u>Francesco Fidel Camera</u></strong></a> e <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/matteo-pagliarulo" target="_blank"><strong><u>Matteo Pagliarulo</u></strong></a>.</p><p>È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. n. 138/2024 (“<i><strong>Decreto NIS2</strong></i>”) che recepisce la direttiva (UE) 2022/2555, più nota come “Direttiva NIS2”.&nbsp;</p><p>Il Decreto NIS2 oltre ad abrogare il d.lgs. n. 65/2018 – che recepiva la direttiva 2016/1148, c.d. Direttiva NIS – ha disposto anche l’abrogazione degli artt. 40 (“<i>Sicurezza delle reti e dei servizi</i>”) e 41 (“<i>Attuazione e controllo</i>”) del d.lgs. n. 259/2003 (“<i>Codice delle Comunicazioni Elettroniche</i>”), con la conseguenza che ora i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono soggetti unicamente alla disciplina dettata dal Decreto NIS2.</p><p class="text-justify"><i><strong>A chi si applica?</strong></i></p><p class="text-justify">Il Decreto NIS2 si applica a soggetti, sia pubblici che privati, che operano in settori “critici” (es. energia, trasporti, settore bancario, settore sanitario, infrastrutture digitali, spazio, gestione dei rifiuti, fabbricazione di dispositivi medici, macchinari, autoveicoli, etc.).&nbsp;</p><p class="text-justify">I soggetti obbligati si distinguono poi in essenziali e importanti, in funzione della loro importanza per il settore o il tipo di servizi che forniscono, nonché́ delle loro dimensioni. L’appartenenza ad una o all’altra categoria rileva ai fini dell’applicazione delle sanzioni in caso di violazione degli obblighi previsti dal Decreto NIS2, che sono più elevate per i soggetti essenziali (pari a un massimo di almeno 10 milioni EUR o a un massimo di almeno il 2% del totale del fatturato mondiale annuo per l’esercizio precedente dell’impresa cui il soggetto essenziale appartiene, se tale importo è superiore).</p><p class="text-justify"><i><strong>Quali sono gli obblighi?</strong></i></p><p class="text-justify">I principali obblighi gravanti sui soggetti obbligati consistono nell’adozione di misure di gestione dei rischi per la sicurezza informatica e nella notifica di incidenti significativi.</p><p class="text-justify">Con riguardo agli obblighi in materia di gestione dei rischi per la sicurezza informatica, ai soggetti essenziali e importanti è imposta l’adozione di misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate per gestire i rischi posti alla sicurezza dei sistemi informativi e di rete utilizzati nelle loro attività o nella fornitura dei loro servizi.&nbsp;</p><p class="text-justify">Per quanto riguarda gli obblighi di notifica, il Decreto NIS2 prevede che i soggetti essenziali e importanti notifichino al CSIRT gli incidenti che hanno un impatto significativo sulla fornitura dei loro servizi.&nbsp;</p><p class="text-justify">La notifica è effettuata per fasi e prevede: una pre-notifica entro 24 ore dall’incidente, la notifica vera e propria entro 72 ore dall’incidente e una relazione finale entro 1 mese dalla notifica.</p><p class="text-justify">Tanto gli obblighi in materia di gestione dei rischi per la sicurezza informatica quanto gli obblighi di notifica saranno definiti nel dettaglio (anche con riguardo a termini, modalità, specifiche e tempi graduali di implementazione) dall’ACN con proprie determinazioni sulla base di criteri di gradualità e proporzionalità.</p><p class="text-justify">La responsabilità di assicurare il rispetto degli obblighi stabiliti dal Decreto NIS2 ricade sugli organi amministrativi e direttivi dei soggetti essenziali e importanti, che sono responsabili delle violazioni del Decreto NIS2.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">Per maggiori informazioni consulta la nostra Guida sulla <a href="http://example.comfileadmin/nctm/PDF/Guida_Cybersecurity.pdf"><strong><u>Cybersecurity</u></strong></a> (aggiornata a Decreto NIS2, Decreto CER e Legge sulla Cybersicurezza) o contatta i nostri professionisti dedicati alla materia.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 02 Oct 2024 11:20:20 +0200</pubDate>
                        <title>Le principali novità del Correttivo-ter al codice della crisi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-correttivo-ter-al-codice-della-crisi-le-principali-novita</link>
                        <description>Articolo a cura di Fabio Marelli</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il 27 settembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 13&nbsp;settembre 2024, n. 136 (“<strong>Correttivo-ter</strong>”) al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.</p><p class="text-justify">Al netto di molte modifiche di stile e di dettaglio, il Correttivo-ter da un lato recepisce talune prassi e orientamenti o risolve dubbi interpretativi e, dall’altro, introduce istituti (su tutti la transazione fiscale nella composizione negoziata della crisi) largamente attesi dagli operatori. Di particolare rilievo anche le percentuali minime di soddisfacimento dei crediti degli enti in caso di <i>cram down</i> negli accordi di ristrutturazione.</p><p class="text-justify">Di seguito si richiamano sinteticamente le principali novità.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">1. <strong><u>Composizione negoziata della crisi</u> (“CNC”)</strong></p><p class="text-justify">• <strong>Presupposto oggettivo (art. 12).</strong>&nbsp;È espressamente confermato che può accedervi l’imprenditore in stato di insolvenza.</p><p class="text-justify">• <strong>Nomina dell’esperto (art. 13).</strong> Costituirà elemento di valutazione per la nomina anche il <i>track record</i> delle precedenti CNC.</p><p class="text-justify">• <strong>Rapporti bancari e finanziari (art. 16).</strong> La sospensione/revoca delle linee di credito dovrà specificare espressamente le ragioni della decisione assunta. La prosecuzione del rapporto non sarà<i>&nbsp;</i>“<i>di per sé</i>”<i>&nbsp;</i>motivo di responsabilità e la notizia dell’accesso alla CNC non costituirà “<i>di per sé</i>” ragione di una diversa classificazione del credito, da compiersi invece caso per caso. Stabilito l’obbligo di riattivazione delle linee di credito sospese a seguito della richiesta di misure protettive, se confermate, nei confronti delle banche interessate, ferma la possibilità delle stesse di mantenere la sospensione per effetto dell’applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale.&nbsp;</p><p class="text-justify">• <strong>Durata (art. 17).</strong>&nbsp;È resa più agevole la prosecuzione dell’incarico dell’esperto al termine dei primi 180 giorni, fino a ulteriori 180 giorni: (i) è sufficiente che lo richiedano, con il consenso dell’esperto, “<i>l’imprenditore o le parti con le quali sono in corso trattative</i>” (non più “<i>tutti i creditori</i>” e, soprattutto, anche il solo imprenditore), o, in assenza di richiesta (ii) siano in corso le misure protettive o cautelari o la relativa istanza al Tribunale, o pendente la richiesta di autorizzazione <i>ex&nbsp;</i>art. 22, o debba attuarsi il relativo provvedimento.</p><p class="text-justify">• <strong>Misure protettive e cautelari (art. 19).</strong> Il decreto di fissazione dell’udienza deve essere pubblicato nel registro delle imprese e il Tribunale può disporre modalità di notificazione <i>ad hoc&nbsp;</i>(si risolve così un tema di rilievo pratico per le misure <i>erga omnes</i> in presenza di centinaia di creditori).</p><p class="text-justify">• <strong>Autorizzazioni del Tribunale</strong><i><strong>&nbsp;</strong></i><strong>(art. 22).</strong> Per favorire il perfezionamento delle operazioni funzionali al risanamento, i finanziamenti o le cessioni d’azienda autorizzati potranno essere perfezionati anche dopo la chiusura della CNC (ove previsto nel provvedimento o nella relazione finale dell’esperto). Inoltre, è chiarito meglio che la prededucibilità dei crediti opera, a prescindere dall’esito della CNC, nelle procedure esecutive e concorsuali, anche in caso di <i>consecutio</i>.</p><p class="text-justify">• <strong>Transazione fiscale (art. 23).</strong> Viene introdotta anche nella CNC la possibilità di formulare una proposta di accordo transattivo per il pagamento parziale o dilazionato del debito fiscale (a eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea). Non è previsto il <i>cram down</i>.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">2. <strong><u>Concordato semplificato</u></strong></p><p class="text-justify">• &nbsp;<strong>Suddivisione in classi (art. 25-sexies).</strong> L’eventuale classamento riguarderà anche i crediti privilegiati degradati al chirografo.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">3. <strong><u>Piani attestati di risanamento</u></strong></p><p class="text-justify">• <strong>Contenuto minimo (art. 56).</strong> Il Correttivo-ter mostra particolare attenzione al rispetto della normativa c.d. <i>health</i>&amp;<i>safety</i>, i cui costi e oneri saranno da contemplare nel piano, unitamente alla posizione dei lavoratori.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">4. <strong><u>Procedimento unitario e misure protettive</u></strong></p><p class="text-justify">• <strong>Effetti della domanda con riserva (art. 44).</strong> Il Correttivo-ter consente opportunamente di differenziare già dalla domanda “prenotativa” i relativi effetti, allineandoli a quelli previsti per lo strumento prescelto, depositando un progetto del relativo piano di regolazione della crisi. Si tratta in sostanza della possibilità di escludere, per gli accordi di ristrutturazione e il PRO, gli effetti della domanda di concordato (in particolare il divieto di pagamento dei creditori anteriori e le autorizzazioni per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione), agevolando la gestione dell’impresa nella fase più delicata dell’accesso al percorso di risanamento.</p><p class="text-justify">• <strong>Misure protettive (art. 54).</strong> Viene chiarito (risolvendo un contrasto di giurisprudenza sul punto) che le misure protettive “atipiche” possono avere anche lo stesso contenuto di quelle “tipiche” (e quindi essere concesse anche una volta esaurite queste ultime, oltre il periodo massimo di un anno previsto dall’art. 8). Tuttavia, è prevista la condizione del deposito della proposta e del piano: non è quindi possibile ottenere le misure “atipiche” nel c.d. pre-concordato, in cui sono disponibili invece le misure cautelari, come il Correttivo-ter conferma espressamente.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">5. <strong><u>Accordi di ristrutturazione dei debiti&nbsp;</u></strong></p><p class="text-justify">• <strong>Trasformazione, fusione e scissione (art. 57).</strong> Vengono richiamate le disposizioni dell’art. 116 applicabili nel concordato preventivo, in merito alle operazioni straordinarie previste dal piano e alle relative opposizioni.</p><p class="text-justify">• <strong>Transazione fiscale (art. 63).</strong> L’adesione degli enti dovrà intervenire entro novanta giorni, salvo proroghe, di ulteriori (i) <strong>60</strong> giorni in caso di modifica e (ii) <strong>90</strong> giorni in caso di nuova proposta. La domanda di omologazione andrà proposta una volta ottenuta l’adesione o decorsi i relativi termini (viene risolto così un contrasto giurisprudenziale sul tema).</p><p class="text-justify">• <i><strong>Cram down</strong></i><strong> fiscale (art. 63).</strong> In caso di mancata adesione o di voto contrario, l’omologazione può intervenire se l’adesione è determinante e se ricorrono congiuntamente i seguenti ulteriori requisiti:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>l’accordo <strong>non</strong> ha carattere <strong>liquidatorio</strong>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l’entità dei crediti vantati dagli <strong>altri</strong> <strong>creditori aderenti&nbsp;</strong>è pari ad almeno il <strong>25%</strong> dell’importo complessivo;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il soddisfacimento dei creditori pubblici non è deteriore rispetto all’<strong>alternativa</strong> della <strong>liquidazione giudiziale</strong> alla data della proposta;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il soddisfacimento dei creditori pubblici è almeno pari al <strong>50%</strong>, esclusi sanzioni e interessi, fermo il pagamento degli interessi di dilazione al tasso legale (nel caso in cui gli altri creditori aderenti siano meno del 25%, la soglia minima di soddisfacimento sale al <strong>60%</strong>).</span></p></li></ul><p class="text-justify">Infine, non è possibile ricorrere al <i>cram down</i> fiscale se:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>nei <strong>cinque anni</strong> precedenti il deposito della proposta, il debitore ha concluso una <strong>transazione fiscale poi risolta di diritto</strong>, salvo il caso della rinegoziazione/modifica dell’accordo ai sensi dell’art. 58 (inclusi casi di successione nell’attività di un soggetto che ha concluso una transazione risolta di diritto, ovvero nei relativi debiti tributari); oppure</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: (i) il debito nei confronti dei <strong>creditori pubblici</strong> è pari o superiore all’<strong>80%&nbsp;</strong>del debito complessivo e (ii) il debito nei confronti dei creditori pubblici deriva (a) prevalentemente da omessi versamenti nel corso di <strong>5 periodi d’imposta</strong> anche non consecutivi oppure (b) per almeno <strong>un terzo</strong> dall’accertamento di violazioni realizzate con <strong>atti fraudolenti</strong> di vario tipo.</span></p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">6. <strong><u>Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione</u> (PRO)</strong></p><p class="text-justify">• <strong>Transazione fiscale (art. 64-bis).</strong> Viene introdotta anche al PRO (senza <i>cram down</i>).</p><p class="text-justify">• <strong>Cessione d’azienda (art. 64-bis).</strong> Il Tribunale può autorizzare, anche prima dell’omologazione, il <strong>trasferimento a qualunque titolo dell’azienda o di uno o più rami</strong> (liberi da passività pregresse) se previsto dal piano e funzionale alla continuità e alla migliore soddisfazione dei creditori, previo rispetto del principio di competitività (che potrà essere attuato in modo flessibile).&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">7. <strong><u>Concordato preventivo</u></strong></p><p class="text-justify">• <strong>Valore di liquidazione (art. 87).</strong> Il Correttivo-ter chiarisce che corrisponde al risultato netto, dedotte le spese, dell’attività liquidatoria (beni, diritti, azioni) nella liquidazione giudiziale, con maggiorazione in caso sia possibile la cessione dell’azienda in esercizio. Viene così codificato un orientamento interpretativo che si stava affermando. Il tema è di rilievo centrale nella definizione dei piani e delle proposte di concordato, posto che rappresenta la soglia, tra altro, per determinare la porzione dell’attivo liberamente distribuibile secondo la <i>relative priority rule</i>, la convenienza della proposta e il <i>cram down</i> fiscale e previdenziale.</p><p class="text-justify">• <strong>Classi obbligatorie (art. 85).</strong> Viene innalzata la soglia massima delle piccole imprese da inserire nella classe (non più secondo la definizione di “impresa minore” dell’art. 2, ma solo fornitori che rispettano almeno due requisiti tra i seguenti: attivo fino a 5 milioni, fatturato fino a 10 milioni, dipendenti fino a 50).</p><p class="text-justify">• <strong>Garanzie pubbliche (art. 87).</strong> Il piano dovrà indicare specifici fondi rischi per l’escussione delle garanzie pubbliche SACE/MCC (viene così risolto il dubbio applicativo che si era posto nella redazione dei piani e delle proposte).</p><p class="text-justify">• <i><strong>Cram down </strong></i><strong>nel concordato in continuità (art. 88).</strong> Il Correttivo-ter conferma che il concordato può essere omologato anche in caso di voto contrario degli enti e che le relative classi sono computate ai fini delle maggioranze anche nella c.d. ristrutturazione trasversale, ma non per l’approvazione da parte dell’unica classe c.d. “maltrattata” (viene superato un orientamento di merito ancora più restrittivo).</p><p class="text-justify">• <strong>Proposte concorrenti (art. 90).</strong> Viene dimezzata (dal 10% al 5% dei crediti) la soglia che consente di formulare la proposta, con evidente finalità di incentivo allo strumento.</p><p class="text-justify">• <strong>Contratti pendenti (art. 94-bis).</strong> Il Correttivo-ter chiarisce che le tutele del concordato in continuità si applicano già a far data dalla presentazione della richiesta (e non più dalla “concessione”) di misure protettive e cautelari.</p><p class="text-justify">• <strong>Omologazione “trasversale” nel concordato in continuità (artt. 111-112).</strong> Viene fissato un termine di sette giorni dalla chiusura del voto per richiedere o consentire l’omologazione in assenza di unanimità delle classi. Viene confermata l’interpretazione secondo cui, in assenza di maggioranza delle classi, il concordato può essere omologato con l’approvazione anche di una sola classe (la c.d classe “svantaggiata” o “maltrattata”), parzialmente soddisfatta e che avrebbe ricevuto un trattamento migliore se il valore eccedente quello di liquidazione fosse stato distribuito secondo l’ordine dei privilegi.</p><p class="text-justify">• <strong>Liquidazione di beni nel concordato in continuità (art. 114-bis).</strong> Il Correttivo-ter introduce una disciplina esplicita per l’ipotesi di liquidazione di beni nel contesto di un piano in continuità. In sede di omologazione il Tribunale può nominare, per le sole operazioni di liquidazione, uno o più liquidatori e un comitato dei creditori. Le modalità di vendita devono seguire criteri di efficienza, celerità, pubblicità e trasparenza. Gli effetti sono quelli delle vendite forzate e la cancellazione dei gravami avviene su ordine del giudice, una volta riscosso il prezzo della vendita.</p><p class="text-justify">• <strong>Operazioni straordinarie (art. 116).</strong> Viene prevista la pubblicazione nel registro imprese del piano concordatario che le contempla, unitamente ai relativi progetti. Le opposizioni vanno presentate nel procedimento di omologazione.</p><p class="text-justify">• <strong>Modifiche sostanziali del piano o della proposta (art. 118-bis).</strong> L’imprenditore può chiedere la rinnovazione dell’attestazione e comunica la proposta modificata al Commissario Giudiziale, il quale ne riferisce al Tribunale. Segue la pubblicazione a registro imprese e la comunicazione ai creditori, per l’eventuale opposizione nei successivi 30 giorni (si tratta di percorso analogo a quello già previsto per gli accordi di ristrutturazione).</p><p class="text-justify">• <strong>Omologazione del concordato con attribuzioni ai soci (art. 120-</strong><i><strong>quater</strong></i><strong>).</strong> Il Correttivo-ter definisce i criteri per determinare il valore effettivo riservato ai soci, richiamando i principi contabili applicabili in relazione al valore d’uso, sulla base dei dati risultanti dal piano. Restano invece le notevoli incertezze in merito alle condizioni da rispettare (necessità di apporti dei soci, criteri di distribuzione del valore risultante dalla ristrutturazione) per l’omologazione in caso di dissenso di una classe.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">8. <strong><u>Liquidazione giudiziale</u></strong></p><p class="text-justify">• <strong>Azioni revocatorie e di inefficacia (art. 166).</strong> Viene estesa al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio l’esenzione da revocatoria degli atti, pagamenti e garanzie in esecuzione del relativo piano. Si precisa che il periodo sospetto in caso di consecuzione tra procedure decorre dalla pubblicazione della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, anche con riserva.</p><p class="text-justify">• &nbsp;<strong>Contratti Preliminari (art. 173).</strong>&nbsp;<strong> </strong>Il Correttivo-ter prevede:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>la facoltà del creditore ipotecario di impugnare il decreto di esecutività dello stato passivo, contestando una sproporzione di almeno il 25% del prezzo di vendita stabilito nel preliminare. In caso di accoglimento, il contratto si scioglie e il bene viene liquidato dal curatore, salvo che il promissario acquirente offra il pagamento della differenza accertata, prima che il Tribunale provveda;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l’opponibilità ai creditori di tutte le somme versate con mezzi tracciabili al debitore prima dell’apertura della procedura (e non più soltanto della metà dell’importo), in caso di subentro del curatore nel preliminare;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l’attribuzione al giudice delegato, una volta eseguita la vendita e riscosso il prezzo, di ordinare la cancellazione delle ipoteche (e di ogni altro vincolo).</span></p></li></ul><p class="text-justify">•<strong> Rapporti di lavoro subordinato (art. 189).&nbsp;</strong>Viene<strong>&nbsp;</strong>semplificata la disciplina di recesso e subentro del curatore. In caso di cessazione, non è dovuta dal lavoratore la restituzione delle somme eventualmente ricevute a titolo assistenziale o previdenziale nel periodo di sospensione. I termini per la presentazione della domanda di NASpl decorrono dalla comunicazione della cessazione dal curatore o delle dimissioni del lavoratore.</p><p class="text-justify">• <strong>Opposizione allo stato passivo (art. 207).</strong>&nbsp;Sono previste:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>la possibilità di concedere termini per il deposito di ulteriori note difensive;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la disciplina della transazione in pendenza di opposizione, sulla quale il collegio dispone la conforme modifica dello stato passivo.</span></p></li></ul><p class="text-justify">• <strong>Programma di liquidazione (art. 213).</strong> Per l’attuazione del programma è determinata la durata massima (5 anni dall’apertura), salvo proroghe per particolare complessità o difficoltà delle vendite.</p><p class="text-justify">•<strong> Azioni risarcitorie e recuperatorie (art. 215).&nbsp;</strong>Viene espressamente prevista la facoltà di cessione, unitamente alle revocatorie.</p><p class="text-justify">• <strong>Vendite immobiliari (art. 216).&nbsp;</strong>È disposto che sia svolto almeno un esperimento di vendita il primo anno e due per i successivi.</p><p class="text-justify">• <strong>Chiusura della procedura (art. 234).&nbsp;</strong>Viene estesa al caso<strong>&nbsp;</strong>di riparti attesi da altre procedure la possibilità di chiusura già prevista in pendenza di giudizi e procedimenti esecutivi.</p><p class="text-justify">• <strong>Concordato nella liquidazione giudiziale.</strong> Il Correttivo-ter introduce diverse novità.&nbsp;Segnaliamo le più rilevanti:</p><ul><li><p class="text-justify"><span><u>Concordato di gruppo</u> (art. 240) - può essere proposto in caso di liquidazione giudiziale unitaria. Può essere presentata domanda unica (ferma l’autonomia delle masse, anche con riguardo all’illustrazione di convenienza) o domande tra loro coordinate.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><u>Esame della proposta e comunicazioni ai creditori</u><strong>&nbsp;</strong>(art. 241) -<strong>&nbsp;</strong>in caso di più proposte di concordato, prevista la sottoposizione di tutte all’approvazione dei creditori (non più solo quella scelta dal comitato), salvo individuazione di una o più proposte maggiormente convenienti, secondo valutazione congiunta di curatore e comitato dei creditori.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><u>Approvazione</u><strong>&nbsp;</strong>(art. 244) -<strong>&nbsp;</strong>in caso di più proposte, è chiarito che si considera approvata quella votata con “</span><i><span>maggioranza più elevata dei crediti ammessi”</span></i><span>,</span><i><span>&nbsp;</span></i><span>fermo il criterio cronologico in caso di parità.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><u>Omologazione</u><strong>&nbsp;</strong>(art. 245) -<strong>&nbsp;</strong>vienechiarito che, in caso di contestazione della convenienza, la valutazione </span><i><span>di cram down</span></i><span> del Tribunale riguarda il trattamento del credito in misura non inferiore all’ipotesi di prosecuzione della liquidazione giudiziale (anche in caso di voto contrario determinante degli enti fiscali e contributivi).</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><u>Provvisoria esecutività del decreto di omologazione</u><strong>&nbsp;</strong>(art. 246) – l’efficacia è anticipata alla pubblicazione dell’omologazione (e non è quindi più condizionata al passaggio in giudicato). Le opposizioni allo stato passivo pendenti si interrompono e possono essere riassunte. La Corte d’Appello, al ricorrere dei gravi e fondati motivi, può sospendere l’esecutività del decreto.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><u>Esecuzione del concordato</u><strong>&nbsp;</strong>(art. 249) - in caso di riforma o cassazione del provvedimento di omologazione, sono fatti salvi tutti gli atti legalmente compiuti in esecuzione e i relativi provvedimenti.</span></p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-center">***</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.&nbsp;</i></p><p class="text-justify"><i>Per ulteriori informazioni contattare </i><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/fabio-marelli" target="_blank"><i><strong><u>Fabio Marelli</u></strong></i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 02 Oct 2024 09:46:58 +0200</pubDate>
                        <title>Evento: Rinnovabili, il potenziale dell&#039;agrivoltaico in Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/evento-rinnovabili-il-potenziale-dellagrivoltaico-in-italia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>2 ottobre 2024, dalle 14.00 alle 15.00</p><p><strong>Piero Viganò</strong> parteciperà al webinar organizzato da <a href="https://montelgroup.com/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Montel</u></a> dedicato al settore delle energie rinnovabili e alle potenzialità dell'agrivoltaico.</p><p>I relatori approfondiranno le prospettive di questa nuova tecnologia che punta ad unire agricoltura ed energia.</p><p>Verranno analizzate le ultime novità normative con focus su:</p><ul><li>stato delle rinnovabili in Italia</li><li>caratteristiche dell'agrivoltaico</li><li>agrivoltaico, quale ruolo nella decarbonizzazione</li></ul><p><a href="https://montelgroup.com/resources/events/rinnovabili-in-italia-il-potenziale-dellagrivoltaico-per-la-decarbonizzazione?tab=overview" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Per ulteriori informazioni clicca qui</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 01 Oct 2024 10:35:25 +0200</pubDate>
                        <title>Le polizze vita di ramo I non si possono pignorare: lo stabilisce la Corte d&#039;Appello</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-polizze-vita-di-ramo-i-non-si-possono-pignorare-lo-stabilisce-la-corte-dappello</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Si tratta di un precedente importante in un periodo in cui si assiste di frequente a iniziative esecutive che hanno a oggetto anche polizze di ramo I, la cui natura assicurativa era considerata sostanzialmente inoppugnabile.</i></p><p>Le polizze vita di ramo I sono prodotti assicurativi e quindi impignorabili.</p><p>A stabilirlo è la <strong>Corte di Appello di Firenze </strong>in relazione a un contenzioso che ha coinvolto un cliente assistito da <strong>ADVANT Nctm</strong>.</p><p>La vicenda riguarda un soggetto terzo e due figli beneficiari, ai quali, a seguito del decesso del contraente, la compagnia aveva liquidato la prestazione.</p><p>Il fallimento dell’attività di uno dei due figli ha portato, tuttavia, all’avvio di una causa civile davanti al <strong>Tribunale di Pistoia </strong>sull’accertamento dell’effettiva natura della polizza (ritenuta, dai promotori della causa, un investimento finanziario e non uno strumento assicurativo) e, di conseguenza, sull’inefficacia (ex art. 44 della legge fallimentare) del pagamento della metà della prestazione effettuata dalla compagnia a favore del beneficiario poi fallito.</p><p>Il team del dipartimento regulatory - guidato da <strong>Benedetta Musco Carbonaro</strong>, partner di ADVANT Nctm, coadiuvata dall’associate <strong>Antonio Caruccio</strong> - ha seguito l’impugnazione della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Pistoia, che aveva dichiarato inefficace la liquidazione della prestazione al beneficiario oggetto di fallimento, davanti alla Corte di Appello di Firenze nell’interesse della compagnia.</p><p>Leggi l'articolo integrale su <a href="https://citywire.com/it/news/le-polizze-vita-di-ramo-i-non-possono-essere-pignorate-lo-stabilisce-la-corte-dappello-di-firenze/a2451090?re=124394&amp;refea=2013712&amp;link_id=1717125" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>CityWire.</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 30 Sep 2024 14:26:55 +0200</pubDate>
                        <title>Derivati. I giudici di Milano indulgenti sui &quot;plain vanilla&quot;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/derivati-i-giudici-di-milano-indulgenti-sui-plain-vanilla</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con un'importante sentenza del 5 agosto 2024, la Corte d'Appello di Milano si è pronunciata sul tema della validità dei contratti derivati Otc (over the counter), oggetto in questi ultimi anni di un generale ripensamento da parte della giurisprudenza di legittimità. La decisione di Milano, riguardante un contratto di UniCredit, reputa ininfluente e non necessaria l'illustrazione ex ante degli scenari probabilistici ai clienti nei casi di interest rate swap semplici e senza barriere, ponendosi in chiara antitesi con l'orientamento più restrittivo sulla validità dei contratti derivati fino ad oggi in voga […]</p><p>[…] “La giurisprudenza di merito si è in prevalenza accodata alla decisione della Suprema Corte” spiega <strong>Francesco Mocci</strong>, partner di ADVANT Nctm, “con qualche isolato precedente dissonante ma spesso non particolarmente meditato, mentre in letteratura non sono mancante voci critiche su un orientamento che rappresentava un unicum a livello europeo e che soprendeva non poco gli operatori esteri”. […]</p><p><i>Articolo integra su Il Sole 24 ore di Domenica 29 settembre.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 27 Sep 2024 16:38:22 +0200</pubDate>
                        <title>Navigating Restructuring and Legal Complexities in Germany, Italy &amp; Spain</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/navigating-restructuring-and-legal-complexities-in-germany-italy-spain</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Michele Bignami</strong> parteciperà all'evento organizzato da <strong>ELA</strong> sul tema: <strong>"Navigating Restructuring and Legal Complexities in Germany, Italy &amp; Spain."</strong></p><p>In un contesto economico complesso e in continua evoluzione, le aziende si trovano ad affrontare la necessità di adeguarsi alle condizioni di mercato. Questo è particolarmente importante per le imprese globali, chiamate a gestire diverse normative giuridiche.</p><p>Durante il webinar verranno approfonditi i seguenti argomenti:</p><ul><li>I principi generali e i processi per pianificare ed eseguire la riduzione del personale.</li><li>L'impatto che le autorità di ogni giurisdizione (Germania, Italia e Spagna) possono avere sui piani di ristrutturazione.</li><li>Gli errori comuni da evitare e le migliori pratiche da adottare per garantire un processo di ristrutturazione efficace.</li></ul><p>Il webinar è previsto per martedì 1 ottobre, dalle 15.00 alle 16.00</p><p><a href="https://event.on24.com/wcc/r/4703811/DAF2346FE1A161CB2D4EAA0F640F1F44?partnerref=ELAWebsite" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Per ulteriori informazioni clicca qui</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 27 Sep 2024 11:21:48 +0200</pubDate>
                        <title>Capitali per la crescita - Il processo di quotazione e l&#039;evoluzione della normativa</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/capitali-per-la-crescita-il-processo-di-quotazione-e-levoluzione-della-normativa</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lukas Plattner </strong>parteciperà all'evento organizzato dal comitato tecnico di ANDAF (Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari) dedicato al processo di quotazione e l'evoluzione della normativa nel mercato dei capitali.</p><p><a href="https://www.andaf.it/media/380519/andaf_corporatefinance_011024.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per il programma dettagliato.</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 26 Sep 2024 16:49:00 +0200</pubDate>
                        <title>Introduction to Civil Code, Contracts and Dispute Resolution in China</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/introduction-to-civil-code-and-dispute-resolution-in-china</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il nostro Hermes Pazzaglini terrà la seguente lectio magistralis in lingua inglese presso l'Università di Bologna:</p><p><strong>Introduction to Civil Code, Contracts and Dispute Resolution in China</strong></p><p>Tuesday, October 1, 2024 h. 15<br>Wednesday, October 2, 2024 h. 11</p><p>University of Bologna</p><p>Room H (October 1)<br>Room I (October 2)<br>via B. Andreatta, 8</p><p><a href="http://example.comfileadmin/advantlaw/LocandinaHermesPazzaglini_86_.pdf"><strong><u>Clicca qui per la locandina</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 26 Sep 2024 10:13:51 +0200</pubDate>
                        <title>Preventing Art Crimes through regulation and self-regulation</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/preventing-art-crimes-thorugh-regulation-and-self-regulation</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Alessandra Donati parteciperà alla conferenza internazionale organizzata dalla Cattedra UNESCO su Business Integrity and Crime Prevention in Art and Antiquities Market, in collaborazione con Fondazione Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale (CNPDS) e l'International Scientific and Professional Advisory Council of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme (ISPAC).&nbsp;</p><p>L'evento, che si terrà il prossimo lunedì 30 settembre a Palazzo Visconti, Milano, vedrà la partecipazione di esperti nel settore dell'arte che discuteranno su temi legati all'aggiornamento del Codice Etico dell'Unesco per i dealer dei beni culturali, la regolamentazione e il contrasto al riciclaggio.</p><p>In particolare, Alessandra presiederà la sessione dedicata all'impatto legale delle procedure di due diligence.</p><p><a href="https://www.cnpds.it/wp-content/uploads/2024/08/Unesco-30-settembre-2024-V7.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per il programma completo</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 25 Sep 2024 14:43:22 +0200</pubDate>
                        <title>La gestione delle procedure di licenziamento</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-gestione-delle-procedure-di-licenziamento</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La nostra <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/francesca-pittau" target="_blank"><strong><u>Francesca Pittau</u></strong></a> sarà relatrice al webinar organizzato da Convenia sul sistema delle tutele nell’evoluzione giurisprudenziale.</p><p>In particolare, l'avv. Pittau parteciperà con un intervento dal titolo “Il sistema delle tutele nel licenziamento individuale” con focus su:</p><ul><li><span>limiti al potere di licenziamento: disegno evolutivo e quadro del sistema vigente</span></li><li><span>tutele reintegratorie e indennitarie: gli interventi della Corte costituzionale</span></li><li><span>art. 441 bis c.c.: “Controversie in materia di licenziamento”</span></li><li><span>negoziazione assistita</span></li><li><span>conciliazione giudiziale, amministrativa e sindacale</span></li></ul><p><a href="https://convenia.it/evento/la-gestione-delle-procedure-di-licenziamento/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Per ulteriori informazioni clicca qui</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 24 Sep 2024 09:58:27 +0200</pubDate>
                        <title>La gestione dei rischi e l&#039;attività di compliance in caso di esternalizzazione di funzioni e servizi ICT</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-gestione-dei-rischi-e-lattivita-di-compliance-in-caso-di-esternalizzazione-di-funzioni-e-servizi-ict</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/fabio-coco" target="_blank"><strong><u>Fabio Coco</u></strong></a><strong> </strong>parteciperà, in qualità di relatore, all'evento organizzato da Paradigma dedicato alla gestione dei rischi e dell'attività di compliance in caso di esternalizzazione di funzioni e servizi digitali, anche alla luce del nuovo quadro normativo e regolamentare e della più recente prassi operativa.</p><p>In particolare, l'avv. Coco parteciperà con un intervento dal titolo “La sicurezza della supply-chain nel mondo finanziario” che toccherà i seguenti punti:</p><ul><li>La circolare n.285/2013 di Banca d'Italia</li><li>Le Linee Guida (EBA/GL/2019/02) in materia di esternalizzazioni</li><li>Il Regolamento UE sulla resilienza operativa digitale (DORA)</li><li>Impatti e nuove responsabilità per i fornitori di servizi ICT</li><li>Le evoluzioni del Regolamento eIDAS</li></ul><p><a href="https://www.paradigma.it/iniziativa/la-gestione-dei-rischi-e-lattivita-di-compliance-in-caso-di-esternalizzazione-di-funzioni-e-servizi-ict-2/#presentazionedf7c-7d3b" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Per il programma completo clicca qui</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 23 Sep 2024 09:42:06 +0200</pubDate>
                        <title> Il Parlamento Ue approva il Listing Act: per le imprese più facile andare in Borsa</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ma-ora-servono-incentivi-fiscali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong><u>Ma ora servono incentivi fiscali</u></strong></p><p>"Tra la Legge Capitali già in vigore, il Listing Act in arrivo a breve e la riforma del Tuf attualmente in lavorazione, si può dire che l'Italia abbia ormai un'ottima normativa per favorire l'accesso delle imprese in Borsa. Ma non credo sia sufficiente: sono convinto che ora servano incentivi fiscali. La legislazione va bene, ma non basta: è necessaria una vera politica industriale che utilizzi la leva fiscale».&nbsp;</p><p><strong>Lukas Plattner</strong>, Partner di ADVANT Nctm, ne è convinto: la normativa in Italia ormai è "market friendly", ma questo non basterà a convincere i nostri imprenditori a cercare capitali in Borsa.</p><p><i>Leggi l'articolo completo sull'edizione di Domenica 22 settembre 2024 de Il Sole 24 Ore.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 20 Sep 2024 14:24:11 +0200</pubDate>
                        <title>Bankitalia chiude la consultazione sulla normativa che regola gli Npl</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/bankitalia-chiude-la-consultazione-sulla-normativa-che-regola-gli-npl</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La direttiva che regola l'attività dei gestori e degli acquirenti dei crediti in sofferenza, meglio conosciuti come non-performing loan (Npl), scorge finalmente il traguardo anche in Italia. Lo scorso 13 agosto è stato infatti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo relativo al recepimento (tardivo) nell'ordinamento italiano della Secondary Market Directive (Smd) adottata dall'Unione europea nell'ormai lontano novembre 2021.</p><p>[…] La nuova normativa mira a eliminare alcuni ostacoli regolamentari che hanno finora impedito lo sviluppo di un mercato secondario a livello paneuropeo delle sofferenze bancarie al tempo stesso efficiente, competitivo e liquido. «Sotto il profilo regolamentare - spiega <strong>Fabio Coco</strong>, partner di ADVANT Nctm - la riforma maggiormente degna di nota introdotta dal decreto consiste nella sostanziale liberalizzazione, a certe condizioni, dell'acquisto di sofferenze bancarie».[…]</p><p>[…]«Il recepimento della Smd andrà ben oltre la vigilanza sui gestori di crediti in sofferenza», conferma Coco, indicando che «vi saranno impatti anche sulla trasparenza, sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie e sulle norme che regolano la centrale dei rischi».[…]</p><p>Articolo completo sull'edizione odierna de <strong>Il Sole 24 Ore</strong>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 20 Sep 2024 10:14:08 +0200</pubDate>
                        <title>Piani di transizione climatica: governance, responsabilità e credibilità</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/piani-di-transizione-climatica-governance-responsabilita-e-credibilita</link>
                        <description>Il presente contributo, a cura del nostro Riccardo Sallustio, analizza la rilevanza dei piani di transizione climatica, previsti dal D.Lgs. n. 125/2024 che recepisce la nuova disciplina europea sulla rendicontazione di sostenibilità, il cui fine è l’integrazione della transizione e dei relativi rischi e opportunità nella strategia e nella pianificazione finanziaria e di investimenti delle società. Tale integrazione richiederà una nuova definizione dei modelli di governance delle imprese e apre a nuovi profili di conformità normativa e conseguente responsabilità degli amministratori, nonché di due diligence da parte del sistema bancario.</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/piani-di-transizione-climatica-governance-responsabilita-e-credibilita/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Tratto da Diritto Bancario</u></strong></a></p><p>Con la recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del <a href="https://www.dirittobancario.it/art/csrd-il-decreto-di-recepimento-in-gazzetta-ufficiale/" target="_blank" rel="noreferrer">Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125</a> (il “<strong>Decreto Legislativo</strong>”) di recepimento della<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32022L2464" target="_blank" rel="noreferrer"> direttiva (UE) 2022/2464</a> sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (la “CSRD”) viene introdotta nel nostro ordinamento la rendicontazione del piano di transizione climatica, che dovrebbe costituire il fulcro della governance della sostenibilità societaria. Novità significativa che, come vedremo, riveste una rilevanza che va oltre la mera rendicontazione, trattandosi di un vero e proprio piano di azione strategico e operativo sulla gestione e governance dei rischi climatici e delle opportunità connesse. Tale novità offre due principali prospettive di analisi: una prima legata alla congruità degli attuali modelli di governance per affrontare la transizione all’interno delle società ed una seconda che riguarda il regime di conformità normativa dei piani di transizione e la responsabilità dell’organo amministrativo.</p><p>Innanzitutto, la scelta del Decreto Legislativo di attribuire alla<strong> relazione sulla gestione degli amministratori</strong> la funzione di “contenitore” del piano di transizione, come per le altre informazioni afferenti alla sostenibilità della società, conferisce una nuova veste alla relazione che diventa così documento programmatico ed esecutivo di gestione delle opportunità, rischi ed impatti connessi ai fattori climatici, dettagliato e puntuale. Tale scelta, nel contesto delle informazioni di sostenibilità che le società tenute a redigere il piano devono fornire, è coerente con il ruolo del piano di transizione che, nelle intenzioni del legislatore europeo, è lo strumento strategico che interagisce con il modello di business e la sua resilienza, il piano finanziario nonché il piano di investimenti dell’impresa.</p><p>Inoltre, la CSRD, e conseguentemente il Decreto Legislativo, a differenza della Task Force on Climate-Related Financial Disclosure (TCFD) e dell’IFRS S2 dell’International Sustainability Standard Board, opera una <strong>scelta di governance netta</strong>, attribuendo all’organo amministrativo la definizione del piano di transizione.</p><p>Il nostro legislatore, infatti, in sede di recepimento della CSRD, ha previsto al <strong>primo comma dell’articolo 10 del Decreto Legislativo</strong> che “<i>[l]a responsabilità di garantire che le informazioni richieste [tra cui il piano di transizione climatica] … siano fornite in conformità a quanto previsto dal presente decreto compete agli amministratori delle società tenute agli obblighi ivi previsti. Nell’adempimento dei loro obblighi costoro agiscono secondo criteri di professionalità e diligenza</i>”.</p><p>Il “<strong>contenuto</strong>” <strong>minimo</strong> del piano deve <strong>conformarsi allo standard di rendicontazione sul cambiamento climatico</strong> (ESRS E1) di cui all’atto delegato della Commissione n. 2772/2023. Tale piano si deve, infatti, confrontare con i rischi fisici e di transizione che l’impresa deve affrontare, con diversi scenari climatici e con l’allineamento agli obiettivi di sostenibilità dell’Unione e del Green Deal europeo, tra cui l’obiettivo climatico di 1,5°C di riscaldamento globale nel 2050, previo calcolo dell’impronta carbonica Scope 1, 2 e 3 applicando le metodologie dell’intensità carbonica con riferimento ai singoli prodotti e della riduzione assoluta di emissioni della società, nonché prevedendo obiettivi temporali nel breve, medio e lungo termine basati sulla scienza, così come richiesto dallo standard di rendicontazione ESRS E1. La valutazione della resilienza del modello di business e della strategia richiedono un coordinamento con tre obblighi informativi di cui allo standard ESRS 2, che affronta in termini più generali gli elementi della strategia che riguardano le questioni di sostenibilità o che influiscono su di esse: il modello aziendale e la catena del valore (SBM-1); gli interessi ed opinioni dei portatori di interesse (SBM-2); e gli impatti, rischi e opportunità rilevanti e il modo in cui questi interagiscono con la sua strategia e il suo modello aziendale (SBM-3).</p><p>In ultima analisi, il piano dovrebbe consentire non solo agli amministratori ma anche ad azionisti, investitori, ceto creditorio e <i>stakeholder</i> nel loro complesso di <strong>valutare la capacità di allineamento della società agli obiettivi di transizione fissati dall’Unione</strong> e di <strong>reazione alle sfide connesse</strong>, nonché di vagliare il rischio che i beni aziendali possano essere oggetto di “<i>lock-in</i>” carbonico (ovvero esposti al rischio di continuare a contribuire al cambiamento climatico, pur in presenza di alternative ecosostenibili) e di “<i>stranding</i>” (ovvero di perdita di valore e di redditività dei beni aziendali) ed il rischio di impatti sulla resilienza della strategia e del modello di business.</p><p>Come si può notare, il piano affronta tematiche scientifiche, tecnologiche, climatiche, ambientali, contabili, legali, di policy e di <i>competitive intelligence</i> strettamente collegate tra di loro, che richiedono competenze specifiche e che dovrebbero guidare la strategia aziendale futura e le operazioni ordinarie e straordinarie della società. Attesa la rilevanza del piano per la resilienza della strategia e del modello di business, la decisione di attribuire la competenza di redigere il piano agli amministratori appare del tutto congrua e coerente con il sistema di governance delle società. Tale approccio è stato confermato dal nostro legislatore, in sede di recepimento, al poc’anzi citato primo comma dell’articolo 10 del Decreto Legislativo.&nbsp;</p><p>Gli<strong> standard di rendicontazione europei</strong> non offrono delle linee guida sulla redazione dei piani di transizione e sulla loro credibilità e nell’ordinamento dell’Unione manca una vera e propria <i>soft law</i>. Ciò nonostante, importanti spunti possono essere ricavati dalla Raccomandazione della Commissione Europea del 27 giugno 2023 sulla finanza di transizione, dalle linee guida dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) nonché dalla <i>Transition Plan Taskforce</i>, le cui linee guida è previsto siano utilizzate a livello internazionale nell’IFRS 2.</p><p>Alla luce di queste linee guida ed attesa la rilevanza della <i>soft law</i> nella CSRD nonchè la crescente attenzione alla <i>soft law </i>da parte della giurisprudenza, l’<strong>organo amministrativo,</strong> partendo da una disamina dei “<i><strong>drivers of change</strong></i>” che impattano a livello globale il settore di appartenenza della società, dovrebbe operare un’attenta <strong>analisi del processo produttivo adottato e del modello di business</strong> in un’ottica di <strong>compatibilità con la Legge Climatica ed il Green Deal Europeo</strong> (e quindi, ad es., con il Net Zero Industry Act, la Zero Pollution Policy, il Circular Economy Action Plan, l’Ecodesign Regulation, il Regolamento sulle Materie Prime Critiche per citare solo le principali fonti). Di seguito, andrebbe <strong>effettuata dalla società</strong> un<strong>’analisi dell’impatto dei singoli beni aziendali sull’ambiente</strong>, applicando la<strong> metodologia del </strong><i><strong>Life-Cycle Assessment</strong></i>, ovvero del<strong> ciclo di vita dei prodotti</strong> anche con riferimento all’impatto sulla perdita di biodiversità ed ecosistemi, laddove rilevante. Infine, il piano dovrebbe, ai sensi dell’<strong>ESRS E1</strong>, offrire <strong>soluzioni di mitigazione climatica congrue,</strong> tenendo anche presente, alla luce delle <i>best practice </i>del singolo settore industriale, le diverse tecnologie esistenti e future e la loro adozione da parte dei concorrenti della società.</p><p>La società dovrebbe indicare, ad esempio, quali siano queste soluzioni ed il loro livello di maturità tecnologica e di allineamento con il Regolamento Tassonomia, il costo delle stesse relativamente alla loro capacità di ridurre le emissioni di CO<sub>2,</sub> nonché il costo connesso alla dismissione dei beni aziendali e gli impatti economici derivanti dall’ingresso in nuove catene del valore e dalla normativa sulle quote di emissioni, la prioritizzazione degli interventi sui singoli beni partendo da quelli con più alto “<i>lock-in</i>” carbonico, ovvero da quelli per i quali esiste un’alternativa a basso livello di emissioni carboniche, individuando inoltre eventuali impedimenti, anche di natura legale, derivante da impegni di approvvigionamento di lunga durata, ad es. nel contesto delle materie prime critiche.</p><p>Le<strong> soluzioni di mitigazione individuate</strong>, ai sensi del Decreto Legislativo e dell’ESRS E1, vanno poi coordinate con i piani finanziari e di investimento della società, andando ad indicare le possibili fonti per finanziare la transizione. Laddove, nell’ambito di un’analisi di materialità, la società ritenga che sia esposta anche a dipendenze e/o impatti legati alla perdita di biodiversità o degli ecosistemi, il piano dovrebbe integrare anche questi temi ai sensi dell’ESRS E4, sempre contenuto nell’atto delegato della Commissione n. 2772/2023.</p><p>Data la complessità dei temi, diventa in questo contesto<strong> centrale la definizione dei ruoli e della gestione del flusso informativo tra</strong>, da una parte, gli organi delegati, che presumibilmente assumeranno responsabilità diretta per la preparazione del piano di transizione climatica, e, dall’altra, i consiglieri privi di delega e i membri dell’eventuale comitato endoconsiliare di sostenibilità. Siamo in una situazione ben differente rispetto alla redazione della dichiarazione non finanziaria, che è soggetta a principi di rendicontazione non vincolanti e la cui redazione nella prassi è demandata a terzi e soggetta ad un controllo formale da parte dell’organo amministrativo. Nel caso del piano di transizione, l’organo deve affrontare delle scelte strategiche e valutare l’impatto di varie esternalità sulla strategia della società e sul modello di business: si tratta di dati ed informazioni che generalmente non solo sono di dominio degli amministratori delegati, bensì richiedono una visione complessiva dell’attività di impresa che non concerne i consiglieri senza deleghe e quelli indipendenti.</p><p>Il comitato endoconsiliare di sostenibilità può senz’altro favorire lo scambio di informazioni, fornire dei pareri non vincolanti e suggerire l’applicazione di metodologie o di piani di azione per la redazione del piano, ma, in ultima analisi, la responsabilità della redazione del piano dovrebbe ricadere in capo ai consiglieri delegati, atteso che solo tali consiglieri sono tenuti, congiuntamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ad attestare, ai sensi del nuovo art. 154-ter del TUF, che la<strong> rendicontazione di sostenibilità inclusa nella relazione sulla gestione sia stata redatta conformemente agli standard di rendicontazione applicati ai sensi della CSRD e del Decreto Legislativo</strong>. Al contempo, i comitati endoconsiliari e i consiglieri senza deleghe assumono un significativo ruolo di valutazione e controllo, cercando di vigilare sulla coerenza, logicità e credibilità del piano. Data la complessità dei temi affrontati è però essenziale che la società conferisca degli strumenti efficaci di controllo agli amministratori non esecutivi e ai componenti dei comitati endoconsiliari, prevedendo, ad es., la possibilità di accedere a tutte le informazioni richiamate nel piano o comunque desumibili dallo stesso e di instaurare un contradditorio con le funzioni aziendali. Al fine di guidare la propria attività di valutazione e controllo, gli amministratori senza deleghe ed i componenti del comitato endoconsiliare di sostenibilità dovrebbero far leva sulle <i>best practice</i> di redazione dei piani nel settore specifico in cui opera l’impresa.</p><p>La rilevanza del piano di transizione per il modello di business e per la strategia imporrebbe un <strong>ampliamento delle competenze del comitato di sostenibilità</strong> per includere anche materie di indirizzo strategico o alternativamente la costituzione di un unico comitato di strategia e sostenibilità, che adotti una policy interna che miri ad individuare gli indicatori qualitativi e quantitativi di credibilità del piano di transizione climatica a cui i consiglieri delegati devono attenersi.</p><p>La <strong>conformità normativa del piano di transizione</strong> è sottoposta a tre regimi paralleli, uno di diritto di societario, uno civilistico ed uno penale ed amministrativo.</p><p>Il <strong>primo</strong> trova innanzitutto la sua fonte negli <strong>articoli 2392 e 2428 c.c..</strong> Una volta, infatti, individuati negli amministratori i soggetti responsabili del piano stesso, questi dovranno attenersi ai principi generali di professionalità e diligenza e a quelli specifici applicabili alla relazione sulla gestione, desumibili dall’art. 2428 c.c., che devono condurre ad un’analisi “<i>fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società</i>”. Come indicato dalla giurisprudenza di merito (trib. Milano, 23 dicembre 2022, n. 10200), laddove le informazioni contenute nella relazione sulla gestione (e quindi nel piano) siano connesse ai dati di bilancio e falsino o rendano non intelleggibili tali dati, la deliberazione di approvazione del bilancio è affetta da nullità, mentre se i vizi non sono collegati a dati di bilancio, ciò può solo causare l’annullabilità del bilancio o della relazione. È rilevante, a tal fine, la previsione dell’obbligo di rendicontazione E1-9 che riguarda gli effetti finanziari attesi dei rischi fisici e di transizione rilevanti. Pertanto, laddove la società abbia colposamente o dolosamente omesso o incorrettamente valutato tali rischi ed i loro effetti finanziari avrebbero dovuto essere inclusi tra i dati di bilancio, all’azionista è data la possibilità di agire in giudizio per fare dichiarare la nullità ovvero l’annullamento del bilancio o della relazione sulla gestione.</p><p>Sebbene ciò non si traduca in un obbligo positivo in capo agli amministratori di attuare il piano, previsto invece dalla direttiva (UE) 2024/1760 (Direttiva Due Diligence) come una obbligazione di mezzi, l’obbligo di predisporre con professionalità e diligenza un piano di transizione che sia fedele, equilibrato ed esauriente offre un primo canone di “credibilità” a cui il piano deve attenersi. Ciò a prescindere dalla necessità che lo stesso si conformi agli standard di rendicontazione generali adottati dalla Commissione con atto delegato n. 2772/2023. L’amministratore che non condivida gli obiettivi di mitigazione climatica è comunque tenuto a comportarsi con professionalità e diligenza e a cooperare con gli altri amministratori e con i soggetti preposti a coadiuvare l’organo nella preparazione del piano.</p><p>In tale contesto, assume rilievo anche il<strong> sesto comma dell’articolo 2381 c.c.</strong> che impone agli amministratori di agire in modo informato. Se è vero che il piano di transizione climatica costituisce una componente essenziale della strategia della società potenzialmente in grado di guidare scelte future e che le decisioni successive assunte dall’organo dovranno confrontarsi con lo stesso, allora questo non può che essere adottato a seguito di una conoscenza e valutazione da parte degli amministratori di tutti gli elementi fattuali e metodologici. Anche atteso che la relazione sulla gestione è atto congiunto non riferibile ai soli delegati, gli amministratori hanno un obbligo di attivarsi per richiedere ai consiglieri delegati ulteriori informazioni laddove queste non sia state fornite ovvero siano carenti, contraddittorie o inattendibili, non accogliendo in maniera passiva il deficit informativo.</p><p>Inoltre, posto che il piano deve<strong> affrontare la resilienza della strategia e del modello di business</strong>, è implicitamente richiesto agli amministratori di dotare innanzitutto la società di una strategia dettagliata e di un modello di business strutturato (ad es. con riferimento ai “<i>Business Model Canvas</i>”), obbligo non desumibile in altre fonti del nostro ordinamento. Una volta definita la strategia ed il modello di business, questi vanno testati con riferimento ai rischi, impatti, dipendenze e opportunità dell’impresa, non solo quelle di derivazione climatica. La definizione delle variabili ed i flussi informativi connessi dovrebbero poi considerare tutte le componenti dei rischi fisici e di transizione, incluso quelli derivanti dalla policy, dalla normativa e dal contenzioso ambientale e climatico.</p><p>Agli amministratori è quindi richiesto di<strong> valutare e adottare le necessarie modifiche agli assetti organizzativi, amministrativi e contabili ex articolo 2086 c.c.</strong>, prevedendo l’inserimento delle nuove variabili previste non solo dai suddetti standard di rendicontazione generali, ma anche, alla luce dell’orientamento della dottrina sull’utilizzo di linee guida non vincolanti, dalle <i>best practice</i> sulla redazione dei piani di transizione adottati internazionalmente e considerando l’adeguatezza del modello di struttura organizzativa, dei piani industriali ed operativi adottati, e delle professionalità all’interno della società, nonché dei sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi (SCIGR) e di <i>Enterprise Risk Management</i>. Gli assetti amministrativi ed organizzativi, così modificati, dovrebbero quindi essere testati utilizzando i criteri di credibilità dei piani sia qualitativi che quantitativi adottati a livello settoriale. Dal punto di vista contabile, gli assetti della società, alla luce dei principi contabili internazionali, dovrebbero consentire di valutare, ad es., l’impatto dei rischi climatici con riferimento al deprezzamento e ammortamento dei beni aziendali (IAS 16) e alla riduzione del valore contabile (IAS 36 e art. 2426 c.c.) nonché dovrebbero introdurre degli indicatori del percorso di transizione, ovvero dei <i>Key Performance Indicator</i> (<i>KPI</i>) per calcolare almeno il rischio di “<i>lock-in</i>” carbonico ed introdurre l’applicazione di una “<i>Marginal Abatement Cost Curve</i>” per valutare l’efficienza di costo di ciascuna misura di decarbonizzazione.</p><p>In un’ottica civilistica, le<strong> informazioni di sostenibilità contenute nella relazione sulla gestione</strong> (e quindi il piano di transizione) sono automaticamente richiamate nel prospetto informativo di titoli emessi dalla società o nel supplemento del prospetto relativo a tali titoli ai sensi del nuovo Regolamento Prospetto contenuto nel Listing Act europeo di cui si attende a breve l’adozione dal Consiglio dell’Unione. Pertanto, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento Prospetto, la mancata veridicità o completezza di tali informazioni determinerebbe la responsabilità civile dell’emittente, dell’offerente e degli altri soggetti di cui al comma 5 dell’articolo 94 del TUF.</p><p>Inoltre, le <strong>informazioni contenute nel piano di transizione</strong>, invece, <strong>non</strong> dovrebbero essere<strong> fonte di responsabilità civile</strong> laddove queste costituiscano delle informazioni ambientali generiche ai sensi della proposta di direttiva (UE) sulle asserzioni ambientali, atteso il dettato del considerano (11) di tale proposta nella formulazione approvata dal Parlamento Europeo il 12 marzo scorso.</p><p>Il <strong>terzo profilo</strong> concerne le <strong>sanzioni amministrative e penali</strong> derivanti dal mancato rispetto delle norme codicistiche, del Decreto Legislativo e degli standard di rendicontazione generali adottati dalla Commissione europea. Nella versione definitiva del Decreto Legislativo e nella relazione illustrativa dello schema del decreto si chiarisce che l’inclusione della rendicontazione di sostenibilità nella relazione finanziaria annuale ex articolo 154-ter del TUF determina l’attribuzione alla CONSOB del potere di applicare le sanzioni amministrative disciplinate dall’articolo 193 del TUF, sempre che il fatto non costituisca reato. Il testo definitivo del Decreto Legislativo e la relazione illustrativa non derogano al principio generale di inclusione della relazione sulla gestione nella definizione di comunicazioni sociali ex artt. 2621 e 2622 c.c e all’applicabilità di sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle norme sul mancato deposito presso il Registro delle imprese ex art. 2630 c.c..</p><p>Anche alla luce delle disposizioni della<strong> direttiva 2024/1619 (CRD VI)</strong> sui rischi climatici, la suddetta conformità normativa apre un nuovo fronte, quello della gestione da parte del sistema bancario di una serie di rischi derivanti dal legittimo affidamento ai piani dei prenditori che siano poco credibili. Tale circostanza espone il ceto bancario sia al rischio di utilizzare dati non corretti per la preparazione dei propri piani di transizione prudenziali da parte di quest’ultimo che a quello di valutare il rischio di credito dei prenditori in maniera non accurata, atteso il maggiore rischio di “<i>lock-in</i>” carbonico e di “<i>stranding</i>”. Una prudente gestione di questi rischi dovrà tradursi in una attività di due diligence sulla credibilità dei piani di transizione climatica della clientela e nella predisposizione di rimedi contrattuali.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 19 Sep 2024 09:57:03 +0200</pubDate>
                        <title>Power Purchase Agreement per le Rinnovabili per supportare gli obiettivi di crescita del PNIEC</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/power-purchase-agreement-per-le-rinnovabili-per-supportare-gli-obiettivi-di-crescita-del-pniec</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il nostro <strong>Guido Martinelli </strong>parteciperà, in qualità di relatore, al seminario organizzato dall'ANEV (Associazione Nazionale Energia del Vento) e dall'associazione ASSFORM sulle regole, i meccanismi e le normative del Piano Energia e Clima (PNIEC) predisposto dai ministeri dello Sviluppo Economico, dell'Ambiente e delle Infrastrutture e Trasporti.&nbsp;</p><p>Il Piano recepisce le novità contenute nel Decreto Legge sul Clima nonché quelle sugli investimenti per il Green New Deal previste nella Legge di Bilancio 2020.</p><p>In particolare, Guido interverrà durante il panel “Gli aspetti legali contrattuali dei PPA Long Term”.</p><p>L'evento si svolgerà presso ANEV, Lungotevere dei Mellini 44, Roma.</p><p><a href="http://example.comfileadmin/nctm/PDF/Programma_Seminario_PPA.pdf"><strong><u>Clicca qui per il programma completo</u></strong></a><strong><u>.</u></strong></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 18 Sep 2024 15:34:49 +0200</pubDate>
                        <title>2024 IPO Annual meeting</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/2024-ipo-annual-meeting</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il nostro <strong>Paolo Lazzarino</strong> sarà speaker al meeting annuale organizzato dall'Intellectual Property Owners Association previsto per il prossimo 22-24 settembre presso l'Hyatt Regency, a Chicago</p><p>L'Assemblea Annuale dell'IPO è l'evento di riferimento per i professionisti della proprietà intellettuale, con un programma ricco di interventi tenuti da leader del settore, riunioni di comitato, opportunità di networking, sponsor, espositori e molto altro.&nbsp;</p><p>In particolare, Paolo parteciperà durante l'intervento sulla nuova direttiva EU in tema di Right to Repair.</p><p><a href="https://ipo.org/index.php/am2024/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per maggiori informazioni.</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 18 Sep 2024 12:40:14 +0200</pubDate>
                        <title>MAG | Private Equity Focus</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/mag-private-equity-focus</link>
                        <description>Il commento del nostro Emidio Cacciapuoti</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Dopo un primo semestre di alto livello, il mercato del private equity conferma il proprio ottimo stato di salute nel corso del mese di luglio, facendo registrare 47 nuovi investimenti. Lo scorso anno, nel medesimo periodo, l’Osservatorio PEM di LIUC – Università Cattaneo, attivo nell’ambito delle attività della LIUC Business School, aveva mappato 49 investimenti (44 a luglio dell’anno precedente). Nei primi sette mesi dell’anno sono state concluse e censite 243 operazioni.&nbsp;</p><p>«Le operazioni si accompagnano a modelli e strutture di investimento sempre più evolute e focalizzate a obiettivi di creazione di valore nel medio lungo periodo», dichiara <strong>Emidio Cacciapuoti</strong>, partner ADVANT Nctm. «In tal senso, assistiamo a una sostanziale diversificazione delle strategie di exit con ampio ricorso al mercato del secondario con la strutturazione di continuation vehicle che consentono al gestore di proseguire la fase di sviluppo e consolidamento di valore degli asset ritenuti più strategici».&nbsp;</p><p>A luglio, le operazioni di buy out hanno rappresentato ben l’85% dei deal totali, lasciando alle altre tipologie di intervento un ruolo residuale; gli add on hanno rappresentato il 53%, segnale che gli operatori continuano a perseguire il potenziamento e la crescita per linee esterne delle proprie portfolio companies. Il Nord Italia costituisce sempre il principale polo catalizzatore, con Lombardia e Veneto, da sottolineare una buona frequenza di operazioni anche in Toscana e nel Lazio.&nbsp;</p><p>Prodotti per l’industria, ICT, terziario e beni di consumo sono i settori maggiormente oggetto di operazioni, con i primi due comparti che costituiscono circa il 45% dell’intera industry. L’attività di investimento degli operatori internazionali nelle imprese del nostro Paese ha rappresentato il 59% delle operazioni concluse, dato che si mantiene su livelli superiori rispetto alla già ormai consueta elevata quota degli ultimi anni.</p><p>&nbsp;A margine, per quanto concerne l’attività all’estero, si segnala che l’Osservatorio PEM ha mappato una operazione di acquisizione diretta in Europa conclusa da operatore domestico e quattro add on aventi quali target companies aziende europee, con Germania, Francia e Spagna quali mete privilegiate per l’espansione.&nbsp;</p><p>Da ultimo, si segnala la conferma del ritorno di operazioni di dimensione di assoluto rilievo: tra queste, l’acquisizione di Prelios da parte di Ion Investment Group, deal con enterprise value di 1350 milioni di euro, ma soprattutto l’acquisizione di Netco (la rete fissa di Tim) perfezionata da KKR, con il contributo di F2i sgr, con una valorizzazione pari a 18,5 miliardi di euro.</p><p><a href="https://legalcommunity.it/wp-content/uploads/2024/09/MAG-219_LC-2.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Tratto da Mag By Legalcommunity</strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                                <category>Private Equity and Venture Capital</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Tue, 17 Sep 2024 14:15:00 +0200</pubDate>
                        <title>Il Consiglio di Stato si esprime sullo schema di decreto legislativo recante la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-consiglio-di-stato-si-esprime-sullo-schema-di-decreto-legislativo-recante-la-disciplina-dei-regimi-amministrativi-per-la-produzione-di-energia-da-fonti-rinnovabili</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong><u>Il Consiglio di Stato si esprime sullo schema di decreto legislativo</u></strong><u> </u><strong><u>recante la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’art. 26, commi 4 e 5, lett. b) e d), legge n. 118/2022 (c.d. Testo Unico FER): il testo è “lacunoso” oltreché “antitetico” rispetto all’obiettivo della semplificazione del quadro normativo nazionale.</u></strong></p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Articolo a cura di </strong><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/piero-vigano" target="_blank"><strong>Piero Viganò</strong></a><strong>,</strong> <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/giovanni-battista-de-luca" target="_blank"><strong>Giovanni Battista De Luca</strong></a>, <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/ernesto-rossi-scarpa-gregorj" target="_blank"><strong>Ernesto Rossi Scarpa Gregorj</strong></a> e <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/paola-putignano" target="_blank"><strong>Paola Putignano</strong></a>.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">Se dopo una prima fase di attività, il Governo Meloni aveva positivamente inciso, con misure per lo più favorevoli allo sviluppo del mercato delle rinnovabili, negli ultimi mesi sembra aver pericolosamente invertito la tendenza, assumendo posizioni del tutto “antitetiche” rispetto agli obiettivi di decarbonizzazione e transazione ecologica imposti dall’UE.</p><p class="text-justify">Dopo il c.d. DL Agricoltura (convertito con L. n. 101/2024), che ha vietato i nuovi impianti fotovoltaici sui terreni agricoli (salvo specifiche eccezioni), e il Decreto Aree Idonee (D.M. 21 giugno 2024), che rischia di rendere quasi tutto il territorio non idoneo alle rinnovabili, il Testo Unico FER, reduce da una sonora bocciatura in Consiglio di Stato, non è altro che l’ultimo abbaglio di un Governo che, anziché semplificare, complica non poco il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC al 2030, col rischio per l’Italia di essere colpita da pesanti sanzioni europee.</p><p class="text-justify">Con parere n. 01216/2024, infatti, la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, all’esito dell’Adunanza svoltasi lo scorso 10 settembre 2024, si è pronunciata sullo schema del Testo Unico FER, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 agosto 2024.</p><p class="text-justify">Il Consiglio di Stato ha censurato lo schema di decreto legislativo sia sotto l’<strong><u>aspetto formale</u></strong>, rispetto alla procedura seguita dal Governo per la formulazione del testo, sia sotto l’<strong><u>aspetto del merito</u></strong>, in relazione all’inadeguatezza dello stesso rispetto al raggiungimento degli obiettivi a cui è preposto.</p><p class="text-justify">Preliminarmente, il parere stigmatizza la prassi di redazione postuma delle relazioni AIR e ATN rispetto all’esame preliminare da parte del Consiglio dei Ministri dello schema di decreto. La redazione della relazione AIR costituisce infatti un elemento imprescindibile ai fini della completezza dell’istruttoria degli atti ormativi secondo la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2009.</p><p class="text-justify">Sotto il profilo della verifica della conformità del procedimento seguito per l’attuazione della delega di cui all’art. 26, comma 4, L. n. 118/2022, il parere evidenzia scostamenti significativi rispetto a quanto previsto dal comma 7 dello stesso articolo, ai sensi del quale i decreti legislativi<i> “sono <strong><u>adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata</u></strong></i>”.&nbsp;</p><p class="text-justify">Ebbene, dalla documentazione trasmessa non risulta l’esercizio sostanziale del potere di proposta da parte di tutti i soggetti istituzionali ai quali è stato attribuito dalla legge di delega, tantomeno possono considerarsi espressione della «<i>co-proponenza</i>» le acritiche e meramente formali note sottoscritte dal Capo dell’Ufficio legislativo del MASE , nonché dal Capo dell’Ufficio legislativo del Ministro delle riforme istituzionali e della semplificazione normativa, aventi ad oggetto la sola e conseguente manifestazione di favore alla bozza normativa <strong><u>già predisposta</u></strong>, non rendendo in alcun modo percepibile il contributo delle predette Amministrazioni, in ragione delle rispettive competenza, ai contenuti dello schema di decreto.</p><p class="text-justify">La lacuna integra un vizio non meramente formale, in contrasto con l’art. 97 Cost., comma 3, della Costituzione. Il Consiglio di Stato, sul punto, ha già avuto modo di sottolineare come “<i>il mancato concorso alla elaborazione e formulazione della proposta equivale ad una attribuzione non esercitata</i>” e comporta “<i>la genesi non adeguata dell’iniziativa normativa</i>”&nbsp;(cfr. Cons. Stato, parere 28 marzo 2024, n. 440).</p><p class="text-justify">Similari considerazioni sono svolte anche in merito al concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della cultura, autori di pareri successivi - oltreché meramente formali di portata “<i>sostanzialmente abdicativa</i>”- all’approvazione in via preliminare dello schema da parte del Consiglio dei Ministri, ciò nonostante lo schema contempli numerose disposizioni di coordinamento tra le procedure autorizzative e <i>sub</i> procedimenti con precise scansioni temporali per l’intervento delle autorità preposte alla tutela dei vincoli paesaggistici e culturali, oltre&nbsp; che, con riferimento all’ autorizzazione unica (art. 9), la previsione della partecipazione ministeriale alla conferenza di servizi in modalità sincrona.</p><p class="text-justify">In sintesi, Consiglio di Stato evidenzia la totale assenza di un <strong><u>sostanziale</u></strong> concerto tra le Amministrazioni coinvolte nell’iniziativa, comprovata, inoltre, dalla mancata intesa in sede di Conferenza unificata, strumento di favore per la cooperazione tra attività statale e autonomie, che, secondo la formulazione del citato art. 26, comma 7, <strong><u>deve essere acquisita previamente anche rispetto al parere del Consiglio di Stato</u></strong>, e dall’assenza di qualsiasi elemento informativo (se non documentazione proveniente da alcune categorie economiche) in merito al coinvolgimento di “<i>molteplici soggetti istituzionali</i>” comunque richiamati nella relazione illustrativa, nonostante la pluralità delle tematiche inerenti alla previsione normativa coinvolga utenti di ogni categoria.</p><p class="text-justify">Un ulteriore aspetto di critica, da un punto di vista <strong><u>di merito</u></strong>, riguarda la conformità dello schema di decreto legislativo in oggetto rispetto agli obiettivi previsti, in particolare, dal Piano per la transizione ecologica (PTE): difatti, nonostante la relazione istruttoria allo schema richiami gli obiettivi di razionalizzazione e semplificazione della disciplina in materia di energia rinnovabile al fine di assicurare la massima diffusione degli impianti, essa risulta non essere in linea con gli obiettivi fissati dal PTE di un apporto delle rinnovabili pari al 72% entro il 2030, con un fabbisogno “<i>di nuova capacità FER da installare</i>” pari a circa 70-75 GW, vale a dire tra 7 e 8 GW/anno. Tale dato non pare allineato al target previsto dalla relazione AIR, con riferimento agli indicatori di monitoraggio degli obiettivi dello schema in esame, che è pari, per le fonti eoliche e fotovoltaiche, a 108 GW complessivi al 2030.&nbsp;</p><p class="text-justify">La relazione AIR e la relazione illustrativa non forniscono, inoltre, informazioni circa i risultati attesi dai regimi amministrativi previsti dallo schema in termini di contributo “<i>anche alla garanzia di una capacità di stoccaggio o, comunque, di una disponibilità di energia adeguata alla domanda energetica delle diverse categorie di consumatori e agli oneri attesi per ciascuna di esse</i>” e non contengono elementi in merito allo stato di attuazione degli strumenti, diversi dall’accelerazione delle procedure che, nella prospettiva europea, concorrono alla realizzazione degli obiettivi quantitativi ricondotti al principio dell’efficienza energetica al primo posto (“e<i>nergy efficiency first</i>”), ovvero la mappatura delle zone necessarie e l’individuazione delle zone di accelerazione (in cui i progetti fruiscono di significative riduzioni dei tempi di realizzazione), limitandosi a richiamare il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024 (c.d. Decreto aree idonee).</p><p class="text-justify">La documentazione presentata non offre, poi, alcun raffronto specifico, sotto il profilo dell’accelerazione delle procedure, tra i regimi vigenti e quelli che si intende introdurre, né, soprattutto, elementi specifici in merito alla coerenza dei tempi per il conseguimento dei titoli che risultano necessari ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 con gli obiettivi temporali della direttiva 2024/2413.</p><p class="text-justify">La relazione illustrativa non fornisce adeguati elementi informativi neppure in merito ai tempi necessari per l’adozione, entro e non oltre il 21 novembre 2025, di procedure autorizzative completamente digitali e di sistemi di comunicazione elettronica per il rilascio delle autorizzazioni.</p><p class="text-justify">Infine, la formulazione dell’art. 14, ai sensi del quale “<i>Le disposizioni di cui all’allegato D sono abrogate. Eventuali richiami ad altre disposizioni concernenti la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili si intendono riferiti al presente decreto</i>” risulta contraddittoria rispetto all’elenco delle disposizioni di rango primario abrogate con l’allegato D e agli interventi di coordinamento contenuti nell’art. 13, generando non poca confusione.</p><p class="text-justify">In conclusione, per il Consiglio di Stato “<i>traspare dall’esame dell’atto una tecnica normativa lacunosa, non solo non puntualmente correlata alle specifiche previsioni delle fonti dell’Unione europea, ma anche sostanzialmente antitetica, laddove adotta il metodo delle abrogazioni aspecifiche, all’obiettivo della semplificazione del quadro normativo nazionale</i>”.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Eolico</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 16 Sep 2024 17:56:00 +0200</pubDate>
                        <title>Il giudice amministrativo al cospetto della trasformazione digitale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-giudice-amministrativo-al-cospetto-della-trasformazione-digitale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il nostro <a href="https://www.linkedin.com/in/francesco-follieri-62504a17b/" target="_blank" class="ember-view" rel="noreferrer"><strong>Francesco Follieri</strong></a> interverrà al convegno internazionale organizzato dall'<a href="https://www.linkedin.com/company/universitalum/" target="_self" class="app-aware-link ">Università LUM</a>.<br><br>L'evento, che coinvolge quattro importanti progetti di ricerca europei e internazionali sull'intelligenza artificiale e la giustizia amministrativa, sarà un'opportunità per approfondire l'evoluzione digitale nel diritto.&nbsp;<br><br><a href="https://lnkd.in/e6BDuYaa" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per maggiori informazioni</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 16 Sep 2024 09:42:00 +0200</pubDate>
                        <title>La costruzione della policy di product governance (POG)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-costruzione-della-policy-di-product-governance-pog</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fabio Coco </strong>e <strong>Francesco Mocci</strong> parteciperanno al workshop online dedicato alla costruzione della policy di product governance (POG) organizzato da Optime Formazione Studio e Ricerche.</p><p>In particolare:</p><p><u>Giovedi 19 settembre</u>:&nbsp;</p><p><strong>Fabio Coco </strong>terrà un intervento dal titolo: “La costruzione della policy di Product Governance dei prodotti bancari”</p><p><u>Giovedì 26 settembre 2024:</u></p><p><strong>Francesco Mocci </strong>terrà un intervento dal titolo: “La costruzione della policy di Product Governance dei prodotti finanziari”</p><p><a href="https://www.optime.it/iniziativa/la-costruzione-della-policy-di-product-governance-pog/#programmadf7c-7d3b" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Per maggiori informazioni clicca qui</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 13 Sep 2024 09:38:46 +0200</pubDate>
                        <title>Competitività dei capitali e riforma del Testo Unico della Finanza</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/competitivita-dei-capitali-e-riforma-del-testo-unico-della-finanza</link>
                        <description>A Courmayeur il XXXVII convegno della Fondazione Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale dedicato al mercato dei capitali.</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il nostro <strong>Lukas Plattner </strong>parteciperà al Convegno organizzato dal CNPDS e dalla Fondazione Courmayeur Mont Blanc previsto per i giorni 20-21 settembre presso il Centro Congressi, Piazzale Monte Bianco (Courmayeur).</p><p>In particolare, Lukas interverrà durante la sessione dedicata all'accesso delle imprese ai mercati e il rapporto tra mercati regolamentati e non regolamentati (venerdì 20 settembre, dalle 15.00 alle 16.00).</p><p><a href="https://www.cnpds.it/wp-content/uploads/2024/05/14-Programma_19-06-2024.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per il programma completo dell'evento</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 12 Sep 2024 10:05:26 +0200</pubDate>
                        <title>Un mercato più vivace per gli Npl</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/un-mercato-piu-vivace-per-gli-npl</link>
                        <description>Di Loris Cottoni, Associate di ADVANT Nctm</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso 13 agosto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo n. 116/2024 concernente il recepimento nell'ordinamento italiano della Direttiva (Ue) 2021/2167 (cosiddetta Secondary market directive — Smd) relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti in sofferenza.&nbsp;</p><p>Una prima bozza di schema di Decreto legislativo di recepimento era già stata previamente posta in consultazione dal Mef a gennaio per raccogliere le osservazioni provenienti dal mercato. Tra gli obiettivi della Smd si annovera quello di creare un quadro regolamentare che incentivi lo sviluppo di un vivace mercato secondario a livello europeo degli Npl aprendo la partecipazione anche a capitali provenienti da soggetti non vigilati.&nbsp;</p><p>Due sono gli aspetti principali connessi al recepimento della Smd nel nostro ordinamento: la liberalizzazione dell'attività di acquisto dei crediti in sofferenza e l'introduzione della nuova figura del gestore di crediti in sofferenza.</p><p>In particolare, riguardo al primo aspetto, si rileva che l'attività di acquisto di crediti deteriorati dovrebbe essere sostanzialmente liberalizzata. Questo cambiamento introdurrebbe una nuova esenzione (benché valida solo per le sofferenze cedute da banche e intermediari finanziari) nel quadro definitorio del Dm 53/2015, secondo il quale l'acquisto di crediti a titolo oneroso è considerato un'attività riservata, in quanto rientra nel più ampio concetto di «concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.</p><p><i><strong>Articolo integrale sul numero di settembre di Fondi &amp; Sicav.&nbsp;</strong></i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 09 Sep 2024 16:42:33 +0200</pubDate>
                        <title>Pem Talk presenta il primo semestre 2024 del private equity italiano</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pem-talk-presenta-il-primo-semestre-2024-del-private-equity-italiano</link>
                        <description>L&#039;evento sarà aperto a tutti e in diretta online alle 17.00</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il secondo appuntamento per il 2024 del PEM Talk sarà il 23 settembre, alle ore 17.00, in collegamento online su Teams. Nel corso di questa edizione del webinar, saranno presentati i dati del primo semestre 2024 dell’Osservatorio Private Equity Monitor – Pem. Seguirà una presentazione incentrata sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel settore.</p><p>L’Osservatorio Private Equity Monitor – PEM, attivo presso la LIUC Business School in collaborazione con AIFI e grazie al contributo di ADVANT Nctm, Deloitte, Equita, Executive SearchWorldwide, Fondo Italiano di Investimento Sgr e Riello Investimenti Sgr, sviluppa da venti anni un’attività di monitoraggio permanente sugli investimenti in capitale di rischio realizzati nel nostro Paese, al fine di offrire ad operatori, analisti, studiosi e referenti istituzionali, informazioni utili per lo svolgimento delle relative attività.</p><p>Per iscriversi, clicca <a href="http://w3.liuc.it/iscrizioni/f.php?f=3870" target="_blank" rel="noreferrer"><u>qui</u></a></p><p><a href="https://www.aifi.it/it/private-capital-today/pemtalkpresenta-il-primo-semestre-2024del-private-equity-italiano" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Tratto da AIFI.it</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                                <category>Private Equity and Venture Capital</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 06 Sep 2024 17:28:37 +0200</pubDate>
                        <title>Concessioni balneari: dal Governo ulteriore proroga fino al 2027</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/concessioni-balneari-dal-governo-ulteriore-proroga-fino-al-2027</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Negli ultimi giorni vi sono state rilevanti novità in merito al tema delle <strong>concessioni balneari</strong> e ad una loro ulteriore proroga dopo anni di incertezze legislative.<br><br>L’attuale quadro normativo italiano sulle concessioni balneari (ovvero la Legge n. 14/2023) prevede che le concessioni esistenti scadranno il <strong>31 dicembre 2024 </strong>(salvo alcuni casi in cui la durata potrà essere prorogata fino al 31 dicembre 2025) e che, a partire dal 1° gennaio 2025, le concessioni saranno assegnate tramite gara pubblica.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tuttavia, alla luce della procedura d'infrazione avviata dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia per violazione della direttiva Bolkestein, il Governo italiano ha cercato di <strong>trovare una soluzione</strong> alla controversa questione delle concessioni balneari.</p><p class="text-justify">In particolare, il 4 settembre 2024 il Consiglio dei ministri ha <strong>approvato un decreto</strong> volto a risolvere le questioni derivanti dalla suddetta procedura di infrazione.</p><p class="text-justify">In base alla comunicazione del Consiglio dei Ministri (<a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/Cdm_93.pdf" target="_blank"><u>clicca qui per il comunicato stampa</u></a>), tale decreto prevede che: (i) le concessioni esistenti scadranno nel settembre 2027; (ii) le gare pubbliche dovranno essere avviate entro giugno 2027; (iii) le concessioni potranno avere una durata da un minimo di 5 a un massimo di 20 anni; (iv) i lavoratori impiegati nella precedente concessione dovranno essere assunti dal nuovo concessionario se ricevono da tale attività la fonte di reddito prevalente per sé e per il proprio nucleo familiare; (v) il nuovo concessionario dovrà corrispondere a favore del precedente un indennizzo pari al valore dei beni ammortizzabili e non ancora ammortizzati e all'equa remunerazione per gli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni; (vi) tra i criteri di valutazione delle offerte, sarà considerato anche il possesso di una concessione balneare nei cinque anni precedenti all’indizione della gara, se questa è stata la principale fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.</p><p class="text-justify">A questo punto, non resta che attendere la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale ed eventuali reazioni da parte dell'UE.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Articolo a cura di Rosemarie Serrato e Rossella Vaiano</strong></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 04 Sep 2024 11:15:14 +0200</pubDate>
                        <title>La finanza sostenibile tra buone intenzioni e cattive pratiche</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-finanza-sostenibile-tra-buone-intenzioni-e-cattive-pratiche</link>
                        <description>I criteri ESG e la regolamentazione UE provano da tempo a indirizzare i fondi della finanza verso la sostenibilità. Ma resta alto il rischio di greenwashing, come insegna il caso scoperto da Climate Home. Nonostante tutto, ammonisce il Forum per la finanza sostenibile, bisogna superare i pregiudizi.</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>“Che sta succedendo al mondo della finanza sostenibile?”. È la domanda che sei mesi fa si poneva <i>Il Sole 24 Ore</i>. Il quotidiano di Confindustria <a href="https://www.ilsole24ore.com/art/crisi-esg-e-fuga-grandi-gruppi-accordi-climate-change-AFOFRXpC?refresh_ce" target="_blank" rel="noreferrer">faceva notare</a> che “sembrano ormai tramontati i giorni delle lettere di Larry Fink, numero uno della più grande società di asset management al mondo BlackRock (circa 10mila miliardi di dollari in gestione), che chiedeva ai manager di mezzo mondo di investire in modalità ESG”.</p><p>In questa torrida estate, in cui sempre più persone sono costrette a riconoscere l’inevitabilità (irreversibilità?) del collasso climatico, la domanda è ancora attuale. Specie perché, nonostante i tanti sforzi, il mondo della finanza sostenibile sembra essersi confermato pieno di buone intenzioni ma non di altrettante pratiche: da una parte valgono le autovaluzioni delle imprese o gli affidamenti a società specializzate che però, questa è la sensazione più diffusa, vengono selezionate proprio affinché forniscano risultati positivi; dall’altra i criteri ESG (<i>Environmental, Social, Governance</i>, cioè una sostenibilità ambientale, sociale, organizzativa) sono difficilmente valutabili in maniera univoca.</p><p>A luglio <a href="https://economiacircolare.com/transizione-ecologica-finanza-alessandro-volpi/" target="_blank" rel="noreferrer">l’esperto</a> Alessandro Volpi faceva notare sul proprio profilo Facebook che “la principale agenzia mondiale di attribuzione dei rating ESG è MSCI, che ha per azionisti di riferimento Vanguard, Black Rock e State Street, detentori di circa il 25% dell’azionariato dell’agenzia, a cui va aggiunto un altro 10% nelle mani di fondi partecipati dai primi tre. Dunque i parametri di sostenibilità sociale, ambientale e finanziaria sono assegnati da una agenzia di proprietà dei padroni del mondo. Il capitalismo si veste dal proprio migliore stilista per assumere i caratteri del grande benefattore”.</p><p>Ma quella di Volpi non è l’unica lettura possibile.</p><h3><strong>Per capire la finanza sostenibile bisogna superare i pregiudizi</strong></h3><p>In questi anni va registrato il lavoro indefesso, preciso e appassionato del Forum per la Finanza Sostenibile: si tratta della più nota associazione italiana del settore, nata nel 2001 con l’obiettivo di incoraggiare l’inclusione dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nei prodotti e nei processi finanziari. La base associativa è <i>multi-stakeholder</i>: ne fanno parte operatori finanziari e altre organizzazioni interessate all’impatto ambientale e sociale degli investimenti. Con oltre 20 anni di esperienza e una cinquantina di ricerche pubblicate, <a href="https://finanzasostenibile.it/" target="_blank" rel="noreferrer">il sito</a> del Forum per la Finanza Sostenibile è una lettura imprescindibile per chi vuole saperne di più.</p><p>A tal proposito segnaliamo qui due ricerche che ci appaiono particolarmente importanti. La prima, più recente, si intitola <i>“Finanza sostenibile e biodiversità. Una guida per gli operatori”</i> ed è stata <a href="https://finanzasostenibile.it/attivita/paper-finanza-sostenibile-biodiversita-ita/" target="_blank" rel="noreferrer">realizzata</a> con il supporto di <strong>ADVANT Nctm</strong>, AXA Investment Managers ed Etica Egr. Lo scopo della ricerca è di “aumentare la consapevolezza sull’importanza della biodiversità anche dal punto di vista economico e finanziario, e fornire indicazioni concrete a investitori, banche e compagnie di assicurazione”.</p><p>Come ricorda il report, ogni giorno nel mondo scompaiono circa 50 specie viventi, un tasso che si stima fino a 1.000 volte superiore a quello di estinzione naturale (dati ISPRA). Gli ecosistemi necessitano urgentemente di azioni di conservazione e ripristino: è fondamentale dunque riorientare anche il mercato dei capitali in modo da colmare il <i>gap</i> di risorse per la biodiversità (che arriva, secondo le stime, fino a 824 miliardi di dollari all’anno) e ridurre gli investimenti con impatto negativo sulla natura.</p><p>“Gli operatori finanziari – si legge – possono adottare diversi strumenti, metodologie e approcci per tenere in considerazione la biodiversità nei loro processi e prodotti: indicatori per analizzare i piani di transizione degli emittenti; esclusioni e disinvestimento per i settori, le aziende e i Paesi con gli impatti più negativi sulla biodiversità; green bond e <i>Sustainability-Linked Bond</i> per finanziare progetti di conservazione o ripristino degli ecosistemi; certificati legati alla natura e crediti di biodiversità per attestare miglioramenti quantificabili; coperture assicurative ad hoc per mitigare i rischi fisici e di transizione, anche grazie a <i>nature-based solution</i> (soluzioni basate sulla natura, su cui abbiamo scritto <a href="https://economiacircolare.com/soluzioni-naturali-climatiche-cosa-sono/" target="_blank" rel="noreferrer">qui</a>, nda)”.</p><p>L’altro report che vogliamo segnalarvi è più datato (risale a novembre 2023) ma attualissimo. Si intitola <i>“La finanza sostenibile oltre i pregiudizi”</i> e <a href="https://finanzasostenibile.it/attivita/paper-finanza-sostenibile-oltre-pregiudizi-ita/" target="_blank" rel="noreferrer">si prefigge</a> lo scopo di “esaminare alcuni dei principali argomenti sollevati a riguardo, offrendo un’analisi basata sul quadro di riferimento europeo per sfatare tali critiche e mettere in evidenza i benefici concreti offerti dalla finanza sostenibile. Attraverso argomentazioni basate su prove tecniche e scientifiche, il Forum mira a ribadire l’importanza della finanza sostenibile come motore del progresso economico, sociale e ambientale”.</p><p>Dunque “il paper risponde a dieci falsi miti, spesso diffusi da fonti basate su opinioni ideologiche e politiche o condizionate da lobby, offrendo un’analisi chiara e puntuale in cui, pur riconoscendo le questioni ancora aperte, si evidenzia che la finanza sostenibile non solo crea valore a lungo termine e riduce i rischi, ma ha anche un impatto positivo su aziende, comunità e il sistema finanziario nel suo insieme”.</p><h3><strong>I colori preferiti della finanza sostenibile UE? Il nero e il grigio</strong></h3><p>Da tempo l’Unione Europea sta provando a ritagliarsi un ruolo decisivo nel mondo della finanza sostenibile. La<a href="https://economiacircolare.com/commissione-von-der-leyen-ambiente/" target="_blank" rel="noreferrer"> “nuova” Commissione</a> presieduta da Ursula von der Leyen dovrà proseguire i tavoli lasciati aperti dalla “vecchia” Commissione (anch’essa guidata da von der Leyen): la tassonomia, la direttiva sulla rendicontazione delle informazioni non finanziarie da parte delle imprese (<i>Non Financial Reporting Directive, NFRD)</i>, il regolamento sull’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari<i> (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR)</i>, i green bond e molto altro.</p><p>Uno sforzo innegabile che tuttavia fa registrare ancora un percorso opaco. Lo ha denunciato il portale Climate Home, che ha scoperto che molti fondi denominati green, e soprattutto regolamentati come tali dall’UE, detengono in realtà azioni per un valore di almeno 65 milioni di dollari nelle principali società del carbone in Cina, India, Stati Uniti, Indonesia e Sud Africa. Ricordiamo che il carbone, il cui uso è ancora massicciamente diffuso in quasi tutti i continenti, è la più inquinante delle fonti fossili, che a loro volta sono le principali responsabili del collasso climatico in atto.</p><p>“Gli investimenti sono di proprietà di importanti società finanziarie – si legge – tra cui BlackRock, Goldman Sachs e Fideuram, una controllata della più grande banca italiana Intesa Sanpaolo. La maggior parte delle aziende analizzate sono firmatari della<a href="https://www.netzeroassetmanagers.org/signatories/" target="_blank" rel="noreferrer"> Glasgow Financial Alliance for Net Zero</a> (GFANZ), i cui membri si impegnano ad allineare i loro portafogli con investimenti rispettosi del clima. I gestori patrimoniali hanno detto a Climate Home che le loro proprietà di carbone non contraddicono le politiche verdi dell’UE o l’accordo di Parigi del 2015 per affrontare i cambiamenti climatici”.</p><p>Parafrasando un noto detto, la strada per una reale finanza sostenibile è lastricata di buone intenzioni.</p><p><a href="https://economiacircolare.com/finanza-sostenibile-intenzioni-pratiche/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Tratto da economiacircolare.com</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>ESG</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 26 Aug 2024 12:44:44 +0200</pubDate>
                        <title>China Labour Guide</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/china-labour-guide</link>
                        <description>This memorandum outlines the principal regulations governing employment relationships in China, anchored by the “Labour Law of the People’s Republic of China,” effective from 1 January 1995, and the “Labour Contract Law,” which came into effect on 1 July 2013.</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>These laws create a comprehensive framework for employment that must be read in conjunction with supplemental provincial and local regulations, as well as judicial interpretations that guide their enforcement.</p><p>Notably, Chinese labour law applies uniformly to all employees, without distinction between managerial levels or types of workers. This guide is drafted to assist business owners and legal advisors in understanding and navigating the regulatory landscape, ensuring legal compliance and strategic workforce management.</p><p><a href="https://www.flipbookpdf.net/web/site/a2306153ee8abb787e15da36458de5cd1660eda1FBP30319162.pdf.html" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Click here to read the full document.</u></strong></a></p><p>Authors: <a href="https://www.advant-nctm.com/en/professional/cv-professional/pierpaolo-canero" target="_blank"><strong>Pierpaolo Canero</strong></a><strong> </strong>and <a href="https://www.advant-nctm.com/en/professional/cv-professional/liwen-zhang" target="_blank"><strong>Liwen Zhang</strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 21 Aug 2024 16:51:00 +0200</pubDate>
                        <title>CJEU | Restriction of the Freedom of Establishment by Legislation on Applicable Law in Corporate Matters</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cjeu-restriction-of-the-freedom-of-establishment-by-legislation-on-applicable-law-in-corporate-matters</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Art. 49 and 54 TFEU, Recital 2 of Directive (EU) 2019/2121 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 amending Directive (EU) 2017/1132 as regards cross-border conversions, mergers and divisions (OJ 2019 L 321, p. 1), Art. 25 legge n. 218/1995, Art. 2381 (2) Codice civile (Italian Civil Code)&nbsp;</p><p>Articles 49 and 54 TFEU must be interpreted as precluding legislation of a Member State which provides generally for its national law to apply to the acts of management of a company established in another Member State but carrying on the main part of its activities in the first Member State.</p><p><a href="https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fents%2Fbeckrs%2F2024%2Fcont%2Fbeckrs.2024.8421.htm&amp;anchor=Y-300-Z-BECKRS-B-2024-N-8421" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Click Here to read the document</strong></a></p><p>Article written by Flavia Trombetti (ADVANT Nctm) and Dr Tobias Pörnbacher (ADVANT Beiten).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 09 Aug 2024 14:14:13 +0200</pubDate>
                        <title>Un prezzo scontato per l&#039;energia elettrica sarà offerto agli energivori ai sensi del decreto Energy Release del MASE</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/un-prezzo-scontato-per-lenergia-elettrica-sara-offerto-agli-energivori-ai-sensi-del-decreto-energy-release-del-mase</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il 23 luglio 2024, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (“MASE”) ha approvato il decreto Energy Release (“DM Energy Release”) che individua le modalità e i criteri per l’accesso al meccanismo dell’Energy Release, un meccanismo di sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese a forte consumo di energia elettrica (“Imprese Energivore”) previsto dall’art. 1 del D.L. 9 dicembre 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024 n. 11 (“Decreto Energia”).</p><p class="text-justify">Grazie al meccanismo Energy Release, le Imprese Energivore avranno la facoltà di chiedere al Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A. (“GSE”) un’anticipazione del 50% del volume di energia e delle relative garanzie di origine (“GO”) da prodursi da impianti da fonti rinnovabili addizionali (“Impianti”) a fronte del pagamento al GSE di un prezzo fisso per una durata di tre anni.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tali condizioni di favore saranno applicate a fronte dell’impegno di realizzare (o, come meglio precisato nel seguito, di acquistare da terzi) energia elettrica generata dai predetti Impianti. Il volume anticipato dal GSE sarà restituito - unitamente alle relative GO - dalle Imprese Energivore una volta che l’impianto di volta in volta rilevante sarà entrato in esercizio, entro un termine stabilito, nel corso dei 20 (venti) anni successivi all’entrata in esercizio. A quanto precede, si aggiunga che le pubbliche amministrazioni, nel concedere le aree pubbliche nella loro disponibilità, dovranno preferire l’assegnazione a progetti di impianti di produzione da FER da realizzare per il soddisfacimento del fabbisogno energetico di imprese energivore.</p><p class="text-justify">In particolare, l’art. 1 del già richiamato Decreto Energia prevede che:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>l’anticipazione sia regolata da un contratto per differenza a due vie rispetto ad un prezzo prefissato dal GSE stesso (“Contratto di Anticipazione”); &nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la restituzione avvenga in venti anni ai sensi di un ulteriore contratto per differenza a due vie sulla base del medesimo prezzo prefissato dal GSE (“Contratto di Restituzione”).</span></p></li></ul><p class="text-justify">In alternativa alla realizzazione degli Impianti da parte delle Imprese Energivore, le stesse possono impegnarsi a far realizzare gli Impianti da parte di soggetti terzi. In tale caso detti terzi e l’Impresa Energivora dovranno sottoscrivere – <i><u>anche indirettamente</u></i> – contratti di approvvigionamento a termine dell’energia rinnovabile prodotta dagli Impianti (<i>Long Term Corporate PPA o On Site PPA</i>) (“PPA”), per un volume complessivamente pari ad almeno il doppio di quello oggetto di restituzione. In questo secondo caso, l’Impresa Energivora si impegna anche per conto dei terzi produttori nei confronti del GSE per la futura restituzione dell’energia elettrica anticipata.</p><p class="text-justify">La nuova capacità di generazione potrà essere realizzata alternativamente tramite:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>installazione di nuovi impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici di potenza nominale minima pari a 200 kW ciascuno;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici oggetto di potenziamento o di rifacimento che consentano un incremento di potenza pari ad almeno 200 kW.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Modalità e criteri per l’accesso al meccanismo Energy Release</p><p class="text-justify">Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del DM Energy Release, il MASE approverà le regole operative proposte dal GSE (“Regole Operative”) ed entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di approvazione il GSE pubblicherà il <u>bando per l’assegnazione</u> dell’energia elettrica nella sua disponibilità.&nbsp;</p><p class="text-justify">Ai sensi dell’art. 3, c. 1, del DM Energy Release, il bando dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>volume di energia nella disponibilità del GSE;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>prezzo di cessione, determinato tenuto conto del costo efficiente unitario di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie competitive (“Prezzo di Cessione”);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>criteri per la determinazione della nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili che deve essere realizzata;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>schema del Contratto di Anticipazione e del Contratto di Restituzione e delle relative garanzie.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Entro sessanta giorni dalla data di apertura del bando le Imprese Energivore dovranno presentare una&nbsp;<u>manifestazione di interesse</u> a partecipare alla procedura di assegnazione dell’energia elettrica nella disponibilità del GSE.</p><p class="text-justify">La manifestazione di interesse dovrà rispettare i seguenti <u>requisiti</u>:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>il&nbsp;volume di energia richiesto in anticipazione non potrà essere superiore ai consumi medi annui rilevanti ai fini dell’iscrizione nell’elenco energivori;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>L’Impresa Energivora, in qualità di cliente (“Cliente”), si impegna a:</span></p><ul><li><p class="text-justify"><span><u>realizzare o far realizzare da un soggetto terzo un Impianto</u>, che dovrà entrare in esercizio <u>entro 40 (quaranta) mesi dalla conclusione del Contratto di Anticipazione</u>, fatti salvi casi di forza maggiore o di ritardo negli&nbsp;</span><i><span>iter</span></i><span>&nbsp;autorizzativi non imputabili all’impresa;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><u>sottoscrivere, o far sottoscrivere dal soggetto terzo, il Contratto di Restituzione</u> entro 40 mesi dalla sottoscrizione del Contratto di Anticipazione;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><u>prestare idonea garanzia</u> nei termini e con le modalità definite dal GSE nelle Regole Operative.&nbsp;</span></p></li></ul></li></ul><p class="text-justify">L’Impresa Energivora dovrà inoltre prestare <u>idonea cauzione</u> a conferma della volontà di partecipare alla procedura di assegnazione; tale cauzione sarà restituita con la sottoscrizione del Contratto di anticipazione o con l’eventuale dichiarazione di rinuncia.</p><p class="text-justify"><strong>Preliminari conclusioni</strong></p><p class="text-justify">Senza voler in questo contesto rappresentare tutto il complesso quadro che emerge dal DM Energy Release e nemmeno esaminare il contenuto del Contratto di Anticipazione e del Contratto di Restituzione, la relativa natura ed il rapporto con il PPA e, forse con i PPA virtuali, sono sicuramente diversi i punti da chiarire, che potranno essere auspicabilmente definiti dalle Regole Operative dal GSE, per poter comprendere a pieno le modalità di accesso nonché il funzionamento del meccanismo Energy Release.&nbsp;</p><p class="text-justify">Le Regole Applicative potranno essere infatti utili al fine di individuare, il prezzo di riferimento per il funzionamento del meccanismo Energy Release, l’ammontare della cauzione da versare per partecipare al bando, il sistema di garanzie richieste alle imprese energivore per la sottoscrizione del Contratto di Anticipazione e del Contratto di Restituzione, il Prezzo di Cessione - che dovrà essere determinato sulla base del “<i>costo efficiente medio di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive</i>” - e i rapporti tra accesso all’incentivazione e oggetto del contratto di approvvigionamento concluso con il terzo produttore di energia elettrica addizionale ove la stessa non sia prodotta direttamente dall’Impresa Energivora.</p><p class="text-justify"><i>L'approfondimento a cura di </i><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/piero-vigano" target="_blank"><i><strong>Piero Viganò</strong></i></a><i>, </i><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/ernesto-rossi-scarpa-gregorj" target="_blank"><i><strong>Ernesto Rossi Scarpa Gregorj</strong></i></a><i> e </i><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/valentina-castelli" target="_blank"><i><strong>Valentina Castelli</strong></i></a><i>.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Autoconsumo</category>
                            
                                <category>Energivori</category>
                            
                                <category>Eolico</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Idroelettrico</category>
                            
                                <category>PPA</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <guid isPermaLink="false">news-7887</guid>
                        <pubDate>Thu, 08 Aug 2024 14:31:56 +0200</pubDate>
                        <title>La moratoria sarda già al vaglio della Corte Costituzionale </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-moratoria-sarda-gia-al-vaglio-della-corte-costituzionale</link>
                        <description>È stata pubblicata, lo scorso 4 luglio sul BURAS n. 35, la Legge Regionale n. 5 del 3 luglio 2024 con cui il Consiglio ha approvato la c.d. Moratoria Sardegna.</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">La legge reca norme urgenti al dichiarato scopo di garantire la tutela e la salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente nonché di favorire lo sviluppo regolato e armonico degli impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili in armonia con le peculiarità e la conservazione del territorio regionale.</p><p class="text-justify">Nelle more dell'approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché dell'approvazione del Programma regionale di sviluppo (PRS) e del Piano paesaggistico regionale (PPR), e, comunque, per un periodo non superiore a 18 mesi dalla sua entrata in vigore, la norma sottopone l’intero territorio regionale a misure di salvaguardia del paesaggio, del territorio e dell’ambiente, prevedendo il divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili che incidono direttamente sull’occupazione di suolo.</p><p class="text-justify">In particolare, sono sottoposti a misure di salvaguardia comportanti il divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili i seguenti ambiti territoriali:</p><p class="text-justify">a) zone urbanistiche omogenee di cui all'art. 3 del Decreto n. 2266/U del 20 dicembre 1983<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 della legge;</p><p class="text-justify">b) aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata nonché aree equivalenti istituite dall'ordinamento regionale;</p><p class="text-justify">c) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, con particolare riferimento agli habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, e recepita con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;</p><p class="text-justify">d) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS) e zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale;</p><p class="text-justify">e) aree incluse nella Rete natura 2000 ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992;</p><p class="text-justify">f) aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette oppure aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle convenzioni internazionali e dalla direttiva n. 92/43/CEE del 1992;</p><p class="text-justify">g) aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali produzioni biologiche, produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni tradizionali, ovvero aree di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale;</p><p class="text-justify">h) aree caratterizzate da situazioni di dissesto oppure di rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di assetto idrogeologico (PAI);</p><p class="text-justify">i) aree che distano meno di 7 chilometri da beni culturali, oppure di 1.500 metri per le isole minori;</p><p class="text-justify">j) le aree di cui all'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, lett. a, b, c, d (nei limiti della parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare), f, g, h (limitatamente alle zone gravate da usi civici) e m;</p><p class="text-justify">k) le aree individuate ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera d), del decreto</p><p class="text-justify">legislativo n. 42 del 2004<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title>[2]</a>;</p><p class="text-justify">l) aree che distano meno di 7 chilometri in linea d'aria, oppure 1.500 metri per le isole minori, da impianti di produzione e di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili realizzati o per i quali sia stata presentata istanza per l'avvio della relativa procedura di autorizzazione alla data di entrata in vigore della legge.</p><p class="text-justify">Sono esclusi dall'applicazione delle misure di salvaguardia:</p><p class="text-justify">a) gli impianti di produzione e di accumulo di energia elettrica<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" title>[3]</a> da fonti rinnovabili che non comportano consumo di suolo e, limitatamente alle zone omogenee H, purché destinati all'autoconsumo o alla valorizzazione del compendio in chiave di sostenibilità ambientale;</p><p class="text-justify">b) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria o di revamping di impianti di produzione e di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili;</p><p class="text-justify">c) gli impianti di produzione e di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili finalizzati all'autoconsumo e gli impianti ricadenti nelle comunità energetiche;</p><p class="text-justify">d) gli impianti ubicati nelle aree libere di lotti già urbanizzati e edificati all'entrata in vigore della legge sulla base di un piano attuativo, ricadenti nelle zone urbanistiche omogenee D e G;</p><p class="text-justify">e) gli impianti di produzione e di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili previsti all'interno di progetti aventi ad oggetto il trasporto pubblico sostenibile;</p><p class="text-justify">f) gli impianti di produzione e di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili integrati all'interno di progetti per la realizzazione di opere pubbliche;</p><p class="text-justify">g) gli impianti agrivoltaici avanzati, con soluzioni costruttive in elevazione con una dimensione massima di 10 Mwp a servizio di aziende condotte da titolari aventi la qualifica di coltivatore diretto (CD) o imprenditore agricolo professionale (IAP) che risultino operative dalla data del 31 dicembre 2018 e con sede operativa nel territorio della Regione Sardegna.&nbsp;</p><p class="text-justify">Al comma 2 dell’art. 3, la legge prevede l’applicazione delle misure di salvaguardia anche alle procedure di autorizzazione “<i>in corso</i>” di impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili.</p><p class="text-justify">Sebbene il testo approvato e pubblicato non faccia alcun riferimento agli impianti già autorizzati la cui realizzazione non sia ancora iniziata, il Presidente della Regione, Alessandra Todde, ha tenuto a precisare che la legge “<i>è efficace per quanto riguarda il blocco di tutte le iniziative per le quali i lavori non avevano già avuto inizio precedentemente alla sua entrata in vigore</i>”. Allo stato, dunque, malgrado la lettera della norma, dovrebbe considerarsi bloccata anche la realizzazione degli impianti già autorizzati i cui lavori non siano ancora iniziati, con grave lesione del legittimo affidamento degli operatori.</p><p class="text-justify">La legge ha mostrato sin da subito evidenti profili di incostituzionalità.&nbsp;</p><p class="text-justify">E’ notizia di ieri che il Consiglio dei Ministri ha deciso di impugnarla innanzi alla Corte costituzionale per eccesso di competenze proprie della Regione secondo lo Statuto, per contrasto con la normativa statale ed europea e per violazione degli articoli 3, 41 e 117 della Costituzione. Il Consiglio dei Ministri ha, altresì, richiesto alla Consulta che si applichi immediatamente e in via cautelare la sospensione dell'art. 3, fulcro della norma.</p><p class="text-justify">Sul punto, occorre ricordare che alle Regioni non era consentito procedere alla individuazione delle aree idonee prima dell’emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 20, comma 1, del d.lgs. n. 199/2021 (“D.M. Aree idonee”, da ultimo pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 2 luglio 2024) né è consentito comunque disporre moratorie o sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione, come previsto dal successivo comma 6 del citato art. 20. Le Regioni non hanno, inoltre, il potere di assoggettare la realizzazione degli impianti di produzione o accumulo a limitazioni espresse su determinate aree, implicandone, di fatto, la concreta inutilizzabilità per rilevanti estensioni di territorio, in violazione della riserva di procedimento amministrativo e della relativa istruttoria volta a comporre gli interessi pubblici coinvolti e garantirne una corretta valorizzazione (cfr. <i>ex multis</i> Corte Cost., sentenza n. 77 del 2022), né possono autonomamente provvedere alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa (cfr. Corte Cost., sentenza n. 168 del 2010) ovvero imporre preclusioni assolute che inibiscano a priori ogni accertamento in concreto in sede autorizzativa (cfr. Corte Cost., sentenza n. 106 del 2020).</p><p class="text-justify">La norma, in altri termini, viola dell’articolo 117 della Costituzione, in materia di legislazione concorrente di “<i>produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia</i>”, l’art. 3 della Costituzione, disciplinando in maniera ingiustificatamente diversa dalle disposizioni nazionali situazioni sostanzialmente identiche, e l’articolo 41 della Costituzione in matria di libertà di iniziativa, oltre a porsi palesemente in contrasto con il principio di massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, in quanto ostativa al conseguimento degli ambiziosi obiettivi nazionali ed europei di decarbonizzazione.</p><p class="text-justify">Nonostante, quindi, con ogni probabilità, la legge sarà destinata ad essere censurata dalla Consulta &nbsp;- come già accaduto in passato con previsioni analoghe (si vedano le moratorie del Lazio o dell’ Abruzzo dichiarate incostituzionali rispettivamente con le sentenze n. 221/2022 e 27/2023) - vi è comunque il rischio concreto che qualunque iter autorizzativo dovesse essere avviato per la realizzazione di un progetto nella Regione venga colpito dalla moratoria (fatte salve le ipotesi di cui al comma 3 dell’art. 3 innanzi indicate) nelle more della decisione della Corte Costituzionale.</p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> Tra le zone omogenee: a) il centro storico-artistico o di particolare pregio ambientale (zone A); b) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone A (zone B); c) le parti del territorio destinate a nuovi complessi residenziali, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie utilizzata richiesti per le zone B (zone C); d) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali, artigianali, commerciali, di conservazione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli e/o della pesca (zone D); e) le parti del territorio destinate ad usi agricoli e quelle con edifici, attrezzature ed impianti connessi al settore agro-pastorale e a quello della pesca, e alla valorizzazione dei loro prodotti (zone E); le parti del territorio di interesse turistico (zone F); le parti del territorio destinate ad edifici, attrezzature ed impianti, pubblici e privati, riservati a servizi di interesse generale (zone G); le parti del territorio non classificabili secondo i criteri in precedenza definiti e che rivestono un particolare valore speleologico, archeologico, paesaggistico o di particolare interesse per la collettività, quali fascia costiera, fascia attorno agli agglomerati urbani, fascia di rispetto cimiteriale, fascia lungo le strade statali provinciali e comunali (zone H).&nbsp;</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" title>[2]</a> In particolare: la fascia costiera, sistemi a baie e promontori, falesie e piccole isole; campi dunari e sistemi di spiaggia, aree rocciose e di cresta ed aree a quota superiore ai 900 metri sul livello del mare; grotte e caverne; monumenti naturali ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31; zone umide, laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, riparali, risorgive e cascate, ancorché temporanee; aree di ulteriore interesse naturalistico comprendenti le specie e gli habitat prioritari, ai sensi della direttiva n. 43/92/CEE del 1992; aree che distano meno di 2 chilometri in linea d'aria da alberi monumentali; aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale, compresa la fascia di tutela; aree caratterizzate da insediamenti storici.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" title>[3]</a> Sul punto, occorre rilevare che la Regione non ha competenza nell’autorizzare gli impianti Bess <i>stand-alone</i>; questa, infatti, appartiene al MASE. La norma quindi, nella parte in cui si riferisce agli “<i>impianti di accumulo da fonti rinnovabili</i>”, può al più riferirsi agli impianti di accumulo che operano in combinato con impianti da fonti rinnovabili. Devono quindi essere fatti salvi gli impianti <i>stand-alone</i> dagli effetti della moratoria.</p><p class="text-justify"><i>A cura di </i><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/giovanni-battista-de-luca" target="_blank"><i><strong>Giovanni De Luca</strong></i></a><i>, </i><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/piero-vigano" target="_blank"><i><strong>Piero Viganò</strong></i></a><i> e </i><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/paola-putignano" target="_blank"><i><strong>Paola Putignano</strong></i></a><i>.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Gassose</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 07 Aug 2024 16:36:31 +0200</pubDate>
                        <title>Decreto sulle Condizionalità Green: i chiarimenti e le disposizioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/decreto-sulle-condizionalita-green-alcuni-chiarimenti</link>
                        <description>Il DM sulle Condizionalità Green fornisce i chiarimenti sulla nuova disciplina per le imprese energivore da tempo attesi.</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il 10 luglio 2024, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (“MASE”) ha approvato il decreto (“DM”) con il quale sono individuati “<i>modalità e criteri</i>” per il soddisfacimento delle condizioni e l’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 3 del Decreto Legge del 29 settembre 2023, n. 131 (“D.L. n. 131/2023”) che ha sensibilmente innovato il regime delle agevolazioni previste a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica a partire dal 1° gennaio 2024.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il DM completa il quadro delle regole per la revisione della disciplina sulle agevolazioni destinate agli energivori introdotta dal D.L. n. 131/2023 in linea con le linee guida sugli aiuti di Stato di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 del 18 febbraio 2022, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022».</p><p class="text-justify"><strong>La riforma del regime delle agevolazioni a favore delle imprese energivore</strong></p><p class="text-justify">Per quanto qui di rilievo, si ricorda che il D.L. n. 131/2023 prevede che per accedere a condizioni di favore nell’applicazione dei contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativi al sostegno delle energie rinnovabili (“Agevolazione”) - oltre agli obblighi di esecuzione della diagnosi energetica, le imprese energivore sono tenute ad adottare, alternativamente, una delle seguenti misure:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>implementare gli obblighi previsti nella diagnosi energetica qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l’importo dell’Agevolazione percepita;</span></p><ul><li><p class="text-justify"><span>dimostrare di coprire il proprio fabbisogno da “</span><i><span>fonti che non emettono carbonio</span></i><span>” per almeno il 30%;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>investire almeno il 50% dell’importo dell’Agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra.</span></p></li></ul></li></ul><p class="text-justify"><strong>I chiarimenti e le disposizioni del DM:&nbsp;</strong></p><p class="text-justify"><strong>i) Esecuzione degli interventi previsti dalle diagnosi energetiche</strong></p><p class="text-justify">Con specifico riferimento agli interventi previsti dal rapporto di diagnosi energetica (“Rapporto”), l’articolo 4 del DM ha chiarito che:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>l’impresa energivora deve individuare gli interventi che intende implementare per ciascun anno di fruizione dell’Agevolazione, purché tali interventi abbiano le seguenti caratteristiche:</span></p><ul><li><p class="text-justify"><span>un tempo di ritorno semplice non superiore ai tre anni;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>un costo complessivo degli investimenti (ivi compreso l’eventuale maggior costo operativo per la realizzazione dell’intervento) non eccedente l’importo dell’Agevolazione percepita nel relativo anno di riferimento;</span></p></li></ul></li><li><p class="text-justify"><span>nell’anno di riferimento dell’Agevolazione, l’impresa energivora deve effettuare investimenti corrispondenti almeno ad un terzo del valore degli interventi di cui sopra;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>gli interventi devono essere comunque conclusi entro il secondo anno successivo a quello dell’agevolazione.</span></p></li></ul><p class="text-justify">L’articolo 4 del DM ha chiarito che ai fini del rispetto di tali obblighi rilevano gli interventi previsto da un Rapporto in corso di validità e che siano realizzati a partire dal 1° gennaio 2024.</p><p class="text-justify">L’interpretazione delle previsioni che precedono non appare univoca e non resta quindi che attendere la delibera con cui ARERA dovrà stabilire le modalità e i termini mediante i quali le imprese energivore dovranno comunicare la scelta degli interventi contenuti nel Rapporto con cui adempiere agli obblighi. A tale proposito, si segnala che ARERA ha, recentissimamente, in data 30 luglio 2024, avviato la consultazione sul testo di delibera da adottare.</p><p class="text-justify"><strong>ii) Approvvigionamento energetico per almeno il 30% del fabbisogno da fonti che non emettono carbonio</strong></p><p class="text-justify">Con riferimento all’alternativa dell’approvvigionamento di energia da fonti che non emettono carbonio per almeno il 30% del fabbisogno dell’impresa energivora, il DM chiarisce che tale obbligo può essere soddisfatto in tre modi (o da una combinazione degli stessi):</p><ul><li><p class="text-justify">autoconsumo individuale on-site o a distanza con utilizzo della rete pubblica o con cavo privato diretto</p></li><li><p class="text-justify"><span>acquisto di energia elettrica attraverso contratti a termine conclusi con produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>direttamente tramite l’acquisizione e annullamento di garanzie d’origine per il valore corrispondente (una garanzia d’origine corrisponde a 1 MWh).</span></p></li></ul><p class="text-justify">Emergono alcune differenze ed esigenze di coordinamento rispetto al Decreto Ministeriale del MASE del 23 luglio 2024 (“DM Energy Release”) di cui sarà opportuno tenere conto in sede di applicazione delle norme.</p><p class="text-justify"><strong>iii) Investimento di almeno il 50% dell’importo dell’Agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Infine, in relazione all’ultima delle alternative a disposizione delle imprese energivore il DM ha chiarito che sono idonei a soddisfare l’obbligo di investire almeno il 50% dell’importo dell’Agevolazione i “<i>progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al di sotto del valore più basso tra i seguenti</i>”:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>il 90% del parametro di riferimento applicabile per l’assegnazione gratuita delle quote di emissione nell’ambito del sistema ETS;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>le emissioni medie del 10% dei migliori impianti elencati nel Regolamento UE 2021/447 per il prodotto rilevante.</span></p></li></ul><p class="text-justify"><strong>Controlli e sanzioni</strong></p><p class="text-justify">Il DM ha, infine, assegnato a ENEA, ISPRA e GSE i poteri di controllo sull’adempimento degli obblighi di cui sopra secondo modalità che gli stessi enti dovranno definire.</p><p class="text-justify">In particolare, ENEA svolgerà per ogni annualità controlli su un campione pari al 3% delle imprese energivore che hanno scelto di adempiere agli obblighi tramite l’implementazione degli interventi previsti nella propria diagnosi energetica.</p><p class="text-justify">In caso di accertato inadempimento, le intere agevolazioni percepite nel corso del periodo dell’inadempimento dovranno essere restituite a CSEA con penalità stabilite ai sensi dell’articolo 8 del DM.</p><p class="text-justify"><i>Il contributo a cura di </i><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/piero-vigano" target="_blank"><i><strong>Piero Viganò</strong></i></a><i> e </i><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/ernesto-rossi-scarpa-gregorj" target="_blank"><i><strong>Ernesto Rossi Scarpa Gregorj</strong></i></a><i>.</i></p><p class="text-justify">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Autoconsumo</category>
                            
                                <category>Efficienza energetica</category>
                            
                                <category>Energivori</category>
                            
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                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 06 Aug 2024 09:53:01 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm-Zitiello, le ragioni dietro l’integrazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/default-e8f897c2f56009b837dda49a9eec468f</link>
                        <description>Paolo Montironi, Senior Partner di ADVANT Nctm spiega a TopLegal la ratio dietro l’integrazione della boutique Zitiello, avvenuta il mese scorso. </description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>«Volevamo presidiare in modo ancora più profondo il mercato regolamentare finanziario bancario e assicurativo, attraverso la crescita della struttura dedicata così da poter offrire alla nostra clientela una gamma di servizi più ampia, oggi il dipartimento Regulatory».&nbsp;</p><p>Lo studio ha optato per un’integrazione verticale delle competenze specialistiche di Zitiello, invece che per una fusione con studi simili per dimensioni. Una soluzione che ha il vantaggio di «far acquisire in tempi rapidi ed efficienti le competenze necessarie, riducendo al minimo il rischio di sovrapposizioni». La scelta sullo studio da integrare è caduta su «uno tra i più attivi e riconosciuti studi nell’area regolamentare», a parer di Montironi.&nbsp;</p><p><br>Dal canto suo, Zitiello può rafforzare la sua practice di regolamentare e di contenzioso utilizzando un brand più forte e con appeal internazionale. «Questo ci consentirà di accedere a incarichi ancora più prestigiosi, di acquisire nuove posizioni attraverso la sinergia con i dipartimenti di ADVANT Nctm a noi affini, di acquisire un maggior peso nel settore transactional e dell’M&amp;A finanziario bancario e assicurativo», racconta Luca Zitiello, ex titolare dell’omonimo studio e ora socio onorario di ADVANT Nctm.</p><p><br>A convincere Zitiello all’integrazione è stata la definizione di «un percorso che porti nello studio eccellenze nei vari settori di riferimento, innalzando così ulteriormente la qualità e la competitività», oltre che l’opportunità di alleanza internazionale con il marchio ADVANT. «Ci consentirà di essere sempre più presenti in un mondo globalizzato e dominato da operatori transnazionali», sottolinea Zitiello.&nbsp;</p><p><br>L’integrazione consentirà altresì a Zitiello di effettuare miglioramenti sotto il profilo gestionale, beneficiando dell’inserimento in un’insegna di maggiori dimensioni. «Potremo liberarci di alcuni adempimenti, ora centralizzati, e concentrarci ancor di più sul profilo professionale e sulla qualità del servizio offerto», afferma Zitiello.&nbsp;</p><p><br><strong>Le principali iniziative di ADVANT Nctm&nbsp;</strong></p><p>Fra le varie iniziative dal punto di vista del business, sul fronte Capital Markets, ad esempio, ADVANT Nctm ha partecipato negli ultimi anni a diversi processi di semplificazione dell’impianto regolamentare al fine di ridurre oneri e costi per l’accesso ai mercati dei capitali e per le società già quotate sia a livello Ue che domestico.</p><p><br>Inoltre, &nbsp;lo studio si sta anche muovendo sul fronte dell’<strong>intelligenza artificiale</strong>, nella convinzione che qualsiasi modello di business, compreso quello di un’insegna, sia sostenibile nel lungo periodo se è in grado di capitalizzare i risparmi di spesa derivanti dall’impiego delle nuove. «Il successo futuro della professione legale dipenderà in larga parte dal modo in cui riusciremo a sfruttare le opportunità dell’intelligenza artificiale, in termini soprattutto di automatizzazione di talune attività time consuming. Quanto ai giovani, prima ancora di alfabetizzarli all’uso dei sistemi di intelligenza artificiale che lo studio mette a disposizione, vogliamo renderli consapevoli che nessuna macchina sarà mai capace di eguagliare il valore del loro lavoro», evidenzia Montironi.</p><p><br>Da alcuni anni poi, ADVANT Nctm sta sviluppando una serie di iniziative per supportare e promuovere i <strong>giovani</strong>, come career days, alternanza scuola lavoro, internship con studenti internazionali, secondment presso le varie sedi dell’alleanza, premi e borse di studio per gli studenti più meritevoli.&nbsp;</p><p><br>L’insegna sta anche implementando una serie di attività e servizi volti a favorire una <strong>transizione graduale ed ecosostenibile</strong>, sia verso i clienti che verso i propri dipendenti. «Siamo impegnati nell’utilizzo di energia rinnovabile e iniziative di efficientamento energetico, nell’adozione di policy per i viaggi e spostamenti di lavoro più sostenibili, in training interni, masterclass e focus group mirati su tematiche Esg, oltre che nel calcolo dell’impronta carbonica». Inoltre, Advant Nctm ha aderito al Forum per la Finanza Sostenibile e a iniziative di engagement con investitori e con lo Stato italiano.</p><p><br>Infine, lo studio da oltre un decennio sta sostenendo l’<strong>arte contemporanea</strong> tramite il progetto indipendente <i>nctm e l’arte</i>, a sostegno dell'arte contemporanea, attivato nel 2011 con la direzione artistica di Gabi Scardi.</p><p><a href="https://www.toplegal.it/art/advant-nctm-zitiello-le-ragioni-dietro-l-integrazione/" target="_blank" rel="noreferrer"><i>L'articolo su TopLegal</i></a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 06 Aug 2024 09:31:56 +0200</pubDate>
                        <title>L’ora del tagliando per la Retail Investment Strategy</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/default-753c077f3a168dda00b4be0d587529fc</link>
                        <description>Il contributo di Francesco Mocci, Partner di ADVANT Nctm.</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Un anno fa, il 24 maggio 2023, la Commissione aveva proposto l’adozione di una direttiva destinata a mutare radicalmente il mondo dei mercati finanziari: se approvata, avrebbe infatti modificato in modo sostanziale la Mifid 2, la Idd, le direttive sui fondi comuni di investimento e la Solvency 2.</p><p>L’obiettivo di fondo della proposta, nel quadro della Retail Investment Strategy, era rafforzare la tutela degli investitori al dettaglio, evitando differenze di trattamento derivanti dalla diversa tipologia di prodotto in considerazione. Inoltre, la Commissione si proponeva di migliorare il rapporto tra i costi applicati da produttori e distributori e i benefici assicurati dagli investimenti, che a suo giudizio non era ottimale.</p><p><strong>Due temi di discussione</strong></p><p>Tra le tante proposte, due avevano innescato un intenso dibattito: la modifica della disciplina degli incentivi e l’introduzione del concetto del value for money.</p><p>Sotto il primo profilo, <strong>la Commissione non aveva ceduto alle pressioni</strong> di alcuni suoi esponenti che volevano estendere all’Unione <strong>la soluzione del divieto di rebates commissionali</strong> già sperimentata in Inghilterra e Olanda.</p><p>Tuttavia, aveva comunque proposto regole più stringenti rispetto al passato, differenziate a seconda dei servizi di investimento prestati: divieto assoluto di inducements nella gestione di portafogli, nella consulenza indipendente e nei servizi esecutivi, salvo il collocamento di prodotti diversi dai Priips; possibilità di percepire gli incentivi nei servizi esecutivi solo in caso di abbinamento con la consulenza non indipendente, arricchita però di contenuti. In particolare, la consulenza avrebbe a tal fine dovuto seguire il criterio del “best interest”, prevedendo la valutazione di una gamma adeguata di strumenti finanziari, la raccomandazione degli strumenti finanziari più efficienti in termini di costi e, in ogni caso, anche di uno o più prodotti privi di caratteristiche non funzionali al conseguimento degli obiettivi di investimento del cliente.</p><p><strong>Verso commissioni più basse</strong></p><p>Sotto il secondo profilo, coerentemente con l’obiettivo di ridurre i costi dei prodotti e dei servizi prestati agli investitori retail, la Commissione aveva proposto di inasprire i meccanismi di product goverance a carico di produttori e distributori, introducendo un rigoroso processo di controllo dei prezzi per i Priips.</p><p>La novità più eclatante era però l’elaborazione, a cura dell’Esma e dell’Eiopa, di <strong>benchmark di costo e rendimento</strong>, che i produttori avrebbero dovuto rispettare nella strutturazione dei prodotti finanziari. In caso di scostamento dai parametri di riferimento, i manufacturer avrebbero dovuto dimostrare all’Autorità di vigilanza la giustificazione e la proporzionalità dei costi rispetto alle caratteristiche dei prodotti: in difetto di una simile prova, non si sarebbe potuto approvare il prodotto e immetterlo sul mercato.</p><p>Non tutti hanno apprezzato il tentativo della Commissione.</p><p><strong>Disciplina penalizzante</strong></p><p><strong>La disciplina degli incentivi è parsa ad alcuni troppo arzigogolata e penalizzante per l’industria</strong>, mentre il tentativo di introdurre una sorta di calmiere sui prezzi dei prodotti finanziari ha destato grande sorpresa.</p><p>Il 2 aprile scorso, l’Econ (Committee on Economic and Monetary Affairs) ha reso un parere al Parlamento, apportando alla proposta della Commissione alcune modifiche nel tentativo di mitigare gli aspetti più problematici.</p><p>Quanto alla disciplina degli incentivi, l’Econ ha mantenuto il divieto di percezione dei rebates commissionali dalle società prodotto per la gestione patrimoniale e per la consulenza indipendente, proponendo però una soluzione più sfumata per i servizi esecutivi. Non troviamo infatti più un espresso divieto o un obbligo di associare a tali servizi la consulenza; tuttavia, rimane il criterio del best interest, soddisfatto con certezza solo se viene abbinata la consulenza, con caratteristiche lievemente meno ambiziose rispetto alla proposta della Commissione (in particolare, la selezione tra i prodotti adeguati si basa non più solo sul costo, ma anche sulla sua efficienza per il cliente finale).</p><p>Quanto al value for money, l’ECON ha sostituito l’obbligo dei produttori e dei distributori di parametrare i costi dei prodotti con i benchmark di Esma ed Eiopa con un più morbido onere di condurre un’analisi comparativa con i prodotti dei competitor.</p><p><strong>Strumenti per le autorità di vigilanza</strong></p><p>I benchmark diventano invece tools a disposizione delle autorità di vigilanza, <strong>da utilizzare nelle loro attività di controllo dei mercati</strong>.</p><p>Ci si attendeva che il Parlamento, riunito in seduta plenaria il 23 aprile scorso, approvasse in prima lettura il testo emendato dall’Econ, inviandolo al Consiglio. Invece, l’assemblea ha preferito avviare negoziati interistituzionali con la Commissione e con il Consiglio, in modo da arrivare a un testo condiviso da sottoporre al voto (la procedura cosiddetta di “trilogo”).</p><p>Stando così le cose, i tempi di approvazione della direttiva rischiano di non essere brevi.</p><p>Il nuovo Parlamento uscito dalle elezioni potrebbe avere orientamenti diversi e sollecitare ulteriori modifiche alla proposta della Commissione. Il testo dovrebbe poi essere approvato dal Consiglio.</p><p><strong>È difficile pensare che la direttiva possa vedere la luce prima dell’anno prossimo</strong>, e pare oggi una previsione persino ottimistica.</p><p><a href="https://www.bluerating.com/private/816252/lora-del-tagliando-per-la-retail-investment-strategy" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Il contributo per Bluerating</i></a>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 01 Aug 2024 10:13:12 +0200</pubDate>
                        <title>Canada, per le Pmi un territorio da esplorare. Ma promettente</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/canada-per-le-pmi-un-territorio-da-esplorare-ma-promettente</link>
                        <description>Il commento di Paolo Quattrocchi su Il Sole 24 Ore.</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>“Il Canada è una nazione di cui si sa ben poco, se parliamo di possibilità commerciale. Comunemente l’associamo agli Stati Uniti, quasi che fossero un’appendice con un clima più rigido e meno abitanti. In verità il Canada è una nazione che condivide ben poco con gli Stati Uniti, in termini culturali e sociali. Solide radici anglo francesi, una cultura aperta e conservatrice allo stesso tempo, nativi americani con un forte radicamento nell’economia. Comprendere questa nazione può aiutarci a comprendere le opportunità che offre alle imprese italiane in cerca di mercati dove esportare.</p><h4><strong>Opportunità economiche e sviluppo</strong></h4><p>“Il Canada si muove molto bene: è molto <i>attento</i>, cauto e <i>bene</i> organizzato.” Spiega <a href="https://www.linkedin.com/in/paoloquattrocchi/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>Paolo Quattrocchi, </u></a>Partner dello studio legale ADVANT-Nctm <i>e Direttore del Centro</i> <i>Studi Italia Canada</i>. “Un paese a cui non manca nulla ma che è <i>sempre</i> alla ricerca di quel qualcosa in più che <i>può fare</i> la differenza; è su questo tema che si può sviluppare l’opportunità per ogni impresa italiana. L’approccio deve essere <i>professionale,</i> il nostro prodotto quindi deve essere una novità rispetto a quel che <i>gi</i>à esiste sul mercato, <i>la sua delivery impeccabile</i>.</p><p>I canadesi sono accoglienti e ascoltano, ma la loro disponibilità non deve essere confusa con <i>una banale e acritica</i> adesione ma deve essere vista come cauto ascolto. Non è un paese da<i> touch and go</i> ma ci <i>si</i> va con calma, preparazione, pensando a uno sviluppo nel tempo. Non è un luogo da vendita del prodotto solo tramite distributore, richiede la presenza. I canadesi devono vedere che tu sei presente, devono sentirti canadese.”</p><p>Comprendere la dimensione economica e sociale ci aiuta a definire le opportunità specialmente in settori cardine della nazione come quelli estrattivi.</p><p><a href="https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2024/08/01/canada-imprese-italiane/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>L'articolo integrale su econopoly.ilsole24ore.com</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>USA e Canada</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 31 Jul 2024 13:59:59 +0200</pubDate>
                        <title>Euribor manipolato verso le Sezioni Unite</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/euribor-manipolato-verso-le-sezioni-unite</link>
                        <description>Il nostro Francesco Mocci nell&#039;articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’ordinanza del 3 maggio 2024, n. 12007, resa dalla terza sezione della Corte di Cassazione aveva già in parte raffreddato gli entusiasmi suscitati in alcuni osservatori dal precedente provvedimento del Giudice di legittimità di dicembre sul controverso tema della manipolazione dell’Euribor nel periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008.</p><p><strong>Francesco Mocci </strong>sottolinea che "nella nuova ordinanza si nega recisamente che ai contratti di mutuo possa riconoscersi natura di "contratti a valle" dell'intesa anticoncorrenziale "a monte", perché quest'ultima era diretta ad alterare il mercato dei derivati e non quello dei finanziamenti. Non è quindi corretto considerare i contratti di finanziamento come lo sbocco del cartello vietato".</p><p><a href="https://www.ilsole24ore.com/art/euribor-manipolato-le-sezioni-unite-AFdhmZ2C" target="_blank" rel="noreferrer"><i><strong>Clicca qui per leggere l'articolo completo.</strong></i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 29 Jul 2024 14:17:12 +0200</pubDate>
                        <title>Il reale impatto del DL Agricoltura sul settore delle rinnovabili in Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-reale-impatto-del-dl-agricoltura-sul-settore-delle-rinnovabili-in-italia</link>
                        <description>Con la presente nota si intende riassumere e chiarire la portata dell&#039;articolo 5 del Decreto Legge n. 63 del 15 maggio 2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 (“DL Agricoltura”) ed entrato in vigore il 16 maggio 2024.</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>A cura di </i><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/piero-vigano" target="_blank"><i><strong><u>Piero Viganò</u></strong></i></a><i>, </i><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/giovanni-battista-de-luca" target="_blank"><i><strong>Giovanni Battista De Luca</strong></i></a><i>, </i><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/paola-putignano" target="_blank"><i><strong>Paola Putignano</strong></i></a><i> e<strong> </strong></i><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/pietro-canale" target="_blank"><i><strong>Pietro Canale</strong></i></a><i>.</i></p><p>L'articolo 5 ha introdotto alcune limitazioni all'installazione di impianti fotovoltaici a terra su aree agricole, modificando l'articolo 20 del Decreto Legislativo 199/2021 con l'introduzione di un nuovo comma 1-<i>bis</i> che prevede che l'installazione di impianti fotovoltaici a terra in aree agricole sia limitata alle “aree idonee”.</p><p class="text-justify">Il 12 luglio 2024 il Decreto Legge è stato convertito in Legge n. 101 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 2024.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><h3 class="text-justify"><span><strong>Eccezioni al divieto</strong></span></h3><p class="text-justify">In primo luogo, l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra in aree classificate come agricole è ancora consentita:</p><p class="text-justify">a) se limitata al <i>repowering</i> e al <i>revamping</i> di impianti fotovoltaici preesistenti che non comportino un aumento della superficie occupata (lett. a), comma 8, art. 20 D. Lgs., 199/2021);</p><p class="text-justify">b) su terreni agricoli non produttivi, quali cave e miniere chiuse, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento (lett. c-<i>bis</i>, comma 8);</p><p class="text-justify">c) su aree in concessione al gruppo Ferrovie dello Stato, a gestori di infrastrutture ferroviarie, a società concessionarie di autostrade o a società di gestione aeroportuale su sedime aeroportuale (lett. c-<i>bis1</i>, comma 8);</p><p class="text-justify">d) su aree interne a fabbriche e stabilimenti industriali, nonché su aree racchiuse in un perimetro i cui punti non distino più di 500 metri dalla fabbrica o dallo stabilimento stesso (purché tali aree non siano vincolate ai sensi della seconda parte del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). A questo proposito, si segnala che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), nel parere n. 130318 dell'8 agosto 2023 - reso a seguito di un quesito ambientale del Comune di Villalba sulla possibilità di considerare un impianto fotovoltaico esistente come complesso o stabilimento industriale unitario e stabile - ha chiarito che sono da considerarsi ammissibili, ai sensi dell'art. 20, lett. c<i>-ter</i> n. 2, D.Lgs. n. 199/2021, anche le aree classificate come agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da un impianto fotovoltaico a terra preesistente di potenza superiore a 20 kW (anche se quest'ultimo non è realizzato in un'area a destinazione industriale, artigianale o commerciale) (lett. c<i>-ter</i> n. 2, comma 8);</p><p class="text-justify">e) su aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri&nbsp; da esse (lett. c-<i>ter</i> n. 3 del comma 8).</p><p class="text-justify">Il testo convertito in legge prevede la possibilità di installare il fotovoltaico a terra anche nelle cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">L'installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra non è consentita:</p><p class="text-justify">i) su siti soggetti a bonifica (lett. b), comma 8);</p><p class="text-justify">ii) su aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché da cave e miniere (lett. c-<i>ter</i> n. 1, comma 8);</p><p class="text-justify">iii) su aree non vincolate ai sensi del Codice dei Beni Culturali e distanti almeno 500 metri da beni culturali vincolati ai sensi della seconda parte dell'articolo 136 del Codice dei Beni Culturali (lettera c-<i>quater</i>, comma 8).</p><p class="text-justify">Tali aree, pur essendo agricole, erano finora classificate come idonee dall'art. 20, comma 8 del D.Lgs. 199/2021 alle lettere b), c-<i>ter</i> n. 1 e c-<i>quater</i>.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">In secondo luogo, il divieto di impianti fotovoltaici con moduli a terra non si estende ai progetti:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>finalizzati alla creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>realizzati in attuazione delle misure di investimento del PNRR o del PNC o necessari per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR.</span></p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><h3 class="text-justify"><span><strong>Impianti agrivoltaici</strong></span></h3><p class="text-justify">Pertanto, l'installazione di impianti agrivoltaici con moduli sopraelevati da terra (c.d. impianti agrivoltaici avanzati), come definiti dall'art. 65, commi 1-<i>quater</i> e 1-<i>quinquies</i> del D.L. n. 1/2012, ovvero che adottano soluzioni integrative innovative con l'assemblaggio dei moduli sopraelevati da terra, sfruttano tecnologie avanzate, prevedendo anche la rotazione dei moduli stessi, in modo da non compromettere la continuità delle attività colturali agro-pastorali dei terreni agricoli su cui insistono, continua a essere consentito in tutte le aree agricole, senza le limitazioni previste dal DL Agricoltura.</p><p class="text-justify">Ad oggi non è stato chiarito se, per essere esentati dal divieto, debbano essere soddisfatti ulteriori requisiti soggettivi anche da parte dei soggetti attuatori del progetto agrivoltaico avanzato (es. imprenditori agricoli, associazioni temporanee di imprese - ATI), in linea con il D.M. 22 dicembre 2023, n. 436 (“D.M. Agrivoltaico”) o se questi debbano essere soddisfatti solo ai fini dell'accesso agli incentivi ivi previsti, e quindi irrilevanti ai fini della disciplina del DL Agricoltura.</p><p class="text-justify">È dubbio se il divieto debba essere esteso anche agli impianti agrivoltaici semplici, cioè a quegli impianti che, pur prevedendo l'installazione di moduli a terra, sono realizzati in modo tale da consentire l'integrazione tra l'attività agricola e la produzione di energia elettrica e da valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi, senza compromettere la continuità dell'attività agricola. In questa ipotesi, il grado di integrazione tra i due sottosistemi è minore perché l'attività agricola si svolge esclusivamente tra le file di pannelli.</p><p class="text-justify">Sul punto, tuttavia, è necessario richiamare un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che nega l’assimilabilità degli impianti agrivoltaici ai “classici” impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, trattandosi di fenomeni in gran parte diversi tra loro, nonostante il comune punto di partenza (la produzione di energia elettrica da fonte pulita). Ed essendo situazioni non sovrapponibili, non possono essere assimilate <i>quoad effectum</i> (cfr., tra le altre, TAR Lecce Sez. II, Sentenza n. 1583/2022 e Consiglio di Stato Sez. IV, Sentenza n. 8029/2023).&nbsp;</p><p class="text-justify">Inoltre, se l'obiettivo del governo è quello di proteggere l'attività agricola e i terreni utilizzati per essa, sarebbe illogico vietare l'agrivoltaico “di base”; significherebbe vietare la combinazione di attività agricola e produzione di energia rinnovabile.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><h3 class="text-justify"><span><strong>Progetti legati al PNRR</strong></span></h3><p class="text-justify">La categoria residuale di progetti necessari per raggiungere gli obiettivi del PNRR potrebbe, allo stato attuale, includere, ad esempio:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>l'autoconsumo collettivo (perché è oggetto di una specifica misura del PNRR e insieme alle comunità energetiche è destinatario di uno specifico regime di incentivazione, ma non anche l'autoconsumo a distanza);&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>impianti fotovoltaici innovativi o impianti fotovoltaici combinati con l'idrogeno;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>impianti fotovoltaici per la produzione di biometano e biogas.</span></p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><h3 class="text-justify"><span><strong>Le procedure già avviate</strong></span></h3><p class="text-justify">La nuova disposizione non si applica ai progetti in corso di approvazione, più precisamente agli impianti fotovoltaici che hanno già presentato la domanda di autorizzazione o per i quali l'autorizzazione o la procedura ambientale è già stata avviata alla data di entrata in vigore del DL Agricoltura (cioè il 16 maggio 2024).</p><p class="text-justify">Le disposizioni non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del Decreto, sia stato avviato almeno uno dei procedimenti amministrativi, comprese le procedure di valutazione ambientale, necessari per ottenere i titoli abilitativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse o sia stata rilasciata almeno una delle autorizzazioni medesime.</p><p class="text-justify">La disposizione non spiega cosa si intenda per procedure già “avviate”.</p><p class="text-justify">A. Per un'interpretazione meno restrittiva della norma, la semplice presentazione di una domanda di PAS, AU, PAUR, Screening VIA, VIA entro la data del 16 maggio 2024 potrebbe essere ritenuta sufficiente per considerare formalmente avviata la procedura.</p><p class="text-justify">B. Se si volesse aderire a un'interpretazione più restrittiva, le procedure già avviate potrebbero essere intese come segue:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>PAS: se la documentazione allegata al PAS è completa, il procedimento può considerarsi già avviato al momento della presentazione del PAS al Comune, anche se al 16 maggio 2024 non è ancora scaduto il termine di 30 giorni per il consolidamento del PAS. Nell'ipotesi invece che, a seguito della presentazione della domanda di PAS, sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso previsti dalla legge, l'avvio del procedimento potrebbe coincidere con la comunicazione di avvio del procedimento/convocazione della Conferenza di servizi da parte del Comune;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>AU: il procedimento si intende avviato nel momento in cui l'Amministrazione competente invia al proponente la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt.&nbsp;7 e 9 della L. 241/1990;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Screening VIA/PAUR: l'avvio del procedimento coincide con la pubblicazione della documentazione ambientale sul sito web dell'Autorità procedente e con la contestuale comunicazione della sua pubblicazione a tutte le Autorità potenzialmente interessate.</span></p></li></ul><p class="text-justify">L'interpretazione da dare all'espressione “procedura già avviata” sembra essere, quindi, un altro punto incerto del testo del DL Agricoltura, che non è stato chiarito, neppure durante il procedimento di conversione in legge.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><h3 class="text-justify"><span><strong>Durata dei contratti di diritto di superficie</strong></span></h3><p class="text-justify">In aggiunta a quanto sopra, l'art. 5, comma 2<i>-bis</i>, del DL Agricoltura prevede che tutti contratti di concessione di diritto di superficie, compresi quelli stipulati sotto forma di accordi preliminari, su terreni ricadenti nelle aree considerate idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. a, del D.Lgs. 199/2021, debbano essere stipulati per una durata minima di 6 anni. Qualora le parti concordino una durata inferiore o concedano il diritto di superficie omettendo l'indicazione di un termine specifico, il relativo contratto si intende stipulato per una durata di 6 anni.</p><p class="text-justify">Si precisa, inoltre, che al termine del primo periodo di 6 anni, il contratto di diritto di superficie si rinnova automaticamente per un ulteriore periodo di 6 anni. Al termine di questo secondo periodo, l'accordo si rinnova tacitamente alle stesse condizioni, a meno che una parte non comunichi all'altra - con lettera raccomandata e almeno sei mesi prima della relativa scadenza - la propria intenzione di rinnovare l'accordo a nuove condizioni o di non rinnovarlo affatto. La parte informata ha 60 giorni di tempo dal ricevimento di tale comunicazione per rispondere. In caso di mancata risposta o di mancato accordo tra le parti, il contrato di diritto di superficie in questione si considera risolto al termine del secondo periodo di validità.</p><p class="text-justify">Le disposizioni di cui sopra si applicano anche agli accordi preliminari/definitivi già in essere, a meno che una delle parti non decida di recedere dal relativo contratto entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge n. 101/2024. Tale diritto di recesso può essere letto come una via d'uscita concessa ai proprietari terrieri per evitare il nuovo regime fiscale applicato ai canoni di diritto di superficie a partire dal 1° gennaio 2024. Infatti, i proprietari terrieri sono ora nella posizione di rinegoziare tali canoni per compensare l'aumento della loro tassazione.</p><p class="text-justify">L'articolo 5, comma 2-<i>bis</i>, del DL Agricoltura appare poco chiaro e si presta a diverse interpretazioni. In particolare, non è del tutto chiaro se il termine di 6 anni si riferisca alla durata dei contratti preliminari/definitivi di diritto di superficie o alla durata del diritto di superficie costituito in virtù di tali contratti. Se dovesse prevalere questa seconda interpretazione, il diritto di recesso dai contratti preliminari di durata inferiore a 6 anni esercitato dai proprietari terrieri nella finestra temporale di 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge n. 101/2024 sarebbe considerato illegittimo.</p><p class="text-justify">Alla luce di quanto sopra, si prevede che, soprattutto in una prima fase dopo l'entrata in vigore del DL Agricoltura, ci sarà incertezza su come gestire i contratti di diritto di superficie e questo potrebbe ritardare o complicare le trattative volte ad acquisire la disponibilità dei terreni per lo sviluppo di nuovi impianti di energia rinnovabile.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><h3 class="text-justify"><span><strong>Conclusioni</strong></span></h3><p class="text-justify">In conclusione, l'impatto del DL Agricoltura sul mercato dell'energia solare sarebbe meno drammatico di quanto sembrasse a una prima lettura, grazie alle citate eccezioni al divieto. Tuttavia, appare abbastanza chiaro che le incertezze interpretative in ordine al significato di procedure già “avviate” potrebbe portare a un approccio non collaborativo da parte degli enti locali, anche con riferimento a progetti avviati prima del 16 maggio.&nbsp;</p><p class="text-justify">È inoltre evidente che gli impianti agrivoltaici sono previsti dal Governo come un nuovo modello di cooperazione tra l'industria della generazione fotovoltaica e l'attività agricola.&nbsp;</p><p class="text-justify">Gli investitori dovranno prestare molta attenzione al rapporto con l'agricoltore e alla relativa serietà e professionalità nello svolgimento delle attività agricole. L'agricoltore dovrà essere considerato come un contraente EPC, un operatore O&amp;M o un acquirente di energia elettrica nell'ambito dell'HTM e come tale i relativi documenti contrattuali dovranno essere strutturati tenendo conto di una rigorosa allocazione del rischio anche attraverso meccanismi di sostituzione. Il titolo di proprietà sui terreni dovrà tenere conto anche dello svolgimento delle attività agricole.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 29 Jul 2024 10:01:03 +0200</pubDate>
                        <title>Misure fiscali shock per i capitali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/misure-fiscali-shock-per-i-capitali</link>
                        <description>L&#039;intervista del nostro Lukas Plattner a Milano Finanza. </description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Negli ultimi anni l'Unione Europea e il governo italiano hanno fatto molto per semplificare e incentivare l'accesso delle imprese, e in particolare delle Pmi, al mercato dei capitali.</p><p>“Non è però abbastanza” - dice Lukas Plattner, avvocato partner di ADVANT Nctm ed esperto di regolamentazione dei mercati finanziari - "Adesso occorre introdurre misure shock di incentivazione fiscale, sia per le aziende, sia per il retail".&nbsp;</p><p>Per l'esperto, dunque, serve un ulteriore passo coraggioso che permetta all'Italia di diventare modello in Europa negli incentivi alle imprese che scelgono la quotazione.&nbsp;</p><p>“Bisogna però fare presto” sottolinea Plattner, “non c'è più tempo. È questo, infatti, un momento in cui le quotazioni languono sui listini Ue, i delisting aumentano e per invertire la rotta servono passi ulteriori e innovativi.”</p><p><i><strong>L'articolo integrale disponibile sul numero di sabato 27 luglio 2024 di Milano Finanza.</strong></i></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
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                        <guid isPermaLink="false">news-7842</guid>
                        <pubDate>Thu, 25 Jul 2024 11:49:41 +0200</pubDate>
                        <title>Consulenza finanziaria e finfluencer, parola all&#039;avvocato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/consulenza-finanziaria-e-finfluencer-parola-allavvocato</link>
                        <description>L&#039;intervista di Bluerating al nostro Luca Zitiello sull&#039;importante tema della regolamentazione normativa nel mondo dei finfluencer </description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il tema sicuramente più delicato relativo al mondo dei finfluencer è quello della regolamentazione normativa. A tal proposito BLUERATING ha deciso di interpellare uno dei maggiori esperti italiani in materia di diritto applicato ai servizi d’investimento, l’avvocato Luca Zitiello di Advant Nctm.</p><p><strong>Quando i consigli finanziari di un influencer a suo giudizio possono rientrare nell’esercizio non autorizzato dell’attività di consulenza finanziaria e quali invece sono i confini “leciti” dell’educazione finanziaria sui social?</strong><br>Per rispondere correttamente a questa domanda bisogna rifarsi alla definizione di consulenza in materia finanziaria contenuta nella Mifid, che, non dimentichiamolo, ha avuto il grande merito di riconoscerne la fondamentale rilevanza come elemento condizionante le scelte degli investitori, riportando il servizio di consulenza tra quelli sottoposti ad autorizzazione e sottoponendolo a rigorose regole di condotta. La consulenza consiste in una raccomandazione personalizzata avente a oggetto strumenti finanziari. Essa dunque si caratterizza per tre elementi fondamentali: essere una raccomandazione, ossia avere ad oggetto un consiglio di comprare, vendere, tenere, sottoscrivere o rimborsare; essere personalizzata, ossia rivolta a un singolo investitore e presentata come per lui adeguata secondo un modello one to one e non one to all; avere a oggetto strumenti finanziari, ossia titoli e non valute o commodities. Al fine di capire quale sia l’ambito di attività consentito e quali invece le condotte che rappresentano esercizio abusivo del servizio di consulenza l’Esma ha emesso lo scorso 11 luglio 2023 un documento molto importante denominato Supervisory briefing on understanding the definition of advice under Mifid 2 in cui si ripercorrono i requisiti essenziali e si forniscono esempi concreti, unitamente a un questionario, al fine di specificare i limiti delle attività e indagare le aree grigie e di confine. Si noti come alcune esemplificazioni riguardino proprio gli influencer che operano attraverso i social media, come per esempio Facebook o Instagram. Con riferimento a questi soggetti va considerato che essi operano principalmente usando il web e che di per sé l’impiego di internet sembrerebbe a prima vista garantire l’assenza del secondo requisito, ossia quello della personalizzazione, in quanto la tecnica stessa implica il rivolgere un messaggio al pubblico, ossia a una serie indifferenziata di persone. Infatti non compie abusivismo chi pubblica le proprie idee d’investimento o la propria opinione sull’andamento di uno strumento finanziario. Al contrario, viola le regole chi rivolge una raccomandazione a un singolo investitore presentando la stessa come per lui adeguata. Il documento Esma al riguardo chiarisce che una raccomandazione diffusa attraverso canali distributivi, come internet, di per sé non esclude l’elemento della personalizzazione. Va verificata infatti l’intera condotta e quindi può rappresentare consulenza finanziaria quell’attività a cui alla raccomandazione espressa su Instagram, ossia al pubblico, seguano poi delle mail o dei messaggi personalizzati nei quali la stessa raccomandazione venga proposta come adeguata a singoli risparmiatori concretizzandosi in tali casi il reato di abusivismo finanziario.</p><p><strong>Come potrebbe a suo avviso intervenire il legislatore per limitare eventuali attività di phishing da parte di chi si autoproclama esperto di investimenti?</strong><br>A questa domanda sta cercando di dare una risposta una recente proposta di regolamentazione, la Retail Investment Strategy (Ris), proveniente dalla Commissione europea e ora all’attenzione del Consiglio europeo e del Parlamento e volta a modificare la Mifid e la Idd. In una proposta di emendamento della relatrice Yon-Courtin si prende atto che le nuove generazioni sono le più vulnerabili alle pratiche di mis-selling e che lo sviluppo dei cosiddetti finfluencer, che pur può promuovere la crescita dell’educazione finanziaria, ha bisogno di regole per salvaguardare la fiducia degli investitori. In particolare si prevede che gli intermediari abilitati che scelgano di usare finfluencer per la promozione dei propri prodotti debbano redigere un contratto scritto in cui sia chiarito lo scopo e la natura dell’attività posta in essere dal finfluencer, sia previsto l’obbligo di fornire alle autorità competenti la sua identità e i suoi riferimenti e, soprattutto, si prevede l’obbligo di vigilanza in capo agli intermediari abilitati per il rispetto delle regole di condotta. Sta di fatto però che al momento l’attività di ricerca e analisi finanziaria, differentemente dalla consulenza finanziaria, è libera e non ha barriere all’ingresso. Quand’anche&nbsp; l’attività dell’influencer non scada nell’abusivismo, c’è comunque bisogno di una regolamentazione più stringente e di chiare sanzioni per chi non sia trasparente, non rispetti la disciplina sul conflitto di interessi, non rilevi le sue fonti, non faccia disclosure su ogni forma di incentivo ricevuto e la sua effettiva quantificazione, al fine di contrastare in modo efficiente il rischio che, soprattutto i giovani, cadano preda del primo pifferaio magico che si improvvisa esperto di mercati finanziari. Ciò non toglie che si debba incidere sull’educazione finanziaria e sulla consapevolezza: quello che (apparentemente) non costa non vale e non si possono affidare le proprie scelte d’investimento a soggetti che non sono abilitati e che non offrano sufficienti garanzie di poterne rispondere.</p><p><a href="https://www.bluerating.com/banche-e-reti/817531/consulenza-finanziaria-e-finfluencer-parola-allavvocato" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Tratto da Bluerating</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 24 Jul 2024 12:34:00 +0200</pubDate>
                        <title>Revisione Ucits DEA, Esma aspetta i feedback del mercato entro il 7 agosto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/revisione-ucits-dea-esma-aspetta-i-feedback-del-mercato-entro-il-7-agosto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nell’ambito della revisione della <strong>Direttiva 2007/16/CE</strong> sugli eligible assets per i <strong>fondi UCITS (UCITS EAD)</strong>, la Commissione Europea ha incaricato l’<strong>ESMA (European securities and markets Authority</strong>) effettuare una valutazione sull’attuazione della Direttiva negli Stati membri e sulle divergenze emerse nel corso della sua applicazione, nonché di elaborare raccomandazioni su come modificare la UCITS EAD per mantenerla in linea con gli sviluppi del mercato.<br>Dall’adozione della Direttiva ad oggi, infatti, il numero, il tipo e la varietà di strumenti finanziari sono notevolmente aumentati, determinando incertezza in merito all’ammissibilità di alcuni assets nell’ambito dell’investimento dei fondi; ciò ha dato origine a interpretazioni e pratiche di mercato divergenti e a possibili rischi per la protezione degli investitori.<br>L’ESMA è stata quindi invitata, tra le altre cose, a fornire chiarimenti sulle definizioni chiave e sui criteri in base ai quali un’attività possa essere considerata eligible e a valutare rischi e benefici derivanti dall’esposizione dei fondi a classi di attività non ammissibili per l’investimento diretto.<br>A questo proposito, il 7 maggio 2024 l’ESMA ha pubblicato una<i> Call for Evidence</i> al fine di raccogliere dal mercato feedback sulle prassi sviluppate e sulle questioni interpretative connesse ai temi sostanziali contenuti nella Direttiva.<br>&nbsp;</p><h4><strong>L’iter</strong></h4><p>La Call for Evidence è suddivisa in due sezioni. Nell’ambito della prima, l’Autorità di Vigilanza formula 19 domande allo scopo di ottenere evidenze su: (i) questioni di convergenza, chiarezza, interpretazione e applicazione pratica di concetti e definizioni di primario rilievo della Direttiva, quali quelli di indici finanziari, strumenti del mercato monetario, liquidità e attività finanziarie liquide, limiti di investimento, titoli trasferibili, criteri di valutazione e gestione del rischio, derivati incorporati, strumenti delta-one, investimenti di fondi in altri fondi; (ii) valutazioni sulla persistente attualità – alla luce delle mutate condizioni di mercato – di alcuni concetti espressi nella Direttiva, quale quello di presunzione di liquidità e negoziabilità; (iii) possibile miglioramento della disciplina con riguardo alle questioni relative alla gestione efficiente del portafoglio. Nell’ambito della seconda sezione, invece, l’ESMA formula sei domande al fine di ottenere riscontri e dati in merito alla modalità e misura in cui i fondi UCITS hanno acquisito esposizioni dirette e indirette in determinate classi di attività che possono determinare problemi interpretativi in merito alla loro ammissibilità e/o rischi per gli investitori al dettaglio.<br>&nbsp;</p><h4><strong>La posizione dell’Esma</strong></h4><p>L’ESMA, in proposito, si dichiara consapevole dell’esistenza di pareri e interpretazioni divergenti e della limitata disponibilità di dati, ed è quindi interessata a ricevere analisi e considerazioni dai partecipanti al mercato per valutare i possibili benefici connessi all’assunzione da parte dei fondi di esposizioni dirette o indirette in tali classi di attività. In particolare, l’Autorità di Vigilanza domanda agli interessati di: (i) compilare una tabella in cui sono elencate diverse classi di attività “controverse” (tra le quali, ad esempio, prestiti strutturati/a leva, obbligazioni catastrofe, quote di emissione, merci, cripto assets e azioni non quotate), indicando i possibili benefici associati all’assunzione di esposizioni dirette o indirette dei fondi in tali strumenti, fornendo altresì prove a supporto della posizione espressa, tenendo conto delle caratteristiche dei mercati sottostanti; (ii) fornire evidenze di come le esposizioni indirette nelle classi di attività elencate aumenterebbero o ridurrebbero i costi e/o i rischi rispetto agli investimenti diretti; (iii) esprimere parere sull’opportunità di adottare un approccio look-through, con l’obiettivo di ridurre la possibilità per i fondi di assumere un’esposizione indiretta in classi di attività altrimenti non ammissibili; (iv) valutare rischi e benefici per i fondi in relazione all’investimento in titoli emessi da veicoli di cartolarizzazione e all’assunzione di posizioni corte tramite determinati strumenti finanziari, quali i derivati.</p><p>Le risposte alla Call for Evidence potranno essere inviate entro il 7 agosto 2024, perché l’ESMA possa fornire il proprio parere tecnico alla Commissione entro il 31 ottobre 2024.</p><p>A cura di <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/jessica-facchini" target="_blank">Jessica Facchini</a> per <a href="https://www.investiremag.it/investire/2024/07/24/news/revisione-ucits-dea-esma-aspetta-i-feedback-del-mercato-entro-il-7-agosto/" target="_blank" rel="noreferrer">Investire</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 23 Jul 2024 11:58:32 +0200</pubDate>
                        <title>The path to mainstreaming | Health Impact Assessment in Italy</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-path-to-mainstreaming-health-impact-assessment-in-italy</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>In this volume of Impact Assessment Outlook Journal, Valentina Cavanna talks about the path to mainstreaming and the health impact assessment in Italy.</i></p><p><a href="http://example.comfileadmin/nctm/PDF/Articolo_IEMA.pdf"><i><strong><u>Click here to read</u></strong></i></a><br>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>ESG</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 16 Jul 2024 13:02:00 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm, oltre l’istituzionalizzazione </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-oltre-listituzionalizzazione</link>
                        <description>L&#039;intervista integrale a Paolo Montironi nel nuovo numero di MAG</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>L’integrazione di Zitiello Associati è solo l’ultima mossa di un progetto strategico che porterà lo studio a raggiungere il traguardo dei 100 milioni di fatturato nel 2026. Montironi: «Guardiamo al futuro».</i></p><p>Nell’anno delle integrazioni tra studi legali (si veda l’articolo che segue in questo numero di MAG), anche ADVANT Nctm ha fatto la sua mossa mettendo a segno un’importante operazione nel settore della consulenza e del contenzioso regolamentare, integrando la boutique Zitiello Associati. Il deal, rivelato in anteprima da Legalcommunity, ha portato nello studio un team di ventidue professionisti che ora portano a più di 300 (inclusi i praticanti) i legali attivi in ADVANT Nctm.</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/nctm/PDF/Mag.pdf" target="_blank"><strong><u>Clicca qui per l'intervista integrale al Senior Partner di ADVANT Nctm, Paolo Montironi.</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 16 Jul 2024 10:56:00 +0200</pubDate>
                        <title>The European Commission-One Year of Foreign Subsidies Regulation</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-european-commission-one-year-of-foreign-subsidies-regulation</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Happy birthday, Foreign Subsidies Regulation! You took effect on 12 July 2023 and provided your guardian, the European Commission, with new powers to ensure a level playing field within the EU’s internal market. It may now investigate distortive effects of foreign subsidies in contexts such as company acquisitions and public tenders.The European Commission has embraced its new child and has so far used its tools more eagerly and broadly than many would have expected. These are the main Foreign Subsidies Regulation enforcement actions and trends so far:</p><p class="text-justify"><strong>Effects on M&amp;A Transactions</strong></p><p class="text-justify">Companies need to notify acquisitions, mergers and joint ventures to the European Commission when the target company/joint venture achieves an EU-wide turnover of at least EUR&nbsp;500 million and the parties were granted at least EUR 50 million in combined financial contributions from non-EU countries in the previous three years. Financial contributions in this context not only include state guarantees, equity contributions or loans but also tax benefits, project grants and revenues from sales to state entities.</p><p class="text-justify">Notification obligations started on 12 October 2023. Since then, the Foreign Subsidies Regulation has been applied to more deals than initially assumed. In the first 100 days alone, the Commission engaged in pre-notification discussions for 53 transactions, of which 14 were then formally notified. Out of those transactions, many were subject to parallel assessment under the EU Merger Regulation, some to parallel assessment under national merger control procedures in the EU and roughly half also to parallel assessment under foreign direct investment screening in the EU.</p><p class="text-justify">The Commission has so far found sufficient indications of distortive foreign subsidies in one case. In June 2024, it opened an in-depth investigation of the planned acquisition by Emirates Telecommunications Group Company PJSC of Eastern European telecommunication operator PPF Telecom Group B.V. Emirates Telecommunications Group Company PJSC is a telecommunication operator based in Abu Dhabi and has allegedly received unlimited guarantees, loans and further financial contributions from the United Arab Emirates. The investigation is still ongoing.</p><p class="text-justify"><strong>Effects on Public Tenders&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">New ex-ante notification obligations also apply to public procurement procedures that exceed certain thresholds. Again, the tool aims at identifying and controlling direct or indirect financial contributions by non-EU countries that are limited to one or more companies or industries, and thus confer the beneficiaries an unfair competitive advantage in the EU market. If the European Commission finds such distortive effects caused by the foreign subsidies, it may issue structural and behavioral remedies.</p><p class="text-justify">The Commission has already opened several in-depth investigations into public tenders:</p><ul><li><span>In February 2024, the Commission opened an in-depth investigation following the notification of a bid by Chinese state-owned company CRRC Qingdao Sifang Locomotive Co. Ltd. for providing and maintaining electric trains in Bulgaria.</span></li><li><span>In April 2024, the Commission opened in-depth investigations following two notifications of bidding consortia for the construction and operation of a solar plant in Romania. One consortium included a German subsidiary of LONGi Green Energy Technology Co. Ltd, which is listed on the Hong Kong Stock Exchange. The other consortium included Shanghai Electric UK Co. Ltd. and Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co. Ltd., both ultimately controlled by the P.R. China.</span></li></ul><p class="text-justify">The Commission didn’t need to take a final decision as each bidder withdrew its offer.</p><p class="text-justify"><strong>Dawn Raids</strong></p><p class="text-justify">The European Commission may as well start investigations on its own initiative: It may request notifications for smaller M&amp;A deals and public procurement procedures, and it may also conduct dawn raids. During dawn raids, the Commission may examine all digital and physical company records, take copies thereof, seal business premises, and ask staff members for explanations on facts or documents relating to the subject matter of the inspection.</p><p class="text-justify">The Commission made first use of the latter option in April 2024: It carried out an unannounced inspection at the Dutch and Polish offices of the Chinese state-owned company Nuctech. The Commission claims that Nuctech may have received foreign subsidies that could distort the internal market at the expense of other security equipment companies. Nuctech is currently challenging the Commission’s actions before the EU’s General Court.</p><p class="text-justify"><strong>Early Enforcement Trends</strong></p><p class="text-justify">The European Commission is using its new tools under the Foreign Subsidies Regulation very actively and extensively. Some priorities are already becoming apparent: while the Commission’s focus on Chinese companies had been anticipated from the start, the heightened scrutiny for state-owned Arab companies is a more recent trend. Still, the regulatory burden of the Foreign Subsidies Regulation is also felt by businesses based in the EU, the US, the UK or Switzerland when planning and implementing M&amp;A deals.</p><p class="text-justify">Energy, transportation, telecommunication and security equipment are so far the sectors in the spotlight of the Commission’s actions. However, we expect the Commission to extend its investigations to further sectors – like other services for critical infrastructure – in the coming years.</p><p class="text-justify"><strong>Practical Advice for Businesses</strong></p><p class="text-justify">Companies operating in these sectors and receiving financial contributions from non-EU countries should be particularly aware of the risk of investigations and prepare for them. For them, it is advisable to make themselves familiar with the European Commission’s dawn raid procedures. Notably, these rules may differ significantly from those applicable to investigations by national authorities in other contexts.</p><p class="text-justify">More generally, when preparing large M&amp;A deals or offers for public tenders, the potential notification requirements need to be considered. First experiences show that, for example, the pre-notification discussions with the Commission for company acquisitions can be quite lengthy and can include several requests for information. The implementation of internal reporting systems to continuously gather information on all forms of financial contributions from non-EU governments helps in preparing for such scenarios.</p><p class="text-justify">Companies should also watch out for sectoral market investigations – a tool that the Commission has not used so far but will likely use in the mid-term.</p><p class="text-justify"><i><strong>Written By Christoph Heinrich and Dr. Cathleen Laitenberger (ADVANT Beiten), Manuela Becchimanzi and Francesco Mazzocchi (ADVANT Nctm)</strong></i></p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><a href="https://europeanbusinessmagazine.com/business/the-european-commission-one-year-of-foreign-subsidies-regulation/" target="_blank" rel="noreferrer">By European Business Magazine</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 15 Jul 2024 14:37:43 +0200</pubDate>
                        <title>Terza bozza del Decreto Fer X: le principali novità (e criticità)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-principali-novita-e-criticita-della-terza-bozza-del-decreto-fer-x</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con la presente nota, si intende riepilogare le principali novità introdotte nella nuova bozza del c.d. “Decreto Fer X” circolata il 31 maggio 2024, nonché commentare alcuni degli elementi critici rimasti irrisolti o emersi con la nuova bozza.</p><p class="text-justify">Per avere, dunque, una visione complessiva della struttura e dei contenuti del Decreto Fer X, si rimanda al nostro articolo già pubblicato in data 10 aprile 2024<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>.</p><p><i><u>Contingenti di potenza messi a gara&nbsp;</u></i></p><p class="text-justify">I contingenti di potenza di volta in volta messi a gara non sono fissi, ma sono determinati, dal MASE (con il supporto tecnico di Terna e del GSE) sulla base, <i>inter alia</i>:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>della curva di domanda;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>della tecnologia;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>di specifici coefficienti individuati per ciascuna zona di mercato;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>dell’evoluzione attesa della domanda elettrica;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>del numero di procedimenti autorizzativi avviati e conclusi;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>dell’evoluzione attesa della rete di trasmissione, nonché&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>dei tempi di realizzazione, della vita utile e dei costi delle diverse tecnologie di fonte rinnovabile.</span></p></li></ul><p class="text-justify">La curva di domanda è determinata dall’interpolazione di cinque coppie di quantità/prezzo dell’energia elettrica secondo quanto meglio dettagliato nell’Allegato 2 alla nuova bozza di decreto.</p><p class="text-justify">Rispetto agli altri meccanismi di incentivazione l’integrazione della regolazione del mercato è davvero marcata ma le ragioni appaiono evidenti: evitare un eccessivo aggravio sulle tariffe elettriche tenuto conto della rilevante potenza che dovrebbe essere incentivata ma anche per evitare di aggravare l’instabilità della rete e ottimizzare la gestione in sicurezza del sistema, tenuto conto del carattere non programmabile dei volumi di energia che saranno prodotti.</p><p class="text-justify">Nel complesso, i contingenti incentivabili sono stati ridotti per il fotovoltaico di potenza maggiore di 1 MW (da 45 a 40 GW) e incrementati per gli impianti fotovoltaici che accedono direttamente tramite iscrizione al registro, ossia quelli aventi potenza uguale o inferiore a 1 MW (da 5 a 10 GW).&nbsp;</p><p class="text-justify">Tra gli impianti fotovoltaici incentivabili ai sensi della nuova bozza, infine, rientrano ora anche gli impianti installati su specchi d’acqua.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><i><u>Le tariffe</u></i></p><p class="text-justify">L’offerta di riduzione percentuale non è più necessariamente almeno pari al 2%, ma verrà di volta in volta determinata con la pubblicazione del bando.</p><p class="text-justify">Per gli impianti di potenza superiore a 1 MW, la base di asta è ora diversa a seconda di condizioni di costo particolarmente elevate e condizioni di costo particolarmente basse. In particolare, sono stati infatti introdotti:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>il prezzo di esercizio superiore e&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il prezzo di esercizio inferiore,&nbsp;</span></p></li></ul><p class="text-justify">rispettivamente pari a Euro 95 ed Euro 70 sia per l’eolico che per il fotovoltaico.&nbsp;</p><p class="text-justify">Nello specifico, il “prezzo di esercizio superiore” è definito come il prezzo posto a base d’asta in caso di condizioni di costo particolarmente elevate.</p><p class="text-justify">Il “prezzo di esercizio inferiore”, invece, è il prezzo posto a base d’asta in caso di condizioni di costo particolarmente basse.</p><p class="text-justify">Il “prezzo di aggiudicazione”, dunque, dovrebbe essere quello di esercizio (superiore, inferiore o, comunque, fissato in questo intervallo) decurtato della percentuale di ribasso offerta e accettata in asta. Tuttavia, la bozza di decreto, nel definire il “prezzo di aggiudicazione” sembra non aver considerato l’introduzione dei prezzi di esercizio rispettivamente superiore e inferiore, riferendosi solamente a quello superiore.</p><p class="text-justify">Questo disallineamento tra prezzo di aggiudicazione e prezzo di esercizio superiore/inferiore è replicato anche nella disciplina delle modalità di esecuzione delle offerte (art. 4, comma 3) e nella determinazione della curva di domanda.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><i><u>I rapporti con i long-term PPA e il Mercato per il Servizio del Dispacciamento</u></i></p><p class="text-justify">Nella precedente versione della bozza di decreto era previsto che la quota di potenza non incentivata potesse essere oggetto di un contratto di approvvigionamento di energia elettrica a lungo termine (c.d. Long-Term PPA).&nbsp;</p><p class="text-justify">Tale previsione non aveva ragion d’essere dal momento che, a prescindere dall’incentivazione, tutta l’energia prodotta dall’impianto rimane comunque nella disponibilità del produttore.</p><p class="text-justify">Nella nuova bozza del decreto, dunque, è stato eliminato il riferimento alla quota parte di energia non incentivata e, ad oggi, pertanto, anche se l’intera potenza dell’impianto è oggetto di incentivazione, il produttore può liberamente sottoscrivere un Long-Term PPA per valorizzare tutta l’energia prodotta dall’impianto.</p><p class="text-justify">L’intervenuta sottoscrizione di un Long-Term PPA è peraltro ancora prevista tra i criteri di priorità.</p><p class="text-justify">Restano però da comprendere tanti aspetti relativi all’interazione tra il meccanismo CFD del Fer X e detto Long-Term PPA tra cui la natura fissa o necessariamente indicizzata e variabile del corrispettivo.&nbsp;</p><p class="text-justify">Quanto all’obbligo di partecipare al Mercato per il Servizio del Dispacciamento, lo stesso è stato esteso a tutti gli impianti aventi una potenza superiore a 1 MW, ossia a tutti quegli impianti che parteciperanno alle aste.</p><p class="text-justify">In questo solco, si inserisce la previsione secondo la quale&nbsp;il pagamento del prezzo di aggiudicazione da parte del GSE avviene sulla base della producibilità (anziché dell’effettiva immissione) nei casi di impianti soggetti a taglio della produzione in esito a ordini impartiti dai gestori delle reti o in esito a ordini di dispacciamento disposti da Terna sul mercato del bilanciamento (MB; tipicamente ordini di limitazione della produzione ossia dell’immissione in rete) e/o nelle piattaforme europee di bilanciamento. Ciò porta ad una maggiore integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nelle logiche di mercato e, al contempo, di ridurre il rischio volume sostenuto dai medesimi impianti.</p><p class="text-justify">Allo stato, risulta, infine, irrisolto il rapporto tra la determinazione della tariffa incentivante di cui al Fer X e il corrispettivo che sarà fissato dal GSE, previa emanazione del relativo Decreto Ministeriale, per il c.d. “secondo Energy Release” di cui al D.L. n. 181/2023.&nbsp;</p><p class="text-justify">In particolare, si ricorda che tale ultimo meccanismo è strutturato come segue:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>da un lato, le imprese energivore, a fronte del rispetto di alcuni impegni relativi alla realizzazione potranno acquistare energia elettrica da fonti rinnovabili e le relative garanzie d’origine in via anticipata per un periodo di 3 (tre) anni mediante la stipula di un contratto per differenza a due vie rispetto ad un prezzo prefissato dal GSE stesso (“<strong>Primo Contratto</strong>”) e a fronte dell’assunzione, da parte delle imprese energivore di determinati impegni (si v.&nbsp;</span><i><span>infra</span></i><span>);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>dall’altro lato e dall’entrata in esercizio degli Impianti (come di seguito definiti), le imprese energivore stipulano con il GSE un contratto per differenza avente ad oggetto la restituzione, per una durata di 20 (venti) anni, della quantità di energia elettrica anticipata (e delle relative garanzie d’origine) nel periodo di cui al punto che precede (“<strong>Secondo Contratto</strong>”).</span></p></li></ul><p class="text-justify">Per poter accedere al meccanismo, le imprese energivore dovranno impegnarsi, al momento della conclusione del Primo Contratto, a realizzare impianti addizionali e quindi nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In alternativa, le imprese energivore possono impegnarsi ad acquistare da soggetti terzi, tramite appositi contratti di approvvigionamento a termine l’energia rinnovabile oggetto di nuova realizzazione (Long-Term Corporate PPA). In questo secondo caso, l’impresa energivora si impegna anche per conto dei terzi produttori nei confronti del GSE per la futura restituzione dell’energia elettrica anticipata.</p><p class="text-justify">Ebbene, non è ancora chiaro se le relative tariffe aggiudicate ad esito delle aste di cui al FER X saranno considerate nella determinazione del corrispettivo che il GSE richiederà per l’acquisto dell’energia elettrica da parte delle imprese energivore secondo il meccanismo di cui al D.L. n. 181/2023.</p><p class="text-justify">Si segnala, in ogni caso, che la bozza in esame non dovrebbe essere quella definitiva. &nbsp;Il Direttore Generale del MASE, Noce, ha infatti recentemente dichiarato che il Ministero sta recependo le indicazioni di ARERA dirette a rendere più competitive le aste. Nel proprio parere del 6 giugno ARERA ha suggerito, in particolare (i) di introdurre un limite al numero di manifestazioni di interesse che si possono avanzare con riferimento a ciascun progetto (questo dovrebbe portare alla possibilità di partecipare a non più di tre procedure competitive nel periodo 2024-2028); (ii) di scartare (per una quota pari a una capacità minima calcolata in termini di numero di offerte o di percentuale rispetto al contingente minimo previsto dall'asta) le offerte che si si posizionano nelle ultime posizioni utili anche in caso di offerte inferiori rispetto al contingente minimo.</p><p class="text-justify">L’11 giugno 2024, Noce ha, infine, dichiarato che il MASE mira ad ottenere un’approvazione “temporanea” del decreto da parte della Commissione europea per un periodo “transitorio” fino al 31 dicembre 2025, al fine di avviare le procedure competitive già entro il 2024. Ne consegue, dunque, che, una volta finito tale periodo “transitorio”, sarà necessario procedere con una nuova approvazione dello schema incentivante per il successivo periodo fino al 2028.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare Piero Viganò e Ernesto Rossi Scarpa Gregorj.</i></p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> <a href="https://www.advant-nctm.com/news/articoli/la-nuova-bozza-di-d-m-fer-x-modifiche-rilevanti-e-novita-principali" target="_blank">www.advant-nctm.com/news/articoli/la-nuova-bozza-di-d-m-fer-x-modifiche-rilevanti-e-novita-principali</a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Eolico</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Idroelettrico</category>
                            
                                <category>PPA</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 10 Jul 2024 12:39:00 +0200</pubDate>
                        <title>La prova del corretto operato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-prova-del-corretto-operato-1</link>
                        <description>Di seguito, l&#039;articolo a cura del nostro Paolo Francesco Bruno su Fondi &amp; Sicav</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con la recente decisione n. 7418 del 13 giugno 2024, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (Acf) offre un utile spunto per rammentare quali sono gli obblighi informativi cui è tenuto ad adempiere l’intermediario finanziario in caso di negoziazione di fondi e come essi possono essere dimostrati. La vicenda concerneva l’acquisto di quote di fondi comuni d’investimento Ucits da parte di due coniugi. In seguito all’acquisto, il Consiglio di Amministrazione della Sgr decideva di sospendere temporaneamente tutte le richieste di sottoscrizione e di switch del fondo, comunicando poi ai clienti le operazioni di scorporo effettuate dalla società di gestione nel tempo. Dalla successiva vendita dei titoli, tuttavia, gli investitori lamentavano una rilevante perdita in linea capitale, di cui chiedevano ristoro all’intermediario. Dal punto di vista probatorio, rammentando che l’Acf non svolge un’attività istruttoria “profonda” come quella che avviene nel processo ordinario di cognizione, è bene ricordare che l’intermediario è onerato comunque a depositare “tutta la documentazione afferente al rapporto controverso” (come ricorda il Regolamento concernente l’Acf) e assume su di sé l’onere di dimostrare il proprio corretto operato. A fronte della ridda eterogenea di contestazioni mosse a carico dell’intermediario collocatore, quest’ultimo ha sistematicamente replicato alle censure mosse, fornendo evidenze probatorie idonee a dimostrare la correttezza del proprio operato.</p><p><i><strong>Articolo integrale disponibile sull'edizione lug/ago di Fondi&amp;Sicav</strong></i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 02 Jul 2024 11:07:00 +0200</pubDate>
                        <title>Le tre versioni della Ris a confronto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-tre-versioni-della-ris-a-confronto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>Le posizioni di Commissione, Parlamento e Consiglio sulla Ris</strong></p><p class="text-justify">Ancora un po’ più annacquata la proposta del Consiglio. Aggiunge <strong>Francesco Mocci, </strong>Partner ADVANT Nctm: «Per il Consiglio occorrerà rispettare alcuni principi generali. In pratica gli inducement non devono spingere gli intermediari a offrire o raccomandare un prodotto al posto di un altro; l’ammontare degli incentivi deve essere proporzionale al valore del prodotto e al livello di servizio prestato; non ci devono essere differenze tra gli incentivi in relazione a prodotti “di casa” o di fornitori terzi; non ci deve essere un beneficio per il percettore senza un vantaggio tangibile per il cliente. Inoltre occorrerà soddisfare un nuovo inducement test, tra le cui componenti ritroviamo il quality enhancement test, o test di innalzamento della qualità del servizio, che era già presente nella Mifid 2 e che la Commissione e il Parlamento non intendevano più riproporre».</p><p class="text-justify">«Il Consiglio propone per i Priips un vero e proprio value for money process a carico di produttori e distributori, che include la necessaria comparazione dei costi e dei rendimenti dei prodotti con quelli affini disponibili sul mercato. La costruzione del cosiddetto peer group dei prodotti comparabili deve essere effettuata sulla base della metodologia e dei dati forniti da Esma ed Eiopa. In caso di significativa divergenza dal mercato, produttori e distributori, con una certa flessibilità, dovranno adottare gli accorgimenti più opportuni per assicurare valore al prodotto e correggere i disallineamenti nocivi per gli investitori».</p><p class="text-justify"><i>La versione integrale su Il Sole 24 Ore.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 02 Jul 2024 10:32:00 +0200</pubDate>
                        <title>Introduzione alla cybersecurity</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/introduzione-alla-cybersecurity</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 01 Jul 2024 17:33:00 +0200</pubDate>
                        <title>供应链尽职调查： 欧盟和非欧盟公司的责任</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/%E4%BE%9B%E5%BA%94%E9%93%BE%E5%B0%BD%E8%81%8C%E8%B0%83%E6%9F%A5-%E6%AC%A7%E7%9B%9F%E5%92%8C%E9%9D%9E%E6%AC%A7%E7%9B%9F%E5%85%AC%E5%8F%B8%E7%9A%84%E8%B4%A3%E4%BB%BB</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>作者： Valentina Cavanna</i></p><p class="text-justify">欧盟（EU）的监管框架正在迅速演变，新规对欧盟和非欧盟公司都将产生影响。其中一个关键主题是供应链尽职调查，其背后的驱动力是对全球商业实践中可持续性和问责制日益增长的需求。事实上，新规要求公司将尽职调查纳入其政策和风险管理系统中，确保公司既要削减自身的负面影响，也要降低业务伙伴的负面影响。</p><p class="text-justify"><strong>欧盟供应链法规</strong></p><p class="text-justify">首先，欧盟第2023/1115号法规旨在创造无毁林产品。该法规要求企业收集信息、评估风险并采取措施降低风险。公司还必须报告其所做的努力，以确保透明度和问责制。</p><p class="text-justify">另外两项法规，即拟议的《企业可持续发展尽职调查指令》（CSDD）和《企业可持续发展报告指令 2022/2464》（CSRD），规定了更多义务。其中，CSDD 适用于欧盟大型公司和某些在欧盟营业额较高的非欧盟公司。该指令要求企业在考虑上游（与生产相关）和下游（与分销相关）活动的情况下，解决供应链产生的负面影响。</p><p class="text-justify">尽职调查义务包括识别、预防和减轻负面影响。这一过程包括与利益相关方接触并记录所开展的活动。</p><p class="text-justify">CSRD则对这些要求进行了扩展，要求提供详细的可持续性报告。除其他外，公司必须披露其尽职调查过程、运营影响以及为消除这些影响而采取的行动。这些信息有助于银行和投资者做出明智的决策，决定向何处分配资源以及在何种条件下提供贷款。</p><p class="text-justify"><strong>对企业和银行的影响</strong></p><p class="text-justify">基于以上所述，公司应进行充分的供应链影响评估。这些评估有助于公司了解自身的可持续发展水平并识别风险，促进公司优化采购实践并建立更稳固的业务关系。通过与联合国《工商企业与人权指导原则》、经合组织《尽职调查指导方针》等国际标准以及欧洲标准、法规保持一致，企业可以避免“洗绿”，提高自身竞争优势。</p><p class="text-justify">实施供应链影响评估时应具体情况具体分析，考虑公司在供应链中的地位、供应链本身的复杂性以及相关活动的背景。此类评估应全面彻底，并以可靠的证据为基础，确保能清晰地反映公司的可持续性和风险状况。</p><p class="text-justify">让当地社区等利益相关方参与进来，对于收集相关信息和确保进行稳健的影响评估至关重要。利益相关方的参与也有助于实现可持续全球供应链和可持续发展实践透明度的总体目标。利益相关方可以提供有关当地情况和潜在风险的宝贵见解，帮助公司积极主动地解决问题。</p><p class="text-justify">另一方面，一般来说，银行也面临着贷款交易带来的环境、社会和治理风险。</p><p class="text-justify">因此，对银行来说，这些法规意味着要对客户的运营进行更严格的审查。</p><p class="text-justify">事实上，银行应评估公司所面临的与供应链管理相关的风险，以及这些风险如何转化为金融风险（如信用风险、声誉风险等）。</p><p class="text-justify">因此，根据公司披露的信息和客户的额外参与，银行可以选择避免任何投资或贷款，或继续进行交易，要求采取纠正措施或规定具体条款。</p><p class="text-justify"><strong>结论</strong></p><p class="text-justify">欧盟不断发展的价值/供应链尽职调查监管框架既是挑战也是机遇。了解并遵守这些法规对企业有效管理风险和保持竞争力至关重要。通过促进尽职调查和可持续发展，企业可以降低风险，为更加透明和可持续的全球经济做出贡献。</p><p class="text-justify">通往可持续供应链的道路包括采用全面的尽职调查程序，与利益相关方合作，并不断改进实践，以提高应变能力和竞争力。</p><p class="text-justify">基于上述原因，这些法规将对欧盟公司（在一定程度上也包括非欧盟公司）产生重大影响。特别是，公司应实施新的政策和程序，以履行新的义务。</p><p class="text-justify">因此，企业必须了解新的义务，以便管理和减少相关风险（同时也要避免 "洗绿"）。</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>中国业务部</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 01 Jul 2024 11:10:00 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm si rafforza nell&#039;area regolamentare con Zitiello Associati</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-si-rafforza-nellarea-regolamentare-con-zitiello-associati</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><i>Con l’integrazione di Zitiello Associati, nasce un nuovo dipartimento specializzato in Regulatory: un significativo ampliamento delle competenze verticali di ADVANT Nctm nell’area del diritto bancario, assicurativo e dei mercati finanziari, con specifico riferimento alla consulenza regolamentare a soggetti vigilati e al contenzioso.</i></p><p class="text-justify"><i>Milano, 01 luglio 2024</i> – ADVANT Nctm, lo studio italiano di ADVANT, attraverso il Senior Partner Paolo Montironi, ha il piacere di comunicare l’integrazione con lo Studio Zitiello Associati, boutique legale fondata nel 2006, nella quale operano professionisti esperti in materia bancaria, finanziaria e assicurativa.</p><p class="text-justify">A livello strategico, l’operazione si inserisce nel percorso di ulteriore crescita di ADVANT Nctm, in cui, contestualmente all’integrazione con Zitiello Associati, verrà creato un dipartimento specializzato in <i>Regulatory,</i> e rappresenta per lo Studio un significativo consolidamento delle proprie competenze verticali nell’area del diritto bancario, assicurativo e dei mercati finanziari, con specifico riferimento alla consulenza regolamentare a soggetti vigilati e al contenzioso.</p><p class="text-justify">Entra a far parte di ADVANT Nctm un gruppo di 22 professionisti costituito da: un Socio Onorario/Of Counsel, Luca Zitiello; tre Partner, Fabio Coco, Francesco Mocci e Benedetta Musco Carbonaro (portando così la compagine societaria a 77 soci); tre Counsel – Ludovica D’Ostuni, Paolo Franceso Bruno e Lorenzo Macchia – e Rossella Mariani come Of Counsel – oltre a quattordici collaboratori.</p><p class="text-justify">Il nuovo dipartimento Regulatory includerà, oltre al team di professionisti di Zitiello Associati, anche Danilo Quattrocchi e Antonia Di Bella – che in ADVANT Nctm già si occupano di conformità regolamentare dei soggetti operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo – nonché il team di Emidio Cacciapuoti, operante nel settore del risparmio gestito e nell’assistenza a fondi di investimento.</p><p class="text-justify"><strong>Paolo Montironi, Senior Partner </strong>di<strong> ADVANT Nctm</strong>, ha commentato: “<i>Siamo entusiasti di aver concluso questo importante accordo con i colleghi di Zitiello Associati. La creazione di un dipartimento dedicato al Regulatory è funzionale a cogliere al meglio tutte le opportunità che ci prospetta il mutevole settore di riferimento, caratterizzato da una sempre maggiore concentrazione dei clienti, con un ampliamento della gamma dei servizi richiesti, e da continui mutamenti normativi, che richiedono una proliferazione di interventi interpretativi da parte dei regulators europei e nazionali. Tale contesto suggerisce un interlocutore unico su più giurisdizioni e un’assistenza integrata con competenze specialistiche e trasversali: una risposta che ADVANT Nctm, con il team di professionisti provenienti da Zitiello Associati, potrà dare ai clienti</i>”.</p><p class="text-justify"><strong>Luca Zitiello, Managing Partner </strong>di<strong> Zitiello Associati, </strong>ha concluso:<strong> “</strong><i>Con i miei soci siamo onorati di entrare a fare parte della famiglia ADVANT Nctm e non vediamo l’ora di poter mettere a fattor comune la nostra importante expertise nel campo del diritto bancario, finanziario e assicurativo che ci ha permesso di posizionarci in modo distintivo e verticale negli ultimi venti anni in Italia. In un contesto come quello attuale è molto importante poter trovare sempre nuovi sbocchi per crescere in modo sinergico e siamo molto contenti di averlo potuto fare con un partner del livello di ADVANT Nctm”.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 01 Jul 2024 11:09:00 +0200</pubDate>
                        <title>Direttiva Npl, un passo avanti ma la strada resta ancora lunga</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/direttiva-npl-un-passo-avanti-ma-la-strada-resta-ancora-lunga</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Tra le note positive di quella che si profila come una completa liberalizzazione dell’acquisto delle sofferenze bancarie, <strong>Fabio Coco, Partner ADVANT Nctm, </strong>è pronto a rilevare «un notevole impatto anche nell’operatività cross-border, poiché verrebbe introdotto un passaporto europeo in virtù del quale un gestore di crediti in sofferenza che ottiene l’autorizzazione nel proprio paese di origine potrà operare in Italia senza necessariamente costituirvi un nuovo intermediario e il medesimo schema si applicherà ai gestori italiani che opereranno in altre giurisdizioni europee».</p><p class="text-justify">Per contro, l’introduzione di maggior tutela a favore dei debitori ceduti, pur necessaria, mette gli stessi operatori di fronte ad adempimenti onerosi «Le banche che cedono Npl a terzi dovranno fornire molte informazioni al potenziale acquirente in modo tale che egli possa effettuare un’attenta due diligence sul portafoglio», ricorda in particolare Coco, che non esclude l’estensione degli obblighi anche agli intermediari finanziari che operano ai sensi dell’articolo 106 del Tub.</p><p class="text-justify">A destare attenzione è anche la gestione del regime transitorio con la disciplina vigente. «Dall’esame della bozza di testo trasmessa alla Camera – osserva Coco – sembrerebbe che il legislatore si stia adoperando per rendere meno traumatico possibile il passaggio al nuovo regime attraverso la previsione di apposite clausole di grandfathering che dovrebbero consentire agli attuali operatori di gestire e recuperare i crediti acquistati prima della riforma senza iscriversi all’albo dei gestori di crediti in sofferenza».</p><p class="text-justify"><i>L’articolo completo su Il Sole 24 Ore.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 01 Jul 2024 11:05:00 +0200</pubDate>
                        <title>Via libera della Commissione Europea al FER 2</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/via-libera-della-commissione-europea-al-fer-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Lo scorso 4 giugno, la Commissione Europea ha approvato lo schema di decreto ministeriale, elaborato dal MASE di concerto con il MASAF, con la finalità di promuovere la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili innovativi o con costi di generazione elevati, attraverso la definizione di incentivi che ne stimolino la competitività e consentano di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, il c.d. FER 2 (“<strong>Decreto</strong>”).</p><p class="text-justify">Destinatari della misura sono solo i nuovi impianti:</p><ol><li><p class="text-justify">alimentati da biogas (di potenza massina pari a 300 kW) e biomasse (di potenza non superiore a 1 MW);</p></li><li><p class="text-justify">solari termodinamici;</p></li><li><p class="text-justify">geotermoelettrici con innovazioni e ad emissioni nulle;</p></li><li><p class="text-justify">eolici off-shore sia floating che fissi (questi ultimi con una distanza minima dalla costa pari a 12 miglia);</p></li><li><p class="text-justify">fotovoltaici floating sia off-shore che su acque interne; e</p></li><li><p class="text-justify">impianti alimentati da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio.</p></li></ol><p class="text-justify">La presente analisi è volta a offrire un riassunto conciso della bozza disponibile alla data di pubblicazione, ma strutturato, delle caratteristiche principali di questo sistema incentivante da lungo tempo atteso.</p><p class="text-justify">Possono accedere agli incentivi gli impianti in possesso:</p><ol><li><p class="text-justify">del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio;</p></li><li><p class="text-justify">del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;</p></li><li><p class="text-justify">che rispettino i requisiti minimi ambientali e prestazionali di cui all’Allegato 2 del Decreto.</p></li></ol><p class="text-justify">Tra le altre cause di esclusione tipiche di questi schemi incentivanti, ricordiamo che non è consentito l’accesso agli incentivi<a href="https://www.advant-nctm.com/articoli/via-libera-della-commissione-europea-al-fer-2#_ftn1" target="_blank"><sup>[1]</sup></a> agli impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima della pubblicazione della graduatoria formata dal GSE al termine di ogni procedura.</p><p class="text-justify">In relazione a tale causa di esclusione, gli interventi si intendono avviati al momento dell’assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all’ordine delle attrezzature ovvero all’avvio dei lavori di costruzione. Non sono, invece, da considerarsi “avvio dei lavori”, per espressa previsione del Decreto, l’acquisto di terreni e le opere propedeutiche, quali l’ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità.</p><p class="text-justify">L’eolico offshore assorbirà gran parte della capacità da mettere all’asta con 3.800 MW. Gli altri contingenti disponibili sono di 150 MW per biogas e biomasse, 5 MW per il solare termodinamico di piccola taglia, 75 MW per il solare termodinamico di media/grande taglia, 100 MW per il geotermico innovativo, 60 MW per il geotermico ad emissioni nulle, 50 MW per il fotovoltaico su acque interne, 200 MW per il fotovoltaico off-shore e per l’energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina. Infine, è previsto un contingente di 150 MW per il rifacimento di impianti già esistenti da geotermico tradizionale con innovazioni.</p><p class="text-justify">Per gli impianti a biogas e biomasse il Decreto prevede che le aste vengano svolte annualmente, per le altre tecnologie dovranno tenersi almeno tre procedure sino al 31 dicembre 2028.</p><p class="text-justify">Le aste, organizzate dal GSE, daranno 30 giorni di tempo agli sviluppatori per la presentazione delle offerte.</p><p class="text-justify">Quanto alle tariffe di riferimento poste a base d’asta nel 2024 è previsto quanto segue:</p><p class="text-justify">(i) per gli impianti floating su acque interne di potenza fino a 1000 kW, 90 €/MWh e 75 €/MWh per gli impianti di potenza superiore;</p><p class="text-justify">(ii) per il solare termodinamico di potenza fino a 300 kW, 300 €/MWh, 240 €/MWh per quelli eccedenti tale soglia e fino a 5000 kW, mentre per gli impianti eccedenti e sino a 15.000 kW, 200 €/MWh;</p><p class="text-justify">(iii) per gli impianti geotermici tradizionali con innovazione la tariffa incentivante sarà pari a 100 €/MWh, mente per gli impianti a emissioni nulle, 200 €/MWh;</p><p class="text-justify">(iv) per l’eolico off-shore è prevista una tariffa incentivanti di 185 €/MWh;</p><p class="text-justify">(v) per gli impianti a biogas utilizzanti prodotti e sottoprodotti di cui alla tabella 1 del Decreto, 233 €/MWh;</p><p class="text-justify">(vi) per le biomasse utilizzanti prodotti e sottoprodotti di cui alla tabella 2, una tariffa pari a 246 €/MWh per gli impianti fino a 300 kW e pari a 185 €/MWh per gli impianti fino a 1.000 kW;</p><p class="text-justify">(vii) per gli impianti alimentati a energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, per tutte le potenze, 180 €/MWh.</p><p class="text-justify">Per gli anni successivi al primo, le tariffe poste a base d’asta sono ridotte del 3% all’anno, tranne che per gli impianti fino 300 kW per i quali tale riduzione si applicherà a decorrere dal 2026.</p><p class="text-justify">I soggetti richiedenti sono chiamati a offrire, nell’istanza di partecipazione, una riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento, comunque non inferiore al 2%. Tale obbligo di offerta di riduzione non si applica agli impianti di potenza fino a 300 kW.</p><p class="text-justify">I meccanismi di erogazione delle tariffe incentivanti previsti dal FER 2 sono i seguenti:</p><p class="text-justify">a) per gli impianti di potenza non superiore a 300 kW, il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell’energia elettrica, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, la tariffa spettante in forma di tariffa omnicomprensiva. I soggetti titolari possono richiedere, in alternativa, l’applicazione del regime di cui alla lettera b) dell’art. 9, come segue;</p><p class="text-justify">b) per gli impianti di potenza superiore a 300 kW, l’energia elettrica prodotta resta nella disponibilità del produttore, che provvede autonomamente alla valorizzazione sul mercato.</p><p class="text-justify">In questo secondo caso, il GSE calcola la differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario, e:</p><p class="text-justify">1) ove tale differenza sia positiva, eroga gli incentivi applicando una tariffa premio, pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete;</p><p class="text-justify">2) nel caso in cui tale differenza risulti negativa, conguaglia o provvede a richiedere al soggetto titolare gli importi corrispondenti.</p><p class="text-justify">Gli incentivi non verranno erogati nelle ore in cui i prezzi zonali sono pari a zero o negativi.</p><p class="text-justify">Per ciascuna procedura sarà possibile presentare la domanda di accesso agli incentivi per un periodo di sessanta giorni ed entro i successi novanta giorni, il GSE compilerà una graduatoria basata sul ribasso percentuale offerto rispetto alla tariffa di riferimento, nei limiti dei contingenti disponibili.</p><p class="text-justify">In caso di superamento del contingente messo a disposizione per la singola procedura, il GSE applicherà a parità di ribasso percentuale offerto, i seguenti ulteriori criteri di priorità: a) impianti realizzati nelle aree identificate come idonee in attuazione dell’articolo 20 e 23 del decreto legislativo n. 199 del 2021; b) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.</p><p class="text-justify">Dalla pubblicazione decorrerà un termine che non tiene conto dei ritardi nella realizzazione dell’impianto e delle opere connesse determinati da cause di forza maggiore – diverso a seconda della tecnologia<a href="https://www.advant-nctm.com/articoli/via-libera-della-commissione-europea-al-fer-2#_ftn2" target="_blank"><sup>[2]</sup></a> – per conseguire l’entrata in esercizio.</p><p class="text-justify">Per ogni mese di ritardo, fino a un massimo di nove mesi, sarà applicata una riduzione della tariffa dello 0,5%.</p><p class="text-justify">In caso di ritardo eccedente i nove mesi, interviene la decadenza dal diritto alla tariffa.</p><p class="text-justify">Qualora l’impianto venga successivamente riammesso a meccanismi di incentivazione tariffaria, applica a tale impianto una riduzione del 20% della tariffa di riferimento vigente.</p><p class="text-justify">I soggetti titolari comunicano al GSE la data di entrata in esercizio degli impianti entro i trenta giorni successivi all’avvio dell’esercizio stesso. La mancata comunicazione entro tale termine comporta la perdita del diritto al riconoscimento della tariffa spettante per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell’impianto e il primo giorno del mese successivo alla data della comunicazione tardiva.</p><p class="text-justify">Successivamente all’entrata in esercizio, il soggetto titolare ha facoltà di svolgere una fase di avviamento e collaudo, secondo tempi massimi e modalità dettagliati nelle regole operative, al termine della quale comunica al GSE la data di entrata in esercizio commerciale.</p><p class="text-justify">I titolari devono comunicare al GSE la data di entrata in esercizio degli impianti entro trenta giorni. In mancanza, perderanno il diritto alla tariffa per il periodo tra la data di entrata in esercizio e il primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione tardiva. Dopo l’entrata in esercizio, il titolare può effettuare una fase di avviamento e collaudo – secondo tempi e modalità che saranno specificati nelle regole operative – decorsa la quale il titolare comunica al GSE la data di entrata in esercizio commerciale.</p><p class="text-justify">Il Decreto è attualmente all’esame dei Ministri competenti per la firma, dopodiché sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e la successiva pubblicazione.</p><p class="text-justify">Entro trenta giorni dalla pubblicazione, saranno emanate le Regole Operative con decreto del&nbsp;MASE, rendendo pienamente operativa la misura.</p><p class="text-justify"><i>l contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;Piero Viganò , Giovanni Battista De Luca, Paola Putignano, Ernesto Rossi Scarpa Gregorj.</i></p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><a href="https://www.advant-nctm.com/articoli/via-libera-della-commissione-europea-al-fer-2#_ftnref1" target="_blank">[1]</a> Non è altresì consentito l’accesso (i) alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 249 del 31 luglio 2014; (ii) ai soggetti per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; (iii) alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;</p><p class="text-justify"><a href="https://www.advant-nctm.com/articoli/via-libera-della-commissione-europea-al-fer-2#_ftnref2" target="_blank">[2]</a> Eolico off-shore, 50 mesi; fotovoltaico floating, 36 mesi; geotermoelettrico, 51 mesi; energia marina, 36 mesi; solare termodinamico, 55 mesi; biomasse e biogas, 31 mesi.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 28 Jun 2024 10:56:00 +0200</pubDate>
                        <title>Linee guida per la realizzazione dei Data Center</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/linee-guida-per-la-realizzazione-dei-data-center</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Articolo a cura di <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/rosemarie-serrato" target="_blank"><strong>Rosemarie Serrato</strong></a><strong> </strong>e <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/rossella-vaiano" target="_blank"><strong>Rossella Vaiano</strong></a>.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">La Regione Lombardia con Delibera di Giunta Regionale n. 2629 del 24 giugno 2024 ha approvato le “Linee guida per la realizzazione dei Data Center”.</p><p class="text-justify">Vediamone, in pillole, i principali contenuti.</p><p class="text-justify">***</p><p class="text-justify"><strong>Perché emanare delle linee guida?</strong></p><p class="text-justify">Per fornire, nelle more dell’approvazione di un provvedimento normativo puntuale, indirizzi uniformi alle amministrazioni comunali, anche sotto il profilo urbanistico ed ambientale.</p><p class="text-justify"><strong>Cosa sono i Data Center?</strong></p><p class="text-justify">Sono stanze, edifici o strutture fisiche che ospitano l’infrastruttura IT per la creazione, l’esecuzione e l’implementazione di applicazioni e servizi e per l’archiviazione e la gestione dei dati associati a tali applicazioni e servizi.</p><p class="text-justify"><strong>Come si classificano i Data Center?</strong></p><p class="text-justify">In base alle dimensioni, al fabbisogno energetico e alla potenza di calcolo. In particolare, si distinguono in:</p><ul><li data-list-item-id="ec28af9e317f077e56f4c05d2af3b01fd">Hyperscale: strutture di grandi dimensioni, con fabbisogno energetico di oltre 100 MW, che hanno, di norma, uno sviluppo per fasi con tempi di realizzazione successivi dettati dalla graduale crescita dei fabbisogni di servizi destinati ai clienti finali.</li><li data-list-item-id="e81156cd5f6a2d7502203e402b0c6d29b">Colocation: strutture di medie dimensioni, con fabbisogno energetico di oltre 5 MW.</li><li data-list-item-id="ead518603619d6f848c9f631d090c7cde">Edge: strutture solitamente piccole (a volte anche solo un container), con fabbisogno energetico di meno di 1 MW.</li><li data-list-item-id="e51b3097f41440f3af829ab7165c0ae4e">Cripto-mining puro (“mining”): container o edifici di piccole dimensioni con un fabbisogno energetico elevato, ma gestite con poche e semplici risorse.</li></ul><p class="text-justify">A quanto sopra vanno poi aggiunti gli HPC (High Performance Computing) che possono essere di varie dimensioni e con differente fabbisogno energetico, ma, in generale, sono strutture con elevate esigenze per quanto riguarda la capacità di calcolo per scopi quali l’intelligenza artificiale, l’apprendimento automatico e altre operazioni di calcolo complesse.</p><p class="text-justify"><strong>Qual è la destinazione d’uso dei Data Center?</strong></p><p class="text-justify">I Data Center sono compatibili con le destinazioni d’uso produttiva e direzionale.</p><p class="text-justify"><strong>Dove possono essere localizzati i Data Center?</strong></p><p class="text-justify">I Comuni possono valutare l’idoneità della localizzazione degli impianti di medie e grandi dimensioni in base ai seguenti criteri:</p><ul><li data-list-item-id="e8817ba16db0012bbcd95761c16fe5b41">presenza di adeguata infrastrutturazione e disponibilità di energia a basso costo (preferibilmente energie rinnovabili) o produzione autonoma di energia, con priorità ai siti inattivi o ad aree brownfield, aree da rigenerare, aree a bassa densità di impianti, aree dove realizzare economie di sistema, impianti ecosistemici (teleriscaldamento, CER, …), aree climaticamente più idonee;</li><li data-list-item-id="ecb6a2cfc02993d349035f2670c87c8e4">rischio ambientale;</li><li data-list-item-id="e7dc5fb2029185b7c6dd9169cdbadc9d0">qualità paesaggistica dei diversi territori;</li><li data-list-item-id="eac23535f44014e0f1ab8305aeb44bbf0">possibili impatti sulle reti ecologiche e sulle reti verdi a finalità fruitiva;</li><li data-list-item-id="e62c2754261c98da714a930b633bf967b">presenza, nelle vicinanze, di infrastrutture, quali strade, tpl, acquedotti, elettrodotti, fognature, condutture tecnologiche, etc.;</li><li data-list-item-id="e6218d92b14594279fb0551843d142279">presenza di altri data center o alla presenza di altre attività che potrebbero beneficiare del suddetto insediamento, anche ai fini della salvaguardia di occupazione e di tessuto produttivo.</li></ul><p class="text-justify"><strong>Quali sono le autorizzazioni ambientali necessarie?</strong></p><ul><li data-list-item-id="ede2780157d398b6592628488852e31af">Ove la potenza termica nominale dei gruppi di emergenza sia superiore a 50 MW si ricade in attività soggetta ad AIA, tale per cui è necessario che il proponente acquisisca preventivamente il provvedimento di esclusione da VIA o, in caso di potenza complessiva superiore a 150 MW, il provvedimento di compatibilità ambientale, prioritariamente rispetto al rilascio dell’AIA e di ogni altra autorizzazione.</li><li data-list-item-id="eddee2a0c36d77fe32ec63768a243b8db">Per i Data Center di medie e grandi dimensioni è necessario verificare, in base a quanto previsto dalla pianificazione comunale, se l’intervento rientri nell’ambito di applicazione della VAS.</li></ul><p class="text-justify"><strong>Qual è l’impatto sul procedimento autorizzatorio?</strong></p><p class="text-justify">Le istanze relative a strutture di medie e grandi dimensioni devono essere valutate in sede di conferenza di servizi in cui la Provincia o la Città metropolitana territorialmente interessata esprimerà un parere sulla compatibilità dell’intervento in base a quanto previsto dalle linee guida in oggetto.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Data Center</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 14 Jun 2024 15:03:00 +0200</pubDate>
                        <title>Cresce il numero dei Partner in ADVANT Nctm con 4 nuove promozioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cresce-il-numero-dei-partner-in-advant-nctm-con-4-nuove-promozioni</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>ADVANT Nctm</strong> rafforza la compagine societaria con la nomina di <strong>Roberto de Nardis di Prata</strong>, <strong>Francesca Pittau</strong>, <strong>Alessia Trevisan</strong> e <strong>Federico Vecchio </strong>quali nuovi Partner di Studio, portando così il numero a 74.</p><p class="text-justify">La promozione si inserisce all’interno della strategia di crescita interna di ADVANT Nctm volta a valorizzare i propri talenti.</p><p class="text-justify"><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/Roberto-de-Nardis-di-Prata" target="_blank" rel="noopener"><strong>Roberto de Nardis di Prata</strong></a><strong>&nbsp;</strong>ha maturato un’esperienza ventennale nelle aree del&nbsp;diritto bancario e finanziario e del&nbsp;<i>debt capital market</i>, occupandosi in particolar modo di operazioni di&nbsp;<i>acquisition, leveraged and real estate finance</i>,&nbsp;<i>corporate lending</i>, emissioni di&nbsp;<i>basket bond</i>&nbsp;e ristrutturazioni del debito. Roberto assiste sia primari finanziatori – banche e fondi di debito – che&nbsp;<i>sponsor</i>&nbsp;e società industriali nelle&nbsp;operazioni di finanziamento&nbsp;nonché operatori di <i>private debt</i>.</p><p class="text-justify"><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/Francesca-Pittau" target="_blank" rel="noopener"><strong>Francesca Pittau</strong></a>&nbsp;è esperta di diritto del lavoro e assiste clienti italiani e internazionali nella gestione&nbsp;delle risorse umane&nbsp;in ogni loro fase, con particolare focus&nbsp;sui&nbsp;processi di&nbsp;riorganizzazione&nbsp;e ristrutturazione aziendale. Inoltre, Francesca si occupa dello sviluppo e dell’implementazione di piani di incentivazione per&nbsp;<i>key manager</i>, politiche di&nbsp;<i>welfare</i>&nbsp;e attività di diversità e inclusione.</p><p class="text-justify"><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/Alessia-Trevisan" target="_blank" rel="noopener"><strong>Alessia Trevisan</strong></a>&nbsp;opera nel settore&nbsp;M&amp;A&nbsp;e, in particolare, del <i>private&nbsp;equity</i> e&nbsp;<i>venture&nbsp;capital</i>. Alessia assiste fondi di investimento, italiani e stranieri,&nbsp;imprese&nbsp;industriali,&nbsp;<i>family-office</i>, fondi di&nbsp;<i>venture capital</i>&nbsp;in operazioni di investimento&nbsp;e disinvestimento,&nbsp;nonché&nbsp;<i>manager&nbsp;</i>nella strutturazione ed implementazione di piani di incentivazione.</p><p class="text-justify"><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/Federico-Vecchio" target="_blank" rel="noopener"><strong>Federico Vecchio</strong></a><strong> </strong>opera sia nell’assistenza stragiudiziale&nbsp;che giudiziale&nbsp;a&nbsp;primari gruppi nazionali e multinazionali nel contenzioso anche arbitrale e in operazioni societarie straordinarie. Inoltre, Federico ha&nbsp;maturato una&nbsp;profonda conoscenza del diritto sportivo&nbsp;anche grazie alle cariche ricoperte&nbsp;presso gli organi di giustizia del CONI e di varie&nbsp;federazioni&nbsp;sportive, nazionali ed internazionali. &nbsp;<strong>&nbsp;</strong></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 13 Jun 2024 14:49:00 +0200</pubDate>
                        <title>Lo smontaggio dei moduli fotovoltaici è ricompreso nella gestione del fine-vita</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lo-smontaggio-dei-moduli-fotovoltaici-e-ricompreso-nella-gestione-del-fine-vita</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><i><strong><u>Cos’è successo</u></strong></i></p><p class="text-justify">Il ricorrente (Consorzio E-Cycle) ha impugnato le regole operative emanate dal GSE in attuazione dell’art. 24-bis del D.Lgs. n. 49/2014 (“<strong>Regole Operative</strong>”), sostenendo che le stesse sarebbero illegittime in quanto:</p><ul><li>il relativo sistema di garanzia ivi previsto e relativo alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti RAEE comprende anche la copertura dei costi relativi all’attività di smontaggio dei moduli, attività non ricompresa dalle norme in attuazione delle quali le Regole Operative sono state emanate;</li><li>il GSE, nella fase di istruttoria per la determinazione dei costi della suddetta garanzia, avrebbe indebitamente richiesto ai Consorzi anche i costi di “smontaggio”;</li><li>il GSE avrebbe indebitamente equiparato l’importo trattenuto dal medesimo GSE ai sensi dell’art. 40, comma 3, D.Lgs. n. 49/2014 al prezzo della garanzia per l’accesso ai sistemi collettivi.</li></ul><p class="text-justify">Secondo il TAR, la garanzia che deve essere prestata dal produttore di AEE è “<strong><u>totale</u></strong>”, così come prescritto dall’art. 40, comma 3, cit. e, quindi, inclusiva di ogni attività ad essa inerente. Ritiene quindi che lo smontaggio dei moduli debba essere incluso nel concetto di “gestione” sia da un punto di vista <strong><u>letterale</u></strong> che <strong><u>logico</u></strong> (si v. Considerando n. 12 della Direttiva 2012/19/UE), in quanto attività prodromica e strumentale (nonché condizione) alle successive fasi della gestione stessa.</p><p class="text-justify">Sull’indebita richiesta ai Consorzi relativa ai costi di smontaggio (peraltro, non riscontrata dai medesimi Consorzi), il TAR ha ritenuto che il GSE abbia correttamente comunque valutato la consistenza di tali costi in idonea istruttoria, senza che l’assenza di risposta da parte dei Consorzi possa di per sé costituire motivo di illegittimità dell’azione del GSE.</p><p class="text-justify"><i><strong><u>Perché è importante</u></strong></i></p><p class="text-justify">La sentenza in esame dissipa (per ora e in attesa che passi in giudicato o che intervenga un diverso assetto normativo) i dubbi sull’ampiezza della definizione del concetto di “gestione” del fine-vita del modulo fotovoltaico.</p><p class="text-justify">Fino ad ora, infatti, ciascun Consorzio forniva una propria interpretazione della suddetta definizione, con importanti differenze nella determinazione dell’importo del contributo di cui alla garanzia che il produttore deve prestare per ogni modulo immesso sul mercato.</p><p class="text-justify">Questa situazione rischiava di creare un mercato non del tutto concorrenziale, ma soprattutto rischiava di lasciare “scoperta” un’importante (anche in termini economici) fase della gestione del fine-vita dei RAEE.</p><p class="text-justify">Resta ora da capire come quei Consorzi, che hanno già raccolto i contributi dai produttori aderenti senza considerare i costi di smontaggio dei moduli, potranno (o dovranno?) richiedere l’adeguamento (ovviamente, al rialzo) dei predetti contributi affinché questi ultimi risultino comprensivi anche dei costi di smontaggio.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare </i><a href="mailto:piero.vigano@advant-nctm.com"><i>Piero Viganò</i></a><i> e </i><a href="mailto:ernesto.rossi@advant-nctm.com"><i>Ernesto Rossi</i></a><i>.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 06 Jun 2024 17:33:00 +0200</pubDate>
                        <title>Assegnazione della XVIII edizione di &quot;nctm e l&#039;arte: Artists-in-Residence&quot;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/assegnazione-della-xviii-edizione-di-nctm-e-larte-artists-in-residence</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Comitato di valutazione della XVIII edizione di nctm e l’arte: Artists-in-Residence si è riunito il 29 maggio 2024 e ha individuato gli artisti <strong>Mattia Pajè</strong>, <strong>Niccolò Masini</strong> e il duo <strong>Stefano Comensoli – Nicolò Colciago</strong> quali assegnatari del bando. La decisione è stata approvata dal Comitato Arte di <strong>ADVANT Nctm</strong>.</p><p><strong>Mattia Pajè</strong>:<br>Mattia Pajè conduce da anni un lavoro variegato e sottile in cui sonda la relazione tra l’umano e l’ulteriore. Attribuendogli la borsa di studio lo si sosterrà nell’intenzione di frequentare la Jan van Eyck Academie, Maastricht, è uno dei più importanti punti di riferimento attuali per la formazione artistica. Si prevede che il triennio in questo luogo, pensato per stimolare in ogni modo la crescita artistica, potrà<br>avere un forte effetto generativo.</p><p><strong>Niccolò Masini</strong>:<br>L’artista tende a concentrarsi sulla memoria legata ai luoghi e sulla loro stratificazione. Grazie alla borsa di studio Masini, in collaborazione con l’associazione no profit LATITUDE Platform for Urban Research and Design e in dialogo con le comunità locali, potrà sviluppare il progetto Expanded Echoes. Già definito nelle sue linee essenziali, Expanded Echoes riguarda il concetto di eco di memoria e di trasformazione del paesaggio e si concentra in particolare sulle acque scomparse a causa dell’urbanizzazione nella regione di Bruxelles. La residenza presso Boghossian Foundation / Villa Empain, Bruxelles, gli offrirà la possibilità di sviluppare il progetto.</p><p><strong>Stefano Comensoli – Nicolò Colciago:</strong><br>I due artisti lavorano con materiali trovati, grezzi, rovinati e consumati, di diversa origine. Il loro lavoro è<br>quindi basato anzitutto sull’osservazione. A loro si attribuisce una borsa di studio per una residenza presso l’Institute for Contemporary Art, Yerevan, Armenia, che rappresenterà la loro prima permanenza artistica fuori dal paese. Si confida che proprio per questo la permanenza potrà avere un alto potenziale di crescita, stimolando il loro approccio di ricerca e la loro già alta capacità di elaborazione rispetto a ciò che trovano intorno a sé.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 05 Jun 2024 15:30:00 +0200</pubDate>
                        <title>Combattere i falsi: le regole da seguire</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/combattere-i-falsi-le-regole-da-seguire</link>
                        <description>Molte cause intentate dai privati su opere da attribuire, chi ha ragione?Il merito artistico non si discute. Ma chi lo stabilisce? Gli attori in gioco</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">La diffusione dei conflitti sulle opere d’arte ha suscitato un’ampia pubblicistica, che richiede qualche precisazione. La casistica è sterminata: il mercante o il collezionista possono essere collusi con il falsario; lo stesso artista o il suo atelier possono essere coinvolti; l’assistente dell’artista può essere colluso con il falsario o essere egli stesso il falsario. E ancora può darsi che la scorrettezza si annidi laddove gli esperti sono chiamati a giudicare l’opera: di recente un archivio è stato ritenuto un’associazione rivolta a produrre e smerciare falsi. Il caso reciproco, degli esperti che accreditano come autentica un’opera falsa, è ancora più spinoso e delicato. Proprio l’estrema varietà della casistica sconsiglia in definitiva di cercare nell’aneddotica un punto di partenza convincente per la tutela dei collezionisti.</p><p class="text-justify"><strong>Il falso fuori dal mercato</strong></p><p class="text-justify">Da un dato fondamentale occorre partire: l’opera falsa deve essere riconosciuta come tale ed essere espunta dalla circolazione. Il mercato dell’arte è un luogo ‘pericoloso’. Per certi versi ricorda il mercato finanziario ma qui non vi è (quasi) regolazione e non vi è alcuna autorità di vigilanza. La sua integrità deve quindi affidarsi alla correttezza degli agenti (e in questa direzione sono interessanti le proposte di autoregolazione di carattere associativo emerse nella prassi), a meccanismi reputazionali spesso evanescenti e a strumenti giuridici che però non sempre sono efficaci.<br>I tipici conflitti riguardano il rapporto tra chi vende e chi acquista un’opera, tra chi la produce e chi la ‘consuma’ e, poi, tra chi la possiede e chi la giudica. Questi ultimi formano oggetto di un’attenzione che oggi assume tratti paradossali: il possessore di un’opera d’arte sembra talora più interessato a contestare il giudizio negativo in ordine alla sua autenticità piuttosto che cercare di ottenere il riconoscimento delle sue ragioni dal venditore. Ciò dipende, almeno in parte, dall’insufficienza del modello di tutela civilistico: il ‘difetto’ del bene può emergere a distanza di molti anni, trattandosi di un bene non destinato all’uso quotidiano, mentre, da un lato, i termini per la tutela dei diritti dell’acquirente decorrono dall’acquisto in caso di risoluzione (e non dalla ‘scoperta’), e, per altro verso, l’annullamento per errore (il cui termine quinquennale decorre, invece, dalla scoperta) è soggetto a stringenti limitazioni (l’errore deve essere, in particolare, essenziale e riconoscibile per l’altro contraente, che spesso a sua volta è o appare in buona fede).<br>A tacere del fatto che il venditore non sempre risulterà reperibile o ancora attivo sul mercato.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Le cautele negli acquisti</strong></p><p class="text-justify">È quindi necessario un supplemento di cautela negli acquisti d’arte: il collezionista deve pretendere almeno un parere autorevole di attribuzione dell’opera, senza accontentarsi della c.d. ‘autentica’ rilasciata dal venditore. Spetta al mercato la responsabilità di veicolare opere munite di corretta documentazione (l’art. 64 del Codice dei beni culturali impone all’intermediario l’obbligo di consegnare la documentazione relativa all’autenticità e alla provenienza), e al collezionista l’onere di svolgere ricerche adeguate prima dell’acquisto. Agli artisti, oggi, spetta anche il compito di inventariare diligentemente la propria produzione autentica e agli archivi di svolgere con rigore la tutela e l’archiviazione.<br>Al giudice spetta, soltanto, di risolvere questioni di diritto.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>L’autentica non in tribunale</strong></p><p class="text-justify">Sul tema la giurisprudenza largamente dominante ha molto ben chiarito che non è possibile agire in giudizio per vedersi ‘autenticata’ un’opera, al di fuori dei casi in cui il giudizio ‘di fatto’ sull’autenticità dell’opera sia necessario per risolvere la questione ‘di diritto’ della responsabilità di una parte in causa, tipicamente del venditore (in questo senso è esemplare Cass. 28821/17).<br>Una diversa posizione è, tuttavia, emersa occasionalmente nella giurisprudenza milanese. Sindacare in sede giudiziaria il giudizio del merito artistico sulla base di acrobatiche affermazioni teoriche (l’autenticità sarebbe un elemento del diritto di proprietà: dovrebbe discenderne allora la configurazione di un ‘diritto all’autenticità’, diritto che è, invece, configurabile solo nella relazione contrattuale con il venditore) rappresenta una scorciatoia non percorribile. Se la paternità dell’opera si integrasse nel diritto di proprietà, si finirebbe per sovrapporre la signoria sul bene con le sue qualità estrinseche, mentre ciò che viene in contestazione è il valore attribuito dall’apprezzamento del mercato, rigorosamente distinto rispetto al contenuto proprio del diritto assoluto di proprietà, e configurato di necessità in termini probabilistici.<br>In un recente caso (App. Milano 2262/22), attualmente al vaglio dei Giudici di legittimità, si è giunti ad ordinare addirittura all’Archivio l’inserimento dell’opera in catalogo, sia pure come opera contestata (senza avvedersi che il mercato continuerebbe comunque ad espungere l’opera contestata: se posso comprare un’opera autentica a che pro acquistare un sospetto falso?).</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>La libertà di critica</strong></p><p class="text-justify">Non è dato, tuttavia, imporre l’adozione forzata di un’opinione. Il giudizio critico è libero, o non è. Il giudice non può essere chiamato a svolgere le funzioni di critico d’arte, o di critico dei critici, anche questo è un dato che la giurisprudenza tiene ben fermo. Spetta, quindi, al mondo dell’arte la valutazione dell’autorevolezza degli esperti e al mercato di riconoscere all’oggetto valore e pregio conseguenti.<br>Al potere pubblico spetta, invece, di reprimere le frodi – che anche in questo settore (e la prassi lo dimostra) possono verificarsi – e di valutare i casi in cui il giudizio critico non è più tale, ma sia piegato al raggiungimento di scopi diversi. È il caso in cui ricorre il dolo, il solo, come afferma un’altra sentenza della Corte di Appello di Milano (n. 1238/21), in cui può configurarsi la responsabilità per la formulazione di un giudizio critico e, quindi, per il diniego di attribuzione dell’opera.<br>In definitiva, il problema dei falsi non si annida di certo nelle ‘camere di consiglio’ dei comitati di autentica. Piuttosto, nei laboratori dei falsari, e, poi, nello scorretto funzionamento dei meccanismi di mercato.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>I gatekeeper</strong></p><p class="text-justify">Ipotizzare che il discrimine tra opere autentiche e false si riveli il risultato di un sistema fondato sul capriccio o sul calcolo economico compiuto di concerto da una pluralità di esperti, peraltro spesso privi di diretti interessi economici, sembra davvero affrettato e ingenuo. Appare necessario, piuttosto, sottolineare l’importante funzione di ‘gatekeeping’ che archivi, artisti, esperti, avvocati, curatori, galleristi, mercanti in genere sono chiamati a svolgere per garantire l’integrità di un mercato pesantemente inquinato da opere non autentiche, anche al livello museale. Considerando che l’opposto approccio interventista dei giudici americani (a partire dal celebre caso del “Ritratto di dama” pseudoleonardesco) ha finito per indurre alcuni archivi a cessare l’attività di verifica e controllo delle opere (la Fondazione Pollock, per far solo un esempio), il rischio è quello di buttare il bambino della tutela del mercato con l’acqua sporca degli abusi da reprimere.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><a href="https://www.ilsole24ore.com/art/combattere-falsi-regole-seguire-AGWO4FP?refresh_ce" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Il Sole 24 Ore</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 28 May 2024 15:33:00 +0200</pubDate>
                        <title>Influencer, ok alle regole ma servono contratti dettagliati</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/influencer-ok-alle-regole-ma-servono-contratti-dettagliati</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Dopo il caso Ferragni è partita la corsa a fissare più regole possibili per disciplinare 1 attività degli influencer sui social.</p><p class="text-justify">[…] Quello che è avvenuto a Chiara Ferragni, soprattutto per quanto riguarda la fuga degli sponsor che l’avevano sostenuta, ha avviato un dibattito all’interno degli studi legali che si occupano principalmente proprio delle tematiche connesse alla pubblicità e alle sponsorizzazioni. «È essenziale in sede pre-contrattuale che l’azienda svolga un’approfondita due diligence sul testimonial cui vuole associare il proprio brand. C’è infatti il rischio che la brand reputation possa essere intaccata da una collaborazione commerciale con un partner la cui immagine risulti non allineata con i valori del marchio, magari a causa di condotte non solo attuali, ma anche passate», dice Paolo Lazzarino, partner di ADVANT Nctm. «E utile prevedere nel contratto un meccanismo di condivisione preventiva del piano marketing e l’impostazione di riunioni periodiche per la discussione e approvazione dei contenuti. Il contratto di collaborazione dovrà contenere meccanismi preventivi di controllo dei contenuti e un set di clausole dissuasive (manleve, penali); dall’altro, l’azienda dovrà garantirsi il diritto di risolvere immediatamente il contratto nel caso in cui il testimonial tenga condotte non in linea con i valori del brand e/o con norme di legge o autodisciplinari che regolano gli obblighi in materia di influencer marketing, trasparenza della pubblicità e tutela del consumatore. Per effetto delle linee Agcom approvate il gennaio scorso, l’attività degli influencer che superano la soglia di engagement individuata sarà soggetta a talune norme e principi del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi. E imperativo per gli influencer di grande richiamo dotarsi di strutture di supporto editoriale e legale che li coadiuvino nell’elaborazione e verifica dei contenuti, per controllarne l’aderenza alle prescrizioni legali e regolamentari. Ci pare probabile che le aziende tenderanno in futuro a preferire influencer che siano sufficientemente attrezzati».</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>L’articolo integrale sull’edizione settimanale di Italia Oggi Sette</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 27 May 2024 17:42:00 +0200</pubDate>
                        <title>AIFMD2 e impatti sul Direct Lending in Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/aifmd2-e-impatti-sul-direct-lending-in-italia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso 26 marzo è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, la Direttiva (UE) 2024/927 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024 (“<strong>AIFMD2</strong>”), che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE in una serie di aspetti, tra cui la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi. L’intervento risulta particolarmente rilevante perché mira a delineare un quadro giuridico comune applicabile a tutti i fondi alternativi che fanno “<i>loan origination</i>” e a fornire una nozione unitaria relativamente all’attività di “<i>loan origination</i>” quando posta in essere da parte dei gestori autorizzati.</p><p>AIFMD2 costituisce il punto di approdo di un processo che ha preso le mosse dall’opinion pubblicata dalla <i>European Securities and Market Authority </i>(“<strong>ESMA</strong>”) l’11 aprile 2016(1) e dalla constatazione della frammentazione delle normative nazionali degli Stati membri (“<strong>Opinion ESMA</strong>”).</p><p>L’Opinion ESMA fa brevemente riferimento a varie modalità con cui i fondi di investimento possono concedere credito: “<i>loan origination</i>”, “<i>loan participation</i>” e “<i>loan restructuring</i>”, soffermandosi tuttavia solo sul primo di tali fenomeni(2). In particolare, la “loan origination” viene individuata dall’ESMA come l’ipotesi in cui un fondo di investimento origini il credito (quindi lo eroghi direttamente), agendo come unico finanziatore ovvero come uno dei principali finanziatori.</p><p>Il presente <i>Alert </i>si propone di illustrare sinteticamente le principali novità apportate dalla AIFMD2 in questo settore, evidenziando alcuni aspetti su cui occorrerà fare chiarezza a livello UE o di implementazione delle norme a livello nazionale.</p><p><a href="http://example.comfileadmin/nctm/PDF/AIFMD2_-_Banking.pdf"><strong><u>Clicca qui per leggere il documento integrale</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-7654</guid>
                        <pubDate>Mon, 20 May 2024 11:15:00 +0200</pubDate>
                        <title>Su appalti e lavori pubblici a trainare è ancora il Pnrr</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/su-appalti-e-lavori-pubblici-a-trainare-e-ancora-il-pnrr</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">«Finalmente c’è un’economia sia pubblica, sia privata pronta a sostenere la realizzazione di un grande piano infrastrutturale e ci aspettiamo che si possa proseguire oltre la scadenza fissata al 2026, visto che il regolamento del Piano, quando è stato approvato non poteva tenere conto del conflitto russo- ucraino che invece ha rallentato la partenza del Pnrr&nbsp;influendo anche sui costi delle opere».</p><p class="text-justify">L’intervento del nostro&nbsp;<strong>Marco Monaco</strong>&nbsp;sull’edizione odierna de&nbsp;Il Sole 24 Ore&nbsp;nell’articolo dedicato al tema delle gare di appalto legate ai fondi del Pnrr “ancora centrali per l’attività degli avvocati amministrativisti nel 2024 sia per l’affiancamento agli enti pubblici, sia per quello alle imprese concorrenti”.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 13 May 2024 11:17:00 +0200</pubDate>
                        <title>Il merito artistico non si discute</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-merito-artistico-non-si-discute</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">“L’opera falsa va riconosciuta ed espunta dalla circolazione. A differenza dei mercati finanziari, l’integrità degli scambi del mercato dell’arte deve affidarsi alla correttezza degli agenti – e in questa direzione sono interessanti i tentativi di autoregolazione di carattere associativo emersi nella prassi -, a meccanismi reputazionali e agli scarni strumenti giuridici disponibili.”</p><p class="text-justify"><i>L’articolo integrale a cura della nostra Alessandra Donati e Andrea Barenghi (Barenghi &amp; Associati) sull’edizione de Il Sole 24 Ore – Plus in edicola l’11 maggio 2024.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 06 May 2024 14:05:00 +0200</pubDate>
                        <title>Growth Italia. Via al Listing Act europeo, quali novità per le Pmi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/growth-italia-via-al-listing-act-europeo-quali-novita-per-le-pmi</link>
                        <description>Lukas Plattner commenta le novità che verranno introdotte con l&#039;approvazione del Listing Act europeo</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://video.milanofinanza.it/video/growth-italia-via-al-listing-act-europeo-quali-novita-per-le-pmi-fzUSz34TFrBY" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Clicca qui per il video integrale</strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <guid isPermaLink="false">news-7625</guid>
                        <pubDate>Fri, 03 May 2024 17:57:00 +0200</pubDate>
                        <title>Sentenza della CGUE nella causa C-354/22 sulla vinificazione e l&#039;etichettatura del vino</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sentenza-della-cgue-nella-causa-c-354-22-sulla-vinificazione-e-letichettatura-del-vino</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>IN SINTESI</strong></p><p class="text-justify">Un viticoltore può utilizzare il termine “azienda viticola” nell'etichettatura del suo vino, anche se il processo di coltivazione e pigiatura delle uve è avvenuto nell'azienda viticola di un altro viticoltore, a condizione che il processo di pigiatura avvenga sotto il controllo e la responsabilità del precedente viticoltore.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>LA CONTROVERSIA</strong></p><p class="text-justify">Con la decisione n. C-354/22, emessa il 23 novembre 2023, la Corte di giustizia dell'Unione europea (di seguito “CGUE”) ha interpretato l'articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, del Regolamento Delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 (“Regolamento delegato 33/2019”), stabilendo che "<i>Tali termini&nbsp;</i>[cioè, quelli elencati nell'allegato VI] <i>sono utilizzabili solo se il prodotto vitivinicolo è ottenuto esclusivamente da uve raccolte in vigneti sfruttati da tale azienda e la vinificazione è interamente effettuata in tale azienda</i>.</p><p class="text-justify">La decisione trae origine da una controversia tra il Land Rheinland-Pfalz (“il Land”) e un viticoltore tedesco di Zell, nella regione della Mosella (“il ricorrente”). Il ricorrente produceva vino con uve provenienti non solo dai suoi vigneti, ma anche da altri vigneti in affitto situati a circa 70 km di distanza dalla sua azienda vinicola, anch'essi coperti dalla stessa denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.</p><p class="text-justify">In base al contratto di locazione, il locatore coltivava i vigneti affittati alla ricorrente secondo le istruzioni di quest'ultima e, inoltre, affittava un impianto di torchiatura, che era a disposizione esclusiva dell’affittuario – per un periodo di 24 ore – per la lavorazione delle uve provenienti dai vigneti in affitto, secondo le pratiche enologiche del viticoltore affittuario. Il vino ottenuto veniva versato in tini e poi trasferito nell'azienda del ricorrente. Successivamente, il viticoltore etichettava tale vino utilizzando i termini “Weingut” (“azienda vinicola”) e “Gutsabfüllung” (“imbottigliamento dell'azienda”). Questi termini rientrano nell'articolo 54, paragrafo 1, del Regolamento Delegato 33/2019, in combinato disposto con l'allegato VI dello stesso.</p><p class="text-justify">In tali circostanze, il Land ha ritenuto che il richiedente non potesse utilizzare l'indicazione “Weingut” e “Gutsabfüllung” per il vino prodotto nel modo sopra descritto, a causa <i>i)&nbsp;</i>della mancanza di autonomia di uno stabilimento permanente e <i>ii</i>) della circostanza che il richiedente non impiegava personale proprio per l'operazione di pressatura del vino.</p><p class="text-justify">Pertanto, il ricorrente ha presentato un ricorso al Verwaltungsgericht Trier (un tribunale amministrativo) per far dichiarare che aveva il diritto di utilizzare queste due indicazioni. In prima istanza, il tribunale amministrativo ha accolto il ricorso. Tuttavia, il Land ha impugnato la decisione dinanzi al tribunale amministrativo superiore, che ha respinto il ricorso del viticoltore, sostenendo che le indicazioni ‘Weingut’ e ‘Gutsabfüllung’ possono essere utilizzate solo se la vinificazione è interamente svolta in un'azienda che costituisce un'unità operativa unica con uno stabilimento permanente utilizzato in modo permanente dal proprietario dell'azienda vitivinicola omonima e in cui il personale lavora sotto la sua direzione.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il viticoltore ha quindi impugnato la decisione presso il Tribunale amministrativo federale, il quale ha successivamente sottoposto una domanda di pronuncia pregiudiziale alla&nbsp;CGUE.</p><p class="text-justify">La Corte di giustizia non ha messo in dubbio che la vendemmia dei vigneti in affitto fosse effettuata dalla stessa azienda vitivinicola eponima (poiché i vigneti in affitto erano sfruttati secondo le richieste della ricorrente), ma si è soffermata sulla rilevanza dell'operazione separata di pressatura delle uve.</p><p class="text-justify">Sulla base della situazione di fatto sopra descritta, la CGUE ha stabilito che&nbsp;l'articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 33/2019 della Commissione deve essere interpretato nel senso che la pressatura di uve provenienti da vigneti in affitto che avviene in un impianto locato all'azienda viticola eponima per un breve periodo da un'altra azienda viticola non esclude che la vinificazione sia considerata interamente effettuata nell'azienda viticola eponima; ciò a condizione che l'impianto di pressatura sia esclusivamente a disposizione dell'azienda viticola eponima per il periodo necessario all'operazione di pressatura e che quest'ultima assuma la gestione effettiva, la stretta e continua sorveglianza e la responsabilità di tale operazione.</p><p class="text-justify">La Corte è giunta a questa conclusione basandosi sui seguenti argomenti: <i>i</i>) per “azienda” si intende “l'insieme delle unità utilizzate per le attività agricole e gestite da un agricoltore situate nel territorio dello stesso Stato membro”, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1307/2013, indipendentemente dalla sua proprietà; <i>ii</i>) il termine “gestita” non implica che l'agricoltore abbia un potere illimitato sulla superficie in questione quando la utilizza a fini agricoli; <i>iii</i>) per evitare che i clienti siano indotti in errore circa l'identità delle persone responsabili del processo di vinificazione, è sufficiente garantire che l'azienda assuma la gestione effettiva, la stretta e continua supervisione e la responsabilità dell'operazione.</p><p class="text-justify">Nella stessa ottica, la CGUE ha affermato che la pressatura delle uve può essere eseguita dai dipendenti di un altro viticoltore, a condizione che il viticoltore (affittuario dell'impianto) diriga effettivamente il processo di pressatura, mantenga una stretta e continua supervisione e si assuma la responsabilità di tale operazione.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>CONCLUSIONI</strong></p><p class="text-justify">Se da un lato la decisione della CGUE fa chiarezza sulla possibilità di separare le fasi della vinificazione, dall'altro richiede che i viticoltori prestino attenzione alla sua organizzazione giuridica e fattuale.&nbsp;</p><p class="text-justify">Infatti, quando si utilizzano denominazioni o indicazioni protette per uve parzialmente raccolte e trasformate in vigneti di altre aziende, i viticoltori devono verificare attentamente i contratti di affitto per assicurarsi che la gestione formale ed effettiva, la supervisione e la responsabilità delle operazioni di trasformazione siano affidate all’affittuario.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">ADVANT Nctm</p><p class="text-justify">Contatto: <a href="mailto:paolo.lazzarino@advant-nctm.com">paolo.lazzarino@advant-nctm.com</a></p><p class="text-justify">Tel: +39 333 1408623</p>]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
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                        <guid isPermaLink="false">news-7832</guid>
                        <pubDate>Fri, 03 May 2024 15:18:00 +0200</pubDate>
                        <title>Quotazioni più facili, ecco i vantaggi delle nuove regole Ue per l’Egm e gli altri listini delle pmi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/quotazioni-piu-facili-ecco-i-vantaggi-delle-nuove-regole-ue-per-legm-e-gli-altri-listini-delle-pmi</link>
                        <description>Nelle nuove regole del Listing Package europeo spiccano diverse novità, dalle modifiche al Regolamento Prospetto alla semplificazione del prospetto ipo e alle nuove soglie di emissione.</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Nelle nuove regole del Listing Package europeo spiccano diverse novità, dalle modifiche al Regolamento Prospetto alla semplificazione del prospetto ipo e alle nuove soglie di emissione: questi i vantaggi per i sistemi multilaterali come Egm. Riconosciuto il ruolo dei mercati di crescita (Sgm) come una sorta di palestra a cavallo tra gli Mtf ordinari e i mercati regolamentati.</i></p><p class="text-justify">Il 24 aprile scorso il Parlamento Europeo ha approvato il <strong>Listing Package</strong>, volto a semplificare l’accesso ai mercati finanziari della Ue. Un lungo percorso avviato oltre cinque anni fa che ha portato a dei risultati lusinghieri.</p><p class="text-justify">Nel caso del Listing Package sono stati coinvolti due distinti gruppi di esperti coordinati dalla Commissione Ue (Hlf e Tesg), con una doppia consultazione sull’impact assesment prima e sull’articolato poi, che hanno visto una nutrita partecipazione degli attori del mercato. In sede di trilogo, Commissione, Consiglio e gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione hanno lavorato con l’unico obiettivo di incentivare l’accesso ai mercati da parte delle imprese e, in particolare, le pmi, che costituiscono la larghissima parte del tessuto industriale Ue.</p><p class="text-justify"><strong>Tante semplificazioni nella riforma&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Il merito principale del Listing Package è di essere una riforma organica. Per gli emittenti quotati su un mercato regolamentato o uno Sme Growth Market (Sgm), per esempio, le <strong>modifiche al Regolamento Prospetto </strong>tengono in massimo conto lo status di quotata e i conseguenti obblighi di trasparenza, che vengono valorizzati appieno giungendo alla <strong>eliminazione dell’obbligo di redigere un prospetto</strong>, se quotati da oltre 18 mesi, che viene sostituito da un documento di sintesi di 11 pagine non soggetto ad approvazione Consob. Il passo è di assoluto rilievo e ha portato alla semplificazione di uno dei cardini dell’informativa societaria (il prospetto) senza ledere l’integrità del mercato.</p><p class="text-justify">Per le società che intendono accedere al mercato è stato <strong>semplificato il prospetto ipo</strong>, che avrà un contenuto di non più di 300 pagine, con una robusta standardizzazione, a partire dalla nota di sintesi, e una sequenza rigida e preordinata. Documenti, quindi, auspicabilmente automatizzabili (machine readable) in un futuro vicino. Il prospetto potrà essere redatto in inglese (salvo opt-out per esigenze di mercato) e dovrà essere distribuito in forma elettronica senza cartaceo.</p><p class="text-justify"><strong>I vantaggi per i sistemi multilaterali come Egm</strong></p><p class="text-justify">Gli Sgm, come <a href="https://www.milanofinanza.it/quotazioni/dettaglio/euronext-3ae1591" target="_blank" rel="noreferrer">Euronext</a> Growth Milan, escono arricchiti, gli emittenti negoziati da meno di 18 mesi potranno emettere oltre soglia, che passerà <strong>da 8 a 12 milioni</strong>, collocando <strong>sino al 30% delle azioni in circolazione </strong>e successivamente pubblicando un documento di sintesi.</p><p class="text-justify">Il passaggio da Sgm al mercato regolamentato è agevolato con un prospetto di 50 pagine. Anche in questo caso sono riconosciute le caratteristiche degli Sgm che si pongono come una sorta di <strong>palestra a cavallo tra gli Mtf ordinari e mercati regolamentati</strong>, conservando, tuttavia, la giusta proporzionalità quanto a oneri e costi.</p><p class="text-justify">Per gli emittenti, gli obblighi di trasparenza introdotti un decennio orsono con la <strong>Market Abuse (Mar) </strong>necessitavano di una revisione in quanto si sono rivelati eccessivamente onerosi, di complessa gestione e con continua esposizione al rischio di inadempimenti burocratici sanzionati in via amministrativa. Per ovviare, è stata semplificata la gestione delle informazioni privilegiate, con particolare riguardo alle tappe intermedie di un processo prolungato: in questa ipotesi solo l’evento finale dovrà essere comunicato, non le tappe intermedie per cui non sarà neppure necessario attivare il cosiddetto ritardo.</p><p class="text-justify">Infine, per le società che intendono quotarsi su un Mtf o uno Sgm, il Listing Package include una direttiva di armonizzazione minima che fa obbligo agli Stati membri di assicurare la possibilità di adottare <strong>azioni a voto plurimo</strong>; in questo caso però il legislatore domestico ha anticipato la Ue elevando il potenziamento sino a dieci voti con la recente Legge Capitali.</p><p class="text-justify">Unico neo? È l’entrata in vigore di alcune norme cardine: il passaggio da Sgm al mercato regolamentato col prospetto da 50 pagine sarà possibile dopo 15 mesi dalla pubblicazione del regolamento di modifica, mentre dopo 18 sarà operativa la soglia di esenzione (12 milioni) così come le semplificazioni Mar circa le tappe intermedie. Forse <strong>si poteva accelerare di più</strong>.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><a href="https://www.milanofinanza.it/news/mercati-azionari-ecco-i-vantaggi-del-listing-package-europeo-per-l-egm-e-gli-altri-sgm-202405021931296949?refresh_cens" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Tratto da Milano Finanza</strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 02 May 2024 17:46:00 +0200</pubDate>
                        <title>欧洲人工智能法案：人工智能监管的全面框架</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/%E6%AC%A7%E6%B4%B2%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%99%BA%E8%83%BD%E6%B3%95%E6%A1%88%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%99%BA%E8%83%BD%E7%9B%91%E7%AE%A1%E7%9A%84%E5%85%A8%E9%9D%A2%E6%A1%86%E6%9E%B6</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">在一个日益由技术驱动的世界中，人工智能（AI）以变革性的力量脱颖而出。人工智能的核心是使机器能够模仿人类的认知功能，如感知、思考、推理和学习的技术。这不仅仅是关于会下棋的计算机或者清洁房间的扫地机器人；而是关于创建能够分析、适应并可能在许多任务中超越人类的系统。</p><p class="text-justify">日常生活中，绝大多数人都会以某种形式与AI互动，但我们经常意识不到这些互动。比如，当我们要求手机播放我们最喜欢的歌曲、从Bilibili等视频网站收到推荐或使用人脸识别解锁手机时，我们便在与能够理解、预测人类偏好和行为的AI技术互动。这些系统无处不在——从为我们分类电子邮件的算法到已经出现在道路上的自动驾驶汽车。</p><p class="text-justify">此外，AI的应用不仅限于消费技术。它在更复杂、风险更高的环境中发挥着至关重要的作用，例如比医疗专业人员更快地诊断疾病、优化农业技术以生产更多食物、以及管理能源系统以减少消耗和成本。AI的发展潜力延伸到人类涉足的每个角落，创造着曾经是仅存在于科幻领域的事物——如实时语音翻译和高级机器人技术。</p><p class="text-justify">然而，尽管AI具有巨大的发展潜力，它也带来了一系列挑战和问题。这项技术在隐私、安全和伦理方面提出了许多挑战。例如，当AI处理大量个人数据以学习和做出决策时，我们如何确保它尊重我们的隐私？我们如何防止AI系统被用于有害目的？</p><p class="text-justify">欧盟的新AI法案是朝这个方向迈出的开创性步伐，旨在创建一个既能促进创新又能妥善解决AI伦理、法律和社会影响的治理框架。接下来，我们将深入探讨这项新规定的内容，以及它如何在上述事项之间取得平衡，以确保AI造福全社会。</p><p class="text-justify"><strong>框架</strong></p><p class="text-justify">AI法案对AI生态系统内的各种利益相关者进行分类，每类群体都承担特定的责任：</p><p class="text-justify">1.&nbsp;提供者：即开发AI系统或模型的实体（包括企业、公共机构、个人）。提供者将AI技术输入欧盟市场，他们必须确保其系统从开发到部署都符合监管要求。</p><p class="text-justify">2.&nbsp;授权代表：对于欧盟以外的提供者，欧盟内的授权代表承担确保其遵守该法案的责任。授权代表在管理跨境AI影响中至关重要，因为他们将成为监管机构在欧盟的联系人。</p><p class="text-justify">3.&nbsp;部署者：即在欧盟内操作AI系统的用户。部署者必须遵守法案设定的运营标准，确保AI的应用符合欧盟的规范和安全要求。</p><p class="text-justify">4.&nbsp;进口商和分销商：这类利益相关者将负责AI系统进入欧盟市场及分销。进口商在验证其引入欧盟的AI系统符合既定规则后，才能让AI系统进入市场。</p><p class="text-justify">5.&nbsp;制造商：将AI系统应用至自己品牌下的产品并投入市场的实体。制造商必须确保其生产的产品符合欧盟要求的安全和合规标准。</p><p class="text-justify"><strong>详细的风险分类</strong></p><p class="text-justify">AI法案引入了一个基于风险的分类系统，根据各种AI系统的潜在影响优先确定监管重点和强度：</p><p class="text-justify">•&nbsp;不可接受的风险：AI法案禁止可能对安全、生计和权利构成严重威胁的AI应用，如政府用于社会评分的系统或可能损害个人心理健康的操纵性应用。</p><p class="text-justify">•&nbsp;高风险：包括对关键基础设施、教育工具或作为安全关键产品组成部分的AI系统。这些系统需通过严格的符合性评估，以确保其安全性、准确性和可靠性。</p><p class="text-justify">•&nbsp;有限风险：与人类互动的AI应用（如聊天机器人），需要向用户公开其操作方式以保持透明。这将确保用户知道他们的互动可能是与机器而非人类进行。</p><p class="text-justify">•&nbsp;最小风险：风险影响微不足道的应用，如AI驱动的视频游戏或垃圾邮件过滤器，受到最为有限的监管，以鼓励在安全范围内的创新和发展。</p><p class="text-justify"><strong>执行和合规</strong></p><p class="text-justify">AI法案旨在建立相应处罚以确保通用数据保护条例（GDPR）的规定得到有效执行。不合规可能导致严重的财产处罚，处罚将根据违规的严重程度和违规公司的规模进行调整。</p><p class="text-justify">每个欧盟成员国必须指定一个或多个国家机构来监督AI法案的执行，维持严格的监督机制。国家机构还将处理不合规的情况，确保在欧盟使用的AI系统是安全的，并按照所设定的标准运行。</p><p class="text-justify">结论</p><p class="text-justify">AI法案体现了欧盟对人工智能快速发展所带来的挑战和机会的战略应对。通过实施这一全面的监管框架，欧盟不仅寻求管理与AI相关的复杂问题，还希望自身能够成为技术治理领域的领导者。AI法案旨在通过提供清晰的指导方针和稳定的政策环境来激发创新，对于促进技术进步和经济增长至关重要。</p><p class="text-justify">AI法案强调基于风险的方法，允许动态监管，以适应迅速发展的AI技术。通过专注于最关键的领域，如高风险和不可接受的风险类别，欧盟确保将资源集中在最需要保护公共福利、安全的领域，同时不会扼杀风险较小的领域内产生的创新。</p><p class="text-justify">通过制定AI法案，欧盟率先建立了一个可能影响全球AI监管规范和标准的示范。随着AI继续塑造全球各个行业，欧盟的主动、结构化方案为提供了一个蓝图，供有志于寻求在管理其固有风险的同时利用AI优势的地区参考。因此，AI立法代表着向实现平衡、可持续技术未来进发的战略举措。</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>中国业务部</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 02 May 2024 11:18:00 +0200</pubDate>
                        <title>Due diligence in the supply chain and supply chain impact assessment: duties for EU and non-EU companies</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/due-diligence-in-the-supply-chain-and-supply-chain-impact-assessment-duties-for-eu-and-non-eu-companies</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">“Companies are increasingly required to integrate due diligence into their policies and risk management system, as well as to identify, assess and prevent both their own negative impacts and those of their business partners in the supply chain”.</p><p class="text-justify"><a href="https://www.linkedin.com/in/ACoAAA3FL7YBP9Y6mgZe56EMkscijIjq6h30Tbc" target="_blank" rel="noreferrer">Valentina Cavanna</a>&nbsp;wrote an interesting article within Volume 20 of the Impact Assessment Outlook Journal by&nbsp;<a href="https://www.linkedin.com/company/iema---institute-of-environmental-management-and-assessment/" target="_blank" rel="noreferrer">IEMA</a>, discussing about the supply chain due diligence and their impact assessment and focusing on the&nbsp;duties for EU and non-EU companies.</p><p class="text-justify">Read here (from page 14) ➡&nbsp;<a href="https://lnkd.in/dYeEEygS" target="_self">https://lnkd.in/dYeEEygS</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>ESG</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <guid isPermaLink="false">news-7632</guid>
                        <pubDate>Tue, 30 Apr 2024 18:03:00 +0200</pubDate>
                        <title>CER: il Consiglio Nazionale del Notariato  si esprime sulle questioni dibattute e sulle forme giuridiche.</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cer-il-consiglio-nazionale-del-notariato-si-esprime-sulle-questioni-dibattute-e-sulle-forme-giuridiche</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Alla fine del mese di marzo, il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato uno studio sulla recente disciplina della incentivazione delle comunità energetiche rinnovabili (“<strong>CER”</strong>), offrendo importanti spunti in merito a vari profili di incertezza anche di rilevanza pratica.&nbsp;</p><p class="text-justify">Nel prosieguo sono esaminati alcuni dei passaggi fondamentali di detto studio. Ricordiamo come le seguenti indicazioni devono essere considerate come generali e che potrebbero non essere valide in ogni caso, dovendo essere di volta in volta oggetto di valutazione le circostanze rilevanti dello specifico caso.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><i><u>Gli incentivi economici statali</u></i></p><p class="text-justify">Le CER incentivate sono legittimate a godere di tre specifici contributi statali:</p><ol><li><p class="text-justify"><span>la </span><i><span>tariffa premio&nbsp;</span></i><span>prevista dal Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (nel seguito il “<strong>Decreto CACER</strong>”), sulla base dell’energia condivisa nell’ambito della Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione dell’Energia Rinnovabile (“<strong>CACER</strong>”);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il </span><i><span>contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata&nbsp;</span></i><span>(o</span><i><span> contributo ARERA</span></i><span>), previsto dal Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (“<strong>TIAD</strong>”);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il </span><i><span>contributo a fondo perduto</span></i><span>, interamente finanziato con il PNRR, previsto dal Decreto CACER a copertura parziale dei costi per la realizzazione o il potenziamento di alcuni impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.</span></p></li></ol><p class="text-justify">Tali contributi sono gestiti dal GSE nel rispetto delle <i>Regole operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR</i> del 23 febbraio scorso, aggiornate il 22 aprile 2024 (di seguito le “<strong>Regole Operative</strong>”). Per beneficiare della <i>tariffa premio</i> e del <i>contributo ARERA</i>, la CER deve accedere al servizio di autoconsumo diffuso prestato dal GSE, mediante apposita domanda presentata dal soggetto Referente<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>. Ricevuta la domanda, il GSE effettuerà i controlli tecnico-amministrativi sulla documentazione, allegata dal Referente, relativa agli impianti di produzione ed alla CER. Solo in caso di esito positivo di tali controlli il GSE provvederà alla sottoscrizione del contratto per la regolazione del servizio per l’autoconsumo diffuso. I rigorosi controlli tecnico-amministrativi menzionati sono finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti e si protraggono anche a seguito della conclusione del contratto, durante la fase esecutiva; pertanto, qualora il GSE riscontri la perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità richiesti ovvero il rilascio di dichiarazioni mendaci, dispone la decadenza degli incentivi, con l’integrale recupero delle somme eventualmente già versate.</p><p class="text-justify"><i><u>La soggettività giuridica</u></i></p><p class="text-justify">Il requisito della soggettività giuridica delle CER, imposto dall’art. 31, primo comma, lett. <i>b</i>) del d.lgs. n. 199/2021<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title>[2]</a>, impedisce di costituire CER sia in forma di associazione temporanea di impresa (o ATI), sia in forma di partenariato, non creandosi, in questi casi, un soggetto giuridico distinto dagli associati<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" title>[3]</a>.</p><p class="text-justify">Stante la soggettività giuridica delle CER, i contributi pagati dal GSE sono destinati alla CER e non ai suoi membri, quand’anche la CER attribuisca la qualifica di Referente a un soggetto diverso da sé<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" title>[4]</a>. I membri della CER, a loro volta, potranno vedersi accreditati i contributi del GSE solo eventualmente, se la ripartizione è prevista dall’atto costitutivo, da un regolamento ovvero da una decisione del competente organo della CER. Infatti, nessuna norma impone alla CER di ripartire i contributi economici del GSE tra i suoi membri.</p><p class="text-justify"><i><u>La condivisione dell’energia</u></i></p><p class="text-justify">Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, possono individuarsi tre aspetti legati alla condivisione dell’energia autoprodotta dalla CER:</p><ol><li><p class="text-justify"><span>la condivisione è attuata mediante un rapporto diretto tra la CER ed i suoi membri consumatori;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la condivisione avviene </span><i><span>virtualmente</span></i><span>. Infatti, i membri non consumano fisicamente l’energia autoprodotta dalla CER, dovendo questa immettere nella rete pubblica tutta l’energia elettrica che non abbia autoconsumato in sito e potendo i membri della CER consumare solo l’energia elettrica prelevata dalla rete pubblica</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" title><span>[5]</span></a><span>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la tariffa incentivante riguarda la sola condivisione di energia </span><i><span>elettrica</span></i><span> e non anche gli altri vettori energetici autoproducibili dalla CER da fonti rinnovabili, come l’energia termica.</span></p></li></ol><p class="text-justify">Il tratto essenziale della condivisione, proprio delle CER, ne definisce il loro scopo mutualistico, inteso nel senso di gestione di servizio del relativo ente verso i suoi membri. Lo scopo mutualistico presuppone un rapporto bilaterale fra la CER e i suoi membri.</p><p class="text-justify">Nell’ottica di tale rapporto bilaterale, la prestazione della CER può consistere nella ripartizione degli utili tra i suoi membri o in prestazioni ulteriori, anche di natura non economica<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" title>[6]</a>. La prestazione dei membri, invece, può consistere nella fornitura dei dati relativi ai loro consumi o nel lavoro da loro prestato alla CER.</p><p class="text-justify">Beninteso, il tratto essenziale della condivisione, proprio delle CER, non implica che <i>tutti</i> i suoi membri debbano partecipare alla condivisione. Non è infatti prescritto che la CER abbia un oggetto esclusivo e riferito alla sola produzione e condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo. Sicché può darsi che soggetti disinteressati alle predette attività, ma interessati ad altre<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" title>[7]</a>, facciano parte della CER, purché, ovviamente, tali soggetti non rappresentino la totalità dei membri<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" title>[8]</a>. In dettaglio, secondo quanto prescrivono le Regole Operative, la CER presuppone la presenza (i) di almeno due membri che siano consumatori e/o produttori di energia e (ii) di almeno due POD collegati a un’utenza di consumo e a un impianto di produzione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" title>[9]</a>.</p><p class="text-justify"><i><u>I membri</u></i></p><p class="text-justify">I membri della CER devono rientrare in almeno una delle seguenti categorie di soggetti:</p><ol><li><p class="text-justify"><span>imprenditori che non esercitino in via esclusiva o principale attività nel settore energetico e che rientrino nella definizione europea di MPMI (micro e piccole medie imprese)</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" title><span>[10]</span></a><span>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>persone fisiche o enti privati che non siano qualificabili come imprenditori;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>enti privati di ricerca e formazione, enti religiosi, quelli del Terzo settore e di protezione ambientale;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>enti pubblici compresi tra le amministrazioni locali contenute nell'elenco periodicamente divulgato dall'ISTAT</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" title><span>[11]</span></a><span>.</span></p></li></ol><p class="text-justify"><i><u>Il requisito della c.d. “porta aperta</u>”</i></p><p class="text-justify">Il requisito della c.d. “porta aperta” previsto per le CER si concretizza nella facoltà di libero accesso alla stessa da parte di soggetti interessati e nella previsione di un diritto di recesso <i>ad nutum&nbsp;</i>dei clienti finali.</p><p class="text-justify">In virtù del primo elemento, si ritiene che la CER non possa legittimamente negare l’ammissione all’aspirante membro consumatore nemmeno quando i consumi degli attuali membri siano pari o superiori all’autoproduzione della CER nelle varie fasce orarie in cui viene calcolata l’energia elettrica condivisa. Inoltre, la CER non può surrettiziamente negare l’ingresso agli aspiranti membri, richiedendo requisiti sproporzionati o iniqui, come eccessivi conferimenti iniziali. Né la CER potrebbe circoscrivere l’ingresso ad uno o più dei tre sottoinsiemi della nozione di “cliente finale” di energia, ossia: (i) clienti civili; (ii) clienti non civili; (iii) consumatori energetici appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>In ogni caso, l’elemento della partecipazione aperta non impedisce alla CER di differenziare i requisiti di ingresso prescritti agli aspiranti membri, purché tale differenziazione sia equa e proporzionata. Né le impedisce di essere formata da membri appartenenti ad una sola delle classi sopra elencate, benché tale organizzazione sia stata concepita dal legislatore unionale come mezzo per promuovere preferibilmente persone fisiche che siano consumatori energetici; sicché, una CER, quanto alla sua compagine minimale, potrebbe essere costituita da due membri appartenenti all’unica classe delle MPMI, qualora costoro condividessero l’energia autoprodotta dalla CER.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il secondo elemento, quello del recesso <i>ad nutum&nbsp;</i>dei clienti finali, invece, non impedisce alla CER di condizionare l’efficacia del recesso nei suoi confronti al rispetto di determinate condizioni. Inoltre, se il recedente si è impegnato a rimanere nella CER fino alla scadenza di un certo termine, in caso di recesso anticipato rimangono fermi gli eventuali corrispettivi concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono anch’essi, comunque, risultare equi e proporzionati.</p><p class="text-justify"><i><u>I clienti finali</u></i></p><p class="text-justify">I membri della CER incentivata <i>consumatori energetici</i> mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso&nbsp;quello di scegliere il proprio venditore; sarebbe nulla, pertanto, la pattuizione statutaria o regolamentare con la quale la&nbsp;CER&nbsp;imponesse&nbsp;ai&nbsp;propri&nbsp;membri&nbsp;di&nbsp;acquistare&nbsp;l’energia&nbsp;dalla&nbsp;stessa&nbsp;CER&nbsp;o&nbsp;altri&nbsp;servizi&nbsp;energetici dal&nbsp;proprietario dell’impianto&nbsp;di produzione&nbsp;energetica locato&nbsp;alla CER.</p><p class="text-justify"><i><u>Il requisito dell’autonomia</u></i></p><p class="text-justify">Qualsiasi CER deve essere <i>autonoma</i> ai sensi dell’art. 31, primo comma, lett. <i>b</i>) del d.lgs. n. 199/2021. Il contenuto di tale requisito non è specificato. Tuttavia, esso trova il suo fondamento nel considerando 71 della dir. 2018/2001/UE: «<i>evitare&nbsp;gli abusi e garantire un'ampia partecipazione</i>».</p><p class="text-justify">L’autonomia, quindi, svolge la funzione di vietare il controllo&nbsp;interno&nbsp;ed&nbsp;esterno&nbsp;della&nbsp;CER. Tale divieto è rinforzato da una seconda prescrizione contenuta nella medesima direttiva, quella secondo cui&nbsp;la&nbsp;CER&nbsp;è&nbsp;un&nbsp;soggetto che «<i>è effettivamente controllato</i>» dai propri membri<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" title>[12]</a>.</p><p class="text-justify">La&nbsp;CER,&nbsp;dunque, può dirsi&nbsp;autonoma quando&nbsp;è&nbsp;effettivamente&nbsp;controllata&nbsp;dall’insieme dei propri membri e non invece da alcuni di costoro, da un loro gruppo minoritario o&nbsp;da&nbsp;soggetti esterni.</p><p class="text-justify"><i><u>La democraticità</u></i></p><p class="text-justify">A qualsiasi CER è imposto il carattere democratico, a prescindere dalla forma giuridica utilizzata per costituirla. Il necessario carattere democratico delle CER implica alcune considerazioni:</p><ol><li><p class="text-justify"><span>la nozione di «</span><i><span>poteri di controllo</span></i><span>», ripetutamente utilizzata nel d.lgs. n. 199/2021 per disciplinare le CER</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" title><span>[13]</span></a><span>, va intesa come </span><i><span>diritti di voto</span></i><span> esercitabili nella CER. Conseguentemente, dall’art. 31, primo comma, lett. </span><i><span>b</span></i><span>) e </span><i><span>d</span></i><span>) del d.lgs. n. 199/2021 si ricava che ogni membro della CER che sia un </span><i><span>consumatore energetico</span></i><span> deve essere legittimato ad esercitare almeno un voto nelle decisioni di competenza dei propri membri;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la CER non può riconoscere diritti di partecipazione diversi dal voto nelle decisioni di competenza dei membri;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>nonostante la concezione delle CER come strumenti di attivazione e di autotutela dei </span><i><span>consumatori energetici</span></i><span>, non si impone la prevalenza dei voti spettanti ai membri rientranti in tale categoria. Sicché può legittimamente accadere che, fra i membri della CER, le MPMI detengano più voti delle persone fisiche;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>gli enti pubblici non possono mai avere la maggioranza dei voti nella CER, a meno che la CER sia stata costituita per promuovere l’utilizzo dell’energia termica da fonti rinnovabili;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il necessario carattere democratico della CER non impone di prevedere il voto capitario per i suoi membri. Tuttavia, se fosse previsto il voto plurimo, dovrebbero comunque fissarsi dei tetti ai voti esercitabili o comunque delle regole che impediscano il realizzarsi di situazioni di controllo della CER da parte di singoli membri o di loro gruppi minoritari. In aggiunta, il potere deliberativo dei membri della CER va, in ogni caso, riconosciuto in alcune materie, fra cui: nomina, compenso, revoca e responsabilità degli amministratori e, se presenti, dei membri dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti; organizzazione dell’organo cui hanno diritto di partecipare tutti i membri; destinazione degli eventuali utili; modificazioni dell’atto costitutivo; scioglimento dell’ente</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" title><span>[14]</span></a><span>.</span></p></li></ol><p class="text-justify"><i><u>Le attività esercitabili</u></i></p><p class="text-justify">L’oggetto della CER presenta una componente doverosa, ossia l’autoproduzione e la condivisione di energia da fonti rinnovabili, ed una componente opzionale, ossia altre attività, diverse dalle due menzionate, fra cui: la vendita e l’accumulo di energia autoprodotta o acquistata da terzi, la produzione di qualsiasi energia (dunque non solo quella elettrica) da fonti rinnovabili destinata al consumo dei propri membri, la promozione di «<i>interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica</i>», nonché l’offerta di «<i>servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri […]</i>»<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15" title>[15]</a>.</p><p class="text-justify">Si noti che fra le attività della componente opzionale rientrano anche quelle sconnesse con le attività energetiche, che possono addirittura essere prevalenti (anche in termini di fatturato), fermo restando il limite imposto dalla specifica disciplina applicabile in virtù della forma giuridica adottata per la CER<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn16" title>[16]</a>.</p><p class="text-justify"><i><u>L’autoproduzione energetica</u></i></p><p class="text-justify">Gli impianti di produzione e di accumulo dell’energia devono essere «<i>nella disponibilità e sotto il controllo della comunità</i>», secondo quanto prescrive l’art. 31, secondo comma, lett. <i>a</i>) del d.lgs. n. 191/2021. Pertanto, ai fini dell’autoproduzione, non è necessario che la CER sia proprietaria degli impianti, essendo sufficiente che la stessa ne abbia la disponibilità, la quale si consegue mediante la sottoscrizione di un accordo tra la CER ed il produttore di energia – terzo o membro della CER. Da tale accordo si deve poter evincere che il produttore conduce i relativi impianti «<i>nel rispetto degli accordi definiti con la comunità per le finalità della comunità energetica rinnovabile e nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento</i>»<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn17" title>[17]</a>.</p><p class="text-justify">Si noti che la qualifica di “<i>produttore terzo</i>”, ossia di colui che offre la disponibilità dell’impianto alla CER, può essere assunta anche dalle grandi imprese ovvero da quei soggetti che svolgono come attività commerciale o professionale principale la produzione e lo scambio dell’energia elettrica, considerato che non appartengono alla CER.</p><p class="text-justify">La CER che ha solamente la disponibilità dell’impianto e non la sua proprietà, corrisponde ad un aggregatore energetico, sia per il lato della produzione, sia per il lato del consumo. Inoltre, in tal caso, la CER non è tenuta a pagare l’accisa sull’energia prodotta e non è titolare di alcuna officina elettrica (nel significato di cui all’art. 54 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504).</p><p class="text-justify">Raramente la CER sarà qualificabile come autoproduttore ai sensi dell’art. 2, secondo comma del d.lgs. n. 79/1999, poiché essa difficilmente autoconsumerà fisicamente almeno il settanta per cento dell’energia elettrica autoprodotta, come richiede quest’ultima disposizione. È più verosimile che l’energia elettrica autoprodotta dalla CER, eventualmente diminuita della poca autoconsumata in sito, venga integralmente immessa in rete, se del caso dopo essere stata in tutto o in parte accumulata in appositi impianti.</p><p class="text-justify">Ai fini della condivisione di energia rinnovabile internamente alla CER, mentre la produzione di energia può anche essere solo di terzi, il consumo deve essere solo dei membri della CER.</p><p class="text-justify">In particolare, per “energia elettrica condivisa”, ai sensi del TIAD, si intende «<i>in ogni ora e per l’insieme dei punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato che rilevano ai fini di una configurazione per l’autoconsumo diffuso, il minimo tra l’energia elettrica immessa ai fini della condivisione e l’energia elettrica prelevata ai fini della condivisione</i>»<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn18" title>[18]</a>. Mentre, per “<i>energia elettrica autoconsumata</i>”, ossia l’energia elettrica condivisa che gode della tariffa premio, si intende «<i>per ogni ora, l’energia elettrica condivisa afferente ai soli punti di connessione ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria</i>»<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn19" title>[19]</a> ed è relativa alla sola energia immessa da impianti di produzione (o da interventi di potenziamento) che (a) singolarmente considerati, siano di potenza non superiore a 1 MW e (b) complessivamente considerati, siano di potenza proveniente, per almeno il 70%, da impianti entrati in esercizio dopo il 15 dicembre 2021<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn20" title>[20]</a>.</p><p class="text-justify">Nell’energia elettrica autoconsumata e incentivata si computa anche quella accumulata dalla CER, dopo essere stata autoprodotta e prima di essere messa in rete.</p><p class="text-justify">Una CER può anche ricevere la tariffa premio sulla condivisione energetica realizzata su più cabine primarie, a condizione però che il corrispondente Referente (eventualmente diverso da quello incaricato per un’altra configurazione riferibile alla stessa CER) presenti, per ciascuna cabina primaria costituente un’apposita configurazione di autoconsumo, un’istanza al GSE di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso.</p><p class="text-justify">Dunque, ad una CER possono appartenere più CACER; in tal caso si può prevedere statutariamente che alla pluralità di CACER corrisponda un’articolazione organizzativa di tale CER (come una pluralità di assemblee separate), la quale permetta di suddividere i suoi membri in base alla loro appartenenza alle diverse sue CACER.</p><p class="text-justify"><i><u>La qualifica</u></i></p><p class="text-justify">La CER è da qualificarsi come imprenditore commerciale per le tre seguenti ragioni:</p><ol><li><p class="text-justify"><span>è certa la natura commerciale (cioè non agricola) delle attività energetiche;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>le attività energetiche, quand’anche esercitate da una CER che sia un imprenditore agricolo, non sono, di regola, qualificabili come </span><i><span>connesse</span></i><span> ai sensi dell’art. 2135, terzo comma, c.c.;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>anche in presenza di CER in forma di enti senza scopo di lucro, le loro attività corrispondenti a imprese commerciali dovrebbero essere solitamente prevalenti, se non esclusive, rispetto a quelle non imprenditoriali.</span></p></li></ol><p class="text-justify">Ne deriva che la CER sarà perlopiù soggetta allo statuto dell’imprenditore commerciale. Pertanto, sussistendo i relativi presupposti, una CER potrà, ad esempio, essere tenuta ad iscriversi nel registro delle imprese o essere sottoposta a liquidazione giudiziale.</p><p class="text-justify">In particolare, la CER incentivata è qualificabile come un imprenditore energetico<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn21" title>[21]</a>, pure nell’ipotesi in cui esternalizzasse tutte le sue attività economiche.</p><p class="text-justify"><i><u>I possibili tipi, sottotipi e qualifiche</u></i></p><p class="text-justify">Riguardo alla forma giuridica adottabile dalle CER, lo studio del Notariato conferma la già nota situazione di incertezza normativa. Non esiste, infatti, un’unica forma e un’unica regolamentazione ottimali per tutte le CER, potendosi le stesse differenziare molto in termini di membri (quantitativamente e qualitativamente), di ambito territoriale, di scopi, di attività e di struttura aziendale e finanziaria.</p><p class="text-justify">Ad ogni modo, nell’adozione della forma giuridica delle CER bisogna tener conto che il loro obiettivo principale, come stabilisce l’art. 31, primo comma, lett. <i>a</i>) del d.lgs. n. 199/2021, è «<i>quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari</i>».</p><p class="text-justify">Pertanto, il <i>prevalente</i> <i>scopo non lucrativo</i> delle CER, imposto dalla norma menzionata, impedisce di costituire la CER in una di quelle forme giuridiche che devono perseguire, almeno prevalentemente, lo scopo di lucro, <i>ex&nbsp;</i>art. 2247 c.c., fra cui: società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni e società benefit.&nbsp;</p><p class="text-justify">Mentre può ritenersi che il requisito del <i>prevalente</i> <i>scopo non lucrativo</i> delle CER consenta la costituzione di CER nelle forme della società (i) cooperativa a mutualità prevalente ovvero non prevalente ma con clausole statutarie conformi all’art. 2514, primo comma, c.c. o (ii) qualificata come impresa sociale.</p><p class="text-justify">Si consideri, inoltre, che il requisito in esame non è violato quando, nel rispetto della disciplina del prescelto modello organizzativo, la CER ripartisce i contributi del GSE tra i propri membri.</p><p class="text-justify">Fermo quanto sopra, possono in ogni caso ritenersi conformi alla disciplina imperativa della CER sopra delineata, le seguenti forme giuridiche:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>l’</span><i><span>associazione</span></i><span> (riconosciuta o non riconosciuta), anzitutto, come disciplinata dal codice civile. L’associazione può essere qualificata come impresa commerciale, può avere anche enti pubblici tra i propri associati e può perseguire uno scopo mutualistico o altruistico – ma non lucrativo. La CER associazione può acquisire anche la qualifica di ETS o di impresa sociale. Invece, la CER non può costituirsi in forma di organizzazione di volontariato o di associazione di promozione sociale, poiché la disciplina di queste ultime due forme giuridiche impedisce l’ingresso ad alcuni soggetti – come gli enti privati con scopo lucrativo o gli enti pubblici qualificabili come amministrazioni locali – e, pertanto, non sarebbe rispettato il requisito del libero ingresso, proprio delle CER. La CER associazione gode di due facilitazioni: (i) può essere costituita con due soli membri, a differenza della CER cooperativa, che ne richiede almeno 9; (ii) riduce i costi di costituzione e di mantenimento della struttura, specialmente se in forma di associazione non riconosciuta, a differenza di quanto avviene per le CER in forma societaria. Tuttavia, la disciplina dell’associazione non è stata concepita per l’esercizio di attività imprenditoriali e crea alcune complessità per il caso in cui si vogliano distribuire tra gli associati i contributi pubblici ricevuti dal GSE. Infatti, a causa del suo necessario scopo non lucrativo, la forma dell’associazione non consentirebbe la distribuzione dei contributi del GSE. È solo con la qualifica di ETS o di impresa sociale che la CER associazione può riconoscere ai propri associati detti contributi</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn22" title><span>[22]</span></a><span>, purché regoli le proprie attività di produzione, accumulo e condivisione di energia a fini di autoconsumo mediante </span><i><span>contratti</span></i><span> </span><i><span>parziari</span></i><span> (determinanti cioè il prezzo in funzione degli utili generati dall’ente produttore dei beni e/o dei servizi oggetto di tali contratti). La medesima CER non può, però, distribuire la stessa quantità di utili come ristorni, realizzando in tal caso un’illegittima distribuzione diretta di utili, la quale è consentita solo all’impresa sociale in forma di cooperativa, ai sensi dell’art. 3, comma 2-</span><i><span>bis</span></i><span>, d.lgs. n. 112/2017;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la</span><i><span> fondazione</span></i><span>, a condizione che abbia una struttura aperta e democratica, è anch’essa una forma giuridica adottabile. Tuttavia, aderendo alla tesi secondo cui la fondazione non è funzionalmente neutra, essa non può essere ritenuta adatta se si intende assegnare alla CER uno scopo mutualistico, essendo necessario che la stessa persegua uno scopo di pubblica utilità; il che si verificherebbe se la maggioranza dei membri della CER fosse interessata ad instaurare scambi mutualistici con la propria fondazione. Inoltre, tale forma giuridica non consente neanche la ripartizione, tra i propri membri, dei contributi ricevuti dal GSE come impiego di utili, violando altrimenti il suo necessario scopo non lucrativo.&nbsp;&nbsp;</span><br><span>Anche in questo caso, la CER fondazione può acquisire anche la qualifica di ETS o di impresa sociale;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la </span><i><span>società lucrativa</span></i><span>, purché non persegua in via principale lo scopo lucrativo. Questo vincolo è rispettabile solo adottando la qualifica di impresa sociale;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la </span><i><span>società cooperativa</span></i><span> rappresenta la forma ottimale per gran parte delle CER poiché la sua disciplina è quella che meglio si adatta ai loro requisiti.&nbsp;</span><br><span>La CER cooperativa può, poi, avere la qualifica di impresa sociale, di società benefit e di impresa di comunità.La CER può corrispondere a una cooperativa consortile, atteso che questa società non è disciplinata direttamente dall’art. 2602, primo comma, c.c. e non è costretta né ad avere un oggetto sociale contenente solo attività consortili né a perseguire lo scopo mutualistico-consortile con una compagine sociale costituita unicamente da soci con i requisiti soggettivi imposti dal legislatore.La CER cooperativa deve essere costituita da almeno 9 membri</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn23" title><span>[23]</span></a><span>. Ad ogni modo, dovrebbero essere infrequenti i casi in cui la sostenibilità economica della CER e la necessaria condivisione dell’energia sia garantita da meno di nove soggetti, comunque destinati a crescere in ragione del necessario carattere aperto della CER. Lo scopo mutualistico della CER cooperativa può variare notevolmente, potendo le società cooperative realizzare «</span><i><span>contestualmente più tipi di scambio mutualistico</span></i><span>»</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn24" title><span>[24]</span></a><span>. Inoltre, la CER cooperativa è sempre qualificabile almeno come </span><i><span>di produzione</span></i><span> quand’anche i suoi soci fossero solo consumatori energetici. Invero, tale cooperativa, per svolgere la propria attività mutualistica, si avvale «</span><i><span>degli apporti di beni o servizi da parte dei soci</span></i><span>» ai sensi dell’art. 2512, primo comma, n. 3, c.c.; apporti che, qualora la CER si limitasse a condividere virtualmente l’energia elettrica, avrebbero ad oggetto i dati informatici relativi ai loro consumi energetici. Occorre, inoltre, evidenziare che un importante vantaggio della CER cooperativa rispetto alla CER associazione è dato dalla possibilità di prevedere, nell’atto costitutivo della prima, l’emissione di strumenti finanziari secondo la disciplina prevista per le S.p.A. Tuttavia, la CER cooperativa è impossibilitata a provare la propria mutualità prevalente nel limitato caso in cui il proprio oggetto sociale contempli soltanto l’autoproduzione e la condivisione di energia da fonti rinnovabili e nel relativo scambio mutualistico la propria prestazione sia una quota dell’utile di esercizio; in effetti, nel caso di specie si dovrebbe applicare l’art. 2513, primo comma, lett. </span><i><span>c</span></i><span>), c.c., che prescrive la quantificazione della prevalenza solo in base a voci di costo rappresentate nel conto economico, entro le quali non può però computarsi una quota di utile.</span></p></li></ul><p></p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> Le caratteristiche del soggetto Referente delle CER sono stabilite nel § 1.2.2.1 delle Regole Operative.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" title>[2]</a> Secondo cui «la comunità è un soggetto di diritto autonomo».</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" title>[3]</a> Tuttavia, in senso contrario, cfr. la delibera ARERA del 4 agosto 2020, 318/2020/R/eel ed il § 2.3 delle Regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa, del GSE, datate 4 aprile 2022, secondo cui una CER potrebbe essere costituita in forma di partenariato.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" title>[4]</a> Così, le somme pagate dal GSE sono da qualificare, contabilmente e civilisticamente, come ricavi o proventi per la CER, sicché, se si intende distribuire questi valori tra i membri della CER, occorre trasformarli in una parte dell’utile di esercizio.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" title>[5]</a> La condivisione, dunque, presuppone che la CER possa disporre dei dati relativi ai consumi di energia elettrica dei propri membri.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" title>[6]</a> Si pensi ad una CER che offre ai propri membri servizi di efficientamento energetico o di ricarica di automobili elettriche oppure ad una CER i cui membri decidano di destinare i benefici economici a soggetti diversi da loro o ad attività di interesse generale in favore della comunità ove la CER opera.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" title>[7]</a> Può perfino accadere che alcuni membri della CER non intendano avvalersi direttamente di alcuna delle attività svolte dalle CER, volendo magari solo finanziarle.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" title>[8]</a> È consigliabile, quindi, che l’atto costitutivo della CER (quand’anche non incentivata) preveda l’obbligo di alcuni dei suoi membri di diventare consumatori energetici, così assicurando il costante rispetto dell’art. 31, secondo comma, lett. <i>b</i>) del d.lgs. n. 199/2021, secondo cui «<i>l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità&nbsp;</i>[…]».</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" title>[9]</a> Cfr. il § 1.2.2 delle Regole Operative.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" title>[10]</a> Cfr. l’art. 2 dell'allegato della racc. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, secondo cui «1<i>. [l]a categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR</i>».</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" title>[11]</a> Considerato il loro carattere locale, si prescrive, come requisito aggiuntivo, solo per quest’ultima classe di membri, che gli enti in parola siano collocati «<i>nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti</i>» di autoproduzione della corrispondente CER, ai sensi dell’art. 31, primo comma, lett. <i>b</i>) del d.lgs. n. 199/2021.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" title>[12]</a> Cfr. l’art. 2, punto 16), lett. <i>a</i>) della dir. 2018/2001/UE.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" title>[13]</a> Cfr., in particolare, gli artt. 10, primo comma, lett. <i>b</i>) e 31, primo comma, lett. <i>b</i>) e <i>d</i>).</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" title>[14]</a> Tale regola, valevole in mancanza di diverse disposizioni più rigide previste per specifiche forme, è ricavata dall’intero ordinamento degli enti collettivi di diritto privato.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15" title>[15]</a> Cfr. l’art. 31, secondo comma, lett. <i>f</i>) del d.lgs. n. 199/2021.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref16" title>[16]</a> Una situazione di questo tipo può accadere, ad esempio, quando la CER abbia la qualifica di ETS (stante l’art. 5 d.lgs. n. 117/2017) o di impresa sociale (stante l’art. 2 d.lgs. n. 112/2017).</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref17" title>[17]</a> Cfr. il § 1.2.2 delle Regole Operative.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref18" title>[18]</a> Art. 1.1. lett. <i>t</i>) del TIAD.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref19" title>[19]</a> Art. 1.1. lett. <i>r</i>) del TIAD.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref20" title>[20]</a> Ai sensi del § 1.2.1.2 delle Regole Operative, i suddetti impianti devono comunque essere entrati in esercizio dopo la “<i>regolare costituzione della CER</i>” ovvero dopo “<i>che lo statuto/atto costitutivo della CER rispetti tutte le indicazioni contenute</i>” nelle Regole Operative.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref21" title>[21]</a> Cfr. l’art. 2, comma 25-<i>terdecies</i> del d.lgs. n. 79/1999, che definisce l’l’imprenditore elettrico come «<i>ogni persona fisica o giuridica, esclusi i clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: generazione, trasmissione, distribuzione, aggregazione, gestione della domanda, stoccaggio, fornitura o acquisto di energia elettrica, che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni</i>».</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref22" title>[22]</a> Grazie all’inciso finale degli artt. 8, terzo comma, lett. <i>d</i>) del d.lgs. n. 117/2017 e 3, secondo comma, lett. <i>e</i>) del d.lgs. n. 112/2017.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref23" title>[23]</a> Cfr. l’art. 2522, primo comma, c.c. Infatti, il secondo comma di tale norma, che consente di costituire una società cooperativa da parte di almeno 3 soci purché siano persone fisiche e purché la società adotti le norme della S.r.l., pone una limitazione soggettiva che contrasta con il requisito della libera partecipazione delle CER.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref24" title>[24]</a> Si veda l’art. 2513, secondo comma, c.c., che prevede la cd. “cooperativa mista”.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 23 Apr 2024 09:10:18 +0200</pubDate>
                        <title>Separazione attività ai fini IVA - Opzione efficace benchè datata e poco utilizzata</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/separazione-attivita-ai-fini-iva-opzione-efficace-benche-datata-e-poco-utilizzata</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Le banche, le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio e gli istituti di moneta elettronica (“intermediari”), per citare gli intermediari più rilevanti e diffusi disciplinati dai testi unici bancario e finanziario, svolgono attività e prestano servizi che, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, sono sempre stati, in prevalenza, esenti da IVA.</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/04/Tax-Alert96.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per leggere il documento complet0</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 17 Apr 2024 04:41:19 +0200</pubDate>
                        <title>Concordato preventivo con assuntore - Procedura competitiva</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/concordato-preventivo-con-assuntore-procedura-competitiva</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nel concordato che prevede il trasferimento dell’attivo a un assuntore, in relazione al trasferimento dell’azienda non è necessario attivare la procedura competitiva di cui all’art. 91 CCII, che si applica solo nel caso in cui è previsto il trasferimento di singoli e specifici beni.<strong>&nbsp;</strong><em>Il Tribunale conferma anche nella vigenza del nuovo Codice un orientamento già affermatosi in precedenza, che correttamente considera il trasferimento delle attività all’assuntore come una modalità legata inscindibilmente e unitariamente alla proposta ai creditori.</em>&nbsp;<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/04/04.-Trib.-Palermo.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 10 Apr 2024 06:17:49 +0200</pubDate>
                        <title>Composizione negoziata – proroga della composizione negoziata su istanza delle parti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/composizione-negoziata-proroga-della-composizione-negoziata-su-istanza-delle-parti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Al fine della proroga per ulteriori 180 giorni della composizione negoziata della crisi su richiesta di “<em>tutte le parti</em>” e con il consenso dell’Esperto, <em>ex</em> art. 17 co. 7 CCII, l’espressione “<em>tutte</em>” deve intendersi riferita a coloro con i quali le trattative sono ancora in corso. Sono quindi esclusi sia coloro con i quali l’accordo è stato raggiunto, sia coloro che hanno negato disponibilità a trattare.<strong>&nbsp;</strong><em>Si tratta, per quanto noto, della prima pronuncia in tal senso sul tema, di grandissima rilevanza pratica: il Tribunale (in un caso seguito da ADVANT Nctm) adotta l’unica interpretazione ragionevole e fuga incertezze e inconvenienti che deriverebbero da una adesione formalistica al testo letterale della norma.</em>&nbsp;<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/04/Bologna-30-gennaio-2024.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 10 Apr 2024 03:31:17 +0200</pubDate>
                        <title>La nuova bozza di D.M. “FER X”: modifiche rilevanti e novità principali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-nuova-bozza-di-d-m-fer-x-modifiche-rilevanti-e-novita-principali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<ol><li><strong>Introduzione</strong></li></ol><p>A partire dai primi giorni di marzo ha cominciato a circolare una nuova bozza di decreto ministeriale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (c.d. “<strong>FER X</strong>” e, di seguito anche, il “<strong>Decreto</strong>”), attuativo degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 199/2021 e recante disposizioni per la definizione di nuovi meccanismi di supporto per l’energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Di seguito vengono analizzati gli aspetti di maggiore rilevanza della bozza di Decreto.</p><p>Il FER X ha lo scopo di sostenere la produzione di energia da parte di impianti alimentati da fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato e in particolare tramite le seguenti tipologie di impianti:</p><p>(i) impianti solari fotovoltaici;</p><p>(ii) impianti eolici;</p><p>(iii) impianti idroelettrici</p><p>(iv) impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione.</p><p>Riguardo le definizioni introdotte, devono segnalarsi, <i>inter alia</i>:</p><ul><li>l’“<i>integrale ricostruzione di un impianto diverso da idroelettrico</i>”, la quale indica un intervento realizzato su un sito sul quale, prima dell’avvio dei lavori di ricostruzione, preesisteva un altro impianto di produzione di energia elettrica, di cui possono essere riutilizzate le sole infrastrutture elettriche, le opere infrastrutturali interrate e gli edifici connessi al funzionamento dell’impianto preesistente<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1">[1]</a>;</li><li>l’“<i>impianto multi-sezione</i>”, ossia l’impianto composto da più sezioni che confluiscono su un unico punto di connessione alla rete e che soddisfa i seguenti requisiti: l’unicità del soggetto titolare delle sezioni di impianto; la presenza di autonoma apparecchiatura di misura dell’energia prodotta in ogni sezione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2">[2]</a> e la connessione in parallelo alla rete dell’ultima sezione entro e non oltre due anni dalla data di entrata in esercizio della prima sezione;</li><li>la “<i>potenza nominale di un impianto</i>”, somma, espressa in MW, delle potenze elettriche nominali degli alternatori (ovvero, ove non presenti, dei generatori) che appartengono all’impianto stesso, ove la potenza nominale di un alternatore è determinata moltiplicando la potenza apparente nominale, espressa in MVA, per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa dell’alternatore medesimo, in conformità alla norma CEI EN 60034, con le seguenti eccezioni:</li></ul><p>i. per gli impianti eolici, la potenza è la somma delle potenze nominali dei singoli aerogeneratori che compongono l’impianto, come definite ai sensi della normativa CEI EN 61400; laddove il singolo aerogeneratore abbia una potenza nominale uguale o inferiore a 0,5 MW, si applica la definizione di cui <a href="/news-e-approfondimenti#b"><i>supra</i></a>;</p><p>ii. per gli impianti idroelettrici, la potenza è pari alla potenza nominale di concessione di derivazione dell’acqua;</p><p>iii. per gli impianti fotovoltaici, la potenza nominale è determinata dal minor valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni <i>STC (Standard Test Condition) </i>e la potenza nominale del gruppo di conversione cc/aa, come definite dalle pertinenti norme del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), espressa in kW.</p><p>Sono altresì incentivati, ai sensi della bozza di Decreto, oltre agli interventi di nuova costruzione, gli interventi di riattivazione di impianti dismessi, di integrale ricostruzione ed i potenziamenti di impianti esistenti<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3">[3]</a>, anche con riferimento ad impianti per i quali è prevista la sottoscrizione di contratti di approvvigionamento di energia elettrica a lungo termine. Relativamente a quest’ultima ipotesi, l’accesso al meccanismo di supporto è consentito in funzione della potenza complessiva dell’impianto e limitatamente alla quota di potenza per la quale non sia stato sottoscritto il contratto di approvvigionamento dell’energia elettrica a lungo termine<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4">[4]</a>.</p><p>Seconda l’attuale bozza, il Decreto prevede una durata della sua applicazione:</p><ul><li><strong>fino al 31 dicembre 2028</strong> o,</li><li>per gli impianti di potenza nominale inferiore o uguale ad 1 MW, alla data di raggiungimento della somma di 5 GW di potenza finanziata, qualora tale data risulti antecedente al termine del 31 dicembre 2028.</li></ul><p>Il contingente di energia incentivabile con le <strong>procedure d’asta</strong> per il quinquennio 2024-2028 ammonta ad un <strong>totale</strong> di <strong>62,15 GW</strong>, riservando:</p><p>(a) <strong>45 GW</strong> per il <strong>fotovoltaico</strong><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5">[5]</a>;</p><p>(b)<strong> 16,5 GW</strong> per l’<strong>eolico</strong>;</p><p>(c) <strong>0,63 GW</strong> per l’<strong>idroelettrico;</strong></p><p>(d)<strong> 0,02 GW</strong> per i<strong> gas residuati dai processi di depurazione</strong>.</p><ol><li><strong>Impianti FER con potenza uguale o inferiore a 1 MW</strong></li></ol><p>Secondo l’art. 3 della bozza di Decreto, <strong>accedono direttamente</strong> al meccanismo di supporto gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (di seguito “<strong>Impianti FER</strong>”) con <strong>potenza inferiore o uguale a 1 MW</strong>, <u>a patto che i relativi lavori siano stati avviati successivamente all’entrata in vigore del Decreto</u> (per la determinazione della data di avvio dei lavori si osservi quanto esposto a proposito dell’art. 3, commi 5 e 6 <a href="/news-e-approfondimenti#a"><i>infra</i></a><i>)</i> e che gli stessi impianti siano in possesso dei requisiti prestazionali e di tutela ambientali “<i>necessari anche per rispettare il principio del “<strong>Do No Significant Harm (DNSH)</strong></i><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6">[6]</a><i>, nonché i requisiti di cui all’Allegato 2 e declinati nelle regole operative di cui all’articolo 10</i>”.</p><p>Tali impianti beneficiano di un prezzo di aggiudicazione pari al prezzo di esercizio, definito dall’Allegato 1 della bozza di Decreto per ogni fonte, come segue:</p><ul><li>per la fonte fotovoltaica: <u>85 €/MWh</u><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7">[7]</a>;</li><li>per la fonte eolica: <u>80 €/MWh</u>;</li><li>per la fonte idraulica: <u>110 €/MWh</u>;</li><li>per i gas residuati dai processi di depurazione: <u>100 €/MWh</u>.</li></ul><ol><li><strong>Impianti FER con potenza superiore a 1 MW</strong></li></ol><p>Di contro, gli Impianti FER di <strong>potenza superiore ad 1 MW</strong> accedono al meccanismo di supporto previsto dal Decreto, attraverso la partecipazione a <strong>procedure competitive</strong>, nei limiti di contingenza sopra indicati, dove i partecipanti sono tenuti ad offrire un ribasso sui prezzi di aggiudicazione sopra indicati. Il ribasso offerto non può essere inferiore al 2% dei suddetti prezzi di aggiudicazione.</p><p>Per poter risultare aggiudicatari, devono essere integrati i seguenti requisiti:</p><p>a) possesso del titolo autorizzativo o, su richiesta del produttore, del provvedimento favorevole di valutazione d’impatto ambientale di cui al D. Lgs. n. 152/2006 (“<strong>VIA</strong>”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8">[8]</a>;</p><p>b) preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;</p><p>c) conformità ai requisiti prestazionali e alle norme nazionali ed unionali in materia di tutela ambientale necessari anche per rispettare il principio <strong>DNSH</strong>, nonché ai requisiti di cui all’Allegato 2 del Decreto e declinati nelle regole operative.</p><p>d) possesso di una dichiarazione di un istituto bancario attestante la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all’entità dell’intervento, tenuto conto della redditività attesa dall’intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l’impegno del medesimo istituto a finanziare l’operazione.</p><p>Riguardo il tema del rispetto del principio <strong>DNSH</strong>, rilevante tanto per l’accesso diretto al meccanismo di sostegno tanto per la partecipazione alle procedure competitive per l’accesso allo stesso, è utile ricordare che, ai sensi del Regolamento (UE) n. 241/2021 (istitutivo del <i>Dispositivo di Ripresa e Resilienza</i>)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9">[9]</a>, nell’ambito dei singoli Piani nazionali possono essere finanziate esclusivamente le misure che rispettano il principio DNSH. L’introduzione di tale principio si deve al Regolamento (UE) n. 2020/852 (c.d. <i>Regolamento Tassonomia</i>), il quale introduce una classificazione delle attività economiche sostenibili sulla base del loro impatto su sei obiettivi ambientali e, in particolare, definisce un’<u>attività economica arrecante un danno significativo</u>:</p><ol><li>alla <strong>mitigazione dei cambiamenti climatici</strong>, se tale attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;</li><li>all’<strong>adattamento ai cambiamenti climatici</strong>, se tale attività conduce ad un peggioramento degli effettivi negativi sul clima attuale e futuro previsto sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;</li><li>all’<strong>uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine</strong>, se tale attività nuoce al buono stato o al buon potenziale ecologico dei corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee e al buono stato ecologico delle acque marine;</li><li>all’<strong>economia circolare, compresi la prevenzione ed il riciclaggio di rifiuti</strong>, se:</li></ol><ul><li>tale attività conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti;</li><li>tale attività comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili;</li><li>lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente;</li></ul><ol><li>alla <strong>prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento</strong>, se tale attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo, rispetto alla situazione preesistente al suo avvio;</li><li>alla <strong>protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi</strong>, se tale attività nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli <i>habitat</i> e delle specie, compressi quelli di interesse per l’Unione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10">[10]</a>.</li></ol><p>Oltre alle particolari cause di esclusione previste dal comma 4, il comma 5 dell’art. 3 della bozza di Decreto nega l’accesso agli incentivi agli impianti i cui lavori di realizzazione siano stati avviati prima della presentazione dell’istanza di partecipazione alle stesse procedure competitive. A tal proposito, il comma 6 dello stesso art. 3 ribadisce che <u>l’avvio dei lavori coincide con il momento dell’assunzione della prima obbligazione che rende l’investimento irreversibile</u> (<i>e.g. </i>l’ordine delle attrezzature o l’avvio dei lavori di costruzione, non rientrando in quest’ultimi l’acquisto dei terreni e le opere propedeutiche quali l’ottenimento dei permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità). A tal proposito, essendo tale disposizione pressoché identica a quella contenuta nel D.M. 15 settembre 2022 (recante incentivi per la produzione di biometano), sembra potersi applicare anche in quest’ambito l’interpretazione resa dal GSE in una FAQ successiva all’entrata in vigore dello stesso D.M. 15 settembre 2022 e riguardante la data di avvio dei lavori, in cui si chiariva<i>, inter alia</i>, che “non costituisce un fermo impegno alla realizzazione dell’impianto la stipula di un contratto di fornitura la cui validità è (sospensivamente) condizionata all’ammissione in posizione utile in una graduatoria indetta dal GSE”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11">[11]</a>.</p><p>In aggiunta, si segnala che ai fini della partecipazione alle procedure competitive, i soggetti responsabili sono tenuti a presentare una cauzione provvisoria e una cauzione definitiva (le cui modalità di erogazione, di escussione e, con specifico riferimento alla cauzione provvisoria, anche il suo ammontare, saranno individuate dalle regole operative del GSE di cui all’art. 10 della Decreto). Con specifico riferimento alla <strong>cauzione definitiva</strong>, l’ammontare è fissato nella misura del <u>10% del costo dell’investimento</u> (così come determinato dall’Allegato 1 della bozza di Decreto)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12">[12]</a>. Tale previsione rappresenta un’innovazione, poiché il D.M. 4 luglio 2019 (c.d. “<i>FER 1</i>”), all’art. 15, comma 3, stabilisce che la cauzione definitiva sia determinata nella misura del 10% del costo di investimento previsto per la realizzazione dell’impianto, “<i>convenzionalmente fissato al 90% dei costi di cui alla tabella 1 dell’Allegato 2 del decreto 23 giugno 2016</i>”.</p><p>Per le procedure svolte nel 2024, i prezzi di esercizio posti a base d’asta sono quelli indicati nell’<strong>Allegato 1 </strong>della bozza di Decreto, cioè gli stessi prezzi indicati per l’accesso diretto al meccanismo di sostegno sopra indicati. Degna di menzione è anche la previsione del comma 5 dell’art. 4, in forza della quale i valori dei prezzi di esercizio saranno aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al fine di tener conto dell’inflazione media cumulata tra la data di entrata in vigore del Decreto ed il mese di pubblicazione del bando afferente alla singola procedura.</p><p>Nell’ambito della partecipazione alle aste, a parità di ribasso percentuale offerto all’esito dell’applicazione dei coefficienti di cui all’art. 4, comma 8, costituiscono criteri di priorità:</p><p>a) la rimozione integrale della copertura in <i>eternit</i> o comunque contenente amianto (esclusivamente per gli impianti fotovoltaici), per cui è altresì prevista una correzione del prezzo di aggiudicazione, vedi <i>infra</i>;</p><p>b) la realizzazione su aree identificate come idonee in attuazione dell’art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021 (c.d. “<i>Decreto aree idonee</i>”);</p><p>c) la presenza di un sistema di accumulo dell’energia a servizio dell’impianto che garantisca almeno una modulazione giornaliera dell’energia elettrica, secondo i criteri definiti nelle regole operative di cui all’art. 10 del Decreto;</p><p>d) la sottoscrizione di un contratto di approvvigionamento di energia (c.d. “<i>Power Purchase Agreement”</i> o “<i>PPA”</i>) di lungo termine di durata almeno decennale, con le modalità previste dall’art. 3, comma 9;</p><p>e) l’anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.</p><p>A proposito dei tempi massimi per la realizzazione degli interventi a seguito della partecipazione alle procedure competitive, l’art. 7 stabilisce le seguenti tempistiche d’entrata in esercizio per gli impianti di nuova costruzione che risultino in posizione utile nelle rispettive graduatorie:</p><p>a) <u>21 mesi per gli impianti fotovoltaici</u>;</p><p>b) <u>34 mesi per gli impianti eolici</u>;</p><p>c) <u>54 mesi per gli impianti idroelettrici</u>;</p><p>d) <u>54 mesi per gli impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione</u>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13">[13]</a></p><p>Con riferimento ai nuovi rifacimenti, il Decreto prevede, invece, i seguenti termini per l’entrata in esercizio:</p><ul><li>19 mesi per gli impianti eolici;</li><li>39 mesi per gli impianti idroelettrici;</li><li>27 mesi per gli impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14">[14]</a></li></ul><p>Il mancato rispetto dei suddetti termini comporta una <strong>decurtazione</strong> del prezzo di aggiudicazione nella misura dello 0,2% per ogni mese di ritardo per i primi nove mesi, e dello 0,5% per i successivi sei mesi, nel limite massimo di quindici mesi, oltre il quale il GSE dichiara la decadenza dalla graduatoria ed escute la cauzione definitiva.</p><ol><li><strong>Previsioni comuni a tutti gli impianti</strong></li></ol><p>Un’importante novità inserita nell’art. 9, comma 3, della bozza di Decreto, consiste nell’aggiornamento da parte del GSE del prezzo di aggiudicazione sulla base del tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall’ISTAT, per tenere conto dell’<strong>inflazione</strong> registrata:</p><p>a) nel periodo intercorso tra la data in cui si tiene la procedura competitiva e la data di entrata in esercizio attesa dell’impianto, con un’indicizzazione sul 100% del prezzo di aggiudicazione;</p><p>b) nell’arco temporale della durata del contratto a partire dalla data di entrata in esercizio effettiva dell’impianto, con una indicizzazione parziale del prezzo di aggiudicazione commisurata alla quota dei costi di gestione e manutenzione dello stesso impianto, così come definita nelle regole operative.</p><p>Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto, Terna S.p.A., in collaborazione con il GSE, trasmetterà al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (“<strong>MASE</strong>”), per la sua approvazione, una proposta di progressione temporale dei contingenti messi a disposizione per i successivi 5 (cinque) anni, articolata per tipologia, secondo il formato della Tabella 1 di cui all’art. 4 della bozza di Decreto. Entro lo stesso termine, Terna S.p.A. ed il GSE trasmetteranno al MASE, per la sua approvazione, una proposta di coefficienti da applicare alle offerte di riduzione del prezzo di esercizio presentate per ciascuna zona di mercato ai fini della definizione delle graduatorie (art. 4, commi 7 e 8).</p><p>Ai sensi dell’art. 9, comma 4, della bozza di Decreto, sia per gli impianti che accedono direttamente agli incentivi, sia per quelli che partecipano alle aste, il GSE eroga il contributo previsto per un periodo pari alla vita utile convenzionale degli impianti, indicata nell’Allegato 1 (<i>i.e.</i> <strong>20 anni </strong>per gli impianti di ogni fonte).</p><p>Secondo lo stesso art. 9, l’erogazione del prezzo di aggiudicazione si configura come:</p><p>a) pagamento da parte del GSE al produttore, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, di una <strong>tariffa omnicomprensiva</strong> per gli impianti di <strong>potenza non superiore a 200 kW</strong>. Di conseguenza il GSE provvede al ritiro e alla vendita dell’energia elettrica prodotta, ferma restando la facoltà dei titolari di tali impianti di aderire al meccanismo di cui all’art. 9, comma 1, lett. b (c.d. “<i>contratto per differenza a due vie</i>”);</p><p>b) pagamento da parte del GSE al produttore, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, di un <strong>contributo</strong> di importo pari alla <strong>differenza tra il prezzo di aggiudicazione determinato in esito a procedura d’asta e il maggior valore tra 0 e il prezzo zonale dell’energia elettrica</strong>, restando al produttore la disponibilità dell’energia elettrica prodotta e la possibilità di valorizzare quest’ultima sul mercato. Qualora la suddetta differenza risulti <strong>positiva</strong>, il GSE eroga tale differenza sotto forma di corrispettivo; nel caso di differenza <strong>negativa</strong>, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al titolare la differenza.</p><p>Giova altresì segnalare che, ai sensi dell’art. 9, comma 5 (ferme restando le determinazioni dell’ARERA in materia di dispacciamento) <u>gli impianti che accedono alle procedure competitive ed aventi potenza superiore a 6 MW</u> hanno un <strong>obbligo di abilitazione alla fornitura di servizi di dispacciamento</strong> secondo le modalità di cui al comma 8, lett. b. Di contro, per gli impianti aventi potenza inferiore a tale soglia che partecipano alle procedure competitive, tale abilitazione è facoltativa.</p><p>Una previsione altrettanto importante è contenuta al comma 6 dello stesso art. 9 della bozza di Decreto, secondo cui il GSE calcola l’ammontare dei pagamenti del prezzo di aggiudicazione sulla base dell’<strong>energia</strong> <strong>producibile</strong> dell’impianto, in luogo della produzione netta immessa in rete, nei casi di:</p><p>a) impianti soggetti a fermate derivanti da ordini impartiti dai gestori delle reti al di fuori del mercato per il servizio del dispacciamento al fine della risoluzione di vincoli di rete locali e/o da cause di forza maggiore;</p><p>b) prezzi zonali nulli o negativi sul Mercato del Giorno Prima, ma nei limiti della somma del programma in entrata nel Mercato del Bilanciamento e della potenza offerta a prezzo nullo, o negativo, a salire sul Mercato del Bilanciamento;</p><p>c) impianti soggetti a taglio della produzione in esito a ordini di dispacciamento disposti da Terna S.p.A. sul Mercato del Bilanciamento e/o nelle piattaforme europee di bilanciamento mediante l’accettazione di offerte a scendere che devono essere presentate a prezzo non inferiore a zero<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15">[15]</a>.</p><p>Secondo quanto previsto dall’art. 10 della bozza di Decreto, la proposta di regole operative per l’accesso agli incentivi dovrà essere emanata dal GSE e trasmessa al MASE, per l’approvazione, entro 30 (trenta) giorni dall’entrata in vigore dello stesso Decreto.</p><p>Le regole operative definiranno, tra l’altro, i modelli per le istanze per l’accesso diretto al meccanismo di supporto e la partecipazione alle procedure di accesso allo stesso, le modalità di accesso semplificato per gli impianti che hanno accesso diretto agli incentivi di cui al Decreto anche in modo integrato con l’<i>iter</i> di connessione semplificato del modello unico ai sensi dell’art. 25, comma 4, del D. Lgs. n. 199/2021, le modalità di erogazione ed escussione della cauzione provvisoria e definitiva, gli obblighi a carico dei soggetti beneficiari ed il calendario di dettaglio delle procedure da svolgere e le modalità con le quali viene automaticamente riallocata la potenza eventualmente non assegnata. Ai sensi del comma 3 del medesimo art. 8, il GSE emana il primo avviso pubblico entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto.</p><p>Per quanto riguarda le <strong>condizioni di cumulabilità</strong> degli incentivi di cui al Decreto, l’art. 12 chiarisce che il meccanismo di sostegno sia cumulabile con:</p><p>a) contributi in conto capitale (nella misura massima del 40% del costo dell’investimento) esclusivamente per gli impianti di nuova costruzione;</p><p>b) fondi di garanzia e fondi di rotazione;</p><p>c) agevolazioni fiscali nella forma di credito di imposta o di detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari ed apparecchiature.</p><p>In tali casi di cumulo degli incentivi con <strong>contributi in conto capitale</strong>, il prezzo di aggiudicazione è rimodulato applicando il fattore percentuale (1 - F), dove F rappresenta il parametro che varia linearmente da 0 (laddove non vi sia nessun contributo in contro capitale) a 35% (laddove il contributo in conto capitale assegnato o riconosciuto sia pari al 40% del costo dell’investimento (Allegato 1, punto 2). Si registra pertanto, rispetto alle previsioni del D.M. “<i>FER 1</i>”, a parità di entità di contributo in conto capitale, un aumento del fattore percentuale di riduzione dell’incentivo.</p><p>A titolo di esempio, nel caso di contributo in conto capitale pari al 40% del costo dell’investimento, il prezzo di aggiudicazione per un impianto fotovoltaico di nuova costruzione pari a 85,00 €/MWh sarà ridotto nella misura del 35% e sarà dunque pari a 55,25 €/MWh.</p><p>Due ulteriori ipotesi di correzione del prezzo di aggiudicazione (tra loro cumulabili) sono previste dallo stesso Allegato 1 (punto 2) della bozza di Decreto per:</p><p>i. gli impianti fotovoltaici in sostituzione di <i>eternit</i> o amianto (+35 €/MWh);</p><p>ii. gli impianti fotovoltaici realizzati su coperture qualora la potenza dell’impianto sia inferiore o uguale a 1 MW (+10 €/MWh).</p><p>Infine, l’Allegato 1 (punto 3) della bozza di Decreto prevede che, per gli interventi di integrale ricostruzione, rifacimento e potenziamento, al prezzo di aggiudicazione, determinato con le modalità di cui all’art. 9, si applichino le condizioni e le modalità previste dal D.M. “<i>FER 1</i>”, facendo riferimento ai costi di investimento previsti per la realizzazione dell’impianto di cui alla Tabella 1 dello stesso Allegato 1 alla Bozza di Decreto.</p><ol><li><strong>Progetti di grandi dimensioni</strong></li></ol><p>La <strong>procedura di valutazione accelerata per i progetti di grandi dimensioni</strong>, prevista dall’art. 6 della bozza di Decreto, rappresenta sicuramente un elemento di notevole interesse per gli operatori del settore. Tale procedura prevede, per gli <strong>impianti di potenza superiore a 10 MW</strong>, la possibilità per il proponente<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn16">[16]</a> di formulare una specifica richiesta, congiunta alla domanda di autorizzazione unica, affinché il GSE esamini il progetto in via telematica parallelamente al procedimento di istruttoria di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 28/2011 e, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione unica, rilasci al proponente una <strong>qualifica di idoneità</strong> alla richiesta di accesso al meccanismo di supporto.</p><p>La conseguenza per gli impianti dotati della <strong>qualifica di idoneità</strong> risiede nel fatto che, qualora quest’ultimi partecipino alla prima gara utile ai sensi del Decreto, essi <u>non siano tenuti all’invio della documentazione afferente all’ottenimento del titolo abilitativo</u>.</p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare </i><a href="mailto:piero.vigano@advant-nctm.com"><i>Piero Viganò</i></a><i>, </i><a href="mailto:giovanni.deluca@advant-nctm.com"><i>Giovanni De Luca</i></a><i> e </i><a href="mailto:ernesto.rossi@advant-nctm.com"><i>Ernesto Rossi</i></a><i>.</i></p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1">[1]</a> Se gli impianti realizzati sono ubicati su aree interessati da vincoli sopravvenuti alla realizzazione dell’impianto preesistente, l’intervento di ricostruzione può riguardare solo le opere, le infrastrutture e gli edifici non ricadenti nelle zone vincolate.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2">[2]</a> Ognuna avente autonomo codice sezione e codice “UP” così come identificati nel sistema Gaudì di Terna.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3">[3]</a> Per gli interventi di potenziamento l’accesso al meccanismo di supporto è consentito limitatamente alla nuova sezione di impianto ascrivibile al potenziamento.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4">[4]</a> In tal caso, il requisito dell’obbligo di abilitazione alla fornitura dei servizi di dispacciamento di cui all’art. 9, comma 5 (vedi <i>infra</i>) è da intendersi rispettato per la potenza complessiva dell’impianto.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5">[5]</a> L’Allegato 2 della bozza di Decreto fissa i requisiti specifici per l’accesso agli incentivi per ogni tipologia di impianto. Con riferimento agli impianti fotovoltaici, viene specificato che <u>gli impianti fotovoltaici includono gli </u><strong><u>impianti agrivoltaici</u></strong> (Allegato 2, punto 3).</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6">[6]</a> Il principio del “<i>Do No Significant Harm</i>” (“<strong>DNSH”</strong>) consiste nel “<i>non arrecare un danno significativo” </i>all’ambiente. Alla luce dell’art. 10 della bozza di Decreto, le regole operative del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito il “<strong>GSE</strong>”) disciplineranno i requisiti costruttivi, prestazionali e di tutela ambientale cui devono conformarsi gli impianti anche al fine di rispettare il principio DNSH e gli schemi di avviso pubblico per ciascuna delle procedure previste, in conformità al medesimo principio.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7">[7]</a> Sono compresi gli impianti fotovoltaici su terreni agricoli ai sensi dell’art. 4-<i>ter</i>, comma 2, del D.L. n. 181/2023 (c.d. “<strong>Decreto Energia</strong>”), convertito con Legge n. 11/2024.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8">[8]</a> Art. 3, commi 2 e 3 della bozza di Decreto.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9">[9]</a> Regolamento (UE) n. 241/2021, consultabile al link: <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241" target="_blank" rel="noreferrer">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241</a> .</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10">[10]</a> Art. 13 del Regolamento (UE) n. 2020/852, consultabile al <i>link</i>: <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852" target="_blank" rel="noreferrer">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852</a> .</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11">[11]</a> FAQ pubblicata in data 21 aprile 2023 sul portale di Assistenza Clienti del sito del GSE, consultabile al seguente <i>link</i>: <a href="https://supportogse.service-now.com/csm?id=faq&amp;sys_id=2f2bc31ec3d2a114ff379b6ce00131d2" target="_blank" rel="noreferrer">https://supportogse.service-now.com/csm?id=faq&amp;sys_id=2f2bc31ec3d2a114ff379b6ce00131d2</a>.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12">[12]</a> Ai sensi dell’Allegato 1, punto 1, della Bozza di Decreto, il costo dell’investimento è fissato a:</p><ul><li>900 €/kW per il fotovoltaico;</li><li>1.300 €/kW per l’eolico;</li><li>4.800 €/kW per l’idroelettrico;</li><li>7.000 €/kW per i gas residuati dai processi di depurazione.</li></ul><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13">[13]</a> Per gli impianti nella titolarità delle Pubbliche Amministrazioni, i termini sono incrementati di sei mesi.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14">[14]</a> <i>Idem</i>.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15">[15]</a> Le previsioni di cui all’art. 9, comma 6, lett. b) e c), non si applicano agli impianti non soggetti all’obbligo di abilitazione alla fornitura di servizi di dispacciamento e agli impianti per cui tale abilitazione non venga decisa. Per gli impianti non abilitati di potenza superiore a 200 kW ed inferiori a 6 MW, l’erogazione è sospesa nelle ore in cui si registrino sul Mercato del Giorno Prima prezzi pari a 0 o negativi, ove previsto nel regolamento del mercato elettrico italiano, per un periodo superiore a 6 ore consecutive. Pertanto, il periodo di diritto al meccanismo di supporto è calcolato al netto delle ore totali in cui si è registrata la sospensione (art.9, comma 7).</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref16">[16]</a> Deve osservarsi che, ai fini dell’art. 6, sono esclusi gli impianti di titolarità delle amministrazioni locali, previsti e finanziati nell’ambito delle misure sperimentali ed innovative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Eolico</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Idroelettrico</category>
                            
                                <category>PPA</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 09 Apr 2024 04:21:33 +0200</pubDate>
                        <title>M&amp;A, gli studi leader del primo trimestre 2024</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ma-gli-studi-leader-del-primo-trimestre-2024</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><p class="article-subtitle"><em>Sul podio Legance, Linklaters e Advant Nctm, rileva il monitoraggio trimestrale di Lseg. Importante la presenza delle insegne americane.</em></p><strong>Legance</strong>&nbsp;è il leader italiano nelle fusioni e acquisizioni (M&amp;A). Lo certifica la “Global Mergers &amp; Acquisition Review” del primo trimestre 2024, diffusa nei giorni scorsi dal Gruppo London Stock Exchange (Lseg), società cui fa capo la borsa inglese. La ricerca, che considera sia le società acquirenti che i target, colloca l’Italia al terzo posto a livello europeo per operazioni di M&amp;A, per un valore complessivo dei deal di&nbsp;<strong>18,2 miliardi di dollari</strong>.&nbsp;<p style="font-weight: 500;"><strong>I principali studi per M&amp;A in Italia nel primo trimestre 2024</strong></p><p style="font-weight: 400;"><b><strong>Legance&nbsp;</strong></b>detiene una quota di mercato del 44,8% nei mandati annunciati nel primo trimestre 2024 relativi a operazioni di M&amp;A, per un valore di 11,5 miliardi di dollari, suddivisi su 17 deal. Ricordiamo che l’insegna nel 2022 aveva il primato dei mandati in ambito M&amp;A.</p><p style="font-weight: 400;">Al secondo posto&nbsp;<b><strong>Linklaters</strong></b>, che ha seguito sei deal, per un valore di 10,2 milioni di dollari e una quota di mercato del 40%. Un deciso balzo per l’insegna, che nel 2023 era al 17mo posto.</p><p style="font-weight: 400;">Terza in classifica&nbsp;<b><strong>Advant Nctm</strong></b>, che ha fatturato 8,6 milioni di euro con la sua attività di advisor legale di M&amp;A, grazie all’assistenza per 10 deal, con una quota di mercato del 33,8%.</p><p style="font-weight: 400;">Sono fuori dal podio, ma presenti nella top-5, tre insegne internazionali: l’inglese&nbsp;<b><strong>Slaughter &amp; May&nbsp;</strong></b>l’americana McDermott Will &amp; Emery (entrambe con operazioni per un valore di 8,675 milioni) e la statunitense&nbsp;<b><strong>White e Case</strong></b>&nbsp;(con mandati per 7,6 milioni).</p><p style="font-weight: 400;">A dare un rilevante contributo ai mandati in Italia degli studi legali nel primo trimestre 2024 è stata&nbsp;<a href="https://www.toplegal.it/art/swisscom-rileva-vodafone-italia-tutti-gli-advisor-dell-operazione/" target="_blank" style="font-weight: 400;" rel="noreferrer">l’acquisizione di&nbsp;<b><strong>Vodafone</strong></b>&nbsp;da parte di&nbsp;<b><strong>Swisscom</strong></b></a>, conclusa a fine febbraio 2024: si è trattato infatti della quinta operazione più importante condotta a livello europeo. Ricordiamo che lato advisor sono state coinvolte tutte le insegne nella top-5 della classifica di Lseg: Legance, McDermott Will &amp; Emery e White e Case hanno assistito Swisscom, mentre Vodafone Italia è stata affiancata da Advant Nctm, Linklaters, Slaughter and May.</p>&nbsp;<strong>L'avanzata delle insegne americane</strong><p style="font-weight: 400;">In generale, si nota nella classifica di Lseg la massiccia presenza di insegne americane: oltre alle summenzionate McDermott Will &amp; Emery e White e Case, rientrano fra i primi dieci studi anche&nbsp;<b><strong>Pillsbury Winthrop Shaw Pitt</strong></b>,&nbsp;<b><strong>Sidley Austin</strong></b>, Ropes &amp; Gray e&nbsp;<b><strong>Wachtell</strong></b>,<b><strong>&nbsp;Lipton, Rosen &amp; Katz</strong></b>&nbsp;coinvolti in due operazioni, per un controvalore complessivo di 6,351 milioni di dollari.</p><p style="font-weight: 400;">Nel marzo 2024&nbsp;<a href="https://www.ropesgray.com/en/news-and-events/news/2024/03/ropes-gray-advises-sixth-street-on-italian-retail-joint-venture" target="_blank" style="font-weight: 400;" rel="noreferrer">Ropes &amp; Gray ha assistito&nbsp;<b><strong>Sixth Street</strong></b></a>, società di investimento globale con circa 75 miliardi di dollari di asset in gestione, nella costituzione della joint venture con&nbsp;<b><strong>Starwood Capital</strong></b>&nbsp;per un investimento in un portafoglio di immobili retail italiani del valore di 258 milioni di euro detenuto da&nbsp;<b><strong>Igd</strong></b>.</p><p style="font-weight: 400;">Inoltre,&nbsp;<a href="https://www.ropesgray.com/en/news-and-events/news/2024/02/ropes-gray-advises-partners-group-on-programmatic-european-pbsa-joint-venture" target="_blank" style="font-weight: 400;" rel="noreferrer">Ropes &amp; Gray nel febbraio 2024 ha seguito&nbsp;<b><strong>Partners Group</strong></b></a>&nbsp;nella sua joint venture paneuropea con lo specialista italiano di alloggi per studenti Camplus International e il gestore italiano di asset alternativi DeA Capital Real Estate. L’operazione rappresenta il maggiore deal di private equity nel mercato dello student-housing europeo.</p><p style="font-weight: 400;">Molti studi americani alla vetta del mercato italiano per l’M&amp;A non hanno uffici in Italia, e seguono i mandati cross border attraverso i suoi professionisti basati in Europa, il più delle volte tramite il proprio ufficio di Londra o New York.</p>&nbsp;<a href="https://www.toplegal.it/art/ma-gli-studi-leader-del-primo-trimestre-2024/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Top Legal</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 03 Apr 2024 05:34:57 +0200</pubDate>
                        <title>Un libro sul diritto dell&#039;arte</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/un-libro-sul-diritto-dellarte</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i><strong>Da Baldessari a Isgrò, queste sentenze hanno fatto clamore</strong></i>.</p><p><i>L'opera d'arte in tribunale: la nuova pubblicazione di Alessandra Donati e Novelio Furin.</i></p><p>"Le opere parodistiche, quelle burlesche o ironiche, ma più in generale le opere che rivisitano un'opera altrui sono tali nella misura in cui mutano il senso dell'opera parodiata, in modo tale da assurgere al ruolo di opera a arte autoroma, come tale degna di autonoma tutela".</p><p><i>L'articolo completo sull'edizione mensile di Aprile 2024 de Il Giornale dell'Arte</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 03 Apr 2024 05:17:22 +0200</pubDate>
                        <title>Concordato preventivo – privilegio MCC in qualità di contro-garante</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/concordato-preventivo-privilegio-mcc-in-qualita-di-contro-garante</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Tribunale di Verona ha riconosciuto la natura privilegiata del credito applicando estensivamente la previsione di legge anche al caso in cui MCC non garantisca direttamente la banca erogatrice del finanziamento, ma un terzo che a sua volta si sia reso garante della banca.<strong>&nbsp;</strong><em>Una decisione che si aggiunge al panorama in formazione sul tema della garanzia pubblica nei finanziamenti emergenziali, in una fattispecie particolare non espressamente prevista dalla legge.</em><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/04/02.-Trib.-Verona.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per leggere la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <guid isPermaLink="false">news-4722</guid>
                        <pubDate>Thu, 28 Mar 2024 02:45:34 +0100</pubDate>
                        <title>Il T.A.R. Emilia-Romagna conferma l&#039;effetto di variante agli strumenti urbanistici dell&#039;autorizzazione unica ex D.Lgs. n. 387/2003</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-t-a-r-emilia-romagna-conferma-leffetto-di-variante-agli-strumenti-urbanistici-dellautorizzazione-unica-ex-d-lgs-n-387-2003</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con le sentenze nn. <a href="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=tar_pr&amp;nrg=202100133&amp;nomeFile=202400063_01.html&amp;subDir=Provvedimenti" target="_blank" rel="noreferrer">63</a> e <a href="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=tar_pr&amp;nrg=202100175&amp;nomeFile=202400064_01.html&amp;subDir=Provvedimenti" target="_blank" rel="noreferrer">64</a>/2024, pubblicate in data 22 marzo 2024, il T.A.R. per l’Emilia-Romagna (sezione staccata di Parma) ha rigettato tre ricorsi avverso l’annullamento del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (“<strong>PAUR</strong>”), relativo alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico nel Comune di Noceto (PR) di potenza di picco pari a 5.756,1 KWp e di titolarità dalla NB4 S.r.l. assistita dall’Avv. Giovanni Battista De Luca, Partner dello studio legale ADVANT Nctm (dipartimento di <i>Energy &amp; Infrastructures</i>).</p><p>I ricorsi presentati dai privati proprietari di immobili limitrofi alle aree interessate dal progetto si inseriscono nel contenzioso amministrativo generato dalla sindrome cd. <i>Nimby</i> (“<i>Not In My Back Yard”</i>) per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, spesso osteggiata dai proprietari di immobili situati nelle zone vicine alle aree di progetto attraverso la presentazione di ricorsi con cui, genericamente, si lamenta la violazione degli strumenti urbanistici vigenti e si dichiara di agire a tutela dell’asserito interesse paesaggistico asseritamente leso.</p><p>Nella prospettazione dei ricorrenti, il PAUR sarebbe stato illegittimo poiché:</p><ul><li>derivante da una variazione degli strumenti urbanistici operata al solo scopo di permettere la realizzazione di un impianto fotovoltaico su una porzione di area originariamente a destinazione residenziale (e pertanto incompatibile con la costruzione dell’opera stessa), poi mutata in “<i>ambiti agricoli di rilievo paesaggistico</i>”;</li><li>la valutazione dell’idoneità delle aree di progetto sarebbe dipesa dalla natura di “<i>area di cava dismessa</i>” delle stesse, afferendo tale qualifica solo ad una porzione dell’area di progetto, classificata come agricola.</li></ul><p>I giudici amministrativi hanno invece confermato la legittimità dell’operato dell’Amministrazione regionale, in quanto, all’esito della variazione urbanistica prodotta dal PAUR, tutte le aree interessate dall’impianto e dalle opere connesse risultavano ricadere in “<i>ambiti agricoli di rilievo paesaggistico</i>” e, dunque, in aree idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici ai sensi dell’Allegato 1 (lettera B, punto 7) della Deliberazione di Assemblea Legislativa (“<strong>D.A.L</strong>”) della Regione Emilia-Romagna n. 28/2010.</p><p>Infatti, il TAR ha avuto occasione di ribadire che l’autorizzazione unica rilasciata <i>ex</i> art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 configura, anche ai sensi delle linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010, <i>“ove occorre, variante allo strumento urbanistico</i>” (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 7 febbraio 2024, n. 471).</p><p>Tale effetto automatico di variante agli strumenti di pianificazione urbanistica, derivante dall’autorizzazione unica e riconosciuto dalla stessa legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 4/2018 (art. 21, commi 1 e 3), è funzionale alla realizzazione in tempi celeri, nell’ottica di una maggiore semplificazione e dell’accelerazione procedimentale, di opere di pubblica utilità quali gli impianti fotovoltaici.</p><p>Riguardo la natura di “<i>cava dismessa</i>” di parte delle aree di progetto, il TAR ha respinto le argomentazioni dei ricorrenti, chiarendo che tale qualificazione fosse solo un elemento valutativo <i>ad abundantiam</i>, richiamato nello Studio di Impatto Ambientale (“<strong>S.I.A.</strong>”) ed in sede di conferenza di servizi, ma non posto a fondamento della valutazione dell’idoneità dell’area interessata dall’intervento (basata sulla qualificazione complessiva della stessa in ambito agricolo di rilievo paesaggistico).</p><p>In definitiva, per la valutazione in tema di idoneità delle aree d’impianto e delle opere connesse ai fini autorizzativi, la destinazione urbanistica rilevante consiste in quella determinata all’esito del procedimento di autorizzazione unica, specialmente laddove il provvedimento autorizzatorio abbia eventualmente prodotto una variante agli strumenti urbanistici ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 27 Mar 2024 05:14:38 +0100</pubDate>
                        <title>Concordato preventivo – Classamento dei crediti bancari garantiti SACE/MCC</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/concordato-preventivo-classamento-dei-crediti-bancari-garantiti-sace-mcc</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Tribunale di Treviso ha ritenuto corretto il classamento del credito del fondo pubblico in privilegio con riserva, alla luce dell’orientamento di legittimità che ritiene sorto il credito privilegiato di SACE/MCC fin dall’origine della concessione della garanzia, ancorché condizionato al verificarsi dell’inadempimento del prenditore (Cass. 18148/2023).<em>Si tratta di una soluzione ragionevole e ispirata anche a ragioni pratiche, attraverso la creazione della c.d. “classe fantasma” del creditore privilegiato finanziatore pubblico garante, quale alternativa all’appostazione di un fondo rischi.</em><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/03/01.-Trib.-Treviso.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 27 Mar 2024 03:36:04 +0100</pubDate>
                        <title>Milano-Cortina, Abodi: «Lavori avanti a ritmi incalzanti»</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/milano-cortina-abodi-lavori-avanti-a-ritmi-incalzanti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>A un evento nel capoluogo lombardo parla anche il presidente del Coni Malagò: «Ci sono sempre dei piani B. Se non si realizzasse la pista da bob in tempo bisognerà andare in una di quelle già funzionanti».</i></p><p>"I lavori proseguono, le cose non si risolvono e stravolgono da una settimana all'altra.&nbsp;<strong>Si prosegue a ritmi incalzanti</strong>, perché i tempi non ci aiutano e vanno rispettati». Lo ha detto il ministro dello Sport e giovani,&nbsp;<strong>Andrea Abodi</strong>, intervenuto a margine della tavola rotonda "Impianti ed infrastrutture sportive: attori e processi - L'esperienza delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026" organizzata da Advant Nctm a Milano.</p><p>«Penso che l'eredità olimpica e paralimpica non dipenderà solo dalle opere che si chiuderanno prima - ha aggiunto -. Sono opere che comunque miglioreranno la qualità della vita dei cittadini, mentre quelle che saranno fatte dopo non intaccheranno sullo svolgimento delle Olimpiadi. Stiamo parlando di&nbsp;<strong>circa 3,5 miliardi di investimenti</strong>, che non sono il costo dei Giochi ma di opere pubbliche e mi riferisco a strade, autostrade e tratti ferroviari», ha concluso.</p><p>E se le cose andassero storte? A rispondere è stato il&nbsp;<strong>presidente del Coni Giovanni Malagò</strong>. «Ci sono sempre dei piani B, che sono pronti e predisposti, nella speranza che non si debba mai entrare in questo ordine di idee - ha detto -. Ma questo succede quasi sempre, in quasi tutte le manifestazioni sportive. Questo è un dato di fatto». Il pensiero va soprattutto all'impianto di Cortina. «Se non si riuscisse a realizzare&nbsp;<strong>la pista da bob </strong>in tempo? È molto semplice, bisognerà andare in una di quelle che sono funzionanti», ha concluso Malagò.</p><p><a href="https://www.rainews.it/tgr/lombardia/articoli/2024/03/milano-cortina-abodi-lavori-avanti-ritmi-incalzanti-olimpiadi-invernali-sport-d6b973bb-f9a6-40d4-8261-c0a20ed9e3a3.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Rai News</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 27 Mar 2024 03:32:00 +0100</pubDate>
                        <title>Milano, tavola rotonda su impianti sportivi e nuovo stadio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/milano-tavola-rotonda-su-impianti-sportivi-e-nuovo-stadio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tavola rotonda su Impianti e infrastrutture sportive a Milano, organizzata dallo studio legale Advant Nctm</strong>. Tra gli ospiti del dibattito Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, Giovanni Malago’, Presidente del CONI e della Fondazione Milano Cortina 2026, Massimo Ferrari, General Manager Corporate and Finance, Webuild, Alessandro Antonello, CEO Corporate, FC Internazionale Milano Advant Nctm. “ Oggi è stato un momento di riflessione su due temi che sono molto importanti per la città di Milano e in genere per l’Italia. Il primo è quello dello sviluppo delle infrastrutture. Noi abbiamo bisogno in Italia di avere infrastrutture sportive, rilevanti, moderne, che siano disponibili tutto l’anno e quindi non solo per le manifestazioni sportive, che siano accessibili a ogni categoria, soprattutto alle persone con disabilità”, ha spiegato<strong>&nbsp;l’avvocato Roberta Guaineri</strong>, tra gli organizzatori dell’evento. Altro tema affrontato nel corso della serata, quello dil nuovo stadio per le due squadre milanesi oppure la ristrutturazione di San Siro: “Abbiamo evidenziato come a volte le norme sono scritte bene, poi l’applicazione delle norme è molto più complessa. Ci sono tantissimi aspetti che sono qualificati come burocratici da parte delle persone. Molto spesso sono degli aspetti invece normativi molto complicati”, ha spiegato Guaineri: “È necessario mettere insieme tantissime facce, tantissime esigenze, che riguardano sia i tecnici sia anche i cittadini e quindi convincere i cittadini della bontà dei progetti aiuta poi a portare avanti dei progetti che siano ben realizzati”.&nbsp;<a href="https://www.lapresse.it/sport/2024/03/25/milano-tavola-rotonda-su-impianti-sportivi-e-nuovo-stadio/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da La Presse</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 27 Mar 2024 03:29:49 +0100</pubDate>
                        <title>Abodi: &quot;A oggi San Siro non potrebbe ospitare l&#039;Europeo 2032&quot;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/abodi-a-oggi-san-siro-non-potrebbe-ospitare-leuropeo-2032</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Il ministro dello Sport: "Dal punto di vista della rigenerazione delle infrastrutture bisogna ancora dare delle risposte entro il 2026".</i></p><p>Il futuro di San Siro resta caldo non solo a breve e medio termine, con il sindaco Sala che sta provando a trattenere Milan e Inter al Meazza, ma è caldissimo anche a lungo termine. E mentre Webuild prosegue a elaborare lo studio di fattibilità del progetto di restyling ("Con Inter e Milan ci sentiamo e le linee guida dei due club sull'eventuale riqualificazione dello stadio San Siro sono in arrivo, è questione di giorni", ha detto il d.g. di Massimo Ferrari), a prendere la parola sull'impianto milanese è Andrea Abodi.</p><p><strong>DECISIONI</strong> - "Per come è ora, San Siro non è in grado di ospitare gli Europei del 2032", ha detto il ministro dello Sport e dei Giovani partecipando alla tavola rotonda "Impianti ed infrastrutture sportive: attori e processi" organizzato da Advant Nctm a Milano. "Decisioni non sono ancora state assunte. Di sicuro la città di Milano, così come Roma e Torino, sono ragionevoli certezze ma dal punto di vista della rigenerazione delle infrastrutture bisogna ancora dare delle risposte entro il 2026".</p><p><a href="https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Milan/25-03-2024/abodi-a-oggi-san-siro-non-potrebbe-ospitare-l-europeo-2032.shtml?refresh_ce" target="_blank" rel="noreferrer">Tratto da La Gazzetta dello Sport</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 18 Mar 2024 02:32:35 +0100</pubDate>
                        <title>L&#039;UE, le tasse sui carburanti e il futuro del trasporto marittimo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lue-le-tasse-sui-carburanti-e-il-futuro-del-trasporto-marittimo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il semestre belga di Presidenza del Consiglio Ue ha riaperto il dibattito sulla revisione della Direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici ETD </strong>(Energy Taxation Directive), l’ultima proposta ancora in discussione tra quelle contenute nel pacchetto “Fit for 55”: ETS, FuelEu Maritime e AFIR hanno concluso infatti il loro percorso per il settore marittimo.</p><p>L’ETD costituisce la cornice europea della tassazione dei prodotti energetici usati come carburanti e combustibili, lasciando ai singoli Stati membri la libertà di fissare le proprie aliquote purché siano rispettati i valori minimi indicati nel testo. Nella Direttiva attualmente in vigore vi sono diverse esenzioni integrali dal campo di applicazione della norma, tra cui quella per i carburanti impiegati nel settore marino. <strong>La revisione proposta dalla Commissione prevede l’inclusione dei carburanti a uso marittimo tra i prodotti soggetti a tassazione.</strong> Trattandosi di materia fiscale, la revisione dell’ETD è soggetta alla procedura legislativa speciale di consultazione in cui gli Stati membri sono sostanzialmente responsabili, su proposta della Commissione, mentre il Parlamento Ue fornisce un’opinione non vincolante. Le discussioni più importanti si tengono quindi in Consiglio, dove in passato la proposta si è arenata più volte per l’impossibilità degli stati di concordare una formulazione soddisfacente. L’approvazione è possibile soltanto all’unanimità, anziché a maggioranza qualificata: una salvaguardia importante, da tenere in dovuta considerazione, riservata ai temi più sensibili.</p><p>Riguardo alla proposta formulata dalla Presidenza belga, che ha presentato un compromesso in discussione in questi giorni, occorre prendere posizione sia nel merito sia nel metodo. Essa pone infatti una serie di <strong>criticità rilevanti</strong>, pur prevedendo alcune deroghe per i carburanti impiegati nei collegamenti con e tra le isole di uno stesso paese e un ambito limitato alle tratte intra-europee. Anzitutto, non sono stati presi in dovuta considerazione gli effetti che la tassazione dei carburanti avrà sull’aumento dei costi operativi delle navi che operano i servizi di prossimità esclusi dalle deroghe proposte. Nella revisione dell’ETD, si pone peraltro un problema tipico della normativa climatica europea: <strong>la mancanza di una valutazione d’impatto complessiva degli effetti cumulativi provocati dai diversi provvedimenti</strong>. Dalle istituzioni Ue e nazionali non è mai stata realizzata un’analisi soddisfacente, scientifica e predittiva del combinato disposto dei regimi ETS, FuelEu Maritime, AFIR e ETD. Misure economicamente sostenibili, se singolarmente prese, che pongono tuttavia seri problemi al comparto nel loro insieme. Senza contare l’impatto drammatico sulle attività di fornitura dei carburanti marini.</p><p>Le valutazioni d’impatto proposte dalla Commissione Ue hanno sovente un carattere giustificativo del provvedimento stesso, anziché una funzione critica d’indagine e di correzione di eventuali effetti negativi. Un’osservazione, quest’ultima, che viene formulata sempre più spesso a Bruxelles: la Commissione assume a priori la bontà di un provvedimento e, in seguito, cerca di giustificarla con una valutazione d’impatto. <strong>Riguardo all’ETD, devono esserne valutati gli effetti in un’ottica d’insieme, considerando anche le conseguenze dell’impiego del CII IMO sull’operatività delle navi</strong>. In secondo luogo, va rilevata l’assenza di valutazione economica degli effetti della misura sulle finanze degli stati. Sia perché la revisione dell’ETD modifica il paradigma della tassazione dei prodotti energetici tout court, sia perché l’aumento dei costi del carburante può comportare l’insostenibilità economica di linee che hanno un interesse “generale” e sulle quali lo stato dovrà quindi intervenire economicamente per salvaguardare la fornitura di un servizio strategico. Potenzialmente devastante, inoltre, sarà l’effetto della revisione dell’ETD sulle attività dei depositi costieri e sull’intera filiera industriale che serve il settore marino. Con un serio rischio di fuga verso il bunkeraggio in paesi extra-Ue per molti servizi marittimi.</p><p><strong>Un ultimo problema riguarda l’assenza di riferimenti alle Autostrade del Mare. </strong>L’aumento dei costi dovuto a ETS e FuelEU Maritime rischia infatti di favorire lo spostamento dal trasporto marittimo a quello terrestre, essendo i servizi delle Autostrade del Mare in diretta concorrenza con quelli su strada. L’imposizione di accise sul carburante marino aumenterà ulteriormente il differenziale tra queste due modalità, a detrimento della sostenibilità economica delle Autostrade del mare su cui l’Europa e l’Italia stanno invece investendo da tempo.Le prossime settimane sono fondamentali. La discussione in Consiglio potrà subire un’accelerazione, giungendo all’approvazione del testo entro giugno, oppure fermarsi nuovamente per l’opposizione degli stati membri più colpiti dalle misure contenute nella revisione dell’ETD.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Infrastrutture Portuali</category>
                            
                                <category>Shipping and Logistics</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
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                        <pubDate>Wed, 13 Mar 2024 02:54:56 +0100</pubDate>
                        <title>Private Equity Focus</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/private-equity-focus</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il mercato del private equity riparte nel 2024 subito con numeri importanti: sono ben 34 i nuovi investimenti annunciati nel corso del mese di gennaio appena concluso. Lo scorso anno, nel medesimo periodo, l'Osservatorio PEM di LIUC — Università Cattaneo, attivo nell'ambito delle attività della LIUC Business School, aveva mappato 24 investimenti, mentre erano 32 nel gennaio 2022. Oltre al numero di operazioni, appare di buon auspicio la rinnovata presenza di deal di dimensioni significative, su tutti l'acquisizione di La Piadineria completata da CVC Capital Partners.«Difficile fare previsioni per il 2024 ma è ragionevole aspettarsi una significativa attività d'investimenti e disinvestimenti soprattutto nell'area mid-market che offre maggiori opportunità di consolidamento e incremento del valore nelle target e garantisce altresì diverse soluzioni di exit. Sempre più spesso assistiamo a operazioni laddove operatori di private equity di maggiori dimensioni (spesso di matrice internazionale) subentrano ai gestori italiani che hanno avviato una prima fase di sviluppo e crescita delle pmi italiane. In tal caso, obiettivo principale di sviluppo è l'internazionalizzazione delle eccellenze italiane», dichiara Emidio Cacciapuoti, socio dello studio ADVANT Nctm.A gennaio, le operazioni di buy out hanno rappresentato il 76% dei deal totali; gli add hanno rappresento il 39%. Il Nord Italia costituisce sempre il principale polo catalizzatore, con Lombardia e Veneto in primo piano, ma è da segnalare anche la buona performance della Toscana. Prodotti industriali, ICT e cleantech sono i settori maggiormente oggetto di operazioni, con i primi due comparti che costituiscono da soli oltre la metà dell'intera industry. Lattività di investimento degli operatori internazionali nelle imprese del nostro Paese ha rappresentato il 44% delle operazioni concluse, in leggero calo rispetto agli ultimi anni.&nbsp;<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/03/Mag.pdf" target="_blank" rel="noopener"><em>Tratto da Mag by Legalcommunity</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 13 Mar 2024 02:45:06 +0100</pubDate>
                        <title>Il private equity cresce del 33%</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-private-equity-cresce-del-33</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 2024 del private equity italiano è partito con il piede sull'acceleratore, e non solo per il numero complessivo delle operazioni, che fa marciare l'industria a ritmo di record storico. Tra gennaio e febbraio, infatti, il settore ha potuto festeggiare anche il ritorno dei grandi investimenti, che erano mancati per tutto il 2023. A mostrare queste evidenze è il Private Equity Monitor di Liuc-Business School, realizzato in collaborazione con Aifi e con il contributo di Advant Nctm, Deloitte, Equita, Esw Europe, Fondo Italiano d'Investimento sgr e Riello Investimenti sgr.<em>Articolo integrale sull'edizione odierna di Milano Finanza</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 08 Mar 2024 04:42:07 +0100</pubDate>
                        <title>China Data Protection Report 2024</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/china-data-protection-report-2024</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>This short guide will help you navigate through the data security management laws and regulations of the People’s Republic of China (“PRC”).</p><p><a href="http://example.comfileadmin/nctm/PDF/China_report.pdf"><strong><u>Click here for the entire document</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 06 Mar 2024 04:37:24 +0100</pubDate>
                        <title>BNP Paribas Cardif Vita nomina Antonia Di Bella Presidente del CdA</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/bnp-paribas-cardif-vita-nomina-antonia-di-bella-presidente-del-cda</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Di Bella (BNP Paribas Cardif Vita): "Affronterò questo impegno con passione e responsabilità, portando nuovi impulsi ed energie.</em>L’assemblea degli azionisti di&nbsp;<strong>BNP Paribas Cardif Vita</strong>, tra le prime dieci compagnie assicurative in Italia, ha nominato&nbsp;<strong>Antonia Di Bella</strong>, già presente nel CdA dall’aprile 2023, come Presidente del Consiglio di Amministrazione.&nbsp;<strong>Antonia Di Bella</strong>&nbsp;vanta un’esperienza trentennale nella consulenza e nel settore assicurativo. Nel corso della sua attività professionale si è occupata della revisione legale dei bilanci delle compagnie di assicurazione e riassicurazione, di consulenza in ambito di Corporate Governance, IFRS, Solvency II.La nuova Presidente ha ricoperto e ricopre importanti cariche sociali, come sindaco e amministratore indipendente in prestigiose società quotate e non, tra cui Assicurazioni Generali, Assimoco, Ariston Holding NV, Interpump Group, Italmobiliare, MAIRE Tecnimont. Attualmente è Of Counsel di ADVANT Nctm. All’inizio della carriera ha lavorato prima in&nbsp;<strong>KPMG</strong>&nbsp;e poi in&nbsp;<strong>Mazars</strong>, dove ha ricoperto il ruolo di leader della practice assicurativa per l’Italia.“<em>Sono onorata di assumere questa nuova posizione che mi consente di lavorare insieme al management italiano di BNP Paribas Cardif per promuovere un’assicurazione sempre più accessibile, sostenibile e responsabile</em>”, ha dichiarato&nbsp;<strong>Antonia Di Bella</strong>. “<em>Affronterò questo impegno con passione e responsabilità, portando nuovi impulsi ed energie, con l’obiettivo di servire al meglio i clienti e rafforzare ulteriormente il posizionamento della Compagnia in Italia</em>”.Oltre ad&nbsp;<strong>Antonia Di Bella</strong>, entrano nel Consiglio d’Amministrazione di BNP Paribas Cardif Vita&nbsp;<strong>Camillo Candia</strong>, top manager che vanta una lunga carriera nel settore assicurativo dove ha ricoperto ruoli di rilievo in importanti gruppi assicurativi, internazionali e non, e&nbsp;<strong>Jacques Faveyrol</strong>&nbsp;che, con oltre 30 anni di esperienza nel settore, porta un ampio bagaglio di competenze tecniche e manageriali maturate anche in&nbsp;<strong>BNP Paribas Cardif</strong>, in cui è entrato nel 2005.Le nuove nomine del CdA contribuiranno a rafforzare la governance della Compagnia, guidata dall’Amministratore Delegato&nbsp;<strong>Alessandro Deodato</strong>, e a consolidarne ulteriormente la posizione di leadership nel mercato Bancassurance in Italia.&nbsp;<strong>BNP Paribas Cardif Vita</strong>&nbsp;ringrazia il Presidente uscente&nbsp;<strong>Jean-Bertrand Laroche</strong>&nbsp;per il lavoro svolto e i risultati raggiunti negli anni della sua presidenza.&nbsp;<a href="https://www.affaritaliani.it/economia/notizie-aziende/bnp-paribas-cardif-vita-nomina-antonia-di-bella-presidente-del-cda-905033.html?refresh_ce" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Affari Italiani</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 05 Mar 2024 04:55:52 +0100</pubDate>
                        <title>Città Metropolitana di Milano: approvate le prime tre Strategie Tematico-Territoriali Metropolitane</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/citta-metropolitana-di-milano-approvate-le-prime-tre-strategie-tematico-territoriali-metropolitane</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso 28 febbraio il Consiglio Metropolitano di Milano ha approvato le prime tre Strategie Tematico-Territoriali Metropolitane (STTM), predisposte ai sensi dell’art. 7-bis delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Metropolitano (PTM).</p><p>Le STTM sono strumenti di approfondimento e di attuazione del PTM che prefigurano linee di gestione del territorio in settori specifici fortemente integrati, su temi di rilevanza sovracomunale e metropolitana prioritari secondo i principi e gli obiettivi generali del PTM. Tramite le STTM, la Città metropolitana di Milano persegue un’attività di pianificazione circolare e flessibile, basata su un processo partecipativo che coinvolge enti pubblici, esperti e operatori del settore.</p><p>Le prime tre STTM approvate, efficaci a valle della pubblicazione sull’Albo Pretorio <i>on-line</i> della Città metropolitana, sono:</p><ul><li><strong>STTM 1 per la sostenibilità, le emergenze ambientali e la rigenerazione territoriale;</strong></li><li><strong>STTM 2 per la coesione sociale, i servizi sovracomunali e metropolitani;</strong></li><li><strong>STTM 3 per l’innovazione degli spazi della produzione, dei servizi e della distribuzione.</strong></li></ul><p>In conformità alle previsioni del PTM, i comuni dovranno riprendere e sviluppare, adattandoli alla scala locale, i contenuti delle STTM nei rispettivi strumenti di pianificazione.</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/DCM_5-2024_merged.pdf" target="_blank" rel="noopener"><u>Clicca qui per leggere il documento</u></a></p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare </i><a href="mailto:rosemarie.serrato@advant-nctm.com"><i>Rosemarie Serrato</i></a><i> e </i><a href="mailto:sara.petricciuolo@advant-nctm.com"><i>Sara Petricciuolo</i></a><i>.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 04 Mar 2024 08:40:20 +0100</pubDate>
                        <title>Accordi di ristrutturazione 57 CCII – Vale l’accettazione tardiva degli Enti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/accordi-di-ristrutturazione-57-ccii-vale-laccettazione-tardiva-degli-enti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’espresso consenso (o dissenso), trasmesso dagli Enti titolari di crediti fiscali e contributivi destinatari di proposta di trattamento, prima del decorso del termine di 90 giorni indicato dall’art. 63, comma 2, CCII rende superfluo attendere il tempo eventualmente residuo per adottare i conseguenti provvedimenti di non applicazione (o applicazione) del <em>cram-down</em>.<em>La pronuncia si iscrive in un orientamento di merito finalizzato alla speditezza del processo.</em><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/03/13.-Trib.-Reggio-Calabria-9.06.2023.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 01 Mar 2024 03:13:45 +0100</pubDate>
                        <title>Imprese cinesi a caccia di liquidità: capitale sociale da versare in cinque anni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/imprese-cinesi-a-caccia-di-liquidita-capitale-sociale-da-versare-in-cinque-anni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il mattone cinese si sgretola, trascinando con sè tutta l'impalcatura che regge un terzo del Pil, spingendo il Paese nella crisi del credito più grave degli ultimi anni. I mutui sono al livello più basso dal 2008, un sondaggio della Camera di commercio americana in Cina rivela che le aziende straniere rallentano i piani di espansione[...][...]&nbsp;«Il legislatore ha approvato radicali modifiche al diritto societario del Paese che ridurranno significativamente i tempi che gli investitori devono pagare per i contributi di capitale registrati, aumentando al contempo la responsabilità del management aziendale per impegni non pagati e pratiche dannose da parte degli azionisti», commenta Enrico Toti, sinologo e avvocato dello studio Nctm che ha analizzato a fondo il testo normativo.[...]&nbsp;<em>L'articolo completo sull'edizione odierna (1 marzo 2024) de Il Sole 24 Ore</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 29 Feb 2024 02:36:09 +0100</pubDate>
                        <title>Eba: linee guida Esg per tutte le banche</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/eba-linee-guida-esg-per-tutte-le-banche</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Consultazione fino al 18 aprile, entreranno in vigore entro metà 2025</em>Le linee guida sulla gestione dei rischi ESG, tradotte in un paper dell'Eba pubblicato lo scorso 18 gennaio, resteranno in consultazione pubblica fino al 18 aprile: entro fine anno dovrebbero essere codificate per diventare obbligatorie nel corso del primo semestre dell'anno prossimo[...][...]«Alle banche viene richiesto espressamente di mitigare i propri rischi considerando gli obiettivi climatici e regolamentari che si è imposta l'Unione europea e di valutare l'impatto dell'esposizione a soggetti cosiddetti "brown", che non hanno intrapreso un percorso credibile di transizione in linea con questa policy», spiega Riccardo Sallustio, partner di Advant Nctm, docente di green &amp; sustainable finance alla Luiss e esperto della Commissione europea sui green loan standard in Cina.[...]&nbsp;<em>L'articolo completo sull'edizione odierna (29 febbraio 2024) de Il Sole 24 Ore.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 28 Feb 2024 09:10:39 +0100</pubDate>
                        <title>La Garanzia Archimede: considerazioni alla luce delle altre garanzie SACE</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-garanzia-archimede-considerazioni-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Tratto da Diritto Bancario</strong></a></em>&nbsp;<em>Il&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2024/02/2024-De-Nardis-Buono-Brollo-Garanzia-Archimede.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">presente contributo</a>&nbsp;analizza l’operatività della c.d.&nbsp;<strong>Garanzia Archimede</strong>, il nuovo strumento di&nbsp;<strong>garanzia SACE</strong>&nbsp;introdotto dalla&nbsp;<strong>Legge di Bilancio 2024</strong>.</em>&nbsp;Come noto, il periodo emergenziale legato alla pandemia da COVID-19 e alla crisi energetica conseguente al conflitto russo-ucraino ha registrato un significativo ampliamento dell’operatività di SACE S.p.A. (“<strong>SACE</strong>”) a sostegno delle imprese.In tale contesto si colloca l’impiego di garanzie, quali la cd. “Garanzia Italia” e la successiva “Garanzia SupportItalia”<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn1" target="_blank" name="_ftnref1" rel="noreferrer">[1]</a>, nell’interesse di società (sia PMI che non) per una pluralità di finalità anche fra loro molto differenti&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn2" target="_blank" name="_ftnref2" rel="noreferrer">[2]</a>&nbsp;e secondo condizioni economiche pre-determinate. Il progressivo ritorno alla normalità fa registrare il superamento di tale impianto, attraverso l’adozione di nuove forme di garanzia, quali la recente “Garanzia Archimede” e la già operativa “Garanzia Futuro”, entrambe caratterizzate da finalità e destinatari specifici, nonché dal ricorso a condizioni economiche di mercato.A quanto sopra si deve aggiungere poi la garanzia SACE “Green”, recentemente rifinanziata nell’ambito della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (la “<strong>Legge di Bilancio 2024</strong>”).</p><div data-anchor-id="1"></div><p></p><h2><strong>1. La Garanzia “Archimede”</strong></h2>L’articolo 1, comma 259, della Legge di Bilancio 2024 prevede che “<em>al fine di sostenere investimenti infrastrutturali e produttivi realizzati in Italia, anche in ambiti caratterizzati da condizioni di parziale fallimento di mercato e di livelli subottimali di investimento, connessi all’elevata rischiosità anche associata a esposizioni di medio e lungo periodo, all’uso di tecnologie innovative o alla limitata offerta di prodotti finanziari, SACE è abilitata a rilasciare,&nbsp;<u>fino al 31 dicembre 2029</u>,&nbsp;<u>garanzie connesse a investimenti nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali e dell’industria e ai processi di transizione verso un’economia circolare, la mobilità sostenibile, l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la sostenibilità e la resilienza ambientale o climatica nonché l’innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese</u></em>” (la “<strong>Garanzia Archimede</strong>”).Una prima notazione che discende dalla lettura del dato normativo è che la Garanzia Archimede dovrebbe garantire finanziamenti connessi a “<em>capex</em>” e, in merito al settore di intervento, la stessa prevede un&nbsp;<em>focus</em>&nbsp;su investimenti sia infrastrutturali che produttivi in Italia, ma con una specifica attenzione al tema della transizione “<em>green</em>”, in ciò sovrapponendosi in parte con la garanzia SACE “Green” (su cui si dirà meglio nel prosieguo).Maggiori dettagli sullo scopo si avranno con l’implementazione della disciplina di attuazione da parte di SACE, cui spetta, in virtù dell’articolo 1, comma 265, della Legge di Bilancio 2024, il compito di stabilire “<em>le modalità operative ai fini dell’assunzione e della gestione delle garanzie, della loro escussione e del recupero dei crediti, nonché la documentazione necessaria ai fini del rilascio delle garanzie, inclusi i rimedi contrattuali previsti in relazione all’inadempimento da parte del soggetto garantito agli impegni previsti”</em>.<h3><strong>1.1 I soggetti a favore dei quali la Garanzia Archimede può essere emessa</strong></h3>Ai sensi dell’articolo 1, comma 260, lett. (a) e (c), la Garanzia Archimede può essere rilasciata in favore di:<ul> <li>soggetti identificati come&nbsp;<em><u>partner</u></em><u>&nbsp;esecutivi</u>&nbsp;nell’ambito del programma InvestEU di cui al regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn3" target="_blank" name="_ftnref3" rel="noreferrer">[3]</a>;</li> <li>banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri&nbsp;<u>soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia</u><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn4" target="_blank" name="_ftnref4" rel="noreferrer">[4]</a>;</li> <li><u>imprese di assicurazione</u>&nbsp;nazionali e internazionali, autorizzate all’esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma; nonché</li> <li><u>sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari</u>, partecipativi e non, convertibili&nbsp;<u>anche di rango subordinato</u>.</li></ul><p>Da una prima disamina dell’elenco si evince come la platea dei soggetti “<em>eligible</em>” sia piuttosto ampia. In particolare, la garanzia potrebbe essere impiegata anche nell’ambito di emissioni di strumenti di debito, finanziari e/o partecipativi. In tal caso, come previsto dall’allegato tecnico alla Legge di Bilancio 2024, SACE non valuta il rispetto da parte dei soggetti garantiti di adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività (così derogando al criterio applicabile generalmente ai soggetti da (i) a (iii)). Questi sono peraltro strumenti che consentirebbero anche a soggetti non autorizzati all’esercizio del credito in Italia di poter beneficiare della Garanzia Archimede.</p><h3><strong>1.2 Le imprese destinatarie della Garanzia Archimede</strong></h3>La Garanzia Archimede può garantire, ai sensi dell’articolo 1, comma 260, lett. (b) della Legge di Bilancio 2024&nbsp;<u>finanziamenti, sotto qualsiasi forma, ivi inclusi portafogli di finanziamenti</u>, concessi alle<u>&nbsp;imprese con sede legale in Italia e</u>&nbsp;alle&nbsp;<u>imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia,&nbsp;<strong>diverse dalle piccole e medie imprese</strong></u>, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,&nbsp;<strong><u>e dalle imprese in difficoltà</u></strong>, come definite dalla comunicazione della Commissione 2014/C 249/01.Qui possiamo notare una prima sostanziale differenza rispetto ad altri strumenti impiegati da SACE, in quanto le PMI<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn5" target="_blank" name="_ftnref5" rel="noreferrer">[5]</a>&nbsp;sono state espressamente escluse.<h3><strong>1.3 Oggetto, durata, importo e regime commissionale della Garanzia Archimede</strong></h3>Inoltre, è importante rilevare il riferimento sia ai finanziamenti che ai portafogli di finanziamenti (per tali intendendosi un insieme di finanziamenti concessi dal medesimo soggetto garantito), il che lascia intendere la possibilità di impiegare la Garanzia Archimede anche nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione in cui la SPV funge da erogatore di una pluralità di finanziamenti, raccogliendo la provvista con l’emissione di titoli ABS. Possono altresì essere garantiti i finanziamenti concessi ad un soggetto abilitato all’esercizio del credito in Italia per effettuare finanziamenti alle imprese beneficiarie (ad esempio è il caso di un finanziamento erogato da una SPV di cartolarizzazione che a sua volta riceve la provvista da un altro finanziamento).La Garanzia Archimede può essere concessa per una&nbsp;<u>durata massima di&nbsp;<strong>venticinque anni</strong></u>&nbsp;e per una&nbsp;<strong><u>percentuale massima di copertura non eccedente le seguenti soglie</u></strong><u>:</u><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/02/Screenshot-2024-02-28-alle-16.05.40.png" target="_blank"><img class="size-full wp-image-32516 aligncenter" src="/fileadmin/nctm/2024/02/Screenshot-2024-02-28-alle-16.05.40.png" alt></a>In aggiunta, come illustrato nell’allegato tecnico alla Legge di Bilancio 2024,&nbsp;<u>la percentuale di copertura delle garanzie su prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari concesse in favore di soggetti garantiti può essere innalzata fino al 100 per cento</u>, fermi restando i limiti previsti nel documento di gestione dei rischi che SACE ha l’obbligo di inviare trimestralmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro.Si precisa che gli impegni derivanti dalla concessione della Garanzia Archimede (che<u>&nbsp;viene rilasciata a condizioni di mercato</u>), sono assunti da SACE nella misura del 20 per cento e dallo Stato nella misura dell’80 per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, senza alcun vincolo di solidarietà tra i due soggetti<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn7" target="_blank" name="_ftnref7" rel="noreferrer">[7]</a>. Non è in ogni caso ammesso il ricorso diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello Stato.SACE determina i premi a titolo di remunerazione delle garanzie in linea con le caratteristiche e il profilo di rischio delle operazioni sottostanti, tenendo conto della loro natura e degli obiettivi dalle stesse conseguiti in conformità a quanto previsto dalle finalità degli investimenti da garantire. I premi sono riscossi da SACE e versati al Ministro dell’economia e delle finanze (il “<strong>MEF</strong>”), al netto delle commissioni trattenute da SACE. Quest’ultime sono comunque limitate alla copertura dei costi sostenuti in relazione all’attività di acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle garanzie. Fermo il criterio guida sopra enunciato, spetterà poi alla disciplina attuativa di SACE definire più in dettaglio il regime commissionale applicabile.<h3><strong>1.4 L’istruttoria di SACE e le soglie di materialità per l’intervento del MEF</strong></h3>Il rilascio della Garanzia Archimede avviene a valle dell’istruttoria di SACE<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn8" target="_blank" name="_ftnref8" rel="noreferrer">[8]</a>&nbsp;e, in particolare, dell’approvazione del relativo organo deliberativo. Per il rilascio della Garanzia Archimede:<ul> <li>il cui&nbsp;<u>importo massimo garantito in quota capitale ecceda 600 milioni di euro e superi il 25 per cento del fatturato dell’impresa beneficiaria, ovvero del consolidato del gruppo di riferimento<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn9" target="_blank" name="_ftnref9" rel="noreferrer">[9]</a></u>, ove esistente, considerati i dati risultanti dall’ultimo bilancio approvato;</li> <li>qualora&nbsp;<u>l’importo massimo garantito in quota capitale ecceda 1 miliardo di euro</u>,</li></ul><p>è altresì necessario il nulla osta del MEF.Nel caso di portafogli di finanziamenti, i parametri sopra indicati sono calcolati tenuto conto della percentuale garantita di ogni singolo finanziamento e i dati di fatturato di ciascuna impresa beneficiaria ovvero consolidato del gruppo di riferimento. Qualora l’<u>importo garantito sul singolo portafoglio di finanziamenti superi 3 miliardi di euro, si rende necessario il nulla osta del MEF</u>.</p><div data-anchor-id="2"></div><p></p><h2><strong>2. La Garanzia “Futuro”</strong></h2>La garanzia cd. “Futuro” è disciplinata da apposita convenzione pubblicata sul sito di SACE&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn10" target="_blank" name="_ftnref10" rel="noreferrer">[10]</a>&nbsp;(le “<strong>Condizioni Generali Futuro</strong>”) ed è volta a&nbsp;<u>sostenere l’innovazione tecnologica e il processo di digitalizzazione, per investire nelle infrastrutture e nella sostenibilità, nelle filiere strategiche e nelle aree economicamente svantaggiate ed altresì per sostenere lo sviluppo dell’imprenditoria femminile</u>&nbsp;(la “<strong>Garanzia Futuro</strong>”).<h3><strong>2.1 I soggetti a favore dei quali la Garanzia Futuro può essere emessa</strong></h3>La Garanzia Futuro può essere rilasciata in favore di:<ul> <li><u>banche nazionali</u>;</li> <li><u>banche estere</u>; e</li> <li><u>operatori finanziari italiani od esteri</u>,</li></ul><p><u>che rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività</u>.</p><h3><strong>2.2 Le imprese destinatarie della Garanzia Futuro</strong></h3>Ai sensi dell’art. 2.1 delle Condizioni Generali Garanzia Futuro, per avere accesso alla garanzia, le imprese devono:<ul> <li>essere costituite in forma di&nbsp;<u>società di capitali</u>,&nbsp;<u>anche in forma cooperativa</u>. Dalle FAQ pubblicate sul sito di SACE si evince, inoltre che, le società in questione devono essere operative da almeno tre anni e possono essere&nbsp;<u>sia PMI che non PMI</u>;</li> <li>avere la&nbsp;<u>sede legale ovvero una sede secondaria in Italia</u>;</li> <li>alla data della richiesta di finanziamento,&nbsp;<u>non risultare in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01</u>;</li> <li><u>alla data della richiesta di Garanzia Futuro</u>&nbsp;e sulla base delle risultanze delle verifiche condotte dal soggetto finanziatore secondo le proprie procedure interne di concessione del credito:<ul> <li><u>non essere, ovvero non essere state negli ultimi 5 anni, sottoposte a procedure concorsuali</u>;</li> <li><u>non essere sottoposte a procedure esecutive avviate dal soggetto finanziatore o a procedure esecutive immobiliari avviate da un soggetto terzo</u>&nbsp;(quale, a titolo esemplificativo, un fornitore dell’impresa beneficiaria o un terzo finanziatore)&nbsp;<u>che influiscano negativamente sulla valutazione del merito creditizio dell’impresa beneficiaria</u>;</li> <li>non avere segnalazioni negative in Centrale Rischi&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn11" target="_blank" name="_ftnref11" rel="noreferrer">[11]</a>; e</li> <li><u>non essere inadempienti a qualsiasi obbligo di rimborso nei confronti del soggetto finanziatore</u>, salvo che le imprese beneficiarie provvedano al rimborso delle eventuali somme non pagate entro la relativa data di erogazione; e</li></ul></li> <li>avere, alla data della richiesta di Garanzia Futuro, un&nbsp;<em><u>rating&nbsp;</u></em><u>creditizio compreso all’interno delle soglie indicate nell’Allegato 2 delle condizioni generali della Garanzia Futuro</u>&nbsp;(<em>Termini e Condizioni Particolari</em>)&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn12" target="_blank" name="_ftnref12" rel="noreferrer">[12]</a>.</li></ul><p></p><h3><strong>2.3 Oggetto, durata, importo e regime commissionale della Garanzia Futuro</strong></h3>L’Articolo 2.2 delle Condizioni Generali Garanzia Futuro prevede poi l’obbligo di accredito del finanziamento su un conto corrente intestato all’impresa beneficiaria ed aperto presso il soggetto finanziatore. Dalle FAQ risulta che questo non debba essere un conto dedicato.L’importo massimo in linea capitale del finanziamento (<u>che, come si evince dalla FAQ n. 44 della Garanzia Futuro, non potrà essere gestito in&nbsp;<em>pool</em></u>) e la durata del medesimo devono essere concordati tra le parti come previsto dall’Allegato 2 delle Condizioni Generali Garanzia Futuro (<em>Termini e Condizioni Particolari</em>). A tal riguardo, si segnala che secondo quanto indicato nelle FAQ della Garanzia Futuro è possibile supportare&nbsp;<strong><u>finanziamenti a medio/lungo termine per un</u></strong><u>&nbsp;<strong>importo da un minimo di euro 50.000,00 ad un massimo di euro 50.000.000,00 in linea capitale</strong>&nbsp;con durata compresa&nbsp;<strong>tra i 2 ed i 20 anni</strong></u>&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn13" target="_blank" name="_ftnref13" rel="noreferrer">[13]</a>.Lo scopo del finanziamento garantito da SACE deve essere indicato nell’”Autocertificazione di Rilievo Strategico” (certificazione in cui vengono descritte le operazioni oggetto di finanziamento) da allegare alla richiesta di finanziamento e deve ricadere in una delle seguenti opzioni: “<em>effettuazione dei&nbsp;<u>pagamenti relativi ai costi e alle spese</u></em><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn14" target="_blank" name="_ftnref14" rel="noreferrer">[14]</a><em>, inerenti all’attività produttiva caratteristica dell’impresa beneficiaria, da sostenere per:</em><ul> <li><em><u>immobilizzazioni materiali e/o immateriali all’estero o in Italia</u></em><em>;</em></li> <li><em><u>immobilizzazioni finanziarie all’estero</u></em><em>; ed</em></li> <li><em><u>esigenze di capitale circolante</u></em><em>.</em>”</li></ul><p>Nel caso in cui il finanziamento sia destinato a finanziare i costi e le spese per l’approntamento di una fornitura di beni e/o servizi, la stessa non deve ricadere nell’ambito di applicazione (a) della normativa concernente prodotti e/o tecnologie a duplice uso o materiale di armamento soggetti a licenza ai sensi della normativa di riferimento nazionale, dell’Unione Europea e degli Stati Uniti d’America (es. Reg. UE n. 821/2021, L. 185/1990, D.lgs. 221/2017, EAR, ITAR); e (b) delle disposizioni nazionali e dell’Unione europea in materia di controllo delle esportazioni/importazioni<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn15" target="_blank" name="_ftnref15" rel="noreferrer">[15]</a>.La Garanzia Futuro è una&nbsp;<u>garanzia a prima richiesta</u>&nbsp;assunta da SACE e dallo Stato italiano nei limiti di una quota rispettivamente pari al 10 e al 90 per cento del debito garantito,&nbsp;<u>esplicita, irrevocabile, avente ad oggetto il rischio di mancato rimborso del finanziamento, per capitale e interessi, per una quota pari al&nbsp;<strong>70% del debito garantito</strong></u>, senza alcun vincolo di solidarietà tra i due soggetti, ammessa a copertura ed indicata nel testo della garanzia rilasciata da SACE e fino ad un ammontare massimo pari all’importo indicato nel testo della garanzia rilasciata da SACE.Il soggetto finanziatore dovrà corrispondere a SACE, per la concessione della Garanzia Futuro, l’importo della commissione spettante alla stessa, sulla base di una delle due seguenti modalità:</p><ul> <li>in un’unica soluzione; in tal caso il finanziatore corrisponderà la sola “Remunerazione SACE&nbsp;<em>Upfront</em>”; ovvero</li> <li>in più soluzioni; in tal caso il finanziatore corrisponderà gli importi della “Remunerazione SACE&nbsp;<em>Running</em>”, anch’essa orientata alle condizioni di mercato, su base periodica.</li></ul><p>Le condizioni generali della Garanzia Futuro dispongono che “<em>fatta eccezione per la “Remunerazione SACE Upfront” e per la prima rata della “Remunerazione SACE Running”, che sono in ogni caso dovute al soggetto finanziatore, l’obbligo di quest’ultimo di riconoscere a SACE gli importi di cui all’Articolo 5 delle condizioni generali della Garanzia Futuro è subordinato all’effettivo pagamento del relativo ammontare da parte dell’impresa beneficiaria</em>”.Da tenere altresì presente che nessuna parte della remunerazione corrisposta a SACE è rimborsabile per alcun motivo.<u>Le commissioni dovute a SACE sono calcolate tenuto conto, tra le altre cose, del&nbsp;<em>rating&nbsp;</em>creditizio attribuito all’impresa beneficiaria</u>.</p><h3><strong>2.4 L’istruttoria di SACE</strong></h3>Il soggetto finanziatore, una volta ricevuta la richiesta di finanziamento da parte dell’impresa, effettuerà l’istruttoria creditizia. A seguito dell’approvazione dell’operazione di finanziamento da parte dell’organo deliberante, il soggetto finanziatore procederà all’invio della richiesta di Garanzia Futuro. SACE effettuerà quindi la dovuta istruttoria prodromica alla concessione della garanzia. In caso di esito positivo, verrà emessa la garanzia mediante il portale&nbsp;<em>online</em>&nbsp;ExportPlus, utilizzando il modello di garanzia di cui all’Allegato 6 (<em>Garanzia SACE</em>) delle Condizioni Generali Garanzia Futuro, comunicando altresì al soggetto finanziatore il CUI (codice unico identificativo) relativo a tale garanzia.<u>La prima od unica erogazione del finanziamento dovrà avvenire entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di SACE relativa al positivo esito dell’istruttoria e, quindi, all’emissione della garanzia</u>.<h3><strong>2.5 La Garanzia Futuro “<em>Light</em>”.</strong></h3>SACE ha altresì introdotto un ulteriore strumento di garanzia a beneficio delle imprese italiane, la cd.&nbsp;<u>Garanzia Futuro&nbsp;<em>Light</em></u>, le cui condizioni generali rispecchiano in modo quasi integrale le Condizioni Generali Garanzia Futuro. Alcune delle principali differenze che meritano di essere poste all’attenzione riguardano:<ul> <li>l’elenco dei criteri di&nbsp;<em>eligibility</em>&nbsp;delle imprese beneficiarie, che con riferimento alla Garanzia Futuro&nbsp;<em>Light</em>&nbsp;non tiene in considerazione il&nbsp;<em>rating</em>&nbsp;creditizio di quest’ultime al fine della concessione della garanzia; e</li> <li>le modalità di determinazione delle commissioni dovute a SACE (che in caso di Garanzia Futuro sono determinate, come indicato al paragrafo 2.3 di cui sopra, anche in base al&nbsp;<em>rating</em>&nbsp;creditizio attribuito all’impresa beneficiaria, mentre con riferimento alla Garanzia Futuro&nbsp;<em>Light</em>&nbsp;sono determinate a insindacabile giudizio di SACE sulla base di metodologie e valutazioni interne e indicate nel testo della garanzia rilasciata da SACE)&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn16" target="_blank" name="_ftnref16" rel="noreferrer">[16]</a>.</li></ul><div data-anchor-id="3"></div><p></p><h2><strong>3. La riconferma della Garanzia “<em>Green</em>”</strong></h2>La Legge di Bilancio 2024 (all’articolo 1, comma 269) ha previsto altresì la riconferma per l’anno 2024 della cd. Garanzia “<em>Green</em>” istituita dall’articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con modifiche dalla legge 11 settembre 2020, n. 20 (la “<strong>Garanzia SACE&nbsp;<em>Green</em></strong>”) (nel limite di impegno assumibile da SACE pari ad euro 3 miliardi)&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn17" target="_blank" name="_ftnref17" rel="noreferrer">[17]</a>.<h3><strong>3.1 I soggetti a favore dei quali la Garanzia SACE Green può essere emessa</strong></h3>Nel contesto dell’operatività cd. sotto-soglia da parte di SACE, la Garanzia SACE Green (che&nbsp;<u>viene rilasciata a condizioni di mercato</u>) può essere rilasciata in favore di:<ul> <li><u>banche nazionali</u>;</li> <li><u>banche estere</u>; e</li> <li><u>operatori finanziari italiani o esteri</u>,</li></ul><p><u>che rispettino adeguati princìpi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività</u>.</p><h3><strong>3.2 Le imprese destinatarie della Garanzia SACE&nbsp;<em>Green</em></strong></h3>Restando all’interno del contesto dell’operatività cd. sotto-soglia (ossia per finanziamenti inferiori a Euro 15.000.000,00) da parte di SACE, ai sensi delle condizioni generali pubblicate sul sito di SACE (le “<strong>Condizioni Generali SACE&nbsp;<em>Green</em></strong>”)&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn18" target="_blank" name="_ftnref18" rel="noreferrer">[18]</a>, per avere accesso alla suddetta garanzia le imprese beneficiarie, devono:<ul> <li>essere costituite in forma di&nbsp;<u>società di capitali</u>,&nbsp;<u>anche in forma cooperativa</u>;</li> <li>avere un&nbsp;<u>fatturato non superiore a Euro 500.000.000,00 (cinquecento milioni)</u>, come risultante dall’ultimo bilancio approvato precedentemente alla data della richiesta di garanzia SACE;</li> <li>avere la&nbsp;<u>sede legale ovvero una sede secondaria in Italia</u>;</li> <li>alla data della richiesta di finanziamento,&nbsp;<u>non risultare in difficoltà</u>&nbsp;ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;</li> <li><u>alla data della richiesta della Garanzia SACE Green</u>:<ul> <li><u>non essere, ovvero non essere state negli ultimi 5 (cinque) anni, sottoposte a procedure concorsuali</u>&nbsp;ovvero a&nbsp;<u>procedure esecutive</u>&nbsp;avviate dal&nbsp; finanziatore o, per quanto a sua conoscenza, da un soggetto terzo;</li> <li><u>non avere segnalazioni negative in Centrale Rischi</u><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn19" target="_blank" name="_ftnref19" rel="noreferrer">[19]</a>; e</li> <li><u>non essere inadempienti a qualsiasi obbligo di rimborso nei confronti del finanziatore</u>, salvo che l’impresa beneficiaria in questione provveda al rimborso delle eventuali somme non pagate entro la relativa data di erogazione del finanziamento garantito;</li></ul></li> <li>avere, alla data di richiesta della garanzia SACE, un&nbsp;<em><u>rating</u></em><u>&nbsp;creditizio compreso nelle soglie di cui all’Allegato 2 delle Condizioni Generali SACE&nbsp;<em>Green</em></u>&nbsp;(<em>Termini e Condizioni Particolari</em>).</li></ul><p></p><h3><strong>3.3 Oggetto, durata, importo e regime commissionale della Garanzia SACE&nbsp;<em>Green</em></strong></h3>L’Articolo 2.2 delle Condizioni Generali SACE&nbsp;<em>Green</em>, nell’ambito dell’operatività sotto-soglia di SACE, prevede poi l’obbligo di accredito del finanziamento su un conto corrente intestato all’impresa beneficiaria ed aperto presso il soggetto finanziatore. Dalle FAQ pubblicate sul sito di SACE risulta che questo non debba essere un conto dedicato (al pari di quanto previsto per la Garanzia Futuro).L’importo massimo in linea capitale del finanziamento (<u>che, come si evince dalla FAQ n. 42 della Garanzia SACE green, non può essere gestito in&nbsp;<em>pool</em></u>) e la durata del medesimo devono essere concordati tra le parti come previsto dall’Allegato 2 delle Condizioni Generali SACE Green (<em>Termini e Condizioni Particolari</em>). A tal riguardo, si segnala che secondo quanto indicato nelle FAQ della Garanzia SACE Green è possibile supportare&nbsp;<strong><u>finanziamenti a medio/lungo termine per un</u></strong><u>&nbsp;<strong>importo da un minimo di euro 50.000,00 ad un massimo di euro 15.000.000,00 in linea capitale</strong>&nbsp;con durata compresa&nbsp;<strong>tra i 2 ed i 20 anni</strong></u><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn20" target="_blank" name="_ftnref20" rel="noreferrer">[20]</a>.Lo scopo del finanziamento garantito dalla Garanzia SACE&nbsp;<em>Green</em>&nbsp;deve essere indicato nella richiesta di finanziamento, nella ’”Autocertificazione Obiettivi Ambientali” (certificazione in cui vengono descritte le operazioni oggetto di finanziamento) e nel contratto di finanziamento e deve ricadere in una delle seguenti opzioni:<ul> <li><u>finanziare i costi e le spese da sostenere per le attività che costituiscono i&nbsp;</u>“<u>Progetti”</u>&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn21" target="_blank" name="_ftnref21" rel="noreferrer">[21]</a>&nbsp;indicate nelle casistiche dell’’Elenco Obiettivi Ambientali<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn22" target="_blank" name="_ftnref22" rel="noreferrer">[22]</a>, quali progetti finalizzati ad&nbsp;<u>agevolare la transizione verso un’economia pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili e ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l’avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l’inquinamento e l’entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione, ivi inclusi i progetti dedicati alla mitigazione ed all’adattamento dei cambiamenti climatici nonché alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento e alla protezione delle acque, della biodiversità e degli ecosistemi (i “<strong>Progetti</strong>”)</u>; ovvero</li> <li><u>finanziare le spese sostenute (non antecedentemente al 1° gennaio 2020) per le attività che costituiscono i Progetti</u>&nbsp;indicate nelle casistiche dell’Elenco Obiettivi Ambientali, per il valore di ammortamento residuo di tali attività e nei limiti in cui sussistano o siano attesi costi e/o spese di gestione e/o manutenzione e/o di realizzazione delle stesse non ancora sostenuti alla data della richiesta di finanziamento.</li></ul><p>La Garanzia SACE Green è una&nbsp;<u>garanzia a prima richiesta</u>&nbsp;assunta da SACE,&nbsp;<u>esplicita, irrevocabile, avente ad oggetto il rischio di mancato rimborso del finanziamento, per capitale e interessi, per una quota pari all’<strong>80% del debito garantito</strong></u>, ammessa a copertura ed indicata nel testo della garanzia rilasciata da SACE e fino ad un ammontare massimo pari all’importo indicato nel testo della garanzia rilasciata da SACE.Il soggetto finanziatore dovrà corrispondere a SACE per la concessione della Garanzia SACE Green l’importo della commissione spettante alla stessa SACE, sulla base di una delle due seguenti modalità:</p><ul> <li>in un’unica soluzione; in tal caso il finanziatore corrisponderà la sola “Remunerazione SACE&nbsp;<em>Upfront</em>”; ovvero</li> <li>in più soluzioni; in tal caso il finanziatore corrisponderà gli importi della “Remunerazione SACE&nbsp;<em>Running</em>”, anch’essa orientata alle condizioni di mercato, su base periodica.</li></ul><p>Le modalità di pagamento delle commissioni da parte di ciascun soggetto finanziatore in favore di SACE sono le medesime previste per la Garanzia Futuro.Le condizioni generali della Garanzia SACE Green dispongono che “<em>fatta eccezione per la “Remunerazione SACE Upfront” e per la prima rata della “Remunerazione SACE Running”, che sono in ogni caso dovute al soggetto finanziatore, l’obbligo di quest’ultimo di riconoscere a SACE gli importi di cui all’Articolo 5 delle condizioni generali della Garanzia SACE Green è subordinato all’effettivo pagamento del relativo ammontare da parte dell’impresa beneficiaria</em>”.Da tenere altresì presente che nessuna parte della remunerazione corrisposta a SACE è rimborsabile per alcun motivo.<u>Le commissioni dovute a SACE sono calcolate tenuto conto, tra le altre cose, del&nbsp;<em>rating&nbsp;</em>creditizio attribuito all’impresa beneficiaria</u>.</p><h3><strong>3.4 L’istruttoria di SACE</strong></h3>Il soggetto finanziatore, una volta ricevuta la richiesta di finanziamento da parte dell’impresa (unitamente alla relativa “Autocertificazione Obiettivi Ambientali”), effettuerà l’istruttoria creditizia. A seguito dell’approvazione dell’operazione di finanziamento da parte dell’organo deliberante, il soggetto finanziatore procederà all’invio della richiesta di Garanzia SACE&nbsp;<em>Green</em>. SACE effettuerà quindi la dovuta istruttoria prodromica alla concessione della garanzia. In caso di esito positivo, verrà emessa la garanzia mediante il portale&nbsp;<em>online</em>&nbsp;ExportPlus, utilizzando il modello di garanzia di cui all’Allegato 6 (<em>Garanzia SACE</em>) delle Condizioni Generali SACE&nbsp;<em>Green</em>, comunicando altresì al soggetto finanziatore il CUI (codice unico identificativo) relativo a tale garanzia.<u>La prima od unica erogazione del finanziamento dovrà avvenire entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di SACE relativa al positivo esito dell’istruttoria e, quindi, all’emissione della garanzia</u>.<h3><strong>3.5 La Garanzia SACE&nbsp;<em>Green</em>&nbsp;“<em>Light</em>”</strong></h3>SACE ha altresì introdotto un ulteriore strumento di garanzia a beneficio delle imprese italiane, la cd.&nbsp;<u>Garanzia SACE&nbsp;<em>Green Light</em></u>, le cui condizioni generali rispecchiano in modo quasi integrale quelle regolanti la Garanzia SACE&nbsp;<em>Green</em>. Alcune delle principali differenze che meritano di essere poste all’attenzione riguardano:<ul> <li>l’elenco dei criteri di&nbsp;<em>eligibility</em>&nbsp;delle imprese beneficiarie, che con riferimento alla Garanzia SACE&nbsp;<em>Green Light</em>&nbsp;non tiene in considerazione il&nbsp;<em>rating</em>&nbsp;creditizio di quest’ultime (al pari della Garanzia Futuro&nbsp;<em>Light</em>) al fine della concessione della garanzia; e</li> <li>le modalità di determinazione delle commissioni dovute a SACE (che in caso di Garanzia SACE Green sono determinate, come indicato al paragrafo 3.3 di cui sopra, anche in base al&nbsp;<em>rating</em>&nbsp;creditizio ottenuto dall’impresa beneficiaria, mentre con riferimento alla Garanzia SACE&nbsp;<em>Green Light</em>&nbsp;sono determinate a insindacabile giudizio di SACE sulla base di metodologie e valutazioni interne e indicate nel testo della garanzia rilasciata da SACE (al pari della Garanzia Futuro&nbsp;<em>Light</em>)).</li></ul><p></p><h3><strong>3.6 La Garanzia SACE&nbsp;<em>Green</em>&nbsp;cd. sopra-soglia</strong></h3>Le Garanzie SACE&nbsp;<em>Green</em>&nbsp;possono essere concesse anche per importi superiori ad euro 15.000.000,00. In tal caso, non saranno applicabili le Condizioni Generali SACE&nbsp;<em>Green</em>&nbsp;(che, come abbiamo visto, si applicano a finanziamenti da un importo minimo di euro 50.000,00 ad un importo massimo di euro 15.000.00,00).Le condizioni di rilascio della Garanzia SACE Green cd. sopra-soglia sono definite in maniera specifica per le singole imprese e oggetto di specifiche convenzioni stipulate tra SACE e gli istituti finanziatori&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn23" target="_blank" name="_ftnref23" rel="noreferrer">[23]</a>.Inoltre, ai sensi dell’articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con modifiche dalla legge 11 settembre 2020, n. 20, il rilascio da parte di SACE di Garanzie Green per importi pari o superiori ad euro 200 milioni di euro è subordinato alla decisione&nbsp; assunta con decreto del MEF, sentiti il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sulla base dell’istruttoria trasmessa dalla stessa SACE.<div data-anchor-id="4"></div><p></p><h2><strong>4. Tabella riepilogativa: raffronto tra la Garanzia Archimede, la Garanzia Futuro e la Garanzia SACE Green</strong></h2><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/02/1.png" target="_blank"><img class="size-full wp-image-32520 aligncenter" src="/fileadmin/nctm/2024/02/1.png" alt></a> <a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/02/2.png" target="_blank"><img class="size-full wp-image-32524 aligncenter" src="/fileadmin/nctm/2024/02/2.png" alt></a> <a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/02/3.png" target="_blank"><img class="size-full wp-image-32528 aligncenter" src="/fileadmin/nctm/2024/02/3.png" alt></a> <a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/02/4.png" target="_blank"><img class="size-full wp-image-32532 aligncenter" src="/fileadmin/nctm/2024/02/4.png" alt></a>Come si evince dalla tabella sopra riportata, si possono notare alcune sostanziali differenze tra i diversi tipi di strumenti di garanzia.Al riguardo, preme evidenziare come&nbsp;<u>la disciplina normativa della Garanzia Archimede</u>, sia particolarmente&nbsp;<u>innovativa in alcuni aspetti qualificanti</u>:<ul> <li>accesso alla garanzia di&nbsp;<u>sole società non PMI</u>;</li> <li><u>soggetti garantiti non necessariamente rientranti tra quelli autorizzati all’esercizio del credito</u>, attraverso l’impiego di prestiti obbligazionari o altra tipologia di strumenti di debito;</li> <li><u>applicabilità a portafogli di finanziamenti</u>, tanto come garanzia a livello del soggetto che eroga il credito alle imprese beneficiarie che al livello del soggetto che finanzia il soggetto erogatore; e</li> <li><u>possibilità di estendere la copertura al 100% in presenza di prestiti obbligazionari o altra tipologia di strumenti di debito</u>.</li></ul><p>&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref1" target="_blank" name="_ftn1" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref1</a>[1] Lo strumento “Garanzia Italia” è stato introdotto dall’articolo 1 del Decreto Legge n. 23/2020, poi convertito nella Legge n. 40/2020. L’operatività di tale garanzia è stata prorogata più volte e da ultimo fino al 30 giugno 2022. Succesivamente, l’art. 15 del Decreto Legge n. 50 del 2022 convertito nella Legge n. 91 del 2022 ha autorizzato SACE all’emissione della “Garanzia SupportItalia” fino al 31 dicembre 2023&nbsp; (termine prorogato dal D.L. n. 176/2022).<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref2" target="_blank" name="_ftn2" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref2</a>[2] Tra cui, a titolo esemplificativo, investimenti, costi del personale, costi dei canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda e/o capitale circolante.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref3" target="_blank" name="_ftn3" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref3</a>[3] Tra le altre, Cassa depositi e prestiti S.p.A., CDP Equity S.p.A., il Fondo Europeo per gli Investimenti, la Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa e la Banca Europea per gli Investimenti sono state ritenute idonee alla gestione dei programmi europei la cui implementazione viene delegata dalla Commissione ai partner esecutivi.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref4" target="_blank" name="_ftn4" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref4</a>[4] Tra i soggetti bancari, si possono menzionare le banche autorizzate in Italia, le banche UE che operano in regime di stabilimento o libera prestazione di servizi e le banche extra-UE autorizzate ad operare in Italia. I soggetti abilitati al credito in Italia, diversi dalle banche e dagli altri soggetti indicati nell’elenco, compendono,&nbsp;<em>inter alia</em>, intermediari finanziari ex art. 106 del D.Lgs. no. 385 del 1° settembre 1993, società finanziarie UE ammesse al mutuo riconoscimento, FIA Italiani e UE di natura chiusa (quest’ultimi subordinatamente ad un processo di notifica al regolatore italiano) e veicoli di cartolarizzazione.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref5" target="_blank" name="_ftn5" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref5</a>[5] Si ricorda che ai fini della qualificazione di un’impresa come PMI e, dunque, per la determinazione della dimensione aziendale, le imprese vengono classificate quali “autonome”, “collegate” o “associate”. Pertanto l’inserimento dell’impresa nell’ambito di un gruppo potrebbe consentire si superare il limite dimensionale previsto per poter beneficiare della Garanzia Archimede. La singola impresa o il gruppo di imprese per essere qualificate come PMI devono rispettare almeno due dei tre criteri dimensionali previsti dalla direttiva 2013/34/UE ed inerenti (i) il valore dello stato patrimoniale, (ii) i ricavi netti delle vendite e delle prestazionie (iii) il numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio. A tal riguardo, le suddette soglie sono state da ultimo modificate dalla direttiva delegata della Commissione Europea 2023/2775 UE che ha inteso adeguare le soglie di cui all’articolo 3 della direttiva 2013/34/UE per tenere conto dell’inflazione.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref6" target="_blank" name="_ftn6" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref6</a>[6] Lo spessore delle&nbsp;<em>tranche</em>&nbsp;“<em>junior</em>” e “<em>mezzanine</em>” non può in ogni caso superare il 15% dell’importo nominale complessivo del portafoglio di finanziamenti e la percentuale massima di copertura è al 50%.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref7" target="_blank" name="_ftn7" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref7</a>[7] Gli impegni sono assunti da SACE nel rispetto del piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio approvati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (“<strong>CIPESS</strong>”).<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref8" target="_blank" name="_ftn8" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref8</a>[8] L’istruttoria deve essere svolta in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo e, tra le altre cose, avuto riguardo al fatto che la Garanzia Archimede possa determinare elementi di addizionalità. Si ricorda che per addizionalità, come definita all’articolo 5, paragrafo 1 del citato Regolamento (UE) 2015/10171, si intende il sostegno fornito dal FEIS (Fondo europeo per gli investimenti strategici) a operazioni che fanno fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali e che la BEI, il FEI o gli strumenti finanziari esistenti dell’Unione non avrebbero potuto effettuare, o non avrebbero potuto effettuare in egual misura, nel periodo durante il quale è possibile utilizzare la garanzia dell’Unione, senza il sostegno del FEIS.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref9" target="_blank" name="_ftn9" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref9</a>[9] Si prega di considerare che la Legge di Bilancio 2024 non fornisce informazioni sul fatto che il consolidato del gruppo a cui appartiene l’impresa beneficiaria (con riferimento alle soglie di materialità del MEF) debba essere solo a livello italiano o ricomprendere eventuali società estere. A tal riguardo, sarà necessario attendere l’adozione delle regole disciplinanti la concessione della Garanzia Archimede da parte di SACE<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref10" target="_blank" name="_ftn10" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref10</a>[10] Il testo della convenzione, così come le FAQ, sono reperibili al seguente link:&nbsp;<a href="https://www.sace.it/soluzioni/dettaglio-categoria/dettaglio-prodotto/garanzia-futuro" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.sace.it/soluzioni/dettaglio-categoria/dettaglio-prodotto/garanzia-futuro</a><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref11" target="_blank" name="_ftn11" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref11</a>[11] Si tratta di qualsiasi segnalazione da parte del finanziatore o di altri enti creditizi alla Centrale Rischi di Banca d’Italia in una delle seguenti Categorie di Censimento o Variabili di Classificazione (come previste dalla Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991): (a) (i) “sofferenze”; (ii) “crediti passati a perdita”; (iii) “inadempimenti persistenti” e (iv) rapporto tra «totale sconfinamenti per cassa» e «totale accordato operativo per cassa» superiore al venti per cento; ovvero (b) la segnalazione da parte del finanziatore alla Centrale Rischi di Banca d’Italia nella Variabile di Classificazione “inadempienze probabili”.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref12" target="_blank" name="_ftn12" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref12</a>[12] In aggiunta a quanto sopra, qualora il rimborso del finanziamento (oggetto della richiesta di garanzia) sia integralmente coperto da una garanzia rilasciata da una persona giuridica terza, ai fini del calcolo della remunerazione dovuta a SACE in relazione alla Garanzia Futuro si farà riferimento al&nbsp;<em>rating</em>&nbsp;creditizio attribuito dal soggetto finanziatore al garante, se migliore di quello dell’impresa beneficiaria a condizione che: (i) la garanzia rilasciata dal garante sia una garanzia autonoma, a prima richiesta e determini il trasferimento integrale del rischio dall’impresa beneficiaria al garante; (ii) il garante rispetti tutti i requisiti previsti per le imprese beneficiarie ai sensi dell’articolo 2.1 (<em>Tipologia di Imprese Beneficiarie e caratteristiche dei Finanziamenti</em>) delle Condizioni Generali Garanzia Futuro; e (iii) il garante non sia una persona fisica ovvero una società di persone.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref13" target="_blank" name="_ftn13" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref13</a>[13] Il finanziamento potrà avere un ammortamento cd. alla francese a rate costanti o, in alternativa, un ammortamento cd. alla italiana a quota capitale costante. Qualora il contratto di finanziamento preveda un ammortamento francese a rate costanti, sarà ammessa esclusivamente la possibilità di negoziare un tasso fisso e non variabile.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref14" target="_blank" name="_ftn14" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref14</a>[14] Nelle FAQ della Garanzia Futuro si evince che sono ammessi a copertura anche i finanziamenti destinati a supportare spese sostenute da non oltre i 18 mesi antecedenti alla data della richiesta di finanziamento, per il valore di ammortamento residuo e nei limiti in cui sussistano o siano attesi ulteriori costi e/o spese di gestione e/o manutenzione e/o di realizzazione non ancora sostenuti alla data della richiesta di finanziamento.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref15" target="_blank" name="_ftn15" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref15</a>[15] Ad esempio, sostanze chimiche pericolose, beni culturali, droghe e sostanze psicotrope, sostanze radioattive, rifiuti, prodotti contenenti pelliccia di cane e di gatto, flora e fauna selvatiche a rischio di estinzione, sostanze che riducono lo strato di ozono, prodotti ed apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra, alimenti e additivi alimentari e organismi geneticamente modificati.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref16" target="_blank" name="_ftn16" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref16</a>[16] Con riferimento a quest’ultimo aspetto, è opportuno evidenziare che ai sensi dell’articolo 5.5 (Remunerazione della Garanzia SACE) delle condizioni generali disciplinanti la Garanzia Futuro Light, eventuali importi indicati da SACE prima dell’emissione di ciascuna garanzia, anche per il tramite di applicativi informatici e/o piattaforme online, costituiscono stime della remunerazione potenzialmente applicabile e hanno natura meramente preliminare e informativa. Tali importi possono, pertanto, variare all’esito dell’istruttoria necessaria per la concessione della Garanzia Futuro Light e, inoltre: (i) sono forniti senza alcun pregiudizio alla possibilità che l’operazione venga respinta in caso di esito negativo delle verifiche condotte da SACE, e (ii) non costituiscono proposta contrattuale né offerta, e non hanno l’effetto di far sorgere in capo a SACE alcun obbligo ad emettere alcuna garanzia.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref17" target="_blank" name="_ftn17" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref17</a>[17] Le garanzia SACE “Green” sono emesse, tenuto conto degli indirizzi che il CIPESS può emanare entro il 28 febbraio di ogni anno e conformemente alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell’11 dicembre 2019, in materia di Green deal europeo<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref18" target="_blank" name="_ftn18" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref18</a>[18] Il testo delle Condizioni Generali SACE Green, così come quello delle FAQ, è disponibile al seguente link:&nbsp; <a href="https://www.sace.it/soluzioni/dettaglio-categoria/dettaglio-prodotto/garanzie-green" target="_blank" rel="noreferrer">www.sace.it/soluzioni/dettaglio-categoria/dettaglio-prodotto/garanzie-green</a><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref19" target="_blank" name="_ftn19" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref19</a>[19] Si prega di vedere il commento di cui alla nota n. 8.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref20" target="_blank" name="_ftn20" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref20</a>[20] Il finanziamento potrà avere un ammortamento cd. alla francese a rate costanti o, in alternativa, un ammortamento cd. alla italiana a quota capitale costante. Qualora il contratto di finanziamento preveda un ammortamento francese a rate costanti, sarà ammessa esclusivamente la possibilità di negoziare un tasso fisso e non variabile (al pari di quanto previsto per la Garanzia Futuro).<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref21" target="_blank" name="_ftn21" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref21</a>[21] Per “Progetti” si intendono le attività descritte nelle casistiche dell’Elenco Obiettivi Ambientali nell’ambito dei progetti elencati dall’articolo 64, comma 1, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref22" target="_blank" name="_ftn22" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref22</a>[22] L’elenco ha ad oggetto gli obiettivi ambientali ai quali sono tesi i Progetti che vengono perseguiti mediante la realizzazione dei medesimi Progetti. Tale elenco è aggiornato tempo per tempo (l’ultimo aggiornamento risale all’11 luglio 2023 e comprende, tra le altre cose, la mitigazione dei cambiamenti climatici, la protezione dell’acqua e delle risorse marine e la prevenzione e riduzione dell’inquinamento).<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref23" target="_blank" name="_ftn23" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref23</a>[23] Oltre alle convenzioni sottoscritte con ciascun istituto di credito, nella prassi SACE fornisce poi delle cheklist con l’indicazione dei presidi contrattuali da inserire in contratto.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref24" target="_blank" name="_ftn24" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref24</a>[24] Come indicato al paragrafo 2.5, l’elenco dei criteri di&nbsp;<em>eligibility</em>&nbsp;delle imprese beneficiarie, con riferimento alla Garanzia Futuro&nbsp;<em>Light</em>&nbsp;non tiene in considerazione il&nbsp;<em>rating</em>&nbsp;creditizio di quest’ultime al fine della concessione della garanzia.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 27 Feb 2024 04:40:59 +0100</pubDate>
                        <title>Buona partenza nel 2024 per gli investimenti del private equity</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/buona-partenza-nel-2024-per-gli-investimenti-del-private-equity</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Dopo un anno caratterizzato da luci e ombre, che da un lato ha visto il settore confermarsi su&nbsp;<strong>livelli di attività</strong>&nbsp;rilevanti ma dall’altro ha evidenziato un rallentamento rispetto al 2022, il mercato del&nbsp;<strong>private equity</strong>&nbsp;riparte nel 2024 subito con numeri importanti: sono ben 34 i nuovi investimenti annunciati nel corso del mese di gennaio appena concluso. Lo scorso anno, nel medesimo periodo, l’<strong>Osservatorio Pem® di Liuc</strong>&nbsp;–&nbsp;<strong>Università Cattaneo</strong>, attivo nell’ambito delle attività della&nbsp;<strong>Liuc Business School</strong>, aveva mappato 24 investimenti (32 a gennaio dell’anno precedente).Oltre al numero di operazioni, appare di buon auspicio per il prosieguo dell’anno anche la presenza di alcuni deals di dimensioni significative, su tutti l’acquisizione di&nbsp;<strong>La Piadineria</strong>&nbsp;completata da&nbsp;<strong>Cvc Capital Partners</strong>.“Difficile fare previsioni per il 2024 ma è ragionevole aspettarsi una significativa attività d’investimenti e&nbsp;<strong>disinvestimenti</strong>&nbsp;soprattutto nell’area&nbsp;<strong>mid-market</strong>&nbsp;che offre maggiori opportunità di consolidamento e incremento del valore nelle target e garantisce altresì diverse&nbsp;<strong>soluzioni di exit</strong>. Sempre più spesso assistiamo a operazioni laddove operatori di private equity di maggiori dimensioni (spesso di matrice internazionale) subentrano ai gestori italiani che hanno avviato una prima fase di sviluppo e crescita delle PMI italiane. In tal caso, obiettivo principale di sviluppo è l’internazionalizzazione delle eccellenze italiane”. Dichiara&nbsp;<strong>Emidio Cacciapuoti</strong>, socio dello studio<strong>&nbsp;Advant-Nctm</strong>.A gennaio, le operazioni di&nbsp;<strong>buy out</strong>&nbsp;hanno rappresentato il 76% dei deals totali; gli add on (operazioni di aggregazione aziendale) hanno rappresento il 38%, segnale che gli operatori si sono concentrati maggiormente sulla ricerca di nuove realtà per “<strong>arricchire</strong>” il proprio portafoglio, più che sul potenziamento e la crescita per linee esterne delle proprie portfolio companies, evidenza tipica dello scorso anno. Il&nbsp;<strong>Nord Italia</strong>&nbsp;costituisce sempre il principale polo catalizzatore, con Lombardia e Veneto sugli scudi, da segnalare la buona performance della Toscana; prodotti industriali, ICT e cleantech sono i settori maggiormente oggetto di operazioni, con i primi due comparti che costituiscono da soli oltre la metà dell’intera industry. L’attività di investimento degli operatori internazionali nelle imprese del nostro Paese ha rappresentato il 44% delle operazioni concluse, in leggero calo rispetto agli ultimi anni.A margine, per quanto concerne l’attività all’estero, si segnala che l’Osservatorio Pem® ha mappato una operazione di acquisizione diretta in Europa realizzata da player domestico, nel dettaglio in Olanda da Ambienta Sgr, nonché una operazione di add-on avente quale target company un’azienda straniera, in particolare l’acquisizione in Brasile di Alcolina condotta da&nbsp;<strong>Italmatch Chemicals</strong>&nbsp;sotto la regia di Bain Capital. In allegato, si riporta una tabella con i deals mappati dall’Osservatorio Pem® di Liuc Business School nel mese di gennaio, con alcune informazioni di dettaglio a supporto.&nbsp;<a href="https://www.economymagazine.it/buona-partenza-nel-2024-per-gli-investimenti-del-private-equity/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Economy Magazine</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <guid isPermaLink="false">news-4738</guid>
                        <pubDate>Mon, 26 Feb 2024 03:18:52 +0100</pubDate>
                        <title>Concordato semplificato: efficacia preclusiva della relazione negativa dell’esperto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/concordato-semplificato-efficacia-preclusiva-della-relazione-negativa-dellesperto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Corte ha confermato il rigetto dell’omologa del concordato semplificato, a causa della relazione finale negativa dell’Esperto, ritenendo che la relazione positiva sia requisito imprescindibile per l’omologazione del concordato semplificato e che non sia possibile una diversa valutazione da parte del Tribunale o in sede di impugnazione.<em>Una pronuncia restrittiva che, se da un lato valorizza il ruolo dell’esperto, dall’altro esclude la tutela del debitore rispetto a valutazioni non corrette e preclude l’accesso a un percorso liquidatorio più rapido ed equivalente nel risultato per i creditori.</em>&nbsp;<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/02/12.-C.App_.-Salerno-06.04.2023.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per leggere la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <guid isPermaLink="false">news-4739</guid>
                        <pubDate>Fri, 23 Feb 2024 10:36:01 +0100</pubDate>
                        <title>Jobs Act nuovamente al vaglio della Corte costituzionale: tutela reintegratoria in tutti i casi di nullità</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/jobs-act-nuovamente-al-vaglio-della-corte-costituzionale-tutela-reintegratoria-in-tutti-i-casi-di-nullita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Corte costituzionale, con sentenza n. 22/2024, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, limitatamente alla parola “<em>espressamente</em>”.Tale norma è stata ritenuta costituzionalmente illegittima nella parte in cui limitava la tutela reintegratoria ai soli licenziamenti intimati in violazione di norme in casi in cui la nullità era “espressamente previste dalla legge”.La Corte di cassazione, rimettendo la questione alla Consulta, sollevava la questione di costituzionalità in riferimento all’articolo 76 della Costituzione, per violazione del criterio di delega fissato dall’art. 1, comma 7, lettera c), della legge n. 183 del 2014 (c.d. <em>Jobs Act</em>) al fine di dirimere il dubbio circa il fatto se, in caso di licenziamento nullo, dichiarato tale sulla base di una nullità di ordine generale, la tutela dovesse essere solo quella indennitaria oppure la, più forte, tutela reintegratoria.La Corte costituzionale ha ritenuto fondata la censura, sottolineando che il riferimento ai “licenziamenti nulli” nel testo della legge delega non prevedeva alcuna distinzione tra nullità testuali e gli altri tipi di nullità ai fini della applicazione della tutela reintegratoria, prevedendo unicamente la possibilità di operare una distinzione per i licenziamenti disciplinari ingiustificati.Dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata, limitatamente alla parola “espressamente”, consegue che il regime sanzionatorio del licenziamento nullo è lo stesso sia che nella disposizione imperativa violata ricorra l’espressa sanzione della nullità sia che ciò non sia testualmente previsto, sempre che la nullità sia riconducibile a categorie di ordine generale.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:francesco.deplano@advant-nctm.com">Francesco Deplano</a> e <a href="mailto:susanna.pagannone@advant-nctm.com">Susanna Pagannone</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
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                        <guid isPermaLink="false">news-4740</guid>
                        <pubDate>Thu, 22 Feb 2024 03:28:55 +0100</pubDate>
                        <title>Nullo, in quanto discriminatorio, il licenziamento per inidoneità assoluta e permanente alle mansioni di un insegnante affetto da sclerosi multipla</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nullo-in-quanto-discriminatorio-il-licenziamento-per-inidoneita-assoluta-e-permanente-alle-mansioni-di-un-insegnante-affetto-da-sclerosi-multipla</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro (sentenza n. 4276/2023), ha dichiarato nullo in quanto discriminatorio il licenziamento intimato per asserita inidoneità assoluta e permanente alle mansioni di un insegnante affetto da sclerosi multipla, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di un periodo di prova e formazione finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato.In particolare, il Tribunale, anche in applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza europea, partendo dall’assunto per il quale un lavoratore disabile è maggiormente esposto al rischio di vedersi applicare la normativa in materia di comporto rispetto a un lavoratore non disabile, ha accolto le domande del lavoratore, rilevando una duplice forma discriminatoria: indiretta, per effetto della forzata applicazione della disciplina ordinaria del comporto ad un disabile in condizioni di gravità già certificata (il quale è stato indotto a richiedere l’aspettativa non retribuita nell’imminenza della scadenza del comporto, perdendo il sostegno economico), nonché diretta, poichè il licenziamento è stato intimato unicamente in ragione della patologia, senza adottare “accomodamenti ragionevoli” (misure o rimedi idonei ad eliminare od anche solo attenuare la situazione svantaggiosa per il soggetto disabile), basandosi su un accertamento non definitivo e precludendo al ricorrente lo svolgimento effettivo del periodo di prova e formazione per il quale era stato assunto.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:liz.sanchez@advant-nctm.com">Liz Sanchez</a> e <a href="mailto:elia.evangelista@advant-nctm.com">Elia Evangelista</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 19 Feb 2024 08:34:31 +0100</pubDate>
                        <title>Il recepimento della direttiva europea sui gestori e acquirenti di crediti (2021/2167)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-recepimento-della-direttiva-europea-sui-gestori-e-acquirenti-di-crediti-2021-2167</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Prime considerazioni sul regime autorizzatorio dei gestori di crediti e sulla disciplina degli acquirenti di crediti</strong></em><span style="text-decoration: underline;">Sommario</span>:</p><ol> <li>La genesi della Direttiva</li> <li>L'ambito di applicazione</li> <li>I gestori di crediti e l'autorizzazione a svolgere l'attività</li> <li>Gli acquirenti di crediti</li> <li>Lo schema di proposta di recepimento</li></ol><p>&nbsp;</p><ol> <li><strong>La genesi della Direttiva</strong></li></ol><p>La Direttiva UE/2021/2167 (la “<strong>Direttiva</strong>”) in materia di gestori ed acquirenti di crediti nota anche come <em>Secondary Market Directive</em>, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L’8 dicembre 2021, avrebbe dovuto essere recepita dal legislatore nazionale entro il 29 dicembre 2023.Nelle more dell’approvazione della legge di delegazione europea 2022-2023, e proprio in considerazione del fatto che il decorso del termine sopra indicato fissato dalla Direttiva richiede l’emanazione in tempi brevi del decreto legislativo di attuazione, il Dipartimento del Tesoro ha recentemente posto in consultazione uno schema di proposta di recepimento della Direttiva.Come noto, la Direttiva costituisce il punto di approdo di un percorso iniziato nel 2017 con la proposta della Commissione – accolta favorevolmente dal Parlamento Europeo e dal Consiglio – di integrare il processo per il completamento dell’Unione Bancaria con misure di riduzione dei crediti deteriorati, attuate mediante la condivisione e la riduzione del rischio<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, e con la elaborazione della c.d. “NPL Strategy”, poi rivista nel 2020 a seguito della crisi pandemica, che si poneva i seguenti obbiettivi:</p><p style="padding-left: 30px;">(i) lo sviluppo di un mercato secondario per i <em>distressed assets</em>, al fine di consentire alle banche di rimuovere gli <em>NPLs</em> dai loro bilanci e di garantire al contempo maggior protezione per i debitori;(ii) riformare la normativa europea in materia di insolvenza e protezione del debitore, con l’obiettivo di armonizzare i vari quadri normativi in materia di insolvenza nell’ambito dell’UE, mantenendo al contempo elevati <em>standard</em> di protezione per i consumatori;(iii) supportare la costituzione e la cooperazione di <em>asset management companies</em> (AMCs) a livello Europeo; e(iv) attuare misure precauzionali di sostegno pubblico (c.d. "<em>asset protection schemes</em>") al fine di garantire la continuità del supporto all’economia reale ai sensi della direttiva europea di risanamento e risoluzione delle crisi bancarie<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> e dei quadri normativi relativi agli aiuti di stato.</p>La Commissione ha quindi emanato nel 2018 un pacchetto normativo finalizzato ad affrontare la questione dei <em>Non Performing Loans</em> nell’ambito dell’Unione Europea e, nello specifico, a gestire lo <em>stock</em> di crediti deteriorati e prevenirne l’aumento<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.In tale contesto, sulla base della considerazione che “<em>la riduzione degli attuali stock di crediti deteriorati e la prevenzione di un eventuale eccessivo accumulo in futuro di crediti deteriorati sono obiettivi che presentano una chiara rilevanza a livello dell’Unione europea</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, la Direttiva si pone l’obiettivo – tra gli altri – di “<em>incoraggiare lo sviluppo di mercati secondari dei crediti deteriorati nell’Unione eliminando gli ostacoli, e stabilendo relative garanzie, al trasferimento dei crediti deteriorati da parte di enti creditizi ad acquirenti di crediti, garantendo al tempo stesso la tutela dei diritti dei debitori</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.&nbsp;<ol start="2"> <li><strong>Ambito di applicazione </strong></li></ol><p>Quanto all’ambito di applicazione, la Direttiva si applica:</p><p style="padding-left: 30px;">(i) ai gestori di crediti che agiscono per conto di un acquirente di crediti; e(ii) agli acquirenti di crediti che acquisiscono i diritti del creditore derivanti da crediti <em>non-performing</em> e/o dai relativi contratti da cui sorgono i crediti <em>non-performing</em>, originati da istituti di credito stabiliti dell'Unione Europea.</p>La Direttiva, tuttavia, non trova applicazione ove la gestione del credito <em>non-performing</em> bancario sia effettuata da un ente creditizio stabilito nell’Unione, da un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>, ovvero da altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito verso i consumatori.In forza della Direttiva viene quindi delineato un sistema “<em>differenziato</em>” per i crediti deteriorati di origine bancaria, disciplinati dalle norme di recepimento della medesima, rispetto a quello previsto per i crediti di natura diversa da quella deteriorata e/o di origine non bancaria, per i quali rimarrà in vigore l’attuale sistema normativo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.&nbsp;<ol start="3"> <li><strong>I gestori di crediti e l’autorizzazione a svolgere l’attività</strong></li></ol><p>L’articolo 3 della Direttiva definisce il gestore di crediti come una persona giuridica che, nel quadro della sua attività̀ d’impresa, gestisce e fa rispettare i diritti e gli obblighi legati ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso, per conto di un acquirente di crediti, e svolge una o più̀ delle attività̀ di gestione dei crediti. Per attività di gestione di crediti, si intende lo svolgimento di una o più̀ delle attività̀ seguenti: (i) riscuotere o recuperare dal debitore, conformemente al diritto nazionale, i pagamenti dovuti in relazione ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso; (ii) rinegoziare con il debitore, conformemente al diritto nazionale, i termini e le condizioni relativi ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso, in linea con le istruzioni impartite dall’acquirente di crediti, qualora il gestore di crediti non sia un “intermediario del credito” ai sensi dell’articolo 3 lettera f) della direttiva 2008/48/CE o dell’articolo 4 punto 5 della direttiva 2014/17/UE; (iii) gestire eventuali reclami relativi ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso; e (iv) informare il debitore di qualsiasi variazione dei tassi d’interesse, degli oneri o dei pagamenti dovuti legati ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso.Ai sensi della Direttiva, il quadro normativo applicabile ai gestori di crediti ricomprende in particolare, <em>inter alia</em>, l’obbligo di ottenere un’autorizzazione preventiva all’attività di gestione da parte dell’autorità nazionale competente. Nello specifico, la procedura delineata dalla Direttiva<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a> prevede che il gestore debba ottenere un’autorizzazione nello Stato membro d’origine prima di iniziare la propria attività. L’autorizzazione verrà rilasciata dalle autorità competenti, identificate all’interno delle disposizioni nazionali di recepimento della Direttiva, ove sussistano i requisiti per la concessione di cui all’articolo 5 della Direttiva, autorità alla cui vigilanza è previsto venga sottoposto il gestore autorizzato.&nbsp;</p><ol start="4"> <li><strong>Gli acquirenti di crediti</strong></li></ol><p>Il Titolo III (<em>Acquirenti di crediti</em>) della Direttiva liberalizza l’attività di cessione da parte degli enti creditizi agli “<em>acquirenti di crediti</em>”, per i quali quindi non è previsto alcun regime autorizzativo, prevedendo, a carico degli enti creditizi stessi, obblighi informativi a favore dell’acquirente in sede pre-negoziale e di <em>due diligence</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>. A carico degli acquirenti, oltre all’obbligo di nomina di un gestore di crediti, sono previsti obblighi a favore dell’autorità di vigilanza, per finalità statistiche e di monitoraggio<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>.&nbsp;</p><ol start="5"> <li><strong>Lo schema di proposta di recepimento (lo “Schema”)</strong></li></ol><p>La disciplina proposta nello Schema troverà applicazione attraverso l’introduzione all’interno del Titolo V del Testo Unico Bancario di un nuovo Capo II, dedicato all’attività di acquisto e gestione dei crediti in sofferenza. Tale nuovo Capo II includerà le norme relative alla nuova figura del “gestore di crediti in sofferenza”, che dovrà essere autorizzato all’esercizio di tale attività - e conseguentemente - vigilato da Banca d’Italia. Sono poi previsti altri interventi sul Titolo VI in materia di trasparenza e rapporti con i clienti, oltre che sulla disciplina sanzionatoria di cui al Titolo VIII.&nbsp;<em>5.1 &nbsp; L’ambito oggettivo e soggettivo</em>Coerentemente con l’impostazione della Direttiva, la nuova disciplina riguarda solo i crediti c.d. “finanziari”, cioè concessi da banche ed altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti (quali, ad esempio, intermediari finanziari di cui all’art 106 TUB, fondi di investimento, società veicolo di cartolarizzazione). Non riguarda, invece, i crediti di altra natura quali i crediti commerciali, quelli derivanti da contratti di fornitura od appalto, <em>utilities</em>, etc.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>, per i quali continuerà ad applicarsi la disciplina vigente.Lo Schema sembra poi sfruttare alcuni degli spazi di flessibilità riconosciuti dalla Direttiva agli Stati membri.Una prima scelta in tal senso, in applicazione di quanto previsto dall’art. 2, par. 3 dalla Direttiva, è quella di limitare l’ambito di applicabilità della nuova disciplina, all’interno dei crediti deteriorati, ai soli crediti classificati come in sofferenza secondo le disposizioni attuative della Banca d’Italia. Pertanto, fatte salve le eccezioni specificamente previste, la nuova disciplina si riferisce esclusivamente all’acquisto di crediti in sofferenza da parte di acquirenti di crediti in sofferenza in relazione alla gestione di crediti in sofferenza.Per converso la nuova disciplina non si applica alla gestione effettuata: (i) dai gestori degli organismi di investimento collettivo del risparmio in relazione ai fondi da essi gestiti; (ii) dalle banche (con riferimento ai crediti da esse sia concessi che acquistati); (iii) dagli intermediari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB (con riferimento ai crediti dagli stessi sia concessi che acquistati), purché svolta in Italia.Lo Schema, in applicazione dell’art. 2, par. 4 della Direttiva, prevede poi che le nuove disposizioni non si applichino alla gestione di crediti in sofferenza effettuata nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 130, quando l’acquirente dei crediti è una società veicolo per la cartolarizzazione di cui all’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2017/2402 (c.d. “<em>securitisation regulation”</em>)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.Ciò dovrebbe significare che per la gestione dei crediti qualificati come sofferenze e acquistati da veicoli di cartolarizzazione ex “<em>securitisation regulation</em>” resterebbe obbligatorio avvalersi, quale “<em>master servicer</em>”, di una banca o di un intermediario finanziario ex art. 106 TUB, mentre l’attività di “<em>special servicer</em>” potrebbe essere esercitata – in regime di esternalizzazione – secondo quanto avviene oggi, e quindi senza che lo “<em>special servicer</em>” debba ottenere un’autorizzazione ai sensi della nuova disciplina. Ciò è particolarmente rilevante per tutti gli “<em>special servicer” </em>dotati di sola autorizzazione <em>ex</em> articolo 115 TULPS, che potrebbero continuare a svolgere tale attività di gestione di crediti in base a detta autorizzazione.Per prevedere tale esclusione lo Schema fa riferimento, in senso ampio, (in questo senso riprendendo la Direttiva) alla gestione dei crediti effettuata nell’ambito di operazioni di cartolarizzazioni europee, ma il testo potrebbe meglio chiarire che l’esclusione si applica appunto tanto al “<em>master servicer</em>” che allo “<em>special servicer</em>”.Sul punto vale la pena riprendere un’osservazione già formulata dai primi commentatori della Direttiva.Molte operazioni di cartolarizzazione italiane relative a crediti in sofferenza non rientrano fra le cartolarizzazioni “<em>europee</em>” e sono assoggettate solo alla Legge n. 130/1999. Ciò significa che le cartolarizzazioni c.d. “<em>domestiche</em>” non rientrano nell’esclusione di cui alla Direttiva e allo Schema, e di conseguenza i veicoli di cartolarizzazione che acquistano crediti in sofferenza nell’ambito di tali cartolarizzazioni saranno soggetti alla nuova disciplina, e quindi dovranno affidare la gestione dei medesimi ad un gestore di crediti in sofferenza autorizzato, ad una banca o ad intermediario finanziario ex art. 106 TUB. Qui si pone a prima vista un problema di coordinamento con la legge 130/1999 (di cui nello Schema non sembra prevista la modifica), che all’articolo 2, comma 6 prevede ora che le attività di riscossione dei crediti ceduti vengano svolte da banche od intermediari finanziari ex art. 106, mentre tale attività dovrebbe appunto anche poter essere svolta dai gestori di crediti in sofferenza.Dall’altro lato nella gestione dei crediti in sofferenza delle cartolarizzazioni c.d. “domestiche” si pone il tema se gli “<em>special servicer</em>” dotati di sola autorizzazione <em>ex</em> articolo 115 TULPS, per poter svolgere attività di gestione, debbano comunque dotarsi anche della “nuova autorizzazione” ovvero possano solo operare quali fornitori di servizi di gestione dei crediti sulla base di un contratto di esternalizzazione di cui all’art. 12 della Direttiva<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.È poi previsto che con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possano essere individuati altri soggetti che, in considerazione dell’attività svolta, sono esclusi dall’ambito di applicazione della nuova disciplina. Probabilmente tale disposizione è destinata a dare attuazione al disposto dell’art. 2, par. 6 della Direttiva, che fa espresso riferimento all’attività di gestione dei crediti effettuata da notai, ufficiali giudiziari pubblici, o avvocati, quando tale attività di gestione è esercitata nel quadro delle rispettive professioni.&nbsp;<em>5.2&nbsp; &nbsp;L’acquisto di crediti in sofferenza a titolo oneroso</em><em>&nbsp;</em>Lo Schema chiarisce che l’acquisto a titolo oneroso di crediti in sofferenza non costituisce attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell’articolo 106 del TUB. Quindi, in conformità alla Direttiva, mentre l’attività di gestione è soggetta ad autorizzazione, l’acquisto è liberalizzato. La liberalizzazione è peraltro limitata al solo acquisto a titolo oneroso di crediti in sofferenza, mentre per l’acquisto a titolo professionale di crediti diversi dalle sofferenze, in attuazione di quanto previsto dal considerando 16 della Direttiva, rimane la riserva di legge.Qui va evidenziato che nella definizione dell’attività di gestione dei crediti in sofferenza, lo Schema prevede che l’attività di rinegoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali con il debitore sia consentita al gestore di credito “a condizione che non costituisca attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell’articolo 106” e che a tal fine non rilevano la mera “estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento”.&nbsp;<em>5.3</em>&nbsp;&nbsp; <em>L’obbligo per gli acquirenti di credito di nominare un gestore</em>Mentre l'art. 17, par. 1, lett. a) della Direttiva prevede l’obbligo di nominare, da parte dell’acquirente di crediti, un soggetto che svolga attività di gestione dei crediti solamente con riferimento all’acquisto di crediti in sofferenza vantati nei confronti dei consumatori, lo Schema – sfruttando la stessa flessibilità concessa in tal senso dall’art. 17, par. 1 stesso <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>–&nbsp; sembra prevedere che l’acquirente di crediti sia sempre tenuto a nominare un gestore di crediti (ovvero una banca od un intermediario finanziario ex art. 106 TUB), indipendentemente, dunque, dalla tipologia di soggetti verso i quali tali crediti in sofferenza sono vantati. Tale scelta pare obbedire ad esigenze di vigilanza (l’autorità potrebbe così sempre interfacciarsi con un soggetto regolamentato) ed alla volontà di assicurare maggiore tutela al debitore ceduto. Si tratta di un aspetto che potrebbe forse essere chiarito meglio nello Schema.Non è invece previsto venga esercitata l’opzione di cui all’art. 17, par. 4 della Direttiva, che consente agli Stati membri di autorizzare gli acquirenti di crediti a ricorrere anche a persone fisiche per la gestione di crediti.&nbsp;<em>5.4</em>&nbsp;&nbsp; <em>Il rilascio dell’autorizzazione</em>Accanto alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del TUB, l’attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza potrà essere svolta da coloro che hanno ottenuto l’autorizzazione prevista dalla nuova disciplina (l’”<strong>Autorizzazione</strong>”).Tale Autorizzazione dovrà essere richiesta alla Banca d’Italia e sarà dalla stessa concessa a condizione che sussistano i requisiti delineati, <em>inter alia</em>, nel nuovo articolo 114.6 del Capo II, Titolo V del TUB, nonché nelle future disposizioni attuative.L’art. 114.6 co. 1 del Capo II, Titolo V del TUB, riprendendo l’art. 5 della Direttiva, prevede che la Banca d’Italia conceda l’Autorizzazione qualora il richiedente, <em>inter alia</em>, abbia (i) adottato la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa; (ii) la sede legale e la direzione generale situate nel territorio della Repubblica; (iii) presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa, i dispositivi di governo societario, l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, le politiche e le procedure per assicurare il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di tutela dei debitori, incluse quelle per la gestione dei reclami.L’art. 114.6 rimette poi alle future disposizioni attuative di Banca d’Italia la disciplina relativa alla procedura di autorizzazione, alla valutazione delle condizioni di cui al co. 1 dell’art. 114.6, nonché a quella relativa alle ipotesi di revoca o decadenza dell’Autorizzazione.&nbsp;<em>5.5</em>&nbsp;&nbsp; <em>Il regime transitorio</em>Lo Schema è posto in pubblica consultazione fino al 29 febbraio 2024. Il relativo decreto legislativo, una volta approvato, entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.Lo Schema stesso, in conformità al termine di 6 (sei) mesi previsto dalla Direttiva per l’adeguamento al nuovo regime, prevede che i soggetti che svolgono attività di gestione di crediti in sofferenza, possano continuare a svolgere tale attività fino al 29 giugno 2024 sulla base della disciplina attualmente in vigore. Entro tale data essi devono ottenere l’autorizzazione, oppure cessare di svolgere l’attività.&nbsp;</p><ol start="6"> <li><strong> Conclusioni</strong></li></ol><p>In conclusione, l'analisi dello Schema evidenzia un notevole cambiamento nel panorama dell’acquisto e della gestione dei crediti in sofferenza. In conformità agli obiettivi della Direttiva e mirando dunque alla formazione di un mercato integrato dei servizi di recupero crediti a livello europeo, lo Schema, da un lato, rende più accessibile l'acquisizione di crediti in sofferenza, ma dall'altro impone un maggiore onere nell'esercizio delle attività di gestione dei medesimi. Tale attività è infatti subordinata all’ottenimento dell’Autorizzazione concessa da Banca d’Italia e subordinata alla sussistenza di requisiti in parte analoghi a quelli richiesti per l’iscrizione all’albo di cui all’art. 106 del TUB.Senz’altro, per comprendere a pieno l’impatto della nuova disciplina sul mercato domestico, sarà necessario attendere – non solamente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo di recepimento della Direttiva – ma anche l’emanazione dei futuri provvedimenti attuativi di Banca d’Italia, specie con riferimento alla valutazione delle condizioni per l’ottenimento dell’Autorizzazione.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:stefano.padovani@advant-nctm.com">Stefano Padovani</a> o <a href="mailto:andrea.bertoni@advant-nctm.com">Andrea Bertoni</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Comunicazione del 11 ottobre 2017, COM (2017) 592.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Direttiva 2014/59/EU.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Il pacchetto includeva una proposta di regolamento (proposta di modica al Regolamento (UE) n. 575/2013, Commissione Europea, 2018a) e una proposta di Direttiva (proposta di Direttiva sui servizi di credito, gli acquirenti di crediti e il recupero di garanzie reali, Commissione Europea 2018b).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Considerando (1) della Direttiva UE/2021/2167.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Considerando (9) della Direttiva UE/2021/2167.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> In particolare, ai GEFIA autorizzati o registrati conformemente alla direttiva 2011/61/UE, alle società̀ di gestione e alle società̀ di investimento autorizzate conformemente alla direttiva 2009/65/CE, a condizione che la società̀ di investimento non abbia designato una società̀ di gestione ai sensi di tale direttiva, per conto del fondo che gestisce.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Sul punto, i primi commentatori hanno già avuto modo di evidenziare come, alla luce anche del Considerando (17) della Direttiva, tale “<em>doppio regime</em>” permarrebbe solo nel caso in cui a livello nazionale non venga adottato un regime armonizzato per tutte le tipologie di crediti (cfr. P. Carrière, “<em>La Direttiva sui “gestori” e “acquirenti” di NPL: prospettive per il mercato italiano</em>”, in Diritto Bancario.it, Dicembre 2021).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Cfr. artt. 4, 5, 7, 8 21 Direttiva.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Articoli 15 (<em>Dritto alle informazioni relative ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso</em>) e 16 (<em>Norme tecniche di attuazione per i modelli di dati</em>) della Direttiva.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Articoli 17 (<em>Obblighi degli acquirenti di crediti</em>), 18 (<em>Ricorso a gestori di crediti o altri soggetti</em>), 19 (<em>Rappresentante di un acquirente di crediti in un paese terzo</em>) e 20 (<em>Trasferimento dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato, o del contratto di credito deteriorato stesso, da parte di un acquirente di crediti e comunicazione alle autorità competenti</em>) della Direttiva.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Cfr. Articolo 1 (<em>Oggetto</em>) della Direttiva.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Articolo 2 (<em>Ambito di applicazione</em>) della Direttiva, comma 4: “<em>La presente direttiva lascia impregiudicate le prescrizioni delle legislazioni nazionali degli Stati membri in materia di gestione dei diritti del creditore in forza di un contratto di credito o del contratto di credito stesso quando l’acquirente di crediti è una società veicolo per la cartolarizzazione quale definita all’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella misura in cui tali legislazioni nazionali: a) non influiscono sul livello di tutela garantita ai consumatori dalla presente direttiva; b) assicurano che le autorità competenti ricevano le informazioni necessarie dai gestori di crediti</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Lo Schema prevede che non costituisca attività di gestione di crediti in sofferenza l’attività esercitata, sulla base di un accordo di esternalizzazione di funzioni aziendali, da soggetti dotati di autorizzazione ex art. 115 TULP, tra l’altro, a favore di gestori di crediti in sofferenza.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> “Gli Stati membri ospitanti possono estendere il requisito di cui al primo comma ad altri contratti di credito”.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 19 Feb 2024 08:14:23 +0100</pubDate>
                        <title>Per Piazzetta Cuccia e per le Generali liste del cda in salita</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/per-piazzetta-cuccia-e-per-le-generali-liste-del-cda-in-salita</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>I paradossi delle nuove regole del Ddl Capitali: da un peso troppo forte delle minoranze, anche in termini di posti in consiglio, alla difficoltà di formare elenchi di candidati tanto lunghi. Con il rischio che presidente e ad vengano di fatto determinati dagli schieramenti avversi, con il voto nome per nome</em>Milano – Quale sarà l’impatto sul sistema finanziario delle nuove norme del Ddl Capitali in approvazione in Parlamento? La domanda riguarda soprattutto la partita sul controllo di Mediobanca e Generali, visto che le discontinuità più evidenti sono state introdotte sotto l’influenza dei partecipanti a tali partite.&nbsp;<strong>E toccano il meccanismo della lista del cda uscente per il rinnovo dei vertici e la possibilità di introdurre un voto maggiorato fino a 10 volte.</strong>«Risulterà difficile comporre liste superiori a un terzo dei candidati, molti non si vorranno esporre non sapendo se verranno eletti - osserva Lukas Plattner, partner di Advant Nctm - Inoltre se i consiglieri di minoranza superano un terzo del cda si rischia che una minoranza di blocco provochi uno stallo rispetto alla presentazione della lista da parte del consiglio uscente. Infine, se la lista del cda non ottiene la maggioranza assoluta dei voti potrebbero verificarsi casi paradossali in cui i consiglieri tratti dalla lista consiliare rappresentano la minoranza, con effetti dirompenti sulla governante».<a href="https://www.repubblica.it/economia/affari-e-finanza/2024/02/19/news/piazzetta_cuccia_generali_liste_del_cda-422154577/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Clicca qui per l'articolo integrale</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 19 Feb 2024 04:19:58 +0100</pubDate>
                        <title>Accordi di ristrutturazione - Vale l&#039;accettazione tardiva degli Enti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/accordi-di-ristrutturazione-vale-laccettazione-tardiva-degli-enti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’adesione degli Enti titolari di crediti fiscali e contributivi, destinatari di proposta di trattamento, vale quale adesione consensuale spontanea, sebbene intervenuta oltre il termine di novanta giorni indicato dall’art. 63, comma 2, CCII. Non occorre quindi, in tale caso, procedere al giudizio di <em>cram-down</em>.&nbsp;<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/02/11.-Trib.-Ferrara-21.06.2023-1.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per leggere la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 14 Feb 2024 03:48:03 +0100</pubDate>
                        <title>Il Ddl Capitali è solo la punta dell&#039;Iceberg</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-ddl-capitali-e-solo-la-punta-delliceberg</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Ddl Capitali è solo la punta dell'iceberg. Semplificate le regole, servirà una politica industriale dedicata a portare le pmi sui mercati dei capitali.<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/02/MAG-213_LC_02-1.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per l'articolo sul MAG di Febbraio 2024</a>:&nbsp;&nbsp;Lukas Plattner&nbsp;racconta il percorso del disegno di legge, in via di approvazione definitiva con la terza lettura presso il&nbsp;Senato della Repubblica, che dovrebbe facilitare l'accesso al mercato dei capitali delle aziende italiane.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 13 Feb 2024 02:51:24 +0100</pubDate>
                        <title>Con il Listing Package finalmente l&#039;Ue semplifica le regole per le ipo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/con-il-listing-package-finalmente-lue-semplifica-le-regole-per-le-ipo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>I lavori per la definizione del Listing Package, ovvero l'insieme di proposte legislative volte a riformare le regole relative alle quotazioni in borsa nell'Unione Europea, stanno volgendo al termine dopo anni di gestazione, a cui ha partecipato anche chi scrive.La Commissione, partendo dalle proposte degli operatori di mercato ha, quindi, avviato una ampia survey, culminata in un poderoso impact assesment, con coraggiose proposte a cui è seguita una ulteriore consultazione. Tra aprile e giugno 2023, il Consiglio Europeo ha, quindi, definito la propria posizione e il 24 ottobre 2023 la Commissione Econ, sotto la presidenza di Irene Tinagli, ha approvato le proprie proposte legislative. Il successivo trilogo è giunto pochi giorni fa a un accordo provvisorio.&nbsp;<em>L'approfondimento a cura di Lukas Plattner nell'edizione odierna di Milano Finanza.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 12 Feb 2024 05:01:38 +0100</pubDate>
                        <title>E-mail aziendali e metadati | Il documento di indirizzo del garante</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/e-mail-aziendali-e-metadati-il-documento-di-indirizzo-del-garante-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso 21 dicembre il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato il documento di indirizzo "Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati".</p><p>Il documento impone ai datori di lavoro obblighi puntali in relazione alla raccolta, l'uso e la conservazione di metadati da parte dei programmi e dei servizi informatici per la gestione della posta elettronica in uso ai dipendenti.</p><p>Ma che cosa sono i metadati e qual è il contenuto degli obblighi imposti dal Garante?</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/Email_aziendali_e_metadati.pdf" target="_blank"><u>Clicca qui per il documento integrale</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 12 Feb 2024 03:07:58 +0100</pubDate>
                        <title>Composizione negoziata: misure protettive atipiche e decreto ingiuntivo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/composizione-negoziata-misure-protettive-atipiche-e-decreto-ingiuntivo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tribunale di Vicenza, 26 maggio 2023</strong>Il Tribunale ha confermato le misure protettive richieste dal debitore, comprendenti non solo le usuali richieste di protezione dalle azioni esecutive e cautelari, ma anche la richiesta di disporre il divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni monitorie per ingiunzione di pagamento.<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/02/10.-Trib.-Vicenza-26.05.2023.pdf" target="_blank"><em>Clicca qui per leggere la decisione&nbsp;</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 07 Feb 2024 04:34:14 +0100</pubDate>
                        <title>Attuazione della Raccomandazione CESR/2011/3: il D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 207 istituisce il Comitato per le politiche macroprudenziali e apporta modifiche al CAP – TUB – TUF</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/attuazione-della-raccomandazione-cesr-2011-3-il-d-lgs-7-dicembre-2023-n-207-istituisce-il-comitato-per-le-politiche-macroprudenziali-e-apporta-modifiche-al-cap-tub-tuf</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<ol> <li><em>Premessa: inquadramento sistematico del D.Lgs. 207/2023</em></li></ol><p>Nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2023, n. 300, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 7 dicembre 2023 n. 207 (“<strong>D.Lgs. 207/2023</strong>”) con cui il legislatore italiano ha inteso dare seguito alla Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CESR) risalente al 22 dicembre 2011 (“<strong>Raccomandazione CESR/2011/3</strong>”).Mediante tale documento programmatico, il CESR – allora presieduto da Mario Draghi – ha elaborato una serie di raccomandazioni volte a innalzare l’efficacia delle politiche macroprudenziali nazionali in un’ottica di complessivo miglioramento della stabilità finanziaria all’interno dell’Unione Europea.Il CESR, difatti, pur prevedendo che “<em>la responsabilità dell'adozione delle misure necessarie a mantenere la stabilità finanziaria risiede in primo luogo all’interno dei quadri nazionali</em>”, ha contestualmente riconosciuto la necessità che l’attività delle autorità macroprudenziali nazionali (solitamente le banche centrali o le autorità di vigilanza finanziaria) debba essere coordinata attraverso l’emanazione di principi guida comuni, atti a garantire “<em>un punto di equilibrio tra l’esigenza di coerenza tra gli approcci nazionali e la flessibilità necessaria a tenere in considerazione le specificità nazionali</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>.La Raccomandazione CESR/2011/3 persegue l’obiettivo di procedere a tale attività di coordinamento, demandando comunque agli Stati Membri la responsabilità di adottare le misure necessarie a mantenere la stabilità finanziaria nell’UE attraverso l’implementazione, nei rispettivi quadri normativi nazionali, dei singoli mandati macroprudenziali.In Italia, i principi dettati da tale normativa europea sono stati recentemente accolti e attuati con l’emanazione del D.Lgs. 207/2023. Tra le novità introdotte dal legislatore italiano si segnala, anzitutto, l’istituzione di un’autorità indipendente designata per la conduzione delle politiche macroprudenziali comunitarie all’interno del territorio nazionale: il Comitato per le politiche macroprudenziali (“<strong>Comitato</strong>”).Il Comitato è composto dal Governatore della Banca d'Italia, che lo presiede, il Presidente della Consob, il Presidente dell’Ivass e il Presidente della Covip, in rappresentanza delle rispettive Autorità e, in ossequio a quanto previsto dalla Raccomandazione comunitaria relativamente agli obblighi di trasparenza e rendicontazione delle autorità macroprudenziali nazionali, è tenuto a presentare annualmente al Governo e alle Camere, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione sulla propria attività<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><em>Le modifiche apportate al Testo Unico Bancario</em></li></ol><p>L’attuazione del mandato macroprudenziale nazionale recata dal D.Lgs. 207/2023 riverbera significativi effetti anche sulla normativa di settore assicurativa, bancaria e finanziaria, attraverso l’introduzione e/o la modifica di talune disposizioni contenute, rispettivamente, nel D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), nel D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB) e nel D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).Per quanto attiene – in particolare – alle modifiche apportate al TUB, tali interventi forniscono, in linea con quanto già previsto dal Regolamento (UE) 2016/1011 (“<strong>Regolamento Benchmark</strong>”), indicazioni specifiche circa l’eventualità in cui un indice di riferimento (c.d. <em>benchmark</em> finanziario) applicato ai contratti stipulati da banche e intermediari finanziari con la clientela subisca una variazione sostanziale o la totale cessazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>.Con ordine. Il Regolamento Benchmark pone in capo agli amministratori e agli utilizzatori di <em>benchmark</em> finanziari l’obbligo di presidiare il rischio che la modifica e/o la cessazione dei medesimi si traduca in un pregiudizio per i clienti e, più in generale, in una minaccia per la stabilità finanziaria.In particolare, gli amministratori di indici finanziari sono tenuti a predisporre idonee procedure contenenti le azioni da intraprendere ove un <em>benchmark</em> si discosti radicalmente dai valori di riferimento e/o se ne debba cessare la produzione, e di aggiornare suddette procedure ogniqualvolta intervengano modifiche rilevanti agli indici (o alle famiglie di indici) a cui la procedura si riferisce<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.Inoltre, viene imposto agli enti vigilati (diversi dagli amministratori) che utilizzano i <em>benchmark </em>finanziari nei propri contratti di adottare, sulla base delle procedure predisposte dagli amministratori, <strong>solidi piani scritti</strong> (c.d. piani di sostituzione) <strong>che precisino l’<em>iter</em> operativo da attuarsi in caso di sostanziali variazioni o cessazione degli indici di riferimento</strong>. Tali piani, se opportuno in relazione al caso di specie, devono inoltre <strong>designare uno o più indici di riferimento alternativi a cui fare riferimento per la sostituzione di quelli di cui sarebbe sospesa la fornitura</strong>, specificando le ragioni per cui suddetti indici rappresenterebbero alternative valide.<strong>I soggetti obbligati</strong>, da ultimo, <strong>sono tenuti</strong> a fornire le procedure e i piani di sostituzione adottati e gli eventuali aggiornamenti all’Autorità su richiesta di quest’ultima, senza indebiti ritardi, e <strong>a rifletterli nella loro relazione contrattuale con i clienti</strong>.Nel solco di quanto previsto dal Regolamento Benchmark, il D.Lgs. 207/2023 introduce nel TUB una disposizione <em>ad hoc</em> che prescrive gli <strong>obblighi che banche e istituzioni finanziarie non bancarie sono tenute ad attuare in ipotesi di variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento utilizzato all’interno dei rispettivi contratti</strong>.Tali previsioni, compendiate nel nuovo articolo 118-<em>bis</em> TUB, dovranno essere rispettate dai soggetti obbligati per tutta la durata del rapporto contrattuale col cliente e le regole ivi incluse si applicheranno a tutti i contratti aventi a oggetto le operazioni e i servizi disciplinati dal Titolo VI del TUB (<em>i.e. </em>operazioni e servizi bancari e finanziari, credito al consumo e servizi di pagamento), in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, <strong>anche ove diversi dai contratti finanziari di cui all’articolo 3, paragrafo 1, numero 18), del Regolamento Benchmark</strong><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.Banche e intermediari, in particolare, dovranno pubblicare sul proprio sito <em>internet</em> i piani di sostituzione adottati ai sensi del Regolamento Benchmark e portare gli stessi (e i relativi aggiornamenti) a conoscenza della clientela almeno una volta all'anno, o alla prima occasione utile, con le modalità previste per l’informativa periodica in corso di rapporto (<em>cfr</em>. art. 119, TUB).È inoltre necessario che le <strong>clausole contrattuali aventi a oggetto i tassi di interesse vengano predisposte in maniera tale da individuare le modifiche dell'indice di riferimento o l'indice sostitutivo che verrà utilizzato nel caso in cui cessi o sia variato sostanzialmente l'indice di riferimento originariamente previsto dal contratto</strong>.I soggetti obbligati devono necessariamente comunicare al cliente, entro trenta giorni dal verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento, le modifiche che intendono apportare all’indice ovvero l'indice sostitutivo che verrà utilizzato<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a>. La proposta di modifica (unilaterale) avente a oggetto il <em>benchmark</em> finanziario si deve intendere approvata dal cliente ove egli non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione.Ove, a seguito della richiamata comunicazione, il cliente manifesti, entro due mesi, la propria intenzione di recedere dal rapporto, le banche e gli intermediari finanziari, in sede di liquidazione del rapporto, dovranno applicare le condizioni contrattuali precedentemente previste, tenendo conto, con riferimento al tasso di interesse, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.Da ultimo, il nuovo articolo 118-<em>bis</em> del TUB sancisce l’inefficacia delle modifiche e/o della sostituzione dell'indice di riferimento adottate senza l’osservanza dell’<em>iter</em> descritto nella disposizione stessa.Banche e intermediari finanziari sono tenuti a conformarsi alle prescrizioni soprarichiamate entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 207/2023 (<em>i.e.</em> <strong>entro il 10 gennaio 2025</strong>):</p><ol> <li>informando la clientela circa i propri piani di sostituzione; e</li> <li>introducendo nei contratti – mediante apposita proposta di modifica unilaterale – le disposizioni necessarie per recepire il disposto dell’art. 118-<em>bis</em> del TUB.</li></ol><p><strong>Le modifiche apportate al TUB dal D.Lgs. 207/2023 determinano pertanto un significativo impatto su banche e intermediari finanziari, che dovranno pianificare e attuare le iniziative necessarie a pervenire alla tempestiva implementazione dei presidi imposti dal nuovo articolo 118-<em>bis</em> del TUB anche sulla contrattualistica relativa ai rapporti in essere.</strong><strong>&nbsp;</strong><em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/Danilo-Quattrocchi" target="_blank" rel="noopener">Danilo Quattrocchi</a>, <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/Eugenio-Siragusa" target="_blank" rel="noopener">Eugenio Siragusa</a> e <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/Giuseppe-Buono" target="_blank" rel="noopener">Giuseppe Buono</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> <em>Cfr</em>. considerando n. 4 della Raccomandazione CESR /2011/3.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> <em>Cfr</em>. Articolo 1, comma 9, D.Lgs. 207/2023. La Raccomandazione CESR/2011/3, sul punto, raccomanda agli Stati Membri di sottoporre l’autorità macroprudenziale all’obbligo di rendere conto, in ultima istanza, al parlamento nazionale. Sempre in tema di trasparenza e rendicontazione prevista per i comitati nazionali per le politiche macroprudenziali si prevede che gli Stati Membri debbano: garantire che le decisioni di politica macroprudenziale e le loro motivazioni siano tempestivamente rese pubbliche, salvo che ciò comporti rischi per la stabilità finanziaria, e che le strategie di politica macroprudenziale siano stabilite e pubblicate dall’autorità macroprudenziale. Inoltre, la Raccomandazione CESR/2011/3 riconosce all’autorità macroprudenziale il potere di rendere dichiarazioni, pubbliche e non, in materia di rischio sistemico, e garantisce che l’autorità macroprudenziale nonché il relativo personale siano legalmente tutelati quando agiscano in buona fede.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Per quanto attiene alle modifiche apportate dal D.Lgs. 207/2023 al TUF, il nuovo comma 5-<em>bis</em>, dell’articolo 4-<em>septies</em>.1, si limita a specificare che il Comitato è l'autorità competente a valutare se “<em>una clausola di riserva di uno specifico tipo di accordo originariamente convenuta non rispecchi più, oppure rispecchi con differenze significative, il mercato o la realtà economica che l'indice di riferimento in via di cessazione intendeva misurare e se l'applicazione di tale clausola possa costituire una minaccia per la stabilità finanziaria</em>”, oltre che imporre al Comitato di rendere pubblici gli elementi considerati alla base della menzionata valutazione di cui al primo periodo.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> <em>Cfr</em>. articolo 28, paragrafo 1, del Regolamento Benchmark.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5"><sup>[5]</sup></a> Vale a dire qualsiasi “contratto finanziario” ai sensi della disciplina comunitaria in materia di credito al consumo.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> È necessario che la comunicazione alla clientela avvenga in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
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                        <pubDate>Tue, 06 Feb 2024 10:35:02 +0100</pubDate>
                        <title>Via libera alla conversione del D.L. Energia: le principali modifiche e novità</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/via-libera-alla-conversione-del-d-l-energia-le-principali-modifiche-e-novita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con l’approvazione definitiva da parte del Senato del 31 gennaio 2024, si chiude il processo di conversione del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 (c.d. D.L. Energia). La Camera dei Deputati aveva già approvato il disegno di legge di conversione, a seguito della questione di fiducia posta dal Governo sul relativo testo. Di seguito si segnalano le principali novità e modifiche contenute nel testo approvato, all’esito di vari emendamenti in fase di conversione.</p><p>In primo luogo, rispetto alla prima versione del meccanismo del nuovo c.d. “Energy Release” introdotto dall’art. 1 del D.L. (per il cui primo commento si rimanda al seguente <a href="https://www.advant-nctm.com/news/articoli/le-interazioni-del-nuovo-energy-release-con-i-long-term-corporate-ppa" target="_blank">link</a>):</p><ul><li>le imprese energivore potranno acquistare l’energia da fonti rinnovabili “<i>anche indirettamente</i>”;</li><li>gli impianti necessari per realizzare la nuova capacità di generazione potranno avere una potenza minima di 200 kW (invece che di 1 MW);</li></ul><p>In secondo luogo, è stato <strong>soppresso</strong> l’art. 4, comma 2, del D.L., il quale prevedeva l’istituzione di un <strong>contributo annuale a carico dei titolari di impianti FER di potenza superiore a 20 kW, da versare per i primi 3 anni dall’entrata in esercizio</strong>, qualora i titolari avessero acquisito il titolo per la costruzione dell’impianto tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030. Tale contributo annuale, pari a 10 Euro per ogni kW di potenza dell’impianto, sarebbe stato corrisposto al GSE ed avrebbe alimentato un fondo MASE a favore delle Regioni per l’adozione di misure di decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio. Alla luce della soppressione del comma 2, il fondo per le Regioni di cui al comma 1 si regge su parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica <i>ex</i> art. 23 del D. Lgs. n. 47/2020.</p><p>Un’ulteriore novità è rappresentata dall’aggiunta dell’art.4-<i>bis</i>, mediante il quale viene <strong>esteso </strong>l’ambito di applicazione della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (c.d.<strong> </strong><i><strong>Screening</strong></i><strong> VIA</strong>)<strong> agli interventi di modifica anche sostanziale</strong>, per operazioni di <i>revamping</i>, <i>repowering</i> e <i>rebuilding</i> di impianti di produzione di energia elettrica da fonti eoliche o solari.</p><p>L‘art. 4-<i>ter</i>, comma 2, del D.L. reintroduce, dopo quasi 12 (dodici) anni, la possibilità di accedere ai <strong>meccanismi incentivanti di cui al D. Lgs. n. 199/2021</strong> (e non anche al D.M. 4 luglio 2019, c.d. FER 1) per gli <strong>impianti fotovoltaici su aree agricole</strong>.</p><p>L’art 4-<i>ter</i>, comma 3, del D.L. modifica il D. Lgs. n. 199/2021, nella parte in cui dispone che sia agevolata, <strong>in via</strong> <strong>prioritaria, la partecipazione agli incentivi a chi esegue interventi di rifacimento su impianti fotovoltaici esistenti realizzati in aree agricole</strong> che comportano la realizzazione di nuovi impianti o di nuove sezioni di impianto, sulla medesima area e a parità di superficie agricola occupata, <strong>con incremento della potenza complessiva</strong>.</p><p>Inoltre, l’art. 4-<i>septies</i> del D.L. introduce al D. Lgs. n. 199/2021 l’art. 7-<i>bis</i>, il quale dispone che con uno o più decreti del MASE siano definite le modalità per l’istituzione di un <strong>nuovo meccanismo incentivante</strong>, alternativo a quelli già previsti dagli artt. 6 e 7, <strong>finalizzato alla promozione di investimenti in capacità di produzione di energia da FER</strong>, definendo una serie di principi e criteri (lett. a-o).</p><p>Tramite l’inserimento del comma 3-<i>ter</i> all’art. 5 del D.L., gli <strong>incentivi GSE previsti dal D.M. 15 settembre 2022</strong>, prima riservati, tra gli altri, ai nuovi impianti di produzione di biometano alimentati da FORSU, sono estesi anche agli impianti alimentati da FORSU che siano stati oggetto di riconversione.</p><p>Riguardo le misure di sviluppo degli impianti eolici galleggianti in mare, l’art. 8 del D.L. Energia è stato modificato, prevedendo che il MASE pubblichi un avviso volto all’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’ individuazione, in <strong>almeno 2 (due) porti nel Mezzogiorno o aree portuali limitrofe ad aree nelle quali sia in corso l’eliminazione graduale dell’uso del carbone</strong>, di aree demaniali marittime da destinare alla realizzazione di infrastrutture idonee a garantire lo sviluppo di investimenti del settore della cantieristica navale per la produzione, assemblaggio e il varo di piattaforme galleggianti e di infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare. Con la medesima modifica, è stata altresì prevista la pubblicazione di <strong>un </strong><i><strong>vademecum</strong></i><strong> del MASE per i soggetti proponenti</strong>, relativo ad adempimenti ed informazioni minime necessari all’avvio del procedimento unico per l’autorizzazione degli <strong>impianti eolici </strong><i><strong>offshore</strong></i>.</p><p>Con il comma 9-<i>undecies </i>dell’art. 9 del D.L., si prevede che l’<strong>avvio</strong> delle <strong>procedure di autorizzazione</strong> di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo elettrochimico, comprese le relative opere connesse, <strong>non necessita del parere di conformità tecnica sulle soluzioni progettuali degli impianti di rete per la connessione da parte del gestore di rete</strong>, comunque acquisito nel corso del procedimento autorizzativo ai fini dell’emanazione del provvedimento finale.</p><p>Sono state innalzate, poi, le soglie per VIA e Screening VIA (rispettivamente a 25 MW e 12 MW) in aree idonee, così come quella per l’accesso alla PAS in aree idonee (fino a 12 MW).</p><p>In ultimo, l’art. 12-<i>bis</i> del D.L. reca modifiche alla normativa sullo smaltimento dei pannelli fotovoltaici (D. Lgs. n. 49/2014), nella parte in cui <strong>esclude che la mancata corrispondenza</strong> <strong>tra le matricole RAEE comunicate e quelle presenti in sito possa costituire una violazione rilevante ai fini dell’erogazione degli incentivi</strong> e, pertanto, sanzionabile ai fini dell’art. 42 del D. Lgs. n. 28/2011, fermo restando l’obbligo per il soggetto responsabile di comunicare al GSE gli interventi di manutenzione che comportano la sostituzione dei moduli fotovoltaici.</p><p>Sempre in tema di <strong>RAEE</strong>, è ora previsto che, con riferimento al trattenimento della quota per la gestione del fine vita dei pannelli da parte del GSE, quest’ultima sia determinata nella misura <strong>“</strong><i><strong>pari al doppio</strong></i><strong>”</strong> di quella determinata sulla base dei <strong>costi medi di adesione ai consorzi o determinati dai sistemi collettivi</strong>.</p><p>Per l’analisi del testo completo del disegno di legge di conversione, cliccare <a href="https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/DDLPRES/0/1403106/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-articolato_articolato2" target="_blank" rel="noreferrer">qui</a>.</p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare </i><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/Piero-Vigan%C3%B2" target="_blank" rel="noopener"><i>Piero Viganò</i></a><i>, </i><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/Giovanni-Battista-De-Luca" target="_blank" rel="noopener"><i>Giovanni Battista De Luca</i></a><i>,&nbsp;</i><a href="https://www.advant-nctm.com/professionals/Ernesto-Rossi-Scarpa-Gregorj" target="_blank" rel="noopener"><i>Ernesto Rossi Scarpa Gregorj</i></a><i> e </i><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/Alessandro-Vittoria" target="_blank" rel="noopener"><i>Alessandro Vittoria</i></a><i>.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 05 Feb 2024 02:31:44 +0100</pubDate>
                        <title>Listing Act, operatori soddisfatti dell&#039;accordo. Ridotti oneri e costi della quotazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/listing-act-operatori-soddisfatti-dellaccordo-ridotti-oneri-e-costi-della-quotazione</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><p id="ctl00_phContents_h2Subtitle" class="subtitle"><em>Il pacchetto comprende nuove norme sui prospetti, sugli abusi di mercato, sulla ricerca finanziaria e sulle strutture azionarie a voto multiplo.</em></p><strong>Soddisfazione per i compromessi raggiunti</strong>&nbsp;e ottimismo per il fatto che si arriverà a un'approvazione finale prima del termine della legislatura europea. È quanto esprimono a Teleborsa le associazioni di categoria che rappresentano le PMI quotate e gli intermediari finanziari, dopo che ieri Consiglio dell'UE e il Parlamento europeo&nbsp;<a href="https://finanza.repubblica.it/News_Dettaglio.aspx?code=211&amp;dt=2024-02-01&amp;src=TLB" target="_blank" rel="noreferrer">hanno raggiunto</a>&nbsp;un&nbsp;<strong>accordo provvisorio sul Listing Act</strong>, e in particolare su uno degli aspetti più dibattuti, ovvero la&nbsp;<strong>direttiva sulle azioni a voto plurimo</strong>. Mentre su altre due misure cardine del pacchetto, le regole su Prospetto e la Market Abuse, l'accordo era stato raggiunto a dicembre 2023, sulle azioni a voto plurimo c'era più incertezza, perché alcune proposte arrivate durante la discussione rischiavano di "compromettere" l'obiettivo della misura, ovvero favorire l'accesso delle PMI al mercato dei capitali eliminando uno dei principali ostacoli alla quotazione in Borsa, ossia il timore dei fondatori e delle famiglie di perdere il controllo della società una volta quotata.L'accordo raggiunto sul Listing Act&nbsp;<strong>ridurrà gli oneri burocratici e i costi</strong>&nbsp;per aiutare le imprese europee a quotarsi e a rimanere sui mercati pubblici dell'UE. L'accordo provvisorio trova un equilibrio tra la riduzione degli obblighi di comunicazione continuativa e il mantenimento dell'integrità e dell'efficienza del mercato, semplifica le norme relative alla ricerca in materia di investimenti al fine di aumentare il livello di ricerca sulle PMI, consente di riaggregare i pagamenti per i servizi di ricerca e l'esecuzione di ordini, rafforza la cooperazione e il coordinamento tra l'ESMA e le autorità nazionali competenti."L'impianto che è stato promosso dalla Commissione e migliorato dal Consiglio è stato poi mantenuto - spiega&nbsp;<strong>Lukas Plattner</strong>, partner di ADVANT Nctm e membro del Comitato Scientifico di AssoNext (l'Associazione Italiana delle PMI Quotate) - Come associazione di categoria siamo&nbsp;<strong>davvero molto contenti</strong>&nbsp;perché abbiamo&nbsp;<strong>portato a casa tutto quello che avevamo chiesto</strong>, e c'è stato un bel lavoro a livello delle associazioni europee, della Commissione e del Consiglio, con un primo sbandamento del Parlamento che alla fine si è risolto".Plattner, che ha seguito tutto l'iter del provvedimento per conto di AssoNext, evidenzia che ci sono alcune novità in grado di alleggerire significativamente gli oneri delle società quotate: "Il&nbsp;<strong>prospetto non sarà più lungo di 300 pagine</strong>, e se devo fare un passaggio da EGM al mercato regolamentato userò un prospetto di 50 pagine - quindi molto semplice, sintetico e con tempi di approvazione ridotti. Inoltre, se sono quotato da almeno 18 mesi sul mercato regolamentato, posso fare le&nbsp;<strong>offerte secondarie senza prospetto</strong>, in quanto serve solo un documento informativo di 10 pagine non soggetto ad approvazione di CONSOB. Infine, se l'aumento di capitale è fino al 30% delle azioni in circolazione, non devo fare nulla, con la soglia portata dal 20 al 30%, mentre la soglia per l'esenzione è a 12 milioni di euro".Un altro punto importante è quello che riguarda gli abusi di mercato, con il provvedimento che&nbsp;<strong>restringe la portata dell'obbligo di comunicazione</strong>&nbsp;nel caso di un processo prolungato (evento a più fasi). "Per quello che riguarda gli emittenti, ed è qui il passaggio fondamentale, nei processi prolungati - come ad esempio l'acquisizione di una partecipazione - va comunicato ora solo l'evento finale, mentre prima andavano comunicate anche le tappe intermedie, come la due diligence o la lettera d'intenti - dice Plattner - Gli emittenti hanno maggior certezza rispetto a quello che devono comunicare, e&nbsp;<strong>diminuiscono così gli oneri e i rischi di sanzion</strong>e, perché spesso CONSOB ha sanzionato per decine di migliaia di euro gli emittenti per non avevano ottemperato alla normativa".Per quanto riguarda la&nbsp;<strong>direttiva sulle azioni a voto plurimo</strong>, il nuovo accordo estende il campo di applicazione per includere, oltre ai mercati di crescita delle PMI (i cosiddetti SME growth markets), qualsiasi altro sistema multilaterale di negoziazione (MTF) che consenta l'ammissione alla negoziazione delle azioni delle PMI. Una possibile futura estensione del campo di applicazione ai mercati regolamentati potrebbe essere inclusa nella clausola di revisione. Inoltre, i co-legislatori hanno concordato di fissare un&nbsp;<strong>rapporto di voto massimo</strong>&nbsp;(ovvero il valore dei voti per azione che gli azionisti esistenti possono detenere rispetto a quelli che entrano nel mercato), lasciandone il valore alla&nbsp;<strong>discrezione degli Stati membri</strong>, oppure una restrizione per (la maggior parte ) delle decisioni a maggioranza qualificata dell'assemblea generale. La discrezionalità è stata necessaria per arrivare a un accordo, in quanto - soprattutto dai paesi nordici - erano arrivate opposizioni alla regolamentazione a livello comunitario delle strutture azionario a voto multiplo."Questa norma non solo&nbsp;<strong>chiarisce la legittimità di strutture a voto multiplo</strong>, ma prevede anche che gli Stati debbano consentirle - spiega&nbsp;<strong>Marco Ventoruzzo</strong>, presidente di AMF Italia (Associazione Intermediari Mercati Finanziari, ex Assosim) - In altre parole, è una norma autorizzatoria che mette una soglia minima a quello che non si può vietare e, secondo me, prende atto di due cose: prima della quotazione, a condizioni di prevedere alcune protezioni, è possibile accedere a queste strutture per creare una leva azionaria; ma comunque non si può prescindere dal giudizio del mercato, e laddove si decida di adottare queste strutture poi vanno comunque vendute le azioni e creato il flottante".Gli operatori italiani sono soddisfatti dell'accordo provvisorio raggiunto a livello europeo - che sarà ora messo a punto e presentato ai rappresentanti degli Stati membri e al Parlamento europeo per approvazione - anche perché si inserisce in una fase di fermento e rivisitazioni delle regole anche in Italia. "La norma europea non rende necessarie modifiche al TUF, ma le rende possibili - dice Ventoruzzo - Il<strong>&nbsp;tempismo è comunque buono</strong>&nbsp;perché il Ddl Capitali ha colto questi spazi e ha riconosciuto il bisogno di una maggiore flessibilità, e il Listing Act fornisce quindi indicazioni per la prossima revisione del TUF. Il legislatore europeo ha messo dei paletti, ma ha previsto che resti un minimo di libertà comune a tutti gli Stati, cercando di&nbsp;<strong>livellare le differenze tra i vari ordinamenti</strong>".Se alcuni punti del Listing Act rappresentano novità dirompenti, altri non hanno un peso specifico elevato, nonostante la loro natura simbolica. È il caso del&nbsp;<strong>"re-bundling" dei pagamenti per la ricerca e l'esecuzione degli ordini</strong>. Tra gli effetti dell'introduzione delle disposizioni MiFID II c'era stato infatti il cosiddetto "un-bundling" dei servizi di ricerca finanziaria, nella convinzione che pagare la ricerca attraverso le commissioni di trading fosse una forma di "indebito incentivo". Secondo molti operatori, il risultato è stato negativo per la produzione di ricerca, soprattutto sulle PMI, con conseguente diminuzione degli intermediari che producono ricerca e un inaridimento della liquidità sui titoli più piccoli.Quanto emerge dal Listing Act "è sostanzialmente un riconoscimento che l'obbligo di un-bundling ha fatto più danni che benefici, ma è un&nbsp;<strong>riconoscimento purtroppo tardivo</strong>, con gli stessi intermediari e gestori che si sono organizzati con dei centri di costo e dei profitti interni che rendono difficile fare marcia indietro - dice Ventoruzzo - Non è quindi scontato tornare alla situazione precedente".&nbsp;<a href="https://www.teleborsa.it/News/2024/02/02/listing-act-operatori-soddisfatti-dell-accordo-ridotti-oneri-e-costi-della-quotazione-77.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Teleborsa</a>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 01 Feb 2024 07:41:51 +0100</pubDate>
                        <title>Italy&#039;s hunt for savers&#039; cash leaves smaller firms high and dry</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/italys-hunt-for-savers-cash-leaves-smaller-firms-high-and-dry</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Summary:</strong></p><ul> <li class="text__text__1FZLe text__dark-grey__3Ml43 text__regular__2N1Xr text__small__1kGq2 body__base__22dCE body__small_body__2vQyf summary__point__NO-2F" data-testid="Body">Italy targets small savers in search for bond buyers</li> <li class="text__text__1FZLe text__dark-grey__3Ml43 text__regular__2N1Xr text__small__1kGq2 body__base__22dCE body__small_body__2vQyf summary__point__NO-2F" data-testid="Body">Outflows hit small- and mid-caps on Milan bourse in 2023</li> <li class="text__text__1FZLe text__dark-grey__3Ml43 text__regular__2N1Xr text__small__1kGq2 body__base__22dCE body__small_body__2vQyf summary__point__NO-2F" data-testid="Body">Liquidity drain linked to households' bond buys raises alarm</li></ul><p>MILAN, Feb 1 (Reuters) - With the European Central Bank trimming purchases of euro zone government bonds, Italy is keen that its citizens, especially wealthy ones, help it refinance the world's fourth-largest public debt pile as a share of output.More domestic ownership of Rome's debt, whose sustainability is seen as crucial for the euro zone's survival, could increase its resilience to shocks as small savers are less likely to panic in a crisis.But the blow to their wealth could reverberate more in the Italian economy, where small companies, which are the majority, struggle to find cash to grow.With Italy's already undersized public equity market&nbsp;<a href="https://www.reuters.com/markets/deals/atlantia-exit-highlights-milans-battle-retain-market-heavyweights-2022-11-25/" target="_blank" class="text__text__1FZLe text__inherit-color__3208F text__inherit-font__1Y8w3 text__inherit-size__1DZJi link__link__3Ji6W link__underline_default__2prE_" data-testid="Link" rel="noreferrer">shrinking further</a>&nbsp;and alternative investments only an option for the wealthy, listing advisers said the Treasury's&nbsp;<a href="https://www.reuters.com/markets/europe/italy-wants-most-public-debt-domestic-hands-economy-minister-2023-10-31/" target="_blank" class="text__text__1FZLe text__inherit-color__3208F text__inherit-font__1Y8w3 text__inherit-size__1DZJi link__link__3Ji6W link__underline_default__2prE_" data-testid="Link" rel="noreferrer">retail funding policy</a>&nbsp;is diverting capital away from businesses."Governments face tricky choices and they have, so to speak, to pick their poison," said Alberto Martin, senior researcher at Barcelona's Centre de Recerca en Economia Internacional, stressing there were downsides, too, to domestic debt ownership.Higher interest rates have rekindled Italians' love affair with their 2.4 trillion euro ($2.6 trillion) government bond market, which benefits from a tax rate that is less than half that on other financial investments, or even bank deposits.<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/02/BOND-HOLDINGS.png" target="_blank"><img class="size-full wp-image-31206 aligncenter" src="/fileadmin/nctm/2024/02/BOND-HOLDINGS.png" alt></a><strong>Tax Incentives</strong>To keep demand going, after households and businesses grew their government bond portfolios to a euro-era high by adding 140 billion euros in the 12 months through October, Rome is planning further tax incentives.taly intends to render effective, in time for a new retail bond sale in late February, measures to allow savers to take up to 50,000 euros ($54,000) worth of government bonds out of a wealth index the state uses to assess eligibility for welfare benefits, government sources said.The Treasury in 2023 issued 44 billion euros in bonds for retail investors, who hold 13.5% of its debt, more than double the level of mid-2022."Bonds dedicated to retail investors have been an enormous success in 2023," UniCredit Head of Strategy Research Luca Cazzulani said.To fund purchases, savers mostly used cash in bank deposits, but also sold mutual funds and insurance products, he said.Italian banks lost 56 billion euros in household deposits in the year through November and stock market trading volumes on mid-sized companies halved, prompting calls from&nbsp;<a href="https://www.manifestomercaticapitali.it/" target="_blank" class="text__text__1FZLe text__inherit-color__3208F text__inherit-font__1Y8w3 text__inherit-size__1DZJi link__link__3Ji6W link__underline_default__2prE_ link__with-icon__3x3oD" rel="noreferrer noopener" data-testid="Link">finance professionals, opens new tab</a>&nbsp;for government action.Italy's Treasury has promised new measures to channel private savings to support companies' investment needs, but has been scant on details.<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/02/ITALIAN-HOUSEHOLDS.png" target="_blank"><img class="size-large wp-image-31210 aligncenter" src="/fileadmin/nctm/2024/02/ITALIAN-HOUSEHOLDS-1022x1024.png" alt></a><strong>Spurring Investments</strong>A scheme to pour more of Italian households' 5 trillion euros in financial wealth into small businesses suffered 2.5-2.6 billion euros of outflows in 2023, broker Equita calculated, as a five-year term passed, allowing divestment while retaining tax breaks.Giulio Centemero, a politician in Prime Minister Giorgia Meloni's coalition, told Reuters he had proposed new tax breaks to stem redemptions and encourage new investments.He also proposed retaining a tax incentive to prod smaller business to list.To boost listings, Rome will approve in February measures such as ways to strengthen the&nbsp;<a href="https://www.reuters.com/markets/europe/what-makes-italys-capital-markets-bill-controversial-2024-01-24/" target="_blank" class="text__text__1FZLe text__inherit-color__3208F text__inherit-font__1Y8w3 text__inherit-size__1DZJi link__link__3Ji6W link__underline_default__2prE_" data-testid="Link" rel="noreferrer">influence</a>&nbsp;of longstanding shareholders. However, the plan has angered large international funds which make up 90% of investors in Italian equities.International investors drove Milan's blue-chip index up 28%&nbsp;<a href="https://www.reuters.com/markets/quote/.FTMIB" target="_blank" class="text__text__1FZLe text__inherit-color__3208F text__inherit-font__1Y8w3 text__inherit-size__1DZJi link__link__3Ji6W link__underline_default__2prE_ link__with-icon__3x3oD" rel="noreferrer noopener" data-testid="Link">(.FTMIB), opens new tab</a>&nbsp;in 2023, while domestic divestment pushed the index for mid- and small-capitalisation companies down 17%."The growing share of savings poured into government bonds drained liquidity away from the bourse, especially small- and mid-caps," said Lukas Plattner, a partner at law firm ADVANT Nctm, taking aim at the Treasury's "aggressive" policy.In 2022, Italian public equities totalled 34% of output, down from 51% in 2006, and compared with Germany's 45% and France's over 120%.Private markets in Italy account for only 3-4% of wealth, against an ideal allocation of at least 20%, said Claudio Scardovi, a Deloitte senior partner and professor at Milan's SDA Bocconi School of Management."An apparent zero" risk on government bonds, and yields which are attractive in nominal terms but less so net of inflation, divert "most savings away from real assets, preventing that cash from flowing into the economy," Scardovi said.Capital struggles to find the best use, he added."The state's decision-making process is partly influenced by consensus-building, not just the need to find the most productive and profitable investment".&nbsp;<a href="https://www.reuters.com/markets/europe/italys-hunt-savers-cash-leaves-smaller-firms-high-dry-2024-02-01/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">By Reuters.com</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 01 Feb 2024 03:53:54 +0100</pubDate>
                        <title>Riforma della Legge sulle società cinese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/riforma-della-legge-sulle-societa-cinese</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 29 dicembre 2023, la settima sessione del Comitato permanente della quattordicesima Assemblea nazionale del popolo ha adottato la nuova Legge sulle società della Repubblica Popolare Cinese, che entrerà in vigore a partire da luglio 2024. La riforma è attuata nel contesto di una più ampia revisione del sistema giuridico della RPC, che comprende tra l'altro il Codice civile, la Legge sugli investimenti esteri, ecc.La riforma si ispira alla necessità di predisporre un corpo normativo più strutturato, adeguato al dinamismo dell'attuale contesto societario. Di seguito sono elencate alcune delle aree tematiche su cui ha insistito la riforma. Si tenga conto che le modalità in cui le nuove norme saranno messe in pratica dipenderà in larga misura dal contenuto dei regolamenti esecutivi che saranno promulgati nei prossimi mesi.&nbsp;<strong>Conferimenti di capitale</strong>La nuova Legge sulle società introduce diverse garanzie aggiuntive in relazione ai conferimenti di capitale sociale, volte a contenere il rischio di società occultamente sottocapitalizzate. In particolare:</p><ul> <li>Mentre la legge precedente non prevedeva un termine per l’effettuazione dei conferimenti di capitale, con la nuova legge il termine per i conferimenti iniziali di capitale è di cinque anni. Le società costituite prima del 1° luglio 2024, i cui termini di conferimento superino i cinque anni, sono tenute all’adeguamento degli stessi per rispettare il termine di cinque anni, salvo diversa disposizione delle leggi, dei regolamenti amministrativi o del Consiglio di Stato.</li> <li>Inoltre, l‘introduzione di un sistema di capitale autorizzato comporta che la società non è tenuta ad emettere tutte le quote in un’unica soluzione, bensì il CdA può decidere sull'emissione di partecipazioni in base alle effettive condizioni operative della società e al mercato.</li> <li>Ai sensi della nuova legge, la società può chiedere ai soci che non abbiano effettuato i conferimenti di capitale entro i termini di procedervi entro un periodo non inferiore a 60 giorni. Se il versamento non avviene entro il termine, il socio può perdere le partecipazioni non conferite, che possono essere trasferite ad altri soci o annullate con conseguente riduzione del capitale. Se entro sei mesi le quote non vengono trasferite o annullate, gli altri soci potranno effettuare contribuzioni pro rata.</li></ul><p>Ai sensi della nuova così come della precedente legge, i soci non possono revocare o ritirare i conferimenti di capitale senza effettuare una riduzione formale del capitale, che può essere una procedura complessa. In base alla nuova legge, gli amministratori, i sindaci e gli alti dirigenti sono responsabili in solido con gli soci che ritirino illecitamente i conferimenti di capitale causando danni alla società.&nbsp;<strong>Organizzazione interna</strong>La nuova Legge sulle società si impegna a garantire la partecipazione dei dipendenti nella gestione dell’impresa. Le società con più di trecento dipendenti devono includere i rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di amministrazione, a meno che non sia stato istituito un consiglio di vigilanza - comprensivo dei rappresentanti dei lavoratori - a norma di legge. L'obiettivo è quello di rendere più democratica la procedura di deliberazione nelle imprese di grandi dimensioni e di tener conto delle istanze di un maggior numero di parti interessate. Non siamo sicuri di come questo si tradurrà nella pratica, specialmente in un contesto di promozione della crescita economica da parte del governo.Il nuovo diritto societario pone inoltre l'accento sulla responsabilità delle società a responsabilità limitata unipersonali, comprese quelle in caso di assunzione di debiti e di abuso della limitazione di responsabilità. Nonostante manchino regole rigide in tema, l’enfasi data dalla riforma suggerisce che potremmo assistere a nuovi casi significativi di perdita del beneficio della responsabilità limitata nei prossimi anni.&nbsp;<strong>Diritti dei soci</strong>I soci di società a responsabilità limitata possono ora consultare – ed estrarre copia di – documenti e relazioni contabili, nonché libri contabili, a determinate condizioni. Sono state modificate le procedure che consentono la convocazione di un'assemblea straordinaria. Il diritto dei soci di presentare proposte temporanee rafforza la partecipazione democratica e i corrispondenti diritti di accesso.Nel caso in cui un socio di maggioranza abusi dei propri diritti e danneggi gravemente gli interessi della società o di altri soci, questi ultimi hanno il diritto di chiedere che la società rilevi le loro quote a un prezzo ragionevole. Allo stesso modo, i soci possono intentare azioni contro gli amministratori, i dirigenti e le autorità di vigilanza di società controllate. Queste norme rafforzano e chiariscono i meccanismi di protezione che erano già presenti nella legge precedente, promuovendo la trasparenza e chiarendo i meccanismi di responsabilità interna.Inoltre, la responsabilità potenziale di amministratori, sindaci e alti dirigenti è stata notevolmente ampliata, in quanto ora include l'assistenza finanziaria illecita per l'acquisto di azioni proprie di società per azioni, la revoca del capitale sociale, la distribuzione illecita degli utili, ecc.&nbsp;<strong>Responsabilità degli organi sociali</strong>La nuova Legge sulle società aggiunge disposizioni dettagliate sul dovere di lealtà e diligenza degli amministratori, dei sindaci e degli alti dirigenti, chiarendo che il dovere di lealtà comporta l'adozione di misure atte ad evitare conflitti tra interessi propri e della società e che i detentori di cariche sociali non possono usare la loro autorità per ottenere vantaggi indebiti. Per quanto riguarda le operazioni con parti correlate, la nuova legge aggiunge le autorità di vigilanza tra le persone soggette a restrizioni, stabilendo che gli amministratori, i sindaci e gli alti dirigenti sono tenuti alla <em>disclosure</em> delle informazioni pertinenti.La nuova legge aumenta la potenziale responsabilità dei sindaci vietando loro di utilizzare la loro posizione per cercare opportunità commerciali appartenenti alla società per il proprio vantaggio personale.In caso di operazioni con parti correlate, di ricerca di opportunità commerciali a scopi personali e di concorrenza intra-settoriale, gli amministratori interessati dovranno astenersi dal voto. Se il numero di amministratori non compromessi nel consiglio di amministrazione è inferiore a tre, la questione deve essere sottoposta all’assemblea.Per rafforzare le responsabilità dei soci di controllo e dei controllanti di fatto, l'emendamento aggiunge due importanti disposizioni.</p><ul> <li>Anche se il socio di controllo o il controllante di fatto non ricoprono formalmente la carica di amministratori, ma sono materialmente coinvolti negli affari della società, saranno soggetti allo stesso dovere di lealtà e diligenza gravante sugli amministratori, sui sindaci e sui dirigenti.</li> <li>Se un socio di controllo o un controllante di fatto incarica un amministratore o un alto dirigente di porre in essere atti che danneggiano gli interessi della società o di altri soci, il primo sarà responsabile in solido con l'amministratore o l'alto dirigente. La disposizione rispecchia il sistema di concorso in violazione presente nel Codice civile, volto a disciplinare il comportamento dei soci di controllo e dei controllanti di fatto e a ridurre il rischio di pregiudizio agli interessi della società e dei soci di minoranza.</li></ul><p>&nbsp;<strong>Miglioramento delle procedure di istituzione, modifica e cancellazione</strong>La nuova legge prevede l'uso di licenze commerciali elettroniche, nonché metodi di comunicazione elettronica per la convocazione di riunioni e le votazioni. Anche la tipologia di beni che possono formare oggetto di conferimento è stata allargata, in quanto i soci possono ora conferire anche i crediti.Le modifiche richiedono che la società registri le modifiche all’assetto societario, in particolare se statutarie, e che la mancata registrazione di una modifica non possa essere opposta al terzo in buona fede.La delibera di modifica del rappresentante legale deve essere controfirmata dal nuovo rappresentante. Ciò mira a evitare situazioni in cui il rappresentante uscente si rifiuti di collaborare, o in cui (come succede) i rappresentanti legali vengano nominati contro la loro volontà o addirittura a loro insaputa.La cancellazione è concepita come un meccanismo per rettificare una registrazione errata, piuttosto che una sanzione amministrativa. In termini di condotte regolamentate, le norme riviste sono dirette più verso l'autorità di registrazione che verso le società. Lo scopo pare essere quello di autorizzare l'autorità di registrazione ad indagare sulle falsità della registrazione.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/Hermes-Pazzaglini" target="_blank" rel="noopener">Hermes Pazzaglini</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 30 Jan 2024 08:02:44 +0100</pubDate>
                        <title>Nuovo regolamento GSE: specificate violazioni che comportano decadenza da incentivi e definite percentuali di decurtazione applicabili in caso di controlli su impianti FER in esercizio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuovo-regolamento-gse-specificate-violazioni-che-comportano-decadenza-da-incentivi-e-definite-percentuali-di-decurtazione-applicabili-in-caso-di-controlli-su-impianti-fer-in-esercizio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il nuovo regolamento del Gestore Servizi Energetici (GSE), pubblicato sul sito ufficiale in data 22 dicembre 2023, costituisce un’importante novità che chiarisce le violazioni che comportano la <strong><u>decadenza</u></strong> dagli incentivi e le percentuali di <strong><u>decurtazione</u></strong> applicabili in caso di violazioni di minore gravità per gli impianti FER in esercizio.</p><p>A seguito delle modifiche apportate dall’art. 13-<i>bis</i>, comma 1, lett. a), del Decreto Legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128, l’art. 42, comma 3, del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, prevede da un lato che, se riscontrate violazioni rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi nell’ambito dei controlli, il GSE disponga il rigetto dell’istanza ovvero la decadenza dagli incentivi (nonché il recupero delle somme già erogate); dall’altro che, in deroga a quanto sopra, “<i>al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell’accertamento della violazione percepiscono incentivi”, </i>il GSE proceda alla decurtazione dell’incentivo in misura compresa tra il 10 e il 50% “<i>in ragione dell’entità della violazione”. </i>Inoltre, la medesima norma prevede che tale decurtazione sia ridotta della metà nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica.</p><p>In forza dell’art. 13-<i>bis</i>, comma 2, del D.L. n. 101/2019, tali previsioni in materia di decurtazione degli incentivi si applicano ad impianti già realizzati e in esercizio oggetto di procedimenti amministrativi in corso e, “<i>su richiesta dell’interessato</i>”, a quelli conclusi con provvedimenti di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. di cui sopra, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all’art. 11 del d.P.R. 24 novembre 1971, n.11.</p><p>Lo stesso art. 42, comma 6, del D. Lgs. n. 28/2011, prevede l’emanazione di un Decreto del Ministero per la definizione di una disciplina organica dei controlli in materia di incentivi di competenza del GSE.</p><p>A tal proposito, la giurisprudenza amministrativa ha confermato la diretta applicabilità delle modifiche normative sopra richiamate, anche in assenza del Decreto Ministeriale, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza delle sanzioni alle irregolarità riscontrate dal Gestore.</p><p>Ferma la vigenza del Decreto Ministeriale 31 gennaio 2014 (cd. decreto controlli) e la suddetta giurisprudenza amministrativa, il GSE ha emanato un proprio regolamento che classifica le violazioni che comportano la decadenza dagli incentivi (Allegato 1) e quelle che danno luogo a decurtazione (Allegato 2).</p><p>Il regolamento prevede infatti conseguenze differenti a seconda che, all’esito del procedimento di controllo, vengano accertate violazioni di cui al primo ovvero al secondo allegato.</p><p>Nel primo caso, in quanto violazioni rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, il GSE dispone la <strong><u>decadenza</u></strong> da quest’ultimi, insieme all’integrale recupero delle somme già erogate. Le ipotesi individuate nell’Allegato 1 si riferiscono sostanzialmente a <strong>violazioni gravi</strong>, quali, tra l’altro, comportamenti fraudolenti o ostativi nei confronti del Gestore, assenza totale del titolo autorizzativo, utilizzo di combustibili non rinnovabili e rifiuti in difformità dal titolo autorizzativo, artato frazionamento della potenza dell’impianto che comporta la violazione delle norme per l’accesso agli incentivi, utilizzo di componenti contraffatte ovvero oggetto di furto, assenza dei requisiti previsti per l’accesso agli incentivi degli impianti fotovoltaici in conto energia collocati a terra in area agricola (art. 65 della Legge 24 marzo 2012, n. 27, di conversione del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1).</p><p>Nel secondo caso, poiché tali violazioni non comportano la decadenza dal diritto agli incentivi, il GSE dispone la loro <strong><u>decurtazione</u></strong> (nella misura indicata per ciascuna ipotesi) a partire dalla data di decorrenza della convenzione e per l’intero periodo di incentivazione; il Gestore dispone altresì il recupero delle somme percepite in eccesso, anche tramite compensazione fino a concorrenza delle somme dovute. Le fattispecie individuate dall’Allegato 2 rappresentano <strong>violazioni di minori gravità</strong> quali, ad esempio, la voltura del titolo autorizzativo in data successiva a quella prevista ai fini dell’accesso agli incentivi o il perfezionamento dell’iter autorizzativo/abilitativo in data successiva alla data dichiarata di entrata in esercizio, difformità nella realizzazione dell’impianto rispetto a quanto dichiarato dal soggetto responsabile (nell’ipotesi di contingente non saturato o di assenza di ingiusto vantaggio rispetto ad altri partecipanti alla procedura).</p><p>Il regolamento ribadisce che il soggetto responsabile, in caso di procedimenti di controllo conclusi con provvedimento di decadenza ovvero oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato, è tenuto a presentare apposita istanza al GSE per l’applicazione delle decurtazioni previste all’art. 42, comma 3, del D. Lgs. n. 28/2011. Tale istanza importa acquiescenza alla violazione accertata dal Gestore e rinuncia all’eventuale azione giudiziale.</p><p>In caso di dichiarazione spontanea del soggetto responsabile, al di fuori di un procedimento di verifica e controllo, la misura della decurtazione prevista dall’Allegato 2 si riduce della metà. Tale dichiarazione comporta acquiescenza alla violazione accertata nel successivo provvedimento motivato di decurtazione emanato dal Gestore, salva la possibilità di svolgere attività controllo per l’accertamento di ulteriori violazioni o difformità.</p><p>Il GSE ha pertanto predisposto e pubblicato i due differenti modelli per la presentazione dell’istanza <i>ex</i> art. 42, comma 3, del D. Lgs. n. 28/2011, a seconda che si tratti di segnalazione spontanea o di contenzioso amministrativo.</p><p>Il Regolamento in esame contiene però un importante <i>caveat</i>: la decurtazione degli incentivi per violazioni di cui all’Allegato 2 non è applicabile qualora la condotta dell’operatore sia oggetto di procedimento e processo penale in corso, ovvero concluso con sentenza di condanna anche non definitiva.</p><p>In attesa dei risultati applicativi del nuovo Regolamento, si può certamente affermare che esso possa costituire per gli operatori del settore non solo punto di riferimento essenziale per le attività di controllo e le conseguenze delle violazioni accertate o accertabili, ma anche un prezioso ausilio per una migliore valutazione dei rischi economici legati alle caratteristiche e alle vicende procedimentali di ciascun impianto.</p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare </i><a href="mailto:giovanni.deluca@advant-nctm.com"><i>Giovanni Battista De Luca</i></a><i>, </i><a href="mailto:ernesto.rossi@advant-nctm.com"><i>Ernesto Rossi Scarpa Gregorj</i></a><i> e </i><a href="mailto:alessandro.vittoria@advant-nctm.com"><i>Alessandro Vittoria</i></a><i>.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Biometano</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 29 Jan 2024 05:17:48 +0100</pubDate>
                        <title>Composizione negoziata – autorizzazione di finanziamenti prededucibili</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/composizione-negoziata-autorizzazione-di-finanziamenti-prededucibili</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La concessione di nuova finanza prededucibile richiede una valutazione del Tribunale, con il supporto di un ausiliario <em>ad hoc</em>, sia sulla verifica della funzionalità del finanziamento alla continuità d’impresa e alla migliore soddisfazione dei creditori, sia alla probabilità di successo del prospettico piano del debitore e alla sostenibilità dell’ulteriore finanza richiesta.<em>Una verifica molto attenta e puntuale, che conferma la prassi della nomina dell’ausiliario e dei criteri già fissati da Trib. Bologna 8 novembre 2022 e 9 gennaio 2023 in uno dei primi casi in materia, seguito da ADVANT Nctm.</em><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/01/09.-Trib.-Genova-09.06.2023.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per consultare la decisione del Tribunale di Genova</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 23 Jan 2024 05:18:30 +0100</pubDate>
                        <title>Decreto Energia: primo passo per lo sviluppo dell’industria dell’eolico off-shore</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/decreto-energia-primo-passo-per-lo-sviluppo-dellindustria-delleolico-off-shore</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong><u>Cos’è successo</u></strong></p><p>Il D.L. n. 181/2023 (“<strong>Decreto Energia</strong>”) di recente emanazione ha introdotto un’importante novità in materia di sviluppo della filiera dell’industria dell’eolico <i>offshore.</i></p><p>Si legge, infatti, all’art. 8 del Decreto Energia che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è chiamato – entro 30 giorni dalla conversione in legge dello stesso Decreto Energia – ad avviare una procedura per l’individuazione di due aree demaniali portuali, con relativi specchi d’acqua esterni agli sbarramenti a protezione dei bacini portuali (le c.d. “difese foranee”) dedicate allo sviluppo della filiera dell’eolico offshore.</p><p>In particolare, tali aree – che dovranno necessariamente essere aree portuali del Sud Italia - saranno destinate alla realizzazione di&nbsp;“<i>infrastrutture idonee a garantire lo sviluppo degli investimenti del settore della cantieristica navale per la produzione, l'assemblaggio e il varo di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare</i>”.</p><p><strong><u>Perché è importante</u></strong></p><p>La norma in questione intende, quindi, sviluppare una filiera industriale che ad oggi in Italia è senz’altro carente rispetto ad altri Paesi europei. &nbsp;Filiera che potrebbe diventare strategica anche in considerazione dell’auspicabile intensificazione degli investimenti in progetti di parchi eolici galleggianti, in un Paese che ha tutte le caratteristiche per accogliere più investimenti in questo settore rispetto a quelli realizzati.</p><p>In Italia, infatti, nonostante lo sviluppo costiero pari a quasi 8.000 Km e ad alcuni indubbi vantaggi della tecnologia galleggiante rispetto all’eolico a terra (si pensi all’impatto paesaggistico ben inferiore), ad oggi un solo impianto eolico galleggiante è in esercizio (parco eolico di circa 30 MW di potenza di fronte al porto di Taranto).</p><p>Seppur degna di nota, la norma in oggetto rappresenta solamente il primo passaggio preliminare della procedura di individuazione di due poli, che dovrà essere gestita a livello ministeriale e che prevede inevitabilmente tempi lunghi. Inoltre, trattandosi di norma programmatica per lo sviluppo di una filiera, la norma non incide sullo scarno impianto normativo che regola le procedure autorizzative di impianti eolici offshore, contenuta all’art. 12, co. 3 del D.Lgs. n. 387/2003, che prevede una procedura ad hoc per il rilascio dell’autorizzazione unica.</p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare </i><a href="mailto:piero.vigano@advant-nctm.com"><i>Piero Viganò</i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Energivori</category>
                            
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                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 23 Jan 2024 03:24:51 +0100</pubDate>
                        <title>Le nuove garanzie SACE</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-nuove-garanzie-sace</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<ol> <li><strong>La Garanzia “Archimede” </strong></li></ol><p><strong>&nbsp;</strong>Sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 Serie Generale è stata pubblicata la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (la “<strong>Legge di Bilancio 2024</strong>”), che ha introdotto la possibilità per SACE S.p.A. (“<strong>SACE</strong>”) di rilasciare una nuova tipologia di garanzia. In particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 259, della Legge di Bilancio 2024, “<em>al fine di sostenere investimenti infrastrutturali e produttivi realizzati in Italia, anche in ambiti caratterizzati da condizioni di parziale fallimento di mercato e di livelli subottimali di investimento, connessi all'elevata rischiosità anche associata a esposizioni di medio e lungo periodo, all'uso di tecnologie innovative o alla limitata offerta di prodotti finanziari, SACE è abilitata a rilasciare, fino al 31 dicembre 2029, <u>garanzie connesse a investimenti nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali e dell’industria e ai processi di transizione verso un’economia circolare, la mobilità sostenibile, l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la sostenibilità e la resilienza ambientale o climatica nonché l’innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese</u></em>” (la “<strong>Garanzia Archimede</strong>”).&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">1.1 I soggetti a favore dei quali la Garanzia Archimede può essere emessa</span><strong>&nbsp;</strong>La Garanzia Archimede può essere rilasciata in favore di:</p><p style="padding-left: 30px;">(i) soggetti identificati come <u>partner esecutivi</u> nell’ambito del programma InvestEU di cui al regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021(<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>);(ii) banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri <u>soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia</u>;(iii) <u>imprese di assicurazione</u> nazionali e internazionali, autorizzate all’esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma; nonché(iv) <u>sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari</u>, partecipativi e non, convertibili <u>anche di rango subordinato</u>.</p>&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">1.2 L‘oggetto, la durata e l’importo della Garanzia Archimede</span>La Garanzia Archimede può garantire finanziamenti, sotto qualsiasi forma, ivi inclusi portafogli di finanziamenti, concessi alle<u> imprese con sede legale in Italia e</u> alle <u>imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, diverse dalle piccole e medie imprese</u>, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, <u>e dalle imprese in difficoltà</u>, come definite dalla comunicazione della Commissione 2014/C 249/01.La Garanzia Archimede può essere concessa per una <u>durata massima di <strong>venticinque anni</strong></u> e per una <strong><u>percentuale massima di copertura non eccedente le seguenti soglie</u></strong><u>:</u><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/01/Screenshot-2024-01-23-alle-10.18.23.png" target="_blank"><img class="size-large wp-image-30722 aligncenter" src="/fileadmin/nctm/2024/01/Screenshot-2024-01-23-alle-10.18.23-1024x580.png" alt></a>In aggiunta, <u>la percentuale di copertura delle garanzie su prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari concesse in favore di soggetti garantiti può essere innalzata fino al 100 per cento</u>, fermi restando i limiti previsti nel documento di gestione dei rischi che SACE ha l’obbligo di inviare trimestralmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro.Si precisa che gli impegni derivanti dalla concessione della Garanzia Archimede (che<u> viene rilasciata a condizioni di mercato</u>), sono assunti da SACE nella misura del 20 per cento e dallo Stato nella misura dell’80 per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, senza alcun vincolo di solidarietà tra i due soggetti. La stessa SACE determina i premi a titolo di remunerazione delle garanzie in linea con le caratteristiche e il profilo di rischio delle operazioni sottostanti, tenendo conto della loro natura e degli obiettivi dalle stesse conseguiti in conformità a quanto previsto dalle finalità degli investimenti da garantire, meglio descritti nei paragrafi iniziali del presente articolo.&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">1.3 Soglie di materialità per l’intervento del MEF </span>Il rilascio della Garanzia Archimede:<ul> <li>il cui <u>importo massimo garantito in quota capitale ecceda 600 milioni di euro e superi il 25 per cento del fatturato dell’impresa beneficiaria, ovvero del consolidato del gruppo di riferimento(<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>)</u>, ove esistente, considerati i dati risultanti dall’ultimo bilancio approvato;</li> <li>qualora <u>l’importo massimo garantito in quota capitale ecceda (i) 1 miliardo di euro </u>ovvero, <u>(ii) per le garanzie su singoli portafogli di finanziamenti</u>, l’importo garantito in relazione al portafoglio superi <u>3 miliardi di euro</u>,</li></ul><p>è subordinato al nulla osta del Ministro dell’economia e delle finanze adottato sulla base dell’istruttoria trasmessa da SACE per le garanzie su portafogli di finanziamenti.&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">1.4 Prossimi passi</span>Come statuisce la Legge di Bilancio 2024, all’articolo 1, comma 265 “<em>le modalità operative ai fini dell’assunzione e della gestione delle garanzie, della loro escussione e del recupero dei crediti, nonché la documentazione necessaria ai fini del rilascio delle garanzie, inclusi i rimedi contrattuali previsti in relazione all’inadempimento da parte del soggetto garantito agli impegni previsti, sono stabilite da SACE; pertanto, si attende ora che la stessa SACE proceda, conformemente alla propria prassi operativa, alla pubblicazione, sul proprio sito internet, delle linee guida necessarie a rendere pienamente operativo il nuovo strumento di garanzia</em>”.Siamo allo stato in attesa che tali linee guida siano pubblicate.<strong>&nbsp;</strong></p><ol start="2"> <li><strong>La Garanzia “Futuro”</strong></li></ol><p>Al fine di <u>sostenere l’innovazione tecnologica ed il processo di digitalizzazione, per investire nelle infrastrutture e nella sostenibilità, nelle filiere strategiche e nelle aree economicamente svantaggiate ed altresì per sostenere lo sviluppo dell’imprenditoria femminile</u>, SACE offre alle imprese italiane un nuovo strumento di garanzia avente le caratteristiche di seguito delineate (la “<strong>Garanzia Futuro</strong>”).&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">2.1 A chi è indirizzata la Garanzia Futuro</span>Per avere accesso alla garanzia, le imprese dovranno:</p><p style="padding-left: 30px;">(i) essere costituite in forma di <u>società di capitali</u>, <u>anche in forma cooperativa</u>. Dalle FAQ pubblicate sul sito di SACE (le “<strong>FAQ</strong>”) si evince, inoltre che, le società in questione devono essere operative da almeno tre anni e possono essere <u>sia PMI che non PMI</u>;(ii) avere la <u>sede legale ovvero la sede secondaria in Italia</u>;(iii) alla data della richiesta di finanziamento, <u>non risultare in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01</u>;<u>(iv) alla data della richiesta di Garanzia Futuro</u> e sulla base delle risultanze delle verifiche condotte dal soggetto finanziatore secondo le proprie procedure interne di concessione del credito, (a) <u>non essere, ovvero non essere state negli ultimi 5 anni, sottoposte a procedure concorsuali</u>, (b) <u>non essere sottoposte a procedure esecutive avviate dal soggetto finanziatore o a procedure esecutive immobiliari avviate da un soggetto terzo</u> (quale, a titolo esemplificativo, un fornitore dell’impresa beneficiaria o un terzo finanziatore) <u>che influiscano negativamente sulla valutazione del merito creditizio dell’impresa beneficiaria</u>; (c) non avere segnalazioni negative in Centrale Rischi<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>; e (d) <u>non essere inadempienti a qualsiasi obbligo di rimborso nei confronti del soggetto finanziatore</u>, salvo che le imprese beneficiarie provvedano al rimborso delle eventuali somme non pagate entro la relativa data di erogazione; e(v) avere, alla data della richiesta di Garanzia Futuro, un <em><u>rating </u></em><u>creditizio compreso all’interno delle soglie indicate nell’Allegato 2 delle condizioni generali della Garanzia Futuro</u> (<em>Termini e Condizioni Particolari</em>)(<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>).</p>&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">2.2 I soggetti a favore dei quali la Garanzia Futuro può essere emessa</span>La Garanzia Futuro può essere rilasciata in favore di:<p style="padding-left: 30px;">(i) banche nazionali;(ii) banche estere; e(iii) operatori finanziari italiani od esteri,</p>che rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività.<strong>&nbsp;</strong><span style="text-decoration: underline;">2.3 Requisiti del finanziamento</span>L’Articolo 2.2 delle condizioni generali della Garanzia Futuro prevede poi l’obbligo di accredito del finanziamento su un conto corrente intestato all’impresa beneficiaria ed aperto presso il soggetto finanziatore. Dalle FAQ risulta che questo non debba essere un conto dedicato.L’importo massimo in linea capitale del finanziamento (<u>che, come si evince dalla FAQ n. 44 della Garanzia Futuro, non potrà essere gestito in <em>pool</em></u>) e la durata del medesimo devono essere concordati tra le parti come previsto dall’Allegato 2 delle condizioni generali della Garanzia Futuro (<em>Termini e Condizioni Particolari</em>). A tal riguardo si segnala che secondo quanto indicato nelle FAQ della Garanzia Futuro è possibile supportare <strong><u>finanziamenti a medio/lungo termine per un</u></strong><u> <strong>importo da un minimo di euro 50.000,00 ad un massimo di euro 50.000.000,00 in linea capitale</strong> con durata compresa <strong>tra i 2 ed i 20 anni</strong></u>.(<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>) Il finanziamento potrà avere un ammortamento cd. alla francese a rate costanti o, in alternativa, un ammortamento cd. alla italiana a quota capitale costante. Qualora il contratto di finanziamento preveda un ammortamento francese a rate costanti, sarà ammessa esclusivamente la possibilità di negoziare un tasso fisso e non variabile.<strong>&nbsp;</strong>Lo scopo del finanziamento garantito da SACE deve essere indicato nell’”Autocertificazione di Rilievo Strategico” (certificazione in cui vengono descritte le operazioni oggetto di finanziamento) da allegarsi alla richiesta di finanziamento e deve ricadere in una delle seguenti opzioni: “<em>effettuazione dei <u>pagamenti relativi ai costi e alle spese(</u><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6"><strong>[6]</strong></a><u>)</u>, inerenti all’attività produttiva caratteristica dell’impresa beneficiaria, da sostenere per:</em><p style="padding-left: 30px;"><em>(a) <u>immobilizzazioni materiali e/o immateriali all’estero o in Italia</u></em><em>;</em><em>(b) <u>immobilizzazioni finanziarie all’estero</u></em><em>; ed</em><em>(c)<u> esigenze di capitale circolante</u></em><em>.</em>”</p>Nel caso in cui il finanziamento sia destinato a finanziare i costi e le spese per l’approntamento di una fornitura di beni e/o servizi, la stessa non deve ricadere nell’ambito di applicazione (a) della normativa concernente prodotti e/o tecnologie a duplice uso o materiale di armamento soggetti a licenza ai sensi della normativa di riferimento nazionale, dell’Unione Europea e degli Stati Uniti d’America (es. Reg. UE n. 821/2021, L. 185/1990, D.lgs. 221/2017, EAR, ITAR); (b) delle disposizioni nazionali e dell’Unione europea in materia di controllo delle esportazioni/importazioni(<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>).&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">2.4 Caratteristiche della Garanzia Futuro</span>La Garanzia Futuro è una <u>garanzia a prima richiesta</u> assunta da SACE e dallo Stato italiano nei limiti di una quota rispettivamente pari al 10 e al 90 per cento del debito garantito, <u>esplicita, irrevocabile, avente ad oggetto il rischio di mancato rimborso del finanziamento, per capitale e interessi, per una quota pari al <strong>70% del debito garantito</strong></u>, senza alcun vincolo di solidarietà tra i due soggetti, ammessa a copertura ed indicata nel testo della garanzia rilasciata da SACE e fino ad un ammontare massimo pari all’importo indicato nel testo della garanzia rilasciata da SACE.Il soggetto finanziatore, una volta ricevuta la richiesta di finanziamento da parte dell’impresa, effettuerà l’istruttoria creditizia. A seguito dell’approvazione dell’operazione di finanziamento da parte dell’organo deliberante, il soggetto finanziatore procederà all’invio della richiesta di Garanzia Futuro. SACE effettuerà quindi la dovuta istruttoria prodromica alla concessione della garanzia. In caso di esito positivo, verrà emessa la garanzia mediante il portale online ExportPlus, utilizzando il modello di garanzia di cui all’Allegato 6 (<em>Garanzia SACE</em>) delle condizioni generali della Garanzia Futuro, comunicando altresì al soggetto finanziatore il CUI (codice unico identificativo) relativo a tale garanzia.<u>La prima od unica erogazione del finanziamento dovrà avvenire entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di SACE relativa al positivo esito dell’istruttoria e, quindi, all’emissione della garanzia</u>.SACE ha altresì introdotto un ulteriore strumento di garanzia a beneficio delle imprese italiane, la cd. <u>Garanzia Futuro Light</u>, le cui condizioni generali rispecchiano in modo quasi integrale quelle regolanti la Garanzia Futuro. Alcune delle principali differenze che meritano di essere poste all’attenzione riguardano: (i) l’elenco dei criteri di <em>eligibility</em> delle imprese beneficiarie, che con riferimento alla Garanzia Futuro Light non tiene in considerazione il <em>rating</em> creditizio di quest’ultime al fine della concessione della garanzia e (ii) le modalità di determinazione delle commissioni dovute a SACE (che in caso di Garanzia Futuro sono determinate anche in base al <em>rating</em> creditizio ottenuto dall’impresa beneficiaria, mentre con riferimento alla Garanzia Futuro Light sono determinate a insindacabile giudizio di SACE sulla base di metodologie e valutazioni interne e indicate nel testo della garanzia rilasciata da SACE)(<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>).&nbsp;<ol start="3"> <li><strong>La riconferma della Garanzia “Green”</strong><strong>&nbsp;</strong></li></ol><p>La Legge di Bilancio 2024 (all’articolo 1, comma 269) ha previsto altresì la riconferma per l’anno 2024 della cd. Garanzia “Green” istituita per mezzo dell’articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con modifiche dalla legge 11 settembre 2020, n. 20 (nel limite di impegno assumibile da SACE pari ad euro 3 miliardi).&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:roberto.denardisdiprata@advant-nctm.com">Roberto De Nardis di Prata</a>, <a href="mailto:giuseppe.buono@advant-nctm.com">Giuseppe Buono</a> e <a href="mailto:davide.brollo@advant-nctm.com">Davide Brollo</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">News e approfondimenti</a>([1]) Tra le altre, Cassa depositi e prestiti S.p.A., CDP Equity S.p.A., il Fondo Europeo per gli Investimenti, la Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa e la Banca Europea per gli Investimenti sono state ritenute idonee alla gestione dei programmi europei la cui implementazione viene delegata dalla Commissione ai partner esecutivi.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">News e approfondimenti</a>([2]) Si prega di considerare che la Legge di Bilancio 2024 non fornisce informazioni sul fatto che il consolidato del gruppo a cui appartiene l’impresa beneficiaria (con riferimento alle soglie di materialità del MEF) debba essere solo a livello italiano o ricomprendere eventuali società estere. A tal riguardo, sarà necessario attendere l’adozione delle regole disciplinanti la concessione della Garanzia Archimede da parte di SACE<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">News e approfondimenti</a>([3]) Si tratta di qualsiasi segnalazione da parte del finanziatore o di altri enti creditizi alla Centrale Rischi di Banca d’Italia in una delle seguenti Categorie di Censimento o Variabili di Classificazione (come previste dalla Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991): (i) “sofferenze”; (ii) “crediti passati a perdita”; (iii) “inadempimenti persistenti” e (iv) rapporto tra «totale sconfinamenti per cassa» e «totale accordato operativo per cassa» superiore al venti per cento e (b) la segnalazione da parte del finanziatore alla Centrale Rischi di Banca d’Italia nella Variabile di Classificazione “inadempienze probabili”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">News e approfondimenti</a>([4]) In aggiunta a quanto sopra, qualora il rimborso del finanziamento (oggetto della richiesta di garanzia) sia integralmente coperto da una garanzia rilasciata da una persona giuridica terza, ai fini del calcolo della remunerazione dovuta a SACE in relazione alla Garanzia Futuro si farà riferimento al <em>rating</em> creditizio attribuito dal soggetto finanziatore al garante, se migliore di quello dell’impresa beneficiaria a condizione che: (i) la garanzia rilasciata dal garante sia una garanzia autonoma, a prima richiesta e determini il trasferimento integrale del rischio dall’impresa beneficiaria al garante; (ii) il garante rispetti tutti i requisiti previsti per le imprese beneficiarie ai sensi dell’articolo 2.1 (<em>Tipologia di Imprese Beneficiarie e caratteristiche dei Finanziamenti</em>) delle condizioni generali della Garanzia Futuro; e (iii) il garante non sia una persona fisica ovvero una società di persone.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">News e approfondimenti</a>([5]) Alla data odierna risulta che alcune primarie banche abbiano già sottoscritto la convenzione con SACE ai fini dell’utilizzo della Garanzia Futuro per operazioni di finanziamento in favore delle imprese clienti.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">News e approfondimenti</a>([6]) Nelle FAQ della Garanzia Futuro si evince che sono ammessi a copertura anche i finanziamenti destinati a supportare spese sostenute da non oltre i 18 mesi antecedenti alla data della richiesta di finanziamento, per il valore di ammortamento residuo e nei limiti in cui sussistano o siano attesi ulteriori costi e/o spese di gestione e/o manutenzione e/o di realizzazione non ancora sostenuti alla data della richiesta di finanziamento.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">News e approfondimenti</a>([7]) Ad esempio, sostanze chimiche pericolose, beni culturali, droghe e sostanze psicotrope, sostanze radioattive, rifiuti, prodotti contenenti pelliccia di cane e di gatto, flora e fauna selvatiche a rischio di estinzione, sostanze che riducono lo strato di ozono, prodotti ed apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra, alimenti e additivi alimentari e organismi geneticamente modificati.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">News e approfondimenti</a>([8]) Con riferimento a quest’ultimo aspetto, è opportuno evidenziare che ai sensi dell’articolo 5.5 (Remunerazione della Garanzia SACE) delle condizioni generali disciplinanti la Garanzia Futuro Light, eventuali importi indicati da SACE prima dell’emissione di ciascuna garanzia, anche per il tramite di applicativi informatici e/o piattaforme online, costituiscono stime della remunerazione potenzialmente applicabile e hanno natura meramente preliminare e informativa. Tali importi possono, pertanto, variare all’esito dell’istruttoria necessaria per la concessione della Garanzia Futuro Light e, inoltre: (i) sono forniti senza alcun pregiudizio alla possibilità che l’operazione venga respinta in caso di esito negativo delle verifiche condotte da SACE, e (ii) non costituiscono proposta contrattuale né offerta, e non hanno l’effetto di far sorgere in capo a SACE alcun obbligo ad emettere alcuna garanzia.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 22 Jan 2024 03:15:33 +0100</pubDate>
                        <title>Composizione negoziata – il gruppo si individua su criteri fattuali e sostanziali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/composizione-negoziata-il-gruppo-si-individua-su-criteri-fattuali-e-sostanziali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="p1" style="text-align: center;"><b>Tribunale di Milano </b></p><p class="p1" style="text-align: center;"><b>SECONDA CIVILE </b></p><p class="p1" style="text-align: center;"><b>N. V.G. 9036/2023</b></p>&nbsp;<p class="p1">Il G.U., Richiamato il decreto di fissazione di udienza che dava atto della sussistenza dei presupposti formali normativamente previsti per la richiesta conferma;</p><p class="p1">sentiti all’udienza del 12.9.23 parte ricorrente, l’Esperto e i due creditori intervenuti;</p><p class="p1">lette le memorie depositate da INAIL e da XXX</p><p class="p1">esaminata la relazione dell’Esperto,</p><p class="p1">a scioglimento della riserva assunta ha pronunciato la seguente</p><p class="p1" style="text-align: center;">ORDINANZA</p><p class="p1"><span class="s1"><b>premesso: </b></span></p><p class="p1">- che parte ricorrente, dopo aver esplicato le ragioni della propria crisi e aver dato atto della propria situazione debitoria, ha affermato la possibilità di elaborare un piano di composizione della propria situazione di attuale insolvenza con pagamento al 100% dei creditori Inail e Inps e utilizzo dello strumento della transazione fiscale e previdenziale;</p><p class="p1">- <span class="s2">che, nell’ambito di detto percorso di composizione, la ricorrente ha chiesto la </span>conferma per 120 giorni delle seguenti misure:</p><p class="p1">1) non possa essere pronunciata sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale (e/o di altra analoga procedura, tra cui quella di liquidazione coatta amministrativa);</p><p class="p1">2) pertanto, non possa essere adottato il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nei confronti di X;</p><p class="p1">3) non si possano acquisire diritti di prelazione se non concordati con le Cooperative, né possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul loro patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene <span class="s2">esercitata l’attività d’impresa; </span></p><p class="p1">4) <span class="s2">non si possa unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti </span>pendenti o provocarne la risoluzione, né si possa anticiparne la scadenza o modificarli in danno delle Società, per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori;</p><p class="p1">- che l<span class="s2">’</span>unico creditore opponente, Inail, ha lamentato un<span class="s2">’</span>eccessiva contrazione dei termini a difesa, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del X, l<span class="s2">’</span>inattività delle società facenti parte del gruppo e la peculiare situazione di ciascuna all<span class="s2">’</span>interno del gruppo, ciò che avrebbe necessitato un trattamento differenziato, opponendosi all<span class="s2">’</span>accoglimento dell<span class="s2">’</span>istanza e in ogni caso sottolineando l<span class="s2">’</span>importanza del creditore <span class="s2">“</span>pubblico<span class="s2">”</span>;</p><p class="p1">- che parte ricorrente ha rammentato la non necessità di una situazione di attività aziendale ai fini dell<span class="s2">’</span>accesso alla composizione negoziata della crisi, ha ricondotto la posizione del X all<span class="s2">’</span>ambito creditorio e ha evidenziato la sussistenza dei presupposti per l<span class="s2">’</span>accesso dell<span class="s2">’</span>intero gruppo all<span class="s2">’</span>istituto prescelto, insistendo per l<span class="s2">’</span>accoglimento dell<span class="s2">’</span>istanza;</p><p class="p1">- <span class="s2">che l’Esperto, nella relazione ritualmente depositata </span>e brevemente riassunta all<span class="s2">’</span>udienza a beneficio dei creditori intervenuti, ha assunto motivata posizione sia in ordine al predisponendo piano, sia alla necessità di un confronto dialogico con i creditori, sia in ordine alla durata e alla tipologia delle singole misure richieste;</p><p class="p1"><span class="s1"><b>rilevato: </b></span></p><p class="p1"><span class="s3">- </span><span class="s1">che l’istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi è stata correttamente proposta dalle società facenti parte del gruppo come già ritenuto nel provvedimento di fissazione di udienza quanto alla competenza, il X summenzionato non risulta inserito tra i ricorrenti e non appare ostativa al percorso già intrapreso l’interruzione dell’attività aziendale, soprattutto a fronte della prospettazione di un’iniezione di finanza esterna; </span></p><p class="p1"><span class="s3">- </span><span class="s1">che nella relazione ritualmente depositata, l’Esperto ha dato atto della sussistenza di condizioni idonee – allo stato e salvi gli ulteriori necessari approfondimenti - a consentire il superamento dello stato di crisi, dovendo in ogni caso verificare sia l’apporto di finanza esterna, sia la percorribilità delle intese transattive già avviate e degli istituti della transazione fiscale e previdenziale per ciascuna società del gruppo; </span></p><p class="p1"><span class="s3">- </span><span class="s1">che, in detta cornice, le misure protettive hanno l’esclusiva funzione di consentire l’avvio e la prosecuzione di trattative con i creditori in una prospettiva non sbilanciata, sicchè l’istanza può essere accolta, con la precisazione che è sottratto all’ambito della norma il procedimento amministrativo prodromico alla liquidazione coatta e non vi è necessità di indicare partitamente i creditori attinti dal divieto di inizio e prosecuzione delle procedure esecutive; </span></p><p class="p1"><span class="s3">- </span><span class="s1">che, in base a quanto riferito dall’Esperto, e considerata la complessità sottesa a una ristrutturazione cd. “di gruppo”, la durata delle misure può fissarsi in giorni 120 come da istanza; </span></p><p class="p1" style="text-align: center;"><span class="s1">P.Q.M. </span></p><p class="p1"><span class="s1">CONFERMA le misure protettive richieste da XXX limitatamente a quanto infra specificato, stabilendo che: </span></p><p class="p1"><span class="s1">- i creditori per titolo o causa anteriore alla data di pubblicazione dell’istanza non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul solo patrimonio dell’Istante o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa, nè possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’Istante, anche se non sono inibiti i pagamenti spontanei; </span></p><p class="p1"><span class="s1">- la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive; </span></p><p class="p1"><span class="s1">- i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza. </span></p><p class="p1"><span class="s1">FISSA per le misure protettive concesse il termine massimo di durata di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla pubblicazione dell’istanza (14.8.23); </span></p><p class="p1"><span class="s1">AVVERTE che ai sensi di legge sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori e che dal giorno della pubblicazione dell’istanza e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata. </span></p><p class="p1"><span class="s1">Si comunichi con estrema urgenza a parte ricorrente, ai due creditori costituiti e all’Esperto nominato, a cura della cancelleria. </span></p><p class="p1"><span class="s4">13/09/2023</span></p><p class="p1"><span class="s4"> Il Giudice <i>Guendalina Alessandra Virginia Pascale </i></span></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 22 Jan 2024 02:52:13 +0100</pubDate>
                        <title>Dopo la stretta sugli influencer avvocati al lavoro sui contratti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dopo-la-stretta-sugli-influencer-avvocati-al-lavoro-sui-contratti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Le nuove regole</strong>. Le linee guida dell'Agcom per chi ha più follower dettano l'agenda dei legali: garanzie già ampie per gli sponsor. Ma le tecnologie utilizzate e l'intelligenza artificiale rendono difficili i controlli</em>[...] «Le clausole esistenti erano già ricche di garanzie per lo sponsor - aggiunge <strong>Paolo Lazzarino</strong>, partner ADVANT Nctm - credo ora sarà avviata una valutazione precontrattuale degli influencer con una selezione molto rigida da parte delle aziende che non vogliono incappare in situazioni complesse con figure poco attente a queste dinamiche». [...]<a href="https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/dopo-stretta-influencer-avvocati-lavoro-contratti-AFt9VXOC" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Clicca qui per l'articolo integrale</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 19 Jan 2024 02:26:00 +0100</pubDate>
                        <title>Accordi di ristrutturazione – il 60% degli aderenti si calcola alla data del ricorso</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/accordi-di-ristrutturazione-il-60-degli-aderenti-si-calcola-alla-data-del-ricorso</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><p class="p1" style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong></p><p class="p1" style="text-align: center;"><strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong></p><p class="p1" style="text-align: center;"><strong>TRIBUNALE DI BOLOGNA</strong></p><p class="p1" style="text-align: center;"><strong>SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI</strong></p>&nbsp;<p class="p1">Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:</p><p class="p1">Dott. Michele GUERNELLI - Presidente</p><p class="p1"><i>Dott. Maurizio ATZORI - Giudice</i></p><p class="p1"><i>Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice rel.</i></p>&nbsp;<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>nella procedura per accordi di ristrutturazione di cui al R.G. 43-1/2023 PU presentata da GH BOLOGNA S.P.A. (C.F./P.iva 02358431209) con sede legale in Bologna alla Via del Triumvirato n. 84<p style="text-align: center;"><strong>PREMESSO CHE</strong></p>GH BOLOGNA S.P.A. ha depositato in data&nbsp;24 febbraio 2023 domanda di omologazione ex art. 57 CCII degli Accordi di Ristrutturazione del debito sottoscritti con i suoi creditori, con transazione fiscale e previdenziale ex art. 63 CCI e richiesta di omologa in applicazione del comma 2 bis dell'art. 63 CCI data la mancata adesione da parte in INPS alla proposta di transazione.<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/01/07.-Trib.-Bologna-13.06.2023.pdf" target="_blank" rel="noopener"><em>Clicca qui per il documento integrale</em></a>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 18 Jan 2024 09:53:43 +0100</pubDate>
                        <title>M&amp;A: la classifica 2023 di Mergermarket per valore delle operazioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ma-la-classifica-2023-di-mergermarket-per-valore-delle-operazioni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ci sono un italiano e due internazionali. Parliamo del podio dell’attività m&amp;a in Italia nel 2023. Il dato è di MergerMarket che ha tirato le somme di un anno di fusioni e acquisizioni a cui hanno lavorato come consulenti legali, gli studi d’affari presenti in Italia.Guardando alle insegne che hanno seguito le operazioni di maggior valore, osserviamo che il primo posto di questa classifica è occupato da Gianni &amp; Origoni (Gop) che ha firmato 71 deal per un valore complessivo di 32,431 miliardi di dollari. Seguono a un’incollatura Clifford Chance, con 19 operazioni per 31,542 miliardi e Freshfields con lo stesso numero di deal per 31,505 miardi. Completano la lista degli studi legali in top 10, Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, 53 operazioni per 26,063 miliardi di valore; Carbonetti, con due deal per 23,3 miliardi; Chiomenti che nell’anno ha seguito 79 operazioni per un valore complessivo di 17,8 miliardi di dollari; White &amp; Case che ha lavorato su 20 dossier per 13,3 miliardi; seguito da BonelliErede, Legance e Linklaters che hanno messo assieme, nell’ordine, operazioni per un valore complessivo di 7,9, 6,4 e 6,4 miliardi di dollari.BonelliErede, però, risulta lo studio che ha seguito il numero più alto di operazioni con 92 dossier all’attivo nel 2023, seguito da Chiomenti (79), ADVANT Nctm (78), Pedersoli (72) e Gop (71). Completano la lista dei dieci studi che hanno lavorato al maggior numero di operazioni nel corso dell’anno appena passato, Russo De Rosa, accreditato su 66 deal; Legance che ha seguito 54 dossier; LCA, con lo stesso numero di operazioni; Gatti Pavesi Bianchi Ludovici (53) e Pwc Tls (51).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 18 Jan 2024 02:53:27 +0100</pubDate>
                        <title>TAR Lazio: obbligo di comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della l. 241/1990 per provvedimenti di diniego del GSE a seguito di istanza di riesame ex art. 42, comma 3, del D. Lgs. 28/2011 e art. 56, commi 7 e 8, del D.L. 76/2020</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tar-lazio-obbligo-di-comunicazione-di-preavviso-di-rigetto-ai-sensi-dellart-10-bis-della-l-241-1990-per-provvedimenti-di-diniego-del-gse-a-seguito-di-istanza-di-riesame-ex-art-42-comma-3</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con la sentenza n. 19716/2023 il TAR Lazio (sez. III-ter) ha accolto il ricorso avverso il provvedimento di diniego da parte del GSE di un’istanza di riesame proposta dalla società ricorrente, ai sensi dell’art. 42, comma 3, del D.Lgs. 28/2011, come modificato dall’art. 56 del D.L. 76/2020, annullando il provvedimento di diniego per mancata comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-<i>bis</i> della l. 241/1990.</p><p>A seguito di provvedimento di decadenza dagli incentivi emanato dal GSE, la ricorrente aveva proposto istanza volta ad ottenere l’applicazione dello speciale regime di sanatoria di cui all’art. 42, comma 3, del D.Lgs. 28/2011, come modificato dall’art. 56 del D.L. 76/2020, al fine di ottenere la decurtazione degli incentivi in luogo della decadenza, avverso la quale pende ricorso giurisdizionale in sede di appello avverso la sentenza di rigetto del ricorso in primo grado.</p><p>La sentenza del TAR Lazio ha operato una chiara ricostruzione della normativa applicabile al provvedimento impugnato.</p><p>Il legislatore ha più volte riformato l’art. 42 del D.Lgs. 28/2011, allo scopo di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili e misure di risparmio energetico.</p><p>Infatti, con l’art. 1, comma 960, lett a), della l. 205/2017 è stato introdotto al comma 3 del già citato art. 42 l’inciso secondo cui “<i>al fine di salvaguardare&nbsp; la produzione di energia da fonti rinnovabili, l’energia termine e il risparmio energetico, conseguente agli interventi di efficientamento, degli impianti che al momento dell’accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE dispone la decurtazione dell’incentivo in misura ricompresa tra il 10 e il 50 % in ragione dell’entità della violazione</i>.”</p><p>Inoltre, l’art. 13-bis, comma 2, del D.L. 101/2019, convertito in l. 128/2019, ha non solo ribadito la natura retroattiva della previsione sopra riportata, ma ha altresì precisato che la decurtazione si applica “<i>agli impianti realizzati e in esercizio oggetto di procedimenti amministrativi in corso e, su richiesta dell’interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato</i>.”</p><p>L’art. 56, comma 7, del D.L. 76/2020 ha ulteriormente innovato l’art. 42 del D.Lgs. 28/2011, subordinando alla presenza dei presupposti di cui all’art. 21-<i>nonies</i> della l. 241/1990 l’emanazione dei provvedimenti di decadenza per violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2, rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi.</p><p>Il successivo comma 8 dell’art. 56 statuisce che “<i>le disposizioni di cui al comma si applicano anche ai progetti di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d'ufficio in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge [...]. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano nel caso in cui la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento penale in corso concluso con sentenza di condanna, anche non definitiva</i>”.</p><p>Alla luce di tali disposizioni, le imprese destinatarie di provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi ancora <i>sub iudice</i> al momento dell’entrata in vigore del D.L. 76/2020 possono presentare apposita istanza volta ad ottenere l’applicazione dello <i>ius superveniens</i>, a regolazione del rapporto sostanziale.</p><p>La ricorrente aveva effettuato tale richiesta, la quale ha però riscontrato esito negativo manifestato nel provvedimento di diniego impugnato.</p><p>In primo luogo, il TAR ha precisato come la giurisprudenza (TAR Lazio, sede di Roma, sez. III-<i>ter</i>, 14 gennaio 2022, n. 393; 18 gennaio 2022, n. 525; n. 5602/2022; n. 7028/2022; n. 11452/2021) abbia esaminato la natura e la portata dell’art. 56, commi 7 e 8, del D.L. 76/2020, rilevando che le modifiche normative ivi apportate hanno introdotto un procedimento di natura eccezionale, avente finalità di sanatoria e ispirato dalla <i>ratio</i> di conservazione della capacità di produzione energetica da fonte rinnovabile.</p><p>Dalla medesima giurisprudenza si ricava che il potere in capo al GSE presenta i caratteri della <strong>doverosità</strong>, poiché è tenuto obbligatoriamente a pronunciarsi sull’istanza di riesame entro 60 giorni dalla presentazione della stessa, e della <strong>discrezionalità</strong>, in quanto al GSE è rimessa la valutazione della situazione di fatto e di diritto e la comparazione degli interessi pubblici e privati incisi dal provvedimento di decadenza. Di fatti, non è sufficiente di per sé l’interesse al mero ripristino della “<i>legalità violata dall’accertata violazione delle norme di settore che hanno dato luogo alla decadenza e alla perdita dell’incentivazione</i>.”</p><p>Da qui l’obbligo per il GSE di motivare l’accoglimento o il rigetto dell’istanza di riesame con riferimento alla situazione fattuale, valutando, oltre l’interesse al corretto utilizzo delle risorse finanziarie, l’interesse alla produzione energetica non fossile, l’interesse del privato e l’affidamento ingenerato nel beneficiario e più in generale la situazione di fatto incisa dal provvedimento di decadenza.</p><p>Tale necessità di valutazione e contemperamento di più interessi in sede di emanazione del provvedimento a fronte dell’istanza <i>ex</i> art. 56, comma 8, del D.L. 76/2020, configura in capo al GSE un potere di natura discrezionale, essendo lo stesso GSE investito della questione relativa alla sussistenza dei particolari presupposti per l’applicabilità della speciale deroga della decurtazione in luogo della decadenza.</p><p>Secondo il TAR Lazio, il potere suddetto costituisce comunque un potere di decadenza, integrando un autonomo potere di accertamento sostanziale e una sostanziale riedizione del potere già esercitato dal GSE.</p><p>In secondo luogo, il TAR Lazio ha ricordato come la disciplina in materia di previa comunicazione dei motivi ostativi, in correlazione con il principio di dequotazione dei vizi formali del provvedimento, sia stata novellata dall’art. 12, comma 1, lett. i), del D.L. 76/2020, convertito in l. 120/2020, il quale, modificando l’art. 21-<i>octies</i>, comma 2, della l. 241/1990, ha stabilito che al provvedimento adottato in violazione dell’art. 10-<i>bis</i> non si applica la regola secondo cui “<i>il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione di avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato</i>”.</p><p>Pertanto, in caso di omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza in relazione a provvedimenti di natura discrezionale, l’Amministrazione è preclusa dal dimostrare in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato in concreto (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 14 marzo 2022, n. 1790).</p><p>Il TAR Lazio ha dunque ricondotto la fattispecie in esame all’art. 21-<i>octies</i>, comma 2, ultimo periodo, della l. 241/1990, determinando il mancato preavviso di rigetto l’annullamento del provvedimento discrezionale, in considerazione delle garanzie partecipative sottese alla previsione di cui all’art. 10-<i>bis </i>della l. 241/1990, volte ad assicurare un’effettiva partecipazione dell’istante all’esercizio del potere amministrativo, un contraddittorio procedimentale in funzione collaborativa e difensiva e un’anticipata acquisizione in sede procedimentale di contestazioni suscettibili di evidenziare eventuali profili di illegittimità delle ragioni ostative preannunciate dall’Amministrazione.</p><p>La sentenza del TAR Lazio ha sottolineato che il provvedimento di diniego dell’istanza proposta dalla ricorrente avrebbe dovuto essere preceduto da una fase procedimentale partecipativa in cui il GSE rendesse edotto l’istante dei motivi ostativi alla sua domanda, consentendo una corretta partecipazione al procedimento attraverso la produzione di documenti e la formulazione di osservazioni.</p><p>In conclusione, il TAR Lazio ha annullato il provvedimento di diniego impugnato, con conseguente obbligo conformativo per il GSE di rideterminarsi sull’istanza nel rispetto del contraddittorio.</p><p>La sentenza in esame costituisce senz’altro un prezioso chiarimento per gli operatori interessati da procedimenti di controllo da parte del GSE, i quali abbiano proposto istanza di riesame di un provvedimento di decadenza <i>ex</i> art. 42, comma 3, del D. Lgs. 28/2011 e art. 56, commi 7 e 8, del D.L. 76/2020, al fine di ottenere la decurtazione degli incentivi in luogo della decadenza.</p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;</i><a href="mailto:piero.vigano@advant-nctm.com"><i>Piero Viganò</i></a><i>&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Efficienza energetica</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Biometano</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 16 Jan 2024 09:32:35 +0100</pubDate>
                        <title>The Legal 500: Private Equity Comparative Guide | Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-legal-500-private-equity-comparative-guide-italia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L'obiettivo di questa guida è quello di fornire ai lettori una panoramica pragmatica del diritto del <strong>private equity</strong> in diverse giurisdizioni.Ogni capitolo della guida fornisce informazioni sulle questioni attuali che interessano la pratica del private equity in un determinato Paese e affronta argomenti quali fusioni e acquisizioni, sistemi di incentivazione del management e finanziamento del debito, nonché approfondimenti, pareri e modifiche legislative previste per il rispettivo Paese.ADVANT Nctm ha curato il capitolo sull'Italia.<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/01/mpdf.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per il documento.</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 16 Jan 2024 03:32:30 +0100</pubDate>
                        <title>Piazza sotto attacco</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/piazza-sotto-attacco</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<div class="page" title="Page 2"><div class="section"><div class="layoutArea"><div class="column"><p><em><strong>DDL CAPITALI</strong>&nbsp;Il provvedimento diventa legge, ma alcune norme suscitano critiche e possono diminuire l'appeal del mercato azionario milanese. Le modifiche sulla lista del cda? Rischiano di essere riscritte già a marzo.</em>[...] Se il cda vuole presentare una lista per il nuovo consiglio di amministrazione, il testo "deve essere approvato con un quorum rafforzato pari ad almeno i due terzi, il che, in divenire, potrà dare un diritto di veto alla minoranza che raccoglie almeno il 20% dei voti tenuto conto dei criteri premiali di assegnazione dei seggi in sede di votazione" spiega Lukas Plattner, partner di ADVANT Nctm [...]&nbsp;<em>Articolo integrale sull'edizione settimanale (15 gennaio 2024) di Milano Finanza</em></p></div></div></div></div>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 09 Jan 2024 02:47:15 +0100</pubDate>
                        <title>Chinese Anti-Dumping Investigation on EU Brandy Imports</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/chinese-anti-dumping-investigation-on-eu-brandy-imports</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>On 5 January 2024, the Ministry of Commerce of the PRC (MOFCOM) has launched an anti-dumping investigation on EU-originating brandy import with the following details:</p><ul> <li>period of dumping investigation: 1 October 2022 to 30 September 2023.</li> <li>Scope of Investigation: imported spirits made from distilled wine into containers of less than 200 litres originating in the EU.</li> <li>Name of product under investigation: Spirits obtained by distilling wine into containers of less than 200 litres (usually called brandy). Main Use: Mainly used as beverage alcohol for human consumption. This product is classified under the Import and Export Tariff Code of the People's Republic of China: 22082000. Spirits made from distilled wine in containers of 200 litres and above under this tariff number are not included in the scope of the survey.</li></ul><p>Interested parties should register for the anti-dumping investigation with the Trade Remedy Bureau of the Ministry of Commerce within 20 days from 5 January 2024.Interested parties participating in the investigation must, according to the Reference Form for Registration for Participation in the Investigation, provide basic identification information, the quantity and number of products exported or imported into China, the quantity and number of similar products produced and sold, as well as explanatory materials such as relevant information.MOFCOM may use questionnaires, sampling, hearings, on-site verification, and other ways to understand the situation.To obtain the information required for the investigation in this case, MOFCOM usually releases a questionnaire to the interested parties within 10 working days from the closing date of the registration for participation in the investigation.The information to be provided will range from the structure and operation of the company, the product under investigation, export sales to China, domestic sales, operational and financial information, production costs and related expenses, estimated dumping margins and checklists, as well as the situation of similar products in the country, operation and related information, financial and related information, and other issues that need to be clarified.If the information submitted by the interested party to the MOFCOM needs to be kept confidential, the interested party may make a request to the MOFCOM for confidential treatment of the relevant information and state the reasons.Duration of the Investigation The investigation has commenced since 5 January 2024 and should normally be concluded by 5 January 2025, with a six-month extension under special circumstances.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 08 Jan 2024 03:27:58 +0100</pubDate>
                        <title>Composizione negoziata – cessione dell’azienda solo nel corso delle trattative</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/composizione-negoziata-cessione-dellazienda-solo-nel-corso-delle-trattative</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: center;"><strong>Tribunale di Piacenza</strong>- Sezione civile –</p>Il Giudice, dott. Stefano Aldo Tiberti, ha pronunciato il seguente<p style="text-align: center;"><strong>Decreto ex art. 22 CCII </strong></p>nella procedimento iscritto al numero di ruolo generale 1746/2023sull’istanza presentata daxxx&nbsp;, con sede in XXX, in persona del legale rappresentante XXX, rappresentata e difesa dall’Avv. Roberto Rovero del&nbsp;Foro di Piacenza (PC)<p style="text-align: center;"><strong>Premesso che </strong></p>la ricorrente ha depositato istanza di autorizzazione ex art. 22 CCII volta ad ottenere l’autorizzazione “nell’ambito della composizione negoziata della crisi” alla stipula di” contratto di affitto di azienda dalla concedente XXX&nbsp;all’affittuaria XXX&nbsp;con obbligo, nella forma della proposta irrevocabile d’acquisto, al successivo acquisto da parte della seconda dell’azienda medesima, disponendo di conseguenza ogni più opportuna misura.”, precisando che “l’accettazione della proposta di acquisto dell’azienda, previa emananda autorizzazione del Tribunale al fine di evitare il prodursi degli effetti di cui all’articolo 2560 secondo comma del codice civile, come previsto dalla lettera d) del primo comma dell’art. 22 CCII, è subordinata e condizionata all’esito della procedura competitiva per la selezione dell’acquirente che sarà indetta ai sensi e per gli effetti di cui all’art.22 CCII.” La ricorrente, quindi, chiede al Tribunale l’autorizzazione ex art. 22, co 1, lett. d) al trasferimento di azienda con effetto c.d. purgativo; l’operazione è strutturata mediante la previsione di un periodo di affitto d’azienda, cui dovrebbe conseguire la cessione della stessa, sulla base di una offerta irrevocabile di acquisto presentata dall’affittuario;<p style="text-align: center;"><strong>Ritenuto che</strong></p><p style="text-align: left;">come condivisibilmente affermato in dottrina, la finalità perseguita dal regime autorizzatorio della cessione d’azienda previsto ex art. 22 CCII è quella di incentivare all’immediato acquisto&nbsp;dell’azienda i potenziali interessati, i quali, in mancanza di tale previsione, sarebbero indotti ad attendere l’apertura di una procedura concorsuale per acquistare l’azienda in seno alla stessa, proprio al fine di beneficiare dell’effetto “purgativo” tipico della vendita coattiva endoconcorsuale;la situazione di crisi o di insolvenza, infatti, innegabilmente costituisce un forte disincentivo alle cessioni “privatistiche” e non coattive dei beni del debitore;l’autorizzazione del Tribunale in ogni caso non condiziona la validità e la piena efficacia del negozio traslativo dell’azienda o di suoi rami (trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione, soggetto al regime di cui all’art. 21, co 2, CCII), ma è necessaria per far conseguire all’acquirente – sia pure nell’ambito di una vendita che resta “privatistica” – il beneficio dell’esenzione dalla responsabilità solidale per i debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori al trasferimento, che risultino dai libri contabili obbligatori dell’imprenditore cedente (salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 2112 c.c.);tale funzione “anticipatoria” del trasferimento d’azienda autorizzato ex art. 22 CCII è anche ulteriormente confermata dalla previsione che il Tribunale, oltre a dover vagliare la funzionalità dell’atto rispetto alla continuità ed al miglior soddisfacimento dei creditori, deve altresì verificare “il rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente”, elemento che rafforza la similitudine tra il trasferimento in sede di composizione negoziata e la cessione competitiva endoconcorsuale;</p>da tali assunti ne consegue che l’autorizzazione può, logicamente, riguardare solo la cessione il cui perfezionamento sia previsto prima della conclusione delle trattative o, al massimo, nell’ambito di una soluzione di risanamento puramente negoziale e stragiudiziale ex art. 23, co 1, CCII - diversa quindi, dalle altre procedure in cui è comunque previsto un procedimento giurisdizionale ed un controllo del Tribunale - che direttamente si riallacci a quelle trattative; ciò posto, dalla lettura della bozza del contratto di affitto e collegata proposta irrevocabile di acquisto in atti2 risulta che: a) l’affitto della azienda, per come configurato nella ipotesi di risanamento, avrebbe durata quinquennale; b) il trasferimento dell’azienda non è un effetto immediato destinato a verificarsi già in sede di composizione negoziata, bensì al termine del periodo di affitto, quale atto conclusivo del progetto di risanamento; c) il trasferimento dell’azienda, quale effetto giuridico, costituisce una eventualità connessa all’esercizio da parte della concedente del diritto potestativo di accettazione della proposta irrevocabile di acquisto della affittuaria (unico soggetto, quindi, che si espone ad un vincolo giuridico finalizzato al&nbsp;trasferimento dell’azienda): d) la affittuaria si si obbliga a partecipare alla procedura competitiva per la selezione dell’acquirente che sarà indetta ai sensi e per gli effetti ex art. 22 CCII;il piano di risanamento prospettato dalla debitrice, giova sottolinearlo, si basa sull’intenzione di concludere un accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII, con annessa domanda di transazione fiscale e previdenziale ex art. 63 CCII;orbene, l’operazione delineata nella strategia di risanamento del debitore risulta, quindi estranea al campo di applicazione del regime autorizzatorio ex art. 22 CCII;l’estraneità, in primo luogo, deriva dalla circostanza che, nel caso in esame, il trasferimento dell’azienda non avrebbe, in realtà, la funzione di agevolare il pronto acquisto della stessa e la continuità aziendale, bensì’ l’unico effetto di garantire all’affittuario/futuro cessionario l’effetto favorevole di deroga alla responsabilità solidale ex art. 2560, co 2, c.c., il tutto ben prima che la funzionalità della intera operazione rispetto al prioritario obbiettivo del risanamento dell’impresa venga sottoposta al vaglio giurisdizionale e dei creditori nella sede concorsuale prospettata come soluzione della crisi;non può tacersi, inoltre, che la società affittuaria xxx è parte correlata con la società debitrice, sicché garantire alla prima, fi da ora, un sostanziale effetto esdebitativo rispetto ai creditori concorsuali - in forza di una operazione di continuità indiretta basata su affitto di azienda - appare palesemente non funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori; la funzionalità dell’operazione alla continuità aziendale in questa ipotesi, del resto, è già ben garantita di per sé dalla operazione di affitto di azienda;quanto, invece, al principio di competitività, in primo luogo va precisato che, allo stato, non risulta effettuata alcuna operazione seria volta a sondare il mercato al fine di reperire potenziali interessati; la competitività verrebbe rimessa ad un non meglio precisata “procedura competitiva” da svolgersi in sede di composizione negoziata, senza che il Tribunale sia attualmente in grado effettuare un benché minimo controllo sul rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicità, necessari per il rispetto del principio sopra evocato;inoltre, la stessa possibilità di una selezione competitiva del potenziale acquirente è in realtà già ex se pregiudicata dal fatto che le procedure competitive di una impresa gravata da un affitto sono, logicamente, meno penetranti sul mercato, sia per le asimmetrie tra i potenziali interessati, sia perché eventuali terzi interessati sconterebbero l’impossibilità di ottenere il pronto ed immediato trasferimento del bene per il quale si concorre;in estrema sintesi, quindi, l’eventuale autorizzazione concessa in questa sede, per come richiesta, non consentirebbe né una effettiva verifica del principio di competitività, né risponderebbe alla ratio che deve informare la cessione autorizzata dell’azienda ex art. 22 CCII; in conclusione, quindi, l’istanza deve essere dichiarata inammissibile;<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>1) Dichiara inammissibile l’istanza.Si comunichi.Piacenza, 01/06/2023Il Giudice<em>Dott. Stefano Aldo Tiberti</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 02 Jan 2024 03:23:43 +0100</pubDate>
                        <title>Dogane, è allarmi sul nuovo codice Ue «Con queste resole i porti sono a rischio»</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dogane-e-allarmi-sul-nuovo-codice-ue-con-queste-resole-i-porti-sono-a-rischio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La Commissione decurta le tempistiche del deposito temporaneo Feport: «Poche 72 ore». Assarmatori: «Regalo agli scali extra-europei»</em>L'ambiziosa riforma del Codice delle dogane Ue («la più im4 portante dalla nascita dell'Unione doganale, nel 1968» parola della stessa Commissione) è in culla, ma già sta facendo infiammare la polemica tra gli operatori [...]&nbsp;La riforma del Codice doganale, che nelle intenzioni della Commissione europea ha l'obiettivo nobile di uniformare le procedure di tutto il Continente (stessa burocrazia e sistemi informatici per tutti i Paesi, e questo dovrebbe essere un bel vantaggio per l'Italia) è però finita mirino della Feport, l'associazione dei terminalisti europei, e più recentemente in Italia anche in quello di Alberto Rossi, segretario generale di Assarmatori [...]&nbsp;L'articolo completo sull'edizione del 2 gennaio 2024 de&nbsp;<em>Il Secolo XIX</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 22 Dec 2023 03:04:38 +0100</pubDate>
                        <title>Le interazioni del nuovo &quot;Energy Release&quot; con i long term corporate PPA</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-interazioni-del-nuovo-energy-release-con-i-long-term-corporate-ppa</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In data 27 novembre 2023, il Consiglio dei Ministri ha approvato il c.d. “Decreto Energia”, recante “<i>disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia, nonché’ per il funzionamento del mercato al dettaglio dell’energia elettrica</i>” (“<strong>Decreto Energia</strong>”), pubblicato in G.U. in data 9 dicembre 2023 (D.L. n. 181/2023). Si esamina qui di seguito il meccanismo introdotto dall’art. 1 del Decreto Energia (c.d. “<strong>Energy Release</strong>”) in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. “energivore”).</p><p>In sintesi, le imprese energivore potranno beneficiare dell’acquisto di energia elettrica ad un prezzo fisso per una durata di 3 (tre) anni a fronte dell’impegno di realizzare (o di acquistare da terzi) energia elettrica generata da impianti addizionali, la cui produzione, una volta entrati in esercizio i relativi impianti, sarà restituita al Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A. (“<strong>GSE</strong>”) - unitamente alle relative garanzie d’origine - nel corso dei 20 (venti) anni successivi all’entrata in esercizio di tali impianti.</p><p>Premesso che il meccanismo dell’Energy Release dovrà essere definito compiutamente dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (“<strong>MASE</strong>”) tramite apposito decreto, la disposizione in esame (art. 1 cit.) prevede che</p><ul><li>da un lato, le imprese energivore possano acquistare energia elettrica da fonti rinnovabili e le relative garanzie d’origine in via anticipata per un periodo di 3 (tre) anni mediante la stipula di un contratto per differenza a due vie rispetto ad un prezzo prefissato dal GSE stesso (“<strong>Primo Contratto</strong>”) e a fronte dell’assunzione, da parte delle imprese energivore di determinati impegni (si v. <i>infra</i>);</li><li>dall’altro lato e dall’entrata in esercizio degli Impianti (come di seguito definiti), le imprese energivore stipulino con il GSE un contratto per differenza avente ad oggetto la restituzione, per una durata di 20 (venti) anni, della quantità di energia elettrica anticipata (e delle relative garanzie d’origine) nel periodo di cui al punto che precede (“<strong>Secondo Contratto</strong>”).</li></ul><p>Per poter accedere al meccanismo dell’Energy Release così come sopra descritto, le imprese energivore dovranno impegnarsi, al momento della conclusione del Primo Contratto, a realizzare impianti addizionali e quindi nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In alternativa, le imprese energivore possono impegnarsi ad acquistare da soggetti terzi, tramite appositi contratti di approvvigionamento a termine l’energia rinnovabile oggetto di nuova realizzazione (Long Term Corporate PPA). In questo secondo caso, l’impresa energivora si impegna anche per conto dei terzi produttori nei confronti del GSE per la futura restituzione dell’energia elettrica anticipata.</p><p>La nuova capacità di generazione potrà essere realizzata alternativamente tramite:</p><ul><li>installazione di nuovi impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici di potenza nominale minima pari a 1 MW;</li><li>impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici oggetto di potenziamento o di rifacimento che consentano un incremento di potenza pari ad almeno 1 MW.</li></ul><p><i><strong><u>Altri requisiti/criteri</u></strong></i></p><p>Gli impianti tramite i quali viene realizzata la nuova capacità di generazione dovranno entrare in esercizio entro 40 (quaranta) mesi dalla conclusione del Primo Contratto, fatti salvi casi di forza maggiore o di ritardo negli <i>iter</i> autorizzativi non imputabili all’impresa.</p><p>La quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili oggetto di richiesta di anticipazione da parte di ogni singola impresa energivora non potrà essere superiore, su base annua, ai consumi medi annui rilevanti ai fini dell’iscrizione nell’elenco delle imprese energivore.</p><p>Ai fini della restituzione della quantità di energia oggetto di anticipazione, l’impresa potrà destinare anche solo una quota parte della potenza dell’impianto (o degli impianti) realizzati.</p><p>A garanzia dell’obbligazione di realizzare/acquistare nuova generazione di energia elettrica rinnovabile, le imprese dovranno prestare idonee garanzie.</p><p><i><strong><u>Considerazioni conclusive</u></strong></i></p><p>Gli energivori sembrano chiamati a contribuire allo sviluppo e alla realizzazione di capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili addizionale ed il meccanismo appare un evidentemente supporto all’ulteriore sviluppo del nascente mercato dei Long Term Corporate PPA. Per poter avere un quadro definitivo del meccanismo sopra delineato e delle sue possibili interazioni con detti contratti e con lo sviluppo di nuovi progetti occorre attendere:</p><ul><li>la conversione in legge del Decreto Energia;</li><li>la pubblicazione di un Decreto Ministeriale del MASE con il quale saranno individuati ulteriori “<i>modalità e criteri</i>” per poter accedere al meccanismo dell’Energy Release, oltre che la successiva;</li><li>la individuazione da parte del GSE del prezzo dell’energia oggetto di anticipazione e che dovrà essere determinato sulla base del “<i>costo efficiente medio di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive</i>”.</li></ul><p><i>l contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;</i><a href="mailto:piero.vigano@advant-nctm.com"><i>Piero Viganò</i></a><i>&nbsp;e&nbsp;</i><a href="mailto:ernesto.rossi@advant-nctm.com">Ernesto Rossi Scarpa Gregorj</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Energivori</category>
                            
                                <category>PPA</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 22 Dec 2023 02:53:54 +0100</pubDate>
                        <title>Il Consiglio di Stato si pronuncia sul diniego della Soprintendenza a impianti fotovoltaici in aree vincolate</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-consiglio-di-stato-si-pronuncia-sul-diniego-della-soprintendenza-a-impianti-fotovoltaici-in-aree-vincolate</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Consiglio di Stato – Sentenza n. 9778/2023</strong></p><p><strong>Cosa è successo?</strong></p><p>Il Consiglio di Stato (Sez. VI, sent. n. 9778/2023) ha emanato una pronuncia riguardante i poteri della Soprintendenza in materia di autorizzazione paesaggistica per impianti fotovoltaici su tetto. Nel caso di specie, la Soprintendenza per i Beni Culturali di Verona, Vicenza e Rovigo (“<strong>Soprintendenza</strong>”) aveva espresso preavviso di diniego e, successivamente, provvedimento di diniego alla richiesta di autorizzazione alla posa di pannelli fotovoltaici e solari sul tetto di un edificio vincolato nella città di Verona, avanzata da società privata. In particolare, nel provvedimento di diniego definitivo, era stato dettagliatamente illustrato come l’intervento proposto dalla società privata sarebbe stato incompatibile con la natura di bene tutelato ai sensi della Parte II (Beni Culturali) del D.Lgs. n. 42 del 2004 ed ai sensi del D.M. 25 ottobre 1989. Infatti, come indicato nel provvedimento di diniego, l’intervento avrebbe sostituito una caratteristica architettonica di notevole interesse, veicolante una determinata tecnica costruttiva. Questo avrebbe comportato una alternazione permanente della copertura tradizionale, con conseguente alterazione del bene oggetto di tutela.</p><p><i>&nbsp;</i>La società impugnava quindi il provvedimento dinanzi al T.A.R. per il Veneto che accoglieva il ricorso, evidenziando la natura di “<i>opera di pubblica utilità</i>” degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (“<strong>Impianti FER</strong>”).</p><p>Tale sentenza era impugnata dal Ministero della Cultura, che censurava l’errata interpretazione dell’art. 21, D.Lgs. n. 42 del 2004, rubricato “<i>interventi soggetti ad autorizzazione</i>”.</p><p>Ebbene, il Consiglio di Stato rilevava che il giudizio della Soprintendenza è espressione di ampia discrezionalità, sindacabile in sede giudiziale solamente sotto i profili della logicità, coerenza, completezza della valutazione.&nbsp; Il provvedimento di diniego della Soprintendenza era, nel caso di specie, congruamente e ragionevolmente motivato. Nell’accogliere il ricorso, il Giudice amministrativo di primo grado aveva invaso il campo in ambito riservato all’Amministrazione, travalicando i limiti del controllo di legittimità degli atti entro cui – fatte salve le materie di giurisdizione estesa al merito ai sensi dell’art. 134 c.p.a. – può operare il Giudice amministrativo.</p><p><strong>Perché è importante?</strong></p><p>A prima vista, la sentenza in oggetto ridimensiona – almeno apparentemente - la portata di alcune posizioni giurisprudenziali che erano state adottate dallo stesso Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato (sent. n. 2242/2022) aveva infatti affermato che la Soprintendenza non può opporsi “<i>a iniziative private che (…) non insistono direttamente (…) su aree di cui l’Amministrazione abbia positivamente dimostrato la sottoposizione a vincolo paesaggistico, archeologico, idraulico, boschivo (…</i>)”.</p><p>Tuttavia, a ben vedere, la sentenza in oggetto conferma invero l’orientamento già assunto. È infatti implicitamente statuito che la Soprintendenza non può opporsi all’istallazione di Impianti FER qualora non siano coinvolte aree sottoposte a tutela. Al contrario, qualora l’area sia sottoposta a vincolo – come nel caso di specie – la Soprintendenza mantiene un certo grado di discrezionalità, che non può essere oggetto di controllo di merito del Giudice amministrativo. Così facendo, il Consiglio di Stato pare tracciare una linea di demarcazione ben definita sull’ambito di competenza entro cui la Soprintendenza può esprimersi nell’ambito delle procedure autorizzative di Impianti FER (ossia, solamente i casi in cui le aree interessate siano vincolate), evidenziando allo stesso tempo che, laddove vi sia effettivamente competenza della Soprintendenza, il Giudice amministrativo deve limitarsi ad un controllo di legittimità e non di merito.</p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare </i><a href="mailto:piero.vigano@advant-nctm.com"><i>Piero Viganò</i></a><i>.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 21 Dec 2023 02:46:07 +0100</pubDate>
                        <title>Consiglio di Stato: per impianti fotovoltaici su serra necessaria destinazione ad attività agricola sull’intera superficie e per l’intera durata dell’incentivo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/consiglio-di-stato-per-impianti-fotovoltaici-su-serra-necessaria-destinazione-ad-attivita-agricola-sullintera-superficie-e-per-lintera-durata-dellincentivo</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con le sentenze nn. 1081 e 1082/2023 il Consiglio di Stato ha legittimato l’operato del GSE, ribaltando la decisione resa dal TAR Lazio (nn. 834 e 835/2021), che ha disposto la rimodulazione delle tariffe incentivanti, a conclusione di un procedimento di verifica del GSE, ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 28/2011 e D.M. 31 gennaio 2014.</p><p>Il GSE aveva, originariamente, riconosciuto alla società appellata le tariffe incentivanti per impianti integrati architettonicamente ubicati su serra (ai sensi del D.M. 19 febbraio 2007) ma, a seguito del procedimento di verifica, aveva però accertato che gli impianti in questione non rispondevano ai requisiti fissati dalla normativa, <u>poiché la serra non era interamente coltivata e la società non aveva fornito alcuna documentazione utile a dimostrare la destinazione permanente della serra alla coltivazione fin dall’entrata in esercizio dell’impianto</u>.</p><p>In particolare, la serra non risultava coltivata per il 70% e su una parte di essa erano presenti tre manufatti che ospitavano gli <i>inverter</i> dell’impianto fotovoltaico.</p><p>Inoltre, la società non aveva fornito al GSE né documentazione fiscale relativa all’acquisto delle materie prime e delle attrezzature e alla vendita dei prodotti coltivati per accertare la significatività dell’attività economica derivante dalle coltivazioni sotto serra dall’entrata in esercizio dell’impianto, né documentazione attestante l’impiego di personale per le attività agronomiche.</p><p>Il TAR aveva accolto i ricorsi proposti dalla società, sostenendo che “<i>le norme regolamentari non includono, quale requisito per l’ammissione e il mantenimento dell’incentivo, che l’intera superficie della serra sia adibita a coltivazione, ma solo che l’attività di coltivazione permanga per tutto il periodo degli incentivi</i>”.</p><p>Inoltre, il giudice di prime cure osservava che “<i>tra i requisiti normativi previsti per il beneficiare della tariffa per gli impianti fotovoltaici su serra, non è richiesto quello della rilevanza economica dell’attività agricola né vi è alcuna preclusione all’esercizio dell’attività agricola da parte di un coltivatore diretto, il quale si avvale esclusivamente del proprio lavoro e destina i prodotti della serra principalmente al fabbisogno del proprio agriturismo</i>”.</p><p>Il Consiglio di Stato ha ricostruito chiaramente il quadro normativo e giurisprudenziale applicabile al caso di specie richiamando l’art. 20, c. 5, del D.M.&nbsp; 6 agosto 2010 (Interpretazioni e modificazioni del decreto ministeriale 19 febbraio 2007).</p><p>Pertanto, l’impianto fotovoltaico può essere ammesso agli incentivi più favorevoli solo se possiede i seguenti requisiti:</p><p>a) I moduli fotovoltaici devono costruire gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti del manufatto (requisito strutturale);</p><p>b) La struttura deve essere adibita a serra dedicata all’attività agricola o alla floricoltura (requisito funzionale);</p><p>c) La destinazione agricola deve permanere per tutta la durata degli incentivi (requisito temporale).</p><p>Il Consiglio di Stato ha altresì ribadito quanto statuito con sentenza n. 7538 del 30 agosto 2022 della medesima sezione e cioè, tra l’altro, che “<i>l’attività in questione debba svolgersi nelle serre, riguardandone quindi l’intera superficie, o comunque, ragionevolmente gran parte di essa</i>.”</p><p>In aggiunta, riguardo la qualifica di coltivatore diretto dell’esercente l’attività di coltivazione, viene chiarito che essa non può giustificare un esonero dall’onere di provare l’effettiva sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio richiesto.</p><p>Pertanto, data l’assenza di prove del requisito funzionale e di quello temporale, il Consiglio di Stato ha ritenuto corretto il diniego dell’incentivo originariamente riconosciuto agli impianti e il conseguente provvedimento di rimodulazione della tariffa incentivante, riconoscendo quella prevista per gli impianti installati a terra.</p><p>Le sentenze nn. 1081 e 1082/2023 del Consiglio di Stato costituiscono dunque un utile chiarimento in merito alla disciplina di impianti fotovoltaici su serra.</p><p>Infatti, da una parte viene ribadita l’essenzialità della coltivazione agricola sull’intera superficie della serra e per l’intera durata dell’erogazione della tariffa incentivante, e dall’altra viene data rilevanza - ai fini della sussistenza delle condizioni per l’ammissione ai maggiori benefici agevolativi - alla documentazione fiscale relativa all’acquisto di materie prime (sementi piante, fertilizzanti, antiparassitari, macchine ecc.), nonché quella relativa alla vendita dei prodotti coltivati e l’impiego di personale per l’effettuazione delle attività agronomiche.</p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare </i><a href="mailto:giovanni.deluca@advant-nctm.com"><i>Giovanni Battista De Luca</i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 19 Dec 2023 05:04:54 +0100</pubDate>
                        <title>I problemi di creare, vendere e comprare: l’opera d’arte in tribunale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/i-problemi-di-creare-vendere-e-comprare-lopera-darte-in-tribunale</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h5>Nell’elegante, elitario mondo dell’arte ci sono più litigi, denunce, processi e quindi sentenze di quante ne immaginiamo. Il libro&nbsp;<em>L’opera d’arte in tribunale</em>&nbsp;di queste sentenze ne raccoglie parecchie, cercando di mettere ordine in una materia in cui sembra succedere di tutto</h5>L’arte contemporanea è divertente ma complicata, anzi è divertente perché è complicata, sembra che non ci siano regole, come fosse un grande gioco perfettamente libero se non arbitrario. Ovviamente non è così, ci sono precisi motivi per cui le cose sono come sono. Ma guardare a quello che succede nel presente, analizzare il tempo che viviamo è difficoltoso perché non sempre si riesce a mettere ciò che accade nella giusta prospettiva. Questa mancanza distacco genera confusione, a volte veri e propri paradossi che innescano conflitti e quindi litigi, contenziosi, denunce, querele, processi. E alla fine dei processi ci sono le “sentenze”. Nell’elegante, elitario, mondo dell’arte ci sono più litigi, denunce, processi e quindi sentenze di quante ne immaginiamo.Il libro&nbsp;<a href="https://www.hoepli.it/libro/l-opera-d-arte-in-tribunale/9788874903757.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>L’opera d’arte in tribunale</em></a>&nbsp;di queste sentenze ne raccoglie parecchie. Curato da&nbsp;<strong>Alessandra Donati</strong>, Professore di Diritto Privato Comparato all’Università Milano-Bicocca e avvocato esperto di diritto dell’arte in ADVANT-Nctm, e<a href="https://artslife.com/author/novello-furin/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>&nbsp;Novelio Furin</strong></a>, avvocato penalista esperto in diritto penale d’impresa, il ponderoso volume (430 pagine per i tipi di&nbsp;<a href="http://www.postmediabooks.it/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Postmedia books</a>, 29 euro) cerca di mettere ordine in una materia in cui sembra succedere di tutto. Questa materia è il “Mercato dell’Arte”, cioè il luogo in cui si negozia il “valore” di un oggetto d’arte – valore inteso in senso sia estetico sia economico.Il libro indica con precisione tutti i passaggi in cui una faccenda apparentemente semplice come creare o vendere o comprare un’opera d’arte può trasformarsi in un problema: si inizia con “La tutela dell’opera d’arte”; si passa allo spinosissimo problema dei “Diritti d’autore dell’opera d’arte”; quindi al mercato con “La circolazione dell’arte contemporanea”; per chiudere con un essenziale capitolo dedicato ad “Arte e Fisco”.L’opera d’arte in tribunale comprende saggi, oltre che dei curatori, di&nbsp;<strong>Diana Cerini, Carlo Dianese, Valentina Franchin, Federica Gattillo, Edoardo Mombelli, Francesca Maria Montanari, Eliana Romanelli, Anna Pirri Valentini</strong>. Donati e Furin precisano nell’introduzione: «l’intento di mettere in evidenza i casi nei quali l’opera d’arte entra nelle aule dei Tribunali muove dalla valutazione della varietà della tipologia di incontri tra il diritto e l’opera d’arte e della differente valenza e significato che assume da paese a paese: il diritto dell’arte è un complesso intreccio di convenzioni internazionali, regolamenti e direttive comunitari, leggi nazionali, soft law e consuetudini commerciali».La prima cosa che viene da notare quando si ha tra le mani&nbsp;<em>L’opera d’arte in tribunale</em>&nbsp;è il linguaggio, molto diverso da quello a cui siamo abituati quando leggiamo d’arte, è un linguaggio preciso, il cui scopo è circoscrivere un oggetto specifico, senza allusioni, metafore, ellissi, divagazioni – com’è invece quello di molta critica –, con un lessico tecnico e inequivocabilmente forense.Tutto questo rende la lettura decisamente divertente, si incontrano tante storie consuete (perlomeno per chi frequenta un po’ la stampa del settore: appropriazioni, contraffazioni, plagi, illecite esportazioni) ma come raccontate da un altro pianeta. È un libro molto specialistico che sembra rivolgersi a un pubblico altrettanto specialistico ma, paradossalmente, è una lettura perfetta proprio per chi si interessa d’arte e di legge non sa nulla, perché può osservare, forse per la prima volta in modo così organico e con uno sguardo tanto limpido e disincantato, un mondo che è invece sembra sempre avvolto da una nebbia glamour che ne confonde i contorni, celandone i limiti e le contraddizioni.Oltre a mettere un punto più o meno definitivo su un fatto specifico, le sentenze emanate nei tribunali distillano anche una specie di sentire comune e fotografano gli stessi problemi che tormentano (si fa per dire) gli abituali frequentatori delle mostre di arte contemporanea: come è fatta un’opera d’arte? chi è un artista? chi stabilisce chi è un artista? cosa significa creare? nell’epoca della riproducibilità tecnica, è possibile essere originali? cos’è il plagio? come si stabilisce il diritto d’autore e l’autore ha dei diritti? cosa fa davvero un artista e perché guadagna così tanto o così poco? e, in fin dei conti, cosa diavolo è l’arte? Nei casi raccolti da Donati e Furin questi nodi vengono al pettine: è una radiografia dei fenomeni del presente, un ritratto realistico di quello che si agita sotto il luccicare dello starsystem della cultura artistica.Il libro consente di leggere la storia dell’arte del Novecento da una prospettiva inedita, i temi, sebbene in controluce, ci sono tutti e, soprattutto per quello che riguarda il mercato dell’arte contemporanea, la lettura evidenzia il fatto davvero peculiare dell’arte del nostro secolo, cioè la costante indecidibilità dello statuto di opera, di autore, di proprietà. La fluttuazione dello statuto di opera porta con sé anche una fluttuazione della sua definizione in sede giudiziaria, oltre che critica, per cui lo stesso problema può avere a volte soluzioni diverse – ne sa qualcosa il “povero” Jeff Koons che un giorno è un artista innovativo e il giorno dopo uno scaltro scopiazzatore.Nelle sentenze si parla soprattutto di soldi, ed è un bene, perché gratta la crosta di placido idealismo ancora attaccata al mondo dell’arte. L’arte, come ogni altra merce, può vivere e prosperare solo dentro a una economia di mercato e subisce tutte le torsioni di ogni altra merce – speculazioni, concorrenza, frodi, ma anche innovazioni, scoperte, poesia ecc. Uno dei fondamenti di un’economia di mercato è la “proprietà”: la proprietà congela, per così dire, un oggetto e lo lega direttamente a un soggetto, ciò vale anche per la proprietà intellettuale che costringe un’idea dentro al recinto preciso di una biografia. Nell’industria, stabilire la proprietà di un brevetto è abbastanza facile, in arte e nella cultura in genere, quest’idea statica di proprietà si scontra con il funzionamento del sistema culturale stesso che è fatto invece di movimento, di circolazione e scambio o, detto altrimenti, “libertà”.L’opera d’arte in tribunale mostra plasticamente il conflitto tra la necessità di libertà di movimento delle idee culturali, pena l’asfissia, e la difesa a volte ottusa più spesso avida della proprietà intellettuale o di ciò che si ritiene essere la proprietà intellettuale. È il libro che mancava nella letteratura dedicata all’arte contemporanea, colma una lacuna offrendo molti spunti di riflessione e, oltre a questo, è un bel libro.&nbsp;<a href="https://artslife.com/2023/12/13/opera-arte-in-tribunale-libro/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da ArtsLife</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 18 Dec 2023 03:32:58 +0100</pubDate>
                        <title>Concordato preventivo in continuità aziendale – cram down fiscale ex art. 88 CCII</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/concordato-preventivo-in-continuita-aziendale-cram-down-fiscale-ex-art-88-ccii</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>TRIBUNALE DI LUCCA </strong><strong>SEZIONE CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA</strong>REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>&nbsp;Il Tribunale di Lucca, composto dai Signori Magistrali:- dott. Giulio Lino Maria Giuntoli, Presidente- dott. Giacomo Lucente, Giudice- dott. Carmine Capozzi, Giudice relatoresciogliendo la riserva formulata all'odierna udienza,ha pronunciato la seguente sentenza:<p style="text-align: center;"><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2023/12/05.-Trib.-Lucca-18.07.2023.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 15 Dec 2023 05:30:53 +0100</pubDate>
                        <title>Nomine e lateral (14 Dicembre 2023)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nomine-e-lateral-14-dicembre-2023</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<h4 class="article-subtitle"><em>Giro di nomine per Trotter. Nuovi partner anche per ADVANT Nctm, Dla Piper, Amtf e Ontier.</em></h4><div class="article-content"><div class="socials-text noprint"><div class="article-content tiempos"><p><strong>Quattro nuovi Equity Partner per Trotter</strong>Trotter ha comunicato la nomina di quattro nuovi equity partner. Con la nomina a equity partner di Daniele Fossati, Marco Franchi, Stefano Cernuschi e Roberto Todisco (in foto, da sinistra verso destra), lo studio conferma la crescita per linee interne. Con l’ampliata compagine dei soci, lo studio si rafforza per affrontare le nuove sfide che riguarderanno l’attività professionale nei prossimi anni con rinnovato entusiasmo, un ampio mix di competenze e di professionalità e una costante crescita del numero dei professionisti e dei servizi prestati.Leggi&nbsp;<a href="https://www.toplegal.it/prima-pagina/articolo/2023/12/13/38485/quattro-nuovi-equity-partner-per-trotter" target="_blank" rel="noreferrer">qui</a>&nbsp;la news.&nbsp;<strong>Cacciapuoti partner di ADVANT Nctm</strong>ADVANT Nctm ha annunciato l’ingresso in qualità di partner di Emidio Cacciapuoti. Il professionista proviene da McDermott Will &amp; Emery e vanta esperienza nella strutturazione e costruzione di fondi d’investimento alternativi, schemi di carried interest e accordi d’investimento. La sua esperienza riguarda altresì la consulenza in materia di fiscalità internazionale e finanziaria. Contattato da TopLegal, lo studio ha precisato che il partner parteciperà dell'equity.Leggi&nbsp;<a href="https://www.toplegal.it/prima-pagina/articolo/2023/12/07/38474/cacciapuoti-partner-di-advant-nctm" target="_blank" rel="noreferrer">qui</a>&nbsp;la news.<strong>Dla Piper: Anna Saraceno nuova partner</strong>Dla Piper ha rafforzato il dipartimento corporate con l’arrivo di una nuova partner, Anna Saraceno proveniente da Pavia e Ansaldo. L’ingresso di Anna Saraceno, che farà capo alla sede di Milano dello studio, si pone l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la practice Corporate dello studio, e in particolare il private equity, settore in cui Saraceno è fortemente specializzata, in ambito nazionale e internazionale.Leggi&nbsp;<a href="https://www.toplegal.it/prima-pagina/articolo/2023/12/11/38480/dla-piper-anna-saraceno-nuova-partner" target="_blank" rel="noreferrer">qui</a>&nbsp;la news.<strong>Gli altri spostamenti e promozioni al 14 Dicembre 2023</strong><strong>Gianni &amp; Origoni: Colomba nuova counsel</strong>Gianni &amp; Origoni ha annunciato l’ingresso di Claudia Colomba, professionista esperta in materia di diritto regolamentare finanziario, che si unisce in qualità di counsel al dipartimento mercati finanziari. Colomba proviene dal team financial institutions di Hogan Lovells, presso il quale ha maturato una esperienza di oltre 15 anni, assistendo istituzioni finanziarie internazionali con riferimento ai profili regolamentari connessi alla prestazione in Italia di servizi di investimento, bancari, assicurativi e di pagamento, nonché in materia di gestione collettiva del risparmio.<strong>Leda Di Pietro partner di Amtf</strong>Amtf ha annunciato la nomina di Leda Di Pietro a partner dello studio. Di Pietro, approdata in Amtf nel 2016, ha maturato negli anni una expertise nel campo delle infrastrutture di rete e nel settore media in generale, assistendo, con il suo team, i clienti sia in ambito stragiudiziale che giudiziale. È attiva all’interno del dipartimento di diritto commerciale dal 2017.<strong>Alonzo Committeri e Spiniello si alleano</strong>Alonzo Committeri e lo studio Spiniello hanno annunciato la creazione di una alleanza strategica con l'obiettivo di creare una nuova realtà dedicata al fiscale nel mercato italiano. Il proposito dei due studi, che in questa prima fase manterranno però identità separate, è di unirsi in un'alleanza che proietterà sul mercato un player con capacità e competenze diversificate, forte di un team che complessivamente raccoglierà sotto le due insegne oltre 30 professionisti.<strong>Ontier: Avanzi nuova partner Ip</strong>Il dipartimento di proprietà intellettuale, entertainment e innovation technology di Ontier cresce con l’ingresso della salary partner Annalaura Avanzi. Annalaura Avanzi, proveniente da Quiriconi, vanta una notevole esperienza nel diritto della proprietà intellettuale e delle nuove tecnologie, in particolare per quanto riguarda la tutela e la valorizzazione del diritto d'autore e dell'arte in ambito digitale. Fornisce inoltre consulenza nei settori dello spettacolo, della musica, della pubblicità, della fotografia, delle arti visive, del design e dell'editoria.<strong>FlowLex lancia un focus team dedicato a Sgr e fondi</strong>FlowLex ha creato un focus team finalizzato a fornire assistenza all’attività ordinaria e quotidiana di Sgr e fondi di Investimento. Il team è coordinato dai co-managing partner Alessandro Testa e Alessandro Guarino.<strong>Pirola Pennuto Zei: Proietto counsel per il litigation</strong>Pirola Pennuto Zei ha annunciato l’ingresso di Francesca Proietto nel dipartimento di contenzioso e arbitrati con la qualifica di counsel. Proietto, proveniente da Orrick Herrington &amp; Sutcliffe, ha maturato un’esperienza ultraventennale in materia di diritto societario, commerciale, civile e corporate governance, con focus nell’ambito di contenziosi innanzi alla Corte di Cassazione e ad altre giurisdizioni superiori e di arbitrati complessi, oltre ad aver ricoperto il ruolo di arbitro in numerosi procedimenti presso la Camera Arbitrale di Milano.<strong>Daniela Barela counsel di A&amp;A</strong>A&amp;A ha annunciato la promozione di Daniela Barela a counsel per la practice di lavoro e previdenza sociale.</p></div></div></div><p>&nbsp;<a href="https://www.toplegal.it/prima-pagina/articolo/2023/12/14/38489/nomine-e-lateral-14-dicembre-2023" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Top Legal</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 11 Dec 2023 05:09:47 +0100</pubDate>
                        <title>Gli (in)utili prospetti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/gli-inutili-prospetti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il documento obbligatorio da preparare per l'ipo è arrivato a toccare le mille pagine ed è diventato illeggibile. Eppure redigerlo può costare fino a un milione. E così lo si sta riformando per ridargli un senso.</em>[...]&nbsp;&nbsp;A partire dalla scorsa primavera però qualcosa sta iniziando a cambiare in scia al Listing Act dell’Unione Europea, a cui ha la-vorato anche Lukas Plattner, partner di ADVANT Nctm e membro del Comitato scientifico Asso-Next. «Consob ha fatto un gran la-voro negli ultimi due anni», sostiene, «intanto ha modificato il proprio regolamento emittenti rendendolo più conforme alle nor-me europee, prevedendo il pro-spetto in inglese che già alcuni hanno sfruttato e introducendo un procedimento più snello con&nbsp;un risparmio anche di 2-3 setti-mane» [...]<em>L'articolo integrale sul numero di Milano Finanza del 9 dicembre 2023</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 11 Dec 2023 03:20:53 +0100</pubDate>
                        <title>Concordato liquidatorio semplificato – misure protettive</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/concordato-liquidatorio-semplificato-misure-protettive</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: center;"><strong>TRIBUNALE DI TRIESTE</strong><strong>SEZIONE CIVILE</strong></p>Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:dott. Arturo Picciotto - Presidentedott. Daniele Venier - Giudice rel.dott.ssa Monica Pacilio - Giudiceha pronunciato il seguente<p style="text-align: center;"><strong>DECRETO</strong></p>letto il ricorso ex art. 25 sexies CCII depositato in data 10/8/2023 da ***&nbsp;, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata&nbsp;e difesa dagli avvocati *** e ***&nbsp;del Foro di Trieste,&nbsp;ai fini dell'omologa del concordato semplificato per cessione dei beni, unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'art. 39 CCIIpremesso che, nell'ipotesi in cui l'esperto, nominato nell'ambito del procedimento di composizione negoziata, dichiari, nella relazione finale, &lt;&lt;che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b) non sono praticabili&gt;&gt;, è consentito all'imprenditore, ai sensi dell'art. 25 sexies CCII, di &lt;&lt;presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 39&gt;&gt;;rilevato:- che sussiste la competenza di questo Tribunale, avendo la società istante sede in Trieste;- che il ricorso è stato presentato tempestivamente, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 17, co. 8 CCII della relazione finale redatta dall'esperto e inviata a ***-&nbsp;che il ricorso è stato pubblicato nel registro delle lillprese e comunicato al Pubblico Ministero;-&nbsp;che la ricorrente ha allegato al ricorso la documentazione di cui all'art. 3 9 CCII, e che risulta depositata, e prodotta in copia dalla ric01Tente (ali. 11), la relazione finale dell'esperto,-&nbsp;che è stato acquisito, ai sensi del comma 3 dell'art. 25 sexies CCII, il parere dell'esperto in ordine ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte;considerato che risulta adeguatamente e ampiamente motivata l'attestazione dell'esperto relativa allo svolgimento delle trattative -, rimaste senza esito positivo - secondo correttezza e buona fede, avendo *** evidenziato come ***&nbsp;tbbia "esposto ai creditori tutti gli elementi necessari per una loro consapevole determinazione rispetto all'alternativa liquidatoria" (pag. 19 della relazione), proponendo, "in maniera sufficientemente chiara e tangibile" (pag. 18), w1a strategia di risanamento fondata sull'affitto dell'azienda, la proposta irrevocabile di acquisto della stessa, la cessione del magazzino, la riscossione dei crediti, l'apporto di finanza esterna e l'accollo delle spese prededucibili da parte di soggetto terzo, e la cui attuabilità appariva prospettabile in quanto documentata dalle relative proposte di acquisto e assunzione degli obblighi finanziari;osservato che ***&nbsp;ha pure dato atto della non perseguibilità delle soluzioni di risanamento individuate dall'art. 23, co 1 e co. 2 lett. b) CCII;rilevato che il piano di liquidazione di ***&nbsp;prevede che l'attivo, pari a complessivi Euro *** sia ricavato:- dalla cessione dell'azienda e del magazzino (residuo da incassare: ***)-&nbsp;dalla liquidità ottenuta a fronte dell'incasso di crediti commerciali: *** (doc. 28)- dal prezzo di ***&nbsp;che la controllante *** si è impegnata, con proposta&nbsp;irrevocabile dd. 8.8.2023, condizionata all'omologa definitiva, (doc. 29), a versare per l'acquisto del credito litigioso dell'ammontare di *** per il quale pende causa innanzi al Tribunale ***&nbsp;in cui le controparti ***, e *** hanno proposto domande riconvenzionali per *** e ***rilevato:- che la proposta prevede la formazione delle seguenti 11 classi (v. pagg. 17-18 del ricorso):"1) prededucibili (compensi Esperto, Ausiliario-Liquidatore e difensore per la presentazione della domanda di concordato, quest'ultimo nei limiti del 75%, come statuito dall'art. 6, co. 1, lett. c) del CCII);2)&nbsp;avoratori subordinati, privilegiati ex art. 2751 bis n° 1 del e.e.,·3) professionisti per l'assistenza prestata nella presentazione della domanda di concordato&nbsp;per il compenso residuo pattuito del 25% assistito dal privilegio di cui al! 'art. 2751 bis n° 2 del e.e.;4)&nbsp;professionisti che godono del privilegio di cui ali' art. 2751 bis n° 2 del e.e.5) imprese artigiane che godono del privilegio di cui ali' art. 2751 bis n° 5 del e.e.,·6) Medio Credito Centrale che gode del privilegio generale ex artt. 2, comma 100, lett. a) l.&nbsp;662/1996 e 8 bis d.l. 24.1.2015 n° 3 (conv. in l. 24.3.2015 n° 33) che "prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2 7 51 bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. ";7) gli enti previdenziali, privilegio ex artt. 2753-2778 n° 1 e.e.,8) l'Agenzia delle Entrate, privilegio ex artt. 2752 e 2778 n.o 18 e.e.,·9) i fornitori, creditori chirografari;10) MPS per la quota di credito non coperta da garanzia pubblica, chirografo,· 11) MCC per la parte di potenziale credito in via di regresso non soddisfatta con l'attivo&nbsp;disponibile e quindi degradata a chirografo";- che è prevista la soddisfazione integrale dei crediti delle classi 1, 2, 3, 4 e 5 con l'impegno di attivo per Euro ***- che le residue risorse, pari a Euro ***&nbsp;verranno destinate al soddisfacimento parziale del credito vantato da *** per la parte coperta dalla garanzia pubblica di ***&nbsp;( classe 6), la quale, una volta escussa la garanzia da parte di ***&nbsp;si surrogherà nella sua posizione creditoria per gli importi conispondenti, essendo titolare di credito assistito dal privilegio generale ex artt. 2, comma 100, lett. a) 1. 662/1996 e 8 bis d.l. 24.1.2015 n° 3 (conv. in l. 24.3.2015 n° 33);-&nbsp;che è previsto che i soci ***, tramite una società terza *** v. doc. 58),&nbsp;mettano a disposizione, quale finanza esterna, la somma di Euro ***&nbsp;al fine di sostenere il residuo debito della società nei confronti dei creditori privilegiati di cui alle classi 6 e 7, e dei creditori chirografari 8, 9 e 1 O;-&nbsp;che *** (classe 11), per la parte di potenziale credito in via di regresso non soddisfatta con l'attivo disponibile è degradata a chirografo e soddisfatta nella stessa misura *** prevista per le classi 9 e 10;-&nbsp;che sono altresì previsti accantonamenti, pari a complessivi *** ed ***&nbsp;con riferimento a crediti di terzi contestati dalla ricorrente e al credito postergato ( e privilegiato ex art. 2751 bis n. 2 e.e.) *** socio di ***&nbsp;osservato che l'espeto ha evidenziato, nel proprio parere sui presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, che "l'alternativa liquidatoria non garantirebbe con sufficiente grado di certezza esiti migliorativi rispetto alla proposta concordataria", tenuto conto, quanto alla seconda, dell'apporto di finanza esterna, dell'acquisto del credito litigioso da parte della controllante, della diminuzione del passivo concorsuale a seguito della rinuncia all'azione&nbsp;di surroga e regresso di quest'ultima, e del risparmio di costi di procedura, e ha&nbsp;ritenuto la congruità delle garanzie offerte in relazione alla cessione dei crediti litigiosi ed all'apporto di finanza esterna, alla luce dell'ampia patrimonializzazione di *** e&nbsp;della solida capacità patrimoniale dei soci di ***, società che è nella attuale disponibilità di liquidità per ***rilevato quindi che sussistono i presupposti di cui ali' art. 25 sexies, co. 1, 2 e 3 per l'avvio del procedimento di omologazione;osservato, infine, che la ricorrente ha richiesto la conferma delle misure protettive e cautelari di cui all'art. 54, co. 2 CCII; rilevato che, nonostante l'at. 54 CCII ( che prevede il potere del Tribunale di emettere misure r cautelari e protettive nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione e del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) non sia richiamato dall'art. 25 sexies CCII, deve ritenersi - in adesione alla prevalente giurisprudenza - che tali misure siano applicabili anche al concordato semplificato, trattandosi di misure connaturate e funzionali ai procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza; rilevato che è stato al riguardo evidenziato (v., ad es., Trib. Milano, decr. 16.9.2022) che:a)&nbsp;il concordato semplificato risulta incluso nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, come definiti nell'art. 2, lettera m-bis) CCI... e in particolare tra "le misure, gli accordi e le procedure volti (...) alla liquidazione del patrimonio, o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi;b)&nbsp;l'art. 40, co. 1, CCI stabilisce che il procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza si svolge con le modalità previste nella Sezione Il che contiene la disciplina del procedimento unitario e l'art. 54, co 2, CCii si applica alle richieste contenute nella domanda ex art. 40 CCI,·c) la procedura di concordato semplificato risulta espressamente richiamata dall'ultimo comma dell'art. 40 CCI, laddove si legge che il termine di cui al primo periodo non si applica se la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e della insolvenza è proposta all'esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 17, comma 8, riferendosi la fattispecie -all'evidenza -al concordato semplificato,·d) il legislatore nello stabilire il termine di dodici mesi quale durata massima per le misure protettive "impone di far salva la possibilità di chiedere ulteriori misure protettive ai sensi dell'art. 54 nel caso di accesso a una procedura concorsuale aperta dopo le trattative" (cfr. relazione illustrativa allo schema di d.lgs. 17.6.2022 n. 83);e) il concordato semplificato è senza dubbio una procedura concorsuale in quanto caratterizzata da specifica regolamentazione della distribuzione delle risorse ai creditori"; considerato quindi che vanno confermate le misure protettive erga omnes richieste ex art. 54, co. 2 CCII, per la durata di quattro mesi, e con decorrenza dal giorno di pubblicazione del ricorso ex art. 25 sexies CCII nel Registro delle Imprese;<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>visti gli artt. 25 sexies, 54 CCII<p style="text-align: center;"><strong>CONFERMA</strong></p>le misure protettive nei confronti di tutti i creditori indicati nell'elenco dei creditori, stabilendo che dal giorno della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e per i quattro mesi successivi i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della debitrice o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa; che dalla stessa data le prescrizioni rimangono spese e le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata<p style="text-align: center;"><strong>NOMINA</strong></p>ausiliario ai sensi dell'art. 68 c.p.c. il *** , con studio in Trieste, assegnandogli termine di giorni 30, decorrente dalla comunicazione del presente decreto, per il deposito del parere di cui al comma 4 dell'art. 25 sexies CCII, e autorizzandolo all'accesso telematico<p style="text-align: center;"><strong>ORDINA</strong></p>che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale e al parere dell'esperto, sia comunicata a cura della debitrice, entro il 7.12.2023, ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, ove possibile a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione<p style="text-align: center;"><strong>FISSA</strong></p>l'udienza per l'omologazione al <strong>23.1.2024</strong>, <strong>ore 9.30</strong>, innanzi al dott. D. Venier (stanza 89, piano terra) mandando alla ricorrente di depositare entro il 16.1.2024 nota ricognitiva dello stato delle notifiche<p style="text-align: center;"><strong>AVVISA</strong></p>i creditori e qualsiasi interessato che possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata.<strong>Si comunichi alla ricorrente</strong>.Trieste, 08/09/2023<em>Il Giudice est.</em>dott. Daniele Venier<em>Il Presidente</em>dott. Arturo Picciotto]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 06 Dec 2023 03:15:06 +0100</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm consolida la proposta di servizi della Practice Private Equity con Emidio Cacciapuoti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-consolida-la-proposta-di-servizi-della-practice-private-equity-con-emidio-cacciapuoti</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lo studio ADVANT Nctm è lieto di annunciare l’ingresso in qualità di Partner di&nbsp;<strong>Emidio Cacciapuoti.</strong></p><p>Emidio proviene dallo Studio Legale McDermott Will &amp; Emery e vanta una significativa esperienza&nbsp;nella strutturazione e costruzione di fondi d’investimento alternativi, schemi di&nbsp;<i>carried interest</i>&nbsp;e accordi d’investimento. La sua esperienza riguarda altresì la consulenza&nbsp;in materia di fiscalità internazionale&nbsp;e finanziaria.</p><p>Nell'ultimo decennio Emidio ha assistito principalmente&nbsp;società di gestione del risparmio e investitori istituzionali italiani e internazionali. Con il suo team, fornisce un supporto altamente specializzato che copre sia gli aspetti di natura regolamentare che fiscale nel settore degli investimenti alternativi di private equity, private debt, venture capital e immobiliare.</p><p>L’ingresso di Emidio Cacciapuoti, insieme ai Counsel <strong>Giorgio Bobba</strong>, avvocato specializzato in materia regolamentare, e <strong>Davide Massiglia</strong>, con pluriennale esperienza in materia di fiscalità internazionale e finanziaria, va a rafforzare ulteriormente l’offerta dei dipartimenti M&amp;A e tributario dello Studio.</p><p>Con questo nuovo ingresso ADVANT Nctm conta oggi 70 soci.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 05 Dec 2023 10:34:47 +0100</pubDate>
                        <title>Il CGA chiarisce: per autorizzazioni ex art. 12 D. Lgs. n. 387/2003 inizio lavori entro 3 anni dal rilascio del titolo e proroga (ipso iure) di 2 anni per inizio e ultimazione dei lavori per titoli rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2023</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-cga-chiarisce-per-autorizzazioni-ex-art-12-d-lgs-n-387-2003-inizio-lavori-entro-3-anni-dal-rilascio-del-titolo-e-proroga-ipso-iure-di-2-anni-per-inizio-e-ultimazione-dei-lavori-per-titoli-ri</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con il parere consultivo n. 464/2023, reso all’esito dell’Adunanza di Sezione del 21 novembre 2023, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGA), su richiesta dell’Assessorato regionale all’energia, si è pronunciato su una serie di quesiti alla luce delle recenti novelle, aventi ad oggetto le due seguenti questioni:</p><p>(i) applicabilità del termine triennale per l’avvio dei lavori ex art. 15, c. 2, del d.P.R. n. 380/2001 (come modificato dall’art. 7-bis D.L. n. 50/2022) anche alle autorizzazioni uniche ex art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003;</p><p>(ii) applicabilità, anche alle autorizzazioni uniche ex art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, della proroga di due anni ex art. 10-septies del D.L. n. 21/2022 del termine di inizio e fine dei lavori per i titoli abilitativi rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 2023.</p><p>Con riferimento al primo punto, il CGA ha chiarito che la disposizione dell’art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, ancorché inserita nell’ambito dell’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001, si riferisce altresì ai titoli previsti dall’art. 12 del D. Lgs. n.387/2003, “non potendo sussistere dubbio che la stessa riguardi le autorizzazioni (o, allo stesso modo, i titoli abilitativi) per la realizzazione e l’esercizio di IAFR” e non potendo accogliersi la tesi sostenuta dall’Amministrazione regionale secondo cui, essendo la materia urbanistica di competenza esclusiva della Regione, le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, se novellate, dovrebbero essere recepite con apposita norma dal legislatore regionale.</p><p>Infatti, i giudici amministrativi, aderendo al precedente del TAR Marche (Sent. n. 110/2023 del 20 febbraio 2023), hanno chiarito che l’art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, seppur ha modificato il d.P.R. n. 380/2001 all’art. 15, comma 2, laddove ha previsto che: “per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il termine per l’inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo”, deve applicarsi senza dubbio ipso iure anche all’autorizzazione unica e non solamente al permesso di costruire.</p><p>Con riferimento al secondo punto ovverosia alla proroga di due anni ex art. 10-septies del D.L. n. 21/2022 del termine di inizio e fine dei lavori per i titoli abilitativi rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 2023, i giudici del CGA hanno ritenuto applicabile ispo iure il differimento del termine di avvio e ultimazione dei lavori di 2 anni anche alle autorizzazioni uniche ex art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 nonché “ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate”.</p><p>Anche in questo caso, il Collegio, aderendo alla sentenza n.110/2023 resa dal TAR Marche, ha precisato che l’art. 10-septies, sebbene riguardi testualmente solo i titoli edilizi veri e propri, tenuto conto delle circostanze che avevano indotto il legislatore ad intervenire (difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi), investe anche altri settori, fra cui la costruzione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.</p><p>In tal caso, al fine di beneficiare della proroga ex lege, è necessario che l’operatore presenti un’apposita comunicazione di volersi avvalere di tale proroga.</p><p>In definitiva, seppur l’attività consultiva resa dal CGA non è destinata a supportare le scelte dell’Amministrazione regionale, tenuto conto che un tale compito spetta istituzionalmente all’Avvocatura di Stato, si ritiene che il chiarimento fornito dal CGA rappresenti un importante&nbsp;segnale per gli operatori titolari di autorizzazioni rilasciate prima del 31 dicembre 2023, i quali potranno presentare al Dipartimento regionale dell’energia una comunicazione chiedendo di avvalersi della proroga di 2 anni prevista dall’art 10-septies del D.L. n. 21/2022, senza che sia necessaria una previa istruttoria con conseguente rilascio di un provvedimento discrezionale da parte dell’Amministrazione.</p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare </i><a href="mailto:giovanni.deluca@advant-nctm.com"><i>Giovanni Battista De Luca</i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Biometano</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 04 Dec 2023 04:29:17 +0100</pubDate>
                        <title>Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione – Pagamento integrale di una classe di creditori</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/piano-di-ristrutturazione-soggetto-a-omologazione-pagamento-integrale-di-una-classe-di-creditori</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: center;"><strong>Tribunale Ordinario di Modena </strong><strong>Sezione terza civile e procedure concorsuali</strong></p><p style="text-align: center;">IL TRIBUNALE</p>Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:Dott.ssa Emilia Salvatore - PresidenteDott. Carlo Bianconi - Giudice rel.Dott.ssa Camilla Ovi - Giudicenel&nbsp;<strong>procedimento unitario&nbsp;</strong>n. r.g.&nbsp;<strong>69-2/2022&nbsp;</strong>promosso da:s.r.l. (codice fiscale e partita IVA *** PEC: ***), con sede in ***vista l'istanza ex art. 40 e 64-bis CCII avanzata dalla ricorrente, volta alla omologa di un piano di ristrutturazione (d'ora in poi PRO) contenente istanza ex art. 55 CCII volta alla proroga delle misure protettive in essere;letto il parere del Commissario giudiziale;osserva quanto segue.<p style="text-align: center;">***</p>La ricorrente, in esito al periodo concesso con decreto 22.5.2023, ex art. 44 CCII, depositava proposta, piano e attestazione di PRO.Il collegio, pur dandosi atto del mancato richiamo, ad opera dell'art. 64-bis CCII, dell'art. 47 c. e 4 CCII, ritenendo iniquo e inopportuno (in primis per i diritti dei creditori) l'eventuale arresto immediato della procedura, con il presente provvedimento intende chiedere alla ricorrente alcuni chiarimenti.In primo luogo, nella ottica della futura eventuale omologazione del PRO, la ricorrente sarà chiamata a integrare il piano con le previsioni di cui all'art. 87 CCII (ed in particolare con quanto previsto dalle lettere F ed I); è infatti chiaro che, seppur nella presente fase lo scrutinio del Tribunale deve incentrarsi sulla "mera ritualità" della proposta, e sulla corretta formazione delle classi (si richiama peraltro quanto stabilito dall'art. 7 comma 2 CCII), intuitive esigenze di tutela degli interlocutori impongono la chiarificazione di tali aspetti, al fine di consentire al Commissario la redazione di una relazione completa ex art. 105 CCII (norma richiamata nel PRO), e ai creditori di determinarsi in ordine al voto da esprimere.In secondo luogo, con riferimento alle quattro classi "non votanti" (ed in particolare le classi 2, 3 e 4, essendo la classe 1 costituita da lavoratori dipendenti già integralmente soddisfatti), la ricorrente dovrà chiarire se l'importo di cui si prevede il pagamento sia o meno comprensivo degli interessi previsti dalla legge (art. 153 CCII, richiamato dall'art. 96 CCII, applicabile al PRO). È infatti chiaro che la mancata previsione del pagamento degli accessori determina il mancato pagamento "integrale", ciò che è ben possibile, ma conduce ad ammettere il voto di tali soggetti.In terzo luogo, con riferimento alla Classe 7, ossia quella che ricomprende unicamente creditori giuridicamente chirografari, la ricorrente sarà chiamata ad approfondire il tema della omogeneità degli interessi economici vantati dai singoli creditori ivi inclusi. Se infatti dal punto di vista giuridico il rango chirografo accomuna tutti i partecipanti alla classe, dal punto di vista degli interessi economici è dato scorgere una almeno astratta disomogeneità tra essi; tale classe, infatti, ricomprende esemplificativamente:<ul> <li>banche che portano crediti non assistiti da garanzia statale;</li> <li>ipotecari la cui prelazione non è opponibile alla massa dei creditori;</li> <li>fornitori non assistiti da privilegi;</li> <li>controparti contrattuali;</li> <li>etc.;</li></ul><p>la ricorrente è quindi chiamata a fornire idonee delucidazioni in ordine alla genuinità della classe così composta (anche avuto riguardo agli importi dei singoli, e al "peso ponderale" dei singoli creditori), ovvero in alternativa ad integrare la proposta con la previsione di ulteriori classi.Ritenuto poi che le ulteriori questioni di dettaglio indicate dal Commissario nel suo parere potranno trovare approfondimento immediato (ove ritenuto), o in sede di "adunanza" dei creditori e successivo eventuale giudizio di omologa.Osservato che la richiesta di proroga delle misure protettive può trovare accoglimento, anche alla luce del parere favorevole del Commissario, e in generale con riguardo alla tutela della massa dei creditori, attesa l'assenza di pregiudizio irreparabile alle parti interessate e il progresso nelle operazioni volte alla ristrutturazione. Opera, d'ora in poi, la "cornice" di cui all'art. 8 CCII, nei cui limiti verranno concesse eventuali ulteriori proroghe.Tutto ciò premesso,</p><p style="text-align: center;">PQM</p>Visto l'art. 64-bis CCII;dispone&nbsp;integrarsi la proposta, il piano e la attestazione con i chiarimenti di cui alla parte motiva, entro il 23.8.2023 ore 12.00;visto l'art. 55, comma 5, CCII;proroga ad ogni effetto di legge le misure protettive disposte con il decreto 22.5.2023 sino al 15.9.2023.<span style="text-decoration: underline;">Manda alla Cancelleria</span> per la comunicazione:<ul> <li>al C.G.</li> <li>a parte ricorrente</li></ul><p>Così deciso in Modena, nella Camera di Consiglio del 26.7.2023</p><p style="text-align: center;">Il Presidente<strong>Dott.ssa Emilia Salvatore</strong></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 29 Nov 2023 02:42:55 +0100</pubDate>
                        <title>DDL Capitali: le novità per le società quotate in mercati regolamentati</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ddl-capitali-le-novita-per-le-societa-quotate-in-mercati-regolamentati</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-le-societa-quotate-in-mercati-regolamentati/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Diritto Bancario</a><em>Il&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2023/11/2023-Plattner-DDL-Capitali-quotate.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">presente contributo</a>&nbsp;si sofferma sulle&nbsp;<strong>novità del DDL Capitali</strong>&nbsp;in corso di&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/il-testo-del-ddl-capitali-approvato-dal-senato/" target="_blank" rel="noreferrer">approvazione alla Camera dei Deputati</a>&nbsp;rilevanti per le&nbsp;<strong>società italiane quotate in mercati regolamentati</strong>&nbsp;dell’Unione Europea con particolare riguardo alla&nbsp;<strong>lista consiliare</strong>, al&nbsp;<strong>voto maggiorato</strong>, al&nbsp;<strong>rappresentante comune</strong>&nbsp;ed all’<strong>internal dealing</strong>.</em>l DDL Capitali in corso di approvazione alla Camera dei Deputati (C. 1515) prevede alcune rilevanti novità per le società italiane quotate in mercati regolamentati dell’Unione Europea; e quindi non solo mercati domestici (<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58!vig=" target="_blank" rel="noreferrer">art. 119, TUF</a>) tra cui spiccano l’<strong>art. 12</strong>&nbsp;dedicato alle modalità di presentazione della&nbsp;<strong>lista del consiglio di amministrazione e</strong>&nbsp;il potenziamento de<strong>l voto maggiorato</strong>&nbsp;per le società già quotate (<strong>art. 14</strong>).Quanto alla&nbsp;<strong>nomina degli amministratori</strong>&nbsp;nell’ipotesi in cui il consiglio di amministrazione decida di presentare una propria lista di candidati viene introdotto un&nbsp;<strong>complesso meccanismo in un quadro già molto articolato</strong>&nbsp;(amministratori indipendenti e di minoranza, quota di genere) che non ha eguali nell’Unione Europea e che determina una ulteriore compressione dell’autodisciplina societaria. Tutto ciò&nbsp;<strong>potrebbe contribuire ad alimentare la continua fuga di emittenti</strong>&nbsp;verso ordinamenti allineati con le prassi internazionali ove la presentazione della lista consiliare è più che ben accetta e non soggetta a limiti così stringenti come quelli delineati nel DDL Capitali. Si tratta, in buona sostanza, di un intervento che potrebbe avere un impatto negativo sulla competitività del quadro normativo domestico rispetto a soluzioni più semplici ed elastiche presenti in altri ordinamenti europei.Il DDL Capitali nel nuovo art. 147-<em>ter</em>.1 disegna una strada intricata e articolata su diversi livelli. Innanzi tutto, qualora l’organo amministrativo intenda partecipare alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione la lista deve essere approvata con un&nbsp;<strong>quorum rafforzato pari ad almeno i due terzi</strong>, il che, in divenire, potrà dare un diritto di veto alla minoranza che raccoglie almeno il 20% dei voti tenuto conto dei criteri premiali di assegnazione dei seggi in sede di votazione (v.&nbsp;<em>infra</em>).Oltre a ciò, per evitare la presentazione di liste corte da parte del consiglio uscente, la lista deve recare un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere&nbsp;<strong>maggiorato di un terzo</strong>. Tale risultato poteva essere ottenuto altrimenti con l’obbligo di includere un numero di candidati pari o superiore al massimo dei posti disponibili. Così facendo sarà più difficile la formazione della rosa dei candidati tenuto conto che alcuni di essi saranno certamente esclusi in sede di nomina con effetti reputazionali indesiderati che scoraggeranno molti a dare la propria disponibilità a essere inclusi nella lista. Peraltro, nell’esperienza italiana la lista consiliare è lunga nella più parte dei casi, né potrebbe essere diversamente, dovendo la proposta consiliare essere autosufficiente per assicurare una composizione ottimale dell’organo amministrativo anche in assenza di una lista lunga da parte dei soci.È, altresì, previsto un&nbsp;<strong>termine anticipato</strong>&nbsp;per il deposito e pubblicazione della lista consiliare individuato nel&nbsp;<strong>40° giorno precedente la data dell’assemblea</strong>, così da consentire ai soci la valutazione delle proposte con congruo anticipo prima della presentazione di eventuali proprie liste.Quanto al meccanismo di elezione in caso di vittoria della lista consiliare viene introdotto un&nbsp;<strong>complesso sistema di votazione a due fasi: prima delle liste e successivamente individuale</strong>. Tale scelta lascia perplessi in quanto potrebbe essere innovativa quanto al superamento della lista bloccata, ma ciò dovrebbe valere per tutte le liste presentate e non solo per quella del consiglio uscente creando così una inutile disparità di trattamento tra liste. D’altra parte, l’appesantimento procedurale pare difficilmente comprensibile: è come se i soci non si fossero resi conto di aver votato la lista consiliare e debbano ripetere il consenso in via individuale, il che contribuisce a minare la compattezza della lista stessa. In altri termini, crescono le complicazioni e le disarmonie senza concreti benefici.Inoltre, la votazione individuale potrebbe presentare tortuosità di non poco conto visto che alla votazione sui singoli candidati potranno partecipare tutti i soci compresi quelli che a loro volta hanno presentato liste di maggioranza o minoranza, che potrebbero avere comportamenti opportunistici o anche di rappresaglia legati alla delusione di vedere la propria lista sconfitta.L’art. 12 dispone una struttura differenziata di assegnazione dei posti nell’organo amministrativo&nbsp;<strong>se la lista degli azionisti abbia ottenuto più o meno del 20% dei voti</strong>. Nel primo caso (&gt;20%) è riservato alle altre liste (in numero non superiore a 2 per voti raccolti e in proporzione agli stessi), un numero di amministratori proporzionale ai voti ottenuti dalle liste di minoranza, con una soglia di sbarramento del 3%, e, quindi, con un sostanzioso premio, che può comprendere anche l’assorbimento dei voti delle liste che non hanno superato la soglia del 3%. Nel secondo caso (&lt;20%) sarà assegnato un numero di amministratori non inferiore al 20%.Come già accennato, una volta entrato a regime il nuovo sistema&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-le-societa-quotate-in-mercati-regolamentati/#_ftn1" target="_blank" name="_ftnref1" rel="noreferrer">[1]</a>&nbsp;potrebbe portare a una&nbsp;<strong>sovra rappresentazione delle minoranze nei consigli di amministrazione</strong>&nbsp;con rischi di ingovernabilità, in quanto possono esservi situazioni in cui la maggioranza consigliare è rappresentata da un solo amministratore in eccedenza, con evidenti rischi di indesiderati ribaltoni nel corso di durata dell’incarico o addirittura potrebbero presentarsi casi, come osservato da CONSOB in sede di audizione alla Camera, in cui la lista consiliare arrivata prima per numero di voti (con una maggioranza relativa dei consensi) non nomini la maggioranza dei consiglieri.Resta, per contro,&nbsp;<strong>indefinita la ripartizione dei seggi</strong>&nbsp;nell’ipotesi in cui la<strong>&nbsp;lista consiliare non risulti prima per numero di voti</strong>. In tale ipotesi, lo statuto potrà considerarla come una lista di minoranza o escluderla dalle liste in lizza, ma in questo ultimo caso sarà necessario valutare se ciò possa nuocere al buon governo societario, che dovrebbe essere orientato a includere anche le liste consiliari appoggiate da una minoranza spesso anche robusta.Infine, in caso di aggiudicazione della maggioranza dei seggi alla lista del consiglio di amministrazione l’art. 12 dispone che l’eventuale&nbsp;<strong>comitato controlli e rischi</strong>&nbsp;sia presieduto da un amministratore indipendente nominato dalle liste di minoranza dei soci, con una chiara limitazione dell’autonomia del consiglio di amministrazione nell’individuazione dell’amministratore con le competenze più adatte anche rispetto al coordinamento dei lavori.L’art. 14 del DDL Capitali prevede l’integrale&nbsp;<strong>sostituzione</strong>&nbsp;del vigente&nbsp;<strong>art. 127-<em>quinquies</em>&nbsp;del TUF</strong>, che viene novellato con la facoltà per gli emittenti di prevedere in statuto che, oltre all’attuale maggiorazione attuale pari a 2 voti per azione, può essere conseguita dopo minimi 2 anni di possesso ininterrotto, possa essere attribuito 1 voto, per ogni ulteriore periodo di 12 mesi, con&nbsp;<strong>una maggiorazione sino a massimi 10 voti per azione</strong>. Inoltre, viene prevista la possibilità, in caso di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliere, di includere in statuto, ai fini del computo del periodo continuativo di 2 anni, anche il periodo di titolarità ininterrotta maturato nella società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione. In questo caso la minoranza dell’incorporante, nel caso in cui il voto maggiorato non sia previsto nello statuto della stessa incorporante prima dell’operazione, potrebbe subire rilevanti diluizioni, grazie alla conservazione del periodo di possesso continuato pregresso riconosciuto agli azionisti della incorporata (anche non quotata).In caso attribuzione di più di 2 voti dovrà essere attribuito il&nbsp;<strong>diritto di recesso</strong>&nbsp;per gli azionisti che non abbiano concorso alla delibera assembleare di modifica dello statuto (assenti, dissenzienti e astenuti), che potrebbe non rappresentare una valida tutela per le minoranze, in particolare tenuto conto del criterio per la liquidazione (la media ponderata dei prezzi di chiusura dell’ultimo semestre) e della possibilità per il socio di controllo di scegliere in maniera opportunistica il momento in cui assumere la delibera assembleare al fine di godere, ad esempio, di momenti di ribasso del corso dei titoli. Inoltre, bisogna tenere conto della possibilità che al voto potrà partecipare chi ha già maturato il voto maggiorato ordinario e per l’effetto si trova ad avere più dei due terzi del capitale votante. Forse una soluzione alternativa potrebbe essere quella di adottare un meccanismo di&nbsp;<em>whitewash</em>&nbsp;così da rendere necessario l’ottenimento del consenso delle minoranze.La modifica dovrebbe&nbsp;<strong>aiutare a limitare la fuga di emittenti italiani verso giurisdizioni maggiormente permissive</strong>&nbsp;come l’Olanda, divenuto porto di approdo di diverse&nbsp;<em>large cap</em>&nbsp;con conseguente&nbsp;<em>delisting</em>&nbsp;e rilevante perdita di capitalizzazione del mercato domestico.Resta da valutare come&nbsp;<strong>coordinare la disciplina di cui al Listing Package UE</strong>, attualmente in discussione in sede di trilogo UE, che&nbsp;<strong>andrà a disciplinare le azioni di categoria con voto plurimo</strong>&nbsp;(e non le azioni a voto maggiorato) offrendo la facoltà alle società quotande (e non già quotate) su un mercato regolamentato o un mercato di crescita per le PMI, di potenziare il voto con un moltiplicatore sino a 12, ma con strette limitazioni quanto al peso sul capitale sociale e sui voti, ai quorum in sede assembleare e all’esercizio del voto rispetto alle delibere proposte da soci. Sarebbe, infatti, quantomeno curioso avere un quadro normativo frammentato, di difficile comprensione e di maggior favore per le società ammesse alle negoziazioni rispetto a quelle che stanno per entrare sul mercato.L’art. 14 del DDL Capitali dispone l’<strong>esenzione dall’obbligo di OPA</strong>&nbsp;nel caso il superamento della soglia rilevante se la maggiorazione derivi da un’operazione di fusione, trasformazione transfrontaliera o scissione proporzionale ex D. Lgs. 19/2023 e sempre che non si determini una modifica del rapporto di controllo, diretto od indiretto, sulla società risultante da tali operazioni senza applicazione del c.d&nbsp;<em>whitewash</em>&nbsp;così come previsto per le fusioni domestiche, che paiono uscire discriminate dal confronto. Sul punto vale notare che la scissione mediante scorporo di cui all’art. 51, D. Lgs. 19/2023, – con assegnazione di parte del patrimonio della società scissa a una o più beneficiarie, a fronte dell’assegnazione di partecipazioni di queste ultime alla società scissa stessa – anche nei confronti di società beneficiarie preesistenti (v. Consiglio Notarile di Milano, massima n. 209, 16 novembre 2023) potrà anch’essa beneficiare dell’esenzione dall’obbligo di promuovere l’OPA se adottata mediante l’approvazione della relativa delibera da parte delle minoranze (c.d&nbsp;<em>whitewash</em>).L’articolo 11 del DDL Capitali, ove previsto dallo statuto, consente lo&nbsp;<strong>svolgimento dell’assemblea delle società quotate esclusivamente tramite il rappresentante designato</strong>&nbsp;dalla società ai sensi dell’articolo 135-<em>undecies</em>, TUF, al quale possono essere conferite deleghe o sub-deleghe ex art. 135-<em>novies</em>, TUF (v. nuovo articolo 135-<em>undecies</em>.1, TUF). La disposizione rende, permanente quanto previsto dall’art. 106, D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020, la cui efficacia viene prorogata 31 dicembre 2024&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-le-societa-quotate-in-mercati-regolamentati/#_ftn2" target="_blank" name="_ftnref2" rel="noreferrer">[2]</a>, che dà la facoltà alle società quotate di designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante designato previsto dall’articolo 135-<em>undecies</em>, TUF.In tale caso di procedimentalizzazione estrema del procedimento assembleare non è consentita la&nbsp;<strong>presentazione di proposte di deliberazione in assemblea</strong>, ma&nbsp;<strong>coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera</strong>&nbsp;sulle materie all’ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è consentita dalla legge&nbsp;<strong>entro il 15° giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell’assemblea&nbsp;</strong><a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-le-societa-quotate-in-mercati-regolamentati/#_ftn3" target="_blank" name="_ftnref3" rel="noreferrer">[3]</a>. Le proposte di delibera debbono essere messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i 2 giorni successivi alla scadenza del termine.Anche Il&nbsp;<strong>diritto di porre domande</strong>&nbsp;ex art. 127-<em>ter</em>, TUF, dovrà essere esercitato unicamente prima dell’assemblea. La società dovrà fornire almeno 3 giorni prima dell’assemblea le risposte alle domande pervenute.In questo caso lo statuto potrebbe comunque garantire a una maggioranza qualificata il diritto di richiedere, a beneficio di tutti i soci, che l’assemblea di tenga in presenza o tramite la partecipazione con mezzi di telecomunicazione affinché vi possa un confronto collegiale su proposte anche molto distanti con conseguente conta dei voti.Il DDL Capitali&nbsp;<strong>abroga</strong>, infine,&nbsp;<strong>l’art. 114, comma 7, TUF</strong>, che prevede l’obbligo per i soci che detengono azioni almeno il 10% del capitale, nonché per chi controlla l’emittente e per le persone strettamente legate a tali soggetti, di comunicare alla Consob e al pubblico le operazioni effettuate aventi ad oggetto azioni dall’emittente o altri strumenti finanziari a esse collegati. In questo caso si tratta dell’eliminazione di una ipotesi di&nbsp;<em>gold plating&nbsp;</em>rispetto alla disciplina UE in tema di abusi di mercato.&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-le-societa-quotate-in-mercati-regolamentati/#_ftnref1" target="_blank" name="_ftn1" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-le-societa-quotate-in-mercati-regolamentati/#_ftnref1</a>[1] Il comma 3 dell’art. 12 dispone: «<em>Gli emittenti provvedono all’adeguamento degli statuti in maniera da consentire l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo a decorrere dalla prima assemblea convocata per una data successiva al 1° gennaio 2025</em>».[2] Il comma 2 dell’art. 106 consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. In particolare, viene stabilito che, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che: (a) il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza; (b) l’intervento all’assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione; (c) &nbsp;l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-le-societa-quotate-in-mercati-regolamentati/#_ftnref3" target="_blank" name="_ftn3" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-le-societa-quotate-in-mercati-regolamentati/#_ftnref3</a>[3] La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione prevista dall’articolo 83-sexies (ovvero della comunicazione che attesta la legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto, effettuata dall’intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 27 Nov 2023 09:34:22 +0100</pubDate>
                        <title>Borsa Italiana: modifiche al regolamento del mercato Euronext Growth Milan</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/borsa-italiana-modifiche-al-regolamento-del-mercato-euronext-growth-milan</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In data 17 novembre 2023 Borsa Italiana S.p.A. (“<strong>Borsa Italiana</strong>”)<strong>,</strong> mediante l’avviso n. 43747 (“<strong>Avviso</strong>”) ha comunicato al mercato l’introduzione di alcune rilevanti modifiche al <u>Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan</u>, le quali entreranno in vigore il <strong>4 dicembre</strong>.</p><p>Si riportano di seguito le principali modifiche introdotte che riguardano gli emittenti Euronext Growth Milan (“<strong>Regolamento EGM</strong>”) e le relative Linee Guida, nonché il Regolamento Euronext Growth Advisor (“<strong>Regolamento EGA</strong>”), le quali sono volte a semplificare il quadro regolamentare e ridurri costi e oneri per gli emittenti in linea con l’evoluzione del mercato.</p><p>Le principali modifiche riguardano: (i) la composizione del flottante; (ii) la disciplina del <i>Reverse Take – over, </i>con particolare attenzione alla sospensione dalle negoziazioni<i>; </i>(iii) la verifica dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori, con un sostanziale allineamento alla disciplina prevista per le società quotate sul mercato regolamentato. Con riferimento alle previsioni relative agli amministratori indipendenti occorrerà valutare eventuali modifiche allo statuto sociale.</p><p>1. <strong>Composizione del flottante</strong></p><p>Nel corso delle discussioni con le associazioni di categoria e gli operatori di mercato è stata identificata la necessità di modificare la composizione del flottante minimo richiesto per l'ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan al fine di aprirne la composizione a soggetti diversi da investitori istituzionali.</p><p>L’emendamento prevede che: (i) almeno il 7,5% debba essere sottoscritto da almeno 5 investitori istituzionali (attualmente il 10%); (ii) il restante 2,5% può essere sottoscritto da investitori diversi da investitori istituzionali non correlati o dipendenti della società o del gruppo (<i>cfr</i>. art. 6 Regolamento EGM, parte seconda – Linee Guida).</p><p>2. <strong>Disciplina della sospensione dalle negoziazioni in caso di </strong><i><strong>Reverse Take-over</strong></i></p><p>Le attuali disposizioni prevedono la sospensione delle negoziazioni degli strumenti finanziari in caso di annuncio o fuga di notizie riguardanti un Reverse Take-over (“<strong>RTO</strong>”) concordato o in fase di definizione. Tale sospensione rimane in vigore fino a quando l'emittente non pubblica il documento informativo relativo all'operazione di RTO, accompagnato dalle attestazioni dell'emittente e dell’Euronext Growth Advisor.</p><p>Alcuni operatori hanno evidenziato, da una parte, che la sospensione delle azioni durante le negoziazioni potrebbe scoraggiare gli emittenti quotati sull’Euronext Growth Milan dall'effettuare operazioni di crescita per linee esterne e, dall’altra parte, che l’art. 17, comma 8, Regolamento (UE) N. 596/2014, impone di comunicare tempestivamente al mercato eventuali informazioni privilegiate oggetto di fughe notizie al fine di ristabilire la piena parità informativa. Alla luce di tali considerazioni la previsione attuale viene eliminata&nbsp; con la precisazione che la sospensione delle negoziazioni avverrà solo nel caso in cui il documento informativo (e le relative attestazioni) non sia pubblicato almeno 15 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del RTO<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1"><sup>1</sup></a> (<i>cfr</i> art. 14 Regolamento EGM, parte seconda – Linee Guida).</p><p>3. <strong>Definizione di RTO</strong></p><p>In relazione ai requisiti che costituiscono un RTO, viene eliminato il riferimento alle operazioni che comportano «<i>un cambiamento sostanziale</i> (...) <i>nel consiglio di amministrazione o un cambio nel controllo</i>».</p><p>Borsa Italiana ha ritenuto corretto escludere dalla definizione di RTO un'operazione che, pur non superando gli indici di rilevanza, si contraddistingue unicamente per un significativo cambiamento nel consiglio di amministrazione dell'emittente. Quanto al cambiamento di controllo, se rilevante, potrebbe attivare una disciplina diversa, quale l'obbligo di presentare un'offerta pubblica di acquisto (<i>cfr. </i>Art. 14 Regolamento Emittenti, Parte Prima).</p><p>4. <strong>Attestazioni in caso di RTO</strong></p><p>Le disposizioni attuali prevedono che, in caso di RTO, alcune delle attestazioni dell'emittente e del relativo Euronext Growth Advisor possano essere presentate a Borsa Italiana anche successivamente alla pubblicazione del documento informativo e all'assemblea di approvazione del RTO, ma al più tardi in prossimità della data di efficacia del RTO.</p><p>Le Linee Guida del Regolamento EGM specificano che se l'emittente e/o l'Euronext Growth Advisor si avvalgono di questa facoltà, l'efficacia della delibera dell'assemblea incaricata di esprimersi sull'operazione di RTO sarà subordinata al rilascio delle attestazioni mancanti. È importante sottolineare che, se le stesse attestazioni siano già state rilasciate al momento della pubblicazione del documento informativo, non sarà necessario rilasciarle nuovamente in prossimità della data di efficacia del RTO (<i>cfr</i>. con riferimento alle attestazioni dell’emittente art. 14 relative Linee Guida e Scheda 7 Regolamento EGM; in merito alle attestazioni dell’Euronext Growth Advisor art. 14 e relative Linee Guida Regolamento EGM, nonché Scheda 4 Regolamento EGA).</p><p>5. <strong>Amministratori indipendenti</strong></p><p>Le attuali disposizioni del Regolamento EGM impongono all'emittente Euronext Growth Milan di designare e mantenere almeno un amministratore indipendente, scelto tra i candidati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor.</p><p>Nell’opera di revisione Borsa Italiana ha ritenuto opportuno eliminare questo onere gravante sull’Euronext Growth Advisor nella fase successiva all'ammissione alle negoziazioni, mantenendolo solo al momento dell'ammissione alle negoziazioni.</p><p>Il consiglio di amministrazione dovrà definire, almeno all'inizio del proprio mandato, criteri quantitativi e qualitativi per valutare, su base periodica post-ammissione, la rilevanza di eventuali rapporti, rendendo tali criteri di conoscenza pubblica. Inoltre, gli esiti della verifica dovranno essere comunicati al pubblico attraverso un apposito comunicato (<i>cfr. </i>art. 6-<i>bis </i>Regolamento Emittenti EGM, Parte prima).</p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare </i><a href="mailto:lukas.plattner@advant-nctm.com"><i>Lukas Plattner</i></a><i> e </i><a href="mailto:andrea.iovieno@advant-nctm.com"><i>Andrea Iovieno</i></a>.</p><p>[1] <i>Fermo restando che, come già chiarito nelle relative Linee Guida, la sospensione opererà anche nel caso in cui, a seguito dell’approvazione da parte dell’assemblea e prima dell’efficacia del RTO, l’emittente Euronext Growth Milan e l’Euronext Growth Advisor non abbiano ancora rilasciato le ulteriori attestazioni a Borsa Italiana e l’emittente Euronext Growth Milan non abbia conseguentemente pubblicato un comunicato relativo a tale rilascio.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 27 Nov 2023 04:52:02 +0100</pubDate>
                        <title>Contratti dello spettacolo da rivedere per regolare l&#039;intelligenza artificiale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contratti-dello-spettacolo-da-rivedere-per-regolare-lintelligenza-artificiale</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Proprietà Industriale</strong>. Dopo lo sciopero di attori e sceneggiatori americani contro le nuove tecnologie, anche in Italia prime richieste agli avvocati per disciplinare l'uso dell'innovazione nell'entertainment. Il nodo complesso degli influencer virtuali.[...]&nbsp;Alcune imprese del settore stanno guardando avanti come anticipa l'avvocato <strong>Lorenzo Attolico</strong>, responsabile dipartimento Proprietà intellettuale di Advant Nctm, che segue l'entertainment lato industria. «In Italia si arriva sempre un po' dopo, ma ai legali sono cominciate ad arrivare richieste di revisione dei contratti con gli autori e con gli interpreti, prevedendo lo sfruttamento tramite Ai. Per esempio con la possibilità di cedere i diritti classici della propria prestazione, caricando la sceneggiatura, delle immagini o delle voci in un sistema di Ai che possa usarle per creare un nuovo materiale» [...]<em>L'articolo completo sull'edizione odierna de Il Sole 24 Ore</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 27 Nov 2023 03:22:41 +0100</pubDate>
                        <title>Composizione negoziata - Autorizzazione alla cessione dell&#039;azienda</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/composizione-negoziata-autorizzazione-alla-cessione-dellazienda</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: center;">Tribunale di Milano- Sezione SECONDA civile -</p>&nbsp;Il Giudice, dott. Vincenza Agnese ,letti gli atti del procedimento R.G. 15225/2022,a scioglimento della riserva sul ricorso <strong>ex art. 22 D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 per la concessione della autorizzazione a trasferire a titolo oneroso i rami aziendali delle Società del Gruppo Grancasa</strong>,osserva quanto segue.Con istanza depositata in data 20.7.2023****************************************************************************************************rappresentate e difese dagli avv.ti prof. Massimo Fabiani, Ernesto Apuzzo e Alessandra Dima hanno chiesto di autorizzare:<em>**** a cedere ai sensi dell'art. 2556 c.c. *** la proprietà dei seguenti rami aziendali con esonero dalla responsabilità dei debiti ex art. 2560 c.c. (eccetto i debiti di cui all'art. 2112 c.c.)</em>****************<em>*** a cedere ai sensi dell’art. 2556 c.c. a ***la proprietà del seguente ramo aziendale con esonero dalla responsabilità dei debiti ex art. 2560 c.c. (eccetto i debiti di cui all’art. 2112 c.c.)</em>****<em>Al prezzo complessivo di Euro 10.000.000 (diecimilioni/00), di cui</em>Euro 8.925.897,00 a ***Euro 1,0 a ***Euro 1.074.102,00 a ***<em>***&nbsp;a cedere ai sensi dell’art. 2556 c.c. a *** la proprietà del seguente ramo aziendale con esonero dalla responsabilità dei debiti ex art. 2560 c.c. (eccetto i debiti di cui all’art. 2112 c.c.) al prezzo di Euro 100.000,00 (centomila/00) &nbsp;</em>***<em>Nonchè *** a vendere a *** (società del gruppo ***) l'immobile sito in *** - sul quale insiste il ramo aziendale di cui al precedente alinea - al prezzo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00)";</em>A fondamento del ricorso le ricorrenti hanno rappresentato, in sintesi, che:<ul> <li>le società in epigrafe indicate hanno fatto accesso alla composizione negoziata, ottenendo la conferma e la proroga delle misure protettive per il tempo massimo di legge;</li> <li>nell’ambito della composizione negoziata hanno intessuto trattative con i creditori finanziari e con i soci ed è stato sottoscritto fin dal 20.3.2022 un termsheet che delineava il percorso di risanamento delle imprese;</li> <li>il piano di risanamento originariamente predisposto non ha “performato”, generando consistenti perdite di esercizio;</li> <li>è pertanto intervenuta una modifica del piano di risanamento anche per effetto di una manifestazione di interesse, dapprima non vincolante, e poi tradotta in una offerta cauzionata da parte del *** tramite la società ***&nbsp;avente ad oggetto l’acquisto dei seguenti rami aziendali inerenti ai punti vendita sotto&nbsp;indicati, comprensivi dei rispettivi dipendenti e dei dipendenti della sede centrale per il prezzo complessivo di € 10.000.000 così specificato:********nonchè l'acquisto:del ramo di azienda di ***comprensivo dell'immobile (€ 1.000.000 ed E 100.000 per il ramo di azienda);Delle&nbsp;rimanenze dell’intero magazzino dei suddetti punti vendita, valorizzato al 40% del prezzo di inventario;dei marchi di proprietà del gruppo *** al prezzo di € 900.000;</li> <li>l’offerta è stata formulata al lordo dei debiti verso i dipendenti e con previsione di affitto degli immobili quanto ai punti vendita che precedono;</li> <li>il prezzo unitariamente offerto per tutti i punti vendita sopra indicati è stato scorporato tenuto conto dell’autonomia patrimoniale di ciascuna società del gruppo in base al criterio delle superfici commerciali oggetto dei rami, con valutazione meramente simbolica della sede centrale di *** dove operano i reparti amministrativi e il cui ramo produce solo perdite;</li> <li>all’offerta sono apposte quali condizioni sospensive la validità delle licenze commerciali, l’esito positivo della due diligence commerciale, la sottoscrizione&nbsp;dell’accordo con l’esperto ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett c) CCII e l’autorizzazione del Tribunale ai sensi dell’art. 22 CCII;</li> <li>il soggetto che ha formulato l’offerta è dotato della capacità finanziaria per sostenere l’operazione sopra descritta;</li> <li>sono stati eseguiti sondaggi di mercato mediante comunicazioni agli 11 competitors presenti sul mercato e mediante pubblicazione di un avviso di vendita su Il Sole 24Ore;</li> <li>in data 20.6.2023 è stata segnalato all’esperto ai sensi dell’art. 21 CCII la volontà di procedere alla vendita degli immobili di *** alla società *** ;</li> <li>la vendita dei rami aziendali e dell’immobile risulterebbe effettuata ad un prezzo congruo, tenuto conto rispettivamente della “fairness opinion” prodotta in atti e del valore assegnato all’immobile dalla perizia effettuata da Patrigest;</li> <li>la congruità del prezzo deriverebbe anche dall’assenza di alcun valore economico apprezzabile dei rami di azienda per carenza di redditività (essendo registrate perdite gestionali pari a circa 1,5/1,8 milioni di € mensili) e in particolare dalla ricomprensione nell’offerta anche del ramo aziendale costituito dal “centro di costi centrali” della sede al quale non sarebbe autonomamente attribuibile alcun valore;</li> <li>la vantaggiosità della vendita deriverebbe anche dalla riduzione del fabbisogno finanziario del risanamento in considerazione del “perimetro delle risorse umane”;</li> <li>la vendita degli assets sopra indicati genererebbe una provvista non inferiore rispetto al risultato atteso dalla vendita endoconcorsuale dell’azienda in esercizio;</li> <li>il soddisfacimento dei soggetti diversi dai creditori finanziari deriverebbe –in forza degli accordi con i creditori finanziari- sia dai proventi della cessione dei rami aziendali sia dalla liberazione delle risorse derivanti dalle vendite dei cespiti che sono ipotecati;</li> <li>la vendita dei complessi aziendali è coerente con il percorso di risanamento –come modificato- che prevede il trasferimento del comparto commerciale a un terzo, la destinazione delle risorse ai creditori non finanziari, la prosecuzione della attività per il solo comparto immobiliare da cui deriveranno risorse sia dalla riscossione dei canoni di locazione sia dal progressivo processo di dismissione degli assets.</li></ul><p>Instaurato il contraddittorio all’udienza dell’8.8.2023 sono comparsi le ricorrenti e i propri advisors, l’esperto, la società che ha formulato l’offerta in atti, i creditori finanziari interessati dalla composizione negoziata, le organizzazioni sindacali, la società *** nonché altri&nbsp;creditori come specificato nel verbale in atti. Nessuna delle parti si è opposta alla operazione di cessione dei rami aziendali.L’esperto ha depositato il proprio parere con il quale si è espresso positivamente in ordine alla operazione oggetto della istanza di autorizzazione, ribadendo il giudizio positivo in udienza. Il parere dell’esperto e l’audizione delle parti interessate consentono di considerare il quadro informativo sufficientemente completo ai fini delle valutazioni di legge.Va in proposito rammentato che l’esperto deve essere munito per legge del requisito dell’indipendenza (art. 17, comma 4, CCII) di cui all’art. 16 comma 1 CCII ed è terzo rispetto a tutte le parti oltre a dover operare in modo imparziale come imposto dall’art. 16, comma 2, CCII.Il parere dell’esperto è pertanto emesso da un professionista individuato dalla legge in possesso dei requisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità.Il parere appare in ogni caso congruamente motivato e scevro da vizi evidenti; allo stesso modo l’integrazione depositata consente di acquisire gli elementi necessari fondanti le valutazioni di legge.Consegue che la nomina di un ausiliario ex art. 68 c.p.c. non si rende necessaria, tenuto conto altresì della urgenza segnalata dalle ricorrenti e dall’esperto.Come sopra rappresentato, le ricorrenti hanno chiesto l’autorizzazione alla cessione dei rami aziendali come individuati nel ricorso e in atti.Facendo applicazione del dato normativo in materia, va preliminarmente rilevato che l’autorizzazione non è necessaria per la validità e piena efficacia del contratto traslativo dell’azienda o dei suoi rami ma è necessaria per far conseguire all’acquirente il beneficio della esenzione dalla responsabilità solidale per i debiti inerenti all’esercizio della azienda ceduta, anteriori al trasferimento, che risultino dai libri contabili obbligatori. L’autorizzazione serve cioè a rimuovere gli effetti di cui all’art. 2560, comma 2, c.c. secondo cui “nel trasferimento di una azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda se essi risultano dai libri contabili obbligatori”.L’effetto rimane consolidato anche in caso di eventuale successiva apertura di procedura concorsuale stante il disposto dell’art. 24 comma 1 CCII.La previsione si mostra armonica rispetto al contesto in cui essa è chiamata ad operare, costituito dal “luogo giuridico” della composizione negoziata all’interno del quale l’imprenditore non subisce alcuna forma di spossessamento –nemmeno attenuato- salvi gli obblighi informativi nei confronti dell’esperto che –in ogni caso- non può impedire il&nbsp;compimento dell’atto, essendo l’iscrizione del dissenso rilevante solo ai fini della stabilità del medesimo in un contesto alieno dalla composizione negoziata.I presupposti cui la legge subordina l’autorizzazione sono individuati nel comma 1 dell’art. 22 CCII e sono costituiti dalla funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori. Tali elementi devono operare congiuntamente e si pongono –nella valutazione che deve essere eseguita dal Tribunale- in un rapporto paritetico come palesato dalla presenza della congiunzione “e”.La funzionalità dell’atto rispetto alla continuità aziendale mira ad evitare la disgregazione dei valori aziendali, finalità generalmente perseguita con riguardo a ciascun strumento di regolazione della crisi e della insolvenza, anche nel contesto della liquidazione giudiziale. Sotto connesso profilo si osserva che tale requisito risponde alla finalità della stessa composizione negoziata costituita dal perseguimento del risanamento da ricercarsi mediante le trattative con i creditori, con la conseguenza che l’atto deve iscriversi in un contesto di coerenza rispetto alle soluzioni individuate ai sensi dell’art. 23, comma 1 e 2, lettera b) del Codice della Crisi.La tutela degli interessi dei creditori consiste nella garanzia della migliore soddisfazione possibile. Ai fini della salvaguardia di tale interesse, la valutazione del Tribunale dovrà essere diretta a verificare che i creditori non siano pregiudicati dalla vendita dell’azienda nel contesto della composizione negoziata.Tale verifica va compiuta esaminando comparativamente la posizione del ceto creditorio nelle alternative concretamente praticabili. L’incapacità della società di produrre risorse al servizio del debito potrebbe infatti determinare un arresto della prosecuzione dell’attività di impresa e dare luogo a scenari alternativi con riguardo ai quali vanno valutate le prospettive di soddisfacimento dei creditori.Sotto connesso profilo, si osserva che le valutazioni devono essere eseguite tenendo del valore effettivo degli assets aziendali oggetto di cessione, valore che va determinato non già in una ottica disgregativa ma di prosecuzione effettiva dell’attività di impresa (tenendo pertanto conto, ad esempio, della prosecuzione dei rapporti di lavoro).La congruità del prezzo di cessione va poi verificata attraverso le reazioni del mercato che va sondato. La norma a tale riguardo non impone forme specifiche ma impone di valutare il rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente.La libertà delle forme consente di parametrarle alla specificità del caso concreto e allo specifico settore di riferimento cui inerisce il compendio aziendale; sotto tale profilo possono&nbsp;acquisire specifica significatività ai fini della verifica dell’effettività della sollecitazione del mercato anche pubblicità “mirate” allo specifico settore in cui opera l’azienda attraverso il contatto diretto dei principali competitors nel settore.L’assenza di tipicità delle forme è compendiata dalla norma nel richiamo alla disposizione da parte del giudice delle misure ritenute più opportune; nozione di opportunità che logicamente non può consentire l’individuazione di regole astratte da applicare asetticamente ad ogni singolo caso. Le misure più opportune possono declinarsi ad ampio spettro non solo con riguardo alle prescrizioni specifiche volte a consentire la più obiettiva scelta del contraente ma anche con prescrizioni che concernono la fase successiva alla vendita (ad esempio, in ordine alle modalità di “conservazione” del corrispettivo). Il legislatore prescrive sul punto che nella definizione delle misure occorre tenere conto delle istanze delle parti interessate ai fine di tutelare gli interessi coinvolti.A tale ultimo riguardo il comma 2 dell’art. 22 CCII prevede che le parti interessate vadano sentite. L’individuazione di queste ultime deve tenere necessariamente in considerazione il percorso di risanamento individuato dall’imprenditore all’interno del quale la cessione si colloca. Sono pertanto interessati dalla richiesta di autorizzazione i creditori con cui l’impresa sta trattando e sulla ricerca dell’accordo con i quali è fondato il piano di risanamento (è appena il caso di precisare che non tutti i creditori devono essere necessariamente coinvolti nella composizione negoziata).Vanno altresì coinvolte le organizzazioni sindacali in quanto il trasferimento di una azienda in esercizio impinge nello “statuto sostanziale” dei singoli dipendenti, pur restando fermo l’art. 2112 del codice civile. Ciò in conformità al considerando n. 23 della direttiva UE n. 1023/2019 che prevede la necessità di assicurare che i rappresentanti dei lavoratori possano accedere a informazioni pertinenti e aggiornate sulla disponibilità di strumenti di “allerta precoce” e dovrebbe essere possibile per essi prestare sostegno ai lavoratori nella valutazione della situazione economica del debitore.Sulla base delle informazioni e del corredo documentale già presente in atti vanno coinvolte le parti potenzialmente pregiudicate dalla vendita dell’azienda, come coloro che attraverso la stessa perderebbero la garanzia generica ex art. 2740 c.c. (circostanza che invero impatterebbe sulle valutazioni del Tribunale anche ai fini della stessa concessione dell’autorizzazione). Infine vanno coinvolti i contraenti abituali della impresa, che, di solito, coincidono con i fornitori, che pur appartenendo generalmente (tranne le imprese aventi le caratteristiche dell’art. 2751 bis n. 5 c.c.) alla categoria dei chirografari (e presumibilmente non soddisfatti in&nbsp;uno scenario alternativo) potrebbero essere interessati dalla cessione in quanto la alienazione dell’azienda potrebbe astrattamente incidere sulla prosecuzione dei rapporti contrattuali (soprattutto quando consolidati nel tempo e fondati sull’esclusività o sull’abitualità).Tutti gli elementi sopra indicati ricorrono nella presente fattispecie e depongono nel senso dell’accoglimento della istanza.In via preliminare va rilevata la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti delle parti interessate.Sono stati difatti coinvolti i principali protagonisti della composizione negoziata costituiti dai creditori finanziari ipotecari. L’accordo con tali creditori costituisce il pilastro su cui si regge il percorso di risanamento prescelto dall’imprenditore; ciò fin dalla prima versione del piano ove era previsto che i flussi liberi al servizio del debito sarebbero derivati principalmente dalla vendita di una parte degli immobili, “sul presupposto – e, ciò, in virtù delle trattative già in corso – che le Banche diano il proprio assenso (rinunciando alla prelazione derivante dalle ipoteche iscritte sugli immobili de quibus e prestando quindi l’assenso alla loro cancellazione, nonché ad avvalersi dei patti marciani pure relativi ai predetti immobili) alla vendita immediata di alcuni immobili, così da ritrarre i mezzi finanziari necessari per il pagamento di tutto lo scaduto commerciale e fiscale”(cfr. primo parere dell’esperto).Il dato rimane confermato anche nell’ultima versione del piano di risanamento come esposto nel ricorso ove si legge che il piano di risanamento è stato condiviso con gli istituti finanziari definiti come i “creditori più direttamente interessati da una soluzione non traumatica della vicenda in quanto le risorse destinate ai creditori non bancari possono derivare quanto meno in larga parte solo dalle dismissioni immobiliari con rinuncia dei creditori ipotecati ad incassare il prezzo”.L’esperto nel proprio parere ha confermato tale dato, rilevando che i creditori finanziari hanno altresì acconsentito alla liberazione delle risorse finanziarie derivanti dalla vendita degli immobili oggetto dell’offerta di acquisto da parte della società al fine di consentire alle ricorrenti di ritrarre le disponibilità finanziarie necessarie alla prosecuzione diretta dell’attività di impresa sino al momento di cessione dei rami aziendali.Il contraddittorio è stato altresì instaurato con i principali creditori delle società del gruppo interessate dalla cessione, rappresentato dai primi dieci creditori più significativi per ammontare, tra cui Agenzia delle Entrate.Sono stati altresì coinvolti i fornitori più significativi per le motivazioni sopra esposte. Infine il ricorso è stato notificato alle organizzazioni sindacali indicate in atti.&nbsp;Passando alla verifica dei presupposti sostanziali, si osserva quanto segue.La cessione dell’azienda è (ora) parte integrante del progetto di piano di risanamento, come modificato nel corso della composizione negoziata.Va rammentato che l’originario progetto di risanamento prevedeva azioni a breve termine fondate, oltre che su una prudente gestione della cassa e la chiusura di cinque punti vendita, sulla dismissione del patrimonio immobiliare per un corrispettivo di circa € 43.000.000 già oggetto di contratti preliminari e ulteriori introiti per € 13.500.000.Oltre a tali obiettivi, il percorso di risanamento prevedeva una bipartizione delle aree del business, una rivolta alla dismissione del patrimonio immobiliare e l’altra, purgata dell’indebitamento, alla gestione operativa caratteristica con previsione della locazione degli immobili funzionali alla gestione la cui proprietà sarebbe rimasta in capo alla prima unità. In particolare, sull’unità operativa non sarebbe gravato il debito scaduto ma solo debiti correnti generati dalla gestione operativa; mentre dall’unità immobiliare sarebbero derivate, attraverso il ricavato proveniente dalle dismissioni, le risorse destinate al pagamento dei creditori e la conseguente sostenibilità del debito anche per effetto di un possibile stralcio dei crediti degli istituti finanziari (il tutto come indicato a pag. 35 del ricorso di conferma delle misure protettive).Sulla base di tali elementi veniva emesso provvedimento di conferma delle misure protettive. La proroga veniva autorizzata sulla base della rappresentazione –confermata dall’esperto-della progressione della pianificazione delle attività tese alla separazione del comparto immobiliare da perseguirsi mediante la fusione di tutte le società del gruppo in e la scissione della azienda operativa in favore di , con la conseguenza del mantenimento della titolarità degli immobili in capo a , parte dei quali destinati alla liquidazione per far fronte al ripianamento dell’indebitamento (veniva peraltro predisposta dalla società “simulazione” degli effetti delle indicate operazioni straordinarie con stima dell’evoluzione economico-patrimoniale e finanziaria dei flussi di cassa di e su base mensile fino a dicembre 2023, nonché per gli anni 2024-2025 e per il successivo periodo 2026-2027). In tale scenario veniva altresì confermata dalle parti e dall’esperto la progressione delle trattative con gli istituti di credito tese alla liberazione delle risorse necessarie al pagamento dei creditori “estranei” al ceto bancario e al rimborso dello stesso debito finanziario (derivante dai proventi di parte degli immobili di destinati alla liquidazione).Il piano di risanamento, originariamente fondato sulla separazione del comparto operativo da quello immobiliare presupponeva la continuazione della attività di impresa nei termini sopra indicati attraverso la costituzione di una newco (ancora) riconducibile al . Tuttavia le previsioni del piano –come ipotizzato- si sono rilevate difficilmente realizzabili a causa della registrazione di rilevanti perdite gestionali come analiticamente indicate alla pag. 5 della istanza.Il piano di risanamento è stato pertanto modificato attraverso la previsione della prosecuzione dell’attività di impresa in capo ad un soggetto terzo sulla base dell’offerta ricevuta, pur mantenendo la previsione della vendita ordinata degli immobili in capo a sulla base degli accordi con i creditori finanziari ipotecari.In estrema sintesi, il modificato piano di risanamento prevede il trasferimento del comparto commerciale ad un terzo con destinazione delle relative risorse ai creditori non finanziari, la prosecuzione dell’attività in capo al per il solo comparto immobiliare da cui deriveranno risorse dalla riscossione dei canoni e dal progressivo processo di dismissione degli assets.La modifica del piano attraverso la cessione di tutti i rami di azienda (con eccezione di quelli chiusi o privi di valore), consentirà come rappresentato dall’esperto nel proprio parere:</p><ul> <li>la prosecuzione “indiretta” della attività di impresa mediante la salvaguardia di circa 330 posti di lavoro e la conservazione dell’avviamento commerciale nonché delle licenze;</li> <li>il risanamento della impresa mediante l’accordo con i creditori.</li></ul><p>Le nuove assunzioni sono state pertanto recepite nella modifica del piano di risanamento prodotto in atti; si riportano di seguito i dati di cui alla tabella a pag. 62:***I creditori finanziari coinvolti nelle trattative hanno preso atto della modifica del piano e hanno manifestato la disponibilità alla prosecuzione delle trattative secondo il mutato progetto di piano di risanamento (cfr. docc. 12 e 13 in atti).La volontà dei creditori finanziari interessati alla prosecuzione delle trattative è rimasta confermata nel corso dell’udienza ove gli stessi hanno confermato l’impegno a consentire la liberazione delle risorse derivanti dalle dismissioni degli “immobili al fine di consentire alle ricorrenti di avere risorse da destinarsi alla continuità aziendale fino al momento della cessione dell’azienda.Gli istituti di credito hanno altresì manifestato la volontà di proseguire nelle trattative finalizzate alla definizione della soluzione della crisi attraverso lo strumento individuato dall’art. 23, comma 1, lett. c) CCII quale sbocco della composizione negoziata (pur naturalmente precisando la necessità di completamento dell’istruttoria e del rilascio delle autorizzazioni da parte degli organi deliberanti).Dalle assunzioni delle ricorrenti e da quanto dedotto dall’esperto si evince infatti che la prosecuzione dell’attività di impresa non possa essere ulteriormente garantita se non attraverso la cessione dei rami commerciali.Le società del gruppo versano in una grave crisi che potrebbe assumere caratteri di insolvenza irreversibile generando l’apertura di procedure concorsuali. Le dimensioni del&nbsp;gruppo depongono nel senso del possibile accesso ad una procedura di amministrazione straordinaria; procedura nella quale i complessi aziendali sarebbero valutati tenendo conto della redditività negativa dell’azienda incidente pertanto sul prezzo della cessione, insieme alle ulteriori variabili contemplate dalla legge per cui il corrispettivo di cessione difficilmente sarebbe corrispondente al puro valore dei complessi, tenuto altresì conto che ai sensi dell’art. 63 d.lgs. n. 270/1999 la scelta dell’acquirente non considera solo l’ammontare del prezzo offerto e che ai sensi dell’art. 9, comma 2 bis d.l. n. 136/2013 l’art. 63 “si interpreta nel senso che, fermi restando gli obblighi di cui al comma 2 e le valutazioni discrezionali di cui al comma 3, il valore determinato ai sensi del comma 1 non costituisce un limite inderogabile ai fini della legittimità della vendita”.In uno scenario –del tutto ipotetico- di liquidazione giudiziale la vendita sconterebbe la necessità di procedere, in assenza di offerte di affitto, ad un preventivo esercizio provvisorio dell’azienda, di cui apparirebbe almeno dubbia la ricorrenza dei relativi requisiti di legge in uno scenario in cui la prosecuzione parrebbe arrecare –sulla base dei limitati elementi di valutazione disponibili per il giudice in tale “incidente di giurisdizione”- un serio pregiudizio per i creditori (art. 211 comma 2 CCII).Si osserva altresì che la società ha prodotto in atti una “relazione di stima circa il più probabile valore corrente attribuibile ai rami d’azienda commerciali oggetto di possibile cessione” che ha valutato gli assets oggetto di cessione in uno scenario di liquidazione giudiziale, pervenendo alla definizione di un valore decisamente inferiore rispetto a quello oggetto dell’offerta, motivando gli assunti fondanti le conclusioni. I dati di cui alla menzionata relazione sono “validati” dall’advisor finanziario dr. Riccardo Ranalli. L’esperto ha esaminato i documenti sopra menzionati rappresentando che: “Il valore degli stessi assets nell’ipotesi liquidatoria viene attestato dai menzionati consulenti, applicando i correttivi del caso, nel minor importo di circa 1,2 milioni di euro; cosicché il prezzo offerto da (€ 10.000.000,00) – confrontato con le valutazioni sopra riportate – è ampiamente superiore sia al valore di mercato che al valore di liquidazione”.Emerge pertanto che –per quanto rappresentato dalla società e dai suoi advisor nonché dall’esperto- la vendita immediata dei rami aziendali costituisce l’unico strumento pausibile di prosecuzione dell’attività di impresa, rimanendo diversamente compromessa ogni prospettiva di risanamento (circostanza che, si rammenta, deve comportare l’immediato arresto della composizione negoziata da parte dell’esperto come previsto dalla legge).L’idoneità dell’offerta ricevuta a garantire la prosecuzione dell’attività di impresa è confermata dalla solidità finanziaria della società offerente che –come riferito in atti dagli&nbsp;advisor- presenta una posizione finanziaria netta consolidata pari a circa 37 milioni di euro alla data del 31.12.2021, idonea a sostenere oltre che il fabbisogno finanziario derivante dall’acquisto (come di seguito a proposito del miglior soddisfacimento dei creditori) il risanamento industriale dei rami aziendali. La funzionalità della cessione alla prosecuzione dell’attività di impresa appare confermata dalla operatività dell’offerente nel medesimo settore di riferimento delle ricorrenti con 149 punti vendita e con circa 700 dipendenti.La vendita appare dunque funzionale alla prosecuzione dell’attività di impresa; la cessione deve tuttavia collocarsi nell’ambito del (nuovo) percorso di risanamento prospettato dalla società mediante la composizione negoziata, rimanendo agganciata ad una delle soluzioni di cui all’art. 23, comma 1 e comma 2 lett. b) CCII.In tal senso, del tutto plausibile e finanche necessaria appare la condizione posta nell’offerta costituita dall’accordo sottoscritto dall’esperto ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. c) del codice della crisi, ossia un piano di risanamento sottoscritto anche dall’esperto che deve dare atto della sua coerenza con la regolazione della crisi e della insolvenza.La vendita della azienda e pertanto la prosecuzione della attività di impresa in capo ad un soggetto terzo deve ritenersi elemento essenziale del progetto di risanamento da perseguirsi mediante le trattative con i creditori (finanziari). Tali fini risultano confermati anche dalla clausola del term sheet prodotto in atti che prevede specifiche rinunce ai propri crediti da parte dei creditori finanziari.La vendita dei rami aziendali deve ritenersi pertanto elemento del piano di risanamento da perseguirsi mediante le trattative con i creditori in conformità alla ratio della composizione negoziata.Sotto connesso profilo si osserva infatti che la autorizzazione alla esenzione del trasferimento dei debiti ex art. 2560 c.c. non è avulsa dall’esito positivo della composizione negoziata mediante una delle soluzioni tratteggiate dal dato normativo ed anzi presuppone il successo della composizione negoziata, cui la presente autorizzazione resta naturalmente subordinata. Tali condizioni appaiono prognosticamente realizzabili posto che i creditori finanziari coinvolti nelle trattative hanno comunicato la disponibilità alla prosecuzione delle trattative e alla liberazione attraverso la vendita di immobili ipotecati di risorse sufficienti alla temporanea prosecuzione dell’attività di impresa in forma diretta al fine di “traghettare” le ricorrenti alla cessione dei rami aziendali.In particolare nella comunicazione prodotta sub doc. 6 dall’esperto unitamente al proprio parere , oltre a manifestare la disponibilità alla&nbsp;liberazione delle ipoteche sugli immobili oggetto della proposta di acquisto da parte di ***&nbsp; del 19.5.023 hanno manifestato la disponibilità a mettere a disposizione del ***&nbsp; parte dei proventi derivanti dalla dismissione immobiliare secondo il baudget di tesoreria riportato nel cash plan revisionato fino al 30.9.2023 pari a circa 5,3 milioni di euro.Essendo l’autorizzazione legata indissolubilmente all’esito positivo della composizione negoziata cui peraltro è condizionata l’offerta, non emergono, sotto questo profilo, elementi ostativi alla sua concessione che rimane subordinata al raggiungimento di un accordo definitivo con i creditori finanziari compendiato in una delle soluzioni previste dall’art. 23 comma 1 CCII.Passando all’esame del congiunto requisito della migliore soddisfazione dei creditori, si osserva che gli elementi sopra indicati concorrono anche in ordine alle valutazioni che attengono alla posizione dei creditori.Le alternative concretamente praticabili come sopra indicate rilevano nella prospettiva della valutazione del trattamento riservato ai creditori in detti scenari. Con riguardo alla amministrazione straordinaria, va, al tal fine, soggiunto – rispetto alle considerazioni sopra svolte con riguardo alla funzionalità della operazione alla continuità aziendale- che l’interesse tutelato in via prioritaria dalla amministrazione straordinaria va individuato nella conservazione del patrimonio produttivo, cioè dei complessi aziendali in funzionamento e non già del patrimonio del debitore in sé considerato. La tutela dei complessi produttivi in quanto tali unitamente al mantenimento dei livelli occupazionali -costituenti il fulcro della disciplina della amministrazione straordinaria- rendono l’interesse al miglior soddisfacimento dei creditori recessivo, come peraltro testualmente evincibile dall’esame dell’art. 55 del l.dgs. n. 270/1999 ove si evidenzia che con riguardo all’esigenza di salvaguardia dei complessi aziendali nella loro unità operativa che dell’interesse dei creditori bisogna solamente “tenerne conto” sancendone la sua ineludibile recessività rispetto ai preminenti interessi tenuti in considerazione dal dato normativo.Pertanto, la cessione dei rami aziendali come oggetto dell’istanza in atti appare al Tribunale – sia pur sulla base dei limitati elementi di valutazione disponibili nel presente “incidente di giurisdizione”- la migliore soluzione prospettabile in concreto al fine di offrire il miglior soddisfacimento al ceto creditorio globalmente inteso e non solo a limitate categorie di esso. Concorre alla valutazione del presupposto costituito dalla migliore soddisfazione dei creditori la valutazione della congruità del prezzo di vendita.Sotto tale profilo, va rilevato che le ricorrenti hanno prodotto in atti una valutazione di stima del ramo commerciale, del “ramo sede”, dei marchi e delle rimanenze del gruppo che stima secondo il metodo ivi indicato e nella cornice di precisazioni ivi contenute i valori come segue:a) ramo commerciale, al netto del valore del ***, in Euro 6,8 milioni,b) marchi in Euro 542,000,c) rimanenze in un valore pari al 40% del loro valore contabile lordo alla relativa data di riferimento;con la precisazione che il valore determinato per il ramo commerciale, al netto del valore del ramo sede, non considera il debito nei confronti del personale dipendente ricompreso in detto ramo, del valore nominale complessivo di € 5,5 milioni “i quali, alla stregua di un indebitamento finanziario netto gravante sui rami stessi, sono da sottrarsi al valore del ramo così individuato” (cfr. pag. 37 dell’elaborato peritale).La congruità dell’offerta di acquisto è confermata dall’advisor finanziario dr. Ranalli il quale ha rappresentato l’assenza di valore dei rami aziendali, caratterizzati da perdite gestionali oscillanti tra 1,5 milioni e 1,8 milioni mensili.Lo stesso ha messo in evidenza nel documento depositato in atti la vantaggiosità della vendita dei rami aziendali, ivi compreso il ramo sede al quale non è autonomamente attribuibile alcun valore “non essendo ad esso associati ricavi specifici verso economie esterne”.La vendita dell’azienda nell’ambito della composizione negoziata consente di garantire il miglior soddisfacimento dei creditori, tenuto conto che il corrispettivo derivante dalla vendita, come indicato nel parere integrativo dell’esperto in atti (pag. 3), sarà destinato:</p><ul> <li>al pagamento dei dipendenti in parte mediante accollo da parte di *** secondo i contenuti dell'offerta</li> <li>all'erario</li> <li>ai creditori chirografari</li></ul><p>In uno scenario alternativo alcun soddisfacimento sarebbe verosimilmente prevedibile per tali creditori, posto che verosimilmente tutto l’attivo sarebbe destinato al pagamento dei creditori finanziari, in quanto titolari di garanzie sulla componente immobiliare e muniti del beneficio della prededuzione sulla componente mobiliare, in forza di finanziamento prededucibile per 21 milioni di euro concesso da . su autorizzazione del Tribunale resa in una altra procedura (docc. 7 e 8 allegati all’integrazione del parere dell’esperto).Per tale motivo, l’esperto non ha ritenuto necessario procedere ad una valutazione del riparto del prezzo unitariamente offerto per ciascuna società del gruppo riferendo che “il risultato dell’operazione oggetto di autorizzazione –stante il consenso espresso da è indifferente sia qualora si facesse ricorso alla vendita atomistica (…) sia a quella complessiva”.Pertanto, come evidenziato dall’esperto in atti, gli unici creditori potenzialmente lesi nella propria garanzia patrimoniale sarebbero i creditori finanziari che non hanno manifestato alcun dissenso rispetto al compimento dell’operazione e che sono parti della composizione negoziata.Tali dati sono sintetizzati nel parere integrativo dell’esperto come segue: “In sintesi, in forza del Piano oggetto di trattativa e che dovrà essere formalizzato nel previsto Accordo ex art. 23, comma 1 lett. c), CCII, dipendenti, Erario, fornitori e creditori chirografari in genere verranno integralmente pagati (fornitori e chirografari anche a saldo e stralcio, ma solo in forza di specifici ed autonomi accordi) con il ricavato delle cessioni dei rami d’azienda de quibus; mentre i creditori ipotecari (i.e. gli Istituti di Credito), verranno soddisfatti, in tutto e/o in parte (vedi clausola finale di infallibilità), esclusivamente mediante il ricavato della vendita ordinata del patrimonio immobiliare del Gruppo, secondo quanto appunto previsto dal Piano”.La vantaggiosità della vendita per i creditori deriva altresì dal trasferimento delle posizioni dei dipendenti, con conseguente riduzione del fabbisogno finanziario del risanamento a vantaggio dei creditori stimato in atti in complessivi 5,1 milioni di euro di cui circa 2,4 milioni di euro per incentivi all’esodo, preavviso e ticket Naspi e circa 2,7 milioni di euro per il pagamento del TFR e dei ratei dei dipendenti.Va precisato a tale riguardo che la vendita prevede il trasferimento di almeno 330 dipendenti, con piena salvaguardia del perimetro delle risorse umane, come messo in evidenza in udienza da alcune delle organizzazioni sindacali intervenute che si sono espresse molto positivamente in ordine alla operazione in esame.La capacità finanziaria dell’offerente al pagamento del prezzo di vendita –destinato al soddisfacimento dei creditori sopra indicati- è confermata dalla presenza di un fatturato consolidato pari 600 milioni di euro, un EBITDA positivo di circa 66 milioni di euro, come rilevato in atti dall’advisor finanziario.In particolare dall’esame del bilancio al 31.12.2021 emerge che la società offerente *** presenta:a) un patrimonio netto positivo pari a € 25.981.931;b) una differenza positiva tra valore e costi della produzione pari ad € 14.714.549;c) un utile di esercizio pari ad € 10.007.232;tutti indici che depongono univocamente per la sostenibilità finanziaria dell’operazione da parte della offerente a beneficio dei creditori.Infine, va rilevato che la congruità del prezzo è confermata dal mancato riscontro del mercato nonostante la pubblicazione di un avviso di vendita su Il Sole 24Ore e la sollecitazione diretta dei principali competitors sul mercato di riferimento; pubblicità che come previsto nel parere dell’esperto e confermato nel corso dell’udienza è stata eseguita specularmente rispetto all’offerta ricevuta, anche mediante la ripubblicazione dell’avviso rispetto a quello originariamente pubblicato al fine di renderlo omogeneo rispetto alle esatte previsioni dell’offerta come definitivamente formulata. L’esperto ha dato atto nel parere della pubblicità eseguita in conformità alle indicazioni dallo stesso trasmesse alle ricorrenti.Gli elementi da ultimo indicati depongono nel senso di ritenere integrato il requisito della “modalità competitiva” richiesta dalla legge (stante l’assenza di formalità come sopra indicato) e, in ogni caso, risulta osservato il più ampio principio di trasparenza, anche in forza del pieno coinvolgimento dei creditori e delle parti interessate.Unitamente all’azienda, può essere autorizzata anche la vendita dell’immobile sito a in quanto, come emerge dall’offerta in atti, viene anche rilevato il punto vendita in esso esercitato così che essa può ricondursi nel perimetro dell’azienda (ancorché la cessione avvenga a favore di altra società del ); la ricomprensione dell’immobile nel perimetro aziendale è confermata dall’esperto nel parere integrativo.In ogni caso, l’esperto nel proprio parere ha confermato che in relazione al detto immobile –anche a non considerarlo incluso nel perimetro aziendale- non vi sarebbero ragioni per iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese, nella ricorrenza del consenso dei creditori ipotecari, che, invero, nulla hanno obiettato in proposito.Come emerso nel corso della udienza, la destinazione del corrispettivo della vendita a beneficio dei creditori sarà oggetto di specifica pattuizione nell’ambito dell’accordo ex art. 23 comma 1 lett. c) CCII; prevedendo tale definizione la partecipazione diretta dell’esperto, che è tenuto a sottoscriverlo, quest’ultimo dovrà assicurare che l’accordo contenga una specifica clausola con oggetto la chiara e analitica indicazione della destinazione delle somme costituenti il corrispettivo della vendita dell’azienda ai creditori come indicato nel parere dell’esperto, anche attraverso la previsione della costituzione di un conto dedicato.Qualora l’incasso del prezzo di vendita dovesse intervenire prima della conclusione della composizione negoziata, lo stesso dovrà confluire su un conto bancario vincolato all’ “ordine dell’esperto” (fino al termine dell’incarico).Conclusivamente può essere resa l’autorizzazione richiesta <span style="text-decoration: underline;">che rimane naturalmente subordinata alla definizione della soluzione della crisi ai sensi dell’art. 23 comma 1 CCII.</span></p><p style="text-align: center;">p.q.m.</p><p style="text-align: left;">visto l’art. 22 CCII,autorizza ai fini degli effetti di legge, come in motivazione:</p><p style="text-align: left;">*** a cedere ai sensi dell’art. 2556 c.c. a *** la proprietà dei seguenti rami aziendali con esonero dalla responsabilità dei debiti ex art. 2560 c.c. (eccetto i debiti di cui all’art. 2112 c.c.)</p>************ a cedere ai sensi dell'art. 2556 c.c. a ***&nbsp;la proprietà del seguente ramo aziendale con esonero dalla responsabilità dei debiti ex art. 2560 c.c. (eccetto i debiti di cui all’art. 2112 c.c.)******&nbsp;a cedere ai sensi dell’art. 2556 c.c. a *** la proprietà del seguente ramo aziendale con esonero dalla responsabilità dei debiti ex art. 2560 c.c. (eccetto i debiti di cui all’art. 2112 c.c.)*****Al prezzo complessivo di Euro 10.000.000 (diecimilioni/00), di cuiEuro 8.925.897,00 a ***Euro 1,0 a ***Euro 1.074.102,00 a ***<em>*** a cedere ai sensi dell’art. 2556 c.c. a *** la proprietà del seguente ramo aziendale con esonero dalla responsabilità dei debiti ex art. 2560 c.c. (eccetto i debiti di cui all’art. 2112 c.c.) al prezzo di Euro 100.000,00 (centomila/00) </em><em>Cairo Montenotte </em><em>Nonché *** a vendere a *** (società del gruppo *** ) l’immobile sito in *** – sul quale insiste il ramo aziendale di cui al precedente alinea – al prezzo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).</em>Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di competenza.Milano. 12 agosto 2023<p style="text-align: right;">Il GiudiceVincenza Agnese</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 24 Nov 2023 08:03:21 +0100</pubDate>
                        <title>Il decreto di incentivazione agrivoltaico</title>
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                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Introduzione</strong></p><p>Il Decreto in epigrafe (“<strong>Decreto MASE</strong>”), approvato dalla Commissione UE il 10 novembre 2023, è destinato a regolare gli incentivi per gli Impianti Agrovoltaici (“<strong>AV</strong>”). La sua entrata in vigore, prevista dall'articolo 1 del Decreto MASE, stabilirà i criteri di incentivazione in coerenza con le misure del PNRR, offrendo contributi in conto capitale e tariffe incentivanti.</p><p><strong>Meccanismi Incentivanti</strong></p><p>L'articolo 1, comma 2 del Decreto MASE propone incentivi per gli AV che rispettano i requisiti del decreto, comprendendo un contributo in conto capitale fino al 40% dei costi e una tariffa incentivante basata sulla produzione elettrica netta immessa in rete.</p><p><strong>Requisiti Costruttivi e Monitoraggio</strong></p><p>Il Decreto MASE, all'articolo 5, stabilisce i requisiti di accesso, richiedendo il rispetto dell'Allegato 2 e la continuità dell'attività agricola sottostante l'impianto. La precisione dei requisiti e la considerazione dei sistemi di monitoraggio sono oggetto di attenzione, e la definizione finale potrebbe derivare dalle istruzioni operative del GSE (“<strong>Regole Operative</strong>”).</p><p>I requisiti di cui all’Allegato 2 sono:</p><ul><li>la superficie minima destinata all’attività agricola (≥ 70% della superficie totale del sistema agrivoltaico);</li><li>altezza minima dei moduli rispetto al suolo (1,3 metri per attività zootecnica, 2,1 metri per attività colturale);</li><li>la produzione elettrica dell’impianto deve essere ≥ al 60% della producibilità di un impianto standard.</li></ul><p><strong>Regole Operative e Accesso agli Incentivi</strong></p><p>Il Decreto MASE, all'articolo 12, prevede l'approvazione delle Regole Operative entro 15 giorni dall'entrata in vigore. Queste regole disciplineranno dimensioni e costruzione degli impianti e i sistemi di monitoraggio.</p><p><strong>Tariffa Incentivante e soggetti beneficiari</strong></p><p>L'Allegato 1 del Decreto MASE stabilisce tariffe di riferimento per gli AV con un aumento per quelli nelle Regioni del Centro e del Nord.</p><p>I seguenti soggetti possono beneficiare degli incentivi:</p><ul><li>imprenditori agricoli come definiti all’articolo 2135<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1">[1]</a>c., in forma individuale o societaria, anche cooperativa, società agricole, consorzi e associazioni temporanee di imprese agricole (“<strong>Soggetto A</strong>”); o</li><li>associazioni temporanee di imprese, che includono almeno un Soggetto A (“<strong>Soggetto B</strong>”).</li></ul><p>Gli impianti conformi ai requisiti di accesso possono beneficiare della tariffa incentivante attraverso l'iscrizione nei registri (solo Soggetti A con potenza ≤ 1 MW) o la partecipazione a procedure competitive (sia Soggetti A che Soggetti B con qualsiasi potenza).</p><p>L’Allegato 1 definisce le tariffe di riferimento (“<strong>TI di Riferimento</strong>”):</p><ul><li>93 Euro/MWh per impianti con una potenza (P) compresa tra 1 kW e 300 kW (1 &lt; P ≤ 300) e</li><li>85 Euro/MWh per impianti con una potenza (P) superiore a 300 kW<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2">[2]</a> (P&gt;300).</li></ul><p>Per quanto riguarda l’accesso alle procedure competitive, i partecipanti dovranno offrire nell’istanza di partecipazione una riduzione percentuale della TI di Riferimento almeno pari al (≥) 2% (“<strong>TI Spettante</strong>”). Per quanto riguarda l’istanza per l’iscrizione nei registri tale riduzione percentuale della TI di Riferimento non si applicherà<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3">[3]</a>.</p><p>Infine, sulla natura della TI, l’articolo 10 del Decreto MASE precisa che per gli Impianti AV Avanzati<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4">[4]</a> &nbsp;o PNRR<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5">[5]</a> di potenza non superiore a (≤) 200 kW, la TI assume la forma di tariffa omnicomprensiva e il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell’energia prodotta<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6">[6]</a>. Mentre, nel caso di impianti di potenza superiore a 200 kW la TI ha natura di premio e l’energia prodotta dall’impianto resta di proprietà del produttore (cfr. art. 10, comma 1, lett. a).</p><p>Tuttavia, occorre ancora un passaggio al fine di definire come calcolare la TI che verrà effettivamente erogata dal GSE (“<strong>TI Erogata</strong>”). Pertanto, è possibile individuare una serie di ipotesi:</p><ol><li>nel caso di Impianto AV Avanzatoo PNRR iscritto nei registri e di potenza (P) ≤ 200 kW, la TI Erogata avrà natura omnicomprensiva e sarà pari alla TI di Riferimento;</li><li>nel caso di Impianto AV Avanzato o PNRR iscritto nei registi e di potenza 200 kW &lt; (P) ≤ 1 MW, la TI Erogata avrà natura di tariffa premio e sarà pari alla differenza tra la TI di Riferimento e il prezzo di mercato dell’energia elettrica di riferimento;</li><li>nel caso di Impianto AV Avanzato o PNRR in posizione utile a seguito della partecipazione alle procedure competitive di cui all’articolo 6 del Decreto MASE e di potenza (P) ≤ 200 kW, la TI Erogata avrà natura omnicomprensiva e sarà pari alla TI Spettante; infine</li><li>nel caso di Impianto AV Avanzato o PNRR in posizione utile a seguito della partecipazione alle procedure competitive di cui all’articolo 6 del Decreto MASE e di potenza (P) &gt; 200 kW, la TI Erogata avrà natura di tariffa premio e sarà pari alla differenza tra la TI Spettante e il prezzo di mercato dell’energia elettrica di riferimento.</li></ol><p>In caso la TI Erogata abbia natura di tariffa premio il produttore rimane proprietario dell’energia prodotta e potrà valorizzarla sul mercato, mentre nel caso la TI Erogata abbia natura omnicomprensiva allora il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell’energia. Infine, in caso la TI abbia natura di premio e, pertanto, la TI Erogata sia calcolata come differenza tra la Ti di Riferimento (o la TI Spettante) e il prezzo di mercato dell’energia, nel caso di differenza positiva, allora il GSE eroga gli incentivi rispetto alla produzione di energia immessa in rete. Diversamente, nel caso di differenza negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al soggetto titolare gli importi corrispondenti (cfr. art. 10, comma 1, lett. b).</p><p><strong>Contributo in Conto Capitale</strong></p><p>Le spese ammissibili, specificate nell'Allegato 3, devono essere pagate tramite bonifico bancario con quietanza entro il 30 giugno 2026. Il contributo massimo è specificato in base alla potenza dell'impianto e, in particolare:</p><ul><li>700 Euro/kWh per gli Impianti AV PNRR con una potenza (P) compresa tra 1 kW e 300 kW (1 &lt; P ≤ 300);</li><li>500 Euro/kWh per gli Impianti AV PNRR con una potenza (P) superiore a 300 kW (P &gt; 300).</li></ul><p><strong>ATI e Partecipazione alle Procedure</strong></p><p>Il Decreto MASE richiama il raggruppamento temporaneo di concorrenti del D.Lgs. 36/2023, definendo l'ATI come essenziale per gli AV. Si discute l'applicazione dell'ATI nel contesto agrovoltaico, evidenziando la libertà di forma giuridica e la possibilità di partecipare come "costituende".</p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare </i><a href="mailto:piero.vigano@advant-nctm.com"><i>Piero Francesco Viganò</i></a><i>, </i><a href="mailto:ernesto.rossi@advant-nctm.com"><i>Ernesto Rossi Scarpa Gregorj</i></a><i> e </i><a href="mailto:stefano.biraghi@advant-nctm.com"><i>Stefano Biraghi</i></a><i>.</i></p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1">[1]</a> L’art. 2135 c.c. statuisce: “1. <i>è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. 2. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 3. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.</i></p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2">[2]</a><i> L’Allegato 1 del Decreto MASE non indica chiaramente se la potenza degli impianti abbia come unità di misura i MWh o i kWh; tuttavia, dati gli intervalli previsti dal Decreto MASE e appena esposti sembra più ragionevole sostenere come unità di misura di riferimento i kWh.</i></p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3">[3]</a><i> Cfr. art. 6, comma 3 Decreto MASE.</i></p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4">[4]</a><i> Impianto che possiede i requisiti di cui alle lettere A, B, C e D delle Linee Guida del giugno 2022.</i></p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5">[5]</a><i> Impianto che possiede i requisiti di cui alle lettere A, B, C, D ed E delle Linee Guida del giugno 2022.</i></p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6">[6]</a> <i>Tuttavia, il soggetto produttore può richiedere l’applicazione del regime relativo agli impianti di Potenza superiore a (&gt;) 200 kW.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 20 Nov 2023 03:18:40 +0100</pubDate>
                        <title>Nuovo concordato preventivo - Non occorre l’attestazione per il pagamento degli stipendi pregressi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuovo-concordato-preventivo-non-occorre-lattestazione-per-il-pagamento-degli-stipendi-pregressi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: center;"><strong>Tribunale di Milano</strong><strong>Sezione II civile Ufficio di Milano11/23</strong></p><p style="text-align: center;">riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori:dott. Caterina Macchi - Presidentedott. Sergio Rossetti - Giudicedott. Guendalina Pascale - Giudice relatore</p><p style="text-align: center;">ha pronunciato il seguente:</p><p style="text-align: center;"><strong>DECRETO</strong>nel procedimento ex artt. 44 ss CCI promosso su istanza depositata</p><p style="text-align: center;"><strong>DA</strong>*** col patrocinio degli avv.ti Bruno Fondacaro, prof. Fabio Marelli e Davide Orsano</p>&nbsp;<p style="text-align: center;"><strong>Il Tribunale</strong></p><p style="text-align: left;">letta l’istanza ex art. 100 co. 1 CCI con cui la società in preconcordato ha chiesto di essere autorizzata al pagamento delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti relative al mese di dicembreu.s.;acquisito il parere favorevole del CG, che ha altresì provveduto a ricalcolare gli importi effettivamente spettanti;ritenuta la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 100 co. 1 ultima parte CCI, atteso che la società ha prospettato l’intenzione di depositare un piano concordatario in continuità aziendale, che si tratta di crediti di dipendenti per retribuzioni e che il periodo di riferimento è il mese di dicembre 2022, cioè il mese antecedente il deposito della domanda ex art. 44 co. 1 CCI;ritenuto, pertanto, che l’autorizzazione richiesta possa essere concessa, sussistendo i presuppostidi cui all’art. 100 co. 1 ultima parte CCI, nei limiti di quanto ricalcolato dal CG;</p><p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>letto l’art. 100 co. 1 CCIautorizza quanto richiesto dalla società in concordato, nei limiti di euro € 367.847,00 oltre € 90.000,00.per trattenute.Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 26.1.23&nbsp;<p style="text-align: center;">************</p>&nbsp;<p style="text-align: center;"><strong>Tribunale di Milano</strong><strong>Sezione II civile Ufficio di Milano11/23</strong></p><p style="text-align: center;">riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori:dott. Sergio Rossetti - Presidentedott. Guendalina Pascale - Giudice relatoredott. Luca Giani - Giudice</p><p style="text-align: center;">ha pronunciato il seguente:</p><p style="text-align: center;"><strong>DECRETO</strong>nel procedimento ex artt. 44 ss CCI promosso su istanza depositata</p><p style="text-align: center;"><strong>DA</strong>*** col patrocinio degli avv.ti Bruno Fondacaro, prof. Fabio Marelli e Davide Orsano</p><p style="text-align: center;"><strong>Il Tribunale</strong></p>letta l’istanza ex art. 100 co. 1 CCI con cui la società in preconcordato ha chiesto di essere autorizzata al pagamento delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti maturate dall’1 al 4 Gennaio u.s.;acquisito il parere favorevole del CG, che ha altresì provveduto a ricalcolare gli importi effettivamente spettanti;ritenuta la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 100 co. 1 ultima parte CCI, atteso che la società ha prospettato l’intenzione di depositare un piano concordatario in continuità aziendale, che si tratta di crediti di dipendenti per retribuzioni e che il periodo di riferimento è antecedente il deposito della domanda ex art. 44 co. 1 CCI;ritenuto, pertanto, che l’autorizzazione richiesta possa essere concessa, in conformità a quanto già autorizzato per il mese di dicembre 2022, sussistendo i presupposti di cui all’art. 100 co. 1 ultima parte CCI, nei limiti di quanto ricalcolato dal CG;<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>letto l’art. 100 co. 1 CCIautorizza quanto richiesto dalla società in concordato, pari a complessivi €29.862,61 lordi ed €21.439,80 netti.Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 16.3.23]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 16 Nov 2023 09:27:08 +0100</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm rafforza la propria posizione sul mercato con un team dedicato al settore dello Sport</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-rafforza-la-propria-posizione-sul-mercato-con-un-team-dedicato-al-settore-dello-sport</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>ADVANT Nctm, facendo anche fronte alle nuove prospettive offerte dalla Riforma dello Sport, rafforza la propria posizione sul mercato con la creazione di un nuovo settore verticale dedicato.Lo Studio fornirà infatti un'assistenza continua agli stakeholder (professionali e non) dell'industria sportiva (società sportive, federazioni, giocatori e atleti) e a coloro che sono coinvolti in servizi accessori, come sponsor, agenzie di marketing, start-up, banche e fondi di investimento.<em>“Il decreto correttivo della Riforma dello Sport, che è entrato da poco in vigore, necessita di alcune precisazioni sotto il profilo operativo sul fronte dei diritti dei lavoratori, della maggior trasparenza e della sburocratizzazione. Ovvero sui tre pilastri su cui è fondata la Riforma dello Sport. Aspettiamo quindi i decreti attuativi”</em> ha affermato <strong>Sante Ricci</strong>, Partner di ADVANT Nctm, ai margini della tavola rotonda “Le nuove prospettive sulla Riforma dello Sport”, tenutasi lunedì pomeriggio presso la sede romana dello Studio. <em>“Trovo che il decreto 120 abbia finalmente dato una direzione chiara alla Riforma grazie al coinvolgimento di tutti gli stakeholder in questi due anni e mezzo, rispetto agli originali decreti dell'ormai lontano febbraio 2021”</em> conclude l’avvocato Ricci.L’incontro ha visto la partecipazione di personalità di spicco del mondo dello sport, delle istituzioni e del mondo accademico e ha rappresentato l’occasione per fare il punto sulle principali novità e prospettive di questa disciplina alla luce del decreto correttivo.Per ADVANT Nctm sono intervenuti alcuni dei professionisti del neocostituito settore dello Sport.Ha moderato il dibattito l’avv. <strong>Federico Vecchio</strong>.Per maggiori informazioni sul nuovo settore&nbsp;<a href="https://www.advant-nctm.com/settori-verticali/sport" target="_blank">clicca qui</a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Sport</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Nov 2023 03:50:21 +0100</pubDate>
                        <title>Bozza D.L. Energia: nuovo contributo a carico dei produttori di impianti FER</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/bozza-d-l-energia-nuovo-contributo-a-carico-dei-produttori-di-impianti-fer</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i><strong><u>Cos’è successo</u></strong></i></p><p>Nell’ambito dell’ultima bozza del c.d. “Decreto Energia”, in attesa di essere discussa in Consiglio dei Ministri, è stata prevista all’art. 5 la costituzione di un “Fondo di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale”, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, da ripartire tra le regioni e le province autonome, finalizzato all’adozione di misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, saranno stabiliti le modalità e i criteri di riparto tra le regioni e le province autonome delle risorse del Fondo, tenendo conto, in via prioritaria, del livello di conseguimento degli obiettivi annui di potenza installata ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.</p><p>Ai fini della costituzione/alimentazione di tale Fondo, le risorse saranno ricavate: (i) dai proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;&nbsp; (ii) dalla corresponsione al GSE, da parte dei titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW che abbiano acquisito il titolo per la costruzione degli impianti medesimi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030, di un contributo annuo pari ad Euro 10,00 per ogni chilowatt di potenza dell’impianto, per i primi tre anni dalla data di entrata in esercizio.</p><p>Tale contributo non sarà tuttavia dovuto: (i) dai soggetti titolari di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche tenuti al pagamento dei contributi di cui all’articolo 16, comma 4 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e (ii) dai titolari di impianti idroelettrici tenuti al pagamento di contribuiti per la realizzazione di misure di compensazione ambientale e territoriale ai sensi dell’articolo 12, comma 1-ter, lettera l), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.</p><p>Le attività necessarie all’operatività del Fondo di cui al comma 1 sono affidate al GSE e sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.</p><p><i><strong><u>Perché è importante</u></strong></i></p><p>Tale norma, se confermata in sede di approvazione, potrebbe dunque introdurre, a carico di tutti i soggetti titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW che abbiano acquisito il titolo <strong><u>autorizzativo</u></strong> per la costruzione degli impianti medesimi nel periodo intercorrente <strong><u>tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030</u></strong>, l’obbligo di <strong><u>versare un contributo a favore del GSE</u></strong> per i <strong><u>primi tre anni dall’entrata in esercizio</u></strong>.</p><p>Così come formulata in bozza, tuttavia, la misura di cui trattasi potrebbe risultare incompatibile con il nostro ordinamento in quanto tale versamento avverrebbe senza che vi sia una controprestazione in favore dei soggetti titolari da parte del GSE e, quindi, apparentemente senza una causa giuridica.</p><p>Per meglio comprendere tali criticità risulta opportuno partire da una questione preliminare, e dunque analizzare che tipo di natura abbia l’obbligo di versamento introdotto dall’art. 5 della bozza di D.L. Energia.</p><p>In primo luogo, si potrebbe attribuire allo stesso la natura di “misura di compensazione”, laddove per misure di compensazione s’intende, in genere, la monetizzazione degli effetti negativi che l’impatto ambientale determina, per cui chi propone l’istallazione di un determinato impianto s’impegna a devolvere, all’ente locale cui compete l’autorizzazione, determinati servizi o prestazioni. Tuttavia, l’applicazione della misura in esame risulta essere vincolata alla sola potenza degli impianti e non è operato alcun riferimento all’eventuale impatto ambientale degli stessi.</p><p>A tal riguardo, è necessario evidenziare come, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, decreto legislativo n. 387 del 2003, l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto FER non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province, e che in ogni caso tali misure compensative possono essere applicate solo se ricorrono tutti i presupposti indicati nell’articolo 1, comma 4, lettera f) della legge n. 239 del 2004.</p><p>Inoltre, come specificato nell’ambito del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, non può dar luogo a misure compensative, in modo automatico, la semplice circostanza che venga realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, a prescindere da ogni considerazione sulle sue caratteristiche e dimensioni e dal suo impatto sull'ambiente.</p><p>Alla luce di quanto appena evidenziato risulta dunque evidente come la misura di cui all’art. 5 della bozza di D.L. Energia, laddove la si qualifichi come una misura di compensazione, presenti indubbi profili di criticità con i principi generali e la normativa primaria attualmente vigenti nel nostro ordinamento, risultando il contributo richiesto agli operatori economici privo di causa e, pertanto, dovuto per il solo fatto di aver fatto entrare in funzione l’impianto di produzione di energia.</p><p>In alternativa a quanto precede, si potrebbe attribuire allo stesso la natura di corrispettivo, dovuto dai proprietari degli impianti in ragione del rilascio del titolo autorizzativo.</p><p>In tal caso, come la Corte Costituzionale ha già avuto modo di affermare nell’ambito della sentenza n. 124 del 2010 in un caso analogo, tale misura rischierebbe di contrastare con gli artt. 3, 41, 97 e 117, primo e terzo comma, della Costituzione, in quanto limiterebbe la libertà di iniziativa economica nel settore in esame (prevista espressamente dall’art 1 del d.lgs. n. 79 del 1999) con conseguente mancato rispetto degli obblighi internazionali di incremento di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.</p><p>Al contrario, non sembrerebbero sussistere criticità rilevanti laddove si ritenga che tale versamento abbia natura tributaria.</p><p>È infatti da osservare come lo&nbsp; stesso potrebbe essere considerato quale prestazione patrimoniale imposta a fini solidaristici la quale avrebbe, pertanto, natura tributaria, laddove la destinazione delle somme ricavate ad un “fondo comune” finalizzato ad attività di promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio è stato ritenuto elemento determinate ai fini di tale qualificazione, in un caso analogo, dalla suprema corte a Sezioni Unite nell’ambito dell’ Ordinanza n. 16261/2020.</p><p>Come osservato nell’ambito della citata Ordinanza n. 16261/2020, infatti, sembrerebbero ricorrere i criteri stabiliti dalla giurisprudenza per qualificare taluni prelievi come tributari: a) doverosità della prestazione; b) mancanza di un rapporto sinallagmatico tra parti; c) collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante.</p><p>Laddove si optasse per tale ultima classificazione, dunque, è da evidenziare come, nel ragionamento seguito dalla Suprema Corte, non sembrerebbero sussistere criticità di rilievo, laddove: (i) non vi sarebbe alcuna violazione del principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., atteso che lo svolgimento di attività d’impresa sulla base di una concessione di derivazione è di per se stessa sintomatica di capacità contributiva; (ii) che in ogni caso l’aumento dei costi fiscali per il concessionario (<i>rectius</i>, soggetto titolare) non rileva, posto che sono rimesse alla discrezionalità del legislatore sia l’individuazione delle situazioni significative della capacità contributiva, sia la determinazione dell’entità dell’onere tributario, con il limite della non arbitrarietà o irrazionalità della scelta legislativa; (iii) non sussistono criticità con riferimento ai principi di legittimo affidamento e certezza del diritto e al rischio di un’ablazione meramente confiscatoria di una rilevante quota di ricchezza (artt. 3, 41, 42, 43 e 117 Cost.)</p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare il&nbsp;</i><a href="mailto:Dip_Energy&amp;Infrastructures@advant-nctm.com"><i>Dipartimento Energy and Infrastructures</i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 14 Nov 2023 03:13:55 +0100</pubDate>
                        <title>Calcio: Euro2032, Malagò &quot;Stadi pronti? In Italia può succedere tutto&quot;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/calcio-euro2032-malago-stadi-pronti-in-italia-puo-succedere-tutto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Dovrà essere l'occasione per riammodernare il più possibile questi impianti, siamo in un'epoca glaciale" ROMA - "Quello degli stadi in Italia è un problema che conosco a memoria, è una cosa oggettivamente assurda rispetto a quello che sta succedendo in altre nazioni". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, incalzato da "Le Iene" a margine della tavola rotonda "Le nuove prospettive sulla riforma dello sport", organizzata dallo studio legale Advant Nctm a Roma. "Euro2032 dovrà essere l'occasione per riammodernare il più possibile questi impianti che oramai ci vedono in un'altra epoca, direi glaciale rispetto a quelle che sono le esigenze. Però il Comitato olimpico non c'entra: gli stadi o sono di proprietà dei Comuni e vengono dati in gestione, o sono di proprietà delle società. Poi la Federazione e la Lega sono le istituzioni competenti a far in modo che gli stadi possano essere tirati a lucido. Ce la faremo? Questa è una bella domanda. Teoricamente ci sono nove anni. Speriamo. In Italia però quando ci sono di mezzo le infrastrutture tutto può succedere, e qualcosa ne so anch'io", conclude Malagò.<a href="https://www.ilgiornaleditalia.it/news/sport/547088/calcio-euro2032-malago-stadi-pronti-in-italia-puo-succedere-tutto.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Il giornale d'Italia</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 14 Nov 2023 03:09:26 +0100</pubDate>
                        <title>Stadi: Abodi, lavoriamo su norma per sviluppo infrastrutture</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/stadi-abodi-lavoriamo-su-norma-per-sviluppo-infrastrutture</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>"Se vogliamo sterilizzare la burocrazia, dobbiamo guardare all'inizio dell'iter e non alla sua meta. Nel collegato alla finanziaria ho inserito anche una nuova norma sullo sviluppo delle infrastrutture che devono essere messe in relazione ai diritti audiovisivi.&nbsp;Da gennaio-febbraio già ci lavoreremo".Così il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, durante la tavola rotonda 'Le nuove prospettive sulla riforma dello sport', organizzato dallo studio legale Advant Nctm a Roma."Il calcio italiano e lo sport devono ammodernarsi come successi anche negli altri Paesi, mettendo in condizione il privato di fare anche gli stadi - ha aggiunto il ministro - A suo tempo parlai di un commissario, non come proposta definitiva, ma che ancora oggi tengo in considerazione". Poi parlando dell'opportunità fornita da Euro 2032 ha concluso: "Sarà cogestito con un altro Paese e intanto entro il 2026 dobbiamo individuare gli impianti italiani che lo ospiteranno.Ma dobbiamo anche capire che tutti gli stadi professionistici devono poter tendere alla Serie A senza disturbare la qualità del suo prodotto".<a href="https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2023/11/13/stadi-abodi-lavoriamo-su-norma-per-sviluppo-infrastrutture_19e2aff1-807c-43cf-ba34-ff29e195c376.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Ansa.it</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 09 Nov 2023 02:51:17 +0100</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm consolida l’Energy &amp; Infrastructure: Giovanni Battista De Luca, nuovo partner</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-consolida-lenergy-infrastructure-giovanni-battista-de-luca-nuovo-partner</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Advant Nctm prosegue la propria strategia di crescita con l’ingresso del partner&nbsp;<strong>Giovanni Battista De Luca</strong>&nbsp;che va a rafforzare il dipartimento Energy &amp; Infrastructures costituito con<a href="https://legalcommunity.it/advant-nctm-rafforza-la-compagine-societaria-con-lingresso-di-vigano/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">&nbsp;il recente ingresso nello studio di&nbsp;<strong>Piero Viganò</strong>&nbsp;e del suo team.</a>«I professionisti del dipartimento sono attivi in tutti gli ambiti del mercato dell’energia – dalle infrastrutture di rete alla generazione di elettricità e gas da fonti rinnovabili fino ai servizi energetici più innovativi – assistendo utilities, fondi infrastrutturali, imprese energivore e soggetti finanziari nello sviluppo e nella realizzazione di progetti energetici, nelle operazioni di finanziamento e di M&amp;A più complesse, in cui la componente regolatoria assume una rilevanza assoluta e dirimente», commenta Viganò, coordinatore del dipartimento ed esperto di M&amp;A Energy, contratti di progetto (compresi i long term PPA) e regolazione del mercato.<strong>Giovanni Battista De Luca</strong>, ex counsel dello studio Pedersoli, vanta una significativa esperienza nel campo dell’energia su tutte le questioni di diritto amministrativo, sia giudiziali che stragiudiziali, con particolare focus sugli impianti da fonte rinnovabile, sia per quanto riguarda i complessi iter autorizzativi, che per i relativi profili di incentivazione. De Luca ha coordinato inoltre complesse attività̀ di due diligence per l’acquisizione di impianti rinnovabili sia&nbsp;<em>greenfield</em>&nbsp;che&nbsp;<em>brownfield</em>&nbsp;e prestato assistenza in numerose operazioni di finanziamento per la costruzione e gestione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e convenzionale, impianti di teleriscaldamento, waste to energy e sistemi idrici integrati.Grazie ai recenti ingressi, la practice Energy &amp; Infrastructures conta ora quattro partner esclusivamente dedicati alla transizione delle infrastrutture energetiche e delle utilities verso la sostenibilità energetica, la decarbonizzazione e i nuovi modelli di business.Oltre a Giovani Battista De Luca e Piero Viganò, fanno parte del dipartimento&nbsp;<strong>Miranda Cellentani</strong>&nbsp;– attiva sia nell’M&amp;A che nei contratti di progetto – ed&nbsp;<strong>Eugenio Siragusa</strong>, specializzato nel Project Financing domestico e internazionale. A loro si aggiungono altri sette partner e numerosi professionisti di Advant Nctm già da tempo attivi nel settore.«Il nostro approccio multidisciplinare è accompagnato da una conoscenza sempre aggiornata delle regole del mercato e dei suoi molteplici settori e attori» afferma&nbsp;<strong>Paolo Montironi</strong>, senior partner di Advant Nctm, «conoscenza che ci consente di dare risposte tempestive, pragmatiche ed efficaci ai nostri clienti, fornendo loro una consulenza coerente, coordinata e affidabile lungo tutto il percorso di investimento, che diventa pressoché fondamentale in un settore così strategico e competitivo come quello dell’energia», conclude Montironi.&nbsp;<a href="https://legalcommunity.it/advant-nctm-consolida-lenergy-infrastructure-giovanni-battista-de-luca-nuovo-partner/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Legalcommunity.it</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 08 Nov 2023 07:16:10 +0100</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm consolida il dipartimento Energy &amp; Infrastructures con l&#039;ingresso di Giovanni Battista De Luca</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-consolida-il-dipartimento-energy-infrastructures-con-lingresso-di-giovanni-battista-de-luca</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>ADVANT Nctm prosegue la propria strategia di crescita con l’ingresso del partner <strong>Giovanni Battista De Luca</strong> che va a rafforzare il dipartimento Energy &amp; Infrastructures costituito con il recente ingresso nello Studio di <strong>Piero Viganò</strong> e del suo team.</p><p>“I professionisti del dipartimento sono attivi in tutti gli ambiti del mercato dell’energia - dalle infrastrutture di rete alla generazione di elettricità e gas da fonti rinnovabili fino ai servizi energetici più innovativi - assistendo utilities, fondi infrastrutturali, imprese energivore e soggetti finanziari nello sviluppo e nella realizzazione di progetti energetici, nelle operazioni di finanziamento e di M&amp;A più complesse, in cui la componente regolatoria assume una rilevanza assoluta e dirimente”, commenta l’avv. <strong>Piero Viganò</strong>, coordinatore del dipartimento ed esperto di M&amp;A Energy, contratti di progetto (compresi i long term PPA) e regolazione del mercato.</p><p><strong>Giovanni Battista De Luca</strong> vanta una significativa esperienza nel campo dell’energia su tutte le questioni di diritto amministrativo, sia giudiziali che stragiudiziali, con particolare focus sugli impianti da fonte rinnovabile, sia per quanto riguarda i complessi iter autorizzativi, che per i relativi profili di incentivazione. L’avv. De Luca ha coordinato inoltre complesse attività̀ di due diligence per l’acquisizione di impianti rinnovabili sia <i>greenfield</i> che <i>brownfield</i> e prestato assistenza in numerose operazioni di finanziamento per la costruzione e gestione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e convenzionale, impianti di teleriscaldamento, waste to energy e sistemi idrici integrati.</p><p>Grazie ai recenti ingressi, la practice Energy &amp; Infrastructures conta ora quattro partner esclusivamente dedicati alla transizione delle infrastrutture energetiche e delle utilities verso la sostenibilità energetica, la decarbonizzazione e i nuovi modelli di business.</p><p>Oltre a Giovani Battista De Luca e Piero Viganò, fanno parte del dipartimento l’avv. <strong>Miranda Cellentani</strong> - attiva sia nell’M&amp;A che nei contratti di progetto - e l’avv. <strong>Eugenio Siragusa</strong>, specializzato nel Project Financing domestico e internazionale. A loro si aggiungono altri sette partner e numerosi professionisti di ADVANT Nctm già da tempo attivi nel settore.</p><p>“Il nostro approccio multidisciplinare è accompagnato da una conoscenza sempre aggiornata delle regole del mercato e dei suoi molteplici settori e attori” afferma Paolo Montironi, Senior Partner di ADVANT Nctm, “conoscenza che ci consente di dare risposte tempestive, pragmatiche ed efficaci ai nostri clienti, fornendo loro una consulenza coerente, coordinata e affidabile lungo tutto il percorso di investimento, che diventa pressochè fondamentale in un settore così strategico e competitivo come quello dell’energia”, conclude l’avv. Montironi.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 06 Nov 2023 02:37:06 +0100</pubDate>
                        <title>DDL Capitali: le novità per gli emittenti MTF</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Diritto Bancario</a>&nbsp;<em>Il&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2023/11/2023-Plattner-DDL-Capitali.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">presente contributo</a>&nbsp;analizza il&nbsp;<strong>DDL Capitali</strong>&nbsp;<strong>approvato dal Senato</strong>&nbsp;il 24 ottobre 2023 e passato all’esame della Camera con riguardo alle<strong>&nbsp;principali novità per gli emittenti MTF</strong>.</em>Dopo circa 2 anni dall’avvio dei lavori che hanno portato alla pubblicazione del Libro Verde MEF sulla competitività dei mercati (2022) il tanto atteso&nbsp;<strong>DDL Capitali è stato&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/il-testo-del-ddl-capitali-approvato-dal-senato/" target="_blank" rel="noreferrer">approvato dal Senato il 24 ottobre 2023</a></strong>&nbsp;(e assegnato alla Camera il 30 ottobre) nella forma proposta da MEF ad aprile con poche modifiche e due rilevanti novità per gli emittenti quotati sul mercato regolamentato: le modalità di presentazione della lista da parte del consiglio di amministrazione e il voto maggiorato a crescere sino a 10 voti. In questo breve articolo passeremo in rassegna i&nbsp;<strong>principali interventi che riguardano gli emittenti MTF</strong>, che, per la prima volta, entrano a pieno diritto nell’ambito di un processo di riforma normativa concernente i mercati finanziari, e gli emittenti diffusi, la cui disciplina viene fortemente ridimensionata.</p><h3><strong>Offerta fuori sede</strong></h3>Gli emittenti MTF potranno<strong>&nbsp;auto-collocare</strong>, dopo l’IPO, azioni o altri strumenti finanziari che permettano di acquistare o sottoscrivere azioni (es.&nbsp;<em>warrant</em>&nbsp;od obbligazioni convertibili)<strong>&nbsp;in esenzione dalla disciplina dell’offerta fuori sede</strong>&nbsp;qualora le tranche offerte siano superiori a Euro 250.000 e il collocamento sia effettuato dagli amministratori dell’emittente o da personale con funzioni direttive. Sono escluse da tale esenzione le SICAF e le SICAV. Purtroppo, l’importo pare eccessivamente alto e forse andrebbe rivisto per le PMI negoziate su MTF, così da assicurare una adeguata proporzionalità, e portato a Euro 100.000 in linea con le norme in tema di esenzione dall’obbligo di pubblicare un prospetto informativo&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 4,&nbsp;<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32017R1129#:~:text=Regolamento%20(UE)%202017%2F1129,rilevante%20ai%20fini%20del%20SEE." target="_blank" rel="noreferrer">Regolamento 1129/2017/UE</a>.<h3><strong>Emittenti strumenti finanziari diffusi</strong></h3>L’art. 4 del DDL Capitali prevede un primo&nbsp;<strong>riordino della vetusta disciplina concernente gli emittenti diffusi</strong>, in cui rientrano, secondo il nuovo art. 2325-<em>ter</em>, cod. civ., gli emittenti che abbiano più di 500 azionisti, diversi dai soci con partecipazioni superiori al 3%, che detengano complessivamente almeno il 5% del capitale e superino due dei tre limiti indicati dall’articolo 2435-<em>bis</em>, primo comma&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftn1" target="_blank" name="_ftnref1" rel="noreferrer">[1]</a>, relativo al bilancio in forma abbreviata.La&nbsp;<strong>definizione di emittente diffuso</strong>&nbsp;di cui sopra viene, come detto,&nbsp;<strong>trapianta dall’art. 2-<em>bis</em>&nbsp;del Regolamento Emittenti CONSOB al nuovo art. 2325-<em>ter,&nbsp;</em>cod. civ.</strong>, con un discutibile irrigidimento normativo&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftn2" target="_blank" name="_ftnref2" rel="noreferrer">[2]</a>&nbsp;<strong>e allargata ulteriormente</strong>&nbsp;considerato che l’art. 2325-<em>ter,&nbsp;</em>cod. civ., non riprende le condizioni di cui all’art. 2-<em>bis</em>, comma 2, Regolamento Emittenti CONSOB concernenti le modalità di diffusione delle azioni attualmente che deve essere avvenuta a seguito: (a) di un’offerta al pubblico o un collocamento nei 24 mesi precedenti il superamento dei requisiti quantitativi; (b) di un’offerta al pubblico o un collocamento in presenza dei requisiti quantitativi; (c) della negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o se sono state ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati e successivamente sono state oggetto di revoca; o (d) di emissioni di azioni da parte di banche e sono acquistate o sottoscritte presso le loro sedi o dipendenze&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftn3" target="_blank" name="_ftnref3" rel="noreferrer">[3]</a>. In questo modo, l’assunzione dello&nbsp;<strong>status di emittente con azioni diffuse potrà dipendere dalla mera casualità</strong>&nbsp;vista l’eliminazione dei requisiti causali del ricorso al mercato di cui al comma 2 dell’art. 2-<em>bis</em>, cit., in difetto dei quali il raggiungimento delle soglie quantitative di cui al comma 1 è oggi irrilevante.Quanto ai&nbsp;<strong>prestiti obbligazionari</strong>&nbsp;si considerano&nbsp;<strong>emittenti diffusi se hanno emesso</strong>, anche in diverse emissioni,&nbsp;<strong>obbligazioni di valore nominale</strong>&nbsp;complessivamente&nbsp;<strong>non inferiore a 5 milioni di Euro e con un numero di obbligazionisti superiore a 500</strong>.Gli emittenti, qualora si verifichino le condizioni di cui al nuovo art. 2325-<em>ter</em>, cod. civ., si considerano emittenti diffusi dall’inizio dell’esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni fino alla chiusura dell’esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno di tali condizioni. Pertanto, dal primo esercizio successivo all’accertamento dei requisiti di legge troveranno applicazione tutte le norme codicistiche concernenti gli emittenti diffusi nonché quelle previste in leggi speciali&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftn4" target="_blank" name="_ftnref4" rel="noreferrer">[4]</a>.Un primo intervento di alleggerimento della disciplina concernente gli emittenti diffusi vede l’eliminazione dal TUF tramite la soppressione del richiamo agli emittenti diffusi contenuto in diversi articoli del D. Lgs. 58/1998.L’<strong>art. 116, TUF, viene abrogato</strong>&nbsp;(unitamente alle sanzioni di cui all’art. 193-bis, comma 1, TUF), il che dovrebbe portare la CONSOB a sopprimere gli artt. 2-<em>bis</em>&nbsp;e 108-112 del Regolamento Emittenti CONSOB considerato il venir meno della delega legislativa di cui ai commi 1 e 1-<em>bis,&nbsp;</em>dell’art. 116, TUF, che attribuisce all’Autorità di Vigilanza di stabilire i criteri per l’individuazione degli emittenti strumenti finanziari e le modalità di informazione del pubblico. Pertanto,&nbsp;<strong>un emittente diffuso non sarà più soggetto a obblighi di informativa ulteriori rispetto a quelli previsti per la società chiuse</strong>. Gli emittenti MTF diffusi non saranno nemmeno tenuti a comunicare a CONSOB l’acquisto o la perdita della qualifica di emittente diffuso nonché le ulteriori informazioni di cui all’art. 108, Regolamento Emittenti CONSOB e, per l’effetto, dovrebbe essere eliminato l’elenco degli emittenti diffusi tenuto dalla CONSOB.&nbsp;<strong>Per gli emittenti MTF si tratta di semplificazioni di rilievo</strong>&nbsp;e del tutto condivisibili considerato che sono già tenuti agli obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 596/2014 sugli abusi di mercato.<strong>Agli emittenti MTF diffusi non saranno più applicabili</strong>&nbsp;le disposizioni che riguardano gli&nbsp;<strong>obblighi pubblicitari in materia di piani di incentivazione</strong>&nbsp;a favore di componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, o di componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori di altre società controllanti o controllate (art. 114-<em>bis</em>) né le relative sanzioni ex art. 193-bis, comma 1, TUF. Per effetto di tale modifica<strong>&nbsp;viene meno la competenza obbligatoria dell’assemblea dei soci</strong>&nbsp;dal che consegue che, ad, esempio, i piani di incentivazione a favore di dipendenti o di collaboratori potranno essere approvati dall’organo amministrativo nel caso in cui l’emittente abbia in portafoglio azioni proprie destinate a tale scopo.Sono, altresì,&nbsp;<strong>abrogati</strong>&nbsp;dall’art. 3 del DDL Capitali, per gli emittenti diffusi,&nbsp;<strong>i limiti al cumulo degli incarichi dei componenti dell’organo di controllo</strong>&nbsp;e gli obblighi di comunicazione alla CONSOB e al pubblico di tali incarichi oggi previsti dall’art. 148-<em>bis</em>, TUF, commi 1 e 2; nonché gli obblighi informativi circa i rapporti con società estere non garantiscono la trasparenza societaria&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftn5" target="_blank" name="_ftnref5" rel="noreferrer">[5]</a>&nbsp;di cui agli artt. 165-<em>ter</em>, ss., con disapplicazione delle relative sanzioni di cui all’art. 193-<em>bis</em>, comma 1, TUF.Un ulteriore passaggio di rilievo riguarda l’abrogazione della lettera (a) dell’articolo 19-<em>bis</em>, comma 1, D. Lgs. 39/2010, che includeva tra gli enti sottoposti a regime intermedio gli emittenti diffusi, con la conseguenza che un emittente MTF, qualora diventi diffuso, non vedrà cambiare il quadro normativo relativo al rapporto con la società di revisione che importa,&nbsp;<em>inter alia</em>, l’allungamento a nove anni dell’incarico di revisione&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftn6" target="_blank" name="_ftnref6" rel="noreferrer">[6]</a>.Gli&nbsp;<strong>emittenti diffusi</strong>&nbsp;vengono, inoltre,&nbsp;<strong>esclusi dall’applicazione dalle norme relative alle operazioni con parti correlate</strong>&nbsp;(art. 2391-<em>bis</em>, cod. civ.), che rappresenta un chiaro caso di&nbsp;<em>gold plating,&nbsp;</em>tenuto conto che la direttiva 2007/36/CE, da cui derivano le disposizioni domestiche in tema di operazioni con parti correlate, si applica unicamente alle società quotate sui mercati regolamentati.Quanto alla disciplina in tema di offerta pubblica di acquisto il DDL Capitali si limita a un intervento di coordinamento normativo, rispetto al termine di approvazione del documento di offerta ai sensi dell’art. 102, comma 4, TUF, sostituendo nel testo gli emittenti diffusi con gli emittenti MTF. Qui l’auspicio, come già previsto in alcuni emendamenti emersi nei lavori della Commissione, è che il termine per l’approvazione del documento venga ridotto a 15 giorni (rispetto agli attuali 30) per gli emittenti MTF così da parificarlo a quello applicabile agli emittenti negoziati sul mercato regolamentato.La&nbsp;<strong>categoria degli emittenti diffusi</strong>&nbsp;necessità di un ulteriore intervento decisivo, come è emerso in sede di audizione in Commissione e in diversi emendamenti poi ritirati&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftn7" target="_blank" name="_ftnref7" rel="noreferrer">[7]</a>, che&nbsp;<strong>escluda da tale categoria gli emittenti MTF</strong>&nbsp;a cui va applicata la medesima disciplina degli emittenti quotati sul mercato regolamentato con alcune eccezioni (v. artt. 2368, comma 2 e 2369, comma 1, cod. civ., in tema di quorum per l’assemblea straordinaria; 2437, comma 4, cod. civ., in tema di ulteriori cause di recesso; 838 cod. proc civ. sull’arbitrato societario) ed estensioni (artt. 2497-quater, comma 1, lett. (c), cod. civ., in tema di recesso per fine e inizio attività di direzione e coordinamento e 2435, comma 2, circa il deposito annuale del libro soci; 103, comma 4, TUF, al fine di ridurre i termini di approvazione del documento di offerta in caso di OPA da parte di CONSOB).Infine, va segnalata una modifica di difficile comprensione e che forse necessita di un correttivo. Nell’art. 4 del DDL capitali si precisa che nel caso previsto dall’articolo 2409-<em>bis</em>, comma 2, cod. civ., si applica alla società di revisione l’articolo 155, comma 2, TUF, ma l’art. 2409-<em>bis</em>, comma 2, cod. civ. concerne la possibilità che lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato di prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale.<h3><strong>Patti parasociali e azioni proprie</strong></h3>Sono&nbsp;<strong>estesi agli emittenti MTF gli obblighi pubblicitari&nbsp;</strong>in tema di tema di&nbsp;<strong>patti parasociali</strong>&nbsp;(art. 2341-<em>ter</em>, cod. civ., che fa obbligo di comunicarli alla società e di dichiararli in apertura di assemblea, con trascrizione nel verbale),<strong>&nbsp;nonché il limite all’acquisto azioni proprie</strong>&nbsp;previsto dall’art. 2357, comma 3, cod. civ., per le società quotate sul mercato regolamentato (massimo 20% del capitale).<h3><strong>Estensione agli emittenti MTF della facoltà di redigere il bilancio consolidato IFRS</strong></h3>Con la modifica del D. Lgs. 38/2005 viene offerta la&nbsp;<strong>possibilità agli emittenti MTF di redigere il bilancio consolidato secondo i principi IFRS</strong>&nbsp;a prescindere dalla loro dimensione. Purtroppo, tale facoltà non pare estesa alla redazione del bilancio di esercizio in quanto l’articolo 4, comma 4, D. Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, non è stato modificato in tal senso&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftn8" target="_blank" name="_ftnref8" rel="noreferrer">[8]</a>&nbsp;e un intervento correttivo pare necessario.<h3><strong>Abrogazione obbligo di segnalazione delle operazioni effettuate dagli azionisti di controllo</strong></h3>Il DDL Capitali elimina l’art. 114, comma 7, TUF, che prevede l’obbligo per i soci che detengono azioni almeno il 10% del capitale, nonché per chi controlla l’emittente e per le persone strettamente legate a tali soggetti, di comunicare alla Consob e al pubblico le operazioni effettuate aventi ad oggetto azioni dall’emittente o altri strumenti finanziari a esse collegati. Anche in questo caso si tratta dell’eliminazione di una ipotesi di&nbsp;<em>gold plating&nbsp;</em>rispetto alla disciplina UE in tema di abusi di mercato.<h3><strong>Assemblee e rappresentante designato</strong></h3>Uno dei pochi emendamenti al DDL Capitali accolti dalla Commissione Finanze riguarda l’<strong>estensione agli emittenti MTF</strong>&nbsp;(art. 135-<em>undecies</em>.1, TUF), previa modifica dello statuto, della facoltà di disporre che l’intervento e l’esercizio del&nbsp;<strong>diritto di voto in assemblea avvenga unicamente tramite rappresentante designato</strong>&nbsp;a cui potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ex art. 135-<em>novies</em>, TUF.Va segnalata anche la<strong>&nbsp;proroga delle disposizioni emergenziali</strong>&nbsp;di cui all’articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sino al 31 dicembre 2024 (assemblea con la partecipazione del solo rappresentante designato ed esclusivamente in tele/video conferenza).<h3><strong>Potenziamento voto plurimo</strong></h3>L’art. 13 modifica l’articolo 2351, comma 4, cod. civ., prevedendo l’<strong>incremento da 3 a 10 del numero di voti da assegnare a ciascuna azione a voto plurimo</strong>. Gli emittenti MTF, prima o dopo la quotazione potranno, quindi, optare per l’adozione di azioni a voto plurimo o a voto maggiorato sino a 10 voti. Nel caso di emissione di azioni a voto multiplo o maggiorato troverà applicazione il diritto di recesso, che consente alla maggioranza di modificare le regole organizzative offrendo alla minoranza dissenziente un diritto di&nbsp;<em>exit</em>, senza poter impedire la modificazione voluta dalla maggioranza.<h3><strong>Emissioni obbligazionarie</strong></h3>Le&nbsp;<strong>novità che riguardano le emissioni di debito si applicano a tutte le società</strong>, ivi inclusi gli emittenti MTF. La prima concerne il computo del capitale di cui all’art. 2412, comma 1, cod. civ., che potrà essere effettuato sulla base dell’ultima delle iscrizioni di cui all’art. 2444, comma 1, cod. civ., il che eviterà agli emittenti di dover predisporre un bilancio straordinario nel corso dell’esercizio per tenere conto degli aumenti di capitale eseguiti dopo la data di chiusura dell’ultimo bilancio.È, inoltre, previsto che i limiti previsti dall’art. 2412, commi 1 e 2, cod. civ., possano essere superati se le obbligazioni sono sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell’emissione.Quanto alle s.r.l. (art. 2483, cod. civ.) la novella dispone che i titoli di debito possono essere sottoscritti da investitori professionali (e non solo investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale) qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell’emissione, senza facoltà di modifica. Viene, pertanto, allargata la platea dei soggetti che potranno sottoscrivere titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata,<h3><strong>Dematerializzazione delle quote di S.r.l. PMI</strong></h3>Viene aperta la possibilità alle S.r.l. di avvalersi di una ulteriore modalità di trasferimento delle quote. L’articolo 3 prevede, infatti, la&nbsp;<strong>dematerializzazione su base volontaria</strong>,&nbsp;<strong>delle quote di S.r.l. PMI</strong>, che potranno essere messe in forma scritturale e standardizzata. Le quote dematerializzate potranno anche essere negoziate su MTF destinati, ad esempio, ad agevolare lo scambio di quote di emittenti che hanno fatto ricorso al&nbsp;<em>crowdfunding</em>.Il DDL Capitali non è che il&nbsp;<strong>primo passo verso la necessaria modernizzazione organica del diritto dei mercati finanziari</strong>, soprattutto per le PMI, e la delega legislativa inclusa nel DDL Capitali appare certamente lo strumento migliore per semplificare, con l’ausilio dei partecipanti al mercato, l’impianto normativo a 25 anni dall’adozione del TUF e a 20 anni dalla novella del codice civile.&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref1" target="_blank" name="_ftn1" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref1</a>[1] A seguito dell’abrogazione dell’art. 116, TUF, la nozione codicistica di società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante viene circoscritta agli emittenti azioni od obbligazioni.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref2" target="_blank" name="_ftn2" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref2</a>[2] L’articolo 111-<em>bis</em>, disp. att. cod. civ. viene di conseguenza abrogato.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref3" target="_blank" name="_ftn3" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref3</a>[3] Non si considerano emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l’esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale, ovvero il cui oggetto sociale prevede esclusivamente lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale o volte al godimento da parte dei soci di un bene o di un servizio. Inoltre, non sono emittenti diffusi: 1) gli emittenti in amministrazione straordinaria dalla data di emanazione del decreto che dispone la cessazione dell’attività di impresa; 2) gli emittenti in concordato preventivo liquidatorio o in continuità indiretta dalla data di omologazione da parte dell’autorità giudiziaria; 3) gli emittenti nei cui confronti è dichiarata la liquidazione giudiziale o posti in liquidazione coatta amministrativa a norma del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o delle leggi speciali; 4) gli emittenti nei cui confronti è stata disposta la totale riduzione delle azioni o del valore delle obbligazioni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref4" target="_blank" name="_ftn4" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref4</a>[4] L’emittente potrà utilizzare per verificare la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 2325-ter, cod. civ., tramite le risultanze del libro dei soci, l’identificazione dei soci, il pagamento di dividendi o cedole e dalle comunicazioni ricevute e di ogni informazione a loro disposizione.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref5" target="_blank" name="_ftn5" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref5</a>[5] V. modifiche artt. 114-<em>bis</em>, 118, 148-<em>bis</em>, 165-<em>ter</em>, 165<em>-quater</em>, 165<em>-quinquies</em>, 165<em>-sexies</em>, TUF. È, inoltre, eliminata una parte della sanzione amministrativa di cui all’art. 191-ter, comma 6, TUF.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref6" target="_blank" name="_ftn6" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref6</a>[6] Ai sensi dell’art 19-ter del D. Lgs. 39/2010, il regime intermedio prevede una serie di norme rafforzate anche rispetto all’indipendenza e i compensi.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref7" target="_blank" name="_ftn7" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref7</a>[7] V. ad esempio l’emendamento 4.2, presentato in sede di Commissione dai senatori Borghesi e Garavaglia.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref8" target="_blank" name="_ftn8" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref8</a>[8] A tal fine dovrebbe essere introdotta nell’art. 4, comma 4, prima della lettera e) la seguente precisazione: «a-<em>bis</em>)».]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 03 Nov 2023 03:13:44 +0100</pubDate>
                        <title>La nuova disciplina per le imprese energivore</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-nuova-disciplina-per-le-imprese-energivore</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il D.L. n. 131 del 29 settembre 2023 recante «<i>Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio</i>» è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (“<strong>D.L. n. 131/2023</strong>”) ed è quindi efficace dal 30 settembre in attesa della relativa conversione. Il relativo articolo 3 ha sensibilmente modificato il regime delle agevolazioni previste a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. energivore) a partire dal 1° gennaio 2024. L’efficacia delle disposizioni è, comunque, subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.</p><p><i><strong><u>La riforma del regime delle agevolazioni a favore delle imprese energivore</u></strong></i></p><p>Le agevolazioni previste dall’articolo 4 a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (“<strong>Agevolazioni</strong>”) si applicheranno alle imprese che non trovandosi in stato di difficoltà<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1">[1]</a>:</p><p>(a) abbiano consumato non meno di 1 GWh nell’anno precedente alla presentazione dell'istanza di concessione delle Agevolazioni medesime; e</p><p>(b) rispettino almeno uno dei seguenti requisiti:</p><p>(i) operano in uno dei settori a rischio - anche alto - di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 del 18 febbraio 2022, recante «<i>Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022</i>» (“<strong>Comunicazione</strong>”);</p><p>(ii) pur non operando in alcuno di tali settori, abbiano beneficiato nell'anno 2022 o nell'anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante «<i>Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore</i>», avendo rispettato i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto;</p><p>(iii) pur non operando in alcuno dei settori di cui al numero (i) e pur non rispettando il requisito di cui al numero (ii), operino in un settore o sotto-settore considerato ammissibile, in conformità a quanto previsto al punto 406 della Comunicazione. In tal caso, i termini e le modalità per la presentazione - da parte delle imprese ovvero delle associazioni di categoria interessate - della proposta di ammissione del settore o del sotto-settore saranno stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.</p><p>Tralasciando l’aggiornamento di carattere pressoché formale derivante dall’adeguamento alla Comunicazione e ai relativi allegati, il D.L. n. 131/2023 prevede che:</p><ul><li>ai fini della determinazione dell’Agevolazione non rilevi più l’indice di “<i>intensità elettrica</i>” di cui al precedente D.M. 21 dicembre 2017, ma il solo “<i>valore aggiunto lordo</i>” dell’impresa (c.d. “<strong><u>VAL</u></strong>”);</li><li>è aumentato il <i>quantum</i>, rispetto alle altre imprese, delle Agevolazioni per alcune tra le imprese energivore che soddisfano il proprio consumo di energia da “<i>fonti che non emettono carbonio</i>” per almeno il 50% di cui:<ul><li>almeno il 10% mediante un “<i>contratto di approvvigionamento a termine</i>”; oppure</li><li>almeno il 5% tramite autoconsumo per mezzo di un collegamento diretto in sito o a distanza con collegamento diretto<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2">[2]</a>;</li></ul></li><li>in alternativa all’implementazione degli obblighi previsti nella diagnosi energetica (cui sono comunque obbligate tutte le imprese energivore), le stesse possono:<ul><li>dimostrare di coprire il proprio fabbisogno da “<i>fonti che non emettono carbonio</i>” per almeno il 30%;</li><li>investire almeno il 50% dell’importo dell’agevolazione in questione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra (si v. meglio <i>infra</i> per maggiori dettagli).</li></ul></li></ul><p>Con riferimento alla determinazione dell’Agevolazione, nella seguente tabella, è riassunto il nuovo stato dell’arte:<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3"><strong>[3]</strong></a></p><p>Si evidenzia un approccio di favore nei confronti di quelle imprese che si attivino per consumare energia proveniente da “<i>fonti che non emettono carbonio</i>”. A tale proposito, si ritiene che detto inciso debba riferirsi a tutte quelle fonti di produzione di energia elettrica che non determinino un incremento dell’anidride carbonica presente in atmosfera anche qualora la produzione di energia comporti l’emissione di carbonio. In altre parole, si ritiene siano ricomprese anche quelle fonti di produzione di energia elettrica che, pur producendo emissioni di carbonio, non utilizzino fonti fossili e siano, quindi, neutrali rispetto al quantitativo di anidride carbonica.</p><p><i><strong><u>Il significato di “Contratto di approvvigionamento”</u></strong></i></p><p>Con riferimento all’espressione “<i>contratto di approvvigionamento a termine</i>” si ritiene che il legislatore faccia riferimento ai <i>power purchase agreement</i> (“<strong>PPA</strong>”), ma pare opportuno evidenziare alcune difficoltà interpretative. Da una parte, l’espressione “<i>a termine</i>” potrebbe far pensare ad un PPA senza consegna fisica dell’energia prodotta, ma, dall’altra, l’espressione “<i>approvvigionamento</i>” induce a ricondurre la fattispecie ai PPA con consegna fisica. Si potrebbe ipotizzare che con l’espressione “<i>a termine</i>” il legislatore abbia quindi inteso fare riferimento alla categoria dei PPA a lungo termine, ma senza indicarne una durata minima, e che l’“<i>approvvigionamento</i>” comporti la consegna fisica di energia elettrica prodotta anche da impianti esistenti, non dovendo la stessa derivare da nuovi impianti. La misura non avrebbe quindi l’effetto di favorire necessariamente l’installazione di capacità addizionale di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.</p><p>Si rileva, inoltre, che la norma fa riferimento solo ad alcune particolari configurazioni di autoconsumo e, in particolare, a quelle che escludono l’utilizzo della rete di distribuzione pubblica<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4">[4]</a>.</p><p><strong><u>segue</u></strong><i><strong><u>: la diagnosi energetica – problemi di coordinamento</u></strong></i></p><p>Come già detto, le imprese che accedono alle Agevolazioni devono effettuare la diagnosi energetica<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5">[5]</a> <strong><u>e</u></strong> sono tenute ad adottare una tra le seguenti misure:</p><ul><li>attuare le <u>raccomandazioni</u> delle diagnosi, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l'importo dell'agevolazione percepita;</li><li>dimostrare di coprire il proprio fabbisogno da “fonti che non emettono carbonio” per almeno il 30%; oppure</li><li>investire almeno il 50% dell’importo dell’agevolazione in questione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra (si v. meglio <i>infra</i> per maggiori dettagli)</li></ul><p>La nuova disciplina sembrerebbe prevedere che l’attuazione delle raccomandazioni di cui alla diagnosi energetica sia alternativa alle altre due misure poc’anzi elencate. Infatti, l’utilizzo del termine “<i>raccomandazioni della diagnosi</i>” nel D.L. n. 131/2023, non trova esatta corrispondenza con la specifica norma avente ad oggetto il contenuto della diagnosi energetica, la quale prevede che in detto documento debbano essere specificati una serie di “<i>interventi di efficienza</i>” energetica da attuarsi<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6">[6]</a>. Pertanto, occorrerebbe un intervento del legislatore affinché chiarisca: (i) se con raccomandazioni si faccia riferimento o meno agli interventi di efficienza energetica individuati in detta diagnosi; e se (ii) l’implementazione di uno degli interventi di cui alla diagnosi energetica sia ancora un obbligo, oppure se sia un’alternativa all’implementazione di una delle altre due nuove misure individuate dal legislatore del 2023. Infatti, se con “raccomandazioni” il legislatore dovesse riferirsi agli interventi di efficienza energetica, la realizzazione di detti interventi sarebbe alternativa all’implementazione di una delle altre due nuove misure individuate dal legislatore del 2023. Diversamente, sarebbe necessario chiarire il significato di raccomandazioni per coordinare gli obblighi derivanti dalla diagnosi energetica con le due diverse misure proposte dal legislatore del 2023.</p><p>Con riferimento all’attuazione delle diagnosi, ricordiamo che l’accesso al meccanismo incentivante dei titoli di efficienza energetica<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7">[7]</a> (o certificati bianchi) è subordinato, <i>inter alia</i>, alla verifica di sussistenza del requisito della c.d. addizionalità dell’intervento di efficientamento energetico ai sensi quale “<i>non sono in ogni caso ammessi al sistema dei Certificati Bianchi i progetti di efficienza energetica predisposti per l’adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa, fatti salvi i casi di progetti che generano risparmi addizionali rispetto alle soluzioni progettuali individuate dai vincoli o dalle prescrizioni suddetti e di progetti realizzati ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 che generano risparmi addizionali</i>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8">[8]</a>. Stante l’obbligo normativo di realizzare gli interventi, questi, ove realizzati, non potranno quindi accedere al meccanismo incentivante, nella misura in cui non generino risparmi addizionali.</p><p>Con riferimento alla prima delle alternative all’attuazione delle raccomandazioni di cui alla diagnosi energetica, pare evidente come il legislatore si riferisca ai già richiamati PPA e alle configurazioni di autoconsumo il cui impianto di produzione, anche in assetto cogenerativo, sia da fonti rinnovabili.</p><p>Quanto all’autoconsumo, è opportuno precisare che il Legislatore non ha in questo limitato la fattispecie alle sole configurazioni di autoconsumo che non comportano l’utilizzo della rete pubblica di distribuzione.</p><p>Infine, l’ultima alternativa all’attuazione delle raccomandazioni di cui alla diagnosi energetica introduce per la prima volta la possibilità di adempiere agli obblighi propri delle imprese energetiche tramite l’investimento in progetti di riduzione delle emissioni di gas serra il cui valore di riduzione delle emissioni sottratto alle emissioni effettivamente prodotte dall’impresa porti ad un livello inferiore a quello determinato a livello eurounitario<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9">[9]</a>, per ciascun settore, per l’assegnazione gratuita delle quote di emissione (c.d. EU Allowances).</p><p>In altre parole, l’impresa energivora può adempiere ai propri obblighi per accedere alle relative Agevolazioni dimostrando di aver investito in uno o più progetti che comportino un determinato livello di riduzione dei gas serra da determinarsi sulla base della tipologia di impresa e delle dimensioni (in termini di emissioni) della stessa.</p><p><i><strong><u>Considerazioni conclusive</u></strong></i></p><p>In ogni caso, per poter avere un testo definitivo delle disposizioni esaminate, occorre attendere: (i) la conclusione dei lavori parlamentari per la conversione in legge del D.L. n. 131/2023 che dovranno terminare entro la fine di novembre 2023; e (ii) la pubblicazione di un Decreto Ministeriale del MASE con il quale saranno individuati “<i>modalità e criteri</i>” per il soddisfacimento delle condizioni e l’assolvimento degli obblighi di cui sopra.</p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare il </i><a href="mailto:Dip_Energy&amp;Infrastructures@advant-nctm.com"><i>Dipartimento Energy and Infrastructures</i></a></p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1">[1]</a> In merito alla caratterizzazione dello stato di difficoltà si veda la Comunicazione della Commissione Europea 2014/C, 249/01.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2">[2]</a> Art. 30, comma 1, lett. a, nn. 1 e 2.1, D.Lgs. n, 199/2021 e art. 3.6, Delibera ARERA n. 727/2022 e Allegato A alla Delibera ARERA 578/2013.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3">[3]</a> In ogni caso, i contributi dovuti dalle imprese energivore non potranno essere inferiori al prodotto tra 0,5 Euro/MWh e l’energia elettrica prelevata dalla rete pubblica.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4">[4]</a> Ci si riferisce, in particolare, alle configurazioni di cui all’art. 30, comma 1, lett. a), n. 1 e 2.1, D.Lgs. n. 199/2021.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5">[5]</a> Art. 8 D.Lgs. n. 102/2014.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6">[6]</a> Art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 102/2014.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7">[7]</a> D.M. 11 gennaio 2017.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8">[8]</a> Art. 6, comma 6, D.M. 11 gennaio 2017.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9">[9]</a> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione europea, del 12 marzo 2021.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Autoconsumo</category>
                            
                                <category>Efficienza energetica</category>
                            
                                <category>Energivori</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Biometano</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 03 Nov 2023 02:45:49 +0100</pubDate>
                        <title>Tra Nctm e arte c&#039;è un connubio indissolubile</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tra-nctm-e-arte-ce-un-connubio-indissolubile</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Progetto e modus operandi di una vera e propria "infrastruttura culturale" connessa con il sostrato del Paese.</em>"Nctm e l'arte": l'idea è nata nel 2010 sulla base di un'inclinazione culturale già viva nello Studio. Si è andata progressivamente radicando per via d'incontri e di confronti, fino ad assumere una struttura basata sul dialogo costante tra una direzione artistica. un Comitato Arte composto da soci dello Studio e un gruppo di lavoro costituito prevalentemente da figure interne. La sua prima espressione concreta è arrivata alla fine del 2011, quando il bello spazio milanese dello Studio Legale NeUn, ristrutturato pochi anni prima dall'architetto Antonio Zanuso, si è acceso dell'opera di Galles Garaicoa "Nuevas Arquitecturas" [...]&nbsp;L'articolo integrale sull'edizione di novembre de "Il Giornale dell'Arte".</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 19 Oct 2023 11:07:44 +0200</pubDate>
                        <title>L’Autorizzazione unica ZES per il rilancio del Mezzogiorno – Alcune considerazioni in merito al D.L. 19 settembre 2023, n. 124</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lautorizzazione-unica-zes-per-il-rilancio-del-mezzogiorno-alcune-considerazioni-in-merito-al-d-l-19-settembre-2023-n-124</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 19 settembre u.s. è stato pubblicato il decreto-legge n. 124/2023 volto a favorire la coesione e il rilancio dell’economia del Sud del Paese (di seguito, il “<strong>Decreto Legge Sud</strong>”).Una delle novità più significative di tale decreto riguarda l'istituzione – a far data dal 1° gennaio 2024 – di un’unica zona economica speciale per tutto il Mezzogiorno (di seguito, “<strong>ZES Unica</strong>”) che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.La ZES Unica sarà gestita direttamente da una Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, a cui sono affidati compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio e da una Struttura di missione.La politica di sviluppo della ZES Unica verrà definita in un piano strategico triennale, coerente anche con il PNRR. In particolare, il piano strategico individuerà, anche in modo differenziato per le regioni che ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES Unica e le rispettive modalità di attuazione.Uno dei provvedimenti più rilevanti è l’introduzione di un <strong>procedimento autorizzatorio unico</strong> cui sono assoggettati: (i) i progetti - non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività - inerenti alle attività economiche ovvero all’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche da parte di soggetti pubblici o privati all’interno della ZES unica che siano di pubblica utilità, indifferibili e urgenti; (ii) le opere e altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale.L’<em>iter</em> autorizzatorio prende il via con la presentazione – presso lo sportello unico digitale ZES<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> – di apposita istanza corredata della documentazione e degli eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire alle amministrazioni competenti di compiere l’istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto oggetto dell’istanza.Successivamente, viene rilasciata al soggetto istante una ricevuta telematica che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza e indica i termini entro cui l’amministrazione è tenuta a rispondere (la mancata risposta nei termini equivale ad accoglimento dell’istanza).Lo<em> step</em> successivo è rappresentato dall’indizione della <strong>conferenza di servizi</strong> semplificata di cui all’art. 14 <em>bis </em>della legge 241/1990 nel corso della quale:</p><p style="padding-left: 30px;">(i) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di 30 giorni (in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, alla tutela della salute o dell’incolumità pubblica, il termine è di 45 giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell’U.E.). Nel caso in cui il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e trova applicazione l’articolo 27-<em>bis</em> del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (in materia di provvedimento autorizzatorio unico regionale – P.A.U.R.), alla conferenza di servizi indetta dall’autorità competente partecipa sempre il rappresentante della Struttura di missione ZES;(ii) nei 30 giorni successivi, ha luogo una riunione telematica con tutte le amministrazioni coinvolte nella quale, preso atto delle rispettive posizioni, si procede alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi;(iii) contro la determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi può essere proposta opposizione dalle amministrazioni ai sensi dell’articolo 14-<em>quinquies</em>, della legge n. 241 del 1990. In ogni caso si considera acquisito l’assenso delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero che, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza di servizi;(iv)la <strong>determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto</strong>. Ove necessario, costituisce, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’intervento. La determinazione motivata comprende, recandone l’indicazione esplicita, la valutazione di impatto ambientale e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto.</p>Alcuni osservatori hanno espresso rilievi in merito alla conformità delle citate disposizioni all'attuale assetto costituzionale.Si tratta di stabilire se la normativa sia in grado di incidere sulle attribuzioni degli enti locali costituzionalmente garantite, verificando, in particolare, se il legislatore nazionale, alla stregua della costituzione vigente, abbia titolo per assumere e regolare l’esercizio della funzione amministrativa su materie in relazione alle quali non sembra vantare una potestà legislativa esclusiva, appropriandosi, però, delle competenze amministrative ordinariamente attribuite agli enti locali, la tutela dei cui interessi è, peraltro, rimessa esclusivamente alle regioni.&nbsp;Del tema, in passato, se ne è già occupata la Corte costituzionale che, con la sentenza 1° ottobre 2003, n. 303, precisa che l’articolo 117 della Costituzione “distribuisce&nbsp;le competenze legislative in base ad uno schema imperniato sulla enumerazione delle competenze statali; con un rovesciamento completo della previgente tecnica del riparto sono ora affidate alle Regioni, oltre alle funzioni concorrenti, le funzioni legislative residuali.In questo quadro, limitare l’attività unificante dello Stato alle sole materie espressamente attribuitegli in potestà esclusiva o alla determinazione dei principî nelle materie di potestà concorrente, come postulano le ricorrenti, significherebbe bensì circondare le competenze legislative delle Regioni di garanzie ferree, ma vorrebbe anche dire svalutare oltremisura istanze unitarie che pure in assetti costituzionali fortemente pervasi da pluralismo istituzionale giustificano, a determinate condizioni, una deroga alla normale ripartizione di competenze [basti pensare al riguardo alla legislazione concorrente dell’ordinamento costituzionale tedesco (konkurrierende&nbsp;Gesetzgebung) o alla clausola di supremazia nel sistema federale statunitense (Supremacy&nbsp;Clause)]. Anche nel nostro sistema costituzionale sono presenti congegni volti a rendere più flessibile un disegno che, in ambiti nei quali coesistono, intrecciate, attribuzioni e funzioni diverse, rischierebbe di vanificare, per l’ampia articolazione delle competenze, istanze di unificazione presenti nei più svariati contesti di vita, le quali, sul piano dei principî giuridici, trovano sostegno nella proclamazione di unità e indivisibilità della Repubblica. Un elemento di flessibilità è indubbiamente contenuto nell’art. 118, primo comma,&nbsp;Cost., il quale si riferisce esplicitamente alle funzioni amministrative, ma introduce per queste un meccanismo dinamico che finisce col rendere meno rigida, come si chiarirà subito appresso, la stessa distribuzione delle competenze legislative, là dove prevede che le funzioni amministrative, generalmente attribuite ai Comuni, possano essere allocate ad un livello di governo diverso per assicurarne l’esercizio unitario, sulla base dei principî di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. E’ del resto coerente con la matrice teorica e con il significato pratico della sussidiarietà che essa agisca come&nbsp;subsidium&nbsp;quando un livello di governo sia inadeguato alle finalità che si intenda raggiungere; ma se ne è comprovata un’attitudine ascensionale deve allora concludersi che, quando l’istanza di esercizio unitario trascende anche l’ambito regionale, la funzione amministrativa può essere esercitata dallo Stato. Ciò non può restare senza conseguenze sull’esercizio della funzione legislativa, giacché il principio di legalità, il quale impone che anche le funzioni assunte per sussidiarietà siano organizzate e regolate dalla legge, conduce logicamente ad escludere che le singole Regioni, con discipline differenziate, possano organizzare e regolare funzioni amministrative attratte a livello nazionale e ad affermare che solo la legge statale possa attendere a un compito siffatto”.Il preambolo del D.L. n. 124/2023, sul punto, invoca “la straordinaria necessità ed urgenza di intensificare gli interventi volti a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese”, nonché la necessità “di introdurre misure per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, anche attraverso l'istituzione della ZES unica nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, nonché delle aree interne del Paese”.Il comma 1 dell'art. 13 del D.L. n. 124/2023, da questo punto di vista, è chiaro nell'allineare tutte le prerogative esposte dalla Corte costituzionale, stabilendo che " Al fine di garantire un rilancio unitario delle attività produttive del territorio delle regioni del Mezzogiorno, come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a partire dal 1° gennaio 2024, è istituito, presso la Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, lo sportello unico digitale ZES per le attività produttive nella ZES unica, denominato S.U.D. ZES”.Né può, poi, ritenersi che il D.L., per il fatto di prevedere una mera partecipazione degli enti territoriali interessati alle determinazioni motivate di conclusione delle conferenze di servizi, possa implicare un’incostituzionalità della normativa in relazione a non meglio specificate attribuzioni costituzionalmente garantite degli stessi.Al riguardo, la Corte ha evidenziato che "se così non fosse, si potrebbe riproporre quel deficit giuridico caratterizzato dagli ostacoli, intorno ai quali le forme di particolarismo locale si sommano in un gioco a somma zero, con i difetti, senza i pregi, tanto del centralismo quanto del localismo non funzionale al raggiungimento di grandi obiettivi di modernizzazione del Paese, cui si è fatto riferimento in precedenza... Senza contare che, nella già richiamata prospettiva del principio di sussidiarietà, inteso ad armonizzare l’unitarietà della Repubblica con il decentramento regionale, la rappresentazione delle esigenze locali legittimamente è stata riservata alla regione intesa come ente rappresentativo e di sintesi di tutti gli interessi localmente definiti" Corte costituzionale, 1° ottobre 2003, n. 303).La giurisprudenza amministrativa ha da tempo avallato, più volte, la suddetta impostazione, assumendo un orientamento che può definirsi unitario<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.In ogni caso, la previsione contenuta nell’art. 14, comma 4, del D.L. n. 124/2023, laddove è disposto che entro sessanta giorni dal 1° gennaio 2024, ogni regione interessata presenti ai Ministri competenti una proposta di protocollo o convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali sembra rispondere a quell’esigenza di osservare il principio di leale collaborazione, richiamata dal Giudice costituzionale.La suddetta proposta dovrà individuare dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazioni, le norme di riferimento e le amministrazioni locali e statali competenti ed essere approvata dalla Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1 del D.L. n. 124/2023. Sono parti dell'accordo o protocollo la regione proponente e le amministrazioni locali o statali competenti per ogni procedimento individuato.La disposizione mira a preservare l’esigenza di coinvolgere i soggetti titolari delle attribuzioni attratte, salvaguardandone la posizione costituzionale.In conclusione, a parere di chi scrive, le precedenti considerazioni escludono che si possa rilevare l'incostituzionalità delle disposizioni del D.L. 19 settembre 2023, n. 124, in merito alla ZES Unica.Fatta questa sintetica considerazione, risulta opportuno commentare i profili innovativi delle citate disposizioni.L’art. 14, comma 1, del D.L. n. 124/2023 prevede che “L'autorizzazione unica di cui all'articolo 15 sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al trasferimento, nonché alla cessazione o alla riattivazione delle attività economiche, industriali, produttive e logistiche”, mentre il successivo art. 15, comma 5, stabilisce che “La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto. Ove necessario, costituisce, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento. La determinazione motivata comprende, recandone l'indicazione esplicita, la valutazione di impatto ambientale e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto”.Si tratta dell'assorbimento di tutti i procedimenti amministrativi, che rappresenta il massimo sforzo di semplificazione dell'esercizio della funzione amministrativa.Il trasferimento dal piano amministrativo a quello politico costituzionale della decisione è in grado di produrre effetti di semplificazione amministrativa eccezionali, con un'impostazione che è stata già utilizzata nel passato per le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.Sarà interessante verificare se, in base a tali previsioni, la relativa struttura amministrativa sarà in grado di essere all’altezza delle scelte del Legislatore e delle aspettative del mondo imprenditoriale.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;</em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:marco.monaco@advant-nctm.com">Marco Monaco</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Allo sportello unico digitale ZES, c.d. S.U.D. ZES, sono attribuite le funzioni di sportello unico per le attività produttive (SUAP) per i procedimenti di autorizzazione unica per l’avvio di attività economiche o l’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all’interno della ZES Unica.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> cfr. TAR Lazio, sez. I, 28 febbraio 2014, n. 2372; Consiglio di Stato, sez. VI, 26 aprile 2005, n. 1893.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Cfr. F. Caringella, M. Protto, in Codice e Regolamento unico dei contratti pubblici, pag.1044, Dike editrice, 2011.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 12 Oct 2023 09:03:09 +0200</pubDate>
                        <title>Gioia Tauro a rischio per l&#039;ETS: bisogna fare presto!</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/gioia-tauro-a-rischio-per-lets-bisogna-fare-presto</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p id="ember953" class="ember-view reader-content-blocks__paragraph">Non è piacevole salire in cattedra e pronunciare le fatidiche parole “ve lo avevamo detto”, eppure, è proprio il caso di dirlo: da tempo, e da svariate parti, si è evidenziato come il sistema ETS applicato al trasporto marittimo rischiasse non solo di far lievitare i costi dello stesso e di non raggiungere l’obiettivo di minori emissioni di anidride carbonica atmosfera, ma anche che questo regime applicato al transhipment di contenitori andrà a&nbsp;<strong>regalare un incredibile vantaggio competitivo a porti posti al di fuori dell’Europa&nbsp;</strong>e, paradossalmente, a far aumentare le emissioni dannose. Nonostante questo, siamo di fatto alla vigilia dell’entrata in vigore della normativa e solo adesso si prende piena consapevolezza del rischio che stiamo correndo.</p><p id="ember954" class="ember-view reader-content-blocks__paragraph">Ma andiamo con ordine e facciamo un piccolo passo indietro. L’estensione del regime al trasporto marittimo origina nel 2021, con una proposta della Commissione in tal senso, contenuta all’interno del pacchetto Fit for 55. All’esito del negoziato europeo, nel solito trilogo dove si fa fatica a toccar palla, e grazie al lavoro emendativo di alcuni Europarlamentari del nostro Paese che comprendono i rischi contenuti nella misura, nella Direttiva finale del Parlamento e del Consiglio dello scorso maggio vengono inserite&nbsp;<strong>alcune misure di esenzione</strong>&nbsp;per tutelare alcuni segmenti ritenuti a rischio, come i collegamenti con le isole minori. Peraltro la stessa Direttiva fortunatamente riconosce – ma si sono sudate le sette camicie per arrivare a questo risultato – il&nbsp;<strong>pericolo di elusione</strong>&nbsp;e “<em>trasferimento delle attività di trasbordo verso porti al di fuori dell'Unione in assenza di una misura mondiale basata sul mercato</em>” o di “<em>misure di mitigazione</em>”. Rischi che comprometterebbero anche il raggiungimento degli obiettivi e, quindi, l’efficacia stessa della Direttiva a causa delle distanze supplementari percorse dalle navi a scopi elusivi.</p><p id="ember955" class="ember-view reader-content-blocks__paragraph">Tuttavia,<strong>&nbsp;il correttivo pensato per non incappare in questa problematica non è sufficiente.&nbsp;</strong>Per scongiurare il rischio di elusione, infatti, la Direttiva delega alla Commissione di mettere a terra la cd.&nbsp;<strong>“regola delle 300 miglia”</strong>. In sintesi, la regola esclude dalla definizione di “porto di scalo”, rilevante per la determinazione della tratta ai fini del calcolo ETS, i porti situati nell’arco delle 300 miglia nautiche dai confini della Unione in cui la quota di trasbordo di container superi il 65% del traffico totale di container. In questi porti la toccata non verrebbe conteggiata. Pertanto, il regime ETS (che si applica alle emissioni realizzate nella tratta immediatamente precedente e successiva al porto europeo) vedrebbe conteggiato non il 50% delle emissioni registrate dallo scalo nei porti situati nelle 300 miglia e fino al successivo scalo UE, ma nell’intera tratta percorsa dal porto extra-UE immediatamente precedente (per esempio un porto cinese) fino al primo porto europeo.</p><p id="ember956" class="ember-view reader-content-blocks__paragraph">In questo modo si è pensato di pareggiare il&nbsp;<em>level playing field</em>&nbsp;competitivo tra servizi portuali resi nei porti del nord Africa rispetto a quelli dei principali porti di transhipment dell’Europa mediterranea.</p><p id="ember957" class="ember-view reader-content-blocks__paragraph">Questo strumento, tuttavia,&nbsp;<strong>non è adeguato</strong>&nbsp;per assolvere il compito che la stessa Direttiva gli affida e cioè scongiurare la delocalizzazione delle attività di transhipment oggi effettuate nei porti dell’Europa mediterranea presso gli scali esistenti ed in via di realizzazione nei paesi del nord Africa.</p><p id="ember958" class="ember-view reader-content-blocks__paragraph">Non è adeguato per una ragione economica e si sa che, quando i conti non tornano, rimane poco spazio per le chiacchere.</p><p id="ember959" class="ember-view reader-content-blocks__paragraph">Una compagnia marittima che ha eletto un porto UE per le proprie attività di transhipment (sia essa CMA-CGM a Malta, MSC a Gioia Tauro o Cosco al Pireo per semplificare) ed effettuato cospicui investimenti per rendere tali impianti efficienti, dovrà mettere in conto che affronterà costi operativi ben maggiori (dovuti al regime ETS) rispetto ai propri competitors che avessero prescelto di operare (ed investire) nei porti del nord Africa (Tanger Med e Port Said in testa).</p><p id="ember960" class="ember-view reader-content-blocks__paragraph">Facciamo l’esempio di una nave che parte da Singapore (porto non UE), scala Gioia Tauro (porto UE) e poi va ad Anversa (altro porto UE). La compagnia si troverà a pagare il 50% delle emissioni generate fra i primi due porti e il 100% di quelle fra i secondi due. Ma se lo scalo intermedio fosse a Port Said o a Tanger Med, ecco che anche sulla seconda tratta pagherebbe il 50%.</p><p id="ember961" class="ember-view reader-content-blocks__paragraph">La differenza per una nave di medie dimensioni di circa 8000 TEUs di portata è di circa 100 mila euro a viaggio (su un totale di 450 mila euro a viaggio). Le navi impegnate su questi trade sono migliaia, circostanza che porta il gap competitivo a decine di milioni di euro all’anno.&nbsp; Ma non è questo il vero problema. Circa il 50% del traffico intercontinentale negli hub è rappresentato da linee che collegano la regione Asiatica con le Americhe.&nbsp; La nave che parte da Singapore, scala Port Said e poi si dirige a New York non pagherà nulla, visto che verrebbero toccati tre porti non UE. &nbsp;Se lo scalo intermedio fosse Gioia Tauro, invece, ecco che dovrebbe pagare il 50% su entrambe le tratte per un costo che si aggira sui 500 mila euro a toccata. Questa è la vera differenza insostenibile. Il regime ETS è pensato per applicarsi al mercato in maniera indifferenziata e così farà laddove il relativo costo sarà assorbito dal cliente come peraltro avviene per l’energia elettrica prodotta da fonti fossili o per il trasporto aereo. Se invece il regime consentisse che due operatori (coloro che sono onerati dell’acquisto del certificato) vengano incisi in modo difforme, pare evidente che tale regime andrebbe modificato.</p><p id="ember962" class="ember-view reader-content-blocks__paragraph">Ecco spiegato – spero con la dovuta chiarezza – che lo strumento pensato per garantire il l<em>evel playing field</em>&nbsp;non funziona perché ipotizzare di non contare (semplicemente) Tangeri come porto di scalo per rotte marittime con destini o provenienze europee riduce il gap dei costi per queste rotte, ma non incide affatto e quindi non risolve il tema relativamente alle rotte che passano in quei porti in transito da paesi extra Ue. Si parla di centinaia di milioni di euro/anno di extra costi che, se non aboliti con idonee modifiche alla Direttiva, comporteranno la de-localizzazione delle linee di transhipment attualmente nei porti hub del mediterraneo (Gioia Tauro in testa ma anche Malta, Algeciras e Sines) presso porti nord africani (i soliti noti, ma anche nelle neo costruite strutture degli algerini che saranno sicuramente a fregarsi le mani per questo ennesimo autogol della Unione).</p><p id="ember963" class="ember-view reader-content-blocks__paragraph"><strong>Risultano evidenti i rischi per l’Italia (e non solo):&nbsp;</strong>perdita di posti di lavoro, ma anche mancanza di controllo da parte del nostro Paese degli snodi fondamentali della logistica.</p><p id="ember964" class="ember-view reader-content-blocks__paragraph"><strong>Occorre quindi velocizzare il riesame da parte della Commissione</strong>&nbsp;circa il funzionamento della Direttiva, per individuare e prevenire già in una fase iniziale i comportamenti elusivi, con l’obiettivo di giungere ad una revisione tempestiva della stessa prima che i processi di trasferimento delle linee marittime diventino potenzialmente irreversibili. Ed è necessario, al contempo, arrivare ad escludere dalla definizione di “porto di scalo” anche i porti UE maggiormente a rischio (per quanto riguarda i traffici extra UE/UE) e sospendere il regime ETS per i traffici in transito per le rotte extra UE/extra UE.</p><p id="ember965" class="ember-view reader-content-blocks__paragraph">&nbsp;Il tempo a disposizione è poco e occorre agire in fretta. Poter affermare “ve lo avevamo detto” di fronte al declino di un porto, alla perdita di posti di lavoro e di controllo della catena logistica non sarebbe affatto di consolazione.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 09 Oct 2023 08:28:58 +0200</pubDate>
                        <title>Artificial Intelligence Act – una panoramica</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/artificial-intelligence-act-una-panoramica</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h3><strong>1.Introduzione</strong></h3>Nel mese di aprile 2021 la Commissione europea ha avanzato una proposta di regolamento sull'Intelligenza Artificiale (di seguito, “<strong><em>Artificial Intelligence Act</em></strong><em>”</em> o “<strong><em>AIA</em></strong>”).L’AIA si propone – fra le altre cose – di assicurare che l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale (IA), quale che sia il settore di impiego (es. sanità, istruzione, finanza, energia, etc.), avvenga nel rispetto dei valori fondanti dell’Unione Europea e in un quadro normativo definito.A tal fine, l’AIA prevede disposizioni particolarmente stringenti in relazione alla qualità dei dati, alla trasparenza, alla supervisione umana e alla responsabilità derivante dall’uso di sistemi di IA.L’AIA delinea altresì le norme relative alle cosiddette IA generiche, ovvero sistemi che possono essere utilizzati per scopi diversi con vari gradi di rischio. Tali tecnologie includono, ad esempio, sistemi di IA generativa con grandi modelli linguistici come ChatGPT.Nel mese di giugno 2023 il Parlamento Europeo ha adottato la sua posizione negoziale sull’AIA, dando il via al trilogo fra Commissione, Consiglio e Parlamento Europeo, che si concluderà con l’emanazione del testo definitivo. La versione finale del regolamento dovrebbe essere pubblicata entro la fine del 2023 e entrare in vigore nel 2026, con un periodo di adeguamento di due anni (simile a quello previsto dal GDPR). Questo periodo consentirà ai destinatari delle disposizioni dell’AIA (di seguito, i “<strong><em>Soggetti Obbligati</em></strong>”) di adeguarsi ai cambiamenti previsti dalla normativa prima che questi diventi efficace.Pertanto, si noti che il presente <em>memorandum</em> si riferisce ad un testo di legge che è ancora soggetto ad un processo legislativo che potrebbe portare a diverse modifiche dei suoi contenuti.&nbsp;<h3>2. <strong>Applicazione&nbsp;</strong></h3>L’AIA introdurrà per la prima volta una definizione di “Intelligenza Artificiale”, che servirà per individuare quali strumenti rientreranno sotto la disciplina dell’AIA. Nonostante la definizione non sarà definitiva fino all’emanazione dell’atto, si prospetta sin d’ora – ad esempio – che numerosi software classificati come “dispositivi medici”, anche già presenti sul mercato, dovranno ritenersi basati su sistemi di IA e dovranno pertanto rispettare le prescrizioni dell’AIA (e.g., dispositivi per fornire assistenza ai medici nella diagnosi di patologie).L’AIA stabilirà inoltre definizioni chiare per i diversi attori coinvolti nell'IA. Ciò significa che tutte le parti coinvolte nello sviluppo, nell'utilizzo, nell'importazione, nella distribuzione o nella produzione di modelli di IA saranno ritenute responsabili a vario titolo. Inoltre, l’AIA si applicherà anche ai fornitori e agli utilizzatori di sistemi di IA situati al di fuori dell'UE, se l'output prodotto dal sistema sarà destinato a essere utilizzato nell'UE.&nbsp;<h3><strong>3. Cosa sarà necessario fare per adeguarsi all'AIA</strong></h3><strong>3.1. Fase 1: inventario e analisi dei modelli di IA</strong>Il primo passo che devono compiere i Soggetti Obbligati per adeguarsi all’AIA dovrà essere quello di valutare se esse utilizzano sistemi che possono essere qualificati come “intelligenza artificiale”. Tali modelli potranno essere già in utilizzo, in sviluppo, oppure ancora in procinto di essere ricevuti da fornitori terzi.<strong>3.2. Fase 2: classificazione del rischio dell’IA</strong>L’AIA adotta un approccio basato sul rischio: in altre parole, per comprendere a quali obblighi si è sottoposti è necessario comprendere a quale categoria di rischio appartiene il sistema di IA utilizzato.Dunque, sulla base della catalogazione dei modelli di IA, i Soggetti Obbligati dovranno procedere alla classificazione dei modelli in base al rischio. In tal proposito, è stata proposta una valutazione dei rischi in due ulteriori sottofasi: una prima classificazione da effettuarsi attraverso le categorie di rischi previste nell’AIA; una seconda valutazione riguarderà, invece, l’impatto dell’IA sui diritti fondamentali, che ogni utilizzatore di AI dovrà effettuare autonomamente secondo un criterio che dovrà essere stabilito internamente (Fundamental Rights Impact Assessment).Quanto alla classificazione dei modelli in base al rischio, l’AIA distingue diverse categorie:<img class="size-full wp-image-29262 aligncenter" src="/fileadmin/nctm/2023/10/Screenshot-2023-10-09-alle-14.18.48.png" alt><strong><em>3.2.1. Rischio inaccettabile</em></strong>L’AIA, nel definire la classificazione, fornisce esempi di modelli che presentano un rischio inaccettabile e che dunque sono vietati. In particolare, sono vietati:<ul> <li>sistemi di identificazione biometrica remota "<em>in tempo reale</em>" e "<em>a posteriori</em>" in spazi accessibili al pubblico (con un'eccezione per le forze dell'ordine che utilizzano l'identificazione biometrica <em>ex post</em> per il perseguimento di reati gravi, previa autorizzazione giudiziaria);</li> <li>i sistemi di <em>social scoring</em> (che prevede la classificazione delle persone in base al loro comportamento o alle loro caratteristiche);</li> <li>l'uso di tecniche di manipolazione cognitivo-comportamentale rivolta a specifiche categorie di persone o gruppi vulnerabili (come i giocattoli parlanti per bambini);</li> <li>sistemi di polizia predittiva basati su profili, localizzazione o comportamenti criminali passati;</li> <li>sistemi di riconoscimento delle emozioni utilizzati nei settori delle forze dell'ordine, della gestione delle frontiere, dei luoghi di lavoro e delle istituzioni scolastiche;</li> <li>l'estrazione non mirata di dati biometrici da Internet o da filmati CCTV per creare database di riconoscimento facciale.</li></ul><p><em><strong>3.2.2. Rischio elevato</strong></em>Analogamente, l’Annex III dell’AIA fornisce un elenco dei sistemi ad alto rischio di cui all’articolo 6(2), che devono essere conformi a più requisiti, sottoposti a una valutazione di conformità (da completarsi prima che il modello venga immesso sul mercato), e comunque devono essere sottoposti ad una costante sorveglianza anche dopo essere stati immessi sul mercato.I sistemi di IA ad alto rischio si dividono in due categorie:</p><ul> <li>sistemi di IA destinati a essere utilizzati come componente di sicurezza di un prodotto, o che sono essi stessi un prodotto, disciplinato dalla normativa di armonizzazione dell’Unione Europea elencata nell’allegato II. Si tratta di giocattoli, automobili, dispositivi medici e dispositivi medici in vitro (di cui ai Regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746);</li> <li>il prodotto il cui componente è un sistema di IA – o il sistema di IA stesso in quanto prodotto – soggetto a una valutazione della conformità da parte di terzi ai fini dell’immissione sul mercato o della messa in servizio ai sensi della normativa di armonizzazione dell’Unione Europea elencata nell’allegato II. Inoltre, vi rientrano sistemi di IA rientranti in otto aree specifiche, che dovranno essere registrati in una banca dati dell'UE:<ul> <li>identificazione biometrica e categorizzazione delle persone fisiche;</li> <li>gestione e funzionamento delle infrastrutture critiche;</li> <li>istruzione e formazione professionale;</li> <li>occupazione, gestione dei lavoratori (e.g., per l’assunzione o la valutazione dei dipendenti) e accesso al lavoro autonomo;</li> <li>accesso e utilizzo di servizi e benefici pubblici e privati essenziali (ad esempio, sistemi di IA destinati a essere utilizzati per prendere o influenzare decisioni sull'ammissibilità delle persone all'assicurazione sanitaria e sulla vita);</li> <li>applicazione della legge;</li> <li>gestione della migrazione, asilo e controllo delle frontiere;</li> <li>assistenza nell'interpretazione giuridica e nell'applicazione della legge.</li></ul></li></ul><p>All'elenco ad alto rischio – originariamente proposto dalla Commissione – sono stati aggiunti i sistemi di IA utilizzati per influenzare gli elettori e l'esito delle elezioni, nonché i sistemi di raccomandazione utilizzati dalle piattaforme di <em>social media</em> designate come "piattaforme online di grandi dimensioni" ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act).Fra i requisiti imposti per i sistemi ad alto rischio vi sono:</p><ul> <li>un sistema di gestione del rischio appropriato;</li> <li>capacità di registrazione delle attività (come la registrazione dei log);</li> <li>supervisione umana;</li> <li>adeguata <em>governance</em> dei dati utilizzati per l'addestramento, i test e la convalida;</li> <li>trasparenza e spiegabilità;</li> <li>controlli che assicurino accuratezza, robustezza e cybersicurezza.</li></ul><p>Per i dispositivi medici, ad esempio, la normativa di settore prevede già alcune procedure di valutazione della conformità. A tal riguardo, l’AIA prescrive che la conformità dell’IA sia valutata mediante la valutazione di conformità condotta ai sensi della normativa di settore, per evitare sovrapposizioni di procedure. Coerentemente, il rilascio del certificato di conformità CE attesterà la conformità del sistema IA sia al Medical Device Regulation, sia all’AIA. Dunque, l'articolo 59 del regolamento (UE) 2017/745 e l'articolo 54 del regolamento (UE) 2017/746 si applicheranno in ogni caso.<strong>3.2.3.&nbsp;<em>Foundation models</em> (o <em>base models</em>)</strong>Anche i <em>foundation models</em>, sotto forma di sistemi di IA generativa (come, ad esempio, ChatGPT) e di IA di base, avranno regole specifiche di regolamentazione. I sistemi di IA generativa e di base possono essere considerati entrambi IA di uso generale, perché sono in grado di svolgere svariati compiti.Per tali modelli l’AIA richiede requisiti di trasparenza più elevati, per cui:</p><ul> <li>chi sviluppa IA generativa dovrà rendere evidente all’utente, nel risultato finale, che il contenuto è stato generato dall'IA (ad esempio, ciò consentirà di distinguere i “<em>deep fakes</em>” dalle immagini reali);</li> <li>Soggetti Obbligati dovranno dare garanzie contro la generazione di contenuti illegali;</li> <li>Soggetti Obbligati dovranno documentare e rendere disponibile al pubblico una sintesi sufficientemente dettagliata dell'uso dei dati di formazione protetti dalla legge sul diritto d'autore.</li></ul><p>I fornitori di modelli di “<em>basic AI</em>” dovranno valutare e mitigare i possibili rischi ad essi associati (per la salute, la sicurezza, i diritti fondamentali, l'ambiente, la democrazia, e lo stato di diritto) e registrare i loro modelli nel database dell'UE prima che vengano immessi sul mercato.<strong><em>3.2.4. Rischio limitato o minimo</em></strong>Le restanti applicazioni di IA sono considerate a rischio limitato o minimo. Questi sistemi devono soddisfare determinati requisiti di trasparenza, che consentano agli utenti di comprendere che sta interagendo con una IA e di prendere decisioni informate. Esempio di tali sistemi sono: chat bots, generatori di immagini o video “<em>deep fakes</em>” (quando non sono considerati ad alto rischio), sistemi per la traduzione o per le previsioni meteorologiche.I sistemi di IA con rischio minimo sono, ad esempio, i filtri antispam o i videogiochi.<strong>3.3. Valutazione della conformità (pre-marketing) e enforcement (post-marketing)</strong>I fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio garantiscono che tale sistema sia sottoposto ad una procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 43 dell’AIA prima della sua immissione sul mercato o messa in servizio.Se in seguito a tale valutazione l’IA risulta conforme ai requisiti di legge, i fornitori redigono una dichiarazione di conformità UE a norma dell'articolo 48 e appongono la marcatura CE.L'AIA richiede ai fornitori di IA ad alto rischio di monitorare le prestazioni dei loro sistemi anche dopo il lancio sul mercato, atteso che l'IA si evolve man mano che riceve nuovi input. In tale fase di monitoraggio, i fornitori dovranno effettuare un'analisi continua dei dispositivi, software e altri sistemi di IA che interagiscono con il sistema di IA, tenendo conto dei limiti derivanti dalla protezione dei dati, dal diritto d'autore e dalla legge sulla concorrenza.La Commissione dovrà fornire un modello per i piani di monitoraggio post-vendita entro un anno dall'entrata in vigore dell’AIA.&nbsp;</p><h3>4. Dati e governance dei dati</h3>L’AIA si occupa anche di affrontare le questioni legate alle preoccupazioni sulla qualità dei dati utilizzati per costruire sistemi di IA. Pertanto il regolamento prevede, tra le altre cose:<ul> <li>regole su come i “training datasets” (anche quelli di convalida e di prova) devono essere progettati e utilizzati (richiedendo che i datasets siano "<em>pertinenti, rappresentativi, privi di errori e completi</em>".</li> <li>regole sulla preparazione dei dati, tra cui etichettatura, pulizia, e aggregazione</li> <li>esenzione dalle norme del GDPR che limitano la raccolta di dati personali sensibili al fine di correggere gli algoritmi da <em>bias</em>.</li></ul><p>&nbsp;</p><h3>5. Sorveglianza umana</h3>Secondo l’AIA, i sistemi di IA devono essere progettati e sviluppati in modo da poter essere efficacemente controllati da persone fisiche durante il periodo di utilizzo del sistema.Non si tratta semplicemente di una questione di trasparenza del funzionamento del sistema di IA (come nel GDPR). Tale obbligo è più ampio e dovrebbe consentire, ad esempio, al "supervisore umano" di individuare le anomalie, in modo da essere in grado di interpretare correttamente i risultati del sistema. Un obiettivo esplicito è quello di prevenire o ridurre al minimo i rischi per i diritti fondamentali.Se un sistema ad alto rischio è gestito da un "utilizzatore" piuttosto che dal fornitore originario (ad esempio, un'azienda privata acquista e installa un sistema di assunzione automatizzato), la ripartizione delle responsabilità è molto diversa nell’AIA rispetto al GDPR. Nel GDPR, l'azienda sarebbe il "titolare del trattamento dei dati" e dunque il soggetto sottoposto ai doveri. Nell'AIA, rimane esclusiva responsabilità del produttore dell’IA ottenere la valutazione di conformità prima che il sistema venga immesso sul mercato e implementare la "supervisione umana" in un modo che sia appropriato per essere utilizzato dall'utente. Diversamente, se l'utente modifica sostanzialmente il sistema, diventa il nuovo "fornitore" con tutti i doveri di certificazione che ne conseguono.&nbsp;<h3>6. Innovazione e ricerca</h3>Le esenzioni per le attività di ricerca e per i componenti di IA forniti con licenze open-source sono state recentemente proposte dal Parlamento. Fra tali esenzioni vi rientra anche la promozione di sandbox regolamentari (esenzione temporanea dalle normative pertinenti durante un periodo di test), a condizione che siano istituite dalle autorità pubbliche allo scopo di testare i sistemi di IA prima che siano immessi sul mercato o altrimenti messi in servizio.&nbsp;<h3>7. Responsabilità e intelligenza artificiale</h3>L’AIA è parte di un pacchetto di tre pilastri proposto dalla Commissione europea per sostenere l'IA in Europa. Gli altri pilastri comprendono una modifica della direttiva sulla responsabilità dei prodotti (PLD) e una nuova direttiva sulla responsabilità dell'IA (AILD). Mentre l’AIA si concentra sulla sicurezza e sulla prevenzione <em>ex ante</em> dei diritti fondamentali, gli altri due pilastri riguardano i danni causati dai sistemi di IA.L'inosservanza dell’AIA potrebbe far scattare, in base al livello di rischio, gradi diversi di alleggerimento dell'onere della prova – quanto alla PLD – per le richieste di risarcimento per responsabilità da prodotto senza colpa – quanto all'AILD – per qualsiasi altra richiesta di risarcimento (basata sulla colpa). La modifica della PLD e l'AILD avranno un percorso di approvazione ancora molto lungo, atteso che non sono ancora state approvate dal Parlamento europeo e, in quanto direttive, dovranno essere recepite a livello nazionale.&nbsp;<h3>8. European Artificial Intelligence Board</h3>La proposta di legge mira anche a istituire uno “<em>European Artificial Intelligence Board</em>”, che supervisionerebbe l'attuazione del regolamento e ne garantirebbe un'applicazione uniforme in tutta l'UE. L'organismo avrebbe il compito di emettere pareri e raccomandazioni sulle questioni che si presentano e di fornire indicazioni alle autorità nazionali.&nbsp;<h3>9. Sanzioni</h3>Allo stato, le sanzioni per la mancata conformità all’AIA sono significative: allo stato, esse vanno fino a 40 milioni di euro o fino al 7% del fatturato annuo globale, a seconda della gravità della violazione.&nbsp;<h3>10. Conclusioni</h3>L’approccio adottato dall’UE attraverso l’AIA è quello di trovare un bilanciamento fra innovazione ed esigenze di tutela. In tale ottica, i Soggetti Obbligati che utilizzano l'IA devono imparare ad orientarsi tra le disposizioni normative (ancora in evoluzione), mirando all’innovazione ma sempre conformandosi alla disciplina di legge. I Soggetti Obbligati, in particolare, dovrebbero valutare il potenziale impatto dell’AIA sulle loro attività e valutare se il loro <em>modus operandi</em> è conforme ai principi e alle disposizioni che entreranno in vigore. Nonostante il periodo di grazia di due anni prima della effettiva applicazione dell’AIA, è necessario agire tempestivamente, atteso che lo sviluppo di sistemi di IA può richiedere tempistiche molto lunghe.Pertanto, un approccio proattivo dei Soggetti Obbligati (che può consistere nel monitorare gli sviluppi normativi) è fondamentale non solo per una futura <em>compliance</em>, ma anche per mitigare i rischi di reclami o di contenzioso con le diverse parti contrattuali.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;</em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:paolo.gallarati@advant-nctm.com">Paolo Gallarati</a>, <a href="mailto:giulio.uras@advant-nctm.com">Giulio Uras</a> e <a href="mailto:jacopo.dirutigliano@advant-nctm.com">Jacopo Dirutigliano</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 05 Oct 2023 03:36:07 +0200</pubDate>
                        <title>Bozza del Decreto Attuativo del D.Lgs. 199/2021 sulle Aree Idonee</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<ol><li><strong>Premessa</strong></li></ol><p>Il presente documento ha la finalità di fornire una sintesi della normativa relativa alla individuazione delle aree idonee inclusa nella bozza del decreto attuativo del D.lgs. 199/2021 e affronta le tematiche più significative per coloro che intendono sviluppo progetti finalizzati alla installazione di impianti da fonti rinnovabili (“<strong>FER</strong>”) sul territorio nazionale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1">[1]</a>.</p><ol><li><strong>Obiettivi delle Linee Guida</strong></li></ol><p>In attuazione dell’art. 20, commi 1 e 2 del D.lgs. 199/2021, è stata elaborata la bozza di decreto attuativo contenente le linee guida (“<strong>Linee Guida</strong>”), di cui sono circolate più versioni, una risalente a luglio 2023 e quella più aggiornata di settembre 2023, per l’individuazione delle aree idonee (“<strong>Aree Idonee</strong>”) per l’installazione di impianti FER. In particolare, il decreto stabilisce i principi per l’individuazione delle Aree Idonee al fine di raggiungere l’obbiettivo dell’installazione entro il 2030 di una potenza aggiuntiva di 80 (ottanta) GW da FER sul territorio nazionale (art. 1 delle Linee Guida).</p><p>A tale proposito, all’art. 2 le Linee Guida includono una tabella nella quale viene indicata la ripartizione regionale di potenza minima per ogni anno a partire dal 2023 e fino al 2030.</p><p>Una volta che il decreto entrerà in vigore, le Regioni dovranno emanare una legge per l’individuazione delle Aree Idonee secondo i criteri stabiliti dalle Linee Guida.</p><ol><li><strong>Le tipologie di area e i criteri per l’individuazione delle Aree Idonee</strong></li></ol><p>Le Linee Guida suddividono le aree in tre diverse categorie:</p><p>a) Aree Idonee;</p><p>b) aree non idonee; e</p><p>c) aree <i>d.</i> ordinarie.</p><p>Per quanto attiene le Aree Idonee, l’art. 8 delle Linee Guida include i criteri di cui devono tenere conto le Regioni ai fini della loro individuazione. In particolare, la lett. e) di tale articolo stabilisce che sono individuati specifici criteri per definire come Aree Idonee:</p><ul><li>le superfici occupate dai <u>bacini artificiali</u> di accumulo idrico e da <u>canali artificiali</u> per la difesa idraulica del territorio;</li><li>le superfici e le <u>aree industriali dismesse</u> e altre <u>aree compromesse</u>, aree abbandonate e marginali quali, a titolo di esempio, aree non classificate, sottoposte ad attività abusive, terreni improduttivi, miniere e cave, discariche, aree contaminate, <i>ex</i> aree militari.</li></ul><p>Inoltre, alla lett. f) del medesimo articolo sono considerate</p><p>Aree Idonee:</p><ul><li>i <u>siti dove sono già installati impianti della stessa fonte</u> e in cui vengono realizzati interventi di modifica per potenziamento o ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che, ad ogni modo, non comportino una variazione dell’area occupata maggiore del 20% (venti per cento). Tale limite non si applica per gli impianti fotovoltaici (“<strong>Impianti FV</strong>”)&nbsp;installati su aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 (cinquecento) metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere ai sensi dell’articolo 20, comma 8, lettera c-<i>ter</i>), numero 1, del D.lgs. 199/2021;</li><li>i <u>siti oggetto bonifica</u> ai sensi del D.lgs. 152/2006;</li><li>le <u>cave e miniere cessate</u>, abbondonate e non suscettibili di ulteriore sfruttamento;</li><li>i <u>siti e gli impianti nella disponibilità di Ferrovie dello Stato</u>, dei gestori di infrastrutture ferroviarie, <u>delle società concessionarie autostradali</u> e <u>delle società di gestione aeroportuale</u> all’interno dei sedimi aeroportuali;</li><li>fatti salvi i punti di cui sopra, <u>le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004</u> (“<strong>Codice dei beni Culturali</strong>”), né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini del presente punto, la fascia di rispetto è di <u>3 (tre) chilometri per gli impianti eolici</u> e di <u>500 (cinquecento) metri per gli Impianti FV</u>;</li><li>i beni del <u>demanio militare</u>, i beni del <u>demanio</u> o a qualunque titolo in uso al <u>Ministero dell’interno</u>, i beni immobili individuati dall’Agenzia del demanio;</li><li>le <u>superfici degli edific</u>i, delle strutture e dei manufatti su cui vengono realizzati Impianti FV, nonché le aree per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, qualora rientranti fra le tipologie per le quali è applicabile il regime di manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 7-<i>bis</i>, comma 5 del D.lgs. 28/2011.</li></ul><p>Esclusivamente per quanto attiene gli Impianti FV e gli impianti di produzione di biometano, <u>in assenza di vincoli</u> ai sensi della parte seconda del Codice dei Beni Culturali, sono considerate idonee (c.d. <i>solar belt</i>):</p><ul><li>le <u>aree agricole</u> racchiuse in un perimetro i cui punti distino <u>non più di 500 (cinquecento) metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale</u>, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;</li><li>le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti ai sensi del D.lgs. 152/2006, nonché le aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 (cinquecento) metri dal medesimo impianto o stabilimento;</li><li>le <u>aree adiacenti alla rete autostradale</u> entro una <u>distanza non superiore a 300 (trecento) metri</u>.</li></ul><p>Per gli impianti eolici, fermo restando quanto previsto dalla lettera f), punto 1 dell’art. 8 delle Linee Guida, le aree idonee sono individuate sulla base della valutazione di un’adeguata ventosità dell’area. A tali fini, le Linee Guida nella versione circolata nel settembre 2023 indicano come adeguata una ventosità tale da garantire una producibilità maggiore di 2.150 (duemilacentocinquanta) ore equivalenti a 100 (cento) metri di altezza, contro le 2.250 (duemiladuecentocinquanta) ore previste, invece, dalla bozza circolata nel luglio 2023.</p><p>Relativamente alle aree non idonee, invece, queste sono i siti ritenuti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. A tale riguardo, le Linee Guida stabiliscono che Regioni e Province, ove necessario, debbano provvedere ad aggiornare la lista delle aree non idonee individuate ai sensi dei criteri di cui all’Allegato 3 delle linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili introdotte dal D.M. 10 settembre 2010, come successivamente integrato e modificato.</p><p>Infine, la bozza di decreto identifica le aree ordinarie come quelle superfici che non rientrano in nessuna delle categorie di cui ai precedenti punti a) e b) e sono soggette all’applicazione dei regimi autorizzativi di cui al D.lgs. 28/2011.</p><ol><li><strong>Limiti percentuali all’installazione di impianti su aree agricole idonee</strong></li></ol><p>Per quanto attiene le <u>aree agricole idonee</u>, la lett. g) dell’art. 8 prevede che gli Impianti FV possano occupare una percentuale massima non inferiore al <u>5%</u> (cinque per cento) e non superiore al <u>10%</u> (dieci per cento) <u>del suolo agricolo nella disponibilità</u> del soggetto che realizza l’intervento. La bozza di Linee Guida nella versione di luglio 2023 prevedeva che tali percentuali fossero <u>raddoppiate</u> (quindi, non inferiore al 10% e non superiore al 20%) per quanto attiene gli impianti classificati come <u>agrivoltaici (non avanzati)</u> ai sensi delle Linee Guida del giugno 2022 in materia di impianti agrivoltaici (“<strong>Linee Guida Agrivoltaico</strong>”);</p><p>La bozza delle Linee Guida aggiornata a settembre 2023, invece, prevede che il limite relativo alla disponibilità del suolo agricolo del 5% (cinque per cento) – 10% (dieci per cento) si applichi non solo agli impianti FV c.d. standard ma anche agli <u>agrivoltaici (non avanzati)</u>, eliminando, quindi, per questi ultimi la possibilità di usufruire di percentuali di favore. Tuttavia, tale ultima bozza introduce anche la novità dell’eliminazione di tali restrizioni percentuali nel caso in cui gli impianti FV standard e quelli <u>agrivoltaici (non avanzati)</u> vengano costruiti su zone agricole non utilizzate.</p><p>Sono rimaste inalterate le altre previsioni incluse nella lett. g) dell’art 8 secondo le quali le limitazioni percentuali:</p><ul><li><u>non si applicano</u> per gli impianti <u>agrivoltaici c.d. “avanzati”</u>, ossia realizzati ai sensi dell’art. 65, comma 1-<i>quater</i> del D.L. 1/2012;</li><li><u>non si applicano</u> per l’installazione per impianti FER nelle <u>aree di cui alla lett. e)</u> dell’art. 8 delle Linee Guida (bacini artificiali, canali artificiali aree industriali dismesse, aree compromesse), quindi, non utilizzabili per l’attività agricola; e</li><li>possono essere stabilite <u>percentuali maggiori di utilizzo</u> nel caso di <u>terreni</u> classificati come <u>agricoli</u> ma <u>non</u> concretamente <u>utilizzati</u>.</li></ul><p>La bozza di settembre 2023 prevede, inoltre, all’art. 7 comma 1 lett. b) che esclusivamente ai fini dell’installazione di impianti <u>agrivoltaici avanzati</u> oltre che le aree agricole classificate come DOP e IGP, già incluse nella scorsa bozza, anche quelle classificate come STG, DOC, DOCG, produzioni biologiche e produzioni tradizionali siano considerate idonee.</p><p>Per chiarezza, gli impianti classificati come <u>agrivoltaici (non avanzati)</u> sono quelli che rispettano i requisiti A, B e D.2 delle Linee Guida Agrivoltaico e che non possono, ad oggi, essere destinatari di incentivi, laddove installati su aree a destinazione agricola. In estrema sintesi, i requisiti citati consistono:</p><ul><li>quanto al <u>requisito A</u>, lo stesso è integrato quando almeno il 70% (settanta per cento) della superficie oggetto di intervento sia destinata all’attività agricola e quando la percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli (“<strong>LAOR</strong>”) non superi il 40% (quaranta per cento) della superficie totale oggetto di intervento;</li><li>quanto al <u>requisito B</u>, esso ha ad oggetto il valore della produzione agricola, il mantenimento dell’indirizzo produttivo e la producibilità elettrica minima che non può essere superiore al 60% (sessanta per cento) di quella propria di un impianto fotovoltaico <i>standard</i>;</li><li>il <u>requisito D.2</u>, poi, ha ad oggetto l’implementazione di un sistema di monitoraggio con riferimento alla continuità dell’attività agricola di cui al punto che precede.</li></ul><p>Gli impianti <u>agrivoltaici “avanzati”</u>, invece, sono quelli che rispettano, oltre ai requisiti sopra elencati, anche <u>i requisiti C</u> (altezza minime dei moduli da terra) e <u>D.1</u> (sistema di monitoraggio per il risparmio idrico).</p><p>Al raggiungimento di una percentuale massima di sfruttamento non inferiore ai valori indicati nella colonna A della Tabella di cui all’Allegato 1 delle Linee Guida, la quale individua gli obbiettivi minimi e massimi di sviluppo del fotovoltaico in area agricola, e non superiore a quelli indicati nella medesima Tabella alla colonna B, è prevista la possibilità per le Regioni di attribuire alle aree agricole rimanenti la classificazione di aree non idonee alla realizzazione di Impianti FV. Tale limitazione non si applica agli impianti agrivoltaici avanzati.</p><ol><li><strong>Prime considerazioni</strong></li></ol><p>Innanzitutto, non è chiaro il significato di “<i><u>disponibilità</u></i>” in capo al soggetto che realizza l’intervento con riferimento ai limiti percentuali di utilizzo del suolo e, in particolare, con riferimento alle aree non oggetto di intervento. In altre parole, non è chiaro se il legislatore richieda la titolarità di un diritto di proprietà, superficie, di locazione o una semplice <u>servitù negativa</u> di non realizzare impianti della medesima specie. A questo proposito, considerando l’esperienza fino ad ora avuta in Emilia-Romagna dove tali limiti percentuali erano già vigenti, si auspica che sia ritenuto sufficiente l’ottenimento di una semplice servitù negativa in relazione alle aree non oggetto di intervento.</p><p>In secondo luogo, si rileva che l’articolo 8 delle Linee Guida indica come idonee alcune delle ipotesi di aree indicate anche all’interno dell’art. 22-<i>bis </i>D.lgs. 199/2021, nello specifico, le superfici degli edifici, delle strutture e dei manufatti nonché le aree per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica. Tuttavia, le aree a destinazione industriale, artigianale, commerciale, le discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, le cave o i lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, sebbene a loro volta elencate nell’art. 22-<i>bis </i>D.lgs. 199/2021, non sono espressamente richiamate all’interno nelle Linee Guida. Non risulta chiaro il perché di tale omissione, in quanto, tutte le aree elencate nell’articolo del D.lgs. 199/2021 permettono la realizzazione di impianti fotovoltaici senza la precedente acquisizione di permessi, eccetto eventuali valutazioni ambientali, poiché considerata come manutenzione ordinaria. Sarebbe opportuno, quindi, proprio in virtù del supposto tentativo di agevolare l’installazione di impianti rinnovabili, che il decreto indicasse tutti i siti di cui all’art. 22-<i>bis</i> del D.lgs 299/2021 come aree idonee.</p><p>Inoltre, le Linee Guida non specificano quali componenti dell’impianto debbano ricadere nelle aree idonee affinché questo possa beneficiare di eventuali regimi di favore, ossia non è chiaro se sia sufficiente che solo i moduli e gli <i>inverter</i> ricadano su tale area o se sia necessario ricomprendere anche le opere di connessione alla rete elettrica.</p><p>Quanto, invece, al <u>campo di applicazione temporale</u>, sembrerebbe che il legislatore faccia salvi <u>solo</u> i procedimenti autorizzativi avviati <u>prima</u> dell’entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione del Linee Guida e aventi ad oggetto aree idonee ai sensi dell’art. 20, comm8, D.lgs. 199/2021, ossia quelle aree “immediatamente” idonee. Ne discende che sembrerebbero immediatamente applicabili le norme regionali suddette anche a tutti gli altri procedimenti autorizzativi che, alla data di entrata in vigore di tali norme, saranno in corso.</p><p>Negativamente, poi, sono stati accolti dal mercato la volontà di introdurre i limiti sopra elencati all’occupazione del suolo.</p><p>Ad oggi, la qualifica di Area Idonea rileva precipuamente per la possibilità, riservata agli impianti FV da realizzare sulle stesse, di accedere a procedure autorizzative meno onerose e, in particolare, alla <u>procedura autorizzativa semplificata (“</u><strong><u>PAS</u></strong><u>”)</u> di cui all’art. 6, D.lgs. 28/2011 il cui comma 9 bis prevede che su Aree Idonee è possibile autorizzare tramite PAS (e non in autorizzazione unica <i>ex</i> D.lgs. 387/2003) impianti FV <u>fino a 10 MW</u>. Quanto all’ambito dell’incentivazione, ad oggi, l’unico meccanismo attualmente in vigore per il fotovoltaico è ancora quello di cui D.M. 4 luglio 2019 (“<strong>FER I</strong>”) in attuazione del D.lgs. 28/2011 per il quale la qualifica di Area Idonea è irrilevante.</p><p>In un’ottica prospettica, tuttavia, le Aree Idonee rileveranno anche con riferimento alla possibilità di accesso ai <u>futuri meccanismi incentivanti</u> che, in virtù del D.lgs. 199/2021, saranno implementati. In particolare, in deroga al divieto di cui all’art. 65, comma 1, D.l. 1/2012, potranno accedere ai predetti incentivi anche gli impianti realizzati su aree agricole, purché non utilizzate e purché qualificate come Aree Idonee. Tuttavia, per quanto attiene queste ultime, il legislatore, non chiarisce dopo quanto tempo un’area agricola possa considerarsi inutilizzata e in base a quali requisiti possa ritenersi tale. Nell’art. 10 del D.lgs. 28/2011, previsione ormai abrogata, il legislatore aveva previsto una deroga per l’accesso agli incentivi per gli Impianti FV in area agricola nel caso in cui i terreni fossero stati “abbandonati da almeno 5 (cinque) anni”. Pertanto, non solo non è chiaro quando un’area si possa considerare inutilizza ma alla luce della sopracitata previsione, il termine “inutilizzate” risulta ambiguo non chiarendo se coincide con la qualifica di “terreni abbandonati” già utilizzata in passato dal legislatore o meno.</p><p>Inoltre, sempre in un’ottica futura, la qualifica di Area Idonea permetterà di ottenere una riduzione dei tempi relativi al provvedimento autorizzativo, nonché la non vincolatività del parere della Soprintendenza competente, laddove prescritto.</p><p>Infine, sebbene le Linee Guida prevedano una disciplina di favore per gli impianti agrivoltaici avanzati, la versione di settembre 2023 sembra eliminare qualsiasi tipo di beneficio per gli impianti agrivoltaici semplici in quanto equiparati sostanzialmente agli impianti FV standard.</p><p>In conclusione, non resta che attendere i futuri sviluppi relativi all’interlocuzione in corso tra Stato e Regioni<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2">[2]</a> per valutare quali saranno effettivamente i nuovi limiti che graveranno sulla possibilità di sviluppare impianti fotovoltaici e, in generale, da FER in Italia.</p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare </i><a href="mailto:piero.vigano@advant-nctm.com"><i>Piero Francesco Viganò</i></a><i>, </i><a href="mailto:ernesto.rossi@advant-nctm.com"><i>Ernesto Rossi Scarpa Gregorj</i></a><i> e </i><a href="mailto:elisa.babbini@advant-nctm.com"><i>Elisa Maria Babbini</i></a><i>.</i></p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1">[1]</a> Il presente documento non deve, pertanto, considerarsi esaustivo, tenuto conto che, di volta in volta, si renderanno necessarie specifiche valutazioni in base alle caratteristiche del singolo progetto e/o del <i>business case</i> di riferimento. Si evidenzia, altresì, che i contenuti del presente documento saranno soggetti a modifiche in base all’evolversi della normativa. Vi preghiamo, pertanto, di non fare necessariamente affidamento sul presente documento per progetti e casi specifici, ma di considerarlo quale diretto a fornire solo una sintesi normativa in oggetto alla data della sua redazione</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2">[2]</a> Attualmente, infatti, le Linee Guida sono all’esame della Conferenza unificata Stato-Regioni.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Eolico</category>
                            
                                <category>Eolico Off Shore</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Idroelettrico</category>
                            
                                <category>Biometano</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 03 Oct 2023 10:04:27 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm, nuovi strumenti per creare valore sostenibile e gestire i rischi legati all’area ESG</title>
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                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rischi di contenzioso ambientale, climatico e di greenwashing</strong>,&nbsp;ma anche&nbsp;<strong>reputazionali</strong>: sono tante le&nbsp;<strong>implicazioni legali</strong>&nbsp;che possono derivare dall’area ESG. Le imprese devono, innanzitutto, avere consapevolezza di tali rischi e poi dotarsi degli strumenti necessari per gestirli al meglio, ha affermato&nbsp;<strong>Riccardo Sallustio</strong>, professore presso la LUISS Guido Carli e socio di&nbsp;<strong>ADVANT Nctm</strong>, studio legale che per primo ha creato un&nbsp;<a href="https://esgnews.it/advisor/studi-legali/advant-nctm-ecco-il-bilancio-del-primo-anno-di-attivita-del-focus-group-esg/" target="_blank" rel="noreferrer">ESG Focus Group</a>&nbsp;composto da professionisti con diverse specializzazioni per un’assistenza a tutto tondo su questi nuovi temi.ADVANT Nctm, infatti, ritiene di dover essere parte del cambiamento supportando i propri clienti nella necessaria pianificazione e trasformazione economica, per sfruttare le opportunità di una transizione giusta e sostenibile. Non solo quindi gestione di rischi ma anche contributo fattivo al raggiungimento degli obiettivi climatici previsti dalla normativa internazionale ed europea.Le crescenti complessità normative e pressioni per dimostrare la sostenibilità delle proprie attività ai vari stakeholder rendono sempre più necessario l’affiancamento di&nbsp;<strong>consulenti&nbsp;</strong>esperti in queste aree per facilitare scelte responsabili sia da parte delle imprese che degli investitori. Un occhio di riguardo, infine, è prestato alle banche per le quali ADVANT Nctm ha messo a punto uno specifico strumento per monitorare e decidere quindi le strategie più idonee, adesso in fase di sviluppo IT.<strong>Siamo di fronte a una vera e propria rivoluzione normativa sul fronte della sostenibilità. Quali sono a suo avviso i temi a cui prestare maggiormente attenzione?</strong>I temi “caldi” al momento sono innumerevoli: a imprese e istituzioni finanziarie è richiesto sempre di più un continuo aggiornamento dal punto di vista normativo, ma non solo. Si tratta infatti altresì di rivedere le proprie policies e le procedure interne, anche per evitare di incorrere nel rischio di “greenwashing”.A questo proposito, pensiamo da un lato a tutto ciò che riguarda l’aspetto comunicativo: sono in cantiere le direttive sulle pratiche commerciali scorrette e sui “green claims”, ma si pretende anche di più dalla dichiarazione non finanziaria.Dall’altro lato, sarà di grande impatto la direttiva sulla&nbsp;<em>due diligence</em>&nbsp;delle imprese, che andrà a condizionare il modo in cui le imprese gestiscono la catena del valore. Si pensi poi al piano di transizione che verrà richiesto alle imprese dalla medesima direttiva, che le esporrà ancora di più ad un controllo diffuso,&nbsp;<em>in primis</em>, circa la compliance alla normativa applicabile, ma anche in relazione agli impegni assunti in merito al cambiamento climatico e alla sostenibilità intesa in senso ampio.Le istituzioni finanziarie, inoltre, devono porre sempre maggiore attenzione ai propri investimenti e ai prodotti che offrono alla clientela, verificando proprio la credibilità degli impegni assunti dalle imprese e le modalità di gestione dei rischi (in particolare, dei rischi di transizione).<strong>Le aziende sono pronte a recepire queste novità?</strong>Le aziende devono “attrezzarsi” sotto molteplici aspetti per adeguarsi a queste novità ed è necessario che comincino prima possibile. Innanzitutto, è opportuno che le imprese procedano fin d’ora a “mappare” la&nbsp;<em>supply chain</em>&nbsp;e adottare le azioni necessarie.Inoltre, anche per evitare, come si diceva prima, il rischio di greenwashing, non si può più pensare di poter fare liberamente affermazioni relativamente alla “sostenibilità”, bensì occorre dotarsi di strumenti adeguati (ad esempio, sottoponendo i propri prodotti al&nbsp;<em>Life Cycle Assessment</em>) e, occorrendo, certificazioni ambientali.Infine, anche per poter adeguatamente redigere il piano di transizione, le imprese devono porre sempre maggiore attenzione a tutto ciò che può cagionare un rischio di transizione e reputazionale (si pensi alle modifiche normative e alla gestione degli aspetti connessi al cambiamento climatico, come la riduzione delle emissioni di gas serra).<strong>E voi come professionisti come potete aiutarle?</strong>I professionisti, se adeguatamente formati e aggiornati loro stessi, possono essere di grande aiuto nel percorso che si è detto sopra. Ad esempio, il nostro studio ha intrapreso innanzitutto una serie di attività di training interne, che garantiscono una formazione diffusa tra i professionisti (necessaria per poter garantire una efficace assistenza ai clienti). Inoltre, lo studio offre ai propri clienti tutta una serie di servizi che possono essere adattati alle singole specificità dell’impresa o dell’istituzione finanziaria.<strong>Quali sono i temi su cui siete maggiormente focalizzati come studio?</strong>Lo studio assiste gestori patrimoniali, banche, SGR e aziende (quotate e PMI) nella gestione dei rischi connessi al cambiamento climatico e negli aspetti legali associati agli aspetti “ESG”, per supportarli nell’adozione e nell’implementazione della loro strategia di sostenibilità. Lo studio accompagna dunque i propri clienti in questo percorso, prestando assistenza in particolare nelle seguenti aree: finanza sostenibile, corporate governance, profili di diritto e sicurezza sul lavoro, aspetti ambientali, immobiliari e regolatori, rischio di contenzioso ambientale, climatico e di greenwashing e sostenibilità della supply chain. In relazione alle tematiche ESG, inoltre, si offrono pacchetti personalizzati di training.<strong>Avete lanciato, all’avanguardia come studio legale, un Focus Group ESG. Quali sono i suoi obiettivi e quale il bilancio dei primi 18 mesi di attività?</strong>ADVANT&nbsp;Nctm&nbsp;si è dotato di un&nbsp;ESG Focus Group&nbsp;composto da professionisti con diverse specializzazioni che coprono tutte le aree rilevanti per poter fornire un’assistenza a tutto tondo in tematiche tanto complesse quanto attuali.L’interdisciplinarietà e la specializzazione sono un punto di forza del Focus Group e dimostrano l’attenzione dello studio per la complessità delle tematiche ESG e di sostenibilità. L’intenzione è quindi quella di proseguire su questa strada in modo da poter fornire ai propri clienti servizi di qualità a 360 gradi.<strong>Tra le vostre expertise vi è quella del settore bancario, per il quale avete creato un particolare strumento, il Transition Finance Tool. In cosa consiste e avete già iniziato a utilizzarlo?</strong>Il Transition Finance Tool, realizzato da professionisti esperti in&nbsp;<em>sustainable finance</em>, ambiente e sostenibilità, è uno strumento che ha varie funzioni. Innanzitutto, consente alle banche e agli investitori di predisporre una procedura di engagement con i propri clienti focalizzata su tematiche core della transizione, secondo gli ultimi orientamenti regolamentari, che è asset-based e cerca di individuare la capacità del cliente di gestire i rischi. In secondo luogo, permette di analizzare il rischio di greenwashing dei propri finanziamenti sustainability-linked. Il terzo passaggio prevede la comprensione dell’evoluzione dei rischi e delle opportunità offerte dalla transizione, specialmente quelli originati da cambiamenti di policies, per i propri clienti che operano in alcuni settori&nbsp;<em>hard to abate&nbsp;</em>come ad es. cemento, acciaio e plastica. Infine, permette di acquisire gli strumenti essenziali per valutare la credibilità del piano di transizione anche in ottica di potenziale contenzioso climatico anche per la banca e l’investitore. I rischi di contenzioso climatico, ambientale e greenwashing sono infatti aspetti generalmente non coperti dagli scenari climatici e dalla due diligence e dagli&nbsp;<em>scoring</em>&nbsp;ESG.Per tali motivi, il Transition Finance Tool è uno strumento utile anche per le imprese che vogliano verificare la correttezza del proprio percorso anche rispetto alle novità di cui si diceva in precedenza e che vogliano capire se vi siano delle azioni (anche di natura correttiva) che possano utilmente intraprendere. Adesso il Tool è in fase di sviluppo IT e verrà ufficialmente lanciato a breve.<strong>E sul fronte del climate change, quali iniziative avete per aiutare le aziende a mitigare i rischi?</strong>I nostri professionisti si stanno occupando con una attenzione particolare a tutti gli aspetti connessi al cambiamento climatico, sia dal punto di vista regolatorio e di policy, sia in relazione ai rischi di contenzioso (che sono sempre maggiori a livello globale).Per questo, lo studio a tal riguardo può affiancare le imprese, non solo per mitigare, ma anche per prevenire i rischi (si pensi, tra gli altri, al rischio reputazionale).&nbsp;<a href="https://esgnews.it/focus/interviste/advant-nctm-nuovi-strumenti-per-creare-valore-sostenibile-e-gestire-i-rischi-legati-allarea-esg/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da esgnews.it</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 26 Sep 2023 11:25:53 +0200</pubDate>
                        <title>L&#039;autogol sul transhipment container rischia di far perdere completamente i traffici extra-Ue</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lautogol-sul-transhipment-container-rischia-di-far-perdere-completamente-i-traffici-extra-ue</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Rossi (Assarmatori) quantifica invece in 100mila euro in più a viaggio per navi da 8.000 Teu l’extra-onere per i container destinati all’Europa.</em></p><p data-insertion="1" data-new="1" data-parent-tag-name="body">“Siamo di fatto alla vigilia dell’entrata in vigore della normativa e solo adesso si prende piena consapevolezza del rischio che stiamo correndo”. Inizia così il&nbsp;<a href="https://www.linkedin.com/pulse/gioia-tauro-rischio-per-lets-bisogna-fare-presto-alberto-rossi/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contributo</a>&nbsp;che Alberto Rossi, segretario generale di Assarmatori e avvocato partner dello studio Advant Nctm, dedica al tema dell’Emission Trading System intitolandolo ‘<span data-scaffold-immersive-reader-title>Gioia Tauro a rischio per l’ETS: bisogna fare presto!’.</span></p>Ma andiamo con ordine e facciamo un piccolo passo indietro. L’estensione del regime al trasporto marittimo origina nel 2021, con una proposta della Commissione in tal senso, contenuta all’interno del pacchetto Fit for 55. All’esito del negoziato europeo, nel solito trilogo dove si fa fatica a toccar palla, e grazie al lavoro emendativo di alcuni Europarlamentari del nostro Paese che comprendono i rischi contenuti nella misura, nella Direttiva finale del Parlamento e del Consiglio dello scorso maggio vengono inserite alcune misure di esenzione per tutelare alcuni segmenti ritenuti a rischio, come i collegamenti con le isole minori. Peraltro la stessa Direttiva fortunatamente riconosce – ma si sono sudate le sette camicie per arrivare a questo risultato – il pericolo di elusione e “trasferimento delle attività di trasbordo verso porti al di fuori dell’Unione in assenza di una misura mondiale basata sul mercato” o di “misure di mitigazione”. Rischi che comprometterebbero anche il raggiungimento degli obiettivi e, quindi, l’efficacia stessa della Direttiva a causa delle distanze supplementari percorse dalle navi a scopi elusivi.Tuttavia, il correttivo pensato per non incappare in questa problematica non è sufficiente. Per scongiurare il rischio di elusione, infatti, la Direttiva delega alla Commissione di mettere a terra la cd. “regola delle 300 miglia”. In sintesi, la regola esclude dalla definizione di “porto di scalo”, rilevante per la determinazione della tratta ai fini del calcolo ETS, i porti situati nell’arco delle 300 miglia nautiche dai confini della Unione in cui la quota di trasbordo di container superi il 65% del traffico totale di container. In questi porti la toccata non verrebbe conteggiata. Pertanto, il regime ETS (che si applica alle emissioni realizzate nella tratta immediatamente precedente e successiva al porto europeo) vedrebbe conteggiato non il 50% delle emissioni registrate dallo scalo nei porti situati nelle 300 miglia e fino al successivo scalo UE, ma nell’intera tratta percorsa dal porto extra-UE immediatamente precedente (per esempio un porto cinese) fino al primo porto europeo.In questo modo si è pensato di pareggiare il level playing field competitivo tra servizi portuali resi nei porti del nord Africa rispetto a quelli dei principali porti di transhipment dell’Europa mediterranea.Rossi, spiega, numeri alla mano, perchè le misure anti-elusione introdotte dall’Unione Europea (la cd. “regola delle 300 miglia”) non è sufficiente a evitare che le compagnie di navigazione decidano di trasferire l’attività di trasbordo container sulla sponda opposta del Mediterraneo, in Nord Africa, penalizzando porti come Pireo, Malta, Gioia tauro, Sines e altri del Sud Europa.<div class="injected_element injected_element_3 leggi_anche_container"></div><p></p><p data-insertion="1" data-new="1" data-parent-tag-name="body">Lo strumento anti-elusione pensato da Bruxelles “non è adeguato per una ragione economica e si sa che, quando i conti non tornano, rimane poco spazio per le chiacchere” scrive Rossi. “Una compagnia marittima che ha eletto un porto UE per le proprie attività di transhipment (sia essa CMA-CGM a Malta, MSC a Gioia Tauro o Cosco al Pireo per semplificare) ed effettuato cospicui investimenti per rendere tali impianti efficienti, dovrà mettere in conto che affronterà costi operativi ben maggiori (dovuti al regime ETS) rispetto ai propri competitors che avessero prescelto di operare (e investire) nei porti del nord Africa (Tanger Med e Port Said in testa)”.</p>Aiuta nella comprensione “l’esempio di una nave che parte da Singapore (porto non UE), scala Gioia Tauro (porto UE) e poi va ad Anversa (altro porto UE). La compagnia si troverà a pagare il 50% delle emissioni generate fra i primi due porti e il 100% di quelle fra i secondi due. Ma se lo scalo intermedio fosse a Port Said o a Tanger Med, ecco che anche sulla seconda tratta pagherebbe il 50%. La differenza – scrive il segretario generale di Assarmatori – per una nave di medie dimensioni di circa 8000 TEUs di portata è di circa 100 mila euro a viaggio (su un totale di 450 mila euro a viaggio). Le navi impegnate su questi trade sono migliaia, circostanza che porta il gap competitivo a decine di milioni di euro all’anno”.Secondo l’esperto avvocato marittimista, però, “non è questo il vero problema. Circa il 50% del traffico intercontinentale negli hub è rappresentato da linee che collegano la regione Asiatica con le Americhe. La nave che parte da Singapore, scala Port Said e poi si dirige a New York non pagherà nulla, visto che verrebbero toccati tre porti non UE. Se lo scalo intermedio fosse Gioia Tauro, invece, ecco che dovrebbe pagare il 50% su entrambe le tratte per un costo che si aggira sui 500 mila euro a toccata. Questa è la vera differenza insostenibile”.Il contributo aggiunge: “Il regime ETS è pensato per applicarsi al mercato in maniera indifferenziata e così farà laddove il relativo costo sarà assorbito dal cliente come peraltro avviene per l’energia elettrica prodotta da fonti fossili o per il trasporto aereo. Se invece il regime consentisse che due operatori (coloro che sono onerati dell’acquisto del certificato) vengano incisi in modo difforme, pare evidente che tale regime andrebbe modificato. Ecco spiegato che lo strumento pensato per garantire il level playing field non funziona perché ipotizzare di non contare (semplicemente) Tangeri come porto di scalo per rotte marittime con destini o provenienze europee riduce il gap dei costi per queste rotte, ma non incide affatto e quindi non risolve il tema relativamente alle rotte che passano in quei porti in transito da paesi extra Ue. Si parla di centinaia di milioni di euro/anno di extra costi che, se non aboliti con idonee modifiche alla Direttiva, comporteranno la de-localizzazione delle linee di transhipment attualmente nei porti hub del mediterraneo (Gioia Tauro in testa ma anche Malta, Algeciras e Sines) presso porti nord africani (i soliti noti, ma anche nelle neo costruite strutture degli algerini che saranno sicuramente a fregarsi le mani per questo ennesimo autogol della Unione)”.Evidenti i rischi per l’Italia se l’impegno di Msc su Gioia Tauro dovesse ridimensionarsi: “Perdita di posti di lavoro, ma anche mancanza di controllo da parte del nostro Paese degli snodi fondamentali della logistica”.Rossi conclude sottolineando che “occorre velocizzare il riesame da parte della Commissione Europea circa il funzionamento della Direttiva, per individuare e prevenire già in una fase iniziale i comportamenti elusivi, con l’obiettivo di giungere a una revisione tempestiva della stessa prima che i processi di trasferimento delle linee marittime diventino potenzialmente irreversibili. Ed è necessario, al contempo, arrivare a escludere dalla definizione di ‘porto di scalo’ anche i porti UE maggiormente a rischio (per quanto riguarda i traffici extra UE/UE) e sospendere il regime ETS per i traffici in transito per le rotte extra UE/extra UE”.&nbsp;<a href="https://www.shippingitaly.it/2023/09/25/lautogol-dellue-sul-transhipment-container-costera-100mila-euro-in-piu-a-viaggio-per-navi-da-8-000-teu/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da shippingitaly.it</a>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 22 Sep 2023 03:57:38 +0200</pubDate>
                        <title>RE ITALY 6 ottobre 2023: A che punto è il Proptech</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/re-italy-6-ottobre-2023-a-che-punto-e-il-proptech</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.reitaly.it/" target="_blank" rel="noreferrer">RE ITALY,</a>&nbsp;la Convention italiana del Real Estate, torna il 6 ottobre 2023, sempre organizzata da Monitorimmobiliare e sempre in presenza in Borsa Italiana, per la sua 21° edizione.Il panel "<strong>A che punto è il Proptech</strong>" vedrà sul palco Barbara Cominelli, CEO JLL Italia, Pietro Pellizzari, CEO Wikicasa, Davide Grossi, Head of Real Estate Mamacrowd Azimut Group, Andrea Palisca, Head of Product Planet Smart City, Subito.it.Coordinerà i lavori Luigi Croce, Partner ADVANT Nctm.Ingresso riservato agli abbonati di Monitorimmobiliare, su invito.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>Scopri il&nbsp;<a href="https://www.monitorimmobiliare.it/reitaly/agenda/" target="_blank" rel="noreferrer">programma</a>, in aggiornamento, e richiedi l’accredito su&nbsp;<a href="https://www.reitaly.it/" target="_blank" rel="noreferrer">www.reitaly.it</a><a href="https://www.monitorimmobiliare.it/monitorimmobiliare/notizia/re-italy-6-ottobre-2023-a-che-punto-e-il-proptech_2023-09-20203415/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Monitorimmobiliare.it</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 18 Sep 2023 08:19:36 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm conferma il suo impegno a sostegno dei giovani talenti con premi di laurea e borse di studio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-conferma-il-suo-impegno-a-sostegno-dei-giovani-talenti-con-premi-di-laurea-e-borse-di-studio</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>ADVANT Nctm, al fine di valorizzare i giovani talenti e favorirne l’ingresso nella professione di avvocato, istituisce, anche per l’anno accademico 2022-23, un Premio rivolto ai migliori studenti e laureati in Giurisprudenza a Milano che abbiano svolto una tesi inerente al diritto di impresa in senso ampio.Il premio, istituito per ogni sessione di laurea, consiste in un contratto di collaborazione professionale di durata pari all’intero periodo della pratica legale e, in aggiunta, di un riconoscimento in denaro.Le università coinvolte sono: Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Milano Bicocca, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università Bocconi.ADVANT Nctm, inoltre, dall’anno accademico 2021-22, ha istituito alcune borse di studio rivolte a studenti meritevoli e con particolari condizioni economiche. Le borse di studio prevedono un sostegno a beneficio di studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca, l’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’Università Bocconi.Queste attività rappresentano la volontà di ADVANT Nctm nel sostenere concretamente le giovani generazioni e di attrarre i migliori talenti.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 15 Sep 2023 03:53:33 +0200</pubDate>
                        <title>Il legale del Parma calcio: &quot;Nuovo Tardini, buone probabilità che i lavori inizino la prossima estate. Stadio pronto nel 2026&quot;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-legale-del-parma-calcio-nuovo-tardini-buone-probabilita-che-i-lavori-inizino-la-prossima-estate-stadio-pronto-nel-2026</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Sul progetto definitivo del nuovo stadio Tardini, è intervenuto&nbsp;<strong>Marco Monaco</strong>. Il legale del Parma Calcio è intervenuto alla trasmissione “Costruzioni dal basso” su Radio TV Serie A con RDS. L'avvocato, rappresentante dello&nbsp;<strong>studio legale ADVANT – NCTM e legale del Parma calcio</strong>&nbsp;che ha curato il progetto del nuovo stadio di Parma, ha commentato: “Il Tardini è uno stadio che ha un secolo di vita. I lavori di costruzioni sono terminati nel 1924, oggetto di vari interventi di riqualificazione, però è uno stadio datato, lontano da quegli standard modernissimi, che oggi sono richiesti a queste infrastrutture sportive. La nuova visione del Parma calcio è di creare uno stadio per tutti, per famiglie, per diversamente abili, per soggetti che sono in grado di vedere uno spettacolo sportivo in massima sicurezza con tantissimi comfort.&nbsp;<strong>Le tempistiche del progetto?</strong>&nbsp;La gestazione del progetto e lo svolgimento del procedimento è stata alquanto articolata. Però, oggi, con la presentazione del progetto definitivo&nbsp;<strong>c’è la fondata aspettativa di voler completare il procedimento di approvazione nella primavera del 2024 e di&nbsp;</strong><strong>poter iniziare i lavori già nell’estate del 2024</strong>. Con due anni di realizzazione ipotizzati nel cronoprogramma,&nbsp;<strong>il nuovo stadio potrà essere inaugurato già nel 2026</strong>. Il Tardini è uno stadio iconico secondo il Parma Calcio. Ha visto il Parma trionfare anche in competizioni internazionali. La volontà è di fare un intervento che ne possa amplificare le dotazioni, ne possa migliorare l’accesso e rifare&nbsp;<strong>un percorso lo possa far diventare uno degli stadi più belli d’Europa</strong>. L’idea di poterlo realizzare in un altro sito è stata presa in considerazione, ma non è stata considerata alla stregua di quella perseguita, con la ristrutturazione, previa demolizione, dell’impianto sportivo esistente.&nbsp;<strong>Lo stadio sarà posizionato al centro della città, non sconterà difficoltà in termini trasportistici e di viabilità</strong>, continuerà ad essere il punto di riferimento per la città di Parma. Un grande attattore sportivo ma anche culturale per il tempo libero, messo a disposizione per la città di Parma e della provincia. L’esperienza ci dice che le amministrazioni comunali non sono pronte ad esaminare con la dovuta efficienza le proposte che arrivano da parte dei privati. Nel caso di Parma,&nbsp;<strong>c’è stata una grande attenzione del Comune di Parma</strong>&nbsp;invece. A Parma, oltre alla realizzazione dello stadio, è stato previsto complessivamente come area commerciale, museo del Parma e lo store del Parma, un’area a supporto di poco meno di 3mila metri quadrati. Praticamente nulla rispetto al valore dell’<strong>investimento che è di 138 milioni, totalmente a carico del privato</strong>. Il Comune di Parma è sempre stato che ha esaminato con attenzione quanto gli veniva proposta, ha avuto i suoi rilievi da esporre. Ma in un progetto di partenariato come questo, non ha mai richiesto indicazioni o prescrizioni abnormi. C’è stato sempre un dialogo costruttivo e ci auguriamo che si continui su questa linea. La collettività non sopporta oneri, perché sono tutti costi a carico del privato”.&nbsp;<a href="https://www.gazzettadiparma.it/il-parma/2023/09/14/news/il-legale-del-parma-calcio-nuovo-tardini-buone-probabilita-che-i-lavori-inizino-la-prossima-estate-stadio-pronto-nel-2026-731762/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da gazzettadiparma.it</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 29 Aug 2023 05:37:32 +0200</pubDate>
                        <title>Diritto Marittimo, nasce una nuova realtà con ADVANT Nctm e Studio Legale Berlingieri</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/diritto-marittimo-nasce-una-nuova-realta-con-advant-nctm-e-studio-legale-berlingieri</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>“Siamo particolarmente compiaciuti di questa integrazione”</strong>Milano – Il Senior Partner di ADVANT Nctm, Paolo Montironi, e il Senior Partner dello Studio Legale Berlingieri, Giorgio Berlingieri, annunciano l’integrazione dei rispettivi Studi per rafforzare e consolidare la leadership nel settore del diritto marittimo.“Unendoci allo studio Legale Berlingieri nella loro storica e prestigiosa sede genovese di Via Roma 10”,&nbsp;<strong>afferma Paolo Montironi</strong>, “il nostro Studio espande le proprie competenze e risorse nella capitale italiana dello shipping, da sempre simbolo e riferimento della scienza e della cultura marittima, offrendo così ai nostri clienti l’esperienza di un team di professionisti ancora più ampio”.<strong>“Siamo particolarmente compiaciuti di questa integrazione”</strong>,&nbsp;<strong>commenta Giorgio Berlingieri</strong>, “poiché ci consente di affrontare le sfide della professione al passo con l’evoluzione tecnologica e la globalizzazione, permettendo ulteriori sviluppi nel solco della tradizione e dell’esperienza che ci ha sempre contraddistinto”.“La decisione di ADVANT Nctm di aprire una sede a Genova”,&nbsp;<strong>prosegue Berlingieri</strong>, “è una conferma della ritrovata attrattività della città e delle sue risorse, da qualche anno al centro di una politica espansiva che sta dando i primi importanti frutti”.<strong>L’integrazione dei due Studi costituirà quindi un punto di riferimento nel diritto marittimo, rafforzando in modo importante le reciproche competenze&nbsp;</strong>in questo settore così come nelle materie ad esso ancillari, ivi comprese quelle assicurative e finanziarie legate allo shipping.&nbsp;<a href="https://www.shipmag.it/diritto-marittimo-nasce-una-nuova-realta-con-advant-nctm-e-studio-legale-berlingieri/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da ShipMag</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Shipping and Logistics</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 24 Aug 2023 06:23:44 +0200</pubDate>
                        <title>News ESG | Lotta al cambiamento climatico: revisione ETS e nuovi obblighi CBAM per le imprese e per il trasporto marittimo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/news-esg-lotta-al-cambiamento-climatico-revisione-ets-e-nuovi-obblighi-cbam-per-le-imprese-e-per-il-trasporto-marittimo</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Uno degli strumenti più noti per la lotta al cambiamento climatico nell’ordinamento europeo è il sistema “Emission Trading” (ETS). A valle dell’adozione del <em>Green Deal</em> europeo e della strategia “Fit for 55”, l’Unione Europea ha proceduto ad una revisione del sistema ETS (ad esempio includendo tra le attività soggette il trasporto marittimo) e ha altresì adottato recentemente un ulteriore strumento che va a completare il sistema ETS, il c.d. CBAM (ossia il meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera), che prevede una serie di nuovi obblighi di <em>reporting</em> per le imprese (UE, ma non solo) già a partire dal prossimo 1 ottobre 2023. Tali obblighi sono stati specificati nel Regolamento di implementazione del 17 agosto 2023 e nella relativa guida.L’impatto sulle imprese in transizione interessate è notevole: oltre alla possibile irrogazione delle sanzioni, si pensi alla necessità di gestire il rischio di transizione connesso all’implementazione delle modifiche normative, per cui nuove imprese entrano oggi nel sistema ETS, mentre quelle già soggette a ETS si vedranno ridurre nel tempo il numero delle quote (in particolare, come si vedrà, quelle assegnate a titolo gratuito); nonché alle possibili ricadute sul prezzo dei prodotti (ad esempio nel settore di acciaio e cemento).Scopo del presente contributo è quello di fornire una illustrazione di massima delle tematiche e di offrire una sintesi dei possibili impatti.&nbsp;<strong>Il sistema ETS: inquadramento normativo</strong>Come anticipato, il sistema ETS funziona secondo il principio “cap and trade”. Viene fissato un massimale per la quantità totale di determinati gas a effetto serra che possono essere emessi dagli operatori interessati dal sistema. Il limite viene ridotto nel tempo in modo da ridurre le emissioni totali. All'interno del massimale, gli operatori acquistano o ricevono quote di emissioni, che possono scambiare tra loro secondo necessità. Il limite al numero totale di quote disponibili garantisce che le stesse abbiano un valore. Lo scopo è quello di incentivare la riduzione delle emissioni e promuovere l’utilizzo di tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio.Dopo ogni anno, un operatore deve restituire quote sufficienti a coprire interamente le sue emissioni; se un impianto riduce le sue emissioni, può mantenere le quote di riserva per coprire le sue esigenze future oppure venderle a un altro operatore a corto di quote.Nel 2019 l'elenco dei settori ritenuti a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> è stato aggiornato per il periodo 2021-2030 con la Decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione, del 15 febbraio 2019 (tra questi: fabbricazione di carta; attività siderurgiche; produzione di cemento; fabbricazione di materie plastiche in forme primarie). Per i settori a più alto rischio di rilocalizzazione della produzione al di fuori dell'UE, è prevista l'assegnazione di quote gratuita (fatto salvo quanto verrà detto nel proseguo).La normativa di base ETS è costituita dalla Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ("<strong><em>Direttiva ETS</em></strong>"). Essa è attualmente recepita in Italia con il Decreto Legislativo 9 giugno 2020, n. 47 ("<strong><em>D.Lgs. 47/20</em></strong>").La Direttiva ETS è stata recentemente modificata: a tale riguardo, sulla Gazzetta ufficiale dell'UE del 16 maggio 2023 è stata pubblicata la "<em>Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modifica la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e la decisione (UE) 2015/1814 sull'istituzione e il funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato per il sistema di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dell'Unione</em>" (“<strong><em>Direttiva 2023/959</em></strong>”). Tale direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri.Il sistema ETS si applica solo a determinate attività e gas a effetto serra, elencati nella Direttiva ETS, Allegati I e II e nel D.Lgs. 47/20 (Allegato I quali ad esempio la produzione di coke, raffinazione di petrolio, la fabbricazione di carta e cartoni, la produzione di cemento, di alluminio, ghisa, acciaio, il trasporto aereo).Tra questi:Il D.Lgs. 47/20 prescrive alcuni obblighi che devono essere adempiuti dagli operatori economici che svolgono le attività elencate. In primo luogo, si prevede che nessun impianto può esercitare le attività elencate nell'Allegato I che comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nell'Allegato II (ovvero biossido di carbonio (CO₂), metano (CH₄), protossido di azoto (N₂O), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) e esafluoro di zolfo (SF₆)) in relazione a tali attività, a meno che il relativo gestore non sia munito dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra (artt. 15 ss. del D.Lgs. 47/20). La richiesta di autorizzazione (insieme al Piano di Monitoraggio) deve essere presentata all'autorità competente ("<strong><em>Comitato ETS</em></strong>") almeno 90 giorni prima della data di inizio delle operazioni. Inoltre, ciascun gestore di un impianto controlla e comunica all'autorità competente le emissioni di tale impianto nel corso di ogni anno civile. La comunicazione deve essere depositata presso il Comitato ETS entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce il monitoraggio. Si noti infine che, sulla base della Direttiva 2023/959, gli Stati membri dovranno fare in modo che le condizioni e la procedura per il rilascio di un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra siano coordinate con quelle relative al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (di cui agli articoli 20-bis e seguenti del D.Lgs. 152/2006), con possibilità di integrare le prime nella seconda (art. 8).&nbsp;<strong>La Direttiva 2023/959: novità per il trasporto marittimo </strong>Una delle novità più rilevanti introdotte con la Direttiva 2023/959 è la modifica della lista delle attività soggette a ETS di cui all’Allegato I. Tra i nuovi settori, si segnala l’inserimento del trasporto marittimo (con esclusione, al momento, in particolare delle navi da carico di stazza lorda inferiore a 5.000 tonnellate)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.Al fine di integrare progressivamente le emissioni del trasporto marittimo nella politica dell'Unione volta a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, l'Unione ha istituito, nell'ambito del Regolamento (UE)&nbsp;2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio (“<strong><em>Regolamento 2015/757</em></strong>”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, un sistema per monitorare, comunicare e verificare le emissioni generate dal trasporto marittimo. Le società di navigazione devono infatti monitorare e comunicare i propri dati sulle emissioni generate dalle attività di trasporto marittimo, aggregati a livello di società, conformemente alle norme stabilite nel Regolamento 2015/757.L’estensione del sistema ETS al trasporto marittimo rappresenta un ulteriore passo in questa direzione.Infatti, a tal riguardo il Considerando 17 della Direttiva 2023/959 afferma: «Il trasporto marittimo internazionale, consistente in tratte tra porti sotto la giurisdizione di due diversi Stati membri o tra un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro e un porto al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro, è ad oggi l'unico mezzo di trasporto non incluso negli impegni assunti in passato dall'Unione per ridurre le emissioni di gas a effetto serra…» Il medesimo Considerando offre un’interessante prospettiva dell’impatto delle emissioni da combustibile nel settore e della necessità di un intervento legislativo che abbia l’obiettivo di limitare significativamente le emissioni nel trasporto marittimo al fine di non pregiudicare gli sforzi fatti per la riduzione delle emissioni in altri settori in transizione: «Dal 1990 le emissioni dei combustibili venduti nell'Unione per tratte che iniziano in uno Stato membro e terminano in un altro Stato membro o in un paese terzo sono aumentate di circa il 36&nbsp;%. Queste emissioni rappresentano quasi il 90&nbsp;% di tutte le emissioni dell'Unione generate dalla navigazione, in quanto le emissioni prodotte dai combustibili venduti nell'Unione per tratte in partenza e in arrivo nello stesso Stato membro sono diminuite del 26&nbsp;% dal 1990. In uno scenario immutato, si prevede che le emissioni prodotte dalle attività di trasporto marittimo internazionale aumenteranno di circa il 14&nbsp;% tra il 2015 e il 2030 e del 34&nbsp;% tra il 2015 e il 2050. Se l'impatto delle attività di trasporto marittimo sui cambiamenti climatici aumentasse come previsto, ciò comprometterebbe seriamente le riduzioni realizzate da altri settori per lottare contro i cambiamenti climatici e quindi per raggiungere l'obiettivo di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra a livello economico per il 2030, l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione al più tardi entro il 2050 e l'obiettivo di conseguire successivamente emissioni negative, come stabilito dal regolamento (UE)&nbsp;2021/1119, nonché dagli obiettivi dell'accordo di Parigi».Il Considerando 20 in proposito afferma che «le emissioni di biossido di carbonio (CO2) generate dal trasporto marittimo rappresentano tra il 3 e il 4 % circa delle emissioni dell’Unione. Nel Green Deal europeo la Commissione ha espresso l’intenzione di adottare misure aggiuntive per lottare contro le emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo mediante un pacchetto di misure che consentano all’Unione di raggiungere i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni. In tale contesto, è opportuno modificare la direttiva 2003/87/CE per includere il trasporto marittimo nell’EU ETS al fine di garantire che tale settore dia il giusto contributo agli obiettivi climatici più ambiziosi dell’Unione nonché agli obiettivi dell’accordo di Parigi».Gli articoli da 3&nbsp;<em>octies&nbsp;bis</em>&nbsp;a&nbsp;3&nbsp;<em>octies&nbsp;octies</em>&nbsp;della Direttiva ETS, come modificata dalla Direttiva 2023/959, si applicano quindi alle attività di trasporto marittimo elencate nell’Allegato I.In particolare, si prevede (art. 3 <em>octies bis, </em>par. 1 della Direttiva ETS, come modificata) che l'estensione dell'ETS al trasporto marittimo includa:(i) il 50% delle emissioni delle navi che effettuano tratte in partenza da un porto di scalo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> sotto la giurisdizione di uno Stato membro e in arrivo in un porto di scalo al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro;(ii) il 50% delle emissioni delle navi che effettuano tratte in partenza da un porto di scalo al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro e in arrivo in un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro;(iii) il 50% delle emissioni delle navi che effettuano tratte in partenza da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e in arrivo in un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro;(iv) il 100% delle emissioni delle navi all’interno di un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro.Si prevede però che vi sia una introduzione graduale degli obblighi di restituzione delle quote (art. 3 <em>octies ter</em>).Il Considerando 21 esprime la consapevolezza che l'ampliamento dell'ambito di applicazione dell’ETS al trasporto marittimo comporterà cambiamenti nei costi di tale tipo di trasporto e che tutta l'Unione risentirà di tale estensione, ma anche che gli Stati membri con un settore marittimo grande rispetto alle loro dimensioni relative risentiranno maggiormente dell'ampliamento. Si prevede quindi un'assistenza supplementare, limitata nel tempo, a tali Stati membri sotto forma di quote aggiuntive per sostenere la decarbonizzazione delle attività marittime e far fronte ai costi amministrativi sostenuti. L'assistenza dovrebbe essere introdotta in modo graduale parallelamente all'introduzione degli obblighi di restituzione e quindi al maggiore effetto su tali Stati membri.Inoltre, il Considerando 24 afferma che «le isole prive di collegamenti stradali o ferroviari con la terraferma dipendono in maggiore misura dal trasporto marittimo rispetto alle altre regioni e dipendono dai collegamenti marittimi per la connettività. Al fine di aiutare le isole con una popolazione ridotta a rimanere collegate in seguito all'inclusione delle attività di trasporto marittimo nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, è opportuno prevedere la possibilità per uno Stato membro di richiedere una deroga temporanea all'obbligo di restituzione ai sensi di tale direttiva per alcune attività di trasporto marittimo con isole di meno di 200 000 residenti permanenti».Sulla base della definizione di «società» di cui all'articolo&nbsp;3, lettera d), del Regolamento 2015/757, la persona o l'organizzazione responsabile della conformità all’ETS (e quindi della restituzione delle quote) è la “società di navigazione”, definita all’art. 3 della Direttiva ETS (come modificata) «l’armatore o qualsiasi altra organizzazione o persona, come il gestore o il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto la responsabilità dell’esercizio della nave dall’armatore e che, così facendo, ha accettato di assumere tutti i compiti e le responsabilità imposti dal Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell’inquinamento di cui all’allegato I del regolamento (CE) n.&nbsp;336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio».Le emissioni di una nave dipendono, tra l'altro, dalle misure di efficienza energetica della nave stessa adottate dall'armatore, e dal combustibile, dal carico trasportato e dalla rotta e dalla velocità della nave, che possono essere sotto il controllo di un soggetto diverso dall'armatore. Tuttavia, le responsabilità per l'acquisto di carburante o per l'adozione di decisioni operative che incidono sulle emissioni di gas a effetto serra della nave possono essere assunte da un soggetto diverso dalla società di navigazione nell'ambito di un accordo contrattuale: in tal caso, conformemente al principio «chi inquina paga» e al fine di incoraggiare l'adozione di misure di efficienza e di combustibili più puliti, la società di navigazione dovrebbe pertanto avere il diritto di chiedere, ai sensi del diritto nazionale, il rimborso dei costi derivanti dalla restituzione delle quote da parte del soggetto direttamente responsabile delle decisioni che incidono sulle emissioni di gas a effetto serra della nave. Tale diritto al rimborso dovrebbe essere previsto per legge dagli Stati membri (Considerando 32 e art. 3 <em>octies quater</em>).La Commissione dovrà pubblicare un elenco iniziale delle società di navigazione che hanno svolto un'attività di trasporto marittimo che rientra nell'ambito di applicazione dell'ETS, in cui si indichi specificatamente l'autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione (Considerando 33 e art. 3 <em>octies septies</em>, par. 2).&nbsp;<strong>Il meccanismo CBAM </strong>Il CBAM è stato istituito con il "<em>Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera</em>", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'UE del 16 maggio 2023<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>.Per i settori più a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, detto rischio è attualmente gestito attraverso la concessione di quote gratuite e compensazioni per l'aumento dei costi dell'energia elettrica ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato.Il CBAM è destinato a sostituire l'attuale protezione antirilocalizzazione delle emissioni di carbonio nell'ambito dell'ETS. L'introduzione graduale del CBAM è infatti in linea con l'eliminazione graduale dell'assegnazione di quote gratuite nell'ambito del sistema ETS per sostenere la decarbonizzazione dell'industria. Il CBAM dovrebbe infatti garantire che il prezzo del carbonio delle importazioni sia equivalente al prezzo del carbonio della produzione interna e che gli obiettivi climatici dell'UE non siano compromessi.Il CBAM si applicherà inizialmente alle importazioni di determinati beni e precursori selezionati la cui produzione è ad alta intensità di carbonio e presenta il rischio più significativo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio: cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno. Il CBAM entrerà in vigore nella sua fase transitoria a partire dal 1° ottobre 2023 ("<strong><em>Fase Transitoria</em></strong>") e successivamente la fase permanente entrerà in vigore il 1° gennaio 2026 ("<strong><em>Fase Permanente</em></strong>").Durante la Fase Transitoria, in particolare, gli importatori<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a> dovranno comunicare le emissioni di gas a effetto serra (GES) “incorporate” nelle loro importazioni (emissioni dirette e indirette), senza effettuare pagamenti o adeguamenti finanziari. I produttori di paesi terzi dovranno pertanto essere in grado di fornire tali dati sulle emissioni.Durante la Fase Permanente, gli importatori dovranno invece: 1) essere preventivamente autorizzati dall'autorità competente; e 2) dichiarare ogni anno la quantità di merci importate nell'UE nell'anno precedente e i loro gas serra incorporati. Consegneranno quindi il numero corrispondente di certificati CBAM.Il prezzo dei certificati sarà calcolato in funzione del prezzo d’asta medio settimanale delle quote ETS UE, espresso in €/tonnellata di CO2 emessa.La Fase Transitoria, quindi a differenza della Fase Permanente, è di mera dichiarazione delle GES incorporate e non ha un impatto sui costi di produzione e/o operativi.Con la Fase Permanente nel periodo 2026-2034 si assisterà invece a due impatti importanti sui costi di produzione e/o operativi delle imprese: 1) da una parte gli importatori dovranno consegnare certificati CBAM corrispondenti alle GES importate nell’anno precedente e quindi assumersi il costo di tali certificati che avrà un impatto sulle importazioni, e parallelamente 2) per i soggetti produttori l’eliminazione graduale delle quote assegnate a titolo gratuito nell’ambito del sistema ETS .Più specificamente, come indicato dalla Direttiva 2023/959, è necessaria una graduale eliminazione transitoria delle quote gratuite per consentire ai produttori, agli importatori e agli operatori commerciali di adeguarsi al nuovo regime. La riduzione delle quote assegnate a titolo gratuito dovrebbe essere attuata applicando un fattore all’assegnazione gratuita per i settori CBAM, mentre l’adattamento delle emissioni di categoria è introdotto gradualmente. Il fattore CBAM è pari al 100 % per il periodo compreso tra l’entrata in vigore di tale regolamento e la fine del 2025 e, fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 36, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento, pari al 97,5 % nel 2026, al 95 % nel 2027, al 90 % nel 2028, al 77,5 % nel 2029, 51,5 % nel 2030, 39 % nel 2031, 26,5 % nel 2032 e 14 % nel 2033. A partire dal 2034 non dovrebbe applicarsi alcun fattore CBAM (art. 10 <em>octies</em>).Inoltre, al fine di rispecchiare meglio il progresso tecnologico, garantendo nel contempo incentivi alla riduzione delle emissioni e premiando adeguatamente l’innovazione, l’adeguamento minimo dei valori dei parametri di riferimento dovrebbe essere aumentato dallo 0,2 % allo 0,3 % all’anno e l’adeguamento massimo dovrebbe essere aumentato dall’1,6 % al 2,5 % all’anno. Per il periodo dal 2026 al 2030, i valori dei parametri di riferimento dovrebbero pertanto essere adeguati in un intervallo compreso tra il 6 % e il 50 % rispetto al valore applicabile nel periodo dal 2013 al 2020. Al fine di garantire la prevedibilità degli impianti, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione che stabiliscano i valori riveduti dei parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita quanto prima dell’inizio del periodo dal 2026 al 2030 (Considerando 48).Gli obblighi di comunicazione e le informazioni richieste agli importatori UE di beni CBAM, nonché la metodologia provvisoria per il calcolo delle emissioni incorporate rilasciate durante il processo di produzione dei beni CBAM, sono stati ulteriormente specificati nel Regolamento di implementazione del 17 agosto 2023<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a> e nella relativa guida<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8"><sup>[8]</sup></a>.Il Regolamento prevede una certa flessibilità per quanto riguarda i valori utilizzati per calcolare le emissioni incorporate nelle importazioni durante la Fase di Transizione. Durante il primo anno di attuazione, le imprese potranno scegliere tra tre modalità di rendicontazione: (a) rendicontazione completa secondo la nuova metodologia (metodo UE); (b) rendicontazione basata su sistemi nazionali equivalenti di Paesi terzi; (c) rendicontazione basata su valori di riferimento. A partire dal 1° gennaio 2025, sarà accettato solo il metodo UE (art. 4).&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. </em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:riccardo.sallustio@advant-nctm.com">Riccardo Sallustio</a> o <a href="mailto:valentina.cavanna@advant-nctm.com">Valentina Cavanna</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> La rilocalizzazione delle emissioni di carbonio si verifica quando le imprese con sede nell'UE trasferiscono la produzione ad alta intensità di carbonio all'estero in paesi in cui sono in vigore politiche climatiche meno rigorose rispetto all'UE o quando i prodotti dell'UE vengono sostituiti da importazioni ad alta intensità di carbonio.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Letteralmente: «Attività di trasporto marittimo disciplinate dal regolamento (UE)&nbsp;2015/757 ad eccezione delle attività di trasporto marittimo di cui all'articolo&nbsp;2, paragrafo 1&nbsp;<em>bis</em>, e, fino al 31&nbsp;dicembre 2026, all'articolo&nbsp;2, paragrafo 1&nbsp;<em>ter</em>, di tale regolamento».<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Come gas serra, vengono indicati il biossido di carbonio e, dal 1 gennaio 2026, metano e protossido di azoto.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> “Porto di scalo” è definito come «il porto dove la nave si ferma per caricare o scaricare merci o imbarcare o sbarcare i passeggeri, o il porto in cui una nave offshore si ferma per dare il cambio all’equipaggio; sono esclusi: le soste per il solo scopo di rifornirsi di carburante o viveri, il cambio di equipaggio di una nave che non sia una nave offshore, le soste in bacino di carenaggio, le riparazioni alla nave, alle sue attrezzature o ad entrambe, le soste in porto perché la nave necessita assistenza o è in situazione di pericolo, i trasferimenti da nave a nave effettuati al di fuori dei porti, le soste per il solo scopo di trovare un riparo da condizioni meteorologiche avverse o rese necessarie da attività di ricerca e salvataggio e le soste delle navi portacontainer in un porto di trasbordo di container limitrofo elencato nell’atto di esecuzione adottato ai sensi dell’articolo&nbsp;3&nbsp;<em>octies bis</em>, paragrafo 2» (art. 3, lett. z).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> In argomento, si veda il documento <em>COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT. Accompanying the document Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a carbon border adjustment mechanism</em>, SWD/2021/643 final.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> “Importatore” è «la persona che presenta una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica di merci a proprio nome e per proprio conto o, se la dichiarazione doganale è presentata da un rappresentante doganale indiretto in conformità dell'articolo&nbsp;18 del regolamento (UE) n.&nbsp;952/2013, la persona per conto della quale tale dichiarazione è presentata« (art. 3, par. 1, n. 15).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) of 17.8.2023 laying down the rules for the application of Regulation (EU) 2023/956 of the European Parliament and of the Council as regards reporting obligations for the purposes of the carbon border adjustment mechanism during the transitional period - C(2023) 5512 final .<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Consultabile all’indirizzo <a href="https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2023-08/CBAM%20Guidance_EU%20importers_0.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2023-08/CBAM%20Guidance_EU%20importers_0.pdf</a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 24 Aug 2023 04:58:35 +0200</pubDate>
                        <title>Crisi Ucraina | Le misure sanzionatorie (aggiornato al 7 agosto 2023)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ukraine-crisis-sanctions-updated-as-of-august-7-2023</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il presente memorandum non ha pretesa di esaustività ed ha il solo scopo di fornire una panoramica preliminare in merito alle sanzioni imposte e in via di imposizione nei confronti della Russia, con particolare focus sulle sanzioni adottate dall’Unione Europea e da alcuni altri paesi.</em><em>Il presente memorandum non dovrà essere inteso quale&nbsp;</em><em>parere legale. Per la verifica circa l’applicabilità delle singole sanzioni ad una fattispecie specifica, andrà effettuata una analisi ad hoc.</em><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2023/08/20230807_Memo-Russia_Short_IT10.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per leggere il documento integrale</a>&nbsp;<i><em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare</em> <em><a href="mailto:lorena.possagno@advant-nctm.com">Lorena Possagno</a>,&nbsp;<a href="mailto:ekaterina.aksenova@advant-nctm.com">Ekaterina Aksenova</a> e <a href="mailto:stefano.casartelli@advant-nctm.com">Stefano Casartelli</a>.</em></i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 16 Aug 2023 04:15:14 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm rafforza la compagine societaria con l’ingresso di Piero Francesco Viganò</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-rafforza-la-compagine-societaria-con-lingresso-di-piero-francesco-vigano-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>ADVANT Nctm rafforza la compagine societaria con l’ingresso di Piero Francesco Viganò, proveniente da Gitti and Partners, in cui ha ricoperto per diversi anni il ruolo di esperto nel settore Energy &amp; Utilities.</p><p>Diamo il benvenuto a Piero e al suo team.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 14 Aug 2023 11:07:08 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm rafforza la compagine societaria con l’ingresso di Piero Francesco Viganò</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-rafforza-la-compagine-societaria-con-lingresso-di-piero-francesco-vigano</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>ADVANT Nctm rafforza la compagine societaria con l'ingresso di Piero Francesco Viganò, proveniente da Gitti and Partners, in cui ha ricoperto per diversi anni il ruolo di esperto nel settore Energy &amp; Utilities.<em>Tratto da <a href="https://legalcommunity.it/advant-nctm-rafforza-la-compagine-societaria-con-lingresso-di-vigano/" target="_blank" rel="noreferrer">Legalcommunity</a></em>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 07 Aug 2023 04:55:54 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm e Studio Legale Berlingieri: una integrazione per rafforzare e consolidare la leadership nel settore del diritto marittimo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-e-studio-legale-berlingieri-una-integrazione-per-rafforzare-e-consolidare-la-leadership-nel-settore-del-diritto-marittimo</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Senior Partner di ADVANT Nctm, Paolo Montironi, e il Senior Partner dello Studio Legale Berlingieri, Giorgio Berlingieri, hanno il piacere di comunicare l’integrazione dei rispettivi Studi per rafforzare e consolidare la leadership nel settore del diritto marittimo.</p><p>“Unendoci allo studio Legale Berlingieri nella loro storica e prestigiosa sede genovese di Via Roma 10”, afferma Paolo Montironi, “il nostro Studio espande le proprie competenze e risorse nella capitale italiana dello shipping, da sempre simbolo e riferimento della scienza e della cultura marittima, offrendo così ai nostri clienti l’esperienza di un team di professionisti ancora più ampio”.</p><p>“Siamo particolarmente compiaciuti di questa integrazione”, commenta Giorgio Berlingieri, “poiché ci consente di affrontare le sfide della professione al passo con l’evoluzione tecnologica e la globalizzazione, permettendo ulteriori sviluppi nel solco della tradizione e dell’esperienza che ci ha sempre contraddistinto”.</p><p>“La decisione di ADVANT Nctm di aprire una sede a Genova”, prosegue Berlingieri, “è una conferma della ritrovata attrattività della città e delle sue risorse, da qualche anno al centro di una politica espansiva che sta dando i primi importanti frutti”.</p><p>L’integrazione dei due Studi costituirà quindi un punto di riferimento nel diritto marittimo, rafforzando in modo importante le reciproche competenze in questo settore così come nelle materie ad esso ancillari, ivi comprese quelle assicurative e finanziarie legate allo shipping.</p><p>L’area del diritto marittimo, della portualità e dei trasporti sarà curata da numerosi professionisti che hanno competenza in ogni ramo della materia e che possono avvalersi della collaborazione di tutti i dipartimenti già consolidati di ADVANT Nctm, consentendo così al cliente di poter usufruire di un servizio complessivo e partecipato.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Shipping and Logistics</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 03 Aug 2023 05:09:58 +0200</pubDate>
                        <title>Il Cipom approva il piano nazionale del mare, plauso del cluster marittimo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-cipom-approva-il-piano-nazionale-del-mare-plauso-del-cluster-marittimo</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Approvato il Piano nazionale del mare, il&nbsp;<strong>Cipom</strong>,&nbsp;<strong>Comitato interministeriale per le politiche del mare</strong>, riunitosi ieri pomeriggio a Palazzo Chigi sotto la presidenza del ministro per le Politiche del mare Nello Musumeci,&nbsp;<strong>ha approvato il Piano del mare</strong>&nbsp;previsto dall’articolo 12 del DL 173 del 2022.Il documento secondo l’Iter è in attesa di essere trasmesso al governo e al parlamento, quale strumento di programmazione di&nbsp; una politica marittima unitaria e strategica. Redatto da&nbsp;<strong>un apposito comitato di 10 esperti,</strong>&nbsp;nominati dal ministro Musumeci e coadiuvati dalla struttura di missione per le Politiche del mare, è frutto del confronto e delle audizioni con i principali attori pubblici e privati del sistema mare, e ogni tre anni dovrà essere aggiornato.Ad approvare il Piano del mare inoltre i rappresentanti dei ministeri: Infrastrutture e Trasporti, Difesa,&nbsp; Ambiente, Cultura, Finanza, Agricoltura, Turismo, Affari europei, PNRR, Esteri, Imprese e Made in Italy, Affari regionali.Il ministro Musumeci ha commentato: ”Il primo importante passo è stato fatto. L<strong>’Italia secondo gli obiettivi del governo intende guardare al mare oltre l’orizzonte con occhi nuovi,</strong>&nbsp;sempre più attenti alla sua salvaguardia e valorizzazione. Desidero ringraziare i colleghi di governo del Cipom, il Comitato degli esperti coordinato da Luca Salamone, e tutti i soggetti associativi e singoli, pubblici e privati che hanno fornito il loro essenziale contributo di idee e proposte”.Il comitato dei 10 esperti è coordinato da Luca Salamone, con il supporto di Giuseppe Cavuoti. Ne fanno parte:Giovanni Acampora (presidente Assonautica Italiana)Lucio Caracciolo (professore di relazioni internazionali e studi strategici, direttore della rivista Limes)Stefano Cataudella (professore emerito di ecologia applicata)Salvatore Cordaro (avvocato cassazionista – già assessore della Regione Siciliana al territorio e all’ambiente)Michele Nones (già consigliere Pcm e ministeriale per questioni di sicurezza; vicepresidente IAI)Vincenzo Pisani (Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine)Pierpaolo Ribuffo (ammiraglio di divisione – Comandante interregionale marittimo Nord)<strong>Alberto Rossi</strong> (segretario generale Assarmatori)Luca Sisto (direttore generale Confitarma e presidente Istituto Italiano di Navigazione)Greta Tellarini (professoressa di diritto della navigazione e dei trasporti)&nbsp;<strong>Il presidente di Confitarma, Mario Mattioli, ha dichiarato:</strong>“Il Piano del mare è un importante tassello lungo il percorso, da sempre invocato da Confitarma, di&nbsp;<strong>dare al nostro Paese una regia unica del mare.</strong>&nbsp;Il gruppo degli esperti” – ha aggiunto Mattioli – “tra cui è presente anche il direttore generale di Confitarma Luca Sisto, insieme alla struttura di missione del ministro Musumeci, sono riusciti nella difficile impresa di unire in un unico documento le linee guida di sviluppo strategico di tutte le filiere che compongono l’Economia del Mare italiana”.“Ringraziamo il presidente del consiglio Meloni, il ministro per le politiche del mare Musumeci e il governo raccolto intorno al CIPOM” – ha concluso Mattioli – “per l’impegno fin qui portato avanti, auspicando fortemente che possiamo continuare a lavorare, tutti insieme, per sostenere la marittimità nazionale”.&nbsp;<strong>Il presidente di Assonautica Italiana, Giovanni Acampora:</strong>“L’approvazione del primo Piano del mare rappresenta una tappa importante per l’Italia l<strong>ungo il percorso che mira a mettere l’Economia del Mare al centro delle strategie di sviluppo nazionali</strong>”. Così il presidente di Assonautica Italiana – l’Associazione Nazionale per lo sviluppo dell’Economia del Mare di Unioncamere.“Ringrazio il presidente del consiglio Meloni, il governo e in particolare il ministro Musumeci “ – ha aggiunto Acampora – “per aver dato vita a una nuova stagione per il nostro Paese.È stato un intenso lavoro di squadra che ci ha visti impegnati in questi mesi insieme, esperti e struttura di missione, ma anche stakeholder pubblici e privati, istituzioni, associazioni, in un laboratorio comune che non può e non deve fermarsi qui. Da oggi dobbiamo cavalcare tutti insieme una nuova onda che ci porterà ad essere leader in Europa e nel Mediterraneo”.&nbsp;</p><p style="text-align: left;"><a href="https://www.corrieremarittimo.it/ports/il-cipom-approva-il-piano-nazionale-del-mare-plauso-del-cluster-marittimo/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Corriere marittimo</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 21 Jul 2023 08:34:54 +0200</pubDate>
                        <title>Commercial Leases in Italy</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/commercial-leases-in-italy</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Companies often need physical space to carry out their business activities. Consequently, they need to enter into a commercial lease agreement. A commercial lease agreement will set out the terms for how business is conducted on the property. This paper is not intended to be an exhaustive review of the regulation governing commercial lease agreements in Italy, but rather a brief description of its characteristic elements to date.In Italy, commercial real estate lease agreements are governed by Law no. 392 of 27 July 1978 (the “Business Tenancy Law”) and residually by the Italian Civil Code (Articles 1571-1654).According to the Business Tenancy Law, commercial lease agreements shall have a minimum duration of 6 years (in relation to properties with industrial, commercial and/or artisanal activity use) or of 9 years (in relation to properties with hospitality or theatrical use) and upon expiration shall tacitly renew for a further 6 or 9-year period, unless one of the parties decides not to renew the agreement, by giving a 12 or 18-month prior written notice thereof to the other party.Upon expiration of the first leasing period, the landlord is entitled to terminate the lease agreement in specific circumstances, i.e. (i) the landlord intends to use the premises for residential use of close relatives or institutional purposes (in case of public entities), (ii) the landlord intends to demolish or entirely restructure the premises and restructuring works are incompatible with the tenant staying in the building.The tenant may withdraw from the lease agreement – with a 6-month prior written notice – on the basis of “serious grounds” (gravi motivi) and in cases of a withdrawal agreement between the parties. According to the majority case law, the “serious grounds” (gravi motivi) include unpredictable events not attributable to the tenant, which have not been foreseen by the parties or could not have been foreseen at the time the agreement was concluded and which make the continuation of the relationship extremely burdensome. In no case shall the landlord be entitled to withdrawal.In the context of business lease agreements concerning activities which involve direct contact with the public of users and consumers, the Business Tenancy Law provides that: (i) the tenant is entitled to a pre-emption right in case of sale of the property by the landlord during the term of the lease; (ii) the tenant is entitled to a pre-emption right in case of a re-lease of the property by the landlord at expiration; (iii) the tenant is entitled to receive a goodwill indemnity equal to 18 times (or 21 times in relation to properties with hospitality or theatrical use) the amount of the last (monthly) rent should the events set forth in article 34, first paragraph, Business Tenancy Law occur. The amount of the goodwill indemnity is doubled in the event the premises are leased to another tenant operating the same business as the former tenant withing a year. Notwithstanding the foregoing, the tenant is not entitled to any pre-emption right in case of a new lease and/or goodwill indemnity should the lease be terminated for breaches, withdrawal or refusal of renewal upon expiration by the tenant or should the tenant be submitted to any of the procedure foreseen in the royal decree no. 267 of 16 March 1942, as subsequently amended.According to article 79, paragraph 1 of the Business Tenancy Law, any clause aimed at limiting the aforementioned legal duration of the lease or at providing the landlord with a higher rent than the one permitted by the same law or with any other benefit against the provisions of the Business Tenancy Law shall be void. Any void clause is automatically replaced by the mandatory provisions of law. In particular, in cases where the parties have agreed a shorter duration of the lease than is mandatory, the lease agreement shall have nonetheless the minimum duration described above.Therefore, regardless of the fact that none of the mandatory provisions at issue have been mentioned in the agreement or been derogated therein by the parties, in case of dispute, a Court will apply such mandatory rules.Notwithstanding the foregoing, if the annual rent is higher than 250,000.00 euros and the real estate property has not qualified as a “building of historical interest”, the commercial lease agreement is not subject to the mandatory provisions of Business Tenancy Law. Parties are free to negotiate clauses, usually dictated by the Business Tenancy Law, that are generally to the tenant’s benefit. The main commercial departures are usually an indexation of the annual rent higher than 75% (limit set by article 32 of the Business Tenancy Law) and the tenant’s waiver of (i) the automatic renewal of the agreement at first expiry, (ii) the indemnity for loss of goodwill, (iii) the pre-emption right and (iv) the right of early withdrawal on “serious grounds” (gravi motivi).&nbsp;<em>This article is for information purposes only and is not, and cannot be intended as, a professional opinion on the topics dealt with.&nbsp;For any further information please contact <a href="mailto:luigi.croce@advant-nctm.com">Luigi Croce</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 17 Jul 2023 11:35:38 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm rafforza la compagine societaria con 3 nuove promozioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-rafforza-la-compagine-societaria-con-3-nuove-promozioni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>ADVANT Nctm</strong>&nbsp;rafforza la compagine societaria con la nomina di&nbsp;<strong> Jacopo Arnaboldi</strong>, <strong>Miranda Cellentani</strong>,&nbsp;ed&nbsp;<strong>Eleonora Parrocchetti&nbsp;</strong>come&nbsp;<strong>Equity Partner</strong>&nbsp;dello Studio, nelle sedi di Milano e Roma.La promozione rientra nel percorso di crescita professionale che ADVANT Nctm sostiene, con l’obiettivo di valorizzare i propri talenti e preservare l’integrità e la cultura aziendale.<strong>Jacopo Arnaboldi</strong>, nominato&nbsp;partner&nbsp;nell’ambito del dipartimento Corporate and Commercial dello Studio presso la sede di Milano, è specializzato in diritto commerciale e societario, contrattualistica d’impresa e M&amp;A. Fornisce assistenza a clienti nazionali e internazionali con una significativa esperienza nei settori del Technology, Digital Media and Entertainment (TMET), farmaceutico, energia e industria manifatturiera.<strong>Miranda Cellentani</strong>,<strong>&nbsp;</strong>nuova partner nel dipartimento Corporate and Commercial a Roma, assiste numerose imprese italiane ed estere in ambito commerciale e societario fornendo consulenza continuativa stragiudiziale, contrattuale ed extracontrattuale, nonché assistenza in operazioni straordinarie. &nbsp;Miranda ha maturato una esperienza ultradecennale nel settore delle energie rinnovabili ed ha acquisito competenze specifiche in materia regolatoria e contrattualistica di settore, assistendo i clienti dalla fase di sviluppo dei progetti a quella di costruzione ed esercizio degli impianti, sino alla eventuale fase di dismissione dell’investimento.<strong>Eleonora Parrocchetti</strong>, nominata partner nel dipartimento Fusioni e Acquisizioni a Milano, ha sviluppato le sue competenze nell’ambito del diritto commerciale e societario e, in particolare, nel settore del private equity e nel venture capital, assistendo fondi di investimento e clienti industriali, italiani e stranieri, in numerose operazioni straordinarie. Presta inoltre consulenza legale continuativa a primarie società in merito a tutti gli aspetti di diritto societario come la corporate governance e la disciplina regolamentare applicabile alle società quotate.Con le nuove nomine, lo Studio conta oggi&nbsp;<strong>68 Soci</strong>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 17 Jul 2023 08:24:49 +0200</pubDate>
                        <title>Settore immobiliare: perchè optare per investimenti sostenibili</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/settore-immobiliare-perche-optare-per-investimenti-sostenibili</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con l’approvazione dello scorso marzo da parte del Parlamento UE della<a href="https://esgnews.it/abitare-sostenibile/direttiva-case-green-ue-cosa-prevede-entro-il-2033/" target="_blank" rel="noreferrer">&nbsp;direttiva “Case green”</a>, la posizione delle istituzioni europee è chiara:&nbsp;<strong>bisogna decarbonizzare il settore immobiliare.</strong>&nbsp;Messo da parte lo scetticismo di alcuni governi dell’Unione, per raggiungere gli obiettivi del piano di riduzione delle emissioni “Fit for 55” dell’UE l’edilizia non può essere ignorata. Ecco dunque che nei prossimi anni saranno necessari ingenti investimenti per ristrutturare il patrimonio immobiliare esistente, migliorandone le prestazioni energetiche, e per incentivare una nuova modalità progettuale che preveda l’utilizzo di materiali meno impattanti e una maggiore attenzione a criteri ESG. Ma il mondo della finanza è pronto ad accompagnare la transizione del settore? E perchè dovrebbero farlo? Secondo quanto è emerso durante il webinar&nbsp;<em>Settore immobiliare e transizione ecologica: il ruolo degli investimenti sostenibili,&nbsp;</em>organizzato dal&nbsp;<strong>Forum per la Finanza Sostenibile&nbsp;</strong>in collaborazione con&nbsp;<strong>ADVANT Nctm,</strong>&nbsp;studio legale indipendente, e moderato da&nbsp;<strong><a href="https://esgnews.it/sustainability-week/bicciato-la-finanza-sostenibile-indispensabile-per-la-transizione/" target="_blank" rel="noreferrer">Francesco Bicciato</a>,</strong>&nbsp;direttore generale del Forum,&nbsp;<strong>sono tre le motivazioni principali per investire in modo sostenibile nel real estate.</strong>&nbsp;La prima è l’<strong>evoluzione normativa&nbsp;</strong>in atto, segue il&nbsp;<strong>rischio di obsolescenza degli asset</strong>, cioè la perdita di valore causata dalla scarsa considerazione di criteri ESG, considerando la sempre più forte presenza dei temi ESG nei processi di due diligence e, infine, il&nbsp;<strong>rischio reputazionale</strong>, dal momento che l’inclusione di elementi sociali e ambientali ha benefici di marketing.C’è dunque l’urgenza di&nbsp;<strong>ristrutturare i portafogli immobiliari</strong>&nbsp;e per incentivare questa modalità di investimento anche nel settore immobiliare si sta optando per i&nbsp;<strong>green premium&nbsp;</strong>e i&nbsp;<strong>green financing</strong>&nbsp;con modalità premianti per chi ha o migliora target ESG.</p><h2 class="wp-block-heading"><span id="Come_intervenire_per_ristrutturare_i_portafogli_immobiliari">Come intervenire per ristrutturare i portafogli immobiliari</span></h2>Durante il webinar sono stati ricordati alcuni dati: il&nbsp;<strong>settore immobiliare in Italia è responsabile del 40% delle emissioni&nbsp;</strong>di anidride carbonica, con il 70% di CO2 legato alla vita ordinaria degli immobili e il 30% alla fase di costruzione. La cementazione impatta negativamente sulla&nbsp;<strong>biodiversità</strong>&nbsp;e le infrastrutture hanno effetti di lungo termine sulla qualità della vita delle&nbsp;<strong>comunità</strong>.Una prima linea di intervento, quindi, secondo<strong>&nbsp;Rosemarie Serrato</strong>, socio di ADVANT Nctm, è quella di porre attenzione ai&nbsp;<strong>materiali</strong>&nbsp;in fase di costruzione, in modo che garantiscano una manutenzione agevole e abbiano delle emissioni minime. Il secondo prerequisito è invece quello di lavorare per l’<strong>efficienza energetica</strong>&nbsp;degli immobili, che dovrebbero essere (almeno parzialmente) autonomi. Questa visione si colloca in un’Italia che sta aumentando il ricorso alle rinnovabili e che parla sempre più di&nbsp;<strong>comunità energetiche rinnovabili,</strong>&nbsp;oggetti giuridici autonomi che possono ospitare impianti fino a 1MW di potenza condivisa. Secondo Serrato però non bisogna pensare solo alla decarbonizzazione, ma anche alla riduzione dell’impatto che gli immobili hanno sulla<strong>&nbsp;biodiversità</strong>, proponendo interventi di&nbsp;<strong>riforestazione e rigenerazione urbana.</strong>&nbsp;Per realizzare tali progetti sono necessarie la&nbsp;<strong>collaborazione</strong>&nbsp;tra pubblico e privato, un ruolo attivo dei&nbsp;<strong>consulenti</strong>&nbsp;nel veicolare gli investimenti, incentivi pubblici e un’ottica che consideri l’impatto ambientale tanto quanto quello sociale, senza lasciare un tassello da parte.<h2 class="wp-block-heading"><span id="I_driver_degli_investimenti_sostenibili_nel_settore_immobiliare">I driver degli investimenti sostenibili nel settore immobiliare</span></h2>Gli investimenti sostenibili hanno quindi il potenziale di guidare la transizione ecologica del settore immobiliare. Secondo&nbsp;<strong>Francesca Altamura,&nbsp;</strong>sustainability lead di Cushman &amp; Wakefield, società attiva nella consulenza immobiliare, ci sono alcuni&nbsp;<strong>driver&nbsp;</strong>da tenere in considerazione. Il primo sono le&nbsp;<strong>leggi</strong>&nbsp;in ambito di efficienza energetica e sostenibilità, che sono incrementate negli anni e continueranno ad essere più esigenti. Segue il&nbsp;<strong>rischio dell’obsolescenza,</strong>&nbsp;cioè la perdita di valore causata dalla scarsa considerazione di criteri ESG, che si vede già oggi dalla presenza sempre più forte dei temi ESG nei processi di due diligence. L’ultima spinta ad investimenti immobiliari sostenibili sarà il&nbsp;<strong>rischio reputazionale</strong>. Sia privati che enti pubblici stanno infatti investendo per catalizzare impatto sociale positivo tramite il real estate, con azioni che hanno benefici di marketing. La “S” sta assumendo un valore sempre maggiore, con&nbsp;<strong>rinnovata attenzione per i rischi sociali</strong>&nbsp;e per interventi come quelli di social housing.Considerando inoltre che<strong>&nbsp;molti immobili esistenti non sono efficienti&nbsp;</strong>a livello di richieste di mercato né in termini di consumo energetico, secondo<strong>&nbsp;Roberto Curletti,</strong>&nbsp;senior investment manager della società di risparmio gestito&nbsp;<strong><a href="https://esgnews.it/asset-manager/ardian/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ardian</a>,</strong>&nbsp;un grande driver per l’investimento è il&nbsp;<strong>riposizionamento</strong>&nbsp;del real estate – recuperare cioè il patrimonio esistente, rendendolo conforme alle leggi esistenti.“Si è calcolato che nel 2040, due terzi degli immobili di oggi saranno ancora presenti, quindi occorre intervenire subito, analizzando il portafoglio dei clienti e capendo quale è il&nbsp;<strong>rischio climatico che vanno ad affrontare, ma anche il rischio di transizione&nbsp;</strong>verso infrastrutture più sostenibili”, ha spiegato Serrato, “Mentre per i&nbsp;<strong>nuovi</strong>&nbsp;immobili si tratta di non adeguarsi solo alla normativa ma di evitare di rincorrerla,&nbsp;<strong>anticipandola</strong>&nbsp;con investimenti che si possano certificare, perché la reportistica assumerà un ruolo sempre più importante”.<h2 class="wp-block-heading"><span id="Rischi_e_opportunita_per_gli_investitori">Rischi e opportunità per gli investitori</span></h2>Il settore immobiliare presenta una serie di rischi importanti per Altamura, in primis la&nbsp;<strong>gestione della velocità del cambiamento</strong>. La sostenibilità continua a evolversi, sia in ambito normativo che per quanto riguarda le competenze richieste agli operatori del settore, e processi e tecnologie devono adeguarsi a un ritmo sostenuto. Inoltre, è ancora difficile&nbsp;<strong>assegnare un impatto finanziario alla transizione&nbsp;</strong>ecologica di un immobile, specialmente nel momento della vendita (nonostante questo, resta un tema di appetibilità di prodotto). È infine complesso&nbsp;<strong>allineare strategie ESG e tipo di investimento</strong>&nbsp;– non si può adottare un ragionamento&nbsp;<em>one size fits all</em>, anche se ci sono alcuni elementi che dovrebbero essere sempre presenti, come il coinvolgimento di un esperto di<strong>&nbsp;Life Cycle Assesment</strong>&nbsp;fin dall’inizio.Per quanto riguarda lo<strong>&nbsp;stock esistente</strong>&nbsp;sul mercato immobiliare, circa la metà ha più di 30 anni e solo il 14% è stato appena costruito o ha subito rinnovi di recente. In Italia, nello specifico, c’è anche il fattore del&nbsp;<strong>patrimonio storico</strong>, e delle restrizioni applicabili nelle opere di rinnovamento e riqualificazione di tali immobili.Grandi opportunità sono offerte dall’<strong>evoluzione dei materiali e delle tecnologie,</strong>&nbsp;che danno un nuovo contributo ai piani di decarbonizzazione e digitalizzazione, a partire dai nuovi metodi di raccolta e analisi dati. Anche&nbsp;<strong>green premium e green financing</strong>&nbsp;stanno osservando delle tendenze positive, con ricerche nel settore hospitality che rivelano un expected value premium tra il 4,5-7,3% per asset con determinate credenziali ESG, e una crescita sostenuta del green financing in Europa negli ultimi anni.Tuttavia, se il settore immobiliare vuole davvero mettersi sulla strada della transizione green e se gli investitori vogliono davvero finanziare un cambiamento concreto, secondo&nbsp;<strong>Riccardo Sallustio,</strong>&nbsp;socio di ADVANT Nctm e professore LUISS Guido Carli, manca un tassello fondamentale: “Per mettere veramente a terra le problematiche e i rischi del real estate&nbsp;<strong>dobbiamo regolare contrattualmente gli impegni.&nbsp;</strong>Non basta dire ‘io investo in un fondo ex art. 9’ o ‘in un bond sustainability linked con KPIs di un certo tipo’. Serve che tutti gli impegni dei soggetti coinvolti siano contrattualizzati, e che venga controllato che siano davvero sostenibili. Bisogna anche lavorare sulla<strong>&nbsp;riqualificazione di un sistema di garanzie,</strong>&nbsp;andando a creare un equivalente di Sace green per il settore residenziale privato” ha concluso il professore.<a href="https://esgnews.it/abitare-sostenibile/settore-immobiliare-perche-optare-per-investimenti-sostenibili/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Esg News</em></a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 14 Jul 2023 08:42:00 +0200</pubDate>
                        <title>China Implements New Regulations for Generative Artificial Intelligence Services</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/china-implements-new-regulations-for-generative-artificial-intelligence-services</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>This article has been written with the help of generative artificial intelligence</em>The National Internet Information Office, in conjunction with other relevant authorities in China, has recently enacted comprehensive regulations to govern generative artificial intelligence (<strong>AI</strong>) services. These regulations aim to promote responsible development, standardize applications, safeguard national security, and protect the rights and interests of individuals and organizations involved in the generative AI industry. This article provides a detailed overview of the new regulations, highlighting their key provisions and implications for the industry within China.<strong>Regulatory Framework and Scope:</strong>The "<em>Artificial Intelligence Services Management Interim Measures</em>," approved on 23rd May 2023 by China's National Internet Information Office, will take effect on 15th August 2023. These measures specifically target the provision of generative AI services within China, encompassing the generation of text, images, audio, video, and other forms of content.&nbsp;<strong>Key Provisions:</strong><em>Upholding Core Values and National Security:</em>Generative AI services must adhere to socialist core values and refrain from generating content that undermines national security, promotes terrorism or extremism, or violates laws and regulations. Service providers are strictly prohibited from producing content that incites subversion of state power, discrimination, or the dissemination of false and harmful information. These measures aim to maintain social stability and safeguard the nation's interests.&nbsp;<em>Discrimination Prevention and Ethical Practices:</em>Generative AI service providers must implement measures to prevent discrimination based on factors such as nationality, faith, ethnicity, gender, and age. They are required to respect intellectual property rights, adhere to commercial ethics, and avoid monopolistic or unfair competition practices. By promoting equality and fair competition, these regulations aim to create a level playing field for all participants in the generative AI industry.&nbsp;<em>User Protection and Privacy:</em>Providers must prioritize the protection of user personal information and privacy. This entails refraining from collecting unnecessary data, illegally retaining identifiable user information, or disclosing such data to third parties without lawful consent. Users maintain the right to access, correct, supplement, or delete their personal information. These measures are designed to enhance user trust, promote transparency, and protect individuals' rights in the digital realm.&nbsp;<em>Transparent and Reliable Services:</em>Generative AI service providers are encouraged to enhance transparency by ensuring the accuracy and reliability of the generated content. This involves improving the quality of training data, providing secure and stable services, promptly addressing user complaints, and establishing accessible mechanisms for reporting issues. By prioritizing transparency and reliability, these regulations aim to enhance user experience and trust in generative AI services.&nbsp;<em>Implications for the Industry:</em>The introduction of these new regulations carries several implications for businesses and individuals operating within the generative AI industry in China:</p><ol> <li>Companies and individuals involved in generative AI services must ensure compliance with the newly introduced regulations.</li> <li>Generative AI service providers will have to prioritize ethical considerations when developing and offering their services. This includes refraining from generating content that may be offensive, discriminatory, or harmful to individuals or society at large.</li> <li>With the emphasis on user protection and privacy, generative AI service providers must implement robust measures to safeguard personal information. This includes obtaining proper consent for data processing, adopting secure data storage practices, and providing users with control over their data.</li> <li>Respect for intellectual property rights is a key aspect of the new regulations. Generative AI service providers should ensure that their content generation does not infringe upon the intellectual property of others. It is important to comply with copyright laws and obtain necessary permissions or licenses when utilizing copyrighted material.</li> <li>Transparency in the generation of content and the functioning of AI algorithms is critical. Service providers should make efforts to provide clear explanations of how their generative AI systems work, how the content is generated, and any potential biases or limitations. Users have the right to understand the processes behind the generated content and to receive transparent and accountable services.</li></ol><p>&nbsp;<strong><em>Conclusion:</em></strong>The regulations are obviously focused on contents, are aimed at promoting socialist falue, safeguarding national security, protecting user rights, and ensuring transparency within the industry. Businesses and individuals operating within the generative AI sector in China must understand and comply with these regulations to avoid legal consequences and maintain trust with users.The new regulations pose, of course, concerns about potential hindrances to innovation, ambiguity and interpretation issues, limitations on freedom of expression, compliance challenges for small businesses, and potential barriers to international collaboration. While the regulations aim to promote responsible development and protect user rights, addressing these criticisms through clear guidelines, supportive measures for small businesses, and a balanced approach to security and collaboration will be essential for the sustainable growth of the generative AI industry in China.&nbsp;<em>This article is for information purposes only and is not, and cannot be intended as, a professional opinion on the topics dealt with.&nbsp;For any further information please contact <a href="mailto:hermes.pazzaglini@advant-nctm.com">Hermes Pazzaglini</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 12 Jul 2023 04:02:12 +0200</pubDate>
                        <title>L&#039;Egm va a caccia di liquidità</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legm-va-a-caccia-di-liquidita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La lista delle ipo resta lunga e attrattiva ma dopo la quotazione c'è carenza di investitori. Il punto sulle nuove norme.</em>Con il debutto di Green Oleo di ieri il numero di titoli scambiati sull'Egm è salito a 195, segnando la 17esima quotazione sul segmento da inizio anno. Il listino dedicato alle capitalizzazioni sottili continua ad attrarre piccole aziende a Palazzo Mezzanotte e la lista delle candidate all' ipo rimarrà nutrita anche nei prossimi mesi.[...]Commentando il quadro normativo italiano Lukas Plattner, partner di ADVANT Nctm, sottolinea la maggior severità delle leggi rispetto a quelle Ue. «Dobbiamo pensare a una politica a tutto tondo per sostenere Made in Italy e pmi, con nuovi incentivi fiscali e la semplificazione delle regole».&nbsp;<em>Articolo completo disponibile sul quotidiano di MF del 12 luglio 2023.</em>&nbsp;<a href="https://video.milanofinanza.it/video/listing-act-e-libro-verde-la-nuova-struttura-normativa-e-i-vantaggi-per-le-pmi-7P9eaydKYUdu" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Clicca qui per il video integrale del panel "Listing Act e libro verde, la nuova struttura normativa e i vantaggi per le pmi" della quinta edizione di "MF Growth Italia Day</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 11 Jul 2023 06:57:22 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT | Litigation and Disputes in France, Germany and Italia. An overview Q&amp;A</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-litigation-and-disputes-in-france-germany-and-italia-an-overview-qa</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Companies doing business in the European Union are, now more than ever, likely to face commercial disputes in multiple jurisdictions across Europe, each of which have their own specific procedural and substantive features.The purpose of this Q&amp;A is to provide an easy-to-read and high-level overview of some of the key issues any party involved in litigation (either as claimant or defendant) in France, Germany and/or Italy, is likely to face and should therefore be aware of.<a href="https://www.flipbookpdf.net/web/site/5b18eeeb10fcd8260a2d8f03f6ec6d5f6e2fff30FBP27358730.pdf.html#page/3" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Click here for the document</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 10 Jul 2023 05:49:57 +0200</pubDate>
                        <title>Brevetto Ue unitario, subito più consulenze in proprietà intellettuale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/brevetto-ue-unitario-subito-piu-consulenze-in-proprieta-intellettuale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Dal 1° giugno. Le ricadute sugli studi legali dopo il debutto del nuovo sistema, tra assistenza e informazioni alle imprese e riorganizzazione interna.</em>[...] Il tema della riorganizzazione ha investito anche ADVANT Nctm che ha creato un team internazionale per il contenzioso. "La sede milanese del Tub sarà un volano a vantaggio della competitività dell'Italia", commenta Paolo Lazzarino, partner ADVANT Nctm e componente della commissione di studio sul Tub istituita dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano.&nbsp;<em>Articolo completo sul numero odierno de Il Sole 24 ore</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 03 Jul 2023 05:37:12 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm rafforza il dipartimento Restructuring e Insolvenza con l’ingresso del socio Juri Bettinelli</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-rafforza-il-dipartimento-restructuring-e-insolvenza-con-lingresso-del-socio-juri-bettinelli</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>ADVANT Nctm</strong>&nbsp;è lieto di annunciare l’ingresso del nuovo socio&nbsp;<strong>Juri Bettinelli</strong>, che andrà a rafforzare il dipartimento&nbsp;<strong>Restructuring e Insolvenza</strong>.<strong>Juri Bettinelli</strong>&nbsp;proviene dallo studio Allen &amp; Overy dove ha maturato una significativa esperienza in operazioni di ristrutturazione del debito&nbsp;sia&nbsp;di natura stragiudiziale&nbsp;che di natura giudiziale, fornendo assistenza sia ai debitori che&nbsp;ai&nbsp;creditori, nonché supportando&nbsp;investitori&nbsp;nell'ambito delle predette procedure e di operazioni di&nbsp;distressed&nbsp;M&amp;A.Il suo percorso professionale&nbsp;-&nbsp;iniziato in Bonelli Erede nel settore Finance e Restructuring e proseguito in qualità di senior associate nel dipartimento Banking e Finance di Chiomenti&nbsp;-&nbsp;include una consolidata expertise&nbsp;anche&nbsp;in acquisition financing, debt/equity swap&nbsp;ed emissione di&nbsp;strumenti finanziari partecipativi.ADVANT Nctm conta attualmente 65 soci.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Sat, 17 Jun 2023 08:25:34 +0200</pubDate>
                        <title>Comune di Roma: dopo 15 anni le “nuove” norme tecniche di attuazione del PRG</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/comune-di-roma-dopo-15-anni-le-nuove-norme-tecniche-di-attuazione-del-prg</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso 13 giugno la Giunta Capitolina ha approvato l’aggiornamento delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore.L’obiettivo e “<em>una rigenerazione urbana più semplice, sostenibile e attuale</em>”.Le modifiche più rilevanti riguardano:</p><ul> <li><u>cambi di destinazione d’uso</u>: le categorie funzionali sono ridotte da 7 a 5, è introdotta la destinazione logistica viene, inserita all’interno della categoria “produttiva-direzionale”. Si prevede una maggiore flessibilità nel cambio di destinazione d’uso all’interno delle categorie funzionali;</li> <li><u>urbanistica</u>: le categorie d’intervento si adeguano alla normativa nazionale (art. 9), per interventi di rinnovo edilizio è previsto il ricorso permesso di costruire convenzionato (art. 12), gli interventi all’interno della Città Storica vengono semplificati (artt. 25 – 49);</li> <li><u>alberghi</u>: eliminazione del vincolo di 60 posti letto massimi per le strutture alberghiere; introduzione della possibilità di trasformare in strutture alberghiere edifici che abbiano il 70% degli immobili adibiti ad attività di affittacamere o case vacanze;</li> <li><em>housing</em> sociale, <em>student</em> <em>housing</em> e <em>senior</em> <em>housing</em>: alloggi sociali, comprensivi di studentati e <em>senior housing</em> vengono considerati come standard aggiuntivi insediabili nelle aree a servizi; accrescimento della quota di residenze a canone calmierato, studentati e <em>senior housing</em> attraverso programmi urbanistici (modifica artt. 6, 22 e 45);</li> <li><u>immobili dismessi</u>: introduzione di una disciplina specifica per favorire la riqualificazione edilizia e di contrasto agli immobili degradati (modifica art. 21 e introduzione artt. 21 <em>bis</em> e 21 <em>ter</em>);</li> <li>aggiornamento della Carta per la Qualità&nbsp;(art. 16 e modifica elaborati).</li></ul><p>Le “nuove” norme entreranno in vigore solo a seguito del completamento del procedimento di variante al piano regolatore; pertanto, dovranno essere oggetto di <strong>adozione</strong> dal Consiglio Comunale, di <strong>osservazioni</strong> da parte degli interessati, delle relative controdeduzioni e di approvazione definitiva sempre da parte del Consiglio Comunale e, infine, di <strong>pubblicazione</strong> sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 16 Jun 2023 05:32:04 +0200</pubDate>
                        <title>AssoNext, Plattner: assicurare impianto regolamentare meno pervasivo per PMI</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/assonext-plattner-assicurare-impianto-regolamentare-meno-pervasivo-per-pmi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>"Occorre prendere atto del successo dei mercati MTF destinati alle PMI e della forte e impellente necessità di prevedere finalmente un minimo set normativo volto a incentivare l'accesso a questi mercati e la permanenza sul mercato&nbsp;<strong>semplificando in via proporzionale il set di regole previsto nel Codice Civile</strong>". Lo ha affermato l'avvocato&nbsp;<strong>Lukas Plattner</strong>, membro del Comitato Scientifico di AssoNEXT e socio di ADVANT Nctm, nel corso dell'audizione in Commissione Finanze e Tesoro sul disegno di legge "Competitività dei capitali"."In particolare, l'applicazione delle disposizioni in tema di governo societario va rimodulata in via proporzionale per gli emittenti MTF così da assicurare un&nbsp;<strong>impianto regolamentare diverso e meno pervasivo</strong>&nbsp;rispetto a quello cui sono assoggettate le società quotate sui mercati regolamentati, così come sta avvenendo anche nella UE col Listing Act", ha aggiunto.Il ragionamento di Plattner è partito dalla qualifica di "<strong>emittente diffuso</strong>" e della sua storia. Secondo l'avvocato "l'esperienza delle società diffuse può dirsi&nbsp;<strong>fallimentare</strong>: nell'elenco tenuto dalla CONSOB sono iscritte 58 società, divise tra banche popolari ed emittenti negoziati su Euronext Growth Milan (20), caduti loro malgrado nella rete".Occorre, quindi, "una riforma organica e proporzionale dedicata alle PMI che decidono di quotarsi su un MTF, evitando che si trovino, per fattori esterni quali la diffusione del flottante, a essere assoggettate a un quadro legislativo pressoché identico alle società di maggiori dimensioni, quotate sul mercato regolamentato, e con una disciplina divergente rispetto agli emittenti MTF non diffusi (e conseguenti difficoltà di orientamento per gli investitori), nonché con maggiori oneri e costi. Tale risultato va scongiurato anche per&nbsp;<strong>evitare disarmonie sul mercato per effetto di quadri legislativi disomogenei</strong>".La proposta di AssoNEXT è di&nbsp;<strong>esclusione</strong>&nbsp;dalla definizione di "società emittenti strumenti finanziari diffusi" anche gli emittenti italiani con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione."In tal modo, le PMI che abbiano azioni negoziate in MTF (come il mercato Euronext Growth Milan) non saranno più soggette a un regime giuridico variabile in dipendenza del grado di diffusione delle proprie azioni - ha detto Plattner - Esse saranno, invece stabilmente soggette al regime giuridico applicabile alle "società aperte", con la previsione di alcune significative eccezioni, volte a definire una disciplina degli emittenti negoziati su MTF che sia&nbsp;<strong>proporzionale rispetto al regime applicabile alle società quotate in mercati regolamentati</strong>".&nbsp;<a href="https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/finanza/assonext-plattner-assicurare-impianto-regolamentare-meno-pervasivo-per-pmi-157_2023-06-15_TLB.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Borsa Italiana</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 16 Jun 2023 05:29:43 +0200</pubDate>
                        <title>La Scala società tra avvocati avvia contest per giovani artisti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-scala-societa-tra-avvocati-avvia-contest-per-giovani-artisti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><p class="v1MsoNormal"><strong>La Scala società tra avvocati</strong>&nbsp;annuncia il ritorno de&nbsp;<strong>LaScalArt Youth Artist Contest</strong>,&nbsp; premio organizzato dalla società e dalla sua Toogood Society, insieme a La Scala Formazione impresa sociale, giunto alla terza edizione con l’<strong>obiettivo di promuovere e valorizzare giovani artisti desiderosi di mettersi in gioco e far conoscere la propria arte.</strong></p><p class="v1MsoNormal">Tra i premi in palio, oltre alla possibilità di dare vita ad una mostra personale, vendere allo studio La Scala società tra avvocati una delle sue opere e realizzare un catalogo dedicato, al vincitore sarà offerta l’opportunità di esporre la sua mostra personale presso gli spazi espositivi di La Scala società tra avvocati durante la Milano Green Week, l’evento milanese che si svolgerà dal 26 settembre al 1° ottobre 2023.</p><p class="v1MsoNormal">La sostenibilità sarà la tematica portante di questa edizione del 2023. Ciascun partecipante potrà infatti candidarsi per una delle tre categorie proposte – fotografia, video e intelligenza artificiale – presentando tre opere che evidenzino l’importanza del cambiamento climatico e il suo impatto.</p><p class="v1MsoNormal">Le selezioni sono aperte fino all’11 luglio a tutti i giovani artisti nati dopo il 1993, iscritti o diplomati presso le Accademie di Belle Arti statali e/o private legalmente riconosciute dal MIUR o a corsi universitari di grafica e arte, di tutta Italia.</p><p class="v1MsoNormal">Per consultare il bando e candidarsi è possibile&nbsp;<a href="https://lascalaw.com/lascalart-youth-artist-contest/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>visitare questo link.</strong></a></p><p class="v1MsoNormal">“La ScalArt Youth Artist Contest è un progetto in grado di comunicare all’esterno il nostro impegno costante verso la cultura e le tematiche legate alla sostenibilità, valori di riferimento per tutti i professionisti dello Studio. Ogni giorno lavoriamo per farci promotori di iniziative volte a migliorare l’ambiente e i rapporti sociali, con il fine ultimo di provare a costruire un futuro più equo. Incoraggiamo, in particolare, la formazione culturale e professionale e la valorizzazione dei nostri professionisti in termini di diversità e inclusione. In definitiva, cerchiamo di fare in modo che lungimiranza e visione verso il futuro diventino il motore per l’innovazione e ci spingano ad abbracciare soluzioni creative in grado di trasformare il presente e plasmare un futuro migliore” ha commentato&nbsp;<b>Giuseppe La Scala, senior partner di La Scala società tra avvocati.</b></p><p class="v1MsoNormal">Lo studio riporta che nel 2022 l’impegno in termini di innovazione espresso da La Scala Società Tra Avvocati è stato riconosciuto anche dal Financial Times, che ha selezionato lo studio tra le realtà legali che in Europa si sono maggiormente distinte per aver intrapreso iniziative verso l’innovazione e la tecnologia, in seguito alla creazione di LegalSoftech insieme ad <strong>ADVANT Nctm</strong>, la joint venture nata per garantire sviluppo, assistenza e supporto riguardo ai temi chiave della sicurezza informatica e dell’automazione dei processi.</p>&nbsp;<a href="https://requadro.com/la-scala-societa-tra-avvocati-avvia-contest-per-i-giovani-artisti/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Requadro.com</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 15 Jun 2023 04:17:42 +0200</pubDate>
                        <title>Approfondimento su giurisprudenza e normativa - Dipartimento Lavoro e Relazioni Industriali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/approfondimento-su-giurisprudenza-e-normativa-dipartimento-lavoro-e-relazioni-industriali</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Di seguito l'approfondimento a cura del nostro dipartimento di Lavoro e Relazioni Industriali in merito ai seguenti argomenti:<strong>Giurisprudenza</strong>:</p><ul> <li>Legge n.104/1992: l'onere di assistenza deve essere flessibile</li> <li>La rinuncia all'indennità sostitutiva del preavviso in sede di conciliazione è inopponibile all'INPS</li> <li>Licenziamenti collettivi: legittima la limitazione a determinate unità produttive</li> <li>L'indennità sostitutiva di mancato preavviso del licenziamento è esclusa dal calcolo del TFR</li> <li>Casella di posta elettronica come "apposito spazio" per l'attività sindacale</li></ul><p><strong>Normativa</strong></p><ul> <li>Decreto trasparenza e privacy: qualche indicazione del garante</li> <li>Dimissioni del lavoratore padre in congedo di paternità e accesso alla prestazione di disoccupazione NASPI: qualche chiarimento</li></ul><p><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2023/06/NL-Giugno-2023.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per leggere il documento integrale</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 14 Jun 2023 08:29:17 +0200</pubDate>
                        <title>Assonext, protagonisti dell’Egm a confronto per migliorare il mercato delle pmi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/assonext-protagonisti-dellegm-a-confronto-per-migliorare-il-mercato-delle-pmi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><p class="trending-dec w-100 mb-0">Le voci di Federico Freni, Mef; Giovanni Natali, Assonext; Lukas Plattner, Advant Nctm; Giulio Centemero, deputato; Anna Lambiase, Assonext; Guglielmo Manetti, Intermonte.</p><a href="https://video.milanofinanza.it/video/assonext-protagonisti-dell-egm-a-confronto-per-migliorare-il-mercato-delle-pmi-9ezBHK7uehXy" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Clicca qui per&nbsp; il video di Milano-Finanza</a>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 31 May 2023 08:22:41 +0200</pubDate>
                        <title>Finanza Sostenibile avvia il confronto con il Governo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/finanza-sostenibile-avvia-il-confronto-con-il-governo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Finanza Sostenibile avvia il confronto con il Governo. Avviare un dialogo costruttivo tra investitori e Stato italiano, inteso come emittente di titoli di debito,</strong>&nbsp;e chiedere un riscontro sulle azioni intraprese (e i progressi compiuti) dalle istituzioni pubbliche a sostegno di una transizione ecologica giusta e inclusiva.Si pone questi obiettivi l’iniziativa di engagement collettivo con lo Stato italiano coordinata dal&nbsp;<strong>Forum per la Finanza Sostenibile</strong>.L’engagement può essere annoverato tra le strategie per prevenire il rischio di greenwashing e rappresenta un valido strumento a disposizione degli investitori per orientare positivamente i comportamenti dell’emittente su questioni di sostenibilità e aumentarne il grado di trasparenza.L’avvio del confronto è stato annunciato da una lettera indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e a diversi Ministeri e firmata da 40 investitori istituzionali tra asset manager, banche, imprese assicuratrici, casse di previdenza e fondi pensione, con il supporto di altre 37 organizzazioni che non investono in titoli di Stato. Capifila dell’iniziativa sono i fondi pensione negoziali Cometa e Pegaso, a cui aderiscono, rispettivamente, i lavoratori dipendenti dell’industria metalmeccanica e i dipendenti delle imprese di servizi di pubblica utilità.<strong>L’operazione rientra nell’ambito di un gruppo di lavoro permanente sull’engagement</strong>, che il Forum per la Finanza Sostenibile ha avviato nel 2021 per i propri Soci, con l’obiettivo di valorizzare le esperienze della base associativa e facilitare l’avvio di iniziative comuni.In questo caso, il dialogo si focalizza sulle politiche dello Stato italiano su alcuni temi ambientali (adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici, prevenzione dell’inquinamento e tutela della biodiversità), sociali (giusta transizione, promozione e protezione dei diritti umani, riduzione delle disuguaglianze) e di governance (parità di genere, prevenzione e contrasto alla corruzione), che hanno una rilevanza anche sul piano economico-finanziario. I temi sono stati individuati dal gruppo di lavoro, con il contributo di numerosi Soci non investitori.<strong>Investitori firmatari</strong>Cometa (capofila), Fondo Pegaso (capofila), Arcano Partners, ARCO, Assimoco, Azimut Capital Management SGR S.p.A., Banca Consulia Spa, Banor SIM, BNP Paribas Asset Management, Camperio SIM, Candriam, Cassa Forense, Coopfond, DPAM, ENPACL, Fondaco SGR, Fondazione CON IL SUD, Fondazione di Venezia, Fondo Pensione Previambiente, Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare, Fondo Perseo Sirio, Fondo Priamo, Fondo Scuola Espero, Solidarietà Veneto – Fondo Pensione, Groupama Asset Management, HDI Assicurazioni, IMPact SGR, Inarcassa, ITAS Mutua, Kairos Partners SGR, Mirova (Gruppo Natixis IM), M&amp;G Investments, Nordea Asset Management, Payden Global SIM SpA, Raiffeisen Capital Management, Reale Mutua, SEFEA IMPACT, Sycomore Asset Management, UBS Asset Management SGR<strong>Soci FFS partecipanti al gruppo di lavoro</strong>Acri, ADVANT Nctm, AIAF, ANASF, Arpinge, Assofondipensione, Avanzi, CDP (ex Carbon Disclosure Project), CFA Society Italy, Comgest, DeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A., DeA Capital Real Estate SGR S.p.A., DNV, Doorway, ECCO, EFPA Italia, EY, Fairtrade Italia, Finance &amp; Sustainability S.R.L., First Social Life, Fondazione ANT, Fondazione Donor Italia, Fondazione Sodalitas, Forum Nazionale del Terzo Settore, Global Thinking Foundation, Impronta Etica, Legambiente, MOMentum Alternative Investments, MondoInstitutional, Morningstar Italy, NATIVA, Nummus.Info, Riello Investimenti Partners Sgr, SCS Consulting, UNICEF Italia, WWF Italia.&nbsp;<a href="https://byinnovation.eu/finanza-sostenibile-avvia/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da BY Innovation</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 29 May 2023 03:49:03 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT FAQs on Climate Change Litigation</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-faqs-on-climate-change-litigation</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Companies are under increasing social, regulatory and economic pressure in almost all sectors to contribute to the reduction of greenhouse gas emissions ("GHG emissions") and to think about their contribution to climate protection.&nbsp;<em>Pars pro toto&nbsp;</em>from a legal point of view is the classification of economic activities as environmentally sustainable or non-sustainable according to the EU Taxonomy Regulation as well as upcoming detailed reporting obligations pursuant to the Corporate Sustainability Reporting Directive ("CSRD"). After its implementation into national law, particularly large limited-liability companies will be obliged to describe in their annual pursuant to the European Sustainability Reporting Standards (ESRS),&nbsp;<em>inter alia</em>:</p><ul> <li>Their plans to ensure that their business model and strategy are compatible with the transition to a sustainable economy and with limiting global warming to 1.5 °C in line with the Paris Agreement and the objective of achieving climate neutrality by 2050 and, where relevant, the exposure of the undertaking to coal-, oil-, and gas-related activities as well as</li> <li>their time-bound targets related to sustainability matters, including, where appropriate, absolute greenhouse gas emission reduction targets at least for 2030 and 2050, and the progress made towards achieving those targets.</li></ul><p>Independent of already existing, if less detailed, reporting obligations of large capital-market-oriented companies and possible furhter-reaching obligations in the future (see for example Art. 15, 25 of the draft Corporate Sustainability Due Diligence Directive ("CSDDD") proposed by the EU Commission in February 2'22), many companies have already adopted plans to reduce their GHG emissions and report on such plans in more or less detail.<a href="https://www.flipbookpdf.net/web/site/21b1a67273c30866b8bbb46f8e68444d03f76d58FBP27358730.pdf.html#page/1" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Click here for the document</a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 24 May 2023 05:30:46 +0200</pubDate>
                        <title>Decreto Lavoro</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/decreto-lavoro</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Decreto Legge n. 48 del 4 maggio 2023 (c.d. “<strong>Decreto Lavoro</strong>”), recante “<em>Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro</em>”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023 ed entrato in vigore in data 5 maggio 2023, ha introdotto le seguenti principali novità:&nbsp;<em><strong>a) CONTRATTI A TERMINE</strong></em>L’art. 24 del Decreto Lavoro è intervenuto sulla disciplina del contratto a termine. Viene disposta l’eliminazione delle causali giustificatrici dell’apposizione del termine, del rinnovo e della proroga del contratto a termine e, quindi, la sostituzione dell’art. 19, comma 1, lettere a), b), b-bis) del D.lgs. 81/2015, con la seguente disposizione:<em>“Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:</em></p><p style="padding-left: 30px;"><em>a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’art. 51&nbsp;[i.e.&nbsp;contratti di ogni livello stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o unitarie];</em></p><p style="padding-left: 30px;"><em>b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;</em></p><p style="padding-left: 30px;"><em>c) b-bis) in sostituzione di altri lavoratori”.</em></p><em>&nbsp;</em>In sostanza, ferma restando la possibilità di stipulazione del primo contratto a termine tra le parti per una durata fino a 12 mesi (che rimane, quindi, a-causale), per la sottoscrizione di un nuovo contratto o per prorogare il primo oltre i 12 mesi, le imprese devono fare rinvio ai “casi” previsti dai contratti collettivi di cui all’art. 51 D.lgs. 81/2015.In via sussidiaria, se la contrattazione collettiva non definisce le causali, il contratto a termine può proseguire dopo i 12 mesi in forza di esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti. Questa previsione si applica solo fino al 30 aprile 2024.Infine, viene confermata la causale relativa alla sostituzione di altri lavoratori.La presente disposizione non si applica ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle Università private, anche straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione ovvero enti privati di ricerca ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2018, n. 96 (disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese).<strong>&nbsp;</strong><strong><em>b) SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONI E DI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN MERITO AL RAPPORTO DI LAVORO</em></strong>Ai sensi dell’art. 26 del Decreto Lavoro, vengono apportate alcune modifiche al D.lgs 152/1997, come modificato dal D.lgs 104/2022 (c.d. Decreto trasparenza).In particolare, viene previsto &nbsp;che alcune informazioni – in particolare quelle indicate alle lettere h) durata del periodo di prova, i) diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, l) la durata dei congedi, m) la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso, n) l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento, o) la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua&nbsp; retribuzione, p) il rapporto di lavoro con modalità organizzative imprevedibili e r) gli&nbsp; enti&nbsp; e&nbsp; gli&nbsp; istituti&nbsp;&nbsp; che&nbsp;&nbsp; ricevono&nbsp;&nbsp; i&nbsp;&nbsp; contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro – possono essere comunicate al lavoratore con l’indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie.Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.Infine, quanto ai sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonchè indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori, il datore di lavoro o il committente pubblico e privato sono tenuti ad informare il lavoratore del loro utilizzo.&nbsp;<strong><em>c) ESENZIONE FRINGE BENEFIT</em></strong>Ai sendi dell’art. 40 del Decreto Lavoro, limitatamente al periodo di imposta 2023, La soglia di non imponibilità dei fringe benefits (in deroga all’art. 51, comma 3, TUIR) viene aumentata a 3.000 euro, ma solo per i dipendenti con figli a carico. Le spese incluse nella citata esenzione ricomprendono le utenze domestiche (luce, acqua e gas).<strong>&nbsp;</strong><strong><em>d) INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE</em></strong>Ai sensi dell’art. 27 del Decreto Lavoro, i datori di lavoro privati che assumono dal 1° giugno al 31 dicembre 2023 (i) giovani under 30, (ii) che non siano inseriti in programmi formativi e (iii) che siano registrati nel Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”, viene riconosciuto un incentivo pari al 60 % della retribuzione mensile lorda per un periodo di 12 mesi.In caso di cumulo con altri incentivi, esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, l’incentivo viene riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore NEET assunto.L’incentivo viene corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.La domanda per fruizione dell’incentivo è trasmessa tramite procedura telematica all’INPS, che entro 5 giorni provvede a fornire una specifica comunicazione in merito all’effettiva sussistenza di risorse per l’accesso all’incentivo.Al richiedente viene poi assegnato un termine perentorio di 7 giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro in questione, a cui segue un termine perentorio dei successivi 7 giorni, in cui il richiedente ha l’onere di comunicare all’INPS l’avvenuta stipula del contratto.Se i suddetti termini non vengono rispettati il richiedente perde le somme riconosciute dall’incentivo.Tale incentivo si applica alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, ed al contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, mentre non si applica ai rapporti di lavoro domestico ed è, inoltre, cumulabile con l’incentivo previsto per l’esonero contributivo per assunzioni di giovani al di sotto dei 36 anni.&nbsp;<strong><em>e) INCENTIVI PER IL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA’</em></strong>Ai sensi dell’art. 28 del Decreto Lavoro, è istituito un fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli enti del Terzo settore, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale per ogni persona con disabilità e di età inferiore ai 35 anni assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto.&nbsp;<strong><em>f) ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI</em></strong>Ai sendi dell’art. 39 del Decreto Lavoro, per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteirori effetti sul rateo di tredicesima.&nbsp;<strong><em>g) MODIFICHE AL D. LGS n. 81/2008</em></strong>Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – Testo unico sulla sicurezza – sono apportate le seguenti modifiche:– il datore di lavoro deve nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’art. 28;– è obbligo del medico competente, durante le visite di assunzione, richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore ai fini del giudizio di idoneità e, in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunicare al datore di lavoro il nominativo di un proprio sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato;– chi noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro dovrà acquisire e conservare, per tutta la durata del noleggio o della concessione, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico;– il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento finalizzato a garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro;– il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione degli obblighi a carico del datore di lavoro previsti dal presente decreto e degli obblighi di formazione del datore per l’utilizzo di attrezzature che richiedono specifiche conoscenze.&nbsp;<strong><em>h) SANZIONI PER OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI</em></strong>Ai sensi dell’art. 23 del Decreto Lavoro, in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, viene prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria più mite, che va da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso.Si specifica, inoltre, che per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione dovranno essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto di violazione.&nbsp;<strong><em>i) PROROGA DEL CONTRATTO DI ESPANSIONE</em></strong>Ai sensi dell’art. 25 del Decreto Lavoro, sino al 31 dicembre 2023, per i contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, è possibile rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro con accesso allo “scivolo” pensionistico entro un arco temporale di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione. Restano invece l’impegno di spesa complessivo ed il numero massimo di lavoratori ammessi allo “scivolo” pensionistico previsti nell’originario contratto di espansione.&nbsp;<strong><em>j) CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA PER ECCEZIONALI CAUSE DI CRISI AZIENDALE E RIORGANIZZAZIONE</em></strong>Ai sensi dell’art. 30 del Decreto Lavoro, si prevede che per le aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro, su domanda dell'azienda, anche qualora si trovi in stato di liquidazione, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del d.lgs. n. 148/2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' autorizzare un ulteriore periodo, in continuità di tutele già autorizzate, di &nbsp;cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori dipendenti.Per tale misura di tutela straordinaria non sono previste le procedure di consultazione, di esame congiunto e accordo tra le parti, né l’osservanza dei termini di presentazione della domanda di cui agli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 148/2015.&nbsp;<strong><em>k) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO MARITTIMO</em></strong>Ai sensi dell’art. 36 del Decreto Lavoro, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, puo' derogarsi, per un periodo non superiore a tre mesi, alle limitazioni di cui all'articolo 1, comma 5 e articolo 2, comma 1-ter del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30 attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentativi a livello nazionale.&nbsp;<strong><em>l) PRESTAZIONI OCCASIONALI NEL SETTORE TURISTICO E TERMALE</em></strong>Ai sensi dell’art. 37 del Decreto Lavoro, per le prestazioni occasionali di cui all’art. 54 bis d.l. n. 50/2017, convertito in legge n. 96/2017, viene aumentata la soglia di utilizzo da 10.000 a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, ad eccezione però degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.&nbsp;<strong><em>m) ABROGAZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA</em></strong>Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Lavoro, i beneficiari del Reddito e della Pensione di cittadinanza potranno continuare ad usufruire del relativo beneficio economico fino alla sua scadenza naturale e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. È altresì fatto salvo il godimento degli incentivi previsti per le imprese e il lavoratore per i rapporti di lavoro instaurati entro il 31 dicembre 2023.A decorrere dal 1° gennaio 2024 il Reddito di cittadinanza sarà abrogato e, nelle more di entrata in vigore delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione di cui al presente decreto, il medesimo sarà riconosciuto nel limite massimo di sette mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Tale limite non si applica ai percettori di reddito che prima della scadenza dei sette mesi, siano stati presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro e la cui presa a carico sia stata comunicata all’INPS entro il 30 giugno 2023.<strong>&nbsp;</strong><strong><em>n) ASSEGNO DI INCLUSIONE</em></strong>A partire dal 1° gennaio 2024 è istituito l’assegno di inclusione, che consiste in una erogazione ad integrazione del reddito in favore dei nuclei familiari che comprendano una persona con disabilità, un minorenne o un ultra-sessantenne e che siano in possesso di determinati requisiti, relativi alla cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia e alle condizioni economiche.Il beneficio economico dell’assegno di inclusione è composto da un’integrazione del reddito familiare fino alla soglia di € 6.000,00 annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ovvero di € 7.560,00 se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da soggetti di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari con disabilità grave o non autosufficienza.Il beneficio è erogato mensilmente in via continuativa per un periodo non superiore ai 18 mesi, e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi.&nbsp;<strong><em>o) SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO</em></strong>Ai sensi dell’art. 12 del Decreto Lavoro, a partire dal 1° settembre 2023 è istituito il Supporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, tramite la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento e accompagnamento al lavoro e tramite lo svolgimento del servizio civile.A tale strumento potranno accedere i componenti di nuclei familiari di età compresa tra i 18 e i 59 anni in condizione di povertà assoluta, con un valore ISEE non superiore a € 6.000,00 che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno d’Inclusione. Potranno altresì beneficiarne i componenti di nuclei familiari percettori dell’Assegno d’Inclusione non calcolati nella scala di equivalenza e che non siano sottoposti all’obbligo di adesione e partecipazione attiva alle attività formative e di lavoro. Tale strumento è incompatibile con il reddito e la pensione di cittadinanza, nonché con altri strumenti di sostengo al reddito.&nbsp;<em>Il contenuto di questa nota ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.&nbsp;</em><em>Per ulteriori informazioni contattare&nbsp;<a href="mailto:chiara.zecchetto@advant-nctm.com">Chiara Zecchetto</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 22 May 2023 05:06:16 +0200</pubDate>
                        <title>Civilisti in corsa per rispettare i termini ristretti in primo grado</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/civilisti-in-corsa-per-rispettare-i-termini-ristretti-in-primo-grado</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>L'impatto. Cambia la strategia processuale: il legale è chiamato a preparare (e prevedere) ogni mossa al momento di istruire il ricorso.</em>I termini più stretti introdotti nel procedimento ordinario di primo grado, insieme con la scansione delle memorie, da scambiare prima dell'udienza di comparizione, e il nuovo (e accelerato) rito semplificato di cognizione impongono agli avvocati civilisti tempi di reazione rapidi e strategie nuove [...]."Per noi avvocati si tratta di un enorme salto culturale - afferma Alberto Toffoletto, socio fondatore di ADVANT Nctm, "sia nel rito ordinario che in quello semplificato la strategia processuale va disegnata da subito e non più individuata ed eventualmente corretta nell'arco di tutto il processo. Saremo sottoposti a una grande pressione iniziale, più pesante per chi assiste i convenuti: mentre l'attore ha il termine lungo della prescrizione per far valere le proprie ragioni e prepararsi al processo, il convenuto ha solo 50 giorni per difendersi, perché dalla notificazione della citazione all'udienza di comparizione decorrono almeno 120 giorni ma il convenuto deve costituirsi 7o giorni prima dell'udienza. Dato che l'attività dell'avvocato si sposta sulla preparazione al processo è ragionevole ipotizzare che possa cambiare anche la modalità di fatturazione ai clienti: dall'attuale suddivisione in tre tranche (costituzione in giudizio, deposito memorie e decisione)potremmo assistere a uno spostamento degli oneri verso la fase di avvio». [...]&nbsp;<em>Articolo completo su il Sole 24 Ore del 22 maggio 2023</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 19 May 2023 12:09:59 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT lancia il team internazionale dedicato al Tribunale Unificato dei Brevetti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-lancia-il-team-internazionale-dedicato-al-tribunale-unificato-dei-brevetti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>“<em>La sede milanese del Tribunale Unificato che deciderà in tempi certi importantissimi contenziosi sul nuovo brevetto unitario, saprà essere un volano&nbsp;a vantaggio&nbsp;della competitività e dell'innovazione tecnologica dell’Italia</em>” commenta Paolo Lazzarino, Partner ADVANT Nctm e componente della Commissione di Studio sul Tribunale Unificato dei Brevetti istituita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano. &nbsp;“<em>La scelta di Milano come terza sede del Tribunale Unificato dei Brevetti, dopo quelle di Monaco e Parigi, anche se le competenze attribuite alla sede milanese non saranno piene viste le esclusioni in campo chimico-farmaceutico, rappresenta certamente un risultato molto importante per l'Italia e per la città</em>”.ADVANT, forte di un gruppo integrato di professionisti specializzati nel contenzioso brevettuale in Francia, Germania e Italia, ha creato un&nbsp;<strong>team&nbsp;internazionale&nbsp;dedicato al&nbsp;contenzioso&nbsp;TUB.</strong><strong>&nbsp;</strong>Il team italiano di&nbsp;ADVANT è pronto&nbsp;per l’entrata in funzione del&nbsp;Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB),&nbsp;che aprirà una sede centrale anche a Milano, dopo Monaco e Parigi.Il Tribunale&nbsp;Unificato dei&nbsp;Brevetti, un nuovo sistema europeo basato su regole proprie&nbsp;e&nbsp;che opererà prevalentemente in inglese, prenderà decisioni su casi di violazione e revoca di brevetti, che si estenderanno alla maggior parte delle economie europee.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 15 May 2023 05:58:07 +0200</pubDate>
                        <title>Baby influencer, tutele solo fai-da-te</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/baby-influencer-tutele-solo-fai-da-te</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Minori e social. Sempre più piccoli in rete, ma in Italia mancano disposizioni ad hoc. Possibile però fare riferimento a norme generali, come quelle su lavoro minorile e privacy, che per i legali vanno rispettate per evitare future controversie.</em>«<em>C’è un vuoto normativo</em> – ammette Paolo Lazzarino, socio dello studio ADVANT Nctm –, <em>in parte colmato dalla legge sul lavoro minorile, che lo vieta sotto i 16 anni, ma con una deroga, che si potrebbe applicare ai baby influencer, per gli impieghi culturali, artistici, sportivi, pubblicitari o nel mondo dello spettacolo. Questa legge richiede l’autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro, a verifica che le&nbsp;attività non pregiudichino la sicurezza, l’integrità psicofisica e lo sviluppo del minore e la frequenza a scuola. Si potrebbe ipotizzare che il visto dell’Itl si possa estendere ai contratti pubblicitari che coinvolgono prestazioni non occasionali di baby artisti, ma è una prassi non testata</em>».<em>Documento integrale disponibile sull’edizione giornaliera de Il Sole 24 Ore.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 11 May 2023 04:13:28 +0200</pubDate>
                        <title>Town Planning in Italy</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/town-planning-in-italy</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Italy’s urban development is contingent upon attracting capital investment in business premises and infrastructure. At the same time, developing high quality facilities, efficient infrastructure and well-designed places are all important drivers to creating new business opportunities and jobs. Successful development is therefore reliant on the knowledge of the essential legal framework of the town planning system contributes to achieve successful development.&nbsp;<strong>The governance of town planning</strong>While Italy is a unitary country, the land-use system mimics that of federal countries.The governance of land use is composed of the Municipalities (Comuni), the Provinces (Province), the Metropolitan cities (Città Metropolitane), the Regions (Regioni) and the State (Stato).Within this, Article 131 of the Constitution identifies 20 regions, four with autonomous status and additional powers in relation to legislation, administration and finance (Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardinia, Sicily, and Trentino-Alto Adige). As far as land use planning is concerned, multi-level legislation applies: state legislation establishes the fundamental principles while the regions and the municipalities are the main source of rules related to the the planning process.Regional provisions are highly localised and can vary greatly: there are relevant differences in terms of instruments and their names, procedures, objectives and functions. By way of example, the general town planning tool in Rome and in Turin it is called PRG - Piano Regolatore Generale, in Milan is called PGT, Piano di Governo del Territorio, in Genova it is called PUC – Piano Urbanistico Comunale).Municipalities are the primary decision makers regarding zoning and development decisions which have a direct impact on the potential to develop specific buildings, areas, or projects. There are more than 8,000 municipalities and almost 8,000 general town planning tools.&nbsp;<strong>Inter Alia</strong>Municipal decisions are guided by the general town planning tool or inter alia. This determines town planning destination guidelines for how specific areas are used, audits the development of already built up areas, and oversees the general condition for the change of use destination, where possible.In particular, it defines:• Land use (the allowed uses in each specific area)• Areas for infrastructures• Public areas• Areas for public buildings• Areas to be developed through implementation plans• Areas or building which can be developed through building titles<strong>Building titles</strong>As far as building titles are concerned, it is worth noting that in Italy – according to the Presidential Decree no. 380/2001 - there are three different types of building titles:• Building permit in case of new construction• Certified declaration of work’s commencement (the so-called “SCIA”) in case of extraordinary maintenance works and refurbishment works• Certified communication of works’ commencement (the so-called “CILA”) in case of minor works&nbsp;<strong>Use destination</strong>The use destination is a classification detailing the function and activities that can be carried out in a property (for example: residential, logistic, productive, commercial, etc.). The lawful use destination of the property is derived from the building titles.The certificate of use destination (or “CDU”) is required when transferring land or seeking to change its function, and the provisions for approval are contained within the municipality’s general town planning tool.&nbsp;<em>This article is for information purposes only and is not, and cannot be intended as, a professional opinion on the topics dealt with.&nbsp;For any further information please contact <a href="mailto:francesca.bonino@advant-nctm.com">Francesca Bonino</a> and <a href="mailto:rosemarie.serrato@advant-nctm.com">Rosemarie Serrato</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 21 Apr 2023 04:40:09 +0200</pubDate>
                        <title>PNRR e politiche di sviluppo del Paese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pnrr-e-politiche-di-sviluppo-del-paese</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>L'attuazione del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al centro del convegno “Le politiche per lo Sviluppo del Paese” organizzato dall'associazione di studi legali ADVANT Nctm: tra opportunità, sfide e necessità di riforma, non solo fiscale, ne abbiamo parlato con l'Avvocato Monaco, la sottosegretaria al MEF Savino e il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ruffini.</strong>Ieri, 19 parile, mentre il Parlamento lavorava all’approvazione della&nbsp;<strong>legge di conversione del DL n. 13 del 2023</strong>&nbsp;per l’attuazione del&nbsp;<strong>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza</strong>, a pochi passi dalla sede della Camera, nella sede dell’associazione di studi legali ADVANT Nctm, si è parlato di politiche per lo sviluppo del paese.Necessariamente centrale è il tema del&nbsp;<strong>PNRR</strong>. Le sfide che il grande progetto pone si possono trasformare in opportunità solo dando origine a&nbsp;<strong>un’ondata di riforma</strong>, non solo fiscale.&nbsp;<i>Ce lo chiede l’Europa</i>, ma la necessità è tutta nostra.Ne abbiamo parlato con addetti ai lavori che operano su diversi fronti: la sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze&nbsp;<strong>Sandra Savino</strong>, il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, l’avvocato&nbsp;<strong>Marco Monaco</strong>, socio e direttore del Dipartimento di Diritto Amministrativo dell’associazione di studi legali&nbsp;<strong>ADVANT Nctm</strong>&nbsp;che ha ospitato l’evento.</p><p class="spip"><strong>L’attuazione del PNRR? Nessuna preoccupazione dal Governo, ma le riforme sono una necessità</strong></p>L’<strong><a href="https://www.informazionefiscale.it/Recovery-Plan-cos-e-cosa-prevede-testo-pdf-Piano-Nazionale-Ripresa-Resilienza" target="_blank" rel="noreferrer">attuazione del PNRR</a></strong>&nbsp;è uno degli principali impegni, cruciali e complessi, che il&nbsp;<strong>Governo</strong>&nbsp;ha ereditato dal precedente Esecutivo. Anzi, dai precedenti.Quando la premier&nbsp;<strong>Giorgia Meloni</strong>&nbsp;ha ricevuto il testimone da&nbsp;<strong>Mario Draghi</strong>&nbsp;ha preso in carico anche la realizzazione del&nbsp;<strong>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza</strong>, il progetto per la gestione dei fondi europei finalizzati a contrastare le perdite economiche determinate dalla pandemia.La&nbsp;<strong>difficoltà di passare dalla teoria alla pratica</strong>&nbsp;è un tema caldo e attuale. Il Governo nelle ultime settimane, però, ha rassicurato: non ci sono ostacoli che preoccupano oltre misura sul fronte del PNRR, il Nazionale Piano di Ripresa e Resilienza.Lo conferma anche la&nbsp;<strong>sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze Sandra Savino</strong>&nbsp;a&nbsp;<i>Informazione Fiscale</i>, a margine del Convegno organizzato da AVANT Nctm “Le politiche per lo Sviluppo del Paese”:&nbsp;<i>“La criticità sul PNRR non c’è. È importante rafforzare le autonomie locali, province, comuni. Non possiamo guardare indietro. Gradiamo avanti: dobbiamo costruire opportunità”</i>.Ma&nbsp;<strong>preoccupazioni e dubbi</strong>&nbsp;sono legittimi, vista la posta in gioco. E in effetti la stessa sottosegretaria durante l’evento precisa: “I progetti vanno avanti, vanno ricalibrati, siamo in contatto con la UE per adempiere a quanto richiesto e ottenere i fondi”. Dopo aver sottolineato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze si occupa del PNRR&nbsp;<i>“un po’ di sfuggita”</i>.Dalla platea&nbsp;<strong>Renata Polverini</strong>, ex presidente della Regione Lazio, definisce in effetti la scelta di affidare l’attuazione del Piano a un Ministero piccolo come quello degli Affari Europei&nbsp;<i>“un azzardo”</i>.<p class="spip"><strong>Per l’attuazione del PNRR centrale l’efficienza della Pubblica Amministrazione: sfida e opportunità</strong></p>Difficile avere un quadro chiaro dei passi avanti fatti e di quelli da fare. Ma una cosa è certa: sulla realizzazione di un grande progetto, per risorse e obiettivi, come quello del PNRR non mancano&nbsp;<strong>i nodi da sciogliere</strong>.<div class="optiload" data-google-query-id="CK_iyrHIuv4CFVPGuwgdNuEACQ"><p>Per l’<strong>avvocato Marco Monaco</strong>, socio e coordinatore del dipartimento di Diritto Amministrativo ADVANT Nctm, l’attuazione dipende da un fattore strategico:&nbsp;<i>“l’<strong>efficienza della pubblica amministrazione</strong>, abbiamo dei colli di bottiglie ma sicuramente è quella la sfida principale da cogliere”</i>. [<a href="https://www.youtube.com/watch?v=QuBlcKtXpvY&amp;t=3s" target="_blank" rel="noreferrer noopener">clicca qui per la video-intervista</a>]</p></div><div data-google-query-id="CK_iyrHIuv4CFVPGuwgdNuEACQ"></div><div data-google-query-id="CK_iyrHIuv4CFVPGuwgdNuEACQ"><p>In che contesto si sono inseriti i progetti da realizzare?</p></div><div data-google-query-id="CK_iyrHIuv4CFVPGuwgdNuEACQ"><p><i>“Se parliamo di amministrazioni pronte ad attuare gli interventi del PNRR, diciamo una non verità, quando è stato approvato il PNRR sul capitolo di bilancio ottomila del MEF giacevano 34 miliardi sui 50 della programmazione comunitaria 2014- 2020 non impegnati, quindi non avevamo dato prova, soprattutto con le regioni impegnate nella programmazione dei fondi comunitari, di essere in grado di spendere sicuramente neanche in passato”</i>.E la questione non riguarda solo il&nbsp;<strong>Mezzogiorno</strong>&nbsp;a cui è destinato il&nbsp;<strong>40 per cento delle risorse</strong>:&nbsp;<i>“Non è già pronta la nostra pubblica amministrazione sia al nord che al Sud. È chiaro che laddove c’è stato un blocco del turn over, come nel Sud Italia, non solo mancano le competenze, ma manca anche addirittura numericamente il personale”</i>.D’altronde anche lo stesso direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini durante l’evento ha evidenziato&nbsp;<strong>l’importanza dell’efficienza della PA</strong>, sottolineando però il ruolo centrale che spetta al Legislatore: è nel quadro normativo delineato che ci si muove.</p></div><p>Alla&nbsp;<strong>grande sfida da cogliere</strong>, come quella indicata da Marco Monaco, si accompagna sempre a una&nbsp;<strong>grande opportunità</strong>. Quale?&nbsp;<i>“Il percorso di riforme che il PNRR ci obbliga a seguire”</i>, specifica.<i>"Il Piano non è soltanto un insieme, molto ambizioso, di misure finanziate da attuare ma è soprattutto un esempio di misure, di riforme, che dovrebbero servire per dare efficienza al nostro sistema. Alcune riforme erano richieste da tempo dall’Europa e con il piano l’Europa ha trovato simbolicamente il modo per obbligarci a porre in essere queste riforme.”</i>Tecnicamente, spiega l’avvocato Monaco, si parla di un&nbsp;<strong>vincolo esterno</strong>&nbsp;introdotto dall’Europa nei nostri riguardi, così come accaduto nel 1996 per l’accesso nell’Unione Monetaria Europea. Ma con una differenza sostanziale:<strong>&nbsp;i fondi a disposizione</strong>.<i>“È vero che dobbiamo fare le riforma ma l’Europa ci ha dato una&nbsp;<strong>mole enorme di risorse</strong>, quasi 235 miliardi tra&nbsp;<strong>finanziamenti come sovvenzioni e prestiti"</strong></i></p><p class="spip"><strong>Nell’ondata di riforma legata al PNRR anche la revisione del sistema fiscale è centrale</strong></p>Tra le&nbsp;<strong>riforme complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza</strong>&nbsp;c’è anche quella&nbsp;<a href="https://www.informazionefiscale.it/legge-delega-riforma-fiscale-2023-novita-IRES-IVA-cosa-cambia" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>fiscale</strong></a>&nbsp;che, dopo essersi arenata con la&nbsp;<strong>crisi di Governo</strong>&nbsp;la scorsa estate, ha ripreso la sua corsa.Il&nbsp;<strong>16 marzo 2023</strong>&nbsp;l’attuale Esecutivo ha dato il via libera al&nbsp;<strong>Disegno di Legge Delega</strong>&nbsp;che dovrà poi essere approvato da entrambi i rami del Parlamento per consentire al Governo di passare alla&nbsp;<strong>modifica dell’attuale sistema tributario</strong>.È “una speranza”, oltre che un’opportunità, il progetto di revisione per il&nbsp;<strong>direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini</strong>.<i>“Non sono convinto che il Fisco rappresenti una leva di sviluppo. Essendo diventata una giungla la normativa fiscale non è una leva, ma un freno”</i>, con queste parole commenta la situazione attuale. D’altronde, anticipa durante il Convegno, la stessa&nbsp;<strong>Agenzia delle Entrate</strong>&nbsp;sta lavorando alla&nbsp;<strong><a href="https://www.informazionefiscale.it/Ruffini-Agenzia-delle-Entrate-codice-testi-unico-tributario" target="_blank" rel="noreferrer">realizzazione di testi unici tributari</a></strong>&nbsp;da consegnare al Governo&nbsp;<strong>entro fine anno</strong>&nbsp;proprio nell’ambito della riforma fiscale.Lo sguardo sul futuro è ottimista:<i>“La riforma che è alle porte, la rivisitazione e profonda riforma dell’architettura fiscale di questo paese, ci si augura, dovrebbe portare a una maggior aiuto, agli investimenti, maggior attrattività del paese, maggior sicurezza per i cittadini e per chi vuole fare impresa.”</i>.&nbsp;<a href="https://www.informazionefiscale.it/pnrr-riforma-fiscale-sviluppo-Italia-nctm-advant" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da informazionefiscale.it</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 17 Apr 2023 07:02:18 +0200</pubDate>
                        <title>Studi senza appeal per i giovani talenti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/studi-senza-appeal-per-i-giovani-talenti</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Diventa sempre più difficile attrarre i neolaureati verso la libera professione anche per la concorrenza delle aziende. Crescono le iniziative tra borse di studio e formazione e c'è chi sostiene i ragazzi fin dal liceo favorendo l'iscrizione a Giurisprudenza.</em>Vi si avvia verso la stagione degli stage estivi per gli studi legali, ma quello che sembra cambiato rispetto al passato è la difficoltà nell'intercettare i giovani talenti per le law firm che non solo mettono in campo il periodo di formazione on the job, ma predispongono borse di studio, sessioni di career day, attività di job posting sui social come Linkedln per individuare le nuove leve. Vediamo quindi da vicino alcune iniziative. Ogni anno presso <strong>Advant Nctm</strong>...Documento integrale disponibile sull'edizione giornaliera de Il Sole 24 Ore o al <a href="https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/studi-senza-appeal-i-giovani-talenti-AEK9MfDD" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seguente link</a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 29 Mar 2023 03:45:25 +0200</pubDate>
                        <title>Il Garante Privacy approva il Codice di condotta sul Telemarketing: le principali novità e implicazioni pratiche</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-garante-privacy-approva-il-codice-di-condotta-sul-telemarketing-le-principali-novita-e-implicazioni-pratiche</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>In applicazione dell’art. 40 del <strong>GDPR</strong>, varie associazioni di categoria e dei consumatori, &nbsp;hanno elaborato un Codice di condotta per le attività di <em>telemarketing</em> e <em>teleselling</em>. Il Codice, approvato dal Garante Privacy il 9 marzo 2023 e reso pubblico il 24 marzo 2023, acquisterà efficacia una volta conclusa la fase di accreditamento dell’Organismo di Monitoraggio con la conseguente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.Non esiste altro ambito che impegna i Garanti Privacy degli Stati membri tanto quanto il <em>telemarketing</em>. Oltre alle ingenti sanzioni irrogate, il tema è centrale in considerazione della serie di iniziative preordinate a contrastare le pratiche del c.d. “<em>telemarketing</em> selvaggio”. A tal proposito, si menziona, tra gli altri: (i) l’emanazione della legge n. 5/2018 - introduttiva del nuovo modello di RPO – e del successivo DPR n. 26/2022 che ne ha esteso l’applicabilità ai numeri mobili; (ii) il servizio telematico per le segnalazioni al Garante delle comunicazioni indesiderate; (iii) il tavolo di lavoro presso l’AGCOM per l’individuazione di misure tecniche volte al contrasto dello <em>spoofing</em> telefonico; (iv) il codice procedurale OIC-Assocontact in materia di <em>telemarketing</em>.L’approvazione del Codice determina, pertanto, il completamento del <em>framework</em> normativo-regolamentare di questo settore.Le associazioni promotrici del Codice in commento hanno tentato di elaborare un testo comprensivo delle molteplici linee interpretative condivise dal Garante nei vari provvedimenti che si sono susseguiti nel corso degli ultimi anni al fine di promuovere comportamenti virtuosi lungo tutta la filiera. L’obiettivo primario è, dunque, quello di fornire chiarimenti univoci relativamente alle differenti problematiche interpretative che sono sorte in una materia che, considerando il numero di operatori e la rilevanza degli interessi in gioco, risulta essere particolarmente rilevante.&nbsp;<strong>1. Obblighi per il titolare</strong>&nbsp;Tra le novità principali apportate dal Codice di condotta, devono essere necessariamente evidenziati gli obblighi previsti in capo alle parti e, soprattutto, al titolare del trattamento.In particolare, l’art. 5 del Codice prescrive in capo al titolare l’obbligo di privilegiare, nella scelta dei <em>partner</em> commerciali per le attività di <em>telemarketing</em> e <em>teleselling</em>, le società aderenti al Codice di condotta.A conferma della notevole rilevanza che il Codice attribuisce al controllo della liceità delle varie operazioni poste in essere nelle attività di <em>telemarketing</em> e <em>teleselling</em>, l’art. 14, comma 2 del Codice impone al titolare di garantire il pieno e costante controllo dell’intera filiera di soggetti coinvolti in qualunque fase preparatoria o di esecuzione della campagna promozionale.Con specifico riferimento all’informativa, l’art. 11 del Codice ammette la possibilità di fornire, in occasione del contatto commerciale, un’informativa in forma semplificata. A tal proposito, la disposizione elenca gli elementi minimi che devono essere comunque forniti nella stessa. Inoltre, prima di procedere alla raccolta di qualsiasi dato personale dell’interessato – o su richiesta dello stesso – l’operatore indica dove può essere reperita l’informativa estesa, che dovrà essere inderogabilmente fornita prima dell’eventuale stipula del contratto.Nell’ipotesi in cui a seguito dei controlli sopracitati emergano contratti per i quali risulti viziato il primo contatto, detti contratti possono continuare ad avere esecuzione a condizione che il committente informi l’interessato circa la natura viziata del contratto e lo stesso interessato confermi la volontà di volerlo mantenere.&nbsp;<strong>2. Obblighi per i fornitori</strong>Un ruolo centrale è svolto dai fornitori, ossia da quei soggetti che materialmente effettuano la campagna di promozione in qualità di responsabili del trattamento.A tal proposito, l’art. 7, comma 1 del Codice prevede che chiunque effettui attività di <em>telemarketing</em>/<em>teleselling</em> (inclusi <em>contact center</em> e agenzie) “<em>è tenuto a iscriversi al <strong>ROC</strong> di cui alla delibera <strong>AGCOM</strong> n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, comunicando, altresì, tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi di telemarketing e teleselling</em>”. Inoltre, nell’ottica di contrastare la pratica dello <em>spoofing</em> telefonico, viene data rilevanza centrale a soluzioni che consentano di ricontattare l’operatore chiamante.Il fornitore, tra i vari obblighi da adempiere deve inoltre: (i) fornire ai committenti un report dettagliato entro 15 giorni dalla chiusura delle singole campagne promozionali; (ii) registrare in apposite <em>black list</em> eventuali richieste di cancellazione dei dati, di revoca del consenso precedentemente prestato&nbsp; ed esercizio del diritto di opposizione – provvedendo altresì all’inoltro delle stesse al committente entro 24 ore; (iii) inviare al titolare – entro 15 giorni dalla chiamata – i dati identificativi e il numero di telefono degli interessati che hanno manifestato interesse o direttamente aderito alla promozione.&nbsp;<strong>3. Il consenso</strong>Il consenso acquisito per finalità di <em>telemarketing</em> e <em>teleselling</em> – libero, specifico, inequivocabile e documentabile mediante elementi precisi e circostanziati – è ritenuto valido solo se adeguatamente informato ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.Recependo l’impostazione adottata dal Garante nel Provvedimento inibitorio, prescrittivo e sanzionatorio nei confronti di Edison Energia S.p.A. del 15 dicembre 2022, l’art. 12 del Codice stabilisce che il diniego alla ricezione di contatti commerciali espresso nel corso della telefonata promozionale, anche in forma orale, deve essere inteso quale revoca del consenso o come opposizione al trattamento della numerazione per finalità di <em>telemarketing</em> e <em>teleselling</em>. Tale diniego deve essere prontamente annotato, con conseguente cancellazione della relativa numerazione dalle liste. Pertanto, l’opposizione espressa nel corso della telefonata non deve essere ulteriormente confermata, come invece spesso è accaduto nella prassi applicativa del settore.&nbsp;<strong>4. Rapporti tra committenti e list provider</strong>&nbsp;Ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Codice nella selezione dei list provider, i committenti adottano la massima diligenza e valutano la presenza di tutti gli elementi di garanzia necessari. In particolare, il Codice impone ai committenti la valutazione delle corrette modalità di acquisizione del consenso e la documentazione mediante modalità informatiche idonee a garantire l’immodificabilità della data e dell’origine del consenso stesso.Pertanto, al committente è richiesta un’attività istruttoria caratterizzata da una “diligente valutazione” della presenza di tutti gli elementi di garanzia necessari, ivi compresa l’analisi – prettamente tecnica – circa l’adeguatezza dello strumento informatico utilizzato rispetto alle garanzie richieste dal Codice. A tal proposito, viene prescritta la conservazione sia della coppia <em>IP - timestamp</em> del soggetto che ha fornito il consenso <em>on line</em>, sia l’invio al medesimo soggetto di un messaggio di notifica della registrazione del consenso (ovvero l’adozione di meccanismi c.d. <em>double opt-in</em> dove il consenso acquisito <em>on line</em> viene successivamente confermato dall’interessato rispondendo ad un messaggio con richiesta di conferma).Per quanto concerne i <em>list provider</em> che raccolgono i dati alla stregua di autonomi titolari, l’art. 6, comma 3 del Codice prescrive l’obbligo di fornire un’autocertificazione che attesti la correttezza, liceità e aggiornamento di tutti i consensi raccolti.&nbsp;<strong>5. L'organismo di monitoraggio</strong>Altra novità introdotta dal Codice in commento è rappresentata dalla costituzione, ai sensi dell’art. 41 del GDPR, dell’Organismo di Monitoraggio chiamato a verificare l’osservanza del Codice di condotta da parte degli aderenti e a gestire la risoluzione dei reclami.L’OdM è esterno rispetto all’organizzazione delle associazioni promotrici ed è composto da un numero massimo di 9 componenti - individuati sulla base delle candidature presentate dalle associazioni promotrici - che devono garantire e mantenere per l’intera durata dell’incarico i necessari requisiti di onorabilità, indipendenza, imparzialità e competenza.Al fine di garantire la piena indipendenza e imparzialità dei componenti dell’OdM, esso non sarà soggetto ad alcuna forma di controllo da parte degli aderenti al Codice. Le attività dell’OdM – debitamente rendicontate – saranno finanziate da parte di ciascun aderente al Codice.Nonostante il dovere per l’OdM di gestire i reclami eventualmente insorti tra aderenti al Codice e interessati – o tra gli stessi aderenti – relativamente a violazioni e/o modalità applicative del Codice, resta salvo il diritto dell’interessato a presentare un reclamo al Garante e/o ad avviare procedure giudiziali di tutela dei propri diritti ai sensi degli artt. 77 e 79 del GDPR.&nbsp;&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:marco.cappa@advant-nctm.com">Marco Cappa</a> e <a href="mailto:matteo.cali@advant-nctm.com">Matteo Calì</a>.</i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 23 Mar 2023 03:20:18 +0100</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm: ecco il bilancio del primo anno di attività del Focus Group ESG</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-ecco-il-bilancio-del-primo-anno-di-attivita-del-focus-group-esg</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://esgnews.it/advisor/studi-legali/advant-nctm-ecco-il-bilancio-del-primo-anno-di-attivita-del-focus-group-esg/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da esgnews.it</a>Anche nel mondo degli studi legali e dei commercialisti i temi ESG sono diventati oramai un elemento imprescindibile. Ne è un esempio&nbsp;<strong>ADVANT Nctm</strong>,&nbsp;studio legale indipendente con oltre 250 avvocati e dottori commercialisti, che nell’ultimo anno ha avviato il&nbsp;<strong>Focus Group ESG</strong>. Il gruppo è composto da professionisti con diverse specializzazioni per integrare concretamente la&nbsp;<em>mission</em>&nbsp;e i criteri ESG nell’attività dello studio e per implementare un codice di condotta coerente con l’Agenda 2030. Ad un anno dal lancio del Focus Group ESG,&nbsp;<strong>ADVANT Nctm</strong>&nbsp;ha tracciato un&nbsp;<strong>primo bilancio delle attività</strong>.Il Focus Group ESG di ADVANT Nctm&nbsp;è strutturato per assistere banche, asset manager e aziende (quotate e PMI) in tutti gli&nbsp;<strong>aspetti legali associati ai rischi e alle opportunità connesse all’ESG</strong>&nbsp;e per supportarli nell’adozione e nell’implementazione della loro strategia di sostenibilità. Tra le&nbsp;<strong>tematiche</strong>&nbsp;sulle quali lo studio legale pone particolare attenzione vi sono:&nbsp;ESG e finanza sostenibile; corporate governance e responsabilità sociale d’impresa,&nbsp;profili giuslavoristici e sicurezza sul lavoro,&nbsp;aspetti ambientali, immobiliari e regolatori,rischio di contenzioso ambientale, climatico e di&nbsp;<em>greenwashing</em>&nbsp;e supply chain e sostenibilità.<strong>Il nuovo gruppo ESG</strong>, quindi,&nbsp;<strong>ha ampliato il raggio d’azione dell’advisory legale&nbsp;</strong>portandolo a rivestire un ruolo di<strong>&nbsp;partner nella transizione delle imprese</strong>, accompagnandole a un<strong>&nbsp;adeguamento delle proprie policy per incorporare i criteri ESG&nbsp;</strong>in modo da<strong>&nbsp;rispondere alle attuali e prospettiche richieste normative</strong>. Un ruolo che svolge sia verso i clienti privati (aziende o istituti finanziari) ma anche collaborando con le grandi istituzioni per la definizione di policy internazionali. Ne è un esempio l’assistenza, assieme ad altri primari esperti internazionali, alla&nbsp;<a href="https://esgnews.it/environmental/materie-prime-critiche-la-strategia-della-commissione-ue-per-un-futuro-green/" target="_blank" rel="noreferrer">Commissione europea</a>,&nbsp;volta a&nbsp;<strong>facilitare la creazione di standard di green loan per la Cina</strong>, il Paese con il mercato più importante per questi prodotti. L’obiettivo è quello di indirizzare i finanziamenti delle banche locali&nbsp;&nbsp;verso i progetti allineati a standard rispondenti alla tassonomia green. Il progetto assume un’importanza ancora maggiore se si pensa che il&nbsp;<strong>13% delle emissioni mondiali dell’ambito Scope 3 proviene dalla Cina</strong>.</p><h2></h2><h2><strong>I risultati del Focus Group ESG</strong></h2>L’attività del Focus Group ESG si muove&nbsp;<strong>su due binari: lo sviluppo della policy ESG interna e quella rivolta ai clienti</strong>.Tra i risultati legati all’organizzazione interna dello studio, vi è la&nbsp;<strong>riduzione dell’impatto dell’attività aziendale sull’ambiente</strong>&nbsp;e il miglioramento della trasparenza dell’attività.&nbsp;“Il Focus Group ESG, con il contributo anche di collaboratori più junior, è partito dalla necessità di fissare i principi fondamentali da applicare all’interno dello studio e ha definito un codice di condotta e delle politiche ambientali, di diversità e inclusione nonché di gestione degli acquisti in un’ottica sostenibile. È stato predisposto un processo per la valutazione puntuale del nostro impatto ambientale con il calcolo dell’impronta carbonica, al fine di ridurre le nostre emissioni e di raggiungere nel tempo la neutralità carbonica”, spiega&nbsp;<strong>Paolo Montironi, Senior partner di ADVANT Nctm</strong>.“Ci siamo dotati di un sistema di gestione dei rischi ESG con la creazione di comitati con competenze ad hoc e con l’introduzione di una policy di whistleblowing”, ha aggiunto&nbsp;<strong>Vittorio Noseda, membro del Board ADVANT</strong>. “Parimenti è stato tenuto un intenso programma di&nbsp;training interno su tematiche ESG: la formazione dei nostri professionisti su questi temi è centrale al fine di potere assistere al meglio la nostra clientela.”Per quanto riguarda l’attività rivolta all’esterno, lo studio è impegnato, tramite il Focus Group ESG, in&nbsp;<strong>progetti che sostengono le banche, le imprese e altri stakeholder nella definizione dei rischi e delle opportunità legate alla sostenibilità</strong>, attraverso, ad esempio, il supporto alle PMI e il sostegno alle banche e alle società nello sviluppo di prodotti, nonché nel miglioramento delle policy di engagement, supportando le società emittenti nei processi di engagement con gli investitori.Tra le attività intraprese vi è lo sviluppo di standard di due diligence ESG per PMI in settori particolarmente sensibili da un punto di vista ambientale che possono essere utilizzati in operazioni di M&amp;A e che lo studio porta avanti anche assieme ad esperti esterni, progetto che è sotto la supervisione dell’Avv.&nbsp;<strong>Francesca Bonino</strong>, partner esperta di diritto ambientale.L’analisi delle problematiche legate alla supply chain e come proteggere le imprese clienti dal rischio reputazionale attraverso l’introduzione di presidi a livello contrattuale è un’altra area rilevante in cui lo studio lavora attivamente e ha sviluppato una particolare sensibilità su temi legati alla protezione della biodiversità e degli ecosistemi. L’assistenza ai clienti per le politiche di sostenibilità per gli aspetti&nbsp;<em>social</em>&nbsp;e di&nbsp;<em>wellbeing&nbsp;</em>e per gli aspetti legati alla protezione dei diritti umani nella supply chain, sotto la guida dell’Avv.&nbsp;<strong>Michele Bignami</strong>, partner responsabile della&nbsp;<em>practice</em>&nbsp;di diritto del lavoro dello studio, è di immediata utilità per le imprese.Tra le tante iniziative messe in atto dal gruppo dello studio è di particolare interesse il&nbsp;<strong>Transition Risk Tool</strong>, uno strumento, spiega&nbsp;<strong>Riccardo Sallustio – partner di ADVANT Nctm</strong>&nbsp;– nato dall’esigenza degli istituti di credito di fare engagement con i propri interlocutori per permettere di assegnare un rischio ESG ai propri prodotti nonché alla concessione delle linee di credito. Il Tool è rivolto sia alle banche sia alle imprese e serve a&nbsp;<strong>valutare il rischio di transizione</strong>. Tale rischio è formato da elementi legati a diverse macroaree, tra cui policy significative a livello globale ed europeo, la&nbsp;<em>consumer preference</em>, il rischio tecnologico e gli elementi legali come la&nbsp;<em>climate change litigation,&nbsp;</em>ovvero il contenzioso climatico, tema molto attuale per le aziende e per le banche. Accanto a questi fattori vi sono anche le opportunità, che hanno un peso nella determinazione del rischio di transizione.Per quanto riguarda il processo di definizione dei rischi, il Tool esamina il panorama legislativo in diverse aree, dal carbon pricing, alla reportistica, alla governance, ma tiene conto anche del livello di adozione di&nbsp;<em>best practice</em>&nbsp;da parte delle imprese, esistenti e in fieri. La logica che ispira lo strumento, infatti, è quella di fornire&nbsp;<strong>un’analisi del rischio di transizione&nbsp;<em>forward looking</em></strong>, quindi che guarda in avanti, per trasferire un valore aggiunto al cliente: “Cerchiamo di portare valore aggiunto fornendo al cliente una visione d’insieme per aiutare a comprendere l’evoluzione dei settori economici in transizione in un’ottica anche di policy e legale per contribuire alla migliore gestione della governance della transizione all’interno della singola impresa. L’obiettivo del Tool è dare risposte concrete a investitori, imprese e altri stakeholder”, afferma Sallustio.I&nbsp;<strong>settori</strong>&nbsp;che vengono presi in considerazione dal Tool in questa prima fase sono&nbsp;<strong>cinque</strong>, e sono quelli che rivestono un ruolo determinante nella transizione verso il net zero, i cosiddetti “hard to abate” in termini di emissioni di gas serra, ovvero:&nbsp;<strong>l’automotive, l’acciaio, il cemento, la plastica e il navale</strong>. I professionisti di ADVANT che hanno progettato questo strumento analizzano la legislazione di riferimento per ciascun settore, così come, anche col supporto di esperti esterni, la tecnologia esistente per mostrare al cliente le iniziative di sostenibilità di ciascun ambito. Infine, per ogni settore viene eseguita un’analisi dei rischi&nbsp;<em>bottom-up</em>&nbsp;nei cinque settori, per dare la possibilità al cliente di inserire tali elementi nel suo punteggio (<em>score</em>) interno finale.Accanto a questo lavoro di definizione dei rischi e delle opportunità, il Transition Risk Tool fornisce anche gli strumenti alla banca per creare degli&nbsp;<strong>standard di&nbsp;<em>due diligence</em></strong>&nbsp;<strong><em>settoriali&nbsp;</em></strong>che possono essere integrati nella valutazione del rischio di credito. Quindi, la banca dispone così di un documento da presentare al comitato crediti, che contiene una mappatura e una visione d’insieme che tiene conto sia della legislazione climatica che degli impatti potenziali anche legali e di policy su un determinato settore economico. Pertanto, dopo aver usufruito del servizio, il cliente di ADVANT è in possesso di dati di cui può discutere con gli stakeholder, di una policy di engagement e di un contratto di finanziamento che si attaglia alle peculiarità del processo di transizione dell’azienda da finanziare.Un’altra iniziativa interessante portata avanti dall’avv.&nbsp;<strong>Angelo Anglani</strong>, partner del dipartimento contenzioso e arbitrati e dall’avv. Valentina Cavanna, managing associate ed esperta di diritto ambientale e ESG, è un progetto che, seppur in fase embrionale, mira a sviluppare un&nbsp;<strong><em>Climate Change Mitigation Toolbox</em></strong>, in collaborazione con accademici a livello internazionale sotto l’egida del Prof. Ivano Alogna del British Institute for International and Comparative Law, e i cui risultati saranno presentati alla COP del prossimo novembre.“Noi forniamo di fatto assistenza ai clienti facendo un’<strong>analisi delle componenti di policy e legale del rischio di transizione</strong>. Ciò, è qualcosa di diverso rispetto a quello che fa l’<em>advisory&nbsp;</em>di sostenibilità tradizionale. Questa attività poi sfocia in assistenza nella governance e nel supporto alla gestione del rischio, lavorando assieme a climatologi, esperti di enterprise risk management, a consulenti strategici e ad esperti del rischio finanziario”, spiega Sallustio.]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 23 Mar 2023 02:28:04 +0100</pubDate>
                        <title>Tutela dei consumatori di prodotti finanziari: i principi di alto livello OCSE/G20</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tutela-dei-consumatori-di-prodotti-finanziari-i-principi-di-alto-livello-ocse-g20</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/tutela-dei-consumatori-di-prodotti-finanziari-i-principi-di-alto-livello-ocse-g20/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Diritto Bancario</a>&nbsp;<em>Il&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2023/03/2023-Quattrocchi-Di-Bella-Perini-Principi-OCSE_G20.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">presente contributo</a>&nbsp;affronta le&nbsp;<strong>principali novità</strong>&nbsp;e le&nbsp;<strong>linee evolutive</strong>&nbsp;dei&nbsp;<strong>principi di alto livello OCSE/G20</strong>&nbsp;sulla&nbsp;<strong>tutela dei consumatori di prodotti finanziari</strong>.</em>&nbsp;</p><h2>1. Introduzione ai Principi OCSE/G20 sulla tutela dei consumatori di prodotti finanziari</h2>L’<strong>OCSE</strong>&nbsp;(Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) ha&nbsp;<strong>recentemente condotto</strong>&nbsp;– in collaborazione con il Gruppo di lavoro per l’inclusione finanziaria (<em>Global Partnership for Financial Inclusion</em>&nbsp;– GPFI) istituito in ambito G20 – un&nbsp;<strong>processo di revisione e aggiornamento</strong>&nbsp;dei “<a href="https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/G20_OECD%20FCP%20Principles.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><em>G20/OECD High-Level Principles on Financial Consumer Protection</em></a>” (“<em><strong>Principi di alto livello</strong>&nbsp;OCSE/G20 sulla&nbsp;<strong>tutela dei consumatori di prodotti finanziari</strong></em>”, i “<a href="https://www.dirittobancario.it/art/protezione-dei-consumatori-in-ambito-finanziario-i-nuovi-principi-ocse/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Principi</strong></a>”).I Principi sono stati&nbsp;<strong>approvati per la prima volta dai&nbsp;<em>leader</em>&nbsp;dei Paesi del G20 nel novembre 2011</strong>&nbsp;e adottati dal Consiglio dell’OCSE nel luglio 2012. Nella loro&nbsp;<strong>versione aggiornata</strong>, i Principi sono stati&nbsp;<strong>approvati</strong>&nbsp;formalmente dalla Task Force OCSE/G20 per la Tutela dei consumatori di prodotti finanziari il 3&nbsp;<strong>maggio 2022</strong>, e dal GPFI il 12-13 maggio 2022. Dopo l’<em>endorsement&nbsp;</em>da parte dei Ministri delle finanze e dai Governatori delle banche centrali del G20, i Principi aggiornati sono stati&nbsp;<strong>ratificati</strong>&nbsp;dai&nbsp;<em>leader</em>&nbsp;del G20 in occasione del vertice di Bali dello&nbsp;<strong>scorso novembre</strong>&nbsp;<strong>e</strong>, in seguito,&nbsp;<strong>adottati</strong>&nbsp;dai Governi dei paesi dell’OCSE&nbsp;<strong>lo scorso dicembre</strong>, nella forma di una Raccomandazione del Consiglio dell’OCSE in versione aggiornata.Al fine di inquadrare correttamente i&nbsp;<strong>Principi quali strumento di&nbsp;<em>policy</em>&nbsp;internazionale</strong>, e di poterne comprendere l’efficacia e i limiti applicativi, giova spendere qualche parola sugli enti preposti alla loro stesura.L’<strong>OCSE</strong>&nbsp;è un’<strong>organizzazione internazionale</strong>&nbsp;di studi economici che conta attualmente 36 paesi membri e che si qualifica come sede privilegiata per attività di tipo consultivo, volte all’<strong>identificazione di pratiche commerciali comuni e al coordinamento delle politiche locali ed internazionali dei paesi membri</strong>. La dimensione sovranazionale dell’attività dell’OCSE fa sì che i Principi risultino, oltre che intersettoriali, vastamente applicabili in tutte le giurisdizioni.Il GPFI è stato istituito – durante il vertice di Seoul – dai&nbsp;<em>leader</em>&nbsp;del G20 quale ente di partenariato per la promozione dell’inclusione finanziaria su scala globale, essendo aperto anche alla partecipazione dei paesi non appartenenti al G20 e alle altre istituzioni interessate.La pubblicazione dei Principi aggiornati è stata preceduta da una fase di&nbsp;<em>implementation assessment</em>&nbsp;– il cui esito è stato valutato tramite sondaggi presso imprese e gruppi di consumatori – e da un processo di pubblica consultazione, con cui sono stati raccolti i pareri del pubblico e degli&nbsp;<em>stakeholder&nbsp;</em>sugli aggiornamenti proposti.Con riferimento all’<strong>oggetto dei Principi</strong>, esso – in estrema sintesi – consiste nella<strong>&nbsp;tutela dei consumatori all’interno del sistema finanziario e del mercato di capitali</strong>. Tale nucleo tematico si riferisce a leggi, regolamenti e altre misure generalmente concepite per assicurare un trattamento equo e responsabile dei fruitori di servizi e prodotti finanziari, nell’acquisto e nell’utilizzo dei medesimi.&nbsp;<strong>Tenuto conto, soprattutto, del problema delle asimmetrie informative</strong>&nbsp;tra intermediari e consumatori e con l’obiettivo di limitarne gli impatti negativi.Prima di passare alla rassegna dei singoli&nbsp;<strong>Principi</strong>&nbsp;e delle novità introdotte in sede di aggiornamento, giova segnalare che essi si qualificano come&nbsp;<strong>strumenti di&nbsp;<em>soft law</em></strong>. Ne viene esaltata, quindi, la natura di “indirizzo” e di semplice&nbsp;<em>framework</em>, all’interno del quale i decisori politici e i partecipanti al mercato possono sviluppare modelli alternativi di&nbsp;<em>governance</em>.<div data-anchor-id="2"></div><h2><strong>2. Singoli Principi sulla tutela dei consumatori di prodotti finanziari</strong></h2><ul> <li>Principio 1: Quadro normativo, regolamentare e di vigilanza</li> <li>Principio 2: Il ruolo degli organismi di vigilanza</li> <li>Principio 3: Accesso e inclusione finanziaria</li> <li>Principio 4: Alfabetizzazione e consapevolezza finanziaria</li> <li>Principio 5: Competizione</li> <li>Principio 6: Trattamento dei consumatori equo e corretto</li> <li>Principio 7: Informazione e trasparenza</li> <li>Principio 8: Prodotti finanziari di qualità</li> <li>Principio 9: Condotta e cultura aziendali responsabili dei fornitori di servizi finanziari e degli intermediari</li> <li>Principio 10: Tutela dei beni dei consumatori da frodi, truffe e utilizzi indebiti</li> <li>Principio 11: Tutela dei dati e della privacy dei consumatori</li> <li>Principio 12<strong>:</strong>&nbsp;Gestione e risoluzione dei reclami</li></ul><div data-anchor-id="3"></div><p></p><h2><strong>3. Principali novità a seguito dell’aggiornamento dei Principi</strong></h2>L’attività di aggiornamento dei Principi è stata condotta sulla scorta di&nbsp;<strong>tre tematiche trasversali</strong>, precisamente:<ol> <li>“<strong>Digitalizzazione</strong>”;</li> <li>“<strong>Benessere finanziario</strong>”; e</li> <li>“<strong>Finanza sostenibile</strong>”.</li></ol><p>Questi temi hanno ricoperto il&nbsp;<strong>ruolo di linee evolutive</strong>&nbsp;per la Task Force OCSE/G20 e il GPFI, che hanno tentato di adeguare lo strumento di&nbsp;<em>policy</em>&nbsp;ai progressi determinatisi nel sistema finanziario grazie, soprattutto, ai progressi compiuti nei campi dell’innovazione finanziaria e della digitalizzazione da un lato e della finanza sostenibile dall’altro.Nell’ambito dell’attività di aggiornamento si è inteso, poi, tenere conto del&nbsp;<strong>mutato contesto socioeconomico</strong>&nbsp;rispetto a quello in essere in sede di prima emanazione dei Principi,&nbsp;<strong>includendo</strong>, in particolare, gli&nbsp;<strong>insegnamenti tratti dall’impatto della pandemia da COVID-19</strong>&nbsp;sui consumatori di prodotti e servizi finanziari.Alla luce di ciò, dalla disamina dei singoli Principi, e tenuto conto dei concetti soprarichiamati, le&nbsp;<strong>principali novità</strong>&nbsp;introdotte con la riedizione del 2022 possono così sintetizzarsi:</p><ul> <li>l’<strong>introduzione di due nuovi principi</strong>, segnatamente “<strong><em>Accesso e inclusione finanziaria</em></strong>” e “<strong><em>Prodotti finanziari di qualità</em></strong>”, in quanto i relativi concetti non erano trattati nella precedente formulazione dei Principi;</li> <li>l’<strong>introduzione&nbsp;</strong>di riferimenti espliciti ad&nbsp;<strong>aspetti legati alla digitalizzazione</strong>&nbsp;di prodotti e servizi finanziari, tra cui cripto attività e valute digitali, e l’importanza di sostenere i consumatori nello sviluppo, in via coordinata, di competenze digitali e finanziarie (<em>Cfr</em>. Principi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10);</li> <li>l’enfatizzare la necessità di&nbsp;<strong>dotare gli organismi di vigilanza di flessibilità, strumenti e poteri adeguati</strong>, al fine di poter efficacemente monitorare il mercato, soprattutto in relazione agli sviluppi tecnologici e/o alla finanza sostenibile (<em>Cfr</em>. Principio 2);</li> <li>la&nbsp;<strong>maggiore considerazione</strong>&nbsp;riconosciuta al<strong>&nbsp;fenomeno delle transazioni internazionali</strong>&nbsp;(inclusi pagamenti, commerci e vendite transfrontalieri), aumentate drasticamente in parte a causa degli effetti della digitalizzazione e della pandemia COVID-19 (<em>Cfr</em>. Principi 2 e 7);</li> <li>la necessità di&nbsp;<strong>prestare particolare attenzione ai consumatori</strong>&nbsp;che possono trovarsi&nbsp;<strong>in condizioni di vulnerabilità</strong>, potendo essa manifestarsi in forme e circostanze diverse (ad esempio nel caso di consumatori che si trovano in condizioni finanziarie difficili a causa dell’indebitamento eccessivo,&nbsp;<em>Cfr</em>. Principio 6);</li> <li>la possibilità di&nbsp;<strong>utilizzare i canali digitali e le conoscenze comportamentali</strong>&nbsp;per migliorare gli approcci di alfabetizzazione finanziaria e di sensibilizzazione dei consumatori (<em>Cfr</em>. Principio 4);</li> <li>la necessità di<strong>&nbsp;garantire trasparenza sulla metodologia</strong>&nbsp;per aiutare i consumatori a comprendere gli effetti dei loro investimenti e&nbsp;<strong>contrastare il rischio di&nbsp;<em>greenwashing</em>&nbsp;</strong>nel mondo dei prodotti e servizi finanziari (<em>Cfr</em>. Principio 7);</li> <li>la necessità di&nbsp;<strong>adeguare i meccanismi di tutela</strong>&nbsp;dei consumatori dalle frodi truffe, appropriazioni indebite e altri abusi alle nuove modalità con cui tali attività possono essere perpetrate alla luce di&nbsp;<em>asset&nbsp;</em>digitali e truffe e abusi commessi via internet (Principio 10).</li></ul><p>Tenuto conto dello sforzo di incorporare le tendenze e le evoluzioni dettate dalla digitalizzazione e dalla finanza sostenibile e di cogliere gli insegnamenti tratti dalla pandemia da COVID-19, i Principi intendono&nbsp;<strong>esprimere una visione di lungo periodo</strong>&nbsp;in tema di strumenti di tutela dei consumatori di prodotti e servizi finanziari. Gli stessi, poi,&nbsp;<strong>fondano i criteri di riferimento per l’individuazione di&nbsp;<em>best practice</em>&nbsp;</strong>dei soggetti che, a vario titolo, operano nel mondo del mercato di capitali. Pertanto, i Principi così formulati, nonostante l’assenza di carattere coercitivo in quanto strumento di&nbsp;<em>soft law</em>, si prefiggono l’<strong>obiettivo di orientare gli sviluppi regolamentari</strong>&nbsp;nel settore finanziario e, più in generale, di contribuire a una crescita più equa, sostenibile e inclusiva, oltre che alla stabilità del sistema.</p><div data-anchor-id="4"></div><p></p><h2><strong>4. Prossimi passi</strong></h2>Dopo che, come detto, i Principi sono stati approvati dai&nbsp;<em>leader</em>&nbsp;del G20 al summit di Bali lo scorso novembre e, il mese successivo, adottati dai governi membri dell’OCSE,&nbsp;<strong>i prossimi passi consisteranno nella comunicazione, diffusione e attuazione dei Principi aggiornati</strong>.La Task Force OCSE/G20 e il GPFI sosterranno, inoltre, l’attuazione dei Principi da parte delle giurisdizioni aggiornando le linee guida esistenti o sviluppandone di nuove.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 22 Mar 2023 02:52:25 +0100</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm fa il bilancio del primo anno di attività del Focus Group ESG</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-fa-il-bilancio-del-primo-anno-di-attivita-del-focus-group-esg</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ad un anno dall’avvio dei lavori del <a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2023/03/ESG-Focus-Team-1.pdf" target="_blank" rel="noopener">Focus Group ESG</a>, composto da professionisti con diverse specializzazioni per integrare concretamente la&nbsp;<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2023/03/Mission.pdf" target="_blank" rel="noopener"><em>mission</em></a> e i criteri ESG nell’attività di Studio e per implementare un codice di condotta in applicazione dei principali Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, ADVANT Nctm traccia un primo bilancio delle attività.Il Focus Group ESG di ADVANT Nctm&nbsp;è strutturato per assistere banche, SGR e aziende (quotate e PMI) in tutti gli aspetti legali associati ai rischi e alle opportunità connesse all’ESG (Environmental, Social&nbsp;e&nbsp;Governance) e per supportarli nell’adozione e nell’implementazione della loro strategia di sostenibilità, anche in relazione alle seguenti tematiche:</p><ol> <li>ESG e finanza sostenibile</li> <li>Corporate governance e responsabilità sociale d’impresa</li> <li>Profili giuslavoristici e sicurezza sul lavoro</li> <li>Aspetti ambientali, immobiliari e regolatori</li> <li>Rischio di contenzioso ambientale, climatico e di&nbsp;<em>greenwashing</em></li> <li>Supply chain e sostenibilità</li></ol><p>&nbsp;“<em>Siamo orgogliosi dei traguardi raggiunti dallo Studio in questo primo anno di lavoro sull’ESG, forti della mission di ADVANT i cui punti salienti sono la riduzione dell’impatto della nostra attività sull’ambiente, la trasparenza del nostro percorso e il supporto ai Clienti nel loro viaggio ESG “doing good while doing well</em>”, ha dichiarato Paolo Montironi, Senior partner di ADVANT Nctm,&nbsp;“<em>Il Focus Group ESG è partito dalla necessità di fissare i principi fondamentali da applicare all’interno dello Studio e ha definito un codice di condotta e delle politiche ambientali, di diversità e inclusione nonché di gestione degli acquisti in un’ottica sostenibile. È stato predisposto un processo per la valutazione puntuale del nostro impatto ambientale con il calcolo dell’impronta carbonica, al fine di ridurre le nostre emissioni e di raggiungere nel tempo la neutralità carbonica.”&nbsp;</em><em>“Ci siamo dotati di un sistema di gestione dei rischi ESG con la creazione di comitati con competenze ad hoc e con l’introduzione di una policy di whistleblowing“ aggiunge Vittorio Noseda, membro del Board ADVANT. “Parimenti è stato tenuto un intenso programma di&nbsp;training interno su tematiche ESG: la formazione dei nostri professionisti su questi temi è centrale al fine di potere assistere al meglio la nostra clientela.”</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 17 Mar 2023 04:25:15 +0100</pubDate>
                        <title>Scoprire Kiki Smith a Milano: dalla nuova personale alla Galleria Raffaella Cortese alle opere a nctm e CityLife</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/scoprire-kiki-smith-a-milano-dalla-nuova-personale-alla-galleria-raffaella-cortese-alle-opere-a-nctm-e-citylife-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Alla&nbsp;<a href="https://raffaellacortese.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Galleria Raffaella Cortese</a>, a Milano, da oggi le mostre personali di tre protagoniste della ricerca contemporanea:&nbsp;Joan Jonas&nbsp;(1936, New York) con “Drawn on the Wind”,&nbsp;Simone Forti&nbsp;(1935, Firenze) con “Distant Lands” e&nbsp;Kiki Smith&nbsp;(1954, Norimberga, Germania) con “The Cat Himself Knows” (tutte fino al 18 maggio). Quest’ultima in particolare, assieme a nctm e City Life, disegna una costellazione di luoghi in cui è possibile incontrare il lavoro di Kiki Smith nel capoluogo lombardo: la gallerista&nbsp;Raffaella Cortese,&nbsp;Gabi Scardi, curatrice di nctm per l’arte, e&nbsp;Roberto Pinto, curatore del parco delle sculture di City Life, ci accompagnano in un ideale percorso alla scoperta delle opere presenti in questi luoghi.</strong></p><h4><strong>Galleria Raffaella Cortese,&nbsp;</strong><strong>“The Cat Himself Knows”: c</strong><strong>e ne parla Raffaella Cortese</strong></h4>«Parlare di Kiki Smith a Milano mi riporta alla nostra mostra nel 2001: era la prima volta che gliene veniva dedicata una in Italia e per me è stata un grandissima felicità, oltre che un privilegio, perché credo sinceramente nel suo modo di vedere e restituire la realtà, oltre che esserle legata da un caldo sentimento di stima. Con lei ho sempre portato avanti un rapporto di grande empatia e di reciproco accompagnamento nelle trasformazioni della nostra storia personale, del mondo che ci circonda e del sistema dell’arte.Di Kiki Smith mi emoziona da sempre l’attenzione e la perseveranza con cui parla dell’essere umano nei suoi aspetti più fisici, focalizzando spesso l’attenzione sul corpo della donna e sulla lotta femminile, mai esaurita, per la libertà. Non solo: non smette mai di affascinarmi la sua maestria nelle tecniche. È straordinario per esempio l’uso che fa dell’incisione, un medium ancora poco valorizzato che abbiamo voluto mostrare come protagonista in una personale dedicata a Kiki nel 2006, e della fotografia, che la accompagna nella sua instancabile scoperta del mondo tra bellezze e distonie e che abbiamo presentato in un’altra mostra, nel 2012.“The Cat Himself Knows” è il quinto progetto espositivo di Kiki Smith nei nostri spazi, focalizzato sulla più recente ricerca scultorea e pittorica dell’artista, un’indagine che nasce proprio a Milano. Procedendo dall’osservazione dei gatti guardiani dei bastioni del Castello Sforzesco, emblema della convivenza di domestico e selvaggio, Kiki ha realizzato disegni e sculture che ancora ritornano alla sua fascinazione per il mondo animale, nutrito di riferimenti alle filastrocche di T. S. Eliot».<h4><strong>nctm,&nbsp;<b><i>Pyre Woman Kneeling</i>: c</b></strong><strong>e ne parla&nbsp;</strong><strong>Gabi Scardi</strong></h4><i>«<a href="https://www.nctmelarte.it/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nctm e l’arte</a></i>&nbsp;è un progetto dedicato all’arte contemporanea. Nato nel 2011 in seno allo Studio Legale Advant Nctm, è stato ideato a partire dalla convinzione che l’arte sia veicolo di uno sguardo attento al presente.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>Tra le<i>&nbsp;</i>attività di cui si compone c’è una serie di incontri aperti al pubblico, la collaborazione con istituzioni culturali, la realizzazione di progetti pubblici, il sostegno a progetti artistici, la borsa di studio&nbsp;<i>nctm e l’arte: artists in residence</i>, nata nel 2012 a favore della mobilità degli artisti residenti in Italia al di fuori del paese. Oltre a ciò l’iniziativa prevede la costituzione di una collezione. Le opere sono destinate a vivere all’interno dello Studio e ad essere fruite sia dai professionisti che lo frequentano sistematicamente – a loro, peraltro, sono anche dedicati momenti speciali di un contatto con gli artisti – sia da chi vi si reca a diverso titolo.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>Tra le primissime acquisizioni c’è stata proprio la&nbsp;<i>Pyre Woman Kneeling</i>&nbsp;di Kiki Smith: un’opera di dimensioni museali e di grande impatto, significativa del percorso di questa artista che da sempre si interessa alla rappresentazione femminile nella storia culturale.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>Progettata inizialmente come opera pubblica destinata alla città tedesca di Norimberga, che in epoca medievale fu un epicentro della caccia alle streghe, la&nbsp;<i>Pyre Woman&nbsp;</i>evoca questo tragico fenomeno e si offre come memento rispetto alle prevaricazioni di oggi. La figura femminile, in bronzo,<i>&nbsp;</i>di dimensioni reali, si trova inginocchiata su una pira di legno pronta a bruciare; indifesa, ma al contempo energica, carica di pathos, forte della propria dignità.Considerando che la collezione&nbsp;<i>nctm e l’arte</i>&nbsp;si focalizza da sempre e con decisione su opere capaci di esprimere tematiche legate ai diritti, alla giustizia, alla sostenibilità e all’equità sociale, l’entrata nella collezione di&nbsp;<i>Pyre Woman Kneeling</i>&nbsp;di Kiki Smith ha costituito un preciso avvio. A tutt’oggi, per il suo significato e per la sua efficacia,<span class="Apple-converted-space">&nbsp;&nbsp;</span>si tratta di una delle opere più amate all’interno dello Studio e più apprezzate da chi si trova a vederla.La sede di Advant Nctm Studio Legale di Milano, in via Agnello 12, è visitabile il 15 aprile dalle 10.00 alle 13.00; in quell’occasione si svolgerà tra l’altro una performance di&nbsp;<strong>Claudia Losi</strong>. È inoltre visitabile su appuntamento durante la settimana di Art Week».<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><h4><strong>CityLife,&nbsp;<em>Guardiane</em>: c</strong><strong>e ne parla Roberto Pinto</strong></h4><span class>«In estrema sintesi il percorso d’arte a CityLife nasce con l’intento di creare una collezione di sculture all’aperto che possa essere fruita dai cittadini senza la necessità di entrare in un museo. Alla base c’è l’idea di un’arte pubblica che ha come obiettivo la divulgazione dell’arte stessa. Quando nel 2014 si è iniziato a lavorare al progetto generale&nbsp;</span><span class>sono stati individuati artisti di differenti generazioni e diverso background che, oltre a portare avanti ricerche rilevanti da un punto di vista artistico, avessero a cuore anche il dialogo con le persone, il tentativo stesso di comunicare con gli altri e la capacità di confrontarsi con lo spazio pubblico. Questa scelta è legata anche alla particolarità del luogo in cui sorge il parco: è al centro di una zona commerciale in trasformazione, in cui non è presente una comunità con cui poter realizzare un discorso di arte partecipata, è stato, quindi, necessario invitare degli artisti disposti a confrontarsi con uno spettatore di passaggio.</span>Le opere, alla luce del contesto, non sono state concepite come oggetti solo da vedere o oggetti di valore da mettere sotto i riflettori, ma come elementi che si possono toccare, “usare”, che in qualche modo hanno a che fare con il quotidiano o entrano a farne parte: oggetti insoliti incontrati per strada che cercano di porre domande e instaurare un dialogo con il passante.Nel parco oggi si trovano lavori&nbsp;<span class>di&nbsp;</span><strong>Matteo Rubbi, Ornaghi e Prestinari, Judith Hopf, Wilfredo Prieto, Serena Vestrucci, Pascale Marthine Tayou, Kiki Smith, Adrian Paci, Riccardo Benassi, Mario Airò, Alfredo Jaar, Otobong Nkanga.&nbsp;</strong>Per l’art week saranno anche inaugurati i lavori di<strong>&nbsp;Rossella Biscotti, Elisabetta Benassi, Liliana Moro, Adelita Husni Bey</strong>; &nbsp;subito dopo&nbsp;<strong>Jeremy Deller</strong>&nbsp;e in ottobre&nbsp;<strong>Shilpa Gupta.</strong><span class>Abbiamo invitato&nbsp;<strong>Kiki Smith</strong>&nbsp;perché è un’artista importante che lavora con la scultura in modo innovativo e perché nella sua ricerca sono presenti molte tematiche di grande attualità, come il femminismo, il femminile in generale, l’uso del corpo, che rivestono un grande interesse anche per le nuove generazioni. Come tutti gli artisti che partecipano al progetto ha visitato il parco (in quel momento c’era un solo grattacielo, il resto era un gran cantiere), le abbiamo spiegato la relazione del luogo con la città e le abbiamo chiesto di pensare un lavoro che potesse essere significativo in quel luogo e che potesse interrogare le persone.</span><span class>Kiki Smith ha proposto due grandi sculture in bronzo che rappresentano due gatte. Quest’opera è nata da una riflessione sul fatto che oggi si tende ad antropizzare tutto e forse agli animali non viene più lasciato lo spazio per vivere liberi nelle città, per poter in qualche modo conservare una vita indipendente dall’urbanizzazione del luogo. Osservando la zona e rilevando la presenza di alcune colonie feline – preservate anche a Milano, come in ogni città – Kiki Smith ha individuato nel gatto un animale non asservito completamente agli esseri umani, anche quando a stretto contatto con loro. Per sottolineare questa lettura i due esemplari rappresentati non hanno le sembianze di gatte leziose, sono animali arruffati, “selvatici”, che scrutano lo spettatore, figure enigmatiche che ricordano la sfinge e portano un mistero da scoprire progressivamente, giorno dopo giorno, passando loro accanto. È un lavoro che condensa l’intensità, le tematiche e il tratto sempre innovativo di Kiki Smith».</span><a href="https://artslife.com/2023/02/17/kiki-smith-milano-personale-galleria-raffaella-cortese-opere-nctm-citylife/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da artslife.com</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 16 Mar 2023 07:51:46 +0100</pubDate>
                        <title>La tassazione al 9% ai fini dell&#039;imposta di registro anche per gli atti di costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-tassazione-al-9-ai-fini-dellimposta-di-registro-anche-per-gli-atti-di-costituzione-del-diritto-di-superficie-su-terreni-agricoli</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tra le questioni che a tutt’oggi risultano di particolare interesse soprattutto per gli operatori attivi nel settore della produzione delle energie rinnovabili per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e fotovoltaica, vi è la tassazione degli atti costitutivi di diritti di superficie su terreni agricoli ai fini dell’imposta di registro su cui sembrerebbero sussistere ancora dubbi interpretativi.In merito, vale però la pena segnalare una recente ordinanza della Corte di Cassazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> priva di precedenti in sede di legittimità, nell’ambito della quale i giudici avrebbero stabilito che la costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo ai fini della installazione di un impianto fotovoltaico è da assoggettarsi ad imposta di registro con aliquota del 9% in luogo dell’aliquota del 15% richiesta invece dall’Agenzia delle Entrate.&nbsp;</p><ol> <li><strong>Breve excursus normativo e orientamenti di prassi</strong></li></ol><p>Gli atti aventi ad oggetto la costituzione del diritto di superficie e che, ad oggi, costituiscono lo schema contrattuale che ha trovato un grande utilizzo soprattutto nel settore delle energie rinnovabili in cui gli operatori produttori di energia (eolica o fotovoltaica), anche mediante tale diritto reale, si assicurano la disponibilità delle aree e dei terreni agricoli su cui vengono installati detti impianti, ai fini dell’imposta di registro rientrano nella disposizione di cui all’art. 1, co. 1, della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 (“T.U.R.”) il quale, in relazione agli atti soggetti a registrazione in termine fisso, stabilisce</p><ul> <li>al primo periodo del comma 1 l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale nella misura del 9%, in via generale, agli <em>"Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento […]". </em></li> <li>al terzo periodo l'applicazione dell'aliquota del 15 per cento <em>"Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale".</em><strong>&nbsp;</strong></li></ul><p>Secondo l’Agenzia delle Entrate la fattispecie della costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli andrebbe catalogata nel terzo periodo del suddetto art. 1, poiché contempla il “trasferimento” avente ad oggetto <em>“terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><strong>[2]</strong></a>.</em> Infatti, sebbene la disposizione in esame preveda che l’aliquota del 15% trovi applicazione nel caso di atti aventi ad oggetto terreni agricoli solo nel caso di loro trasferimento, a parere dell’Agenzia, l’intento del legislatore sarebbe stato in realtà quello di operare una assimilazione del concetto di “trasferimento” a quello di “atto traslativo” o “traslativo e costitutivo” di diritti reali di godimento, e che, pertanto, in tale termine (i.e. trasferimento) devono ricomprendersi anche gli “atti costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento” espressamente indicati nel primo periodo del comma 1.Tuttavia, la stessa Agenzia nell’ambito delle varie pronunce di prassi sembrava aver manifestato già di per sé un cambio di orientamento in occasione di una risoluzione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, seppur avente ad oggetto la tassazione ai fini dell’imposta di registro degli atti costitutivi di servitù su terreno agricolo a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, ritenendo applicabile l’aliquota del 9% in luogo di quella del 15%, ritenendo di fatto “<em>superate […] le indicazioni contenute nella Risoluzione n. 92 del 22 giugno 2000 e riprese nella Circolare n. 18/E del 29 maggio 2013 (par. 4.16)”. </em>&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong>L’ordinanza della Corte di Cassazione</strong></li></ol><p>A smentire la tesi dell’Agenzia delle Entrate, sarebbe però intervenuta un’ordinanza<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> senza precedenti della Suprema Corte, avente ad oggetto proprio un avviso di liquidazione per il recupero della maggiore imposta di registro notificato ad una persona fisica che, in qualità di concedente, costituiva a favore di una Srl il diritto di superficie esclusivo dei propri terreni tutti a destinazione agricola ai fini della costruzione di un impianto fotovoltaico per un certo corrispettivo per tutta la durata del contratto.Ad avviso dei giudici della Corte di Cassazione la fattispecie della costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli andrebbe catalogata nel primo periodo dell’art. 1, il quale contempla <em>“gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento”</em> a prescindere dalla natura agricola o edificabile dell’area, e pertanto assoggettata all’imposta di registro nella misura del 9%, in luogo di quella del 15% prevista dallo stesso articolo in relazione ai trasferimenti aventi ad oggetto specificamente i terreni agricoli.La Corte, in questi termini, prendendo le mosse da un indirizzo precedente<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>, seppur attinente alla costituzione del diritto di servitù prediale – che, si rammenta essere assimilabile, ai fini fiscali, a quella in esame – ha di fatto stabilito che il diritto di superficie, analogamente al diritto di servitù, rappresenta un diritto reale che si “costituisce” e non si “trasferisce” non assumendo rilevanza la natura agricola o edificabile del fondo e in quanto tale non segue le regole dettate per gli atti aventi per oggetto il trasferimento.<strong>&nbsp;</strong></p><ol start="3"> <li><strong>Conclusioni </strong></li></ol><p>Alla luce di quanto rappresentato, a fronte di un atteggiamento comprensibilmente prudente dei notai (responsabili di imposta) e nell’attesa di auspicabili indicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione rispetto ad un eventuale mutamento di approccio sul punto, si potrebbe valutare di procedere ove possibile, in virtù del recente orientamento della Suprema Corte, a richiedere il rimborso dei maggiori importi corrisposti e/o che si andranno a corrispondere a titolo di imposta di registro in sede di stipula degli atti di costituzione di diritti di superficie su terreni agricoli tramite apposita istanza ai competenti uffici delle direzioni provinciali.&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:guido.martinelli@advant-nctm.com">Guido Martinelli</a> e <a href="mailto:giusi.dinicola@advant-nctm.com">Giusi di Nicola</a>.</i></em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Ordinanza n. 3461 dell’11 febbraio 2021.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Tesi interpretativa derivante da una lettura estensiva delle suddette disposizioni normative e già espressa nell’ambito della circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Ris. n. 4/E del 15 gennaio 2021.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Corte di Cassazione n. 3461 dell’11 febbraio 2021<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Sentenza n. 16495 del 2003, secondo cui <em>"Il termine trasferimento contenuto nel D.P.R. 131 del 1986, art. 1, della tariffa allegata è stato adoperato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento e non può essere riferito agli atti che costituiscono diritti reali di godimento come la servitù, la quale non comporta trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente ma compressione del diritto di proprietà di questi a vantaggio di un determinato fondo (dominante)".</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Mar 2023 03:02:25 +0100</pubDate>
                        <title>Balata: &quot;Nuovi stadi o ristrutturazioni, i club saranno protagonisti&quot;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/balata-nuovi-stadi-o-ristrutturazioni-i-club-saranno-protagonisti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><p class="is-subtitle"><strong>Nuova legge-stadi: per il presidente della Lega B la finalità del legislatore non si limita al rilancio dell’urbanistica sportiva ma mira pure alla riqualificazione di interi quartieri, magari senza coinvolgere la finanza pubblica.</strong></p>Un seminario sulla nuova legge-stadi, che ha coinvolto i dirigenti di numerosi club di B. Questa mattina, presso lo studio legale Advant Nctm di Milano, il presidente della Lega B Mauro Balata ha inaugurato il dibattito sul dlgs n. 38/2021, sottolineando – in collegamento da remoto – l’importanza del tema per lo sviluppo delle società sportive: “Che si tratti della realizzazione di nuovi stadi o del miglioramento di infrastrutture già esistenti, il decreto attribuisce ai club un ruolo da protagonista. Bisogna comprenderne le potenzialità per restare al passo, considerando che le squadre degli altri campionati europei si sono già mosse in questa direzione”.<strong>I Commenti -&nbsp;</strong>Le novità sono numerose e - come spiegato da Stefano Perrone, Coordinatore della Commissione Infrastrutture della Lega B - ai club spetta il compito di trasformarle in opportunità: “I tempi tecnico-amministrativi sembrano finalmente definiti, in più il legislatore prevede numerosi riconoscimenti per le società sportive. È chiaro che, al tempo stesso, queste ultime dovranno farsi carico di responsabilità importanti”. L’auspicio è quello di riuscire a passare più agevolmente dalla fase di progettazione a quella di costruzione: “Sto seguendo personalmente il caso del Parma – aggiunge Raffaele Caldarone, legale del gruppo Krause -. Il club è intenzionato ad effettuare alcuni interventi, ma sta incontrando resistenze, a livello locale, che sono a mio avviso scarsamente giustificabili”.<strong>Le novità -&nbsp;</strong>Più nel dettaglio, la questione è stata affrontata dall’avvocato Marco Monaco di Advant Nctm: “In passato, era difficile individuare prospettive favorevoli alle società interessate alla costruzione di nuovi stadi. Il decreto segna un punto di svolta, perché ai club viene riconosciuto un canale preferenziale. La finalità del legislatore, però, non si limita al rilancio dell’urbanistica sportiva: la legge-stadi mira pure alla riqualificazione di interi quartieri, magari senza coinvolgere la finanza pubblica”.<strong>L'iter -&nbsp;</strong>In caso di mancata approvazione di un progetto – ha proseguito Monaco, che ha analizzato il contenuto delle norme di maggiore rilievo – non sarà più necessario ricominciare da zero. Eventuali criticità, dovute all’inerzia dell’amministrazione, potranno essere superate rivolgendosi direttamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che nominerà un commissario ad acta che adotterà i provvedimenti necessari”.<strong>Sostenibilità -&nbsp;</strong>La conclusione è di Valerio Casagrande, coordinatore della Commissione Licenze Nazionali della Lega B: “C’è ancora gente che si chiede se, costruendo nuovi stadi o migliorando le strutture già esistenti, un club possa risentirne sotto il punto di vista della sostenibilità finanziaria. La risposta è negativa: certi interventi, al contrario, rappresentano un presupposto fondamentale per la sostenibilità stessa”.&nbsp;<a href="https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-B/14-03-2023/balata-nuovi-stadi-o-ristrutturazioni-club-saranno-protagonisti-460657303266.shtml?refresh_ce" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da gazzetta.it</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 14 Mar 2023 08:24:32 +0100</pubDate>
                        <title>Cos&#039;e&#039; l&#039;ANGAMC? Intervista al Presidente Sirio Ortolani | Artribune</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cose-langamc-intervista-al-presidente-sirio-ortolani-artribune</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Siamo andati a vedere come sta e cosa ha in cantiere per i prossimi mesi ANGAMC, la storica associazione nazionale delle gallerie italiane d'arte moderna e contemporanea, parlandone con il suo presidente Sirio Ortolani.</strong>Abbiamo intervistato&nbsp;<strong>Sirio Ortolani</strong>, Presidente ANGAMC Associazione Nazionale Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea per il quadriennio 2022/2026, e ci siamo fatti raccontare le attività dell’Associazione, il suo ruolo nel sistema dell’arte e le novità all’orizzonte per il comparto gallerie. Provando a mettere a fuoco quali sono i temi più urgenti e critici, le partite aperte e gli strumenti per recuperare la nostra competitività internazionale.<strong>Iniziamo da una notizia più che attuale, l’8 marzo il Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi ha dichiarato, dopo un incontro con il Ministro Leo, che il governo intende recepire la direttiva Ue che riduce l’Iva sull’importazione delle opere d’arte, dal 10 al 5,5%. È una delle vostre partite, giusto? Cosa puoi dirci su questo?</strong>Siamo certamente molto soddisfatti di questa apertura, perché significa che i nostri messaggi veicolati attraverso i canali istituzionali e la stampa hanno messo in luce le problematiche e le soluzioni del nostro sistema dell’arte. È un’iniziativa che avvantaggia tutta la filiera dell’arte: gallerie, artisti, e gli altri stakeholder, e che ci aiuta a livello nazionale e internazionale. Ora attendiamo gli sviluppi di questo primo passo, portando avanti in parallelo tutti i punti della nostra agenda.&nbsp;<strong>Ecco, andiamo con ordine e, a ritroso, partiamo dai risultati più recenti dell’Associazione ad&nbsp;<a href="https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/mercato/2023/02/arte-fiera-2023-bologna-report-gallerie/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Arte Fiera</a>, in ripresa dopo gli intoppi dello scorso maggio. In quell’occasione ANGAMC era riuscita a ottenere uno sconto sui costi degli stand, a parziale risarcimento delle difficoltà che avevano rischiato di compromettere la fiera. Sconto riapplicato anche quest’anno.</strong>Si può dire che Arte Fiera Bologna abbia ritrovato un po’ dei vecchi fasti: è stata un’edizione molto positiva a detta di chiunque, galleristi e collezionisti. L’anno scorso, l’Associazione si è spesa per far ottenere uno sconto del 40% sui costi degli stand, intervenendo in maniera molto sollecita. Quest’anno, dopo lunghe trattative, ANGAMC è stata una componente fondamentale, anche grazie al dialogo costruito con Arte Fiera Bologna attraverso la costituzione di un tavolo permanente.&nbsp;<strong>Resta quindi aperto un canale di collaborazione tra voi e la fiera?</strong>Sì, il tavolo sarà di nuovo operativo nelle prossime settimane, l’obiettivo è migliorare e implementare ancor di più la fiera: questa edizione 2023 è stata il primo passo lungo una via virtuosa che porterà grandi soddisfazioni e una fiera di altissimo profilo. ANGAMC ha giocato un ruolo centrale per far comprendere le mancanze del passato e per far sì che queste fossero corrette e – direi – che i risultati sono stati ottimi.&nbsp;<strong>“Ogni galleria può fare la differenza: insieme, per il sistema dell’arte”. Queste sono parole di ANGAMC. Ma cosa fa l’Associazione nel concreto per le gallerie?</strong>In estrema sintesi, rappresentiamo la categoria in sede istituzionale. Ciò che ANGAMC intende fare è costruire una struttura solida alla base del mercato dell’arte, che permetta alle gallerie di tornare competitive in ottica globale. Stiamo intervenendo, soprattutto a livello fiscale e amministrativo, per mezzo un dialogo serrato nei confronti di SIAE, affinché diminuisca la pressione sulle gallerie.&nbsp;<strong>Alla politica cosa chiedete?</strong>Che le gallerie possano ottenere un’IVA agevolata e l’allargamento dell’Art Bonus con una soluzione che in altri Paesi ha già portato risultati importanti.&nbsp;<strong>Quali i benefici di essere associati?</strong>Oggi ci avvaliamo di una struttura di altissimo livello: ADVANT Nctm è riconosciuto come uno dei più importanti studi legali indipendenti italiani, sia per dimensioni che per numero e rilevanza delle operazioni seguite. È con una realtà simile che gli associati si interfacciano per qualsiasi problematica fiscale o amministrativa o dubbio gestionale. ANGAMC si sta impegnando per fornire la migliore assistenza possibile agli associati e per far ottenere alla categoria i risultati voluti in seno ai tavoli ministeriali, e la nostra presenza al “Tavolo permanente per la circolazione delle opere d’arte” ne è una prova e strumento concreto.&nbsp;<strong>Elenchiamo di nuovo le partite che state giocando. Quali i campi più strategici su cui si concentra l’intervento di ANGAMC?</strong>Sicuramente le questioni relative alla SIAE, l’abbassamento dell’aliquota IVA sul commercio delle opere d’arte (oggi al 22%) e in importazione, equiparandosi ai valori europei (dal 10% al 5%); l’innalzamento della soglia di valore (oggi posta a 13.500€) e una deburocratizzazione delle pratiche di movimentazione delle opere d’arte; l’estensione dell’ArtBonus anche all’acquisto di opere notificate o di giovani artisti italiani; una revisione dell’attuale normativa in merito alle pratiche di antiriciclaggio.&nbsp;<strong>Cosa impedisce al nostro mercato dell’arte italiano di essere competitivo con quelli di altri Paesi europei ed extra-europei?</strong>La nostra incapacità di essere competitivi a livello internazionale è diretta conseguenza di quanto detto: oggi ci sono troppe difficoltà nel movimentare le opere con facilità e, quindi, valorizzare gli artisti italiani all’estero; condizioni fiscali sfavorevoli a causa di un’IVA sproporzionata, sia per la vendita e l’acquisizione delle opere d’arte, sia per l’importazione. In questo discorso si inserisce anche l’Art Bonus, che all’estero permette l’acquisizione di opere di artisti giovani in maniera agevolata, o l’acquisizione delle opere notificate.&nbsp;<strong>Cosa comporta questo scenario?</strong>Tutto questo ci rende meno appetibili agli occhi di realtà museali o grandi collezioni straniere, e meno competitivi nei confronti di un mercato che si è aperto all’internazionalità, come bacino di collezionisti ma anche come player con cui confrontarci. Fino a quando non avremo la struttura di base per competere con gli altri paesi saremo sempre in difficoltà.&nbsp;<strong>Come avete in programma di muovervi sui diversi temi?</strong>I dialoghi per ottenere questi cambiamenti devono essere costruiti in differenti sedi, perché ci si confronta con Camera e Senato per le aliquote IVA; attraverso il tavolo permanente con SIAE per Diritto di Seguito e Diritto di Riproduzione; con il Ministero per quanto riguarda la movimentazione, la soglia di valore e temporale degli oggetti d’arte esportabili. Dovremo trovare varie vie per raggiungere i nostri obiettivi, sebbene sia noto quanto poco reattivi siano certi organi burocratici a livello nazionale.&nbsp;<strong>Tempo fa, mi è capitato di scrivere di&nbsp;<a href="https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/mercato/2021/01/gallerie-brasile-piattaforma-latitude/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Latitude</a>, la piattaforma lanciata in collaborazione con l’Associazione delle gallerie Brasiliane di Arte Contemporanea per la promozione, internazionalizzazione e professionalizzazione degli operatori del comparto. Tra le attività si trovano finanziamenti alle gallerie per la partecipazione alle fiere all’estero e l’offerta di corsi di formazione e aggiornamento sulla professione. Cosa pensi di questo modello, potremmo e dovremmo ambire a una visione simile?</strong>Anche in Italia ci sono possibilità o finanziamenti utili per diverse realtà imprenditoriali. Il problema, che spesso non ci consente di attingere a piene mani da queste opportunità, è che la realtà amministrativa italiana è molto segmentata: Regioni, Provincie, Comuni. Perciò molti bandi non corrispondono da Regione a Regione, se non provengono direttamente dal Governo centrale.&nbsp;<strong>Ma noi siamo capaci di esprimere una simile pressione da lobby?</strong>Ci stiamo muovendo attraverso grandi studi e grandi professionisti, facendo inoltre parte del Gruppo Apollo, che riunisce tutti gli stakeholder del sistema dell’arte italiano. Questo è un fatto più unico che raro, poiché coinvolge categorie che non sempre hanno interessi totalmente trasversali. Si sente l’esigenza di creare un sistema dell’arte virtuoso, che possa ottenere risultati importanti e diventare uno dei soggetti primari, capace di dire la sua a livello del mercato internazionale.&nbsp;<strong>Quali i progetti e le traiettorie per l’immediato futuro dell’Associazione?</strong>Oggi stiamo programmando una serie di appuntamenti per diramare più informazioni possibili sulle pratiche di antiriciclaggio, soprattutto per quanto riguarda la gestione e il corretto svolgimento in seguito alla normativa vigente, sempre con l’appoggio di ADVANT Nctm. Poi, in base a come risponderanno i nostri associati, affronteremo altre tematiche pressanti, creando un vero e proprio compendio dell’attività delle gallerie d’arte.&nbsp;<a href="https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/mercato/2023/03/intervista-sirio-ortolani-angamc-gallerie-arte/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da artribune.com</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 14 Mar 2023 03:55:16 +0100</pubDate>
                        <title>Crisi Ucraina | Le misure sanzionatorie (aggiornamento al 7 marzo 2023)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/crisi-ucraina-le-misure-sanzionatorie-aggiornamento-al-7-marzo-2023</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il presente memorandum non ha pretesa di esaustività ed ha il solo scopo di fornire una panoramica preliminare in merito alle sanzioni imposte e in via di imposizione nei confronti della Russia, con particolare focus sulle sanzioni adottate dall’Unione Europea e da alcuni altri paesi.</em><em>Il presente memorandum non dovrà essere inteso quale&nbsp;</em><em>parere legale. Per la verifica circa l’applicabilità delle singole sanzioni ad una fattispecie specifica, andrà effettuata una analisi ad hoc.</em><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2023/03/20230307_Memo-Russia_Short_IT.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per leggere il documento integrale</a>&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;<a href="mailto:lorena.possagno@advant-nctm.com">Lorena Possagno</a>, <a href="mailto:francesca.scremin@advant-nctm.com">Francesca Scremin</a>&nbsp;e&nbsp;<a href="mailto:ekaterina.aksenova@advant-nctm.com">Ekaterina Aksenova</a>.</i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 13 Mar 2023 03:16:52 +0100</pubDate>
                        <title>Golden Power: ultime novità e quadro di sintesi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/golden-power-ultime-novita-e-quadro-di-sintesi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Per la normativa cd. Golden Power, l’inizio del 2023 ha segnato la fine del regime “emergenziale”, introdotto inizialmente con il d.l. n. 23/2020 (Decreto Liquidità) e più volte prorogato, e l’instaurarsi di un nuovo regime permanente, anche alla luce delle modifiche normative intervenute nel corso del 2022.Il tramonto del regime emergenziale non ha tuttavia segnato la fine della magmatica produzione normativa che caratterizza il settore.Di recente, infatti, la normativa si è arricchita di ulteriori capitoli. E’ stata in primo luogo pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 1° febbraio 2023 n. 10 (“Legge 10/2023”, di conversione del d.l. 5 dicembre 2022, n. 187), che ha incluso nelle maglie della disciplina anche le imprese attive nel <u>settore degli idrocarburi</u>, al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, nonché il mantenimento, la sicurezza e l’operatività delle reti e degli impianti, anche prevedendo obblighi informativi al Ministero delle imprese e del made in Italy.Sotto diverso profilo, sono state introdotte <u>misure di sostegno economico</u> per le imprese destinatarie di provvedimenti ai sensi della normativa Golden Power.&nbsp;<strong><u>Le misure di sostegno economico</u></strong>Come noto, l’esercizio dei poteri speciali può esplicarsi attraverso il veto all’operazione, all’adozione di delibere o atti, l’opposizione all’acquisto di partecipazioni, nonché con l’imposizione di prescrizioni e condizioni.Sono state introdotte misure di mitigazione delle conseguenze derivanti per l’impresa a fronte dell’esercizio dei poteri speciali. Si tratta di misure a sostegno della capitalizzazione dell'impresa &nbsp;o di accesso “in via prioritaria” a determinati fondi e agevolazioni statali.Le imprese che detengono attivi strategici oggetto dell’esercizio dei poteri speciali, potranno quindi presentare un’istanza per l’accesso con priorità a diversi fondi e strumenti<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>– accesso che dovrà essere valutato dal Ministero competente secondo i requisiti di volta in volta previsti dalla specifica regolamentazione.Per l’attuazione di tali misure, e in particolare per la determinazione dei criteri che guideranno la valutazione delle istanze, è prevista l’emanazione di un decreto attuativo.Sono attesi dunque elementi di chiarimento, necessari in relazione a misure di compensazione, la cui funzione indennitaria dovrà comunque confrontarsi in fase di concreta applicazione con i vincoli della disciplina sugli aiuti di Stato.&nbsp;<strong><u>Settori ed attivi strategici dopo il 1° gennaio 2023. &nbsp;La notifica in alcuni settori anche per operazioni infra-UE </u></strong>In base alle regole vigenti, in tutti i settori strategici è prevista la notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in caso di acquisto di partecipazioni sociali (al ricorrere delle soglie di rilevanza indicate dalla legge) o di adozione di delibere, atti o operazioni da parte e/o in favore di <u>soggetti esterni all’Unione europea</u>.La normativa Golden Power chiarisce cosa si intenda per “<u>soggetto esterno all’Unione europea”</u> e precisa che per tale nozione occorre sempre riferirsi alla cittadinanza o al luogo di stabilimento <u>dell’investitore finale o controllante ultimo</u>, a prescindere dal fatto che la sede legale, dell’amministrazione o il centro di attività principale di una società si trovino all’interno dell’Unione europea.Inoltre, nonostante lo spirare del regime emergenziale, è stato reso strutturale in alcuni settori l’obbligo di notifica da parte di <u>acquirenti residenti un paese dell’Unione europea</u>&nbsp;(<u>ivi inclusa l’Italia)</u> e segnatamente: <u>difesa e sicurezza (come già previsto dalla disciplina di base), comunicazioni, energia, trasporti, salute, agroalimentare e finanziario, incluso il settore creditizio e assicurativo</u>.Rispetto al settore cybersecurity e dei servizi di telecomunicazione basati sul 5G, è stato introdotto nel corso del 2022 l’obbligo di&nbsp;<u>notifica da parte delle imprese acquirenti di </u>componenti ad alta intensità tecnologica <u>di un piano annuale</u> concernente l’acquisizione dei predetti attivi e i dettagli relativi all’attività che si intende svolgere<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.L’ambito degli attivi strategici in tale settore è soggetto a potenziale estensione, considerando che la norma prevede (in realtà, entro un termine che ad oggi non è stato rispettato) l’individuazione, attraverso decreti del Presidente del Consiglio, di ulteriori attivi e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, ivi inclusi quelli relativi alla <em>tecnologia cloud<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><strong>[3]</strong></a></em>.Da segnalare, inoltre, che anche negli altri settori strategici (diversi dalla cybersecurity/5G), ai sensi dell’art. 2 della d.l. 21/2012, l’impresa che detiene attivi strategici è tenuta a notificare delibere, atti o operazioni che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi, il che potrebbe ricomprendere anche il caso di sottoscrizioni di accordi di licenza d’uso di diritti di proprietà intellettuale e/o trasferimento di <em>know-how</em>.&nbsp;<strong><em><u>Costituzione di società</u></em></strong>Tra le novità di recente introdotte, anche la&nbsp;<u>costituzione di un’impresa</u>&nbsp;il cui&nbsp;<u>oggetto sociale</u>&nbsp;ricomprende lo svolgimento di attività di rilevanza strategica (nel settore difesa e sicurezza) ovvero – negli altri settori - che&nbsp;<u>detiene attivi strategici o </u><u>svolge attività di rilevanza strategica</u>, è soggetta all’obbligo di notifica (rispetto ad alcuni settori, solamente qualora &nbsp;vi sia una partecipazione al capitale sociale della neo-costituita di matrice extra-UE).La norma presenta incertezze interpretative, anche in ragione del fatto che l’oggetto sociale di società neo-costituite è spesso volutamente ampio e che la norma non precisa in quale momento scatti l’obbligo della notifica (se prima della costituzione, alla registrazione nel Registro delle Imprese ovvero successivamente).&nbsp;<strong><em><u>Novità procedurali</u></em></strong>In caso di acquisto di partecipazioni sociali, è raccomandata &nbsp;<u>la notifica congiunta</u> (da parte di acquirente e di impresa target). In mancanza di notifica congiunta, l’impresa acquirente sarà comunque tenuta a darne previa comunicazione all’impresa target.Tra le misure volte alla semplificazione, da segnalare la possibilità di avvalersi della procedura di cd.&nbsp;<u>pre-notifica</u>, soggetta a oneri informativi più snelli, con la quale è possibile ottenere una decisione sull’applicabilità della normativa Golden Power ad un’operazione ancora in fase di definizione.Resta invece fermo l’obbligo di notifica anche delle <u>operazioni cd. infra-gruppo</u>, che peraltro già beneficiano di una procedura semplificata a livello di processo autorizzativo (e che, salvo minaccia di grave pregiudizio, sono sottratte all’esercizio dei poteri speciali).&nbsp;<strong><em><u>Statistiche e trend</u></em></strong>Il numero di notifiche è continuato a crescere &nbsp;negli ultimi anni, arrivando, nel corso del 2022, al numero record di 608 (fonte: Relazione COPASIR).Il Governo italiano ha tuttavia esercitato i poteri speciali per un numero limitato di operazioni.Il trend è riflesso anche a livello europeo, sia nella prassi delle autorità nazionali che in quella della Commissione europea. Sotto quest’ultimo profilo, a partire dall’entrata in vigore del Regolamento UE 452/2019 che ha istituito il meccanismo di cooperazione&nbsp; a livello UE, la Commissione europea ha sottoposto a screening oltre 740 operazioni, presentando il proprio parere (non vincolante per gli Stati membri) solamente nel 3% dei casi<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.La rinnovata attenzione dell’Unione per meccanismi di controllo degli investimenti è testimoniata anche dalla recente adozione del Regolamento sulle sovvenzioni estere (c.d. <em>foreign subsidies</em>) volto a prevenire distorsioni nel mercato interno causate dalla sovvenzioni di Stati extra-UE in relazione a concentrazioni e procedure di gara &nbsp;che raggiungono determinate soglie dimensionali (Reg. 2022/2560, entrato in vigore lo scorso 12 gennaio 2023 e con obblighi di notifica per le imprese a partire da ottobre). Tale Regolamento instaura un meccanismo di notifica e monitoraggio simile a quello in essere nel settore antitrust, coniugando alcune prerogative tipiche della Commissione europea (e.g. poteri di avviare istruttorie<em> ex officio)</em> tratte dalla disciplina degli aiuti di Stato.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare </em><a href="mailto:francesco.mazzocchi@advant-nctm.com"><em>Francesco Mazzocchi</em></a><em>,&nbsp;</em><a href="mailto:giuliano.berruti@advant-nctm.com"><em>Giuliano Berruti</em></a><em>&nbsp;and</em><em>&nbsp;</em><a href="mailto:linda.lorenzon@advant-nctm.com"><em>Linda Lorenzon</em></a><em>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Si tratta, in particolare, (i) del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la pro- secuzione dell’attività di impresa, di cui al decreto-legge n. 34/2020; (ii) del patrimonio destinato ai sensi del decreto-legge 34/2020, cd. “Patrimonio Rilancio”, (iii) gli strumenti dei contratti di sviluppo e degli accordi per l’innovazione ai sensi del &nbsp;decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021 e successive modifiche.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Su tale aspetto, vi segnaliamo anche l’alert a nostra cura disponibile al seguente link:&nbsp;<a href="https://www.advant-nctm.com/en/news/articles/golden-power-recent-amendmends-to-the-italian-fdi-law-take-the-regime-a-step-forward" target="_blank">https://www.advant-nctm.com/en/news/articles/golden-power-recent-amendmends-to-the-italian-fdi-law-take-the-regime-a-step-forward</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Si ricorda che con il d.l. 105/2019, come convertito in legge, è stato istituto il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, anch’esso oggetto di implementazione attraverso una serie di decreti attuativi. Successivamente, con il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, è stata definita l’architettura nazionale di cybersicurezza e istituita l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. La sensibilità che tale settore ha&nbsp; – si ricorda, infatti, che per definizione normativa il settore cybersecurity di cui all’art. 1-bis del d.l. 21/2012, è ricompreso nelle “<em>attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale</em>”- è stata del resto messa in luce anche nella Relazione del COPASIR 2022 Trattasi della Relazione annuale del COPASIR al Parlamento, disponibile al seguente link: <a href="https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/relazione-annuale/relazione-al-parlamento-2022.html" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/relazione-annuale/relazione-al-parlamento-2022.html</a>. Tra le tecnologie emergenti a cui l’intelligence presta particolare attenzione, figurano “le reti di telecomunicazione di nuova generazione”, le cc.dd. “tecnologie di frontiera” (blockchain, intelligenza artificiale), il passaggio a nuovi paradigmi computazionali (c.d. “quantum computing”). Si veda, a tal proposito, la Relazione citata, pag. 82.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Si veda il report della Commissione UE in materia di screening degli investimenti esteri diretti nell’Unione, disponibile qui: <a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5286" target="_blank" rel="noreferrer">ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5286</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 10 Mar 2023 17:45:00 +0100</pubDate>
                        <title>ADVANT: Your European Advantage</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/default-d4f88b3bec0e6b75d41ca24379330ec3</link>
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                        <pubDate>Tue, 07 Mar 2023 08:44:32 +0100</pubDate>
                        <title>Assetti proprietari: acquisizioni o incrementi involontari nelle disposizioni Banca d’Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-ditalia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Diritto Bancario</a><em>Il&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2023/03/2023-Ardizzone-Quattrocchi-Perini-Assetti-proprietari-1.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">presente contributo</a>&nbsp;analizza le&nbsp;<strong>nuove disposizioni</strong>&nbsp;della&nbsp;<strong>Banca d’Italia</strong>&nbsp;in tema di&nbsp;<strong>assetti proprietari</strong>&nbsp;soffermandosi&nbsp;<strong>in particolare</strong>&nbsp;sul tema delle&nbsp;<strong>acquisizioni o</strong>&nbsp;<strong>incrementi involontari&nbsp;</strong>di partecipazioni qualificate in imprese vigilate.</em>&nbsp;</p><h2>1. Le disposizioni Banca d'Italia sugli assetti proprietari</h2>Lo scorso&nbsp;<strong>26 luglio 2022</strong>&nbsp;la&nbsp;<strong>Banca d’Italia</strong>&nbsp;ha emanato le nuove “<strong><em>Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari</em></strong>” (le “<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-di-banche-e-intermediari-nuove-disposizioni-banca-ditalia/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Disposizioni</strong></a>“) con l’obiettivo – tra l’altro – di adeguarsi alla normativa UE di riferimento (<em>i.e.&nbsp;</em>CRD, MiFID II, PSD II, CRR) e agli Orientamenti emanati dalle Autorità di Vigilanza europee (EBA, ESMA, EIOPA) in materia di rilascio dell’autorizzazione all’acquisizione o all’incremento di partecipazioni qualificate in soggetti vigilati&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftn1" target="_blank" name="_ftnref1" rel="noreferrer">[1]</a>. Le Disposizioni sono entrate&nbsp;<strong>in vigore il 1° gennaio 2023</strong>&nbsp;e realizzano un&nbsp;<strong>aggiornamento della disciplina in materia di autorizzazione all’acquisizione o all’incremento di partecipazioni qualificate</strong>&nbsp;in banche, intermediari iscritti nell’albo&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 106 del Testo Unico Bancario, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, SIM, SGR, SICAV e SICAF, compendiando la normativa sugli assetti proprietari di tali intermediari in un unico provvedimento.In apertura alle Disposizioni, la Banca d’Italia, nel solco della tradizione, illustra la&nbsp;<em><strong>ratio</strong>&nbsp;</em>sottesa all’intervento regolamentare, vale a dire&nbsp;<strong>impedire che l’acquisizione o la detenzione di partecipazioni qualificate possa comportare un pregiudizio alla sana e prudente gestione</strong>&nbsp;dei soggetti vigilati, prevedendosi, per i candidati acquirenti, obblighi di autorizzazione preventiva all’acquisizione di partecipazioni qualificate e obblighi di comunicazione in relazione ad eventi concernenti tali partecipazioni.<strong>Nell’ambito del processo autorizzativo</strong>&nbsp;scandito nelle Disposizioni, la Banca d’Italia&nbsp;<strong>tiene conto</strong>&nbsp;di aspetti quali: la&nbsp;<strong>reputazione</strong>&nbsp;del potenziale acquirente; requisiti di&nbsp;<strong>onorabilità, correttezza, professionalità e competenza</strong>&nbsp;degli esponenti aziendali destinati ad assumere la carica in seguito all’acquisizione; la<strong>&nbsp;solidità finanziaria</strong>&nbsp;del candidato acquirente; la&nbsp;<strong>capacità</strong>&nbsp;dell’intermediario&nbsp;<strong>di rispettare le norme</strong>&nbsp;che ne regolano l’attività anche successivamente all’acquisizione; l’<strong>idoneità della struttura del gruppo</strong>&nbsp;dell’acquirente a consentire l’esercizio efficace della vigilanza; l’<strong>assenza di sospetti di riciclaggio</strong>&nbsp;o di finanziamento del terrorismo connessi all’operazione di acquisizione.In tale contesto regolamentare,&nbsp;<strong>il Capo V, Parte I</strong>, delle Disposizioni Banca d’Italia sugli assetti proprietari è&nbsp;<strong>dedicato</strong>&nbsp;alla disciplina dei casi in cui l’acquisizione o l’incremento di una partecipazione qualificata in un’impresa vigilata avvenga a causa di eventi che “<em>non sono noti né riconducibili al soggetto</em>”, ossia i c.d.&nbsp;<strong>acquisti/incrementi&nbsp;<em>involontari</em>.</strong>&nbsp;<h2>2. Le Linee Guida delle autorità europee</h2><strong>La disciplina in materia di acquisizione&nbsp;<em>involontaria</em>&nbsp;di partecipazioni qualificate non è una novità assoluta</strong>&nbsp;del recente intervento normativo, essendo tale ipotesi già contemplata, in passato, dalla normativa di settore.Al riguardo, le “<em>Linee Guida in materia di valutazione prudenziale delle acquisizioni e degli incrementi di partecipazioni nel settore finanziario previsti dalla Direttiva 2007-44/CE</em>” emanate nel 2008 (le “<strong>Linee Guida 2008</strong>“) da CESR, CEBS, CEIOPS (precedente denominazione di ESMA, EBA, EIOPA) facevano già riferimento al superamento involontario della soglia partecipativa rilevante “<em>as a result of the repurchase by the financial institution of shares held by other shareholders, or in the event of an increase in capital in which existing shareholders do not participate</em>&nbsp;<em>(…)</em>”&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftn2" target="_blank" name="_ftnref2" rel="noreferrer">[2]</a>.La<strong>&nbsp;fattispecie veniva</strong>, dunque,&nbsp;<strong>circoscritta ai soli casi di</strong>:&nbsp;<strong><em>(i)</em>&nbsp;riacquisto</strong>, da parte dell’istituto finanziario, di azioni detenute da altri azionisti (con conseguente innalzamento delle soglie partecipative degli azionisti rimanenti) e&nbsp;<strong><em>(ii)</em>&nbsp;aumenti di capitale</strong>&nbsp;cui non partecipano tutti gli azionisti esistenti.In particolare,<strong>&nbsp;al verificarsi di tali ipotesi</strong>, gli acquirenti&nbsp;<em>involontari</em>&nbsp;delle partecipazioni qualificate erano tenuti all’<strong>invio di apposita notifica</strong>&nbsp;all’autorità competente&nbsp;<em>immediatamente</em>&nbsp;(“<em>immediately</em>“) dopo essere venuti a conoscenza del superamento della soglia rilevante, anche nel caso in cui essi intendessero ridurre la propria partecipazione ad un livello sotto-soglia.Tale prescrizione è stata, poi, ribadita dalle “<a href="https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_gl_2016_01_joint_guidelines_on_prudential_assessment_of_acquisitions_and_increases_of_qualifying_holdings_-_final.pdf?download=1" target="_blank" rel="noreferrer"><em>Joint Guidelines on the prudential assessment of acquisitions and increases of qualifying holdings in the financial sector</em></a>” pubblicate da ESMA, EBA, EIOPA nel dicembre 2016 (le “<strong>Linee Guida 2016</strong>“)&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftn3" target="_blank" name="_ftnref3" rel="noreferrer">[3]</a>.&nbsp;<h2>3. Le Disposizioni sugli assetti proprietari: conferme e novità rispetto alle Linee Guida</h2>&nbsp;Il&nbsp;<strong>Capo V delle Disposizioni</strong>&nbsp;Banca d’Italia sugli assetti proprietari , in linea con le predette Linee Guida, prevede che&nbsp;<strong>la fattispecie acquisitiva</strong>&nbsp;– seppur&nbsp;<em>involontaria</em>&nbsp;– sia nondimeno&nbsp;<strong>sottoposta all’obbligo di presentazione dell’istanza di autorizzazione</strong>&nbsp;di cui alla Parte II, Capo I, delle medesime Disposizioni.Al contempo,<strong>&nbsp;il Capo V integra le regole</strong>&nbsp;poste dalle Linee Guida del 2008 e del 2016 in materia di acquisizioni o incrementi&nbsp;<em>involontari&nbsp;</em><strong>nel senso di</strong>:<ul> <li><strong>prevedere</strong>&nbsp;talune&nbsp;<strong>deviazioni</strong>&nbsp;rispetto all’<em>iter</em>&nbsp;autorizzativo ordinario;</li> <li><strong>tipizzare</strong>&nbsp;– pur a titolo esemplificativo –&nbsp;<strong>casi ulteriori</strong>&nbsp;di acquisizioni o incrementi&nbsp;<em>involontari</em>&nbsp;di partecipazioni qualificate;</li> <li><strong>inibire i diritti di voto eccedenti le soglie</strong>&nbsp;autorizzative o – in caso di conseguimento del controllo o della possibilità di esercitare un’influenza notevole – quelli relativi all’intera partecipazione detenuta e acquisita&nbsp;<em>involontariamente</em>, fino al rilascio dell’autorizzazione.</li></ul><p>Quanto al primo dei menzionati profili,&nbsp;<strong>le deviazioni</strong>&nbsp;al procedimento autorizzativo ordinario&nbsp;<strong>si riferiscono principalmente alle&nbsp;<u>tempistiche</u></strong>&nbsp;entro cui l’acquirente “involontario<em>”</em>&nbsp;è tenuto ad adempiere agli obblighi autorizzativi e di comunicazione nei confronti dell’Autorità di Vigilanza.Invero, se nel procedimento ordinario il candidato acquirente è tenuto a presentare l’istanza autorizzativa&nbsp;<u>prima</u>&nbsp;di acquisire o incrementare le proprie partecipazioni, nei casi in cui il raggiungimento o il superamento delle soglie autorizzative sia determinato da eventi che non sono noti né riconducibili al partecipante, viene consentita la presentazione dell’istanza di autorizzazione&nbsp;<em><u>successivamente al verificarsi di tali eventi</u>.</em>In particolare,&nbsp;<strong>a seconda dei casi</strong>, è consentito&nbsp;<strong>procedere all’invio dell’istanza (<em>i</em>)</strong>&nbsp;non appena si verifica l’evento che comporta il superamento&nbsp;<em>involontario</em>&nbsp;o, se successivo,&nbsp;<strong>(<em>ii</em>)</strong>&nbsp;nel momento in cui il candidato acquirente viene a conoscenza dello stesso. In quest’ultimo caso, contemplando l’ipotesi non solo “involontarie”, ma che potremmo anche definire “inconsapevoli” di acquisizione di partecipazioni qualificate.In ossequio a quanto già previsto dalla normativa primaria in tema di obblighi informativi connessi al possesso di partecipazioni in banche e intermediari finanziari&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftn4" target="_blank" name="_ftnref4" rel="noreferrer">[4]</a>, a norma della Parte V delle Disposizioni Banca d’Italia sugli assetti proprietari,<strong>&nbsp;i soggetti che detengono</strong>&nbsp;– direttamente o indirettamente, da soli o di concerto –&nbsp;<strong>partecipazioni qualificate</strong>&nbsp;in imprese vigilate,&nbsp;<strong>sono inoltre tenuti a comunicare all’Autorità competente una serie di circostanze</strong>&nbsp;riguardanti l’acquisizione, l’incremento o la cessione delle partecipazioni stesse.Tali comunicazioni debbono essere&nbsp;<strong>effettuate entro dieci giorni</strong>&nbsp;dal verificarsi delle circostanze inerenti alle partecipazioni, fatta eccezione per i casi in cui si debba procedere a una notifica preventiva.L’applicabilità di tali obblighi informativi – e delle relative&nbsp;<em>deadline</em>&nbsp;– risulta&nbsp;<strong>estesa anche ai casi di acquisizioni e/o incrementi</strong>&nbsp;di partecipazioni a seguito di eventi&nbsp;<strong><em>involontari</em></strong>, con l’<strong>ammissibilità di una comunicazione “tardiva”</strong>. In tali casi, infatti, si ammette che il&nbsp;<em>dies a quo&nbsp;</em>del sopradetto termine di dieci giorni coincida non con il verificarsi dell’evento, ma col momento in cui i soggetti vengano a conoscenza del medesimo.Come anticipato, con le Disposizioni sugli assetti proprietari la&nbsp;<strong>Banca d’Italia ha inteso, inoltre, censire una serie di&nbsp;</strong>eventi che – nella pratica – sono riconducibili a&nbsp;<strong>fattispecie di superamento/raggiungimento&nbsp;<em>involontario</em></strong>&nbsp;delle soglie autorizzative.Precisamente:</p><ol> <li>acquisti diretti o indiretti di azioni proprie da parte dell’impresa vigilata;</li> <li>operazioni sul capitale non proporzionali (ad esempio, riduzione del capitale da attuarsi mediante riscatto o riacquisto e successivo annullamento);</li> <li>esercizio del diritto di recesso da parte dei soci;</li> <li>acquisizione in via indiretta di una partecipazione qualificata ai sensi del Capo III, paragrafo 3 delle Disposizioni (vale a dire acquisizioni sulla base del c.d. “criterio del moltiplicatore”) per effetto dell’acquisizione o dell’incremento di una partecipazione qualificata nell’impresa vigilata da parte di una società in cui il soggetto detiene una partecipazione senza averne il controllo; in particolare, i casi di fusioni o scissioni cui prenda parte una società in cui il soggetto detiene una partecipazione senza averne il controllo, ovvero le ipotesi in cui l’acquisizione in via indiretta di una partecipazione qualificata calcolata sulla base del criterio del moltiplicatore derivi dall’aggregazione di una pluralità di partecipazioni acquisite o detenute per il tramite di società non controllate, che hanno diritti di voto o quote di capitale in un’impresa vigilata;</li> <li>acquisizione di una partecipazione qualificata per effetto dell’aggregazione delle partecipazioni indirette in un’impresa vigilata acquisite o detenute per il tramite di uno o più soggetti abilitati controllati che acquisiscono o detengono partecipazioni nell’impresa vigilata nell’ambito della prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione di portafogli.</li></ol><p>L’elenco fornito dalle Disposizioni Banca d’Italia sugli assetti proprietari ha – per espressa indicazione delle Disposizioni stesse –&nbsp;<strong>carattere meramente esemplificativo</strong>, dunque non tassativo.In merito a tale rilievo, la Banca d’Italia ha, infatti, chiarito che,<strong>&nbsp;il verificarsi di una delle ipotesi tipizzate, non esclude di per sé che l’acquisizione o l’incremento di partecipazioni qualificate possa considerarsi&nbsp;<em>volontario</em></strong>, rilevando a tal fine il fatto che l’evento fosse o meno noto al soggetto che raggiunga o superi le soglie autorizzative&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftn5" target="_blank" name="_ftnref5" rel="noreferrer">[5]</a>.Tale ultimo rilievo, espresso dalla Banca d’Italia nella Tavola di resoconto alla consultazione pubblicata a luglio 2022, induce a soffermarsi sulla distinzione tra incrementi “involontari” e incrementi “inconsapevoli” di partecipazioni qualificate. Rilievo che, seppur non esplicitato nelle Disposizioni sugli assetti proprietari , appare desumibile in via interpretativa dalla disciplina ivi prevista.Come detto, infatti, per quanto gli obblighi di autorizzazione e di comunicazione posti in capo ai soggetti acquirenti (o potenziali tali) di partecipazioni qualificate risultino valevoli anche nei casi di superamento delle soglie autorizzative a causa di eventi che non sono noti né riconducibili al soggetto – quali quelli esemplificati nel Capo V –<strong>&nbsp;le Disposizioni prevedono, in suddetti casi, che la disciplina&nbsp;<em>standard&nbsp;</em>venga parzialmente derogata</strong>. Ammettendosi, per l’acquirente&nbsp;<em>involontario</em>, di poter presentare l’istanza autorizzativa ad acquisire una partecipazione qualificata in un’impresa vigilata e di comunicare le circostanze riguardanti tali partecipazioni in via ritardata. Le Disposizioni declinano in maniera diversa siffatte deroghe all’<em>iter ordinario</em>, a seconda che&nbsp;<em>(i)</em>&nbsp;il soggetto venga a conoscenza dell’evento immediatamente al suo verificarsi, ovvero&nbsp;<em>(ii)</em>&nbsp;in un momento successivo.In tal senso:</p><ul> <li>nell’ambito del procedimento autorizzativo di cui alla Parte II, Capo I “<em>l’istanza di autorizzazione è presentata non appena si verifichi l’evento che comporta l’acquisizione o l’incremento involontario della partecipazione qualificata</em>&nbsp;<em>o,&nbsp;<u>se successivo</u>, nel momento in cui il candidato acquirente ne viene a conoscenza</em>”;</li> <li>con riferimento agli obblighi di comunicazione regolati nella Parte V, Paragrafo 1 “<em>le comunicazioni sono effettuate entro 10 giorni dal verificarsi dell’evento o,&nbsp;<u>se successivo</u>, dal momento in cui i soggetti ne vengono a conoscenza</em>”.</li></ul><p>Viene&nbsp;<strong>ammesso</strong>, perciò,&nbsp;<strong>che gli eventi acquisitivi che giustificano una deroga</strong>&nbsp;alla disciplina&nbsp;<em>standard,</em>&nbsp;seppur&nbsp;<em>involontari,</em>&nbsp;<strong>siano comunque conosciuti (o conoscibili)</strong>&nbsp;dai soggetti che acquisiscono le partecipazioni. In altri termini, non tutti gli eventi acquisitivi&nbsp;<em>involontari</em>&nbsp;sono considerati dalle Disposizioni necessariamente&nbsp;<em>inconsapevoli</em>&nbsp;e, nel primo caso, il soggetto che ottiene le partecipazioni è tenuto a comunicarlo/avviare l’<em>iter&nbsp;</em>autorizzativo contestualmente all’acquisizione.&nbsp;</p><h2>4. Le norme affini</h2>Al fine di ampliare la casistica di eventi riferibili ad acquisti&nbsp;<em>involontari</em>&nbsp;inclusa nelle Disposizioni Banca d’Italia sugli assetti proprietari e cogliere spunti argomentativi potenzialmente applicabili alla disciplina bancaria, è utile prendere in esame le ulteriori fonti normative in tema di assetti proprietari di intermediari finanziari e società quotate.Come già accennato,&nbsp;<strong>il tema degli acquisti&nbsp;<em>involontari</em>&nbsp;di partecipazioni qualificate non è una novità assoluta nell’ordinamento</strong>. La disciplina in materia di assetti proprietari di società quotate contenuta nel D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“<strong>TUF</strong>”) – e attuata dal Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 (“<strong>Regolamento Emittenti</strong>”) – può, infatti, sovrapporsi, nonché integrare, le prescrizioni contenute nelle Disposizioni.Invero, Il TUF e il Regolamento Emittenti prevedono – per i detentori di partecipazioni qualificate in società quotate – cautele in tema di&nbsp;<em>(i)</em>&nbsp;OPA obbligatoria e&nbsp;<em>(ii)&nbsp;</em>obblighi di comunicazione, in parte analoghe a quelle dettate dalla Banca d’Italia.<strong>Ciò che rileva</strong>&nbsp;ai nostri fini<strong>&nbsp;è che</strong>, nell’alveo di tale disciplina,&nbsp;<u><strong>siano previste ulteriori ipotesi</strong>&nbsp;– in via implicita ed esplicita – di acquisti/incrementi&nbsp;<em>involontari</em>&nbsp;che ben possono concorrere all’integrazione dell’elenco fornito nelle Disposizioni della Banca d’Italia.</u>In particolare:<em>(i)</em>&nbsp;L’art.&nbsp;<strong>106 del TUF, al comma 1</strong>, prevede che: “<em>chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al trenta per cento dei medesimi promuove un’offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso</em>”.Il&nbsp;<strong>comma 5</strong>&nbsp;della medesima disposizione attribuisce alla Consob il potere di stabilire i casi in cui il superamento di tale partecipazione qualificata in società quotate non comporta l’obbligo di OPA, prevedendo che possa ricorrere l’esenzione in parola – tra gli altri – nei casi di acquisto/incremento realizzati per “<em>cause indipendenti dalla volontà dell’acquirente</em>”&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftn6" target="_blank" name="_ftnref6" rel="noreferrer">[6]</a>.La Consob ha provveduto in tal senso per mezzo dell<strong>’art. 49, comma 1, del Regolamento Emittenti</strong>.Così, dal combinato disposto degli artt. 106, comma 5, del TUF e 49, comma 1, lett. d) e d-<em>bis</em>), del Regolamento Emittenti, si prevede l’<strong>esenzione dall’OPA obbligatoria nei casi di</strong>:<ul> <li>acquisti/incrementi&nbsp;<em>involontari&nbsp;</em>ricollegabili all’esercizio di diritti di opzione, di sottoscrizione o di conversione originariamente spettanti al soggetto acquirente (art. 49, comma 1, lett. d), del Regolamento Emittenti);</li> <li>maggiorazione statutaria del diritto di voto o possibilità di emissione di azioni a voto plurimo (art. 49, comma 1, lett. d-<em>bis</em>), del Regolamento Emittenti).</li></ul><p>In particolare, con riferimento all’esenzione di cui alla lett. d), la Consob – con interpretazione costante – ha ritenuto non sussistenti i presupposti della disciplina dell’OPA obbligatoria nel caso in cui “<em>un azionista, nell’ambito di un aumento di capitale, incrementi la propria percentuale di partecipazione limitandosi a sottoscrivere i propri diritti di opzione, esclusivamente perché altri azionisti rinunciano ad esercitare i medesimi diritti. Tale situazione, infatti, si determina non per volontà dell’azionista di acquisire una partecipazione rilevante ma per effetto di una scelta altrui allo stesso non imputabile</em>”&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftn7" target="_blank" name="_ftnref7" rel="noreferrer">[7]</a>.In tale ipotesi, infatti,<strong>&nbsp;il soggetto acquirente si pone in termini di&nbsp;<em>passività</em>&nbsp;</strong>(e, quindi, di&nbsp;<em>involontarietà</em>)&nbsp;<strong>nei confronti del superamento della soglia autorizzativa</strong>, rendendo legittimo ritenere che tale superamento sia oggettivamente non imputabile al soggetto astrattamente tenuto all’obbligo&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftn8" target="_blank" name="_ftnref8" rel="noreferrer">[8]</a>.<strong>Diverso è, invece, il caso dell’acquisto di azioni oggetto di recesso spettanti in opzione al soggetto acquirente</strong>: l’esercizio dell’opzione, infatti, comporta necessariamente un incremento della percentuale di partecipazione posseduta&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftn9" target="_blank" name="_ftnref9" rel="noreferrer">[9]</a>. Altrettanto deve dirsi rispetto all’esercizio della prelazione rispetto all’inoptato.Per quanto attiene, invece, alla predetta esenzione di cui alla lett. d-<em>bis</em>), il Regolamento Emittenti dispone che, nelle società che hanno introdotto nel proprio statuto la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l’emissione di azioni a voto plurimo, il superamento della soglia OPA per effetto della riduzione del numero complessivo dei diritti di voto (determinatosi, ad esempio, a seguito di cessione di partecipazioni con voto maggiorato da parte di un azionista) non comporti l’obbligo di OPA&nbsp;<u>salvo che il soggetto interessato abbia acquistato, anche di concerto, una partecipazione che, calcolata in rapporto al numero complessivo dei titoli emessi dalla società, ecceda la soglia OPA.</u>Nella disposizione in parola, quindi, si cristallizzano due tipologie di superamento “passivo” delle soglie autorizzative di partecipazioni qualificate: (<em>i</em>) quello “<em>involontario”</em>, in cui il superamento della soglia autorizzativa della quota percentuale di diritti di voto è determinato solamente dalla riduzione del numero complessivo dei diritti di voto esercitabili (in virtù della previsione statutaria relativa al voto maggiorato o all’emissione di azioni a voto plurimo); e (<em>ii)&nbsp;</em>quello “<em>non involontario”</em>, verificatosi in seguito all’acquisto – da solo o di concerto – da parte dell’azionista di una partecipazione che, calcolata in rapporto al numero complessivo dei titoli emessi dalla società, risulti superiore alla soglia OPA&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftn10" target="_blank" name="_ftnref10" rel="noreferrer">[10]</a>.<strong>In svariate occasioni la Consob è stata chiamata ad esprimersi in merito all’applicabilità delle esenzioni da OPA obbligatori</strong>a elencate all’art. 49, comma 1, del Regolamento Emittenti&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftn11" target="_blank" name="_ftnref11" rel="noreferrer">[11]</a>.Da ultimo, nella&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/obbligo-di-opa-e-maggiorazione-del-diritto-di-voto-orientamenti-consob/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Comunicazione n. 0003619 dello scorso 12 gennaio 2023</strong></a>, l’Autorità – nel rispondere a un quesito posto da una società – ha fornito considerazioni specificamente rivolte all’esenzione di cui alla lett. d-<em>bis</em>) chiarendo, anzitutto, che la&nbsp;<em>ratio&nbsp;</em>sottesa alla norma risulta analoga a quella di cui alla lett. d) della medesima disposizione regolamentare, ossia “<em>evitare che l’obbligo di OPA sorga in capo ad un determinato azionista nel caso in cui il superamento della soglia sia determinato da comportamenti altrui non imputabili al soggetto che si è trovato ad acquisire la partecipazione rilevante</em>”. La Consob, nel chiarire la necessità di accertare l’effettiva “genuinità” di tale condizione di non imputabilità in capo all’azionista che superi le soglie rilevanti, prescrive che si debba verificare che:&nbsp;<em>(i)</em>&nbsp;il superamento non avvenga per effetto di acquisti posti in essere dall’azionista che “subisce” l’effetto delle iniziative altrui e&nbsp;<em>(ii)</em>&nbsp;la totale assenza di intenti a qualsiasi titolo elusivi della normativa in materia di OPA obbligatoria sottesi alle operazioni poste in essere in un determinato momento dal resto della compagine azionaria. La Consob, ribadendo in parte quanto già precisato nelle comunicazioni concernenti l’esenzione di cui alla lett. d), consolida la tesi per cui l’integrazione nel caso di specie delle fattispecie incrementative di cui alle lett. d) e d-<em>bis</em>) non è di per sé sufficiente a legittimare l’esenzione dall’obbligo di OPA, dovendosi di volta in volta indagare le concrete circostanze fattuali inerenti all’operazione.Da ultimo, si segnala che l’<strong>art. 120 del TUF</strong>, nel prevedere al&nbsp;<strong>comma 2</strong>&nbsp;che: “<em>coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l’Italia come Stato membro d’origine in misura superiore al tre per cento del capitale”&nbsp;</em>ne debbano dare comunicazione alla società partecipata e alla Consob, pone degli obblighi di comunicazione&nbsp;<em>lato sensu</em>&nbsp;analoghi a quelli posti dalle Disposizioni Banca d’Italia sugli assetti proprietari. Ancora, al successivo comma 4, lett. b), della medesima disposizione viene previsto che sia la Consob a stabilire&nbsp;<em>“i criteri per il calcolo delle partecipazioni, avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente detenute, alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio nonché a quelle di maggiorazione dei diritti di voto”.</em>Ciò rileva ai nostri fini poiché tali ultime fattispecie di&nbsp;<strong>partecipazioni “anomale” potrebbero</strong>&nbsp;– seppur in assenza di un’espressa indicazione normativa in tal senso –&nbsp;<strong>dare luogo, nella pratica, ad acquisti/incrementi&nbsp;<em>involontari</em>&nbsp;di partecipazioni qualificate</strong>, finendo così per integrare la casistica – come detto, non tassativa – fornita dalla Banca d’Italia nel quadro delle Disposizioni sugli assetti proprietari.Più in generale,&nbsp;<strong>dall’esperienza maturata</strong>&nbsp;in altre discipline affini in materia di partecipazioni qualificate – quale quella contenuta<strong>&nbsp;nel TUF e nel Regolamento Emittenti</strong>&nbsp;–&nbsp;<strong>è forse possibile trarre spunti argomentativi estendibili anche alla disciplina bancaria</strong>&nbsp;contenuta nelle Disposizioni. In tal senso, le considerazioni e i chiarimenti della Consob circa il concetto di “involontarietà” in relazione alle deroghe dall’obbligo di OPA ai sensi delle lett. d) e d-<em>bis</em>), dell’art. 49, del Regolamento Emittenti, potrebbero rilevare nella valutazione delle ipotesi di acquisizione disciplinate nel Titolo V delle Disposizioni.&nbsp;</p><h2>5. Conclusioni</h2>Alla luce di quanto sopra, le&nbsp;<strong>Disposizioni in materia di assetti proprietari</strong>&nbsp;di banche e altri intermediari del luglio 2022&nbsp;<strong>integrano ed estendono</strong>&nbsp;– rispetto a quanto già previsto dalla normativa previgente –&nbsp;<strong>la disciplina applicabile ai casi di acquisti o incrementi&nbsp;<em>involontari</em></strong>&nbsp;di partecipazioni sopra-soglia.In particolare,<strong>&nbsp;l’estensione dell’elenco</strong>&nbsp;di eventi che possono sostanziarsi in acquisti/incrementi&nbsp;<em>involontari</em>&nbsp;<strong>offre un significativo contributo di chiarezza agli operatori</strong>&nbsp;del settore, nel senso, soprattutto, di specificare in quali casi concreti è necessario riferirsi alla disciplina posta dal Capo V delle Disposizioni, potendosi legittimamente applicare le deviazioni dall’<em>iter&nbsp;</em>autorizzativo ordinario ivi contenute.Ancora, l’<strong>esperienza maturata nel mondo TUF in materia di esenzioni da obbligo OPA</strong>&nbsp;a seguito di incrementi partecipativi sopra-soglia,&nbsp;<strong>consente di estendere talune considerazioni</strong>, specialmente in riferimento al concetto di&nbsp;<em>involontarietà</em>, alla disciplina posta dalle Disposizioni per banche e altri intermediari.Da ultimo, la&nbsp;<strong>scelta regolamentare di mantenere il catalogo dei casi di acquisti/incrementi&nbsp;<em>involontari</em>&nbsp;quale elenco non tassativo</strong>, ammette che gli interpreti possano<strong>&nbsp;arricchire il dettato delle Disposizioni</strong>&nbsp;della Banca d’Italia con ipotesi ulteriori di eventi che, seppur non tipizzati, si sostanziano nella pratica in un superamento&nbsp;<em>involontario</em>&nbsp;delle soglie autorizzative.&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref1" target="_blank" name="_ftn1" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref1</a>[1] La normativa UE stabilisce regole procedurali e criteri di valutazione armonizzati che la Banca Centrale Europea (BCE) – e le autorità di vigilanza degli stati membri – devono osservare nei procedimenti autorizzativi aventi a oggetto l’acquisizione o l’incremento di partecipazioni qualificate nelle imprese operanti nel settore finanziario. L’imposizione di regole armonizzate in materia di assetti proprietari di banche e intermediari finanziari persegue lo scopo di garantire che la vigilanza sugli assetti proprietari delle imprese finanziarie sia svolta in modo uniforme all’interno del mercato unico.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref2" target="_blank" name="_ftn2" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref2</a>[2]&nbsp;<em>Cfr.</em>&nbsp;“<em>Guidelines for the prudential assessment of acquisitions and increases in holdings in the financial sector required by Directive 2007/44/EC</em>” – CEBS/2008/214; CEIOPS-3L3-19/08; CESR/08-543b.”<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref3" target="_blank" name="_ftn3" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref3</a>[3]&nbsp;<em>Cfr.</em>&nbsp;“<em>Joint Guidelines on the prudential assessment of acquisitions and increases of qualifying holdings in the financial sector</em>”, pubblicate congiuntamente da EIOPA, EBA, ESMA il 20 dicembre 2016 (JC/GL/2016/01).<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref4" target="_blank" name="_ftn4" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref4</a>[4]&nbsp;<em>Cfr.&nbsp;</em>Artt. 20, commi 1 e 3, del TUB e 15, comma 3, del TUF.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref5" target="_blank" name="_ftn5" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref5</a>[5]&nbsp;<em>Cfr</em>. Tavola di resoconto alla consultazione pubblicata dalla Banca d’Italia a luglio 2022.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref6" target="_blank" name="_ftn6" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref6</a>[6]&nbsp;<em>Cfr.</em>&nbsp;Art. 106, comma 5, lett. c), del TUF.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref7" target="_blank" name="_ftn7" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref7</a>[7]&nbsp;<em>Cfr.</em>&nbsp;“Note Tecniche in materia di disciplina delle offerte pubbliche di acquisto e scambio” del 4 maggio 1998 della Consob.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref8" target="_blank" name="_ftn8" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref8</a>[8] Relativamente al concetto di “<em>involontarietà</em>”, la Consob ha chiarito che la sola circostanza che la delibera di aumento di capitale sia adottata con il voto determinante del soggetto interessato non appare sufficiente ad escludere l’applicabilità della suddetta esenzione. L’applicazione dell’esenzione deve piuttosto essere valutata in tutti i casi in cui le peculiari modalità di esecuzione di un’operazione di aumento di capitale, o il ricorrere di particolari circostanze concrete, inducano a ritenere che i comportamenti dei soggetti partecipanti a vario titolo all’operazione medesima, siano in realtà volti ad eludere la disciplina in materia di OPA obbligatoria. A titolo d’esempio, è considerato fuori dal perimetro dell’esenzione il caso di un aumento di capitale in opzione (deliberato con il voto determinante del soggetto interessato) con modalità e condizioni tali da non rendere conveniente per gli altri azionisti la sottoscrizione dell’aumento medesimo, consentendo così a detto soggetto di acquistare una partecipazione superiore al 30% attraverso l’esercizio dei diritti di opzione di sua spettanza.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref9" target="_blank" name="_ftn9" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref9</a>[9] Secondo la Consob, il superamento della soglia nell’ambito del procedimento di liquidazione delle azioni oggetto di recesso ai sensi dell’art. 2437-<em>quater</em>&nbsp;c.c. deriva dall’esercizio del diritto di opzione che, in quanto inserito in un’operazione societaria di collocamento di un pacchetto di azioni dei soci recedenti, è già di per sé incrementativa, anche sulla base di una valutazione&nbsp;<em>ex ante</em>, indipendentemente dalle scelte degli altri soci circa l’esercizio del diritto di opzione ad essi spettante.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref10" target="_blank" name="_ftn10" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref10</a>[10] F. Fornasari,&nbsp;<em>Maggiorazione del voto e o.p.a. obbligatoria</em>, in&nbsp;<em>Giur. comm.</em>, 2017, I, 848 ss.; M. Sassella,&nbsp;<em>I nuovi profili dell’OPA obbligatoria alla luce del Decreto Competitività e delle recenti modifiche al Regolamento Emittenti</em>, in&nbsp;<em>Dirittobancario</em>, 4 marzo 2015.[11] Tra le altre, si segnalano le seguenti delibere Consob: n. 20287 del 9 febbraio 2018 in materia di&nbsp;<em>ratio</em>&nbsp;sottesa all’esenzione per “operazioni dirette al salvataggio di società in crisi”; n. 18330 del 27 settembre 2012 esenzione per “trasferimento infragruppo”; n. 21647 del 18 dicembre 2020 esenzione per “cause indipendenti alla volontà dell’acquirente”.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 02 Mar 2023 05:16:02 +0100</pubDate>
                        <title>Licenziamento per comporto e disabilità - Approdi della giurisprudenza in tema di disabilità e discriminazione indiretta nella determinazione del comporto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/licenziamento-per-comporto-e-disabilita-approdi-della-giurisprudenza-in-tema-di-disabilita-e-discriminazione-indiretta-nella-determinazione-del-comporto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Si segnala un nuovo orientamento giurisprudenziale secondo cui è configurabile una discriminazione indiretta nei confronti dei lavoratori con disabilità che vengano licenziati sulla base del superamento del comporto.Tale orientamento si fonda sui principi dettati dalla Direttiva 2000/78/CE denominata “<em>Quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro</em>”, recepita dal D.Lgs 216/2003.In particolare, ai sensi dell’art. 2 della direttiva sussiste:</p><ul> <li>discriminazione diretta “<em>quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età o per orientamento sessuale, una persona è trattata meno </em><em>favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una</em> <em>situazione analoga</em>” (lett. a);</li> <li>discriminazione indiretta “quando <em>una disposizione, un</em> <em>criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente</em> <em>neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione</em> <em>o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di</em> <em>una particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone</em>”.</li></ul><p>L’art. 5 prevede altresì che “<em>Per garantire il rispetto del principio</em> <em>della parità di trattamento dei disabili, </em><em>sono previste soluzioni ragionevoli</em><em>.</em> <em>Ciò significa che il datore di lavoro prende i </em><em>provvedimenti appropriati</em><em>, in</em> <em>funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di</em> <em>accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché</em> <em>possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano</em> <em>da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato</em>.”Anche l’art. 3, comma 3 bis del D.Lgs. n. 216/2003 dispone che il datore di lavoro è tenuto ad adottare “<em>accomodamenti ragionevoli</em>” <u>per</u> <u>garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri</u> <u>lavoratori</u>.Ciò chiarito, parte dei giudici italiani – in applicazione dei principi sopra esposti - hanno ritenuto che, <u>ai fini della irrogazione di un licenziamento, prevedere per un soggetto disabile il medesimo periodo di comporto previsto per un soggetto non afflitto da handicap, contrasti apertamente con il principio di parità di trattamento, venendosi dunque a creare, di fatto, una situazione di discriminazione indiretta di cui alla direttiva 2000/78/CE. I licenziamenti </u><u>intimati per superamento del periodo di comporto </u><u>sono stati ritenuti nulli </u><u>in quanto intimati in violazione di tale principio, </u>a prescindere dal fatto che:(i) il datore di lavoro fosse o meno a conoscenza che l’assenza del dipendente è correlata alla patologia di cui soffre e(ii) il CCNL non avesse previsto una specifica normativa sul comporto applicabe ai lavoratori con discabilità.Si cita, ad esempio, la sentenza della Corte d’Appello di Brescia, Sez. lavoro, del 23 giugno 2022, secondo cui “…<em>la condotta della società consistita nell’applicazione delle previsioni del CCNL di settore in materia di comporto, senza prevedere un trattamento differenziato per i lavoratori disabili, con esclusione dalle malattie utili ai fini del comporto quelle connesse alle patologie da cui deriva la disabilità, </em><em><u>abbia realizzato una discriminazione indiretta ai danni del lavoratore, con conseguente nullità del licenziamento a lui intimato per superamento del periodo di comporto</u></em>”.<em>&nbsp;</em>E ancora: “<em>L’applicazione al ricorrente, assentatosi a causa di malattie riconducibili al proprio stato di invalidità, della medesima previsione del conteggio delle assenze ai fini del comporto, che riguarda i lavoratori “normodotati”, </em><em><u>determina una discriminazione indiretta, tale da provocare la nullità del licenziamento fondato sulla suddetta previsione contrattuale</u></em>" (ordinanza del Tribunale di Verona del 21 marzo &nbsp;2021; in senso conforme, Tribunale di Mantova del 22 settembre 2021 n. 126; Corte d’Appello di Genova del 21 luglio 2021 n. 211).&nbsp;<strong>Conclusioni</strong>In ragione di tale nuovo filone giurisprudenziale - che, comunque, pone non pochi dubbi in termini di certezza del diritto - al fine di evitare la declaratoria di nullità del licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato nei confronti dei lavoratori disabili, potrebbe essere una buona pratica quella di prevedere - tramite regolamento aziendale o accordo sindacale aziendale – un più esteso termine di comporto a favore dei lavoratori con disabilità, al fine di contemperare sia la necessità di salvaguardia dei soggetti più fragili che le esigenze organizzative e produttive dell’impresa. Nel caso in cui la società intendesse comunque applicare il normale comporto previsto dal CCNL e, in sede di impugnazione del licenziamento, emergessero elementi tali da comprovare che le assenze siano state causate da patologie riconducibili allo stato di invalidità, si dovranno valutare le probabili conseguenze di una azione legale (che - come sopra rilevato – potrebbero sfociare nell’applicazione della massima sanzione, i.e. reintegrazione e pieno risarcimento) e, dunque, soluzioni conciliative.&nbsp;<em>Il contenuto di questa nota ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.&nbsp;</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:chiara.zecchetto@advant-nctm.com">Chiara Zecchetto</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 28 Feb 2023 03:53:09 +0100</pubDate>
                        <title>Sintesi degli elementi essenziali del pegno mobiliare non possessorio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sintesi-degli-elementi-essenziali-del-pegno-mobiliare-non-possessorio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="font-weight: 400;">La seguente tabella ripercorre le caratteristiche principali del pegno mobiliare non possessorio, garanzia di natura reale introdotta con il Decreto Legge 3 maggio 2016, n. 59. La relativa disciplina è rimasta a lungo incompiuta, in attesa dell’adozione della normativa secondaria. La tabella analizza il pegno mobiliare non possessorio nel contesto dell’approvazione delle specifiche tecniche per la presentazione delle domande di iscrizione al Registro dei Pegni Non Possessori approvate nell’ultimo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 gennaio 2023. Il pegno non possessorio costituisce senza dubbio una tra le innovazioni più rilevanti degli ultimi anni in materia di garanzie del credito e potrà incidere in maniera significativa sulla strutturazione dei futuri “<em>security package</em>”.</p><p style="font-weight: 400;">Nonostante l’emanazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate abbia completato il percorso di attuazione dell’istituto in questione nell’ordinamento italiano, la piena operatività del Registro rimane condizionata alla pubblicazione di un apposito comunicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Tale comunicato, tuttavia, non è ancora presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.</p><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2023/02/ADVANT-Nctm_Pegno-non-possessorio_ITA.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per il documento integrale</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 20 Feb 2023 09:09:01 +0100</pubDate>
                        <title>Scoprire Kiki Smith a Milano: dalla nuova personale alla Galleria Raffaella Cortese alle opere a nctm e CityLife</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/scoprire-kiki-smith-a-milano-dalla-nuova-personale-alla-galleria-raffaella-cortese-alle-opere-a-nctm-e-citylife</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Alla&nbsp;<a href="https://raffaellacortese.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Galleria Raffaella Cortese</a>, a Milano, da oggi le mostre personali di tre protagoniste della ricerca contemporanea:&nbsp;<strong>Joan Jonas</strong>&nbsp;(1936, New York) con “Drawn on the Wind”,&nbsp;<strong>Simone Forti</strong>&nbsp;(1935, Firenze) con “Distant Lands” e&nbsp;<strong>Kiki Smith</strong>&nbsp;(1954, Norimberga, Germania) con “The Cat Himself Knows” (tutte fino al 18 maggio). Quest’ultima in particolare, assieme a nctm e City Life, disegna una costellazione di luoghi in cui è possibile incontrare il lavoro di Kiki Smith nel capoluogo lombardo: la gallerista&nbsp;<strong>Raffaella Cortese</strong>,&nbsp;<strong>Gabi Scardi</strong>, curatrice di nctm per l’arte, e&nbsp;<strong>Roberto Pinto</strong>, curatore del parco delle sculture di City Life, ci accompagnano in un ideale percorso alla scoperta delle opere presenti in questi luoghi.</em>&nbsp;</p><h4><strong>Galleria Raffaella Cortese,&nbsp;</strong><strong>“The Cat Himself Knows”: c</strong><strong>e ne parla Raffaella Cortese</strong></h4>«Parlare di Kiki Smith a Milano mi riporta alla nostra mostra nel 2001: era la prima volta che gliene veniva dedicata una in Italia e per me è stata un grandissima felicità, oltre che un privilegio, perché credo sinceramente nel suo modo di vedere e restituire la realtà, oltre che esserle legata da un caldo sentimento di stima. Con lei ho sempre portato avanti un rapporto di grande empatia e di reciproco accompagnamento nelle trasformazioni della nostra storia personale, del mondo che ci circonda e del sistema dell’arte.Di Kiki Smith mi emoziona da sempre l’attenzione e la perseveranza con cui parla dell’essere umano nei suoi aspetti più fisici, focalizzando spesso l’attenzione sul corpo della donna e sulla lotta femminile, mai esaurita, per la libertà. Non solo: non smette mai di affascinarmi la sua maestria nelle tecniche. È straordinario per esempio l’uso che fa dell’incisione, un medium ancora poco valorizzato che abbiamo voluto mostrare come protagonista in una personale dedicata a Kiki nel 2006, e della fotografia, che la accompagna nella sua instancabile scoperta del mondo tra bellezze e distonie e che abbiamo presentato in un’altra mostra, nel 2012.“The Cat Himself Knows” è il quinto progetto espositivo di Kiki Smith nei nostri spazi, focalizzato sulla più recente ricerca scultorea e pittorica dell’artista, un’indagine che nasce proprio a Milano. Procedendo dall’osservazione dei gatti guardiani dei bastioni del Castello Sforzesco, emblema della convivenza di domestico e selvaggio, Kiki ha realizzato disegni e sculture che ancora ritornano alla sua fascinazione per il mondo animale, nutrito di riferimenti alle filastrocche di T. S. Eliot».&nbsp;<h4><strong>nctm,&nbsp;<b><i>Pyre Woman Kneeling</i>: c</b></strong><strong>e ne parla&nbsp;</strong><strong>Gabi Scardi</strong></h4><i>«<a href="https://www.nctmelarte.it/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nctm e l’arte</a></i>&nbsp;è un progetto dedicato all’arte contemporanea. Nato nel 2011 in seno allo Studio Legale Advant Nctm, è stato ideato a partire dalla convinzione che l’arte sia veicolo di uno sguardo attento al presente.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>Tra le<i>&nbsp;</i>attività di cui si compone c’è una serie di incontri aperti al pubblico, la collaborazione con istituzioni culturali, la realizzazione di progetti pubblici, il sostegno a progetti artistici, la borsa di studio&nbsp;<i>nctm e l’arte: artists in residence</i>, nata nel 2012 a favore della mobilità degli artisti residenti in Italia al di fuori del paese. Oltre a ciò l’iniziativa prevede la costituzione di una collezione. Le opere sono destinate a vivere all’interno dello Studio e ad essere fruite sia dai professionisti che lo frequentano sistematicamente – a loro, peraltro, sono anche dedicati momenti speciali di un contatto con gli artisti – sia da chi vi si reca a diverso titolo.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>Tra le primissime acquisizioni c’è stata proprio la&nbsp;<i>Pyre Woman Kneeling</i>&nbsp;di Kiki Smith: un’opera di dimensioni museali e di grande impatto, significativa del percorso di questa artista che da sempre si interessa alla rappresentazione femminile nella storia culturale.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>Progettata inizialmente come opera pubblica destinata alla città tedesca di Norimberga, che in epoca medievale fu un epicentro della caccia alle streghe, la&nbsp;<i>Pyre Woman&nbsp;</i>evoca questo tragico fenomeno e si offre come memento rispetto alle prevaricazioni di oggi. La figura femminile, in bronzo,<i>&nbsp;</i>di dimensioni reali, si trova inginocchiata su una pira di legno pronta a bruciare; indifesa, ma al contempo energica, carica di pathos, forte della propria dignità.Considerando che la collezione&nbsp;<i>nctm e l’arte</i>&nbsp;si focalizza da sempre e con decisione su opere capaci di esprimere tematiche legate ai diritti, alla giustizia, alla sostenibilità e all’equità sociale, l’entrata nella collezione di&nbsp;<i>Pyre Woman Kneeling</i>&nbsp;di Kiki Smith ha costituito un preciso avvio. A tutt’oggi, per il suo significato e per la sua efficacia,<span class="Apple-converted-space">&nbsp;&nbsp;</span>si tratta di una delle opere più amate all’interno dello Studio e più apprezzate da chi si trova a vederla.La sede di Advant Nctm Studio Legale di Milano, in via Agnello 12, è visitabile il 15 aprile dalle 10.00 alle 13.00; in quell’occasione si svolgerà tra l’altro una performance di&nbsp;<strong>Claudia Losi</strong>. È inoltre visitabile su appuntamento durante la settimana di Art Week».<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>&nbsp;<h4><strong>CityLife,&nbsp;<em>Guardiane</em>: c</strong><strong>e ne parla Roberto Pinto</strong></h4><span class>«In estrema sintesi il percorso d’arte a CityLife nasce con l’intento di creare una collezione di sculture all’aperto che possa essere fruita dai cittadini senza la necessità di entrare in un museo. Alla base c’è l’idea di un’arte pubblica che ha come obiettivo la divulgazione dell’arte stessa. Quando nel 2014 si è iniziato a lavorare al progetto generale&nbsp;</span><span class>sono stati individuati artisti di differenti generazioni e diverso background che, oltre a portare avanti ricerche rilevanti da un punto di vista artistico, avessero a cuore anche il dialogo con le persone, il tentativo stesso di comunicare con gli altri e la capacità di confrontarsi con lo spazio pubblico. Questa scelta è legata anche alla particolarità del luogo in cui sorge il parco: è al centro di una zona commerciale in trasformazione, in cui non è presente una comunità con cui poter realizzare un discorso di arte partecipata, è stato, quindi, necessario invitare degli artisti disposti a confrontarsi con uno spettatore di passaggio.</span>Le opere, alla luce del contesto, non sono state concepite come oggetti solo da vedere o oggetti di valore da mettere sotto i riflettori, ma come elementi che si possono toccare, “usare”, che in qualche modo hanno a che fare con il quotidiano o entrano a farne parte: oggetti insoliti incontrati per strada che cercano di porre domande e instaurare un dialogo con il passante.Nel parco oggi si trovano lavori&nbsp;<span class>di&nbsp;</span><strong>Matteo Rubbi, Ornaghi e Prestinari, Judith Hopf, Wilfredo Prieto, Serena Vestrucci, Pascale Marthine Tayou, Kiki Smith, Adrian Paci, Riccardo Benassi, Mario Airò, Alfredo Jaar, Otobong Nkanga.&nbsp;</strong>Per l’art week saranno anche inaugurati i lavori di<strong>&nbsp;Rossella Biscotti, Elisabetta Benassi, Liliana Moro, Adelita Husni Bey</strong>; &nbsp;subito dopo&nbsp;<strong>Jeremy Deller</strong>&nbsp;e in ottobre&nbsp;<strong>Shilpa Gupta.</strong><span class>Abbiamo invitato&nbsp;<strong>Kiki Smith</strong>&nbsp;perché è un’artista importante che lavora con la scultura in modo innovativo e perché nella sua ricerca sono presenti molte tematiche di grande attualità, come il femminismo, il femminile in generale, l’uso del corpo, che rivestono un grande interesse anche per le nuove generazioni. Come tutti gli artisti che partecipano al progetto ha visitato il parco (in quel momento c’era un solo grattacielo, il resto era un gran cantiere), le abbiamo spiegato la relazione del luogo con la città e le abbiamo chiesto di pensare un lavoro che potesse essere significativo in quel luogo e che potesse interrogare le persone.</span><span class>Kiki Smith ha proposto due grandi sculture in bronzo che rappresentano due gatte. Quest’opera è nata da una riflessione sul fatto che oggi si tende ad antropizzare tutto e forse agli animali non viene più lasciato lo spazio per vivere liberi nelle città, per poter in qualche modo conservare una vita indipendente dall’urbanizzazione del luogo. Osservando la zona e rilevando la presenza di alcune colonie feline – preservate anche a Milano, come in ogni città – Kiki Smith ha individuato nel gatto un animale non asservito completamente agli esseri umani, anche quando a stretto contatto con loro. Per sottolineare questa lettura i due esemplari rappresentati non hanno le sembianze di gatte leziose, sono animali arruffati, “selvatici”, che scrutano lo spettatore, figure enigmatiche che ricordano la sfinge e portano un mistero da scoprire progressivamente, giorno dopo giorno, passando loro accanto. È un lavoro che condensa l’intensità, le tematiche e il tratto sempre innovativo di Kiki Smith».</span>&nbsp;<a href="https://artslife.com/2023/02/17/kiki-smith-milano-personale-galleria-raffaella-cortese-opere-nctm-citylife/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da artslife.com</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 16 Feb 2023 04:05:00 +0100</pubDate>
                        <title>Rappresentanza e promozione per le Pmi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/rappresentanza-e-promozione-per-le-pmi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>AssoNext è l'Associazione italiana delle Pmi quotate nel segmento di Borsa Italiana Euronext Growth Milan, mercato di crescita dedicato alle Pmi dinamiche e competitive che con la quotazione hanno realizzato le proprie ambizioni di crescita: accelerare lo sviluppo, competere in un contesto globale, attrarre risorse qualificate, aumentare visibilità e credibilità....&nbsp;<em>Articolo completo disponibile sul numero di oggi di La Repubblica</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 07 Feb 2023 08:48:33 +0100</pubDate>
                        <title>Legge di bilancio 2023: affrancamento utili black list</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legge-di-bilancio-2023-affrancamento-utili-black-list</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la possibilità di optare per l’affrancamento degli utili e delle riserve di utili delle società partecipate estere a regime fiscale privilegiato, a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva su tali utili, di importo ridotto rispetto a quello ordinariamente dovuto. A seguito dell’affrancamento, gli utili medesimi non saranno più assoggettati a tassazione all’atto dell’incasso.***In base alle disposizioni vigenti, gli utili provenienti da società estere residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato – come individuati dall’articolo 47-bis TUIR<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> - sono integralmente imponibili per il soggetto percipiente residente in Italia, ovvero in misura pari al 50% in caso di svolgimento di un’attività economica effettiva da parte del soggetto non residente<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.L’art. 1, commi da 87 a 95, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha introdotto la possibilità per persone fisiche e giuridiche che detengono, nell’ambito dell’attività d’impresa, partecipazioni in soggetti esteri residenti o localizzati in stati o territori a regime fiscale privilegiato, siano essere dirette o indirette (quest’ultime per il tramite di soggetti controllati), di optare per l’affrancamento degli utili dalle stesse prodotti e risultanti dal bilancio relativo all’ultimo esercizio chiuso antecedentemente al 1° gennaio 2022 (esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 o ad una data anteriore).L’affrancamento degli utili black list consente la loro esclusione dalla formazione del reddito, a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva del 9% per i soggetti IRES (e del 30% per i soggetti IRPEF), che può essere ridotta al 6% a condizione che:&nbsp; (i) gli utili siano percepiti dalla società controllante residente entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2023 (di regola, 30 giugno 2024), e (ii) gli stessi siano accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto.In sostanza, il regime sostitutivo consente un risparmio d’imposta medio di circa 15 o 18 punti percentuali per i soggetti IRES – a seconda che si applichi l’imposta sostitutiva nella misura rispettivamente del 9% o del 6%, che si riduce a 3 o 6 punti percentuali per gli utili black list tassabili limitatamente al 50% del loro ammontare (senza tuttavia considerare l’impatto dell’eventuale imposizione locale).L’opzione può essere esercitata distintamente per ogni partecipata e, con riferimento a questa, con riguardo a tutti o parte degli utili e riserve di utili e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi da presentarsi per il periodo di imposta 2022.L’imposta sostitutiva è determinata in proporzione alla partecipazione detenuta nella partecipata estera e tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo della quota di possesso in presenza di partecipazioni indirette detenute per il tramite di società controllate.Il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato in un’unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2022 e non è ammessa la compensazione.Il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nell’entità estera è incrementato, dell’importo degli utili e delle riserve di utili assoggettati all’imposta sostitutiva e diminuito dell’importo dei medesimi utili e riserve di utili distribuiti. L’affrancamento è pertanto da valutarsi in ipotesi di prevedibile cessione della partecipazione black list, in quanto consente di ridurre l’importo della plusvalenza integralmente tassabile.Il quadro normativo sarà completato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 con l’emanazione delle disposizioni di attuazione da parte del Ministro dell’economia e delle finanze.&nbsp;<em>Il contenuto di questa nota ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.&nbsp;</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:laura.frisoli@advant-nctm.com">Laura Frisoli</a></em>&nbsp;<em>e</em>&nbsp;<em><a href="mailto:barbara.aloisi@advant-nctm.com">Barbara Aloisi</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> In particolare, sono considerati utili black list quelli formati in capo a società partecipate residenti in Stati o territori, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea (cui si aggiungono Islanda, Norvegia e Liechtenstein), ove risultano assoggettate a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella italiana, in caso di partecipazioni di controllo, ovvero, per le partecipazioni non di controllo, laddove il livello nominale di tassazione sia inferiore al 50% di quello applicabile in Italia, tenuto conto dei regimi speciali. Poiché le regole per individuare i regimi fiscali privilegiati sono state oggetto di numerose modifiche nel corso del tempo, per verificare se nel periodo di "formazione" dell'utile la società partecipata risulta residente in uno Stato a fiscalità privilegiata o ordinaria occorre considerare le regole vigenti nelle rispettive annualità di imposta. Tuttavia, l’utile non è soggetto a tassazione integrale se lo Stato estero, al momento della distribuzione, non integra più i presupposti per essere considerato un "paradiso fiscale" e tale condizione risulta verificata, applicando le regole attuali, anche agli esercizi di maturazione dell’utile.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> La tassazione integrale dei dividendi <em>black list</em> non opera, invece, se si dimostra che dalla partecipazione non sia conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi nello Stato a fiscalità privilegiata (art. 47-bis comma 2 lett. b) del TUIR).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 03 Feb 2023 04:11:38 +0100</pubDate>
                        <title>Le principali novità fiscali dalla Legge di Bilancio per il 2023 in materia di lavoro autonomo, dipendente e assimilato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-principali-novita-fiscali-dalla-legge-di-bilancio-per-il-2023-in-materia-di-lavoro-autonomo-dipendente-e-assimilato</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con la recente approvazione della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (“<strong>Legge di Bilancio 2023</strong>”) sono state introdotte nel nostro ordinamento alcune importanti misure relative alla disciplina fiscale del lavoro autonomo, dipendente e assimilato, di seguito riepilogate.&nbsp;</p><ol> <li><strong>Regime forfetario per gli autonomi (articolo 1, comma 54 della Legge di Bilancio 2023)</strong></li></ol><p>In materia di regime fiscale agevolato per gli autonomi, c.d. “<strong>regime forfetario</strong>”, disciplinato dall’articolo 1, commi da 54 a 89 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, fruibile dalle persone fisiche esercenti attività di impresa e di arti o professioni, l’articolo 1, comma 54 della Legge di Bilancio 2023 ha innalzato a 85.000 euro la soglia dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, ragguagliati ad anno, che consente di applicare l’imposta forfetaria del 15% sostitutiva delle aliquote progressive previste dal regime ordinario.La perdita dei requisiti di accesso al regime o la verifica di una condizione ostativa, come <em>infra</em> definiti, determina la fuoriuscita dal regime forfetario a decorrere dall’anno successivo a quello in cui una delle dette circostanze si verifichi; tuttavia, qualora i ricavi conseguiti o i compensi percepiti superino la soglia di 100.000 euro, il regime forfetario cessa di avere applicazione dallo stesso periodo d’imposta del superamento.In merito ai <u>requisiti di accesso</u>, vale rammentare come il regime forfetario sia applicabile laddove, con riferimento al periodo d’imposta precedente, oltre al rispetto della citata soglia di ricavi conseguiti o compensi percepiti, non siano sostenuti costi superiori a 20.000 euro per:</p><ul> <li>lavoro accessorio;</li> <li>lavoratori dipendenti;</li> <li>collaboratori (<em>Cfr</em>. articolo 50, comma 1, lett. c) e c-<em>bis</em>) del TUIR);</li> <li>utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro;</li> <li>somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo o dai suoi familiari.</li></ul><p>Inoltre, i compensi percepiti a titolo di diritto d’autore concorrono alla soglia degli 85.000 euro solamente se inerenti alla attività di lavoro autonomo svolta dal professionista.Con riferimento, poi, alle <u>condizioni ostative</u>, è utile ricordare che il regime forfetario non può applicarsi in caso di:</p><ul> <li>utilizzo di regimi speciali IVA (ad esempio, agenzie di viaggio o rivenditori di beni usati);</li> <li>residenza fiscale all’estero (ad eccezione dei residenti in Paesi UE/SEE che producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivo);</li> <li>esercizio di attività consistenti, in via esclusiva o prevalente, nella cessione di fabbricati o porzioni di essi, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;</li> <li>contemporaneamente all’esercizio di attività di impresa, di arti o professioni, lo svolgimento di attività quali:<ul> <li>partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari;</li> <li>controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività di impresa, di arti o professioni;</li></ul></li> <li>esercizio di attività prevalente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono o erano in essere rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o con soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili;</li> <li>percezione di redditi da lavoro dipendente e assimilati nell’anno precedente eccedenti la soglia di 30.000 euro (tuttavia, la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato).</li></ul><p>Il regime forfetario non ha alcun limite di durata, pertanto può essere applicato fintantoché siano soddisfatti i requisiti e verificate le condizioni di accesso.&nbsp;</p><p style="padding-left: 30px;"><strong>2. Imposta sui redditi incrementali (articolo 1, commi da 55 a 57 della Legge di Bilancio 2023)</strong></p>La Legge di Bilancio 2023 ha istituito una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali pari al 15% per la porzione di reddito di impresa o di lavoro autonomo relativo al 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente, c.d. “<strong><em>Flat tax</em> incrementale</strong>”.La misura in parola interessa le persone fisiche titolari di reddito di impresa e/o di lavoro autonomo che non fruiscono del regime forfetario di cui alla Legge 23 dicembre 2014, n. 190.Ai fini del calcolo dell’entità dell’incremento reddituale è necessario considerare la differenza tra il reddito di impresa e/o di lavoro autonomo conseguito nel 2023 e il medesimo reddito di importo più elevato dichiarato nei periodi d’imposta dal 2020 al 2022, e decurtarla di un importo pari al 5% del maggiore dei redditi di tale triennio. L’incremento reddituale che potrà beneficiare dell’imposta sostitutiva al 15% non potrà in ogni caso essere superiore a 40.000 euro.L’applicazione dell’imposta <em>flat</em> al 15% sul reddito incrementale relativo al 2023 non rileva sotto il profilo degli acconti d’imposta (IRPEF e addizionali) per il periodo d’imposta 2024. Pertanto, assumendo il ricorso al metodo di computo storico degli acconti, rileva quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando la <em>Flat tax</em> incrementale.La <em>Flat tax</em> incrementale è applicabile limitatamente al periodo d’imposta 2023.&nbsp;<p style="padding-left: 30px;"><strong>3. Premi di risultato e partecipazione agli utili (articolo 1, comma 63 della Legge di Bilancio 2023)</strong></p>La Legge di Bilancio 2023 ha disposto la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate nel 2023 ai lavoratori dipendenti del settore privato sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili dell’impresa.Possono fruire dell’agevolazione i lavoratori del settore privato con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato (inclusi i somministrati) e titolari, nell’anno precedente a quello di percezione dei premi, di redditi di lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 euro. Sono esclusi dall’agevolazione i lavoratori parasubordinati e i lavoratori del settore pubblico.La corresponsione di premi di risultato è legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione da contratti collettivi aziendali, i quali prevedano anche criteri di misurazione e verifica che consentano di stabilire se vi sia stato o meno un miglioramento delle <em>performance</em> aziendali in un prefissato periodo di tempo congruo.Pertanto, per l’applicazione dell’imposta sostitutiva, è necessario che nel periodo di tempo congruo sia stato realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, e che questo sia stato verificato e misurato in modo oggettivo tramite degli indicatori previamente individuati nell’ambito del contratto.Possono beneficiare dell’aliquota agevolata i premi di ammontare variabile fino a un massimo di 3.000 euro lordi annui. Tale importo deve essere considerato al lordo dell’imposta sostitutiva e al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.Si rammenta, infine, che l’articolo 1, comma 184 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha previsto la possibilità di sostituire il premio, in tutto o in parte, con beni e servizi di <em>welfare</em> aziendale, esclusi, entro determinati limiti, dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.&nbsp;<em>Il contenuto di questa nota ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.&nbsp;</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:paolo.rampulla@advant-nctm.com">Paolo Rampulla</a> e <a href="mailto:pierantonio.carpenzano@advant-nctm.com">Pierantonio Carpenzano</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 30 Jan 2023 04:47:40 +0100</pubDate>
                        <title>La Commissione Europea avvia la consultazione pubblica sulla bozza di linee guida sugli accordi di sostenibilità nel settore agricolo in deroga all’art. 101 TFUE</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-commissione-europea-avvia-la-consultazione-pubblica-sulla-bozza-di-linee-guida-sugli-accordi-di-sostenibilita-nel-settore-agricolo-in-deroga-allart-101-tfue</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 10 gennaio 2023 la Commissione europea ha avviato una nuova consultazione pubblica sulla bozza di linee guida in tema di accordi di sostenibilità nel settore agricolo (disponibile al seguente <a href="https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2023-01/draft_sustainability_guidelines_in_agriculture_2023.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">link</a>), che dovranno essere adottate entro l’<strong>8 dicembre 2023</strong>.L’iniziativa si inserisce nel contesto della recente riforma della politica agricola comune (cd. Riforma PAC 2023-2027) che ha introdotto la possibilità di escludere dall’applicazione dell’art.101 TFUE gli accordi generalmente restrittivi della concorrenza in determinati casi.Nello specifico, le linee guida della Commissione riguardano l’art. 210 bis del Regolamento 1308/2013 o “<strong>Regolamento OCM</strong>” (disponibile al seguente <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1308-20230101&amp;from=EN" target="_blank" rel="noreferrer">link</a>), introdotto dal Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2&nbsp;dicembre 2021.L’art. 210 bis esclude dall’applicazione dell’art. 101 TFUE (divieto delle intese restrittive della concorrenza) gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che mirano ad applicare <strong>norme di sostenibilità più rigorose di quelle obbligatorie</strong> ai sensi della normativa dell'Unione o nazionale, a condizione che tali accordi, decisioni e pratiche concordate impongano solo restrizioni alla concorrenza che siano <u>indispensabili</u> per conseguire i seguenti obiettivi di sostenibilità:</p><p style="padding-left: 30px;">a) La <u>protezione dell’ambiente</u>, comprensiva della mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi; dell’uso sostenibile e protezione del paesaggio, delle acque e dei suoli; della transizione verso un'economia circolare, compresa la riduzione degli sprechi alimentari; della prevenzione e riduzione dell'inquinamento; e della protezione e del ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;b) La <u>riduzione dell’uso di pesticidi e della resistenza antimicrobica</u>, avvantaggiando una produzione di prodotti agricoli con modalità che riducano l'uso di pesticidi e ne gestiscano i rischi derivanti dall’uso, anche limitato, di pesticidi, o che riducano il pericolo di resistenza antimicrobica nella produzione agricola;c) La <u>salute e il benessere degli animali</u>.</p>Le linee guida, su cui le imprese sono chiamate a esprimere la loro opinione, intendono garantire una maggiore chiarezza su tale esclusione. In particolare, tra le altre cose, definiscono (i) l’ambito di applicazione dell’esclusione, (ii) il contenuto della valutazione, da effettuare di volta in volta, per individuare eventuali restrizioni c.d. indispensabili e (iii) le modalità per richiedere un parere alla Commissione.<ul> <li>Per quanto riguarda l’<u>ambito di applicazione dell’esclusione</u>, questo è limitato ai soli accordi conclusi <strong>dai produttori agricoli</strong>, <strong>tra di loro o con altri operatori attivi lungo la filiera</strong> <strong>agroalimentare</strong>;</li> <li>Per quanto riguarda la <u>valutazione</u>, essa si articola in quattro fasi. Le parti devono(i) individuare gli ostacoli che impedirebbero loro di raggiungere da sole la norma di sostenibilità e spiegare il motivo per cui la collaborazione è necessaria;(ii) determinare il tipo appropriato di accordo (ad esempio, un accordo sui prezzi o sui quantitativi);(iii) individuare le restrizioni della concorrenza indispensabili (ad esempio, un accordo sui prezzi può prevedere la fissazione del prezzo intero, un prezzo minimo o un sovrapprezzo) e(iv) determinare il livello appropriato (ad esempio, l'entità del prezzo) e la durata adeguata delle restrizioni, al fine di assicurare l’adozione dell’opzione meno restrittiva per la concorrenza.</li></ul><p>In sostegno alle imprese interessate, il Regolamento disciplina inoltre la<strong> facoltà di chiedere alla Commissione</strong> un <strong>parere sulla compatibilità di tali accordi</strong> con l’art. 210 bis, a far data dall’<strong>8 dicembre 2023</strong>.Tale facoltà è riconosciuta a produttori, associazioni di produttori, imprese non produttrici e organizzazoni interprofessionali (qualora almeno uno dei membri sia coinvolto nell’accordo). In particolare, i produttori e le associazioni di produttori potranno richiedere tale parere in qualsiasi momento, anche prima dell’esecuzione dell’accordo.Una volta ricevuta la richiesta (completa di tutte le informazioni, anche integrate in un momento successivo), la Commissione avrà <strong>quattro mesi</strong> per valutare l’accordo.In ogni caso, la Commissione ricorda che i pareri non hanno alcun effetto vincolante per le imprese che li richiedono. Tuttavia, l’AGCM (e le altre autorità nazionali), nonché le corti nazionali, potranno certamente avvalersene.Infine, gli orientamenti chiariscono che la Commissione e le autorità nazionali hanno il diritto di sospendere gli accordi di sostenibilità o di richiedere che vengano modificati, qualora ciò fosse necessario per evitare che la concorrenza venga meno o se si ritiene che gli obiettivi della politica agricola comune risultino compromessi.La consultazione pubblica è aperta a:</p><ul> <li>le parti interessate della filiera agroalimentare, in particolare i produttori primari, comprese le organizzazioni di produttori, i trasformatori, i distributori, i grossisti, i dettaglianti, i fornitori di input, nonché le organizzazioni interprofessionali che riuniscono gli attori di diverse fasi della filiera, ecc.;</li> <li>autorità pubbliche, in particolare autorità nazionali per la concorrenza, ministeri dell'agricoltura e autorità regionali;</li> <li>organizzazioni di consumatori;</li> <li>organizzazioni che si occupano di sostenibilità (che offrono/sviluppano condivisione di conoscenze, standard, certificazioni ecc.).</li></ul><p>Nello specifico, si chiede alle parti interessate di esprimere la propria opinione sui seguenti temi:</p><p style="padding-left: 30px;">a) L’<u>esaustività della bozza di testo nell’affrontare le modalità di applicazione dell'articolo 210 bis del Regolamento OCM per beneficiare dell'esclusione</u>. In particolare, la Commissione europea è interessata a sapere se la bozza affronta tali punti in modo sufficientemente chiaro e comprensibile.b) Il <u>contenuto del testo</u>. In particolare, la Commissione europea si aspetta di ottenere i pareri e i commenti su come la bozza descrive nel dettaglio l'ambito di applicazione dell'esclusione, le condizioni di applicazione dell'esclusione e la possibilità di intervento della Commissione. Le parti interessate sono invitate a fornire suggerimenti su come il testo potrebbe essere migliorato.c) L’<u>accuratezza degli esempi</u>. Le parti interessate sono invitate a fornire la loro opinione sul fatto che gli esempi siano sufficientemente chiari e realistici e a proporre modi per aggiornarli basati, ad esempio, sulla loro esperienza personale.</p>È possibile partecipare alla consultazione pubblica al seguente <a href="https://competition-policy.ec.europa.eu/public-consultations/2023-sustainable-agreements-agriculture_en" target="_blank" rel="noreferrer">link</a> entro il termine fissato a <strong>lunedì 24 aprile 2023</strong>. Al momento la consultazione è disponibile nella sola lingua inglese, a partire da <strong>inizio febbraio 2023</strong> sarà lanciata una consultazione comprendente tutte le versioni linguistiche.<em>Il contenuto di questa nota ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:luca.toffoletti@advant-nctm.com">Luca Toffoletti</a> e</em><em>&nbsp;<a href="mailto:francesco.mazzocchi@advant-nctm.com">Francesco Mazzocchi</a>.</em><em>&nbsp;</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 26 Jan 2023 07:43:41 +0100</pubDate>
                        <title>Listing Package: le proposte su prospetto informativo e abusi di mercato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/listing-package-le-proposte-su-prospetto-informativo-e-abusi-di-mercato</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-package-le-proposte-su-prospetto-informativo-e-abusi-di-mercato/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Diritto Bancario</a>&nbsp;<em>Il&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2023/01/2023-Lukas-Plattner-Listing-Package.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">presente contributo</a>&nbsp;analizza le&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/compensazione-insolvenza-quotazione-le-nuove-norme-della-commissione-ue/" target="_blank" rel="noreferrer">proposte avanzate dalla&nbsp;</a><strong>Commissione UE lo scorso&nbsp;</strong><strong>7 dicembre 2022&nbsp;</strong>nell’ambito del c.d.&nbsp;<strong>Listing Package&nbsp;</strong>di impatto sul&nbsp;<strong>prospetto informativo e</strong>&nbsp;agli&nbsp;<strong>abusi di mercato</strong>.</em>Il&nbsp;<strong>7 dicembre 2022</strong>, la&nbsp;<strong>Commissione UE</strong>, nell’ambito del&nbsp;<strong>Listing Package</strong>, ha pubblicato una serie di misure volte a rendere i mercati dei capitali più attrattivi per le PMI. Le&nbsp;<strong>principali proposte</strong>&nbsp;riguardano:&nbsp;<strong>(a)</strong>&nbsp;il&nbsp;<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.168.01.0012.01.ITA#:~:text=Regolamento%20(UE)%202017%2F1129,rilevante%20ai%20fini%20del%20SEE." target="_blank" rel="noreferrer">Regolamento (UE) 1129/2017</a>&nbsp;relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato (“<strong>Regolamento Prospetto</strong>”);&nbsp;<strong>(b)</strong>&nbsp;il&nbsp;<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32014R0596" target="_blank" rel="noreferrer">Regolamento (UE) 596/2014</a>&nbsp;relativo gli abusi di mercato (“<strong>MAR</strong>”);&nbsp;<strong>(c)</strong>&nbsp;il&nbsp;<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX:32014R0600" target="_blank" rel="noreferrer">Regolamento (UE) 600/2014</a>&nbsp;sui mercati degli strumenti finanziari (“<strong>MiFIR</strong>”);&nbsp;<strong>(d)</strong>&nbsp;la Direttiva MiFID II con l’abrogazione dell’ormai superata Direttiva 2001/34/EC (c.d.&nbsp;<strong>Direttiva Listing</strong>).Una&nbsp;<strong>ulteriore proposta</strong>&nbsp;mira all’<strong>introduzione di una nuova direttiva in tema di azioni a voto multiplo</strong>&nbsp;il cui scopo è di incentivare le imprese famigliari a entrare su mercati dei capitali senza temere di perdere il controllo post-IPO eliminando, al contempo, il rischio di disparità di trattamento tra operatori economici UE, in linea con l’obiettivo di istituire un contesto normativo il più possibile uniforme per tutte le imprese operanti sul mercato UE («<em>level playing field</em>»), nonché di limitare gli arbitraggi tra ordinamenti.Si tratta di&nbsp;<strong>numerosi interventi di micro-regolamentazione</strong>&nbsp;contraddistinti dall’obbiettivo di ridurre i costi di&nbsp;<em>compliance</em>&nbsp;per le PMI che intendono quotarsi o già quotate, snellendo il processo di accesso ai mercati, incrementando la certezza del diritto e assicurando al tempo stesso un livello appropriato di protezione per gli investitori nonché l’integrità del mercato.Di seguito&nbsp;<strong>ci occupiamo</strong>&nbsp;delle porzioni del Listing Package dedicate al&nbsp;<strong>prospetto informativo e</strong>&nbsp;agli&nbsp;<strong>abusi di mercato</strong>.&nbsp;</p><h2><strong>1. Modifiche al Regolamento sul Prospetto informativo</strong></h2><h3><em>I. Prospetti uniformi e semplificati per le IPO</em></h3>Gli&nbsp;<strong>articoli 6(2) e 7</strong>&nbsp;del&nbsp;<strong>Regolamento Prospetto nel Listing Package</strong>&nbsp;sono disegnati al fine di&nbsp;<strong>introdurre un formato e una sequenza di informazioni uniformi</strong>&nbsp;nel prospetto e nella nota di sintesi. Il prospetto IPO non potrà superare le 300 pagine (nel conteggio non rientrano la nota di sintesi e le informazioni incluse mediante riferimento) con l’eccezione degli emittenti che presentano situazioni finanziarie complesse o impegni finanziari significati&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 18, Regolamento (UE) 980/2019, a cui è data la facoltà di superare il limite di cui sopra.<strong>Inoltre</strong>, la proposta prevede che la&nbsp;<strong>distribuzione dei prospetti</strong>&nbsp;debba avvenire&nbsp;<strong>unicamente in forma digitale</strong>, escludendo la messa a disposizione in forma cartacea (articolo 21, Regolamento Prospetto)&nbsp;<strong>e</strong>&nbsp;offre la possibilità di&nbsp;<strong>redigere i prospetti in lingua inglese</strong>, fatta eccezione per la nota di sintesi (articolo 27 del Regolamento Prospetto e delibera Consob 22423/2022).Tali modifiche costituiscono un&nbsp;<strong>rimedio volto a ridurre gli oneri per gli emittenti</strong>&nbsp;relativi alla predisposizione del Prospetto informativo, in termini di analisi dei rischi e delle importanti limitazioni attualmente in vigore circa l’inclusione mediante rinvio. Una ridotta dimensione dei prospetti gioverebbe sia agli investitori in termini di leggibilità, soprattutto quando di minori dimensioni, sia alle Autorità cui questo viene sottoposto per l’approvazione, in quanto ne ridurrebbe i tempi di analisi.&nbsp;<h3><em>II. Il nuovo prospetto follow-up per le emissioni secondarie e il passaggio dai mercati di crescita per le PMI al mercato regolamentato</em></h3>La proposta introduce un&nbsp;<strong>nuovo prospetto denominato&nbsp;</strong><em><strong>follow-up</strong>,&nbsp;</em>in sostituzione del prospetto semplificato per l’offerta al pubblico di titoli o l’ammissione alle negoziazioni su un mercato regolamentato, che potrebbe essere&nbsp;<strong>utilizzato</strong>&nbsp;nei casi previsti all’art. 14 (b) comma 1 della proposta di modifica, cioè:<ul> <li>dagli emittenti i cui titoli siano stati ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato o un SGM continuativamente&nbsp;<strong>per i 18 mesi precedenti all’offerta al pubblico o l’ammissione alle negoziazioni</strong>&nbsp;su un mercato regolamentato per i nuovi titoli;</li> <li>da offerenti di titoli ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato o un SGM continuativamente&nbsp;<strong>per almeno i 18 mesi precedenti all’offerta di titoli al pubblico</strong>.</li></ul><p>Tuttavia, laddove l’emittente abbia soltanto titoli non azionari (es.:&nbsp;<em>bond</em>) ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato o un SGM non potrà utilizzare un prospetto follow-up per l’ammissione alle negoziazioni di titoli azionari su un mercato regolamentato.Il regime del prospetto&nbsp;<em>follow-up</em>&nbsp;è definito nei nuovi articoli del Regolamento Prospetto 7(12b), 14b, 20(6b), 21(5b), e negli Allegati IV e V, con un formato e sequenza uniformi, un limite di 50 pagine(escluse la nota di sintesi, le informazioni incluse per rinvio e le informazioni aggiuntive che debbano essere fornite dagli emittenti con situazioni finanziarie complesse o significativi impegni finanziari), e possono essere redatti in una lingua usuale nell’ambito della finanza aziendale internazionale (fatta eccezione per la nota di sintesi).&nbsp;</p><h3><em>III. Il Documento di Ammissione EU Growth</em></h3>La proposta introduce un<strong>&nbsp;nuovo Documento di Ammissione&nbsp;<em>EU Growth</em></strong>, che dovrebbe sostituire il Prospetto EU Growth, disciplinato negli articoli 7(12b), 15a, 21(5c) e negli Allegati VII e VIII.Questa versione del prospetto può essere&nbsp;<strong>utilizzata da emittenti che siano PMI o altri emittenti</strong>&nbsp;i cui&nbsp;<strong>titoli</strong>&nbsp;sono ammessi o stanno per essere ammessi alle negoziazioni&nbsp;<strong>su un</strong>&nbsp;<strong>SME&nbsp;</strong><em><strong>Growth Market</strong>&nbsp;</em>a meno che non abbiano già titoli ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato. Tuttavia, nel caso di emissioni secondarie, le PMI e gli emittenti SME&nbsp;<em>Growth Market</em>&nbsp;possono ancora scegliere di redigere un prospetto di follow-up per un’offerta di strumenti finanziari al pubblico, a condizione che dispongano di strumenti finanziari già ammessi alla negoziazione su un SME&nbsp;<em>Growth Market</em>&nbsp;in modo continuativo per almeno gli ultimi 18 mesi e che non abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato.In caso di emissioni secondarie, PMI ed emittenti negoziati su SGM possono optare per il prospetto&nbsp;<em>follow-up</em>&nbsp;se hanno titoli già ammessi alle negoziazioni da almeno 18 mesi.Il Documento di Ammissione europeo per i mercati&nbsp;<em>EU Growth</em>&nbsp;ha&nbsp;<strong>formato e sequenza uniformi</strong>, un&nbsp;<strong>limite di 75 pagine</strong>&nbsp;(fatta eccezione per la nota di sintesi, le informazioni incluse per rinvio e le informazioni aggiuntive che devono essere fornite dagli emittenti con una situazione finanziaria complessa o impegni finanziari significativi), e possono essere redatti in una&nbsp;<strong>lingua usuale</strong>&nbsp;nell’ambito della finanza aziendale internazionale (fatta eccezione per la nota di sintesi).&nbsp;<h3><em>IV. Nuove esenzioni per emissioni secondarie di titoli fungibili con titoli già ammessi alle negoziazioni</em></h3>Gli artt. 1(4) e 1(5)(a) nella nuova formulazione proposta dalla Commissione europea&nbsp;<strong>distinguono</strong>&nbsp;innanzitutto&nbsp;<strong>l’offerta al pubblico dall’ammissione alle negoziazioni</strong>.In particolare, per l’ammissione alla negoziazione di titoli non è&nbsp;<strong>necessario redigere un prospetto quando</strong>:<ul> <li>siano emessi&nbsp;<strong>titoli fungibili</strong>&nbsp;in misura inferiore al 40% di titoli già ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato per almeno i 18 mesi precedenti all’ammissione dei titoli di nuova ammissione; o</li> <li>i&nbsp;<strong>titoli</strong>&nbsp;siano stati&nbsp;<strong>ammessi alle negoziazioni su un SGM</strong>&nbsp;mediante la pubblicazione di un prospetto informativo e negoziati continuativamente per almeno i 18 mesi precedenti;</li></ul><p><strong>a patto che</strong>:</p><ul> <li>non siano stati emessi in collegamento con un’o.p.a., un’o.p.s., una fusione o una scissione;</li> <li>l’emittente non si trovi in una situazione di ristrutturazione o insolvenza;</li> <li>sia stato redatto un documento coerente con quanto richiesto nell’allegato IX della Proposta di Regolamento non soggetto ad approvazione da parte dell’Autorità di Vigilanza.</li></ul><p>D’altro canto, l’art. 1(4) dispone che le<strong>&nbsp;offerte al pubblico</strong>,&nbsp;<strong>sotto la soglia del 40%</strong>&nbsp;di cui sopra,&nbsp;<strong>sono esenti</strong>&nbsp;dal regime dell’offerta al pubblico.<strong>Se</strong>, invece,&nbsp;<strong>superino la soglia del 40%</strong>, potranno fare ricorso al prospetto&nbsp;<em>follow-up</em>&nbsp;nei casi in cui i titoli con queste fungibili siano state quotati per almeno i 18 mesi precedenti su un mercato regolamentato o un SGM e i nuovi titoli offerti al pubblico non siano stati emessi in sede di un’o.p.a., un’o.p.s., una fusione, una scissione o una situazione di ristrutturazione del debito.<strong>In tutti questi casi</strong>&nbsp;gli emittenti possono predisporre un&nbsp;<strong>documento di sintesi</strong>&nbsp;(di massime 10 pagine), contenente una dichiarazione di conformità agli adempimenti degli obblighi informativi e di trasparenza continui e periodici, i dettagli sull’utilizzo dei proventi e qualsiasi ulteriore informazione rilevante che non sia ancora stata resa pubblica.La&nbsp;<strong>nuova esenzione non si applicherebbe alle emissioni</strong>&nbsp;a seguito di aumento di capitale di&nbsp;<strong>titoli che non siano fungibili</strong>&nbsp;con titoli già ammessi alle negoziazioni o da parte di società che siano in situazioni di instabilità finanziaria o che stiano attraversando una trasformazione rilevante. Tali emittenti dovranno redigere e pubblicare un prospetto di&nbsp;<em>follow-up</em>.&nbsp;</p><h3><em>V. Soglia di esenzione armonizzata</em></h3>L’articolo 1(3) del Regolamento Prospetto, che prevede attualmente una&nbsp;<strong>soglia di un milione di Euro</strong>&nbsp;sotto la quale il Regolamento Prospetto non sia applica, secondo le indicazioni della Commissione europea, dovrebbe essere abrogato e sostituito dall’articolo 3(2) del Regolamento Prospetto che introduce un’unica soglia armonizzata di 12 milioni di Euro, sotto la quale l’offerta di titoli al pubblico è esente dal requisito del prospetto.<strong>Gli Stati membri potranno richiedere</strong>, a livello nazionale e con oneri proporzionati,&nbsp;<strong>la pubblicazione di documenti informativi</strong>&nbsp;per le offerte al pubblico di titoli con valore totale inferiore ai 12 milioni di Euro. La soglia è calcolata sul corrispettivo totale delle offerte aggregate, nell’Unione Europea, in un periodo di 12 mesi.&nbsp;<h3><em>VI. Obblighi informativi di corporate social responsibility ed ESG da adottare</em></h3>La Commissione UE include,&nbsp;<strong>per la prima volta</strong>, nella documentazione informativa da predisporre in sede di raccolta,&nbsp;<strong>specifiche indicazioni in tema di&nbsp;<em>corporate social responsibility&nbsp;</em>ed ESG</strong>, che dovrebbero essere inserite in un regolamento delegato UE:<ul> <li>per gli emittenti di titoli azionari sottoposti all’obbligo di redigere il rapporto sulla sostenibilità secondo l’imminente&nbsp;<em>Corporate Sustainability Reporting Directive</em>; e</li> <li>per gli emittenti di titoli non azionari collocati facendo riferimento a fattori di sostenibilità o a obiettivi di sostenibilità.</li></ul><p>L’<strong>auspicio</strong>&nbsp;è&nbsp;<strong>che questi nuovi obblighi di informativa non si rilevino eccessivamente onerosi</strong>&nbsp;soprattutto per le PMI.&nbsp;</p><h3><em>VII. Fattori di rischio semplificati</em></h3>Con il fine di&nbsp;<strong>migliorare la comprensibilità e concisione dei prospetti</strong>, secondo la Commissione UE l’articolo 16 del Regolamento Prospetto dovrebbe essere modificato al fine di chiarire che:<ul> <li>il&nbsp;<strong>prospetto non deve contenere fattori di rischio generici</strong>, che servano solo da avvertenza, o non diano una rappresentazione sufficientemente chiara degli specifici fattori di rischio dei quali gli investitori debbano essere consapevoli;</li> <li>ciascun&nbsp;<strong>fattore di rischio&nbsp;</strong>deve essere<strong>&nbsp;descritto in maniera adeguata</strong>, e deve spiegare come quel fattore di rischio impatti sull’emittente o sui titoli offerti o ammessi alle negoziazioni; e</li> <li>la&nbsp;<strong>valutazione della rilevanza del fattore di rischio</strong>&nbsp;deve essere&nbsp;<strong>espressa usando una scala qualitativa</strong>&nbsp;di bassa, media o alta probabilità, a discrezione dell’emittente.</li></ul><p>Inoltre, viene&nbsp;<strong>proposto di eliminare il requisito di classificazione</strong>&nbsp;secondo cui i fattori di rischio valutati come più rilevanti dovevano essere menzionati per primi.&nbsp;</p><h3><em>VIII. Incorporazione per riferimento obbligatoria e abolizione dell’obbligo di presentare un supplemento per i prospetti di base</em></h3>L’articolo 19 del Regolamento Prospetto dovrebbe essere modificato, secondo la Commissione UE, facendo&nbsp;<strong>obbligo di includere per riferimento le informazioni che siano state precedentemente o contemporaneamente pubblicati in via digitale</strong>:<ul> <li>documenti approvati da un’autorità di vigilanza;</li> <li>documenti informativi alternativi che siano stati redatti conformemente alle esenzioni previste dagli articoli 1(4) e (5) del Regolamento Prospetto;</li> <li>informazioni regolamentate;</li> <li>informazioni finanziarie annuali e infrannuali;</li> <li>relazioni di revisione e bilanci;</li> <li>relazioni sulla gestione, incluse, dove applicabili, le relazioni di sostenibilità;</li> <li>attestazioni in tema di&nbsp;<em>corporate governance</em>;</li> <li>relazioni sull’accertamento del valore di un bene;</li> <li>relazioni sulle remunerazioni;</li> <li>documenti di sintesi annuali; e</li> <li>atto costitutivo e statuto.</li></ul><p>Inoltre, viene&nbsp;<strong>proposta l’eliminazione dell’obbligo</strong>&nbsp;in capo agli emittenti&nbsp;<strong>di pubblicare un supplemento al prospetto di base</strong>&nbsp;in occasione della pubblicazione di dati annuali o infrannuali successivi ove tale documentazione risulti inclusa per riferimento nello stesso prospetto di base.&nbsp;</p><h3><em>IX. Convergenza dell’esame e dell’approvazione dei prospetti</em></h3>Al fine di armonizzare la procedura di esame e approvazione dei prospetti nei 27 Stati Membri, la Commissione europea propone di modificare l’articolo 20(11) del Regolamento Prospetto nel senso di delegare alla stessa Commissione la&nbsp;<strong>normativa di dettaglio rispetto</strong>:<ul> <li>all’<strong>utilizzo di criteri aggiuntivi</strong>&nbsp;per l’<strong>esame del prospetto informativo</strong>&nbsp;e il tipo di informazioni aggiuntive che possa essere richiesto in tali casi;</li> <li>la&nbsp;<strong>finestra temporale massima</strong>&nbsp;per l’autorità competente<strong>&nbsp;per concludere l’esame del prospetto</strong>&nbsp;e giungere a una decisione sull’approvazione di tale prospetto o la sua mancata autorizzazione e concludere il processo di revisione; e</li> <li>le&nbsp;<strong>conseguenze per l’autorità competente che non riesca ad assumere una decisione</strong>&nbsp;all’interno della finestra temporale di cui sopra.</li></ul><p>&nbsp;</p><h2><strong>2. Modifiche alla MAR sugli abusi di mercato</strong></h2><h3><strong>&nbsp;</strong><em>I. Chiarimenti su quali informazioni devono essere divulgate e quando</em></h3>La proposta contenuta nel Listing Package è volta a&nbsp;<strong>chiarire quali informazioni debbano essere oggetto divulgazione al mercato e il momento della loro pubblicazione</strong>&nbsp;prevedendo una delega alla Commissione UE ad adottare un regolamento delegato per definire un elenco non esaustivo di informazioni privilegiate con una indicazione (per ciascuna informazione) del momento in cui la divulgazione deve essere fatta.In particolare, viene&nbsp;<strong>ristretto l’ambito di applicazione dell’obbligo di divulgazione</strong>&nbsp;previsto dall’art. 17 (1), MAR, in caso di processo prolungato (i.e. eventi a più stadi, come un processo di&nbsp;<em>M&amp;A</em>) con l’esclusione dell’obbligo di divulgazione rispetto alle fasi intermedie di tale processo. Gli emittenti, in particolare, sarebbero obbligati a divulgare solo l’informazione relativa al verificarsi dell’evento destinato a completare l’intero processo prolungato.Come osservato dalla Commissione UE,&nbsp;<strong>qualora le informazioni privilegiate siano diffuse in una fase troppo precoce</strong>&nbsp;e siano, quindi, di natura preliminare,<strong>&nbsp;ciò può fuorviare gli investitori</strong>, anziché contribuire a un’efficiente formazione dei prezzi e a ridurre le asimmetrie informative.In un processo prolungato, date le diverse fasi di sviluppo che una informazione deve attraversare per assumere certezza,&nbsp;<strong>le informazioni relative alle fasi intermedie di un processo prolungato</strong>&nbsp;non sono sufficientemente mature e, quindi,&nbsp;<strong>non dovrebbero essere divulgate</strong>. In tal caso, l’emittente dovrebbe divulgare solo le informazioni relative all’evento che questo processo prolungato intende realizzare, nel momento in cui tali informazioni sono sufficientemente precise, ad esempio, quando il consiglio di amministrazione ha deliberato in merito alla approvazione definitiva di una operazione o sia intervenuta la firma di un accordo vincolante.La proposta&nbsp;<strong>non modifica</strong>, d’altra parte,&nbsp;<strong>la nozione di informazione privilegiata</strong>&nbsp;di cui all’art. 7, dal che consegue che il divieto di abuso di informazioni privilegiate continua a essere valido anche per le informazioni privilegiate per cui vi è una ragionevole probabilità che vengano a esistenza.<strong>In altri termini</strong>, oltre alle informazioni vere e certe in quanto verificatesi, gli emittenti debbono&nbsp;<strong>comunicare</strong>&nbsp;al mercato le&nbsp;<strong>informazioni</strong>&nbsp;future<strong>&nbsp;solo se</strong>&nbsp;vi sia una serie di circostanze che fanno&nbsp;<strong>presumere che si verificheranno</strong>,&nbsp;<strong>mentre il divieto di&nbsp;<em>insider trading</em>&nbsp;è anticipato</strong>, come oggi, al momento in cui è ragionevolmente probabile che le informazioni verranno a esistenza. Il che avrebbe un impatto anche sull’apertura del ritardo che, qualora fosse accolta l’elaborazione della Commissione UE, dovrebbe essere utilizzato solo in circostanze eccezionali ossia quando l’informazione è certa, ma resta un ultimo tassello per la sua definitiva formalizzazione (es. la delibera di approvazione di una operazione straordinaria da parte del consiglio di amministrazione dell’emittente successivamente alla sottoscrizione di un accordo vincolante).Al tempo stesso,&nbsp;<strong>la proposta introduce un obbligo per gli emittenti di garantire la riservatezza delle informazioni privilegiate</strong>&nbsp;fino al momento della divulgazione e di divulgare immediatamente le informazioni privilegiate al pubblico in caso di una fuga di notizie.&nbsp;<h3><em>II. Chiarimenti sulle condizioni del ritardo</em></h3>La proposta di modifica dell’art. 17 (4), MAR è volta ad attenuare una condizione circolare ossia che il ritardo non deve essere tale da fuorviare il pubblico,&nbsp;<strong>introducendo una lista di ulteriori condizioni specifiche per attivare il ritardo</strong>, onde per cui l’informazione:<ul> <li>non deve essere sostanzialmente differente da precedenti comunicazioni sull’oggetto della informazione privilegiata;</li> <li>non deve riguardare l’impossibilità di raggiungere obiettivi finanziari precedentemente annunciati pubblicamente;</li> <li>non deve essere in contrasto con le aspettative del mercato se tali aspettative sono basate su segnali che l’emittente ha precedentemente inviato al mercato.</li></ul><p>Inoltre, il&nbsp;<strong>momento della notifica del ritardo alla competente autorità viene spostato</strong>&nbsp;al momento immediatamente successivo a quello in cui l’emittente assume la decisione di ritardare la divulgazione (che, come detto, sarebbe circoscritto a ipotesi eccezionali), piuttosto che al momento immediatamente successivo alla divulgazione dell’informazione al pubblico.&nbsp;</p><h3><em>III. Semplificazione della disciplina dei registri insider</em></h3>La proposta novella dell’art. 18, MAR è destinata a&nbsp;<strong>estendere le semplificazioni già introdotte dal Regolamento (EU) 2115/2019</strong>&nbsp;per gli emittenti sui mercati ammessi alle negoziazioni su SGM a tutti gli emittenti, inclusi quelli sui mercati regolamentati.In particolare,&nbsp;<strong>gli emittenti dovranno mantenere un registro permanente</strong>&nbsp;<strong>e statico con i soggetti che hanno accesso regolare alle informazioni privilegiate</strong>, in ragione delle funzioni da loro svolte o delle posizioni da loro ricoperte: membri del consiglio di amministrazione, di organi di gestione e controllo, soggetti con funzioni esecutive che assumono decisioni manageriali relative gli sviluppi futuri e le prospettive di&nbsp;<em>business</em>&nbsp;e il personale amministrativo interessato.Questa&nbsp;<strong>semplificazione</strong>, tuttavia, è&nbsp;<strong>riservata solo agli emittenti</strong>&nbsp;e non fa venir meno l’obbligo delle persone che agiscono in nome o per conto proprio (come revisori, avvocati e agenzie di&nbsp;<em>rating</em>) di redigere, aggiornare e fornire il proprio registro&nbsp;<em>insider&nbsp;</em>alle competenti autorità su loro richiesta. In questo caso la disposizione andrebbe precisata, prevedendo che anche le persone che agiscono in nome o per conto proprio debbono tenere il registro in forma statica con l’inclusione solo delle persone che hanno accesso regolare a informazioni privilegiate.<strong>Inoltre</strong>, per gli emittenti i cui titoli sono stati ammessi alla quotazione su un mercato regolamentato per almeno gli ultimi cinque anni, la proposta consente un&nbsp;<em>opt-out</em>&nbsp;agli&nbsp;<strong>Stati Membri</strong>&nbsp;che&nbsp;<strong>possono richiedere di redigere e mantenere il registro&nbsp;<em>insider</em>&nbsp;completo</strong>, se giustificato da esigenze di tutela dell’integrità del mercato.&nbsp;<h3><em>IV. Aumento della soglia per le notifiche delle operazioni condotte da persone con funzioni di amministrazione, di direzione e controllo</em></h3>L’art. 19, MAR formulato dalla Commissione UE&nbsp;<strong>incrementa da Euro 5.000 a Euro 20.000 il valore della soglia</strong>, oltre la quale, le operazioni condotte da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e controllo nonché da persone a loro strettamente associate, per proprio conto, riguardanti titoli azionari o gli strumenti di debito o, ancora, strumenti derivati e altri strumenti finanziari a essi collegati, devono essere notificate all’emittente e alla competente autorità.La proposta, inoltre, porta da Euro 20.000 a Euro 50.000 il valore massimo fino al quale le autorità nazionali possono decidere di aumentare la soglia a livello nazionale.&nbsp;<h3><em>V. Ampliamento delle operazioni esentate durante il blackout period</em></h3>La&nbsp;<strong>proposta aggiunge alcune operazioni esenti dal divieto di effettuare operazioni</strong>&nbsp;in conto proprio o in conto terzi, per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e controllo,&nbsp;<strong>nel&nbsp;<em>blackout period</em>&nbsp;</strong>(i.e. 30 giorni prima dell’annuncio di un rapporto finanziario intermedio o annuale che il relativo emittente è obbligato a rendere pubblico).In particolare, l’<strong>esenzione concerne i piani di incentivazione</strong>&nbsp;che riguardino l’attribuzione o l‘assegnazione di strumenti finanziari diversi dalle azioni&nbsp;<strong>e le operazioni in cui nessuna decisione di investimento è assunta</strong>&nbsp;da soggetti con funzioni di amministrazione, di direzione e controllo (come l’automatica conversione di strumenti finanziari).&nbsp;<h3><em>VI. Chiarimenti sulla natura del c.d. “safe-harbour” della procedura di market-sounding</em></h3>L’art. 11, MAR disciplina le interazioni tra un soggetto che propone la sottoscrizione o la vendita di strumenti finanziari a uno o più potenziali investitori, prima dell’annuncio di un’operazione, condotte al fine di valutare l’interesse dei potenziali investitori e le relative condizioni come il prezzo, le dimensioni potenziali e la struttura.Il fine della proposta della Commissione è&nbsp;<strong>chiarire che la disciplina dei sondaggi di mercato è un’opzione possibile</strong>&nbsp;(c.d. “<em>safe-harbour</em>”) per i partecipanti al mercato che comunicano le informazioni, al fine di beneficiare della presunzione assoluta di non aver diffuso illegittimamente informazioni privilegiate.Qualora un partecipante al mercato decida di effettuare un&nbsp;<strong>sondaggio al di fuori della procedura prevista dalla MAR</strong>&nbsp;non è assicurata alcuna protezione&nbsp;<em>ex lege</em>, tuttavia, al contempo, viene&nbsp;<strong>esclusa una presunzione di diffusione illegittima</strong>.Per consentire alle autorità competenti di verificare il processo divulgativo a terze parti, la proposta specifica che tutti i partecipanti al mercato (indipendentemente dal fatto che intendano o meno beneficiare del c.d. “<em>safe-harbour</em>”) devono&nbsp;<strong>valutare</strong>, ogni volta che divulgano informazioni,&nbsp;<strong>prima di condurre sondaggi di mercato e durante l’intero processo</strong>,<strong>&nbsp;se tale processo comporti la divulgazione di informazioni privilegiate</strong>&nbsp;nonché tenere traccia delle valutazioni svolte e trasmetterle, ove richiesto, alle autorità competenti su loro richiesta.&nbsp;<h3><em>VII. Sanzioni</em></h3>La Commissione UE interviene anche in tema di sanzioni e, in particolare, sull’art. 30 (2), lett. i) e (4), al fine di rendere le<strong>&nbsp;sanzioni amministrative</strong>&nbsp;in tema di abusi maggiormente<strong>&nbsp;proporzionate alla dimensione dell’emittente</strong>.La proposta prevede che le sanzioni pecuniarie siano&nbsp;<strong>calcolate in base alla percentuale del fatturato annuo totale dell’emittente</strong>, consentendo, tuttavia, alle competenti autorità di calcolare, eccezionalmente, le sanzioni sulla base di importi assoluti, qualora esse ritengano che la sanzione amministrativa calcolata sulla base dei ricavi dell’emittente sarebbe sproporzionalmente bassa.Inoltre, in tali casi eccezionali, la proposta consente alle autorità competenti di applicare delle<strong>&nbsp;sanzioni ridotte per le PMI</strong>&nbsp;(<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-package-le-proposte-su-prospetto-informativo-e-abusi-di-mercato/#_ftn1" target="_blank" name="_ftnref1" rel="noreferrer">[1]</a>) al fine di garantire un trattamento sanzionatorio più proporzionato alle loro dimensioni. In particolare, nella lett. j), (iii) e (iv) dell’art. 30 (2) si prevede che, nelle rispettive ipotesi di violazione dell’art. 17 e degli artt. 18 e 19, possa essere applicata alle PMI una sanzione amministrativa, espressa in un importo assoluto, calcolata sulla base di un livello minimo più basso. Come conseguenza, gli Stati Membri avrebbero la possibilità di ridurre, nei rispettivi ordinamenti nazionali, il limite edittale massimo delle sanzioni da applicare alle PMI.La proposta, infine, modifica l’art. 31 al fine di assicurare che le autorità competenti, nel determinare il tipo e il livello di sanzione amministrativa da applicare, tengano conto, delle duplicazioni dei procedimenti tra penale e amministrativo, nonché della sanzione per la stessa violazione.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-package-le-proposte-su-prospetto-informativo-e-abusi-di-mercato/#_ftnref1" target="_blank" name="_ftn1" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/listing-package-le-proposte-su-prospetto-informativo-e-abusi-di-mercato/#_ftnref1</a>[1] La proposta introduce la definizione di PMI nel nuovo paragrafo 4 dell’art. 30, MAR, secondo cui per PMI si intende una micro, piccola o media impresa ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione UE.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 16 Jan 2023 05:14:50 +0100</pubDate>
                        <title>La tassazione in Italia delle attività di investment management. Nuove prospettive dalla Legge di Bilancio per il 2023</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-tassazione-in-italia-delle-attivita-di-investment-management-nuove-prospettive-dalla-legge-di-bilancio-per-il-2023</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Legge di Bilancio per il 2023&nbsp;introduce novità circa le condizioni da verificare affinché non si configuri una stabile organizzazione in Italia in capo &nbsp;ai “veicoli d’investimento” stranieri che operino sul territorio dello Stato tramite strutture di <em>asset management</em> indipendenti, incaricate per loro conto della gestione degli investimenti.Scopo della nuova disposizione – già nota come <em>Investment Management Exemption</em> – è quello di evitare il rischio derivante dalla configurazione di una stabile organizzazione in Italia (e con ciò la creazione di una presenza ivi fiscalmente imponibile) in capo al veicolo di investimento estero e/o alle sue controllate, per quanto – al ricorrere di determinate condizioni – gli <em>asset manager </em>siano collocati in Italia, o anche in Italia.La recente modifica, volta ad accrescere la attrattività del Paese nei confronti degli investitori esteri, potrebbe avere &nbsp;conseguenze anche relativamente alla decisione di individuare o localizzare in Italia gli <em>asset manager</em>, nonché i loro dipendenti e/o collaboratori, pure nel solco di altre disposizioni fiscali – già vigenti e di favore – che riguardano la tassazione in Italia dei lavoratori “impatriati”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, o dei “neo-residenti”, i c.d. <em>high net worth individuals</em> che decidono di trasferire la propria residenza in Italia&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.</p><p style="text-align: center;">*</p>Il tema della esistenza una stabile organizzazione in Italia è spesso sollevato in caso di verifica fiscale e per questo costituisce una area di rischio tipica per gli operatori non residenti. Come noto, e senza pretesa di esaustività, va giusto ricordato che la disponibilità (in Italia) di una sede fissa di affari configura la cosiddetta “stabile organizzazione materiale”, mentre l’utilizzo (in Italia) di una persona che agisce abitualmente in maniera dipendente per conto del soggetto estero configura la cosiddetta “stabile organizzazione personale”.In sede di verifica, può accadere che una stabile organizzazione sia individuata anche in assenza di attività dichiarate in Italia (<em>branch</em>, società controllate, etc.), mentre in altri casi l'esistenza di una stabile organizzazione viene configurata anche quando il soggetto non residente ha già una presenza “imponibile” in Italia, ad esempio attraverso la esistenza di una società controllata nell’ambito della quale vengono individuati altri redditi (non dichiarati) ascrivibili alla asserita stabile organizzazione “interna”. L'esistenza di una stabile organizzazione, come noto, fa scattare l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, con conseguenti sanzioni tributarie e anche penali al superamento di determinate soglie di reddito ed imposte evase. Pertanto, la esistenza di regole chiare in materia, rappresenta un elemento di certezza sempre auspicato, che evidentemente contribuisce alla competitività del sistema-Paese.A questo scopo, l’articolo 49 dalla Legge di Bilancio per il 2023 modifica il vigente articolo 162 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (“TUIR”), che contiene la definizione di “stabile organizzazione” già prevista dal diritto nazionale in linea sostanziale con quella prevista nei trattati contro le doppie imposizioni stipulati dall’Italia.In base al comma 7 dell’articolo 162 del TUIR, non configura la esistenza di una stabile organizzazione in Italia il soggetto che opera nel territorio dello Stato per conto di una impresa non residente e che svolge la propria attività in qualità di agente <em>indipendente</em> e agisce per l’impresa nell’ambito della propria ordinaria attività. Tuttavia, quando un soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlato, tale soggetto non è considerato un agente indipendente, ai sensi del medesimo comma, in relazione a ciascuna di tali imprese.Secondo la nuova disposizione introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2023, al ricorrere di specifiche condizioni, deve considerarsi <em>agente indipendente </em>dal veicolo di investimento non residente il soggetto – residente o non residente in Italia, anche operante tramite propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato – che, in nome e/o per conto del veicolo di investimento non residente (o di sue controllate, dirette o indirette), abitualmente concluda contratti di acquisto e/o di vendita e/o di negoziazione, o comunque contribuisca, anche tramite attività preliminari o accessorie, all’acquisto e/o alla vendita e/o alla negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati, incluse le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti.La indipendenza “presupposta” dell’agente, che comporta <em>ex lege </em>la assenza di una stabile organizzazione in Italia, sussiste a condizione che:<p style="padding-left: 30px;">(i) il veicolo di investimento non residente e le relative controllate siano residenti o localizzati in uno Stato che assicuri un adeguato scambio di informazioni con l’amministrazione finanziaria italiana, in base ad apposita lista;</p><p style="padding-left: 30px;">(ii) il veicolo di investimento non residente rispetti determinati requisiti di indipendenza fissati nel dettaglio da apposito decreto attuativo (di successiva emanazione) e plausibilmente riferibili anche alla indipendenza del gestore rispetto alla pluralità degli investitori coinvolti nel veicolo di investimento, piuttosto tipica dell’<em>industry</em> dei fondi di investimento regolati/vigilati<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>;</p><p style="padding-left: 30px;">(iii) il soggetto che svolga l’attività di gestione in nome e/o per conto del veicolo di investimento non residente, non ricopra cariche negli organi di amministrazione e controllo del veicolo medesimo e di sue controllate, <em>e</em> non detenga una partecipazione ai risultati economici di questi superiore al 25%; e</p><p style="padding-left: 30px;">(iv) il soggetto residente – o se esistente, la stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente – che presti servizi nell’ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo, riceva una remunerazione di libera concorrenza supportata da idonea documentazione.</p>La combinazione dei suindicati elementi porta a rilevare, in breve sintesi, che la assenza di “stabile organizzazione personale” in Italia riconducibile al veicolo estero e agli investitori sia circostanza acquisita allorché in Italia operi un <em>asset manager</em> o una struttura di <em>asset management</em> (italiani o anche non residenti in Italia ivi stabiliti) che risulti:- specificamente indipendente – perché <em>non</em> “predominante” sul piano dei diritti e soglie&nbsp; partecipativi ed economici rispetto al veicolo di investimento estero nei termini sub (iii) –&nbsp;e- remunerata a livello <em>intercompany</em>, per le proprie funzioni e rischi, secondo principi di libera concorrenza.Al ricorrere delle predette condizioni – prevede la Legge di Bilancio 2023, modificando sempre il previgente art. 162 – la sede fissa d'affari a disposizione della impresa residente che vi svolge la propria attività di <em>asset management</em>, utilizzando il proprio personale, non si considera, “<em>a disposizione del veicolo di investimento … non residente</em>” per il solo fatto che l'attività dell'impresa residente reca un beneficio al predetto veicolo, con ciò escludendosi anche la ipotesi di “stabile organizzazione materiale”.Vale forse la pena osservare che quello attuale non è il primo tentativo di introdurre nel nostro Paese la già richiamata clausola di <em>Investment Management Exemption</em>: nel 2019, come oggi, sulla scorta di note esperienze straniere&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, fu già avanzata una proposta – poi naufragata – di modificare l’articolo 162 del TUIR in materia di definizione della sede fissa di affari al fine di escludere la rilevanza dell’utilizzo di un gestore di investimenti per il riconoscimento della stabile organizzazione di una impresa non residente, peraltro in dichiarato collegamento alle norme volte alla attrazione in Italia di neo-residenti&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.In un <em>framework</em> normativo dai confini sempre più labili quale è quello della stabile organizzazione, occorre allora chiedersi in cosa consista, in concreto, la portata innovativa della disposizione in commento, laddove ve ne sia una distinta da una mera integrazione della c.d. “<em>negative list</em>” di cui al comma 4 dell’articolo 162 (che già in precedenza formulava ipotesi codificate di <em>non</em> esistenza di stabile organizzazione).Al riguardo, va subito riscontrato quanto affermato nella Relazione Illustrativa a corredo dell'introduzione del provvedimento qui in discussione, per cui la mera circostanza che una qualsiasi delle condizioni ivi previste non sia soddisfatta, non implica di per sé l'esistenza di una stabile organizzazione, che andrà casomai riscontrata sulla base di una valutazione della sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 162 per considerare esistente – o meno – una stabile organizzazione.In effetti, già prima delle recenti modifiche, la (non) configurabilità di una stabile organizzazione (materiale o personale) poteva comunque emergere dalla disamina del profilo funzionale di ciascuno dei soggetti che caratterizzano l’intera struttura e l’operatività dei fondi e veicoli di investimento, e dal ruolo eventualmente svolto sul territorio italiano da soggetti gestori. Invero, con riguardo al caso dei gestori di investimenti:<ul> <li>le funzioni svolte da un <em>asset manager</em> dovrebbero a rigore intendersi differenti dal profilo funzionale del veicolo/fondo di investimento e degli investitori dello stesso;</li> <li>in particolare, ad esempio all’interno di un tipico modello di <em>business</em> di un fondo, le società di gestione svolgono una funzione prevalentemente consistente nella ricerca e valutazione di potenziali <em>target companies</em>, di supervisione e monitoraggio dei differenti <em>step</em> del processo di acquisizione, di indirizzamento della linea strategica della società acquisita al fine di favorirne lo sviluppo, nonché di individuazione dei potenziali acquirenti per la fase di dismissione;</li> <li>al contrario, il fondo di investimento e gli investitori retrostanti, in linea con quanto previsto dal proprio regolamento, provvedono a investire i capitali apportati nelle <em>target companies</em> con un profilo di rischio-rendimento coerente con il regolamento stesso, con ciò esaurendo il proprio distinto ruolo.</li></ul><p>In tal senso, l’esistenza (o la inesistenza) di una stabile organizzazione – <em>materiale</em> o <em>personale</em> – può (e poteva) essere accertata nella eventualità in cui ne ricorrano tutti i presupposti richiesti dalle disposizioni domestiche e convenzionali, e in particolare:</p><ul> <li>ai sensi dell’articolo 162, commi 1 e 2, lettera f-<em>bis</em>), l’espressione “stabile organizzazione <em>materiale</em>” designa una sede fissa di affari, di cui l’impresa abbia la piena disponibilità, per il tramite della quale quest’ultima eserciti, in tutto o anche solo in parte, con una significativa e continuativa presenza economica, la propria attività sul territorio italiano. Sulla scorta di tale definizione, al netto dei casi (privi dei necessari requisiti di indipendenza e segregazione) in cui i profili funzionali del veicolo/fondo e degli investitori possano in tutto, o anche solo in parte, sovrapporsi a quelli del gestore, già in forza del previgente art. 162 appariva discutibile concludere che il fondo di investimento o gli investitori, per il tramite della struttura indipendente casomai operante in Italia, potessero fruire sul territorio dello Stato di uno spazio fisico attraverso il quale esercitare in tutto o in parte le proprie attività (stabile organizzazione materiale), considerato che la funzione generalmente svolta dal veicolo di investimento estero – che ricordiamo essere il principale destinatario della nuova normativa in commento – è normalmente avulsa/indipendente dai profili funzionali propri dei gestori;</li> <li>muovendo dalla stessa logica, non dovrebbe (e non doveva allora) configurarsi alcuna stabile organizzazione <em>personale</em>, né in capo al fondo di investimento né in capo agli investitori, per le attività di gestione <em>indipendente </em>svolte in Italia per conto del veicolo di investimento estero.</li></ul><p>Ad ogni buon conto, stante la già riscontrata labilità del <em>framework</em> normativo di riferimento (talora &nbsp;foriera di dispute con l’Amministrazione finanziaria), va oggi accolto con favore il generale spirito chiarificatore del legislatore, che, con la recente modifica – pur al netto di qualche riserva<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a> – consentirà, definito un apposito <em>safe harbour</em>, la più agevole localizzazione ed utilizzo delle varie strutture di investimento del <em>private equity</em> e <em>asset management</em> in Italia, nonché la migliore organizzazione degli stessi <em>asset manager</em>, dei loro dipendenti e dei collaboratori senza incorrere automaticamente nella configurazione, o nel temuto rischio di configurazione, di una stabile organizzazione (materiale o personale) in Italia dei veicoli di investimento esteri.</p><p style="text-align: center;">*</p>Come sopra già osservato, nei casi in cui operi in Italia – per conto di fondi/veicoli di investimento esteri – una struttura di <em>asset management</em> specificamente indipendente sul piano dei diritti partecipativi ed economici rispetto al veicolo di investimento estero e remunerata internamente secondo libera concorrenza, la nuova disposizione esclude la stabile organizzazione in Italia del veicolo di investimento estero: il che – lo si vede bene – tutela (ulteriormente) i rapporti degli investitori esteri con i gestori italiani (indipendenti) già operativi, ma altresì agevola la ipotesi di costituzione di nuovi <em>asset management</em> nazionali, casomai pure di promanazione estera.Quanto appena rilevato si inserisce infatti in un più ampio contesto normativo, già da qualche tempo in evoluzione nel nostro Paese e mosso dalla volontà di favorire gli investimenti e il radicamento di investimenti, ma anche di nuclei familiari e individui ad alto potenziale, in Italia. Oltre al già citato regime dei lavoratori c.d. “impatriati”, opera nel nostro Paese un regime fiscale di privilegio riservato alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia (il regime dei “neo-residenti”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>). Altre norme sono intervenute, in diverso contesto, a favore dell’<em>industry</em> specifica dell’<em>asset management </em>e del <em>private equity</em>, formando un insieme di regole via via più vicino ai sistemi anglosassoni e ai Paesi tradizionalmente più attrattivi degli investimenti esteri<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.Con riferimento al regime degli impatriati – di più evidente favore sul piano della fiscalità personale del lavoro – , giusto va ricordato che si tratta di un regime di tassazione agevolata temporaneo, riconosciuto ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia (articolo 16, comma 1, Dlgs n. 147/2015). Il regime è applicabile quando sussistono due presupposti: il lavoratore non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegna a risiedervi per almeno due anni; e l’attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano.Per i contribuenti che si trovano in tali condizioni, nel periodo d’imposta in cui la residenza viene trasferita e nei successivi quattro, il reddito di lavoro dipendente (o a esso assimilato) e di lavoro autonomo prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% dell’ammontare ovvero al 10% se la residenza è presa in una delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.Nel contesto, è opportuno considerare come lo svolgimento di attività lavorative con elementi di transnazionalità – in generale – possa causare l’insorgenza di rischi connessi alla configurazione di una stabile organizzazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>. In tale ottica, è evidente che, soprattutto dopo la <em>Brexit</em> e ancor di più dopo la pandemia da Covid-19 che ha favorito in molte imprese un sostanziale ripensamento dell’organizzazione e delle modalità di lavoro, quanto più il lavoratore impatriato svolge un ruolo “strategico” all’interno della propria organizzazione, tanto più si materializza il rischio di configurazione di una stabile organizzazione in Italia in capo alla società non residente.Con l’introduzione in Italia della <em>Investment Management Exemption</em>, al ricorrere delle specifiche condizioni da questa previste, tale rischio risulta certamente ridimensionato almeno rispetto ai “veicoli di investimento” esteri serviti.Al di là dell’esempio riportato e delle considerazioni di massima sin qui svolte – che come si vede bene non hanno alcuna pretesa di esaustività –, si tratta allora di verificare come, anche nell’ambito di più articolati progetti di ricollocazione delle risorse e delle persone verso il nostro Paese, il coacervo di norme di diritto tributario internazionale di recente introduzione possa essere applicato correttamente e secondo canoni di efficienza. A questi fini, il decreto ministeriale di prossima attuazione e le eventuali posizioni ufficiali da parte della Amministrazione finanziaria in materia, potrebbero avere un peso di rilievo.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:federico.trutalli@advant-nctm.com">Federico Trutalli</a> e <a href="mailto:pierantonio.carpenzano@advant-nctm.com">Pierantonio Carpenzano</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> L’articolo 16 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. “Decreto internazionalizzazione”) riconosce un regime di tassazione agevolata per i lavoratori che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. In particolare, in presenza delle condizioni richieste, i redditi da lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi da lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare (con esenzione quindi del 70%). L’agevolazione, che in alcuni casi può essere estesa sino al 90%, è applicabile per cinque periodi d’imposta, decorrenti dall’anno in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia, con possibilità di eventuale estensione per ulteriori cinque anni.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Il regime dei “neo-residenti”, disciplinato dall’articolo 24-<em>bis</em> del D.p.r. 917/1986, consente alle persone fisiche (e ai loro familiari) che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che non siano state fiscalmente residenti in Italia per almeno nove periodi d’imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione, di assoggettare i redditi di fonte estera ad imposizione forfettaria sostitutiva dell’IRPEF (e delle addizionali locali) pari ad euro 100.000 per periodo di imposta, riducibile a euro 25.000 nel caso dei familiari aderenti al medesimo regime.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Secondo la Relazione Illustrativa, la definizione di “veicolo di investimento” dovrebbe includere la nozione di “investitori istituzionali” così come definiti dall'art. 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 239/1996. Secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate ai fini del D.Lgs. 239/1996, un “investitore istituzionale”– soggetto o meno ad imposta – è tale allorché svolga attività di investimento per conto proprio o per conto di altre persone e stabilite negli Stati inclusi nella apposita <em>white list</em> (ad es., fondi di investimento, fondi pensione, compagnie assicurative soggette a vigilanza regolamentare nei loro Stati di stabilimento). Qualora tali investitori non siano soggetti a vigilanza regolamentare, può comunque rientrare nella definizione di “investitore istituzionale” quel soggetto estero con specifica esperienza e competenza in strumenti finanziari se operante per conto di una pluralità di investitori in uno Stato incluso nella <em>white list</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Il regime di <em>Investment Management Exemption</em> è, invero, mutuato con medesime finalità dall’ordinamento britannico. Come si evince, infatti, dal <em>Policy paper</em> “<em>Statement of Practice 1 (2001): treatment of Investment Managers and their overseas clients</em>”, sito web www.gov.uk, 1° febbraio 2001, scopo del presente istituto è quello di “<em>enables non-resident to appoint UK based investment manager without the risk of UK taxation and is one of the UK’s continuing attractions for investment managers</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> La proposta di legge allora pervenuta alla Camera dei deputati, in seguito mai approvata, si proponeva di completare la disciplina di quelli che venivano allora definiti come i “neo-residenti”, con riguardo alle conseguenze fiscali connesse al settore dell’<em>asset management</em>, e, nello specifico, era tesa a render certa, al ricorrere di determinate condizioni, la non configurabilità di una stabile organizzazione in Italia in capo al veicolo di investimento estero (in altre parole, un <em>safe harbour</em>). Come risulta agli atti parlamentari, infatti, il testo della proposta di legge del 2019 aveva la finalità di conferire maggiore certezza “<em>sulle conseguenze fiscali connesse ai fondi di investimento (e, quindi, ai relativi investitori esteri) derivanti dal fatto che, nel territorio italiano, agiscono per loro conto i gestori degli investimenti (asset manager), in ipotesi, operanti tramite persone fisiche “neo residenti” (investment manager)</em>”, e ancora, “<em>In assenza di tale misura, gli asset manager […] dovrebbero, di volta in volta e caso per caso, valutare se la loro attività sia idonea a generare, in capo alla struttura di investimento (e quindi al fondo e alle sue controllate e, in ultima analisi, in capo agli investitori) un rischio di stabile organizzazione che comporterebbe in Italia un più elevato livello di tassazione del fondo estero. Tale rischio, e quindi l’incertezza che ne deriva, potrebbe avere effetti fortemente deterrenti sulla decisione di localizzazione in Italia degli asset manager, dei loro dipendenti e dei collaboratori</em>”. Talché dal tenore della relazione introduttiva del testo proposto nel 2019, sembrava che l’intenzione del legislatore fosse quella di salvaguardare dal rischio di configurazione di una stabile organizzazione la pluralità dei soggetti che costituiscono l’intera struttura operativa del fondo di investimento. Nella stessa sede, il legislatore faceva salva la possibilità di tassare comunque in Italia il reddito d’impresa derivante dall’attività di gestione del fondo laddove esso stesso avrebbe potuto essere qualificato, per l’appunto, quale reddito d’impresa (atteso che, come è noto, i fondi di investimento generalmente non realizzano redditi d’impresa), ricondotto a delle attività ivi svolte, e in ogni caso in presenza di tutti gli elementi costitutivi richiesti dalla normativa domestica e dalle convenzioni.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Non del tutto comprensibile sembra essere infatti il requisito (non presente nelle omologhe discipline straniere) richiesto dalla nuova disposizione – peraltro <em>in concorrenza</em> con quello della partecipazione ai risultati economici –&nbsp;della estraneità degli <em>asset manager</em> dalle cariche ed organi di amministrazione del veicolo di investimento estero e relative controllate. Ad accezione, ad esempio, di talune strutture di investimento o di <em>family office</em> particolari e più ristrette (per le quali la disposizione restrittiva in commento potrebbe avere forse una qualche logica, nel contesto), è infatti tipico dell’<em>industry</em> dei fondi di investimento strutturati che i gestori (indipendenti) possano, o per forza di cose debbano, sedere nei <em>board </em>dei veicoli e delle società <em>target</em> possedute dal veicolo di investimento. Salvo auspicate modifiche normative, o a meno che in via interpretativa si escludano dal concetto di “controllate” le società <em>target</em> in ossequio alla <em>ratio</em> agevolativa del provvedimento, allora, per escludere la ipotesi di stabile organizzazione in queste ultime fattispecie, dovrà farsi riferimento ad una lettura ragionata/complessiva dell’art. 162 come già vigente prima delle modifiche.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 23 maggio 2017 ha chiarito che, ai sensi dell’articolo 24-<em>bis</em>, comma 1 del TUIR, l’opzione per il regime dei “neo-residenti” consente di tassare mediante imposta sostitutiva nella misura di 100.000 euro (25.000 euro per i familiari “trainati” dal contribuente principale) per ciascun periodo d’imposta in cui è valida l’opzione i redditi di fonte estera individuati secondo i criteri territoriali di cui all’articolo 165, comma 2 del TUIR, vale a dire la norma che disciplina il credito di imposta per le imposte assolte all’estero. Tale norma, a sua volta, dispone che “<em>I redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato</em>”. L’ordinamento accoglie, pertanto, il cosiddetto criterio della lettura “a specchio”, secondo cui i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base dei medesimi criteri di collegamento enunciati dall’articolo 23 del TUIR per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato. Si ricorda giusto <em>a latere </em>che con risoluzione n. 12/E&nbsp; del 18 febbraio 2021 l’Agenzia delle entrate è intervenuta con propria interpretazione circa i servizi di investimento finanziari e di consulenza, personalizzati e dedicati alla gestione del patrimonio del cliente neo-residente.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Di&nbsp; rilevanza nel settore del <em>private equity</em> la apposita disciplina fiscale dei proventi derivanti dall’investimento effettuato nei fondi gestiti da parte di <em>manager</em> e gestori tramite strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali “rafforzati” (c.d. “<em>carried interest</em>”). I “<em>carried interest</em>”, o proventi da diritti patrimoniali “rafforzati”, costituiscono una forma di remunerazione da parte dei fondi di investimento spettante agli amministratori e ai dipendenti interessati a titolo di compenso per l’attività di gestione del fondo stesso, che si sostanzia in una partecipazione agli utili proporzionalmente maggiore rispetto a quella generalmente riconosciuta alla pluralità degli investitori. Al verificarsi di determinate condizioni, tali proventi da diritti patrimoniali “rafforzati” sono qualificati come una forma di remunerazione della partecipazione al capitale di rischio, di natura finanziaria anziché di lavoro. L’introduzione dell’istituto in parola nel nostro Paese ha costituito un intervento particolarmente atteso dagli operatori del mercato della gestione collettiva del risparmio, considerato che mentre i redditi da lavoro dipendente o assimilato sono soggetti a tassazione ordinaria progressiva (con aliquote progressive per scaglioni dal 23% al 43% oltre alle eventuali addizionali), i proventi finanziari godono di una tassazione sostitutiva del 26%.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> I benefici previsti dal regime degli “impatriati” si applicano per altri cinque periodi d’imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico e a quelli che diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti. Per il periodo di prolungamento, i redditi agevolati concorrono alla formazione dell’imponibile per il 50% del loro ammontare ovvero per il 10% in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, aveva già fornito chiarimenti interpretativi in merito all’applicabilità del regime agevolativo in parola in caso di datore di lavoro non residente, specificando che “<em>[…] in presenza di tutti i requisiti previsti dalla norma agevolativa in commento, possono accedere all’agevolazione i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività̀ di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all’estero, o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (non residenti). […] Il lavoratore impatriato, peraltro, potrebbe configurare una stabile organizzazione nel territorio dello Stato del datore di lavoro non residente, ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni conclusa dall’Italia, ove esistente, o ai sensi dell’articolo 162 del TUIR</em>”.&nbsp;]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 16 Jan 2023 04:57:34 +0100</pubDate>
                        <title>Le asset class che mettono d&#039;accordo gli investitori. L&#039;analisi di Luigi Croce, RE Department di ADVANT Nctm</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-asset-class-che-mettono-daccordo-gli-investitori-lanalisi-di-luigi-croce-head-re-department-di-advant-nctm</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Le difficoltà di questo 2023 appena iniziato non sono poche. Tuttavia, partendo da questo stato di cose, esistono tipi di immobili e di location in grado di suscitare l’interesse degli investitori e dei loro capitali. Quali sono e quali caratteristiche hanno? Lo abbiamo chiesto è <strong>Luigi Croce</strong>, Head of Real Estate Department di <strong>ADVANT Nctm</strong>.</p><p><strong>Avvocato Croce, avendo il polso del mercato attraverso i vostri clienti del mondo del Real Estate, come vedete lo sviluppo del mercato nei primi mesi del 2023?</strong></p><p>La tensione e l’incertezza causate dalla guerra nel panorama economico e geopolitico portano inevitabilmente a prediligere l’attesa e a muoversi con cautela. L’avvio del nuovo anno potrebbe essere difficoltoso.&nbsp;L’arretramento conseguente all’inflazione, la continua impennata dei prezzi dell’energia e dei costi di costruzione e la politica della BCE sui tassi di interesse sono le sfide che gli investitori dovranno affrontare nel 2023.</p><p>I segnali di una contrazione del mercato non sono pochi, la disponibilità degli investitori si è notevolmente ridotta. Conseguentemente, si potrebbe assistere a una riduzione dei prezzi e a un approccio principalmente speculativo/opportunistico da parte degli operatori.</p><p>Nonostante ciò, è presumibile che residenziale e logistico continueranno a suscitare l’interesse degli investitori e i loro capitali. Milano e Roma continueranno ad essere i poli maggiormente attrattivi.</p><p>Gli uffici – così come l’Hospitality - continueranno a destare interesse, soprattutto a Milano, con tendenze chiave rappresentate dal contenimento dei costi energetici, dalle politiche ESG, dalla riorganizzazione degli stessi alla luce delle modalità di lavoro da remoto e dalla ricerca di strutture che includano spazi per il tempo libero, soluzioni, queste, ormai necessarie per attrarre e trattenere la forza lavoro.</p><p><strong>Partecipando agli incontro dei CDR contrattualistica di Camelot de il QI, come pensate che stiano cambiando i rapporti tra gli attori del mondo immobiliare?</strong></p><p>Camelot è certamente un’occasione di incontro e scambio proficuo e continuo finalizzato alla individuazione di linee guida di un operare comune, volto all’efficienza e all’omogeneizzazione di&nbsp;comportamenti e prassi talvolta ancora troppo differenti.</p><p>In quest’ottica, grazie alla sensibilizzazione de il Quotidiano Immobiliare e all’intelligente operato di Guglielmo Pelliccioli, si è certamente avviato un processo destinato a dare risultati proficui in un arco temporale di medio periodo.</p><p><strong>Quali sono gli obiettivi dello Studio in ambito RE, in termini di crescita ed espansione?</strong></p><p>Il team RE dello Studio è certamente cresciuto e si è consolidato sotto il profilo degli obiettivi economici e di fatturato. Anche nell’esercizio che&nbsp;va concludendosi abbiamo operato su alcune delle più importanti operazioni svoltesi sul mercato.</p><p>Il progetto ADVANT, avviato insieme agli studi&nbsp;associati di Altana e Beiten Burkhardt, ha permesso</p><p>di mantenere e ampliare una visione internazionale necessaria per poter prestare ai clienti una consulenza che consenta loro di orientarsi nel complesso e mutevole scenario legale e commerciale internazionale.</p><p><strong>ESG E DIGITAL</strong></p><p><strong>Come cambia la professione di Avvocato nel RE</strong></p><p>In un contesto che si evolve in modo rapido e continuativo - spiega Luigi Croce, Head of Real Estate Department di ADVANT Nctm - la sfida più grande è essere sempre attenti alle tematiche emergenti.</p><p>Negli anni abbiamo visto crescere il ruolo dell’urbanistica e del regolamentare, oltre che del tax, che sono diventati componenti indispensabili ai fini dell’offerta di un servizio a 360 gradi. Oggi la nuova parola d’ordine è ESG. Le tematiche di questa natura stanno avendo e continueranno ad avere conseguenze rilevanti in ambito RE: l’industry immobiliare, per sua natura, ha un impatto urbano e sociale immediatamente percepibile.</p><p>Non è un caso, ad esempio, che molti nuovi contratti di locazione contemplino espressamente clausole di tutela e sostenibilità ambientale e prevedano tra gli obiettivi specifici delle parti il miglioramento della performance ambientale degli edifici</p><p>condotti in locazione.</p><p>È quindi diventato pressoché imprescindibile dotarsi di competenze specifiche ed essere attivi promotori di questa nuova cultura, nell’ottica della miglior soddisfazione del cliente. La digitalizzazione ha senz’altro cambiato profondamente la professione dell’avvocato negli ultimi anni. La tecnologia è sempre più invasiva nell’attività forense in generale. In quest’ambito il PropTech è destinato a svolgere un ruolo certamente rilevante in ambito RE. La parola chiave è versatilità: al legale si richiede una sensibilità non più solamente tecnico-giuridica, ma sempre più rivolta al management e al risk assessment, all’implementazione di strategie che possano far fronte alle esigenze di ogni tipo di stakeholder, azionista, finanziatore e investitore, cliente. Bisogna poter assicurare al cliente competenze specialistiche anche al di fuori della propria area di expertise, ad esempio in ambito di gestione del rischio legale, compliance, anticorruzione e antiriciclaggio.</p><p><i>Tratto da Il Quotidiano Immobiliare</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 16 Jan 2023 04:36:30 +0100</pubDate>
                        <title>Il nostro punto di forza è la business proposition: un servizio di alto livello, con un approccio internazionale e di qualità, ma con prezzi in linea con il mercato nazionale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-nostro-punto-di-forza-e-la-business-proposition-un-servizio-di-alto-livello-con-un-approccio-internazionale-e-di-qualita-ma-con-prezzi-in-linea-con-il-mercato-nazionale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Paolo Montironi è uno dei più riconosciuti ed apprezzati avvocati d’affari del panorama italiano e fondatore nel 2000 , insieme ad Alberto Toffoletto e Negri-Clementi, di Nctm, oggi parte di ADVANT, la prima&nbsp;swiss-verein&nbsp;continentale. &nbsp;Noto nell’ambiente per un approccio fortemente imprenditoriale , che lo ha portato a rivoluzionare la gestione di uno studio legale grazie ad un&nbsp;management&nbsp;strutturato come un’azienda, l’Avv. Montironi nel corso della sua carriera ha sempre investito sull’innovazione, come testimoniano&nbsp; i progetti vincenti di UniQLegal e Next Legal, e sull’internazionalizzazione,&nbsp; di cui ADVANT rappresenta il successo più grande. Di seguito l’intervista al socio fondatore di ADVANT Nctm:</em>&nbsp;<strong>Leaders League: Come ha deciso di diventare avvocato?</strong><strong>Paolo Montironi</strong>: Non sono “figlio d’arte” né ho mai avuto il desiderio di fare l’avvocato, in un certo senso si può dire che lo sia diventato quasi per caso. Infatti, mi sono iscritto a giurisprudenza perché non avevo ancora le idee chiare su cosa volessi fare “da grande” e ritenevo che questa facoltà potesse lasciarmi aperte diverse opportunità di carriera. In realtà all’epoca quello che mi appassionava davvero era il tennis, che insegnavo a tempo pieno durante gli studi. In quegli anni ho fondato e gestito una scuola di tennis, che ha subito ottenuto un buon successo e che è ancora oggi in attività.&nbsp; Questa esperienza mi ha portato a sviluppare un approccio imprenditoriale, che mi è stato molto utile nel corso della mia carriera.&nbsp;<strong>Quali sono stati gli esordi della sua carriera nel mondo legale?</strong>All’inizio mi occupavo soprattutto di risarcimento danni connesso a incidenti auto e recupero crediti. Onestamente non erano attività particolarmente stimolanti e già dopo pochi mesi ho iniziato a guardarmi attorno per trovare un ambito legale che potesse davvero suscitare il mio interesse. Così ho focalizzato la mia attenzione sul settore M&amp;A, che a quei tempi era agli albori, forse anche perché attratto dalla sua affascinante aura di internazionalità. Ho mandato il CV a realtà specializzate e ho avuto la fortuna di essere preso dallo studio dell’avvocato Negri-Clementi. Si è trattata di un’autentica svolta per la mia carriera, perché ho avuto il privilegio di lavorare ogni giorno fianco a fianco del socio fondatore, che mi ha dedicato molto tempo, condividendo la sua grande esperienza e le competenze maturate in tanti anni di attività.&nbsp; Lavorare con un professionista di quel livello ha acceso in me la passione che probabilmente non avevo all’inizio del mio percorso, anche perché incominciavo a rendermi conto di essere portato per questo lavoro e di poterlo svolgere con successo. Sono così diventato socio quando non ero ancora procuratore legale, prima di aver superato l’esame di abilitazione. Nel frattempo, anche lo Studio cresceva e si cercavano iniziative volte a compiere quel salto di qualità necessario per competere ad alti livelli sul mercato. Negli anni 90’ prima abbiamo sperimentato per un certo periodo la fusione con lo studio americano Graham &amp; James, salvo poi ritornare indipendenti; in seguito &nbsp;ci siamo associati con Ashurst, diventando per un certo periodo il loro referente italiano.&nbsp;<strong>Come è nato lo studio Nctm?</strong>Nctm nasce nel 2000 dalla fusione tra lo Studio Negri-Clementi, Montironi e lo Studio Toffoletto, uno dei più importanti e prestigiosi nell’ambito del diritto del lavoro. Era un progetto che avevo fortemente voluto, insieme ad Alberto Toffoletto, &nbsp;e che avevo seguito in prima persona, ritenendo che il futuro dell’assistenza legale sarebbe stato rappresentato da uno studio “a servizio completo”, un&nbsp;<em>one stop shop</em>, in cui ogni dipartimento avrebbe potuto svilupparsi autonomamente senza risultare ancillare alle aree di pratica di riferimento degli altri grandi studi (M&amp;A e Banking sopra tutti). Non è casuale la scelta del nome, Nctm, un acronimo delle iniziali dei fondatori, perché allora quasi tutti gli studi portavano nell’insegna il cognome degli avvocati che li avevano creati e ovviamente questo generava diverse problematiche nel momento del passaggio generazionale o in caso di contrasti interni. L’idea invece era stata fin da subito quella di creare uno studio più simile a un’azienda con un&nbsp;<em>brand</em>&nbsp;riconoscibile che sopravvivesse ai suoi fondatori e non fosse strettamente legato solo ad uno o due soci. Per questo il nostro primo logo presentava un&nbsp;<em>lettering&nbsp;</em>che richiamava a livello stilistico quello del famoso SPQR dell’antica Roma. All’inizio ci occupavamo solo di diritto civile, diritto del lavoro, consulenza societaria, M&amp;A e contenzioso ma abbiamo iniziato piano piano a costruirci una reputazione che ci ha spinto ad allargarci fino ad includere tante altre aree di pratica. Quello che ci distingueva dalla concorrenza era l’età media dei soci (38 anni), decisamente bassa in un mercato caratterizzato da professionisti più senior. A partire da questa base solida è iniziata una campagna di acquisizione, tramite&nbsp;<em>lateral hirings</em>, volta a portare in Studio professionisti con competenze in diverse aree legali in modo da allargare progressivamente la nostra offerta di servizi.&nbsp;<strong>Come è nato il progetto ADVANT?</strong>La creazione di ADVANT è stata una logica conseguenza del percorso di crescita da noi intrapreso. Dopo anni ricchi di riconoscimenti e soddisfazioni eravamo consapevoli di aver raggiunto un importante successo sul mercato italiano che ci obbligava a porci la fatidica domanda: e adesso? Sapevamo che spingersi oltre a livello locale sarebbe stato molto complesso e allora ci è apparso evidente che il volano di crescita era rappresentato dall’espansione internazionale. Dopo aver aperto delle sedi a Londra e in Cina, sapevamo di essere di fronte a un bivio con due opzioni: la prima era quella di farsi “inglobare” da un’importante realtà internazionale, magari di origine anglosassone, che avrebbe portato alla fine di Nctm, il cui nome sarebbe di fatto scomparso, e la seconda era la creazione di un network con altri studi legali stranieri. La prima via era la più semplice per noi che non avremmo dovuto neanche più sobbarcarci l’onere di essere “originator”, ma limitarci semplicemente a lavorare su clienti e pratiche provenienti dalla “casa madre”, ma l’abbiamo scartata perché avrebbe significato cancellare oltre 10 anni di duro lavoro per la costruzione del brand Nctm in Italia. Lo studio era la nostra creatura ed era nostra intenzione portare avanti la nostra visione e le nostre idee. Così abbiamo deciso di affrontare un cammino molto più difficile e irto di rischi come quello dell’associazione internazionale con studi stranieri. In questo senso ci è venuta in soccorso la Brexit nel 2016 perché ci ha aiutati a chiarire più precisamente i contorni di questo progetto. Dal momento che la Gran Bretagna aveva deciso di allontanarsi dall’UE ci è sembrato logico e coerente investire su una proposta europea che raggruppasse esclusivamente gli studi continentali. Collaborando già attivamente con lo studio tedesco Beiten Burkhardt, abbiamo quindi focalizzato l’attenzione sulla ricerca di uno studio francese che abbiamo poi individuato in Altana, con cui l’intesa si è rivelata subito soddisfacente.&nbsp;<strong>Qual è la vostra proposta internazionale dopo la creazione di questa associazione?</strong>ADVANT è stata ufficialmente lanciata nel settembre 2021 ma il processo di evoluzione è ovviamente ancora in corso. Le diverse aree di pratica dei tre studi stanno imparando a conoscersi e soprattutto a lavorare congiuntamente coordinando le attività e condividendo clienti e informazioni. Il nostro obiettivo è quello di arrivare a un punto in cui l’integrazione avrà raggiunto livelli tali per cui ci presenteremo al mercato esclusivamente come ADVANT senza più riferimenti a Nctm, Beiten ed Altana. Riteniamo che il nostro punto di forza sia la&nbsp;<em>business proposition</em>: offrire ai clienti un servizio legale di alto livello, con un approccio internazionale e con la stessa qualità dei migliori studi anglosassoni, ma con prezzi assolutamente in linea con il mercato nazionale. Inoltre, ci tengo a sottolineare che il progetto di ADVANT è &nbsp;solo all’inizio, perché non è da escludere -ed anzi è auspicabile- il coinvolgimento futuro di altri paesi per rendere sempre più europea la nostra associazione.&nbsp;<strong>Siete anche molto attivi nel settore del legal tech. Può dirci di più dei vostri progetti?</strong>Abbiamo investito molto sul&nbsp;<em>legal tech</em>&nbsp;e sui sistemi di documentazione&nbsp;<em>smart</em>. È un processo che abbiamo intrapreso grazie ad Alberto Toffoletto il quale, fin da tempi “non sospetti”, quando erano davvero in pochi a crederci, ha sempre puntato su questi&nbsp;<em>software&nbsp;</em>come strumenti fondamentali per supportare e migliorare il lavoro dell’avvocato nel mondo di oggi. Nel 2020 abbiamo costituito UniQLegal insieme allo studio La Scala e Unicredit. Si tratta di un’iniziativa innovativa che ha messo a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi coinvolti con le competenze e i processi della Direzione Legale del Gruppo UniCredit&nbsp;al fine di gestire in modo più efficace ed efficiente il contenzioso&nbsp; bancario, ed in particolar modo quello seriale.Inoltre la nostra società di servizi IT, Legalsoftech, con il contributo imprescindibile e la supervisione dei team interdisciplinari dei soci di UniqLegal, ha anche sviluppato un compositore automatico mediante il quale, rispondendo ad un percorso guidato di domande, il sistema è in grado di generare in automatico un testo contrattuale completo. Una volta creata la base di partenza, siamo in grado di personalizzarla a seconda delle esigenze, minimizzando il rischio, risparmiando tempo e massimizzando il risultato.Abbiamo costituito anche Next Legal, che si occupa di recupero crediti, con base a Bologna e un’unità operativa a Milano. Si tratta di una società tra avvocati per azioni promossa nel giugno 2020 in partnership con CRIBIS Credit Management, società del Gruppo CRIF specializzata nella gestione&nbsp;<em>end-to-end</em>&nbsp;del credito problematico anomalo.&nbsp;<strong>Qual è il vostro modello di governance?</strong>Il nostro modello di&nbsp;<em>governance</em>&nbsp;è molto simile a quello di una S.p.A. e quando fu proposto nel 2000 rappresentò un elemento distintivo ed unico nell’allora panorama italiano. &nbsp;Infatti, abbiamo un’assemblea dei soci, un consiglio di amministrazione, un comitato esecutivo, e un senior partner che presiede questi organi di controllo e gestione. Inoltre, siamo stati i primi ad introdurre in Italia il cosiddetto “<em>modified lockstep</em>”, ossia un sistema di ripartizione degli utili basato non solo sulla seniority dei professionisti, ma anche sulle loro&nbsp;<em>performance</em>, senza dimenticare la necessaria componente di solidarietà e stabilità reddituale.I budget sono approvati dall’assemblea e ogni quadrimestre abbiamo una revisione con proiezioni finanziarie. Il budget dei costi eè storicamente molto attendibile, con una percentuale di scostamento del consuntivo nell’ordine &nbsp;delll’1-2% &nbsp;rispetto al preventivo, e con una gestione finanziaria molto prudente che si basa quasi esclusivamente sull’autofinanziamento. Anche il nostro sistema di distribuzione dei profitti è estremamente trasparente. In base ad un sistema di punti che si basa anche, ma non solo, sulla performance, ogni socio conosce esattamente in anticipo le sue entrate e non ci sono mai discussioni in merito.&nbsp;<strong>Lo studio è molto attivo nel settore dell’arte. Quali sono le iniziative e i progetti che avete intrapreso?</strong>Il nostro impegno attivo nel mondo dell’arte è iniziato circa 20 anni fa, in quanto l’avvocato Negri-Clementi era un grande collezionista di arte moderna e contemporanea. Dopo la creazione di Nctm, grazie all’ingresso in Studio di Alberto Toffoletto, siamo stati sempre più coinvolti. Su sua iniziativa, dal 2011 è sato creato il progetto&nbsp;<em>nctm e l’arte</em>, affidato a Gabi Scardi, un’importante curatrice di arte contemporanea che, fra le varie attività, durante l’anno organizza eventi nel nostro studio dove sono esposte le varie opere della collezione, arricchita ogni anno con nuovi esemplari dei giovani artisti, riconosciuti anche a livello internazionale. In occasione degli eventi organizzati, l’artista si racconta al pubblico presente&nbsp; stimolandone la partecipazione attiva. Abbiamo istituito anche una borsa di studio,&nbsp;<em>Artists-in-Residence</em>, giunta ormai alla quindicesima edizione, dedicata ad artisti visivi residenti in Italia che desiderino partecipare a programmi di residenza artistica, con sede fuori dall’Italia e riconosciuti a livello internazionale dal mondo dell’arte.&nbsp;<strong>Quali cambiamenti ha riscontrato negli anni nella sua professione?</strong>La professione è molto cambiata. Quando ero più giovane, mi capitava di lavorare due o tre giorni di fila senza mai andare a dormire perché ero ambizioso e volevo raggiungere i traguardi professionali che mi ero prefissato. Oggi si presta, giustamente, molta più attenzione al&nbsp;<em>work life balance&nbsp;</em>ed inoltre il mondo dell’avvocatura ha perso un po’ del suo fascino rispetto ad un tempo. Quando ho iniziato io, l’avvocato era una delle professioni più interessanti che si potessero intraprendere mentre oggi le alternative stimolanti ed attraenti per i ragazzi sono innumerevoli, in Italia ed all’estero. Di conseguenza essere fedeli alla stessa realtà è diventato molto più difficile. Io, dal canto mio, sono orgoglioso di poter dire di non aver mai cambiato posto di lavoro, ma al contempo sono contento che sia stato il posto di lavoro a cambiare, rispecchiando così i cambiamenti avvenuti nella società nel corso di oltre 20 anni. Ad esempio, per ritornare alla domanda di partenza, noto con piacere che ormai tutti i più grandi studi italiani possano contare su avvocati altamente specializzati in una determinata area di pratica. Può sembrare banale ma non lo è considerando che quando lanciammo Nctm , nel 2000, in molti si presentavano sul mercato come “tuttologi”, come esperti di qualunque ambito del diritto. Ho sempre ritenuto “pericoloso” questo approccio superficiale, ritenendo che non potesse contribuire ad un’assistenza legale di qualità; è per questo che fin dall’inizio il nostro Studio ha puntato con decisione sulla specializzazione dei suoi professionisti, istituendo l’obbligatorietà di un massimo di due specializzazioni, possibilmente anticicliche, in modo che il giro d’affari non ne risentisse. Questa decisione ha comportato la perdita di alcuni soci, che non hanno ritenuto di aderire a questa impostazione, ma ne è valsa la pena per ribadire la nostra visione e la necessità inderogabile di un’assistenza puntuale, specifica e di elevata qualità.&nbsp;<strong>Avete anche istituito borse di studio e premi di laurea. Qual è l’approccio di ADVANT Nctm nei confronti dei giovani talenti?</strong>Al momento siamo oltre 250 professionisti e circa 70 dipendenti. L’obiettivo dello Studio è ovviamente continuare a crescere investendo sui talenti migliori ma non è facile attrarli né tantomeno trattenerli per i motivi sopra esposti. Una volta era sufficiente la soddisfazione economica o la prospettiva di carriera. Adesso non basta più. Come spiegavo prima, oggi i giovani prestano attenzione ad altri aspetti che esulano anche dall’ambito lavorativo, vogliono fare esperienze e migliorare non solo dal punto di vista professionale ma anche a livello personale. Per questo abbiamo investito molto sulla formazione attraverso un percorso di crescita dedicato ai praticanti, ADVANT Nctm Academy, manteniamo rapporti di collaborazione con alcune delle più importanti università italiane, ed istituito un&nbsp;premio&nbsp;rivolto ai migliori studenti e laureati in Giurisprudenza. Inoltre in Advant è attivo un programma di secondment internazionale, che consente ai giovani di fare significative esperienze all’estero, nelle varie sedi del network.&nbsp;<strong>Quali sono le ambizioni per il futuro dello studio?</strong>ADVANT è stato probabilmente l’ultimo grande progetto della generazione dei soci fondatori di cui faccio parte. In questi anni, il pensiero fisso dei fondatori è sempre stato quello di creare uno studio che ci sopravvivesse e che andasse al di là dei nomi, pur prestigiosi, dei professionisti che ne fanno parte oggi. Io e gli altri soci siamo entusiasti di aver dato vita, con ADVANT, a quella che vediamo come un’istituzione con una prospettiva davvero di lungo termine, destinata ulteriormente ad ampliarsi ed a migliorarsi adattandosi sempre alle nuove richieste del mercato europeo. Se guardo da dove siamo partiti, da uno studio con poche&nbsp;<em>practice area</em>&nbsp;composto da giovani avvocati ambiziosi in un mondo di veterani, non posso che essere orgoglioso del cammino percorso con i miei soci in questi 22 anni. Adesso tocca ai nostri giovani e brillanti partner di gestire la prossima fase del progetto, per portare ADVANT nel futuro.&nbsp;<a href="https://www.leadersleague.com/en/news/our-business-proposition-is-a-high-level-service-with-an-international-and-quality-approach-yet-with-domestic-market-prices?token=97f3b29f128d0be723a175951fea1254" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Leaders League</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 13 Jan 2023 10:44:30 +0100</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm rafforza il Dipartimento Amministrativo e Appalti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-rafforza-il-dipartimento-amministrativo-e-appalti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>ADVANT Nctm</strong> potenzia la propria struttura con l’ingresso di due professionisti nel&nbsp;Dipartimento di Diritto Amministrativo e Appalti.<strong>Federica Villa</strong>, Senior Counsel, e Francesco Follieri, Of Counsel, entrano a fare parte di ADVANT Nctm presso la sede di Milano.<strong>Federica Villa </strong>ha maturato una decennale esperienza nel settore del diritto amministrativo, fornendo assistenza a società nazionali nell’ambito della contrattualistica pubblica.Ha inoltre maturato una proficua esperienza nel settore delle&nbsp;<em>public utilities</em>&nbsp;e della gestione di società a partecipazione pubblica nonché di società&nbsp;<em>in-house</em>&nbsp;attive nel settore dei servizi pubblici locali e di società miste pubblico-private.<strong>Francesco Follieri</strong> ha maturato esperienza in diversi settori del diritto amministrativo, sia giudiziale che stragiudiziale: contratti pubblici, servizi pubblici, beni pubblici, urbanistica ed edilizia, società partecipate, energia, ambiente, sanità, pubblico impiego, responsabilità erariale, espropriazioni, elezioni, beni culturali, infrastrutture (porti e aeroporti, autostrade, interporti), gioco lecito e diritto alimentare.<strong>Francesco&nbsp;Follieri</strong>&nbsp;è Professore Associato di Diritto Amministrativo nel Dipartimento di Giurisprudenza della LUM “Giuseppe Degennaro”,&nbsp;Bari.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 11 Jan 2023 03:39:04 +0100</pubDate>
                        <title>Family office: modelli, strutture, fiscalità ed evoluzioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/family-office-modelli-strutture-fiscalita-ed-evoluzioni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il seminario organizzato da Step Italy traccia un quadro dettagliato delle soluzioni per la gestione dei patrimoni delle imprese familiari. In Italia si contano 214 family office (Fo), di cui il 47,2% single e il 43,5% multi. Meglio holding o società semplici? Forma giuridica e localizzazione incidono sugli aspetti fiscali. Pro e contro dei trust.</em><strong>Family office: modelli, strutture, fiscalità ed evoluzioni</strong>&nbsp;sono stati al centro del seminario che ha chiuso il ciclo di incontri organizzati nel 2022 da Step, il ramo italiano che associa i professionisti ed esperti del settore trust, patrimoni e successioni. In particolare, con la moderazione di&nbsp;<strong>Marco Cerrato</strong>&nbsp;(presidente Step Italy) il tema è stato dibattuto da&nbsp;<strong>Josip Kotlar&nbsp;</strong>(Politecnico di Milano) insieme a<strong>&nbsp;Stefano Massarotto</strong>&nbsp;(Facchini Rossi Michelutti),<strong>&nbsp;Andrea Tavecchio</strong>&nbsp;(Tavecchio &amp; Associati) e&nbsp;<strong>Alberto Toffoletto</strong>&nbsp;(Advant Nctm).&nbsp;<strong>Lo stato dell'arte in Italia</strong>Il punto di partenza è che il patrimonio di una famiglia imprenditoriale non ha solo dimensioni di business ma anche socio-emotive (come la continuazione della dinastia famigliare, l’esercizio di autorità e controllo sull’impresa/e, il senso di appartenenza e identità e il mantenimento di una reputazione famigliare e aziendale favorevole) che influenzano profondamente strategie e performance di tali realtà. I family office (Fo) sono, quindi, le&nbsp;organizzazioni che svolgono la funzione di coordinamento, indirizzo strategico e gestione del patrimonio di una o più famiglie imprenditoriali con una logica che tiene conto anche delle generazioni future. Se la parola chiave è&nbsp;l’eterogeneità&nbsp;di queste strutture, il grafico dell’Osservatorio family office del Politecnico di Milano rappresenta le quattro configurazioni principali a cui possono essere ricondotte le diverse organizzazioni.Le categorie principali sono single family office (quando un’unica famiglia è controllante e destinataria dei servizi) o&nbsp;<strong>multi family office&nbsp;</strong>(chiusi e a controllo familiare o aperti e professionali, non controllati dalle famiglie clienti).Secondo l’Osservatorio family office 2022 del Politecnico di Milano in Italia si contano&nbsp;<strong>214 family office</strong>&nbsp;di cui il 47,2% single, il 43,5% multi, mentre il 9,3% restante è rappresentato da organizzazioni di origine bancaria.&nbsp;<strong>I family office e la variabile fiscale</strong>Come incide il fisco su queste organizzazioni? La variabile&nbsp;<a href="https://www.we-wealth.com/news/consulenza-patrimoniale/pianificazione-fiscale/disciplina-fiscale-del-trust-il-punto-sulle-novita" target="_blank" rel="noreferrer">fiscale</a>&nbsp;è rilevante da più punti di vista: per la forma giuridica (società di capitali o di persone, trust commerciale o non commerciale, soggetto regolamentato o non regolamentato, fondo o veicolo di investimento) e per la localizzazione (Italia o estero).Difficile, quindi, stabilire a priori quale sia la forma migliore di un family office dal punto di vista fiscale. La risposta dipende da almeno<strong>&nbsp;</strong><strong>tre ordini di valutazioni</strong>:1. <strong>nuovi trend fiscali</strong>:</p><ul> <li>misure di trasparenza fiscale principalmente cross-border – Crs, Dac6, Dac8 (crypto-asset e advance cross-border ruling per Hnwi) – e rischi di sovrapposizione dei flussi informativi</li> <li>Beps (disposizioni antiabuso, Cfs, Stabile organizzazione, etc.)</li></ul><p>2.&nbsp;<strong>mutamenti nel tempo nella composizione</strong>&nbsp;degli asset e nelle esigenze dei membri della famiglia3.<strong>&nbsp;misure fiscali agevolative/attrattive:</strong></p><ul> <li>&nbsp;regimi fiscali Hnwi</li> <li>assegnazione agevolata beni ai soci (Ddl Bilancio 2023)</li> <li>investment management exemption rule (Ddl Bilancio 2023)</li> <li>etc.</li></ul><p>&nbsp;<strong>Un esempio concreto?</strong>Il grafico sottostante rappresenta le diverse situazioni dal punto di vista fiscale in caso di dividendo/plusvalenza e di proventi da fondi non armonizzati.<img class="aligncenter wp-image-27901 size-medium" src="/fileadmin/nctm/2023/01/Schermata-2023-01-11-alle-10.34.25-300x157.png" alt width="300" height="157">&nbsp;<strong>Il professionista e l'evoluzione del family office</strong>Una premessa necessaria è che le&nbsp;<strong>funzioni&nbsp;</strong>di un family office dipendono dalle esigenze della famiglia e che una discriminante fondamentale è il liquidity event, cioè la monetizzazione da parte di un imprenditore di quanto costruito nel tempo. È facile immaginare che, al verificarsi di tale disinvestimento dall’attività imprenditoriale familiare, aumenterà la parte di attività del family office dedicata alla gestione degli investimenti e alla filantropia a scapito delle aree di amministrazione e tax&amp;estate e che scompariranno le attività dedicate alle società operative. Gli imprenditori, è stato fatto notare, hanno un Dna che orienta anche la loro scelta degli investimenti e che privilegerà, ad esempio, la partecipazione a club deal rispetto a tipologie di investimento più “statiche”.&nbsp;<strong>Quali sono le forme giuridiche dei family office in Italia</strong><strong>?</strong>Dall’Osservatorio emerge che le società a responsabilità limitata (srl) è scelta dal 55% dei family office; le società per azioni (spa) dal 35,5%, mentre le restanti forme giuridiche pesano per il 9,5%.&nbsp;<strong>Il processo di creazione di un trust di famiglia</strong>Il ruolo di un family office è aiutare i clienti a ragionare non solo sulla situazione di partenza, ma anche con prospettive a medio e lungo termine (5, 15 e 50 anni) per valutare i potenziali conflitti tra settlor, trustee, beneficiari, professionisti e protector, affiancando in particolare la famiglia nella selezione dei candidati a svolgere la funzione di trustee ed eventualmente di protector. Il trust, infatti, può giocare un ruolo importante in questo ambito.Tra i&nbsp;<strong>vantaggi</strong>&nbsp;dell’introduzione di un trust nei family office sono state messe in evidenza alcune&nbsp;<strong>caratteristiche</strong>&nbsp;come:</p><ul> <li>trasferimento del patrimonio a un professionista;</li> <li>vincolatività dell’utilizzo del patrimonio all’obiettivo del settlor;</li> <li>scopo flessibile, predeterminato e in grado di adattarsi alle esigenze familiari;</li> <li>gestione indipendente e imparziale.</li></ul><p>Non mancano, infine, degli aspetti critici come i seguenti:</p><ul> <li>percezione di maggiore opacità della struttura a fini Aml (antiriciclaggio);</li> <li>perdita della proprietà degli asset (istituto a forte connotazione fiduciaria);</li> <li>limitato spettro operativo (impossibilità di svolgere in via diretta servizi e attività di investimento o altre attività riservate).</li></ul><p><a href="http://we-wealth.com/news/aziende-e-protagonisti/family-office/family-office-modelli-strutture-fiscalita-ed-evoluzioni" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da We Wealth</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 11 Jan 2023 03:06:46 +0100</pubDate>
                        <title>Crisi Ucraina | Le misure sanzionatorie (aggiornamento al 10 gennaio 2023)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/crisi-ucraina-le-misure-sanzionatorie-aggiornamento-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il presente memorandum non ha pretesa di esaustività ed ha il solo scopo di fornire una panoramica preliminare in merito alle sanzioni imposte e in via di imposizione nei confronti della Russia, con particolare focus sulle sanzioni adottate dall’Unione Europea e da alcuni altri paesi.</em><em>Il presente memorandum non dovrà essere inteso quale&nbsp;</em><em>parere legale. Per la verifica circa l’applicabilità delle singole sanzioni ad una fattispecie specifica, andrà effettuata una analisi ad hoc.</em><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2023/01/20230110_Memo-Russia_Short_IT61.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per leggere il documento integrale</a>&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;<a href="mailto:lorena.possagno@advant-nctm.com">Lorena Possagno</a>,&nbsp;<a href="mailto:jacopo.stefanini@advant-nctm.com">Jacopo Stefanini</a>&nbsp;e&nbsp;<a href="mailto:ekaterina.aksenova@advant-nctm.com">Ekaterina Aksenova</a>.</i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 09 Jan 2023 02:59:34 +0100</pubDate>
                        <title>Un codice per collezionisti etici e responsabili</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/un-codice-per-collezionisti-etici-e-responsabili</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Un gruppo di collezionisti ha pubblicato il code of conduct for contemporary art collectors, primo esperimento di codice deontologico dei collezionisti d'arte contemporanea.</em>Lo scorso febbraio, un gruppo composto da collezionisti provenienti da diverse parti del mondo ha reso disponibile online la prima versione di&nbsp;<em>Code of Conduct for Contemporary Art Collectors</em>” (di seguito, il “Codice”). Il testo, disponibile sul sito&nbsp;<a href="https://ethicsofcollecting.org/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://ethicsofcollecting.org/</a>, si pone l’ambizioso obiettivo di costituire un primo viatico al collezionismo etico e responsabile, a miglioramento delle relazioni tra i collezionisti e i vari protagonisti del&nbsp;<a href="https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/mercato/2023/01/5-momenti-mercato-arte-2022/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mercato dell’arte</a>&nbsp;contemporanea, tra cui artisti, galleristi e istituzioni.&nbsp;<strong>Un codice per i collezionisti che operano nel mercato opaco dell'arte</strong>Si sa, quello dell’arte è un mercato spesso opaco le cui regole sono limitate a quanto di labilmente applicabile a livello civile, penale e amministrativo, e complicate dalla natura internazionale delle relazioni tra artisti, collezionisti e galleristi. Realtà già descritta dagli analisti (quali&nbsp;<a href="https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/2022/07/14-miliardi-euro-colosseo-economia-studio/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Deloitte</a>&nbsp;e ArtTactic), i cui report annuali segnalano da tempo sacche di illegalità nascenti dalle lacune normative in materia di circolazione delle opere d’arte, dimostrate anche da complesse indagini giudiziare.Con l’intento di contribuire a una&nbsp;<strong>maggiore consapevolezza nel collezionare</strong>&nbsp;arte contemporanea, Pedro Barbosa, Haro Cumbusyan, Iordanis Kerenidis, Jessica and Evrim Oralkan, Piergiorgio Pepe, Sandra Terdjman, Andre Zivanari e Benedicta M Badia Nordenstahl hanno redatto collettivamente il Codice, “<em>discussed and drafted, for over a year, as a thought-provoking, consensus-based, creative endeavor</em>”. Il progetto ha coinvolto numerosi altri collezionisti, artisti, curatori e galleristi, e ben oltre 200 tra essi hanno espresso il loro pubblico appoggio all’iniziativa.&nbsp;<strong>La struttura e il contenuto del codice</strong>Il Codice si caratterizza per un’impostazione aperta, aggiornabile anche con contributi esterni. La coerenza dei contenuti è garantita da una terminologia ispirata a quella degli standard deontologici adottati in altri settori economici e che parte dalle definizioni dei concetti basilari quali&nbsp;<a href="https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/mercato/2022/12/intervista-collezionista-giuseppe-iannaccone/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">collezionista</a>,&nbsp;<em>dealer</em>&nbsp;e istituzione. Di semplice e immediata fruizione, il Codice si compone dunque di sette sezioni, a loro volta suddivise in brevi articoli.La prima sezione, dedicata al&nbsp;rapporto con gli artisti, richiede al collezionista di agire con integrità e trasparenza nel rispetto delle idee degli artisti e della loro indipendenza, riconoscendo e promuovendo un giusto compenso in loro favore, evitando richieste di doni o regali o di accettare opere come&nbsp;<em>benefit</em>. Anche le comunicazioni con gli artisti devono essere sempre improntate su trasparenza, fiducia e rispetto.Nella seconda sezione, dedicata alla&nbsp;costruzione, manutenzione ed esposizione della collezione, il Codice si sofferma sul modo in cui il collezionista deve rapportarsi con la società che lo circonda. Il buon collezionista dovrebbe infatti agire secondo la legge evitando di manipolare il mercato, valutando i potenziali rischi etici e reputazionali derivanti dall’utilizzo di&nbsp;<a href="https://www.artribune.com/attualita/2015/11/porti-franchi-arte-legge/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">porti franch</a>i e caveau, stipulando per iscritto i contratti di compravendita e onorando il diritto di seguito degli artisti. Inoltre, il collezionista dovrebbe assicurarsi che le proprie opere siano conservate e rese accessibili nel miglior modo possibile, soprattutto nel caso in cui la propria collezione sia aperta al pubblico.Nella terza sezione, dedicata alla commissione e al supporto della realizzazione di opere d’arte, si richiede che il collezionista produca e conservi la&nbsp;documentazione&nbsp;attestante la commissione di opere (redigendo per iscritto anche il contratto di commissione d’opera), rispetti i patti con gli artisti, riconoscendo loro un corrispettivo adeguato agli standard di mercato ed evitando ogni influenza sulla loro poetica.La quarta sezione è dedicata al&nbsp;rapporto con le istituzioni&nbsp;del mercato dell’arte, intese come “<em>enti ed organizzazioni non-profit, pubbliche o private e di qualsiasi dimensione, relative all’arte contemporanea</em>”. Il collezionista dovrebbe essere valido interlocutore a favore delle istituzioni, supportando la loro autonomia e le loro scelte curatoriali e gestionali. Tale supporto dovrebbe essere disinteressato, privo di interessi a proprio esclusivo vantaggio. Le istituzioni non dovrebbero essere utilizzate per ripulire la propria immagine pubblica e si dovrebbe garantire sempre la massima trasparenza nei rapporti, anche economici, di cui è consigliata la formalizzazione per iscritto.La quinta sezione è dedicata al ruolo del collezionista all’interno degli&nbsp;organi amministrativi&nbsp;o di controllo di un qualsiasi ente del mondo dell’arte; si pensi alle cariche onorarie, alle&nbsp;<em>membership&nbsp;</em>nonché ai ruoli nei consigli di amministrazione o nei comitati esecutivi delle istituzioni. I collezionisti dovrebbero ricevere incarichi basati su criteri di conoscenza, esperienza, cultura, competenza, capacità di promuovere l’ente o l’istituzione rappresentata. Qualsiasi incarico dovrebbe basarsi sul merito, risolvendo i conflitti di interesse, astenendosi dall’ottenere vantaggi diretti o indiretti dalla propria posizione (anche per mezzo di pratiche di&nbsp;<em>insider trading</em>), evitando di commerciare opere con l’istituzione o di competere direttamente sul mercato con la stessa. Al contrario, il collezionista dovrebbe vigilare sulla conformità dell’istituzione alla legge applicabile e ai migliori standard etici.Con la sesta sezione, il Codice disciplina i&nbsp;rapporti con&nbsp;<a href="https://www.artribune.com/television/2022/12/video-i-martedi-critici-enrico-lombardi/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">galleristi</a>&nbsp;e con&nbsp;<a href="https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/mercato/2022/12/2022-case-asta-globali-christies-phillips-sothebys/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">case d’asta</a>&nbsp;(cosiddetti intermediari o&nbsp;<em>dealer</em>). Il collezionista dovrebbe interagire con loro in modo trasparente e responsabile, evitando condotte abusive. In particolare, il collezionista dovrebbe richiedere che essi siano trasparenti con gli artisti rappresentati, richiedendo che questi ultimi ricevano un giusto compenso in caso di vendita di una loro opera ed evitando di proporre prezzi inferiori ai valori di mercato per le opere che intende acquistare. Il collezionista, inoltre, dovrebbe astenersi dall’acquistare opere direttamente dall’artista qualora questo sia rappresentato da un&nbsp;<em>dealer</em>, dichiarare eventuali rapporti con&nbsp;<em>dealer</em>&nbsp;che possano influenzare le scelte e le condotte di quest’ultimo e non orientare il mercato dell’arte utilizzando tale influenza sui&nbsp;<em>dealer</em>.La settima e ultima sezione, infine, si occupa delle&nbsp;relazioni con gli altri professionisti.&nbsp;I collezionisti dovrebbero interagire con curatori, storici dell’arte, critici, lavoratori del settore dell’arte e con il pubblico in modo corretto, trasparente e responsabile, senza mai abusare della propria posizione per manipolare i professionisti od ottenere un ingiusto vantaggio. I collezionisti comunicano un’immagine positiva del collezionismo restando onesti nelle relazioni col pubblico, rispettando l’indipendenza di coloro che lavorano nella comunicazione, stipulando contratti per iscritto con i professionisti dell’arte che prevedano un giusto compenso e riconoscimento del lavoro svolto.&nbsp;<strong>Regole più chiare per il mercato dell'arte (anche in Italia)</strong>L’iniziativa è indubbiamente lodevole per aver mosso un ulteriore passo verso una codificazione di buone pratiche direttamente applicabili dai collezionisti. Tuttavia, come sottolineato da Henry Lydiate su&nbsp;<em>ArtMonthly</em>, le buone intenzioni non bastano: l’etica del buon collezionare si costruisce soprattutto diffondendo e promuovendo tali buone pratiche.Nel Codice riemerge la&nbsp;necessità di rapporti formalizzati&nbsp;all’interno del mercato dell’arte; esigenza da tempo segnalata, anche in Italia, per tutelare non solo le opere dalla circolazione sottotraccia ma anche i contraenti stessi da potenziali rischi connessi alle transazioni (si pensi alla semplice mancata stipula di una polizza assicurativa per il trasporto o al complesso acquisti di un’opera&nbsp;<em>time based</em>&nbsp;o di una&nbsp;<em>performance&nbsp;</em>senza formalizzarne termini e condizioni). In altri termini, la trasparenza del mercato dell’arte si realizza innanzitutto per mezzo di regole e accordi scritti, chiari e dettagliati, in grado di garantire certezza nei rapporti.Con spirito ottimistico, la pubblicazione del Codice appare come una delle più recenti testimonianze della consapevolezza che la costruzione di regole chiare e trasparenti sia fondamentale per una maggiore giustizia ed equità all’interno mercato dell’arte. Numerose, in realtà, sono le iniziative che negli ultimi anni hanno dato voce ai problemi strutturali di questo mercato.A livello nazionale, si pensi alla pubblicazione nel 2017, da parte del&nbsp;<a href="https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/2022/12/ministero-della-cultura-130-stagisti-bando/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ministero dei Beni Culturali</a>, dei&nbsp;<em>PACTA – Protocolli per l’autenticità, la cura e la tutela dell’arte contemporanea</em>, volti a costruire uno standard chiaro di certificazione dell’opera d’arte ai sensi dell’art. 64 del Codice dei beni culturali.Si pensi anche alla recente costituzione di&nbsp;<a href="https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/2020/05/rt-workers-italia-gruppo-tutela-lavoratori-arte/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Art Workers Italia (AWI)</a>, associazione che intende dare voce a&nbsp;coloro che lavorano nel settore&nbsp;dell’arte contemporanea. Nata a seguito dei disagi generati dalla pandemia di Covid-19, AWI promuove, tra l’altro, il riconoscimento delle specificità delle professioni dell’arte di oggi, l’adozione di modelli di contratto scritti, una maggiore regolamentazione dei rapporti di lavoro e la redistribuzione delle risorse per mezzo di attività formative e di approfondimento per gli associati.Si pensi, inoltre, a come negli ultimi anni si sia raggiunta la consapevolezza di quanto il lavoro nel mondo dell’arte si sia diversificato e specializzato, rendendo talora opportuni nuovi percorsi di studio volti alla formazione adeguata di tali nuove professionalità (come quella del&nbsp;<em><a href="https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/who-is-who/2021/12/lavoro-registrar/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">registrar</a>&nbsp;–&nbsp;</em>alla cui formazione è dedicato il Master proposto dalla Accademia Galli di Como – o del curatore d’archivio d’artista cui si dedica il corso promosso da AitArt).A livello internazionale, oltre alle attività di sensibilizzazione citate dai redattori del Codice, costruttive sono le iniziative di Responsible Art Market, ente svizzero non-profit attivo nella promozione di buone pratiche (applicabili anche internazionalmente) in materia di autenticazione e&nbsp;<em>due diligence&nbsp;</em>per le opere d’arte e di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Guardando al passato recente, dedicata alle buone pratiche del collezionista è stata la pubblicazione dei volumi&nbsp;<em>I contratti degli Artisti&nbsp;</em>di Alessandra Donati,&nbsp;<em>Commissioning Contemporary Art: A Handbook for Curators, Collectors and Artists</em>, a cura di Luisa Buck e Daniel McClean, e&nbsp;<em>Le buone pratiche del collezionismo</em>, a cura di Dario Jucker.La proposta del Codice stimola l’adozione di&nbsp;princìpi e regole “orizzontali”, universalmente applicabili, atte a rendere sia gli operatori che gli estimatori, di qualsiasi livello e professionalità, più etici e responsabili nei confronti del prossimo. Buone pratiche che, si spera, un giorno diventino prassi universalmente condivise.&nbsp;<a href="https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/mercato/2023/01/codice-collezionisti-etici-responsabili/" target="_blank" rel="noreferrer">Tratto da artibune.com</a><em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:alessandra.donati@advant-nctm.com">Alessandra Donati</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 23 Dec 2022 02:37:32 +0100</pubDate>
                        <title>Borsa, nel 2022 listino principale sempre più vuoto. Autorità corrono ai ripari</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/borsa-nel-2022-listino-principale-sempre-piu-vuoto-autorita-corrono-ai-ripari</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>I numerosi delisting, le poche IPO e i significativi interventi di semplificazione della normativa</strong>: sono questi i tre temi che hanno dominato le discussioni quest'anno sul listino principale di Borsa Italiana (oggi denominato Euronext Milan, ex MTA), e sono tutti tre collegati tra loro. Se infatti il segmento delle PMI, ovvero Euronext Growth Milan (EGM, ex AIM Italia),&nbsp;<a href="https://finanza.repubblica.it/News_Dettaglio.aspx?code=73&amp;dt=2022-12-20&amp;src=TLB" target="_blank" rel="noreferrer">continua a registrare un buon afflusso di quotazioni</a>&nbsp;ed è fonte di ottimismo per Piazza Affari, lo&nbsp;<strong>svuotamento del mercato regolamentato e la scarsa capacità di attirare medie-grandi aziende</strong>&nbsp;sono temi che preoccupano gli operatori e fanno sorgere dubbi sull’importanza del listino italiano all’interno del panorama europeo. Nonostante Piazza Affari sia impegnata nel processo di integrazione con Euronext, con benefici indubbi per entrambi secondo i vertici del gruppo finanziario europeo, Londra resta protagonista anche dopo la Brexit, Parigi è ben più avanti per capitalizzazione e attrattività, Amsterdam è diventata una meta importante per le società tecnologiche e quelle attratte da una normativa più business-friendly e i listini nordici hanno vissuto un 2022 molto vivace grazie alle numerose aziende attive in campo energetico e della transizione green.<strong>La performance e i trend</strong>Il 2022 è un anno indubbiamente difficile per i mercati a livello globale, con&nbsp;<strong>cali compresi tra il 10% ed il 20%</strong>. Piazza Affari non fa eccezione, con una certa differenziazione tra i principali indici: al 21 dicembre il FTSE ha perso quasi il 12% da inizio anno e il FTSE All-Share quasi il 13%, mentre hanno fatto ben peggio il FTSE Italia Growth (-20%) e il FTSE Italia STAR (-28%)."La migliore tenuta del listino italiano è giustificato da una&nbsp;<strong>revisione significativamente positiva delle stime di andamento degli utili</strong>&nbsp;per il 2022, con un rialzo di circa il 30% rispetto alle attese di inizio anno - spiega Alberto Villa, responsabile della ricerca azionaria di&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0005460016">Intermonte</span>&nbsp;- Inoltre, il mercato italiano presenta un&nbsp;<strong>peso significativo di settori come finanziario e energetico</strong>&nbsp;che hanno beneficiato, per quanto riguarda i primi, dal rialzo dei tassi mentre i secondi dall’aumento dei prezzi delle materie prime e del petrolio. Le mid small caps sono state penalizzate rappresentando settori a maggior aspettativa di crescita e conseguentemente più sensibili all’andamento dei tassi di interesse".A fine&nbsp;<strong>dicembre 2021</strong>&nbsp;si contavano&nbsp;<strong>sui mercati di Borsa Italiana</strong>&nbsp;407 società quotate. Nel dettaglio: 232 società sul mercato Euronext Milan (di cui 74 sul segmento STAR), 1 strumenti FIA sul mercato MIV e 174 su Euronext Growth Milan. Al 22 dicembre&nbsp;<strong>dicembre 2022</strong>&nbsp;sono diventate in totale 413, di cui 221 società sul mercato Euronext Milan (di cui 75 sul segmento STAR), 1 strumenti FIA sul mercato MIV e 188 su Euronext Growth Milan.Per quanto riguarda le&nbsp;<strong>nuove quotazioni</strong>, nel 2021 si sono registrate 49 IPO: 5 su Euronext Milan (<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0005373789">Philogen</span>,&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0005438046">Seco</span>,&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0005439085">The Italian Sea Group</span>,&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0005455875">Intercos</span>,&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="NL0015000N33">Ariston Holding</span>) e 44 su Euronext Growth Milan. Al 22 dicembre 2022, sono sbarcate in Borsa 24 aziende sull'EGM, 3 su Euronext Milan (<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="NL0015000LU4">Iveco</span>&nbsp;come spin-off di&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="NL0010545661">CNH Industrial</span>,&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0005466153">Civitanavi Systems</span>&nbsp;e&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0005186371">De Nora</span>), 1 sullo STAR (<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0005144784">Generalfinance</span>) e ci sono stati due uplisting da EGM a STAR (<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0003324024">Net Insurance</span>&nbsp;e&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0005513202">REVO Insurance</span>).Un altro tema sentito è stato il&nbsp;<strong>calo della liquidità, un fattore molto penalizzante</strong>&nbsp;durante tutto il 2022. Qui le notizie per il listino principale sono meno negative. Considerando i primi undici mesi dell'anno, il controvalore è stato di 2,8 miliardi di euro sull'EGM, in calo del 31% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Gli scambi si sono molto più ridotti sull'EGM che sul listino principale, considerano che il turnover di Euronext Milan è diminuito del 5,7% a 500 miliardi di euro. "L'incertezza su fattori macro hanno spinto molti investitori ad aumentare il peso della liquidità nei loro portafogli e a limitare l’operatività sul mercato mantenendo o gradualmente riducendo le posizioni - afferma Villa - Il fattore liquidità&nbsp;<strong>penalizza in particolare i titoli medio piccoli</strong>&nbsp;che escono dal raggio di operatività di molti investitori istituzionali al di sotto di determinate soglie di liquidità. È il classico cane che si morde la coda con effetti perversi sulle valutazioni che esulano dai valori fondamentali e dai risultati realizzati".Guardando ai&nbsp;<strong>settori col maggior peso in termini di capitalizzazione</strong>, al 30 novembre 2022 il primo è l'automotive con il 14,6% (13,9% al 31 dicembre 2021), il secondo le banche con il 14,4% (13,3% a fine anno scorso), il terzo le utilities con il 13,8% (vs 15,5%), seguiti da energia (13,6% vs 9,8%) e assicurazioni (7,5% vs 7,3%). La&nbsp;<strong>capitalizzazione totale</strong>&nbsp;a fine 2021 era di quasi 758 miliardi di euro, mentre a fine novembre 2022 era scesa a 653 miliardi di euro.<strong>Il problema delisting</strong>Nel 2022 è continuato il trend di&nbsp;<strong>costante arretramento del numero di società quotate dal listino principale</strong>, a fronte di una forte crescita del segmento non regolamentato, che sta portando a una mutazione del profilo del mercato azionario italiano, molto più orientato verso le small cap.Quest'anno si porterà via dal listino milanese - facendo la somma delle capitalizzazioni delle società che lo hanno lasciato - ben&nbsp;<strong>43,3 miliardi di euro</strong>. Questo dato comprende anche casi più particolari come&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="18.EXO">Exor</span>, che si è trasferita in Olanda, Banca Carige, che è stata inglobata in&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0000066123">BPER</span>, e Cattolica Assicurazioni, che è stata assorbita da&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0000062072">Generali</span>. Le uscite più pesanti sono state quelle di&nbsp;<strong>Atlantia</strong>&nbsp;(quasi 19 miliardi di euro),&nbsp;<strong>Falck Renewables</strong>&nbsp;(oltre 2,8 miliardi di euro) e&nbsp;<strong>Cerved Group</strong>&nbsp;(circa 2 miliardi di euro).Se si aggiungono anche le&nbsp;<strong>operazioni già annunciate ma non ancora attuate</strong>&nbsp;-&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0001137345">Autogrill</span>&nbsp;(2,5 miliardi di euro),&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0001431805">Dea Capital</span>&nbsp;(393 milioni di euro),&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0003324024">Net Insurance</span>&nbsp;(172 milioni di euro),&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0005256323">Finlogic</span>&nbsp;(85 milioni di euro) e&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0005466880">Nice Footwear</span>&nbsp;(24 milioni di euro) - si arriva a circa 46,5 miliardi di euro.Il management di Borsa Italiana, commentando il problema nel corso dell'anno, ha più volte sottolineato che&nbsp;<strong>ogni azienda ha una storia a sé</strong>, ma è ormai indubbio che il fenomeno abbia assunto dimensioni notevoli. A favorire le OPA nel 2022 è stato anche il forte re-pricing delle azioni dovuto prevalentemente a fattori macroeconomici e geopolitici, che ha creato un contesto favorevole a offerte pubbliche finalizzate al delisting e&nbsp;<strong>offerto una sponda alla forte concorrenza del private equity</strong>&nbsp;già presente gli anni scorsi.Allargando lo sguardo al lungo periodo, uno studio molto commentato quest'anno e&nbsp;<a href="https://finanza.repubblica.it/News_Dettaglio.aspx?code=57&amp;dt=2022-03-08&amp;src=TLB" target="_blank" rel="noreferrer">pubblicato a marzo</a>&nbsp;da Intermonte e School of Management del Politecnico di Milano ha evidenziato come&nbsp;<strong>negli ultimi 20 anni</strong>&nbsp;le ammissioni a Piazza Affari siano state 448, mentre i delisting 336, di cui ben 268 sul listino principale, che ne ha guadagnate "solo" 185. La ricerca ha identificato quattro cluster di società che abbandonano Palazzo Mezzanotte: le&nbsp;<strong>sconfitte</strong>&nbsp;(imprese delistate perché sono fallite, hanno subito un dissesto finanziario o sono state escluse dal mercato per mancanza dei requisiti), le&nbsp;<strong>prede</strong>&nbsp;(aziende acquisite da soggetti esterni, spesso esteri, con il conseguente ritiro delle azioni dal mercato), le&nbsp;<strong>ristrutturande</strong>&nbsp;(società riassorbite in altri gruppi quotati per una logica di riorganizzazione societaria interna, quindi rimaste comunque nel perimetro della Borsa) e le&nbsp;<strong>pentite</strong>&nbsp;(aziende in gran parte presenti a Piazza Affari da 10 o più anni, che hanno ritenuto opportuno abbandonare il listino per decisione interna, per volontà dei soggetti controllanti o sulla base di considerazioni strategiche discrezionali). I&nbsp;<strong>casi del 2022 sembrano aderire in maggioranza a quest'ultimo profilo</strong>, i cui dati erano già in aumento negli anni scorsi.Secondo Villa, "il&nbsp;<strong>rialzo dei tassi rende più complicato procedere con delisting ad elevata leva finanziaria ma alcune operazioni di carattere industriale sono senz'altro possibili</strong>. È auspicabile che si torni ad avere un flusso solido e costante di nuove quotazioni nei prossimi trimestri. Questo ovviamente dipenderà principalmente dalla qualità delle società proposte in IPO. Come ben sappiamo, non mancano le società interessanti che potrebbero affacciarsi al mercato azionario con successo. Dopo un lungo periodo in cui, complice lo scenario di tassi ultra bassi, l'investitore principale sono stati i fondi di private equity, il mercato azionario può tornare a svolgere un ruolo da protagonista".<strong>La ripresa delle IPO</strong>La combinazione di tassi di interesse in rapido aumento e inflazione persistentemente elevata ha fatto ben poco per sostenere l'attività globale di Equity Capital Markets. Gli investitori sono stati attirati fuori dalle azioni dalla relativa sicurezza e dai rendimenti sempre più allettanti disponibili sui titoli di debito. Inoltre, l'inflazione e i tassi di interesse hanno causato&nbsp;<strong>incertezza, che è come la criptonite per le IPO</strong>. Nel 2022, il mercato delle IPO - dopo un primo semestre molto tranquillo - si è quasi fermato dopo l'estate, fattore che lo ha reso l'anno peggiore per le IPO dal 2009. Fare previsioni sulla ripresa delle quotazioni in Borsa nel 2023 è difficile, anche perché una condizione è la ripresa dei mercati azionari, i quali ancora rimangono ostaggio delle scelte delle banche centrali e delle prospettive di recessioni a ogni latitudine.Tenendo a mente che le performance passate non sono indicative dei risultati futuri, può essere utile guardare a periodi altrettanto negativi per avere indicazioni sulla loro durata. Dal 1995, il&nbsp;<strong>livello medio delle emissioni di IPO in Europa è stato di circa 25 miliardi di euro all'anno</strong>&nbsp;(circa -50% nel 2022), secondo uno studio di Beremberg. Guardando alla&nbsp;<strong>bolla delle dot-com</strong>, ci sono voluti tre anni perché il mercato delle IPO si riprendesse quando un mercato ribassista ha spazzato via il 60% della capitalizzazione di mercato. Nella&nbsp;<strong>recessione del 2007-2008</strong>&nbsp;c’è stata un'inversione di tendenza più rapida, anche se con un calo simile del 60% nei mercati azionari. Il mercato delle IPO è crollato nel primo trimestre del 2008, con solo quattro IPO, e poi ci sono voluti sette trimestri prima che il mercato delle IPO tornasse con 16 IPO e quasi 6 miliardi di euro di emissioni nel primo trimestre del 2010 (10 trimestri per raggiungere la media di 25 miliardi di euro).Piazza Affari ha visto solo 3 IPO sul mercato principale, mentre&nbsp;<strong>diverse operazioni dell'anno sono state ritirate</strong>, come Plenitude o Epta, o prudentemente sospese per mercati troppo volatili, come Cantiere del Pardo o Deda Group. Entrando nel 2023, sembra difficile immaginare un primo semestre di ritorno alla normalità data l'imminente recessione per l'Eurozona. Tuttavia,<strong>&nbsp;una pipeline di IPO esiste</strong>, con diverse società in attesa di cogliere la finestra giusta, come ad esempio EuroGroup o l'unità EV di&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0003128367">Enel</span>.<strong>Gli interventi normativi</strong>Anche per stimolare nuove IPO sui mercati, quest'anno sono state&nbsp;<strong>implementati numerosi cambiamenti di normativa da parte di più soggetti</strong>, tanto a livello Italiano che a livello europeo. Per quanto riguarda la dimensione domestica, un deciso boost agli interventi lo ha dato&nbsp;<a href="https://finanza.repubblica.it/News_Dettaglio.aspx?code=93&amp;dt=2022-07-01&amp;src=TLB" target="_blank" rel="noreferrer">la definizione</a>&nbsp;- da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e con un ampio contributo di Autorità, associazioni di categoria e operatori più in generale - del&nbsp;<strong>Libro Verde</strong>&nbsp;"La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita". Molte di queste proposte sono poi state contenute negli&nbsp;<a href="https://finanza.repubblica.it/News_Dettaglio.aspx?code=51&amp;dt=2022-08-01&amp;src=TLB" target="_blank" rel="noreferrer">interventi di agosto</a>&nbsp;dalla&nbsp;<strong>Consob</strong>&nbsp;(in termini di rocedure semplificate per l'approvazione dei prospetti informativi e via libera alla documentazione in inglese) e&nbsp;<a href="https://finanza.repubblica.it/News_Dettaglio.aspx?code=31&amp;dt=2022-09-23&amp;src=TLB" target="_blank" rel="noreferrer">di settembre</a>&nbsp;di&nbsp;<strong>Borsa Italiana</strong>&nbsp;(che ha semplificato le regole per le IPO a vantaggio delle società che intendono raccogliere capitali sul mercato regolamentato Euronext Milan).A dicembre&nbsp;<a href="https://finanza.repubblica.it/News_Dettaglio.aspx?code=103&amp;dt=2022-12-07&amp;src=TLB" target="_blank" rel="noreferrer">sono poi arrivate</a>&nbsp;una serie di proposte per semplificare la quotazione in Borsa da parte della&nbsp;<strong>Commissione europea</strong>, nell'ambito di un pacchetto di misure per rafforzare l'Unione dei mercati dei capitali (la Capital Markets Union, CMU). Nelle speranze della Commissione, il cosiddetto&nbsp;<strong>Listing Act</strong>&nbsp;svilupperà ulteriormente l'Unione dei mercati dei capitali riducendo la burocrazia ei costi superflui per le imprese, incoraggiando le società a rimanere quotate sui mercati dei capitali dell'UE. Un accesso più facile ai public markets consentirà anche alle imprese di diversificare e integrare meglio le fonti di finanziamento disponibili.Secondo Lukas Plattner, partner di ADVANT Nctm che si occupa di Diritto del Mercato dei Capitali e di Fusioni &amp; Acquisizioni, "c'è una&nbsp;<strong>forte attenzione della Commissione europea</strong>&nbsp;all'esigenza di semplificare il mercato, che deriva dal&nbsp;<strong>riconoscimento di mercati maturi</strong>&nbsp;così come il circuito informativo, e quindi si può passare a una nuova fase della disclosure societaria". "Gli investitori istituzionali hanno bisogno di prospetti più semplici, il retail legge spesso solo le note di sintesi e già gode della protezione MIFID", aggiunge.In prospettiva, una volta adottate, le modifiche alle norme proposte questo mese dalla Commissione europea dovrebbero&nbsp;<strong>aumentare l'attrattiva dei public markets nell'UE</strong>, la quale stima che le società quotate al suo interno risparmieranno circa 100 milioni di euro all'anno grazie a minori costi di conformità, mentre le società risparmieranno 67 milioni di euro all'anno solo grazie a norme più semplici sul prospetto."Il Listing Act ha principalmente tre gruppi importanti di norme - spiega Plattner - Il primo riguarda i&nbsp;<strong>voti multipli</strong>, quindi dare la possibilità ai soci fondatori di andare a quotarsi senza perdere il controllo, con l'idea che a livello dell'Unione europea ci siano regole comuni. Il secondo è la&nbsp;<strong>normativa sui prospetti</strong>, che è stata semplificata in maniera importante per l’accesso al mercato, per le offerte secondarie e per l'uplisting; in sostanza, ora per passare dall'EGM all'EXM servirà solo un documento di 50 pagine, mentre ora il documento ha 200-300 pagine e costi per l’emittente per 1 milione di euro. Il terzo è la&nbsp;<strong>semplificazione della normativa MAR</strong>, a partire dalla definizione di informazione privilegiata, per cui l'emittente dovrà comunicarla quando è certa o presumibilmente tale, e quindi le informazioni future che dovranno essere comunicate si riducono moltissimo così come i rischi di sanzioni".&nbsp;<a href="https://finanza.repubblica.it/News/2022/12/22/borsa_nel_2022_listino_principale_sempre_piu_vuoto_autorita_corrono_ai_ripari-41/" target="_blank" rel="noreferrer">Tratto da La Repubblica</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 19 Dec 2022 03:09:48 +0100</pubDate>
                        <title>La nuova decisione di adeguatezza per semplificare il trasferimento dati verso gli USA</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-nuova-decisione-di-adeguatezza-per-semplificare-il-trasferimento-dati-verso-gli-usa</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Con la nuova decisione di adeguatezza della Commissione europea il trasferimento di dati personali verso gli USA sarà presto oggetto di notevoli e importanti sviluppi. </em>Come nelle migliori serie Netflix , partiamo da un breve riassunto delle puntate precedenti. Tutto iniziò con il primo “<strong>caso Schrems</strong>”, dal nome dell’attivista privacy austriaco Maximilian Schrems. Con sentenza del 6 ottobre 2015, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”), criticando il fatto che il l’accordo sul trasferimento dei dati tra UE e USA all’epoca vigente (c.d. “Safe Harbour”) consentiva di derogare il GDPR per motivi di interesse pubblico come la sicurezza nazionale, ha dichiarato l’illegittimità della Decisione 520/2000/CE della Commissione europea che certificava l’adeguatezza del sistema statunitense in materia di trasferimento di dati personali.Nel tentativo di ovviare alle problematiche richiamate, è stato adottato un secondo accordo (“Privacy Shield”). Tuttavia, in seguito alla pronuncia del 16 luglio 2020 della CGUE nel c.d. <strong>caso “Schrems II</strong>”, anche quest’ultimo accordo è stato invalidato in quanto non coerente con i principi cardine del GDPR. In particolare, la CGUE ha posto l’attenzione sulla violazione del principio di proporzionalità e minimizzazione dei dati dal momento che le autorità pubbliche statunitensi erano legittimate ad eccedere e trattare i dati personali trasferiti senza limitazioni a quanto strettamente necessario per le ragioni di sicurezza.La CGUE, pur confermando la legittimità della decisione 2010/87/CE sulle&nbsp;<em>standard contractual clauses</em>&nbsp;(SCC), ha richiesto agli esportatori e importatori di dati personali che intendono avvalersi delle SCC di valutare, prima del trasferimento, se l’importatore sia in grado di rispettare, sulla base della legislazione applicabile e delle circostanze che caratterizzano il trasferimento nel caso concreto, gli impegni che assume con le SCC. La CGUE richiede, inoltre, di introdurre, se necessario, “garanzie aggiuntive”, “misure supplementari” e “meccanismi efficaci” che rendano il livello di protezione dei dati negli Stati Uniti equivalente a quello garantito nell’Unione Europea (c.d. valutazione d’impatto sul trasferimento o&nbsp;<em>transfer impact assessment</em>).Il vuoto normativo creatosi in seguito alla dichiarazione di invalidità del Privacy Shield ha causato un’incertezza giuridica rilevante. Attualmente, infatti, molteplici sono le problematiche di compliance con il GDPR e la disciplina privacy che impattano le attività degli operatori economici.Per dare seguito alle indicazioni contenute nella decisione “Schrems II”, la Commissione europea e il Governo degli Stati Uniti hanno iniziato a negoziare un nuovo accordo (il c.d. “<strong><em>Trans-Atlantic Data Privacy Framework</em></strong><em>”). </em>Il 25 marzo 2022 la Presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen e il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden hanno raggiunto un accordo di principio, a cui è seguita, il 7 ottobre 2022, l’emanazione da parte del Presidente degli Stati Uniti di un <strong><em>Executive Order</em></strong> che ha dato attuazione agli impegni assunti nell’accordo di principio di marzo.In particolare, l’<em>executive order, </em>al fine di solidificare il sistema delle garanzie <em>data privacy</em> per i cittadini UE i cui dati vengono trasferiti negli Stati Uniti, prescrive: (i) garanzie vincolanti volte a limitare ai casi di stretta necessità e nel rispetto del principio di proporzionalità l’accesso ai dati personali; (ii) un rigido controllo sulle attività dei servizi di <em>intelligence</em> USA per garantire il rispetto delle limitazioni previste per le attività di sorveglianza; (iii) l’istituzione di una nuova “<em>Data Protection Review Court</em>” competente a giudicare sui reclami proposti in merito all’accesso ai dati personali da parte della autorità di sicurezza statunitense; (iv) conseguente revisione delle rispettive <em>policy</em> e procedure interne per l’implementazione delle misure <em>de quibus</em>. Come riferito nella stessa scheda informativa di accompagnamento dell’Executive Order, “<em>i flussi di dati transatlantici sono fondamentali per le relazioni economiche UE-USA, che valgono 7.100 miliardi di dollari</em>”. In detto documento, il Presidente Joe Biden aggiunge che “<em>le aziende statunitensi e dell’UE, grandi e piccole, in tutti i settori dell’economia, fanno affidamento sui flussi di dati transfrontalieri per partecipare all’economia digitale ed espandere le opportunità economiche. Il Data Privacy Framework UE-USA rappresenta il culmine di uno sforzo congiunto degli Stati Uniti e della Commissione europea per ripristinare la&nbsp;fiducia e la stabilità dei flussi&nbsp;di dati transatlantici e riflette la forza delle relazioni UE-USA basate su valori condivisi</em>.”Successivamente all’emanazione dell’ordine esecutivo e dei relativi regolamenti, la Commissione europea ha avviato la procedura per l’adozione della relativa&nbsp;<strong>decisione di adeguatezza</strong>, la cui proposta è stata resa pubblica il 13 dicembre scorso (<a href="https://commission.europa.eu/document/e5a39b3c-6e7c-4c89-9dc7-016d719e3d12_en" target="_blank" rel="noreferrer">https://commission.europa.eu/document/e5a39b3c-6e7c-4c89-9dc7-016d719e3d12_en</a>). Ai sensi dell’art. 45 GDPR, la decisione di adeguatezza rappresenta uno degli strumenti per il trasferimento di dati personali verso un paese terzo senza la necessaria richiesta di preventive autorizzazioni in tal senso. La bozza in questione rappresenta il risultato di una delicata operazione di bilanciamento tra il rispetto dei principi fatti propri dalla normativa europea in materia di protezione dei dati personali e i poteri di sorveglianza degli Stati Uniti.Nelle premesse della bozza di decisione di adeguatezza viene previsto che il trasferimento di dati personali sia lecito <em>sic et sempliciter</em> previa una valutazione circa l’assimilabilità del livello di protezione garantito dalle rispettive normative. Pertanto, non è richiesta una identità <em>tout court</em> delle norme europee a condizione che l’apparato normativo del paese terzo in materia si dimostri, nel concreto, efficace per garantire un livello di protezione adeguato.Altro elemento innovativo che dimostra l’impegno a voler dare seguito alle doglianze rilevate nelle pronunce della CGUE è rappresentato dall’istituzione di uno specifico meccanismo di ricorso indipendente e imparziale per la risoluzione dei reclami dei cittadini europei.La Commissione europea, in seguito alle modifiche introdotte dall’<em>executive order</em>, ha affermato che sussistono gli estremi per garantire il rispetto degli elementi di sostanziale equivalenza delle tutele e dei principi previsti nel GDPR. Una volta completata la procedura di adozione, che include anche un parere del Comitato europeo per la protezione dei dati (“EDPB”), la decisione di adeguatezza diverrà definitiva. Considerando le recenti evoluzioni, è verosimile attendersi a stretto giro sviluppi rilevanti.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:marco.cappa@advant-nctm.com">Marco Cappa</a> e <a href="mailto:matteo.cali@advant-nctm.com">Matteo Calì</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 09 Dec 2022 03:25:10 +0100</pubDate>
                        <title>Mar e mercati di crescita per PMI: pubblicato regolamento UE sul contratto di liquidità</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/mar-e-mercati-di-crescita-per-pmi-pubblicato-regolamento-ue-sul-contratto-di-liquidita</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>In data 18 ottobre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il regolamento delegato (UE) 1959/2022 adottato dalla Commissione europea lo scorso 13 luglio 2022 (“<strong>Regolamento</strong>”) ed entrato in vigore dal ventunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione (9 novembre 2022). Tale regolamento va ad integrare il regolamento (UE) 596/2014 relativo agli abusi di mercato (“<strong>MAR”</strong>) con norme tecniche di regolamentazione (“<em>Regulatory Technical Standards” </em>o “<strong>RTS”</strong>) al fine di offrire agli emittenti in un mercato di crescita per PMI un modello di contratto di liquidità.L’intervento normativo della Commissione europea dà attuazione all’art. 13, paragrafi 12 e 13, MAR (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>) sulle prassi di mercato ammesse, introdotti dal regolamento (UE) 2115/2019 (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>). In particolare, il paragrafo 12 dell’art. 13 consente agli emittenti di un mercato di crescita per le PMI di stipulare un contratto di liquidità per le loro azioni, a condizione che tali contratti siano conformi alle condizioni di cui all’art. 13, par. 2, del medesimo regolamento (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>). Il paragrafo 13 dello stesso articolo affida all’ESMA, il compito di elaborare un modello contrattuale da adottare ai fini della stipula dei suddetti contratti di liquidità.L’ESMA, in data 6 maggio 2020, ha pubblicato un documento di consultazione (“<em>Consultation Paper</em>” o “<strong>CP</strong>”) (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>) e, al termine della consultazione (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>), ha presentato la propria proposta sul progetto di RTS sui contratti di liquidità, in particolare, con riferimento all’apertura di un conto di liquidità, alla fissazione di limiti sulle risorse assegnate al contratto di liquidità, al tema dell’indipendenza del fornitore di liquidità, ai limiti all’attività di negoziazione del fornitore di liquidità e agli obblighi ricadenti su di lui, alla remunerazione del fornitore di liquidità e, infine, al tema della trasparenza dei contratti di liquidità nei confronti del mercato. (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>)Come esplicitato nel documento di consultazione dell’ESMA, l'intento legislativo è di stabilire un modello uniforme per gli emittenti operanti in tutti gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che tale Stato membro abbia o meno già adottato una prassi di mercato sui contratti di liquidità. Ne consegue che il quadro dell'Unione europea sui contratti di liquidità coesisterà con le prassi di mercato nazionali già esistenti o future (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a>).Tenuto conto di ciò, il regolamento delegato (UE) 1959/2022, che si compone di due soli articoli, sviluppa un modello contrattuale, in allegato allo stesso, che recepisce sostanzialmente il progetto di norme tecniche di regolamentazione, presentato dall’ESMA alla Commissione ovvero riprende il modello contrattuale allegato allo stesso CP. Tale modello contrattuale, in particolare, si caratterizza per la presenza di alcuni elementi minimi, i quali dovrebbero essere presenti in tutti i contratti di liquidità al fine di garantire il rispetto delle condizioni di cui al par. 2 dell’art. 13, MAR. Tuttavia, alle parti è consentito integrare il contratto con alcune clausole aggiuntive, in base al proprio caso specifico, in virtù del rispetto del principio di libertà contrattuale (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>).In conformità alle proposte dell’ESMA, il Regolamento prevede siano fissati dei limiti sui volumi, sui prezzi e sulle risorse affinché quest’ultime siano assegnate al contratto di liquidità in maniera proporzionale agli obiettivi di cui all’art. 13, paragrafo 2 del regolamento (UE) 596/2014 (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>). Così disponendo, si evidenzia come la Commissione non abbia accolto la proposta indicata nell’ambito dei lavori del <em>Technical Expert Stakeholder Group (TESG) on SMEs</em> e rappresentata nel <em>Final Report “Empowering EU Capital Markets For SMEs – Making listing cool again”</em> (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>), che suggerisce di lasciare maggiore spazio negoziale alle parti con riferimento alla misura dei prezzi degli ordini di acquisto e vendita e dei volumi giornalieri (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>).Per l’Italia non si tratta di una novità di gran rilievo tenuto conto della prassi di mercato n. 1 CONSOB (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>) che già regolamenta l’attività di sostegno alla liquidità in maniera analoga al contratto di liquidità in essere.Inoltre, la regolamentazione UE mira a garantire l’integrità e il regolare funzionamento dei mercati di crescita per le PMI, attraverso l’indipendenza del fornitore di liquidità dall’emittente e dalle decisioni di altre funzioni, interne allo stesso intermediario, impegnate in attività di negoziazione sulla stessa azione o su strumenti finanziari il cui valore o prezzo dipende dal valore o prezzo dell’azione in questione, e attraverso la fissazione di un limite alla parte variabile della sua remunerazione (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13"><sup>[13]</sup></a>).Infine, sempre al fine di garantire l’integrità del mercato, ed anche la tutela degli investitori, la Commissione ha ritenuto opportuno prevedere, all’interno dei contratti di liquidità, taluni obblighi di trasparenza da far ricadere in capo all’emittente, lungo l’intera fase di fornitura di liquidità, consistenti nella pubblicazione sul proprio sito <em>web </em>di informazioni utili per consentire agli altri partecipanti al mercato di prendere una decisione consapevole sulle azioni oggetto del contratto di liquidità (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>).&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:lukas.plattner@advant-nctm.com">Lukas Plattner</a> e <a href="mailto:alessandra.gisonna@advant-nctm.com">Alessandra Gisonna</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">News e approfondimenti</a>(<sup>[1]</sup>) <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Art. 13, paragrafo 12: “<em>Fatte salve le prassi di mercato ammesse conformemente ai para­grafi da 1 a 11 del presente articolo, gli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI possono stipulare un contratto di liquidità per le loro azioni se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) &nbsp;i termini e le condizioni del contratto di liquidità sono conformi ai criteri stabiliti al paragrafo 2 del presente articolo e nel regolamento delegato (UE) 2016/908 della Commissione; b) &nbsp;il contratto di liquidità è redatto conformemente al modello dell’Unione di cui al paragrafo 13 del presente articolo; c) &nbsp;il fornitore di liquidità è debitamente autorizzato dall’autorità com­petente in conformità della direttiva 2014/65/UE ed è registrato come membro del mercato presso il gestore del mercato o l’impresa di investimento che gestisce il mercato di crescita per le PMI; d) &nbsp;il gestore del mercato o l’impresa di investimento che gestisce il mercato di crescita per le PMI conferma per iscritto all’emittente di aver ricevuto una copia del contratto di liquidità e di accettarne i termini e le condizioni. </em><em>L’emittente di cui al primo comma del presente paragrafo deve essere in grado di dimostrare, in qualsiasi momento, che le condizioni in base alle quali il contratto è stato concluso sono soddisfatte su base continuativa. Detto emittente e il gestore del mercato o l’impresa di investimento che gestisce il mercato di crescita per le PMI trasmettono alle pertinenti autorità competenti che lo richiedano una copia del contratto di liqui­dità”.</em>Art. 13, paragrafo 13: <em>“L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per redigere il modello contrattuale da utilizzare ai fini della stipula del contratto di liquidità in conformità del paragrafo 12, al fine di garantire il rispetto dei criteri enunciati al paragrafo 2, anche per quanto riguarda la trasparenza rispetto al mercato e lo svolgimento dell’attività di fornitura di liquidità”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">News e approfondimenti</a>(<sup>[2]</sup>) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il regolamento (UE) 2115/2019 sulla promozione del ricorso ai mercati in crescita delle PMI, oltre ad apportare delle modifiche alla MAR, specifica, nel considerando 8, che all’ESMA è affidato il compito di sottoporre alla Commissione europea un progetto di norme tecniche di regolamentazione (“<em>Regulatory Technical Standards</em>”) al fine di addivenire ad un modello di contratto di liquidità da rendere disponibile ai suddetti emittenti.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">News e approfondimenti</a>(<sup>[3]</sup>) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In relazione al paragrafo 12 dell’art. 13, MAR, si evidenzia come la Commissione non abbia accolto la proposta indicata nell’ambito dei lavori del <em>Technical Expert Stakeholder Group (TESG) on SMEs</em> e rappresentata nel <em>Final Report “Empowering EU Capital Markets For SMEs – Making listing cool again”</em>, nello specifico a pagina 83: “<em>Amend MAR article 13, paragraph 12, point d, so that market operators or investment firms operating SGMs do not have to agree to the issuers and liquidity provider terms and conditions of their contracts</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">News e approfondimenti</a>(<sup>[4]</sup>) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tale documento è consultabile al seguente link: <a href="https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-2061_mifid_ii_consultation_paper_on_sme_gms_under_mifid_ii_and_mar.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-2061_mifid_ii_consultation_paper_on_sme_gms_under_mifid_ii_and_mar.pdf</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">News e approfondimenti</a>(<sup>[5]</sup>)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L’ESMA ha ricevuto 25 risposte a tale documento di consultazione, di cui una confidenziale.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">News e approfondimenti</a>(<sup>[6]</sup>)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In data 27 ottobre 2020, l’ESMA ha pubblicato un <em>Final Report</em> sugli emendamenti della MAR apportati dal regolamento (UE) 2115/2019 consultabile al seguente link: <a href="https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-3581_final_report_on_sme_gms_rts-its_under_mar_0.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-3581_final_report_on_sme_gms_rts-its_under_mar_0.pdf</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">News e approfondimenti</a>(<sup>[7]</sup>) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si veda il punto 87 del paragrafo 5.2: “<em>The legislative intent behind the EU framework for liquidity contracts is to establish a template that issuers can use in all Member States, regardless of whether that member state has an established AMP on liquidity contracts that would permit these contracts to operate under a ‘safe harbour’. Hence, the Union framework on liquidity contracts will coexist with existing or future national AMPs on liquidity contracts</em>”. (<em>Consultation Paper</em> del 6 maggio 2020, p. 29)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">News e approfondimenti</a>(<sup>[8]</sup>) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il rispetto delle suddette condizioni di cui all’art. 13, par. 2, MAR - viene ricordato nel primo considerando del Regolamento - comporta, a sua volta, che i contratti abbiano un elevato livello di garanzie del gioco delle forze di mercato e della corretta interazione tra offerta e domanda, un impatto positivo sulla liquidità e sull’efficienza del mercato e che non vi siano rischi per l’integrità dei mercati connessi.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">News e approfondimenti</a>(<sup>[9]</sup>) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si veda il considerando da 2 a 6 del Regolamento.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">News e approfondimenti</a>(<sup>[10]</sup>) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si veda il <em>Final Report “Empowering EU Capital Markets For SMEs – Making listing cool again”</em>, maggio 2021, p. 83: “<em>In addition, ESMA should modify its proposed draft RTS on Liquidity Contracts reflecting the MAR article 13 requirement by deleting paragraph 2 of Article 2 and setting limits and boundaries on certain aspects of the liquidity contracts (i.e. limits on resources and volumes, trading during periodic auctions and restrictions on large orders) which only limit the overall freedom to design agreements that would best suit the parties in a specific case</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">News e approfondimenti</a>(<sup>11</sup>) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si veda il <em>Final Report “Empowering EU Capital Markets For SMEs – Making listing cool again”</em>, maggio 2021, pp. 80-81, in cui il TESG rileva la necessità di lasciare maggiore spazio negoziale alle parti rispetto alla determinazione di prezzi e volumi, in quanto dei parametri prefissati mal si conciliano con l’esigenza di avere un quadro adattabile alla dimensione della capitalizzazione dell’emittente, nonché alla liquidità dei propri strumenti e alle caratteristiche del mercato. Con riferimento alle risposte date in sede di consultazione dell’ESMA su SGMs, si veda il <em>Final Report on the amendments to the Market Abuse Regulation for the promotion of the use of SME Growth Markets </em>del 27 ottobre 2020, p. 10.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">News e approfondimenti</a>(<sup>12</sup>) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Delibera CONSOB 2138/2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">News e approfondimenti</a>(<sup>[13]</sup>) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si veda il considerando 8 e 9 del Regolamento. Con particolare riferimento alla remunerazione del fornitore di liquidità, il <em>Consultation Paper</em> dell’ESMA sul punto recita: “<em>ESMA considers that a 15% threshold would strike the right balance between providing an incentive to the liquidity provider and avoiding that his independence is impaired. The remaining (85% or more) remuneration should hence be a fixed amount</em>”. L’art. 3.4 del modello contrattuale allegato al Regolamento riprende esattamente quanto previsto dal CP e dal modello ad esso allegato. (<em>Consultation Paper</em> del 6 maggio 2020, p. 36)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">News e approfondimenti</a>(<sup>[14]</sup>) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si veda il considerando 10 del Regolamento, nonché il paragrafo 3 del modello contrattuale allegato allo stesso relativamente agli “Obblighi dell’emittente”.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 29 Nov 2022 03:17:00 +0100</pubDate>
                        <title>Professione Registrar: report dal convegno all’ADI Museum di Milano</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/professione-registrar-report-dal-convegno-alladi-museum-di-milano</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>In un mondo sempre più connesso, anche le cose si spostano di più e devono farlo meglio, ottimizzando tempi, spese e, ovviamente, in maniera sostenibile. E dunque, è necessario che una certa cura per gli spostamenti entri in gioco anche per gli “oggetti” per eccellenza, le opere d’arte che, da un lato, sono da sempre beni mobili, dall’altro, presentano esigenze molto specifiche. Il termine tecnico è “movimentazione” e dietro questa parola – e questa azione – si celano tantissime sfumature e altrettante competenze in più campi, dalla storiografia alla logistica. A occuparsi di tutti questi aspetti, è una figura sempre più centrale negli ultimi anni, tanto nei musei pubblici che negli attori privati, come gallerie, archivi e studi d’artista: il registrar. Chi è, cosa fa, perché è importante il suo lavoro e varie altre questioni, sono state al centro di un convegno, svolto il 16 novembre nel Foyer dell’ADI design Museum di Milano.Organizzato dall’<a href="https://corsi.accademiagalli.it/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Accademia Aldo Galli- IED Network</a>, in collaborazione con l’associazione Registrarte e con il coordinamento di&nbsp;<strong>Alessandra Donati</strong>, Coordinatrice del Master in Professione Registrar, il convegno ha presentato, attraverso interventi di esperti e operatori del settore, la complessità di questa professione trasversale, inquadrandola anche a livello internazionale. Tra gli intervenuti,&nbsp;<strong>James Bradburne</strong>, Direttore Generale Pinacoteca di Brera,&nbsp;<strong>Rebecca Romere</strong>, Presidente di Registrarte – Associazione Italiana Registrar di opere d’arte,&nbsp;<strong>Linda Pacifici</strong>, Registrar Palazzo Strozzi,&nbsp;<strong>Alvise di Canossa</strong>, Presidente Arteria,&nbsp;<strong>Italo Carli</strong>, Head of Art di Generali Italia,&nbsp;<strong>Martina De Luca</strong>, Responsabile Formazione Fondazione Scuola Patrimonio.I Musei pubblici e privati, le Fondazioni bancarie o d’arte, le gallerie e le grandi collezioni o gli studi di artisti, le società di trasporto e di logistica, tutti si stanno dotando di questa figura per sovrintendere ai prestiti e agli spostamenti delle loro opere. Eppure, da un’analisi condotta dall’associazione Registrarte, è emerso che questa figura è presente in maniera disomogenea all’interno del territorio italiano, con un 59% di registrar che lavorano al nord, il 34% al centro e soltanto un 3% al sud. Dallo studio si evince anche che l’80% dei registrar lavora nel settore privato e soltanto il 20% in quello pubblico. Insomma, le questioni in campo sono tante.Ad aprire i lavori è stato Bradburne, intervenendo nel vivo dei temi con una chiara interpretazione di come la figura professionale del registrar nel Museo oggi sia imprescindibile e di come tutte le figure professionali che ruotano attorno alle esposizioni e alle opere d’arte siano correlate a essa. Romere ha quindi spiegato come l’importanza di questa figura risieda nel ruolo di raccordo tra la direzione del museo, i curatori scientifici della collezione o dell’esposizione e la realizzazione pratica della mostra. Uno dei compiti principali del Registrar consiste infatti nel coordinare le informazioni provenienti da curatori, restauratori e dai conservatori delle collezioni, per organizzare e distribuire le diverse attività a molteplici interlocutori (spedizionieri, assicuratori, allestitori) facendo in modo che la complessa macchina del prestito o dell’organizzazione di una mostra, di una biennale, di un festival funzionino senza intoppi.Per Italo Carli, la figura del registrar è indispensabile per la custodia e la salvaguardia del nostro patrimonio artistico. Per questo motivo, è stato deciso di supportare questa professione con l’erogazione di una borsa di studio per gli studenti che vogliono frequentare il Master di Professione Registrar dell’Accademia Galli. In conclusione, Nicoletta Castellaneta direttrice dell’Accademia Galli – IED Network di Como, ha riportato l’attenzione su come il Master in professione Registrar sia stato pensato per dare trasversalità di competenze a una figura professionale di grande importanza, peraltro già inscritta nella carta nazionale delle professioni museali di ICOM.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 04 Nov 2022 02:55:21 +0100</pubDate>
                        <title>Milano: l’associazione Careof festeggia 35 anni. Intervista a Marta Bianchi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/milano-lassociazione-careof-festeggia-35-anni-intervista-a-marta-bianchi</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il mondo dell'immagine in movimento attraverso la storia di un'istituzione milanese. Intervista alla responsabile che racconta il futuro di Careof tra la sfida imposta dalle nuove tecnologie e l'anima "antica" sperimentale.</em></p><p class="p1">Ricorre quest’anno il 35mo compleanno di&nbsp;<b>Careof</b>, l’associazione milanese zoccolo duro della ricerca artistica contemporanea dedicata in particolare alle traiettorie e alle possibilità del medium video. Abbiamo raggiunto&nbsp;<b>Marta Bianchi</b>, Presidente e Responsabile Progetti di Careof, per farci raccontare storia, caratteristiche e progetti futuri di questa realtà.</p><b>Come racconteresti la lunga storia di Careof a chi non sa cos’è?</b>Careof è cura. Manchevole, sproporzionata, imperfetta, mai sufficiente a se stessa, rigenerante e rigenerata, contraddittoria, intensa e resistente a tutti i cambiamenti e stravolgimenti politici, sociali e anche culturali avvenuti dal 1987 ad oggi. È cura per il lavoro delle artiste e degli artisti, così come delle curatrici e dei curatori – prevalentemente italiani – con cui abbiamo collaborato e continueremo a collaborare negli anni.<b>Quali i momenti che hanno scandito la sua storia e fisionomia?</b>Fondata nel 1987 da&nbsp;<b>Mario Gorni, Zefferina Castoldi, Dino Ferruzzi, Massimo Sola, Gabriella Castold</b>i e&nbsp;<b>Meri Gorni</b>&nbsp;a Cusano Milanino, Careof si è sempre contraddistinta per l’apertura alle ricerche e sperimentazioni artistiche e l’approccio di generosità e ascolto. Gli orari della tratta Milano Cadorna – Cusano Milanino sancivano i tempi delle inaugurazioni domenicali e i modi con cui la comunità di appassionati e artisti si ritrovava intorno all’associazione e spendeva tempo assieme, visitando la mostra e discutendone. L’attività era assolutamente informale, spinta dalla passione e dalla cura delle persone che dedicavano il proprio tempo gratuitamente alla riuscita dei progetti artistici e curatoriali.<b>Dall’inizio è stato chiaro quale fosse l’ambito di indagine privilegiato, le nuove tecnologie e il video in particolare.</b>Fin da subito, grazie all’interesse di Mario Gorni rispetto alle “nuove tecnologie”, Careof si è dotata di videocamere che metteva a disposizione degli artisti e con cui ha iniziato a documentare le mostre e le principali manifestazioni d’arte contemporanea in Italia e all’estero. Da qui l’interesse non solo nel documentare ma anche nel catalogare e archiviare il materiale raccolto. Grazie a Zefferina Castoldi, bibliotecaria, è stato creato un sistema di catalogazione multi-media che potesse raccogliere i diversi formati: cataloghi, film d’artista, video documentazioni e materiale fotografico. L’archivio informale, emotivo, frutto delle relazioni dei fondatori ha iniziato a prendere forma anche attraverso le donazioni delle opere prodotte dagli artisti al fine di promuovere la propria ricerca.<p class="p1"><b>All’archiviazione si è però presto affiancata la promozione di tutte le ricerche che vi erano confluite. Della quale il processo archivistico è stato strumento e volano.</b>Il fondo dell’archivio video e quello dell’archivio fotografico – riconosciuti di interesse storico nazionale nel 2006 dal Ministero della Cultura – sono diventati negli anni l’orizzonte e il fulcro delle attività dell’associazione, che attraverso lo spazio espositivo, un programma di residenze d’artista (attivo dal 2011 al 2017 presso la Fabbrica del Vapore) ha promosso e prodotto nuove opere e mostre di artiste e artisti, prevalentemente giovani. L’obiettivo principale non era solo l’archiviazione ma anche la promozione e la messa a disposizione di tutti i materiali a studenti, ricercatori, curatori italiani e internazionali che volessero avere una panoramica il più possibile completa sulla scena artistica italiana. Nel tempo sono state collezionate intere filmografie di Alberto Grifi, Ugo La Pietra, Umberto Bignardi, o di enti quali il Cavallino di Venezia e negli anni sono anche state realizzate anche importanti collaborazioni con la GAM di Torino (2006), il Museo MAXXI (2010), il Museo del ‘900 di Milano (2012) e non da ultimo il prestigioso riconoscimento del MAGA (2022) per Mario Gorni e Zefferina Castoldi che hanno donato un’edizione di alcune documentazioni al museo. L’archivio, quindi, è diventato il centro delle nostre attività: lo mettiamo in questione in quanto formato e lo tematizziamo anche nella nostra programmazione.</p><p class="p1"><b>Come credi sia cambiato il ruolo di Careof in città e più ampiamente nel sistema dell’arte?</b>Quando Careof è nata non erano presenti esperienze simili: qualcosa era successo a Bologna con la NEON, vicino alla forma di galleria e in stretta relazione con l’Accademia di Belle Arti, a Milano stavano nascendo le esperienze di Lazzaro Palazzi e di Wurmkos, Viafarini sarebbe nata nel 1991. Non c’era l’affastellamento di artist-run space ed esperienze autogestite che si sarebbero manifestate negli anni 2000. Careof rappresentava quindi uno spazio di sperimentazione al di fuori delle logiche del mercato e la realtà a cui rivolgersi una volta finita l’Accademia per iniziare la propria carriera. Mostre collettive – sviluppate in collaborazione tra Careof e Viafarini – come&nbsp;<i>Il raccolto d’autunno è stato abbondante&nbsp;</i>a cura di Chiara Agnello e Milovan Farronato permettevano agli artisti di partecipare a un percorso formativo con artisti senior, di produrre nuove opere e di vedere il proprio lavoro esposto negli spazi alla Fabbrica del Vapore, dove gravitavano molti collezionisti: ricordo tra gli altri Claudia Gian Ferrari, Giorgio Fasol e Tullio Leggeri come grandi affezionati alle nostre attività.</p><p class="p1"><b>Poi però anche Careof è cresciuto e ha guadagnato una reputazione “istituzionale”.</b>Successivamente il ruolo è cambiato sia per una crescente istituzionalizzazione dell’organizzazione sia per il cambiamento della città stessa, del fermento culturale e creativo. Careof non è più riconosciuto come spazio indipendente, ma appunto più istituzionale e a partire da questa ambiguità sulla nostra identità, in occasione dei 30 anni, abbiamo sviluppato il progetto&nbsp;<i>Prossimità di tempi e spazi</i>&nbsp;a cura di Martina Angelotti e Caterina Riva, in cui sono state coinvolte le realtà che si occupavano di contemporaneo e si è discusso insieme del valore intangibile creato a servizio della cittadinanza.</p><p class="p1"><b>E cosa è oggi Careof?</b>Oggi Careof è un centro di ricerca e produzione sull’immagine in movimento, uno spazio espositivo e un Archivio Video. L’archivio in continua espansione raccoglie oltre 9000 titoli e restituisce una visione privilegiata sull’evoluzione artistica dagli anni ‘70 a oggi. Vogliamo continuare a supportare nuove produzioni legate all’immagine in movimento e a indagare il mezzo nei suoi formati diversi, offrendo una circolarità di servizi: formazione, produzione, promozione, circuitazione e archiviazione delle opere prodotte per poi renderle ulteriormente accessibili al pubblico.&nbsp;In generale credo che sia tempo che tutti gli attori (professionisti, università, ma anche le istituzioni stesse) riconoscano alle realtà come Careof il ruolo essenziale che svolgono nel più grande ecosistema del mondo dell’arte, interconnesso e prodromico/funzionale alle attività dei musei, delle fondazioni private e delle gallerie non solo in termini di avvio di carriera ma anche di supporto, produzione e sviluppo delle stesse. Sicuramente bandi come l’Italian Council – promosso dal MiC – favoriscono questa reciprocità di ruoli.</p><p class="p1"><b>In occasione del vostro 35mo compleanno, avete deciso di aprire per la prima volta al pubblico le attività di ArteVisione, con due giornate di ArteVisione Focus dedicate all’immagine in movimento tra cinema e arti visive. Iniziamo col dire cos’è ArteVisione?</b>Artevisione è nato nel 2011 su intuizione di Chiara Agnello come progetto di produzione di nuove opere video in collaborazione con Sky Italia. La prima edizione, che è durata 4 anni, ha visto coinvolti 4 artisti su invito:&nbsp;<b>Yuri Ancarani</b>,&nbsp;<b>Francesco Bertocco</b>,&nbsp;<b>Giuseppe Fanizza</b>,&nbsp;<b>ZimmerFrei.</b>&nbsp;Dal 2015 abbiamo diffuso un’open call nazionale aperta ad artisti italiani e/o residenti in Italia, mentre dal 2016 abbiamo introdotto anche un laboratorio formativo chiamato ArteVisione LAB che offre ad un gruppo di artisti selezionati la possibilità di confrontarsi con professionisti del settore audiovisivo per sviluppare l’idea progettuale con la quale hanno applicato, tra cui scegliere il progetto vincitore del premio di produzione. Dal 2015 abbiamo prodotto opere di&nbsp;<b>Luca Trevisani</b>,&nbsp;<b>Riccardo Giacconi</b>,&nbsp;<b>Martina Melilli</b>,&nbsp;<b>Giulio Squillacciotti</b>,&nbsp;<b>The Cool Couple</b>,&nbsp;<b>Fatima Bianchi</b>&nbsp;e&nbsp;<b>Caterina Erica Shanta</b>. Dal 2018 il progetto è interamente a cura e gestione di Careof e le produzioni sono state sviluppate anche grazie alla partecipazione al bando Italian Council del MiC che ha consolidato i budget a disposizione degli artisti.</p><b>Quali le peculiarità, i momenti più significativi di questa ultima edizione?</b>Questa edizione è stata la più ambiziosa e ha unito ArteVisione LAB a due giornate di convegno e uno screening aperto al pubblico della visiting professor&nbsp;<b>Hito Steyerl</b>.&nbsp;Anche questa ricorrenza è diventata occasione di ripensamento del senso e delle traiettorie della nostra attività, che quest’anno abbiamo voluto condividere con ospiti nazionali e internazionali che lavorassero e indagassero il media audiovisivo attraverso diversi lenti: le occasioni di formazione parallele al curriculum accademico, le culture digitali, la distribuzione e la produzione di nuove opere e/o mostre, il tema dei diritti e delle tutele in relazione a opere video affidate a moderatori eccezionali quali&nbsp;<b>Giacomo Raffaelli</b>,&nbsp;<b>Claudia D’Alonzo</b>,&nbsp;<b>Lucia Aspesi</b>&nbsp;e&nbsp;<b>Alessandra Donati</b>.<b>E quale il bilancio in chiusura?</b>Sicuramente il bilancio è positivo in termini di partecipazione di pubblico, di dibattito all’interno dei panel stessi e di collaborazioni attivate. Anche ArteVisione LAB è stato estremamente prolifico: i 6 artisti selezionati&nbsp;<b>S()fia Braga</b>,&nbsp;<b>Anouk Chambaz</b>,&nbsp;<b>Teresa Cos</b>,&nbsp;<b>IOCOSE</b>,&nbsp;<b>Rebecca Moccia</b>,&nbsp;<b>Jacopo Rinaldi</b>&nbsp;sono stati anche estremamente generosi l’un l’altro e si è creato un clima di sostegno e discussione molto approfondita. Un altro elemento da segnalare è la diffusione della pubblicazione gratuita (grafica a cura di Alessio D’Ellena/Superness) che abbiamo realizzato con la traduzione in italiano di&nbsp;<i>A Thing Like You and Me</i>&nbsp;e&nbsp;<i>In Defence of the Poor Image</i>&nbsp;di Hito Steyerl per rendere ancora più accessibile il suo pensiero teorico.<b>Quali le urgenze emerse da chi maneggia il mondo dell’immagine in movimento e quali le criticità?</b>Le urgenze e le questioni sono numerose, a partire dalla definizione stessa di immagine in movimento che se da un lato travalica le discipline (arte visiva, cinema, scienze sociali..) e suggerisce un superamento nelle posture e negli ambiti di indagine, di fatto rimane scandagliata e interpretata in maniera differente a seconda della cultura, provenienza, interessi, vissuto ed età delle persone che vi si approcciano. Differenti sono i formati privilegiati; le modalità di fruizione; lo scopo, la necessità, l’urgenza di utilizzo.. lo screen è il grande schermo, ma è anche il nostro computer,&nbsp;il nostro telefono, i nostri occhiali, i nostri orologi. Le implicazioni fisiche, politiche, sociali sono potenti e a tratti drammatiche ed è richiesta maggior lucidità per distinguere con chiarezza a cosa siamo davanti: il paradosso dell’inclusività del linguaggio e un’esclusività di informazioni e di relazioni.<b>Un momento importante è stato occupato da un confronto pubblico sul modello di contratto per la commissione di opere video, redatto dalla Prof. Avv. Alessandra Donati (ADVANT Nctm, Università degli Studi di Milano-Bicocca) in collaborazione con AWI. Che ruolo assume Careof sui temi delle professioni dell’arte?</b>Careof ha usato&nbsp;<i>La Guida ai compensi minimi&nbsp;</i>redatta da AWI – Art Workers Italia per la definizione economica e contrattuale di tutti i professionisti coinvolti. Poiché la maggior parte dei membri dello staff di Careof è socia di AWI stessa intendiamo promuovere una cultura del lavoro artistico sempre più trasparente e correttamente remunerata e ci auguriamo che sempre più istituzioni la prendano come pratica diffusa e necessaria. Rispetto al panel condotto da Alessandra Donati abbiamo presentato un modello di contratto nel quale l’opera video è trattata come un’opera d’arte complessa e composita dell’artista, che viene anche supportato nel regolamentare, fin da subito, in modo chiaro, le relazioni con i vari autori coinvolti nella realizzazione dell’opera.<b>Come sarà il futuro prossimo di Careof, quali progetti avete in cantiere?</b>La programmazione 2023 – a cura di Marta Cereda – è in linea con quanto dicevamo rispetto all’indagare l’archivio e il mezzo video: a gennaio ospiteremo una personale di&nbsp;<b>Caterina Erica Shanta</b>&nbsp;a partire dal lavoro filmico prodotto&nbsp;<i>Il Cielo Stellato;</i>&nbsp;successivamente – in occasione di MiArt – sulla scia del successo dello scorso anno proporremo una mostra collettiva a partire dall’archivio video dal titolo&nbsp;<b>Tungsteno</b>&nbsp;e a giugno ospiteremo&nbsp;<b><i>L’inaccessibile coscienza di classificazione</i>&nbsp;</b>mostra di&nbsp;<b>Guildor&nbsp;</b>che – a partire da un progetto di ricerca sociale dell’Università Bicocca di Milano, l’Università Cattolica e l’Università di Pavia indaga le modalità con cui il capitalismo della sorveglianza si è infiltrato nelle nostre relazioni ed emozioni. E infine la prossima edizione di ArteVisione, ancora più ricca e partecipata.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 02 Nov 2022 09:37:31 +0100</pubDate>
                        <title>Real Estate meets the metaverse</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/real-estate-meets-the-metaverse</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Metaverse platforms such as Decentraland have garnered strong interest from advertisers and markets as they provides users with the possibility of “investing and purchasing land to provide virtual experiences” which can then generate greater ‘real’ revenues, says <strong>Luigi Croce</strong>, partner at law firm <strong>Advant Nctm</strong>.<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2022/11/AD-COV-PERE-Metaverse-2022Nov01.pdf" target="_blank" rel="noopener">Click here to read the full article</a>&nbsp;<a href="https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.perenews.com%2F&amp;e=a8a919ea&amp;h=f0d3a14c&amp;f=y&amp;p=y" target="_blank" title="https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.perenews.com%2F&amp;e=a8a919ea&amp;h=f0d3a14c&amp;f=y&amp;p=y" rel="noreferrer">Private Equity Real Estate</a><em> (PERE) is a publication covering the world's real estate markets, read by investors, fund managers and advisory executives in the sector. With editorial teams in North America, Europe and Asia, it analyses the most efficient ways to place and deploy capital in the private real estate marketplace and dissects risk mitigation via intelligent investment structures. It has a monthly print circulation of about 3,500 and its website gets about 50,000 visitors per month.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 02 Nov 2022 07:59:25 +0100</pubDate>
                        <title>Prenotazione unica di volo diviso in diversi segmenti: quale è il luogo di esecuzione della prestazione dedotta in giudizio?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/prenotazione-unica-di-volo-diviso-in-diversi-segmenti-quale-e-il-luogo-di-esecuzione-della-prestazione-dedotta-in-giudizio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con la sentenza resa il 3 febbraio 2022 nella Causa n. C-20/21<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (la “<strong><em>Corte</em></strong>”) si è nuovamente pronunciata in merito all’individuazione del “<em>luogo di esecuzione</em>” della prestazione nel caso di prenotazione unica di un volo diviso in diversi segmenti.Il perimetro normativo di riferimento è rappresentato dall’articolo 7, punto 1, lettera B), secondo trattino<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a><strong>,</strong> del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, riguardante la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale per la domanda di compensazione pecuniaria proposta sulla base del Regolamento (CE) n. 261/2004.Ai sensi della richiamata norma, la competenza giurisdizionale, nel caso di prestazione di servizi, va individuata in relazione allo Stato Membro nel quale i servizi sono stati, o avrebbero dovuto essere, prestati.Ci si interroga, dunque, se i singoli segmenti di volo - che coinvolgano diversi Stati Membri - possano essere considerati come “<em>luogo della prestazione</em>”, così da rendere possibile la presentazione di ricorsi anche presso l’autorità giudiziaria del luogo ove si è effettuato lo scalo intermedio o, diversamente, se debbano ritenersi competenti esclusivamente i giudici del luogo di partenza e di destinazione finale.Come evidente, trattasi di fattispecie ricorrenti e molto frequenti nel trasporto aereo internazionale di persone e merci.Detta problematica era già stata affrontata in passato quando, nella causa C-606/19<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, la Corte era stata chiamata a pronunciarsi su una controversia che traeva origine dal procedimento principale instaurato da due passeggeri, i quali avevano effettuato un’unica prenotazione comprendente tre segmenti di viaggio: (<em>i</em>) un volo che collegava Amburgo (Germania) a Londra (Regno Unito), operato dalla compagnia aerea British Airways; (ii) un volo di collegamento tra Londra e Madrid (Spagna); ed (<em>iii</em>) un ultimo volo tra Madrid e San Sebastian (Spagna); queste ultime due tratte operate dalla compagnia aerea Iberia.Poiché l’ultima tratta svoltasi, come detto, interamente nel territorio spagnolo era stata cancellata in assenza di adeguato preavviso, i passeggeri avevano adito il Tribunale circoscrizionale di Amburgo (Germania), che - dubitando della propria competenza a decidere, in quanto Tribunale astrattamente individuato sulla base del luogo di partenza del primo segmento di volo – aveva rimesso la questione alla Corte.La Corte, investita della controversia, con ordinanza del 13 febbraio 2020, aveva precisato che “<em>il «luogo di esecuzione» […] nel caso di un volo caratterizzato da un’unica prenotazione confermata per l’intero tragitto e suddiviso in più segmenti, può essere costituito dal luogo di partenza del primo segmento di volo, qualora il trasporto su tali segmenti di volo sia effettuato da due distinti vettori aerei e il ricorso per compensazione pecuniaria […] tragga origine dalla cancellazione dell’ultimo segmento di volo e sia diretto contro il vettore aereo incaricato di quest’ultimo segmento</em>”, confermando, così, la competenza a decidere del Tribunale rimettente.La predetta impostazione è stata nuovamente ribadita nella Sentenza del 3 febbraio 2022 nella Causa n. C-20/21, qui in commento, aggiungendo nuovi elementi interpretativi.La vicenda in esame trae origine da una prenotazione unica presso la compagnia aerea Lufthansa AG per un volo da Varsavia (Polonia) a Malé (Maldive), con coincidenza a Francoforte (Germania), effettuata da alcuni passeggeri<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.A causa di un decollo tardivo del volo relativo alla prima tratta, i passeggeri atterravano in ritardo a Francoforte, perdendo così il volo di coincidenza per Malé e raggiungendo la destinazione finale con un ritardo superiore alle quattro ore.Pertanto, i passeggeri si rivolgevano all’Amtsgericht Frankfurt (Tribunale circoscrizionale di Francoforte), al fine di ottenere il risarcimento del danno sulla base dell’art. 7 del regolamento n. 261/2004.Con sentenza del 29 aprile 2020, il predetto giudice, viste le disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012, così come interpretate dalla Corte, si riteneva non competente a conoscere della controversia, dal momento che né il luogo di partenza (Varsavia - Polonia), né quello di arrivo del volo (Malè - Maldive), erano situati nell’interno della propria giurisdizione.Detta sentenza veniva impugnata dinanzi al giudice del rinvio, il Landgericht Frankfurt am Main (Tribunale del Land di Francoforte), che ha quindi investito la Corte della questione, sostenendo di potersi ritenere competente esclusivamente qualora il luogo di arrivo del primo segmento del volo di cui trattasi, ossia Francoforte, potesse essere qualificato come «<em>luogo di esecuzione</em>» dell’obbligazione derivante dal contratto di trasporto in discussione.La Corte, a fronte di tale richiesta, ha aggiunto un importante tassello all’evoluzione interpretativa dell’art. 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (UE) n. 1215/2012, sostenendo che, ai sensi della disposizione in esame, il luogo di esecuzione “<em>deve essere interpretato nel senso che, nel caso di un volo caratterizzato da una prenotazione unica, confermata per l’intero tragitto, e diviso in due o più segmenti di volo nei quali il trasporto è effettuato da vettori aerei distinti, quando un ricorso per compensazione pecuniaria, proposto sulla base del regolamento n. 261/2004, trae origine unicamente da un ritardo nel primo segmento di volo causato da un decollo tardivo ed è diretto nei confronti del vettore aereo incaricato di effettuare detto primo segmento di volo, il luogo d’arrivo di tale segmento non può essere qualificato come «luogo di esecuzione» ai sensi della disposizione richiamata</em>”.In particolare, ritiene la Corte che, nel caso di specie, in assenza di elementi che possano giustificare, ai fini dell’economia processuale, l’esistenza di un legame sufficiente di prossimità tra i fatti della controversia e la competenza del giudice del luogo dello scalo, il «<em>luogo di esecuzione</em>», ai sensi dell’articolo 7, punto 1, secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 deve individuarsi <u>nel luogo di partenza del primo segmento di volo</u>, in quanto uno dei luoghi di prestazione principale dei servizi oggetto del contratto di trasporto aereo di cui trattasi.&nbsp;</p><p class="p1"><em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:filippo.dipeio@advant-nctm.com">Filippo Di Peio</a>.</em></p>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Per il testo completo della sentenza: <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62021CJ0020&amp;qid=1650809885468" target="_blank" rel="noreferrer">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62021CJ0020&amp;qid=1650809885468</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> L’articolo in questione prevede che “<em>Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: a) in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio</em>; <em>b) ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è: </em>[…]<em> nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Per il testo completo della sentenza: <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62019CO0606&amp;qid=1649873181751" target="_blank" rel="noreferrer">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62019CO0606&amp;qid=1649873181751</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> In particolare: la tratta Varsavia-Francoforte era operata da LOT Polish Airlines, mentre la tratta Francoforte-Malè da Lufthansa AG.]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 02 Nov 2022 07:51:12 +0100</pubDate>
                        <title>Novità in ambito trasporti: dalla riforma del contratto di spedizione ai limiti di responsabilità nei trasporti multimodali, dalla clausola di “fuel surcharge” all’esonero dal pagamento del contributo ART per le imprese di autotrasporto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/novita-in-ambito-trasporti-dalla-riforma-del-contratto-di-spedizione-ai-limiti-di-responsabilita-nei-trasporti-multimodali-dalla-clausola-di-fuel-surcharge-allesonero-dal</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>All’inizio di quest’anno si sono registrati diversi interventi del legislatore in materia di trasporti.L’intervento evidentemente più significativo ha avuto ad oggetto il contratto di spedizione, la cui disciplina codicistica è stata in parte riformata (tale riforma, come vedremo, ha toccato anche l'art. 1696 del Codice Civile in tema di limitazione della responsabilità vettoriale, introducendo un limite specifico per i trasporti multimodali).Ci sono stati poi anche due ulteriori interventi, per quanto di contenuto molto più limitato e specifico, che meritano di essere segnalati. Ci riferiamo alla previsione di una clausola di “<em>fuel surcharge</em>“ a beneficio dei &nbsp;vettori &nbsp;nel Decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022 ed all’esonero dal pagamento del contributo ART, per il 2022, per le imprese di autotrasporto.Vediamo più da vicino queste novità.<strong><u>1) La riforma del contratto di spedizione ed il nuovo limite di responsabilità nei trasporti multimodali</u></strong>La Legge n. 233 del 29 dicembre 2021 (in vigore dal 1° gennaio 2022) ha riformato la disciplina codicistica &nbsp;relativa al contratto di spedizione, anche se in maniera non particolarmente incisiva, posto che il legislatore parrebbe essersi sostanzialmente limitato a formalizzare prassi che già era dato riscontrare nella realtà operativa.Vediamo in estrema sintesi le norme relative al&nbsp; contratto di spedizione che sono state oggetto di modifica.</p><ul> <li>Articolo 1737 c.c.: la norma in precedenza riconosceva formalmente allo spedizioniere la sola facoltà di concludere contratti di trasporto per conto, ma non in nome del mandante. Ora, a seguito della riforma, la norma prevede espressamente che lo spedizioniere possa concludere i contratti di trasporto anche in nome del mandante (con produzione degli effetti direttamente in capo a quest’ultimo). Ciò, anche ove il contratto di spedizione abbia ad oggetto non uno ma una pluralità di trasporti;</li> <li>articolo 1739 c.c.: oltre alla sostituzione del termine “<em>committente</em>” con “<em>mandante</em>” (volta a rafforzare il parallelismo tra le figure) si è previsto, con mera modifica terminologica, come lo spedizioniere non abbia l’obbligo di provvedere all’assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante (si elimina il precedente riferimento agli usi). E’ stata inoltre abrogata la disposizione per cui “<em>i premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario</em>”. Ciò, fermo restando l’obbligo di rendicontazione in capo allo spedizioniere, secondo lo schema classico del mandato.</li> <li>articolo 2761 c.c.: è stato formalizzato come anche lo spedizioniere possa esercitare il diritto di ritenzione, anche su beni (che si trovino presso di lui) oggetto di un trasporto/spedizione diversi da quello per cui il credito è sorto (purché entrambi i trasporti costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative). Inoltre, in caso di pagamento dei diritti doganali, è stato riconosciuto allo spedizioniere il diritto di rivalersi in via privilegiata sui beni mobili del mandante;</li> <li>articolo 1696 c.c.: la norma prevedeva un limite generale di responsabilità riferito ai soli trasporti terrestri nazionali ed internazionali, che è rimasto invariato<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>. Con la riforma, però, si è anche introdotto uno specifico limite di responsabilità in caso di trasporti multimodali, pari a <em>(i) </em>1 euro per ogni kg di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali; <em>(ii)</em> 3 euro per ogni kg di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali. Si è stabilito, peraltro, che per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari si applicano i limiti di responsabilità “<em>previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili</em>”, purchè ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità̀ del vettore. Resta ferma la regola per cui i limiti alla responsabilità non si applicano in ipotesi di dolo o colpa grave del vettore;</li> <li>articolo 1741 c.c.: la norma definiva, e definisce, la figura dello spedizioniere-vettore, vale a dire lo spedizioniere che si obbliga anche ad eseguire il trasporto, assumendo diritti ed obblighi del vettore. La riforma ha operato un rinvio all’articolo 1696 c.c. per formalizzare la possibilità dello spedizioniere-vettore di avvalersi dei limiti risarcitori che l’articolo 1696 del Codice Civile riconosce ai vettori.</li></ul><p>&nbsp;<strong><u>2) La nuova clausola di “<em>fuel surcharge</em>”</u></strong>Il Decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022, convertito dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51, ha integrato la&nbsp; disciplina del contratto di autotrasporto di cose per conto terzi come regolata dal Decreto Legislativo n. 286/2005.In particolare, il Decreto (al fine di contrastare gli effetti economici della crisi ucraina), ha previsto tra gli elementi essenziali del contratto di trasporto in forma scritta una clausola di adeguamento del corrispettivo al costo del carburante (“<em>fuel surcharge</em>”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>.Ciò, “<em>sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato</em>”.La nuova normativa obbliga quindi le parti del contratto di trasporto ad adeguare il corrispettivo pattuito qualora il prezzo del carburante registri una variazione di almeno il 2% del valore preso a riferimento al momento della stipula del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato.In mancanza di una clausola di adeguamento del corrispettivo nei contratti, gli stessi si riterranno stipulati in forma non scritta.Si verrà quindi ad applicare la nuova disciplina prevista dal Decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022, per cui nei&nbsp; contratti di trasporto conclusi in forma verbale il corrispettivo deve essere calcolato in base “<em>ai valori indicativi dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto pubblicati e aggiornati periodicamente dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili</em>”, a scapito dell’autonomia negoziale delle parti.In tal modo, al vettore sarà data facoltà di richiedere al mandante la differenza tariffaria derivante dalla riqualificazione (da forma scritta a verbale).Consigliamo dunque, per i contratti di trasporto già conclusi in forma scritta, di prevedere ora un <em>addendum</em> o comunque di integrare tali contratti con la clausola di adeguamento del corrispettivo.&nbsp;<strong><u>3) L’esonero dal pagamento del contributo ART per il 2022</u></strong>Sempre nell’ottica di agevolare le imprese di trasporto in questo momento di difficoltà contraddistinto dall’aumento dei prezzi del carburante, il Decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022, all’articolo 16, ha anche sancito l’esonero dal pagamento del contributo ART per il 2022 per le imprese iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi.Questa non è evidentemente una riforma di carattere “<em>normativo</em>”, bensì una misura adottata dal governo italiano per dare un minimo di “<em>sollievo</em>” alle imprese impegnate nel settore dell’autotrasporto in questo difficile momento storico.Parliamo di una misura che non si rivelerà verosimilmente decisiva per i bilanci delle imprese in questione, ma che comunque darà loro una (piccola o molto piccola) boccata d’ossigeno.&nbsp;</p><p class="p1">Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:mattia.zanotti@advant-nctm.com">Mattia Zanotti</a>.</p>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Ciò, in misura pari ad <em>(i) </em>1 euro per ogni kg di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali ed a <em>(ii)</em> 8,33 D.S.P., pari a circa 10 euro, per ogni kg di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> La modifica è operata dall’articolo 14, comma I, lettera a) del Decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022, mentre per il Decreto Legislativo n. 286/2005 si rinvia all’articolo 6, comma 3, lettera d).]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 02 Nov 2022 07:43:26 +0100</pubDate>
                        <title>Sovvenzioni al trasporto merci intermodale: l&#039;esperienza della regione Friuli-Venezia Giulia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sovvenzioni-al-trasporto-merci-intermodale-lesperienza-della-regione-friuli-venezia-giulia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con la decisione C (2022) 1427 final del 3 marzo 2022 (nel prosieguo, la “<i><strong>Decisione</strong></i>”), la Commissione europea ha approvato un regime di aiuto di stato<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1">[1]</a> volto a promuovere il trasferimento del traffico merci dal trasporto stradale a quello su rotaia o per vie navigabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia (nel prosieguo, il “<i><strong>FVG</strong></i>”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2">[2]</a>.</p><p>Si tratta di contributi che saranno erogati dal FVG fino al 31 dicembre 2027 per un importo complessivo pari a 30 milioni di Euro ai cd. “<i>operatori di trasporto multimodale</i>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3">[3]</a> che combinano una tratta ferroviaria o per vie navigabili in alternativa al (più inquinante) trasporto su strada.</p><p>La misura in commento si inserisce in un contesto nazionale dove gli operatori di trasporto multimodale sono spesso costretti a preferire la strada come soluzione di trasporto più economica e veloce (ma sicuramente, come detto, anche più impattante a livello ambientale) rispetto, ad esempio, al trasporto ferroviario.</p><p>Questo in quanto, essendo il trasporto ferroviario (ovvero quello per vie navigabili) più costoso rispetto a quello stradale, gli operatori di trasporto multimodale necessiterebbero di un vantaggio economico tale da “<i>alleggerirli</i>” di una parte dei propri costi operativi.</p><p>Quanto sopra specialmente per le tratte a medio-corto raggio (nel caso di specie, quelle effettuate all’interno del FVG) ove nessuna economia di scala potrà essere raggiunta dagli operatori di trasporto multimodale fino a che i costi fissi di tali operazioni intermodali rimarranno strutturalmente elevati<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4">[4]</a>.</p><p>La <i>ratio</i> della misura del FVG potrebbe essere schematizzata come segue:</p><ul><li data-list-item-id="eac68410d5a9077bb6331429c284958ec">“<i>maggiore sarà la</i> <i>riduzione delle esternalità negative connesse al trasporto merci nel FVG, maggiori saranno gli incentivi che l’operatore di trasporto multimodale potrà ottenere (pur sempre nei limiti e nelle finalità di cui al regime di aiuto di stato per le diverse tipologie di servizio offerte dall’operatore di trasporto multimodale)”.</i></li></ul><p>In altre parole: il FVG sembrerebbe aver intuito come una delle soluzioni per ottenere quanto prima un’efficace transizione ecologica nel settore dei trasporti all’interno del FVG (diminuendo significativamente le esternalità negative dovute alle emissioni di CO2 nell’ambiente) sia quella di sostenere attivamente – sotto forma di sovvenzioni – gli operatori di trasporto multimodale che vadano a preferire una soluzione di trasporto alternativa a quella su strada.</p><p>La Commissione europea ha apprezzato tale impostazione, ritenendo il regime di aiuto di stato <i>de quo</i> pienamente in linea con le priorità e le finalità della politica unionale stabilite nella strategia per una mobilità sostenibile e intelligente<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5">[5]</a> e nell’agenda del <i>Green Deal</i> europeo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6">[6]</a>.</p><p>Vediamo ora brevemente le caratteristiche principali del regime di aiuto di stato proposto dal FVG (ed approvato dalla Commissione europea).</p><p>Gli aiuti saranno concessi sotto forma di sovvenzioni calcolate in base alla riduzione delle esternalità negative connesse al trasporto merci<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7">[7]</a>.</p><p>I costi ammissibili nell’ambito del regime di aiuto di stato del FVG corrispondono alla parte dei cd. “<i>costi esterni</i>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8">[8]</a> che il trasporto di una “<i>Unità di Trasporto Intermodale</i>” (nel prosieguo “<i><strong>UTI</strong></i>”) di 44 tonnellate tramite ferrovia o trasporto marittimo a corto raggio consente di evitare rispetto al trasporto su strada su di una percorrenza pari a 91 km.</p><p><u>Con riferimento ai servizi intermodali a lungo raggio</u><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9">[9]</a>, la misura base dell’aiuto è fissata in Euro 50 per UTI trasportata.</p><p>Tale misura base dell’aiuto può essere adeguata mediante l’applicazione di un coefficiente che tenga conto, ad esempio, per il servizio di trasporto ferroviario intermodale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10">[10]</a>:</p><ul><li data-list-item-id="ef7e57b0598f1d470bc6be68dd489003c">della lunghezza del percorso;</li><li data-list-item-id="e4e9db1224d2dbdce4736cdee8eb89924">del transito alpino;</li><li data-list-item-id="e117e434f954e590af74dea316e05da32">dell’attraversamento delle frontiere con Stati membri e Paesi <i>extra</i> UE; nonché</li><li data-list-item-id="e6a261d50a651d814597fd3135fd1e487">del collegamento dei nodi logistici e portuali regionali con altre destinazioni in Italia, in uno Stato membro o in un Paese terzo.</li></ul><p>Per quanto concerne, invece, i servizi di trasporto marittimo intermodale a corto raggio, il coefficiente terrà conto anche degli scali intermedi eventualmente effettuati durante il trasporto.</p><p><u>Con riferimento ai servizi di trasporto intermodale di “</u><i><u>navetta</u></i><u>” all’interno del FVG</u>, la misura base dell’aiuto è fissata in Euro 50 per UTI trasportata (ci si riferisce, in particolare, ai trasporti non eccezionali).</p><p>Anche in questo caso, tale misura base dell’aiuto può essere adeguata mediante l’applicazione di un coefficiente che valuti, ad esempio, per i servizi di “<i>navetta</i>” via ferrovia, la lunghezza della tratta stradale alternativa evitata<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11">[11]</a>.</p><p>In sede di (positiva) valutazione del regime di aiuto di stato in commento, la Commissione europea ha pertanto ritenuto – <i>inter alia</i> – che quest’ultimo:</p><ul><li data-list-item-id="ef2149a29d2e30c21262ce524ab559b6e">sia proporzionato poiché: (i) gli importi massimi di aiuto ammissibili rimangono al di sotto del 50% dei costi ammissibili<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12">[12]</a>; (ii) il FVG si impegna affinché l’importo dell’aiuto non superi il 30% dei costi totali dei servizi di trasporto ferroviario o marittimo a corto raggio alternativi al trasporto su strada<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13">[13]</a>;</li><li data-list-item-id="eec65766aaf9e32e1829a0af918fb2eea">non comporti indebite distorsioni della concorrenza e degli scambi nell’Unione Europea<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14">[14]</a>;</li><li data-list-item-id="e1a099a8a64344521aa77d9b7ec340bc0">sia necessario al fine di perseguire gli obiettivi di riduzione dell’impatto ambientale, sanitario e sociale del traffico su strada previsti sia dal FVG sia dall’Unione Europea;</li><li data-list-item-id="edefecee39d6c098af589ceb0da82ff10">possa produrre un reale effetto incentivante sugli operatori di trasporto multimodale affinché questi ultimi si attivino concretamente per lo sviluppo del trasporto intermodale nel FVG, per la riduzione delle esternalità negative del traffico pesante, nonché per il raggiungimento delle priorità dell’Unione Europea nel contesto del <i>Green Deal</i>.</li></ul><p>In conclusione: considerando le valutazioni di diritto e di politica di sviluppo di cui alla Decisione in commento, un regime di aiuto di stato analogo a quello autorizzato dalla Commissione europea potrebbe essere – a nostro avviso – una soluzione potenzialmente spendibile anche in altre Regioni italiane (ovviamente attraverso l’apposito procedimento formale di esame dell’aiuto regionale in questione – ai sensi dell’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea – dinnanzi alla Commissione europea).</p><p>In particolare, il FVG sta sostenendo – con la misura di aiuto di cui trattasi – sia un’effettiva integrazione modale dei diversi sistemi di trasporto sia il trasferimento crescente di quote del traffico merci dalla strada alle modalità alternative (ferroviaria e marittima).</p><p>Riterremmo dunque auspicabile che simili iniziative venissero implementate anche nel resto d’Italia e – a tal fine – speriamo possano essere avviati quanto prima appositi tavoli tecnici (verosimilmente su base regionale e magari coinvolgendo anche gli <i>stakeholder</i> di riferimento) al fine di porre le basi per incrementare l’intermodalità sul territorio nazionale e aumentare le sinergie con i cd. “<i>dry port</i>” anche attraverso l’utilizzo di appositi incentivi già previsti dalla legge nazionale (vds., ad esempio, il cd. Ferrobonus)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15">[15]</a>.</p><p>Crediamo che l’efficienza dei servizi logistici e l’impulso all’intermodalità (anche per mezzo di iniziative come quella qui commentata) possano rappresentare fattori importanti anche per un concreto sviluppo della portualità locale e nazionale.</p><p>Lo sviluppo dei sistemi di trasporto ferroviario consentirebbe di “<i>alleggerire</i>” la pressione sulla viabilità stradale dei porti e dei relativi territori e dunque, di migliorare e rendere più efficiente l’intera catena logistica. Ciò, anche per permettere ai porti, in linea con i propri Piani Regolatori Portuali, di farsi trovare preparati nel momento in cui saranno pronte le opere di grande infrastrutturazione portuale (vedasi, tra le altre, la Darsena Europa a Livorno e, soprattutto, la nuova diga foranea a Genova).</p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare </i><a href="mailto:alberto.torrazza@advant-nctm.com"><i>Alberto Torrazza</i></a><i> e </i><a href="mailto:emanuele.rinaldi@advant-nctm.com"><i>Emanuele Rinaldi</i></a><i>.</i></p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1">[1]</a> Il regime di aiuto di cui trattasi trova fondamento nella seguente normativa regionale del FVG:</p><ul><li data-list-item-id="eaeec254f7b19b3f1482eb7e537b39cbf">21 della Legge regionale 24 maggio 2004, n. 15, denominata “<i>Riordinamento normativo dell’anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia</i>” e successive modificazioni e/o integrazioni;</li><li data-list-item-id="ed77a2f83daf7d3e5b283f7816b03a6d9">il Regolamento di attuazione degli interventi per lo sviluppo dell’intermodalità adottato con decreto del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 256 del 28 agosto 2006 e successive modificazioni e/o integrazioni.</li></ul><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2">[2]</a> Il regime notificato dalle Autorità italiane rappresenta la continuazione di due precedenti misure di aiuto di stato (SA.18169, approvata il 22 marzo 2006 e prorogata due volte con i numeri SA.29788 il 10 giugno 2010 e SA.45606 il 18 luglio 2016; SA.50115, approvata il 20 dicembre 2018), entrambe scadute nel 2021. Tale regime notificato ha previsto opportuni adeguamenti per allineare le nuove misure agli obiettivi previsti dal <i>Green Deal</i> europeo.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3">[3]</a> Come ricordato/ precisato dal paragrafo (35) della Decisione, l’operatore di trasporto multimodale è qualsiasi impresa logistica privata e pubblica (regolarmente costituita ed avente sede legale in uno degli Stati membri dell’Unione Europea) che fornisca:</p><ul><li data-list-item-id="e5255b560d5345792fdf6dc2d6edf6f18">i servizi di trasporto intermodale a lungo raggio (vale a dire, quei servizi operati tra il territorio regionale e altre destinazioni nazionali e internazionali come il servizio di trasporto ferroviario intermodale e il servizio di trasporto marittimo intermodale a corto raggio); nonché</li><li data-list-item-id="e5c8968d6d6990fc0a4dfa14621dee231">i servizi di trasporto intermodale di “<i>navetta</i>” all’interno del FVG (vale a dire, le “<i>navette</i>” ferroviarie intra-regionali e le “<i>navette</i>” costiere interportuali).</li></ul><p>Per poter essere eventualmente ammessi al regime di aiuto di stato (che richiede comunque una specifica procedura di ammissione), gli operatori di trasporto multimodale debbono – <i>inter alia</i> – organizzare un trasporto intermodale che coinvolga il trasporto ferroviario o marittimo a corto raggio e almeno un’altra modalità di trasporto (rispettivamente su strada e trasporto marittimo a corto raggio o su rotaia), nonché organizzare dei pacchetti completi di servizi di trasporto intermodale in un regime di libero accesso per l’utenza, occupandosi anche della parte principale del servizio di trasporto.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4">[4]</a> Vds. la sezione 2.4.1. e 2.5. della Decisione. In particolare, uno dei tre principali obiettivi del FVG è quello di promuovere e sostenere ulteriormente le operazioni di trasporto intermodale sui collegamenti a media e breve distanza all’interno del territorio regionale (tra i porti, i poli logistici e i centri di produzione dell’industria pesante) allo scopo di decongestionare le strade e spostare il traffico pesante verso modalità di trasporto più sostenibili come la ferrovia e il trasporto su acqua.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5">[5]</a> Con la Comunicazione COM(2020) 789 final del 9.12.2020, la Commissione ha presentato una serie di misure che ambiscono ad avviare l’Unione Europea verso la realizzazione del futuro sistema di mobilità sostenibile, intelligente e resiliente, apportando i principali cambiamenti necessari per raggiungere le finalità del <i>Green Deal</i> europeo.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6">[6]</a> Il <i>Green Deal</i> europeo è un pacchetto di iniziative strategiche che mira ad avviare l’Unione Europea sulla strada di una transizione verde, con la finalità ultima di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7">[7]</a> I potenziali soggetti beneficiari dovranno presentare la propria domanda (con la documentazione prevista al paragrafo (59) della Decisione) alle Autorità competenti entro la fine del mese di marzo del rispettivo anno di competenza.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8">[8]</a> Le categorie dei costi esterni sono esemplificate nel paragrafo 1.3.1. del “<i>Handbook on the external costs of transport</i>”, (versione 2019 – 1.1) commissionato dalla Commissione Europea DG MOVE e sviluppato da un consorzio guidato da CE Delft. In particolare, i costi esterni sono quelli inerenti agli incidenti, all’inquinamento atmosferico e acustico, al cambiamento climatico, alla congestione del traffico, alle emissioni <i>well–to–tank</i> (WTT, ossia dal pozzo al serbatoio), ai danni all’<i>habitat</i> naturale, ad altre categorie di costi esterni (per esempio, l’inquinamento del suolo e delle acque).</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9">[9]</a> Per ulteriore chiarezza sul punto, come si evince dai paragrafi 2.9.1. e 2.10.1 della Decisione, risulta opportuno sottolineare – <i>inter alia</i> – come il “<i>servizio di trasporto marittimo intermodale a corto raggio</i>” sia definito come un nuovo servizio avviato a partire dalla data di pubblicazione del regolamento di attuazione modificato di cui alla nota n. 7 <i>supra</i>, sulle rotte marittime:</p><ul><li data-list-item-id="ed5822804f9b5a0f4a2cfa2b93290be1a">che collegano i tre porti del FVG e le altre destinazioni portuali nazionali e internazionali sul mare Adriatico; e</li><li data-list-item-id="e7886143524b76d83e91196bf0da7835e">per le quali è possibile anche il trasporto su strada.</li></ul><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10">[10]</a> Tale misura base potrà essere aumentata entro il limite di Euro 55 per UTI trasportata.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11">[11]</a> Tale misura base potrà essere aumentata entro il limite di Euro 55 per UTI trasportata.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12">[12]</a> Vds. paragrafi (51), (53) e (55) della Decisione.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13">[13]</a> Vds. paragrafo (45) della Decisione.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14">[14]</a> Vds. paragrafo (96) della Decisione.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15">[15]</a> Con il D.D. 7 marzo 2022 n. 24 il Ferrobonus, l’incentivo nazionale a sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro, è stato esteso per l’annualità 2022.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Infrastrutture Portuali</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 02 Nov 2022 07:36:28 +0100</pubDate>
                        <title>Approvata la legge annuale per il mercato e la concorrenza: cosa cambia per il mondo portuale?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/approvata-la-legge-annuale-per-il-mercato-e-la-concorrenza-cosa-cambia-per-il-mondo-portuale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Al termine di un lungo iter legislativo è stata approvata la legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2021&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1"><sup>[1]</sup></a> (“<i><strong>Legge Concorrenza 2021</strong></i>”); iter che, come noto, aveva subito alcuni rallentamenti a causa della priorità assunta dall’approvanda normativa emergenziale legata al perdurare dello scenario pandemico.</p><p>Tale ritardo ha comunque permesso agli addetti del settore di esprimere i propri pareri sul disegno di legge e confrontarsi sui temi più rilevanti in maniera più dettagliata. Alcune bozze del disegno di legge e alcuni pareri degli addetti del settore sono infatti già state oggetto di nostre analisi preliminari&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2"><sup>[2]</sup></a>.</p><p>Volendo concentrarsi solo sugli aspetti relativi alle concessioni demaniali portuali affrontati dalla Legge Concorrenza 2021, esaminiamo la novella dell’articolo 18 della Legge n. 84/94 introdotta con l’art. 5 della Legge Concorrenza 2021 rubricato “<i>Concessione delle aree demaniali</i>”.</p><p>Vediamo brevemente di cosa si tratta.</p><p>In generale, le modifiche normative di potenziale maggiore interesse per il nostro settore si ravvisano, anzitutto, nella maggior definizione del principio dell’evidenza pubblica in fase di affidamento delle concessioni delle aree demaniali in ambito portuale, recando una nuova e più precisa disciplina delle modalità per il rilascio del titolo e per la gestione da parte del concessionario del compendio assentitogli.</p><p>La nuova norma prevede “<i>nuovamente</i>” l’adozione da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (di concerto con il Ministero dell’Economia delle Finanze) del cd. “<i>Regolamento Concessioni</i>”, al fine di uniformare la disciplina per il rilascio dei titoli concessori. Tale Regolamento Concessioni, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge Concorrenza 2021, dovrà stabilire i criteri per:</p><p>a) l’assegnazione delle concessioni;</p><p>b) l’individuazione della durata delle concessioni;</p><p>c) l’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte delle autorità concedenti (vale a dire le AdSP o, laddove non istituite, le Autorità Marittime);</p><p>d) le modalità di rinnovo e le modalità di trasferimento degli impianti al nuovo concessionario, al termine della concessione;</p><p>e) l’individuazione dei limiti dei canoni a carico dei concessionari;</p><p>f) l’individuazione delle modalità volte a garantire il rispetto del principio di concorrenza nei porti di rilevanza internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 84/1994 (Cfr. comma 2 “<i>nuovo</i>” articolo 18 Legge n. 84/94).</p><p>Entrando con maggiore dettaglio nel nuovo dettame normativo, si osserva che se, da un lato, rispetto alle primissime versioni circolate nei mesi precedenti, si è tornati sull’adozione di un Regolamento concessioni a livello centrale (e questa costituisce senz’altro (o almeno in linea di principio) una buona occasione per determinare dei parametri oggettivi comuni a tutte le AdSP, consentendo agli aspiranti concessionari di “<i>giocare secondo le medesime regole</i>” in tutti i porti, limitando così eventuali effetti distorsivi della concorrenza), dall’altro lato, tuttavia, rimangono ancora dei punti potenzialmente critici per gli operatori.</p><p>Ad esempio, con riferimento al (nuovo) comma 1 dell’articolo 18, v’è la previsione di un (generico) indennizzo da parte del <i>newcomer</i> in favore dell’<i>incumbent. </i>Ora, sebbene tale previsione sia in linea con quanto già stabilito dall’ART con la propria Delibera n. 57/2018 (relativa alle “<i>metodologie e criteri per garantire l’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali</i>”), rimane indeterminato l’oggetto del citato indennizzo così come la sua formulazione che appare troppo generica e pertanto foriera di possibili abusi. In altre parole, continua a non essere chiaro se l’indennizzo sia riferito ai soli investimenti infrastrutturali oppure anche a quelli per gli <i>equipment</i> e le sovrastrutture; così come continua a non essere chiaro se l’ammontare dell’indennizzo debba limitarsi a compensare la sola parte non ancora ammortizzata degli investimenti in commento o meno.</p><p>Rimane poi, sempre con riferimento al sopracitato comma 2, il fatto che i canoni demaniali (sebbene oggetto di specifici criteri demandati all’adottando Regolamento concessioni ai fini della loro determinazione) già stabiliti dalle competenti autorità con riferimento a concessioni già assentite “<i>sono fatti salvi fino alla scadenza del titolo concessorio</i>”; elemento questo che, di fatto, se si considera che gran parte delle concessioni nei nostri porti sono state già assentite, rimarrà come elemento di potenziale distorsione della concorrenza, sia all’interno di un singolo porto che tra i diversi scali del Paese.</p><p>Quanto poi all’annoso tema del divieto di doppia concessione nello stesso porto (ex articolo 18 comma 7, oggi comma 9), la norma accoglie la proposta dell’AGCM che proponeva una riformulazione del divieto di cumulo di concessione per la medesima attività solo per i porti di ridotte dimensioni. Sul punto – sebbene a nostro avviso l’esperienza recente abbia dimostrato come, a prescindere dalle dimensioni di un porto, al suo interno gli spazi siano limitati, così come di fatto il numero degli operatori che vi possono accedere, l’abolizione di tale divieto possa essere foriera di posizioni di dominanza abusiva – la “<i>quadra</i>” politica è stata poi trovata nel senso di vietare lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti ad essa riconducibili nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale in cui il divieto di cumulo non si applica (vale a dire, tendenzialmente, in quelli sede di AdSP). Rimane tuttavia, sempre ad avviso di chi scrive, il fatto che il divieto di cumulo, così come precedentemente inteso, poteva essere amministrato dalle singole AdSP – sul presupposto che il “<i>bene</i>” tutelato dalla norma è proprio la concorrenza – nell’ottica di un continuo incremento dei traffici e della produttività del porto come previsto dalla legge portuale.</p><p>Da ultimo, mancano all’appello – come già esaminato in precedenza<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1"><sup>[3]</sup></a> – alcuni auspicati interventi in materia di <i>(i)</i> bancabilità degli investimenti dei concessionari (vale a dire l’assenza di una regolamentazione di dettaglio sulla disciplina della decadenza del titolo concessorio nella misura in cui permane, di fatto, una quasi totale discrezionalità dell’AdSP su tale decisione che “<i>spaventa</i>” i <i>lenders</i>), <i>(ii)</i> specifiche procedure di controllo del rispetto dei piani d’impresa (che il “<i>nuovo</i>” comma 10 dell’articolo 18 si limita a definire genericamente come “<i>accertamenti</i>” ad opera dell’Amministrazione concedente, lasciando quindi invariata la normativa rispetto alla versione previgente dell’articolo 18 della Legge n. 84/1994).</p><p>In conclusione, la novella dell’articolo 18 della Legge n. 84/94 ad opera della Legge Concorrenza 2021 si propone sì di migliorare alcuni aspetti del <i>day-by-day </i>degli operatori portuali e delle AdSP ed in parte questo è positivo per la competitività dei nostri porti. Tuttavia, continuano a rimanere alcune zone d’ombra che potrebbero creare delle difficoltà interpretative a livello locale. Certo è che, in questo contesto, assumerà un ruolo fondamentale l’indirizzo che l’Amministrazione centrale, nel definire i criteri di cui al Regolamento concessioni <i>in primis</i>, fornirà ai singoli contesti locali di Sistema nell’ottica di migliorare la competitività dei nostri porti e quindi dell’intero cd. “<i>Sistema-Paese</i>”.</p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare </i><a href="mailto:ekaterina.aksenova@advant-nctm.com"><i>Ekaterina Aksenova</i></a><i> e </i><a href="mailto:l.brandimarte@assarmatori.eu"><i>Luca Brandimarte</i></a><i>.</i></p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1">[1]</a> Per un esame più approfondito vds. Shipping and Transport Bulletin di Marzo 2022</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1">[2]</a> Legge 5 Agosto 2022, n. 118</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2">[3]</a> Vds. Shipping and Transport Bulletin di Aprile-Giugno 2021 e Shipping and Transport Bulletin di Marzo 2022</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Infrastrutture Portuali</category>
                            
                                <category>Shipping and Logistics</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 02 Nov 2022 07:26:26 +0100</pubDate>
                        <title>Call for input sulla portualità italiana per definire nuove misure di regolazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/call-for-input-sulla-portualita-italiana-per-definire-nuove-misure-di-regolazione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Come noto, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (“<i><strong>ART</strong></i>”) è stata istituita<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1">[1]</a> dal legislatore al fine – <i>inter alia</i> - di “<i>garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali (…), nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti</i>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2">[2]</a>.</p><p>Con la propria delibera n. 40/2017 l’ART aveva avviato un procedimento finalizzato all’adozione di un atto regolatorio contenente il quadro metodologico ed i criteri da applicarsi al sistema nazionale della portualità, per garantire l’accesso equo e non discriminatorio alle relative infrastrutture.</p><p>Questo procedimento si era effettivamente concluso con l’adozione delle prime misure di regolazione emanate dall’ART nel settore portuale, contenute all’interno di un documento denominato “<i>Metodologie e criteri per garantire l’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali. Prime misure di regolazione</i>” approvato con la delibera n. 57/2018.</p><p>Oggi, a distanza di quattro anni da quelle prime misure regolatorie, l’ART ha avvertito l’esigenza di verificare l’impatto che tali misure hanno in concreto avuto sulla <i>industry</i> portuale e provvedere di conseguenza ad una loro revisione/integrazione.</p><p>In questa prospettiva, l’ART ha dapprima avviato una “<i>Verifica di impatto</i>” della regolazione introdotta con la delibera n. 57/2018<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3">[3]</a> e successivamente lanciato una <i>call for input</i> allo scopo di raccogliere osservazioni ed altri elementi utili - in tema di accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali - per l’aggiornamento e l’integrazione della sopra citata regolazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4">[4]</a>.</p><p>La <i>call for input</i> rappresenta quindi senza dubbio un’importante occasione - offerta agli operatori - per contribuire alla definizione delle nuove misure regolatorie da applicare al settore portuale.</p><p>Osserviamo dunque più da vicino i contenuti di questa <i>call for input</i>, segnalando come la stessa non rappresenti invero, allo stato, l’unica interlocuzione aperta dall’ART con la <i>industry</i> portuale (daremo di seguito conto di due ulteriori interlocuzioni al momento aperte).</p><ol><li data-list-item-id="eb51346d82fc2854ee52ef1dc7e14c15f"><u>La delibera n. 170/2022 – </u><i><u>Call for input</u></i><u> sulla portualità italiana</u></li></ol><p>Come sopra anticipato, l’ART ha preliminarmente avviato una verifica di impatto delle prime misure di regolazione in ambito portuale che aveva adottato nel 2018.</p><p>Questa verifica di impatto, stando a quanto riportato nelle premesse della delibera n. 170/2022, avrebbe consentito di rilevare i “<i>limitati effetti</i>” prodotti dalle prime misure di regolazione di cui sopra. Questi limitati effetti, in uno con l’esigenza di adeguare le misure in parola al nuovo contesto di mercato, avrebbero indotto l’ART ad avviare il procedimento di revisione di tali misure.</p><p>Da qui l’iniziativa della <i>call for input</i>, che ha visto l’ART approvare un documento denominato “<i>Determinazione di metodologie e criteri regolatori per garantire l’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali – call for input</i>”.</p><p>Questo documento contiene tutte le “<i>questioni in evidenza</i>” rispetto alle quali l’ART intende raccogliere le osservazioni degli operatori. Le ragioni di sintesi che la presente sede impone non ci consentono di vedere nel dettaglio tutte queste questioni, per cui ci limitiamo ad indicare qui quelle a nostro avviso più rilevanti. Citiamo dunque le seguenti:</p><ul><li data-list-item-id="eaa043d79ba76da8487f749e749beb7e7">l’ART evidenzia il crescente fenomeno dell’integrazione verticale tra realtà armatoriali ed operatori portuali. Anche alla luce di questo fenomeno, l’ART intende ricevere osservazioni rispetto alle questioni afferenti alla pubblicità delle tariffe ed alla vigilanza rispetto alla loro corretta applicazione, all’effettiva contendibilità delle aree, al rispetto dei piani di impresa e ad eventuali apparati sanzionatori da prevedere in caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal concessionario<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5"><sup>[5]</sup></a>. Con riguardo specifico al citato fenomeno dell’integrazione verticale, inoltre, l’ART valuta l’ipotesi di prevedere una percentuale minima di capacità di un terminal destinata alla movimentazione di merci per conto di imprese armatoriali terze (vale a dire non appartenenti al gruppo del terminal stesso);</li><li data-list-item-id="e2414fd8be05935ec95fa7b344957e612">la durata delle concessioni ed il trattamento di fine concessione: l’ART ritiene utile individuare specifici criteri per parametrare la durata delle concessioni agli investimenti programmati dal concessionario nel proprio piano di impresa (anche in base alla tipologia di investimento) e considera opportuno determinare in anticipo i criteri di calcolo dell’eventuale indennizzo a favore del concessionario uscente alla scadenza della propria concessione;</li><li data-list-item-id="ebf02706b0c94ccaa4a300913e6b4895c">la determinazione dei canoni concessori: l’ART mira ad individuare meccanismi incentivanti volti a stabilire la parte variabile del canone di concessione, con la previsione di un relativo aggiornamento annuale in base ai risultati conseguiti dal concessionario. Questo anche attraverso strumenti di misurazione delle performance del concessionario;</li><li data-list-item-id="e247670f95b8ecfaf757cc6cbafa3b17b">l’incidenza delle nuove infrastrutture che potrebbero essere oggi realizzate con fondi pubblici (leggasi, <i>in primis</i>, fondi del PNRR) e che potrebbero favorire solo alcuni concessionari a scapito di altri;</li><li data-list-item-id="e72fc2d1277f3517dec79c1da127051ee">l’accesso ai servizi (vds. anche l’approvvigionamento energetico) ed alle infrastrutture portuali essenziali (vds. anche infrastrutture di ultimo miglio ferroviario): l’ART intende valutare ulteriori misure per garantire l’accesso equo e non discriminatorio ai predetti servizi ed infrastrutture. In questo ambito, inoltre, vengono in rilievo anche i temi connessi all’autoproduzione ed alla discrezionalità delle AdSP nel definire oneri e diritti portuali;</li><li data-list-item-id="ef4785f06bf76e975e0bdc5e47166576c">le concessioni ex art. 36 cod. nav. per la movimentazione merci e i servizi passeggeri in ambito portuale: l’ART pensa di poter adottare, per le concessioni ex art. 36 cod. nav., misure di regolazione analoghe a quelle relative alle concessioni ex art. 18 Legge n. 84/1994, ove compatibili.</li></ul><p>Il termine per presentare all’ART eventuali osservazioni rispetto alle questioni in evidenza - o altre ritenute, comunque, di interesse – scadrà il 6 dicembre 2022. A seguire ci sarà verosimilmente un ulteriore giro di confronto attraverso, in particolare, apposite audizioni, prima di finalizzare le nuove misure di regolazione.</p><p>L’ART ha previsto di concludere il procedimento di revisione delle misure regolatorie in commento entro il 29 luglio 2023.</p><p>Per chi volesse portare all’attenzione dell’ART i propri contributi rispetto alle migliori misure di regolazione da adottare in ambito portuale, questo è il momento. Un’ampia partecipazione alla <i>call for input</i> è senz’altro auspicabile, a nostro parere, per garantire che le misure regolatorie possano essere effettivamente in linea con le esigenze della nostra <i>industry</i>.</p><ol><li data-list-item-id="e32d4f51bd508b4afcc4c105b6ab33113"><u>La delibera ART 157/2022 - Verifica di impatto della regolazione concernente la metodologia per la determinazione del margine di utile ragionevole nei servizi di cabotaggio marittimo e nei servizi di TPL su strada e ferroviario</u></li></ol><p>Come anticipato, la <i>call for input</i> sulla portualità non è l’unica interlocuzione oggi aperta dall’ART che riguardi la nostra <i>industry</i>.</p><p>Con la delibera n. 157/2022, infatti, l’ART ha dato avvio alla valutazione di impatto della regolazione concernente la metodologia per la determinazione del margine di utile ragionevole nei servizi di cabotaggio marittimo di cui alla Misura 10 dell’Allegato A alla delibera n. 22/2019 e nei servizi di TPL su strada e ferroviario, di cui alla Misura 17 dell’Allegato A alla delibera n. 154/2019.</p><p>Anche in questo caso parliamo di misure regolatorie adottate negli anni scorsi (nel 2019 per la precisione) di cui l’ART ritiene opportuno verificare ora l’effettiva incidenza sul mercato nella prospettiva di una loro revisione (anche alla luce - di nuovo - del mutato contesto economico).</p><p>Questa verifica di impatto si concluderà il 30 novembre 2022, termine ultimo - dunque - per l’invio di eventuali osservazioni.</p><ol><li data-list-item-id="e2bdcbc016294f71b7d920ca8cf7a3b96"><u>La delibera n. 183/2022 - consultazione pubblica per la determinazione del contributo per il funzionamento dell’ART per l’anno 2023</u></li></ol><p>Questa consultazione non riguarda soltanto la nostra <i>industry</i>, bensì tutti i soggetti regolati dall’ART. È una consultazione che, di fatto, si ripete ogni anno, ma va a “<i>toccare</i>” un tema particolarmente sensibile (ed infatti oggetto nel tempo di numerosissimi contenziosi): ci riferiamo evidentemente al contributo per il funzionamento dell’ART.</p><p>Anche quest’anno l’ART ha infatti ritenuto di porre in consultazione un documento - denominato “<i>Documento di consultazione concernente la determinazione del contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti per l’anno 2023</i>” - per acquisire eventuali osservazioni in merito da parte degli interessati.</p><p>C’è tempo fino al 4 novembre 2022 per far sentire la propria voce.</p><p>Segnaliamo al riguardo, infine, come l’ART abbia di recente sottoscritto con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli un protocollo operativo (che segue la sottoscrizione di un Protocollo di intesa firmato nel gennaio 2021) volto ad ottimizzare il “<i>monitoraggio delle attività di importazione/esportazione attraverso gli scali portuali nazionali, nonché quelle in materia di vigilanza ispettiva nelle aree portuali, con particolare riferimento alla corretta osservanza delle disposizioni in materia di contributo per il finanziamento dell’Autorità, nonché in relazione alla corretta formazione e aggiornamento di tariffe e canoni, tenuto conto dei principi e criteri indicati da ART</i>”.</p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare </i><a href="mailto:simone.gaggero@advant-nctm.com"><i>Simone Gaggero</i></a><i>.</i></p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1">[1]</a> Ai sensi dell’art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2">[2]</a> Vds. art. 37, comma 2, lett. a) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3">[3]</a> La verifica di impatto è stata avviata con la delibera n. 153/2022.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4">[4]</a> La <i>call for input</i> è stata lanciata con la delibera n. 170/2022.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5">[5]</a> L’ART immagina anche di poter introdurre un sistema di <i>Service Level Agreement</i> (SLA) ed altri strumenti di misurazione dell’attuazione degli investimenti da parte del concessionario, con possibili meccanismi premiali o sanzionatori.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Infrastrutture Portuali</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 28 Oct 2022 03:35:53 +0200</pubDate>
                        <title>La Cina emette nuove direttive per incoraggiare gli investimenti esteri nel settore manifatturiero</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-cina-emette-nuove-direttive-per-incoraggiare-gli-investimenti-esteri-nel-settore-manifatturiero</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 13 ottobre 2022, pochi giorni prima dell'apertura del 20° Congresso del Partito Comunista Cinese a Pechino, sei organi pubblici cinesi al livello ministeriale, rispettivamente la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma, il Ministero del Commercio, il Ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione, il Ministero delle Risorse Naturali, il Ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente e il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni, hanno emanato le "<em>Varie misure e direttive per la promozione, l'attrazione, la stabilizzazione e il potenziamento degli investimenti esteri orientati al settore manifatturiero</em>" (le "<strong>Direttive</strong>"). La promulgazione delle Direttive è stata annunciata dai principali media cinesi il 25 ottobre 2022, subito dopo la conclusione del congresso del Partito.Le Direttive sono formulate in modo ampio e forniscono una direzione e una prospettiva generale, piuttosto che norme specifiche da applicare direttamente. Allo stesso tempo, il fatto che siano state promulgate da sei autorità governative centrali e la tempistica della loro promulgazione e dei successivi resoconti della stampa le rendono particolarmente significative.Di seguito riportiamo una sintesi del loro contenuto.<strong>Parte prima: Ottimizzare l’ambiente per gli investimenti ed espandere il flusso di investimenti esteri</strong></p><p style="padding-left: 30px;">(1) Le Direttive invitano gli organi governativi competenti a eliminare qualsiasi misura restrittiva che possa ostacolare gli investimenti esteri e che vada al di là di quanto previsto dalla Lista negativa edizione 2021. La Lista negativa è un elenco di settori in cui gli investimenti esteri sono vietati o limitati. Viene aggiornata regolarmente e negli ultimi anni è stata sensibilmente ridotta. Nella sua edizione 2021, comprende 31 voci considerate particolarmente sensibili.</p><p style="padding-left: 30px;">(2) Le autorità governative sono invitate ad a trattare le imprese ad investimento straniero su un piano di piena parità con le imprese ad investimento cinese, e a garantire che esse godano di pari politiche di sostegno in termini di sviluppo industriale nazionale e sviluppo regionale, a norma delle leggi e dei regolamenti, nonché di pari trattamento nell'acquisizione dei fattori di produzione, nella qualificazione, nella concessione di licenze, nella protezione della proprietà intellettuale, nella definizione di standard, nelle gare d'appalto, nelle offerte e negli appalti pubblici.</p><p style="padding-left: 30px;">(3) I grandi progetti di investimento straniero devono ricevere pieno sostegno in termini di utilizzo dei terreni, valutazione d’impatto ambientale, pianificazione urbanistica, consumo di energia ecc., così da porli in grado di svolgere appieno il loro ruolo di guida e di impulso.</p><p style="padding-left: 30px;">(4) Le autorità governative locali dovranno sostenere i progetti di investimento straniero, rafforzando i propri servizi in relazione alla concessione in uso dei terreni, alla protezione dell'ambiente, alla logistica, all'ingresso e all'uscita del personale straniero dalla Cina, ecc.</p><p style="padding-left: 30px;">(5) Le autorità locali dovranno seguire attentamente i fattori di pianificazione e di sviluppo del territorio in relazione ai progetti di investimento straniero. Questo punto vuole presumibilmente affrontare il problema delle autorità locali che hanno permesso l'insediamento di impianti inquinanti in aree che sono state successivamente riqualificate, cosicché gli impianti hanno dovuto essere trasferiti, talvolta ripetutamente.</p><p style="padding-left: 30px;">(6) Le autorità locali dovranno rafforzare le attività di cooperazione attraverso il dialogo con le imprese ad investimento straniero, le Camere di Commercio e le organizzazioni internazionali. Le autorità cinesi devono ospitare grandi fiere ed esposizioni, rafforzare i servizi di informazione, invitare le multinazionali a investire in Cina e svolgere attività di promozione degli investimenti con particolare attenzione ai settori industriali chiave come la sanità, i semiconduttori, prodotti chimici e l'energia.</p><strong>Parte seconda: Rafforzamento dei servizi e sostegno agli investimenti esteri</strong><p style="padding-left: 30px;">(7) Compatibilmente con la solidità delle misure di prevenzione e controllo COVID-19, le autorità locali devono facilitare l'ingresso e l'uscita del personale internazionale coinvolto nei progetti d’investimento e dei loro familiari. Le procedure devono essere semplici, devono essere comunicate con chiarezza e, ove possibile, si devono offrire facilitazioni agli stranieri che si recano in Cina.</p><p style="padding-left: 30px;">(8) I ministeri e le province devono coordinare la prevenzione delle epidemie e la fluidità della logistica, in modo da promuovere la sicurezza e la stabilità delle catene di approvvigionamento. Tutte le autorità locali devono di propria iniziativa avvicinare i commercianti e le imprese straniere, nonché le loro consociate a monte e a valle, per garantire la regolarità dei trasporti.</p><p style="padding-left: 30px;">(9) Le imprese a capitale straniero che siano in possesso delle relative qualifiche devono poter usufruire di servizi finanziari e di supporto finanziario di alta qualità. Le banche e le istituzioni finanziarie devono innovare i propri prodotti e servizi compatibilmente con il rispetto delle leggi e il controllo dei rischi. Le imprese ad investimento straniero in possesso dei necessari requisiti devono essere sostenute nella raccolta di fondi attraverso la quotazione nelle varie borse valori disponibili.</p><p style="padding-left: 30px;">(10) Alle imprese ad investimento straniero si applicheranno le medesime politiche di sostegno al reinvestimento previste per gli investimenti stranieri <em>ex novo</em>. Tutte le autorità locali sono libere di introdurre politiche preferenziali per l'attrazione degli investimenti stranieri nell'ambito delle proprie competenze di legge, con l'obiettivo di incoraggiare le imprese a reinvestire nell'industria manifatturiera cinese e di ridurre i costi di investimento e di gestione delle imprese.</p><p style="padding-left: 30px;">(11) Nell'ambito del <em>Regional Comprehensive Economic Partnership agreement </em>(RCEP, accordo di libero scambio tra le nazioni dell'Asia-Pacifico Australia, Brunei, Cambogia, Cina, Indonesia, Giappone, Corea del Sud, Laos, Malesia, Myanmar, Nuova Zelanda, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam), le autorità locali sono incoraggiate a creare piattaforme pubbliche di servizi. Esse devono impegnarsi per introdurre politiche di facilitazione al commercio e fornire servizi e informazioni su accordi di libero scambio, sdoganamento, controllo delle esportazioni e rimedi commerciali alle imprese ad investimento straniero.</p><strong>Terza parte: Guidare e migliorare gli investimenti esteri</strong><p style="padding-left: 30px;">(12) Gli investitori stranieri sono particolarmente incoraggiati a investire nei seguenti settori:</p><p style="padding-left: 60px;">- attrezzature di alto livello, componenti di base, componenti chiave ecc. per la produzione avanzata e ad alta tecnologia;</p><p style="padding-left: 60px;">- R&amp;S e progettazione, logistica moderna, ecc. per l’industria moderna dei servizi; e</p><p style="padding-left: 60px;">- nuove energie, tecnologie chiave ecologiche e a bassa emissione di carbonio, innovazione, ecc. per la conservazione dell'energia e la protezione dell'ambiente.</p>Inoltre, le imprese manifatturiere saranno sostenute nelle regioni centrali e occidentali e nell'area nord-orientale della Cina.<p style="padding-left: 30px;">(13) Tutte le autorità locali devono compiere uno sforzo particolare per sostenere l'innovazione e lo sviluppo degli investimenti stranieri, guidare i centri di ricerca e sviluppo con investimento straniero a fare buon uso delle politiche sui dazi d’importazione per sostenere l'innovazione scientifica e tecnologica, e devono semplificare ulteriormente le procedure per qualsiasi approvazione richiesta, ottimizzare i processi di lavoro, incoraggiare gli investimenti stranieri a stabilire centri di ricerca e sviluppo in Cina.</p><p style="padding-left: 30px;">(14) Le autorità locali devono instradare gli investitori stranieri a partecipare attivamente alla riqualificazione ecologica e a bassa emissione di carbonio, alla <em>carbon neutrality</em>, alla produzione ecologica e alle tecnologie verdi. Le imprese investitrici saranno incoraggiate a partecipare alla formulazione e alla modifica delle normative industriali cinesi nei settori verdi e a bassa emissiona di carbonio su un piano di parità con le imprese locali. Le imprese a capitale straniero saranno incoraggiate a fare da apripista per quanto riguarda l'efficienza energetica e l'efficienza idrica.</p><p style="padding-left: 30px;">(15) Le autorità governative devono pianificare e organizzare attività quali visite di delegazioni di multinazionali, con particolare attenzione all'invito e alla promozione delle multinazionali straniere del settore manifatturiero a svilupparsi nelle regioni centrali e occidentali e nell'area nord-orientale della Cina su base prioritaria. Esse devono continuare a sostenere i nuovi distretti nazionali e le zone di sviluppo nella regione centrale, occidentale e settentrionale.</p>Tutti gli uffici competenti e le autorità locali devono impegnarsi nell'attrarre nuovi investimenti stranieri, stabilizzare gli investimenti esistenti e migliorarne la qualità, ottimizzare il contesto politico e aumentare la fiducia degli investitori, promuovere uno sviluppo di qualità, sostenere le imprese di investimento straniere nella loro integrazione nel mercato cinese.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:hermes.pazzaglini@advant-nctm.com">Hermes Pazzaglini</a></em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 27 Oct 2022 03:24:29 +0200</pubDate>
                        <title>Measures for the Security Review of Foreign Investments</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/measures-for-the-security-review-of-foreign-investments</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Le Misure per la revisione della sicurezza degli investimenti esteri sono entrate in vigore il 18 gennaio 2021 e mirano a chiarire gli aspetti chiave della Legge sugli investimenti esteri della Repubblica Popolare Cinese entrata in vigore il 1° gennaio 2020 (di seguito "Legge sugli investimenti esteri").<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2022/10/Measures-for-security-review-of-foreign-investments6149.pdf" target="_blank">Clicca qui per il documento integrale</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 25 Oct 2022 03:54:22 +0200</pubDate>
                        <title>Venture capital: l’intervento del Fondo rotativo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/venture-capital-lintervento-del-fondo-rotativo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/fondo-rotativo-per-il-venture-capital-in-gu-condizioni-e-modalita-di-intervento/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 13 aprile 2022</strong></a>, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2022, sono state stabilite le&nbsp;<strong>modalità</strong>&nbsp;e le&nbsp;<strong>condizioni</strong>&nbsp;di&nbsp;<strong>intervento del Fondo rotativo per le operazioni di&nbsp;<em>venture capital</em></strong>&nbsp;di cui all’articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 269,&nbsp;<strong>nonché</strong>&nbsp;definite le&nbsp;<strong>attività e</strong>&nbsp;gli&nbsp;<strong>obblighi di Simest</strong>, quale soggetto che gestisce il Fondo, le funzioni di controllo del Ministero e la composizione e i compiti del Comitato di indirizzo e rendicontazione.Il&nbsp;<strong>Fondo rotativo</strong>&nbsp;per le operazioni di&nbsp;<em>venture capital</em>&nbsp;è&nbsp;<strong>gestito da Simest</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>costituisce</strong>&nbsp;a tutti gli effetti un&nbsp;<strong>patrimonio autonomo</strong>&nbsp;e distinto dal patrimonio di questa, con contabilità separata. Come noto,&nbsp;<strong>Simest è la società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti</strong>&nbsp;che dal 1991 sostiene la crescita delle imprese italiane mediante lo sviluppo delle rispettive attività all’estero. Simest, in particolare, attraverso diverse forme di finanziamento o tramite la partecipazione al capitale sociale, supporta le imprese italiane in tutto il processo di internazionalizzazione, dalla fase di valutazione circa l’apertura di nuovi mercati e alla fase di espansione internazionale.Il&nbsp;<strong>decreto affida</strong>, in particolare,&nbsp;<strong>a Simest il compito di attuare tutte le operazioni necessarie per l’acquisizione, la gestione e la liquidazione degli investimenti del Fondo</strong>. È stato poi istituito, presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, quale organo competente per l’amministrazione del Fondo, il c.d. Comitato di indirizzo e rendicontazione, composto da tre rappresentanti di tale Ministero, da un rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico e da un rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Comitato, in particolare, esamina le richieste di intervento del Fondo trasmesse da Simest e delibera sulla concessione degli interventi e sui successivi aggiornamenti e modifiche inerenti agli interventi concessi.Le&nbsp;<strong>risorse del Fondo</strong>&nbsp;sono costituite dalle disponibilità finanziarie depositate sul conto corrente, presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato a “Simest – Fondi Venture Capital”. La&nbsp;<strong>dotazione</strong>&nbsp;è, inoltre,&nbsp;<strong>costituita dai proventi derivanti dalla gestione degli impieghi e delle liquidità del Fondo</strong>&nbsp;e dalle somme derivanti dalla remunerazione degli interventi del Fondo e dalla cessione delle partecipazioni (ivi incluse eventuali plusvalenze), nonché dai rimborsi di qualsiasi natura spettanti al Fondo. Le suddette risorse sono impiegate dal Fondo, tramite la gestione di Simest, sulla base delle delibere assunte dal Comitato.L’intervento del Fondo rotativo per le operazioni di&nbsp;<em>venture capital</em>&nbsp;è rivolto alle controllate di imprese italiane all’estero, anche al di fuori di Stati appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo, che intendono realizzare investimenti produttivi, commerciali o di innovazione tecnologica nell’ambito di un programma di sviluppo internazionale ed è volto a favorirne e supportarne l’espansione.<strong>Il Fondo</strong>&nbsp;rotativo per le operazioni di&nbsp;<em>venture capital</em>&nbsp;<strong>interviene con investimenti minoritari e temporanei nel capitale di rischio delle società selezionate</strong>, tramite la sottoscrizione di quote di capitale o di strumenti finanziari e si aggiunge all’intervento di Simest o di Finest, con formule di co-investimento, secondo i rispettivi ambiti di operatività.<strong>Il D.M., tuttavia, prevede che le risorse del Fondo possano essere investite anche in&nbsp;<em>start-up</em>,</strong>&nbsp;incuse quelle innovative, e nelle piccole medie imprese innovative per favorirne il processo di internazionalizzazione. In tal caso, l’investimento del Fondo può essere effettuato anche senza la co-partecipazione di Simest o di Finest e beneficiare anche società estere. Il Comitato è, infatti, incaricato di deliberare annualmente l’importo degli investimenti da destinare agli investimenti del Fondo in&nbsp;<em>start-up</em>&nbsp;o in PMI innovative, che sono poi gestiti in una apposita sezione del Fondo, con contabilità separata.<strong>Il decreto mira quindi a ottenere per le società partecipate</strong>, ivi incluse le&nbsp;<em>start-up</em>,&nbsp;<strong>una serie di benefici</strong>, tramite l’accesso a risorse finanziarie complementari e il rafforzamento della compagine societaria, grazie all’ingresso di un&nbsp;<em>partner</em>&nbsp;istituzionale, focalizzato sulla crescita nei mercati internazionali, nonché l’ottimizzazione delle risorse finanziarie a sostegno degli investimenti diretti esteri.&nbsp;<strong>Le previsioni del decreto relative alle&nbsp;<em>startup</em>&nbsp;e alle PMI innovative risultano essere particolarmente importanti</strong>, anche alla luce del fatto che tali società sono quelle che più di tutte hanno bisogno di un sostegno finanziario per l’internazionalizzazione.<strong>La somma degli interventi del Fondo, di Simest e di Finest non può superare l’investimento complessivo dei soci e degli investitori italiani</strong>&nbsp;e l’intervento del Fondo non può avvenire in misura superiore al doppio della somma dell’intervento di Simest e di Finest. In ogni caso, la somma degli interventi del Fondo, di Simest e di Finest non può superare il 49% del capitale dell’impresa partecipata e, nel caso di sottoscrizione di strumenti finanziari o strumenti partecipativi, non può superare il 49% dell’impegno finanziario previsto dal progetto di internazionalizzazione dell’impresa destinataria ed è comunque inferiore all’apporto finanziario del soggetto proponente.<strong>Tra i requisiti per l’intervento</strong>&nbsp;del Fondo rotativo per le operazioni di&nbsp;<em>venture capital</em>, il decreto prevede che la&nbsp;<strong>società partecipata debba mantenere sul territorio italiano l’attività di ricerca e sviluppo,</strong>&nbsp;<strong>la direzione commerciale e una parte sostanziale delle attività produttive</strong>, per l’intera durata dell’intervento del Fondo.Le richieste di intervento sono presentate a Simest direttamente o, nel caso di interventi a favore di&nbsp;<em>start-up</em>&nbsp;o PMI innovative, anche tramite la società che gestisce le risorse di cui all’art. 1, comma 116 della legge n. 145 del 2018, che, per tali tipologie di intervento, è chiamata a individuare e selezionare i potenziali investimenti in piena indipendenza e secondo una logica commerciale. Simest o la suddetta società effettuano l’attività di istruttoria e di valutazione di eleggibilità delle richieste di intervento pervenute, sulla base dei requisiti previsti nel decreto e nelle direttive del Comitato.L’<strong>operazione di intervento del Fondo è disciplinata da un contratto di investimento e parasociale da sottoscriversi con l’impresa richiedente</strong>, che definisce le modalità di acquisizione, gestione ed&nbsp;<em>exit</em>&nbsp;dall’investimento. Il decreto sembra favorire l’adozione di schemi contrattuali standardizzati. Nel caso di co-investimento con Simest, tali schemi contrattuali avranno un contenuto simile a quelli che caratterizzano l’intervento di Simest, tenuto conto del carattere unitario dell’intervento partecipativo e finanziario. In considerazione di ciò, si può immaginare l’adozione, in via generale, di&nbsp;<em>standard</em>&nbsp;contrattuali simili a quelli di Simest, anche per le operazioni sulle&nbsp;<em>start-up</em>&nbsp;e le PMI innovative, in cui il Fondo può intervenire in autonomia.La&nbsp;<strong>speranza</strong>&nbsp;è che i&nbsp;<strong>contenuti di tali accordi presentino effettivamente un forte grado di standardizzazione</strong>&nbsp;e siano incardinati in strutture già conosciute dal mercato e di facile comprensione per l’impresa beneficiaria così da evitare o ridurre i costi per la negoziazione e l’esecuzione di tali contratti.Il sito internet di Simest informa che, a fronte della cessione dei diritti di godimento delle partecipazioni o degli strumenti finanziari sottoscritti dal Fondo, il&nbsp;<em>partner</em>&nbsp;italiano debba riconoscere al Fondo un corrispettivo fisso calcolato in funzione della propria classe dimensionale, seguendo la seguente struttura: per le piccole imprese, tasso BCE + spread dello 0,50%, per le medie imprese, tasso BCE + spread dello 0,75% e per le grandi imprese tasso BCE + spread dell’1%.<strong>Il disinvestimento delle partecipazioni e degli strumenti sottoscritti dal Fondo dovrà avvenire entro un massimo di otto anni dall’acquisto degli stessi</strong>. Il contratto relativo all’intervento del Fondo disciplinerà quindi l’obbligo – a carico delle imprese proponenti – di riscattare o di rimborsare, sempre e in ogni caso, le quote o gli strumenti del Fondo, con tempistiche che andranno ad allinearsi (e comunque non saranno successive) a quelle previste nei contratti che disciplinano l’<em>exit</em>&nbsp;di Simest, qualora l’operazione avvenga in co-investimento. Di norma, l’obbligo dell’impresa proponente non dovrà essere assistito da garanzie reali o personali.<strong>Se</strong>, alla scadenza dell’investimento,&nbsp;<strong>le partecipazioni non sono racquistate</strong>&nbsp;o gli strumenti finanziari non sono rimborsati dal soggetto proponente,&nbsp;<strong>Simest può negoziare la cessione a terzi</strong>, da sottoporre all’autorizzazione del Comitato.<strong>Il prezzo di liquidazione degli investimenti del Fondo</strong>, quando vi sia anche la partecipazione di Simest o di Finest,&nbsp;<strong>è determinato con i medesimi criteri</strong>. Il sito internet di Simest, chiarisce che la valutazione del<strong>&nbsp;prezzo di cessione da parte di Simest</strong>, in accordo col&nbsp;<em>partner</em>, è<strong>&nbsp;stabilita con riferimento al maggior valore fra: (i)</strong>&nbsp;patrimonio netto rettificato secondo i principi IAS (il che potrebbe portare a talune criticità in quanto la maggior parte delle imprese finanziabili non adotta tali principi),&nbsp;<strong>(ii)</strong>&nbsp;il costo della partecipazione in Euro, e&nbsp;<strong>(iii)</strong>&nbsp;il prezzo di quotazione in borsa (ove esistente). Qualora il&nbsp;<em>partner</em>&nbsp;italiano intenda cedere a terzi la propria partecipazione (in tutto o in parte) si terrà conto, in aggiunta a quanto sopra, anche dell’offerta dei terzi ai fini della determinazione del prezzo di cessione. Se la società ha azioni negoziate su un mercato regolamentato o un MTF potrebbe, peraltro, trovare applicazione la disciplina in tema di OPA obbligatoria.Quanto alla&nbsp;<strong><em>corporate governance</em></strong>, il sito di Simest contempla la possibilità che il Fondo richieda l’adozione di maggioranze qualificate (indicativamente il 67-75% del capitale, a seconda delle normative locali) nelle assemblee chiamate ad approvare il bilancio o per l’assunzione di decisioni strategiche, il che sembrerebbe implicare la possibilità che il Fondo richieda una rappresentanza all’interno degli organi amministrativi delle società partecipate. Tali diritto di veto dovrebbero comunque essere disegnati in maniera tale da proteggere l’investimento del Fondo lasciando ampia libertà all’impresa rispetto alle scelte di carattere gestionale.Simest si riserva poi la facoltà di richiedere che i bilanci delle società&nbsp;<em>target</em>&nbsp;siano certificati da primaria società di revisione, e ciò in particolare nei casi di investimenti del Fondo rilevanti o superiori a 1 milione di Euro, in una stessa società estera.<strong>Nel caso in cui la società partecipata risulti inadempiente</strong>&nbsp;agli impegni assunti verso il Fondo, si prevede che il&nbsp;<strong>Fondo abbia il diritto di attivare le clausole relative all’<em>exit</em></strong>&nbsp;e, quindi, forzare l’impresa proponente a riscattare o rimborsare la partecipazione del Fondo.In considerazione di tutto quanto precede, si osserva come si tratti quindi di&nbsp;<strong>regole abbastanza stringenti</strong>, che si sono affermate, anche sulla base della prassi di mercato, a tutela dell’interesse pubblico. La&nbsp;<strong>poca flessibilità</strong>&nbsp;che ne deriva, tuttavia,&nbsp;<strong>potrebbe andare a detrimento dell’autonomia contrattuale privata</strong>&nbsp;e cristallizzare&nbsp;<em>standard</em>&nbsp;contrattuali che, in taluni casi, potrebbero prevedere tutele che paiono eccessive per l’investitore, a detrimento dell’autonomia gestionale delle imprese.Il bilancio 2021 di Simest registra flussi per un importo pari a 43 milioni di euro a titolo di impieghi per&nbsp;<em>equity loan</em>&nbsp;da parte del Fondo. Nel corso del 2021, le operazioni deliberate sono state in totale 47, di cui 38 relative a nuovi progetti di investimento, 1 aumento di capitale in società già partecipate e 8 variazioni o ridefinizioni di piano di partecipazioni deliberate o sottoscritte. Più in dettaglio, le delibere di partecipazione prevedono un impegno complessivo a valere sulle disponibilità del Fondo pari a circa 69 milioni di euro. Nel 2021, in attuazione degli accordi con le imprese proponenti, sono state dismesse 19 partecipazioni per complessivi 12 milioni di euro. Il portafoglio delle partecipazioni detenute da Simest a valere sul Fondo alla fine dell’esercizio 2021 ammonta a circa 167 milioni di euro in 155 società all’estero.<strong>In conclusione</strong>, il Fondo rotativo per le operazioni di&nbsp;<em>venture capital</em>&nbsp;rappresenta uno&nbsp;<strong>strumento particolarmente interessante che si auspica possa trovare larga diffusione</strong>&nbsp;per rafforzare la competitività delle imprese italiane nel contesto internazionale.&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/venture-capital-lintervento-del-fondo-rotativo/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Diritto Bancario</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 20 Oct 2022 04:44:08 +0200</pubDate>
                        <title>China data protection report - update ottobre 2022</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/china-data-protection-report-update-ottobre-2022</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Al seguente link il&nbsp;memorandum aggiornato “<strong>China Data Protection Report 2022</strong>“, l’approfondimento sulla nuova disciplina del trattamento dei dati personali in Cina tramite una spiegazione delle principali leggi che la regolano.Una tematica di particolare rilevanza ed interesse per le aziende italiane che operano, o che abbiano intenzione di operare, in Cina.<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2022/10/Data-Security-Report-October-202255.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per il memorandum</a>&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:hermes.pazzaglini@advant-nctm.com">Hermes Pazzaglini</a>,&nbsp;<a href="mailto:carlo.geremia@advant-nctm.com">Carlo Geremia</a>&nbsp;and&nbsp;<a href="mailto:pierpaolo.canero@advant-nctm.com">Pierpaolo Canero</a>.</i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 19 Oct 2022 04:38:27 +0200</pubDate>
                        <title>Crisi Ucraina | Le misure sanzionatorie (aggiornamento)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/crisi-ucraina-le-misure-sanzionatorie-aggiornamento</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il presente memorandum non ha pretesa di esaustività ed ha il solo scopo di fornire una panoramica preliminare in merito alle sanzioni imposte e in via di imposizione nei confronti della Russia, con particolare focus sulle sanzioni adottate dall’Unione Europea e da alcuni altri paesi.</em><em>Il presente memorandum non dovrà essere inteso quale&nbsp;</em><em>parere legale. Per la verifica circa l’applicabilità delle singole sanzioni ad una fattispecie specifica, andrà effettuata una analisi ad hoc.</em><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2022/10/20220620_Memo-sanzioni-Russia_short_ITA2348-2.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per leggere il documento integrale</a>&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;<a href="mailto:lorena.possagno@advant-nctm.com">Lorena Possagno</a>, <a href="mailto:jacopo.stefanini@advant-nctm.com">Jacopo Stefanini</a> e&nbsp;<a href="mailto:ekaterina.aksenova@advant-nctm.com">Ekaterina Aksenova</a>.</i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 17 Oct 2022 09:51:07 +0200</pubDate>
                        <title>Attis Face Tough Choices As EU Unified Patent Court Looms</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/attis-face-tough-choices-as-eu-unified-patent-court-looms</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Paolo Lazzarino</strong> ha partecipato, in qualità di moderatore, all'evento online ABA "<strong>IP Fall Institute</strong>" durante il panel "<strong>The Unified Patent Court and Unitary Patent: A Radical Change to Patents in Europe</strong>".Di seguito, l'articolo di approfondimento a cura di Law360.<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2022/10/Attys-Face-Tough-Choices-As-EU-Unified-Patent-Court-Looms-Law360.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per leggere il documento integrale</a>.&nbsp;&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 14 Oct 2022 09:57:47 +0200</pubDate>
                        <title>Contratti di dispacciamento e Autotutela creditoria</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contratti-di-dispacciamento-e-autotutela-creditoria</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Riferimenti idonei ad identificare la normativa o sentenza da commentare: </strong>art. 2, comma 4 D.Lgs. 79/1999, artt. 1460-1461 Codice civile, Deliberazione n. 398/2021/R/EEL</p><p><strong><u>Cos’è successo?</u></strong></p><p>La società ricorrente (“<strong>Ricorrente</strong>”) opera nel settore della distribuzione e del trasporto di energia elettrica in qualità di utente del trasporto come “cliente grossista” <i>ex </i>art. 2, comma 4 D.Lgs. 79/1999. In data 29 maggio 2018, la Ricorrente veniva ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale <i>ex </i>art. 186-bis, R.D. n. 267/1942, c.d. Legge Fallimentare. Il 28 settembre 2021, ARERA ha apportato alcune modifiche al capitolo 4 e agli allegati A.22, A.31, A.26, A.40 e A.69 del Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della Rete di Terna (“<strong>Codice di Rete</strong>”) tramite la Deliberazione n. 398/2021/R/EEL (“<strong>Delibera ARERA</strong>”). La modifica ha introdotto – <i>inter alia</i> – specifici requisiti che devono essere posseduti durante tutto il periodo di efficacia dei contratti conclusi con Terna S.p.A. per il servizio di dispacciamento (“<strong>Contratto di Dispacciamento</strong>”). Inoltre, tali novità trovano applicazione non solo per i Contratti di Dispacciamento stipulati a partire dalla data di efficacia di tale intervento regolamentare, ma anche ai Contratti di Dispacciamento conclusi precedentemente, in forza della c.d. clausola contrattuale di recepimento automatico delle modifiche al Codice di Rete.</p><p>In merito alla normativa rilevante nel caso in specie, il capitolo 4, punto 4.3.1.2 che, così come modificato dalla Delibera ARERA, impone tra i requisiti per la sottoscrizione di un contratto di dispacciamento che le controparti di Terna S.p.A.: “<i>(iv) <u>non si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo (anche in continuità aziendale) e non si trovino in uno stato di crisi d'impresa o di insolvenza prodromici alla dichiarazione di una delle predette condizioni</u></i>”. Inoltre, precisa che i requisiti elencati devono essere posseduti anche dalle società controllanti, controllate e soggette alla medesima direzione e coordinamento delle controparti di Terna S.p.A.. Infine, si prevede che “<i>nel caso di mancato rispetto di </i>tutti <i>requisiti elencati, il contratto di dispacciamento viene risolto da Terna (…)</i>”. Infine, si ricordano i disposti degli articoli 1460 e 1461 Codice civile che stabiliscono delle ipotesi consentite di autotutela creditoria tra privati.</p><p>Alla luce di quanto appena esposto, la Ricorrente ha impugnato la Delibera ARERA e il Codice di Rete chiedendo l’annullamento di tutte le modifiche apportate dalla Delibera ARERA al capitolo 4 punto 4.3.1.2 e al relativo Allegato A.26 art. 14. In particolare, la Ricorrente ha rilevato – <i>inter alia</i> - la contrarietà della Delibera ARERA e del Codice di Rete (a) al principio di cui all’art. 95, comma 1 del Codice della Crisi d’Impresa; e (b) alla violazione della Direttiva UE n. 2019/1023. D’altra parte, Terna S.p.A. e ARERA hanno – <i>inter alia</i> – sostenuto che le modifiche di cui alla Delibera ARERA introdurrebbero un legittimo strumento di autotutela creditoria, in aggiunta a quelli previsti dagli artt. 1460-1461 Codice civile.</p><p>Il TAR, con la sentenza n. 2019/2022 (“<strong>Sentenza</strong>”), muove dall’assunto per cui la sottoscrizione di un Contratto di Dispacciamento sia condizione necessaria per la successiva sottoscrizione dei contratti per il servizio di trasporto dell’energia con le società distributrici da parte degli utenti del trasporto, tra i quali la Ricorrente. Ciò premesso, il TAR conclude sostenendo che è illegittimo il numero (iv) del capitolo 4, punto 4.3.1.2 del Codice di Rete perché risulta impossibile conciliare la necessaria continuità dello svolgimento dell’attività d’impresa, propria del concordato preventivo (art. 4 della Direttiva UE n. 2019/1023) con la risoluzione o l’impossibilità a sottoscrivere dei Contratti di Dispacciamento per soggetti che fondano il proprio <i>core business </i>su tale accordo con Terna S.p.A.. Inoltre, il TAR qualifica le modifiche introdotte dalla Delibera ARERA come illegittimi strumenti di autotutela a favore di Terna S.p.A. stessa, in quanto:</p><ul><li>il creditore è tutelato contrattualmente dall’intero patrimonio del debitore e non tramite condotte di autotutela creditoria considerate invece illegittime, salvo che per le ipotesi eccezionali riconducibili agli artt. 1460 e 1461 Codice civile;</li><li>che situazioni attuali di inadempimento di un contraente debole nei confronti del monopolista (Terna S.p.A.) giustificano sia la risoluzione di diritto del contratto sia il rifiuto del monopolista alla stipulazione di un nuovo contratto; ma</li><li>che una situazione di concordato preventivo non è assimilabile a quella di attuale inadempimento nei confronti di Terna S.p.A..</li></ul><p><strong><u>Perché è importante?</u></strong></p><p>La Sentenza del TAR Lombardia è di interesse per due principali motivi:</p><ul><li>(i) riguardo alla possibile incompatibilità del concordato preventivo con le modifiche della Delibera ARERA, la decisione protegge gli operatori di mercato simili alla Ricorrente in questo periodo di forte incertezza economica, evitando l’esclusione dal mercato di imprese potenzialmente risanabili, ma gravate dalle difficoltà della situazione economica e dalle disposizioni sfavorevoli di cui alla Delibera ARERA;</li><li>(ii) per quanto riguarda l’autotutela creditoria, la sentenza fornisce un rigoroso ragionamento giuridico che potrebbe essere applicato in altri procedimenti giudiziari riguardanti altre modifiche introdotte dalla Delibera ARERA. Un esempio è il procedimento in corso davanti al TAR Lombardia riguardante la modifica del Codice di Rete, in cui Terna ha il potere di risolvere Contratti di Dispacciamento o rifiutarsi di sottoscriverne di nuovi con imprese il cui amministratore sia “<i>in comune con società inadempienti rispetto ad obbligazioni di pagamento nei confronti di Terna o con società che siano state titolari di un contratto di dispacciamento con Terna risolto per inadempimento</i>” (capitolo 4, punto 4.3.1.2., lettera (iii) Codice di Rete) Il dettato dell’ordinanza cautelare del TAR Lombardia (n. 2178/2021) ha ritenuto tale modifica potenzialmente dannosa e potenzialmente giustificata da un rischio di danno.</li></ul><p>Come possibile osservare sulla base della già citata ordinanza cautelare (n. 2178/2021), la Sentenza del TAR Lombardia ha implicazioni più ampie di quelle inerenti il singolo caso esaminato offrendo un quadro giuridico che potrebbe influenzare futuri procedimenti relativi ad altre modifiche introdotte dalla Delibera ARERA. In tal senso, la Sentenza pone le basi per ulteriori intervenuti volti a tutelare gli operatori del mercato come la Ricorrente in un contesto economico oltremodo incerto.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Distribuzione</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 10 Oct 2022 03:56:58 +0200</pubDate>
                        <title>Gli artisti in studio (legale) per arrivare a contratti blindati</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/gli-artisti-in-studio-legale-per-arrivare-a-contratti-blindati</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Cresce la consulenza richiesta dal mondo dello spettacolo per tutelare l'immagine sulle piattaforme - Il nodo della pubblicità occulta</em>Il mondo dello spettacolo e i suoi artisti stanno sperimentando un periodo di grande evoluzione: il settore è sempre più strutturato come un'industria che agisce su diversi fronti sulla spinta delle novità tecnologiche e dei mercati che la digitalizzazione ha aperto.Questo ha reso sempre più necessaria la consulenza di studi legali strutturati e multidisciplinari per fronteggiare le diverse situazioni: dalla pubblicità occulta, ai kid influencer, da una fiscalità sempre più complessa al merchandising, fino alla vendita dei propri cataloghi e alla tutela e difesa della propria immagine e della proprietà intellettuale.Lo studio Whiters rileva che gran parte dei professionisti del mondo dello spettacolo italiano si sono resi conto della necessità di farsi affiancare. «E un mondo con un'economia ancora in scala ridotta rispetto a certe realtà di altri Paesi - spiega Luca Ferrari, corporate partner di Whiters -, ma l'artista che ha follower, merchandising, pubblicazioni e varie attività artisti che deve ragionare une un'azienda o una microazienda e strutturarsi di conseguenza». Dal canto loro, per gli studi cresce la consapevolezza che i servizi da offrire debbano essere molto ampi e diversificati. «Abbiamo avvocati che si sono specializzati nel rapporto con i&nbsp;media per assistere in pubbliche relazioni delicate i professionisti specializzati nella strategia di comunicazione nell'ambito di una crisi», aggiunge Ferrari.&nbsp;<strong>Tutela fiscale senza confini</strong>Una delle tematiche più complesse è quella legata agli aspetti fiscali (e territoriali) delle attività degli artisti: basti pensare alla localizzazione di un concerto online, o alla partecipazione a uno spettacolo da remoto e alla diffusione dei podcast. Con il crescere del settore anche gli studi si sono attrezzati di conseguenza per fornire consulenze multidisciplinari. Dike Legal è specializzato in questo campo e ha ampliato il proprio raggio d'azione: «L'evoluzione del mercato musicale e cinematografico - commenta la founding partner Maria Francesca Quattrone - con le nuove tecnologie ha richiesto un approfondimento di materie trasversali e la presenza di collaboratori esperti in nuovi ambiti. D'altronde un artista con le sue attività online e fisiche, con un nome che diventa un brand, con la possibilità di avventurarsi nel mondo degli Nft, è diventato impresa e molti di loro si sono strutturati con società proprie». E le loro iniziative spesso hanno alle spalle un lavoro legale molto intenso: dal brandship ai diritti di licenza, agli accordi vari e alla tutela dei diritti d'autore, con la difesa dell'artista dalla pirateria e dai vari troll.&nbsp;<strong>Gli influencer</strong>Un fronte altrettanto delicato è quello degli influencer. Le aziende che si servono di questi personaggi devono gestire e monitorarne l'attività. Anche rispetto a comportamenti non sempre prevedibili. Commenta <strong>Paolo Lazzarino</strong>, partner <strong>ADVANT Nctm</strong>: «Verso gli influencer più "irrequieti" le aziende attivano un meccanismo di difesa estremamente rigido con un set di sanzioni e sospensione dei pagamenti fino alla risoluzione del rapporto». Delicatissimo su questo fronte è il capitolo dei kid influencer che impone di considerare i consensi e l'utilizzo dell'immagine di un minore.Ma è altrettanto al centro dell'attenzione il problema della pubblicità occulta e della call to action degli influencer ai follower. Lo studio Elled opera soprattutto al fianco di enti e istituzioni del settore e ha una visione di insieme. «Il diritto d'autore non sembra tutelato appieno - commenta il founding partner Luca Scordino -. Una delle grandi discussioni riguarda i contratti e, visto chele modalità di fruizione dell'arte nelle sue varie forme sono sempre nuove, oggi i contratti di sfruttamento di immagine tendono a estendersi a tutte le tecnologie, non solo quelle già note ma anche quelle future».&nbsp;<a href="https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&amp;imgatt=GA61Q3&amp;imganno=2022&amp;imgkey=B1X7CQPDXVANO&amp;tiplink=4" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Il Sole 24 Ore</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 05 Oct 2022 02:50:57 +0200</pubDate>
                        <title>Imposte ipocatastali dimezzate anche ai fondi immobiliari aperti di diritto estero</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/imposte-ipocatastali-dimezzate-anche-ai-fondi-immobiliari-aperti-di-diritto-estero</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400;">È questo, in sostanza, il portato delle sentenze gemelle 28595 e 28610 pubblicate lo scorso 3 ottobre 2022, dalla Cassazione.</p><p style="font-weight: 400;">Vediamo come: la legge italiana assicura dal 2006 (con il c.d. Decreto Bersani) il dimezzamento delle imposte ipocatastali ai fondi immobiliari “chiusi” di diritto italiano che acquistano immobili strumentali, quali ad esempio gli uffici ed i centri logistici. Due fondi immobiliari “aperti” tedeschi avevano acquistato proprio nel 2006 immobili strumentali in Italia, scontando tuttavia le imposte d’atto in misura piena. Fu così che i fondi tedeschi, reputando di essere in una posizione perfettamente comparabile ai fondi chiusi italiani, chiedevano il rimborso della metà delle imposte, che veniva loro negato dagli uffici della Agenzia delle Entrate.</p><p style="font-weight: 400;">I due fondi avviavano quindi il contenzioso per il recupero delle imposte pagate in eccesso e, dopo essere risultati soccombenti nei gradi di merito, ottenevano dalla Cassazione nel 2019 la rimessione della causa alla Corte di Giustizia UE. Nel 2021 la Corte di Lussemburgo&nbsp;ravvisava una violazione alla libera circolazione dei capitali, posto che i fondi tedeschi si dimostravano del tutto comparabili ai fondi nazionali (la circostanza che i primi fossero “aperti”, mentre i secondi “chiusi”, non veniva considerata idonea a giustificare un trattamento discriminatorio) ma reindirizzava il caso alla Corte di Cassazione, chiedendole di verificare se vi fosse una giustificazione di interesse generale, quale il contrasto alla speculazione sul mercato immobiliare, tale da poter legittimare comunque un trattamento differenziato.</p><p style="font-weight: 400;">Ebbene la Suprema Corte, fatte le opportune verifiche, ha escluso la sussistenza di simili giustificazioni e – con la decisione di ieri – ha pertanto accordato ai due fondi aperti tedeschi il diritto al rimborso delle imposte ipocatastali versate in eccesso nel 2006, livellando il carico impositivo alla pari di quanto sarebbe dovuto dai fondi chiusi italiani.</p><p style="font-weight: 400;">Al di là degli aspetti squisitamente tecnici e giuridici, la decisione della Suprema Corte non può che essere salutata con grande favore da tutti gli operatori del settore: l’attenuazione dell’onere delle imposte d’atto anche per i fondi immobiliari comunitari comparabili a quelli italiani andrà infatti a tutto vantaggio della concorrenza e dell’attrattività del mercato italiano per i grandi investimenti immobiliari.</p><p style="font-weight: 400;">ADVANT Nctm, con un team guidato da Paolo Rampulla, partner del dipartimento tributario, e costituito da ultimo da Sante Ricci, Angelo Anglani, Daniele Griffini ed Egidio Greco, ha affiancato i due fondi in questa sfida più che decennale.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 03 Oct 2022 10:45:31 +0200</pubDate>
                        <title>Divergenze tra diritto societario armonizzato e norme nazionali: i fenomeni di “gold plating” e di “aggiramento” del diritto UE (*)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/divergenze-tra-diritto-societario-armonizzato-e-norme-nazionali-i-fenomeni-di-gold-plating-e-di-aggiramento-del-diritto-ue</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Vorrei prima di tutto ringraziare la Fondazione Courmayeur e il Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale per l’ottima organizzazione, e un ringraziamento sentito anche a Paolo Montalenti e Mario Notari per l’invito.&nbsp;<strong>1. Definizione di gold plating </strong>Il gold plating si concreta nel superamento da parte degli Stati membri UE (a livello statale/regionale/locale) - al momento dell’adozione di regolamenti e direttive– del livello minimo di regolazione previsto dalla normativa UE e ciò importi oneri e costi supplementari in capo alle imprese (e ai cittadini) (cd. over-compliance).Come messo in luce da un approfondito studio sul tema dello European economic and social committee (1) la definizione di gold plating deve essere intesa in senso estensivo così da ricomprendere anche: (a) mancato utilizzo delle deroghe concesse; (b) mantenimento di requisiti nazionali più ampi di quanto richiesto dalla normativa UE; (c) introduzione di nuovi oneri che esulano dagli obbiettivi della normativa UE; (d) attuazione della normativa UE prima della sua entrata in vigore; (e) adozione di sanzioni o altri meccanismi di esecuzione più rigorosi di quelli necessari per la corretta attuazione della normativa UE.Va detto che il gold plating, non è assimilabile a una misura di recepimento in aperto contrasto con la normativa UE e perciò illegittima e soggetta alle procedure di infrazione, ma può essere causa di arbitraggi normativi, concorrenza tra&nbsp;ordinamenti e corse al ribasso (o al rialzo) (2), diventando così un elemento di attrazione o dissuasione per lo stabilimento di imprese, per investimenti finanziari, per l’appetibilità del mercato nazionale. Può in ultima istanza essere di serio ostacolo alla creazione di un reale mercato unico dei capitali (3).&nbsp;<strong>2. UE e gold plating: tra armonizzazione e soft law</strong>Come correttamente rilevato dalla Corte Cost. (4) il gold plating non è un principio di diritto comunitario, il quale vincola sì gli Stati membri all’attuazione delle direttive, lasciandoli allo stesso tempo liberi di scegliere i mezzi più opportuni per raggiungere il risultato prefissato salvo che per le norme direttamente applicabili (dove però non mancano esempi di gold plating).L’assenza di uno strumento giuridico specifico della UE per affrontare questo problema pone, quindi, a carico degli Stati membri di individuare e rimuovere i casi di gold plating, che costituiscono uno dei principali fattori di disturbo per il buon funzionamento del mercato unico.Secondo la Commissione UE il gold plating, infatti, non solo svantaggia ingiustamente le imprese (e, in particolar modo le PMI (5)) e i cittadini, ma riduce anche la competitività dell'Unione Europea quale global player, considerato l’incremento dei costi amministrativi, ed è elemento indesiderato di frammentazione del mercato interno (6).L'UE potrebbe certo eliminare o quanto meno ridurre in via radicale il gold plating passando da direttive ad armonizzazione minima a direttive ad armonizzazione massima (o completa) o a regolamenti. Il terreno del diritto societario come sappiamo è però particolarmente complesso, come anche emerso dagli interventi che mi hanno preceduto, e sono molteplici le voci che suggeriscono di procedere con molta attenzione e prudenza nella ricerca dell’armonizzazione a tutti i costi (7).D’altra parte, vanno segnalati i notevoli passi verso l’armonizzazione massima di alcuni settori del diritto dei mercati finanziari, che ha una diretta rilevanza nel mercato interno, con la regolamentazione in tema di: informazioni contabili (Reg. 1606/2002), abusi di mercato (reg. 596/2014) e prospetto informativo (reg. 1129/2017), che però spesso sono anch’essi contraddistinti da gold plating.E forse altri passi potranno essere fatti. Uno di questi potrebbe riguardare l’introduzione, che pare avvicinarsi, di una disciplina comune in tema di diritto di voto multiplo nelle società quotate (8).Quanto a queste ultime la speranza è che il Listing Act in corso di elaborazione da parte della Commissione porti a una coraggiosa semplificazione illuminata dalla proporzionalità per le PMI.Oltre all’armonizzazione per via legislativa la riduzione dei fenomeni di gold plating può essere oggetto di interventi di soft law da parte delle istituzioni UE, volti a guidare il legislatore domestico, tramite raccomandazioni e linee guida, che però si dovrebbero, per essere realmente efficaci, accompagnare a un monitoraggio sistematico da parte degli Stati membri con, ad esempio, processi di comply or explain.Nel nostro campo giova ricordare le Raccomandazioni in tema di remunerazione e compiti degli amministratori delle società quotate (9), di politiche retributive nel settore finanziario e sulla qualità dell’informativa sul governo societario (principio comply or explain).Non mi addentrerò oltre su questo argomento in quanto esula dal compito assegnatomi. Sentiremo questo pomeriggio delle ricche relazioni sulle direttive da attuare e i lavori in corso.&nbsp;<strong>3. Disciplina domestica</strong>Il divieto di gold plating è stato codificato nell’art. 14, commi 24, bis, ter e quater,&nbsp;L. 246/2005 (introdotto dalla L. 183/2011 “Legge di stabilità 2012”), che impone di evitare:</p><ul> <li>&nbsp;l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;</li> <li>l'estensione dell'ambito soggettivo od oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;</li> <li>l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.</li></ul><p>Successivamente è intervenuto l’art. 32, comma 1, lett. (c), L. 234/2012, che ha incluso tra i criteri per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo per l’adozione delle norme UE il divieto di gold plating, che potrebbe avere, secondo alcuni, una peculiare rilevanza in tema di enforcement (10).Vi è, inoltre, la Guida all’analisi e alla verifica dell’impatto della regolamentazione del 2018, che definisce le disposizioni relative all’istruttoria normativa con un particolare accento a gold plating, PMI e proporzionalità (11).Da ultimo ricordiamo che l’azione amministrativa di Banca d’Italia e Consob nell’ambito della regolamentazione del diritto dei mercati deve essere orientata dal “riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della posizione competitiva dell’industria italiana ex art. 6, comma 1, lett. (c) TUF. Sul punto bisognerebbe anche guardare al più generale sistema della Pubblica Amministrazione e della governance delle Autorità di Vigilanza, che non può più essere una fonte di svantaggio competitivo nei confronti di altri Paesi (12).La normativa primaria e secondaria è perfettamente allineata con le indicazioni della Commissione UE e converge chiaramente verso la lotta e l’eliminazione del gold plating al fine di offrire un quadro regolamentare competitivo e attrattivo per&nbsp;le imprese e, in particolare, le PMI.&nbsp;<strong>4. Casi di&nbsp;<em>gold plating</em></strong>Nonostante la chiarezza del quadro normativo italiano sussistono casi di gold plating? Sono giustificati da esigenze peculiari del mercato italiano?Alcuni esempi (ne ho contati oltre 40):</p><ul> <li><span style="text-decoration: underline;">Alcuni aspetti diritto societario (dir. 1132/2017)</span> - capitale sociale - v. 2327, cod. civ., ora 50.000 euro per le S.p.A. può essere adottato un criterio proporzionale per le S.p.A. PMI? Ricordo che la soglia minima è di 25.000 euro (art. 45, 1, direttiva 1132/2017) e la disciplina delle operazioni straordinarie quali raccolta capitale di rischio (quorum da ridurre, 2368, comma 2), riduzione del capitale volontaria (quorum da ridurre e termini, 2445, cod. civ.), riduzione per perdite (che come indicato dal Prof. Ferri poco fa potrebbe essere rivista in chiave vintage) conferimenti in natura (oggetto di plurimi interventi non coordinati e mancata deroga ex art. 49, 4, 1132/2017), fusioni/scissioni (termini e procedura es. 60 giorni per opposizione a creditori o pubblicazioni in GU), azioni proprie (2357, cod. civ., limite quantitativo da incrementare, il problema della manipolazione è ampiamente superato da MAR ed estensione durata massima autorizzazione a 5 anni, v. art. 61 della direttiva).</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Shareholder Rights Directive</span> - (direttiva UE 2007/36) – estensione della disciplina operazioni con parti correlate agli emittenti diffusi ex art. 2391-bis, cod. civ.; voto vincolante su politica remunerazione (123-ter, comma 3- ter, TUF), indicazione compensi società collegate (123-ter, comma 4, (b), TUF); identificazione soci dietro richiesta minoranza (83-duodecies, comma&nbsp;3, TUF) (13); e si vedano anche le preoccupazioni espresse da autorevole dottrina circa il controllo correttezza sostanziale OPC da parte di Consob che può aprire il cammino per uno scrutinio in via amministrativa della business judgement rute (14).</li> <li><span style="text-decoration: underline;">OPA</span> – (direttiva 25/2004) contenuto documento di offerta più ampio (v. allegato 4, re. Emittenti vs. art. 6, comma 3, TD); squeeze-out da 95% a 90%(111 TUF, v. art. 15, direttiva 25/2004), v. Loi Pacte (2019) che ha ridotto la soglia dal 95% al 90% per limitare comportamenti opportunistici di una risicata minoranza; OPA da consolidamento (106, TUF, fattispecie non prevista da 25/2004, va ripensata?).</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Transparency</span> (direttiva 109/2004): obblighi di comunicazione trimestrali delle operazioni effettuate in presenza del parere contrario comitato OPC (art. 7, comma 1, lett. (g), reg. OPC Consob vs. art. 5, c. 4 TD e art. 4, c. 1, dir. 2007/14/CE); convocazione dell’assemblea a mezzo stampa (art. 2366 cod. civ. e art. 113-ter, TUF, rispetto agli obblighi di comunicazione delle informazioni regolamentate v. art. 21, comma 1, e considerando 8 TD); contenuto dell’avviso di convocazione (art. 127-quater, TUF vs. art. 17, comma 2, lett. da (a) a (d) TD) la responsabilità del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis TUF (v. art. 7, TD, ma art. 3, comma 1, che permette estensione ma solo 5 Stati membri hanno esteso responsabilità); non perfetta sovrapponibilità delle soglie delle partecipazioni rilevanti (art. 117, RE, Consob e art. 9 TD, 3%(scoraggia istituzionali) e 90%); modalità di comunicazione delle&nbsp;partecipazioni rilevanti a Consob (v. allegato 4 vs art. 12, comma 1, lett. da (a) a (d)); impianto sanzionatorio (192-bis, 192-quinquies, 193 TUF, che non pare proporzionato, come richiesto da art. 28, TD).</li> <li><span style="text-decoration: underline;">MAR</span> (reg. UE 596/2014) - doppio binario sanzioni amministrative e penali (ma v. Corte cost. 149/2022 in tema di diritto d’autore che speriamo possa portare a un profondo ripensamento del sistema sanzionatorio); art. 114, comma 7, TUF rispetto all’applicazione di MAR agli azionisti di controllo o con più del 10% (non certamente applicabile agli emittenti MTF ma il punto va chiarito v. art. 114, comma 12, TUF), che forse potrebbe essere ripensato alla luce del glod plating permesso dalla direttiva Trasparency (v. 120, 4-bis, TUF, e considerando 12 su dichiarazione intenzioni); artt. 110 e 111 Regolamento Emittenti, che, forse per un difetto di coordinamento, paiono imporre ulteriori obblighi informativi agli emittenti MTF;</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Prospetto</span> - (reg. 2017/1129) la responsabilità del responsabile del collocamento (art. 94, comma 7, TUF); applicazione poteri Consob ex art. 115 TUF nei confronti dei soggetti controllanti e controllati dell'emittente e degli offerenti o alle persone che chiedono l'ammissione alle negoziazioni (art. 97, comma 1 e art. 113, comma 1, lett. f, TUF) (Assonime). V. però Delibera n. Consob 22423/2022 dello scorso luglio (prospetto in inglese, istruttoria, prefiling anche su indicazioni (15);</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Bilancio</span> – Divieto adozione IFRS per società che possono redigere bilancio semplificato (16)</li></ul><p>A mio avviso la quasi la totalità di questi casi pare motivata da un eccesso di&nbsp;tuziorismo. Spesso sembra avere la meglio nel legislatore italiano un istinto spontaneo di precauzione con disposizioni introdotte nell'ordinamento in modo non sistematico ma, piuttosto, a mezzo di interventi legislativi occasionali e non organici, in risposta talvolta a crisi e scandali di varia natura ed entità mediatica (17).&nbsp;<strong>5. Quo vadis?</strong>Come intervenire per eliminare il gold plating così da rispettare uno degli obbiettivi cardine della riforma del diritto societario ossia “di favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese, anche attraverso il loro accesso ai mercati interni e internazionali dei capitali” (v. art. 2, 1, (c), L. 366/2001.La soluzione non può che essere un robusto, rapido (e coraggioso) intervento legislativo (18) volto a modernizzare e semplificare il diritto societario e dei mercati finanziari e l’auspico è che questa sia una delle priorità del prossimo Governo. Nel 2023 la riforma del Codice Civile compirà vent’anni, mentre il Testo Unico della Finanza i suoi venticinque anni.Gli appelli in tal senso si susseguono e sono stai oggetti anche di un articolo di lunedì del Financial Times (19).Per la verità nel nostro Paese gran parte del lavoro è già stato fatto dal Governo in carica e, in particolare, dalla Direzione V - Regolamentazione e Vigilanza del Sistema Finanziario del MEF, diretta da Stefano Cappiello, che ha pubblicato a inizio anno il Libro Verde intitolato La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita (febbraio 2022), che ha ricevuto un ampio consenso dal mercato (20).Nel Libro Verde, alla cui redazione hanno partecipato Consob, Banca d’Italia, Borsa Italiana e diverse associazioni di categoria, sono indicati numerosi interventi di micro-regolamentazione ( 21 ) volti a eliminare le disposizioni normative e regolamentari emanate nel corso degli anni in violazione del divieto di gold plating. Se adottati nella loro interezza si avrebbe una sensibile semplificazione (e potenziamento) del diritto societario (22).Come affermato in tale sede vi è l’impellente necessità di una revisione organica e sistematica degli assetti normativi e istituzionali, nell’ambito della disciplina del mercato dei capitali e del diritto societario “che – in conseguenza della stratificazione di norme, primarie e secondarie, regole di quotazione e prassi amministrative – conducono a vincoli più stringenti e costi maggiori rispetto a quanto richiesto del diritto europeo armonizzato (cd. casi di “goldplating”) e non risultano sostenute da adeguata motivazione, rappresentando delle eccezioni nel confronto europeo”.Il report, predisposto dal MEF nel rispetto del principi di better regulation UE, è contraddistinto da diverse direttive d’azione: (a) impatto zero quanto ai costi per lo Stato; (b) semplificazione avendo sempre a mente la protezione dei soci di minoranza e/o dei creditori; (c) proporzionalità per le PMI; (d) analisi delle best practice sviluppate negli altri Stati membri UE (23), cogliendo, in quest’ultimo, il suggerimento formulato da Klaus Hopt in apertura del millennio ossia v. looking beyond frontiers/learning from the neighbor’s experiences ( 24 ) o da Paolo&nbsp;Montalenti quando parla di adeguamento spontaneo dei diritti nazionali a regole e principi affini (25).La strada sembra, quindi, tracciata e, andando oltre il gold plating, non pare più rinviabile un intervento legislativo organico ed è perciò essenziale che la politica e il Governo si concentrino senza indugio sugli strumenti più adeguati ad assicurare la competitività delle imprese italiane sui mercati nazionali e internazionali.Come rilevato in un recente seminario da Piergaetano Marchetti (2022) “il nostro sistema deve essere competitivo con i sistemi europei. Competitivo non nel senso di ordinamento più permissivo, ma neppure nel senso di ordinamento più oneroso, più limitante” (26).&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;<a href="mailto:lukas.plattner@advant-nctm.com">Lukas Plattner</a>.</em>&nbsp;(*)&nbsp;Relazione al XXXV Convegno di studio “Adolfo Beria di Argentine” su problemi attuali di diritto e procedura civile.&nbsp;Il diritto societario europeo: quo vadis? Courmayeur, 23-24 settembre 2022, in corso di stampa in in Quad. di Giur. comm..(1) Smart governance of internal market for business (2014).(2) Enriques e Zorzi, Armonizzazione e arbitraggio normativo nel diritto societario europeo, Riv. soc., 2016, p. 775 ss.(3) Marchetti, Il crescente ruolo delle autorità di controllo nella disciplina delle società quotate, Riv. soc., 2016 p. 33 ss.(4) Corte Cost., sentenza 27 maggio 2020, n. 100.(5) Le PMI sono la spina dorsale dell'economia europea in quanto rappresentano il 99% di tutte le imprese nell'UE, danno lavoro a circa 100 milioni di persone, rappresentano più della metà del PIL europeo e svolgono un ruolo chiave catena del valore aggiunto in ogni settore dell'economia (Commissione UE, Entrepreneurship and small and medium-sized enterprises (SMEs)).(6) Comunicazione, Better regulation: joining forces for better laws (2021); Communication on Identifying and Addressing Barriers to the Single Market (2020). La Commissione UE, anche con specifico riferimento alle PMI, non ha mancato di sottolineare la difficoltà per la stessa di individuare e rimuovere le disposizioni nazionali di attuazione affette da gold plating raccomandando al contempo agli Stati membri di&nbsp;provvedere in merito (v. anche Comunicazione Individuare e affrontare le barriere del mercato unico (2021)(7) Enriques, 2006, 2015, 2016; European Company Law Expert, Ferrarini et al. 2012. Va anche ricordato che spesso i negoziati delle direttive di armonizzazione minima sono inevitabilmente influenzati comportamenti opportunistici delle Stati membri che possono essere spinti ad accettare un livello (minimo) di armonizzazione, già consapevoli che, non essendo riusciti a convincere altri Stati membri ad aderire a norme più stringenti, adotteranno al loro interno requisiti più rigorosi o manterranno quelli già esistenti, Commission Staff Working Document – "Report on more stringent national measures" concerning Directive 2004/109/EC”.(8) V. Raccomandazione TESG in Empowering EU Capital Markets- Making listing cool again Final report of the Technical Expert Stakeholder Group (TESG) on SMEs (2021), ove ulteriori riferimenti disponibile in <a href="https://ssrn.com/abstract=3858732" target="_blank" rel="noreferrer">ssrn.com/abstract=3858732</a>, 2021 poi posta in consultazione nell’ambito del Listing Act, disponibile in <a href="https://finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/consultations/finance-2021-listing-act-targeted_en" target="_blank" rel="noreferrer">finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/consultations/finance-2021-listing-act-targeted_en</a>; v. anche proposta governativa in Germania del 26 giugno 2022, Eckpunkte für ein Zukunftsfinanzierungsgesetz disponibile in <a href="https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Finanzmarktpolitik/2022-06-29-eckpunkte-zukunftsfinanzierungsgesetz.html" target="_blank" rel="noreferrer">www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Finanzmarktpolitik/2022-06-29-eckpunkte-zukunftsfinanzierungsgesetz.html</a>; in Francia Rapport sur les droits de vote multiples du Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, 15 settembre 2022; in UK si veda l’introduzione delle dual class share sul segmento premium dello LSE (dicembre 2021).(9) Raccomandazioni 2004/913/CE, 2005/162/CE, integrate dalla Raccomandazione 2009/385/CE, nonché la&nbsp;Raccomandazione 2009/384/CE e la Raccomandazione 2014/208/UE.(10) Rivellini, Il divieto di gold plating e il problema della sua giustiziabilità in Italia, in Riv. trim. dir. pub., p. 815 ss..(11) Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi Presidenza del Consiglio dei Ministri (DAGL) (2018).(12) V. da ultimo sulla governance di Consob si vedano i contributi di Costi e Vella e di Plattner e Vismara, Consultazione Libro Verde MEF (2022), disponibili <a href="https://www.dt.mef.gov.it/it/dipartimento/consultazioni_pubbliche/consultazione_libro_verde.html" target="_blank" rel="noreferrer">www.dt.mef.gov.it/it/dipartimento/consultazioni_pubbliche/consultazione_libro_verde.html</a>; v anche ESMA, peer review ESMA, 21 luglio 2022, su scrutinio e approvazione dei prospetti.(13) Così Assonime e Confindustria, Osservazioni di Assonime e Confindustria alla consultazione del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, sullo schema di decreto legislativo per l’attuazione della direttiva (UE) 2017/828 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti, 2019, v. per ulteriori casi Assonime, Risposta a consultazione Consob sul recepimento della direttiva (UE) 2017/828 (Shareholder Rights Directive) (2019) e Risposta Assonime alla Consultazione UE “Listing Act: making public capital markets more attractive for UE companies and facilitating access to capital for SMEs”(2022).(14) Marchetti, op. cit., p. [•].(15) ESMA peer review ESMA, 21 luglio 2022, su scrutinio e approvazione dei prospetti da parte della NCA ove vengono raccomandate delle semplificazioni rispetto al funzionamento dell’Autorità di Vigilanza ove sono contenute diverse raccomandazioni rispetto al procedimento approvazione del prospetto in Italia e alla governance di Consob.(16) D. Lgs. 38/2005, art. 4, comma 6.(17) SICLARI, European capital markets union e ordinamento nazionale, in BBTC, I, 2016, p. 482 ss..(18) In alcuni Stati membri questo processo è già stato avviato: v. Anti-Gold-Plating-Gesetz del 2019 in Austria (informazioni finanziarie); Projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français del 2019 (semplificazione fusioni).(19) Sciorilli Borrelli, Italy under pressure to boost appeal of Milan stock exchange, 19 settembre 2022.(20) V. relazione illustrativa post consultazione del 1° luglio 2022.(21) Alcuni suggeriti dall’OECD nel rapporto Capital Market Review Italy (2020)(22) Come osservato (Marchetti 2016) il divieto di gold plating può essere esteso anche alle norme comunitarie già recepite e costituire un motivo di riflessione per espungere dal sistema derive di over-compliance cui in passato abbiamo ceduto e dalle quali siamo continuamente a rischio di seduzione.(23) V. ad esempio, l’art. 45, bozza decreto rilancio (maggio 2020) ove interessanti spunti comparatistici circa l’estensione voto plurimo a società già quotate(24) Hopt, Modern Company Law Problems: A European Perspective Keynote, Company Law Reform in OECD Countries A Comparative Outlook of Current Trends, 2000.(25) Montalenti, Il diritto societario europeo, in AA.VV., Il Nuovo Diritto delle Società, Le società, IV, a cura di Montalenti, in Trattato Diritto Privato dell’Unione Europea, diretto da Ajani e Benacchio, Torino, 2022, p. 963 ss..(26) Marchetti, Intervento al seminario istituzionale sulla presentazione di liste di candidati da parte dei consigli di amministrazione uscenti delle società quotate, Senato della Repubblica, 6ª Commissione Finanze e Tesoro, 16 giugno 2022.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 30 Sep 2022 03:44:21 +0200</pubDate>
                        <title>NextLegal S.T.A.P.A.: l&#039;innovazione tecnologica prosegue</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nextlegal-s-t-a-p-a-linnovazione-tecnologica-prosegue</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>NextLegal&nbsp;è la società tra avvocati per azioni promossa nel giugno 2020 da ADVANT Nctm in partnership con CRIBIS Credit Management, società del Gruppo CRIF specializzata nella gestione end-to-end del credito problematico anomalo.</em>A due anni dalla nascita NextLegal è passata da 4 a 30 professionisti, suddivisi tra la sede principale di Bologna e l’unità operativa di Milano, e gestisce circa 27mila pratiche.La STAPA opera nel recupero dei crediti massivi e del contenzioso seriale derivante dalla gestione dei portafogli di NPEs ed integra al proprio core business l’Intelligenza Artificiale per l’automazione degli atti, utilizzando compositori automatici molto evoluti per lavorare tutti i tipi di crediti.Sempre nel solco dell’innovazione tecnologica che caratterizza la Società fin dalla Sua costituzione, nel maggio 2022 NextLegal ha adottato, per la creazione degli atti, Legito un programma che garantisce un’automazione avanzata nella stesura dei documenti grazie anche all’interazione con il gestionale.E’ possibile pertanto, con un solo passaggio, senza intervento dell’utente e semplicemente partendo dalla pratica di riferimento, creare atti quali la diffida, il ricorso per decreto ingiuntivo, il precetto ed il pignoramento presso terzi oltre al ricorso ex art. 702 bis c.p.c., tutti adattati alle varie casistiche in relazione al cliente ed alla tipologia di credito da azionare.Rispetto al passato la grafica è migliorata, il tool è adattabile a tutte le esigenze (anche di tipo grafico) ed è possibile scegliere di scaricare l’atto in vari formati (word, pdf, rtf).“Siamo fiduciosi che l’adozione di Legito ci consentirà di lavorare le pratiche affidate in maniera ancora più efficiente, ciò a beneficio dei nostri clienti.” conclude l’<strong>Avv. Gianluca Massimei</strong>, A.D. di NextLegal, facendo il punto su questi due anni di attività della società assieme al Presidente del C.d.A&nbsp;<strong>l’Avv. Stefano Padovani</strong>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 26 Sep 2022 04:03:29 +0200</pubDate>
                        <title>Golden Power: Recent amendmends to the Italian FDI Law take the regime a step forward</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/golden-power-recent-amendmends-to-the-italian-fdi-law-take-the-regime-a-step-forward-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>The last years have been marked by the progressive tightening by EU Member States of screening mechanisms relating to foreign investments.The Covid-19 pandemic and the Russian invasion of Ukraine have exacerbated macroeconomic imbalances, causing new international tensions on the markets, therefore contributing towards the acceleration and further development of European government’s “defense” mechanisms vis-à-vis their national companies and strategic assets.On September 2, &nbsp;2022, the European Commission published the second version of the Report on the screening of foreign direct investments into the Union<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, which shows that the use of the mechanism has significantly expanded in 2021 throughout the EU.&nbsp;<strong><em>Main innovations to the Italian FDI Law </em></strong>Within this context came last May many amendments to the Italian FDI regime, that have very recently been completed by a long-awaited implementing regulation, about to enter into force.&nbsp;</p><ol> <li><strong><em>The “Ukraine Decree”</em></strong></li></ol><p>Legislative Decree No. 21/2022, “Urgent measures to counter the economic and humanitarian effects of the Ukrainian crisis” (the "<strong>Ukraine Decree</strong>") converted into Law No. 51 of 20 May 2022, strengthened State control over investments in Italy, enacting significant changes to Legislative Decree No. 21/2012 (the “<strong>Italian FDI Law</strong>” or “<strong>Golden Power Law</strong>”).As it is known, the Golden Power Law grants the Italian Government special powers in relation to certain investments and other corporate transactions, provided such investments or transactions concern strategic assets or activities.In a nutshell, Law No 51/2022:</p><ul> <li>expanded, beyond the emergency phase, the strategic areas: therefore, certain sectors (<strong>health, pharmaceutical, agri-food, banking and finance</strong>)<strong> will remain permanently “strategic”</strong>, after December 31, 2022.</li> <li>confirmed the notification obligations for non-EU residents also for &nbsp;<strong>minority</strong> <strong>acquisitions </strong>(<strong>above 10%</strong>) &nbsp;and, in certain domains (<strong>communications, transport, energy, health, agri-food and finance, including banking and insurance</strong>) the filing obligation has been extended to persons acquiring control <strong>resident or established in the EU, including in Italy</strong>;</li> <li>provided for a&nbsp;<strong>mandatory filing in case of mere incorporation of companies</strong>&nbsp;active in strategic sectors or holding strategic assets, whereby the incorporation entails the participation, above a certain threshold, in the shareholding structure of foreign investors (except for the defense and security sector, where a notification is required irrespective of the nationality of the shareholders);</li> <li>Introduced an obligation upon companies that intend to acquire goods or services related to the design, manufacturing, maintenance and management of <strong>activities relating to broadband electronic communication services based on 5G technology</strong> (as well as components with high technological intensity functional to the implementation or management of the aforementioned technology)<strong> to submit a detailed annual plan</strong> to the Presidency of the Council of Ministers. &nbsp;The latter will have 30 days to either approve, impose prescriptions or conditions, or veto the purchasing plan.</li> <li>Introduced the&nbsp;<strong>pre-notification phase</strong>, the content of which was however referred to an implementing decree (see below)</li></ul><p>&nbsp;</p><p style="padding-left: 30px;">2.&nbsp;<strong><em>The implementing regulation: focus on the pre-filing and on other procedural novelties </em></strong><em>&nbsp;</em></p>The implementing decree regulating the pre-notification procedure&nbsp;was finally published on the Italian Official Journal on September 9, 2022 (Presidential Decree no. 133/2022, the “<strong>Procedural Decree</strong>”). The date of&nbsp;entrance into force&nbsp;is&nbsp;<strong>September 24, 2022</strong>.The Procedural Decree introduces the following principles/rules on pre-filing:<p style="padding-left: 30px;">(i) the pre-filing should cover the projects of transactions, deeds, etc. which may fall within the scope of application of the FDI law and&nbsp;shall contain all documents and information required for the formal notification (to the extent available at the timing of the pre-filing)</p><p style="padding-left: 30px;">(ii) the pre-filing must be submitted in any case&nbsp;without breaching the mandatory terms for the formal filing&nbsp;(“<em>without prejudice to the obligation to comply with the terms for the notification</em>”)</p><p style="padding-left: 30px;">(iii) the Italian Government has&nbsp;<strong>30 days</strong> to render its decision&nbsp;which can result into the following:</p><p style="padding-left: 60px;">(a) the transaction&nbsp;does not fall within the scope of Italian FDI Law&nbsp;and therefore no formal notification is needed;</p><p style="padding-left: 60px;">(b) the transaction&nbsp;may&nbsp;fall within the scope of Italian FDI Law and should therefore be notified;</p><p style="padding-left: 60px;">(c) the transaction&nbsp;fall within the scope of the FDI Law, but it is manifestly clear that there is no need to exercise the special powers.</p>&nbsp;By rendering its decision on the pre-filing, the Presidency may also issue recommendations and, regardless of the outcome above, impose to the parties to notify the transaction.A new template form with the required information to be included in the pre-filing may be published on the website of the Presidency of Council of Ministers.Other procedural amedments are the following:<ul> <li>in case of acquisitions, Law 51/2022 provided for a <strong>joint-filing</strong> by both the investor and the target entity, where possible. In the absence of a joint filing, the target company has to be in any case notified in advance by the buyer of the filing ant its content;</li> <li>Specific rules on <strong>sanctions-related procedure</strong> have been introduced, granting the affected party the right to present defences, being heard and being given access to the acts of the proceeding, before the formal imposition of fines;</li> <li>a coordination mechanism among the Golden Power Office and other public authorities, such as the <strong>Antitrust Authority </strong>(<strong>AGCM</strong>) and the Financial Police (‘<em>Guardia di Finanza</em>’), has been encouraged and is currently in the course of being implemented through the adoption of internal protocols;</li> <li>the internal procedure of the Presidency of Council of Ministry including the timing of transmission of the notification among offices, has been revised, without any substantial change; a “fast-track” procedure, which allows a simplified decision without the intervention by the Presidency of the Council of Ministers, has been confirmed. Accordingly, <strong>intra-group transactions</strong>, which are still subject to mandatory filing, benefit from the <strong>simplified procedure</strong> (with a final decision therefore issued usually much earlier than the <strong>45 days </strong>set out by the Law)</li></ul><p>&nbsp;<em>The content of this article is for information purposes only and is not, and cannot be intended as, professional advice on the matters dealt with. For further information please contact:</em><em>&nbsp;</em><em><a href="mailto:francesco.mazzocchi@advant-nctm.com"> Francesco Mazzocchi</a>,</em><em>&nbsp;<a href="mailto:giuliano.berruti@advant-nctm.com">Giuliano Berruti</a>&nbsp;and <a href="mailto:linda.lorenzon@advant-nctm.com">Linda Lorenzon</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> The Report is available at the following link: <a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5286" target="_blank" rel="noreferrer">https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5286</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 16 Sep 2022 03:39:45 +0200</pubDate>
                        <title>Recent innovations in Italian competition law. New rules on merger control, antitrust enforcement and abuse of economic dependence</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/recent-innovations-in-italian-competition-law-new-rules-on-merger-control-antitrust-enforcement-and-abuse-of-economic-dependence</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>The Annual Law for Competition and the Market for 2021 (hereinafter the “<strong>ACL</strong>”), entered into force on August 27, 2022, amends the Italian Competition Law (Law No. 287/90, hereinafter the “<strong>ICL</strong>”) in many respects. Namely:</p><ul> <li>introduces the power by the Italian Competition Authority (hereinafter the “<strong>ICA</strong>”) to request the notification of below-threshold mergers</li> <li>provides some adjustments to the Italian merger control provisions in order to align them to the principles and rules set out in the European Merger Regulation (Regulation (EC) 139/2004, hereinafter the “<strong>EUMR</strong>”)</li> <li>strengthens the rules concerning the abuse of economic dependence (Article 9 of Law 192/1998)</li> <li>introduces the possibility of a settlement in ICA proceedings concerning restrictive agreements or abuses of dominant position</li> <li>extends the enforcement powers of the ICA.</li></ul><p>&nbsp;</p><ol> <li><strong> Merger control rules </strong></li></ol><p>The most significant development is the introduction of the power by ICA to review below-thresholds mergers.Under the ordinary regime, Art. 16.1 of ICL provides that a concentration shall be notified to the ICA prior to its implementation, where the following two thresholds (which are adjusted each year to reflect any increase of the GDP deflator index) are cumulatively met:</p><ul> <li>the aggregate Italian turnover of the undertakings concerned exceeds € 517 mln, <strong>and</strong></li> <li>the Italian turnover of each of at least two undertakings concerned exceeds € 31 mln.</li></ul><p>The ACL introduced a new provision under Art. 16.1-<em>bis </em>of the ICL that now allows the ICA to review concentrations also when the following conditions are met:</p><ul> <li><strong>only one</strong> of the two domestic turnover thresholds mentioned above is exceeded <strong>or</strong> the combined worldwide turnover of all the undertakings concerned exceeds € 5 bn <strong>and</strong></li> <li>the transaction raises potential competition concerns in the national market or in a substantial part thereof, taking into account the possible detrimental effects on the development of small enterprises characterized by innovative strategies <strong>and</strong></li> <li>the closing did not take place more than six months before the request.</li></ul><p>&nbsp;If the above conditions are met, the ICA has the power to request the parties to notify the transaction within 30 calendar days of such request<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.The purpose of the new rule is to allow the Authority to review transactions that despite not triggering the turnover thresholds may nevertheless be capable of causing anti-competitive effects. The rule is therefore going to address the well-known problem of the “killer acquisitions”, i.e. acquisitions of start-ups (unlikely having a turnover, if at all, above the second threshold of € 31 mln) by large undertakings, that typically occur in innovative sectors such as digital or pharma.The law mandates the ICA to issue procedural guidelines on the application of this provision. These are not available yet and are expected to reduce the high level of uncertainty resulting from this amendment.Second, with regard to the substantive analysis of mergers, the ACL has substituted the so-called <em>dominance test</em> (article 6 of the ICL), with the ‘Significant Impediment of Effective Competition’ criterion (SIEC-test), as set in the EUMR. The new test enables the Authority to prohibit or impose conditions to a merger that would not create or strengthen a dominant position but would nonetheless <em>‘significantly impede effective competition’. </em>Third, the ACL has deleted the former distinction between concentrative and cooperative joint ventures and has introduced a new article 5.3 of the ICL whereby also cooperative joint ventures can be considered concentrations, provided that they are “full-function”, in line with the EU approach.Finally, the ACL has replaced the former provision relating to the calculation of turnover for credit and financial institutions with the provision already provided for in the EUMR. Therefore, henceforth, to establish the turnover of credit and other financial institutions, the financial income shall be considered.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong> Settlement procedures (not limited to cartel cases) </strong></li></ol><p>The ACL introduces a new provision (Article 14-<em>ter</em> of the ICL) that allows the ICA to initiate settlements in proceedings concerning cartel cases, restrictive agreements and abuses of dominant position.Through settlement procedures undertakings can obtain a sanction reduction in return for acknowledging their participation in the infringement.The Authority, during the investigation and until the notification of the statement of objections, may set a deadline within which the companies involved may express their willingness to participate in discussions to reach a settlement agreement. In the event of a positive outcome of the discussion, the ICA may set a time limit within which the undertakings concerned may submit settlement proposals that reflect the results of the discussions held and in which they acknowledge the infringement and their respective liability.At any time, the Authority has the possibility to cease settlement discussions, even with respect to one or more specific parties, when it considers that this might compromise the effectiveness of the procedure.The ICA will issue an internal regulation setting out the procedural rules and the extent of the fine reduction in the event of successful conclusion of the settlement procedure.<strong><em>&nbsp;</em></strong></p><ol start="3"> <li><strong> New powers of the Italian Competition Authority </strong></li></ol><p>The ACL strengthens the ICA's investigative powers, allowing the Authority to request <em>‘at any moment’</em> information and documents to any company or legal entity in order to ascertain the existence of anticompetitive agreements or of an abuse of dominant position, as well as for the control of concentrations. This significantly broadens the powers by ICA since, under the former framework, the ICA could request information&nbsp;<em>only after the opening of a proceeding</em>.Article 14(5) of the IAL allows the ICA to issue fines in the case of refusal to provide or delay in providing information. The same applies in the case of incorrect, partial or misleading information being provided. Following the amendment introduced by Legislative Decree No. 185/2021 (implementing Directive (EU) 2019/1), these fines may be up to 1% of the turnover of the undertaking concerned.<strong><em>&nbsp;</em></strong></p><ol start="4"> <li><strong> Abuse of economic dependence</strong></li></ol><p>The ACL brings some changes also to the provisions on abuse of economic dependence (Article 9 of Law 192/1998) introducing a rebuttable presumption of economic dependence in the business relations of companies that offer intermediation services on digital platforms that plays a crucial role in reaching end users or suppliers.In addition, the ACL also updates the list of potentially abusive conduct under Article 9, paragraph 2, of Law 192/1998, providing examples of abusive conducts applicable to digital platforms, such as:</p><ul> <li>provision of insufficient information regarding the scope or quality of the service provided</li> <li>imposition of unilateral obligations, not justified by the type or content of the activity performed and</li> <li>restriction of the ability to use different providers for the same service, including through the application of unilateral conditions or additional costs.</li></ul><p>Civil actions provided for by Article 9 of Law 192/1998 shall be brought before the specialized business sections referred to in Article 1 of Legislative Decree No. 168/2003.The Presidency of the Council of Ministers (jointly with the Ministry of Justice and after having consulted the ICA) can issue guidelines in order to facilitate the application of the provisions.These provisions will enter into force on October 31, 2022.&nbsp;<em>The content of this article is for information purposes only and is not, and cannot be intended as, professional advice on the matters dealt with.&nbsp;</em><em>For further information, please contact <a href="mailto:luca.toffoletti@advant-nctm.com">Luca Toffoletti</a> and&nbsp;&nbsp;<a href="mailto:francesco.mazzocchi@advant-nctm.com">Francesco Mazzocchi</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> &nbsp;The new power of the ICA to review below-threshold transactions does not extend to transactions closed prior to August, 27, 2022.&nbsp;In case of failure to notify, the penalties set in article 19, paragraph 2 of the ICL will be applied to the parties concerned</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 16 Sep 2022 03:31:54 +0200</pubDate>
                        <title>Il nuovo registro Insider delle società con strumenti ammessi su Euronext Growth Milan</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-nuovo-registro-insider-delle-societa-con-strumenti-ammessi-su-euronext-growth-milan</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>A partire dal <u>4 agosto 2022,</u> entrerà in vigore il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 adottato dalla Commissione europea lo scorso 13 luglio (“<strong>Regolamento</strong>”) che stabilisce norme tecniche per l’applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 (<em>c.d. Market Abuse Regulation</em>, “<strong>MAR</strong>”) per quanto concerne il formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento (<em>insider list </em>o registro <em>insider</em>).Il Regolamento recepisce, modificandolo, il progetto delle norme tecniche di attuazione (<em>c.d. Implementing Technical Standards </em>o “<strong>ITS</strong>”) predisposto dall’ESMA sul formato del nuovo registro <em>insider</em> e le informazioni da inserirvi (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>). Con l’adozione di tale Regolamento viene pertanto abrogato il precedente Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 del 10 marzo 2016 (“<strong>Regolamento 2016/347</strong>”).L’intervento normativo si inserisce nel contesto delle modifiche apportate alla MAR dal regolamento (UE) 2019/2115 che, come noto, ha introdotto, tra le altre previsioni, obblighi meno onerosi per gli emittenti ammessi alle negoziazioni in un mercato di crescita per le PMI, come Euronext Growth Milan (“<strong>Emittenti</strong>”), sulla tenuta del registro <em>insider</em>, con l’obiettivo di limitare quanto più possibile i costi di <em>compliance</em> per gli Emittenti.Così disponendo, la Commissione ha accolto la proposta indicata nell’ambito dei lavori del <em>Technical Expert Stakeholder Group (TESG) on SMEs</em> e rappresentata nel <em>Final Report “Empowering EU Capital Markets For SMEs – Making listing cool again </em>(<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>).Il novellato art. 18, par. 6, MAR, consente, infatti, agli Emittenti di includere nel registro<em> insider</em> soltanto le persone che, in virtù della <em>funzione che svolgono o della posizione che occupano</em> presso gli stessi, hanno <strong>accesso regolare</strong> a informazioni privilegiate (c.d. <em>registro insider-</em> <strong>accesso regolare</strong>) (art. 18, par. 6, comma 1, MAR), ampliando così il perimetro dei soggetti da includere rispetto alla categoria di persone destinate alla sezione cd. permanente di cui all’- abrogato - art. 2, comma 2 del Regolamento 2016/347 [i “<em>soggetti che hanno sempre accesso a tutte le informazioni</em>” (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>)].A titolo esemplificativo, tra i soggetti che hanno regolare accesso possono essere ricompresi gli amministratori esecutivi, i membri degli organi di direzione e controllo, il direttore generale, il direttore finanziario, il responsabile dell’area legale e i consulenti interni (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>), nonché le relative funzioni di <em>staff</em>.In tale contesto, il Regolamento precisa che il registro <em>insider</em> – accesso regolare può includere solo i <em>dati personali </em>delle persone che hanno accesso <em>regolare</em> a informazioni privilegiate (“<strong>Soggetti Rilevanti</strong>”) (v. art. 2, comma 1). Si prevede poi che tale registro debba essere redatto utilizzando il formato di cui all’Allegato II del Regolamento, e pertanto che debba riportare le seguenti informazioni: (i) la data e l’ora di creazione del Registro dell’ultimo aggiornamento; (ii) la data di trasmissione all'Autorità competente; (iii) il nome, il cognome e il cognome di nascita (se diverso) del Soggetto Rilevante; (iv) il numero di telefono professionale del Soggetto Rilevante; (v) il nome e l’indirizzo della Società del Soggetto Rilevante; (vi) la funzione e motivo dell’accesso ad Informazioni Privilegiate su base regolare; (vii) la data e ora in cui il Soggetto Rilevante ha ottenuto l’accesso regolare a informazioni privilegiate; (viii) la data e ora in cui il Soggetto Rilevante ha cessato di avere accesso regolare a informazioni privilegiate; (ix) il numero di identificazione personale (se applicabile) o la data di nascita; (x) l’indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato) del Soggetto Rilevante; e (xi) il numero di telefono privato del Soggetto Rilevante. <u>Non è invece richiesto indicare l’informazione specifica alla quale il Soggetto Rilevante ha accesso</u>.<u>Il nuovo Regolamento, pertanto, esenta gli Emittenti dall'obbligo di creare sezioni diverse dell'elenco <em>insider</em> per ogni informazione privilegiata, ovvero dall’obbligo di attivare le sezioni occasionali. Non è, altresì, prevista la possibilità di aggiungere all’elenco la sezione permanente</u>.Alternativamente, qualora richiesto dagli Stati membri in ragione di specifiche preoccupazioni di integrità del mercato nazionale, agli Emittenti è consentito includere nel registro tutti i soggetti che hanno accesso a tali informazioni, ma in forma semplificata (c.d. registro <em>insider</em> in <strong>forma semplificata</strong>) (art. 18, par. 6, comma 2, MAR) (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>).Il Regolamento dispone, infine, che gli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate devono essere conservati in qualsiasi forma atta a garantire che la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni incluse in tali elenchi siano preservate in qualsiasi momento durante la trasmissione all’autorità competente. <u>Gli Emittenti potranno, pertanto, conservare il registro <em>insider </em>anche in un formato differente da quello elettronico, purché siano preservate la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni privilegiate</u> (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>).&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:lukas.plattner@advant-nctm.com">Lukas Plattner</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">News e approfondimenti</a>(<sup>[1]</sup>) &nbsp;&nbsp;&nbsp; Si veda il documento di consultazione pubblicato da ESMA in data 6 maggio 2020 e il <em>Final Report</em> pubblicato da ESMA in data 27 ottobre 2020. Il Regolamento si pone in aperto contrasto con la posizione dell’ESMA, come da ultimo espressa nel parere adottato in data 29 aprile 2022 (“<em>Opinion – On the European Commission’s proposed amendments to the draft implementing Technical Standards on the precise formato of insider lists and for updating insider lists adopted under MAR</em>”), non prevedendo, in particolare, l’indicazione dell’informazione specifica cui hanno accesso regolare le persone iscritte nel registro (v. <em>infra</em> nel testo).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">News e approfondimenti</a>([2])&nbsp;&nbsp;&nbsp; V. <em>Final Report</em> “<em>Empowering EU Capital Markets For SMEs – Making listing cool again</em>”, maggio 2021, p. 76: “<em>With regard to the drawing up of the insider list, at the time of its entry into force, MAR exempted issuers admitted to trading on the SGM from the burden of keeping the insider list, thus guaranteeing them cost savings, subject to compliance with certain conditions. The SGM regulation adopted in 201921 has provided, for issuers admitted to trading on an SGM, the option to keep the insider list in a simplified form, which shall include all persons having regular access to inside information relating to the issuer. In this context, it is worth noting that the above-mentioned Regulation has entrusted ESMA with the task of drawing up the draft Implementing Technical Standards specifying the format of the new insider list and the information to be included in it. Such technical standard should clarify that SGM issuers are obliged to maintain only one list of persons having regular access to insider information and are not required to create event-based sections of the insider list each time, in which the details of persons with access to a single piece of inside information are recorded so to alleviate MAR regime and reduce compliance costs associated with it</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">News e approfondimenti</a>(<sup>[3]</sup>) &nbsp;&nbsp;&nbsp; Secondo Assonime, la formulazione “<em>soggetti che hanno sempre accesso a tutte le informazioni</em>” restringerebbe il novero degli insider “<em>permanenti</em>” a pochi soggetti: “<em>gli amministratori esecutivi, il presidente anche non esecutivo in quanto deputato a fissare l’ordine del giorno delle riunioni consiliari e a curare che l’informativa preconsiliare giunga a conoscenza degli amministratori, l’eventuale direttore generale e il relativo staff</em>” (cfr. Assonime, La disciplina sugli abusi di mercato: problemi e incertezze nell’applicazione per le società italiane e alcune ipotesi interpretative, Note e Studi, 15/2016).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">News e approfondimenti</a>(<sup>[4]</sup>)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cfr. Considerando (10) del Regolamento (UE) 2019/2115<em>. </em>Secondo quanto indicato dal CESR nelle linee guida alla <em>Market Abuse Directive</em> (Directive 2003/6/EC), tra le categorie di soggetti che tipicamente possono avere accesso a un informazione privilegiata vi rientrano “<em>members of the board of directors, CEOs, relevant persons discharging management responsibility, related staff members (such as secretaries and personal assistants), internal auditors, people having access to databases on budgetary control or balance sheet analyses, people who work in units that have regular access to inside information (such as IT people)</em>” (CESR, Level 3 – <em>Third set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive to the market</em>, par. 15).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">News e approfondimenti</a>([5])&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L’obbligo di includere una sezione specifica per ciascuna informazione privilegiata, così come la facoltà di istituire una separata sezione per gli accessi permanenti, sono invece ancora previsti per il registro <em>insider</em> in forma semplificata (v. art. 2, comma 2 del Regolamento).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">News e approfondimenti</a>(<sup>[6]</sup>)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ai sensi dell’art. 18, par. 5 MAR il <em>registro insider</em> sarà conservato per almeno 5 anni dopo l’elaborazione o il suo aggiornamento.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 15 Sep 2022 10:29:52 +0200</pubDate>
                        <title>L&#039;associazione legale europea festeggia un anno di attività negli uffici di tutta Europa</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lassociazione-legale-europea-raggiunge-il-traguardo-di-un-anno-di-attivita-negli-uffici-di-tutta-europa</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>MILANO, MONACO e PARIGI (15 settembre 2022)&nbsp;</strong>–&nbsp;<a href="http://www.advantlaw.com" target="_blank"><strong>ADVANT</strong></a>, primaria associazione europea di studi legali, oggi compie un anno. L'anniversario sarà celebrato negli uffici dei suoi studi associati in Europa.Sin dal suo lancio nel settembre 2021,&nbsp;<strong>ADVANT,&nbsp;</strong>con un posizionamento unico nel panorama legale europeo, assicura un vantaggio distintivo a coloro che aspirano ad espandersi verso l’Europa continentale o crescere al suo interno.Nel suo primo anno di vita,&nbsp;<strong>ADVANT</strong>&nbsp;ha lanciato una serie di iniziative di successo a sostegno dell'associazione e dei suoi studi associati, quali:</p><ul> <li>la costituzione di 13 gruppi di lavoro che riuniscono i professionisti dei diversi studi nell’intento di favorire la collaborazione, condividere conoscenze e approfondimenti legali e coordinare eventi internazionali, attività di marketing e di sviluppo commerciale</li> <li>la prima riunione plenaria dei professionisti di&nbsp;<strong>ADVANT</strong>&nbsp;(<strong>ADVANT</strong>&nbsp;Live), che ha portato a Berlino circa 600 delegati per le sessioni di pianificazione dei gruppi di lavoro e le attività di&nbsp;<em>relationship building</em></li> <li>il programma di&nbsp;<em>secondment</em>&nbsp;di&nbsp;<strong>ADVANT</strong>&nbsp;(‘<em>Your Road to Europe’</em>) che offre ai professionisti legali opportunità di carriera e sviluppo professionale in una delle quattordici sedi europee</li> <li>partecipazione congiunta ad una serie di importanti eventi, conferenze e forum in tutto il mondo, tra cui IBA, ABA, ACC Europe, INTA e il Games Law Summit</li></ul><p>In virtù del successo ottenuto fino ad oggi,&nbsp;<strong>ADVANT&nbsp;</strong>è stata inserita nella rosa dei candidati per il titolo&nbsp;<em>International Firm of the Year</em>&nbsp;ai&nbsp;<em>Legal Business Awards</em>&nbsp;2022. Il vincitore sarà annunciato in una cerimonia di gala che si terrà a Londra il 27 settembre.&nbsp;<strong>Paolo Montironi, Senior Partner di&nbsp;</strong><strong>ADVANT</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>Nctm, ha dichiarato:</strong><em>“Guardando agli ultimi dodici mesi, è evidente che abbiamo compiuto enormi progressi per costruire le basi della nostra collaborazione a lungo termine e per perseguire la nostra ambizione di divenire uno dei migliori consulenti legali d'Europa. Continuiamo a crescere come associazione, uniti dalla nostra visione del futuro di ADVANT e dai nostri valori comuni.”</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 08 Sep 2022 03:45:59 +0200</pubDate>
                        <title>Nuova “Legge Antimonopolio della Repubblica Popolare Cinese”</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuova-legge-antimonopolio-della-repubblica-popolare-cinese</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 24 giugno 2022 il Comitato Permanente del Congresso Nazionale del Popolo ha pubblicato la versione definitiva della “Legge Antimonopolio della Repubblica Popolare Cinese” (“<strong>Legge Antimonopolio</strong>”) (中华人民共和国反垄断法) che entrerà in vigore il 1° agosto 2022. I lavori di modifica, iniziati nel 2017, apportano sostanziali cambiamenti alla Legge Antimonopolio del 2008 fino adesso mai emendata.Contestualmente alla pubblicazione della legge, l’Amministrazione Statale per la Regolamentazione dei Mercati (“<strong>SAMR</strong>”), ha pubblicato le bozze di aggiornamento a sei disposizioni per allinearle alla nuova Legge Antimonopolio, in particolare:</p><ul> <li>Disposizioni sul divieto di abuso dei diritti di proprietà intellettuale per escludere e limitare la concorrenza.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a></li> <li>Disposizioni sul divieto di accordi anticoncorrenziali.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a></li> <li>Disposizioni sul divieto di abuso di posizione dominante sul mercato.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a></li> <li>Disposizioni del Consiglio di Stato sulle norme per la dichiarazione di concentrazioni.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a></li> <li>Regolamento sulla revisione della concentrazione degli operatori commerciali.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a></li> <li>Disposizioni per la repressione dell'abuso del potere amministrativo di escludere e limitare la concorrenza.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a></li></ul><p>&nbsp;La nuova Legge Antimonopolio prevede 70 articoli, 12 in più rispetto alla precedente versione, ed introduce numerose novità, tra cui il divieto dei cartelli <em>hub-and-spoke</em>, un regime di <em>safe harbor</em> per gli accordi anticoncorrenziali, un’enfasi sull’utilizzo dei dati, un meccanismo <em>stop the clock</em> nel caso di fusioni e nuove sanzioni. Viene inoltre riformata la struttura dell’Ufficio Antimonopolio della SAMR per garantire un più efficace controllo.<strong><em>Safe-harbor </em></strong><strong>per gli accordi anticoncorrenziali che non raggiungono una determinata soglia</strong>L’articolo 18 della Legge Antimonopolio prevedeva che ogni accordo monopolistico fosse <em>di per sé</em> illegale, limitandosi a descrivere le ipotesi tipiche vietate dalla legge. Il riformato articolo 18 apporta, a riguardo, un cambiamento particolarmente significativo, prevedendo che tali accordi non siano aprioristicamente <em>contra ius</em>, tollerandone l’esistenza qualora l’operatore economico riesca a dimostrare che l’accordo non abbia un effetto eliminatorio o restrittivo della concorrenza. Sebbene l’onere probatorio sia particolarmente complesso e sarà necessario osservare la sua concreta applicabilità nella pratica, la nuova disposizione rappresenta un’importante apertura da parte del legislatore nei confronti degli accordi anticoncorrenziali. Inoltre, viene introdotta una soglia minima di quota di mercato, determinata dall’Ufficio Antimonopolio della SAMR, sotto la quale tali accordi sono consentiti.<strong>Divieto di cartelli hub-and-spoke</strong>Il novello art. 19 della Legge Antimonopolio prevede espressamente il divieto di organizzarsi per far sì che altri operatori raggiungano accordi anticoncorrenziali o offrire un aiuto sostanziale ad altri operatori per raggiungere accordi anticoncorrenziali.Questa disposizione colpisce direttamente i cartelli <em>hub-and-spoke</em>, nel quale il fornitore facilita il coordinamento tra i distributori, senza che questi entrino direttamente in contratto tra di loro, alterando il normale equilibrio concorrenziale. La nuova disposizione introduce la responsabilità per quei soggetti (<em>hub</em>) che realizzino questi comportamenti facilitatori, elevando il livello di attenzione che dovrà essere inevitabilmente riposto nella condivisione delle informazioni rilevanti tra i vari distributori (<em>spokes</em>) per evitare il coordinamento delle politiche di questi ultimi.<strong>Rilievo del ruolo dei dati come strumento idoneo a restringere o eliminare la concorrenza</strong>L'abuso di dati, algoritmi, tecnologie e regolamenti da parte di soggetti in posizione dominante sul mercato può configurare comportamenti monopolistici ai sensi dei nuovi articoli 7 e 22 della Legge Antimonopolio, la quale attribuisce una specifica rilevanza a tali strumenti in virtù della loro potenzialità di creare un eccessivo vantaggio competitivo ed alterare il normale equilibrio concorrenziale del mercato.<strong>Possibilità di controllo da parte dell’Ufficio Antimonopolio sulle concentrazioni sottosoglia</strong>La concentrazione tra aziende che non superi la quota di mercato sopra la quale è necessario notificare le autorità competenti può comunque avere un effetto restrittivo o eliminatorio della concorrenza. Da un lato la concentrazione può essere volta ad eliminare direttamente la concorrenza, rimuovendo dal mercato un potenziale competitor (“acquisizione killer”), dall’altro la concentrazione può comportare l’acquisto di tecnologie strategiche che garantiscono un forte vantaggio competitivo.Per queste ragioni è stato introdotto, nell’art. 26, l’obbligo da parte degli operatori economici di notificare l’Ufficio Antimonopolio di qualsiasi operazione che possa avere l’effetto di restringere o eliminare la concorrenza sul mercato, anche se sottosoglia e, qualora l’operatore economico non dovesse comunicare tale operazione, vengono assegnati all’Ufficio Antimonopolio dei poteri investigativi.<strong>Introduzione di un meccanismo “stop-the-clock”</strong>È stato introdotto per la prima volta nella normativa antitrust Cinese un meccanismo di <em>stop-the-clock</em> che consente all’autorità di fermare il conteggio dei 90 giorni entro i quali deve esaminare i documenti forniti e pronunciarsi sull’ammissibilità della concentrazione nel caso in cui a)la parte notificante non riesca a fornire i materiali richiesti, b) quando si renda necessario accertare nuove situazioni o fatti, c) quando è necessario valutare ulteriore condizioni restrittive per la concentrazione e l’operatore commerciale presenti una richiesta di sospensione.Contestualmente, la struttura dell’ufficio antimonopolio è stata riformata e l’organico aumentato per consentire un controllo più tempestivo ed efficace.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a><strong>Violazione del pubblico interesse come presupposto per le azioni legali</strong>Benché la Legge Antimonopolio non abbia mai previsto un meccanismo per avviare un procedimento legale da parte dei privati - come una <em>class action</em> - è stata introdotta la possibilità, per i pubblici procuratori, di intraprendere un’azione legale nei confronti di una società che ponga in essere pratiche monopolistiche lesive del “pubblico interesse”.<strong>Inasprimento delle sanzioni</strong>Sono state inasprite le sanzioni già previste e sono state introdotte per la prima volta sanzioni individuali.<u>Accordi anticoncorrenziali</u>L’articolo 56 della nuova Legge Antimonopolio prevede adesso una multa dall’1% fino al 10% del fatturato dell’anno precedente o, in sua assenza, fino a 5.000.000,00 RMB (724.511,68 EUR c.a.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>) a cui si aggiunge la confisca dei proventi illeciti.Sono state introdotte sanzioni individuali, nei confronti degli amministratori delegati, rappresentanti, direttori e supervisori di progetto, che hanno partecipato all’accordo monopolistico fino a 1.000.000,00 RMB (144.902,34 EUR c.a.).Nel caso di <em>gun-jumping</em> è prevista una responsabilità che varia in considerazione degli effetti derivati dall’operazione. In caso di effetti anticoncorrenziali è previsto l’annullamento dell’operazione, il ripristino dello stato precedente alla concentrazione e una multa fino al 10% del fatturato dell’anno precedente; qualora, diversamente, dall’operazione non derivino effetti anticoncorrenziali, la sanzione è costituita da una multa fino a 5.000.000,00 RMB (724.511,68 EUR c.a.).<u>Abuso di posizione dominante</u>Il nuovo testo dell’art.&nbsp; 57 prevede un’ammenda compresa tra l’1% e il 10% del fatturato dell’anno precedente e la confisca del guadagno illecito.<u>Mancata collaborazione in occasione di esami e indagini</u>Sono previste multe fino ad un massimo di 500,000 RMB (72. 451,17 EUR c.a.) per i singoli individui, e multe fino all’1% del fatturato dell’anno precedente per la società o, in sua assenza, una sanzione fino a 5.000.000 RMB (724.511,68 EUR c.a.).&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:hermes.pazzaglini@advant-nctm.com">Hermes Pazzaglini</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> <em>Provisions on Prohibition of Abuse of Intellectual Property Rights to Exclude and Restrict Competition </em><a href="https://www.samr.gov.cn/jzxts/tzgg/zqyj/202206/t20220627_348158.html?mc_cid=b5541ba295&amp;mc_eid=627c47469b" target="_blank" rel="noreferrer"><em>关禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定（征求意见稿）</em></a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> <em>Provisions on Prohibition of Monopoly Agreements </em><a href="https://www.samr.gov.cn/jzxts/tzgg/zqyj/202206/t20220627_348158.html?mc_cid=b5541ba295&amp;mc_eid=627c47469b" target="_blank" rel="noreferrer"><em>禁止垄断协议规定（征求意见稿）</em></a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> <em>Provisions on Prohibition of Abuse of Dominant Market Position </em><a href="https://www.samr.gov.cn/jzxts/tzgg/zqyj/202206/t20220627_348153.html?mc_cid=b5541ba295&amp;mc_eid=627c47469b" target="_blank" rel="noreferrer"><em>禁止滥用市场支配地位行为规定（征求意见稿）</em></a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> <em>Provisions of the State Council on the Standards for Declaration of Consolidation of Undertakings </em><a href="https://www.samr.gov.cn/jzxts/tzgg/zqyj/202206/t20220625_348150.html?mc_cid=b5541ba295&amp;mc_eid=627c47469b" target="_blank" rel="noreferrer"><em>国务院关于经营者集中申报标准的规定（修订草案征求意见稿）</em></a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> <em>Regulations on the Review of Concentration of Business Operators </em><a href="https://www.samr.gov.cn/jzxts/tzgg/zqyj/202206/t20220624_348145.html?mc_cid=b5541ba295&amp;mc_eid=627c47469b" target="_blank" rel="noreferrer"><em>经营者集中审查规定（征求意见稿）</em></a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> <em>Provisions on Suppressing Abuse of Administrative Power to Exclude and Restrict Competition</em><a href="https://www.samr.gov.cn/jzxts/tzgg/zqyj/202206/t20220627_348162.html?mc_cid=b5541ba295&amp;mc_eid=627c47469b" target="_blank" rel="noreferrer"><em>制止滥用行政权力排除、限制竞争行为规定</em> <em>（征求意见稿）</em></a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> L’Ufficio Antimonopolio è stato suddiviso in tre dipartimenti: 1) dipartimento per il coordinamento dell’implementazione delle politiche sulla concorrenza 2) dipartimento per la vigilanza sugli accordi anticoncorrenziali e sull'abuso di posizione dominante sul mercato, e 3) dipartimento per il controllo delle fusioni e indagini sul gun-jumping. Inoltre, le divisioni dell’ufficio sono aumentate da 11 a 19.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Tasso di cambio pari a 1 EUR = 6.9 RMB al 19 luglio 2022</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 22 Jul 2022 08:37:16 +0200</pubDate>
                        <title>Incidenti di sicurezza e data breach in ambito bancario. Le polizze cyber</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/incidenti-di-sicurezza-e-data-breach-in-ambito-bancario-le-polizze-cyber</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>L’articolo approfondisce la tematica legata alla&nbsp;<strong>cybersecurity</strong>, agli&nbsp;<strong>incidenti di sicurezza</strong>&nbsp;e alla&nbsp;<strong>violazione dei dati personali</strong>&nbsp;(<strong>data breach</strong>) con riferimento al&nbsp;<strong>settore bancario</strong>, con un approfondimento sulle<strong>&nbsp;polizze a copertura del cyber risk.</strong></em></p><h2><strong>1. Incidenti di sicurezza e violazioni di dati personali. Peculiarità del settore bancario</strong></h2><h3>1.1 Premessa</h3>La materia della&nbsp;<strong><em>cybersecurity</em></strong>, prima relegata in normative settoriali, dal 2018 circa è al centro dell’intervento del legislatore europeo e italiano.L’aumento esponenziale degli&nbsp;<strong>attacchi informatici</strong>&nbsp;e l’acquisita consapevolezza della gravità delle loro conseguenze ai danni dello Stato, delle imprese e delle persone fisiche hanno impresso un’evidente accelerazione alla produzione normativa. Dal&nbsp;<strong>GDPR</strong>&nbsp;(Regolamento UE 2016/679) al&nbsp;<strong>codice europeo delle comunicazioni elettroniche</strong>&nbsp;(d.lgs. 259/2003, come da ultimo modificato dal d.lgs. 207/2021), dall’attuazione della&nbsp;<strong>Direttiva NIS</strong>&nbsp;(con il&nbsp;d.lgs. 65/2018) al&nbsp;<strong>perimetro di sicurezza nazionale cibernetica</strong>&nbsp;(D.L. 105/2019), gli obblighi in materia di&nbsp;<strong><em>cybersecurity</em></strong>&nbsp;riguardano ormai una platea sempre più ampia di soggetti.In&nbsp;<strong>ambito bancario</strong>, la gestione degli incidenti di sicurezza informatica è regolata altresì da una&nbsp;<strong>disciplina di settore</strong>&nbsp;e dagli&nbsp;<strong>Orientamenti della Banca d’Italia</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>dell’Autorità Bancaria Europea</strong>.<h3><strong>1.2 Gli incidenti di sicurezza</strong></h3>Un&nbsp;<strong>incidente di sicurezza</strong>&nbsp;è, in termini generali, un&nbsp;<strong>evento che compromette l’integrità</strong>, la&nbsp;<strong>disponibilità</strong>&nbsp;o la&nbsp;<strong>riservatezza</strong>&nbsp;<strong>di sistemi informativi</strong>&nbsp;<strong>o delle informazioni</strong>&nbsp;che detti sistemi elaborano, conservano o trasmettono.<strong>Non vi è né una definizione né una disciplina unitaria</strong>&nbsp;di incidente di sicurezza, che sono invece contenute in normative di settore, nazionali ed europee, come, per quanto rileva ai fini del presente contributo, la Direttiva UE 2016/1148 (c.d. Direttiva NIS), recepita in Italia ad opera del d.lgs. n. 65/2018; il D.L. 105/2019, che istituisce il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica; e la&nbsp;Direttiva UE 2015/2366&nbsp;(c.d. Direttiva PSD2), recepita nell’ordinamento nazionale con il&nbsp;d.lgs. 218/2017, relativa ai&nbsp;<strong>servizi di pagamento</strong>&nbsp;nel mercato interno e applicabile a tutti i fornitori di servizi di pagamento, incluse le banche.Nello specifico, il decreto attuativo della&nbsp;<strong>Direttiva NIS</strong>&nbsp;e il decreto istitutivo del&nbsp;<strong>perimetro di sicurezza cibernetica</strong>&nbsp;impongono l’<strong>adozione di misure di sicurezza stringenti&nbsp;</strong>a carico di soggetti, pubblici e privati, che, rispettivamente, svolgono un servizio essenziale per il mantenimento di attività sociali e/o economiche fondamentali o offrono servizi digitali, ed esercitano una&nbsp;<strong>funzione essenziale dello Stato</strong>&nbsp;o assicurano un&nbsp; servizio&nbsp; essenziale&nbsp; per&nbsp; il&nbsp; mantenimento&nbsp; di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli&nbsp;<strong>interessi</strong>&nbsp;<strong>dello Stato</strong>.I soggetti riconducibili a tali categorie, dunque, dovranno&nbsp;<strong>garantire&nbsp;<em>standard</em>&nbsp;di sicurezza e procedurali più rigorosi</strong>&nbsp;rispetto a chi non vi rientra: ciò principalmente in ragione del considerevole impatto che eventuali incidenti informatici potrebbero avere nei settori interessati.Si segnala, a questo proposito, che&nbsp;<strong>tali enti sono individuati</strong>, con propri provvedimenti,&nbsp;<strong>dalle autorità pubbliche competenti</strong>, e che i settori di rilievo includono il&nbsp;<strong>settore bancario e delle infrastrutture dei mercati finanziari</strong>&nbsp;oltre che, più in generale, quello&nbsp;<strong>economico e finanziario</strong>.Venendo alla&nbsp;<strong>definizione di incidente di sicurezza</strong>&nbsp;in&nbsp;<strong>ambito bancario</strong>, la&nbsp;Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 della Banca d’Italia&nbsp;(cfr. Parte Prima, titolo IV, Cap. 4, sez. 1, par. 3) definisce l’“<em>incidente operativo o di sicurezza</em>” come un “<strong><em>evento, o serie di eventi collegati, non pianificati dalla banca</em></strong><em>,&nbsp;<strong>che interessa le sue risorse informatiche</strong>&nbsp;e che i) ha o potrebbe avere un&nbsp;<strong>impatto negativo sull’integrità</strong>,&nbsp;<strong>la disponibilità</strong>,&nbsp;<strong>la riservatezza e/o l’autenticità dei servizi o dei processi dell’intermediario</strong>; oppure ii) comunque implica la&nbsp;<strong>violazione</strong>&nbsp;o l’imminente minaccia di violazione delle&nbsp;<strong>norme e delle prassi aziendali in materia di sicurezza delle informazioni</strong>&nbsp;(ad esempio, frodi informatiche, attacchi attraverso internet e malfunzionamenti e disservizi)</em>”.La&nbsp;<strong>Banca d’Italia</strong>, inoltre, classifica gli&nbsp;<strong>incidenti di sicurezza in due categorie</strong>: (i<strong>)&nbsp;<em>incidenti cyber</em></strong>, intesi come incidenti causati da attività volontaria e malevola riguardanti l’accesso, l’uso, la divulgazione, l’interruzione, la modifica o la distruzione non autorizzati delle risorse della banca o incidenti che producono, anche involontariamente, diffusione e/o alterazione di dati riservati della clientela e/o dell’intermediario; oppure (ii)&nbsp;<strong><em>incidenti operativi</em></strong><em>,</em>&nbsp;ossia incidenti derivanti da processi inadeguati o malfunzionanti, persone e sistemi o eventi di forza maggiore. Tale classificazione è contenuta all’interno delle “Istruzioni per la segnalazione di gravi incidenti operativi o di sicurezza”, pubblicate dalla Banca d’Italia in data 10 dicembre 2021.<h3><strong>1.3 Le violazioni di dati personali: violazione di riservatezza, disponibilità o integrità</strong></h3>Una&nbsp;<strong>violazione di dati personali</strong>, o&nbsp;<strong><em>data breach</em></strong>, è una particolare tipologia di incidente di sicurezza che coinvolge dati personali, ossia quelle informazioni che identificano, direttamente o indirettamente, una persona fisica (c.d. interessato).L’art. 4, n. 12, del&nbsp;<strong>GDPR</strong>&nbsp;definisce “<strong>violazione dei dati personali</strong>” come “<em>la&nbsp;<strong>violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati</strong></em>”.Le&nbsp;<strong>violazioni dei dati personali</strong>, quindi, possono essere classificate in:<ul> <li><strong>violazioni della riservatezza</strong>, che comportano una divulgazione o un accesso non autorizzato o accidentale ai dati personali;</li> <li><strong>violazioni della disponibilità</strong>, che comportano la perdita di accesso o la distruzione accidentali o non autorizzate dei dati personali; e</li> <li><strong>violazioni dell’integrità</strong>, che comportano una modifica non autorizzata o accidentale dei dati personali.</li></ul><p>Un esempio di&nbsp;<em>data breach</em>, che può comportare una violazione sia della riservatezza che della disponibilità, è dato dal&nbsp;<em>ransomware</em>, il cui schema è quello dell’estorsione: gli&nbsp;<em>hacker</em>&nbsp;criptano i dati di un’organizzazione e richiedono il pagamento di una somma di denaro (in genere in criptovaluta) per ripristinare l’accesso agli stessi. Spesso l’attacco non si limita alla criptazione dei dati ma consiste anche nella loro esfiltrazione, a cui segue la minaccia di renderli pubblici online in caso di mancato pagamento del riscatto.Un ulteriore esempio di&nbsp;<em>data breach</em>, che comporta di regola una violazione della riservatezza, è dato dal&nbsp;<em>phishing</em>. Nella sua versione più semplice, l’<em>hacker</em>, spacciandosi per un’altra persona, invia un’email alla vittima chiedendo di fornire informazioni quali numeri di carte di credito o password. La tecnica di&nbsp;<em>phishing</em>&nbsp;più sofisticata e che sta prendendo sempre più piede, almeno in Italia, è denominata BEC (<em>Business Email Compromise</em>). In genere, in questo caso l’<em>hacker</em>&nbsp;sottrae le credenziali di accesso all’account email di un dipendente o di un dirigente di un’organizzazione (mediante una normale azione di&nbsp;<em>phishing&nbsp;</em>o introducendosi nei relativi sistemi in altro modo); dopodiché, spacciandosi per un apicale chiede a un proprio dipendente di effettuare un pagamento su un certo conto corrente bancario o, spacciandosi per un fornitore, chiede al committente il pagamento dei corrispettivi dovuti su coordinate bancarie diverse da quelle originariamente comunicate dal reale fornitore.Infine, un esempio di&nbsp;<em>data breach</em>&nbsp;che potrebbe comportare la violazione integrità del dato riguarda la perdita di documenti o di dispositivi portatili, nel caso in cui non sia disponibile una copia di&nbsp;<em>backup</em>.</p><h3><strong>1.4 Statistiche sull’incidenza di violazioni di dati personali nel triennio 2019 – 2021</strong></h3>Negli ultimi anni si è registrato un&nbsp;<strong>considerevole aumento delle violazioni dei dati personali</strong>&nbsp;a danno di imprese italiane ed europee. Secondo l’“<em>Enisa Threat Landscape 2021</em>”, pubblicato, appunto, dalla European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), delle nove categorie di minacce alla sicurezza informatica, nel 2021 è il&nbsp;<em>ransomware</em>&nbsp;ad averla fatta da padrone con, a seguire, il&nbsp;<em>phishing</em>. In calo, rispetto al 2020, gli incidenti connessi al&nbsp;<em>malware</em>.Come sottolineato dall’ENISA, tra aprile 2020 e luglio 2021 i&nbsp;<strong>settori più colpiti</strong>&nbsp;da attacchi informatici sono stati la&nbsp;<strong>pubblica amministrazione</strong>&nbsp;(198 incidenti), i&nbsp;<strong>fornitori di servizi digitali</strong>&nbsp;(152 incidenti), il&nbsp;<strong>settore pubblico in generale</strong>&nbsp;(151 incidenti),&nbsp;<strong>la sanità</strong>&nbsp;(143 incidenti) e il&nbsp;<strong>settore finanziario/bancario</strong>&nbsp;(97 incidenti).Per quanto riguarda, nello specifico, le violazioni notificate al Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, anche, il “Garante”), l’autorità ha registrato 1.443 casi nel 2019, 1.387 nel 2020, e 2.071 casi nel 2021; nel 2018, invece, i casi erano solo 650 (come emerge, rispettivamente, dalle rispettive relazioni annuali).Dei provvedimenti pubblicati dall’autorità su questi temi nell’ultimo anno, la quasi totalità ha riguardato&nbsp;<strong>azioni accidentali interne</strong>&nbsp;(come episodi di erronea trasmissione/condivisione di dati a soggetti non autorizzati); i rimanenti casi, relativi ad azioni intenzionali esterne, hanno riguardato&nbsp;<strong>attacchi&nbsp;<em>ransomware</em></strong>. Quanto alla tipologia di&nbsp;<strong>sanzioni</strong>&nbsp;<strong>applicate</strong>, l’autorità ha principalmente rivolto ai soggetti coinvolti&nbsp;<strong>ammonimenti</strong>&nbsp;o comminato&nbsp;<strong>sanzioni</strong>&nbsp;<strong>amministrative</strong>&nbsp;<strong>pecuniarie</strong>.Tra le sanzioni più alte, il Garante ha sanzionato un istituto di credito per l’importo di euro 1.650.000, non per violazioni specifiche degli artt. 33 e 34 del GDPR, ma per non aver adottato misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, circostanza emersa, appunto, nel corso dell’attività istruttoria svolta dall’autorità in relazione a un&nbsp;<em>data breach</em>.<h3><strong>1.5 Conseguenze legali derivanti da incidenti di sicurezza o violazioni di dati personali: notifiche, comunicazioni e misure di sicurezza tecniche e organizzative</strong></h3>Nel caso si verifichino&nbsp;<strong>incidenti di sicurezza o violazioni di dati personali</strong>, il soggetto che li abbia subiti dovrà attivarsi prontamente per adempiere agli&nbsp;<strong>obblighi</strong>&nbsp;previsti dalla normativa applicabile che, in termini generali, includono la&nbsp;<strong>notifica di tali eventi alle autorità competenti</strong>&nbsp;e, nei casi più gravi, agli&nbsp;<strong>interessati</strong>. È inoltre richiesto di adottare prontamente&nbsp;<strong>misure</strong>&nbsp;<strong>di</strong>&nbsp;<strong>sicurezza</strong>&nbsp;<strong>tecniche</strong>&nbsp;<strong>e</strong>&nbsp;<strong>organizzative</strong>&nbsp;<strong>adeguate</strong>&nbsp;per mitigare gli effetti dell’incidente e prevenire futuri episodi.Talune imprese, come accade in ambito bancario, possono ricadere nell’ambito applicativo di diverse normative e, pertanto, sono astrattamente soggette a diversi obblighi in materia di sicurezza informatica.<strong><em>1.5.1 Gli obblighi previsti dal GDPR</em></strong>In primo luogo, qualora l’incidente di sicurezza abbia ad oggetto&nbsp;<strong>dati personali</strong>&nbsp;e sia quindi qualificato come&nbsp;<strong>violazione di dati ai sensi del GDPR</strong>, il titolare del trattamento – ovvero l’ente che determina le finalità e i mezzi del trattamento (per esempio, l’istituto di credito in relazione ai dati personali della propria clientela) – che lo abbia subito è tenuto a conformarsi a&nbsp;<strong>due obblighi principali</strong>.Il primo, previsto dall’art. 33 (1) GDPR, è quello di&nbsp;<strong>notificare la violazione all’autorità di controllo competente&nbsp;</strong>(in Italia, il Garante)&nbsp;<strong>entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza</strong>, salvi i casi in cui sia ammesso procedere attraverso una notifica ritardata, ovvero una notifica a due stadi, preliminare e definitiva; il secondo, previsto dal successivo art. 34 (1) GDPR, è quello di&nbsp;<strong>darne comunicazione agli interessati</strong>. La notifica all’autorità di controllo è sempre obbligatoria tranne nel caso in cui “sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche”. La comunicazione agli interessati è obbligatoria, invece, quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.Alla luce di quanto sopra, è evidente che la&nbsp;<strong>valutazione dell’esistenza di un rischio</strong>&nbsp;(o di un rischio elevato), non appena si viene a conoscenza di una violazione, è&nbsp;<strong>fondamentale</strong>&nbsp;per comprendere se procedere con la notifica al Garante e con la comunicazione agli interessati oltre che, naturalmente, per adottare misure efficaci per contenere e risolvere la violazione.A questo riguardo, il Gruppo di lavoro “Articolo 29” (WP29) – i.e. il gruppo di lavoro europeo indipendente che, fino all’entrata in vigore del GDPR, si occupava di questioni relative alla gestione dei dati personali – con le sue “Linee guida sulla notifica delle violazioni dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (WP250)”, successivamente fatte proprie dallo European Data Protection Board (EDPB), elenca e descrive&nbsp;<strong>sette fattori di rischio da considerare</strong>. In questo contesto, &nbsp;il WP29 richiama, in particolare, il documento di dicembre 2013 “<em>Recommendations for a methodology of the assessment of severity of personal data breaches</em>” adottato dall’ENISA, contenente una metodologia per la valutazione della gravità della violazione, quale utile strumento per la&nbsp;<strong>predisposizione da parte dei titolari del piano di intervento</strong>&nbsp;ai fini della gestione dei&nbsp;<em>data breach</em>. Questi fattori includono:<ul> <li>tipo di violazione;</li> <li>natura, carattere “sensibile” e volume dei dati personali;</li> <li>facilità di identificazione delle persone fisiche;</li> <li>gravità delle conseguenze per le persone fisiche;</li> <li>caratteristiche particolari dell’interessato;</li> <li>caratteristiche particolari del titolare del trattamento;</li> <li>numero di persone fisiche interessate.</li></ul><p><strong><em>1.5.2 Gli obblighi previsti dal decreto che recepisce la Direttiva NIS</em></strong>Il decreto che recepisce la&nbsp;<strong>Direttiva NIS</strong>, invece, prevede che gli&nbsp;<strong>operatori di servizi essenziali</strong>&nbsp;<strong>e i fornitori di servizi digitali</strong>&nbsp;debbano&nbsp;<strong>notificare gli incidenti</strong>&nbsp;aventi un impatto rilevante sui servizi essenziali&nbsp;<strong>al&nbsp;<em>Computer Security Incident Response Team</em></strong>&nbsp;(CSIRT), istituito&nbsp;<strong>presso l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale</strong>, la quale è designata quale autorità nazionale competente NIS, vigila sull’applicazione della Direttiva NIS e ha poteri ispettivi e sanzionatori in materia.Le notifiche di tali incidenti devono essere effettuate “<strong>senza ingiustificato ritardo</strong>”, secondo le modalità definite dal CSIRT ed eventualmente da ciascuna autorità NIS di settore con proprie linee guida.<strong><em>1.5.3 Gli obblighi previsti dalla normativa in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica</em></strong>Analogamente, il&nbsp;<strong>DPCM 14 aprile 2021, n. 81</strong>, definisce le&nbsp;<strong>modalità per la notifica degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici afferenti al perimetro nazionale di sicurezza cibernetica</strong>. Esso prevede l’obbligo, per i soggetti inclusi nel perimetro, di&nbsp;<strong>notificare</strong>&nbsp;al CSIRT gli incidenti di sicurezza aventi impatto sui beni ICT di rispettiva pertinenza,&nbsp;<strong>entro 6 ore ovvero entro 1 ora, a seconda della gravità</strong>, dal momento in cui i soggetti medesimi ne siano venuti a conoscenza (anche mediante attività di monitoraggio, test e controllo).<strong><em>1.5.4 Gli obblighi previsti in ambito bancario dalla Direttiva PSD2, dall’Autorità Bancaria Europea e dalla Banca d’Italia</em></strong>La&nbsp;<strong>Direttiva PSD2</strong>, infine, prevede che, in caso di&nbsp;<strong>grave incidente operativo</strong>&nbsp;o relativo alla sicurezza, i&nbsp;<strong>prestatori di servizi di pagamento</strong>, ivi incluse le&nbsp;<strong>banche</strong>, debbano&nbsp;<strong>notificarlo senza indugio all’autorità competente</strong>&nbsp;dello Stato membro di origine del prestatore di servizi di pagamento. Al ricevimento della notifica, l’autorità competente fornisce i dettagli dell’incidente all’Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority o EBA) e alla BCE. In attuazione di detta Direttiva, gli obblighi in questione sono contenuti a livello nazionale in all’articolo 6 ter del d.lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010, introdotto ad opera dell’art. 2, comma 8 del d.lgs. n. 218 del 15 dicembre 2017, laddove è previsto che “<em>i prestatori di servizi di pagamento trasmettono alla Banca d’Italia dati statistici sulle frodi connesse agli strumenti e ai servizi di pagamento. La Banca d’Italia definisce le modalità e i termini per l’invio dei dati, tenendo anche conto degli orientamenti dell’ABE. I dati vengono poi trasmessi a ABE e BCE in forma aggregata</em>”. Inoltre, obblighi puntuali di notifica dei “gravi incidenti” ai sensi della Direttiva PSD2 sono contenuti all’interno della già citata Circolare della Banca d’Italia n. 285, aggiornata in seguito all’emanazione della Direttiva PSD2, nonché delle “Istruzioni per la segnalazione di incidenti operativi e di sicurezza”, pubblicate da Banca d’Italia in data 10 dicembre 2021 e della Comunicazione della Banca d’Italia del 29 ottobre 2021, che a sua volta recepisce gli Orientamenti dell’EBA, avente natura di atto normativo di carattere generale vincolante per i destinatari.In data 10 giugno 2021, infatti, l’EBA ha emanato gli Orientamenti aggiornati in materia di segnalazione dei gravi incidenti ai sensi dell’art. 96 della Direttiva PSD2, che abrogano e sostituiscono i precedenti Orientamenti del 2017. La Banca d’Italia si è conformata a detti Orientamenti dell’EBA con Comunicazione del 29 ottobre 2021.In particolare, gli&nbsp;<strong>Orientamenti dell’EBA</strong>&nbsp;stabiliscono&nbsp;<strong>criteri per la classificazione degli incidenti operativi o di sicurezza gravi</strong>, nonché il&nbsp;<strong>contenuto</strong>, il&nbsp;<strong>formato</strong>&nbsp;e le&nbsp;<strong>procedure</strong>&nbsp;<strong>per la comunicazione&nbsp;</strong>di questi incidenti alle autorità nazionali. Ai sensi della normativa sopra citata, al fine di verificare la rilevanza e gravità dell’incidente devono essere prese in considerazione&nbsp;<strong>soglie qualitative e quantitative</strong>, come di seguito evidenziato:</p><ul> <li>l’incidente operativo o di sicurezza è reso pubblico e/o può comportare importanti danni reputazionali;</li> <li>l’impatto finanziario stimato supera i cinque milioni di euro o il massimo tra lo 0.1 per cento del capitale primario di classe 1 dell’intermediario e 200.000 euro;</li> <li>la gestione dell’incidente è soggetta ad un alto livello di&nbsp;<em>escalation</em>&nbsp;interna (es. CIO o equivalente);</li> <li>l’incidente comporta verosimilmente la violazione di obblighi legali o regolamentari;</li> <li>l’incidente operativo o di sicurezza innesca o potrebbe innescare procedure di gestione della continuità operativa o di gestione delle crisi;</li> <li>alto impatto delle transazioni interessate;</li> <li>il numero degli utenti interessati è maggiore di 50.000 o del 25% del numero totale di utenti del servizio;</li> <li>concomitanza di impatti c.d. “minori”;</li> <li>l’incidente ha un impatto sistemico e può interessare altre istituzioni/organizzazioni;</li> <li>l’incidente è comunicato al CERT/CSIRT.</li></ul><p>Quanto alle&nbsp;<strong>tempistiche</strong>&nbsp;per comunicare i “gravi incidenti” alla Banca d’Italia, le già citate “Istruzioni per la segnalazione di incidenti operativi e di sicurezza”, pubblicate da Banca d’Italia in data 10 dicembre 2021 prevedono obblighi di segnalazione aventi&nbsp;<strong>tempistiche</strong>&nbsp;<strong>stringenti</strong>&nbsp;<strong>e</strong>&nbsp;<strong>differenziate</strong>&nbsp;a seconda che l’istituto bancario sia classificato come “<strong>banca significativa</strong>” ovvero “<strong>banca meno significativa</strong>”, mediante&nbsp;<strong>tre tipologie di rapporti</strong>: i) un&nbsp;<strong>primo report relativo all’incidente, atteso entro due ore&nbsp;</strong>(ovvero quattro ore per le “banche meno significative”) dal momento in cui esso è stato classificato come “grave”; ii) un&nbsp;<strong>secondo report</strong>, denominato “report ad interim”, inviato quando le&nbsp;<strong>regolari operazioni sono state ripristinate</strong>&nbsp;e l’attività è tornata alla normalità; iii) un&nbsp;<strong>terzo e ultimo report</strong>, atteso&nbsp;<strong>entro 20 giorni lavorativi dalla chiusura dell’incidente</strong>.Tutte le normative sopra brevemente descritte, inoltre, prevedono l’obbligo a carico delle imprese di adottare&nbsp;<strong>misure di sicurezza e organizzative adeguate</strong>, determinate, tra l’altro,&nbsp;<strong>in funzione della natura delle attività esercitate e dei servizi prestati</strong>, della gravità delle conseguenze di eventuali incidenti, nonché, nel caso in cui siano coinvolti dati personali, della natura, oggetto, contesto e finalità del trattamento, dello stato dell’arte e dei costi di attuazione.Tali misure devono essere identificate e adottate in via generale e preventiva, al fine di&nbsp;<strong>garantire la sicurezza dei sistemi informatici utilizzati</strong>, nonché prevenire e minimizzare l’impatto di eventuali incidenti di sicurezza; ma misure di sicurezza tecniche e organizzative devono essere identificate e adottate, prontamente, anche al verificarsi degli incidenti in questione, al fine di mitigarne gli effetti negativi e mettere nuovamente in sicurezza i sistemi coinvolti.Tra le misure di sicurezza segnalate dall’ENISA e dall’EDPB si segnalano, a titolo esemplificativo, l’adozione di meccanismi di crittografia, di autenticazione a fattori multipli e di sistemi&nbsp;<em>firewall</em>.Infine, si riporta l’orientamento del WP29 che ha espressamente affermato che, in via generale,&nbsp;<strong>non dovrebbe sussistere un obbligo di notifica</strong>&nbsp;nel caso in cui si verifichino le seguenti condizioni (Opinion n. 3/2014): i) la&nbsp;<strong>chiave di cifratura non è stata compromessa</strong>; ii) sussistenza di una&nbsp;<strong>copia di&nbsp;<em>backup</em>&nbsp;dei dati</strong>; iii) adozione di&nbsp;<strong>meccanismi di criptazione dei dati</strong>. In aggiunta, è opportuno tenere conto della sussistenza dell’ulteriore condizione consistente nella&nbsp;<strong>possibilità di immediato blocco di qualsiasi dispositivo oggetto della violazione</strong>, mediante cancellazione irreversibile della memoria del dispositivo non appena questo si colleghi ad una rete, in combinazione con una password OPT fornita all’utente su dispositivi diversi da inserire nel dispositivo violato.</p><div data-anchor-id="2"></div><p></p><h2><strong>2. Polizze&nbsp;<em>cyber</em>&nbsp;e servizi accessori di&nbsp;<em>data breach management</em></strong></h2><h3><strong>2.1 Introduzione</strong></h3>Preliminarmente si evidenzia che il presente contributo non si sofferma sui profili regolatori delle&nbsp;<strong>polizze&nbsp;<em>cyber</em></strong>, per i quali si rinvia ad un successivo intervento; in questa sede ci si concentrerà, invece, sull’aspetto dei&nbsp;<strong>servizi accessori a tali polizze</strong>, consistenti nella gestione della violazione del dato, come meglio evidenziato nei successivi paragrafi.<h3><strong>2.2 Servizi di gestione della violazione</strong></h3>L’<strong>inosservanza degli obblighi descritti&nbsp;</strong>ai paragrafi che precedono può comportare l’applicazione di&nbsp;<strong>sanzioni</strong>&nbsp;estremamente significative. Solo con riferimento alla violazione degli articoli 33 e 34 del GDPR, le imprese possono andare incontro a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato annuo globale dell’azienda, se superiore.Più in generale, gli incidenti possono esporre i soggetti che li abbiano subiti a danni e costi per la difesa derivanti da reclami o azioni di terzi e in particolare gli interessati dal trattamento dei dati personali, contro tali soggetti e i&nbsp;<em>service provider&nbsp;</em>(con cui tali soggetti sono solidalmente responsabili nei confronti degli interessati); danni alla reputazione; costi per le investigazioni di&nbsp;<em>cybersecurity</em>, la consulenza e l’attuazione di misure tecniche adeguate per contenere o rimediare alla violazione.In questo contesto, le&nbsp;<strong>polizze assicurative di tipo “<em>cyber</em>”</strong>&nbsp;(che operano di regola come assicurazioni per la responsabilità civile, nonché come assicurazioni contro i danni), con&nbsp;<em>focus</em>&nbsp;specifico sulle violazioni dei dati personali e in materia di&nbsp;<em>cybersecurity</em>, rappresentano uno strumento utile per proteggere la propria organizzazione da minacce informatiche offrendo&nbsp;<strong>coperture per i danni da interruzione dell’attività</strong>,&nbsp;<strong>danni reputazionali</strong>&nbsp;nonché per i&nbsp;<strong>costi sostenuti per le attività di assistenza&nbsp;</strong>in sede di rimedio o adempimento agli obblighi conseguenti alle violazioni.A maggior ragione, possono essere ancora più interessanti per l’assicurato le polizze che includono, oltre alle tradizionali coperture assicurative, anche il servizio accessorio di gestione e assistenza della violazione del dato personale o in generale dell’incidente di sicurezza.Tali polizze&nbsp;<em>cyber</em>, infatti, hanno un approccio esaustivo, prendendo in considerazione la necessità per i soggetti colpiti da incidenti di sicurezza di agire prontamente, al fine di valutare e contenere la violazione, tramite il coinvolgimento e il coordinamento di diversi professionisti.Il vantaggio di tali polizze per l’assicurato consiste nella possibilità di usufruire del servizio di gestione per effetto della mera vigenza della polizza e quindi anche prima della verifica e della conferma dell’operatività della copertura assicurativa, senza costi ulteriori rispetto al premio già pagato.Il servizio di gestione si articola nella raccolta delle informazioni relative al sinistro, nell’assistenza all’assicurato in sede di valutazione delle iniziative da porre in essere e nella selezione dei fornitori (<em>vendors</em>) i cui servizi siano necessari per porre rimedio alla violazione o adempiere agli obblighi ad essa conseguenti. Il costo dei fornitori non è incluso nel servizio di gestione ma è suscettibile di rimborso ai termini e condizioni della polizza.<h3><strong>2.3 Vendor services: legali, negoziali, informativi, comunicativi</strong></h3>La&nbsp;<strong>gestione dell’incidente richiede</strong>, in generale, l’intervento coordinato di diversi professionisti specializzati. Anzitutto, al fine di&nbsp;<strong>valutare la natura dell’incidente</strong>&nbsp;e il relativo livello di rischio, nonché per comprendere gli obblighi legali applicabili e svolgere i relativi adempimenti (come la notifica della violazione al Garante e la comunicazione agli interessati), l’intervento di&nbsp;<strong>consulenti legali</strong>&nbsp;assume carattere di priorità. Contestualmente, è senz’altro necessario coinvolgere&nbsp;<strong>risorse specializzate in ambito informatico e in materia di&nbsp;<em>cybersecurity</em></strong><em>.&nbsp;</em>Ciò al fine di investigare prontamente le caratteristiche tecniche dell’incidente e la sua portata, e porre in essere nel più breve tempo possibile tutte le attività finalizzate, da un lato, a raccogliere gli elementi utili per comprendere la portata dell’incidente e in che misura lo stesso abbia eventualmente impattato sulla sicurezza dei sistemi aziendali in generale, e, dall’altro, a minimizzare l’impatto dell’incidente medesimo e mettere in sicurezza i sistemi in questione.Vi sono ulteriori consulenti, tuttavia, il cui coinvolgimento può essere essenziale, soprattutto in relazione a determinate violazioni di sicurezza. Per esempio, qualora l’episodio sia stato reso pubblico o possa comunque essere reso noto, la società può valutare – con l’assistenza di agenzie di comunicazione o PR – di predisporre comunicati stampa o comunicazioni analoghe relativi all’incidente, al fine, soprattutto, di gestire il relativo impatto mediatico. Ancora, casi di&nbsp;<em>ransomware</em>&nbsp;possono rendere utile l’intervento di consulenti specializzati nella negoziazione del riscatto; si tratta di società, con elevata specializzazione tecnica, che entrano in contatto con gli&nbsp;<em>hacker</em>&nbsp;al fine di verificare se la minaccia sia reale (per esempio chiedendo evidenza della possibilità di decriptare i file aziendali oggetto di criptazione e riscatto) e negoziare, appunto, l’importo del riscatto richiesto. Ancora, nel caso in cui i dati aziendali siano stati oggetto di esfiltrazione (o vi sia il rischio che gli stessi siano stati oggetto di esfiltrazione), è possibile dare incarico a società terze di porre in essere attività di monitoraggio del web (c.d. ID o&nbsp;<em>credit monitoring</em>) – e in particolare del&nbsp;<em>dark web</em>&nbsp;e del&nbsp;<em>deep web</em>&nbsp;– al fine di comprendere se i dati siano effettivamente stati resi pubblici, per esempio nel caso di mancato pagamento del riscatto.Tutti tali fornitori terzi sono di regola parte di un&nbsp;<em>panel</em>&nbsp;valutato e approvato dalla società assicurativa che offre le polizze&nbsp;<em>cyber</em>&nbsp;in esame, e che possono essere attivati dal soggetto assicurato che abbia subito l’incidente.Nello specifico, l’assicurato che sia coinvolto in una violazione di sicurezza la notificherà prontamente tramite i canali individuati nella polizza, attivando così il c.d.&nbsp;<em>breach response management team</em>, che rappresenta il punto di contatto per l’assicurato e l’assicuratore, coinvolge i fornitori terzi e coordina il loro intervento per la gestione dell’incidente.<div data-anchor-id="3"></div><p></p><h2><strong>3. Conclusioni</strong></h2>L’<strong>incidente di sicurezza&nbsp;</strong>è un fenomeno che colpisce tutti i settori economici ed è, come è emerso nel presente contributo, in&nbsp;<strong>significativa crescita</strong>.Di fronte all’alto numero di attacchi informatici e, più in generale, incidenti di sicurezza, occorre senz’altro richiamare l’attenzione delle imprese, specialmente in settori così delicati come quello bancario, sull’importanza di proteggere la propria infrastruttura informatica con misure di sicurezza quanto più all’avanguardia, sottoponendole a verifiche e valutazioni periodiche di modo che siano mantenute sempre aggiornate.Tali misure devono essere accompagnate anche un apparato documentale e procedurale che consenta, da una parte, di fornire evidenza alle autorità pubbliche competenti circa le valutazioni svolte – soprattutto nella misura in cui debbano essere adottate misure adeguate al rischio specifico per la singola organizzazione, dalla stessa determinato – e, dall’altra, consentano di gestire a livello operativo tutti i vari passaggi interni per la gestione dell’incidente di sicurezza. Ciò al fine di poter&nbsp;<strong>valutare tempestivamente la natura dell’incidente</strong>, da parte delle varie funzioni interne coinvolte per area (come l’area legale, l’area IT, l’area assicurativa), adempiere agli obblighi di legge nella tempistica stabilita e mettere in sicurezza i sistemi informatici coinvolti.A questo proposito, le&nbsp;<strong>polizze&nbsp;<em>cyber</em></strong>&nbsp;(in particolare quelle che attengono a servizi di gestione inclusi nel premio, senza essere subordinate a conferma di copertura) possono senz’altro rappresentare uno&nbsp;<strong>strumento utile per proteggere la propria organizzazione</strong>, grazie anche al loro approccio esaustivo che consente di avere a disposizione un&nbsp;<strong><em>team</em>&nbsp;dedicato e specializzato per la gestione delle violazioni di sicurezza</strong>, un vero e proprio “pronto intervento” da attivare appena si è colpiti da tali eventi.In questo contesto sarà possibile gestire in modo efficiente le conseguenze negative degli incidenti di sicurezza che, come si è visto, oltre ai profili sanzionatori possono avere anche un significativo impatto economico, in termini di costi di assistenza per porre rimedio all’incidente o adempiere agli obblighi di legge ad esso conseguenti.&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/incidenti-di-sicurezza-e-data-breach-in-ambito-bancario-le-polizze-cyber/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Diritto Bancario</a>&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:paolo.gallarati@advant-nctm.com">Paolo Gallarati</a>, <a href="mailto:virginia.paparozzi@advant-nctm.com">Virginia Paparozzi</a> e <a href="mailto:cecilia.moioli@advant-nctm.com">Cecilia Moioli</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 22 Jul 2022 04:25:56 +0200</pubDate>
                        <title>Contro l&#039;inflazione ci serve più concorrenza</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contro-linflazione-ci-serve-piu-concorrenza</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nei giorni scorsi è stata presentata al parlamento dal presidente dell'Autorità della concorrenza e del mercato, Roberto Rustichelli, la relazione annuale sull'attività svolta nell'anno precedente. Che ha confermato alcune linee tendenziali emerse già nelle precedenti relazioni, così rinforzando l'idea che il nuovo corso dell'antitrust nazionale e forse anche di quello europeo sia progressivamente più efficace, più attento ai valori dei trattati europei e meno ispirato dall'obbiettivo dell'efficienza come unico strumento di creazione delle premesse della crescita. Il conflitto in Ucraina e l'onda lunga della pandemia stanno mettendo in discussione il funzionamento dell'economia globalizzata su cui ha poggiato negli ultimi trent'anni il paradigma della crescita. Questi ostacoli hanno già dato l'avvio a fiammate inflazionistiche che mettono a rischio la posizione dei soggetti più deboli che perdono potere di acquisto. Per questo la reazione dei governi, ad avviso dell'Autorità, deve essere fondata sull'applicazione di rigorose politiche di concorrenza.Rustichelli ha individuato tre passaggi chiave. In primo luogo le crisi hanno portato alla necessità di un nuovo ciclo di intervento dello stato in economia sia sotto il profilo finanziario, nelle sue varie forme, sia sotto il profilo del controllo della circolazione della proprietà delle imprese a presidio degli interessi nazionali.Si aggiungerà nei prossimi anni il ruolo di committente che lo Stato assumerà nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La ricostruzione post-bellica ha prodotto un sistema di economia mista che tanti danni ha causato allo sviluppo del paese e al funzionamento del suo sistema democratico, dunque oggi è essenziale che le politiche concorrenziali fungano da presidio imparziale alla corretta allocazione delle risorse pubbliche.Il secondo profilo riguarda la protezione dei consumatori. La rapidissima evoluzione dei mercati, la digitalizzazione, le posizioni di potere economico combinate con la montante inflazione richiedono prontezza e&nbsp;capacità di intervento da parte delle Autorità antitrust per reprimere abusi sia di sfruttamento sia di esclusione e intese che rischiano di pregiudicare la già delicata posizione dei consumatori.In una situazione così complessa, il presidente Rustichelli ha ricordato che lo strumento principale della salvaguardia della democrazia e dell'inclusione sociale è proprio l'ordinamento concorrenziale che deve essere promosso dalle norme e dall'azione di governo e delle autorità preposte a tutela dei valori della Costituzione e dei trattati europei.Il diritto antitrust deve recuperare la sua tradizionale funzione di strumento di protezione del pluralismo, di salvaguardia dei valori costituzionali di libertà economica, di protezione e costruzione dei valori europei di crescita sostenibile, inclusiva e rispettosa dell'ambiente. Per farlo serve abbandonare logiche neoliberiste di perseguimento fideistico della crescita complessiva del sistema, senza farsi carico di misurarne le conseguenze sociali. L'economia sociale di mercato enunciata dai trattati europei contempla un attento bilanciamento di interessi, ma con il fine di non sacrificare alcuno dei valori enunciati dai Trattati, con l'obiettivo di contrastare non solo gli ostacoli all'efficienza allocativa, ma anche le pratiche che comportano effetti redistributivi, per garantire nel lungo periodo la coesione sociale e una reale attuazione delle libertà democratiche.<em>Alberto Toffoletto</em>Tratto da Domani.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 18 Jul 2022 04:37:44 +0200</pubDate>
                        <title>Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza in vigore dal 15 luglio 2022</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-nuovo-codice-della-crisi-dimpresa-e-dellinsolvenza-in-vigore-dal-15-luglio-2022</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (“<strong>CCII</strong>” o “<strong>Codice</strong>”) è entrato in vigore il 15 luglio 2022, con le ultime modifiche introdotte in sede di recepimento della direttiva UE n. 2019/1023 (“<strong>Direttiva</strong>”) dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, che riguardano principalmente il concordato preventivo e il nuovo “piano di risanamento soggetto a omologazione” o PRO.&nbsp;</em><em>Il nuovo Codice disciplina organicamente le procedure concorsuali delle imprese, delle imprese minori, dei gruppi di imprese, dei professionisti e dei consumatori. Resta invece fuori dal Codice l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese (nel d.lgs. n. 270/99, nel d.l. n. 347/03).</em>&nbsp;</p><h2><strong><em>Introduzione</em></strong></h2>L’entrata in vigore del CCII è stata travagliata: era inizialmente prevista al 14 agosto 2020, poi rinviata dalle disposizioni emergenziali legate alla pandemia al 1° settembre 2021, quindi al 16&nbsp;maggio 2022 dal d.l. n. 118/2021 che ha introdotto la composizione negoziata e il concordato semplificato, infine al 15 luglio 2022 dal d.l. n. 36/2022 e dal d.lgs. n. 83/2022 che ha recepito la Direttiva.Originariamente prevista agli artt. 12–25 del Codice, la <u>procedura di allerta e composizione assistita della crisi</u> avrebbe dovuto entrare in vigore, ai sensi del d.l. 118/2021, il 31 dicembre 2023. Il d.lgs. n. 83/2022 ha invece sostituito la disciplina in questione con la procedura di composizione negoziata.Segnaliamo anche l’avvenuta pubblicazione del D.M. 3 marzo 2022, n. 75 di regolamentazione del funzionamento dell’albo dei gestori della crisi d’impresa di cui all’art. 356 del Codice (ossia riguardo al curatore, al commissario giudiziale, al liquidatore e ai componenti degli Organismi di composizione della crisi d’impresa).Di seguito tracciamo una breve panoramica di sintesi delle principali innovazioni, per un primo inquadramento.&nbsp;<h2><strong><em>Le principali caratteristiche e le procedure disciplinate dal Codice</em></strong></h2>Il CCII conserva in parte la tipologia e la struttura delle procedure di insolvenza esistenti e in buona parte ricalca anche il testo normativo previgente, al quale sono state apportate modifiche di maggiore o minore dettaglio, in linea con i criteri della legge delega. Le aree in cui la disciplina è totalmente nuova rispetto alla precedente legge fallimentare sono quelle (i) delle definizioni e dei principi generali (artt. 1-11), (ii) della procedura di composizione negoziata (artt. 12-25-<em>quinquies</em>), (iii) del procedimento uniforme di accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza (artt. 40-53), (iv) della nuova procedura del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, (v) delle procedure di gruppo (artt. 284-292) e (vi) del coordinamento tra la liquidazione giudiziale e le misure cautelari penali (artt. 317-321).Il CCII prevede:<ul> <li>il nuovo strumento della composizione negoziata della crisi (artt. 12-25-<em>quinquies</em>), che può condurre all’accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi previsto dal Codice, oppure a forme speciali di accordo, oltre che al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (artt. 25-<em>quinquies</em> – 25-<em>septies</em>); la disciplina è completata dalle segnalazioni per la anticipata emersione della crisi (artt. 25-<em>octies</em> – 25-<em>undecies</em>);</li> <li>gli strumenti e procedure già note, oggi definite di «regolazione della crisi e dell’insolvenza»: (i) i piani di risanamento attestati (art. 56), (ii) gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64), (iii) il concordato preventivo (artt. 84-120-<em>quinquies</em>), (iv) la «liquidazione giudiziale» (artt. 121-267) che sostituisce il fallimento, (v) la liquidazione coatta amministrativa (artt. 293-316), a cui si aggiunge (vi) il nuovo piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-<em>bis</em>–64-<em>quater</em>).</li></ul><p>&nbsp;Le procedure riservate al debitore civile ed agli imprenditori non fallibili (definiti «imprenditori minori»), già previste dalla l. n. 3/2012, vengono oggi disciplinate dal CCII con le denominazioni di «ristrutturazione dei debiti del consumatore» (artt. 67-73) e «concordato minore» (artt. 74-83), nonché di «liquidazione controllata del sovraindebitato» (artt. 268-277).&nbsp;<strong>a)</strong> <u>Sostituzione del fallimento con la liquidazione giudiziale</u>La soppressione dei termini «fallimento» e «fallito» nel CCII dà attuazione ad uno dei principi della legge delega, di carattere peraltro principalmente terminologico, posto che la «liquidazione giudiziale» conserva i caratteri già noti della procedura fallimentare (v. più in dettaglio al punto k).&nbsp;<strong>b)</strong> <u>Misure protettive (artt. 8, 18, 54 e 55)</u>Il CCII prevede una nuova disciplina delle misure protettive in pendenza di uno strumento di regolazione della crisi.La sospensione automatica delle azioni esecutive e cautelari individuali dei creditori per effetto della pubblicazione della domanda di accesso al concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione si verifica solo se il debitore lo richiede, ma la durata deve essere stabilita dal Tribunale caso per caso (art. 54, come riformulato dal d.lgs. n. 83/2022).La durata complessiva delle misure protettive concesse nelle diverse situazioni, compresi rinnovi e proroghe, non potrà comunque superare i dodici mesi (art. 8).Infine, sono previste misure protettive (art. 18) anche in pendenza della procedura di composizione negoziata, che non rientra tra gli “strumenti di regolazione della crisi”.&nbsp;<strong>c)</strong> <u>Composizione negoziata e concordato semplificato (artt. 12–25-<em>undecies</em>) </u>La composizione negoziata è stata introdotta con il d.l. n. 118/2021 ed è entrata in vigore il 15 novembre successivo. Il d.lgs. n. 83/2022 ha trasferito la disciplina nel Titolo II del Codice, in sostituzione della composizione assistita e degli strumenti di allerta e prevenzione che prevedevano la segnalazione all’OCRI.Della composizione assistita possono avvalersi tutti gli imprenditori (commerciali, agricoli o minori), purché regolarmente iscritti al registro delle imprese. La procedura è avviata con l’istanza di nomina di un esperto indipendente, mediante la piattaforma telematica di cui all’art. 13, che deve essere accompagnata da una nutrita documentazione (bilanci e situazione debitoria), tra cui un “<em>progetto</em>” di piano di risanamento che però non corrisponde a un piano vero e proprio. L’art. 25-<em>quinquies</em> limita l’accesso alla composizione qualora sia pendente un procedimento introdotto con ricorso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza, o alla liquidazione giudiziale.Al fine di rendere efficace il ricorso alla composizione negoziata, come detto l’imprenditore può richiedere <u>misure protettive o cautelari</u> che si estendono al divieto di rifiutare l’adempimento dei contratti o risolverli o modificarli in danno dell’imprenditore, per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione dell’istanza di nomina dell’esperto. Sono poi previste limitate <u>misure premiali</u> di carattere prevalentemente tributario.Gli artt. 25-<em>sexies</em> e 25-<em>septies</em> disciplinano il <u>concordato semplificato</u>, a cui è possibile accedere <u>solo all’esito della composizione negoziata</u> (la domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla relazione finale dell’esperto), alla duplice condizione che (i) le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede e (ii) le soluzioni negoziali – individuate all’art. 23, commi 1, e 2, lett. b) – non siano risultate praticabili. Si tratta di un concordato di tipo solo liquidatorio, dovendo seguire lo schema della cessione dei beni, che tuttavia come noto è compatibile con la c.d. «continuità aziendale indiretta» ed è quindi possibile la cessione dell’azienda. Caratteristica di notevole rilievo è che la proposta <u>non è soggetta all’approvazione dei creditori</u> (che possono solo presentare opposizione) ed è invece omologata direttamente dal Tribunale.&nbsp;<strong>d)</strong> <u>Competenza del Tribunale (art. 27)</u>La legge delega intendeva assicurare la trattazione delle procedure concorsuali da parte di magistrati maggiormente specializzati, istituendo tra l’altro il tribunale concorsuale che avrebbe previsto la concentrazione della competenza presso gli uffici di maggiori dimensioni.Il CCII ha attuato la delega limitatamente all’attribuzione della competenza per le procedure di amministrazione straordinaria e dei gruppi di imprese di rilevante dimensione ai tribunali sede di sezioni specializzate in materia di impresa.&nbsp;<strong>e)</strong> <u>Procedimento unitario di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e alla liquidazione giudiziale (artt. 40-53)</u>Il CCII disciplina un unico giudizio in cui sono destinate a confluire e ad essere trattate tutte le domande di accesso, anche contrapposte, ai diversi strumenti di liquidazione ovvero di regolazione della crisi e dell’insolvenza dello stesso imprenditore, consumatore o debitore civile. È espressamente previsto (art. 7) che devono essere trattate e definite prioritariamente le domande dirette a regolare la crisi in via alternativa alla liquidazione giudiziale, purché sia indicata la convenienza per i creditori.Il Codice chiarisce la nozione di “crisi” rilevante per l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi (art. 2), integrandola con il parametro della “<em>inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”</em>.Va segnalata l’estensione della legittimazione per la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale agli organi di controllo societari e la possibilità per il PM, oltre di proporre istanza di apertura della liquidazione giudiziale, anche di intervenire in tutti i procedimenti diretti all’apertura di uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Resta invece riservata al debitore l’iniziativa per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.Una novità significativa riguarda l’immediata efficacia della sentenza di revoca della liquidazione giudiziale, non più condizionata al passaggio in giudicato: l’art. 53 detta una disciplina – applicabile anche alla revoca dell’omologazione di concordati ed accordi di ristrutturazione – che mira a contemperare le diverse esigenze ed interessi in gioco.&nbsp;<strong>f)</strong> <u>Piani di risanamento attestati (art. 56)</u>Rispetto alla disciplina previgente, si prevede (i) un più ampio contenuto del piano sottostante gli accordi, e (ii) che debbano essere contenute indicazioni in merito alle <em>milestones</em> per la verifica dell’attuazione del piano e alle azioni da intraprendere in caso di scostamento.&nbsp;<strong>g)</strong> <u>Accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64)</u>È prevista la riduzione alla metà della soglia del 60% dei creditori aderenti, se non è richiesta la moratoria di pagamento dei creditori estranei o misure protettive temporanee (accordi agevolati, art. 60). La possibilità di estendere gli effetti dell’accordo anche in assenza di accettazione non è più limitata ai creditori finanziari, ma solo se è garantita la continuità aziendale (accordi ad efficacia estesa, art. 61).Viene introdotta una disciplina espressa in tema di rinnovazione dell’attestazione, in caso di modifiche sostanziali del piano o degli accordi, anche dopo l’omologazione, con facoltà di opposizione da parte dei creditori (art. 58).&nbsp;<strong>h)</strong> <u>Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (“<strong>PRO</strong>”) (artt. 64-<em>bis</em> – 64-<em>quater</em>)</u>La Direttiva dispone che gli Stati Membri introducano un quadro di ristrutturazione preventiva che il nostro ordinamento finora non contemplava e che, quindi, è stata introdotta nel Codice con il d.lgs. 83/2022: si tratta di una sorta di concordato “accelerato” e con maggiore flessibilità in tema di gestione dell’azienda in pendenza di procedura. Il PRO prevede che il debitore possa formulare una proposta ai creditori (necessariamente suddivisi in classi) che dovrà essere <u>approvata all’unanimità delle classi</u>, ma che consenta di <u>distribuire il ricavato in deroga alla <em>par condicio creditorum</em> ed all’ordine delle prelazioni</u>. Il piano può prevedere la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio o la soddisfazione dei creditori “<em>in qualsiasi altra forma</em>”, comunque in misura <u>non inferiore alla liquidazione giudiziale</u>.Rispetto al concordato preventivo, non è previsto <u>nessuno spossessamento, neppure attenuato</u> ed è previsto un meccanismo di segnalazione preventiva al commissario giudiziale analogo a quello della composizione negoziata.La disciplina del PRO ricalca quella del concordato preventivo circa (i) la presentazione della domanda e relativa documentazione, (ii) il voto delle classi dei creditori e rimanda alla stessa per quanto riguarda (iii)&nbsp;le offerte e proposte concorrenti, (iv) i contratti pendenti, (v) l’autorizzazione di finanziamenti prededucibili, (vi) la revoca dell’ammissione e (vii) effetti, esecuzione, risoluzione e annullamento.In caso di mancata approvazione di tutte le classi (e comunque in ogni momento, anche al di fuori di tale ipotesi), il debitore può <u>modificare la domanda</u> presentando una <u>proposta di concordato</u> preventivo, previa concessione dei termini di cui all’art. 47 per il deposito della proposta e del piano.&nbsp;<strong>i)</strong> <u>Concordato preventivo (artt. 84-120)</u>Il Codice, così come modificato dal d.lgs. 83/2022, contiene le seguenti innovazioni, di carattere generale:</p><ul> <li>viene confermata l’ammissibilità di piani di concordato che realizzino il soddisfacimento dei creditori “<em>in qualsiasi altra forma</em>” (art. 84): l’unico requisito è che il piano realizzi il soddisfacimento dei creditori “<em>in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale</em>”;</li> <li>per quanto riguarda la continuità aziendale, è espressamente ammessa anche la forma c.d. «indiretta» attraverso la cessione a terzi e vengono <u>eliminati i requisiti di conservazione dei posti di lavoro</u> (previsti nella versione originaria del Codice) mentre si dispone che la continuità aziendale “<em>preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro</em>” (art. 84);</li> <li>in sede di <u>ammissione</u>, viene differenziato il <u>vaglio del Tribunale in tema di fattibilità</u>, che viene limitata alla “<em>manifesta inattitudine</em>” o “<em>manifesta inidoneità</em>”, rispettivamente, nel concordato liquidatorio riguardo agli “<em>obiettivi prefissati</em>”, mentre invece nel concordato in continuità rispetto “<em>alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali</em>” (art. 47).</li></ul><p>Nel c<u>oncordato in continuità</u> aziendale il valore eccedente quello di liquidazione (salvo che per i crediti dei lavoratori) può essere distribuito senza rispettare la c.d. <em>absolute priority rule</em> ossia<u> le cause legittime di prelazione</u>, purché ogni classe di creditori riceva almeno quanto le classi dello stesso grado e più delle classi di grado inferiore (viene attuata così la c.d. <em>relative priority rule</em>) (art. 84<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>). Inoltre, sempre nel concordato in continuità aziendale, diretta o indiretta, è sufficiente che i creditori siano <u>soddisfatti “<em>in misura anche non prevalente</em>” dal ricavato della continuità</u> e anche il concordato a larga prevalenza liquidatoria potrà essere considerato in continuità, purché una pur ridotta quota dei ricavi derivi dalla continuità aziendale, diretta o indiretta (art. 84).Nel <u>concordato liquidatorio</u> viene chiarito che (i) le risorse esterne aggiuntive devono incrementare del 10% l’attivo disponibile (nella versione originaria del Codice l’incremento era riferito alla percentuale di soddisfacimento dei creditori, il che generava diverse incertezze) e (ii) le risorse aggiuntive possono essere distribuite senza il rispetto delle cause di prelazione (art. 84).Infine, il Codice prevede che le azioni di responsabilità nei confronti degli organi amministrativi e di controllo delle società devono essere esercitate dal liquidatore giudiziale, solo se si tratta di concordato con cessione dei beni (art. 115).&nbsp;<strong>j)</strong> <u>Strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza della società (artt. 120-<em>bis</em>–120-<em>quinquies</em>)</u>Ai sensi della recente modifica operata dal d.lgs. 83/2022, il piano può prevedere <u>qualsiasi modificazione dello statuto</u>, inclusi aumenti e riduzioni di capitale con esclusione del diritto di opzione, fusioni, scissioni e trasformazioni, anche senza il consenso dei soci; in questo caso, i soci devono essere inseriti in un’<u>apposita classe</u> ai fini della proposta e votano in misura pari alla quota di capitale posseduta; il provvedimento di omologazione determina le modificazioni statutarie previste dal piano. Le <u>proposte concorrenti</u> possono essere presentate anche dai <u>soci di minoranza</u>, detentori di almeno il 10% del capitale. I soci possono opporsi all’omologazione se subiscono pregiudizio “<em>rispetto all’alternativa liquidatoria</em>”.Quando il “<em>valore risultante dalla ristrutturazione</em>” è riservato anche ai soci anteriori e vi è dissenso di una o più classi di creditori, il concordato può essere omologato solo se risulti che, anche se venisse distribuito ai creditori l’intero valore riservato ai soci, sarebbe comunque rispettata la c.d. <em>relative priority rule</em>.La decisione di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza spetta “<em>in via esclusiva</em>” agli amministratori, che non possono essere revocati dal giorno dell’iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese.&nbsp;<strong>k)</strong> <u>Dal fallimento alla liquidazione giudiziale (artt. 121-267)</u>Come già segnalato, muta la denominazione ma non la disciplina della procedura di liquidazione giudiziale, rispetto al fallimento. Piuttosto limitata è l’incidenza delle innovazioni, segnalando tra le principali: (i) l’estensione del divieto di compensazione in ogni caso di acquisto di crediti nell’anno anteriore o dopo l’apertura della liquidazione (art. 155), (ii) l’anticipazione del decorso del periodo sospetto delle revocatorie alla presentazione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale (artt. 163-166), (iii) la previsione di una specifica disciplina dei contratti di lavoro in corso, che restano sospesi con facoltà di recesso del curatore, ovvero subentro entro quattro mesi salvo che vi siano prospettive di cessione dell’azienda (art. 189) con la previsione di speciali ammortizzatori sociali (art. 190), (iv) la previsione dell’onere di insinuazione al passivo (art. 201) anche per i titolari di diritti di pegno o ipoteca per debiti altrui (ma non di crediti da opporre in compensazione, non attuando così un principio di delega), (v) la riduzione a sei mesi del termine per le domande tardive (art. 208), (vi) l’eliminazione del requisito della consistenza per la causa di esonero da revocatoria per le rimesse effettuate su conto corrente bancario, (vii) la decorrenza dei termini di cui agli artt. 163, 164, 166, comma 1 e 169 dalla data di pubblicazione dell’originaria domanda di accesso ad una procedura concorsuale, (viii) l’eliminazione della condizione per l’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività (quest’ultima, infatti, non costituisce più l’eccezione ma la regola).&nbsp;<strong>l)</strong> <u>Procedure concorsuali e gruppi (artt. 284-292)</u>Il Codice introduce una disciplina (finora mancante nel nostro sistema, salvo che nell’amministrazione straordinaria) per la gestione dell’insolvenza dei gruppi di imprese.Anche attraverso apposite regole di competenza, sarà possibile l’instaurazione di una procedura unitaria per le diverse società del gruppo, sulla base di un unico piano per le procedure di risanamento, tenendo fermo il principio di separazione delle masse attive e passive.La definizione di gruppo di imprese è quella contenuta all’art. 2, lett. h), secondo la quale vengono esclusi lo Stato e gli enti locali.&nbsp;<strong>m) </strong><u>Procedure di sovraindebitamento (artt. 65-83, 268-277)</u>Il CCII accoglie la disciplina delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento (già l. n. 3/2012) destinate agli imprenditori non fallibili (inclusi gli imprenditori agricoli), ai consumatori ed ai debitori civili.Fermo l’impianto di fondo pur con alcune modifiche nella denominazione delle procedure, già sopra richiamate, le innovazioni principali riguardano (i) l’allentamento dei requisiti di meritevolezza richiesti per l’accesso alle procedure, (ii) la semplificazione delle procedure, (iii) la previsione di norme specifiche per la trattazione congiunta delle crisi delle famiglie sovraindebitate, (iv) la possibilità, per il debitore meritevole del beneficio, di ottenere l’esdebitazione a seguito della liquidazione controllata anche in assenza di soddisfacimento dei creditori (artt. 278 e ss.) e (v) la possibilità, per il debitore, del soddisfacimento differenziato, oltre che parziale, dei crediti.&nbsp;<strong>n)</strong> <u>Liquidazione coatta amministrativa (artt. 293-316)</u>La liquidazione coatta resta la procedura esclusiva per le imprese bancarie, di intermediazione finanziaria, fiduciarie ed assicurative, mentre per le altre imprese soggette a vigilanza amministrativa, sarà applicabile solo nel caso in cui la liquidazione non è determinata dall’insolvenza, ma da situazioni di irregolarità. Sono quindi assoggettati esclusivamente alla liquidazione giudiziale (e sottratte alla liquidazione coatta), tra altri, le società cooperative (salvo quelle che svolgano attività bancaria etc.) e gli enti mutualistici.&nbsp;<strong>o)</strong> <u>Rapporti con le misure cautelari penali (artt. 317-321)</u>Il CCII disciplina la materia tenendo conto anche di disposizioni speciali successive alla legge delega. In estrema sintesi, si prevede la prevalenza sulla liquidazione giudiziale dei sequestri penali finalizzati alla confisca, mentre prevale la liquidazione giudiziale sui sequestri c.d. «impeditivi» che hanno funzione cautelare volta ad impedire ulteriori conseguenze di reato.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;&nbsp;</em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Si tratta di una novità di grandissimo rilievo, che si pone in netta controtendenza rispetto alla giurisprudenza di legittimità (ferma nel ritenere che il ricavato della continuità non costituisca “finanza esterna”), tenendo presente che vi sarebbe un bilanciamento nelle nuove regole sulla omologazione del concordato in cui ai soci sia attribuita una quota del “<em>valore risultante dalla ristrutturazione</em>” (art. 120-<em>quater</em>).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 18 Jul 2022 03:56:10 +0200</pubDate>
                        <title>M&amp;a, guerra e caro-energia fanno tirare il freno al mercato</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>I1 mercato M&amp;a, messosi velocemente alle spalle il biennio della pandemia, sembrava lanciato verso una ripresa no limits. Invece, gli effetti della guerra in corso e il caro energia, con quello che ne consegue sia sul piano produttivo che civile, addensano nubi minacciose sul settore. Secondo il Global M&amp;A Industry Trends di PwC, nel primo semestre del 2022 l'attività di fusioni e acquisizioni ha subìto un rallentamento rispetto al 2021, causa l'incertezza geopolitica e le condizioni economiche meno favorevoli dovute al conflitto in Ucraina. L'attività è tornata ai livelli del 2019 e si prevede giocherà un ruolo importante nelle strategie di crescita delle aziende nei prossimi sei mesi. Molti dei fattori che hanno generato i numeri record del mercato delle fusioni e acquisizioni alla fine del 2021 e nella prima parte del 2022 - come la resilienza delle catene di fornitura, l'ottimizzazione del portafoglio prodotti, i temi Esg e, in particolare, la necessità di digitalizzare i modelli di business - continueranno a influire sulle operazioni nella seconda parte del 2022, malgrado la necessità di focalizzarsi sulle modalità di esecuzione delle transizioni in un contesto economico di incertezza.La prova che l'attività M&amp;a sia trainata dal calo delle valutazioni nei mercati pubblici è già emersa: le transazioni «public-to-private» sono infatti aumentate di oltre il 50% nella prima metà del 2022 rispetto al periodo dell'anno precedente. Nonostante il rallentamento l'attività di M&amp;a è rimasta sostenuta tornando ai livelli pre-pandemici, con una media di circa 25.000 operazioni in sei mesi. In tutte le regioni si osserva un adeguamento, in particolare in Asia-Pacifico si sono registrati i maggiori cali: tanto il volume quanto il valore delle operazioni sono diminuiti di oltre il 30% rispetto al record del 2021, principalmente in relazione all'incertezza macroeconomica e alle recenti restrizioni legate alla pandemia imposte in diverse importanti città della Cina. Anche i valori M&amp;a sono tornati a livelli simili a quelli precedenti la pandemia, con valori delle operazioni nella prima metà del 2022, pari a circa 2.000 miliardi di dollari, che rappresentano quasi il doppio di quelli registrati nella prima metà del 2020, un periodo che ha anche sperimentato alti livelli di incertezza circa le condizioni economiche collegate al tema Covid.Il numero complessivo dei mega-deal (operazioni con un valore superiore a 5 mld di dollari) a livello globale è diminuito di un terzo. Il primo semestre del 2022 non è stato comunque del tutto privo di grandi operazioni: sono stati conclusi quattro deal di valore superiore a 50 mld di dollari, in netto aumento rispetto a una sola operazione durante tutto il 2021. Con la sua evoluzione, il modello di Private Equity è diventato un motore dell'attività di M&amp;a, fornendo una fonte di capitale per la realizzazione delle operazioni. Il «dry powder» del Private Equity globale ha raggiunto il livello record di 2.300 miliardi di dollari a giugno 2022, il triplo del dato di inizio della crisi finanziaria globale. Una crescita che spiega il motivo per cui la quota di Private Equity nell'attività M&amp;a sia aumentata da circa un terzo del valore totale delle operazioni di cinque anni fa a quasi la metà del valore totale odierno.Secondo il report di EY «M&amp;A in Italia - Review del primo semestre 2022 e outlook», realizzato per fare il punto sull'andamento del mercato M&amp;A in Italia, nel primo semestre del 2022 sono state registrate circa 370 operazioni con target in Italia (+1,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente) con valore aggregato pari a 30,7 miliardi di euro (-40,1% rispetto alla prima metà del 2021): l'attività M&amp;A, sia per valore sia per numero di operazioni, si è mantenuta superiore rispetto al periodo pre-pandemia.Il primo semestre del 2022 ha visto protagonisti i settori tradizionali del made in Italy, ossia prodotti industriali (settore del 24,9% delle società target acquisite nel periodo) e beni di consumo (12,7%). In linea con lo scorso anno, l'interesse per l'area technology (15,4%) si è mantenuto elevato, in particolare per i comparti software e cybersecurity. Un'acquisizione su 3 è stata realizzata da fondi di Private Equity. Anche a livello globale l'attività di M&amp;a nel primo semestre del 2022 è rimasta sostenuta, nonostante le incertezze legate al contesto geopolitico e finanziario: con 2.274 transazioni per un controvalore totale pari a 2.020 miliardi di dollari (rispettivamente in aumento del 35% e del 13% rispetto alla media dei primi semestri nel periodo pre-pandemia 2015-2019).Il ruolo dei fondi di Private Equity e dei fondi focalizzati su infrastrutture ed energia, soprattutto esteri, si è mantenuto prominente nel corso della prima metà del 2022, tanto che poco meno di un'acquisizione su 3 in Italia è stata realizzata da questi operatori. Con 112 operazioni all'attivo (erano 106 del primo semestre del 2021), il valore complessivo di acquisizione ha raggiunto 17,8 miliardi di euro, inferiore rispetto ai 26,9 miliardi di euro del 2021, ma di gran lunga superiore alla media registrata nel periodo pre-pandemia. L'attività di exit delle società in portafoglio è tra i fattori di maggior traino dell'attività M&amp;A per il nuovo anno: attraverso una strategia di crescita per acquisizioni, spesso realizzate in più Paesi europei, i fondi d'investimento sono stati in grado di replicare i modelli di business in altre aree geografiche e di ampliare l'offerta di prodotti e servizi delle società dei distretti industriali italiani (dall'agroalimentare ai componenti industriali e alle società di software), supportando stabilità e crescita anche in un periodo di incertezza.Passando alla graduatoria degli studi legali più attivi nel settore elaborata da Mergermarket nel «M&amp;a League Tables 1H22», si segnala un cospicuo numero di nuovi legal advisor stranieri sul mercato italiano. Per quanto riguarda la graduatoria per valore delle operazioni gestite, al primo posto Legane Avvocati Associati (+3 posizioni, con 28 operazioni per un controvalore di 55,46 miliardi euro). Seguono Gatti Pavesi Bianchi Lodovici (+11 posizioni con 42 operazioni pari a 54,35 miliardi euro) e Chiomenti (-1 posizione, con 20 operazioni per 47,9 miliardi euro). Da segnalare il boom di EY (+31 posizioni con 28 operazioni per 6,1 miliardi euro). Scende Gianni Origoni dal 1 al 12 posto, con 46 operazioni per 4,67 miliardi euro. Si diceva di new entry, tra le quali spiccano Hengeler Mueller (4 con 35 operazioni per 47,49 miliardi euro), realtà tedesca spesso impegnata a fianco di BonelliErede (sceso dal 5 posto all'8, con 30 operazioni per 11,6 miliardi euro); Simpson Thacher&amp;Bartlett (+3 posizioni, con 3 operazioni per 47,496 miliardi). Lo studio ha assistito Bruin Capital nell'acquisizione da parte di Bain Capital e Nextalia SGR di Deltatre, uno dei principali provider di tecnologie per il mondo dello sport e dell'intrattenimento a livello mondiale e (con BE) a Silver Lake Partners che si è aggiudicato l'acquisizione di Facile.it, piattaforma assicurativa leader in Italia.Passando alla classifica per numero di operazioni concluse, al primo posto Gianni &amp; Origoni (+ 1 posizione con 46 operazioni), seguito da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici (+3 con 42 operazioni) e Pedersoli Studio Legale (-2 posizioni con 36 operazioni). Al quarto posto BonelliErede (+3 posizioni con 30 operazioni, tra le quali l'assistenza ad Eni ed Enipower nella cessione di una quota del 49% di Enipower a Sixth Street, a Ifm Investors nella definizione di una partnership con San Quirico relativa alla partecipazione di controllo detenuta da quest'ultimo in Erg e a Silver Lake Partners nell'acquisizione di Facile.it attraverso un processo competitivo), seguito da Legance Avvocati Associati (-1 con 28 operazioni) e sesto EY (+20 posizioni, con 28 operazioni). Più 10 posizioni, con 28 operazioni, Giovannelli e Associati, stabile all'8 posto Advant Nctm (23 operazioni). Scivolone di Chiomenti: lo studio guidato da Filippo Modulo, è sceso dal 3 posto al 10 nella classifica per numero di deal, con 20 operazioni. Da segnalare anche PwC legal, in 9° posizione con 22 operazioni.Per Giacomo Gitti, partner di Legance - Avvocati Associati «alla luce del maggiore costo del debito, di un quadro macro economico a rischio recessione e del possibile crescente disallineamento sui valori attesi di riferimento tra venditori e acquirenti (almeno nel breve periodo), ci attendiamo - anche sulla base del continuo confronto con i clienti e i principali studi legali statunitensi e Uk - nei prossimi mesi un rallentamento generale del mercato dell'M&amp;a rispetto agli ultimi 2 anni che, però, sono stati eccezionali. Restiamo quindi ottimisti sul futuro flusso di operazioni, soprattutto di natura strategica e/o legate al settore infrastrutturale. Potrebbe inoltre esserci una crescita dell'utilizzo di forme di finanziamento delle acquisizioni alternative a quella bancaria, come già si vede su altri mercati. L'auspicata soluzione di alcune delle attuali situazioni di crisi (e.g., Ucraina) entro il prossimo autunno, potrebbe inoltre avere un impatto positivo sulle aspettative di inizio 2023». Lo studio ha assistito Blackstone nel lancio, insieme a Edizione, di un'offerta pubblica di acquisto volontaria avente ad oggetto le azioni di Atlantia, società quotata sul mercato Euronext Milan attiva nel settore delle infrastrutture autostradali e aeroportuali. Si tratta della più grande operazione di P2P (public to private) mai realizzata sul mercato europeo. Inoltre ha seguito RedBird Capital Partners Management Llc nell'acquisizione di AC Milan da Rossoneri Sport Investment Luxembourg, veicolo controllato dal fondo Elliott.Secondo Alessandro Marena, equity partner di Pedersoli Studio Legale «sebbene si registrino rallentamenti nel mercato dell'M&amp;A a livello globale a causa dell'incertezza dello scenario geopolitico legata soprattutto alle conseguenze del conflitto in Ucraina e all'incremento dei costi dell'energia e delle materie prime, questo rallentamento è stato mitigato dal ruolo centrale che ha ricoperto il settore del private equity dove i fondi hanno continuato a investire in realtà italiane di eccellenza, rimanendo spesso al fianco delle società che hanno in portafoglio nel percorso di crescita per linee esterne soprattutto attraverso operazioni di add-on». Tra le principali operazioni seguite spiccano gli azionisti di Kedrion nella cessione di Kedrion a Permira e nel reinvestimento della famiglia Marcucci assieme a Fsi nel nuovo gruppo nato dalla combinazione tra Kedrion e Bpl, Bregal Unternehmerkapital nell'acquisizione della maggioranza di Italgel, primario player a livello globale nella produzione di gelatina e collagene, Pai Partners, attraverso il fondo Pai Mid-Market Fund, nell'acquisizione di Scrigno, società leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di controtelai per porte e finestre scorrevoli a scomparsa e Ambienta Sgr, il più grande fondo europeo di private equity focalizzato sulla sostenibilità, nella cessione della propria quota di maggioranza in Nactarome, produttore italiano di aromi naturali per alimenti, a TAAssociates, fondo internazionale di private equity. «Dopo un semestre ancora molto forte, visto il perdurare dell'incertezza sul fronte internazionale e macroeconomico e la mancanza di un outlook chiaro sul 2023, è ragionevole aspettarsi una riduzione delle operazioni e dei relativi controvalori», chiosa Marena.«Benché l'ultima parte del 2022 l'economia italiana e mondiale affrontino le note incertezze economiche e geopolitiche, non ci attendiamo un rallentamento significativo dell'attività M&amp;a, sia per quanto riguarda i processi di riorganizzazione e consolidamento delle supply chain sia per quanto riguarda i deal nel middle market guidati dai private deal e dall'evoluzione del modello dei fondi di private equity che sta sostenendo le operazioni di M&amp;A a livello globale» commenta Giovanni Stefanin, managing partner di PwC Tls.«Il primo semestre del 2022 è stato un periodo particolarmente attivo per il mercato dell'M&amp;A in Italia, ripartito dopo la crisi della pandemia di Covid-19 e ancora non toccato dagli effetti della guerra in Ucraina», dice Raimondo Premonte, partner del dipartimento Corporate M&amp;A dello studio legale Gianni &amp; Origoni. «Il nostro Studio ha beneficiato di questo trend posizionandosi al primo posto in Italia per numero di operazioni seguite, rimanendo comunque punto di riferimento nelle operazioni «di sistema» quali l'assistenza al Mef per la cessione di una partecipazione in ITA Airways, nonché a Reale Compagnia Italiana in relazione all'offerta pubblica di acquisto lanciata da Blackstone. Sempre molto attivo il mercato del Private Equity nel quale Gianni &amp; Origoni ha assistito, tra l'altro, Ardian in relazione all'acquisizione da White Bridge della maggioranza di Biofarma Group, nonché il fintech con l'assistenza a Fsi Sgr spa nella partnership con Iccrea Banca tramite l'acquisizione del 60% di Bcc Pay.In relazione alle prospettive per il resto dell'anno e i primi mesi dei 2023, non è certamente facile fare delle previsioni. Non possiamo non tener conto del fatto che le stime di crescita del nostro paese sono nettamente più contenute rispetto alle stime di inizio anno (3.8% nel 2022 e 2.5% nei 2023), che l'aumento dell'inflazione ormai intorno al 7% e le difficoltà legate all'approvvigionamento di energia e materie prime avranno certamente effetti sul mercato dell'M&amp;A in Italia», aggiunge Premonte. «Le nostre previsioni sono tuttavia positive in quanto sotto il profilo strutturale le potenzialità delle aziende italiane sono elevate e l'«effetto Draghi», in un contesto politico europeo incerto, continua a dare stabilità al mercato italiano e soprattutto agli operatori di Private Equity che guardano con sempre più attenzione al nostro paese. Ci aspettiamo infatti, e i nostri clienti lo confermano, che anche grazie alla liquidità immessa sul mercato e raccolta dai fondi, il Private Equity avrà un ruolo determinate nei prossimi mesi soprattutto nel settore fintech, biomedicale, e nella logistica. Interessante e sempre vivace, infine, il mercato outbound con le imprese Italiane sempre più attive a livello internazionale che chiedono sempre di più assistenza per le loro attività di investimento all'estero».«Siamo particolarmente soddisfatti della posizione che abbiamo raggiunto nella classifica di MergerMarket relativa al primo semestre 2022 che ci vede tra i primi 10 studi legali d'affari del Paese. E un chiaro segnale che il mercato sta guardando con crescente interesse al posizionamento e all'offerta dello studio legale e tributario di EY», commenta Renato Giallombardo, partner leader M&amp;a e Private Equity dello studio legale e tributario di EY. «La gestione integrata del deal, che grazie alla sinergia tra le diverse service line di EY, comprende sia la fase transactional sia lo svolgimento delle due diligence fiscali, legali, finanziarie ed Esg, rappresenta un importante valore aggiunto per l'impresa nelle operazioni di M&amp;a e per i fondi di investimento nelle operazioni di private equity. I clienti cercano soluzioni nuove che siano semplici da gestire. Crediamo in un modello di law firm che sia driver di operazioni complesse interdisciplinari nelle quali l'avvocato d'affari rivesta il ruolo di interlocutore centrale e preferenziale con la mission di rispondere con un approccio olistico alle aspettative dei clienti» «I nuovi target saranno le aziende capaci di interpretare al meglio le esigenze di sostenibilità, le nuove dinamiche del lavoro e della mobilità, le tecnologie applicate all'industria e il comparto del welfare. Ed è peraltro in questi settori che lo studio legale e tributario di EY ha agito nel primo semestre, assistendo Acea in due operazioni di acquisizione e nell'ambito della gestione dei rifiuti, Telepass nell'acquisizione del più importante operatore di telepedaggio in Francia, Amadori in acquisizioni nel settore food, ma anche Xenon Private Equity, Alto Partners, Alcedo, Cdp e Cdp Venture in acquisizioni mid market nei settori delle nuove tecnologie applicate all'industria e in settori più tradizionali ma in crescita, come quelli della cura della persona e delle assicurazioni»&nbsp;<a href="https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&amp;imgatt=FV507X&amp;imganno=2022&amp;imgkey=B1X2O9PDXVANO&amp;tiplink=4" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Italia Oggi Sette</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 15 Jul 2022 08:05:47 +0200</pubDate>
                        <title>Il PNRR finanzia l&#039;innovazione - Nuovi fondi per le imprese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-pnrr-finanzia-linnovazione-nuovi-fondi-per-le-imprese</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Quando il Governo ha presentato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il 30 aprile 2021, ha previsto la costituzione di un Fondo complementare, con una dotazione complessiva di circa 31 miliardi di euro, che si vanno ad aggiungere ai 191,5 miliardi del PNRR. Il Fondo Nazionale aggiuntivo è espressamente pensato per sostenere e perseguire le priorità e gli obiettivi del PNRR, anche attraverso una serie di Accordi per l’Innovazione</em><strong><em>L’Accordo per l’Innovazione</em></strong> è uno strumento finalizzato a concedere agevolazioni rivolte alle imprese che, nel 2021, collegato al PNRR, ha potuto usufruire di un apporto di circa 500 milioni di euro provenienti dal Fondo Nazionale aggiuntivo.Il primo finanziamento ha avuto immediato successo: nella prima giornata di apertura dello sportello telematico di prenotazione, lo scorso 11 maggio, si è esaurito il limite massimo delle agevolazioni concedibili, segno che, malgrado tutto, esiste in Italia una forte spinta alla ricerca e all’innovazione che deve essere stimolata e supportata, come d’altra parte succede nel resto dell’Europa.Ed è proprio in questa logica (“<em>finanziare misure che si sono dimostrate valide è la via giusta per avvicinare la pubblica amministrazione agli imprenditori che hanno avuto coraggio di fare impresa e credere nel futuro</em>”, ha dichiarato il Ministro Giorgetti) che il Ministero dello sviluppo economico, con un Decreto pubblicato in Gazzetta il 30 giugno<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, ha rifinanziato il fondo con <strong>oltre 591 milioni di euro.</strong>Questa nuova tranche dell’Accordo serve a finanziare progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi e servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi e servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (KETs).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>Le agevolazioni sono disponibili per le imprese di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all’industria<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, nonché attività di ricerca, nei seguenti campi:</p><ul> <li>Tecnologie di fabbricazione; tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche; tecnologie abilitanti emergenti</li> <li>Materiali avanzati</li> <li>Intelligenza artificiale e robotica</li> <li>Industrie circolari; industria pulita a basse emissioni di carbonio</li> <li>Malattie rare e non trasmissibili</li> <li>Impianti industriali nella transizione energetica</li> <li>Competitività industriale nel settore dei trasporti; mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili; mobilità intelligente</li> <li>Stoccaggio dell’energia</li> <li>Sistemi alimentari; sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione; sistemi circolari</li></ul><p>Le imprese proponenti possono presentare progetti anche in forma congiunta tra loro, fino a un massimo di cinque soggetti co-proponenti. Inoltre, i progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere spese e costi ammissibili <strong><em>non inferiori a 5 milioni di euro</em></strong>, avere una durata non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni al Ministero dello sviluppo economico.Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa, con un limite massimo <strong>pari al 50%</strong> dei costi ammissibili di ricerca industriale e <strong>al 25%</strong> dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale.Le Regioni e le Province Autonome possono cofinanziare l’Accordo per l’innovazione, per una percentuale almeno pari al 5% dei costi e delle spese ammissibili complessivi; in questo caso è possibile richiedere anche un finanziamento agevolato, nel limite del 20% dei costi ammissibili di progetto<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.Nel caso in cui il progetto sia realizzato in forma congiunta attraverso una collaborazione effettiva tra almeno una impresa e uno o più Organismi di ricerca, il Ministero riconosce a ciascuno dei soggetti proponenti una maggiorazione del contributo diretto fino a 5 punti percentuali per le grandi imprese<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.Per poter <strong>accedere alle agevolazioni</strong>, è necessario che sia definito l’Accordo per l’innovazione tra il Ministero dello sviluppo economico, i soggetti proponenti e le eventuali amministrazioni pubbliche interessate al cofinanziamento dell’iniziativa.Per l’attivazione della procedura negoziale diretta alla definizione dell’Accordo per l’innovazione i soggetti proponenti devono presentare al Ministero dello sviluppo economico la <strong>domanda di agevolazioni</strong> corredata della scheda tecnica, del piano di sviluppo del progetto e, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti, del contratto di collaborazione.Il Ministero, ricevuta la domanda di agevolazione, verifica la disponibilità delle risorse finanziarie e provvede all’istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica, sulla base della documentazione presentata, valutando una serie di caratteristiche.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>Nel caso in cui le valutazioni istruttorie si concludano con esito positivo si procede alla <strong>definizione dell’Accordo</strong> per l’innovazione tra il Ministero, i soggetti proponenti e le eventuali amministrazioni pubbliche interessate al sostegno del progetto di ricerca e sviluppo.Il Ministero dello sviluppo economico ha inoltre dichiarato che, <strong>nel prossimo autunno</strong>, è in programma l’apertura di un nuovo sportello per la presentazione di domande relative ad Accordi per l’innovazione, con una dotazione finanziaria di <strong>ulteriori 500 milioni di euro</strong>.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;</em><a href="http://marco.monaco@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noreferrer"><em>Marco Monaco</em></a><em>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-30&amp;atto.codiceRedazionale=22A03775&amp;elenco30giorni=true" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-30&amp;atto.codiceRedazionale=22A03775&amp;elenco30giorni=true</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> aree di intervento riconducibili al secondo Pilastro del Programma quadro di ricerca e innovazione “Horizon Europe”, di cui al Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> attività di cui all’art. 2195 del codice civile, numeri 1, 3 e 5<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Al finanziamento precedente avevano contribuito anche <strong>Abruzzo, Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sicilia, Friuli Venezia-Giulia e Veneto.</strong><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> nel limite dell’intensità massima di aiuto stabilita dall’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 651/2014<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Le caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilità del soggetto proponente; la coerenza del progetto con le finalità dichiarate e con quelle del decreto; la conformità del progetto alle disposizioni nazionali ed europee di riferimento; la fattibilità tecnica, la sostenibilità economico-finanziaria, la qualità tecnica e l’impatto del progetto di ricerca e sviluppo e la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dello stesso; la pertinenza e la congruità delle spese e dei costi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 14 Jul 2022 09:48:17 +0200</pubDate>
                        <title>Le Associazioni Temporanee di Imprese per il settore Agrovoltaico</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-associazioni-temporanee-di-imprese-per-il-settore-agrovoltaico</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Normativa di riferimento:</strong> Linee Guida in Materia di Agrivoltaico, art. 65 D.l. 1/2012; D.lgs. 199/2021.</p><p><i><strong><u>Cos’è successo?</u></strong></i></p><p>In data 27 giugno 2022 sono state pubblicate dal MiTE: (i) le Linee Guida in Materia di Agrivoltaico (“<strong>Linee Guida</strong>”), redatte dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (“<strong>CREA</strong>”) in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (“<strong>GSE</strong>”); e (ii) il documento che avvia la consultazione pubblica volta alla condivisione delle logiche alla base del futuro decreto (“<strong>Decreto MiTE</strong>”), che individuerà i criteri e le modalità per l’attribuzione degli incentivi per l’agrovoltaico, conformemente all’art. 14, comma 1 lett. c) D.Lgs. 199/2021. Le Linee Guida illustrano i requisiti che gli impianti agrivoltaici dovranno rispettare sia ai fini autorizzativi sia ai fini incentivanti. Tuttavia una regolamentazione definitiva sarà introdotta solo al momento della pubblicazione del Decreto MiTE. Ciononostante, è ragionevole aspettarsi che il Decreto MiTE recepirà le previsioni di cui alle Linee Guida, come anche ribadito nel documento di apertura della consultazione pubblica.</p><p>Le Linee Guida individuano due tipologie di soggetti idonei a combinare&nbsp; produzione di energia elettrica e attività agricola sullo stesso terreno e, più precisamente:</p><ul><li>impresa agricola (singola o associata) <i>ex </i>2135 c.c. (“<strong>Soggetto A</strong>”);</li><li>associazione temporanea di imprese (“<strong>ATI</strong>”), “<i>formata da imprese del settore dell’energia e da uno o più imprese agricole che, mediante specifico accordo, mettono a disposizione i propri terreni per la realizzazione dell’impianto agrovoltaico”</i> (“<strong>Soggetto B</strong>”).</li></ul><p>Per quanto riguarda il Soggetto B, le Linee Guida richiamano un particolare istituto giuridico introdotto dal D.lgs. 50/2016 (“<strong>Codice Appalti</strong>”) all’art. 3, comma 1, lett. u): l’associazione temporanea di imprese. Nella disciplina del Codice Appalti, l’ATI è stata concepita come una struttura contrattuale temporanea che permette la cooperazione tra imprese nell’ambito di una gara d’appalto ed è finalizzata ad ottenere l’aggiudicazione della stessa. L’ATI si costituisce mediante: (i) un contratto gratuito di <strong>mandato collettivo speciale</strong> con rappresentanza, conferito al legale rappresentate dell’impresa a capo del raggruppamento (“<strong>Mandataria</strong>”) <i>ex</i> art. 48, comma 13 Codice Appalti; (ii) un <strong>regolamento interno</strong>, che disciplinerà i rapporti e la cooperazione tra i partecipanti all’ATI. Inoltre, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 2 Codice Appalti è possibile costituire un’ATI in forma orizzontale o verticale: la principale differenza risiede nelle competenze apportate all’ATI rispettivamente dalle imprese partecipanti. Nella prima ipotesi (ATI orizzontale) le imprese apportano le medesime conoscenze e competenze tecniche; mentre, nella seconda tipologia (ATI verticale), la Mandataria porta nell’ATI le conoscenze e le competenze tecniche necessarie all’esecuzione della prestazione principale oggetto dell’appalto, laddove le altre imprese associate sono portatrici di prestazioni secondarie.</p><p>Un’ulteriore differenza tra le due configurazioni esposte relativa al diverso regime di responsabilità è prevista dall’art. 48, comma 5 Codice Appalti. Nell’ATI orizzontale tutti i partecipanti sono solidalmente responsabili verso la stazione appaltante, i subappaltatori o i fornitori per tutte le prestazioni oggetto d’appalto. Mentre, nell’ATI verticale, laddove l’esecuzione delle prestazioni è scorporata ed attribuibile specificatamente a ciascun associato, ogni impresa dovrà ritenersi responsabile per la prestazione attribuitagli, fermo però la responsabilità solidale della Mandataria verso i terzi. In ogni caso, con riferimento ai rapporti interni, sull’impresa inadempiente gli i membri dell’ATI potranno rivalersi del danno risarcito.</p><p>Come anticipato, le Linee Guida prevedono il ricorso allo schema dell’ATI per la gestione di progetti agrivoltaici senza, tuttavia, considerare il differente ambito (pubblicistico) entro il quale le ATI sono state elaborate. Preliminarmente, occorre soffermarsi sulla configurazione&nbsp; - orizzontale o verticale - che l’ATI potrebbe assumere, in relazione però allo specifico contesto dell’agrivoltaico. Le Linee Guida menzionano infatti le ATI come forma di cooperazione tra uno o più produttori di energia e una o più imprese agricole, i quali apportano all’ATI differenti competenze non interscambiabili tra loro (quella relativa alla produzione di energia da fonte fotovoltaica e quella agricola). Da quest’ultima considerazione si potrebbe quindi desumere la qualificazione dell’ATI nell’ambito agrovoltaico come verticale, benché persistano alcune incongruenze: anzitutto, l’impossibilità di distinguere tra prestazioni principali e accessorie, come definite dalla stazione appaltante (o dal committente). Nel settore agrivoltaico, infatti, la distinzione risulterebbe problematica, in quanto sia la produzione di energia sia lo svolgimento dell’attività agricola sono da considerarsi elementi imprescindibili ai fini autorizzativi e ai fini incentivanti. Infine, con riferimento al mandato speciale, occorre peraltro osservare che se nella disciplina pubblicistica lo stesso veniva conferito “<i>allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di un’unica offerta</i>”, nell’ambito oggetto d’esame, lo stesso verrebbe invece conferito con lo scopo di affidare alla Mandataria lo sviluppo del progetto e l’ottenimento degli incentivi, oltre che i rapporti con le autorità.</p><p><i><strong><u>Perché è importante?</u></strong></i></p><p>Le Linee Guida individuano finalmente le caratteristiche e i requisiti necessari che un sistema agrovoltaico dovrà possedere, in primo luogo, per essere qualificato come agrivoltaico e, inoltre, eventualmente per poter accedere agli incentivi di cui al PNRR, secondo quanto previsto dalla disciplina prevista dall’art. 65, comma 1-<i>quater</i> D.L. 1/2012. Benché fornisca indicazioni in merito alle strutture contrattuali adottabili, permangono però ancora numerosi aspetti irrisolti che si auspica saranno superati tramite l’approvazione del Decreto MiTE o delle successive Istruzioni Operative del GSE. In particolare, si fa riferimento a più chiare informazioni in merito alla struttura delle ATI in questo specifico contesto e sulla presenza o meno di ulteriori soggetti capaci di combinare adeguatamente la produzione di energia elettrica e l’attività agricola sullo stesso terreno.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 13 Jul 2022 10:54:54 +0200</pubDate>
                        <title>Crisi Ucraina - Le misure sanzionatorie (aggiornamento al 20 giugno 2022)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/crisi-ucraina-le-misure-sanzionatorie-aggiornamento-al-20-giugno-2022</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il presente memorandum non ha pretesa di esaustività ed ha il solo scopo di fornire una panoramica preliminare in merito alle sanzioni imposte e in via di imposizione nei confronti della Russia, con particolare focus sulle sanzioni adottate dall’Unione Europea e da alcuni altri paesi.</em><em>Il presente memorandum non dovrà essere inteso quale parere legale. Per la verifica circa l’applicabilità delle singole sanzioni ad una fattispecie specifica, andrà effettuata una analisi ad hoc.</em>&nbsp;<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2022/07/20220620_Memo-sanzioni-Russia_short_ITA2348.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per leggere il documento integrale</a>&nbsp;<strong>Raccomandazioni di business per le imprese</strong>Il panorama delle sanzioni è in continua e rapida evoluzione e spesso appare complesso.Tenendo questo a mente, è comunque possibile fornire una serie di indicazioni a carattere generale:1) Si raccomanda un continuo aggiornamento sulle sanzioni che, di volta in volta, verranno attuate. Una valutazione approfondita delle eventuali sanzioni o restrizioni applicabili risulta imprescindibile, in quanto potrebbe essere necessario un aggiustamento o una cessazione delle relazioni con certe controparti o in certe aree geografiche come la Russia o la Bielorussia.2) si suggerisce di valutare i rapporti giuridici pendenti (incluso con riferimento a investitori, finanziatori, beni e controparti contrattuali), che possano, quindi, avere connessione diretta o indiretta con le relative sanzioni;3) di suggerisce di considerare se sia necessario adeguare uno qualsiasi di questi nessi e quindi revisionare finanziamenti e/o accordi commerciali;4) di suggerisce lo <em>screening</em> delle controparti, rispetto alle attuali liste di sanzioni consolidate, anche tenuto conto dei diversi paesi potenzialmente rilevanti.&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;<a href="mailto:lorena.possagno@advant-nctm.com">Lorena Possagno</a>,&nbsp;<a href="mailto:luca.dettori@advant-nctm.com">Luca Dettori</a>&nbsp;e&nbsp;<a href="mailto:ekaterina.aksenova@advant-nctm.com">Ekaterina Aksenova</a>.</i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                    <item>
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                        <pubDate>Mon, 11 Jul 2022 04:34:33 +0200</pubDate>
                        <title>I contratti possono risolvere le criticità di una separazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/i-contratti-possono-risolvere-le-criticita-di-una-separazione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><p class="p1">Le maggiori tensioni nelle relazioni tra gallerista e artista emergono al momento dell'addio, quando si fanno i conti: un'articolata regolamentazione di obblighi e responsabilità delle parti al momento della nascita del rapporto renderebbe meno gravosa la separazione. Premesso che i contratti scritti tra le parti non sono frequenti, così come le relative esplicitazioni dei rispettivi diritti (tra cui utilizzazione economica dell'opera, certificato di archiviazione autentica, descrizione dell'opera e assicurazione), «Spesso - spiega <strong>Alessandra Donati</strong>, professoressa di Diritto comparato dei contratti dell'Università di Milano-Bicocca e avvocata of Counsel di Advant Nctm - la relazione non ha durata determinata, ciò incide sulle facoltà di recesso anche a sfavore del gallerista e non solo dell'artista, talvolta poi non è definito l'ambito e la portata del rapporto di esclusiva nazionale o internazionale, previsione oggi di rilevante importanza per l'equilibro della relazione». Mentre di solito nei contratti di vendita percentuali, prezzo e tempistiche di pagamento dell'opera sono disciplinate chiaramente, così come le modalità delle vendite in atelier e di sconti, «possono invece emergere criticità nell'assunzione dell'obbligo di creazione e consegna per la vendita al gallerista di tutta la produzione dell'artista per un certo tempo», spiega l'avvocato che ha predisposto per Awl (Art Workers Italia) e i suoi associati contratti di vendita di opera ed estimatorio. «Sfugge poi dalla regolamentazione - prosegue l'esperta - l'individuazione delle specifiche responsabilità per la custodia delle opere depositate, talvolta prive di condition report, e spesso non è esplicitato su chi gravano i costi della loro restituzione». Altre difficoltà derivano dalla carenza di coordinamento tra promozione dell'artista nel mercato e sua autonoma partecipazione a mostre, mancanza che può disincentivare la galleria dal partecipare direttamente a tali iniziative. Oggi la prassi della relazione conclusa solo da strette di mano potrebbe modificarsi data la prescrizione da parte della Siae del contratto di mandato scritto quale requisito necessario e imprescindibile per la prova della prima vendita e l'esclusione dell'applicazione del diritto di seguito. Ancora, una difficoltà importante attiene alla determinazione del peso e valore delle spese di produzione delle opere, spesso anticipate dal gallerista. «Manca chiarezza e spesso la consapevolezza dell'artista sui termini e sul quantum della restituzione dei finanziamenti ricevuti e spesso non si distingue tra anticipo e raccolta fondi, tra investimento del gallerista e quanto raccolto da collezionisti con fund raising organizzato dalla galleria. Infine, fonte di controversie è la gestione delle vendite effettuate dall'artista dopo aver chiuso con il gallerista, a collezionisti presentati da quest'ultimo, nonché la ricaduta di eventuali condizioni poste dal gallerista sulla circolazione delle opere cedute, dopo la prima vendita».</p>&nbsp;Tratto da Il Sole 24 Ore]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 11 Jul 2022 03:42:44 +0200</pubDate>
                        <title>Entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza con ulteriori modificazioni, in attuazione della direttiva (UE) n. 2019/1023 (d.lgs. n. 83/2022)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/entra-in-vigore-del-codice-della-crisi-dimpresa-e-dellinsolvenza-con-ulteriori-modifica-zioni-in-attuazione-della-direttiva-ue-n-2019-1023-d-lgs-n-83-2022</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (“CCII” o “Codice”) entrerà in vigore il 15 luglio 2022.&nbsp;</em><em>Il d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 (“Decreto Legislativo”) attua la Direttiva UE e introduce diverse significative novità. Non si tratta tanto della sostituzione dell’intero Titolo II del Codice con la disciplina della composizione negoziata già vigente di cui al d.l. n.&nbsp;118/2021, che rappresenta l’annunciato accantonamento delle misure di allerta, della composizione assistita e dell’OCRI. Molti interventi significativi riguardano il concordato preventivo e viene introdotta anche un’ulteriore procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza rappresentato dal “piano di ristrutturazione soggetto a omologazione” di cui all’art. 64-bis e 64-ter (“PRO”).&nbsp;</em><em>Segnaliamo qui le innovazioni di maggiore rilievo.</em>&nbsp;<strong><em>La composizione negoziata della crisi sostituisce la composizione assistita dall’OCRI</em></strong>Il Decreto Legislativo trasferisce la disciplina recentemente introdotta dal d.l. n.&nbsp;118/2021 nel Titolo II del Codice (artt. da 12 a 25-<em>undecies</em>), in sostituzione della composizione assistita e degli strumenti di allerta e prevenzione che prevedevano la segnalazione all’OCRI.Da rilevare che viene conservato lo strumento del concordato semplificato (artt. 25-<em>sexies</em> e 25-<em>septies</em> CCII) e, soprattutto, che al Titolo II viene aggiunto un Capo III (artt. da 25-<em>octies</em> a 25-<em>undecies</em> CCII) ove sono collocate le previsioni (assenti nel d.l. n. 118/2021) relative alle segnalazioni da parte dei creditori pubblici qualificati, che si limiteranno ad invitare il debitore a richiedere la nomina dell’esperto (art. 25-<em>novies</em>), mentre viene riprodotta all’art. 25-<em>decies</em> la disposizione (già prevista all’art. 14, ult. co. CCII), relativa alla notizia da parte delle banche ed intermediari finanziari all’organo di controllo della revoca o modifica di affidamenti.Alcune atre novità sarebbero introdotte nella versione della composizione negoziata recepita nel Codice:</p><p style="padding-left: 30px;">a) unitamente alla domanda di nomina dell’esperto, il debitore dovrà inserire, oltre alla relazione sulla propria attività ed al piano finanziario per i successivi sei mesi, anche un “<em>progetto di piano di risanamento</em>”;</p><p style="padding-left: 30px;">b) il termine prima del quale non è consentito ripresentare l’istanza è ridotto da un anno a quattro mesi, se la richiesta di archiviazione è presentata dallo stesso debitore;</p><p style="padding-left: 30px;">c) l’esperto sarà chiamato dal Tribunale a esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure protettive e cautelari richieste rispetto al buon esito delle trattative;</p><p style="padding-left: 30px;">d) l’esperto potrà invitare le parti a rinegoziare in buona fede il contenuto di contratti quando la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa a causa di qualsiasi circostanza sopravvenuta e non limitatamente agli effetti della pandemia, ma per converso non sarà più possibile chiedere al Tribunale di provvedere in caso di mancato accordo tra le parti;</p><p style="padding-left: 30px;">e) l’imprenditore che occupa più di 15 dipendenti dovrà informare preventivamente le rappresentanze sindacali.</p>&nbsp;<strong><em>Il nuovo “piano di ristrutturazione soggetto a omologazione” o PRO (art. 64-bis)</em></strong>La direttiva n. 2019/1023 dispone che gli Stati Membri introducano un quadro di ristrutturazione preventiva che il nostro ordinamento finora non contempla e che, quindi, il Decreto Legislativo prevede agli artt. 64-<em>bis</em> e 64-<em>ter</em> del Codice.Il debitore potrà formulare una proposta ai creditori (necessariamente suddivisi in classi) che dovrà essere <u>approvata all’unanimità delle classi</u>, ma che consentirà di <u>distribuire il ricavato in deroga alla <em>par condicio creditorum</em> ed all’ordine delle prelazioni</u>, salvo che i crediti privilegiati dei lavoratori siano soddisfatti integralmente in denaro entro 30 giorni dall’omologazione. Il piano potrà prevedere la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio o la soddisfazione dei creditori “<em>in qualsiasi altra forma</em>”, comunque in misura <u>non inferiore alla liquidazione giudiziale</u>.Rispetto al concordato preventivo, non è previsto <u>nessuno spossessamento, neppure attenuato</u> ed è previsto un meccanismo di segnalazione preventiva al commissario giudiziale di atti di straordinaria amministrazione e pagamenti non coerenti, analogo a quello della composizione negoziata.La proposta va presentata nelle forme e con la documentazione prevista per il concordato preventivo “pieno” (nel senso che il debitore non può richiedere il termine per la presentazione). Il Tribunale, verificata la correttezza delle classi e la regolarità della domanda, nomina un giudice delegato e il commissario giudiziale, e sottopone quindi la proposta al voto dei creditori.Al voto si applicano le disposizioni del concordato preventivo, precisando che in ciascuna classe la proposta è approvata secondo le regole ordinarie, ovvero, in alternativa, se è raggiunta la maggioranza dei <u>due terzi</u> calcolata sui <u>soli creditori votanti</u>.In caso di mancata approvazione di tutte le classi (e comunque in ogni momento, anche al di fuori di tale ipotesi), il debitore può <u>modificare la domanda</u> presentando una <u>proposta di concordato</u> preventivo, previa concessione dei termini di cui all’art. 47 CCII per il deposito della proposta e del piano.Sono applicabili numerose disposizioni del concordato preventivo, tra cui quelle in materia di (a)&nbsp;offerte e proposte concorrenti, (b) contratti pendenti, (c) autorizzazione di finanziamenti prededucibili, (d) revoca dell’ammissione, (e) effetti, esecuzione, risoluzione e annullamento.Si tratta quindi di una sorta di concordato “accelerato” e con maggiore flessibilità in tema di gestione dell’azienda in pendenza di procedura (nonché di formulazione della proposta senza il rispetto delle cause di prelazione, anche al di fuori dei casi in cui ciò sarà ammesso nel concordato preventivo) e che allo stesso tempo consente la “conversione” in concordato preventivo in ogni momento.&nbsp;<strong><em>Le modifiche al concordato preventivo</em></strong>Di grande rilievo le novità in tema di concordato preventivo (menzioniamo le principali):<p style="padding-left: 30px;">a) vengono completamente <u>eliminati i requisiti di conservazione dei posti di lavoro</u> (c.d. “condizione occupazionale” e “clausola occupazionale”) nella definizione di concordato in continuità aziendale diretta e indiretta, mentre si dispone che la continuità aziendale “<em>preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro</em>” (art. 84);</p><p style="padding-left: 30px;">b) viene soppressa la limitazione alle sole forme del concordato liquidatorio o in continuità aziendale, confermandosi quindi l’ammissibilità di piani di concordato che realizzino il soddisfacimento dei creditori “<em>in qualsiasi altra forma</em>” (art. 84);</p><p style="padding-left: 30px;">c) nel <u>concordato in continuità</u> aziendale (diretta o indiretta) è sufficiente che i creditori siano <u>soddisfatti “<em>in misura anche non prevalente</em>” dal ricavato della continuità</u>; anche il concordato a larga prevalenza liquidatoria potrà essere considerato in continuità, purché una pur ridotta quota dei ricavi derivi dalla continuità aziendale, diretta o indiretta (art. 84);</p><p style="padding-left: 30px;">d) nel c<u>oncordato in continuità</u> aziendale il <u>valore eccedente quello di liquidazione</u> (salvo che per i crediti dei lavoratori) può essere distribuito <u>senza rispettare</u> la c.d. <em>absolute priority rule</em> ossia<u> le cause legittime di prelazione</u>, purché ogni classe di creditori riceva almeno quanto le classi dello stesso grado e più delle classi di grado inferiore (viene attuata così la c.d. <em>relative priority rule</em>) (art. 84); è questa una novità di grandissimo rilievo, che si pone in netta controtendenza rispetto alla giurisprudenza di legittimità (ferma nel ritenere che il ricavato della continuità non costituisca “finanza esterna”), tenendo presente che vi sarebbe un bilanciamento nelle nuove regole sulla omologazione del concordato in cui ai soci sia attribuita una quota del “<em>valore risultante dalla ristrutturazione</em>” (v. art. 120-<em>quater </em>al paragrafo successivo);</p><p style="padding-left: 30px;">e) nel <u>concordato in continuità</u> aziendale i creditori devono essere <u>sempre suddivisi in classi</u>, tra cui è prevista quella delle imprese minori, per fornitura di beni e servizi (art. 85);</p><p style="padding-left: 30px;">f) nel <u>concordato liquidatorio</u> viene chiarito che le <u>risorse esterne aggiuntive</u> devono incrementare del 10% l’attivo disponibile (in precedenza l’incremento era riferito alla percentuale di soddisfacimento dei creditori, il che generava diverse incertezze); si precisa altresì che le risorse aggiuntive possono essere distribuite senza il rispetto delle cause di prelazione (art. 84); per quanto appena detto in tema di ampliamento dell’ambito del concordato in continuità, questa disposizione avrà un ambito di applicazione molto ridotto, restando confinata al concordato totalmente liquidatorio;</p><p style="padding-left: 30px;">g) quale che sia la tipologia di concordato, è stabilito che esso debba realizzare il soddisfacimento dei creditori “<em>in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale</em>”; viene così maggiormente evidenziato il <u>requisito della “<em>convenienza</em></u>” del concordato, che tuttavia sembrerebbe continuare a poter essere vagliato dal Tribunale solo in caso di opposizione all’omologazione (art. 84);</p><p style="padding-left: 30px;">h) in sede di <u>ammissione</u>, viene differenziato il <u>vaglio del Tribunale in tema di fattibilità</u>, che viene limitata alla “<em>manifesta inattitudine</em>” o “<em>manifesta inidoneità</em>”, rispettivamente, nel concordato liquidatorio riguardo agli “<em>obiettivi prefissati</em>”, mentre invece nel concordato in continuità rispetto “<em>alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali</em>” (art. 47);</p><p style="padding-left: 30px;">i) nel <u>concordato in continuità</u> viene introdotta una disposizione analoga a quella vigente nella composizione negoziata della crisi per quanto riguarda i <u>contratti pendenti in caso di concessione di misure protettive</u>, in forza della quale i creditori non possono rifiutare l’adempimento, risolvere o modificare in danno i contratti “<em>essenziali</em>”, ossia quelli necessari per la continuità aziendale (art. 94-<em>bis</em>);</p><p style="padding-left: 30px;">j) nella <u>fase di votazione</u>, solo per il <u>concordato in continuità</u>, viene previsto che (a) <u>tutte le classi devono approvare la proposta</u>, ma allo stesso tempo si introduce una maggioranza alternativa per l’approvazione all’interno di ciascuna classe (già vista nel PRO) pari a due terzi dei soli creditori votanti; (b) i creditori privilegiati non votano se soddisfatti integralmente in denaro entro 180 giorni (30 giorni per i lavoratori) dall’omologazione (art. 109);</p><p style="padding-left: 30px;">k) nella f<u>ase di omologazione</u>, solo per il <u>concordato in continuità</u>, viene previsto che il Tribunale deve verificare che “<em>il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza</em>” (ciò che sembra introdurre una sorta di presunzione di fattibilità) e che se vi sono nuovi finanziamenti, questi siano necessari e non ingiustamente pregiudizievoli per i creditori;</p><p style="padding-left: 30px;">l) nella f<u>ase di omologazione</u>, solo per il <u>concordato in continuità</u>, viene previsto che il Tribunale può omologare il concordato anche in assenza dell’approvazione di tutte le classi se (a) sono rispettati criteri di distribuzione del valore di liquidazione e di quello eccedente, e (b) sono <u>sodisfatte</u> quelle che sono definite “<em><u>condizioni di</u></em><u> <em>ristrutturazione trasversale</em></u>”, tra cui la corretta distribuzione del valore di liquidazione e di quello eccedente, nonché l’approvazione da parte della maggioranza delle classi, purché almeno una formata da creditori privilegiati ovvero da creditori che – se osservate le cause di prelazione – riceverebbero almeno in parte il valore eccedente quello di liquidazione (art. 112);</p><p style="padding-left: 30px;">m) nella <u>fase di omologazione</u>, il vaglio del Tribunale in tema di <u>convenienza della proposta</u>, in caso di opposizione: (a) nel concordato <u>in continuità</u> potrà essere sollecitato da ciascun creditore dissenziente che abbia già formulato il rilievo con le osservazioni di cui all’art.&nbsp;107 alla relazione del commissario, mentre (b) nel concordato <u>liquidatorio</u> (a cui viene espressamente affiancato il concordato con assuntore) solo da creditori dissenzienti appartenenti ad una classe dissenziente ovvero rappresentanti almeno il 20% dei crediti ammessi al voto (senza modifiche quindi rispetto alle previsioni vigenti); in caso di opposizione nel concordato in continuità, si prevede poi che il Tribunale disponga la stima del complesso aziendale solo se viene contestata la convenienza o il mancato rispetto delle “<em>condizioni di</em> <em>ristrutturazione trasversale</em>” (art. 112).</p>&nbsp;<strong><em>Gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza</em></strong> <strong><em>delle società (artt. 120bis-120quinquies)</em></strong>Di grande rilievo anche le novità introdotte in tema di strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza delle società:<p style="padding-left: 30px;">a) il piano può prevedere <u>qualsiasi modificazione dello statuto</u>, inclusi aumenti e riduzioni di capitale con esclusione del diritto di opzione, fusioni, scissioni e trasformazioni, anche senza il consenso dei soci; in questo caso, i soci devono essere inseriti in un’<u>apposita classe</u> ai fini della proposta e votano in misura pari alla quota di capitale posseduta (in caso di mancata espressione del voto, si considerano consenzienti); il provvedimento di omologazione determina le modificazioni statutarie previste dal piano;</p><p style="padding-left: 30px;">b) la decisione di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza spetta “<em>in via esclusiva</em>” agli amministratori, che non possono essere revocati dal giorno dell’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese;</p><p style="padding-left: 30px;">c) le <u>proposte concorrenti</u> possono essere presentate anche dai <u>soci di minoranza</u>, detentori di almeno il 10% del capitale;</p><p style="padding-left: 30px;">d) i soci possono opporsi all’omologazione se subiscono pregiudizio “<em>rispetto all’alternativa liquidatoria</em>”;</p><p style="padding-left: 30px;">e) quando il “<em>valore risultante dalla ristrutturazione</em>” è riservato anche ai soci anteriori e vi è dissenso di una o più classi di creditori, il concordato può essere omologato solo se risulti che, anche se venisse distribuito ai creditori l’intero valore riservato ai soci, sarebbe comunque rispettata la c.d. <em>relative priority rule</em>, ossia che la classe dissenziente riceva almeno quanto le classi dello stesso grado e più delle classi di grado inferiore (se la classe dissenziente è collocata subito prima dei soci, essa deve ricevere un valore superiore a quello riservato ai soci);</p><p style="padding-left: 30px;">f) le modificazioni della compagine sociale non possono determinare la risoluzione o modificazione di contratti stipulati dalla società.</p>&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp; </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Sun, 10 Jul 2022 09:39:51 +0200</pubDate>
                        <title>Tar Lombardia: le regioni non possono introdurre divieti generalizzati alla costruzione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tar-lombardia-le-regioni-non-possono-introdurre-divieti-generalizzati-alla-costruzione-di-impianti-fotovoltaici-nelle-aree-agricole</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sentenza no. 1630/2022</strong></p><p><i><strong><u>Cosa è successo?</u></strong></i></p><p>Il 7 luglio 2022, il TAR Lombardia ha accolto il ricorso di una società contro il giudizio negativo di compatibilità ambientale della Provincia di Lodi in riferimento all'installazione di un impianto fotovoltaico su un sito agricolo.</p><p>Nel caso in esame, il diniego di compatibilità ambientale si basava su un'interpretazione restrittiva del Programma Energetico Ambientale Regionale ("<strong>PEAR</strong>") della Lombardia. La Provincia di Lodi aveva argomentato che, ai sensi del PEAR, l'installazione dell'impianto fotovoltaico con le caratteristiche del progetto proposto non era compatibile con alcun tipo di sito agricolo.</p><p>La società ricorrente ha sottolineato all’interno del ricorso che questa interpretazione è in contrasto con le disposizioni nazionali e sovranazionali. Per quanto riguarda la normativa nazionale, l'art. 12, comma 7, D.Lgs. n. 387/2003 consente esplicitamente la realizzazione di impianti di energia rinnovabile su zone agricole; specifiche limitazioni possono essere introdotte dalle Regioni a condizione che tali limitazioni siano conformi al D.Lgs. n. 387/2003 e al Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010. Quest'ultimo decreto stabilisce che l'identificazione delle aree non idonee deve essere stabilita dopo un adeguato esame del sito specifico. Nel caso in questione, il sito su cui doveva essere costruito l'impianto fotovoltaico non era incluso in un'area soggetta a restrizioni specifiche e, in linea con le disposizioni del PEAR, il ricorrente sosteneva che la costruzione avrebbe comunque consentito alcune pratiche agricole.</p><p>Il TAR, accogliendo le argomentazioni del ricorrente, ha affermato che: “<i>le previsioni del PEAR sono vincolanti dal momento in cui le limitazioni previste risultino effettive. L’impianto fotovoltaico non è consentito se impedisce una pratica agricola. Ma se non la impedisce, a contrario, dovrebbe essere consentita. E deve essere l’amministrazione procedente a stabilire la sussistenza di questa limitazione nel caso concreto ovvero a ritenere inadeguata per il tipo di terreno la pratica agricola proposta. (…)</i>.”</p><p>Inoltre, il TAR ha concluso che la Provincia non aveva condotto un esame appropriato sul sito in cui sarebbe stato costruito l'impianto, tenendo conto del fatto che sul sito stesso non vi era alcuna coltura di qualità e, quindi, senza alcun vincolo specifico.</p><p>Pertanto, il Tribunale ha annullato la valutazione di compatibilità ambientale negativa.</p><p><i><strong><u>Perché è importante?</u></strong></i></p><p>Questa decisione del Tribunale Amministrativo chiarisce la necessità di una valutazione completa dei fattori specifici del sito per determinare la compatibilità dei progetti di energia rinnovabile su terreni agricoli. Ribadisce, inoltre, <strong>il principio che la costruzione di impianti di energia rinnovabile su siti agricoli è generalmente consentita</strong>.</p><p>Infatti, la <strong>non idoneità di un'area deve essere stabilita dopo un esame appropriato del sito specifico</strong>. Di conseguenza, un <strong>divieto generale e acritico</strong> di costruire impianti fotovoltaici su terreni agricoli è <strong>in contrasto con il suddetto principio</strong>. Questa sentenza può avere implicazioni più ampie per casi simili e contribuire alla promozione di iniziative energetiche sostenibili.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 08 Jul 2022 09:37:26 +0200</pubDate>
                        <title>Il Consiglio di Stato si pronuncia sul c.d. “artato frazionamento” di un impianto eolico.</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-consiglio-di-stato-si-pronuncia-sul-c-d-artato-frazionamento-di-un-impianto-eolico</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Riferimenti: D.Lgs. n. 152/2006, d.m. 10 settembre 2010</strong></p><p><strong><u>Cosa è successo</u></strong></p><p>Il Consiglio di Stato ha emanato la sentenza n. 5465 del 30 giugno 2022 avente ad oggetto la questione dell’artato frazionamento di un impianto eolico.</p><p>Una società di sviluppo aveva costruito e gestito un impianto eolico (denominato “Morcone”) nella regione Campania, di potenza pari a 57 MW e, a distanza di circa sette anni, aveva avviato l’iter autorizzativo per la costruzione di un secondo impianto (denominato “Lisa”) nella stessa area e di potenza pari a 29,92 MW.</p><p>Nell’ambito dello sviluppo autorizzativo relativo al secondo progetto, la società di sviluppo aveva presentato istanza di valutazione di impatto ambientale (“<strong>VIA</strong>”) alla Regione Campania. Quest’ultima, considerando gli impianti “Lisa” e “Morcone” come un <strong>progetto unitario</strong> di potenza pari a circa 87 MW, aveva archiviato l’istanza di VIA, in quanto il progetto unitariamente considerato avrebbe dovuto essere sottoposto a <strong>VIA statale</strong> e non a VIA regionale. La VIA statale è infatti prevista per i progetti eolici di potenza superiore a 30 MW, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006.</p><p>La titolare&nbsp; dei progetti aveva lamentato, in primo grado, che il provvedimento impugnato fosse stato emesso in base all’erroneo presupposto della sussistenza&nbsp; di un artato frazionamento di un unitario progetto in due distinti impianti. Di conseguenza non vi sarebbe stato alcun intento elusivo, né dal punto di vista autorizzatorio, né ambientale, né incentivante.</p><p>Lo sviluppatore aveva quindi lamentato che la Regione Campania avesse confuso due discipline distinte:</p><ul><li>l’Allegato 4 al d.m. 10 settembre 2010 (“<i>Criteri per il corretto inserimento degli impianti</i>”) disciplinerebbe gli effetti cumulativi degli impianti derivanti dalla compresenza di più impianti;</li><li>l’”artato frazionamento” di un’iniziativa unitaria, che avrebbe invece intento elusivo.</li></ul><p>In altri termini, la Regione Campania avrebbe confuso artato frazionamento, da un lato, ed effetti cumulativi di più impianti, dall’altro lato. Il caso di specie sarebbe ricaduto in questa seconda ipotesi, disciplinata dal summenzionato Allegato 4 al d.m. 10 settembre 2010 e in forza di tale norma, la ricorrente avrebbe correttamente trattato gli impatti cumulativi dei Progetti “Lisa” e “Moricone”.</p><p>Il giudice di primo grado (T.A.R. Campania) aveva accolto il ricorso del ricorrente in data 24 agosto 2021.</p><p><strong>Il Consiglio di Stato non ha accolto questa impostazione e ha dichiarato che il motivo del ricorso originario era infondato</strong>. In particolare, il Consiglio di Stato sostiene che l’amministrazione competente può arrivare la conclusione che si tratti di un progetto unitario in base ad alcuni indici:</p><ul><li>l’unicità del centro di interessi (a sua volta desumibile da alcuni indici quali l'esistenza di un solo soggetto che interloquisce con la pubblica amministrazione e la medesimezza del soggetto a cui vanno imputati gli effetti della domanda di autorizzazione);</li><li>l’unicità del punto di connessione;</li><li>la localizzazione in aree vicine.</li></ul><p>Di conseguenza:</p><ul><li>trattasi di un progetto da considerare come unitario di potenza pari a circa 87 MW;</li><li>è quindi legittima la conclusione alla quale era pervenuta la Regione Campania circa l’individuazione della autorità competente in materia di VIA (lo Stato e non la Regione Campania).</li></ul><p><strong><u>Perché è importante</u></strong></p><p>La sentenza in oggetto è importante per diversi motivi.</p><p>Innanzitutto, il Consiglio di Stato dà rilevanza al parere del Ministero della Transizione Ecologica del 31 agosto 2021, prot. n. 0092507, il quale afferma, <i>inter alia</i>, che il <strong>collegamento funzionale</strong> tra due impianti possa desumersi da elementi indiziari quali l’esistenza di un solo soggetto che interloquisce con la p.a. e l’unicità del punto di connessione.</p><p>Il parere del Ministero della Transizione Ecologica si pone in linea con ulteriori norme relative all’artato frazionamento degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (i.e. D.M. 23 giugno 2016 dal punto di vista incentivante; Linee Guida allegate al D.M. 30 marzo 2015 dal punto di vista ambientale; paragrafo 11.6 dell’Allegato 1 al D.M. 10 settembre 2010 dal punto di vista autorizzativo), facendo riferimento a criteri già individuati in passato a livello legislativo e regolamentare.</p><p>Inoltre, il ragionamento del Consiglio di Stato pare sottintendere che <strong>un’elevata distanza temporale tra gli iter autorizzativi</strong> (nel caso di specie, addirittura sette anni) <strong>non è sufficiente a escludere l’esistenza di un c.d. “artato frazionamento”.</strong></p><p>Infine, la sentenza potrebbe dar vita ad un filone giurisprudenziale propenso ad applicare estensivamente la nozione di “artato frazionamento”. Quest’eventualità pare di non poco conto in un periodo in cui saranno sempre più frequenti le operazioni di revamping e repowering di impianti eolici e fotovoltaici.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Eolico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 07 Jul 2022 09:30:09 +0200</pubDate>
                        <title>Il Tar Lazio, Roma condivide la definizione di &quot;prima data di attivazione&quot; e di &quot;addizionalità&quot; data dal GSE in un provvedimento di rigetto alla incentivazione tramite certificati bianchi di un progetto di riqualificazione energetica</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-tar-lazio-roma-condivide-la-definizione-di-prima-data-di-attivazione-e-di-addizionalita-data-dal-gse-in-un-provvedimento-di-rigetto-alla-incentivazione-tramite-certificati-bianchi-di-un-pr</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>TAR Roma, Lazio, Sez. III ter – sentenza n. 07388/2022</strong></p><p><strong><u>Cosa è successo</u></strong></p><p>Il TAR Lazio, Roma ha respinto un ricorso avverso il rigetto del GSE alla proposta di progetto e il programma di misura (“<strong>PPPM</strong>”) relativa ad un progetto di riqualificazione degli impianti di illuminazione di alcuni punti vendita della Società ricorrente, condividendo appieno le motivazioni del GSE stesso.</p><p>Nel rigettare la PPPM, il GSE aveva ritenuto che la stessa non fosse stata presentata prima della “prima data di attivazione” del progetto e che la documentazione inoltrata non consentisse di verificare il soddisfacimento del requisito della c.d. “addizionalità”.</p><p>Per quanto attiene al concetto di “data di prima attivazione”, è necessario evidenziare che ciò che ha permesso al GSE, e di conseguenza al TAR, di definirne con precisione i contorni è stata la peculiarità dell’intervento di efficientamento energetico del caso specifico. Infatti, come sottolineato dal TAR, nel caso ad oggetto, è stato attuato un cosiddetto intervento “<i>work in progress</i>” in quanto il progetto unitario, sebbene iniziasse a generare risparmi già dalle prime sostituzioni effettuate, sarebbe stato completato solo nell’arco di più giorni. <strong>La questione di diritto si è incentrata, quindi, sulla valutazione circa la possibilità di considerare un progetto - che, alla “prima data di attivazione”, abbia già cominciato a generare risparmi energetici - “</strong><i><strong>non (…) più in corso di realizzazione, sebbene non (…) ultimato</strong></i><strong>”</strong>. Il TAR ha ritenuto pienamente condivisibile la posizione del GSE laddove ha specificato che è “<i>dirimente stabilire quando (…) [il] risparmio, ancorché non contabilizzato, abbia cominciato a generarsi per effetto dell’intervento</i>” e per questo motivo la prima data di attivazione è “<i>la prima data nella quale almeno uno dei clienti partecipanti, grazie alla realizzazione del progetto stesso<strong>, inizia a beneficiare</strong> di risparmi energetici, anche qualora questi non siano misurabili</i>”.</p><p>Per quanto attiene, invece, alla effettiva addizionalità dell’intervento, il TAR ha sottolineato che l’obbligo di doverla dimostrare, siccome è uno dei presupposti di base su cui vengono calcolati i risparmi conseguiti e, quindi, i TEE da riconoscersi, discenderebbe direttamente dalla definizione del concetto di “risparmio netto”. Nella sentenza viene evidenziato che questo corrisponde “<i>alla sottrazione dal risparmio lordo (differenza tra i consumi ex ante e consumi ex post) dei risparmi (non addizionali) che, in assenza dell’intervento, si sarebbero comunque realizzati per effetto dell’evoluzione tecnologica, normativa e di mercato</i>”.</p><p><strong><u>Perché è importante</u></strong></p><p>Con la pubblicazione di questa sentenza il TAR Lazio, Roma ha colto l’occasione per chiarire:</p><ul><li>da un lato, che la data di attivazione corrisponde <strong>al primo momento in cui, sebbene l’intervento di efficientamento non sia stato ancora completato, viene generato un risparmio </strong>e,</li><li>dall’altro lato, che la dimostrazione dell’<strong>effettiva addizionalità discende dal calcolo del c.d. “risparmio netto” </strong>come sopra definito.</li></ul><p>Nel programmare le tempistiche di presentazione dei progetti, dunque, gli operatori dovranno valutare attentamente che il relativo progetto non abbia, anche in misura minima, già cominciato a produrre alcun risparmio energetico.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Efficienza energetica</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 06 Jul 2022 09:29:30 +0200</pubDate>
                        <title>Il primo semestre 2022 dell&#039;M&amp;A è andato bene, anche per gli advisor</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-primo-semestre-2022-dellma-e-andato-bene-anche-per-gli-advisor</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Fine del primo semestre dell’anno, tempo di bilanci per l’m&amp;a. Per il momento il 2022 sembra reggere il confronto seppur con un leggero calo fisiologico dovuto alle incertezze legate alla guerra in Ucraina e alle pressioni sui prezzi. E conferma l’attivismo di una serie di advisor che più di altri di distinguono nelle piccole e grandi partite.<strong>Come è andato il semestre</strong>Nei primi sei mesi del 2022, sono state concluse, secondo Kpmg, 537 operazioni ﴾‐13% rispetto alle 616 operazioni dello stesso periodo del 2021﴿ e annunciate, stando ai dati Mergermarket, 551 deal. Il totale, al netto delle operazioni il cui valore non è stato comunicato, dovrebbe essere circa 30 miliardi di euro ﴾rispetto ai 52 miliardi del primo semestre 2021﴿. Se consideriamo però tutte le operazioni annunciate a questa cifra andrebbero aggiunti 12,7 miliardi dell’opa su Atlantia che partirà da parte della famiglia Benetton, proprietaria dell’azienda, assieme a Blackstone. Il che ci porterebbe più vicino ai valori dello stesso periodo del 2021.Dal punto di vista geografico, le operazioni annunciate domestiche, stando sempre a Mergermarket, sono 185 per circa 10 miliardi, con i private equity che restano fra gli attori principali. Le operazioni cross border sono invece 274.<strong>Alcuni deal</strong>Fra i deal chiusi nelle ultime settimane ci sono state ad aesempio le cessioni di Doc Generici a Tpg, la vendita di Facile.it a Silverlake per 1,1 miliardi, quella di Delta Tre alla cordata Bain‐Nextalia per 700 milioni ma ance il passaggio di Falck Renewables a JP Morgan, attraverso la nuova società Green Bidco, per 2,9 miliardi. Sul mid cap, da segnalare l’attivismo di 21 Invest che direttamente o tramite controllate ha chiuso una serie di operazioni tra le quali l’acquisto di Energreen e Laserjet o la cessione di Carton Pack.Altri deal? Quello su Landi Renzo ﴾di Giovanni Tamburi﴿, su Inwit, o quelli di Quadrivio.<strong>Gli advisor finanziari</strong>Lato advisor, poche cose cambiano rispetto ai primi sei mesi del 2021. Partiamo da quelli finanziari. Per numero di operazioni restano saldamente in cima ai ranking di Mergermarket ﴾calcolati al giorno 30 giugno, ma i dati possono cambiare ed essere aggiornati﴿ le Big Four ﴾Deloitte, Kpmg, PwC e Ey﴿ che si avvicendano sul podio mentre scende Mediobanca che l’anno scorso era terza e quest’anno è quinta per numero di operazioni seguite. Troviamo poi Bnp Paribas, una new entry nel ranking dei primi dieci.<img class="alignnone wp-image-26856 size-full" src="/fileadmin/nctm/2022/07/Schermata-2022-07-06-alle-15.23.30.png" alt width="483" height="238">Se la guardiamo dal punto di vista di valore delle operazioni la classifica, come di consueto, cambia e in cima torna Goldman Sachs, la banca d’affari per antonomasia. Seguono Morgan Stanley e Bank of America. Da citare l’ingresso di Barclays<img class="alignnone wp-image-26860 size-full" src="/fileadmin/nctm/2022/07/Schermata-2022-07-06-alle-15.24.10.png" alt width="476" height="224"><strong>Gli advisor legali</strong>Quanto agli advisor legali, dal punto di vista del volume dei deal, Gianni &amp; Origoni mantiene il primato del ranking seguito da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, lo studio che è cresciuto di più in questo semestre, e Pedersoli, tutti con un numero di operazioni seguite superiore a quello dello stesso periodo del 2021. Da notare poi l’ingresso nel ranking di Ey, lo studio guidato da Stefania Radoccia.<img class="alignnone wp-image-26864 size-full" src="/fileadmin/nctm/2022/07/Schermata-2022-07-06-alle-15.24.54.png" alt width="476" height="106"><img class="alignnone wp-image-26868 size-full" src="/fileadmin/nctm/2022/07/Schermata-2022-07-06-alle-15.25.14.png" alt width="487" height="134">Guardandola dai valori, la classifica cambia e al primo posto troviamo Legance ﴾in foto il fondatore Filippo Troisi﴿ seguito da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici e Chiomenti. Se togliamo gli studi statunitensi nelle posizioni centrali, in quando alcuni di loro coinvolti in una o due grandi operazioni, restano nomi noti del settore tra cui Latham &amp; Watkins, Freshfields e BonelliErede.<img class="alignnone wp-image-26872 size-full" src="/fileadmin/nctm/2022/07/Schermata-2022-07-06-alle-15.25.56.png" alt width="476" height="276">&nbsp;Tratto da <a href="https://dealflower.it/dati-ma-semestre-2022-italia-advisor/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dealflower.it</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 05 Jul 2022 06:14:31 +0200</pubDate>
                        <title>The Legal 500 Country Comparative Guides - Italy - Intellectual Property</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-legal-500-country-comparative-guides-italy-intellectual-property</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lorenzo Attolico</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>Paolo Lazzarino</strong>, in collaborazione con<strong>&nbsp;Luca Guidobaldi</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>Roberto Cesaro</strong>&nbsp;hanno contribuito alla realizzazione della "Country Comparative Guides 2022" di&nbsp;<strong>The Legal 500</strong> con un intero capitolo dedicato alla&nbsp;Proprietà Intellettuale&nbsp;in Italia.<a href="https://www.legal500.com/guides/chapter/italy-intellectual-property/?export-pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Clicca qui per il documento integrale</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 23 Jun 2022 03:40:08 +0200</pubDate>
                        <title>AssoNEXT: oggi terza tappa di &quot;WHO&#039;S WHO&quot;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/assonext-oggi-terza-tappa-di-whos-who</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Si tiene oggi la terza tappa di "WHO'S WHO" di AssoNEXT, l'Associazione Italiana delle Pmi Quotate: si tratta di un'iniziativa di networking, strutturata con incontri dal vivo, che di volta in volta si tengono presso gli spazi messi a disposizione dagli studi legali che partecipano all'Associazione: <strong>Advant Nctm</strong>, BonelliErede, Carbonetti e Associati, Chiomenti, Gianni &amp; Origoni e Grimaldi Studio Legale. Gli incontri, spiega una nota, sono finalizzati ad offrire un supporto agli imprenditori e manager Associati ad AssoNEXT per conoscersi, costruire relazioni e trovare punti di contatto per fare business insieme. Il terzo appuntamento di oggi, mercoledi' 22 giugno, si svolge presso la sede milanese dello studio Gianni &amp; Origoni, piazza Belgioioso 2, alla presenza del Presidente di AssoNEXT Giovanni Natali e della vice presidente Anna Lambiase. L'incontro sara' moderato da Alessandro Merenda, Partner, Gianni &amp; Origoni. I saluti introduttivi saranno di Francesco Gianni, Founding Partner, Gianni &amp; Origoni.Tratto da <a href="http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202206221516001633&amp;chkAgenzie=PMFNW" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TgCom 24</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 17 Jun 2022 03:49:03 +0200</pubDate>
                        <title>Il creditore risponde per fatto illecito per i danni derivanti da iscrizione ipotecaria giudiziale eccessiva</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-creditore-risponde-per-fatto-illecito-per-i-danni-derivanti-da-iscrizione-ipotecaria-giudiziale-eccessiva</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il creditore risponde per fatto illecito ex. art. 2043 c.c. ed è tenuto a risarcire i danni causati al debitore in termini di difficoltà nell’accesso a nuovo credito e deterioramento del merito creditizio per iscrizione ipotecaria giudiziale eccessiva.Lo ha stabilito una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 39441, 13 dicembre 2021) che, superando il risalente orientamento secondo cui il creditore che abbia effettuato un’iscrizione ipotecaria eccessiva non può mai essere chiamato a rispondere per danni, ha ritenuto configurabile, in questo caso, un abuso dello strumento di garanzia con il conseguente obbligo a risarcire i danni, compiendo un ulteriore passo verso l’affermazione di un principio generale di proporzionalità tra credito e garanzia.In particolare si reputa eccessiva, ai sensi degli articoli 2874 c.c. e 2875 c.c, l’ipoteca giudiziale ove la somma determinata dal creditore nell’iscrizione ipotecaria ecceda di un quinto quella che l’autorità giudiziaria dichiara dovuta, oppure se il valore dei beni sui cui grava l’iscrizione, tanto alla data dell’iscrizione che posteriormente, superi di un terzo l’importo dei crediti iscritti accresciuti degli accessori.Entrando nel merito dei fatti della causa, l’istituto finanziario aveva iscritto ipoteca a tutela di un credito di Euro 110.000 su un compendio immobiliare del debitore avente valore complessivo di circa Euro 30.000.000, alla stregua in particolare degli articoli: (i) 2828 c.c. che conferisce al creditore la facoltà di iscrivere ipoteca giudiziale su qualunque bene immobile presente e sopravvenuto nel patrimonio del debitore, (ii) 2838 c.c., secondo cui se la somma da iscrivere non sia determinata negli atti in base a cui va effettuata l’iscrizione, il creditore è libero di determinare la somma da indicare nella nota di iscrizione ipotecaria, (iii) 2877 c.c. che prevede che le spese dell’azione di riduzione sono a carico del debitore richiedente, nonché in generale (iv) 2740 c.c. che stabilisce il principio di garanzia generica del patrimonio del debitore e che, in termini molto ampi, dispone che il debitore risponde con tutti i propri beni presenti e futuri per l’adempimento delle proprie obbligazioni.A fronte di tale iscrizione, il debitore lamentava di aver subito una serie di pregiudizi, e in particolare difficoltà di accesso a nuovo credito e conseguente paralisi della propria attività imprenditoriale, &nbsp;ulteriori numerose iscrizioni ipotecarie da parte di altri istituti creditizi per deterioramento del merito creditizio,&nbsp; danno di immagine nei&nbsp; rapporti con il ceto bancario e cerchia professionale, a fronte dei quali il debitore aveva proceduto a chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali e da ‘perdita da chance’, nonché ad esercitare l’azione di riduzione ex. art. 2874, 2875 e 2876 c.c., esperibile appunto laddove la somma iscritta superi di oltre un terzo il valore dei beni soggetti a ipoteca.&nbsp; I giudici di merito,&nbsp; in linea con i precedenti orientamenti della Corte di Cassazione, avevano tuttavia negato alcuna forma di responsabilità del creditore e condannato conseguentemente il debitore per non aver fornito la prova dell’esistenza del danno; e ciò nel generale silenzio della legge circa la responsabilità per fatto illecito per iscrizione ipotecaria eccessiva, nonché sul generale assunto per cui qualsiasi responsabilità per fatto illecito dovrebbe inequivocabilmente risultare dal sistema della legge, dove invece nessuna delle disposizioni richiamate depone in tal senso.Una prima avvisaglia di cambio di rotta nell’orientamento della Corte si era avuta nel 2016 (Cass. 5 aprile 2016, n. 6533), quando per la prima volta la Corte aveva riconosciuto una responsabilità per illecito processuale ex. art. 96, secondo comma, c.p.c. per il creditore che, senza adoperare la normale diligenza, iscriva ipoteca su beni aventi un valore sproporzionato rispetto al credito garantito secondo i parametri degli art. 2875 e 2876 c.c., ovvero resista in giudizio con mala fede o colpa grave nel giudizio di riduzione proposto dal debitore.Con la sentenza n. 39441 del 13 dicembre 2021, la Corte compie un ulteriore passo statuendo che l’interesse legittimo del debitore a che la condotta del creditore sia improntata a diligenza, buona fede e correttezza origina in realtà in un momento antecedente la sede processuale, ovvero già al momento dell’esercizio da parte del creditore dei diritti contrattuali e negoziali ad esso spettanti, di cui questi non deve abusare.La Corte osserva in particolare che la funzione del diritto di garanzia è quella di creare una situazione di preferenza rispetto agli altri creditori in sede di riparto del ricavato dalla vendita dell’immobile, e non di creare situazioni di discredito sociale o professionale o addirittura di blocco del patrimonio e dell’attività imprenditoriale del debitore. Anche il principio di garanzia generica di cui all’art. 2740 c.c. incontra il limite dell’abuso del diritto e non si sottrae ai principi di proporzionalità ed adeguatezza. In considerazione inoltre della natura accessoria e strumentale dei diritti di garanzia, la Corte ritiene non si possa prescindere da una necessaria correlazione tra credito, importo iscritto e valore dei beni, e che i diritti di garanzia non vadano esercitati oltre lo scopo previsto dall’ordinamento per assicurarsi una maggiore garanzia. Di conseguenza, il creditore che iscrive ipoteca giudiziale su beni aventi <em>a fortiori</em> un valore eccessivo rispetto al credito garantito può essere chiamato, ferma l’eventuale responsabilità ex. art. 96 c.p.c., a rispondere ex. art. 2043 c.c. dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal debitore consistenti nella difficoltà o impossibilità della negoziazione del bene medesimo o nell’accesso al credito, non essendo consentito iscrivere ipoteca senza alcun limite di continenza o proporzionalità. I giudici della Suprema Corte hanno pertanto ritenuto risarcibili tutti i danni causalmente derivanti dalla condotta illecita sulla base del criterio del “più probabile che non” e non già della certezza, inclusi anche i danni da “perdita da chance”.Un principio simile di proporzionalità ed adeguatezza delle garanzie rispetto al credito garantito non è comunque nuovo per gli operatori del diritto e in particolare si era già fatto strada nelle pronunce dell’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), che in una serie di pronunce (<em>inter alia</em>, ABF Collegio di Roma, decisione 2359/2011, ABF Collegio di Roma, decisione n. 7532/2015, ABF Collegio di Palermo, decisione 16672 del 13 luglio 2021) aveva ritenuto, in casi di sproporzione genetica e non sopravvenuta tra garanzie e credito garantito, illegittima la condotta della banca finalizzata ad ottenere garanzie ultronee e non necessarie, ponendo in essere un abuso dello strumento della garanzia. Ai sensi di tali pronunce, la condotta della banca deve infatti improntarsi secondo un principio di generale proporzionalità delle garanzie nonché di correttezza e buona fede nella gestione dei rapporti con la clientela, non potendosi in caso contrario ravvisare un interesse meritevole di tutela del creditore e dovendosi ritenere le garanzie nulle per mancanza di causa e/o difetto di meritevolezza<em>.</em>Il tema si pone specialmente, come menzionato, per le ipoteche giudiziali, dove la legge (art. 2828 c.c.) conferisce la facoltà al creditore di selezionare gli immobili sui cui iscrivere ipoteca e determinare unilateralmente, laddove non sia già stata liquidata nella sentenza, la somma per cui iscrivere la medesima, e dove quindi l’azione di riduzione si configura come un necessario correttivo alla determinazione arbitraria del creditore a ridimensionamento di un’iscrizione eccessiva.Ai sensi dell’art. 2873, primo comma, c.c. la facoltà di chiedere la riduzione dell’ipoteca è invece esclusa qualora la somma o i beni su cui iscrivere ipoteca siano stati determinati per convenzione tra le parti o già liquidati nella sentenza: non si intenderebbe infatti come il debitore possa avanzare una pretesa di riduzione, quando il medesimo ha contribuito alla determinazione dei relativi parametri nel contratto costitutivo di ipoteca volontaria o i relativi parametri siano stati determinati con sentenza dal giudice.Ad ogni modo, se sono stati eseguiti pagamenti parziali tali da estinguere almeno il quinto del debito originario, è conferito al debitore il diritto , ai sensi del secondo comma dell’art. 2873 c.c., richiedere una riduzione proporzionale unicamente per quanto riguarda la somma iscritta, ma non anche rispetto ai beni vincolati.In tema di ipoteche volontarie, è opportuno richiamare anche l’art. 39, quinto comma, del Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/1993), che, in maniera analoga all’art. 2873 c.c., stabilisce che per i mutui bancari, ogni volta che sia stata estinta la quinta parte del debito originario, i debitori hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta (c.d. riduzione in senso tecnico), ovvero alla liberazione parziale degli immobili ipotecati (c.d. restrizione) previo l’eventuale frazionamento catastale dell’immobile, e sempre che risulti che gli immobili ancora vincolati costituiscano una garanzia sufficiente ai sensi dell’art. 38 (b) del Testo Unico Bancario (per ciò intendendosi che il rapporto tra debito residuo e valore immobiliare non superi&nbsp; l’80%)<em>.</em> Tale facoltà può risultare utile quando l’immobile è gravato da un debito ormai modesto e si intenda ottenere un nuovo mutuo con garanzia ipotecaria di secondo grado. Trattasi di una norma applicabile alle sole ipotesi di mutui fondiari ex. art. 38 e ss.&nbsp; del Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/1993) e, come anche ribadito in una serie di pronunce dell’ABF (in particolare n. 10776/2018, 11907/2017 e 821/16, 5129/2017) non derogabile dalle parti in considerazione della natura speciale di questa norma rispetto alla disciplina generale ex. art. 2872 e ss. c.c. e propria della tipologia contrattuale del mutuo fondiario.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare il Dipartimento Bancario e Finanziario.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 16 Jun 2022 03:49:51 +0200</pubDate>
                        <title>Responsabilità estesa del produttore: le novità del Testo Unico Ambientale in seguito al recepimento delle Direttive europee relative alla transizione verso un’economia “circolare” - Parte 2</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/responsabilita-estesa-del-produttore-le-novita-del-testo-unico-ambientale-in-seguito-al-recepimento-delle-direttive-europee-relative-alla-transizione-verso-uneconomia-circolare-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Scopo del presente elaborato è analizzare le principali novità del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Testo unico in materia ambientale, di seguito "<strong>TUA</strong>”), modificato in seguito al recepimento all’interno dell’ordinamento giuridico italiano delle Direttive UE n. 851/2018 e n. 852/2018 relative alla transizione verso una “economia circolare” e, in particolare, le novità introdotte in materia di “responsabilità estesa del produttore” (o “Extended Producer Responsibility”, di seguito “<strong>EPR</strong>”).</em>&nbsp;</p><ol> <li><strong>La responsabilità in materia di gestione degli imballaggi</strong></li></ol><p>Il D.Lgs. n. 116/2020 - in attuazione della Direttiva UE 2018/852 - ha modificato anche gli artt. 217 ss. del TUA relativi alla gestione degli “imballaggi” e “rifiuti di imballaggio”.In primo luogo, l’art. 218 del TUA detta le seguenti definizioni:- imballaggio: “<em>il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo</em>”;- rifiuto di imballaggio: “<em>ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all’articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.Ciò premesso, il novellato art. 217 del TUA indica le finalità della nuova disciplina in materia di imballaggi: il legislatore, in particolare, intende favorire misure intese a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, ad incentivare il riutilizzo degli imballaggi, il riciclaggio e altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio perseguendo, in questo modo, la finalità di riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti ed assicurando un elevato livello di tutela dell'ambiente.La disciplina riguarda la gestione di tutti gli imballaggi e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici o da qualunque altro soggetto.Anche le nuove disposizioni relative alla gestione degli imballaggi contengono importanti prescrizioni in relazione al regime di “responsabilità estesa” del produttore.Il Considerando 20 della Direttiva UE 2018/852, in particolare, stabilisce espressamente che l’applicazione di efficaci regimi di responsabilità estesa del produttore può avere un impatto ambientale positivo, riducendo la produzione di rifiuti di imballaggio e aumentando la raccolta differenziata e del riciclaggio di tali rifiuti.Di conseguenza, l’art. 1, par. 8 della Direttiva UE 2018/852 ha modificato l’art. 7 della Direttiva CE 94/62 prevedendo, a carico degli Stati Membri, l’obbligo di stabilire <u>entro il 31 dicembre 2024</u> regimi di responsabilità estesa del produttore per tutti gli imballaggi.Inoltre, il secondo comma dell’art. 217 del TUA contiene un espresso riferimento al concetto di “responsabilità condivisa”, stabilendo che “<em>Gli operatori delle rispettive filiere degli imballaggi nel loro complesso garantiscono, secondo i principi della «responsabilità condivisa», che l'impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo possibile per tutto il ciclo di vita</em>”.Anche l’art. 219, co. 2 del TUA prevede che, al fine di favorire la transizione verso un'economia circolare conformemente al principio “chi inquina paga”, gli operatori economici cooperano secondo il principio di “responsabilità condivisa”, promuovendo misure atte a garantire la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio.L’obiettivo perseguito da tale disciplina è quello di incentivare lo sviluppo di tecnologie pulite e ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonché favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili ed il loro concreto riutilizzo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.A titolo esemplificativo, l’art. 219-bis del TUA prevede che, proprio al fine di aumentare la percentuale degli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per contribuire alla transizione verso un’economia circolare, gli operatori economici adottano - in forma individuale o collettiva - sistemi di restituzione con cauzione.Un altro aspetto rilevante è rappresentato dalla fissazione di precisi obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio a carico dei produttori e utilizzatori.Il secondo comma dell’art. 220 del TUA, a tal proposito, stabilisce che il c.d. Consorzio nazionale imballaggi (di seguito “CONAI”) - al fine di garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero - debba acquisire da tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi una serie di dati relativi al riciclaggio, che vengono comunicati annualmente al Catasto dei rifiuti.Tali dati si riferiscono ai quantitativi di imballaggi immessi sul (e recuperati dal) mercato nel corso dell’anno solare precedente a quello in cui viene effettuata la comunicazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.Inoltre, il comma 6 del medesimo art. 220 del TUA indica le modalità in base alle quali dovranno essere fissati gli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.Infine, il D.Lgs. n. 116/2020 ha modificato anche l’art. 221 del TUA, ai sensi del quale “<em>I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti</em>”.Sotto tale profilo, al fine di garantire il raggiungimento dei summenzionati obiettivi di recupero e di riciclaggio, l’art. 224, co. 1 del TUA stabilisce che i produttori e gli utilizzatori partecipano in forma paritaria al CONAI.Tra i compiti del CONAI rientra anche quello di determinare e porre a carico dei consorziati (i.e. produttori e utilizzatori) il contributo denominato “<u>contributo ambientale CONAI</u>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.Quest’ultimo rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale il CONAI ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per gli oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi.Come si legge sul sito del CONAI, la finalità è quella di incentivare l’uso di imballaggi maggiormente riciclabili, collegando il livello contributivo all’impatto ambientale delle fasi di fine vita/nuova vita<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.Le somme dovute a titolo di contributo ambientale CONAI vengono prelevate, sulla base di una specifica indicazione in fattura dell’ammontare dovuto, al momento della c.d. “prima cessione”.Per “prima cessione” si intende il trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:- dell’imballaggio finito effettuato dall’ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore diverso dal commerciante di imballaggi vuoti;- del materiale di imballaggio effettuato da un “produttore di materia prima (o di semilavorati)” ad un “autoproduttore”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.Da ultimo, occorre evidenziare che anche in relazione alle misure tecniche necessarie per l'applicazione della nuova disciplina in materia di imballaggi sarà necessario attendere i decreti ministeriali attuativi previsti dall’art. 219, co. 4 del TUA.&nbsp;</p><p style="padding-left: 30px;"><strong>2. Pneumatici, pile e veicoli fuori uso</strong></p>Come anticipato, l’ordinamento giuridico riconosce diversi regimi di “responsabilità estesa” del produttore.Fermo restando quanto già evidenziato in relazione alle disposizioni generali in materia di responsabilità estesa del produttore contenute nei novellati artt. 178-bis e 178-ter del TUA, sembra opportuno fare un breve cenno ad alcuni dei regimi di responsabilità estesa del produttore già disciplinati dalla normativa vigente.In primo luogo, in relazione alla disciplina applicabile agli <u>pneumatici</u>, occorre fare una distinzione a seconda che questi ultimi siano o meno montati o presenti su un veicolo fuori uso.Agli pneumatici montati o presenti su un veicolo fuori uso, infatti, si applica la disciplina contenuta nel D.lgs. n. 209/2003, recante “<em>Attuazione della direttiva 2000/53/CE&nbsp;relativa ai veicoli fuori uso</em>”.Diversamente, qualora gli pneumatici non siano montati o presenti su un veicolo fuori uso, risultano applicabili le disposizioni contenute nel D.M. n. 182/2019, mediante il quale è stata data attuazione all’art. 228, co. 2 del TUA e sono stati disciplinati i tempi e le modalità attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso.Tale distinzione deriva dal fatto che l’art. 228, co. 1 del TUA, pur dettando disposizioni relative al recupero di pneumatici fuori uso, fa espressamente salva la disciplina in materia di veicoli fuori uso contenuta nel D.Lgs. n. 209/2003. Di conseguenza, qualora gli pneumatici siano montati su un veicolo fuori uso, prevarrà la disciplina speciale di cui al D.Lgs. n. 209/2003.Ciò premesso, l’art. 228 del TUA e il menzionato decreto ministeriale attuativo (D.M. n. 182/2019) perseguono una finalità di tutela ambientale da realizzarsi mediante un’ottimizzazione delle attività di recupero di pneumatici fuori uso.In relazione all’ambito di applicazione di tale regime di “responsabilità estesa”, il D.M. n. 182/2019 prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino ai produttori e importatori<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a> che immettono pneumatici nel c.d. “mercato del ricambio”.Quest’ultimo, a sua volta, è definito dall’art. 2, co. 1, lett. e) del medesimo decreto ministeriale come il mercato in cui vengono commercializzati pneumatici nuovi, usati o ricostruiti, diversi da quelli ceduti ai costruttori di veicoli e destinati all'installazione su veicoli.In relazione a tali soggetti, l’art. 228 del TUA prevede l’obbligo di provvedere, singolarmente o in forma associata, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli immessi sul mercato dagli stessi produttori e importatori e destinati alla vendita sul territorio nazionale, provvedendo altresì allo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo e formazione finalizzate ad ottimizzare la gestione degli pneumatici fuori uso.Le disposizioni attuative contenute nel D.M. n. 182/2019, in particolare, stabiliscono che i produttori e gli importatori di pneumatici siano tenuti a gestire, nell'anno solare, quantitativi in peso di pneumatici fuori uso, di qualsiasi marca, pari ai quantitativi in peso degli pneumatici dai medesimi immessi sul mercato del ricambio nell'anno solare precedente (cfr. art. 3, co. 4 del D.M. n. 182/2019).Un altro aspetto rilevante della disciplina in materia di&nbsp;pneumatici fuori uso è rappresentato dal c.d. “<u>contributo ambientale per la gestione degli pneumatici fuori uso</u>”, previsto dall’art. 228, co. 2 del TUA e dall’art. 6 del D.M. n. 182/2019.Si tratta di un contributo necessario per far fronte ai summenzionati obblighi che la normativa pone a carico dei produttori e importatori di pneumatici. Detto contributo è posto a carico degli utenti finali e costituisce parte integrante del corrispettivo di vendita, dovendo essere riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto.Il produttore (o importatore), in particolare, deve applicare il contributo vigente alla data dell’immissione degli pneumatici nel mercato nazionale del ricambio (cfr. art. 228, co. 2 del TUA). In seguito, tale contributo rimane invariato in tutte le fasi della commercializzazione dello pneumatico fermo restando l'obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura o in altra documentazione fiscale l'entità del contributo pagato all'atto dell'acquisto dello stesso (cfr. art. 6, co. 4 del D.M. n. 182/2019).Passando all’analisi della “responsabilità estesa” in materia di <u>veicoli fuori uso</u>, lo scopo delle disposizioni dettate dal summenzionato D.Lgs. n. 209/2003 è da ravvisare, da un lato, nell’intenzione del legislatore di ridurre al minimo l'impatto dei veicoli fuori uso sull'ambiente, al fine di contribuire alla sua protezione, conservazione e miglioramento e, dall’altro, nella volontà di evitare distorsioni della concorrenza, soprattutto per quanto riguarda l'accesso delle piccole e medie imprese al mercato della raccolta, demolizione, trattamento e riciclaggio dei veicoli fuori uso.I veicoli fuori uso rappresentano infatti una specifica tipologia di rifiuti, da sempre flusso considerevole di materiali sia in termini qualitativi che quantitativi<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.La responsabilità estesa disciplinata dal D.Lgs. n. 209/2003 grava sul “produttore” dei veicoli, definito dall’art.&nbsp; 3, co. 1, lett. d) dello stesso decreto come “<em>il costruttore o l'allestitore, intesi come detentori dell'omologazione del veicolo, o l'importatore professionale del veicolo stesso</em>”.Tra le obbligazioni previste a carico dei produttori di veicoli si evidenzia quanto previsto dall’art. 5, co. 3 del D.Lgs. n. 209/2003, ai sensi del quale il produttore deve provvedere a ritirare i veicoli fuori uso (e, ove possibile, i relativi componenti usati) sull'intero territorio nazionale: a tal fine, è espressamente previsto che i produttori organizzino, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta opportunamente distribuiti sul territorio nazionale, dotandosi altresì di un sito internet dal quale siano reperibili informazioni in merito alle procedure di selezione dei centri raccolta affiliati<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>.Infine, l’art. 10, co. 1 del D.Lgs. n. 209/2003 pone un altro obbligo peculiare a carico del produttore del veicolo: quest’ultimo, entro sei mesi dall'immissione sul mercato dello stesso veicolo, deve infatti provvedere a mettere a disposizione degli impianti di trattamento autorizzati, su richiesta dei gestori di questi ultimi, le informazioni necessarie per la messa in sicurezza e la demolizione del veicolo, sotto forma di manuale o su supporto informatico. Tali informazioni, in particolare, devono consentire di identificare i diversi componenti e materiali del veicolo e l'ubicazione di tutte le sostanze pericolose in esso presenti<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.Passando all’analisi delle disposizioni relative alla responsabilità estesa del produttore in materia di “<u>pile, accumulatori</u> e relativi rifiuti”, la disciplina di riferimento è contenuta nel D.lgs. n. 188/2008, come modificato dal D.lgs. n. 27/2016.Le disposizioni ivi contenute si applicano, <em>inter alia</em>, ai “produttori” di pile ed accumulatori industriali e per veicoli<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.L’art. 2, co. 1, lett. n) del D.Lgs. n. 188/2008 definisce il produttore come chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite dal Codice del Consumo.Il D.Lgs. n. 188/2008 prevede una serie di obblighi relativi alle operazioni di raccolta, trattamento e riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori.L’art. 7, in particolare, stabilisce che, al fine di promuovere la raccolta separata, i produttori di pile ed accumulatori industriali e per veicoli, o i terzi che agiscono in loro nome, organizzano e gestiscono sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori industriali e per veicoli idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale.Per adempiere a tale obbligo, i produttori possono alternativamente: (a) aderire a sistemi esistenti ed utilizzare la rete di raccolta facente capo ai medesimi; (b) organizzare autonomamente, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta dei rifiuti di pile ed accumulatori industriali e per veicoli<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.Il <u>finanziamento</u> di tali operazioni di raccolta, trattamento e riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori è a carico dei produttori o dei terzi che agiscono in loro nome (cfr. art. 13, co. 1, D.Lgs. n. 188/2008).Tuttavia, a differenza di quanto previsto dal TUA in relazione ai summenzionati “contributo ambientale CONAI” e “contributo ambientale per la gestione degli pneumatici fuori uso”, l’art. 13, co. 5 del D.Lgs. n. 188/2008 stabilisce che i costi della raccolta, del trattamento e del riciclaggio non sono indicati separatamente agli utilizzatori finali al momento della vendita di nuove pile e accumulatori portatili.Infine, è espressamente previsto un <u>Registro nazionale</u> - istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - al quale sono tenuti ad iscriversi i produttori tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori (cfr. art. 14 del D.Lgs. n. 188/2008).Tale iscrizione deve essere effettuata dal produttore presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa (cfr. All. III, parte A del D.Lgs. n. 188/2008). Una volta effettuata l’iscrizione, viene rilasciato al produttore un numero di iscrizione che dovrà essere indicato in tutti i documenti di trasporto e nelle fatture commerciali.In aggiunta, l’art. 15 del D.Lgs. n. 188/2008 prevede che, con cadenza annuale, i produttori debbano comunicare a tale Registro nazionale i quantitativi di pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente.&nbsp;<p style="padding-left: 30px;"><strong>3. Responsabilità del produttore dei rifiuti e introduzione del R.E.N.T.Ri</strong></p>Come anticipato, gli artt. 188 ss. del TUA disciplinano la c.d. “responsabilità del produttore dei rifiuti”. La finalità di tale responsabilità è esclusivamente quella di garantire il corretto svolgimento delle operazioni relative alla gestione dei rifiuti.Tale aspetto rappresenta il principale tratto distintivo tra questa forma di responsabilità e la EPR, dal momento che quest’ultima mira a prevenire del tutto la produzione stessa dei rifiuti<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.Il produttore iniziale - o altro detentore - di rifiuti può provvedere al loro trattamento attraverso diverse modalità. Si distingue, in particolare, tra:- gestione in via <u>diretta</u>, gestendo le attività di effettivo recupero o smaltimento senza avvalersi di soggetti terzi;- gestione in via <u>indiretta</u>, affidando i rifiuti ad un intermediario o commerciante oppure consegnandoli a un ente o impresa che effettua operazioni di trattamento dei rifiuti o, infine, mediante consegna ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti. Tali soggetti, in seguito, provvedono a conferire i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.Occorre evidenziare, tuttavia, che la mera consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei summenzionati soggetti non esclude di per sé la responsabilità del produttore rispetto alle operazioni di recupero o smaltimento.Al fine di andare esente da responsabilità sarà infatti necessario rispettare una delle condizioni indicate dall’art. 188, co. 4 del TUA e, segnatamente, (i) conferire direttamente i rifiuti al “servizio pubblico di raccolta” oppure, (ii) qualora si decida di conferire i rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, farsi rilasciare entro tre mesi dalla data del conferimento un apposito “formulario” controfirmato dal destinatario dei rifiuti e datato. In relazione a tale ultima ipotesi, in particolare, è altresì previsto che alla scadenza del termine di tre mesi il produttore o detentore che non abbia ricevuto il formulario possa dare formale comunicazione della mancata ricezione del formulario alle autorità competenti e, in questo modo, essere comunque esente da responsabilità per le operazioni di recupero o smaltimento<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.Per quanto riguarda i costi della gestione dei rifiuti, il terzo comma dell’art. 188 del TUA stabilisce che gli stessi debbano essere sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti nonché dai detentori che si succedono, a vario titolo, nelle fasi del ciclo di gestione.In relazione alle modalità di gestione dei rifiuti, un’altra innovazione del D.Lgs. n. 116/2020 è rappresentata dall’introduzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti&nbsp;(di seguito “<u>R.E.N.T.Ri</u>”), che si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti che devono essere integrati nel nuovo sistema informativo R.E.N.T.Ri, gestito dal Ministero della Transizione Ecologica - con il supportato tecnico dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali - sulla base di modalità operative che saranno stabilite da una regolamentazione attuativa ministeriale.Il R.E.N.T.Ri introduce un modello di gestione digitale per l'assolvimento di diversi adempimenti quali, a titolo esemplificativo, l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.I decreti ministeriali attuativi, oltre a dover disciplinare gli aspetti operativi, tecnici e funzionali del R.E.N.T.Ri, dovranno consentire attraverso apposite interfacce&nbsp; l’interoperabilità con i sistemi gestionali attualmente in uso alle aziende pubbliche e private che dovranno iscriversi al R.E.N.T.Ri.A tal fine, in attesa della definizione dei provvedimenti normativi di attuazione, è stata avviata da parte del Ministero della Transizione Ecologica una fase sperimentale attraverso la realizzazione di un prototipo semplificato, che consentirà di verificare la funzionalità e la fruibilità di alcune delle funzioni del R.E.N.T.Ri e, allo stesso tempo, permetterà alle imprese tenute all’iscrizione di poter sperimentare in maniera pratica le procedure operative che con l’applicazione della nuova normativa diventeranno oggetto di adempimenti quotidiani.Per quanto riguarda i soggetti per cui l’iscrizione al R.E.N.T.Ri è obbligatoria, l’art. 190 del TUA preveda che tale adempimento sia obbligatorio, inter alia, per le “<em>le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g)</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>.Tali soggetti, in particolare, hanno l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico - il cui modello sarà disciplinato con i medesimi decreti attuativi del R.E.N.T.Ri - in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento, quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del summenzionato formulario di identificazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>.Da ultimo, il novellato art. 190 del TUA prevede che:- il R.E.N.T.Ri non è obbligatorio per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 c.c., con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti;- fino all’emanazione dei decreti ministeriali attuativi continueranno ad applicarsi i&nbsp;decreti del Ministro dell’Ambiente 1 aprile 1998, n. 145&nbsp;e&nbsp;1 aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:giammarco.navarra@advant-nctm.com">Giammarco Navarra</a>, <a href="mailto:" target="clitie.potenza@advant-nctm.com">Clitie Potenza</a> e <a href="mailto:michelangeloeugenio.maida@advant-nctm.com">Michelangelo Eugenio Maida</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> A sua volta, il richiamato art. 183, co. 1, lett. a) detta la seguente definizione di “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> cfr. art. 219, co. 1, lett. a) del TUA.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> In relazione a tale aspetto occorre sottolineare altresì che, per adempiere agli obblighi derivanti dai principi europei della EPR, che impongono ai produttori il raggiungimento di precisi obiettivi di recupero e riciclo degli imballaggi usati, ai sensi dell'art. 221, co. 3 del TUA i produttori possono alternativamente: a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale; b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223 del TUA (i.e. consorzi differenziati in ragione dei diversi materiali di imballaggio); c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema. Per quanto riguarda le comunicazioni al CONAI, l’art. 220, co. 2 del TUA prevede che le stesse possano essere presentate dai soggetti indicati alle lettere <em>a)</em> e <em>c)</em> per coloro i quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> In particolare, ai sensi dell’art. 220, co. 6 del TUA, tali obiettivi verranno calcolati con le seguenti modalità:“<em>a) è calcolato il peso dei rifiuti di imballaggio prodotti e riciclati in un determinato anno civile. La quantità di rifiuti di imballaggio prodotti può essere considerata equivalente alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nel corso dello stesso anno;</em><em>b) il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è calcolato come il peso degli imballaggi diventati rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, cernita e altre operazioni preliminari, per eliminare i materiali di scarto che non sono interessati dal successivo ritrattamento e per garantire un riciclaggio di elevata qualità, sono immessi nell'operazione di riciclaggio sono effettivamente ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze;</em><em>c) ai fini della lettera a), il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è misurato all'atto dell'immissione dei rifiuti nell'operazione di riciclaggio. In deroga il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati può essere misurato in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita, a condizione che:</em><em>1) tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati;</em><em>2) il peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi con ulteriori operazioni precedenti l'operazione di riciclaggio e che non sono successivamente riciclati non sia incluso nel peso dei rifiuti comunicati come riciclati (…)”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> cfr. art. 224, co. 3, lett. h) del TUA.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Si veda: <a href="https://www.conai.org/imprese/contributo-ambientale/" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.conai.org/imprese/contributo-ambientale/</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Ibid.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> “<em>Produttore o importatore degli pneumatici: la persona fisica o giuridica che produce o importa pneumatici, immettendoli sul mercato ai fini della vendita</em>” (cfr. art. 2, co. 1, lett. g) del D.M. n. 182/2019). Sono invece esclusi dall’ambito di applicazione del D.M. n. 182/2019: a) gli pneumatici per bicicletta; b) le camere d'aria, i relativi protettori (flap) e le guarnizioni in gomma; c) gli pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere (cfr. art. 1, co. 3 del D.M. n. 182/2019).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> M. LOCHE, A. CASTELLI, <em>art. cit.</em>, p. 100.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Tale obbligo, ai sensi del medesimo art. 5, co. 3 del D.Lgs. n. 209/2003, non riguarda i casi in cui sia previsto direttamente dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Si noti che l’art. 231 del TUA detta disposizioni specifiche in relazione alla demolizione, recupero dei materiali e rottamazione dei veicoli a motore e rimorchi non rientranti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 209/2003. Le disposizioni contenute in quest’ultimo decreto legislativo, infatti, si applicano esclusivamente ai veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE ed ai veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Le batterie o accumulatori per veicoli, in particolare, comprendono le batterie o gli accumulatori utilizzati per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione dei veicoli (cfr. art. 2, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 188/2008.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Il secondo comma dell’art. 7 ammette anche che l’attività di raccolta di pile e accumulatori industriali e per veicoli possa essere svolta da terzi indipendenti, purché ciò avvenga senza oneri aggiuntivi per il produttore del rifiuto o per l'utilizzatore finale.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> C. BOVINO, <em>art. cit.</em>, p. 785.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> cfr. art. 188 TUA. Inoltre, il secondo comma dell’art. 188 del TUA precisa che gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale sono tenuti all'iscrizione nell’apposito Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Il formulario al quale fa riferimento il quarto comma dell’art. 188 TUA è il c.d. FIR (formulario di identificazione), disciplinato dall’art. 193 TUA e dal quale devono risultare i seguenti dati: nome ed indirizzo del produttore e del detentore; origine, tipologia e quantità del rifiuto; impianto di destinazione; data e percorso dell'istradamento; nome ed indirizzo del destinatario.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Il riferimento contenuto nell’art. 190 del TUA ai rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) è relativo ai seguenti rifiuti, purché diversi dai c.d. “rifiuti urbani” (rientrano in quest’ultima categoria, a titolo meramente esemplificativo, i rifiuti domestici): rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali; rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> cfr. art. 190, co. 1 del TUA.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 14 Jun 2022 05:24:12 +0200</pubDate>
                        <title>Nextlegal: +289% rispetto al 2020</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nextlegal-289-rispetto-al-2020</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lo studio <b>Advant Nctm</b> è stato tra i primi a "spingere" fin da subito sulle potenzialità delle società tra avvocati. La prima iniziativa realizzata è stata <b>Uniqlegal</b>, la Stapa nata in partnership con lo studio La Scala e Unicredit (ne avevamo parlato sul MAG134). Poi, nel giugno 2020, è partito il progetto <b>Nextlegal</b>: un'altra società tra avvocati per azioni, nata stavolta in partnership con lo special servicer npe Cribis Credit Management (che ne partecipa al capitale sociale), con focus su gestione e recupero crediti per mezzo di un'alta digitalizzazione di atti e processi. Nell'ultimo anno, l'iniziativa ha visto crescere il proprio giro d'affari del 289%.«Il 2021 è stato il primo vero anno di operatività» racconta a MAG <b>Gianluca Massimei</b>, ad di <b>NextLegal,</b> facendo il punto su questo primo biennio di attività dello studio assieme al presidente del cda <b>Stefano Padovani</b>. «È stato sfidante cominciare un progetto del genere in concomitanza con i pesanti strascichi della pandemia. Ma abbiamo lavorato molto e i risultati si sono visti». Due i fronti di attività della Stapa: quello principale è la gestione "a tutto tondo" delle npes, tra giudiziale, stragiudiziale e due diligence, da cui deriva circa il 90% del fatturato della società. C'è poi un'attività parallela di recupero massivo di crediti corporate, con particolari specializzazioni in alcuni settori verticali, come ad esempio l'automotive. La sede principale di <b>NextLegal</b> è a Bologna, e ospita 25 avvocati. Spazio anche per due praticanti. «Ricorriamo molto alla tecnologia di automazione degli atti, utilizzando compositori automatici molto evoluti per lavorare tutti i tipi di crediti. Abbiamo automatizzato tutta la filiera del recupero crediti: decreto ingiuntivo, precetto, pignoramenti» ,spiega Padovani. L'organizzazione, raccontano gli avvocati, è nel bel mezzo di un passaggio importante: sta per cambiare il software di document automation utilizzato nello studio. Un processo che impiega circa sei mesi, e terminerà per metà giugno. «Come milestone per questo 2022 implementeremo l'automazione di atti più complessi, come le memorie istruttorie e le comparse di costituzione» spiega Massimei. Un altro obiettivo riguarda l'intero mondo dei servizi di Nctm: «Abbiamo uniformato le piattaforme tecnologiche del gruppo: da <b>Nextlegal</b>, allo studio legale, a <b>Uniqlegal</b>, tutti i soggetti del gruppo implementeranno la document automation, conclude Padovani.&nbsp;Tratto da&nbsp;<em>Mag by Legalcommunity</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 09 Jun 2022 11:25:43 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm promuove Lucia Corradi al ruolo di Partner</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-promuove-lucia-corradi-al-ruolo-di-partner</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>ADVANT Nctm</strong> rafforza la propria struttura con una nuova nomina interna promuovendo <strong>Lucia Corradi</strong> in qualità di Partner nel dipartimento Mergers and Acquisitions, presso la sede di Milano.Lucia Corradi si occupa principalmente di Diritto Commerciale e Societario, in particolare di M&amp;A e&nbsp;<em>private equity</em> ed è uno degli avvocati più attivi secondo il report di Mergermarket con oltre 40 operazioni dal 2015, e recentemente inserita nel ranking “<em>Up and Coming</em>” di <em>“Corporate/M&amp;A: Mid-Market</em>” in Chambers.Assiste regolarmente fondi di investimento, sia italiani sia esteri, e operatori industriali nazionali e multinazionali, nella organizzazione e nella negoziazione di operazioni di gestione straordinaria (vendite e conferimenti di partecipazioni o di aziende, fusioni, scissioni, trasformazioni, aumenti di capitale, emissione di prestiti obbligazionari e strumenti finanziari).Inoltre, Lucia presta consulenza legale in materia di&nbsp;<em>corporate governance</em>&nbsp;per società quotate e non quotate, redigendo statuti, patti parasociali, contratti di opzione,&nbsp;<em>directorship agreement</em>, e strutturando, con particolare riferimento ai relativi profili di diritto societario, piani di incentivazione su base azionaria per dipendenti e amministratori.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <guid isPermaLink="false">news-4904</guid>
                        <pubDate>Thu, 09 Jun 2022 04:12:07 +0200</pubDate>
                        <title>Responsabilità estesa del produttore: le novità del Testo Unico Ambientale in seguito al recepimento delle Direttive europee relative alla transizione verso un’economia “circolare” - Parte 1</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/responsabilita-estesa-del-produttore-le-novita-del-testo-unico-ambientale-in-seguito-al-recepimento-delle-direttive-europee-relative-alla-transizione-verso-uneconomia-circolare</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Scopo del presente elaborato è analizzare le principali novità del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Testo unico in materia ambientale, di seguito "<strong><em>TUA</em></strong>”), modificato in seguito al recepimento all’interno dell’ordinamento giuridico italiano delle Direttive UE n. 851/2018 e n. 852/2018 relative alla transizione verso una “economia circolare” e, in particolare, le novità introdotte in materia di “responsabilità estesa del produttore” (o “<em>Extended Producer Responsibility</em>”, di seguito “<strong><em>EPR</em></strong>”).&nbsp;</p><ol> <li><strong>Introduzione: la spinta comunitaria verso un’economia “circolare”</strong></li></ol><p>La Direttiva 2018/851/UE ha introdotto all’interno della Direttiva 2008/98/CE una definizione di “regime di responsabilità estesa del produttore”, per tale intendendosi “<em>una serie di misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.La c.d. responsabilità estesa può essere definita come un approccio di politica ambientale nel quale il produttore di un bene è responsabile anche della fase post-consumo, vale a dire della sua gestione una volta diventato rifiuto<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.Dalla definizione introdotta dalla Direttiva 2018/851/UE emerge come la c.d. responsabilità estesa comporti l’imposizione di obblighi in capo ai produttori affinché questi ultimi siano responsabili - a livello finanziario o gestionale - della fase post-consumo del ciclo di vita di un prodotto, in cui lo stesso diventa un rifiuto. I regimi di responsabilità estesa del produttore sono infatti elementi essenziali di una buona gestione dei rifiuti<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.L’intervento del legislatore comunitario, in particolare, si è reso necessario in considerazione del fatto che l’efficienza e l’efficacia dei regimi di responsabilità estesa variano notevolmente da uno Stato Membro all’altro: di conseguenza, si è ritenuto necessario definire alcuni requisiti minimi di funzionamento di tali regimi.L’obiettivo perseguito tramite l’imposizione di requisiti generali minimi è - in aggiunta alla finalità di riduzione dei costi e miglioramento dell’efficacia di tali sistemi - quello di contribuire a internalizzare i costi del fine vita dei prodotti includendoli nel prezzo del prodotto, incentivando i produttori, al momento della progettazione dei loro prodotti, a tenere conto in maggior misura della riciclabilità, della riutilizzabilità, della riparabilità e della presenza di sostanze pericolose in fase di progettazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.Tali innovazioni si inseriscono nel quadro normativo comunitario finalizzato a sostenere la transizione verso un’economia più “circolare”: si tratta, in particolare, di novità che fanno parte del c.d. “Pacchetto sull’economia circolare” di cui alle Direttive 2018/849/ UE, 2018/850/UE, 2018/851/UE, 2018/852/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che hanno introdotto modifiche alle principali disposizioni comunitarie in materia di rifiuti.Il principio dell’economia circolare promuove una gestione sostenibile dei rifiuti attraverso la quale i medesimi, una volta recuperati, rientrano nel ciclo produttivo, consentendo il risparmio di nuove risorse. Si tratta di un modello economico, produttivo e di consumo nel quale gli scarti o quello che in genere potrebbe diventare rifiuto viene reimmesso nel ciclo produttivo allo scopo di ridurre l’impatto umano sull’ambiente<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.Negli ultimi anni, infatti, l’UE ha fortemente incentivato l’adozione di un nuovo modello di produzione e consumo, implicante condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.L’obiettivo perseguito è dunque quello di abbandonare progressivamente l’attuale modello economico “lineare”, basato sul ciclo “estrarre, produrre, consumatore, gettare”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.In tale contesto, il legislatore nazionale è intervenuto sul testo del TUA riscrivendo, <em>inter alia</em>, l’art. 178-bis ed introducendo il nuovo art. 178-ter, modificando in questo modo la disciplina della responsabilità estesa del produttore attraverso l’introduzione di nuovi paradigmi per i regimi che assegnano ai produttori la responsabilità finanziaria e gestionale della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.Ciò premesso, si rende necessario - prima di analizzare le innovazioni di cui agli artt. 178-bis e 178-ter del TUA - evidenziare due aspetti peculiari dei regimi di “responsabilità estesa”.In primo luogo, l’art. 8, par. 1 della Direttiva 2008/98/CE - che non è stato modificato dalla Direttiva 2018/851/UE - prevede che, al fine di “<em>rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l'altro recupero dei rifiuti, gli Stati membri <u>possono</u> adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore</em>”.Pertanto, l’istituzione di regimi di EPR continua ad essere una mera facoltà per i legislatori nazionali.Tuttavia, la Direttiva 2018/851/UE ha modificato i paragrafi seguenti del medesimo art. 8 della Direttiva 2008/98/CE, prevedendo espressamente che, qualora gli Stati Membri decidano di istituire regimi di responsabilità estesa del produttore, sarà necessario applicare i requisiti minimi generali di cui al successivo articolo 8-bis, introdotto proprio dalla Direttiva 2018/851/UE.Di conseguenza, la Direttiva 2018/851/UE non ha introdotto un vero e proprio obbligo per gli Stati Membri di istituire regimi di EPR, ma ha previsto che, qualora i legislatori nazionali decidano di istituirli, sarà allora necessario applicare i summenzionati requisiti generali minimi elencati dal nuovo art. 8-bis della Direttiva 2018/851/UE, recepito nell’ordinamento nazionale attraverso il nuovo art. 178-ter del TUA.L’obiettivo del legislatore comunitario, dunque, è quello di garantire una maggiore uniformità degli schemi adottati dai singoli Stati Membri in materia di responsabilità estesa del produttore<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.In Italia, in particolare, la Direttiva 2018/851/UE è stata recepita attraverso il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 che, da un lato, ha riscritto l’art. 178-bis del TUA prevedendo l’istituzione obbligatoria - tramite appositi decreti ministeriali attuativi - di regimi di responsabilità estesa e, dall’altro, ha introdotto il nuovo art. 178-ter, rubricato “<em>Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore</em>” che, come anticipato, recepisce i requisiti generali minimi di cui all’art. 8-bis della Direttiva 2008/98/CE, così come modificato dalla Direttiva 2018/851/UE.In altre parole, dall’aver reso obbligatoria a livello nazionale l’istituzione di regimi di EPR discende l’introduzione obbligatoria dei requisiti minimi generali in materia di EPR fissati dal novellato art. 8-bis della Direttiva 2008/98/CE.Un altro aspetto da evidenziare è rappresentato dalla circostanza che, per taluni prodotti o famiglie di prodotti, la responsabilità estesa del produttore è già sostanzialmente prevista dalle norme vigenti (si fa riferimento, a titolo meramente esemplificativo, alla disciplina relativa ai veicoli fuori uso, pile e batterie, pneumatici ecc.)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.Tuttavia, come evidenziato di seguito, il novellato art. 178-bis, co. 1 del TUA prevede l’istituzione, mediante appositi decreti ministeriali attuativi, di ulteriori regimi di responsabilità estesa del produttore al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti.Inoltre, l’art. 6 del D.Lgs. n. 116/2020 ha espressamente previsto un “termine di adeguamento” per i soggetti sottoposti a regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima dell'entrata in vigore del medesimo D.Lgs. n. 116/2020 (i.e. 26 settembre 2020).Tali soggetti, in particolare, dovranno conformarsi alle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 116/2020 in materia di responsabilità estesa del produttore entro il termine del <u>5 gennaio 2023</u>.A tal fine, l’art. 6 del D.Lgs. n. 116/2020 prevede un vero e proprio meccanismo di adeguamento, stabilendo che i soggetti sottoposti a regimi di EPR istituti prima del 26 settembre 2020 debbano modificare i propri statuti per renderli conformi alle nuove disposizioni del TUA e, in particolare, ai requisiti di cui agli artt. 178-bis e 178-ter e comunicare tali modifiche statutarie al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il <u>1° giugno 2022</u>.Il Ministero, nei sessanta giorni successivi a tale comunicazione, potrà indicare ulteriori modifiche statutarie da apportare entro un ulteriore termine di trenta giorni e, qualora tali modifiche non vengano recepite, potrà altresì apportare d’ufficio le modifiche ritenute necessarie. Infine, ai sensi dell’art. 6, co. 4 del D.Lgs. n. 116/2020, le modifiche statutarie si intenderanno approvate in caso di mancata comunicazione da parte del Ministero delle modifiche da apportare o in caso di mancata modifica d’ufficio.<strong>2. Le modifiche agli artt. 178-bis e 178-ter del TUA - I requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore</strong>Passando all’analisi del nuovo testo degli artt. 178-bis e 178-ter del TUA, la prima novità è indubbiamente rappresentata dal passaggio da una mera “possibilità” di istituire regimi di EPR<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a> all’introduzione di un vero e proprio “obbligo” di istituzione di tali regimi di responsabilità estesa<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.Come anticipato, infatti, la Direttiva 2018/851/UE non ha introdotto un vero e proprio obbligo per i legislatori nazionali di introdurre dei regimi di responsabilità estesa, rimettendo tale scelta ai singoli Stati Membri.Il legislatore italiano, in sede di recepimento della Direttiva 2018/851/UE, ha optato per l’istituzione obbligatoria di tali regimi<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.Di conseguenza, è stato necessario introdurre il nuovo art. 178-ter del TUA, che ha dato attuazione ai requisiti minimi generali in materia di EPR introdotti proprio dalla Direttiva 2018/851/UE.Quest’ultima, come anticipato, ha infatti previsto che, nelle ipotesi in cui i singoli Stati Membri decidano - su base volontaria - di introdurre regimi di EPR, questi debbano necessariamente rispettare i requisiti minimi generali recepiti nel nostro ordinamento attraverso l’introduzione dell’art. 178-ter del TUA.Occorre fin da subito evidenziare che il novellato art. 178-bis demanda a uno o più decreti ministeriali - che verranno adottati da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economica, sentita la Conferenza unificata e, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti generali minimi di cui all’art. 178-ter del TUA - l’istituzione, anche su istanza di parte, dei regimi di responsabilità estesa del produttore.Sarà pertanto necessario attendere tali decreti ministeriali attuativi - per la cui adozione il novellato art. 178-bis non prevede un termine - al fine di poter valutare come, in relazione alle singole filiere, i nuovi obblighi in materia di responsabilità estesa saranno definiti in maniera puntuale.Nel frattempo è comunque possibile prendere atto dell’<u>estensione dei confini di tali regimi di EPR</u>: a tal proposito, in particolare, l’ultimo periodo del primo comma del medesimo art. 178-bis prevede espressamente che tramite tali decreti ministeriali debbano essere adottate, <em>inter alia</em>, misure volte ad assicurare che <u>qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore</u>.Tali regimi di EPR dovranno prevedere misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurne gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti&nbsp;stessi. Inoltre, è espressamente previsto che tali misure dovranno incoraggiare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e componenti dei prodotti adatti all'uso multiplo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati&nbsp;(cfr. art. 178-bis, co. 3).In altre parole, come efficacemente sintetizzato dal gruppo di lavoro del Laboratorio Ref Ricerche, i regimi EPR dovrebbero contribuire al raggiungimento di quattro obiettivi principali: a) ridurre la produzione di rifiuti (prevenzione/riuso); b) aumentare il tasso di riciclaggio e di preparazione per il riutilizzo; c) prevenire la dispersione dei rifiuti nell’ambiente; d) ridurre l’utilizzo di sostanze pericolose nei prodotti immessi sul mercato<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.Del tutto nuova risulta altresì la previsione contenuta nel comma 4 dell’art. 178-bis, ai sensi del quale i summenzionati decreti ministeriali attuativi dovranno:</p><p style="padding-left: 30px;">a) tenere conto della fattibilità tecnica e della praticabilità economica nonché degli impatti complessivi sanitari, ambientali e sociali, rispettando l'esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno;</p><p style="padding-left: 30px;">b) disciplinare le eventuali modalità di riutilizzo dei prodotti nonché di gestione dei rifiuti che ne derivano ed includere l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative alla modalità di riutilizzo e riciclo;</p><p style="padding-left: 30px;">c) prevedere specifici obblighi per gli aderenti al sistema.</p>Infine, il secondo comma dell’art. 178-bis prevede espressamente che i regimi di EPR siano applicabili “<em>fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all'art. 188</em>”: come evidenziato di seguito, infatti, gli artt. 188 ss. del TUA disciplinano una forma speciale di responsabilità, la c.d. “responsabilità del produttore dei rifiuti”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.Per quanto riguarda i requisiti generali minimi che i regimi di EPR dovranno avere, questi ultimi sono stati introdotti dalla Direttiva 2018/851/UE all’interno dell’art. 8-bis della Direttiva 2008/98/CE e, successivamente, recepiti dal legislatore nazionale mediante l’inserimento, da parte del D.Lgs. n. 116/2020, di un nuovo articolo all’interno del TUA, vale a dire l’art. 178-ter.Tale disposizione, in particolare, prevede che i regimi di EPR dovranno rispettare i seguenti requisiti:<p style="padding-left: 30px;">a) definizione di ruoli e responsabilità di tutti gli attori coinvolti nelle diverse filiere di riferimento, compresi i produttori che immettono prodotti sul mercato nazionale, le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla EPR di questi ultimi, i gestori pubblici e privati dei rifiuti, le Autorità locali e, ove applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo e le imprese dell’economia sociale (art. 178-ter, co. 1, lett. a);</p><p style="padding-left: 30px;">b) definizione in linea con la gerarchia dei rifiuti degli obiettivi di gestione dei rifiuti, volti a conseguire almeno gli obiettivi quantitativi rilevanti per il regime di EPR e per il raggiungimento degli obiettivi indicati dal D.Lgs. n. 116/2020 e dalle Direttive europee relative agli imballaggi (Direttiva 94/62/ CE), alle pile (Direttiva 2006/66/CE), ai veicoli fuori uso (Direttiva 2000/53/ CEE) e alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (c.d. RAEE, Direttiva 2012/19/CE) e definizione, ove opportuno, di altri obiettivi quantitativi e/o qualitativi considerati rilevanti per il regime di EPR (art. 178-ter, co. 1, lett. b);</p><p style="padding-left: 30px;">c) adozione di un sistema di comunicazione delle informazioni relative ai prodotti immessi sul mercato e dei dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti, tramite il c.d. <u>Registro nazionale dei produttori</u> (art. 178-ter, co. 1, lett. c);</p><p style="padding-left: 30px;">d) adempimento degli oneri amministrativi a carico dei produttori e importatori di prodotti nel rispetto del principio di equità e proporzionalità in relazione alla quota di mercato e indipendentemente dalla loro provenienza (art. 178-ter, co. 1, lett. d);</p><p style="padding-left: 30px;">e) assicurazione che i produttori garantiscano la corretta informazione agli utilizzatori e ai detentori di rifiuti interessati dai regimi di EPR circa le misure di prevenzione dei rifiuti, i centri per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, i sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione della dispersione dei rifiuti nonché in relazione alle misure per incentivare i detentori di rifiuti a conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata (in particolare, se del caso, mediante incentivi economici) (art. 178-ter, co. 1, lett. e).</p>Inoltre, i regimi di EPR dovranno altresì assicurare:<p style="padding-left: 30px;">a) una copertura geografica della rete di raccolta dei rifiuti corrispondente alla copertura geografica della distribuzione dei prodotti, senza limitare la raccolta alle aree in cui la raccolta stessa e gestione dei rifiuti sono più proficue e fornendo un'adeguata disponibilità dei sistemi di raccolta dei rifiuti anche nelle zone più svantaggiate;</p><p style="padding-left: 30px;">b) idonei mezzi finanziari o mezzi finanziari e organizzativi per soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore;</p><p style="padding-left: 30px;">c) meccanismi adeguati di autosorveglianza, supportati da regolari verifiche indipendenti, al fine di valutare la gestione finanziaria e la qualità dei dati raccolti e comunicati tramite il summenzionato Registro nazionale dei produttori;</p><p style="padding-left: 30px;">d) pubblicità delle informazioni sul conseguimento degli obiettivi di gestione dei rifiuti.</p>Ciò premesso, uno dei principali obblighi disciplinati dall’art. 178-ter è rappresentato dalla previsione di un <u>contributo finanziario</u> a carico dei produttori al fine di adempiere agli obblighi derivanti dai regimi di EPR.Tale contributo dovrà coprire i seguenti costi per i prodotti che il produttore immette sul mercato nazionale:- costi della raccolta differenziata di rifiuti e del loro successivo trasporto;- costi della cernita e del trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi dell’Unione europea in materia di gestione dei rifiuti (tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai propri prodotti e da cauzioni di deposito non reclamate);- costi necessari a raggiungere altri traguardi e obiettivi indicati dal summenzionato comma 1, lett. b) dello stesso art. 178-ter del TUA;- costi di una congrua informazione agli utilizzatori dei prodotti e ai detentori di rifiuti a norma del summenzionato comma 1, lettera e), art. 178-ter del TUA;- costi della raccolta e della comunicazione dei dati a norma del summenzionato comma 1, lett. c), art. 178-ter del TUA.In aggiunta, l’art. 178-ter, co. 3, lett. b) del TUA stabilisce che, nelle ipotesi di “<u>adempimento collettivo</u>” degli obblighi in materia EPR, il contributo finanziario debba essere modulato, ove possibile, per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità e della presenza di sostanze pericolose, adottando in tal modo un approccio basato sul ciclo di vita e in linea con gli obblighi fissati dalla pertinente normativa dell'Unione europea e, se del caso, sulla base di criteri armonizzati al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno.Proseguendo nell’analisi delle disposizioni relative al contributo finanziario posto a carico dei produttori per l’adempimento degli obblighi in materia di EPR, si evidenzia come la lettera c), comma 3 del medesimo art. 178-ter preveda che tale contributo finanziario non debba superare i costi che sono necessari per fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo efficiente in termini di costi. Tali costi dovranno essere stabiliti, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), in modo trasparente tra i soggetti interessati (c.d. principio di “efficienza dei servizi di gestione rifiuti”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>).Infine, il legislatore nazionale ha accolto la possibilità offerta dall’art. 1, punto 9 della Direttiva 2018/851/UE di discostarsi dalla ripartizione dei costi relativi alla responsabilità finanziaria dei produttori per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti, così come sopra delineata, ove ciò sia giustificato dalla necessità di garantire una corretta gestione dei rifiuti e la sostenibilità economica del regime di responsabilità estesa del produttore.Tuttavia, la stessa norma prevede che tale deroga sia ammissibile soltanto previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in ogni caso, nel rispetto di alcune condizioni<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.Un ultimo aspetto da prendere in considerazione riguarda le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dai regimi di EPR, che il D.Lgs. n. 116/2020 ha deciso di attribuire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che svolgerà tale ruolo secondo specifiche modalità che verranno definite tramite decreto ministeriale (art. 178-ter, co. 7).L’art. 178-ter, co. 6, in particolare, elenca i compiti attributi a tale Ministero, tra i quali rientra quello di raccogliere e verificare in formato elettronico una serie di dati<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a> da inserire all’interno del c.d. “<u>Registro nazionale dei produttori</u>”.Un’altra delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 116/2020 in sede di recepimento della Direttiva 2018/851/UE è proprio l’istituzione di un “Registro nazionale dei produttori” presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.A tale Registro dovranno iscriversi i soggetti sottoposti ad un regime di EPR: anche in questo caso le modalità di iscrizione e funzionamento del Registro dovranno essere definite tramite il summenzionato decreto ministeriale da adottare ai sensi dell’art. 178-ter, co. 7<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:gianmarco.navarra@advant-nctm.com">Gianmarco Navarra</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Tale definizione è coerente con quella data dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), secondo cui la “<em>Extended Producer Responsibility (EPR) is a policy approach under which producers are given a significant responsibility – financial and/or physical – for the treatment or disposal of post-consumer products. </em><em>Assigning such responsibility could in principle provide incentives to prevent wastes at the source, promote product design for the environment and support the achievement of public recycling and materials management goals</em>”, <a href="https://www.oecd.org/env/tools-evaluation/extendedproducerresponsibility.htm" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.oecd.org/env/tools-evaluation/extendedproducerresponsibility.htm</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Gruppo di lavoro del Laboratorio Ref Ricerche, <em>La responsabilità estesa del produttore (EPR): una riforma per favorire prevenzione e riciclo</em>, p. 3.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Considerando 21 della Direttiva 2018/851/UE.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Considerando 22 della Direttiva 2018/851/UE.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> G. SPINA, <em>L’attuazione del principio dell’economia circolare nelle regioni italiane</em>, in <em>Ambiente &amp; sviluppo</em> n. 6/2021, p. 441. Si veda anche la definizione di “economia circolare” offerta da A. MURATORI,<em> La revisione della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 secondo il Governo e l’economia circolare</em>, in <em>Ambiente &amp; sviluppo</em> n. 5/2020, secondo il quale con il concetto di economia circolare si intende “<em>un sistema produttivo e di consumo (dei beni realizzati per il soddisfacimento dei crescenti bisogni della collettività civile), finalmente attento alla riduzione degli sprechi delle risorse naturali - in particolare delle risorse finite - e alla reimmissione nel ciclo dell’economia delle ingenti masse di scarti e di residui generati nel corso delle diverse fasi del ciclo di vita dei beni, dalla loro produzione, (comprensiva anche del reperimento delle mate- rie prime necessarie), alla loro commercializzazione, e giù giù, fino al postconsumo</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> M. LOCHE, A. CASTELLI, <em>La nuova Direttiva Ue sul recupero dei veicoli fuori uso e l’adeguamento della normativa nazionale italiana</em>, in <em>Ambiente &amp; sviluppo</em> n. 2/2021, p. 99.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> C. BOVINO, La riforma della responsabilità estesa del produttore (EPR): impatti sulla disciplina degli imballaggi, in Ambiente &amp; sviluppo n. 10/2020, p. 779.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> C. BOVINO, <em>art. cit.</em>, p. 782.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> A tal proposito, si evidenzia come l’art. 227 del TUA preveda espressamente che “<em>Fatte salve le disposizioni degli articoli 178-bis e 178-ter, ove applicabili, restano in vigore le disposizioni nazionali relative alle altre tipologie di rifiuti</em> (…)”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Il previgente testo dell’art. 178-bis, co. 1 del TUA prevedeva infatti che “<em>Al fine di rafforzare la prevenzione e facilitare l’utilizzo efficiente delle risorse durante l’intero ciclo di vita, comprese le fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, evitando di compromettere la libera circolazione delle merci sul mercato, <u>possono essere adottati</u> (…) le modalità e i criteri di introduzione della responsabilità estesa del produttore (…)</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Il novellato art. 178-bis, co. 1 del TUA stabilisce che “<em>Al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, <u>sono istituiti</u>, anche su istanza di parte, regimi di responsabilità estesa del produttore</em> <em>(…)</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> C. BOVINO, <em>art. cit.</em>, p. 784.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Gruppo di lavoro del Laboratorio Ref Ricerche, <em>op. cit.</em>, p. 10.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Si tratta di una previsione del tutto analoga a quella contenuta nell’art. 8, par. 4 della Direttiva 2008/98/CE, modificata dalla Direttiva 2018/851/UE.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> C. BOVINO, <em>art. cit.</em>, p. 789.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Si prevede, in particolare, che la deroga sia ammissibile soltanto a condizione che:<p style="padding-left: 30px;">a) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti con Direttive europee (es. imballaggi, veicoli fuori uso, ecc.), per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengano almeno l'80 per cento dei costi necessari;</p><p style="padding-left: 30px;">b) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti dopo il 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengano almeno l'80 per cento dei costi necessari;</p><p style="padding-left: 30px;">c) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori sostengano almeno il 50 per cento dei costi necessari;</p><p style="padding-left: 30px;">d) i rimanenti costi siano sostenuti dai produttori originali di rifiuti o distributori.</p>Da ultimo, l’art. 178-ter, co. 5 prevede espressamente che tale deroga non debba essere utilizzata per ridurre la quota dei costi sostenuti dai produttori di prodotti nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 (i.e. data di entrata in vigore della Direttiva 2018/851/UE).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Si tratta dei dati indicati dal comma 9 del medesimo art. 178-ter che, secondo modalità che verranno definite in apposito decreto ministeriale attuativo, i produttori dovranno comunicare al Registro nazionale dei produttori (es. dati relativi all'immissione sul mercato nazionale dei propri prodotti e modalità con cui i produttori intendono adempiere ai propri obblighi; informazioni relative ai sistemi attraverso i quali i produttori adempiono ai propri obblighi, in forma individuale e associata, con statuto e annessa documentazione relativa al proprio progetto, ecc.).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Si precisa che, in caso di produttori con sede legale in altro Stato Membro dell'Unione europea che immettono prodotti sul territorio nazionale, ai fini di adempiere agli obblighi derivanti dall'istituzione di un regime di responsabilità estesa, questi designano una persona giuridica o fisica stabilita sul territorio nazionale quale rappresentante autorizzato per l'adempimento degli obblighi e l'iscrizione al Registro nazionale dei produttori (cfr. art. 178-ter, co. 8, ultimo periodo).]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 08 Jun 2022 09:34:42 +0200</pubDate>
                        <title>Il Tar Milano si schiera contro i comportamenti opportunistici e abusivi degli operatori nel settore delle energie rinnovabili perpetrati tramite la richiesta di modifica dei preventivi di connessione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-tar-milano-si-schiera-contro-i-comportamenti-opportunistici-e-abusivi-degli-operatori-nel-settore-delle-energie-rinnovabili-perpetrati-tramite-la-richiesta-di-modifica-dei-preventivi-di-connessione</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>TAR Milano – sentenza n. 01308/2022</strong></p><p><i><strong><u>Cosa è successo&nbsp;</u></strong></i></p><p>Il T.A.R. Milano si è pronunciato a favore del gestore di rete ricorrente che ha impugnato la deliberazione con cui ARERA aveva accolto il reclamo di un operatore avverso al diniego di modifica di un preventivo di connessione.</p><p>Nel caso specifico, l’operatore, allo scadere del termine di 45 (quarantacinque) giorni della validità del preventivo di connessione, invece che accettarlo, ne aveva richiesto la modifica al fine di costruire l’impianto su un sito diverso rispetto a quello originariamente previsto. Poiché lo spostamento dell’impianto avrebbe comportato una modifica spaziale sensibile rispetto al sito individuato originariamente e avrebbe, inoltre, comportato “<i>l’alterazione della soluzione tecnica individuata” </i>a causa della necessaria variazione del punto di inserimento della rete esistente, il gestore di rete aveva rigettato la richiesta. L’operatore aveva, quindi, proposto reclamo ad ARERA che lo aveva accolto giustificando la propria decisione sulla base della mancanza di un’adeguata motivazione del rifiuto del gestore.</p><p>Il T.A.R. Milano, tuttavia, si è pronunciato a favore del distributore ricorrente ed ha argomentato la propria decisione sottolineando che le motivazioni del distributore poste a fondamento del diniego di modifica non potevano essere considerate “<i>apodittiche ed inidonee</i>”, come sostenuto da ARERA, e dovevano essere ritenute, invece, conosciute e “<i>perfettamente intellegibili</i>” dall’operatore al quale, oltretutto, data la specificità del settore, è richiesto il rispetto di uno <i>standard</i> di comportamento e diligenza particolarmente alto.</p><p>In aggiunta, il T.A.R. ha colto l’occasione per ribadire che ARERA dovrebbe monitorare con attenzione la fase genetica della produzione di energia. Questo soprattutto perché le <strong>richieste di modifica dei preventivi di connessione da parte di operatori con intento speculativo rischiano di provocare un intasamento virtuale della rete che andrebbe a scapito degli operatori seriamente intenzionati alla realizzazione dei loro progetti</strong>.</p><p><i><strong><u>Perché è importante</u></strong></i></p><p>Attraverso l’emanazione di questa sentenza il T.A.R. Milano ha ribadito che i comportamenti speculativi e opportunistici relativi alla richiesta di modifica sostanziale dei preventivi di connessione sono da contrastare.</p><p>È, infatti, necessario ricordare che i <strong>preventivi di connessione “prenotano”</strong> parte della capacità potenziale della rete e che <strong>la rete stessa non ha </strong>“<i><strong>illimitata capacità</strong></i> […]<i> di assorbire tutta la potenza generata nei vari territori</i>”. La conseguenza di tali comportamenti, come già accaduto in passato, potrebbe essere l’impossibilità per operatori con intenzioni serie di realizzare i rispettivi progetti.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Distribuzione</category>
                            
                                <category>Eolico</category>
                            
                                <category>Eolico Off Shore</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Idroelettrico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Sat, 04 Jun 2022 09:26:58 +0200</pubDate>
                        <title>Il Consiglio di Stato conferma la possibilità di accedere agli incentivi anche nel caso in cui la potenza autorizzata e realizzata sia inferiore a quella dichiarata nel preventivo di connessione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-consiglio-di-stato-conferma-la-possibilita-di-accedere-agli-incentivi-anche-nel-caso-in-cui-la-potenza-autorizzata-e-realizzata-sia-inferiore-a-quella-dichiarata-nel-preventivo-di-connessione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Consiglio di Stato – Sentenza n. 1228/2022</strong></p><p><i><strong><u>Cosa è successo?</u></strong></i></p><p>Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del TAR Lazio che confermava il provvedimento con cui il GSE aveva denegato l’accesso agli incentivi stabiliti dal D.M. 6 luglio 2012 per la costruzione di un nuovo impianto eolico da 200 kW. La motivazione del diniego era incentrata sul mancato possesso del preventivo di connessione al momento dell’iscrizione al Registro.</p><p>Nel caso di specie, il ricorrente aveva ottenuto dal gestore di rete e accettato un preventivo di connessione per una potenza di 900 kW. Tuttavia, poi, l’impianto era stato autorizzato e realizzato per una potenza di soli 200 kW.</p><p>Successivamente, il ricorrente ha richiesto l’iscrizione al Registro, presentando il preventivo di connessione rilasciato per 900 kW. Nelle more dell’accoglimento ha chiesto al Gestore di rete la modifica in diminuzione (da 900 kW a 200 kW) del preventivo di connessione.</p><p>Nonostante quanto precede, prima il GSE e successivamente poi anche il TAR Lazio avevano ritenuto che il ricorrente non fosse in possesso del preventivo di connessione al momento dell’iscrizione al Registro.</p><p>Il Consiglio di Stato ha argomentato l’accoglimento dell’appello di Wind One S.r.l., evidenziando che la diminuzione della potenza è una modifica ammissibile e non sostanziale ai sensi delle procedure applicative del D.M. 6 luglio 2012 del gennaio 2014 (“<strong>Procedure Applicative</strong>”). Di conseguenza, questa differenza, secondo la pronuncia del Consiglio di Stato, non poteva essere ritenuta ostativa all’ammissione agli incentivi.</p><p><i><strong><u>Perché è importante?</u></strong></i></p><p>Viene, anzitutto, identificata in maniera chiara la funzione del preventivo di connessione. La tesi del ricorrente che ne sottolinea <strong>la funzione di “</strong><i><strong>prenotazione</strong>” </i>viene ritenuta condivisibile.</p><p>Di conseguenza, viene sottolineato che è problematico solo il caso in cui vi sia un aumento di potenza.</p><p>Infatti, il Consiglio di Stato ritiene corretto che: ”<i>(p)oiché il preventivo di connessione accettato ha una funzione di “prenotazione” della potenza di immissione rispetto ad un punto di rete (c.d. cabina), è indifferente in sede di autorizzazione che l'impianto originariamente ipotizzato per una potenza (nel caso 0,9 MW) venga alla fine autorizzato per potenza inferiore (nel caso 0,2 MW), perché per legge fisica una cabina che regge una immissione di potenza maggiore è in grado di reggere una potenza inferiore; non lo sarebbe per il caso inverso di istanza per un impianto inferiore e autorizzazione per un impianto di potenza maggiore</i>”</p><p>Un altro aspetto evidenziato è che <strong>la</strong> <strong>diminuzione della potenza non è una “</strong><i><strong>variante sostanziale</strong></i><strong>” </strong>ai sensi delle Procedure Applicative. Di conseguenza, se la potenza contenuta nel preventivo di connessione risulta maggiore rispetto a quella realizzata e autorizzata ciò <strong>non osta all’ammissione agli incentivi</strong>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Eolico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 03 Jun 2022 04:14:21 +0200</pubDate>
                        <title>I Super Avvocati italiani nel libro magazine di MF-Milano Finanza</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/i-super-avvocati-italiani-nel-libro-magazine-di-mf-milano-finanza</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Al via l'edizione 2022 de I Super Avvocati e i Super Studi legali Corporate 2022, libro magazine dedicato al settore dei corporate lawyers, avvocati e giuristi d'impresa, frutto di un'intensa attivita' di riclassificazione dei deal e dell'attivita' curate da 4.419 Avvocati e 2.582 Studi, censiti sulla base di elementi quantitativi e messi in graduatoria grazie alla collaborazione di MF/Milano Finanza con la societa' specializzata Pbv Monitor. La grande ripresa del 2021 della corporate Italia si e' riflessa pienamente nel boom di attivita' di assistenza, rappresentanza e consulenza dei professionisti del diritto, come testimoniato dalla terza edizione della MF Italian Legal Week, l'evento che Class Editori, con i suoi media MF/MilanoFinanza e ClassCnbc, ha ideato come momento di incontro, approfondimento e dibattito sulle tematiche piu' importanti della professione, in stretto collegamento con la LegalWeek di New York. Il ranking ha preso in considerazione il valore aggregato delle operazioni e dei casi trattati nel periodo di riferimento, tra il 15 novembre 2020 e il 15 novembre 2021. Ai fini di elaborazione dell'analisi, sono state prese in esame diverse fonti istituzionali e alternative, e nello specifico i comunicati stampa di clienti e Studi legali, le sentenze della corte di Cassazione, le sentenze dei tribunali Sportivi, le sentenze del Consiglio di Stato e di alcune corti arbitrali internazionali. In totale, nel periodo di ricerca, sono stati analizzati 15.914 tra contenziosi e operazioni in 23 aree di pratica. Con l'obiettivo di offrire una guida alla scelta dei migliori professionisti operanti in Italia nelle diverse practice, Studi e Avvocati sono stati suddivisi in tre fasce di merito: Elite (i primi 10 del ranking), Best (da 11 a 30 ) e Selected (dal 31 in poi). Per ogni practice sono stati poi indicati i #1. Hanno quindi raggiunto l'eccellenza:Luciano Di Via (Clifford Chance) nella practice Competition Law; <strong>Pietro Zanoni</strong> (<strong>Advant NCTM</strong>) in M&amp;A Mid Market; Iacopo Canino (White &amp; Case) in Finance; Carlo Felice Giampaolino (Clifford Chance) in Dispute Resolution; Carlo Montella (Orrick) in Energy &amp; Infrastructure; Simonetta Candela (Clifford Chance) in Employment Law; Francesco Torelli (Hi.Lex) in M&amp;A Small Cap; Piergiorgio Leofreddi (Dentons) in Debt Capital Markets;Ryan Benedict (Letham &amp; Watkins) in Equity Capital Marklets;Umberto Penco Salvi (Clifford Chance) in Commercial Law e in M&amp;A Large Deal;Bruno Cova (Delfino e Associati Willkie Farr &amp; Gallagher) in Compliance;Raffaele De Luca (Toffoletto De Luca Tamajo e Soci) in Employment Litigation;Vincenzo Troiano (Chiomenti) in Investment Funds;Massimo Sterpi (Gianni &amp; Origoni) in IP &amp; IT;Francesco Centonze (Centonze) in Penal Law;Filippo Troisi (Legance) in Private Equity;Francesco Del Bene (Avocom) in Project;Francesca Angeloni (Hogan Lovells) in Public Law;Federico Sutti (Dentons) in Real Estate;Valerio Di Gravio (Di Gravio) in Restructuring &amp; Insolvency;Mattia Grassani (Grassani, Urbinati &amp; Associati) in Sport Law;Vincenzo Giannantonio (Gitti &amp; Partners) in Venture Capital.&nbsp;<em>Tratto da Milano Finanza</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 01 Jun 2022 08:49:21 +0200</pubDate>
                        <title>Brevi note in merito a Sistemi Efficienti di Utenza, contratti di servizi energetici e benefici connessi alla realizzazione di impianti fotovoltaici e altre fonti rinnovabili</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/brevi-note-in-merito-a-sistemi-efficienti-di-utenza-contratti-di-servizi-energetici-e-benefici-connessi-alla-realizzazione-di-impianti-fotovoltaici-e-altre-fonti-rinnovabili</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>SEU e autoconsumo</strong>La definizione di Sistema Efficiente di Utenza (o SEU) è prevista dal D. Lgs. n. 115/08, all’articolo 2, comma 1, lettera t), ai sensi del quale si definisce SEU un «<em>sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente</em>».Pertanto, i SEU sono sistemi di auto approvvigionamento energetico composti da:(i) un’unità di produzione, ossia un impianto di produzione di energia elettrica alimentato con fonti rinnovabili oppure operante in regime di Cogenerazione ad Alto Rendimento ai sensi del DM 4 agosto 2011;(ii) un’unità di consumo, ossia l’insieme di impianti per il consumo di energia elettrica che di norma coincide con la singola unità immobiliare (ma sono previste eccezioni<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>) e che sia direttamente connessa all’unità di produzione per il tramite di un collegamento privato;(iii) una connessione alla rete pubblicae dove(iv) il soggetto titolare dell'impianto di produzione può coincidere o meno con il cliente finale che consuma l'energia prodotta e(v) l’unità di produzione è realizzata interamente all'interno dell’area di proprietà, o nella piena disponibilità, del cliente finale e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o del proprietario dell’unità di produzione (se diverso dal cliente finale).Il vantaggio connesso alla realizzazione di un SEU è innanzitutto l’esenzione dall’obbligo di pagamento degli oneri generali di sistema applicati all’energia prelevata (si veda <em>infra</em>), la quale è giustificata dal fatto che l’energia elettrica così prodotta e auto consumata non transita sulla rete elettrica nazionale ma arriva all’unità di consumo per il tramite di un collegamento diretto e privato.Ove l’energia prodotta dall’unità di produzione ecceda i consumi dell’unità di consumo, la stessa può essere immessa in rete per essere venduta al mercato ovvero, al ricorrere dei necessari requisiti, ceduta al GSE:(i) in regime di “Ritiro Dedicato”, ossia mediante una forma semplificata di vendita alla rete di tutta l’energia ivi immessa, dietro pagamento da parte del GSE di un determinato prezzo per ogni kWh immesso in rete;o, in alternativa,(ii) in regime di “Scambio sul Posto”, ossia accedendo ad un particolare meccanismo che, per l’energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza non eccedente i 500 kW, consente di compensare l’energia elettrica immessa in rete in un certo momento con quella prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione.I rapporti intercorrenti fra il produttore titolare dell’unità di produzione e il cliente finale, aventi ad oggetto l’energia elettrica prodotta e consumata che non transita attraverso la rete pubblica, non sono oggetto di regolazione da parte dell’Autorità e sono lasciati alla libera contrattazione fra le parti.&nbsp; Tuttavia, ai fini dell’immissione di energia in rete (i.e. dell’energia non consumata in sito) e del prelievo da rete (che la presenza dell’unità di produzione in sito potrebbe non escludere totalmente) si applica quanto previsto dal Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione o TIT (Delibera ARERA 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel) e per connettere alla rete pubblica un SEU, o nel caso di modifica alla connessione esistente, trovano applicazione le disposizioni contenute nel Testo integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione o TIC (Delibera ARERA 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL) e nel Testo integrato delle connessioni attive o TICA (Allegato A alla Delibera ARERA ARG/elt 99/08).&nbsp;<strong>Oneri generali di sistema</strong>Per “oneri generali di sistema” si intendono quelle componenti tariffarie incluse nella bolletta dell'energia elettrica, accanto al costo dei servizi di vendita (materia prima, commercializzazione e vendita), al costo dei servizi di rete (trasporto, distribuzione, gestione del contatore) e alle imposte, che sono state introdotte nel tempo da specifici provvedimenti normativi al fine di coprire i costi di attività di interesse generale per il sistema elettrico nazionale.Questi oneri, che negli ultimi anni hanno rappresentato una quota sempre più significativa della spesa totale annua di energia elettrica degli utenti finali, sono applicati come maggiorazione della tariffa di distribuzione e, quindi, all'interno del costo per servizi di rete, in maniera differenziata per tipologia di utenza.A partire dal 2018, le aliquote degli oneri generali da applicare a tutte le tipologie di contratto sono distinte in <em>a)</em> oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (“ASOS”) e <em>b)</em> rimanenti oneri generali (“ARIM”).Tra il 2021 e il 2022, allo scopo di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, successivi interventi normativi hanno azzerato per determinati periodi di tempo gli oneri di sistema.In particolare:(i) l’art. 1, comma 504 della L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ha previsto che l’ARERA provveda ad annullare, <strong>per il primo trimestre 2022</strong>, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. A tale previsione ARERA ha dato attuazione con la Delibera 30 dicembre 2021, 635/2021/R/com;(ii) l’art. 14 del D.L. 4/ 2022 (c.d. Decreto Sostegni ter) ha previsto che l’ARERA provveda ad annullare, <strong>per il primo trimestre 2022,</strong> le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. A tale previsione ARERA ha dato attuazione con la Delibera 31 gennaio 2022, 35/2022/R/EEL;(iii) l’art. 1 del D.L. 17/2022 (c.d. Decreto Bollette) ha previsto che l’ARERA provveda ad annullare, <strong>per il secondo trimestre 2022</strong>, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW (comma 1) nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico (comma 2). A tale previsione ARERA ha dato attuazione con la Delibera 30 marzo 2022, 141/2022/R/com.&nbsp;<strong>Contratti di servizi energetici o <em>Energy Performance Contract</em> (o EPC) </strong>La realizzazione di un SEU in cui produttore e cliente finale non coincidono è spesso presupposto dei c.d. contratti di servizi energetici o <em>Energy Performance Contract</em> (EPC), oggi molto diffusi nella prassi.Mediante tale contratto, il titolare di uno stabilimento industriale (il “<strong>Cliente</strong>”) affida ad un operatore del settore dell’energia, spesso una Energy Service Company o ESCo (il “<strong>Produttore</strong>”), la prestazione di un servizio complesso che include, <em>inter alia</em>:(i) la realizzazione di un impianto per la produzione di energia (e.g. fotovoltaico o di cogenerazione) presso il sito del Cliente medesimo, il quale, a questo fine, concede al Produttore un diritto reale o personale di godimento su una determinata porzione del sito, quale per esempio il lastrico solare dello stabilimento; nonché(ii) la sua successiva gestione, conduzione e manutenzione, al fine della somministrazione dell’energia prodotta al Cliente, ad un costo inferiore a quello che il Cliente pagherebbe per prelevare energia dalla rete elettrica nazionale.Il Produttore si fa carico dell’investimento (utilizzando capitali propri o reperendo i mezzi finanziari presso soggetti terzi) e, pertanto, di regola mantiene la proprietà dell’impianto fino alla scadenza del contratto, successivamente alla quale la stessa può essere eventualmente trasferita al Cliente.L’EPC consente quindi al Cliente di ottenere un risparmio energetico ed al Produttore di ripagare l'intervento nel tempo in virtù del <em>cash flow</em> generato dal canone pagato dal Cliente per il servizio, nonché da eventuali benefici previsti per il tipo di intervento effettuato.Tale soluzione si rivela senz’altro appetibile per quei clienti che, piuttosto che farsi carico dell’investimento necessario alla realizzazione dell’impianto e delle attività di realizzazione, conduzione e manutenzione dello stesso, preferiscono affidare ad un terzo la realizzazione dell’intero progetto, il quale dovrebbe consentire di godere di risparmi diretti sulla bolletta e – ove previsti – anche di ulteriori benefici.In alternativa, è possibile per il Cliente realizzare l’impianto in proprio anche mediante ricorso all’indebitamento bancario: (i) stipulando contratti con società̀ di leasing aventi ad oggetto l’acquisizione dell’area (<em>leasing</em>) o dell’impianto (<em>sale&amp;lease back</em>) da parte dell’istituto e contestuale concessione in godimento dell’impianto al Cliente medesimo, in qualità di utilizzatore ovvero (ii)&nbsp; contratti di finanziamento con concessione di garanzie (pegno, privilegio, ipoteca) aventi ad oggetto i pannelli solari o l’impianto fotovoltaico nel suo complesso.&nbsp;<strong>Altri benefici</strong>Ai risparmi conseguenti alla realizzazione di un SEU, nell’ambito di un contratto di servizi energetici o meno, si sommano quelli previsti per la specifica tipologia di impianto realizzato quale unità di produzione.&nbsp;<strong>Detrazioni e crediti d’imposta</strong>Con particolare riferimento agli impianti fotovoltaici, attualmente sono in vigore diversi bonus edilizi e, in particolare, il c.d. “Bonus Ristrutturazioni” e il c.d. “Superbonus 110%”.Il Bonus Ristrutturazioni prevede che venga riconosciuta una detrazione fiscale IRPEF del 50% in favore di chi, nel complesso dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ovvero in maniera disgiunta e autonoma ai sensi dell’articolo 16-bis comma 1 lettera h) del TUIR, installa dei pannelli fotovoltaici. Per ottenere tale detrazione rilevano le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024. Per tali spese la detrazione del 50% va ripartita in 10 quote annuali di uguale importo. Il limite massimo di spesa è di 96.000 euro e copre diverse voci di spesa (manodopera, installazione, progettazione, imposta di bollo, iva, spese per perizie ecc.).Il Superbonus 110% invece, prevede che venga riconosciuta una detrazione fiscale dell’IRPEF pari al 110%, da suddividere in 5 anni, per una serie di lavori e opere di efficientamento energetico sull’immobile. Tale misura non copre direttamente l’impianto fotovoltaico, il quale, ai sensi dell’art. 119.5 del D.L. 34/2020, potrà essere oggetto di incentivo solo laddove eseguito insieme ad altri lavori c.d. “trainanti”, come per esempio l’isolamento termico delle superfici verticali, inclinate ed orizzontali per il 25% totale dell’edificio, oppure l’installazione della caldaia a condensazione o pompa di calore. Inoltre, per aver diritto alla detrazione, sarà necessario migliorare la certificazione energetica APE dell’edificio di almeno due classi energetiche.A quanto sopra si aggiunga che i recenti D.L. 17/2022 (c.d. “<strong>Decreto Bollette</strong>”), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 34/2022, e D.L. 21/2022 recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, hanno previsto la semplificazione dell’iter autorizzativo per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, <em>inter alia</em>, apportando modifiche al D. Lgs. 28/2011 e stabilendo, tra le altre cose (i) che l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, così come la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, nonché (ii) semplificazioni procedurali per talune specifiche categorie di impianti fotovoltaici, per realizzare le quali sarà sufficiente una dichiarazione inizio lavori asseverata (di cui all’art. 6-bis, D.Lgs. 28/2011) ovvero la procedura abilitativa semplificata (di cui all’art. 6, D.Lgs. 28/2011).In particolare, l’art. 4 del D. Lgs. 28/2011, come modificato dall’art. 12.1-bis del D.L. 17/2022, prevede adesso che nelle aree idonee da identificarsi ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. 199/2021, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse sono disciplinati come segue:(i) per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente;(ii) per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata;(iii) per impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica la procedura di autorizzazione unica<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>.Il Decreto Bollette ha poi previsto anche un contributo per l’efficienza energetica nelle regioni del Sud (art. 14), il quale tuttavia sarà meglio definito da appositi decreti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Bollette. Al momento, è previsto che sia riconosciuto un credito d’imposta per gli investimenti effettuati entro il 30 novembre 2023 nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con lo scopo di conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive. Infine, ulteriori semplificazioni sono state apportate ai procedimenti autorizzativi di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili anche dal D.L 50/2022, c.d. Decreto Aiuti.&nbsp;<strong>Autoconsumo collettivo e comunità energetiche </strong>I clienti finali consumatori di energia elettrica, al ricorrere dei necessari requisiti, possono oggi associarsi per produrre localmente, tramite fonti rinnovabili, l'energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno, “condividendola” tra loro. Questo ai sensi del D.L. 162/2019 (articolo 42 bis) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e dei relativi provvedimenti attuativi, quali la delibera 318/2020/R/eel dell'ARERA e il DM 16 settembre 2020 del MiSE, i quali hanno previsto una tariffa incentivante (alternativa allo Scambio sul Posto) per la remunerazione dell’energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili che siano inseriti all’interno di (i) “sistemi di autoconsumo collettivo”, ossia insiemi di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e che si trovano nello stesso condominio o edificio; ovvero di (ii) “comunità energetiche rinnovabili”, ossia soggetti giuridici autonomi, partecipati da persone fisiche, PMI, enti territoriali o autorità locali che siano situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla relativa comunità di energia rinnovabile.&nbsp;<strong>Incentivi </strong>Con il D. Lgs. 199/2021 (“<strong>Decreto Incentivi</strong>”), entrato in vigore il 15 dicembre 2021, il legislatore italiano ha recepito la direttiva UE 2018/2001 sulle fonti rinnovabili, cosiddetta Red II (<em>Renewable Energy Directive</em>) e ha definito, tra le altre cose “Regimi di sostegno e strumenti di promozione” della produzione di energia da fonti rinnovabili.In particolare, con un significativo cambio di direzione in tema di energia da fonti rinnovabili, l’art. 5 del D. Lgs. 199/2021 prevede che:iv) per i grandi impianti con potenza superiore ad 1 MW, l’incentivo è attribuito attraverso procedure competitive di aste al ribasso effettuate in riferimento a contingenti di potenza (art. 5.2);v) per impianti di piccola taglia aventi potenza inferiore a 1 MW, l’incentivo è attribuito secondo i seguenti meccanismi (art. 5.3):</p><p style="padding-left: 30px;">a) per gli impianti con costi di generazione più vicini alla competitività di mercato, attraverso una richiesta da effettuare direttamente alla data di entrata in esercizio, fermo restando il rispetto di requisiti tecnici e di tutela ambientale;b) per impianti innovativi e per impianti con costi di generazione maggiormente elevati, ai fini del controllo della spesa, l’incentivo è attribuito tramite bandi in cui sono messi a disposizione contingenti di potenza e sono fissati criteri di selezione basati sul rispetto di requisiti tecnici, di tutela ambientale e del territorio e di efficienza dei costi;</p>(vi) per impianti di potenza pari o inferiore a 1 MW facenti parte di “comunità energetiche rinnovabili” o di “sistemi di autoconsumo collettivo” (si veda il paragrafo 3.2 che precede) è possibile accedere a un incentivo diretto, alternativo a quello sopra indicato, che premia, attraverso una specifica tariffa, graduabile anche sulla base della potenza degli impianti, l’energia autoconsumata istantaneamente. L’incentivo è attribuito direttamente, con richiesta da effettuare alla data di entrata in esercizio (art. 5.4).Le modalità per l’implementazione dei suddetti sistemi di incentivazione, relativi ai grandi impianti e agli impianti di piccola taglia, saranno definite con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica entro 180 giorni dall’entrata in vigore del D. Lgs. 199/2021 (artt. 6 e 7).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>Con analoghe tempistiche verrà pubblicato un nuovo provvedimento con il quale saranno aggiornati i meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili di potenza non superiore a 1 MW. Tale provvedimento stabilirà anche le modalità di transizione e raccordo fra il vecchio e il nuovo regime, al fine di garantire la tutela degli investimenti avviati. Nel frattempo, nelle more dell’adozione di tale provvedimento, continua ad applicarsi il DM adottato in attuazione dell’articolo 42-bis, comma 9, del D.L. 162/2019 (cfr. paragrafo 3.2 che precede).Segnaliamo inoltre che l’art. 9.2 del D.Lgs. 199/2021 prevede che, decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore dei suddetti provvedimenti, il meccanismo dello scambio sul posto sarà soppresso con la conseguenza che gli impianti che entreranno in esercizio dopo tale data potranno accedere solo ai meccanismi disciplinati dal D. Lgs. 199/2021 (art. 9).Infine, l’art. 9.4 del D.Lgs. 199/2021 prevede che, per garantire una maggiore efficienza nelle dinamiche di offerta nell'ambito dei DM 4 luglio 2019, recante “<em>Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione</em>”, successivamente alla settima procedura, il cui bando si è chiuso il 30 ottobre 2021, e fino all'entrata in vigore dei decreti di cui agli articoli 6 (i.e. decreto di implementazione del sistema di incentivi per grandi impianti) e 7 (i.e. decreto di implementazione del sistema di incentivi per impianti di piccola taglia), il GSE organizza ulteriori procedure mettendo a disposizione la potenza residua non assegnata, fino al suo esaurimento, con le modalità previste dall'articolo 20 del DM 4 luglio 2019 (i.e. meccanismi di riallocazione della potenza).* * *<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può̀ essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:miranda.cellentani@advant-nctm.com">Miranda Cellentani</a> ovvero di scrivere al seguente indirizzo: <a href="mailto:corporate.commercial@advant-nctm.com">corporate.commercial@advant-nctm.com</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> L'unità di consumo, di norma, coincide con la singola unità immobiliare, ma è possibile aggregare più unità immobiliari in un'unica unità di consumo quando: <em>(i)</em> le unità immobiliari, nella piena disponibilità della medesima persona fisica o giuridica, sono legate tra loro da vincolo di pertinenza e insistono sulla medesima particella catastale o su particelle contigue; <em>(ii)</em> le unità immobiliari pertinenziali (solai, garage, cantine), anche nella disponibilità di diverse persone fisiche o giuridiche, fanno parte di un unico condominio; <em>(iii) </em>le unità immobiliari, nella piena disponibilità della medesima persona giuridica, sono eventualmente da quest’ultima messe a disposizione di soggetti terzi, localizzate su particelle catastali contigue, all’interno di un unico sito e utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi destinate prevalentemente alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Segnaliamo inoltre che, ai sensi dell’articolo 6, comma 9-bis del medesimo D. Lgs. 28/2011, anch’esso come modificato dall’art. 12.1-bis del D.L. 17/2022, la procedura abilitativa semplificata si applica anche (i) agli impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento e (ii) agli impianti agro-voltaici che adottino soluzioni innovative che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale. Infine, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 17/2022, gli impianti fotovoltaici con moduli a terra e potenza elettrica inferiore a 1 MW nonché le opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti situati in aree idonee, non sottoposte alla disciplina di tutela culturale e paesaggistica, al di fuori dei centri urbani soggetti a tutela, e per la cui messa in opera non sono previste procedure di esproprio, sono realizzati mediante semplice dichiarazione di inizio lavori asseverata.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> In proposito, segnaliamo che lo scorso 24 marzo 2022 è stata pubblicata sul sito dell’ARERA (www.arera.it) la delibera 122/2022/R/eel del 22 marzo 2022, avente ad oggetto l'avvio del procedimento finalizzato all'attuazione delle disposizione del D. Lgs. 199/2021 diverse da quelle inerenti all'autoconsumo e da quelle relative alle misure tariffarie per le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici. La delibera in questione prevede 6 procedimenti distinti, ciascuno dei quali articolati in una pluralità di provvedimenti, aventi ad oggetto, <em>inter alia</em>, “<em>fonti rinnovabili per la produzione elettrica, da completarsi entro il 31 dicembre 2022 (ad eccezione delle attività vincolate a decreti ministeriali non ancora emanati o da svolgersi all’occorrenza)</em>”.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 17 May 2022 04:07:10 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT lancia il programma di secondment</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-lancia-il-programma-di-secondment</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>La nuova iniziativa offre opportunità di carriera e sviluppo professionale in sette località europee</strong>ADVANT, associazione di studi legali leader in Europa, ha lanciato un programma di <em>secondment </em>dedicato ai propri professionisti.Il programma, dal titolo <em>Your Road to Europe, </em>&nbsp;è stato progettato per fornire maggiori opportunità di carriera e di sviluppo professionale su scala internazionale al team di professionisti ADVANT, una delle principali priorità strategiche dell'associazione.Nell'ambito dell'iniziativa i professionisti degli studi associati possono candidarsi per un trasferimento temporaneo, della durata compresa tra tre settimane e tre mesi, in una delle sette sedi degli studi associati ad ADVANT presenti in Europa.Le sedi attualmente disponibili sono Berlino, Dusseldorf, Francoforte, Milano, Monaco, Parigi e Roma. Le richieste saranno prese in considerazione su base continuativa e i candidati saranno selezionati in base alle loro motivazioni e ambizioni, alla seniority, alla conoscenza dell'inglese e all'approvazione del dipartimento.Questo programma è l'ultima di una serie di importanti iniziative sviluppate dal lancio dell'associazione, annunciato nel settembre 2021.ADVANT è un'associazione europea di studi legali tra tre importanti studi indipendenti: ADVANT Altana (Francia), ADVANT Beiten (Germania) e ADVANT Nctm (Italia). Complessivamente, l'associazione ha un team combinato di oltre 140 partner azionari e più di 600 professionisti legali e fiscali, ed è in una posizione unica per supportare i clienti che cercano di espandersi in Europa continentale.<strong>Guido Fauda</strong>, partner di ADVANT Nctm e uno dei coordinatori dell'iniziativa, ha dichiarato:"Il lancio del nostro nuovo programma di <em>secondment</em> rappresenta la realizzazione di una delle nostre priorità strategiche per ADVANT, ovvero mettere a disposizione del nostro team interessanti opportunità di sviluppo professionale e personale. La concorrenza per i talenti del settore legale è agguerrita ed è sempre più importante che i nostri professionisti abbiano l'opportunità di ampliare i propri orizzonti e le proprie esperienze, nonché di conoscere i colleghi e i coetanei di altri studi associati ad ADVANT. Nel complesso, la nostra associazione rappresenta un ambiente di lavoro davvero attraente e multinazionale per avvocati e professionisti che abbracciano la diversità dell'Europa, e questo nuovo programma contribuirà a garantire un'esperienza di lavoro da vero leader di mercato per i migliori, i più brillanti e i più ambiziosi del settore."</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 16 May 2022 04:50:32 +0200</pubDate>
                        <title>Dalla Brexit alle sanzioni, i nuovi modelli negli studi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/gli-studi-legali-dellanno-2022-dalla-brexit-alle-sanzioni-i-nuovi-modelli-negli-studi-v-uva</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Prima la Brexit, poi la pandemia e orala guerra in Ucraina. In mezzo un maxi piano da 200 miliardi qual è il Pnrr da studiare in pochi giorni per cogliere velocemente tutte le opportunità insieme con i clienti. E una lunga e ininterrotta sequela di emergenze, seppure di diversa natura, quella che gli studi legali d'affari si sono trovati ad affrontare negli ultimi anni. Una serie di tempeste che si è abbattuta di fatto senza soluzione di continuità e che, oltre a stressare i già contratti tempi di risposta, ha costretto le organizzazioni a ripensare i modelli sia di business sia di servizio: archiviatila un po' nei fatti i dipartimenti derivati addirittura dalle facoltà di giurisprudenza, persino la più recente distinzione per industries, modellata sui mercati, è apparsa a tratti superata. Per tutti l'imperativo è stato mettere assieme saperi, competenze e specializzazioni in squadre multidiscipinari. Ma ognuno lo ha declinato con tratti differenti. Vediamone alcuni.<strong>Interlocutore unico</strong>«Il cliente vuole un numero di telefono unico da chiamare per avere risposte immediate - spiega Francesco Sciaudone, managing partner di Grimaldi - sta a noi organizzarci con focus team per dargli quello che di volta in volta ci chiede, siano pareri su una gara d' appalto o su un contratto con la Russia». È il modello «one stop shop» lanciato per la prima volta dallo studio con il Codice della crisi di impresa e replicato con il Pnrr, che ora, dopo le sanzioni alla Russia, guarda sempre più alla rete di partner internazionali della Grimaldi alliance. Per Sciaudone «l'evoluzione degli studi è l'organizzazione per aree di competenze, e dovremo confrontarci sempre più coni partner internazionali per individuare le best practice, mentre all'interno serve una governance snella, impossibile consultare su ogni cosa decine di professionisti».<strong>Alleanze globali</strong>La proiezione internazionale è stata alla base anche della evoluzione di Nctm che dopo l'alleanza con uno studio francese (Altana) e uno tedesco (Beiten Burkhardt) ora ha cambiato denominazione in <strong>Advant Nctm</strong>. «Lavoriamo con team transnazionali - aggiunge il partner <strong>Vittorio Noseda</strong> - da ultimo anche sulle sanzioni alla Russia soprattutto quando il cliente è una multinazionale». Per <strong>Noseda</strong> «la capacità di gestire le emergenze come quelle di questi anni è insita nel nostro lavoro, ma e è cambiata la proiezione: ora il nostro focus è su tutta l'Europa continentale».<strong>Mini team trasversali</strong>Sempre influenzato dall'Europa, ma più come ente regolatore e finanziatore, anche il modello organizzativo che Lipani Catricalà &amp; Partners ha sperimentato con la sfida del Pnrr: mini team trasversali, abituati a ragionare insieme e a condividere ogni decisione. «Il Pnrr ha una struttura e tempi del tutto diversi dalla macchina amministrativa tradizionale - sottolinea Damiano Lipani founder e manging partner dello studio - ci ha spinto a pensare "out of aie box" , ha messo insieme professionisti di aree diverse dall'immobiliare, al civile, all'amministrativo fino all'energia, tutti disposti a condividere ogni riflessione, cosa che prima non era così frequente». Da questa esperienza è nata anche una grande banca dati in cui lo studio inserisce norme, atti europei e sentenze in divenire sul Piano. «Un centro di competenza che viene attivato per assistere i clienti, spesso interlocutori pubblici alle prese con l'attuazione quotidiana del Piano».<strong>Dialogo digitale</strong>Emergenza dopo emergenza è cambiato anche il rapporto con i clienti. «A partire dalla Brexit abbiamo iniziato a inviare newsletter, diciamo che volevamo catturare l'attenzione dei clienti - ricorda Gregorio Consoli, partner di Chiomenti - poi durante la pandemia abbiamo avviato il Q&amp;A, domande e risposte sui dubbi piu comuni». L'ultima evoluzione con la guerra in Ucraina. «C'è un portale dedicato - conclude - il cliente lo consulta quando vuole e ha un filo diretto per porre domande e ottenere risposte, messe poi a disposizione di tutti ». Dal telefono al clic, alla fine il senso della consulenza, immediata, resta invariato.&nbsp;Tratto da&nbsp;<em>Il Sole 24 Ore</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 16 May 2022 04:22:54 +0200</pubDate>
                        <title>Crisi energetica e aumento del costo delle materie prime: rimedi normativi e convenzionali alle sopravvenienze sperequative dei contratti commerciali</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>[<strong>NOTA IMPORTANTE</strong>: <em><u>Il presente documento è aggiornato al 22 aprile 2022; poiché lo stato di crisi e le relative conseguenze sono in continua evoluzione, i contenuti del presente memorandum potranno essere soggetti a continue modifiche</u></em>]&nbsp;<strong>Parte 1</strong></p><ol> <li><strong>Introduzione</strong></li></ol><p>L’attuale crisi acuta (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>) dei prezzi delle materie prime e dello <em>shortage </em>delle stesse, aggravata dal conflitto in corso in Ucraina (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>), sta avendo un notevole impatto in sede di esecuzione dei contratti commerciali. Vi è poi da sottolineare come l’attuale crisi si sia sensibilmente acuita anche in relazione, tra l’altro, alla significativa ripresa economica italiana dopo il crollo dovuto alla pandemia da Covid-19 (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>).Nonostante il contesto economico attuale sia ormai caratterizzato da una generale ripartenza economica, permangono le problematiche connesse ai disequilibri di natura contrattuale. Sotto il profilo giuridico, si ripropone il problema – già sorto in occasione della pandemia da Covid-19 – di individuare gli istituti giuridici che consentano di adeguare il regolamento contrattuale alle sopravvenienze economiche e giuridiche, tenendo conto anche dei recenti approdi giurisprudenziali che hanno preso le mosse proprio dal dibattito scaturito con la pandemia.In particolare, si assiste a un duplice ordine di problematiche per gli operatori commerciali: da un lato, si pone il tema del rimedio per i fornitori di prodotti e servizi che vertono in una situazione di difficoltà nell’esecuzione dei contratti a causa dell’aumento dei costi e dello <em>shortage </em>delle materie prime; dall’altro, sorge l’esigenza di un rimedio per i clienti che subiscono i conseguenti ritardi e annullamenti delle forniture dei prodotti.&nbsp;<strong>2. Inquadramento giuridico</strong><strong>2.1.&nbsp;Gli istituti giuridici</strong><strong>2.1.1.&nbsp;</strong><strong>Istituti di applicazione generale previsti dal codice civile</strong><strong> (impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione)</strong>L’aumento considerevole dei prezzi delle materie prime e dell’energia elettrica potrebbe, per certi aspetti, considerarsi un evento di forza maggiore.Il codice civile italiano non fornisce una definizione vera e propria di forza maggiore ma contempla alcuni istituti la cui applicazione presuppone il verificarsi di eventi riconducibili a tale concetto.In particolare, per i contratti soggetti alla legge italiana, ferma restando la rilevanza di eventuali clausole contrattuali (cfr. le cd. <em>force majeure e/o hardship clauses</em> ivi incluse le c.d. <em>material adverse changes</em> – <em>MAC clauses</em> tipiche della prassi internazionale, talvolta recepite anche nella prassi domestica, sulle quali si dirà <em>infra</em>), si dovrà fare riferimento, ai fini che qui rilevano, ai seguenti istituti: <em>(i)</em> impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore (artt. 1218, 1256 e 1463 e seguenti del codice civile); e <em>(ii)</em> eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione (artt. 1467 e seguenti del codice civile).Prima di procedere a una trattazione di dettaglio degli istituti citati, si ritiene opportuno anticipare sin d’ora che i predetti rimedi scontano un limite operativo significativo, trattandosi di &nbsp;strumenti volti a provocare lo scioglimento del vincolo contrattuale.L’inadeguatezza di tale tipologia di rimedi, già osservata durante l’emergenza da Covid 19, pare ancor più evidente in un contesto economico, quale quello attuale, di ripresa dell’economia che difficilmente può tollerare la risoluzione dei contratti e il conseguente venire meno dei rapporti giuridici. Proprio a fronte di tale inadeguatezza, già durante l’epidemia da Covi-19, la Corte di Cassazione, nella relazione tematica dell’8 luglio 2020, n. 56 dell’ufficio del massimario e del ruolo (la “<strong>Relazione</strong>”), oltre a fornire ulteriori spunti circa gli istituti in questione, ha avvallato l’orientamento, sostenuto principalmente in dottrina (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>), che sosteneva l’esistenza di un vero obbligo normativo di rinegoziazione del contratto per rivederne l’equilibrio.(A) <u>Impossibilità sopravvenuta della prestazione</u>Per impossibilità sopravvenuta della prestazione (di cui agli artt. 1218, 1256 e 1463 e ss. del codice civile) si intende una qualsiasi situazione impeditiva dell’adempimento, non prevedibile e non superabile tramite lo sforzo che può essere legittimamente richiesto al debitore.In termini generali, l’inadempimento corrisponde alla mancata o non esatta esecuzione della prestazione dedotta in contratto, circostanza in grado di esporre la parte inadempiente a responsabilità contrattuale nei confronti della controparte. Tuttavia, secondo il generale principio di cui all’art. 1218 del codice civile, qualora la parte inadempiente dimostri che l’inadempimento è stato conseguenza dell’impossibilità di eseguire la prestazione per “<em>causa a lui non imputabile</em>”, questi può essere ritenuto non responsabile.Nello specifico, mentre l’impossibilità originaria della prestazione impedisce il sorgere stesso dell’obbligazione, l’impossibilità sopravvenuta in un momento successivo alla nascita del rapporto tra le parti, a determinate condizioni, ne provoca, invece, l’estinzione, con conseguente scioglimento del vincolo contrattuale di diritto e liberazione del debitore dall’obbligo di adempiere.Come ha avuto modo di osservare la Corte nella sua Relazione, lo spazio della risoluzione per impossibilità sopravvenuta è particolarmente limitato, essendo un rimedio percorribile solo qualora la prestazione dedotta in negozio sia divenuta completamente e definitivamente ineseguibile o inottenibile. Ciò pone non pochi problemi relativamente alle obbligazioni pecuniarie che, in quanto tali, come evidenzia anche la stessa Corte, non divengono mai impossibili (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>), “<em>non essendo esposte a una materiale o giuridica oggettiva impossibilità, ma solo a una soggettiva inattuabilità, connessa all’indisponibilità o alla penuria dei flussi di cassa</em>” (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>) .Ai fini dell’applicazione dell’istituto di cui trattasi non è quindi sufficiente che si registri una mera maggiore difficoltà dell’adempimento o, ancora, una impossibilità di adempiere esclusivamente relativa alla sfera soggettiva del debitore. Al contrario, è necessario che la prestazione contrattuale in sé considerata sia oggettivamente divenuta impossibile da realizzare e/o che la condotta necessaria per adempiere non sia imponibile al debitore perché divenuta oggettivamente troppo gravosa. Naturalmente, è imprescindibile verificare che la situazione impeditiva dell’adempimento non sia stata causata da un comportamento doloso o colposo del debitore e non sia, dunque, imputabile a quest’ultimo. Al riguardo, la giurisprudenza ritiene sufficiente accertare, sulla base di una valutazione in concreto, che la situazione impeditiva si sia verificata per una qualsiasi causa che il debitore non era tenuto ad evitare né era in condizione di evitare.Fermo quanto sopra, il concetto di impossibilità della prestazione può essere poi variamente declinato nelle ulteriori sotto-categorie <em>(i)</em> dell’impossibilità definitiva (determinata da un impedimento irreversibile o del quale non sia possibile prevedere il termine), <em>(ii)</em> dell’impossibilità temporanea (determinata da una impossibilità di natura transitoria), <em>(iii)</em> dell’impossibilità parziale che implica l’estinzione dell’obbligazione contrattuale esclusivamente per la parte divenuta impossibile.Per quanto attiene agli effetti, verificati i presupposti di cui sopra, l’obbligazione contrattuale divenuta impossibile <em>(a)</em> si estingue, con conseguente risoluzione di diritto (in caso di impossibilità totale o parziale) del contratto, ove tale impossibilità sia assoluta e definitiva; o <em>(b)</em> può essere legittimamente sospesa, ove tale impossibilità sia solo temporanea.Con specifico riferimento all’impossibilità temporanea, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1256 e 1463 del codice civile, il contratto non si risolve ma l’adempimento delle prestazioni può essere legittimamente sospeso; al superamento della ragione che ha determinato la sospensione temporanea il contratto riprende piena efficacia. Le obbligazioni sospese si estingueranno invece se l’impossibilità si protrarrà fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non potrà più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non avrà più interesse a conseguirla.In caso di contratto a prestazioni corrispettive, l’estinzione di una delle obbligazioni contrattuali provoca, ai sensi dell’art. 1463 del codice civile, lo scioglimento dell’intero vincolo contrattuale. Tale scioglimento opera di diritto, senza bisogno di alcuna iniziativa della parte né di intervento del giudice. In presenza di controversie, le parti potranno, però, chiedere al giudice la pronuncia di una sentenza dichiarativa che attesti, in via inequivoca, l’avvenuta risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione e permetta, eventualmente, di richiedere, ai sensi dell’art. 1463 del codice civile, la ripetizione (secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito di cui all’art. 2033 del codice civile) della controprestazione, nel caso in cui questa sia già stata eseguita.Nei contratti plurilaterali, l’impossibilità della prestazione di una delle parti non importa, invece, scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione che viene a mancare sia da considerarsi, nel caso di specie, essenziale per tutte le parti.*Così delineati, seppure sommariamente, i tratti essenziali dell’impossibilità sopravvenuta, occorre indagarne la rilevanza nel contesto in esame.In generale, sembrerebbe l’istituto in questione possa trovare un concreto spazio di operatività principalmente all’ipotesi della carenza di materia prime, mentre non sembra essere il rimedio adeguato per i casi di incremento dei costi dell’energia e delle materie prime.Ad ogni modo, anche in relazione ai casi di <em>shortage </em>di materie prime, difficilmente possono ravvisarsi gli estremi dell’impossibilità totale o parziale; al più si potrebbe valutare la sussistenza di elementi tali da giustificare una sospensione dell’obbligazione, secondo lo schema dell’impossibilità temporanea.(B) <u>Eccessiva onerosità</u>In un contesto in cui il costo delle materie prime sta subendo un forte incremento dei costi, l’istituto giuridico che, <em>prima facie</em>, parrebbe più appropriato, è quello dell’eccessiva onerosità.Come detto, più che un’“impossibilità” nell’adempimento, le attuali dinamiche economiche sembrerebbero infatti condurre a una situazione tale per cui i termini e le condizioni contrattuali originariamente pattuiti risultino non più adeguati al mutato scenario economico e squilibrati a favore di una parte contrattuale (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>).L’istituto dell’eccessiva onerosità sopravvenuta (di cui agli articoli 1467 e ss. del codice civile) legittima la risoluzione di contratti il cui equilibrio sia modificato da avvenimenti sopravvenuti – straordinari e imprevedibili al momento della conclusione del contratto – che non rientrano nell’ambito della normale alea contrattuale e che rendono una delle prestazioni eccessivamente onerosa o oggettivamente svilita nel proprio valore e/o nella propria utilità.La valutazione in merito alla sussistenza dei presupposti sopra elencati deve essere condotta tramite un’indagine concreta.Affinché si abbia eccessiva onerosità sopravvenuta, deve, in primo luogo, verificarsi la sussistenza di uno squilibrio <u>tangibile</u> del rapporto di valore tra le rispettive prestazioni contrattuali (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>).In secondo luogo, è necessario che il predetto squilibrio di valore delle prestazioni sia stato causato da eventi straordinari (da intendersi in senso oggettivo, sulla base di elementi suscettibili di misurazione, quali la frequenza, dimensione e intensità dell’evento) e imprevedibili (da intendersi in senso soggettivo (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>), in relazione all’obbligazione rilevante, nel senso di travalicare le oscillazioni di valore delle prestazioni e le normali fluttuazioni di mercato).In terzo luogo, deve ulteriormente accertarsi che il rischio realizzato dalle sopravvenienze straordinarie e imprevedibili di cui sopra ecceda l’alea normale del contratto, ovverosia quel margine di rischio intrinsecamente sotteso a all’intesa contrattuale (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>).Sotto il profilo dei rimedi azionabili al ricorrere dei presupposti descritti, il legislatore prevede anzitutto che la parte gravata dalla maggior onerosità possa chiedere al giudice la risoluzione del contratto.A fronte della domanda di risoluzione, la controparte, qualora sia interessata a mantenere il vincolo contrattuale, potrà offrire di ridurre ad equità il contratto riportando lo squilibrio di valore delle prestazioni contrattuali nei limiti dell’alea normale ed evitando così l’effetto risolutivo.Come evidente, il rimedio previsto dalla lettera della norma presenta un limite consistente nella possibilità della parte colpita dall’eccessiva onerosità sopravvenuta di chiedere soltanto la risoluzione giudiziale del contratto, essendo rimessa all’altra parte la mera possibilità di offrire una riduzione ad equità del contratto al fine di impedirne la risoluzione.In altre parole, la facoltà di rivedere il contratto iniquo è riservata alla parte che, in teoria, avrebbe meno interesse a ottenere il riequilibrio, che implicherebbe una modificazione del contratto a suo svantaggio e, peraltro, entro un ambito di applicazione notevolmente circoscritto, potendo essere esercitata soltanto per paralizzare una domanda di risoluzione; la riduzione ad equità non potrà pertanto essere imposta dall’attore né operare di iniziativa propria del giudice.*L’eccessiva onerosità, come sopra delineata, opera nell’ambito di limiti estremamente stringenti, ossia quelli dell’imprevedibilità e della straordinarietà.Per quanto attiene la rilevanza dell’istituto di cui trattasi nell’ambito della crisi attuale, si rende pertanto necessario verificare se, avuto riguardo al mercato di riferimento, l’incremento del costo delle materie prime possa assumere i connotati dell’imprevedibilità e della straordinarietà, tenendo conto di elementi quali la portata e le tempistiche dell’’incremento dei costi, rapportandoli anche all’andamento del mercato di riferimento negli anni precedenti.Ferme le verifiche di cui sopra, preme ancora una volta ribadire che la parte affetta dal sopravvenuto squilibrio contrattuale in ragione dell’aumento dei costi delle materie prime potrebbe disporre quale rimedio a propria tutela del solo scioglimento del vincolo contrattuale: una volta attivato il rimedio risolutorio è una mera facoltà della controparte, che trae vantaggio dalla sopravvenuta onerosità, offrire di riportare ad equità il contratto al fine di evitarne lo scioglimento.&nbsp;<strong>Parte 2</strong><strong>2.1.2.&nbsp;</strong><strong>Configurabilità di un obbligo normativo di rinegoziazione</strong>Come si è avuto modo di osservare nei paragrafi che precedono, i rimedi espressamente previsti dal legislatore sono rimedi ablativi del contratto e non manutentivi. Essi, difatti, non prevedono la rinegoziazione del contratto, fatto salvo solo il caso dell’eccessiva onerosità sopravvenuta ove, come osservato, la facoltà di evitare la risoluzione spetta alla parte “beneficiata” e non a quella che subisce l’eccessiva onerosità.La diffusione della pandemia da Covid-19 ha messo in rilievo l’insufficienza di un assetto normativo così impostato (peraltro non in linea con altre esperienze internazionali), riprendendo il dibattito dottrinale e giurisprudenziale in merito alla sussistenza di un obbligo normativo a carico delle parti, in casi quali quelli in esame, di rinegoziare il contratto per rivederne l’assetto negoziale e ripristinare l’equilibrio dello scambio.D’altronde, già in epoca anteriore alla pandemia, autorevole dottrina (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>) aveva ravvisato un obbligo legale di rinegoziare, traendone il fondamento principalmente nell’equità integrativa (<em>ex</em> articolo 1374 del codice civile) e negli obblighi di interpretazione ed esecuzione in buona fede del contratto (ex articoli 1366 e 1375 del codice civile).Un’apertura in tal senso si è ravvisata anche da parte della giurisprudenza che, sebbene esitante, in alcune pronunce di merito si è mostrata favorevole a ritenere sussistente un tale obbligo (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12"><sup>[12]</sup></a>), pur in assenza di un accordo tra le parti, al determinarsi di sopravvenienze di fatto o di diritto.Senza pretesa di esaustività, l’orientamento in esame riconosce all’obbligo di rinegoziazione un ambito applicativo più ampio rispetto a quello relativo all’istituto dell’eccessiva onerosità sopravvenuta, trovando applicazione nei confronti delle c.d. “sopravvenienze atipiche” (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>) che, in quanto tali, eccedono l'ambito di applicazione della disciplina sulla eccessiva onerosità sopravvenuta e che attengono, oltreché all’onerosità in sé considerata, anche alle sopravvenienze di esigenze nuove e di nuovi criteri di opportunità (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>).Secondo una tale ricostruzione, facendo leva sull'art. 1366 del codice civile, in un contratto a lungo termine deve ritenersi sussistente, quale clausola “in bianco” (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>), la comune intenzione delle parti di rivedere, adeguare o modificare l'assetto contrattuale al variare della situazione di fatto, ove le condizioni pattuite non rispondano più alla logica economica sottesa alla conclusione del contratto.Il vantaggio di un tale orientamento è innegabile: a prescindere dagli stringenti requisiti di straordinarietà ed imprevedibilità di cui all’articolo 1467 del codice civile, la parte svantaggiata da sopravvenienze di fatto o di diritto che incidano sull’equilibrio contrattuale (quindi il soggetto effettivamente interessato a conseguire un riequilibrio), sarebbe titolare di un diritto di avviare un procedimento di rinegoziazione del contratto al fine di ripristinarne l’equilibrio; di contro, il rifiuto a rinegoziare dell’altra parte, <em>ex </em>art. 1375 del codice civile, varrebbe come comportamento opportunistico e quindi non tutelato dall'ordinamento, con tutte le inevitabili conseguenze, in primo luogo sul piano risarcitorio.Come anticipato, la Suprema Corte nella Relazione ha ripreso gli esposti approdi di dottrina e giurisprudenza nel senso di ribadire l’esistenza di un obbligo di rinegoziazione, sulla base dei parametri normativi già individuati in passato.Anzitutto, la Corte, prendendo le mosse dall’articolo 1375 del codice civile e dalla portata sistematica della buona fede oggettiva nella fase esecutiva del contratto ha postulato la rinegoziazione quale <em>step</em> necessario per l’adattamento del contratto alle circostanze ed esigenze sopravvenute, qualificando la clausola generale di buona fede, in questa prospettiva, come una vera e propria garanzia di un comportamento corretto nella fase di attuazione del contratto.Non solo, la Corte nella Relazione ha precisato che, in virtù della valutazione economico-giuridica del criterio della <em>bona fides</em> e degli obblighi di cooperazione fra le parti nella fase esecutiva del contratto, l’adeguamento del contenuto di quest’ultimo connesso all’obbligo di rinegoziare non contraddice l’autonomia privata, ma, al contrario, consente di portare a compimento il risultato negoziale prefigurato <em>ab initio</em> dalle parti, allineando il regolamento alle mutate circostanze.La Corte ha inoltre aggiunto che anche l’interpretazione del contratto secondo buona fede, ai sensi dell’art. 1366 del codice civile, ben si presta all’individuazione di un obbligo a rinegoziare, rilevando come, sulla base di tale disposto normativo, fosse <em>“possibile ipotizzare che le parti, se ne fossero state a conoscenza, avrebbero comunque trattato sulla base delle condizioni sopravvenute, dal momento che si sarebbe rivelata irrazionale una negoziazione impostata su una situazione di mercato non rispondente alla realtà</em>" (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn16" name="_ftnref16"><sup>[16]</sup></a>)<sup>. </sup>Sul piano della portata dell’obbligo in questione, si rende opportuno precisare che l’obbligo di rinegoziare impone soltanto di intavolare nuove trattative e di condurle correttamente e non invece di addivenire a un’intesa sulle diverse condizioni pattuibili.Ne consegue, come osservato dalla Suprema Corte nella Relazione, che, affinché la parte tenuta alla rinegoziazione sia adempiente, è sufficiente che, in presenza dei presupposti che richiedono la revisione del contratto, essa: <em>(i)</em> promuova una trattativa o raccolga positivamente l’invito di rinegoziare rivoltole dalla controparte; e <em>(ii)</em> proponga soluzioni riequilibrative che possano ritenersi eque e accettabili alla luce dell’economia del contratto <sup>(<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>)</sup>. Al contrario, non può essere richiesto alla parte obbligata di accettare <em>tout court</em> le richieste della parte svantaggiata o di addivenire in ogni caso alla conclusione di un accordo modificativo.In ogni caso, qualora si ravvisi l’obbligo delle parti a rinegoziare, si potrebbe ipotizzare che il mancato adempimento di esso non comporti solo il risarcimento del danno ma esponga altresì all’esecuzione in forma specifica ex articolo 2932 del codice civile. Pertanto, al giudice potrebbe essere riconosciuto il potere di sostituirsi alle parti pronunciando una sentenza che tenga luogo dell’accordo di rinegoziazione non concluso, determinando in tal modo la modifica del contratto originario (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>).Delineate le caratteristiche dell’obbligo di rinegoziazione così come formulato da dottrina e parte della giurisprudenza, preme precisare che, l’orientamento in esame, sebbene abbia ricevuto, con l’occasione della pandemia ulteriore supporto in dottrina e da parte della Suprema Corte nell’ambito della Relazione, è ancora tutt’altro che cristallizzato in giurisprudenza. In assenza di un intervento da parte della Corte di legittimità, la giurisprudenza di merito emersa negli ultimi due anni è, infatti, ancora ondivaga (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn19" name="_ftnref19"><sup>[19]</sup></a>).Inoltre, occorre tenere in considerazione che, operando come una sorte di clausola generale “in bianco” (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>), il rimedio in questione presuppone un’ampia discrezionalità interpretativa, basandosi su una valutazione economica-giuridica del criterio di buona fede che trae il fondamento in canoni di portata generale quali quelli di solidarietà contrattuale.*L’aumento dei costi e lo <em>stortage</em> di materie prime paiono costituire una “sopravvenienza atipica” che ben si presta a confluire nell’ambito di applicazione dell’obbligo di rinegoziazione.Come si è avuto modo di osservare, l’obbligo in questione prescinde infatti da una rigorosa verifica della sussistenza degli stringenti requisiti di “straordinarietà” ed “imprevedibilità”, essendo sufficiente che i sopravvenuti accadimenti fattuali o giuridici siano tali da giustificare – secondo il canone della buona fede – una revisione del regolamento contrattuale.D’altra parte, non sempre tale rimedio potrebbe avere come risultato quello della manutenzione del contratto: infatti, laddove una delle parti si sottragga all’obbligo di rinegoziazione, non in tutti i casi un giudice sarebbe nella posizione di potere integrare la volontà delle parti, con l’unica conseguenza della risoluzione del rapporto contrattuale e condanna al risarcimento del danno a carico della parte che abbia ingiustamente rifiutato la rinegoziazione.&nbsp;<strong>2.1.3.&nbsp;</strong><strong>I rimedi previsti per alcuni contratti tipici. In particolare: l’art. 1664 del codice civile per il caso dell’appalto</strong>Proprio al fine di ovviare alle incertezze interpretative legate all’obbligo di rinegoziazione come sopra esposte, soccorrono alcune previsioni dettate relativamente a taluni contratti tipici.In via di sintesi, si rileva infatti che nella disciplina dei contratti tipici, si possono rinvenire una molteplicità di disposizioni la cui <em>ratio</em> risiede nell’adeguare/modificare il regolamento contrattuale al fine di consentire che si producano gli effetti dell’atto di autonomia privata (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>). Tra queste, alcune previsioni sono precipuamente tese a dettare i presupposti e le modalità di modificazione delle condizioni contrattuali prestabilite, al fine di consentire una corretta prosecuzione dell’esecuzione del rapporto contrattuale, con indicazioni di natura qualitativa più o meno precisa (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>).Ai fini che qui interessano, ci si soffermerà sulla disposizione di cui all’articolo 1664, comma 1, del codice civile, dettato in materia di appalto (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>), rubricato “<em>onerosità o difficoltà dell’esecuzione</em>”.Tale articolo dispone, al primo comma, che, “<em>qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati <u>aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera</u>, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori <u>al decimo</u> del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo</em>”.Al ricorrere dei presupposti indicati dalla norma, la parte colpita da eccessiva onerosità può dunque agire, in senso manutentivo, per ottenere il riequilibrio dell’assetto contrattuale.Come chiarito dalla giurisprudenza, la disposizione in esame ha carattere speciale rispetto a quella dell’articolo 1467 del codice civile e ne impedisce l’applicabilità, prevedendo soltanto la revisione dei prezzi in luogo della risoluzione del contratto (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>).Sotto il profilo oggettivo, si rileva anzitutto che affinché trovi applicazione la disposizione in questione, è sufficiente che gli elementi siano “imprevedibili” non anche straordinari.Nello specifico, il diritto di ottenere la revisione del prezzo è subordinato alla ricorrenza del presupposto che si verifichi una variazione del costo delle materie prime che abbia i caratteri dell’”imprevedibilità”, secondo un criterio di normalità, correlato alla figura dell’appaltatore medio (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>).Inoltre, eventuali incertezze interpretative circa la ricorrenza di una maggior onerosità sufficiente da giustificare l’attivazione del rimedio, sono attenuate mediante l’indicazione di un parametro fisso di natura quantitativa (<em>i.e.</em> il decimo del prezzo complessivo).Infine, anche la revisione del regolamento contrattuale è contenuta nell’ambito di un intervallo prefissato (<em>i.e.</em> la differenza che eccede il decimo).*Nell’ambito dei contratti di appalto, la parte svantaggiata dalla crisi attuale, potrebbe avvalersi della clausola in esame per ottenere una revisione nelle condizioni economiche entro i limiti quantitativi indicati dalla norma.Lo scenario economico attuale, infatti, è caratterizzato da un aumento del costo delle materie prime che si riflette sui prezzi convenuti e che, per consistenza e rapidità, ben potrebbe qualificarsi come “imprevedibile”.Affinché possa azionarsi il rimedio in questione è sufficiente verificare la riccorrenza dei parametri quantitativi di cui sopra e l’imprevedibilità delle circostanze dalle quali è scaturito l’aumento dei costi, senza rendersi necessarie ulteriori indagini circa la straordinarietà dell’evento o la fondatezza, sotto un profilo di buona fede, della revisione contrattuale.&nbsp;<strong>2.2.</strong>&nbsp;<strong>I rimedi contrattuali. La prassi nei contratti commerciali internazionali e i principi unidroit</strong>In un contesto in cui l’assetto normativo difetta di precisi rimedi manutentivi e presenta ancora profili di incertezza interpretativa, una soluzione auspicabile risiede nella previsione direttamente in sede contrattuale di meccanismi tramite i quali far fronte a quelle circostanze il cui verificarsi potrebbe disequilibrare in modo sostanziale la posizione economica delle parti, a beneficio di una sola di esse.A tal proposito, la prassi commerciale, nazionale e internazionale, ormai da tempo, ha visto il diffondersi di specifiche previsioni contrattuali destinate a regolare a livello negoziale gli effetti delle sopravvenienze che incidono sull’equilibrio contrattuale.Nello specifico, i rimedi contrattuali più ricorrenti e ormai diffusi nella prassi commerciale possono essere raggruppati in tre categorie:</p><ul> <li>clausole c.d. di <em>hardship</em>;</li> <li>clausole c.d. di forza maggiore;</li> <li>clausole c.d. “MAC - <em>material adverse change</em>” o “<em>material adverse effect</em>”, che regolano le conseguenze del verificarsi di eventi dagli effetti sfavorevoli significativi.</li></ul><p>Trattasi di clausole che, sebbene presentino caratteristiche ed effetti diversi, sono accomunate da alcune caratteristiche: <em>(i)</em> la funzione generale di tutelare la parte che, in ragione di una situazione imprevedibile venutasi a creare, si trovi in una posizione di “debolezza” rispetto alla corretta esecuzione degli obblighi contrattuali a suo carico; <em>(ii)</em> l’adattabilità a contesti (domestici o internazionali) e a contratti diversi; <em>(iii)</em> l’effetto di riallocare il rischio di impresa (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>).<strong>2.2.1.&nbsp;</strong><strong>Le clausole di <em>hardship </em>e forza maggiore</strong>Limitando momentaneamente la trattazione alle clausole di forza maggiore e di <em>hardship</em>, si rileva <em>in primis</em> che le due clausole operano in modo diverso. La forza maggiore riguarda il piano dell’adempimento dell’obbligazione che viene resa impossibile dall’evento dedotto in contratto (in termini più o meno specifici) e l’<em>hardship</em> il profilo relativo all’equilibrio economico tra prestazione e controprestazione. Gli effetti che ne scaturiscono sono pertanto differenti: <em>(i) </em>la forza maggiore comporta tendenzialmente la sospensione delle obbligazioni in capo a una delle parti, esonerandola dall’adempimento, e, solo in un secondo ed eventuale momento, la risoluzione del contratto (se l’obbligazione non può essere eseguita o l’altra vi perde interesse); <em>(ii) </em>la clausola di <em>hardship</em> invece è tipicamente finalizzata ad avviare una rinegoziazione finalizzata a rimodulare il sinallagma per adeguarlo agli effetti discendenti dall’evento occorso.In ambito internazionale, le fattispecie di <em>hardship</em> e di <em>force majeure</em> sono delineate dai Principi Unidroit dei contratti commerciali internazionali (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>) (“<strong>PICC</strong>”).Corre l’obbligo di evidenziare che i PICC sono strumenti non cogenti cd. di<em> soft law </em>concepiti per far fronte all’inconveniente dell’armonizzazione settoriale del diritto del commercio internazionale. È prassi nei contratti commerciali internazionali di disciplinare in modo più preciso e dettagliato quali circostanze possano costituire eventualmente forza maggiore e <em>hardship</em> nonché le loro conseguenze sulla vigenza del rapporto.In particolare, l’art. 6.2.2 PICC prevede che l'<em>hardship</em> operi quando si verificano eventi che alterano sostanzialmente l'equilibrio del contratto, o per l'accrescimento dei costi della prestazione di una delle parti, o per la diminuzione del valore della controprestazione. Affinché si integri una causa di <em>hardship</em> è necessario che: <em>(i)</em> l'evento si verifichi o diventi noto alla parte svantaggiata successivamente alla conclusione del contratto; <em>(ii)</em> l'evento non sia prevedibile dalla parte svantaggiata al momento della conclusione del contratto; <em>(iii)</em> l'evento sia estraneo alla sfera di controllo della parte svantaggiata; <em>(iv)</em> la parte svantaggiata non abbia assunto il rischio di tale evento.Quanto poi agli effetti dell'<em>hardship</em>, l'art. 6.2.3 riconosce il diritto della parte svantaggiata di chiedere la rinegoziazione del contratto. La richiesta di rinegoziazione, che di per sé non dà alla parte svantaggiata il diritto di sospendere l'esecuzione, deve essere fatta senza ingiustificato ritardo e deve indicare i motivi su cui è basata. In caso di mancato accordo tra le parti entro un termine ragionevole, ciascuna di esse può rivolgersi al giudice che, qualora accerti il ricorrere di un’ipotesi di hardship, può <em>(</em><em>i</em><em>)</em> risolvere il contratto, oppure <em>(ii)</em> modificarlo al fine di ripristinarne l'originario equilibrio.La forza maggiore è invece disciplinata all’articolo 7.1.7 PICC, che, anzitutto, postula il principio generale per cui la parte inadempiente deve intendersi esonerata da responsabilità se prova che <em>(</em><em>ii</em><em>)</em> l’inadempimento era dovuto ad un impedimento derivante da circostanze estranee alla sua sfera di controllo; e che <em>(</em><em>ii</em><em>)</em> non era ragionevolmente tenuta a prevedere tale impedimento al momento della conclusione del contratto o ad evitare o sospendere l’impedimento stesso o le sue conseguenze.Con riferimento alle conseguenze del verificarsi di un evento di forza maggiore, in caso di impedimento solamente temporaneo, l’esonero produce effetto soltanto per quel lasso di tempo che appare ragionevole, avuto riguardo all’effetto &nbsp;dell’impedimento sull’esecuzione del contratto.In ogni caso, sono prescritti alcuni obblighi procedurali a carico della parte inadempiente al fine di avvalersi dell’esonero di responsabilità, dovendo il soggetto inadempiente informare l’altra parte dell’impedimento e dell’effetto sulla sua capacità ad adempiere; difatti, se l’avviso non è ricevuto dall’altra parte entro un tempo ragionevole successivo al momento in cui l’inadempiente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’impedimento, questi è tenuto al risarcimento dei danni risultanti da tale mancata notifica.È infine precisato che la disposizione in esame non vieta alle parti di esercitare il diritto di risolvere il contratto o di ritardare l’esecuzione o di richiedere interessi sulle somme dovute.Ai sensi del combinato disposto delle definizioni di forza maggiore e di <em>hardship </em>di cui agli articoli 6.2.2. e 7.1.7. PICC, si possono verificare eventi suscettibili di essere ricompresi nell’una o nell’altra categoria. In tale circostanza, spetta al debitore dover decidere quale rimedio esperire: invocando la forza maggiore potrebbe mirare a essere esonerato dalle conseguenze dell’inadempimento; invocando la clausola di <em>hardship</em>, tenterebbe di rinegoziare il contratto affinché lo stesso rimanga in essere ancorché con termini e condizioni modificate.Pertanto, nel caso in cui vi sia la possibilità – vuoi per una specifica clausola contrattuale, vuoi per un richiamo ad una legge straniera o ad un trattato internazionale – di invocare una causa di forza maggiore, potranno essere prefigurati almeno tre rimedi adottabili dalla parte soggetta a tale causa, ovvero la sospensione della prestazione, la rinegoziazione del contratto o la risoluzione del contratto.In merito alla sospensione del contratto, si segnala che spesso nei contratti internazionali viene regolato tale rimedio in relazione all’arco temporale massimo dello stesso e, nel caso di prolungamento oltre tale temine, la risoluzione del contratto o l’obbligo delle parti di procedere ad una rinegoziazione in buona fede dei termini e condizioni contrattuali.Il rimedio della rinegoziazione del contratto, adottabile, a titolo di esempio, mediante la stipula di un accordo scritto modificativo del contratto originale, si sostanzierà nella determinazione dei nuovi termini e condizioni relative all’adempimento o, nei casi di maggiore difficoltà, di dare un nuovo equilibrio alle prestazioni delle parti in considerazione delle mutate circostanze. Per quanto attiene il rimedio della risoluzione del contratto, poco frequentemente la clausola di “forza maggiore” contenuta nel contratto può operare quale causa di risoluzione automatica, seppur tale rimedio risulterebbe inevitabile in tutti quei casi in cui la prestazione sia diventata impossibile o non più eseguibile per sempre o per un periodo di tempo che frustra le esigenze dedotte in contratto.<strong>2.2.2.&nbsp;</strong><strong>Le clausole MAC “<em>material adverse change”</em></strong>Diversamente da quanto descritto relativamente alle clausole di <em>hardship</em> e di forza maggiore, non esiste a livello internazionale una definizione di MAC: il contenuto delle clausole MAC è quindi totalmente rimesso all’autonomia negoziale delle parti e dipende dall’esito delle trattative tra le stesse.Si rileva anzitutto che, secondo quanto emerso nella prassi contrattuale, rispetto alle clausole di forza maggiore e di <em>hardship</em>, le clausole MAC presentano caratteristiche diverse sotto il profilo delle modalità di allocazione del rischio: esse infatti producono l’effetto di allocare il rischio di eventi negativi in capo a una parte soltanto del rapporto contrattuale (che potrà, pertanto, solamente mitigarne gli effetti tramite un’adeguata negoziazione) e di legittimare, in tale ipotesi, l’altra parte a invocare la risoluzione del contratto. Il tenore della clausola, pertanto, va in senso contrario al principio della conservazione del contratto sebbene, in alcune sue formulazioni, compaia un c.d. ”<em>right to cure</em>” che offre al soggetto su cui è allocato il rischio di verificazione dell’evento il diritto di rimediare al suo accadimento.Non solo, l’operatività delle clausole in esame è spesso circoscritta a un breve periodo di tempo ed è proprio la limitazione sotto il profilo della durata che consente in una qualche misura di tutelare anche la posizione della parte sulla quale viene allocato il rischio del mancato adempimento e dell’eventuale risoluzione del contratto.*Riguardo allo squilibrio contrattuale causato dal notevole incremento dei costi delle materie prime è, in primo luogo, necessario verificare la presenza o meno di una clausola di <em>hardship</em>, <em>force majeur</em> o MAC e la riconducibilità della circostanza in questione tra quelle che ne determinano l'attivazione.Rispetto ai contratti in corso – anche tenuto conto di quanto disposto in sede di PICC e fatti salvi eventuali diversi accordi tra le parti – è ragionevole ritenere che rilevanti incrementi dei costi delle materie prime a seguito della ripresa post-pandemica possano costituire, quantomeno nei settori merceologici più colpiti, una circostanza imprevedibile, straordinaria e fuori dal controllo delle parti rilevanti ai fini delle più comuni clausole della prassi commerciale internazionale.In assenza delle clausole di cui sopra, ai fini della gestione del rapporto dovranno esperirsi i rimedi previsti dalla legge applicabile al contratto.Qualora le parti non abbiano espressamente scelto la legge applicabile al contratto, la sua individuazione deve essere effettuata nel rispetto delle norme di diritto internazionale privato del Paese del giudice competente a risolvere la controversia.&nbsp;</p><p style="padding-left: 30px;"><strong>3. Profili giuridici relativi alla crisi energetica europea</strong></p><strong>3.1.&nbsp;Premessa: l</strong><strong>a crisi energetica europea e gli impatti sui contratti commerciali</strong>In via di estrema sintesi, l’origine dell’attuale crisi acuta dei prezzi delle materie prime può essere individuata nel settore del gas naturale per ragioni prevalentemente esterne all’Europa, e alla successiva estensione al settore elettrico europeo, amplificatasi per diversi fattori, tra i quali spicca la scarsa produzione di fonti rinnovabili in Europa e la messa in manutenzione di diverse centrali nucleari francesi (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a>).Per dare un’idea dello squilibrio che molti rapporti contrattuali stanno subendo, giova sottolineare che in Italia il prezzo netto dell’elettricità per l’industria a gennaio è stato il secondo più alto d’Europa (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a>): 225 euro per megawattora contro i 60 €/MWh di nove mesi fa. Trattasi di un valore che supera del 34% i prezzi praticati in Germania. A una base di partenza più alta rispetto a vari Paesi Europei, è poi corrisposto un aumento tra i più significativi in Europa: è stato infatti stimato che da marzo 2021 i prezzi italiani dell’elettricità sono aumentati di 3,7 volte. Ciò significa che il costo dell’energia per le imprese italiane potrebbe arrivare a 37 miliardi di euro nel 2022: quasi 5 volte di più rispetto al 2019, e in salita persino rispetto ai già elevati 21 miliardi del 2021. I costi complessivi per le imprese previsti per il 2022 sarebbero così superiori all’intero ammontare dei fondi destinati dal PNRR al Ministero della Transizione Ecologica (34,9 miliardi di euro). Se i prezzi non dovessero diminuire, la crescita del PIL italiano potrebbe essere inferiore dello 0,8% rispetto a quanto previsto nel primo trimestre del 2022, e quasi un terzo dei posti di lavoro nei settori più energivori &nbsp;(500mila) sarebbe a rischio (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a>).A inasprire ulteriormente la crisi energetica devono infine aggiungersi gli effetti delle sanzioni alla Russia in relazione al conflitto in Ucraina, essendo la Russia il primo fornitore energetico dell’Unione Europea (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a>). È stato calcolato che da maggio dell’anno scorso la Russia ha ridotto del 25% le proprie forniture verso i paesi europei con un picco del – 40% a gennaio 2022 (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a>).Alla luce dei dati illustrati, è stato osservato (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a>) che la crisi energetica attuale in Europa non solo è straordinariamente intensa e perdurante ma è altresì caratterizzata da una componente aggiuntiva, ossia la presenza di una crisi di prezzi “combo”, con tensioni inedite che affliggono sia il mercato del gas sia quello elettrico, peraltro in maniera interconnessa.A fronte di tale situazione economica, i riflessi sui rapporti commerciali si articolano come segue: una delle due parti del binomio produttore-consumatore si trova in posizione di sofferenza semi-permanente (gli utenti) mentre l’altra (produttori) – in ragione delle proprie risorse e contratti – può anche trovarsi in uno stato di profitto inaspettato della propria attività (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn34" name="_ftnref34">[34]</a>).Sempre sotto un profilo giuridico, in termini generali, nel mercato di riferimento, le considerazioni illustrate nei paragrafi che precedono, sono di particolare pertinenza, attesa la peculiare struttura che assumono spesso i contratti di approvvigionamento di energia (in particolare, gas naturale); i contratti in esame sono infatti spesso strutturati come contratti di durata in cui sono contenute clausole c.d. <em>take-or-pay</em>, con cui l'acquirente si obbliga a ricevere una quantità minima di materia prima per ogni periodo contrattuale, oppure di pagarne il prezzo anche in caso mancato prelievo (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn35" name="_ftnref35">[35]</a>). Per effetto di tali clausole, pertanto, i produttori trasferiscono sui propri acquirenti il rischio connesso a variazioni del prezzo e della domanda.<strong>3.2.&nbsp;Conclusioni: le soluzioni giuridiche per regolare gli effetti sui contratti commerciali della crisi energetica</strong>Come indicato, la crisi energetica attuale presenta delle peculiarità tali da meritare una trattazione specifica rispetto alla più ampia fattispecie della crisi dei prezzi delle materie prime.In sede di indagine delle conseguenze giuridiche della crisi energetica attuale, occorre <u>in via preliminare verificare se i contratti in essere presentino delle clausole di <em>hardship</em>, <em>force majeur</em> o MAC</u>: è infatti presumibile che, se così fosse, le attuali tensioni del mercato energetico rientrino nell’ambito di applicazione delle clausole in questione così come formulate nella prassi commerciali internazionale, ferma restando in ogni caso la necessità di un’indagine del dato contrattuale caso per caso.Diversamente, in assenza delle clausole di cui sopra, gli unici rimedi disponibili saranno quelli previsti dalla legge applicabile al contratto.Con riferimento alla legge italiana, si è già detto della limitata applicabilità del rimedio dell’<u>impossibilità sopravvenuta </u><u>della prestazione</u> in caso di mere difficoltà economiche connesse all’approvvigionamento delle materie prime.Tale conclusione deve tuttavia essere rivalutata alla luce dell’inedito dato di natura geopolitica connesso alle ridotte forniture da parte della Russia.In considerazione della forte dipendenza del mercato europeo dalle esportazioni russe, non è da escludersi che la situazione nei prossimi mesi possa evolversi nel senso di assumere i connotati dell’impossibilità sopravvenuta, nella sua declinazione dell’impossibilità di natura temporanea.Fermo quanto sopra, appare tuttavia praticabile in un maggior numero di casi la soluzione offerta dall’istituto dell’<u>eccessiva onerosità</u><u> sopravvenuta</u>.Potrebbe infatti essere ragionevole sostenere che si raffigurino i presupposti della straordinarietà e imprevedibilità prescritti dall’articolo 1467 del codice civile.Giova in tal senso non solo la portata dell’incremento dei costi ma, altresì, la rapidità di tale incremento e le anomalie scaturenti dall’assenza delle forniture russe.Al riguardo, preme ribadire che l’istituto dell’eccessiva onerosità ha come proprio esito fisiologico la demolizione del contratto e non la sua preservazione. La parte gravata dalla maggior onerosità è infatti titolare soltanto del diritto di risolvere il contratto. L’eventuale riduzione ad equità potrebbe derivare soltanto da un’iniziativa del soggetto avvantaggiato dal sopravvenuto squilibrio contrattuale al fine di evitare lo scioglimento del rapporto.Un’eventuale richiesta di rinegoziazione del contratto potrebbe tuttavia basarsi sulle disposizioni in materia di equità integrativa (ex articolo 1374 del codice civile) e sugli obblighi di interpretazione ed esecuzione in buona fede (ex articolo 1366 e 1375 del codice civile).Sotto questo profilo, infatti, l’andamento del tutto straordinario e anomalo del mercato energetico degli ultimi mesi costituisce una sopravvenienza che potrebbe costituire un valido presupposto per sostenere, in un’ottica di esecuzione e interpretazione del contratto secondo buona fede, la sussistenza di un obbligo di rinegoziazione del regolamento contrattuale condiviso in costanza di uno scenario economico sensibilmente diverso (soprattutto nel caso di contratti di lunga durata).Tanto chiarito, si ricorda che l’esistenza di un obbligo normativo di rinegoziazione non ha ancora trovato pacifico riconoscimento da parte della dottrina e della giurisprudenza.Invero, stante la ragionevole ricorrenza del presupposto dell’imprevedibilità della crisi energetica così come attualmente configurata, <u>nell’ambito dei contratti di appalto, potrebbe essere percorribile una revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 1664 </u>del codice civile: in costanza dei presupposti quantitativi indicati dalla norma (i.e. l’aumento del costo delle materie prime tale da terminare un aumento superiore al decimo del prezzo), il contraente che subisce il disequilibrio può avvalersi del diritto di ottenere una revisione del prezzo, sebbene &nbsp;con il limite normativo della sola differenza che eccede il decimo del prezzo.* * *&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: <a href="mailto:corporate.commercial@advant-nctm.com">corporate.commercial@advant-nctm.com</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Si parla di crisi acute con riferimento a situazioni “<em>all’apparenza irreversibili o che faticano a terminare, causate quasi sempre da trigger, anche molteplici e concomitanti, di origine esterna e dalla giurisdizione poco definita perché molto estesa se non addirittura globalizzata. Durante tali crisi il giuoco delle parti viene come bloccato e cominciano a prodursi effetti plastici di aggiustamento strutturale. Quella di oggi nell’energia in Europa è una di queste crisi, straordinariamente intensa e perdurante per una varietà di fattori, ma con una complessità aggiuntiva: siamo entrati in una crisi di prezzi per così dire combo, cioè con tensioni inedite sia nel mercato gas che in quello elettrico, vieppiù interconnessi tra loro</em>”. Si veda, sul tema, G. Bortoni, <em>Caro-energia ‘21-‘22/ una crisi dagli effetti plastici, </em>23 dicembre 2021.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> L’impatto sulla <em>food industry,</em> ad esempio, risente anche dell’aumento dei prezzi del grano, aumentati del 5,7% in un giorno, raggiungendo il valore massimo da 9 anni a 9,34 dollari a “bushel” (staio, unità di misura internazionale pari a circa 35 litri, equivalenti a poco più di 27,2 kg di grano e 24,5 kg di mais), si veda l’articolo “<em>La guerra in Ucraina fa balzare i prezzi di grano e mais: l’allarme del settore agroalimentare</em>”, di Emiliano Sgambato, sul Sole24Ore del 24 febbraio 2022. Tale situazione rischi di ripercuotersi negativamente sul mercato agroalimentare italiano anche in considerazione del fatto che l’Italia è decima tra gli acquirenti per un valore di 496 milioni e il secondo fornitore di prodotti con una quota del 7% pari a 415 milioni, si veda, a tal proposito, l’articolo “<em>Guerra in Ucraina e alimentare: a rischio forniture di mais, frumento e olio di semi</em>”, pubblicato sul Sole24Ore del 21 febbraio 2022.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> È stato stimato un doppio rimbalzo del PIL del 6,5% realizzato nel 2021 ed una stima OCSE del 4,1% per l’anno corrente (tuttavia in corso di revisione a seguito degli attuali eventi internazionali connessi al conflitto in Ucraina), dopo il crollo del 2020. Cfr. A. Sganzerla, <em>Aumento del costo delle materie prime, rinegoziazione del contratto di durata e clausole di hardship</em>, in <em>Norme e Tributi</em>, su Sole24ore, 7 febbraio 2022.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4"><sup>[4]</sup></a> Si veda a tal proposito F. Macario, <em>Regole e prassi della rinegoziazione al tempo della crisi</em>, in Giustizia Civile, n. 3, 2014.; R. SACCO, G. DE NOVA, Il contratto, Milano, 2016, p. 1710 e ss<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Sebbene non sia oggetto del presente <em>memorandum</em>, si segnala che le conclusioni elaborate in materia di obbligazioni pecuniarie potrebbero essere riviste alla luce degli effetti delle sanzioni approvate nei confronti della federazione russa in relazione al conflitto in corso in ucraina.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> P.2 Relazione.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7"><sup>[7]</sup></a> Anche con riferimento a tale circostanza, si segnala che tali conclusioni potrebbero essere riviste alla luce degli effetti delle sanzioni approvate nei confronti della federazione russa in relazione al conflitto in corso in Ucraina.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> In merito, occorre tenere in considerazione che la giurisprudenza, in concreto, tende a valutare l’eccessiva onerosità dello squilibrio in termini rigorosi, dando rilievo alle variazioni (in aumento o in diminuzione) del valore degli elementi economici originariamente alla base del contratto nell’ordine della metà e, comunque, in misura mai inferiore a un terzo. Sul punto, F. Ruscello, Istituzioni di diritto privato, Milano, 2011 .<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Cfr. Cass.Civ. 25 maggio 2007, n. 12235; Cass. Civ. 19 ottobre&nbsp; 2006, n. 22936.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> In ragione di ciò, il codice civile – all’articolo 1469 – prevede che l’istituto in parola non si applichi ai contratti che sono naturalmente aleatori (es. contratto di assicurazione) o sono stati resi tali dalla volontà delle parti.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Cfr. <em>ex multis</em>, F. Macario, <em>op. cit</em>., R. Sacco, G. De Nova, <em>op.cit.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Ex multis, si veda Trib. Bologna, sez. fall., 26 aprile 2013, reperibile su <em>Pluris</em>, ove il Tribunale ravvisa un vero e proprio obbligo di rinegoziazione, fondato sul principio generale di buona fede nell'esecuzione del contratto. Nello stesso senso, Trib. Bari, 14 giugno 2011, reperibile su <em>Dejure.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13"><sup>[13]</sup></a> R. Sacco, De Nova <em>op.cit</em>., 1708 e ss.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14"><sup>[14]</sup></a> R. Sacco, De Nova <em>op.cit</em>., 1708 e ss.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Cfr Trib. Bologna, sez. fall., 26 aprile 2013, reperibile su <em>Pluris.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Relazione, p. 24.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Si veda in proposito la Relazione, pag. 25.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Sul punto, si veda anche R. Senigallia, <em>Le attuali sopravvenienze contrattuali tra diritto vigente e diritto vivente</em>, in Jus Civile, n. 3, 2021.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Si veda: (i) a favore della sussistenza dell’obbligo di rinegoziazione a causa del Covid-19, Trib. Roma, 27 agosto 2020, reperible su <em>DeJure</em>, con commento di M. Di Marzio, <em>COVID-19: il giudice riduce il canone delle locazioni ad uso di ristorante, </em>in Ilprocessocivile.it, 28 settembre 2020; (ii) a favore dell’esistenza dell’obbligo di rinegoziazione del contratto, escludendo però che possa essere richiesta una pronuncia di esecuzione in forma specifica ex art 2932 c.c., Trib. Roma, 26 luglio 2021, n. 10161, reperibile <em>su DeJure</em>; (iii) relativamente ad un contratto di affitto d’azienda, il giudice è intervenuto direttamente sul contratto, statuendo che, tenuto conto del fatto che la prestazione del concedente rimasta ineseguita era quella di maggior significato economico, il canone per il periodo di lockdown doveva ridursi del 70%, Trib. Roma, 29 maggio 2020. <em><u>Contr</u>a</em>, nel senso che nel nostro ordinamento non esiste alcun obbligo di rinegoziazione derivante dal principio generale di buona fede nell’esecuzione del contratto, si veda: (i) Trib. Roma, 30 settembre 2021, n. 15763, reperibile su <em>DeJure</em>; (ii) Trib Roma, 19 febbraio 2021, n. 3114, reperibile su <em>DeJure</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Cfr. Trib. Bologna, sez. fall., 26 aprile 2013 (decr.)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Sul punto, F. Macario, <em>Rischio contrattuale e rapporti di durata nel nuovo diritto dei contratti: dalla presupposizione all’obbligo di rinegoziare</em>, in Rivista di Diritto Civile, n. 1, 1 febbraio 2002, p. 10063.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> A titolo esemplificativo, sono disposizioni volte a regolare le sopravvenienze, l’articolo 1623 cod. civ. in materia di affitto, e l’articolo 1710, comma 2, cod. civ. in materia di mandato.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Ai sensi dell’articolo 1655 cod. civ. l’appalto è definito come “<em>Il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Cass. 31 dicembre 2013, n. 28812.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> Cfr. Cass. Civ., 11 luglio 1990, n. 7208.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> In proposito, M. L. Vitali, <em>Clausole di forz maggiore, di hardship e di assenza di effetti sfavorevoli: riflessioni ai tempi della “grande epidemia”</em>, in <em>Rivista di Diritto Bancario</em>, ottobre/dicembre 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> Reperibili al seguente indirizzo: <a href="https://www.unidroit.org/wp-content/uploads/2021/06/Unidroit-Principles-2016-Italian-bl.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.unidroit.org/wp-content/uploads/2021/06/Unidroit-Principles-2016-Italian-bl.pdf</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref28" name="_ftn28"><sup>[28]</sup></a> G. Bortoni, <em>op.cit.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> Al primo posto si colloca la Spagna con 243 €/MWh.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> Si veda più ampiamente “<em>Crisi energetica: l'Italia è diversa?</em>” a cura di ISPI Data Lab, pubblicato il 16 febbraio 2022; per ulteriori approfondimenti sull’aumento dei prezzi delle materie prime si veda anche “<em>Petrolio e gas senza freni: gli Usa vogliono colpire l’export russo e il mercato trema</em>” di Sissi Bellomo, pubblicato su Il Sole24Ore il 7 marzo 2022.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> A. Ciò, <em>Venti di Guerra sul fuoco della crisi energetica</em>, in Quotidiano Energia, 24 febbraio 2022.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> ISPI Data Lab, <em>cit</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> G. Bortoni, <em>op.cit.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref34" name="_ftn34"><sup>[34]</sup></a> Si veda, sul tema, G. Bortoni, <em>op.cit</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref35" name="_ftn35">[35]</a> F. Macario, <em>op.cit.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 12 May 2022 09:02:37 +0200</pubDate>
                        <title>La validità della Russian Roulette Clause nei patti parasociali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-validita-della-russian-roulette-clause-nei-patti-parasociali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<ol> <li><strong>Introduzione</strong></li></ol><p>L’ammissibilità nel nostro ordinamento della clausola “Russian Roulette” e il suo ambito applicativo sono stati al centro del dibattito della dottrina e della giurisprudenza più recenti. Il presente elaborato si prefigge di analizzare i profili di maggiore interesse relativi alla Russian Roulette Clause, con particolare riferimento alla legittimità e alla validità della clausola medesima indipendentemente dalla previsione di un meccanismo di predeterminazione del prezzo della partecipazione oggetto del trasferimento.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong>Definizione e scopo della Russian Roulette Clause</strong></li></ol><p>La Russian Roulette Clause rappresenta il più diffuso tra i rimedi per risolvere eventuali casi di <em>deadlock</em> (<em>empasse</em>, stallo) che possono crearsi durante la vita di una società.Tale previsione può avere sia carattere statutario che parasociale e nella prassi queste clausole antistallo sono molto diffuse qualora nella società sia prevista una partecipazione paritaria (l’ipotesi tipica è quella della <em>joint venture</em> paritaria) o qualora siano previsti <em>quorum </em>elevati per determinate decisioni.Il suo scopo è, in ogni caso, quello di evitare che la situazione di paralisi creatasi porti allo scioglimento della società, in base a quanto disposto dal primo comma dell’art. 2484 c.c.&nbsp;</p><ol start="3"> <li><strong>I casi di deadlock</strong><strong>&nbsp;</strong></li></ol><p>Con tale termine si indica quella situazione in cui il Consiglio di amministrazione e/o l’Assemblea degli azionisti della società non siano in grado di adottare una decisione in conseguenza del verificarsi di un disaccordo tra i rappresentanti degli azionisti o tra i membri del Consiglio di amministrazione.Il rischio di <em>deadlock</em> è maggiore nelle società in cui è prevista una partecipazione paritaria o in quelle in cui le Parti abbiano comunque contrattualmente individuato una serie di decisioni, particolarmente importanti per la vita della società, prevedendo che esse possano essere adottate esclusivamente all’unanimità o comunque da una <em>qualified majority</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.<em>&nbsp;</em></p><ol start="4"> <li><strong>Funzione e struttura della clausola</strong></li></ol><p>Una volta verificatosi l’evento causa della <em>deadlock </em>(“<em>trigger event”</em>), l’attivazione della Russian Roulette Clause prevede che uno dei due soci, che è definito socio offerente, possa rivolgere all’altra parte, che prende il nome di socio oblato, un’offerta irrevocabile di acquisto della partecipazione del socio oblato, fissando al contempo il valore della suddetta partecipazione, anche in assenza di criteri predeterminati di quantificazione.L’oblato, a seguito della ricezione della predetta “proposta di acquisto”, ottiene il diritto di mettere fine alla situazione di stallo, entro un certo termine, alternativamente: accettando l’offerta e vendendo la propria partecipazione al prezzo così determinato dalla controparte che ha dato corso alla procedura (socio offerente), ovvero acquistando egli stesso la partecipazione del socio offerente, assumendo come prezzo esattamente il valore comunicato dalla controparte.Normalmente la clausola prevede anche delle disposizioni atte a scongiurare che la procedura si blocchi a sua volta a causa di un comportamento ostruzionistico dell’oblato che abbia deciso di non rispondere all’offerta. Viene così previsto, di regola, un meccanismo di silenzio-assenso che permette di produrre l’effetto traslativo della proposta di acquisto allo scadere del termine pattuito per l’esercizio della facoltà di scelta, tenendo così luogo dell’accettazione dell’oblato<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.&nbsp;</p><ol start="5"> <li><strong>La determinazione del prezzo della partecipazione</strong></li></ol><p>Il meccanismo della determinazione del prezzo è uno degli aspetti più controversi della clausola.Il fattore problematico risiede nel fatto che, nella maggior parte delle fattispecie, la clausola non prevede criteri predeterminati per stabilire il prezzo a cui la partecipazione del socio potrà essere venduta o acquistata. In sostanza, il socio oblato sarebbe sottoposto all’arbitrio del socio offerente in quanto la valutazione della partecipazione avviene “al buio”.Ciò potrebbe indurre a sostenere sia che il meccanismo descritto costituisca una violazione dell’art. 1349 c.c., risolvendosi in una determinazione unilaterale del prezzo in base al mero arbitrio, sia che rappresenti una condizione meramente potestativa e, quindi, nulla, in base all’art. 1355 c.c.La giurisprudenza<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> ha tuttavia confermato e ribadito<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> la validità in astratto della Russian Roulette Clause.Dunque, la giurisprudenza ha affermato che nel caso della Roulette Russa, la posizione di vantaggio della parte offerente - consistente, se non altro, nella possibilità di determinare il valore della partecipazione del socio oblato - non si traduce (o non dovrebbe tradursi) in un indebito vantaggio della stessa.La determinazione del prezzo, pur effettuata senza limiti o criteri informatori, ovvero “al buio” come testualmente afferma l’organo giudicante<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>, crea un meccanismo “intrinsecamente equilibrato”.Infatti, anche a non voler considerare che l’attivazione della procedura volta alla determinazione del valore/prezzo non è priva di costi per chi la attiva, l’equilibrio risiederebbe nel rischio, corso da chi propone il medesimo valore/prezzo, di “sbagliare” la valutazione; essendo la scelta dell’acquisto o meno della partecipazione rimessa alla parte che non ha operato la determinazione del prezzo, l’eventuale sottovalutazione del valore del capitale sociale assicurerebbe un vantaggio al potenziale acquirente (che pagherebbe un prezzo inferiore al valore di mercato della partecipazione), mentre - al contrario - l’eventuale sopravalutazione comporterebbe l’esborso da parte dell’offerente di un importo maggiore a quello di mercato, con evidenti effetti sfavorevoli per la parte attiva in entrambe le ipotizzate e opposte situazioni.Quanto all’altra criticità, ovvero la potenziale violazione del divieto di prevedere condizioni meramente potestative, essa viene superata sulla base dell’assunto che il meccanismo della clausola, pur riconoscendo ad uno dei soci il vantaggio di determinare il prezzo, trova un limite nell’obbligazione alternativa che sorge in capo al socio oblato.La clausola non può essere dunque ritenuta nulla sulla base dell’art. 1355 c.c., in quanto non è rilevabile la sussistenza di quella assoluta libertà che caratterizza la condizione meramente potestativa.Secondo la giurisprudenza, infatti, quest’ultima si configura soltanto nell’ipotesi in cui l’attività della parte sia basata sul mero arbitrio “<em>svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.Tali valutazioni invece, nel contesto della clausola in esame, sono necessariamente compiute dal socio offerente tenendo ben presente la sussistenza del diritto di scelta attribuito al socio oblato<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>, facendo sì che la valutazione della partecipazione del socio oblato sia veritiera e ponderata.Un’altra questione che si è posta all’attenzione della giurisprudenza<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a> e della dottrina<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a> è se il meccanismo di determinazione del prezzo della Russian Roulette Clause contrasti con il principio generale di equa valorizzazione delle partecipazioni, mutuato in ambito di <em>drag along clause</em> e che potrebbe essere esteso anche alla Russian Roulette Clause.Anche in questo caso però si è ritenuto di escludere la violazione del principio generale di equa valorizzazione delle partecipazioni per due motivi:(i) in primo luogo le due clausole svolgono una funzione diversa. Le clausole del tipo <em>drag along clause</em> sono pattuizioni che prevedono un diritto in favore del socio di maggioranza, il quale, qualora intenda alienare la propria partecipazione, acquista il diritto di negoziare con i terzi la vendita (alle medesime condizioni economiche) non solo delle proprie azioni, ma di tutto il capitale sociale (incluse anche le partecipazioni di minoranza). Essa può dunque configurarsi come un diritto del socio alienante il quale “trascina” la partecipazione del socio di minoranza nel progetto di cessione delle proprie azioni. Il socio di minoranza è quindi costretto a cedere la propria partecipazione ad un prezzo imposto su iniziativa del socio di maggioranza.La Russian Roulette Clause ha, invece, la funzione di risolvere situazioni di stallo, riorganizzando l’assetto societario.In sintesi, la tutela del socio di minoranza è resa necessaria, nell’ipotesi della <em>drag along clause</em>, a causa della situazione di soggezione in cui si trova rispetto al socio di maggioranza e si concretizza nel prevedere criteri di determinazione che assicurino il rispetto del principio di equa valorizzazione delle partecipazioni. In presenza della Russian Roulette Clause, manca tale meccanismo perché è assente la soggezione del socio oblato che ha la possibilità, qualora lo ritenga opportuno, di acquistare la partecipazione del socio offerente piuttosto che vendere la propria;(ii) in secondo luogo, occorre tenere presente la distinzione tra piano statutario e parasociale. Anche ad ammettere che la previsione di criteri di determinazione del prezzo costituisca condizione di validità per la Russian Roulette Clause statutaria, ciò non potrebbe sostenersi qualora tale clausola sia contenuta all’interno di un patto parasociale che, per definizione, è basato esclusivamente sull’autonomia delle parti. Mentre la Russian Roulette Clause statutaria dovrebbe cioè prevedere criteri che assicurino un’equa valorizzazione, la giurisprudenza rilevante ritiene che questo non debba accadere nel caso in cui la clausola sia inserita all’interno di un patto parasociale, in quanto non si possano “<em>porre limiti normativi alla libertà negoziale delle parti di programmare le condizioni economiche di un contratto di scambio che vincola solo le parti stesse</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>&nbsp;</p><ol start="6"> <li><strong>Compatibilità della clausola con il divieto di Patto Leonino</strong></li></ol><p>Tra le principali critiche mosse alla liceità della Russian Roulette Clause vi è quella della potenziale violazione del divieto di patto leonino.Anche in questo caso giurisprudenza<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a> e dottrina<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a> hanno escluso la suddetta violazione, constando come le clausole antistallo quali la Roulette Russa non sarebbero idonee né per finalità né per struttura a consentire al socio di approfittarsi della facoltà di <em>exit</em>, la quale potrà realizzarsi solamente a fronte di uno stallo decisionale.Dunque, fino a quando la società resterà operativa, ciascun socio conseguirà utili e subirà perdite secondo le regole ordinarie.Né potrebbe d’altronde darsi il caso che un socio approfitti della possibilità di <em>exit</em> rimanendo neutrale rispetto agli utili o alle perdite, dopo aver causato egli stesso lo stallo e attivato la procedura di <em>buy-sell</em>, giacché evidentemente, quand’anche l’altro socio non abbia paralizzato a monte la condotta abusiva per il tramite <em>dell’exceptio doli generalis</em>, in ogni caso la determinazione del prezzo avrà riguardo al valore attuale della partecipazione, tenuto conto del maggior valore ovvero del deprezzamento della partecipazione nel frattempo prodottosi.&nbsp;</p><ol start="7"> <li><strong>La configurazione della Russian Roulette Clause come patto parasociale</strong></li></ol><p>L’art. 2341 bis c.c. dispone che i patti parasociali non possono avere una durata superiore a cinque anni e che si intendono stipulati per tale durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore.La giurisprudenza si è quindi trovata a valutare la possibile violazione indiretta di tale norma, qualora i patti parasociali prevedano che il mancato rinnovo degli stessi integri una fattispecie di stallo idonea ad attivare la procedura della Russian Roulette Clause. In particolare ci si è chiesti se l’attivazione della procedura della clausola in esame possa essere considerata come una vera e propria sanzione per il mancato rinnovo dei patti parasociali, rendendoli così di durata potenzialmente illimitata poiché o viene rinnovato il patto (così assumendo una durata superiore al quinquennio) o viene sciolto il rapporto sociale limitatamente ad un singolo socio.La giurisprudenza ha tuttavia statuito che: “<em>le clausole che collegano al mancato rinnovo del patto l’avvio della procedura antistallo – attraverso l’attribuzione ad una delle parti della facoltà di determinare il prezzo ed all’altra dell’alternativa tra l’acquisto e la vendita della partecipazione –non sono a priori invalide in quanto non appaiono dirette a condizionare la volontà dei paciscenti allo scopo di “cristallizzare” gli equilibri (proprietari e di governo) riflessi dal patto. Al contrario esse sono finalizzate ad una risistemazione di tali equilibri proprio per il caso in cui il vincolo parasociale venga meno per effetto del mancato rinnovo e così a scongiurare lo scioglimento della società</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.In altre parole, la clausola di Roulette Russa configura un tipico esempio di patto parasociale «<em>teleologicamente atipico</em>», con il quale i soci mirano a risolvere situazioni di stallo gestorio-decisionale mediante un nuovo e diverso assetto della società, non invece consolidando o «stabilizzando» né gli assetti proprietari esistenti, né il governo della società.La giurisprudenza ha sottolineato come il meccanismo in forza del quale le parti disciplinano in via anticipata i termini e le modalità di definizione degli aspetti proprietari e di governo di una società, per il caso in cui il patto parasociale cessi di esistere, non ha la finalità di cristallizzare il patto oltre i termini di legge, ma è volto ad evitare che a seguito dello scioglimento del patto di sindacato si verifichi tra i soci uno stallo decisionale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.&nbsp;</p><ol start="8"> <li><strong>Considerazioni conclusive</strong></li></ol><p>All’ esito di questa disamina si può concludere che le Russian Roulette Clauses possono essere considerate <em>ex se</em> lecite e meritevoli di tutela ai sensi dell’ordinamento giuridico italiano.Al contempo, non può tacersi del fatto che, pur superato il vaglio di liceità e legittimità per la <em>species</em>, la clausola potrebbe venire declinata, in concreto, in modo tale da ottenere un risultato vietato dall’ordinamento.L’abuso eventualmente perpetrato, tuttavia, non sarebbe idoneo a scardinare i predetti principi sanciti dalla giurisprudenza, ma sarebbe, ragionevolmente, indice di invalidità, nel caso specifico, della singola clausola, la quale potrebbe - conseguentemente - essere dichiarata invalida, senza che ciò possa influire sulla questione nei termini generali.&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:sara.dameri@advant-nctm.com">Sara Dameri</a> e <a href="mailto:luca.dettori@advant-nctm.com">Luca Dettori</a>.</i></em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Luigi A. Stabile, <em>La Validità della russian roulette clause nei patti parasociali</em>, il Corriere giuridico 11/2021.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> M. Facci, <em>La Clausola di Roulette Russa</em>, in Le nuove Leggi Civili Commentate 3/2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Tribunale di Roma, Sez. spec. Impresa del 19 ottobre 2017 n. 19708.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Corte d’Appello di Roma del 3 febbraio 2020, n. 782.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Tribunale di Roma, Sez. spec. Impresa del 19 ottobre 2017 n. 19708.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Tribunale di Roma, Sez. spec. Impresa del 19 ottobre 2017 n. 19708.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Tribunale di Roma, Sez. spec. Impresa del 19 ottobre 2017 n. 19708.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Tribunale di Roma, Sez. spec. Impresa del 19 ottobre 2017 n. 19708.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Luigi A. Stabile, <em>La Validità della russian roulette clause nei patti parasociali</em>, il Corriere giuridico 11/2021.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Tribunale di Roma, Sez. spec. Impresa del 19 ottobre 2017 n. 19708.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Corte d’Appello di Roma del 3 febbraio 2020, n. 782.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Giuseppe de Falco, <em>Commento sulle clausole statutarie russian roulette (orientamento Consiglio notarile di Firenze n. 73/2020)</em>, in La rivista delle operazioni straordinarie n. 1/2022.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Tribunale di Roma, Sez. spec. Impresa del 19 ottobre 2017 n. 19708.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Giuseppe de Falco, <em>Commento sulle clausole statutarie russian roulette (orientamento Consiglio notarile di Firenze n. 73/2020)</em>, in La rivista delle operazioni straordinarie n. 1/2022.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 12 May 2022 08:51:26 +0200</pubDate>
                        <title>Decreto Legislativo 170/2021: gli ultimi aggiornamenti in materia di contratti con i consumatori</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/decreto-legislativo-170-2021-gli-ultimi-aggiornamenti-in-materia-di-contratti-con-i-consumatori</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<ol> <li><strong>Introduzione</strong></li></ol><p>Lo scorso novembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 281 del 25 novembre 2021) il Decreto Legislativo n. 170 del 4 novembre 2021 (il “<strong>Decreto 170</strong>”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.Il Decreto 170 è stato emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita dei beni (la “<strong>Direttiva</strong>”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> ed è intervenuto sul Capo I, Titolo III, Parte IV del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (il “<strong>Codice del Consumo</strong>”).In particolare, gli articoli da 128 a 134 del Codice del Consumo sono stati sostituiti dai nuovi articoli da 128 a 135-<em>septies</em>.I menzionati nuovi articoli introducono modifiche, in taluni casi rilevanti, alla previgente normativa in materia di conformità dei beni di consumo.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong>Perimetro di applicazione</strong></li></ol><p>Le disposizioni del Decreto 170 si applicano a contratti per la vendita di beni mobili materiali da parte di un venditore<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> ad un consumatore<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> (“<strong>B2C</strong>”), conclusi sia in forma tradizionale che online.Rientrano nel perimetro di applicazione del Decreto 170 anche i contratti B2C per la vendita di beni mobili materiali che incorporano, o sono interconnessi, con un contenuto digitale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> o un servizio digitale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a> ove la mancanza di tali contenuti o servizi impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del bene, indipendentemente dalla circostanza che detti contenuti o servizi siano forniti da venditore stesso o da terzi (i “<strong>Beni con Elementi Digitali</strong>”).&nbsp;</p><ol start="3"> <li><strong>Le principali novità introdotte dai nuovi articoli del Codice del Consumo</strong></li></ol><p>Di seguito si riporta un <em>excursus</em> sintetico delle principali novità introdotte dal Decreto 170.<strong>3.1 Requisiti di conformità (articolo 129 del Codice del Consumo)</strong>I requisiti di conformità dei beni oggetto del contratto di vendita vengono suddivisi dalle nuove disposizioni in requisiti soggettivi e requisiti oggettivi<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.Il bene venduto è considerato conforme al contratto di vendita ove dotato sia dei requisiti soggettivi sia dei requisiti oggettivi.<strong>&nbsp;3.2&nbsp;</strong><strong>Mancanza dei requisiti di conformità oggettivi (articolo 130 del Codice del Consumo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>)</strong>Ai sensi delle nuove disposizioni, ove il bene venduto sia privo dei requisiti oggettivi, il venditore non potrà più esonerarsi da responsabilità eccependo che il consumatore fosse a conoscenza del difetto e/o non potesse ignorarlo usando l’ordinaria diligenza.Sarà infatti necessario provare che il consumatore sia stato “<em>specificatamente informato del fatto che una caratteristica particolare del bene si discostava dai requisiti oggettivi di conformità</em>” e che “<em>il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto di vendita.</em>”.<strong>3.3 Aggiornamenti dei Beni con Elementi Digitali (articolo 130 del Codice del Consumo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>)</strong>In relazione ai Beni con Elementi Digitali le nuove disposizioni prevedono che il venditore debba fornire al consumatore gli aggiornamenti (anche di sicurezza) necessari a mantenere la conformità dei beni venduti:</p><ul> <li>qualora il contratto di vendita preveda un unico atto di fornitura del contenuto o del servizio digitale, per il periodo di tempo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi avuto riguardo ad una serie di indici (quali tipo e finalità dei beni venduti, circostanze e nature del contratto);</li> <li>qualora il contratto di vendita preveda una fornitura continuativa del contenuto o del servizio digitale, per periodi di tempo determinati sulla base della durata del predetto contratto di vendita (inferiore o superiore a 2 anni).</li></ul><p><strong>3.4Mancata installazione degli aggiornamenti dei Beni con Elementi Digitali da parte del consumatore (articolo 130 del Codice del Consumo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>)</strong>Ai sensi delle nuove disposizioni, qualora sia il consumatore a non installare (entro un congruo termine) gli aggiornamenti dei Beni con Elementi Digitali forniti dal venditore, quest’ultimo non sarà responsabile per difetti derivanti (esclusivamente) dalla mancata installazione dell’aggiornamento laddove:</p><ul> <li>il venditore abbia informato il consumatore della disponibilità dell'aggiornamento e delle conseguenze della mancata installazione; e</li> <li>la mancata, o errata, installazione dell'aggiornamento da parte del consumatore non sia dovuta a carenze delle istruzioni di installazione fornite dal venditore.</li></ul><p><strong>3.5 Limitazioni e impedimenti all’uso del bene venduto (articolo 132 del Codice del Consumo)</strong>Le nuove disposizioni introducono una tutela espressa del consumatore laddove l’uso del bene venduto sia impedito o limitato a causa di una restrizione derivante dalla violazione di diritti di terzi (in particolare di diritti di proprietà intellettuale). In tali casi, infatti, ferme restando le disposizioni in tema di nullità, annullamento o altre ipotesi di scioglimento del contratto previste dal nostro ordinamento, il consumatore potrà avvalersi anche degli usuali rimedi per difetti di conformità del bene.<strong>&nbsp;3.6&nbsp;</strong><strong>Diritto di regresso (articolo 134 del Codice del Consumo)</strong>Ai sensi delle nuove disposizioni non è più espressamente prevista la possibilità derogare al diritto di regresso del venditore finale nei confronti degli altri soggetti della catena distributiva<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.<strong>3.7 Presunzione di esistenza dei difetti (articolo 135 del Codice del Consumo)</strong>Le nuove disposizioni estendono – da 6 mesi ad 1 anno – il periodo di presunzione di&nbsp;esistenza dei difetti di conformità già al momento della consegna (salvo che tale ipotesi non sia incompatibile con la natura del bene venduto o del difetto rilevato).È stato inoltre eliminato l’obbligo del consumatore di denunciare l’esistenza di difetti del bene venduto entro 2 mesi dalla scoperta a pena di decadenza, previsto ai sensi della previgente disciplina (vecchio articolo 132 del Codice del Consumo).<strong>3.8 Contratti aventi ad oggetto una pluralità di beni (articolo 135 <em>quater</em> del Codice del Consumo)</strong>In relazione a contratti conclusi per una pluralità di beni le nuove disposizioni prevedono che in presenza di un difetto di conformità riguardante solo uno (o alcuni dei beni forniti) nell'ambito del contratto e laddove vi sia motivo per la risoluzione del contratto, il consumatore potrà risolvere l’intero contratto ove non sia ragionevolmente presumibile la sussistenza di un interesse del consumatore a mantenere nella propria disponibilità i beni non affetti da difetti di conformità.<strong>&nbsp;3.9&nbsp;</strong><strong>Garanzia convenzionale (articolo 135 <em>quinquies</em> del Codice del Consumo)</strong>Ai sensi delle nuove disposizioni la garanzia convenzionale (se fornita) dovrà essere resa disponibile al consumatore su supporto durevole<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a> e al più tardi al momento della consegna dei beni.<strong>&nbsp;</strong>La garanzia convenzionale deve, in linea con quanto già previsto dalla previgente disciplina, essere redatta in lingua italiana e con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue e deve includere:</p><ul> <li>una dichiarazione chiara che il consumatore dispone per legge di rimedi da parte del venditore, a titolo gratuito, in caso di difetto di conformità dei beni e che tali rimedi non sono pregiudicati dalla garanzia convenzionale;</li> <li>il nome e l'indirizzo del garante;</li> <li>la procedura che il consumatore deve seguire per ottenere l'applicazione della garanzia convenzionale;</li> <li>la designazione dei beni ai quali si applica la garanzia convenzionale;</li> <li>le condizioni della garanzia convenzionale.</li></ul><p>&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:diletta.avaro@advant-nctm.com">Diletta Avaro</a>.</i></em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Il Decreto 170 reca “<em>Attuazione della Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il Regolamento (UE) 2017/2394 e la Direttiva 2009/22/CE, e che abroga la Direttiva 1999/44/CE.</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> La Direttiva modifica il Regolamento (UE) 2017/2394 e la Direttiva 2009/22/CE e abroga la Direttiva 1999/44/CE.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> A norma dell’articolo 128, comma 2, lettera c) del Codice del Consumo, il “<em>venditore</em>” è definito come: “<em>qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, anche tramite altra persona che agisca in suo nome o per suo conto, utilizza i contratti di cui al comma 1, primo periodo </em>[i contratti di vendita conclusi tra consumatore e venditore],<em> ivi compreso il fornitore di piattaforme se agisce per finalità che rientrano nel quadro&nbsp; della sua attività e quale&nbsp; controparte contrattuale del consumatore per la fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> A norma dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del Codice del Consumo, il “<em>consumatore</em>” è definito come “<em>la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta</em>.”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> A norma dell’articolo 128, comma 2, lettera g) del Codice del Consumo, un “<em>contenuto digitale</em>” è definito come “<em>dati prodotti e forniti in formato digitale</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> A norma dell’articolo 128, comma 2, lettera f) del Codice del Consumo, un “<em>servizio digitale</em>” è definito come “<em>1) un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, memorizzare i dati o di accedervi in formato digitale; oppure 2) un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale caricati o creati dal consumatore o da altri utenti di tale servizio o qualsiasi altra interazione con tali dati</em>.”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7"><sup>[7]</sup></a> In particolare, a norma dell’articolo 129, comma 2, del Codice Consumo sono requisiti soggettivi: (a) la corrispondenza alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità previsti nel contratto di vendita, oltreché la sussistenza della funzionalità, della compatibilità, dell’interoperabilità e delle altre caratteristiche previste dal contratto di vendita; (b) l’idoneità ad ogni&nbsp; utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questo portato a conoscenza del venditore entro la conclusione del contratto di vendita e che sia stato accettato dal venditore; (c) la circostanza che il bene sia fornito con tutti gli accessori, le istruzioni, anche inerenti all'installazione, e gli aggiornamenti previsti dal contratto di vendita. Sono invece requisiti oggettivi, a norma dell’articolo 129, comma 3, del Codice Consumo: (a) l’idoneità agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo; (b) se applicabile, la sussistenza delle qualità e la corrispondenza alla descrizione del campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto; (c) se applicabile, la circostanza che il bene sia consegnato insieme agli accessori, ivi inclusi l’imballaggio e le istruzioni, anche inerenti all'installazione, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere; (d) la circostanza che il bene sia consegnato nelle quantità previste e sia dotato delle qualità e delle altre caratteristiche (anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza) ordinariamente presenti in beni dello stesso tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, data la natura del bene e le eventuali dichiarazioni pubbliche relative.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Articolo 130, comma 4, del Codice del Consumo.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Articolo 130, comma 2, del Codice del Consumo.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Articolo 130, comma 3, del Codice del Consumo.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Potrebbe però desumersi che la deroga sia ancora possibile visto il considerando 63 della Direttiva (secondo cui le disposizioni ivi contenute non dovrebbero pregiudicare il principio della libertà contrattuale nei rapporti tra venditore e le altre parti della catena di transazioni commerciali) e il disposto del nuovo articolo 135 <em>sexies </em>del Codice del Consumo (che prevede la sanzione della nullità solo per quei patti che siano volti ad escludere o limitare a danno del consumatore i diritti riconosciuti a quest’ultimo dal Codice del Consumo).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> A norma dell’articolo 128, comma 2, lettera m) del Codice del Consumo, un “<em>supporto durevole</em>” è definito come: “<em>ogni strumento che permetta al consumatore o al venditore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate, in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate.”.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 10 May 2022 06:00:19 +0200</pubDate>
                        <title>Crisi Ucraina - Le misure sanzionatorie</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/crisi-ucraina-le-misure-sanzionatorie-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il presente memorandum non ha pretesa di esaustività ed ha il solo scopo di fornire una panoramica preliminare in merito alle sanzioni imposte e in via di imposizione nei confronti della Russia, con particolare focus sulle sanzioni adottate dall’Unione Europea e da alcuni altri paesi.</em><em>Il presente memorandum non dovrà essere inteso quale parere legale. Per la verifica circa l’applicabilità delle singole sanzioni ad una fattispecie specifica, andrà effettuata una analisi ad hoc.</em>&nbsp;<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2022/05/20220421_Memo-Sanzioni-Russia_ITA818.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per leggere il documento integrale</a>&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:lorena.possagno@advant-nctm.com">Lorena Possagno</a>, <a href="mailto:luca.dettori@advant-nctm.com">Luca Dettori</a> e <a href="mailto:ekaterina.aksenova@advant-nctm.com">Ekaterina Aksenova</a>.</i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 10 May 2022 05:09:44 +0200</pubDate>
                        <title>C&#039;e&#039; un&#039;Italia in lockdown a Shanghai</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ce-unitalia-in-lockdown-a-shanghai</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Nell’aera di Suzhou è forte la presenza di aziende tricolore che stanno accelerando il ripensamento del proprio modello industriale anche grazie a forti incentivi</em>Da quasi due mesi Shanghai, e in parte le aree industriali limitrofe dello Jiangsu, sono soggette a misure di lockdown, anche più diffuse di quelle adottate a febbraio 2020, allo scoppio della pandemia. Shanghai è uno dei più importanti hub della logistica e finanziario del mondo, ed è prossimo al più importante polo manifatturiero italiano all’estero, quello dell’area di Suzhou, nello Jiangsu, dove si contano oltre un centinaio di aziende italiane. Non ultimo, Shanghai ha rappresentato in questi ultimi vent’anni un centro di attrazione per giovani talenti e manager."Un recente sondaggio della Camera di Commercio Italiana ha fotografato la situazione - racconta Paolo Bazzoni, presidente della Camera di Commercio italiana in Cina - complicata, con un impatto molto pesante su tutte le nostre aziende, non soltanto quelle industriali. Il 2022 sarà un anno molto difficile".Rimanendo nel settore manifatturiero, c’è anche chi, però, tra i gruppi industriali più strutturati, vede nella situazione attuale un fattore che accelera il ripensamento del proprio modello industriale nella prospettiva di consolidare il proprio ecosistema&nbsp;produttivo secondo due direttrici: una maggiore integrazione, e accorciamento, della catena della fornitura, ed il digitale, come piattaforma di collaborazione ed integrazione con i propri clienti e fornitori. «La capacità di rivedere gli obiettivi primari e strategici e agilità nell’esecuzione degli stessi in questi “scenari dinamici” diventano fattori di successo determinanti - dice Tiziano Sandonini, dirigente del gruppo meccanotessile Santoni Shanghai - il nostro gruppo ritiene che per accrescere questi vantaggi competitivi sia importante contribuire alla costruzione di un ecosistema che consenta alle aziende di muoversi sinergicamente mitigando le incertezze e raccogliendo le nuove opportunità». Per aziende meno strutturate le sfide sono importanti, soprattutto in settori già affetti da profonde trasformazioni, come quello dell’automobile, dove si assiste all’auto elettrica e all’affermarsi di “campioni nazionali” del settore.Spostandosi verso la provincia limitrofa dello Jiangsu, già dopo poche decine di chilometri si incontrano gli insediamenti del polo manifatturiero italiano dell’area di Suzhou. Tra gli imprenditori c’è attesa, mentre si cerca di mantenere un’operatività produttiva seppure limitata. "Il blocco - racconta Giacomo Bove, direttore generale della Ponzini, società che produce spazzole per il settore della cosmetica - ha creato diversi colli di bottiglia logistici e nell’area sono stati, ormai oltre un mese fa, messi in lockdown i distretti di Kunshan e Taicang, tra Shanghai e Suzhou. Nonostante nella maggior parte dell’area di Suzhou si sia mantenuta una mobilità in stato di semi- lockdown, le fabbriche hanno mantenuto un’operatività rilevante, ridotta soltanto dalle conseguenze dei vari blocchi logistici e dalla mancanza di personale in lockdown. Al momento i vari permessi di viaggio e di trasporto sembrano funzionare e se si eccettuano i costi crescenti del cibo (arrivato a tre volte il normale) e dei trasporti. il governo locale mantiene un moderato ottimismo".Tornando a Shanghai, quasi due mesi di lockdown hanno colpito duramente l’industria del retail, ed in particolare quella dell’alimentare (dall’importazione alla distribuzione) e la ristorazione. Sempre secondo la survey della Camera di Commercio, il 61% delle aziende intervistate si trova nell’incertezza di quando sarà in grado di riprendere le proprie attività a pieno regime, ed il 31% di quelle della ristorazione segnalava, a fine aprile, una riduzione dei ricavi superiore al 25%."Le difficoltà degli spostamenti tra l’Italia e la Cina impediscono anche ai tecnici dall’Italia di raggiungere le proprie controllate in Cina - osserva ancora Paolo Bazzoni - portando il proprio&nbsp;contributo di know-how specializzato ed esperienza. Questo può determinare una crisi di competitività, anche se al momento è soltanto un rischio".Il Governo cinese ha introdotto varie misure dirette a contenere l’impatto della pandemia sull’economia, in termini di riduzione del costo del lavoro (riduzione dei contributi previdenziali e posticipi nei pagamenti), sgravi fiscali e anche strumenti relativamente nuovi come il finanziamento bancario garantito con pegno su marchi e brevetti. "Si tratta di uno strumento di finanziamento accessibile anche per le aziende italiane, purché titolari di marchi e brevetti registrati in Cina - osserva <strong>Carlo Geremia</strong>, senior counsel di <strong>Advant Nctm</strong> - È interessante perché spinge le aziende a registrare la propria proprietà intellettuale in Cina, in capo alla società cinese e non alla casa madre, e consente di valorizzare in modo concreto il proprio patrimonio di proprietà intellettuale in Cina, anche in vista di eventuali licenze o cessioni. Incoraggia inoltre le aziende italiane a pensare a nuove modalità di gestione e di tutela dei propri marchi e brevetti in questo Paese".&nbsp;Tratto da&nbsp;<em>Repubblica</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 09 May 2022 10:46:43 +0200</pubDate>
                        <title>La tecnologia implementata nel real estate: dalle app al metaverso</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-tecnologia-implementata-nel-real-estate-dalle-app-al-metaverso</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il presente contributo vuole fornire approfondimenti su come la tecnologia stia impattando il settore real estate. Dall’utilizzo di app per la sottoscrizione automatica di contratti di locazione al virtual real estate e all’applicabilità del sistema blockchain agli immobili fisici. A tal fine viene inquadrato il concetto di metaverso, fornendo una descrizione delle principali piattaforme, e approfondita la natura degli NFT. In una seconda parte vengono analizzate, da un lato, le problematiche e prospettive del virtual real estate, e dall’altro lato, la funzionalità e limiti di NFT, smart contract e blockchain con riferimento agli asset fisici.</em>&nbsp;</p><ol> <li><strong> Come le nuove tecnologie stanno cambiando il mercato immobiliare </strong></li></ol><p>Siamo ormai abituati a considerare la tecnologia digitale essenziale in tutti i settori: aumenta le potenzialità, semplifica le operazioni e supporta nuovi modelli di <em>business</em>. Anche nell’ambito del <em>real estate</em> da decenni si stanno sperimentando nuove forme di utilizzo , come ad esempio i sistemi <em>online</em> di prenotazione di alloggi e le visite virtuali degli immobili. Tali scenari si stanno sempre di più sviluppando grazie ad applicazioni che permettono agli utenti, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, di trovare appartamenti scelti attraverso una ampia gamma di caratteristiche e di informazioni utili, e addirittura, attraverso specifiche app, di effettuare visite non più solo <em>online</em> ma anche di presenza e senza bisogno di essere accompagnati dal classico agente, consentendo notevole flessibilità e risparmio di costi. Non solo.È anche possibile sottoscrivere contratti di locazione che vengono automaticamente generati dal sistema non appena il potenziale conduttore accetta le condizioni generali, inserisce tutti i dati necessari, indica le proprie preferenze per eventuali servizi <em>extra</em> (come servizi di pulizia o di lavanderia) ed effettua il versamento di quanto richiesto <em>come</em> deposito tramite pagamenti digitali.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong> Nuovi mondi virtuali: il metaverso</strong></li></ol><p>E l’impatto tecnologico si è ulteriormente incrementato con l’arrivo di nuove tecnologie, che hanno permesso la creazione di un nuovo mercato immobiliare, il <em>virtual real estate</em> e il metaverso immobiliare.Il metaverso, secondo la definizione di parte della Dottrina, è lo “<em>spazio comune condiviso virtuale, creato dalla convergenza di realtà fisica virtualmente potenziata e spazio virtuale virtualmente persistente, compresa la somma di tutti i mondi virtuali, la realtà aumentata e l’internet</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.Non si tratta di una realtà nuova: da decenni esistono i giochi <em>open world</em> che permettono ai giocatori di muoversi liberamente all’interno di mondi virtuali.Ma negli ultimi anni il metaverso è stato rivoluzionato dall’integrazione delle piattaforme con la <em>blockchain</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, dalla generazione e dallo scambio tra gli utenti di NFT (<em>Non Fungible Token</em>)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> e, sempre più spesso, dall’utilizzo di visori 3D.E il mercato immobiliare virtuale sembra essere il settore che ha tratto più vantaggi da questa rivoluzione; al momento i metaversi immobiliari più rilevanti sono i cosiddetti <em>Big Four:</em> The Sandbox, Decentraland, Cryptovoxels e Somnium Space.Sandbox è un metaverso <em>community-driven</em>: qualsiasi elemento virtuale è un NFT che può essere creato, acquistato e scambiato dagli utenti tramite la criptovaluta denominata “<em>sand</em>”. I giocatori possono acquistare appezzamenti di terreno (le <em>land</em>) su cui è possibile costruire strutture e creare le esperienze virtuali desiderate<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, prevedendo anche il pagamento di biglietti di ingresso. Everyrealm (<em>ex</em> Republic Realm, una delle più importanti società di investimenti nel mercato immobiliare virtuale) ha dichiarato di avere attualmente investimenti su 27 piattaforme di metaverso, tra cui The Sandbox, dove ha sviluppato 100 isole con ville (<em>Fantasy Islands</em>) e un mercato di barche e moto d’acqua.Decentraland è un mondo completamente decentralizzato: la proprietà dei beni viene gestita da <em>smart contract</em> che sono governati dalla DOA (<em>Decentralized Autonomous Organization</em>), un’organizzazione autonoma decentralizzata priva di un proprio organo di gestione ma gestita direttamente dai possessori di specifici gettoni (il MANA) emessi da Decentraland in numero limitato. L’acquisto di <em>asset</em>&nbsp;avviene tramite i suddetti gettoni e può avere ad oggetto anche più lotti che possono poi venir uniti in un unico <em>token</em> (l’<em>Estate</em> <em>Token</em>)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.E’ forse superfluo sottolineare come le possibilità offerte da questo genere di ambienti virtuali abbiano destato un forte interesse soprattutto per le potenzialità sotto il profilo pubblicitario: Decentraland non è semplicemente una piattaforma di <em>virtual real estate</em>, quanto piuttosto un luogo in cui investire acquistando LAND per fornire esperienze virtuali che possano portare poi a maggiori ricavi reali.Spatial, diversamente dagli altri metaversi, permette di acquistare spazi virtuali che possono essere anche successivamente modificati, rivenduti o affittati, proprio come nelle normali dinamiche del mercato immobiliare reale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>. Grazie a queste caratteristiche, investire nel metaverso di Spatial è molto più vicino alle esperienze immobiliari tradizionali:&nbsp; sfruttare spazi (ancorché virtuali) che hanno valore in relazione all’utilità che soddisfano in determinati luoghi (come<em> conference room</em>, gallerie d’arte, sale per concerti). Al contrario,&nbsp; in altri metaversi il valore delle proprietà è tendenzialmente più soggetto ad oscillazioni anche di natura speculativa<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.&nbsp;</p><ol start="3"> <li><strong> La natura degli spazi virtuali: la <em>“land”</em> è un bene immobile o un NFT?</strong></li></ol><p>L’acquisto di un <em>asset</em> nel metaverso non è paragonabile all’acquisto di un immobile nel mondo reale né da un punto di vista sostanziale di diritto acquisito né da un punto di vista di <em>iter</em> necessario per il relativo trasferimento. La <em>land</em> è un bene immateriale <em>rappresentato</em> da un NFT<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>. Gli NFT certificano l’autenticità e l’unicità di un bene nonché la sua piena proprietà. Ovviamente il carattere digitale del bene rende inapplicabile la disciplina tradizionalmente applicabile agli immobili, in particolare quella speciale delle locazioni immobiliari. L’edificio costruito su un terreno virtuale è semplicemente un’opera 3D creata con <em>software</em>, di cui si certifica la relativa proprietà digitale. Quindi, è evidente che i contratti che oggi caratterizzano il panorama del <em>real</em> <em>estate</em> non possono trovare la medesima applicazione nel metaverso; d’altra parte, però, potrebbero invece venire sottoscritti accordi atipici che, almeno sotto certi profili, potranno mutuare taluni aspetti “tipici” del mondo della contrattualistica <em>virtual real estate</em>.Nell’ordinamento italiano le <em>land</em> potrebbero essere qualificate come beni (immateriali?) <em>ex</em> art. 810 c.c. I relativi NFT potrebbero rappresentare i rispettivi <em>asset </em>digitali, riecheggiando la fattispecie di quei documenti di legittimazione di cui all’art. 2002 c.c. che hanno la funzione di identificare i soggetti aventi diritto ad una determinata prestazione (come per esempio i biglietti per uno spettacolo)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.Il trasferimento di NFT aventi ad oggetto <em>land</em> avviene tramite <em>smart contract</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>. Quest’ultimi godono del pregio di essere immodificabili e di concludersi in maniera automatica: al verificarsi di un determinato evento (<em>trigger event</em>) il contratto avrà esecuzione con il trasferimento degli importi patrimoniali indicati nel codice dello specifico <em>smart</em> <em>contract</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.&nbsp;</p><ol start="4"> <li><strong> Il real estate virtuale: problemi e possibilità </strong></li></ol><p>Il valore di un immobile reale dipende da numerosi parametri, tra cui la sua dimensione, la sua localizzazione, il contesto circostante e il rapporto tra domanda e offerta. Nel metaverso alcuni di questi criteri possono acquistare un peso diverso o venir messi in discussione, mentre altri mantengono il loro valore. Per esempio, la localizzazione di un immobile può avere grande rilievo anche nel metaverso, perché la nascita di quartieri abitati da determinati utenti può comportare un maggiore afflusso di giocatori in tale zona<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.D’altra parte , il metaverso non ha confini e pertanto non si hanno certezze che il numero di <em>land</em> attualmente esistenti per ciascuna piattaforma rimanga invariato nel tempo. Di conseguenza, il valore di ciascun terreno potrebbe mutare nel tempo a causa di un'espansione potenzialmente infinita.Il metaverso, insomma, permette di godere di nuovi spazi dove svolgere attività commerciali immateriali, come la vendita di beni digitali<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>, ma offre anche molteplici possibilità per il business reale: si potrà per esempio acquistare beni fisici dopo averli visti <em>online,</em> oppure fare <em>tour</em> virtuali prima di prenotare il soggiorno presso luoghi di villeggiatura<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a> o di stipulare contratti di locazione.E fra tutti gli <em>asset class</em>, il retail sembrerebbe quello in grado di poter sfruttare al meglio le possibilità del multiverso. Nel campo della moda, per esempio, dove il rapporto con il brand è vitale, nei mondi virtuali si può semplicemente pubblicizzare il proprio marchio, ma anche rafforzare il rapporto con i propri clienti vendendo loro <em>skin </em>(gli outfit dei propri avatar) griffate, o ancora dare la possibilità di acquistare capi specifici dopo averli provati <em>on line</em> tramite esperienze di “<em>virtual</em> <em>try-on</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>. Nemmeno la grande distribuzione sembra avere intenzione di perdere l’occasione di usare il metaverso per pubblicizzare i propri prodotti: Carrefour, ad esempio, ha acquistato un terreno di 36 ettari su The Sandbox per organizzarvi eventi o lanci di prodotti.Alla luce di tutto quanto detto sopra, non stupisce che le vendite immobiliari sulle quattro principali piattaforme del metaverso abbiano raggiunto i 501 milioni di dollari nel 2021 e che nel solo mese di gennaio 2022 abbiano superato gli 85 milioni di dollari<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.&nbsp;</p><ol start="5"> <li><strong> NFT, smart contract e blockchain nel mercato immobiliare reale</strong></li></ol><p>Come abbiamo visto sopra, gli NFT rappresentano un tassello fondamentale dei mondi virtuali. In linea teorica, però, potrebbero essere utilizzati anche per sostituire i titoli di proprietà di beni immobili reali, gli atti che conferiscono il godimento di beni immobili e i documenti contabili come le fatture. Inoltre, tramite la sottoscrizione di <em>smart contract,</em> potrebbe venir meno la necessità (o forse l’opportunità: n.d.r.) di usufruire delle dichiarazioni che hanno valore certificativo erga omnes dei <em>Third Trusted Parties</em> (notai e registri immobiliari),<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a> nonché di ulteriori intermediari, come le banche per l’erogazione di finanziamenti e gli agenti immobiliari per far convergere domanda e offerta.Si tratta, è evidente, di considerazioni per il momento ancora astratte, stanti i vigenti obblighi di legge in tema, ad esempio, di continuità delle trascrizioni <em>ex</em> art. 2650 c.c. e centralità del ruolo del notaio. Guardando al nostro ordinamento, inoltre, è difficile immaginare atti di provenienza sotto forma di NFT dato che ai sensi degli artt. 1350, 2643 e 2657 c.c. il trasferimento di immobili richiede determinate forme scritte (atto pubblico o scrittura privata autenticata) e la trascrizione del relativo titolo presso i registri immobiliari.Infine, gli <em>smart contract</em> non permettono di venir modificati successivamente alla loro stipula perché ogni operazione viene registrata come un blocco di dati immutabile e che può solo essere seguito da un ulteriore blocco di dati (come un nuovo e successivo <em>smart contract)</em>, che rafforzano l’intera catena di <em>blockchain</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>. Quindi la sottoscrizione di <em>smart contract</em> potrebbe essere utile esclusivamente per trasferimenti che avvengano in maniera unitaria e istantanea (tipicamente la compravendita di un immobile senza previa sottoscrizione del relativo contratto preliminare) ma difficilmente potrebbe adeguarsi alle strutture contrattuali previste nell’attuale scenario del <em>real estate</em>. Si pensi per esempio all’ipotesi in cui vi sia la necessità di prevedere un significativo <em>interim period</em> tra <em>signing</em> e <em>closing</em>, anche potenzialmente caratterizzato da condizioni sospensive/risolutive<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>.Un ulteriore ambito che merita una riflessione è quello degli appalti di opere tra privati. Infatti, il sistema <em>blockchain</em> permetterebbe di riunire in un unico luogo, immutabile e accessibile a tutte le parti, ogni informazione riguardante l’immobile oggetto di lavori. Inoltre, permetterebbe di effettuare in maniera trasparente le transazioni in corrispondenza di alcune <em>milestone</em> del relativo cronoprogramma e di stipulare accordi in maniera automatizzata tramite <em>smart contract<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn20" name="_ftnref20"><strong>[20]</strong></a></em>.<em>&nbsp;</em><em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. </em><em>Per ulteriori informazioni, si prega di contattare <a href="mailto:luigi.croce@advant-nctm.com">Luigi Croce</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Annunziata F., Conso A., <em>NFT - L’arte e il suo doppio. Non Fungible Token: l’importanza delle regole, oltre i confini dell’arte</em>, Montabone, 2021, p. 39.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Ai sensi dell’art. 8 <em>ter</em> c. 1 del D.L. 135/2018 (Decreto Semplificazioni 2019) convertito in L. 12/2019: “<em>Si definiscono «tecnologie basate su registri distribuiti» le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Per approfondimento sul punto si rimanda al successivo par. 2.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Ad inizio febbraio 2022, la società sviluppatrice ed editrice di videogiochi Ubisoft ha comunicato che uno dei suoi giochi principali – Raving Rabbids – avrà vita in The Sandbox. Gucci ha deciso di sbarcare su The Sandbox con il proprio <em>concept store</em> sperimentale, Vault, che era inizialmente nato come piattaforma per la vendita di un’attenta selezione di rari articoli <em>vintage</em> e modelli in edizione limitata.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> <em>Che cos’è Decentraland (MANA)?</em>, in <em>academy.binance.com</em>, 18 novembre 2021.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Descrizione di Spatial presente nella mostra “<em>DART 2121. </em><em>2<sup>nd</sup> edition. NFT art of the future</em>” presso il DART (Dynamic Art Museum) a Milano, 30 marzo-24 maggio 2022.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Scully B., <em>NFT Real Estate: Why Buying Land In The Metaverse Is Not It</em>, in <em>spatial.io</em>, 9 febbraio 2022.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Si tratta di <em>token</em> crittografici, creati su <em>blockchain</em>, che quindi contengono informazioni uniche, non alterabili né intercambiali, in grado di “<em>certificare, in modo univoco, un oggetto digitale e/o un diritto inerente ad un bene fisico e di cui possono, in ogni caso, garantire la titolarità e, tipicamente, il diritto di proprietà</em>” (Annunziata F., Conso A., <em>NFT - L’arte e il suo doppio. Non Fungible Token: l’importanza delle regole, oltre i confini dell’arte</em>, Montabone, 2021, pp. 15-16).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Nell’ordinamento italiano tale fattispecie si distingue da quella dei titoli di credito in senso stretto di cui agli art. 1992 e ss. c.c. In particolare poi, i <em>token</em> non sono incorporati in una <em>res</em>, ma necessitano di una <em>res</em> (<em>e.g.</em> computer) per essere utilizzati. Pertanto l’incorporazione non è fisica ma al più digitale. (Cfr. Rulli E., <em>Incorporazione senza res e dematerializzazione senza accentratore: appunti sui token</em>, in <em>Orizzonti del Diritto Commerciale</em>, fasc. 1, 2019).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Ai sensi dell’art. 8 <em>ter</em> c. 2 del D.L. 135/2018 (Decreto Semplificazioni 2019) convertito in L. 12/2019: “<em>Si definisce «smart contract» un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Janssen A. U., Patti F. P., <em>Demistificare gli smart contracts</em>, in <em>Osservatorio del diritto civile e commerciale</em>, fasc. 1, gennaio 2020, p. 35.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> <em>E.g.</em> il cantante Snoop Dog sta creando un micro mondo denominato “<em>Snoopverse</em>” su The Sandbox e il calciatore Marco Verratti ha acquistato 25 isole su The Sandbox.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Su Horizon Worlds, videogioco di Meta accessibile con i visori Oculus, sarà possibile monetizzare oggetti virtuali creati dagli stessi utenti (<em>e.g.</em> abiti per gli <em>avatar</em>) o permettere l’accesso a una porzione di mondo creato direttamente dagli utenti (<em>Testing New Tools for Horizons Worlds Creators To Earn Money</em>, in <em>oculus.com</em>, 11 aprile 2022).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Cfr. Il gruppo alberghiero R Collection Hotels con la <em>start up</em> Takyon ha creato una piattaforma di <em>booking</em> decentralizzata che combina NFT e <em>blockchain</em> e ha venduto il primo NFT inclusivo di un soggiorno presso il Grand Hotel Victoria di Menaggio (CO) (<em>R Collection Hotel entra nel mondo del Metaverso. Il futuro è già qui</em>, in <em>excellencemagazine.luxury.it</em>, 28 febbraio 2022). Qatar Airways ha inoltre lanciato QVerse, esperienza virtuale che permette agli utenti del sito <em>www.qatarairways.com/QVerse</em> di navigare virtualmente alcune aree dell’Hamad International Airport e l’interno delle cabine degli aerei della compagnia.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Si tratta della possibilità di provare <em>online</em> tramite la realtà aumentata (AR) prodotti cosmetici e capi d’abbigliamento. Tale pratica potenzialmente permette di aumentare gli incassi e ridurre il numero di resi.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Simonetta B., <em>Metaverso, vendite immobiliari da mezzo miliardo. Entro fine 2022 raddoppieranno</em>, in <em>ilsole24ore.com</em>, 1° febbraio 2022. Le vendite sono aumentate esponenzialmente dopo il 28 ottobre 2021 quando la società del <em>social network</em> Facebook e di <em>app</em> come Instagram, WhatsApp, Messenger nonché dei visori di realtà virtuale Oculus Rift ha cambiato denominazione in Meta Platforms Inc. affermando che “<em>The metaverse is the next evolution of social connection. </em><em>Our company’s vision is to help bring the metaverse to life, so we are changing our name to reflect our commitment to this future</em>”. Cfr. Mark Zuckerberg, <em>Founder’s Letter, 2021</em>, in <em>about.fb.com</em>, 28 ottobre 2021.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Di Maio D., Rinaldi G., <em>Blockchain e la rivoluzione legale degli Smart Contracts</em>, in <em>dirittobancario.it</em>, 11 luglio 2016.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> <em>Cos'è la tecnologia blockchain?</em>, in <em>ibm.com</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Di Maio D., Rinaldi G., <em>Blockchain e la rivoluzione legale degli Smart Contracts</em>, in <em>dirittobancario.it</em>, 11 luglio 2016.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> <em>Blockchain in Real Estate</em>, in <em>consensys.net</em>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 04 May 2022 08:32:07 +0200</pubDate>
                        <title>La cybersecurity in Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-cybersecurity-in-italia</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Minacce e attori in campo</strong><em>Conoscere le minacce alla sicurezza informatica. Prevenire attacchi e incidenti. Agire. Una guida alle imprese in cinque contributi sulla normativa italiana in materia di cybersecurity. In questo contributo, le principali minacce alla sicurezza informatica e gli attori in campo.</em>La materia della cybersecurity, prima relegata in normative settoriali, dal 2018 circa è al centro dell’intervento del legislatore europeo e italiano.L’aumento esponenziale degli attacchi informatici e l’acquisita consapevolezza della gravità delle loro conseguenze ai danni dello Stato, delle imprese e delle persone hanno impresso un’evidente accelerazione alla produzione normativa.Dal GDPR al codice europeo delle comunicazione elettroniche, dall’attuazione della Direttiva NIS al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, gli obblighi in materia di cybersecurity riguardano oramai una platea sempre più ampia di soggetti.Attraverso cinque contributi, di cui questo costituisce il primo, esploreremo contenuti e finalità della normativa italiana in materia di cybersecurity.Cominciamo, quindi, partendo dai dati.Secondo l’“<em>Enisa Threat Landscape 2021</em>”, pubblicato nel mese di ottobre dello scorso anno, delle nove categorie di minacce alla sicurezza informatica, nel 2021 è il&nbsp;<em>ransomware</em>&nbsp;ad averla fatta da padrone.Lo schema del&nbsp;<em>ransomware</em>&nbsp;è quello dell’estorsione: gli hacker criptano i dati di un’organizzazione e richiedono il pagamento di una somma di denaro (in genere in criptovaluta) per ripristinare l’accesso agli stessi. Talvolta, l’attacco non si limita alla criptazione dei dati ma consiste anche nell’esfiltrazione degli stessi a cui segue la minaccia di renderli pubblici in caso di mancato pagamento del riscatto.Un’altra categoria di minacce alla sicurezza informatica che non conosce battute d’arresto è quella legata alle email. Di queste, il&nbsp;<em>phishing</em>&nbsp;è la più nota. Nella sua versione più semplice, l’hacker, spacciandosi per un’altra persona, invia un’email alla vittima chiedendo di fornire informazioni quali numeri di carte di credito o password. La tecnica di phishing più sofisticata e che sta prendendo sempre più piede, almeno in Italia, è denominata BEC (<em>Business Email Compromise</em>). In genere, la BEC viene realizzata in questo modo: l’hacker sottrae le credenziali di accesso all’account email di un dipendente o di un dirigente di un’organizzazione mediante una normale azione di&nbsp;<em>phishing</em>; dopodiché, spacciandosi per un apicale chiede a un proprio dipendente di effettuare un pagamento su un certo conto corrente bancario o, spacciandosi per un fornitore, chiede al committente il pagamento dei compensi dovuti su coordinate bancarie diverse da quelle originariamente comunicate dal reale fornitore.In calo, rispetto al 2020, è invece il numero di attacchi dovuti a malware.Se queste sono le principali minacce alla sicurezza informatica per la generalità delle imprese, per i fornitori di reti pubbliche di comunicazioni e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico gli incidenti di sicurezza causati da azioni intenzionali esterne rappresentano una piccola percentuale.Il report annuale “<em>Telecom Security Incident 2020</em>”, rilasciato dall’Enisa nel mese di giugno dello scorso anno, mostra come del totale degli incidenti di sicurezza subiti da operatori di telecomunicazione il 61% è dovuto a guasti dei sistemi (per lo più, guasti hardware e bug dei software), il 26% a errori umani, il 9% a fenomeni naturali (come incendi, alluvioni, etc.) e solo il 4% ad attacchi informatici.Quando si verifica un incidente di sicurezza, si sa, c’è sempre una vittima.Potenzialmente, qualsiasi soggetto può essere vittima di un incidente di sicurezza.Come vedremo nel prosieguo alcuni soggetti sono però più coinvolti di altri o perché operano in settori industriali più esposti al rischio di attacchi informatici o perché prestano servizi essenziali il cui mancato funzionamento potrebbe persino mettere a repentaglio la sicurezza nazionale. In questa prospettiva, sempre secondo l’“<em>Enisa Threat Landscape 2021</em>”, i settori più colpiti risultano essere la pubblica amministrazione, il settore dei servizi digitali e quello farmaceutico e medicale.Quasi sempre a dare causa agli incidenti ci sono delle persone fisiche.Anche se – come abbiamo visto – non tutti gli incidenti di sicurezza sono il risultato di azioni intenzionali esterne, gli hacker rappresentano certamente – almeno nell’immaginario collettivo – i principali protagonisti di questo fenomeno.Si tratta di singoli individui o, il più delle volte, di gruppi organizzati che agiscono nell’interesse proprio o di terzi allo scopo di conseguire profitti o altre utilità illecite. In alcuni frangenti, l’azione degli hacker si inserisce in più complesse strategie geopolitiche di stati nazionali, che tollerano se non anche spalleggiano la loro attività criminale. Nell’ultimo anno, i gruppi di hacker più attivi, in termini sia di numero di attacchi che di entità delle richieste di riscatto, sono stati Conti e REvil.Sul fronte opposto, oltre alle forze di polizia e all’autorità giudiziaria, preposte alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni di criminalità informatica, sono diverse le autorità statali coinvolte a vario titolo nella gestione degli incidenti di sicurezza.Il Garante per la Protezione dei Dati Personali (il “<strong><em>Garante</em></strong>”) è l’autorità competente a ricevere le notifiche di violazione di dati personali. Ha poteri sanzionatori e ispettivi.L’Agenzia per Cybersicurezza Nazionale (l’“<strong><em>Agenzia</em></strong>”), istituita con Decreto Legge n. 82/2021, è l’autorità che, tra le altre cose, fornisce assistenza e supporto ai soggetti pubblici e privati nazionali, che erogano servizi essenziali, nella prevenzione e mitigazione degli incidenti, nonché ai fini del ripristino dei sistemi. All’Agenzia fanno capo il&nbsp;<em>Computer Security Incident Response Team</em>&nbsp;(“<strong><em>CSIRT</em></strong>”), il Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale per lo scrutinio tecnologico degli asset digitali strategici nazionali nonché il Centro Nazionale di Coordinamento per la cybersicurezza. Come il Garante, anche l’Agenzia ha poteri ispettivi e sanzionatori.In via transitoria e fino a che l’Agenzia non diverrà pienamente operativa, conserva le competenze già attribuite il Ministero dello Sviluppo Economico e, in particolare, la Direzione Generale per le Tecnologie delle Comunicazioni e la Sicurezza Informatica a cui fa capo l’Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione (“<strong><em>ISCTI</em></strong>”).Oltre al Ministero dello Sviluppo Economico, sono coinvolti nella gestione degli incidenti di sicurezza anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri e taluni suoi organi interni come il Comitato Interministeriale per la Cybersicurezza (“<strong><em>CIC</em></strong>”) e il Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica (“<strong><em>CISR</em></strong>”), il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (“<strong><em>DIS</em></strong>”) e gli ulteriori quattro Ministeri (oltre a Sviluppo Economico, anche Infrastrutture e Mobilità Sostenibile, Economia, Salute e Transizione Ecologica) che agiscono in qualità di autorità NIS.&nbsp;<strong>Il GDPR e le violazioni di dati personali</strong><em>Il secondo contributo sulla normativa italiana in materia di cybersecurity. In questo contributo, le violazioni di dati personali e gli obblighi previsti dal GDPR a carico di titolari e responsabili del trattamento.</em>L’art. 4, n. 12, del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il “GDPR”) definisce “violazione dei dati personali” come “la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati”.Le violazioni dei dati personali, quindi, possono essere classificate in:</p><ul> <li>violazioni della riservatezza, che comportano una divulgazione o un accesso non autorizzato o accidentale ai dati personali;</li> <li>violazioni della disponibilità, che comportano la perdita, l’accesso o la distruzione accidentali o non autorizzati dei dati personali; e</li> <li>violazioni dell’integrità, che comportano una modifica non autorizzata o accidentale dei dati personali.</li></ul><p>Due sono gli obblighi principali che il GDPR impone al titolare del trattamento in caso di violazione dei dati personali.Il primo, previsto dall’art. 33 (1) GDPR, è quello di notificare la violazione all’autorità di controllo competente; il secondo, previsto dal successivo art. 34 (1) GDPR, è quello di darne comunicazione agli interessati.La notifica all’autorità di controllo è sempre obbligatoria tranne nel caso in cui “sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche”.Esiste un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche quando la violazione è anche solo potenzialmente idonea a cagionare un danno, materiale o immateriale, all’interessato.Per quanto riguarda il tempo della notifica, essa deve essere effettuata “senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui [il titolare del trattamento] ne è venuto a conoscenza”, ovvero dal momento in cui è ragionevolmente certo che si è verificato un incidente di sicurezza che ha portato alla compromissione dei dati personali. In caso di notifica effettuata oltre le 72 ore, il titolare è tenuto a dare conto dei motivi del ritardo. Il responsabile del trattamento che venga a conoscenza della violazione, invece, è tenuto a informarne il titolare senza ingiustificato ritardo e quindi appena possibile.Quanto alla forma, ai contenuti e alle modalità di trasmissione della notifica all’autorità di controllo, è quest’ultima a stabilirne i requisiti, che possono anche andare al di là dei requisiti minimi richiesti dal GDPR.Nello specifico, dal 1° luglio 2021, la notifica al Garante può essere effettuata esclusivamente attraverso la procedura telematica resa disponibile nel portale dei servizi online dell’autorità medesima, e raggiungibile all’indirizzo&nbsp;<a href="https://servizi.gpdp.it/databreach/s/" target="_blank" rel="noreferrer">https://servizi.gpdp.it/databreach/s/</a>.A effettuare la notifica può essere direttamente il titolare, a mezzo di un legale rappresentante, ovvero un suo delegato, a cui dovrebbero essere conferiti mediante procura i poteri di agire nell’ambito della procedura in questione in nome e per conto del titolare.Al soggetto che effettua la notifica (la cui identità è accertata al momento dell’accesso al servizio tramite SPID, CIE o CNS ovvero al momento della sottoscrizione della notifica tramite firma digitale) viene richiesto di fornire un certo numero di informazioni. Le richieste di informazioni sono organizzate nelle seguenti sezioni:A) Dati del soggetto che effettua la notifica;B) Tipo di notifica;C) Titolare del trattamento;D) Dati di contatto per informazioni relative alla violazione;E) Ulteriori soggetti coinvolti nel trattamento;F) Informazioni sulla violazione;G) Probabili conseguenze della violazione;H) Misure adottate a seguito della violazione;I) Valutazione del rischio per gli interessati;L) Comunicazione della violazione agli interessati;M) Altre informazioni;N) Informazioni relative a violazioni transfrontaliere;O) Informazioni relative a violazioni che riguardano il trattamento effettuato da un titolare stabilito al di fuori dello Spazio Economico Europeo.Per quanto riguarda la comunicazione agli interessati, invece, essa è obbligatoria “quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche”. La soglia di rischio richiesta in relazione alla comunicazione è quindi più elevata rispetto a quella richiesta in relazione alla notifica; non tutte le violazioni notificate all’autorità di controllo, pertanto, devono essere comunicate agli interessati.Quanto ai tempi della comunicazione, essa deve essere effettuata “senza ingiustificato ritardo” ovvero il prima possibile.L’obiettivo principale di questo adempimento è di fornire agli interessati informazioni di dettaglio sulle misure che gli stessi possono adottare per proteggersi da eventuali conseguenze pregiudizievoli della violazione.Non sono previste modalità o formalità specifiche per effettuare la comunicazione.L’art. 34 (2) GDPR richiede unicamente che la comunicazione, oltre a individuare nome e dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (il c.d. Data Protection Officer o DPO) o altro punto di contatto, descriva, con un linguaggio semplice e chiaro, la natura della violazione dei dati personali, le probabili conseguenze della violazione e le misure adottate o di cui si propone l’adozione per rimediare alla violazione in questione.L’obbligo di comunicazione non sussiste, in ogni caso, quando:</p><ul> <li>il titolare del trattamento ha messo in atto, in relazione ai dati oggetto della violazione, misure tecniche e organizzative adeguate, in particolare quelle destinate a rendere i dati incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi (come la cifratura o tokenizzazione);</li> <li>subito dopo la violazione, il titolare ha adottato misure destinate a garantire che non sia più probabile che si concretizzi l’elevato rischio per i diritti e le libertà degli interessati (per es. il titolare ha prontamente agito contro il soggetto che ha avuto accesso non autorizzato ai dati prima che quest’ultimo fosse in grado di utilizzarli); ovvero quando</li> <li>contattare gli interessati richiederebbe uno sforzo sproporzionato (per es. i dati di contatto sono stati persi a causa della violazione); in quest’ultimo caso, si può procedere a una comunicazione pubblica o a una misura simile.</li></ul><p>Alla luce di quanto sopra, è evidente che la valutazione dell’esistenza di un rischio (o di un rischio elevato), non appena si viene a conoscenza di una violazione, è fondamentale per comprendere se procedere con la notifica al Garante e la comunicazione agli interessati oltre che, naturalmente, per adottare misure efficaci per contenere e risolvere la violazione.A questo riguardo, il WP29, con le sue “Linee guida sulla notifica delle violazioni dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (WP250)”, successivamente fatte proprie dallo European Data Protection Board, elenca e descrive sette fattori di rischio da considerare, richiamando il documento di dicembre 2013 “<em>Recommendations for a methodology of the assessment of severity of personal data breaches</em>” adottato dall’Enisa, contenente una metodologia per la valutazione della gravità della violazione, quale utile strumento per la predisposizione da parte dei titolari del piano di intervento. Questi fattori includono:</p><ul> <li>tipo di violazione;</li> <li>natura, carattere “sensibile” e volume dei dati personali;</li> <li>facilità di identificazione delle persone fisiche;</li> <li>gravità delle conseguenze per le persone fisiche;</li> <li>caratteristiche particolari dell’interessato;</li> <li>caratteristiche particolari del titolare del trattamento;</li> <li>numero di persone fisiche interessate.</li></ul><p>A titolo esemplificativo, sulla base delle citate linee guida, un attacco informatico che ha reso indisponibili per un periodo di 30 ore le cartelle cliniche di un ospedale dovrà essere notificato al Garante e comunicato agli interessati, in quanto può verificarsi un rischio elevato per la salute e la tutela della vita privata dei pazienti.Una breve interruzione di corrente di alcuni minuti presso il&nbsp;<em>call center</em>&nbsp;di un titolare, che impedisce ai clienti di chiamare il titolare e accedere alle proprie registrazioni, non costituirebbe invece violazione soggetta né all’obbligo di notifica né all’obbligo di comunicazione.Vi è, inoltre, un ulteriore adempimento posto a carico del titolare del trattamento, in caso di violazione, e ciò a prescindere dal fatto che la stessa venga o meno notificata e comunicata all’autorità e agli interessati.Il titolare è, infatti, tenuto a documentare qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze ad essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Anche con riguardo a questa attività non sono previste specifiche modalità o formalità; nella prassi, le società si sono dotate di un registro delle violazioni che, appunto, viene completato con le informazioni in questione. Si tratta, evidentemente, di uno strumento che consente al titolare di dimostrare in ottica di&nbsp;<em>accountability</em>&nbsp;(e all’autorità di verificare) il rispetto della normativa applicabile.Segnaliamo che la disciplina appena descritta, introdotta e compiutamente regolata dal GDPR, trova ora applicazione, come da provvedimento del Garante del 30 luglio 2019, anche con riferimento agli obblighi di comunicazione delle violazioni di dati personali previsti a carico dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica, dalla direttiva 2002/58/CE (c.d. direttiva e-Privacy) e dalla relativa normativa nazionale di attuazione (d.lgs. 69/2012, che ha a sua volta apportato specifiche modifiche, su questi temi, al d.lgs. 196/2003) nonché agli obblighi di comunicazione in materia di dossier sanitario, biometria, circolazione delle informazioni in ambito bancario e scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche.Infine, alcune informazioni di natura statistica.Per quanto riguarda le violazioni notificate al Garante, l’autorità ha registrato 1.443 casi nel 2019, e 1.387 nel 2020; nel 2018, invece, i casi erano solo 650 (cfr., rispettivamente, la relazione annuale del 2020 e del 2021).Dei circa 60 provvedimenti pubblicati dall’autorità su questi temi nell’ultimo anno (aprile 2021-gennaio 2022), la quasi totalità ha riguardato azioni accidentali interne (come episodi di erronea trasmissione/condivisione di dati a soggetti non autorizzati); i rimanenti casi, relativi ad azioni intenzionali esterne, hanno riguardato attacchi&nbsp;<em>ransomware.</em>Quanto alla tipologia di sanzioni applicate, l’autorità ha rivolto ai soggetti coinvolti ammonimenti o comminato sanzioni amministrative pecuniarie.Tra le sanzioni più alte, il Garante ha sanzionato un istituto di credito per l’importo di euro 1.650.000, non per violazioni specifiche degli artt. 33 e 34 del GDPR, ma per non aver adottato misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, circostanza emersa, appunto, nel corso dell’attività istruttoria svolta dall’autorità.&nbsp;</p><p class="titolo-news"><strong>Il codice delle comunicazioni elettroniche e gli obblighi a carico dei fornitori di reti pubbliche di comunicazioni e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico</strong></p><em>Il terzo contributo sulla normativa italiana in materia di cybersecurity. In questo contributo, gli obblighi previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche a carico dei fornitori di reti pubbliche di comunicazioni e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativi alle misure di sicurezza da adottare e alla comunicazione degli incidenti rilevanti.</em>Per talune imprese, esistono obblighi in materia di sicurezza informatica che si aggiungono a quelli a cui sono soggette ai sensi del GDPR.È il caso, ad esempio, delle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Tra queste sono compresi gli operatori di telecomunicazione, i fornitori di servizi di messaggistica e chiamate via Internet e i fornitori di altri servizi di comunicazione via Internet.Gli obblighi a carico dei fornitori di reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono due.Il primo è quello di adottare le misure – di natura tecnica e organizzativa – individuate dall’Agenzia per gestire i rischi per la sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico (ad esempio, il ricorso a tecniche crittografiche).L’Agenzia può peraltro impartire ai fornitori di reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico istruzioni vincolanti per porre rimedio a un incidente ovvero per evitare che si verifichi nel caso in cui sia stata rilevata una minaccia significativa.Ad oggi, l’Agenzia non ha ancora provveduto a individuare le misure di cui sopra. Pertanto, deve ancora farsi riferimento alle misure individuate dall’art. 4 del Decreto 12 dicembre 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico in relazione agli asset critici.Tra le misure individuate dal Decreto figurano, in particolare:<ul> <li>la definizione e l’aggiornamento nel tempo di politiche di sicurezza, approvate dalla Direzione aziendale;</li> <li>l’individuazione dei principali rischi per la sicurezza e l’integrità di reti e servizi e la definizione delle modalità di gestione degli stessi;</li> <li>la definizione di ruoli e l’attribuzione di responsabilità al personale, di cui deve essere assicurata la reperibilità in caso di incidenti di sicurezza;</li> <li>la definizione (e la verifica del rispetto) dei requisiti che i servizi e i prodotti forniti da terzi devono rispettare e la definizione delle modalità di gestione degli incidenti di sicurezza relativi a terze parti o da esse causati che si ripercuotono sulla rete o sul servizio erogato;</li> <li>l’erogazione di corsi di formazione al personale, la rotazione del personale che ricopre ruoli di responsabilità e la definizione di procedure di intervento per violazioni delle politiche di sicurezza;</li> <li>l’adozione di misure di sicurezza fisica e logica (ad esempio, procedure per l’assegnazione e la revoca dei diritti di accesso; meccanismi di autenticazione calibrati sulla base del tipo di accesso; meccanismi di protezione da accessi fisici non autorizzati o da eventi imprevisti; monitoraggio e registrazione degli accessi, etc.);</li> <li>l’implementazione di sistemi di protezione e di rilevamento di malware e l’adozione di misure atte a scongiurare la manomissione o l’alterazione del software impiegato nella rete e nei sistemi informativi, oltre che la divulgazione di dati critici sulla sicurezza, quali password e chiavi private;</li> <li>l’adozione (e la verifica del rispetto) di procedure operative relative al funzionamento dei sistemi critici e la predisposizione e aggiornamento nel tempo di un database delle configurazioni dei sistemi per eventuali ripristini delle stesse nonché di un inventario degli asset critici;</li> <li>l’assegnazione di una struttura tecnica con adeguata competenza e disponibilità alla gestione degli incidenti di sicurezza nonché l’adozione di procedure per il rilevamento, la gestione e la risoluzione degli incidenti;</li> <li>la predisposizione di un piano di emergenza e l’adozione di procedure di disaster recovery;</li> <li>l’esecuzione periodica di test, controlli e altre attività di monitoraggio.</li></ul><p>Il secondo obbligo è quello di comunicare all’Agenzia e al CSIRT gli incidenti di sicurezza che sono da considerarsi significativi ai fini del corretto funzionamento delle reti e dei servizi.L’individuazione degli incidenti di sicurezza significativi è rimessa all’Agenzia, limitandosi la legge a indicare i parametri che l’Agenzia deve considerare ai fini della loro individuazione, e cioè:a) il numero di utenti interessati dall’incidente di sicurezza;b) la durata dell’incidente di sicurezza;c) la diffusione geografica della zona interessata dall’incidente di sicurezza;d) la misura in cui è colpito il funzionamento della rete o del servizio;e) la portata dell’incidenza sulle attività economiche e sociali.In attesa che l’Agenzia provveda alla loro individuazione, trovano applicazione i criteri definiti dall’art. 5 del Decreto 12 dicembre 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico per cui un incidente di sicurezza – da intendersi come “una violazione della sicurezza o perdita dell’integrità che determina un malfunzionamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica” – è significativo quando:a) ha durata superiore ad un’ora e la percentuale degli utenti colpiti è superiore al quindici per cento del totale degli utenti nazionali del servizio interessato;b) ha durata superiore a due ore e la percentuale degli utenti colpiti è superiore al dieci per cento del totale degli utenti nazionali del servizio interessato;c) ha durata superiore a quattro ore e la percentuale degli utenti colpiti è superiore al cinque per cento del totale degli utenti nazionali del servizio interessato;d) ha durata superiore a sei ore e la percentuale degli utenti colpiti è superiore al due per cento del totale degli utenti nazionali del servizio interessato;e) ha durata superiore ad otto ore e la percentuale degli utenti colpiti è superiore all’uno per cento del totale degli utenti nazionali del servizio interessato.Nelle more del trasferimento di funzioni in materia di cybersicurezza dal Ministero dello Sviluppo Economico all’Agenzia, la comunicazione deve essere effettuata al CSIRT e all’ISCTI.Il termine per la comunicazione è di 24 ore dalla rilevazione dell’incidente. La comunicazione effettuata nel termine di 24 ore deve almeno contenere informazioni circa:a) il servizio interessato;b) la durata dell’incidente qualora concluso, ovvero la stima della conclusione se ancora in corso;c) l’impatto stimato sull’utenza del servizio interessato in termini percentuali rispetto alla base di utenti nazionale per il medesimo servizio.Entro 5 giorni dalla comunicazione, deve poi essere trasmesso un rapporto recante:a) una descrizione dell’incidente;b) la causa dell’incidente quale, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, errore umano, guasto, fenomeno naturale, azioni malevoli, guasti causati da terze parti;c) le conseguenze sul servizio fornito;d) le infrastrutture e i sistemi colpiti;e) l’impatto sulle interconnessioni a livello nazionale;f) le azioni di risposta per mitigare l’impatto dell’incidente;g) le azioni per ridurre la probabilità del ripetersi dell’incidente o di incidenti simili.Per verificare gli obblighi appena descritti, l’Agenzia può richiedere ai fornitori di reti e servizi ogni e qualsiasi informazione necessaria per valutare la sicurezza delle reti e dei servizi (in particolare i documenti relativi alle politiche di sicurezza) nonché effettuare, direttamente o per il tramite di un terzo incaricato, verifiche e ispezioni.Le sanzioni, in caso di violazione degli obblighi descritti sopra, sono piuttosto elevate.L’inosservanza delle misure di sicurezza è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000 e la mancata comunicazione degli incidenti di sicurezza significativi con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300.000 ad euro 1.800.000. Infine, per la mancata fornitura delle informazioni necessarie per valutare la sicurezza è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200.000 a euro 1.000.000.Le sanzioni possono, in ogni caso, essere ridotte fino ad un terzo, tenuto conto della minima entità della violazione; dell’opera svolta dall’agente per l’eventuale eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e delle dimensioni economiche dell’operatore.&nbsp;</p><p class="titolo-news"><strong>La Direttiva NIS e gli obblighi a carico degli operatori di servizi essenziali e dei fornitori di servizi digitali</strong></p><em>Il quarto contributo sulla normativa italiana in materia di cybersecurity. In questo contributo, gli obblighi previsti dalla Direttiva NIS sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi a carico degli operatori di servizi essenziali e dei fornitori di servizi digitali.</em>&nbsp;La Direttiva (UE) 2016/1148 sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (la “<strong><em>Direttiva NIS</em></strong>”), recepita in Italia ad opera del d.lgs. n. 65/2018, stabilisce misure volte a conseguire un livello elevato in termini di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi utilizzati dagli operatori di servizi essenziali (“<strong><em>OSE</em></strong>”) e dai fornitori di servizi digitali (“<strong><em>FSD</em></strong>”).Gli OSE sono i soggetti che forniscono un servizio essenziale per il mantenimento di attività sociali e/o economiche fondamentali nei settori dell’energia, dei trasporti, bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari, sanitario, della fornitura e distribuzione di acqua potabile e delle infrastrutture digitali. Essi sono individuati, con propri provvedimenti, dalle autorità NIS. L’elenco recante i nominativi degli OSE è tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico ed è aggiornato a cadenza biennale.Tra gli FSD rientrano invece le imprese che forniscono servizi digitali di e-commerce, cloud computing e motori di ricerca, con stabilimento principale, sede sociale o rappresentante designato sul territorio nazionale.Ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 65/2018, gli OSE sono tenuti a:a) adottare misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi posti alla sicurezza della rete e dei sistemi informativi che utilizzano nelle loro operazioni;b) adottare misure adeguate per prevenire e minimizzare l’impatto di incidenti a carico della sicurezza della rete e dei sistemi informativi utilizzati per la fornitura dei servizi essenziali, al fine di assicurare la continuita’ di tali servizi;c) notificare al CSIRT gli incidenti aventi un impatto rilevante sulla continuità dei servizi essenziali forniti.Analoghi obblighi sono previsti dall’art. 14 del d.lgs. n. 65/2018 a carico dei FSD che devono:a) identificare e adottare misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi relativi alla sicurezza della rete e dei sistemi informativi che utilizzano nel contesto dell’offerta dei servizi all’interno dell’Unione Europea;b) adottare misure per prevenire e minimizzare l’impatto di incidenti a carico della sicurezza della rete e dei sistemi informativi del fornitore di servizi digitali sui servizi offerti all’interno dell’Unione europea, al fine di assicurare la continuità di tali servizi;c) notificare al CSIRT gli incidenti aventi un impatto rilevante sulla fornitura di un servizio che essi offrono all’interno dell’Unione Europea.Le notifiche degli incidenti rilevanti devono essere effettuate “senza ingiustificato ritardo”, secondo le modalità definite dal CSIRT ed eventualmente da ciascuna autorità NIS di settore con proprie linee guida.È ammessa inoltre la possibilità per coloro che non rientrano nella definizione di OSE né in quella di FSD di effettuare la notifica su base volontaria secondo le modalità previste dall’art. 17 del d.lgs. n. 65/2018.Sia gli OSE che gli FSD sono infine tenuti a fornire le informazioni necessarie per valutare la sicurezza della loro rete e dei loro sitemi informativi e a porre rimedio ad ogni mancato adempimento o carenza rilevata.A vigilare sull’applicazione della Direttiva NIS è l’Agenzia (nella cui struttura – come detto – è inserito il CSIRT), designata dall’art. 7 del d.lgs. n. 65/2018 quale autorità nazionale competente NIS e punto di contatto unico in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Sono invece designate quali autorità di settore (che collaborano con l’autorià nazionale competente NIS).a) il Ministero dello sviluppo economico per il settore infrastrutture digitali, sottosettori IXP, DNS, TLD, nonché per i servizi digitali;b) il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per il settore trasporti, sottosettori aereo, ferroviario, per vie d’acqua e su strada;c) il Ministero dell’economia e delle finanze, per il settore bancario e per il settore infrastrutture dei mercati finanziari;d) il Ministero della salute, per l’attività di assistenza sanitaria prestata dagli operatori dipendenti o incaricati dal medesimo Ministero o convenzionati con lo stesso, e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite delle Autorità sanitarie territorialmente competenti, per le attività di assistenza sanitaria prestata dagli operatori autorizzati e accreditati&nbsp;dalle Regioni&nbsp;o dalle Province autonome negli ambiti territoriali di rispettiva competenza;e) il Ministero della transizione ecologica per il settore energia, sottosettori energia elettrica, gas e petrolio;f) il Ministero della transizione ecologica e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite delle Autorità territorialmente competenti, in merito al settore fornitura e distribuzione di acqua potabile.In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla Direttiva NIS sono previste sanzioni amministrative fino a euro 150.000 che sono irrogate dall’autorità nazionale competente NIS.Segnaliamo che alla luce di alcune criticità emerse in questi primi anni di attuazione della Direttiva NIS, la Commissione Europea ha presentato una&nbsp;proposta di revisione della stessa (denominata Direttiva NIS 2), la quale prevede tra le altre cose: notifiche degli incidenti con impatto rilevante entro il termine di 24 ore; estensione dell’ambito soggettivo di applicazione a produttori di dispositivi medici, operatori della gestione dei rifiuti e gestori di servizi postali; OSE identificati direttamente dalla Direttiva e non dagli Stati membri; sanzioni decise dagli Stati membri maggiorate però fino ad un massimo di 10 milioni di euro o al 2% del fatturato totale annuo globale dell’impresa interessata.&nbsp;<strong>Il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica</strong><em>Il quinto e ultimo contributo sulla normativa italiana in materia di cybersecurity. In questo contributo, il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e gli obblighi previsti a carico dei soggetti inclusi del perimetro relativi alla notifica degli incidenti e all’affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT.</em>&nbsp;Il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica è stato istituito a opera dell’art. 1 (1) del Decreto Legge n. 105/2019 “<em>al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l’esercizio di funzioni essenziali dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale</em>”.Il Decreto Legge in questione demanda a successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire:a) i criteri e le modalità per l’individuazione dei soggetti inclusi nel perimetro nazionale di sicurezza cibernetica e le regole che disciplinano gli obblighi derivanti dall’appartenenza al perimetro di sicurezza nazionale;b) le procedure di notifica degli incidenti verificatisi su reti, sistemi informativi e sistemi informatici inclusi nel perimetro e le relative misure di sicurezza;c) le procedure, le modalità e i termini ai quali devono attenersi le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori nazionali, pubblici e privati, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, che intendano procedere all’affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l’espletamento dei servizi informatici individuati nell’elenco trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dello Sviluppo Economico.Il Decreto Legge individua poi i compiti del Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (“<strong><em>CVCN</em></strong>”), con riferimento all’approvvigionamento di prodotti, processi, servizi di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) e associate infrastrutture – qualora destinati a reti, sistemi informativi, sistemi informatici ricompresi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Al CVCN è affidato il compito di assicurare la sicurezza (e l’assenza di vulnerabilità) di prodotti,&nbsp;<em>hardware</em>,&nbsp;<em>software</em>, destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e servizi informatici dei soggetti inclusi nel perimetro.Venendo ora all’esame dei decreti attuativi, il DPCM 30 luglio 2020, n. 131 (c.d. “<strong><em>DPCM 1</em></strong>”) ha dettato criteri e modalità procedurali per l’individuazione dei soggetti inclusi nel perimetro nazionale di sicurezza cibernetica e definito i criteri per la predisposizione e l’aggiornamento dell’elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di rispettiva pertinenza.I soggetti inclusi nel perimetro sono individuati dall’art. 2 del DPCM 1 che distingue tra i soggetti che esercitano “funzioni essenziali” dello Stato e i soggetti che esercitano “servizi essenziali” per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato.Nella prima categoria rientrano tutti quei soggetti a cui l’ordinamento attribuisce compiti volti ad assicurare la continuità dell’azione di Governo e degli organi costituzionali, la sicurezza interna ed esterna e la difesa dello Stato, le relazioni internazionali, la sicurezza e l’ordine pubblico, l’amministrazione della giustizia e la funzionalità dei sistemi economico e finanziario e dei trasporti.Nella seconda categoria, invece, rientrano quei soggetti (pubblici o privati) che svolgono: attività strumentali all’esercizio di funzioni essenziali dello Stato; attività necessarie per l’esercizio e il godimento dei diritti fondamentali; attività necessarie per la continuità degli approvvigionamenti e l’efficienza delle infrastrutture e della logistica: attività di ricerca e attività relative alle realtà produttive nel campo dell’alta tecnologia e in ogni altro settore, ove presentino rilievo economico e sociale, anche ai fini della garanzia dell’autonomia strategica nazionale, della competitività e dello sviluppo del sistema economico nazionale.Il successivo art. 3 definisce i settori di attività inclusi nel perimetro: in via prioritaria vi rientrano i soggetti operanti nel settore governativo, concernente le attività delle amministrazioni CISR (Comitato Interministeriale per la sicurezza della Repubblica); sono altresì inclusi ulteriori soggetti operanti nelle attività inerenti l’interno, la difesa, lo spazio e aerospazio, l’energia, le telecomunicazioni, l’economia e la finanza, i trasporti, i servizi digitali, le tecnologie critiche, gli enti previdenziali/lavoro.L’elencazione dei soggetti inclusi nel perimetro è contenuta in un atto amministrativo, adottato su proposta del CISR dal Presidente del Consiglio dei ministri.Il DPCM 14 aprile 2021, n. 81 (c.d. “<strong><em>DPCM 2</em></strong>”) definisce, invece, le modalità per la notifica degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici afferenti al perimetro nazionale di sicurezza cibernetica.In particolare, l’art. 2 del DPCM 2 prevede l’obbligo, per i soggetti inclusi nel perimetro, di notificare gli incidenti di sicurezza aventi impatto sui beni ICT di rispettiva pertinenza.La tassonomia degli incidenti è fornita dalle Tabelle 1 e 2 dell’allegato “A” al DPCM 2, che classificano gli eventi sulla base della loro gravità. Gli incidenti meno gravi sono elencati nella Tabella 1, e sono classificabili nelle seguenti categorie: i) infezione; ii) guasto; iii) installazione; iv) movimenti laterali; v) azioni sugli obiettivi, compresi i casi di esfiltrazione non autorizzata di dati. I casi più gravi sono invece individuati dalla Tabella 2, che individua le seguenti categorie: i) “azioni sugli obiettivi”, che ricomprendono i casi di inibizione delle funzioni di risposta, compromissione dei processi di controllo e disservizio intenzionale; ii) “disservizio”, che ricomprende i casi di violazione del livello di servizio atteso, definito dal soggetto incluso nel perimetro di sicurezza cibernetica ai sensi di quanto previsto nelle misure di sicurezza di cui all’allegato B, specie in termini di disponibilità del bene ICT, nonché i casi di violazione di dati corrotti o esecuzione di operazioni corrotte tramite il bene ICT e divulgazione non autorizzata di dati digitali relativi ai beni ICT.La distinzione è funzionale alla diversa tempistica definita dal DPCM 2 per adempiere all’obbligo di notifica: gli incidenti indicati nella Tabella 1 devono essere notificati allo CSIRT entro sei ore, gli incidenti più gravi – indicati nella Tabella 2 – devono invece essere notificati entro il termine di un’ora, con decorrenza dal momento in cui i soggetti inclusi nel Perimetro ne siano venuti a conoscenza, anche mediante attività di monitoraggio, test e controllo.La notifica al CSIRT avviene tramite appositi canali di comunicazione, secondo modalità rese disponibili sul sito&nbsp;<em>web</em>&nbsp;del CSIRT. Su richiesta specifica del CSIRT, il soggetto incluso nel perimetro provvede ad effettuare un aggiornamento della notifica, entro sei ore dalla richiesta.Una volta definiti i piani di attuazione delle attività per il ripristino dei beni ICT impattati dall’incidente oggetto di notifica, il soggetto incluso nel perimetro che ha proceduto ad effettuare la notifica deve darne comunicazione tempestiva allo CSIRT e trasmette, su richiesta dello CSIRT ed entro trenta giorni, una relazione tecnica che illustra gli elementi significativi dell’incidente, tra cui le conseguenze dell’impatto sui beni ICT derivanti dall’incidente e le azioni intraprese per porvi rimedio, salvo che l’autorità giudiziaria procedente abbia previamente comunicato la sussistenza di specifiche esigenze di segretezza investigativa.I soggetti inclusi nel perimetro possono anche notificare, su base volontaria, gli incidenti relativi ai beni ICT non indicati nelle tabelle di cui all’Allegato A o gli incidenti indicati in dette tabelle ma relativi a reti e sistemi non ICT.L’organo deputato alla gestione delle notifiche ricevute dallo CSIRT è il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) che provvede a trasmetterle alle autorità competenti (all’organo del Ministero dell’Interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione; alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, nel caso in cui le notifiche provengano da un soggetto pubblico; al Ministero dello sviluppo economico, qualora le notifiche provengano da un soggetto privato; alla competente Autorità NIS se la notifica è effettuata da soggetti rientranti nel perimetro applicativo della normativa NIS).Il DPCM 2 individua altresì le misure di sicurezza che i soggetti inclusi nel perimetro sono tenuti ad adottare rispetto ai beni e servizi ICT di pertinenza.Le misure sono elencate nell’Allegato B al DPCM 2, in corrispondenza alle categorie individuate dal Decreto Legge n. 105/2019, e devono essere attuate secondo una tempistica specifica. Ad ogni aggiornamento dell’elenco di beni ICT, i soggetti inclusi nel perimetro dovranno adeguare le misure di sicurezza, con le stesse tempistiche previste per la prima adozione.Da ultimo, il terzo decreto attuativo del Decreto Legge che istituisce il perimetro di sicurezza è il DPCM 15 giugno 2021 (in G.U. n. 198 del 19 agosto 2021) – c.d. DPCM 3 – che, insieme al DPR 5 febbraio 2021, n. 54, individua le categorie di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e le modalità e procedure relative al funzionamento del CVCN.In particolare, il DPCM in esame opera una definizione delle procedure, delle modalità e dei termini ai quali devono attenersi le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori nazionali, pubblici e privati, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, che intendano procedere all’affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT, destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l’espletamento dei servizi informatici individuati nell’elenco trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico.Di particolare rilievo è l’obbligo, per i soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza cibernetica, di dare comunicazione al CVCN dell’intenzione di avviare le procedure di&nbsp;<em>procurement</em>&nbsp;in relazione ai suddetti beni, sistemi e servizi ICT.Il DPCM 3 individua, sulla base dei criteri tecnici di cui all’articolo 13 del DPR 54/2021, quattro categorie di beni, sistemi e servizi ICT oggetto di preventiva valutazione da parte del CVCN, ovvero: (i) componenti&nbsp;<em>hardware e software</em>&nbsp;che svolgono funzionalità e servizi di rete di telecomunicazione (accesso, trasporto, commutazione); (ii) componenti&nbsp;<em>hardware e software</em>&nbsp;che svolgono funzionalità per la sicurezza di reti di telecomunicazione e dei dati da esse trattati; (iii) componenti&nbsp;<em>hardware e software</em>&nbsp;per acquisizione dati, monitoraggio, supervisione, controllo, attuazione e automazione di reti di telecomunicazione e sistemi industriali e infrastrutturali; (iv) applicativi&nbsp;<em>software</em>&nbsp;per l’implementazione di meccanismi di sicurezza.Lo stesso DPCM prevede che le categorie individuate siano aggiornate con cadenza almeno annuale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avuto riguardo all’innovazione tecnologica e alla modifica dei criteri tecnici.&nbsp;<em>I<i>l contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:paolo.gallarati@advant-nctm.com">Paolo Gallarati</a>, <a href="mailto:giulio.uras@advant-nctm.com">Giulio Uras</a>, <a href="mailto:virginia.paparozzi@advant-nctm.com">Virginia Paparozzi</a>, <a href="mailto:marco.cappa@advant-nctm.com">Marco Cappa</a> e <a href="mailto:cecilia.moioli@advant-nctm.com">Cecilia Moioli</a></i></em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 03 May 2022 09:22:08 +0200</pubDate>
                        <title>Decreto Energia: Misure per il contenimento dei prezzi e la semplificazione dei procedimenti autorizzativi nel campo delle energie rinnovabili</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/decreto-energia-misure-per-il-contenimento-dei-prezzi-e-la-semplificazione-dei-procedimenti-autorizzativi-nel-campo-delle-energie-rinnovabili</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>D.L. n. 17/2022 (c.d. Decreto Energia)</p><p><i><strong><u>Cos’è successo</u></strong></i></p><p>Il Decreto Legge n. 17/2022, conosciuto come Decreto Energia, contiene diverse misure per contenere l'aumento dei prezzi dell'energia e del gas naturale.</p><p>Di seguito, si riporta una sintesi delle principali disposizioni:</p><ol><li><i>Misure per il contenimento dei prezzi dell'energia e del gas naturale:</i></li><li>Oneri di sistema: L'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) è incaricata di annullare le tariffe relative agli oneri generali di sistema per il secondo trimestre del 2022 per le utenze domestiche e non domestiche con potenza fino a 16,5 kW, nonché per usi specifici come l'illuminazione pubblica e la ricarica di veicoli elettrici accessibili al pubblico. Inoltre, le tariffe per il settore del gas saranno ridotte complessivamente di 250 milioni di euro per lo stesso trimestre.</li><li>IVA sul gas metano: L'aliquota IVA per il gas metano utilizzato per usi civili e industriali viene ridotta al 5% per i mesi di aprile, maggio e giugno.</li><li>Credito d'imposta per imprese energivore e a forte consumo di gas naturale: Le imprese definite "energivore" e le imprese con un aumento dei costi energetici del 30% rispetto al primo trimestre del 2019 possono beneficiare di un credito d'imposta pari al 20% delle spese sostenute per l'energia elettrica utilizzata nel secondo trimestre del 2022. Lo stesso credito d'imposta si applica alle imprese che hanno subito un aumento del prezzo del gas naturale superiore al 30% rispetto al prezzo medio del secondo trimestre del 2019, purché operino in settori specifici e abbiano un consumo energetico significativo.</li><li><i>Misure di semplificazione:</i></li><li>Impianti su edifici e piccoli impianti: la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici non richiede più un atto di assenso, a meno che l'edificio si trovi in aree vincolate. Inoltre, per gli impianti con una potenza compresa tra 50 kW e 200 kW, è possibile presentare una semplice comunicazione di inizio lavori.</li><li>Impianti agrovoltaici e su aree agricole: gli impianti fotovoltaici che occupano una superficie non superiore al 10% dell'area destinata all'attività agricola possono accedere agli incentivi. Questa limitazione si applica anche a tutti gli impianti fotovoltaici su aree agricole. Inoltre, il parere in materia paesaggistica non è vincolante se rilasciato nell'ambito della valutazione di impatto ambientale per gli impianti a fonti energetiche rinnovabili su aree idonee.</li><li>Demanio militare e impianti a fonti energetiche rinnovabili (FER): il Ministero della Difesa può concedere in locazione beni del demanio per la realizzazione di impianti FER o usufruirne direttamente, rispettando le norme vigenti. Gli enti militari territoriali possono partecipare alle comunità energetiche rinnovabili.</li></ol><p>Queste sono solo alcune delle disposizioni presenti nel Decreto Energia, ma forniscono una panoramica generale delle misure adottate per il contenimento dei prezzi dell'energia e del gas naturale e per semplificare le procedure legate agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.</p><p><i><strong><u>Perché è importante</u></strong></i></p><p>Il Decreto Energia è importante perché mira ad affrontare alcune problematiche cruciali nel settore dell'energia e del gas naturale, offrendo soluzioni e misure concrete. Ecco alcuni motivi per cui le disposizioni del Decreto sono rilevanti:</p><ol><li>Contenimento dei prezzi dell'energia e del gas: il Decreto prevede misure volte a ridurre gli oneri di sistema e l'aliquota IVA sul gas metano. Queste azioni mirano a contrastare l'aumento dei prezzi dell'energia e del gas, che può avere un impatto significativo sulle famiglie, sulle imprese e sull'economia nel suo complesso.</li><li>Sostegno alle imprese: il Decreto fornisce incentivi alle imprese energivore e a forte consumo di gas naturale, che potrebbero essere particolarmente colpite dagli aumenti dei costi energetici. Il credito d'imposta sulle spese energetiche sostenute nel secondo trimestre del 2022 può alleviare la pressione finanziaria su queste imprese, consentendo loro di mantenere la competitività e la sostenibilità delle attività produttive.</li><li>Promozione delle energie rinnovabili: le misure di semplificazione previste nel Decreto favoriscono la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici, consentendo una maggiore diffusione delle fonti energetiche rinnovabili. Inoltre, l'accesso agli incentivi per gli impianti agrovoltaici e l'utilizzo di beni del demanio militare per gli impianti a fonti energetiche rinnovabili favoriscono lo sviluppo di progetti sostenibili e contribuiscono alla transizione verso un sistema energetico più pulito.</li><li>Semplificazione delle procedure: le misure di semplificazione del Decreto riducono la burocrazia e semplificano le procedure per l'installazione degli impianti energetici. Ciò favorisce una maggiore efficienza nell'implementazione di progetti e riduce gli oneri amministrativi per gli operatori del settore.</li></ol><p>In sintesi, il Decreto Energia si propone di affrontare sfide cruciali nel settore energetico, promuovendo la sostenibilità, il contenimento dei prezzi e la semplificazione delle procedure. Queste misure mirano a garantire un accesso equo all'energia, sostenere l'economia e favorire la transizione verso fonti energetiche più pulite e rinnovabili.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Distribuzione</category>
                            
                                <category>Energivori</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Tax</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Sun, 01 May 2022 09:13:29 +0200</pubDate>
                        <title>Decisione del TAR Abruzzo: l&#039;importanza di una valutazione accurata degli impatti ambientali e della comunicazione nei processi VIA</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/decisione-del-tar-abruzzo-limportanza-di-una-valutazione-accurata-degli-impatti-ambientali-e-della-comunicazione-nei-processi-via</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong><u>Riferimenti idonei ad identificare la normativa o la sentenza da commentarsi</u></strong>: Sentenza TAR Abruzzo del 12 aprile 2022, n. 127</p><p><i><strong><u>Cos’è successo</u></strong></i></p><p>La società ricorrente aveva progettato la realizzazione di un impianto fotovoltaico su un terreno precedentemente utilizzato come cava nella Regione Abruzzo. Al fine di valutare l'impatto ambientale del progetto, la società ha sottoposto il progetto alla valutazione di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA), coinvolgendo il Servizio Valutazioni ambientali e il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Abruzzo (CCR-VIA), ricevendo un provvedimento negativo.</p><p>La società ha deciso di impugnare sia la nota emessa dal CCR-VIA sia il giudizio allegato alla nota, insieme ad altri atti correlati, tra cui il parere espresso dalla Provincia di Teramo e il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale. La ricorrente ha contestato vari motivi, tra cui la distorsione dei fatti e della documentazione relativi all'area e allo studio preliminare ambientale, nonché l'applicazione errata di norme riguardanti il procedimento di screening VIA.</p><p>Inoltre, la società ha sostenuto che il CCR-VIA abbia adottato provvedimenti privi di ragionevolezza, logicità, chiarezza espositiva e chiarezza nei presupposti, violando principi come la proporzionalità, il buon andamento dell'amministrazione e il principio di precauzione comunitario. Un altro motivo di impugnazione riguardava il mancato rispetto dell'art. 10-bis della legge 241/1990, che prevede la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.</p><p>Il TAR Abruzzo ha dichiarato fondati i primi tre motivi di ricorso, che sono stati valutati congiuntamente, e ha assorbito il quarto motivo, che evidenziava un vizio formale nel procedimento. Il tribunale ha ribadito il ruolo del processo di valutazione di assoggettabilità a VIA nel valutare gli effetti dell'attività sull'ambiente, garantendo al contempo una certa celerità. Tuttavia, ha ritenuto che i criteri seguiti dal CCR-VIA non fossero conformi alle disposizioni normative di riferimento.</p><p>Il giudice amministrativo ha analizzato le problematiche sollevate dalla ricorrente e ha riconosciuto la mancanza di giustificazione, l'automatismo formale e un grado di approssimazione inadeguato nelle argomentazioni del CCR-VIA. Questo comportamento amministrativo è stato considerato contrario alle disposizioni dell'art. 19 del Codice dell'Ambiente, nonché ai principi generali del diritto amministrativo sollevati dalla ricorrente. Di conseguenza, il TAR ha annullato i provvedimenti.</p><p><i><strong><u>Perché è importante</u></strong></i></p><p>La decisione del TAR Abruzzo ha evidenziato un approccio inadeguato nella valutazione degli impatti ambientali di un progetto, rispetto a quanto presentato nello studio preliminare ambientale. In particolare, si è notato che la considerazione dell'area come "agricola di pregio" è stata basata su valutazioni approssimative e astratte, senza un'analisi approfondita dei documenti presentati o una verifica concreta delle caratteristiche dell'area. Il giudice amministrativo ha evidenziato che l'area era stata utilizzata come cava di argilla per trent'anni, rendendo i terreni infertili dal punto di vista agricolo e privi delle supposte qualità pregiate.</p><p>Inoltre, è stata criticata la presunta interferenza dei pannelli fotovoltaici con la fascia di rispetto del fiume e il ciclo vitale degli uccelli selvatici, senza fornire una motivazione adeguata, violando così le disposizioni dell'art. 19 del Codice dell'Ambiente e i principi di buona amministrazione.</p><p>La decisione del TAR Abruzzo solleva alcune considerazioni importanti per il mercato energetico. Innanzitutto, sottolinea che la valutazione ambientale tramite lo Screening VIA, pur essendo volta a garantire rapidità, non deve condurre all'approssimazione, in quanto ciò sarebbe contrario ai principi di buon governo e alla libertà di iniziativa economica privata, gravando ingiustamente sulle imprese. Inoltre, si evidenzia l'importanza di una valutazione specifica e concreta del sito interessato per la realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile in un'area agricola di pregio, al fine di giungere a una valutazione completa dell'impatto ambientale del progetto.</p><p>Infine, si solleva l'importanza della comunicazione dei motivi ostativi da parte dell'autorità competente in un procedimento amministrativo, consentendo così all'istante di integrare la richiesta con documentazione più approfondita. Il TAR ha sostenuto che la mancanza di documentazione non può essere considerata di per sé un "ulteriore impatto significativo" e dovrebbe essere seguita da una richiesta di integrazione documentale prima di giungere a una valutazione completa dell'assoggettabilità del progetto alla VIA. Questo sottolinea il principio generale che richiede all'autorità competente di comunicare tutti i motivi che ostacolano l'accettazione dell'istanza presentata, consentendo un giudizio completo ed efficace.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 28 Apr 2022 09:21:56 +0200</pubDate>
                        <title>In vista l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza con ulteriori modificazioni, in attuazione della direttiva (UE) n. 2019/1023</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/in-vista-lentrata-in-vigore-del-codice-della-crisi-dimpresa-e-dellinsolvenza-con-ulte-riori-modificazioni-in-attuazione-della-direttiva-ue-n-2019-1023</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>L’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (“CCII” o “Codice”) è rinviata di due mesi, dal 16 maggio al 15 luglio 2022.&nbsp;</em><em>Secondo lo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva UE recentemente reso noto, diverse significative novità sarebbero introdotte. Non si tratta tanto della sostituzione dell’intero Titolo II del Codice con la disciplina della composizione negoziata già vigente di cui al d.l. n.&nbsp;118/2021, che rappresenta l’annunciato accantonamento delle misure di allerta, della composizione assistita e dell’OCRI. Molti interventi significativi riguardano il concordato preventivo e si avrebbe anche l’introduzione di un’ulteriore “quadro di ristrutturazione preventiva” (come vengono ribattezzate le procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza, in aderenza alla terminologia di cui alla omonima direttiva UE) rappresentato dal “piano di ristrutturazione soggetto a omologazione” di cui all’art. 64-bis e 64-ter.&nbsp;</em><em>Segnaliamo qui, a prima lettura ed in attesa della pubblicazione del nuovo decreto legislativo, solo le innovazioni di maggiore rilievo.</em>&nbsp;<strong><em>L’entrata in vigore del Codice</em></strong>È previsto nello schema del nuovo decreto legislativo (art. 49) che lo stesso entri in vigore unitamente al Codice. Tuttavia, l’entrata in vigore del Codice è stata a sua volta posticipata al 15 luglio 2022 dal decreto PNRR approvato il 13 aprile 2022 dal Consiglio dei Ministri.<strong><em>La composizione negoziata della crisi sostituisce la composizione assistita dall’OCRI</em></strong>Secondo lo schema di decreto legislativo, la disciplina recentemente introdotta dal d.l. n.&nbsp;118/2021 verrebbe trasfusa nel Titolo II del Codice (artt. da 12 a 25-<em>undecies</em>), in sostituzione della composizione assistita e degli strumenti di allerta e prevenzione che prevedevano la segnalazione all’OCRI.Da rilevare che viene conservato lo strumento del concordato semplificato (artt. 25-<em>sexies</em> e 25-<em>septies</em> CCII) e, soprattutto, che al Titolo II viene aggiunto un Capo III (artt. da 25-<em>octies</em> a 25-<em>undecies</em> CCII) ove sono collocate le previsioni (assenti nel d.l. n. 118/2021) relative alle segnalazioni da parte dei creditori pubblici qualificati, che si limiteranno ad invitare il debitore a richiedere la nomina dell’esperto (art. 25-<em>novies</em>), mentre viene riprodotta all’art. 25-<em>decies</em> la disposizione (già prevista all’art. 14, ult. co. CCII), relativa alla notizia da parte delle banche ed intermediari finanziari all’organo di controllo della revoca o modifica di affidamenti.Alcune atre novità sarebbero introdotte nella versione della composizione negoziata recepita nel Codice:</p><p style="padding-left: 30px;">a) unitamente alla domanda di nomina dell’esperto, il debitore dovrà inserire, oltre alla relazione sulla propria attività ed al piano finanziario per i successivi sei mesi, anche un “<em>progetto di piano di risanamento</em>”;b) il termine prima del quale non è consentito ripresentare l’istanza è ridotto da un anno a quattro mesi, se la richiesta di archiviazione è presentata dallo stesso debitore;c) l’esperto sarà chiamato dal Tribunale a esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure protettive e cautelari richieste rispetto al buon esito delle trattative;d) l’esperto potrà invitare le parti a rinegoziare in buona fede il contenuto di contratti quando la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa a causa di qualsiasi circostanza sopravvenuta e non limitatamente agli effetti della pandemia, ma per converso non sarà più possibile chiedere al Tribunale di provvedere in caso di mancato accordo tra le parti;e) l’imprenditore che occupa più di 15 dipendenti dovrà informare preventivamente le rappresentanze sindacali.</p><strong><em>Il nuovo “piano di ristrutturazione soggetto a omologazione” (art. 64bis)</em></strong>La direttiva n. 2019/1023 dispone che gli Stati Membri introducano un quadro di ristrutturazione preventiva che il nostro ordinamento finora non contempla e che, quindi, lo schema di decreto legislativo prevede agli artt. 64-<em>bis</em> e 64-<em>ter</em> del Codice.Il debitore potrà formulare una proposta ai creditori (necessariamente suddivisi in classi) che dovrà essere <u>approvata all’unanimità delle classi</u>, ma che consentirà di distribuire il ricavato in <u>deroga</u> alla <em>par condicio creditorum</em> ed <u>all’ordine delle prelazioni</u>, salvo che i crediti privilegiati dei lavoratori siano soddisfatti integralmente in denaro entro 30 giorni dall’omologazione. Il piano potrà prevedere la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio o la soddisfazione dei creditori “<em>in qualsiasi altra forma</em>”, comunque in misura <u>non inferiore alla liquidazione giudiziale</u>.Rispetto al concordato preventivo, non è previsto <u>nessuno spossessamento, neppure attenuato</u> ed è previsto un meccanismo di segnalazione preventiva al commissario giudiziale di atti di straordinaria amministrazione e pagamenti non coerenti, analogo a quello della composizione negoziata.La proposta va presentata nelle forme e con la documentazione prevista per il concordato preventivo “pieno” (nel senso che il debitore non può richiedere il termine per la presentazione). Il Tribunale, verificata la correttezza delle classi e la regolarità della domanda, nomina un giudice delegato e il commissario giudiziale, e sottopone quindi la proposta al voto dei creditori.Al voto si applicano le disposizioni del concordato preventivo, precisando che in ciascuna classe la proposta è approvata secondo le regole ordinarie, ovvero, in alternativa, se è raggiunta la maggioranza dei <u>due terzi</u> calcolata sui <u>soli creditori votanti</u>.In caso di mancata approvazione di tutte le classi (e comunque in ogni momento, anche al di fuori di tale ipotesi), il debitore può <u>modificare la domanda</u> presentando una <u>proposta di concordato</u> preventivo, previa concessione dei termini di cui all’art. 47 CCII per il deposito della proposta e del piano.Sono applicabili numerose disposizioni del concordato preventivo, tra cui quelle in materia di (a)&nbsp;offerte e proposte concorrenti, (b) contratti pendenti, (c) autorizzazione di finanziamenti prededucibili, (d) revoca dell’ammissione, (e) effetti, esecuzione, risoluzione e annullamento.Si tratta quindi di una sorta di concordato “accelerato” e con maggiore flessibilità in tema di gestione dell’azienda in pendenza di procedura (nonché di formulazione della proposta senza il rispetto delle cause di prelazione, anche al di fuori dei casi in cui ciò sarà ammesso nel concordato preventivo) e che allo stesso tempo consente la “conversione” in concordato preventivo in ogni momento.<strong><em>Le modifiche al concordato preventivo</em></strong>Di grande rilievo le novità che sarebbero introdotte in tema di concordato preventivo (menzioniamo le principali):<p style="padding-left: 30px;">a) vengono completamente <u>eliminati i requisiti di conservazione dei posti di lavoro</u> (c.d. “condizione occupazionale” e “clausola occupazionale”) nella definizione di concordato in continuità aziendale diretta e indiretta, mentre si dispone che la continuità aziendale “<em>preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro</em>” (art. 84);b) viene soppressa la limitazione alle sole forme del concordato liquidatorio o in continuità aziendale, confermandosi quindi l’ammissibilità di piani di concordato che realizzino il soddisfacimento dei creditori “<em>in qualsiasi altra forma</em>” (art. 84);c) nel <u>concordato in continuità</u> aziendale (diretta o indiretta) è sufficiente che i creditori siano <u>soddisfatti “<em>in misura anche non prevalente</em>” dal ricavato della continuità</u>; anche il concordato a larga prevalenza liquidatoria potrà essere considerato in continuità, purché una pur ridotta quota dei ricavi derivi dalla continuità aziendale, diretta o indiretta (art. 84);d) nel c<u>oncordato in continuità</u> aziendale il <u>valore eccedente quello di liquidazione</u> (salvo che per i crediti dei lavoratori) può essere distribuito <u>senza rispettare le cause legittime di prelazione</u>, purché ogni classe di creditori riceva almeno quanto le classi dello stesso grado e più delle classi di grado inferiore (c.d. <em>absolute priority rule</em>) (art. 84); è questa una novità di grandissimo rilievo, che si pone in netta controtendenza rispetto alla giurisprudenza di legittimità (ferma nel ritenere che il ricavato della continuità non costituisca “finanza esterna”), tenendo presente che vi sarebbe un bilanciamento nelle nuove regole sulla omologazione del concordato in cui ai soci sia attribuita una quota del “<em>valore risultante dalla ristrutturazione</em>” (v. art. 120<em>quater </em>al paragrafo successivo);e) nel <u>concordato in continuità</u> aziendale i creditori devono essere <u>sempre suddivisi in classi</u>, tra cui è prevista quella delle imprese minori, per fornitura di beni e servizi (art. 85);f) nel <u>concordato liquidatorio</u> viene chiarito che le <u>risorse esterne aggiuntive</u> devono incrementare del 10% l’attivo disponibile (in precedenza l’incremento era riferito alla percentuale di soddisfacimento dei creditori, il che generava diverse incertezze); si precisa altresì che le risorse aggiuntive possono essere distribuite senza il rispetto delle cause di prelazione (art. 84); per quanto appena detto in tema di ampliamento dell’ambito del concordato in continuità, questa disposizione avrà un ambito di applicazione molto ridotto, restando confinata al concordato totalmente liquidatorio;g) quale che sia la tipologia di concordato, è stabilito che esso debba realizzare il soddisfacimento dei creditori “<em>in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale</em>”; viene così maggiormente evidenziato il <u>requisito della “<em>convenienza</em></u>” del concordato, che tuttavia sembrerebbe continuare a poter essere vagliato dal Tribunale solo in caso di opposizione all’omologazione (art. 84);h) in sede di <u>ammissione</u>, viene differenziato il <u>vaglio del Tribunale in tema di fattibilità</u>, che viene limitata alla “<em>manifesta inattitudine</em>” o “<em>manifesta inidoneità</em>”, rispettivamente, nel concordato liquidatorio riguardo agli “<em>obiettivi prefissati</em>”, mentre invece nel concordato in continuità rispetto “<em>alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali</em>” (art. 47);i) nel <u>concordato in continuità</u> viene introdotta una disposizione analoga a quella vigente nella composizione negoziata della crisi per quanto riguarda i <u>contratti pendenti in caso di concessione di misure protettive</u>, in forza della quale i creditori non possono rifiutare l’adempimento, risolvere o modificare in danno i contratti “<em>essenziali</em>”, ossia quelli necessari per la continuità aziendale (art. 94-bis);j) nella <u>fase di votazione</u>, solo per il <u>concordato in continuità</u>, viene previsto che (a) <u>tutte le classi devono approvare la proposta</u>, ma allo stesso tempo si introduce una maggioranza alternativa per l’approvazione all’interno di ciascuna classe (già vista nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) pari a due terzi dei soli creditori votanti; (b) i creditori privilegiati non votano se soddisfatti integralmente in denaro entro 180 giorni (30 giorni per i lavoratori) dall’omologazione (art. 109);k)nella f<u>ase di omologazione</u>, solo per il <u>concordato in continuità</u>, viene previsto che il Tribunale può omologare il concordato anche in assenza dell’approvazione di tutte le classi se (a) il Tribunale valuta che il piano “<em>non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza</em>” ed inoltre che eventuali nuovi finanziamenti necessari “<em>non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori</em>”; (b) siano <u>sodisfatte</u> quelle che sono definite “<em><u>condizioni di</u></em><u> <em>ristrutturazione trasversale</em></u>”, tra cui la corretta distribuzione del valore di liquidazione e di quello eccedente, nonché l’approvazione da parte della maggioranza delle classi, purché almeno una formata da creditori privilegiati ovvero da creditori che – se osservate le cause di prelazione - riceverebbero almeno in parte il valore eccedente quello di liquidazione (art. 112);l) nella <u>fase di omologazione</u>, il vaglio del Tribunale in tema di <u>convenienza della proposta</u>, in caso di opposizione, (a) nel concordato in continuità potrà essere sollecitato da ciascun creditore dissenziente che abbia già formulato il rilievo con le osservazioni di cui all’art. 107 alla relazione del commissario, mentre (b) nel concordato liquidatorio (a cui viene espressamente affiancato il concordato con assuntore) solo da creditori dissenzienti appartenenti ad una classe dissenziente ovvero rappresentanti almeno il 20% dei crediti ammessi al voto (senza modifiche quindi rispetto alle previsioni vigenti); in caso di opposizione nel concordato in continuità, si prevede poi che il Tribunale disponga la stima del complesso aziendale solo se viene contestata la convenienza o il mancato rispetto delle “<em>condizioni di</em> <em>ristrutturazione trasversale</em>” (art. 112).</p><strong><em>I quadri di ristrutturazione preventiva delle società (artt. 120bis-120quinquies)</em></strong>Di grande rilievo anche le novità che sarebbero introdotte in tema di quadri di ristrutturazione preventiva delle società:<p style="padding-left: 30px;">a) il piano può prevedere <u>qualsiasi modificazione dello statuto</u>, inclusi aumenti e riduzioni di capitale con esclusione del diritto di opzione, fusioni, scissioni e trasformazioni, anche senza il consenso dei soci; in questo caso, i soci devono essere inseriti in un’<u>apposita classe</u> ai fini della proposta e votano in misura pari alla quota di capitale posseduta (in caso di mancata espressione del voto, si considerano consenzienti); il provvedimento di omologazione determina le modificazioni statutarie previste dal piano;b) la decisione di accesso ad un quadro di ristrutturazione preventiva spetta “<em>in via esclusiva</em>” agli amministratori, che non possono essere revocati dal giorno dell’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese;c) le <u>proposte concorrenti</u> possono essere presentate anche dai <u>soci di minoranza</u>, detentori di almeno il 10% del capitale;d) i soci possono opporsi all’omologazione se subiscono pregiudizio “<em>rispetto all’alternativa liquidatoria</em>”;e) quando il “<em>valore risultante dalla ristrutturazione</em>” è riservato anche ai soci anteriori e vi è dissenso di una o più classi di creditori, il concordato può essere omologato solo se risulti che, anche se venisse distribuito ai creditori l’intero valore riservato ai soci, sarebbe comunque rispettata la c.d. <em>absolute priority rule</em>, ossia che la classe dissenziente riceva almeno quanto le classi dello stesso grado e più delle classi di grado inferiore (se la classe dissenziente è collocata subito prima dei soci, essa deve ricevere un valore superiore a quello riservato ai soci);f) le modificazioni della compagine sociale non possono determinare la risoluzione o modificazione di contratti stipulati dalla società.</p>&nbsp;<em>I<i>l contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:Fabio.marelli@advant-nctm.com">Fabio Marelli</a></i></em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <guid isPermaLink="false">news-4921</guid>
                        <pubDate>Wed, 27 Apr 2022 09:06:20 +0200</pubDate>
                        <title>La Direttiva NIS e gli obblighi a carico degli operatori di servizi essenziali e dei fornitori di servizi digitali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-direttiva-nis-e-gli-obblighi-a-carico-degli-operatori-di-servizi-essenziali-e-dei-fornitori-di-servizi-digitali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il quarto contributo sulla normativa italiana in materia di cybersecurity. In questo contributo, gli obblighi previsti dalla Direttiva NIS sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi a carico degli operatori di servizi essenziali e dei fornitori di servizi digitali.</em>&nbsp;La Direttiva (UE) 2016/1148 sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (la “<strong><em>Direttiva NIS</em></strong>”), recepita in Italia ad opera del d.lgs. n. 65/2018, stabilisce misure volte a conseguire un livello elevato in termini di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi utilizzati dagli operatori di servizi essenziali (“<strong><em>OSE</em></strong>”) e dai fornitori di servizi digitali (“<strong><em>FSD</em></strong>”).Gli OSE sono i soggetti che forniscono un servizio essenziale per il mantenimento di attività sociali e/o economiche fondamentali nei settori dell’energia, dei trasporti, bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari, sanitario, della fornitura e distribuzione di acqua potabile e delle infrastrutture digitali. Essi sono individuati, con propri provvedimenti, dalle autorità NIS. L’elenco recante i nominativi degli OSE è tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico ed è aggiornato a cadenza biennale.Tra gli FSD rientrano invece le imprese che forniscono servizi digitali di e-commerce, cloud computing e motori di ricerca, con stabilimento principale, sede sociale o rappresentante designato sul territorio nazionale.Ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 65/2018, gli OSE sono tenuti a:</p><p style="padding-left: 30px;">a) adottare misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi posti alla sicurezza della rete e dei sistemi informativi che utilizzano nelle loro operazioni;</p><p style="padding-left: 30px;">b) adottare misure adeguate per prevenire e minimizzare l'impatto di incidenti a carico della sicurezza della rete e dei sistemi informativi utilizzati per la fornitura dei servizi essenziali, al fine di assicurare la continuita' di tali servizi;</p><p style="padding-left: 30px;">c) notificare al CSIRT gli incidenti aventi un impatto rilevante sulla continuità dei servizi essenziali forniti.</p>Analoghi obblighi sono previsti dall’art. 14 del d.lgs. n. 65/2018 a carico dei FSD che devono:<p style="padding-left: 30px;">a) identificare e adottare misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi relativi alla sicurezza della rete e dei sistemi informativi che utilizzano nel contesto dell'offerta dei servizi all'interno dell'Unione Europea;</p><p style="padding-left: 30px;">b) adottare misure per prevenire e minimizzare l'impatto di incidenti a carico della sicurezza della rete e dei sistemi informativi del fornitore di servizi digitali sui servizi offerti all'interno dell'Unione europea, al fine di assicurare la continuità di tali servizi;</p><p style="padding-left: 30px;">c) notificare al CSIRT gli incidenti aventi un impatto rilevante sulla fornitura di un servizio che essi offrono all'interno dell'Unione Europea.</p>Le notifiche degli incidenti rilevanti devono essere effettuate “senza ingiustificato ritardo”, secondo le modalità definite dal CSIRT ed eventualmente da ciascuna autorità NIS di settore con proprie linee guida.È ammessa inoltre la possibilità per coloro che non rientrano nella definizione di OSE né in quella di FSD di effettuare la notifica su base volontaria secondo le modalità previste dall’art. 17 del d.lgs. n. 65/2018.Sia gli OSE che gli FSD sono infine tenuti a fornire le informazioni necessarie per valutare la sicurezza della loro rete e dei loro sitemi informativi e a porre rimedio ad ogni mancato adempimento o carenza rilevata.A vigilare sull’applicazione della Direttiva NIS è l’Agenzia (nella cui struttura – come detto – è inserito il CSIRT), designata dall’art. 7 del d.lgs. n. 65/2018 quale autorità nazionale competente NIS e punto di contatto unico in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Sono invece designate quali autorità di settore (che collaborano con l’autorià nazionale competente NIS).<p style="padding-left: 30px;">a) il Ministero dello sviluppo economico per il settore infrastrutture digitali, sottosettori IXP, DNS, TLD, nonché per i servizi digitali;</p><p style="padding-left: 30px;">b) il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per il settore trasporti, sottosettori aereo, ferroviario, per vie d'acqua e su strada;</p><p style="padding-left: 30px;">c) il Ministero dell'economia e delle finanze, per il settore bancario e per il settore infrastrutture dei mercati finanziari;</p><p style="padding-left: 30px;">d) il Ministero della salute, per l'attività di assistenza sanitaria prestata dagli operatori dipendenti o incaricati dal medesimo Ministero o convenzionati con lo stesso, e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite delle Autorità sanitarie territorialmente competenti, per le attività di assistenza sanitaria prestata dagli operatori autorizzati e accreditati&nbsp;dalle Regioni&nbsp;o dalle Province autonome negli ambiti territoriali di rispettiva competenza;</p><p style="padding-left: 30px;">e) il Ministero della transizione ecologica per il settore energia, sottosettori energia elettrica, gas e petrolio;</p><p style="padding-left: 30px;">f) il Ministero della transizione ecologica e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite delle Autorità territorialmente competenti, in merito al settore fornitura e distribuzione di acqua potabile.</p>In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla Direttiva NIS sono previste sanzioni amministrative fino a euro 150.000 che sono irrogate dall’autorità nazionale competente NIS.Segnaliamo che alla luce di alcune criticità emerse in questi primi anni di attuazione della Direttiva NIS, la Commissione Europea ha presentato una&nbsp;proposta di revisione della stessa (denominata Direttiva NIS 2), la quale prevede tra le altre cose: notifiche degli incidenti con impatto rilevante entro il termine di 24 ore; estensione dell’ambito soggettivo di applicazione a produttori di dispositivi medici, operatori della gestione dei rifiuti e gestori di servizi postali; OSE identificati direttamente dalla Direttiva e non dagli Stati membri; sanzioni decise dagli Stati membri maggiorate però fino ad un massimo di 10 milioni di euro o al 2% del fatturato totale annuo globale dell’impresa interessata.&nbsp;<em>I<i>l contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;<a href="mailto:paolo.gallarati@advant-nctm.com">Paolo Gallarati</a>,&nbsp;<a href="mailto:giulio.uras@advant-nctm.com">Giulio Uras</a>&nbsp;e <a href="mailto:marco.cappa@advant-nctm.com">Marco Cappa</a>.</i></em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 26 Apr 2022 05:35:00 +0200</pubDate>
                        <title>Il venture capital punta tutto su green e digitalizzazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-venture-capital-punta-tutto-su-green-e-digitalizzazione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il private capital spinge gli investimenti su transizione ecologica e innovazione tecnologica</em>Gli investimenti in Venture Capital in Italia nel 2021 hanno toccato i 1.243 milioni dì euro (+118% rispetto ai 569 milioni di euro del 2020) con circa 334 deal (rispetto ai 111 dell'anno precedente). É quanto emerge dall'EY Venture Capital Barometer 2021, realizzato da EY. Lo studio evidenzia che i round con investimento superiore ai 20 milioni di euro sono più che raddoppiati rispetto all'anno precedente (12 round per un totale di 657 milioni di euro di investimento nel 2021, rispetto ai 6 da 245 milioni di euro del 2020), a riprova di una rinnovata fiducia degli investitori, disponibili a dare un'iniezione di capitale superiore e maggiore supporto alle realtà del Paese.«Nel 2021 abbiamo assistito a una decisa crescita del mercato del venture capital: per la prima volta gli investimenti nel venture capital italiano hanno raggiunto e superato la soglia di un miliardo di euro rispetto ai 569 milioni di euro del 2020», commenta Luca Spagna, senior manager dello studio legale e tributario di EY. «Questo fermento è riconducibile a diversi fattori: l'emergenza sanitaria ha portato alla luce nuove necessità, rimarcando il ruolo centrale delle nuove tecnologie, con le sempre più frequenti applicazioni in ambito med-tech ed energy, nonché la necessità di digitalizzazione dei processi e delle pubbliche amministrazioni. Nonostante fosse auspicabile un più spiccato interesse del legislatore per il mondo dell'innovazione, soprattutto in termini di allocazione dei fondi del Pnrr, anche gli investitori pubblici stanno dimostrando una sempre maggiore attenzione per il ruolo strategico che il venture capital può assumere, sia nel percorso di innovazione del Paese sia nella ripartenza del tessuto imprenditoriale. Un altro interessante fenomeno è quello del rinnovato interesse per l'ecosistema start-up da parte delle grandi aziende e dei sempre più diffusi family offices, i quali stanno comprendendo la necessità di innovarsi rapidamente per affrontare le sfide poste dalla tecnologia e dalla sostenibilìtà. In tale rinnovato ecosistema, si pone la necessità per l'advisor legale di comprendere le nuove sfide che sia i venture capitalist che i fondi di investimento, istituzionali o di corporate venture capital, hanno davanti a sé. L'obiettivo è quello di non farsi trovare impreparati davanti ai nuovi interrogativi aperti da blockchain, smart contract, criptovalute, artificial intelligence e realtà aumentata».Come viene valutato questo andamento del mercato dagli studi legali? «Dopo un rallentamento nei primi mesi del Covid, il venture capital ha registrato a nostro modo di vedere una importante crescita, anche trainata dagli importanti investimenti messi in campo dal Governo e dagli incentivi fiscali concessi. Notiamo in generale come si stia diffondendo in Italia sempre di più una cultura degli investimenti nel settore venture e notiamo un grande interesse da parte delle aziende ad intraprendere progetti di corporate venture capitai per favorire processi di innovazione», dice Marco Gardino partner di RP Legal &amp; Tax. Lo studio (che ha seguito tra gli altri il gruppo Iren nel suo programma di corporate venture capital e la costituzione di Treccani Futura) ha una struttura RPVenture con 15 professionisti. «Notiamo in generale come si stia diffondendo in Italia sempre di più una cultura degli investimenti nel settore venture e notiamo un grande interesse da parte delle aziende ad intraprendere progetti di corporale venture capital per favorire processi di innovazione. A nostro modo di vedere il trend di incremento del settore venture in Italia continuerà. L'innovazione sarà chiave per Paesi come l'Italia e in tal senso gli investimenti nel venture capital possono e devono essere chiave fornire il «carburante» di tale innovazione. I settori più dinamici sono sicuramente il settore IT, internet services, life science. Notiamo però sempre di più come anche nel settore energy e mobility e in altri comparti manufatturieri tradizionali ci sia un crescente interesse e la presenza di proposte da parte di startup molto interessanti. Crediamo molto nello sviluppo del settore space - aviation, dove il nostro studio è molto forte ed ha un focus group con competenze trasversali unico nel panorama italiano.Gli fa eco Gabriele Arcuri, partner di Dla Piper: «assistiamo fondi d'investimento, società target, soci fondatori e management in operazioni di investimento in tutte le fasi di crescita della start-up, offrendo soluzioni rapide ed efficaci. Foodtech e Fintech nel 2021 hanno rappresentato quasi la metà degli investimenti in start-up italiane (per € 261,1 milioni e € 255,4 milioni). Il mondo degli Nft e del digitale è una sfida che gli operatori hanno dichiarato di voler raccogliere. E opportuno considerare che lo sviluppo del venture capital dei prossimi anni sarà influenzato dall'allocazione di parte delle ingenti risorse del Pnrr, in particolare della Missione 4 e dei relativi decreti attuativi, in favore di quelle start-up e pini che sappiano proporre soluzioni innovative nell'ambito della transizione ecologica e digitale. Sul lato legale, riuscire ad applicare al diritto societario italiano alcuni meccanismi negoziali diffusi nella prassi statunitense rappresenta una sfida fondamentale con cui ci misuriamo quotidianamente. L'assetto dei rapporti interni alla compagine sociale è una tematica cui il nuovo investitore e i soci originari prestano particolare attenzione così come la tutela del capitale investito che, spesso, viene immesso nella target al raggiungimento di determinati obiettivi condivisi. L'assistenza legale, in questi contesti si lega alle caratteristiche peculiari della società target divenendo necessario comprendere i meccanismi di funzionamento del business. La tutela dell'investimento e del disinvestimento rappresentano le due principali sfide che siamo chiamati ad affrontare: la prima, spesso, viene gestita con meccanismi che determinino un incremento dei poteri di controllo dell'investitore sugli organi della società, anche se non proporzionati al capitale investito; per la fase del disinvestimento è necessario prevedere specifici meccanismi che garantiscano, ove possibile, quantomeno il valore del capitale investito».«Non mi preoccupa la guerra ucraina e gli effetti sul settore del venture capital italiano o europeo perché il capitale per la crescita è un capitale paziente e guarda oltre le crisi», dice Andrea Messuti, partner di Lca Studio Legale, studio che ha rappresentato, tra gli altri, Cdp Ventures nella realizzazione dello schema di investimento attivo nel mondo automation, Easy Rain nel secondo round di investimento, Indaco Sgr e altri investitori nell'exit di The Data Appeal. «Il life science italiano è ancora sottostimato sotto il profilo della raccolta dei capitali, nonostante un enorme potenziali in termini di scienza e capacità dei nostri centri di ricerca (si veda Genenta Science, startup spin-off del San Raffaele quotata al Nasdaq lo scorso dicembre). La difficoltà nell'investire in life science risiede nel fatto che gli investitori devono avere conoscenze specifiche non sono finanziarie. Questo è un carente in Italia rispetto ad altri paesi europei».Sulle questioni legali Messuti taglia corto: «Rispetto a 10 anni fa, l'ecosistema italiano del venture capital è maturato. Noto, con un impatto legale significativo, che le valutazioni proposte sono molto più basse della media degli stessi competitor europei e le risorse investite (salvo rari casi che però iniziano ad avere una certa cadenza), sono più scarse. Ciò comporta due cose: valutazioni basse e molto equity detenuto da subito dai fondi comporta una perdita del controllo eccessivamente rapido dei founder. Ne consegue che quando la società intende fare un round internazionale, molti fondi esteri (Usa o Uk) pur apprezzando la tecnologia sviluppata, sono riluttanti nell'investire in società dove i founder sono già in minoranza. Sotto il profilo legale, ciò comporta la creazione di meccanismi di recupero di equity da parte dei founder abbastanza complessi e questi aspetti possono creare criticità tecniche o negoziali. L'altro aspetto, legato alle risorse investite, riguarda il loro ammontare. In altri paesi europei società attive nello stesso settore di quelle italiane al medesimo stadio di sviluppo sono valutate di più e ricevono più risorse finanziarie. Avendo una potenza di fuoco maggiore da subito possono accelerare velocemente surclassando le startup italiane che, spesso, hanno una tecnologia migliore ma risorse da calibrare con più attenzione».«I settori principali rimangono quelli tipici italiani cioè il food e il lifestyle. Stanno inoltre emergendo interessanti realtà nel settore proptech, fintech e dei servizi per le infrastrutture digitali» spiega Edoardo Canetta, partner di Chiomenti, studio che nel 2021 ha seguito varie operazioni di growth capital tra cui Casavo, Poke House, Cortilia e Miscusi. Il venture capital è un settore molto tecnico che cerca di replicare strutture di investimento di stampo americano. I temi principali sono quelli degli investimenti di minoranza, cui si aggiunge la complessità data dal numero elevato di soggetti coinvolti in ciascuna operazione».Punta con decisione sul Venture Capital anche <b>Advant Nctm</b>, che ha istituito il Progetto Startup@Netm, un osservatorio multidisciplinare al servizio del mercato del venture capital. «Il settore è trainato dai mercati più dinamici del fintech, biotech, foodtech e delle nuove tecnologie applicate all'intelligenza artificiale e all'energy, sempre di più cruciali per lo sviluppo e che registreranno una crescita anche nel 2022», spiega Alessia Trevisan, associato dello studio <b>Advant Nctm</b>. «Al contrario, necessiterebbero uno slancio la green economy ampiamente intesa (quali ambiente, energie rinnovabili, sustainability e smaltimento rifiuti) che stentano a decollare forse perché minati da un imprinting sociale ancora troppo caratterizzato dalla visione sul singolo e non sulla collettività e poche azioni concrete per raggiungere obiettivi collettivi e di lungo termine. Il venture capital però da solo non può cambiare le sorti di un Paese; per sostenere progetti infrastrutturali così importanti servirebbe una chiara presa di posizione da parte delle nostre amministrazioni e dell'Europa».«Si tratta di un fattore di crescita che, pur nelle difficoltà del mercato italiano, è cresciuto grazie agli interventi di Cdp Venture Capital Sgr che ne ha fatto un asse portante dello sviluppo economico e dell'innovazione del Paese», ricordano Annalisa Pescatori e Marco Franzini di Grimaldi. «Il pacchetto da 2,55 miliardi di euro stanziati dal Mise a seguito del decreto infrastrutture e le risorse del Pnrr, a cui si aggiungeranno altri 600 milioni di euro da parte di Cdp e nuovi investitori, saranno gestiti proprio da Cdp Venture Capital Sgr e sono per il comparto e per l'ecosistema delle imprese italiane una linfa da cui attingere. Ci sarà sempre più attenzione verso investimenti in start-up con strategia e focus aziendale sui temi della sostenibilità, per supportare il processo di modernizzazione e transizione sostenibile di aziende e filiere produttive. Una sfida per il consulente legale è la capacità e disponibilità di coniugare la richiesta di consulenza sofisticata e di significativo valore aggiunto con l'aspettativa di costi legali contenuti in considerazione della dimensione relativa sia dell'investimento complessivo che dell'enterprise value della target obiettivo d'investimento. Occorre saper trovare soluzioni adeguate tra l'impianto giuridico normativo con scelte che le start-up hanno spesso adottato in un periodo anteriore ai primi round di investimento».«Un aspetto delicato è la definizione del ruolo dei fondatori nella start-up. Sono fígure essenziali nel contesto di un'operazione: sono i veri creatori dell'idea che è alla base, sono soci rilevanti (spesso di maggioranza) e ricoprono le cariche di manager e gestori», dice Attilio Mazzilli, partner responsabile dipartimento Technology companies group di Orrick Italia (studio che nel 2021 ha seguito, tra le altre, Technogym nel suo investimento nel round di Serie A-2 da 10,25 milioni di dollari per Silofit Inc., e Neva Sgr spa, venture capital hi-tech di Intesa Sanpaolo, nel suo investimento nel round Series C da 33 milioni di euro di V-Nova). «Hanno un ruolo preminente che si aspettano di conservare nel tempo, per garantire lo sviluppo del business attraverso il supporto dei fondi messi a disposizione degli investitori. Chi investe vuole garantirsi il pieno coinvolgimento dei fondatori nel tempo ma anche avere strumenti che consentano di sostituire un fondatore, sia come socio sia come manager, nel caso si verifichino eventi negativi. Le clausole più sofisticate (anche a causa della lentezza della giustizia italiana) possono non consentire di risolvere celermente situazioni che invece appaiono palesi e in cui il fondatore diventa un peso se non addirittura un danno per l'azienda. Senza dimenticare che la normativa corporate italiana presenta talvolta rigidità cui gli investitori americani o anglosassoni non sono abituati. Talvolta gli investitori individuano in questo un ostacolo talmente insormontabile da subordinare il proprio investimento alla ridomiciliazione all'estero (in Us o Uk, ma anche in Paesi Bassi o altre giurisdizioni europee che danno maggiore flessibilità) della società prima di investire».Chi vede un 2022 decisamente positivo è Giulia Bianchi Frangipane partner e membro del Focus Team innovazione e trasformazione digitale di BonelliErede secondo la quale «stanno crescendo molto gli investimenti nelle fasi c.d. growth, che riguardano le startup più mature, ormai numerose. Questo è un ottimo segnale di come l'ecosistema italiano stia maturando, con imprese con un forte potenziale. Altri segnali incoraggianti vengono dal numero -più alto che nel passato - di c.d. «exit» che vediamo sul mercato, cioè operazioni M&amp;A nelle quali fondatori e investitori vendono le proprie partecipazioni a un acquirente, uscendo dalla startup e realizzando un ritorno. Sono operazioni essenziali per rendere l'ecosistema attraente per gli investitori. Una volta recuperato il proprio investimento, l'investitore ha la possibilità di reinvestire, il che alimenta un ciclo virtuoso che va a beneficio dell'intero ecosistema. L'impressione è che la grande crescita del mercato vista nel 2021 si stia ulteriormente rafforzando; ci aspettiamo che gli investimenti continueranno a interessare il foodtech e fintech, che hanno dominato nel 2021.112022 potrebbe essere anche l'anno degli investimenti Esg: la sostenibilità è ormai in cima alle agende degli investitori di tutto il mondo. Un ulteriore fattore da considerare è il ruolo delle iniziative pubbliche di sostegno al venture capital: pensiamo in particolare ai fondi del Pnrr e al ruolo da protagonista che Cdp ormai gioca da tempo in questo tipo di investimenti in Italia. Parlando di diritto societario, la legislazione italiana è migliorata e oggi offre tutti gli strumenti per costruire al meglio gli investimenti, allineando gli interessi di tutte le parti coinvolte. Quello che manca è altro. Negli Usa e Uk le operazioni hanno come punti di partenza i documenti standard (term sheet, contratti, parasociali) della National Venture Capital Association e della British Venture Capital Association, che sono spontaneamente usati dagli operatori. Questo rende le negoziazioni molto pìù fluide, veloci e quindi economiche. In Italia mancano dei documenti percepiti come standard da tutti , il che rallenta le operazioni. Come BonelliErede abbiamo pubblicato un modello standard di term sheet, redatto insieme ad Aifi - Associazione italiana del private equity, Venture capital e Private debt, con l'obiettivo di imitare quanto fatto all'estero. Auspichiamo possa diventare una base di partenza utilizzata in tutte le operazioni, contribuendo a ridurne i tempi e i costi per società e investitori».Infine, secondo Federico Benincasa socio partner e Federico Restano socio equity di Weigmann Studio legale (che nel 2021 ha seguito Step4Business, una start up fintech che ha sviluppato una piattaforma digitale per l'incontro tra pini e fornitori di prodotti e servizi finanziari), «tutto ciò che è legato alla green economy ed alle life &amp; health sciences è destinato a crescere ancora. Cresce ancora l'interesse per le piattaforme informatiche (anche per le forme di reperimento o dell'equity, attraverso gli strumenti del crowdfunding o della blockchain). Il rapporto tra i diversi investitori è sempre il tema più delicato: ogni operazione comporta la ricerca di un giusto equilibrio tra la predisposizione di strumenti contrattuali idonei a prevedere tutti i possibili scenari futuri e la necessità di mantenere le trattative agili e snelle, rifuggendo le «paludi» di discussioni infinite su aspetti talvolta marginali Insomma, bisogna trovare la giusta modulazione di regole per ogni caso».&nbsp;<a href="https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&amp;imgatt=FFDZZW&amp;imganno=2022&amp;imgkey=B1WY0UPDXVAU6&amp;rsdoc=1&amp;tiplink=4" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Italia Oggi Sette</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 12 Apr 2022 05:58:08 +0200</pubDate>
                        <title>Ammortizzatori sociali: le novità della Legge di Bilancio 2022</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ammortizzatori-sociali-le-novita-della-legge-di-bilancio-2022</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha introdotto alcune importanti novità in materia di ammortizzatori sociali, senza comunque rivoluzionare l’impianto generale del sistema di cui al Decreto legislativo n. 148/2015. La riforma ha, in particolare, puntato su una estensione del sistema degli ammortizzatori sociali, sia quanto alle imprese beneficiarie che quanto ai lavoratori coinvolti, seguendo una tendenza alla “universalità” del sistema di ammortizzatori sociali che si era già sperimentata ampiamente nella gestione dell’emergenza Covid-19. Anche le politiche attive ritrovano un loro ruolo centrale, la cui efficacia dovrà essere verificata in concreto, con l’introduzione dell’accordo di transizione occupazionale che punta ad una forte azione di sostegno pubblico in una logica di rioccupazione e formazione di nuove competenze. </strong>L’intervento riformatore degli ammortizzatori sociali operato dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) si è prefisso il risultato di rendere più ampio il novero dei soggetti che risultano fra i potenziali beneficiari del sistema, sia con riguardo ai lavoratori coinvolti che alle aziende che possono accedere gli strumenti.Sul lato dei lavoratori, sono stati estesi gli ammortizzatori sociali a coloro che prestano la propria attività anche a domicilio e sono state eliminate le differenze fra i diversi tipi di apprendistato, ormai richiamato in termini generali dalla norma; anche l’anzianità minima di lavoro è stata ridotta fino a 30 giorni, al fine di rendere maggiormente inclusivo lo strumento. Sempre in termini favorevoli al lavoratore beneficiario si pone la modifica delle modalità di calcolo dell’integrazione, con eliminazione della prima soglia di massimale (quella che oggi è intorno ai 970 euro mensili), nonché la disciplina relativa alla compatibilità fra lavoro e integrazione salariale.Sul lato aziendale, le novità più importanti attengono al campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria e all’ex “FIS”, mentre il regime applicabile alla cassa integrazione guadagni ordinaria è rimasto, di fatto, immutato.A norme del nuovo comma 3-bis dell’articolo 20 del Decreto legislativo n. 148/2015 entrano nel novero delle imprese che possono accedere alla cassa integrazione guadagni straordinaria anche imprese che abbiano impiegato mediamente nel semestre più di 15 dipendenti e che non siano coperte dai fondi di solidarietà bilaterale e fondi intersettoriali. Il riferimento è dunque soprattutto alle imprese commerciali con meno di 50 addetti, fino ad oggi escluse dall’applicazione dello strumento.La novità più rilevante nel sistema della cassa integrazione straordinaria è relativa all’inserimento di ampi richiami alle finalità di transizione occupazionale e di riqualificazione professionale nell’ambito dei programmi di CIGS per riorganizzazione aziendale; le politiche attive, dunque, riconquistano un ruolo importante anche per tramite del nuovo accordo di transizione occupazionale che, nelle intenzioni, dovrebbe offrire uno strumento chiave per la riqualificazione professionale anche per tramite dell’intervento sinergico di autorità centrali e locali.In questo contesto, il Ministero dello Sviluppo Economico viene riconosciuto a tutti gli effetti come interlocutore, confermando un dato di fatto circa il ruolo centrale che il MISE ha nella gestione delle crisi, anche nel condurre le negoziazioni con specifico riferimento a strumenti riferibili in generale al sistema degli ammortizzatori sociali.&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:francesca.pittau@advant-nctm.com">Francesca Pittau</a>.</i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 06 Apr 2022 04:21:08 +0200</pubDate>
                        <title>Golden Power: le principali novità e una possibile prospettiva di sistema</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lulteriore-rafforzamento-della-normativa-golden-power-le-principali-novita-e-una-possibile-prospettiva-di-sistema</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gli ultimi anni sono stati contraddistinti da un progressivo potenziamento dei meccanismi di <em>screening</em> degli Stati membri dell’Unione Europea rispetto agli investimenti esteri.L’epidemia di Covid 19 e l’invasione russa dell’Ucraina hanno esacerbato i disequilibri macroeconomici, determinando nuove tensioni internazionali e turbolenze nei mercati, contribuendo così ad accelerare e sviluppare ulteriormente i meccanismi di “difesa” dei governi europei nei confronti delle proprie imprese nazionali e dei propri <em>asset </em>strategici.Il d.l. 21/2022 “<em>Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”</em> (il “Decreto Ucraina”) adottato per fronteggiare questa nuova onda di crisi globale, si colloca in tale contesto, riguardando, tra le altre cose, il rafforzamento del controllo statale sugli investimenti in Italia, il c.d. <em>“golden power”</em>.Il Decreto Ucraina apporta una serie di novità al d.l. 21/2012 (c.d. Decreto Golden Power”), ampliando, al di là della fase emergenziale, il novero dei settori strategici e prevedendo, per alcuni settori, l’obbligo di notifica degli acquisti di partecipazioni di controllo di società strategiche anche in capo a <em>soggetti residenti o stabiliti in Italia. </em>&nbsp;<strong><em>Dalla golden share al golden power: una genesi sofferta </em></strong>In una fase iniziale, i poteri di intervento dello Stato italiano erano limitati alle società partecipate in via di privatizzazione, nelle quali lo Stato stesso si riservava poteri speciali: la cosiddetta <em>“golden share”</em>.A seguito del massiccio processo di privatizzazione avvenuto all’inizio degli anni ’90 del secolo scorso, processo che ha coinvolto tutta l’Unione europea, si era sentita l’esigenza di salvaguardare l’interesse nazionale con una prima legge, il d.l. del 31 maggio 1994, che attribuiva all’allora Ministro del Tesoro poteri speciali di gradimento all’assunzione di partecipazioni rilevanti, di veto all’adozione di determinate delibere societarie e di nomina degli amministratori in alcune società strategiche. Lo strumento della <em>golden share</em> poteva essere attivato solo in relazioni a talune società (controllate direttamente o indirettamente dallo Stato) e nell’ambito di settori limitati, tradizionalmente reputati strategici.La normativa è stata censurata dalla Corte di Giustizia, che ne ha rilevato, in più di una occasione, il contrasto con le norme del Trattato in materia di libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali (in considerazione, in estrema sintesi, della mancanza di criteri predeterminati per l’attivazione dei poteri speciali e dell’eccessivo margine discrezionale in capo allo Stato azionista).Nel 2012 l’Italia decide di rivedere l’intera disciplina, cambiando radicalmente prospettiva: il controllo degli investimenti esteri si trasforma in una norma generale che introduce obblighi di notifica preventiva di determinate operazioni e &nbsp;permette l’intervento del Governo nelle acquisizioni estere di qualunque impresa dal valore strategico, a prescindere dalla sua proprietà (inizialmente, nei settori della difesa e sicurezza nazionale, energia, trasporti, telecomunicazioni): nasce così il <em>“golden power”</em>.Ulteriori ampliamenti sono stati poi previsti negli anni successivi, con possibilità di intervento del Governo esteso ai settori ad alta intensità tecnologica e alle comunicazioni elettroniche basate su tecnologia 5G.La disciplina ha conosciuto un’ulteriore estensione e un deciso rafforzamento durante la pandemia di COVID-19, a partire dal marzo 2020. L’indebolimento di molti settori produttivi, le condizioni difficili vissute da tante imprese a causa dei ripetuti <em>lock down</em>, l’incertezza globale hanno reso i mercati volatili e turbolenti. Le imprese coinvolte sono diventate più facilmente contendibili e il rischio di perdere <em>asset </em>strategici si è fatto più concreto. Per questo il legislatore (in sintonia con quanto indicato dalla Commissione europea nelle proprie raccomandazioni del marzo 2020) ha previsto un allargamento (inizialmente previsto solo in via <em>temporanea)</em> dei settori strategici, inserendo anche il settore sanitario e farmaceutico, l’agroalimentare e quello finanziario (nel quale vengono compresi il settore creditizio e quello assicurativo).Nella fase emergenziale, estesa da ultimo sino al 31 dicembre 2022, è stato previsto un obbligo generale di notifica preventiva anche per acquirenti dell’UE e, al ricorrere di determinate condizioni, anche di mere partecipazioni di minoranza per gli acquirenti extra-UE.&nbsp;<strong><em>Il decreto 21/2022. Le principali novità</em></strong>La caratteristica principale del Decreto Ucraina è quella di superare la disciplina transitoria, rendendo definitive alcune scelte adottate nel regime emergenziale.Ecco, quindi, che i settori definiti strategici fino al 31 dicembre 2022 (sanitario, farmaceutico, agroalimentare e finanziario) rimarranno tali anche per il futuro, così come l’obbligo di notifica di acquisizioni di minoranza da parte dei soggetti extra-UE in tutti i settori strategici.Del pari, ed è questa forse la novità più importante, per taluni ambiti (comunicazioni, trasporti, energia, salute, agroalimentare e settore finanziario, compreso quello bancario e assicurativo) l’obbligo di notifica è previsto anche per <em>i soggetti acquirenti italiani. </em>L’altra novità di rilievo riguarda le “reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud”.Le imprese che, anche attraverso contratti o accordi, intendano acquisire, a qualsiasi titolo, beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività attinenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, (ma anche “componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione”) saranno tenute a presentare un piano annuale alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in cui dovranno essere elencati una lunga serie di dettagli: il settore; il programma di acquisto; l’elenco completo dei fornitori, compresi quelli potenziali; tutti i contratti in corso e le prospettive di sviluppo; una dettagliata descrizione delle specifiche tecniche, dei beni, dei servizi utili alla progettazione, alla realizzazione e alla manutenzione dell’attività, nonché “ogni ulteriore informazione funzionale a fornire un dettagliato quadro delle modalità di sviluppo dei sistemi di digitalizzazione”.La Presidenza del Consiglio dei Ministri avrà 30 giorni (salvo sospensioni) per approvare il piano, imporre prescrizioni o condizioni o porre il veto.Si prevede inoltre che il Presidente del Consiglio dei ministri possa, con appositi decreti, individuare ulteriori “<em>servizi, beni, rapporti, attività e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica</em>” da far rientrare nel perimetro del golden power.Come si vede, l’intero Decreto Ucraina opera un sostanziale allargamento dei confini della precedente disciplina – introducendo nuovi obblighi come la comunicazione preventiva dei piani di acquisto in ambito 5G, aumentando i controlli, estendendo strutturalmente, in alcuni casi, il campo di intervento governativo.Importanti novità si registrano anche sotto il profilo della procedura. Nel caso di acquisto di partecipazioni, per l’impresa acquirente e per l’impresa target viene introdotta, “<em>ove possibile</em>”, la notifica congiunta dell’operazione. &nbsp;La società acquisita potrà altresì presentare memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e potrà essere assoggettata ad impegni, e a sanzioni per la relativa inottemperanza.Infine, vengono demandate a un successivo decreto attuativo misure di semplificazione delle modalità di svolgimento del procedimento, nonché l’introduzione dell’istituto della pre-notifica, che dovrebbe consentire un filtro preventivo in merito all’applicabilità della normativa a una data operazione.&nbsp;<strong><em>Aspetti problematici e una possibile prospettiva</em></strong>Il progressivo rafforzamento delle normative europee in tema di controllo sugli investimenti esteri, ivi incluso il c.d. <em>golden power</em>, in funzione delle emergenze che si sono succedute negli ultimi anni, pare costituire la “naturale” conseguenza di una tendenza già in atto, di crescente scetticismo nei confronti del libero esplicarsi delle forze di mercato e della globalizzazione nel suo complesso.Le ondate di crisi globale che si sono succedute negli ultimi anni (dalla crisi finanziaria del 2007 alla guerra in Ucraina) sembrano avere fatto da detonatore a questioni irrisolte da tempo presenti nel tessuto economico-produttivo (si pensi al tema delle dipendenze nel settore energetico e in quello alimentare) rendendo più urgente la questione della tutela e della valorizzazione degli <em>asset </em>strategici nazionali.Anche il recente Decreto Ucraina - che stabilizza una serie di norme emergenziali in materia di controllo degli investimenti - si colloca in questo contesto, profondamente difforme da quello che aveva dato origine alle procedure di infrazione delle Commissione europea e alle sentenze della Corte di giustizia nei primi anni 90, pronte a censurare ogni deviazione nazionale rispetto alla logica della integrazione europea e ogni temperamento alle libertà di circolazione dell’UE.Per quanto concerne il nostro ordinamento, a fronte di alcune modifiche procedurali che sono da salutare con favore (si pensi all’introduzione della pre-notifica, che dovrebbe accrescere la certezza del diritto per le imprese), permangono, tuttavia, una serie di dubbi sulla coerenza complessiva del sistema “golden power”.In primo luogo, il perimetro applicativo della nuova disciplina appare <em>oltremodo vasto</em>, estendendosi ad un catalogo pressoché infinito di “beni e rapporti” collegati ad attività non immediatamente percepibili come strategiche per l’interesse nazionale. La normativa perde dunque, anche sotto questo profilo, la sua natura “eccezionale”, rischiando di divenire uno strumento generale di scrutinio di determinate operazioni societarie negli ambiti di maggiore <em>appeal</em> (si pensi al settore IT o a quello dell’Intelligenza Artificiale), con effetti di deterrenza rispetto agli investimenti stranieri.In secondo luogo, la <em>stabilizzazione</em> – oltre la fase emergenziale e al di là dei settori della <em>difesa e sicurezza nazionale</em> (che costituiscono i settori strategici per eccellenza) degli obblighi di notifica anche in capo ai soggetti UE (e ai soggetti italiani) rischia di collidere con le libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali, ponendo vincoli sproporzionati rispetto agli interessi perseguiti.Più in generale, se è vero che le recenti crisi globali hanno trovato una forte risposta “europea” (si pensi al&nbsp; <em>Recovery fund</em> o al coordinamento delle norme in materia di aiuti di Stato nell’ambito della crisi finanziaria e in quella pandemica) anche nel caso del controllo sugli investimenti esteri è auspicabile un maggiore coordinamento a livello UE, con un ribaltamento di prospettiva che ponga al centro la necessità di tutelare gli <em>asset </em>strategici <em>dell’UE</em> ; un mero ripiegamento su logiche nazionali, rischia infatti, ancor prima di compartimentare ulteriormente il mercato interno e di ostacolare ingiustificatamente gli investimenti, di costituire una risposta inadeguata rispetto ai legittimi interessi perseguiti (<em>in primis</em> la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico rispetto a taluni investimenti di paesi terzi).La strada, dunque, potrebbe essere quella di un rafforzamento dei meccanismi di cooperazione presenti a livello UE, a partire dal Regolamento (UE) 452/2019, che istituisce il quadro per il controllo degli investimenti diretti nell’Unione, accompagnato da un percorso politico di maggiore integrazione delle politiche europee, ivi incluse quelle economiche ed industriali, che releghi gli strumenti di controllo degli investimenti all’ambito delle (genuine) <em>eccezioni.</em>&nbsp;<em>I<i>l contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:giuliano.berruti@advant-nctm.com">Giuliano Berruti</a>, <a href="mailto:francesco.mazzocchi@advant-nctm.com">Francesco Mazzocchi</a> e <a href="mailto:alberto.toffoletto@advant-nctm.com">Alberto Toffoletto</a>.</i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 04 Apr 2022 17:43:00 +0200</pubDate>
                        <title>第21/2022号法令：加强黄金权力法案以应对乌克兰危机及关键领域外资控制  </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/%E7%AC%AC21-2022%E5%8F%B7%E6%B3%95%E4%BB%A4%E5%8A%A0%E5%BC%BA%E9%BB%84%E9%87%91%E6%9D%83%E5%8A%9B%E6%B3%95%E6%A1%88%E4%BB%A5%E5%BA%94%E5%AF%B9%E4%B9%8C%E5%85%8B%E5%85%B0%E5%8D%B1%E6%9C%BA%E5%8F%8A%E5%85%B3%E9%94%AE%E9%A2%86%E5%9F%9F%E5%A4%96%E8%B5%84%E6%8E%A7%E5%88%B6</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>2022年3月22日，2022年3月21日的第21号法令开始生效。在采取紧急措施以应对乌克兰危机造成的经济和人道主义影响的同时，鉴于国防、安全和基于5G技术的宽带电子通信服务等关键部门日益重要，该法令还特别加强了旨在控制外国在意大利投资的"黄金权力 "法案（Golden Power）。</p><p>在国防和国家安全领域，第21/2022号法令规定，对于有意收购从事具有战略意义活动的公司的权益的任何人而言，可选择与目标公司联合申报交易。如果无法做到这一点，申报公司必须向目标公司发送一份包含交易要素及申报要素的通知，以便目标公司能够参与法律程序。在通知发出后的45天内，总理决定是否批准交易、否决交易或施加进一步限制。但是，如果需要该公司提供进一步的信息，上述时间限制可以中止，但仅限一次，且必须在10天内提供公司信息。如果收购公司和目标公司在获得政府部门批准之前达成交易，或者未按照政府部门的要求进行交易，收购公司和目标公司可能会被处以相当于交易额两倍的行政罚款，但不低于资产负债表所呈现的上一个会计年度的营业额的1%。</p><p>在能源、运输和通信部门也实行了同样的革新。 第21/2022号法令还规定，收购的生效可以以收购公司和目标公司承诺保护国家的基本利益为条件。</p><p>此外，第21/2022号法令提出了与基于5G和云技术的宽带电子电信网络有关的特别权力的若干新规定。具体而言，在购买与这些活动的设计、实施、维护和管理有关的货物或服务，或对其实施或管理起作用的技术密集型组件之前，有关公司必须向总理申报年度计划，其中包括以下细节：（一）申报所涉及的部门，（二）采购方案，（三）相关供应商（包括潜在供应商），(四)&nbsp;对有关活动的设计、实施、维护和管理所需的商品、服务和技术密集型部件的详细描述，以及 (五)&nbsp;全面披露5G网络或基于云技术的网络的发展前景，以及与申报公司数字化系统的发展方式有关的任何进一步信息。该等申报应在实施计划之前每年提交一次，在不影响更新计划的可能性的情况下，在一年中每四个月向总理办公室申报一次。在申报提出后的30天内，年度计划由总理下令批准，但可能会施加一些规定或条件，或者被否决。如果有必要进行深入的技术调查，包括评估可能存在的危害网络、通过网络的数据或系统的完整性与安全性的漏洞因素，在30日期限内可以延长20日；在必要时，仅可以再一次延长20日。</p><p>任何不遵守申报要求或者不遵守行使特别权力的措施的规定的公司将会被处以最高达营业额3%的罚款，并且违反要求或者条件所签订的合同将被认定为无效。此外，政府还可以责令申报公司在一定的期限内自费恢复原状，每延迟一个月将被处以上述金额的十二分之一的罚款。</p><p>最后，第21/2022号法令对关于特别权力和预先申报的程序作了若干修改。具体而言，在与协调小组协商后，可通过部长会议主席法令确定措施，简化申报程序、期限和与可能行使特别权力的初步调查有关的程序，以及提交预先申报以便由协调小组进行审查的程序，而无需内阁作出决议。为了加强总理办公室在开展行使特别权力的筹备活动方面的协调活动，还在行政协调部设立了一个关于行使特别权力问题的战略评价和分析中心，该中心由十名在法律、经济和国际关系事务方面具有专长的成员组成。</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>中国业务部</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 04 Apr 2022 09:24:15 +0200</pubDate>
                        <title>Decreto Sostegni Ter: implicazioni, criticità e incostituzionalità</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/decreto-sostegni-ter-implicazioni-criticita-e-incostituzionalita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Decreto Sostegni Ter - D.L. n. 4/2022</strong></p><p><i><strong><u>Cos’è successo</u></strong></i></p><p>L'articolo 15 bis, D.L. n. 4/2022 (convertito in legge con la L. n. 25/2022), modifica gli incentivi erogati a determinati impianti energetici e il prezzo dell'energia per gli impianti che non accedono a forme di incentivazione nel periodo da febbraio a dicembre 2022. I destinatari della norma sono gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di incentivi fissi del Conto Energia e gli impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonti solari, idroelettriche, geotermiche ed eoliche che non hanno accesso a meccanismi di incentivazione e sono entrati in funzione prima del 1 gennaio 2010.</p><p>È stato introdotto un meccanismo di "compensazione a due vie sul prezzo dell'energia" per gli impianti sopra menzionati nel periodo dal 1 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022. La compensazione viene calcolata confrontando il prezzo di riferimento con il prezzo di mercato. Il prezzo di riferimento è determinato dalla Tabella 1 allegata al decreto e varia per ogni zona di mercato. Il prezzo di mercato può essere il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica per gli impianti fotovoltaici o per gli impianti alimentati da fonti solari, idroelettriche, geotermiche ed eoliche entrati in funzione prima del 1 gennaio 2010. Può anche essere il prezzo indicato nei contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non soddisfano determinate condizioni o la media mensile dei prezzi zonali orari di mercato per gli impianti alimentati da fonti solari, idroelettriche, geotermiche ed eoliche entrati in funzione prima del 1 gennaio 2010 e che rispettano determinate condizioni.</p><p>Se la differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo di mercato è negativa, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) versa tale importo al produttore dell'impianto. Se la differenza è positiva, il GSE richiede il pagamento al produttore o effettua un conguaglio.</p><p>È importante notare che la disposizione non si applica ai contratti di vendita di energia generata dagli impianti entrati in funzione prima del 1 gennaio 2010 e stipulati prima del 27 gennaio 2022, a condizione che il prezzo medio non superi del 10% il valore del prezzo di riferimento indicato nella Tabella 1.</p><p><i><strong><u>Perché è importante</u></strong></i></p><p>L’applicazione di questa norma potrebbe influenzare gli importi degli incentivi ricevuti dagli impianti soggetti a determinati regimi di incentivazione. Se il prezzo di mercato dell'energia supera la media registrata in periodi specifici, i produttori dovranno versare la differenza al GSE (Gestore dei Servizi Energetici). Al contrario, se il prezzo di mercato è inferiore alla media registrata, il GSE sarà tenuto a versare la differenza al produttore.</p><p>La norma sembra bilanciare gli interessi coinvolti, riducendo i profitti in caso di prezzi di mercato elevati e sostenendoli in caso di prezzi bassi. Tuttavia, poiché la norma è applicabile solo per un periodo limitato, potrebbe avere un impatto negativo sui produttori nel caso in cui i prezzi di mercato rimangano alti per tutto l'anno 2022.</p><p>Si ritiene, inoltre, che possano sussistere anche alcuni profili di incostituzionalità della normativa. In particolare, si rinviene una potenziale violazione del principio di uguaglianza, in quanto si applica solo a determinati operatori del settore energetico, e una possibile violazione del principio di capacità contributiva, nonché del principio del legittimo affidamento.</p><p>La norma, infine, potrebbe frenare gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili e potrebbe risultare in violazione dell’ulteriore principio generale della certezza del diritto.</p><p>Ciononostante, le decisioni passate della Corte costituzionale italiana con riferimento ad interventi normativi analoghi (v. il c.d. “spalmaincentivi”) non sono state favorevoli, così come quelle della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, in passato, ha confermato la discrezionalità degli Stati membri nel modificare o sopprimere i regimi di sostegno per le energie rinnovabili.</p><p>Alla luce di queste considerazioni, le probabilità di una dichiarazione di incostituzionalità della norma sono attualmente basse.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Eolico</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Idroelettrico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 04 Apr 2022 08:31:10 +0200</pubDate>
                        <title>PNRR e sport: l&#039;avvio delle procedure per la realizzazione/riqualificazione degli impianti sportivi italiani</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pnrr-e-sport-lavvio-delle-procedure-per-la-realizzazione-riqualificazione-degli-impianti-sportivi-italiani</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il PNRR finanzia la riqualificazione di impianti sportivi&nbsp;esistenti&nbsp;e la realizzazione di&nbsp;nuovi&nbsp;impianti, anche con il coinvolgimento delle Federazioni Sportive.</p><p>Sono stati pubblicati, infatti, sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport due Avvisi pubblici, riguardanti 3 cluster di interventi, che disciplinano la procedura di aggiudicazione dei predetti finanziamenti per un totale di&nbsp;700 milioni di euro.</p><p>Le domande per l’ottenimento dei finanziamenti possono essere presentate dai Capoluoghi di Regione, dai Capoluoghi di Provincia con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti e dai Comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti (Cluster 1 e 2); dai Comuni sul cui territorio sono presenti impianti sportivi di proprietà pubblica o che siano proprietari di aree su cui realizzare i nuovi impianti per cui le Federazioni Sportive manifestino l’interesse (Cluster 3).</p><p>Le manifestazione di interesse dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12,00 del&nbsp;22 aprile 2022&nbsp;all'indirizzo PEC&nbsp;<a href="mailto:pnrrsport@pec.governo.it">pnrrsport@pec.governo.it</a>.</p><p>Si tratta di un importante tassello dell’ampio progetto di rigenerazione urbana con cui si intende promuovere la cultura sportiva e incentivare l’accesso allo sport, quale fattore di inclusione sociale.</p><p>Al <a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2022/04/PNRR-e-SPORT_40422.pdf" target="_blank" rel="noopener">seguente link</a> l'approfondimento a cura di <a href="mailto:marco.monaco@advant-nctm.com">Marco Monaco</a> e <a href="mailto:roberta.guaineri@advant-nctm.com">Roberta Guaineri</a>.</p><p>I<i>l contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Impianti Sportivi</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Sat, 02 Apr 2022 09:19:10 +0200</pubDate>
                        <title>Il TAR Lazio dichiara che gli impianti per la produzione di biometano alimentati da biomassa composta da effluvi animali non devono essere sottoposti a Screening VIA</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-tar-lazio-dichiara-che-gli-impianti-per-la-produzione-di-biometano-alimentati-da-biomassa-composta-da-effluvi-animali-non-devono-essere-sottoposti-a-screening-via</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>TAR Lazio – sentenza n. 3322 del 23 marzo 2022</strong></p><p><strong><u>Cosa è successo</u></strong></p><p>Il T.A.R. Lazio ha emanato una sentenza sul ricorso proposto dal Comune di Velletri avverso il provvedimento, emanato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, che autorizzava la società Latina Biometano S.r.l. alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano (l’”<strong>Autorizzazione</strong>”). Nello specifico, l’Autorizzazione autorizzava la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione da biometano da fonte rinnovabile (biomasse), per una portata di 510 sm3/h, con annessa digestione anaerobica e compostaggio della biomassa (tra cui: letame bovino e bufalino, separato solido di liquame bovino).</p><p>Il Comune ricorrente aveva impugnato l’Autorizzazione sotto diversi profili. Uno di essi era che il progetto di impianto avrebbe dovuto essere sottoposto alle procedure di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (“<strong>Screening VIA</strong>”), che, invece, non era stata eseguita.</p><p>La doglianza del Comune di Velletri si basava su quanto disposto al punto 7, lett. z.b), dell’allegato IV alla parte II del Codice dell’Ambiente, secondo cui devono essere sottoposti a Screening VIA tutti gli impianti nei quali siano svolte operazioni di recupero di “<i>rifiuti non pericolosi</i>” con capacità di trattamento superiore a 10 t/giorno.</p><p>Va da sé che la legittimità della doglianza del Comune di Velletri, sotto questo profilo, passava dalla qualifica della biomassa utilizzata come “rifiuto”.</p><p>Ebbene, l’art. 185 del Codice dell’Ambiente afferma che “<i>i sottoprodotti di origine animale</i>” sono esclusi dal campo di applicazione della parte IV del Codice dell’Ambiente (<i>Norme in materia di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati),</i> <strong>qualora non destinati ad incenerimento, smaltimento in discarica o utilizzo in un impianto di produzione di biogas</strong>.</p><p>Tra i sottoprodotti di origine animale, rientra lo stallatico (si veda in proposito il Reg. 1069/2009 CE), definito come “<i>gli escrementi animali e/o l’urina di animali di allevamento diversi dai pesci d’allevamento, con o senza lettiera</i>”.</p><p>Qualora essi siano utilizzati per le finalità sopra descritte, anche ai “sottoprodotti di origine animale” si applica la parte IV del Codice dell’Ambiente. Si noti in proposito che la Corte <strong>equipara la produzione di biogas a quella di biometano.</strong></p><p><strong>Pertanto, nel caso di specie, si rientrerebbe nell’ambito di applicazione della parte IV del Codice dell’Ambiente, in quanto i “sottoprodotti” utilizzati sono finalizzati alla produzione di biometano.</strong></p><p><strong>Ciononostante</strong>, secondo il T.A.R., <strong>tale circostanza non comporta una automatica classificazione come “rifiuto”</strong>. Possono infatti esserci dei materiali che, pur rientrando nel campo di applicazione della parte IV del Codice dell’Ambiente, sono qualificabili come “sottoprodotti” (come disciplinati all’art. 184 – bis del Codice dell’Ambiente) e non come “rifiuti”.</p><p><strong>Da tale circostanza deriva che l’impianto in oggetto non doveva necessariamente essere assoggettato a c.d. “Screening VIA</strong>” ai sensi del punto 7, lettera z.b), allegato IV alla parte II, in quanto non qualificabile come impianto nel quale si svolgono operazioni di recupero di rifiuti.</p><p><strong><u>Perché è importante</u></strong></p><p>Il principio espresso dal T.A.R. Lazio pare importante per due aspetti tra loro connessi. In primo luogo, la biomassa composta da effluvi animali è qualificabile come “sottoprodotto”. In secondo luogo, e di conseguenza, deriva che, pur rientrando nell’ambito di applicazione della parte IV del Codice dell’Ambiente, essi non sono qualificabili come “rifiuti”.</p><p>Da ciò deriva senz’altro una semplificazione nell’iter autorizzativo per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di biometano alimentati da biomassa prodotta da effluvi animali. Essi, infatti, secondo la recente interpretazione del TAR Lazio, <strong>non sono assoggettati alla procedura di Screening VIA di cui al punto 7, lett. z.b), dell’allegato IV alla parte II del Codice dell’Ambiente.</strong></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Biometano</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                    <item>
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                        <pubDate>Fri, 01 Apr 2022 09:07:52 +0200</pubDate>
                        <title>Il Consiglio di Stato dichiara illegittima l’opposizione del MIBACT a due progetti FV nella Regione Lazio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-consiglio-di-stato-dichiara-illegittima-lopposizione-del-mibact-a-due-progetti-fv-nella-regione-lazio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Riferimento:&nbsp;Sentenze n. 2242 e 2243 del 28 marzo 2022</strong></p><p><strong><u>Cosa è successo</u></strong></p><p>Il Consiglio di Stato ha emanato due sentenze che confermano il dispositivo di annullamento contenuto nelle due sentenze impugnate del T.A.R. Lazio (rispettivamente n. 6350/2021 e 6351/2021).</p><p>Tali ultime sentenze avevano annullato i provvedimenti emanati dal Consiglio dei Ministri, che avevano accolto l’opposizione del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (“<strong>MIBACT</strong>”) avverso due autorizzazioni uniche alla realizzazione e all’esercizio di impianti fotovoltaici, emanati dalla Regione Lazio per due impianti dalla potenza nominale pari rispettivamente a 150 e 90 Mwp (“<strong>Impianti</strong>”).</p><p>In particolare, il MIBACT aveva fatto opposizione al Consiglio dei Ministri avverso le autorizzazioni (poi accolte dal Consiglio dei Ministri stesso esercitando un potere di alta amministrazione), dopo aver espresso parere negativo nel corso degli iter autorizzativi dei rispettivi Impianti.</p><p>Il Consiglio di Stato è stato pertanto chiamato a valutare la legittimità dell’opposizione proposta dal MIBACT e accolta dal Consiglio dei Ministri, mediante due sentenze le cui motivazioni sono pressoché identiche.</p><p>In primo luogo, gli Impianti non insistono direttamente su aree di cui l’Amministrazione avesse positivamente dimostrato la sottoposizione a vincolo paesaggistico, archeologico, idraulico o boschivo, né la pendenza di un procedimento teso alla futura apposizione di un vincolo siffatto. Peraltro, gli Impianti non ledono direttamente beni vincolati ovvero beni paesaggistici né con emergenze archeologiche poste ad una distanza giuridicamente rilevante dall’impianto.</p><p>In considerazione di tali profili, <strong>il Collegio conclude che il MIBACT non abbia il potere di opporsi ad iniziative private tramite opposizione avanti il Consiglio dei Ministri, a meno che decisioni di altre Amministrazioni siano ritenute direttamente lesive di beni già dichiarati, nelle forme di legge, di interesse ambientale, paesaggistico o culturale e pertanto sottoposti a forme di protezione o regimi giuridici speciali. </strong>L’attività amministrativa deve essere infatti esercitata perseguendo “<i>i fini determinati dalla legge</i>” (art. 1 della L. 241/90) e, pertanto, la tutela di beni specifici è legittima nei limiti in cui sia stata dichiarata “<i>nelle forme di legge</i>”.</p><p>Il Consiglio di Stato rileva inoltre che il PTPR ammette, nell’area individuata per la realizzazione dell’impianto, impianti di tale natura e che non sono stati peraltro individuati impatti in termini di visibilità/fertilità dei suoli, che avrebbero dovuto essere dimostrati dalla amministrazione opponente. Infine, il MIBACT non avrebbe individuato alternative meno impattanti sull’interesse privato, ma comunque idonee a preservare gli interessi pubblici coinvolti, in violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa<strong>&nbsp;</strong></p><p><strong><u>Perché è importante</u></strong></p><p>Il Consiglio di Stato precisa, tramite l’emanazione di queste sentenze, che il potere del MIBACT di opporsi alle iniziative private tramite opposizione dinanzi al Consiglio dei Ministri è un potere <strong>vincolato </strong>e fondato su specifici requisiti. In particolare, è necessario che altre amministrazioni abbiano dato parere positivo ai progetti, ledendo <strong>direttamente beni già dichiarati di interesse pubblico</strong> (ambientale, paesaggistico, culturale) nelle forme di legge.</p><p>Tale interpretazione riduce fortemente la discrezionalità nell’esercizio del potere di opposizione del MIBACT, che deve essere vincolato alla lesione diretta di beni alla cui tutela il MIBACT stesso è preposto e che non può basarsi su motivazioni di carattere meramente apodittico.</p><p>Peraltro, il Collegio rileva che incombe sulla amministrazione opponente l’onere di dimostrare <strong>l’effettivo impatto negativo</strong> sugli altri interessi coinvolti (nel caso di specie, la tutela paesaggistica e la fertilità dei suoli), nonché l’onere di indicare alternative meno impattanti sull’interesse del privato, tutelato dall’art. 41 della Costituzione, secondo il generale principio di <strong>proporzionalità </strong>dell’azione amministrativa.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 31 Mar 2022 04:46:26 +0200</pubDate>
                        <title>Antitrust EU: Sistemi distributivi e commercio elettronico. Quale spazio per le restrizioni alle vendite online</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/antitrust-eu-sistemi-distributivi-e-commercio-elettronico-quale-spazio-per-le-restrizioni-alle-vendite-online</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Questa nota illustra la normativa antitrust attualmente applicabile alle restrizioni alle vendite online e indica le modifiche suscettibili di intervenire in base alla proposta di modifica del Regolamento (UE) n. 330/10 e degli Orientamenti sulle Restrizioni Verticali pubblicati dalla Commissione Europea a luglio 2021. </em>&nbsp;</p><ol> <li><strong>L’attuale normativa applicabile alle restrizioni alle vendite online</strong></li></ol><p>Nel contesto della normativa antitrust si definiscono accordi verticali gli accordi tra imprese attive a diversi livelli della catena di produzione o distribuzione, che fissano le condizioni di acquisto, vendita o rivendita dei prodotti oggetto dell’accordo.La normativa europea in materia di accordi verticali mira da un lato a garantire alle imprese un ampio margine di libertà rispetto alle modalità di distribuzione prescelte, dall’altro lato a contrastare l’adozione di pratiche che sono ritenute restrittive della concorrenza (tra i più tipici esempi: imposizione dei prezzi di rivendita, compartimentazione dei mercati, apposizione di limiti alla produzione).Le norme di riferimento applicabili agli accordi verticali sono contenute nel Regolamento (UE) n. 330/10, (il “<strong>Regolamento</strong>”) che esenta automaticamente dal divieto di intese restrittive della concorrenza gli accordi verticali che soddisfano determinati requisiti (cd. <em>Vertical Block Exemption Regulation</em>, “VBER”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, accompagnato dagli Orientamenti della Commissione europea sulle Restrizioni Verticali (“<strong>ORV</strong>”), che forniscono indicazioni sull’applicazione del Regolamento oltre che sulla valutazione delle pratiche verticali cui il Regolamento non può essere applicato.Il quadro normativo che questi due documenti delineano con riferimento alle restrizioni che il fornitore può imporre alle vendite online effettuate dai distributori (ossia il regime attualmente in vigore) può essere sintetizzato come segue.a) Come <u>regola generale</u>, le vendite effettuate via internet sono una forma di vendita <em>passiva</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, e come tali non possono essere vietate né limitate. Il divieto assoluto per un distributore di vendere online è considerato una restrizione per oggetto alla concorrenza. A qualsiasi distributore deve essere consentito di utilizzare Internet per vendere prodotti e raggiungere clienti più numerosi e differenziati.b) Sono pertanto considerate <u>restrizioni gravi della concorrenza</u>: il re-instradamento automatico di clienti situati in un altro territorio verso il sito Internet del produttore o di altri distributori esclusivi; l’interruzione della transazione online una volta accertato mediante i dati della carta di credito che il consumatore si trova al di fuori del territorio esclusivo del distributore; l’imposizione di un limite alla proporzione delle vendite online effettuate dal distributore; l’imposizione al distributore di un prezzo più alto per i prodotti da rivendere online rispetto a quelli da rivendere off-line<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.c) Esistono però delle <u>differenze a seconda del sistema di distribuzione prescelto</u>:</p><ul> <li><u>in un sistema di distribuzione <em>esclusiva</em></u>, come noto, un fornitore può imporre al proprio distributore di non vendere <em>attivamente </em>nel territorio riservato ad un altro distributore esclusivo. Le restrizioni alle vendite <em>on-line</em> del distributore sono in principio vietate, <u>salvo che</u> le modalità di promozione via internet o l’uso di internet possano condurre a qualificare tali vendite come <em>attive</em>. Sono vendite attive, ad esempio: (i) “<em>la pubblicità </em>on-line <em>specificamente indirizzata a determinati clienti</em>”; (ii) i<em> banner</em> collegati a un dato territorio e visibili al di fuori di esso “<em>su siti Internet</em><em> di terzi</em>”; (iii) pagare un “<em>un motore di ricerca</em>” o un “provider <em>pubblicitario </em>on-line” affinché presenti “<em>inserzioni pubblicitarie specificamente agli utenti situati in un particolare territorio</em>” e, più in generale, (iv) qualsiasi sforzo compiuto per “<em>essere reperiti specificamente in un determinato territorio o da un determinato gruppo di clienti</em>”)<em>. </em>Pertanto, se l’utilizzo di Internet da parte del distributore esclusivo determina la conclusione di vendite attive, il fornitore può legittimamente imporne al distributore il divieto<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.</li> <li><u>In un sistema di distribuzione <em>selettiva</em></u>, in cui il rivenditore autorizzato deve essere libero di vendere in modo sia attivo che passivo a tutti gli utenti finali, in linea di principio le restrizioni alle vendite <em>on-line</em> sono vietate. La funzione tipica di questo sistema di distribuzione, ovvero quella di preservare l’immagine di prestigio dei prodotti, non basta a giustificare il divieto <em>tout court </em>di venderli via internet<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.</li></ul><p>d) Ciò premesso, resta possibile per il fornitore:</p><p style="padding-left: 30px;">(i) imporre al distributore il rispetto di determinati <em>standard </em>qualitativi per le vendite <em>online</em> (ORV, §54), a condizione che essi siano “<em>equivalenti a quelli imposti per le vendite non virtuali</em>” (ORV, §56 con riferimento alla distribuzione selettiva);</p><p style="padding-left: 30px;">(ii) escludere dalla propria rete distributiva operatori attivi esclusivamente online (c.d. <em>pure players</em>). Gli ORV (§54) stabiliscono infatti che “<em>il fornitore può ad esempio richiedere ai suoi distributori di avere più punti vendita o saloni di esposizione «non virtuali» come condizione per divenire membri del suo sistema di distribuzione</em>”;</p><p style="padding-left: 30px;">(iii) richiedere che il distributore venda <em>off-line</em> una data quantità di prodotti, al fine di garantire una gestione efficiente del punto vendita non virtuale, senza, con ciò, porre limiti alle ulteriori vendite <em>online</em> (ORV, §52)</p><p style="padding-left: 30px;">(iv) richiedere al distributore di indicare, a titolo informativo, nel proprio sito i link agli indirizzi Internet del fornitore (ORV. §52).</p>e) Nell’ambito di un sistema di distribuzione selettiva, il fornitore può inoltre:<p style="padding-left: 30px;">(i) vietare la vendita su piattaforme di terzi (<em>e</em>. <em>marketplace</em> come Amazon o eBay), su cui si è espressa la Corte di Giustizia nel caso Coty.</p><p style="padding-left: 30px;">(ii) richiedere al distributore di non vendere ad un singolo utente finale più di una determinata quantità di prodotti (tale condizione può dover essere più rigida per le vendite online se è più facile per un distributore non autorizzato ottenere tali prodotti utilizzando Internet (ORV, §56);</p><p style="padding-left: 30px;">(iii) imporre requisiti specifici per un help desk post-vendita on-line, al fine di coprire i costi della restituzione dei prodotti da parte dei clienti, e per applicare sistemi di pagamento sicuri (ORV, §56).</p><img class="wp-image-26243 size-full aligncenter" src="/fileadmin/nctm/2022/03/Schermata-2022-03-31-alle-10.12.09.png" alt width="760" height="449"><img class="aligncenter wp-image-26247 size-full" src="/fileadmin/nctm/2022/03/Schermata-2022-03-31-alle-10.31.09.png" alt width="756" height="465">&nbsp;<p style="padding-left: 30px;">2. <strong>Le restrizioni alle vendite online nella nuova Proposta di Regolamento e di ORV della Commissione</strong></p>Nel luglio 2021 la Commissione Europea ha pubblicato una proposta di revisione del Regolamento (UE) n. 330/2010 (VBER)&nbsp; (la “<strong>Proposta di Regolamento</strong>”) e degli&nbsp; Orientamenti sulle restrizioni verticali la “<strong>Proposta di ORV</strong>”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>, che si pone l’obiettivo di adattare la disciplina degli accordi verticali agli sviluppi del mercato intervenuti nell’ultimo decennio, con particolare riferimento al commercio online.Pur trattandosi allo stato attuale di proposte soggette a possibili variazioni all’esito &nbsp;della consultazione pubblica (il nuovo Regolamento dovrebbe entrare in vigore il 1° giugno 2022) il <em>trend </em>che emerge da questi documenti è quello di <u>una maggiore apertura da parte della Commissione alla possibilità per i fornitori di imporre restrizioni alle vendite online. </u>Di seguito le principali modifiche suscettibili di intervenire in base alla Proposta di Regolamento.<strong><u>a)</u></strong> <strong><u>La nuova definizione di “vendite attive”</u></strong>La Proposta di Regolamento fornisce una nuova definizione della nozione di “vendite attive”, intendendo con ciò “<em>tutte le forme di vendita diverse dalle vendite passive, che comprendono il contatto attivo dei clienti mediante visite, lettere, email […] gli strumenti di confronto dei prezzi o la pubblicità sui motori di ricerca destinata a clienti appartenenti a specifici territori o gruppi di clienti</em>” (art. 1 lettera (l) della Proposta di Regolamento).In particolare, <u>sono considerate forme di vendita attiva (che in quanto tali possono ora essere proibite dal fornitore nell’ambito di un sistema di distribuzione esclusiva</u>):<ul> <li>l’offerta su un sito Internet di opzioni di lingua diverse da quelle comunemente utilizzate nel territorio in cui è stabilito il distributore. Nel regime degli ORV attualmente in vigore, invece, il fatto di offrire diverse opzioni di lingua sul sito non modifica la natura passiva della vendita online (§ 52);</li> <li>l’offerta di un sito Internet con un nome di dominio corrispondente a un territorio diverso da quello in cui è stabilito il distributore.</li></ul><p>Il fatto che la nozione di vendita attiva sia costruita in senso più ampio rispetto al regime vigente sotto il corrente Regolamento (che qualifica in pratica qualsiasi vendita effettuata via internet come vendita passiva) permetterebbe oggi di <strong>ampliare il novero delle vendite online che possono essere proibite</strong> nell’ambito di un sistema di distribuzione esclusiva.<strong><u>b)</u> <u>Il criterio generale per valutare le restrizioni hardcore alle vendite online</u></strong>Come principio generale, la Proposta di Regolamento stabilisce che sono restrizioni <em>hardcore</em> alle vendite online, e quindi restrizioni fondamentali vietate, quelle che “<em>hanno per oggetto di impedire agli acquirenti (o ai loro clienti) di utilizzare efficacemente Internet al fine di vendere i loro beni o servizi online</em>” o di impedire loro di utilizzare efficacemente uno o più canali pubblicitari online. Quindi, una restrizione che riduce “<em>in modo significativo la quantità complessiva di vendite online sul mercato</em>” costituisce una restrizione grave delle vendite attive o passive (art. 1, par. 1, lett. n. della Proposta di Regolamento e §. 188 della Proposta di ORV).La portata di questa regola generale non è al momento agevolmente identificabile e verrà con ogni probabilità chiarita nei suoi contenuti dalla giurisprudenza. La proposta di ORV fornisce però alcuni esempi di restrizioni aventi per oggetto di impedire ai distributori di utilizzare efficacemente internet (cfr.§192). Vengono in proposito espressamente annoverati “<em>il divieto diretto o indiretto di utilizzare specifici canali pubblicitari online, quali strumenti di confronto dei prezzi o pubblicità su motori di ricerca, o altre restrizioni alla pubblicità online che vietino indirettamente l’utilizzo di uno specifico canale pubblicitario online, come ad esempio l’obbligo per il distributore di non utilizzare marchi commerciali o marche dei fornitori per le offerte da indicizzare in motori di ricerca o il divieto di fornire informazioni relative ai prezzi a strumenti di confronto dei prezzi</em>”.<strong><u>c)</u> <u>Le restrizioni alle vendite online ammissibili</u></strong>Nel rispetto del criterio generale di cui sopra, la Commissione ammette un certo numero di restrizioni nell’ambito delle vendite online. Alcune coincidono con quelle già permesse dall’attuale Regolamento; altre riflettono l’approccio maturato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia nell’ultimo decennio e l’evoluzione del mercato, che ha visto una crescita esponenziale delle vendite online, con conseguente difficoltà dei negozi fisici di competere con i grandi marketplace online.Nello specifico, al fornitore è permesso limitare le vendite online dei propri distributori tramite:</p><ul> <li>il divieto per il distributore di vendere tramite specifici <em>marketplac</em>e, <u>a prescindere dal sistema di distribuzione utilizzato dal fornitore</u> (§194 della Proposta di ORV). La Commissione conferma dunque il principio espresso dalla Corte di Giustizia nel caso Coty, <u>estendendolo anche a sistemi diversi dalla distribuzione selettiva e a prodotti diversi dai beni di lusso</u>.</li> <li><u>La possibilità di imposizione di un prezzo all'ingrosso più elevato per i prodotti destinati a essere venduti online rispetto ai prodotti destinati a essere venduti offline (cd. <strong><em>dual pricing</em></strong>)</u>. Questo solo nella misura in cui tale pratica può servire a incentivare o a ricompensare un livello adeguato di investimenti e rispecchia i costi sostenuti per ciascun canale di vendita (par. 195 della Proposta di ORV). Si osserva dunque un cambio di orientamento della Commissione con riferimento alla pratica del <em>dual pricing</em>, consistente nell’imporre al distributore un prezzo diverso a seconda che il prodotto venga rivenduto online o offline, che nel regolamento VBER attualmente vigente è qualificata quale restrizione fondamentale vietata.</li> <li>l’imposizione di <u>requisiti qualitativi concernenti le vendite online</u>, come l’istituzione di uno sportello di assistenza post-vendita, l’uso di sistemi di pagamento sicuri, l’obbligo di sostenere i costi dei resi nonché requisiti relativi alla presentazione del prodotto (ad esempio, il numero minimo di opzioni di colore visualizzate l’una accanto all’altra o di prodotti del marchio esposti).Sul punto occorre segnalare che, con riferimento alla distribuzione selettiva, la Proposta di ORV <u>non richiede più il rispetto del principio di equivalenza</u>, in base al quale gli standard qualitativi imposti dal fornitore per la vendita online devono essere equivalenti a quelli imposti per le vendite offline, posto che viene riconosciuto che “<em><u>i canali online e offline presentano caratteristiche diverse</u></em>” (§ 221 Proposta di ORV).</li> <li><u>la possibillità di escludere</u> dalla propria rete distributiva operatori attivi esclusivamente online (c.d. <em><u>pure players</u></em>), potendo subordinare l’adesione al proprio sistema di distribuzione al fatto che il distributore gestisca uno o più negozi fisici (§194 della Proposta di ORV);</li> <li>l’obbligo per il distributore di vendere una certa quantità assoluta (in volume o valore, purché non in proporzione con le vendite totali) di prodotti offline per garantire una gestione efficiente del punto vendita fisico (§194 della Proposta di ORV);</li> <li>l’applicazione al medesimo distributore di un’imposizione di standard qualitativi alla pubblicità online, come il fatto che tale pubblicità contenga contenuti o informazioni specifiche (par. 196 della Proposta di ORV).</li></ul><p><strong><u>d)</u> <u>Clausole most</u></strong><strong><em><u>-favoured nation</u></em></strong><strong><u> (MFN) e vendite online – una nuova fattispecie di restrizione esclusa </u></strong>Gli obblighi di parità, denominati anche clausole della nazione più favorita o accordi di parità tra piattaforme (Across Platform Parity Agreement – APPA), impongono a un fornitore di beni o servizi di offrire questi ultimi a un acquirente, a condizioni che non siano meno favorevoli rispetto a quelle offerte dal fornitore ad altri acquirenti o su determinati altri canali. Le condizioni possono riguardare prezzi, scorte, disponibilità o altri termini o condizioni di offerta o vendita.Negli ultimi anni le MFN sono state oggetto di crescente attenzione da parte delle autorità di concorrenza vista la loro incidenza sul fenomeno dell’e-commerce<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a> e delle prenotazioni alberghiere on-line.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>. La clausola MFN può essere “ampia” (parità rispetto a qualsiasi altra piattaforma, in modo che la piattaforma che la impone possa sempre offrire il “<em>best deal</em>”) o “ristretta”, se vale solo con riguardo alle condizioni offerte dal venditore sul proprio sito web.La proposta di ORV contiene un’analisi dettagliata delle clausole MFN, distinguendo non solo tra obblighi di parità ampi e ristretti ma anche tra:</p><ul> <li><u>Gli obblighi di parità nella vendita al dettaglio</u>: quelli imposti dai fornitori di servizi di intermediazione online (come i marketplaces o gli strumenti di confronto dei prezzi) che richiedono ai venditori di vendere beni o servizi agli utenti finali a condizioni uguali o più favorevoli di quelle praticate utilizzando servizi di intermediazione online concorrenti o su propri canali di vendita online diretta. Gli utenti finali possono essere imprese o consumatori finali (cfr. ORV, § 238).</li> <li><u>Gli obblighi di parità che non attengono alla vendita al dettaglio</u>: sono quelli imposti dai fornitori di servizi di intermediazione online relativi alle condizioni alle quali i beni o i servizi sono offerti a imprese <u>diverse da utenti finali</u> o quelli relativi alle condizioni alle quali produttori, grossisti o dettaglianti acquistano beni o servizi come input (cfr. ORV, § 239).</li></ul><p>La principale preoccupazione concorrenziale identificata dalla Commissione è legata <u>alle clausole MFN ampie nella vendita al dettaglio</u>, poiché esse scoraggiano i fornitori che utilizzano piattaforme di intermediazione online dal proporre sconti o prezzi ridotti sui prodotti.In ragione di ciò, la Proposta di Regolamento inserisce tali clausole all’articolo 5 quale nuova fattispecie di restrizione <u>esclusa dal beneficio di esenzione automatica all’applicazione dell’art. 101 TFUE. </u>&nbsp;Il nuovo art. 5.1 (d) stabilisce infatti che costituisce una restrizione esclusa “<em>un obbligo diretto o indiretto che impedisca agli acquirenti di servizi di intermediazione online di offrire, vendere o rivendere beni o servizi agli utenti finali a condizioni più favorevoli utilizzando servizi di intermediazione online concorrenti</em>”.In conseguenza di ciò, le clausole MNF di tale tipologia dovranno essere valutate individualmente ex art. 101 TFUE. Inoltre, qualora risultino illecite, esse non precludono l’esenzione per il resto dell’accordo, purché ne siano separabili. La Proposta di ORV fornisce una serie di orientamenti per aiutare le parti nell’effettuare questa valutazione (cfr. §§ 337-345).In primo luogo, il documento indica quali sono le due principali preoccupazioni concorrenziali sollevate dalle clausole MFN ampie nella vendita al dettaglio e da tenere in considerazione: (i) indeboliscono la concorrenza e agevolano la collusione tra i fornitori di servizi di intermediazione online (è più probabile che un fornitore che impone tale tipo di obbligo di parità possa aumentare il prezzo o ridurre la qualità dei suoi servizi di intermediazione senza perdere quote di mercato); (ii) precludono l’ingresso o l’espansione ai nuovi o piccoli fornitori di servizi di intermediazione online, limitando la loro capacità di offrire agli acquirenti e agli utenti finali combinazioni prezzo-servizio differenziate.Occorre inoltre considerare che gli effetti restrittivi degli obblighi di parità nella vendita al dettaglio tra piattaforme saranno generalmente più gravosi quando sono utilizzati da uno o più fornitori principali di servizi di intermediazione online (cfr. Proposta di ORV, § 341).L’assessment antitrust relativo alle clausole MFN ampie nella vendita al dettaglio deve prendere in considerazione i seguenti elementi essenziali: (i) la quota complessiva di acquirenti dei servizi di intermediazione online soggetta a tali obblighi di parità (nel caso di un effetto cumulativo, gli effetti restrittivi saranno generalmente attribuiti solo agli obblighi di parità dei fornitori la cui quota di mercato supera il 5 %); (ii) il numero di piattaforme di intermediazione utilizzato dagli acquirenti di servizi di intermediazione online e dagli utenti finali; (iii) la posizione di mercato del fornitore che impone l'obbligo e dei suoi concorrenti; &nbsp;(iv) l'esistenza di barriere all'ingresso sul mercato rilevante dei servizi di intermediazione online e (v) l'impatto delle vendite dirette da parte degli acquirenti dei servizi ( poiché possono limitare la capacità dei fornitori di servizi di intermediazione online di aumentare il prezzo dei propri servizi).Al contrario, le clausole MFN ristrette nella vendita al dettaglio e quelle applicate al di fuori della vendita al dettaglio rientrano nell’esenzione per categoria prevista dal Regolamento, a condizione che le parti non detengano una quota di mercato superiore al 30%.<strong>e) Dual distribution</strong>Con Dual Distribution si intende quella pratica messa in atto dal fornitore che vende i propri beni o servizi all’ingrosso, tramite <em>retailer</em> (B2B), ma anche al dettaglio (D2C), entrando così in concorrenza diretta con i suoi distributori.L’aumento delle vendite online, in particolare tramite <em>Marketplaces</em> come Amazon, ha comportato un significativo aumento di accordi di dual distribution.Questa pratica implica significativi rischi concorrenziali a causa del probabile danno che potrebbero provocare ai consumatori in relazione alla possibilità di:</p><ul> <li>ripartire i mercati,</li> <li>allocare la clientela,</li> <li>coordinare le politiche commerciali: fissare direttamente o indirettamente i prezzi di vendita o altre condizioni di transazione,</li> <li>discriminazione di prezzo,</li> <li>scambiare informazioni confidenziali</li></ul><p></p><p style="padding-left: 30px;"><strong>i. Disciplina attuale</strong></p>L’art. 2 della VBER attuale afferma che l’art. 101 TFUE è inapplicabile agli accordi verticali, a condizione che la quota di mercato detenuta da entrambe le parti non superi il 30%.Questa esenzione non si applica agli accordi verticali conclusi tra imprese concorrenti, a meno che l’accordo verticale non sia reciproco e sussista una delle seguenti condizioni:<p style="padding-left: 30px;">a) il fornitore è un produttore e un distributore di beni, mentre l’acquirente è un distributore e non un’impresa concorrente a livello della produzione; oppure</p>b) il fornitore è un prestatore di servizi a differenti livelli della catena commerciale, mentre l’acquirente fornisce i propri beni o servizi al livello del dettaglio e non è un'impresa concorrente al livello della catena commerciale in cui acquista i servizi oggetto del contrattoDi conseguenza, la dual distribution stabilita in accordi non reciproci, tra parti che detengono meno del 30% della quota di mercato e che non determina gravi restrizioni alla concorrenza è esentata dall’applicazione dell’art. 101.1 TFUE.<p style="padding-left: 30px;"><strong>ii. Disciplina proposta </strong></p>La Commissione Europea propone ora di apportare modifiche al regime esistente, in particolare la bozza prevede:<p style="padding-left: 30px;">a) la limitazione dell’esenzione per la dual distribution ai casi in cui la quota di mercato aggregata delle parti nel mercato al dettaglio <u>non supera il 10%,</u> (articolo 2(4)). Inoltre, la bozza propone anche di ampliare il campo di applicazione dell’esenzione a grossisti ed importatori.Il riferimento alla soglia del 10% è stato rimosso in seguito al riscontro negativo degli <em>stakeholders</em>.</p><p style="padding-left: 30px;">b) la creazione un “safe harbour” aggiuntivo per la dual distribution, ma limitato alle ipotesi in cui il fornitore e i suoi distributori abbiano una quota di mercato aggregata a livello di vendita al dettaglio superiore al 10%, ma non superiore alla quota di mercato del 30%. In questo caso, tutti gli aspetti dell'accordo verticale rimangono esentati, ad eccezione degli scambi di informazioni tra le parti dell'accordo verticale, che devono essere valutati in base alle norme applicabili agli accordi orizzontali (articolo 2(5)).</p><p style="padding-left: 30px;">c) l’esclusione dei fornitori di servizi di intermediazione&nbsp;<em>on-line</em>dall’esenzione se hanno una funzione ibrida, ossia quando vendono beni o servizi in concorrenza con imprese a cui forniscono servizi di intermediazione&nbsp;<em>on-line</em>&nbsp;(articolo 2(7));</p>Inoltre, per profittare delle “zone di sicurezza” di cui alle lettere a) e b), l’accordo verticale non deve contenere alcuna restrizione “per oggetto” di cui all’art. 101(1) TFUE, né le c.d. <strong>restrizioni fondamentali</strong> di cui all’art. 4 (es. determinare la facoltà dell’acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita, restrizioni relative al territorio &nbsp;in cui o al gruppo di clienti ai quali un acquirente può vendere attivamente o passivamente i beni o servizi oggetto del contratto, restrizione della facoltà del fornitore di vendere tali componenti come pezzi di ricambio ad utenti finali, ecc.).<img class="aligncenter wp-image-26255 size-full" src="/fileadmin/nctm/2022/03/Schermata-2022-03-31-alle-10.44.09.png" alt width="545" height="735"><img class="aligncenter wp-image-26259 size-full" src="/fileadmin/nctm/2022/03/Schermata-2022-03-31-alle-10.45.05.png" alt width="537" height="474">&nbsp;&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:luca.toffoletti@advant-nctm.com">Luca Toffoletti</a>, <a href="mailto:francesco.mazzocchi@advant-nctm.com">Francesco Mazzocchi</a> e <a href="mailto:manuela.becchimanzi@advant-nctm.com">Manuela Becchimanzi</a>.</i></em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Nel sistema stabilito dal Regolamento (UE) n. 330/10, sono esentati dal divieto di intese restrittive tutti gli accordi verticali in cui: (a) le parti non detengano più del 30% dei mercati rilevanti dove rispettivamente vendono e acquistano i beni oggetto del contratto e (b) non vi siano restrizioni gravi della concorrenza. Se anche solo una di queste condizioni non è soddisfatta, il Regolamento non si applica e l’accordo è soggetto ad una valutazione individuale per verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 101 (3) TFUE.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> &nbsp;ORV, § 52 (le vendite con relativa consegna, originate da situazioni in cui un cliente “<em>visita il sito Internet di un distributore e lo contatta</em>” o chiede “<em>di essere informato (automaticamente) dal distributore</em>”, sono una forma di “<em>vendita passiva</em>”. La distinzione tra vendite attive e vendite passive è contenuta negli ORV (§§ 51-52): le vendite <em>passive</em> sono quelle realizzate su richiesta di clienti non sollecitati dal venditore o come conseguenza di sue attività promozionali generali – cioè non specificamente indirizzate a tali clienti – circolate sui media o su internet. Sono <em>attive</em> le vendite sollecitate dal venditore mediante contatti e attività commerciali o promozionali dirette specificamente a determinati clienti o territori, attraverso posta tradizionale, posta elettronica, visite, promozioni indirizzate o riservate a territori o categorie di clienti, aperture di locali, depositi o punti vendita, ecc.).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a>ORV, § 52.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> ORV, § 53.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Corte UE, C-439/09, <em>Pierre Fabre</em>. Un’azienda francese di cosmetici chiede ai propri distributori di rivendere i prodotti solo in uno spazio fisico, alla presenza di un laureato in farmacia, vietando indirettamente le vendite <em>on-line</em>. La Corte ha concluso che una clausola siffatta contrattuale &nbsp;in un sistema di distribuzione selettiva costituisce una restrizione per oggetto, qualora in base a “<em>un esame individuale e concreto</em>” del tenore e dell’obiettivo della clausola e del "<em>relativo contesto giuridico ed economico</em>,” essa non sia oggettivamente giustificata dalle caratteristiche dei prodotti (§§ 46 ss). Nello stesso senso, C‑108/09, <em>Ker-Optika</em>, § 76, in cui la Corte respinge un analogo argomento volto a giustificare il divieto di vendere via Internet fondato sulla necessità di prestare consulenza personalizzata al cliente in relazione alla vendita di lenti a contatto.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Commissione Europea, Staff Working Document accompanying the Final report on the E-commerce Sector Inquiry, SWD/2017/0154 final, p. 166. Nel caso Asics (2017) sia il Bundeskartellamt che la Federal Court of Justice tedesca hanno ritenuto che il divieto per il distributore di collegare il proprio sito con un sistema di comparazione dei prezzi (con il risultato che i consumatori non trovano i loro prodotti e i prezzi praticati durante la ricerca web) costituisce una restrizione per oggetto in violazione dell’art. 101 TFUE, in quanto ostacola la ricerca da parte dei clienti e restringe la concorrenza sui prezzi. Tale divieto non è neppure giustificato da ragioni qualitative, quali la protezione dell’immagine del brand o il tentativo di arginare un fenomeno di free-riding.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Commissione Europea, caso AT.40428, <em>Guess</em>. La Commissione censura il divieto sistematico, imposto da GUESS ai propri distributori di usare i nomi commerciali e i marchi Guess per pubblicizzare <em>on-line</em> i prodotti contrattuali mediante Google AdWords. Secondo la Commissione, gli obiettivi perseguiti da Guess erano (i) la massimizzazione del traffico di utenti verso il proprio sito <em>web</em> a scapito di quello dei distributori&nbsp; e (ii) la riduzione dei propri costi pubblicitari, stante il particolare funzionamento di Google AdWords (che si basa su un sistema di aste in cui gli inserzionisti fanno offerte per specifiche parole chiave che, una volta inserite dagli utenti sul motore di ricerca, rimandano a <em>link</em> pubblicitari e, a loro volta, ai siti <em>web</em> degli inserzionisti).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> La proposta è stata sottoposta a consultazione pubblica fino al 17 settembre 2021. L’intero processo di revisione dovrà concludersi entro il 31 maggio 2022, data in cui scadrà l’attuale VBER.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Commissione, caso AT.4015, <em>Clausole MFN per gli e-book e questioni correlate</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Cfr. decisioni assunte nel caso <em>Booking.com ed Exepdia</em> dalle autorità di concorrenza svedese ( Konkurrensverket, 15.4.2015, 596/2013); francese Autorité de la concurrence, 21.4.2015, 15-D-06), tedesca (Bundeskartellamt, 23.12.2015) e dall’AGCM I779, <em>Mercato dei servizi turistici-Prenotazioni alberghiere on line</em> . Tutti i casi riguardano clausole MFN imposte alle strutture alberghiere da Booking ed Expedia quale condizione per apparire sulle proprie piattaforme <em>web, </em>e non riguardano solo i prezzi delle stanze e la disponibilità ma anche le condizioni di prenotazione e di cancellazione. Booking ed Expedia impediva dunque agli hotel di offrire prezzi inferiori su qualsiasi altra piattaforma. Le tre autorità della concorrenza hanno accettato gli impegni di Booking consistenti nel sostuire le clausole MFN “ampie” con quelle “ristrette”. Booking ha proposto i medesimi impegni anche al Federal Cartel Office tedesco in un procedimento analago, ma l’autorià tedesca li ha rifiutati proibendo altresì l’utilizzo di clausole MFN “ristrette”, decisione da ultimo confermata dalla Corte di Giustizia Federale il 18 maggio 2021. La Corte ha infatti ritenuto che esse costituiscano restrizioni accessorie non necessarie al raggiungimento degli obiettivi del contratto di mediazione tra Bookings e gli hotel. La Corte non ha ritenuto neppure applicabile l’art. 101 (3) TFUE in quanto la clausola non comportavano un vantaggio in termini di efficienza.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 31 Mar 2022 04:45:47 +0200</pubDate>
                        <title>La Dual Distribution e il processo di revisione del Regolamento VBER – A che punto siamo?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-dual-distribution-e-il-processo-di-revisione-del-regolamento-vber-a-che-punto-siamo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 4 febbraio 2022 la Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica sulla tematica della <em>dual distribution</em>, nell’ambito del processo di revisione del Regolamento sulle restrizioni verticali n. 330/2010 (“Regolamento VBER”)Per dual distribution si intende la situazione in cui un fornitore vende allo stesso tempo i propri beni o servizi all’ingrosso ai rivenditori (canale Business-to-Business o “B2B”) e direttamente ai consumatori finali (canale Direct-to-consumer o “D2C”). Il fornitore si trova così in una situazione “scivolosa”, essendo al contempo fornitore dei propri rivenditori nel mercato a monte e loro concorrente nel mercato al dettaglio. Questa situazione può porre significativi rischi di infrazioni delle norme antitrust, legati al possibile lo scambio di informazioni sensibili, e conseguente coordinamento delle politiche commerciali, tra fornitore e rivenditori.La Commissione Europea ha infatti focalizzato la propria attenzione sullo scambio di informazioni e ha anticipato che il nuovo Regolamento VBER che entrerà in vigore il 1° giugno 2022 conterrà una previsione generale in base alla quale saranno esentati dall’applicazione della normativa sulle intese restrittive della concorrenza <strong>solo gli scambi di informazioni</strong> tra il fornitore e l’acquirente che siano <strong>necessari a migliorare la produzione o distribuzione dei beni o servizi oggetto del contratto</strong>.Con l’obiettivo di orientare le imprese nell’individuare quali tipologie di informazioni rientrerebbero in tale categoria, la Commissione ha in modo apprezzabile elaborato <span style="font-weight: normal !msorm;"><strong>una white list e una black list</strong></span> delle informazioni che il fornitore e i rivenditori possono scambiarsi nel contesto di un modello di dual distribution. A titolo esemplificativo, la Commissione menziona come scambi leciti quelli relativi alle caratteristiche dei prodotti o dei servizi oggetto del contratto e gli scambi di dati aggregati relativi alle vendite ai clienti; al contrario, non possono essere scambiati dati di vendita suddivisi per singolo cliente.Questa sezione dedicata delle linee guida è stata inserita, in dirittura d’arrivo, a corredo della revisione del <b>Regolamento VBER</b>&nbsp;che dovrà essere completata entro il 31.5.2022. L’obiettivo &nbsp;generale della revisione è adattare la disciplina degli accordi verticali agli sviluppi del mercato intervenuti nell’ultimo decennio, con particolare riferimento alla crescita esponenziale &nbsp;del commercio online.Sebbene non vi sia ancora una versione definitiva del nuovo Regolamento VBER,&nbsp; dalla proposte di revisione già pubblicate dalla Commissione emerge un <span style="font-weight: normal !msorm;"><strong>trend</strong></span><span style="font-weight: normal !msorm;"><strong> generale</strong></span><span style="font-weight: normal !msorm;"><strong> di maggiore apertura</strong></span> alla possibilità per i fornitori di imporre <span style="font-weight: normal !msorm;"><strong>restrizioni alle vendite online</strong></span>, in particolare permettendo al fornitore di vietare al distributore di vendere i prodotti tramite specifici <em>marketplac</em>e, a prescindere dal sistema di distribuzione adottato (distribuzione selettiva o esclusiva), o di consentire a determinate condizioni al fornitore di adottare una politica di dual pricing, consistente nell’imporre al distributore un prezzo diverso a seconda che il prodotto venga rivenduto online o offline.Per una più ampia analisi dell’intervento della Commissione in tema di dual distribution e delle altre proposte di modifica del Regolamento VBER in tema di vendite online, &nbsp;vedi il documento che trovi a <a href="https://www.advant-nctm.com/news/articoli/antitrust-eu-sistemi-distributivi-e-commercio-elettronico-quale-spazio-per-le-restrizioni-alle-vendite-online" target="_blank" rel="noopener">questo link </a>&nbsp;&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:luca.toffoletti@advant-nctm.com">Luca Toffoletti</a>, <a href="mailto:francesco.mazzocchi@advant-nctm.com">Francesco Mazzocchi</a> e <a href="mailto:manuela.becchimanzi@advant-nctm.com">Manuela Becchimanzi</a>.</i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 29 Mar 2022 09:40:47 +0200</pubDate>
                        <title>Overview accordi per l&#039;innovazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/overview-accordi-per-linnovazione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’Accordo per l’Innovazione finanzia progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (KETs) nell’ambito delle aree di intervento riconducibili al secondo Pilastro del Programma quadro di ricerca e innovazione “Horizon Europe”, di cui al Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021.&nbsp;<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2022/03/Overview-Accordi-per-lInnovazione.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per leggere l'intero documento</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
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                        <pubDate>Mon, 28 Mar 2022 05:06:36 +0200</pubDate>
                        <title>La sterilizzazione delle perdite emerse negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-sterilizzazione-delle-perdite-emerse-negli-esercizi-in-corso-al-31-dicembre-2021</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<ol> <li><strong>Introduzione</strong></li></ol><p>A seguito delle modifiche apportate dall’art. 3, co. 1-<em>ter</em> del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. “<strong>Decreto Milleproroghe</strong>”) inserito in sede di conversione nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15, all’art. 6 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. “<strong>Decreto Liquidità</strong>”) convertito con la Legge 5 giugno 2020, n. 40, <u>le perdite dei “bilanci 2021” sono sterilizzate, in linea con quanto previsto già per i “bilanci 2020”.</u>Ed invero, alle perdite emerse negli esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2021 non si applicano:</p><ul> <li>gli artt. 2446, co. 2 e 3, c.c. e 2482-<em>bis,</em> 4, 5 e 6, c.c. - rispettivamente, per le S.p.A. e le S.r.l. - per le perdite superiori a un terzo che non incidono sul minimo legale e</li> <li>gli artt. 2447 e 2482-<em>ter </em>c. - rispettivamente di S.p.A. e di S.r.l. - per le perdite superiori a un terzo che incidono sul minimo legale oltre che</li> <li>gli artt. 2482, co. 1 n. 4, c.c. e 2545-<em>duodecies</em>c. relativi allo scioglimento - rispettivamente per S.p.A. e S.r.l. e per società cooperative - per riduzione o perdita del capitale sociale.</li></ul><p>&nbsp;Non sono stati invece prorogati i regimi derogatori<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> di cui agli articoli 7 e 8 del Decreto Liquidità in virtù dei quali, rispettivamente, era stato previsto che <em>(i)</em> la valutazione delle voci di bilancio dell’esercizio 2020 potesse avvenire nella prospettiva della continuazione aziendale laddove tale situazione risultasse dal bilancio dell’esercizio precedente e <em>(ii) </em>ai finanziamenti dei soci o dei soggetti che esercitano direzione e coordinamento della società non si applicassero gli artt. 2467 c.c. e 2497-<em>quinquies </em>c.c., in modo tale da non assoggettare i crediti derivanti da tali finanziamenti ad un rimborso postergato rispetto alle pretese creditorie di terzi creditori.Il presente documento ha ad oggetto la disamina delle norme di cui all’art. 6 del Decreto Liquidità, come modificato dal Decreto Milleproroghe, focalizzandosi, in particolare, <em>(a) </em>sugli esercizi relativamente ai quali tali norme trovano applicazione, <em>(b) </em>sulle decisioni oggetto di differimento, <em>(c)</em> sulla possibilità di cumulare le perdite maturate nel 2021 (superiori e inferiori a un terzo) con quelle degli esercizi successivi, <em>(d)</em> sul rapporto con la sterilizzazione dei “bilanci 2020” e, brevissimamente, <em>(e)</em> sul (mancato) coordinamento con la disciplina dell’”allerta” di cui al Codice della Crisi.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong>La previsione di cui all'Art.6 del Decreto Liquidità</strong></li></ol><p>Ai sensi dell’art. 6 del Decreto Liquidità, come modificato dal Decreto Milleproroghe:“<em>1. Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. </em></p><ol start="2"> <li><em> Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.</em></li> <li><em> Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.</em></li> <li><em> Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio</em>”.</li></ol><p>Ai sensi del primo comma della disposizione citata, le perdite oggetto di sterilizzazione sono quelle “<em><u>emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021</u>”</em>: l’arco temporale preso in considerazione dalla norma, pur coincidendo per tutte le società con un unico esercizio sociale, non è uguale per ciascuna di esse ma dipende dalle scelte statutarie individuali sulla data di chiusura dell’esercizio. Così, a titolo esemplificativo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>:-&nbsp;&nbsp;&nbsp; per le società il cui esercizio sociale coincide con l’anno solare le perdite “sterilizzate” sono quelle emerse nel periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021;-&nbsp;&nbsp;&nbsp; per le società che chiudono gli esercizi il 30 giugno di ogni anno le perdite “sterilizzate” sono quelle emerse nel periodo 1° luglio 2021 - 30 giugno 2022;-&nbsp;&nbsp;&nbsp; per quelle che chiudono l’esercizio il 30 aprile le perdite “sterilizzate” sono quelle emerse nel periodo 1° maggio 2021 - 30 aprile 2022.Relativamente a tali perdite, gli interventi previsti dalle disposizioni codicistiche devono avvenire entro l’assemblea di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2026<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, previa distinta indicazione in appositi prospetti nell’ambito della Nota integrativa <em>(i)</em> della relativa origine e <em>(ii)</em> delle movimentazioni avvenute nel corso dell’esercizio, onde tenerle separate da eventuali perdite future non “coperte” dalla disciplina<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.Mentre il differimento al quinto esercizio successivo dell’assunzione degli opportuni provvedimenti opera (anche questa volta) di diritto in maniera automatica con riferimento alle perdite “2021” superiori ad un terzo del capitale ma che non incidono sul minimo legale, la facoltà di beneficiare della sterilizzazione le perdite qualificate che impattano anche sul capitale sociale è rimessa ai soci.In entrambe le situazioni, i soci rimangono sempre liberi di non avvalersi di tale postergazione adottando <em>anticipatamente</em>, prima del decorso del quinquennio, gli opportuni provvedimenti volti a coprire le perdite registrate. &nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.<u>Resta fermo in ogni caso l’obbligo per gli amministratori di convocare senza indugio l’assemblea</u>, dando conto ai soci della perdita superiore a un terzo del capitale sociale (cfr. art. 2446, co. 1, e 2482-bis, co. 1, c.c.). Gli amministratori devono presentare ai soci la Relazione sullo stato patrimoniale della società, con le osservazioni del Collegio Sindacale o del Comitato per il controllo sulla gestione, depositandola entro 8 giorni prima dell’assemblea (cfr. art. 2446, co. 1, e 2482-bis, co. 2, c.c.). Non è quindi possibile “<em>prescindere dalla rilevazione formale delle perdite emerse nell’esercizio che comprende il 31 dicembre </em>[2021 <strong><em>ndr</em></strong>]<em> attraverso la redazione di uno specifico documento contabile adducendo a giustificazione di tale omissione la loro irrilevanza fissata per legge</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.&nbsp;</p><ol start="3"> <li><strong>Perdite registrate nell'esercizio 2022 e nei successivi esercizi</strong></li></ol><p>Con riferimento alla disposizione sommariamente esaminata al paragrafo precedente, sorge il dubbio se la stessa trovi applicazione anche alle perdite che matureranno nel corso degli esercizi successivi rispetto a quello del 2021.Vi è quindi da chiedersi se ai fini dell’applicazione dell’art. 6 del Decreto Liquidità rilevino solo le perdite maturate nel 2021 superiori a un terzo ovvero anche quelle inferiori che, laddove portate a nuovo e solo se sommate a perdite maturate in esercizi successivi, superano il limite di un terzo del capitale sociale.Per rispondere a tale quesito risulta opportuno distinguere due ipotesi: la prima riguarda le perdite dell’esercizio 2022 (o seguenti) autonomamente rilevanti, la seconda concerne invece le perdite dell’esercizio 2022 che assumono rilievo solo se sommate con quelle inferiori a un terzo del 2021.</p><p style="padding-left: 30px;"><strong>3.1 Perdite dell’esercizio 2022 (e successivi) autonomamente rilevanti</strong></p>La dottrina<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>, allo stato, sembra concorde nell’escludere l’applicabilità della sterilizzazione delle perdite di cui all’art. 6 del Decreto Liquidità alle perdite che matureranno nel corso dell’esercizio 2022 e in quelli successivi. Dunque, in caso di mancata proroga di tale regime, troverà applicazione il regime ordinario di cui alle disposizioni codicistiche:<ul> <li>le perdite superiori a un terzo maturate nel 2022 che non incidono sul minimo legale dovranno essere ripianate nel 2024;</li> <li>le perdite superiori a un terzo maturate nel 2022 incidenti sul minimo legale dovranno essere ripianate senza indugio.</li></ul><p>Tale conclusione poggia sulla lettura del comma 4 dell’art. 6 del Decreto Liquidità, dal quale emerge l’intenzione del Legislatore di tenere distinte le perdite che rientrano nel regime di temporanea sospensione quinquennale dalle altre perdite che possano eventualmente sorgere nel corso del quinquennio di sospensione e alle quali non si applica tale regime.</p><p style="padding-left: 30px;"><strong>3.2 Perdite dell’esercizio 2022 (e successivi) rilevanti solo se considerate unitamente a quelle inferiori a un terzo registrate nell’esercizio 2021 </strong></p>Con riferimento alle perdite che superano un terzo del capitale sociale solo se considerate unitamente a quelle emerse nel corso dell’esercizio 2021 (laddove inferiori a un terzo del capitale), si segnalano due orientamenti tra loro contrapposti:<p style="padding-left: 30px;">(i) secondo il primo, le perdite suscettibili di sterilizzazione sono solo quelle incidenti sul capitale in quanto, nel caso in cui la società registri perdite dal Conto economico del 2021 e queste risultino coperte dalle riserve patrimoniali, tale valore non sarebbe da sterilizzare<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.</p><p style="padding-left: 30px;">(ii) stando al secondo orientamento, l’art. 6 integra un criterio di tipo economico e non patrimoniale. Dunque, l’ammontare delle perdite oggetto di sterilizzazione è quello che risulta dal Conto economico, non essendo limitato a quello che incide sul capitale nominale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.</p>Su tale tema rileva il caso Assonime n. 6 del 2021<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>, ove, da un lato, si sottolinea che la finalità dell’art. 6 del Decreto Liquidità consiste nell’impedire l’applicazione degli obblighi di riduzione e ricapitalizzazione previsti dalle disposizioni codicistiche per le perdite registrate nel 2021, apparendo quindi riferibile alle sole perdite superiori a un terzo. Dall’altro lato però si evidenzia che <u>la <em>ratio </em>della disciplina è volta a evitare che l’applicazione di regole codicistiche porti alla liquidazione di imprese che riportano perdite straordinarie dovute alla pandemia</u>. Alla luce di tale considerazione, la sterilizzazione si applica a tutte le perdite registrate nel Conto economico relativamente all’esercizio 2021 e non solo a quelle superiori a un terzo del capitale sociale.Tale conclusione sembra ragionevole in considerazione del fatto che, laddove la sterilizzazione si applicasse solo alle perdite superiori a un terzo del capitale sociale registrate nell’esercizio 2021, ne risulterebbero paradossalmente avvantaggiate le società senza (o con meno) riserve utilizzabili per coprire le perdite in questione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.&nbsp;<ol start="4"> <li><strong>Sul rapporto tra le perdite dell'esercizio 2020 e quelle del 2021</strong></li></ol><p>Quanto invece al rapporto tra le perdite dell’esercizio 2021 e quelle registrate nell’esercizio 2020, si segnala che i primi commenti in dottrina<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a> appaiono orientarsi nel senso che il quinquiennio per la copertura delle perdite 2021 sarà in ogni caso autonomo rispetto a quello entro cui dovranno essere ripianate quelle relative al 2020.Di conseguenza, le perdite registrate nel corso dell’esercizio 2020 dovranno essere recuperate entro l'approvazione del bilancio relativo al 2025 (cioè nella primavera del 2026), mentre quelle relative all’esercizio 2021 potranno essere ripianate entro l'approvazione del bilancio 2026 e quindi entro i mesi di aprile/giugno 2027 (nel corso dell'assemblea che andrà ad approvare i risultati dell'esercizio 2026).&nbsp;</p><ol start="5"> <li><strong>Coordinamento (mancato) con la disciplina dell'allerta" di cui al codice della crisi</strong></li></ol><p>Da ultimo si accenna alla possibile (e probabile) situazione paradossale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a> secondo cui talune società che nell’esercizio 2021 abbiano registrato perdite tali da ridurre il capitale sociale al di sotto del minimo legale non saranno tenute ad assumere i provvedimenti di ricapitalizzazione previsti dal codice civile (sino all’approvazione del “bilancio 2026”) bensì, con tutta probabilità<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>, sottoposte alle misure di allerta depotenziando i benefici della sterilizzazione.&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;</i><a href="mailto:paolo.gallarati@advant-nctm.com">Paolo Gallarati</a>, <a href="mailto:filippo.federici@advant-nctm.com">Filippo Federici</a> e <a href="mailto:paola.giordano@advant-nctm.com">Paola Giordano</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Sul tema si rinvia a F. Federici, D. Avaro e A. Fabris, <em>Emergenza Coronavirus: profili di diritto societario</em>, reperibile al link <a href="https://www.advant-nctm.com/news/articoli/emergenza-coronavirus-profili-di-diritto-societario" target="_blank">https://www.advant-nctm.com/news/articoli/emergenza-coronavirus-profili-di-diritto-societario</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> In questi termini cfr. Massima Comitato Triveneto dei Notai T.A.2 e M. Meoli, “<em>Le perdite di capitale</em>", in QuaderniEutekne “<em>Le novità del bilancio 2021</em>”, cap. 9, p. 231.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> <em>Ex multis</em>, F. Roscini Vitali, <em>Sterilizzazione delle perdite ammessa anche sui bilanci 2021</em>, in <em>Il Quotidiano del Diritto</em>, Il Sole 24 Ore, 15 febbraio 2022.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Cfr M. Meoli, <em>op. cit., </em>p. 239.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Cfr M. Meoli, <em>op. cit., </em>p. 237 e Massima Comitato Triveneto dei Notai T.A.8.; Circolare Min. Sviluppo economico del 29 gennaio 2021, n. 26890.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> In questi termini, si veda Massima Comitato Triveneto dei Notai T.A.4.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Cfr M. Meoli, <em>op. cit., </em>pp. 240 s.; Massima Comitato Triveneto dei Notai T.A.7.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Ne dà conto M. Meoli <em>op. cit.</em>, p. 242. Tale posizione è riferibile, <em>inter alia,</em> al Consiglio nazionale del Notariato, in particolare nello studio 88-2021/I, § 8.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Cfr. Massima Comitato Triveneto dei Notai T.A.1. ove “<em>Il nuovo criterio di attivazione della norma è dunque “economico” e non più “patrimoniale</em>” e Massima Comitato Triveneto dei Notai T.A.13.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Reperibile al link <a href="https://www.assonime.it/attivita-editoriale/caso/Pagine/Il-Caso-6_2021.aspx" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.assonime.it/attivita-editoriale/caso/Pagine/Il-Caso-6_2021.aspx</a>. Peraltro, Assonime risultava già di tale avviso con riferimento all’art. 6 del Decreto Liquidità con riferimento alle perdite registrate nell’esercizio 2020: si veda la Circolare n. 3 del 2021, reperibile al link <a href="https://www.assonime.it/attivita-editoriale/circolari/Pagine/Circolare-3_2021.aspx" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.assonime.it/attivita-editoriale/circolari/Pagine/Circolare-3_2021.aspx</a>, ove “<em>questa norma [ndr l’art. 6 del Decreto Liquidità], se pure si riferisce alle società che presentino una perdita rilevante per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, intende attribuire a tali società un idoneo periodo temporale definito per uscire dallo stato di difficoltà in cui si trovano nel 2020. In questo senso, le società che si trovano in questa condizione sono immesse in una sorta di percorso speciale e le eventuali perdite successive, che potrebbero essere fisiologiche anche in un percorso gestionale di recupero della redditività, non dovrebbero avere un autonomo rilievo, pena il venir meno della logica di aiuto che è sottesa alla disciplina.</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Cfr. M. Meoli <em>op. cit.</em>, p. 243; Id, “<em>Nella sterilizzazione delle perdite 2020 anche quelle inferiori a un terzo</em>”, in <em>Il Quotidiano del Commercialista, </em><a href="http://www.eutekne.info" target="_blank" rel="noreferrer">www.eutekne.info</a>, 9 novembre 2021 e Caso Assonime n. 6/2021, cit., p. 5.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Cfr. A. Ciaccia, “<em>Perdite d’esercizio 2021 recuperabili entro il 2026</em>”, in <em>Ipsoa Quotidiano</em>, pubblicato il 7 marzo 2022; L. De Angelis, “<em>Perdite 2021 recuperabili entro l’esercizio 2026</em>”, in <em>ItaliaOggi</em>, n. 42, p. 27, pubblicato il 19 febbraio 2022.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Tematica àià sollevata anche da Assonime nella Circolare n. 3 del 2021, <em>cit.</em>, e da M. Meoli <em>op. cit.</em>, p. 257.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Sebbene la bozza degli indici elaborati dal CNDCEC non siano stati ancora approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico, si dubita che il sistema di allerta di cui al Codice della Crisi possa fare a meno, quali indicatori e indici della crisi, situazioni di patrimonio netto negative determinate da perdite.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <guid isPermaLink="false">news-4933</guid>
                        <pubDate>Thu, 24 Mar 2022 14:43:51 +0100</pubDate>
                        <title>Verso la parità di genere: le linee-guida di Governo e UNI</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/verso-la-parita-di-genere-le-linee-guida-di-governo-e-uni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 16 marzo UNI ha pubblicato un’interessantissima Prassi di Riferimento (la 125:2022. In seguito la “<strong>PdR</strong>”) relativa all’”<em>adozione di specifici KPI inerenti le Politiche di parità di genere nelle organizzazioni" (qui il <a href="https://store.uni.com/catalogo/uni-pdr-125-2022" target="_blank" rel="noreferrer noopener">link</a> per consultare il testo integrale)</em>.Pur non essendo una normativa nazionale la PdR è un documento che si ricollega al Regolamento UE 1025/2012, che condensa gli esiti del tavolo di lavoro sulla certificazione di genere delle imprese previsto dalla Missione 5 del PNRR; tavolo al quale hanno partecipato 4 Ministeri, oltre alla Consigliera Nazionale di Parità.La premessa da cui parte il documento è una desolante fotografia del divario di genere nel mondo e nel nostro Paese, che il World Economic Forum (WEF, 2021), Eurostat, Istat (2019), INPS (2020) ed AlmaLaurea 2018 hanno evidenziato.In estrema sintesi, se tra le quattro “dimensioni” del gender gap, quelle relative al divario in tema di salute e istruzione vedono un significativo restringimento delle differenze (se pure con le precisazioni che vedremo), rimane alta la percentuale del gap nella dimensione “opportunità e partecipazione economica” e in quella “politica e rappresentanza”.Il basso tasso di occupazione femminile (di circa 20 punti percentuali inferiore a quello maschile su media nazionale) diventa drammatico con la discesa dell’indagine lungo lo stivale, ove il predetto tasso è al Sud circa il 50% inferiore a quella dell’equivalente dato del Nord; il risultato, per nulla esaltante, è la collocazione del nostro Paese nella graduatoria in Europa quali terz’ultimi, davanti solo a Grecia e Malta.Interessante è anche il dato, apparentemente contraddittorio, relativo ai laureati e ai super-laureati (Master, PHD), che evidenza che in entrambe le categorie prevalgono percentualmente le donne. Tuttavia queste sono in minoranza nelle discipline STEM, con un picco negativo in ingegneria dove si registra un ingegnere donna per tre ingegneri uomini.Quanto al dato relativo alla differenza salariale (poco sotto il 10%) Eurostat ci spiega come ci sia poco da rallegrarsi in relazione alla composizione della partecipazione femminile nel mondo del lavoro, concentrata nelle posizioni con più bassi redditi.Un altro dato che illustra la condizione femminile è quello relativo ai contratti a tempo determinato, 4 volte superiore a quello maschile (32,4% contro 8%) e composto per il 60% da part-time involontario.Gli studi in questione evidenziano anche che il fattore di rallentamento tipico della carriera di una donna è costituito dalla maternità; dato che è completato dalla constatazione che tale rallentamento non è solo nel breve periodo ma permane anche a 15 anni di distanza dalla maternità, tanto da registrare in quel momento un gap di 5.700 euro tra una lavoratrice senza figli e una con un figlio.Completano il primo quadro i dati relativi ai settori in cui il lavoro femminile è presente; se questo registra una quasi parità uomo-donna nei settori della sanità, dell’assistenza, dell’istruzione e dell’alloggio e ristorazione, esso rapidamente crolla nei settori maggiormente remunerativi.Purtroppo quanto è descritto non esaurisce il divario di genere: infatti, le donne ricoprono ruoli di responsabilità in misura nettamente inferiore rispetto agli uomini, attestandosi a poco più di un quarto del totale dei manager (c.d. “glass ceiling” al quale corrisponde spesso, ancor prima, uno “sticky floor”). Del resto, anche le “azioni positive” che hanno favorito l’ingresso delle donne nei consigli di amministrazione delle società quotate (Legge Golfo-Mosca del 2011), non sono riuscite a portarle massicciamente nei posti di vertice degli Executive Committees.Quanto descritto ha mosso l’UE ed altre organizzazioni internazionali ad evidenziare e cercare di misurare l’impatto positivo che una parità di genere avrebbe sulla società e sulla economia in particolare, giungendo ad ipotizzare una crescita di 11 punti di PIL per l’Italia. Del resto, esiste una correlazione tra maggiore inclusività delle donne e maggiore valore aziendali; anche se non è del tutto accertato che direzione tale correlazione abbia, ben potendo essere che aziende più “performanti” attirino più donne.Per tutte tali ragioni l’Unione Europea nel 2020 ha definito una nuova agenda con gli obiettivi e le strategie per raggiungere la parità di genere entro il 2025. Tra queste ultime cita il Gender Impact Assessment (GIA) volto a valutare l’effetto che le misure correttive andranno a realizzare; tale strumento fornisce un forte ausilio, innanzi tutto, a fotografare la situazione esistente attraverso l’utilizzo degli strumenti quantitativi, che derivano dalle scienze statistiche.Nell’alveo di queste iniziative il Governo Italiano ha predisposto la Strategia Nazionale sulla parità di genere 2021-2025 che si ispira al Gender Equality Strategy della Ue, ed è strettamente legata agli obiettivi del PNRR. Un primo atto normativo è costituito dalla L. 5 novembre 2021 n.162 sulla parità salariale. In esso si trovano una modifica estensiva della nozione di discriminazione indiretta, che include azioni apparentemente “neutre”, quali misure organizzative, orari di lavoro e trasparenza dei dati; introduce anche l’obbligo di una certificazione sulla parità di genere, che garantiscono sgravi contributivi e punteggi favorevoli nelle gare pubbliche.In questo ampio quadro, caratterizzato da forti stereotipizzazioni e bias, la consapevolezza è che gli interventi volti a sradicare la diseguaglianza di genere e le discriminazioni che la genera devono necessariamente assumere le caratteristiche di obiettivi aziendali dichiarati, che devono avere le seguenti caratteristiche:</p><p style="padding-left: 30px;">i) definizione di precisi obiettivi organizzativi con creazione di chiari KPI</p><p style="padding-left: 30px;">ii) instaurazione di un metodo predefinito e standardizzato di misurazione del loro raggiungimento</p><p style="padding-left: 30px;">iii) certificazione dei risultati tramite soggetti terzi e processi trasparenti e qualificati.</p>A dette metodologie di fissazione degli obiettivi, loro monitoraggio e certificazione è interamente derivata la PdR, che si rivela esser un utile strumento per chi voglia e debba affrontare la tematiche della gender equality.Senza voler cercare di realizzare un sunto del documento (alla cui integrale lettura, anzi, si rimanda), mi preme sottolineare alcuni punti-cardine che emergono con chiarezza dal documento in questione per indirizzare un’efficace politica di gender equality.<ol> <li>La decisione deve provenire dal management, che deve poi indirizzare tutti i soggetti interessati alla sua realizzazione; senza un chiaro endorsement dei vertici i risultati saranno scarsi. E’ quindi consigliato stilare KPI legati al tema per i vertici delle varie funzioni, eventualmente inserendoli anche nella composizione dei loro MBO.</li> <li>Devono esser individuati chiaramente gli obiettivi e i processi per realizzarli</li> <li>Va prevista una verifica misurabile periodica dei risultati ottenuti per eventualmente apporre dei correttivi agli interventi</li> <li>Va organizzata un programma di training periodico delle persone coinvolte</li></ol><p>Un’indicazione che reputo molto interessante è la raccomandazione di dare molto risalto alla policy, facendone oggetto di adeguata pubblicità esterna ed interna; in particolare, evidenzio il suggerimento di dedicare una pagina del proprio sito aziendale al tema che consente a tutti di conoscere gli obiettivi aziendali e di partecipare alla loro realizzazione. Essa, in altri termini, funziona da rafforzatore del committment aziendaleLa PdR non si limita, peraltro al processo ma individua diverse aree di intervento meritevoli di particolare attenzione: tra queste i processi di recruitment e selezione, la configurazione dei percorsi di carriera e una attenta analisi delle politiche retributive.Accanto a questi temi “hard”, la PdR affronta anche il tema della genitorialità e della cura più in generale, tema che statisticamente incide sul lavoro femminile in misura rilevante; anche su questo aspetto il documento fornisce spunti stimolanti, dalle politiche di incentivazione all’utilizzo dei permessi genitoriali anche per gli uomini, a politiche di supporto per il rientro dalla maternità sino a misure di supporto concreto come asili nido, gestione del dopo-scuola e delle vacanze estive.Da ultimo ma non per importanza un cenno alla censura dei comportamenti devianti e contrari al mantenimento del gender gap; soprattutto quando essi vestono i panni della vera e propria discriminazione se non della molestia essi vanno combattuti con forza. Ancora oggi molte aziende preferiscono “chiudere un occhio” su fatti e comportamenti dei propri dipendenti, degradandoli a “questioni personali” o “private” con il pretesto di non volere instaurare un “clima di polizia”; ebbene, la tolleranza verso detti fatti o comportamenti mina, in realtà, alla radice ogni tentativo di miglioramento. Sono personalmente convinto che, viceversa, un esame tempestivo e corretto delle segnalazioni (siano essi veritiere o strumentali; non intendo negare l’esistenza di tale tipo di denuncia) possa fungere da stimolo a comportamenti maggiormente consapevoli.<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:michele.bignami@advant-nctm.com">Michele Bignami</a></i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 24 Mar 2022 10:44:07 +0100</pubDate>
                        <title>Liquidità alle imprese ed altri interventi SACE in conseguenza degli aumenti dei prezzi dell&#039;energia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/liquidita-alle-imprese-ed-altri-interventi-sace-in-conseguenza-degli-aumenti-dei-prezzi-dellenergia</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>&nbsp;</strong><strong>Le novità introdotte dal decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 e dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 in materia di garanzie prestate da SACE e Fondo Centrale di Garanzia</strong>Sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2022 è stato pubblicato il decreto-legge n. 17/2022 (il “<strong>DL Energia</strong>”) recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. Successivamente, sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022 è stato pubblicato il decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21 (il “<strong>DL Energia 2</strong>”) recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici,&nbsp;sono state introdotte una serie di misure a sostegno di famiglie ed imprese aventi l’obiettivo, da un lato, di ridurre l’impatto negativo sui conti di quest’ultime prodotto dal rincaro dei prezzi delle materie prime e, dall’altro lato, di sostenere le esigenze di liquidità delle imprese tramite misure <em>ad hoc</em> che, in particolare, hanno esteso la platea di soggetti potenzialmente idonei a beneficiare delle garanzie di cui all’articolo 1, decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (il “<strong>DL Liquidità</strong>”). Il presente <em>alert </em>si sofferma su quest’ultimo aspetto.&nbsp;<strong>Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 – modifiche alla disciplina della “Garanzia Italia”</strong><strong>&nbsp;</strong>L’articolo 8 del DL Energia ha previsto alcune modifiche all’articolo 1 del DL Liquidità, per mezzo dell’introduzione del nuovo articolo 14-<em>septies</em>, che così recita: “<em><u>Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui al presente articolo e all'articolo 1-bis.1 sono concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia</u></em>”. La tipologia di garanzia in esame (“<strong>Garanzia Italia</strong>”), prevista originariamente al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, è concessa da SACE S.p.A. (“<strong>Sace</strong>”) fino al 30 giugno 2022 in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel&nbsp; rispetto&nbsp; dei criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11 del medesimo DL Liquidità, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del&nbsp; credito&nbsp; in&nbsp; Italia, per finanziamenti&nbsp; sotto&nbsp; qualsiasi&nbsp; forma&nbsp; erogati alle&nbsp; suddette&nbsp; imprese. In sintesi, il nuovo articolo 14-<em>septies</em>, sopra riportato, fa salvi i requisiti originari previsti nel DL Liquidità (che poi sono riflessi e dettagliati nelle Condizioni Generali adottate tempo per tempo da SACE) che le imprese garantite devono possedere ai fini di beneficiare della Garanzia Italia, rivedendo però l’ambito applicativo di tale garanzia, estendendolo alla carenza di liquidità prodotta dall’improvviso ed incontrollato aumento dei prezzi dell’energia.In secondo luogo, il medesimo articolo 8 del DL Energia ha modificato l’articolo 13, comma 1, lettera a) del DL Liquidità statuendo che <u>la commissione da versare al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI non è dovuta – fino al 30 giugno 2022 - “<em>per le garanzie rilasciate su finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell’energia</em></u>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.Non risulta chiaro, al momento, quali saranno le modalità attraverso le quali le aziende dovranno provvedere a certificare l’esistenza ed il <em>quantum</em> dei maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell’energia. In generale, <u>per la definizione degli aspetti procedurali funzionali alla richiesta della Garanzia Italia a SACE bisognerà attendere l’aggiornamento delle Condizioni Generali e del Manuale Operativo pubblicati a seguito di ciascun aggiornamento normativo sul portale di SACE dedicato alla Garanzia Italia</u>.Inoltre, sebbene ad oggi la scadenza della Garanzia Italia sia prevista al 30 giugno 2022, non è da escludersi la possibilità che tale termine possa essere ulteriormente esteso al 31 dicembre 2022 come accaduto in precedenti occasioni eventualmente relativamente ad un novero di ipotesi più limitato, quali quelle previste dal DL Energia 2 (come meglio indicato di seguito).&nbsp;<strong>Decreto-legge</strong> <strong>21 marzo 2022, n. 21 – ulteriori misure di sostegno per la liquidità delle imprese </strong>L’articolo 8 del DL Energia 2, con l’intento di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, ha previsto la possibilità per le imprese consede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori sempre con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di ventiquattro rate mensili.Il comma secondo del medesimo articolo 8 ha previsto che, <u>al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità delle imprese derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia <em>“(..) SACE S.p.A., rilascia le proprie garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, entro un limite massimo di impegni pari a 9.000 milioni di euro, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 1 e 1-bis.1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40</em></u>.”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>. Per completezza espositiva si segnala che il successivo comma 3 ha previsto altresì che: “<em>Per le medesime finalità di contenimento e supporto SACE S.p.A. è autorizzata a concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento da parte delle imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021, del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2023 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2022, conformemente alle modalità declinate dallo schema di garanzia di cui all'articolo 35 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77</em>”.L’articolo in commento ha anche previsto l’istituzione di due sezioni speciali, nell’ambito del fondo di cui all’articolo 1, comma 14 del DL Liquidità, con autonoma evidenza contabile a copertura di entrambe le garanzie di cui al precedente paragrafo. La dotazione iniziale delle due sezioni speciali è rispettivamente pari a 900 milioni di euro e 2.000 milioni di euro.Su un altro binario si muove la misura di cui all’articolo 10 del DL Energia 2 che, al fine di assicurare sostegno economico alle imprese ad alto consumo energetico, ha previsto che fino al 31 dicembre 2022: “<em>SACE S.p.A. è autorizzata a rilasciare garanzie, per un impegno complessivo massimo entro i 5000 milioni di euro, ai sensi delle disposizioni, in quanto compatibili, e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dalla vigente disciplina in materia di aiuti di stato, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea e come ulteriormente specificato sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A. in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia copre la percentuale consentita dalla disciplina sopra richiamata</em>”. In primo luogo, è opportuno segnalare che la concessione della garanzia di cui all’articolo 10 è vincolata alla notifica e all’autorizzazione della Commissione europea (come era stato previsto in precedenza anche, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a-<em>bis</em>) del DL Liquidità, per l’aumento della durata massima dei finanziamenti – da 6 anni a 10 anni – di cui agli articoli 1 e 1-<em>bis</em>.1 del medesimo DL Liquidità). Secondariamente, la norma limita l’individuazione dei soggetti prenditori dei finanziamenti che potrebbero beneficiare della suddetta garanzia a quelle imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (da individuarsi con appositi DPCM).In aggiunta alle misure di cui al precedente paragrafo, l’articolo 10 ha inoltre previsto che un’analoga garanzia – alle medesime condizioni ed ai criteri sopra indicati - può essere rilasciata per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione destinata all’industria siderurgica.&nbsp;<strong>Conclusioni</strong><u>Il DL Energia (all’art. 14-septies) ed il DL Energia 2 (all’art. 8) hanno introdotto un nuovo scopo per la concessione della garanzia da parte di Sace</u>, da identificarsi in un evento – l’incontrollato aumento dei prezzi dell’energia – considerato eccezionale ed imprevedibile che, tenuto conto delle caratteristiche dei finanziamenti con Garanzia Italia<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, potrebbe rappresentare l’occasione per le aziende di richiedere provvista finanziaria a costi contenuti in un contesto di mercato caratterizzato, oltre che dall’aumento del prezzo delle materie prime e dell’energia, da un incremento dei tassi di interesse bancari.<u>Per quanto riguarda, invece, il DL Energia 2, la garanzia da parte di SACE ivi prevista ha un&nbsp; ambito di applicazione già esteso temporalmente al 31 dicembre 2022 ma, allo stesso tempo, più circoscritto con riferimento ai soggetti nel cui interesse la garanzia viene emessa (imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) e/o alla finalità (l’acquisto e la riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione destinata all’industria siderurgica)</u>. Come spiegato sopra, però, questa diversa tipologia di garanzia resta <u>soggetta alla notifica e all’autorizzazione della Commissione europea</u>.Al fine di meglio comprendere la portata operativa degli interventi effettuati con entrambi i decreti bisognerà però attendere: (i) la conversione in legge attesa nei successivi 60 giorni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto (<em>i.e. </em><u>rispettivamente entro il 1° maggio 2022 con riferimento al DL Energia ed entro il 21 maggio 2022 con riferimento al DL Energia 2</u>)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> e le eventuali modifiche previste in tale sede; (ii) l’aggiornamento delle Condizioni Generali e del Manuale Operativo SACE relative alla Garanzia Italia; e (iii) l’adozione della normativa di secondo livello richiamata nei decreti.&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:giuseppe.buono@advant-nctm.com">Giuseppe Buono</a>,&nbsp;<a href="mailto:roberto.denardis@advant-nctm.com">Roberto De Nardis</a> e <a href="mailto:davide.brollo@advant-nctm.com">Davide Brollo</a>.</i></em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> La Garanzia Italia è concessa, a diverse condizioni come meglio indicato nelle relative Condizioni Generali e Manuali Operativi, a (i) PMI, (ii) imprese di dimensione diversa dalle PMI e (iii) imprese diverse dalle PMI con un numero di dipendenti non superiore a 499 (le c.d. “Imprese Mid Cap”).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> A tal proposito, va menzionata la CIRCOLARE N. 3/2022 “<em>Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera </em>a)” del Fondo Centrale di Garanzia che, confermando l’estensione della gratuità delle garanzie del Fondo connesse alle esigenze di liquidità derivanti dagli aumenti dei prezzi dell’energia, specifica che “<em>si intendono escluse dal campo di applicazione della norma le sole operazioni a fronte di investimento</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Si sottolinea come in questo caso il legislatore non abbia specificato se la garanzia per “sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia” possa essere concessa anche dal Fondo Centrale di Garanzia in linea con quanto previsto nel DL Energia. Non si può escludere ad ogni modo un’applicazione analogica della modifica apportata ai sensi del DL Energia all’articolo 13, comma 1, lettera a) del DL Liquidità ma su questo aspetto converrà aspettare l’aggiornamento delle condizioni generali e del manuale operativo SACE.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Su tutte, il fatto che il costo del finanziamento coperto dalla Garanzia Italia, composto da (i) remunerazione della Garanzia Italia, (ii) commissioni (comunque limitate al recupero dei costi) e (iii) tasso di interesse, dovrà essere inferiore al costo, composto da commissioni e tasso di interesse, che sarebbe stato richiesto dal soggetto finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della Garanzia Italia.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Si tenga presente che, ove non convertiti, il DL Energia e/o il DL Energia 2 perderebbero efficacia retroattivamente.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 21 Mar 2022 08:17:48 +0100</pubDate>
                        <title>Dirottamento di volo su un aeroporto vicino e diritto dei passeggeri alla compensazione. La pronuncia della Corte di Giustizia</title>
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                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di Giustizia UE, con la sentenza resa il 22 aprile 2021 nella causa n. C-826/19 (WZ / Austrian Airlines AG), ha opportunamente chiarito l’esatto perimetro degli obblighi spettanti alle compagnie aeree in caso di dirottamento di un volo verso un aeroporto vicino, che serva la stessa città o regione dell’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.La vicenda trae origine dalla richiesta formulata in giudizio, innanzi al <em>Bezirksgericht Schwechat</em> (Tribunale circoscrizionale di Schwechat, Austria), da un passeggero nei confronti della compagnia aerea ai fini della liquidazione della compensazione pecuniaria dovuta ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.In particolare, il Passeggero ha acquistato - con un’unica prenotazione presso l’Austrian Airlines - un viaggio costituito da due voli per la data del 21 maggio 2018: il primo tra Klagenfurt (Austria) e Vienna (Austria), con partenza prevista alle 18:35 e arrivo previsto alle 19:20, e il secondo tra Vienna (Austria) e Berlino (Germania), con partenza prevista alle 21:00 e arrivo previsto alle 22:20 all’aeroporto di Berlino Tegel.Tuttavia, a causa delle condizioni meteorologiche avverse, il secondo dei due voli è decollato dall’aeroporto di Vienna solamente alle ore 22:07 e, non potendo più atterrare presso l’aeroporto di Berlino Tegel a causa del vigente divieto di voli notturni, è stato dirottato verso l’aeroporto di Berlino Schönefeld, situato nel Land Brandeburgo (Germania), nelle vicinanze del Land Berlino (Germania), dove è atterrato alle ore 23:18, senza peraltro che la compagnia aerea avesse offerto un trasporto complementare per raggiungere la destinazione originaria.Le doglianze, dunque, sollevate giudizialmente dal Passeggero si sostanziano in due circostanze: <em>(a)</em> ritardo del volo all’arrivo e <em>(b) </em>mancata offerta di trasporto complementare dall’aeroporto di Berlino Schönefeld all’aeroporto di Berlino Tegel.Con sentenza del 24 giugno 2019, il Tribunale di primo grado ha respinto il ricorso precisando, tra l’altro, che il dirottamento del volo non costituiva un mutamento sostanziale dell’itinerario del volo.Trasposto il giudizio in grado di appello, il <em>Landesgericht Korneuburg </em>(Tribunale del Land, Korneuburg, Austria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia, tra le altre, le seguenti questioni pregiudiziali:</p><ul> <li>se i fatti di causa debbano essere considerati una cancellazione o un ritardo del volo oppure una fattispecie distinta;</li> <li>se il vettore debba corrispondere una compensazione pecuniaria a causa di un’eventuale violazione degli obblighi di sostegno e assistenza su di esso gravanti;</li> <li>se il ritardo dev’essere calcolato con riferimento all’orario dell’atterraggio nell’altro aeroporto di destinazione o invece con riferimento all’orario del trasferimento all’aeroporto di destinazione per il quale era stata effettuata la prenotazione o ad un’altra destinazione vicina, concordata con il passeggero.</li></ul><p>In primo luogo, la Corte ha chiarito che il dirottamento di un volo verso un aeroporto che serva la stessa città o regione non conferisce al passeggero un diritto alla compensazione pecuniaria per cancellazione del volo. Tale conclusione si fonda sul principio della parità di trattamento, per cui non può esservi equiparazione tra il caso che ci occupa e la distinta fattispecie di cancellazione, certamente più grave.Interessante quanto affermato dalla Corte al fine di individuare la “prossimità” degli aeroporti: per poter ritenere che l’aeroporto sostitutivo serva la stessa città o regione, non è necessario che esso sia situato nello stesso territorio (in senso amministrativo) della città o regione in cui si trova l’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione. Quel che rileva è la stretta vicinanza fisica e geografica con detto territorio. Dunque, nel caso di specie, la prossimità degli aeroporti non può essere messa in discussione, in quanto aerostazioni che insistono sullo stesso territorio, seppur amministrativamente appartenenti ad aree diverse (Land di Berlino e Land di Brandeburgo)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.Il passeggero dispone invece, in linea di principio, di un diritto a compensazione forfettaria qualora egli raggiunga la sua destinazione finale, ossia l’aeroporto di destinazione per il quale era stata effettuata la prenotazione o un'altra destinazione vicina concordata con il passeggero, tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto.Per determinare l’entità del ritardo subito all’arrivo, occorre fare riferimento, secondo la Corte, all’orario in cui il passeggero giunge, dopo il suo trasferimento, all’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione o, eventualmente, ad un’altra destinazione vicina, concordata con la compagnia aerea e non, dunque, all’orario di arrivo all’aeroporto sostitutivo.Pertanto, soltanto qualora l’evento del dirottamento del volo determini un ritardo pari o superiore a tre ore rispetto all’orario di arrivo originariamente previsto, il passeggero potrà legittimamente richiedere la compensazione forfettaria prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004.Infine, la Corte ha precisato che la compagnia aerea è tenuta a proporre di propria iniziativa la presa in carico delle spese di trasferimento verso l’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione o, eventualmente, verso un’altra destinazione vicina, concordata con il passeggero. Se la compagnia aerea non rispetta il proprio obbligo di prendere in carico tali spese, il passeggero ha diritto al rimborso delle somme da lui sostenute e che, alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie, risultino necessarie, appropriate e ragionevoli al fine di ovviare all’omissione della compagnia aerea. La violazione dell’obbligo di presa in carico non conferisce, invece, al passeggero un diritto a compensazione pecuniaria forfettaria.<u>In conclusione</u>, risulta evidente l’importanza di detta pronuncia che, anche ai fini di prevenire la proliferazione di contenziosi, chiarisce in modo netto che il dirottamento verso un aeroporto vicino può costituire il presupposto per la compensazione forfettaria esclusivamente nel caso di ritardo superiore a tre ore rispetto alla destinazione finale.&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:filippo.dipeio@advant-nctm.com">Filippo Di Peio</a>.</i></em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Per dirottamento si intende la deviazione del volo su un aeroporto diverso da quello di destinazione, per motivi oggettivi non riconducibili al vettore (ad esempio, eventi meteo avversi, chiusura dello scalo, ecc.).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2"><sup>[2]</sup></a> Tale Regolamento istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. In particolare, il Regolamento, in caso di ritardo, determina l’importo forfettariamente dovuto nella seguente misura:€ 250,00 per tutte le tratte aeree (intracomunitarie e/o internazionali) pari od inferiori a km 1.500;€ 400,00 per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a km 1.500 o internazionali comprese tra i km. 1.500 e 3.500;€ 600,00 per tutte le tratte aeree internazionali superiori a km 3.500.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Secondo questo principio, ad esempio, potrebbero essere considerati prossimi l’aeroporto di Linate e quello di Parma, seppur ubicati in regioni amministrative diverse.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 21 Mar 2022 08:09:14 +0100</pubDate>
                        <title>Due recenti novità in materia di malattia del personale navigante</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/due-recenti-novita-in-materia-di-malattia-del-personale-navigante</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Segnaliamo due recenti novità, entrambe di impatto per la gestione di ipotesi di malattia del personale navigante.In primo luogo, esaminiamo in breve la sentenza n. 6530/2021 del Tribunale di Roma, con cui il Giudice romano ha ribadito come il termine prescrizionale ridotto dell’art. 373 cod. nav. si applichi anche ad ipotesi di malattie professionali insorte per violazione dell’obbligo di protezione del datore di lavoro (nello specifico ad una patologia da asbestosi).In secondo luogo, consideriamo brevemente la circolare n. 145/2021 dell’INPS, con cui l’istituto ha fornito prime istruzioni operative relativamente al nuovo servizio web “<em>Comunicazione integrativa malattia marittimi</em>”, con cui si prosegue nel processo di informatizzazione delle pratiche relative ad ipotesi di malattia del personale navigante.<strong><u>La sentenza n. 6530/2021 del Tribunale di Roma</u></strong><strong>: il termine prescrizionale ridotto dell’art. 373 cod. nav. si applica al risarcimento del danno alla salute subito dal personale navigante ex art. 2087 cod. civ. </strong>Con la sentenza n. 6530 del 6 luglio 2021, il Tribunale di Roma ribadisce l’orientamento giurisprudenziale oramai prevalente, secondo il quale anche il risarcimento del danno alla salute causato dall'inosservanza dei doveri di protezione delle condizioni di lavoro posti a carico del datore di lavoro è soggetto alla disciplina speciale prevista dall'art. 373 cod. nav.Si ricorda che, a norma della richiamata disposizione del codice della navigazione, i diritti derivanti dal contratto di arruolamento si prescrivono col decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto.Il Tribunale ha, infatti, chiarito che – facendo l'art. 373 cod. nav. riferimento a tutti "<em>diritti derivanti dal contratto di arruolamento</em>" – il termine di prescrizione breve deve ritenersi applicabile anche ad eventuali pretese risarcitorie, laddove scaturenti dal contratto di arruolamento.La tesi del marittimo ricorrente, per cui l’ambito di applicazione della disposizione dovrebbe essere limitato ai soli diritti di natura economici (per cui il termine prescrizionale ridotto non sarebbe applicabile ai diritti di natura non patrimoniale) è stata rigettata.Per quanto concerne la data di decorrenza del termine prescrizionale, il Tribunale ha osservato che essa va computata alternativamente:</p><ul> <li>dallo sbarco nel porto di arruolamento (a norma dell’art. 373 cod. nav.);</li> <li>se successiva allo sbarco, nel porto di arruolamento dalla cessazione del rapporto di lavoro; ovvero</li> <li>in via residuale dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere, se tale data è successiva sia alla cessazione del rapporto di lavoro che allo sbarco nel porto di arruolamento (a norma dell’art. 2935 cod. civ.).</li></ul><p>Nel caso sottoposto all’esame del Tribunale, trovava applicazione la terza ipotesi. Infatti, il Giudice ha dichiarato che – pena la prescrizione – la pretesa risarcitoria relativa alla patologia da “<em>asbestosi</em>”, doveva essere attivata nel termine di due anni dal momento in cui il marittimo aveva avuto conoscenza della patologia medesima. Atteso che l’azione risarcitoria non era stata avviata dal marittimo entro due anni dalla prima diagnosi della asbestosi pleuro-polmonare (vale a dire dal momento in cui la pretesa risarcitoria era divenuta azionabile) la pretesa risarcitoria veniva dichiarata prescritta.<strong><u>La circolare n. 145/2021 dell’INPS</u></strong><strong> - Prosegue il processo di informatizzazione della gestione della malattia dei marittimi </strong>Com’è noto, da quando l’IPSEMA (l’Istituto di previdenza per il settore marittimo) è confluito nel sistema previdenziale generale dell’INPS, diversi importanti passi sono stati compiuti in direzione di una razionalizzazione e compiuta informatizzazione della gestione dei servizi previdenziali da parte dell’INPS.Nell’intento di completare tale processo di informatizzazione e di mitigare il ricorso a comunicazioni cartacee, è stato recentemente rilasciato un nuovo sistema per la trasmissione telematica degli elementi accessori alla richiesta di erogazione delle prestazioni di malattia in favore dei lavoratori marittimi (la “<strong><em>Comunicazione integrativa malattia marittimi</em></strong>”).Già da tempo, l’utilizzo dei certificati di malattia telematici era stato esteso anche ai lavoratori marittimi e le certificazioni redatte dai medici addetti agli ambulatori SASN (Servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’Aviazione civile) venivano trasmesse in via telematica direttamente dai medici certificanti agli enti previdenziali.Diversamente da quanto avviene nella generalità dei casi, per i lavoratori marittimi, tali certificazioni non sono tuttavia sufficienti per la liquidazione delle prestazioni di malattia, in quanto – ai fini della liquidazione della relativa indennità – sono necessarie alcune informazioni aggiuntive. Il certificato di malattia telematico non prevede, infatti, una serie di dati, che sino ad oggi venivano assunti dagli enti previdenziali mediante i modelli cartacei: “<em>Mal 1</em>” (per eventi insorti durante l’imbraco e comportanti lo sbarco), “<em>Mal 2</em>” (per eventi insorti dopo lo sbarco) e “<em>Mal 3</em>” (per continuazione ed avvenuta guarigione degli eventi di malattia). Ciò faceva sì, che per poter accedere alle prestazioni assistenziali, i marittimi erano costretti a fornire le informazioni integrative accedendo fisicamente agli uffici territoriali dell’INPS ed esibendo la relativa documentazione.La novità introdotta con la “<em>Comunicazione integrativa malattia marittimi</em>” telematica è volta ora a completare l’informatizzazione del processo, che permetterà un’automatizzazione di gran parte della lavorazione delle relative domande. Con la circolare n. 145 del 28 settembre 2021, l’INPS ha provveduto a pubblicare le prime istruzioni operative relative all’utilizzo della piattaforma on-line, che sarà accessibile (<em>a</em>) dai lavoratori marittimi direttamente con le credenziali SPID, con la Carta di Identità Elettronica ovvero con la Carta Nazionale dei Servizi ovvero (<em>b</em>) tramite di patronati o intermediari autorizzati.&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:ulrich.eller@advant-nctm.com">Ulrich Eller</a>&nbsp;e <a href="mailto:mattia.zanotti@advant-nctm.com">Mattia Zanotti</a>.</i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 21 Mar 2022 07:39:43 +0100</pubDate>
                        <title>Meno rifiuti in mare, più negli impianti portuali: dalla Direttiva (UE) 2019/883 al D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 197</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/meno-rifiuti-in-mare-piu-negli-impianti-portuali-dalla-direttiva-ue-2019-883-al-d-lgs-8-novembre-2021-n-197</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nel precedente numero di questa newsletter<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> abbiamo fornito un’anticipazione sui contenuti della Direttiva (UE) 2019/883 <em>“relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE”</em> (la “<strong><em>Direttiva</em></strong>”)<em>.</em>L’Italia ha oggi recepito la Direttiva con D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 197 (il “<strong><em>Decreto</em></strong>”) e si rende importante comprendere quali siano le principali novità previste dal legislatore e gli aspetti di maggiore interesse per l’utenza rispetto al passato.Peraltro, oltre al Decreto, la Commissione Europea ha adottato quattro Regolamenti di esecuzione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a> , entrati in vigore a far data dallo scorso 14 febbraio e aventi ad oggetto le modalità di applicazione della Direttiva nelle tematiche di seguito meglio declinate (i “<strong><em>Regolamenti</em></strong>”).I Regolamenti, in particolare, hanno previsto l’introduzione di:</p><ul> <li>un metodo matematico da utilizzare per il calcolo della sufficiente capacità di stoccaggio necessaria ad applicare la deroga all’obbligo generale di conferire i rifiuti accumulati durante il viaggio nel successivo porto di scalo (Regolamento (UE) 2022/89);</li> <li>un meccanismo unionale di selezione delle navi da ispezionare basato sul rischio che quest’ultime non rispettino gli obblighi di cui alla Direttiva (Regolamento (UE) 2022/90);</li> <li>criteri volti a determinare quando una nave produca minori quantità di rifiuti e abbia una gestione ambientalmente sostenibile e compatibile in conformità alla Direttiva (Regolamento (UE) 2022/91);</li> <li>un meccanismo di monitoraggio e di comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati (Regolamento (UE) 2022/92).</li></ul><p>Non dobbiamo certamente dimenticarci come i citati Regolamenti siano obbligatori in tutti i propri elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nel diritto nazionale. Questi, infatti, perseguono l’obiettivo di garantire un’attuazione uniforme delle modalità di applicazione della Direttiva in tutta l’Unione Europea.Scendiamo ora – senza pretesa alcuna di esaustività – nei particolari.Non dobbiamo certamente dimenticarci come i citati Regolamenti siano obbligatori in tutti i propri elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nel diritto nazionale. Questi, infatti, perseguono l’obiettivo di garantire un’attuazione uniforme delle modalità di applicazione della Direttiva in tutta l’Unione Europea.<u>Per quanto concerne il coinvolgimento delle associazioni di categoria dell’utenza,</u> il Decreto ha specificato per la prima volta come sia necessaria la consultazione delle parti interessate in tutte le fasi preparatorie e successive alla predisposizione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti in ambito portuale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.Nel Decreto si legge che tra le parti interessate figurano gli utenti del porto o i loro rappresentanti (ivi incluse le associazioni di categoria), le autorità locali, gli operatori dell’impianto portuale di raccolta, le organizzazioni che attuano gli obblighi di responsabilità estesa del produttore e i rappresentanti della società civile.La preventiva consultazione di una così ampia platea di soggetti potrà essere una “<em>preziosa</em>” opportunità di confronto per una migliore gestione – anche a livello locale – della sostenibilità ambientale in ambito portuale.<u>Per quanto concerne l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti a più operatori,</u> il Decreto stabilisce all’articolo 4, comma 7, che il servizio di raccolta dei rifiuti debba essere erogato in conformità alla legislazione nazionale ed europea vigente in materia di appalti, affidamenti e concessioni, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 352/2017<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.A tal riguardo, seguendo il <em>fil rouge</em> del precedente numero di questa newsletter sopra citato, crediamo che tale disposizione abbia la finalità di scongiurare:</p><ul> <li>regimi di esclusiva o monopolio del servizio di raccolta rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico in capo ad un unico soggetto erogatore; nonché</li> <li>(a monte) un obbligo per l’armatore di conferire il citato servizio ad un unico soggetto erogatore.</li></ul><p>Agendo diversamente, il conferimento del citato servizio ad un unico operatore avrebbe come possibile conseguenza diretta quella di ridurre gli operatori interessati e limitare l’offerta, in contrasto – <em>inter alia</em> – con il principio di libertà di concorrenza di cui alla normativa unionale.La regola, dunque, sarebbe la pluralità di prestatori e la libertà di prestare tali servizi nei porti.<u>Per quanto concerne il sistema di recupero dei costi</u>, il Decreto prevede – <em>inter alia</em> – all’articolo 8, riportando <em>in toto</em> quanto previsto dalla Direttiva, l’introduzione di una tariffa indiretta indipendente dal conferimento dei rifiuti agli impianti di raccolta che dovrà essere determinata in sede locale nell’ambito della predisposizione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e rendicontazione di cui al Regolamento (UE) 2017/352.A quest’ultimo riguardo, l’auspicato coinvolgimento dell’utenza e delle relative rappresentanze nazionali anche in sede di adozione e/o aggiornamento delle tariffe garantirebbe che quest’ultime siano per quanto più possibile rispondenti ai citati principi unionali.In detto contesto, ci sembrerebbe evidente che la Direttiva intenda favorire le navi più “<em>virtuose</em>” in termini di produzione e gestione dei rifiuti – ciò anche attraverso un incentivo a conferire che si declina in possibili riduzioni delle relative tariffe applicate in sede locale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.Il citato Regolamento (UE) 2022/91 ha previsto specifici criteri a cui le singole autorità nazionali (e dunque, i singoli erogatori del servizio di raccolta) debbono attenersi al fine di stabilire quando una nave possa essere ammessa a determinati benefici (quali, ad esempio, la citata riduzione delle tariffe).Il meccanismo premiale è semplice: più hai un comportamento “<em>eco-friendly</em>” più potrai trarne beneficio.Al fine di valutare il rischio che una nave non rispetti gli obblighi stabiliti dalla Direttiva, il Regolamento (UE) 2022/90 ha previsto un meccanismo unionale di ispezione e controllo delle navi basato su diversi parametri.Tra questi, si evidenziano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la non conformità o le indicazioni di non conformità ai requisiti per il conferimento di rifiuti da parte delle navi, il periodo di tempo trascorso dall’ultima ispezione e l’esistenza di precedenti segnalazioni di non conformità da parte delle Autorità portuali competenti.Il meccanismo di ispezione è – anche in questo caso – molto semplice: ogni comportamento non “<em>eco-friendly</em>” costituirà un <em>alert</em> per le Autorità competenti, il tutto allo scopo di garantire l’effettiva applicazione dell’obbligo di conferimento dei rifiuti agli impianti portuali.<u>Per quanto concerne la deroga all’obbligo generale di conferire tutti i rifiuti presenti a bordo al porto di scalo</u>, il Decreto prevede all’articolo 7 la possibilità di derogare a tale obbligo per le navi che dispongono di una sufficiente capacità di stoccaggio dedicata per tutti i rifiuti che sono stati accumulati e che saranno accumulati durante il viaggio previsto fino al successivo porto di scalo.Come si calcola tuttavia tale sufficiente capacità di stoccaggio?Il Regolamento (UE) 2022/89 ha determinato – mediante il ricorso ad un’apposita formula matematica basata sulle quantità̀ stimate di rifiuti conservati a bordo in rapporto alla massima capacità di stoccaggio dedicata – se una nave possieda la sufficiente capacità di stoccaggio per poter ricorrere a tale ipotesi di deroga al conferimento.Pertanto, rispetto al passato, la possibilità di calcolare con esattezza la massima capacità di stoccaggio di una nave dovrebbe garantire alla stessa maggiori certezze di “<em>successo</em>” nella richiesta alle Autorità competenti di derogare al conferimento dei rifiuti in un determinato porto.<u>Il Decreto ha inoltre aggiornato tra le definizioni quella inerente al “<em>traffico di linea</em>”</u> da intendersi quale “<em>traffico effettuato in base a una lista pubblicata o pianificata di orari di partenza e di arrivo tra porti specificati o in occasione di traversate ricorrenti, secondo un orario riconosciuto dalla Autorità competente</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.La definizione di cui sopra consentirà in effetti una migliore armonizzazione del regime delle esenzioni per le navi in servizio di linea (che effettuino scali regolari e frequenti) di cui all’articolo 9 della Decreto<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>, ponendosi sulla stessa lunghezza d’onda rispetto a quanto statuito dalla giurisprudenza unionale sul tema<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.<u>Per concludere</u>: nell’auspicio che il sistema di cui al Decreto sia applicato in sede locale in maniera armonizzata, potrà risultare opportuna quanto prima l’instaurazione di un dialogo con le singole Autorità di Sistema Portuale (anche per il tramite delle associazioni di categoria) volto a definire linee guida comuni da implementare localmente nel rispetto della normativa nazionale ai fini della predisposizione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti, nonché delle relative tariffe.Il tutto sempre nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e proporzionalità di cui al Regolamento (UE) 2017/352.&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:luca.cavagnaro@advant-nctm.com">Luca Cavagnaro</a> e <a href="http://@mailto:emanuele.rinaldi@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noreferrer">Emanuele Rinaldi</a>.</i></em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> <a href="https://www.advant-nctm.com/news/articoli/meno-rifiuti-in-mare-piu-negli-impianti-portuali-la-direttiva-ue-2019-883" target="_blank">Nel precedente numero della nostra newsletter</a> abbiamo esaminato gli aspetti di particolare importanza di cui il legislatore avrebbe dovuto tenere in considerazione in sede di recepimento della Direttiva.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Qui di seguito i riferimenti dei Regolamenti di esecuzione della Commissione Europea:</p><ul> <li><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.015.01.0001.01.ITA&amp;toc=OJ%3AL%3A2022%3A015%3AFULL" target="_blank" rel="noreferrer">Regolamento di esecuzione (UE) 2022/89</a>;</li> <li><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.015.01.0007.01.ITA&amp;toc=OJ%3AL%3A2022%3A015%3AFULL" target="_blank" rel="noreferrer">Regolamento di esecuzione (UE) 2022/90</a>;</li> <li><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.015.01.0012.01.ITA&amp;toc=OJ%3AL%3A2022%3A015%3AFULL" target="_blank" rel="noreferrer">Regolamento di esecuzione (UE) 2022/91</a>;</li> <li><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.015.01.0016.01.ITA&amp;toc=OJ%3AL%3A2022%3A015%3AFULL" target="_blank" rel="noreferrer">Regolamento di esecuzione (UE) 2022/92</a>.</li></ul><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Vedasi l’articolo 5, comma 1, del Decreto.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Si ricorda come il Regolamento UE 2017/352 abbia istituito un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Infatti, all’art. 8, comma 2, del Decreto, si prevede espressamente che “<em>le tariffe sono proporzionate ed adeguate in modo che i sistemi di recupero dei costi istituiti non costituiscano un incentivo per le navi a scaricare i loro rifiuti in mare</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Vedasi l’articolo 2, comma 1, lett. n, del Decreto.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Una nave potrà essere esentata qualora siano rispettate le seguenti condizioni:</p><ul> <li>che la nave svolga servizio di linea con scali frequenti e regolari;</li> <li>che esista un accordo che garantisca il conferimento dei rifiuti e il pagamento delle tariffe in un porto lungo il tragitto della nave. Questa condizione dovrà essere comprovata da un contratto firmato con un porto o un’impresa di gestione dei rifiuti, che sia stato notificato a tutti i porti lungo la rotta della nave e che sia stato accettato dal porto in cui hanno luogo il conferimento e il pagamento.</li> <li>che l’esenzione non incida negativamente sulla sicurezza marittima, sulla salute, sulle condizioni di vita e di lavoro a bordo o sull'ambiente marino.</li></ul><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Sul punto, vedasi, ad esempio, la sentenza della Causa C-537/11 della CGUE (Quarta Sezione) del 23 gennaio 2014 secondo cui una nave da crociera poteva rientrare nella definizione di “<em>servizio di linea</em>”, nell’ambito di una direttiva unionale ad oggi non più in vigore, a condizione che tale nave da crociera “<em>effettui crociere, con o senza scali intermedi, che si concludano nel porto di partenza o in un altro porto, purché tali crociere siano organizzate con una determinata frequenza, in date precise e, in linea di principio, a orari di partenza e di arrivo precisi, e gli interessati possano scegliere liberamente tra le diverse crociere offerte</em>”.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 21 Mar 2022 04:40:32 +0100</pubDate>
                        <title>Pacchetto clima “Fit for 55” e protezione dell’ambiente: quali implicazioni per il trasporto marittimo?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pacchetto-clima-fit-for-55-e-protezione-dellambiente-quali-implicazioni-per-il-trasporto-marittimo</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<ol><li class="ck-list-marker-bold ck-list-marker-italic" data-list-item-id="e8d54949f26f12781f802f021f6712d8b"><i><strong>Premessa</strong></i></li></ol><p>L’Unione europea ha assunto da anni la <i>leadership</i> nella difesa dell’ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici. Il trasporto marittimo europeo, oltre alle norme dettate dall’IMO<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1">[1]</a>, ha parimenti da tempo ricevuto un impianto regolatorio teso a ridurne l’impatto ambientale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2">[2]</a>.</p><p>Nel corso del 2019 la Commissione europea (la “<i><strong>Commissione</strong></i>”) ha presentato al Parlamento Europeo il <i>cd</i>. “<i>European Green Deal</i>”, ossia una serie di iniziative e proposte che hanno l’obiettivo di far raggiungere all’Europa la neutralità climatica entro il 2050<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3">[3]</a>.</p><p>Nell’ambito del <i>Green Deal</i>, il 14 luglio dello scorso anno, la Commissione ha quindi adottato il <i>cd</i>. “<i>Pacchetto clima Fit for 55</i>” (“<i><strong>Fit for 55</strong></i>”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4">[4]</a>, vale a dire una serie di proposte che indirizzano le politiche dell’UE in materia di clima, energia, trasporti e fiscalità in modo tale da ridurre le emissioni nette di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Trattasi di un pacchetto di proposte che interessano tutti i settori dell’economia e che mirano a modificare, accelerandola, la traiettoria della de-carbonizzazione in Europa, agendo essenzialmente sulla leva economica e fiscale.</p><p>2.<strong>Il</strong><i><strong> Pacchetto Fit for 55 e le proposte per il settore dello shipping</strong></i></p><p>Tra le proposte di cui sopra, quattro in particolare riguardano direttamente lo shipping (sia quello internazionale sia quello intra-europeo).Il Pacchetto Fit for 55 e le proposte per il settore dello shipping</p><p><strong>a. </strong><u>L’inclusione del trasporto marittimo nel </u><i><u>cd</u></i><u>. “</u><i><u>Emissions Trading System</u></i><u>” (“</u><i><strong><u>EU-ETS</u></strong></i><u>” o “</u><i><strong><u>Sistema ETS</u></strong></i><u>”), il sistema per lo scambio delle quote di emissione dell’UE</u></p><p>Il Sistema ETS o sistema per lo scambio delle quote di emissione dell’Unione è stato introdotto dalla Direttiva 2003/87/CE<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5">[5]</a> ed è regolamentato dal principio <i>cd</i>. “<i>cap&amp;trade</i>”el in forza del quale viene fissato dall’UE un limite alla quantità di emissione di alcuni gas serra – ad esempio, la CO<sub>2</sub> – che gli impianti possono emettere in atmosfera. Il Fit for 55, propone in questo senso di estendere l’applicazione dell’EU-ETS anche al trasporto marittimo e, in particolare, alle navi aventi stazza lorda uguale o superiore alle 5.000 <i>tsl</i> di qualsiasi bandiera.</p><p>Le imprese di navigazione, secondo questa proposta, dovrebbero quindi acquistare quote di emissioni dall’UE per utilizzarle a copertura della propria quota-parte di emissioni per l’anno di riferimento (potendo eventualmente anche venderle ad altri soggetti interessati), oppure per utilizzarle l’anno successivo. Dette quote, in sostanza, dovrebbero essere acquistate dalle compagnie armatoriali (<i><strong>i</strong></i>) con riferimento alla totalità delle proprie emissioni in caso di viaggi tra porti dello Spazio Economico Europeo (“<i><strong>SEE</strong></i>”) e delle soste nei porti del SEE e (<i><strong>ii</strong></i>) per la metà delle stesse nell’ipotesi di viaggi internazionali per le tratte in partenza o in arrivo da e nei porti del SEE.</p><p>L’Autorità di bandiera controllerebbe, quindi, le compagnie di navigazione delle quali è responsabile e quelle non conformi dovrebbero ricevere un’ammenda per ogni tonnellata di CO<sub>2</sub> equivalente per cui non presentino quote di copertura, da aggiungere al costo delle quote acquistate.</p><p>La proposta, da ultimo, prevederebbe anche che le navi dovrebbero acquistare le citate quote secondo una specifica cadenza temporale pari al 20% delle proprie emissioni a partire dal 2023, aumentando annualmente fino alla piena copertura nel 2026.</p><p><strong>b.</strong><u> L’imposizione di requisiti di intensità dei gas serra sui carburanti di uso marittimo, attraverso l’iniziativa </u><i><u>cd</u></i><u>. “</u><i><u>FuelEu Maritime</u></i><u>”</u></p><p>La proposta <i>FuelEU Maritime</i> sui carburanti sostenibili per i trasporti marittimi, invece, si propone di introdurre nuovi obblighi per le navi<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6">[6]</a> in arrivo o in partenza dai porti dell’Unione – a prescindere dallo Stato di bandiera – limitando il tenore di gas a effetto serra dell’energia che esse usano e rivedendo progressivamente, al ribasso, i limiti in questione.</p><p>La proposta, inoltre, prende come riferimento il 100% dell’intensità di GHG dell’energia usata nei viaggi tra i porti del SEE ed il 50% dell’intensità di GHG dell’energia usata nei viaggi internazionali per le tratte in partenza o in arrivo nei porti del SEE e precisa che i combustibili utilizzati dalle navi devono diminuire la loro intensità di gas serra di una certa percentuale rispetto al 2020 (assunto come riferimento) a partire dal 2025, con aumento su base quinquennale fino al 2050.</p><p><strong>c. </strong><u>La revisione della </u><i><u>cd</u></i><u>. “</u><i><u>Energy Taxation Directive</u></i><u>” (“</u><i><strong><u>ETD</u></strong></i><u>”), che propone la rimozione delle esenzioni fiscali previste per i combustibili fossili impiegati nel trasporto marittimo</u></p><p>Si tratta della proposta di revisione della Direttiva ETD<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7">[7]</a>che porterebbe all’eliminazione dell’esenzione dal pagamento delle accise sui carburanti marini oggi prevista dall’articolo 14 della medesima Direttiva; esenzione che, allo stato, rifletterebbe la prassi internazionale di consentire alle navi di rifornirsi nei porti in regime <i>duty-free</i>, legata all’esigenza di favorire il più possibile la libera circolazione delle merci. La proposta in esame, riguarderebbe quindi tutti i combustibili venduti nel SEE, <i>ivi</i> inclusi i fuel usati per i viaggi all’interno del SEE medesimo e l’elettricità fornita alle navi in porto.</p><p>In termini pratici, questa proposta prevede che – seppur con un periodo di transizione di 10 anni – a partire dal 1° gennaio 2023 saranno tassati il <i>fuel</i> pesante, il gasolio marino, il GNL ed il GPL (questi ultimi due con aliquote ridotte fino al 2033). Gli Stati membri avranno, quindi, la possibilità di estendere le tasse ai <i>bunker</i> venduti per viaggi internazionali.</p><p><strong>d. </strong><u>L’adozione di un nuovo regolamento per la realizzazione di un’infrastruttura per i </u><i><u>fuel </u></i><u>alternativi (</u><i><u>cd</u></i><u>. “</u><i><u>Alternative Fuels Infrastructure Deployment</u></i><u>” o “</u><i><strong><u>AFID</u></strong></i><u>”)</u>.</p><p>Trattasi della proposta di regolamento sull’infrastruttura per i combustibili alternativi<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8">[8]</a> che vuol assicurare la realizzazione nell’UE di infrastrutture indispensabili per la ricarica ed il rifornimento di mezzi di trasporto più <i>green</i>, incluse le navi, per fornire la sicurezza a lungo termine necessaria agli investimenti nella tecnologia dei combustibili alternativi e dei mezzi di trasporto, terrestri e navali, che utilizzino tali combustibili.</p><p>Nella proposta, risultano incluse l’infrastruttura per la distribuzione del GNL nei porti e quella per la fornitura da terra dell’energia elettrica alle navi in sosta nei porti (il <i>cd</i>. “<i>cold-ironing</i>”). Inoltre, viene precisato che i porti dovranno provvedere alla fornitura alle navi porta container ed alle navi passeggeri di elettricità dalla rete elettrica di terra ed i porti <i>cd</i>. “<i>Core</i>” dovranno dotarsi di adeguati punti di rifornimento di GNL per le navi. Il tutto con una <i>time-line</i> che vede il 1° gennaio 2025 come data entro la quale dovranno essere disponibili un numero sufficiente di punti di rifornimento di GNL ed il 1° gennaio 2030 come data a partire dalla quale dovrà essere disponibile un minimo stabilito di fornitura di elettricità dalla rete di terra.</p><ol><li class="ck-list-marker-bold ck-list-marker-italic" data-list-item-id="e3ab74bf98d9f041b8a4f4978d775eaee"><i><strong>Le possibili implicazioni per il settore dello shipping</strong></i></li></ol><p>Secondo le prime stime di specifici studi di settore, sia la proposta relativa all’<i>ETS</i> sia l’iniziativa <i>FuelEU Maritime</i> andrebbero a impattare su poco meno del 70% delle emissioni annue di CO<sub>2</sub> dovute ai trasporti marittimi legati al SEE, ivi comprese le parti dei viaggi internazionali da e verso i porti del SEE medesimo.</p><p>Per quanto riguarda l’<strong><u>inserimento del trasporto marittimo nell’</u></strong><i><strong><u>EU-ETS</u></strong></i>, se da un lato il regime delle quote mira ad una riduzione delle emissioni attraverso la leva economica – secondo il principio del “<i>chi più inquina più paga</i>” – combinata con una progressiva diminuzione delle quote stesse disponibili (che in conseguenza saliranno di prezzo), dall’altro lato, v’è il tema che le imprese di navigazione, a causa di un quadro tecnologico ed infrastrutturale indipendente dalla propria volontà<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9">[9]</a>, potrebbero non avere la possibilità di modificare il proprio piano energetico ed essere, per contro, soggette al mero pagamento delle quote. Ciò con un conseguente sensibile aumento dei costi del trasporto, senza un reale beneficio in termini di riduzione delle emissioni – almeno nel breve periodo. Risulterebbe di conseguenza molto difficile per le imprese armatoriali riuscire a far fronte agli investimenti necessari ad una reale transizione energetica, peraltro a fronte di un impatto negativo anche sulla competitività di tali imprese e degli altri operatori marittimo-portuali europei, quali i terminal portuali.</p><p>L’<strong><u>iniziativa </u></strong><i><strong><u>FuelEU</u></strong></i><strong><u> </u></strong><i><strong><u>Maritime</u></strong></i>, invece, potrebbe essere in linea di principio favorevole per il trasporto marittimo, nella misura intende favorire l’adozione di combustibili alternativi a quelli derivati dal petrolio, imponendo l’utilizzo nelle flotte di percentuali via via crescenti di energia a basso o zero contenuto di carbonio.</p><p>Ciò che, tuttavia, parrebbe destare qualche perplessità riguarda la tempistica proposta dalla Commissione, che presuppone uno sviluppo delle fonti a basso contenuto di carbonio attualmente non prevedibile<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10">[10]</a>. Se da un lato, infatti, l’incentivazione può rappresentare un valido supporto per accelerare il processo, dall’altro, l’obbligo di raggiungere prefissate quote di “<i>fuel alternativi</i>” in assenza di certezze tecnologiche e di approvvigionamento risulterebbe, ancora una volta, “<i>punitiva</i>” nei confronti di un comparto che si vedrebbe sostanzialmente comminare delle sanzioni per “<i>colpe</i>” talvolta non proprie, con ulteriori aggravi economici a detrimento dello sviluppo e del rinnovo delle flotte.</p><p>Sulle ultime due proposte, in primo luogo, si osserva che l’ipotizzata <strong><u>revisione della ETD</u></strong> porterebbe all’eliminazione dell’esenzione dal pagamento delle accise sui carburanti marini (tuttora, invece, prevista), aprendo così alla strada all’introduzione di accise sui combustibili navali, con potenziali ricadute pesanti sui costi delle imprese di navigazione e quindi del trasporto marittimo globalmente inteso. Ciò che, al contrario, sarebbe opportuno, è invece l’estensione dell’esenzione anche al GNL in linea, peraltro, con gli obiettivi dell’iniziativa <i>EU Fuel Maritime </i>e dell’<i>AFID</i>.</p><p>Da ultimo, l’iniziativa volta all’adozione del <strong><u>Regolamento AFID</u></strong>, potrebbe avere dei risvolti positivi per il settore dello <i>shipping</i> posto che la disponibilità di un’adeguata rete di distribuzione dei <i>fuel</i> alternativi è prodromica ad una effettiva – seppur progressiva – de-carbonizzazione dello <i>shipping</i>.</p><p>In questo senso – pur partendo dal presupposto che tale rete di distribuzione sia strettamente legata alla scelta delle tipologie di <i>fuel</i> alternativi che si renderanno disponibili sul mercato e che questo richiederà un’attenta riflessione e programmazione in tal senso – sarebbe essenziale che la realizzazione della rete di distribuzione del GNL, quantunque sia un <i>fuel</i> di transizione, sia accelerata il più possibile. Ciò per consentire alle navi di poter usufruire quanto prima su larga scala di questo combustibile. Il tutto sarebbe possibile mediante un’adeguata ed efficiente interfaccia tra le strutture di fornitura della corrente elettrica di terra per le navi all’ormeggio nei porti e l’installazione a bordo degli impianti di “<i>cold ironing</i>”. Così come dovrebbe essere reso economicamente comparabile il costo della corrente elettrica prelevata da terra con quello della corrente elettrica autoprodotta a bordo dalla nave, che oggi risulta significativamente inferiore.</p><ol><li class="ck-list-marker-bold" data-list-item-id="ecc3b1784fb025af866b8db46016f8bdd"><strong>Considerazioni conclusive</strong></li></ol><p>Il quadro sopra descritto si riferisce in sostanza a possibili soluzioni che, prima di poter essere adottate, dovranno essere discusse con il Parlamento Europeo e con gli Stati membri, ma che, comunque, potrebbero segnare l’avvio di politiche più “<i>aggressive</i>” sulle emissioni e sulla de-carbonizzazione del settore dei trasporti marittimi. Ciò, come abbiamo visto, anche tramite l’imposizione di misure unilaterali sulla navigazione internazionale in potenziale contrasto con le misure adottate dall’IMO, che è l’organismo regolatore preposto al traffico marittimo internazionale.</p><p>La vera “<i>battaglia</i>” si giocherà senz’altro a Bruxelles, dove le autorità competenti a livello nazionale, così come gli <i>stakeholders</i> interessati, cercheranno verosimilmente di spiegare all’Europa che iniziative come quelle qui esposte, più che condivisibili nelle loro finalità, devono comunque tenere conto anche degli interessi e delle esigenze del nostro settore. Ciò al fine di evitare l’adozione di soluzioni che comportino il rischio di innescare un processo estremamente penalizzante per il settore marittimo-portuale nel nostro Paese. Il tutto, nel caso, con anche la conseguente alterazione del livello di concorrenza tra le imprese di trasporto operanti in Europa e con l’Europa e le altre imprese globali che, non scalando porti europei, sfuggirebbero alle nuove e più restrittive regole, rischiando di ridurre in modo significativo anche i flussi di traffico e le attività portuali nel continente europeo e, in particolare, nel nostro Paese.</p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare </i><a href="mailto:simone.gaggero@advant-nctm.com"><i>Simone Gaggero</i></a><i>, partner ADVANT Nctm, e </i><a href="mailto:l.brandimarte@assarma-tori.eu"><i>Luca Brandimarte</i></a><i> di Assarmatori.</i></p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1">[1]</a> Si pensi, in primo luogo, all’adozione della Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento causato dalle Navi (MARPOL) del 1973 che: (<i><strong>i</strong></i>) nel 1997, ha visto l’aggiunta dell’Allegato VI dedicato alla prevenzione dell’inquinamento atmosferico provocato dalle navi; (<i><strong>ii</strong></i>) nel 2011 ha introdotto un capitolo che riguarda le misure tecniche e operative obbligatorie per il miglioramento dell’efficienza energetica, volte a ridurre le emissioni di gas serra da parte delle navi. Ulteriori misure, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono state poi definite dall’IMO – a partire dal 2013 – nell’ambito del <i>cd</i>. “<i>Energy Efficiency Design Index</i>” (EEDI) per tutte le nuove navi ed il <i>cd</i>. “<i>Ship Energy Efficiency Management Plan</i>” (SEEMP) per tutte le navi in esercizio. A queste, a partire dal 2023, si aggiungeranno nuove misure che: (<i><strong>a</strong></i>) richiederanno a tutte le navi esistenti di calcolare il loro indice di efficienza energetica (EEXI – “<i>Energy Efficiency Existing Ship Index</i>”), che dovrà essere conforme ad una specifica <i>base-line</i> identificata dall’IMO medesima in funzione della tipologia di nave, di guisa che se la nave non soddisferà i requisiti dovranno essere adottate specifiche soluzioni tecniche atte a migliorarne l’efficienza energetica ed a riportare l’EEXI al valore previsto; (<i><strong>b</strong></i>) richiederanno alle navi di fornire, annualmente, il loro indicatore di intensità di carbonio (CII – “<i>Carbon Intensity Indicator</i>”) ed il rating CII. Il tutto nell’ottica di raggiungere, per il 2030, la riduzione di almeno il 40% dell’intensità di carbonio e, per il 2050, la riduzione di almeno il 70% dell’intensità di carbonio e del 50% del valore assoluto delle emissioni di gas serra, con l’obiettivo dichiarato di “<i><strong><u>emissioni zero il prima possibile, entro la fine di questo secolo</u></strong></i>”.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2">[2]</a> Si possono altresì citare, ad esempio, gli interventi nel settore dei combustibili ed in quello della demolizione delle navi. Dal 1° gennaio 2010, infatti, tutte le navi, di tutte le bandiere, ormeggiate nei porti dell’Unione europea devono utilizzare combustibili con tenore di zolfo non superiore allo 0,1% e, dal 31 dicembre 2014, è in vigore il Regolamento (UE) 1257/2013 sul riciclaggio delle navi che si applica a tutte le navi di stazza lorda uguale o superiore alle 500 tonnellate battenti bandiera di uno Stato membro dell’UE ed alle navi con bandiera di paesi terzi che fanno scalo in un porto dell’Unione.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3">[3]</a> <i>Cfr</i>. Comunicazione della Commissione europea dell’11.12.2019, COM(2019) 640 final.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4">[4]</a> <i>Cfr</i>. Comunicazione della Commissione europea del 14.07.2021, COM(2021) 550 final, dal titolo: “<i>Pronti per il 55%: realizzare l’obiettivo climatico dell’UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica</i>”.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5">[5]</a> Successivamente modificato dalla Direttiva (UE) 2018/410.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6">[6]</a> Sempre aventi stazza lorda uguale o superiore alle 5.000 <i>tsl</i>.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7">[7]</a> <i>Cfr</i>. Direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8">[8]</a> Il tutto nell’ottica di migliorare quanto già previsto dalla Direttiva (UE) 2014/94 sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi.</p><p>[9] La nave, infatti, è solo l’utilizzatore di un <i>fuel</i> alternativo che prima di tutto deve esistere ed essere prodotto e distribuito.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10">[10]</a> Ciò sul presupposto che le fonti energetiche a minor contenuto di carbonio sarebbero al momento costituite dal solo GNL, che sì consente una drastica riduzione delle emissioni di ossidi di zolfo e di azoto e di particolati, ma che ha anche un effetto significativo, seppur più limitato – fino al 20%, se si osservano particolari condizioni – sulle emissioni di CO<sub>2</sub>. Al momento, infatti, non esistono all’atto pratico fonti energetiche “<i>a zero contenuto di carbonio</i>” disponibili per le navi e gli studi di settore prevedono che non ve ne saranno ancora per diversi anni.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Infrastrutture Portuali</category>
                            
                                <category>Shipping and Logistics</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 21 Mar 2022 04:14:22 +0100</pubDate>
                        <title>Tic tac tic tac… tempo di approvare la legge annuale sulla concorrenza 2021</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tic-tac-tic-tac-tempo-di-approvare-la-legge-annuale-sulla-concorrenza-2021</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Torniamo su un argomento molto discusso al momento e che abbiamo già avuto modo di trattare nei nostri precedenti numeri<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>: la legge annuale sulla concorrenza.La legge annuale sulla concorrenza per l’anno 2021 ha subito una piccola battuta d’arresto nella sua approvazione, dovuta alla necessità di dare priorità alla normativa emergenziale legata alla diffusione del COVID-19.Questo ha però permesso agli addetti del settore di esprimere i propri pareri sul disegno di legge (“<strong><em>DDL Concorrenza</em></strong>”) attualmente ancora in discussione al Senato e confrontarsi sui temi più rilevanti in maniera più dettagliata.Soffermandoci solamente sugli aspetti portuali più rilevanti del DDL Concorrenza<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> notiamo nella bozza in discussione quanto segue:</p><p style="padding-left: 30px;">i)l’eliminazione di un qualsivoglia riferimento ad un regolamento sulle concessioni e conseguente devoluzione della determinazione dei criteri per l’assentimento delle concessioni direttamente alle singole Autorità di Sistema Portuale</p><p style="padding-left: 30px;">ii) la mancata introduzione di un criterio oggettivo per la determinazione del canone demaniale;l’eliminazione di un qualsivoglia riferimento ad un regolamento sulle concessioni e conseguente devoluzione della determinazione dei criteri per l’assentimento delle concessioni direttamente alle singole Autorità di Sistema Portuale;</p><p style="padding-left: 30px;">iii) la previsione dell’indennizzo da parte del <em>newcomer</em> in favore dell’<em>incumbent </em>per gli investimenti effettuati;</p><p style="padding-left: 30px;">iv) la limitazione della previsione di cui all’art. 18, co. 7 della L. n. 84/1994 ai soli porti minori;</p><p style="padding-left: 30px;">v) alcuni mancati interventi da tanto attesi ed auspicati in ambito di: (a) finanziamenti degli investimenti dei concessionari e (b) rafforzamento delle procedure di controllo del rispetto dei piani d’impresa.</p>Analizziamo ora i singoli punti in modo più approfondito.<ul> <li><strong>L’eliminazione di un qualsivoglia riferimento ad un regolamento sulle concessioni e conseguente devoluzione della determinazione dei criteri per l’assentimento delle concessioni direttamente alle singole Autorità di Sistema Portuale. </strong></li></ul><p>Da un lato, tale eliminazione rispecchia la situazione di fatto e sembra quasi un arrendersi del legislatore davanti all’evidenza. Essendo passati trent’anni dall’approvazione della Legge. n. 84/1994 senza che sia stato emanato il relativo regolamento per il rilascio delle concessioni, le Autorità Portuali, prima, e le Autorità di Sistema Portuale, poi, si sono negli anni adeguate a questa lacuna normativa ed hanno individuato delle proprie regole e/o prassi per il rilascio delle concessioni.Dall’altro lato, questa era un’ottima occasione per determinare finalmente dei parametri oggettivi comuni a tutte le Autorità di Sistema Portuale.L’adozione &nbsp;di un regolamento avrebbe consentito agli aspiranti concessionari di “<em>giocare secondo le medesime regole</em>” in tutti i porti italiani, evitando così di subire distorsioni concorrenziali. Ad oggi, infatti, non esistendo un regolamento che detti dei criteri validi per tutti, ogni Autorità di Sistema Portuale è libera di adottare delle proprie regole per individuare il concorrente “<em>più meritevole</em>”. Purtroppo tali regole non sempre individuano criteri certi, chiari, trasparenti e non discriminatori.</p><ul> <li><strong>La mancata introduzione di un criterio oggettivo per la determinazione del canone demaniale. </strong></li></ul><p>Assieme all’eliminazione del regolamento per il rilascio delle concessioni, non sono stati previsti dei criteri prederminati, oggettivi e trasparenti per determinare i canoni demaniali.Tale compito viene nuovamente demandato alle singole Autorità di Sistema Portuale. Tale impostazione perpetua quindi l’attuale situazione presente nei porti nazionali, dove il canone demaniale era, è e – a questo punto verosimilmente – rimarrà un elemento di potenziale distorsione della concorrenza, sia nel singolo porto che tra i diversi porti nazionali.La situazione attuale – anche se in alcuni casi palesemente distorsiva della concorrenza – viene inoltre cristallizzata dalla previsione del comma 2, dell’art. 18, L. n. 84/1994 (nella versione proposta dal DDL Concorrenza), il quale statuisce che “<em>Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i canoni stabiliti dalle Autorità di sistema portuale relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente legge</em>”.Si ritiene – come già detto anche per il precedente punto – che sia necessario prevedere delle “<em>regole del gioco uguali per tutti</em>”, anche per quanto riguarda i canoni demaniali, che siano comuni a tutti i porti nazionali, al fine di evitare situazioni abusive e/o distorsive della concorrenza.</p><ul> <li><strong>La previsione dell’indennizzo da parte del <em>newcomer</em> in favore dell’<em>incumbent </em>per gli investimenti non ancora ammortizzati.</strong></li></ul><p>Il comma 1, dell’art. 18 della L. n. 84/1994 (nella versione proposta dal DDL Concorrenza) afferma che “<em>Gli avvisi indicano altresì gli elementi riguardanti il trattamento di fine concessione, anche in relazione agli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente”.</em>La previsione di tale indenizzo è assolutamente in linea con la disciplina elaborata a suo tempo dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti con la Delibera n. 57/2018.Come già nella disciplina elaborata dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti, rimane tutt’ora un’indeterminatezza su quale sia l’oggetto di tale “<em>indenizzo</em>”. L’indenizzo fa riferimento agli investimenti infrastrutturali e o e/o anche agli investimenti per le sovrastrutture e gli <em>equipment</em>?Inoltre non si comprendono i limiti di tale indenizzo, devono compensare solo la parte non amortizzata degli investimenti o anche altro?A nostro avviso tale previsione rimane troppo generica e foriera di possibili abusi. Sarebbe infatti stato opportuno prevedere dei criteri predeterminati, oggettivi e trasparenti per determinare l’entità di tale indenizzo.</p><ul> <li><strong>La limitazione della previsione di cui all’art. 18, co. 7 della L. n. 84/1994 ai soli porti minori.</strong></li></ul><p>Il DDL Concorrenza accoglie la proposta dell’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“<strong><em>AGCM</em></strong>”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a> la quale proponeva “<em>in un’ottica di sviluppo e crescita del settore portuale, che il comma </em><em>7 dell’art. 18, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sia riformulato, prevedendo un’applicazione del divieto di cumulo di concessione per la medesima attività solo per i porti di ridotte dimensioni, al cui interno è più facile che si creino situazioni di potere di mercato, e/o per quelle tipologie di attività che prevedono dinamiche concorrenziali limitate al singolo porto</em>”.In realtà, a nostro parere, l’esperienza (anche recente) dimostra come quanto affermato dall’AGCM non rispecchi la realtà dei fatti. A prescindere dalle dimensioni di un porto, infatti, è evidente come gli spazi all’interno di un unico scalo siano limitati, come limitato è il numero di operatori che vi possono accedere. Con l’abolizione del divieto di doppia concessione si rischierebbe dunque di creare delle posizioni dominanti che potrebbero essere foriere di abusi. Questo sia nei porti di dimensioni minori sia in quelli sede di Autorità di Sistema Portuale.Si ricorda poi che, negli anni, l’art. 18, co. 7 della Legge n. 84/1994 è sempre stato interpretato in modo da garantire che le Autorità di Sistema Portuale agissero nel “<em>rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell’esercizio dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>.Si tratta, poi, di una norma– come abbiamo evidenziato - che secondo la giurisprudenza<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>, potrebbe essere “<em>amministrata</em>” dalle Autorità di Sistema Portuale nella prospettiva di assicurare la concorrenza all’interno di un porto (posto che è appunto la concorrenza il “<em>bene</em>” che tale norma vuole garantire), nell’ambito però di uno scenario sempre rivolto verso “<em>l’incremento dei traffici e la produttività del porto</em>”, come prevede l’art. 18, comma 6, della Legge n. 84/1994.</p><ul> <li><strong>Alcuni mancati interventi da tanto attesi ed auspicati in ambito di: (a) finanziamenti degli investimenti dei concessionari e (b) rafforzamento delle procedure di controllo del rispetto dei piani d’impresa.</strong></li></ul><p>L’occasione ci pare essere stata nuovamente “<em>sprecata</em>” non essendoci stati i tanto auspicati interventi in materia di (a) finanziamento e/o bancabilità degli investimenti dei concessionari e (b) procedure di controllo del rispetto dei piani d’impresa.Per quanto riguarda la questione dei finanziamenti, in più occasioni gli addetti del settore hanno sottolineato la difficoltà di ottenere finanziamenti dai <em>lenders</em> a causa di una regolamentazione poco chiara della decadenza (si pensi ad esempio al caso della decadenza per cattivo uso della concessione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>).Il DDL Concorrenza avrebbe potuto essere l’occasione giusta per regolamentare meglio la procedura di decadenza, in modo da rassicurare i <em>lenders</em> e gli stessi concessionari, eliminando la totale discrezionalità dell’Autorità di Sistema Portuale in tale decisione.Sul secondo punto, già l’AGCM aveva suggerito l’effettiva implementazione dei procedimenti volti alla verifica dell’adempimento degli impegni assunti (<em>in primis</em> attraverso i propri piani di impresa) dai concessionari in sede di richiesta e rilascio della concessione. Seppur già previsti dall’art. 18, comma 8, della Legge n. 84/1994, gli accertamenti circa l’effettivo rispetto dei piani d’impresa di fatto non sempre vengono effettuati.Non può negarsi come la verifica dell’effettivo adempimento - da parte del concessionario - dei propri impegni sia essenziale per scorgere eventuali inefficienze nell’uso delle aree demaniali. Infatti, considerata la limitatezza delle aree demaniali, è interesse pubblico generale che le concessioni siano affidate a soggetti in grado di garantirne un uso proficuo ed efficiente.Il DDL Concorrenza avrebbe potuto dare nuovo impulso a questa tematica importante. Sarebbe stato poi opportuno evidenziare come nel rispetto del piano d’impresa sia importante verificare non tanto l’effettuazione degli investimenti – i quali sono sicuramente importanti e propedeutici al rispetto degli obbiettivi di traffico – ma l’effettiva attrazione e sviluppo del traffico. Infatti, è il traffico che genera la tassa portuale e la tassa di ancoraggio, sostenendo così, unitamente al pagamento del canone, le Autorità di Sistema Portuale ed il complessivo sistema del trasporto.Tutto quanto sopra, naturalmente, senza dimenticare che le concessioni rappresentano comunque dei contratti, in forza dei quali entrambe le parti sono tenute a rispettare i propri impegni (dunque non solo il concessionario, ma anche l’ente concedente, ad esempio in termini di realizzazione di interventi previsti nell’atto di concessione, sui quali il concessionario potrebbe aver fatto legittimo affidamento nell’elaborazione del proprio piano d’impresa).*.*.*.*Nel mese di febbraio ci sono state diverse audizioni al Senato relative al DDL Concorrenza a cui hanno partecipato diversi rappresentanti dei <em>player </em>del settore marittimo e portuale. Alcuni dei partecipanti alle audizioni hanno espresso le stesse perplessità e preoccuppazioni di cui sopra. Ci auspichiamo che le Camere, nell’approvazione della legge sulla concorrenza, tengano conto di quanto espresso dai vari <em>player</em> del settore marittimo e portuale.Torneremo ad analizzare la versione definitiva della legge una volta approvata, per comprendere quali saranno gli effetti sul settore marittimo portuale.&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:alberto.torrazza@advant-nctm.com">Alberto Torrazza</a> e <a href="mailto:ekaterina.aksenova@advant-nctm.com">Ekaterina Aksenova</a>.</i></em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Vds. Shipping and Transport Bulletin di aprile-Giugno 2021<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> L’art. 3 del DDL Concorrenza prevede la sostituzione dell’art. 18 della l. 84/1994 con la seguente versione:“<em>Art. 3. (Concessione delle aree demaniali portuali) - 1. L’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: </em><em> </em><em>Art. 18. – (Concessione di aree e banchine) </em></p><ol> <li><em> L’Autorità di sistema portuale e, dove non istituita, l’autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell’ambito portuale alle imprese di cui all’articolo 16, comma 3, per l’espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l’utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Sono altresì sottoposte a concessione da parte dell’Autorità di sistema portuale, e laddove non istituita, dall’autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell’ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch’essi da considerare a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all’entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all’oggetto della concessione e non discriminatorio i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle con-cessioni. Gli avvisi indicano altresì gli elementi riguardanti il trattamento di fine concessione, anche in relazione agli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso. </em></li> <li><em> Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i canoni stabiliti dalle Autorità di sistema portuale relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente legge. </em></li> <li><em> La riserva di spazi operativi funzionali allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non titolari della concessione avviene nel rispetto dei princìpi di trasparenza, equità e parità di trattamento. </em></li> <li><em> Le concessioni per l’impianto e l’esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all’articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l’approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale. </em></li> <li><em> Le concessioni possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali.</em></li> <li><em> Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i partecipanti alla procedura di affidamento: a) presentino, all’atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all’incremento dei traffici e alla produttività del porto; b) possiedano adeguate attrezzature tecniche e organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo e operativo a carattere continuativo e integrato per conto proprio e di terzi; c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera a). </em></li> <li><em> In ciascun porto l’impresa concessionaria di un’area demaniale deve esercitare direttamente l’attività per la quale ha ottenuto la concessione e non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l’attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Il divieto di cumulo di cui al primo periodo non si applica nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell’articolo 4, e in tale caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili. Su motivata richiesta dell’impresa concessionaria, l’autorità concedente può autorizzare l’affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell’articolo 16, dell’esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo. </em></li> <li><em> L’Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l’autorità marittima effettuano accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti posseduti dal concessionario al momento del rilascio della concessione e l’attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 6, lettera a). </em></li> <li><em> In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui al comma 6, lettera a), senza giustificato motivo, l’Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l’autorità marittima dichiarano la decadenza del rapporto concessorio.</em></li> <li><em> Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale</em>”</li></ol><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a><a href="https://www.agcm.it/dotcmsCustom/getDominoAttach?urlStr=192.168.14.10:8080/C12563290035806C/0/914911A1FF8A4336C12586A1004C2060/$File/AS1730.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.agcm.it/dotcmsCustom/getDominoAttach?urlStr=192.168.14.10:8080/C12563290035806C/0/914911A1FF8A4336C12586A1004C2060/$File/AS1730.pdf</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Cfr. TAR Liguria, sez. II, 24 maggio 2012, n. 747<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Cfr. Ordinanza del Tribunale di Genova del 18 settembre 2009<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> L’art. 47 del cod. nav. prevede infatti che: “<em>L'amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario: […omissis…] b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, o per cattivo uso; […omissis…]</em>”.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Shipping and Logistics</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 17 Mar 2022 09:01:53 +0100</pubDate>
                        <title>FIA riservati: aggiornamento normativo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/fia-riservati-aggiornamento-normativo</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15/03/2022 il D.M. n. 19 del 13 gennaio 2022, che apporta talune modifiche al D.M. n. 30 del 5 marzo 2015, al fine di ampliare le categorie di investitori non professionali che possono sottoscrivere FIA riservati. Tali modifiche entreranno in vigore dal 30 marzo 2022.Prima di tali modifiche, la partecipazione ai FIA riservati era consentita unicamente, oltre che agli investitori professionali, agli investitori non professionali per un importo non inferiore a Euro 500.000 e agli amministratori e dipendenti della SGR che gestisce il FIA riservato.Per effetto di tali modifiche, potranno invece sottoscrivere o acquistare FIA riservati, anche:</p><ol> <li>investitori non professionali, nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, per un importo non inferiore a Euro 100.000 (a condizione che, per effetto della sottoscrizione o dell'acquisto, l'ammontare complessivo degli investimenti in FIA riservati non superi il 10% del proprio portafoglio finanziario);</li> <li>soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, nell'ambito dello svolgimento di detto servizio, per un importo non inferiore a Euro 100.000 per conto di investitori non professionali;</li> <li>il “personale” della SGR.</li></ol><p>Con riferimento alle categorie sub A e sub B, le modifiche sono evidentemente volte a favorire la sottoscrizione o acquisto di FIA riservati attraverso le reti di “<em>private banking</em>” consentendo dunque la partecipazione ai FIA riservati alla clientela delle banche che fruisce dei servizi di consulenza in materia di investimenti o gestione di portafogli tipici del <em>private banking </em>a condizioni agevolate rispetto agli altri investitori non professionali mediante riduzione della soglia di investimento minimo.Con riferimento alla categoria <em>sub</em> C, mentre nel regime normativo anteriore alla modifica in esame, le quote del FIA riservato potevano essere sottoscritte solo da “amministratori e dipendenti” della SGR, ora nella nuova nozione di “personale” introdotta dalla modifica rientrano invece, oltre ai dipendenti, tutti “<em>coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato</em>”.In sintesi, alla luce delle novità sopra riportate, se ne ricava che:</p><ul> <li>il limite di partecipazione ai FIA riservati agli investitori non professionali viene ridotto da Euro 500.000 a Euro 100.000 quando la sottoscrizione o acquisto avviene nell’ambito della fruizione di servizi di consulenza in materia di investimenti (in questo caso con il limite di concentrazione sopra indicato) o di gestione di portafogli;</li> <li>tutto il personale della SGR può sottoscrivere o acquistare quote dei FIA gestiti anche se non inquadrato formalmente in un rapporto di lavoro dipendente.</li></ul><p>&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:giovanni.giuliani@advant-nctm.com">Giovanni Giuliani</a> e <a href="mailto:jacopo.pisani@advant-nctm.com">Jacopo Pisani</a>.</i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 14 Mar 2022 02:49:11 +0100</pubDate>
                        <title>Il modello di business insostenibile di Amazon spiegato a Sabino Cassese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-modello-di-business-insostenibile-di-amazon-spiegato-a-sabino-cassese</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>È di qualche giorno fa la notizia che Sabino Cassese, giudice emerito della Corte costituzionale e maestro di diritto, nell'ambito di un convegno avrebbe criticato il provvedimento dell'Antitrust (Autorità garante della concorrenza e del mercato) che, nel novembre dell'anno scorso, ha sanzionato con una multa di 1,1 miliardi di euro un asserito abuso di posizione dominante di Amazon Italia, per aver imposto alle imprese che commercializzano i loro prodotti attraverso la piattaforma condizioni eccessivamente gravose. A quanto si apprende da fonti giornalistiche Cassese ritiene che la condanna sia ingiustificata. Essa sarebbe infatti motivata dalla sola volontà di colpire Amazon per la sua dimensione, piuttosto che per un reale abuso, e un simile approccio farebbe regredire l'evoluzione del diritto antitrust di un secolo, quando si cullava la romantica aspirazione del "piccolo è bello", sacrificando parametri e obiettivi di efficienza che al contrario dovrebbero ispirare la politica economica e, con essa, l'azione antitrust. Cassese infine avrebbe rimpianto l'approccio dialogante e costruttivo che aveva caratterizzato l'azione della nostra Autorità in passato, ritenendo evidentemente che l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge debba essere solo un'extrema ratio. Non conosco nel dettaglio la fattispecie oggetto del procedimento e neppure gli atti dello stesso: non mi è pertanto possibile esprimere valutazioni approfondite sul provvedimento dell'Agcm. Posso però affermare che a una prima lettura le censure mosse dall'Autorità ai comportamenti commerciali tenuti da Amazon, fondate su di una fattispecie classica di abuso (i cosiddetti tying contract, oltre a condizioni commerciali eccessivamente gravose), appaiono ben costruite, argomentate e in linea con la giurisprudenza europea e nazionale. Mi permetto perciò di dissentire dalle tesi attribuite dalla stampa al professor Cassese, non tanto in relazione alla critica al provvedimento in questione, quanto in relazione all'affermazione che siamo in presenza di una regressione di un secolo nel diritto antitrust.&nbsp;<strong>A cosa serve l'Antitrust</strong>Il diritto antitrust, lo dice il suo stesso nome, nasce per combattere le concentrazioni di potere economico, ritenute, già oltre 130 anni fa negli Stati Uniti d'America, pericolose per la democrazia, per la sovranità dello stato e per la stessa libertà degli individui. Non si tratta di inseguire vuote utopie, si tratta di difendere ciascuno di noi dalle prevaricazioni. A questo si aggiunga che il liberismo imperante che ha caratterizzato gli ultimi 30 anni ha prodotto danni forse irreparabili alla struttura dei mercati e all'allocazione della ricchezza, plasmando ogni scelta sull'altare di una mal compresa nozione di efficienza che, sacrificando ogni profilo redistributivo, ha favorito le concentrazioni, creato sacche di potere economico smisurate e acuito le differenze sociali come mai era accaduto prima nella lunga evoluzione del capitalismo. Da questo punto di vista l'avvento di internet- che sembrava promettere apertura, democrazia e libertà, disintermediando tutte le funzioni, garantendo un flusso informativo infinito e libero accesso a ogni individuo - ha alterato tutti i paradigmi dando avvio all'opportunità di creare nuove imprese e soddisfare nuovi bisogni. Contro ogni aspettativa, forse a causa della dimensione globale del mercato che internet consente di raggiungere, ha portato alla creazione di imprese giganti, sostanzialmente monopoliste nei loro settori, capaci di espandersi nei mercati a monte e a valle: obiettivo servito da un enorme potere di mercato basato tra l'altro su una quantità smisurata di informazioni sui comportamenti degli individui, di cui è persino difficile immaginare tutti i possibili utilizzi. Combattere questi poteri economici con ogni mezzo in applicazione delle regole non è per definizione una regressione, ma un dovere. È dunque del tutto evidente che le Autorità antitrust di tutto il mondo si devono occupare di questo fenomeno in tutte le sue sfaccettature, perché ne va della salvaguardia del sistema intero. Il vento però sta fortunatamente cambiando.<strong>Il caso Amazon</strong>Le Autorità antitrust stanno studiando le vie per attenuare lo strapotere economico di queste imprese. Per esempio, con riguardo ad Amazon, è dubbio che l'impresa che funge da market-place possa integrarsi a monte e a valle mettendosi in concorrenza con i suoi stessi clienti di cui conosce ogni dettaglio commerciale. Inoltre, il capitalismo sembra orientato a recuperare valori sociali, in nome della sostenibilità anche ambientale della sua evoluzione. Principi e valori scolpiti nei trattati europei, ma per troppo tempo ignorati da regolatori e imprese, stanno forse facendo capolino non solo nelle politiche gradualmente adottate dai governi, ma anche nella mentalità delle aziende. E questo anche per la spinta delle nuove generazioni e per l'obiettiva esigenza di cambiamento che l'emergenza climatica sembra imporre. Anche da questo punto di vista la politica di Amazon e in definitiva il suo stesso modello di business meriterebbe di essere attentamente analizzato. Se da un lato la pubblicità ci bombarda di immagini di scatole con il sorriso e di mezzi ecologici super scintillanti, sempre con il sorridente logo, che portano nelle nostre casette l'ultimo capriccio, l'azienda ci informa che è stato dato il via alla ristrutturazione della flotta aziendale e pubblicizza i mezzi elettrici destinati a raggiungere le nostre case. Peccato che la campagna è di quasi due anni fa e a me non è mai capitato di&nbsp; &nbsp;vederne uno in giro per le nostre città. Anzi mi è sempre capitato di vedere mezzi obsoleti, che emettono fumi neri di diesel fuori corso, privi di loghi, condotti in maniera dissennata, parcheggiati senza alcun rispetto del prossimo. E credo che non sia soltanto una mia esperienza. La verità è che il modello di business di Amazon, che ha creato uno standard a cui tutti i concorrenti si devono adeguare, è di per sé insostenibile, almeno nelle città. Due i profili critici: 1) la circolazione con effetti nefasti in termini di ingorghi, inquinamento, pericoli; 2) gli effetti sul commercio al dettaglio. I due temi non sono scollegati. Amazon batte la concorrenza sull'efficienza del servizio e batte il commercio al dettaglio perché soddisfa i bisogni dei consumatori, senza che essi debbano neppure farsi carico di uscire di casa, praticando prezzi spesso persino più convenienti del commercio tradizionale. Peccato che questo magico risultato, basato su un illecito apparentemente lieve e innocente come la sosta vietata, comporta lo scarico sulla collettività di un costo elevatissimo di cui Amazon non subisce alcuna conseguenza. Anzi quel costo sociale è la chiave della sua efficienza. Se gli autisti dovessero parcheggiare correttamente rispettando le mamme con le carrozzine, le strisce pedonali, gli accessi per i portatori di handicap, la circolazione delle biciclette, il flusso del traffico delle altre autovetture e gli incroci, l'efficienza del modello svanirebbe sia in termini di tempo, sia in termini di costi. La consegna non avverrebbe in 24 ore e il costo non sarebbe incluso in Prime, il cui stesso meccanismo andrebbe attentamente scrutinato. Il costo di tutte queste inefficienze è pagato da tutti noi e non da Amazon che internalizza i profitti ed esternalizza i costi come spesso accade ai monopolisti.<strong>Chi paga il conto</strong>Il tema delle inefficienze sociali imposte da Amazon e da tutto il sistema delle consegne a domicilio comprende gli effetti epocali che si stanno determinando sul commercio al dettaglio: nel sostanziale disinteresse di tutti si sta trasformando il volto delle nostre città. Anche questo è un tema di grande portata sociale. Dietro ogni negozio che chiude ci sono una o più famiglie che si devono reinventare la vita, mentre i posti di lavoro creati da Amazon sono un numero incomparabilmente inferiore. Nel frattempo le nostre città, fiore all'occhiello della nostra cultura e del nostro modo di vivere, stanno diventando più tristi, più buie e meno sicure con sfilze di locali commerciali sfitti. Sembra forse un'utopia ma la prima azione per difendere il mondo da Amazon la devono fare gli amministratori locali, dando mandato alla loro polizia locale, anche mediante l'uso della tecnologia, di bloccare lo scempio che è tutti i giorni sotto i nostri occhi distratti.&nbsp;<a href="https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&amp;imgatt=F7D2C9&amp;imganno=2022&amp;imgkey=B1WVO3PDXVANO&amp;tiplink=4" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Domani</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 10 Mar 2022 10:14:52 +0100</pubDate>
                        <title>Crisi Ucraina: come impattano le “sanzioni SWIFT” sui contratti commerciali soggetti a legge italiana</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/crisi-ucraina-come-impattano-le-sanzioni-swift-sui-contratti-commerciali-soggetti-a-legge-italiana</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>[<strong>NOTA IMPORTANTE</strong>: il presente documento è aggiornato al giorno 10 marzo 2022; dal momento che il conflitto in corso -iniziato con l’invasione da parte dell’esercito russo del territorio ucraino tra il 23 e 24 febbraio scorso- e la situazione geopolitica che ne consegue, sono in continua evoluzione, le considerazioni di cui al presente documento devono ritenersi preliminari e soggette ad aggiornamenti e approfondimenti]&nbsp;</p><ol> <li><strong>INTRODUZIONE</strong></li></ol><p>La Russia, il 21 febbraio 2022, ha riconosciuto l’indipendenza delle regioni separatiste di Donetsk e di Luhansk nell’area del Donbass dell’Ucraina orientale e, nella notte tra il 23 e 24 febbraio 2022, ha dato avvio ad un’operazione militare nel territorio ucraino.In risposta a tali avvenimenti, (anche) l’Unione Europea ha disposto una serie di sanzioni economiche e finanziarie<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> volte a colpire la Russia<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, le due regioni separatiste citate e molteplici persone fisiche e giuridiche parte dei (o vicine ai) vertici politici russi.Lo scenario sopra sinteticamente delineato comporta rilevanti implicazioni per tutti e ciò anche in una prospettiva economico-finanziaria e giuridica.Stante la natura eccezionale della drammatica situazione internazionale di questi giorni e il complesso quadro giuridico, ci si è interrogati su quali possano essere le conseguenze delle predette misure sanzionatorie sui rapporti commerciali in essere con entità (siano esse persone fisiche o giuridiche) russe<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.Il presente documento ha ad oggetto la rilevanza che le Sanzioni SWIFT (come di seguito definite) potrebbero assumere all’interno del quadro normativo italiano di riferimento, nell’ottica di iniziare ad immaginare, per quanto la situazione sia in continua evoluzione, possibili rimedi manutentivi dei contratti regolati dalla legge italiana e in essere prima dell’adozione delle predette Sanzioni SWIFT.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong>IL SISTEMA BANCARIO SWIFT</strong></li></ol><p>Il sistema che fa capo alla <em>Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication</em> (o SWIFT) è stato creato nel 1973 per fornire un metodo standardizzato e sicuro per effettuare pagamenti all’estero.In particolare, lo SWIFT è un consorzio internazionale di banche con sede in Belgio che collega attraverso una rete informatica circa 11.000 istituzioni finanziarie in oltre 200 paesi di tutto il mondo.In buona sostanza, il sistema SWIFT è una rete di messaggistica che consente alle banche di scambiarsi informazioni per via elettronica.SWIFT utilizza una combinazione alfanumerica - il c.d. codice BIC - che consente di identificare in maniera precisa l’istituto bancario del mittente del pagamento e del destinatario in caso di bonifici internazionali e identifica il paese di provenienza del pagamento evitando di confondere banche situate in paesi diversi e rendendo più semplici e veloci i pagamenti.Poiché lo SWIFT comunica solo l’identità del mittente e del beneficiario, ma non serve a effettuare la transazione, esso rappresenta un metodo di gestione dei pagamenti internazionali estremamente sicuro, consentendo lo scambio di istruzioni standardizzate fra enti finanziari così riducendo i possibili errori fra banche a livello di trasferimenti internazionali di denaro.<em><u>Le alternative a SWIFT </u></em>SWIFT rappresenta oggi il sistema internazionale più diffuso, ma non l’unico.In particolare, la Cina e la Russia hanno realizzato negli ultimi anni dei sistemi alternativi, sebbene (molto) meno integrati nell’economia internazionale rispetto a SWIFT.Il sistema cinese è il CIPS (<em>Cross-Border Interbank Payment System</em>)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, gestito dalla <em>People’s Bank of China</em> e basato sulla valuta cinese; è supportato da circa 1.280 istituti finanziari del mondo, fra cui, alcuni giapponesi, russi e africani oltre che da talune banche occidentali.Il principale limite del CIPS riguarda proprio l’uso della valuta cinese rispetto al dollaro statunitense, che invece è centrale per SWIFT e che dunque non ha la stessa valenza nominale negli scambi commerciali internazionali.Per avere una portata internazionale, CIPS ha siglato un accordo con SWIFT nel 2016 in modo che anche le banche che non hanno una partecipazione diretta in CIPS potessero completare le loro operazioni.Il sistema della Russia, chiamato SPFS (<em>System for Transfer of Financial Messages</em>)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>, è invece usato prevalentemente sul mercato interno russo, dove nel 2021 ha rappresentato il 20% delle operazioni.Vi partecipano 400 banche e nel tempo hanno aderito anche banche straniere di alcuni Stati tra i quali si annoverano anche Armenia, Bielorussia, Germania, Kazakistan, Kirghizistan e Svizzera.&nbsp;</p><ol start="3"> <li><strong>LE SANZIONI SWIFT</strong></li></ol><p>Nel quadro delle sanzioni contro l’operazione militare russa dell’Ucraina vagliate dai principali Paesi occidentali, l’Unione Europea (insieme a -fra gli altri- USA, UK e Canada) ha adottato talune misure restrittive tra cui quelle volte a escludere alcune delle principali banche russe dal sistema SWIFT (le “<strong>Sanzioni SWIFT</strong>”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.Nel dettaglio, in data 1 marzo 2022, il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato il Regolamento (UE) 345/2022 (il “<strong>Regolamento</strong>”) che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in relazione all’annessione da parte della Russia della Crimea e di Sebastobili del 2014.Con tale Regolamento, il Consiglio dell’Unione Europea ha, tra l’altro<em>,</em> vietato di:</p><p style="padding-left: 30px;">(i) prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari (SWIFT), alle seguenti sette banche russe<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>: Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, VNESHECONOMBANK (VEB) e VTB BANK<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>. Da notare che tale divieto trova applicazione anche con riferimento a persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà siano direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50% dalle suddette banche;</p><p style="padding-left: 30px;">(ii) investire, partecipare o contribuire in altro modo a progetti futuri co-finanziati dal Fondo Russo per gli investimenti diretti - RDIF <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>; e di</p><p style="padding-left: 30px;">(iii) vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in euro alla Russia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, ivi compresi il governo russo e la banca centrale russa, o per un uso in Russia<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>.</p>Fatta eccezione per il divieto sub <em>(i), </em>che entrerà in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE del Regolamento (<em>i.e.</em> il 12 marzo 2022), i divieti sub (<em>ii</em>) e (<em>iii</em>) sono entrati in vigore il giorno di pubblicazione del predetto Regolamento (<em>i.e.</em> il 2 marzo u.s.).In definitiva – condannando con fermezza l'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a> – l’obiettivo delle predette sanzioni adottate dal Consiglio dell’Unione Europea e, in particolare, l’esclusione di importanti banche russe dal SWIFT, risulta essere quello di paralizzare finanziariamente la Russia pregiudicandone in modo rilevante la capacità di operare commercialmente a livello mondiale.&nbsp;<ol start="4"> <li><strong>GLI ISTITUTI DEL CODICE CIVILE</strong></li></ol><p>Come accennato, l’adozione da parte, <em>inter alia, </em>dell’Unione Europea delle Sanzioni SWIFT comporta la necessità di approfondire quale sia la portata dell’impatto di tali provvedimenti sui rapporti giuridici in essere tra operatori economici italiani e russi.Le Sanzioni SWIFT, così come le eventuali ulteriori misure straordinarie e urgenti che dovessero essere adottate dall’Unione Europea e/o dal Governo Italiano per fronteggiare la crisi ucraina, potrebbero infatti assumere rilevanza in relazione all’esecuzione dei contratti commerciali e all’adempimento delle relative obbligazioni, ivi incluse, in particolare, quelle di pagamento.In tale contesto, ferme le specifiche clausole previste di volta in volta dal contratto rilevante e attesa la assoggettabilità dello stesso alla legge italiana, gli istituti giuridici che potrebbero assumere rilevanza sono quelli della forza maggiore e del <em>factum principis. </em>Il codice civile italiano non fornisce una definizione vera e propria di forza maggiore, seppure contempli alcuni istituti la cui applicazione presuppone il verificarsi di situazioni riconducibili a tale concetto ossia eventi naturali e umani che, una volta che si sono verificati, per la loro impetuosità, sono sostanzialmente non superabili con lo sforzo che si può legittimamente richiedere al debitore.In particolare le due caratteristiche che un evento deve presentare per essere considerato di forza maggiore sono la straordinarietà e l’imprevedibilità<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>, rientrando dunque in tale categoria solo quell’evento che impedisce la regolare esecuzione del contratto e rende, inoltre, inefficace qualsiasi azione dell’obbligato diretta ad eliminarlo, fermo sempre restando che l’accadimento impediente non deve essere dipeso da azioni od omissioni dirette o indirette del debitore medesimo.Nell’ipotesi in cui si verifichi un evento qualificabile come forza maggiore nei termini sopra descritti, ferma l’opportunità di una valutazione caso per caso al fine di attivare il rimedio maggiormente opportuno anche alla luce del (conte)testo contrattuale rilevante<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>, si dovrà fare riferimento, <em>inter alia, </em>all’istituto dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.<em><u>L’impossibilità sopravvenuta</u></em>Per impossibilità sopravvenuta si intende quella situazione impeditiva dell’adempimento non prevedibile al momento del sorgere del rapporto obbligatorio e non superabile con lo sforzo che può essere legittimamente richiesto al debitore.L’<strong><u>impossibilità sopravvenuta</u></strong> può essere<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>:</p><ul> <li><strong><u>definitiva</u></strong>, per tale intendendosi quella determinata da un impedimento irreversibile, ovvero quella di cui si ignora se potrà venire meno; essa estingue automaticamente l’obbligazione (art. 1256, comma 1, c.c.); o</li> <li><strong><u>temporanea</u></strong>, per tale intendendosi quella determinata da un impedimento di natura transitoria. L’impossibilità temporanea determina <em>1) </em>l’estinzione dell’obbligazione solo quando perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla; ovvero negli altri casi, <em>2)</em> l’impossibilità temporanea, semplicemente esonera il debitore dalla c.d. responsabilità per ritardo nell’adempimento che però dovrà essere effettuato non appena venuta meno la causa che lo impediva (art. 1256, comma 2, c.c.); e</li></ul><p>&nbsp;</p><ul> <li><strong><u>totale</u></strong>, per tale intendendosi quella che preclude integralmente il soddisfacimento dell’interesse creditorio; essa, se definitiva, importa l’estinzione dell’obbligazione (art. 1256, comma 1, c.c.); o</li> <li><strong><u>parziale</u></strong>, per tale intendendosi quella che preclude solo in parte il soddisfacimento dell’interesse creditorio; essa, se definitiva, importa l’estinzione dell’obbligazione per la parte divenuta impossibile, con la conseguenza che il debitore dovrà effettuare la parte della prestazione rimasta possibile, senza che il creditore possa rifiutare l’adempimento parziale (art. 1258, comma 1, c.c.).</li></ul><p><em><u>Il factum principis</u></em>Nell’ambito della forza maggiore rientra altresì il c.d. <em>factum principis </em>o impossibilità giuridica, per tale intendendosi quella situazione impeditiva della prestazione determinatasi per il sopravvenire di una norma o di un provvedimento della pubblica autorità che non può essere in alcun modo superata per quanti sforzi il debitore ponga in essere<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.Rientrano in quest’ambito gli ordini o i divieti o i provvedimenti dell’autorità (legislativa, amministrativa, giudiziaria) sopravvenuti rispetto a un dato regolamento contrattuale, motivati da interessi generali, che rendono impossibile la prestazione, a prescindere dalla condotta tenuta dalla parte obbligata.In estrema sintesi, si tratta di circostanze che operano quali esimenti della responsabilità della parte debitrice.Secondo la giurisprudenza di legittimità<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>, tale ipotesi di esonero della responsabilità non opera “automaticamente”, atteso che sul debitore grava comunque l’onere di provare che l'ordine o il divieto dell'autorità sia stato determinante nella causazione dell’inadempimento e che sia configurabile come un fatto totalmente estraneo alla volontà dell'obbligato e ad ogni suo obbligo di ordinaria diligenza<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>.Difatti, di fronte all’intervento dell’autorità, il debitore non deve restare inerte, né porsi in condizione di soggiacervi senza rimedio, ma deve, nei limiti dell’ordinaria diligenza, sperimentare ed esaurire tutte le possibilità che gli si offrono per superare la situazione che si frappone all’adempimento dell’obbligazione.Fermo quanto precede, trattandosi di un’ipotesi di impossibilità, trovano poi applicazione le norme sull’impossibilità sopravvenuta sopra richiamate.&nbsp;</p><ol start="5"> <li><strong>CONCLUSIONI</strong></li></ol><p>Alla luce di quanto precede, ove il sinallagma contrattuale sia alterato in considerazione di provvedimenti legislativi – quali ad esempio le sanzioni adottate dall’Unione Europea, tra cui in particolare le Sanzioni SWIFT – verrebbe in rilievo la fattispecie della c.d. impossibilità sopravvenuta (ma non del <em>factum principis</em>).Mentre -in linea di principio- è inevitabile la risoluzione per <em>factum principis</em> di contratti commerciali aventi ad oggetto l’importazione in Russia di beni c.d. <em>dual use </em>per sopravvenuta impossibilità<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>, le Sanzioni SWIFT pongono non pochi problemi interpretativi relativamente alle obbligazioni pecuniarie che, in quanto tali, non divengono (o non dovrebbero diventare) mai impossibili, non essendo esposte a una materiale o giuridica oggettiva impossibilità, ma solo a una soggettiva inattuabilità, connessa all’indisponibilità dei meccanismi di pagamento di cui al sistema SWIFT da parte del debitore<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>.Ed invero, come si è più volte visto nel contesto della pandemia da Covid 19, il concetto di impossibilità della prestazione non dovrebbe ricomprende la c.d. impotenza finanziaria atteso che il denaro è un bene generico, fungibile e imperituro (<em>genus numquam perit</em>)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>. Ne deriva, che la maggiore difficoltà del debitore di procurarsi la provvista finanziaria, non dovrebbe costituire <em>ex se</em> una impossibilità di adempiere la prestazione essendo la stessa sempre possibile<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>.Il debitore non potrebbe dunque invocare tale circostanza al fine di estinguere la sua obbligazione.Fermo quanto precede, le sanzioni imposte (anche) dall’Unione Europea a talune banche Russe<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>, tra cui in particolare le Sanzioni SWIFT, potrebbero però aprire un nuovo scenario in cui persino i pagamenti dovrebbero essere considerati - secondo un’interpretazione evolutiva che tenga conto dell’impatto operativo delle menzionate sanzioni - impossibili<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a> facendo venire meno la responsabilità da parte del debitore in relazione alle relative obbligazioni di pagamento.In ogni caso si tratterebbe comunque di una impossibilità temporanea in quanto determinata da un impedimento di natura, auspicabilmente, transitoria<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>.In tale contesto, risulta quindi necessario comprendere - caso per caso - se le Sanzioni SWIFT debbano essere considerate, da un punto di vista anche operativo,<em> <strong>a)</strong> </em>una impossibilità (quantomeno temporanea) sopravvenuta che esime il debitore da responsabilità ovvero <strong><em>b)</em></strong> un evento che determina<em> solo </em>una maggiore difficoltà del pagamento. In quest’ottica, bisognerà quindi valutare se e quali possano essere gli eventuali e legittimi strumenti a disposizione delle parti (e segnatamente del debitore) alternativi all’utilizzo del circuito di pagamento tramite SWIFT.In particolare, dal momento che la conservazione del contratto rappresenta la soluzione preferibile<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a> rispetto al suo scioglimento, l’attenzione deve volgere all’individuazione di eventuali possibili sforzi “manutentivi” dello stesso volti, in ogni caso, a non pregiudicare l’equilibrio sinallagmatico in termini di tempo e risorse.In via preliminare e ferma una valutazione in concreto<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>, al fine di attivare lo strumento maggiormente opportuno o anche solo percorribile alla luce del contesto e del rapporto contrattuale rilevante, risultano -allo stato- almeno i seguenti possibili rimedi (<em>rectius</em> sforzi):</p><ul> <li><u>rivolgersi a istituiti bancari che adottino circuiti alternativi, come quello cinese (CIPS) o russo (SFPS)</u>: tale soluzione sconta le forti limitazioni operative dei sistemi stessi che sono ancora in fase di espansione essendo adottati da un limitato numero di istituti finanziari;</li> <li><u>ove possibile<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a>, fare ricorso a <em>performance bond</em>, garanzie a prima richiesta e/o <em>letter of credit</em> emessi da istituti bancari del circuito SWIFT e/o, eventualmente, da banche che utilizzano circuiti di pagamento differenti da SWIFT</u>: in tale ipotesi la principale difficoltà potrebbe essere che l’istituto bancario di riferimento non sia disposto a garantire la prestazione in ragione della situazione geopolitica attuale;</li> <li><u>fare ricorso a cripto-valute<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a></u>: i principali rischi connessi a tale metodo di pagamento sono sicuramente la fluttuazione del valore di mercato delle monete virtuali e la scarsa regolamentazione, da un punto di vista giuridico-finanziario, del settore di riferimento (con rilevanti conseguenze anche sulla tracciabilità dei fondi per i soggetti obbligati in caso di richiesta di <em>cambio</em> in valuta corrente<em> ex</em>Lgs. n. 231/2007).</li></ul><p>Purtuttavia, in considerazione del carattere eccezionale della crisi ucraina e della continua evoluzione delle sanzioni via via adottate nei confronti della Russia, è irrinunciabile una valutazione <em>ratione temporis</em> e caso per caso dei singoli rapporti commerciali impattati dalle Sanzioni SWIFT.&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:paolo.gallarati@advant-nctm.com">Paolo Gallarati</a>, <a href="mailto:filippo.federici@advant-nctm.com">Filippo Federici</a>, <a href="mailto:martina.dare@advant-nctm.com">Martina Da Re</a> e <a href="mailto:valentina.molinari@advant-nctm.com">Valentina Molinari</a></i></em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Una panoramica preliminare in merito alle sanzioni imposte e in via di imposizione nei confronti della Russia, con particolare <em>focus</em> sulle sanzioni adottate dall’Unione Europea e da alcuni altri paesi tra cui gli Stati Uniti, si rinvia alla nota “<em>Crisi Ucraina: le misure sanzionatorie” </em>del 7 marzo 2022, disponibile al seguente sito web <a href="https://www.advant-nctm.com/news/articoli/crisi-ucraina-le-misure-sanzionatorie" target="_blank">https://www.advant-nctm.com/news/articoli/crisi-ucraina-le-misure-sanzionatorie</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> E, con il pacchetto di sanzioni supplementari adottato dal Consiglio dell’UE il 9 marzo 2022 in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’UE, anche a Bielorussia: <a href="https://www.consilium.europa.eu/it/policies/sanctions/restrictive-measures-against-belarus/belarus-timeline/" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.consilium.europa.eu/it/policies/sanctions/restrictive-measures-against-belarus/belarus-timeline/</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Le considerazioni di cui al presente documento devono considerarsi rilevanti per Russia e Bielorussia in ragione di quando indicato nella nota 2 che precede.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Qui di seguito il link al sito di CIPS: <a href="https://www.cips.com.cn/cipsen/7052/7057/index.html" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.cips.com.cn/cipsen/7052/7057/index.html</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Qui il link alla pagina rilevante della Bank of Russia: <a href="https://www.cbr.ru/eng/psystem/fin_msg_transfer_system/" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.cbr.ru/eng/psystem/fin_msg_transfer_system/</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Per una panoramica preliminare in merito alle varie sanzioni imposte e in via di imposizione nei confronti della Russia, si rinvia sempre al memorandum “<em>Crisi Ucraina: le misure sanzionatorie” </em>cit.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Le misure supplementari di cui alla nota 2 limitano, fra l’altro, la prestazione di servizi specializzati di messaggistica finanziaria (SWIFT) a tre banche bielorusse.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 del Regolamento (UE) 345/2022, è inserito il seguente articolo 5-<em>nonies </em>nel Regolamento (UE) n. 833/2014 ai sensi del quale: “<em>A partire dal 12 marzo 2022 è vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi elencati nell'allegato XIV o a persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà siano direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato XIV”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 del Regolamento (UE) 345/2022, all’articolo 2-<em>sexies</em> del Regolamento (UE) n. 833/2014 sono inseriti i seguenti paragrafi: “3. <em>È vietato investire, partecipare o contribuire in altro modo a progetti cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti. 4. In deroga al paragrafo 3, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, una partecipazione all'investimento o un contributo a progetti cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti, dopo aver accertato che tale partecipazione o contributo sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 del Regolamento (UE) 34/2022, è inserito il seguente articolo 5-<em>decies</em> nel Regolamento (UE) n. 833/2014 ai sensi del quale: “1. <em>È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in euro alla Russia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, ivi compresi il governo russo e la banca centrale russa, o per un uso in Russia. </em></p><ol start="2"> <li><em> Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di banconote denominate in euro se la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono necessari per: a) uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che li accompagnano; o b) scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale</em>”.</li></ol><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> In questi termini si è espressa la Commissione Europea: <a href="https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_it" target="_blank" rel="noreferrer">ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_it</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Cfr. Cass. Civ., 25 maggio 2007, n. 12235, in cui la Corte di Cassazione ha fornito una precisa descrizione di entrambi i termini. In particolare: la straordinarietà, secondo la Suprema Corte, ha carattere obiettivo, nel senso che deve trattarsi di un evento anomalo, misurabile e quantificabile sulla base di elementi quali la sua intensità e dimensione. Per contro, l’imprevedibilità ha natura soggettiva, in quanto riguarda la capacità conoscitiva e la diligenza della parte contraente. La valutazione di tale caratteristica deve avvenire, però, in modo totalmente obiettivo, prendendo a modello il comportamento di una persona media, che versi nelle stesse condizioni.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Il limite posto alla responsabilità del debitore dall’art. 1218 c.c. non è costituito dalla impossibilità “oggettiva ed assoluta” della prestazione cosi come teorizzata, già sotto il vigore del codice civile del 1865, quanto piuttosto da una impossibilità oggettiva, ma al tempo stessa non assoluta bensì relativa. In questi precipui termini F. Realmonte in <em>Caso fortuito e forza maggiore</em>, Wki, 1988 il quale sostiene anche che occorre avere riguardo al singolo contratto per conoscere le obbligazioni ad esso riconducibili per valutare in concreto fin dove possa spingersi lo sforzo richiesto al debitore per rimuovere eventuali ostacoli sopravvenuti (e frapposti da altri) all’esatto adempimento. Sul punto si veda anche L. Mengoni, <em>La responsabilità contrattuale</em>, <em>Jus – Rivista di scienze giuridiche</em>, 1986, pp. 87 e ss. secondo il quale a sopravvenienza dell’impossibilità va valutata<em> “alla stregua del regolamento contrattuale in funzione del quale l’obbligazione si è costituita. Perciò in un medesimo tipo di rapporto l’intensità del vincolo obbligatorio, cioè la misura dell’impegno assunto dal debitore per soddisfare l’interesse del creditore, può essere diversa a seconda delle circostanze individuali in cui la promessa è stata fatta”. </em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Ci si riferisce in particolare agli istituti di cui agli artt. 1218 “<em>Responsabilità del debitore</em>”, 1256 “<em>Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea</em>”, 1258 “<em>Impossibilità parziale</em>”, 1463 “<em>Impossibilità totale</em>” e 1467 “<em>Contratto con prestazioni corrispettive</em>” c.c.. In particolare, l’istituto dell’eccessiva onerosità sopravvenuta (cfr. art. 1467 c.c.) consente la risoluzione di contratti il cui equilibrio sia modificato da avvenimenti sopravvenuti – straordinari e non ragionevolmente prevedibili al momento della conclusione del contratto – che non rientrano nell’ambito della normale alea contrattuale e che rendono una delle prestazioni sottese al contratto eccessivamente onerosa o oggettivamente svilita nel proprio valore e/o nella propria utilità.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> In questi termini si veda A. Torrente e P. Schlesinger, <em>Manuale di Diritto privato</em>, Diciannovesima edizione, 2009, Giuffrè, pp. 450 e ss.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Così A. Torrente e P. Schlesinger, op.cit., pp. 402 e ss.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Cfr. Cass. Civ., 30 aprile 2012, n. 6594, in <em>De Jure</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Cfr. Cass. Civ., 8 giugno 2018, n. 14915, in <em>De Jure</em>, secondo la quale: “<em>Nel caso in cui il debitore non abbia adempiuto la propria obbligazione nei termini contrattualmente stabiliti, egli non può invocare l'impossibilità sopravvenuta con riferimento ad un ordine o divieto dell'autorità amministrativa (</em>factum principis<em>) sopravvenuto, e che fosse ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all'atto della assunzione della obbligazione, ovvero rispetto al quale non abbia, sempre nei limiti segnati dal criterio della ordinaria diligenza, sperimentato tutte le possibilità che gli si offrivano per vincere o rimuovere la resistenza o il rifiuto della pubblica autorità”. </em>Conformemente si vedano anche Cass. Civ., 10 giugno 2016, n. 11914 e Cass. Civ., 28 novembre 1998, n. 12093.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Sul punto si rinvia sempre alla panoramica preliminare “<em>Crisi Ucraina: le misure sanzionatorie”,</em> op.cit.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Sull'irrilevanza della condizione soggettiva di impotenza finanziaria del debitore e della causa, pur anche a questi non imputabile, si veda la Relazione del Ministro Guardasigilli al codice civile la quale prevede che: “<em>non può, agli effetti liberatori, essere presa in considerazione l'impossibilità di adempiere l'obbligazione, originata da cause inerenti alla persona del debitore o alla sua economia, che non siano</em> <em>obiettivamente collegate alla prestazione dovuta</em>”. Sul punto si rinvia alla Relazione Tematica n. 56 della Corte Suprema di Cassazione, 8 luglio 2020 “<em>Novità normative sostanziali del diritto “emergenziale” anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale”.</em> In termini più dubitativi si veda invece: P. Perlingieri, <em>Commento all’art. 1256 c.c.</em>, in <em>Commentario del Codice Civile</em>, A. Scialoja e G. Branca (a cura di), 1975, Zanichelli, Bologna, p. 484.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Sul punto si veda la Relazione Tematica n. 56 della Corte Suprema di Cassazione, op. cit.. Nello stesso senso anche C. M. Bianca, in <em>Diritto Civile, IV, L'obbligazione</em>, Milano, 143 ss. secondo il quale “<em>nelle obbligazioni di somme, del resto, la prestazione è sempre possibile in ragione della normale convertibilità in denaro di tutti i beni presenti e futuri. La norma-cardine dell’art. 2740 c.c., nel prevedere che il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, trova il proprio respiro applicativo nella possibilità di far trasformare in denaro il valore dei beni del debitore attraverso il procedimento di espropriazione forzata</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> Cfr. Cass. Civ., 15 novembre 2013, n. 25777 in <em>De Jure </em>che in motivazione osserva come: “<em>Giova rammentare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'impossibilità che, ai sensi dell'art. 1256 estingue l'obbligazione, è da intendere in senso assoluto ed obiettivo e non si identifica, pertanto, con una semplice difficoltà di adempiere e cioè con una qualsiasi causa che renda più oneroso l'adempimento ma consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento; il che, alla stregua del principio secondo cui </em>genus nunquam perit<em>, può verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto un fatto o una cosa determinata o di genere limitato, e non già una somma di denaro</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> E bielorusse, si veda nota 2 che precede.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Quale risultato di una valutazione<em> relativistica </em>(cfr. nota n. 13 che precede) da effettuarsi caso per caso.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> Sul punto, come anticipato, l'art. 1256 c.c., al secondo comma, prevede che se l'impossibilità è temporanea il debitore non è responsabile del ritardo ma che lo stesso è comunque tenuto all'adempimento della prestazione fino al momento in cui <em>"in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione, ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla</em>". Ne consegue che, venuta meno la causa impeditiva, il debitore sarà comunque tenuto ad eseguire la prestazione. Tuttavia, è verosimile che, in una situazione di criticità come quella descritta nell’introduzione, il prolungato stato di impossibilità potrebbe far venir meno l’obbligo del debitore a eseguire la prestazione ovvero l’interesse del creditore a conseguirla e, conseguentemente, portare all'estinzione dell'obbligazione stessa.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> Ai sensi del principio di conservazione del contratto di cui all’art. 1372 c.c., richiamato e stressato anche dalla Corte di Cassazione nella Relazione Tematica n. 56, op.cit., per estendere il rimedio manutentivo di cui all’art. 1467 c.c. anche alla parte oberata dalla sopravvenienza con la diretta conseguenza che anch’essa sarebbe dotata del potere d’invocare la riduzione a equità del contratto squilibrato che spetterebbe, nei contratti onerosi, solo a controparte.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> Da un punto di vista meramente operativo, risulta in primo luogo opportuno:</p><ol> <li>assicurarsi che il contratto sia regolato da legge italiana (diversamente bisognerebbe far riferimento alla diversa legge applicabile);</li> <li>verificare eventuali specifiche clausole contrattuali volte a disciplinare situazioni quanto meno analoghe;</li></ol><ul> <li>indagare se il debitore o il creditore sia intestatario esclusivamente di conti correnti presso le summenzionate sette banche Russe destinatarie delle Sanzioni SWIFT;</li></ul><ol> <li>accertare che il creditore abbia comunque interesse ad ottenere la prestazione nonostante gli inevitabili ritardi nei pagamenti determinati dalle Sanzioni SWIFT.</li></ol><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> Con il c.d. terzo pacchetto di sanzioni dell’UE è stata anche vietata l’assistenza finanziaria per il commercio con la Russia o per gli investimenti in essa, ad eccezione di impegni di finanziamento vincolanti preventivi, del commercio di prodotti alimentari o per scopi agricoli, medici o umanitari. Sul punto si rinvia sempre a “<em>Crisi Ucraina: le misure sanzionatorie”, </em>op.cit..<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> Tale “soluzione” è già stata largamente e recentemente adottata anche per finanziare gli aiuti umanitari in Afghanistan. In relazione alle cripto valute, oltre ai rischi sopra indicati, si raccomanda particolare cautela vista e considerata anche la sempre maggiore attenzione riservata alle stesse da parte dei paesi occidentali e la precisazione dell’UE di ieri 9 marzo 2022 - contemporanea all’adozione di un pacchetto di sanzioni che, fra l’altro, estende la portata delle Sanzioni SWIFT ad alcune importanti banche bielorusse, divieto di esportazione di tecnologia navale in Russia, aggiunta di ulteriori 160 soggetti (oligarchi e alti dirigenti governativi russi e bielorussi) – secondo la quale le cripto valute e in generale tutti i cripto assets sono interessati dalle precedenti sanzioni comminate dall’UE.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 07 Mar 2022 03:53:58 +0100</pubDate>
                        <title>Crisi Ucraina: le misure sanzionatorie</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/crisi-ucraina-le-misure-sanzionatorie</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il presente memorandum non ha pretesa di esaustività ed ha il solo scopo di fornire una panoramica preliminare in merito alle sanzioni imposte e in via di imposizione nei confronti della Russia, con particolare focus sulle sanzioni adottate dall’Unione Europea e da alcuni altri paesi.</em><em>Il presente memorandum non dovrà essere inteso quale parere legale. Per la verifica circa l’applicabilità delle singole sanzioni ad una fattispecie specifica, andrà effettuata una analisi ad hoc.</em>***</p><ol> <li><strong><u>Introduzione</u></strong><strong>.</strong></li></ol><p>Il 24 febbraio 2022, a fronte degli eventi che hanno convolto l’Ucraina, Stati Uniti, Unione Europea e altri stati Occidentali e Orientali hanno iniziato ad adottare una serie di sanzioni volte a colpire, in particolare, l’economia della Federazione Russa (o Russia).&nbsp;</p><p style="padding-left: 30px;">2. <strong><u>Executive Summary delle sanzioni adottate dagli USA e dall’UE</u></strong><strong>.</strong></p><img class="aligncenter wp-image-26020 size-full" src="/fileadmin/nctm/2022/03/Schermata-2022-03-07-alle-10.42.08.png" alt width="643" height="335">&nbsp;<ol start="3"> <li><strong> <u>Focus sulle sanzioni adottate</u>.</strong></li></ol><p><strong><u>3.1. Unione Europea</u></strong><strong>.</strong>Nel solco delle misure già adottate dal 2014, in esito alla crisi diplomatico-militare della Crimea, l’Unione Europea, a partire dal 24 febbraio 2022, con la previsione di quattro pacchetti sanzionatori, ha approvato delle misure contro la Federazione Russa che comprendono diverse azioni.*.*.*<strong><u>3.1.1. Primo pacchetto (22 febbraio 2022)</u></strong><strong>.</strong><strong><u>Misure individuali</u></strong>: alcuni provvedimenti che modificano atti comunitari adottati nel 2014, nel quadro delle sanzioni comminate alla Russia per l’annessione della Crimea, aggiungono all’elenco delle persone e entità già “designate” altre 22 persone fisiche, fra cui i Ministri Russi della difesa e dello sviluppo economico, vice primi ministri, alti esponenti dei comandi militari, giornalisti, banchieri e 4 entità giuridiche, di cui due banche, un ente finanziario e un’agenzia di informazione e 336 membri del Parlamento della Federazione Russa (Duma). Le misure comportano:</p><ul> <li>congelamento dei beni;</li> <li>divieto di mettere fondi a disposizione dei soggetti designati;</li> <li>divieto di viaggio che impedisce l’ingresso o il transito nel/sul territorio dell’UE.</li></ul><p>Con tali designazioni aggiuntive, l’elenco dei soggetti ed entità cui si applicano le restrizioni raggiunge un totale di 555 persone e 52 entità.*.*<strong><u>Restrizioni finanziarie e limitazioni alla capacità del governo russo di raccogliere capitali sui mercati finanziari europei</u></strong>: un ulteriore provvedimento amplia la portata di una misura adottata nel 2014 includendo la Russia, il suo governo, la sua banca centrale e qualsiasi persona giuridica, entità o organismo collegato fra le entità a cui sono vietati: acquisto, vendita, fornitura di servizi di investimento o assistenza all'emissione o al trattamento di titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 9 marzo 2022. Esso dispone, inoltre, il divieto di erogare, direttamente o indirettamente, nuovi prestiti o crediti a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo “designata” in precedenza e dopo il 23 febbraio 2022.Nel dettaglio, sono vietati:</p><ul> <li>l'acquisto o la vendita diretti o indiretti;</li> <li>la prestazione diretta o indiretta di servizi di investimento;</li> <li>l'assistenza all'emissione, ovvero qualunque altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 9 marzo 2022 da parte della Russia e del suo governo, dalla Banca centrale russa o da altre entità che agiscano per suo conto o sotto la sua direzione;</li> <li>la conclusione o la partecipazione, direttamente o indirettamente, a qualsiasi accordo per l'erogazione di nuovi prestiti o crediti. Tale divieto non si applica ai prestiti o ai crediti che hanno l'obiettivo di fornire finanziamenti per le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l'Unione e qualsiasi Stato terzo, comprese le spese per beni e servizi necessarie per l'esecuzione dei contratti di esportazione o di importazione.</li></ul><p>*.*<strong><u>Misure restrittive nei confronti delle due autoproclamatesi Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk</u></strong>: si vieta l’importazione nella UE di merci da esse originarie, la fornitura diretta o indiretta di finanziamenti, l’assistenza finanziaria, assicurazioni e riassicurazioni connesse all'importazione, l’acquisizione di nuovi beni immobili, nuove entità, azioni e altri titoli di natura partecipativa, la concessione di prestiti o altri finanziamenti, la creazione di società miste, e ogni servizio di investimento direttamente connesso a queste attività. Non sono accolte richieste di indennizzo, risarcimento o di garanzia, presentate da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi “designati” o che agiscono per loro conto se la richiesta si riferisce a merci la cui importazione è vietata. Inoltre, per l’esecuzione di qualsiasi credito, l'onere di provare che esso non è vietato incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che la richiede.Viene inoltre vietata l’esportazione, la vendita, la fornitura, o il trasferimento di beni e tecnologie nei settori dei trasporti; delle telecomunicazioni; dell’energia; della prospezione, esplorazione e produzione di petrolio, gas e risorse minerali. Infine, è vietato fornire servizi direttamente connessi alle attività turistiche nei territori specificati.Con tali misure si prevedono regimi autorizzativi a capo delle autorità competenti degli Stati membri per:</p><ul> <li>(export nei settori indicati) l’esecuzione fino al 24 maggio 2022 di contratti commerciali conclusi prima del 23 febbraio 2022 (o di contratti accessori necessari purché la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che intende eseguire il contratto abbia notificato, con almeno dieci giorni lavorativi di anticipo, l’attività o la transazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita/o);</li> <li>alle merci originarie dei territori specificati messe a disposizione delle autorità ucraine per un esame e per le quali è verificata l'origine preferenziale (certificato di origine conformemente all'accordo di associazione UE-Ucraina);</li> <li>l’esecuzione di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022 (o da contratti accessori necessari), purché l’autorità competente ne sia stata informata con almeno cinque giorni lavorativi prima;</li> <li>i) missioni consolari o di organizzazioni internazionali; ii) sostegno di ospedali o altre istituzioni sanitarie pubbliche che forniscono servizi medici o istituti di istruzione civile; iii) manutenzione per la sicurezza delle infrastrutture esistenti; iv) attività necessarie per prevenire o attenuare urgentemente eventi a grave e significativo impatto sulla salute e sulla sicurezza delle persone, compresa la sicurezza delle infrastrutture esistenti, o sull’ambiente;</li> <li>infine, in casi di emergenza debitamente giustificati, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione possono procedere senza autorizzazione preventiva, a condizione che l’esportatore informi l'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dopo che esse hanno avuto luogo, fornendo dettagli sulla pertinente giustificazione;</li> <li>(per servizi connessi alle attività turistiche) non è pregiudicata l’esecuzione fino al 24 agosto 2022 di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022 (o da contratti accessori necessari), a condizione che l’autorità competente sia stata informata con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo.</li></ul><p>*.*.*<strong><u>3.1.2. Secondo pacchetto (24 febbraio 2022)</u></strong><strong>.</strong><strong><u>Divieto di esportazione</u></strong><strong>:</strong> Tale divieto ha ad oggetto aerei, parti e attrezzature dall’industria aeronautica e spaziale in Russia e le tecnologie di raffinazione per l’industria petrolifera. Le restrizioni all’esportazione riguarderanno anche i beni a duplice uso (civili e militari).*.*<strong><u>Misure economiche riguardanti il settore finanziario</u></strong><strong>:</strong> Alle banche UE sarà vietato accettare depositi da cittadini russi di oltre 100 mila euro e diverse società statali russe avranno il loro accesso ai finanziamenti europei bloccato.*.*<strong><u>Esclusioni</u></strong>: Tra gli esclusi dalle sanzioni i beni di lusso. La <em>ratio</em> di questa esclusione sembra risiedere nel fatto di essersi voluti concentrare maggiormente sul settore tecnologico.*.*<strong><u>Estromissione dal Consiglio d’Europa</u></strong>: Il Consiglio d’Europa, di cui l’Italia ha la presidenza, ha estromesso la Russia dal novero dei suoi membri.*.*.*<strong><u>3.1.3. Terzo pacchetto (28 febbraio 2022)</u></strong><strong>.</strong><strong><u>Misure economiche riguardanti il settore finanziario</u></strong><strong>:</strong> Dal 2014, le sanzioni dell'UE sul mercato dei capitali hanno vietato alcune transazioni in nuovo debito e nuove azioni emesse da alcune banche e società russe e da alcune affiliate. Tali sanzioni sono state modificate in modo significativo e sono state introdotte altre misure nella sfera finanziaria:</p><ul> <li>ulteriori restrizioni sono state imposte alla Banca Centrale della Russia, con il divieto di tutte le transazioni relative alla gestione delle sue riserve e attività;</li> <li>altre quattro banche (<em>Alfa Bank, Bank Otkritie, Bank Rossiya e Promsvyazbank</em>) e otto società (<em>Almaz-Antey, Kamaz, Novorossiysk Commercial Sea Port, Rostec, Russian Railways, Sevmash, Sovcomflot e United Shipbuilding Corporation</em>) sono ora soggette alle sanzioni dell'UE sul mercato dei capitali;</li> <li>le contrattazioni in titoli trasferibili o strumenti del mercato monetario di qualsiasi scadenza emessi da queste e dalle entità precedentemente elencate saranno proibite e nessun nuovo prestito/credito (di qualsiasi scadenza) potrà essere loro concesso (sebbene si applichino alcune eccezioni);</li> <li>le banche dell'UE in generale non possono più accettare depositi superiori ai 100.000 euro (in totale) da persone, entità o simili russe che risiedono o sono stabilite in Russia, anche se si applicano eccezioni limitate - alcune soggette ad autorizzazione preventiva. Le banche dell'UE devono ora inoltre riferire regolarmente su tutti questi depositi russi che superano i 100.000 euro;</li> <li>sarà vietato fornire servizi sulle sedi di negoziazione per i titoli trasferibili di qualsiasi entità giuridica statale in Russia, e i depositari centrali di titoli dell'UE non potranno più fornire servizi per i titoli trasferibili emessi dopo il 12 aprile 2022 a qualsiasi persona russa;</li> <li>inoltre, nessun valore mobiliare denominato in euro emesso dopo il 12 aprile 2022 può essere venduto a persone o entità russe, sempre con alcune eccezioni;</li> <li>infine, è vietato fornire finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria per il commercio con la Russia o per gli investimenti in essa, ad eccezione di impegni di finanziamento vincolanti preventivi, del commercio di prodotti alimentari o per scopi agricoli, medici o umanitari. Finanziamenti fino a 10 milioni di euro per progetto sono comunque consentiti alle PMI stabilite nell'UE.</li></ul><p>*.*<strong><u>Restrizioni al commercio e agli investimenti:</u></strong> le restrizioni commerciali esistenti sui prodotti a duplice uso sono state estese al divieto di esportare tutti i prodotti a duplice uso, indipendentemente dall'origine, a qualsiasi persona in Russia o per l'uso in Russia.Tale divieto riguarda anche il finanziamento o l'assistenza finanziaria, i servizi di intermediazione, l'assistenza tecnica (compresi il montaggio, il collaudo, la formazione e la riparazione) e altri servizi relativi alla produzione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti.Le esenzioni si applicano (soggette a specifici requisiti di notifica e autorizzazione) in alcuni casi, come per la cooperazione intergovernativa, scopi umanitari o uso personale per viaggi in Russia. Le attività contrattuali preesistenti possono essere consentite con l'autorizzazione dello Stato membro, da richiedere prima del 1° maggio 2022.Analogamente, l'UE ha imposto un divieto di esportazione su un'ampia gamma di beni e tecnologie nei settori della difesa e della sicurezza, compresa la relativa assistenza/servizi. Le ampie restrizioni coprono vari prodotti normalmente non coperti dai controlli sul duplice uso dell'UE, ma che sono inclusi nella <em>Commerce Control List</em> degli Stati Uniti; a tal proposito sono inclusi prodotti per il settore elettronico (ad esempio, microprocessori, semiconduttori) e sicurezza delle informazioni, sensori, laser, navigazione/avionica, articoli marini e aerospaziali/propulsione.*.*.*<strong><u>3.1.4. Quarto pacchetto (2 marzo 2022)</u></strong><strong>.</strong>Il 2 marzo 2022, il Consiglio dell'UE ha deciso di adottare le seguenti misure aggiuntive:<strong><u>SWIFT</u></strong>: divieto di fornire servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per lo scambio di dati finanziari (SWIFT), a una selezione di 7 banche russe (ad esempio Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya Bank, Sovcombank, VNESHECONOMBANK (VEB) e VTBANK'). Tale divieto entrerà in vigore il decimo giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE, e si applicherà anche a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabilito in Russia i cui diritti di proprietà siano direttamente o indirettamente posseduti per più del 50% dalle suddette banche.*.*<strong><u>Fondo russo per gli investimenti diretti</u></strong>: divieto di investire, partecipare o contribuire in altro modo a futuri progetti cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti. Una deroga è possibile nel caso in cui tale partecipazione all'investimento o contributo sia dovuto in base a contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o a contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.*.*<strong><u>Banconote denominate in euro</u></strong>: divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in euro in Russia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, compresi il governo e la Banca centrale della Russia, o per l'uso in Russia.Tale divieto non si applica alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di banconote denominate in euro a condizione che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione sia necessaria per l'uso personale di persone fisiche che si recano in Russia o di membri delle loro famiglie che viaggiano con loro o per scopi ufficiali di missioni diplomatiche, sedi consolari o organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in conformità al diritto internazionale.*.*<strong><u>Media russi:</u></strong> il consiglio dell'UE ha deciso di vietare i media russi “<em>Russia Today</em>” e “<em>Sputnik</em>” per disinformazione.In base a questa misura sanzionatoria è vietato agli operatori di trasmettere o consentire, facilitare o contribuire in altro modo alla trasmissione, qualsiasi contenuto delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato XV, anche attraverso la trasmissione o la distribuzione con qualsiasi mezzo come cavo, satellite, IP-TV, fornitori di servizi Internet, piattaforme di condivisione di video su Internet o applicazioni, sia nuove che pre-installate. Inoltre, qualsiasi licenza o autorizzazione di trasmissione, accordo di trasmissione e distribuzione con le persone giuridiche, le entità o gli organismi di cui all'allegato XV è sospesa.*.*.*<em>La seguente sezione relativa alle sanzioni adottate da Paesi esteri nei confronti della Russia è stata predisposta consultando una serie di fonti statali, nonché articoli di testate giornalistiche straniere. Senza pretesa di esaustività, tale sezione ha solo finalità ricognitiva. L’applicabilità delle singole sanzioni a casi specifici dovrà essere verificata con legali competenti nella rispettiva giurisdizione.</em>*.*.*<strong><u>3.2. Stati Uniti d’America</u></strong><strong>.</strong>Il 24 febbraio 2022 l’OFAC (“<em>U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control</em>”), in applicazione dell’ordine esecutivo 14024, firmato dal presidente Biden, ha attuato una serie di misure sanzionatorie contro la Russia per le sue attività estere dannose, compresa la violazione dei principi fondamentali del diritto internazionale come il rispetto dell'integrità territoriale degli Stati sovrani.*.*.*<strong><u>3.2.1. Misure restrittive alle relazioni economiche con le Repubbliche autoproclamatesi indipendenti di Donetsk e Lugansk</u></strong><strong>.</strong>Il primo pacchetto di intervento adottato dagli Stati Uniti impone il blocco degli investimenti e il divieto per i soggetti statunitensi di operare commercialmente e finanziariamente nelle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk (come indicato nella tabella al punto 2 “<em>Schema delle sanzioni adottate dagli Stati Uniti e dall’Unione Europea</em>”).Una serie di Licenze Generali allegate al provvedimento stabilisce le esenzioni per alcuni prodotti di prima necessità, servizi essenziali e per le attività delle Organizzazioni Internazionali, prevedendo nel dettaglio:</p><ul> <li>un periodo transitorio (<em>wind down</em>) per operazioni di import-export di beni e servizi collegati a contratti sottoscritti prima del 21 febbraio 2022, da chiudere entro il 23 marzo 2022 (Licenza n. 17).</li> <li>la possibilità̀ di effettuare operazioni di esportazione o riesportazione nelle due regioni di <em>commodity</em> agricole, medicinali, apparecchiature biomedicali e loro parti, farmaci per il trattamento, diagnosi e cura del Covid-19 (Licenza n. 18);</li> <li>la possibilità̀ di transazioni collegate al settore postale e delle comunicazioni, escluse le apparecchiature per le telecomunicazioni terrestre o satellitari (Licenza n. 19);</li> <li>la viabilità̀ delle operazioni condotte da Organizzazioni Internazionali quali Nazioni Unite (inclusi i suoi principali programmi), BERS, African Development Bank Group, Asian Development <em>Bank</em> o Croce Rossa (Licenza n. 20);</li> <li>saranno, inoltre, possibili operazioni di carattere non commerciale o rimesse personali (Licenza n. 21);</li> <li>così come l’export di servizi funzionali allo scambio di informazioni personali su internet (Licenza n. 22).</li></ul><p>*.*.*<strong><u>3.2.2. Misure restrittive contro il sistema bancario</u></strong><strong>.</strong>Il Tesoro ha intrapreso azioni contro le maggiori istituzioni finanziarie russe, tra le quali la Public Joint Stock Company Sberbank of Russia (Sberbank), la VTB Bank Public Joint Stock Company (VTB Bank) e la PSB, vietando ogni rapporto con essi congelandone gli asset detenuti negli Stati Uniti.A partire dal 26 marzo 2022, secondo quanto stabilito dalla direttiva 2 sotto l'E.O. 14024, "<em>Divieti relativi ai conti corrispondenti o passanti e all'elaborazione di transazioni che coinvolgono alcune istituzioni finanziarie straniere</em>", si proibisce agli istituti finanziari statunitensi:</p><ul> <li>l'apertura o il mantenimento di un conto di corrispondenza o di un conto passante per o per conto di qualsiasi entità determinata ad essere soggetta ai divieti della direttiva CAPTA relativa alla Russia, o ai loro beni o interessi in proprietà;</li> <li>l'elaborazione di transazioni che coinvolgono tali entità determinate ad essere soggette alla direttiva relativa alla Russia, o ai loro beni o interessi in proprietà.</li></ul><p>Di conseguenza, le istituzioni finanziarie statunitensi devono rifiutare tali transazioni a meno che non siano esentate o autorizzate dall'OFAC.L'OFAC ha anche imposto sanzioni di blocco su altre tre grandi istituzioni finanziarie russe: Otkritie, Novikom e Sovcom.*.*.*<strong><u>3.2.3. Misure limitative ai flussi finanziari russi</u></strong><strong>.</strong>L'OFAC, con la direttiva 3, ai sensi dell'E.O. 14024, "<em>Divieti relativi al nuovo debito e al capitale di alcune entità legate alla Russia" </em>ha vietato la sottoscrizione di titoli emessi dalla banca centrale, il fondo nazionale e il ministero delle finanze.Lo scopo della direttiva è quello di vietare transazioni e operazioni, da parte delle entità statunitensi o all'interno degli Stati Uniti elencate nell'allegato 1 della direttiva sulle entità collegate alla Russia, nel nuovo debito con scadenza superiore a 14 giorni e nel nuovo capitale di imprese statali russe.*.*.*<strong><u>3.2.4. Misure restrittive <em>ad personam</em></u></strong><strong><em>.</em></strong>In data 25 febbraio 2022, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni direttamente al Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin e al ministro degli Affari Esteri, Sergei Lavrov, così come ad altri membri del Consiglio di Sicurezza della Russia. Il Ministro della Difesa della Federazione Russa, Sergei Shoigu, e il Capo dello Stato Maggiore delle Forze Armate Russe, Primo Vice Ministro della Difesa e Generale dell'Esercito Valery Gerasimov, in quanto direttamente responsabili dell’ulteriore invasione non provocata e illegale della Russia in Ucraina.Tali sanzioni si sostanziano in:</p><ul> <li>blocco e segnalazione all’OFAC di tutte le proprietà e gli interessi in proprietà dei soggetti di cui sopra, collocati negli Stati Uniti o in possesso o controllo di persone statunitensi;</li> <li>blocco di tutte le entità che sono possedute, direttamente o indirettamente, al 50% o più da una o più persone bloccate.</li></ul><p>Inoltre, tutte le transazioni da parte di persone statunitensi o all'interno (o in transito) degli Stati Uniti che coinvolgono qualsiasi proprietà o interessi in proprietà di persone designate o altrimenti bloccate sono proibite, a meno che non siano autorizzate da una licenza generale o specifica emessa dall'OFAC, o altrimenti esenti, tra i quali si segnala il versamento di qualsiasi contributo o la fornitura di fondi, beni o servizi da parte di, a, o a beneficio di qualsiasi persona bloccata e il ricevimento di qualsiasi contributo o fornitura di fondi, beni o servizi da una tale persona.*.*.*<strong><u>3.2.5. Misure restrittive contro la Banca Centrale e fondi sovrani russi</u></strong><strong>.</strong>In data 28 febbraio 2022, l’OFAC ha proibito alle persone degli Stati Uniti di impegnarsi in transazioni con la Banca Centrale della Federazione Russa e il Ministero delle Finanze della Federazione Russa, immobilizzando così tutti i beni della Banca centrale detenuti negli Stati Uniti o da persone statunitensi, ovunque si trovino.Tra le sanzioni di questo pacchetto rientrano le sanzioni dirette al <em>Russian Direct Investment Fund</em> (RDIF), un fondo sovrano russo-chiave e al suo <em>Chief Executive Officer</em> (CEO), Kirill Dmitriev.La direttiva 4 espande i precedenti divieti contenuti nella direttiva 1A del 22 febbraio 2022, che vieta la partecipazione ai mercati primari e secondari delle obbligazioni denominate in rubli o non in rubli, a partire dal 1° marzo 2022. Essa proibisce più ampiamente tutte le transazioni, se non diversamente previsto, che coinvolgono una qualsiasi di queste tre entità.*.*.*<strong><u>3.3. Regno Unito</u></strong><strong>.</strong><strong><u>3.3.1. Primo pacchetto (22 febbraio 2022)</u></strong><strong>.</strong>La Gran Bretagna ha annunciato e rese effettive nuove sanzioni a banche e soggetti russi, tra i quali risultano: Bank Rossiya, Black Sea Bank for Development and Reconstruction, Genbank JSC, IS Bank, Promsvyazbank PJSC tra le banche e Boris Romanovich Rotenberg, Igor Arkadyevich Rotenberg, Gennadiy Nikolayevich Timchenko tra le persone fisiche.Il risultato di tale individuazione ha comportato un congelamento dei beni sia delle persone giuridiche che delle persone fisiche e, per quest’ultimi, anche un divieto di viaggio.Le risorse economiche che sono possedute, detenute o controllate da tali persone, e che sono sotto la giurisdizione del Regno Unito, devono, quindi, essere congelate e nessun fondo o risorsa economica può essere reso disponibile (direttamente o indirettamente) a o a beneficio di queste persone, a meno che non sia consentito da una licenza rilasciata dal HM Treasury. Inoltre, le "risorse economiche" sono ampiamente definite come includenti qualsiasi attività che possa essere utilizzata per ottenere fondi, beni o servizi - per esempio, beni immobiliari. Il congelamento dei beni si estende anche alle entità possedute o controllate (direttamente o indirettamente) dai soggetti designati. Secondo le regole britanniche, anche i fondi e le risorse economiche di tali entità devono essere congelati e i fondi e le risorse economiche non possono essere messi a disposizione di tali entità.*.*<strong><u>Chiusura dell’accesso ai porti</u></strong>: nella prima categoria di interventi rientra la decisione presa dall’esecutivo britannico di chiudere completamente l’accesso ai porti del Regno Unito per le navi russe.Tra gli interventi attuati dalla Gran Bretagna contro la Russia rientra la decisione di chiudere completamente l’accesso ai porti del Regno Unito per le navi russe.*.*.*<strong><u>3.3.2. Secondo pacchetto (24 febbraio 2022)</u></strong><strong>.</strong>Attraverso queste misure viene esteso il congelamento di beni anche alla VTB Bank, a 5 imprese statali della difesa e a 5 ulteriori individui.A seguito di ciò, il Governo britannico ha annunciato una serie di altre misure, tra cui:</p><ul> <li>L’ampliamento del novero di banche a cui congelare i beni, per impedire loro di accedere alla sterlina e di compensare i pagamenti attraverso il Regno Unito, tagliando il loro accesso ai mercati finanziari britannici;</li> <li>Imposizione del limite di 50.000 sterline sui conti bancari del Regno Unito detenuti da cittadini russi;</li> <li>Controllo sulle esportazioni, compreso anche il divieto di esportare attrezzature e componenti tecnici di alto livello e critici nei settori dell'elettronica, delle telecomunicazioni, dell'aerospaziale e altri.</li></ul><p>Tali sanzioni sono poi state estese <em>in toto</em> alla Bielorussia, alla Crimea e alle regioni di Donetsk e Luhansk.*.*.*<strong><u>3.3.3. Terzo pacchetto (28 febbraio 2022)</u></strong><strong>.</strong>Il 28 febbraio 2022 è stata annunciata un’ulteriore estensione della <em>black list</em> delle banche russe, includendo VEB, Bank Otkritie Financial Corporation PJSC e PJSC Sovocombank.Inoltre, il ministro degli Esteri ha fornito ulteriori dettagli sui due nuovi atti legislativi sulle sanzioni che saranno presentati al Parlamento a breve:<strong>1) </strong>Il primo introduce una nuova autorità in relazione al settore finanziario della Russia, compreso il potere di impedire alle banche russe di compensare i pagamenti in sterline, con l’obiettivo principale di colpire Sberbank.<strong>2)</strong> Il secondo atto legislativo vieterà le esportazioni verso la Russia in una serie di settori critici, comprese le attrezzature ad alta tecnologia come la microelettronica, la marina e le attrezzature di navigazione.*.*.*<strong><u>3.4. Chiusura dello spazio aereo e sanzioni per l'industria aeronautica da parte Regno Unito, UE e USA</u></strong><strong>.</strong>In seguito agli eventi in Ucraina, l'UE, il Regno Unito, gli Stati Uniti e molti altri stati hanno messo in atto diverse misure che si prevede avranno un impatto considerevole sull'industria dell'aviazione e del finanziamento degli aerei.Si prevede che questi pongano sfide logistiche e finanziarie significative (con ramificazioni immediate) alle compagnie aeree che operano da e verso la Russia, nonché ai locatori e finanziatori che hanno compagnie aeree russe nel loro portafoglio. In tal senso, in prima battura, uno dopo l’altro i Paesi europei stanno chiudendo il proprio spazio aereo alle compagnie russe.Per quanto riguarda l’Italia, è ufficiale la decisione di chiudere lo spazio aereo alla Russia a partire dalle ore 15:00 del 27 febbraio 2022.Oltre ad Italia, Belgio e Germania, Bulgaria, Repubblica Cieca, Estonia, Polonia, Slovenia, Lituania, Lettonia, Romania, Regno Unito, Olanda, Canada, Austria, Malta, Spagna e Francia, anche la Danimarca, l’Irlanda e la Finlandia hanno annunciato la chiusura dei loro cieli agli aerei russi, compresi i velivoli privati.Anche l’UE ha vietato, con effetto immediato, lunedì 28 febbraio 2022, agli aerei di proprietà russa, registrati in Russia o controllati dalla Russia (di proprietà, noleggiati o altrimenti controllati da persone fisiche o giuridiche russe) di atterrare, decollare o sorvolare l'UE. In aggiunta, entro la fine di marzo 2022, i locatori europei dovranno terminare i leasing e recuperare centinaia di aerei per un valore di 5 miliardi di dollari.A queste restrizioni si è accompagnata anche la restrizione relativa alla sospensione dei permessi dei vettori stranieri. Ad esempio, il 24 febbraio 2022, l'autorità dell'aviazione civile del Regno Unito ha sospeso il permesso di vettore straniero detenuto da <em>Aeroflot</em>. Come contromisura per le sanzioni del Regno Unito, la Federazione Russa ha limitato l'ingresso nel suo spazio aereo (compresi i voli di transito) e l'atterraggio sul suo territorio di tutti gli aerei di proprietà, noleggiati o gestiti da una persona associata al Regno Unito o registrati nel Regno Unito.In risposta alle restrizioni dello spazio aereo attuate dai paesi occidentali, la Federazione Russa ha chiuso il suo spazio aereo e limitato l'atterraggio sul suo territorio ai vettori aerei di 36 paesi e ai vettori aerei registrati in questi paesi.*.*.*<strong><u>3.5. Svizzera</u></strong><strong>.</strong>Il 28 febbraio 2022, la Svizzera ha deciso di adottare le sanzioni imposte dall'UE il 23 e 25 febbraio 2022. I beni delle persone e delle società sanzionate sono congelati con effetto immediato. Le sanzioni finanziarie si estendono ora al presidente russo Vladimir Putin, al primo ministro Mikhail Mishustin e al ministro degli esteri Sergey Lavrov.La Svizzera ha attuato le seguenti nuove sanzioni:<strong><u>Blocco dei beni:</u></strong></p><ul> <li>I beni appartenenti a o sotto il controllo di persone, società ed enti elencati nell'allegato 3 dell'ordinanza sono bloccati con effetto immediato (la lista comprende il presidente russo Vladimir Putin, il primo ministro Mikhail Mishustin, il ministro degli esteri Sergei Lavrov e i membri del parlamento russo).</li> <li>La SECO (Segreteria di Stato dell’economia) può eccezionalmente autorizzare transazioni specifiche in casi limitati.</li> <li>È vietato fornire direttamente o indirettamente beni o risorse economiche alle persone, società ed entità elencate nell'allegato 3.</li> <li>Le entità che detengono o gestiscono beni che dovrebbero essere bloccati devono essere dichiarate alla SECO.</li></ul><p>*.*<strong><u>Restrizioni finanziarie:</u></strong></p><ul> <li>Divieto di emissione di determinati strumenti finanziari (e relativa assistenza) con scadenza superiore a 30 giorni emessi da specifiche banche ed entità mirate in Russia o da banche ed entità al di fuori della Svizzera controllate da tali banche ed entità mirate o che agiscono per loro conto o sotto le loro istruzioni.</li> <li>Divieto di emissione di strumenti finanziari (e relativa assistenza) emessi dalla Russia, dal suo governo, dalla Banca Centrale della Russia, o da qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto le loro istruzioni.</li> <li>Divieto di concedere alcuni prestiti (direttamente o indirettamente) con scadenza superiore a 30 giorni a specifiche banche ed entità mirate in Russia o, banche ed entità al di fuori della Svizzera controllate da tali banche ed entità mirate o che agiscono per loro conto o sotto le loro istruzioni. Alcune eccezioni sono previste per i prestiti concordati prima del 28 febbraio 2022.</li> <li>Divieto di negoziazione di alcuni strumenti finanziari.</li></ul><p>*.*<strong><u>Misure riguardanti territori specifici:</u></strong></p><ul> <li>Il divieto di importazioni, esportazioni e investimenti riguardanti la Crimea e Sebastopoli, in vigore dal 2014, è stato esteso alle aree degli oblast ucraini di Donetsk e Luhansk non controllate dal governo ucraino.</li></ul><p>*.*<strong><u>Le seguenti restrizioni commerciali decise nel 2014 rimangono in vigore:</u></strong></p><ul> <li>Restrizioni relative ai beni a duplice uso e a specifici beni militari.</li> <li>Divieto di importazione di armi da fuoco, munizioni, materiali esplosivi, pirotecnici e polveri da guerra dalla Russia o dall'Ucraina.</li> <li>Dichiarazione obbligatoria per alcuni beni e servizi dell'industria petrolifera.</li></ul><p>*.*.*<strong><u>3.6. Giappone</u></strong><strong>.</strong>Il 26 febbraio 2022, sono state annunciate "<em>Misure relative alla situazione in Ucraina secondo la legge sui cambi e sul commercio estero</em>”.In sostanza sono state implementate una serie di sanzioni e misure relative alla Repubblica di Donetsk e alla Repubblica di Luhansk che riguardano nello specifico:<strong><u>Congelamento dei beni:</u></strong></p><ul> <li><u>Limitazione dei pagamenti</u>: È necessaria l'autorizzazione per i pagamenti a 24 persone legate alla Repubblica di Donetsk e alla Repubblica di Luhansk e alla Bank Rossiya designati dalla comunicazione del MOFA (<em>Ministry of Foreign Affairs of Japan</em>). I pagamenti che richiedono l'autorizzazione includono <em>(i)</em> il pagamento dal Giappone da parte di un residente giapponese o non giapponese a qualsiasi persona designata e <em>(ii)</em> il pagamento da qualsiasi luogo da un residente giapponese a qualsiasi persona designata.</li> <li><u>Restrizione sulle transazioni di capitale</u>: L'autorizzazione è necessaria per le transazioni di capitale (cioè, contratto di deposito, fiducia e prestito di denaro) da parte di un Residente in Giappone con le persone designate.</li></ul><p>*.*<strong><u>Restrizione all'esportazione e all'importazione:</u></strong></p><ul> <li>È necessaria l'approvazione per l'esportazione di tutti i beni verso le Regioni di Donetsk e Luhansk e per l'importazione di tutti i beni originari delle Regioni Coperte.</li></ul><p>*.*<strong><u>Il Giappone ha anche implementato le seguenti misure relative alla Russia:</u></strong></p><ul> <li>Restrizione all'emissione e alle transazioni per il nuovo debito sovrano russo.</li> <li>Restrizione all'emissione e all'offerta: è necessaria l'autorizzazione per l'emissione e l'offerta in Giappone di debito sovrano russo da parte del governo delle Federazioni russe, delle agenzie governative della Federazione russa e della Banca centrale della Federazione russa.</li> <li>Restrizione all'acquisizione e alla transazione: l'autorizzazione è necessaria per l'acquisizione da parte di un Residente in Giappone di nuovo debito sovrano russo (emesso a partire dal 26 febbraio 2022) da un Residente non giapponese, o la cessione dello stesso a un Residente non giapponese.</li> <li>Restrizione al servizio e alle transazioni: l'autorizzazione è necessaria per la fornitura di servizi e benefici da parte di un Residente in Giappone intrapresi ai fini dell'emissione o dell'offerta di sottoscrizione di nuovo debito sovrano russo in Giappone.</li></ul><p>*.*<strong><u>Restrizione all'emissione di titoli da parte di banche russe designate (come definito di seguito) in Giappone:</u></strong></p><ul> <li>L'autorizzazione è richiesta per l'emissione o l'offerta di sottoscrizione di titoli (limitata solo ai titoli di debito con scadenza superiore a 30 giorni) emessi in Giappone da Sberbank, VTB Bank, Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank), Gazprombank e Russian Agricultural Bank.</li> <li>L'autorizzazione è necessaria per la fornitura di servizi e benefici da parte di un residente in Giappone per l'emissione o l'offerta di sottoscrizione di titoli (limitata solo ai titoli di debito con scadenza superiore a 30 giorni) emessi dalle banche russe designate.</li> <li>Rafforzamento del controllo delle esportazioni di articoli e servizi pertinenti soggetti ai regimi multilaterali di controllo delle esportazioni verso la Russia.</li> <li>Le procedure d'esame per le esportazioni di articoli e servizi rilevanti soggetti ai Regimi Multilaterali di Controllo delle Esportazioni verso la Russia sono state rese più severe eliminando le esenzioni dalle licenze per la Russia.</li></ul><p>*.*.*<strong><u>3.7. Australia</u></strong><strong>.</strong>Il 23 febbraio 2022, l’Australia ha annunciato l’imposizione di sanzioni contro individui, organizzazioni e banche russe come parte dello sforzo internazionale per colpire la Russia per le sue azioni in relazione all'Ucraina.Secondo le dichiarazioni del primo ministro australiano, le misure pertinenti includeranno:</p><ul> <li>divieti di viaggio e sanzioni finanziarie su otto membri del Consiglio di sicurezza della Russia.</li> <li>sanzioni finanziarie mirate in relazione a Rossiya Bank, Promsvyazbank, IS Bank, Genbank e la Black Sea Bank for Development and Reconstruction (oltre alle restrizioni già esistenti su VEB).</li> <li>futura estensione delle sanzioni esistenti alla Crimea e a Sebastopoli, alle regioni di Donetsk e Luhansk, anche in relazione al commercio nei settori dei trasporti, energia, telecomunicazioni e petrolio, gas e minerali.</li></ul><p>*.*.*<strong><u>3.8. Canada</u></strong><strong>.</strong>Il 22 febbraio 2022, il primo ministro Justin Trudeau ha annunciato che il Canada avrebbe implementato un "primo round" di sanzioni. In un comunicato stampa, il primo ministro ha annunciato le seguenti misure:</p><ul> <li>Restrizioni per i membri della Duma di Stato russa che hanno votato per la decisione di riconoscere l'indipendenza di Donetsk e Luhansk;</li> <li>Un divieto di trattare con le aree non controllate dal governo di Donetsk e Luhansk, che proibirà effettivamente ai canadesi di impegnarsi in specifiche transazioni e attività in queste regioni;</li> <li>Nuovi divieti sulle transazioni dirette e indirette nel debito sovrano russo;</li> <li>Sanzioni su Importanti istituzioni finanziarie russe, tra cui il RDIF.</li></ul><p>*.*.*</p><ol start="4"> <li><strong> <u>Raccomandazioni di business per le imprese</u>.</strong></li></ol><p>Il panorama delle sanzioni è in continua e rapida evoluzione e spesso appare complesso.Tenendo questo a mente, è comunque possibile fornire una serie di indicazioni a carattere generale:1) Si raccomanda un continuo aggiornamento sulle sanzioni che, di volta in volta, verranno attuate. Una valutazione approfondita delle eventuali sanzioni o restrizioni applicabili risulta imprescindibile, in quanto potrebbe essere necessario un aggiustamento o una cessazione delle relazioni con certe controparti o in certe aree geografiche come la Russia o la Bielorussia.2) si suggerisce di valutare i rapporti giuridici pendenti (incluso con riferimento a investitori, finanziatori, beni e controparti contrattuali), che possano, quindi, avere connessione diretta o indiretta con le relative sanzioni;3) di suggerisce di considerare se sia necessario adeguare uno qualsiasi di questi nessi e quindi revisionare finanziamenti e/o accordi commerciali;4) di suggerisce lo <em>screening</em> delle controparti, rispetto alle attuali liste di sanzioni consolidate, anche tenuto conto dei diversi paesi potenzialmente rilevanti.&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:lorena.possagno@advant-nctm.com">Lorena Possagno</a>, <a href="mailto:luca.dettori@advant-nctm.com">Luca Dettori</a> e <a href="mailto:ekaterina.aksenova@advant-nctm.com">Ekaterina Aksenova</a>.</i></em>&nbsp;<em>Documento aggiornato al 4 marzo 2022</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 04 Mar 2022 04:23:47 +0100</pubDate>
                        <title>Lo Smart working post pandemia; le linee-guida del Protocollo del 7 dicembre 2021</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lo-smart-working-post-pandemia-le-linee-guida-del-protocollo-del-7-dicembre-2021</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso 7 dicembre le Parti Sociali hanno sottoscritto, su impulso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile.Tutte le maggiori sigle sindacali e le maggiori associazioni imprenditoriali lo hanno firmato: lo scopo del documento è quello di dare delle direttive ai proprio sottoscrittori per stesura dei prossimi contratti collettivi, siano essi nazionali o si secondo livello. Esso è, peraltro, molto utile anche per la redazione degli accordi individuali che saranno sottoscritti nel prossimo futuro, in attesa che i suddetti contratti collettivi vengano alla luce; ricordo, infatti, che la Legge 81/2017 richiede che lo <em>smart working</em> sia regolato da accordi individuali (a prescindere dall’esistenza o meno di una normativa collettiva superiore).I punti trattati dal Protocollo non sono solo quelli regolati dalla Legge 81/2017 ma anche quelli che l’esperienza accumulata in questo ultimo periodo, caratterizzato da un utilizzo massiccio, intenso e prolungato del lavoro agile, ha fatto emergere come particolarmente delicati e controversi.Segnalo, inoltre, che all’”<em>incremento della competitività</em>” e alla “<em>conciliazione dei tempi di vita e lavoro</em>” - che erano gli obiettivi dichiarati della Legge 81/2017 - &nbsp;il Protocollo aggiunge tematiche tipicamente ESG, quali quella ambientale e altre di tipo sociale, quali, ad esempio, la promozione della genitorialità e la tutela dei fragili e dei disabili.Particolare attenzione è, poi, dedicata alla individuazione dei luoghi idonei a svolgere l’attività lavorativa in modalità agile, chiarendo che essi debbano garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori ma anche la sicurezza dei dati trattati, con facoltà di identificare a priori tipologie vietate di luoghi, classificati come inidonei a questo fine.Sempre nell’ottica di assumere un approccio pragmatico su aspetti delicati, il Protocollo specifica le responsabilità in capo al lavoratore e al datore di lavoro in tema di gestione e manutenzione degli strumenti tecnologici attraverso i quali è possibile rendere la prestazione; così come regola le altrettanto delicate questioni del diritto alla disconnessione e dei controlli a distanza. Tutti temi che quotidianamente si pongono agli operatori nella stesura degli accordi e nella gestione degli stessi.Da ultimo, ricordo alcuni principi generali che, ancorchè dovrebbero essere ormai acquisiti, nella realtà, non sempre lo sono; <em>in primis</em> il principio che una organizzazione del lavoro basata sullo&nbsp; <em>smart working</em> non è un diritto di alcuna parte; nessuna, quindi, può pretenderla in caso di mancata sottoscrizione dell’accordo. Il secondo che l’adozione del lavoro agile non può costituire titolo per avere un diverso trattamento – sia esso <em>in melius </em>o <em>in pejus</em> – rispetto a chi lavora secondo un’organizzazione “tradizionale” in tema di remunerazione, inquadramento, livello, promozione e percorsi di carriera.Da ultimo, segnalo la evidenziazione dell’importanza dei programmi di formazione continua e all’accesso agli stessi anche da parte dei lavoratori agili; programmi che sono, al contempo, fonte di diritto ma anche di obbligo per entrambe le parti in un contesto ove le stesse sono egualmente sollecitate continuamente ad aggiornarsi rispetto ai continui progressi che la tecnologia mette loro a disposizione.Per un’esaustiva analisi del documento, una volta tanto scritto con uno stile accessibile, invito tutti alla sua integrale lettura.&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:michele.bignami@advant-nctm.com">Michele Bignami</a>.</i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 03 Mar 2022 03:37:36 +0100</pubDate>
                        <title>Industrializzazione: efficienza e rapidità preservando la qualità. Intervista a Gianluca Massimei, Amministratore Delegato di NextLegal S.t.A.p.A</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/industrializzazione-efficienza-e-rapidita-preservando-la-qualita-intervista-a-gianluca-massimei-amministratore-delegato-di-nextlegal-s-t-a-p-a</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Com’è iniziato il 2022 per NextLegal e cosa è rimasto dei precedenti 2 anni di pandemia?</strong>Quello che ci portiamo dietro da questi due anni di pandemia è sicuramente il fatto che le previsioni elaborate all’inizio del 2021, al momento della seconda ondata di contagi, sono state in parte stravolte non solo da un punto di vista della proiezione temporale, considerato che siamo ancora in stato d’emergenza, ma soprattutto da un punto di vista politico e macro-economico con effetti che si proiettano su una serie di ambiti, a cominciare da quello del settore giudiziale con il rallentamento dell’attività dei Tribunali. Al di là dei crediti finanziari, pensiamo che nei prossimi mesi il mercato sarà invaso ancora di più da crediti di&nbsp;natura corporate. Nel corso del 2021, come NextLegal, siamo riusciti ad essere maggiormente captive in quest’ultimo ambito, cercando di strutturare processi di recupero tailor-made per essere molto più vicini al target aziendale di recupero, adottando un atteggiamento molto simile a quello degli in-house che ci ha permesso di raggiungere ottimi risultati in tempi brevi sotto il profilo del recupero. Questa esperienza ce la portiamo nel 2022: stiamo continuando a promuovere una customizzazione delle soluzioni di recupero, grazie agli investimenti in Intelligenza Artificiale che ci aiutano ad andare sempre più incontro alle esigenze dei nostri clienti. Ad esempio stiamo facendo molto bene per alcuni nostri clienti che operano nel settore dell’Automotive e nel mondo dell’Entertainment, in particolare per alcune Collecting Society che si occupano della gestione e del recupero dei diritti d’autore. Ci sono anche altri settori nei quali stiamo impostando delle strategie di recupero mirate, come quello del food e posso dire che il nostro 2022 è iniziato molto bene, con Gennaio e Febbraio che hanno segnato rispettivamente una crescita del 65% e del 50% circa dei ricavi sul 2021. Ad oggi NextLegal gestisce circa 27mila pratiche. Questi sono numeri che ci confermano che stiamo andando nella giusta direzione.&nbsp;<strong>Come sono cambiati i processi di recupero e quali sono i servizi su cui si è puntato di più?</strong>La pandemia legata al Covid 19 si è differenziata in maniera importante rispetto alle precedenti crisi che hanno condotto a cessioni di portafogli NPL. In questo caso, a nostro avviso, la tipologia dei crediti, oggetto di cessione e di recupero dal punto di vista giudiziale, è stata fortemente spostata sull’unsecured, ovvero crediti finanziari non garantiti oppure crediti di natura corporate. Questa peculiarità ci pone di fronte all’esigenza di utilizzare tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione per il recupero e la vera sfida, secondo noi, risiede proprio nella scelta di quale azione di recupero portare avanti e, appunto, di quale strumento utilizzare. Noi stiamo lavorando per automatizzare proprio il processo che ci porta a fare questa scelta, grazie anche all’esperienza ed al background informativo di ADVANT Nctm e CRIBIS Credit Management. In particolare il nostro milestone del primo semestre del 2022 è quello di automatizzare tutti gli atti del processo giudiziario, a partire da quelli più complessi. Si tratta di una rivoluzione copernicana e speriamo che il mercato sia pronto ad accoglierla. Concludo sottolineando il fatto che “industrializzazione” non è sinonimo di bassa qualità, ma di efficienza e rapidità, che hanno in ogni caso come presupposto la qualità dell’assistenza legale, che NextLegal è in grado di offrire.&nbsp;<strong>Qual è il vostro sentiment rispetto all’attenzione che la stampa di settore ha nei vostri confronti, a partire dal fatto che siete stati nominati per il secondo anno di fila tra i finalisti del LegalCommunity Finance Awards?</strong>Abbiamo saputo e ovviamente ci fa molto piacere, anche se, in tutta sincerità, devo dire che quello che per noi è ancora più importante è la sempre maggiore fiducia che ci stanno accordando i nostri clienti, vecchi e nuovi.&nbsp;Tratto da <a href="https://www.creditvillage.news/2022/03/02/industrializzazione-efficienza-e-rapidita-preservando-la-qualita-intervista-a-gianluca-massimei-amministratore-delegato-di-nextlegal-s-t-a-p-a/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Creditvillage.it</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 28 Feb 2022 08:18:25 +0100</pubDate>
                        <title>PNRR: le opportunità per i borghi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/25974-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>PNRR</strong>, il documento programmatico predisposto dal Governo italiano per la gestione dei fondi stanziati nell’ambito del programma <em>Next Generation Eu</em>, si articola in <u>6 Missioni</u>, che a loro volta prevedono <u>Linee di intervento</u>, <u>Investimenti&nbsp;</u>e <u>Riforme</u> funzionali alla realizzazione dei progetti che vengono selezionati privilegiando quelli trasformativi e con maggiore impatto sull’economia e sul lavoro.All’interno delle prime due missioni, “<em>Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”</em> e “<em>Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale</em>” sono previsti alcuni investimenti e linee di intervento con focus sull’attrattività dei borghi storici.<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2022/02/PNRR-Le-opportunità-per-i-borghi.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per leggere il documento integrale</a>&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:" target="marco.monaco@advant-nctm.com">Marco Monaco</a>.</i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 15 Feb 2022 04:34:27 +0100</pubDate>
                        <title>La via olistica alla sostenibilità</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-via-olistica-alla-sostenibilita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>ADVANT&nbsp;Nctm, uno dei più importanti studi legali indipendenti italiani, propone ai clienti un percorso ESG interdisciplinare a sostegno del business</em>«La disciplina ESG e della finanza sostenibile è complessa e richiede un approccio olistico. Le tre componenti, ambientale, sociale e di governance, devono essere affrontate all'unisono».&nbsp;Riccardo Sallustio, partner di ADVANT&nbsp;Nctm, lo studio legale italiano che fa parte dell'organizzazione paneuropea ADVANT e vanta 250 professionisti, 72 soci e 5 uffici operativi, in Italia e all'estero, non ha dubbi: essere sostenibili è il principale fattore critico di successo e driver di sviluppo per le aziende nei prossimi anni. Esperto di green and sustainable finance, docente alla Luiss Guido Carli nel settore della finanza sostenibile, Sallustio è consulente di imprese e istituzioni finanziarie, quotate e non: i criteri ESG impattano nelle decisioni di investimento non solo dei big player ma anche di un numero crescente di pmi, che vanno opportunamente indirizzate. «Queste tematiche si evolvono continuamente e in più sono prevalentemente basate su regole non vincolanti. Regole che, però, diventano cogenti una volta adottate. Il fatto che siano espresse in documenti non vincolanti non deve trarre in inganno: l'introduzione di una normativa europea e nazionale è dietro l'angolo. Io consiglio di considerare la materia ESG come un nuovo terreno di sfida per le imprese che riguarda tutti, dal cda alle funzioni direttive, alle unità produttive, non solo come qualcosa dettata dalla compliance», chiarisce l'avvocato. Il cambiamento deve essere innanzitutto culturale. «Chi rimane fermo è probabile che debba affrontare, nel medio periodo, maggiori costi di approvvigionamento del credito e l'impossibilità di accedere ad alcuni mercati dei capitali. Si corre anche il rischio di essere esclusi da mercati più sensibili su questi temi, come quello americano o nordeuropeo, e alienare varie categorie di consumatori e di altri soggetti nella catena produttiva». Il primo indispensabile passaggio è di individuare un percorso ad hoc per ogni impresa, scegliendo gli investimenti giusti per moltiplicare le ricadute positive. «Il cda dovrebbe dotarsi di una strategia sostenibile, di obiettivi di medio e lungo periodo e avviare un processo per effettuare un'analisi di doppia materialità coinvolgendo i suoi stakeholder, valutando come i problemi di sostenibilità influenzano l'attività di impresa e come l'azienda stessa impatta sulle persone, sull'ambiente e sugli ecosistemi».&nbsp;<strong>PMI E CAMMINO NELL'ESG</strong>Le società italiane quotate in borsa sono consapevoli da tempo che i principali fattori ESG possono essere associati al valore aziendale nel lungo termine. «Hanno maturato una significativa esperienza, comunicando agli stakeholder e al mercato, nella dichiarazione non-finanziaria che segue i principi GRI, le informazioni relative al processo di raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030». La rendicontazione nei prossimi anni toccherà anche le medie imprese non quotate. «Può essere di importante ausilio agli investitori, ma è fondamentale che tutte le decisioni dell'azienda siano conformi alla strategia dettata dal cda. Chi si occupa di finanza e pianificazione deve iniziare a comprendere la Tassonomia europea, il sistema di classificazione delle attività sostenibili che guiderà banche e investitori nel prossimo futuro e rispettarne i principi nell'esecuzione delle opere e dei progetti del PNRR». In questa gara globale in che posizione è l'imprenditoria italiana? «Lo sviluppo sostenibile è la più grande occasione di rinnovamento della nostra economia per imprese, banche e gestori dal secondo dopoguerra. I nostri big player nel settore elettrico e degli idrocarburi, come Eni, Enel e Snam, sono considerati un'eccellenza per strategia e finanza verde e sostenibile a livello globale. Per queste imprese la transizione energetica non è stata una scelta, ma un obbligo. Diverso è il caso delle medie e piccole imprese che ancora non sono generalmente in grado di cogliere le opportunità».&nbsp;<strong>FUTURO CARBON NEUTRAL </strong>Per la Commissione Europea la finanza sostenibile deve supportare il processo di decarbonizzazione del continente. «Non si tratta solo di incrementare i progetti di finanza verde nel settore dell'energia pulita ma anche di aiutare imprese in transizione in settori che per loro natura hanno difficoltà strutturali a decarbonizzare». La tematica sostenibile è centrale anche all'interno di ADVANT Nctm, che negli ultimi anni ha intrapreso importanti iniziative su mobilità, utilizzo di energie rinnovabili, limitazione all'uso della plastica in ufficio e a scopo sociale, assistendo vari soggetti a titolo gratuito. «L'importante livello di conoscenza di questi temi ci consente di creare valore aggiunto per i clienti. Abbiamo costituito un gruppo ESG multidisciplinare che segue società, banche e altri soggetti su varie tematiche. Per esempio, siamo molto attivi sui finanziamenti legati al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità e sui finanziamenti verdi. Di recente abbiamo creato un gruppo di studio sulla Tassonomia europea e sulla sua applicabilità al mondo bancario e assicurativo». Tutti i dati e le informazioni contenuti nel presente focus sono stati forniti dal cliente che ne garantisce la correttezza e la veridicità, a soli fini informativi.&nbsp;Tratto da <a href="https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&amp;imgatt=F2B2GX&amp;imganno=2022&amp;imgkey=B1WU65PDXVANO&amp;tiplink=4" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Capital</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 15 Feb 2022 04:11:50 +0100</pubDate>
                        <title>Piattaforme on-line di preventivazione e comparazione: in arrivo chiarimenti dall’OAM</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/piattaforme-on-line-di-preventivazione-e-comparazione-in-arrivo-chiarimenti-dalloam</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Introduzione</strong>Lo scorso 12 gennaio l’Organismo degli Agenti e dei Mediatori (“<strong>OAM</strong>”) ha avviato una consultazione pubblica su uno schema di Comunicazione interpretativa recante “<em>Chiarimenti in merito al funzionamento delle piattaforme on-line che offrono servizi di preventivazione e/o comparazione di opzioni di finanziamento</em>” (“<strong>Comunicazione</strong>”).Nella prospettiva dell’Organismo, i chiarimenti contenuti nella Comunicazione si rendono necessari alla luce della crescente rilevanza che stanno assumendo piattaforme&nbsp;<em>on-line</em>&nbsp;che prestano servizi di preventivazione e/o comparazione di opzioni di finanziamento, accompagnati dalla successiva agevolazione del contatto con le banche che propongono tali prodotti di credito.Obiettivo dell’intervento è, dunque, il superamento di oggettive incertezze circa il perimetro entro cui l’attività di tali piattaforme debba essere considerata riservata a soggetti iscritti negli elenchi tenuti dall’OAM, principalmente per quanto attiene alle attività di contatto con la clientela.In ragione dell’approssimarsi del termine della consultazione, appare utile soffermarsi brevemente sui principali profili di attenzione richiamati nella Comunicazione, nonché su taluni preliminari spunti di riflessione in merito al testo elaborato dall’Organismo.<strong>La Comunicazione</strong>Come evidenziato in premessa, la Comunicazione muove dall’esigenza di risolvere alcune incertezze circa il perimetro delle attività riservate a operatori iscritti negli elenchi OAM, in quanto evidente fonte di potenziale ostacolo allo svolgimento di un’efficace attività di controllo della correttezza dei comportamenti dei soggetti coinvolti.La presenza di tali margini di incertezza è tuttavia suscettibile di determinare anche condizioni di disparità competitiva tra soggetti operanti sullo stesso segmento di mercato. Non sfugge, infatti, la circostanza per cui allo svolgimento della medesima attività corrisponde l’applicazione (o quanto meno l’applicabilità) di regimi normativi differenti, a seconda che si tratti o meno di soggetti abilitati (dunque vigilati), con inevitabili ricadute in termini di costi di&nbsp;<em>compliance&nbsp;</em>e di strategie di&nbsp;<em>business</em>&nbsp;potenzialmente attivabili.La Comunicazione rivolge in particolare la propria attenzione all’operatività di gestori di piattaforme&nbsp;<em>on-line</em>&nbsp;che forniscono servizi di comparazione gratuita di uno o più preventivi di prodotti del credito erogati da finanziatori diversi, agevolando il successivo contatto tra le parti.Tali soggetti operano di norma mediante meccanismi di c.d.&nbsp;<em>lead generation</em>, per tali intendendosi tentativi di contatto con potenziale clientela interessata a un finanziamento, principalmente mediante&nbsp;<em>advertising on-line,</em>&nbsp;cui segue un’attività di raccolta di specifiche informazioni anagrafiche e reddituali dei potenziali clienti raggiunti (attività c.d. “di profilazione delle esigenze del cliente”).Gli elementi potenzialmente critici, evidenziati dall’OAM come caratteristici dello svolgimento di tali attività da parte dalle piattaforme in commento, attengono a due diversi profili:</p><ul> <li>il primo è relativo alla mancanza di trasparenza e correttezza nei confronti della clientela servita. Ad avviso dell’Organismo, i clienti sarebbero molto spesso non adeguatamente informati del fatto che l’attività di comparazione è di fatto ristretta ai soli prodotti distribuiti dai finanziatori&nbsp;<em>partner&nbsp;</em>della piattaforma. Il prodotto consigliato al cliente potrebbe, dunque, in concreto, non rappresentare la migliore soluzione disponibile sul mercato o quella più rispondente alle esigenze dell’utente;</li> <li>il secondo è relativo alla circostanza per cui, mentre alcune delle piattaforme che prestano i servizi di cui sopra sono gestite da intermediari del credito e/o da soggetti finanziatori, altre sono operate da soggetti non appartenenti al settore finanziario e, pertanto, non sottoposti al controllo di alcuna Autorità di Vigilanza del settore.</li></ul><p>Con riferimento al primo dei due profili evidenziati, l’Organismo, in conclusione alla Comunicazione, descrive le misure correttive che ritiene necessario approntare: la piattaforma deve informare l’utente che la stessa non garantisce la comparazione dell’intera gamma di offerte disponibili sul mercato, non proponendo pertanto il prodotto in assoluto più conveniente. È onere, della piattaforma, inoltre, informare il cliente del fatto che le condizioni dell’offerta proposta all’esito delle simulazioni potrebbero variare dopo le valutazioni effettuate dal finanziatore sulla specifica posizione del cliente.L’OAM ricorda, infine, che allo stesso Organismo è attribuita la verifica della corretta applicazione delle regole di trasparenza sopra menzionate, attendendo all’attività di prevenzione e al contrasto dell’esercizio abusivo dell’attività di intermediazione creditizia, ai sensi dell’art. 140-<em>bis</em>&nbsp;del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario).In merito, invece, al secondo dei richiamati profili, la Comunicazione precisa quali attività risultano esercitabili anche da piattaforme non iscritte in OAM e quali, invece, devono intendersi riservate a soggetti abilitati.Ad avviso dell’Organismo, “<em>l’utilizzo di siti internet o di strumenti di web marketing – il cui scopo sia incentivare l’utente a fornire i propri dati per facilitare un contatto con i finanziatori avente finalità di promozione creditizia – dovrebbe consistere, se attuato da parte di soggetti non sottoposti a Vigilanza, nella mera raccolta dei dati anagrafici e di contatto di soggetti potenzialmente interessati a eventuali prodotti di credito, senza l’intervento di alcuna – seppur minima – raccolta di dati o profilazione in merito alle esigenze di credito dell’utente e in assenza di qualunque forma di promozione del prodotto o di analisi, istruttoria e informazione sullo stesso</em>”.Il perimetro della riserva è, dunque, individuato nella tipologia di informazioni raccolte in esito all’interazione con la clientela. I dati anagrafici e di contatto possono essere richiesti all’utenza raggiunta senza la necessità di iscrizione all’albo degli agenti e dei mediatori. La raccolta di dati o profilazione ulteriore costituisce, invece, attività soggetta a riserva.Nella prospettiva dell’Organismo, aspetto determinante per la riconduzione dell’attività prestata all’interno del perimetro della riserva di attività risulta, infatti, l’elemento della profilazione delle esigenze di credito del potenziale cliente.Quando tale sia la finalità della piattaforma, l’OAM ritiene soggette a riserva anche l’attività di raccolta di informazioni (diverse da dati anagrafici e di contatto), o la conduzione di attività di promozione del prodotto, descrizione dello stesso o istruttoria di pratiche dei potenziali clienti.A tal riguardo, si osserva tuttavia come, nella fase successiva a quella di c.d.&nbsp;<em>lead generation</em>, risultano astrattamente individuabili due ulteriori fasi, tendenzialmente autonome tanto concettualmente quanto cronologicamente.Si ritiene, infatti, possibile individuare, in primo luogo, un’attività di mera raccolta (materiale) di informazioni dai clienti, non necessariamente limitate ai dati anagrafici e di contatto dei soggetti intercettati, ma potenzialmente riguardanti anche ulteriori circostanze.Tale attività, qualora si sostanzi nella mera somministrazione di un questionario e nell’archiviazione delle risposte fornite dal cliente, in assenza di qualunque forma di promozione di prodotti di credito o di analisi, istruttoria e informazione sugli stessi, non dovrebbe ritenersi, ad avviso di chi scrive, inclusa nell’alveo dell’attività di mediazione creditizia.Diversa e idealmente successiva alla precedente sarebbe, invece, la fase di elaborazione/aggregazione dei dati e delle informazioni in precedenza raccolti, che risulta in concreto finalizzata all’individuazione di una proposta commerciale rispondente alle esigenze di finanziamento del cliente e che ben può essere condotta da un soggetto differente da quello che ha somministrato il questionario.Mentre l’operatività da ultimo descritta è, senza dubbio, riconducibile all’interno del perimetro dell’attività di mediazione creditizia, pertanto soggetta a riserva (e, dunque, esercitabile unicamente da soggetti abilitati all’attività di mediazione, in quanto iscritti all’OAM), si è invece del parere che l’attività di mera raccolta delle informazioni “grezze” (eventualmente mediante somministrazione di un questionario contenente informazioni relative anche alle esigenze di credito del potenziale cliente), non accompagnata da alcuna ulteriore attività di elaborazione e valutazione delle informazioni fornite, non richieda di per sé l’iscrizione nell’elenco degli agenti e dei mediatori.L’Organismo descrive, infine, un ulteriore categoria di servizi, comune nella prassi, generalmente ascrivibile alla circostanza in cui un soggetto operi quale mera “vetrina pubblicitaria”, che ritiene al di fuori del perimetro della riserva di attività.Il riferimento è, in particolare, all’attività svolta da piattaforme che – avendo un&nbsp;<em>core business</em>&nbsp;del tutto diverso rispetto a quello dell’intermediazione creditizio-finanziaria – mostrano un mero&nbsp;<em>banner</em>/annuncio che rinvii direttamente ad un sito&nbsp;<em>internet</em>/filiale operativa gestite da un soggetto iscritto in OAM o da un intermediario bancario e/o finanziario abilitato.Analoga alla fattispecie sopra descritta risulta l’attività di chi si limiti ad effettuare simulazioni astratte di assumibilità creditizia oppure a riportare un elenco di soggetti finanziatori che offrono finanziamenti senza alcuna raccolta di dati sull’esigenza creditizia né indicazione di preventivi riguardanti specifici prodotti e indirizzando direttamente il potenziale cliente ad un soggetto iscritto in OAM o ad un intermediario bancario e/o finanziario abilitato.Sia pure con le precisazioni di cui sopra – in relazione alle quali si auspica una favorevole presa di posizione da parte di OAM – si ritiene in ultima istanza che la Comunicazione offra un significativo contributo di chiarezza agli operatori del settore, rimuovendo talune delle incertezze interpretative che oggi appaiono idonee ad alterare il c.d. “level playing field”.&nbsp;Tratto da <a href="https://www.dirittobancario.it/art/piattaforme-on-line-di-preventivazione-e-comparazione-in-arrivo-chiarimenti-dalloam/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Diritto Bancario</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 04 Feb 2022 03:36:05 +0100</pubDate>
                        <title>Professione Registrar</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/professione-registrar</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<div class="exibart-article-excerpt"><p><em>Figura ancora poco riconosciuta in via ufficiale, il Registrar si rivela una professione sempre più indispensabile. Che va oltre la capacità di districarsi tra trasporto e logistica, ma si muove in una profonda conoscenza delle opere e del mondo dell’arte.</em></p></div><div></div><div></div><div><p>Secondo la definizione della Carta Nazionale Professionisti Museali, redatta da&nbsp;<strong>ICOM</strong>, il Registrar è il “responsabile del servizio prestiti e della movimentazione delle opere”.Più specificamente, segue la gestione delle procedure di trasporto, con particolare riferimento alla sicurezza delle opere da trasferire; segue le procedure di prestito delle opere in entrata ed in uscita; si occupa della gestione delle coperture assicurative, dalla trattativa all’analisi delle polizze.Cura, dunque, tutti gli aspetti logistici dei prestiti delle opere, agendo come punto di contatto tra curatori e operatori logistici.Pur essendo una figura indispensabile per la gestione delle opere, tuttora non è riconosciuta dal Ministero della Cultura, diversamente da quanto avviene negli altri Paesi.</p></div><div></div><div><p>&nbsp;<strong>Il Registrar, ancora non riconosciuto</strong>Considerato il peculiare ruolo svolto, la formazione del Registrar dev’essere quanto più possibile poliedrica e versatile.L’Accademia di belle arti Aldo Galli di Como (<strong>IED Network</strong>) inaugura quest’anno il Master in Professione Registrar, con l’obiettivo di formare una figura professionale con competenze articolate e trasversali, capace di gestire al meglio la complessità della movimentazione delle opere d’arte, in un continuo dialogo con tutti i professionisti attivi nel settore.Al termine del Master – che prevede ore di lezioni teoriche, ma anche pratiche – i corsisti potranno spendere le loro competenze nell’ambito di musei, fondazioni, gallerie, archivi, collezioni private e aziende specializzate nel settore della movimentazione di opere d’arte.La commissione scientifica che ha curato la programmazione del master – composta da <strong>Alessandra Donati</strong> – coordinatrice del corso, professore e avvocata di ADVANT-Nctm, Maria Grazia Longoni – avvocata di LCA Studio Legale, Iolanda Ratti – conservatrice del Museo del 900 di Milano, Cristina Resti – storica dell’arte – ARTE Generali, Linda Pacifici – exibition manager di Palazzo Strozzi, Alice Hansen – restauratrice, si pone come ulteriore obiettivo quello di ottenere il riconoscimento di questa professione, così importante per il sistema dell’arte.All’ultimo incontro di presentazione del corso hanno partecipato, tra gli altri, numerose imprese specializzate nel trasporto di opere d’arte – coinvolte sia in occasione delle docenze sia dei tirocini del master- ed è emerso che le competenze del Registrar potrebbero essere spendibili, oltre che all’interno di musei e gallerie, anche nell’ambito di aziende di logistica attive nel settore della movimentazione di opere d’arte.&nbsp;</p></div><p><strong>Il registrar in azienda</strong>Al riguardo va sottolineato che nel 2020.è stata costituita l’associazione&nbsp;<strong>Logistica Arte</strong>&nbsp;di cui fanno parte 23 aziende specializzate nel trasporto e movimentazione di opere d’arte.“L’Associazione Logistica Arte, ha fondato il suo atto iniziale nella consapevolezza della necessità di dare una voce, identità e presenza, nel vastissimo mondo della Logistica e dei Trasporti, ad un gruppo di aziende che, attraverso la loro specializzazione, professionalità&nbsp;e competenza, hanno declinato la capacità di movimentare le Opere d’Arte, assumendosi la responsabilità di farlo, eliminando, al massimo livello possibile, ogni rischio, per preservarne l’integrità e valore. Questo percorso ha, all’interno di queste realtà, forgiato tecnici e specialisti unici nel loro genere, supportati da personale capace di organizzare e coordinare tutte le operazioni, in qualunque circostanza esse avvengano” precisa&nbsp;<strong>Alvise di Canossa</strong>, Presidente dell’Associazione, Presidente di&nbsp;<strong>Art Defender</strong>&nbsp;e di&nbsp;<strong>Arteria</strong>.Sebbene non sempre tali aziende dispongano di Registrar stabilmente inseriti nell’organizzazione dell’impresa, avvalendosi più spesso di diverse figure professionali specializzate nelle numerose aree di competenza rilevanti, l’internalizzazione di un professionista Registrar appare, sotto numerosi aspetti, una scelta necessaria.Secondo&nbsp;<strong>Riccardo Fuochi</strong>, Vice Presidente dell’Associazione e Amministratore di&nbsp;<strong>OLG International</strong>: “La figura di un Registrar all’interno di società “specializzate” nella logistica di opere d’arte sarebbe molto utile. Una figura professionale, che abbia seguito un percorso di studio specifico e che abbia competenze e preparazione che vanno oltre a trasporto e logistica non può che essere un ulteriore elemento a dimostrazione della capacità professionale e affidabilità’ dell’operatore logistico.Il Registrar può diventare quindi un elemento di distinzione rispetto ad altri operatori che si occupano di trasporto di opere d’Arte e, conoscendo le dinamiche interne al mondo museale, può agevolare il dialogo e i rapporti con il committente istituzionale. Per i soci di Logistica Arte è indispensabile avere elementi distintivi rispetto ad altri operatori. Noi abbiamo messo una barriera di ingresso alla nostra Associazione che si basa su una logica di percentuale di fatturato di logistica dell’arte sul totale, ma questo non può bastare come elemento distintivo e qualificante che possa essere riconosciuto sia dal mercato sia dalle istituzioni. Dobbiamo lavorare sui nostri associati perché, al di là delle dimensioni, vengano effettivamente considerati ed apprezzati come boutiques della logistica dell’Arte.L’introduzione del Registrar può essere un primo step”.Il Registrar, infatti, dispone di tutte le competenze necessarie per seguire autonomamente la filiera dei servizi offerti dalle aziende per l’allestimento delle mostre, essendo in grado di gestire i contatti con la committenza, di organizzare le operazioni di trasporto e di curare, infine, il rientro delle opere presso la loro sede originaria.Attualmente le aziende di logistica non hanno un registrar interno, ma hanno personale specializzato su aspetti normativi e pratici per i trasporti e spedizioni internazionali, che si relazionano con i registrar delle collezioni più strutturate e con i vari collezionisti, per l’organizzazione logistica delle movimentazioni e spedizioni internazionaliAnche&nbsp;<strong>Giuseppe Panzironi</strong>, amministratore di&nbsp;<strong>APICE</strong>, vedono “in maniera positiva l’inserimento di un registrar in una grande azienda aderente a Logistica Arte, perché potrebbe seguire tutta la filiera dei servizi offerti per l’allestimento di una mostra; il registrar dovrebbe integrarsi anche nella parte operativa della società nel coordinamento tra gli organizzatori di eventi e gli uffici preposti all’attuazione delle mostre, conoscere le leggi doganali, il codice dei beni culturali, le tecniche dell’imballo e interagire con gli imballatori, conoscere le attrezzature tecniche, i mezzi di trasporto e loro peculiarità, nonché tutte le fasi organizzative e operative delle spedizioni anche internazionali.Un registrar potrebbe essere utile anche nel&nbsp;<em>Collections management</em>&nbsp;per le opere in deposito a lungo termine e per la gestione della documentazione a scadenza periodica delle varie opere affidate all’operatore di logistica. Di fatto le nostre referenti hanno in carico la gestione di questi aspetti per ogni cliente, che potrebbe però essere seguita con una gestione dedicata da parte di una figura preposta”.Il Registrar, temprato da un percorso di studio specifico e dotato di competenze e nozioni che vanno oltre il trasporto e la logistica, quali una profonda conoscenza delle opere e del mondo dell’arte, può dunque diventare il fiore all’occhiello per un’azienda specializzata in logistica che voglia distinguersi dai meri “esecutori materiali” del trasporto, presentandosi sul mercato come una boutique d’eccellenza specializzata in fine art.&nbsp;<a href="https://www.exibart.com/formazione/professione-registrar/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da exibart.com</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 31 Jan 2022 07:51:05 +0100</pubDate>
                        <title>China Data Protection Report 2022</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/china-data-protection-report-2022</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Al seguente link il&nbsp;memorandum "<strong>China Data Protection Report 2022</strong>", l'approfondimento sulla nuova disciplina del trattamento dei dati personali in Cina tramite una spiegazione delle principali leggi che la regolano.Una tematica di particolare rilevanza ed interesse per le aziende italiane che operano, o che abbiano intenzione di operare, in Cina.<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2022/01/China-Data-Protection-Report-1.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per il memorandum</a>&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:carlo.geremia@advant-nctm.com">Carlo Geremia</a> and <a href="mailto:pierpaolo.canero@advant-nctm.com">Pierpaolo Canero</a>.</i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 31 Jan 2022 05:09:56 +0100</pubDate>
                        <title>La logistica è il primo asset ma con un puzzle di norme locali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-logistica-e-il-primo-asset-ma-con-un-puzzle-di-norme-locali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La logistica, per la prima volta, nel 2021, è diventato il primo asset d'investimento in Italia, con quasi tre miliardi su un totale di circa dieci (un incremento del +113% in un anno) ed era prevedibile, considerata l'accelerazione impressa dalla pandemia al processo, in atto da tempo, di digitalizzazione del retail. Meno prevedibili le declinazioni della diversificazione della domanda, che vira dai big box a immobili più strutturati, sempre più vicini ai centri cittadini, indispensabili per la gestione dell'ultimo miglio, dai centri per la refrigerazione di alimenti e farmaceutica al cosiddetto dark store (un magazzino dedicato solo alla preparazione degli ordini della spesa online).Se ne è parlato, nei giorni scorsi, al convegno sulla logistica organizzato da Agidi ( Associazione giuristi di diritto immobiliare) e Cdv, che ha analizzato le strategie di investimento, i criteri di valutazione del potenziale di aree brown- e greenfield e le dinamiche di crescita della domanda di dark room e dark store per fronteggiare la diffusione delle consegne a domicilio.&nbsp;<strong>Il dinamismo nei numeri</strong>«Una vivacità - ha spiegato Faustino Musicco,&nbsp;<em>head of logistics, last mile and data centers</em>&nbsp;di Colliers -che si riflette su un take-up di 2,4 milioni di metri quadrati (di cui l'e-commerce assorbe quasi il 60%) e su un rendimento netto del 4% circa, superiore alla media europea. Non solo. Se il&nbsp;<em>prime rent</em><em>&nbsp;</em>a Milano e Roma è pari a 58 euro al metro quadro annuo, quello degli immobili last mile supera anche i 90 euro. Con una vacancy - per gli immobili di alta qualità - del 2,6%, è evidente che l'offerta vada ampliata. Anche perchè ci sono aree ad alta densità abitativa ancora poco coperte e già nelle pipeline degli investitori, soprattutto Campania e Puglia».«Un quadro - ha detto Federico Soffietti,&nbsp;<em>head of investments</em><em>&nbsp;</em>di Hines - che apre sempre maggiori spazi e opportunità all'investimento speculativo, cioè a uno sviluppo autonomo dell'investitore. Se negli ultimi tre anni l'accelerazione degli investimenti è stata superiore ai 18 anni precedenti grazie al forte aumento di investitori istituzionali, negli ultimi 15 la logistica ha progressivamente sostituito parte del mercato retail (soprattutto i centri commerciali) in termini di allocazione degli investimenti e completamento di nuove scorte».&nbsp;<strong>Implicazioni urbanistiche</strong>Uno sviluppo immobiliare che non può più prescindere dalla sostenibilità, «che - ha ricordato Alberto Billi, ad di Develog - non si misura solo in termini ambientali ma anche sotto il profilo sociale e si declina sia con interventi di efficientamento energetico sia nel recupero di aree degradate nelle periferie urbane favorendo la riduzione di consumo del suolo».Tuttavia, «ancora oggi la destinazione d'uso logistica non è riconosciuta dalla disciplina nazionale e dal Testo unico sull'edilizia - spiega Antonella Scarciello, legale di&nbsp;Advant-Nctm&nbsp;- ed è assimilata, talvolta in quella commerciale, altre volte in quella produttiva. Ogni legge regionale e disciplina comunale va in ordine sparso. Un esempio? Trasformare un'autorimessa in centro città in magazzino last mile a Milano o Roma può avere, oggi, esiti differenti e tempi non prevedibili».&nbsp;<a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20220131&amp;idArticle=573106418&amp;idFolder=12517&amp;idChapter=34221&amp;authCookie=933747608&amp;trc=pMailCN-t20220131-a573106418-h34221-c5303-f12517-n17-u9773" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Il Sole 24 ore</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 24 Jan 2022 08:31:03 +0100</pubDate>
                        <title>Le operazioni di finanziamento contro cessione del quinto nelle ultime indicazioni Banca d’Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Introduzione</strong>Le operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione (“CQS/CQP”)<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftn1" target="_blank" name="_ftnref1" rel="noreferrer">[1]</a>&nbsp;– originariamente regolate dal risalente D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 – hanno, nel tempo, costituito oggetto di ripetuti orientamenti e interventi di vigilanza della Banca d’Italia<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftn2" target="_blank" name="_ftnref2" rel="noreferrer">[2]</a>, per lo più volti a prevenire comportamenti impropri da parte di banche e intermediari&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (“TUB”) e a garantire la correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela.Ciò anche in ragione della circostanza che la richiamata forma tecnica costituisce da tempo un’importante fonte di provvista per segmenti di clientela caratterizzati da elementi di fragilità o di difficoltà nell’accesso al credito, caratterizzandosi in ultima analisi quale rilevante strumento di inclusione finanziaria.Alla luce del crescente interesse degli operatori nei confronti di questa tipologia di prodotto – anche in ragione dei più favorevoli fattori di ponderazione applicabili in conseguenza delle modifiche introdotte alla CRR2 dal Regolamento (UE) 873/2020<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftn3" target="_blank" name="_ftnref3" rel="noreferrer">[3]</a>&nbsp;– con comunicazione del 12 gennaio 2022<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftn4" target="_blank" name="_ftnref4" rel="noreferrer">[4]</a>&nbsp;la Banca d’Italia ha ritenuto di richiamare l’attenzione di banche e intermediari sulla necessità di valutare adeguatamente i rischi riferibili alle operazioni di finanziamento CQS/CQP, nonché sul rispetto delle vigenti disposizioni in tema di trasparenza e correttezza dei rapporti con la clientela (“Comunicazione”)<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftn5" target="_blank" name="_ftnref5" rel="noreferrer">[5]</a>.Il significativo incremento della domanda di mercato di finanziamenti CQS/CQP si è infatti accompagnato alla diffusione di condotte opportunistiche da parte di taluni operatori del settore, incentivati a erogare crediti senza porre particolare attenzione alle effettive esigenze finanziarie della propria clientela<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftn6" target="_blank" name="_ftnref6" rel="noreferrer">[6]</a>.Nonostante il recente intervento si collochi appieno nell’alveo dei precedenti orientamenti di vigilanza – dai quali gli operatori di mercato possono tuttora trarre indicazioni circa comportamenti e prassi ritenuti dall’Autorità conformi al vigente quadro normativo – vale la pena soffermarsi brevemente sui principali contenuti della Comunicazione, posto che gli stessi orienteranno una più intensa azione di supervisione (sia cartolare che ispettiva) che la Banca d’Italia intende svolgere nei confronti dei soggetti vigilati attivi nel comparto della CQS/CQP, onde accertare “<em>l’effettivo presidio di tutti i rischi connessi con questa forma di credito e … l’aderenza delle prassi di mercato al quadro normativo di riferimento</em>”.<strong>La Comunicazione</strong>Il primo profilo di attenzione richiamato dalla Comunicazione riguarda la necessità che l’erogazione del credito sia preceduta da una puntuale e attenta valutazione del&nbsp;<strong>rischio di credito</strong>&nbsp;del potenziale prenditore<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftn7" target="_blank" name="_ftnref7" rel="noreferrer">[7]</a>.La riduzione del fattore di ponderazione prudenziale non deve infatti indurre l’ente erogante – con un’eterogenesi dei fini simile a quella riscontrata in passato nel segmento delle fidejussioni&nbsp;<em>omnibus</em>&nbsp;– a valutare la sola posizione finanziaria del datore di lavoro, su cui grava l’onere diretto di pagamento delle rate di rimborso del prestito.Tale profilo assume ancor più rilievo ove si consideri la necessità – enfatizzata dalla Banca d’Italia – di prevenire i rischi di sovra-indebitamento della potenziale clientela, anche alla luce delle possibili conseguenze in termini di falcidia e ristrutturazione in caso di crisi da sovra-indebitamento<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftn8" target="_blank" name="_ftnref8" rel="noreferrer">[8]</a>.Le peculiarità connesse alla commercializzazione e gestione dei finanziamenti CQS/CQP richiedono inoltre un attento presidio dei&nbsp;<strong>rischi di natura operativa</strong>&nbsp;posti in capo agli intermediari, in ragione tra l’altro della necessità di:</p><ol> <li>interfacciarsi con soggetti estranei al rapporto di finanziamento ai fini dell’incasso delle rate (il datore di lavoro/ente pensionistico, c.d. “amministrazione terza ceduta”);</li> <li>disporre di sistemi informativi adeguati a gestire e monitorare gli incassi delle rate;</li> <li>gestire i rapporti con le compagnie assicurative per la stipula e l’eventuale escussione delle polizze a copertura del rischio di premorienza e di perdita di impiego del finanziato;</li> <li>gestire eventuali estinzioni anticipate del prestito, con i conseguenti obblighi di riduzione del costo totale del credito ai sensi dell’art. 125-<em>sexies</em>&nbsp;del TUB;</li> <li>garantire efficaci ed efficienti forme di controllo della rete distributiva impiegata<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftn9" target="_blank" name="_ftnref9" rel="noreferrer">[9]</a>.</li></ol><p>Specifici profili di&nbsp;<strong>rischio legale e reputazionale</strong>&nbsp;risultano poi tipicamente connessi all’utilizzo di reti esterne di agenti, mediatori e altri intermediari finanziari delegati alla distribuzione del prodotto presso il pubblico, onde presidiare adeguatamente eventuali violazioni di norme o condotte scorrette della rete.Particolare attenzione andrà altresì posta alla definizione di regole interne in materia di remunerazione e incentivazione tali da non costituire un incentivo diretto o indiretto al collocamento di prodotti non coerenti con la situazione economico-finanziaria dei clienti<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftn10" target="_blank" name="_ftnref10" rel="noreferrer">[10]</a>.Da ultimo – anche tenuto conto del costante sviluppo del processo creditizio mediante piattaforme IT – la Comunicazione richiama l’attenzione di banche e intermediari sui&nbsp;<strong>rischi di conformità</strong>&nbsp;connessi al ricorso a processi di digitalizzazione della relazione con la clientela (viepiù accelerato dalla pandemia in atto), tanto nella fase di&nbsp;<em>onboarding</em>&nbsp;dela clientela che in quella di erogazione delle somme e gestione della relazione con la medesima.&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da dirittobancario.it</a>&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:danilo.quattrocchi@advant-nctm.com">Danilo Quattrocchi</a>.</i></em>&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftnref1" target="_blank" name="_ftn1" rel="noreferrer">[1]</a>&nbsp;Come noto, le richiamate operazioni si caratterizzano per essere forme di credito concesse a lavoratori dipendenti (pubblici o privati) e pensionati, aventi durata massima decennale e importo della rata di rimborso non superiore alla quinta parte dello stipendio (o della pensione) netto mensile, che viene trattenuta dal datore di lavoro (o dall’ente pensionistico) e da questi direttamente versata all’istituto finanziario sulla base di un meccanismo simile alla delegazione di pagamento. Ulteriore peculiarità dell’istituto è rappresentata dalla presenza obbligatoria di forme di garanzia del credito, sotto forma di polizze assicurative a copertura del rischio di premorienza e di perdita di impiego del finanziato.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftnref2" target="_blank" name="_ftn2" rel="noreferrer">[2]</a>&nbsp;Si fa in particolare riferimento alle comunicazioni Banca d’Italia 10 novembre 2009, 7 aprile 2011 e, più di recente, alla Delibera 145/2018, recante “<em>Orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto dello stipendio</em>”.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftnref3" target="_blank" name="_ftn3" rel="noreferrer">[3]</a>&nbsp;C.d. “<em>CRR Quick-fix</em>”, che, sulla scorta della minore rischiosità creditizia connessa alle peculiarità dell’istituto, ha ridotto dal 75% al 35% il fattore di ponderazione applicabile a tale forma di impiego in termini di assorbimento patrimoniale.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftnref4" target="_blank" name="_ftn4" rel="noreferrer">[4]</a>&nbsp;Disponibile su <a href="https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2022/01/Comunicazione-Banca-dItalia-12-gennaio-2021.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2022/01/Comunicazione-Banca-dItalia-12-gennaio-2021.pdf</a> e su <a href="https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-20220112/op-finanziamento-contro-CQSP.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-20220112/op-finanziamento-contro-CQSP.pdf</a>.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftnref5" target="_blank" name="_ftn5" rel="noreferrer">[5]</a>&nbsp;Cfr. in particolare, il Titolo VI del TUB e il Provvedimento Banca d’Italia 29 luglio 2009 in materia di “<em>Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti</em>”.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftnref6" target="_blank" name="_ftn6" rel="noreferrer">[6]</a>&nbsp;Nella comunicazione a corredo della citata Delibera 145/2018, l’Autorità osserva come nel 2017 i ricorsi all’Arbitro Bancario Finanziario in materia di CQS/CQP siano stati quasi 22.000, in crescita di oltre il 40% rispetto all’anno precedente e tali da rappresentare il 72% del contenzioso confluito all’Arbitro.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftnref7" target="_blank" name="_ftn7" rel="noreferrer">[7]</a>&nbsp;Nella Sez. 1 degli Orientamenti di Vigilanza in materia di cessione del quinto dello stipendio o della pensione emanati dalla Banca d’Italia nel 2018, l’Autorità precisa ad esempio che “<em>è buona prassi considerare, nel rispetto della privacy, anche la condizione del nucleo familiare, nei casi in cui sia rilevante per valutare l’affidabilità del debitore e la sostenibilità del debito</em>”.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftnref8" target="_blank" name="_ftn8" rel="noreferrer">[8]</a>&nbsp;Cfr. D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. “decreto Ristori”), convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftnref9" target="_blank" name="_ftn9" rel="noreferrer">[9]</a>&nbsp;Le richiamate esigenze appaiono ancor più evidenti con riferimento ai c.d. modelli di&nbsp;<em>business&nbsp;</em>“<em>originate-to-distribute</em>”, in cui l’intermediario erogante (tipicamente un soggetto 106 TUB) procede periodicamente e sistematicamente alla cessione&nbsp;<em>pro soluto</em>&nbsp;a terzi dei finanziamenti CQS/CQP concessi alla propria clientela. In tali casi,  infatti, sebbene l’<em>originator</em>/cedente mantenga spesso a proprio carico la gestione degli incassi e di eventuali estinzioni anticipate, l’adempimento degli obblighi di rendicontazione periodica alla clientela e la gestione di eventuali reclami, l’intermediario acquirente deve dotarsi di idonei sistemi di controllo sull’operato dell’<em>originator</em>, anche attraverso idonei flussi informativi e verifiche periodiche e strutturate. In questo senso, la&nbsp;<em>due diligence</em>&nbsp;condotta dall’acquirente non dovrebbe limitarsi all’esame del rischio di credito insito nel portafoglio oggetto di acquisizione, ma estendersi anche ai rischi legali e reputazionali connessi all’operato dell’<em>originator</em>.&nbsp; Sul punto cfr. anche la Sez. IX degli Orientamenti di Vigilanza in materia di cessione del quinto dello stipendio o della pensione emanati dalla Banca d’Italia nel 2018.&nbsp; Sempre con riferimento ai modelli “<em>originate-to-distribute</em>”, l’Autorità richiama inoltre l’attenzione sulla necessità di garantire un’efficace gestione dei&nbsp;<strong>rischi di liquidità</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>di mercato</strong>&nbsp;che potrebbero derivare in capo agli intermediari cedenti: a) dall’eventuale difficoltà di cedere i propri portafogli a parti terze, ad esempio in caso di contingenti situazioni avverse del mercato; b) dalla vendita dei crediti a prezzi inferiori al valore corrente di mercato.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftnref10" target="_blank" name="_ftn10" rel="noreferrer">[10]</a>&nbsp;In tal senso, la Comunicazione richiama anzitutto la Sez. VII degli Orientamenti di Vigilanza in materia di cessione del quinto dello stipendio o della pensione emanati dalla Banca d’Italia nel 2018, ma appaiono rilevanti anche le previsioni in tema di “<em>Procedure di governo e controllo sui prodotti</em>” contenute nella Sezione XI, par. 1-bis del provvedimento Banca d’Italia 29 luglio 2009 in tema di “<em>Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti</em>” (c.d. “<em>product oversight and governance</em>”).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 18 Jan 2022 02:50:41 +0100</pubDate>
                        <title>Riunioni virtuali degli organi sociali (anche post emergenza Covid): la massima n. 200/2021 del Consiglio Notarile di Milano</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/riunioni-virtuali-degli-organi-sociali-anche-post-emergenza-covid-la-massima-n-200-2021-del-consiglio-notarile-di-milano</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<ol> <li><strong>INTRODUZIONE</strong></li></ol><p>Al fine di far fronte alla situazione emergenziale correlata alla diffusione del virus COVID-19 (prorogata, alla data odierna, sino al 31 marzo 2022), il legislatore italiano ha adottato una serie di norme che, se da un lato sono finalizzate, <em>inter alia, </em>a limitare gli spostamenti e gli assembramenti, dall’altro hanno consentito, nonostante le misure di distanziamento sociale, di svolgere regolarmente le riunioni assembleari (e consiliari) scongiurando così un rischio di paralisi degli organi sociali delle società italiane.In tale contesto si colloca il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con la Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il “<u>Cura Italia</u>”) il quale, al comma 2, ha dettato una specifica disposizione che consente a qualsiasi società, in deroga a qualsiasi altra previsione (legislativa, regolamentare e statutaria), di svolgere i lavori assembleari esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.Stante la natura eccezionale del regime emergenziale ci si è quindi interrogati circa l’efficacia temporanea di tale disciplina, ovvero l’opportunità di cristallizzare le modalità prescritte nel Cura Italia nel diritto societario “comune”.In tale scenario assume sicuramente rilevanza la Massima n. 200 del 23 novembre 2021 del Consiglio Notarile di Milano il quale si è espresso in merito alla “<em>legittimità delle clausole statutarie di s.p.a. e di s.r.l. che, nel consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell’art. 2370, comma 4, c.c., attribuiscono espressamente all’organo amministrativo la facoltà di stabilire nell’avviso di convocazione che l’assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>” anche in seguito alla fine della cornice emergenziale.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong>L’ASSEMBLEA IN FULL AUDIO/VIDEO DURANTE IL REGIME EMERGENZIALE</strong></li></ol><p>L’art. 106, comma 2, del Cura Italia è intervenuto sulle modalità di partecipazione ed esercizio del diritto di voto delle riunioni assembleari, sia ordinarie sia straordinarie, estendendo la possibilità di ricorrere agli strumenti, già previsti dal diritto societario, che consentono tali attività senza la presenza fisica dei partecipanti in un unico luogo.Invero, l’articolo 2370 comma 4 c.c. espressamente prevede che “<em>Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione</em>” dovendosi quindi ritenere tale modalità di svolgimento delle riunioni assembleari una naturale e legittima evoluzione del metodo collegiale in considerazione dei moderni mezzi di telecomunicazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.Con l’intervento legislativo del Cura Italia, il legislatore ha valutato di ampliare l’alveo di modalità di svolgimento di assemblee dei soci consentendo: (i) da un lato l’utilizzo dei mezzi di telecomunicazione anche in presenza di clausole statutarie che lo impediscano o lo limitino, oppure anche in mancanza di clausole statutarie che lo prevedano, come richiesto dal sopra citato articolo 2370, comma 4 c.c.; (ii) dall’altro che i soci e gli altri aventi diritto possano partecipare all’assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione senza la necessità di convocare le assemblee in un determinato luogo fisico purché sia garantita l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.Ne consegue che nella cornice emergenziale i lavori assembleari possono svolgersi secondo tre distinte metodologie<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>:</p><p style="padding-left: 30px;">a) con la presenza fisica di tutti i partecipanti, seppur nel rispetto delle misure di distanziamento sociale;</p><p style="padding-left: 30px;">b) in collegamento audio/video dei partecipanti, a prescindere dal fatto che tale modalità sia consentita dallo statuto, ma con la presenza fisica del presidente e/o del segretario nel luogo di convocazione;</p><p style="padding-left: 30px;">c) esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con la conseguenza che i soci, per poter esercitare il loro diritto di intervento, sono in tal caso obbligati a utilizzare i mezzi di telecomunicazione previsti dall’avviso di convocazione.</p>In dottrina ci si è tuttavia posti il problema se, nel caso in cui l’assemblea dei soci si svolga esclusivamente mediante collegamento audio/video, sia comunque necessario indicare un luogo fisico di svolgimento della riunione oppure se si possa ritenere questa indicazione superata, in quanto sostituita dal luogo virtuale di svolgimento<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.A tal riguardo una parte della dottrina<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>, evidenziando il carattere eccezionale e temporaneo della disciplina emergenziale, aveva sostenuto la necessità di interpretare tali disposizioni in armonia con l’impostazione ordinaria del legislatore sulla tenuta delle riunioni assembleari che, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 2370, comma 4 c.c., prevede comunque che l’assemblea sia convocata in un luogo fisico.Sul punto il Consiglio Notarile di Milano nella motivazione della propria massima n. 187/2020<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>, ha espresso un parere in senso contrario evidenziando, quale diretta conseguenza delle previsioni di cui all’articolo 106, comma 2, del Cura Italia, la circostanza che in tali ipotesi si darà luogo a un’assemblea non convocata in un luogo fisico<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.Ad avviso del Consiglio Notarile meneghino<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>, conseguenza diretta di tale precetto è la circostanza che ogni qualvolta l’avviso di convocazione preveda esclusivamente la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, senza indicare un luogo fisico predeterminato di svolgimento della riunione (o indicandolo ad altri fini o comunque senza possibilità che nessuno vi acceda), non è necessaria la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.Ne deriva ulteriormente il venir meno della presenza fisica “minima e necessaria” del presidente e del segretario nel luogo di convocazione quale corollario della disposizione di cui all’articolo 2370 c.c. <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>.&nbsp;<ol start="3"> <li><strong>L’ASSEMBLEA IN FULL AUDIO/VIDEO DOPO IL REGIME EMERGENZIALE</strong></li></ol><p>Le regole emergenziali sopra richiamate e gli strumenti di riunione “virtuale” dell’assemblea dei quali sono espressione, hanno indubbiamente agevolato l’esercizio dell’attività di impresa durante la situazione di emergenza.Nella prospettiva della cessazione del regime emergenziale, gli operatori e gli interpreti - come anticipato in epigrafe -&nbsp; si sono interrogati sulla possibilità che, a prescindere dalla cornice in cui si colloca l’articolo 106 comma 2 del Cura Italia e al di fuori dei casi di assemblea totalitaria, l’assemblea possa essere convocata senza l’indicazione di alcun luogo fisico, bensì solo mediante mezzi di telecomunicazione.La questione, già affrontata da qualche intervento dottrinale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>, è stata di recente trattata dal Consiglio Notarile di Milano nella massima n. 200/2021.In particolare, il Consiglio Notarile meneghino muove le proprie considerazioni sull’assunto che l’efficacia temporanea della disciplina di cui all’articolo 106, comma 2, del Cura Italia non vale a diminuire la rilevanza della stessa ma, invero, conferma e rafforza l’idoneità dei nuovi mezzi di comunicazione alla tutela dei principi che regolano la formazione della volontà negli organi collegali e i diritti dei soci.Seppur a una prima lettura diverse disposizioni del codice civile sembrerebbero contrarie alla conclusione accolta nella massima, secondo l’interpretazione notarile esse devono essere lette in un’ottica evolutiva alla luce delle opportunità messe a disposizione dalla moderna tecnologia e nel dettaglio:</p><ul> <li>l’articolo 2363, comma 1, c.c., ai sensi del quale “<em>l’assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società</em>”, fa salva la possibilità che lo statuto disponga diversamente senza tuttavia prevedere - quale unica possibile deroga - l’indicazione di altri luoghi fisici di convocazione;</li> <li>l’articolo 2366, comma 1, c.c. nella parte in cui dispone che l’avviso di convocazione deve indicare tra l’altro il “<em>luogo dell’adunanza</em>”, è suscettibile di un’interpretazione coerente con l’attuale contesto normativo e sociale potendosi quindi ragionevolmente ritenere che la nozione di “<em>luogo</em>”, possa essere interpretata non più necessariamente come “<em>luogo fisico</em>”, bensì come un luogo (eventualmente anche solo) “<em>virtuale</em>” consistente, appunto, nelle piattaforme informatiche o di telecomunicazione che saranno utilizzate per l'intervento in assemblea;</li> <li>l’articolo 2370, comma 4, c.c., così come formulato, non sembra precludere <em>ex se</em> la possibilità che l’utilizzo dei mezzi di telecomunicazione costituisca l’unica modalità concessa ai soci per intervenire alla riunione, in mancanza di un luogo fisico nel quale svolgere la riunione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.</li></ul><p>Nella motivazione alla massima n. 200/2021 il Consiglio Notarile si sofferma altresì sui profili di carattere sistematico e funzionale della questione evidenziando come lo svolgimento della riunione esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione non costituisce di per sé una potenziale lesione dei principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento tra i soci<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.Anzi, se la <em>ratio </em>delle norme in esame è proprio quella di favorire l’esercizio dei diritti sociali, si può senz’altro affermare che tali diritti risultano maggiormente tutelati in un’assemblea da tenersi esclusivamente in videoconferenza piuttosto che in un’assemblea che venga convocata in qualsiasi luogo (in Italia o in Europa in forza delle specifiche clausole statutarie) <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.In considerazione di quanto precede il Consiglio Notarile è giunto condivisibilmente -a parere di chi scrive - ad affermare che, “<em>in presenza di una clausola statutaria che consenta genericamente l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, l’organo amministrativo (o comunque il soggetto che effettua la convocazione) possa legittimamente indicare nell’avviso di convocazione che l’assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione del luogo fisico di convocazione e indicando le modalità di collegamento</em>” <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.Giova inoltre evidenziare come, secondo l’interpretazione notarile, le conclusioni sopra richiamate in merito alle modalità di svolgimento dell’assemblea dei soci devono ritenersi, a maggior ragione, applicabili anche alle riunioni degli altri organi sociali, con particolare riguardo al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, anche in assenza di una clausola statutaria che preveda espressamente la possibilità di convocare l'organo collegiale solo mediante mezzi di telecomunicazione (sempreché vi sia la generica disposizione statutaria che, ai sensi degli artt. 2388, comma 1, e 2404, comma 1, c.c., consenta la partecipazione con tali mezzi).Per quanto riguarda la possibilità che il presidente e il segretario (o il Pubblico Ufficiale) si trovino in luoghi diversi nel momento in cui partecipano all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, la massima n. 200/2021 non si sofferma su tale aspetto ma richiama le considerazioni svolte, dal medesimo Consiglio Notarile, nella propria massima n.187/2020<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.Seppur tale massima si colloca nell’eccezionalità del regime emergenziale, la <em>ratio</em> sottostante pare essere la medesima di quella posta alla base della motivazione di cui alla massima 200/2021 ossia l’interpretazione <em>evolutiva </em>del luogo da indicare nell’avviso di convocazione, non più esclusivamente quale luogo “fisico” ma anche quale luogo “virtuale” <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>.Alla luce di quanto precede, non pare dunque irragionevole ritenere che, anche post Covid, debba ritenersi legittimamente tenuta l’assemblea soci (e le riunioni di CdA e del Collegio Sindacale) anche nell’ipotesi in cui segretario e presidente non si trovino nel medesimo luogo e ciò proprio in ragione:&nbsp;(i)&nbsp;del venir meno della necessità di convocare l’assemblea dei soci in un determinato luogo fisico e&nbsp;(ii)&nbsp;della legittimità degli avvisi di convocazione che prevedano che l’assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.Nonostante la persuasività degli argomenti dell’autorevole consiglio notarile in commento, parte della dottrina<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a> ha comunque espresso un orientamento contrario rispetto enfatizzando il carattere temporaneo delle previsioni di cui all’art. 106, comma 2, del Cura Italia – e dunque destinate a venir meno con la cessazione della situazione d’emergenza – non spiegandosi altrimenti l’intervento del legislatore d’urgenza<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>.Non resta quindi che attendere l’auspicata fine della situazione di emergenza epidemologica al fine di svolgere valutazioni più approfondite sulla base dell’evoluzione interpretativa di dottrina e giurisprudenza e di quello che sarà il seguito, o meno, nella prassi applicativa.&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:paolo.gallarati@advant-nctm.com">Paolo Gallarati</a>, <a href="mailto:filippo.federici@advant-nctm.com">Filippo Federici</a> e <a href="mailto:martina.dare@advant-nctm.com">Martina Da Re</a>.</i></em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> <em>Si veda</em> Consiglio Notarile di Milano, <em>“Clausole statutarie che legittimano la convocazione delle assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (artt. 2363, comma 1; 2366, comma 1; 2370, comma 4; e 2479-bis c.c.)”, Massima n. 200, 2021.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> <em>Si veda</em> F. Magliulo, sub art. 2370, in Commentario romano al nuovo diritto delle società, a cura di F. D'Alessandro, II, 1, Padova, 684, il quale in merito evidenzia come “<em>L’utilizzo del mezzo di telecomunicazione si deve considerare comunque una forma di partecipazione all’assemblea, seppure a distanza purché sia osservato il pieno rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento dei soci”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> <em>Si veda</em> F. Magliulo, sub art. 2370, in Commentario romano al nuovo diritto delle società, a cura di F. D'Alessandro, II, 1, Padova, 684, il quale in merito evidenzia come “<em>L’utilizzo del mezzo di telecomunicazione si deve considerare comunque una forma di partecipazione all’assemblea, seppure a distanza purché sia osservato il pieno rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento dei soci”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> <em>Sul punto è interessante anche il mutamento di veduta di Assonime che nella Faq n. 1, “Luogo dell’assemblea e partecipazione - Si deve indicare il luogo di svolgimento dell’assemblea tenuta esclusivamente attraverso mezzi di telecomunicazione?” ha dapprima affermato come “ […] il legislatore pensa all’assemblea tenuta mediante mezzi di telecomunicazione non come una vera e propria assemblea virtuale sulla rete, quanto come a una forma di partecipazione a distanza rispetto a un luogo fisico identificato. Di conseguenza, anche nell’ipotesi di svolgimento dell’assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, la società dovrebbe essere comunque tenuta ad indicare, nell’avviso di convocazione, il luogo fisico di svolgimento dell’assemblea, in applicazione dell’art. 2366 c.c.” e in una versione aggiornata al 10 marzo 2021 della medesima Faq: “ […] Secondo l'interpretazione del Consiglio notarile di Milano (cfr. la motivazione della massima n. 187 del 2020), qualora la società preveda che la partecipazione all'assemblea possa avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, "si darà luogo, come nei casi di assemblea totalitaria, a un'assemblea non convocata in un luogo fisico. Lo stesso dicasi per le ipotesi in cui la società, pur avvalendosi della possibilità di prevedere l'intervento degli aventi diritto esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, indichi ugualmente nell'avviso di convocazione un determinato luogo fisico. Tale indicazione, invero, oltre a non avere una significativa rilevanza giuridica, non è comunque tale da configurare l'esistenza di un luogo di convocazione in senso proprio, in quanto non esiste la possibilità nemmeno astratta che vi sia partecipazione fisica di alcun soggetto". In base a questa interpretazione, per le assemblee che si svolgono esclusivamente attraverso mezzi di telecomunicazione, è da ritenere che non sia necessaria l'indicazione, nell'avviso di convocazione, del luogo di convocazione dell'assemblea.”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Cfr. Assonime e sua Faq n. 1 <em>sopracitata (versione </em>originale)<em>.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> <em>Si veda</em> Consiglio Notarile di Milano, <em>“Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (artt. 2366, comma 4, 2370, comma 4, 2388, comma 1, 2404, comma 1, e 2479-bis, c.c.; art. 106, comma 2, d.l. 18/2020)”, Massima n. 187, 2020.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> <em>Si veda </em>Consiglio Notarile di Milano, <em>Massima n. 187, 2020, cit, nella cui motivazione afferma come “Lo stesso dicasi per le ipotesi in cui la società, pur avvalendosi della possibilità di prevedere l’intervento degli aventi diritto esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, indichi ugualmente nell’avviso di convocazione un determinato luogo fisico. Tale indicazione, invero, oltre a non avere una significativa rilevanza giuridica, non è comunque tale da configurare l’esistenza di un luogo di convocazione in senso proprio, in quanto non esiste la possibilità nemmeno astratta che vi sia la partecipazione “fisica” di alcun soggetto”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> <em>Si veda </em>Consiglio Notarile di Milano, <em>Massima n. 187, 2020, op. cit, nella cui motivazione affermato come “Anche in tali circostanze, quindi, il segretario verbalizzante assiste alla riunione assembleare solo mediante mezzi di telecomunicazione e dà atto dell’intero procedimento decisionale sulla base di quanto percepito tramite gli stessi, fermo restando che, nei casi in cui il verbale sia redatto per atto pubblico, il notaio rogante deve comunque trovarsi in un luogo all’interno del proprio ambito territoriale ai sensi della legge notarile”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> <em>In senso conforme si veda </em><em>Atlante - Maltoni – C. Marchetti - Notari - Roveda</em><em>, “Le disposizioni in materia societaria nel Decreto-legge COVID-19 (Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18). Profili applicativi”, in Federnotizie, 30 marzo 2020 e A. </em>Busani, “<em>Assemblee e Cda in audio-video conferenza durante e dopo COVID-19”, in Le Società 04/2020.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> <em>Nella motivazione alla massima n. 187/2020 il Consiglio Notarile di Milano risolve invece in senso positivo la questione relativa alla necessaria presenza fisica nel luogo di convocazione del presidente e/o del segretario qualora sia consentito l’intervento in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione e si tratti, dunque, di assemblea convocata in un luogo fisico: “Ne consegue che, mentre nulla osta ad ammettere l’assenza fisica del presidente nel luogo di convocazione – potendo egli valutare di essere in grado di dirigere i lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione, a seconda delle circostanze fattuali del caso concreto – non sembra che il regolare svolgimento del procedimento assembleare possa fare a meno della presenza fisica del segretario o del notaio nel luogo di convocazione (salvo che nelle fattispecie in cui non vi sia un luogo fisico di convocazione)”</em> <em>Massima n. 187, 2020, op. cit. In senso conforme, si veda anche A. </em>Busani, “<em>Assemblee e Cda in audio-video conferenza durante e dopo COVID-19”, op.cit.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> <em>A. </em>Busani, “<em>Assemblee e Cda in audio-video conferenza durante e dopo COVID-19”, op.cit...</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> <em>Si veda </em>Consiglio Notarile di Milano, <em>Massima n. 200, 2021, cit, nella cui motivazione afferma come “Si può infatti rilevare che, se il legislatore avesse inteso escludere in toto la legittimità di previsioni statutarie che autorizzano la partecipazione assembleare solo da remoto, la norma avrebbe dovuto specificare che la clausola “può consentire l’intervento in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione””.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> <em>Si veda </em>Consiglio Notarile di Milano, <em>Massima n. 200, 2021, cit, nella cui motivazione afferma come “Non sembra così per quanto concerne il principio di collegialità, comunque garantito dalle attuali soluzioni tecnologiche, le quali&nbsp;</em><em>consentono – ed anzi in una certa misura favoriscono – il dialogo tra i partecipanti e lo scambio di documenti in tempo pressoché reale. Parimenti, sia il principio di buona fede che quello di parità di trattamento dei partecipanti si possono ritenere rispettati ogni qual volta la società metta a disposizione di tutti gli aventi diritto i necessari collegamenti telematici, senza discriminazione tra i soci e senza compressione del loro diritto di partecipare, discutere ed esprimere il proprio voto”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> <em>Si veda </em>Consiglio Notarile di Milano, <em>Massima n. 200, 2021, cit, nella cui motivazione afferma come “Tra il socio (eventualmente) “costretto” a recarsi in uno qualsiasi dei luoghi fisici rientranti nel perimetro geografico di tali clausole e il socio (eventualmente) “costretto” ad utilizzare un telefono o una piattaforma di videoconferenza, ormai divenute di uso comune in tutti gli ambiti della società, pare potersi dire che sia il primo, e non il secondo, a rischiare una maggiore compressione dei propri diritti amministrativi e di partecipazione alle decisioni di competenza assembleare”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> <em>Si veda </em>Consiglio Notarile di Milano, <em>Massima n. 200, 2021, cit.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> <em>Si rinvia a quanto esposta sub. par. 2.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> <em>Si veda </em>Consiglio Notarile di Milano, <em>Massima n. 200, 2021, cit. nel quale si afferma come “Ciò che rileva, in altre parole, è la circostanza che si tratti di un’assemblea non convocata in un luogo fisico, per la quale sia stata consentita la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione. Laddove ricorrano siffatti presupposti (…), non rileva&nbsp;</em><em>pertanto il luogo dove si trovano i diversi partecipanti al procedimento assembleare, fermo restando che, nei casi in cui il verbale sia redatto per atto pubblico, il notaio rogante deve comunque trovarsi in un luogo all’interno del proprio ambito territoriale ai sensi della legge notarile”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> <em>Si veda in particolare </em>A. Luciano <em>in “La riunione assembleare virtuale tra diritto societario comune e disciplina emergenziale: a proposito di una recente Massima del Consiglio Notarile di Milano” in Il Societario, focus del 13 dicembre 2020.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> <em>Si veda in particolare </em>A. Luciano <em>in “La riunione assembleare virtuale tra diritto societario comune e disciplina emergenziale: a proposito di una recente Massima del Consiglio Notarile di Milano”, op.cit., il quale sostiene come: “[…] se una riunione assembleare meramente virtuale fosse sempre liberamente convocabile (in presenza di una disposizione statutaria che consente l'intervento a distanza ex art. 2370, comma 4, c.c.), non si comprendono le ragioni per cui il legislatore d'urgenza ha ritenuto di dover precisare che, in costanza della crisi pandemica, le società sono dotate di siffatta facoltà e che questa è destinata a cessare al venir meno di suddetta crisi.”.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 14 Jan 2022 02:37:28 +0100</pubDate>
                        <title>Il nodo istituzionale tra società di comodo ed interpello tra preclusioni e opportunità “disapplicative”</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nodo_istituzionale_societa_comodo_interpello</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Abstract</span></strong>Le ordinanze della Suprema Corte nn. 24060, 24667 e 26219 del 2021 offrono l’occasione per ripercorrere due snodi fondamentali nell’evoluzione della disciplina tributaria in materia di società di comodo: il primo, rappresentato dagli interventi normativi del 2006, che istituendo uno stringente “nodo istituzionale” con la disciplina dell’interpello hanno generato la nota querelle circa l’obbligatorietà del c.d. interpello “disapplicativo”; il secondo, rappresentato dal D.Lgs. n. 156/2015, che modificando la disciplina degli interpelli ha ridisegnato i profili operativi delle società di comodo. Rispetto all’arco temporale ricompreso tra questi due snodi fondamentali, la Suprema Corte, con le ordinanze in commento, ha ribadito il carattere meramente facoltativo dell’istanza di interpello prevista dal previgente comma 4-bis dell’art. 30 della Legge n. 724/1994 e l’insussistenza di qualsiasi preclusione connessa alla mancata presentazione dell’istanza.&nbsp;<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2022/01/gt_2022_1-1.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca&nbsp;qui&nbsp;per scaricare l’articolo completo in PDF</a>.&nbsp;<em>Pubblicato originariamente su GT – Rivista di Giurisprudenza Tributaria (IPSOA) a firma di&nbsp;<a href="https://www.nctm.it/news/articoli/a.menaguale@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noreferrer">Amedeo Menaguale</a>&nbsp;e&nbsp;<a href="https://www.nctm.it/news/articoli/s.eusepi@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noreferrer">Sarah Eusepi</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Dec 2021 04:28:52 +0100</pubDate>
                        <title>International Comparative Legal Guide - Environmental, Social, &amp; Governance Law 2022 edition - Italian Chapter</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/international-comparative-legal-guide-environmental-social-governance-law-2022-edition-italian-chapter</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>1. Setting the Scene – Sources and Overview</strong></p><p><strong>1.1 What are the main substantive ESG-related regulations?</strong></p><p>While there is no separate set of ESG-related regulations, the Italian legal framework includes several pieces of major legislation that relate to ESG sustainability and to Benefit&nbsp;Corporations. There is a long legal tradition in Italy on ESG issues arising from the 1948 Constitution that has a strong civic and human rights component. In 2016, Italy adopted the Italian National Action Plan on Business and Human Rights for 2016–2021, undertaking the implementation of the 17 Sustainable Development Goals (“SDGs”) and encouraging companies to realise the goal of decent work for all, as set out in SDG 8 (Decent Work and Economic Growth) and to enhance the use of indicators of quality, sustainable development, equality and gender.</p><p><strong>Benefit Corporisations</strong></p><p>Law 208/2015 introduced to the Italian legislative framework the Società Benefit as a new legal status for Italian companies. Società Benefit are for-profit businesses that include common benefits both for society and the environment in their mission, pursue one or more aims of common benefit, and operate in a responsible, sustainable and transparent manner towards communities, territories and the environment, as well as cultural and social assets and activities, bodies and associations and other stakeholders. Società Benefit are subject to ESG mandatory disclosures and enjoy some beneficial fiscal treatment. In Italy, there are more than 1,000 registered Società Benefit, of which 120 have achieved an official certification from B Lab.</p><p><strong>1.2 What are the main ESG disclosure regulations?</strong></p><p>EU law, such as the SFDR on the establishment of a frame-work to facilitate sustainable investment, is directly applicable to Italian market operators. Further ESG disclosure regulations especially addressed to banks are expected to be enacted at European level in the coming years. The national legislative provisions on ESG disclosure listed below apply to corporate entities (financial and non-financial), pension funds and asset managers.</p><p>1) Legislative Decree 254/2016 (“Decree 254/2016”) on the disclosure of non-financial information, which requires public-interest entities (“PIEs”) to disclose sustainability information into the reporting cycle. This Legislative Decree implemented EU Directive 2014/95 in Italy; the criteria to define PIEs (as listed and defined under Article 16 of Legislative Decree 39/2010) are entities that have, on an individual or consolidated basis, during the financial year, an average number of employees greater than 500 and that, at the end of the financial year, have exceeded (with respect to individual or consolidated data) at least one of the following limits: (a) total net asset value: €20 million; and (b) total net income from sales and services:€40 million. Article 16 of Legislative Decree 39/2010, as amended by Legislative Decree 135/2016, defines PIEs as: (a) Italian companies issuing securities admitted to trading on regulated Italian and European markets; (b) banks; (c) insurance companies; and (d) reinsurance companies, with registered office in Italy.</p><p>The Decree sets out the requirement for PIEs to draw up an annual, non-financial statement (“NFS”) containing information regarding the entity’s development, performance, position, and the impact of the entity’s operations on environmental, social, employment, human rights, anti-corruption, and bribery matters relevant to the nature and&nbsp;operations of the entity. A description of the compliance programme implemented pursuant to Decree 231/2001 should also be included alongside the relevant outcome and risk areas. The NFS may be included in the directors’ management report of the annual financial statements or may be filed with the Companies’ Register as a stand-alone report ancillary to the annual financial statements.</p><p>A PIE’s directors, members of the supervisory board and auditors may be fined, depending on their role and the circumstances, from €20,000 to €150,000 if the NFS (i) is not filed, (ii) does not comply with Decree 254/2016’s provisions, or (iii) provides untrue or incomplete information (unless the conduct is criminally relevant). Decree 254/2016 was implemented by Regulation issued by CONSOB, the Italian financial markets regulator, with Resolution 20276 of 18 January 2018. In order to address the risk of greenwashing, CONSOB issued further guidance on the requirements of disclosure of non-financial information in Resolution 21850 of 19 May 2021.</p><p>2) Legislative Decree 147/2018 on the activity and super-vision of pension funds. This Legislative Decree implemented the European Pensions Directive (IORP II –EU 2016/2341) in Italy and highlights that sustainability issues are important for the investment policy and risk management of pension funds. Therefore, these funds are required to declare whether they take ESG criteria into account in their investment choices and how they integrate them into risk management. In particular, the law refers to the reporting of ESG issues in the areas of governance, investment policies, risk assessment and management and information to members and potential members based on the “comply or explain” principle. 3) Legislative Decree 49/2019 Italian laws implementing the Shareholder Rights Directive (2007/36/EC) and the Shareholder Rights Directive II (EU/2017/828). The Shareholder Rights Directive has the objective of encouraging an approach to and greater activism on the part of institutional investors in the exercise of voting rights associated with participation in the share capital of the invested companies. The expected effect is to foster dialogue between investors and issuers on company policies that are part of medium- to long-term objectives.</p><p><strong>1.3 What voluntary ESG disclosures, beyond those required by law or regulation, are customary?</strong></p><p>Pursuant to Law Decree 1/2012, Italian companies can apply, on a voluntary basis, to obtain a Legal Compliance Rating (Rating di Legalità) issued by the Italian Antitrust Authority,&nbsp;which requires that the applicant notify the Authority of certain violations of primary and secondary legislation. The level of the actual rating is also contingent upon adoption by the applicant company of voluntary governance and consumer codes and of internal codes addressing corporate social responsibility, anti-corruption issues, criminal liability under Decree 231/2001 and the risk of dealing with counterparties linked to criminal organisations. Among the voluntary disclosures more frequently introduced by Italian non-financial corporates are the climate-related financial disclosures by the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (“TCFD”) and the Carbon Disclosure Project (“CDP”) generally published within the annual Sustainability Report. For asset managers, investment companies and service providers, the most common voluntary disclosure is the Transparency Report required by the Principles for Responsible Investment (“PRI”) framework. A voluntary disclosure is also the Green Framework, a document introduced by the Green, Social and Sustainability-linked (“GSS”) Bonds Principles published by the International Capital Market Association (“ICMA”) for companies approaching the bond or loan market with a sustainability-related debt instrument. Once the disclosure is adopted, the content and structure of the document shall be in line with the Green Bond Principles (“GBPs”).&nbsp;</p><p><strong>1.4 Are there significant laws or regulations currently in the proposal process?</strong></p><p>To date, a large part of the ESG legislation applicable in Italy has been derived from EU law. This trend is expected to continue, due to the European Green Deal. The applicability of the “Do No Significant Harm” test for all projects funded by NextGenerationEU will trigger a collective effort by public and private entities to disclose and report ESG risks and factors identified by the EU Taxonomy (Italy being the biggest recipient of funds among the EU Member States). However, a number of initiatives are currently being considered at governmental level to boost Energy Efficiency Mortgage Loans, to develop social housing, to allow considerable investment in research and development for circular economy activities, to name a few. These initiatives are part of the draft Sustainable Finance Action Plan for Italy that was presented to the stakeholders on 8 November 2021. Recently, the Constitutional Affairs Committee approved new drafts of Articles 9 and 41 of the Italian Constitution introducing, respectively, the principle of protection of “environment, biodiversity and of ecosystems, also in the interest of new generations” (Article 9), and a general prohibition for entrepreneurial activities to be carried out in a manner that could hinder “health and the environment” (Article 41). The amendment to Article 9 also introduces the concept of animal protection, providing that law will regulate the matter. The Constitutional Affairs Committee substantially approved the wording of Article 9 originally debated in 2008 and failed to recognise the evolution of the international and EU concept of sustainable development, falling short of referring to “sustainable development”. Furthermore, this amendment does not extend to the establishment of a fundamental right to “a healthy environment” or to “a fundamental right to sustainable development”; it simply sets a policy, albeit of constitutional ranking. Although one could well argue that this proposed constitutional amendment does not go far enough, it represents a significant policy step. In addition, given that the protection afforded by the Constitutional Court in this area remains broad, the absence of a fundamental right in the Constitution has limited impact in practice. The EU Climate Law, once adopted, will have an important impact on domestic decarbonisation policies; however, what is&nbsp;still lacking is the enactment of legislation requiring public and private entities to carry out a carbon assessment and to define a carbon budget, which would trigger a pathway to decarbonisation, aligned with “Fit for 55” and net zero target.</p><p><strong>1.5 What significant private sector initiatives relating to ESG are there?</strong></p><p>The most prominent local private initiatives for the promotion of ESG issues are linked to global or European initiatives such as the Forum for Sustainable Finance and the Global Compact Network Italy Foundation (“GCNI”). The Forum for Sustainable Finance is a non-profit association with a multi-stakeholder membership base, including financial operators and other organisations interested in the environmental and social impact of investments. The Forum’s mission is to promote knowledge and practice of sustainable investment, with the aim of spreading the integration of ESG criteria into financial products and processes. The Forum is a member of Eurosif, the leading European association for the promotion and advancement of sustainable and responsible investment across Europe, for the benefit of its members. The GCNI has been active since 2002 and became legally established as the GCNI in 2013. It was created with the primary aim of contributing to the development in Italy of the United Nations Global Compact, an initiative for the promotion of the culture of corporate citizenship promoted and managed on a global scale by the United Nations. Since 2015, other local initiatives have been established whose promoters include not only private but also public institutions. The most notable of these initiatives is the Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (“ASviS”), created in 2016 to raise awareness of the importance of the 2030 Agenda for sustainable development and to mobilise people to achieve the SDGs.</p><p><strong>2. Principal Sources of ESG Pressure</strong></p><p><strong>2.1 What are the views and perspectives of investors and asset managers toward ESG, and how do they exert influence in support of those views?</strong></p><p>Italian institutional investors and asset managers have generally adopted UN PRI guidelines and have been actively involved in various soft law initiatives. Generali, Eurizon and Amundi, the largest asset investors and managers in the Italian market, are committed to applying ESG and UN PRI to their management funds and regularly contribute to the UN Environment Programme Finance Initiative and other initiatives. Generali is the only Italian investor that has joined the Net-Zero Asset Owner Alliance and the only Italian insurance company that is a member of the Net-Zero Insurance Alliance. More recently, Intesa Sanpaolo, UniCredit and Banca Ifis joined the Net-Zero Banking Alliance. In 2021, Generali set the target of €8.5–9.5 billion new green and sustainable investments by 2025, with year-end 2020 as the baseline. On the underwriting side, Generali committed to no longer underwrite risks associated with the exploration and production of fossil fuels from tar sands or shale deposits (oil and gas) or extracted in the Arctic Zone, both onshore and offshore. According to the recent “Reaching Net Zero by 2050” report by Accenture, only 23% of Italian listed companies have pledged to net zero and they aim to reach it, on average, by 2041. Assogestioni, the association of Italian asset managers, adopted in 2013 its stewardship principles, which refer to those set by the Code for External Governance approved by the European Fund and Asset Management Association. Even&nbsp;before the adoption of the European Pensions Directive (IORP II – EU 2016/2341), the largest Italian pension funds have been applying sustainability criteria when considering investments since the UN PRI were launched, and the Cometa pension fund paves the way in this respect. While stewardship is a concept generally understood by the investor community, this has not led to investee companies adopting a clear statement of purpose or a strategy pursuing such purpose. According to CONSOB, in 2020, only seven companies (five in 2019), still all in the energy/oil and gas industry, fully addressed in their NFS their strategy issues that generate value in the short and long term and describe the connections between financial and non-financial matters. Among these companies, just one company mentioned materiality analysis as a pillar of its strategic plan. The latest Stewardship Report by Assogestioni also indicates that several non-fossil fuel investee companies after several interactions are just beginning to accept the need to adopt carbon emissions science-based targets and that they are willing to engage in ESG matters. Assogestioni recently launched the Shareholder Director Exchange principles, which set out best practice for engagement with directors. Investors appear to be quite attentive to compliance with disclosure requirements by corporates. There is less evidence of investors exerting actual influence on corporates’ management in order to ensure their engagement with other stakeholders. This is also confirmed by a recent report prepared by CONSOB, which indicates that, in 2020, only 83 (70 in 2019) of the 151 listed companies that have filed an NFS have actually engaged with other stakeholders. As of 1 November 2021, 34 Italian companies have joined the Science Based Targets initiative (“SBTi”) (one in 2019 and 11 in 2020), which shows that the need for a carbon budget is rapidly gaining traction, but this is still limited to large corporates.</p><p><strong>2.2 What are the views of other stakeholders toward ESG, and how do they exert influence in support of those views?</strong></p><p>A number of public institutions such as CONSOB and the Bank of Italy have created teams of experts focused on the analysis of non-financial risks and especially of climate change. Their regular technical reports on the Italian banking and financial system’s response to these issues represent a key point of reference for market participants and they exercise an important moral suasion. The Ministry of Economy, Cassa Depositi e Prestiti and SACE are actively working on defining a national Sustainable Finance Action Plan that would boost NextGenerationEU funding. Private individuals in Italy have been historically concerned about air and sea pollution and about the impact caused by climate change on Italy’s biodiversity, which is quite unique in the Northern Hemisphere. Stakeholders tend to exert influ-ence mainly through NGOs such as Legambiente and Greenpeace and through associations such as ASviS, Forum per la Finanza Sostenibile, and WWF Italia. Legambiente is a non-profit association of citizens who care about the protection of the environment in all its forms, the quality of life, a fairer, more just and more supportive society. Legambiente’s mission is based on scientific environmentalism. The association is also very active in training and educational projects. The Forum per lo Sviluppo Sostenibile is a shared working space where the subjects from civil society and practices of sustainability can emerge, bringing together public policies and social energies. The objective of the Forum is to accompany the implementation of the National Sustainable Development Strategy and the 2030 Agenda through the active participation of actors promoting actions and policies in favour of sustainability.&nbsp;In 2020, WWF launched the Leaders Pledge for Nature programme that committed to reverse biodiversity loss by 2030 for sustainable development, which was also endorsed by Italy. WWF Italia has had a longstanding tradition of activity in the country since 1966. In 2005, the WWF Foundation was established with the scope to disseminate the culture of environmental protection and put pressure on political leaders and governments on biodiversity.</p><p><strong>2.3 What are the principal regulators with respect to ESG issues, and what issues are being pressed by those regulators?</strong></p><p>CONSOB is responsible for investigating and sanctioning infringements of the non-financial disclosure regulation of corporates (financial and non-financial). The European supervisory authorities (the European Banking Authority (“EBA”), the European Securities and Markets Authority (“ESMA”) and the European Insurance and Occupational Pensions Authority (“EIOPA”)) have recently introduced sustainability as an integral part of their mandate to promote the integrity and stability of financial markets and ensure investor protection. EBA and EIOPA will be supported by the national supervisory authorities (the Bank of Italy for less significant financial institutions and the Institute for the Supervision of Insurance (“IVASS”) for insurance companies). They highlight the need for transparency and oversight of ESG-related aspects, the role of ESG ratings, ESG benchmarks and ecolabels as crucial aspects to mainstreaming sustainable finance. The Ministry for Ecological Transition (former Ministry of the Environment and Protection of Land and Sea) has the primary competence in environmental regulation. Scientific agencies with a regulatory role include the National Institute for Environmental Protection and Research (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).</p><p><strong>2.4 Have there been material enforcement actions with respect to ESG issues?</strong></p><p>In January 2020, Eni, the Italian oil giant, which is incidentally very focused on ESG issues and on transition towards decarbonisation, was fined €5 million by the Italian Competition Authority for having launched a misleading marketing campaign for its Diesel+ fuel. The Authority held that Eni was deceiving customers by causing confusion between a Diesel+ component (Hydrotreated Vegetable Oil (“HVO”) made of crude palm oil and derivatives), which Eni called Green Diesel, and the Diesel+ fuel itself, as it had induced customers to assume that Diesel+ as a whole (rather than just the HVO component) had a positive carbon emissions benefit. The Authority indicated that trans-port diesel is, “by its nature”, highly polluting and cannot be considered “green”. This was the first case of reported green-washing in Italy. Eni announced initially that it would challenge the decision before the Administrative Court, but then, in April 2020, paid its fine.</p><p><strong>2.5 What are the principal ESG-related litigation risks, and has there been material litigation with respect to ESG issues, other than enforcement actions?</strong></p><p>The main ESG-related litigation risk relates to greenwashing that may lead to breach of disclosure and of fiduciary duties by the company’s directors, which would allow, under certain circumstances, for shareholders and creditors to bring a derivative or a direct action against the directors. Greenwashing could&nbsp;also trigger extra contractual and fiduciary liability attributable to the issuer (and its directors) to the extent that it falsely alleges ESG credentials in its offering prospectuses to the market. Incidentally, EU Prospectus Regulation 2017/1129 does not require issuers to specify a green use of proceeds or their green credentials or to continue to apply ESG standards; however, it is expected that, as part of the EU Taxonomy, specific mandatory requirements will be set in this respect for issuers when publishing their prospectuses. CONSOB invites issuers to disclose, based on IOSCO Principle 16, when ESG matters are considered material, the impact or potential impact on their financial performance and value creation, as well as to provide insight into the governance and oversight of ESG-related material risks. The other potential risk for corporates could arise in connection with their omission to file and with the filing of an incorrect or misleading NFS required following the implementation of Directive 2014/95/EU by Decree 254/2016. In 2020, all 151 Italian companies with ordinary shares listed on the Italian Stock Exchange, including three firms that could potentially benefit from a size-related exemption, published an NFS. According to CONSOB, in line with previous years, most of the firms published only the report required by Decree 254/2016, also in the form of a Sustainability Report (137 cases). Eleven firms (nine in 2018) integrated financial and non-financial information either in an Integrated Report or by releasing an Integrated Report together with an NFS or by publishing an Integrated Report alongside a Sustainability Report (two firms). In addition, three issuers circulated both an NFS and a Sustainability Report. Obviously, other litigation risks could arise from non-compliance with environmental, governance and employment legislation in force. In 2021, the first lawsuit against the Italian State for “climate inaction” was launched by more than 200 plaintiffs. The lawsuit, initiated as part of the Giudizio Universale Campaign (The Last Judgement), is one of many climate cases initiated by civil society in more than 40 countries around the world. The lawsuit was filed with the Civil Court of Rome against the State (represented by the Presidency of the Council of Ministers). The legal action is being promoted as part of an awareness-raising campaign to underline the global scope of the climate challenge and the need for urgent action. The plaintiffs were assisted by a legal team composed of lawyers and university professors, founders of the Rete Legalità per il Clima. The general objective of the legal initiative is to ask the Court to declare that the Italian State is responsible for failing to tackle the climate emergency and that the efforts made are insufficient to meet the long-term temperature goal set by the Paris Agreement, resulting in the violation of numerous fundamental rights. Among the arguments of the lawsuit, the following elements are crucial: the relationship between human rights and climate change; and the need to recognise a human right to a stable and secure climate.</p><p>The specific requests made by the plaintiffs to the judge are:</p><ul><li>Declaring that the Italian State is responsible for failing to tackle the climate change emergency.</li><li>Ordering the State to reduce greenhouse gas emissions by 92% by 2030 compared to 1990 levels, applying the principle of equity and the principle of common but differentiated responsibilities (Fair Share), i.e., taking into account Italy’s historical responsibilities in greenhouse gas emissions and its current technological and financial capabilities.</li></ul><p><strong>2.6 What are current key issues of concern for the proponents of ESG?</strong></p><p>The first key issue is that ESG could be perceived by some companies as a mere compliance exercise to please investors and&nbsp;that corporate governance may not be fit for purpose. Out of 151 companies that filed their NFS in 2020, there was induction of management on ESG issues in 32 cases, while 73 had Sustainability Committees in office. Only 39 of them integrated ESG principles in their Board of Director’s guidelines and just 37 applied ESG principles when making their decisions. About half of the companies failed to refer to SDGs in their NFS, although they all adopted the framework of the Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards. It is likely that these numbers will significantly increase by the end of 2021 after Borsa Italiana’s new Code of Corporate Governance has entered into force. Significantly, all 151 reports include a materiality analysis. Material topics were represented through a materiality matrix in 121 cases, while in the remaining 30 reports, firms provided either a list or a table. Also, promotion of ESG is inevitably linked to finance. The number of green, blue, social and sustainability-linked bonds and loans by Italian issuers and borrowers is still on the low side when compared with other major European countries. Another issue relates to the actual prospects of effective engagement with stakeholders and especially with young generations. This is because corporates’ efforts to involve youth in the ESG debate remain limited. Italy has one of the highest number of NEETs (“Not in Education, Employment, or Training”) in the EU and some of its young generations tend to be slightly disenchanted and less empowered than those of other European countries. However, the issue is recognised, and actions are being taken to address it. Since September 2020, sustainable development is mandatorily taught in Italian schools that follow an SDG-led educational methodology. Universities are increasingly offering green and sustainable finance courses to under-graduates and post-graduates. The recent involvement of Italian public and private institutions in the 2021 “Pre-COP26” conferences, which included meetings with young generations and the new Italian Government’s commitment to fight climate change in the interest of new generations, is an important step; however, no legislation or policies have yet been adopted on the participation of civic society in climate change issues, unlike citizens’ assemblies in the UK or France.</p><p><strong>3. Integration of ESG into Business Operations and Planning</strong></p><p><strong>3.1 Who has principal responsibility for addressing ESG issues? What is the role of the management body in setting and changing the strategy of the corporate entity with respect to these issues?</strong></p><p>The scope of directors’ fiduciary duties covers the carrying out of (i) any management activity (both under ordinary and extraordinary administration) in accordance with the law and the company’s by-laws, (ii) the functioning of the company’s organisation, and (iii) the activities necessary to achieve the “corporate object” of the company, i.e., the carrying out of a specific business. Directors’ decisions fall within the remit of business judgment rule, and they cannot be challenged before the courts unless such decisions are found to be clearly unreasonable or irrational. While courts and doctrine, when considering the scope of directors’ fiduciary duties, in some instances have integrated the corporate object concept with a higher concept of “interest” or “benefit”, this approach has been mainly applied to the potential liability of directors arising in the context of intra-group transactions rather than to the attainment of a corporate aim to tackle ESG issues.&nbsp;The principal responsibility for disclosing ESG issues lies with the directors in companies that have adopted the monistic system (which is the prevailing governance system applied in Italy). There is no separate set of legal norms expressly compel-ling directors to address, on a day-to-day basis, the ESG issues that have arisen, e.g., in the NFS or raised by the stakeholders. Hence, under Italian law, there is no directors’ duty as such to change the strategy of the company to address ESG risks. Obviously, to the extent that an ESG issue triggers a potential breach of applicable legislation (e.g., related to waste management and environmental protection or duty to pay social contributions for the benefit of their employees), there would be a direct to act and a corresponding liability of the directors. However, the entry into force in 2019 of a new Article 2086 of the Italian Civil Code (which was originally included in Article 375 of the new Insolvency Code (Codice della Crisi ) whose entry into force has been halted due to the pandemic) has introduced new duties for entrepreneurs and directors to set up organisational, administrative and accounting structures that are adequate to the size and nature of the relevant enterprise. These structures are set up to avoid the rising of a crisis impinging on its economic and financial balance, considering the impact on cash flows as well as to protect the going concern of the business. This provision has de facto introduced a duty on directors to apply best governance practices that are aimed at reducing financial risks (directly affecting the corporate’s economic and financial balance) but also non-financial risks and factors that could ultimately impinge on the going concern of the business. Notably, the Italian Corte di Cassazione, in Decision Nos 5 of 3 January 2019 and 301 of 9 January 2019, has held that directors are bound to comply with the voluntary code adopted by the corporate they manage. In addition, a decision of the Court of Rome (8 April 2020) on directors’ duties not to unreasonably depart from voluntary codes is particularly relevant as it potentially leads the way to a higher standard of diligence deriving from compliance with voluntary codes (including those related to ESG). The content of the provisions included in the voluntary codes entered into by the relevant corporate could then become particularly significant in defining directors’ liability arising from an unreasonable failure to deal with non-financial risks. For example, to the extent a voluntary code requires the adoption of a strategy to address ESG risks, a director would not be able to depart lightly from such duty.&nbsp;In addition, ESG issues also affect the scope of the potential criminal liability of companies. The above-mentioned Decree 231/2001 governs the administrative liability of companies (including foreign ones according to a recent ruling of the Italian Corte di Cassazione No. 11626 of 7 April 2020) for crimes committed or attempted by directors or employees in the interest or to the advantage of the company. Decree 231/2001 states that a company cannot be held liable and hence avoid penalties if, prior to the occurrence of the crime, it both adopted and effectively implemented organisational, risk management and control systems (the “231 Model”) designed to prevent this kind of crime and has established a body for monitoring their functioning and compliance (the “231 Body”)). While the 231 Model would normally address the processes and methodology that directors and employees need to adopt to manage the risk of certain ESG liability arising, this does not arguably translate into a specific duty to carry out an overall mapping of ESG risks and develop an ESG strategy accordingly. Arguably, the application of the new Article 2086 of the Italian Civil Code, when applied together with Decree 231/2001, should require directors to map ESG risks or at least have in place appropriate organisation, administrative and accounting structures capable of carrying out the mapping. Hence, in the summer&nbsp;of 2021, Confindustria, the association of Italian entrepreneurs, issued updated guidelines for the preparation of the 231 Model indicating the need for an integrated approach to risk management and compliance where non-financial risks highlighted in the NFS are also addressed together with all other risks. Borsa Italiana’s new Code of Corporate Governance, which entered into force on 1 January 2021, provides that “[t]he board of directors leads the company by pursuing its sustainable success”, which is defined as “the purpose that guides the actions of the board of directors and that consists of creating long-term value for the benefit of the share-holders, taking into account the interests of other stakeholders relevant to the company”. The Code also sets forth that the Board of Directors defines the strategies of the company and its group in order to pursue its sustainable success and to monitor its implementation. The adoption by Italian listed companies of the principles of the Code of Corporate Governance is voluntary, albeit subject to the so-called “comply or explain” rule. Incidentally, to date, only Snam S.p.A. (“Snam”), the giant gas transmission company, has updated its by-laws to expressly pursue “sustainable success”. By applying a risk-integrated approach, directors of listed companies adhering to the Code of Corporate Governance would first need to specifically address reputational, operational and funding risks related to ESG issues, which may also be raised by the internal statutory auditors or by external auditors. Secondly, especially in a context where lenders, investors, suppliers and customers are exerting influence on the company, they ought to take action to address such issues in accordance with the principle of proportionality, after having taken into account their individual expertise and knowledge of such issues and the detriment that such issues would be causing to the company, e.g., in terms of impairment to reach out to new markets, the need to change its supply chain, and the inability to increase its funding. Thirdly, directors of listed companies would need to have sound reasons for not addressing key ESG issues affecting the company or for not establishing mechanisms for engaging with and involving internal and external stakeholders in identifying, preventing and mitigating sustainability risks and impacts as part of their business strategy.</p><p><strong>3.2 What governance mechanisms are in place to supervise management of ESG issues? What is the role of the board and board committees?</strong></p><p>It is becoming increasingly popular for Italian listed compa-nies to have the Board of Directors appoint a Sustainability Committee (Comitato di sostenibilità), which could also be entrusted with risk management issues, made of independent and non- executive directors who provide recommendations and advice to the Board of Directors on ESG matters, including prepara-tion of the company’s strategic plan, assessment and monitoring of the implementation of the sustainability policy and of initia-tives in the ESG space, and monitoring of the inclusion of the company in sustainability indexes. In addition, following the adoption of a 231 Model, the 231 Body is required to effectively monitor how the company seeks to avoid criminal conduct by employees and/or directors on ESG matters, such as prevention of corruption and health and safety in the workplace.</p><p><strong>3.3 What compensation or remuneration approaches are used to align incentives with respect to ESG?</strong></p><p>According to Borsa Italiana’s Code of Corporate Governance, executive directors’ and top management’s remuneration should&nbsp;have a significant variable component that is linked to the payment of the variable components, which are (i) predetermined, measurable and predominantly linked to the long-term horizon, and (ii) consistent with the company’s strategic objectives and with the aim of promoting its sustainable success, and including non-financial parameters, where relevant. The remuneration of non-executive directors is not related to financial performance objectives, except for a non-significant part. Snam, the Italian gas transmission and storage group, introduced objectives connected with sustainability targets that have overall weight of 20% of the short-term variable component of the remuneration of the Chief Executive Officer, and the long-term variable components of the remuneration of the top management of the group. Short-term performance objectives include: the frequency and severity of accidents of employees and contractors; the inclusion and maintenance of Snam in the main sustainability stock indices, such as the Dow Jones Sustainability Index, FTSE4Good, and in ESG ratings such as CDP Climate Change; and reforestation projects in the national territory. Long-term objectives include equal representation in terms of gender diversity in the management team and the reduction of natural gas emissions.&nbsp;</p><p><strong>3.4 What are some common examples of how companies have integrated ESG into their day-to-day operations?</strong></p><p>Examples of ESG integration in daily activities of financial and non-financial companies vary according to the reference framework/principles adopted or pledge signed by individual companies. Larger groups tend to develop more complex and comprehensive sustainability strategies; therefore, ESG integration goes from basic, non-financial reporting to more complex climate change disclosures, supply chain assessment, and definition of ESG-linked remuneration policies, to the use of sustain-able finance instruments (GSS bonds/loans). Snam is one of the companies that has embarked in a comprehensive sustainability strategy where the company has committed to a number of objectives: reaching net zero carbon by 2040; ESG-linked remuneration of top management; integrated sustainability reporting; and TCFD reporting framework adoption, to name a few. Among a series of initiatives aimed at promoting an energy-saving culture and minimising its indirect emissions (also known as Scope 3 emissions), Snam has implemented: (1) the adoption of green procurement criteria for the procurement of goods and services; (2) sustainable mobility activities; (3) the implementation of energy-saving activities for employees (company shuttles, public transport subsidies, smart working and the use of videoconferencing systems for meetings); and (4) the launch of the CDP Supply Chain programme (formerly the Carbon Disclosure Project).</p><p><strong>4. Finance</strong></p><p><strong>4.1 To what extent do providers of debt and equity finance rely on internally or externally developed ESG ratings?</strong></p><p>Lack of transparency of ESG rating methodologies and significant differences in valuations among Sustainability Rating Agencies (“SRAs”) or ESG data providers contribute to increasing scepticism by investors towards ESG ratings. SRAs are still unregulated entities; hence, they have no governance or transparency obligations as far as comparability, quality and disclosure of their ratings are concerned.&nbsp;Therefore, despite good availability of externally developed ESG ratings, debt and equity providers seem to prefer to develop in-house expertise to build more sophisticated and nuanced ESG strategies; equity investors especially use ESG ratings as benchmarks together with many other ESG metrics. However, in case of debt (GSS bonds or loans) providers, they also rely on ESG ratings but more often on external reviews or verifications, such as second-party opinions and/or assurance reports (see question 4.5). Comparability of ESG ratings will improve with the increase in the standardisation of non-financial data contained in non-financial reports, an objective that is pursued by two EU directives: the Non-Financial Reporting Directive dated 2014, to be amended by the proposed Corporate Sustainability Reporting Directive, and the Sustainable Finance Disclosure Regulation, which entered into effect in March 2021. Credit Rating Agencies (“CRAs”) have an obligation to disclose the impact of ESG risk factors on the creditworthiness of issuers. The Italian market is well served by both SRAs and CRAs. SRAs operating in Italy include MSCI, Vigeo Eiris, ISS, Sustainalytics, Refinitiv, RobecoSAM, and FTSE Russell. These players offer ESG ratings, data analysis, and indices (governance/carbon). CRAs operating in Italy that disclose ESG risk factors in their credit rating opinions, in addition to the major international agencies like S&amp;P, Moody’s, Fitch, and DBRS, include quite a few challenger rating agencies like Scope, Cerved, CRIF Ratings, and modeFinance.</p><p><strong>4.2 Do green bonds or social bonds play a significant role in the market?</strong></p><p>According to a study published by SustainAdvisory srl, at the end of September 2021, the cumulative outstanding amount of GSS bonds issued by Italian entities amounted to €48.8 billion for a total of 73 instruments issued. Between 2017 and 2019, Italy’s GSS bond volumes tripled, while in 2020, due to the COVID-19 pandemic, volumes dropped by 28% compared to the 2019 level. Green is the dominant theme of Italian bond issues followed by sustainability and social bonds. Social bonds appeared on the Italian market in 2017 and grew noticeably in 2020 in response to the COVID-19 pandemic. More than 60% of Italian GSS bonds are originated by non-financial corporates, 13% by banks, 3% by insurance companies, and 19% by the public sector. Non-financial corporates are dominated by utilities (Enel, Hera, Iren, Acea, Eni) or infrastructure companies (Terna, Snam, Ferrovie dello Stato). The second-largest issuer after Enel is the Italian Government: with the inaugural green bond in the BTP format, Italy placed €8.5 billion in March 2021. The bond is designed to support public expenditures with positive environmental impacts. Through the issue of a Sovereign Green Bond (“SGB”), Italy will finance public expenditures intended to contribute to the achievement of one or more of the environmental objectives of the EU Sustainable Finance Taxonomy. In addition, the use of proceeds will help Italy support the 2030 UN SDGs. The SGB framework aligns with the GBPs issued by the ICMA in June 2018 and, as much as possible, with the draft EU Green Bond Standard. To be eligible under this framework, expenses must fall within the definition of one of the following green sectors: renewable electricity and heat; energy efficiency; clean transport; pollution prevention/control and a circular economy; protection of the environment and biological diversity; and research. There is an ongoing debate on the use of social impact bonds for the construction of social infrastructures (such as schools&nbsp;and hospitals) and social housing, and this could lead to new issuances in the public finance space, especially if policy measures address the increased credit risk associated with these projects. Notwithstanding the issuance of the SGB, the GSS debt issuance by Italian companies and public bodies is still well below the GSS bond volume issued in France and Germany, the two largest markets for green, social and sustainable debt in Europe. &nbsp;</p><p><strong>4.3 Do sustainability-linked bonds play a significant role in the market?</strong></p><p>Italy is home to the largest sustainability-linked bond corporate issuer: Enel. Enel was the first company to launch, through its subsidiary, Enel Finance International NV, an SDG-linked bond, formally opening a new market segment for sustainability- linked instruments; not only green bonds, but bonds linked to the entire strategy centred on the goals of the UN’s 2030 Agenda (SDGs) with measurable targets – specifically, the reduction of direct CO2 emissions by 70% compared with 2017 levels by year 2030, a goal that has also been certified by the SBTi. Given an initial discount on the interest rate, if Enel fails to meet the target, the bondholder will receive an increase of 25 basis points on the interest rate. Since 2019, Enel Finance International NV has issued a total of €10.5 billion of sustainability-linked bonds. In October 2021, Enel placed the world’s largest-ever sustainability-linked bond in all currencies, a multi-tranche US$4 billion in the US and international markets, overtaking its previous record of the €3.25 billion sustainability-linked bond issued in June 2021. In consideration of the presence of this giant issuer, the Italian sustainability-linked bond market is highly concentrated. At the end of 3Q21, sustainability-linked bonds accounted for 42.4% of total GSS bonds issued in the Italian market with 21 instruments listed on the Italian Stock Exchange for a total of €16.6 billion. Enel accounts for 63.2% of the sustainability-linked bond volume. Other sustainability-linked bond issuers include financial institutions and other energy and utility companies.</p><p><strong>4.4 What are the major factors impacting the use of these types of financial instruments?</strong></p><p>Green bonds represent a considerable innovation through their focus on green use of proceeds, tracking, impact reporting and external reviews. They have provided bond investors with an unprecedented degree of transparency; furthermore, in today’s market, they satisfy ESG requirements and green investment mandates and therefore facilitate the diversification and commitment of the investor base. Issuing green bonds enhances the issuers’ reputation and is an effective way to develop and implement a credible sustainability strategy to investors and the general public by clarifying how proceeds raised will contribute to a pipeline of tangible environmental projects. On the other hand, investors have limited scope for legal enforcement of green integrity. Despite a common view of the economic benefits for issuers, created by the imbalance between investor demand and insufficient supply from issuers, it is often observed that such price benefit/advantage can be offset by greater transaction costs linked to the need for complex external review procedures and reporting requirements. The GSS debt market in Europe and Italy is growing at a rate of 25% per year and is expected to continue to grow. The current major driver of growth is the deployment, at EU level, of the €750 billion NextGenerationEU recovery plan established&nbsp;to support Member States hit by the COVID-19 pandemic. At least 30% of NextGenerationEU resources are dedicated to expenditures compliant with the Paris climate accord and in line with the objectives of the European Green Deal, the EU flagship initiative to address climate change and achieve carbon neutrality by 2050. The catalyst for future growth will be the outcome of the COP26 negotiations in Glasgow. Italy is the largest beneficiary of the European recovery package, with c. €200 billion of allocations. The national plan (Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa, “PNRR”) that the Italian Government submitted to the EU describing the strategy concerning investments to be made under the NextGenerationEU package defines six areas of intervention, including the green revolution and ecological transition, and the infrastructures for sustainable transportation. Together, these two areas will absorb about 43% of the available funds and will create green and sustainable assets. Although NextGenerationEU does not provide any direct support to the private sector, it can be expected that public spending will be a strong leverage for private investments that will find the most adequate financial instruments in the GSS debt market. Social bonds are on the rise but are mostly linked to the funding of SME support due to the pandemic; the Italian PNRR will pursue many social objectives, like education, health, inclusion, culture, and therefore there will be more opportunities to increase and diversify the use of this instrument.</p><p><strong>4.5 What is the assurance and verification process for green bonds? To what extent are these processes regulated?</strong></p><p>The verification and/or assurance processes are one of the external reviews recommended by the bonds and loans frame-works (the GBPs, the Climate Bond Initiative Standards, and other similar international initiatives) that, in connection with the issuance of a green bond or programme, the issuers request to confirm the alignment of their bond or bond programme with the core components of the principles/standards. The verification/assurance process should not be confused with other external types of reviews like the second-party opinion, certification, or credit rating/scoring. These recommendations are recognised as market best practices and, so far, are voluntary and unregulated. The verification or assurance process is an independent verification against a designated set of criteria, typically pertaining to business processes, environmental criteria, and/or evaluation of the environmentally sustainable features of underlying assets funded by the proceeds of the green bond. It can also refer to the issuer’s internal tracking method for use of proceeds, allocation of funds from green bond proceeds, statement of environmental impact, or alignment of reporting with a particular framework. Green bonds issued in the Italian market are structured under the GBP framework by the ICMA. The assurance/verification report can be provided by approved verifiers/audit service providers referring to the common audit standard (ISAE 3000). With the introduction of the EU Green Bond Standard frame-work, these processes are expected to change. The EU Green Bond Standard will largely reflect the ICMA GBPs; however, the European standard will provide for greater transparency and disclosure requirements, more-focused application, and a supervision regime for external reviewers. While the standard will remain voluntary, once adopted, it requires much more stringent criteria of application. The EU Green Bond Standard frame-work will be aligned to the EU Taxonomy’s environmental objectives, do no significant harm, social safeguards, and technical screening criteria; therefore, the “green assets” will be&nbsp;more clearly identified, and the spectrum of activities that can be funded will be broader as it will also include working capital and refinancing needs. As far as the supervision or regulation of controls is concerned, the current regulation proposal designates ESMA as responsible for the application of the framework through the creation of a centralised accreditation scheme for external reviewers/verifiers while the publication of the review/verification report will become mandatory.&nbsp;</p><p><strong>5. Impact of COVID-19</strong></p><p><strong>5.1 Has COVID-19 had a significant impact on ESG practices?</strong></p><p>The outbreak of COVID-19 generated major turmoil in the Italian financial market. A massive and coordinated intervention by the Government and banks through a State-guaranteed lending scheme resulted in orderly management of the situation. A grace period (on interest and capital) was granted to businesses and retail customers that would submit such a request to the lending bank. The Italian Government provided financial support to businesses and individuals that were forced to close down or stop working during the lockdown periods. This emergency support package was partially funded by financial institutions through the issuance of social bonds. Social bonds will continue to grow and be applied to purposes correlated to the post-pandemic recovery plan launched by the EU to support the private sectors of Member States and mitigate the unemployment risk of private individuals employed in sectors highly impacted by the pandemic crisis. COVID-19 has accelerated and exacerbated problems that required quick reorganisation of priorities in favour of solutions that have been a catalyst for ESG adoption. Some of the solutions for working arrangements during COVID-19, primarily remote working or smart working, will continue even after the emergency is over. Smart working conditions in Italy will be contractually regulated for all Public Administration employees for the first time with the approval of the 2021 budget law. Among other measures, a mobility manager will be appointed to review working time schedules that allow more efficient and sustainable commuting solutions. Also in the private sector, mainly in the service industry, smart working played an important role during the lockdown periods of the pandemic. Smart working options are now permanent features of employment contracts. A positive outcome of remote working during the pandemic was the repopulation of southern regions of the country by young, educated people that had previously emigrated to northern regions or abroad, escaping a sluggish job market and lack of opportunities. Between March and December 2020, when most of the restrictions were in place, the net south-north migration nearly halved compared with the same period in the previous year. This phenomenon was rebranded “south working”, defining a concept of regained work-life balance. With 48% of ultra-broadband infrastructure investments in southern Italy as part of the recovery plan, the north-south gap will have a chance to decrease and “south working” might become a permanent change in the Italian job market.</p><p><strong>6. Trends</strong></p><p><strong>6.1 What are the material trends related to ESG?</strong></p><p>Material trends of the “E” factor are linked to the decarbonisation of industrial sectors with a special focus on transportation,&nbsp;a circular economy and biodiversity preservation. As mentioned in question 2.3, in 2021, the Ministry of the Environment and Protection of Land and Sea was renamed the Ministry for Ecological Transition to underly the strategic role that the institution will play in the transition from a fossil fuel-based system to a decarbonised economy. The budget for the “Green Revolution and Ecological Transition” within the PNRR allocates a total of €68.6 billion with the main goals of improving the sustainability and resilience of the economic system and ensuring a fair and inclusive environmental transition. The “S” factor is primarily connected to the impacts of the pandemic; therefore, the focus is on inclusivity and social cohesion, reduction of the welfare gap between north and south, and enhancement of gender equality. The PNRR has allocated €82 billion to the south that can be distributed according to geographical criteria (i.e., 40%) and provides for significant investments in young people and women. Regarding the “G” factor, the implementation of the European Sustainable Finance strategy will be the focus of the private and public sectors. The disclosure and reporting regulations, the concepts of the EU Taxonomy, will permeate any present and future investment processes. Financial institutions will be dealing with the incorporation of ESG factors and risks in regulatory and supervisory frameworks for credit institutions.&nbsp;</p><p><strong>6.2 What will be the longer-term impact of COVID-19 on ESG?</strong></p><p>While COVID-19 state aid in the form of guaranteed loans, grants, convertible bonds and equity investments being made available by the Government have not been directed so far towards a transition to decarbonisation and a circular economy, a substantial part of the NextGenerationEU recovery package funds will be deployed to support greener, more digital and more resilient infrastructures. As described in question 4.4 above, Italy has one of the largest recovery packages (€200 billion) to deploy to accelerate the ecological transition and make the country more sustainable in the longer term through the decarbonisation of polluting sectors. The Government’s plan will help repair the immediate economic and social damage brought by COVID-19, will reduce economic and social imbalances between the north and south of the country that have been exacerbated by the pandemic, and will facilitate the energy and technological transition with a focus on social justice, gender inequalities and inclusivity. The modernisation of the economy will require a deep reskilling of the human capital. It is planned that outdated production paradigms will shift to a knowledge-based economy, which will in turn will create demand for “green jobs” and new skills. Therefore, in the immediate future, there will be an acceleration in the offer of highly technical education and training. Most importantly, the longer-term impact of the pandemic will be the increased sense of urgency towards ESG issues, such as climate change, loss of biodiversity, and water pollution. The real-life experience of a global crisis and, on the other hand, the evidence of positive effects of reduced economic activity due to long quarantine periods and social distancing, contributed to boosting the public opinion that neglecting the environmental impacts of human activity can compromise the ability of future generations to meet their needs.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>ESG</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 14 Dec 2021 05:05:59 +0100</pubDate>
                        <title>Legalsoftech, sinergie e obiettivi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legalsoftech-sinergie-e-obiettivi</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong><span class="articlesubtitle">Parla Marco Pesenti, componente del cda della società fondata da La Scala e</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Advant</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Nctm</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="articlesubtitle">. Intelligenza artificiale, office automatione cyber security i tre fronti su cui opererà</span></strong>Quando si tratta di innovare, di spingere un po' più in là i confini di quello che uno studio legale può essere (o diventare), La Scala e<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Advant</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Nctm</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>non hanno mai tirato indietro la gamba. E in qualche caso hanno anche scelto di fare un pezzo di strada assieme. Come quando hanno lanciato Uniqlegal ( vedi MAG 134 ), la prima collaborazione tra i due studi (e Unicredit), mirata in maniera specifica a offrire servizi legali a banche e istituzioni finanziarie.Forse è proprio dai due anni di lavoro fianco a fianco in Uniqlegal che è nato il seme della nuova alleanza tra le due law firm, che stavolta riguarda l'IT.Si chiama Legalsoftech, ed è l'entità in cui gli studi uniscono le rispettive competenze tech con l'intento di incrementare le capacità di investimento in nuove tecnologie (il budget per gli investimenti annunciato è di 3 milioni di euro), ma anche e soprattutto di sfruttarle al meglio grazie a un approccio condiviso e orientato all'efficientamento dei processi.Marco Pesenti, founding partner di La Scala, nonché membro della governance sia di La Scala Cerved che di Uniqlegal, è anche uno dei due membri del cda di Legalsoftech (ad affiancarlo è<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Alberto Toffoletto</span>, founding partner di<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Advant</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Nctm</span>). A MAG, Pesenti ha fornito ulteriori dettagli sul progetto: di cosa si tratta, perché è nato, a cosa punta.<strong>Da dove è nata l'idea di mettere a fattor comune le competenze tecnologiche dei vostri studi?</strong>Il lavoro che svolgiamo insieme nel progetto Uniqlegal probabilmente ha fatto da "collante" e ha agevolato la conoscenza reciproca delle nostre realtà. E questo ci ha permesso di scoprire molte assonanze sul tema tecnologia, al centro degli investimenti e delle linee di sviluppo che entrambi gli studi perseguono. Molte tecnologie (nonché fornitori di queste ultime) erano in comune o molto simili, quindi abbiamo pensato che mettendo insieme le forze i vantaggi potessero essere molti. In più, tra i nostri studi c'è molta complementarietà e poca "gelosia" delle reciproche aree di competenza. Anche questo facilita le iniziative comuni.<strong>Quali sono i principali vantaggi che sperate di cogliere da questa collaborazione?</strong>In primis, una maggior forza di acquisto sul mercato. Sia in termini assoluti che grazie alle giuste economie di scala, in quanto ovviamente investire insieme in determinate tecnologie ci permette di diventare clienti più grandi e interessanti per i fornitori. Ma altrettanto importante è innescare un percorso di condivisione delle idee: perché se non ci sono quelle alla base, le tecnologie rischiano di costare tanto ma servire a poco.<strong>Com'è organizzata la società nella pratica e in che forma è costituita?</strong>È una srl a partecipazione paritetica dei due studi. Io e<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Alberto Toffoletto</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>componiamo il cda, e poi ciascuno ha nel proprio studio delle figure a cui fare riferimento per le varie aree d'investimento, di cui ci facciamo portavoce.<strong>In sostanza, cosa è confluito nella nuova società?</strong>Il capitale umano: le figure dello staff di La Scala ed<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Advant</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Nctm</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>che si occupano di servizi tecnologici e informatici sono state trasferite alle dipendenze di Legalsoftech. Sono 6 per ciascun studio, 12 in tutto, più 3 professionisti specificamente dedicati al knowledge management. Non abbiamo quindi ridotto la forza lavoro, ma puntiamo a ridurre la duplicazione di figure dello staff in futuro per gestire le nuove tecnologie che acquisiremo nel modo più efficiente possibile.<strong>Parliamo di investimenti allora. Quali aree o attività vi interessano?</strong>Ci interessano in generale tutte le tecnologie che rientrano nel campo dell'intelligenza artificiale: dalle IA in senso proprio a quelle di "office automation". Al centro delle nostre priorità ci sono quindi gli investimenti che semplificano le attività ripetitive per far sì che gli avvocati si concentrino sullo sviluppare le loro competenze. E poi c'è l'altro grande pilastro su cui si fonda il progetto: la cybersecurity. In effetti il comunicato che annuncia la creazione di Legalsoftech dedicava ampio spazio al tema della sicurezza dei dati.<strong>Quanto è importante questo tema per uno studio legale oggi?</strong>È fondamentale. Sviluppare tecnologia senza preoccuparsi della sicurezza sarebbe irresponsabile da parte di chiunque, e in special modo da parte di un soggetto come uno studio legale, che gestisce molti dati sensibili dei clienti. Gli studi oggi devono puntare ad essere dei bunker.<strong>Ci sono già clienti che chiedono rassicurazioni e verifiche sulla struttura informatica e sui protocolli di sicurezza dello studio?</strong>Sì. I clienti stranieri in particolare sono attentissimi a questi temi, da almeno 3 o 4 anni. E, a prescindere dalla pandemia, negli ultimi anni le richieste di verifica e descrizione delle strutture informatiche utilizzate sono andate sempre ad aumentare. A questo si aggiunge il dato che le norme a tutela di privacy e sicurezza si fanno sempre più vincolanti, sia in generale che all'interno di singoli settori: penso ad esempio a quello bancario, che risponde a regole di sicurezza molto particolari e dal quale le richieste di protezione diventano sempre più pressanti.&nbsp;<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2021/12/Legalsoftech.pdf" target="_blank" rel="noopener">Tratto da Mag by Legalcommunity</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 09 Dec 2021 08:47:18 +0100</pubDate>
                        <title>Listing Act: la consultazione della Commissione UE di semplificazione per le PMI</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>1. Premessa</strong>Lo scorso 19 novembre la Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn1" target="_blank" name="_ftnref1" rel="noreferrer">[1]</a>&nbsp;al fine valutare eventuali modifiche al quadro normativo di riferimento per le società quotate su mercati regolamentati o ammesse alle negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione. La consultazione pubblica si chiuderà il prossimo 11 febbraio 2022&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn2" target="_blank" name="_ftnref2" rel="noreferrer">[2]</a>.La Commissione, infatti, ha accolto l’idea per la quale un intervento di alleggerimento strutturale della disciplina applicabile agli emittenti, specie alle piccole medie imprese (“<strong>PMI</strong>”)&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn3" target="_blank" name="_ftnref3" rel="noreferrer">[3]</a>, renderebbe più facile per le PMI europee accedere al mercato per finanziare i loro percorsi di crescita, sempre mantenendo un elevato livello di protezione degli investitori e di integrità del mercato.L’inziativa della Commissione si inserisce all’interno del nuovo&nbsp;<em>action plan&nbsp;</em>per la creazione dell’unione dei mercati dei capitali (<em>Capital Market Union</em>) che si propone, tra i suoi principali obiettivi, quello di garantire alle imprese, e in particolare alle PMI, un rapido accesso al mercato. In particolare, l’<em>Action Plan&nbsp;</em>ha avuto la capacità di identificare i fattori che scoraggiano le società ad accedere ai mercati dei capitali, tra le quali spiccano gli elevati oneri amministrativi, gli eccessivi costi di quotazione e il rispetto di regole di&nbsp;<em>compliance</em>&nbsp;troppo stringenti.Ormai da diverso tempo, l’importanza di una unione dei mercati dei capitali europei non cessa di essere riconosciuta da tutti gli&nbsp;<em>stakeholders</em>. Sul punto, la stessa Commissione ha riconosciuto come, sebbene importanti passi siano stati compiuti al fine di promuovere il ricorso al mercato del capitale di rischio, i mercati europei restino ancora particolarmente frammentati.Anche a tal riguardo, negli ultimi mesi, le istituzioni europee sembrano aver pienamente compreso come la&nbsp;<em>Capital Market Union&nbsp;</em>possa rappresentare uno degli strumenti decisivi per sostenere la ripresa economica a seguito della crisi dovuta al perdurare della pandemia COVID-19, potendo anche rappresentare soluzione per una transizione&nbsp;<em>green&nbsp;</em>e digitale.<strong>2. I lavori del&nbsp;<em>Technical Expert Stakeholder Group</em></strong>Su queste premesse, nell’ottobre del 2020, la Commissione ha istituito un gruppo di esperti (<em>Technical Expert Stakeholder Group,&nbsp;</em>“<strong>TESG</strong>”) sulle PMI&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn4" target="_blank" name="_ftnref4" rel="noreferrer">[4]</a>&nbsp;che, dopo una attenta analisi sul funzionamento dei mercati di crescita delle PMI, nel maggio 2021, ha pubblicato un&nbsp;<em>report&nbsp;</em>contenente dodici raccomandazioni, destinate alla Commissione e agli Stati membri, per contribuire a promuovere l’accesso delle PMI al mercato dei capitali. Le raccomandazioni del TESG affondano le loro radici sul lavoro già intrapreso&nbsp;<em>dall’High Level Forum&nbsp;</em>(“<strong>HLF</strong>”)&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn5" target="_blank" name="_ftnref5" rel="noreferrer">[5]</a>&nbsp;e sul&nbsp;<em>report&nbsp;</em>pubblicato dall’ESMA per una revisione della direttiva MiFID II.Proprio come il lavoro prodotto negli ultimi mesi nelle diverse sedi europee, di cui abbiamo ricordato solo le iniziative più recenti, anche il Documento di Consultazione rivolge particolare attenzione alle PMI e agli emittenti ammessi alle negoziazioni sui mercati di crescita per le PMI (<em>SME growth markets&nbsp;</em>o<em>&nbsp;“<strong>SGM</strong>”</em>, tra cui rientra l’Euronext Growth Milan).<strong>3. La consultazione sul&nbsp;<em>Listing Act</em></strong>Dopo aver formulato quesiti volti a fornire alla Commissione una fotografia sullo stato di salute dei mercati dei capitali europei&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn6" target="_blank" name="_ftnref6" rel="noreferrer">[6]</a>, la seconda sezione della consultazione richiede di fornire un parere su talune proposte di modifica rispetto a diversi aspetti dalle normativa applicabile, con particolare riferimento al Regolamento Prospetto&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn7" target="_blank" name="_ftnref7" rel="noreferrer">[7]</a>, al regolamento sugli abusi di mercato&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn8" target="_blank" name="_ftnref8" rel="noreferrer">[8]</a>, alla MiFID II&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn9" target="_blank" name="_ftnref9" rel="noreferrer">[9]</a>&nbsp;e alla direttiva&nbsp;<em>Transparency&nbsp;</em><a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn10" target="_blank" name="_ftnref10" rel="noreferrer">[10]</a>.Complessivamente, si nota come la Commissione abbia tenuto in ampia considerazione le proposte formulate dai gruppi di esperti che si sono riuniti per comprende quali passi debbono essere intrapresi per dare un nuovo vigore ai mercati europei.In particolare, nell’ambito della consultazione, un ruolo centrale è assunto dai lavori del TESG, le cui raccomandazioni sono confluite all’interno del documento pubblicato dalla Commissione.<strong>4. Le aree di intervento per le PMI</strong>Non si ritiene di esagerare nel sostenere che, ove fossero adottate le proposte poste in consultazione dirette a rispondere alle esigenze di semplificazione manifestate dal mercato, il quadro normativo applicabile alle PMI quotate subirebbe una vera rivoluzione.Da un lato, l’accesso al mercato risulterebbe sensibilmente meno costoso e più agevole e, dall’altro lato, gli obblighi&nbsp;<em>on going&nbsp;</em>cui sono sottoposte le PMI quotate sarebbero proporzionalmente ridotti. Il tutto, come emerge chiaramente dal documento di consultazione, senza che possa ravvedersi alcun pericolo per la tutela dell’integrità del mercato.<strong>4.1 Regolamento Prospetto</strong>L’attenzione della Commissione è rivolta, in primo luogo, al Regolamento Prospetto, rispetto al quale sono diverse le proposte poste in consultazione. Per le PMI, il tema di maggior rilievo è rappresentato dalle novità circa:&nbsp;<em>(i)</em>&nbsp;il prospetto per le emissioni secondarie di emittenti i cui strumenti finanziari sono già negoziati su un mercato regolamentato o su un SGM (per almeno 18 mesi); e&nbsp;<em>(ii)</em>&nbsp;il prospetto semplificato&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn11" target="_blank" name="_ftnref11" rel="noreferrer">[11]</a>&nbsp;per il passaggio da uno SGM al mercato regolamento&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn12" target="_blank" name="_ftnref12" rel="noreferrer">[12]</a>.Nel richiamato quadro normativo si inserisce il nuovo regime del prospetto EU della ripresa (il&nbsp;<em>c.d. Recovery Prospectus</em>)&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn13" target="_blank" name="_ftnref13" rel="noreferrer">[13]</a>.Anche a tal riguardo, la Commissione sottopone al mercato quanto suggerito dal TESG, il quale ha formulato una raccomandazione volta all’introduzione di un nuovo prospetto semplificato (che sostituisca l’attuale prospetto semplificato per le emissioni secondarie), simile, in termini di forma, al&nbsp;<em>Recovery Prospectus</em>, che sia adottato su base permanente per le emissioni secondarie e per i trasferimenti da uno SGM a un mercato regolamentato.<strong>4.2 Market Abuse Regulation</strong>Con riferimento all’impianto normativo applicabile, in materia di abusi di mercato, alle società quotate, il maggiore difetto che viene attribuito alla MAR è rappresentato dal fatto che la disciplina ivi prevista trova applicazione in modo indistinto tra i diversi emittenti, senza che a una diversa articolazione delle strutture aziendali (e, più in generale, alle dimensioni) delle singole società corrisponda una diversa declinazione degli obblighi regolamentari.Dai lavori dell’<em>High Level Forum</em>&nbsp;e del TESG emerge chiaramente come vi siano talune disposizioni e requisiti MAR che agiscono come disincentivo alla quotazione, senza che vi siano sensibili vantaggi, in termini di trasparenza, per il mercato. In particolare, il costo che occorre sostenere per conformarsi ai requisiti MAR è considerato eccessivamente elevato, specialmente per le PMI, a cui si aggiunge, rispetto a talune disposizioni della MAR, una incertezza giuridica cui occorre porre rimedio.<em><u>Nozione di informazione privilegiata</u></em>Con particolare riferimento alle PMI, numerose sono le tematiche su cui la Commissione richiede di esprimersi, a partire dalla nozione di informazione privilegiata. Sul tema, viene riproposta la raccomandazione del TESG, che ha invitato il legislatore a prevedere una distinzione tra la nozione di informazione privilegiata rilevante ai fini del divieto di&nbsp;<em>insider trading&nbsp;</em>e quella rilevante per l’obbligo di&nbsp;<em>disclosure</em>, semplificando notevolmente gli adempimenti connessi alla disciplina MAR.Ulteriore elemento di attenzione per le PMI è rappresentato dal regime di&nbsp;<em>disclosure&nbsp;</em>connesso alle emissioni di debito. Sul punto, la Commissione evidenzia come, secondo il TESG, le obbligazioni&nbsp;<em>c.d. plain vanilla</em>&nbsp;siano meno esposte ai rischi di abuso di mercato, proprio a causa della natura dello strumento. Di conseguenza, anche sul tema, viene richiesto di esprimere un parere circa la possibilità di prevedere obblighi di&nbsp;<em>disclosure&nbsp;</em>meno onerosi.<u>Internal dealing</u>La Commissione è altresì intenzionata a valutare la possibilità di prevedere una revisione dell’impianto normativo in materia di&nbsp;<em>internal dealing ex&nbsp;</em>art. 19 MAR. Per le PMI, le proposte formulate posso rivelarsi particolarmente rilevanti sotto due diversi profili. In primo luogo, sarà possibile esprimersi nel senso di prevedere un innalzamento della soglia rilevante a 50.000 Euro e di prevedere l’obbligo di comunicazione solo quando sia superata la predetta soglia o suoi multipli&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn14" target="_blank" name="_ftnref14" rel="noreferrer">[14]</a>.In secondo luogo, sempre riprendendo le conclusioni del TESG, i partecipanti al mercato potranno supportare la proposta di abrogare l’obbligo di mantenere la lista di persone strettamente legate di cui all’art. 19, paragrafo 5, MAR, adempimento che comporta un costo sproporzionato rispetto al beneficio offerto, in termini di informativa, al mercato.<em><u>Registro&nbsp;</u></em><u>insider</u>Ancora, con riferimento all’elenco delle persone aventi accesso alle informazioni privilegiate (<em>c.d. insider list</em>), la Commissione ha posto in consultazione talune proposte, sempre al fine di prevedere una disciplina complessivamente più proporzionata, in termini di&nbsp;<em>compliance</em>, per le PMI&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn15" target="_blank" name="_ftnref15" rel="noreferrer">[15]</a>. Sul punto, sebbene il Regolamento 2115/2019&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn16" target="_blank" name="_ftnref16" rel="noreferrer">[16]</a>&nbsp;abbia gettato le basi per l’introduzione di talune semplificazioni per le società ammesse alle negoziazioni su uno SGM&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn17" target="_blank" name="_ftnref17" rel="noreferrer">[17]</a>, il TESG ha raccomandato di rimuovere l’obbligo di tenere il registro&nbsp;<em>insider&nbsp;</em>per gli emittenti con una capitalizzazione di mercato inferiore a 1 miliardo di euro&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn18" target="_blank" name="_ftnref18" rel="noreferrer">[18]</a>, introducendo contestualmente, una razionalizzazione nelle informazioni da inserire nel predetto registro, per gli altri emittenti. Anche su questo aspetto, gli operatori del mercato potranno aderire alla proposta del TESG.<u>Market sounding</u>Le proposte di modifica connesse al regime del&nbsp;<em>market sounding</em>&nbsp;rispondo, per certi versi, alle medesime esigenze connesse a quelle formulate in materia di registro&nbsp;<em>insider</em>. Anche il regime sui sondaggi di mercato, infatti, rappresenta, per le Autorità, uno strumento di controllo; la disciplina, tuttavia, si traduce, ancora una volta, in adempimenti piuttosto complessi e in maggiori costi per gli emittenti, specie se si considerano gli ampi strumenti di indagine di cui già dispongono le Autorità.Anche a tal riguardo, la raccomandazione del TESG è quella di derogare alla disciplina in tema di&nbsp;<em>market sounding&nbsp;</em>prevedendo che eventuali informazioni privilegiate potranno essere comunicate qualora siano in essere opportuni accordi di riservatezza. In subordine, il TESG ha proposto di estendere l’esenzione dalla disciplina del&nbsp;<em>market sounding&nbsp;</em>(attualmente applicabile solo ai&nbsp;<em>private placement&nbsp;</em>di strumenti di debito) ai collocamenti privati di&nbsp;<em>equity.</em>Su entrambe le proposte sarà possibile esprimersi in sede di consultazione.<em><u>Sanzioni amministrativ</u></em><em>e</em>Con riferimento al regime sanzionatorio connesso alla disciplina sugli abusi di mercato, il Documento di Consultazione parte da una importante premessa: sia il&nbsp;<em>report&nbsp;</em>dell’HLF che le raccomandazioni del TESG evidenziano come il quadro normativo appaia eccessivamente sproporzionato, specie per le PMI. Il rischio di commettere una violazione involontaria della MAR e le sanzioni associate alla normativa di riferimento rappresentato un deterrente considerevole per le imprese che intendono accedere al mercato.Ebbene, anche sotto questo profilo, il Documento di Consultazione permette al mercato di esprimersi per un generale ripensamento del sistema sanzionatorio legato alla disciplina MAR.<u>Dual listing</u>Appare, altresì, importante segnalare come il Documento di Consultazione sottoponga al mercato la possibilità, per il legislatore, di intervenire al fine di chiarire il disposto di cui all’art. 33, par. 7, della MiFID II, il quale disciplina i requisiti del&nbsp;<em>c.d. dual listing&nbsp;</em>(<em>i.e.&nbsp;</em>l’ammissione alla negoziazione dei propri strumenti finanziari in un sistema multilaterale di negoziaizone (“<strong>MTF</strong>”) diverso da quello di origine). Dal quadro normativo di riferimento emerge che un emittente possa avviare la relativa procedura esclusivamente a seguito di una richiesta di terzi. Pertanto, i partecipanti al mercato potranno richiedere al legislatore europeo di chiarire che gli emittenti possano avviare autonomamente il procedimento di&nbsp;<em>dual listing</em>.<em><u>Requisiti minimi in materia di&nbsp;</u></em><u>corporate governance</u>Il Documento di Consultazione offre al mercato una importante opportunità al fine di prevedere una modifica legislativa che preveda l’introduzione di un insieme armonizzato di principi di&nbsp;<em>corporate governance</em>, come suggerito dal TESG.Secondo la più autorevole dottrina&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn19" target="_blank" name="_ftnref19" rel="noreferrer">[19]</a>, infatti, una società che adotti un sistema di&nbsp;<em>corporate governance</em>&nbsp;ispirato a buoni principi di governo societario non solo consegue un miglioramento nella gestione ordinaria del&nbsp;<em>business</em>, ma riesce anche a raggiungere obiettivi strategici di lungo periodo, monitorandone la&nbsp;<em>performance</em>.Sul punto, il Documento di Consultazione sottopone al mercato talune proposte formulate dal TESG, volte a introdurre requisiti minimi in materia di&nbsp;<em>corporate governance&nbsp;</em>per gli emittenti ammessi alle negoziazioni su un MFT, quali:&nbsp;<em>(i)</em>&nbsp;comunicazione al mercato delle operazioni con parti correlate;&nbsp;<em>(ii)</em>&nbsp;<em>disclosure&nbsp;</em>delle operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni rilevanti;&nbsp;<em>(iii)</em>&nbsp;nomina di almeno un amministratore indipendente;&nbsp;<em>(iv)</em>&nbsp;identificazione di un soggetto di riferimento per la gestione delle relazioni con gli investitori;&nbsp;<em>(v)</em>&nbsp;istituzione di requisiti minimi per le operazioni di&nbsp;<em>delisting</em>, al fine di fornire una protezione agli azionisti di minoranza.<strong>5. Conclusioni</strong>In conclusione, sembra che lo sforzo dei diversi gruppi di lavoro chiamati a elaborare proposte di modifica all’impianto normativo di riferimento veda, nella consultazione sul&nbsp;<em>Listing Act,</em>&nbsp;una opportunità determinante per avvicinare i mercati europei ai livelli di efficienza degli altri mercati (quello americano e asiatico fra tutti), che conseguono, da diverso tempo, risultati molto più soddisfacenti per le società che decidono di accedere al mercato dei capitali.L’auspicio è che le proposte poste in consultazione raccolgano un ampio consenso così da spingere il legislatore europeo a procedere nel senso di semplificare in maniera robusta il quadro regolamentare.&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Dirittobancario.it</a>&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref1" target="_blank" name="_ftn1" rel="noreferrer">[1]</a>&nbsp;Documento di consultazione (“Documento di Consultazione”),&nbsp;<em>Listing Act: making public capital markets more attractive for EU companies and facilitating access to capital for SMEs</em>, reperibile al seguente&nbsp;<em>link&nbsp;</em><a href="https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2021-listing-act-targeted_it" target="_blank" rel="noreferrer">ec.europa.eu/info/consultations/finance-2021-listing-act-targeted_it</a>.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref2" target="_blank" name="_ftn2" rel="noreferrer">[2]</a>&nbsp;Si segnala, infine, che, parallelamente alla consultazione pubblica sul c.d. Listing Act, la Commissione ha, altresì, aperto una ulteriore consultazione di dodici settimane. Quest’ultima include domande che affrontano questioni di natura tecnica rivolte, principalmente, agli operatori dei mercati dei capitali, alle autorità competenti e agli accademici.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref3" target="_blank" name="_ftn3" rel="noreferrer">[3]</a>&nbsp;<em>Small and medium-sized enterprises</em>, secondo la definizione contenuta dalla Raccomandazione Europea 361/2003, ma su cui il mercato richiede, da tempo, un aggiornamento (<em>cfr.</em>&nbsp;proposta del TESG sul tema)<em>.</em><a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref4" target="_blank" name="_ftn4" rel="noreferrer">[4]</a>&nbsp;Si veda il&nbsp;<em>Final report of the Technical Expert Stakeholder Group (TESG) on SMEs, Empowering EU Capital Markets for SMEs – Making listing cool again</em>&nbsp;https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union/what-capital-markets-union_en#tesg<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref5" target="_blank" name="_ftn5" rel="noreferrer">[5]</a>&nbsp;<em>High Level Forum on the Capital Markets Union, A new vision for Europe’s Capital Markets</em>.&nbsp;<em>Final Report</em>, 10 giugno 2020, reperibile al seguente&nbsp;<em>link</em>&nbsp;https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/growth_and_investment/documents/200610-cmu-high-level-forum-final- report_en.pdf.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref6" target="_blank" name="_ftn6" rel="noreferrer">[6]</a>&nbsp;Il Documento di Consultazione si divide in due sezioni principali. La prima sezione contiene quesiti piuttosto generali e mira a comprendere quale sia l’opinione degli operatori del mercato circa l’attuale quadro normativo, anche in merito alla necessità di un suo adattamento.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref7" target="_blank" name="_ftn7" rel="noreferrer">[7]</a>&nbsp;Regolamento (UE) 1129/2017, <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32017R1129" target="_blank" rel="noreferrer">eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/</a>.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref8" target="_blank" name="_ftn8" rel="noreferrer">[8]</a>&nbsp;Regolamento (UE) 596/2014, (c.d.&nbsp;<em>Market Abuse Regulation</em>&nbsp;o “<strong>MAR</strong>”) <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32014R0596" target="_blank" rel="noreferrer">eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/</a>.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref9" target="_blank" name="_ftn9" rel="noreferrer">[9]</a>&nbsp;Direttiva 65/2014/UE, <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0065" target="_blank" rel="noreferrer">eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/</a>.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref10" target="_blank" name="_ftn10" rel="noreferrer">[10]</a>&nbsp;Direttiva 2004/109/EC, <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32004L0109" target="_blank" rel="noreferrer">eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/</a>.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref11" target="_blank" name="_ftn11" rel="noreferrer">[11]</a>&nbsp;Cfr. Art. 14, par. 1, lett. (d), del Regolamento Prospetto.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref12" target="_blank" name="_ftn12" rel="noreferrer">[12]</a>&nbsp;Si pensi, a livello domestico, al passaggio da Euronext Growth Milan (già AIM Italia) a EuroNext Milan (già MTA).<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref13" target="_blank" name="_ftn13" rel="noreferrer">[13]</a>&nbsp;Il prospetto UE per la crescita consiste in un unico documento di sole 30 pagine, che consente all’investitore di conoscere le informazioni essenziali sull’emittente, al fine di assumere le proprie determinazioni di investimento, garantendo una riduzione di costi per l’emittente.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref14" target="_blank" name="_ftn14" rel="noreferrer">[14]</a>&nbsp;Secondo il TESG (in linea con quanto suggerito dall’High Level Forum), la soglia dovrebbe essere calcolata (su base aggregata) in considerazione della capitalizzazione di mercato dell’emittente.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref15" target="_blank" name="_ftn15" rel="noreferrer">[15]</a>&nbsp;La prassi di mercato tende a evidenziare come l’<em>insider list</em>&nbsp;appaia esclusivamente uno strumento volto ad agevolare l’attività di vigilanza delle Autorità competenti, che finisce per trasferisce i relativi costi sugli emittenti, i quali sono tenuti a un monitoraggio e un adeguamento regolare dei registri.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref16" target="_blank" name="_ftn16" rel="noreferrer">[16]</a>&nbsp;Regolamento 2115/2019, <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R2115" target="_blank" rel="noreferrer">eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/</a>.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref17" target="_blank" name="_ftn17" rel="noreferrer">[17]</a>&nbsp;Tali emittenti potranno tenere il&nbsp;<em>c.d.</em>&nbsp;registro&nbsp;<em>insider</em>&nbsp;in forma semplificata, il quale dovrà comprendere tutte le persone aventi accesso regolare a informazioni privilegiate relative all’emittente. Sebbene l’intento appaia apprezzabile, il nuovo regime in tema di tenuta del registro&nbsp;<em>insider&nbsp;</em>resta, ad oggi, ancora sospeso, in attesa dell’adozione, da parte dell’ESMA, degli&nbsp;<em>Implementing Technical Standards</em>&nbsp;che specifichino il formato del nuovo registro&nbsp;<em>insider</em>&nbsp;e le informazioni da inserirvi<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref18" target="_blank" name="_ftn18" rel="noreferrer">[18]</a>&nbsp;Tale soglia è quella individuata, nelle proposte formulate dal TESG, per qualificare un emittente come PMI.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref19" target="_blank" name="_ftn19" rel="noreferrer">[19]</a>&nbsp;L.A. Bebchuk, A. Cohen, C.C.Y. Wang,&nbsp;<em>Learning and the Disappearing Association Between Governance and Returns</em>, in Journal of Financial Economics, 2013, Vol. 108, N. 2, pp. 323-348, reperibile al seguente&nbsp;<em>link</em>&nbsp;https://ssrn.com/abstract=1589731.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 24 Nov 2021 02:36:36 +0100</pubDate>
                        <title>Prende forma il piano per le ipo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/prende-forma-il-piano-per-le-ipo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L'opportunità del dual listing da tenere più in considerazione. La possibile adozione di un prospetto semplificato per il passaggio al mercato regolamentato. La volontà di ripensare l'impianto regolamentare della Market Abuse Regulation (Mar) in termini di forte semplificazione. L'apertura alla previsione di requisiti di corporate governance per i cosiddetti Sme Growth Market, tra i quali rientra anche l'italiano Egm, vale a dire l'ex Aim Italia, che al momento conta 161 quotate. Sono questi i temi più rilevanti della consultazione pubblica aperta di recente dalla Commissione Ue in tema di mercati dei capitali e di processi di quotazione denominata Listing Act; making public capital markets more attractive per Eu companies and faciliting access to capital for Smes. Un percorso che si concluderà l'11 febbraio e che valuterà l'opportunità di eventuali modifiche al quadro normativo di riferimento per le aziende presenti sui listini finanziari e per le future matricole. La volontà comunitaria è promuovere e facilitare l'accesso delle società attive nei mercati del Vecchio Continente, in particolare quelle di medio-piccole dimensioni, al mercato dei capitali.L'iniziativa della Commissione Ue si inserisce nel nuovo action plan per la creazione dell'unione dei mercati dei capitali (Capital Market Union) che si propone, tra i suoi principali obiettivi, quello di garantire alle imprese, e in particolare alle pmi, un più rapido e semplificato ingresso in borsa. Un percorso articolato che, come riferito il 12 giugno da MF-Milano Finanza, si basa anche sul documento elaborato dal gruppo di 12 esperti (Tesg-Technical Expert Stakeholder Group), tra i quali figurano anche gli italiani Andrea Vismara, ceo di Equita Group, e Lukas Plattner, partner dello studio legale Advant Ntcm. I membri del Tesg, dopo una attenta analisi sul funzionamento dei mercati di crescita delle pmi, a maggio avevano pubblicato un report (Making listing cool again) di 117 pagine contenenti 12 raccomandazioni, destinate alla Commissione e agli Stati membri, per contribuire a promuovere l'accesso delle piccole e medie imprese al mercato dei capitali. Indicazioni che si fondano sul lavoro già intrapreso dall'High Level Forum e sul report pubblicato dall'Esma per una revisione della direttiva Mifid II.&nbsp;<a href="https://aimnews.milanofinanza.it/news/prende-forma-il-piano-per-le-ipo-2542047?refresh_cens" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Milano Finanza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 23 Nov 2021 08:28:36 +0100</pubDate>
                        <title>La trasformazione progressiva penalizza la super ACE</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-trasformazione-progressiva-penalizza-la-super-ace</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il caso è quello della trasformazione progressiva da società di persone a società di capitale (ma le considerazioni che seguono valgono anche nel caso opposto), che porta all’applicazione di una differente disciplina tributaria (da soggetto IRPEF a soggetto IRES) e, conseguentemente, alla necessità di spezzare in due distinti periodi d’imposta l’esercizio fiscale. Un primo periodo d’imposta, in cui si applica la disciplina IRPEF, che è compreso tra l’inizio del periodo d’imposta medesimo e la data di efficacia della trasformazione. Un secondo periodo d’imposta, in cui la società trasformata applica la disciplina IRES, che è relativo alla frazione del periodo d’imposta compresa tra la data successiva a quella di efficacia della trasformazione e quella di chiusura del periodo d’imposta.La disciplina della super ACE (cfr. art. 19, comma 2, D.L. 25 maggio 2021, c.d. “Decreto Sostegni bis”) premia le variazioni in aumento del capitale proprio che intervengono nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, prevedendo l’applicazione di un’aliquota ACE del 15%, in luogo di quella ordinaria dell’1,3%, su di un incremento massimo del capitale proprio di Euro 5.000.000. Tale disciplina, di particolare favore, non prevede le limitazioni dell’ACE ordinaria, il cui valore non può eccedere in ciascun esercizio quello del patrimonio netto risultante dal relativo bilancio. Parimenti, non si applica alla super ACE il meccanismo di calcolo&nbsp;<em>pro rata temporis</em>, rilevando gli incrementi su base annua e indipendentemente dalla circostanza che gli stessi derivino da versamenti effettuati prima o dopo il Decreto Sostegni bis.Il riferimento al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 penalizza quelle società soggette a trasformazione progressiva in corso d’anno che hanno incrementato il proprio capitale proprio, rispettivamente, prima e dopo la trasformazione (ovvero a trasformazione realizzata). In tale ipotesi, sulla base della lettera della norma, solo gli incrementi intervenuti prima della trasformazione rileveranno ai fini della super ACE, in quanto ricadenti nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. Mentre non rientrano nell’agevolazione gli incrementi successivi all’efficacia della trasformazione, che non ricadono nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, ma nel periodo d’imposta ancora successivo.L’effetto penalizzante, di cui si auspica la sterilizzazione per via normativa, è tanto meno giustificabile alla luce dell’esclusione del meccanismo di calcolo&nbsp;<em>pro rata temporis</em>&nbsp;della super ACE e della sua applicabilità anche a incrementi effettuati prima dell’entrata in vigore dell’agevolazione.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-trasformazione-progressiva-penalizza-la-super-ace/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Diritto Bancario</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 17 Nov 2021 05:00:50 +0100</pubDate>
                        <title>Gli sconti nei rapporti economici infragruppo internazionali. Aspetti di transfer pricing</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/gli-sconti-nei-rapporti-economici-infragruppo-internazionali-aspetti-di-transfer-pricing</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nelle sentenze n. 1138/2/2020 del 17 gennaio 2020 e n. 1207/2/21 del 18 dicembre 2020, si è pronunciata&nbsp;<em>inter alia&nbsp;</em>sulla rilevanza degli sconti infragruppo nella verifica dei prezzi di trasferimento.La controversia nasce da una contestazione di indeducibilità, ai fini IRES ed IRAP, per gli anni 2013 e 2014, di parte dei costi sostenuti da una società italiana per l’acquisto di prodotti chimici dalla casa madre ungherese.In particolare, sulla base di apposito contratto, la società ungherese vendeva i prodotti in argomento alla controllata italiana ad un prezzo&nbsp;<em>pre</em>-determinato, cui veniva applicato uno sconto commerciale in fattura.La controllata italiana predisponeva idonea documentazione a supporto della conformità dei prezzi di trasferimento infragruppo al principio di libera concorrenza, in ossequio al disposto dell’art. 110, comma 7, del D.P.R. n. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, “TUIR”). A questi fini, adottava il c.d. Transactional Net Margin Method (“TNMM”), confrontando il proprio margine operativo (i.e., EBIT/ricavi di vendita) con quello realizzato da società comparabili in circostanze similari.In sede di verifica, l’Agenzia delle Entrate qualificava lo sconto applicato in fattura dalla casa madre ungherese come sconto “finanziario”, escludendolo quindi dal computo dell’EBIT rilevante ai fini della determinazione del margine operativo. Secondo i verificatori, in estrema sintesi, l’influenza economica – potenziale o attuale – della casa madre sulla propria controllata non avrebbe giustificato l’applicazione, nelle operazioni infragruppo, di uno sconto “commerciale” avente quale finalità quella di stimolare l’acquisto di prodotti.Il margine operativo della società italiana si riduceva di conseguenza, ponendosi al di sotto del margine operativo mediano delle società terze identificate come comparabili, così che la differenza era ripresa in aumento ai fini IRES e IRAP.Si riportano nel seguito alcune considerazioni e analisi riguardo la tematica degli sconti infragruppo ai fini della determinazione dei prezzi di trasferimento rilevanti ai fini tributari, per poi esaminare la posizione assunta dai giudici di merito nelle sentenze in commento.<strong>1. Gli sconti “commerciali”</strong>Lo sconto “commerciale” è tipicamente lo sconto che incide sul prezzo della merce, in maniera diretta ed incondizionata, sulla base di specifiche previsioni contrattuali.Gli sconti commerciali sono rilevanti ai fini IVA, per norma di legge, in quanto riducono direttamente la base imponibile di una cessione di beni, laddove invece gli sconti “finanziari” – di principio – non riducono direttamente la base imponibile, essendo concessi dopo l’emissione della fattura, tipicamente in relazione ad un’anticipazione dei termini di pagamento.A questo proposito, la sentenza della Corte di Cassazione n. 21182 del 08/10/2014,&nbsp;<em>ex multis</em>, pone due condizioni per identificare gli sconti rilevanti ai fini IVA (sconti commerciali):– “<em>che venga praticato (…) uno sconto sul prezzo di vendita;</em><em>– che la riduzione del corrispettivo al cliente sia frutto di un accordo, sia esso documentale, verbale o finanche successivo, non operando la norma distinzioni di sorta</em>”.A prescindere dalle valutazioni circa la loro natura, gli sconti (su acquisti) sono contabilizzati come componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione della base imponibile IRES e IRAP e che aumentano la marginalità complessiva.<strong>2. La concessione di sconti infragruppo nella prassi di mercato e la determinazione del valore “normale” rilevante per i prezzi di trasferimento</strong>La pratica di applicare riduzioni di prezzo (o sconti) in favore di soggetti appartenenti al medesimo gruppo è riscontrabile sovente nelle politiche di prezzo dei gruppi multinazionali e nella normale prassi.Lo sconto è tipicamente concesso in cambio dell’assolvimento di alcune funzioni da parte della consociata, tra le quali – in particolare – la spinta alla vendita dei prodotti. Prezzi più bassi all’acquisto consentono al distributore (infragruppo) di operare sul mercato locale con maggiore competitività commerciale, in particolare qualora l’applicazione di sconti sia pratica ampiamente diffusa nel mercato di riferimento e/o la consociata e/o la casa madre applichino già politiche di sconto nei confronti dei propri clienti – siano essi interni o esterni al gruppo.L’art. 110, comma 7, del TUIR, nella formulazione attualmente vigente, dispone che i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito.Nella formulazione vigente negli anni oggetto delle sentenze in commento (2013 e 2014), l’art. 110, comma 7, faceva invece espresso riferimento, per la determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo, al valore “normale” definito dall’art. 9 del TUIR.L’art. 9 del TUIR prevede che, per la determinazione del valore “normale”, occorre avere riguardo, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, “<em>tenendo conto degli sconti d’uso</em>”, senza eccezioni di sorta e senza distinzioni di natura nominalistica.La normativa tributaria non prevede quindi alcuna illegittimità degli sconti concessi a società del gruppo.Tuttavia, le sentenze della Corte di Cassazione n. 7343/2011 e n. 24005/2013 hanno interpretato il riferimento agli “sconti d’uso” di cui all’art. 9 del TUIR in maniera formalistica, per cui devono essere considerati tali unicamente quelli usualmente praticati dal soggetto sui propri listini o sulle proprie tariffe (se esistenti) per le operazioni concluse in condizioni di libera concorrenza, vale a dire per le operazioni economiche concluse con soggetti estranei al gruppo, dovendosi pertanto ritenere esclusi dalla determinazione del valore normale gli sconti concessi in operazioni infragruppo. Di talché, in base a dette sentenze, il valore normale da attribuire alle operazioni infragruppo deve senz’altro tenere conto degli sconti ma solo se gli stessi sono praticati anche a soggetti estranei al gruppo di appartenenza.L’interpretazione fornita dalle sentenze sopra richiamate non appare applicabile in tutti i casi e fattispecie. L’analisi della conformità degli sconti praticati in favore di consociate (<em>rectius</em>, dei prezzi di vendita praticati) al principio del valore “normale” deve essere svolta, di fatto – prima ancora che alla luce della qualificabilità dei medesimi come “sconti d’uso” – attraverso un’indagine che tenga in considerazione il “ruolo” che tali componenti assumono nella catena del valore di un gruppo, individuando se le riduzioni di prezzo sono effettivamente protese a remunerare funzioni o rischi ulteriori, o comunque diversi, rispetto a quelli assunti dai terzi acquirenti; o sono, diversamente, dovute ad una effettiva differenza nello stadio di commercializzazione in cui le operazioni “confrontate” hanno luogo.Infatti, a questo proposito, le Linee Guida OCSE, cui il legislatore tributario italiano si è allineato per quanto riguarda la disciplina fiscale dei prezzi di trasferimento infragruppo, ammettono che possa essere riconosciuta al distributore una remunerazione aggiuntiva sotto forma di riduzione del prezzo di fornitura.In particolare, con riferimento alla remunerazione prevista per i soggetti che svolgono attività di distribuzione, le Linee Guida OCSE 2017 prevedono che “<em>An independent distributor in such a case&nbsp;</em>[ovvero nel caso di svolgimento di attività promozionali e di&nbsp;<em>marketing</em>&nbsp;che generano un beneficio futuro in capo ad altro soggetto del gruppo quale il fornitore del bene]<em>&nbsp;would typically require additional remuneration from the owner of the trademark or other intangibles.&nbsp;</em><em>Such remuneration could take the form of higher distribution profits (resulting from a decrease in the purchase price of the product), a reduction in royalty rate, or a share of the profits associated with the enhanced value of the trademark or other marketing intangibles, in order to compensate the distributor for its functions, assets, risks, and anticipated value creation</em>” (Linee Guida OCSE, par. 6.78).L’applicazione di sconti in diminuzione del prezzo (“<em>decrease in the purchase price”</em>), in tali circostanze, è quindi riconosciuta in presenza di un distributore (facente parte di un gruppo) che, nell’espletamento della sua ordinaria attività commerciale, si trova a svolgere anche un’attività promozionale, sostenendo, conseguentemente e in modo diretto, i costi dello sviluppo del mercato in misura superiore agli investimenti di un distributore “indipendente”.In assenza di obbligazioni contrattuali idonee a prevedere un ristoro dei costi sostenuti per tali attività, deve dunque essere riconosciuta al distributore una remunerazione aggiuntiva sotto forma di riduzione del prezzo di fornitura.La stessa Amministrazione finanziaria italiana ammette la concessione di sconti infragruppo in simili circostanze, secondo le indicazioni contenute nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 15/02/2013. In particolare, il quesito sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione riguardava il riconoscimento da parte di una società italiana di una legittima politica di prezzi di trasferimento basata sugli sconti e protesa a garantire alle proprie controllate estere, incaricate dello svolgimento di un’attività distributiva (cui si affiancava una “<em>imprescindibile funzione di promotion</em>”), una remunerazione minima per tali attività. La risposta fornita, a tal riguardo, rinvia ai generali principi statuiti dalle Linee Guida OCSE, sulla base dei quali – al fine della determinazione del valore normale dei prezzi di trasferimento infragruppo – è sempre necessario tenere in considerazione tutti i fattori di comparabilità tra società appartenenti a gruppi e soggetti indipendenti. Mediante tale richiamo, l’Agenzia riconosce la possibilità di applicare sconti al fine di remunerare le attività ulteriori svolte dalla consociata estera.E’, quindi, opportuno che una qualsivoglia valutazione sulla congruità degli sconti infragruppo al principio del valore normale sia espressa sulla base di un’accurata analisi economica finalizzata a ponderare l’adeguatezza degli stessi al caso concreto.Lo sconto concesso ad un’impresa operante in un mercato (quale quello italiano ed europeo) fortemente competitivo sui prezzi, altro non è che uno strumento “commerciale” concesso, e forse addirittura necessario, alla società controllata acquirente per poter competere adeguatamente rispetto ai propri concorrenti. Un margine di sconto in più, può diventare – in tale contesto – il&nbsp;<em>quid</em>&nbsp;“commerciale” che “fa la differenza” rispetto ai&nbsp;<em>competitor</em>.<strong>3. La posizione dei giudici di merito nelle sentenze in commento</strong>La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nelle sentenze in commento, ha accolto i ricorsi della contribuente, annullando i relativi accertamenti ai fini IRES e IRAP.Preliminarmente, i giudici hanno ritenuto che le argomentazioni dell’Ufficio a supporto della riqualificazione degli sconti, da commerciali a finanziari, fossero viziate di una certa genericità, e prive di argomentazioni circostanziate rispetto a funzioni e rischi rispettivamente assunti dai contraenti di gruppo.Nel merito, i giudici hanno valorizzato il fatto che i prezzi di trasferimento fossero regolati da un contratto scritto tra le parti, redatto secondo standard di mercato. Non è stata accolta la contestazione dell’Ufficio – non provata – che il contratto non fosse stato oggetto di negoziazione, in quanto è stato ritenuto verosimile che il&nbsp;<em>management</em>&nbsp;della società italiana avesse operato nell’ambito dei propri doveri gestori, alla ricerca della massimizzazione del profitto della società amministrata.Lo sconto, secondo i giudici, ben può trovare la sua logica – anche infragruppo – in motivazioni di tipo commerciale, come la spinta alla vendita dei prodotti e all’incremento delle quote di mercato, che non possono essere liquidate in via generica. Parimenti, non è rilevante il fatto che la società italiana commercializzi unicamente prodotti a marchio della casa madre estera, e sia l’unica distributrice del gruppo in Italia.La Commissione ha ritenuto quindi corretta l’affermazione della ricorrente secondo cui la normativa tributaria non prevede alcuna illegittimità degli sconti concessi a società del gruppo che operano in esclusiva, richiamando l’art. 9 del TUIR gli “<em>sconti d’uso</em>” senza eccezioni di sorta.Nella fattispecie, peraltro, i prezzi di vendita dalla casa madre estera alla consociata italiana, pure al netto degli sconti, sono risultati inferiori ai prezzi minimi quotati sui listini ufficiali, internazionali, dei prodotti oggetto della transazione infragruppo controllata. Dal che si ricava, secondo i giudici, che lo sconto concesso abbia una sua logica per poter competere adeguatamente rispetto ai concorrenti.Da ultimo, i giudici rilevano che lo sconto commerciale definito in contratto è effettivo ed ha determinato un incremento concreto della base imponibile italiana, circostanza fattuale che toglie – secondo i giudici – senso logico alle argomentazioni dell’Ufficio. Infatti, a prescindere dalla natura dello sconto, è un fatto che lo sconto in argomento sia stato contabilizzato come componente positivo di reddito che ha concorso alla determinazione della base imponibile IRES e IRAP della società ricorrente negli anni oggetto di verifica.In sintesi, le sentenze in commento confermano la rilevanza degli sconti commerciali praticati in operazioni infragruppo al fine di verificare la conformità dei relativi prezzi di trasferimento ai principi di libera concorrenza, nell’ambito di un’attenta analisi di comparabilità tra operazioni infragruppo e operazioni fra terze parti indipendenti come previsto dalle linee guida dell’OCSE e dell’Amministrazione finanziaria.&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/gli-sconti-nei-rapporti-economici-infragruppo-internazionali-aspetti-di-transfer-pricing/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Diritto Bancario</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 16 Nov 2021 04:31:13 +0100</pubDate>
                        <title>Danitacom inaugura la nuova sede a Roma e festeggia i primi 10 anni di attività con un aperitivo tutto a tema Scandinavo nella capitale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/danitacom-inaugura-la-nuova-sede-a-roma-e-festeggia-i-primi-10-anni-di-attivita-con-un-aperitivo-tutto-a-tema-scandinavo-nella-capitale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 1° ottobre 2021, la Camera di Commercio Italiana in Danimarca ha aperto una nuova sede a Roma, in via Ludovisi 35.Riconoscendo l’importanza di essere presenti quotidianamente sul territorio non solo in Danimarca da Copenaghen, ma anche in Italia, Danitacom diventa la prima Camera di Commercio Italiana all’estero ad aprire una vera e propria posizione operativa e attiva nel Paese.La nuova sede, nel centralissimo quartiere Ludovisi, è vicina a Assocamerestero - associazione di riferimento per tutte le Camere di Commercio italiane all’estero – e da ottobre 2021 supporta con maggiore attenzione i propri soci e partner sulla penisola. Si propone di essere punto di riferimento per tutte le aziende e le istituzioni italiane interessate ad espandere la propria attività in Danimarca, nonché è pronta a supportare tutti gli investimenti danesi nel mercato italiano.Per celebrare l’apertura dalla filiale a Roma, Il 19 novembre 2021, Danitacom organizzerà un aperitivo a tema scandinavo. L’evento si terrà presso la sede di un partner storico della Camera, <strong>ADVANT Nctm</strong>, e sarà un’occasione importante per discutere di internazionalizzazione e promozione del Made in Italy nel mondo. Tra i partecipanti all’evento, oltre al Consiglio di Amministrazione della Camera, tra cui il Presidente Avv. Jan Snogdal e l’Avv. <strong>Federico Manili</strong> (ADVANT Nctm), saranno presenti alcuni tra gli stakeholders e partner istituzionali e privati che, durante gli anni, hanno partecipato e creduto nel progetto Danitacom.Tra i partecipanti ci sarà anche il Segretario generale di Assocamerestero, Dott. Domenico Mauriello, e rappresentanti del Ministero Economico dello Sviluppo, Danish Trade Council, CCIAA di Roma, della Maremma e Tirreno, CNA nazionale, Simest e Unindustria Lazio.Non solo, l’evento del 19 novembre è anche l’opportunità per festeggiare i primi 10 anni di attività di Danitacom. La Camera di Commercio Italiana in Danimarca, infatti, è stata fondata nel 2010 ad Aarhus dall’ex presidente Henning Holmen Møller e dall’attuale presidente Jan Snogdal. Agli inizi contava un solo dipendente, l’attuale segretario generale Chiara Dell’Oro Nielsen. Nel 2015 è stata ufficialmente riconosciuta come Camera di Commercio Italiana all’Estero dal MISE e, nel 2017, ha trasferito gli uffici a Copenaghen. Oggi, Danitacom conta un organico di 20 dipendenti, in Italia e Danimarca, che operano suddivisi in tre dipartimenti: Progetti, HR e Amministrazione.L’assistenza offerta dalla Camera di Commercio Italiana in Danimarca nel corso degli anni è diventata sempre più specifica e offre, ad aziende e istituzioni, sevizi che includono:</p><ul> <li><strong>Promozione del "Made in Italy"</strong>, con particolare attenzione ai settori tradizionali come l’enogastronomia, il turismo e la moda; e settori innovativi come l’edilizia e la meccanica.</li> <li><strong>Assistenza alle aziende</strong>, tramite la creazione di soluzioni su misura per le aziende italiane che vogliono entrare nel mercato danese o espandere il loro business in Danimarca.</li> <li><strong>Assistenza HR e amministrazione</strong>, grazie a due dipartimenti dedicati a supportare concretamente le aziende nello svolgimento di tutte le pratiche di amministrazione del personale in Danimarca, adempimenti fiscali e gestione amministrativa.</li> <li><strong>Partecipazione e leadership in progetti europei</strong>, creando partnership con enti pubblici e privati, che prevedono l’elaborazione di piani di sviluppo aziendale all’insegna dell’innovazione.</li></ul>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 11 Nov 2021 03:33:28 +0100</pubDate>
                        <title>Nasce LegalSoftech - Joint Venture tecnologica tra La Scala e ADVANT Nctm</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-e-la-scala-creano-legalsoftech</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>ADVANT Nctm</strong> e <strong>La Scala Società tra Avvocati</strong> hanno costituito LegalSoftech, joint venture paritetica nella quale sono confluite le competenze e le risorse tecnologiche dei due studi per garantire sviluppo, assistenza e supporto informatico a tutte le iniziative professionali di <strong>La Scala</strong> e <strong>ADVANT Nctm</strong> al fine di rafforzarne la leadership tecnologica.<strong>LegalSoftech</strong> è la prima jv creata da due studi legali italiani per la gestione comune di un asset strategico come l’IT.La partnership, con un budget di oltre tre milioni, consentirà di incrementare la qualità dei servizi offerti, con particolare riguardo ai temi chiave della sicurezza informatica e dell’automazione dei processi, mettere a fattor comune le eccellenze formate all’interno dei singoli studi e creare una centrale d’acquisto per sfruttare le economie di scala.Inoltre farà parte del team anche il nucleo di professionisti e filosofi responsabile della elaborazione dei contenuti strumentali ai processi di automazione.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 10 Nov 2021 15:16:00 +0100</pubDate>
                        <title>Green Pass</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/green-pass</link>
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                        <pubDate>Wed, 10 Nov 2021 10:02:48 +0100</pubDate>
                        <title>Composizione negoziata della crisi e concordato semplificato (d.l. n. 118/2021 convertito con l. n. 147/2021): una «controriforma»?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/composizione-negoziata-della-crisi-e-concordato-semplificato-d-l-n-118-2021-convertito-con-l-n-147-2021-una-controriforma</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il 15 novembre 2021 entra in vigore una nuova disciplina che sembra destinata a sostituire le misure di allerta e la composizione assistita con l’intervento dell’OCRI previsti dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, la cui entrata in vigore è ulteriormente rinviata.&nbsp;</em><em>La composizione negoziata si svolge su base volontaria, con la partecipazione di un esperto, non prevede il coinvolgimento del Tribunale se non per la concessione di misure protettive e può garantire diversi benefici al debitore. In particolare, in caso di mancato raggiungimento di un accordo, la possibilità di proporre un «concordato semplificato» (che non richiede il voto dei creditori, né percentuali minime di soddisfacimento) anziché la segnalazione al Pubblico Ministero come previsto invece dal Codice della Crisi, rappresenta una decisa svolta che può porre il debitore in una condizione favorevole dal punto di vista negoziale.&nbsp;</em><em>Si tratta quindi di nuovi strumenti che (insieme a misure premiali relative ai debiti erariali) rappresentano un’opportunità per l’impresa al fine di indurre il debitore ad avviare tempestivamente un percorso di risanamento.</em>&nbsp;<strong><em>Il rinvio dell’entrata in vigore del Codice della Crisi</em></strong>L’art. 1 differisce l’entrata in vigore del Codice della Crisi al 16 maggio 2022, salvo che per le misure di allerta e composizione assistita dall’OCRI che sono rinviate al 31 dicembre 2023.<strong><em>La composizione negoziata della crisi</em></strong><em><u>I presupposti</u></em><em>. </em>Il presupposto oggettivo è definito all’art. 2 come «<em>condizioni di</em> <em>squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza</em>». La soglia di accesso alla composizione negoziata si colloca quindi in un momento anteriore allo stesso stato di crisi, al primo manifestarsi di squilibri non puramente transitori. È ragionevole ritenere che possano accedervi anche le imprese che si trovino già in crisi, ed anche in stato di insolvenza.Dal punto di vista soggettivo, della composizione assistita possono avvalersi tutti gli imprenditori, commerciali o agricoli, sopra o sotto soglia di fallibilità, purché regolarmente iscritti al registro delle imprese.Costituisce ostacolo all’accesso (art. 23) la pendenza di domanda di concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti (anche nella fase di c.d. «pre-accordo» ai sensi dell’art. 182-<em>bis</em> co. 6 l.fall.), ma non la pendenza dell’istanza per la dichiarazione di fallimento: l’art. 6 prevede infatti che la sentenza non può essere pronunciata, se il debitore ha chiesto misure protettive o cautelari.<em><u>L’istanza di nomina dell’esperto e l’avvio della procedura</u></em><em>.</em> La composizione negoziata è avviata dall’istanza di nomina di un esperto indipendente, iscritto in apposito elenco e professionalmente qualificato come previsto dall’art. 3. L’istanza può essere presentata solo dal debitore e si rivolge al segretario generale della Camera di Commercio. La nomina spetta ad una commissione che resta in carica due anni, composta da tre membri designati dal Prefetto, dal Presidente della Camera di Commercio e da un magistrato indicato dal Presidente del Tribunale, sezione specializzata delle imprese.Non vi è quindi alcun intervento dell’OCRI, né misure di allerta che rendano obbligatorio l’avvio della composizione: è solamente previsto che il collegio sindacale segnali agli amministratori la sussistenza dei presupposti per l’avvio della procedura (art. 15); neppure è prevista, infine, la segnalazione al Pubblico Ministero in caso di insuccesso delle trattative.L’istanza (art. 5) deve essere accompagnata da una nutrita documentazione (bilanci e situazione debitoria), tra cui spicca la «<em>relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare».</em> Non si tratta di un piano vero e proprio, che potrà essere definito in seguito, ma deve contenere indicazioni sufficienti a consentire all’esperto di ritenere che «<em>le prospettive di risanamento sono concrete</em>» e di procedere quindi a convocare le altre parti alle quali indica «<em>le possibili strategie di intervento</em>».Nel caso in cui, invece, l’esperto non ravvisi tali concrete prospettive, ne dà notizia all’imprenditore ed al segretario generale della Camera di Commercio per l’archiviazione dell’istanza, che non può essere ripresentata prima di un anno. Non sono previste possibili impugnazioni della determinazione dell’esperto, ed è quindi decisivo che già in questa fase il debitore abbia definito un’analisi strutturata della propria situazione economica e finanziaria e delle misure per affrontarla efficacemente: pena, appunto, il mancato avvio della composizione.<em><u>Il ruolo dell’esperto</u></em><em>.</em> L’esperto indipendente è la figura centrale della composizione negoziata. A lui compete (v. anche ai paragrafi successivi per maggiori dettagli):</p><ul> <li>verificare (come appena detto) la sussistenza di concrete prospettive di risanamento;</li> <li>agevolare le trattative tra il debitore, i creditori e le altre parti interessate; in questo senso la sua partecipazione ha un ruolo di garanzia e di stimolo nei confronti dei creditori;</li> <li>partecipare alle consultazioni sindacali (se sono impiegati più di 15 dipendenti);</li> <li>valutare se atti di straordinaria amministrazione o pagamenti possano essere pregiudizievoli per i creditori;</li> <li>invitare ala rinegoziazione dei contratti divenuti onerosi a causa degli effetti della pandemia e rendere il relativo parere al Tribunale;</li> <li>consentire la prosecuzione delle trattative al termine del periodo previsto di sei mesi;</li> <li>redigere la relazione finale che può costituire condizione di determinati benefici per il debitore, tra cui in particolare l’accesso al concordato semplificato;</li> <li>in caso di esito positivo delle trattative, sottoscrivere insieme alle parti un contratto che produce gli effetti di un piano attestato di risanamento ai sensi dell’art. 67, co. 3, lett. d) l.fall.</li></ul><p><em><u>I doveri delle parti</u></em><em>.</em> Rilievo centrale hanno le innovative previsioni (art. 4) che stabiliscono doveri di collaborazione nella conduzione delle trattative per tutte le parti coinvolte, ben più specifici di quanto sarebbe desumibile dai principi vigenti e di quanto è dato riscontrare nelle prassi correnti. Si tratta dei seguenti doveri:</p><ul> <li>per tutte le parti:<ul> <li>doveri di buona fede, lealtà, proattività, tempestività e collaborazione nelle trattative, dando riscontri tempestivi e motivati (co. 4 e 7);</li> <li>obbligo di riservatezza sulla situazione dell’impresa, sulle iniziative assunte o programmate e su tutte le informazioni ricevute;</li></ul></li> <li>per le banche (inclusi i relativi cessionari e mandatari) (co. 6):<ul> <li>dovere di partecipazione;</li> <li>partecipazione attiva ed informata;</li></ul></li> <li>per l’imprenditore (co. 5):<ul> <li>dovere di fornire informazioni complete e trasparenti</li> <li>dovere di gestione dell’impresa senza pregiudizio ingiustificato alle ragioni dei creditori.</li></ul></li></ul><p><em><u>Le misure protettive e cautelari</u></em><em>.</em> L’intervento del Tribunale è previsto solo nel caso in cui il debitore richieda misure protettive o cautelari con la stessa istanza di nomina dell’esperto o nel corso delle trattative (art. 6). L’istanza viene pubblicata nel registro delle imprese e fa quindi venir meno il carattere di riservatezza della composizione.Dal giorno della pubblicazione:</p><ul> <li>i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari (c.d. <em>automatic stay</em>) né acquisire diritti di prelazione;</li> <li>i creditori non possono rifiutare l’adempimento dei contratti o di risolverli o modificarli in danno dell’imprenditore, per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione dell’istanza di nomina dell’esperto;</li> <li>come già accennato, fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza non può essere pronunciata la sentenza di fallimento.</li></ul><p>All’udienza (art. 7) il Tribunale (oltre a stabilirne la durata tra 30 e 120 giorni) può confermare o modificare il divieto di azioni individuali e può emettere i provvedimenti cautelari «<em>necessari per condurre a termine le trattative</em>». Da segnalare che le misure possono essere modulate secondo le esigenze del caso, non solo per quanto riguarda il contenuto e la durata, ma anche limitandole a determinate iniziative, creditori o categorie di creditori.È importante rilevare poi che (a differenza di quanto avviene nel c.d. «pre-concordato») la norma dispone espressamente che «<em>non sono inibiti i pagamenti</em>»: si tratta di una regola che si spiega sia con il fatto che la composizione negoziata non è una procedura concorsuale e quindi non determina l’apertura del concorso dei creditori, sia in forza di opportunità di maggiore elasticità e proficuità della gestione.<em><u>L’esenzione dalle azioni revocatorie</u></em><em>.</em> L’art. 12 prevede che non sono soggetti all'azione revocatoria (esclusi però gli atti c.d. «anormali» di cui all'art. 67, co. 1) i pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore dopo l’accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, alla condizione però che siano «<em>coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti</em>». È questa una circostanza che si presta a valutazioni e che quindi non sembra poter contribuire alla certezza dei rapporti tra il debitore ed i creditori: probabilmente si tratta di un compromesso inevitabile, in assenza di una supervisione e vigilanza da parte del Tribunale e del commissario giudiziale.<em><u>La gestione dell’impresa, i nuovi finanziamenti e la rinegoziazione dei contratti</u></em><em>.</em> Per le ragioni appena indicate, la gestione dell’impresa in pendenza della composizione negoziata resta affidata, sia per l’ordinaria che per la straordinaria amministrazione, al debitore (art. 9). A questo proposito, la norma detta però alcuni criteri a cui la gestione deve essere ispirata, ribadendo anche (a scanso di qualsiasi equivoco) che restano ferme le responsabilità dell’imprenditore al riguardo:</p><ul> <li>se l’impresa versa in stato di crisi, occorre «<em>evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività</em>»;</li> <li>se invece è già in atto l’insolvenza, ma vi sono concrete prospettive di risanamento, il debitore deve gestire l’impresa «<em>nel prevalente interesse dei creditori</em>».</li></ul><p>Tuttavia, per quanto riguarda gli atti di straordinaria amministrazione e pagamenti «<em>non coerenti» </em>con le trattative e le prospettive di risanamento, è stabilito un dovere di preventiva informazione da parte del debitore all’esperto. Quest’ultimo, se ritiene che l’atto «<em>può arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento</em>», lo segnala per iscritto al debitore ed all’organo di controllo: se gli atti sono compiuti nonostante il dissenso, l’esperto informa l’organo di controllo e il giudice che ha disposto misure protettive, per la revoca delle stesse. Inoltre, l’esperto iscrive il proprio dissenso nel registro delle imprese, ciò che fa venir meno il beneficio dell’esonero da revocatoria per quanto riguarda gli atti così compiuti (art. 12 co. 3) oltre che a darne evidenza a tutte le parti ed ai creditori, con le conseguenze pratiche del caso (cioè che, verosimilmente, i creditori non saranno disponibili a proseguire le trattative).Diverse disposizioni all’art. 10 sono finalizzate a garantire la continuità aziendale in pendenza del tentativo di composizione negoziata, in aggiunta al divieto di sospendere le prestazioni o di risolvere i contratti, di cui si è già detto (art. 6):</p><ul> <li>la possibile autorizzazione da parte del Tribunale di nuovi finanziamenti prededucibili;</li> <li>la possibile autorizzazione da parte del Tribunale della cessione dell’azienda o di rami della stessa;</li> <li>la possibilità dell’esperto di invitare le parti a rinegoziare il contenuto di contratti ad esecuzione continuata o periodica o differita, «<em>se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia</em>»; da un lato quest’ultima condizione può apparire restrittiva, ma dall’altro si tratta comunque di una misura incisiva, posto che un’equa rideterminazione può essere disposta dal Tribunale, se non viene raggiunto un accordo tra le parti.</li></ul><p><em><u>La conclusione delle trattative</u></em><em>.</em> La durata delle trattative è prevista dall’art. 5 co. 7 in 180 giorni, al termine dei quali «<em>l’incarico dell’esperto si considera concluso</em>». Le trattative possono però proseguire, fino ad ulteriori 180 giorni, se tutte le parti lo richiedono e l’esperto vi acconsente.L’art. 11 prevede quindi i possibili esiti della procedura, alla conclusione del termine di cui sopra. Il debitore può alternativamente:</p><ul> <li>concludere un contratto, con uno o più creditori, che consente di beneficiare delle misure premiali previste dall'art. 14 se, «<em>secondo la relazione dell'esperto è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni</em>»; si tratta di un nuovo istituto, che lascia qualche dubbio per quanto riguarda l’effettivo conseguimento del pieno risanamento, che non è richiesto espressamente, ma sembra da ritenere comunque necessario (specie nei casi in cui l’impresa versi in stato di crisi o insolvenza) nell’orizzonte temporale indicato;</li> <li>concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell'articolo 182-<em>octies</em>fall.; si tratta qui di una soluzione intermedia, che non rappresenta di per sé, naturalmente, una soluzione della crisi e sembra piuttosto consentire un’ulteriore estensione delle trattative, sebbene al di fuori del contesto (e senza quindi poter accedere agli esiti specifici) della composizione negoziata;</li> <li>concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti del piano di risanamento di cui all'art. 67, co. 3, lett. d) l.fall., senza che però occorra l'attestazione (verosimilmente, in proposito dovrà comunque esprimersi l’esperto nella propria relazione finale, di cui <em>infra</em>);</li> <li>domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, con la possibilità di estenderne gli effetti ai sensi dell’art. 182-<em>septies</em>fall. in presenza di una percentuale di adesione ridotta dal 75% al 60%; è questo un ulteriore incentivo al debitore all’accesso alla procedura, potendo costituire un elemento a suo favore nel corso delle trattative;</li> <li>predisporre un piano di risanamento attestato ai sensi dell'art. 67, co. 3, lett. d) l.fall.;</li> <li>accedere ad una procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare o all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese o ancora (per gli imprenditori «sotto soglia») ad una procedura di sovraindebitamento di cui alla l. n. 3/2012;</li> <li>presentare una proposta di «concordato semplificato» per cessione dei beni, secondo le disposizioni dell’art. 18; è questa una delle disposizioni più innovative e «in controtendenza» rispetto agli orientamenti restrittivi del concordato di carattere liquidatorio.</li></ul><p>Le ipotesi previste riguardano quindi il caso sia di conclusione con successo delle trattative, che comportano una definizione negoziata della crisi, sia soluzioni transitorie (come la convenzione di moratoria), sia infine di esito negativo, che può indurre il debitore ad accedere ad uno degli strumenti di risanamento o procedure concorsuali vigenti.Tra questi ultimi vi sono esiti fondati su una definizione negoziata della crisi (piani attestati di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti) e quindi coerenti con il contesto della nuova procedura, ma ve ne sono anche altre di carattere giudiziale (concordato preventivo, fallimento, liquidazione coatta, amministrazione straordinaria) che prescindono in varia misura da forme di consenso dei creditori.Un tema può riguardare il concordato preventivo, se si considera che l’accesso alla composizione negoziata potrebbe costituire una sorta di «anticamera» ulteriore rispetto alla fase preconcordataria: da un lato ne risulterebbe una dilatazione della fase di definizione della proposta concordataria e, secondo alcune opinioni, la composizione negoziata non potrebbe essere avviata se fin dall’inizio il debitore ha l’obiettivo di accedere al concordato, in particolare al nuovo concordato semplificato; dall’altro lato si deve rilevare però che l’accesso al concordato è uno degli esiti espressamente previsti, senza limitazioni, dalla nuova legge, che prevede anche in tal caso la conservazione degli effetti degli atti autorizzati dal Tribunale (art. 12).L’esito negativo delle trattative, in ogni caso, a differenza della composizione assistita del Codice della Crisi, non prevede alcuna segnalazione al pubblico ministero, né tanto meno l’esperto è tenuto ad altri adempimenti se non alla redazione della propria relazione finale e – nel caso – alla trasmissione della stessa al giudice che abbia disposto misure protettive o cautelari, ma solo per la dichiarazione di cessazione dei relativi effetti. Resta però salva la facoltà del giudice di rilevare l’insolvenza (se in effetti sussistente) e trasmettere gli atti al pubblico ministero ai sensi dell’art.&nbsp;7&nbsp;l.fall.<em><u>La relazione finale dell’esperto</u></em> (art. 5 co. 8). La legge non detta analiticamente i contenuti della relazione, che si possono tuttavia desumere dal sistema della nuova disciplina:</p><ul> <li>una cronistoria della negoziazione, delle iniziative adottate dall’imprenditore e delle risposte delle controparti;</li> <li>una illustrazione delle circostanze che hanno condotto alla mancata conclusione delle trattative</li> <li>una illustrazione della soluzione negoziale raggiunta, delle proposte e dei contenuti delle azioni previste per conseguire il risanamento;</li> <li>una dichiarazione dell’idoneità a garantire la continuità aziendale per due anni (nel caso di stipula del «<em>contratto</em>» dell’art. 11, lett. a);</li> <li>considerazioni in merito ai dati aziendali ed al riequilibrio della situazione patrimoniale economica e finanziaria (nel caso di stipula dell’«<em>accordo</em>» dell’art. 11, lett. c);</li> <li>una dichiarazione in merito allo svolgimento «<em>secondo correttezza e buona fede</em>» delle trattative e della non praticabilità di soluzioni negoziate, al fine del possibile accesso al concordato semplificato (l’art. 18 co. 3 menziona anche a questo riguardo anche un separato «<em>parere</em>» dell’esperto al Tribunale in merito ai «<em>presumibili risultati della liquidazione</em>»).</li></ul><p>Per quanto riguarda gli <u>effetti</u> collegati alla relazione finale, vanno richiamati, in caso di esito positivo delle trattative:</p><ul> <li>se il «<em>contratto</em>» o l’«<em>accordo</em>» di cui all’art. 11, lett. a) e c) sono pubblicati nel registro delle imprese, l’Agenzia delle Entrate concede un piano di rateazione di imposte e ritenute con i relativi accessori fino a 6 anni (72 mensilità) (art. 14 co. 4);</li> <li>in caso di conclusione di accordo di ristrutturazione dei debiti risultante dalla relazione, la percentuale di cui all’art. 182-<em>septies</em>fall. è ridotta al 60%.</li></ul><p>In caso invece di esito negativo, oltre alla dichiarazione in merito alla sussistenza delle condizioni per l’accesso al concordato semplificato, va richiamata la cessazione degli effetti delle misure protettive e cautelari, che spetta al giudice che le ha disposte sulla scorta della relazione.<em><u>Le misure premiali</u></em><em>.</em> Un rilevante incentivo all’accesso alla composizione negoziata è rappresentato dalle misure premiali di carattere esclusivamente tributario (art. 14), segnalando che (a differenza delle analoghe misure previste dal Codice della Crisi) non sono condizionate ad un tempestivo accesso alla procedura. Si tratta dei seguenti benefici:</p><ul> <li>gli interessi che maturano su debiti tributari sono ridotti alla misura legale, dall’accettazione dell’esperto;</li> <li>le sanzioni in caso di «avviso bonario» sono ridotte alla misura minima se il termine di pagamento scade dopo l’istanza di nomina dell’esperto;</li> <li>questi due primi benefici sono soggetti a decadenza in caso di successiva dichiarazione di fallimento o dichiarazione di insolvenza;</li> <li>interessi e sanzioni su debiti tributari sorti prima dell’istanza sono ridotti alla metà in caso di accesso, all’esito delle trattative, ad una procedura concorsuale (compreso il nuovo concordato semplificato e le procedure liquidatorie) o ad un piano di risanamento attestato o ad un accordo di ristrutturazione dei debiti <em>ex</em> 182-<em>bis</em> l.fall.;</li> <li>i debiti tributari beneficiano della rateazione fino a 6 anni di cui si è già detto (è prevista la decadenza automatica in caso di accesso ad una procedura concorsuale o di mancato pagamento di una sola rata).</li></ul><p>Resta ferma la disponibilità della transazione fiscale <em>ex</em> art. 182-<em>ter</em> l.fall. solo nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo, che pure costituiscono uno degli esiti possibili della composizione negoziata.<em><u>La composizione negoziata di gruppo</u></em><em>.</em> Alcune disposizioni ricalcate su quelle del Codice della Crisi in tema di procedure concorsuali di gruppo sono dettate dalla nuova legge. L’appartenenza al gruppo è individuata in relazione all’esercizio di attività di direzione e coordinamento. Possono partecipare anche le imprese che non si trovano in stato di squilibrio.È prevista la presentazione di un’unica richiesta di nomina dell’esperto per tutte le imprese del gruppo, rivolta alla Camera di Commercio ove si trova la sede dell’impresa che esercita la direzione e coordinamento secondo quanto risulta dal registro delle imprese.I finanziamenti infragruppo sono consentiti dopo l’avvio della composizione negoziata e non sono soggetti alla postergazione legale se l’esperto è stato informato e non ha iscritto il proprio dissenso.Al termine della composizione, può essere stipulato un unico «<em>contratto</em>» o «<em>accordo</em>» di cui all’art. 11, lett. a) e c) od un’unica convenzione di moratoria per tutte le imprese del gruppo.&nbsp;<strong><em>Il concordato semplificato</em></strong>Di grande rilievo si prospetta il nuovo concordato semplificato, accessibile solo all’esito della composizione negoziata alla duplice condizione che (i) le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede e (ii) le soluzioni negoziali – il «<em>contratto</em>» o l’«<em>accordo</em>» di cui all’art. 11, lett. a) e c), l’accordo di ristrutturazione dei debiti <em>ex</em> art. 182-<em>bis</em> l.fall. – non siano risultate praticabili. Complessivamente, se ne potrebbe desumere, secondo un’opinione, che una soluzione negoziale sia stata genuinamente perseguita dall’imprenditore e che quindi lo stesso non abbia inteso in realtà perseguire sin dall’inizio il concordato semplificato.Quest’ultimo rappresenta una soluzione decisamente favorevole nella prospettiva del debitore, benché verosimilmente in secondo piano rispetto ad una definizione negoziale che gli consenta di conservare la titolarità dell’impresa.Di seguito i caratteri principali del nuovo concordato semplificato:</p><ul> <li>è di tipo solo liquidatorio, dovendo seguire lo schema della cessione dei beni, che tuttavia come noto è compatibile con la c.d. «continuità aziendale indiretta» ed è quindi possibile la cessione dell’azienda, espressamente prevista dalle nuove norme;</li> <li>è accessibile solo all’esito negativo della composizione negoziata (la domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla relazione finale dell’esperto);</li> <li>non occorre attestazione di veridicità dei dati aziendali o di fattibilità del piano liquidatorio, che deve essere allegato alla domanda unitamente alla consueta documentazione prevista dall’art. 161 l.fall. (comprensiva dell’elenco dei creditori e dello stato analitico ed estimativo delle attività);</li> <li>non è prevista la figura del commissario giudiziale (il Tribunale nomina però un ausiliario al quale potranno essere affidati compiti da definire <em>ad hoc</em>);</li> <li>il Tribunale valuta unicamente la ritualità della domanda e fissa direttamente l’udienza di omologazione, ordinando la trasmissione ai creditori della proposta insieme alla relazione dell’esperto e ad un parere dello stesso in merito ai «<em>presumibili risultati della liquidazione</em>»;</li> <li>la proposta di concordato non è soggetta all’approvazione dei creditori, che possono solo opporsi all’omologazione contestando la fattibilità del piano di liquidazione o lamentando «<em>pregiudizio</em> <em>rispetto</em> <em>all’alternativa della liquidazione fallimentare</em>»;</li></ul><p>i creditori possono essere suddivisi in classi; non è prevista espressamente la possibilità di pagamento parziale dei creditori privilegiati, né una percentuale minima di soddisfacimento dei chirografari (la soglia minima si desume dal raffronto con l’alternativa fallimentare e dal fatto che la proposta «<em>assicura un’utilità a ciascun creditore</em>»).Nella fase di liquidazione (art. 19) si applica la disciplina del concordato con cessione dei beni:</p><ul> <li>viene nominato un liquidatore giudiziale;</li> <li>se l’acquirente dell’azienda o di specifici beni è già individuato, il liquidatore si limita a verificare «<em>l’assenza di soluzioni migliori sul mercato</em>»;</li> <li>è possibile la vendita di beni al soggetto designato anche prima dell’omologazione, se il piano così prevede; in tal caso, alla verifica sul mercato provvede l’ausiliario;</li> <li>per gli altri beni, si procede con procedure competitive ai sensi dell’art. 182 l.fall.</li></ul><p>&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare</i> <a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">Fabio Marelli</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 10 Nov 2021 04:25:48 +0100</pubDate>
                        <title>Castello sgr acquisisce 17 fondi da Sorgente sgr, tutti i team legali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/castello-sgr-acquisisce-17-fondi-da-sorgente-sgr-tutti-i-team-legali</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Freshfields Bruckhaus Deringer&nbsp;ha assistito&nbsp;Castello sgr, controllata dal fondo americano Oaktree Capital Management, nell’acquisizione di un ramo d’azienda composto da 17 fondi gestiti da&nbsp;Sorgente sgr&nbsp;in amministrazione straordinaria, per un valore complessivo di 1 miliardo di euro.Il team di Freshfields che ha curato l’operazione è stato guidato dal partner&nbsp;Francesco Lombardo&nbsp;(nella foto a sinistra), con il supporto dei senior associate&nbsp;Barbara Degli Esposti&nbsp;e&nbsp;Andrea Giaretta&nbsp;e del trainee&nbsp;Marco Colombo&nbsp;per gli aspetti corporate, finance e regulatory, del counsel&nbsp;Lorenzo Fusco&nbsp;e dell’associate&nbsp;Matteo Tola&nbsp;per gli aspetti employment, nonché del senior associate&nbsp;Toni Marciante&nbsp;per gli aspetti fiscali.<strong>Advant Nctm&nbsp;</strong>ha assistito l’amministrazione straordinaria di Sorgente sgr con un team coordinato dal partner&nbsp;<strong>Vito Bisceglie</strong>, con il supporto del senior associate<strong>&nbsp;Federica Scalia</strong>&nbsp;per i profili transactional, dei partner&nbsp;<strong>Danilo Quattrocchi</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>Giovanni Giuliani</strong>&nbsp;e del senior associate&nbsp;<strong>Jacopo Pisani</strong>&nbsp;per i profili regulatory, del partner&nbsp;<strong>Alfredo Lizio</strong>&nbsp;e del senior associate<strong>&nbsp;Gianluca Salvadei</strong>&nbsp;per i profili finance, del partner&nbsp;<strong>Marco Antonio Monaco</strong>&nbsp;per i profili di diritto amministrativo e del counsel&nbsp;<strong>Ulrich Eller</strong>&nbsp;per i profili giuslavoristici.Lo studio&nbsp;Carbonetti,&nbsp;con il name partner&nbsp;Fabrizio Carbonetti&nbsp;e il senior counsel&nbsp;Giovanni Battista Bruno, ha assistito il socio della cedente, Sorgente Group Italia per gli aspetti corporate, M&amp;A e regulatory dell’operazione.<a href="https://legalcommunity.it/castello-sorgente-team-legali/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Legalcommunity</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 08 Nov 2021 09:41:37 +0100</pubDate>
                        <title>Contributi dagli uffici ADVANT Nctm nel mondo | Luglio - Novembre 2021</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contributi-dagli-uffici-advant-nctm-nel-mondo-luglio-novembre-2021</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Protezione sociale per gli autisti: la Commissione europea e l’Autorità europea del lavoro si uniscono all’azione implementativa a livello europeo</strong>La Commissione europea sta lavorando su nuovi strumenti e sistemi applicativi per rendere le ispezioni più efficaci, basate sul rischio e meno difficili.Recentemente, la Commissione europea ha adottato una nuova versione del tachigrafo intelligente che include nuove funzionalità. Le nuove funzionalità aiuteranno a controllare la conformità con le regole sui tempi di guida e di riposo e con le nuove regole sul cabotaggio e sul distacco dei conducenti.La UE sta anche lavorando per ridurre il livello di rischio per le aziende di trasporto su strada. Si permetterà agli ispettori stradali di avere accesso al <em>rating </em>per individuare quelle a più alto rischio di non conformità.&nbsp;<strong>Il rapporto ambientale sul trasporto marittimo europeo (“<em>EMTER</em>”)</strong>Il 1° settembre, l’Agenzia europea dell’ambiente e l’Agenzia europea per la sicurezza marittima hanno pubblicato un rapporto che fornisce un’analisi accurata delle pressioni ambientali esercitate dal settore del trasporto marittimo.Il rapporto mostra l’emissione di gas a effetto serra prodotti dal settore dei trasporti nell’UE. I trasporti su strada ne rappresentano il 71%, l’aviazione il 14,4%, e le navi producono il 13,5% di tutte le emissioni di gas a effetto serra. Le emissioni di anidride solforosa (“<strong><em>SO2</em></strong>”) delle navi che fanno scalo nei porti europei ammontavano a circa 1,63 milioni di tonnellate nel 2019, una cifra che dovrebbe diminuire ulteriormente nei prossimi decenni grazie a regole e misure ambientali più severe.Il rapporto fornisce una panoramica sulle sfide nel trasporto marittimo ed esamina la situazione attuale delle soluzioni di sostenibilità nell’ambito del trasporto marittimo, che includono carburanti alternativi, batterie e alimentazione a terra. Esso delinea anche le sfide future poste dal cambiamento climatico per l’industria, compreso il potenziale impatto dell’innalzamento del livello del mare sui porti.&nbsp;<strong>Invito a presentare proposte per il programma sui trasporti</strong>Il 16 settembre, l’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’ambiente e le infrastrutture (“<strong><em>CINEA</em></strong>”) ha lanciato un invito a presentare proposte nell’ambito del <em>Connecting Facility</em> (“<strong><em>CEF</em></strong>”) per il programma sui trasporti. Il CINEA mette a disposizione 7 miliardi di euro per progetti di miglioramento delle infrastrutture di trasporto europee.I progetti permetteranno all’Unione europea di raggiungere l’obiettivo del <em>Green Deal</em> europeo e di sviluppare modalità e tecnologie di trasporto sostenibili.Il fondo sarà diviso in 3 modi:</p><ul> <li>175 miliardi di euro saranno utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali e la rete Trans – Europea di trasporto globale (“<strong><em>TEN-T</em></strong>”), comprese le ferrovie, le vie navigabili interne, i porti marittimi e interni, i terminal stradali, ferroviari e stradali;</li> <li>575 miliardi di euro saranno utilizzati per finanziare un nuovo impianto infrastrutturale per carburanti alternativi. I progetti relativi alle infrastrutture di ricarica rapida dell’elettricità e di rifornimento di idrogeno sulle reti stradali TEN-T avranno la priorità per questi fondi;</li> <li>330 milioni di euro per l’adattamento delle TEN-T al doppio uso civile-difesa.</li></ul><p>Gli Stati membri e le organizzazioni internazionali o gli enti pubblici o privati potranno presentare proposte entro il 19 gennaio 2022.&nbsp;<strong>Raccomandazioni ESC sul CO2 financial mechanism alle frontiere esterne dell’Unione europea</strong>Lo <em>European Shippers Council</em> (“<strong><em>ESC</em></strong>”) ha pubblicato un <em>position paper</em> riguardante la propria raccomandazione sul <em>Carbon Border Adjustment Mechanism</em> (“<strong><em>CBAM</em></strong>”). Lo ESC sostiene la CE a raggiungere l’obiettivo di riduzione del 55% delle emissioni di CO2 entro il 2035. Lo ESC suggerisce alla CE di monitorare la dispersione delle emissioni di carbonio e la posizione concorrenziale delle aziende europee sul mercato globale.Le preoccupazioni e le raccomandazioni dell’ESC riguardano i punti seguenti:</p><ul> <li>potenziali spostamenti di produzione dall’interno all’esterno dell’UE;</li> <li>importazioni con deviazione;</li> <li>riduzione della concorrenza nelle esportazioni;</li> <li>rischio di non conformità con le regole del WTO;</li> <li>controversie commerciali e incertezza giuridica;</li> <li>entrate CBAM come risorse per il <em>greening</em>.</li></ul><p>&nbsp;<strong>Italia: obbligo per i conducenti di avere un pass COVID per accedere ai locali aziendali</strong>A partire dal 15 ottobre, l’Italia richiede a tutte le aziende di delineare un sistema di verifica della validità del certificato digitale COVID UE per i dipendenti che vogliano accedere ai locali dell’azienda. Il certificato COVID rileva, per i trasportatori, quando caricano e scaricano merci che siano considerate, dal governo italiano, come interne ai “<em>locali aziendali</em>”.&nbsp;<i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:bernard.oconnor@advant-nctm.com">Bernard O'Connor</a>.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 08 Nov 2021 09:37:45 +0100</pubDate>
                        <title>Il Parlamento europeo a sostegno delle compagnie aeree: revisione del principio del &quot;use it or lose it&quot; in relazione alle bande orarie per la stagione estiva 2021. L&#039;intervento della Commissione europea.</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-parlamento-europeo-a-sostegno-delle-compagnie-aeree-revisione-del-principio-del-use-it-or-lose-it-in-relazione-alle-bande-orarie-per-la-stagione-estiva-2021-lintervento-della-commissione-eu</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Uno dei settori che ha risentito e risente maggiormente della crisi scatenata dalla pandemia mondiale connessa alla diffusione del Covid-19 è stato ed è tutt’ora, come prevedibile, quello del trasporto aereo.A novembre 2020, la IATA (“<em>International Air Transport Association”</em>) ha pronosticato un passivo senza precedenti per il mercato del trasporto aereo, quantificabile nella perdita netta di circa 93,3 miliardi di euro nel solo 2020<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>. Anche la previsione per l’anno corrente non è molto positiva, stimando una perdita per le compagnie aeree europee di 18,6 miliardi di euro<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>.In questo quadro, assume rilevanza l’iniziativa della Commissione, approvata dal Parlamento europeo e adottata anche dal Consiglio, di concedere una deroga ai c.d. requisiti di storicità in materia di bande orarie, che obbligano le compagnie aeree, in applicazione del principio “<em>use it or lose it</em>”, ad operare almeno l’80% degli <em>slot</em> al fine di poterli riutilizzare integralmente nella corrispondente successiva stagione di traffico.</p><ul> <li><u>La normativa di riferimento</u></li></ul><p>Come noto, la “<em>banda oraria</em>” rappresenta “<em>il permesso</em> […] <em>di utilizzare l’’intera gamma di infrastrutture aeroportuali necessarie per operare un servizio aereo in un aeroporto coordinato ad una data e in un orario specifici assegnati </em>[…] <em>al fine di atterrare o decollare</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>.In ambito europeo, la normativa di riferimento è rappresentata dal Regolamento (CEE) 95/93 del Consiglio del 18 gennaio 1993 (poi modificato dal Regolamento (CE) n. 793/2004), relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti dell’Unione Europea, dettata per far fronte al crescente squilibrio, registrato negli anni ‘90, tra l’espansione del sistema di trasporto aereo in Europa e la limitata disponibilità di infrastrutture aeroportuali.</p><ul> <li><u>Le modifiche del Regolamento (CEE) 95/93 del Consiglio</u></li></ul><p>La prima deroga al principio “<em>use it or lose it</em>” è stata disposta tramite il Regolamento (UE) 2020/459 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, tramite apposita modifica al Regolamento (CEE) 95/93. Inizialmente tale deroga avrebbe dovuto avere effetto fino al termine della stagione estiva 2020 (24 ottobre), ma il perdurare della pandemia e della conseguente riduzione di traffico ha indotto la Commissione a prorogare la previsione sino al termine della stagione invernale 2020/2021 (28 marzo 2021). Si è trattato, in particolare, di una deroga assoluta, in quanto le bande orarie sono state considerate “<em>operate dal vettore aereo al quale erano inizialmente assegnate</em>”.Successivamente, l’11 febbraio 2021, il Parlamento europeo ha approvato una proposta di modifica del principio “<em>use it or lose it</em>” presentata dalla Commissione europea. Ai sensi del nuovo art. 10-<em>bis</em> del Regolamento (CEE) n. 95/93, come modificato dal Regolamento (UE) 2021/250, in relazione alla riassegnazione delle bande orarie per la stagione estiva 2021 (dal 29 marzo 2021 al 30 ottobre 2021) è previsto, al paragrafo 3, che «<em>se</em> <em>un vettore aereo dimostra in modo soddisfacente al coordinatore di aver operato la serie di bande orarie in questione, con l’autorizzazione del coordinatore, per almeno il 50 % del tempo nel corso della stagione di traffico per cui tale serie è stata assegnata, il vettore aereo è legittimato a ottenere la medesima serie di bande orarie nella successiva corrispondente stagione di traffico</em>».Trattasi, quindi, non più di una deroga assoluta, bensì di una revisione quantitativa, a favore delle compagnie aeree, del principio “<em>use it or lose it</em>”.Inoltre, ai sensi del paragrafo 5 dell’art. 10-<em>bis</em>, la Commissione europea ha la possibilità per un anno di emanare atti delegati conformi all’art. 12-<em>bis</em> del Regolamento (CEE) n. 95/93, che possono modificare la percentuale del 50% entro un <em>range</em> tra il 30% e il 70%. La Commissione, nell’effettuare tale modifiche, deve prendere in considerazione: «<em>i dati pubblicati da Eurocontrol sui livelli di traffico e sulle previsioni di traffico</em>»; «<em>l’evoluzione dell’andamento del traffico aereo durante le stagioni di traffico, tenendo conto dell’evoluzione osservata dall’inizio della crisi COVID-19</em>» e infine «<em>gli indicatori relativi alla domanda di trasporto aereo di passeggeri e merci, comprese le tendenze relative alle dimensioni della flotta, all’utilizzo della flotta e ai coefficienti di riempimento</em>».Tale deroga “<em>quantitativa</em>” è stata recentemente confermata dalla Commissione in data 23 luglio 2021 anche per la stagione invernale 2021/2022 (dunque, fino al 27 marzo 2022). Pertanto, fino alla suddetta data, i vettori saranno tenuti ad operare almeno il 50% di una singola serie di bande orarie di cui sono titolari al fine di vedersi riconosciuto il diritto di storicità sugli stessi <em>slot</em> nella corrispondente stagione successiva.Trattasi di una scelta che non ha incontrato il favore degli operatori: la stessa IATA si è espressa criticando la decisione di non ristabilire la deroga assoluta al principio di storicità, decisione che non terrebbe conto della situazione reale del mercato del trasporto aereo e che impedirebbe la flessibilità di cui il settore necessita, considerato, tra l’altro, che la domanda invernale è sempre inferiore alla domanda estiva.Peraltro, è molto alto il rischio che le compagnie aeree, per non perdere la storicità, siano costrette a far volare gli aerei vuoti o con pochissimi passeggeri, il che sembrerebbe in netto contrasto con gli obiettivi di riduzione di emissioni di carbonio recentemente formulati dalla Commissione nel pacchetto di proposte sull’energia e sul clima denominato “<em>Fit for 55</em>”.L’evoluzione della pandemia e l’avanzamento della campagna vaccinale anti Covid-19 nei prossimi mesi potranno fornire indicazioni importanti a riguardo della adeguatezza o meno del tasso di utilizzo degli <em>slot</em> al 50%; rimane comunque in vigore, nell’ipotesi di peggioramento del quadro complessivo, la possibilità di avvalersi dell’eccezione del giustificato non utilizzo per far fronte a circostanze impreviste (quali, ad esempio, la limitazione dello spazio aereo o la chiusura delle frontiere).&nbsp;<i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:filippo.dipeio@advant-nctm.com">Filippo Di Peio</a>.</i>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> <em>Economic Performance of the Airline Industry</em> - novembre 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> <em>Outlook for the global airline Industry</em> -aprile 2021.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Definizione fornita dall’articolo 2 del Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 08 Nov 2021 09:27:29 +0100</pubDate>
                        <title>Salute e sicurezza in ambito marittimo-portuale (ancora) in attesa dei decreti di armonizzazione con il Testo Unico</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/salute-e-sicurezza-in-ambito-marittimo-portuale-ancora-in-attesa-dei-decreti-di-armonizzazione-con-il-testo-unico</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ad oltre 13 anni dall’entrata in vigore del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008), gli operatori del settore marittimo-portuale sono ancora in attesa dell’emanazione dei decreti che – entro 56 mesi dall’entrata in vigore del Testo Unico – avrebbero dovuto armonizzare e coordinare il menzionato Testo Unico con la normativa specialistica applicabile alle attività lavorative espletate rispettivamente a bordo delle navi, in ambito portuale e sulle navi della pesca.Se, da un lato, la peculiarità e la specificità dei rischi delle attività lavorative in ambito marittimo-portuali giustificano la persistenza di una disciplina specialistica, distinta da quella generale, dall’altro lato, un intervento legislativo sarebbe, tuttavia, opportuno, per risolvere i numerosi problemi interpretativi esistenti e per meglio coordinare le regole generali con la disciplina specialistica.In mancanza di tale coordinamento, ad oggi, il perno della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel settore marittimo-portuale è ancora dato dai decreti emanati nel 1999 che sono di chiara ispirazione del D.Lgs. n. 626/1994 (ovvero della normativa vigente prima dell’entrata in vigore del Testo Unico). In particolare, le tematiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro (<em>i</em>) per le attività lavorative a bordo delle navi mercantili sono regolate dal D.Lgs. n. 271/1999, (<em>ii</em>) per le attività lavorative in ambito portuale sono regolate dal D.Lgs. n. 272/1999 e (<em>iii</em>) per le attività lavorative a bordo delle navi da pesca sono regolate dal D.Lgs. 298/1999.Il quadro normativo è complicato dal fatto (<em>a</em>) che in diversi punti, i menzionati decreti del 1999 contengono dei rinvii espressi al D.Lgs. n. 626/1994 (ovvero la disciplina oramai abrogata e sostituita dal Testo Unico) e (<em>b</em>) che il Testo Unico prevede, al primo capoverso dell’art. 3, che “<em>nell’ambito … dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative</em>”.Secondo il Testo Unico, i dubbi interpretativi avrebbero dovuto essere dissipati mediante l’emanazione di decreti ministeriali, destinati a “<em>dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento</em>” tra il Testo Unico e la disciplina specialistica della salute e sicurezza relativa alle attività lavorative svolte rispettivamente (<em>i</em>) a bordo delle navi, (<em>ii</em>) in ambito portuale e (<em>iii</em>) per il settore delle navi da pesca.Purtroppo, come detto poc’anzi, a distanza di 10 anni dalla scadenza del termine previsto nel Testo Unico per l’emanazione dei decreti ministeriali (i decreti avrebbero dovuto essere emanati entro il 9 dicembre 2011), tale coordinamento non è ancora avvenuto. La disciplina esistente in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel settore marittimo-portuale si presenta, dunque, estremamente articolata e complessa e, non di rado, la normativa esistente è foriera, come detto, di numerosi dubbi interpretativi.Non meraviglia, pertanto, che la giurisprudenza (soprattutto quella penale) abbia tentato di fare ciò che il legislatore ha omesso di fare, pretendendo – con un’evidente forzatura interpretativa – di applicare parte della disciplina del Testo Unico anche in ambito marittimo-portuale. L’orientamento appare tuttavia criticabile sotto un duplice profilo: da un lato, sia il principio della prevalenza della legge speciale su quella generale che il principio di tassatività e sufficiente determinatezza della legge penale sollevano legittimi dubbi sull’orientamento. Dall’altro lato, lo stesso orientamento giurisprudenziale prevede l’estensione interpretativa del Testo Unico esclusivamente sotto il profilo penale e nell’ottica della gestione di problematiche afferenti a sinistri già avvenuti, mentre esclude qualsivoglia interpretazione estensiva del Testo Unico in ambito extra-penale e con riferimento a tematiche di prevenzione e degli obblighi e strumenti specificamente previsti.Più che risolutivo degli esistenti dubbi interpretativi, l’orientamento giurisprudenziale, dunque, sembrerebbe aggiungere un livello ulteriore di complessità ad un quadro normativo già estremamente complesso.Il coordinamento tra il Testo Unico ed i decreti in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel settore marittimo-portuale neppure è avvenuto con l’emanazione – ad opera dell’allora Ministero dei Trasporti (oggi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) – delle cosiddette “<em>Direttive Operative</em>” (circolare n. 09/SM del 28 novembre 2006), con cui il dicastero aveva tentato di dare alcune risposte alle numerose richieste di chiarimenti ricevute da operatori su problematiche di interpretazione e di applicazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 (<em>i.e. </em>la legge speciale su salute e sicurezza per lavorazioni a bordo di navi mercantili). Se la circolare è sicuramente d’ausilio per la gestione di specifiche questioni operative sollevate dal D.Lgs. n. 271/1999, essa non vale, tuttavia, a sostituire la decretazione di armonizzazione prevista dal Testo Unico.Ci si auspica, dunque, che il legislatore, seppure tardivamente, possa assolvere presto al proprio obbligo e possa introdurre la disciplina di armonizzazione e coordinamento preannunciata nel Testo Unico e da lungo tempo attesa.&nbsp;<i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:ulrich.eller@advant-nctm.com">Ulrich Eller</a>.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 08 Nov 2021 09:23:11 +0100</pubDate>
                        <title>Meno rifiuti in mare, più negli impianti portuali: la Direttiva (UE) 2019/883</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/meno-rifiuti-in-mare-piu-negli-impianti-portuali-la-direttiva-ue-2019-883</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Sono passati oramai più di due anni dall’entrata in vigore della Direttiva (UE) 2019/883 “<em>relativa agli impianti di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE</em>” (la “<strong><em>Direttiva</em></strong>”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>.Il termine per conformarsi alla Direttiva era fissato al 28 giugno 2021 ma è ancora in fase di recepimento da parte dell’Italia.Data la peculiarità ed importanza della materia, proviamo ad individuare quelli che – a nostro avviso – possono ritenersi gli aspetti di maggior rilevanza di cui il legislatore dovrebbe tenere conto in sede recepimento della Direttiva.In linea generale, crediamo che bisognerebbe:</p><ul> <li>orientarsi verso l’apertura al mercato e quindi alla concorrenza, non escludendo la possibilità di affidare a più operatori il servizio di raccolta rifiuti in un determinato porto;</li> <li>agire in modo armonizzato con la normativa nazionale e con il Regolamento (UE) 2017/352<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a> che “<em>istituisce un quadro normativo per la fornitura dei servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti</em>” (il “<strong><em>Regolamento</em></strong>”) – includendovi anche il servizio di raccolta rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.</li></ul><p><u>Per quanto concerne l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti a più operatori</u>, nella Direttiva si legge che il servizio di raccolta rifiuti rientra nel campo di applicazione del Regolamento, guisa che la limitazione al numero di prestatori del servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi è solo eventuale e dunque, giustificata soltanto dall’accertamento della sussistenza di alcuni stringenti requisiti, debitamente valutati alla stregua di un opportuno procedimento ex artt. 6 e <em>ss</em>. del Regolamento<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>.A conferma della possibilità di poter disporre di una pluralità di soggetti prestatori del servizio, l’evoluzione giurisprudenziale in tema di raccolta di rifiuti a bordo delle navi<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>, è orientata nel senso di ritenere che, sebbene nelle more della predisposizione degli atti di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del citato servizio, quest’ultimo possa perfino essere espletato anche dalle imprese iscritte nel registro <em>ex</em> art. 68 cod. nav.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a> in possesso di idonei requisiti<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a>.Senza entrare qui nel dettaglio della vicenda, è ragionevole ritenere che tale orientamento possa garantire appieno la contesa concorrenziale tra gli operatori, attraverso l’apertura al mercato, sul presupposto che la selezione dell’operatore del servizio sia rimessa “<em>al soggetto che usufruirà del servizio e a carico del quale sono posti i relativi costi, in un regime concorrenziale</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a>.Quanto sopra per scongiurare la presenza di un solo operatore erogante il servizio che, in virtù della propria posizione, potrebbe applicare condizioni eccessivamente onerose in un determinato porto, con conseguente rischio di essere qualificata come una pratica limitativa della concorrenza.<u>Per quanto concerne il Regolamento (UE) 2017/352</u>, il decreto di recepimento dovrebbe – a nostro avviso – essere chiaro ed esaustivo rispetto alla concreta applicazione dei principi di trasparenza, proporzionalità e rendicontazione di cui al Regolamento anche per il settore in esame<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8"><sup>[8]</sup></a>.Anche alla luce dei predetti principi, l’articolo 8 della Direttiva, rubricato “<em>Sistema di recupero dei costi</em>”, prevede che gli Stati membri assicurino che i costi degli impianti portuali per la raccolta e il trattamento dei rifiuti delle navi, diversi dai residui del carico, siano recuperati mediante la riscossione di tariffe a carico delle navi<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9"><sup>[9]</sup></a>.Con particolare riferimento all’elaborazione e al funzionamento di tali sistemi di recupero dei costi, l’articolo 8, paragrafo 2, della Direttiva prevede espressamente – <em>inter alia</em> – che:</p><ul> <li>le navi debbano pagare una “<em>tariffa indiretta</em>” indipendentemente dal conferimento o meno dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta;</li> <li>la “<em>tariffa indiretta</em>” copra: a) i costi amministrativi indiretti<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10"><sup>[10]</sup></a>; b) una parte dei costi operativi diretti<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11"><sup>[11]</sup></a> (pari ad almeno il 30% del totale dei costi diretti dell’effettivo conferimento dei rifiuti nell’anno precedente, con la possibilità di tenere conto anche dei costi relativi al volume di traffico previsto per l’anno successivo);</li> <li>per i rifiuti di cui all’allegato V della Convenzione MARPOL<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12"><sup>[12]</sup></a>, diversi dai residui del carico, non si imponga alcuna “<em>tariffa diretta</em>” al fine di garantire il massimo incentivo possibile<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13"><sup>[13]</sup></a>;</li> <li>la “<em>tariffa indiretta</em>” non includa i costi dei rifiuti dei sistemi di depurazione dei gas di scarico, che sono recuperati in base alla tipologia e ai quantitativi di rifiuti conferiti.</li></ul><p>Inoltre, con specifico riferimento alla copertura di una parte dei costi operativi diretti, pari ad almeno il 30% del totale dei costi diretti dell’effettivo conferimento dei rifiuti nell’anno precedente, sarebbe opportuno – a nostro avviso – evitare, laddove l’erogatore del servizio in un determinato porto sia inefficiente, che tale percentuale possa in concreto assumere il valore del 100% del totale dei costi diretti.A quest’ultimo riguardo, l’adozione di un regime tariffario che applichi in tutti i porti una medesima unità di misura per la tariffazione dei quantitativi (volume ovvero peso etc.), garantendo al contempo congrui sistemi di recupero dei costi di cui all’articolo 8 della Direttiva, potrebbe auspicabilmente far diminuire tutti gli eventuali costi ingiustificati ed eccessivamente onerosi a carico dell’utenza<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14"><sup>[14]</sup></a>.Pertanto, la previsione di una procedura <em>ad hoc </em>definita a livello interministeriale e volta esclusivamente alla predisposizione di adeguati “<em>criteri e meccanismi</em>” di formazione delle tariffe, tenendo conto di quanto già è stato previsto per la definizione (e l’aggiornamento) dei criteri e meccanismi tariffari dei servizi tecnico-nautici, potrebbe garantire peraltro che la tariffa sia:</p><ul> <li>individuata all’esito di un procedimento aperto, in cui sia possibile appurare le diverse voci di costo (e di utile) ai fini dell’erogazione del servizio;</li> <li>strutturata in modo tale da consentire agli utenti la possibilità di verificare l’incidenza delle singole voci di costo e, quindi, dei singoli servizi resi, sul prezzo complessivo della prestazione.</li></ul><p>In detto contesto, l’art. 9 della Direttiva prevede espressamente che le navi in servizio di linea siano esentate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dagli obblighi in materia di sistema di recupero dei costi qualora vi siano prove sufficienti del rispetto di una serie di condizioni, quali, tra le altre, “<em>la stipulazione di un accordo – comprovato da un contratto firmato con un porto o un’impresa di gestione dei rifiuti e notificato a tutti i porti lungo la rotta – che garantisc[a] il conferimento dei rifiuti e il pagamento delle tariffe in un porto lungo il tragitto della nave”</em>.Infine, nel momento in cui l’emanando decreto entrerà in vigore, considerata peraltro la difficoltà di poter stipulare un simile accordo, le navi in servizio di linea dovrebbero – a nostro avviso – disporre di un periodo di tolleranza tale per cui possano essere in grado di adeguarsi effettivamente agli stringenti requisiti di esenzione di cui alla Direttiva.<u>Per concludere</u>: nel momentaneo silenzio del legislatore e fatte naturalmente salve tutte le situazioni contingenti di ciascun porto, è evidente come una mirata ed attenta apertura alla concorrenza del servizio di raccolta rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico non possa che accrescere la competitività e l’attrattività delle singole Autorità di Sistema Portuale e dei rispettivi indotti nel mercato nazionale ed internazionale.&nbsp;<i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:luca.cavagnaro@advant-nctm.com">Luca Cavagnaro</a> e <a href="mailto:emanuele.rinaldi@advant-nctm.com">Emanuele Rinaldi</a>.</i>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> L’obiettivo primario che la Direttiva persegue è quello di ridurre gli scarichi in mare dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che scalano nei porti situati nel territorio dell’Unione. Non ultimo, migliorare la disponibilità e l’utilizzo degli impianti portuali di raccolta dei citati rifiuti e residui.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Per una panoramica del Regolamento, potete consultare alcuni articoli del nostro <em>Shipping&amp;Transport Bulletin</em>: “<a href="https://www.advant-nctm.com/news/articoli/regolamento-ue-2017-352-i" target="_blank"><em>Il Regolamento UE 2017/352 in materia di servizi portuali e trasparenza finanziaria: fornitura di servizi portuali (prima parte</em>)</a>“ (Dicembre-Gennaio 2019); “<a href="https://www.advant-nctm.com/news/articoli/il-regolamento-ue-2017-352-in-materia-di-servizi-portuali-e-trasparenza-finanziaria-limitazioni-al-numero-di-prestatori-di-servizi-portuali-ed-obblighi-di-servizio-pubblico-seconda" target="_blank"><em>Il Regolamento UE 2017/352 in materia di servizi portuali e trasparenza finanziaria: “limitazioni” al numero di prestatori di servizi portuali ed obblighi di servizio pubblico (seconda parte</em>)</a>“ (Febbraio-Marzo 2019); “<a href="https://www.advant-nctm.com/news/articoli/il-regolamento-ue-2017-352-in-materia-di-servizi-portuali-e-trasparenza-finanziaria-diritti-dei-lavoratori-trasparenza-finanziaria-ed-autonomia-degli-enti-di-gestione-dei-porti" target="_blank"><em>Il Regolamento UE 2017/352 in materia di servizi portuali e trasparenza finanziaria: i princìpi generali in materia di trasparenza finanziaria e diritti d’uso dell’infrastruttura portuale</em></a>“ (Aprile-Maggio 2019).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> In altri termini, la regola posta a fondamento della Direttiva sembrerebbe essere la pluralità di prestatori e la libertà di prestare servizi nei porti, con la conseguenza che, invece, la deroga al mercato concorrenziale e l’eventuale intenzione di limitare il numero dei prestatori di servizi portuali costituirebbe l’eccezione soggetta all’apposito procedimento formale previsto dal Regolamento.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> <em>Cfr</em>. <em>ex multis</em>: Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3049/2020; TAR Sardegna, Sez. II, n. 282/2021.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Coloro che esercitano un’attività all’interno del porto, diversa dalle operazioni o servizi portuali (art. 16 L. 84/94), sono soggetti all’iscrizione al registro di cui all’art. 68 cod. nav., tale per cui “<em>Coloro che esercitano un’attività nell’interno dei porti ed in genere nell’ambito del demanio marittimo sono soggetti, nell’esplicazione di tale attività, alla vigilanza del comandante del porto. Il capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate può sottoporre all’iscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso, e ad altre speciali limitazioni coloro che esercitano le attività predette”</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Sul punto vedasi l’articolo del nostro Shipping&amp;Transport Bulletin, “<a href="https://www.advant-nctm.com/news/articoli/servizio-di-raccolta-rifiuti-a-bordo-delle-navi-e-servizio-di-bunkeraggio-a-mezzo-bettolina-significativi-passi-in-avanti-verso-lapertura-al-mercato" target="_blank"><em>Servizio di raccolta rifiuti a bordo delle navi e servizio di bunkeraggio a mezzo bettolina: significativi passi in avanti verso l’apertura al mercato</em></a>“ (Novembre-Dicembre 2020).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3049/2020, considerando (10).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Al considerando (36) delle premesse della Direttiva, si riporta quanto segue: “<em>La presente [D]irettiva va oltre il quadro fornito da tale [R]egolamento e fornisce maggiori dettagli per la predisposizione e il funzionamento dei sistemi di recupero dei costi per gli impianti portuali di raccolta dei rifiuti delle navi e per la trasparenza della struttura dei costi</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> La Direttiva precisa altresì come i sistemi di recupero dei costi non debbano in alcun modo costituire un incentivo per le navi a scaricare i loro rifiuti in mare.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> L’allegato 4 della Direttiva qualifica come costi amministrativi indiretti quelli derivanti dalla gestione del sistema porto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le voci di costo inerenti alla “<em>elaborazione e approvazione del piano di raccolta e di gestione dei rifiuti (ivi inclusa la sua attuazione ed eventuali audit)</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> L’allegato 4 della Direttiva qualifica come costi operativi diretti quelli derivanti dall’effettivo conferimento dei rifiuti delle navi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le voci di costo inerenti alla “<em>fornitura di infrastrutture degli impianti portuali di raccolta, compresi container, cisterne, strumenti di lavorazione, chiatte, camion, raccolta dei rifiuti e impianti di trattamento</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> La Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (“<strong><em>Convenzione MARPOL</em></strong>”) è stata elaborata dall’Organizzazione marittima internazionale (“<strong><em>IMO</em></strong>”) con l’obiettivo di prevenire e ridurre al minimo l’inquinamento causato da navi, sia accidentale che derivante da operazioni ordinarie, ed è corredata da sei allegati tecnici che riguardano l’inquinamento marino. In particolare, l’allegato V contiene le norme relative alla prevenzione dell’inquinamento da rifiuti delle navi.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> L’articolo 8, paragrafo 2, lett. c, della Direttiva specifica che quanto previsto è volto a<em> “garantire un diritto di conferimento senza ulteriori oneri basati sul volume dei rifiuti conferiti, eccetto qualora il volume superi la massima capacità di stoccaggio dedicata menzionata nel modulo di cui all’allegato 2 della presente direttiva [..]</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Quanto sopra, dunque, a nostro avviso, non potrebbe essere raggiunto senza un opportuno coinvolgimento dell’utenza stessa (e quindi anche delle associazioni nazionali di categoria) in tutte le fasi preparatorie e successive alla predisposizione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti in ambito portuale, nonché in sede di determinazione e/o aggiornamento delle relative tariffe per l’erogazione del servizio.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Shipping and Logistics</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 08 Nov 2021 09:15:52 +0100</pubDate>
                        <title>Regolamento (UE) 2017/352 e servizi tecnico nautici: chi controlla il controllore?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/regolamento-ue-2017-352-e-servizi-tecnico-nautici-chi-controlla-il-controllore</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Regolamento (UE) 2017/352, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1"><sup>[1]</sup></a>, rappresenta oggi un testo normativo fondamentale nell’ambito della nostra <i>industry</i>. Un testo normativo - ricordiamo - di portata generale, obbligatorio in tutti i propri elementi e, soprattutto, direttamente applicabile negli ordinamenti degli stati membri dell’UE (per intenderci: come se fosse una legge “<i>nazionale</i>” di tali Stati membri).</p><p>Vi è però un profilo rispetto al quale il Regolamento (UE) 2017/352 richiede - ai fini della propria corretta attuazione - un “<i>intervento</i>” degli Stati membri. Ai sensi dell’articolo 16 del regolamento in esame, infatti, “<i>ogni Stato membro provvede affinché sia in vigore una procedura efficace per gestire i reclami derivanti dall’applicazione del presente regolamento per i suoi porti marittimi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento</i>”.</p><p>Da notare come - sempre ai sensi del sopra citato art. 16 del regolamento in parola - la gestione dei reclami debba essere effettuata “<i>in modo da evitare i conflitti di interesse ed essere indipendente sul piano funzionale dagli enti di gestione del porto o dai prestatori di servizi portuali</i>”. A tal fine, gli Stati membri sono chiamati a garantire che sussista “<i>un’effettiva separazione funzionale tra la gestione dei reclami, da un lato, e la proprietà e la gestione di porti, la fornitura di servizi portuali e l’utilizzo del porto, dall’altro</i>”.</p><p>In termini pratici, gli Stati membri sono dunque chiamati a definire un’efficace procedura per la gestione dei reclami derivanti dall’applicazione del Regolamento (UE) 2017/352, nonché - naturalmente - ad individuare un’autorità indipendente deputata a gestire appunto tali reclami.</p><p>In un precedente articolo del nostro <i>Shipping and Transport Bulletin</i><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2"><i><strong><sup>[2]</sup></strong></i></a> avevamo segnalato come - a marzo 2021 - il nostro Paese non avesse ancora definito un’efficace procedura di gestione dei summenzionati reclami né individuato l’autorità competente in concreto a gestirli.</p><p>Avevamo quindi registrato il rischio, per il nostro Paese, di andare incontro ad una procedura di infrazione. Il rischio si è poi in effetti concretizzato nel momento in cui la Commissione - a giugno 2021 - ha effettivamente inviato all’Italia una lettera di costituzione in mora per non aver, di fatto, provveduto a definire la procedura ed individuare l’autorità di cui sopra<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3"><sup>[3]</sup></a>.</p><p>Questo tema ritorna oggi di attualità perché l’Italia “<i>s’è desta</i>”, ma con una decisione che legittima il sorgere di qualche interrogativo.</p><p>Come si evince infatti dal sito della Commissione europea che “<i>raccoglie</i>” le notifiche in relazione all’applicazione degli artt. 16 e 17 del Regolamento (UE) 2017/352 da parte degli Stati membri, il nostro Paese avrebbe optato per una separazione delle competenze tra due distinte autorità.</p><p>Per venire subito al dunque, l’Italia avrebbe individuato l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (“<i><strong>ART</strong></i>”) come autorità competente (ed invero già operativa) per la gestione di tutti i reclami derivanti dall’applicazione del Regolamento (UE) 2017/352, con però una significativa eccezione rappresentata dall’ambito dei servizi tecnico nautici (rimorchio, pilotaggio ed ormeggio).</p><p>L’Italia ha giustificato (<i>rectius</i>: motivato) questa decisione sulla scorta delle “<i>evidenti connessioni con la sicurezza della navigazione</i>” che avrebbero (ed in effetti hanno) i sopra citati servizi, connessioni tali da imporre la loro sottoposizione “<i>ad attività di regolazione e vigilanza degli organi statali</i>”.</p><p>Per questa ragione, l’Italia ha ritenuto di costituire nell’ambito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (“<i><strong>MIMS</strong></i>”) “<i>una specifica struttura indipendente con specifici compiti di vigilanza e controllo intersettoriali che potrà, con riferimento ai citati servizi tecnico nautici, svolgere le funzioni di autorità competente alla trattazione dei reclami discendenti dall’applicazione del Regolamento assicurando, nel contempo, i requisiti di indipendenza funzionale sia dalle altre strutture ministeriali che dagli enti di gestione del porto e dai prestatori di servizi portuali</i>”.</p><p>Posto che, in ultima istanza, i procedimenti di rilascio delle concessioni ed i procedimenti di revisione tariffaria dei servizi tecnico nautici fanno capo al MIMS, la domanda sorge spontanea: potrà una struttura costituita all’interno del MIMS avere l’indipendenza necessaria per gestire reclami che - pensiamo <i>in primis</i> al tema delle tariffe - potranno derivare da determinazioni ratificate dal MIMS stesso?</p><p>Ci perdoneranno i nostri lettori, ma - volendo semplificare al massimo - ci troveremmo in uno scenario in cui l’operatore deciso a contestare una tariffa approvata dal MIMS dovrebbe sottoporre il proprio reclamo al MIMS stesso.</p><p>Da un lato, non dubitiamo del fatto che la struttura pensata dal MIMS sarà effettivamente dotata di tutto quanto necessario per garantirne la completa autonomia, ma dall’altro lato potremmo comprendere eventuali perplessità da parte - in particolare - degli utenti dei servizi&nbsp; tecnico nautici, interessati ad avere un’autorità pienamente in grado, ricorrendone&nbsp; i presupposti,&nbsp; di tutelare i loro interessi ed intervenire quindi qualora, ad esempio, vengano applicate tariffe ritenute non “<i>giustificate</i>”.</p><p>Qualche perplessità, peraltro, parrebbe averla già sommessamente manifestata proprio l’ART<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4"><sup>[4]</sup></a>, la quale - in virtù della sua chiara veste di autorità indipendente - si sarebbe probabilmente attesa di venire designata quale autorità competente ai sensi dell’art. 16 del Regolamento (UE) 2017/352 per tutti i possibili reclami derivanti dall’applicazione di tale normativa, senza eccezione alcuna (ed in particolare senza l’esclusione di un ambito cruciale come quello dei servizi tecnico nautici)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5"><sup>[5]</sup></a>.</p><p>Non sta a noi esprimere giudizi ed in ogni caso occorrerà prima di tutto comprendere come sarà in pratica organizzata questa struttura indipendente. Di certo ci sono - da un lato - l’importanza fondamentale delle disposizioni dettate dal Regolamento (UE) 2017/352 e - dall’altro lato - la conseguente necessità che venga in concreto garantita agli operatori (<i>rectius</i>: agli utenti dei servizi portuali) la possibilità di vedere pienamente applicate le norme del predetto regolamento.</p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;</i><a href="mailto:simone.gaggero@advant-nctm.com"><i>Simone Gaggero</i></a><i>.</i></p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1">[1]</a> Per una panoramica del Regolamento (UE) 2017/352, qui di seguito i link ad alcuni precedenti articoli del nostro <i>Shipping&amp;Transport Bulletin</i>: “<a href="https://www.advant-nctm.com/news/articoli/regolamento-ue-2017-352-i" target="_blank"><i>Il Regolamento UE 2017/352 in materia di servizi portuali e trasparenza finanziaria: fornitura di servizi portuali (prima parte</i>)</a>“ (Dicembre-Gennaio 2019); “<a href="https://www.advant-nctm.com/news/articoli/il-regolamento-ue-2017-352-in-materia-di-servizi-portuali-e-trasparenza-finanziaria-limitazioni-al-numero-di-prestatori-di-servizi-portuali-ed-obblighi-di-servizio-pubblico-seconda" target="_blank"><i>Il Regolamento UE 2017/352 in materia di servizi portuali e trasparenza finanziaria: “limitazioni” al numero di prestatori di servizi portuali ed obblighi di servizio pubblico (seconda parte</i>)</a>“ (Febbraio-Marzo 2019); “<a href="https://www.advant-nctm.com/news/articoli/il-regolamento-ue-2017-352-in-materia-di-servizi-portuali-e-trasparenza-finanziaria-diritti-dei-lavoratori-trasparenza-finanziaria-ed-autonomia-degli-enti-di-gestione-dei-porti" target="_blank"><i>Il Regolamento UE 2017/352 in materia di servizi portuali e trasparenza finanziaria: i princìpi generali in materia di trasparenza finanziaria e diritti d’uso dell’infrastruttura portuale</i></a>“ (Aprile-Maggio 2019).</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2">[2]</a> “<a href="https://www.advant-nctm.com/news/articoli/il-regolamento-ue-2017-352-e-la-mancata-individuazione-dellautorita-competente-per-la-gestione-dei-reclami" target="_blank"><i>Il Regolamento (UE) 2017/352 e la mancata individuazione dell’autorità competente per la gestione dei reclami</i></a>“(Gennaio-Marzo 2021).</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3">[3]</a> Per la precisione, la lettera di costituzione in mora - inviata anche a Croazia e Slovenia - si riferisce alla mancata notifica alla Commissione europea dell’autorità individuata.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4">[4]</a> Alla presentazione del rapporto annuale dell’ART alla Camera dei Deputati, il presidente dell’ART si sarebbe infatti chiesto se l’attribuzione alla costituenda “<i>struttura indipendente</i>” in seno al MIMS della competenza in materia&nbsp; di servizi tecnico nautici possa ritenersi “<i>compatibile con l’obiettivo del regolamento di attribuire ad un soggetto indipendente il compito di ricevere i reclami sull’attuazione dei contenuti del regolamento stesso da parte dei soggetti competenti e irrogare eventuali sanzioni</i>”. L’attenzione, evidentemente, cade subito sull’aggettivo “<i>indipendente</i>”.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5">[5]</a> Ambito che oggi attraversa peraltro una fase importante, con l’avvio delle nuove gare per il rilascio delle concessioni per il servizio di rimorchio portuale.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Infrastrutture Portuali</category>
                            
                                <category>Shipping and Logistics</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 08 Nov 2021 09:06:38 +0100</pubDate>
                        <title>&quot;It takes two to tango&quot;: la Commissione europea risponde con un controricorso al ricorso delle AdSP sulla tassazione dei porti italiani</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/it-takes-two-to-tango-la-commissione-europea-risponde-con-un-controricorso-al-ricorso-delle-adsp-sulla-tassazione-dei-porti-italiani</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Non è passato sicuramente inosservato il controricorso presentato, in data 7 luglio 2021, dalla Commissione europea (nel prosieguo, il “<strong><em>Controricorso</em></strong>”) in risposta al ricorso delle Autorità di Sistema Portuale italiane (nel prosieguo “<strong><em>Ricorso</em></strong>”). Nel nostro precedente <em>Shipping and Transport Bulletin</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> avevamo già analizzato il Ricorso avente ad oggetto l’annullamento della decisione della Commissione europea C (2020)8498 final, del 4 dicembre 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.38399, denominato “<em>Tassazione dei porti in Italia</em>”Per facilitare la comprensione della questione, risulterebbe opportuno sin d’ora riportare brevemente qui di seguito i motivi di Ricorso avanzati dalle Autorità di Sistema Portuale (nel prosieguo, le “<strong><em>AdSP</em></strong>”).</p><ul> <li>Le AdSP lamentano la violazione dell’articolo 107, paragrafo 1<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (nel prosieguo, il “<strong><em>TFUE</em></strong>”), ed in particolare una erronea interpretazione ed applicazione da parte della Commissione della nozione di “<em>impresa</em>”, nonché una violazione dell’articolo 296, paragrafo 2<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>, del TFUE.</li> <li>Le AdSP sostengono che la Commissione avrebbe erroneamente interpretato ed applicato la nozione di “<em>trasferimento di risorse statali</em>”.</li> <li>Le AdSP contestano l’esame della selettività e del vantaggio effettuato dalla Commissione nella decisione impugnata.</li> <li>Le AdSP lamentano infine un’erronea interpretazione da parte della Commissione delle nozioni di “<em>distorsione della concorrenza</em>” e di “<em>incidenza sugli scambi tra Stati membri</em>”.</li></ul><p>L’oggetto del contendere sarebbe invero un’esenzione fiscale (<em>rectius</em>: aiuto di Stato di cui alla normativa unionale) il cui beneficiario è essenzialmente un ente statale (le singole AdSP) e le cui attività beneficiate sono espletate in un mercato concorrenziale sia a livello nazionale, sia quantomeno europeo, che non troverebbe positivo riscontro in termini di legittimità da parte della Commissione europea.Data la complessità della materia ad oggetto e non potendo in questa sede toccare in maniera dettagliata tutte le confutazioni apportate dalla Commissione europea ai singoli motivi di ricorso delle AdSP di cui <em>supra</em>, abbiamo ritenuto di estrarre dal Controricorso le massime che riteniamo più rilevanti ai fini della questione di cui trattasi.</p><ul> <li>“<em><u>La qualificazione dell’ente come impresa dipende dalla natura delle attività che svolge</u></em>” <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a> ovvero “<em><u>Lo status giuridico di un ente è irrilevante ai fini della qualifica di tale ente come impresa</u></em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>.</li></ul><p>Seguendo l’impostazione interpretativa della Commissione europea, la natura giuridica dell’ente non sarebbe un aspetto dirimente ai fini della materia oggetto del contendere, bensì ciò che deve essere valutato è la natura delle attività esercitate dalle AdSP.La non applicabilità dell’art. 107 del TFUE sarebbe riconducibile esclusivamente a tutte quelle attività svolte dallo Stato come espressione del proprio potere d’imperio. In ragion di ciò, ogniqualvolta lo Stato “<em>svolga un’attività economica che può essere dissociata dall’esercizio dei pubblici poteri, l’ente pubblico agirà come impresa in riferimento a tale attività</em>”.Come sostenuto anche dalla giurisprudenza unionale, la nozione di impresa sarebbe separata dallo <em>status</em> giuridico dell’entità e dalle sue modalità di finanziamento, comprendendo difatti qualsiasi entità che vada ad esercitare un’attività economica<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a>.Pertanto, nel momento in cui si vada a stabilire che determinati enti stiano svolgendo attività di natura economica, quest’ultimi saranno a tutti gli effetti “<em>imprese</em>” – ai sensi del diritto della concorrenza – rispetto alle attività economiche debitamente da questi espletate.</p><ul> <li>“<em><u>La nozione di attività economica è una nozione oggettiva, basata su elementi di fatto</u></em><u>”</u><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a>.</li></ul><p>Come statuito dalla stessa Commissione europea, un’entità che opera in un monopolio legale può agevolmente offrire beni e servizi su un mercato e dunque, essere qualificata come impresa ai sensi dell’art. 107 del TFUE. L’elemento di fatto che qualifica la nozione di attività economica sarebbe difatti l’esistenza di un mercato per i servizi interessati (circostanza quest’ultima prettamente oggettiva) e non pertanto la singola interpretazione soggettiva adottata da uno Stato membro.</p><ul> <li>Il fatto che le AdSP non possano svolgere “<em><u>né direttamente né tramite società partecipate</u></em>, <em><u>operazioni portuali ed attività ad esse strettamente</u> <u>connesse</u></em><u> <em>non significa che le AdSP non possano svolgere alcuna attività economica</em>”</u><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8"><sup>[8]</sup></a>.</li></ul><p>La Commissione europea sostiene fermamente l’esistenza di un mercato relativo alla gestione del bene demaniale portuale e delle relative infrastrutture in cui le singole AdSP si trovano invero a competere con altre AdSP ovvero con soggetti di diritto privato. In altri termini, la Commissione europea ritiene che l’infrastruttura portuale sia difatti utilizzata a fini commerciali e non resa accessibile (a chiunque ne volesse concretamente disporre) a titolo gratuito.</p><ul> <li>“<em><u>La prestazione di servizi dietro remunerazione stabilita per legge non è di per sé sufficiente ad escludere che l’attività in questione sia qualificata come attività economica</u></em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9"><sup>[9]</sup></a>.</li></ul><p>La Commissione europea, facendo esplicito riferimento alla giurisprudenza unionale, rileva come a prescindere dalla denominazione che i singoli Stati membri abbiano adottato o adottano a livello nazionale, nel caso in cui si tratti di entrate (note a terzi come “<em>canoni</em>”, “<em>diritti portuali</em>” o “<em>tasse portuali</em>”) che vengono riscosse dalle AdSP come controprestazione, ad esempio, del diritto di accesso delle navi all’infrastrutture portuali, tali entrate non possono che costituire una remunerazione per un servizio effettuato in un rapporto sinallagmatico.Infatti, continua la Commissione europea, anche nel caso in cui i “<em>canoni</em>” fossero interamente determinati per legge, ciò non avrebbe nessun tipo di incidenza sulle attività economiche concretamente svolte dalle AdSP (a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rilascio di concessioni o autorizzazioni dietro pagamento di un canone demaniale a imprese generalmente private per l’utilizzo commerciale del bene e la fornitura di servizi a compagnie di navigazione).In altri termini: il principio di legalità – fondamento della coercibilità del canone – non rileverebbe ai fini della qualificazione giuridica delle attività svolte dalle AdSP.</p><ul> <li>“<em><u>Qualora l’art. 74</u></em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10"><sup>[10]</sup></a><em><u> del Testo Unico delle imposte sui redditi (“<strong>TUIR</strong>”) venga applicato tout court alle AdSP, anche quando svolgono attività economiche, questo comporta una discriminazione tra imprese che svolgono attività economiche”</u></em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11"><sup>[11]</sup></a><em><u>.</u></em></li></ul><p>A partire dal momento in cui “<em>lo Stato e gli enti pubblici svolgono attività economiche – </em>come già precedentemente citato <em>– essi si qualificano come imprese, limitatamente allo svolgimento di dette attività, e ad essi si applicheranno dunque le norme in materia di aiuti di Stato</em>”.Tale statuizione non consentirebbe dunque l’applicazione agli interi redditi generati dalle AdSP dell’articolo 74 del TUIR (esenzione per gli organi dello Stato), dal momento che tale articolo “<em>non costituisce il sistema di riferimento”</em> e che “<em>l’esenzione dall’applicazione dell’imposta sul reddito delle società riguarda esclusivamente l’esercizio di funzioni statali e le altre attività svolte in via istituzionale</em>”.In altri termini: ogniqualvolta le AdSP riscuotono i canoni demaniali – non trovandosi nella stessa situazione giuridica e fattuale analoga a quella dello Stato e degli enti pubblici nell’esercizio di funzioni di pubblica utilità – tali attività dovrebbero essere soggette all’imposta sul reddito delle società.</p><ul> <li>“<em><u>Un ente che dispone di un monopolio legale può senz’altro proporre beni e servizi in un mercato e, pertanto, essere un’«impresa» ai sensi dell’articolo 107 TFUE</u>”</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12"><sup>[12]</sup></a><em>.</em></li></ul><p>Come già precedentemente riportato, i servizi offerti dalle AdSP sono dunque in concorrenza con quelli offerti da altre AdSP e da altri fornitori di servizi di trasporto in Italia e addirittura in altri Stati membri (in particolare sull’asse Nord-Ovest Italia/Francia del Sud).In particolare, come indicato al considerando (143) della decisione impugnata, la circostanza che le AdSP siano difatti le uniche entità competenti a gestire le infrastrutture portuali non pregiudicherebbe in nessun modo l’esistenza di un mercato concorrenziale “<em>più ampio dei servizi di trasporto e più ristretto dei servizi portuali</em>”.<u>Conclusione</u>: in attesa sia della pronuncia del Tribunale dell’Unione Europea, sia di un’ auspicata presa di posizione del nostro Governo sulla questione, questa potrebbe invero essere una valida ed ulteriore opportunità per effettuare un’attenta riflessione su quale possa essere il modello di <em>governance</em> migliore per i nostri porti e allo stesso tempo, per l’intera <em>Industry</em>. Sarà nostra cura tenervi aggiornati su questo importantissimo tema.Infatti, come abbiamo accennato nei nostri precedenti interventi, la qualificazione delle AdSP quali imprese porterebbe ad applicare alle stesse la normativa sulla concorrenza, circostanza che condurrebbe a limitare - se non addirittura escludere - quella discrezionalità amministrativa di cui esse hanno da sempre beneficiato.&nbsp;<i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:alberto.torrazza@advant-nctm.com">Alberto Torrazza</a> e <a href="mailto:ekaterina.aksenova@advant-nctm.com">Ekaterina Aksenova</a>.</i>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Cfr. <a href="https://www.advant-nctm.com/news/articoli/never-back-down-le-adsp-italiane-non-si-arrendono-e-valutano-di-impugnare-la-decisione-della-commissione-europea-sulla-tassazione-dei-porti-italiani" target="_blank"><em>“Never Back Down”: le AdSP italiane non si arrendono e valutano di impugnare la decisione della Commissione Europea sulla tassazione dei porti italiani”</em></a> (Gennaio-Marzo 2021).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> L’art. 107, paragrafo 1 del TFUE prevede quanto segue: “<em>Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> L’art. 296 del TFUE prevede quanto segue: “<em>Qualora i trattati non prevedano il tipo di atto da adottare, le istituzioni lo decidono di volta in volta, nel rispetto delle procedure applicabili e del principio di proporzionalità. 26.10.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 326/175 IT Gli atti giuridici sono motivati e fanno riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni, richieste o pareri previsti dai trattati. In presenza di un progetto di atto legislativo, il Parlamento europeo e il Consiglio si astengono dall’adottare atti non previsti dalla procedura legislativa applicabile al settore interessato</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Considerando (37), pag. 11, del Controricorso.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Considerando (49), pag.16, del Controricorso.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> È la stessa Commissione europea al considerando (39) a qualificare le seguenti attività svolte dalle AdSP come attività economiche: <em>“(i) la fornitura di un servizio generale agli utenti dei porti, permettendo l’accesso delle navi all’infrastruttura portuale in cambio di un corrispettivo (rappresentato dai c.d. “canoni portuali”); nonché (ii) la locazione di terreni e infrastrutture portuali a imprese terze a fronte di una remunerazione</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Considerando (53), pag. 17, del Controricorso.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Considerando (56), pag.18, del Controricorso.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Considerando (65), pag. 21, del Controricorso.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> L’art. 74 del TUIR prevede quanto segue: “<em>1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all’imposta. 2. Non costituiscono esercizio dell’attività commerciale: a) <u>l’esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici; b) l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali nonché l’esercizio di attività previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria</u></em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Considerando (93), pag. 30, del Controricorso.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Considerando (115), pag. 36, del Controricorso.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Shipping and Logistics</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 08 Nov 2021 03:18:15 +0100</pubDate>
                        <title>Finanziata demolizione e ricostruzione di un edificio a Milano. Gli advisor</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/finanziata-demolizione-e-ricostruzione-di-un-edificio-a-milano-gli-advisor</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Castello SGR, in nome e per conto del&nbsp;Fondo Immobiliare Iniziative Immobiliari Milano, e&nbsp;Banco BPM&nbsp;hanno concluso un’operazione di finanziamento multilinea per complessivi 26,2 milioni di euro. Finanziamento finalizzato a supportare un progetto di demolizione e ricostruzione, che porterà alla realizzazione di un edificio residenziale di 22 piani situato in Via Calvino a Milano.<strong>I LEGAL ADVISOR</strong>FIVELEX Studio Legale e Tributario&nbsp;ha assistito Castello SGR. Il team multidisciplinare era guidato, per la parte banking, dalla partner&nbsp;Mara Fittipaldi&nbsp;(in foto, al centro), coadiuvata dalla junior associate&nbsp;Alice Alessandri. Per i profili fiscali, dal partner&nbsp;Francesco Mantegazza&nbsp;(in foto, a sinistra) e dal managing associate&nbsp;Andrea Brambilla.Infine,&nbsp;<strong>ADVANT Nctm</strong>&nbsp;ha assistito Banco BPM con un team coordinato dal partner&nbsp;<strong>Eugenio Siragusa</strong>. Alla squadra hanno fatto parte anche&nbsp;<strong>Carmine Morrone</strong>,&nbsp;<strong>Gianluca Salvadei</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>Matteo Morosetti</strong>.<a href="https://legalcommunity.it/finanziata-demolizione-e-ricostruzione-di-un-edificio-a-milano-gli-advisor/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Legalcommunity</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 03 Nov 2021 06:46:00 +0100</pubDate>
                        <title>Cybersecurity</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cybersecurity</link>
                        <description></description>
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                        <pubDate>Wed, 13 Oct 2021 04:12:56 +0200</pubDate>
                        <title>Lo studio legale che aiuta i neolaureati degli atenei milanesi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lo-studio-legale-che-aiuta-i-neolaureati-degli-atenei-milanesi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Sono partiti cinque anni fa con una borsa di studio per aiutare gli studenti con difficoltà economiche iscritti alla facoltà di Giurisprudenza di un'unica università. Ora lo studio legale<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Advant</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Nctm</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>ha creato una vera e propria rete fra tutti gli atenei milanesi dove si studia Legge. Garantendo un contratto di praticantato di 18 mesi ai tre migliori iscritti che si laureano in ogni sessione di Statale, Bicocca, Cattolica e Bocconi.«Abbiamo iniziato qualche anno fa con un percorso di sostegno agli studenti bisognosi della Bocconi». A parlare è l'avvocato<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Alberto Toffoletto</span>, socio fondatore dello studio, nonché ordinario di Diritto commerciale dell'Università Statale. «Ha consentito a uno studente di fare tutto il suo percorso fino alla laurea. E allora mi sono chiesto: perché non fare la stessa cosa con tutte le università milanesi?».Da qui la nascita non solo di un aiuto economico a cui possono accedere gli studenti di tutte le università dove si studia Giurisprudenza. «Mi sembrava importante consentire ai ragazzi un accesso al mondo del lavoro».Un premio laurea, con 16 contratti di lavoro ogni anno per gli studenti più meritevoli che hanno fatto una tesi sul diritto delle imprese «e tutte le materie che hanno a che fare con l'attività del nostro studio».Una strada che sperano sia portata avanti anche altrove: «Io spero e mi aspetto che possa essere considerata anche da altri studi come strumento di responsabilità sociale prosegue Toffoletto - Perché ci dobbiamo far carico dei nostri giovani, diamo ai nostri ragazzi l'opportunità di fare questo mestiere».«L'istituzione della borsa e del premio laurea rappresenta la volontà e l'impegno di<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Advant</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Nctm</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>a sostenere concretamente le giovani generazioni - commenta il collega<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Paolo Montironi</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>- con l'auspicio e la volontà di ampliare questa iniziativa ad altri atenei e città italiane nel prossimo futuro»&nbsp;<a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20211013&amp;idArticle=560573153&amp;idFolder=12517&amp;idChapter=34221&amp;authCookie=-66736049&amp;trc=pMailCN-t20211013-a560573153-h34221-c5303-f12517-n2-u9773" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da La Repubblica</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 12 Oct 2021 08:47:53 +0200</pubDate>
                        <title>Il registrar, l&#039;angelo custode dell&#039;arte</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-registrar-langelo-custode-dellarte</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Un lavoro versatile e prezioso per i musei e non solo, che coniuga competenze trasversali nella gestione dei beni artistici e nella loro movimentazione, ma ancora poco riconosciuto in Italia. Per comprendere meglio chi sia il registrar, abbiamo intervistato Alessandra Donati, avvocato, direttore del corso di formazione per «Curatore di Archivio d’Artista» di AitArt e Of Counsel di ADVANT Nctm, nonché direttrice dell'unico master italiano in professione registrar, che prenderà avvio a gennaio 2022 all’Accademia Aldo Galli di Como.<strong>Il master da lei diretto rappresenta un unicum in Italia. Quali sono gli obiettivi del corso e le competenze principali che intende sviluppare?</strong>Il master si colloca nel panorama più ampio della gestione del patrimonio culturale artistico: diventare un bravo registrar significa saper individuare e valutare velocemente i rischi, conoscere le regole e predisporre gli adempimenti necessari per rendere efficiente e sicura la movimentazione di beni preziosi.&nbsp;Durante il corso si affronteranno tematiche della gestione delle collezioni, dell’inventariazione, del restauro, della conservazione, del trasporto e dell’assicurazione di opere d’arte, con focus specifici dedicati a elementi di exhibit design, pianificazione e gestione logistica delle diverse fasi.&nbsp;Il piano di studi del master, strutturato in 11 moduli, alterna lezioni teoriche ad altre in cui prevale una componente più pratica e laboratoriale e si completa con un tirocinio presso alcune delle più importanti istituzioni legate al patrimonio storico e contemporaneo.<em></em><strong>Nella pratica quali sono le attività specifiche di cui si occupa il registrar?</strong>Il suo lavoro si declina in tre principali specializzazioni: la gestione della richiesta di prestito delle opere in entrata e in uscita (Loan Registrar),l’allestimento e realizzazione di un evento espositivo temporaneo (Exhibition Registrar), e quello della gestione di allestimenti permanenti, inventariazione, controllo dello stato e dei parametri di conservazione delle opere in collezione, sia esposte sia in deposito (Collection Registrar). Questa figura assicura dal punto di vista organizzativo la movimentazione delle opere, la relativa documentazione e le procedure che la regolano. In particolare redige, documenta e organizza gli atti relativi all’acquisizione, al prestito, all’assicurazione, alla spedizione e alla sicurezza delle opere; segue l’iter inerente al trasferimento delle opere all’esterno e all’interno del museo; è responsabile delle procedure di prestito in entrata, nel caso di mostre organizzate dal museo e collabora con i responsabili della sicurezza e della conservazione nello svolgimento dei propri compiti. Sono quindi necessarie competenze multidisciplinari: storia dell’arte, museologia, restauro, archivistica, ma anche specifiche competenze legali inerenti alla contrattualistica, alla tutela del diritto d’autore, alla disciplina relativa alla circolazione nazionale e internazionale delle opere, al valore delle autentiche e delle certificazioni di provenienza, dei condition report e dei facility report.<em></em><strong>Il registrar è una figura chiave per i musei ma in Italia non ha ancora un suo specifico inquadramento. Che cosa accade invece all’estero e che cosa si potrebbe fare in Italia per una sua istituzionalizzazione?</strong>La Carta nazionale delle professioni museali di Icom ha già da tempo individuato il registrar definendolo come «responsabile del servizio prestiti e della movimentazione delle opere». Analogamente a ciò che avviene all’estero, dove in tutti i musei è presente il registrar, anche in Italia la richiesta di questa specifica figura altamente specializzata è divenuta sempre più necessaria ed è profilo fondamentale non solo nel contesto museale. Finora però le sue competenze si acquisiscono lavorando direttamente sul campo. All’estero,&nbsp;ad esempio&nbsp;in Francia, lo sviluppo di corsi universitari specifici (da Amiens a Bordeaux, all’École du Louvre di Parigi, alla Sorbona Parigi I, a Rennes e Strasburgo)&nbsp;ma anche in Inghilterra all’università di Leeds, dimostra il bisogno di alta formazione avanzata per questa professione. Con il master abbiamo pertanto articolato un’offerta formativa di altissimo livello ed è nostro intento sollecitare il Mic a procedere alla regolarizzazione e istituzionalizzazione di questa figura così importante per la cura delle opere d’arte e delle collezioni museali.<em></em><strong>Esiste in Italia un’associazione di registrar di opere d’arte? Quali sono le sue finalità?</strong>Il master è patrocinato dall’associazione Registrarte, di cui Linda Pacifici, registrar di Palazzo Strozzi e membro del comitato scientifico del master, è presidente. L’associazione è nata nel 2000 e conta più di 100 iscritti tra i professionisti del settore. In oltre vent'anni ha organizzato giornate di studio nazionali e nel 2002 ha pubblicato il volume&nbsp;Registrar di Opere d'Arte. Atti della Terza Conferenza Europea. Dal 2015 fa infatti parte degli stati membri dell’European Registrar Group (Erg), espressione di una cooperazione internazionale nata con l’intento di lavorare su obiettivi comuni e condivisi attraverso la creazione di gruppi di lavoro incentrati su diverse tematiche.<em></em><strong>Quale tipo di formazione deve avere, preferibilmente, un giovane che aspira a frequentare il master?</strong>Il master si rivolge a laureati e diplomati in ambito artistico e culturale (ad esempio storia dell’arte, estetica, conservazione e gestione dei beni culturali) e a restauratori, archeologi, curatori e architetti. È indicato inoltre per i laureati in altre discipline che vogliono acquisire competenze professionali specifiche nell’ambito dell’arte, nell’ottica di un riposizionamento professionale all’interno di enti espositivi o istituzioni museali, fondazioni e gallerie d’arte.<strong>Quali i principali sbocchi occupazionali del registrar?</strong>È possibile che si inserisca in diversi contesti: musei, fondazioni, grandi gallerie, collezioni private, manifestazioni fieristiche internazionali e biennali, ma anche aziende di logistica e di assicurazione dedicate al settore, e tutti gli enti che necessitano di movimentare e gestire opere d’arte o manufatti di varia tipologia. Oltre alla preparazione accademica di base però, per approcciare questa professione sono importanti alcune attitudini personali come la precisione, l’attenzione ai dettagli e la capacità di fare più cose insieme, oltre ovviamente a un grande amore per l’arte, visto che il registrar è una sorta di «angelo custode» dei beni artistici.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 11 Oct 2021 06:14:02 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm con 10 nuovi ingressi rafforza i dipartimenti Bancario&amp;Finanziario e Fusioni&amp;Acquisizioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-con-10-nuovi-ingressi-rafforza-i-dipartimenti-bancariofinanziario-e-fusioniacquisizioni</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>ADVANT Nctm potenzia la propria struttura con l’ingresso di 10 professionisti, 8 nel dipartimento Bancario e Finanziario e 2 nel dipartimento Fusioni e Acquisizioni.</p><p>Riccardo Sallustio, socio, Roberto de Nardis di Prata e Giuseppe Buono, associati, Federico De Pascale, Davide Brollo eAntonio Sebastiani Croce, collaboratori, si uniscono al team Bancario e Finanziario presso la sede di Milano. Nella sede di Londra si insediano il socio Giacomo Serra Zanetti e la collaboratrice Giulia De Amico.</p><p><strong>Riccardo Sallustio</strong>&nbsp;si occupa principalmente di diritto bancario e finanziario. La sua esperienza comprende&nbsp;<i>leverage finance</i>, ristrutturazione del debito,&nbsp;<i>private placements</i>, finanza verde e sostenibile e finanza immobiliare, assistendo finanziatori e fondi di private equity oltre a fondi di credito e fondi&nbsp;<i>distressed</i>&nbsp;in operazioni di finanziamento ed emissioni obbligazionarie. E’ Professore a contratto in Green and Sustainable Finance alla LUISS Guido Carli per l’anno accademico 2021/22.</p><p><strong>Giacomo Serra Zanetti</strong>, nell’ambito del diritto bancario e finanziario, si occupa in particolare di&nbsp;<i>leverage finance</i>, ristrutturazione del debito,&nbsp;<i>private placements</i>, finanza strutturata e cartolarizzazioni, finanza immobiliare ed aircraft finance, assistendo con regolarità fondi di credito e fondi di investimento alternativi, oltre a banche e sponsor in relazione ad operazioni di finanziamento, direct lending ed emissioni di bond, anche in contesti di ristrutturazione.</p><p><strong>Roberto de Nardis di Prata</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>Giuseppe Buono</strong>&nbsp;si occupano di diritto bancario e finanziario e di diritto dei mercati dei capitali ed hanno maturato lunga esperienza in operazioni di&nbsp;<i>leverage finance</i>,&nbsp;finanza immobiliare, <i>corporate finance, project finance, basket bond</i>&nbsp;oltre a ristrutturazioni del debito, assistendo banche, fondi e primarie società.</p><p>Nel dipartimento Fusioni e Acquisizioni della sede di Londra si insediano Fabio Pizzoccheri in qualità di socio insieme a Christian Prencipe, collaboratore.</p><p><strong>Fabio Pizzoccheri</strong>&nbsp;si occupa principalmente di diritto societario e finanziario.</p><p>Assiste con regolarità clienti internazionali nell’ambito del diritto societario italiano, in particolare in relazione a fusioni e acquisizioni, operazioni cross-border e di&nbsp;<i>private equity</i>.</p><p>Presta inoltre assistenza ad istituzioni finanziarie internazionali in relazione alla prestazione di servizi regolamentati e all’offerta di prodotti finanziari nel mercato italiano.</p><p>ADVANT Nctm conta ora&nbsp;<strong>72 partner</strong>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 07 Oct 2021 09:03:19 +0200</pubDate>
                        <title>Università: da studio legale Advant Nctm 6 Borse Studio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/universita-da-studio-legale-advant-nctm-6-borse-studio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lo studio legale Advant Nctm si schiera a sostegno del merito e dell'equità sociale, istituendo 6 Borse di studio e un Premio di Laurea "per favorire l'ingresso nella professione di avvocato dei migliori talenti" presso la Statale di Milano, l'Universita Milano-Bicocca, la Bocconi e la Cattolica.Con l'avvio dell'anno accademico 2021/2022 verranno istituite le Borse con un sostegno tra i 2.000 e gli 8.500 euro annui per gli studenti del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza.Il Premio di Laurea consiste invece in un contratto di collaborazione professionale per l'intero periodo della pratica legale, con inserimento nelle attività dei Dipartimenti di ADVANT Nctm presso la sede di Milano per una tesi nelle diverse aree del diritto che abbiano riflessi sul diritto dell'impresa in ciascuna sessione di laurea del singolo Ateneo aderente all'iniziativa, per un totale di 16 contratti di collaborazione ogni anno."Fin dalla sua fondazione nel 2000, Advant Nctm ha sempre investito risorse importanti in innovazione e nella formazione dei collaboratori e dei professionisti" afferma il professor Alberto Toffoletto, socio fondatore dello studio legale."L'istituzione della Borsa di Studio e del Premio di Laurea rappresentano la volontà e l'impegno di Advant Nctm a sostenere concretamente le giovani generazioni e di attrarre i migliori talenti nella nostra organizzazione - sottolinea Paolo Montironi, socio fondatore e Senior Partner - con l'auspicio e la volontà di ampliare questa iniziativa ad altri Atenei e città italiane nel prossimo futuro&nbsp;<a href="https://www.ansa.it/lombardia/notizie/economia_territorio/2021/10/07/universita-da-studio-legale-advant-nctm-6-borse-studio_32145dcc-2f35-43b9-9aaf-bd9799d15735.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Ansa.it</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 07 Oct 2021 08:57:47 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm, a sostegno del merito e del talento, istituisce Borse di studio e Premi di Laurea per studenti e laureati in Giurisprudenza nelle Università milanesi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-a-sostegno-del-merito-e-del-talento-istituisce-borse-di-studio-e-premi-di-laurea-per-studenti-e-laureati-in-giurisprudenza-nelle-universita-milanesi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>ADVANT Nctm</strong>, a sostegno del merito e dell’equità sociale, ha deciso di istituire la <strong><em>Borsa di Studio ADVANT Nctm</em></strong>, per studenti meritevoli e con particolari condizioni economiche che frequentano il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, e il <strong><em>Premio di Laurea ADVANT Nctm</em></strong> per favorire l’ingresso nella professione di avvocato dei migliori talenti.Le due iniziative di <strong>ADVANT Nctm</strong>, Borsa di Studio e Premio di Laurea, sono state attivate con gli Atenei della città di Milano: Università Bocconi, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università degli Studi di Milano – La Statale, Università degli Studi Milano-Bicocca.Con l’avvio dell’anno accademico 2021/2022 verranno istituite sei (6) <strong>Borse di Studio ADVANT Nctm</strong> che prevedono un sostegno compreso tra i 2.000 e gli 8.500 euro annui, a beneficio di studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza.Il <strong>Premio di Laurea, </strong>rivolto ai migliori laureati consiste in un contratto di collaborazione professionale di durata pari all’intero periodo della pratica legale, con inserimento nelle attività dei Dipartimenti di <strong>ADVANT Nctm</strong> presso la sede di Milano.Il Premio di Laurea verrà assegnato al miglior studente che abbia discusso una tesi nelle diverse aree del diritto che abbiano riflessi sul diritto dell’impresa in ciascuna sessione di laurea del singolo Ateneo aderente all’iniziativa, per un totale di 16 contratti di collaborazione ogni anno.ADVANT Nctm è riconosciuto come uno dei più importanti studi legali indipendenti italiani.“<em>Fin dalla sua fondazione nel 2000, ADVANT Nctm ha sempre investito risorse importanti in innovazione e nella formazione dei collaboratori e dei professionisti</em>” afferma il Professor <strong>Alberto Toffoletto</strong>, socio fondatore di ADVANT Nctm e promotore dell’iniziativa, “ ADVANT Nctm <em>ha creato un progetto Academy con percorsi di formazione continua dei giovani professionisti; ha investito in progetti di Innovazione, ricevendo riconoscimenti internazionali quali “Financial Times - Innovative Law Firm” </em>e <em>“</em><em>Law Firm of the Year: Italy - The Lawyer&nbsp;European Awards – 2020” </em><em>e continua a sviluppare progetti relativi all’intelligenza artificiale (IA) e alla automazione dei processi.”</em><em>“L’istituzione della Borsa di Studio e del Premio di Laurea rappresenta la volontà e l’impegno di ADVANT Nctm a sostenere concretamente le giovani generazioni e di attrarre i migliori talenti nella nostra organizzazione“, </em>afferma <strong>Paolo Montironi</strong>, socio fondatore e Senior Partner di ADVANT Nctm<em>,“con l’auspicio e la volontà di ampliare questa iniziativa ad altri Atenei e città italiane nel prossimo futuro”. </em>Sono online i Bandi del Premio di Laurea sul sito <a href="http://www.advant-nctm.com" target="_blank">www.advant-nctm.com</a> e sui siti web dei rispettivi atenei.Al seguente link, il <a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2021/10/Decreto-rettorale-Bando-NCTM.pdf" target="_blank" rel="noopener">Bando di concorso per l’assegnazione di n. 2 borse di studio dell’Università Cattolica del Sacro Cuore</a>&nbsp;(Decreto Rettorale N. 7553).</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 07 Oct 2021 03:50:22 +0200</pubDate>
                        <title>Vittorio Noseda: “We completely changed our business proposition and approach”</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/vittorio-noseda-we-completely-changed-our-business-proposition-and-approach</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Advant is a new law firm alliance formed by Italian firm Nctm, German firm Beiten Burkhardt and French firm Altana. One of its leadership partners, a former managing partner of Nctm, tells us in depth about how the alliance will work, and what value it will add for clients.&nbsp;<strong>Leaders League: How do Nctm, Beiten Burkhardt and Altana complement each other culturally?</strong><strong>Vittorio Noseda</strong>: All three firms have a solid continental European background, and share the same goals, values and vision. At the same time, the firms are deeply rooted in their respective local culture. Our combined strength and synergy are the result of the combination of our cultures which are common and unique at the same time.Until recently, we’ve been working in Italy and promoting our work on an Italian level; this was enough until 10 years ago. The world, in business terms, was smaller, so any deal we did would have a substantial Italian component. Now the world is completely different: when businesses are looking at Europe, they’re looking at Europe as a whole, not at individual countries. So we decided to completely change our business proposition and approach: we now promote Europe, not just Italy.Throughout continental Europe, we all have a common professional basis: our Roman law roots have been transposed into civil law. We all speak the same legalese, very different from common law.Brexit has also had an impact. Continental Europe is now the Europe that matters: we want to offer services in a seamless way throughout Europe.&nbsp;<strong>What does Nctm now have (through Advant) that it was lacking before? Is there anything besides a greater flow of work from France and Germany?</strong>We are confident that Advant Nctm will gain many advantages from the new EU association. These will include higher visibility internationally, maximization of business opportunities, and a platform to share resources and best practices with the other member firms, conjoin IT infrastructure, foster legaltech developments, and, last but not least, attract and retain even greater legal talent.&nbsp;<strong>What is Nctm bringing to Advant that expands the capabilities of your partner firms?</strong>Advant Nctm already ranks among the leading and most prominent law firms in Italy, and we have an established international presence through our offices in London, Shanghai and Brussels. We believe that, through their partnership with us in Advant, the other member firms will be able to serve their clients even better as Advant, and we will allow them to scale their services internationally and generate efficiencies and savings.&nbsp;<strong>Nctm and Beiten Burkhardt are of similar size; Altana is much smaller, yet it has an equal voice on the leadership board. What attracted Nctm to Altana?</strong>Advant was founded based on agreed values, a shared mission, and the local strengths of each partner. In fact, each partner is highly regarded in its own country and is much respected for the quality of its services. We want to serve our clients on the basis of seamless high-quality standards and fully match their needs in EU and internationally.Simply put, Altana is very good. For us, quality is the top priority. Now that we are “married” within this network, the other firms have to deliver services at the same level for which we are well known. We could not take any risks: we were to have the same name, the same branding, and the same business proposition. We selected Altana because we knew it can deliver legal services at the highest level.Remember, the core of Altana comes from Rambaud Martel [now Orrick Rambaud Martel], which was one of the top law firms in France. The Altana lawyers are really good at what they’re doing; we’ve been working with them for years, experiencing their quality level, delivery level and availability standards.&nbsp;<strong>How did the idea of Advant originate, and what were the specific considerations that meant it took three years to implement?</strong>We have known each other as firms and colleagues for many years, and have collaborated on several occasions during that time. We realized that we share the same values and vision, and have recognized and understood our clients’ increasing need for a European alliance and focus.We were at the IBA in Sydney in 2017, and we sat around a table and said, “We really do need to do a continental alliance. The world is changing; we need to offer Europe, not just our own countries.” Looking at Europe from Sydney, or from China or the US, you see Europe as one market. This is how multinationals see Europe: one large market. But working within it, you see it’s split into many jurisdictions and legal complications. This is not in line with the EU project: so many different jurisdictions don’t mesh with the idea of the single market. We wanted to bridge this gap, and so Advant was born.Why did it take so long? Well, it takes time to develop your own internal rules, start working together, ensure that the separate departments are interacting, and check that the partners are all on board to go down this route. Whenever you’re marrying someone, it’s a choice for life! You’ve got to be sure it’s the right partner. We’ve been working very extensively on growing up together, testing each other, agreeing common practices and deadlines, and ensuring we could offer the same kind of services.&nbsp;<strong>By what mechanisms, practically speaking, will you share best practices, technology and resources?</strong>We have already worked (and are busy working) within the Advant Steering Group and within the professional departments of each firm to converge closely on service levels, practices and technology. Through the Steering Group we establish our joint strategic priorities and set up and monitor the working groups that are handling the implementation of the strategic priorities.&nbsp;<strong>All clients around the world expect the same basic things – quality, attentiveness, partner-led work – but inhabit different cultures and have subtly different expectations of their advisers. Given that the verein structure encourages independence of member firms, how will you honor cultural differences in client expectations while maintaining a unified brand?</strong>We work hard at creating a collaborative culture among the professionals in our firms, ensuring sharing, alignment, and a common understanding of issues and clients’ needs. In addition, we are implementing a set of best practices which all professionals in the firms will observe, and we will carry out a secondment program to foster team collaboration.This alliance needs to have a real, very effective and stringent convergence to meet its goals. Fortunately, there’s no cultural issue. All the firms and partners get along; most decisions get taken swiftly on a unanimous basis. No firm prevails over another. We want to share as much as possible.&nbsp;<strong>Some vereins have historically been derailed by problems in one member firm damaging the brand, sometimes fatally. How will Advant ensure a level of healthy transparency while maintaining the independence of its member firms?</strong>For this very reason, we started Advant with three founding member firms with the same strong reputation, well known for their quality and efficiency. We want to set a strong foundation and deepen our collaboration while growing over time. We are confident that this strategy, in combination with the checks and balances which we are establishing (direct involvement of the Steering Group, joint practice groups, a set of best practices for all Advant professionals, etc.) will ensure the success of ADVANT and all its member firms at all times.You don’t marry someone without being convinced that you can share everything with them. This is a real wedding; we’re not just putting a small trademark at the bottom of our letterhead. We’re sharing everything, except for the local economics. If you were to see my inbox and outbox today, you would see so many emails on these implementation and convergency streams, which we put in place years ago and are still not done. It will always be an ongoing process, but it is key to the project.For example: our IT department needed to buy more software. I firmly decided that whatever they need to buy needed to be approved by our alliance partners in Germany and France. Advant needs common software. Everything needs to be shared, and has been being shared over the last few years in a progressive way. It will be an endless job, as in any law firm, to make sure everyone is pulling in the same direction.&nbsp;<a href="https://www.leadersleague.com/en/news/vittorio-noseda-we-completely-changed-our-business-proposition-and-approach" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Leaders League</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 05 Oct 2021 04:14:29 +0200</pubDate>
                        <title>Coima acquisisce la sede di Boehringer Italia a Milano</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/coima-acquisisce-la-sede-di-boehringer-italia-a-milano</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Coima Sgr ha perfezionato l'acquisizione, attraverso il fondo Coima Opportunity Fund II, di un complesso immobiliare sito in Milano, in angolo tra Via Giovanni Lorenzini e Via Ercole Marelli, che comprende 7 immobili per una superficie commerciale complessiva pari a 19.500 metri quadrati e che attualmente ospita la sede italiana della multinazionale farmaceutica Boehringer Ingelheim.A seguito della liberazione degli spazi prevista per la fine del 2021 verrà avviato un piano di riqualificazione dell'area volto a sviluppare un nuovo immobile terziario di Classe A con affaccio diretto sullo Scalo di Porta Romana e certificazione Leed.Coima SGR è stata assistita per gli aspetti legali da Molinari Agostinelli, con i soci Alessandro de Botton e Mara Milano, coadiuvati dall'associate Francesco Manghisi; i profili urbanistici e amministrativi - tra cui l'analisi di fattibilità degli scenari di sviluppo e la definizione del progetto di riqualificazione - sono stati curati dallo studio Belvedere Inzaghi &amp; Partners - Bip con un team composto dal co-founder partner Guido Alberto Inzaghi, dalla senior associate Silvia Gnocco e dalla trainee Chiara Cardile; gli aspetti fiscali dell'operazione sono stati gestiti dallo studio legale tributario Led Taxand con un team costituito dal socio Jean Paul Baroni e dall'associate Irene Corda.Il gruppo Boehringer Ingelheim Italia è stato assistito da A<strong>DVANT Nctm</strong> con un team composto dal partner <strong>Luigi Croce</strong> e dall'associate <strong>Davide Mastrangelo</strong> e dal partner <strong>Rosemarie Serrato</strong> e dall'associate<strong> Antonella Scarciello</strong> per i profili di Town Planning.&nbsp;<a href="https://www.ansa.it/lombardia/notizie/economia_territorio/2021/10/04/coima-acquisisce-la-sede-di-boehringer-italia-a-milano_cbcbbdbb-8833-4b76-9da6-a89681671a0d.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Ansa.it</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <guid isPermaLink="false">news-4983</guid>
                        <pubDate>Mon, 04 Oct 2021 04:23:27 +0200</pubDate>
                        <title>Kyma acquisisce la maggioranza di Datlas. Gli studi.</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/kyma-acquisisce-la-maggioranza-di-datlas-kyma-acquisisce-la-maggioranza-di-datlas-gli-studi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Kyma Investment Partners sgr, che ha recentemente completato il primo closing del fondo “Kyma Investment Fund”, ha completato la sua prima acquisizione riguardante una partecipazione di maggioranza nel capitale sociale di&nbsp;Datlas, player attivo nei servizi di robotic process automation applicati ai processi di business process outsourcing.Più in particolare Gattai Minoli Partners ha assistito Kyma con un team M&amp;A guidato dal counsel&nbsp;Lorenzo Fabbrini&nbsp;(nella foto)&nbsp;e composto per gli aspetti societari dal senior associate&nbsp;Beatrice Gattoni&nbsp;e dall’associate&nbsp;Nicola Occhipinti, per gli aspetti lavoristici dal partner&nbsp;Lorenzo Cairo, dal senior associate&nbsp;Federica Ferretti&nbsp;e dall’associate&nbsp;Ilaria Giovanelli. Per gli aspetti fiscali Kyma è stata assistita dal partner&nbsp;Cristiano Garbarini&nbsp;e dal counsel&nbsp;Alban Zaimaj, il senior associate&nbsp;Valentina Buzzi&nbsp;e l’associate&nbsp;Gaia Baroni.&nbsp;Per gli aspetti regolamentari nella procedura autorizzativa della sgr presso Banca d’Italia e Consob, Kyma è stata assistita dal partner&nbsp;Andrea Calvi&nbsp;e dal senior associate&nbsp;Stefano Giavari. Per gli aspetti di due diligence di natura finanziaria e fiscale Kyma è stata assistita da Deloitte, con i partner&nbsp;Guido Manzella&nbsp;e&nbsp;Valentina Santini.<strong>ADVANT Nctm</strong>&nbsp;ha assistito i venditori nell’operazione anche con riferimento al reinvestimento da parte del management di Datlas, con un team guidato dal partner&nbsp;<strong>Paolo Gallarati</strong>&nbsp;e con il managing associate&nbsp;<strong>Marco Cosa</strong>.L’amministratore delegato di Datlas è stato altresì assistito nella negoziazione dei propri accordi da&nbsp;Nunziante Magrone, con un team composto dai partner&nbsp;Gianmarco Mileni Munari&nbsp;e&nbsp;Giuseppe Cucurachi, e per gli aspetti fiscali dal partner di&nbsp;Ecovis STLex&nbsp;Giovanni Ciurlo.<a href="https://legalcommunity.it/kyma-datlas-gattai-nctm-nunziante-magrone/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Legalcommunity</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 04 Oct 2021 04:16:41 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm nel private placement di Antares Vision</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-nel-private-placement-di-antares-vision</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lo studio&nbsp;Skadden Arps Slate Meagher &amp; Flom, per i profili di diritto statunitense, e lo studio&nbsp;Orsingher Ortu, per i profili di diritto italiano, hanno assistito&nbsp;Antares Vision, società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana e attiva nelle soluzioni di tracciatura hardware e software, di ispezione e gestione intelligente dei dati, nella negoziazione e sottoscrizione della documentazione relativa alla emissione di un prestito obbligazionario non convertibile di 40 milioni di euro.Il prestito è stato strutturato sotto forma di private placement e sottoscritto da due fondi di investimento collegati a Pricoa Capital Group (società del gruppo assicurativo statunitense Prudential Financial).Skadden ha agito con un team composto dal partner&nbsp;Sandro de Bernardini&nbsp;(nella foto a sinistra) e dagli associate&nbsp;Cristina Tomassini,&nbsp;Angelo Malvestio&nbsp;ed&nbsp;Ilaria Pizzi.Orsingher Ortu ha agito con un team guidato dal partner&nbsp;Manfredi Leanza&nbsp;(nella foto a destra) e composto dagli associate&nbsp;Francesco Cesaroni&nbsp;e&nbsp;Andrea Montanaro.I profili fiscali di diritto italiano sono stati seguiti da&nbsp;<strong>ADVANT Nctm</strong>, con un team composto dai partner&nbsp;<strong>Paolo Rampulla</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>Vincenzo Cantelli&nbsp;</strong>e dall’of counsel&nbsp;<strong>Luigi Merola</strong>. Pricoa è stata assistita dallo studio&nbsp;Akin Gump Strauss Hauer &amp; Feld.&nbsp;<a href="https://legalcommunity.it/skadden-orsingher-nctm-antares-vision/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Legalcommunity</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 30 Sep 2021 04:09:32 +0200</pubDate>
                        <title>Merope acquista portafoglio immobiliare da 100 milioni a Roma. Tutti gli studi legali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/merope-acquista-portafoglio-immobiliare-da-100-milioni-a-roma-tutti-gli-studi-legali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Merope Asset Management&nbsp;ha acquistato attraverso il proprio veicolo di investimento “Elettra”, un portafoglio immobiliare&nbsp;ubicato a&nbsp;Roma&nbsp;e&nbsp;composto da 10 edifici di pregio denominati “I Villini”,&nbsp;situati&nbsp;nel quartiere di Via Sallustiana,&nbsp;nei pressi&nbsp;di Via Veneto. Gli immobili sono stati venduti dal fondo d’investimento alternativo “Flavia”.Ubicati all’interno di un parco secolare di rilevante interesse storico-artistico e culturale, gli immobili sviluppano una superficie di oltre 17mila mq.Lo studio&nbsp;Curtis Mallet-Prevost Colt &amp; Mosle&nbsp;ha assistito il venditore con&nbsp;un team&nbsp;multidisciplinare&nbsp;guidato dal partner&nbsp;Sergio Esposito Farber&nbsp;(nella foto a sinistra), coadiuvato dal counsel&nbsp;Francesco Dell’Atti,&nbsp;e&nbsp;composto da&nbsp;Carolina Magarini&nbsp;Montenero,&nbsp;Ludovica Giaccone&nbsp;e&nbsp;Erica Sotgiu&nbsp;per gli aspetti di real estate. Il partner&nbsp;Francesco Caccioppoli&nbsp;e l’associate&nbsp;Giuseppe Calamo&nbsp;hanno fornito assistenza in relazione alle tematiche di diritto urbanistico.Lo studio&nbsp;Di Tanno Associati, con il partner&nbsp;Domenico Ponticelli&nbsp;(nella foto al centro) e il senior associate&nbsp;Stefano Cacace, ha seguito, per conto del venditore, gli aspetti fiscali dell’operazione.Merope è stata assistita dallo studio legale&nbsp;Dentons&nbsp;con un team multidisciplinare guidato dal partner&nbsp;Carlo Merisio&nbsp;(nella foto a destra), con gli avvocati&nbsp;Elena Cossutta&nbsp;e&nbsp;Giuseppe Croce&nbsp;per gli aspetti real estate e con il partner&nbsp;Alessandro Fosco Fagotto&nbsp;e gli avvocati&nbsp;Edoardo Galeotti&nbsp;e&nbsp;Giulia Caselli Maldonado&nbsp;per il finanziamento dell’acquisizione. Quest’ultimo, dall’importo di 100 milioni, è stato erogato da Intesa Sanpaolo e Banco BPM, assistite da&nbsp;<strong>ADVANT Nctm</strong>&nbsp;con un team guidato da&nbsp;<strong>Eugenio Siragusa</strong>&nbsp;con&nbsp;<strong>Carmine Morrone</strong>,&nbsp;<strong>Martina Marmo</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>Gianluca Salvadei</strong>.Merope è stata inoltre assistita dallo studio&nbsp;Morri Rossetti&nbsp;per gli aspetti legali, in particolare nella fase introduttiva del deal, con un team guidato da&nbsp;Stefano Morri&nbsp;e da&nbsp;Roberta Incorvaia.In aggiunta, l’acquirente è stato seguito per tutti gli aspetti tax studio&nbsp;Giancaspero&amp;Carlucci.&nbsp;Tratto da <a href="https://legalcommunity.it/merope-roma-studi-legali/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Legalcommunity</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 28 Sep 2021 05:38:00 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT, un solo brand e servizi allineati</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-un-solo-brand-e-servizi-allineati</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Legalcommunity ha intervistato Vittorio Noseda, dello steering committee della verein in cui Nctm, Altana e Beiten si sono riuniti per creare un'organizzazione legale focalizzata sull'Europa.</em>Un cantiere durato tre anni. E un traguardo storico. La nascita di Advant rappresenta un punto nodale nel processo evolutivo del mercato dei servizi legali italiano. Per la prima volta, infatti, un'associazione professionale tricolore dà vita a una vera organizzazione internazionale alleandosi ufficialmente a due altre insegne continentali: i francesi di Altana e i tedeschi di Beiten Burkhardt.Il progetto prende vita il 15 settembre 2021. E la risultante di questa unione di forze è un'organizzazione con circa 140 soci, 600 professionisti, 13 sedi tra Europa e resto del mondo nonché un giro d'affari aggregato che si attesta attorno ai 216 milioni di euro. Altana, Beiten Burkhardt e Nctm resteranno entità legali indipendenti. Ma incorporeranno il nome Advant nelle rispettive denominazioni sociali. E soprattutto collaboreranno in maniera costante e integrata.Non si tratta di un'idea realizzata in una notte. Come ha raccontato in esclusiva a Legalcommunity il socio e consigliere di amministrazione di Nctm, Vittorio Noseda, la gestazione di questo progetto è durata un intero triennio. «Un lungo periodo - sottolinea l'avvocato - durante il quale i nostri studi si sono misurati sul campo, verificando la fattibilità pratica di questa idea».E del resto si tratta di un'idea che in tanti, fino a oggi, hanno bollato come sostanzialmente impossibile: dare vita a un'organizzazione europea, aggregando strutture indipendenti, provenienti da&nbsp;Paesi diversi, con culture professionali peculiari. Non si poteva fare. Meglio alleanze, accordi, friendship. Possibilmente senza vincoli di esclusiva. Le principali aperture all'internazionalità, fatte salve poche eccezioni, fino a oggi si sono limitate all'apertura di sedi dirette, uffici di rappresentanza o piccole strutture operative, in giurisdizioni ritenute strategiche per avere antenne sul territorio e intercettare mandati e opportunità. L'internazionalizzazione vera, invece, è quella che buona parte delle insegne anglosassoni ha realizzato nel corso degli ultimi vent'anni e di cui l'avvocatura italiana è stata testimone&nbsp;(e molto spesso target). Un processo che si è realizzato attraverso l'apertura di sedi nel nostro Paese con l'inaugurazione di uffici appartenenti alla stessa Llp oppure tramite branch legate a una swiss verein.Questa seconda è la strada che gli avvocati di Nctm, Altana e Beiten hanno scelto per dar vita ad Advant. «Essere costituiti come verein svizzera - prosegue Noseda che assieme a Paolo Montironi è uno dei due avvocati italiani che fa parte del consiglio direttivo di Advant - significa che ogni studio appartenente al progetto beneficia della forza collettiva di Advant mantenendo allo stesso tempo la propria autonomia giuridica e finanziaria». Advant non ha e non avrà una "sede centrale". La governance è quella di una associazione svizzera basata a Zug dotata di un consiglio direttivo che conta due membri per studio aderente. Noseda e Montironi sono gli italiani. Per i francesi ci sono Jean-Nicolas Soret e Gilles Gaillard. Mentre i tedeschi sono Philipp Cotta e Christian von Wistinghausen.Detto questo, però, va osservato che gli studi fondatori di Advant si sono allineati rispetto a valori fondamentali come fiducia, eccellenza ed efficienza e hanno sviluppato best practice comuni che permetteranno un'offerta di servizi conforme agli stessi standard in Europa. Gli studi in Advant si sono anche impegnati a condividere sviluppi tecnologici, risorse e soluzioni.«Single branding e seamless services, sono questi i pilastri del progetto, i fattori che ne hanno resa possibile la realizzazione», sottolinea Noseda.E sono questi i fattori che hanno creato le condizioni propizie per la fondazione di Advant. Questi, assieme all'evoluzione del mercato. «Il business - osserva Noseda - non tollera più i particolarismi». «Il mercato sta diventando sempre più competitivo nell'ambito dell'assistenza ai clienti internazionali e tutti noi abbiamo ritenuto che una proposta comune, con un profondo focus europeo, rappresentasse un'offerta molto più forte rispetto a quanto avremmo potuto fare se avessimo continuato "da soli" nei nostri rispettivi Paesi». Quanto allo scenario competitivo, aggiunge l'avvocato, «ci vediamo in concorrenza, per il lavoro a livello europeo, con i principali player internazionali e le verein globali (come Cms, Eversheds Sutherland, Dentons, Norton Rose Fulbright o Dla Piper, per citarne alcune) così come con i grandi studi americani e internazionali. A livello locale, poi, ciascuno dei nostri studi associati si posiziona tra i più importanti operatori del settore». «Riteniamo di essere unici - prosegue Noseda - per via del nostro focus specifico sull'Europa e perché faremo in modo di rendere l'Europa "semplice" grazie a un'offerta unificata».Il target? «Diventare uno dei più grandi e completi studi legali nel mercato europeo». Un proposito che i fondatori di Advant non escludono di allargare anche ad altri indipendenti che condividano la stessa visione. «Non c'è fretta - dice Noseda, ben consapevole di quanto delicato e complesso sia il processo di integrazione di altri "compagni di viaggio" - tuttavia stiamo esplorando una serie di territori e giurisdizioni prioritarie come parte della nostra strategia a lungo termine». Tra questi ci sono la Penisola Iberica, il Benelux, l'Europa dell'Est (Polonia) e i Paesi nordici (Svezia, Finlandia, Norvegia).&nbsp;<a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20210928&amp;idArticle=558881229&amp;idFolder=12517&amp;idChapter=34221&amp;authCookie=-242103372&amp;trc=pDelivery-t20210928-a558881229-h34221-c5303-d10814-f12517-n13947" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da MAG by Legalcommunity</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 23 Sep 2021 10:26:15 +0200</pubDate>
                        <title>The Renaissance of EU Capital Markets</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-renaissance-of-eu-capital-markets</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2021/09/renaissance-eu-capital-markets" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Tratto da Oxford Business Law Blog</strong></a>The main goal of the recently published&nbsp;<em>Technical Expert Stakeholder Group (TESG) Report&nbsp;</em>is to start to set free EU Capital Markets from the&nbsp;cage of regulations&nbsp;suffocating them.As noted by the TESG EU, the attractiveness of equity and debt public capital markets for SMEs is negatively affected in EU by a steady downturn of IPOs, which limits considerably public capital markets’ ability to be a robust funding source for SMEs. Public equity markets provide substantial social benefits, offering an effective way to share risk and allocate capital efficiently between public savings and issuers. Within this framework, initial public offerings (IPOs) enable SMEs to raise funds as they grow, and offer an exit route for early-stage investors. However, recent analyses have shown that EU public equity markets ‘<em>have fallen behind in global terms</em>’. EU public equity markets are indeed much smaller than those in the USA, despite having a similar-sized economy. They are also smaller than Asia’s markets when measured by market capitalisation relative to GDP, and much smaller than the market in the UK as percentage of GDP.The&nbsp;OECD&nbsp;recently noted that stock markets play a key role in providing companies with equity capital that gives them the financial resilience to overcome temporary downturns, while meeting their obligations to employees, creditors and suppliers. At the same time, since 2005, more than 30,000 companies have delisted from stock markets globally, notably in the United States and EU. These delistings have not been matched by IPOs, which has resulted in a considerable net loss of publicly listed companies. This drying up of SMEs access to public markets affects a fundamental source of funding to support the growth of EU companies which need to have long-term capital investments, beside bank credit, to sustain their growth plans.Feedback from market participants clearly indicates that the initial and ongoing costs of becoming a public company have risen considerably in recent decades, thus widening the gap between public and private equity funding. This is even more true for SMEs, which have to deal with particularly burdensome regulatory costs associated with listing.The downsizing of EU public capital markets can be addressed only by adopting a holistic approach addressing the issues of relevance for all players in the EU capital markets landscape. The TESG’s twelve recommendations contain specific proposals for legal amendments to EU legislation in order to achieve these objectives, starting with the inclusion in the EU financial sector legislation of a broad SME definition to capture all listed companies with a market capitalization of less than 1 billion Euro (Small and Medium Capitalization Companies or ‘SMCs’).The reforms that the TESG suggested will ensure that EU capital markets, and in particular public equity markets, are available for the deployment of risk capital into SMCs as well as the innovation-driven sectors of the EU economy. The proposals include suggestions on how to reduce the initial and ongoing costs of listing and the ensuing administrative burdens and recommend extending availability of dual class shares, using pre-listing sandboxes, providing additional research coverage as well as empowering retail investors. Together, the TESG proposals will deliver proportionate listing requirements for SMCs, supportive tax policies, increased investor access, and higher profile for the many EU SMCs, which are key generators of economic growth.The TESG recommendations shall hopefully inspire the implementation of the&nbsp;Capital Markets Union (CMU) Action Plan 2020&nbsp;and help the EU Commission solve the different issues identified in the Action Plan 2020 as discouraging SMEs from accessing public markets, such as a high administrative burden and the high costs of listing and compliance with listing rules.Advancing the CMU is not just about capital markets and financial institutions. It will also benefit entrepreneurs, employees and private investors. SMEs are the backbone to the EU economy. They are the key drivers of economic growth, jobs creation, innovation and tax revenue in Europe. The COVID-19 pandemic and Brexit have re-emphasised the importance of the CMU project and the need to make rapid progress to speed up the EU recovery and increase the growth potential of SMEs. Most importantly, the CMU could facilitate the structural changes that have become unavoidable as a result of the pandemic and support the transition to a low-carbon and digitalised economy. The COVID-19 crisis is thus a wake-up call to strengthen the CMU and make the EU economy more robust and resilient.&nbsp;<i>This article is for information purposes only and is not, and cannot be intended as, a professional opinion on the topics dealt with.&nbsp;For further information please contact <a href="mailto:lukas.plattner@advant-nctm.com">Lukas Plattner</a>.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <guid isPermaLink="false">news-4994</guid>
                        <pubDate>Mon, 20 Sep 2021 08:42:11 +0200</pubDate>
                        <title>Essenziale, gli artisti assegnatari</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/essenziale-gli-artisti-assegnatari</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<div class><p>Sono stati assegnati i premi di acquisizione messi a disposizione da&nbsp;<em>nctm e l’arte</em>&nbsp;con il bando&nbsp;<em>Essenziale</em></p></div><div class><div class><div class><p><strong>Camilla Alberti, Fabrizio Bellomo, Francesco Bertocco, Rossella Biscotti, Raffaella Crispino, Effe Minelli,</strong><strong>Riccardo Giacconi, Rachele Maistrello, Francesca Marconi, Elena Mazzi, Raziel Perin, Marco Maria Zanin</strong>La commissione di valutazione composta da Matteo Lucchetti, curatore Visible project (Cittadellarte-Fondazione Pistoletto/Fondazione Zegna) e curatore indipendente, Adrian Paci, artista e Gabi Scardi, direttrice artistica di&nbsp;<em>nctm e l’arte</em>&nbsp;ha valutato le numerosissime candidature pervenute in risposta al bando&nbsp;<em>Essenziale</em>.Alle sedute di valutazione hanno partecipato i membri del Comitato Arte Next Generation Nctm.</p></div><div><p><a href="https://www.nctmelarte.it/wp-content/uploads/2021/09/Essenziale-CS-assegnazione-motivazioni.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Qui</strong></a>&nbsp;per il comunicato stampa con le motivazioni.</p></div></div></div>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 17 Sep 2021 04:24:45 +0200</pubDate>
                        <title>Lo studio Nctm fonda il polo ADVANT</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lo-studio-nctm-fonda-il-polo-advant</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La frontiera continentale attrae l'attenzione anche dello studio legale milanese<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Nctm</span>, che ha definito proprio in questi giorni il progetto crossborder<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">ADVANT</span>.Si tratta di una associazione di law firm che vede coinvolte anche la francese Altana e la tedesca Beiten Burkhardt.«Con più di 600 professionisti, di cui oltre 140 soci, in 13 sedi,<span class="apple-converted-space">&nbsp;ADVANT</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>si colloca tra le maggiori entità della consulenza legale europea», viene specificato dai tre studi legali aderenti.Così<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Nctm</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>cambierà denominazione in<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">ADVANT</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Nctm</span>.La nuova entità è un soggetto di diritto svizzero che sarà governata da un consiglio composto in totale da sei professionisti: due rappresentanti per ogni studio membro. Mentre comunque Altana, Beiten Burkhardt e<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Nctm</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>resteranno entità legali indipendenti.Il nuovo polo a tre potrà contare su 140 partner, 600 professionisti e un fatturato aggregato di 216 milioni. Le sedi operative saranno 13: a Berlino, Dusseldorf, Francoforte, Amburgo, Monaco, Bruxelles, Londra, Milano, Roma, Parigi, Mosca, Pechino e Shanghai. L'obiettivo è assistere le aziende nelle operazioni di acquisizioni internazionali.&nbsp;<a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20210917&amp;idArticle=557492915&amp;idFolder=12517&amp;idChapter=34221&amp;authCookie=750301211&amp;trc=pMailCN-t20210917-a557492915-h34221-c5303-f12517-n595-u8048" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Milano Finanza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 17 Sep 2021 04:08:40 +0200</pubDate>
                        <title>Nctm, Altana e Beiten Burkhardt lanciano Advant</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-altana-e-beiten-burkhardt-lanciano-advant</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><p class="span_newssottotitolo"><em>I tre studi hanno avviato una società svizzera (Swiss Verein) e un brand comune per coordinare le attività tra Francia, Germania e Italia. La nuova realtà può contare su 140 soci e 600 professionisti. Lo studio cambia nome in Advant Nctm.</em></p>Nctm&nbsp;(TLIndex12) annuncia il lancio di&nbsp;Advant, una nuova associazione avviata assieme allo studio francese&nbsp;Altana&nbsp;e al tedesco&nbsp;Beiten Burkhardt. Advant è stata costituita come società di diritto svizzero (Swiss Verein) e sarà governata da un consiglio composto di due rappresentanti per ogni studio legale membro, si legge in una nota.In particolare, i rappresentanti sono&nbsp;Paolo Montironi&nbsp;e&nbsp;Vittorio Noseda&nbsp;per Nctm;&nbsp;Georg Philipp Cotta&nbsp;e&nbsp;Christian&nbsp;Rudolf Alexander von Wistinghausen&nbsp;per Beiten Burkhardt;&nbsp;Jean-Nicolas Rémy Roger Soret&nbsp;e&nbsp;Gilles Gérard Gaillard&nbsp;per Altana. Altana (85 avvocati), Beiten Burkhardt (260 tra avvocati, consulenti fiscali e commercialisti) e Nctm (262 tra avvocati e commercialisti) resteranno entità legali indipendenti, ma incorporeranno il nome Advant nelle rispettive denominazioni sociali. Pertanto Nctm cambia denominazione in&nbsp;Advant Nctm.L'obiettivo della nuova società, basata a Baar (Cantone di Zug), è soprattutto quello di supportare congiuntamente le imprese multinazionali che intendono espandere o supportare le proprie attività in Europa, con un focus particolare sull'asse Europa-Asia, considerando che tre dei quattro uffici extra Ue sono in Paesi asiatici.&nbsp;I tre studi che hanno dato vita ad Altan continueranno ad assistere i propri clienti nazionali nelle rispettive giurisdizioni e a livello internazionale.In particolare, Advant potrà contare su oltre 600 professionisti, tra cui oltre 140 soci e tredici sedi, per la maggior parte nell’Europa continentale. Le sedi nella Ue sono nove: Berlino, Bruxelles, Düsseldorf, Francoforte, Amburgo, Milano, Monaco di Baviera, Parigi, Roma. Quattro gli uffici nei Paesi extra Ue: Londra, Mosca, Pechino e Shanghai. Nella nota i tre studi aggiungono che nei prossimi anni l’obiettivo di&nbsp;Advant&nbsp;è quello di promuovere l’adesione alla società di altri studi di Paesi europei.&nbsp;Paolo Montironi, senior partner di Advant Nctm, ha detto che Advant è&nbsp;un consulente legale focalizzato sull'Europa e che l'iniziativa fornisce ai tre studi fondatori una piattaforma per continuare a crescere e a estendere l’attività nei prossimi anni.Quello di Nctm è uno dei primi casi di uno studio italiano coinvolto nel lancio di una società svizzera (Verein) per coordinare le attività di tre studi della Ue, assieme a quella&nbsp;avviata sempre a settembre da Pirola Pennuto Zei con Fidal e Luther. Tra le altre iniziative avviate negli scorsi anni, ricordiamo l’alleanza europea&nbsp;stretta da Chiomenti (TLIndex2) otto anni fa con la spagnola Cuatrecasas, la francese Gide Loyrette Nouel e la tedesca Gleiss Lutz.Contattato da TopLegal,&nbsp;Stefano Padovani, membro del comitato direttivo di Advant e socio di Advant Nctm, ha spiegato che lo studio stava lavorando da tre anni a questo progetto, un tempo necessario per completare il percorso di allineamento tra le tre realtà. Alla base, ha proseguito Padovani, c’è una scelta strategica e di lungo periodo per superare l’idea di network tradizionale e porsi sul mercato come un’unica entità con un solo brand e un forte radicamento sull’Europa continentale, per attrarre gli investitori europei ed extra europei interessati a sviluppare il proprio business nella Ue.Advant, in particolare, avrà l’obiettivo di gestire gli investimenti comuni dei tre studi in tecnologia (legal tech) e business development, tra cui l'apertura e la gestione di uffici fuori dall'Europa. Il prossimo passo, ha aggiunto Padovani, sarà l’espansione di Advant, tramite il coinvolgimento di altri studi europei nella società, nella Penisola iberica, nel Benelux, nel centro Europa e nei paesi nordici.&nbsp;<a href="https://www.toplegal.it/news/2021/09/15/27984/nctm-altana-e-beiten-burkhardt-lanciano-advant" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da TopLegal</a>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 16 Sep 2021 12:05:02 +0200</pubDate>
                        <title>Pubblicato Regolamento IVASS n. 48 del 2021 recante disposizioni in materia di maggiorazione del capitale di cui al Titolo III, articolo 47-sexies e al Titolo XV, articolo 216-septies del CAP</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pubblicato-regolamento-ivass-n-48-del-2021-recante-disposizioni-in-materia-di-maggiorazione-del-capitale-di-cui-al-titolo-iii-articolo-47-sexies-e-al-titolo-xv-articolo-216-septies-del-cap</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In data 13 luglio 2021, IVASS ha pubblicato il presente Regolamento (“<strong>Reg. 48/21</strong>”), in attuazione della disciplina sul processo di adozione delle maggiorazioni di capitale (<em>capital add-on</em>) di cui agli articoli 47-<em>sexies</em> e 216-<em>septies</em> del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private, “<strong>CAP</strong>”), che hanno introdotto nella normativa domestica la disciplina comunitaria prevista dall’articolo 37 della direttiva Solvency II. Le disposizioni del Reg. 48/21 perseguono dunque l’obbiettivo di garantire che i requisiti patrimoniali regolamentari riflettano adeguatamente il profilo di rischio globale dell’impresa di assicurazione o riassicurazione ovvero del relativo gruppo di appartenenza tramite l’applicazione di misure eccezionali e temporanee in caso di irregolarità <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><strong>[1]</strong></a>.Con il Reg. 48/21, IVASS, consapevole delle lacune della disciplina domestica previgente <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><strong>[2]</strong></a> e conformemente al <em>framework</em> europeo di riferimento, persegue un approccio <em>principle based</em>, individuando criteri operativi che consentano di compiere le necessarie valutazioni finalizzate all’imposizione di misure aderenti al profilo patrimoniale e di rischio delle imprese e proporzionate alle carenze effettivamente riscontrate.A tal fine, trovano ivi definizione criteri operativi volti a garantire l’efficienza delle misure di <em>capital add-on</em> quale strumento praticabile per la protezione dei contraenti e degli aventi diritto alla prestazione assicurativa, sviluppando - in sede di specificazione delle circostanze e dei fattori valutativi già definiti dalla normativa comunitaria - approcci coerenti e comuni per circostanze analoghe, al fine di assicurare il rispetto del principio del <em>level playing field</em> fra imprese. Inoltre, sempre nell’ottica di garantire la trasparenza dei processi e delle decisioni, si è proceduto alla formalizzazione della procedura di imposizione delle misure di capital <em>add-on</em>, specificandone altresì le modalità di modifica e revoca.Più nel dettaglio, IVASS, nella convinzione che il requisito di capitale rappresenti correttamente il profilo di rischio dell’impresa, delinea la disciplina del rimedio della maggiorazione di capitale, a cui sottoporre, in forza dell’articolo 3 del Reg. 48/21:</p><ul> <li>imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana, ad eccezione delle imprese di assicurazione locali di cui al Titolo IV del Codice;</li> <li>sedi secondarie nel territorio della Repubblica italiana di imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo;</li> <li>imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana; e</li> <li>ultime società controllanti italiane. Se tali società sono a loro volta controllate da un’impresa di assicurazione o riassicurazione, una società di partecipazione assicurativa, o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato membro, le disposizioni si applicano nell’ipotesi in cui l’IVASS applichi la vigilanza a livello del sottogruppo nazionale, ai sensi dell’articolo 220-bis, comma 3, del Codice e dell’articolo 12 delle relative disposizioni di attuazione in materia di vigilanza sul gruppo, al fine di porre rimedio a circostanze di scostamento tra il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato dall’impresa e quello individuato tenendo conto dell’effettivo profilo di rischio.</li></ul><p>Dunque, l’Istituto, con il Reg. 48/21, ponendosi l’obbiettivo di garantire un adeguato livello di protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative, nel rispetto della parità di trattamento tra le imprese medesime, prevede:</p><ul> <li>all’articolo 4, le caratteristiche della maggiorazione di capitale, definita come rimedio: <em>(i)</em> eccezionale, <em>(ii)</em> di ultima istanza e <em>(iii)</em> temporaneo;</li> <li>agli articoli da 5 a 8, la procedura di valutazione dei presupposti dello scostamento significativo, tanto in termini di <em>governance</em> quanto in termini di aggiustamenti al tasso privo di rischio pertinente e misure transitorie, da svolgersi all’esito del controllo prudenziale di cui all’articolo 47-<em>sexies</em> del CAP (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><strong>[3]</strong></a>);</li> <li>agli articoli da 9 a 11, i criteri di calcolo della maggiorazione di capitale;</li> <li>agli articoli da 12 a 15, gli aspetti procedurali per l’adozione, modifica e revoca delle decisioni da parte dell’Istituto in materia di capital <em>add-on</em>, declinandone la tempistica e la dialettica con l’impresa. Con particolare riguardo alle varie fasi, al contenuto degli atti e alle tempistiche delle procedure: <em>(i)</em> di comunicazione di avvio del procedimento per l’applicazione della maggiorazione di capitale all’impresa; <em>(ii)</em> di decisione di adozione della maggiorazione di capitale; <em>(iii)</em> di relazione trimestrale dell’impresa sui risultati ottenuti e <em>(iv)</em> di riesame;</li> <li>all’articolo 16, che le disposizioni di cui sopra si applichino ove compatibili anche al gruppo consolidato ai sensi dell’articolo 216-septies del CAP.</li></ul><p>Per maggiori dettagli si rinvia al sito dell’IVASS: <a href="https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2021/n48/index.html" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2021/n48/index.html</a>&nbsp;<em>Il presente documento è aggiornato al mese di agosto 2021.&nbsp;Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a>, <a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a>, <a href="mailto:guido.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a> e <a href="mailto:antoniadibella@advant-nctm.com">Antonia Di Bella</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1"><strong>[1]</strong></a>&nbsp;Tali misure potranno infatti essere imposte da IVASS solo laddove le altre misure di vigilanza si rivelino inefficaci o inadatte e dovranno essere &nbsp;&nbsp; mantenute solo finché l’impresa non abbia adeguatamente corretto gli scostamenti che ne hanno legittimato l’imposizione.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2"><strong>[2]</strong></a>&nbsp;Si legge infatti nella Relazione al presente regolamento: “<em>In particolare, i ‘fattori pertinenti’ indicati dall’articolo 277 degli Atti delegati, dei &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; quali tener conto ai fini della valutazione dell’esistenza di uno scostamento e del calcolo del conseguente capital add-on nelle ipotesi di &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; deviazione dagli standard di governance, appaiono non esaustivi e suscettibili di ulteriore declinazione. Inoltre l’articolo 286 degli Atti &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; delegati richiama per le determinazioni dell’Autorità di vigilanza sul capital add-on in materia di governance l’applicabilità dei medesimi &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; elementi valutativi di cui all’articolo 277 solo “se appropriato”. Tale formulazione depone per un’interpretazione esemplificativa e non esaustiva della natura dell’elenco riportato al medesimo articolo 277.</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3"><strong>[3]</strong></a>&nbsp;In particolare, vengono introdotti tre livelli di gravità delle irregolarità relative alla <em>governance</em> e la maggiorazione è calcolata incrementando &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) - nel rispetto di soglie minime prestabilite per ciascun livello:</p><ul> <li>1° livello: non si applica alcuna maggiorazione di capitale;</li> <li>2° livello: l’Istituto può applicare una maggiorazione di capitale incrementando il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di almeno il 10% e fino al 20% (uguale o superiore al 10% e inferiore al 20%);</li> <li>3° livello: l’Istituto può applicare una maggiorazione di capitale incrementando il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di almeno il 20% (uguale o superiore al 20%).</li></ul>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 16 Sep 2021 07:12:02 +0200</pubDate>
                        <title>Altana, Beiten Burkhardt e Nctm fondano una nuova associazione europea tra studi legali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/altana-beiten-burkhardt-e-nctm-fondano-una-nuova-associazione-europea-tra-studi-legali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tre studi legali europei, leader nei rispettivi Paesi, hanno annunciato oggi il lancio di una nuova associazione, <span style="color: #ac1939;"><strong>ADVANT</strong></span>, che intende avere un ruolo strategico nell’assistere Società e Multinazionali che desiderano espandere l’attività in Europa o crescere nel continente.&nbsp;<span style="color: #ac1939;"><strong>ADVANT</strong></span> è costituita da Altana (Francia), Beiten Burkhardt (Germania) e Nctm (Italia), tre studi legali che condividono un solido posizionamento e un’elevata reputazione nelle rispettive giurisdizioni e uniscono competenze ed esperienze in diverse aree dell’assistenza legale (e fiscale) e in diversi settori industriali.&nbsp;Oltre a supportare congiuntamente Società o Multinazionali che intendono espandere o supportare le proprie attività in Europa, gli studi legali di <span style="color: #ac1939;"><strong>ADVANT</strong></span> continueranno ad assistere i propri clienti nazionali nelle rispettive giurisdizioni e a livello internazionale. Altana, Beiten Burkhardt e Nctm resteranno entità legali indipendenti ma incorporeranno il nome <span style="color: #ac1939;"><strong>ADVANT</strong></span> nelle rispettive denominazioni sociali.&nbsp;Con&nbsp;più di&nbsp;600 professionisti, tra cui oltre 140 soci,&nbsp;<strong><span style="color: #ac1939;">ADVANT</span></strong>&nbsp;si colloca già ora tra le&nbsp;maggiori realtà della consulenza legale europea. <span style="color: #ac1939;"><strong>ADVANT</strong></span> attualmente ha 13 sedi in Europa (Berlino, Bruxelles, Dusseldorf, Francoforte, Amburgo, Londra, Milano, Monaco, Parigi, Roma) e nel mondo (Mosca, Pechino e Shanghai).&nbsp;<span style="color: #ac1939;"><strong>ADVANT</strong></span>, costituita come società di diritto svizzero (Swiss Verein), sarà governata da un consiglio composto di due rappresentanti per ogni studio legale membro.&nbsp;Nei prossimi anni <span style="color: #ac1939;"><strong>ADVANT</strong></span> intende promuovere l’adesione alla stessa di altri primari studi di altri paesi europei, perseguendo una strategia di crescita finalizzata a detenere un ruolo leader nella consulenza legale europea.Philipp Cotta, managing partner di <span style="color: #ac1939;"><strong>ADVANT</strong></span> Beiten, ha dichiarato:&nbsp;“I nostri studi legali si conoscono e lavorano insieme da molti anni, durante i quali è diventato chiaro che i rispettivi valori e la visione del futuro sono molto simili. Insieme saremo più forti e potremo proporre al mercato un’offerta unica che ci permetterà di diventare un top player europeo”.Jean-Nicolas Soret, rappresentante dei partner di <span style="color: #ac1939;"><strong>ADVANT</strong></span> Altana, ha aggiunto:&nbsp;"Il mercato dei servizi legali offre una specifica opportunità per chi integra le migliori competenze e relazioni locali con un’operatività internazionale molto focalizzata sull’Europa. <span style="color: #ac1939;"><strong>ADVANT</strong></span> risponde a questa domanda del mercato offrendo una nuova prospettiva e un vantaggio distintivo alle società clienti che cercano di entrare nel mercato europeo o di espandere l’attività nel continente".</p><div class="gmp-container-ads"><div id="videoincontent" class="gmp-dynamic"><div id="vidcar4s" class="vidcar4s vidcar4sW"><div id="vidpl4s_262938683"><div id="dummy4s"><p><strong>Paolo Montironi</strong>&nbsp;(foto), senior partner di <span style="color: #ac1939;"><strong>ADVANT</strong></span> Nctm, ha commentato:&nbsp;“Andare avanti insieme fornisce ai nostri studi legali una piattaforma per continuare a crescere e a estendere l’attività nei prossimi anni. Per i clienti, il vantaggio sarà la possibilità di avere accesso continuo a specialisti leader di mercato in ogni giurisdizione ed essere assistiti da un consulente legale focalizzato sull'Europa. Per i nostri professionisti, l’associazione sarà un ambiente di lavoro stimolante e multinazionale che permetterà di entrare in contatto con la multiformità dell’Europa creando nuove opportunità di collaborazione, crescita professionale e personale. È un beneficio per tutti”.</p></div></div></div></div></div><p>&nbsp;<a href="https://www.milanofinanza.it/news/altana-beiten-burkhardt-e-nctm-fondano-una-nuova-associazione-europea-tra-studi-legali-202109151127592632" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Milano Finanza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Sep 2021 17:52:00 +0200</pubDate>
                        <title>Introducing ADVANT</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/introducing-advant</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 15 Sep 2021 08:45:19 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT, parla Noseda: «Single branding e seamless services, sono i pilastri del progetto»</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-parla-noseda-single-branding-e-seamless-services-sono-i-pilastri-del-progetto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Un cantiere durato tre anni. E un traguardo storico. La nascita di ADVANT rappresenta un punto nodale nel processo evolutivo del mercato dei servizi legali italiano. Per la prima volta, infatti, un’associazione professionale tricolore dà via a una vera organizzazione internazionale alleandosi ufficialmente a due altre insegne continentali: i francesi di Altana e i tedeschi di Beiten Burkhardt.Il progetto prende vita il 15 ottobre 2021. E la risultante di questa unione di forze è un’organizzazione con circa&nbsp;<strong>140 soci</strong>,&nbsp;<strong>600 professionisti</strong>,&nbsp;<strong>13 sedi</strong>&nbsp;tra Europa e resto del mondo nonché un giro d’affari aggregato che si attesta attorno ai&nbsp;<strong>216 milioni di euro</strong>.Ma non si tratta di un’idea realizzata in una notte. Come racconta in esclusiva a&nbsp;<em>Legalcommunity</em>&nbsp;il socio e consigliere di amministrazione di Nctm,&nbsp;<strong>Vittorio Noseda</strong>&nbsp;(nella foto), la gestazione di questo progetto è durata un intero triennio. «Un lungo periodo – sottolinea l’avvocato – durante il quale i nostri studi si sono misurati sul campo, verificando la fattibilità pratica di questa idea».E del resto si tratta di un’idea che in tanti, fino a oggi, hanno bollato come sostanzialmente impossibile: dare vita a un’organizzazione europea, aggregando strutture indipendenti, provenienti da Paesi diversi, con culture professionali peculiari. Non si poteva fare. Meglio alleanze, accordi, friendship. Possibilmente senza vincoli di esclusiva. Le principali aperture all’internazionalità, fatte salve poche eccezioni, fino a oggi si sono limitate all’apertura di sedi dirette, uffici di rappresentanza o piccole strutture operative, in giurisdizioni ritenute strategiche per avere antenne sul territorio e intercettare mandati e opportunità.L’internazionalizzazione vera, invece, è quella che buona parte delle insegne anglosassoni ha realizzato nel corso degli ultimi vent’anni e di cui l’avvocatura italiana è stata testimone (e molto spesso target). Un processo che si è realizzato attraverso l’apertura di sedi nel nostro Paese con l’inaugurazione di uffici appartenenti alla stessa Llp oppure tramite branch legate a una swiss verein.Questa seconda è la strada che gli avvocati di Nctm, Altana e Beiten hanno scelto per dar vita ad ADVANT. «Essere costituiti come verein svizzera – prosegue Noseda che assieme a&nbsp;<strong>Paolo Montironi</strong>&nbsp;è uno dei due avvocati italiani che fa parte del consiglio direttivo di ADVANT&nbsp; – significa che ogni studio appartenente al progetto beneficia della forza collettiva di ADVANT mantenendo allo stesso tempo la propria autonomia giuridica e finanziaria». ADVANT non ha e non avrà una “sede centrale”. La governance è quella di una associazione svizzera basata a Zug dotata di un consiglio direttivo che conta due membri per studio aderente. Noseda e Montironi sono gli italiani. Per i francesi ci sono&nbsp;<strong>Jean-Nicolas Soret</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>Gilles Gaillard</strong>. Mentre i tedeschi sono&nbsp;<strong>Philipp Cotta</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>Christian von Wistinghausen</strong>.Detto questo, però, va osservato che gli studi fondatori di ADVANT si sono allineati rispetto a valori fondamentali come fiducia, eccellenza ed efficienza e hanno sviluppato best practice comuni che permetteranno un’offerta di servizi conforme agli stessi standard in Europa. Gli studi in ADVANT si sono anche impegnati a condividere sviluppi tecnologici, risorse e soluzioni.<strong>«Single branding e seamless services, sono questi i pilastri del progetto, i fattori che ne hanno resa possibile la realizzazione», sottolinea Noseda.</strong>E sono questi i fattori che hanno creato le condizioni propizie per la fondazione di ADVANT. Questi, assieme all’evoluzione del mercato. «Il business – osserva Noseda – non tollera più i particolarismi». «Il mercato sta diventando sempre più competitivo nell’ambito dell’assistenza ai clienti internazionali e tutti noi abbiamo ritenuto che una proposta comune, con un profondo focus europeo, rappresentasse un’offerta molto più forte rispetto a quanto avremmo potuto fare se avessimo continuato “da soli” nei nostri rispettivi Paesi».Quanto allo scenario competitivo, aggiunge l’avvocato, «ci vediamo in concorrenza, per il lavoro a livello europeo, con i principali player internazionali e le verein globali (come Cms, Eversheds Sutherland, Dentons, Norton Rose Fulbright o Dla Piper, per citarne alcune) così come con i grandi studi americani e internazionali. A livello locale, poi, ciascuno dei nostri studio associati si posiziona tra i più importanti operatori del settore». «Riteniamo di essere unici – prosegue Noseda – per via del nostro focus specifico sull’Europa e perché faremo in modo di rendere l’Europa “semplice” grazie a un’offerta unificata».Il target? «Diventare uno dei più grandi e completi studi legali nel mercato europeo». Un proposito che i fondatori di ADVANT non escludono di allargare anche ad altri indipendenti che condividano la stessa visione. «Non c’è fretta – dice Noseda, ben consapevole di quanto delicato e complesso sia il processo di integrazione di altri “compagni di viaggio” – tuttavia stiamo esplorando una serie di territori e giurisdizioni prioritarie come parte della nostra strategia a lungo termine». Tra questi ci sono la Penisola Iberica, il Benelux, l’Europa dell’Est (Polonia) e i Paesi nordici (Svezia, Finlandia, Norvegia).&nbsp;Tratto da <a href="https://legalcommunity.it/advant-parla-noseda-single-branding-e-seamless-services-sono-i-pilastri-del-progetto/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Legalcommunity</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Sep 2021 06:53:45 +0200</pubDate>
                        <title>Nuove insegne: Nctm, i francesi di Altana e i tedeschi di Beiten Burkhardt danno vita ad Advant</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuove-insegne-nctm-i-francesi-di-altana-e-i-tedeschi-di-beiten-burkhardt-danno-vita-ad-advant</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nasce una nuova associazione legale. Un’organizzazione paneuropea. E nasce su iniziativa di tre studi indipendenti: un italiano, un francese e un tedesco. Il progetto si chiama&nbsp;<strong>ADVANT</strong>&nbsp;e a dargli forma sono gli avvocati di&nbsp;<strong>Nctm</strong>,&nbsp;<strong>Altana</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>Beiten Burkhardt</strong>.<strong>COS’È ADVANT</strong>Advant è una società di diritto svizzero (una cosiddetta swiss verein) che sarà governata da un consiglio composto in totale da sei professionisti: due rappresentanti per ogni studio membro.Altana, Beiten Burkhardt e Nctm resteranno entità legali indipendenti. Ma incorporeranno il nome Advant nelle rispettive denominazioni sociali. E soprattutto collaboreranno in maniera costante e integrata.Di fatto, quella che viene annunciata è la costituzione di un progetto professionale che vede tre realtà, radicate nei tre principali mercati continentali, unire le forze per proporre una nuova iniziativa legale capace di assistere società e multinazionali che desiderano espandere l’attività in Europa o crescere nel continente. Advant è uno dei primi progetti legali continentali.<strong>IL PROGETTO IN CIFRE</strong>I numeri dell’iniziativa sono importanti. Advant conta&nbsp;<strong>140 partner</strong>,&nbsp;<strong>600 professionisti&nbsp;</strong>e un fatturato aggregato di<strong>&nbsp;216 milioni di euro</strong>. Gli uffici sono&nbsp;<strong>13</strong>. A Berlino, Dusseldorf, Francoforte, Amburgo e Monaco. A Bruxelles. Londra. Milano e Roma. Parigi. E anche a Mosca, Pechino e Shanghai.<strong>MONTIRONI: UNA PIATTAFORMA PER CRESCERE</strong>«Andare avanti insieme – sottolinea&nbsp;<strong>Paolo Montironi</strong>, senior partner di Advant Nctm – fornisce ai nostri studi una piattaforma per continuare a crescere. Ed estendere l’attività nei prossimi anni». Per i clienti, invece, il vantaggio «sarà la possibilità di avere accesso continuo a specialisti in ogni giurisdizione. Essere assistiti da un consulente legale focalizzato sull’Europa. Mentre per i nostri professionisti, l’associazione sarà un ambiente di lavoro stimolante e multinazionale. Il contatto con la multiformità dell’Europa creerà nuove opportunità di collaborazione, crescita professionale e personale».Gli studi che danno vita a questo nuovo progetto professionale uniscono competenze ed esperienze in diverse aree dell’assistenza legale (e fiscale) e in molteplici settori industriali.Oltre a supportare congiuntamente società o multinazionali che intendono espandere o consolidare le proprie attività in Europa, gli studi legali di Advant continueranno ad assistere i propri clienti nazionali nelle rispettive giurisdizioni e a livello internazionale.<strong>COTTA: CI CONOSCIAMO E LAVORIAMO INSIEME DA ANNI</strong>La combinazione tra “indipendenti”, spesso considerata una missione impossibile, è stata realizzata grazie al fatto che, come spiega il managing partner di Advant Beiten,&nbsp;<strong>Philipp Cotta</strong>, «i nostri studi legali si conoscono e lavorano insieme da molti anni. In questo tempo, è diventato chiaro che i rispettivi valori e la visione del futuro sono molto simili. Insieme saremo più forti. Proporremo al mercato un’offerta che ci permetterà di diventare un top player europeo».<strong>SORET: RISPONDIAMO ALLA DOMANDA DI MERCATO</strong>Ed è proprio la domanda ad aver determinato la nascita di Advant. «Il mercato dei servizi legali – conclude&nbsp;<strong>Jean Nicolas Soret</strong>, rappresentante dei partner di Advant Altana – offre una specifica opportunità per chi integra le migliori competenze e relazioni locali con un’operatività internazionale focalizzata sull’Europa. Advant risponde a questa domanda del mercato offrendo una nuova prospettiva. Un vantaggio distintivo alle società clienti che cercano di entrare nel mercato europeo o di espandere l’attività nel continente».Infine, fanno sapere i promotori del progetto, nei prossimi anni Advant intende promuovere l’adesione alla stessa di altri primari studi di altri paesi europei, perseguendo una strategia di crescita finalizzata a detenere un ruolo leader nella consulenza legale europea.&nbsp;<a href="https://legalcommunity.it/nuove-insegne-nctm-i-francesi-di-altana-e-i-tedeschi-di-beiten-burkhardt-danno-vita-ad-advant/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Legalcommunity</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 14 Sep 2021 08:27:50 +0200</pubDate>
                        <title>Altana, Beiten Burkhardt e Nctm fondano una nuova associazione europea tra studi legali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ac1939;"><strong><em>ADVANT</em></strong></span><strong><em> punta a diventare un riferimento nell’assistenza legale </em></strong><strong><em>per Società e Multinazionali che intendono </em></strong><strong><em>espandere l’attività in Europa o crescere nel continente.</em></strong><strong>MILANO, MONACO e PARIGI (15 settembre 2021) </strong>– Tre studi legali europei, leader nei rispettivi Paesi, hanno annunciato oggi il lancio di una nuova associazione, <span style="color: #ac1939;"><strong>ADVANT</strong></span>, che intende avere un ruolo strategico nell’assistere Società e Multinazionali che desiderano espandere l’attività in Europa o crescere nel continente.<span style="color: #ac1939;"><strong>ADVANT</strong></span> è costituita da Altana (Francia), Beiten Burkhardt (Germania) e Nctm (Italia), tre studi legali che condividono un solido posizionamento e un’elevata reputazione nelle rispettive giurisdizioni e uniscono competenze ed esperienze in diverse aree dell’assistenza legale (e fiscale) e in diversi settori industriali.Oltre a supportare congiuntamente Società o Multinazionali che intendono espandere o supportare le proprie attività in Europa, gli studi legali di <span style="color: #ac1939;"><strong>ADVANT</strong></span> continueranno ad assistere i propri clienti nazionali nelle rispettive giurisdizioni e a livello internazionale. Altana, Beiten Burkhardt e Nctm resteranno entità legali indipendenti ma incorporeranno il nome <span style="color: #ac1939;"><strong>ADVANT</strong></span> nelle rispettive denominazioni sociali.Con&nbsp;più di&nbsp;600 professionisti, tra cui oltre 140 soci,&nbsp;<span style="color: #ac1939;"><strong>ADVANT</strong></span>&nbsp;si colloca già ora tra le&nbsp;maggiori realtà della consulenza legale europea. <span style="color: #ac1939;"><strong>ADVANT</strong></span> attualmente ha 13 sedi in Europa (Berlino, Bruxelles, Dusseldorf, Francoforte, Amburgo, Londra, Milano, Monaco, Parigi, Roma) e nel mondo (Mosca, Pechino e Shanghai).<span style="color: #ac1939;"><strong>ADVANT</strong></span>, costituita come società di diritto svizzero (Swiss Verein), sarà governata da un consiglio composto di due rappresentanti per ogni studio legale membro.Nei prossimi anni <span style="color: #ac1939;"><strong>ADVANT</strong></span> intende promuovere l’adesione alla stessa di altri primari studi di altri paesi europei, perseguendo una strategia di crescita finalizzata a detenere un ruolo leader nella consulenza legale europea.<strong>Philipp Cotta, managing partner di <span style="color: #ac1939;">ADVANT</span> Beiten, ha dichiarato:</strong><em>“I nostri studi legali si conoscono e lavorano insieme da molti anni, durante i quali è diventato chiaro che i rispettivi valori e la visione del futuro sono molto simili. Insieme saremo più forti e potremo proporre al mercato un’offerta unica che ci permetterà di diventare un top player europeo”.</em><strong></strong><strong>Jean-Nicolas Soret, rappresentante dei partner di <span style="color: #ac1939;">ADVANT</span> Altana, ha aggiunto:</strong><em>"Il mercato dei servizi legali offre una specifica opportunità per chi integra le migliori competenze e relazioni locali con un’operatività internazionale molto focalizzata sull’Europa. <span style="color: #ac1939;">ADVANT</span> risponde a questa domanda del mercato offrendo una nuova prospettiva e un vantaggio distintivo alle società clienti che cercano di entrare nel mercato europeo o di espandere l’attività nel continente".</em><strong>Paolo Montironi, senior partner di <span style="color: #ac1939;">ADVANT</span> Nctm, ha commentato:</strong><em>“Andare avanti insieme fornisce ai nostri studi legali una piattaforma per continuare a crescere e a estendere l’attività nei prossimi anni. Per i clienti, il vantaggio sarà la possibilità di avere accesso continuo a specialisti leader di mercato in ogni giurisdizione ed essere assistiti da un consulente legale focalizzato sull'Europa. Per i nostri professionisti, l’associazione sarà un ambiente di lavoro stimolante e multinazionale che permetterà di entrare in contatto con la multiformità dell’Europa creando nuove opportunità di collaborazione, crescita professionale e personale. È un beneficio per tutti”.</em>&nbsp;***</p><h1 class="titolo-news">Altana, Beiten Burkhardt and Nctm form new European law firm association</h1><span style="color: #ac1939;"><strong><em>ADVANT</em></strong></span><strong><em>&nbsp;established to become a leading legal advisor for clients expanding into or within Europe</em></strong><strong>MILAN, MUNICH and PARIS (15 September 2021)&nbsp;</strong>– Three leading European law firms today announced the launch of a new law firm association –&nbsp;<span style="color: #ac1939;"><strong>ADVANT</strong></span>&nbsp;– which is uniquely positioned to support clients seeking to expand into, or within, continental Europe.<span style="color: #ac1939;"><strong>ADVANT</strong></span>&nbsp;has been established by three independent business law firms: Altana (France), Beiten Burkhardt (Germany), and Nctm (Italy). The members of&nbsp;<span style="color: #ac1939;"><strong>ADVANT</strong></span>&nbsp;are well-established and highly regarded firms in their respective jurisdictions, and together have significant expertise across a number of distinct practice areas and industry sectors.As well as collectively supporting major international clients moving into or expanding within Europe,&nbsp;<span style="color: #ac1939;"><strong>ADVANT</strong></span>&nbsp;firms will also continue to support their national clients with their needs in their respective jurisdictions and internationally. All firms will remain independent legal entities but are incorporating the&nbsp;<span style="color: #ac1939;"><strong>ADVANT</strong></span>&nbsp;name into their respective brands going forward.With combined revenues of €216m (2020) and combined team of more than 600 professionals, including more than 140 equity partners,&nbsp;<span style="color: #ac1939;"><strong>ADVANT</strong></span>&nbsp;is already one of Europe’s largest legal advisors. It currently has a presence in 13 locations across Europe (Berlin, Brussels, Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg, London, Milan, Munich, Paris, Rome) and around the world (Beijing, Moscow, Shanghai).<span style="color: #ac1939;"><strong>ADVANT</strong></span>&nbsp;is structured as a Swiss Verein, and will be governed by a Board comprised of two representatives from each member firm. The association will be actively recruiting new members in additional key European markets over the years ahead, as it pursues a growth strategy to become a leading European legal advisor.<strong>Philipp Cotta, managing partner of <span style="color: #ac1939;">ADVANT</span> Beiten, said:</strong><em>“Our firms have known one another and worked together for many years now, and over that time it became clear that our values and vision for the future were very much aligned. We believe that we are stronger together, and offer a unique proposition to the market which will enable us to become a top European player.”</em><strong>Jean-Nicolas Soret, representing the partners of <span style="color: #ac1939;">ADVANT</span> Altana, added:</strong><em>“There is a distinctive opportunity in the legal market for an advisor that combines best-of-breed local expertise and relationships with international reach, but very much focused at a European level. This is the gap that <span style="color: #ac1939;">ADVANT</span> fills, offering clients a new perspective and a distinctive advantage as they seek to enter or expand within Europe.”</em><strong>Paolo Montironi, senior partner of <span style="color: #ac1939;">ADVANT</span> Nctm, commented:</strong><em>“Moving forward together provides a platform for all of us to continue to grow and expand in the years to come. For clients, the result will be true advantage by having seamless access to market-leading specialists in each jurisdiction, and by working with a legal advisor that is focused specifically on Europe. For our respective teams, the association will represent an attractive, multinational work environment for lawyers that embrace the diversity of Europe, creating new opportunities for professional development, collaboration and personal growth. It’s a win-win.”</em>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 13 Sep 2021 12:29:12 +0200</pubDate>
                        <title>Memorandum sul “GDPR Cinese” – Personal Data Protection Law. Le principali novità e conseguenze</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/memorandum-sul-gdpr-cinese-personal-data-protection-law-le-principali-novita-e-conseguenze</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’attività legislativa nella Repubblica Popolare Cinese in materia di protezione dei dati personali ha attratto su di sé il focus degli operatori oltre che un’attenzione a livello mediatico, in considerazione di severe prese di posizione in fase applicativa da parte delle autorità di controllo.Nell’ultimo decennio la Cina si è affermata come player nella disciplina dell’economia digitale e di internet, approvando una serie di provvedimenti che sono stati, come nel caso della “E-commerce Law”, di significativa rilevanza nello scenario globale. La tendenza, iniziata nel 2016 con l’approvazione della “Cybersecurity Law” (“CSL”) è stata caratterizzata fin da subito da un approccio di c.d. “data sovereignty”, evidenziando in maniera sempre più preponderante il ruolo decisivo che viene attribuito dal Legislatore alle diverse sfaccettature, economiche e sociali, che derivano dal mercato digitale.In questo contesto, l’attenzione alla sicurezza dei dati viene vista come un passo ulteriore del Legislatore cinese verso la creazione di un ambiente virtuale sempre più regolato.Il ruolo predominante che l’utilizzo dei dati svolge all’interno dei modelli di business delle aziende da un lato, e la crescente attenzione dei cittadini cinesi riguardo l’utilizzo dei propri dati personali da parte delle aziende private, ha orientato il Legislatore verso l’approvazione della “<strong>Personal Information Protection Law</strong>” (<strong>PIPL</strong>) che entrerà in vigore il 1 novembre 2021 e che, per il proprio contenuto e impostazione, è stata assimilata all’europeo “General Data Protection Regulation” (<strong>GDPR</strong>).&nbsp;<strong>Scopo e portata della nuova normativa</strong>Lo scopo della Personal Information Protection Law è di regolare l’attività di trattamento dei dati raccolti all’interno del territorio cinese. I principali destinatari di questa legge sono le big tech cinesi (Alibaba, Baidu, Tencent), tuttavia impatta, nella propria applicazione, anche le società straniere che effettuano il trattamento, al di fuori del territorio cinese, i dati personali raccolti in Cina e relativi a persone fisiche cinesi.Vengono introdotte una serie di definizioni fondamentali che consentono di circoscrivere la portata del provvedimento legislativo:</p><ol> <li>La definizione di “personal information” è la seguente: “tutte le tipologie di informazione relative a persone naturali identificate o identificabili”, specificando che debbano essere “registrate con mezzi elettronici” e che le informazioni elaborate in maniera anonima non ricadono in questa categoria;</li> <li>Diversa e separata è invece la definizione di “informazioni personali sensibili” descritte come “quelle informazioni personali che possono arrecare danno alla dignità personale di qualsiasi persona fisica o danno alla sua sicurezza personale o patrimoniale una volta divulgate o utilizzate illegalmente”;</li> <li>Non meno importante è la figura del “gestore di informazioni personali”, in qualità di soggetto principale degli obblighi della legge. Figura che può essere assimilata al titolare del trattamento nel nostro GDPR. Questa definizione comprende un numero particolarmente rilevante di aziende, straniere e non, che trattano in maniera più o meno variegata e disparata, i diversi tipi di dati dei propri utenti, fornitori, dipendenti, ecc. per diverse finalità.</li></ol><p>La classificazione dei dati è stata ulteriormente specificata dalla “State Administration for Market Regulation”, che ha operato la seguente suddivisione:a) “Dati non sensibili” (e.g. informazioni pubbliche caricate dall’utente)b) “Dati abbastanza sensibili” (e.g. le registrazioni delle chiamate con il centro clienti)c) “Dati sensibili” (e.g. numeri di telefono, e-mail, storico delle transazioni)d) “Dati molto sensibili” (e.g. numero della carta di identità, nomi utenti e password)La localizzazione rientra adesso tra i dati sensibili ed in quanto tale sarà fortemente limitata riducendo notevolmente le ipotesi in cui i brand possono, per esempio, tracciare le visite offline ai negozi.&nbsp;<strong>Consenso informato</strong>Sulla base di dette definizioni si basa il principio del consenso informato per chi intende gestire dati all’utente: dovrà essere richiesto in relazione al tipo di dati raccolti e a dove questi verranno elaborati. La regola generale stabilita dalla PIPL è che il consenso dovrà essere sempre richiesto per il trattamento dei dati personali. Sono previste alcune eccezioni specificamente individuate dall’art. 13&nbsp;<a href="https://www.nctm.it/news/articoli/memorandum-sul-gdpr-cinese-personal-data-protection-law-le-principali-novita-e-conseguenze#_ftn1" target="_blank" name="_ftnref1" rel="noreferrer">[1]</a>.Inoltre, il trattamento dei dati personali deve essere adeguatamente notificato in conformità con i requisiti applicabili e deve essere ottenuto consenso del soggetto identificato. Questi ha il diritto di conoscere e prendere decisioni sul trattamento delle loro informazioni personali e ha il diritto di ritirare o rifiutare il consenso.Ulteriori obblighi sono posti in capo alle piattaforme di e-commerce:</p><ol> <li>Costituire un indipendente organo esterno di controllo per sorvegliare sulle attività di trattamento delle informazioni personali da parte del gestore della piattaforma;</li> <li>Cessare di fornire l’utilizzo della piattaforma ad operatori economici che violano ripetutamente ed in modo grave le prescrizioni sulle modalità di trattamento delle informazioni personali stabiliti dalla legge e dai regolamenti;</li> <li>Pubblicare regolarmente relazioni sulle responsabilità e adempimenti connessi al trattamento delle informazioni personali.</li></ol><p>&nbsp;<strong>Trasferimento transfrontaliero dei dati personali</strong>Particolarmente gravosa è la disciplina del trasferimento dei dati personali raccolti all’interno della Cina all’esterno.La PIPL richiede infatti, in ogni caso, un consenso ulteriore e separato nel caso in cui i soggetti responsabili del trattamento dei dati li condividano con altri soggetti, effettuino il trattamento dei dati personali per determinate finalità o li trasferiscano a soggetti all’estero (articolo 24, 30 e 39).Viene inoltre previsto un oneroso procedimento che consente di richiedere il consenso al trasferimento dei dati all’estero. Nello specifico è necessario, in primo luogo, che la Cyberspace Administration rilasci un “Security Assessment”， ottenere, da un soggetto autorizzato, un “Personal Data Protection Certification” (i cui requisiti devono essere ancora pubblicati). È necessario inoltre assicurarsi che il soggetto che riceve ed elabora i dati all’estero soddisfi comunque i requisiti previsti dalla legge cinese e, infine, è necessario utilizzare un modello di contratto standard, che sarà pubblicato da parte della Cyberspace Administration of China.La legge richiede inoltre di avere un “ufficio dedicato” o, quanto meno, un “rappresentate designato” responsabile sulle materie riguardanti la protezione dei dati personali (art. 53).Questa stringente previsione, applicata alla lettera, comporta l’obbligo di compliance alla normativa a pressoché ogni azienda che abbia intenzione di vendere i propri prodotti o servizi in Cina. Poiché anche solo la raccolta del nome dell’acquirente ed i suoi contatti innescano i requisiti della PIPL.Si segnala, infine, l’espresso divieto di fornire i dati personali alle autorità giudiziarie o amministrative straniere senza aver ottenuto il consenso da parte delle competenti autorità cinesi.&nbsp;<strong>Sanzioni</strong>Le sanzioni in caso di violazione della PIPL sono di natura amministrativa e variano in relazione alla serietà della violazione:La violazione minore può comportare: un avviso e la confisca dei proventi illegali, una sanzione amministrativa fino ad 1 milione di RMB (130,000 EUR c.a.) e una sanzione al responsabile privacy da 10,000 a 100,000 RMB (1,300 – 13,000 EUR c.a.).In caso di violazione grave le conseguenze possono essere: una richiesta di correzione e confisca dei proventi illegali, una sanzione amministrativa fino a 50 milioni RMB (6,500,000 EUR c.a.) o la confisca dei proventi fino al 5% dell’esercizio precedente, una multa al responsabile privacy da 100,000 a 1,000,000 RMB (13,000 – 130,000 EUR c.a.). L’onere della prova è sempre in capo al soggetto che raccoglie ed effettua il trattamento dei dati.&nbsp;<strong>Conseguenze per le aziende italiane ed europee</strong>Anche le aziende italiane ed europee che operano in Cina dovranno tenere conto della nuova normativa, con una particolare esposizione al rischio per i brand del lusso che potrebbero trovarsi a raccogliere dati personali di funzionari o persone che ricoprono cariche pubbliche.Il requisito del consenso specifico e informato potrebbe portare ad un ridimensionamento della pubblicità mirata e la strategia di profilare i consumatori sarà più difficile.Le difficoltà non riguardano solamente l’aspetto commerciale: le aziende dovranno adottare modelli e standard che garantiscano un trattamento dei dati in conformità con la nuova normativa e fondati sul consenso individuale, comportando maggiore attenzione agli aspetti di compliance ed alla privacy.<em>Nctm potrà assistere le società ad adeguarsi al nuovo contesto normativo cinese in materia di protezione dei dati personali. Siamo disponibili a discutere dell’attuale modello privacy e a fornire una proposta di assistenza specifica.</em>&nbsp;<em>Il presente documento è aggiornato al mese di agosto 2021.&nbsp;Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;<a href="mailto:carlo.geremia@advant-nctm.com">Carlo Geremia</a>&nbsp;e&nbsp;<a href="mailto:marco.cappa@advant-nctm.com">Marco Cappa</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.nctm.it/news/articoli/memorandum-sul-gdpr-cinese-personal-data-protection-law-le-principali-novita-e-conseguenze#_ftnref1" target="_blank" name="_ftn1" rel="noreferrer">[1]</a>&nbsp;a) Quando l’attività di elaborazione è necessaria per entrare o eseguire il contratto di cui il soggetto i cui dati vengono elaborati è una delle parti. b) Quanto l’elaborazione è necessaria per eseguire obblighi o responsabilità legali. c) Quando è necessaria per ragioni di emergenza di saluta pubblica. d) Quando riguarda informazioni personali già rese pubbliche. e) Per finalità giornalistiche. f) Per altre finalità previste dalla legge.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 06 Sep 2021 11:04:48 +0200</pubDate>
                        <title>Punti chiave della relazione presentata dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali sull’operato svolto nel corso del 2020</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/punti-chiave-della-relazione-presentata-dallautorita-garante-per-la-protezione-dei-dati-personali-sulloperato-svolto-nel-corso-del-2020</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>NOTA IMPORTANTE:&nbsp;</strong>Il presente documento è aggiornato al mese di agosto 2021.&nbsp;Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:paolo.gallarati@advant-nctm.com">Paolo Gallarati</a>, <a href="mailto:ilaria.todaro@advant-nctm.com">Ilaria Todaro</a> e <a href="mailto:sante.ricci@advant-nctm.com">Sante Ricci</a>.</em>&nbsp;Come noto, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, il “<strong>Garante</strong>” o l’“<strong>Autorità</strong>”), in data 2 luglio u.s., ha presentato la relazione sull’attività svolta nel primo anno di mandato del nuovo collegio (di seguito, la “<strong>Relazione</strong>”).La Relazione ha illustrato i diversi fronti sui quali è stata impegnata l'Autorità nel corso di un anno caratterizzato ancora dall’impatto dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19 su tutti i settori della vita nazionale e dal massiccio ricorso a piattaforme <em>on-line</em>.La necessità di assicurare, da una parte, un funzionale trattamento dei dati - in particolare di quelli sulla salute - e, dall’altra, il rispetto dei diritti delle persone, ha visto il Garante impegnato in una costante opera di bilanciamento dei diritti, con particolare riguardo ad alcuni ambiti, tra cui, a titolo esemplificativo: le <em>app</em> di&nbsp;<em>contact tracing</em>; l’effettuazione dei test sierologici; la raccolta dei dati sanitari; il “<em>green pass</em>”; l’attivazione dei sistemi di didattica a distanza; il processo amministrativo e tributario da remoto.Tra i temi di maggiore interesse, di seguito, si riporta una breve sintesi su quanto adottato dal Garante riguardo&nbsp;al&nbsp;settore bancario e finanziario, alla&nbsp;sicurezza dei luoghi di lavoro, allo&nbsp;<em>smart working</em>, al trattamento dei dati personali effettuato mediante&nbsp;sistemi di video sorveglianza&nbsp;e, infine, allo svolgimento di attività di&nbsp;<em>marketing.</em>&nbsp;</p><ol> <li><strong>Trattamenti di dati personali effettuati nel settore bancario e finanziario</strong></li></ol><p>Il Garante ha rilevato un notevole afflusso di segnalazioni, reclami, quesiti e richieste di parere relativi ai trattamenti di dati personali effettuati da banche, società finanziarie, sistemi di informazione creditizia gestiti da soggetti privati, Centrale dei rischi pubblica gestita dalla Banca d’Italia e Centrale di allarme interbancaria.In particolare, numerose richieste hanno riguardato il trattamento dei dati personali effettuato in occasione delle operazioni di identificazione e adeguata verifica della clientela prescritte dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo.A tale riguardo, l’Autorità è tornata a ribadire che tutte le categorie di soggetti obbligate ai sensi della vigente normativa di settore devono sia identificare l’interessato ed effettuare la cd. adeguata verifica prima di stipulare qualsiasi rapporto contrattuale o effettuare operazioni occasionali, sia eseguire una serie di interventi, tra cui il monitoraggio e il controllo continuativo del rapporto pendente. L’identificazione del cliente prevede la consegna di copia di un valido documento d’identità dell’interessato, mentre l’adeguata verifica richiede l’acquisizione di dettagliate informazioni e di specifica documentazione (anche sull’attività lavorativa svolta e sulla situazione economica e patrimoniale), variabile a seconda delle modalità in concreto adottate (verifica semplificata, ordinaria o rafforzata).Sempre numerosi sono stati i reclami e le segnalazioni in materia di esercizio dei diritti degli interessati, con specifico riguardo al diritto di accesso ai dati personali. In linea con il consolidato orientamento dell’Autorità in materia, è stato precisato che l’accesso ai dati personali è altro rispetto all’accesso ai documenti bancari disciplinato dall’art. 119, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia); le istanze di accesso ai dati, pertanto, non devono tendere all’acquisizione di copia di documenti bancari, non possono riguardare dati di terzi e devono conformarsi alla disciplina in materia di protezione dei dati (in specie, agli articoli 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, di seguito “<strong>GDPR</strong>”).&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong>Sicurezza dei luoghi di lavoro</strong></li></ol><p>Un’attenzione particolare è stata prestata alle problematiche legate alla sicurezza dei luoghi di lavoro (pubblici e privati) e ai connessi trattamenti di dati relativi al personale, a utenti, clienti e fornitori in ossequio a quanto previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto inizialmente il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali ed aggiornato il 24 aprile 2020, il cui impianto regolatorio è stato poi confermato dall’art. 2, D.P.C.M. 13 ottobre 2020, da ultimo aggiornato il 6 aprile 2021.In tale occasione è stato precisato che la rilevazione della temperatura corporea del personale per l’accesso ai locali e alle sedi aziendali rientra tra le misure per il contrasto alla diffusione del virus che trovano applicazione anche nei confronti delle categorie di soggetti citati, ove per questi ultimi non sia stata predisposta una modalità di accesso separata. Non è poi ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata, bensì, nel rispetto del principio di “minimizzazione”, la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge, in particolare quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di lavoro.E’ stato rammentato che tra le misure di prevenzione e contenimento del contagio che i datori di lavoro devono adottare, vi è la preclusione dell’accesso alla sede di lavoro a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.Il Garante ha altresì ribadito che il datore di lavoro non può rendere nota l’identità del dipendente risultato affetto da Covid-19 agli altri lavoratori. Inoltre, considerate le notizie di stampa in merito al ricorso, anche da parte di grandi società, ad applicativi preordinati al contenimento del rischio di contagio da Covid-19, il 6 luglio 2020 il Garante ha pubblicato sul proprio sito istituzionale ulteriori <a href="https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">FAQ</a>.&nbsp;</p><ol start="3"> <li><strong>Trattamenti di dati personali effettuati mediante posta elettronica e altri dispositivi tecnologici nel rapporto di lavoro</strong></li></ol><p>L’Autorità è tornata a pronunciarsi sulle condizioni di liceità dei trattamenti dei dati personali dei lavoratori effettuati mediante dispositivi tecnologici utilizzati per rendere la prestazione lavorativa.In particolare, l’Autorità si è pronunciata sul caso di una società che, cessato il rapporto di lavoro con un dipendente, avvalendosi dell’amministratore di sistema, aveva effettuato una ricerca sulle <em>e-mail</em> contenute nell’<em>account</em> aziendale (di tipo individualizzato) assegnato al medesimo e conservate sul <em>server</em> aziendale per oltre un anno. Alcune <em>e-mail</em> erano state così utilizzate per avviare un procedimento in sede giurisdizionale, mentre le altre risultavano ancora conservate dalla società in vista di futuri, possibili contenziosi. In proposito il Garante ha accertato, in primo luogo, che la società non aveva informato l’interessato, prima dell’inizio dei trattamenti, che tutte le <em>e-mail</em> in transito sull’account aziendale sarebbero state conservate sul <em>server</em> anche al fine di poter disporre controlli sul loro contenuto. Tale trattamento è stato dichiarato illecito in relazione agli artt. 12 e 13 del GDPR, in base ai quali il titolare è tenuto a fornire preventivamente all’interessato tutte le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del trattamento. Come più volte ricordato dall’Autorità, infatti, nell’ambito del rapporto di lavoro, l’obbligo di informare il dipendente costituisce espressione del principio generale di correttezza dei trattamenti (v. art. 5, par. 1, lett. a), del GDPR).Inoltre, l’Autorità ha anche accertato che la sistematica conservazione sul server aziendale delle <em>e-mail</em> in entrata e in uscita (sia dei dati esterni che del loro contenuto) per un ampio arco temporale, il successivo accesso della società ai dati raccolti nel corso dell’attività lavorativa – attraverso un’indagine interna effettuata <em>a posteriori</em> volta a verificare possibili “acquisizioni fraudolente, utilizzazione indebita o rivelazione di segreti” -, nonché l’accesso ad informazioni relative alla vita privata del lavoratore non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale dello stesso, hanno comportato la violazione degli artt. 113 e 114 del D.Lgs. 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 101/2018 (di seguito, il “<strong>Codice Privacy</strong>”), disposizioni rientranti tra le norme del diritto nazionale “<em>più specifiche per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei dipendenti nell’ambito dei rapporti di lavoro</em>”, richiamate dall’art. 88 del GDPR.Il Garante si è anche pronunciato sul regolamento interno relativo all’uso della posta elettronica aziendale adottato dalla società nel corso di un procedimento, stabilendo che la sistematica conservazione, ivi prevista, per 12 mesi di tutte le <em>e-mail</em> presenti sull’<em>account</em> aziendale, in costanza del rapporto di lavoro, in vista di futuri possibili contenziosi, non è conforme ai principi di minimizzazione dei dati e di limitazione della conservazione (art. 5, par. 1, lett. c) ed e), del GDPR). Medesima valutazione è stata riservata alla prospettata ulteriore conservazione per 6 mesi del contenuto della casella di posta elettronica dopo la cessazione del rapporto di lavoro in relazione al compimento di possibili illeciti. In tale occasione l’Autorità ha ribadito che il trattamento di dati personali effettuato per finalità di tutela dei propri diritti in giudizio deve riferirsi a contenziosi in atto o a situazioni precontenziose, non ad astratte e indeterminate ipotesi di possibile difesa o tutela dei diritti, posto che tale trattamento risulterebbe elusivo delle disposizioni sui criteri di liceità del trattamento.Con riferimento, poi, alla rappresentata finalità di poter far fronte ad eventuali contestazioni da parte di clienti, fornitori e p.a., il Garante ha ribadito che la legittima necessità di assicurare la conservazione di documentazione necessaria per l’ordinario svolgimento e la continuità dell’attività aziendale è assicurata, in primo luogo, dalla predisposizione di sistemi di gestione documentale con i quali – attraverso l’adozione di appropriate misure organizzative e tecnologiche – individuare i documenti che nel corso dello svolgimento dell’attività lavorativa devono essere via via archiviati con modalità idonee a garantire le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità prescritte dalla disciplina di settore applicabile; caratteristiche che i sistemi di posta elettronica, per loro stessa natura, non consentono di assicurare.&nbsp;</p><ol start="4"> <li><strong>Gestione di account di posta elettronica aziendale durante il periodo di malattia</strong></li></ol><p>L’Autorità ha ritenuto non conforme al GDPR la disattivazione dell’<em>account</em> di posta elettronica aziendale operata dal datore di lavoro durante il periodo di malattia del lavoratore interessato. All’esito dell’istruttoria avviata a seguito di un reclamo è infatti emerso che tale operazione non costituiva applicazione di (asserite) procedure di sicurezza standard. Ciò anche alla luce del fatto che l’informativa fornita non conteneva alcun riferimento alla possibilità per l’azienda di effettuare tale specifica modalità di trattamento per il raggiungimento di finalità legittime rese note preventivamente, come previsto in via generale dall’art. 13 del GDPR e, nello specifico contesto del rapporto di lavoro, in applicazione del principio generale di correttezza (ex art. 5, par. 1, lett. a), del GDPR). Il Garante ha quindi prescritto al titolare di dare corso all’istanza di accesso ai dati contenuti nell’<em>account</em> di posta elettronica a suo tempo presentata dal reclamante ed ha comminato una sanzione amministrativa pecuniaria (cfr. <a href="https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9474649" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ordinanza del 9 luglio 2020, n. 145 [doc. web n. 9474649]</a>).<em><u>&nbsp;</u></em></p><ol start="5"> <li><strong>I trattamenti di dati relativi alla persistente attivazione dell’account di posta elettronica aziendale dopo la cessazione del rapporto di lavoro</strong></li></ol><p>Una parte significativa dei reclami e delle altre tipologie di istanze rivolte all’Autorità in materia di rapporti di lavoro continua a riguardare il persistente utilizzo da parte del datore di lavoro di account di posta elettronica aziendale di tipo individualizzato (contenente il nome e/o il cognome della lavoratrice o del lavoratore) anche dopo che il rapporto di lavoro, in forza del quale l’<em>account</em> è stato assegnato, si è interrotto. Nel caso oggetto di decisione, l’Autorità ha accertato che l’<em>account</em> di posta elettronica aziendale di tipo individualizzato assegnato da una società ad un lavoratore era rimasto attivo per circa dieci mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro, all’insaputa dell’interessato, ed i messaggi in arrivo erano stati reindirizzati sull’account dell’ex superiore gerarchico del reclamante. Ciò ha consentito al titolare del trattamento (datore di lavoro) di accedere alla corrispondenza elettronica pervenuta sulla casella di posta, proveniente da soggetti interni ed esterni all’ambito lavorativo.La società ha in questo modo appreso alcune informazioni personali relative all’interessato riguardanti non solo i dati cd. esterni delle comunicazioni e gli eventuali file allegati, ma anche il contenuto delle stesse che, come accertato dall’Autorità, riguardavano non soltanto l’attività professionale, ma anche aspetti della sfera personale del reclamante in relazione ai quali quest’ultimo e i terzi coinvolti (i cui diritti devono essere parimenti tutelati) vantavano legittime aspettative di riservatezza.L’Autorità ha pertanto accertato la violazione di una pluralità di disposizioni del GDPR, in primo luogo degli articoli 12 e 15 per non aver dato corso all’istanza di accesso del reclamante ai dati contenuti nella casella di posta elettronica se non dopo la presentazione del reclamo.Dopo la cessazione del rapporto di lavoro, infatti, la società avrebbe dovuto rimuovere l’account previa disattivazione dello stesso con la contestuale adozione di sistemi automatici volti ad informarne i terzi e a fornire a questi ultimi indirizzi alternativi riferiti alla propria attività professionale (ciò in applicazione dei principi stabiliti dall’art. 5, par. 1, lett. a), c) ed e), del GDPR).&nbsp;</p><ol start="6"> <li><strong>Trattamento dei dati personali effettuato mediante sistemi di video sorveglianza</strong></li></ol><p>Il Garante ha continuato ad occuparsi del trattamento dei dati effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza installati presso luoghi di lavoro, rammentando ai titolari del trattamento l’obbligo di rispettare l’art. 114 del Codice Privacy (che rinvia all’art. 4, l. n. 300/1970), l’obbligo di fornire un’adeguata informativa agli interessati prima che entrino nel campo di ripresa delle telecamere nonché la necessità di effettuare il trattamento solo in presenza di una specifica condizione di liceità del trattamento.Sempre con riferimento ad un trattamento di dati personali effettuato attraverso un sistema di videosorveglianza, a seguito di una segnalazione, il Garante ha adottato un’ordinanza-ingiunzione nei confronti di una struttura ricettiva, avendo accertato che la stessa, a partire dal 2009, aveva utilizzato un impianto di videosorveglianza all’interno e all’esterno della struttura omettendo di apporre, in prossimità del raggio di azione delle telecamere, cartelli informativi idonei ad avvisare clienti, dipendenti e fornitori della esistenza e delle caratteristiche essenziali dell’attività di videoripresa, in contrasto con quanto stabilito dall’art. 13 del GDPR (cfr. <a href="https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9533587" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ordinanza del 26 novembre 2020, n. 256 [doc. web n. 9533587]</a>).Ha altresì formato oggetto di vaglio l’installazione, avvenuta ad opera di un’azienda sanitaria, di un sistema di videosorveglianza dotato di telecamere dislocate in aree nelle quali normalmente transitano o sostano anche i dipendenti (corridoi, ingressi, sale di attesa, pronto soccorso), con conseguente possibilità di controllarne indirettamente l’attività. Nel corso dell’istruttoria è emerso che l’installazione dei citati sistemi − avvenuta da oltre dieci anni in diverse strutture di competenza dell’azienda sanitaria e funzionale a esigenze di sicurezza e di tutela del patrimonio aziendale − fosse stata effettuata in assenza del necessario previo accordo con le organizzazioni sindacali o dell’autorizzazione da parte del competente Ispettorato del lavoro.L’Autorità ha ribadito che, in base alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, l’amministrazione, che opera in qualità di datore di lavoro, può trattare i dati personali dei dipendenti se il trattamento è necessario per la gestione del rapporto di lavoro e per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla normativa nazionale o dell’Unione (artt. 6, par. 1, lett. c); 9, par. 2, lett. b) e 4; 88 del GDPR) rispettando altresì le norme nazionali, preesistenti o di futura emanazione.&nbsp;</p><ol start="7"> <li><strong>Attività di <em>marketing</em></strong></li></ol><p>Diversi sono stati i provvedimenti adottati dal Garante con riferimento all’invio di <em>e-mail</em> indesiderate (c.d. <em>spam</em>). Si segnalano, in particolare, (i) un provvedimento di ammonimento (cfr. <a href="https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9443795" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Provvedimento del 19 maggio 2020, n. 90, [doc. web n. 9443795]</a>) a seguito del reclamo pervenuto da un cliente che lamentava la ricezione di <em>e-mail</em> promozionali da parte di una società in tempi successivi rispetto al recesso dal programma fedeltà ed alla opposizione a ricevere ulteriori comunicazioni promozionali nonché (ii) un provvedimento (cfr. <a href="https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9561833" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ordinanza del 27 gennaio 2021, n. 37 [doc. web n. 9561833]</a>), con il quale il Garante ha ingiunto una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad Euro 20.000,00, dopo aver accertato l’invio di comunicazioni commerciali indesiderate e in ragione dell’omessa informativa sul sito web della società titolare del trattamento, carente anche in relazione alle informazioni relative al DPO (<em>Data Protection Officer</em>), nonché per la mancata nomina e correlata comunicazione al Garante dei dati di contatto del medesimo.Con <a href="https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9486485" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Provvedimento del 15 ottobre 2020, n. 181 [doc. web n. 9486485]</a>, l’Autorità si è poi espressa in merito all’idoneità di un consenso per finalità promozionali raccolto dieci anni addietro. Nel rilevare specifiche violazioni con riguardo al modulo di raccolta del consenso, è stato chiarito che il solo fattore temporale non è un parametro sufficiente, di per sé, per ritenere illecito il trattamento. Si è affermato che il consenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionali deve innanzitutto considerarsi autonomo e non condizionato dall’esistenza o meno di un rapporto contrattuale e deve ritenersi valido, indipendentemente dal tempo trascorso, finché non venga revocato dall’interessato, a condizione però che sia stato correttamente acquisito in origine e che sia ancora valido alla luce delle norme applicabili al momento del trattamento nonché dei tempi di conservazione stabiliti dal titolare.&nbsp;</p><ol start="8"> <li><strong>Conclusioni</strong></li></ol><p>La complessiva riforma della normativa in materia di protezione dati, avvenuta ad opera del GDPR, si caratterizza, come noto, per un più rigoroso assetto delle sanzioni amministrative pecuniarie che rappresentano un elemento centrale con il quale le autorità di controllo possono articolare le misure correttive a fronte delle violazioni poste in essere da parte dei titolari del trattamento.Oggi il Garante è l’unico organo competente ad avviare i procedimenti amministrativi sanzionatori a fronte dell’accertamento di possibili violazioni e ad irrogare le relative sanzioni.Nonostante la pandemia abbia penalizzato fortemente lo svolgimento delle attività ispettive in loco, il Garante ha comunque sottoposto a controllo i titolari dei trattamenti, <em>inter alia</em>, negli ambiti di seguito indicati:</p><ul> <li>trattamenti di dati personali effettuati nel quadro dei servizi bancari <em>online</em>;</li> <li>trattamenti di dati personali effettuati da società per attività di <em>marketing</em>;</li> <li>trattamenti di dati personali effettuati da società con particolare riferimento all’attività di profilazione degli interessati che aderiscono a programmi di fidelizzazione;</li> <li>trattamenti di dati personali effettuati da società ed enti pubblici per la gestione e la registrazione delle telefonate nell’ambito del servizio di <em>call center</em>;</li> <li><em>data breach</em>.</li></ul><p>Sono state così rilevate n. 87 possibili violazioni delle disposizioni del GDPR e del Codice Privacy nei confronti di n. 22 distinti soggetti, prevalentemente in relazione a trattamenti effettuati per finalità di marketing e profilazione, anche in relazione a minori di età.<u>Il totale incassato nel 2020 sul capitolo del Tesoro per sanzioni comminate dal Garante è pari a Euro 38.448.895,38</u>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 02 Sep 2021 10:39:20 +0200</pubDate>
                        <title>Cina, i brand del lusso e gli operatori dell&#039;e-commerce impegnati sulla privacy</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cina-i-brand-del-lusso-e-gli-operatori-delle-commerce-impegnati-sulla-privacy</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La nuova legge, la cosiddetta Gdpr cinese, riguarda in particolar modo le aziende che operano sulle piattaforme online. Necessario investire su adeguamenti normativi e formazione del personale.</em>La nuova<strong>&nbsp;legge sulla tutela dei dati personali</strong>&nbsp;in&nbsp;<strong>Cina</strong>&nbsp;(il cosiddetto "Gdpr cinese), ha la finalità di garantire la sicurezza dei dati personali in Cina. I principi su cui si fonda sono la sicurezza nazionale e la tutela del diritto alla riservatezza. I principali destinatari di questa nuova legge sono le big tech cinesi (<strong>Alibaba, Baidu, Tencent</strong>) i cui modelli di business hanno a oggi comportato la raccolta e trattamento di dati personali di centinaia di milioni di individui senza sufficienti garanzie di trasparenza circa il loro utilizzo. Non solo. Tutte le imprese che operano sulle piattaforme online, a partire dalle aziende di e-commerce, sono tenute ad adeguarsi a questa nuova legge.È uno sforzo normativo importante che vede impegnate 12 autorità amministrative, tra cui anche&nbsp;<strong>l'Autorità per il ciberspazio,</strong>&nbsp;l'amministrazione per la Regolamentazione del mercato, il Ministero dell'Industria e della Tecnologia informatica, il Ministero degli Interni. Tra queste autorità un ruolo di spicco spetta all'Autorità per il Ciberspazio e alla sua entità gemella, l'<strong>Ufficio della commissione centrale per il ciberspazio</strong>. La prima è un'autorità governativa, espressione del governo centrale, la seconda invece è una commissione del Partito Comunista, a indicazione di come tendano a confluire in una medesima entità poteri politici di direzione e controllo, nonché poteri amministrativi di attuazione ed esecuzione della nuova normativa sulla privacy e, più in generale, sulla sicurezza dei dati.In caso di violazione, i&nbsp;<strong>poteri sanzionatori</strong>&nbsp;sono molto ampi e comprendono sia sanzioni amministrative (sanzioni pecuniarie, revoca delle licenze di commercio) sia, nei casi più gravi di violazione della pubblica sicurezza, la responsabilità penale<strong>.</strong>&nbsp;I marketplace / piattaforme online possono inoltre escludere quegli operatori che abbiano commesso gravi violazioni della normativa sulla privacy.Sia le piattaforme online sia gli operatori su queste piattaforme saranno inoltre&nbsp;<strong>maggiormente esposti al rischio di richieste di risarcimento dei danni&nbsp;</strong>da parte di consumatori che contestino violazioni circa la raccolta e trattamento dei loro dati personali. La nuova legge favorisce i consumatori in questi contenziosi, prevedendo che l'onere della prova sia a carico della piattaforma online e, in generale, dell'operatore economico, che dovranno dimostrare di aver operato in conformità alla legge. Prevede inoltre che il giudice possa anche determinare il danno subito dal consumatore "sulla base delle circostanze concrete", quando risulti difficile provare l'ammontare delle perdite subite dal consumatore, oppure l'entità dei profitti illeciti da parte dell'operatore economico.I punti focali della nuova normativa riguardano la necessità del consenso, espresso e informato, da parte dell'individuo, la disciplina speciale per la raccolta e trattamento dei dati personali sensibili e il trasferimento dei dati personali sia all'interno della Cina sia transfrontaliero. Anche le&nbsp;<strong>aziende italiane</strong>&nbsp;che operano in Cina dovranno tener conto della nuova normativa. Pensiamo ad esempio a chi opera nel settore dell'e-commerce e del retail quando trasmette dati personali dei clienti (nome, indirizzo email, numero di telefono, indirizzo per recapito della merce) alla casa madre in Italia, oppure, più banalmente, alla controllata cinese che invii in Italia i nomi e altri dati personali dei suoi dipendenti.C'è una particolare esposizione al rischio per i&nbsp;<strong>brand del lusso</strong>&nbsp;che potrebbero trovarsi a raccogliere dati personali di funzionari o persone che ricoprono cariche pubbliche. Gli operatori dell'ecommerce e del retail potranno autorizzare ai fini di marketing solo i dati personali che hanno raccolto col consenso dell'individuo interessato, che deve anche aver espressamente acconsentito al loro utilizzo al fine di una&nbsp;<strong>pubblicità mirata&nbsp;</strong>nei suoi confronti (consenso che potrà revocare in qualsiasi momento)<strong>.&nbsp;</strong>Non potranno essere acquistati dati personali da altri operatori, senza il consenso informato da parte dell'individuo interessato.Il creare&nbsp;<strong>profili dei consumatori</strong>&nbsp;sarà più difficile (se non impossibile) perché questo viene a scontrarsi con la necessità del consenso informato da parte degli individui e anche con il principio che le informazioni personali vadano raccolte solo nella misura strettamente necessaria. Il&nbsp;<strong>trasferimento di dati personali all'estero</strong>&nbsp;appare particolarmente delicato. Non soltanto è necessario il consenso espresso da parte dell'individuo, ma è anche necessaria una preventiva approvazione da parte dell'Autorità del Ciberspazio, o da altro soggetto delegato da questa autorità. In alternativa all'approvazione, le parti potranno adottare un modello contrattuale per il trasferimento dei dati all'estero che garantisca un trattamento dei dati conforme alla normativa ed al consenso dell'individuo.Per il momento la disciplina del trasferimento dei dati personali all'estero è ancora incompleta, mancando la normativa di attuazione che riguarda la preventiva approvazione da parte dell'Autorità per la Cybersecurity oppure l'indicazione di quale sarà il modello di contratto da adottarsi per il trasferimento transfrontaliero dei dati. Sarà comunque anche consigliabile per le società assicurarsi che il soggetto ricevente i dati all'estero sia stato certificato al trattamento dei dati personali in sicurezza. Regolamenti di attuazione dovranno essere pubblicati&nbsp;<strong>prima del primo novembre 2021</strong>, data di entrata in vigore della nuova legge.Le aziende italiane, e in generale europee, sono in qualche modo avvantaggiate perché già operano nel contesto del Gdpr e quindi hanno già&nbsp;<strong>strumenti</strong>&nbsp;e sensibilità per affrontare queste novità normative. Inoltre, come soggetti riceventi dai dalla Cina, possono dimostrare di operare in un ordinamento giuridico che ha standard di tutela della privacy non inferiori a quelli ora adottati in Cina. Per le aziende si prospetta di dover affrontare un&nbsp;<strong>nuovo contesto normativo</strong>, molto sofisticato, e presidiato da svariate autorità amministrative con funzione di supervisione, controllo e con poteri sanzionatori. La sfida, pertanto, soprattutto per le aziende che operano nell'ecommerce e nel retail, è quella di essere in regola con la nuova normativa e, allo stesso tempo, rimanere competitive sul mercato.Questo comporterà<strong>&nbsp;</strong>un&nbsp;<strong>incremento delle riscorse</strong>&nbsp;(e dei costi) da dedicarsi alla compliance per la privacy.<strong>&nbsp;&nbsp;</strong>Comporterà probabilmente anche una ristrutturazione della propria presenza in Cina per ridurre la necessità del trasferimento di dati all'estero, nonché ridurre l'esposizione al rischio. Le società straniere potranno valutare di spostare le attività di gestione e trattamento dei dati in Cina e di stabilire una presenza commerciale in Cina, se già non l'avessero. Da non escludere anche ulteriori ristrutturazioni dirette a localizzare ulteriormente le attività in Cina, per esempio trasferendole a una società a capitale domestico.Le società in Cina dovranno anche aver cura della&nbsp;<strong>formazione dei dipendenti</strong>&nbsp;che sono a contatto con dati personali. La nuova legge vieta, per esempio, il trasferimento di dati ad autorità straniere, salvo preventiva approvazione da parte delle competenti autorità cinesi. I dipendenti pertanto dovranno essere consapevoli che non possono trasferire dati personali all'estero perché, per esempio, devono essere utilizzati come prove avanti a un giudice oppure in un arbitrato. Il consenso del dipendente (o altro soggetto interessato) non è in questo caso sufficiente.Come approccio pratico, considerate le affinità tra la normativa europea sulla privacy (Gdpr) e quella cinese, ha senso pensare di "localizzare" regolamenti e policy aziendali già adottati in Italia anche in Cina. Tra le differenze di cui tener conto, anche gli&nbsp;<strong>ampi poteri di ispezione</strong>&nbsp;delle autorità amministrative cinesi e pertanto la necessità di predisporre e conservare, per almeno tre anni, tutta la documentazione necessaria a provare l'uso corretto dei dati personali.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:carlo.geremia@advant-nctm.com">Carlo Geremia</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 01 Sep 2021 06:30:47 +0200</pubDate>
                        <title>Commercio e investimenti: affrontare le distorsioni causate dalle sovvenzioni estere</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/commercio-e-investimenti-affrontare-le-distorsioni-causate-dalle-sovvenzioni-estere</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nctm</strong> ha partecipato alla consultazione pubblica promossa dalla Commissione europea sulla proposta di Regolamento volto a rimediare alle distorsioni causate dalle sovvenzioni straniere nel mercato interno.Al <a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2021/09/Document.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">link qui indicato</a>&nbsp;il contributo di&nbsp;<strong>Luca Toffoletti&nbsp;</strong>e&nbsp;<strong>Francesco Mazzocchi&nbsp;</strong>sullo strumento di controllo delle concentrazioni e su quello generale di controllo degli aiuti pubblici e delle sovvenzioni.Il contributo segue quello preparato da <strong>Nctm</strong> lo scorso settembre su White Paper della Commissione, disponibile al <a href="https://www.nctm.it/news/articoli/trade-antitrust-e-diritto-dellunione-europea" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seguente link</a>.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:" target="luca.toffoletti@advant-nctm.com">Luca Toffoletti</a> e <a href="mailto:francesco.mazzocchi@advant-nctm.com">Francesco Mazzocchi</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 30 Aug 2021 05:27:50 +0200</pubDate>
                        <title>Nasce “Mille Infrastrutture - Rete d’imprese”  per il monitoraggio e la sicurezza delle infrastrutture</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nasce-mille-infrastrutture-rete-dimprese-per-il-monitoraggio-e-la-sicurezza-delle-infrastrutture</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Sottoscritto il contratto per la costituzione di “Mille Infrastrutture – Rete d’imprese”, la prima e più grande rete di imprese in Italia, creata per il monitoraggio statico e dinamico delle infrastrutture, con particolare rifermento a ponti, viadotti e gallerie.La Rete è una risposta concreta alle missioni e alle priorità inserite nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel connesso Fondo Complementare. Nasce oggi un nuovo soggetto giuridico, grazie al prezioso supporto legale dello studio <strong>Nctm</strong>, per dare continuità di azione al progetto “Mille Infrastrutture”, già candidato ad agosto 2020 nell’ambito della misura di intervento “Strade Sicure”, per un valore iniziale di oltre 450 milioni di euro.Tale progetto, in virtù della sua particolare capacità di innovazione e utilità, si presenta come un volano per lo sviluppo economico e per la sicurezza del Paese.L’iniziativa per la creazione della Rete “Mille Infrastrutture” parte dai Distretti Tecnologici di Basilicata, Liguria, Piemonte e Campania, e coinvolge grandi, medie e piccole imprese, insieme a Centri di ricerca e Università, tra cui l’Istituto Italiano di Tecnologia e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, per un totale di oltre ottanta attori, pubblici e privati. Un network di competenze complementari che vede come protagonisti grandi player nel campo dell’innovazione tecnologica. La presenza come nodo strategico di Leonardo, la principale azienda industriale italiana e tra i leader mondiali nel settore Aerospazio Difesa &amp; Sicurezza, assicura alla compagine una visione univoca ed integrata e favorisce il trasferimento tecnologico lungo tutta la filiera produttiva, da Nord a Sud.“La Rete sarà vettore di sviluppo e innovazione su tutta la Penisola e porrà particolare attenzione al rilancio del Mezzogiorno, obiettivo prioritario del PNRR, per rafforzare la coesione e promuovere la crescita economica. Verrà creato un solido asse tecnologico per il monitoraggio delle infrastrutture e per la prevenzione dei rischi: un unicum per il Sistema Paese in termini di portata innovativa, efficacia ed affidabilità” – ha affermato Antonio Colangelo, Presidente del consorzio TeRN di Basilicata e neoeletto Presidente della Rete, nonché promotore del contratto insieme all’Ing. Remo Pertica, Presidente del Distretto Tecnologico Ligure Siit.La cooperazione si pone, infatti, come obiettivo principale la realizzazione di una piattaforma tecnologica all’avanguardia, in grado di gestire i dati acquisiti tramite sistemi innovativi multisensoriali e satellitari, ed applicare soluzioni di intelligenza artificiale per garantire il monitoraggio di tutti i parametri che assicurano il controllo della stabilità e sicurezza delle infrastrutture del Paese. La piattaforma potrà successivamente essere utilizzata per le attività di monitoraggio di altre opere e fornire ai gestori ed alle Autorità preposte alla sicurezza un efficace strumento di allerta e di manutenzione.Punto di forza della Rete è rappresentato dal suo carattere di terzietà ed assoluta indipendenza nell’erogazione del servizio in oggetto, a garanzia dell’affidabilità e della trasparenza dei dati e delle informazioni fornite a supporto delle decisioni da parte degli stakeholder. Il particolare modello organizzativo su cui è stato costituito il progetto “MilleInfrastrutture” rappresenta una best practice replicabile su scala europea, rispondendo agli obiettivi della tutela del cittadino e della salvaguardia del patrimonio infrastrutturale.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 30 Aug 2021 03:35:32 +0200</pubDate>
                        <title>Cina, i brand di lusso in fila dagli strateghi della privacy</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cina-i-brand-di-lusso-in-fila-dagli-strateghi-della-privacy</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Aziende e società di e-commerce, operare in Cina diventa più difficile e richiede investimenti in adeguamenti legislativi e in formazione del personale.La nuova normativa sulla privacy, appena varata da Pechino e che entrerà in vigore a novembre si presenta come una doppia sfida:"Le imprese dell'e-commerce e del retail dovranno adeguarsi a un nuovo contesto normativo molto sofisticato presidiato da 12 autorità amministrative, tra cui anche quella per il Cyberspazio», racconta <strong>Carlo Geremia</strong>, partner dello <strong>studio legale</strong>&nbsp;<strong><span class="chapterhl">Nctm</span></strong>&nbsp;con sede a Shanghai, uno degli speaker del convegno organizzato dalla Camera di Commercio italiana in Cina proprio Shanghai:"New personal data regulation &amp; business implication in the Prc".Spiega Geremia: «C'è una particolare esposizione al rischio per i brand del lusso, e in generale per tutti gli operatori sarà più difficile creare profili dei consumatori, se non impossibile».La necessità del consenso informato e la raccolta di informazioni strettamente necessarie restringono il campo di azione nelle strategie commerciali e e di marketing.Investimenti su adeguamento normativo e formazione del personale sono le due strade maestre da imboccare per restare competitivi. Le imprese italiane, e in generale le europee, sono in qualche modo avvantaggiate perché già operano nel contesto del Gdpr, standard di tutela della privacy simile a quello cinese.Ma resta il nodo del trasferimento di dati trasfrontalieri.&nbsp;<a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20210830&amp;idArticle=555523491&amp;idFolder=12517&amp;idChapter=34221&amp;authCookie=945059977&amp;trc=pDelivery-t20210830-a555523491-h34221-c5303-d10814-f12517-n57" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Repubblica - Affari &amp; Finanza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 22 Jul 2021 03:56:43 +0200</pubDate>
                        <title>Best practices &amp; technology challenges for early implementation of hydrogen strategies</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/best-practices-technology-challenges-for-early-implementation-of-hydrogen-strategies</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’ambasciata del Canada in Italia, in collaborazione con ICC (<em>International Chamber of Commerce</em>), il Centro Studi Italia-Canada e <strong>Nctm Studio Legale</strong>, ha presentato l’evento “<em>Best Practises &amp; Technology Challenges for early implementation of hydrogen strategies</em>”, tavola rotonda con focus sulle strategie nazionali di Italia e Canada per l’utilizzo dell’idrogeno.L’incontro, che si è svolto nella sede romana di <strong>Nctm Studio Legale</strong>, è nato dalla collaborazione già esistente tra Canada e Italia nel settore energetico all’interno delle organizzazioni internazionali di cui fanno parte e nel contesto della Dichiarazione Congiunta firmata dai due Stati nel 2014. Da qui, la necessità di rafforzare ed espandere le relazioni commerciali, scientifiche e tecnologiche ai fini di una maggiore sicurezza e per un utilizzo responsabile delle risorse energetiche disponibili.L’annuncio nel dicembre 2020 da parte di Seamus O’Reagan, <em>Minister of Natural Resources Canada</em>, sulle strategie per l’implementazione dell’idrogeno nel Paese, ha l’obiettivo di mostrare le vaste opportunità offerte dal Canada in termini di internazionalizzazione per le aziende italiane e le capacità tecnologiche canadesi all’avanguardia nel settore delle celle a combustibile e nell’utilizzo dell’idrogeno stesso.Alexandra Bugailiskis, Ambasciatrice del Canada in Italia: “La pandemia ci ha insegnato che le sfide globali richiedono soluzioni globali. E la più grande sfida del 21° secolo è il cambiamento climatico”.“La nuova strategia canadese sull’implementazione dell’idrogeno lanciata dal ministro O’Reagan”, prosegue l’Ambasciatrice “prevede benefici energetici ed economici entro il 2050. Già ad oggi, circa il 90% degli autobus in Canada sono alimentati da celle a combustibile ed è iniziata la produzione del primo impianto di idrolisi commerciale su larga scala. Il nostro Paese ha le risorse e le competenze per diventare un punto di riferimento importante nella produzione e fornitura di idrogeno pulito. In questo contesto, risultano fondamentali gli accordi multilaterali con gli Stati di tutto il mondo, tra cui ovviamente l’Italia”.“L’italia ritiene indispensabile lo sviluppo della produzione di idrogeno per accelerare il processo di decarbonizzazione dei processi industriali” ha affermato Mariano Grillo, Direttore Generale Infrastrutture e Sicurezza dei sistemi energetici e geominerari – Ministero Italiano della Transizione Ecologica, “Intendiamo agire su due filoni principali: la semplificazione del quadro normativo e l’investimento delle risorse in progetti che combinino innovazione e occupazione. Siamo orgogliosi di condividere con il Canada la partecipazione ad iniziative e programmi internazionali come la Clean Energy Ministerial (CEM) e Mission Innovation 2.0, che ci vede fianco a fianco sul tema delle rinnovabili e sull’idrogeno.”Durante l’evento sono inoltre intervenuti: <strong>Paolo Quattrocchi</strong>, partner <strong>Nctm</strong> e Direttore del Centro Studi Italia Canada; Luigi Crema, Vice Presidente di H2IT | <em>Italian Hydrogen &amp; Fuel Cell Association</em>; Ercole de Vito, <em>Head of Business Development</em>, ICC Italia; Aaron Hoskin, <em>Senior Manager intergovernmental initiatives</em> – <em>Natural Resources</em> Canada; Matt Kirby, Presidente &amp; CEO – <em>Canadian Fuel Cell &amp; Hydrogen Association</em>.L’incontro, inserito nell’ambito della partecipazione del Canada al <em>G20 Climate and Energy Joint Ministerial Session</em>, di cui l’Italia detiene la Presidenza, ha visto la presenza di importanti realtà italiane e canadesi, tra cui: Bonatti S.p.A., Enel Green Power S.p.A., ENI S.p.A., Saipem S.p.A., Snam S.p.A., Xebec Adsorption Europe S.R.L., Ballard Power System, Ionomr Innovations Inc. e Loop Energy.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 15 Jul 2021 03:49:17 +0200</pubDate>
                        <title>Le aziende farmaceutiche davanti alla telemedicina</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-aziende-farmaceutiche-davanti-alla-telemedicina</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tratto da <a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20210714&amp;idArticle=550715866&amp;idFolder=12517&amp;idChapter=34221&amp;authCookie=-757294330&amp;trc=pMailCN-t20210714-a550715866-h34221-c5303-f12517-n784-u8048" target="_blank" rel="noreferrer noopener">About Pharma and Medical Devices</a><em>Gdpr alla mano, se una società sostiene lo sviluppo di piattaforme digitali e applicativi, ingerendosi nella determinazione dei mezzi essenziali, dovrebbe considerarsi come titolare del trattamento dati effettuato per finalità diverse da quelle legate all'assistenza sanitaria</em>.Ridurre le distanze imposte dalle misure di contenimento del contagio per garantire ai pazienti la regolare erogazione di servizi di assistenza sanitaria: è questa la ragione del crescente interesse del mondo della sanità – ministero della Salute compreso – per la telemedicina e per gli applicativi e gli altri strumenti a questa connessi.Già prima della pandemia molte aziende farmaceutiche avevano finanziato o sviluppato direttamente soluzioni tecnologiche destinate a essere utilizzate da organizzazioni o professionisti sanitari per l’erogazione di prestazioni di telemedicina a favore di pazienti, allo scopo di migliorare l’engagement dei pazienti o, nel complesso, rendere più immediato ed efficiente il patient journey. Gli ambiti di applicazione di queste soluzioni tecnologiche, come anche i tipi di servizi erogati attraverso di esse, sono stati i più diversi: dal monitoraggio a distanza dello stato di&nbsp;salute di pazienti affetti da patologie croniche alla valutazione dell’efficacia di trattamenti alla pratica sanitaria routinaria.Al di là delle intrinseche differenze tra una soluzione tecnologica e l’altra, tutte condividono alcuni aspetti problematici di fondo che sono per lo più legati all’allocazione delle responsabilità dei trattamenti di dati personali effettuati attraverso di esse.&nbsp;<strong>Ruoli e responsabilità relativi al trattamento dei dati personali</strong>Come noto, il Regolamento UE 2016/679 (“Gdpr”) assegna responsabilità diverse a seconda del ruolo in cui agisce ciascun soggetto coinvolto nel trattamento. In generale, ai sensi del Gdpr, un soggetto può agire come interessato, come titolare, come responsabile o come persona autorizzata (dal titolare o dal responsabile) al trattamento.L’interessato, come è noto, è la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali (articolo 4 comma 1 del Gdpr).Il titolare è “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che […] determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali” (articolo 4 comma 7). Il responsabile è “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento” (articolo 4 comma 8). Infine, si definisce come persona autorizzata al trattamento “la persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile”( articolo 4 comma 10).Il disegno, la progettazione, lo sviluppo e la successiva gestione di soluzioni tecnologiche del tipo descritto sopra coinvolgono in genere pazienti, organizzazioni e professionisti sanitari, sviluppatori o comunque fornitori di servizi informatici e aziende farmaceutiche.Dei molti schemi contrattuali che&nbsp;possono essere in astratto ipotizzati per regolare le relazioni tra le categorie di soggetti indicati sopra, quello che più frequentemente viene impiegato nella prassi prevede che l’azienda farmaceutica finanzi o commissioni a un fornitore tecnologico (Provider) lo sviluppo e di regola anche la manutenzione di un applicativo (il software e la relativa piattaforma informatica) da concedere in licenza a organizzazioni sanitarie (o a singoli professionisti sanitari) per l’erogazione di prestazioni di telemedicina a favore di pazienti.Sulla base di questo schema è possibile a ricostruire i ruoli previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, descritti in precedenza.&nbsp;<strong>La posizione del paziente</strong>Nel contesto dei trattamenti di dati personali effettuati attraverso gli applicativi in discorso, il paziente è, di regola, l’interessato e cioè il soggetto a cui si riferiscono i dati personali oggetto del trattamento. Può darsi però il caso che gli applicativi (o le&nbsp;app per dispositivi mobili a questi collegate) offrano al paziente la possibilità di utilizzarle per scopi suoi personali (ad esempio, per archiviare documenti o per registrare dati a cui nessun altro può accedere). In questa ipotesi, laddove rimanesse interamente soggetto al suo controllo, il trattamento effettuato dall’interessato ricadrebbe nell’ambito delle attività per fini personali o familiari, in relazione alle quali il Gdpr non trova applicazione. Se, tuttavia, un soggetto terzo – ad esempio il provider – effettuasse una qualche attività di trattamento per conto dell’interessato (la mera conservazione dei dati, ad esempio), tale soggetto dovrebbe essere considerato come autonomo titolare del trattamento.Questo prevedono, infatti, le “Linee guida sul diritto alla portabilità dei dati” nella versione emendata e adottata il 5 aprile 2017 dal WP29 e approvata dallo European Data Protection Board durante la seduta del 25 maggio 2018.&nbsp;<strong>La posizione delle organizzazioni e dei professionisti sanitari</strong>Ai fini della qualificazione ai fini privacy di organizzazioni e professionisti sanitari, è opportuno distinguere il caso in cui l’operatore sanitario utilizzi gli applicativi quale libero professionista dal caso in cui li utilizzi quale dipendente o collaboratore di un’organizzazione sanitaria.Il titolare dei trattamenti di dati personali effettuati attraverso gli applicativi (rectius, dei trattamenti effettuati per finalità di assistenza sanitaria) sarebbe, nel primo caso, il singolo professionista sanitario mentre, nel secondo, l’organizzazione sanitaria (e i professionisti sanitari legati a questa da un contratto di lavoro o di collaborazione agirebbero quali persone autorizzate al trattamento). I professionisti sanitari che, ai fini della registrazione e dell’utilizzo degli applicativi, inseriscono al loro interno i propri dati personali agiscono altresì in qualità di interessati.&nbsp;<strong>La posizione del provider</strong>Più complessa è la posizione del provider. Nella misura in cui il provider, oltre al disegno, la progettazione e lo sviluppo dell’applicativo, offra anche servizi di assistenza tecnica e manutenzione (correttiva, adeguativa o evolutiva), questo agirebbe, sicuramente, nell’ambito dei trattamenti di dati personali effettuati da organizzazioni e professionisti sanitari per finalità di assistenza sanitaria, quale responsabile del trattamento di tali organizzazioni o professionisti sanitari. Ma le attività di trattamento che svolge il provider potrebbero non esaurirsi qui e, in genere, così è.I dati sono trattati, infatti, oltre che per finalità di assistenza sanitaria, anche per consentire agli utenti di registrarsi all’applicativo e garantirne il funzionamento e, come spesso accade, per condurre indagini statistiche o ricerche di mercato. In questo caso la qualificazione a fini privacy del provider è legata a doppio filo a quella dell’azienda farmaceutica che ha commissionato l’applicativo. Se, infatti, si potesse escludere in assoluto&nbsp;il coinvolgimento dell’azienda farmaceutica nei trattamenti di dati personali effettuati attraverso l’applicativo, allora il provider assumerebbe, in relazione a questi trattamenti, il ruolo di titolare (esclusivo) del trattamento. Se, al contrario, l’azienda farmaceutica dovesse essere qualificata come titolare, il provider potrebbe assumere, a seconda dei contenuti dell’accordo raggiunto con l’azienda farmaceutica, o il ruolo di responsabile di questa o quello di contitolare.&nbsp;<strong>La posizione dell'azienda farmaceutica</strong>Venendo quindi alla posizione dell’azienda farmaceutica in relazione ai trattamento di cui si diceva sopra, la verifica circa la sua potenziale qualificazione come titolare deve essere condotta alla stregua della definizione di titolare – di cui all’articolo 3, commi 1 e 7 del Gdpr – e dei criteri enucleati dallo European Data Protection Board (di seguito l’“Edpb”) a mezzo delle “Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the Gdpr” adottate lo scorso 2 settembre (di seguito le “Linee Guida”). Le Linee Guida scompongono e analizzano separatamente i singoli elementi che concorrono a definire il concetto di titolare. Per quel che qui interessa, vale la pena soffermarsi su cosa si intenda con il fatto che un titolare del trattamento è tale in quanto “determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”.L’espressione “determina” si riferisce all’intensità dei poteri esercitati dal titolare in ordine al perché e al come del trattamento. Ciò che emerge dalle Linee Guida è che il potere del titolare si caratterizza per essere un potere assoluto, non soggetto a limitazioni o condizioni, e perciò idoneo a determinare, da solo, perché e come un trattamento deve essere effettuato. Per valutare l’intensità del potere esercitato dal titolare, laddove non sia la legge ad attribuire tale potere, può farsi riferimento a come le parti di un contratto abbiano definito i rispettivi ruoli e responsabilità. Le Linee Guida precisano, tuttavia, che la qualificazione di una parte come titolare non vale ad esonerare l’altra&nbsp;dagli obblighi previsti dal GDPR per i titolari, laddove le circostanze di fatto evidenziassero che è quest’ultima ad aver determinato finalità e mezzi del trattamento.Le finalità e i mezzi del trattamento costituiscono appunto l’oggetto del potere esercitato dal titolare. Le Linee Guida, oltre a prevedere che la decisione del titolare deve riguardare sia finalità che mezzi e non solo uno dei due aspetti, introducono la distinzione tra mezzi essenziali (ad esempio, le categorie di dati personali da trattare, la durata del trattamento, le categorie di destinatari, le categorie di interessati, etc.) e mezzi non essenziali (ad esempio, la definizione nel dettaglio delle misure di sicurezza) ammettendo, per questa via, che altri soggetti – diversi dal titolare – possano contribuire a determinare i mezzi del trattamento (ma soltanto quelli non essenziali) senza che questo comporti l’assunzione del ruolo di titolare.Da ultimo, le Linee Guida prendono posizione su alcuni casi oggetto di dubbi interpretativi circa il ruolo&nbsp;di quei soggetti che commissionino ad un terzo la raccolta e la successiva elaborazione di dati personali per finalità di ricerca o statistiche, senza avere mai accesso o comunque trattare i dati personali raccolti, ricevendo dal fornitore del servizio unicamente dati anonimi. In questo caso, il committente – a parere dell’EDPB – agirebbe comunque come titolare, avendo lui determinato finalità e mezzi del trattamento. In tale contesto, ci permettiamo di sottolineare la necessità di non acquisire acriticamente la posizione assunta dalle Linee Guida ma, al contrario, di declinare tale posizione in ciascun caso concreto, in cui sarà quindi opportuno valutare la misura in cui finalità e mezzi siano effettivamente determinati dal committente o meno: ad esempio, laddove il committente si limiti a sostanzialmente finanziare la raccolta commissionandola al terzo (ad es. ad un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico) rimettendo a tale terzo proprio la determinazione, se non delle finalità, quanto meno dei mezzi essenziali dei trattamenti da effettuarsi in vista della successiva anonimizzazione dei dati personali raccolti e poi della loro trasmissione, in forma anonimizzata, al committente, ebbene in quei casi si potrebbe concludere che il committente non vada ad assumere la posizione di titolare del trattamento, posizione che rimarrà assunta dal terzo.Al contrario, si potrebbe concludere che se l’azienda farmaceutica finanzi lo sviluppo dell’applicativo e si ingerisca nella determinazione dei mezzi essenziali, dovrebbe considerarsi come titolare del trattamento effettuato per finalità diverse da quelle legate all’assistenza sanitaria, finalità che di regola si riconducono a ricerca, sviluppo o promozione dei propri farmaci o, in genere, delle proprie attività imprenditoriali.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;<a href="mailto:paolo.gallarati@advant-nctm.com">Paolo Gallarati</a> e <a href="mailto:giulio.uras@advant-nctm.com">Giulio Uras</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 09 Jul 2021 11:57:39 +0200</pubDate>
                        <title>Borsa Italiana approva le modifiche al Regolamento Emittenti AIM Italia e alle Disposizioni in tema di Parti Correlate</title>
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                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In data 25 giugno 2021, Borsa Italiana S.p.A. (“<strong>Borsa Italiana</strong>”), con avviso n. 22008 (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>) (“<strong>Avviso</strong>”), ha comunicato al mercato l’introduzione di talune modifiche al Regolamento Emittenti AIM Italia (“<strong>Regolamento Emittenti</strong>”), alle relative Linee Guida, e alle Disposizioni in tema di Parti Correlate, le quali entreranno in vigore secondo le tempistiche di seguito specificate.In primo luogo, tramite talune revisioni apportate al Regolamento Emittenti, Borsa Italiana ha inteso razionalizzare il regime di trasmissione e pubblicazione dell’informativa societaria.In secondo luogo, con riguardo alle modifiche intervenute sulle Disposizioni in tema di Parti Correlate, le stesse si sono rese necessarie al fine di allineare la relativa disciplina alle modifiche apportate da Consob al regolamento adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (“<strong>Regolamento OPC</strong>”), conseguenti al recepimento della Direttiva (UE) 2017/828 relativa all’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti (“<strong>SHRD II</strong>”).&nbsp;</p><ol> <li><strong>Modifiche in materia di informativa societaria per gli emittenti AIM Italia</strong></li></ol><p>Le prime modifiche d’interesse per gli emittenti AIM Italia riguardano la disciplina relativa alla trasmissione e alla pubblicazione dell’informativa societaria ed entreranno in vigore il <strong><u>12 luglio 2021</u></strong>.</p><p style="text-align: center;">*****</p>Borsa Italiana ha integrato l’articolo 17 del Regolamento Emittenti (appositamente ridenominato “<em>Diffusione dell’informativa societaria</em>”), in materia di informativa societaria, <u>includendo</u>, nell’ambito delle informazioni oggetto di diffusione e pubblicazione da parte dell’emittente AIM Italia, anche “<em>la modalità di messa a disposizione del pubblico di </em><strong><em>ogni documento messo a disposizione dei titolari di strumenti finanziari negoziati sul mercato AIM Italia</em></strong>”.Contestualmente, sono stati espunti l’articolo 20 del Regolamento Emittenti e le relative Linee Guida, che disciplinano la modalità di pubblicazione dei documenti messi a disposizione dei titolari di strumenti finanziari negoziati sul mercato AIM Italia, in quanto ora tali previsioni vengono inserite nell’ambito dell’art. 26, recante la disciplina relativa alla pubblicazione dell’informativa societaria.Proprio con riferimento all’art. 26 del Regolamento Emittenti (anch’esso ridenominato in “<em>Pubblicazione e deposito dell’informativa societaria</em>”), si segnala una importante novità per gli emittenti AIM Italia: <em>(i)</em> in <u>primo luogo</u>, è stato previsto che i comunicati e i documenti dovranno rimanere sul sito <em>web </em>dell’emittenti AIM Italia per almeno 5 anni; <em>(ii) </em>in <u>secondo luogo</u>, Borsa Italiana ha altresì previsto che i documenti messi a disposizione dei titolari di strumenti finanziari negoziati sul mercato AIM Italia (da pubblicare sul sito <em>web</em>) <strong><u>includono</u></strong> le eventuali <u>relazioni illustrative</u> per le assemblea e i <u>verbali assembleari</u>.Gli emittenti AIM Italia saranno quindi tenuti a <u>pubblicare sul sito proprio sito <em>web</em></u> le eventuali <strong>relazioni illustrative</strong> predisposte sui punti all’ordine del giorno di assemblea e i <strong>verbali assembleari</strong>, rispetto ai quali, prima delle modifiche in esame, non esisteva nessun obbligo in tal senso.Da ultimo, si ricorda che il Regolamento 596/2014/UE, all’art. 17, par. 9, prevede che le informazioni privilegiate relative a emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI, quale AIM Italia, possono essere pubblicate sul sito <em>Internet</em> della sede di negoziazione anziché sul sito <em>Internet</em> dell’emittente quando la sede di negoziazione decide di offrire tale possibilità.In tale contesto, si segnala che l’Avviso ha, altresì, reso nota l’intenzione di Borsa Italiana di <u>sviluppare uno specifico canale elettronico</u> per il deposito presso Borsa stessa e per la pubblicazione sul proprio sito <em>web</em> dei comunicati e delle altre informazioni rilevanti richieste dalla regolamentazione (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>).In questa prospettiva, sono state integrate le Linee Guida dell’art. 26 prevedendo che: <em>(i) </em>con riguardo alle informazioni per le quali Borsa Italiana abbia predisposto uno specifico canale elettronico di trasmissione, l’emittente AIM Italia trasmette tali informazioni mediante l’uso di tale canale; e <em>(ii) </em>l’emittente AIM Italia potrà decidere di non pubblicare sul proprio sito <em>web</em> le informazioni trasmesse a Borsa Italiana attraverso l’uso di tale canale elettronico (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>).&nbsp;<ol start="2"> <li><strong>Modifiche alla disciplina relativa alle operazioni con parti correlate per gli emittenti AIM Italia</strong></li></ol><p>Le seconde modifiche introdotte da Borsa Italiana attengono alla disciplina prevista in materia di operazioni con parti correlate, resesi necessarie a seguito della delibera Consob n. 21624 del 10 dicembre 2020, la quale ha modificato il Regolamento OPC al fine di recepire la SHRD II (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>)In considerazione del protrarsi dell’emergenza sanitaria ed economica e in vista della prossima revisione della Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, si prevede un <u>periodo transitorio fino al</u> <strong>30 giugno 2022 </strong>entro il quale gli emittenti AIM (non aventi strumenti diffusi) dovranno adeguare le proprie procedure alle nuove disposizioni e la conseguente entrata in vigore delle modifiche regolamentari a decorrere dal <strong>1° luglio 2022 </strong>(<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>)<strong>. </strong></p><p style="text-align: center;"><strong>*****</strong></p>Preliminarmente, si ricorda che l’art. 13 del Regolamento Emittenti prevede che “<em>Per le operazioni con parti correlate si applica la disciplina di cui all’articolo 10 del regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come previsto per determinate tipologie di società, anche quando non si tratti di emittenti diffusi</em>” (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>).Pertanto, alla luce delle modifiche apportate da Consob al Regolamento OPC, e in continuità con l’approccio regolamentare adottato dal Regolamento AIM rispetto alla disciplina delle operazioni con parti correlate, Borsa Italiana ha apportato alcuni limitati adeguamenti aventi ad oggetto in particolare:<p style="padding-left: 30px;"><em>(i) <u>Definizione di parte correlata</u></em></p>Analogamente a quanto previsto dal Regolamento OPC, che rinvia alla definizione di parte correlata contenuta nei principi contabili internazionali <em>pro tempore </em>vigenti, è stato inserito un <strong>rinvio mobile</strong> alle definizioni contenute nei principi contabili internazionali, abrogando contestualmente l’Allegato 1.<p style="padding-left: 30px;"><em>(ii) <u>Procedure di approvazione</u></em></p>In considerazione dell’importanza del coinvolgimento del <em>plenum </em>dell’organo amministrativo sulle operazioni di maggiore rilevanza, è stata introdotta una riserva di competenza a deliberare in capo all’organo amministrativo per le <u>operazioni di maggiore rilevanza</u>.Ulteriori interventi sul punto hanno riguardato la precisazione di alcuni obblighi, e in particolare: <strong><em>(i)</em></strong> la previsione del dovere del comitato di amministratori indipendenti di <strong>verificare preventivamente l’indipendenza</strong> dell’esperto eventualmente selezionato e qualificato come indipendente; <strong><em>(ii)</em></strong> la previsione dell’obbligo di <strong>allegare il parere del comitato</strong> degli amministratori indipendenti al verbale delle riunioni di detto comitato.<p style="padding-left: 30px;"><em>(iii) <u>Casi di esenzione</u></em></p>Sono state introdotte le fattispecie di esenzione relative a operazioni <strong>rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni </strong>(<em>e.g. </em>scissioni parziali proporzionali, aumenti di capitale in opzione, riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci <em>ex </em>art. 2445 cod. civ.) e quelle relative ai <strong>piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall’assemblea</strong>, quest’ultima fattispecie già disciplinata nel Regolamento OPC in vigore.Inoltre, con riferimento alle esenzioni concernenti le deliberazioni in <strong>materia di remunerazione</strong>, è stato specificato che a beneficiare dell’esenzione sono solo le deliberazioni in materia di remunerazione rispetto alle quali l’emittente abbia adottato una politica di remunerazione soggetta all’approvazione dell’assemblea determinata in conformità alla politica e in assenza di valutazioni discrezionali.Con riferimento all’ipotesi di esenzione applicabile in caso di <strong>urgenza</strong>, la stessa è stata mantenuta, facendo tuttavia salva la <u>riserva di competenza in capo al consiglio</u> di amministrazione applicabile alle operazioni di <u>maggiore rilevanza</u>.Ancora, è stata prevista l’introduzione della <strong>verifica <em>ex post </em>sull’applicazione</strong> delle esenzioni relativamente alle operazioni di maggiore rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o <em>standard</em>. A tal riguardo, con particolare riferimento alle predette ipotesi, le Disposizioni in tema di Parti Correlate sono state modificate al fine di prevedere che le procedure adottate dagli emittenti AIM Italia debbano stabilire le modalità e i tempi con i quali gli amministratori che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate verificano la corretta applicazione delle condizioni di esenzione.Ulteriore elemento di novità è rappresentato dall'obbligo per gli emittenti AIM di individuare le operazioni di <strong>importo esiguo</strong> secondo criteri differenziati in considerazione almeno della natura della controparte (<em>e.g. </em>persone fisiche, persone giuridiche) ed è stata conseguentemente prevista la <u>disapplicazione</u> delle disposizioni in materia di operazioni di importo esiguo.Infine, Borsa Italiana è intervenuta al fine di prevedere uno <u>specifico flusso informativo periodico</u> almeno con riferimento alle <strong>operazioni di maggiore rilevanza esentate</strong> al fine di consentire ai medesimi amministratori che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate lo svolgimento di un esame <em>ex</em> post delle stesse.<p style="padding-left: 30px;"><em>(iv) <u>Informativa al mercato</u></em></p>Le Disposizioni in tema di Parti Correlate sono state modifiche al fine di prevedere che, qualora un’operazione con parte correlata sia resa nota nell’ambito di un comunicato diffuso ai sensi dell’art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, tale comunicato debba includere, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, gli elementi informativi minimi indicati all’art. 3 delle Disposizioni in tema di Parti Correlate.In relazione al documento informativo oggetto di pubblicazione con riguardo alle operazioni di maggiore rilevanza, è stato precisato che, ove l’organo amministrativo si avvalga di un esperto qualificato come indipendente, il <strong>parere</strong> di tale <strong>esperto</strong> debba essere pubblicato in <u>allegato al documento informativo.</u><p style="padding-left: 30px;"><em>(v) <u>Obbligo di astensione degli amministrativi coinvolti dell’operazione</u></em></p>Borsa Italiana ha altresì chiarito che, coerentemente con quanto previsto dalla SHRD II e dal nuovo Regolamento OPC con riferimento alle <strong>società con azioni diffuse</strong>, <strong><u>non</u></strong> è stato previsto l’obbligo di <u>astensione degli amministratori coinvolti nell’operazione</u> con parte correlata, in quanto istituto che riguarda le sole società con azioni quotate in mercati regolamentati.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:lukas.plattner@advant-nctm.com">Lukas Plattner</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Avviso consultabile al seguente <em>link </em><a href="https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/avvisi/avviso22008-aim.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/avvisi/avviso22008-aim.pdf</a><em></em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Con riferimento al canale elettronico di trasmissione oggetto di sviluppo da parte di Borsa Italiana, quest’ultima provvederà a pubblicare un apposito Avviso mediante il quale sarà comunicata l’attivazione del menzionato canale.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Tale esenzione, di cui va data evidenza mediante la pubblicazione di un apposito comunicato e previa indicazione sul proprio sito <em>web</em> inserendo altresì un collegamento ipertestuale al sito di Borsa Italiana ai fini del reperimento della documentazione ivi pubblicata, si giustifica in considerazione del fatto che le stesse saranno automaticamente messe a disposizione, a titolo gratuito, sul sito <em>web</em> di Borsa Italiana per un periodo non inferiore a 5 anni.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a>&nbsp;&nbsp; A tal riguardo, si ricorda che l’intervento del Regolatore ha fatto seguito all’adeguamento della normativa primaria alla SHRD II, mediante l’adozione del decreto legislativo n. 49 del 10 giugno 2019, il quale, <em>inter alia</em>, ha modificato l’art. 2391-<em>bis</em> cod. civ. in materia di operazioni con parti correlate, riservando all’Autorità la definizione a livello regolamentare degli aspetti di dettaglio.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a>L’introduzione di un periodo transitorio è volta, da un lato, ad attribuire alle società un periodo di tempo congruo per la revisione delle proprie procedure ed al contempo allo scopo di osservare la concreta applicazione da parte delle società quotate su mercati regolamentati e degli emittenti diffusi delle modifiche apportate da Consob al Regolamento OPC.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Borsa Italiana, sul punto, ha ricordato che la scelta di allineare i presidi previsti in materia di operazioni con parti correlate rispetto a quelli previsti per le società di minori dimensioni quotate in mercati regolamentati, neo-quotate e con azioni diffuse tra il pubblico risponde a due diverse esigenze, <u>in primo luogo</u>, si cerca di assicurare un livello di tutela adeguato per gli investitori, <u>in secondo luogo</u>, si allineano gli stessi emittenti AIM all’implementazione del regime che essi sarebbero comunque tenuti ad applicare nel momento in cui diventassero emittenti diffusi ovvero quotati su un mercato regolamentato.]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 09 Jul 2021 05:19:30 +0200</pubDate>
                        <title>Euronext vuole esportare lo Star</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/euronext-vuole-esportare-lo-star</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il progetto è in fase di elaborazione ai piani alti della società che gestisce Borsa Italiana. Il modello è stato esaminato anche nell'ultimo studio della task force della Commissione Ue.</em>Piazza Affari soffre il gap strutturale con le altre borse europee e globali. Il problema ha radici lontane e profonde. E la distanza dalle piazze finanziarie internazionali si sta accentuando ancora di più con le operazioni che si stanno concretizzano, in questi ultimi anni, a Milano sulle società quotate.Come dimostrano le 14 opa finalizzate al delisting promosse da inizio anno - fanno seguito alle otto opa completate, tra offerte d'acquisto e fusioni, nello scorso anno e alle 15 definite nel 2019 - a fronte delle sole tre quotazioni (Philogen, Seco e The Italian Sea Group) sul listino principale, dopo che l'azienda di Novara U-Power (calzature anti-infortunistica e abbigliamento da lavoro) nei giorni scorsi ha deciso di rinviare a data da destinarsi lo sbarco sullo Star per, si mormora nelle sale operative, una significativa distanza di alcune centinaia di milioni in termini di valutazione tra la richiesta e la risposta del mercato e degli investitori.Nonostante ciò, il listino pregiato di Borsa può rappresentare un elemento di distinzione di Milano rispetto alle altre borse del circuito Euronext (in particolare Parigi, Amsterdam, Bruxelles, Lisbona, Dublino e Oslo) e non solo. Così, come già ipotizzato di recente da MF-Milano Finanza, il management del gruppo che ha base in Francia e che controlla anche Piazza Affari sta accelerando sull'opportunità di replicare il modello Star anche al di fuori dei confini italiani.Così, come appreso da questo giornale tra gli operatori finanziari, pare che proprio in queste settimane si stiano intensificando i ragionamenti dei vertici di Euronext, a partire dal ceo e presidente del managing board Stéphane Boujnah in merito alla possibilità di rendere concreto questo progetto replicando il modello del listino milanese, puntando in particolare sugli aspetti delle regole di governance e della trasparenza che hanno fatto dello Star una sorta di unicum in Europa.Una opzione che viene valutata di particolare interesse da parte di broker, gestori e advisor italiani visto che per una volta Milano può essere presa come punto di riferimento in ambito internazionale. In tale modo, si ragiona nelle sale operative, si potrebbe anche rafforzare l'attrattività di Piazza Affari che come emerge dai numeri soffre parecchio avendo solo nell'Aim Italia, il listino dedicato alle pmi, il vero traino in fatto di quotazioni anche se di piccola taglia rispetto a Mta.Il tema della creazione di un segmento pan-europeo che abbia paletti rilevanti su tematiche gestionali e di controllo è stato anche evidenziato nell'ultimo lavoro, durato sette mesi, del Technical expert stakeholder group costituito nell'ottobre di un anno fa dalla Commissione Europea e composto da 10 membri tra i quali Andrea Vismara, ceo di Equita Group, e&nbsp;<strong><span class="chapterhl">Lukas Plattner</span></strong>, partner dello studio legale <strong>Nctm</strong>.Il documento finale di 117 pagine intitolato «Making listing cool again» e già riferito da MF-Milano Finanza nell'edizione di sabato 12 giugno, nei 12 obiettivi da adottare in ambito comunitario e nazionale per rilanciare le quotazioni, in particolare quelle delle pmi, sui listini faceva esplicito riferimento alla creazione di un listino ad hoc per aziende con determinati requisiti. «E per tale ragione va identificata e creata una nuova categoria di aziende: le Ue Champions. Si tratta di società che hanno particolari requisiti: ampio flottante, almeno del 35%, una market cap superiore ai 100 milioni e che siano particolarmente virtuose nel rispetto dei presidi environmental, social e governance (esg)», avevano evidenziato proprio Plattner e Vismara illustrando il lavoro della task force della Commissione Ue.Un progetto quello della creazione di questo specifico raggruppamento di società che, a quanto si apprende, è visto con favore proprio da Euronext. Da qui, dunque, l'opzione sempre più concreta di replicare lo Star sulle altre borse gestite dalla società che ha la base operativa ad Amsterdam.&nbsp;<a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20210709&amp;idArticle=550000324&amp;idFolder=12517&amp;idChapter=34221&amp;authCookie=-144391960&amp;trc=pDelivery-t20210709-a550000324-h34221-c5303-d10814-f12517-n595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da&nbsp;Milano Finanza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 01 Jul 2021 08:31:47 +0200</pubDate>
                        <title>TAR Lazio, sentenza 23 giugno 2021 n. 7549: annullate alcune disposizioni del Regolamento IVASS n. 40 del 2018, introdotte dal Provvedimento IVASS n. 97/2020 in materia di collaborazione orizzontale e di valutazione di coerenza.</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tar-lazio-sentenza-23-giugno-2021-n-7549</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con la sentenza n. 7549, pubblicata in data 23 giugno 2021, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, accogliendo le istanze del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (“<strong>S.N.A.</strong>”), si è pronunciato circa la richiesta di annullamento delle seguenti disposizioni di cui al Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020 (“<strong>Prov. 97/20</strong>”):</p><ul> <li>4, numero 12, lettera (b), modificativo dell'art. 42 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (“<strong>Reg. 40/18</strong>”), rubricato “<em>Modalità di esercizio dell'attività da parte degli intermediari</em>”;</li> <li>4, <em>sub</em> 18, numero 2, lettera (a), modificativo dell'art. 56 del Reg. 40/18 rubricato “<em>Informativa precontrattuale</em>”;</li> <li>4, comma 20, modificativo dell'art. 58 del Reg. 40/18, rubricato “<em>Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente</em>”, nella parte in cui inserisce nello stesso il comma 4-<em>bis</em>.</li></ul><p>Più nel dettaglio, S.N.A. ha impugnato le summenzionate previsioni sulla base di censure tanto inerenti a profili procedimentali dell’adozione delle stesse, quanto sostanziali.In particolare, la ricorrente ha dedotto che:</p><ul> <li>la disposizione di cui all’art. 4, numero 12 del Prov. 97/20, in forza della quale si richiede che “<em>La sottoscrizione dell’accordo di cui al comma 4</em> [in cui è formalizzato l’accordo di collaborazione orizzontale tra intermediari]<em> è comunicata dagli intermediari alle rispettive imprese di assicurazione mandanti interessate</em>”, sarebbe stata introdotta, senza previa pubblica consultazione sul punto, in violazione delle garanzie procedimentali di cui al comma 4 dell’art. 191 d.lgs. 209/2005 (“<strong>CAP</strong>”) <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.e non troverebbe comunque fondamento nella normativa primaria. Dunque, tale norma sarebbe stata adottata in violazione di legge;</li> <li>la disposizione di cui all’art. 4 <em>sub</em> 18 numero 2 lettera (a) del Prov. 97/20, in forza della quale i distributori “<em>rendono disponibile per il pubblico nei propri locali, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicano su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali: (a) l’elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti d’affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico</em>”, sarebbe stata introdotta nonostante l’accoglimento in sede di pubblica consultazione delle osservazioni contrarie formulate dalla ricorrente, integrando dunque un ulteriore violazione del disposto al citato art. 191 del CAP <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.. Pertanto tale norma sarebbe da considerarsi contraddittoria e adottata in eccesso di potere; in ultimo</li> <li>la disposizione di cui all’art. 4, comma 20 del Prov. 97/20, nella parte in cui inserisce il comma 4-<em>bis </em>all’articolo 58 del Reg. 40/20, in forza della quale “<em>Qualora i distributori ritengano che il prodotto sia coerente con le richieste ed esigenze del contraente o dell’assicurato, prima della sottoscrizione del contratto, lo informano di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione</em>”, aggiungerebbe un appesantimento burocratico, senza valore aggiunto rispetto agli obblighi già previsti dai commi da 1 a 4 del citato articolo. Inoltre, tale disposizione confliggerebbe con il contenuto dell’IDD e del Regolamento UE n. 2016/97 e con il principio di proporzionalità in considerazione dei contratti che prevedono un premio di importo basso. Ne segue che tale norma sarebbe da considerarsi adottata in violazione di legge e in eccesso di potere.</li></ul><p>Il TAR ha accolto il ricorso di S.N.A.Segnatamente, ha riconosciuto la sussistenza di profili di violazione delle garanzie partecipative sottese all’attività di regolamentazione dell’Istituto previste all’articolo 191 del CAP in relazione alle disposizioni di cui al summenzionato art. 4 numero 12 e art. 4 <em>sub</em> 18 numero 2 lettera (a) del Prov. 97/20.In primo luogo, il Giudice amministrativo ha rilevato, che l’art. 4 numero 12, inserito nel Prov. 97/20, non era stato incluso, a suo tempo, all’interno dello schema della pubblica consultazione; ciò integra una violazione procedimentale delle garanzie partecipative previste dal CAP.Inoltre, il TAR ha riscontrato contraddittorietà nell’attività regolamentare dell’IVASS con riguardo alla modifica dell’art. 56 del Reg. 40/18 (relativamente all’obbligo di pubblicazione dell’elenco collaborazioni orizzontali in sede di informativa precontrattuale). Infatti, l’Istituto, pur accettando senza riserve osservazioni contrarie all’adozione di tale obbligo, in occasione della Pubblica Consultazione, ha poi proceduto al suo inserimento nel Prov. 97/20. A tal proposito, è stato specificato che, conformemente con la precedente giurisprudenza dello stesso Tribunale, “<em>il ricorso alla procedura di consultazione previsto dall’art. 191 “</em>costituisce per il soggetto pubblico non una facoltà ma un vero e proprio obbligo, ex art. 97 Cost”” <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.. Dunque, “<em>le prescrizioni partecipative poste dall’art. 191 del C.A.P. per l’adozione dei regolamenti Ivass, lungi dall’integrare la previsione di una generica consultazione con finalità latamente informativa dell’Autorità emanante, devono essere assimilate</em>” <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>..Infine, il TAR ha rilevato che parimenti, anche le disposizioni di cui all’art. 4 numero 20 del Prov. 97/20, nella parte in cui inserisce il comma 4-<em>bis </em>nell’articolo 58 del Reg. 40/20, paiono censurabili in termini sostanziali in quanto, a fronte di un ulteriore aggravio burocratico della procedura di distribuzione, non sembrano offrire ulteriore o migliore tutela per la clientela. Specificamente, il Tribunale ha affermato che l’art. 58 del Reg. 40/18 prevede già l’obbligo in capo all’intermediario di offrire contratti assicurativi coerenti alle esigenze della clientela. Pertanto, la previsione di un ulteriore obbligo di consegnare al cliente, prima della sottoscrizione, un documento attestante la coerenza del prodotto non avrebbe la funzione di assunzione di responsabilità dell’intermediario, che è già responsabile per la loro effettiva coerenza, né rafforzerebbe utilmente la tutela della clientela.La pronuncia, accogliendo il ricorso di S.N.A. e annullando le disposizioni di cui sopra, va nuovamente ad alterare l’assetto regolamentare della <em>compliance</em> in materia di distribuzione assicurativa recentemente modificato dall’impugnato provvedimento, efficace solo dal 31 marzo 2021. Resterà da vedere se l’Istituto impugnerà tale decisione di fronte al Consiglio di Stato e se gli intermediari assicurativi, che negli ultimi mesi hanno aggiornato i loro processi interni per conformarli alla nuova regolamentazione, assisteranno alla conferma della sentenza del TAR o se l’eventuale decisione del Consiglio di Stato ripristinerà le annullate disposizioni del Prov. 97/20.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a>, <a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a> e <a href="mailto:guido.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Vedi art. 191, comma 4 del CAP: «<em>I regolamenti sono adottati nel rispetto di procedure di consultazione aperte e trasparenti che consentano la conoscibilità della normativa in preparazione e dei commenti ricevuti anche mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Istituto. All'avvio della consultazione l'IVASS rende noto lo schema del provvedimento ed i risultati dell'analisi relativa all'impatto della regolamentazione, che effettua nel rispetto dei principi enunciati all'articolo 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229, e delle disposizioni regolamentari dell’IVASS</em>».<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> In merito alle osservazioni promosse da S.N.A. si veda: Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020, Esiti della pubblica consultazione, Roma, 4 agosto 2020, Osservazione n. 81, <a href="https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/esiti-pubb-cons/2020/provv-97epc/Esiti_Provvedimento_97_2020.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/esiti-pubb-cons/2020/provv-97epc/Esiti_Provvedimento_97_2020.pdf</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Si veda: TAR Lazio, Roma, sez. I, 27 ottobre 2010, n. 33031.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Così recita la pronuncia in rassegna: TAR Lazio, Roma, sez. II Ter, 23 giugno 2021, n. 7549.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 01 Jul 2021 05:57:01 +0200</pubDate>
                        <title>Nuovi partners in Nctm Studio Legale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuovi-partners-in-nctm-studio-legale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nctm Studio Legale</strong> rafforza la propria struttura con la nomina interna di 2 nuovi partners, nella sede di Milano.<strong>Luca Cavagnaro</strong>&nbsp;viene nominato partner nell’ambito del dipartimento Corporate &amp; Commercial dello Studio, dopo aver maturato una vasta esperienza in materia di diritto commerciale e societario, offrendo assistenza in operazioni di natura ordinaria e straordinaria. Ha sviluppato competenze specifiche in materia di&nbsp;corporate&nbsp;governance e compliance, anche in relazione a temi HSE, di cui si occupa nell’interesse di società quotate e non.Luca Cavagnaro assiste clientela nazionale e internazionale attiva in diversi settori con focus nei settori ambientale,&nbsp;oil&amp;gas,&nbsp;shipping, logistica e trasporti. Ricopre, inoltre, diverse cariche sociali come amministratore e organismo di vigilanza di società e fondazioni.<strong>Matteo Cipriano</strong>,&nbsp;nuovo partner del dipartimento tributario,&nbsp;si occupa di consulenza fiscale domestica e internazionale, assistendo principalmente gruppi multinazionali.É specializzato nella gestione di problematiche civilistiche e fiscali nazionali e internazionali, problematiche relative alla determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo, l’attività di&nbsp;due diligence&nbsp;fiscale, la pianificazione di operazioni straordinarie e riorganizzazioni societarie.È, inoltre, membro del collegio sindacale e revisore legale di primarie società di capitali venete.Oltre a queste nomine interne, lo Studio rafforza il team presso la sede di Roma con l’ingresso dell'avvocato&nbsp;<strong>Danilo Quattrocchi</strong>, nuovo&nbsp;partner&nbsp;nel dipartimento Bancario &amp; Finanziario, e dell'avvocato&nbsp;<strong>Federico Vecchio</strong>,&nbsp;of counsel&nbsp;nel dipartimento Corporate &amp; Commercial.<strong>Danilo Quattrocchi</strong>&nbsp;presta consulenza e assistenza regolamentare a banche, SGR, intermediari finanziari, enti di previdenza complementare e primari gruppi assicurativi su tematiche afferenti il diritto societario, bancario, assicurativo e dei mercati finanziari.La sua attività è principalmente focalizzata nell'assistenza in relazione a operazioni sul mercato dei capitali, nonché su tematiche concernenti il governo societario e la compliance&nbsp;regolamentare. In aggiunta, Danilo presta assistenza a banche e intermediari finanziari su tematiche connesse all'applicazione della normativa antiriciclaggio e antiusura, ai servizi di investimento, alla normativa comunitaria in materia di servizi di pagamento, moneta elettronica e credito a consumatori, e, più in generale, sulla normativa di trasparenza applicabile alla commercializzazione di prodotti bancari e finanziari.<strong>Federico&nbsp;Vecchio</strong>&nbsp;ha una profonda esperienza nel diritto privato, commerciale e sportivo.È consulente di numerose società italiane e multinazionali ed opera sia nell’assistenza stragiudiziale che giudiziale in ambito civilistico e commerciale.&nbsp;È componente di collegi arbitrali ed è nell’elenco degli arbitri della Camera arbitrale presso la CCIAA di Roma e ricopre diversi incarichi negli organi di giustizia delle Federazioni sportive.Federico Vecchio proviene dallo Studio Coccia, De Angelis, Vecchio e Associati, socio dal 2017. Precedentemente è stato anche socio degli studi CMS &nbsp;e Hammonds Rossotto.Con queste nuovi professionisti lo Studio conta oggi 69 Equity Partners.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Shipping and Logistics</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 30 Jun 2021 04:41:43 +0200</pubDate>
                        <title>AGCM chiude l’istruttoria sull’intesa degli “accumulatori al piombo esausti”: gli studi coinvolti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/agcm-chiude-listruttoria-sullintesa-degli-accumulatori-al-piombo-esausti-gli-studi-coinvolti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’istruttoria dell’AGCM&nbsp;sulle “Restrizioni nell’acquisto di accumulatori al piombo esausti” è stata chiusa senza accertare alcuna violazione della normativa antitrust e senza irrogare alcuna sanzione.Il procedimento istruttorio era stato avviato nel dicembre 2019 per verificare l’esistenza di una presunta intesa anticoncorrenziale avente ad oggetto l’acquisto di accumulatori al piombo esausti.&nbsp;Il risultato è stato raggiunto grazie agli impegni spontaneamente proposti dalle parti nel corso del procedimento, resi vincolanti dall’Autorità.Per&nbsp;FiammEnergy Technology&nbsp;e&nbsp;SIAPRA&nbsp;ha agito&nbsp;BonelliErede, con un team guidato dal partner&nbsp;Francesco&nbsp;Anglani,&nbsp;coadiuvato dall’associate&nbsp;Filippo&nbsp;Caliento&nbsp;e&nbsp;Marta&nbsp;Contu.Per&nbsp;ClariosItalia&nbsp;ha agito&nbsp;Cleary Gottlieb, con un team guidato dal socio&nbsp;Matteo Beretta&nbsp;e dal senior&nbsp;attorney&nbsp;Saverio Valentino, assistiti dagli associate&nbsp;Riccardo Tremolada&nbsp;e&nbsp;Michael Tagliavini.</p><p class="has-text-align-left">Per&nbsp;Piombifera Italiana&nbsp;ha agito&nbsp;Dentons&nbsp;con un team costituito dal partner&nbsp;Michele&nbsp;Carpagnano&nbsp;e&nbsp;dall’associate&nbsp;Giulia Giordano.</p>Per i consorzi&nbsp;COBAT&nbsp;e&nbsp;COBAT RIPA&nbsp;hanno agito&nbsp;Gianni &amp;&nbsp;Origoni, con un team costituito dal socio&nbsp;Piero Fattori&nbsp;e dagli&nbsp;associates&nbsp;Francesco&nbsp;Alongi&nbsp;e&nbsp;Giorgio Blandino, e lo&nbsp;studio legale&nbsp;Borromeo, con&nbsp;Carlo Borromeo, avvalendosi, per quanto riguarda i profili economici, dell’assistenza di&nbsp;Lear, con un team costituito da&nbsp;Paolo&nbsp;Buccirossi, Salvatore Nava,&nbsp;Rossella&nbsp;Mossucca&nbsp;e&nbsp;Livia Baccari.Per&nbsp;Piomboleghe&nbsp;ha agito lo&nbsp;studio legale&nbsp;Luisa Torchia, con un team costituito da&nbsp;Luisa Torchia&nbsp;e da&nbsp;Francesco Giovanni&nbsp;Albisinni.Per Eco-bat&nbsp;hanno agito&nbsp;White &amp; Case, con un team costituito dai soci&nbsp;Veronica Pinotti&nbsp;e&nbsp;Martino Sforza&nbsp;e dall’associate&nbsp;Giuseppe Tantulli,&nbsp;e&nbsp;<strong>Nctm studio legale</strong>, con un team costituito dal partner&nbsp;<strong>Luca Toffoletti</strong>&nbsp;e&nbsp;da&nbsp;<strong>Francesco Mazzocchi</strong>, salary partner, e dall’associate&nbsp;<strong>Alfonso Cardarelli</strong>,&nbsp;avvalendosi, per quanto&nbsp;riguarda i profili economici, dell’assistenza di Officina Economica, con un team costituito da&nbsp;Alessia Ghelfi, Ines Tomasi&nbsp;e Michele Puccio.&nbsp;<a href="https://legalcommunity.it/agcm-accumulatori-piombo-studi/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Legalcommunity</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
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                    <item>
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                        <pubDate>Tue, 29 Jun 2021 10:12:33 +0200</pubDate>
                        <title>Instant Insurance: adeguatezza delle coperture ed obblighi di informativa precontrattuale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/instant-insurance-adeguatezza-delle-coperture-ed-obblighi-di-informativa-precontrattuale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tratto da <a href="http://www.dirittobancario.it/approfondimenti/assicurazioni/instant-insurance-adeguatezza-delle-coperture-ed-obblighi-di-informativa-precontrattuale" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dirittobancario.it</a>&nbsp;Sommario: 1. Introduzione: <em>Instant insurance</em>?<em> Nihil sub sole novum</em>. – 2. L’industria (Assicurativa) 4.0. – 3. <em>Instant Insurance</em>: cosa è e come funziona. – 4. Valutazione di adeguatezza (coerenza) e obblighi di informativa precontrattuale. – 5. Conclusioni.<strong>&nbsp;</strong></p><ol> <li><strong> Introduzione: <em>Instant insurance</em>? <em>Nihil sub sole novum</em></strong></li></ol><p>“<em>Un’idea geniale</em>.”“<em>Per due soldi lettori miei, lettrici mie, per due soldi e niente altro, per soli dieci centesimi, voi potete giovarvi di quest’idea geniale: i soliti due soldi che gittati nella fessura di una macchinetta automatica, invece di darvi la veduta di un paese, di cui non v’importa niente, o un mediocre cioccolatino, o una cattiva caramella, vi danno, nientemeno, che un’assicurazione contro gli infortuni. Giacchè questa macchina automatica è posta nella nostra stazione ferroviaria, giacchè ogni viaggiatore e ogni viaggiatrice che parte, mettendo due soldi nella buca tira fuori un biglietto, un ticket che contiene una polizza di assicurazione della Società Anonima Italiana di Assicurazione contro gli infortuni; giacchè questa società è una diramazione della Società Assicurazioni Generali di Venezia, cioè della più importante e seria società assicuratrice italiana. </em><em>Due soldi: un piccolo scatto: il ticket appare: lo prendete: esso contiene la polizza che voi vi affrettate a firmare, essendo questo il vostro solo dovere: e siete assicurati per il viaggio che intraprenderete, in quel momento, con quel treno, sino al mezzogiorno del dì seguente. E l’Assicurazione varia dal più piccolo accidente che può darvi una lira e cinquanta al giorno, per quaranta giorni, salendo a lire centocinquanta, trecento, mille, millecinquecento, tremila, sì tremila lire di assicurazione con soli 10 centesimi. È incredibile. Così è. Sono trovate eminentemente pratiche, sono idee geniali: degne di essere apprezzate, a Napoli, come in tutte le altre principali stazioni d’Italia, e dove questi biglietti si vendono, automaticamente, a migliaia. E sul biglietto vi è tutta la spiegazione pratica, per l’assicurazione. Non altro che dieci centesimi!</em>”&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.Una lettura affrettata delle prime righe del racconto potrebbe lasciare interdetti.L’autrice, nella sua cronaca, non menziona la compilazione di alcun questionario, o la ricezione di alcun allegato 3 o 4, né tantomeno di alcun DIP o DIP Aggiuntivo. Parla bensì di un certificato di assicurazione il cui acquisto è tanto immediato e veloce quanto quello di una caramella in un distributore automatico, le cui condizioni sono chiare e la liquidazione semplice.Il lettore più attento viene tuttavia, qualche riga più in basso, rinfrancato dalla menzione del nostro amato vecchio conio, potendo così – non senza un certo sollievo – far risalire la vicenda ad un periodo quantomeno precedente al 2002 (anno di entrata in vigore dell’Euro), ben prima dell’implementazione nel nostro Paese della c.d. “direttiva IDD” (direttiva UE n. 97/2016 sulla distribuzione assicurativa), allontanando dunque il timore della violazione della regolamentazione in materia di distribuzione assicurativa.Una certa apprensione dovuta alla difficoltà di individuare l’esatta collocazione temporale dell’accaduto tuttavia permane.L’utilizzo di una <em>vending machine</em> per il collocamento della polizza a copertura del viaggio, a fronte di un premio ridotto (“<em>due soldi</em>”) e di un semplice gesto (“<em>un piccolo scatto</em>”), riconducono infatti all’attualità, alla distribuzione mediante nuove tecnologie, al fenomeno ormai conosciuto come <em>instant insurance</em>. Qualche malpensante a questo punto potrebbe addirittura avere il dubbio che tale trafiletto sia il frutto di una intrigante campagna pubblicitaria, lanciata in vista della (auspicata) prossima ripresa delle gite in costiera.Niente di tutto ciò.Correva infatti l’anno 1899, e l’autrice di tale cronaca in prima persona era, nientemeno che, la nota giornalista e scrittrice Matilde Serào&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.La testimonianza veicolata dal racconto dell’illustre giornalista, oltre a darci un interessante scorcio di tipo storico sullo sviluppo dell’impresa assicurativa nel periodo delle grandi innovazioni tecniche che ha caratterizzato la fine del XIX secolo e l’inizio del XX, risulta peraltro oggigiorno più attuale che mai, tenuto conto del crescente interesse degli operatori giuridici e dei principali <em>player</em> del mercato rispetto alla c.d. assicurazione <em>on demand</em> e segnatamente all’<em>instant insurance&nbsp;</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.Quest’ultimo recente modello distributivo è caratterizzato dall’offerta agli assicurati, mediante app o siti internet, in ogni luogo e in qualsiasi momento, di <em>micro-polizze</em> di facile comprensione, a copertura di rischi specifici, circoscritti nello spazio e nel tempo, a fronte di premi di importo contenuto. Ripensando dunque al racconto dell’autrice, non può non notarsi una certa affinità tra la distribuzione di micro-polizze mediante i moderni canali digitali con la vendita di una polizza per un viaggio di un giorno tramite la citata <em>macchinetta automatica</em> sita nella stazione napoletana (quasi una sorta di <em>instant insurance</em> “analogica” <em>ante litteram</em>).Fa riflettere leggere di questa – assai risalente – iniziativa del gruppo Generali; testimone storico del fatto che già tempo addietro, affianco ai bisogni assicurativi più “tradizionali”, esisteva dunque l’esigenza di coperture semplici, informali, economiche e rapide, tanto nel nascere quanto nello sciogliersi; coperture che, proprio in funzione della maggior semplicità e immediatezza dei rispettivi contenuti, dovevano privilegiare forme di vendita appunto istantanee, automatiche e deformalizzate.Tale accostamento non può tuttavia non sollevare taluni interrogativi circa la rispondenza dell’attuale disciplina di settore relativa alla fase di formazione del contratto (e, segnatamente, in materia di valutazione di adeguatezza e di informativa precontrattuale) rispetto alle peculiarità di tali coperture e all’esigenze di semplicità e immediatezza che dovrebbe caratterizzare la rispettiva fase di collocamento. In particolare, sorgono perplessità in relazione alla sottoposizione di queste micro-coperture, operata dalla normativa e dalla regolamentazione vigente, ai medesimi oneri e presidi previsti per le polizze più tradizionali (di norma, caratterizzate da un perimetro di copertura ben più complesso ed articolato, rispetto a quello che dovrebbe caratterizzare tali micro-polizze).La normativa italiana, infatti, non opera alcun particolare distinguo, sottoponendo anche tali semplici forme di copertura alle ordinarie disposizioni in materia di distribuzione, cagionando un considerevole appesantimento delle procedure e delle formalità in fase precontrattuale, che parrebbe contrastare, non solo con le finalità commerciali degli operatori del settore, ma anche, e soprattutto, con i bisogni degli assicurati interessati all’acquisto di tali prodotti.Appare dunque opportuno riflettere circa la <em>ratio</em> di queste norme e sull’opportunità della loro generalizzata applicazione, anche in considerazione delle specifiche caratteristiche e modalità di distribuzione di tali nuove forme di <em>assicurazione istantanea</em>.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong> L’industria (Assicurativa) 4.0</strong></li></ol><p><strong>&nbsp;</strong>La tecnologia e il suo continuo evolversi stanno cambiando giorno per giorno il nostro modo di vivere, comunicare e non da ultimo lavorare e fare impresa. Ultimamente si è certamente molto sentito parlare di trasformazione digitale, <em>Big Data</em>, intelligenza artificiale e <em>block chain</em> (solo per citarne alcuni), ovvero della cosiddetta “quarta rivoluzione industriale”&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>. Seppure questi termini siano talvolta inflazionati, riportati impropriamente o utilizzati in modo atecnico, la frequenza con cui emergono nei discorsi degli operatori di mercato, e ormai persino nella cronaca nazionale ed internazionale, sono chiari indici di una crescente attenzione “mediatica” e di interesse del pubblico su queste tematiche che paiono sempre più attuali e immanenti. La grande attenzione rivolta al fenomeno non sorprende se si considera la magnitudine e la pervasività dei cambiamenti nei vari settori dell’impresa e la rapidità con cui la trasformazione sta avvenendo, complice anche, da ultimo, la pandemia da Covid-19&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>. Gli ultimi anni hanno visto non solo una decisa svolta verso la trasformazione digitale delle imprese e dei modelli di business preesistenti, al fine di soddisfare le nuove necessità della clientela, ma la nascita di nuovi tipi di imprese il cui <em>core-business</em> è costituito specificamente dalla fornitura di soluzioni tecnologiche per rilevanti settori dell’industria; si pensi banalmente alle imprese Fintech, Medtech e Legaltech.Il settore assicurativo non fa eccezione&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>; ciò è testimoniato dall’esplosione negli investimenti Insurtech negli ultimi anni&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>. Si assiste dunque all’affermarsi di importanti trasformazioni a livello di pratica commerciale e di funzioni aziendali in tutte le fasi della catena del valore, dalla progettazione del prodotto fino alla funzione antifrode, e all’affiancarsi ai tradizionali sistemi di business di innovativi modelli di prodotti e di distribuzione, volti a soddisfare i nuovi e diversi bisogni di assicurazione che caratterizzano una clientela di utenti sempre più digitali.Diversi e svariati sono i fattori prodromici della trasformazione in atto nell’industria assicurativa. Tra i più rilevanti, in termini di impatto sul mercato e implicazioni future, si individuano: la diffusione della telematica, la sempre crescente interconnettività resa anche possibile dalla diffusione degli smartphone e dell’<em>Internet of Things </em>(IoT, con cui si intende generalmente l'estensione di Internet al mondo degli oggetti e dei luoghi concreti) e la possibilità di analizzare masse di dati aggregati (strutturati e destrutturati) sempre più ingenti in tempi sempre più rapidi, comunemente conosciuta come “analisi dei<em> Big Data</em>”&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.In questo contesto, con particolare interesse, si assiste poi al fenomeno della distribuzione delle polizze c.d. <em>on demand</em> e dell’<em>instant insurance</em> (detta anche <em>push insurance</em>). Il concetto di <em>instant insurance</em> condensa un modello di distribuzione e assicurazione digitale che consente alle compagnie di soddisfare uno specifico bisogno di assicurazione dei clienti, con un approccio “<em>hic et nunc</em>”, nel momento in cui tale esigenza sorge. Queste, operando in ottica della c.d. <em>subscription economy&nbsp;</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>, vanno incontro alla crescente propensione della clientela verso prodotti istantanei, che consentano di soddisfare un’esigenza immediata e di breve durata (di norma mai superiore alla settimana)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>, lasciandola libera di scegliere se proseguire o terminare il rapporto in qualsiasi momento, o in ogni caso in tempi brevi.Al contempo, mediante l’uso dell’analisi dei<em> Big Data</em>, questi prodotti appaiono idonei a garantire un elevato grado di personalizzazione dell’offerta e di aderenza ai bisogni e alle caratteristiche specifiche del singolo cliente, instaurando un rapporto quanto più possibile diretto tra agire dell’assicurato e offerta assicurativa.In altre parole, mediante l’<em>instant insurance</em>, l’assicurato è in grado di selezionare e acquistare la specifica copertura, per lo specifico rischio temuto, ad un prezzo ridotto, limitatamente al lasso di tempo in cui teme il rischio possa avvenire (a titolo meramente esemplificativo, si potrebbe assicurare un autoveicolo solo per il periodo di un viaggio, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del percorso, del veicolo e del guidatore, oltre che di informazioni c.d. <em>crowd</em><em>‑sourced</em> o provenienti da canali ufficiali sul traffico e sulle condizioni atmosferiche in tempo reale).Approcciando il fenomeno della trasformazione digitale delle assicurazioni, è anche importante tenere conto che le singole innovazioni non operano indipendentemente le une dalle altre; al contrario, nuove tecnologie e nuovi modelli di business vanno visti gli uni in funzione degli altri.In ambito di <em>instant insurance</em>, ciò è particolarmente evidente essendo queste micro-polizze, distribuite tramite app e altri canali digitali, idonee ad essere associate ad altre nuove tecnologie, tra cui <em>smart contract</em> e <em>block chain&nbsp;</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>. Questo modello di polizze può quindi, ad esempio, trarre giovamento dalla trasparenza e sicurezza tipica della <em>block chain</em> e dell’automaticità del meccanismo “<em>if … then</em>” offerta dagli <em>smart contract</em>, con ulteriori evidenti vantaggi in termini di rapidità e certezza. L’utilizzo di <em>smart contract</em>, in modo particolare, può rendere automatiche e quindi estremamente efficienti le procedure di liquidazione dell’indennizzo in caso di occorrenza dell’evento assicurato, consentendo all’<em>instant insurance</em> di essere <em>istantanea</em> anche nella fase di liquidazione, particolarmente sentita dall’assicurato. Evidente è pure come la diffusione dell’<em>Internet of Things</em>, come nel caso delle scatole nere, possa consentire di giungere a prodotti sempre più coerenti, mediante la costante e puntiforme analisi dei comportamenti, delle abitudini e conseguentemente dei bisogni dell’assicurato, che ottiene, in cambio, non solo una polizza ritagliata su misura per i propri bisogni contingenti, ma è anche premiato per le sue condotte virtuose mediante la riduzione dei premi.Riprendendo l’esempio dell’<em>instant insurance</em> a copertura di sinistri stradali, il cliente non solo potrebbe sottoscrivere la polizza al momento dell’inizio dell’itinerario, ma riceverebbe un’offerta tarata su misura per le sue esigenze e le sue caratteristiche, nonché idonea a garantirgli un’immediata liquidazione del sinistro (mediante, ad esempio, l’invio tramite la stessa app di fotografie del danno patito)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.&nbsp;</p><ol start="3"> <li><strong> <em>Instant Insurance</em>: cosa è e come funziona</strong></li></ol><p>Solitamente, quando si parla di <em>instant insurance</em> si fa riferimento tanto al modello di business quanto alla tecnologia che vi sta dietro, al punto che diviene difficile, in questo contesto, separare queste due componenti. Infatti, queste polizze, che possono essere viste come una <em>species</em> del più ampio <em>genus</em> delle polizze <em>on demand</em>, sono oggigiorno frutto della integrazione dell’analisi dei<em> Big Data</em> e delle accresciute possibilità di sottoscrizione e gestione dei contratti di assicurazione da parte degli assicurati mediante web o app.Come anticipato, dal punto di vista commerciale queste micro-polizze si caratterizzano per la loro semplicità, celerità di sottoscrizione e di risoluzione, e per essere sottoscritte, <em>a distanza</em>, in modo automatizzato, medianti canali digitali web/app. Tali polizze possono essere distribuite in modalità <em>stand alone</em>, ma molto spesso sono accessorie o abbinate ad altri prodotti non assicurativi. Altra caratteristica chiave di tale tipo di prodotti è il frequente utilizzo di meccanismi di liquidazione dell’indennizzo automatici, spesso caratterizzandosi per la natura parametrica&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a> delle coperture offerte&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.Per quanto concerne le tecnologie coinvolte, l’<em>instant insurance </em>prevede generalmente l’utilizzo di un sistema di raccolta dei dati e di un algoritmo idoneo alla loro elaborazione. Relativamente all’assunzione di dati sul cliente, caratteristica chiave di questo tipo di prodotti è appunto la capacità della piattaforma digitale di distribuzione di venire associata a tecnologie che consentono la raccolta in tempo reale di informazioni sull’assicurato e sul suo bisogno assicurativo contingente, quali per esempio: geo-localizzazione, dettaglio di pagamenti, informazioni sulle abitudini, etc.. A questi possono aggiungersi anche dati rilevati da agenzie pubbliche, quali, ad esempio, informazioni stradali, previsioni del tempo e aggiornamenti su ritardi e cancellazioni di voli o treni, solo per citare alcuni. Per quanto riguarda l’algoritmo, si tratta di un’intelligenza artificiale in grado di analizzare i dati raccolti e proporre all’assicurato le soluzioni più indicate al suo bisogno assicurativo concreto e immediato. Il costante monitoraggio dello stato dell’assicurato e del contesto in cui interagisce, i rischi a ciò associati e la loro rielaborazione da parte dell’algoritmo si traducono quindi nell’offerta di assicurazione da parte della piattaforma digitale, in un certo senso plasmata direttamente dalle scelte, dai comportamenti e dalle abitudini del cliente (ciò, ovviamente, sul presupposto che il cliente abbia acconsentito alla raccolta e elaborazione dei suoi dati al fine della rispettiva profilazione).Il collocamento del prodotto può essere eseguito completamente tramite app, mediante la quale il cliente riceve le offerte volta per volta propostegli dall’assicuratore o dal broker assicurativo mediante un sistema di <em>push</em>. È interessante notare che questo meccanismo di distribuzione non lascia, di solito, libero il cliente di sottoscrivere qualsiasi soluzione assicurativa possibile, bensì solo quelle offertegli dall’applicazione mediante la presentazione di un “menù” prodotti ideati per i suoi bisogni del momento. Sotto questo profilo, le <em>instant insurance</em> lasciano assai poco spazio alla personalizzazione del contenuto del prodotto in fase di sottoscrizione in quanto la personalizzazione dell’offerta, anche di grado molto elevato, avviene a monte, nella selezione dei prodotti da offrire al cliente operata dall’algoritmo&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>. L’elaborazione dei <em>Big Data</em>, associata alle tecnologie che consentono la raccolta in tempo reale di informazioni sull’assicurato e sul contesto in cui si muove, rende infatti possibile l’offerta al cliente di prodotti nel momento concreto, e di quello soltanto, andando così a costituire un “paniere” di polizze <em>ad hoc </em>offerte all’assicurato, in costante adeguamento sulla base delle sue esigenze e delle circostanze fattuali&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.&nbsp;</p><ol start="4"> <li><strong> Valutazione di adeguatezza (coerenza) e obblighi di informativa precontrattuale.</strong></li></ol><p>Come è noto, la normativa italiana e comunitaria in materia di distribuzione assicurativa stabilisce a tutela del cliente una serie di presidi, tra cui, in particolare <em>(i)</em> la c.d. valutazione di coerenza del prodotto con i bisogni e con le esigenze del cliente (detta anche più comunemente valutazione di adeguatezza) e <em>(ii)</em> taluni obblighi in materia di “informativa precontrattuale” volti a consentire al cliente una scelta consapevole&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>.La valutazione di coerenza dei prodotti assicurativi è, in particolare, disciplinata dall’articolo 58 del Reg. IVASS n. 40/18 (emendato dal recente Provvedimento IVASS n. 97/2020).L’articolo prevede, <em>in nuce</em>, l’onere in capo al distributore di proporre alla clientela contratti coerenti alle sue richieste ed esigenze. A tal fine, i distributori prima della stipulazione del contratto di assicurazione devono acquisire dal contraente le informazioni utili a valutare le sue richieste ed esigenze (c.d. <em>demands and needs test</em>)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>, per poi, sulla base delle informazioni raccolte, «<em>e tenuto conto della tipologia di contraente e della natura e complessità del prodotto offerto</em>», fornire al cliente, in forma chiara e comprensibile, informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi, i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata.Quanto agli obblighi in materia di informativa precontrattuale, l’Art. 56, Reg. IVASS n. 40/18 (in attuazione di quanto disposto dall’Art. 120, D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005), prevede che i distributori siano tenuti, in particolare, a consegnare al cliente (prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, della conclusione di ciascun contratto di assicurazione):</p><ul> <li>l’informativa sul distributore di cui all’Allegato 3 del Reg. IVASS n. 40/18;</li> <li>le informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo, di cui all’Allegato 4 del Reg. IVASS n. 40/18 (che contiene, in particolare, notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite);</li> <li>nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, l’elenco delle regole di comportamento del distributore di cui all’allegato 4-ter del Reg. IVASS n. 40/18;</li> <li>il documento informativo precontrattuale (“DIP”) e il documento informativo precontrattuale aggiuntivo (“DIP Aggiuntivo”), allegati al Reg. IVASS n. 41/18; e</li> <li>in caso di prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativo preassemblati (detti anche “PRIIPs”), il Key Information Document (“KID”).</li></ul><p>La finalità delle summenzionate previsioni è in primo luogo, evidentemente, quella di tutelare la parte debole del rapporto (ovvero il cliente), e, in secondo luogo, quella di accrescere la fiducia del pubblico negli operatori assicurativi e dunque favorire lo sviluppo del relativo mercato. Quindi, se, da un lato, l’informativa precontrattuale e la valutazione della coerenza dei prodotti assolvono alla necessità di proteggere l’assicurato dal rischio di acquisto di prodotti inutili o comunque inadatti a offrirgli una idonea copertura, allo stesso tempo si cerca di tutelare il settore assicurativo, tradizionalmente inviso al pubblico, dalla sfiducia e dal danno reputazionale che seguirebbe la distribuzione di prodotti disallineati rispetto alle esigenze ed aspettative dei clienti, andando ad alimentare pericolosi stereotipi, «<em>tanto non pagano, al tempo del bisogno</em>»&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>, in un mercato come quello italiano tradizionalmente sotto-assicurato&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>.Va specificato che la disciplina in esame, almeno a livello di principi fondanti, non sembra prevedere un’omogenea e standardizzata applicazione dei summenzionati obblighi, insensibile alle specificità del tipo di prodotti distribuiti e dei rispettivi rischi assicurati. Al contrario, la materia della distribuzione assicurativa si radica attorno al c.d. “principio di proporzionalità”&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>, &nbsp;di origine comunitaria&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>, ed esplicitato al secondo comma dell’articolo 191 del Codice delle Assicurazioni Private (in base al quale, «<em>I regolamenti di cui al comma 1 si conformano al principio di proporzionalità per il raggiungimento del fine con il minor sacrificio per i soggetti destinatari</em>»).Il principio di proporzionalità dovrebbe assumere valore primario&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>, imponendo, da un lato, al legislatore nazionale (oltre che al regolatore) di prevedere regole commisurate alla complessità e rilevanza dei rischi trattati, e, da un altro lato, all’intermediario/distributore di adottare processi e modalità di collocamento idonei alla tutela dell’interesse dei clienti, ma comunque adeguati ed equilibrati rispetto ai prodotti offerti.Ciò detto, anche alla luce di tale principio, al distributore di <em>instant insurance</em> dovrebbe anzitutto essere consentito di valutare la coerenza del prodotto offerto sulla base, in primo luogo, delle informazioni raccolte in relazione all’assicurato, attraverso le sopra menzionate tecnologie (geolocalizzazione, analisi dei<em> Big Data</em>, IoT, etc). Inoltre, data la natura e la semplicità dei rischi abitualmente coperti dalle micro-polizze distribuite mediante tali tecniche a distanza, le esigenze e le aspettative dei clienti dovrebbero di per sé già dedursi dal <em>nome commerciale</em> del prodotto, scelto dal cliente tra il paniere dei prodotti offerti dal distributore, potendo/dovendo quest’ultimo già rispecchiare l’effettivo contenuto del contratto, «<em>così da non determinare aspettative non rispondenti alla garanzia prestata</em>»&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>.Per fare un esempio, è evidente che se un consumatore, geolocalizzato in una località sciistica, all’interno della biglietteria del comprensorio, che il giorno prima ha acquistato un paio di sci, visita il sito internet di un distributore telematico, e clicca, tra i prodotti offerti dalla piattaforma, un prodotto dal nome “Scia sicuro, polizza a copertura delle spese mediche per gli infortuni dello sciatore”, la valutazione di adeguatezza potrà dirsi di fatto praticamente adempiuta sulla base delle informazioni di cui dispone la piattaforma, oltre che dalla scelta compiuta dal cliente (nel cliccare, tra i prodotti offerti, sul riquadro relativo alla polizza desiderata).A maggior ragione, ove poi una polizza sia venduta contestualmente alla vendita di un altro prodotto di natura non assicurativa, le caratteristiche stesse di tale prodotto (unitamente alle informazioni circa l’ambito in cui viene acquistato, le caratteristiche del cliente che procede all’acquisto, etc.), già di per sé contribuiscono a chiarire le esigenze assicurative del cliente (pensiamo alle polizze contro la cancellazione dei viaggi abbinate all’acquisto dei biglietti aerei).Dunque, la semplicità e l’immediatezza delle polizze collocate (sia in modalità <em>stand alone</em>, sia in <em>abbinamento </em>ad altri prodotti), e soprattutto la loro intrinseca connessione ad uno specifico bisogno individuato (e tendenzialmente a quello soltanto), implica, quasi automaticamente (grazie alle moderne tecnologie coinvolte), la possibilità di una diretta e immediata associazione tra esigenza e offerta.&nbsp;Proprio in ragione di tale connessione e della connaturata semplicità delle micro-polizze, occorre peraltro domandarsi se gli oneri gravanti in capo al distributore previsti all’art. 58 del Reg. IVASS 40/18 siano proporzionati rispetto alla natura dei prodotti distribuiti ed al canale di vendita utilizzato.Si segnala a questo proposito che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con la recente sentenza n. 7549 pubblicata in data 23 giugno 2021, ha annullato il Provvedimento IVASS n. 97/2020 nella parte in cui ha, in particolare, introdotto il comma 4-<em>bis</em> all’art. 58 del Reg. IVASS 40/18. Tale previsione - che impone al distributore, ove ritenga il prodotto offerto coerente con le esigenze dell’assicurato, di fornire quest’ultimo, prima della sottoscrizione del prodotto, una dichiarazione attestante tale circostanza - è stata infatti censurata dai ricorrenti “<em>in quanto tale da introdurre un adempimento burocratico non previsto dalla norma primaria, non utile all’assicurato e non proporzionato all’oggetto di un’ampia serie di contratti di assicurazione</em>”&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>. Il TAR Lazio ha dunque annullato tale disposizione, condividendo “<em>l’osservazione di parte ricorrente secondo cui lo stesso art. 58, in altri commi, già impone agli intermediari assicurativi di proporre ai clienti contratti assicurativi coerenti con le loro esigenze, obbligo che non risulta utilmente rafforzato dal rilascio di un documento che ribadisce l’esistenza dell’obbligo di legge</em>”.La stessa disposizione, ove poi calata nel contesto dell’<em>instant insurance</em>, appare ancor più inutile e ridondante, in considerazione della semplicità dei prodotti offerti, del <em>tracciamento</em> delle esigenze del contraente realizzata mediante le menzionate nuove tecnologie, della scelta del prodotto operata da quest’ultimo rispetto al paniere dei prodotti offerti dal distributore, dell’esiguità dei relativi premi, etc.. Dunque, tale ulteriore onere posto in capo al distributore, per quanto riguarda tali micro-polizze, appare ancor più confliggere con il principio di proporzionalità, costituendo un inutile aggravio burocratico, che nulla aggiunge in termini di tutela del cliente.Passando poi agli obblighi di informativa precontrattuale, la disciplina in materia di distribuzione assicurativa non prevede l’applicazione di particolari “sconti” con riguardo all’<em>instant insurance</em>, nonostante le peculiarità dei canali distributivi utilizzati (app e web) e la semplicità delle polizze collocate.L’unico contemperamento pare da rinvenirsi nel menzionato principio di proporzionalità, ove al comma 4 dell’Art. 58, Reg. Ivass 40/18 è previsto che i distributori, «<em>tenuto conto della tipologia di contraente e della natura e complessità del prodotto offerto, forniscono al contraente informazioni chiare sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi, i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata</em>».Per il resto, anche i distributori di micro-polizze tramite app/piattaforme web, prima di poter procedere al collocamento di qualsiasi prodotto assicurativo, saranno tenuti a fornire al cliente tutta la sopra menzionata informativa precontrattuale prevista dalla regolamentazione vigente (Allegati 3, 4 e 4 ter, DIP e DIP Aggiuntivo, oltre che le condizioni contrattuali).È a questo proposito legittimo domandarsi se tali previsioni regolamentari in materia di informativa precontrattuale, tradotte nel contesto digitale della distribuzione dell’<em>instant insurance</em>, possano dirsi proporzionate rispetto a tali modalità di collocamento e alla tipologia di prodotti distribuiti, e dunque funzionali agli obbiettivi che il legislatore si pone con tale disciplina o se, al contrario, tali adempimenti siano da considerarsi un eccesso di regolamentazione. In altri termini, considerato l’oggetto delle coperture e lo scopo commerciale di queste micro-polizze, è coerente e razionale onerare i distributori, e in ultima analisi i clienti, di tutti i citati adempimenti formali?Il bisogno assicurativo sotteso a queste micro-polizze pare <em>ictu oculi</em>, in parte, differire da quello delle polizze “tradizionali”. L’assicurato che sottoscrive questo tipo di copertura ha, infatti, anzitutto necessità di stipulare agevolmente e celermente una polizza a fronte di una necessità di assicurazione contingente. L’assicurato che acquista una <em>instant insurance</em>, con ogni probabilità, non si trova comodamente seduto dall’altra parte della scrivania di un primario broker assicurativo, bensì per strada, <em>in altre faccende affaccendato</em>, con l’esigenza di concludere l’acquisto di una semplice e chiara (micro) polizza assicurativa, a mezzo del proprio smartphone.Sarebbe miope ignorare il fatto che sia ormai prassi comune, quella di l’acquistare beni o servizi tramite il proprio <em>mobile</em>, nel migliore dei casi avendo letto, <em>alla meglio</em>, in modo rapido e superficiale, le relative condizioni contrattuali.Come detto, la <em>ratio</em> dietro tali previsioni sarebbe garantire al cliente una scelta consapevole, tuttavia è altrettanto chiaro come tali previsioni siano state concepite tenendo a mente il modello di polizza tradizionale (caratterizzato da rapporti assicurativi di più lunga durata, connotati da un maggiore grado di complessità e a fronte di premi certamente più elevati), nell’ambito del quale si ritiene necessario che il cliente esamini con la dovuta calma tutte le informazioni e la documentazione fornite dal distributore prima di procedere alla sottoscrizione.&nbsp;Diversamente, nel caso dell’<em>instant insurance</em>, è del tutto evidente come l’interesse del cliente ad assicurarsi “bene” sia accompagnato da un altrettanto importante bisogno di assicurarsi “in fretta”.Uno zelo eccessivo nel soddisfare il primo di questi interessi a detrimento del secondo, mediante la necessaria e obbligatoria sottoposizione al cliente dell’intero set di informativa precontrattuale in un contesto in cui la sua decisione si basa anche e soprattutto sul <em>nome commerciale</em> del prodotto e sul riassunto delle sue caratteristiche principali fornite dall’applicazione (data la semplicità e la breve durata della copertura offerta) parrebbe stridere con scopo commerciale sotteso a questi prodotti e allo stesso interesse della clientela. Tale eccesso di regolamentazione pare tradursi peraltro in un mero appesantimento del processo di acquisto, non accompagnato da alcuna reale tutela del cliente, il quale nei fatti si limita (nella migliore delle ipotesi) a scorrere velocemente sullo schermo del proprio <em>mobile</em> i documenti sottopostigli, per poi procedere (non senza un certo fastidio) a cliccare o flaggare la casella predisposta, per dare conferma di aver preso visione e di approvare la relativa documentazione. Alla luce di ciò, se calati nel contesto della distribuzione di queste micro-polizze, gli obblighi di informativa precontrattuale se, da un lato, rischiano di pregiudicare l’interesse alla celerità, da un altro lato, non forniscono dunque al cliente alcuna ulteriore consapevolezza del prodotto collocato.Per tali tipi di contratti e modalità distributive, una effettiva tutela del cliente pare invece dover, necessariamente, essere perseguita più a monte, ovvero nella fase di <em>costruzione </em>del prodotto e nel controllo della fase distributiva.Soccorre peraltro al riguardo la recente disciplina dei requisiti di governo e controllo del prodotto (“POG”), applicabile alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi (cfr. Regolamento Delegato UE n. 2017/2358 e Reg. IVASS n. 45/2020), la quale dovrebbe scongiurare il rischio che, a fronte di un’offerta commerciale di un prodotto con determinate caratteristiche e destinato ad un particolare <em>target market</em>, venga collocata una polizza non in linea con le aspettative e le esigenze del cliente.Ulteriori presidi a tutela dei clienti sono poi posti dalle specifiche disposizioni che regolano il collocamento di prodotti mediante tecniche di comunicazione a distanza, quali, ad esempio, il divieto di collocare “contratti non richiesti” o di proporre coperture assicurative in abbinamento ad altri beni o servizi mediante meccanismi di <em>opt-out</em> (cfr. Art. 70, Reg. IVASS 40/18), o l’obbligo per gli intermediari di effettuare preventivamente una comunicazione alle imprese preponenti, concernente l’applicazione delle tecniche di vendita a distanza, dalla quale risultino le modalità e l’oggetto delle stesse e ad osservare le indicazioni e le istruzioni impartite dalle imprese con riferimento all’utilizzo professionale di siti internet, profili di social network ed eventuali applicazioni (cfr. Art. 74, Reg. IVASS 40/18).&nbsp;</p><ol start="5"> <li><strong> Conclusioni</strong></li></ol><p>Alla luce di quanto sopra, l’applicazione generale delle disposizioni sopra richiamate all’<em>instant insurance</em> rischia dunque di produrre un appesantimento delle procedure di sottoscrizione in un contesto in cui celerità, semplicità e fluidità nella creazione e scioglimento dei rapporti sono all’essenza, arrivando paradossalmente a produrre effetti opposti a quelli posti dal legislatore e dal regolatore.Parrebbe quindi ragionevole, facendo leva sul principio di proporzionalità e alla luce delle specificità di questi prodotti, che alla semplicità del contenuto e del bisogno corrispondesse la snellezza e la semplicità delle procedure d’acquisto, non trovando in questo contesto le tradizionali procedure e formalità previste dalla disciplina vigente adeguata giustificazione e razionalità.Del resto cosa penserebbe la signora Matilde, magari in ritardo per la sua coincidenza, se prima di poter inserire i suoi dieci centesimi nel distributore della stazione ferroviaria di Napoli, la compagnia le avesse richiesto di compilare una serie di moduli al fine di accertare il suo interesse ad assicurarsi per un viaggio per cui aveva già acquistato il biglietto, nonché di dichiarare di aver letto gli Allegati 3, 4 , 4-<em>ter</em>, il DIP, il DIP Aggiuntivo e le condizioni contrattuali (magari contenute in un libricino di 30 pagine appeso sul retro della colonnina)?&nbsp;<i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a>, <a href="mailto:antonia.dibella@advant-nctm.com">Antonia Di Bella</a> e <a href="mailto:davide.totaro@advant-nctm.com">Davide Luigi Totaro</a>.</i>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Cfr. articolo pubblicato sul <em>Il Mattino di Napoli</em> n. 148 del 30 maggio 1899, riportato sul Bollettino mensile n. 76 di Assicurazioni Generali Venezia del giugno del 1899.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2"><sup>[2]</sup></a> Matilde Serào (nata a Patrasso il 7 marzo <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/1856" target="_blank" rel="noreferrer">1856</a> – morta a Napoli il 25 luglio 1927) è stata un’illustre scrittrice e giornalista italiana. Oltre ad essere autrice di numerosi articoli e volumi è stata la prima donna italiana ad aver fondato e diretto i quotidiani, <em>Il Corriere di Roma</em> e <em>Il Corriere di Napoli</em> esperienza successivamente ripetuta con <em>Il Mattino</em> e <em>Il Giorno</em>. Nel corso degli anni venti, fu inoltre candidata per sei volte, pur senza mai ottenerlo, al Premio Nobel per la letteratura. Si veda la voce Serào, Matilde, su Treccani.it – Enciclopedie on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana (visitato il 16 giugno 2021), <a href="https://www.treccani.it/enciclopedia/matilde-serao" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.treccani.it/enciclopedia/matilde-serao</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Seppure questi prodotti (polizze <em>on demand</em> e <em>instant insurance</em>) siano ancora acquistati solo dall’2.2% del target assicurativo (al punto che non possono certo definirsi <em>mainstream</em>), un recente studio dell’Italian Insurtech Association (IIA) ha segnalato un aumento della penetrazione nel mercato italiani circa del 112% rispetto al 2020. IIA, SurveyDiffusione polizze On Demand 2021 su Digital Customer, 2021 <a href="https://www.insurtechitaly.com/public/allegati/Ricerca_PolizzeOndemand_2021.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.insurtechitaly.com/public/allegati/Ricerca_PolizzeOndemand_2021.pdf</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Il termine fu coniato per la prima volta da Klaus Schwab, in occasione del World Economic Forum del 2015. Con quarta rivoluzione industriale si intende un modo di descrivere il venir meno dei confini tra il mondo fisico, digitale e biologico e tratta di una combinazione di innovazioni nel campo dell'intelligenza artificiale (IA), della robotica, dell'Internet delle cose (IoT), della stampa 3D, dell'ingegneria genetica, del calcolo quantistico e di altre tecnologie. Klaus Schwab, The Fourth Industrial Revolution, 2017.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Laura LaBerge, et al. “COVID-19 Digital Transformation &amp; Technology | McKinsey.” McKinsey &amp; Company, McKinsey &amp; Company, 5 Oct. 2020, <a href="https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/how-covid-19-has-pushed-companies-over-the-technology-tipping-point-and-transformed-business-forever" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/how-covid-19-has-pushed-companies-over-the-technology-tipping-point-and-transformed-business-forever</a>. Gerald Kane, et al. “Digital Transformation through the Lens of COVID-19 | Deloitte Insights.” Deloitte Insights, 6 Aug. 2020, <a href="https://www2.deloitte.com/us/en/insights/topics/digital-transformation/digital-transformation-COVID-19.html" target="_blank" rel="noreferrer">https://www2.deloitte.com/us/en/insights/topics/digital-transformation/digital-transformation-COVID-19.html</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Il settore assicurativo globale è stato individuate in un recente studio di Accenture come il quarto settore maggiormente <em>disrupted</em> ad oggi e in assoluto il più suscettibile di <em>disruption</em> futura. In particolare, nello stesso studio emerge come l’innovazione sia uno dei fattori chiave della <em>disruption</em> del settore: Accenture, New research points to big changes in insurance industry disruption, 2020, <a href="https://insuranceblog.accenture.com/new-research-points-to-big-changes-in-insurance-industry-disruption" target="_blank" rel="noreferrer">https://insuranceblog.accenture.com/new-research-points-to-big-changes-in-insurance-industry-disruption</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Si noti che con la sola eccezione dell’anno 2015-2016 negli ultimi 10 anni, gli investimenti globali nell’Insurtech sono costantemente andati a crescere passando da 348 milioni USD a quasi 7.2 miliardi USD nel 2020 (con una crescita di oltre il 10% rispetto al 2019). Willis Towers Watson, Quarterly InsurTech Briefing Q4 2020, 2020 — <em>The most important year for InsurTech to date</em>, 2021, <a href="https://www.willistowerswatson.com/en-US/Insights/2021/01/quarterly-insurtech-briefing-q4-2020" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.willistowerswatson.com/en-US/Insights/2021/01/quarterly-insurtech-briefing-q4-2020</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Eiopa, Discussion Paper on the (Re)Insurance Value Chain and New Business Models arising from Digitalisation, 14 aprile 2020, <a href="https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/consultations/discussion-paper-on-insurance-value-chain-and-new-business-models-arising-from-digitalisation.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/consultations/discussion-paper-on-insurance-value-chain-and-new-business-models-arising-from-digitalisation.pdf</a>. Si veda anche OECD, <em>Technology and innovation in the insurance sector</em>, 2017,<a href="https://www.oecd.org/pensions/Technology-and-innovation-in-the-insurance-sector.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.oecd.org/pensions/Technology-and-innovation-in-the-insurance-sector.pdf</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Con il termine <em>subscription economy</em> si indica un modello di business improntato sulla sottoscrizione di abbonamenti, che prevede il continuo e periodico consumo di beni e servizi su base ricorsiva.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Eiopa, Discussion Paper on the (Re)Insurance Value Chain and New Business Models arising from Digitalisation, 21, cit.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> È giusto il caso di osservare come <em>block chain</em> e <em>smart contract</em> siano stati “sdoganati” nell’ordinamento italiano in occasione del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge con L. 11 febbraio 2019, n. 12, al cui art. 8-ter non solo provvede a fornirne una definizione legale ma a riconoscere l’idoneità, a certe condizioni, del secondo di fungere da prova scritta. <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-12-14;135!vig=" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-12-14;135!vig=</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Per una più approfondita disamina dell’applicazione dello <em>smart contract</em> alle assicurazioni e delle prospettive future si rimanda a: Angelo Borselli, Smart Contracts in Insurance: A Law and Futurology Perspective. In: P. Marano, K. Noussia (eds) InsurTech: A Legal and Regulatory View. AIDA Europe Research Series on Insurance Law and Regulation, vol 1. Springer, Cham, 2020, <a href="https://doi.org/10.1007/978-3-030-27386-6_5" target="_blank" rel="noreferrer">https://doi.org/10.1007/978-3-030-27386-6_5</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> «<em>Le polizze parametriche (Parametric Insurance), sono dei contratti di assicurazione in cui l’erogazione dell’indennizzo è correlata al verificarsi di un indice predeterminato (benchmark di riferimento), il cui andamento è costantemente registrato e monitorato da “soggetti terzi” rispetto alla compagnia o all’assicurato per garantire l’indipendenza </em>[…]<em> Mentre le tradizionali assicurazioni </em>[…]<em> sono caratterizzate dal fatto che l’indennizzo viene liquidato in base alla stima del danno subìto dall’assicurato, nelle soluzioni parametriche la perdita viene risarcita quando un dato indice si discosta da un indice prefissato, non richiedendo quindi alcuna qualificazione a posteriori della perdita effettivamente subita. Conseguentemente, l'assicurazione parametrica differisce dalle polizze danni tradizionali in quanto la liquidazione del sinistro scatta automaticamente, e quindi con grande rapidità, una volta raggiunta una soglia concordata preventivamente, sulla base di un parametro o di un insieme di parametri indipendenti correlati ai rischi del cliente. Pertanto, viene eliminata la gran parte dei passaggi tipici della tradizionale procedura di liquidazione del danno, dato che l’erogazione dell’indennizzo è correlata al raggiungimento del livello dell’indice preso predeterminato a monte, al verificarsi del quale scatta l’indennizzo che prescinde, quindi, da richieste da parte del cliente e da successive verifiche e accertamenti e perizie del danno effettivamente subìto. In altri termini, le polizze parametriche differiscono dalle tradizionali polizze indennitarie per il fatto che il diritto al risarcimento “è correlato non più alla perdita effettiva periziata sul campo, ma a una perdita stimata on desk sulla base di appositi parametri”</em>» <em>(</em>IVASS, Allegato al Bollettino Statistico L’attività assicurativa nel comparto property e nel ramo r.c. generale (2013-2018) Anno VII - n. 3, marzo 2020, <a href="https://www.ivass.it/pubblicazioni-e-statistiche/statistiche/bollettino-statistico/2020/n3/Allegato_D_GLOSSARIO.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.ivass.it/pubblicazioni-e-statistiche/statistiche/bollettino-statistico/2020/n3/Allegato_D_GLOSSARIO.pdf</a>).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Eiopa, Discussion Paper on the (Re)Insurance Value Chain and New Business Models arising from Digitalisation, 21, cit.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> È chiaro come la previsione di un elevato grado di personalizzazione all’interno di questo tipo di prodotti sarebbe di chiaro detrimento alla necessaria semplicità dell’<em>instant</em> <em>insurance </em>e contro intuitivo in considerazione delle loro caratteristiche e all’esigenza di una rapida ed immediata sottoscrizione.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Eiopa, Discussion Paper on the (Re)Insurance Value Chain and New Business Models arising from Digitalisation, 21, cit.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Condotte in violazioni degli obblighi in materia di informativa precontrattuale e di valutazione di adeguatezza previsti della disciplina regolamentare possono portare all’irrogazione di sanzioni da parte di IVASS che vanno da 3.000,00 Euro al 10% del fatturato dell’impresa (Cfr. Art. 310, D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> L’Art. 58, comma 2, Reg. IVASS n. 40/18 prevede in particolare che «i <em>distributori chiedono notizie sulle caratteristiche personali e sulle esigenze assicurative o previdenziali del contraente o dell’assicurato, che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti all’età, allo stato di salute, all’attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto</em>”. L’IVASS ha peraltro chiarito la non esaustività di tale elenco, precisando che «<em>Il concetto di “coerenza”, derivante dalla norma primaria (Articolo 119-ter del CAP) consiste nella rispondenza del prodotto offerto alle richieste rappresentate dal contraente e quindi di idoneità dello stesso a soddisfarne le relative esigenze. Il comma 2 dell’articolo in commento individua in modo esemplificativo e non esaustivo le informazioni sulle quali il distributore si deve basare per valutare la coerenza del contratto offerto con le esigenze del contraente. L’Istituto nell’ambito dei propri poteri di vigilanza verificherà la corretta applicazione della disposizione</em>» (Cfr. IVASS, Documento di consultazione n. 5/2018, 276-291, <a href="https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/esiti-pubb-cons/2018/reg40-epc/Esito_Pubblica_Consultazione_Regolamento_IVASS_40_2018.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/esiti-pubb-cons/2018/reg40-epc/Esito_Pubblica_Consultazione_Regolamento_IVASS_40_2018.pdf</a>).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Alessandro Bugli, <em>Coerenza dei prodotti assicurativi: meno burocrazia e più attenzione alle tutele</em>, in Il Punto – Pensioni e Lavoro (visitato 4 maggio 2021): <a href="https://www.ilpuntopensionielavoro.it/site/home/assicurazioni/coerenza-dei-prodotti-assicurativi-meno-burocrazia-e-piu-attenzione-alle-tutele.html" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.ilpuntopensionielavoro.it/site/home/assicurazioni/coerenza-dei-prodotti-assicurativi-meno-burocrazia-e-piu-attenzione-alle-tutele.html</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Sulla sottoassicurazione del mercato italiano si veda l’intervento del presidente dell’IVASS Fabio Panetta del 20 settembre 2019: <em>Panetta (Ivass), Italia sotto-assicurata cronica</em>, in Assinews.it (visitato il 15 giugno 2021): <a href="https://www.assinews.it/09/2019/panetta-ivass-italia-assicurata-cronica/660066866/?cli_action=1623853569.815" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.assinews.it/09/2019/panetta-ivass-italia-assicurata-cronica/660066866/?cli_action=1623853569.815</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Tale principio si estrinseca proprio in materia di informativa precontrattuale e di valutazione di coerenza mediante la specifica esclusione dall’applicazione di talune disposizioni per i c.d. “grandi rischi” (Cfr. Articolo 56 comma 9, e 58 comma 9 del Reg. IVASS n. 40 del 2 agosto 2018), e mediante il più generale seppur implicito riferimento ad un’applicazione proporzionale alla complessità del prodotto allo stesso articolo 58, comma 4 del Reg.40/2018.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> «<em>La presente direttiva non dovrebbe essere troppo onerosa per i distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi di piccole e medie dimensioni. Uno degli strumenti per conseguire tale obiettivo è la corretta applicazione del principio di proporzionalità. Tale principio dovrebbe valere sia in relazione ai requisiti che i distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi devono soddisfare, sia in relazione all’esercizio dei poteri di vigilanza</em>» Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016, Considerando n. (72), <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0097&amp;from=it" target="_blank" rel="noreferrer">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0097&amp;from=it</a>. È giusto il caso di rilevare come predetto principio facesse in realtà già in qualche misura parte della disciplina della distribuzione assicurativa del nostro ordinamento precedentemente all’introduzione dell’IDD come testimoniano gli esiti della pubblica consultazione del previgente Regolamento ISVAP 5/06 che in materia di adeguatezza chiarivano che «<em>in caso di estrema semplicità della copertura e della sua obbligatorietà per legge, è rimessa alla valutazione dell’intermediario la scelta di non acquisire alcuna informazione, ritenendo il contratto di per sé adeguato</em>». ISVAP, Esiti della pubblica consultazione Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006, 81, <a href="https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/esiti-pubb-cons/2006/r05-epc/index.html" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/esiti-pubb-cons/2006/r05-epc/index.html</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Va sottolineato peraltro come IVASS, nella sua attività di regolamentazione, debba tenere conto «<em>delle esigenze di competitività e di sviluppo dell'innovazione nello svolgimento delle attività dei soggetti vigilati</em>» Cfr. art. 191 comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Cfr. Lettera al mercato Ivass, 14 marzo 2018, “<em>Oggetto: Semplificazione dei contratti assicurativi - Linee guida del Tavolo tecnico ANIA- ASSOCIAZIONI CONSUMATORI-ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI per contratti semplici e</em><em> chiari</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> Nello specifico l’art. 58 comma 4<em>-bis</em> del Reg IVASS 40/18 recita: «<em>Qualora i distributori ritengano che il prodotto sia coerente con le richieste ed esigenze del contraente o dell’assicurato, prima della sottoscrizione del contratto, lo informano di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione</em>».</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 22 Jun 2021 05:49:06 +0200</pubDate>
                        <title>Essenziale, open call per un premio di acquisizione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/essenziale-open-call-per-un-premio-di-acquisizione</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con il progetto&nbsp;<em>nctm e l’arte</em>, Nctm Studio Legale si muove dal 2011 nel mondo delle arti visive.In considerazione della situazione senza precedenti vissuta a partire da febbraio 2020, oggi,&nbsp;<em>nctm e l’arte&nbsp;</em>si rivolge agli artisti italiani o residenti in Italia con una open call per un premio di acquisizione relativo a progetti realizzati nel periodo trascorso o in fase di realizzazione.La chiamata riguarda progetti incentrati su tematiche rivelatesi&nbsp;<strong>cruciali</strong>&nbsp;in questo periodo.L’esperienza trascorsa, con l’isolamento, la sospensione di tante attività e degli usuali orizzonti geografici, ha infatti costituito un’occasione di riflessione riguardante il senso del tempo, il significato del lavoro, la relazione tra scienza e democrazia, il limite nelle sue diverse accezioni, la fragilità, l’incertezza esistenziale, l’assoluta importanza delle relazioni, della sensorialità, dell’esperienza fisica.Le opere individuate attraverso questa chiamata entreranno a far parte della collezione di&nbsp;<em>nctm e l’arte</em>.La Commissione di valutazione dei progetti comprenderà&nbsp;<strong>Gabi Scardi</strong>, direttrice artistica di&nbsp;<em>nctm e l’arte</em>;&nbsp;<strong>Adrian Paci</strong>, artista;&nbsp;<strong>Matteo Lucchetti</strong>, curatore&nbsp;<em>Visible project</em>&nbsp;(Cittadellarte-Fondazione Pistoletto/Fondazione Zegna) e curatore indipendente. Parteciperà alla valutazione il&nbsp;<strong>Comitato Arte Next Generation Nctm</strong>.Inviare la domanda di partecipazione, specificando la richiesta economica, entro il&nbsp;<strong>30 luglio 2021</strong>.<strong><a href="https://www.nctmelarte.it/wp-content/uploads/2021/06/Bando-Essenziale.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Qui</a></strong>&nbsp;per conoscere i requisiti e le condizioni di accesso al bando.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 14 Jun 2021 05:12:41 +0200</pubDate>
                        <title>La Superlega delle pmi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-superlega-delle-pmi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Un comitato della Commissione Ue ha elaborato 12 linee guida per rilanciare le quotazioni sulle borse, con un focus sul piccolo Mta. Tra le idee, dare vita a un listino che valorizzi le società più virtuose.</em>Making listing cool again. Parafrasando lo slogan della tambureggiante campagna elettorale di Donald Trump del 2016 (Make America Great Again), il technical expert stakeholder group costituito nell'ottobre di un anno fa dalla Commissione Ue ha elaborato, dopo sette mesi di confronto, una serie di proposte e valutazioni. Il documento finale di 117 pagine (intitolato appunto «Making listing cool again») indica 12 obiettivi da adottare ( vedere tabella in pagina) in ambito comunitario e nazionale per rilanciare le quotazioni, in particolare quelle delle pmi, sui listini. A partire da Piazza Affari. Non per nulla tra i 10 componenti del Tesg, due erano italiani: Andrea Vismara, ceo di Equita Group, e&nbsp;<strong><span class="chapterhl">Lukas Plattner</span></strong>, partner dello <strong>studio legale Ntcm</strong>.Parola d'ordine semplificare, per non perdere competitività con i listini del resto del mondo, Wall Street e Londra in primis. «Nonostante Brexit gli inglesi si stanno muovendo molto rapidamente sul fronte borsistico per essere più competitivi e attrarre capitali e soprattutto aziende», analizzano con MFMilano Finanza Plattner e Vismara. «Londra diventerà un hub di riferimento per le grandi operazioni di mercato. L'Europa deve darsi nuove regole per sostenere la crescita dei listini».Quali in particolare? «È necessario semplificare le modalità d'accesso: prospetti più brevi, testi in inglese per agevolare gli investitori internazionali. Serve la possibilità di scegliere quale autorità di vigilanza deve approvare i documenti», sottolineano i due esperti. «Poi occorre semplificare la normativa relativa alla permanenza sui listini. La market abuse è un tema delicatissimo e decisivo nella scelta di un imprenditore rispetto alla possibilità di mantenere quotata o meno l'azienda». Vi sono poi altri elementi decisivi, secondo gli esperti del Tesg, che vanno sostenuti e definiti per dare maggior forza alle quotazioni e all'apertura dei mercati. Una soluzione è quella di creare una nuova categoria, trasversale, di società: le Smc. Si tratta di aziende quotate di medio-piccola dimensione con una capitalizzazione inferiore al miliardo. «Per queste società va individuato un regime giuridico proporzionato e meno oneroso e va creata una serie di incentivazioni fiscali, sulle plusvalenze, sulla ricerca», specificano ancora i due professionisti di Equita e&nbsp;<strong><span class="chapterhl">Nctm</span></strong>. È importante incrementare la visibilità. «E per tale ragione va identificata e creata una nuova categoria di aziende: le Ue Champions. Si tratta di società che hanno particolari requisiti: ampio flottante, almeno del 35%, una market cap superiore ai 100 milioni e che siano particolarmente virtuose nel rispetto dei presidi esg». Insomma, in gergo calcistico andrebbe creata la Superlega delle borse europee. Con un esito, però, che dovrà essere decisamente differente dal progetto sportivo evaporato nel giro di un weekend.In questo contesto un'analisi a parte merita Piazza Affari, uno dei listini più piccoli del Continente e entrato da poco a far parte di Euronext. Palazzo Mezzanotte ha problemi cronici da risolvere, come dimostrano le pochissime ipo su Mta. Figlie anche del fatto che «abbiamo un livello particolarmente elevato di affidamenti bancari rispetto ad altre forme di finanziamento», dicono Plattner e Vismara, «oltre a processi di quotazioni lunghi e onerosi». Non per altro se Parigi, Londra, Francoforte, Madrid e Zurigo hanno un tasso del 28% di ipo ritirate a collocamento in corso, in Italia la percentuale sale al 41%. Quasi una possibile matricola su due, si ritira quando è all'ultimo miglio. Questo ovviamente vale soprattutto per il listino principale, non per Aim. «Scontiamo già un problema di competitività con il resto d'Europa che va superato. Per questo è decisivo che a livello di sistema si lavori per il cambiamento delle regole. O lo facciamo adesso o sarà troppo tardi».E se Euronext magari «ci toglierà autonomia, porterà però un'expertise e una rapidità nella gestione dei processi di ipo che potrà essere decisiva». Perciò occorre che Borsa e Consob rivedano alcuni modelli operativi e che il governo si attivi per facilitare il percorso.&nbsp;<strong>Le 12 priorità per aumentare le quotazioni sui mercati</strong>1- Introduzione nella legislazione Ue sul settore finanziario di nuova categoria trasversale: le società di piccola e media capitalizzazione quotate con una market cap inferiore a 1 miliardo2- Semplificazione dell'accesso al mercato e riduzione dei costi di raccolta3- Rivisitazione della disciplina sulla market abuse4- Adozione di regimi transitori così da consentire alle PMI di adattarsi nel tempo ai complessi obblighi di una società quotata5- Introduzione di strutture azionarie a voto multiplo a livello UE così da permettere ai fondatori e agli investitori iniziali di raccogliere nuovo capitale (pubblico) senza perdere il controllo6- Sostegno dell'attività di ricerca e analisi rivolta alle pmi tramite incentivi di natura fiscale e messa a disposizione di fondi Ue per ridurre i costi di ricerca7- Apertura del mercato alle mi con interventi mirati a incrementare i flussi informativi tra emittente e creditori nonché a ridurre i costi per le pmi che vogliono dotarsi di un rating indipendente8- Promozione di chiari e semplici standard Esg per le pmi quotate con meno di 500 dipendenti9- Definizione di un set minimo di requisiti di corporate governance armonizzati per le pmi quotate sui mercati di crescita così da aumentarne la trasparenza10- Creazione di una label Ue Champions in cui potranno rientrare le pmi di maggiori dimensioni (capitalizzazione superiorei ai 100 milioni), con ampio flottante (più del 35%) e particolarmente virtuose11- Ampliamento della categoria di pmi quotate che possono beneficiare degli incentivi fiscali compatibili con il quadro in tema di aiuti di Stato12- Potenziamento della partecipazione degli investitori retail ai mercati finanziari attraverso l'emissione di una nuova categoria di investitori al dettaglio qualificati&nbsp;<a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20210612&amp;idArticle=546601653&amp;idFolder=12517&amp;idChapter=34221&amp;authCookie=-1235779376&amp;trc=pDelivery-t20210612-a546601653-h34221-c1115-d10814-f12517-n70" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Milano Finanza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 09 Jun 2021 08:15:09 +0200</pubDate>
                        <title>Nctm Studio Legale entra in Employment Law Alliance (ELA), il più grande network al mondo nel diritto del lavoro</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-studio-legale-entra-in-employment-law-alliance-ela-il-piu-grande-network-al-mondo-nel-diritto-del-lavoro</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nctm Studio Legale</strong> è stato nominato Membro Italiano di Employment Law Alliance (ELA), il più grande network di avvocati esperti nel diritto del lavoro, relazioni industriali ed immigrazione al mondo, citata da Chambers and Partners come “Top Ranked Elite Law Firm Network” nella classifica Global 2021.Ogni Stato partecipa con un solo Studio legale referente per il territorio d’appartenenza, fatta eccezione per USA e Canada, per i quali vi è uno Studio per ogni singola giurisdizione.“<em>La nomina in qualità di Membro Italiano in ELA è un importante riconoscimento per <strong>Nctm</strong> ed il suo Dipartimento Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali</em>” afferma <strong>Michele Bignami</strong>, Socio responsabile del Dipartimento Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali “<em>ma, soprattutto, un arricchimento dell’offerta di servizi legali internazionali per le aziende ed i clienti italiani</em>“.Nata a San Francisco nel 2000 e presente in più di 171 Stati, ELA si distingue dai competitor come provider di assistenza legale giuslavoristica a 360° gradi, incoraggiando anche la partecipazione di esperti provenienti da aree di pratica differenti rispetto al diritto del lavoro.ELA ha inoltre istituito un Next Generation Group per favorire il dialogo tra i più giovani e un rapporto più duraturo tra gli Studi.<em>“L’ingresso in ELA garantisce ai clienti <strong>Nctm</strong> di avere una assistenza legale affidabile all’estero ed anche potenziali nuovi clienti che vogliono operare in Italia”</em> prosegue <strong>Michele&nbsp;Bignami</strong>, <em>“<strong>Nctm</strong> ha un team di 21 professionisti dedicato al Diritto del lavoro e rispondevamo a ciò che ELA stava cercando.”</em><em>“Siamo lieti che <strong>Nctm </strong>si unisca al nostro network. La reputazione dello studio nel fornire soluzioni innovative per le sfide legali in ambito HR è ben conosciuta. La loro sofisticata base di clienti si adatta perfettamente al nostro profilo. Si tratta di un’alleanza ideale per noi”&nbsp;</em>ha commentato&nbsp;<strong>Steve Hirschfeld</strong>, <strong>CEO e Founder, Employment Law Alliance</strong>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 09 Jun 2021 04:06:05 +0200</pubDate>
                        <title>Legalcommunity InterViews: Nctm diventa membro di Ela</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legalcommunity-interviews-nctm-diventa-membro-di-ela</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Dopo una selezione lunga una anno Nctm è stato nominato Membro Italiano di ELA.L’Employment Law Alliance&nbsp; è uno dei più grandi network di avvocati esperti nel diritto del lavoro, relazioni industriali ed immigrazione al mondo.Conta oltre 3.000 avvocati in più di&nbsp;<strong>171 Stati</strong>&nbsp;e si distingue dagli altri network in quanto è composto da avvocati che lavorano all’interno di&nbsp;<strong>multipractice firm.</strong>Nicola Di Molfetta ne ha parlato con l’avvocato&nbsp;<strong>Michele Bignami</strong>, socio a capo della practice di diritto del lavoro in Nctm.<a href="https://legalcommunity.it/legalcommunity-interviews-nctm-diventa-membro-di-ela/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Per ascoltare il podcast integrale clicca qui.</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 08 Jun 2021 06:27:27 +0200</pubDate>
                        <title>Contributi dagli uffici Nctm nel mondo | Aprile - Giugno 2021</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contributi-dagli-uffici-nctm-nel-mondo-aprile-giugno-2021</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong><u>Tassonomia marittima: nuovo studio sui trasporti marittimi “<em>sostenibili</em>”</u></strong>In accordo con il <em>Green Deal</em> dell’UE e la <em>Sustainable and Smart Mobility Strategy</em>, l’UE sta preparando un nuovo pacchetto legislativo, che dovrebbe essere pubblicato durante l’estate del 2021, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 e rendere l’UE “<em>clima-neutrale</em>” entro il 2050.Durante la riunione ECOFIN del 22 maggio 2021 a Lisbona, uno degli argomenti riguardava la revisione della tassazione dell’energia, nella prospettiva di promuovere le fonti di energia rinnovabili. La revisione è coerente con gli obiettivi del <em>Green Deal</em> europeo. In particolare, nella tassazione dell’energia le aree maggiormente coinvolte hanno riguardato il consumo di carburante marittimo e aereo.Il 4 maggio 2021, la Commissione europea ha pubblicato un nuovo studio che riporta quali forme di trasporto marittimo e attività correlate potrebbero essere considerate sostenibili. Come ha riferito la Commissione Europea, lo studio è collegato al lavoro in corso sull’iniziativa della tassonomia UE per la finanza sostenibile.&nbsp;<strong><u>Lavoratori dei trasporti, operatori e spedizionieri si uniscono per alzare gli standard globali sul trattamento degli autisti</u></strong>La <em>Global Shippers’ Allianc</em>e (GSA), l’<em>International Road Transport Union</em> (IRU), e <em>l’International Transport Workers’ Federation</em> (ITF), hanno lanciato la cosiddetta "<em>Driver Charter</em>" che stabilisce gli impegni per gli spedizionieri, gli operatori dei trasporti e gli autisti di alzare gli <em>standard</em> globali per gli autisti. L’obiettivo principale della carta è quello di migliorare il trattamento degli autisti nei siti di raccolta e consegna, come il miglioramento delle condizioni di lavoro. La Carta sottolinea l’importanza di unire valori comuni e di promuovere la cooperazione tra gli operatori dell’industria del trasporto su strada. La Carta include sia impegni per tutte le parti, sia impegni specifici per i caricatori, gli operatori di trasporto, gli autisti.Carta dell’autista: <a href="https://support-our-drivers.org/charter/" target="_blank" rel="noreferrer">https://support-our-drivers.org/charter/</a>&nbsp;<strong><u>Squilibrio tra domanda e offerta nel trasporto marittimo di merci nell’industria ceramica</u></strong>Nel mese di aprile, l’<em>European Ceramic Industry Association</em>, Cerame-Unie, ha rilasciato una dichiarazione congiunta con l’<em>European Shippers Council </em>(ESC) sostenendo che la mancanza di trasparenza nel settore dei trasporti marittimi ha creato un evidente squilibrio tra acquirenti e trasportatori di merci.Secondo Cerame-Unie, la pandemia di Covid-19 ha fatto salire i costi di spedizione delle merci, ha interrotto il commercio globale, nonché ha avuto un impatto significativo su tale commercio. Cerame-Unie si unisce all’<em>European Shippers Council </em>nel chiedere alla Commissione di agire rapidamente per aumentare la trasparenza e per supervisionare la collaborazione tra i diversi operatori del settore del trasporto marittimo, al fine di correggere gli attuali squilibri ed evitare che situazioni simili si possano ripetere in futuro.&nbsp;<strong><u>Droni: la Commissione adotta nuove regole e condizioni per l’uso sicuro ed efficiente dei droni </u></strong>Il 22 aprile 2021, la Commissione europea ha adottato il pacchetto <em>U-space</em>, vale a dire tre regolamenti che insieme creano le condizioni necessarie affinché sia i droni che gli aerei con equipaggio operino in sicurezza. Il pacchetto <em>U-space</em> è incluso nella <em>Sustainable and Smart Mobility Strategy</em>, che pone le basi del sistema di trasporto innovativo dell’UE per raggiungere una trasformazione verde e digitale.Per quanto riguarda l’uso dei droni, questi tre regolamenti introducono nuovi servizi per gli operatori di droni, consentendo loro di effettuare operazioni più complesse e a più lunga distanza, anche quando il drone è fuori dal campo visivo. L’<em>U-space</em> crea e armonizza le condizioni necessarie affinché gli aerei con e senza equipaggio possano operare in sicurezza, per prevenire le collisioni tra droni e altri aerei e per mitigare i rischi del traffico dei droni a terra.L’<em>European Union Aviation Safety Agency</em> (EASA) sta preparando tutte le specifiche tecniche necessarie per consentire all’industria e alle autorità competenti di prepararsi all’attuazione delle nuove norme.&nbsp;<strong><u>Mobilità aerea urbana</u></strong>Il 19 maggio 2021, l’<em>European Union Aviation Safety Agency</em> (EASA) ha pubblicato un nuovo studio sulla possibilità di introdurre un nuovo rivoluzionario modo di trasporto. Lo studio, denominato “<em>Study on the societal acceptance of Urban Air Mobility (UAM) in Europe</em>”, testa l’opinione pubblica sull’introduzione di un nuovo sistema di trasporto aereo sia per i passeggeri sia per le merci nell’ambiente urbano e nei dintorni. Nell’ottimistica aspettativa che queste tecnologie possano essere implementate in tre-cinque anni nelle principali città, l’UAM ha lo scopo di promuovere soluzioni di mobilità più verdi e veloci.Lo studio ha esaminato gli atteggiamenti, le aspettative e le preoccupazioni di 4000 cittadini in 5 città europee (Parigi, Barcellona, Milano, Budapest e Amburgo). Nonostante l'alta percentuale di intervistati abbia un atteggiamento molto positivo o piuttosto positivo verso la UAM (complessivamente 83%), &nbsp;è anche chiaro che questa idea riguardi per lo più il trasporto medico o di emergenza (come il trasporto di persone ferite in ospedale o forniture mediche).I 4000 avevano anche delle preoccupazioni tra cui l’aumento del rumore nelle città, la sicurezza di questi meccanismi e l’impatto ambientale. Lo studio ha anche chiesto ai partecipanti se la legislazione in questo settore dovrebbe essere europea, nazionale o anche locale. Il risultato è stato abbastanza equilibrato: l’idea di un’iniziativa europea è maggiormente "<em>accettata</em>" rispetto a quella nazionale, regionale o locale.&nbsp;<strong><u>Tabella di marcia su un nuovo quadro di mobilità urbana</u></strong>Un’altra iniziativa è attualmente all’esame della Commissione europea. Per sviluppare una mobilità urbana sicura, accessibile, inclusiva e a zero emissioni, l’adozione di un nuovo quadro migliorerebbe il pacchetto sulla mobilità urbana del 2013 e promuoverebbe l’obiettivo climatico europeo del 2050.Le consultazioni pubbliche sono previste per il primo trimestre 2021 e l’adozione da parte della Commissione è prevista per il terzo trimestre 2021.&nbsp;<strong><u>Veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci</u></strong>Il 12 maggio, il Consiglio dell’Unione europea ha pubblicato una proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 2006/1/CE relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada.La proposta è presentata con l’obiettivo di adottare un approccio generale, codificando le norme precedenti e fornendo un livello minimo di apertura del mercato per l’utilizzo di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada tra gli Stati membri, sia per le imprese stabilite nel loro territorio sia per quelle stabilite in un altro Stato membro.&nbsp;<strong><u>Revisione della Direttiva 2006/12/CE sulle patenti di guida</u></strong>La Commissione europea sta lavorando a una revisione dell’attuale Direttiva UE sulle patenti di guida (Direttiva 2006/126/CE), con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e di facilitare la libera circolazione delle persone nell’UE, favorendo la circolazione transfrontaliera. La nuova iniziativa prenderà in considerazione le nuove sfide per la mobilità, tenendo conto anche degli obiettivi della <em>Sustainable and Smart Mobility Strategy</em>.Lo scopo della nuova iniziativa è quello di affrontare diversi problemi come l’eccessivo numero di incidenti stradali, la mancanza di riconoscimento delle patenti di guida digitali o virtuali al di fuori del territorio dello Stato membro di rilascio, nonché l’uso di nuove tecnologie e concetti di mobilità per quanto concerne le prestazioni ambientali.Il tempo per presentare un <em>feedback</em> si è appena concluso (23 aprile 2021 – 21 maggio 2021). Il prossimo passo nella tabella di marcia è una consultazione pubblica prevista per il quarto trimestre 2022.&nbsp;<strong><u>Aiuti di Stato: la Commissione approva un aiuto polacco di 3,7 milioni di euro per promuovere il trasferimento del trasporto merci dalla strada alla ferrovia</u></strong>In linea con gli obiettivi del <em>Green Deal </em>europeo, la Commissione europea ha approvato una misura di aiuto individuale per promuovere il trasferimento del trasporto merci dalla strada alla ferrovia nella provincia sud-orientale polacca di Podkarpackie.La Commissione ha ritenuto che l’intervento fosse necessario, altrimenti gli operatori di mercato non avrebbero avuto incentivi sufficienti per effettuare investimenti in tali infrastrutture.&nbsp;<i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:bernard.oconnor@advant-nctm.com">Bernard O'Connor</a>.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 08 Jun 2021 06:20:29 +0200</pubDate>
                        <title>Lo sciopero costituisce causa di “forza maggiore” solo se non è conseguenza di un contrasto sindacale interno … la conferma arriva anche dalla Corte di Giustizia Europea</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lo-sciopero-costituisce-causa-di-forza-maggiore-solo-se-non-e-conseguenza-di-un-contrasto-sindacale-interno-la-conferma-arriva-anche-dalla-corte-di-giustizia-europea</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nella contrattualistica comunemente in uso, anche nella nostra <em>industry</em>, è d’uso inserire clausole che definiscono il concetto di “<em>forza maggiore</em>” e che specificano, quindi, gli avvenimenti “<em>straordinari ed imprevedibili</em>”, in presenza dei quali un inadempimento contrattuale non è considerato imputabile alla parte inadempiente. Oltre ad eventi atmosferici, terremoti, incendi, guerre e insurrezioni tra gli eventi elencati in tali clausole spesso si rinviene anche lo sciopero. C’è però da porsi una domanda: lo sciopero veramente esime sempre la parte inadempiente da responsabilità contrattuale?Nell’ordinamento italiano non esiste alcuna definizione legale del concetto di “<em>forza maggiore</em>”. Ciononostante, esso è utilizzato in numerose norme, come, ad esempio, in disposizioni del codice della navigazione (e.g. gli artt. 482, 532, 947, 968 e 1012 cod. nav.) e del codice civile (e.g. gli artt. 132 e 1785 cod. civ.). Per comprendere quale evento possa essere considerato una “<em>causa di forza maggiore</em>” e quale no, bisognerà, dunque, ricorrere alla giurisprudenza.Nelle Corti italiane il concetto “<em>forza maggiore</em>” è stato ricostruito partendo dalla “<em>non imputabilità</em>” del mancato adempimento alla parte inadempiente. In tale ottica, l’avvenimento, che impedisce il regolare adempimento all’obbligazione contrattuale, da un lato, deve essere “<em>straordinario</em>” e, dall’altro lato, “<em>non prevedibile</em>”:</p><ul> <li>la straordinarietà dell’evento è valutata sotto un profilo oggettivo, nel senso che l’eccezionalità deve essere oggettivamente misurabile (anche con strumenti della statistica);</li> <li>l’imprevedibilità, invece, va valutata sotto il profilo soggettivo e concerne la capacità conoscitiva e la diligenza della parte contraente. Per rendere tale concetto meno aleatorio, la giurisprudenza fa a tal proposito riferimento ad un soggetto medio, che versa nelle medesime condizioni del contraente inadempiente.</li></ul><p>È facilmente intuibile che soprattutto il concetto di prevedibilità può variare significativamente a seconda dell’operazione da realizzare e dalla situazione concreta in cui essa si inserisce. È, dunque, vivamente consigliabile inserire nelle convenzioni contrattuali che si andranno a sottoscrivere delle specifiche clausole, con cui – con riferimento allo specifico contesto ed all’operazione – le parti possono debitamente definire il contesto e chiarire convenzionalmente in presenza di quali accadimenti (straordinari ed imprevedibili) si deve ritenere esclusa la responsabilità del debitore.Nella nostra <em>industry</em> – dove il rispetto dei livelli di servizio ed in particolare delle tempistiche rappresenta un interesse primario– le definizioni convenzionali di “<em>causa maggiore</em>” includono normalmente sia eventi naturali (quali, ad esempio, incendi, inondazioni, terremoti, alluvioni, mareggiate, dilavamenti, condizioni meteo-marine eccezionali, nonché epidemie e quarantene), sia fatti umani (quali, ad esempio, guerre, tumulti, sommosse, atti dell'autorità e scioperi).Nonostante le definizioni convenzionali correntemente un uso facciano generalmente riferimento anche allo sciopero, bisogna tener conto che non sempre lo sciopero può essere considerato come causa di “<em>forza maggiore</em>”. In giurisprudenza si distingue, infatti, a seconda del fatto che lo sciopero sia (i) uno strumento di pressione sindacale in fasi di ordinaria conflittualità sul posto di lavoro oppure (ii) sia del tutto avulso dalla realtà imprenditoriale in cui esso viene proclamato.Se lo sciopero riguarda il personale dello stesso operatore portuale (divenuto poi inadempiente) e costituisce una misura di pressione in uno specifico frangente della vita aziendale, quale, ad esempio, trattative per il rinnovo della contrattazione di secondo livello o licenziamenti collettivi, esso non può essere considerato imprevedibile e non ricade, dunque, nel concetto giuridico di “<em>forza maggiore</em>”. In tal caso, l’operatore portuale rimarrà responsabile dell’inadempimento o ritardato adempimento contrattuale conseguente alla proclamazione dello sciopero.Diversamente, se lo sciopero che impedisce il regolare adempimento è stato indetto presso altri operatori e tali lavoratori bloccano il regolare svolgimento delle operazioni portuali, se lo sciopero viene indetto per “<em>solidarietà</em>” con dipendenti di altre società ovvero se si tratta di uno sciopero politico, ovvero una reazione ad annunciate riforme normative, l’iniziativa è del tutto sconnessa dalla realtà aziendale ed è, dunque, oggettivamente al di fuori dalla sfera di controllo dell’operatore. In tal caso, lo sciopero può legittimamente essere invocato come “<em>causa di forza maggiore</em>”.In caso di scioperi, i Tribunali dovranno, dunque, effettuare una valutazione caso per caso, indagando, in particolare, sulle ragioni dell’iniziativa e sul comportamento concretamente tenuto dalle parti nel corso del conflitto.Una recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza del 23 marzo 2021 nella causa C-28/20) compie un ragionamento del tutto analogo a quello sopra illustrato e proprio delle Corti italiane. Nel caso esaminato dalla Corte di Giustizia (in ambito <em>aviation</em>) lo sciopero era stato indetto dalla forza lavoro per supportare delle rivendicazioni salariali e si inseriva, dunque, nell’alveo dell’ordinaria conflittualità.La Corte ha spiegato che uno sciopero che mira ad ottenere dallo stesso degli aumenti salariali o, in generale, delle modifiche delle condizioni di lavoro non esime il datore di lavoro dalla propria responsabilità contrattuale nei confronti di terzi. Secondo la Corte, infatti, l’evento rientra a pieno titolo nel rischio di impresa e la conflittualità ben potrebbe essere gestita in modo diverso dall’operatore, evitando così lo scontro e il legittimo esercizio del diritto di sciopero da parte del personale. Non sussiste, quindi, la “<em>circostanza eccezionale</em>” che fa venir meno la responsabilità del datore verso i propri committenti a causa del mancato servizio. Gli eventuali disservizi conseguenti allo sciopero indetto rientrano, pertanto, a pieno titolo nel rischio d’impresa dell’operatore ed egli non potrà, dunque, invocare lo sciopero come “<em>causa di forza maggiore</em>”, ma dovrà rispondere del mancato o ritardato adempimento.&nbsp;<i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:ulrich.eller@advant-nctm.com">Ulrich Eller</a>.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 08 Jun 2021 06:16:17 +0200</pubDate>
                        <title>Come ridurre i rischi di sanzioni derivanti dall’inclusione dei reati di contrabbando nel d.lgs. 231/2001</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/come-ridurre-i-rischi-di-sanzioni-derivanti-dallinclusione-dei-reati-di-contrabbando-nel-d-lgs-231-2001</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>È interessante notare come, con l’entrata in vigore del&nbsp; decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75 (“<strong><em>d.lgs. 75/2020</em></strong>”)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, le società possano essere ritenute responsabili - ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (“<strong><em>d.lgs. 231/2001</em></strong>”)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> - anche dei reati di contrabbando&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> commessi dal <em>management </em>o dai dipendenti nell’interesse o a vantaggio delle società stesse.In generale, i reati di contrabbando sono volti a tutelare il diritto dello Stato alla puntuale e completa riscossione degli oneri doganali (o diritti di confine) a cui sono soggetti gli scambi commerciali con paesi extra-UE.Ricordiamo come le fattispecie di contrabbando puniscano, <em>inter alia</em>, la movimentazione illecita delle merci (anche per via area o marittima), l’uso indebito di merci importate con agevolazioni doganali, la detenzione illegittima di merci estere all’interno di depositi doganali o l’illegittima costituzione di depositi di merci estere, la manipolazione delle merci al fine di sottrarle al pagamento dei diritti di confine dovuti, l’uso di mezzi fraudolenti per ottenere la restituzione dei diritti di confine, l’illegittima introduzione nello stato di tabacchi lavorati esteri, nonché qualsiasi altra condotta che, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, comporti il mancato pagamento dei diritti di confine dovuti.A livello di modalità commissive, potrebbero quindi venire in rilievo ai fini del d.lgs. 231/2001 condotte volte a evitare il pagamento degli oneri doganali sulle merci acquistate da - o vendute a - un soggetto situato in un Paese extra - UE fra cui, a titolo esemplificativo:</p><ul> <li>l’introduzione di merci estere mediante attraversamento dei confini nazionali in luoghi diversi rispetto ai punti stabiliti a livello legislativo per il passaggio della linea doganale;</li> <li>l’occultamento di merci estere o l’omessa dichiarazione di tali merci nei documenti di trasporto al fine di sottrarle al controllo doganale, ovvero l’“<em>l'indicazione, nei documenti doganali che ne certificano il trasporto, di un quantitativo di merce inferiore a quello, in esubero, accertato in sede di visita fisica da parte del funzionario delegato al controllo</em>” <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>;</li> <li>la compilazione fraudolenta dei documenti rilevanti in materia doganale al fine di sottrarre parte delle merci alla relativa imposizione;</li> <li>la costituzione di depositi di merci estere, non ancora nazionalizzate, in assenza della necessaria autorizzazione da parte delle autorità competenti, ovvero la condotta di colui che <em>“[…] gestendo un deposito I.V.A., concorre nell'importazione di merce non comunitaria in dichiarato regime agevolato di deposito fiscale, nel caso in cui le merci non transitano effettivamente nel deposito dell'agente</em>” <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>;</li> <li>l’attribuzione alla merce di una destinazione o di un uso diverso da quelli effettivi al fine di poter beneficiare delle agevolazioni previste in materia doganale.</li></ul><p>Sono, quindi, maggiormente esposte al rischio di commissione di tali reati tutte le società che, nell’ambito delle proprie attività, acquistino o vendano beni o merci al di fuori dei confini dell’Unione Europea, intrattenendo, in via diretta, relazioni commerciali con controparti stabilite in paesi extra - UE.Nell’ottica di potersi giovare di una delle condizioni esimenti della responsabilità amministrativa di cui al d.lgs. 231/2001, tali società sono, quindi, chiamate ad aggiornare il proprio Modello 231 (o ad adottarne uno qualora ne siano oggi sprovviste), individuando le attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di contrabbando e definendo le opportune misure di controllo al fine di mitigare tali rischi.In questa prospettiva, potrebbero, ad esempio, venire in rilievo le attività concernenti la gestione dei rapporti con i fornitori di beni o la gestione dei rapporti con i clienti, a seconda della tipologia di rapporto effettivamente intrattenuto con la controparte stabilita in paesi extra-UE, nonché la gestione dei rapporti con le autorità doganali italiane ed estere.In relazione a tali attività sensibili, la società potrà implementare presidi idonei a limitare ipotesi di mancato o non corretto pagamento di dazi doganali/diritti di confine, tali da assumere rilevanza penale ai sensi delle fattispecie in esame.Ma non solo. Il rischio di contestazione dei reati di contrabbando ai fini del d.lgs. 231/2001 potrebbe investire, eventualmente a titolo di concorso, anche tutte quelle società che, pur non importando o esportando merci proprie, siano comunque coinvolte nell’esecuzione di attività di importazione e di esportazione di merce e negli adempimenti a ciò prodromici e/o strumentali.Si considerino, a titolo meramente esemplificativo, le società che svolgono l’attività di spedizioniere doganale o le società che erogano servizi di trasporto o di movimentazione delle merci, nonché le società autorizzate alla gestione dei depositi doganali in cui confluiscono le merci nelle more del pagamento degli oneri doganali.Anche tali società possono quindi essere chiamate, a nostro parere, ad aggiornare i propri Modelli 231 individuando le aree che potrebbero essere potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati di contrabbando, seppur a titolo di concorso nel reato, definendo specifiche misure volte, ad esempio, ad assicurare la corretta movimentazione e registrazione delle merci in entrata e in uscita o il corretto adempimento delle obbligazioni di custodia delle merci depositate tramite adeguate misure di sicurezza, nonché, soprattutto con riferimento agli spedizionieri doganali, la corretta contabilizzazione degli oneri doganali.Proprio l’aggiornamento o l’adozione del Modello 231 consente, infatti, di mitigare i rischi di eventuali sanzioni (pecuniarie e interdittive) nei confronti della società.&nbsp;<i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:luca.cavagnaro@advant-nctm.com">Luca Cavagnaro</a> e <a href="mailto:laura.perrone@advant-nctm.com">Laura Perrone</a>.</i>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Attraverso il d.lgs. 75/2020, entrato in vigore il 31 luglio 2020, il legislatore ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. “<em>Direttiva PIF</em>”) “<em>relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Il d.lgs. 231/2001 disciplina, come noto, un particolare regime di responsabilità in capo agli enti (società, consorzi, altre entità fornite e prive di personalità giuridica, associazioni) derivante dalla commissione di talune fattispecie di reato, espressamente richiamate dallo stesso d.lgs. 231/2001, da parte di “<em>soggetti apicali</em>” o “<em>dipendenti/collaboratori</em>” nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi, prevedendo, in caso di condanna dell’ente, l’applicazione di sanzioni pecuniarie fino a circa 1.500.000 euro e di sanzioni interdittive (fra cui l’interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi).Il d.lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che del reato commesso da uno dei soggetti sopra indicati, l’ente non risponda (e quindi vada esente da responsabilità) qualora&nbsp; provi, <em>inter alia,</em> che: (i) l’organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (c.d. “<strong><em>Modello 231</em></strong>”); (ii) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello 231 e di curarne il relativo aggiornamento sia stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. “<strong><em>Organismo di Vigilanza</em></strong>”).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Il d.lgs. 75/2020 ha, infatti, introdotto all’interno del d.lgs. 231/2001, l’art. 25-sexiesdecies estendendo, così, il novero delle fattispecie di reato presupposto di tale responsabilità anche ai reati di contrabbando previsti dagli articoli 282 e ss. del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (“<em>D.P.R. 43/1973</em>”), “<em>Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Cass. Pen., Sez. III, 26/05/2010, n. 26143. In senso conforme, si veda Sez. III, 25 marzo 1982, n. 7773, ("<em>Si ha un'ipotesi di contrabbando intraispettivo non solo quando viene eluso l'accertamento doganale sottraendo all'accertamento una parte della merce importata, ma anche quando si indica un valore della merce importata inferiore al reale; a tal fine non è però sufficiente una semplice dichiarazione verbale, che può essere agevolmente verificata dai doganieri, ma occorre accompagnare tale dichiarazione con indicazioni o documenti fittiziamente dimostrativi del valore enunciato</em>").<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Cass. Pen. Sez. V, 09/11/2017, n. 7750.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 08 Jun 2021 06:09:57 +0200</pubDate>
                        <title>AGCM chiama il Governo con proposte sulla concorrenza nei porti italiani. Il Governo risponderà?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/agcm-chiama-il-governo-con-proposte-sulla-concorrenza-nei-porti-italiani-il-governo-rispondera</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“<strong><em>AGCM</em></strong>”) ha – come di consueto – predisposto ed inviato al Governo, lo scorso marzo, la propria relazione annuale contenente le proposte di riforma concorrenziale ai fini della Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza per l’anno 2021 (“<strong><em>Relazione</em></strong>”)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.La Relazione tratta anche aspetti relativi al settore portuale: analizziamo quindi qui di seguito le proposte formulate dall’AGCM con riferimento alla nostra <em>industry</em>.L’AGCM, nell’analizzare l’attuale situazione concorrenziale dei porti italiani, evidenzia innanzitutto come “<em>la realizzazione di investimenti volti ad aumentare la competitività degli scali nazionali, soprattutto in termini di raggiungimento di adeguati livelli di efficienza delle infrastrutture, e i processi di concorrenza dinamica possono risultare in parte limitati da alcune norme e/o regolazioni vigenti</em>”.In particolare, nella Relazione vengono identificati tre macro-temi sui quali l’AGCM ritiene necessario un intervento dei legislatori: 1) l’emanazione di un Regolamento per l’assentimento delle concessioni demaniali marittime (“<strong><em>Regolamento</em></strong>”); 2) il divieto di doppia concessione previsto all’art. 18, co. 7 della L. n. 84/1994 e 3) il diritto all’autoproduzione delle operazioni portuali.Vediamo in sintesi cosa scrive l’AGCM e commentiamo in breve ciascuno dei tre macro-temi di cui sopra, il tutto con la debita premessa che i temi sollevati dall’AGCM non sono affatto nuovi, ma anzi hanno suscitato negli anni - e in particolare negli ultimi tempi - un acceso dibattito tra i vari <em>stakeholder</em> del mercato.&nbsp;<u>1) Regolamento per l’assentimento delle concessioni demaniali marittime</u>AGCM nota come non sia ancora stato adottato il famoso decreto ministeriale che avrebbe dovuto essere emanato ai sensi dell’art. 18, co. 1 della Legge n. 84/1994. Questo ha determinato negli anni - e determina ancora oggi - incertezza nei criteri di assegnazione delle concessioni.Secondo l’AGCM è necessario predeterminare le modalità di assegnazione delle concessioni in forza di criteri oggettivi, il tutto al fine di limitare un’eccessiva discrezionalità delle autorità competenti, garantendo quindi il rispetto dei principi unionali di trasparenza, pubblicità e non discriminazione.L’AGCM ritiene inoltre che “<em>andrebbe rafforzato lo strumento della revoca delle concessioni ove gli affidatari non rispettino le condizioni definite nel contratto di affidamento, al fine di stimolare l’efficienza dei concessionari e incrementare la contendibilità dei beni</em>”.L’emanazione di un Regolamento che individuasse criteri certi, chiari, trasparenti e non discriminatori per il rilascio delle concessioni demaniali portuali, nonché per la definizione della loro durata e delle modalità di revoca – come abbiamo detto – era già previsto dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Dopo 26 anni, tale Regolamento però non è ancora stato emanato.Indubbiamente, l’emanazione di tale Regolamento è alquanto auspicabile, in quanto garantirebbe – oltre al rispetto dei principi unionali di trasparenza, pubblicità e non discriminazione – una tutela e una certezza maggiore nei rapporti tra concedente ed aspiranti concessionari.Consentirebbe poi agli aspiranti concessionari di “<em>giocare secondo le medesime regole</em>” in tutti i porti italiani. Ad oggi, infatti, non esistendo un Regolamento che detti dei criteri validi per tutti, ogni Autorità di Sistema Portuale è libera di adottare delle proprie regole per individuare il concorrente “<em>più meritevole</em>”. Purtroppo tali regole non sempre individuano criteri certi, chiari, trasparenti e non discriminatori.Per quanto riguarda poi il rafforzamento dello strumento della revoca (ma forse l’AGCM intendeva riferirsi alla decadenza), notiamo la spinta che parrebbe volersi dare ai procedimenti di verifica dell’adempimento degli impegni assunti (<em>in primis</em> attraverso i propri piani di impresa) dai concessionari in sede di richiesta e rilascio della concessione.Non può negarsi come la verifica dell’effettivo adempimento - da parte del concessionario - dei propri impegni sia essenziale per scorgere delle inefficienze nell’uso delle aree demaniali. Infatti, considerata la limitatezza delle aree demaniali è interesse pubblico generale che le concessioni siano affidate a soggetti in grado di garantirne un uso proficuo ed efficiente. Il tutto, naturalmente, senza dimenticare che le concessioni rappresentano comunque dei contratti, in forza dei quali entrambe le parti sono tenute a rispettare i propri impegni (dunque non solo il concessionario, ma anche l’ente concedente, ad esempio in termini di realizzazione di interventi previsti nell’atto di concessione, sui quali il concessionario potrebbe aver fatto legittimo affidamento nell’elaborazione del proprio piano d’impresa).&nbsp;<u>2) Art. 18, co. 7 della L. n. 84/1994 – divieto di doppia concessione</u>Sulle pagine del nostro <em>Shipping &amp; Transport Bulletin&nbsp;</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> ci siamo già più volte soffermati su questo importante tema.Ci preme innanzitutto ribadire – come già evidenziato in precedenza – come la norma prevista dall’art. 18, co. 7 della Legge n. 84/1994 sia stata introdotta nel nostro ordinamento per evitare situazioni di monopolio e/o abuso di posizione dominante.Nella propria Relazione, l’AGCM fa una proposta che riterremmo “<em>singolare</em>”, ovvero di applicare il divieto di cui all’ art. 18, co. 7 della Legge n. 84/1994 solo ai porti di dimensioni più piccole, ritenendo che non vi possano essere situazioni di abuso di posizione dominante in porti di dimensioni maggiori.Segnatamente, l’AGCM propone “<em>in un’ottica di sviluppo e crescita del settore portuale, che il comma 7 dell’art. 18, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sia riformulato, prevedendo un’applicazione del divieto di cumulo di concessione per la medesima attività solo per i porti di ridotte dimensioni, al cui interno è più facile che si creino situazioni di potere di mercato, e/o per quelle tipologie di attività che prevedono dinamiche concorrenziali limitate al singolo porto</em>”.In realtà, a nostro parere, l’esperienza (anche recente) dimostra come quanto affermato dall’AGCM non rispecchi la realtà dei fatti. A prescindere dalle dimensioni di un porto, infatti, è evidente come gli spazi all’interno di un unico scalo siano limitati, come limitato è il numero di operatori che vi possono accedere. Con l’abolizione del divieto di doppia concessione si rischierebbe dunque di creare delle posizioni dominanti che potrebbero essere foriere di abusi.Si ricorda poi che negli anni l’art. 18, co. 7 della Legge n. 84/1994 è stato interpretato in modo da garantire che le Autorità di Sistema Portuale agissero nel “<em>rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell’esercizio dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti</em>”&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.Si tratta, poi, di una norma che, secondo la giurisprudenza&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, potrebbe essere “<em>amministrata</em>” dalle Autorità di Sistema Portuale nella prospettiva di assicurare la concorrenza all’interno di un porto (posto che è appunto la concorrenza il “<em>bene</em>” che tale norma vuole garantire), nell’ambito però di uno scenario sempre rivolto verso “<em>l’incremento dei traffici e la produttività del porto</em>”, come prevede l’art. 18, comma 6, della Legge n. 84/1994.Preme ricordare, in questo senso, come l’articolo 18, comma 7, della Legge n. 84/1994 miri a garantire la concorrenza, prima di tutto, nell’interesse degli utenti del porto (armatori <em>in primis</em>), che devono avere la possibilità di scegliere tra diverse offerte di servizi nell’ambito di ogni scalo.L’abrogazione della previsione e/o la limitazione della sua applicabilità ai soli porti minori ci pare rischiosa, in quanto foriera – come detto – di possibili abusi di posizioni dominanti. Per assurdo si potrebbe argomentare che l’interesse a creare una posizione dominante sia più pressante per un terminalista in porti di grandi dimensioni, rispetto a quelli di dimensioni minori. Questa ipotesi è stata corroborata dai recenti eventi che hanno interessato uno dei maggiori porti italiani.Infine, ci permettiamo al contrario di sollecitare un’applicazione concreta della norma. Negli ultimi anni si è infatti assistito ad un paradosso per il quale in certi porti tale norma è stata superata (o meglio ignorata) ed in altri invece è stata applicata alquanto rigidamente. L’esistenza della norma consente, comunque, una tutela della concorrenza nei porti e richiama quindi inevitabilmente gli interventi dell’AGCM. Riteniamo, pertanto, che rispetto a tematiche come quella in esame, non si possa restare sempre in attesa ed agire solamente <em>de iure condendo</em> ma, al contrario, si debba agire <em>de iure condito. </em>&nbsp;<u>3) Limitazioni all’attività di autoproduzione nelle operazioni portuali</u>Altro tema molto delicato su cui interviene l’AGCM è quello dell’autoproduzione. La delicatezza del tema deriva dalle implicazioni di carattere occupazionale e quindi sociale.L’AGCM “<em>al fine di valorizzare il vincolo competitivo esercitabile dall’autoproduzione, propone l’abrogazione della norma di cui al comma 4bis dell’art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, onde rafforzare le dinamiche competitive di mercato nell’esercizio delle attività portuali, al fine di accrescere l’attrattività, anche internazionale, del comparto portuale in Italia</em>”.La proposta dell’AGCM di abrogare il comma 4-<em>bis</em> dell’art. 16, della Legge n. 84/1994&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>, recentemente introdotto dall’articolo 199-bis del cd. “<em>Decreto Rilancio</em>” appare effettivamente degna di essere presa in considerazione dal legislatore.La norma introdotta dal Decreto Rilancio, infatti, non consente <em>de facto</em> l’effettivo e pieno esercizio del diritto autoproduzione. Tale disposizione stabilisce che – solo “<em>qualora non sia possibile soddisfare la domanda di svolgimento di operazioni portuali</em>” né tramite le imprese autorizzate ex art. 16 della Legge n. 84/1994 né mediante il ricorso alle imprese ex art. 17 della medesima legge – la nave sia autorizzata a svolgere le operazioni in regime di autoproduzione a condizione che, <em>inter alia</em>, “<em>sia stato pagato il corrispettivo e sia stata prestata idonea cauzione</em>”.Ricordiamo che il diritto all’autoproduzione è stato ritenuto dalla giurisprudenza un “<em>diritto soggettivo, perfetto, esercitabile e tutelabile erga omnes, attributivo di potestà e facoltà liberamente esercitabili dai privati</em>”&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.Il comma 4-<em>bis</em> dell’art. 16, della Legge n. 84/1994 parrebbe essere quindi in aperto contrasto non solo con la legge&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a> e giurisprudenza&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>, ma anche con il Regolamento 2017/352. Quest’ultimo, ribadendo i principi unionali di trasparenza, prevede che si debba garantire l’accesso al mercato dei servizi portuali in modo equo e non discriminatorio a tutti i soggetti interessati<strong>. </strong>Con l’abrogazione del comma 4-<em>bis</em> dell’art. 16, della Legge n. 84/1994 si potrà quindi scongiurare che la riserva legale attribuita alle imprese portuali pregiudichi in pratica diritto all’autoproduzione.Inoltre, preme evidenziare come l’eventuale mantenimento della limitazione all’autoproduzione potrebbe spingere l’utenza a preferire porti non italiani dove tali limitazioni non siano presenti e dove la concorrenza nelle operazioni portuali sia invece garantita.Giova poi ricordare che il D.M. n. 585/1995 all’art. 8 prevede già una serie di requisiti che il vettore marittimo o impresa di navigazione o il noleggiatore debbano avere per poter ottenere l’autorizzazione a svolgere le operazioni portuali in autoproduzione. Pertanto, la sicurezza dello svolgimento delle operazioni in autoproduzione è già garantita dalla sussistenza dei sopramenzionati requisiti. Non parrebbero pertanto esservi ragioni oggettive per giustificare la summenzionata limitazione.&nbsp;Ci sia consentito infine un commento generale a livello di metodo. Si ritiene opportuno che il legislatore – prima di valutare qualsivoglia modifica normativa in uno o tutti i sopra esaminati macro-temi – coinvolga in un dibattito aperto e trasparente tutti gli <em>stakeholders</em>, per sentire la voce e comprendere le reali esigenze di tutti gli operatori della <em>industry</em> nell’interesse della <em>industry</em> stessa nel suo complesso.Al momento della pubblicazione di questo articolo, infine, non ci risulta essere ancora stata adottata la legge annuale per il mercato e la concorrenza per l’anno 2021. Monitoreremo con attenzione l’adozione di tale legge, in quanto alla luce delle sopradescritte proposte dell’AGCM vi potrebbero essere delle importanti conseguenze sul mondo portuale italiano.&nbsp;<i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:ekaterina.aksenova@advant-nctm.com">Ekaterina Aksenova</a>.</i>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> <a href="https://www.agcm.it/dotcmsCustom/getDominoAttach?url-tr=192.168.14.10:8080/C12563290035806C/0/%20914911A1%20FF8A4336C12586A1004C2060/$File/AS1730.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.agcm.it/dotcmsCustom/getDominoAttach?url-tr=192.168.14.10:8080/C12563290035806C/0/ 914911A1 FF8A4336C12586A1004C2060/$File/AS1730.pdf</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Cfr. Shipping and Transport Bulletin – Dicembre 2017 – Gennaio 2018: “<em>Ancora sul divieto di detenere il controllo di due terminal nello stesso porto previsto dall’art. 18, comma 7, della legge portuale italiana</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Cfr. TAR Liguria, sez. II, 24 maggio 2012, n. 747<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Cfr. Ordinanza del Tribunale di Genova del 18 settembre 2009<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Il comma 4-bis dell’art. 16 della Legge n. 84/1994 statuisce che “<em>Qualora non sia possibile soddisfare la domanda di svolgimento di operazioni portuali né mediante le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 del presente articolo né tramite il ricorso all'impresa o all'agenzia per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 5 dell'articolo 17, la nave è autorizzata a svolgere le operazioni in regime di autoproduzione a condizione che:</em><em>a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati;</em><em>b) sia dotata di personale idoneo, aggiuntivo rispetto all'organico della tabella di sicurezza e di esercizio della nave e dedicato esclusivamente allo svolgimento di tali operazioni;</em><em>c) sia stato pagato il corrispettivo e sia stata prestata idonea cauzione</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Consiglio di Stato, Sez. II, Parere 30 agosto 1996, in Dir. mar., 1998, p. 1127.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> In particolare il dettato dell’art. 9 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 secondo il quale “<em>La riserva per legge allo Stato ovvero a un ente pubblico del monopolio su un mercato, nonché la riserva per legge ad un’impresa incaricata della gestione di attività di prestazione al pubblico di beni o di servizi contro corrispettivo, non comporta per i terzi il divieto di produzione di tali beni o servizi per uso proprio, della società controllante e delle società controllate. L’autoproduzione non è consentita nei casi in cui in base alle disposizioni che prevedono la riserva risulti che la stessa è stabilita per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e difesa nazionale, nonché, salvo concessione, per quanto concerne il settore delle telecomunicazioni</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a>Tra le altre: Consiglio di Stato, Sez. II, Parere 30 agosto 1996, in Dir. mar., 1998, p. 1127</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Shipping and Logistics</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 08 Jun 2021 06:04:44 +0200</pubDate>
                        <title>Come “rimorchiare” un aiuto di Stato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/come-rimorchiare-un-aiuto-di-stato</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Continuiamo a parlare del servizio di rimorchio portuale, ma da una nuova prospettiva: quella delle disposizioni vigenti in materia di aiuti di Stato.</p><p>Come noto, il rimorchio portuale non è incluso tra le attività che possono beneficiare delle misure di aiuto nazionali (sia in termini di sgravi fiscali sia in termini di sgravi previdenziali) previste dalla Legge n. 30/98, vale a dire dalla legge che ha istituito il cd. “<i>Registro internazionale</i>”.</p><p>Quanto sopra alla luce dei principi enunciati nella Comunicazione C (2004) 43 della Commissione europea - “<i>Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi</i>” (nel prosieguo “<i><strong>Orientamenti</strong></i>”) che, al punto 3.1&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1">[1]</a>,precisa come l’applicazione di regimi di aiuto nazionali - <i>ivi</i> incluso quindi quello previsto dalla Legge n. 30/98 - sia ammissibile per le sole attività di “<i>trasporto marittimo</i>”, e cioè il trasporto via mare di passeggeri e di merci.</p><p>Di conseguenza, ad oggi risulta ammessa l’iscrizione nel “<i>Registro Internazionale</i>” italiano (con i benefici di natura fiscale e previdenziale che ne derivano) solo di quei rimorchiatori che effettuano attività di “<i>rimorchio-trasporto</i>” marittimo (o “<i>rimorchio in alto mare</i>”) di altre navi, a condizione che più del 50% dell’attività di rimorchio svolta da tali rimorchiatori sia effettivamente rappresentata da “<i>rimorchio-trasporto</i>”.</p><p>Il rimorchio portuale non costituisce un “<i>trasporto marittimo</i>” e, in base agli Orientamenti, non può quindi ricevere aiuti di Stato.</p><p>Peraltro, se guardiamo al nostro ordinamento, è oramai evidente come la nozione di “<i>rimorchio portuale</i>” (attività riservata ex art. 101 Cod. Nav.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2">[2]</a> a soggetti concessionari) sia stata “<i>ampliata</i>” a seguito dell’introduzione nel 2016 del comma 1-<i>quater</i> all’art. 14 della Legge portuale (Legge n. 84/94)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3">[3]</a>. Tale comma ha infatti assimilato i porti e “<i>altri luoghi di approdo</i>” alle <i>“strutture di ormeggio presso le quali si svolgono operazioni di imbarco o sbarco di merci e passeggeri”&nbsp;</i><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4">[4]</a><i>,</i> nel senso di ricomprendere – <i>inter alia</i> – i terminali, le boe e le piattaforme marittime (<i>Off-shore</i>) in quanto assimilabili a strutture portuali.</p><p>Alla luce di quanto precede, pertanto, a nostro parere un’impresa di rimorchio che iscriva un proprio rimorchiatore nel “<i>Registro Internazionale</i>”:</p><p>(i) potrà mantenerne tale iscrizione - avvantaggiandosi dei benefici che ne derivano - solo se, nel corso dell’anno di riferimento, avrà dimostrato che più del 50% dell’attività di rimorchio resa da quel rimorchiatore sia stata attività inquadrabile come “<i>rimorchio-trasporto</i>” (secondo la definizione di cui sopra);</p><p>(ii) potrà comunque beneficiare delle misure agevolative garantite dal “<i>Registro internazionale</i>” soltanto nella misura prevista dalla normativa vigente e in ogni caso esclusivamente con riferimento all’attività di “<i>rimorchio-trasporto</i>” effettivamente resa. Per la restante parte delle attività di rimorchio, vale a dire per il “<i>rimorchio portuale</i>” (inclusa l’attività di assistenza presso uno degli “<i>altri luoghi di approdo</i>” di cui all’art. 14, comma 1 quater, della legge portuale), l’impresa non potrà invece accedere alle citate misure agevolative&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5">[5]</a>;</p><p>(iii) dovrà cancellare tale iscrizione - e dovrà ritenersi tenuta a restituire quanto percepito – qualora la predetta soglia del 50%, ai fini dell’ammissibilità dell’aiuto non sia superata alla fine dell’anno di riferimento.</p><p>Parrebbe dunque chiaro che – nel caso in cui i rimorchiatori iscritti nel “<i>Registro internazionale”</i> svolgano sia l’assistenza alle piattaforme <i>Off-shore</i> (considerata dunque come attività di “<i>rimorchio portuale</i>” alla luce dell’art. 14, c. 1-<i>quater</i>, della Legge n. 84/94) sia operazioni di alto mare – le rispettive società armatrici dovranno adottare (rectius: avrebbero già dovuto adottare) uno specifico regime di separazione contabile al fine di permettere un trasparente monitoraggio delle singole entrate, spese e perdite legate alle attività ammissibili e non ammissibili ai fini degli aiuti.</p><p>Quanto sopra al fine di evitare una commistione tra le attività di “<i>rimorchio portuale</i>” e di “<i>rimorchio-trasporto</i>” marittimo (o “<i>rimorchio in alto mare”</i>), che non consenta di individuare la sola parte di attività che potrebbe essere legittimamente destinataria di agevolazioni.</p><p>In questa prospettiva, la circolare prot. n. 7960, del 19 marzo 2019, dell’allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha puntualmente stabilito:</p><p>(i) l’importanza di verificare, anche nei singoli contesti locali, che l’attività effettivamente svolta nel corso dell’anno dai rimorchiatori iscritti nel “<i>Registro Internazionale</i>” “<i>sia stata costituita da attività di “trasporto marittimo” per più del 50%</i>”;</p><p>(ii) che potrà essere sospesa l’iscrizione dell’unità dal “<i>Registro internazionale</i>” qualora non venga superata la predetta soglia del l 50%.</p><p>Le riflessioni fin qui svolte hanno dunque a nostro parere una rilevanza anche sul piano della tutela della concorrenza. Occorre infatti evitare che&nbsp; – specie in quei contesti locali dove il concessionario uscente presti il servizio di “<i>rimorchio portuale</i>” e di “<i>trasporto marittimo</i>” anche presso “<i>altri luoghi di approdo</i>” (i.e. piattaforme e terminali <i>Off-shore</i>) – sia consentito a tale concessionario di percepire un aiuto di Stato non dovuto (o in misura maggiore a quanto ammesso) e porsi così in una posizione di illegittimo vantaggio rispetto ai propri concorrenti - aspiranti concessionari - in sede di gara per il rilascio della nuova concessione.</p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare </i><a href="mailto:emanuele.rinaldi@advant-nctm.com"><i>Emanuele Rinaldi</i></a><i>.</i></p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1">[1]</a> L’art. 3.1 degli Orientamenti prevede – <i>inter alia</i> – quanto segue: «Il <i>“rimorchio” rientra nel campo di applicazione degli orientamenti soltanto se più del 50 % dell'attività di rimorchio effettivamente svolta da un rimorchiatore durante un dato anno costituisce un “trasporto marittimo”. Il tempo di attesa può essere proporzionalmente assimilato alla parte dell'attività totale effettivamente svolta da un rimorchiatore che costituisce un “trasporto marittimo”. Va sottolineato che il rimorchio effettuato in particolare nei porti o che consiste nell'assistere navi a propulsione autonoma ad entrare in porto non costituisce un “trasporto marittimo” ai fini della presente comunicazione. Nel caso di rimorchio non sono possibili deroghe al legame di bandiera</i>».</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2">[2]</a> <i>Vds</i>. l’art. 101 Cod. Nav. ai sensi del quale: “<i>Il servizio di rimorchio nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi addette alla navigazione marittima non può essere esercitato senza concessione, fatta dal capo del compartimento, secondo le norme del regolamento</i>”.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3">[3]</a> Sul punto vedasi anche l’articolo “<i>Prime riflessioni sull’attuazione delle nuove linee guida per il rilascio delle concessioni per il servizio di rimorchio portuale” </i>su questo stesso numero del nostro Shipping&amp;Transport Bulletin.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4">[4]</a> Il c. 1-quater, dell’art. 14, della Legge n. 84/94 è stato introdotto dalla Legge n. 230/2016: “<i>Ai fini della prestazione dei servizi tecnico-nautici di cui al comma 1-bis, per porti o per altri luoghi d’approdo o di transito delle navi si intendono anche le strutture di ormeggio presso le quali si svolgono operazioni di imbarco o sbarco di merci e passeggeri, come banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri, navi o galleggianti di stoccaggio temporaneo e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzate anche nell’ambito di specchi acquei esterni alle difese foranee</i>”.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5">[5]</a> In questo senso, sempre nell’ipotesi di un servizio di rimorchio reso presso i suddetti “<i>altri luoghi di approdo</i>”, è opportuno chiarire che, come espressamente previsto negli Orientamenti del 2004, 43, della Commissione, nella sezione 3.1., ai soli fini della dimostrazione del superamento della soglia del 50% per l’ammissibilità dell’aiuto, “<i>l’eventuale tempo di attesa del rimorchiatore può essere proporzionalmente assimilato alla parte dell’attività totale effettivamente svolta che costituisce un trasporto-marittimo</i>”. Pertanto, qualora il medesimo rimorchiatore effettui anche attività di “<i>rimorchio portuale</i>”, gli eventuali tempi di attesa (riferiti a quest’ultima attività) non potranno essere presi in considerazione ai fini del conteggio percentuale sopracitato.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Infrastrutture Portuali</category>
                            
                                <category>Shipping and Logistics</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 08 Jun 2021 05:58:08 +0200</pubDate>
                        <title>Prime riflessioni sull’attuazione delle nuove linee guida per il rilascio delle concessioni per il servizio di rimorchio portuale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/prime-riflessioni-sullattuazione-delle-nuove-linee-guida-per-il-rilascio-delle-concessioni-per-il-servizio-di-rimorchio-portuale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Sulle pagine del nostro Shipping&amp;Transport Bulletin&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1">[1]</a> ci siamo già diffusamente occupati delle nuove linee guida dettate dall’allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (oggi ribattezzato Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili) per il rilascio delle concessioni per l’esercizio del servizio di rimorchio portuale.</p><p>Tali linee guida (contenute segnatamente nella circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 11 del 19.03.2019) hanno visto la loro prima applicazione col bando di gara pubblicato a febbraio di quest’anno dalla Capitaneria di Porto di Savona per l’affidamento del servizio in parola nel porto e nella rada di Savona e Vado Ligure per i prossimi quindici anni.</p><p>Alla luce del bando savonese ed in attesa che vengano pubblicati i bandi di gara per gli altri porti italiani in cui le concessioni per il servizio di rimorchio sono in scadenza (o sono già scadute, salvo essere state prorogate fino all’individuazione del nuovo concessionario), vale a nostro avviso le pena svolgere ancora qualche riflessione sul tema del rimorchio portuale.</p><p>In questo articolo, in particolare, prenderemo in esame le conseguenze derivanti dall’avvenuta modifica dell’art. 14 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 (la “<i>Legge Portuale</i>”), che ha di fatto ampliato la nozione di rimorchio portuale, mentre nell’articolo che segue in questo numero del nostro <i>Shipping&amp;Transport Bulletin</i> andremo ad approfondire il tema dell’applicabilità delle norme unionali in materia di aiuti di stato al servizio di rimorchio.</p><p>La Legge 1° dicembre 2016, n. 230 ha modificato l’art. 14 della Legge Portuale aggiungendovi il comma 1 quater. Ai sensi di tale comma, “<i>Ai fini della prestazione dei servizi tecnico-nautici di cui al comma 1-bis&nbsp;</i><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2">[2]</a><i>, <u>per porti o per altri luoghi d'approdo o di transito delle navi si intendono anche le strutture di ormeggio</u> presso le quali si svolgono operazioni di imbarco o sbarco di merci e passeggeri, <u>come banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri, navi o galleggianti di stoccaggio temporaneo e punti di attracco</u>, in qualsiasi modo realizzate anche nell'ambito di specchi acquei esterni alle difese foranee</i>”.</p><p>Questa modifica non è di poco conto - a livello pratico - se si tiene in considerazione quanto previsto dall’art. 101 Cod. Nav., in forza del quale “<i>Il servizio di rimorchio nei porti <u>e negli altri luoghi di approdo o di transito</u> delle navi addette alla navigazione marittima, non può essere esercitato senza concessione, fatta dal capo del compartimento, secondo le norme del regolamento</i>”.</p><p>Dal combinato disposto delle due disposizioni sopra riportate emerge un dato chiaro: posto che anche - ad esempio - le piattaforme <i>off-shore</i> o i campi boe devono essere considerati quali luoghi di approdo o di transito delle navi e che, in tali luoghi, il servizio di rimorchio non può essere esercitato senza concessione, è evidente come solo i soggetti concessionari possano regolarmente prestare il servizio in parola presso le piattaforme <i>off-shore</i> o i predetti campi boe.</p><p>Se il servizio di rimorchio venisse prestato da un soggetto non concessionario, si avrebbe verosimilmente una fattispecie di esercizio abusivo di tale servizio (prevista e punita dall’art. 1171 Cod. Nav.).</p><p>Dunque, il servizio di rimorchio ad un determinato punto di approdo o di transito delle navi ben potrebbe non essere obbligatorio, ma - qualora lo fosse o qualora, comunque, si rendesse necessario ricorrere a tale servizio - questo potrebbe essere svolto soltanto da un soggetto concessionario&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3">[3]</a> (come tale - potremmo dire - “<i>conosciuto</i>” allo Stato e dallo Stato già ritenuto idoneo a svolgere tale servizio per garantire l’interesse pubblico alla sicurezza della navigazione).</p><p>Quanto precede non può a nostro parere che riflettersi anche sull’ambito territoriale (<i>rectius</i>: sull’assetto) del servizio di rimorchio che le Capitanerie di Porto andranno a porre a gara in porti in prossimità dei quali siano effettivamente presenti, ad esempio, piattaforme <i>off-shore</i> o campi boe.</p><p>Ciò nel senso che - essendo previsto per legge che solo il concessionario del servizio possa operare presso i predetti punti di approdo o di transito delle navi - tali punti dovranno essere ricompresi nell’ambito territoriale della concessione posta a gara.</p><p>Questa ci parrebbe la soluzione più semplice ed anche più in linea con le citate linee guida che regolano l’affidamento delle concessioni, laddove si individua l’affidamento ad un unico soggetto quale soluzione più efficiente (anche, peraltro, alla luce del principio di economicità del servizio).</p><p>Diversamente - senza considerare l’ipotesi <i>icto oculi</i> illecita del soggetto non concessionario che svolge quindi il servizio <i>sine titulo</i> - si avrebbe come minimo una distorsione della concorrenza. Potrebbe infatti concretizzarsi uno scenario in cui, per esempio, l’impresa già concessionaria del servizio in un determinato porto presti altresì un servizio di rimorchio ad una vicina piattaforma <i>off-shore</i> sulla base di un contratto privatistico concluso col gestore di tale piattaforma. Qualora il servizio alla piattaforma <i>off-shore</i> non dovesse essere incuso nell’ambito della concessione posta a gara (ed il predetto contratto privatistico dovesse quindi “<i>sopravvivere</i>”) il concessionario uscente si troverebbe in un’evidente posizione di vantaggio rispetto ai propri <i>competitors </i>(basti pensare, ad esempio, in termini di possibili economie di scala).</p><p>Per tale ragione riterremmo in sostanza che (<i>i</i>) l’ambito delle concessioni messe a gara debba comprendere gli eventuali punti di approdo o di transito delle navi (quali piattaforme <i>off-shore</i> o campi boe) presenti in prossimità del porto cui la gara si riferisce e (<i>ii</i>) i previgenti contratti privatistici relativi al servizio svolto presso tali punti di approdo -&nbsp; ancorché già sottoscritti - non debbano (<i>rectius</i>: non possano) sopravvivere al procedimento di selezione del nuovo concessionario alla luce delle regole sottese a tale procedimento ed all’esercizio del servizio in parola (a partire proprio dal combinato disposto degli articoli 101 Cod. Nav. e 14, comma 1 quater della Legge Portuale, che ha messo “<i>fuori gioco</i>” tali contratti&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4">[4]</a> ).</p><p>Per completezza: la sopra citata posizione di vantaggio - va detto - si avrebbe con ogni probabilità anche nel caso in cui l’<i>incumbent</i> fornisse servizi di assistenza presso la piattaforma <i>off-shore</i> (per restare nell’esempio) diversi da quello specifico di rimorchio (vds. traporto attrezzature e personale).</p><p>In quest’ultima ipotesi, crediamo che l’Autorità Marittima dovrebbe - quantomeno - adottare misure idonee a “<i>neutralizzare</i>” il vantaggio competitivo in parola, adeguandosi in tal modo anche ai principi stabiliti dalla giurisprudenza in tema di <i>par condicio</i> tra aspiranti concessionari&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5">[5]</a>. Il riferimento è a quella giurisprudenza che sottolinea l’importanza di “<i>depurare, nei limiti possibili, la procedura dai fattori di vantaggio rivenienti in capo al concessionario dalla titolarità della concessione ovvero dalla titolarità di altro rapporto concessorio funzionalmente collegato al primo</i>”.</p><p>Evidentemente, un contratto privatistico come quello sopra ipotizzato andrebbe nella sostanza a costituire, per le ragioni sopra esposte, un fattore di vantaggio tale da alterare la <i>par condicio</i> tra i concorrenti.</p><p>Un possibile “<i>rimedio</i>” - qualora non fosse possibile, per ragioni che qui non è dato ipotizzare, porre a gara una concessione che comprenda l’eventuale servizio a luoghi di approdo esterni alle dighe foranee - potrebbe essere quella di prevedere una separazione delle aziende e quindi una segregazione delle attività: da una parte l’attività relativa alla concessione e, dall’altra parte, quella relativa al luogo di approdo esterno al porto, ma a questo comunque “<i>vicino</i>”. In questo modo potrebbero verosimilmente neutralizzarsi i possibili vantaggi e le possibili economie di scala che - in caso di mancata segregazione - potrebbero determinare una distorsione della concorrenza.</p><p>Ci sia infine consentita un’ultima annotazione a margine rispetto alle nuove guida per il rilascio delle concessioni per il servizio di rimorchio portuale e la loro concreta attuazione. Le linee guida prevedono espressamente che nei bandi di gara debba essere prescritto “<i><u>l’obbligo, al momento dell’immissione in servizio, di bandiera italiana per i rimorchiatori adibiti al servizio</u></i><u>”.</u> Il sopra citato bando di gara per il porto di Savona e Vado Ligure ha recepito la predetta prescrizione, stabilendo l’obbligo di provvedere alla registrazione dei rimorchiatori nel primo Registro Italiano non oltre il termine previsto per la stipula dell’atto di concessione.</p><p>La previsione sopra riportata ci lascia perplessi, perché qualsiasi limitazione all’utilizzo di navi battenti bandiera di uno Stato Membro dell’Unione Europea, che operino all’interno di uno Stato Membro, ci parrebbe mal conciliarsi con i principi fondamentali dell’Unione Europea e - in particolare - con i principi relativi alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi.</p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare </i><a href="mailto:simone.gaggero@advant-nctm.com"><i>Simone Gaggero</i></a><i>.</i></p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1">[1]</a> Sul punto vedasi i tre articoli, “<i>Le nuove linee guida per il rilascio delle concessioni per l’esercizio del servizio di rimorchio portuale</i>”, contenuti rispettivamente nelle edizioni di Giugno – Luglio 2019, Settembre – Ottobre 2019, Novembre – Dicembre 2019 del nostro Shipping&amp;Transport Bulletin.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2">[2]</a> Il riferimento è ai servizi tecnico nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3">[3]</a> In particolare, riteniamo, dal concessionario del servizio nel porto cui fa riferimento il punto di approdo o di transito in questione.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4">[4]</a> Per non dire che potrebbe averli resi di fatto “<i>contra legem</i>”.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5">[5]</a> Cfr. ex <i>multis</i>: Consiglio di Stato, Sez. VI, 25/01/2005 n. 168; Consiglio di Stato, Sez VI, 01/07/2008 n. 3326; Consiglio di Stato, Sez. VI, 24/12/2009 n. 8716.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Infrastrutture Portuali</category>
                            
                                <category>Shipping and Logistics</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 03 Jun 2021 05:33:12 +0200</pubDate>
                        <title>Pechino rafforza la tutela della proprietà intellettuale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pechino-rafforza-la-tutela-della-proprieta-intellettuale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Aumenta la protezione di brevetti, farmaci e diritto d'autore (anche online). La Cina deve rendere effettivo l'impegno assunto con Washington nel 2020.</em>Le dispute commerciali con gli Stati Uniti hanno spinto Pechino a un upgrade dell'intero sistema di tutela della proprietà intellettuale: brevetti, farmaci, copyright per le trasmissioni (anche online) compresi.Da ieri, con la nuova legge su brevetti e copyright, è diventato effettivo l'impegno bilaterale siglato il 15 gennaio 2020. Con la Fase 1 del negoziato commerciale i due blocchi sancivano la tregua e tra le promesse cinesi figurava, appunto, il rafforzamento dei diritti di proprietà intellettuale. Per gli americani, un punto non negoziabile. Il presidente cinese Xi Jinping si è impegnato personalmente in più occasioni a sostenere e illustrare la svolta.Si concretizza così anche quell'adeguamento ormai necessario ad innalzare gli standard di protezione di un Paese che, dal canto suo, non hai smesso di innovare, nemmeno durante la pandemìa: nel 2020 la Cina ha conservato la leadership globale con 68.720 registrazioni WIPO (+16,1% sul 2019), contro le 59.230 degli Usa (+3%) e ha trainato l'Asia portando la quota mondiale al 53,7%, una percentuale che un decennio fa era soltanto del 35,7 per cento.Vengono accolte richieste che le aziende sostenevano da anni. Finalmente sul fronte dei brevetti per design i titolari possono proteggere sia la totalità sia le singole parti di un prodotto, mentre la durata della tutela si allunga dagli attuali 10 a 15 anni. Scatta la regola della priorità nazionale in modo tale che il richiedente di un brevetto di design può rivendicare una priorità di sei mesi.Debuttano i danni punitivi in caso di violazioni internazionali, multati fino a cinque volte tanto le misure previste. Si ammette la difficoltà per chi ha subito un danno di accertare le perdite subite, e il guadagno illecito realizzato dal presunto violatore diventa il criterio ricorrente.Ma anche i titolari di brevetti devono osservare il principio della buona fede, evitando l'abuso dei diritti. Una svolta che va letta alla luce delle ultime vicende cinesi e che collega i brevetti all'Antitrust.«L'abuso dei diritti di brevetto può anche dar luogo a rivendicazioni antimonopolistiche, se il brevetto in questione ad esempio è indispensabile per l'operatività delle aziende di un certo settore industriale - dicono <strong>Enrico Toti</strong> e <strong>Laura Formichella</strong> dello studio <strong><span class="chapterhl">Nctm</span></strong>. Si chiarisce nella legge che se una controversia relativa a un abuso di diritto di brevetto ha l'effetto di eliminare o limitare la concorrenza, è disciplinata dalla legge Antimonopolio. In base alle linee guida Antimonopolio per il settore della proprietà intellettuale dello scorso 18 settembre, l'applicazione dei diritti di brevetto può dar luogo ad una violazione dell'Antitrust, ad esempio in caso di accordi orizzontali per esercitare congiuntamente brevetti concorrenti o l'abuso di posizione dominante sul mercato legata alla titolarità di brevetti standard essenziali».Sui farmaci, si introduce il meccanismo del Patent linkage, che rafforza la tutela in giudizio dei diritti di sfruttamento industriale dei prodotti di marca rispetto ai generici e si allunga la durata brevettuale di un nuovo farmaco già approvato per la commercializzazione, a compensazione delle lungaggini del sistema (Patent term extension).Risarcimenti più pesanti scattano per violazione del copyright, e il tetto massimo per i danni passa da 1 a 5 milioni di Renminbi, con un minimo di 500. Infine, il diritto d'autore si allarga al "diritto di trasmissione" in tutte le forme più avanzate, inclusa la "trasmissione interattiva on demand", il "download di rete", "la trasmissione radiofonica, via cavo e il webcast".&nbsp;Tratto da <a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20210602&amp;idArticle=545342376&amp;idFolder=12517&amp;idChapter=34221&amp;authCookie=-408498094&amp;trc=pDelivery-t20210602-a545342376-h34221-c1115-d10814-f12517-n17" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Il Sole 24 Ore</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 03 Jun 2021 03:54:45 +0200</pubDate>
                        <title>Certificazione vaccinale, le importanti implicazioni privacy da non sottovalutare</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/certificazione-vaccinale-le-importanti-implicazioni-privacy-da-non-sottovalutare</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il seguente documento è stato pubblicato in data 3 giugno 2021 sulla rivista <a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20210601&amp;idArticle=545314792&amp;idFolder=12517&amp;idChapter=34221&amp;authCookie=-214691668&amp;trc=pDelivery-t20210601-a545314792-h34221-c1115-d10814-f12517-n784" target="_blank" rel="noreferrer noopener">About Pharma and Medical Devices</a>.&nbsp;</em>&nbsp;L’attuale emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del coronavirus (“<strong>Covid</strong><strong>‑</strong><strong>19</strong>”) ha indotto le autorità governative, nazionali e sovranazionali, ad adottare misure limitative di alcuni diritti e libertà fondamentali delle persone. In particolare, alcune delle restrizioni adottate dagli Stati membri dell’Unione europea (“<strong>UE</strong>”) per contenere la pandemia da Covid-19, hanno avuto ripercussioni sul diritto dei cittadini alla libera circolazione.Tuttavia, la progressiva conoscenza del Covid-19, delle sue modalità di trasmissione, dell’efficacia delle misure terapeutiche per contrastare la malattia e, soprattutto, l’introduzione delle tante possibilità di profilassi vaccinale hanno reso possibile una riflessione sulle strategie di uscita da attuare per riportare, gradualmente, i cittadini ad una condizione di normalità.In questo contesto, la Commissione Europea è intervenuta con una proposta di Regolamento “<em>su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di Covid-19 (certificato verde digitale)</em>”, ad oggi già adottata dal Parlamento Europeo (la “<strong>Proposta</strong>”)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.&nbsp;</p><ol> <li><strong>Il “certificato verde digitale” </strong></li></ol><p>La Commissione evidenzia che, ai sensi dell'articolo 21 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri dell'UE, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi.Tuttavia, le misure adottate dagli Stati membri dell’UE per contenere la pandemia da Covid-19 spesso sono consistite in restrizioni all'ingresso o in altri requisiti specifici applicabili ai viaggiatori transfrontalieri, come l'obbligo di quarantena o di autoisolamento o di sottoporsi a un test per l'infezione da SARS-CoV-2 prima e/o dopo l'arrivo.In tale contesto si inserisce la Proposta, con il fine di facilitare l'esercizio del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e stabilire un quadro comune per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione dalla COVID-19, chiamato “certificato verde digitale”.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong>Il certificato di vaccinazione</strong></li></ol><p>Come anticipato, il certificato verde digitale consente il rilascio, la verifica e l'accettazione transfrontaliere di uno qualunque dei seguenti certificati:a) un certificato comprovante che al titolare è stato somministrato un vaccino anti COVID-19 nello Stato membro di rilascio del certificato (“certificato di vaccinazione”);b) un certificato indicante il risultato per il titolare e la data di un test molecolare o di un test antigenico rapido, figurante nell'elenco comune e aggiornato dei test antigenici rapidi per la COVID-19 stabilito sulla base della raccomandazione 2021/C 24/01 del Consiglio<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a> ("certificato di test");c) un certificato comprovante che il titolare risulta guarito da un'infezione da SARS-CoV-2 successivamente a un test molecolare positivo o un test antigenico rapido positivo, figurante nell'elenco comune e aggiornato dei test antigenici rapidi per la COVID-19 stabilito sulla base della raccomandazione 2021/C&nbsp;24/01 (“certificato di guarigione”).In particolare, la Proposta specifica che il certificato di vaccinazione dovrà contenere i seguenti dati personali:(a) nome: cognome(-i) e nome(-i), in quest'ordine;(b) data di nascita;(c) malattia o agente in questione;(d) vaccino/profilassi;(e) medicinale vaccinale;(f) titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino o fabbricante del vaccino;(g) numero in una serie di vaccinazioni/dosi;(h) data di vaccinazione, indicante la data dell'ultima dose ricevuta;(i) Stato membro di vaccinazione;(j) soggetto che ha rilasciato il certificato;(k) identificativo univoco del certificato.Il tentativo intrapreso dall’UE con la Proposta è quello di rendere il certificato vaccinale e, più in generale, il certificato verde digitale uno strumento di promozione delle libertà, rispetto al quale occorre valutare l’impatto sulla protezione dei dati personali, assicurando sin da subito il rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, tanto più cogenti in quanto si è in presenza di dati – quelli sanitari – che esigono, per la loro <em>sensibilità</em>, un più ampio grado di tutela.&nbsp;</p><ol start="3"> <li><strong>Quali implicazioni sulla protezione dei dati personali?</strong></li></ol><p>Pare opportuno rammentare, infatti, che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (il “<strong>GDPR</strong>”) si applica al trattamento dei dati personali effettuato nel quadro della Proposta.Ebbene, con riferimento al trattamento dei dati personali effettuato al fine del rilascio dei certificati in questione, la Proposta fornisce la base giuridica per il trattamento dei dati personali necessari per rilasciare tali certificati e per il trattamento delle informazioni necessarie per comprovare e verificare l'autenticità e la validità di tali certificati.A tale riguardo, il Considerando 37 della Proposta individua la base giuridica per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del GDPR (<em>i.e.</em>, trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento), e dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g) del GDPR (<em>i.e.</em>, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato), in quanto necessario per il rilascio e la verifica dei certificati interoperabili previsti dalla Proposta. <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>La Commissione specifica, inoltre, che secondo il principio della minimizzazione, è opportuno che i certificati contengano soltanto i dati personali necessari per agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione durante la pandemia di Covid-19, evidenziando la necessità di stabilire le specifiche categorie di dati personali e i campi di dati da inserire nei certificati, con un sistema di verifica decentrato, che non importi la conservazione delle risultanze dell’accertamento, e limitato al permanere della condizione di emergenza come dichiarata dall’Oms. La Commissione, infatti, chiarisce che la Proposta non crea una base giuridica che autorizzi lo Stato membro di destinazione, o gli operatori di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri tenuti, a norma del diritto nazionale, ad attuare determinate misure di sanità pubblica durante la pandemia di COVID-19, a conservare i dati personali ottenuti dal certificato.In particolare, al fine di consentire il rilascio e la verifica sicuri dei certificati, ai sensi dell’art. 4 della Proposta, la Commissione e gli Stati membri dovranno istituire e mantenere un'infrastruttura digitale del quadro di fiducia (c.d. “<em>trust framework</em>”). Tale quadro di fiducia garantirà, ove possibile, l'interoperabilità con i sistemi tecnologici istituiti a livello internazionale.I dati personali, inoltre, potranno essere trasmessi o scambiati a livello transfrontaliero con il solo scopo di ottenere le informazioni necessarie per comprovare e verificare lo stato di vaccinazione, test o guarigione del titolare.Infine, la Proposta prevede che le autorità competenti per il rilascio dei certificati in questione sono considerate titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7, del GDPR.&nbsp;</p><ol start="4"> <li><strong>Il parere congiunto EDPS/EDPB</strong></li></ol><p>Con un parere congiunto (04/2021 del 31 marzo)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>, l’<em>European Data Protection Board </em>(l’“<strong>EDPB</strong>”) e l’<em>European Data Protection Supervisor </em>(l’“<strong>EDPS</strong>”) hanno suggerito alcuni significativi interventi che di seguito si illustreranno:</p><ul> <li>anzitutto, per evitare discriminazioni fondate sulla condizione sanitaria della persona si chiede di chiarire l’obbligo per gli Stati membri di accettare tutte e tre le tipologie di certificati verdi digitali – ivi incluso il certificato vaccinale – nonché l’illiceità di ogni uso del certificato verde suscettibile di determinare, anche solo <em>de facto</em>, un trattamento in tal senso discriminatorio o comunque sproporzionato rispetto al fine perseguito;</li> <li>si sottolinea l’esigenza che le norme nazionali che eventualmente legittimino usi ulteriori del certificato verde digitale circoscrivano in maniera puntuale l’ambito e gli scopi del trattamento&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>;</li> <li>si richiede poi che la norma europea definisca meglio lo scopo del certificato verde digitale e introduca un meccanismo per il monitoraggio del suo utilizzo da parte degli Stati Membri oltre all’introduzione di adeguate misure tecniche e organizzative contro la falsificazione dei certificati e ogni altro tipo di abuso, soprattutto riguardo ai dati appartenenti a categorie “particolari”&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a> e a quelli soggetti a decisioni automatizzate;</li> <li>si richiede inoltre di precisare ulteriormente, anche con una specifica <em>sunset-clause</em>, l’illegittimità dell’accesso ai dati contenuti nei certificati una volta cessata l’emergenza pandemica e di escludere, che con atto delegato della Commissione il sistema del certificato verde digitale possa essere riattivato a seguito di sospensione per cessate esigenze, in presenza di un’ulteriore dichiarazione di sussistenza di pandemia da Sars-Cov-2, sue varianti o malattie infettive simili con potenziale epidemico;</li> <li>si chiede di chiarire se sia subordinata all’istanza di parte la creazione di per sé del certificato o soltanto il suo rilascio e, per escludere effetti discriminatori, si suggerisce di obbligare gli Stati, con una dizione normativa rafforzata rispetto all’attuale, a rilasciare il certificato in forma cartacea oltre che digitale, nonché di limitare, ove tecnicamente possibile, le tecniche di verifica a quelle che non implichino trasmissione di dati personali;</li> <li>quanto alle categorie di dati utilizzate, si chiede di motivare meglio, nel preambolo, le ragioni che rendano necessaria la raccolta di informazioni di dettaglio quali ad esempio il prodotto vaccinale utilizzato, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino o il produttore e il numero delle vaccinazioni o delle dosi vaccinali somministrate, precisando che le modifiche suscettibili di essere apportate con atti delegati della Commissione debbano limitarsi ad operare all’interno delle sottocategorie del catalogo di dati previsto in allegato;</li> <li>si ritiene inoltre preferibile demandare ad atto esecutivo della Commissione l’individuazione dei soli dettagli tecnici delle misure per la sicurezza del trattamento, indicando già in proposta, innalzandone così la fonte, l’obbligo per titolari e responsabili di adottare misure tecniche e organizzative adeguate al rischio implicato dal trattamento;</li> <li>analogamente, a fronte della possibilità rimessa alla Commissione di introdurre, con proprio atto esecutivo, specificazioni sul rapporto tra titolari e responsabili del trattamento ai fini della ripartizione delle relative responsabilità, si auspica che gli Stati membri rendano pubblica una lista dei soggetti coinvolti nel trattamento, al fine di consentire l’effettività dell’esercizio dei diritti da parte degli interessati, nel rispetto del principio di trasparenza;</li> <li>si auspica inoltre una più puntuale definizione dei periodi massimi di conservazione dei dati funzionali al rilascio del pass, o in subordine i criteri in base ai quali definirli, comunque non oltrepassando la fine della pandemia;</li> <li>si suggerisce infine di precisare meglio le condizioni di legittimità e le garanzie per il trasferimento dei dati all’estero, assicurandone l’utilizzo esclusivamente per i fini sanciti dalla Proposta.</li></ul><p>Si tratta di osservazioni volte a un complessivo, ulteriore perfezionamento di proposte che, tuttavia, sottendono già un adeguamento bilanciamento tra protezione dei dati personali, esigenze di sanità pubblica e libertà di circolazione dimostrando, ancora una volta, come la disciplina di protezione dati rappresenti un presupposto, sempre più rilevante, per un governo sostenibile dell’innovazione tanto quanto dell’emergenza.&nbsp;</p><ol start="5"> <li><strong>L’intervento del Garante Privacy</strong></li></ol><p>Sul tema dei certificati vaccinali e delle relative implicazioni <em>privacy</em> si è espressa anche l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (il “<strong>Garante Privacy</strong>”). Il Garante Privacy evidenzia come i dati relativi allo stato vaccinale siano dati particolarmente delicati e un loro trattamento non corretto possa determinare conseguenze gravissime per la vita e i diritti fondamentali delle persone. Tali conseguenze, nel caso dell’implementazione di soluzioni, anche digitali (es. app), per rispondere all’esigenza di rendere l’informazione sull’essersi o meno vaccinati come condizione per l’accesso a determinati locali o per la fruizione di taluni servizi (es. aeroporti, hotel, stazioni, palestre ecc.) possono tradursi in discriminazioni, violazioni e compressioni illegittime di libertà costituzionali.A tale proposito, nel caso si intenda far ricorso alle predette soluzioni, il Garante per la privacy richiama l’attenzione dei decisori pubblici e degli operatori privati italiani sull’obbligo di rispettare la disciplina in materia di protezione dei dati personali.Il Garante Privacy ritiene, pertanto, che il trattamento dei dati relativi allo stato vaccinale dei cittadini a fini di accesso a determinati locali o di fruizione di determinati servizi, debba essere oggetto di una norma di legge nazionale, conforme ai principi in materia di protezione dei dati personali (in particolare, quelli di proporzionalità, limitazione delle finalità e di minimizzazione dei dati).In assenza di tale eventuale base giuridica normativa l’utilizzo in qualsiasi forma, da parte di soggetti pubblici e di soggetti privati fornitori di servizi destinati al pubblico, di <em>app</em> e <em>pass</em> destinati a distinguere i cittadini vaccinati dai cittadini non vaccinati, a parere del Garante Privacy, sarebbe da considerarsi illegittimo.In questo contesto si inserisce il Decreto Legge del 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. Decreto Riaperture), il quale prevede l’introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette “certificazioni verdi Covid-19”, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.In particolare, si prevede che le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea saranno riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.Tuttavia, come anche ribadito dal Garante Privacy, dal testo del Decreto Riaperture si deduce che la questione <em>privacy</em> verrà trattata in un DPCM successivo, dal momento che il decreto si limita a stabilire la necessità del <em>pass</em> e a definirne gli spazi applicativi, ma non l’impostazione sotto il profilo della <em>privacy</em>.A detta del Garante Privacy, tuttavia, “<em>è difficile discutere di proporzionalità dei dati trattati, di misure di sicurezza, o di tempi di conservazione rispetto a un decreto-legge che, al momento, manca di qualsiasi esercizio di disciplina in relazione a questi aspetti"&nbsp;</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a><em>.</em> In altri termini, vi sono una serie di nodi cruciali dal punto di vista <em>privacy</em> che andrebbero discussi e valutati prima di cominciare ad utilizzare il certificato.&nbsp;</p><ol start="6"> <li><strong>Conclusioni</strong></li></ol><p>In conclusione, pare evidente come la protezione dei dati non costituisca un ostacolo per combattere la pandemia da Covid-19, né tantomeno per implementare soluzioni come il certificato vaccinale e, più in generale, il certificato verde digitale.Si rende necessario, tuttavia, prevedere soluzioni pienamente in linea con la legislazione europea sulla protezione dei dati personali non solo per la certezza del diritto, ma anche per evitare che la proposta abbia l'effetto di compromettere direttamente o indirettamente il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali.In questo senso, sarebbe auspicabile che la normativa europea garantisca un giusto equilibrio tra gli obiettivi di interesse generale perseguiti dal certificato verde digitale e l'interesse individuale all'autodeterminazione, così come il rispetto dei diritti fondamentali alla privacy, alla protezione dei dati e alla non discriminazione, e di altre libertà fondamentali come la libertà di movimento e di residenza.Allo stesso tempo, l’esigenza di garantire il rispetto dei principi fondamentali di accuratezza, necessità e proporzionalità nel trattamento dei dati, e di attenuare i rischi per i diritti fondamentali degli interessati, compresi i rischi di ulteriori (non normati) utilizzi del certificato verde digitale, nonché di discriminazione diretta e/o indiretta, richiede che il trattamento dei dati contenuti nei certificati vaccinali per fini ulteriori rispetto a quello di garantire la libera circolazione delle persone sia oggetto di una specifica norma di legge nazionale, conforme ai principi in materia di protezione dei dati personali, al fine di realizzare un equo bilanciamento tra l’interesse pubblico che si intende perseguire e l’interesse individuale alla riservatezza.Per dirla con il Garante Privacy, <em>“tutti quanti vogliamo e speriamo di poterci tornare a muovere presto, però non vogliamo neanche che il prezzo da pagare per tornare a muoverci sia una sostanziale espropriazione della privacy”.&nbsp;</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>&nbsp;<em>l contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:ilaria.todaro@advant-nctm.com">Ilaria Todaro</a> e <a href="mailto:claudia.colamonaco@advant-nctm.com">Claudia Colamonaco</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> La proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio è disponibile al seguente <em>link</em>: <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0130" target="_blank" rel="noreferrer">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0130</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Raccomandazione del Consiglio relativa a un quadro comune per l'uso e la convalida dei test antigenici rapidi e il riconoscimento reciproco dei risultati dei test per la COVID-19 nell'UE 2021/C 24/01 (GU&nbsp;C&nbsp;24 del 22.1.2021, pag. 1).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> La Proposta non disciplina, infatti, il trattamento dei dati personali relativi alla documentazione di una vaccinazione, di un test o di una guarigione per altri fini, ad esempio a fini di farmacovigilanza o per la conservazione di cartelle cliniche individuali. La base giuridica del trattamento ad altri fini dovrà, pertanto, essere stabilita dalle legislazioni nazionali, che devono essere conformi alla normativa dell'Unione in materia di protezione di dati.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Il testo del parere congiunto è disponibile al seguente link:&nbsp;<a href="https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_edps_joint_opinion_dgc_en.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_edps_joint_opinion_dgc_en.pdf</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> A parere dei due <em>board</em>, in effetti, l'estensione dell'applicazione del certificato verde digitale ad altre situazioni per allentare le restrizioni attualmente in vigore è già stata suggerita e gli Stati membri potrebbero prevedere di introdurlo come requisito de facto, ad esempio per entrare in negozi, ristoranti, club, luoghi di culto o palestre o per utilizzarlo in qualsiasi altro contesto come quello lavorativo. Qualsiasi ulteriore uso del certificato verde digitale e del suo quadro, determinato in base ad una legge nazionale non dovrebbe provocare una discriminazione basata sull'essere stati (o non essere stati) vaccinati o guariti dal Covid-19. Per questo motivo, i due organi sottolineano che ogni eventuale ulteriore utilizzo del certificato verde digitale e dei dati personali ad esso correlati a livello di Stati membri deve essere conforme al GDPR. Ciò implicherebbe la necessità di una base giuridica adeguata nel diritto degli Stati membri, che rispetti i principi di efficacia, necessità, proporzionalità e che includa garanzie forti e specifiche attuate a seguito di un'adeguata valutazione d'impatto, in particolare per evitare qualsiasi rischio di discriminazione e per vietare qualsiasi conservazione dei dati nel contesto del processo di verifica.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> I dati appartenenti a categorie particolari sono quelli di cui all’art. 9, comma 1, del GDPR, vale a dire, i “<em>dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Così si è espresso Guido Scorza, Componente del Garante per la protezione dei dati personali in un’intervista per <em>Open online</em>, 22 aprile 2021.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> <em>Ibidem</em>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 31 May 2021 04:31:55 +0200</pubDate>
                        <title>Ela sceglie Nctm per affiliarsi in Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ela-sceglie-nctm-per-affiliarsi-in-italia</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>La selezione è stata lunga, anche a causa del Covid-19, ma il network internazionale Ela, Employment law alliance, ha scelto lo studio&nbsp;<strong><span class="chapterhl">Nctm</span></strong>&nbsp;come suo affiliato italiano.Ela ha la particolarità di essere una rete tra studi specializzati sul diritto del lavoro ma con una rilevante multipractice firm interna. Si tratta di un network che si estende per 171 Stati con un rappresentante in ogni Paese.«Un aspetto importante - spiega l'avvocato&nbsp;<strong><span class="chapterhl">Michele Bignami</span></strong>, responsabile del dipartimento lavoro di&nbsp;<strong><span class="chapterhl">Nctm</span></strong>&nbsp;- era che si fosse multipractice con l'idea che ci possono essere incarichi in cui la prospettiva lavoristica non è sufficiente. Noi siamo in grado di fornire un'assistenza su tutti i fronti».Un'altra particolarità su cui la commissione esaminatrice si è soffermata è l'attenzione dello studio alla next generation perché Ela richiede che sia favorita la crescita professionale dei più giovani.L'ingresso in questa rete per<strong>&nbsp;<span class="chapterhl">Nctm</span></strong>&nbsp;garantisce interlocutori affidabili all'estero per i propri assistiti ma anche potenziali nuovi clienti che vogliono operare in Italia.«Come studio siamo già strutturati - conclude <strong>Bignami</strong> -. Abbiamo 21 componenti al nostro interno che fanno diritto del lavoro. Noi rispondevamo a quello che stavano cercando e abbiamo già attivato rapporti con studi di altri Paesi».&nbsp;Tratto da <a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20210531&amp;idArticle=545096377&amp;idFolder=12517&amp;idChapter=34221&amp;authCookie=-1518104772&amp;trc=pMailCN-t20210531-a545096377-h34221-c1115-f12517-n17-u8048" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Il Sole 24 Ore</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 26 May 2021 11:28:24 +0200</pubDate>
                        <title>Regolamento IVASS n. 47 del 27 aprile 2021: disposizioni in materia di piani di risanamento e finanziamento di imprese di assicurazione e riassicurazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/regolamento-ivass-n-47-del-27-aprile-2021-disposizioni-in-materia-di-piani-di-risanamento-e-finanziamento-di-imprese-di-assicurazione-e-riassicurazione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In data 27 aprile 2021, I’IVASS ha pubblicato il Regolamento n. 47 recante disposizioni in materia di risanamento e finanziamento di cui al titolo XVI del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private (“<strong>CAP</strong>”). Con tale Regolamento, l’Istituto ha fornito una disciplina di dettaglio in materia di piani di risanamento e finanziamento, tanto individuali quanto di gruppo, in attuazione dell’art. 223-<em>ter</em> CAP (che richiedeva all’IVASS di emanare le norme riguardanti, in particolare, i dati e le informazioni da indicare nel piano di risanamento di cui all'articolo 222 e nel piano di finanziamento i cui all'articolo 222-<em>bis</em>).L’IVASS ha delineato la disciplina attuativa delle misure di salvaguardia, risanamento e liquidazioni previste nel CAP tanto a livello contenutistico quanto procedimentale per le: <em>(i)</em> imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia; <em>(ii)</em> imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo con sede secondaria in Italia; e <em>(iii)</em> le ultime società controllanti italiane<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.Più nel dettaglio il regolamento disciplina i contenuti e le modalità di predisposizione e approvazione del piano di risanamento e del piano di finanziamento, nonché di presentazione delle relative relazioni, concernenti le misure adottate e l’esecuzione dei piani, da presentare all’Istituto.<strong>&nbsp;</strong>Il testo completo del Regolamento e della relativa Relazione sono disponibili sul sito dell’IVASS: <a href="https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2021/n47/index.html" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2021/n47/index.html</a>&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a>, <a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a> e <a href="mailto:guido.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1"><sup>[1]</sup></a> Si specifica che se tali società sono a loro volta controllate da imprese di assicurazione e riassicurazione, da una società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno stato membro, le disposizioni del Reg. 47/2021 troveranno applicazione solo nel caso in cui l’IVASS abbia disposto la vigilanza a livello di sottogruppo nazionale.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 25 May 2021 04:37:14 +0200</pubDate>
                        <title>Buon compleanno GDPR!</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/buon-compleanno-gdpr</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Regolamento Europeo 2016/679, denominato anche <em>General Data Protection Regulation</em> (il “<strong>GDPR</strong>”), compie tre anni.Il GDPR è entrato, infatti, in vigore il 25 maggio 2018, divenendo il punto di riferimento globale in materia di protezione dei dati personali nonché fattore di convergenza nell'elaborazione delle norme. Con l'adozione del GDPR, l’Unione europea ha assunto un ruolo di primo piano nel panorama internazionale sulla protezione dei dati, spingendo diversi paesi terzi ad allineare al GDPR le proprie normative in materia di protezione dei dati. Restano da trovare nuove soluzioni che contemperino la tutela dei dati personali con la relativa circolazione ad esempio con riguardo ai rapporti e agli scambi commerciali con gli Stati Uniti dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea Schrems II che ha invalidato il Privacy Shield.Il GDPR ha certamente rivoluzionato l’approccio di aziende e cittadini alla <em>privacy</em>, che da Cenerentola del diritto è diventata materia prioritaria, ed i motivi sono molteplici.Al primo posto nella lista dei motivi vi è sicuramente l’introduzione di una vasta gamma di sanzioni amministrative. La principale novità è stata rappresentata in particolare dalla durata, dall’entità e dalla gravità di alcune di tali sanzioni, che possono arrivare: (i) da un massimo di Euro 10.000.000 o alternativamente fino al 2% del fatturato annuo a livello mondiale, in determinate ipotesi, o (ii) ad un massimo di Euro 20.000.000 o fino al 4% del fatturato annuo di gruppo a livello mondiale nei casi più gravi. In alcuni casi, i più gravi, si giunge al rischio di reato penale.Ciò ha condotto ad un esponenziale aumento degli adeguamenti delle imprese alle norme introdotte dal GDPR e da un livello di maggior attenzione al rischio privacy anche da parte dei vertici aziendali.Un’altra novità importante è stata la creazione di una nuova figura lavorativa: il Responsabile della protezione dei dati personali, denominato anche Data Protection Officer o nella ormai nota sigla, DPO. Nuovo “attore” del “sistema privacy” che ha contribuito in maniera sostanziale al successo del GDPR. La presenza infatti di numerosissimi DPO (si registrano oggi migliaia di DPO), a parte il lavoro svolto nell’ambito della struttura del titolare che ha proceduto alla nomina, ha fatto nascere un peculiare fenomeno: la richiesta del requisito dell’adeguamento, o di elementi di esso, agli altri titolari con cui il suo entra in contatto per porre in essere, proseguire, mantenere rapporti, commerciali o meno. Ciò ha creato un imprevisto effetto domino che ha portato ad un’esigenza di adeguamento che negli anni scorsi era legata soprattutto al timore del controllo dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (il “Garante Privacy”).E poi i principi di privacy by design &amp; by default, la accountability e i tanti diritti degli interessati tra cui quello all’oblio.In Italia, il Garante Privacy ha reso noto che, dall’entrata in vigore del GDPR sino al 31 marzo 2021, sono pervenute</p><ul> <li>59.838 comunicazioni dei dati di contatto dei DPO,</li> <li>27.192 reclami e segnalazioni e</li> <li>3.873 notifiche di violazioni dei dati personali (c.d. <em>Data Breach</em>).</li></ul><p>Tre anni dopo la sua entrata in applicazione, il GDPR può essere globalmente considerato un successo, tuttavia, la sfida è ancora lunga: si dovrà continuare a porre l'accento sul miglioramento dell'attuazione e sulle azioni volte a rafforzare l'applicazione della normativa privacy nonché sulla necessità di un’applicazione rigorosa ed efficace del GDPR e di un’aumentata consapevolezza della gestione dei dati personali, della loro fondamentale importanza nella società dell’informazione, di una maggiore “maturità digitale” da parte degli interessati e di una crescente responsabilizzazione dei titolari delle piattaforme digitali, delle imprese integrate e di altri servizi digitali di grandi dimensioni, in particolare nei settori della pubblicità online, del <em>micro-targeting</em>, della profilazione algoritmica, della scienza e della genomica, della classificazione, della diffusione e dell'amplificazione dei contenuti.In conclusione, il GDPR ha raccolto notevole interesse e attenzione alla luce del boom del mercato digitale e dei big data. Le Istituzioni europee hanno superato con lungimiranza il regime giuridico in materia di privacy a dir poco frastagliato tra uno stato membro e l’altro. Il GDPR rappresenta sicuramente una rivoluzione nel Diritto alla Privacy dell’Unione Europea.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:marco.cappa@advant-nctm.com">Marco Cappa</a> e <a href="mailto:claudia.colamonaco@advant-nctm.com">Claudia Colamonaco</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 20 May 2021 03:25:09 +0200</pubDate>
                        <title>Professione artista. Che differenza c&#039;è tra un medico e un artista? il primo è considerato un lavoro, il secondo no. Ma qualcosa sta cambiando</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/professione-artista-che-differenza-ce-tra-un-medico-e-un-artista-il-primo-e-considerato-un-lavoro-il-secondo-no-ma-qualcosa-sta-cambiando</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il contesto Covid, specialmente dopo il primo lockdown, quando il Governo ha predisposto forme di sostegno a determinate categorie professionali, ha fatto riemergere la questione in tutta la sua complessità: come si inquadra nel nostro ordinamento la figura professionale dell’artista? In effetti, il caso italiano è caratterizzato da una tendenziale fumosità di questo argomento, motivo per cui, specialmente nell’ultimo anno, si sono intensificate le energie intellettuali per cercare di dare una risposta chiara e soprattutto contemporanea a questa domanda. Come dimostra l’impegno di&nbsp;<strong>Alessandra Donati </strong>e Franco Broccardi, un’avvocatessa e un commercialista esperti in materia artistica, che tra le altre cose stanno sostenendo le iniziative di Art Workers Italia, la prima associazione di categoria degli artisti. Ne abbiamo parlato con loro.&nbsp;<strong>Giuridicamente parlando, chi è un artista per il nostro ordinamento?</strong>«Benché fin dal 2007 il Parlamento Europeo abbia richiesto agli stati membri dell’Unione europea di adottare misure volte a uniformare e tutelare la professione artistica, la figura professionale dell’artista è ancora solo marginalmente e sommariamente delineata nel nostro ordinamento. Si tratta piuttosto di una professionalità riconosciuta a livello sociale, attraverso le regole del mercato dell’arte, mentre manca una disciplina organica che individui a livello sostanziale, organizzativo e fiscale una specifica professionalità. Se nell’ambito del diritto d’autore la mancanza di una distinta definizione costituisce elemento positivo, dal punto di vista fiscale e previdenziale, invece, sarebbe necessaria l’individuazione di una specifica categoria professionale. Il diritto d’autore, infatti, non individua prerogative per la qualificazione dell’autore in quanto artista, essendo l’attivazione della tutela del diritto d’autore giustamente svincolata da riconoscimenti esterni, corporativi o di certificazione accademica: il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione di lavoro intellettuale e si considera autore colui che viene indicato come tale. Dal punto di vista fiscale, invece, la normativa si limita a prevedere che l’artista possa rientrare nella categoria dei lavoratori autonomi».&nbsp;<strong>Quali sono i requisiti per definire una professione? E i vantaggi di una professione riconosciuta?</strong>«È indubbio che l’attività degli artisti visivi, così come tutta la filiera che ne discende, abbia caratteristiche peculiari e uniche e che quindi necessiti di un percorso regolamentare autonomo.Spesso si sente equiparare il riconoscimento della professione artistica con l’introduzione di un codice Ateco più specifico dell’attuale “altre creazioni artistiche e letterarie” in cui, molto genericamente, si fa riferimento all’attività di artisti individuali quali scultori, pittori, cartonisti, incisori, acquafortisti, aerografisti, così come a tutti coloro che si occupano della stesura di “manuali tecnici e della consulenza per l’allestimento di mostre di opere d’arte”. Tale classificazione non presuppone né fonda il riconoscimento di una specifica professionalità: è un qualcosa tutto da costruire ed è un percorso che stiamo portando avanti supportando&nbsp;AWI, Art Workers Italia, la neonata associazione che raggruppa gli artisti per dare forma a un organo rappresentativo della categoria. Non si tratta di costituire un albo né di porre barriere all’entrata, ma creare un “luogo di appartenenza”, un’associazione, un “sindacato” se vogliamo, tramite il quale arrivare a un riconoscimento anche formale di una professione.Il requisito non è in un codice Ateco, lo ribadiamo, ma nella capacità di assunzione di responsabilità verso il proprio mestiere. Una professione riconoscibile all’esterno, riconosciuta in quanto tale, ha la possibilità, per non dire il dovere, di svolgere azioni lobbistiche a difesa della categoria, di far valere l’aumento del proprio “peso specifico” nelle contrattazioni economiche e nella formazione di standard contrattuali, di difendere i diritti di una moltitudine di protagonisti culturali che troppo spesso non hanno la possibilità di parlare con una voce sola e forte. Nel contempo tutto questo comporta obblighi di trasparenza di cui non si potrà non tenere conto».&nbsp;<strong>Cosa serve alla professione artistica per essere riconosciuta e tutelata in quanto tale?</strong>«La necessità di una rappresentanza giuridica per gli artisti visivi è un fatto reale: non può esserci riscontro economico e lavorativo se non si viene percepiti come portatori di valore. Senza la percezione di questo valore, che passa in primo luogo dalla definizione di ciò che si è, diventa difficile poter emergere. Si tratta di rimarcare una professionalità che si traduce in chiarezza dei rapporti lavorativi, con tutto ciò che questo comporta: una richiesta di trasparenza che sostituisca l’invisibilità e che permetta a nuovi artisti di crescere come soggetti economici».&nbsp;<strong>Uno strumento funzionale a consolidare la professione dell’artista, sotto il profilo giuridico, fiscale e sociale, dovrebbe essere il contratto. Esiste una disciplina omogenea in questo ambito?</strong>«L’artista, il gallerista e il collezionista concludono i loro affari nel mercato italiano dell’arte con una stretta di mano e con un generico affidamento della reciproca considerazione di attendibilità: la prassi degli scambi è altamente informale. Alla regolamentazione della creazione artistica, nei suoi aspetti di tutela e di circolazione, si applicano le regole e gli istituti generali del diritto, non vi è una considerazione specifica per i contratti che hanno ad oggetto in modo distinto le opere d’arte: i tipi di contratto del codice civile sono stati concepiti per il trasferimento e l’utilizzazione di merce in genere.La figura professionale dell’artista, solo marginalmente delineata nel nostro ordinamento, risulta poco responsabilizzata anche a causa della scarsa chiarezza che la stretta di mano riesce a comunicare e assicurare: in particolare risultano spesso poco chiare nel rapporto con il gallerista le modalità di finanziamento delle opere, il tipo di legame che vincola l’artista a una galleria, la regolamentazione delle condizioni di esclusiva, così come la definizione del termine di durata del contratto. La scelta del regolamento contrattuale, invece, è la presa di coscienza della complessità della relazione tra i contraenti, producono come effetto il riconoscimento dei limiti del potere contrattuale di ciascuno e, dunque, contribuiscono a creare una necessaria quanto opportuna chiarezza di ruoli. Il contratto scritto è utile per l’artista, che, attraverso l’individuazione dei propri diritti e obblighi, può imporsi un’organizzazione del lavoro adeguata alla propria professionalità e, allo stesso tempo, fruire di uno strumento adatto per tracciare e mantenere un legame con la vita della propria opera; è utile all’opera d’arte, che riceve dallo scambio di indicazioni delle parti una tutela più specifica per la conservazione e il restauro , basti pensare alla fondamentale proposta del Pacta, i protocolli di certificazione per la autenticità, cura e tutela dell’opera contemporanea (adottato dalla DGAAP con circolare 7/2017, già strumento di valore in questo senso); il contratto in forma scritta, poi, costituisce adempimento richiesto dallo stesso legislatore per la gestione dei diritti di utilizzazione economica. La formalizzazione degli equilibri contrattuali, la formalizzazione dei ruoli e la divisione di rischi, costi e vantaggi economici concorrono a fornire maggior chiarezza in ordine al ruolo professionale di ciascuno dei contraenti. Per&nbsp;AWI&nbsp;stiamo proprio lavorando alla definizione di modelli contrattuali utili in questo senso».&nbsp;<strong>Qual è l’importanza di un archivio per un artista?</strong>«Aver organizzato un archivio significa aver organizzato la propria produzione in modo professionale, significa investire nel futuro: un archivio ben strutturato costituisce per il mercato la garanzia della corretta e autentica identità della produzione dell’artista. L’archivio&nbsp;ha conquistato una funzione centrale nel contesto del mondo e del mercato dell’arte perché non costituisce solo fonte di informazione e conoscenza, autorevole riferimento per la ricostruzione della vita e della personalità di un artista e della genesi della sua opera, ma in quanto oggi è divenuto, anche, un imprescindibile strumento di identificazione e di garanzia della sua produzione autentica».&nbsp;<strong>La configurazione giuridica della professione comporterebbe una diversa responsabilità tributaria? Attualmente l’unico onere osservato è il regime iva. Cosa potrebbe cambiare?</strong>«Un riconoscimento professionale non comporta di per sé la modifica di uno status fiscale, ma certamente ne aiuterà l’inquadramento, eliminando le zone d’ombra legate a professioni “non altrove classificabili”. L’iva in ambito artistico, peraltro, è uno degli argomenti di discussione che ciclicamente torna a galla. Affrontarlo con una voce unica potrebbe portare a un ascolto più attento dato a un comparto economico finalmente organizzato e percepito come affidabile.Più importanti potranno essere i riflessi contributivi: il riconoscimento giuridico significherà eliminare pratiche “non occasionali”, ma anche poter accedere a servizi di tutela sociale finora non raggiungibili. Un risultato da non sottovalutare, come abbiamo potuto verificare nell’ultimo anno».&nbsp;<strong>Molte volte gli artisti sono i primi a essere poco edotti e preparati su queste tematiche. Quanto pesa questo gap?</strong>«Enormemente. Chiaramente parliamo di un universo variegato in cui convivono buone pratiche e noncuranza, importanti artisti strutturati e altri molto meno. Di certo la mancanza di una casa comune, di una associazione di categoria che ne sappia coordinare le diverse anime e farsi portavoce del settore ha contribuito a un passato di indifferenza politica con tutto ciò che ne consegue. Il tema del riconoscimento e della rappresentanza, proprio per questo, non è più rinviabile».&nbsp;<a href="https://insideart.eu/2021/05/13/professione-artista-che-differenza-ce-tra-un-medico-e-un-artista-il-primo-e-considerato-un-lavoro-il-secondo-no-ma-qualcosa-sta-cambiando/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Inside Art</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 18 May 2021 04:46:04 +0200</pubDate>
                        <title>2021 Best 50 - Speciale fatturati</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/2021-best-50-speciale-fatturati</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Nel 2020 ricavi per più di 2,6 miliardi: +4%. BonelliErede resta in vetta. Tra i big italiani crescono solo Legance, Chiomenti, <strong>Nctm</strong> e Pirola Pennuto Zei. Sale a nove il numero di insegne con un giro d'affari superiore a 100 milioni. Corrono le super boutique Pedersoli e Gatti Pavesi Bianchi Ludovici.</em>Un anno fa non ci avrebbe scommesso nessuno. Eppure il mercato dei servizi legali per il business ha archiviato ancora un anno in crescita. Le prime 50 insegne per fatturato (in base alle stime elaborate da Legalcommunity.it in occasione dello speciale Best 50 di MAG) hanno mosso in totale un giro d'affari superiore a 2,6 miliardi di euro. L'incremento rispetto alla performance del 2019 è stato del 4%, in lieve rallentamento. Ma la prestazione appena archiviata conferma il trend di crescita di questa sottocategoria dell'avvocatura nazionale che negli ultimi cinque anni ha visto aumentare l'entità del proprio fatturato del 21%.Dodici mesi fa, la maggior parte dei professionisti si preparavano al peggio e faticavano a nasconderlo. Il lock down e la totale assenza di precedenti per la situazione che si era venuta a creare obbligavano a una "navigazione a vista" che non lasciava presagire nulla di buono. Interpellati da MAG, sette capistudio su dieci si limitavano ad ammettere che il Covid-19 avrebbe avuto "un impatto" sui conti del settore (si veda il numero 142 di MAG). E di sicuro, la maggioranza non pensava a un impatto positivo. Invece, secondo i dati ricostruiti da Legalcommunity. it per MAG, solo il 10% dei Best 50 del 2020 ha chiuso in calo. A questi si aggiunge un 20% che ha archiviato l'anno in linea con l'esercizio precedente. Mentre il 70% ha portato a casa una crescita, anche se contenuta. Va osservato, infatti, che il circa il 43% di questa maggioranza fortunata non ha raggiunto la soglia del +5%.Ma come abbiamo detto, in un anno così complesso, anche solo essere riusciti a non perdere fatturato deve essere considerato un successo. Tanto più che, le strategie di contenimento dei costi e di riduzione della spesa attuate da molte di queste organizzazioni, hanno consentito di totalizzare utili di tutto rispetto e talvolta persino superiori ai record del 2019.Ma scendiamo un po' più in dettaglio. Il podio conferma le posizioni dell'anno prima con BonelliErede, presieduto da Stefano Simontacchi, in vetta con circa 194 milioni di ricavi seguito da PwC Tls (166,7) e Gianni &amp; Origoni (150). Tra i Big italiani sono gli studi Legance, Chiomenti, Nctm e Pirola Pennuto Zei &amp; Associati, quelli che hanno realizzato le performance migliori. Legance ha superato per la prima volta il muro della tripla cifra chiudendo l'anno a 102 milioni di euro: +7,4%. Crescita che a inizio 2021 ha portato lo studio a mettere a segno uno dei più importanti lateral hire&nbsp;dell'anno prendendo Alberta Figari da Clifford Chance. Un'operazione che dovrebbe rafforzare ulteriormente il posizionamento dell'organizzazione fondata da Filippo Troisi, Alberto Giampieri, Bruno Bartocci, Giovanni Nardulli e Alberto Maggi, sul fronte&nbsp;equity capital markets e corporate m&amp;a. Bene anche Chiomenti, che in base alle stime ha chiuso il 2020 con ricavi in aumento del 5%. Lo studio presieduto da Francesco Tedeschini, inoltre, è stato protagonista di una stagione di importanti operazioni ma anche di lateral&nbsp;hire strategici. Due su tutti: l'arrivo di Gianrico Giannesi da Orrick e l'integrazione della boutique di diritto internazionale Ejc-Roberti &amp; Associati (si veda l'articolo in questo numero di MAG).Più 5% anche per <strong>Nctm</strong> che arriva a un giro d'affari stimato attorno a 80 milioni di euro. Anche lo studio guidato da <strong>Paolo Montironi</strong> e <strong>Alberto Toffoletto</strong>, è stato attivo sul fronte lateral hire pescando, tra l'altro, anche da Chiomenti da cui sono arrivati Giovanni Giuliani e Alfredo Lizio, mentre da Dla Piper si è unito all'associazione Vito Bisceglie. Completa il quadro la performance di Pirola Pennuto Zei &amp; Associati. Con i suoi 137,8 milioni di fatturato, lo studio è cresciuto del 4% e nell'anno del Covid ha comunque promosso la bellezza di un equity partner, tre partner e sei associate partner a cui, a inizio 2021, è seguita la promozione di un altro equity partner, tre partner e tre associate partner.Ma il 2020 è stato ancora una volta l'anno delle super boutique. Due, in particolare, le insegne che si sono messe in luce: Pedersoli e Gatti Pavesi Bianchi Ludovici. Quest'ultima è stata protagonista di una delle operazioni&nbsp;strategicamente più interessanti integrando la boutique tax Ludovici Piccone &amp; Partners. L'operazione, gestita dal managing partner Stefano Valerio, ha portato alla nascita di una organizzazione che conta circa 140 professionisti (tra cui 21 soci equity) e un giro d'affari stimabile intorno ai 51 milioni di euro. Pedersoli, invece, grazie a un track record di particolare rilievo (basti pensare al ruolo avuto nell'ops di Intesa Sanpaolo su Ubi Banca), ha archiviato il suo migliore anno di sempre mettendo a segno una crescita del 33% (la più elevata tra quelle realizzate dagli studi nella Best 50) e arrivando a generare ricavi stimabili attorno a 53 milioni di euro.Bilancio positivo anche per le insegne collegate alle cosiddette big 4 della consulenza che, considerate insieme, ormai hanno raggiunto una quota di mercato del 20% confermandosi la vera "novità" degli ultimi anni. Anche in questo caso sono due i casi che saltano particolarmente all'occhio anche perché entrambe hanno messo a segno una crescita stimabile attorno al 10%. Si tratta degli studi Deloitte (Sts e Legal) e di Ey. Il primo, in particolare sul fronte legal, ha continuato a investire nelle practice strategiche mettendo a segno un'operazione di grande rilievo&nbsp;sul fronte labour con il lateral hire di Luca Failla e il contestuale avvio di un'alleanza strategica con LabLaw.&nbsp;Il secondo, invece, ha mandato a pieni giri la struttura aggregata dalla managing partner Stefania Radoccia nel corso degli scorsi anni, superando i 130 milioni di ricavi. Una performance che, tra l'altro, ha consentito allo studio di tornare sul mercato mettendo a segno una delle acquisizioni professionali che hanno maggiormente inciso su questa prima metà dell'anno, portando in squadra l'avvocato Renato Giallombardo.In generale, nell'anno del Covid-19 i lateral hire non sono mancati. Chi ha potuto si è rafforzato. Mentre quasi tutti hanno lavorato alla salvaguardia degli organici esistenti. Su questo fronte, possiamo senz'altro dire che a dettare la linea siano state le insegne internazionali che in Italia hanno replicato le scelte strategiche definite a livello globale.La sede italiana di Latham &amp; Watkins, da quest'anno guidata dal socio Stefano Sciolla, è quella che ha messo a segno la crescita più rilevante con un aumento del 28% del fatturato che è arrivato a superare i 42 milioni di euro,&nbsp;trascinato da private equity e International capital markets. Bene anche Cms. La sede continua a crescere in Italia. Dopo il +12,9% messo a segno nel 2019, lo studio guidato da Pietro Cavasola ha realizzato un ulteriore +16% superando i 26 milioni di giro d'affari. Lo studio, inoltre, sulla scia di questi risultati ha promosso, in Italia, quattro nuovi soci oltre ad aver investito in modo importante nel rafforzamento della tax practice con il lateral hire di Mario D'Avossa e del suo team proveniente da Baker McKenzie.Bene anche Simmons &amp; Simmons (+13%), Eversheds Sutherland (+11%), Ashurst (+10%) e Withers (+9,4%). Va segnalato, in particolare, il risultato di Hogan Lovells che ha sfiorato i 40 milioni di euro nel 2020 e a inizio anno ha ottenuto la nomina di tre counsel.Quella delle promozioni è una importante cartina al tornasole per capire l'andamento delle law firm internazionali considerato che, ogni volta che una sede locale riesce a spuntare la nomina di uno o più tra i suoi professionisti nell'ambito dell'annuale processo di revisione e allargamento della partnership e delle fasce di maggior seniority della law firm, di fatto ottiene un attestato di fiducia da parte dei vertici dell'organizzazione e dal suo corpus professionale.Nel 2020 gli internazionali presenti in Italia hanno generalmente fatto bene e in molti casi hanno ottenuto un riconoscimento in termini di promozioni. Si pensi a Freshfields che ha appena ufficializzato&nbsp;la nomina di tre counsel, ovvero a Clifford Chance che a valle di un anno di super lavoro (si veda il numero 155 di MAG) ha promosso cinque nuovi counsel. Allen &amp; Overy (+4% secondo le stime di Legalcommunity) ha ottenuto un nuovo socio&nbsp;con la promozione di Livio Bossotto, partner responsabile del dipartimento di diritto del lavoro della law firm. Mentre sono addirittura tre i nuovi soci che sono stati nominati in Dentons. Lo studio guidato da Federico Sutti ha chiuso il 2020 con ricavi in crescita del 4,6% che si sono attestati sopra i 43 milioni di euro. Un nuovo socio anche per Dla Piper. Lo studio guidato dal managing partner Wolf Michael Kuhne ha ammesso alla partnership l'avvocata Valentina Marengo, impegnata nel dipartimento di real estate, dopo aver sostanzialmente replicato la performance del 2019 con un giro d'affari di 100,3 milioni.&nbsp;<a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20210518&amp;idArticle=543540338&amp;idFolder=12517&amp;idChapter=34221&amp;authCookie=-936454670&amp;trc=pDelivery-t20210518-a543540338-h34221-c1115-d10814-f12517-n13947" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Mag by Legalcommunity</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 17 May 2021 04:19:28 +0200</pubDate>
                        <title>L&#039;anno dell&#039;M&amp;A (anche negli Studi). 2,6 miliardi agli avvocati d&#039;affari</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lanno-dellma-anche-negli-studi-26-miliardi-agli-avvocati-daffari</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Sul gradino più alto del podio BonelliErede (194 milioni), seguono Pwc Tls (166,7) e Gianni&amp;Origoni (150). Aggregazioni, fusioni e diversificazione hanno spinto il fatturato. La classifica di LegalCommunity</em>.Possibile continuare a far crescere il fatturato anche nell'anno del Covid? La risposta è affermativa. A dimostrarlo è il mercato dei servizi legali per il business che ha archiviato il 2020 ancora in crescita. Le prime 50 insegne per fatturato, in base alle stime elaborate da&nbsp;Legalcommunity.it&nbsp;in occasione dello speciale Best 50 di Mag, di cui «l'Economia» può dare un'anticipazione, hanno mosso in totale un giro d'affari superiore a 2,6 miliardi di euro. L'incremento rispetto alla performance del 2019 è stato del 4%. Secondo i dati ricostruiti da&nbsp;Legalcommunity.it&nbsp;per Mag, solo il 10% dei Best 50 del 2020 ha chiuso in calo. A questi si aggiunge un 20% che ha archiviato l'anno in linea con l'esercizio precedente. Mentre il 70% ha portato a casa una crescita, anche se contenuta.&nbsp;<strong>I migliori tre&nbsp;<br class></strong></p><p class>Cosa ha favorito questa performance? «Due fattori su tutti - spiega Nicola Di Molfetta, direttore di Mag -- Il buon andamento dell'm&amp;a, settore trainante per gli studi d'affari, assieme alle aggregazioni avvenute nel comparto, hanno sostenuto i risultati di fine anno. Inoltre, la diversificazione delle attività nella maggioranza degli studi associato ha consentito di compensare il rallentamento di alcune aree (si pensi al giudiziale) con l'aumento dell'attività su altri fronti». Ma veniamo al podio che conferma le posizioni dell'anno prima con BonelliErede in vetta con circa 194 milioni di ricavi seguito da PwC Tls (166,7) e Gianni &amp; Origoni (150). Tra i big italiani sono gli studi Legance, Chiomenti,&nbsp;<strong><span class="chapterhl">Nctm</span></strong>&nbsp;e Pirola Pennuto Zei &amp; Associati, quelli che hanno realizzato le performance migliori. Legance ha superato per la prima volta il muro della tripla cifra chiudendo l'anno a 102 milioni di euro: +7,4%. Crescita che a inizio 2021 ha portato lo studio a mettere a segno uno colpo nella «campagna acquisti legal» prendendo Roberta Figari da Clifford Chance. Bene anche Chiomenti, che in base alle stime ha chiuso il 2020 con ricavi in aumento del 5%. Lo studio presieduto da Francesco Tedeschini (di fresca nomina) è stato protagonista di una stagione di importanti operazioni e con nuovi arrivi eccellenti come quello di Gianrico Giannesi da Orrick che si aggiunge all'integrazione della boutique di diritto internazionale Ejc-Roberti &amp; Associati. Più 5% anche per&nbsp;<span class="chapterhl">Nctm</span>&nbsp;che arriva a un giro d'affari stimato attorno a 80 milioni di euro. Completa il quadro la performance di Pirola Pennuto Zei &amp; Associati che con i suoi 137,8 milioni di fatturato è cresciuto del 4%.</p>&nbsp;<p class><strong>Le super boutique&nbsp;<br class></strong></p><p class>Anche il 2020 è ha confermato il successo delle super boutique. Due, in particolare, le insegne che si sono messe in luce: Pedersoli e Gatti Pavesi Bianchi Ludovici. Pedersoli, grazie a un track record di particolare rilievo (basti pensare al ruolo avuto nell'ops di Intesa Sanpaolo su Ubi Banca), ha archiviato il suo migliore anno di sempre mettendo a segno una crescita del 33% (la più elevata tra quelle realizzate dagli studi nella Best 50) e arrivando a generare ricavi stimabili attorno a 53 milioni di euro.</p><p class>Bilancio positivo anche per le insegne collegate alle cosiddette big 4 della consulenza che, considerate insieme, ormai hanno raggiunto una quota di mercato del 20%. Anche in questo caso sono due i casi che si fanno notare perché entrambi hanno messo a segno una crescita stimabile attorno al 10%. Si tratta degli studi Deloitte e di EY law. Il primo, in particolare sul fronte legal, ha messo a segno un'operazione di grande rilievo sul fronte labour con Luca Failla e il contestuale avvio di un'alleanza strategica con LabLaw. Il secondo, invece, ha rodato e mandato a pieni giri la struttura creata dalla managing partner Stefania Radoccia negli scorsi anni, superando i 130 milioni di ricavi. Una performance che, tra l'altro, ha consentito allo studio di tornare sul mercato mettendo a segno una delle acquisizioni professionali che hanno maggiormente inciso su questa prima metà dell'anno, portando in squadra l'avvocato Renato Giallombardo.</p><p class>Infine il mercato degli studi internazionali presenti in Italia: hanno generalmente fatto bene tutti e in molti casi hanno ottenuto un riconoscimento in termini di promozioni. La sede italiana di Latham &amp; Watkins, da quest'anno guidata dal socio Stefano Sciolla, è quella che ha messo a segno la crescita più rilevante con un aumento del 28% del fatturato che è arrivato a superare i 42 milioni di euro, trascinato da private equity e International capital markets.</p>&nbsp;<a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20210517&amp;idArticle=543329247&amp;idFolder=12517&amp;idChapter=34221&amp;authCookie=-798779321&amp;trc=pDelivery-t20210517-a543329247-h34221-c1115-d10814-f12517-n58" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Corriere L'Economia</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 17 May 2021 04:11:35 +0200</pubDate>
                        <title>Con i fondi Ue la consulenza rivede strategie e team di lavoro</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/con-i-fondi-ue-la-consulenza-rivede-strategie-e-team-di-lavoro</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>I cambiamenti. Più M&amp;A per gli amministrativisti. Spinta al Knowledge management per studiare le riforme. Nel Piano chance sui ricavi del</em> futuro.I grandi nomi italiani della consulenza legale sono pronti a cogliere le opportunità del Piano nazionale di resistenza e resilienza da 248 miliardi. In molti hanno già creato team multidisciplinari e studiato le "missioni" di cui si compone il Pnrr ora all'esame di Bruxelles. Obiettivo: attrarre clienti privati e pubbliche amministrazioni per assisterli nello sforzo di presentare progetti solidi e spendere al meglio le risorse europee. Un traguardo per nulla facile da raggiungere a detta degli stessi avvocati, viste le storiche difficoltà del nostro Paese a intercettare e a spendere nei tempi i fondi Ue. Per questo il Piano sarà anche l'occasione per i big italiani della consulenza per rafforzare i legami con le pubbliche amministrazioni, dai comuni ai ministeri, fino alle utilities.&nbsp;<strong>L'organizzazione</strong>Grimaldi punta al modello "One stop shop": lo studio si propone ai clienti come interlocutore unico con competenze integrate per i progetti complessi, dallo studio di prefattibilità alla contabilità.&nbsp;«Tutti i progetti devono rispettare le regole dei fondi europei, ad esempio, sull'eleggibilità, sui massimali di aiuto e sulla rendicontazione, altrimenti si rischia di perdere le risorse anche in corsa», ricorda il managing partner, Francesco Sciaudone. Lo studio sfrutterà la sua vocazione internazionale (ed europea in particolare) e la sinergia con il desk di Bruxelles. Legance vede in prima linea il proprio team Energy - uno dei più nutriti nel panorama italiano con sei soci dedicati quasi esclusivamente al settore e una cinquantina di professionisti - al lavoro sul quadro regolatorio con un dialogo impostato tra istituzioni, stakeholder e grandi clienti per analizzare le prime bozze di provvedimenti d'attuazione in te ma di transizione energetica.&nbsp;<strong><span class="chapterhl">Nctm</span></strong>&nbsp;ha costituito team integrati interni, per linee tematiche e sta inviando ai clienti i documenti con le possibili linee di intervento e organizzando webinar ad hoc. Chiomenti pone l'accento sulle riforme annunciate nel Pnrr: «Pensiamo soltanto al nuovo processo civile, penale e tributario - immagina Gregorio Consoli, che con Filippo Modulo è managing partner dello studio - avranno una portata e un impatto storici e dovremo spiegarle ai clienti in tempi brevissimi».&nbsp;<strong>I settori interessati</strong>Le opportunità sono infinite e ogni studio guarda alle aree di business di elezione per partire. Così ad esempio Lipani Catricalà sviluppa il partenariato pubblico privato, pensando alle grandi opere e agli investimenti in energia e nella digitalizzazione della Pa. Spiega Fabio G. Angelini, equity partner, riferimento dello studio per le operazioni di Ppp e membro del comitato esecutivo: «Accompagneremo i clienti a compiere il salto culturale necessario: passare dallo schema tradizionale dell'appalto alla logica degli investimenti pubblico - privati. Penso ad esempio alle infrastrutture e ai servizi, che la diversa allocazione dei rischi tipica del Ppp contribuirà a trasformare radicalmente nei prossimi anni».Consoli di Chiomenti guarda «ai grandi fondi di private equity interessati a coinvestire nelle infrastrutture strategiche». La presenza del capitale privato sarà una grande opportunità secondo Sciaudone: «Oltre all'effetto moltiplicatore, se il capitale privato sarà maggioritario i progetti potranno avanzare con procedure più snelle».<strong><span class="chapterhl">Marco Monaco</span></strong>, responsabile del dipartimento Amministrativo, pubblico comunitario e del team sul Pnrr di<strong>&nbsp;<span class="chapterhl">Nctm</span></strong>&nbsp;prevede una crescita dell'M&amp;A. «Tra le risorse per la competitività sono interessanti anche i contributi all'innovazione per le Pmi perché possono servire a superare la frammentazione e promuovere fusioni». Un filone del tutto innovativo è quello del reshoring. «Il Pnrr incentiva con due miliardi, anche se non esclusivi, il rientro in Italia delle produzioni delocalizzate», conclude Monaco.«Si aprono scenari inediti - commenta Monica Colombera, senior partner responsabile del dipartimento Energy, project and infrastructure di Legance - con progetti che vanno oltre il fotovoltaico e il solare degli ultimi anni e si aprono all'idrogeno, ad esempio dove stiamo assistendo alcuni operatori che stanno considerando joint venture per lo sviluppo di progetti basati sull' idrogeno». In realtà l'Energy è da tempo "frizzante" per lo studio: «È un settore molto attivo già per gli obblighi del Green new deal conferma Colombera -. Anche i grandi player stanno velocemente virando dagli idrocarburi alla sostenibilità».&nbsp;<strong>L'impatto interno</strong>La consulenza sul maxi Piano è così strategica da aver spinto gli studi a ripensarsi. Da boutique del diritto amministrativo Lipani Catricalà evolve: «Stiamo rafforzando il profilo transactional per strutturare le ope razioni di partenariato, l'M&amp;A per le integrazioni societarie o per creare società miste pubblico private e guardiamo con interesse al fin tech» annuncia Angelini. Anche chi ha già strutture e staff a sufficienza ha iniziato a ripensare l'organizzazione. «In Chiomenti rafforzeremo le funzioni di knowledge management - prevede Consoli - con tutta la normativa di attuazione del Pnrr dovremo subito studiare migliaia di pagine e tradurle in indicazioni pratiche per i nostri clienti». Per tutti il Piano rappresenterà un assist imperdibile per il fatturato, già da quest'anno. «Credo sarà la nostra principale area di sviluppo - prevede Sciaudone per Grimaldi - e nel giro di cinque anni l'assistenza sui progetti europei diventerà per noi il principale settore di consulenza».&nbsp;<a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20210517&amp;idArticle=543394852&amp;idFolder=12517&amp;idChapter=34221&amp;authCookie=-792457837&amp;trc=pDelivery-t20210517-a543394852-h34221-c1115-d10814-f12517-n26086" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Il Sole 24 Ore</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 17 May 2021 04:00:19 +0200</pubDate>
                        <title>Mercato Nft. Le piattaforme regolano gli scambi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/mercato-nft-le-piattaforme-regolano-gli-scambi</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>I valori della Art Nft non hanno ancora parametri di valutazione</em>.Il mercato in asta tiene botta: arte digitale, Nft e criptovalute sembrano annunciare la tempesta perfetta. Il nuovo test con valutazioni milionarie a New York da Christie's per Larva Labs e da Sotheby's con criptovaluta per la tela di Banksy, spinge il nuovo gioco dell'arte. Ma questa creatività digitale ancora giovane, avrà bisogno di anni forse e certificatori come musei e curatori, per consolidare una sua estetica e un suo valore epocale. Sembra affascinare i collezionisti costretti ancora oggi a vivere lontani dalla fisicità dell'opera e chi, supernerd è a suo agio tra i bit.L'amplificazione mediatica sugli Nft e la digital art spinge i prezzi, di cui nessuno a oggi probabilmente è in grado di valutarne la verosimiglianza. La quotazione del token B20, dov'è frazionata la proprietà di oltre 20 opere di Beeple della collezione del fondo Metapurse, dopo l'impennata a 25,4 dollari del 10 marzo scorso ha subito una drastica caduta su CoinMarketCap agli attuali 2 $. Insomma il fenomeno della crypto art è troppo fresco per avere proiezioni e stime credibili.«Gli Art Nft presentano al mercato un'offerta praticamente illimitata, difficile da seguire. Se la bolla continuerà nei prossimi mesi potrebbe esplodere» spiega Olivier Berger, co-founder di Wondeur. «Chi compra alimenta i prezzi di vendita a breve, spesso sono celebrità come Elon Musk (che ha sospeso gli acquisti in bitcoin finché non diventerà verde, ndr) o piccole comunità con elevato patrimonio come CryptoPunks». Ad esempio il CryptoPunks 7804, uno dei 9 punk alieni più ricercato sulle piattaforme, è stato acquistato l'ii marzo per 7,57 milioni di $, altri hanno creato la loro ricchezza comprando Ethereum quando il prezzo in dollari era basso. «Osserviamo il fenomeno da otto mesi e sospettiamo vi possa essere una manipolazione dei prezzi prosegue Berger - , l'anonimato dei portafogli può spingere individui o gruppi a scambi per creare artificialmente la domanda e fissare valori a breve». Per non parlare dei rischi di riciclaggio, che i marketplace vietano (ma con quali mezzi?). «Fino a quando gallerie e musei influenti non inizieranno a mostrare e collezionare questi artisti, l'ancoraggio del valore sarà inesistente per la maggior parte degli Art Nft ». Lati positivi? «Nuove generazioni di artisti, esplosione di creatività e royalty assicurate» conclude Berger.In questo mare magnum di pixel come ci si orienta? Nei principali mercati di Art Nft - Nifty Gateway, SuperRare, Foundation, MakersPlace, KnownOrigin e Async Art e eBay-, meno del 10% degli artisti Nft ha una stabilità di valori. A queste piazze di scambio virtuali, cui si è aggiunta l'app Fair Warning di Loic Gouzer durante la pandemia, farà da contraltare a fine mese LiveArtmarket, filiazione di LiveArt. Sull'app, da scaricare su apple o android, si potrà vendere e comprare opere, soprattutto fisiche immaginiamo, con la stessa facilità delle piattaforme Nft, costi bassi rispetto alle aste, analisi di mercato e valutazioni in tempo reale, grazie all'intelligenza artificiale, e transizione sicure su blockchain. Il nuovo marketplace peer-to-peer riservato ideato dagli advisor Adam Chinn e Boris Pevzner (laurea al Mit e Collectrium alle sue spalle) - e che ora ha sedotto anche Amy Cappellazzo che lascerà a luglio Sotheby's - , punta alla circolazione di collezioni private stimate per 1,75 trilioni di dollari, ferme nelle case e nei magazzini, di chi non ama i riflettori delle aste.&nbsp;<strong>Piattaforme digitali</strong>Gli artisti Nft italiani hanno una forte rappresentanza negli scambi, la maggior parte proviene dal mondo dei grafici / art director; artiste e minoranze sono meno presenti. È proprio un'artista, Nancy Baker Cahill, a sfidare nell'opera «Contract Killers» la qualità effimera degli smart contract alla base degli scambi di arte digitale tra proprietari e creatori di Nft. Tutto caduco?«L'utilizzo della tecnologia degli Nft è un sistema volto a conferire unicità, esclusività e immodificabilità all'opera caricata, certificandone le informazioni in blockchain» spiega Alessandra Donati, avvocato of Counsel in&nbsp;<span class="chapterhl">Nctm</span>&nbsp;e vice presidente del Comitato Scientifico di Aitart. «Il sistema delle opere Nft sta creando le sue regole che non vengono imposte dall'artista al collezionista e al mondo dell'arte, ma dall'intermediario che gestisce la piattaforma». Si modifica il paradigma: per partecipare è necessario accettare questa autodisciplina, che prevede anche la tutela dei diritti degli artisti. «Tutto è ipercontrattualizzato e si basa su autocertificazioni: una minuziosa regolamentazione supporta il funzionamento delle piattaforme, ma con regole non uniformi. Ciascuna ha adottato le sue a seconda del servizio offerto e della sicurezza sul grado di controllo della veridicità dei dati caricati». Insomma la fiducia è tutto!Ad esempio su SuperRare l'artista può caricare solo lui le opere e garantisce che quelle "coniate" sulla piattaforma contengono solo contenuti artistici originali. «Bisogna distinguere tra l'artista che carica l'opera e il collezionista o proprietario che la vende e che ha i diritti per farlo, cioè la titolarità della proprietà. Non tutte le piattaforme controllano: Nifty per esempio verifica, tokenizedtweets no. Su OpenSea in caso di violazione di diritti di proprietà il bene è rimosso, se la provenienza è illecita l'account dell'artista può essere sospeso. Poiché un'opera digitale dovrebbe persistere nel corso dei secoli, indipendentemente dalla vita del sito Web originale utilizzato per crearla, è importante che i relativi metadati persistano lungo il ciclo di vita dell'identificatore del token. Per questo gli artisti salvano la versione dell'opera in un File System Interplanetario (Ipes), un sistema di archiviazione e condivisione decentralizzato volto a creare Hash per trasferire ai collezionisti l'opera in alta definizione. Basterà a ritrovarla tra 100 anni? O avremo bisogno degli archeologi digitali?&nbsp;<a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20210515&amp;idArticle=543162943&amp;idFolder=12517&amp;idChapter=34221&amp;authCookie=-459518343&amp;trc=pDelivery-t20210515-a543162943-h34221-c1115-d10814-f12517-n262" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Il Sole 24 Ore</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 07 May 2021 04:01:02 +0200</pubDate>
                        <title>Cina, screening sicurezza per gli investimenti stranieri</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cina-screening-sicurezza-per-gli-investimenti-stranieri</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La Cina replica alla decisione europea di sospendere l'Accordo sugli investimenti. Wang Wenbin, portavoce degli Esteri, chiede all'Ue di «ridurre le barriere commerciali e non aggiungerne nuove»</em>.</p><p class>Amaro epilogo di mesi di frizioni politiche, la Cina, in nome della difesa della sicurezza nazionale, abbandona&nbsp;<i class>sine die&nbsp;</i>il dialogo economico con l'Australia. Congelati i reciproci piani di investimento, il cambiamento di rotta con Canberra diventa uno scomodo precedente sul fronte delle dinamiche bilaterali tra Pechino e resto del mondo.</p><p class>Il 15esimo piano quinquennale enfatizza il ruolo degli investimenti esteri considerati di vitale importanza per il rinnovamento dell'economia.</p><p class>Nel 2020 la Cina ha incentivato l'arrivo di risorse straniere riuscendo a sorpassare gli Usa con ben 163 miliardi di dollari (859 il totale mondo, dimezzato rispetto all'anno precedente), in cinque anni i programmi pilota della sola capitale ne hanno calamitati 86,6. Nel 2021, si replica: siamo già a 44,86 miliardi nel primo trimestre (+43,8%).</p><p class>Il quadro globale, tuttavia, come dimostrano le sempre più turbolente relazioni tra Cina e Unione europea, si complica.</p><p class>Che succederebbe se la seconda potenza economica mondiale per ripicca stringesse i controlli su questi enormi flussi diretti oltre la Muraglia?</p><p class>Da gennaio Pechino ha un nuovo strumento rimasto, finora, in stand by: lo screening di tutti gli investimenti su tutto il territorio nazionale che devono passare al vaglio dei criteri sul loro impatto, attuale ma anche solo potenziale, sulla sicurezza nazionale. Se ne occupa un ufficio di verifica della sicurezza rispetto agli investimenti esteri istituito all'interno della Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme. La verifica, che ha tempi piuttosto rapidi, una volta conclusa, è definitiva. L'investimento incriminato può essere ammesso con riserva o bloccato, annullato o, addirittura, ceduto.</p><p class>Il campo d'azione è allargato, in precedenza rientravano nello screening solo le ipotesi di Merger &amp; Acquisition rivolte a target cinesi da parte di investitori esteri, oggi è ricompresa tutta la gamma degli investimenti esteri all'interno del territorio cinese, compresi gli investimenti greenfield, l'acquisizione di azioni o beni di una parte cinese e altre forme di investimento.</p><p class>Cosa vuol dire, però, altre forme di investimento?</p><p class>La formula è piuttosto vaga. «La legge non fornisce dettagli sulle "altre forme di investimento" - dicono <strong>Laura Formichella</strong> ed <strong>Enrico Toti</strong> dello studio&nbsp;<strong><span class="chapterhl">Nctm</span></strong>&nbsp;-; se in particolare ci riferiamo alle zone pilota di libero scambio, la possibilità di operare un'analisi in funzione della sicurezza si estende a molteplici forme di investimento, incluse le operazioni che puntano a realizzare forme di controllo su target cinesi attraverso costruzioni di tipo contrattuale, trust, investimenti su più livelli, transazioni extraterritoriali. Qualsiasi acquisto di partecipazioni in imprese nazionali da parte di investitori esteri realizzato attraverso la borsa o altre piattaforme di scambio di titoli approvate dal Consiglio degli Affari di Stato può determinare l'applicazione della nuova disciplina, laddove l'acquisto abbia o possa avere un impatto sulla sicurezza nazionale».</p><p class>Altra novità è che non si fa più differenza tra aziende a titolarità straniera e tutte le altre e che l'acquisizione potrebbe essere sia diretta sia indiretta. Perchè si concretizzi il pericolo per l'economia, è necessaria una partecipazione del 50 per cento. In caso di pericolo per la difesa si procede in maniera diretta indipendentemente dall'elemento societario. Inoltre i servizi rientrano a pieno titolo, dalla cultura, all'IT, a quelli finanziari, all'energia.</p><p class>Man mano che la Cina ha aperto le porte a nuove opportunità di investimento nel settore dei servizi, per il Governo centrale sono aumentati anche i pericoli .</p><p class>L'esistenza di un meccanismo ad hoc, infine, spiega come mai il negoziato sulla difesa dei reciproci investimenti sia stato comunque tenuto al di fuori dell'accordo di principio sul Comprehensive agreement on investment con l'Europa finito nella bufera.</p>&nbsp;Tratto da&nbsp;<a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20210507&amp;idArticle=542061391&amp;idFolder=12517&amp;idChapter=34221&amp;authCookie=28237770&amp;trc=pDelivery-t20210507-a542061391-h34221-c1115-d10814-f12517-n17" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Il Sole 24 Ore</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 04 May 2021 05:13:54 +0200</pubDate>
                        <title>Nctm: struttura non struttura</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-struttura-non-struttura</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Quando nel 2000 ha avuto luogo la fusione da cui è nato <strong>Nctm</strong> in pochissimi avevano contezza di cosa fosse l’identità di marca applicata a uno studio legale. Nel caso <strong>Nctm</strong>, si trattava di dare una connotazione adeguata a una realtà interamente nuova, idonea a raccogliere e sintetizzare la reputazione dei fondatori, immaginandone una proiezione univoca nel nuovo millennio.La scelta del nome, l’acronimo basato sulle iniziali dei cognomi dei fondatori (<strong>Gianfranco Negri-Clementi</strong>, <strong>Alberto Toffoletto</strong> e <strong>Paolo Montironi</strong>) è stata una determinazione fondata sul principio che, prima di ogni necessario protagonismo individuale, era l’organizzazione ad avere il ruolo centrale. Il progetto <strong>Nctm</strong> è stato tra i primi a puntare sulla creazione di una “cultura” di studio.Nel disegno del primo logotipo e degli elementi primari di identificazione (segno, font e cromie) è stato scelto un approccio di tipo tradizionale con codici tipici del mondo delle professioni. La composizione era basata su lettere capitali così da proporre un segno dalla struttura “solida” e, al contempo, sintetica. La geometria e le grazie generavano un segno molto rigoroso in stile, quasi, da numerazione romana.Nel 2015 i vertici dello studio decidono di operare una verifica sull’allineamento del brand alle percezioni interne/esterne. Viene coinvolta l’intera compagine sociale. Il risultato dell’analisi manifesta, in sintesi, una sostanziale prossimità ai valori fondativi e alla prospettiva ma anche la necessità di un adeguamento formale del brand in chiave di maggiore contemporaneità e fruibilità, in particolare nell’impiego sul digitale. Inoltre il brand è ritenuto ormai distante dalla propensione innovativa, riconosciuta come peculiarità dello studio.Si decide di procedere al re-branding. Il nuovo marchio, l’attuale, ha caratteristiche che possono essere così riassunte: <strong>Nctm</strong> da acronimo diventa definitivamente “solo” un nome e come ogni nome la sua composizione è in maiuscolo/minuscolo. Al nome viene affiancato un segno grafico, un simbolo che diventa elemento primario di riconoscibilità. Il nome, in tutte le posizioni per le quali è codificato l’impiego, ha sempre una relazione di dipendenza visiva dal segno.&nbsp;Il simbolo è dunque il nuovo protagonista della brand identity di Nctm.<strong>Nctm</strong> non è certamente il primo studio legale a dotarsi di un segno grafico distintivo ma è certamente l’unico che ne prevede un protagonismo che, in prospettiva, potrà prescindere anche dal nome. Il simbolo nasce dalla stilizzazione di tre quinte del Teatro Continuo di Alberto Burri. Dal punto di vista simbolico, il Teatro Continuo è una metafora di ciò che vuole essere Nctm: uno spazio aperto dove chiunque può essere liberamente protagonista. Una struttura non struttura.Nei 15 anni intercorsi tra la costituzione dello studio e il suo re-branding, va segnalata la scelta di una espressione visiva esclusiva e in qualche modo dissacrante, rappresentata dalle illustrazioni di Carlo Stanga.Una nota specifica va dedicata ai colori nella nuova brand identity.&nbsp;Il colore istituzionale è stato sostituito da una gamma cromatica piuttosto inusuale negli studi professionali. La scelta di una gamma anziché di un singolo colore consente diverse opzioni di impiego, da un utilizzo “random” del marchio, alla connotazione&nbsp;di eventi, iniziative, attività, società e quant’altro appartenente all’universo <strong>Nctm</strong> (utilizzo del logo verde, per esempio, per le iniziative green).Il primo logotipo e l’immagine coordinata di <strong>Nctm</strong> è stata realizzata dallo studio di Alberto Troilo, in precedenza responsabile della sede milanese di AR&amp;A - Antonio Romano &amp; Associati, oggi in Inarea Strategic Design. Quest’ultima ha realizzato la brand identity attuale con Alberto Troilo nel ruolo di direttore del progetto.&nbsp;Tratto da <a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2021/05/MAG.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mag by Legalcommunity</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 03 May 2021 05:13:02 +0200</pubDate>
                        <title>Lo short rent degli immobili di lusso va in Borsa</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lo-short-rent-degli-immobili-di-lusso-va-in-borsa</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Entro l'estate Gabetti Short Rent approderà a Piazza Affari. Obiettivo? Raccogliere capitali per consolidare la leadership in un mercato dalle grandi potenzialità. Il mercato immobiliare di lusso conta in Italia 2,5 milioni di immobili, pari a circa il 7% dello stock di abitazioni.</em>Come confermato anche dal grande successo dell'Ipo di&nbsp;Airbnb, lo short rent è un settore dalle grandi potenzialità. Così come tutto il mercato turistico, anche il mercato europeo dell'holiday rental è stato fortemente influenzato dalla pandemia da covid-19, nonostante ciò, le stime prevedono una ripresa nel 2021, per tornare ai livelli del 2019 entro il 2023.Il settore degli&nbsp;affitti brevi&nbsp;rappresenta&nbsp;in Italia un insieme di oltre 550 mila case&nbsp;(elaborazione Aigab), a fronte di 5,7 milioni di abitazioni a disposizione, né affittate né locate continuativamente (fonte: Agenzia delle Entrate), che potrebbero invece essere affidate a property manager da locare in short rent. Un fenomeno che in Italia riguarda non solo i grandi centri urbani, come nel resto d'Europa, ma anche i piccoli centri a vocazione turistica.Bisogna, poi, considerare che il&nbsp;mercato immobiliare del lusso&nbsp;si distingue per target e logiche dal restante residenziale mass market: si rivolge a una clientela di High net worth individuals (Hnwi) e ha come oggetto proprietà di particolare pregio e unicità, che contano 2,5 milioni di immobili signorili (tra cui ville, castelli e palazzi storici), pari a circa il 7% dello stock di abitazioni.Lo scenario pandemico ha incrementato il “turismo di prossimità”, connesso all'esigenza di una fascia alta di clientela che ha scelto forme di locazione alternativa che garantiscono maggiore privacy e minore contatto con altre persone rispetto agli hotel. Secondo&nbsp;Santandrea Luxury Houses, a seguito della pandemia covid-19, durante l'estate 2020, si è registrato infatti un incremento delle richieste di proprietà di lusso, riguardo sia alla compravendita, sia all'affitto di immobili, con particolare riferimento alle ville con piscina.All'interno di questo contesto si muove&nbsp;Gabetti Short Rent, società che rappresenta un unicum nell'ambito dei property manager, avendo come core business lo short rent degli immobili di lusso, con un valore medio di mercato che si attesa attorno ai 2,5 milioni di euro per unità e con un ticket medio di circa 7mila euro/settimana.We Wealth ha intervistato&nbsp;Emiliano Di Bartolo, fondatore, azionista e ad del gruppo, in vista della quotazione a Piazza Affari, che dovrebbe avvenire nei prossimi mesi.&nbsp;<strong><em>Perché avete deciso di quotarvi e quando prevedere di sbarcare in Borsa?</em></strong>In sinergia con tutto il team di advisor che ci sta affiancando in questo percorso – Ambromobiliare, Banca Finnat, Bbd Italia e <strong>Nctm</strong> -&nbsp; puntiamo a uno sbarco in Borsa entro l'estate. Riteniamo che quest'operazione possa dare un importante impulso alla crescita della nostra società, sostenendo i nostri piani di sviluppo e raccogliendo capitali per consolidare la nostra leadership in un mercato dalle grandi potenzialità. I capitali raccolti saranno destinati anzitutto all'ampliamento e alla diversificazione del portafoglio immobiliare che gestiamo e che oggi supera gli 83 milioni di euro di valore. Desideriamo, inoltre, espanderci geograficamente, a livello nazionale e internazionale, oltre a potenziare la nostra struttura organizzativa, con l'inserimento di business developer e personale qualificato per le attività operative e – al contempo – con investimenti e azioni di marketing. Puntiamo, infine, a sviluppare la linea di business corporate house, in primis attraverso l'acquisizione di immobili di fascia alta, con l'obiettivo di entrare nel mercato dell'hospitality rivolta ai business traveller.&nbsp;<em><strong>La pandemia ha avuto un impatto sul vostro business? Quali sono le attese per l'estate e per i prossimi anni?</strong></em>Operiamo in un mercato, quello del lusso, fortemente caratterizzato dal fenomeno dell'anti-ciclicità e questo fattore, unito al maggiore flusso turistico nazionale, ha generato un aumento del 30% degli affitti nelle località più richieste. La scorsa estate, ad esempio, ci sono state ville che affittate a 20-25 mila euro a settimana. È auspicabile un progressivo miglioramento sul fronte sanitario mondiale con conseguenti minori limiti agli spostamenti, che porteranno nelle nostre valutazioni a far crescere la domanda turistica, secondo le ultime stime un primo segnale positivo si avrà già nel 2021, e le richieste per la prossima estate ne sono una testimonianza concreta, per poi tornare ai livelli del 2019 entro il 2023.&nbsp;<em><strong>Qual è la vostra strategia di business e a chi vi rivolgete?</strong></em>Operiamo attraverso due principali linee di business: Gabetti short rent - luxury houses e Gabetti short rent - corporate houses. La prima offre servizi dedicati a clientela privata per la gestione in full outsourcing di immobili di altissimo pregio destinati allo short rent. I destinatari di quest'offerta sono i cosiddetti Hnwi, che ricercano un livello di privacy e comfort non percepiti nella vacanza in hotel, a cui mettiamo a disposizione building dall'alto valore commerciale e localizzati in location turistiche esclusive. Si tratta di strutture indipendenti e con metratura ampia, superiore ai 250 mq, in location di prestigio ad alto richiamo turistico, dotate di finiture e in una posizione di pregio, con vista panoramica, e presenza di piscina o vasca idromassaggio, nelle vicinanze di parchi e giardini.La nostra seconda linea di business si rivolge a una clientela che si sposta per motivi di lavoro e per brevi periodi, e che ricerca la qualità di un hotel a 4-5 stelle in location strategiche. Offriamo, nello specifico, a investitori e sviluppatori servizi di gestione in full outsourcing di pacchetti di immobili per lo short, medium e long rent. Si tratta di business apartment all'interno di medesimi building, o porzioni di immobili, per ridurre tempi e costi di gestione, localizzati nelle principali città strategiche italiane lungo l'asse dell'alta velocità, tra Milano, Roma, Bologna, Firenze, Napoli e Torino.Quanto ai tempi di locazione, va premesso che in genere nello short rent si fa riferimento a un periodo che arriva fino a 30 giorni ma che, nel lusso in particolare, prende in considerazione mediamente una settimana.&nbsp;<strong><em>Ancora una domanda, quanto costa in media affittare queste location per una settimana e quale rendimento può offrire per un investitore?</em></strong>Abbiamo un ticket medio che in Italia è circa da 8mila euro, ma a St. Barth arriva anche a quasi 150mila euro per alcune ville, mentre a Ibiza passa da 7-8mila euro di minimo stagionale a 30-40mila. I vantaggi dell'utilizzo dello short rent sono evidenti e per un proprietario la formula che noi utilizziamo può rendere circa il 75% dell'affitto.&nbsp;Tratto da <a href="https://www.we-wealth.com/news/investimenti/immobiliare/lo-short-rent-degli-immobili-di-lusso-va-in-borsa/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">We Wealth</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 03 May 2021 04:26:41 +0200</pubDate>
                        <title>E-Sports e videogiochi, nuova sfida per gli studi legali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/e-sports-e-videogiochi-nuova-sfida-per-gli-studi-legali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il boom dovuto anche alla pandemia ha lanciato un nuovo mercato che cerca tutele efficaci.</em>I videogiochi e il mondo dei giochi elettronici (gli Esports), di cui si chiede il riconoscimento per i prossimi giochi Olimpici di Parigi 2024, sono sempre più spesso opere complesse, in grado di fare concorrenza ai broadcast per accaparrarsi fasce di utenti giovani e investimenti pubblicitari milionari. Un settore cui guardano con interesse molti dipartimenti Ip dei più importanti studi legali.«I videogiochi sono creazioni complesse che aggregano al proprio interno diverse opere dell’ingegno», spiega Elena Varese, avvocato del dipartimento Intellectual Property and Technology di Dla Piper. «Recentemente ci sono stati casi di sincronizzazione non autorizzata di opere musicali all’interno di videogame o di violazione di diritti di immagine di persone esistenti da parte dei personaggi virtuali inseriti all’interno dei videogame. Interessante è anche il tema della proteggibilità delle movenze degli avatar come opere coreografi che o la possibilità che tali sequenze di movimento violino diritti esistenti. Altro caso frequente sono i procedimenti di contraffazione contro i produttori di tecnologie volte ad aggirare le misure tecniche di protezione e «craccare» i videogame. Infine, anche la questione delle loot boxes ha fatto sorgere contenziosi in diversi Paesi legati soprattutto ai possibili profili di gambling non autorizzato che tali strumenti potrebbero comportare».Secondo Antonio Debiasi e Yari Fera rispettivamente partner e senior associate di Rucellai&amp;Raffaelli, «sono numerosi gli strumenti giuridici di protezione, anche per fronteggiare i classici casi di pirateria. A seconda dei casi, il videogioco può infatti beneficiare delle tutele del diritto d’autore, del segreto commerciale, del design e del marchio. Analogo discorso riguarda oggi gli Esports, intesi come competizioni elettroniche organizzate che avvengono tramite e grazie ai videogiochi: in questo senso i format degli eventi Esports possono ad esempio essere tutelati come diritto d’autore.Massima attenzione deve in ogni caso essere prestata sul piano contrattuale per ottenere la protezione più adeguata. Sono diversi i profili che possono dar luogo a criticità se non gestiti correttamente: ad esempio la regolamentazione dei diritti di sfruttamento economico del videogioco deve essere chiara e completa per evitare criticità nei rapporti tra tutti i soggetti coinvolti nello sviluppo del videogioco. Attenzione va poi prestata nel predisporre l’EndUser License Agreement (Eula) per disciplinare tutti i profili di proprietà intellettuale connessi all’utilizzo del videogame da parte dei videogiocatori. Specifiche problematiche variano ovviamente da caso a caso e dalla tipologia e contenuto dei videogiochi. In quelli che riproducono beni culturali, per fare un esempio, può essere necessario seguire un procedimento ad hoc per ottenere l’autorizzazione dell’ente pubblico responsabile».«La tutela è quella garantita dalle norme di carattere generale vigenti nel nostro ordinamento. Vista la categoria di opere dell’ingegno alla quale appartengono i videogiochi, la normativa in tema di diritto d’autore è la prima da tenere in considerazione», spiega Stefano La Porta dello studio Gallavotti Bernardini &amp; Partners. «Nelle competizioni Esport, peraltro, grande rilevanza assumono le norme in materia di attività d’impresa, visto il carattere «organizzato» delle relative attività. Il videogioco è un’opera estremamente complessa, nella quale coesistono i contributi di molteplici soggetti che, ciascuno per quanto di propria spettanza, mettono a fattor comune i propri talenti in ambito artistico, tecnico, organizzativo, etc. La maggiore difficoltà nella fase della produzione e realizzazione risiede, pertanto, nel coordinamento delle diverse fasi di lavoro necessarie al raggiungimento dell’obiettivo finale».«Al di la dei noti problemi connessi alla pirateria e alla elusione delle misure tecnologiche a tutela dei videogiochi originali, meritano menzione le criticità derivanti dalla scarsa regolamentazione del settore degli Esports, trattandosi di un fenomeno piuttosto nuovo per il nostro Paese. Penso ai temi dell’applicazione della normativa relativa alle manifestazioni a premio e del gioco d’azzardo che non solo pongono notevoli limitazioni, ma comminano anche ingenti sanzioni in caso di mancato rispetto delle stesse. Altri aspetti interessanti concernono il product placement e l’utilizzo di immagini di persone celebri (su tutti i calciatori professionisti) o che riproducono opere coperte da diritto d’autore o dalla normativa a tutela dei beni culturali all’interno delle scene di gioco» sottolinea Massimo Tavella fondatore di Tavella Studio di Avvocati che aggiunge: «Oggigiorno, molti brand investono nell’inserimento dei propri prodotti a fi ni commerciali nel contesto di videogame ed Esport: le forme più diffuse sono l’in-game advertising (un product placement all’interno del gioco) e l’advergaming (un gioco relativo al prodotto reclamizzato che può arricchire le pagine web dell’inserzionista o anche inserirsi all’interno di veri e propri videogiochi). Tali annunci, in quanto comunicazioni commerciali, sono soggetti alle norme relative alla trasparenza della pubblicità e, pertanto, dovranno essere chiaramente percepibili come tali da parte dei fruitori del gioco».Per <strong>Lorenzo Attolico</strong>, responsabile del <strong>Dipartimento antitrust, Ip, Trade</strong> di <strong>Nctm Studio Legale</strong>, «il tema della creazione di un’opera degna di tutela è decisivo. L’originalità del videogioco non impatta solo sulla parte commerciale, ma anche su quella legale. L’originalità è, infatti, uno degli elementi necessari a far sì che un’opera sia tutelata dalla legge. Con riferimento alla commercializzazione, essendo un settore con infi niti prodotti, fondamentale è l’attività di marketing e comunicazione. Il settore che ultimamente ha più avuto punti di contatto con il mondo dei videogiochi è quello della moda. Le modalità sono sostanzialmente tre. La più light è quella della semplice sponsorizzazione che si attua con un semplice accordo di co-branding. Troviamo, poi, anche la riproduzione dei brand o anche di vere situazioni delle maison di moda all’interno delle immagini di un videogioco, regolata da un accordo di licenza. Vi sono, infi ne, le stesse case di moda che realizzano videogiochi diretti a promuovere i propri prodotti e brand».«In relazione agli esports emerge la figura del gamer professionista e la tutela giuslavoristica applicabile. Su questo tema stiamo assistendo a un ampio dibattito che verosimilmente condurrà in un futuro prossimo alla creazione di una normativa ad hoc o comunque ad un più certo inquadramento di questa «nuova» figura professionale destinata, come pare, ad evolversi», spiegano Edoardo Tedeschi socio e responsabile del team Tmt/Ict ed Alessandra Bianchi, supervising specializzata nel gaming/esports per Simmons &amp; Simmons in Italia. «Infine, vale ricordare il potenziale conflitto tra chi vuole creare federazioni per giocare ad alcuni giochi ed i titolari della proprietà intellettuale sul gioco stesso e la complessa interazioni tra i campionati e la regolamentazione dei concorsi a premio ad essi applicabile». «Per quanto attiene alla fase della commercializzazione, visti i canali di distribuzione (app, social network, piattaforme ecc.), riteniamo meritino attenzione i temi relativi alla redazione dei termini e condizioni di uso, nonché alla informativa privacy circa le modalità di raccolta, trattamento e possibile condivisione dei dati degli utenti. Non si deve infine omettere un tema molto importante che è legato alla necessità del publisher di valutare il sistema geopolitico e religioso del paese in cui il gioco verrà distribuito e giocato nonché il tema relativo ai c.d. loot boxes. Occorre ragionare su una duplice prospettiva: quella del video game inteso in senso materiale come «giocattolo», e quindi (per usare la definizione legislativa in materia) come prodotto progettato o destinato, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzato per fi ni di gioco nella fascia di età tra 0 e 14 anni e quella invece che riguarda l’essenza del video game, i suoi contenuti ed il suo uso e abuso. L’altro aspetto del video game, legato ai contenuti e all’uso dello stesso che, soprattutto nei minori, è tale da recare maggiori preoccupazioni sotto il profilo della salute, è invece paradossalmente meno normato con una conseguente maggiore difficoltà di individuare obblighi, responsabilità e sanzioni».Per Simona Lavagnini, founding partner di Lgv Avvocati, «un tema importante riguarda l’acquisizione dei diritti, sia da parte dei vari soggetti coinvolti nella produzione (o fornitori delle diverse componenti del videogioco), sia da parte di altri terzi, come nel caso di utilizzazione nel videogioco di specifici brand, immagini, luoghi iconici ecc. Un’altra problematica oggi di estrema attualità è quella dell’intelligenza artificiale, utilizzata sia per migliorare lo sviluppo, sia per realizzare voci o immagini virtuali, sia per creare un’esperienza di gioco nuova, in cui il giocatore partecipa alla creazione del videogioco con i propri input. Spesso nei videogiochi sono inseriti marchi come citazione, senza che vi sia un accordo di brand placement. In questi casi la questione è se l’uso del marchio altrui sia lecito, in quanto sostenuto da reali motivazioni espressive ed artistiche. Ci sono poi situazioni in cui il marchio è inserito nel videogioco a seguito di un accordo commerciale, così che – come avviene da tempo nei fi lm – il brand viene visualizzato nel corso dell’opera dell’ingegno a scopo promozionale/pubblicitario. Si tratta di contratti certamente leciti, anche se vincolati al rispetto del principio della trasparenza».Per Andrea Rizzi fondatore di Rizzi &amp; Partners e Gaetano Dimita professore di Interactive Entertainment alla Queen Mary University di Londra «A livello comunitario, la Corte di Giustizia, nel caso Nintendo/ PC Box, ha precisato che i videogiochi costituiscono «materiale complesso», ossia materiale che comprende non solo un software ma anche elementi grafi ci e sonori che possono essere protetti autonomamente dal diritto d’autore. In Italia, la Corte di Cassazione, nel caso Dalvit, ha definito i videogiochi come opere complesse e multimediali, che impiegano un software ma non possono essere confuse con esso. Il videogaming competitivo, a cui si fa riferimento con il termine Esports, è un fenomeno eterogeneo che ricomprende videogiochi che simulano sport tradizionali come il calcio e la pallacanestro – ad es. le serie Fifa (dell’editore Electronic Arts) ed Nba (dell’editore 2K) - e altri prodotti - come Fortnite (dell’editore Epic Games) e League of Legends (dell’editore Riot Games) - che invece hanno ben poco a che vedere con gli sport tradizionali, se non il fatto che al pari di questi si prestano perfettamente a essere giocati competitivamente. Le competizioni esportive possono svolgersi su scala mondiale, regionale o locale, e vi partecipano giocatori e squadre sia di livello professionistico che di livello amatoriale. Gli Esports sono ecosistemi complessi, all’interno del quali l’editore svolge spesso un ruolo centrale proprio in virtù dei suoi diritti di proprietà intellettuale sul videogioco che gli consentono il sostanziale controllo dell’ecosistema competitivo. Proprio per bilanciare il ruolo dell’editore si sta assistendo, a livello mondiale, ad interventi normativi tesi a regolamentare il fenomeno (ad esempio, in Francia, dove qualche anno fa è stata introdotta una normativa di settore) e al crescente interesse da parte dell’ordinamento sportivo tradizionale, che a livello internazionale fa capo al Comitato Olimpico Internazionale ed in Italia al Coni. Quest’ultimo interesse, tuttavia, è concentrato sugli «sport virtuali», ossia sui simulatori di sport tradizionali, come chiarito recentemente dal comitato esecutivo del Cio nell’agenda «2020+5» presentata a marzo di quest’anno».Per Fabio Ghiretti, partner di Mondini Bonora Ginevra Studio Legale, «la software house che produce un videogioco sa che realizza un prodotto destinato ad essere tendenzialmente distribuito in tutto il mondo e che, dunque, deve misurarsi con legislazioni spesso diversissime su temi come il product placement e il gioco d’azzardo, nonché sulla differente tolleranza nazionale su questioni come il consumo di alcolici, il sesso e la violenza. L’ufficio legale della software house è dunque sempre chiamato ad un lungo e paziente lavoro di «localizzazione» in coordinamento con i diversi avvocati locali che porta spesso a «tarare» il videogioco sulle legislazione nazionali più rigide. Si spiega così perché l’interactive entertainment sta sempre più assumendo la dignità di branca autonoma del diritto, con problematiche giuridiche proprie e peculiari: basti pensare alla distribuzione digitale e alla rivendita delle «game keys», ossia dei codici di accesso che permettono l’accesso al videogioco, oppure al «cloning», ovvero la realizzazione di cloni che riproducono pedissequamente le regole e le dinamiche di interazione dei videogiochi più popolari, mutandone semplicemente la grafi ca. Un altro tema caldo è la tutela dei minori: la maggior parte dei giochi online è infatti all’apparenza gratuita, in quanto gli sviluppatori monetizzano attraverso l’acquisto di beni virtuali necessari per progredire nel gioco o per aumentare le proprie skills, con le conseguenti insidie per i minori che spesso prosciugano in modo inconsapevole le carte di credito dei genitori. Il tema si è recentemente posto con riferimento alle c.d. loot boxes, ossia «pacchetti» presenti all’interno di alcuni dei più popolari videogiochi contenenti potenziamenti e skins, ma il cui contenuto è causale e viene scoperto solo al momento dell’acquisto e dell’apertura del pacchetto, un po’ come avviene per le figurine: per queste loro peculiari caratteristiche sono stiate vietate in alcuni Paesi come il Belgio, in quanto ritenute assimilabili al gioco d’azzardo» conclude.«Oltre al problema tristemente noto che riguarda la pirateria, la creazione e lo sfruttamento dei beni immateriali nel mondo dei videogames può dare luogo a numerose problematiche di natura legale, che sono spesso disciplinate in complessi contratti di sponsorizzazione e licensing», dice Raffaele Ranieri, Ip manager di Notarbartolo &amp; Gervasi. «Si pensi ad esempio ai videogiochi sportivi, dove viene riprodotta la fi sionomia di giocatori professionisti e l’abbigliamento sportivo con tanto di marchio oppure i veicoli del mondo reale. Proprio il tema della riproduzione delle fattezze dei giocatori è stato recentemente oggetto di un acceso dibattito che ha visto come protagonista il calciatore del Milan Zlatan Ibrahimovic, il quale lamentava di non avere mai dato ad Electronic Arts Inc. il consenso allo sfruttamento della propria immagine».&nbsp;Tratto da <a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/03/0217_binpage26.27.pdf&amp;authCookie=771756696&amp;trc=pMailCN-t20210503-a541512363-h34221-c1115-f12517-n217-u8048" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ItaliaOggi Sette</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 29 Apr 2021 03:57:12 +0200</pubDate>
                        <title>Verso nuove regole per liberare le energie del Paese</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Quale riforma del sistema giudiziario chiedere al governo Draghi? Quali rimedi porre alla lunghezza dei processi e all’incertezza della legge che rallentano, fino a bloccarli, gli investimenti in Italia? Ecco le risposte emerse dalla seconda edizione di MF Italian Legal Week.</em>Giustizia, imprese, infrastrutture, sanità. Partendo da questi snodi cruciali si è tenuto il secondo appuntamento organizzato da MF/ MilanoFinanza e rivolto all’ampia e articolata comunità degli studi legali e degli avvocati, degli esperti e dei consulenti in questioni di diritto e di business, dei docenti in materie giuridiche e dei politici. E proprio la politica ha offerto un incrocio strategico quando, nel corso della conferenza di apertura sul tema Giustizia, quale riforma sarà accettata in Europa, Andrea Cabrini, direttore di ClassCnbc, ha interrotto il dialogo tra i relatori per seguire in diretta l’ingresso al Quirinale di Mario Draghi, chiamato dal Presidente Sergio Mattarella per il mandato esplorativo che ha portato poi pochi giorni dopo l’ex Presidente della Banca centrale europea, e già Governatore della Banca d’Italia ad assumere la carica di Presidente del Consiglio e al cambio del responsabile del ministero della Giustizia, da Alfonso Bonafede a Marta Cartabia.Proprio sul tema della riforma della giustizia si era aperta la crisi di governo come ha evidenziato nei saluti iniziali Paolo Panerai, Editor in chief e Ceo di Class Editori: «Sulla giustizia è maturato il maggior attrito per l’ultimo governo e noi non possiamo non occuparcene, perché il rapporto tra giustizia ed economia è imprescindibile». Il tema è stato approfondito nell’intervento dell’Avvocato generale della Corte di giustizia europea Giovanni Pitruzzella: «Dobbiamo renderci conto che il sistema giuridico è al centro del Next Generation Eu, perché la riforma della giustizia è un nodo chiave del Recovery Fund. Ma in realtà parlo di riforma del sistema giuridico, perché sono tre le componenti: la riforma dell’amministrazione, la riforma delle modalità con cui si produce il diritto e la riforma della giustizia in sé» (sintesi dell’intervento a pagina 9).Ecco quindi fare ingresso sulla scena gli avvocati corporate che operano in Italia, e per l’Italia. Non a caso il sottotitolo dei tre giorni di lavoro era La professione legale nella ricostruzione d’Italia e il ruolo fondamentale degli avvocati e il più ampio problema della giustizia è stato affrontato senza troppi giri di parole. «Lo dico con amore verso il Paese, ma la giustizia in Italia non funziona. Le imprese che vengono da fuori chiedono solo una cosa: poche regole, semplici e chiare», ha commentato Denis Delespaul, Presidente della Camera di commercio francese in Italia. Ancora più incisivo è stato Jörg Buck, consigliere delegato della Camera di Commercio ItaloGermanica: «C’è un vero e proprio danno al sistema Paese: la lunghezza dei processi fa perdere all’Italia circa 2,5 punti di Pil, pari a circa 40 miliardi di euro. Sarebbe tutto prodotto interno lordo in più se solo l’Italia riuscisse ad allinearsi ai tempi della giustizia di altri Paesi europei. Alcuni studi calcolano anche un aumento dell’occupazione del 3% con una giustizia più veloce. In sostanza, si tratta di usare l’occasione del Recovery Plan per accelerare la riforma della giustizia, affrontando problemi che sono endemici del sistema italiano. Questo non solo per migliorare il funzionamento del sistema giudiziario, ma anche la situazione economica».Anche per Antonio Matonti, Direttore Affari Legislativi di Confindustria, «il problema in ambito civile sono i tempi e la qualità della giustizia e bisognerà concentrarsi bene su due ambiti: quello fiscale e quello concorsuale. Nel penale, invece, il tema principale sono le garanzie, perché abbiamo del tutto smarrito il senso della sanzione penale come extrema ratio, con effetti molto negativi nell’ambito della certezza del diritto». Occorre quindi agire su aspetti organizzativi per quanto riguarda il civile, ma «anche su aspetti normativi per quanto riguarda il penale», ha proseguito Matonti. «Assistiamo a un inasprimento della risposta sanzionatoria, anche in fase cautelare, e restando al tema legato alle dinamiche di impresa, il rischio è quello di paralizzare o ledere in modo irreparabile l’attività di imprese magari oneste, alla prova dei fatti, 008-013 Libro Legal.indd 8 23/03/21 10:47 9 sulla base di elementi probatori spesso precari o che si rivelano inconsistenti». Le recenti modifiche introdotte nella legge fallimentare e le misure introdotte per contrastare gli effetti della pandemia sul sistema delle imprese erano due altri temi in analisi.&nbsp;<strong>Per un futuro più digitale</strong>Lo studio legale del futuro sarà più grande e tecnologico, non ha necessariamente una sede fisica e gli avvocati interagiscono nella loro quotidianità grazie alle soluzioni dell’IA, l’intelligenza artificiale. Uno scenario messo in luce dalla pandemia di Covid-19, che ha però solo accelerato una tendenza già in atto verso la digitalizzazione della professione. È quanto emerso durante l’evento Milano-New York, la pandemia e le richieste dei clienti, conferenza di apertura della seconda giornata della MF Italian Legal Week 2021 di Class Editori, trasmessa dal canale Class Cnbc. «Quello che è emerso nell’anno appena concluso», ha detto George Psiharis, Direttore operativo di Clio, «è che alcuni studi hanno messo a segno un 40% dei ricavi per avvocato in più rispetto ai competitor». Le ragioni sono essenzialmente tre, tutte intrecciate con l’universo della digitalizzazione. «Primo», ha ricordato l’esperto, «il rafforzamento del customer relationship management. Secondo, la creazione di portali di collaborazione col cliente, per un’interazione sicura ed elettronica di comunicazioni e scambio dei documenti. E terzo, la possibilità di effettuare i pagamenti online».Per i professionisti intervistati da Clio la necessità di una sede fisica appare sempre più marginale: un fattore che potrebbe favorire i piccoli player. Ma la situazione è più complessa: «Vivere senza una sede», ha argomentato Ugo Ruffolo, ordinario di diritto civile all’Università di Bologna e avvocato a Roma, Milano e Bologna, «può funzionare per gli studi più grandi, mentre quelli piccoli rischiano di scomparire». La soluzione è di ampliare le soluzioni digitali, puntando sulla formazione di figure intermedie, «i paralegali tecnologici, che diano supporto agli studi con l’uso delle tecnologie più avanzate». Per questo, secondo il docente, si sta verificando una situazione per cui «il nuovo universo rende la dimensione minima di accesso più alta».Sempre più spazio dovrà essere dedicato all’adozione delle intelligenze artificiali, che diventeranno un sostegno indispensabile alla professione. «L’avvento dell’IA», ha continuato Ruffolo, «sta mutando le attività umane, consentendo ai legali di fare un salto in avanti nell’orientarsi in mezzo alla complessità del sistema giuridico». Tuttavia, la normativa al riguardo va valutata con attenzione. «La macchina può fare tutto il lavoro di analisi, ma l’umano deve tirare le fila», ha infatti sentenziato l’esperto.&nbsp;<strong>Nuove assicurazioni, sanità più forte</strong>La clausola sugli eventi catastrofali cambia faccia e da clausola di stile diventa un elemento da valutare attentamente. È uno dei dati più importanti emersi durante il webinar «Sanità e professione legale - Il rischio pandemico nei contratti, nei rapporti tra paziente e medico, nelle assicurazioni. Come si sta orientando il legale?».L’emergenza sanitaria da Covid-19 in corso, sta causando conseguenze significative sulle vite di tutti e sul personale medico. Ma non solo. Anche sul piano contrattuale si sono aperte le strade a nuove considerazioni. Per esempio proprio sulla clausola contrattuale per eventi catastrofali, «da clausola di stile oggi, la clausola per eventi catastrofali è diventato elemento che le parti devono valutare attentamente», ha sottolineato Giovanni Facci, professore associato dell’Università degli Studi di Bologna, intervenuto al webinar.Il legislatore del 1942 nel contratto di assicurazione aveva previsto come eventi catastrofali la guerra, il terremoto, le insurrezione ed eventi tumultuosi. Inoltre, la clausola si applicava solo all’assicurazione sui danni. Oggi, invece, il diritto vigente dovrà verificare le circostanze nuove e rispondere se l’articolo 1912 del codice civile si possa applicare anche sull’assicurazione sulla vita o a quella contro gli infortuni. Tra le stesse imprese, nello stilare polizze assicurative, «qualcuna è stata previdente e oggi è riuscita a raccogliere i frutti», ha rimarcato Lorenzo Locatelli, direttore della Scuola forense di Padova. Con questa pandemia, «cambierà il modo di assicurarsi?». Ad oggi, infatti, le polizze in circolazione prevedono il caso di interruzione degli affari. Tuttavia&nbsp;le polizze più interessate, in generale, sono quelle che prevedono indennizzo per l’interruzione delle attività collegata all’evento specifico che colpisce la struttura o il bene prodotto e costringe alla chiusura dell’impresa o dell’attività economica.Per quanto riguarda invece la responsabilità dei medici, «oggi la pandemia ha cambiato i termini del discorso. Il dato forte che è emerso è che la figura in primo piano non è quella del medico, ma della struttura sanitaria», ha affermato Massimo Franzoni, professore dell’Università degli Studi di Bologna. Mentre, in linea generale la responsabilità professionale dei sanitari gira intorno alla logica della cosiddetta «malpractice» (abuso o illecito o negligenza o imperizia in ambito sanitario), in questa pandemia sono state le stesse strutture sanitarie che hanno collassato di fronte alla forte affluenza dei pazienti. Alcune scelte nell’organizzare le strutture a livello regionale hanno infatti dato risposte non sempre soddisfacenti come è emerso dalle cronache anche recenti. «È lecito presumere che le contestazioni riguarderanno non l’imperizia tecnica del singolo sanitario, ma le asserite carenze organizzative delle strutturali o organizzative delle strutture sanitarie», ha fatto eco Facci, «si vedrà se le controversie saranno decise secondo gli orientamenti precedenti o si terrà in considerazione l’eccezionalità data dalla pandemia».Altro tema di cui si è discusso riguarda lo stato della telemedicina. Sono molte le patologie che potrebbero beneficiare della telematica e della teleassistenza. Tuttavia, «l’Italia a livello normativo non è adeguata. Non&nbsp;è un problema tecnologico», come ha osservato Francesco Fimmanò, professore ordinario dell’Università degli Studi delle Camere di commercio Universitas Mercatorum di Roma. Il vero problema non riguarda la qualità medica o quella tecnologica, ma la sfera giuridica. Occorre, infatti, definire i nuovi criteri previsti per adeguare correttamente il servizio offerto.Ma ancor prima di ciò, serve anche investire sull’educazione digitale, in quanto «l’impiego di tutta la strumentazione implica un’acculturazione che non esiste» ha sottolineato Franzoni. Infine, sull’ipotesi di una disciplina ad hoc per la responsabilità civile dei medici, il processo in Italia si è fermato. «Da qui ai prossimi 4/5 anni si riparlerà di modificare la disciplina attuale».&nbsp;<strong>Maggiore stabilità per gli investitori</strong>Gli investitori esteri sono ancora poco entusiasti dall’idea di scommettere sulle infrastrutture italiane a causa della troppa burocrazia. È uno dei dati emersi durante MF Italian Legal Week». Per quanto l’Italia sia un’economia importante ed interessante per investimenti sulle infrastrutture, «il mercato è indietro a causa dell’instabilità politica e regolatoria, l’eccessiva burocratizzazione e, altro elemento rilevante, la qualità dell’iniziativa del partenariato pubblico-privato», ha affermato Daniele Ruggeri, associate partner strategy &amp; transactions, infrastructure team, EY.Eppure, «vi sono due fattori che rendono appetibile il mercato italiano delle infrastrutture: i rendimenti importanti che si vedono in Italia rispetto a Paesi europei, e il gap infrastrutturale nel Paese, che dà possibilità agli attori di investire capitali importanti».Tuttavia gli investitori internazionali si trovano davanti ad un sistema imprevedibile, che scoraggia l’investimento&nbsp;«Quello che chiedono gli investitori è di avere un sistema sostanzialmente stabile. L’investimento presuppone una stabilità dell’assetto regolatorio che noi in Italia non abbiamo», ha rimarcato Maurizio Delfino, partner Delfino e associati Willkie Farr &amp; Gallagher.«Senza stabilità gli investitori esteri scappano», ha lamentato Federico Sutti, Managing Partner, Dentons Italia.«Una possibile soluzione giuridica da poter implementare è quella di mettere dei limiti o eliminare la revoca per pubblico interesse, e di regolarizzare la stabilità delle concessioni. Le infrastrutture sociali che interessano il territorio riguardano molto spesso piccole realtà, rendendo le dimensioni dell’investimento poco appetibile», ha sottolineato <strong>Vito Bisceglie</strong>, <strong>partner Nctm</strong>.Con riferimento alle nuove tecnologie, invece, tra gli investimenti nelle infrastrutture che si stanno realizzando in Italia spicca il 5G. «L’Italia è tra i primi Paesi che sta investendo sulla tecnologia del 5G», ha ricordato Agostino Nuzzolo, general counsel, direttore della funzione Legal &amp; Tax di Tim. In particolare, «Telecom, oltre ad investire sulle infrastrutture, sta puntando sulla combinazione di disponibilità dei servizi e degli impianti». Su questa linea, «uno dei progetti su cui si sta lavorando è la realizzazione di un conductor, ossia dei visori ottici con tecnologia 5G per eseguire visite a distanza, con un servizio di self monitoring del paziente». Tuttavia, occorre anche una regolamentazione dell’attività. «Oggi non c’è framework normativo importante sulla telemedicina», ha continuato Bisceglie.Infine, sul tema delle stazioni appaltanti, oggi, è emersa la scarsa competenza degli organi preposti per i progetti e per le gare. «Per le concessioni pubbliche servono centri di competenza che aiutino il pubblico», ha concluso Federico Sutti.&nbsp;<a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202104/29/0595_binpageAL8.AL9.AL11.AL13.pdf&amp;authCookie=-1878849852&amp;trc=pMailCN-t20210429-a541190470-h34221-c1115-f12517-n595-u8048" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Milano Finanza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 26 Apr 2021 11:51:40 +0200</pubDate>
                        <title>Le operazioni di factoring e le esposizioni finanziarie verso la pubblica amministrazione alla luce della nuova definizione di default</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Introduzione</strong>Il presente documento considera l’impatto della nuova definizione di <em>default</em> prudenziale&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, in vigore dal 1° gennaio 2021, sia in termini di ricadute applicative sulle operazioni di <em>factoring</em> sia nell’ambito delle esposizioni vantate dagli intermediari finanziari nei confronti della pubblica amministrazione.&nbsp;<strong>L’applicazione italiana delle nuove regole europee in materia di <em>default </em></strong><strong><em>I chiarimenti dell’Autorità di Vigilanza</em></strong>La Banca d’Italia, con una nota originariamente pubblicata il 14 agosto 2020 e da ultimo aggiornata il 15 febbraio 2021&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, ha fornito alcuni orientamenti sull’applicazione del Regolamento Delegato (UE) del 19 ottobre 2017, n. 171<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, in merito alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato ai sensi dell’articolo 178, par. 2, lettera d) del Regolamento dell’Unione Europea del 26 giugno 2013, n. 575<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (<strong>CRR</strong>). La nota fornisce altresì chiarimenti sulle disposizioni attuative degli Orientamenti dell’EBA sull’applicazione della definizione di <em>default</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> (<strong>LG EBA</strong>).<strong><em>Il factoring</em></strong>Con particolare focus alle operazioni di <em>factoring</em>, i chiarimenti della Banca d’Italia fanno luce sul momento da cui far decorrere il conteggio dei giorni di arretrato (che deve essere pari a 90 giorni consecutivi) in ipotesi di acquisto <em>pro-soluto</em> di un credito commerciale scaduto, eliminando il dubbio tra la data di acquisto e la data di presunto incasso.Premesso che il par. 28 delle LG EBA prevede che tale conteggio – per un credito commerciale acquistato e iscritto nel bilancio del <em>factor</em> – inizi quando il credito diventa esigibile, la Banca d’Italia, ha chiarito che il conteggio deve decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza della fattura. Ciò sul presupposto che l’esigibilità del credito è in genere indipendente dalla data di acquisto o dalla data di presunto incasso indicata nel contratto di cessione.<strong><em>La pubblica amministrazione debitrice</em></strong>La nota pubblicata dall’Autorità di Vigilanza analizza una serie di aspetti relativi all’applicazione della nuova definizione di <em>default</em> ad esposizioni vantate dagli intermediari finanziari nei confronti della pubblica amministrazione.</p><p style="padding-left: 30px;">I. In primo luogo, viene chiarito se l’avvio del calcolo dei giorni di arretrato in caso di crediti commerciali il cui debitore sia una pubblica amministrazione decorra dalla conclusione del procedimento di spesa pubblica (<em>e</em>. dall’emissione del mandato di pagamento da parte dell’amministrazione debitrice) ovvero dalla data di scadenza dei singoli pagamenti.</p><p style="padding-left: 30px;">A tal fine, si rileva che:</p><p style="padding-left: 60px;">(i) ai sensi delle LG EBA, il conteggio dei giorni di arretrato rilevante ai fini della classificazione a <em>default</em> decorre dal momento in cui esso diviene esigibile in base al diritto a esso applicabile<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>;</p><p style="padding-left: 60px;">(ii) con riferimento alle esposizioni verso le amministrazioni pubbliche, le LG EBA consentono l’applicazione di un termine di 180 giorni (invece che di 90 giorni) al ricorrere di determinate condizioni<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>, ma non prevedono deroghe o specificazioni ulteriori.</p><p style="padding-left: 30px;">Ne consegue che il termine per il calcolo dei giorni di arretrato decorre dalla data di scadenza dei singoli pagamenti<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>, salvo specifiche disposizioni di legge che prevedano diversamente. Il conteggio, peraltro, non muta nel caso in cui il credito sia stato oggetto di acquisto <em>pro-soluto</em> nell’ambito di operazioni di <em>factoring</em>, in linea con quanto previsto dal par. 28 delle LG EBA.</p><p style="padding-left: 30px;">I chiarimenti della Banca d’Italia, richiamando il par. 18 delle LG EBA, confermano che si può tenere conto di eventuali termini dilatori previsti dalla legge in favore della pubblica amministrazione, tra cui rientrano le moratorie <em>ex lege</em>.</p><p style="padding-left: 30px;">II. In secondo luogo, ai fini dell'applicazione della definizione di <em>default</em>, i già citati chiarimenti della Banca d’Italia specificano che:</p><p style="padding-left: 60px;">(i) i Ministeri devono essere considerati come un unico debitore amministrazione centrale in considerazione delle norme di contabilità pubblica da cui deriva l'unitarietà del bilancio e del patrimonio dello Stato (e, dunque, l'unitarietà della posizione debitoria di questi enti);</p><p style="padding-left: 60px;">(ii) i titoli di debito pubblico detenuti dalla banca (o dal gruppo bancario) nel portafoglio bancario devono essere inclusi nell'importo complessivo delle loro esposizioni ai fini del calcolo della soglia di rilevanza (“relativa”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a> ed “assoluta”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>) secondo le regole della nuova definizione di <em>default</em>.</p><p style="padding-left: 30px;">I chiarimenti forniti dall’Autorità di Vigilanza consentono di mitigare l’impatto della nuova definizione di <em>default</em> sulle esposizioni vantate dagli intermediari finanziari nei confronti della pubblica amministrazione. La possibilità di considerare anche i titoli di debito pubblico ai fini del calcolo della soglia di rilevanza si riflette, infatti, in una maggiore esposizione complessiva nei confronti dell’amministrazione centrale riducendo implicitamente il valore della soglia di rilevanza c.d. relativa.</p>&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:matteo.gallanti@advant-nctm.com">Matteo Gallanti</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Per l’inquadramento generale della questione e la ricostruzione del quadro normativo si rinvia al nostro precedente contributo: <a href="https://www.nctm.it/news/articoli/la-nuova-definizione-di-default" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.nctm.it/news/articoli/la-nuova-definizione-di-default</a> .<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> <a href="https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/Nota-chiarimenti-15-febbraio-2021.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/Nota-chiarimenti-15-febbraio-2021.pdf</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0171&amp;from=IT" target="_blank" rel="noreferrer">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0171&amp;from=IT</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&amp;from=IT" target="_blank" rel="noreferrer">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&amp;from=IT</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> <a href="https://eba.europa.eu/documents/10180/1721448/Guidelines+on+default+definition+%28EBA-GL-2016-07%29_IT.pdf/bd010dde-c308-4057-ae9c-842c2462a7ec" target="_blank" rel="noreferrer">https://eba.europa.eu/documents/10180/1721448/Guidelines+on+default+definition+%28EBA-GL-2016-07%29_IT.pdf/bd010dde-c308-4057-ae9c-842c2462a7ec</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Cfr. par. 16 LG EBA.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Gli enti possono applicare un trattamento specifico per le esposizioni verso le amministrazioni centrali, le autorità locali e gli organismi del settore pubblico, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:(a) il contratto riguarda la fornitura di beni o servizi, ove le procedure amministrative richiedano determinati controlli connessi all’esecuzione del contratto prima che il pagamento possa essere effettuato: ciò si applica in particolare per le esposizioni di <em>factoring</em> o altri accordi analoghi, ma non a strumenti finanziari quali i titoli obbligazionari;(b) tranne il ritardo nel pagamento, non sussistono altre indicazioni dell’improbabile adempimento (come specificato ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, del CRR e dalle LG EBA), e la situazione finanziaria del debitore è sana e non esistono ragionevoli preoccupazioni che l’obbligazione potrebbe non essere pagata per intero, compresi, se del caso, gli eventuali interessi di mora;(c) l’obbligazione è in arretrato da non più di 180 giorni.Gli enti che decidono di applicare il trattamento specifico di cui sopra dovrebbero applicare tutte le condizioni seguenti:(a) le esposizioni non dovrebbero essere incluse nel calcolo della soglia di rilevanza per le altre esposizioni verso il debitore;(b) non dovrebbero essere considerate come in stato di <em>default </em>ai sensi dell’articolo 178 del CRR;(c) dovrebbero essere chiaramente documentate come esposizioni soggette al trattamento specifico (cfr. parr. 25 e 26 LG EBA).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Ad esempio, per i crediti inclusi nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192 (Decreto Legislativo 231/2002), la data di scadenza dei singoli pagamenti è calcolata – oltre che sulla scorta di quanto previsto dalla fonte (contrattuale, legale o provvedimentale) del credito – tenendo conto di quanto disposto dall’articolo 4 del suddetto decreto.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> La soglia è rappresentata dall’importo pari all’1% dell’importo complessivo di tutte le esposizioni verso il debitore facenti capo agli intermediari creditizi e finanziari appartenenti a un medesimo perimetro di consolidamento prudenziale.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> La soglia di rilevanza è fissata a €100 per le esposizioni al dettaglio (PMI e persone fisiche) ed €500 per le altre esposizioni.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 20 Apr 2021 04:22:28 +0200</pubDate>
                        <title>Emergenza Coronavirus: profili di diritto societario</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/emergenza-coronavirus-profili-di-diritto-societario-3</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Nota importante</em></strong>: <em>Il presente documento è aggiornato al 19 aprile 2021. In ragione del fatto che lo stato di emergenza ed il relativo quadro normativo sono in continua evoluzione, i contenuti del presente&nbsp;memorandum&nbsp;potranno essere soggetti a continue modifiche.</em>&nbsp;</p><ol> <li><strong>Introduzione</strong></li></ol><p>In considerazione dell’attuale situazione emergenziale correlata alla diffusione del virus COVID-19, il governo italiano ha adottato una serie di interventi normativi che hanno impattato, tra l’altro, su determinati profili di diritto societario, ivi inclusa l’attività di <em>governance</em>, la disciplina degli aumenti di capitale, le valutazioni per l’elaborazione del bilancio ed aspetti relativi a finanziamenti dei soci alle società&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><b>Impatto del Decreto Cura Italia in materia di&nbsp;<em>Governance societaria</em></b></li></ol><p>Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con la Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il “<u>Cura Italia</u>”), ha introdotto misure straordinarie in materia di svolgimento di Assemblee dei Soci mediante l’utilizzo di mezzi telematici, di deliberazioni assembleari da parte delle Società a Responsabilità Limitata e infine, per quanto attiene alle società quotate, ai profili di rappresentanza dei soci in Assemblea.<strong><em>2.1 Approvazione del bilancio 2020</em></strong>Anzitutto, l’art. 106 del Cura Italia ha previsto il rinvio dei termini per la convocazione delle Assemblee dei Soci aventi all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio 2019 e, per effetto di una successiva modifica (apportata dal Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, c.d. “Decreto Mille Proroghe”, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21) anche del bilancio 2020, in deroga ai termini di cui agli articoli 2364, comma 2, e 2478-<em>bis</em>&nbsp;c.c., i quali richiedono la convocazione dell’Assemblea dei Soci entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.In base al disposto del Cura Italia, il termine per l’approvazione dei bilanci delle società di capitali è stato esteso automaticamente al maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e, pertanto, entro il 29 giugno 2021 (nel caso di chiusura dell’esercizio al 31 dicembre 2020), con l’approvazione e trasmissione ai soci del progetto di bilancio da parte dell’organo amministrativo entro la fine di maggio.Naturalmente, il termine -così modificato- costituisce la data ultima per la convocazione dell’assemblea deputata all’approvazione del bilancio, con la conseguenza che è sempre possibile convocarla anche prima di tale termine.<strong><em>2.2 &nbsp;&nbsp; Attività delle Assemblee dei Soci e Organi Amministrativi</em></strong>Per quanto attiene allo svolgimento dei lavori degli organi sociali, l’art. 106, comma 2, del Cura Italia ha introdotto disposizioni in materia di svolgimento delle Assemblee dei Soci, ordinarie o straordinarie, che siano state “tenute”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> entro la data del 31 luglio 2021.Tali misure, applicabili a tutte le società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici, prevedono che per le Assemblee dei Soci, mediante disposizione nell’avviso di convocazione:</p><p style="padding-left: 30px;">(a) l’espressione di voto dei soci possa avvenire, anche in deroga alle disposizioni statutarie, in via elettronica, per corrispondenza, ovvero con l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; ovvero</p><p style="padding-left: 30px;">(b) possano essere svolte, anche in deroga alle disposizioni statutarie, in modalità esclusivamente telematica, fatto salvo l’obbligo di adottare strumenti di telecomunicazione idonei a garantire la possibilità di identificare i partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, e precisando la non necessaria compresenza del Presidente e Segretario (o Pubblico Ufficiale) nello stesso luogo.</p>Lo svolgimento delle Assemblee dei Soci in modalità esclusivamente telematica conferma ed elabora quanto enunciato, nel periodo iniziale della diffusione del Covid-19, dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano con la Massima n. 187/2020 in data 11 marzo 2020 secondo la quale, nel caso di previsioni statutarie, vi sarebbe stata la possibilità di tenere Assemblee dei Soci in via telematica con riferimento a tutti i partecipati dell’Assemblea dei Soci, ivi compreso il Presidente, ma facendo salva la presenza del <em>segretario verbalizzante (o notaio) presso il luogo indicato nell’avviso di convocazione.</em>Con l’intervento legislativo del Cura Italia, il legislatore ha deciso di ampliare l’alveo di legittimità per lo svolgimento di Assemblee dei Soci esclusivamente con mezzi telematici anche ai casi in cui non vi sia una precisa diposizione statutaria che lo consenta ovvero ai casi in cui tale modalità venga esclusa dalla legge.Tuttavia, la disposizione lascia aperti alcuni profili meramente pratici, quali, anzitutto, la necessità di indicare uno specifico luogo nell’avviso di convocazione dell’Assemblea dei Soci e la necessità di presenza nel luogo di convocazione del Segretario.A tal riguardo, una parte della dottrina<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> ha dapprima sostenuto la necessità di avere tale indicazione del luogo, anche se la stessa Assemblea dei Soci fosse (convocata e) svolta esclusivamente con l’utilizzo di mezzi telematici, in ragione di una lettura della disposizione armonizzata al complesso di norme in materia di svolgimento dell’Assemblea dei Soci, oltre alla necessaria presenza del Segretario (o Notaio) presso tale luogo.Successivamente, altra parte della dottrina<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, ed il Consiglio Notarile di Milano, nella motivazione della propria massima n. 187/2020, hanno espresso un parere in senso contrario.In particolare, nella motivazione alla massima 187/2020 del Consiglio Notarile meneghino viene configurata la possibilità di un avviso di convocazione che preveda la partecipazione all’Assemblea dei Soci esclusivamente mediante mezzi telematici, senza che si renda necessaria l’indicazione di un luogo fisico, proprio in ragione della deroga della disposizione rispetto alla necessità di convocare l’Assemblea dei Soci in un determinato luogo fisico. In tali circostanze, come riconosciuto dal Consiglio Notarile, il Segretario prenderà parte all’Assemblea dei Soci in modalità telematica e non da un determinato luogo fisico di convocazione, seppur venga fatta salva la necessità che, nei casi in cui l’attività di segretario sia affidata ad un Notaio, lo stesso si trovi in un luogo all’interno del proprio ambito territoriale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.Data la previsione di un’Assemblea dei Soci con tutti i partecipanti, ivi incluso il Presidente ed il Segretario, connessi mediante mezzi telematici e, potenzialmente, tutti in luoghi diversi, si è posto un ulteriore tema per quanto attiene alle modalità di verbalizzazione, ed in particolare con riferimento alla doppia sottoscrizione del verbale dell’Assemblea dei Soci da parte sia del Presidente, sia del Segretario ai sensi dell’art. 2375, comma 1, c.c.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.A tal riguardo, anzitutto, si segnala che il tema non si pone per quanto attiene ai verbali di Assemblea Straordinaria dei Soci, e – pertanto – con la funzione di segreteria affidata alla figura del Notaio. In tali casi, infatti, è riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza che la sola sottoscrizione da parte del Notaio sia sufficiente al fine di perfezionare il verbale dell’Assemblea dei Soci in sede straordinaria<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.Per quanto, invece, attiene a tutte quelle Assemblee che non necessitano di un verbale notarile, la doppia sottoscrizione Segretario-Presidente deve sussistere, pena la mancanza di verbale, ai sensi dell’art. 2379, comma 3, c.c.. A tal riguardo, data la mancanza di espressa previsioni di legge, il verbale potrà essere, come puntualizzato dalla Massima n. 187/2020 del Consiglio Notarile di Milano, oggetto di successiva redazione e successiva sottoscrizione, mentre sembra dubbia la possibilità di riconoscere, durante il perdurante periodo emergenziale, la validità del verbale sottoscritto unicamente dal Segretario<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.Inoltre, si segnala che, come sottolineato dalla dottrina<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9"><sup>[9]</sup></a> e dalla stessa Assonime<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10"><sup>[10]</sup></a>, le disposizioni di cui all’art. 106 del Cura Italia sono espressioni di principi applicabili anche alle riunioni del consiglio di amministrazione, dei comitati consiliari e degli organi di controllo anche in assenza di apposita previsione statutaria o autoregolamentare.<strong><em>2.3&nbsp;&nbsp;&nbsp; Società a responsabilità limitata</em></strong>Per quanto attiene specificatamente alle Società a Responsabilità Limitata, l’art. 106 del Cura Italia ha previsto che, anche in deroga alle disposizioni di legge o di statuto, le decisioni dei soci possano essere adottate mediante consultazione o consenso espresso per iscritto.Pertanto, si segnala che la previsione ha, da un lato, esteso tali modalità di esercizio di voto alle S.r.l. che non contengono disposizioni in tal senso nello statuto, e dall’altro lato, sostanzia la possibilità riconosciuta alle Assemblee dei Soci di S.r.l. di adottare tali (consueti) metodi decisionali anche nei casi in cui, ai sensi dell’art. 2479 c.c., l’Assemblea dei Soci debba adottare la decisione collegialmente, ovvero a titolo esemplificativo l’approvazione del bilancio e le modificazioni dell’atto costitutivo.&nbsp;<ol start="3"> <li><strong>Impatto del Decreto Liquidità in materia di perdite, bilancio e finanziamenti Soci</strong></li></ol><p>Il Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 convertito con la Legge 5 giugno 2020, n. 40 (il “<u>Decreto Liquidità</u>”), ha introdotto tre ordini di misure straordinarie e temporanee a favore delle imprese.<strong><em>3.1</em></strong><strong> <em>Deroghe alla disciplina civilistica in tema di perdite di capitale</em></strong>Per quanto attiene alle perdite di capitale, l’art. 6, comma 1, del Decreto Liquidità, come sostituito dall’art. 1, comma 266, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, ha previsto che nel caso di perdite del capitale sociale rilevanti (superiori al terzo e/o tali da ridurlo al di sotto del minimo legale) emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 troverà applicazione una disciplina in deroga ad una serie di disposizioni di natura codicistica, come segue:<em>(a)</em> nel caso di perdite tali da ridurre il capitale sociale in misura superiore al terzo del capitale o al di sotto del minimo legale, le società per azioni e le società a responsabilità limitata sono esonerate dall’obbligo di procedere a ricapitalizzazione o di trasformazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>;<em>(b)</em> nel caso di perdite o riduzione del capitale al di sotto del minimo legale per le S.p.A. e le S.r.l., ovvero nel caso di perdita del capitale sociale per le Soc. Coop, non opererà la causa di scioglimento specificatamente prevista dall’art. 2484, comma 1 n. 4, c.c. per S.p.A. ed S.r.l., e dall’art. 2545-<em>duodecies </em>c.c. per le società cooperative.La deroga di cui sopra ha durata quinquennale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.L’art. 6, comma 2, del Decreto Liquidità ha infatti posticipato al quinto esercizio successivo a quello di emersione il termine entro cui le perdite che hanno ridotto il capitale sociale in misura superiore al terzo del capitale dovranno risultare diminuite a meno di un terzo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a> (sarà dunque l'assemblea che approverà il bilancio di detto esercizio a dover ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>).L’art. 6, comma 3, ha espressamente previsto che, in caso di perdite che abbiano ridotto il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea convocata senza indugio – come richiesto, rispettivamente, dall’art. 2447 c.c. per le S.p.A. e dall’art. 2482-<em>ter</em> c.c. per le S.r.l. – possa deliberare di rinviare alla chiusura dell’esercizio di cui sopra la decisione in merito all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale. Secondo autorevoli punti di vista<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a> le “<em>perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020</em>” cui fa riferimento nell’esercizio l’art. 6 del Decreto Liquidità nella sua nuova formulazione sono le perdite maturate nel corso del 2020 a prescindere dal fatto che le stesse siano poi state accertate nel corso del medesimo anno o nel 2021.È dubbia invece la possibilità che tramite interpretazione estensiva della norma - prevalente in costanza di previgente formulazione ma smentita poi da una Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a> - la disciplina di cui sopra possa essere applicata anche alle perdite accertate con i bilanci 2019 (e 2018)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a> e successivamente riportate a nuovo (o in generale, chiusi nel 2020 ma prima del 31 dicembre di tale anno). A favore di un’interpretazione restrittiva si è espresso - in aperto contrasto con la posizione precedentemente assunta da Consiglio Notarile di Milano con la Massima n. 196 di cui si dirà <em>infra</em> - anche il Notariato del Triveneto che ha recentemente emanato 12 nuovi orientamenti in ordine al regime di sospensione delle perdite<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>.L’interpretazione del Mise (e dei notai del Triveneto) appare per certi versi però troppo restrittiva, alla luce anche dell’opinione prevalente maturata nel vigore del previgente testo dell’articolo 6 del Decreto Liquidità<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>.Riguardo all’interpretazione delle diposizioni di cui trattasi, è intervenuto anche il Consiglio Notarile di Milano con la Massima n. 196/2021 – sostitutiva della Massima 191/2020<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a> dello scorso 16 giugno (quest’ultima emanata in costanza della previgente formulazione dell’articolo 6 del Decreto Liquidità) – il quale ha parimenti sostenuto che per “<em>perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 si devono intendere tutte le perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020, a prescindere da quale sia l’esercizio in cui le perdite si siano prodotte</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>. Attraverso la stessa massima, il Consiglio Notarile meneghino ha voluto ulteriormente precisare che restano comunque fermi gli obblighi informativi in capo agli amministratori e, in particolare, l’obbligo di convocazione senza indugio dell’assemblea sia nel caso in cui, per effetto delle perdite registrate, il patrimonio netto sia superiore al capitale minimo previsto dalla legge (ai sensi degli artt. 2446 e 2482-<em>bis</em> c.c.), sia nel caso in cui il patrimonio netto sia inferiore al capitale minimo previsto dalla legge per effetto di perdite registrate che siano superiori a un terzo del capitale sociale (ai sensi degli artt. 2447 e 2482-<em>ter</em> c.c.).Nella citata massima, viene peraltro sostenuta la legittimità di deliberazioni, assunte sempre fino al quinto esercizio successivo indicato nella norma, aventi ad oggetto l’aumento di capitale a pagamento anche se non precedute dalla riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite (risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o a frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020), ai sensi di legge, anche qualora, ad esito dell’aumento di capitale, il rapporto tra patrimonio netto della società continui ad essere inferiore ai due terzi del capitale sociale (fattispecie di cui agli artt. 2446 e 2482-<em>bis</em> c.c.) o inferiore al minimo legale (fattispecie di cui agli artt. artt. 2447 e 2482-<em>ter</em> c.c.). Proprio in tema di aumenti di capitale, si segnala, da ultimo, che la disciplina civilistica dettata in materia dal Codice Civile è stata di recente innovata dal legislatore con l’intento di favorire interventi di rafforzamento patrimoniale nelle società di capitali, anche in ragione del difficile contesto economico concretizzatosi in questi mesi a causa dell’emergenza epidemiologica. Per una trattazione più diffusa dell’argomento si veda il par. 4 che segue.<strong><em>3.2 Continuità aziendale e bilancio</em></strong>Per quanto attiene alla disciplina in merito alla redazione del bilancio, l’art. 7 del Decreto Liquidità aveva previsto, per i bilanci dell’esercizio in corso, che la valutazione delle voci di bilancio potesse essere operata nella prospettiva della continuazione aziendale se tale situazione fosse sussistente nel bilancio dell’esercizio precedente<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>.Per quanto attiene all’applicabilità, la disposizione del Decreto Liquidità prevedeva che tale criterio di valutazione potesse essere adottato anche con riferimento ai bilanci chiusi, e non ancora approvati, fino alla data del 23 febbraio 2020.Inoltre, l’adozione di tale criterio di valutazione sarebbe dovuta essere specificamente illustrata dall’organo amministrativo nella nota informativa, anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.Sul punto è intervenuta anche la Corte di Cassazione con la propria Relazione Tematica n. 56 datata 8 luglio 2020, nella quale viene riconosciuta un’applicabilità generalizzata della norma in questione, senza che si renda necessaria una valutazione dell’impatto derivante dalle conseguenze collegate all’emergenza epidemiologica<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>.Inoltre, sempre la Corte di Cassazione, nella menzionata Relazione Tematica, ha scrupolosamente precisato che una volta venuta meno l’applicabilità della norma in questione, la consistenza patrimoniale e le prospettive economiche dovranno essere nuovamente valutate in base ai termini ordinari, e – pertanto – la società che abbia beneficiato della norma dovrà aver mantenuto ovvero ricostituito un equilibrio economico finanziario e la relativa consistenza patrimoniale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>.Infine, si segnala anche l’intervento dell’Organismo Italiano di Contabilità<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>, il quale, in merito alla portata della norma (che richiama esplicitamente l’art. 2423-<em>bis</em> c.c.), ha chiarito, <em>inter alia</em>, che:<em>(a)</em> &nbsp;la deroga di cui all’art. 7 troverebbe applicazione unicamente con riferimento alle società che redigano il bilancio applicando le norme del codice civile e dell’OIC, e non anche a quelle società che siano tenute a redigere il bilancio mediante l’utilizzo dei principi contabili internazionali <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/International_Accounting_Standards" target="_blank" rel="noreferrer">IAS</a>/<a href="https://it.wikipedia.org/wiki/IFRS" target="_blank" rel="noreferrer">IFRS</a>;<em>(b) </em>i bilanci per i quali troverebbe applicazione l’art. 7 sarebbero quelli relativi <em>(i)</em> agli esercizi chiusi dall’organo assembleare prima della data del 23 febbraio 2020, ma non ancora approvati, <em>(ii)</em> ai bilanci d’esercizio relativi agli esercizi che si chiuderanno successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 e, infine, <em>(iii)</em> ai bilanci relativi all’esercizio in corso al 31 dicembre 2020.<em>(c) </em>la nota integrativa dovrà illustrare le significative incertezze “<em>in merito alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio</em>” e, a tal fine, dovrà illustrare i fattori di rischio, le assunzioni effettuate, le incertezze identificate, i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze, ovvero qualora nel futuro arco temporale di riferimento non vi siano alternative ragionevoli alla cessazione dell’attività, la nota integrativa dovrà indicare tutte tali circostanze e gli eventuali e probabili effetti che tali circostanze siano destinate a produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società.<strong><em>3.3 Postergazione dei finanziamenti soci</em></strong>Infine, si segnala che l’art. 8 del Decreto Liquidità ha introdotto una nuova misura atta ad escludere l’applicazione della disciplina della postergazione, di cui all’art. 2467 c.c., ai finanziamenti dei soci, ovvero, ai sensi dell’art. 2497-<em>quinquies</em> c.c., ai finanziamenti dei soggetti che esercitano direzione e coordinamento<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>.Pertanto, la norma fa venir meno la necessità in capo ai soci finanziatori di procedere ad una valutazione finanziaria - patrimoniale della società al momento dell’erogazione del finanziamento, con la conseguenza che in caso in cui venisse concesso un finanziamento cd. “<em>anomalo</em>” (dunque, quando concesso in un momento in cui la società <em>(a)</em> anche in considerazione del tipo di attività svolta, versasse in una condizione di eccessivo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto ovvero <em>(b)</em> quando vi fosse stata una situazione finanziaria della società tale da rendere ragionevole un apporto a titolo di conferimento), il credito derivante non sarebbe soggetto ad un rimborso postergato rispetto alle pretese creditorie di terzi creditori.La disposizione è finalizzata ad incentivare i finanziamenti <em>endogeni</em> alla società per il mantenimento della continuità aziendale, in un periodo emergenziale, con il coinvolgimento <em>in primis</em> degli stessi soci e - di conseguenza - anche in tutti quei casi in cui la società non avesse ulteriori accessi al credito presso terzi.In merito alla portata della norma, occorre precisare che parte della dottrina si è orientata a ritenere che l’utilizzo della locuzione “<em>finanziamenti effettuati</em>” debba riferirsi a finanziamenti erogati entro l’arco temporale indicato dalla norma e a ritenere che la deroga alla postergazione troverebbe applicazione anche qualora il rimborso del finanziamento effettuato (<em>rectius</em>, erogato) entro il 31 dicembre 2020 sia successivo a tale data<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>.A tal riguardo, infine, si precisa che la postergazione, disciplinata specificamente per le società a responsabilità limitata, trova applicazione, come riconosciuto dalla dottrina e giurisprudenza, anche con riferimento alle società per azioni, alle quali, conseguentemente, si applicheranno anche i benefici introdotti dal Decreto Liquidità in materia.&nbsp;</p><ol start="4"> <li><strong>Impatto del Decreto Semplificazioni in materia di aumenti di capitale</strong></li></ol><p>Il Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 (il “<u>Decreto Semplificazioni</u>”), ha introdotto - conformemente ad analoghe esperienze europee<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a> - misure di natura sia transitoria (nella forma di deroghe alla disciplina civilistica) sia strutturale (nella forma di modifiche permanenti alla disciplina civilistica) in materia di aumenti di capitale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a>, con l’intento di favorire interventi di rafforzamento patrimoniale nelle società di capitali, anche in ragione del difficile contesto economico concretizzatosi in questi mesi a causa dell’emergenza epidemiologica.<strong><em>4.1</em></strong><strong> <em>Misure transitorie:</em> <em>deroghe alla disciplina civilistica in tema di aumenti di capitale</em></strong>L’art. 44 del Decreto Semplificazioni ha introdotto tre diverse misure che modificano transitoriamente (fino al 30 giugno 2021) la disciplina civilistica dettata dal Codice Civile in tema di aumenti di capitale, come meglio descritte di seguito.</p><p style="padding-left: 30px;">I. In primo luogo, in deroga a quanto disposto dagli artt. 2368, comma 2, e 2369, commi 3 e 7, c.c. <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a> in tema di quorum deliberativi per gli aumenti di capitale delle società per azioni<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a>, l’art. 44, comma 1, del Decreto Semplificazioni ha previsto che, sino alla data del 30 giugno 2021, potranno essere approvate – comunque a condizione che sia presente in assemblea un numero di soci tale da rappresentare almeno la metà del capitale sociale – con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto della società preveda maggioranza più elevate, le delibere inerenti:</p><p style="padding-left: 60px;">(a) gli aumenti del capitale sociale mediante nuovi conferimenti (ai sensi degli artt. 2439, 2440 e 2441 c.c.);</p><p style="padding-left: 60px;">(b) l'introduzione nello statuto della società della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 c.c.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a> (per aumenti di capitale da deliberare comunque fino al 30 giugno 2021).</p><p style="padding-left: 30px;">II. In secondo luogo, l’art. 44, comma 2, del Decreto Semplificazioni ha, altresì, previsto che le medesime disposizioni di cui sopra, dettate in materia di società per azioni, si applichino anche alle società a responsabilità limitata (ai sensi degli artt. 2480, 2481, 2481-bis c.c.) <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a>.</p><p style="padding-left: 30px;">III. L’ultima modifica transitoria disposta dall’art. 44, comma 3, del Decreto Semplificazioni ha interessato le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione.</p>Al riguardo è opportuno premettere che, l’art. 2441, comma 1, c.c. prevede, <em>inter alia</em>, in caso di aumento di capitale, un diritto di opzione per i soci da esercitare in via proporzionale sulle azioni di nuova emissione (oltreché sulle eventuali obbligazioni convertibili in azioni).In linea generale, a norma dell’art. 2441, comma 5, c.c. tale diritto di opzione dei soci può essere limitato o escluso dalla deliberazione di aumento del capitale sociale quando l’interesse della società lo esige ma, comunque, nel rispetto di determinate prescrizioni<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn34" name="_ftnref34">[34]</a>.Nel caso delle società con azioni quotate in mercati regolamentati – ed anche negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, a seguito delle modifiche strutturali apportate dall’art. 44 del Decreto Semplificazioni all’art. 2441 c.c., come meglio descritta nel par. 4.2. che segue – il diritto di opzione dei soci in sede di aumento di capitale può essere anche espressamente escluso dallo statuto ai sensi dell’art. 2441, comma 4, c.c., in ogni caso entro un determinato limite, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione di un revisore legale.Fermo quanto precede, per effetto dell’art. 44, comma 3 del citato Decreto Semplificazioni, fino al 30 giugno 2021, le società di cui sopra potranno deliberare l'aumento del proprio capitale sociale mediante nuovi conferimenti, escludendo il diritto di opzione dei soci anche in mancanza di espressa previsione statutaria ed entro il limite del 20 per cento del capitale sociale preesistente (superiore a quello normalmente previsto dall’art. 2441, comma 4, secondo paragrafo, c.c. che è pari al 10 per cento per cento del capitale sociale preesistente).<strong><em>4.2</em></strong><strong> <em>Misure strutturali:</em> <em>modifiche alla disciplina civilistica in tema di aumenti di capitale</em></strong>Per quanto concerne le misure di natura strutturale, l’art. 44, comma 4, del Decreto Semplificazioni ha modificato permanentemente la disciplina dettata in tema di diritto di opzione dei soci in sede di aumento di capitale, modificando l’art. 2441 c.c..Le modifiche apportate alla norma hanno riguardato, in particolare:<p style="padding-left: 30px;">(a) la riduzione del termine concesso per l’esercizio del diritto di opzione dei soci che non può essere inferiore ai 14 giorni dalla data di pubblicazione dell'offerta di opzione sul sito internet della società, o, in mancanza, dell'iscrizione dell'offerta nel registro delle imprese (la previgente formulazione dell’articolo in questione prevedeva invece un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’offerta di opzione);</p><p style="padding-left: 30px;">(b) l’estensione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2441, commi 3<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn35" name="_ftnref35">[35]</a> e 4<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn36" name="_ftnref36">[36]</a>c. (già previste per le società con azioni quotate in mercati regolamentati) anche alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione di appartenenza<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn37" name="_ftnref37">[37]</a>;</p><p style="padding-left: 30px;">(c) per le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, la riduzione (da 5 a 2) del numero di sedute (da tenersi nel mese successivo alla scadenza del termine di cui alla precedente lett. (a)) in cui gli eventuali diritti di opzione non esercitati devono essere offerti dagli amministratori sul mercato regolamento o sul sistema multilaterale di negoziazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn38" name="_ftnref38">[38]</a>;</p><p style="padding-left: 30px;">(d) per le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, l’obbligo di prevedere che, in caso di esclusione o limitazione statutaria del diritto di opzione dei soci in sede di aumento di capitale, le ragioni dell’esclusione o della limitazione statutaria, nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione, siano indicati in un’apposita relazione degli amministratori<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn39" name="_ftnref39">[39]</a>.</p>&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;<a href="mailto:filippo.federici@advant-nctm.com">Filippo Federici</a>&nbsp;e&nbsp;<a href="mailto:diletta.avaro@advant-nctm.com">Diletta Avaro</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Per una panoramica delle novità (e alcuni profili comparatistici) si veda anche il recente articolo Ventoruzzo, “<em>Continuità aziendale, perdite sul capitale e finanziamenti soci nella legislazione emergenziale da Covid-19”, </em>in <em>Le Società</em>, 05/2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Nella formulazione previgente si parlava di “convocate”. La sostituzione del termine “convocate” con “tenute” non è di poco conto se si considerano i dubbi interpretativi sorti con la precedente formulazione, affermando più chiaramente che le modalità a distanza possono essere utilizzate soltanto nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, che si svolgeranno entro il prossimo 31 luglio – cfr. in questi termini <em>Milleproroghe in G.U.: le novità in tema di assemblee societarie</em>, in <em>Quotidiano giuridico – Pluris</em>, 2 marzo 2021<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> <em>Si veda </em>P. Marchetti – Ventoruzzo, <em>“Assemblea Virtuale? Qualcosa resterà”, in Corriere della Sera, 30 marzo 2020.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> <em>Si veda </em>Busani, “<em>Assemblee e Cda in audio-video conferenza durante e dopo COVID-19”, in Le Società, 04/2020, secondo il quale l’indicazione del luogo fisico per l’Assemblea dei Soci è un elemento non essenziale. L’autore si esprime infatti come segue: “Francamente, se l’assemblea si svolge (obbligatoriamente) del tutto on-line, l’indicazione, nell’avviso di convocazione, di un luogo di convocazione non ha senso (e, quindi, appare legittimo un avviso di convocazione che non riporti il luogo di convocazione): il luogo di convocazione è il luogo indicato dalla società all’esclusivo fine di permettere agli aventi diritto di partecipare all’adunanza, quando, invece, per definizione, l’assemblea che si svolge totalmente on line, un luogo di convocazione non ce l’ha”;</em> in tal senso Atlante – Maltoni – C. Marchetti – Notari – Roveda, “<em>Le disposizioni in materia societaria nel Decreto-legge COVID-19 (Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18). Profili applicativi”, in Federnotizie, 30 marzo 2020.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> <em>Si veda</em> Consiglio Notarile di Milano, <em>“Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (art. 2370, comma 4, c.c.)”, Massima n. 187, 2020. Nella motivazione il Consiglio Notarile Meneghino specifica che “Viene quindi derogata proprio la regola che impone di convocare le assemblee in un determinato luogo fisico (nell'ambito territoriale stabilito dalla legge o dallo statuto) e che quindi attribuisce a tutti i soci il diritto di partecipare all'assemblea recandosi fisicamente in tale luogo, senza avvalersi dei mezzi di telecomunicazione. I soci, pertanto, per poter esercitare il loro diritto di intervento, sono in tal caso obbligati ad utilizzare i mezzi di telecomunicazione previsti dall'avviso di convocazione. […] Si deve cioè affermare che qualora l'avviso di convocazione preveda esclusivamente la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, senza indicare un luogo fisico predeterminato di svolgimento della riunione, non è necessaria la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a><em> Cfr. articolo 2375, comma I, Codice Civile “Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> <em>In questo senso: </em>Consiglio Notarile di Milano<em>, </em>“<em>Tempi e regole per la formazione del verbale di assemblea (art. 2375 c.c.)”, Massima n. 45/2004 e </em>Consiglio nazionale del Notariato<em>, “</em><em>Il presidente dell’assemblea”, </em>in<em> Studio di Impresa, n. 70, 2009. In giurisprudenza,&nbsp;si veda Tribunale di Messina, 22 aprile 2005 in Pluris.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> <em>Si veda </em>Busani, “<em>Assemblee e Cda in audio-video conferenza durante e dopo COVID-19”, in Le Società 04/2020.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Si veda P. Marchetti – Ventoruzzo, <em>op. cit</em>. <em>e </em>Busani, “<em>Assemblee e Cda in audio-video conferenza durante e dopo COVID-19”, in Le Società, 04/2020</em><em>.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Assonime, “<em>Decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18: le disposizioni in materia di svolgimento delle assemblee (art. 106)</em>”, 18 marzo 2020: “<em>Come è stato evidenziato nella massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano il DPCM 8 marzo 2020 richiede di adottare, in tutti i casi possibili, modalità di collegamento da remoto per lo svolgimento di riunioni. Esso non può che costituire espressione di un principio generale applicabile alle riunioni di ogni organo sociale. Di conseguenza, le indicazioni contenute nella citata massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano, in base ai quali si dichiara la validità dello svolgimento dell’assemblea in audio o videoconferenza, anche in assenza di una previsione statuaria, sono da ritenere applicabili alle riunioni di tutti gli organi sociali. Le riunioni del consiglio di amministrazione, dei comitati consiliari e del collegio sindacale possono quindi svolgersi da remoto, secondo le modalità della massima n. 187, anche in assenza di apposita previsione statutaria o autoregolamentare.</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11"><sup>[11]</sup></a> Tali obblighi vengono disposti, per le S.p.A., agli artt. 2446, commi 2 e 3, e 2447 c.c., e, per le S.r.l., agli artt. 2482-<em>bis</em> commi 4, 5 e 6, e 2482-<em>ter</em> c.c., espressamente derogati dall’art. 6 del Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> In proposito si veda anche Busani, “<em>Quinquennio di grazia per le perdite emerse nel 2020”, Le Società, </em>2/2021, pp. 201 e ss.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Secondo quanto previsto rispettivamente dagli artt. 2446, comma 2, e 2482-<em>bis</em>, comma 4, c.c.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Il nuovo comma 2 dell’art. 106 c.c. nella sua attuale formulazione prevede infatti che “<em>Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Si vedano in proposito Busani, “<em>Quinquennio di grazia per le perdite emerse nel 2020”, Le Società, </em>2/2021, pp. 201 e ss.<em>.</em> e Assonime, Circolare n. 3/2021 “<em>La nuova disciplina sulla sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione in caso di perdite significative</em>”, p. 7.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Ministero dello Sviluppo Economico, Lettera Circolare n. 26890 “<em>Causa di scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (art. 2484, n. 4, cod. civ.) - Sospensione operatività̀ ex art. 6 del DL 23/2020</em>”, del 29 gennaio 2021.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Secondo alcuni “<em>appare discriminatorio escludere da questa sterilizzazione le perdite (diminutive del capitale sociale per oltre un terzo, ma non sotto il minimo legale), maturate nel 2018 e mandate a nuovo nell’anno di grazia 2019, in vista di una ricapitalizzazione da effettuarsi nel 2020 (ove non ripianate)” – cfr. </em>Busani, “<em>Quinquennio di grazia per le perdite emerse nel 2020”, Le Società, </em>2/2021, p. 209.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> I notai delle Tre Venezie - nelle loro massime <em>T. “Sospensione” delle perdite ex art. art. 6 D.L. n. 23/2020, come modificato dall’art. 1, comma 266, L. n. 178/2020</em><em> - </em>sostengono che la norma prevista dall’articolo 6 del Dl 23/2020 sia finalizzata a consentire la sterilizzazione del solo risultato dell’esercizio che comprende il 31 dicembre 2020 senza interferire sui risultati degli esercizi precedenti e successivi. Secondo la prudente interpretazione del Notariato del Triveneto potrebbero quindi essere rinviate le perdite registrate nell'esercizio che comprende il 31 dicembre 2020 quando esse sono tali da eccedere, da sole o sommate a quelle emerse in altri esercizi, il terzo del capitale sociale riducendolo al di sotto del limite legale.&nbsp;Diversamente troverà applicazione la regola ordinaria (e dunque, a seconda dei casi, l’anno di grazia oppure la ricapitalizzazione o la liquidazione). Per quanto concerne gli esercizi successivi a quelli che comprendono il 31 dicembre 2021, secondo la Massima n. T.A.5 - (APPLICAZIONE DELL’ART. 6 DEL D.L. N. 23/2020 NELLE FATTISPECIE PREVISTE DAGLI ARTT. 2446 E 2482-BIS C.C.) “<em>L’art. 6, comma 1, del d.l. n. 23/2020 prevede che le perdite dell’esercizio che comprende la data del 31 dicembre 2020 (in seguito “esercizio 2020”), come risultanti dal conto economico di tale esercizio, non rilevino ai fini dell’applicazione degli articoli 2446, commi 2 e 3, e 2482-bis, commi 4, 5 e 6, c.c.. Conseguentemente tali perdite non concorrono per i cinque esercizi successivi alla loro emersione nella determinazione del patrimonio netto della società al fine di verificare se il medesimo si sia ridotto ad una misura inferiore di oltre 1/3 rispetto al capitale. Al di fuori di detta “sterilizzazione” riferita alle sole perdite dell’esercizio 2020 tutte le altre disposizioni recate dagli articoli 2446 e 2482-bis c.c. continuano a trovare integrale applicazione </em>[…]”. Sugli effetti delle norme in materia di sterilizzazione su altre previsioni normative, i notai del Triveneto con la Massima T.A.12 - (LIMITI DI OPERATIVITA’ DELLA “STERILIZZAZIONE” DELLE PERDITE) affermano che “<em>La “sterilizzazione” delle perdite emerse nell’esercizio che comprende il 31 dicembre 2020 ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 23/2020 opera esclusivamente al fine di sospendere gli obblighi di riduzione del capitale o di ricapitalizzazione previsti dagli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c., nonché la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484, comma 1, n. 4, c.c.. Conseguentemente dette perdite continuano ad essere rilevanti nella determinazione del patrimonio netto in relazione all’applicazione di tutte le altre norme di legge. Così, ad esempio, concorrono a ridurre l’entità del patrimonio netto contabile al fine di: 1) individuare il limite per l’emissione di obbligazioni ex art. 2412, comma 1, c.c.; 2) consentire la distribuzione degli utili ex art. 2433, comma 3, c.c.; 3) determinare l’entità delle riserve “distribuibili” o “disponibili”; 4) determinare la necessità di integrare la riserva legale</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Sul punto si veda Busani “<em>Circolare Mise – Ripiano entro 5 anni solo per le perdite 2020</em>” su <em><u>Il Sole24ore</u></em>, 2 febbraio 2021: “<em>Il Mise afferma dunque che il nuovo articolo 6 del Dl 23/2020 induce a ritenere che il testo previgente si riferisse alle sole perdite maturate nel 2020 e non anche alle perdite maturate nell’esercizio precedente e accertate in bilanci approvati dopo il 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del Dl 23/2020). Nel vigore del previgente testo dell’articolo 6 l’opinione prevalente si era espressa nel senso di ritenere la normativa emergenziale riferita anche alle perdite del 2019. La lettura del Mise appare troppo restrittiva, alla luce della predetta opinione prevalente maturata nel vigore del previgente testo dell’articolo 6 del Dl 23/2020. In effetti, se si è raggiunta la convinzione che la normativa emergenziale debba concernere sia le perdite maturate durante l’epidemia, sia le difficoltà finanziarie verificatesi nel corso dell’epidemia in ordine al ripianamento delle perdite maturate ante epidemia, appare eccessivo oggi cancellare del tutto questo ragionamento e lasciare le perdite del 2019 prive di ogni tutela, quando, fino al 31 dicembre scorso, si ritenevano protette dalla normativa emergenziale</em>.” e Assonime secondo la quale l’interpretazione del Mise “<em>fondata sul mero dato letterale, non appare coerente con le finalità del complesso dei provvedimenti emergenziali fino ad oggi adottati per contenere gli effetti della crisi Covid sulle imprese. Anche l’art. 6 rientra, infatti, in un sistema di norme agevolative di varia natura tutte volte ad assicurare la continuità operativa delle imprese in un contesto di significativa difficoltà economica.</em> <em>L’intento non è solo quello di sterilizzare gli effetti giuridici delle perdite manifestatesi nel momento della crisi ma anche quello di ovviare alle difficoltà che avrebbero le imprese a reperire sul mercato mezzi di finanziamento aggiuntivi (come per le perdite che si riferiscono al 2019 da ricapitalizzare nel 2020). Vi è anche da considerare che l’interpretazione letterale condurrebbe alla conseguenza illogica di espungere dall’ambito di applicazione della nuova versione dell’art. 6 quelle fattispecie che prima si consideravano, dalla maggior parte della dottrina, ricomprese nel medesimo regime di sospensione. Se quindi l’intento del legislatore era quello di chiarire l’ambito di applicazione, è dubbio che questo risultato possa considerarsi raggiunto quando si adotta un’interpretazione letterale che restringe l’ambito di applicazione del regime di sospensione rispetto a quello previgente. </em>” in Circolare n. 3/2021 “<em>La nuova disciplina sulla sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione in caso di perdite significative</em>”, p. 8.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> <em>Si veda</em> Consiglio Notarile di Milano, “<em>Sospensione della disciplina in tema di riduzione obbligatoria del capitale a copertura di perdite, nel periodo dell’emergenza Covid-19 (artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c.; art. 6 d.l. 23/2020)”, </em>Massima n. 191/2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> <em>Si veda</em> Consiglio Notarile di Milano, “<em>Sospensione della disciplina in tema di riduzione obbligatoria del capitale a copertura di perdite, nel periodo dell’emergenza Covid-19 (artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c.; art. 6 d.l. 23/2020</em>)”, Massima n. 196 (sostitutiva della Massima n. 191).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> A tal riguardo, si segnala che, come correttamente evidenziato da parte della dottrina, l’art. 7 non costituirebbe un obbligo in capo agli amministratori nella valutazione delle voci di bilancio, quanto una facoltà; in tal senso Ventoruzzo, <em>op. cit. </em>e Brizzi, <em>op. cit.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Corte di Cassazione, <em>op. cit.</em>, in base alla quale “<em>l’esenzione è generalizzata e prescinde dall’analisi della situazione dell’impresa, non vagliandosi se essa sia o meno interessata dalle conseguenze della pandemia o esibisca una precarietà finanziaria pregressa o indipendente</em>.”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Corte di Cassazione, <em>op. cit.</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> Organismo Italiano di Contabilità, <em>Documento Interpretativo n. 6</em>, 3 giugno 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> Per una ricostruzione dei due istituti e in generale degli apporti dei soci si rinvia a A. Negri-Clementi – Federici, <em>Sulla qualificazione degli apporti dei soci e sulla natura delle riserve in conto futuro aumento capitale</em>, in <em>Le Società,</em> 1/2017, pp. 8 e ss.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> A tal riguardo, si veda Ventoruzzo, <em>op. cit.</em> e Brizzi, <em>op. cit.</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> In questo senso si vedano le esperienze di Germania e UK citate da Assonime nella Circolare n. 25/2020 “<em>Le misure societarie di agevolazione per gli aumenti di capitale nel Decreto Semplificazioni</em>”, p. 5, nota 5.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> In proposito si veda Assonime, Circolare n. 25/2020 “<em>Le misure societarie di agevolazione per gli aumenti di capitale nel Decreto Semplificazioni</em>” e, con riferimento alla versione non ancora convertita del Decreto Semplificazioni, “<em>Decreto Semplificazioni. Misure a favore degli aumenti di capitale</em>” in <em>News Legislative</em>, <em>www.assonime.it</em>, 21 luglio 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> L’art. 2368, comma 2, c.c. dispone, in particolare, che “<em>L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.</em>” Per quanto attinente alla seconda convocazione, l’art. 2369, comma 3, c.c. prevede che “<em>In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata, e l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.”. </em>Per quanto specificamente attinente alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l’art. 2369, comma 7, c.c. dispone inoltre che “<em>l'assemblea straordinaria è costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale più elevata, e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> Secondo Associazione Emittenti Aim Italia, in Circolare n. 4/2020 “<em>La nuova disciplina degli aumenti di capitale per le società AIM Italia</em>” la disciplina di cui sopra potrebbe non rivelarsi conveniente per le società quotate in quanto la stessa è condizionata alla presenza di un quorum costitutivo di capitale rappresentato in assemblea (pari alla metà del capitale sociale) più elevato rispetto a quello stabilito dall’art. 2369, terzo e settimo comma, cod. civ. (rispettivamente pari a un terzo e un quinto del capitale sociale).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> L’art. 2443 c.c. prevede, in particolare, che “<em>Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese. Tale facoltà può prevedere anche l'adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 2441 </em>[…]<em> La facoltà di cui al secondo periodo del precedente comma può essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione</em> […]”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> Al riguardo si veda anche Ravaccia, “<em>Aumenti di capitale con procedure più snelle anche per le S.r.l</em>.” in <em>Ipsoa Quotidiano</em>, 10 settembre 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref34" name="_ftn34">[34]</a> In proposito l’art. 2441, comma 6, c.c. dispone che “<em>Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e, nell'ipotesi prevista dal quarto comma, la relazione giurata dell'esperto designato dal Tribunale ovvero la documentazione indicata dall'articolo 2343-ter, terzo comma, devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref35" name="_ftn35">[35]</a> L’art. 2441, comma 3, c.c. reca la disciplina del diritto di prelazione sulle azioni non optate e, per le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, dell’offerta dei diritti di opzione non esercitati al mercato regolamento o nel sistema multilaterale di negoziazione. La norma nella nuova formulazione dispone, in particolare, quanto segue: “<em>Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato regolamentato o nel sistema multilaterale di negoziazione dagli amministratori, per conto della società, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma, per almeno due sedute, salvo che i diritti di opzione siano già stati integralmente vendut</em>i”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref36" name="_ftn36">[36]</a> L’art. 2441, comma 4, c.c. reca la disciplina relativa all’esclusione del diritto di opzione dei soci. La norma nella nuova formulazione dispone, in particolare, quanto segue: “<em>Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref37" name="_ftn37">[37]</a> Si veda in proposito anche Associazione Emittenti Aim Italia, <em>op. cit.</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref38" name="_ftn38">[38]</a> Ai sensi dell’art. 2441, comma 3, c.c.. Per una versione integrata della norma, che tiene conto delle modifiche apportate, si veda la nota 33 sopra<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref39" name="_ftn39">[39]</a> Ai sensi dell’art. 2441, comma 4, c.c.. Per una versione integrata della norma, che tiene conto delle modifiche apportate, si veda la nota 34 sopra.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 07 Apr 2021 04:59:36 +0200</pubDate>
                        <title>L&#039;ideale del diritto al centro del progetto per l&#039;arte di Nctm</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lideale-del-diritto-al-centro-del-progetto-per-larte-di-nctm</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’approccio al collezionismo affiancato dalle attività di sostegno agli artisti è la via percorsa dallo <strong>studio legale Nctm</strong>, composto da 66 soci e 5 sedi fra Milano, Roma, Bruxelles, Londra e Shangai.La curatrice del progetto <strong>Nctm e l’arte</strong>, attivo dal 2011, <strong>Gabi Scardi</strong>, spiega che «lo studio non dà priorità al valore patrimoniale dell’opera ma al suo essere stimolo per un rinnovamento dello sguardo sul mondo. L’opera viene letta all’interno del percorso creativo dell’artista».Le acquisizioni delle opere si accompagnano a mostre realizzate ad hoc per gli spazi dello studio, come nel caso dei progetti varati con Carlos Garaicoa, Kiki Smith e Adrian Paci. Le opere scelte trovano un filo conduttore nel tema del diritto, inteso come termine ideale. Le esposizioni organizzate negli spazi della sede milanese si accompagnano ad incontri pubblici con gli artisti. «Il sostegno agli artisti è conseguenza della fiducia dei soci in quello che l’arte può fare».Dopo l’esposizione, il supporto all’artista si dipana in possibili altre attività di affiancamento finanziario, e in qualche caso anche legale, per la produzione di progetti destinati a mostre pubbliche come la Biennale di Venezia, o allestite al PAC di Milano o al MAXXi di Roma.Nel 2015 lo studio concepisce e finanzia, con l’imprimatur della Fondazione Burri di Città di Castello, la ricostruzione del Teatro Continuo, palcoscenico culturale affacciato sul Parco Sempione di Milano. Al momento lo studio offre incontri seminariali sul tema della cura vista attraverso lo sguardo degli artisti.&nbsp;Tratto dall'articolo <a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202104/07/0444_binpage88.89.90.91.pdf&amp;authCookie=339653186&amp;trc=pMailCN-t20210407-a538377114-h34221-c1115-f12517-n444-u8048" target="_blank" rel="noreferrer noopener">"Nuovi collezionisti d'Italia" di Capital</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 07 Apr 2021 03:48:48 +0200</pubDate>
                        <title>Hi-tech legal nei crediti deteriorati</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/hi-tech-legal-nei-crediti-deteriorati</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>NextLegal è l'esperienza più innovativa nella gestione dei portafogli di Npes grazie all'intelligenza artificiale. In otto mesi di attività, lo Studio Legale ha gestito oltre 17.500 pratiche.</em>Secondo la tredicesima edizione del report Market watch Npl di Banca Ifis, nel corso del 2021 sul mercato potrebbero essere venduti 40 miliardi di non performing loans. In crescita anche le operazioni su portafogli Utp, Unlikely to pay, con circa 24 miliardi di cessioni stimate, 12 miliardi entro la fine dell'anno e altrettanti nel 2022.È in questo contesto che si muove&nbsp;<strong><span class="chapterhl">NextLegal</span></strong>, la più innovativa esperienza nel recupero dei crediti massivi e nel contenzioso seriale derivante dalla gestione dei portafogli di Npes grazie all'applicazione di sofisticati modelli di intelligenza artificiale.«Per ottenere grandi risultati bisogna avere una visione, possedere competenze di alto livello e conoscenze tecnologiche avanzate», dichiarano in coro gli avvocati ed equity partner di&nbsp;<strong><span class="chapterhl">Nctm</span>&nbsp;Studio Legale</strong>&nbsp;<strong><span class="chapterhl">Stefano Padovani</span></strong>&nbsp;e&nbsp;<strong><span class="chapterhl">Gianluca Massimei</span></strong>, rispettivamente presidente del cda e amministratore delegato della società tra avvocati per azioni&nbsp;<span class="chapterhl">NextLegal</span>.Fondata a giugno 2020, è il risultato dell'incontro di&nbsp;<strong><span class="chapterhl">Nctm</span>&nbsp;Studio Legale</strong> e di CrIBIS Credit Management, società del Gruppo CrIF specializzata nella gestione end-to-end del credito problematico anomalo, e si avvale del know-how, della tecnologia e delle metodologie elaborate in questi anni dalle due realtà con l'obiettivo di offrire servizi integrati su misura in particolare a banche, assicurazioni, imprese e investitori.&nbsp;<strong>La tecnologia come chiave di volta del successo</strong>La chiave di volta del successo di&nbsp;<span class="chapterhl">NextLegal</span>&nbsp;è proprio la tecnologia, che ha consentito la robotizzazione di una serie di attività che non sono a valore aggiunto. «Questo è l'humus da cui è partito&nbsp;<span class="chapterhl">NextLegal</span>: dotarsi di tools di intelligenza artificiale per produrre automaticamente atti finalizzati al recupero dei crediti, azzerando la possibilità di errore e rendendo la gestione del processo più veloce ed efficiente. In questo modo, i nostri avvocati sono liberi di concentrarsi sulle attività ad alto contenuto professionale, come la consulenza ai nostri clienti», dichiara l'ad&nbsp;<span class="chapterhl">Gianluca Massimei</span>. «Il nostro modello di business è centrato proprio su questi due pilastri: automazione e valorizzazione delle risorse umane», aggiunge il presidente del cda&nbsp;<span class="chapterhl">Stefano Padovani</span>.&nbsp;<strong>L'innovazione accelera la crescita dei volumi</strong>La scelta è stata premiata dal mercato: in solo otto mesi di attività, lo Studio Legale è stato capace di passare da 4 a 23 professionisti, aggiungere alla sede principale di Bologna l'unità di Milano e gestire 17.500 pratiche. «La crescita dei volumi è direttamente proporzionale all'innovazione tecnologica. Ecco perché continuiamo a investire in questa direzione, sempre in maniera sostenibile», spiega l'ad Massimei. Due i prossimi obiettivi da raggiungere: la perfetta integrazione tra i gestionali dei clienti e i database dei non performing exposures e l'integrazione dei gestionali di&nbsp;<span class="chapterhl">NextLegal</span>&nbsp;con il sistema del processo telematico. «Due step che ci consentiranno di diventare lo Studio di riferimento in questo settore», conclude l'ad Massimei, «non solo per l'attività di recupero credito ma anche per l'attività consulenziale a 360° legata ai non performing loans. Il nostro intento è quello di rivolgerci ai clienti con un approccio proattivo, attento alle loro necessità, nell'ottica di trovare soluzioni concrete e proposte innovative per lo sviluppo delle loro attività, anche sotto il profilo dell'efficienza organizzativa e della visione imprenditoriale».&nbsp;Tratto da <a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202104/07/0444_binpage59.pdf&amp;authCookie=-1683094022&amp;trc=pMailCN-t20210407-a538377103-h34221-c1115-f12517-n444-u8048" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Capital</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 06 Apr 2021 04:44:21 +0200</pubDate>
                        <title>Bollettino di Vigilanza IVASS Anno IX – n. 2/2021: trasferimento parziale di portafoglio “da Society of Lloyd’s a Lloyd’s Insurance Company S.A.”</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/bollettino-di-vigilanza-ivass-anno-ix-n-2-2021-trasferimento-parziale-di-portafoglio-da-society-of-lloyds-a-lloyds-insurance-company-s-a</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nell’ambito del bollettino di vigilanza n. 2/2021, l’Autorità di Vigilanza ha dato notizia che: “<em>l’Autorità di Vigilanza del Regno Unito, Prudential Regulation Authority, ha comunicato l’approvazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da Society of Lloyd’s, con sede nel Regno Unito, a Lloyd’s Insurance Company S.A., con effetto dal 30 dicembre 2020</em>”.L’IVASS ha inoltre precisato che “<em>il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione</em>”.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;<a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a>,&nbsp;<a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a>&nbsp;e&nbsp;<a href="mailto:guido.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 31 Mar 2021 03:51:48 +0200</pubDate>
                        <title>CrowdFundMe, lancia minibond di 3A Sport</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/crowdfundme-lancia-minibond-di-3a-sport</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0005353575">CrowdFundMe</span>, piattaforma di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding, Private Debt) quotata su Borsa Italiana, ha avviato, in data 24 marzo, il collocamento del minibond della PMI 3A Sport S.p.A., distributore e partner di grandi marchi d’abbigliamento come Nike, Converse, Tommy Hilfiger e Calvin Klein. Si tratta di un’obbligazione di breve termine – la durata è di appena 18 mesi – con un rendimento annuo a scadenza del 4,25%. Inoltre, il minibond rappresenta un’opportunità d’investimento aperta a un’ampia platea di soggetti; possono infatti aderire non solo gli investitori professionali, ma anche i clienti retail con patrimonio superiore a 250.000 euro.Il minibond ha un obiettivo massimo di 2.000.000 di euro e un taglio minimo di sottoscrizione di 10.000 euro. 3A Sport presenta un rating pari a B1- (medio-alto) calcolato da Modefinance (società di rating ESMA Compliant). Si tratta di un’emissione Senior Unsecured con possibilità, al termine delle sottoscrizioni, di quotazione del minibond sul segmento ExtraMOT PRO3 di Borsa Italiana, per favorire la liquidità del titolo. CrowdFundMe svolge il ruolo di collocatore per la raccolta dell’investimento e, per gestire l’operazione, è affiancata da player di primario standing: Arpe Group come advisor finanziario e <strong>Nctm</strong> come advisor legale.<strong>Impiego delle risorse</strong>I fondi raccolti serviranno per&nbsp;accelerare la strategia di espansione di 3A Sport. La società, in particolare, punta sull’internazionalizzazione per estendere oltre i confini nazionali i mandati attualmente in essere, replicando il modello italiano. Un’altra parte delle risorse servirà per potenziare l’area digitale (drop shipping, piattaforma omnichannel) e e-commerce, con particolare attenzione al progetto Just Play, concept store di abbigliamento Nike, Jordan, Adidas, Converse dedicato a bambini e ragazzi. Inoltre, verranno realizzati nuovi spazi 3A per showroom, eventi e meeting. Infine, la società punta ad acquisire nuovi mandati, facendo leva sulla reputazione ormai consolidata, e ad ampliare la gamma di prodotti attualmente distribuita per i brand in licenza.&nbsp;Tratto da <a href="https://finanza.repubblica.it/News/2021/03/30/crowdfundme_lancia_minibond_di_3a_sport-159/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">finanza.repubblica.it</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 30 Mar 2021 06:05:31 +0200</pubDate>
                        <title>Commissione Europea e IVASS: chiarimenti in materia di Product Oversight and Governance</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/commissione-europea-e-ivass-chiarimenti-in-materia-di-product-oversight-and-governance</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<ol> <li><strong>L’EIOPA pubblica Q&amp;A della Commissione Europea in materia di applicazione dell’IDD, con importanti chiarimenti in materia di <em>Product Oversight and Governance</em></strong><em>&nbsp;</em></li></ol><p>In data 23 marzo 2021, l’EIOPA ha pubblicato le risposte, fornite dalla Commissione Europea, in materia di interpretazione delle disposizioni della direttiva sulla distribuzione assicurativa (Direttiva UE 2016/97; c.d. “<strong>IDD</strong>”) e delle misure di attuazione in ambiti di particolare rilevanza quali: valutazione di adeguatezza e appropriatezza, requisiti organizzativi, disciplina delle società controllate e <em>Product Oversight Governance</em> (“<strong>POG</strong>”).In merito alla POG, la Commissione ha, in particolare:</p><ul> <li>chiarito che i requisiti POG previsti all’art. 25 IDD sono da considerarsi applicabili a tutti i tipi di prodotti assicurativi, compresi i prodotti “<em>tailor made</em>”, anche se rivolti ad un solo cliente o a molti pochi. (rimanendo, in ogni caso, esclusa l’assicurazione di grandi rischi). Contestualmente la Commissione ha però anche confermato che l’adozione di presidi POG deve essere comunque proporzionata ed adeguata alla natura del prodotto in questione;</li> <li>ha chiarito il significato di “<em>modifica significativa di un prodotto assicurativo esistente</em>” previsto all’art. 25, par. 1 IDD. In particolare ha precisato che tale espressione si riferisce ad un’alterazione delle caratteristiche essenziali del prodotto, quali, in particolare: <em>(i)</em> il rischio, <em>(ii)</em> il prezzo e i costi, <em>(iii)</em> il mercato di riferimento, e <em>(iv)</em> i diritti dei clienti o beneficiari a ricevere un indennizzo. Inoltre, la verifica del carattere <em>significativo</em> della modifica va effettuata dalla prospettiva del cliente medio e considerando la compatibilità del prodotto con il mercato di riferimento;</li> <li>ha chiarito, per quanto riguarda i prodotti assicurativi già distribuiti prima dell’introduzione delle rispettive normative nazionale che hanno implementato la IDD, che se non interviene alcuna “<em>modifica significativa</em>” prevista all’art. 25, par. 1 IDD, e il prodotto assicurativo resta invariato (o è modificato in modo non significativo), il produttore non ha l’obbligo di conformarsi ai requisiti in materia di <em>Product Oversight Governance</em>; e</li> <li>ha chiarito che l’adozione di un’adeguata politica POG non è, di per sé, comunque idonea a escludere la responsabilità del <em>manufacturer</em> per i danni eventualmente subiti dal consumatore. In tal caso, la responsabilità civile del produttore è questione di diritto nazionale e il mancato rispetto delle disposizioni in materia di POG potrebbe essere un fattore rilevante che una corte nazionale potrebbe dunque prendere in considerazione.</li></ul><p>&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong>IVASS: chiarimenti applicativi del Regolamento IVASS n. 45/2020</strong></li></ol><p>In data 19 marzo 2021, l’IVASS ha pubblicato taluni chiarimenti circa l’applicazione del Regolamento n. 45 del 4 agosto 2020 in materia POG.In particolare, l’Istituto:</p><ul> <li>ha chiarito che, nel caso di collaborazioni orizzontali, gli obblighi di verifica periodica previsti all’art. 6, comma 6 del Regolamento n. 45/2020 debbano essere adempiuti dalle compagnie nei confronti dell’<em>intermediario emittente</em> (come definito dall’art. 2, comma 1, lett. d) del Regolamento n. 45/2020). Tali verifiche includono anche il controllo del rispetto da parte dell’<em>intermediario proponente</em> (come definito dall’art. 2, comma 1, lett. f) del Regolamento n. 45/2020) dell’obbligo di collocare il prodotto assicurativo all’interno del suo mercato di riferimento (come previsto all’art. 6 comma 5 dello stesso Regolamento); e</li> <li>ha chiarito che la fattispecie in cui intermediario assicurativo e un'impresa di assicurazione producono entrambi prodotti assicurativi è regolata all’art. 3, par. 4, del Regolamento (UE) 2017/2358, in base al quale l’intermediario produttore e l’impresa di assicurazione firmano un accordo scritto che specifica: <em>(i)</em> loro collaborazione nel rispettare i requisiti previsti dall’articolo 25, par. 1, IDD); e <em>(ii)</em> le procedure tramite cui gli stessi concordano l'individuazione del mercato di riferimento e i loro ruoli rispettivi nel processo di approvazione del prodotto.</li></ul><p>&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a>, <a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a> e <a href="mailto:guido.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 26 Mar 2021 03:13:38 +0100</pubDate>
                        <title>Studi legali? Il futuro è multidisciplinare. Fra i servizi complementari più richiesti ci sono sicurezza sul lavoro, gestione del personale e certificazione ambientale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/studi-legali-il-futuro-e-multidisciplinare-fra-i-servizi-complementari-piu-richiesti-ci-sono-sicurezza-sul-lavoro-gestione-del-personale-e-certificazione-ambientale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gli studi legali sono sempre più una realtà in movimento. Se è vero che dei 244 mila avvocati iscritti all'Albo solo una piccola parte risulta organizzata in forma associativa, è altrettanto vero che passo dopo passo si va affermando una visione più moderna della professione con la diffusione dei servizi legali alternativi. In un momento di trasformazione del comparto produttivo gli studi legali cercano di fornire pacchetti sempre più complessi e mirati, all'insegna della multidisciplinarietà. Servizi professionali, quindi, non solo strettamente attinenti alla materia legale, ma anche alla sicurezza sul lavoro, alla gestione del personale e delle certificazioni ambientali, nervo scoperto per tante realtà produttive.Un esempio è quello di Lexout che offre in outsourcing supporto specialistico alle imprese. Nell'advisory board, guidato da Leopoldo Conforti, ci sono ex general counsel, manager d'impresa e accademici come Francesco Bruno, ordinario di diritto ambientale, e Matteo Benozzo, professore aggregato, fondatore con Bruno dello Studio B - Società tra Avvocati; Giuseppe Santelli presidente di Unisalute, Michelangelo Damasco (GC di Toto Holding), Gianluca Cattani (partner dello studio Delfino Wilkie Farr &amp; Gallagher) e Bianca Papini (freelance media e telecommunications regulation expert). Lexout è accanto alle imprese nella redazione dei piani di compliance e dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, nonché della documentazione relativa a privacy, sanità, ambiente e sicurezza.In una direzione simile va&nbsp;<strong><span class="chapterhl">NextLegal</span>&nbsp;</strong>società tra avvocati per azioni promossa da&nbsp;<strong><span class="chapterhl">Nctm</span>&nbsp;studio legale</strong> e da Cribis Credit Management. Un progetto innovativo nell'ambito del recupero dei crediti massivi e del contenzioso seriale derivante dalla gestione dei portafogli di Npe. La società, con sede a Bologna, punta a offrire servizi su misura in particolare a banche, assicurazioni, imprese e investitori. La società tra avvocati per azioni è stata introdotta nel 2017 all'art. 4 bis della Legge Professionale Forense. L'innovazione è data dalla possibilità di esercitare la professione forense anche in forma societaria, consentendo la partecipazione a soggetti «non professionisti», nel limite del 33% del capitale sociale.&nbsp;<span class="chapterhl">NextLegal</span>&nbsp;punta con forza sulla tecnologia attraverso l'integrazione delle metodologie di processo elaborate da&nbsp;<span class="chapterhl">Nctm</span>&nbsp;Studio Legale e da CRIBIS Credit Management e lo sviluppo di nuove tecnologie proprietarie.«Questo è il background da cui è partita&nbsp;<strong><span class="chapterhl">NextLegal</span></strong>: dotarsi di tools di intelligenza artificiale per produrre automaticamente atti finalizzati al recupero dei crediti, azzerando la possibilità di errore e rendendo la gestione del processo più veloce ed efficiente», spiega l'avvocato&nbsp;<strong><span class="chapterhl">Gianluca Massimei</span></strong>, ad di&nbsp;<strong><span class="chapterhl">NextLegal</span></strong>. «In questo modo, i nostri avvocati sono liberi di concentrarsi sulle attività a più elevato contenuto professionale».Una strategia che ha prodotto risultanti importanti visto che nei primi otto mesi di attività,&nbsp;<strong><span class="chapterhl">NextLegal</span></strong>&nbsp;è passata da 4 a 23 professionisti e gestisce 17.500 incarichi relativi al recupero crediti, secured e unsecured.Un'altra società che sta nascendo proprio in queste ore, Cyberskill, punta a offrire supporto sulle tematiche giuridiche collegate alla cybersecurity, alla protezione dei sistemi informatici in relazione agli attacchi hacker. Strutture che confermano la tendenza ad adottare forme dinamiche capaci di ragionare in un'ottica di supporto specialistico. Con l'ambizione di accompagnare le aziende attraverso una stagione nuova e difficile.&nbsp;Tratto da <a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202103/26/0595_binpage21.pdf&amp;authCookie=-1881417452&amp;trc=pDelivery-t20210326-a537074514-h34221-c1115-d10814-f12517-n595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Milano Finanza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 25 Mar 2021 07:42:51 +0100</pubDate>
                        <title>Emergenza Coronavirus: profili di diritto societario</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/emergenza-coronavirus-profili-di-diritto-societario-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nota importante</strong>:&nbsp;<em>Il presente documento è aggiornato al 25 marzo 2021. In ragione del fatto che lo stato di emergenza ed il relativo quadro normativo sono in continua evoluzione, i contenuti del presente&nbsp;memorandum&nbsp;potranno essere soggetti a continue modifiche.]</em>&nbsp;</p><ol> <li><strong>Introduzione</strong></li></ol><p>In considerazione dell’attuale situazione emergenziale correlata alla diffusione del virus COVID-19, il governo italiano ha adottato una serie di interventi normativi che hanno impattato, tra l’altro, su determinati profili di diritto societario, ivi inclusa l’attività di <em>governance</em>, la disciplina degli aumenti di capitale, le valutazioni per l’elaborazione del bilancio ed aspetti relativi a finanziamenti dei soci alle società&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong>Impatto del Decreto Cura Italia in materia di g<em>overnance&nbsp;</em>societaria</strong></li></ol><p>Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con la Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il “<u>Cura Italia</u>”), ha introdotto misure straordinarie in materia di svolgimento di Assemblee dei Soci mediante l’utilizzo di mezzi telematici, di deliberazioni assembleari da parte delle Società a Responsabilità Limitata e infine, per quanto attiene alle società quotate, ai profili di rappresentanza dei soci in Assemblea.<strong><em>2.1 Approvazione del bilancio 2020</em></strong>Anzitutto, l’art. 106 del Cura Italia ha previsto il rinvio dei termini per la convocazione delle Assemblee dei Soci aventi all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio 2019 e, per effetto di una successiva modifica (apportata dal Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, c.d. “Decreto Mille Proroghe”, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21) anche del bilancio 2020, in deroga ai termini di cui agli articoli 2364, comma 2, e 2478-<em>bis</em>&nbsp;c.c., i quali richiedono la convocazione dell’Assemblea dei Soci entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.In base al disposto del Cura Italia, il termine per l’approvazione dei bilanci delle società di capitali è stato esteso automaticamente al maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e, pertanto, entro il 29 giugno 2021 (nel caso di chiusura dell’esercizio al 31 dicembre 2020), con l’approvazione e trasmissione ai soci del progetto di bilancio da parte dell’organo amministrativo entro la fine di maggio.Naturalmente, il termine -così modificato- costituisce la data ultima per la convocazione dell’assemblea deputata all’approvazione del bilancio, con la conseguenza che è sempre possibile convocarla anche prima di tale termine.<strong><em>2.2 &nbsp;&nbsp; Attività delle Assemblee dei Soci e Organi Amministrativi</em></strong>Per quanto attiene allo svolgimento dei lavori degli organi sociali, l’art. 106, comma 2, del Cura Italia ha introdotto disposizioni in materia di svolgimento delle Assemblee dei Soci, ordinarie o straordinarie, che siano state “tenute”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> entro la data del 31 luglio 2021.Tali misure, applicabili a tutte le società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici, prevedono che per le Assemblee dei Soci, mediante disposizione nell’avviso di convocazione:</p><p style="padding-left: 30px;">(a) l’espressione di voto dei soci possa avvenire, anche in deroga alle disposizioni statutarie, in via elettronica, per corrispondenza, ovvero con l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; ovvero</p><p style="padding-left: 30px;">(b) possano essere svolte, anche in deroga alle disposizioni statutarie, in modalità esclusivamente telematica, fatto salvo l’obbligo di adottare strumenti di telecomunicazione idonei a garantire la possibilità di identificare i partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, e precisando la non necessaria compresenza del Presidente e Segretario (o Pubblico Ufficiale) nello stesso luogo.</p>Lo svolgimento delle Assemblee dei Soci in modalità esclusivamente telematica conferma ed elabora quanto enunciato, nel periodo iniziale della diffusione del Covid-19, dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano con la Massima n. 187/2020 in data 11 marzo 2020 secondo la quale, nel caso di previsioni statutarie, vi sarebbe stata la possibilità di tenere Assemblee dei Soci in via telematica con riferimento a tutti i partecipati dell’Assemblea dei Soci, ivi compreso il Presidente, ma facendo salva la presenza del <em>segretario verbalizzante (o notaio) presso il luogo indicato nell’avviso di convocazione.</em>Con l’intervento legislativo del Cura Italia, il legislatore ha deciso di ampliare l’alveo di legittimità per lo svolgimento di Assemblee dei Soci esclusivamente con mezzi telematici anche ai casi in cui non vi sia una precisa diposizione statutaria che lo consenta ovvero ai casi in cui tale modalità venga esclusa dalla legge.Tuttavia, la disposizione lascia aperti alcuni profili meramente pratici, quali, anzitutto, la necessità di indicare uno specifico luogo nell’avviso di convocazione dell’Assemblea dei Soci e la necessità di presenza nel luogo di convocazione del Segretario.A tal riguardo, una parte della dottrina&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> ha dapprima sostenuto la necessità di avere tale indicazione del luogo, anche se la stessa Assemblea dei Soci fosse (convocata e) svolta esclusivamente con l’utilizzo di mezzi telematici, in ragione di una lettura della disposizione armonizzata al complesso di norme in materia di svolgimento dell’Assemblea dei Soci, oltre alla necessaria presenza del Segretario (o Notaio) presso tale luogo.Successivamente, altra parte della dottrina&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, ed il Consiglio Notarile di Milano, nella motivazione della propria massima n. 187/2020, hanno espresso un parere in senso contrario.In particolare, nella motivazione alla massima 187/2020 del Consiglio Notarile meneghino viene configurata la possibilità di un avviso di convocazione che preveda la partecipazione all’Assemblea dei Soci esclusivamente mediante mezzi telematici, senza che si renda necessaria l’indicazione di un luogo fisico, proprio in ragione della deroga della disposizione rispetto alla necessità di convocare l’Assemblea dei Soci in un determinato luogo fisico. In tali circostanze, come riconosciuto dal Consiglio Notarile, il Segretario prenderà parte all’Assemblea dei Soci in modalità telematica e non da un determinato luogo fisico di convocazione, seppur venga fatta salva la necessità che, nei casi in cui l’attività di segretario sia affidata ad un Notaio, lo stesso si trovi in un luogo all’interno del proprio ambito territoriale&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.Data la previsione di un’Assemblea dei Soci con tutti i partecipanti, ivi incluso il Presidente ed il Segretario, connessi mediante mezzi telematici e, potenzialmente, tutti in luoghi diversi, si è posto un ulteriore tema per quanto attiene alle modalità di verbalizzazione, ed in particolare con riferimento alla doppia sottoscrizione del verbale dell’Assemblea dei Soci da parte sia del Presidente, sia del Segretario ai sensi dell’art. 2375, comma 1, c.c.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.A tal riguardo, anzitutto, si segnala che il tema non si pone per quanto attiene ai verbali di Assemblea Straordinaria dei Soci, e – pertanto – con la funzione di segreteria affidata alla figura del Notaio. In tali casi, infatti, è riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza che la sola sottoscrizione da parte del Notaio sia sufficiente al fine di perfezionare il verbale dell’Assemblea dei Soci in sede straordinaria&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.Per quanto, invece, attiene a tutte quelle Assemblee che non necessitano di un verbale notarile, la doppia sottoscrizione Segretario-Presidente deve sussistere, pena la mancanza di verbale, ai sensi dell’art. 2379, comma 3, c.c.. A tal riguardo, data la mancanza di espressa previsioni di legge, il verbale potrà essere, come puntualizzato dalla Massima n. 187/2020 del Consiglio Notarile di Milano, oggetto di successiva redazione e successiva sottoscrizione, mentre sembra dubbia la possibilità di riconoscere, durante il perdurante periodo emergenziale, la validità del verbale sottoscritto unicamente dal Segretario&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.Inoltre, si segnala che, come sottolineato dalla dottrina&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9"><sup>[9]</sup></a> e dalla stessa Assonime&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10"><sup>[10]</sup></a>, le disposizioni di cui all’art. 106 del Cura Italia sono espressioni di principi applicabili anche alle riunioni del consiglio di amministrazione, dei comitati consiliari e degli organi di controllo anche in assenza di apposita previsione statutaria o autoregolamentare.<strong><em>2.3&nbsp;&nbsp;&nbsp; Società a responsabilità limitata</em></strong>Per quanto attiene specificatamente alle Società a Responsabilità Limitata, l’art. 106 del Cura Italia ha previsto che, anche in deroga alle disposizioni di legge o di statuto, le decisioni dei soci possano essere adottate mediante consultazione o consenso espresso per iscritto.Pertanto, si segnala che la previsione ha, da un lato, esteso tali modalità di esercizio di voto alle S.r.l. che non contengono disposizioni in tal senso nello statuto, e dall’altro lato, sostanzia la possibilità riconosciuta alle Assemblee dei Soci di S.r.l. di adottare tali (consueti) metodi decisionali anche nei casi in cui, ai sensi dell’art. 2479 c.c., l’Assemblea dei Soci debba adottare la decisione collegialmente, ovvero a titolo esemplificativo l’approvazione del bilancio e le modificazioni dell’atto costitutivo.&nbsp;<ol start="3"> <li><strong>Impatto del Decreto Liquidità in materia di perdite, bilancio e finanziamenti soci</strong></li></ol><p>Il Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 convertito con la Legge 5 giugno 2020, n. 40 (il “<u>Decreto Liquidità</u>”), ha introdotto tre ordini di misure straordinarie e temporanee a favore delle imprese.<strong><em>3.1</em></strong><strong> <em>Deroghe alla disciplina civilistica in tema di perdite di capitale</em></strong>Per quanto attiene alle perdite di capitale, l’art. 6, comma 1, del Decreto Liquidità, come sostituito dall’art. 1, comma 266, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, ha previsto che nel caso di perdite del capitale sociale rilevanti (superiori al terzo e/o tali da ridurlo al di sotto del minimo legale) emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 troverà applicazione una disciplina in deroga ad una serie di disposizioni di natura codicistica, come segue:</p><p style="padding-left: 30px;">(a) nel caso di perdite tali da ridurre il capitale sociale in misura superiore al terzo del capitale o al di sotto del minimo legale, le società per azioni e le società a responsabilità limitata sono esonerate dall’obbligo di procedere a ricapitalizzazione o di trasformazione&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>;</p><p style="padding-left: 30px;">(b) nel caso di perdite o riduzione del capitale al di sotto del minimo legale per le S.p.A. e le S.r.l., ovvero nel caso di perdita del capitale sociale per le Soc. Coop, non opererà la causa di scioglimento specificatamente prevista dall’art. 2484, comma 1 n. 4, c.c. per S.p.A. ed S.r.l., e dall’art. 2545-<em>duodecies </em>c.c. per le società cooperative.</p>La deroga di cui sopra ha durata quinquennale <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.L’art.. 6, comma 2, del Decreto Liquidità ha infatti posticipato al quinto esercizio successivo a quello di emersione il termine entro cui le perdite che hanno ridotto il capitale sociale in misura superiore al terzo del capitale dovranno risultare diminuite a meno di un terzo&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a> (sarà dunque l'assemblea che approverà il bilancio di detto esercizio a dover ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>).L’art. 6, comma 3, ha espressamente previsto che, in caso di perdite che abbiano ridotto il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea convocata senza indugio – come richiesto, rispettivamente, dall’art. 2447 c.c. per le S.p.A. e dall’art. 2482-<em>ter</em> c.c. per le S.r.l. – possa deliberare di rinviare alla chiusura dell’esercizio di cui sopra la decisione in merito all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale. Secondo autorevoli punti di vista&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a> le “<em>perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020</em>” cui fa riferimento nell’esercizio l’art. 6 del Decreto Liquidità nella sua nuova formulazione sono le perdite maturate nel corso del 2020 a prescindere dal fatto che le stesse siano poi state accertate nel corso del medesimo anno o nel 2021.È dubbia invece la possibilità che tramite interpretazione estensiva della norma - prevalente in costanza di previgente formulazione ma smentita poi da una Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a> - la disciplina di cui sopra possa essere applicata anche alle perdite accertate con i bilanci 2019 (e 2018)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a> e successivamente riportate a nuovo (o in generale, chiusi nel 2020 ma prima del 31 dicembre di tale anno).L’interpretazione del Mise appare però troppo restrittiva, alla luce anche dell’opinione prevalente maturata nel vigore del previgente testo dell’articolo 6 del Decreto Liquidità&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>.Riguardo all’interpretazione delle diposizioni di cui trattasi, è intervenuto anche il Consiglio Notarile di Milano con la Massima n. 196/2021 – sostitutiva della Massima 191/2020&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a> dello scorso 16 giugno (quest’ultima emanata in costanza della previgente formulazione dell’articolo 6 del Decreto Liquidità) – il quale ha parimenti sostenuto che per “<em>perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 si devono intendere tutte le perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020, a prescindere da quale sia l’esercizio in cui le perdite si siano prodotte</em>”&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>. Attraverso la stessa massima, il Consiglio Notarile meneghino ha voluto ulteriormente precisare che restano comunque fermi gli obblighi informativi in capo agli amministratori e, in particolare, l’obbligo di convocazione senza indugio dell’assemblea sia nel caso in cui, per effetto delle perdite registrate, il patrimonio netto sia superiore al capitale minimo previsto dalla legge (ai sensi degli artt. 2446 e 2482-<em>bis</em> c.c.), sia nel caso in cui il patrimonio netto sia inferiore al capitale minimo previsto dalla legge per effetto di perdite registrate che siano superiori a un terzo del capitale sociale (ai sensi degli artt. 2447 e 2482-<em>ter</em> c.c.).Nella citata massima, viene peraltro sostenuta la legittimità di deliberazioni, assunte sempre fino al quinto esercizio successivo indicato nella norma, aventi ad oggetto l’aumento di capitale a pagamento anche se non precedute dalla riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite (risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o a frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020), ai sensi di legge, anche qualora, ad esito dell’aumento di capitale, il rapporto tra patrimonio netto della società continui ad essere inferiore ai due terzi del capitale sociale (fattispecie di cui agli artt. 2446 e 2482-<em>bis</em> c.c.) o inferiore al minimo legale (fattispecie di cui agli artt. artt. 2447 e 2482-<em>ter</em> c.c.).Proprio in tema di aumenti di capitale, si segnala, da ultimo, che la disciplina civilistica dettata in materia dal Codice Civile è stata di recente innovata dal legislatore con l’intento di favorire interventi di rafforzamento patrimoniale nelle società di capitali, anche in ragione del difficile contesto economico concretizzatosi in questi mesi a causa dell’emergenza epidemiologica. Per una trattazione più diffusa dell’argomento si veda il par. 4 che segue.<strong><em>3.2 Continuità aziendale e bilancio</em></strong>Per quanto attiene alla disciplina in merito alla redazione del bilancio, l’art. 7 del Decreto Liquidità aveva previsto, per i bilanci dell’esercizio in corso, che la valutazione delle voci di bilancio potesse essere operata nella prospettiva della continuazione aziendale se tale situazione fosse sussistente nel bilancio dell’esercizio precedente&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>.Per quanto attiene all’applicabilità, la disposizione del Decreto Liquidità prevedeva che tale criterio di valutazione potesse essere adottato anche con riferimento ai bilanci chiusi, e non ancora approvati, fino alla data del 23 febbraio 2020.Inoltre, l’adozione di tale criterio di valutazione sarebbe dovuta essere specificamente illustrata dall’organo amministrativo nella nota informativa, anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.Sul punto è intervenuta anche la Corte di Cassazione con la propria Relazione Tematica n. 56 datata 8 luglio 2020, nella quale viene riconosciuta un’applicabilità generalizzata della norma in questione, senza che si renda necessaria una valutazione dell’impatto derivante dalle conseguenze collegate all’emergenza epidemiologica&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>.Inoltre, sempre la Corte di Cassazione, nella menzionata Relazione Tematica, ha scrupolosamente precisato che una volta venuta meno l’applicabilità della norma in questione, la consistenza patrimoniale e le prospettive economiche dovranno essere nuovamente valutate in base ai termini ordinari, e – pertanto – la società che abbia beneficiato della norma dovrà aver mantenuto ovvero ricostituito un equilibrio economico finanziario e la relativa consistenza patrimoniale&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>.Infine, si segnala anche l’intervento dell’Organismo Italiano di Contabilità&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>, il quale, in merito alla portata della norma (che richiama esplicitamente l’art. 2423-<em>bis</em> c.c.), ha chiarito, <em>inter alia</em>, che:<p style="padding-left: 30px;">(a) &nbsp;la deroga di cui all’art. 7 troverebbe applicazione unicamente con riferimento alle società che redigano il bilancio applicando le norme del codice civile e dell’OIC, e non anche a quelle società che siano tenute a redigere il bilancio mediante l’utilizzo dei principi contabili internazionali <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/International_Accounting_Standards" target="_blank" rel="noreferrer">IAS</a>/<a href="https://it.wikipedia.org/wiki/IFRS" target="_blank" rel="noreferrer">IFRS</a>;</p><p style="padding-left: 30px;">(b) i bilanci per i quali troverebbe applicazione l’art. 7 sarebbero quelli relativi <em>(i)</em> agli esercizi chiusi dall’organo assembleare prima della data del 23 febbraio 2020, ma non ancora approvati, <em>(ii)</em> ai bilanci d’esercizio relativi agli esercizi che si chiuderanno successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 e, infine, <em>(iii)</em> ai bilanci relativi all’esercizio in corso al 31 dicembre 2020.</p><p style="padding-left: 30px;">(c) la nota integrativa dovrà illustrare le significative incertezze “<em>in merito alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio</em>” e, a tal fine, dovrà illustrare i fattori di rischio, le assunzioni effettuate, le incertezze identificate, i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze, ovvero qualora nel futuro arco temporale di riferimento non vi siano alternative ragionevoli alla cessazione dell’attività, la nota integrativa dovrà indicare tutte tali circostanze e gli eventuali e probabili effetti che tali circostanze siano destinate a produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società.</p><strong><em>3.3 Postergazione dei finanziamenti soci</em></strong>Infine, si segnala che l’art. 8 del Decreto Liquidità ha introdotto una nuova misura atta ad escludere l’applicazione della disciplina della postergazione, di cui all’art. 2467 c.c., ai finanziamenti dei soci, ovvero, ai sensi dell’art. 2497-<em>quinquies</em> c.c., ai finanziamenti dei soggetti che esercitano direzione e coordinamento&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>.Pertanto, la norma fa venir meno la necessità in capo ai soci finanziatori di procedere ad una valutazione finanziaria - patrimoniale della società al momento dell’erogazione del finanziamento, con la conseguenza che in caso in cui venisse concesso un finanziamento cd. “<em>anomalo</em>” (dunque, quando concesso in un momento in cui la società <em>(a)</em> anche in considerazione del tipo di attività svolta, versasse in una condizione di eccessivo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto ovvero <em>(b)</em> quando vi fosse stata una situazione finanziaria della società tale da rendere ragionevole un apporto a titolo di conferimento), il credito derivante non sarebbe soggetto ad un rimborso postergato rispetto alle pretese creditorie di terzi creditori.La disposizione è finalizzata ad incentivare i finanziamenti <em>endogeni</em> alla società per il mantenimento della continuità aziendale, in un periodo emergenziale, con il coinvolgimento <em>in primis</em> degli stessi soci e - di conseguenza - anche in tutti quei casi in cui la società non avesse ulteriori accessi al credito presso terzi.In merito alla portata della norma, occorre precisare che parte della dottrina si è orientata a ritenere che l’utilizzo della locuzione “<em>finanziamenti effettuati</em>” debba riferirsi a finanziamenti erogati entro l’arco temporale indicato dalla norma e a ritenere che la deroga alla postergazione troverebbe applicazione anche qualora il rimborso del finanziamento effettuato (<em>rectius</em>, erogato) entro il 31 dicembre 2020 sia successivo a tale data&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>.A tal riguardo, infine, si precisa che la postergazione, disciplinata specificamente per le società a responsabilità limitata, trova applicazione, come riconosciuto dalla dottrina e giurisprudenza, anche con riferimento alle società per azioni, alle quali, conseguentemente, si applicheranno anche i benefici introdotti dal Decreto Liquidità in materia.&nbsp;<ol start="4"> <li><strong>Impatto del Decreto Semplificazioni in materia di aumenti di capitale</strong></li></ol><p>Il Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 (il “<u>Decreto Semplificazioni</u>”), ha introdotto - conformemente ad analoghe esperienze europee&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a> - misure di natura sia transitoria (nella forma di deroghe alla disciplina civilistica) sia strutturale (nella forma di modifiche permanenti alla disciplina civilistica) in materia di aumenti di capitale&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a>, con l’intento di favorire interventi di rafforzamento patrimoniale nelle società di capitali, anche in ragione del difficile contesto economico concretizzatosi in questi mesi a causa dell’emergenza epidemiologica.<strong><em>4.1</em></strong><strong> <em>Misure transitorie:</em> <em>deroghe alla disciplina civilistica in tema di aumenti di capitale</em></strong>L’art. 44 del Decreto Semplificazioni ha introdotto tre diverse misure che modificano transitoriamente (fino al 30 giugno 2021) la disciplina civilistica dettata dal Codice Civile in tema di aumenti di capitale, come meglio descritte di seguito.</p><p style="padding-left: 30px;">I. In primo luogo, in deroga a quanto disposto dagli artt. 2368, comma 2, e 2369, commi 3 e 7, c.c. <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a> in tema di quorum deliberativi per gli aumenti di capitale delle società per azioni&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a>, l’art. 44, comma 1, del Decreto Semplificazioni ha previsto che, sino alla data del 30 giugno 2021, potranno essere approvate – comunque a condizione che sia presente in assemblea un numero di soci tale da rappresentare almeno la metà del capitale sociale – con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto della società preveda maggioranza più elevate, le delibere inerenti:</p><p style="padding-left: 60px;">(a) gli aumenti del capitale sociale mediante nuovi conferimenti (ai sensi degli artt. 2439, 2440 e 2441 c.c.);</p><p style="padding-left: 60px;">(b) l'introduzione nello statuto della società della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 c.c.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a> (per aumenti di capitale da deliberare comunque fino al 30 giugno 2021).</p><p style="padding-left: 30px;">II. In secondo luogo, l’art. 44, comma 2, del Decreto Semplificazioni ha, altresì, previsto che le medesime disposizioni di cui sopra, dettate in materia di società per azioni, si applichino anche alle società a responsabilità limitata (ai sensi degli artt. 2480, 2481, 2481-bis c.c.) <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a>.</p><p style="padding-left: 30px;">III. L’ultima modifica transitoria disposta dall’art. 44, comma 3, del Decreto Semplificazioni ha interessato le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione.</p>Al riguardo è opportuno premettere che, l’art. 2441, comma 1, c.c. prevede, <em>inter alia</em>, in caso di aumento di capitale, un diritto di opzione per i soci da esercitare in via proporzionale sulle azioni di nuova emissione (oltreché sulle eventuali obbligazioni convertibili in azioni).In linea generale, a norma dell’art. 2441, comma 5, c.c. tale diritto di opzione dei soci può essere limitato o escluso dalla deliberazione di aumento del capitale sociale quando l’interesse della società lo esige ma, comunque, nel rispetto di determinate prescrizioni<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a>.Nel caso delle società con azioni quotate in mercati regolamentati – ed anche negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, a seguito delle modifiche strutturali apportate dall’art. 44 del Decreto Semplificazioni all’art. 2441 c.c., come meglio descritta nel par. 4.2. che segue – il diritto di opzione dei soci in sede di aumento di capitale può essere anche espressamente escluso dallo statuto ai sensi dell’art. 2441, comma 4, c.c., in ogni caso entro un determinato limite, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione di un revisore legale.Fermo quanto precede, per effetto dell’art. 44, comma 3 del citato Decreto Semplificazioni, fino al 30 giugno 2021, le società di cui sopra potranno deliberare l'aumento del proprio capitale sociale mediante nuovi conferimenti, escludendo il diritto di opzione dei soci anche in mancanza di espressa previsione statutaria ed entro il limite del 20 per cento del capitale sociale preesistente (superiore a quello normalmente previsto dall’art. 2441, comma 4, secondo paragrafo, c.c. che è pari al 10 per cento per cento del capitale sociale preesistente).<strong><em>4.2</em></strong><strong> <em>Misure strutturali:</em> <em>modifiche alla disciplina civilistica in tema di aumenti di capitale</em></strong>Per quanto concerne le misure di natura strutturale, l’art. 44, comma 4, del Decreto Semplificazioni ha modificato permanentemente la disciplina dettata in tema di diritto di opzione dei soci in sede di aumento di capitale, modificando l’art. 2441 c.c..Le modifiche apportate alla norma hanno riguardato, in particolare:<p style="padding-left: 30px;">(a) la riduzione del termine concesso per l’esercizio del diritto di opzione dei soci che non può essere inferiore ai 14 giorni dalla data di pubblicazione dell'offerta di opzione sul sito internet della società, o, in mancanza, dell'iscrizione dell'offerta nel registro delle imprese (la previgente formulazione dell’articolo in questione prevedeva invece un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’offerta di opzione);</p><p style="padding-left: 30px;">(b) l’estensione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2441, commi 3&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn34" name="_ftnref34">[34]</a> e 4&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn35" name="_ftnref35">[35]</a>c. (già previste per le società con azioni quotate in mercati regolamentati) anche alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione di appartenenza&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn36" name="_ftnref36">[36]</a>;</p><p style="padding-left: 30px;">(c) per le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, la riduzione (da 5 a 2) del numero di sedute (da tenersi nel mese successivo alla scadenza del termine di cui alla precedente lett. (a)) in cui gli eventuali diritti di opzione non esercitati devono essere offerti dagli amministratori sul mercato regolamento o sul sistema multilaterale di negoziazione&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn37" name="_ftnref37">[37]</a>;</p><p style="padding-left: 30px;">(d) per le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, l’obbligo di prevedere che, in caso di esclusione o limitazione statutaria del diritto di opzione dei soci in sede di aumento di capitale, le ragioni dell’esclusione o della limitazione statutaria, nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione, siano indicati in un’apposita relazione degli amministratori&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn38" name="_ftnref38">[38]</a>.</p>&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:filippo.federici@advant-nctm.com">Filippo Federici</a> e <a href="mailto:diletta.avaro@advant-nctm.com">Diletta Avaro</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Per una panoramica delle novità (e alcuni profili comparatistici) si veda anche il recente articolo Ventoruzzo, “<em>Continuità aziendale, perdite sul capitale e finanziamenti soci nella legislazione emergenziale da Covid-19”, </em>in <em>Le Società</em>, 05/2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Nella formulazione previgente si parlava di “convocate”. La sostituzione del termine “convocate” con “tenute” non è di poco conto se si considerano i dubbi interpretativi sorti con la precedente formulazione, affermando più chiaramente che le modalità a distanza possono essere utilizzate soltanto nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, che si svolgeranno entro il prossimo 31 luglio – cfr. in questi termini <em>Milleproroghe in G.U.: le novità in tema di assemblee societarie</em>, in <em>Quotidiano giuridico – Pluris</em>, 2 marzo 2021.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> <em>Si veda </em>P. Marchetti – Ventoruzzo, <em>“Assemblea Virtuale? Qualcosa resterà”, in Corriere della Sera, 30 marzo 2020.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> <em>Si veda </em>Busani, “<em>Assemblee e Cda in audio-video conferenza durante e dopo COVID-19”, in Le Società, 04/2020, secondo il quale l’indicazione del luogo fisico per l’Assemblea dei Soci è un elemento non essenziale. L’autore si esprime infatti come segue: “Francamente, se l’assemblea si svolge (obbligatoriamente) del tutto on-line, l’indicazione, nell’avviso di convocazione, di un luogo di convocazione non ha senso (e, quindi, appare legittimo un avviso di convocazione che non riporti il luogo di convocazione): il luogo di convocazione è il luogo indicato dalla società all’esclusivo fine di permettere agli aventi diritto di partecipare all’adunanza, quando, invece, per definizione, l’assemblea che si svolge totalmente on line, un luogo di convocazione non ce l’ha”;</em> in tal senso Atlante – Maltoni – C. Marchetti – Notari – Roveda, “<em>Le disposizioni in materia societaria nel Decreto-legge COVID-19 (Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18). Profili applicativi”, in Federnotizie, 30 marzo 2020.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> <em>Si veda</em> Consiglio Notarile di Milano, <em>“Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (art. 2370, comma 4, c.c.)”, Massima n. 187, 2020. Nella motivazione il Consiglio Notarile Meneghino specifica che “Viene quindi derogata proprio la regola che impone di convocare le assemblee in un determinato luogo fisico (nell'ambito territoriale stabilito dalla legge o dallo statuto) e che quindi attribuisce a tutti i soci il diritto di partecipare all'assemblea recandosi fisicamente in tale luogo, senza avvalersi dei mezzi di telecomunicazione. I soci, pertanto, per poter esercitare il loro diritto di intervento, sono in tal caso obbligati ad utilizzare i mezzi di telecomunicazione previsti dall'avviso di convocazione. […] Si deve cioè affermare che qualora l'avviso di convocazione preveda esclusivamente la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, senza indicare un luogo fisico predeterminato di svolgimento della riunione, non è necessaria la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a><em> Cfr. articolo 2375, comma I, Codice Civile “Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> <em>In questo senso: </em>Consiglio Notarile di Milano<em>, </em><strong>“</strong><em>Tempi e regole per la formazione del verbale di assemblea (art. 2375 c.c.)”, Massima n. 45/2004 e </em>Consiglio nazionale del Notariato<em>, “</em><em>Il presidente dell’assemblea”, </em>in<em> Studio di Impresa, n. 70, 2009. In giurisprudenza,&nbsp;si veda Tribunale di Messina, 22 aprile 2005 in Pluris.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> <em>Si veda </em>Busani, “<em>Assemblee e Cda in audio-video conferenza durante e dopo COVID-19”, in Le Società 04/2020.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Si veda P. Marchetti – Ventoruzzo, <em>op. cit</em>. <em>e </em>Busani, “<em>Assemblee e Cda in audio-video conferenza durante e dopo COVID-19”, in Le Società, 04/2020.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Assonime, “<em>Decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18: le disposizioni in materia di svolgimento delle assemblee (art. 106)</em>”, 18 marzo 2020: “<em>Come è stato evidenziato nella massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano il DPCM 8 marzo 2020 richiede di adottare, in tutti i casi possibili, modalità di collegamento da remoto per lo svolgimento di riunioni. Esso non può che costituire espressione di un principio generale applicabile alle riunioni di ogni organo sociale. Di conseguenza, le indicazioni contenute nella citata massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano, in base ai quali si dichiara la validità dello svolgimento dell’assemblea in audio o videoconferenza, anche in assenza di una previsione statuaria, sono da ritenere applicabili alle riunioni di tutti gli organi sociali. Le riunioni del consiglio di amministrazione, dei comitati consiliari e del collegio sindacale possono quindi svolgersi da remoto, secondo le modalità della massima n. 187, anche in assenza di apposita previsione statutaria o autoregolamentare.</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11"><sup>[11]</sup></a> Tali obblighi vengono disposti, per le S.p.A., agli artt. 2446, commi 2 e 3, e 2447 c.c., e, per le S.r.l., agli artt. 2482-<em>bis</em> commi 4, 5 e 6, e 2482-<em>ter</em> c.c., espressamente derogati dall’art. 6 del Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> In proposito si veda anche Busani, “<em>Quinquennio di grazia per le perdite emerse nel 2020”, Le Società, </em>2/2021, pp. 201 e ss.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Secondo quanto previsto rispettivamente dagli artt. 2446, comma 2, e 2482-<em>bis</em>, comma 4, c.c.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Il nuovo comma 2 dell’art. 106 c.c. nella sua attuale formulazione prevede infatti che “<em>Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.</em><strong>”</strong><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Si vedano in proposito Busani, “<em>Quinquennio di grazia per le perdite emerse nel 2020”, Le Società, </em>2/2021, pp. 201 e ss.<em>.</em> e Assonime, Circolare n. 3/2021 “<em>La nuova disciplina sulla sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione in caso di perdite significative</em>”, p. 7.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Ministero dello Sviluppo Economico, Lettera Circolare n. 26890 “<em>Causa di scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (art. 2484, n. 4, cod. civ.) - Sospensione operatività̀ ex art. 6 del DL 23/2020</em>”, del 29 gennaio 2021.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Secondo alcuni “<em>appare discriminatorio escludere da questa sterilizzazione le perdite (diminutive del capitale sociale per oltre un terzo, ma non sotto il minimo legale), maturate nel 2018 e mandate a nuovo nell’anno di grazia 2019, in vista di una ricapitalizzazione da effettuarsi nel 2020 (ove non ripianate)” – cfr. </em>Busani, “<em>Quinquennio di grazia per le perdite emerse nel 2020”, Le Società, </em>2/2021, p. 209.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Sul punto si veda Busani “<em>Circolare Mise – Ripiano entro 5 anni solo per le perdite 2020</em>” su <em><u>Il Sole24ore</u></em>, 2 febbraio 2021: “<em>Il Mise afferma dunque che il nuovo articolo 6 del Dl 23/2020 induce a ritenere che il testo previgente si riferisse alle sole perdite maturate nel 2020 e non anche alle perdite maturate nell’esercizio precedente e accertate in bilanci approvati dopo il 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del Dl 23/2020). Nel vigore del previgente testo dell’articolo 6 l’opinione prevalente si era espressa nel senso di ritenere la normativa emergenziale riferita anche alle perdite del 2019. La lettura del Mise appare troppo restrittiva, alla luce della predetta opinione prevalente maturata nel vigore del previgente testo dell’articolo 6 del Dl 23/2020. </em><em>In effetti, se si è raggiunta la convinzione che la normativa emergenziale debba concernere sia le perdite maturate durante l’epidemia, sia le difficoltà finanziarie verificatesi nel corso dell’epidemia in ordine al ripianamento delle perdite maturate ante epidemia, appare eccessivo oggi cancellare del tutto questo ragionamento e lasciare le perdite del 2019 prive di ogni tutela, quando, fino al 31 dicembre scorso, si ritenevano protette dalla normativa emergenziale</em>.” e Assonime secondo la quale l’interpretazione del Mise “<em>fondata sul mero dato letterale, non appare coerente con le finalità del complesso dei provvedimenti emergenziali fino ad oggi adottati per contenere gli effetti della crisi Covid sulle imprese. Anche l’art. 6 rientra, infatti, in un sistema di norme agevolative di varia natura tutte volte ad assicurare la continuità operativa delle imprese in un contesto di significativa difficoltà economica.</em> <em>L’intento non è solo quello di sterilizzare gli effetti giuridici delle perdite manifestatesi nel momento della crisi ma anche quello di ovviare alle difficoltà che avrebbero le imprese a reperire sul mercato mezzi di finanziamento aggiuntivi (come per le perdite che si riferiscono al 2019 da ricapitalizzare nel 2020). Vi è anche da considerare che l’interpretazione letterale condurrebbe alla conseguenza illogica di espungere dall’ambito di applicazione della nuova versione dell’art. 6 quelle fattispecie che prima si consideravano, dalla maggior parte della dottrina, ricomprese nel medesimo regime di sospensione. Se quindi l’intento del legislatore era quello di chiarire l’ambito di applicazione, è dubbio che questo risultato possa considerarsi raggiunto quando si adotta un’interpretazione letterale che restringe l’ambito di applicazione del regime di sospensione rispetto a quello previgente. </em>” in Circolare n. 3/2021 “<em>La nuova disciplina sulla sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione in caso di perdite significative</em>”, p. 8.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> <em>Si veda</em> Consiglio Notarile di Milano, “<em>Sospensione della disciplina in tema di riduzione obbligatoria del capitale a copertura di perdite, nel periodo dell’emergenza Covid-19 (artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c.; art. 6 d.l. 23/2020)”, </em>Massima n. 191/2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> <em>Si veda</em> Consiglio Notarile di Milano, “<em>Sospensione della disciplina in tema di riduzione obbligatoria del capitale a copertura di perdite, nel periodo dell’emergenza Covid-19 (artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c.; art. 6 d.l. 23/2020</em>)”, Massima n. 196 (sostitutiva della Massima n. 191).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> A tal riguardo, si segnala che, come correttamente evidenziato da parte della dottrina, l’art. 7 non costituirebbe un obbligo in capo agli amministratori nella valutazione delle voci di bilancio, quanto una facoltà; in tal senso Ventoruzzo, <em>op. cit. </em>e Brizzi, <em>op. cit..</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> Corte di Cassazione, <em>op. cit.</em>, in base alla quale “<em>l’esenzione è generalizzata e prescinde dall’analisi della situazione dell’impresa, non vagliandosi se essa sia o meno interessata dalle conseguenze della pandemia o esibisca una precarietà finanziaria pregressa o indipendente</em>.”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Corte di Cassazione, <em>op. cit.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Organismo Italiano di Contabilità, <em>Documento Interpretativo n. 6</em>, 3 giugno 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> Per una ricostruzione dei due istituti e in generale degli apporti dei soci si rinvia a A. Negri-Clementi – Federici, <em>Sulla qualificazione degli apporti dei soci e sulla natura delle riserve in conto futuro aumento capitale</em>, in <em>Le Società,</em> 1/2017, pp. 8 e ss.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> A tal riguardo, si veda Ventoruzzo, <em>op. cit.</em> e Brizzi, <em>op. cit.</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> In questo senso si vedano le esperienze di Germania e UK citate da Assonime nella Circolare n. 25/2020 “<em>Le misure societarie di agevolazione per gli aumenti di capitale nel Decreto Semplificazioni</em>”, p. 5, nota 5.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> In proposito si veda Assonime, Circolare n. 25/2020 “<em>Le misure societarie di agevolazione per gli aumenti di capitale nel Decreto Semplificazioni</em>” e, con riferimento alla versione non ancora convertita del Decreto Semplificazioni, “<em>Decreto Semplificazioni. Misure a favore degli aumenti di capitale</em>” in <em>News Legislative</em>, <em>www.assonime.it</em>, 21 luglio 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> L’art. 2368, comma 2, c.c. dispone, in particolare, che “<em>L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.</em>” Per quanto attinente alla seconda convocazione, l’art. 2369, comma 3, c.c. prevede che “<em>In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata, e l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.”. </em>Per quanto specificamente attinente alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l’art. 2369, comma 7, c.c. dispone inoltre che “<em>l'assemblea straordinaria è costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale più elevata, e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> Secondo Associazione Emittenti Aim Italia, in Circolare n. 4/2020 “<em>La nuova disciplina degli aumenti di capitale per le società AIM Italia</em>” la disciplina di cui sopra potrebbe non rivelarsi conveniente per le società quotate in quanto la stessa è condizionata alla presenza di un quorum costitutivo di capitale rappresentato in assemblea (pari alla metà del capitale sociale) più elevato rispetto a quello stabilito dall’art. 2369, terzo e settimo comma, cod. civ. (rispettivamente pari a un terzo e un quinto del capitale sociale).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> L’art. 2443 c.c. prevede, in particolare, che “<em>Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese. Tale facoltà può prevedere anche l'adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 2441 </em>[…]<em> La facoltà di cui al secondo periodo del precedente comma può essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione</em> […]”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> Al riguardo si veda anche Ravaccia, “<em>Aumenti di capitale con procedure più snelle anche per le S.r.l</em>.” in <em>Ipsoa Quotidiano</em>, 10 settembre 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> In proposito l’art. 2441, comma 6, c.c. dispone che “<em>Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e, nell'ipotesi prevista dal quarto comma, la relazione giurata dell'esperto designato dal Tribunale ovvero la documentazione indicata dall'articolo 2343-ter, terzo comma, devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref34" name="_ftn34">[34]</a> L’art. 2441, comma 3, c.c. reca la disciplina del diritto di prelazione sulle azioni non optate e, per le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, dell’offerta dei diritti di opzione non esercitati al mercato regolamento o nel sistema multilaterale di negoziazione. La norma nella nuova formulazione dispone, in particolare, quanto segue: “<em>Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati <strong>o negoziate in sistemi multilaterali di</strong> <strong>negoziazione</strong> i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato regolamentato <strong>o nel sistema multilaterale di</strong> <strong>negoziazione </strong>dagli amministratori, per conto della società, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma, per almeno <strong>due sedute</strong>, salvo che i diritti di opzione siano già stati integralmente vendut</em>i”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref35" name="_ftn35">[35]</a> L’art. 2441, comma 4, c.c. reca la disciplina relativa all’esclusione del diritto di opzione dei soci. La norma nella nuova formulazione dispone, in particolare, quanto segue: “<em>Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati <strong>o negoziate in sistemi</strong> <strong>multilaterali di negoziazione </strong>lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. <strong>Le ragioni dell'esclusione o della limitazione</strong> <strong>nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di</strong> <strong>emissione devono risultare da apposita relazione degli</strong> <strong>amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel</strong> <strong>sito internet della società entro il termine della convocazione</strong> <strong>dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali</strong>.</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref36" name="_ftn36">[36]</a> Si veda in proposito anche Associazione Emittenti Aim Italia, <em>op. cit.</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref37" name="_ftn37">[37]</a> Ai sensi dell’art. 2441, comma 3, c.c.. Per una versione integrata della norma, che tiene conto delle modifiche apportate, si veda la nota 33 sopra<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref38" name="_ftn38">[38]</a> Ai sensi dell’art. 2441, comma 4, c.c.. Per una versione integrata della norma, che tiene conto delle modifiche apportate, si veda la nota 34 sopra.]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 25 Mar 2021 04:31:31 +0100</pubDate>
                        <title>La bozza delle nuove standard contractual clauses per i trasferimenti dei dati personali all’estero tra (pochi) applausi e (molte) critiche</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<ol> <li><strong>La bozza delle nuove clausole contrattuali <em>standard</em> pubblicata dalla Commissione Europea</strong></li></ol><p>Come noto, lo scorso 12 novembre 2020, la Commissione Europea ha pubblicato la bozza delle nuove clausole tipo di protezione dei dati (in inglese, <em>standard contractual clauses</em>) (di seguito, le “<strong>SCC</strong>”), le quali possono costituire, ai sensi dell’art. 46, par. 2, del GDPR garanzie adeguate in caso di trasferimento di dati personali al di fuori dell’Unione Europea<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>. La bozza delle nuove SCC è stata, come da prassi, sottoposta a consultazione pubblica sino al 10 dicembre 2020, ragion per cui la Commissione Europea auspicabilmente ne adotterà la versione definitiva nei prossimi mesi<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.Le nuove SCC hanno lo scopo di sostituire le clausole adottate dalla stessa Commissione in applicazione della Direttiva 95/46/CE ed aggiornare, dunque, i modelli esistenti ai principi ed ai requisiti fissati dal Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il “<strong>GDPR</strong>”), al fine di adattarli anche ai nuovi sviluppi in ambito tecnologico.Allo stesso tempo, le nuove SCC nascono dall’esigenza di riflettere meglio l’uso diffuso di nuove e più complesse operazioni di trattamento che spesso coinvolgono più importatori ed esportatori di dati così come di disciplinare le ipotesi in cui le leggi del Paese di destinazione incidano sul rispetto delle clausole, in particolare in caso di richieste vincolanti di divulgazione di dati personali da parte delle autorità pubbliche.Non è un caso, peraltro, che la Commissione Europea abbia avviato i lavori per l’adozione delle nuove SCC soltanto qualche mese dopo la nota sentenza “Schrems II” con cui la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato invalida la decisione relativa allo scudo per la <em>privacy</em> (cd. “<em>Privacy Shield”</em>)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, ponendo l’accento, in particolare, sulla necessità di effettuare una valutazione della conformità dell’ordinamento del paese terzo, verso cui i dati sono trasferiti, alle regole e principi imposti dall GDPR.Ebbene, la nuova bozza di SCC si caratterizza per un numero di elementi normativi maggiore rispetto alle precedenti SCC ed è costituita da un complesso di clausole generali, da integrare con uno dei quattro moduli ad essa allegati, al fine di consentire, di volta in volta, al <em>data importer</em> ed al <em>data exporter</em> di adeguare le SCC a ciascun specifico trasferimento dei dati personali.In particolare, i moduli riguardano:</p><p style="padding-left: 30px;">(i) il trasferimento dei dati personali da un titolare del trattamento verso un altro titolare;</p><p style="padding-left: 30px;">(ii) il trasferimento dei dati personali da un titolare verso un responsabile del trattamento;</p><p style="padding-left: 30px;">(iii) il trasferimento dei dati personali da un responsabile del trattamento verso un altro responsabile;</p><p style="padding-left: 30px;">(iv) il trasferimento dei dati personali da un responsabile verso un titolare del trattamento.</p>&nbsp;<ol start="2"> <li><strong>La Joint Opinion dell’EDPB e dell’EDPS</strong></li></ol><p>La bozza di SCC è stata oggetto di un parere congiunto dello <em>European Data Protection Board </em>(di seguito, l’“<strong>EDPB</strong>”) e dello <em>European Data Protection Supervisor </em>(di seguito, l’“<strong>EDPS</strong>”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.Ebbene, nella <em>Joint Opinion 2/2021</em> (di seguito, la “<strong>Joint Opinion</strong>”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>, i due organismi europei hanno evidenziato come le clausole contrattuali <em>standard</em> proposte dalla Commissione siano, per certi versi, ancora poco chiare, invitando, pertanto, la stessa Commissione Europea a modificarle ulteriormente affinché esse possano diventare uno strumento concretamente utile per gli operatori del mercato nello svolgimento quotidiano della propria attività.Scopo del presente documento è, pertanto, illustrare le principali novità introdotte dalla Commissione Europea con la pubblicazione della bozza delle nuove SSC, alla luce delle osservazioni condivise dall’EDPB e dall’EDPS nella Joint Opinion.<strong>2.1. I diversi moduli di SSC</strong>Come anticipato, le nuove SCC constano di una parte generale, cui fa seguito una parte speciale contenente quattro diversi moduli da adattare a ciascun trasferimento di dati personali a seconda dei soggetti coinvolti.Ebbene, uno dei primi aspetti considerati nella Joint Opinion è relativo alla possibilità di combinare tra loro i diversi moduli di SCC, con riferimento a specifiche situazioni e dinamiche di mercato che in astratto lo richiederebbero. Nel dettaglio, i due organismi evidenziano come, dall’impianto delle SCC dovrebbe essere chiaro che la combinazione di diversi moduli in un unico set di SCC, qualora possibile, non porti alla confusione di ruoli e responsabilità tra le parti. In altri termini, e più in generale, i suggerimenti dell’EDPB e dell’EDPS sono indirizzati essenzialmente a fornire una maggiore chiarezza nell’interazione tra i quattro tipi di set di SCC. Ciò eviterebbe, a parere dei due organismi di “<em>creare qualsivoglia tipo di ambiguità per gli operatori del mercato che saranno chiamati ad applicare gli strumenti normativi qui in esame</em>”.Con particolare riferimento al primo modulo di SCC, vale a dire quello relativo al trasferimento dei dati personali da un titolare del trattamento verso un altro titolare, l’EDPB e l’EDPS invitano la Commissione a chiarire se tali clausole siano applicabili anche nel caso di contitolarità, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali effettuato da contitolari del trattamento quando uno dei contitolari del trattamento è stabilito al di fuori dell’UE e non è soggetto al GDPR ovvero se, al contrario, la loro portata sia limitata soltanto ad al trattamento effettuato tra due titolari separati.Con riguardo al terzo modulo di SCC, vale a dire quello applicabile al trasferimento dei dati personali da un responsabile del trattamento verso un altro responsabile (c.d. sub-responsabile), i due organismi sono del parere che la Commissione debba chiarire se anche il titolare del trattamento debba firmare tali clausole ovvero sia sufficiente che il responsabile del trattamento ed il sub-responsabile menzionino l'identità del titolare del trattamento nell’allegato. Nel primo caso, peraltro, si dovrebbe chiarire con quale effetto e quali obblighi del terzo modulo si applicherebbero al titolare del trattamento.<strong>2.2. La c.d. <em>docking clause</em></strong>Tra le novità principali della nuova bozza di SCC vi è la clausola 6 della parte generale delle nuove SCC, la quale introduce la c.d. <em>docking clause<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7"><strong>[7]</strong></a></em>, ai sensi della quale una qualsiasi entità terza rispetto all’accordo, coinvolta nel trattamento dei dati personali, può aderire alle SCC e quindi diventare una nuova parte del contratto in qualità di titolare o di responsabile del trattamento. In altri termini, tale clausola permette ad un soggetto terzo di divenire una nuova parte in un contratto già stipulato tra le parti, senza la necessità di concludere ulteriori SCC. Si evidenzia che la <em>docking clause </em>opera soltanto dopo che tale entità terza abbia completato gli allegati I.A, I.B e II alle SCC, concernenti, rispettivamente, l’elenco delle parti che sottoscrivono le SCC, la descrizione del trasferimento dei dati personali e le misure tecniche ed organizzative.A tale riguardo, nella Joint Opinion viene ribadita la necessità che la qualifica e il ruolo di tale nuova parte del contratto appaia chiaramente negli allegati rimettendo, a tal fine, l’onere alle parti di dettagliare e delimitare ulteriormente la ripartizione delle responsabilità e di indicare chiaramente quale trattamento viene effettuato da quale o quali responsabili del trattamento per conto di quale o quali titolari del trattamento e per quali finalità.Inoltre, al fine di evitare qualsiasi difficoltà nell’applicazione pratica di tale clausola, nella Joint Opinion l’EDPB e l’EDPS invitano la Commissione Europea a chiarire le modalità con cui l’accordo con l’entità terza debba essere formalizzato (se debba essere per iscritto o meno, il termine per stipulare tale accordo, le informazioni necessarie prima dell'accordo).<strong>2.3. La valutazione della legge del paese terzo ed il rapporto con le Recomendations 1/2020 dell’EDPB</strong>Venendo ai quattro moduli che seguono alla parte generale, di rilievo appaiono le clausole 2 e 3 le quali obbligano il <em>data exporter</em> a compiere una valutazione riguardante la legislazione in materia di dati personali vigente nel paese di importazione dei dati. In particolare, la Commissione Europea richiede obbligatoriamente che le parti, al termine della loro valutazione, confermino di non aver alcuna ragione di ritenere che la legislazione locale del paese terzo possa impedire al <em>data importer</em> di rispettare le obbligazioni stabilite dalle SCC.Per la Commissione, tale valutazione deve basarsi su (i) le circostanze specifiche del trasferimento, compresi il contenuto e la durata del contratto; la portata e la regolarità dei trasferimenti; la lunghezza della catena di trattamento, il numero di soggetti coinvolti e i canali di trasmissione utilizzati; il tipo di destinatario; la finalità del trattamento; la natura dei dati personali trasferiti; qualsiasi esperienza pratica delle parti in termini di esistenza o assenza di precedenti richieste di accesso a dati personali da parte delle autorità pubbliche del paese del <em>data importer</em>; (ii) le leggi del paese terzo di destinazione pertinenti alla luce delle circostanze del trasferimento, comprese quelle che impongono di divulgare i dati alle autorità pubbliche o che autorizzano l'accesso da parte di tali autorità, nonché le limitazioni e le garanzie applicabili; (iii) tutte le garanzie in aggiunta a quelle previste dalle presenti clausole, comprese le misure tecniche e organizzative applicate durante la trasmissione e il trattamento dei dati personali nel paese di destinazione.Fermo restando quanto sopra, l’Allegato II alle SCC descrive l’insieme delle misure tecniche ed organizzative applicabili al trasferimento in oggetto, al fine di assicurare il rispetto degli <em>standard</em> di sicurezza richiesti della normativa europea in materia di protezione dei dati personali. In tal senso, a parere dell’EDPB e dell’EDPS, le SCC non contengono un’indicazione in merito alle misure più appropriate a soddisfare tale funzione.Ebbene, tra le principali critiche mosse dall’EDPB e dall’EDPS alla nuova bozza di SCC, vi è quella secondo cui ci potrebbero essere ancora situazioni in cui, nonostante l’utilizzo delle nuove SSC, sia tuttavia necessario attuare misure supplementari <em>ad hoc</em> per assicurare agli interessati un livello di protezione essenzialmente equivalente a quello garantito nell’UE.Pertanto, a parere dei due organismi, si renderà comunque necessario, nonostante le previsioni contenute nelle citate clausole 2 e 3 e le misure tecniche ed organizzative indicate nell’Allegato II, utilizzare le nuove SCC tenendo conto delle <em>Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure compliance with the EU level of protection of personal data</em>, pubblicate dall’EDPB lo scorso 11 novembre, a seguito della citata sentenza <em>Schrems II</em>.Come si ricorderà, infatti, nel nostro precedente articolo sul tema di cui si discute, si era evidenziato come le Recommendations 01/2020 intendano assistere i titolari e responsabili del trattamento che siano data<em> exporter</em> nell'individuazione e nell'attuazione di adeguate misure supplementari, ove queste siano necessarie per garantire ai dati trasferiti verso Paesi Terzi un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quelli previsto all’interno dell’UE<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.&nbsp;</p><ol start="3"> <li><strong>Conclusioni</strong></li></ol><p>Alla luce delle considerazioni suesposte, sarebbe auspicabile che la versione definitiva delle SCC che dovrebbe essere ragionevolmente pubblicata nei prossimi mesi dalla Commissione Europea chiarisse tutte le zone d’ombra individuate dall’EDPB e dall’EDPS nella Joint Opinion e recepisse, prima di ogni altro, i commenti e le proposte di integrazione avanzate dai due organismi, affinché le nuove SCC diventino realmente e concretamente un manuale d’uso inequivocabile per gli operatori economici al passo con i tempi e con le dinamiche transfrontaliere del mercato.&nbsp;<i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;<a href="mailto:ilaria.todaro@advant-nctm.com">Ilaria Todaro</a>.</i>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Le SCC consistono in <em>set</em> di clausole “tipo” che l’esportatore e l’importatore di dati personali sottoscrivono, allo scopo di assicurare, attraverso obblighi contrattuali conformi alle disposizioni del GDPR, un livello di protezione adeguato ai dati personali che lasciano lo Spazio economico europeo. La Commissione Europea aveva approvato, in applicazione della Direttiva 95/46/CE, fino a tre <em>set</em> di clausole contrattuali tipo: due per i trasferimenti di dati dai titolari del trattamento stabiliti nell’UE ai titolari del trattamento stabiliti al di fuori dell’UE o del SEE e una per i trasferimenti di dati dai titolari del trattamento stabiliti nell’UE ai responsabili del trattamento stabiliti al di fuori dell’UE o del SEE. Non erano state ancora emesse SCC relative al trasferimento da un responsabile del trattamento stabilito nell’UE a un titolare del trattamento stabilito al di fuori dell’UE né relative al trasferimento da responsabili del trattamento stabiliti nell’Unione Europea a responsabili del trattamento (o sub-responsabili) stabiliti al di fuori dell’UE.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> È possibile consultare il testo della bozza delle nuove SCC sottoposto a consultazione pubblica fino al 10 dicembre 2020 al seguente <em>link</em>: <a href="https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12741-Commission-Implementing-Decision-on-standard-contractual-clauses-for-the-transfer-of-personal-data-to-third-countries" target="_blank" rel="noreferrer">https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12741-Commission-Implementing-Decision-on-standard-contractual-clauses-for-the-transfer-of-personal-data-to-third-countries</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Decisione 2016/1250 sull'adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la <em>privacy</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> È possibile trovare il testo integrale della sentenza al seguente <em>link</em>: <a href="http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-311/18" target="_blank" rel="noreferrer">http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-311/18</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Si rammenta che l’EDPB e l’EDPS sono organismi europei indipendenti aventi, inter alia, il ruolo di fornire consulenza alla Commissione Europea sul formato e sulle procedure per lo scambio di dati personali tra gli operatori del mercato a tutela dei diritti degli interessati.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Si tratta, in particolare, del parere congiunto denominato “<em>EDPB - EDPS Joint Opinion 2/2021 on the European Commission’s Implementing Decision on standard contractual clauses for the transfer of personal data to third countries for the matters referred to in Article 46(2)(c) of Regulation (EU) 2016/679</em>”, accessibile al seguente <em>link</em> <a href="https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-22021-standard_it" target="_blank" rel="noreferrer">https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-22021-standard_it</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> La clausola 6 della parte generale della bozza delle nuove SCC, rubricata “<em>Docking Clause</em>”, recita così <em>“(a) An entity that is not a Party to the Clauses may, with the agreement of the Parties, accede to these Clauses at any time, either as a data exporter or as a data importer by completing Annex I.A [List of Parties], Annex I.B [Description of the transfer(s)] and Annex II [Technical and organisational measures]. (b) Once Annex I.A. is completed and signed, the acceding entity shall be treated as a Party to these Clauses and shall have the rights and obligations of a data exporter or data importer in accordance with its designation in Annex I.A. (c) The acceding Party shall have no rights or obligations arising from the period prior to the date of signing Annex I.A.”</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> A tal fine, le Recommendations 01/2020, l’EDPB indicano i seguenti <em>step</em> che i <em>data exporter</em> devono porre in essere nel rispetto del principio di accountability: (i) mappatura di tutti i trasferimenti dei dati personali a Paesi Terzi; (ii) verifica dello strumento di trasferimento su cui si basa il trasferimento tra quelli elencati al capo V del GDPR; (iii) verifica delle leggi e prassi del Paese Terzo che possano incidere sull’efficacia delle garanzie fornite dagli strumenti di trasferimento su cui si fa affidamento; (iv) individuazione e adozione di eventuali misure supplementari al fine di garantire un livello di protezione dei dati trasferiti sostanzialmente equivalente a quello dell’UE; (v) adozione di eventuali procedurali formali che consentano di dimostrare la conformità delle misure supplementari adottate; (vi) monitoraggio ad intervalli regolari del livello di protezione dei dati.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 24 Mar 2021 03:40:35 +0100</pubDate>
                        <title>4Aim Sicaf: avviata attività per quotazione azioni 2 su Aim Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/4aim-sicaf-avviata-attivita-per-quotazione-azioni-2-su-aim-italia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>4AIM Sicaf, prima Sicaf focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su Aim Italia, ha avviato le attività propedeutiche all'ammissione alle negoziazioni sul listino delle azioni ordinarie relative al Comparto 2 Crowdfunding, la cui costituzione è stata approvata dall'assemblea degli azionisti in data 29 dicembre.A tal riguardo il Cda, spiega una nota, ha esercitato la delega conferita dall'assemblea degli azionisti in data 29 dicembre, deliberando di aumentare, a pagamento e in via scindibile, il capitale della società per un importo di massimi 5.000.000 euro, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di azioni ordinarie 2 relative al Comparto 2 Crowdfunding, prive dell'indicazione del valore nominale, con godimento regolare, da riservare in sottoscrizione a investitori professionali italiani ed esteri al di fuori degli Stati Uniti d'America e con l'esclusione dell'Australia.Le azioni ordinarie saranno offerte in sottoscrizione a un prezzo pari a 100,00 euro.Nel processo di quotazione delle azioni Ordinarie 2 4AIM Sicaf è assistita da EnVent Capital Markets Ltd., in qualità di Nominated Advisor e Global Coordinator,&nbsp;<strong><span class="chapterhl">Nctm</span></strong>&nbsp;in qualità di consulente legale, Ambromobiliare in qualità di Advisor Finanziario e Bdo Italia in qualità di società di revisione.Tratto da <a href="http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202103231836041469&amp;chkAgenzie=PMFNW" target="_blank" rel="noreferrer noopener">finanza.tgcom24</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 22 Mar 2021 03:32:42 +0100</pubDate>
                        <title>Le resilienze del Real Estate</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-resilienze-del-real-estate</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>L'analisi di Luigi Croce e di Rosemarie Serrato, avvocati di Nctm Studio Legale</em>Con <strong>Luigi Croce</strong>, Partner e Coordinatore del Dipartimento Real Estate di <strong>Nctm Studio Legale</strong> e con <strong>Rosemarie Serrato</strong>, Partner dello Studio nello stesso Dipartimento, abbiamo voluto affrontare i temi più significativi con cui, oggi, si stanno misurando gli operatori del Real Estate. Non solo con un approccio normativo e contrattuale, ma anche con un punto di vista di “osservatori” del mercato immobiliare italiano, una delle asset class più dinamiche a dispetto del Covid, delle opportunità (e i nodi da sciogliere) dello sviluppo e della rigenerazione urbana, anche in chiave Recovery Fund.&nbsp;<em>Avvocato Croce, quali sono i temi che, in questi ultimi mesi, avete affrontato più frequentemente in ambito contrattuale ed urbanistico, anche in conseguenza al Covid?</em><strong>Croce</strong>: Direi che nell’ambito civilistico le tematiche maggiormente ricorrenti sono state quelle correlate alla diffusione del Covid e alla necessità di adottare delle soluzioni finalizzate a mitigare l’impatto dei provvedimenti assunti per rallentare la diffusione del contagio. Il 2020 è stato condizionato, nel bene e nel male, dalla Pandemia che ha avuto un impatto&nbsp;su determinati asset immobiliari e su determinate operazioni. Abbiamo visto l’affermarsi di alcuni trend a livello contrattuale, ad esempio nei contratti di locazione, ma anche nelle operazioni di investimento, dove la regola è stata l’aggiunta di nuove clausole finalizzate ad attenuare l’impatto della Pandemia o il rischio Covid e a preservare la sussistenza di un equilibrio contrattuale tra le parti. Quanto sopra, sia attraverso l’utilizzo dei concetti di buona fede contrattuale, “forza maggiore, “factum principis”, e “eccessiva onerosità sopravvenuta”, sia attraverso l’utilizzo dei principi riassunti dalla Corte di Cassazione nell’ambito delle linee guida dettate per far fronte alle situazioni di squilibrio contrattuale conseguenti al Covid e ai provvedimenti assunti per far fronte alla diffusione del contagio. Ad esempio, nell’ambito delle locazioni commerciali, si è assistito all’evolversi della situazione da una prima fase di quasi indisponibilità dei landlords a rinegoziare termini contrattuali ad una sempre maggiore disponibilità in tal senso e, conseguentemente, ad un incremento di flessibilità (anche attraverso la spontanea riduzione canoni) nei confronti del singolo tenant.&nbsp;<em>Avvocato Serrato, a lei la parola: dal punto di vista della normativa urbanistica, invece, cosa è successo?</em><strong>Serrato</strong>:&nbsp;Negli ultimi mesi stiamo osservando un cambio di prospettiva da parte degli operatori: vediamo gli investitori istituzionali guardare con interesse a progetti di sviluppo che in passato trascuravano. Si tratta di un nuovo atteggiamento che riguarda molte parti d’Italia – per una volta anche oltre Milano – e che punta moltissimo sullo sviluppo di immobili a&nbsp;destinazione d’uso logistica o residenziale “alternativa”. Gli investitori istituzionali non assumono il “rischio sviluppo”, vale a dire il rischio urbanistico, o almeno non nella sua totalità. A noi il compito di identificare con precisione il momento in cui una procedura è giunta alla conclusione in modo da consentire all’investitore istituzionale l’acquisto del terreno (o dell’immobile da valorizzare) quando il rischio è chiaramente circoscritto. Questa nuova attenzione alle operazioni di sviluppo porta anche all’incontro tra investitori istituzionali (che tradizionalmente non avevano alcun contatto con la Pubblica Amministrazione) con la multiforme e variegata normativa (e aggiungerei anche prassi) delle molte amministrazioni coinvolte nei procedimenti di sviluppo, compresi anche Comuni di dimensioni molto piccole.&nbsp;Stiamo sperimentando una collaborazione tra soggetti che per lungo tempo si sono ignorati. Per la prima volta, nella nostra esperienza recente, si incontrano sullo stesso progetto imprenditori locali, investitori istituzionali e amministrazioni del territorio. E va detto che i Comuni stanno per lo più manifestando una straordinaria attitudine a cooperare, a capire, ad adottare chiarezza di procedimenti e di tempi.&nbsp;Per quanto riguarda la rigenerazione urbana, anche in una prospettiva favorita dal Recovery Fund, va considerato che ci sono al momento ben sei disegni di legge collegati, più o meno direttamente, alla questione. Bisogna però tenere conto del fatto che il governo del territorio è materia a competenza concorrente Stato Regioni, per cui sono queste ultime ad avere una parte da protagonista sul tema. Le Regioni, da parte loro, hanno approvato normative molto diverse sul tema della rigenerazione, anche se l’obiettivo dell’azzeramento di consumo di suolo pare essere condiviso. D’altro canto, poiché rigenerare implica “costruire sul costruito”, quando la rigenerazione riguarda aree dismesse, l’aspetto legato ai costi di bonifica fa la differenza più di quello strettamente urbanistico.<strong>Croce</strong>:&nbsp;Va poi evidenziato che l’impatto del Covid sullo sviluppo immobiliare ha anche determinato un mutamento nell’atteggiamento degli investitori istituzionali che oggi paiono maggiormente inclini a muoversi assumendo profili di rischio maggiori di quelli normalmente assunti in passato nell’ottica del perseguimento di obiettivi value added e non unicamente core.&nbsp;<em>Dal punto di vista di uno studio legale come Nctm - che ha una vasta esperienza sul Real Estate italiano - quali segnali vi arrivano dagli investitori che operano sul nostro mercato? Su quali asset class e su che tipo di operazioni c'è più interesse?</em><strong>Croce</strong>:&nbsp;Abbiamo notato un notevole incremento dei volumi legati alla logistica che, in conseguenza dei provvedimenti assunti in relazione ai centri commerciali e all’incremento dell’utilizzo dell’online, ha raggiunto notevoli livelli di interesse e di transito da parte degli operatori immobiliari. Ugualmente, stiamo notando un incremento dei volumi di investimento sul residenziale, abbinato sempre a servizi simili a quelli del settore alberghiero. Oppure su un residenziale declinato su formule “alternative”, come gli studentati e il co-working. Anche le RSA (Residenze Sanitarie Assistite) sono certamente un asset class che ha avuto un notevole sviluppo negli ultimi 12 mesi.<strong>Serrato</strong>:&nbsp;Registriamo un forte interesse degli investitori, oltre che per la logistica, per gli alberghi, nonostante il momento difficile. Si tratta di un interesse che arriva prevalentemente da investitori internazionali, con un rapporto 8 a 2 rispetto alla presenza di investitori italiani. E che guarda alle opportunità del nostro Paese non solo su grandi città come Roma, Milano ma anche su località turistiche.&nbsp;<em>Come state gestendo, a livello organizzativo, la crisi Covid degli ultimi 12 mesi?</em><strong>Serrato</strong>:&nbsp;Prudenza è e resterà il nostro mantra: per proteggere la salute di tutti i nostri collaboratori abbiamo quindi introdotto ampiamente lo smart working, con soluzioni tecnologiche adeguate e una nuova metodologia di lavoro. Come credo tutti, affrontiamo anche una rivoluzione nei ritmi lavorativi, che talora sono anche superiori a quelli pre-Covid.&nbsp;<em>Per concludere, quali aspettative avete e quali obiettivi vi siete dati per il 2021?</em><strong>Croce</strong>:&nbsp;Abbiamo iniziato a muoverci a fine 2019, con la prospettiva di sviluppare il nostro team nel primo trimestre del 2020. Abbiamo oggi un organico più nutrito, che assicura maggiori competenze su ogni asset class, grazie a team specializzati in logistica, healthcare, retail, urbanistica, regolatorio e così via.<strong>Serrato</strong>:&nbsp;La nostra strategia parte da una visione olistica che, anche in un’ottica di Recovery Fund, prevede dipartimenti agili, trasversali e flessibili dotati di expertise che ci permetteranno di lavorare alla “ricostruzione”, come del resto ci chiedono gli stessi investitori.&nbsp;Tratto da <a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202103/20/16566_binpage29.30.31.32.33.34.35.pdf&amp;authCookie=1754513014&amp;trc=pDelivery-t20210320-a536403833-h34221-c1115-d10814-f12517-n16566" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Il Settimanale di QI</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 18 Mar 2021 05:31:04 +0100</pubDate>
                        <title>Contributi dagli uffici Nctm nel mondo | Gennaio - Marzo 2021</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contributi-dagli-uffici-nctm-nel-mondo-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><p class="p1"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un <em>“Anno europeo delle ferrovie”</em></strong></span></p><p class="p1">Al fine di promuovere il trasporto ferroviario in linea con gli obiettivi fissati dal Green Deal europeo, l’anno 2021 è stato designato come l’Anno europeo delle ferrovie. Il 2021 sarà importante per la politica ferroviaria dell’Unione, poiché rappresenterà il primo anno in cui le regole concordate nell’ambito del Quarto Pacchetto Ferroviario&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> saranno attuate in tutta l’Unione. Il pacchetto prevede l’apertura del mercato dei servizi passeggeri nazionali, la riduzione dei costi e degli oneri amministrativi per le imprese ferroviarie che operano in tutta l’Unione e l’attribuzione all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (“ERA”) di ulteriori compiti volti a ridurre le c.d. barriere tecniche.</p><p class="p1">La ferrovia ha un ruolo significativo da svolgere come fattore di cambiamento nel raggiungimento dell’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050; pertanto, l’Anno europeo delle ferrovie dovrebbe contribuire a un dibattito pan-Europeo sul futuro delle ferrovie.</p><p class="p1">L’obiettivo generale dell’ Anno europeo delle ferrovie è quello di incoraggiare e sostenere gli sforzi per aumentare la quota di passeggeri e merci che si spostano per ferrovia, mentre gli obiettivi specifici sono quelli di promuovere la ferrovia come modalità di trasporto sostenibile, innovativa, interconnessa e intermodale, sicura e accessibile, di evidenziare la dimensione transfrontaliera europea della ferrovia, di valorizzare il contributo della ferrovia all’economia dell’Unione, di contribuire a promuovere la ferrovia come elemento importante nelle relazioni tra l’Unione e i Paesi vicini, di promuovere il ruolo chiave delle ferrovie nel trasporto internazionale di passeggeri nell’Unione e di creare la consapevolezza del pubblico del ruolo potenziale della ferrovia nello sviluppo del turismo sostenibile in Europa.</p><p class="p1">Adina Vălean, Commissario europeo per i trasporti, ha dichiarato: “La nostra mobilità futura deve essere sostenibile, sicura, confortevole e accessibile. La ferrovia offre tutto questo e molto di più! L’Anno europeo della ferrovia ci dà l’opportunità di riscoprire questa modalità di trasporto. Attraverso una serie di azioni, useremo questa occasione per aiutare la ferrovia a realizzare tutto il suo potenziale. Invito tutti voi a far parte dell’Anno europeo delle ferrovie”.</p>&nbsp;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Implicazioni per gli aiuti di Stato nel settore ferroviario</strong></span><p class="p1">La Commissione europea ha annunciato il suo “Strumento di Recupero e di Resilienza”, in base al quale gli obiettivi europei del Green Deal europeo e la promozione di modi di trasporto puliti, come la ferrovia, sono destinati a svolgere un ruolo fondamentale nei piani nazionali di recupero e di resilienza degli Stati membri. Alla luce di ciò, il 19° Florence Rail Forum, co-organizzato dall’Area Trasporti della Florence School of Regulation insieme alla DG COMP (“Direzione Generale della Concorrenza”) e alla DG MOVE (“Direzione Generale per la Mobilità e per i Trasporti”) della Commissione, ha esaminato il ruolo degli aiuti di Stato nell’affrontare le sfide del Green Deal europeo; il Forum ha cercato di esaminare il quadro normativo degli aiuti di Stato oltre la pandemia di COVID-19, tenendo così conto della prospettiva a lungo termine e degli obiettivi dell’UE.</p><p class="p1">Tra i principali temi emersi dalle discussioni, si evidenzia: trasporto ferroviario di merci, aiuti di Stato e investimenti, trasporto ferroviario di merci (aiuti al funzionamento), ferrovie passeggeri, contratti di servizio pubblico e servizi ferroviari ad accesso aperto e parametri di compensazione.</p><p class="p1">Juan Montero e Matthias Finger, dell’Area trasporti della Florence School of Regulation, hanno commentato che “le linee guida comunitarie sugli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie hanno bisogno di una revisione per essere adattate ai nuovi obiettivi politici del Green Deal europeo”, e “gli aiuti di Stato per la digitalizzazione potrebbero liberare la competitività della ferrovia. Potrebbero essere esplorate nuove possibilità per gli obblighi di servizio pubblico”.</p>&nbsp;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Lo sviluppo del mercato ferroviario</strong></span><p class="p1">Il 13 gennaio 2021 la Commissione ha pubblicato la “Settima relazione sul monitoraggio dello sviluppo del mercato ferroviario” <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[2]</a>; la relazione copre un’ampia gamma di tematiche, tra cui l’evoluzione del mercato unico dei servizi ferroviari, delle infrastrutture e dei servizi disponibili per le imprese ferroviarie, delle condizioni quadro del mercato ferroviario, dello stato della rete, dell’utilizzo dei diritti di accesso e gli ostacoli a servizi ferroviari più efficaci. Oltre ai dati RMMS&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[3]</a> presentati dagli Stati membri, dal Regno Unito e dalla Norvegia, questa relazione si basa altresì sui contributi del portafoglio statistico “EU transport in figures”&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[4]</a>, sulle relazioni dell’Agenzia dell’Unione Europea per le ferrovie <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[5]</a>, sull’Eurostat <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[6]</a>, sulle statistiche raccolte da varie organizzazioni settoriali, su presentazioni e studi.</p><p class="p1">Il trasporto ferroviario deve diventare più puntuale e affidabile rispetto ad altri modi di trasporto, aumentando il suo orientamento al cliente e facendo un uso migliore dell’innovazione. Deve altresì diventare più efficiente e accessibile. L’azione dell’UE si concentra su quattro obiettivi: i) un mercato competitivo; ii) migliori servizi ferroviari transfrontalieri; iii) migliori prestazioni dell’infrastruttura ferroviaria; iv) maggiore orientamento al cliente.</p><p class="p1">L’Anno europeo delle ferrovie 2021 sosterrà ulteriormente gli sforzi per aumentare la quota di passeggeri e merci che si muovono su rotaia, condividendo conoscenze e buone pratiche.</p>&nbsp;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Azione per il clima: ritiro del Regno Unito e regole dell'UE sugli standard di CO2</strong></span><p class="p1">Durante il periodo di transizione, l’UE e il Regno Unito hanno negoziato un accordo su un nuovo partenariato, che prevede in particolare una zona di libero scambio. L’accordo ha creato una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, è molto diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno, all’Unione doganale dell’UE e all’area IVA e accise.</p><p class="p1">Dopo la fine del periodo di transizione, le regole dell’UE sugli standard di prestazione delle emissioni di CO2 per i nuovi veicoli non si applicano più al Regno Unito <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[7]</a>. Il 18 dicembre 2020 la Direzione Generale per l’azione per il clima ha pubblicato un avviso al fine di notificare alle parti interessate la situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione.</p><p class="p1">Per le nuove autovetture e i nuovi veicoli commerciali leggeri: il Regno Unito ha continuato a comunicare i dati sulle nuove autovetture e i nuovi veicoli commerciali leggeri immatricolati fino al 31 dicembre 2020 nel suo territorio e ne darà comunicazione alla Commissione entro il 28 febbraio 2021, mentre per le nuove autovetture e i nuovi veicoli commerciali leggeri immatricolati dopo la fine del periodo di transizione, il Regno Unito non comunicherà più alcun dato.</p><p class="p1">Per i nuovi veicoli pesanti: l’Accordo di recesso non prevede obblighi di notifica del Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione. Pertanto, il Regno Unito non è obbligato a comunicare alcun dato.</p><p class="p1">In ogni caso, a partire dal 1° gennaio 2021: i) un costruttore con sede nel Regno Unito deve avere un rappresentante (UE) nell’UE; ii) un costruttore con sede in un paese terzo il cui rappresentante UE aveva sede nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione, deve avere un rappresentante (UE) nell’UE.</p>&nbsp;<span style="text-decoration: underline;"><strong>L'accordo globale sugli investimenti UE-Cina</strong></span><p class="p1">Il EU-China Comprehensive Agreement on Investment (“CAI”) rappresenta l’accordo più ambizioso che la Cina abbia mai concluso con un paese terzo. La Commissione ritiene che questo sia anche il primo accordo che preveda obblighi per il comportamento delle imprese statali, nonché regole complete di trasparenza per le sovvenzioni e impegni relativi allo sviluppo sostenibile.</p><p class="p1">Il CAI assicurerà agli investitori dell’UE sia di ottenere un migliore accesso ad un mercato in rapida crescita di 1,4 miliardi di consumatori che di competere su un terreno più equo in Cina. Questo è fondamentale per la competitività globale e la crescita futura dell’industria dell’UE.</p><p class="p1">L’accordo rende vincolante gli impegni assunti dalla Cina negli ultimi anni in materia di liberalizzazione degli investimenti e, in questo modo, impedisce eventuali passi indietro. Questo rende le condizioni di accesso al mercato per le aziende dell’UE chiare e indipendenti dalle politiche interne della Cina.</p><p class="p1">L’UE ha negoziato ulteriori e nuove aperture di accesso al mercato e impegni come l’eliminazione delle restrizioni quantitative, dei massimali azionari o dei requisiti di joint venture in una serie di settori.</p><p class="p1">Inoltre, le sensibilità dell’UE, come nel campo dell’energia, dell’agricoltura, della pesca, dell’audiovisivo, dei servizi pubblici, ecc. sono tutte preservate nel CAI; ciò è ulteriormente evidenziato dalla presenza di un meccanismo di monitoraggio dello sviluppo sostenibile al fine di affrontare le differenze tra le parti, a cui si aggiunge il meccanismo di risoluzione delle controversie da Stato a Stato che prevede un sistema di monitoraggio efficiente e trasparente per evitare e risolvere le controversie tra le parti in relazione alle denunce di violazione degli impegni.</p>&nbsp;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Accordo di libero scambio UE-Vietnam</strong></span><p class="p1">Il 4 febbraio 2021 la DG TAXUD ha redatto la “Guidance on the Rules of Origin”&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[8]</a> dell’EVFTA, poi approvata dal Customs Expert Group – Origin Section (“CEG-ORI”).</p><p class="p1">L’Accordo di libero scambio UE-Vietnam (“EU-Vietnam Free Trade Agreement”) mira a rimuovere i dazi doganali, la burocrazia e altri ostacoli che le imprese europee devono affrontare nell’esportazione in Vietnam, rendendo più facile il commercio di beni chiave come quelli del settore dell’elettronica, dei prodotti alimentari, nonché dei prodotti farmaceutici, nonché aprendo il mercato del Vietnam all’esportazione di servizi dell’UE, ad esempio nei trasporti e nelle telecomunicazioni.</p><p class="p1">Per quanto riguarda le disposizioni sulla prova dell’origine, gli esportatori dell’UE possono autodichiarare che il loro prodotto è originario dell’UE fornendo una dichiarazione d’origine che può essere fatta da qualsiasi esportatore registrato nel Registered Exporter System, a condizione che il valore totale della spedizione non superi Euro 6.000. Le prove dell’origine applicabili alle merci originarie del Vietnam sono a loro volta un certificato di circolazione EUR.1 o una dichiarazione d’origine compilata da qualsiasi esportatore per le spedizioni il cui valore totale deve essere determinato in base alla legislazione nazionale del Vietnam e non deve superare Euro 6.000.</p><p class="p1">Il documento guida fornisce anche disposizioni sulla presentazione e sulla validità dei certificati d’origine dei prodotti, sulla verifica dell’origine, sulla richiesta del trattamento tariffario preferenziale dopo l’importazione e sulle regole di trasporto.</p>&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a>&nbsp;<a href="https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/packages/2013_en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/packages/2013_en</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[2]</a>&nbsp;<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0005&amp;from=EN" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0005&amp;from=EN</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[3]</a>&nbsp;Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1100 della Commissione sul monitoraggio del mercato ferroviario (“Regolamento RMMS”).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[4]</a>&nbsp;<a href="https://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2020_en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2020_en</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[5]</a>&nbsp;<a href="https://www.era.europa.eu/library/corporate-publications_en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.era.europa.eu/library/corporate-publications_en</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[6]</a>&nbsp;<a href="http://ec.europa.eu/eurostat/web/transport/data/database" target="_blank" rel="noreferrer noopener">http://ec.europa.eu/eurostat/web/transport/data/database</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[7]</a>&nbsp;Sebbene i Regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 fossero inizialmente elencati nel Protocollo sull’Irlanda/ Irlanda del Nord come legislazione dell’UE applicabile nel Regno Unito in relazione all’Irlanda del Nord, il Comitato UE-Regno Unito (“EU-UK Joint Committee”) ha deciso, con la Decisione n. 3/2020 del Comitato del 17 dicembre 2020, di sopprimere tali atti giuridici dall’Allegato 2 del Protocollo. Pertanto, né questi Regolamenti né la loro legislazione di abrogazione si applicano nel Regno Unito in relazione all’Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[8]</a>&nbsp;<a href="https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/evfta-guidance.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/evfta-guidance.pdf</a>.]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 18 Mar 2021 04:54:17 +0100</pubDate>
                        <title>Il Regolamento (UE) 2017/352 e la mancata individuazione dell’autorità competente per la gestione dei reclami</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-regolamento-ue-2017-352-e-la-mancata-individuazione-dellautorita-competente-per-la-gestione-dei-reclami</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><p class="p1">Il 23 gennaio 2017 il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato il Regolamento (UE) 2017/352&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> (“Reg. 2017/352”) che “istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti”&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[2]</a>.</p><p class="p1">Il Reg. 2017/352&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[3]</a>, emanato con il precipuo scopo di migliorare l’efficienza degli scali europei attraverso la facilitazione dell’accesso ai servizi nei porti e l’emanazione di norme in tema di trasparenza finanziaria, ha confermato il vivo interesse dell’Unione Europea per i traffici marittimi, considerati fondamentali per il mercato interno, e per l’efficiente funzionamento della rete transeuropea di trasporto <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[4]</a>.</p><p class="p1">L’adozione di tale atto normativo nasce quindi dall’esigenza: (i) di rendere disponibili, efficienti e affidabili i servizi portuali; (ii) di affrontare aspetti relativi alla trasparenza dei finanziamenti pubblici e dei diritti portuali, nonché agli interventi di semplificazione amministrativa nei porti (tra cui la semplificazione delle procedure doganali e (iii) della revisione delle restrizioni alla fornitura di servizi portuali.</p><p class="p1">Per far fronte alle suesposte esigenze, il Legislatore europeo ha scelto di utilizzare - come atto normativo - un “regolamento”.</p><p class="p1">È bene ricordare come i regolamenti dell’Unione Europea siano atti normativi avente portata generale, obbligatori in tutti i propri elementi e, soprattutto, direttamente applicabili negli ordinamenti degli Stati membri&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[5]</a>.</p><p class="p1">La portata generale si estrinseca nel fatto che i regolamenti - a differenza delle decisioni - non sono indirizzati a specifici destinatari, bensì ad una o più categorie di destinatari astrattamente determinate: le norme contenute nei regolamenti, pertanto, disciplinano direttamente la materia a cui si riferiscono.</p><p class="p1">L’effetto diretto immediato dei regolamenti comporta quindi che essi non richiedano - a differenza delle direttive - l’adozione di provvedimenti nazionali di attuazione da parte degli Stati membri, trovando, come detto, immediata applicazione negli ordinamenti di tali Stati. In altre parole, i regolamenti sono da subito efficaci negli ordinamenti degli Stati membri, al pari delle leggi di ciascuno Stato, senza la necessità di essere trasposti in leggi nazionali e/o di ulteriori atti di recepimento.</p><p class="p1">Il Reg. 2017/352, tuttavia, richiedeva (rectius: richiede) comunque agli Stati membri alcuni interventi ai fini della sua corretta attuazione. Ne è la prova l’articolo 16 del Regolamento in esame.</p><p class="p1">Ai sensi del predetto articolo 16, infatti, “ogni Stato membro provvede affinché sia in vigore una procedura efficace per gestire i reclami derivanti dall’applicazione del presente regolamento per i suoi porti marittimi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento”.</p><p class="p1">Lo stesso articolo precisa poi che deve esserci “un’effettiva separazione funzionale tra la gestione dei reclami, da un lato, e la proprietà e la gestione di porti, la fornitura di servizi portuali e l’utilizzo del porto, dall’altro”. La gestione dei reclami, stabilisce il Reg. 2017/352, deve pertanto essere “imparziale e trasparente e rispetta[re] debitamente il principio della libertà d’impresa”.</p><p class="p1">Ebbene, ad oggi non ci parrebbe essere stata ancora individuata, nel nostro ordinamento, l’autorità deputata alla gestione dei reclami in parola&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[6]</a>, né definita un’apposita procedura per la gestione di tali reclami.</p><p class="p1">Quanto appena osservato fa specie anche perché - ai sensi dell’art. 16, comma 3, del Reg. 2017/352 - gli Stati membri dovrebbero garantire che “gli utenti del porto e le altre parti interessate siano informati su dove e come presentare un reclamo e quali autorità siano preposte alla gestione dei reclami”.</p><p class="p1">A fronte di questa “lacuna” nella corretta implementazione del Reg. 2017/352, non escluderemmo due possibili scenari:</p><p class="p1" style="padding-left: 30px;">1. la Commissione europea potrebbe avviare una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia: trattasi di un procedimento a carattere giurisdizionale eventuale, disciplinato dagli articoli 258 e 259 TFUE, volto a sanzionare gli Stati membri dell’Unione Europea responsabili della violazione degli obblighi derivanti dal diritto unionale (vedasi il “classico” caso della mancata e/o incompleta attuazione di una direttiva);</p><p class="p1" style="padding-left: 30px;">2. l’Unione Europea, per mezzo della Commissione europea, potrebbe intervenire direttamente - in virtù del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del Trattato sull’Unione Europea (“TUE”)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[7]</a>- per superare l’impasse.</p><p class="p1">Questo secondo scenario, in particolare, potrebbe determinare in concreto il rischio che la competenza nella gestione dei “reclami” derivanti dall’applicazione del Reg. 2017/352 venga affidata, in virtù del già citato principio di sussidiarietà, ad Organi dell’Unione con limitata conoscenza della specificità del complesso impianto normativo che regola la nostra Industry nell’ordinamento italiano.</p><p class="p1">In altri termini, vi sarebbe il rischio di vedere la gestione degli eventuali reclami affidata ad un soggetto che potrebbe risultare privo della competenza specifica e della “sensibilità” necessarie a comprendere al meglio il panorama normativo, giurisprudenziale e fattuale di riferimento.</p><p class="p1">È dunque legittimo auspicarsi che il nostro Paese individui quanto prima l’autorità a cui affidare la gestione dei reclami, predisponendo a tal fine adeguate procedure in linea con i parametri dettati dal Legislatore europeo.</p>&nbsp;<p class="p1"><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:mattia.salvatori@advant-nctm.com">Mattia Salvatori</a>.</i></p>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a>&nbsp;Il Reg. 2017/352 è stato recentemente modificato ad opera del Regolamento (UE) 2020/697 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 al fine di consentire all’ente di gestione di un porto o all’autorità competente di concedere flessibilità per quanto riguarda la riscossione dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale alla luce della crisi economica determinata dall’epidemia di COVID-19.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[2]</a>&nbsp;Per ulteriori approfondimenti sul tema, Vi invitiamo a consultare i numeri del nostro Shipping &amp; Transport Bulletin dei mesi di (i) ottobre - novembre 2018; (ii) febbraio - marzo 2019; (iii) aprile - maggio 2019 e (v) giugno - luglio 2019.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[3]</a>&nbsp;Per espressa previsione del Reg. 2017/352, lo stesso non ha trovato tuttavia applicazione in relazione ai contratti di servizio portuale conclusi anteriormente alla data del 15 febbraio 2017.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[4]</a>&nbsp;Difatti, come evidenziato dai considerando (1) e (2) del Regolamento, i porti “contribuiscono alla competitività a lungo termine delle industrie europee nei mercati mondiali” e la loro completa integrazione in catene di trasporto e logistiche “è necessaria per contribuire alla crescita e ad un utilizzo e funzionamento più efficiente della rete transeuropea di trasporto e del mercato interno”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[5]</a>&nbsp;Cfr. articolo 288, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (“TFUE”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[6]</a>&nbsp;Ai sensi del Reg. 2017/352 gli Stati membri avrebbero dovuto informare la Commissione della procedura di gestione dei reclami e delle autorità rilevante entro il 24 marzo 2019 (cfr. art. 16, c. 7). Non che possa risultare di particolare conforto, ma sul punto parrebbero in ritardo anche gli altri Stati membri.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[7]</a>&nbsp;Trattasi del principio per cui l’Unione europea non interviene, se non nei settori di sua esclusiva competenza, a meno che la sua azione non sia considerata più efficace di quella intrapresa a livello nazionale, regionale o locale. Il principio di sussidiarietà è strettamente connesso al principio di proporzionalità, secondo cui l’azione dell’UE non può andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi dei trattati.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Shipping and Logistics</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 18 Mar 2021 04:39:11 +0100</pubDate>
                        <title>Lo scarico delle acque nere negli specchi acquei portuali: tra prassi applicative ed incertezze normative</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lo-scarico-delle-acque-nere-negli-specchi-acquei-portuali-tra-prassi-applicative-ed-incertezze-normative</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><p class="p1">Con l’introduzione di una specifica modifica al Regolamento di sicurezza, di polizia portuale e dei servizi marittimi del porto e della rada di Civitavecchia&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, la Capitaneria di Porto di Civitavecchia ha autorizzato, da ormai quasi due anni&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[2]</a>, le navi dotate di specifici impianti di trattamento a scaricare le acque di scarico (c.d. acque nere o sewage) nel porto.</p><p class="p1">In particolare, lo scarico di sewage è consentito a quelle navi che siano in possesso di un sistema di trattamento conforme a quanto previsto dall’art. 9.1.1.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[3]</a> della Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (c.d. “Convenzione Marpol”).</p><p class="p1">L’ammissibilità in termini giuridici della modifica apportata dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia ha sollevato le lamentele degli operatori economici che si occupano dello smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi nei porti e delle associazioni ambientalistiche.</p><p class="p1">Nella prospettiva di tali operatori e associazioni, infatti, il concetto di mare, a cui fa riferimento la Convenzione Marpol per individuare il perimetro delle aree in cui sarebbe possibile alle navi dotate dei suindicati impianti di trattamento scaricare le c.d. acque nere, andrebbe tenuto ben distinto dal concetto di porto.</p><p class="p1">Seguendo l’impostazione delle predette associazioni, infatti, solo in mare aperto - e, quindi, ad una certa distanza dalla costa -, sarebbe possibile alle navi appositamente equipaggiate di scaricare le c.d. acque nere; al contrario, all’interno del porto, resterebbe fermo per tutte le navi l’obbligo di conferire i rifiuti presso gli appositi impianti portuali di raccolta.</p><p class="p1">Dal punto di vista giuridico, in realtà, entrambe le interpretazioni – e, quindi, sia quella fatta propria dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia sia quella sostenuta dagli operatori economici che si occupano dello smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi - parrebbero ammissibili.</p><p class="p1">La Convenzione Marpol, come detto, si limita infatti a fare riferimento al generico concetto di mare, senza specificare se le navi, per scaricare rifiuti in mare, debbano o meno trovarsi ad una specifica distanza dalla costa.</p><p class="p1">Indicazioni più puntuali, del resto, non si rinvengono all’interno della legislazione nazionale.</p><p class="p1">Il d.lgs. n. 182 del 2003&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[4]</a>, che disciplina la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, si limita infatti sul punto a fare un generico rinvio alle disposizioni contenute nella Convenzione Marpol prevedendo, all’allegato 3&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[5]</a>, che “le acque di scarico possono essere scaricate in mare conformemente alla regola 11 dell’allegato IV della Convenzione Marpol.”</p><p class="p1">Allo stato dell’arte, pertanto, la questione in ordine alla possibilità o meno per le navi appositamente equipaggiate di scaricare acque nere negli specchi acquei portuali parrebbe presentare margini di incertezza.</p><p class="p1">In assenza di specifici divieti contenuti nel quadro normativo di riferimento, si ritiene, comunque, che l’impostazione fatta propria dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia possa risultare aderente al dato normativo: invero, posto che nella più ampia nozione di mare devono essere ricompresi anche gli specchi acquei portuali, parrebbe potersi ritenere che le navi dotate dei prescritti impianti di trattamento possano legittimamente scaricare sewage in porto.</p><p class="p1">Ad ogni modo, data l’incertezza del quadro normativo di riferimento, è comunque auspicabile che il legislatore interno, in sede di futuro recepimento delle disposizioni della Direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, n. 883, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi (le cui previsioni devono essere recepite in Italia entro il 28 giugno 2021), si occupi espressamente di questa specifica tematica. Ciò nell’ottica di evitare che i predetti dubbi interpretativi possano generare incertezze applicative e prassi difformi all’interno del sistema portuale nazionale.</p>&nbsp;<p class="p1"><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:matteo.morosetti@advant-nctm.com">Matteo Morosetti</a>.</i></p>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a>&nbsp;Adottato con Ordinanza della Capitaneria di Porto del 31 marzo 2003, n. 14.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[2]</a>&nbsp;Con Ordinanza della Capitaneria di Porto di Civitavecchia emanata in data 16 luglio 2019, n. 114.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[3]</a>&nbsp;L’impianto di trattamento regolato dal punto 9.1.1. della Convenzione Marpol, oltre ad essere il più evoluto in tema di normativa ambientale, non è obbligato a possedere una cassa di ritenuta (holding tank); pertanto, al raggiungimento del livello superiore della cassa di trattamento, scarica in maniera automatica gli effluenti tratti fuori bordo, senza possibilità di trattenuta a bordo.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[4]</a>&nbsp;Recante “attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[5]</a>&nbsp;In cui è riportato il modulo contenente le informazioni che le navi devono comunicare all’Autorità marittima prima di entrare in porto.]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 18 Mar 2021 04:22:32 +0100</pubDate>
                        <title>“Never Back Down”: le AdSP italiane non si arrendono e valutano di impugnare la decisione della Commissione Europea sulla tassazione dei porti italiani</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/never-back-down-le-adsp-italiane-non-si-arrendono-e-valutano-di-impugnare-la-decisione-della-commissione-europea-sulla-tassazione-dei-porti-italiani</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="p1">Torniamo ancora una volta su un tema che è sulla bocca di tutti da ormai anni: la tassazione dei porti italiani.</p><p class="p1">I nostri lettori ricorderanno che la Commissione Europea aveva avviato nel lontano 2013 una verifica sulla tassazione dei porti europei e su eventuali altre forme di sostegno per diversi tipi di investimenti relativi ai porti o per la gestione degli stessi. La Commissione Europea aveva infatti ritenuto importante disporre di condizioni stabili ed eque in materia di concorrenza “interportuale” nell’Unione Europea.</p><p class="p1">A seguito di tali verifiche, nel 2018, la Commissione aveva inviato le proprie valutazioni preliminari all’Italia, in merito al regime di tassazione dei porti italiani, invitando quest’ultima a presentare le proprie osservazioni. A seguito di un lungo iter, nel 2019 la Commissione ha invitato l’Italia ad adottare misure atte a garantire che le Autorità di Sistema Portuale (“AdSP”) che svolgono attività economiche siano assoggettate all’imposta sul reddito delle società allo stesso modo delle altre imprese. L’Italia ha respinto tale proposta e, pertanto, la Commissione ha ritenuto di aprire il procedimento ex art. 108, par. 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”).</p><p class="p1">La Commissione Europea – all’esito della procedura di cui sopra – in data 4 dicembre 2020, ha emanato la propria decisione (“Decisione”)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> in merito alla tassazione dei porti italiani concludendo che:</p><p class="p1" style="padding-left: 30px;">(i) L’esenzione dall’imposta sul reddito delle società a favore delle AdSP italiane costituisce un aiuto di Stato esistente ai sensi del TFUE che è incompatibile con il mercato interno.</p><p class="p1" style="padding-left: 30px;">(ii) È pertanto opportuno che le autorità italiane pongano fine al predetto regime di aiuti abolendo l’esenzione dall’imposta sul reddito delle società di cui godono le AdSP. È opportuno che tale misura venga adottata entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione e che essa si applichi, al più tardi, ai redditi generati da attività economiche a partire dall’inizio dell’esercizio fiscale successivo a quello dell’adozione della misura e comunque nel 2022.</p><p class="p1">La Commissione ha svolto un’approfondita disamina della normativa italiana ed ha attentamente valutato le osservazioni pervenute dall’Italia e dalle altre parti interessate, non ritenendole però sufficienti per considerare il regime della tassazione dei porti italiani compatibile con la normativa sugli aiuti di Stato.</p><p class="p1">Ricordiamo brevemente – senza pretesa di esaustività a tutela della sintesi che il presente contesto impone – come la difesa dell’Italia (e delle altre parti interessate che hanno presentato le proprie osservazioni) si sostanziasse nei seguenti punti principali:</p><ul> <li class="p1">Le AdSP sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Pertanto, le AdSP non sono imprese e non svolgono attività economiche.</li> <li class="p1">L’assentimento delle concessioni da parte dell’AdSP avviene senza scopo di lucro. Infatti l’aggiudicazione di concessioni portuali da parte delle AdSP è un’attività di regolamentazione finalizzata ad un’assegnazione più produttiva delle infrastrutture portuali nell’interesse della comunità portuale e degli utenti del porto.</li> <li class="p1">I canoni concessori non costituiscono corrispettivi per la fornitura di servizi o per l’offerta di beni. Questo perché vi è una sostanziale differenza tra l’assegnazione di proprietà demaniali ai concessionari e la locazione di tali beni. I diritti conferiti dalle AdSP ai concessionari sono più limitati di quelli di un locatario tipico in un rapporto di locazione intrattenuto nel quadro dei modelli tradizionali di landlord port authority, come dimostrano le seguenti specificità del sistema italiano:</li></ul><p class="p1" style="padding-left: 60px;">i) l’uso esclusivo della proprietà pubblica da parte del concessionario non deve essere contrario all’interesse pubblico;</p><p class="p1" style="padding-left: 60px;">ii) le AdSP possono in qualsiasi momento revocare le concessioni per specifiche ragioni legate all’utilizzo del mare o per altri motivi di interesse pubblico, nel qual caso il concessionario non ha diritto ad alcuna compensazione;</p><p class="p1" style="padding-left: 60px;">iii) la riscossione dei canoni è effettuata mediante procedimenti di esecuzione simili a quelli utilizzati in caso di debiti fiscali;</p><p class="p1" style="padding-left: 60px;">iv) alla scadenza delle concessioni, la proprietà dello Stato ritorna a disposizione delle AdSP e le opere e gli interventi di miglioramento restano di proprietà dello Stato, senza che il concessionario riceva alcun pagamento o rimborso per tali opere e interventi di miglioramento.</p><ul> <li class="p1">Inoltre, i canoni sono stabiliti per legge e hanno le caratteristiche di imposte versate dal concessionario allo Stato tramite le AdSP in cambio dell’accesso al mercato delle attività economiche portuali, in particolare per l’esecuzione di operazioni e servizi che prevedono l’utilizzo del demanio. Ne consegue che le AdSP non esercitano alcuna attività economica, in quanto non sono in grado di intervenire a livello di quello che costituisce l’elemento principale di qualsiasi operazione economica realizzata a condizioni di mercato, vale a dire il prezzo del servizio.</li> <li class="p1">Infine, la giurisprudenza&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[2]</a> indica che, nei limiti in cui un ente pubblico svolga un’attività economica che può essere dissociata dall’esercizio dei suoi pubblici poteri, in ordine a una siffatta attività tale ente agisce come impresa mentre, qualora la suddetta attività economica sia indissociabile dall’esercizio dei suoi pubblici poteri, tutte le attività svolte da tale ente rimangono attività che si ricollegano all’esercizio dei suddetti poteri <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[3]</a>.</li></ul><p class="p1">La Commissione Europea, dopo un’attenta valutazione ha ribadito i principi già da tempo stabiliti e ritenuto quanto segue:</p><ul> <li class="p1">Secondo la giurisprudenza dell’UE, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento. Il fatto che un’entità non persegua scopo di lucro non è un criterio determinante per stabilire se si tratti o meno di un’impresa. Né lo è il fatto che essa sia di proprietà pubblica.</li> <li class="p1">In casi precedenti riguardanti l’esenzione dall’imposta sul reddito delle società per i porti in Belgio e in Francia, la Commissione aveva già precisato come la locazione di proprietà demaniali dietro il pagamento di un corrispettivo costituisca un’attività economica&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[4]</a>. Il Tribunale dell’Unione Europea ha confermato tale impostazione della Commissione Europea&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[5]</a>.</li> <li class="p1">Per quanto riguarda i canoni concessori, la Commissione Europea osserva che la legge fissa solo tariffe minime per le concessioni, lasciando alle AdSP un margine di manovra per incidere sui canoni in linea con le proprie strategie commerciali. Tale aspetto è comunque irrilevante considerato che la messa a disposizione di infrastrutture o terreni dietro corrispettivo è considerata un’attività economica.</li> <li class="p1">I canoni riscossi dalle AdSP costituiscono remunerazioni versate dagli utenti in cambio della fornitura di servizi specifici. Il Tribunale dell’Unione Europea nel caso dei porti spagnoli aveva già equiparato i canoni portuali ai canoni riscossi per l’utilizzo dell’infrastruttura portuale&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[6]</a>, non ritenendo accoglibile la difesa proposta dai singoli porti spagnoli secondo i quali i canoni portuali corrisponderebbero a tasse.</li> <li class="p1">La Commissione osserva che l’Italia e le altre parti interessate non hanno dimostrato che le attività economiche esercitate dai porti sarebbero indissociabili dai poteri pubblici delle AdSP. Pertanto, le AdSP debbono essere considerate imprese qualora – e nella misura in cui – esse svolgano effettivamente una o più attività economiche.</li></ul><p></p><p class="p1">La Commissione Europea nella Decisione in esame osserva come, poiché i porti sono in gran parte coinvolti nel trasporto internazionale di merci e passeggeri, qualsiasi vantaggio concesso alle AdSP italiane sia anche per sua natura tale da incidere sulla concorrenza e sugli scambi all’interno dell’Unione.</p><p class="p1">La concorrenza però non è solo unionale, ma anche interna. Le AdSP si fanno concorrenza per attirare i concessionari. Infatti, anche il livello dei canoni applicati dalle AdSP in cambio di aree ed infrastrutture messe a disposizione dei concessionari incide sulla scelta operata dai concessionari di stabilirsi in un porto piuttosto che in un altro. L’esistenza di concorrenza e di effetti transfrontalieri in questo mercato è riconosciuta dalla giurisprudenza&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[7]</a>.</p><p class="p1">La Commissione Europea, in ultima istanza, ritiene quindi che il regime di tassazione delle AdSP (rectius: il regime di esenzione dalla tassazione delle AdSP italiane) possa determinare una distorsione della concorrenza.</p><p class="p1">Come detto sopra, la Commissione Europea con la propria Decisione ha concesso all’Italia un termine di due mesi per sopprimere l’esenzione dell’imposta sul reddito delle società a favore delle AdSP.</p><p class="p1">Le AdSP, non condividendo tale Decisione per i motivi brevemente illustrati sopra, hanno annunciato la loro decisione di adire il Tribunale dell’Unione Europea per provare – ancora una volta – a vedere affermata la posizione sostenuta dall’Italia nella procedura davanti la Commissione Europea.</p><p class="p1">A quanto risulta dalle notizie della stampa di settore l’Italia non ha proposto un proprio ricorso contro la Decisione e pertanto, ha “perso” l’occasione di dire la sua davanti al Giudice europeo.</p><p class="p1">Continueremo a monitorare la vicenda anche perché – come già evidenziato nelle precedenti occasioni – la decisione sulla tassazione delle AdSP potrebbe avere importanti risvolti anche per gli utenti del porto. Infatti, la possibilità di ritenere le AdSP imprese che svolgono attività economiche consentirebbe anche l’applicazione della normativa antitrust ai rapporti concessori, con maggiori tutele per gli utenti.</p>&nbsp;<p class="p1"><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:ekaterina.aksenova@advant-nctm.com">Ekaterina Aksenova</a>.</i></p>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a>&nbsp; Cfr. Decisione della Commissione Europea C(2020) 8498 final del 4 dicembre 2020, relativa al regime di Aiuti SA:38399 2019/C cui l’Italia ha dato esecuzione – Tassazione dei porti in Italia.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[2]</a> Cfr. Sentenza della Corte di giustizia del 12 luglio 2012, Compass-Datenbank, C-138/11, ECLI:EU:C:2012:449, punto 38. Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2013, Germania/Commissione, T-347/09, ECLI:EU:T:2013:418, punto 29. Sentenza della Corte di giustizia del 26 marzo 2009, Selex Sistemi Integrati/Commissione, C-113/07 P, ECLI:EU:C:2009:191, punti da 71 a 80.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[3]</a>&nbsp;Nel caso delle AdSP – come sostiene l’Italia - le attività che possono avere rilevanza economica nella gestione dei beni portuali e che possono essere pertinenti per la determinazione del canone di concessione sono, in ogni caso, indissociabili dalle attività pubbliche affidate per legge alle AdSP, quali il controllo e la gestione dei beni portuali e la pianificazione di tutte le attività attraverso l’utilizzo delle aree portuali. I canoni di concessione riscossi dalle AdSP non dovrebbero pertanto essere considerati redditi d’impresa<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[4]</a>&nbsp;Decisione della Commissione del 27 luglio 2017 relativa al regime di aiuti SA.38393, Tassazione dei porti in Belgio, GU L 332 del 14.12.2017, punto 62; decisione della Commissione del 27 luglio 2017 relativa al regime di aiuti SA.38398, Tassazione dei porti in Francia, GU L 332 del 14.12.2017, punto 55.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[5]</a>&nbsp;Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019, UPF/Commissione, T-747/17, ECLI:EU:T:2019:271, punti 65 e 66. Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2019, Havenbedrijf Antwerpen e Maatschappij van de Brugse Zeehaven/Commissione, T-696/17, ECLI:EU:T:2019:652, punto 47. Le sentenze non sono state oggetto di ricorso.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[6]</a>&nbsp; Sentenza del Tribunale del 15 marzo 2018, Naviera Armas/Commissione, T-108/16, ECLI:EU:T:2018:145, punto 124.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[7]</a> Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2019, Havenbedrijf Antwerpen e Maatschappij van de Brugse Zeehaven/Commissione, T-696/17, ECLI:EU:T:2019:652, punto 99. Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019, UPF/Commissione, T-747/17, ECLI:EU:T:2019:271, punto 103.]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 18 Mar 2021 04:02:53 +0100</pubDate>
                        <title>PNRR e fondi per il rinnovo della nostra flotta traghetti: perchè l&#039;aiuto è possibile</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pnrr-e-fondi-per-il-rinnovo-della-nostra-flotta-traghetti-perche-laiuto-e-possibile</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="p1">Nel mese di gennaio, il Consiglio dei Ministri ha approvato l’ultima bozza del “Piano nazionale di ripresa e resilienza” (“PNRR”). Trattasi di una bozza che, soprattutto alla luce delle ultime novità sul fronte politico, potrà essere oggetto di ampie modifiche (si parla persino di totale riscrittura), ma che ci consente in ogni caso di svolgere una riflessione.</p><p class="p1">Come noto, il PNRR rappresenta il documento nel quale il Governo italiano ha raccolto/dovrà raccogliere i progetti che intenderebbe finanziare con le risorse assegnate al nostro Paese nell’ambito del c.d. Recovery fund.</p><p class="p1">Non intendiamo qui entrare nel merito della bozza di PNRR né tantomeno esprimere un giudizio sui progetti che vi sono contenuti, salvo notare la mancanza - nell’ambito dei fondi destinati alla transizione energetica - di un supporto al rinnovo della nostra flotta di traghetti (rinnovo cui si era in precedenza ipotizzato di dedicare significative risorse).</p><p class="p1">Ci è parso di intendere che l’azzeramento di tali risorse sarebbe avvenuto anche in conseguenza del timore della “politica” che eventuali finanziamenti diretti al rinnovo della predetta flotta avrebbero potuto essere censurati a livello unionale per un asserito contrasto con la normativa vigente in materia di aiuti di stato.</p><p class="p1">Al riguardo, tuttavia, ci sia consentito osservare come il tema degli aiuti per il rinnovo delle flotte fosse già stato affrontato a livello unionale nell’ormai lontano 2004. Ci riferiamo, in particolare, alla Comunicazione C(2004) 43 della Commissione europea - “Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi” - e segnatamente all’art. 5 di tale comunicazione.</p><p class="p1">Detto articolo prevede, in sostanza, quanto segue:</p><ul> <li class="p1">gli aiuti per il rinnovo della flotta non sono comuni in altri modi di trasporto (ad esempio, il trasporto su strada, aereo) poiché tendono a provocare distorsioni della concorrenza. La Commissione europea ha dunque concesso tali regimi soltanto nei casi in cui quest’ultimi fossero rientrati in una riforma strutturale capace di ridurre la capacità globale. In ogni caso, gli investimenti in nuove navi devono rispettare il Regolamento (CE) n. 1540/98 o qualsiasi altra disposizione comunitaria che lo sostituisca;</li> <li class="p1">possono comunque considerarsi ammissibili gli aiuti di Stato che, per ragioni ambientali e di sicurezza, forniscono incentivi finalizzati a conformare le navi immatricolate nell’Unione a standard più rigorosi delle norme vincolanti in materia di sicurezza e di ambiente, stabilite nelle convenzioni internazionali;</li> <li class="p1">possono essere altresì consentiti gli aiuti previsti per le società di navigazione attive nelle regioni svantaggiate soltanto quando è evidente che i vantaggi - procurati da tali regimi di aiuto - andranno a beneficio delle suddette regioni entro un certo periodo di tempo.</li></ul><p class="p1">La Commissione europea è poi di recente tornata sul tema con la Comunicazione C (2020) 789 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni (“Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro”) (nel prosieguo “Comunicazione C (2020) 789”) del 9 dicembre 2020, prevedendo un piano per consentire all’Unione Europea di diventare un’economia a impatto climatico zero entro il 2050. Per realizzare questo cambiamento sistemico, la Commissione europea considera necessario: a) rendere più sostenibili tutti i modi di trasporto; b) rendere le alternative sostenibili ampiamente disponibili in un sistema di trasporto multimodale; c) porre in essere i giusti incentivi per guidare la transizione.</p><p class="p1">Nell’ambito delle misure per una connettività inclusiva previste dal punto 74 e seguenti della Comunicazione C (2020) 789, la Commissione europea ha ritenuto che la normativa in materia di aiuti di Stato debba tener conto dell’importanza della transizione del settore dei trasporti verso la sostenibilità ambientale.</p><p class="p1">Per quanto concerne la nostra Industry, la Commissione europea ha espressamente previsto quanto segue al punto 81 della Comunicazione C (2020) 789:</p><ul> <li class="p1">gli investimenti devono finanziare la modernizzazione delle flotte in tutti i modi di trasporto, al fine di garantire una più rapida diffusione delle opzioni tecnologiche a basse e a zero emissioni, nonché la salvaguardia della leadership tecnologia della base produttiva dell’UE (anche, appunto, attraverso idonei regimi di rinnovo);</li> <li class="p1">la necessità di ricorrere maggiormente agli appalti pubblici (congiunti e transfrontalieri) all’interno dell’Unione Europea, al fine di consentire la realizzazione dei progetti in conformità con il principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e quindi, contribuire a far raggiungere gli obiettivi dichiarati dalla Commissione europea in modo più efficace sotto il profilo dei costi;</li> <li class="p1">l’importanza di fornire il sostegno al rinnovo delle flotte, sebbene prestato in linea con gli obblighi internazionali dell’Unione Europea in materia di sovvenzioni e con le norme in materia di aiuti di Stato, al fine di preservare un prospero ecosistema produttivo in settori in cui l’Europa detiene un vantaggio tecnologico strategico (come, ad esempio, proprio nella industria navale).</li></ul><p></p><p class="p1">Alla luce di tutto quanto precede, parrebbe ragionevole affermare - a nostro avviso - che gli eventuali finanziamenti destinati al rinnovo della flotta traghetti italiana non possano essere aprioristicamente ritenuti in contrasto con la normativa vigente in materia di aiuti di Stato.</p><p class="p1">Tanto è vero che, al punto 78 della summenzionata Comunicazione, la Commissione europea ha anche evidenziato l’importanza di rendere maggiormente accessibili i finanziamenti alle PMI intenzionate ad investire sull’ammodernamento della flotta e sull’implementazione di ulteriori soluzioni innovative ed ecologiche a beneficio della sostenibilità ambientale. In detto contesto, tale obiettivo potrà essere raggiunto, tra le varie ipotesi, tramite un sostegno specifico e regimi semplificati di sostegno finanziario.</p><p class="p1">Data l’occasione - forse irripetibile - offerta dal Recovery Plan, auspichiamo dunque che il nostro Governo sappia porre in essere le scelte migliori rispetto ai progetti meritevoli di essere finanziati per un effettivo rilancio del Paese ed in questo senso preveda anche (naturalmente nel rispetto della normativa e delle procedure vigenti in materia di aiuti di Stato) la messa a disposizione di adeguati fondi dedicati al rinnovo della nostra flotta traghetti in una prospettiva di sviluppo anche in termini di maggiore attenzione all’ambiente, come richiesto dalla stessa Unione Europea.</p>&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:alberto.torrazza@advant-nctm.com">Alberto Torrazza</a> e <a href="mailto:emanuele.rinaldi@advant-nctm.com">Emanuele Rinaldi</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 18 Mar 2021 03:47:36 +0100</pubDate>
                        <title>La proroga delle concessioni disposta dal Decreto Rilancio vale anche come proroga dei piani di impresa e di investimento?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-proroga-delle-concessioni-disposta-dal-decreto-rilancio-vale-anche-come-proroga-dei-piani-di-impresa-e-di-investimento</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Come ben noto, il nostro governo ha assunto iniziative specifiche per far fronte al calo dei traffici nei porti italiani determinato dalla pandemia ed alle gravi conseguenze economiche che ne sono derivate per gli operatori.Tra queste iniziative rientra, in particolare, la proroga automatica di 12 mesi - disposta dall’art. 199, comma 3, lett. b) del Decreto Rilancio&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> - delle concessioni ex art. 18 L. 84/94&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[2]</a>.Non intendiamo esprimere qui un giudizio rispetto alla misura sopra citata, già oggetto di attenzioni - peraltro - anche da parte dell’AGCM&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[3]</a>, bensì porci semplicemente un tema che parrebbe non essere stato considerato (quantomeno in forma esplicita) dal legislatore, ma che risulta cruciale per i concessionari.Il tema è il seguente: l’art. 199, comma 3, lett. b) del Decreto Rilancio ha disposto la proroga delle concessioni ex art. 18 della legge portuale, ma nulla ha stabilito rispetto ai termini dei piani di impresa e di investimento che a tali concessioni sono sottesi. Possono dunque intendersi prorogati anche i termini dei piani di impresa e, soprattutto, dei piani di investimento dei concessionari?Per ragionare, partiamo da una considerazione di fondo: le concessioni - ci riferiamo sempre, in particolare, alle concessioni ex art. 18 L. 84/94 - si basano su articolati piani di impresa e di investimento. In questi piani vengono declinati gli obiettivi di traffico che si intendono raggiungere e gli investimenti che si intendono effettuare nel corso della concessione.Tanto è vero che la durata stessa delle concessioni dipende - in larga parte - proprio dagli investi- menti programmati dal concessionario, in uno, naturalmente, con i volumi d traffico che lo stesso concessionario si impegna a realizzare.Già sulla scorta di questa primissima considerazione, parrebbe ragionevole affermare che - qualora venga traslato in avanti di un anno il termine di una concessione - debbano ritenersi parimenti traslati in avanti di un anno i termini dei piani di impresa e di investimento che a quella concessione sono sottesi.Andando poi a ragionare più a fondo sulla norma in commento e considerando il contesto generale delle iniziative in cui la stessa risulta inserita (vedasi, ad esempio, la riduzione dei canoni disposta&nbsp;dallo stesso Decreto Rilancio, ma anche - seppur ad un altro livello - il <em>Temporary Framework&nbsp;</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[4]</a><em>), riterremmo possibile scorgere nell’intenzione del legislatore la volontà - in pratica - di “<em>abbonare</em>” in qualche modo ai concessionari l’anno appena trascorso (come se fosse - ci sia consentita l’espressione - un anno “<em>perso</em>” e quindi “<em>da recuperare</em>”: da qui, potrebbe ritenersi, la <em>ratio </em>della proroga automatica di 12 mesi).</em>È chiaro come non tutti i concessionari abbiano dovuto affrontare le stesse gravi difficoltà nell’anno appena trascorso, ma è parimenti chiaro come tale anno sia stato eccezionale per tutti.Un altro dato di fatto, che riterremo oggettivo, è il seguente: la pandemia ha “<em>scombussolato</em>” i piani degli operatori e determinato un’obiettiva incertezza circa l’andamento dei traffici nel prossimo fu- turo.Se già prima della pandemia era difficile fare previsioni sui traffici futuri, oggi è senza dubbio ancora più difficile.Eppure proprio le previsioni sui traffici sono e devono essere uno degli indici essenziali sulla base dei quali valutare gli investimenti da porre in essere e le loro tempistiche.È possibile pensare che i piani di impresa e di investimento dei concessionari non possano essere scalfiti da un evento come la pandemia e dalla crisi e dall’incertezza sul futuro che questa ha determinato? A nostro parere non è possibile e, anzi, è legittimo - anche in base al principio di buona fede che deve regolare i contratti e tra questi le concessioni - ritenere che i piani di impresa e di investi- mento debbano essere riletti alla luce dello scenario in cui ci troviamo oggi.Considerando quindi, da un lato, l’<em>annus horribilis </em>appena vissuto e, dall’altro, l’incertezza che tale anno ha gettato sul futuro, riterremmo sussistere valide ragioni per poter affermare che anche i termini dei piani di impresa e di investimento debbano potersi ritenere quantomeno “<em>congelati</em>” per l’anno appena passato (a fronte della proroga automatica delle relative concessioni disposta dal Decreto Rilancio).Ciò non toglie, naturalmente, che gli impegni assunti dai concessionari debbano da questi essere rispettati, ma non ci parrebbe corretto “<em>fingere</em>” che nel 2020 nulla sia accaduto e considerare conseguentemente “<em>intangibili</em>” i termini previsti nei piani di impresa e di investimento. Tali termini, al contrario, ci parrebbero suscettibili di “<em>scivolamenti</em>” in avanti di pari passo con gli scivolamenti in avanti dei termini di durata delle concessioni (che sui piani di impresa e di investimento, come abbiamo detto, trovano il loro fondamento).Ciò tanto più dal momento che il legislatore - con le proprie iniziative dirette a contrastare le conseguenze economiche della pandemia - ha evidentemente dimostrato di aver colto l’eccezionalità dell’anno che ci siamo da poco lasciati alle spalle, attivandosi per dare ai concessionari un aiuto (che potrà poi ritenersi sufficiente o meno) per superare tali conseguenze.Tutto quanto precede al netto di ogni ulteriore considerazione che potrebbe essere svolta, ma che non svolgiamo qui, circa gli strumenti comunque offerti dal nostro ordinamento per porre rimedio&nbsp;a situazioni contrattuali in cui il sinallagma (vale a dire l’equilibrio) del contratto sia stato alterato da un evento straordinario ed indipendente dalla volontà delle parti.Per concludere: nel silenzio del legislatore e fatte naturalmente salve tutte le situazioni contingenti di ciascun singolo concessionario o di ciascun singolo porto, riterremmo legittimo pensare che la proroga automatica delle concessioni disposta dal Decreto Rilancio possa (<em>rectius</em>: debba) portare con sé anche una proroga dei termini fissati nei piani di impresa e di investimento che a tali concessioni sono sottesi.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;<a href="mailto:simone.gaggero@advant-nctm.com">Simone Gaggero</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a>&nbsp;Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[2]</a>&nbsp;Ci riferiamo qui, nello specifico, ai concessionari ex art. 18 L. 84/94 e dunque ai terminalisti portuali, ma l’art. 199, comma 3, del Decreto Rilancio ha stabilito una proroga di 12 mesi anche per le autorizzazioni ex art. 16 L. 84/94, le concessioni ex art. 36 Cod. Nav., le concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri e le concessioni per il servizio di rimorchio.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[3]</a> Con apposita segnalazione, l’AGCM ha ricordato il rischio che le proroghe automatiche, rinviando il confronto competitivo per il mercato, possano impedire di “cogliere i benefici che deriverebbero dalla periodica concorrenza per l’affidamento attraverso procedure ad evidenza pubblica”. Per tale ragione, l’AGCM ha osservato come “i provvedimenti tesi a posticipare il confronto concorrenziale dovrebbero, quindi, essere rigorosamente temporanei e direttamente funzionali al superamento dell’emergenza. Eventuali proroghe degli affidamenti non dovrebbero comunque eccedere le reali esigenze delle amministrazioni, per consentire quanto prima il ricorso a strumenti idonei a favorire un utilizzo efficiente delle risorse pubbliche”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[4]</a>&nbsp;Il Temporary Framework è in sintesi uno “strumento” elaborato dalla Commissione Europea per consentire agli Stati membri di adottare misure di aiuto all’economia nel contesto della pandemia di COVID-19, derogando in pratica alla disciplina ordinaria in materia di aiuti di Stato.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 17 Mar 2021 10:34:55 +0100</pubDate>
                        <title>Diritti tv, per il consulente della Lega Serie A servono chiarimenti su offerta Sky</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/diritti-tv-per-il-consulente-della-lega-serie-a-servono-chiarimenti-su-offerta-sky</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>A 13 giorni dalla scadenza delle offerte, il legale solleva dubbi su quella della pay tv di Comcast. La decisione del Cagliari di non votare all'Assemblea di Lega spacca esattamente in due il fronte delle squadre di A.</em>Una mossa inaspettata può definire il processo per l'assegnazione dei diritti tv. A 13 giorni dalla scadenza delle offerte delle televisioni per il triennio di campionato 2021/24, il consulente legale della Lega Serie A&nbsp; <strong>Alberto Toffoletto</strong> ha preso una posizione forte. Sostenendo in assemblea che l'offerta presentata da Sky è, per lui, da ritenersi inammissibile. Il motivo? La procedura prevede l'inserimento solo della valutazione monetaria. L'offerta di Sky invece sarebbe "arricchita" da un elemento qualitativo che la rende a tutti gli effetti condizionata. E quindi non ammissibile, per la procedura di vendita dei diritti tv. Ora a Toffoletto è stato chiesto di metterlo nero su bianco, per chiudere il discorso. Certamente è singolare che un parere di questa rilevanza emerga solo a 13 giorni dalla data del 29 marzo, termine di scadenza delle offerte tv. Ma Sky potrebbe rientrare con una nuova offerta sul pacchetto in co-esclusiva di 3 partite: così vogliono molti club, per non disperdere un partner ventennale da 13 miliardi di sterline di fatturato. Anche se è forte una corrente che vorrebbe spacchettarle per poter vendere una partita in chiaro.<strong>Ma Dazn perde un voto: il Cagliari si sfila</strong>Un parere che a questo punto fa di Dazn il concorrente unico per i diritti 2021/24 della Serie A. EppureDazn (supportata da Tim) ha perso consensi. I voti a favore, che da due settimane erano stabilmente 11, sono diventati 10. Il Cagliari non s'è aggiunto al fronte degli astenuti, ma ha deciso di non votare. Una mossa che aveva l'intento di evitare lo scontro e abbassare i toni di quella che è ormai diventata una battaglia tra due fronti. Ora la scelta del presidente Giulini spacca esattamente a metà la Lega Serie A: la metà delle società vorrebbe chiudere subito l'assegnazione: sono Juventus, Inter, Lazio, Napoli, Atalanta, Verona, Fiorentina, un fronte compattissimo a cui si aggiungono Milan, Udinese e Parma. Ma per assegnare il bando sono necessari 14 voti, da oggi quindi Dazn è un po' più lontana.Semmai si&nbsp;torna a parlare di Fondi di investimento, visto che il gruppo dei favorevoli è ormai stabilmente fissato a 13. Con le solite, Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento e Crotone, a cui oggi si è aggiunto il Cagliari, vanno sommati le opinioni favorevoli di Milan, Udinese e Parma. Tredici a sette, numero sufficiente a fermare però l'operazione, cristallizzando lo stallo.Tratto da <a href="https://www.repubblica.it/sport/calcio/serie-a/2021/03/16/news/diritti_tv_lega_dazn_sky-292492762/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">La Repubblica</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 16 Mar 2021 03:27:15 +0100</pubDate>
                        <title>Esportare in Canada. Ne parliamo con Paolo Quattrocchi, direttore del Centro Studi Italia-Canada</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/esportare-in-canada-ne-parliamo-con-paolo-quattrocchi-direttore-del-centro-studi-italia-canada</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Paolo Quattrocchi</strong>, equity partner di Nctm Studio Legale, specializzato in diritto commerciale e societario, assiste gruppi italiani e stranieri in transazioni internazionali. Dal 2017 ha fondato e dirige il&nbsp;<strong>Centro Studi Italia-Canada</strong>, un luogo d’incontro fisico e virtuale che sostiene il dialogo e promuove la conoscenza reciproca tra Italia e Canada attraverso l’organizzazione di eventi e attività di studio, analisi e ricerca nei settori dell’economia, della società, della scienza e della cultura.&nbsp;<strong>Come viene considerata l’Italia in Canada?</strong>L’Italia gode in Canada di un’ottima reputazione, in particolare nei settori nei quali tradizionalmente eccelle come moda, cibo, arte e cultura. Ma non solo. Da tempo le aziende italiane sono molto apprezzate anche nel settore delle infrastrutture, dell’energia e dei prodotti tecnologici. Ciononostante, gli imprenditori italiani dovrebbero lavorare ancora di più sull’approccio al mercato e sulla delivery dei prodotti. Bisogna tener presente che il Canada è un Paese evoluto e altamente tecnologico che riceve attenzioni da imprese che provengono da tutti i Paesi del mondo e dove la concorrenza – interna ed internazionale – è forte. Prima di presentarsi al mercato canadese, è necessaria, quindi, una seria e adeguata preparazione, farsi accompagnare da un business plan completo, inclusa la pianificazione fiscale, avendo approfondito la conoscenza del Paese, del mercato locale e delle sue regole. Non devono mancare innovatività e competitività. Diversamente, non si verrebbe presi in considerazione. Ma una volta entrati nel mercato, il Canada può dare davvero molto.&nbsp;<strong>Il rilancio postpandemico passerà soprattutto attraverso un incremento delle esportazioni del Made in Italy. Quali opportunità, in tal senso, può offrire il Canada agli imprenditori italiani?</strong>La ripresa rappresenterà una grande occasione. Gli imprenditori italiani potrebbero approfittare di questo momento di stasi forzata per valutare e preparare il proprio ingresso nei mercati internazionali. Il Canada, non diversamente da altri Paesi, sta vivendo un forte rallentamento che, tenuto conto dei tassi di crescita avuti fino al 2020, non potrà che essere seguito da un forte rimbalzo. Lo spazio per le aziende italiane è ampio e riguarda tutti i settori nei quali tradizionalmente le nostre aziende già intervengono. Driver della ripresa sarà lo sviluppo sostenibile e, per declinare gli obiettivi delineati a livello internazionale dall’Agenda ONU 2030, sarà necessario coinvolgere tutti i settori: edilizia, infrastrutture, fashion, design, intelligenza artificiale, telemedicina, digitalizzazione, tecnologie avanzate, agritech, energia, in particolare da fonti rinnovabili. Sul punto vorrei segnalare il forte impegno del Governo Federale che ha indotto la Provincia dell’Alberta, dove è concentrata la produzione di energia da fonte fossile, a cambiare modello economico, riconvertendo l’intera economia della Provincia verso un’inattesa quanto complessa transizione verde.&nbsp;<strong>Si è molto parlato del CETA, l’accordo di libero scambio tra l’Europa ed il Canada a valere sull’EU-Canada Strategic Partnership Agreement, quali effetti hanno avuto queste politiche sui rapporti commerciali con l’Europa e con l’Italia in particolare?</strong>Malgrado l’accoglienza a dir poco fredda che il CETA ha avuto in Italia, andando a guardare gli effetti dopo oltre tre anni di esecuzione provvisoria, non si può negare che l’interscambio commerciale abbia generato un attivo in continua crescita fino al 2019. Il 2019 si è chiuso infatti con un export dell’Italia di 9,5 miliardi di dollari canadesi, in crescita del +5,2%, anche a fronte di uno sviluppo significativo delle importazioni dal Canada di +4,2% e un valore di 3,2 miliardi di dollari canadesi. Purtroppo, nei primi dieci mesi del 2020, minato dalla crisi pandemica, le esportazioni sono diminuite dell’8% (7,3 miliardi di dollari), comunque una differenza minore rispetto alla caduta delle importazioni dal mondo attestata al 12% e addirittura al 13% dalla UE. Il settore che ha retto meglio alla crisi è stato l’agroalimentare italiano, le cui esportazioni delle preparazioni a base di cereali e di farine sono addirittura cresciute del 27%. Inoltre, è grazie all’accordo CETA che le esportazioni di formaggi italiani hanno registrato un incremento del 18%. Il CETA ha infatti aumentato del 247% il contingente importato esente da dazio doganale e ha aperto la quota ai venditori.&nbsp;<strong>Quali altri prodotti hanno visto aumentare l’export verso il Canada?</strong>Oltre all’agroalimentare, non è da sottovalutare l’affermazione negli ultimi anni di un settore di eccellenza made in Italy poco conosciuto: la farmaceutica. I medicinali italiani sono il prodotto più esportato in Canada. Altri prodotti emergenti del nostro export verso il Canada sono gli autoveicoli, i prodotti di ghisa, ferro e acciaio, il rodio greggio, la rubinetteria, i macchinari per imballaggio, gli ingranaggi, le parti di turboreattori per l’industria aeronautica, le turbine a gas, le macchine per la lavorazione della pasta, della carta e del cartone e le macchine per la lavorazione del marmo e della pietra.&nbsp;<strong>Tornando all’agrifood italiano, abbiamo notato in Canada un dinamismo anche sul fronte del mercato Merger&amp;Acquisition? Che significato vi attribuisce?</strong>La tradizionale esperienza italiana nel settore food si muove essenzialmente attraverso i grandi gruppi. Dopo l’apertura, già nel 2006, dello stabilimento Ferrero in Ontario, ci sono state operazioni più recenti nel settore grazie a Lavazza e Barilla. Una spia che questo comparto sta lavorando a livello strategico per riorganizzarsi e che c’è fiducia nella risposta del mercato canadese a una penetrazione più incisiva e forte.Lavazza ha acquisito nel 2017 l’80% del capitale di Kicking Horse (azienda canadese leader nel segmento del caffè). Non è un caso che avvenga dopo anni nei quali il Gruppo ha ottenuto in Canada risultati brillanti, con una crescita a doppie cifre: nel 2019 ha registrato € 2,2 miliardi di ricavi, +18% rispetto al 2018, il 70% dei quali realizzato all’estero. Quanto a Barilla, il Gruppo ha ufficializzato a gennaio 2021 l’acquisizione della storica azienda canadese Catelli Dry Pasta per 165 milioni di dollari canadesi (107 milioni di euro). L’accordo comprende anche i relativi marchi Catelli, Splendor e Lancia e lo stabilimento di Montreal, in Quebec.Prescindendo per un momento dall’agroalimentare, ricordo che Leonardo, nostra grande eccellenza leader mondiale nel campo della difesa e della sicurezza, si è dotata di una ausiliaria in Canada, espandendo la sua presenza oltreoceano e rafforzando la governance grazie alla nuova filiale di Ottawa.&nbsp;<strong>Importanti realtà industriali e commerciali si rivolgono al Centro Studi Italia-Canada per orientarsi in un mercato ed un sistema sociale, seppur nordamericano, molto diverso ad esempio da quello degli USA. Può raccontarci in estrema sintesi in che modo l’approccio del consumatore canadese nei confronti dei beni d’importazione si distingue?</strong>La differenza tra USA e Canada è profonda e si manifesta anche nelle modalità di approccio ai rispettivi mercati, sia per quanto attiene l’atteggiamento che deve assumere l’imprenditore italiano, sia per quanto riguarda, appunto, il comportamento del consumatore locale. Ogni volta che ci relazioniamo con potenziali investitori italiani sottolineiamo che il consumatore canadese è tendenzialmente molto cauto. È interessato e aperto rispetto al prodotto d’importazione, ma è anche molto attento alla qualità e al costo. La differenza tra prodotto locale e d’importazione, fino all’inizio della pandemia, non era in realtà avvertita se non per il binomio qualità-prezzo a cui ho fatto cenno. La pandemia e la necessità di salvaguardare la produzione nazionale che ne è derivata ha sicuramente avuto qualche effetto sul favorire il prodotto locale, ma si tratta di un atteggiamento legato ad una particolare contingenza destinata a scomparire non appena gli effetti della pandemia verranno superati.Come Centro Studi Italia-Canada stiamo lavorando al massimo per intensificare le relazioni tra i nostri Paesi, sia con la ricerca e l’attività costante di divulgazione sui temi più importanti che ci legano, che con l’organizzazione di eventi, al momento solo a distanza, per aumentare le opportunità di contatto tra operatori e amministratori. Il rapporto tra Italia e Canada riprenderà più forte di prima e gli imprenditori italiani dovranno essere pronti in questo senso.&nbsp;<strong>Proprio a questo proposito, lei, vivendo tra l’Italia ed il Canada, ha avuto modo di conoscere a fondo la mentalità canadese, quali suggerimenti darebbe ad un imprenditore o investitore italiano che intendesse operare su quel mercato?</strong><strong>Quali sono i ‘must’ che un investitore italiano deve prendere in considerazione operando sul mercato canadese?</strong>Come sempre accade nei processi di internazionalizzazione è fondamentale studiare il Paese, la mentalità e le regole, soprattutto quelle non scritte. Nel caso del Canada può accadere che si rimanga dalle molte positività, evidenti e di grande impatto sulla quotidianità. Bisogna comprendere che se ci sono tanti indiscutibili fattori validi è innanzitutto perché c’è un sistema che funziona, gestito con rigore: il rispetto delle regole, spesso stringenti e non sempre comprese, è alla base di tutto. A ciò va aggiunta una avanzata digitalizzazione di tutti i servizi, pubblici e privati, condizione questa spesso mal vissuta dall’imprenditore italiano abituato diversamente.I must che un imprenditore deve possedere per operare in Canada? Direi quindi pochi ma essenziali: programmazione accurata, capacità d’investimento, qualità dell’offerta, digitalizzazione, presenza fisica sul territorio, adesione al modello organizzativo gestionale, perseveranza.&nbsp;<strong>Su quali tematiche sta lavorando il Centro Studi Italia-Canada con i suoi focus e eventi?</strong>Il Centro Studi Italia-Canada copre tutti i settori protagonisti delle relazioni tra i due Paesi: economia, cultura, arte, scienza, società, politica internazionale. In questo modo cerchiamo di ampliare la conoscenza sul Canada ed essere di supporto sia agli imprenditori sia ad altri soggetti che vogliano affacciarsi a questo grande Paese.Di natura politico-economico-sociale è ad esempio la tematica di analisi sull’Artico, concentrata in particolare sulla nuova road map canadese per lo sviluppo della regione e delle popolazioni del Nord. Stiamo inoltre approfondendo i temi legati allo sviluppo sostenibile, anche come driver della ripresa post pandemica, sui quali sia l’Unione Europea che il Canada sono fortemente impegnati. In questa direzione, siamo parte di diversi working group nell’ambito di settori come edilizia, design e fashion sostenibile, intelligenza artificiale, agritech, energia, e prendiamo parte a round-table che coinvolgono istituzioni italiane e canadesi, altri centri studi e partner con expertice in questi settori. Per quanto riguarda le scienze sociali, stiamo rinforzando la collaborazione con le Università italiane e avviando importanti contatti con le Università canadesi.Non abbandoniamo, infine, il tema più tradizionale per noi, ma non meno importante, dell’agroalimentare italiano, sia per quanto riguarda gli studi economici sull’export che il capitolo sulla sicurezza alimentare e la nuova normativa canadese in materia.&nbsp;<strong>Quali le iniziative in cantiere?</strong>Andando nel dettaglio, oltre agli studi e le analisi che stiamo conducendo e di cui ho detto, nella prima metà dell’anno contiamo di definire la preparazione di due Forum dedicati alla sostenibilità con focus su Edilizia, Design e Fashion. Abbiamo in corso, per la ICC (International Chamber of Commerce) una rubrica periodica dedicata alle imprese che vogliono operare in Canada. Il webinar si chiama “News from Canada” e offre aggiornamenti sulle novità anche di carattere giuridico, oltre ad ospitare importanti aziende italiane attive sul mercato canadese. Nell’ambito delle collaborazioni stabili con l’Università di Tor Vergata, terremo alcune lezioni nell’ambito del Master in Commercio Estero e Internazionalizzazione d’Impresa (CEIDIM), mentre per LUISS siamo attivi nella Summer School International Trade e Food Law, dove svolgiamo approfondimenti sul capitolo Canada. Sono davvero molti altri i progetti sui quali siamo impegnati e rimaniamo aperti ad altre proposte di collaborazione. Il modo migliore per conoscere tutte le iniziative del Centro Studi è seguire gli aggiornamenti sul nostro sito (www.centrostudi-italiacanada.it) e iscriversi alla nostra newsletter.&nbsp;<strong>Un’ultima considerazione, da appassionato del Canada, sulle prerogative che questo territorio offre ai turisti ed agli amanti della natura…</strong>In questo senso il Canada è l’anticamera del Paradiso. Forse non per chi ama i climi tropicali, ma per chi è amante dell’outdoor il Canada è la “destinazione” per eccellenza. È un Paese gigantesco per dimensioni (il secondo al mondo per superficie), si va dall’Atlantico al Pacifico. Partendo dalle Province marittime a est (Nova Scotia, New Brunswich, Labrador, Terranova, Prince Edwaed Island) con bellezze naturali caratterizzate dalla prossimità al mare che si legano incredibilmente ad una storia antica e poco conosciuta, si passa in Quebec ad una natura esuberante che si accompagna una storia più recente ma non meno affascinante. Abbiamo quindi l’Ontario e a seguire le Province centrali (Manitoba, Saschatchewan, Alberta) con spazi aperti sconfinati, dove lo sguardo può allontanarsi verso una specie di infinito. Si raggiunge poi l’Ovest, attraverso i maestosi scenari delle Montagne Rocciose da dove si accede alla British Columbia, non a caso definita Beautiful British Columbia, e quindi al Grande Nord (Yukon, Inavut, Nord-Ovest). Ce n’è davvero per tutti i gusti con, oltretutto, il vantaggio di un’ospitalità efficiente, discreta, garbata in perfetto stile canadese. Provare per credere.&nbsp;Tratto da <a href="https://formiche.net/2021/03/esportare-in-canada-ne-parliamo-con-paolo-quattrocchi-direttore-del-centro-studi-italia-canada/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">formiche.net</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 10 Mar 2021 03:54:18 +0100</pubDate>
                        <title>Avvocate al comando</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/avvocate-al-comando</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Mag ha fatto un primo censimento delle professioniste che hanno ruoli manageriali nelle principali organizzazioni legali attive in Italia.Per&nbsp;<strong>Nctm&nbsp;</strong>troviamo <strong>Alessandra Donati</strong>, <strong>Roberta Guaineri</strong>, <strong>Lorena Possagno</strong> e <strong>Alessandra Stabilini</strong> (approfondimento a pagina 38 e 49)<a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2021/03/Mag158_20210308_LcSrl_LC3.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Clicca qui per leggere l'estratto</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 09 Mar 2021 04:11:58 +0100</pubDate>
                        <title>Le disposizioni di adeguamento del Testo Unico della Finanza al Regolamento Prospetto e l&#039;offerta al pubblico di titoli</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-disposizioni-di-adeguamento-del-testo-unico-della-finanza-al-regolamento-prospetto-e-lofferta-al-pubblico-di-titoli</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tratto da <a href="http://www.dirittobancario.it/news/emittenti/l-adeguamento-del-tuf-al-regolamento-prospetto-e-l-offerta-al-pubblico-di-titoli" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dirittobancario.it</a>&nbsp;<em><span style="text-decoration: underline;"><strong>Premessa</strong></span></em>Con il d. lgs. 3 febbraio 2021, n. 17, emanato in forza dell’art. 9 legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019) il legislatore italiano ha provveduto ad adeguare la disciplina nazionale, contenuta nel d. lgs. 58/1998 (“<strong>Testo Unico della Finanza</strong>” o “<strong>TUF</strong>”) a quanto previsto dal Regolamento UE 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato (“<strong>Regolamento Prospetto</strong>”) che ha ridisegnato la normativa in materia, abrogando la precedente direttiva 2003/71/CE e oggi disciplina integralmente il contenuto, il processo di autorizzazione e pubblicazione del prospetto informativo.Il Regolamento Prospetto è stato adottato con l’intento di semplificare gli obblighi relativi alla pubblicazione del prospetto, contemperando l’esigenza di ridurre i costi e gli oneri per le imprese che volessero accedere ai mercati e, al contempo, quella di consentire un’adeguata informativa degli investitori, in grado di metterli in grado di effettuare scelte di investimento con cognizione di causa.La scelta dello strumento del regolamento, di diretta applicazione nei vari ordinamenti nazionali, consente un’armonizzazione degli stessi, e al contempo implica un radicale cambiamento nella struttura della normativa contenuta nel Testo Unico della Finanza (sul punto si ricorda che il Regolamento Emittenti Consob è già stato adeguato al Regolamento Prospetto con Delibera Consob 24 luglio 2019 n. 21016). In tale contesto l’adeguamento alla regolamentazione europea ha comportato una ricognizione della normativa primaria al fine di abrogare le disposizioni ormai disciplinate direttamente dal Regolamento Prospetto oltreché:(i) verificare la piena conformità dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del Regolamento Prospetto e alle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione adottate dalla Commissione europea;(ii) mantenere in capo alla Consob i poteri regolamentari, di vigilanza, di indagine e sanzionatori attualmente previsti nel TUF;(iii) censire tutte le fattispecie sanzionate dall'articolo 38 del regolamento e adeguare i minimi e massimi edittali presenti nel TUF;(iv) rivedere la disciplina sulle esenzioni in applicazione degli articoli 1 e 3 del regolamento;(v) attribuire alla Consob il potere di esercitare la facoltà prevista dall'articolo 7, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (sostituzione di una sezione della nota di sintesi con il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KID);(vi) aggiornare le disposizioni in tema di whistleblowing.&nbsp;<em><span style="text-decoration: underline;"><strong>Le principali modifiche</strong></span></em>Le modifiche più rilevanti hanno inciso in particolare sul contenuto della Parte IV, Titolo II, Capo I del TUF, “<em>Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita</em>”, che ha visto sostanziali modifiche nel proprio testo a partire dalle definizioni. Queste, come anticipato, richiamano ora direttamente il Regolamento Prospetto e le disposizioni attuative dello stesso e sono state adeguate a fini di coordinamento con lo stesso Regolamento Prospetto – già a partire dalla definizione di “titoli” che sostituisce quella precedente di strumenti finanziari comunitari facendo ora direttamente riferimento alla normativa europea.In particolare, poiché il Regolamento Prospetto ha ad oggetto l’offerta al pubblico di “titoli”, la disciplina del Testo Unico della Finanza riporta oggi una sorta di “sdoppiamento”, per cui la legislazione relativa alle offerte al pubblico di titoli nel nostro ordinamento finisce per essere in larga parte assorbita dal Regolamento Prospetto, cui il testo legislativo fa ampio rinvio diretto, mentre il Testo Unico della Finanza continua ad includere una disciplina più estesa con riferimento alle offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli (pur con alcuni adeguamenti, anche in questo caso, al Regolamento Prospetto).La normativa resta applicabile, sulla scorta di tale definizione, ai valori mobiliari, vale a dire, ai sensi del Regolamento Prospetto che a sua volta richiama la Direttiva UE 2014/65, c.d. MIFID 2, <em>“categorie di valori, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali”</em>, quali azioni, obbligazioni e derivati, mentre sono esclusi gli strumenti del mercato monetario con una scadenza inferiore ai 12 mesi. Oltre ai valori mobiliari la definizione di “titoli” richiama le quote o azioni di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio chiusi.Come detto, per quanto riguarda l’offerta al pubblico di titoli, le modifiche tendono a fare ampio rinvio al Regolamento Prospetto concentrando nell’art. 94 TUF, che precedentemente disciplinava in modo articolato l’obbligo di pubblicazione e il contenuto del prospetto per le offerte al pubblico, anche il contenuto dell’art. 94-<em>bis</em> TUF che regolava l’approvazione del prospetto (e diventa invece la sede delle disposizioni in relazione all’offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli). Così, l’art. 94 TUF prevede, al comma 1, un generale rinvio al Regolamento Prospetto, quale fonte che regola il prospetto e i suoi contenuti. Effettuando un mero adeguamento terminologico, viene introdotto al comma 3 dell’art. 94 TUF il riferimento alla domanda di approvazione del prospetto, che deve essere presentata da coloro che intendono effettuare un’offerta al pubblico di titoli.Alcuni profili di interesse possono riguardare il regime della responsabilità. L’art. 94, comma 5, TUF, introduce una specificazione rispetto al precedente comma 8 della stessa disposizione con riferimento al regime di responsabilità per le informazioni contenute nel prospetto informativo, mantenendo l’individuazione tra le persone responsabili dell’emittente, del garante e dell’offerente – evidentemente soggetti che nel contesto dell’offerta al pubblico hanno l’accesso alle informazioni utili alla predisposizione del prospetto. Infatti, la nuova disposizione chiarisce che almeno un soggetto (a seconda del caso, l’emittente, l’offerente o il garante) deve essere responsabile per tutte le informazioni contenute nel prospetto informativo (come specificato anche dall’ESMA nelle <em>Questions &amp; Answers on Prospectus Regulation</em>, 10.1), fermo restando che coloro che sono responsabili solo di talune parti del Prospetto sono responsabili solo in relazione alle stesse.Tra le peculiarità che vengono mantenute nel nostro ordinamento anche a esito delle modifiche di adeguamento al Regolamento Prospetto vi è il fatto che tra i soggetti responsabili è incluso, all’art. 94, comma 7, TUF, anche l’intermediario responsabile del collocamento, responsabile <em>“per informazioni false o per omissioni idonee ad influenzare le decisioni di un investitore ragionevole”</em>. Tale responsabilità non trova un diretto riferimento nell’art. 11 del Regolamento Prospetto, che stabilisce d’altro canto quali siano “almeno” i soggetti responsabili delle informazioni fornite, ma è in continuità con quanto già previsto dal nostro ordinamento sul responsabile del collocamento, considerato come un soggetto che nella prassi è, per la propria posizione, in grado di esercitare un controllo sulle informazioni rilevanti, nonché particolarmente rilevante nelle attività di collocamento per l’offerta al pubblico in Italia. è fatta comunque salva l’ipotesi in cui l’intermediario (come, d’altronde, per le persone responsabili del prospetto già citate) <em>“provi di aver adottato ogni diligenza allo scopo di verificare che le informazioni contenute nel prospetto fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso”</em>.Similmente, l’art. 113 TUF in materia di ammissione alle negoziazioni di titoli, nel fare anch’esso rinvio al Regolamento Prospetto, estende le regole in tema di responsabilità anche agli intermediari finanziari incaricati della domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato (<em>sponsor</em>), che nel processo di quotazione svolgono un ruolo assimilabile a quello svolto nell’offerta pubblica dall’intermediario incaricato del collocamento dei titoli.Una radicale modifica riguarda anche l’art. 100 TUF, in materia di esenzioni, che è oggi “svuotato” per quanto concerne l’offerta al pubblico di titoli, in quanto anche in questo caso le esenzioni trovano la loro disciplina nel Regolamento Prospetto, con l’unica eccezione della disposizione che affida a Consob il compito di definire l’importo massimo entro il quale le offerte al pubblico siano esenti dall’obbligo di pubblicazione del prospetto. L’art. 100 TUF, come avviene anche per l’art. 94-<em>bis</em> TUF, disciplina ora le sole esenzioni per le offerte aventi a oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli.Va segnalata, infine, l’intervenuta abrogazione dell’art. 117-<em>bis </em>TUF, dovuta a quanto disposto dall’art. 1 del Regolamento Prospetto, che prevede una specifica esenzione dall’obbligo di pubblicare un prospetto informativo in caso di ammissione alle negoziazioni di titoli offerti in occasione di operazioni di fusione o scissione (salvo quanto verrà previsto per le operazioni di <em>reverse combination</em>), purché sia reso disponibile al pubblico un c.d. documento di esenzione, disciplinato da un apposito regolamento delegato della Commissione.Si segnala poi la presenza di ulteriori modifiche, che hanno interessato sempre la Parte IV, Titolo II, Capo I del TUF, “<em>Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita</em>”, ad esempio per quanto riguarda il ruolo dell’Autorità di Vigilanza, la disciplina dell’informativa finanziaria (art. 154-<em>ter</em>, TUF) e l’apparato sanzionatorio (Parte V, Titolo II, del TUF).&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:andrea.iovieno@advant-nctm.com">Andrea Iovieno</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 08 Mar 2021 08:19:18 +0100</pubDate>
                        <title>Corretto escludere la torre dalla rendita &quot;post-imbullonati&quot; degli impianti eolici</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/corretto-escludere-la-torre-dalla-rendita-post-imbullonati-degli-impianti-eolici</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Abstract</span></strong></p><p class="p1">La nozione che emerge dall’art. 1, comma 21, Legge n. 208/2015 di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, prescinde dal fatto che i manufatti siano omenoinfissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo. È quindi possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l’utilità, come il caso delle torri, debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità al processo produttivo.</p>&nbsp;Clicca&nbsp;<a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2021/03/gt_2021_2-2.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a>&nbsp;per scaricare l’articolo completo in PDF.&nbsp;<em>Pubblicato originariamente su GT – Rivista di Giurisprudenza Tributaria (IPSOA) a firma di&nbsp;<a href="https://www.nctm.it/news/articoli/a.menaguale@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noreferrer">Amedeo Menaguale</a>&nbsp;e&nbsp;<a href="https://www.nctm.it/news/articoli/s.eusepi@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noreferrer">Sarah Eusepi</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 04 Mar 2021 04:18:14 +0100</pubDate>
                        <title>L&#039;americana Ideanomics entra con 11 milioni nel capitale di Energica</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/energica-ideanomics-inc-sottoscrive-il-6417-dellaumento-di-capitale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>L'azienda quotata al Nasdaq arriva così almeno al 20% del capitale della società quotata all'Aim che si occupa di mobilità elettrica a due ruote. Così la realtà italiana entra in un network integrato di fintech, digitalizzazione e sostenibilità.</em>Continua la strategia di crescita di&nbsp;Energica Motor Company, azienda quotata all'Aim che si occupa di mobilità elettrica a due ruote, e che proprio oggi ha sottoscritto un accordo con l'azienda&nbsp;tech&nbsp;Ideanomics, quotata al Nasdaq, per la sottoscrizione di quasi 11 milioni, pari al 64,17% dell'aumento di capitale, a fronte dell'emissione di 6,1 milioni di azione ordinarie. Alla fine della sottoscrizione, il cui prezzo è stato fissato a 1,78 euro per azione, l'investitore deterrà una quota di almeno il 20% dell'azienda.In questo modo Energica entra all'interno di un network, quello di Ideanomics, che si occupa di agevolare l'adozione di veicoli elettrici con servizi finanziari e prodotti fintech di ultima generazione. Fondata nel 2017 e poi quotata al Nasdaq, la società punta alla crescita di aziende tech emergenti, con una piattaforma integrata che ne migliori l'efficienza digitale e la sostenibilità."Siamo orgogliosi di entrare a far parte di questa piattaforma unificata di cui condividiamo appieno la visione", ha affermato Livia Cevolini, ceo di&nbsp;Energica Motor Company, che ha poi aggiunto: "La creazione di un network di aziende innovative non può che accelerare la crescita e l’adozione di nuove tecnologie a partire dalla stessa mobilità sostenibile che ci vede tra i leader di settore. Siamo certi di poter dare il nostro contributo derivato dall’esperienza decennale nel campo delle moto elettriche a elevate prestazioni". Il mercato apprezza particolarmente il deal, con il titolo Energica in rialzo del 5,83% a 1,91 euro per azione.L’accordo prevede un lock-up di 90 giorni a carico dell'investitore e un diritto di preferenza rispetto a eventuali ulteriori iniezioni di capitale di rischio nella società, così da limitare la diluzione della partecipazione dell'investitore. Un osservatore nominato dall'investitore stesso potrà partecipare ai lavori dal cda. Energica è stata assistita da First Europe, che ha svolto il ruolo di advisor finanziario, mentre gli aspetti legali sono stati seguiti da <strong>Nctm</strong> per la società e da Venable Llp per Ideanomics.&nbsp;Il bookrunner è stato Bestinver Securities.Tratto da <a href="https://www.milanofinanza.it/news/l-americana-ideanomics-entra-con-11-milioni-nel-capitale-di-energica-202103041055361154" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Milano Finanza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 02 Mar 2021 04:50:34 +0100</pubDate>
                        <title>Sentenza n. 28972 - SS. UU. 15 settembre 2020 - depositata il 17 dicembre 2020</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sentenza-n-28972-ss-uu-15-settembre-2020-depositata-il-17-dicembre-2020</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>La natura dell'uso esclusivo in ambito condominiale - inconfigurabilità del c.d. "diritto reale di uso esclusivo"</strong></span>Le Sezioni Unite si sono pronunciate&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> sulla natura dell’uso esclusivo in ambito condominiale e, in particolare, sulla possibilità di qualificare il godimento esclusivo di una porzione condominiale da parte di uno dei condomini quale c.d. «diritto reale di uso esclusivo».In primo luogo, è stata esclusa la riconducibilità del c.d. diritto reale di uso esclusivo nell’alveo applicativo del c.d. «diritto d’uso» e della regola del c.d. «farne parimenti uso» di cui all’articolo 1021&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> c.c., anche ove declinata nell’uso frazionato o turnario. Questo in quanto: «<em>Un diritto reale di godimento di uso esclusivo, in capo ad un condomino, di una parte comune dell’edificio, privando gli altri condomini del relativo diritto di godimento, e cioè riservando ad essi un diritto di comproprietà svuotato del suo nucleo fondamentale, determinerebbe (…) un radicale, strutturale snaturamento di tale diritto, non potendosi dubitare che il godimento sia un aspetto intrinseco della proprietà, come della comproprietà: salvo, naturalmente, che la separazione del godimento della proprietà non sia il frutto della creazione di un diritto reale di godimento normativamente previsto</em>».Del pari, è stata negata la possibilità di far ricadere il c.d. «diritto reale di uso esclusivo» nella disciplina dettata per l’uso esclusivo dei lastrici solari <em>ex</em> art. 1126&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> c.c., sul presupposto che: «<em>Qualora l’esegesi dell’atto induca a ritenere che l’attribuzione abbia effettivamente riguardato (…) non la proprietà, sia pure in veste </em>«<em>mascherata</em>»<em>, ma il c.d. </em>«<em>diritto reale di uso esclusivo</em>»<em> su una parte comune, ferma la titolarità della proprietà di essa in capo al condominio, è da escludere che un simile diritto, con connotazione di realità, possa trovare fondamento nell’articolo 1226 c.c.</em>».In secondo luogo, le Sezioni Unite hanno affrontato, seppur brevemente, le ipotesi di concessione a singoli condomini di un godimento apparentemente non paritario e, riconoscendo l’eccezionalità di tali previsioni, hanno escluso la possibilità che le stesse possano comportare delle modificazioni strutturali alla comproprietà delle parti comuni in favore del titolare dell’uso. Il medesimo approccio è stato adottato, <em>mutatis mutandis,</em> nella disamina dell’articolo 6, secondo comma, lettera b), del decreto legislativo 20 maggio 2005, n. 122&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, nei termini che seguono: «<em>È parimenti priva di fondamento la tesi, talora affermata, secondo cui un riconoscimento legislativo degli usi esclusivi</em>, <em>tali da determinare una modificazione del diritto di comproprietà, potrebbe desumersi dall’articolo 6, secondo comma, lettera b), del decreto legislativo 20 maggio 2005, n. 122, che obbliga il costruttore a indicare nel contratto relativo a futura costruzione le parti condominiali e le </em><em>"</em><em>pertinenze esclusive</em><em>"</em>.».La Corte si è soffermata altresì sulla impossibilità di includere il c.d. «diritto reale di uso esclusivo» nell’ambito delle servitù prediali, sul presupposto che «<em>è del tutto evidente che, se ad un condomino spettasse a titolo di servitù l’</em>«<em>uso esclusivo</em>»<em> di una porzione di parte comune, agli altri condomini non rimarrebbe nulla, se non un vuoto simulacro</em>». Per quanto minima una possibilità di utilizzo del bene deve permanere in capo al titolare del fondo servente.Infine, la Suprema Corte ha ritenuto che la creazione di un c.d. «diritto reale di uso esclusivo» di matrice negoziale risulti immediatamente ostacolata dai principi cardine dei diritti reali: in particolare quello inerente la tipicità dei diritti reali. Principio che, del resto, neppure è negato dalle previsioni in materia di proprietà di cui all’articolo 42 <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> della Costituzione, così come dalle previsioni della normativa comunitaria che, ai sensi dell’articolo 345 TFUE, lascia «<em>del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri</em>». Del resto, come affermato dalla medesima Corte&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>: «<em>il principio di tipicità legale necessaria dei diritti reali (…) si traduce nella regola secondo cui i privati non possono creare figure di diritti reali al di fuori di quelle previste dalla legge, né possono modificarne il regime. Ciò comporta che i poteri che scaturiscono dal singolo diritto reale in favore del suo titolare sono quelli determinati dalla legge e non possono essere validamente modificati dagli interessati (Cass. 26 febbraio 2008, n. 5034)</em>».In conclusione, le Sezioni Unite hanno affermato che: «<strong><em><u>La pattuizione avente ad oggetto la creazione del c.d. </u></em><u>«<em>diritto reale di uso esclusivo</em>»<em> su una porzione di cortile condominiale, costituente come tale parte comune dell’edificio, mirando alla creazione di una figura atipica di diritto reale limitato, tale da incidere, privandolo di concreto contenuto, sul nucleo essenziale del diritto dei condomini di uso paritario della cosa comune, sancito dall’articolo 1102&nbsp;</em></u></strong><u><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">]</a></u><strong><u><em> c.c., è preclusa dal principio, insito nel sistema codicistico, del numerus clausus dei diritti reali e della tipicità degli stessi</em></u></strong>».<em>Ex quo </em>che occorre verificare dal titolo negoziale se al momento di costituzione del condominio le parti non abbiano voluto trasferire la proprietà ovvero, costituire un diritto reale d'uso <em>ex</em> art. 1021 c.c. a norma dell’art. 1419&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a> c.c.. Diversamente, la previsione con cui è stato costituito un diritto reale di uso esclusivo, al ricorrere dei presupposti normativi per la conversione del contratto nullo&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>, sarà sostituita con la concessione di un uso esclusivo e perpetuo tra le parti di natura obbligatoria.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare </em><a href="mailto:luigi.croce@advant-nctm.com">Luigi Croce</a><em> o </em><a href="mailto:elena.granati@advant-nctm.com">Elena Granati</a>.&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Ordinanza del 2 dicembre 2019, n. 31420, con cui la seconda Sezione Civile della Suprema Corte ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, sia per esigenza di composizione di contrasto, che per la particolare importanza della questione relativa alla natura dell’«uso esclusivo» in ambito condominiale.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Art. 1021 c.c., «Uso»: «<em>[I]</em> <em>Chi ha il diritto d’uso di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia. [II] I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto.</em>».<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Art. 1126 c.c., «Lastrici solari di uso esclusivo»: «<em>Quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che non ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno</em>.».<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> «Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2005».<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> «<em>laddove esso pone una riserva di legge in ordine ai modi di acquisto e, per l'appunto, di godimento, oltre che ai limiti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti, senza che la funzionalizzazione della proprietà offra alcun sensato argomento che spinga nel senso della configurabilità di diritti reali limitati creati per contratto</em>».<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Cfr. Cass., SS. UU., 17 dicembre 2020, n. 2897.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Art. 1102 c.c., «Uso della cosa comune»: «<em>[I] Ciascun partecipante puo' servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.[II] A tal fine puo' apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non puo' estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso</em>.».<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Art. 1419 c.c. «Nullità parziale»: «<em>[I]. La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità [1341<sup>2</sup>, 1354<sup>3</sup>, 1519-octies, 2265].[II]. La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative [1339, 1501, 1573, 1679<sup>4</sup>, 1815<sup>2</sup>, 1932<sup>2</sup>, 1962<sup>2</sup>, 2066<sup>2</sup>, 2077<sup>2</sup>, 2115<sup>3</sup>].</em>».<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Art. 1424 c.c. «Conversione del contratto nullo»: «<em>[I]. Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma [607, 2701], qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità [1367].</em>»<em>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 17 Feb 2021 02:42:21 +0100</pubDate>
                        <title>La Cina gioca la carta terre rare nel braccio di ferro con gli Usa</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pechino-minaccia-la-stretta-allexport-di-terre-rare</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il dialogo Usa-Cina non è ancora ripartito sotto la nuova presidenza di Joe Biden che già le relazioni commerciali e politiche tra i due Paesi tornano a complicarsi, anche a causa degli strascichi di decisioni prese dalla precedente amministrazione.Tra le mosse di Donald Trump c'era stata l'iscrizione in lista nera di una sessantina di aziende cinesi che Washington considera vicine alla Difesa e, quindi, a rischio per la sicurezza nazionale nonché il divieto di fare affari con la Cina imposto anche ad aziende terze che producono quei semiconduttori di fascia alta di cui Pechino ha bisogno come il pane, soprattutto nel settore dell'automotive.Ora la Cina sventola a sua volta una possibile stretta all'export di terre rare, vecchio asso nella manica, mentre il ministro dell'Industria prende tempo e si affida al parere finale del Consiglio di Stato cinese e della Commissione militare centrale. La minaccia, comunque, c'è.Com'è noto la Cina è il Paese che possiede la maggior quantità di terre rare ed è quindi in grado, almeno finora, di gestire l'80% delle riserve di 17 materiali strategici per le industrie più avanzate di tutto il mondo. Negli ultimi anni il Governo ha favorito l'accorpamento delle aziende più piccole e combattuto a fondo il contrabbando. La recente svolta autoritaria nella vicina Myanmar, ricca di terre rare, priva la Cina di un alleato nel mercato globale.A essere in fibrillazione è la Difesa americana, servono 417 chilogrammi di terre rare nei sistemi di alimentazione elettrica e nei magneti di ogni aereo F-35 Lockheed Martin. D'altro canto i cinesi devono importare tecnologia statunitense come i semiconduttori di fascia alta e in questo momento le misure decise da Donald Trump sono ancora in vigore.Lockheed Martin, Boeing e Raytheon sono accusate inoltre da Pechino di aver venduto armi a Taiwan, la "provincia ribelle" che non riconosce come entità autonoma, anzi punta a far ritornare all'ovile.Il Pentagono è sempre più preoccupato per la dipendenza degli Stati Uniti dalla Cina per le terre rare utilizzate in qualsiasi cosa, dai missili a guida di precisione ai droni. Negli ultimi mesi, ha firmato contratti con miniere americane e australiane per spingere ad aumentare la produzione.Le terre rare per i cinesi sono sempre più preziose perchè servono nei veicoli elettrici e nella generazione di energia eolica. D'altronde i cinesi soffrono per lo shortage di chip per auto che sta danneggiando tutto l'automotive, da Volkswagen a Ford, Subaru, Toyota, Fca, a causa proprio della chiusura delle aziende di semiconduttori attive in Cina imposte dagli Stati Uniti.Anche per i semiconduttori è iniziata la caccia grossa. Il ministro del Commercio taiwanese Wang MeiHua ha dovuto sollecitare, per soddisfare la domanda, la società taiwanese TMSC, leader al mondo dei semiconduttori, a produrre più chip per l'auto piuttosto che per gli smartphone.Le filiere dell'automotive rischiano di rimanere indietro, di qui il pressing che ha coinvolto anche la diplomazia specie tedesca e giapponese che ha chiesto sforzi aggiuntivi nella produzione per compensare la mancanza di semiconduttori made in China. In Cina, infatti, le aziende del settore sono ancora bloccate.Al tempo stesso Pechino ha dato il via alla più imponente rottamazione di auto che mai si sia verificata. Deve farlo anche per essere in linea con gli obiettivi di sostenibilità che si è data. Il 10 febbraio il ministero del Commercio della Repubblica Popolare Cinese ha pubblicato le "Linee guida per la incentivazione del commercio di automobili" e le "Esperienze e pratiche locali nella incentivazione dell'utilizzo di automobili".«La Cina vuol adottare misure per eliminare, gradualmente, le restrizioni sugli acquisti di automobili, incoraggiare i cittadini ad acquistare veicoli ad energia alternativa, revocare le restrizioni relative alle registrazioni per la sostituzione di veicoli usati, ottimizzare il sistema di riciclo delle auto rottamate e far crescere il mercato del noleggio», commentano <strong>Enrico Toti</strong> e<strong> Laura Formichella</strong>, sinologi, avvocati dello studio <strong>Nctm</strong>. «È prevista un'accelerazione sulla rottamazione dei vecchi veicoli a motore e la concessione di sovvenzioni per la rottamazione di quelli che non rispettino determinati standard di emissione. E una serie di iniziative per la costruzione di parcheggi, il miglioramento dell'ambiente, l'ampliamento del mercato dei pezzi di ricambio auto».Tutto bene, fin qui. Ma con la filiera delle nuove auto bloccata sarà più difficile disfarsi della vecchia.Tratto da <a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202102/17/0017_binpage01.19.pdf&amp;authCookie=1282472038&amp;trc=pDelivery-t20210217-a532403342-h34221-c1115-d10814-f12517-n17" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Il Sole 24 ore</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Mobility</category>
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 12 Feb 2021 09:01:39 +0100</pubDate>
                        <title>Entrata in vigore del Decreto legislativo n. 187/2020: importanti modifiche al Codice delle Assicurazioni Private in materia, in particolare, di distribuzione assicurativa</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/entrata-in-vigore-del-decreto-legislativo-n-187-2020-importanti-modifiche-al-codice-delle-assicurazioni-private-in-materia-in-particolare-di-distribuzione-assicurativa</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In data 9 febbraio 2021, è entrato in vigore il decreto legislativo n. 187 del 30 dicembre 2020 (il “<strong>Decreto</strong>”). Il Decreto, adottato ad integrazione delle disposizioni attuative della direttiva (UE) 2016/97 (c.d. IDD), introduce alcune modifiche al Codice delle Assicurazioni Private (il “<strong>Codice</strong>”), con particolare riguardo alla distribuzione di prodotti assicurativi.&nbsp;</p><ol> <li><strong><em> Nuova definizione di attività di distribuzione (ri)assicurativa</em></strong></li></ol><p>Tra le principali novità introdotte dal Decreto vi è una nuova definizione di attività di distribuzione assicurativa e ri-assicurativa di cui all’art 106 del Codice.Rispetto alla versione previgente, la nuova definizione precisa espressamente che l’attività di consulenza, che rientra nel novero delle attività che costituiscono attività di distribuzione assicurativa, riguarda la consulenza come definita dell’articolo 1, comma 1, lettera m<em>-ter</em>) del Codice, ovvero “<em>l'attività consistente nel fornire raccomandazioni personalizzate ad un cliente, su richiesta dello stesso o su iniziativa del distributore, in relazione ad uno o più contratti di assicurazione</em>”.La nuova versione dell’art. 6 include inoltre al comma 2 una specifica definizione di attività di distribuzione ri-assicurativa, distinta da quella assicurativa.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong><em> Obblighi di formazione in capo agli intermediari a titolo accessori</em></strong></li></ol><p>Con riguardo alla disciplina degli intermediari a titolo accessorio, il novellato Codice dispone l’estensione ai medesimi, mediante la modifica dell’art 109-<em>bis</em>, degli obblighi di formazione professionale (i quali saranno tuttavia definiti da un emanando decreto IVASS).A tali soggetti viene anche esteso il regime previsto all’art. 119 comma 3 del Codice: gli stessi divengono dunque responsabili per l’attività di intermediazione svolta dai soggetti ad essa addetti, quali i loro dipendenti, i collaboratori e gli altri incaricati impegnati nella distribuzione assicurativa e iscritti alla sezione E del Registro Unico degli Intermediari.&nbsp;</p><ol start="3"> <li><strong><em> Obblighi in materia di remunerazione</em></strong></li></ol><p>Il Decreto modifica inoltre l’art. 119-<em>bis, </em>comma del Codice. Il testo previgente prevedeva che i distributori<em> “non ricevono un compenso e non offrono un compenso ai loro dipendenti e non ne valutano le prestazioni in modo contrario al loro dovere di agire nel migliore interesse dei contraenti previsto dal comma 1</em>”. La nuova versione, forse al fine di evitare possibili incertezze, non include più l’espressione “<em>e non ne valutano le prestazioni</em>”.&nbsp;</p><ol start="4"> <li><strong><em> Requisiti di onorabilità</em></strong></li></ol><p>Il Decreto dispone inoltre che la persona fisica responsabile della distribuzione assicurativa per un intermediario iscritto alla lettera D del Registro Unico degli intermediari debba possedere i requisiti di professionalità e onorabilità individuati da regolamento IVASS.&nbsp;</p><ol start="5"> <li><strong><em> Vendita abbinata</em></strong></li></ol><p>Ancora, la nuova formulazione del Codice prevede l’obbligo per i soggetti impegnati nella distribuzione di prodotti assicurativi in abbinamento di fornire sempre un’adeguata descrizione delle diverse componenti a prescindere dall’eventuale decisione del contraente di acquistare separatamente le componenti del pacchetto offerto.Ciò, diversamente dalla precedente versione che imponeva la necessità di descrizione delle caratteristiche delle varie componenti solo nel caso di acquisto separato delle componenti del pacchetto offerto al cliente.Un’ulteriore importante novità sempre in materia di vendita abbinata è la possibilità da parte di IVASS di applicare le misure cautelari ed interdittive di cui all’articolo 120-quinques comma 5 del Codice indipendentemente dal fatto che l’accessorietà̀ afferisca all’assicurazione o al servizio o prodotto diverso dall’assicurazione. L’intervento dell’IVASS è dunque consentito anche ove il prodotto principale sia un prodotto (o servizio) di natura non assicurativa (e la polizza sia accessoria a tale prodotto).&nbsp;</p><ol start="6"> <li><strong><em> Materiale pubblicitario e poteri IVASS</em></strong></li></ol><p>È poi abrogato il comma 3 dell’art. 182 del Codice, il quale prevedeva la possibilità per l’IVASS di richiedere, pur in via non sistematica, la trasmissione del materiale pubblicitario utilizzato da imprese e intermediari.&nbsp;</p><ol start="7"> <li><strong><em> Obblighi delle imprese in fase di esecuzione dei contratti</em></strong></li></ol><p>Il nuovo Art. 183 del Codice (come modificato dal Decreto) dispone che gli obblighi di comportamento in capo alle imprese (<em>i.e. </em>dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza; obbligo di identificare ed evitare conflitti di interessi; realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente) si applichino anche alla fase dell’offerta dei contratti (in aggiunta alla fase di esecuzione degli stessi).&nbsp;</p><ol start="8"> <li><strong><em> Procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie</em></strong></li></ol><p>Il Decreto introduce inoltre una disciplina di raccordo tra il sistema di risoluzione delle controversie previsto dal Codice (il c.d. arbitro assicurativo) e le procedure di mediazione e negoziazione assistita.In particolare, viene previsto un regime di alternatività tra tali strumenti di c.d. <em>alternative dispute resolution.</em>&nbsp;</p><ol start="9"> <li><strong><em> Sanzioni</em></strong></li></ol><p>Da ultimo, vengono apportate diverse modifiche alle disposizioni sulle sanzioni amministrative pecuniarie.In particolare, vengono estese le sanzioni di cui agli artt. 324 e 324-<em>bis </em>del Codice anche alle condotte concernenti la fase di <em>realizzazione </em>del prodotto assicurativo.Mediante la modifica dell’art. 324-quinquies, si precisa che si ha <em>reiterazione della violazione </em>quando “<em>nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un’altra violazione della stessa indole</em>”.Viene infine chiarito, all’art. 325-<em>bis </em>del Codice, che nel caso il fatturato (sulla base del quale la sanzione è calcolato) non sia determinabile, la sanzione applicabile è compresa tra un minimo di € 5.000,00 e un massimo di € 5 milioni.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a>, <a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a> e <a href="mailto:guido.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 11 Feb 2021 03:30:05 +0100</pubDate>
                        <title>Aiuti di Stato e concorrenza | La proroga del Quadro Temporaneo per le misure di aiuti a sostegno dell&#039;economia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/aiuti-di-stato-e-concorrenza-la-proroga-del-quadro-temporaneo-per-le-misure-di-aiuti-a-sostegno-delleconomia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tratto da <a href="http://www.dirittobancario.it/news/antitrust-e-concorrenza/aiuti-di-stato-la-proroga-del-quadro-temporaneo-le-misure-sostegno-dell-economia" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dirittobancario.it</a>&nbsp;</p><p style="padding-left: 30px;"><strong>1. Premessa</strong></p>Il 28 gennaio 2021, la Commissione europea ha prorogato il <em>Quadro&nbsp;temporaneo&nbsp;per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19&nbsp;</em>(il “Quadro Temporaneo”) sino al 31 dicembre 2021, aumentando al contempo i massimali di aiuto di alcune misure, per agevolare gli Stati membri a far fronte alla persistente crisi economica e sanitaria&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>. Le modifiche più significative riguardano l’aumento degli aiuti sotto forma di sovvenzioni (o vantaggi fiscali) da 800 mila a 1,8 milioni di euro per impresa beneficiaria e dei contributi sotto forma di sostegno per i costi fissi, passati da 3 a 10 milioni di euro, sempre per singola impresa.&nbsp;<p style="padding-left: 30px;"><strong>2. Il contesto nel quale si inserisce la proroga del Quadro Temporaneo&nbsp; </strong></p>Il Quadro Temporaneo, la cui prima versione è stata adottata il 19 marzo 2020, prevede una serie di misure&nbsp;<em>ad hoc</em>, pensate per fare fronte all’attuale emergenza, che gli Stati membri possono adottare per sostenere le proprie imprese.Si tratta di una Comunicazione della Commissione europea adottata sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (“TFUE”), che consente la concessione di aiuti volti “<em>a rimediare a un grave turbamento nell’economia di uno Stato membro</em>”.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>L’ampiezza e la varietà della gamma degli strumenti contenuti nel Quadro Temporaneo, così come il progressivo aumento dei massimali, testimoniano il radicale cambio di prospettiva della Commissione europea, tradizionalmente diffidente rispetto alla concessione di aiuti di Stato a beneficio di imprese in difficoltà.Salvo deroghe specifiche, le imprese beneficiarie delle misure di aiuto (siano esse regimi di aiuto o aiuti individuali a favore di singole imprese) possono essere solamente quelle entrate in difficoltà successivamente al 31 dicembre 2019, al fine di escludere sovvenzioni non correlate alle difficoltà derivanti dall’emergenza Covid-19&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.&nbsp;<p style="padding-left: 30px;"><strong>3. Le principali misure contenute nel Quadro Temporaneo </strong></p>La prima versione del Quadro Temporaneo, adottata il 19 marzo 2020, prevedeva cinque tipologie di aiuti: i) regimi di aiuto tramite sovvenzione dirette (o vantaggi fiscali) sino a 800.000 euro per impresa (massimale da ultimo aumentato a 1,8 milioni); (ii) garanzie dello Stato su prestiti bancari; (iii) prestiti a condizioni agevolate; (iv) aiuti alle banche da veicolare ai clienti, in particolare, alle piccole e medie imprese; (v) assicurazioni del credito all’esportazione a breve termine.Le modifiche via via intervenute (ben quattro, prima di quella odierna) hanno riguardato, essenzialmente: (i) il sostegno alle attività di ricerca e sviluppo connesse al coronavirus&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>; (ii) le misure di ricapitalizzazione a favore delle imprese non finanziarie, sia di grandi dimensioni che PMI&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>; (iii) il sostegno alle micro imprese e piccole imprese&nbsp;e alle start-up <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a> e, infine, iv) gli aiuti sotto forma di sostegno per i costi fissi&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.Tra le misure più significative, figurano sicuramente gli aiuti alla ricapitalizzazione, che possono essere concessi anche sotto forma di aiuti individuali. Consapevole degli effetti potenzialmente restrittivi della concorrenza e delle disparità tra diversi Stati membri che misure di questo tipo possono produrre, la Commissione ha tuttavia&nbsp; fissato vari limiti alla concessione di aiuti alla ricapitalizzazione, concernenti, tra le altre cose, le&nbsp;condizioni relative all'ingresso e all’uscita dello Stato nel capitale delle imprese, i&nbsp; meccanismi di remunerazione nonché ulteriori restrizioni riguardanti la <em>governance</em> (dividendi, <em>buy-back</em>, compensi al <em>management</em>) e il divieto di sovvenzioni incrociate e acquisizioni&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.&nbsp;<p style="padding-left: 30px;"><strong>4. Le novità introdotte dalla Proroga del 28 gennaio 2021 </strong></p>Alla luce delle persistenti difficoltà economiche e sociali e sull’assunto dell'adeguatezza del Quadro Temporaneo quale strumento per garantire che le misure di sostegno nazionali aiutino in modo efficace le imprese colpite durante la pandemia, la Commissione ha dunque deciso di prorogare la validità del Quadro Temporaneo, già estesa al 30 giugno 2021, sino alla fine dell’anno.Inoltre, la Commissione ha aumentato i massimali di aiuto di cui alle sezioni 3.1 (aiuti di importo limitato) e 3.12 (aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti).Per quanto riguarda gli&nbsp;aiuti di importo limitato, i relativi massimali sono più che&nbsp;raddoppiati&nbsp;(tenendo conto della disponibilità degli aiuti <em>de minimis</em>). I nuovi massimali sono di (i) euro 225&nbsp;000 per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli; (ii) euro 270&nbsp;000 per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura e (iii) 1,8 milioni di euro per le imprese in tutti gli altri settori.Tali aiuti possono essere combinati con aiuti<em> de minimis </em>fino a 200&nbsp;000 euro per impresa (fino a 30&nbsp;000&nbsp;euro per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura e fino a 25 000&nbsp;euro per impresa operante nel settore agricolo) nell'arco di tre esercizi finanziari.Inoltre, per le imprese particolarmente colpite dalla crisi, con perdite di fatturato pari ad almeno il 30% nel periodo ammissibile (compreso tra&nbsp;il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021)&nbsp;rispetto allo stesso periodo del 2019, lo Stato può contribuire alla parte dei&nbsp;costi fissi sostenuti che non sono coperti dalle entrate, per un importo fino a&nbsp;10 milioni di euro&nbsp;per impresa (inizialmente, come detto, l’importo era stato fissato a 3 milioni di euro).Ancora, al fine di incentivare la scelta di forme di aiuto rimborsabili, la Commissione ha fornito agli Stati membri la possibilità, previa notifica in tal senso alla Commissione prima della scadenza del Quadro Temporaneo, di convertire le forme di aiuto rimborsabili concesse - quali gli anticipi rimborsabili, le garanzie e i prestiti - in altre forme di aiuto, ad esempio in sovvenzioni. Tale conversione dovrebbe rispettare le condizioni di cui alla sezione 3.1 (aiuti di importo limitato) e avvenire al più tardi entro il 31 dicembre 2022.Infine, in considerazione della persistente mancanza generale di capacità private sufficienti per coprire tutti i rischi economicamente giustificabili per le esportazioni verso paesi che figurano nell'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato, la Commissione ha previsto interventi volti a rendere più ampiamente disponibile l’assicurazione pubblica del credito all'esportazione a breve termine&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.&nbsp;<p style="padding-left: 30px;"><strong>5. Il Quadro Temporaneo non esaurisce il novero dei possibili strumenti a disposizione degli Stati membri per sostenere le imprese </strong></p>Il Quadro Temporaneo delinea le condizioni in base alle quali gli Stati membri possono intervenire con agevolazioni e aiuti, ma sono poi i vari Stati membri che devono confezionano in concreto le misure e che, in ossequio all’art. 108(3) TFUE, devono notificarle prime della loro concessione alla Commissione.Gli Stati dovranno quindi architettare misure di aiuto quanto più rispondenti ai criteri delineati nella Commissione nel Quadro Temporaneo, per poter ottenere un’autorizzazione a stretto giro dalla Commissione (che ha informalmente descritto le misure quali “<em>plug-in measures</em>”).Il Quadro Temporaneo, tuttavia, si affianca e non si sostituisce agli strumenti già a disposizione degli Stati per la concessione di aiuti in linea con le regole europee.Gli Stati membri potrebbero dunque cercare di farsi autorizzare aiuti sulla base di strumenti e norme diversi quali, ad esempio, l’art. 107(2) b TFUE), che consente la concessione di aiuti “<em>volti a avviare ai danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali</em>”.Con riguardo a quest’ultima norma, la Commissione ha riconosciuto nel Quadro Temporaneo che, in linea di principio, negli Stati membri potrebbero esservi le condizioni per erogare aiuti volti a avviare ai danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali e ha menzionato alcuni settori economici particolarmente colpiti dall’emergenza, come quello relativo al turismo, ai trasporti, al settore alberghiero e della ristorazione.La peculiarità dell’art. 107(2) b) TFUE, norma raramente applicata in passato, è che le misure erogate sulla base di essa sono considerate&nbsp;<em>a priori</em>&nbsp;non produttive di effetti distorsivi sulla concorrenza e la Commissione è tenuta ad autorizzarle. Le condizioni per la sua applicazione, tuttavia, sono stringenti, dal momento che lo Stato deve dimostrare (i) l’eccezionalità dell’evento; (ii) il danno; (ii) il nesso di causalità tra evento e danno.In questi mesi la Commissione ha mostrato una certa ritrosia ad autorizzare misure di aiuto notificate dagli Stati Membri sulla base di tale base giuridica, in linea con l’interpretazione restrittiva data a tale norma dalla Corte di giustizia (applicata principalmente per il risarcimento da eventi quali terremoti, frane, inondazioni)&nbsp; sottolineando che deve esistere un legame diretto tra i danni causati dall’evento eccezionale e l’aiuto di Stato e che&nbsp; è necessaria una valutazione il più possibile precisa dei danni subiti (che escluda,&nbsp; ad esempio, gli eventuali rimborsi assicurativi).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>Con la proroga del 28 gennaio 2021, la Commissione ha chiarito in tal senso la propria posizione specificando che <em>“gli aiuti concessi a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE <u>devono compensare i danni causati direttamente dalla pandemia di COVID-19, ad esempio, i danni causati direttamente dalle misure restrittive che</u> <u>impediscono de jure o de facto al beneficiario di esercitare la sua attività economica o una parte specifica e separabile della sua attività”</u></em><u> (punto 18)<em>. </em>Inoltre, <em>“l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE richiede che non vi sia sovracompensazione.</em></u><em> Soltanto i danni causati direttamente dalle misure restrittive possono essere compensati ed è necessario procedere ad una loro quantificazione rigorosa. È pertanto importante dimostrare che gli aiuti compensano soltanto i danni causati direttamente dalla misura fino al livello dei profitti che il beneficiario avrebbe potuto in modo credibile generare in assenza della misura, per la parte della sua attività̀ che subisce una riduzione” </em>(punto 19)<em>. </em>Non sono mancate, tuttavia, le autorizzazioni: ad oggi la Commissione ha approvato 36 misure sulla base di tale base giuridica, soprattutto rivolte ad aeroporti, compagnie aree, organizzatori di eventi.Da segnalare che, benché il Quadro Temporaneo non preveda aiuti diretti alle banche, la Commissione lascia aperta la porta alla possibilità che gli Stati concedano aiuti agli enti creditizi, sia sotto forma di sostegno finanziario pubblico straordinario, secondo le condizioni previste dalla direttiva 2014/59/UE (“BRRD) (escludendo in tal caso a priori&nbsp; la necessità di <em>burden sharing</em>&nbsp; di azionisti e creditori subordinati)&nbsp; sia a&nbsp; norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, quale compensazione&nbsp; dei danni diretti subiti a causa della pandemia di Covid-19.&nbsp; In tal ultimo caso, specifica la Commissione, la valutazione degli aiuti avverrà al di fuori delle regole previste in materia di risoluzioni bancarie.&nbsp;<p style="padding-left: 30px;"><strong>6. La situazione attuale e i gli scenari futuri</strong></p>Ad oggi, la Commissione ha autorizzato circa 370 misure di aiuti sulla base del Quadro Temporaneo.Finora, i principali beneficiari delle misure sono state le imprese di pochi Stati membri, in particolare quelle tedesche, mentre le imprese degli Stati membri con minori capacità di spesa sono ovviamente sfavorite. In termini di valore, circa il 52% degli aiuti riguarda la Germania (contro circa il 15% relativo all’Italia e il 14% della Francia).Anche per far fronte a tali asimmetrie, dopo lunga gestazione, il Parlamento ha di recente approvato&nbsp; il&nbsp;<em>Recovery and Resilience Facility</em>, uno strumento con una dotazione pari a 672,5 miliardi di euro che fornisce agli Stati membri sostegno finanziario per intensificare gli&nbsp;investimenti pubblici&nbsp;e le&nbsp;riforme&nbsp;dopo la crisi COVID-19. Si tratta dell’asse portante del&nbsp;<em>Next Generation</em>&nbsp;EU (“NGEU”), o&nbsp;<em>Recovery Fund,</em>&nbsp;il nuovo strumento per la ripresa che rafforzerà il bilancio dell’UE con finanziamenti raccolti sui mercati finanziari per il periodo 2021-2024. Quest’ultimo ha una dotazione complessiva pari a 750 miliardi di euro (390 di contributi a fondo perduto e 360 di prestiti).Come noto, per beneficiare delle misure di cui al&nbsp;<em>Recovery and Resilience Facility</em>, gli Stati membri devono preparare piani nazionali che definiscano il programma di riforme e investimenti fino al 2026, compresi target intermedi e finali e costi stimati. Almeno il 37% della dotazione del piano dovrebbe sostenere la transizione verde e almeno il 20% la trasformazione digitale. Salvo proroghe, gli Stati membri dovrebbero presentare i piani in via ufficiale entro il 30 aprile 2021.Lo strumento dovrebbe garantire il passaggio dalla fase emergenziale, gestita da ciascuno Stato membro in funzione delle proprie risorse economiche, a quella del rilancio dell’economia UE nel suo complesso, potendo beneficare i singoli Stati membri delle ingenti risorse concordate a livello UE.Le misure adottate nell’ambito del <em>Recovery and Resilience Facility</em> dovranno comunque rispettare le norme in materia di aiuti di Stato e essere previamente notificate alla Commissione anche sotto questo profilo. In proposito, il 21 dicembre 2020 la Commissione ha pubblicato una serie di modelli di orientamento che coprono diversi tipi di progetti di investimento, intesi ad aiutare gli Stati membri a elaborare i loro piani nazionali di ripresa in conformità con la disciplina UE sugli aiuti.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare </em><a href="mailto:francesco.mazzocchi@advant-nctm.com"><em>Francesco Mazzocchi</em></a>.&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> V. Comunicazione della Commissione europea del 28 gennaio 2021 (C(2021) 564): “Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Di tale deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 107(1) TFUE la Commissione ha fatto ampio utilizzo nel periodo 2008-2015 per autorizzare aiuti di Stato concessi agli istituiti di credito europei durante la crisi finanziaria.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> In deroga a tale principio, è stato previsto che gli aiuti possono essere concessi anche alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> V. Comunicazione del 3 aprile 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> V. Comunicazione dell’8 maggio 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> V. Comunicazione del 29 giugno 2020 (C(2020) 4509),<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> V. Comunicazione del 13 ottobre 2020. La nuova misura dovrà essere concessa dagli Stati nel quadro di un regime di aiuti a favore di imprese che subiscono, durante il c.d. “periodo ammissibile” (compreso tra&nbsp;il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021)&nbsp;un calo del fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019. Con la quarta modifica al Quadro Temporaneo, inoltre, la Commissione ha - per la prima volta - prorogato le misure previste nel Quadro Temporaneo (fino al 30 giugno 2021) e, per quanto riguarda le misure di ricapitalizzazione, fino al 30&nbsp;settembre 2021,<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Per quanto riguarda gli aiuti alla ricapitalizzazione delle grandi imprese, l’Italia, come noto, ha varato un regime con una dotazione complessiva pari a 44 miliardi di euro.&nbsp;Le misure consistono in conferimenti di capitale; obbligazioni rimborsabili mediante azioni; obbligazioni convertibili, debito subordinato e sono amministrate dalla società veicolo ad hoc "Patrimonio Rilancio", ai sensi di quanto previsto&nbsp;dall'articolo 27 del D.L. n. 34/2020, in gestione a Cassa Depositi e Prestiti.&nbsp;La Commissione ha autorizzato lo schema&nbsp;il 17 settembre 2020.Il Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle condizioni previste dal Quadro Temporaneo ma può altresì operare” a condizioni di mercato” (senza, cioè, che l’intervento integri un “aiuto di Stato” ai sensi dell’art. 107 TFUE. Gli interventi del Patrimonio Destinato avranno ad oggetto società, che: a) hanno sede legale in Italia; b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo; c) presentano un fatturato annuo superiore a&nbsp;euro&nbsp;cinquanta milioni.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> il nuovo intervento prevede una modifica dell'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato di cui all'allegato della <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52012XC1219(01)" target="_blank" rel="noreferrer">comunicazione sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine</a>, e una proroga fino al 31 dicembre 2021 dell'esclusione temporanea di tutti i paesi dall'elenco dei paesi "con rischi assicurabili sul mercato" di cui al medesimo allegato.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> V. ad esempio la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-278/00, Grecia c. Commissione.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> <a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_2494" target="_blank" rel="noreferrer">https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_2494</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 10 Feb 2021 03:22:40 +0100</pubDate>
                        <title>La Scala chiude il 2020 in linea con l&#039;anno precedente, amplia la compagine dei soci e integra gli ultimi team entrati nel Gruppo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-scala-chiude-il-2020-in-linea-con-lanno-precedente-amplia-la-compagine-dei-soci-e-integra-gli-ultimi-team-entrati-nel-gruppo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La Scala ha chiuso l'anno segnato dalla pandemia da Covid-19 riuscendo a confermare sostanzialmente il risultato aggregato dell'anno precedente.</em></p><div class="container aentry-container"><div class="row"><div class="col-lg-7 col-md-10 offset-md-1"><div class="aentry"><p class="atext">La Scala ha chiuso l'anno segnato dalla pandemia da Covid-19 riuscendo a confermare sostanzialmente il risultato aggregato dell'anno precedente.</p><p class="atext">È cresciuta ulteriormente l'Area Banche e Finanza – che ha consolidato l'ampio bacino di clientela istituzionale – con l'integrazione effettiva del team di litigator, composto da 15 persone, guidato di Antonio Ferraguto, socio entrato all'inizio del 2020, e con l'ammissione alla partnership, durante l'Assemblea di fine anno, di Edoardo Natale, responsabile della sede di Torino.</p><p class="atext">Negli ultimi mesi si è rafforzata altresì l'Area Imprese, con la neonata practice "<span id="U301044583955yLD">Lavoro e Relazioni industriali</span>" guidata dal nuovo partner Alvise Gastone Bragadin. Questa apertura sottolinea l'impegno di La Scala di proporsi ai propri clienti come un interlocutore completo e capace di offrire servizi trasversali nella gamma delle attività specifiche per le imprese, e per le PMI in particolare, sia nell'attività ordinaria che nelle operazioni straordinarie.</p><p class="atext">Lo Studio, nelle sue 8 sedi italiane, conta su 315 risorse, comprendendo 214 professionisti e uno staff di 101 persone.</p><p class="atext">A oggi, i partner di La Scala sono 24, non più distinti tra soci salary e soci equity, dopo l'ultima revisione dello Statuto. Tutti i partner hanno ora le stesse regole di ingaggio.</p></div></div></div></div><div class="container aentry-container"><div class="row"><div class="col-lg-7 col-md-10 offset-md-1"><div class="aentry "><p></p><p class="atext">E' stato completato il processo di start up di LA SCALA CERVED - Società tra Avvocati, nata dall'alleanza tra La Scala e Cerved Group e specializzata nella gestione e nel recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti di origine bancaria - che conta oggi su 60 professionisti.</p><p class="atext">È stato altresì concluso il set up di Uniqlegal – studio legato creato nel dicembre 2019 in joint venture tra <strong>Nctm Studio Legale</strong>, La Scala Studio Legale e UniCredit s.p.a - che si avvale già di 24 professionisti.</p><p class="atext">Anche La Scala Service, il servicer del Gruppo, ha consolidato la sua posizione nonostante il rallentamento dei processi di collection dovuto alla lunga stasi dell'attività giudiziaria.</p><p class="atext">Per il 2021, La Scala punta a giocare in attacco, rilanciando gli obiettivi del 2020, sviluppando il fronte degli Utp e implementando il lavoro sinergico tra le practice dell'Aree Banche e Finanza e di quella Imprese.</p><p class="atext"><span id="U301044583955NCE">Giuseppe La Scala</span>, senior partner di La Scala Società tra Avvocati, ha dichiarato: "<span id="U301044583955JgE">La nostra capacità di affiancare grandi istituzioni finanziarie nella gestione strategica degli NPE, prima con gli NPL ora anche con gli UTP, sarà una carta vincente in un mercato che non potrà tardare a muoversi in modo strutturato. Rafforzeremo l'area Imprese perché il 2021 sarà un anno di operazioni straordinarie anche per le PMI e investiremo ancora nell'automazione e nell'ingegnerizzazione dei processi di contenzioso massivo e di gestione giudiziale di portafogli NPE</span>".</p>Tratto da&nbsp;<a href="https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/la-scala-chiude-2020-linea-l-anno-precedente-amplia-compagine-soci-e-integra-ultimi-team-entrati-gruppo-ADTA8qIB#1252548477?refresh_ce=1" target="_blank" rel="noreferrer noopener">NT Plus Diritto</a></div></div></div></div>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 08 Feb 2021 07:37:21 +0100</pubDate>
                        <title>Amazon, Google ma non solo. Gli obblighi previsti dalla Legge di Bilancio 2021 per i fornitori di servizi di intermediazione online e i motori di ricerca online</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/amazon-google-ma-non-solo-gli-obblighi-previsti-dalla-legge-di-bilancio-2021-per-i-fornitori-di-servizi-di-intermediazione-online-e-i-motori-di-ricerca-online</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Amazon, Google, ma non solo.Il sempre più frequente ricorso, da parte delle imprese, a fornitori di servizi digitali (per i vantaggi – in termini di ampliamento delle opportunità commerciali – che essi consentono di conseguire) ha impresso un’accelerazione significativa al disegno del legislatore europeo di regolare in maniera uniforme la fornitura di servizi digitali in tutti gli Stati Membri dell’Unione.In questo contesto si inserisce il Regolamento (UE) 2019/1150&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> (noto anche come Regolamento Platform to Business o, più semplicemente, Regolamento P2B) (di seguito il “<strong><em>Regolamento</em></strong>”) che introduce a carico dei fornitori di servizi di intermediazione online e dei fornitori di motori di ricerca online nuovi obblighi in termini di trasparenza e di maggiore equità nei loro rapporti con gli utenti commerciali e gli utenti titolari di siti web aziendali.Ciò con l’obiettivo dichiarato di contrastare squilibri e pratiche commerciali sleali.Con l’approvazione della legge n. 178/2020 (di seguito la “<strong><em>Legge di Bilancio 2021</em></strong>”), il legislatore nazionale, nell’adeguare la normativa interna alle disposizioni del Regolamento, ha peraltro previsto ulteriori e onerosi obblighi in capo agli stessi fornitori di servizi di intermediazione online e fornitori di motori di ricerca online.Ma chi sono, nello specifico, i soggetti obbligati? E quali sono gli ulteriori obblighi previsti a loro carico dalla Legge di Bilancio 2021?&nbsp;</p><ol> <li><strong><em>I soggetti obbligati</em></strong></li></ol><p>Per quanto riguarda l’identificazione dei soggetti obbligati, occorre muovere dall’art. 1 (2) del Regolamento, ai sensi del quale esso “si applica ai servizi di intermediazione online e ai motori di ricerca online, a prescindere dal luogo di stabilimento o di residenza del fornitore di tali servizi e dal diritto altrimenti applicabile, forniti o proposti per essere forniti, rispettivamente, agli utenti commerciali e agli utenti titolari di siti web aziendali, che hanno il luogo di stabilimento o di residenza nell’Unione e che, tramite i servizi di intermediazione online o i motori di ricerca online, offrono beni o servizi a consumatori nell’Unione”.Sono due, quindi, le categorie di soggetti obbligati: i fornitori di servizi di intermediazione online e i fornitori di motori di ricerca online.</p><p style="padding-left: 30px;"><em>1.1. I fornitori di servizi di intermediazione online</em></p>Il fornitore di servizi di intermediazione online è la persona fisica o giuridica che fornisce agli utenti commerciali (per tali intendendosi i soggetti privati che agiscono nella propria attività commerciale o professionale o che offrono beni e servizi ai consumatori tramite servizi di intermediazione online per fini legati alla loro attività) servizi di intermediazione online ovvero:<ul> <li>servizi della società dell’informazione (e cioè qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>;</li> <li>che consentono agli utenti commerciali di offrire beni o servizi ai consumatori, con l’obiettivo di facilitare transazioni dirette tra tali utenti commerciali e i consumatori, a prescindere dal luogo dove sono concluse le transazioni; e</li> <li>che sono forniti in base a rapporti contrattuali tra il fornitore di tali servizi e gli utenti commerciali che offrono beni e servizi ai consumatori.</li></ul><p>Come precisato dallo stesso Regolamento, il luogo in cui il fornitore di servizi di intermediazione online è stabilito è indifferente ai fini dell’applicazione della disciplina, essendo sufficiente che l’utente commerciale a cui i servizi sono forniti sia residente o stabilito nell’Unione o che i beni o servizi siano offerti da quest’ultimo a consumatori nell’Unione.Alla luce della definizione di fornitore di servizi di intermediazione online, dovrebbero pertanto considerarsi compresi tra i soggetti destinatari degli obblighi di cui si dirà dopo tutti i gestori di piattaforme di <em>marketplace</em> operanti in Italia, si tratti di <em>marketplace</em> generalisti (es. Amazon, Ebay, Etsy, Facebook) o di marketplace relativi a specifici settori (Yoox, Farftech, Zalando, Privalia per l’abbigliamento; Deliveroo, Glovo, Uber Eats, Just Eat per il food delivery; IBS per l’editoria; Eprice per l’elettronica e l’informatica; Booking per i viaggi, etc.). Parimenti, dovrebbero considerarsi ricomprese le piattaforme che offrono servizi di intermediazione online sul mercato del <em>secondary ticketing</em> (già soggette all’attività di vigilanza del regolatore italiano).</p><p style="padding-left: 30px;"><em>1.2. I fornitori di motori di ricerca online</em></p>Il fornitore del motore di ricerca online è, invece, la persona fisica o giuridica che fornisce ai consumatori motori di ricerca online, intendendosi per tali quei servizi digitali che consentono all’utente di formulare domande al fine di effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti i siti Internet, anche limitatamente ad una sola lingua, sulla base di richieste dell’utente su qualsiasi tema e con <em>input</em> che possano essere parole chiavi, richieste vocali o scritte in grado di restituire risultati pertinenti in qualsiasi formato.Valgono anche per i fornitori di motori di ricerca online le medesime considerazioni svolte prima con riguardo al luogo in cui il fornitore è stabilito: la disciplina trova applicazione in tutti i casi in cui l’utente titolare di un sito web aziendale (e cioè il soggetto privato che utilizza interfacce online al fine di offrire beni e servizi ai consumatori per finalità legate alla propria attività commerciale, imprenditoriale, commerciale o professionale) sia residente o stabilito in Italia e offra beni o servizi a consumatori nell’Unione.Risulterebbero quindi soggetti agli obblighi introdotti dalla Legge di Bilancio 2021 sia i fornitori di motori di ricerca stranieri come Google, Yahoo, Pinterest e Bing sia, ovviamente, i fornitori di motori di ricerca italiani come Virgilio e Istella.&nbsp;<ol start="2"> <li><strong><em>Gli obblighi per i fornitori di servizi di intermediazione online e di motori di ricerca online introdotti dalla Legge di Bilancio 2021</em></strong></li></ol><p>Come anticipato in apertura, allo scopo di rendere effettiva l’applicazione del Regolamento, i commi da 515 a 517 dell’art. 1 della legge n. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) hanno adeguato le disposizioni della Legge n. 249/1997, istitutiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito l’“<strong><em>AGCOM</em></strong>” o l’“<strong><em>Autorità</em></strong>”) ai contenuti del Regolamento, prevedendo in particolare:</p><ul> <li>l’inclusione de “i fornitori di servizi di intermediazione online e i motori di ricerca online, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia” tra i soggetti obbligati all’iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (“<strong><em>ROC</em></strong>”)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>;</li> <li>l’assegnazione all’AGCOM&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> del compito di garantire l’adeguata ed efficace applicazione del Regolamento, anche mediante l’adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti; nonché</li> <li>l’attribuzione del potere di comminare sanzioni amministrative pecuniarie, non inferiori al 2% e non superiori al 5% del fatturato realizzato dal soggetto inadempiente nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> (il che comporta, ovviamente, il potere di chiedere informazioni e documenti ai soggetti coinvolti e disporre ispezioni) <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.</li></ul><p></p><p style="padding-left: 30px;"><em>2.1. L’obbligo di iscrizione al ROC</em></p>Delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, la più rilevante (e onerosa, aggiungeremmo) è certamente l’inclusione nel ROC dei fornitori di servizi di intermediazione online e i motori di ricerca online.Come noto, il ROC è lo strumento con il quale l’AGCOM assolve al compito, assegnatole dalla legge, di (i) garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari dei soggetti obbligati ad iscriversi, (ii) consentire l'applicazione delle norme concernenti la disciplina anti-concentrazione&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>, (iii) tutelare il pluralismo informativo, (iv) far rispettare i limiti previsti per le partecipazioni di società estere.<p style="padding-left: 30px;"><em>2.1.1. Iscrizione</em></p>Le modalità per l’iscrizione al ROC e i successivi adempimenti dichiarativi cui sono tenuti i soggetti obbligati sono disciplinati dal Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione (di seguito il “<strong><em>Regolamento ROC</em></strong>”).La domanda di iscrizione, corredata degli ulteriori documenti previsti nel Regolamento ROC (es. dichiarazioni inerenti all’assetto societario e all’attività esercitata), deve essere predisposta utilizzando i modelli allegati al Regolamento e tramessa all’AGCOM, entro sessanta giorni dalla data di inizio delle attività, attraverso il portale impresainungiorno.gov.it, accessibile mediante Carta Nazionale dei Servizi (CNS).L’AGCOM provvede, di regola, all’iscrizione entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, fatte salve eventuali richieste di rettifica o integrazione. Contestualmente, viene aggiornato il registro con il nome e le principali informazioni relative all’iscritto.Con riguardo ai fornitori di servizi di intermediazione online e ai fornitori di motori di ricerca online, vale la pena rilevare che la Legge di Bilancio 2021 non ha previsto un termine finale per adempiere all’obbligo di iscrizione (come invece era stato fatto in passato per gli operatori economici che esercitano attività di call center). L’obbligo dovrebbe pertanto considerarsi già cogente (fatti salvo eventuali futuri chiarimenti da parte dell’AGCOM).<p style="padding-left: 30px;"><em>2.1.2. Adempimenti successivi all’iscrizione</em></p>In quanto iscritti al ROC, i fornitori di servizi di intermediazione online e i fornitori di motori di ricerca online saranno tenuti, inoltre, ad una serie di adempimenti dichiarativi.Una comunicazione annuale di invarianza delle informazioni presenti nel ROC è prevista per tutti gli iscritti<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a> entro trenta giorni dalla data di deposito del bilancio in Camera di Commercio, aggiornata alla data dell’assemblea che approva il bilancio (oppure entro il 31 luglio di ogni anno per coloro che non sono obbligati alla redazione del bilancio); in caso contrario, debbono provvedere ad una integrazione sulla base dell’Allegato B al Regolamento ROC.Ulteriori comunicazioni sono previste al ricorrere di determinate circostanze, quali ad esempio (i) la variazione di informazioni dichiarate all’atto di iscrizione al ROC<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>, (ii) la presenza di soggetti controllanti ai sensi dell’art. 2359 c.c., (iii) la presenza di soci tra i quali siano stati conclusi accordi per l’esercizio concertato del voto o la gestione dell’impresa delle società per le quali è stata presentata la domanda<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a> e (iv) il trasferimento di proprietà e sottoscrizioni<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>. Anche per tali comunicazioni sono previsti modelli obbligatori reperibili alla piattaforma impresainungiorno.gov.it.<p style="padding-left: 30px;"><em>2.1.3. Oneri contributivi</em></p>Al pari di altri soggetti sottoposti alla vigilanza dell’AGCOM, anche i fornitori di servizi di intermediazione online e i fornitori di motori di ricerca online saranno tenuti a corrispondere all’AGCOM un contributo annuale, a copertura dei costi che l’Autorità si troverà a sostenere per le nuove competenze che le sono state affidate.Per il 2021, la misura del contributo è stata fissata dalla stessa Legge di Bilancio 2021 nell’1,5 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale – anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all’estero – relativi al valore della produzione risultante dal bilancio di esercizio dell'anno precedente, ovvero, per soggetti non obbligati alla redazione del bilancio, da omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione.Per gli anni successivi, sarà invece la stessa AGCOM a provvedere al ricalcolo con propria delibera, nel rispetto del limite del 2 per mille sui ricavi.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:paolo.gallarati@advant-nctm.com">Paolo Gallarati</a>, <a href="mailto:giulio.uras@advant-nctm.com">Giulio Uras</a> ed <a href="mailto:edoardo.mombelli@advant-nctm.com">Edoardo Mombelli</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> La definizione data dalla Direttiva (UE) 2015/1535 specifica altresì che per “a distanza” si debba intendere un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti, “per via elettronica” debba invece riferirsi a un servizio inviato all’origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento e di memorizzazione dei dati, che è interamente tramesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, e&nbsp; che “a richiesta individuale di un destinatario di servizi” si riferisca a un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale. La Direttiva in esame provvede a fornire all’Allegato 1 una lista indicativa di servizi non contemplati nella definizione.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Sebbene il comma 515 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2021 non faccia esplicito riferimento alle definizioni di fornitori di servizi di intermediazione online e di fornitori di motori di ricerca online di cui al Regolamento, appare ragionevole riferirsi – in attesa di eventuali chiarimenti da parte dell’AGCOM – a tali definizioni.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> In particolare, il Considerando 46 prevede: “Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a garantire l’adeguata ed efficace applicazione del presente regolamento. Esistono già sistemi diversi di esecuzione negli Stati membri e questi ultimi non dovrebbero essere obbligati a istituire nuovi organismi nazionali di esecuzione. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di incaricare le autorità esistenti, compresi gli organi giurisdizionali, dell’esecuzione del presente regolamento. Il presente regolamento non dovrebbe obbligare gli Stati membri a prevedere l’esecuzione d’ufficio o a infliggere ammende”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Resta comunque ferma, secondo quanto disposto dal comma 516 dell’art. 1 della legge n. 178/2020, la competenza esclusiva dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (“<strong><em>AGCM</em></strong>”) con riguardo alle pratiche commerciali scorrette.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Attualmente le procedure sanzionatorie sono disciplinate dalla delibera n. 136/06/CONS come modificata dalle delibere n. 173/07/CONS, n. 130/08/CONS e n. 131/08/CONS (cfr. <a href="https://www.agcom.it/procedimenti-sanzionatori-" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.agcom.it/procedimenti-sanzionatori-</a>).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Il quale costituisce tema di particolare interesse per l’AGCM, come da articoli 5 e 7 della Legge n. 287/1990 (cfr. anche <a href="https://www.agcm.it/competenze/tutela-della-concorrenza/operazioni-di-concentrazione/" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.agcm.it/competenze/tutela-della-concorrenza/operazioni-di-concentrazione/</a>).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Articolo 11 del Regolamento ROC.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Articolo 10 del Regolamento ROC.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Articolo 8 del Regolamento ROC.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Articolo 9 del Regolamento ROC.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 08 Feb 2021 04:34:09 +0100</pubDate>
                        <title>Le recenti modifiche alla Legge sulle Cartolarizzazioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-recenti-modifiche-alla-legge-sulle-cartolarizzazioni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Introduzione</strong>Il presente documento analizza le modifiche apportate alla Legge 30 aprile 1999, n. 130, in materia di cartolarizzazione dei crediti (la “<strong>Legge 130</strong>”) dall’articolo 1 commi 214 e 215 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (la “<strong>Legge di Bilancio 2021</strong>”), per effetto del quale è stato ampliato l’ambito di applicazione e specificata l’interpretazione del comma 4 dell’articolo 7.1 della Legge 130.&nbsp;<strong>Il quadro normativo di riferimento e le modifiche nel corso degli anni</strong>Nel corso degli anni la Legge 130 è stata oggetto di diversi interventi normativi:</p><p style="padding-left: 30px;">(a) il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in Legge 24 aprile 2017, n. 96, ha introdotto una disciplina specifica per la cartolarizzazione di crediti deteriorati, prevedendo, <em>inter alia</em>, la possibilità di costituire una società veicolo <em>ad hoc</em> al fine di acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse dell’operazione di cartolarizzazione, i beni immobili a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria;</p><p style="padding-left: 30px;">(b) la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha introdotto specifiche previsioni relative a (i) cartolarizzazioni aventi come sottostante titoli obbligazionari; (ii) finanziamenti erogati dalla società di cartolarizzazione; (iii) cartolarizzazioni sintetiche; e (iv) cartolarizzazioni dei proventi derivanti dalla titolarità di beni immobili;</p><p style="padding-left: 30px;">(c) il Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, poi convertito in legge 28 giugno 2019 n. 58 (c.d. Decreto Crescita) ha apportato alcune modifiche sulla cartolarizzazione dei crediti tra cui: (i) con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione di crediti derivanti da aperture di credito e classificati come UTP, la possibilità di trasferire gli impegni o la facoltà di erogazione a una banca o intermediario finanziario separatamente dal conto a cui l'apertura di credito è collegata ma mantenendo la domiciliazione del conto medesimo; (ii) la possibilità di costituire più società veicolo di appoggio per l’attività di acquisizione, gestione e valorizzazione di beni immobili o di beni mobili registrati e di applicare l'articolo 58 TUB ai trasferimenti alle società veicolo di appoggio di tali beni immobili o mobili registrati anche in assenza di rapporti giuridici individuabili in blocco;</p><p style="padding-left: 30px;">(d) il Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162, poi convertito in Legge 28 febbraio 2020, n. 8 (c.d. Decreto Milleproroghe 2020) ha (i) disciplinato con maggior dettaglio la disciplina del <em>“direct lending”</em>; (ii) ampliato l’ambito di applicazione delle norme che facilitano la cartolarizzazione dei crediti derivanti da apertura di credito; e (iii) completato la disciplina della cartolarizzazione con finanziamento (c.d. <em>sub-participation</em>).</p>&nbsp;<strong>Le modifiche introdotte con la Legge di Bilancio 2021</strong>Come anticipato, con l’articolo 1 commi 214 e 215 della Legge di Bilancio 2021 il legislatore ha apportato le ulteriori modifiche di seguito indicate.<strong><em>Modifica dell'ambito di applicazione della Legge 130</em></strong>L’ articolo 1 della Legge 130 stabilisce che la stessa trova applicazione con riferimento alle operazioni realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti, quando ricorrono due requisiti, uno dei quali, rimasto immutato, è relativo al fatto che la cessionaria (o la società emittente i titoli se diversa dalla cessionaria) sia una società per azioni con oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione.La Legge di Bilancio 2021 interviene invece a modificare il secondo requisito:<ul> <li><strong><span style="text-decoration: underline;">prima dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021</span></strong>&nbsp;era infatti previsto che le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti fossero destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, per finalizzare l’acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell’operazione;</li> <li><strong><span style="text-decoration: underline;">successivamente all'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021</span></strong>&nbsp;(<em>i.e.</em> dal 1 gennaio 2021) è previsto che le somme (a) corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti o (b) comunque ricevute a soddisfacimento dei crediti ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, o al soddisfacimento dei diritti derivanti dai finanziamenti alle medesime concessi da parte dei soggetti autorizzati all’attività di concessione di finanziamenti, per finanziare l’acquisto di tali crediti, e al pagamento dei costi dell’operazione. Viene inoltre specificato che, nel caso della concessione di finanziamenti, i riferimenti contenuti nel testo della legge ai titoli emessi a fronte della cartolarizzazione devono essere riferiti ai finanziamenti e i riferimenti ai portatori dei titoli devono essere riferiti ai soggetti creditori dei pagamenti dovuti da parte del soggetto finanziato ai sensi di tali finanziamenti.</li></ul><p>Pertanto, il comma 214 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 modificando l’articolo 1, comma 1, lett. (b) della Legge 130/1999 ha:</p><p style="padding-left: 30px;">(a)&nbsp;di fatto, introdotto la possibilità di strutturare le operazioni di cartolarizzazione secondo un <u>modello più semplice a livello operativo e gestionale</u> rispetto all’emissione di titoli, prevedendo la possibilità per le società di cartolarizzazione di finanziare l’acquisto dei crediti oggetto di cessione anche tramite l’assunzione di un finanziamento concesso da parte di un soggetto autorizzato ai sensi della normativa applicabile. Nel quadro normativo previgente, alle SPV era invece consentito finanziare l’acquisto dei crediti esclusivamente attraverso l’emissione di titoli (salvo alcune ipotesi eccezionali);</p><p style="padding-left: 30px;">(b)&nbsp;<u>esteso la segregazione patrimoniale</u>, prevedendo che siano destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, o derivanti dai finanziamenti, nonché al pagamento dei costi dell’operazione, oltre alle somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti (come già previsto nel testo previgente), anche quelle “comunque ricevute a soddisfacimento dei crediti ceduti”.</p><strong><em>L'interpretazione autentica dell'articolo 7.1, comma 4</em></strong>Il comma 215 della Legge di Bilancio 2021 reca una disposizione interpretativa relativa alla cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari. Il citato comma 4 stabilisce, infatti, che possono essere costituite una o più società veicolo d'appoggio (c.d. LeaseCo o ReoCo), aventi come oggetto sociale esclusivo il compito di acquisire, gestire e valorizzare, nel solo interesse dell’operazione di cartolarizzazione, i beni immobili e mobili registrati nonché gli altri beni e diritti concessi o costituiti a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria e i rapporti derivanti da tali contratti.Senza modificare il tenore letterale della norma, il comma 4 dell’art. 7.1 della Legge 130 chiarisce che tale disposizione si interpreta nel senso che l’acquisizione, da parte delle società veicolo di appoggio, dei citati <em>asset</em> – compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti – può avvenire <strong>anche per effetto di scissione o altre operazioni di aggregazione</strong>.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:matteo.gallanti@advant-nctm.com">Matteo Gallanti</a> e <a href="mailto:anna.guadagnin@advant-nctm.com">Anna Guadagnin</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 08 Feb 2021 02:57:38 +0100</pubDate>
                        <title>Legalcommunity Tax Awards 2021: primo bilancio dall’apertura del voto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legalcommunity-tax-awards-2021-primo-bilancio-dallapertura-del-voto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ormai già da alcuni giorni è possibile&nbsp;votare&nbsp;gli studi legali e i professionisti protagonisti del settore Tax nell’ultimo anno, che verranno premiati il 15 aprile 2021.Le votazioni chiuderanno&nbsp;venerdì 12 febbraio.Di seguito il primo aggiornamento sui trend provvisori emersi dalle votazioni. Ricordiamo che i nominativi vengono riportati in&nbsp;ordine alfabetico&nbsp;(l’ordine non da perciò alcuna indicazione sulla graduatoria), e che il voto online è solo uno degli elementi che verrà tenuto in considerazione nell’assegnazione del premio finale.In questo primo bilancio verranno svelati i risultati parziali delle prime otto categorie. Le preferenze provvisorie delle restanti categorie saranno rese note in un secondo aggiornamento, che sarà pubblicato prossimamente.Nella categoria studio dell’anno, i più votati risultano&nbsp;Di Tanno Associati, Facchini Rossi Michelutti e Maisto e Associati. In quella di professionista dell’anno stanno invece emergendo&nbsp;Paolo Ludovici&nbsp;di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici,&nbsp;Guglielmo Maisto&nbsp;di Maisto e Associati e&nbsp;Stefano Simontacchi&nbsp;di BonelliErede.Nella consulenza troviamo in testa gli studi&nbsp;Biscozzi Nobili Piazza, CMS&nbsp;e&nbsp;Dentons, mentre lato professionisti guidano la classifica in questo momento&nbsp;Giulio Andreani&nbsp;di PwC TLS,&nbsp;Paolo Ludovici&nbsp;di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici e&nbsp;Marco Valdonio&nbsp;di Maisto e Associati.In ambito contenzioso,&nbsp;BonelliErede, Maisto e Associati&nbsp;e&nbsp;Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati&nbsp;si trovano attualmente nelle posizioni di vertice insieme ai professionisti&nbsp;Giulio Andreani&nbsp;di PwC TLS,&nbsp;Tommaso Di Tanno&nbsp;di Di Tanno Associati e&nbsp;Giuliano Foglia&nbsp;di Foglia &amp; Partners.Gli studi che hanno raccolto le maggiori preferenze nella fiscalità finanziaria sono al momento&nbsp;Allen &amp; Overy, Clifford Chance&nbsp;e&nbsp;Freshfields. I professionisti più votati risultano invece&nbsp;Riccardo Michelutti&nbsp;di Facchini Rossi Michelutti,&nbsp;Raul-Angelo Papotti&nbsp;di Chiomenti e&nbsp;Renato Paternollo&nbsp;di Freshfields.Per quanto riguarda il transfer pricing guidano oggi la classifica degli studi&nbsp;BonelliErede, Crowe Valente/Valente Associati GEB Partners&nbsp;ed&nbsp;EY. Tra i professionisti emergono finora&nbsp;Davide Bergami&nbsp;di EY,&nbsp;Mario d’Avossa&nbsp;di CMS e&nbsp;Stefano Simontacchi&nbsp;di BonelliErede.In testa nell’M&amp;A e operazioni straordinarie troviamo in questo momento gli studi&nbsp;Chiomenti, Facchini Rossi Michelutti&nbsp;e&nbsp;Hogan Lovells.&nbsp;Fulvia Astolfi&nbsp;di Hogan Lovells,&nbsp;Luca Rossi&nbsp;di Facchini Rossi Michelutti e&nbsp;<strong>Federico Trutalli</strong>&nbsp;di <strong>Nctm</strong> sono invece i professionisti più votati.Nella categoria private clients &amp; wealth management si segnalano gli studi&nbsp;Belluzzo &amp; Partners, Biscozzi Nobili Piazza&nbsp;e&nbsp;Withers, insieme ai professionisti&nbsp;Massimo Antonini&nbsp;di Chiomenti,&nbsp;Giulia Cipollini&nbsp;di Withers e&nbsp;Paolo Ludovici&nbsp;di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici.BonelliErede, EY&nbsp;e&nbsp;PwC TLS&nbsp;guidano infine la categoria patent box insieme a&nbsp;Mario d’Avossa&nbsp;di CMS,&nbsp;Stefano Simontacchi&nbsp;di BonelliErede e&nbsp;Paolo Tripoli&nbsp;di PwC TLS.Tratto da <a href="https://legalcommunity.it/legalcommunity-tax-awards-2021-primo-bilancio-dallapertura-del-voto/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Legalcommunity</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 08 Feb 2021 02:43:38 +0100</pubDate>
                        <title>Un Paese bloccato dalla burocrazia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/un-paese-bloccato-dalla-burocrazia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gli investitori esteri sono ancora poco entusiasti dall'idea di scommettere sulle infrastrutture italiane a causa della troppa burocrazia. È uno dei dati emersi durante il webinar «Infrastrutture, i vincoli da superare e le nuove opportunità. Giuristi d'impresa e legali a confronto», svoltosi ieri all'interno della «MF Italian Legal Week 2021» organizzata da Class Agorà (Class Editori).Per quanto l'Italia sia una economia importante ed interessante per investimenti sulle infrastrutture, «il mercato è indietro a causa dell'instabilità politica e regolatoria; l'eccessiva burocratizzazione e, altro elemento rilevante, la qualità dell'iniziativa del partenariato pubblico-privato», ha affermato Daniele Ruggeri, associate partner strategy &amp; transactions, infrastructure team, EY. Eppure, «vi sono due fattori che rendono appetibile il mercato italiano delle infrastrutture: i rendimenti importanti che si vedono in Italia rispetto a paesi europei, ed il gap infrastrutturale nel Paese, che dà possibilità agli attori di investire capitali importanti».Tuttavia gli investitori internazionali si trovano davanti ad un sistema imprevedibile, che scoraggia l'investimento. «Quello che chiedono gli investitori è di avere un sistema sostanzialmente stabile. L'investimento presuppone una stabilità dell'assetto regolatorio, che noi in Italia non abbiamo», ha rimarcato Maurizio Delfino, partner Delfino e associati Willkie Farr &amp; Gallagher. Oltre al problema burocratico e normativo, l'incertezza politica gioca un ruolo importante negli investimenti per le infrastrutture.In Italia l'approccio politico di «buttare a mare» tutto quello che è stato progettato e realizzato dalla leadership politica precedente, rende instabile il mercato. E senza stabilità gli investitori esteri scappano», ha lamentato Federico Sutti, Managing Partner, Dentons Italia. «Una possibile soluzione giuridica da poter implementare è quella di mettere dei limiti o eliminare la revoca per pubblico interesse, e di regolarizzare la stabilità delle concessioni» ha continuato. Inoltre, riguardo alle infrastrutture sociali, si presenta anche un problema di «size dell'investimento».«Le infrastrutture sociali che interessano il territorio, riguardano molto spesso piccole realtà, rendendo le dimensioni dell'investimento poco appetibile», ha affermato<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong><span class="chapterhl">Vito Bisceglie</span></strong>, <strong>partner<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Nctm</span></strong>.Con riferimento alle nuove tecnologie, invece, tra gli investimenti nelle infrastrutture che si stanno realizzando in Italia spicca il 5G. «L'Italia è tra i primi Paesi che sta investendo sulla tecnologia del 5G», ha ricordato Agostino Nuzzolo, general counsel, direttore della funzione Legal &amp; tax di Tim. In particolare, «Telecom oltre ad investire sulle infrastrutture sta puntando sulla combinazione di disponibilità dei servizi ed infrastruttura». Su questa linea, «uno dei progetti su cui si sta lavorando è la realizzazione di un conductor, ossia dei visori ottici con tecnologia 5G per eseguire visite a distanze, con un servizio di self monitoring del paziente».Proprio, sul campo della telemedicina è previsto un forte investimento sul futuro, con un mix tra la parte fisica e quella digitale del servizio. «La stessa bozza del recovery prevede una triplice convergenza: interventi immobiliari, riorganizzazione territoriale e digitalizzazione della sanità», ha dichiarato <strong>Bisceglie</strong>. Tuttavia, occorre anche una regolamentazione dell'attività. «Oggi non c'è framework normativo importante sulla telemedicina. Vi sono alcuni interventi normativi regionali per l'erogazioni di servizi di telemedicina», ha continuato <strong>Bisceglie</strong>.Infine, sul tema delle stazioni appaltanti, oggi, è stato osservato, si ha una scarsa competenza degli organi preposti per i progetti e per le gare. Mentre prima c'era un organo tecnico competente che aiutava le stazioni preposte durante il percorso, oggi è impossibile che le stazioni appaltanti locali possano maturare le competenze per operazioni così complicate. «Per le concessioni pubbliche servono centri di competenza che aiutino il pubblico», ha concluso Federico Sutti.Tratto da <a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202102/06/0070_binpage35.pdf&amp;authCookie=380069484&amp;trc=pDelivery-t20210206-a531063122-h34221-c1115-d10814-f12517-n70" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Milano Finanza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 04 Feb 2021 05:54:19 +0100</pubDate>
                        <title>Nctm è &quot;Studio dell&#039;anno - Practice M&amp;A Small Cap&quot;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-e-studio-dellanno-practice-ma-small-cap</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nctm Studio Legale</strong>&nbsp;è stato premiato come “<strong>Studio dell'anno - Practice M&amp;A Small Cap</strong>"<b class></b><img class="size-medium wp-image-21296 aligncenter" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2021/02/Schermata-2021-02-04-alle-09.17.21-210x300.png" alt></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 04 Feb 2021 03:46:42 +0100</pubDate>
                        <title>Brexit: quali conseguenze per i dati personali?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/brexit-quali-conseguenze-per-i-dati-personali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<ol> <li><strong>Il Regno Unito quale Paese Terzo</strong></li></ol><p>Come noto, dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito ha lasciato definitivamente l’Unione europea (l’“<strong>UE</strong>”), essendosi completato il processo cosiddetto di “Brexit”.Pertanto, il Regno Unito, ai fini della disciplina sulla protezione dei dati e dell’applicazione del Regolamento (UE) n. 2016/679 (il “<strong>GDPR</strong>”) diventa, per effetto della Brexit, un Paese Terzo ed il trasferimento dei dati personali verso il Regno Unito diviene soggetto alle disposizioni del GDPR che regolano il trasferimento dei dati personali verso Paesi Terzi.Si rammenta, infatti, che il GDPR si applica anche al trattamento dei dati personali effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell’UE quando le attività di trattamento riguardano:</p><p style="padding-left: 30px;">a) l’offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell’UE, indipendentemente dall’obbligatorietà di un pagamento dell’interessato; oppure</p><p style="padding-left: 30px;">b) il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo all’interno dell’UE<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>. Tale previsione del GDPR mira infatti ad assicurare una tutela globale dei diritti degli interessati nell’UE e di stabilire, in termini di requisiti sulla protezione dei dati, una parità di condizioni per le imprese attive sui mercati UE, in un contesto caratterizzato da flussi di dati su scala mondiale.</p>Al fine di fugare ogni dubbio, perciò, sia l’<em>European Data Protection Board</em> (l’“<strong>EDPB</strong>”) che l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (il “<strong>Garante Privacy</strong>”) hanno cercato di chiarire meglio quali siano le conseguenze della Brexit sul trattamento dei dati personali.&nbsp;<ol start="2"> <li><strong>La nota informativa dell’EDPB</strong></li></ol><p>L’EDPB, nella sua “<em>Information note on data transfers under the GDPR to the United Kingdom after the transition period</em>” adottata il 15 dicembre 2020, e successivamente modificata il 13 gennaio 2020<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> chiarisce che, per quanto riguarda i flussi di dati personali verso il Regno Unito, che per effetto della Brexit è diventato un Paese Terzo, bisogna fare riferimento all’Accordo commerciale e di cooperazione stipulato il 30 dicembre 2020 fra Regno Unito e UE (l’“<strong>Accordo</strong>”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.Tale Accordo prevede, tra l’altro, che il Regno Unito continui ad applicare il GDPR per un ulteriore periodo di massimo 6 mesi (quindi fino al 30 giugno 2021).Di conseguenza, in questo periodo, qualsiasi comunicazione di dati personali verso il Regno Unito potrà avvenire secondo le medesime regole valevoli al 31 dicembre 2020 e non sarà considerata un trasferimento di dati verso un Paese Terzo.Tuttavia, questo significa che, <u>dopo il 30 giugno 2021</u> ogni trasferimento di dati personali dall’UE al Regno Unito potrà considerarsi legittimo soltanto se effettuato in ottemperanza a quanto previsto nel Capo V del GDPR, vale a dire in presenza di una decisione della Commissione europea (art. 45 del GDPR) ovvero delle altre garanzie adeguate previste dall’art. 46 del GDPR (clausole contrattuali tipo, norme vincolanti d’impresa, accordi amministrativi, certificazioni, codici di condotta, etc.) per trasferire dati dall’UE (più esattamente dal SEE, lo Spazio Economico Europeo) verso un Paese Terzo non adeguato, oppure in presenza delle deroghe che l’art. 49 del GDPR ammette in assenza di garanzie adeguate (consenso esplicito dell’interessato, interesse pubblico di uno Stato membro del SEE, etc.), ma solo in via residuale e secondo un approccio molto restrittivo.Inoltre, l’EDPB invita a considerare che, in ottemperanza alle “<em><a href="https://www.nctm.it/news/articoli/i-trasferimenti-di-dati-personali-dallunione-europea-agli-stati-uniti-a-seguito-delle-raccomandazioni-adottate-dal-comitato-europeo-per-la-protezione-dei-dati-personali" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure compliance with the EU level of protection of personal data</a>” </em>qualora i dati personali siano trasferiti nel Regno Unito sulla base delle garanzie di cui all’articolo 46 del GDPR (clausole contrattuali tipo, norme vincolanti d’impresa, accordi amministrativi, certificazioni, codici di condotta, etc.), i titolari e i responsabili del trattamento potrebbero essere chiamati ad adottare eventuali misure supplementari di tali garanzie di trasferimento per garantire un livello di protezione dei dati personali trasferiti sostanzialmente equivalente a quello garantito nello Spazio Economico Europeo (il “<strong>SEE</strong>”), nel caso in cui la legge del Regno Unito non garantisca l’effettivo rispetto di tale livello di protezione. Giova, infatti, ricordare, che le <em>Recommendations 01/2020</em> sopra citate sono state adottate dall’EDPB<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> in seguito alla nota sentenza “Schrems II” della Corte di Giustizia dell’Unione Europea<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> al fine di assistere i titolari e i responsabili del trattamento che agiscono in qualità di <em>data exporter</em> verso Paesi Terzi, i quali, a seguito della sentenza Schrems II, sono tenuti a verificare, caso per caso, se la legge del Paese Terzo garantisce un livello di protezione dei dati personali trasferiti sostanzialmente equivalente a quello garantito nel SEE e ad adottare eventuali misure supplementari/integrative delle garanzie di trasferimento previste dal Capo V del GDPR per garantire l’effettivo rispetto di tale livello di protezione, qualora le sole garanzie di trasferimento non siano sufficienti. A tal fine, le <em>Recommendations 01/2020</em> descrivono efficacemente le attività che i titolari e i responsabili devono eseguire, sulla base dei principi espressi dalla citata sentenza Schrems II, inizialmente, per mappare il complesso dei trasferimenti effettuati al di fuori del SEE e, in seguito, per valutare la necessità o meno di adottare misure supplementari per trasferire i dati conformemente al diritto dell'UE, a maggior tutela dei soggetti interessati.Infine, l’EDPB rammenta che, in caso di trasferimento, in ogni caso, i titolari e/o i responsabili del trattamento dovranno ottemperare anche ad altri obblighi derivanti dal GDPR, con particolare riferimento alla necessità di aggiornare i registri delle attività di trattamento (art. 30 del GDPR) e le informative sul trattamento dei dati personali (artt. 13 e 14 del GDPR) al fine di menzionare i trasferimenti di dati verso il Regno Unito.&nbsp;</p><ol start="3"> <li><strong>I chiarimenti del Garante Privacy</strong></li></ol><p>In aggiunta a quanto evidenziato dall’EDPB, il Garante Privacy rileva<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a> che dal 1° gennaio 2021 i titolari e i responsabili del trattamento con sede nel Regno Unito che siano soggetti all’applicazione del GDPR sono tenuti a designare un “<strong>rappresentante</strong>” nel SEE a norma dell’art. 27 del GDPR.In particolare, trattasi di una figura incaricata dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento a fungere da interlocutore, in aggiunta o in sostituzione del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, in particolare delle autorità di controllo e degli interessati, per tutte le questioni riguardanti il trattamento al fine di garantire il rispetto del GDPR.Con riferimento, infine, ad <strong>eventuali contenziosi o reclami transfrontalieri</strong> in materia di protezione dei dati con titolari o responsabili del trattamento stabiliti nel Regno Unito, dal 1° gennaio 2021 al Regno Unito in quanto Paese Terzo non sarà più applicabile il meccanismo dello “sportello unico” (c.d. <em>one stop shop</em>) che disciplina questi contenziosi fra i Paesi del SEE<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.In altri termini, le imprese con sede nel Regno Unito non potranno più beneficiare della possibilità di rapportarsi con un’unica Autorità “capofila” (ossia, l’Autorità competente per lo stabilimento principale o unico nel SEE) per i vari obblighi previsti dal GDPR. Per poter continuare a godere dei benefici dello sportello unico, dovrebbero infatti individuare un nuovo stabilimento principale in uno Stato membro del SEE.Infine, il Garante Privacy ribadisce, in ogni caso, la possibilità per gli interessati che si trovino all’interno del territorio italiano - ed i cui dati sono trattati per l’offerta di beni e servizi o per il monitoraggio del loro comportamento da parte di titolari stabiliti nel Regno Unito - di rivolgersi al Garante Privacy per la tutela dei loro diritti.&nbsp;</p><ol start="4"> <li><strong>Possibili sviluppi futuri</strong></li></ol><p>Pertanto, anche alla luce dell’impegno assunto dalla Commissione europea e dal Governo UK in base all’Accordo, si auspica che le stesse lavorino, entro il termine di scadenza del periodo “transitorio” sopra ricordato (vale a dire, il 30 giugno 2021), su reciproche decisioni di adeguatezza che consentano di proseguire i flussi di dati dall’UE al Regno Unito senza interruzioni.Se così non fosse, infatti, ai trasferimenti di dati si applicheranno tutte le disposizioni del Capo V del GDPR, con tutte le conseguenze del caso.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:paolo.gallarati@advant-nctm.com">Paolo Gallarati</a>, <a href="mailto:ilaria.todaro@advant-nctm.com">Ilaria Todaro</a> e <a href="mailto:claudia.colamonaco@advant-nctm.com">Claudia Colamonaco</a>.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Articolo 3 del GDPR.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> L’“<em>Information note on data transfers under the GDPR to the United Kingdom after the transition </em>period” dell’EDPB è scaricabile al seguente <em>link</em>: <a href="https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/information-note-data-transfers-under-gdpr-united-kingdom-after_en" target="_blank" rel="noreferrer">https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/information-note-data-transfers-under-gdpr-united-kingdom-after_en</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> L’Accordo commerciale e di cooperazione stipulato il 30 dicembre 2020 fra Regno Unito e UE è scaricabile al seguente <em>link</em>: <a href="https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en" target="_blank" rel="noreferrer">https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en</a>. Tale Accordo ha carattere provvisorio, in attesa della pronuncia da parte del Parlamento europeo e della successiva adozione formale da parte del Consiglio dell'UE, per l'entrata in vigore definitiva.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Si rammenta che il 21 dicembre 2020 si è chiusa la consultazione pubblica relativa alle <em>Recommendations 01/2020</em> di cui si attende, ad oggi, la pubblicazione in via definitiva, in seguito alla quale esse saranno immediatamente applicabili.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Come noto, con la sentenza c.d. Schrems II, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha esaminato la validità della Decisione 2016/1250 sull'adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA (cd. “<em>Privacy Shield”</em>), dichiarandone l’invalidità.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> La nota del Garante Privacy è consultabile al seguente link: <a href="https://www.garanteprivacy.it/temi/trasferimento-dati-estero#brexit" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.garanteprivacy.it/temi/trasferimento-dati-estero#brexit</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Il meccanismo dello sportello unico (c.d. <em>one-stop-shop</em>), introdotto per la prima volta con il GDPR, permette ad un’Autorità (c.d. Autorità capofila) di rendere un’unica decisione in caso di trattamenti da parte di uno stesso organo in più Stati membri. L’articolo 56, paragrafo 1, del GDPR, infatti, stabilisce che “<em>l'autorità di controllo dello stabilimento principale o dello stabilimento unico del titolare del trattamento o responsabile del trattamento è competente ad agire in qualità di autorità di controllo capofila per i trattamenti transfrontalieri effettuati dal suddetto titolare del trattamento o responsabile del trattamento, secondo la procedura di cui all'articolo 60</em>”. A sua volta, l’articolo 60 del GDPR detta una procedura specifica di cooperazione tra le Autorità di controllo interessate e l’Autorità di controllo capofila. Essa ha l’obbligo di comunicare alle Autorità interessate le informazioni utili sulla questione così come quello di presentare un progetto di decisione per ottenere il loro parere. L’Autorità capofila può altresì richiedere la collaborazione delle Autorità interessate. Entro uno specifico termine, le Autorità interessate possono presentare obiezioni riguardo al progetto di decisione. In tal caso, l’Autorità capofila presenterà una nuova decisione che tenga conto delle obiezioni oppure, se non riterrà le obiezioni motivate o pertinenti, attiverà il meccanismo di coerenza di cui all’articolo 63 del GDPR ovvero potrà adire l’EDPB.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 04 Feb 2021 02:47:09 +0100</pubDate>
                        <title>Tutti i premi ai super studi che innovano la professione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tutti-i-premi-ai-super-studi-che-innovano-la-professione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tutti i premi ai super studi che innovano la professione </em>Si è tenuta ieri sera, al termine della prima giornata della MF Italian Legal Week 2021, la cerimonia di consegna dei Legal Awards (parte I), dedicati ai Migliori Avvocati e ai Migliori Studi Legali.I vincitori sono stati individuati secondo criteri oggettivi, in collaborazione con Pbv Monitor, dopo uno screening compiuto su 3.500 operazioni e 3.300 professionisti.Fra le categorie di premi, in ordine di consegna: Debt Capital Markets, relativa a tutte le operazioni di emissioni di titoli di debito esclusi minibond e securitization; Equity Capital Markets (emissioni di titoli e valori, equity, azioni e strumenti analoghi); Finance, che include il finanziamento di acquisizioni, finanziamenti bancari (syndicated/ single), operazioni di leasing e shipping finance Investment Funds (operazioni di costituzione di fondi di investimento mobiliare e di tutte le attività regolatorie collegate alla gestione di questi strumenti).Premiate anche le operazioni di m&amp;a con importo superiore ai 250 milioni di euro, a quelle con valore fra i 25 e i 250 milioni e, infine, a quelle di importo inferiore ai 25 milioni sono state dedicate, rispettivamente, le categorie M&amp;A Large Deal, Mid Market e Small Cap.Le emissioni obbligazionarie riservate a istituzionali emessi da aziende non quotate (normalmente Pmi e di taglio inferiore ai 50 milioni euro) sono state protagoniste della categoria Mini Bond, che ha preceduto il Premio Speciale Top Woman in Legal. Nella seconda parte della serata sono stati assegnati i premi ai protagonisti del settore immobiliare in due categorie, Real Estate e Real Estate Financing.Infine, a chiudere, i riconoscimenti relativi a: Securitization (operazioni di cessione di portafogli di crediti attraverso cartolarizzazioni) e a Venture Capital (operazioni straordinarie di compravendita\ partecipazioni in cui uno studio ha assistito un fondo di venture capital / o un business angel).La seconda parte dei Legal Awards si terrà questa sera, dalle 19 alle 20.30.Tratto da <a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202102/04/0595_binpage1.17.pdf&amp;authCookie=-570817321&amp;trc=pMailCN-t20210204-a530743782-h34222-c1115-f12517-n595-u8048" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Milano Finanza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 03 Feb 2021 09:20:00 +0100</pubDate>
                        <title>Il calendar provisioning: spunti di riflessione sulla gestione delle non-performing exposures anche alla luce dell&#039;impatto della pandemia da Covid-19</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-calendar-provisioning-spunti-di-riflessione-sulla-gestione-delle-non-performing-exposures-anche-alla-luce-dellimpatto-della-pandemia-da-covid-19</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tratto da <a href="http://www.dirittobancario.it/approfondimenti/banche-e-intermediari-finanziari/il-calendar-provisioning-la-gestione-delle-npe-anche-alla-luce-della-crisi" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dirittobancario.it</a>&nbsp;<strong>Sommario:&nbsp;</strong>1. Introduzione; 2. Il quadro normativo di riferimento; 3. La disciplina del <i>calendar provisioning</i>; 4. L’impatto della pandemia da Covid-19; 5. I potenziali effetti del <i>calendar provisioning </i>sulla gestione delle NPE.&nbsp;<strong>1.Introduzione</strong></p><p class="p2">Il presente contributo analizza i principali aspetti della disciplina del c.d. <i>calendar provisioning </i>e gli effetti che tale istituto è destinato ad avere sulla gestione delle posizioni classificate come <i>non-performing</i>, anche alla luce della pandemia da Covid-19.</p><p class="p2">Quando si parla di <i>calendar provisioning </i>fa riferimento a un insieme di regole di fonte europea introdotte con l’obiettivo di migliorare la qualità degli attivi delle banche, riducendo le esposizioni <i>non-performing </i>in modo sostenibile, attraverso un piano graduale di accantonamento prudenziale.</p>&nbsp;<strong>2.Il quadro normativo di riferimento</strong><p class="p2">L’attuale disciplina della copertura minima delle esposizioni deteriorate è stata introdotta con le “<i>Linee guida sui crediti deteriorati</i>” della Banca Centrale Europea (<b>BCE</b>) di marzo del 2017&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, integrate a marzo 2018 con l’“<i>Addendum alle linee guida sui crediti deteriorati</i>” (l’<b>Addendum</b>)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[2]</a>, il quale per la prima volta ha dato una serie di indicazioni (c.d. aspettative di vigilanza), operative dal 1° aprile 2018, in materia di copertura prudenziale delle esposizioni classificate come <i>non-performing exposures </i>(<b>NPE</b>).</p><p class="p2">Con il comunicato stampa dell’11 luglio 2018 la BCE&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[3]</a>ha dettato le aspettative di vigilanza in tema di accantonamenti sulle consistenze di <i>non-performing loans </i>(<b>NPL</b>), destinate ad assumere rilevanza nell’ambito del dialogo tra soggetto vigilato e vigilante attraverso l’invio delle c.d. SREP <i>letters </i>alle singole banche, alle quali viene dunque lasciata la possibilità di motivare la legittimità di taluni scostamenti, al fine di evitare l’applicazione da parte della BCE di una misura di vigilanza di secondo pilastro.</p><p class="p1">Il 17 aprile 2019 è stato pubblicato il Regolamento (EU) 2019/630 del Parlamento Europeo e del Consiglio (il <b>Regolamento 2019/630</b>)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[4]</a>che, modificando in parte il Regolamento (EU) 2013/575 del Parlamento Europeo e del Consiglio (“<b>CRR</b>”)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[5]</a>recante i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, ha introdotto una nuova disciplina in tema di copertura minima per le NPE, la quale prevede un sistema di deduzione dal <i>common equity Tier </i>1 (<b>CET1</b>) della banca nella misura in cui non siano stati raggiunti determinati livelli di copertura minimi previsti dalla nuova normativa. Tale quadro regolamentare, inserito nel primo pilastro, non prevede margini di flessibilità e si applica ai soli NPE generati da crediti erogati a partire dal 26 aprile 2019.</p><p class="p1">Con l’intento di armonizzare il sistema di regole previste nell’Addendum con la disciplina prevista nel Regolamento 2019/630&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[6]</a>, nell’agosto 2019 la BCE è intervenuta nuovamente con la “<i>Comunicazione in merito alle aspettative di vigilanza sulla copertura delle NPE</i>”&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[7]</a>, chiarendo gli aspetti inerenti agli orientamenti sulle NPE pubblicati dall’ABE, fornendo maggiori dettagli in merito alle aspettative di vigilanza della BCE sugli accantonamenti per le consistenze di NPE e illustrando l’interazione tra le aspettative della BCE relative alla copertura delle NPE nell’ambito del secondo pilastro e le norme prudenziali di primo pilastro.</p><p class="p1">Sulla scorta di quanto previsto dalla BCE con <i>statement </i>del 20 marzo 2020&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[8]</a>, in data 24 giugno 2020 è stato pubblicato il Regolamento (EU) 2020/873 del Parlamento Europeo e del Consiglio (il <b>Regolamento 2020/873</b>)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[9]</a>, il quale, nell’ambito di una serie di interventi di modifica del CRR utili a fronteggiare l’emergenza connessa alla diffusione del Covid-19, ha modificato il Regolamento 2019/630, puntualizzando il ruolo delle garanzie pubbliche nell’ambito del <i>framework </i>di Pillar 1 (sul punto vedi <i>infra</i>).</p>&nbsp;<strong>3.La disciplina del <em>calendar provisioning</em></strong><p class="p1">Alla luce di quanto sopra esposto, il perimetro di applicazione del <i>calendar provisioning </i>può essere tripartito a seconda delle caratteristiche delle NPE&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[10]</a>. In particolare, qualora le NPE in portafoglio abbiano raggiunto lo stadio di deteriorato:</p><p style="padding-left: 30px;">(i) dal 1° aprile 2018 in poi e la data di <i>origination </i>risulti pari o successiva al 26 aprile 2019, il livello minimo di copertura sarà disciplinato dal Regolamento 2019/630 (<span class="s1"><b>Perimetro Pillar 1</b></span>);</p><p style="padding-left: 30px;">(ii)&nbsp;al 1° aprile 2018 in poi e la data di <i>origination </i>risulti antecedente al 26 aprile 2019, il livello minimo di copertura sarà disciplinato dall’Addendum (<span class="s1"><b>Perimetro Pillar 2 Addendum</b></span>);</p><p style="padding-left: 30px;">(iii)&nbsp;antecedentemente al 1° aprile 2018, il livello minimo di copertura verrà gestito nell’ambito della SREP <i>letter </i>annuale inviata dalla BCE alle singole banche (<b>Perimetro Pillar 2 Stock</b>).</p><p class="p1">Con riferimento al <b><i>Perimetro Pillar 1, la </i></b>normativa europea ha introdotto dei requisiti di carattere normativo, vincolanti per tutte le banche dal momento dell’entrata in vigore del Regolamento 2019/630 (<i>i.e. </i>26 aprile 2019). Sulla base del principio del <i>prudential backstop </i>ciascuna banca è tenuta a rispettare un livello minimo di copertura, il c.d. <i>minimum loss coverage&nbsp;</i><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[11]</a> (<b>MLC</b>), al fine di coprire le perdite future derivanti dalle NPE. I MLC previsti per le NPE variano in funzione del periodo di permanenza a deteriorato (c.d. <i>vintage</i>), della presenza o meno di garanzie (c.d. crediti <i>secured </i>o <i>unsecured</i>) e della tipologia di garanzie che assistono il credito.</p><img class="wp-image-21275 aligncenter" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2021/02/Schermata-2021-02-03-alle-15.52.41.png" alt width="496" height="249"><p class="p1">Con specifico riferimento alle esposizioni <i>forborne</i>, l’art. 47-<i>quater </i>del Regolamento 2019/630 prevede che queste potranno usufruire per la determinazione del MLC della sospensione di un anno solo nel caso di concessione di prima misura&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[12]</a>. Ciò comporta che, per effetto della sospensione, la percentuale di copertura valida in quel momento risulterà applicabile per un ulteriore anno, scaduto il quale, qualora l’esposizione risulti ancora deteriorata, la percentuale di svalutazione applicabile dovrà essere&nbsp;determinata come se non fosse stata accordata alcuna misura, tenendo conto della data in cui l’esposizione era stata originariamente classificata come deteriorata&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[13]</a>.</p><p class="p1">Nonostante tali regole siano già in vigore, i livelli di deduzione derivanti dall’introduzione di NPL <i>prudential backstop </i>saranno indicati dalle banche nell’ambito delle segnalazioni Corep a partire dalla data di riferimento del 30 giugno 2021.</p><p class="p1">Con riferimento al <b>Perimetro Pillar 2 Addendum</b>, sono previsti gli stessi livelli minimi di copertura di cui al Perimetro Pillar 1, fatta eccezione per le esposizioni <i>forborne ex </i>art. 47-<i>quater</i>, comma 6, del Regolamento 2019/630, per le quali non è previsto alcun trattamento specifico.</p><p class="p1">Poiché il periodo di <i>vintage </i>decorre dal 1° aprile 2018 e il primo MLC (35% per le esposizioni <i>unsecured</i>) scatta dopo due anni, i livelli minimi di copertura hanno iniziato a decorrere già dal 1° aprile 2020.</p><p class="p1">In base alle istruzioni per la compilazione dello <i>Short Term Exercise </i>(<b>STE</b>) diffuse dalla BCE nel dicembre 2019&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[14]</a>, i soggetti vigilati potranno richiedere l’esenzione dall’applicazione delle percentuali di copertura previste nel Perimetro Pillar 2 Addendum solo nell’ipotesi: (i) di pagamenti regolari che conducano al pieno rimborso; (ii) in cui la combinazione delle aspettative di secondo pilastro con i requisiti patrimoniali di primo pilastro generino una richiesta di copertura superiore al 100% dell’esposizione. In ogni caso è previsto che non possono essere oggetto di esenzione le posizioni con oltre trenta giorni di scaduto o per le quali non sia stato effettuato un pagamento contrattuale negli ultimi dodici mesi.</p><p class="p1">Con riferimento al <b>Perimetro Pillar 2 Stock</b>, viene richiesto un livello di copertura minimo a partire dalla fine del 2020 sulle esposizioni con <i>vintage </i>uguale o superiore a 7 o 2 anni dalla classificazione a NPE, a seconda che si tratti rispettivamente di esposizioni <i>secured </i>ovvero <i>unsecured</i>. Ciascun istituto vigilato è stato ricondotto a una delle tre macro-fasce (prima fascia = alta; seconda fascia = intermedia; terza fascia = bassa) alle quali sono stati attribuiti diversi MLC in funzione della sostenibilità delle NPE da parte degli stessi istituti.</p><img class="wp-image-21278 aligncenter" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2021/02/Schermata-2021-02-03-alle-15.55.24.png" alt width="488" height="139"><img class="aligncenter wp-image-21280 " src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2021/02/Schermata-2021-02-03-alle-15.55.44.png" alt width="524" height="119"><p class="p1">Infine, in conformità a quanto stabilito nell’Addendum, per i livelli di copertura minimi di Pillar 2 Addendum e di Pillar 2 Stock, a partire dall’inizio del 2021 alle banche sarà richiesto, nell’ambito del dialogo di vigilanza SREP, di comunicare alla BCE qualsiasi divergenza tra le prassi in concreto adottate e le aspettative di vigilanza in merito agli accantonamenti prudenziali.</p><p class="p1">A differenza delle misure di Pillar 1, le quali prevedono una deduzione automatica di fondi propri delle banche nel caso in cui le NPE non siano sufficientemente coperte da accantonamenti o da altre rettifiche, le misure di Pillar 2 (Addendum e Stock) non hanno carattere vincolante, trattandosi di aspettative di vigilanza, la cui concreta implementazione è subordinata alla presenza di un <i>provisioning gap</i>, vale a dire di uno scostamento tra le rettifiche di valore esistenti e quelle dettate dalle nuove regole, e quindi all’instaurazione di un dialogo di vigilanza improntato al principio del <i>comply or explain</i>.</p><p class="p1">Si deve, inoltre, tenere presente che l’Addendum e il <i>Reporting Instructions for coverage of non-performing exposures template </i>del novembre 2019 della BCE hanno individuato, da un lato, una serie di circostanze specifiche che possono essere invocate dalle banche per giustificare lo scostamento rispetto alle aspettative di vigilanza (la c.d. casistica <i>explain</i>) e, quindi, per evitare che tali scostamenti siano conteggiati nel <i>provisioning gap </i>e, dall’altro, situazioni che non prevedono possibilità di esenzione.</p>&nbsp;<strong>4.L'impatto della pandemia da Covid-19</strong><p class="p1">E’ ragionevole ritenere che la crisi economica innescata dalla pandemia da Covid-19 sia destinata a incidere in modo significativamente negativo tanto sul numero delle esposizioni deteriorate (anche alla luce della nuova definizione di <i>default </i>in vigore dal 1° gennaio 2021&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[15]</a>) quanto sulle tempistiche di recupero dei crediti; basti pensare all’effetto di talune misure (seppur temporanee) adottate dal legislatore emergenziale, quali la sospensione e il rinvio d’ufficio delle procedure esecutive immobiliari che abbiano ad oggetto l’abitazione principale del debitore e/o la sospensione e/o il rinvio d’ufficio dei termini processuali.</p><p class="p1">Come noto, per far fronte alla crisi di liquidità delle famiglie e delle imprese, i singoli stati membri si sono attivati predisponendo una serie di interventi pubblici finalizzati al sostegno e al rilancio dell’economia.</p><p class="p1">In tale contesto la BCE&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[16]</a>è intervenuta prevedendo una deroga specifica alle aspettative di vigilanza relative ai MLC riguardanti le NPE assistite da garanzie pubbliche stanziate nell’ambito di interventi volti a fronteggiare la situazione di emergenza da Covid-19, stabilendo che in tal caso non saranno previsti obblighi di copertura minima per i primi sette anni dalla classificazione a <i>default </i>del credito <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[17]</a><span class="s2">. </span></p><p class="p1">La BCE ha precisato che lo <i>stock </i>di NPE preesistente all’insorgere della pandemia non beneficerà di misure <i>ad hoc</i>, tuttavia, in considerazione del fatto che le condizioni di mercato attese difficilmente consentiranno alle banche di rispettare i <i>target </i>condivisi per la riduzione di tali <i>stock</i>, la BCE ha dichiarato che saranno valutati, caso per caso, margini di flessibilità nell’ambito del dialogo di vigilanza.</p><p class="p1">Con il Regolamento (EU) 2020/873 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[18]</a>, contenente misure anti-pandemia, sono stati introdotti una serie di emendamenti al Regolamento 2013/575 (c.d. <i>Quick fix</i>)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[19]</a>. In particolare l’art. 47-<i>quater</i>, sul solco di quanto già previsto dalla BCE, ha assimilato le garanzie e le contro-garanzie concesse dai governi nazionali o altri soggetti pubblici, alle quali verrebbe attribuito un fattore di ponderazione pari allo 0% coerentemente a quanto previsto dalla CRR&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[20]</a>(c.d. metodo standardizzato), alle garanzie erogate dalle agenzie di credito all’esportazione, equiparando così garanzie statali e garanzie dell’<i>export credit agencies </i>e ciò in virtù dell’asserita sostanziale identità nella capacità di mitigare il rischio.</p><p class="p1">Per completare il quadro possono, infine, essere citate anche alcune misure che possono presentare un’incidenza, seppur indiretta, sul <i>calendar provisioning</i>.</p><p class="p1">Sul piano europeo si possono ricordare gli elementi di flessibilità introdotti dalla BCE nella classificazione dei crediti ad <i>unlikely-to-pay </i>nel caso in cui il credito sia assistito da garanzie pubbliche istituite nell’ambito degli interventi connessi all’emergenza Covid-19, oggetto di moratorie pubbliche o private concesse in ragione della crisi determinata dalla pandemia<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[21]</a>. A tal proposito, di recente, l’EBA ha chiarito che la sospensione della svalutazione dei crediti oggetto di moratoria pubblica avrà effetto sino al 21 marzo 2021<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[22]</a>. L'interpretazione si è resa necessaria perché inizialmente l’EBA, nel prevedere l'esenzione dalla riclassificazione a deteriorati dei crediti oggetto di moratoria sino al 21 marzo 2021 aveva al contempo adottato un meccanismo in ragione del quale l'esenzione medesima non avrebbe potuto andare oltre nove mesi. Nel caso delle moratorie garantite dallo Stato italiano, tuttavia, i nove mesi finivano con lo scadere – almeno per le prime moratorie – già dalla prima settimana di febbraio. L'interpretazione da ultimo adottata da l’EBA consente, quindi, di posticipare la riclassificazione dei crediti oggetto di moratoria pubblica al 31 marzo 2021.</p><p class="p1">Con riferimento agli interventi del legislatore italiano si pensi all’art. 55 del D.L. 17 maggio 2020 (c.d. Decreto Cura Italia), n. 18, come convertito in legge, il quale ha previsto, <i>inter alia</i>, la possibilità di trasformare in crediti d’imposta parte delle imposte differite attive (<i>Deferred Tax Assets </i>– DTA) derivanti da perdite fiscali ed eccedenze ACE in seguito alla cessione di crediti deteriorati, a decorrere dalla data di cessione degli stessi. Tali crediti potranno essere portati in compensazione senza limiti di importi e tempo, se i crediti deteriorati sono stati ceduti entro il 31 dicembre 2020, ovvero ne potrà essere richiesto il rimborso. Per effetto della cessione, le DTA trasformate in credito verranno riqualificate ai fini della vigilanza in DTA che non dipendono da redditività futura<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[23]</a>.</p>&nbsp;<strong>5. I potenziali effetti del calendar provisioning sulla gestione delle NPE&nbsp;</strong><p class="p1">Il nuovo regime, imponendo alle banche maggiori oneri patrimoniali e/o di conto economico, porterà le stesse a rivedere le strategie e le modalità di gestione dei crediti deteriorati, passando da un modello attendista (c.d. <i>wait and see</i>) a un approccio proattivo e pervasivo.</p><p class="p1">In tale contesto, nell’ottica di ridurre il livello degli accantonamenti, diventerà fondamentale per le banche analizzare il portafoglio di NPE esistente, indentificando i potenziali impatti a seconda, <i>inter alia</i>, (i) che si tratti di un’esposizione <i>secured </i>o <i>unsecured</i>, (ii) della collocazione geografica del debitore (alla quale risultano strettamente connesse le aspettative temporali di recupero del credito medesimo), (iii) della tipologia del debitore, (iv) del tempo trascorso dalla classificazione in <i>default</i>, (v) del livello di accantonamenti già effettuati e (vi) della fase in cui si trovi l’eventuale <i>iter </i>di recupero del credito.</p><p class="p1">Per ciascun <i>cluster </i>sarà poi necessario individuare la strategia ottimale al fine di minimizzare gli impatti economici e patrimoniali derivanti dal <i>calendar provisioning</i>, ad esempio, decidendo se accelerare l’attività di recupero del credito ovvero cedere il credito medesimo. Nel primo caso, risulta indispensabile che i processi di recupero dei crediti facilitino - per quanto possibile - l’allineamento tra il profilo temporale effettivo e quello previsto dal <i>calendar provisioning</i>, anche facendo ricorso a logiche di <i>mangement by objectives </i>e a una migliore integrazione tra strutture interne, <i>servicer </i>e legali esterni</p><p class="p1">Le nuove regole potrebbero, inoltre, incidere sulle <i>policy </i>relative alla concessione dei nuovi prestiti, ad esempio, inducendo a privilegiare ancor di più il finanziamento di settori con un profilo di rischio stabile e/o con un <i>outlook </i>positivo.</p><p class="p1">Simili considerazioni diventeranno sempre più urgenti anche alla luce del fatto che l’attuale scenario di crisi economica rischia di aumentare il perimetro delle NPE.</p><p class="p1">A ciò si aggiunga che l’effetto delle regole in materia di <i>calendar provisioning </i>rischia di essere ulteriormente amplificato dall’interazione con altre normative che incidono direttamente e/o indirettamente sui crediti deteriorati o sulle variabili che ne determinano l’emersione, prima su tutte la&nbsp;nuova definizione di <i>default </i>introdotta dal legislatore europeo. Considerato che la nuova definizione di <i>default </i>contribuirà ad aumentale le NPE e, conseguentemente, le banche si troveranno a far fronte a maggiori livelli minimi di copertura, ciò potrebbe rendere maggiormente conveniente, in ottica gestionale e avvalendosi delle possibilità di cui al principio contabile IFRS 9, cedere a terzi i propri <i>bad loans</i>.</p><p class="p1">Inoltre, la combinazione tra le regole sulla classificazione a <i>default </i>delle esposizioni e le regole in tema di <i>calendar provisioning </i>potrebbero avere un impatto anche con riferimento ai processi di ristrutturazione del debito.</p><p class="p1">Nel concludere accordi di ristrutturazione, anche laddove questi prevedano stralci del credito, le banche dovranno, infatti, tenere in debita considerazione, le prospettive di recupero del credito previste dai piani sottostanti agli accordi stessi, in modo che le stesse siano coerenti con il MLC imposto per quella determinata categoria di credito dal <i>calendar provisioning</i>.</p><p class="p1">Infine, potrebbe presentare alcune criticità anche la situazione in cui la ristrutturazione del debito coinvolga diverse banche creditrici: infatti, un’eventuale applicazione non identica del <i>calendar provisioning </i>da parte di tutte le banche coinvolte - specie con riferimento alle regole di Pillar 2, le quali, come detto poco più sopra, non prevedono regole vincolanti bensì aspettative di vigilanza improntate al principio del <i>complay or explain </i>- potrebbe indurre i creditori maggiormente penalizzati a non aderire all’accordo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[24]</a>.</p>&nbsp;<p class="p1"><i>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare </i><a href="mailto:stefano.padovani@advant-nctm.com"><span class="s1"><i>Stefano Padovani </i></span></a>e <a href="mailto:anna.guadagnin@advant-nctm.com"><span class="s1"><i>Anna Guadagnin</i></span></a><span class="s2"><i>.</i></span></p>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[1]</a><a href="https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/guidance_on_npl.it.pdf." target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/guidance_on_npl.it.pdf.</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[2]</a><a href="https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.npl_addendum_201803.it.pdf." target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.npl_addendum_201803.it.pdf.</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[3]</a><a href="https://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2018/ecb2018.07.11.it.pdf." target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2018/ecb2018.07.11.it.pdf.</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[4]</a><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0630&amp;from=EN." target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0630&amp;from=EN.</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[5]</a><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&amp;from=IT." target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&amp;from=IT.</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[6]</a>Le modalità di calcolo, di segnalazione e di interazione con il supervisore sono state definite in alcuni successivi interventi, tra i quali meritano di essere citati: (i) la pubblicazione della prima proposta di tabelle Corep per rendicontare le deduzioni apportate al CET1 in applicazione del Regolamento 2019/630, con decorrenza dal 30 giugno 2021, alla quale ha fatto seguito (ii) la pubblicazione del Final Report “Draft Implementing Technical Standards on supervisory requirements for institutions under Regulation (UE) No 575/2013”, attualmente all’attenzione della Commissione Europea, e (iii) l’invio nel dicembre 2019 da parte della BCE agli istituti vigilati degli schemi di segnalazione (c.d. template) e delle note tecniche di compilazione relativi ai cluster di NPE assoggettati al processo SREP (“Istruzioni per la compilazione dello Short Term Exercise”, in breve “STE”).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[7]</a><a href="https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/letterstobanks/shared/pdf/2019/ssm.supervisory_coverage_expectations_for_NPEs_201908.it.pdf." target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/letterstobanks/shared/pdf/2019/ssm.supervisory_coverage_expectations_for_NPEs_201908.it.pdf.</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[8]</a><a href="https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200320~4cdbbcf466.en.html." target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200320~4cdbbcf466.en.html.</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[9]</a><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0873&amp;from=IT." target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0873&amp;from=IT.</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[10]</a>Si veda AIFIRM, Position Paper n. 23 “Implementare il Calendar Provisioning: regole e impatti”, in www.aifirm.it.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a>Si veda il Compromise text del Consiglio europeo del 14 marzo 2019 che ha approvato l’introduzione del minimum loss coverage.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[12]</a>L’art. 47-ter del Regolamento 2019/630 definisce le misure di concessione (c.d. forbearance) come “una concessione accordata dall’ente al debitore il quale ha incontrato o rischia di incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari. La concessione, che può comportare una perdita per il prestatore, fa riferimento a una delle seguenti azioni: (a) la modifica dei termini e delle condizioni dell'obbligazione debitoria, quando la modifica non sarebbe stata concessa se il debitore non avesse incontrato difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari; (b) il rifinanziamento integrale o parziale dell'obbligazione debitoria, quando il rifinanziamento non sarebbe stato concesso se il debitore non avesse incontrato difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari”. La norma prosegue poi elencando situazioni che sono considerate misure di concessione.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[13]</a>AIFIRM, Position Paper n. 23 “Implementare il Calendar Provisioning: regole e impatti”, op.cit.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[14]</a>Vedasi nota 18.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[15]</a>Vedasi la nota pubblicata dalla Banca d’Italia in data 15 ottobre 2020 (<a href="https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/risposte_quesiti_applicativi/Nota-di-chiarimenti-2020.10.15.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&amp;pk_kwd=it." target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/risposte_quesiti_applicativi/Nota-di-chiarimenti-2020.10.15.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&amp;pk_kwd=it.</a>).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[16]</a>Comunicato stampa della BCE del 20 marzo 2020, seguito da un documento di “domande e risposte”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[17]</a>La deroga si applica sia alle misure di primo che di secondo pilastro.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[18]</a><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0873&amp;from=EN." target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0873&amp;from=EN.</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[19]</a>Si segnala che la Banca d’Italia ha pubblicato la Comunicazione del 23 dicembre 2020 di attuazione per gli intermediari finanziari degli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea relativi agli obblighi di segnalazione inerenti alle disposizioni contenute nel Regolamento 873/2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[20]</a>Parte 3, titolo II, Capitolo 2 della CRR.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[21]</a>Comunicato stampa della BCE del 20 marzo 2020, seguito da un documento di “domande e risposte”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[22]</a><a href="https://www.eba.europa.eu/eba-provides-additional-clarity-implementation-selected-covid-19-policies-0." target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.eba.europa.eu/eba-provides-additional-clarity-implementation-selected-covid-19-policies-0.</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[23]</a>AIFIRM, Position Paper n. 23 “Implementare il Calendar Provisioning: regole e impatti”, op.cit.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[24]</a>AIFIRM, Position Paper n. 23 “Implementare il Calendar Provisioning: regole e impatti”, op.cit.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 01 Feb 2021 05:56:03 +0100</pubDate>
                        <title>M&amp;A, un 2020 con il botto nonostante (o a causa) del Covid</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il report di Mergermarket 2H/2020 evidenzia una crescita del settore del 26,7% nel mondo</em>L’andamento nel 2020 del settore dell’M&amp;A è stato all’insegna dell’ottovolante, con scostamenti molto significativi nei trimestri centrali. Eppure, la fotografi a che scatta Mergermarket nel Report di consuntivo del 2020 evidenzia come i mercati abbiano saputo ritrovare la bussola e si apprestino nel 2021 a riprendere spediti la marcia verso la crescita. In questo spinti dall’euforia della diffusione dei primi vaccini e dai timori sui reali effetti della Brexit.<strong>Mondo.</strong> Ammonta a 2,2 trilioni di dollari l’attività complessiva di merger&amp;acquisition nella seconda parte del 2020, il dato semestrale più alto mai registrato (1.2 trilioni di dollari dell’ultimo trimestre, il più elevato dal 2007). Il numero complessivo delle operazioni concluse è però diminuito del 15,5% passando da 20.767 a 17.545. Alcuni settori hanno risentito maggiormente della contrazione mentre altri sono cresciuti. Le Spac sono state il vero fenomeno del secondo semestre 2020, in particolare negli Usa, con 255 nuovi lanci per 83,1 mld $ rispetto ai 15,5 mld in 73 operazioni nel 2019. Nell’attività di m&amp;a, settembre è stato il mese più attivo in assoluto 2020 (415,6 miliardi di dollari). L’Asia (incluso il Giappone) è il mercato che ha registrato la maggior crescita con la sua quota di mercato globale aumentata sia in valore che in volume (7,4% e 2,2% rispettivamente). Gli accordi di controvalore di 5 miliardi $ hanno registrato un’impennata, passando da 91 nel 2019 a 111 nel 2020, 79 dei quali conclusi nella seconda metà dell’anno. Questo rappresenta il secondo più alto numero dal 2007, solo dietro al 2015 (127). Sulla scia delle tendenze amplificate dalla pandemia, il segmento Technology, media, &amp; telecommunications è cresciuto del 56,8% in valore rispetto all’anno precedente, da 543,4 mld a 851,8 mld $, equivalenti a più di un quarto dell’attività globale complessiva. È diminuito leggermente il numero delle operazioni concluse (3.943). Buona la performance del comparto Energy, mining &amp; utilities (Emu), in crescita del 3,8% in valore a 477,7 mld $ ma un calo del 13,8% nel numero delle operazioni concluse (1.326).<strong>Usa</strong>. Dopo un anno di montagne russe, il mercato statunitense M&amp;a è cresciuto nel 4 trimestre, toccando 5.243 operazioni per 1,3 trilioni di dollari; tuttavia l’anno si chiude in calo del 21% in valore rispetto al 2019 (6.239 operazioni per 1,6 trilioni di dollari Usa). Ci sono stati 2.709 accordi per un valore di 961,4 mld $ conclusi nel secondo semestre, con un aumento di oltre il 200% in valore con circa lo stesso numero di operazioni rispetto al primo semestre (2.474 operazioni per un valore di 296 mld $). Nel terzo trimestre, l’attività è aumentata di oltre il 400%, registrando 1.289 operazioni per un valore di 421 miliardi di dollari. La ripresa è proseguita nel quarto trimestre con 1.471 accordi per un valore di 545 mld $ il valore più alto per un trimestre mai registrato dal 2001. A causa della pandemia, non ci sono stati mega accordi (10 miliardi di dollari). Tuttavia, nel terzo trimestre, sono stati 10 per un valore complessivo di 153,7 mld $, e nel quarto trimestre altri 10 mega accordi per un valore di 184,5 mld $. I settori della tecnologia e delle telecomunicazioni sono stati i più dinamici, con 1.289 accordi per un valore di 385,6 mld $ nel 2020, + 57% in valore rispetto al 2019, (1.300 accordi per un valore di 245 mld $). L’operazione più significativa è stata quella da 35,6 miliardi di dollari conclusa da Advanced Micro Device con l’acquisizione di Xilinx del novembre scorso.<strong>Europa</strong>. In linea con l’andamento a livello mondiale il settore m&amp;a in Europa ha avuto una significativa ripresa nella seconda metà del 2020. Questo induce ottimismo sul 2021. Nel 2020 il settore ha registrato accordi per 847,2 mld $ con 6.658 accordi (il numero più basso di accordi annuali dal 2013 (5.915 contratti), +5,6% del valore rispetto al 2019 (802,3 mld $). Ciò in gran parte dovuto alla ripresa registrata nella seconda metà, con 552,7 mld $ rispetto ai 294,5 dei primi sei mesi. Il numero di accordi, tuttavia, è rimasto abbastanza sottotono per tutto il 2020. La maggior parte delle operazioni di m&amp;a europee nel 2020 è stata condotta internamente. Investimenti esteri rappresentano il 37,8% del valore totale e il 15,4% del volume. Il settore tecnologico raggiunge il suo valore annuale più alto con 119,5 mld $ in 1.230 operazioni, il livello più alto da quando si realizzano le rilevazioni di Mergermarket. Nonostante il rinnovato ottimismo legato all’accordo in extremis tra l’Ue e il Regno Unito, restano le incognite su quanto inciderà la Brexit. Nonostante gli accordi conclusi siano stati 1.194, il dato più basso dal 2013, il valore è stato il più alto dal 2015 (421,1 mld $). Ha raggiunto 304,1 mld $ +’88,4% rispetto al 2019 (161,4 mld $) a seguito dell’acquisizione da parte di Nvidia della società di semiconduttori Arm per 38,5 miliardi di dollari a settembre e il tie-up di 43,2 miliardi di dollari tra S&amp;P e IhsMarkit a fine novembre.<strong>Italia.</strong> La classifica degli studi legali più attivi registra un certo dinamismo. Per numero di operazioni lo studio<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl"><strong>Nctm</strong>&nbsp;</span>conquista il primo posto (66 operazioni, + 11 rispetto al 2019, pari a 4,297 miliardi dollari). «Il 2020 è stato, nonostante tutto, un anno positivo per il settore m&amp;a», dice<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong><span class="chapterhl">Matteo Trapani</span></strong>, partner di<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong><span class="chapterhl">Nctm</span></strong>. I mesi da marzo a maggio hanno sofferto un inevitabile rallentamento, durante il primo lockdown per la pandemia, e si è respirata un'aria generale di grande preoccupazione. Tuttavia anche in quei mesi difficili alcuni importanti deal sono giunti a buon fine». A fine marzo, nel periodo più duro del lockdown,<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong><span class="chapterhl">Nctm</span></strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>ha finalizzato la fusione di Vodafone Tower e Inwit, che ha dato vita alla più grande tower company italiana. «Successivamente, a partire dall'estate, l'attività m&amp;a ha avuto una buona ripresa sia a livello di mid market sia, come è a tutti noto, con la chiusura di svariate maxi operazioni. La tendenza positiva sul mercato registrata a fi ne 2020 sembra proseguire anche nel 2021 e consente di guardare al futuro con ottimismo. Il settore del private equity vede una forte competizione sugli asset più interessanti e, nei settori meno toccati dalla crisi, dovrebbe continuare a configurare un mercato favorevole ai venditori. Dal nostro punto di osservazione vediamo interesse per le aggregazioni industriali da parte di società familiari che, anche per effetto della crisi, hanno maturato il progetto di rafforzarsi e crescere per linee esterne. I settori più attivi stimiamo che possano essere, oltre a quello delle infrastrutture e dei servizi finanziari, ii settore farmaceutico, packaging, food ed e-commerce».Al secondo posto Gianni Origoni, sceso di un gradino, con 49 operazioni, - 23 sul 2019, pari a 20,7 mld $ (sceso dal primo posto al quarto della classifica 2019 per controvalore delle operazioni). «È stato un anno complesso con un rallentamento delle attività soprattutto nella parte centrale dell'anno, dovuto agli effetti della pandemia. Nell'ultima parte dell'anno, tuttavia, abbiamo registrato una ripresa» dice Alfredo D'Aniello, partner del dipartimento Corporate/M&amp;A dello studio Gianni &amp; Origoni. Ricco il dossier delle operazioni seguite, tra le quali l'assistenza a Euronext nell'acquisizione di Borsa Italiana; l'assistenza a Telecom Italia spa nell'accordo con Kkr su FiberCop e nelle varie operazioni straordinarie aventi ad oggetto la partecipazione in Inwit spa; e l'assistenza ad Atlantia spanella cessione del 49% di Telepass a Partners Group Holding AG. «È sempre difficile fare delle previsioni all'inizio dell'anno, e lo è maggiormente in un contesto anomalo e senza precedenti come quello della pandemia. Gli elementi che ci fanno, tuttavia, essere ottimisti sono la ripresa registrata negli ultimi mesi dell'anno appena concluso nonché la prospettiva di un ritorno - quanto mai auspicato - alla normalità che potrà contribuire a riaccendere l'entusiasmo e la voglia di investire nei progetti di acquisizione» chiosa.Al terzo posto, in crescita di due posizioni, sale Chiomenti, con 48 operazioni rispetto alle 43 del 2019, per un controvalore di 14,6 miliardi dollari. «Il 2020 è stato un altro anno molto intenso per il settore M&amp;A», dice Filippo Modulo, managing partner di Chiomenti. «Nonostante i timori derivanti dall'emergenza sanitaria, le operazioni sono state molte e rilevanti. Ricordo l'assistenza a Kkr per l'ingresso nella società della rete di Tim, l'assistenza a Bper nel contesto dell'Opa di Intesa su Ubi e l'assistenza al Gruppo Friedkin per l'acquisto della AS Roma. Il 2021 vedrà verosimilmente un incremento delle operazioni M&amp;a, sia strategiche che opportunistiche. Il mercato si sta consolidando in vari settori e c'è grande liquidità disponibile. Un auspicabile superamento dell'emergenza sanitaria dopo l'estate potrebbe portare ad un vero e proprio boom di mercato».Al quarto posto, sceso di una posizione, Pedersoli Studio Legale, con 45 operazioni seguite (erano 50 nel 2019) pari a 10,1 mld $. «Il 2020 ha beneficiato ancora dell'onda lunga del 2019. Inoltre per quanto abbia rallentato i processi e la durata delle operazioni, ha visto molti sponsor finanziari ancora attivi sul mercato», spiega Ascanio Cibrario, equity partner di Pedersoli Studio Legale. «In alcune operazioni si è fatto spesso ricorso a strutture alternative come meccanismi di earn-out o vendor loans. Nel 2020 si sono ulteriormente viste anche operazioni volte al rafforzamento patrimoniale quali operazioni di aumento di capitale e/o di minoranza». Nel 2020 lo studio ha assistito Intesa Sanpaolo nell'offerta pubblica di scam bio volontaria avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Ubi Banca, per un controvalore di circa 5,48 miliardi euro, e nella cessione di oltre 500 filiali di Ubi Banca a Bper Banca, nel contesto dell'offerta pubblica di scambio volontaria, gli azionisti di maggioranza di Sporstwear nella cessione a Moncler della partecipazione del 70% detenuta in Sportswear, società titolare del marchio Stone Island, per un valore complessivo di 1,15 miliardi euro ed Exor nell'investimento in Shang Xia, primaria società cinese nel settore del lusso di alta gamma, attraverso un aumento di capitale riservato, finalizzato all'acquisizione della quota di maggioranza della Società. Hermès, che ha accompagnato con successo Shang Xia nella sua prima fase di sviluppo, rimarrà come azionista rilevante insieme a Exor e alla fondatrice Jiang Qiong Er. «Il 2021 per adesso è cominciato con un trend positivo e molta attività lato M&amp;a sia di natura finanziaria (Private equity) sia industriale e, inoltre, di natura opportunistica (situazioni di distress che coinvolgeranno settori affetti da carenza di liquidità) nonché operazioni di aggregazione e consolidamento che andrebbero a coinvolgere grossi player. Il protrarsi della pandemia e delle incertezze economiche non è escluso che veda per il secondo semestre una contrazione».Passando alla classifica per controvalore complessivo delle operazioni concluse, al primo posto si trova Cleary Gottlieb, con 11 operazioni per 22,5 miliardi dollari (nel 2019 lo studio era al 52 posto). «Nella seconda parte dell'anno abbiamo assistito a un incremento sostanziale delle operazioni, particolarmente di quelle di alto profilo e valore», dice Roberto Bonsignore, partner di Cleary Gottlieb. «Non stupisce che i settori più in sviluppo siano quelli del Tmt dell'energia e del chimicofarmaceutico. Anche il private equity ha continuato a investire in attività innovative legate alla tecnologia. La tecnologia è rimasta il settore più attivo per questo tipo di investitori». Di tutto rispetto il dossier delle operazioni seguite, tra le quali tre delle operazioni di maggior valore in Italia. Euronext nell'acquisizione del valore di oltre 4 miliardi di euro di Borsa Italiana dal London Stock Exchange Group, i fi nancial advisor del cda di Ubi Banca nell'offerta di scambio volontaria con Intesa Sanpaoloe una delle più recenti e importanti operazioni del 2020 annunciata a dicembre, l'acquisizione, da parte di Gamenet Group, di Lottomatica Scommesse e Lottomatica Videolot Rete. «Per il 2021», dice Bonsignore, «vediamo un trend in crescita sia nel numero delle operazioni che nel valore delle stesse grazie alla prospettiva d'investimento nei settori delle infrastrutture, dell'energia, della tecnologia, con particolare attenzione al digitale e nel chimico-farmaceutico. Indubbiamente il Recovery Plan sarà lo stimolo per gli investimenti in questi settori ma, in Italia in particolare, non possiamo dimenticare le aggregazioni bancarie che nel 2021 giocheranno un ruolo fondamentale nel mercato M&amp;A nazionale». Seguono al secondo posto stabile BonelliErede (36 operazioni per 21,7 miliardi dollari) e al terzo Linklaters (salito dall'8° del 2019), con 13 operazioni pari a 21,1 miliardi dollari. Secondo Giorgio Fantacchiotti, socio corporate di Linklatersm per il 2021 non bisogna «giocare in solitaria ma unire le forze e creare sinergie, questa la strategia che dovrà esser messa in campo e che ci attendiamo dai principali player di mercato. La crisi Covid porterà dunque quasi sicuramente da parte dei fondi di Private equity ad una revisione del loro portafoglio di partecipazioni,e per i più lungimiranti, ad acquisizioni e dismissioni. Asset strategici di alta qualità e/o con caratteristiche tali da essere o più resilienti alla crisi, o da poter recuperare più velocemente saranno sicuramente oggetto di attenzione, e chi procederà ad acquisizioni o dismissioni strategiche in questo periodo si troverà avvantaggiato nel lungo periodo Cambierà anche il quadro competitivo, i corporate di maggiori dimensioni saranno in una posizione avvantaggiata rispetto ai fondi di Pe. Molti deal hanno subito uno stop dovuto alla pandemia, ma ci si aspetta nei 12 mesi successivi alla stabilizzazione della curva dei contagi una ripresa robusta dell'attività di M&amp;a, tirata sia dai grossi gruppi internazionali sia dai fondi di private equity e financial sponsors. La domanda da porsi è quindi non tanto chi sopravviverà, ma piuttosto come cambieranno gli assetti proprietari a seguito dell'ondata di M&amp;a che ci si aspetta per il 2021». Lo studio ha seguito, tra gli altri, la fusione Nets/Nexi, l'ops di Intesa Sanpaolo su Ubi Banca, l'acquisizione da parte di Bain Capital Credit dell'ex Hypo Alpe Adria Bank e l'acquisizione da parte di Bnp Paribas del 22,5% di Allfunds Bank ed il passaggio di DepoBank a Banca Farmafactoring.Tratto da <a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20210201&amp;idArticle=530310941&amp;idFolder=12517&amp;idChapter=34221&amp;authCookie=1678465910" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ItaliaOggi Sette</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 01 Feb 2021 04:37:23 +0100</pubDate>
                        <title>The Mergers &amp; Acquisitions Review - Fourteenth edition</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-mergers-acquisitions-review-fourteenth-edition</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>I. Overview of M&amp;A activity</strong></p><p class="p1">In 2019 there was a record number of completed M&amp;A transactions in Italy (1,085 compared to 991 in 2018), 'celebrating a decade of uninterrupted growth in volumes'. <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a></p>The overall value of the deals, however, decreased, with an aggregate value of €52.4 billion in 2019 compared to €93.3 billion in 2018. It should be noted that the 2018 figures (the best since 2008) were high due to the closing of two exceptionally large deals (i.e., the combination of Essilor SA and Luxottica spa and the acquisition of Abertis Infrastructures SA by Atlantia spa, ACS SA and Hochtief AG), both announced in 2017 and completed in 2018, with a combined value of roughly €40.6 billion. Excluding these two deals, the 2018 M&amp;A market value would have been equal to €53.3 billion, just above the 2019 figures.The Italian M&amp;A market in 2019 was in line with global M&amp;A business, which saw 36,834 completed transactions (+1 per cent on the previous year) generating values of US$3.112 billion (down 12 per cent on 2018).In 2019, private equity and venture capital funds in Italy achieved very positive volumes (+31 per cent on 2018) with a decrease, however, in terms of value, down to around €6 billion (€11.8 billion in 2018).&nbsp;<strong>II. General introduction to the legal framework for M&amp;A</strong>The basic statutory rules applicable to M&amp;A transactions in Italy are set out in the Italian civil code. However, other laws and regulations can apply to Italian deals depending on a number of factors such as the fact that one of the parties involved is a listed company <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[2]</a>&nbsp;<sup id="footnote-021-backlink"></sup>, the economic sector (if regulated <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[3]</a>&nbsp;or strategic <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[4]</a><sup id="footnote-019-backlink"></sup>), the turnover of the parties involved (which may have a relevance for antitrust purposes <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[5]</a><sup id="footnote-018-backlink"></sup>) and the interest of certain stakeholders (such as employees <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[6]</a><sup id="footnote-017-backlink"></sup>).In general, the Italian M&amp;A legal framework is comparable to that of other European civil law countries, and legal structures and documentation are largely influenced by international practice. Not unlike other countries, there are two basic structures that can be used to purchase a business in Italy: the acquisition of all or part of the shares <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[7]</a>&nbsp;making up the corporate capital of a target company from its shareholders (share deal), or the acquisition of all or substantially all of the assets from a target company (asset deal).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[8]</a><sup id="footnote-015-backlink"></sup><strong>i. Share deals</strong>In a share deal, the buyer will acquire an equity interest in the target company and the target company will retain all of its known, unknown and contingent liabilities.Although Italian law regarding the sale of shares provides buyers with a basic set of warranties, the prevailing case law shows that these warranties only refer to the (direct) object of a purchase, that is, the shares that are being transferred and not the assets of the underlying target company. This is the key reason why it is customary, in a share deal, that the seller gives the buyer an elaborated set of additional representations and warranties to assure certain qualities of the target company and its assets.<strong>ii. Asset deals</strong>Article 2555 of the civil code defines a business as 'the aggregate of assets organised by an entrepreneur for conducting a business activity'. Therefore, the two elements that may be found in the legal concept of business are:<p style="padding-left: 30px;">a. the material element, consisting of an aggregate of assets, to be interpreted in a broad sense (thus including tangible assets, intangible assets and contractual relationships); and</p><p style="padding-left: 30px;">b. the functional element, consisting of the organisation that transforms the aggregate of single assets into a nexus of items functionally connected to each other and likely to become – as a whole – an instrument for carrying out a business activity.</p>Given the definition of business set out in Article 2555 of the civil code, it is sometimes debateable whether the proposed transfer of certain assets may be actually characterised as a transfer of a business or a mere transfer of single assets. This question – which is a factual question and cannot be solved on a theoretical basis – is key because, depending on the characterisation of the proposed transaction, the statutory rules applicable to it can be significantly different. In particular, when a business is transferred from one company to another, notwithstanding any allocation of the transferring entity's liabilities contained in the relevant agreement, the acquiring entity may – under certain circumstances – find itself (jointly) responsible, by operation of law, for certain liabilities of the transferring entity even though these liabilities were explicitly retained by the latter.Below is a brief list of the main liabilities of the target company for which the buyer may find itself liable in an asset deal, despite any attempt to cherry pick:<p style="padding-left: 30px;">a. Liability for debts: pursuant to Article 2560 of the civil code, the buyer will be jointly and severally liable for debts incurred by the seller prior to the completion of a transaction to the extent that such debts are recorded in the statutory accounting books of the seller. The debts referred to in Article 2560 of the civil code are only the 'mere debts', which are: tort liabilities, liabilities arising from contracts that pose obligations only on the seller and liabilities arising from bilateral contracts for which the third party has already performed its obligations.</p><p style="padding-left: 30px;">b. Liabilities under Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001: pursuant to the Legislative Decree, a company can, under certain circumstances, be held directly liable for any criminal offence committed in its interest or to its own benefit by those entrusted with representative, administrative or managerial duties (e.g., directors and executives), or by any person who is subject to their supervision and authority (e.g., employees, contractors, agents). The liability deriving from crimes committed prior to fundamental corporate changes (e.g., mergers, split-ups, transformations, the acquisition and contribution of assets) is transferred by operation of law to the surviving entity. In particular, Article 33 of the Legislative Decree extends this liability to the acquiring company in the case of the sale of a business unit, but only within the business's value and limitedly to pecuniary fines.</p><p style="padding-left: 30px;">c. Liabilities towards the employees: see Section VII.</p><p style="padding-left: 30px;">d. Social security liabilities: according to Italian Supreme Court decision No. 8179 of 16 June 2001, the social contributions due, but not paid, by the seller at the time of the completion of the proposed transaction are treated as debts pursuant to Article 2560 of the civil code.</p><p style="padding-left: 30px;">e. Tax liabilities: see Section VIII.</p><strong>iii. Mergers</strong>The civil code provides that mergers may take place either through the set-up of a new company or the absorption of one company into another.The regulation of mergers is contained in Articles 2501 to 2504 quater of the civil code and a simplified procedure is set out in Articles 2505 and 2505&nbsp;<em>bis</em>&nbsp;addressing mergers by incorporation of wholly owned companies and mergers by incorporation of 90 per cent-owned companies. These civil code rules are mostly designed to establish a process by which a merger takes place aimed at protecting the right of the shareholders of the merging companies to take fully informed decisions on the merger, as well as protecting the creditors of the merging companies in the event that their interests are jeopardised by the merger itself.<strong>iv. Leveraged Buyouts</strong>In general, in leveraged buyout (LBO) transactions, the purchasing company acquires the entire (or a controlling interest in the) corporate capital of the target company through the following structure:<p style="padding-left: 30px;">a. the buyer incorporates a special purpose vehicle company (newco);</p><p style="padding-left: 30px;">b. the newco enters into a debt financing arrangement to pay the price for the acquisition of the target company and the other transaction costs;</p><p style="padding-left: 30px;">c. the newco acquires the entire (or a controlling interest in the) corporate capital of the target company; and</p><p style="padding-left: 30px;">d. the newco is merged by absorption into the target company (or the opposite, but usually the target company is the surviving company).</p>In LBO transactions, target companies must have solid financials, an adequate degree of leverage and a high capacity to produce cash flow, since the indebtedness of the newco will be transferred to the target company as a consequence of the merger and, thus, will be repaid with the cash flows generated by the target company.Until 2003, based on case law and the opinions of noted scholars, LBO transactions were not allowed in Italy on the basis of an extensive reading of Article 2358 of the civil code, which prohibits the granting of loans and the entering into financings for the purchase of own shares. A 2003 reform of Italian corporate law<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[9]</a>&nbsp;removed doubts as to the legitimacy of LBO transactions provided that certain requirements are met. In particular, LBO transactions are legitimate if the directors of the companies involved in a merger prepare an economic and financial plan regarding the sustainability of the indebtedness of the company resulting from the merger and the reasonableness of such evaluation is confirmed by an independent expert appointed by the competent court.&nbsp;<strong>III. Developments in corporate and takeover law and their impact</strong>No major changes have been made to Italian M&amp;A laws in recent years. However, in 2020, the covid-19 pandemic has led to a further and important extension of the scope (and interpretative uncertainty) of the golden power regulation.The golden power is mainly governed by the Decree No. 21/2012 and the Golden Power Law,<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[10]</a>&nbsp;which grants the government the power to veto or to impose restrictions on concentrations concerning Italian companies or businesses operating in certain sectors deemed strategic for the Republic of Italy (defence, national security, energy, transportation, communications, 5G technology).Law Decree No. 105 dated 21 September 2019, introduced into the law by Law No. 133 dated 18 November 2019, has expanded the scope of the golden power rules to include the sectors laid down in Article 4, Paragraph 1, Letters a and b, of Regulation (EU) 2019/452 (i.e., critical infrastructures and critical technologies and dual use items). More recently, the obligation was extended also to the other sectors laid down in Article 4, Paragraph 1 of the same EU Regulation (critical productive factors, sensitive data, media liberty and pluralism, steel and agri-food).Pending the issuance by the Prime Minister of decrees which should specify in detail the strategic activities included in the sectors covered by Article 4(1) of Regulation EU/2019/452, significant legal uncertainty for private operators and practitioners remains, which has led to a significant increase in notifications to the Prime Minister's office.Moreover, Law Decree No. 23 of 8 April 2020 has recently expanded the scope of the golden power rules, imposing, up until 31 December 2020 and in light of the covid-19 emergency, an obligation to notify the purchase of shareholdings in Italian companies on EU entities (and not only on non-EU entities) for the majority of the sectors involved.The number of transactions assessed by the government increased significantly in 2019 compared to previous years (83 notifications against 48 in 2018, 30 in 2017, 14 in 2016). In 2019, out of 83 transactions, the government made use of its special powers only in 13 cases, all of which were allowed, subject to conditions.Failure to notify is heavily sanctioned. In particular, unless the facts constitute a crime, a violation of the notification obligation entails the application of a monetary administrative fine up to twice the value of a transaction and, in any case, not less than 1 per cent of the cumulative turnover of the companies involved.&nbsp;<strong>IV. Foreign involvement in M&amp;A transactions</strong>Cross-border transactions completed in 2019 amount, in terms of volume, to 514 deals (47 per cent of the total) and, in terms of value, €39 billion (75 per cent of the total Italian M&amp;A market).In particular, the breakdown in domestic and cross-border deals in 2019 is as follows:<p style="padding-left: 30px;">a. 571 domestic deals with an overall value of €13.4 billion;</p><p style="padding-left: 30px;">b. 197 Italian investments abroad with an overall value of €21 billion; and</p><p style="padding-left: 30px;">c. 317 foreign investments in Italy with an overall value of €18 billion.</p>With reference to cross-border deals, and in line with previous years, the majority of Italian investments abroad in 2019 (123 deals, representing 62 per cent of the total volume) were in respect of companies located in the EU (in particular, France, the UK, Germany and Spain). The majority of foreign investments in Italy were carried out by EU economic actors (179 deals). North America was second, with 75 deals, and Asia-Pacific was third with 32 deals. Chinese investment in Italy, although its value almost tripled compared to 2018, saw a decrease of 50 per cent on 2018 in terms of volume.&nbsp;<strong>V. Significant transactions, key trends and hot industries</strong>The cumulative value of the top 10 deals completed in 2019 amounted to €23.9 billion, equal to 46 per cent of the entire Italian M&amp;A market.The top ten Italian deals were as follows:<p style="padding-left: 30px;">a. one deal was a domestic deal (placed in fifth position);</p><p style="padding-left: 30px;">b. six deals were Italian acquisitions abroad; and</p><p style="padding-left: 30px;">c. three deals (one of which placed in first position) were foreign investments in Italy.</p>The five most important deals in terms of value in 2019 were the following:<p style="padding-left: 30px;">a. the acquisition by KKR Kohlberg Kravis Roberts &amp; Co LP, a US private equity fund, through its subsidiary CK Holdings Co Ltd of Magneti Marelli spa, an Italian company active in the supply of automotive components, totally owned by Fiat Chrysler Automobiles NV, was closed on 2 May 2019 for €5.8 billion;</p><p style="padding-left: 30px;">b. the acquisition of the upstream assets, including the ownership interests in more than 20 producing fields in the North Sea and the Norwegian Sea, of ExxonMibil Corp, one of the largest US groups in the global energy sector, by Vår Energy AS, a Norwegian company owned by the Italian company Eni spa and the private equity fund HitecVision, which closed on 10 December 2019 for US$4.5 billion;</p><p style="padding-left: 30px;">c. the acquisition by Eni spa of 20 per cent of Abu Dhabi Oil Refining Co, a refining company of the Abu Dhabi National Oil Company, the United Arab Emirates' national oil company, which closed on 31 July 2019 for US$3.24 billion;</p><p style="padding-left: 30px;">d. the initial public offering on the Italian stock exchange of Nexi spa, the PayTech leader of the Italian digital payment sector, promoted by Merkury UK Holdco Ltd (a vehicle controlled by Advent International, Bain Capital Private Equity and Clessidra SGR) and several Italian banks, which was followed by the institutional placement of 36.4 per cent of its corporate capital for €2.4 billion; and</p><p style="padding-left: 30px;">e. the two accelerated book-building procedures for ordinary shares of the corporate capital of the Italian bank FinecoBank spa, one of the major private banking operators in Italy, subsidiary of the Italian bank Unicredit spa, which were closed on 8 May and 8 August 2019 for an overall amount of €2.1 billion.</p>An analysis of the economic sectors involved shows that the 2019 top 10 deals includes nearly all economic sectors as follows:<p style="padding-left: 30px;">a. financial services recorded 84 deals for an overall value of €10.9 billion;</p><p style="padding-left: 30px;">b. energy and utilities recorded 90 deals for an overall value of €10.8 billion;</p><p style="padding-left: 30px;">c. consumer markets recorded 361 deals for an overall value of €10.1 billion;</p><p style="padding-left: 30px;">d. industrial markets recorded 225 deals for an overall value of €9.2 billion;</p><p style="padding-left: 30px;">e. support services and infrastructures recorded 144 deals for an overall value of €6.6 billion; and</p><p style="padding-left: 30px;">f. telecommunications, media and technology recorded 181 deals for an overall value of €4.7 billion.</p>With reference to deals involving an Italian target company, the following sectors were involved the most: financial services, consumer markets, and telecommunications, media and technology. Cross-border deals included industrial markets, support services and infrastructures, and energy and utilities.&nbsp;<strong>VI. Financing of M&amp;A: main sources and developments</strong>The main sources of funds for Italian M&amp;A are made up of cash in hand (i.e., existing cash owned by the buyer) and by various equity and debt instruments from financial markets or by specific operators.The reform of Italian corporate law<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[11]</a>&nbsp;has considerably expanded the range of financial instruments that are available in Italy. In particular, it is now possible to issue equity instruments with characteristics that are partly similar to those of debt and vice versa, as well as to issue instruments of a hybrid nature (participative financial instruments) that, depending on their concrete characteristics, are recognised as debt or quasi-equity.In addition, in more recent years, regulatory and tax changes have been introduced allowing a further expansion of the financing instruments available to Italian companies. In particular, the Competitiveness Decree of 2014<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[12]</a>&nbsp;allows Italian insurance companies and Italian securitisation vehicles (i.e., companies incorporated under the Italian securitisation law) to engage in direct lending to Italian borrowers. In addition, Legislative Decree No. 44 of 4 March 2014 made it possible for Italian alternative investment funds (AIFs) to invest in credit by granting facilities. Moreover, in 2016,<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[13]</a>&nbsp;European AIFs were authorised to invest in credit (also in the form of direct lending) in Italy.Notwithstanding the above, the use of bank debt still appears to be the most widespread source of financing in the Italian M&amp;A market, and Italian or international banks are the main players as lenders.The legal documentation concerning acquisition financing is usually governed by Italian law in cases where a transaction is local and both the buyer and the lenders are Italian. If international buyers or lenders are involved or if the size of a deal is significant, the financing is commonly subject to the law of England and Wales.&nbsp;<strong>VII. Employment Law</strong>An M&amp;A transaction often involves complex employment issues related, as the case may be, to identifying the personnel in the business to be transferred as a going concern (in the case of an asset deal), as well as the management of potential redundancies.As regards an asset deal, the following aspects have to be considered:<p style="padding-left: 30px;">a. the restrictions set out in TUPE,<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[14]</a>&nbsp;which is implemented in Italy by Article 2112 of the civil code;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[15]</a>&nbsp;and</p><p style="padding-left: 30px;">b. union information and consultation rights under Article 47 of Law No. 428 of 1990.</p>With reference to the first aspect, in particular, Article 2112 of the civil code provides that, in the case of an asset deal, the buyer and the seller cannot freely determine the employment agreements that shall be included in, or excluded from, the scope of the transaction. Cherry picking is not permitted since employees working exclusively or primarily for the business to be transferred are entitled to continue their employment with the transferee, and consequently the exclusion of such employees from the scope of the transaction requires employee consent and the correct sharing of information with trade unions. The TUPE protections can only be derogated from in the context of a transfer within an insolvency procedure provided there is the agreement of the union.With reference to the second aspect, in the case of an asset deal, the timetable for the transaction has to take into consideration the right of unions to be consulted within Article 47 of Law No. 428 of 1990, which – for companies encompassing more than 15 employees – requires the transferor and the transferee to carry out an information and consultation procedure before implementing the transaction. In particular, the parties must give written notice of the proposed transfer to the internal work councils (if any) and to the unions that have executed the collective bargaining agreements applied to the relevant target company. Notice shall be given at least 25 days before the actual date of the transfer or, if earlier, the date on which the parties have reached a binding arrangement on the transfer. The addressees of the notice may, within seven days from receipt of the notice, request that a meeting is held to examine the transaction. Should an agreement not be reached at the end of the consultation procedure, this does not block the transaction: the procedure shall be considered terminated after 10 days, considering that the only obligation cast upon the transferor and the transferee is to provide the above-mentioned information, and to provide it in good faith.With regard to potential redundancies in the target company or the line of business being transferred, it is unlikely that they can be manged by the seller before the completion of the transaction due to the timing, costs and risks connected with the implementation of the collective dismissals procedure. In addition, it is unlikely that the seller has full knowledge of the buyer's plans. Therefore, redundancies and the relevant costs have to be evaluated by the buyer in connection with the economics of the transaction, as well as in assessing any organisational impacts that might arise from the implementation of the restructuring plan.In respect of pending M&amp;A transactions and redundancy plans, the Covid-19 Law adopted in Italy has introduced a general ban on dismissals (for both individual and collective procedures). This ban has been recently extended by the August Decree<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[16]</a>&nbsp;effective from 15 August 2020. The ban continues to apply to employers:<p style="padding-left: 30px;">a. benefiting from the safety nets or discount on social security contributions regulated by the covid-19 legislation until the full use of the weeks provided by the same legislation; and</p><p style="padding-left: 30px;">b. not benefiting from the new safety nets or discounts on social security contributions until 31 December 2020.</p>The only exceptions to the ban are:<p style="padding-left: 30px;">a. the definitive termination of a business consequent to the liquidation of a company without the continuation, even partial, of any activity;</p><p style="padding-left: 30px;">b. the conclusion of a company collective agreement, agreed by the trade unions at national level, that incentivises the termination of an employment relationship on a voluntary basis; and</p><p style="padding-left: 30px;">c. the bankruptcy of a company if a continuation of its activity, even for a limited period, is not envisaged.</p>&nbsp;<strong>VIII. Taw Law</strong><strong>i. Share deals</strong>The capital gain realised on the sale of shares and quotas:<p style="padding-left: 30px;">a. if derived by tax-resident individuals that do not hold the shares or quotas in the context of a business activity, is subject to a 26 per cent substitute tax. It is possible to step-up the tax value of the shares or quotas;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[17]</a>&nbsp;and</p><p style="padding-left: 30px;">b. if derived by tax-resident companies, is subject to 24 per cent corporate income tax (IRES). Under specific conditions, 95 per cent of the capital gain is exempt from IRES (participation exemption regime).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[18]</a></p>A transfer is subject to a €200 registration tax and is VAT-exempt. A transfer of shares of joint-stock companies resident in Italy is also subject to a Tobin tax levied at a 0.2 per cent rate. The shares of listed companies whose average market cap in November of the year prior to the transfer was less than €500 million are exempt from the Tobin tax.<strong>ii. LBOs</strong>Interest expenses are deductible up to an amount equal to the interest income accrued in the same fiscal year. The excess amount is deductible up to 30 per cent of the earnings before interest, tax, depreciation and amortisation (EBITDA). EBITDA is computed considering the IRES adjustment applied to the EBITDA calculated from an accounting perspective. If in a fiscal year, there is an excess:<p style="padding-left: 30px;">a. of interest expenses over the 30 per cent EBITDA threshold, the excess may be carried forward without a time limitation and can be deducted in the following fiscal years if net interest expenses accrued in that year are less than 30 per cent of EBITDA; and</p><p style="padding-left: 30px;">b. of 30 per cent of EBITDA over the net interest expenses, such excess may be carried forward without amount limitation and may be used to increase the relevant threshold in the following five fiscal years.</p>Loans are transactions relevant from a VAT perspective even if they are VAT-exempt. If a loan is executed by notarial deed or private deed with notarised signatures, it must be registered with the tax authorities and is subject to a €200 registration tax.Loan guarantees are in some cases subject to a 0.5 per cent registration tax,<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[19]</a>&nbsp;and where there is a mortgage, also to a 2 per cent mortgage tax. However, medium and long-term financing executed in Italy and granted by a qualifying lender, upon election of the lender, are exempt from any indirect tax<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[20]</a>&nbsp;(registration, cadastral, mortgage, governmental concession tax and stamp duty), also in relation to all deeds, documents, agreements and formalities inherent in the financing (including any guarantee of whatever nature granted by any person). The election implies that the financing transaction is subject to a 0.25 per cent substitute tax on the amount lent.<strong>iii. Mergers</strong>A merger is a tax-neutral transaction that does not give rise to taxable gains or to deductible losses on the assets of the merging companies. The company resulting from the merger takes the same tax basis in the assets and liabilities as those before the merger, and therefore there is no step-up in the tax value of assets.Tax losses (as well as the interest expenses and notional yield on the net equity (ACE) not deducted) incurred by the merging companies before the merger may be carried forward by the company surviving the merger under certain conditions.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[21]</a>&nbsp;If these conditions are not met, the company resulting from the merger may apply for an advance tax ruling with the tax authorities to obtain the carry forward of the tax losses.In genuine LBO transactions, tax authorities consider that the conditions to carry forward tax losses (and interest expenses and the notional yield on the net equity not deducted) are generally available. In any case, the advance tax ruling has to be submitted to avoid the application of penalties.Mergers (as well as demergers and contributions of going concerns) allow for a step-up in the tax basis of the underlying assets of the merged companies (including goodwill) through the payment of a substitute tax levied at a rate ranging from 12 to 16 per cent.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[22]</a><strong>iv. Asset deals</strong>The transfer of a business may take place through a direct transfer or indirect transfer (i.e., contribution in kind into a newco and subsequent transfer of the shares or quotas in the newco).In the first case, the capital gain arising from the transfer of a business, if derived by tax-resident companies, is subject to 24 per cent IRES. A sale of a business is excluded from VAT and is subject to proportional registration tax at the rates applicable to each asset forming the business. The purchase price becomes the tax basis of the assets in the hands of the buyer.The contribution of a business executed by a tax-resident company to another tax-resident company is tax-neutral and therefore:<p style="padding-left: 30px;">a. it does not give rise to any taxable gain or deductible loss in the hands of the contributor;</p><p style="padding-left: 30px;">b. the tax basis of the contributed business is rolled over to the shares or quotas received in exchange by the contributor; and</p><p style="padding-left: 30px;">c. the tax basis of the assets and the liabilities transferred to the receiving company is identical to the one in the hands of the contributor, prior to the contribution. It is possible to step-up the tax basis of the assets (see subsection iii above related to the mergers).</p>The contribution of a business is not subject to VAT but to a €200 registration tax.Any capital gain realised on a sale of shares or quotas is subject to 24 per cent IRES, but the participation exemption regime can be applied (see earlier text related to the transfer of shares or quotas). The transfer of shares or quotas is subject to a €200 registration tax and is VAT-exempt.According to the current regulatory framework, the contribution of a business followed by the subsequent sale of the shares or quotas of the transferee company is not to be recharacterised as a direct transfer of a business<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[23]</a>&nbsp;(from both direct and indirect taxes) except for the case of application of the anti-avoidance provisions.Regarding asset deals, it is worth mentioning that pursuant to Article 14 of Legislative Decree No. 472 of 18 December 1997, the seller and the buyer will be jointly and severally liable for:<p style="padding-left: 30px;">a. taxes and sanctions originating from violations incurred in the two years preceding the completion of the transaction and during the year in which the business is sold; and</p><p style="padding-left: 30px;">b. violations that are reported during the same period of time, even if they occurred in previous years.</p>The buyer's liability will accrue only for debts assessed until the date of transfer and will be limited to an amount equal to the value of the contributed business unit. However, pursuant to Article 14, Paragraph 3, of Legislative Decree No. 472 of 18 December 1997, the Italian tax authority – upon request – will issue a certification of the amount resulting from violations or debts reported by the tax authority until the time of the request. The buyer who relies in good faith on such certification is shielded against the tax liabilities of the seller that are not reported therein. Therefore, if the certification does not report any notifications of violations or assessments of debts, then the buyer is exempt from any tax liabilities of the seller; if the certification does report some notifications of violations or assessments of debts, then the buyer might be held jointly liable only for the tax liabilities reported in the certification and no more.&nbsp;<strong>IX. Competition Law</strong>Under Italian competition law (Law No. 287/1990 (IAL)), any transaction amounting to a concentration and meeting the relevant turnover thresholds must be notified to the Italian Competition Authority (ICA).Pursuant to Article 5(1) of the IAL, the following transactions are considered notifiable concentrations:<p style="padding-left: 30px;">a. mergers between two or more previously independent undertakings;</p><p style="padding-left: 30px;">b. acquisitions of sole or joint control over an undertaking or parts thereof, whether through the acquisition of shares or assets, or by contract (e.g., shareholders' agreements) or by any other means; and</p><p style="padding-left: 30px;">c. the establishment of a concentrative joint venture by two or more undertakings.</p>A concentration must be notified where the following two thresholds are cumulatively met (with the latest annual value update taking effect on 23 March 2020): the aggregate Italian turnover of the undertakings concerned exceeds €504 million, and the Italian turnover of each of at least two undertakings concerned exceeds €31 million.The law does not require a standstill obligation: the concentration must be notified to the ICA prior to its implementation, but it may be closed at any time once the notification has been submitted without waiting for the relevant clearance. Nonetheless, it is common practice not to proceed with the implementation of the concentration prior to the clearance in order to prevent a possible forced restoration of the conditions existing prior to the consummation in cases where the ICA prohibits the concentration.The ICA may prohibit a transaction when it creates a serious impediment to competition (through the constitution or strengthening of a dominant position), may authorise it with conditions when remedies are considered necessary to correct certain distortive effects that the transaction might create, or may authorise it&nbsp;<em>tout court</em>.The number of notifications has significantly dropped following Law Decree No. 1/2012, which made the two turnover thresholds triggering notification cumulative. In 2019 the ICA examined 65 transactions (against 73 notifications in 2018). Out of 65 concentrations, in 2019 the ICA opened Phase II proceedings (i.e., an in-depth investigation for problematic cases) only in six cases, five of which were approved subject to conditions. From the introduction of the IAL in 1990, the ICA has prohibited only a dozen notified transactions.The ICA has the power to open an investigation for failure to notify a concentration prior to its implementation and to impose fines for an amount up to 1 per cent of the worldwide turnover realised in the last fiscal year by the undertakings responsible for an infringement. Fines for failure to notify have been traditionally low (usually amounting to €5,000). More recently, however, the ICA has showed its willingness to impose tougher sanctions on the assumption that there is a widespread knowledge of the competition rules and the significant drop in notifications.In 2019, the ICA published a report on big data where it expressly stated that the repression of abusive behaviour by the major players in the digital economy is one of its priorities for enforcement. With respect to merger control, the ICA has underlined that certain transactions, mainly concerning acquisitions by dominant operators of potentially disruptive startups (killer acquisitions) may not be subject to the ICA's competence. This has started a debate both within the ICA and politically as to whether change is needed. The debate is complicated by the September 2020 declaration of the European Commission that changing thresholds may not be the best way forward. Change cannot be expected in the short term.&nbsp;<strong>X. Outlook</strong>The first half of 2020 was characterised by the global covid-19 health emergency, which has had a negative impact on the world economy and, in particular, on the Italian economy.In the first three months of 2020, the Italian M&amp;A market has only been partially affected by covid-19. 2020 started positively. The first signal of decline was only seen in March when many deals were put on hold, postponed or cancelled.Over the first quarter of 2020, 231 deals were closed (18 more compared to the same period of 2019) for a value of roughly €9.2 billion, especially through the completion of the integration of Vodafone Italia spa's towers business (Vodafone Towers srl) into Inwit (Infrastrutture Wireless Italiane spa) in March 2020.In the second quarter of 2020, three important deals were announced:<p style="padding-left: 30px;">a. the acquisition by BC Partners LLP, a leading investment firm, of approximately 20 per cent of SOFIMA spa, the controlling shareholder of IMA spa, with the consequent launch of a mandatory tender offer aimed at the delisting of IMA spa (€2.93 billion);</p><p style="padding-left: 30px;">b. the merger between Nexi spa, the Italia leader in the sector of digital payments, and SIA spa, the Italian and European leader in payment technology and infrastructure services, controlled by Cassa Depositi e Prestiti (€15 billion); and</p><p style="padding-left: 30px;">c. the acquisition by Euronext of the entire share capital of Borsa Italiana spa, currently controlled by London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Limited (€4.325 billion).</p>Italy has been one of the countries worst-affected by the covid-19 pandemic in Europe. The epicentre of the outbreak took place in the northern regions of Lombardy, Veneto and Emilia-Romagna, which represent the country's industrial and economic heartland. It is difficult to foresee how and when the emergency will end and the extent of covid-19's impact on the Italian and global M&amp;A markets. At the moment, the outlook for global growth for the rest of 2020 is negative; a deep recessionary environment is expected, but with recovery in 2021.&nbsp;<em>Pietro Zanoni and Eleonora Parrocchetti are partners at Nctm. The authors would like to thank Roberta Russo, Manfredi Luongo, Francesco Mazzocchi and Valentina Salvadori for their contributions.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a>All the data regarding the value and volume of M&amp;A transactions on the Italian market referred to in this chapter is based on the recent KPMG 2019 M&amp;A report 'Rapporto Mergers &amp; Acquisitions. Record di operazioni in Italia. Anno 2019'.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[2]</a>See Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998 (Italian Financial Act), and regulations issued by the National Commission for Companies and the Stock Exchange (Consob), in relation to transactions that involve, as a target, publicly listed companies or companies subject to the supervision of Consob.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[3]</a>As an example, if a target company is an insurance company or a bank, the transaction shall be subject, respectively, to IVASS (the Institute for the Supervision of Insurance) authorisation pursuant to Article 68 and ff of Legislative Decree No. 209 of 7 September 2005 or to the Bank of Italy authorisation pursuant to Article 19 of Legislative Decree No. 385 of 1 September 1993.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[4]</a>See Decree No. 21/2012, which grants the government with 'golden power' when a target operates in certain sectors deemed strategic.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[5]</a>See Law No. 287 of 10 October 1990, on the protection of competition, addressing the turnover of the concentration achieved by an M&amp;A transaction.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[6]</a>See Article 47 of Law No. 428 of 1990, which provides for unions' consultation rights in relation to asset deals involving companies with more than 15 employees.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[7]</a>The term shares here is meant to include the units of equity ownership interest in both an spa and a limited liability company (srl).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[8]</a>Although an asset deal may involve the transfer of a division or a line of the seller's business, for simplicity this chapter refers only to the sale of an entire business of a seller.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[9]</a>Legislative Decrees No. 5 and 6 of 17 January 2003.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[10]</a>The Golden Power Law, Law No. 56/2012.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[11]</a>Legislative Decrees No. 5 and 6 of 17 January 2003.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[12]</a>Law Decree No. 91 of 24 June 2014, converted into Law No. 116 of 11 August 2014.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[13]</a>Law Decree No. 18 of 14 February 2016, converted into Law No. 49 of 8 April 2016.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[14]</a>Directive 2001/23/EC.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[15]</a>Article 2112 of the civil code provides that (1) the employment relationship continues with the transferee, without any interruption and without affecting the rights accrued by employees until the effective date of the transfer; (2) after the completion of the transaction, the transferee must apply the economic and legal treatments set out by the national, territorial and company collective bargaining agreements applicable to the transferred employees in force at the time of the transfer until they expire, unless they are replaced by collective bargaining agreements applied by the transferee; (3) the transfer of an undertaking does not constitute a reason for the dismissal of the affected employees; and (4) should the transaction substantially affect employees' working conditions, the employees can legitimately resign within three months from the transfer's effective date.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[16]</a>Decree Law No. 104/2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[17]</a>Article 137 of Law Decree No. 34/2020 has envisaged a one-off opportunity for resident individuals and non-resident entities upon election to step-up the tax value of participations in unlisted companies owned as of 1 July 2020 by paying an 11 per cent substitute tax on the value of a participation by 15 November 2020, certified by a sworn appraisal by the same date. In the past, this elective regime has been introduced several times on an annual basis.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[18]</a>The application of the participation exemption requires that the participation is owned from the first day of the 12th month prior to the sale; the participation is classified as financial fixed assets in the first financial statements closed during the period of ownership; the company is resident for tax purposes in a white list country; and the company actually carries out a business activity.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[19]</a>Registration tax at a 0.5 per cent rate is due in relation to a guarantee released in favour of third parties. Guarantees granted by the same debtor are subject to €200 registration tax.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[20]</a>Article 15 and following of Presidential Decree No. 601/1973.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[21]</a>According to Article 172, Paragraph 7 of Presidential Decree 917/86, the merged company has to book in its profit and loss related to the fiscal year before the merger both gross proceeds and labour costs greater than 40 per cent of these items' average, registered in the two previous fiscal years (vitality test). Moreover, the carry forward is capped to the value of net assets of the merged company as resulting from either the last annual financial statements approved before the merger or the financial statements prepared in the context of the merger, whichever is lower. The net asset value is computed excluding equity injections made during the 24 months prior to the date to which those financial statements refer.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[22]</a>Substitutive tax is applied at the following rates: 12 per cent on the portion of the step-up in value up to €5 million; 14 per cent on the portion of the step-up in value between €5 million and €10 million; and 16 per cent on the portion of the step-up in value that exceeds €10 million.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[23]</a>Article 20 Presidential Decree 131/86, as amended by Article 1, Paragraph 87 of Law 205/2017.&nbsp;Tratto da <a href="https://thelawreviews.co.uk/edition/the-mergers-acquisitions-review-edition-14/1235694/italy" target="_blank" rel="noreferrer noopener">The Law Reviews</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 29 Jan 2021 11:03:56 +0100</pubDate>
                        <title>L’IVASS pubblica i Provvedimenti n. 108/2021 e 109/2021 che dispongono l’estensione dei termini della sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli in bilancio e dei termini per applicazione dell’International Financial Reporting Stand</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/livass-pubblica-i-provvedimenti-n-108-2021-e-109-2021-che-dispongono-lestensione-dei-termini-della-sospensione-temporanea-delle-minusvalenze-nei-titoli-non-durevoli-in-bilancio-e-de</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con il Provvedimento n. 108/2021 del 27 gennaio 2021, IVASS ha apportato modifica al Regolamento n. 43/2019 conformando la normativa regolamentare assicurativa alle nuove disposizioni previste dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 luglio 2020, prevedenti l’estensione della sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli nel bilancio civilistico <em>local </em>GAAP.In considerazione delle particolari situazioni che stanno vivendo i mercati finanziari in questo periodo, le imprese di assicurazione potranno avvalersi della facoltà, anche in relazione alla chiusura dell’esercizio al 31 dicembre 2020, di valutare i titoli del portafoglio di carattere non durevole al valore iscritto nell’ultimo bilancio approvato ovvero, per i titoli non presenti a tale data, di valutarli al costo di acquisizione. Si specifica che tale facoltà non è estesa anche alle minusvalenze di carattere durevole.Va sottolineato come il presente emendamento al Regolamento n. 43/2019 non implica alcuna modifica in relazione alla disciplina: <em>(i)</em> della trasmissione all’IVASS di informazioni aggiuntive; <em>(ii)</em> dell’accantonamento degli utili emersi dall’esercizio della facoltà a una riserva indisponibile; <em>(iii)</em> dei requisiti di informativa pubblica. Inoltre, affinché la società possa avvalersi della facoltà prevista al presente Provvedimento per l’esercizio 2020 si richiede, come per il precedente esercizio 2019, che tale decisione sia adottata mediante delibera dell’organo amministrativo, in considerazione di una specifica relazione sottoscritta dai responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale.</p><p style="text-align: center;">*</p>Sempre in materia di principi contabili e bilancio delle imprese che svolgono attività assicurativa e riassicurativa, in data 27 gennaio 2021, l’IVASS, con Provvedimento n. 109/2021, ha recepito nella normativa secondaria italiana le modifiche apportate dal Regolamento UE 2020/2097 alla disciplina europea su i principi contabili da adottare ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, nella specie per quanto concerne l’International Financial Reporting Standard 9 (IFRS 9 Financial Instruments).Con il presente Provvedimento infatti si dispone, conformemente alla nuova disciplina comunitaria, l’estensione dei termini per l’applicazione dell’IFRS 9, precedentemente fissati per il 1° gennaio 2021, al 1° gennaio 2023.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:antoniadibella@advant-nctm.com">Antonia Di Bella</a>, <a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a>, <a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a> e <a href="mailto:guido.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <guid isPermaLink="false">news-5139</guid>
                        <pubDate>Tue, 26 Jan 2021 05:46:23 +0100</pubDate>
                        <title>Un anno di M&amp;A, Avvocati da nove zeri</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/un-anno-di-ma-avvocati-da-nove-zeri</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Nell'anno del Covid-19, a fronte di un calo del numero di operazioni, il mercato delle fusioni e acquisizioni ha registrato un boom di operazioni miliardarie. Ecco i protagonisti e i dossier seguiti.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong><span class="chapterhl">Nctm</span></strong>, Gianni &amp; Origoni e Chiomenti sul podio dei più attivi.</em>Nessuno stop. Il Covid-19 non ha fermato il mercato delle fusioni e acquisizioni e soprattutto non ha congelato l'attività dei consulenti legali. C'è stato un rallentamento. Questo sì. Il numero di operazioni seguite, in più di un caso su due (se si guarda ai primi venti studi per volume di attività) è sceso rispetto al 2019. Allo stesso tempo, però, se si guarda al valore dei deal, non può sfuggire il fatto che le prime dieci insegne per entità delle operazioni seguite hanno tutte chiuso l'ultimo esercizio con un incremento anche sostanzioso della dimensione dei dossier su cui sono state accreditate.Il dato italiano riflette quello internazionale. A livello globale, secondo le rilevazioni di Mergermarket, la riduzione del valore dell'attività di m&amp;a si è limitata a un -6,6%. Ma se si guarda al secondo semestre dell'anno la musica cambia al punto che, con la cifra record di 2,2 miliardi di dollari, l'osservatorio internazionale segnala un record assoluto. In Europa, sempre secondo Mergermarket, l'incremento del valore delle operazioni annunciate nel secondo semestre 2020 rispetto al primo è stato dell'87,7%. Mentre quasi un deal su quattro è stato un buyout di private equity.I fondi sono stati i grandi protagonisti di questo anno di m&amp;a. E il loro iperattivismo ha chiaramente avvantaggiato le law firm di matrice internazionale che hanno giocato a tutto campo su diversi scacchieri a livello globale, incluso quello italiano. Qui, si sono messe in luce in modo particolare realtà come Linklaters, Freshfields, White &amp; Case e Clifford Chance.Sul podio degli studi che hanno seguito le operazioni di maggior valore troviamo Cleary Gottlieb, accreditato con 11 deal per complessivi 19,5 miliardi di euro. La law firm americana è seguita a ruota da BonelliErede che ha messo a segno 37 operazioni per un valore complessivo di 19,3 miliardi. Mentre sul terzo gradino svetta il vessillo di Gop con 56 operazioni per totali 18,4 miliardi di euro. Oro, argento e bronzo per numero di operazioni seguite, invece, sono andati nell'ordine a<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong><span class="chapterhl">Nctm</span></strong>, che ha chiuso l'anno con 67 deal per un valore totale di quasi 4 miliardi di euro, Gianni &amp; Origoni di cui abbiamo già detto e Chiomenti, impegnato su 48 dossier per un valore complessivo di 12,4 miliardi di euro.Tanti i big deal, ossia le operazioni a nove zeri, registrati nel corso dei 12 mesi appena passati. È il caso della fusione di Nets in Nexi che ha dato vita a una paytech di livello europeo (8 miliardi di euro). L'operazione ha visto Legance agire al fianco di Nexi con un team che, tra gli altri, ha coinvolto i soci Alberto Giampieri e Filippo Troisi. Sempre con Nexi, anche gli avvocati di Linklaters con una squadra di cui hanno fatto parte anche i soci Pietro Belloni e Ugo Orsini. Lo studio Galbiati Sacchi ha assistito il comitato parti correlate del bidder, mentre Cleary Gottlieb ha affiancato i financial advisor.Per Nets ha agito un team di Freshfields, con i partner Luigi Verga e Nicola Asti, mentre i profili fiscali per i venditori sono stati gestiti da Pirola Pennuto Zei &amp; Associati. Latham &amp; Watkins, con un pool legale capitanato da Marcello Bragliani, ha affiancato le banche nel finanziamento dell'operazione.In sequenza, va menzionato anche il deal in cui Kkr e Tim hanno sottoscritto un contratto vincolante relativo alla realizzazione del progetto Fibercop (7,7 miliardi di euro). La nuova società offrirà servizi di accesso passivi della rete secondaria in rame e fibra a tutti gli operatori del mercato. Qui, Chiomenti ha assistito Kkr con un team guidato dal partner Franco Agopyan in collaborazione con lo studio Paul Weiss (Londra). Gianni &amp; Origoni ha affiancato la direzione legale di Tim - guidata dal general counsel Agostino Nuzzolo e dall'head of legal wholesale &amp; technology Gianni Venditti - con un team guidato dal fondatore Francesco Gianni. Mentre Ey ha agito al fianco del fondo Kkr per la due diligence finanziaria, operational e fiscale, con un team guidato dai partner Andrea Scialpi, Giuseppe Donatelli e Quirino Walter Imbimbo.Non sono mancate le cosiddette operazioni di sistema. La prima per importanza è stata senza dubbio l'ops di Intesa Sanpaolo su Ubi Banca (5,48 miliardi di euro). Il Ca' de Sass è stato affiancato da dallo studio legale Pedersoli, che ha agito con un nutrito team guidato dal socio Carlo Pedersoli e formato, tra gli altri da Diego Riva, Marta Sassella, Alessandro Zappasodi e Marcello Magro. Sempre per la banca acquirente hanno lavorato lo studio Gatti Pavesi Bianchi con i soci Carlo Pavesi e Francesco Gatti e la law firm Covington &amp; Burling. Dall'altra parte del tavolo, invece, si sono seduti BonelliErede con un team guidato dal fondatore Sergio Erede e Linklaters con Roberto Casati.C'è stata poi l'acquisizione di Borsa Italiana da parte del consorzio paneuropeo guidato da Euronext e formato anche da Cdp e Intesa Sanpaolo (4,4 miliardi di euro). Gianni &amp; Origoni, Cleary Gottlieb e PwC Tls hanno assistito Euronext. In particolare, per Gop ha agito un team guidato dall'avvocato Gianni e dal socio Emanuele Grippo; Cleary Gottlieb ha schierato un pool legale internazionale di hanno fatto parte, tra gli altri Gabriele Antonazzo e Matteo Beretta; mentre la squadra di Pwc Tls era guidata dal partner Francesco Nuzzolo. BonelliErede ha lavorato al fianco di Cdp con un team capitanato dai soci Gianpiero Succi e Federico Vezzani. Mentre Clifford Chance ha assistito Intesa Sanpaolo con un pool multidisciplinare e internazionale guidato da Alberta Figari. I venditori sono stati seguiti da un team di Freshfields.L'elenco (e questo è davvero un dato sorprendente per un anno così complicato come quello che ci siamo lasciati alle spalle) potrebbe proseguire con almeno altri dieci billion-deal. Oltre alle operazioni Moncler-Stone Island e GamenetLottomatica, di cui parliamo già nella rubrica Barometro del mercato in questo numero di MAG, possiamo ricordare ancora l'operazione Esselunga (1,8 miliardi) che ha visto White &amp; Case e Gop con Marina Caprotti e con Giuliana Albera che sono salite al 100% di Supermarkets Italiani rilevando il 30% in mano a Giuseppe e Violetta Caprotti assistite da BonelliErede; così come va menzionato l'ingresso di Bc Partners in Sofima (1,4 miliardi) in cui White &amp; Case ha assistito Bc Partners con Facchini Rossi Michelutti e Tremonti Romagnoli Piccardi (per le tematiche tax). Gli azionisti di Ima sono stati assistiti da Poggi e Associati e da<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong><span class="chapterhl">Nctm</span></strong>. Mentre le banche finanziatrici sono state seguite da Milbank e Legance. Va segnalato il dinamismo del settore telecomunicazioni dove si è registrato, tra l'altro, l'ingresso di un consorzio di investitori istituzionali guidato da Ardian in Inwit (1,3 miliardi) a cui hanno lavorato BonelliErede con il bidder e Gianni &amp; Origoni con Tim, mentre il finanziamento è stato seguito da Ashurst e Legance; ma anche l'acquisizione di CK Hutchinson Networks Italia da parte di Cellnex che ha visto in campo Freshfields, Linklaters e Clifford Chance.Come detto all'inizio, i fondi sono stati determinanti in questo scenario. Tra le operazioni a cui hanno dato vita, oltre a quelle già citate, possiamo ricordare anche l'acquisizione di Guala Closures da parte di Investindustrial, a cui hanno lavorato BonelliErede, Chiomenti e Latham &amp; Watkins, così come il passaggio di Engineering Ingegneria Informatica da Apax Partners a un consorzio costituito da Bain Capital e Nb Renaissance Partners che ha impegnato gli studi Gattai Minoli Agostinelli, Gatti Pavesi Bianchi e Kirkland &amp; Ellis per gli acquirenti e Simpson Thacher &amp; Bartlett e BonelliErede per i venditori, oltre a Di Tanno Associati che ha assistito Nb Renaissance Partners per gli aspetti fiscali della transazione e Pirola Pennuto Zei &amp; Associati che ha affiancato Bain Capital mentre Latham &amp; Watkins, Shearman &amp; Sterling e Facchini Rossi Michelutti hanno seguito il finanziamento.Infine, i professionisti più attivi, ovvero gli avvocati che hanno seguito il maggior numero di dossier ovvero le operazioni più ricche dell'anno.Infine, sul podio dei professionisti più attivi, troviamo<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong><span class="chapterhl">Pietro Zanoni</span></strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>e<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong><span class="chapterhl">Matteo Trapani</span><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></strong>di<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong><span class="chapterhl">Nctm</span></strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>rispettivamente primo e secondo con 18 e 13 operazioni all'attivo. Sempre con 13 deal, anche Alessandro Marena di Pedersoli. In testa all'elenco dei professionisti che hanno lavorato ai dossier di maggior valore, invece, si piazza Luigi Verga di Freshfields, accreditato su tre dossier dal valore complessivo di 12,4 miliardi di euro. Segue Nicola Asti, managing partner della stessa law firm con tre deal per un valore complessivo di 8,7 miliardi. Quindi troviamo Francesco Gianni, socio fondatore di Gianni &amp; Origoni impegnato su otto operazioni per un valore complessivo di 8,6 miliardi.Tratto da <a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202101/26/13947_binpage38.39.41.43.45.pdf&amp;authCookie=-1867939300&amp;trc=pMailCN-t20210126-a529604429-h34221-c1115-f12517-n13947-u8048" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mag by Legalcommunity</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <guid isPermaLink="false">news-5141</guid>
                        <pubDate>Thu, 21 Jan 2021 02:50:46 +0100</pubDate>
                        <title>Torri eoliche, la Cassazione spinge i giudici tributari</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/torri-eoliche-la-cassazione-spinge-i-giudici-tributari</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>L'irrilevanza catastale ormai assimilata dalle Commissioni tributarie</em>Con una serie di ordinanze pubblicate tra settembre e novembre dello scorso anno la Cassazione ha definito il corretto inquadramento catastale delle torri degli impianti eolici nel contesto normativo risultante dalle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 21, della legge 208/2015 («norma imbullonati»).<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p><p class>La Suprema Corte (tra le 16 ordinanze si segnalano le n. 20726, 21460, 21286, 25405, 26172 , 27029/ 20) ha, anzitutto, respinto la tesi della natura "costruttiva" delle torri propugnata con le circolari delle Entrate 2/E/2016 e 27/E/2016 e dalla Direzione centrale catasto con la nota prot. 60244/2016, sulla base delle quali gli Uffici del territorio avevano sistematicamente rettificato, dal 2016, le rendite proposte dagli operatori del settore eolico con i Docfa di scorporo "imbullonati", re-inserendo la torre tra gli elementi valutati ai fini della stima diretta degli impianti eolici. Detta prassi è stata espressamente censurata dai giudici di legittimità in quanto incentrata su valutazioni aprioristiche ed estranee alla ratio agevolativa della norma imbullonati.</p><p class>Ma l'intervento della Suprema Corte va oltre avendo qualificato le torri come componenti attive ed essenziali degli impianti eolici, ricadenti nella nozione di «macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo» esclusi dalla valorizzazione ai sensi della norma imbullonati. Ciò anche alla luce della documentazione tecnico-scientifica (pareri pro-veritate) depositata nei giudizi di merito dalla Società produttrice di energia eolica.</p><p class>È importante evidenziare che l'indirizzo dei giudici di legittimità è già stato recepito dalle Commissioni tributarie. In particolare, tra le varie la Ctr Campania - Napoli con alcune recenti sentenze (5701/6/2020, 5702/6/2020, 5703/6/2020), nell'affermare la natura impiantistica e la conseguente sterilità catastale della torre anche in quanto elemento privo di autonomia funzionale e reddituale, ha espressamente richiamato le ordinanze della Cassazione. Del pari, la Ctr Campania-sezione staccata di Salerno con la sentenza 5855/4/2020, nel confermare la correttezza dello scorporo effettuato dalla società con riferimento all'elemento torre, ha analiticamente richiamato i principi affermati dalla Suprema Corte, assunti come nucleo centrale della motivazione della sentenza in esame.</p><p class>Non mancano analoghe recenti pronunce nella giurisprudenza delle Commissioni di primo grado: la Ctp di Catanzaro, ad esempio, ha già emesso numerose sentenze favorevoli agli operatori del settore anche sulla base dell'orientamento espresso dai giudici di legittimità (Ctp Catanzaro 1282/2/2020, 1472/2/2020, 1325/2/2020).</p><p class>L'intervento della Suprema Corte pone le basi per la definizione del conflitto interpretativo tra gli operatori del settore eolico e l'agenzia delle Entrate in merito alla irrilevanza catastale della componente torre. Viene così confermato il prevalente filone interpretativo della giurisprudenza di merito, che già da tempo aveva riconosciuto la sterilità catastale di tale elemento - nel contesto normativo post-imbullonati - in ragione della sua oggettiva natura impiantistica.</p>Tratto da <a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202101/21/0017_binpage28.pdf&amp;authCookie=-1987532093&amp;trc=pMailCN-t20210121-a528904692-h34222-c1115-f12517-n17-u8048" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Il Sole 24 ore</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 20 Jan 2021 09:16:00 +0100</pubDate>
                        <title>Arte e arbitrato: un punto della situazione alla luce del nuovo Regolamento degli arbitrati in materia d’arte della Camera arbitrale di Venezia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/arte-e-arbitrato-un-punto-della-situazione-alla-luce-del-nuovo-regolamento-degli-arbitrati-in-materia-darte-della-camera-arbitrale-di-venezia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<ol> <li><strong>Il contesto nazionale e internazionale di riferimento.</strong></li></ol><p>La dinamicità del mercato contemporaneo dell’arte ha reso necessaria una più articolata organizzazione dell’eterogeneo insieme di conoscenze giuridico-economiche che oggi viene comunemente inteso come <em>art law</em>. Un mercato globale che, nel suo crescere senza sosta ha ampliato il tradizionale parterre di collezionisti ed amatori per accogliere anche personalità interessate a rendere l’arte risorsa sulla quale investire le proprie energie economiche. Di conseguenza, la complessità del mercato ha dato origine ad intricate questioni giuridiche, di portata spesso transnazionale, che richiedono <em>expertise </em>sempre più approfondite ed interdisciplinari: sul piano giuridico, basti pensare che una singola controversia potrebbe spaziare dal diritto d’autore al diritto della proprietà, dal diritto penale al diritto internazionale privato, dalla tutela – internazionale e domestica – del patrimonio culturale alla libertà d’espressione.Si tratta di questioni che, si può immaginare, richiedono conoscenze e sensibilità che si estendono oltre il diritto. Casi come l’ormai leggendario <em>Altmann vs Austria&nbsp;</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, romanzesche dispute come quelle tra il collezionista russo Dmitry Rybolovlev e il dealer Yves Bouvier&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, così come le controversie per i diritti su <em>estate </em>di artisti – come nel caso di Robert Indiana&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> – riassumono bene la difficoltà che i giuristi possono trovarsi ad affrontare. Non da meno, chi è chiamato a decidere deve poter valutare con massima sensibilità non solo gli effetti che la decisione può comportare sul piano giuridico o sulle quotazioni di mercato di un artista, ma deve tener conto anche dell’importanza simbolica, culturale, religiosa ed etica che le dispute sui rimpatri di opere trafugate, il riconoscimento dell’autenticità di opere considerate perdute o scoperte, l’arginare le speculazioni di mercato possiedono.Col tempo, le professionalità coinvolte sono divenute sempre più numerose: il lavoro dell’artista si rivolge alla creazione di opere dal duplice valore artistico ed economico, e oggi attiva con sé anche una moltitudine di professioni legate da altrettante relazioni commerciali. Il mercato dell’arte è così composto da collezionisti, artisti e di tutti i professionisti intermediari che ne garantiscono il funzionamento e la valorizzazione delle opere in esso circolanti: galleristi, case d’asta, restauratori, trasportatori, periti, assicuratori, banche, musei. Da qui l’intreccio di relazioni e rischi di conflitti, che talvolta possono costare imbarazzi, se non gravi danni di immagine, agli interessati; situazioni delicate che richiedono discrezione e riservatezza nella loro trattazione, anche al fine di non attirare indesiderate attenzioni su transazioni dalla portata economica spesso milionaria.Una soluzione per affrontare al meglio le complessità evidenziate e le controversie che potrebbero scaturirne è data dall’utilizzo dei sempre più diffusi strumenti di <em>Alternative Dispute Resolution</em> (“<strong><em>ADR</em></strong>”), in particolare, mediazione ed arbitrato. Essi consentono, infatti, di devolvere la controversia ad un soggetto terzo alle parti senza la necessità di ricorrere all’ordinaria amministrazione della giustizia, con una serie di vantaggi che, data la peculiarità del mercato preso in considerazione, finiscono con l’agevolare o comunque favorire la composizione della lite.Sulla scia dei potenziali vantaggi, varie sono le esperienze di composizione alternative delle liti che negli ultimi anni si sono affermate nel mondo.Sono stati istituiti, anche in seno ad organizzazioni internazionali come l’UNESCO e la World Intellectual Property Organisation (WIPO), appositi strumenti di ADR destinati ad un pubblico internazionale o a specifiche dispute. In particolare, si segnalano le esperienze internazionali dell’UNESCO Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, con sede a Parigi e finalizzata, come si può evincere già dalla denominazione, alla promozione della restituzione del patrimonio culturale illecitamente sottratto ai Paesi d’origine; il WIPO Alternative Dispute Resolution for Art And Cultural Heritage&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>, istituito assieme all’International Council of Museums, che tra Ginevra e Singapore promuove la mediazione, l’arbitrato e la <em>expert determination</em>; e l’International Dispute Resolution Centre di Londra <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>, che insieme all’Art Law Centre di Ginevra propone servizi di mediazione e conciliazione. A livello nazionale, invece, si possono segnalare le esperienze oltreoceano della Arbitration e Mediation Services di Sacramento&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>, California, promosso dal California Lawyers for Arts; in Italia, le Camere Arbitrali di Milano&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a> e Roma <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a> hanno da tempo attivato al loro interno servizi di mediazione dedicati al mondo dell’arte.Con particolare riferimento all’arbitrato, le Camere da tenere in considerazione sono la Court of Arbitration for Art – attivata nel 2018 a L’Aia&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a> – e la neo istituita sezione specializzata in materia di&nbsp; Art Law della Camera Arbitrale di Venezia, alla quale è dedicato il prossimo &nbsp;paragrafo 3 con una disamina più articolata anche del regolamento in materia d’arte.&nbsp;&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong>Funzioni e vantaggi dell’arbitrato per l’arte.</strong></li></ol><p>Se da un lato la mediazione, così come disciplinata dal D.lgs. 28/2010, provvede a gestire stragiudizialmente le potenziali controversie ricorrendo ad un mediatore che tenterà il raggiungimento di un accordo tra le parti, l’arbitrato si costituisce come un vero e proprio sostituto del processo civile ordinario, i cui effetti possono avere efficacia vincolante&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>. Esso, infatti, prevede la devoluzione della controversia a un soggetto terzo, che assume la veste di arbitro, nelle formalità previste dalla legge, ed in particolare al titolo VIII del libro quarto del Codice di procedura civile.I vantaggi dell’arbitrato per il mondo dell’arte risiedono già nelle sue caratteristiche più rilevanti. Come sottolineato da Theodore K. Cheng, arbitro ed esperto di proprietà intellettuale, uno dei primissimi vantaggi delle ADR, e in particolare dell’arbitrato, consiste nel fatto che, a differenza dei procedimenti di fronte ai tribunali, sono concepite con lo scopo di essere liberamente accessibili ai fini di risolvere la controversia&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>. Per questo, le parti, qualora siano già concordi nel voler usufruire di tale servizio, possono già prevedere nei propri accordi commerciali una specifica clausola compromissoria, in Italia disciplinata all’art. 808 del c.p.c., grazie alla quale è possibile demandare le controversie nascenti dal contratto ad arbitri. Si ricorda, sinteticamente, che le controversie arbitrabili per mezzo di legge italiana possono avere ad oggetto solo i diritti disponibili, come indicato all’art. 806 del c.p.c.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.L’arbitrato si caratterizza anche per la libertà delle parti di scelta dell’arbitro: così è possibile l’individuazione di un esperto che sia in grado di risolvere la controversia con la sensibilità necessaria a coglierne le sfumature interdisciplinari e la complessità della questione da trattare. Ciò ad esempio, può essere particolarmente utile nel caso in cui la controversia abbia ad oggetto questioni i cui aspetti giuridici non siano sufficienti per cogliere appieno la natura del caso. Si pensi, ad esempio, alle dispute in materia di autenticità delle opere d’arte: l’arbitro esperto non rimuove completamente le incertezze che l’autenticazione delle opere d’arte comporta, ma garantisce uno specifico grado di scientificità e professionalità imprescindibile anche per la scelta dei consulenti tecnici che lo affianchino&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.La libertà di scelta dell’arbitro ben si concilia anche con la celerità di risoluzione della controversia e di emissione del lodo; infatti, l’arbitrato italiano per legge deve concludersi entro i termini individuati dalle parti oppure, in mancanza di riferimenti, entro e non oltre duecentoquaranta giorni dalla nomina degli arbitri <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.Le libertà delle parti non si limitano alla sola scelta dell’arbitro, ma riguardano anche la scelta della legge applicabile, della sede del procedimento e della lingua che intendono utilizzare. Le controversie pertanto possono godere di un meccanismo di risoluzione che, nella sostanza, si modella sulla questione specifica, potendosi adattare ad essa sia sul piano formale, sia sul piano sostanziale, il quale si può già estrinsecare in una articolata e completa clausola compromissoria all’interno dei propri accordi commerciali.Un ulteriore vantaggio dell’arbitrato consiste anche nella riservatezza garantita sin dal momento in cui le parti decidono di includerlo all’interno dei propri rapporti contrattuali. Il lodo arbitrale costituisce un documento accessibile alle sole parti coinvolte, la cui pubblicazione si rende necessaria solamente nel caso in cui s’intenda ricorrere al tribunale per attribuirgli efficacia esecutiva. Negli altri casi, avendo previsto reciproci obblighi di riservatezza e avendo affrontato la controversia in ambito arbitrale, nulla di quanto accaduto e disciplinato all’interno del procedimento arbitrale potrà essere utilizzato in sede giudiziale.La riservatezza gioca un ruolo indubbiamente di rilevo nell’abito delle relazioni degli operatori e protagonisti del mercato dell’arte, dove la reputazione e la discrezione costituiscono gli improrogabili standard a cui aderire per poter emergere e affermarsi nel settore come professionisti e collezionisti. Tuttavia, la possibilità di rendere pubbliche quanto meno le basi giuridiche a fondamento del lodo arbitrale in materia d’arte è diventata nel corso degli ultimi anni oggetto di critiche. La Court of Arbitration for Art, in particolare, ha riflettuto su tale possibilità <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>, annunciando in un primo momento che avrebbe pubblicato in forma anonimizzata i lodi, così da realizzare una – seppur embrionale – base di regole comuni per un mercato notoriamente deregolamentato&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>. I casi più delicati, infine, possono essere disciplinati con arbitrato irrituale, il cui provvedimento finale, in virtù dell’accordo arbitrale tra le parti, vincola le parti su base negoziale. Il rispetto della decisione è comunque garantito dalla possibilità di impugnazione per inadempimento contrattuale. Competenze specifiche, celerità e riservatezza: così possono essere riassunti i significativi vantaggi dell’arbitrato per l’Arte.&nbsp;&nbsp;</p><ol start="3"> <li><strong>Il nuovo Regolamento degli Arbitrati in materia di Arte della Camera Arbitrale di Venezia.</strong></li></ol><p>Lo scorso 13 luglio è stato pubblicato il nuovo regolamento degli Arbitrati in materia di Arte della Camera Arbitrale di Venezia&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a> (il “<strong><em>Regolamento</em></strong>”), volto a istituire nella città lagunare una speciale sezione, di carattere internazionale, esclusivamente dedicata alla risoluzione delle controversie relative al mondo e al mercato dell’arte. Un Comitato di esperti, dalla comprovata esperienza in materia di arbitrato e di mercato dell’arte, ha lavorato al progetto assieme alla Presidente della Camera veneziana, l’avvocato Patrizia Chiampan: in esso compaiono i professori avvocati Giorgio De Nova, Alessandra Donati, Elena Zucconi Galli Fonseca e gli avvocati Giuseppe Calabi, Fabio Moretti, Lavinia Savini e Massimo Sterpi.Principio ispiratore della camera arbitrale è l’idea di potenziare gli aspetti di interesse dell’arbitrato per l’arte, garantendo i vantaggi procedurali e la massimizzazione delle garanzie di riservatezza, efficacia, rapidità e flessibilità della procedura, al fine di formulare uno strumento internazionale che affianchi il mercato nella soluzione di vicende conflittuali.Il testo del Regolamento, infatti, è stato progettato per accogliere in chiave omnicomprensiva tutte le peculiarità del mercato dell’arte, includendo nella – possibilmente più ampia – definizione di opere d’arte&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a> anche gli oggetti d’antiquariato e da collezione: “<em>Il presente Regolamento </em>[…]<em> disciplina i procedimenti di arbitrato aventi ad oggetto controversie in materia di arte – intesa nel suo significato più ampio, comprendente ogni attività umana creativa, svolta singolarmente o collettivamente od imprenditorialmente, qualunque sia la forma di espressione quali, a titolo esemplificativo, arti visive, musica, teatro, design, oggetti di antiquariato e da collezione</em>".L’iniziativa, prima in Italia nel suo genere, prosegue nella promozione dell’arbitrato quale strumento internazionale per la risoluzione delle controversie legali del mondo dell’arte con la massima garanzia di efficienza, efficacia e riservatezza per le parti che decidono di aderirvi. In Europa, solo la menzionata Court of Arbitration for Art dell’Aia disponeva di un proprio specifico regolamento per la risoluzione delle controversie d’arte: la Camera Venezia si presenta per potenziare, in Italia e all’estero, gli aspetti vantaggiosi di questa opzione alternativa.&nbsp;&nbsp;</p><ol start="4"> <li><strong>Caratteristiche e novità del nuovo Regolamento.</strong></li></ol><p>Pare interessante ripercorrere alcune specifiche disposizioni del regolamento. Già l’ampia definizione fornita dal menzionato articolo 1 garantisce al Regolamento di poter comprendere nel proprio ambito di applicazione le molteplici e articolate questioni che l’arte oggi pone al mercato e ai suoi protagonisti, a partire dalla definizione stessa di opera d’arte. Nessun riferimento, infatti, è dato a specifiche definizioni od enumerazioni di <em>medium</em>, dando così la più ampia libertà interpretativa, a superamento delle varie definizioni fornite dalle legislazioni nazionali in materia, ad esempio, di diritto d’autore&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>. Grazie a questo accorgimento possono beneficiare del Regolamento non solo le arti visive, ma anche le arti performative, il disegno industriale, la musica e il cinema, rispecchiando così la vocazione di Venezia quale città delle arti e stimolando una maggiore sensibilità verso gli strumenti giuridici a cui le istituzioni culturali, pubbliche e private, nazionali e internazionali, possono far riferimento.La scelta della Camera arbitrale veneziana mira ad espandere le potenzialità dell’arbitrato sin dalla definizione dell’oggetto della controversia, includendo anche la contemporaneità, spesso costituita da istruzioni per opere da (ri)attivare o da opere realizzate con materiali che degradano col tempo, la cui documentazione costituisce lo scrigno ultimo dell’autenticità dell’opera e del suo valore, nonché testimonianza della effettiva titolarità dell’opera e delle modalità migliori per il suo restauro. Soffermandoci sul contemporaneo, si possono ancora menzionare le questioni relative al sistema di autenticazione delle opere d’arte concettuali, delle installazioni, delle opere effimere, delle performance, delle fotografie e della video arte. Ad esse sono da affiancare la varietà di prassi che richiedono competenze specifiche in materia, quali quelle per la verifica della autenticità delle opere d’arte (in relazione anche alle singole <em>expertise</em>), per l’archivio, il museo, la fondazione, la casa d’asta o la galleria con cui interfacciarsi.<em>Le expertise</em> sono state ulteriormente valorizzate dalla decisione di prevedere la possibilità di nominare consulenti tecnici d’ufficio, i quali andranno ad affiancare gli arbitri in questioni tecniche che il diritto non è in grado di risolvere in autonomia; previsione altresì potenziata e valorizzata dalla possibilità di nominare anche un comitato scientifico <em>ad hoc</em> per la disamina degli aspetti più controversi&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>. Gli arbitri possono pronunciare provvedimenti cautelari urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, nelle modalità e nei limiti indicati dal Regolamento&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>. La celerità del procedimento è infine garantita anche dalla previsione del termine massimo per il deposito del lodo di centottanta giorni dalla costituzione dell’arbitrato&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>; termine prorogabile solo in casi specificamente individuati dal Regolamento e comunque sempre attinenti alla complessità della controversia da risolvere&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>.La Camera Arbitrale di Venezia ha già messo a disposizione un proprio modello di clausola compromissoria per le parti che intendono ricorrervi, attualmente disponibile nella copia digitale del Regolamento (e, nel caso di accordo, vi si può aderire anche per convenzione successiva). La clausola compromissoria garantisce l’accesso ad una soluzione alternativa alla giustizia ordinaria sensibile e competente, capace di andare oltre le difficoltà del diritto nel riconoscere la complessità dello statuto giuridico delle arti contemporanee. Vantaggi già efficacemente sintetizzati dal grande giurista René David, il quale riconosceva che l’arbitrato “<em>non deriva i suoi poteri dallo Stato e non governa per conto dello Stato. L'arbitro, dovendo tener conto di ciò che le parti si aspettano da lui, deve cercare la giustizia piuttosto che attaccarsi ciecamente a un diritto dello Stato</em>”&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:alessandra.donati@advant-nctm.com">Alessandra Donati</a> e <a href="mailto:edoardo.mombelli@advant-nctm.com">Edoardo Mombelli</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> <em>Republic of Austria v. Altmann</em>, 541 U.S. 677 (2004).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> L’intricato susseguirsi di scandali e cause giudiziarie è stato sin dagli inizi ampiamente monitorato dalla stampa. Cfr., <em>inter alia</em>, per una panoramica generale, <em>The Bouvier Affair: The Art of Deception?</em>, su <em>ArtCritique</em>, 26 novembre 2019, <a href="https://www.art-critique.com/en/2019/11/the-bouvier-affair-the-art-of-deception/" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.art-critique.com/en/2019/11/the-bouvier-affair-the-art-of-deception/</a> (consultato il 29 agosto 2020); Sam Knight, <em>The Bouvier Affair</em>, su <em>The New Yorker</em>, 1 febbraio 2016 <a href="https://www.newyorker.com/magazine/2016/02/08/the-bouvier-affair" target="_blank" rel="noreferrer">www.newyorker.com/magazine/2016/02/08/the-bouvier-affair</a> (consultato il 29 agosto 2020).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Giuditta Giardini e Lorenzo Sordi, <em>ADR e Arte: caso Indiana, il giudice dice sì all’arbitrato</em>, su <em>Il Sole 24 Ore</em>, 24 ottobre 2018, <a href="https://www.ilsole24ore.com/art/adr-e-arte-caso-indiana-giudice-dice-si-all-arbitrato-AEaGFOUG?refresh_ce=1" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.ilsole24ore.com/art/adr-e-arte-caso-indiana-giudice-dice-si-all-arbitrato-AEaGFOUG?refresh_ce=1</a> (consultato il 29 agosto 2020). Si noti che quest’ultimo caso e il citato <em>Republic of Austria v. Altmann</em> sono stati oggetto di arbitrato.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> <a href="https://en.unesco.org/fighttrafficking/icprcp" target="_blank" rel="noreferrer">https://en.unesco.org/fighttrafficking/icprcp</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> <a href="https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/art/" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/art/</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> <a href="https://www.idrgroup.org/art-law/" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.idrgroup.org/art-law/</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> <a href="https://www.calawyersforthearts.org/arts-arbitration-mediation-services.html" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.calawyersforthearts.org/arts-arbitration-mediation-services.html</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> <a href="https://www.camera-arbitrale.it/it/mediazione/adr-arte.php?id=526" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.camera-arbitrale.it/it/mediazione/adr-arte.php?id=526</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> <a href="http://www.arbitracamera.it/pagina177_progetto-adr-per-la-cultura.html" target="_blank" rel="noreferrer">http://www.arbitracamera.it/pagina177_progetto-adr-per-la-cultura.html</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Cfr. <a href="https://www.cafa.world/arbitration/" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.cafa.world/arbitration/</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Cfr. Crisanto Mandrioli, Antonio Caratta, <em>Diritto Processuale Civile</em>, volume III<em>, I Procedimenti speciali,</em> <em>l’arbitrato, la mediazione e la negoziazione assistita</em>, Giappichelli, 2017, p. 403.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> “<em>One way to minimize or eliminate the drawbacks of relying upon traditional court litigation to address art and cultural heritage disputes is to consider arbitration as a mechanism to resolve them</em>”. Theodore K. Cheng, <em>Arbitration of Art and Cultural Heritage Disputes</em>, in <em>Entertainment, Arts and Sports Law Journal</em>, 2017, vol. 28, n. 3, p. 31.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> In virtù di tale limite, le controversie in materia di diritti morali, ad esempio, non potranno essere demandate all’arbitro.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Come riportato da Quentin Bryne-Sutton, Norman Palmer affermò, in occasione del Simposio del 1997 organizzato dall’Art Law Centre di Ginevra: “<em>The authenticity of a work of art, for example, rarely arises in a rawly factual ('yes or no') form. The context of the question (the meaning of the critical words) is likely to be or arise from a legal document or principle. That source is bound to affect the question itself, making it more subtle and ambiguous ... In mis context the skills which make for a good attributor do not necessarily make for a good adjudicator. On the other hand, empirical experience as to the practices of me trade (rather than say, high academic expertise within a particular technical field) may offer a valuable background for the adjudicatory role, provided concerns about 'trade bias' can be overcome</em>” (cfr. Quentin Bryne-Sutton, <em>Arbitration and Mediation in Art-Related Disputes</em>, in <em>Arbitration International</em>, Volume 14, n. 4, pp. 452-453).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Art. 819 bis c.p.c.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Un cambio di rotta che così è descritto <strong>su</strong> <em>The Art Newspaper</em>:“<em>CAfA’s proceedings will be confidential, but a press release announcing the court last May stated that publishing its decisions was “essential to ensure market understanding and acceptance of the results”, a point&nbsp;reiterated to The Art Newspaper last May&nbsp;and in an ArtTactic podcast soon after. William Charron, the art lawyer who conceived of CAfA, now elaborates that if the parties themselves do not want a decision published, it will not be</em>”.&nbsp;Laura Gilbert, <em>The Hague’s art arbitration court to open in April</em>, su <em>The Art Newspaper</em>, 21 marzo 2019, <a href="https://www.theartnewspaper.com/news/the-hagues-art-arbitration-court-to-open-in-april" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.theartnewspaper.com/news/the-hagues-art-arbitration-court-to-open-in-april</a> (consultato il 31 agosto 2020).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Sul tema si segnala, da ultimo, il report pubblicato dalla Permanent Subcommittee on Investigation del Senato degli Stati Uniti d’America intitolato “<em>The Art Industry And U.S. Policies That Undermine Sanctions</em>” (disponibile al link <a href="https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/2020-07-29%20PSI%20Staff%20Report%20-%20The%20Art%20Industry%20and%20U.S.%20Policies%20that%20Undermine%20Sanctions.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/2020-07-29%20PSI%20Staff%20Report%20-%20The%20Art%20Industry%20and%20U.S.%20Policies%20that%20Undermine%20Sanctions.pdf</a>), il quale rileva, a p. 2, che il mercato dell’arte, in particolare quello americano, è largamente deregolamentato: “<em>The art industry is considered the largest, legal unregulated industry in the United States. </em><em>Unlike financial institutions, the art industry is not subject to Bank Secrecy Act’s (“BSA”) requirements, which mandate detailed procedures to prevent money laundering and to verify a customer’s identity. While the BSA does not apply to art transactions by art dealers and auction houses, sanctions do. No U.S. person or entity is allowed to do business with a sanctioned individual or entity</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Il Regolamento è disponibile per il download all’indirizzo <a href="http://www.camera-arbitrale-venezia.com/?IdPagina=568" target="_blank" rel="noreferrer">http://www.camera-arbitrale-venezia.com/?IdPagina=568</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Come sottolineato dalla presentazione sul sito ufficiale della Camera Arbitrale di Venezia (<a href="http://www.camera-arbitrale-venezia.com/?IdPagina=568" target="_blank" rel="noreferrer">http://www.camera-arbitrale-venezia.com/?IdPagina=568</a>).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Si pensi alla definizione fornita all’articolo 2 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche del 1886, così come alle sue derivazioni nazionali quali gli articoli 1 e 2 della l. 633/1941 per l’Italia, gli articoli Article L112-1 e L112-2 del <em>Code de la propriété intellectuelle francese</em> o le <em>Section</em> da 3 a 8 del <em>Copyright, Designs and Patents Act </em>del Regno Unito.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Art. 27 del Regolamento.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> Art. 22 del Regolamento.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Art. 31 del Regolamento.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Art. 33 del Regolamento: “Se le parti non hanno disposto diversamente, il termine di cui all’art. 31 punto 1 è prorogato fino a 180 giorni nei seguenti casi: a) se debbono essere assunti mezzi di prova; b) se è disposta consulenza tecnica d’ufficio; c) se è pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale; d) se è modificata la composizione del Collegio Arbitrale o è sostituito l’Arbitro unico.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> René David, <em>L'arbitrage dans le commerce international</em>, Paris, 1982, p. 15, come riportato da Quentin Bryne-Sutton, <em>op. cit.</em>, p. 454. Già Aristotele, nella <em>Retorica</em>, elogiava la risoluzione della controversia al di fuori degli ordinari sistemi di giustizia, ritenendo preferibile “<em>un arbitrato piuttosto che una lite in tribunale</em>”, poiché “<em>l’arbitro bada all’equità, il giudice alla legge; e l’arbitro è stato inventato proprio per questo, per dar forza all’equità</em>” (cfr. Aristotele, <em>Retorica</em>, 1.13.13, come citato da Francesco Zappalà, <em>Memoria storica dell’arbitrato</em>, Memorias XV Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática, Buenos Aires, Argentina, 2011, disponibile all’indirizzo <a href="http://www.eldial.com/nuevo/congreso_iberoamericano/MEMORIA%20STORICA%20DELL%20ARBITRATO.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">http://www.eldial.com/nuevo/congreso_iberoamericano/MEMORIA%20STORICA%20DELL%20ARBITRATO.pdf</a>).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 20 Jan 2021 07:50:04 +0100</pubDate>
                        <title>Il c.d. &quot;Superbonus&quot; introdotto dal Decreto Rilancio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-c-d-superbonus-introdotto-dal-decreto-rilancio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Lo scopo del presente documento è analizzare brevemente le novità introdotte dal c.d. Decreto Rilancio in materia di detrazioni fiscali a favore di determinate categorie di soggetti che eseguono interventi di ristrutturazione caratterizzati da specifiche finalità di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici ovvero di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici all’interno degli edifici</em>.&nbsp;</p><ol> <li><strong><u>Il c.d. Superbonus disciplinato dal Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34</u></strong></li></ol><p>L’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito, “Decreto Rilancio”), ha previsto l’applicazione del c.d. “<strong>Superbonus</strong>”, una detrazione fiscale che si applica – nella misura del 110% – a determinate spese sostenute dai contribuenti nel periodo intercorrente tra il 1 luglio 2020 e il 30 giugno 2022&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici all’interno degli edifici.Si tratta di un’agevolazione introdotta nell’ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, che consiste in detrazioni dall’imposta lorda ed è concessa quando si eseguono determinati interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o riducono il rischio sismico degli stessi.Il Decreto Rilancio, in particolare, distingue tra interventi “principali” o “trainanti” (la cui realizzazione attribuisce il diritto di accedere alle agevolazioni fiscali ivi disciplinate) e interventi “aggiuntivi” o “trainati” (che attribuiscono il diritto di accedere alle agevolazioni fiscali soltanto qualora vengano realizzati congiuntamente ad un intervento “principale”)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.Nella prima categoria (interventi “<strong><u>trainanti</u></strong>”) rientrano:</p><ul> <li>Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi: si tratta di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio, anche qualora si tratti di un’unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno, purché gli interventi abbiano un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio interessato&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>;</li> <li>Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici ovvero sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari: si tratta di interventi finalizzati alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, dotati di specifici requisiti tecnici di efficienza&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>;</li> <li>Interventi antisismici: il Decreto Rilancio ha elevato al 110% l’agevolazione già prevista per gli interventi antisismici dall’articolo 16, commi da 1-<em>bis</em> a 1-<em>septies</em>, del DL n. 63/2013 (c.d. “Sismabonus”)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.</li></ul><p>Appartengono, invece, alla categoria degli interventi “<strong>trainati</strong>”:</p><ul> <li>Interventi di efficientamento energetico previsti dall’art. 14 del DL n. 63/2013: il Superbonus spetta anche per gli interventi di efficientamento energetico previsti dall’articolo 14 del DL n. 63/2013 (c.d. “Ecobonus”), purché vengano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>;</li> <li>Installazione di impianti solari fotovoltaici: l’agevolazione in esame si applica anche alle spese sostenute per l’installazione di <em>(i)</em> impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, co. 1, lett. a, b, c, d, del DPR n. 412/1993 e <em>(ii)</em> sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati (contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi);</li> <li>Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici: il Decreto Rilancio ha previsto che, qualora si proceda all’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici congiuntamente alla realizzazione di un intervento “trainante”, la detrazione già prevista dall’art. 16-<em>ter</em> del DL n. 63/2013 venga elevata al 110%&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.</li></ul><p>Va evidenziato, infine, che il Decreto Rilancio ha altresì introdotto la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi oppure, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.Ai sensi dell’art. 121, infatti, i soggetti che sostengono spese per gli interventi ivi espressamente elencati<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a> possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: <em>(i)</em> per un contributo, sotto forma di <strong><u>sconto</u></strong> sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati; <em>(ii)</em> per la <strong><u>cessione</u></strong> di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong><u>Ambito di applicazione del “Superbonus”</u></strong></li></ol><p>Una volta individuati gli interventi dalla cui realizzazione deriva il diritto di accedere al c.d. Superbonus, è utile precisare l’ambito soggettivo di applicazione della normativa in esame.A tal proposito, il comma 9 dell’art. 119 del Decreto Rilancio precisa che il Superbonus si applica agli interventi effettuati dai condomìni; da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione; dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp), comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "<em>in house providing</em>”; dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa; dalle ONLUS di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991 e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome; dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’art. 5, co. 2, lett. c), del D.Llgs. n. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha precisato che la detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Si tratta, in particolare, del proprietario, del nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), del detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell’immobile.&nbsp;</p><ol start="3"> <li><strong><u>Le novità introdotte dal comma 9-<em>bis</em> del Decreto Rilancio</u></strong></li></ol><p>L’art. 63, comma 1 del DL n. 104/2020 ha modificato il testo originario dell’art. 119 del Decreto Rilancio, introducendo un nuovo comma 9-<em>bis</em> ai sensi del quale “<strong><em><u>Le deliberazioni dell'assemblea del condominio</u></em></strong><em> aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, <strong><u>sono valide se </u></strong></em><strong><em><u>approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio</u></em></strong> <em>[…].&nbsp;</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a><em>”</em>La norma, pertanto, prevede una riduzione – rispetto alle previsioni dettate dall’art. 1136 c.c. – delle maggioranze richieste per l’assunzione delle delibere assembleari aventi per oggetto l’approvazione degli interventi che danno diritto al c.d. Superbonus.Secondo la disciplina codicistica, infatti, <strong><em>(i)</em></strong> le deliberazioni relative alla ricostruzione dell'edificio, alle riparazioni straordinarie di notevole entità oppure alle innovazioni volte a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti e a contenere il consumo energetico degli edifici devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti <u>la maggioranza degli intervenuti e almeno la <strong>metà</strong> del valore dell'edificio</u> <u><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a></u> e <strong><em>(ii)</em></strong> le deliberazioni concernenti innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni devono essere approvate con un numero di voti che rappresenti <u>la maggioranza degli intervenuti ed almeno i <strong>due terzi</strong> del valore dell'edificio</u>&nbsp;<u><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a></u>.Il Decreto Rilancio, dunque, prevede una regolamentazione più flessibile di quella ordinaria, proprio al fine di incentivare gli interventi antisismici e di riqualificazione energetica degli edifici.Va evidenziato, infine, che la seconda parte del comma 9-<em>bis</em> dell’art. 119 del Decreto Rilancio precisa che “<em>Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole</em>”.Di conseguenza, qualora le spese degli interventi dovessero venire imputate a singoli condomini, si renderebbe in ogni caso necessario ottenere il parere favorevole di questi ultimi.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:marco.cappa@advant-nctm.com">Marco Cappa</a>&nbsp;o <a href="mailto:eugenio.maida@advant-nctm.com">Michelangelo Eugenio Maida&nbsp;</a></em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> L’art. 1, comma 66, lett. a), n. 1 della Legge n. 178/2020 ha modificato il comma 1 dell’art. 119 del DL n. 34/2020, sostituendo le parole “31 dicembre 2021” con le parole “30 giugno 2022”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Tuttavia, indipendentemente da tale distinzione, il comma 3 dell’art. 119 del Decreto Rilancio precisa che, per entrambe le categorie di interventi, “<em>Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi […] nel loro complesso, devono assicurare […] il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Art. 119, co. 1, lett. a) del DL n. 34/2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Art. 119, co. 1, lett. b) e c) del DL n. 34/2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Art. 119, co. 4 del DL n. 34/2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Art. 119, co. 2 del DL n. 34/2020: tale norma, inoltre, precisa altresì che gli interventi di efficientamento energetico indicati nel citato articolo 14 del DL n. 63/2013 attribuiscono il diritto di accedere al Superbonus, <u>anche a prescindere dalla effettuazione degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali esistenti</u>, qualora l’edificio interessato sia sottoposto alla tutela disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio ovvero tali interventi non possano essere realizzati per effetto di regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Art. 119, co. 8 del DL n. 34/2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Art. 121, co. 2 del DL n. 34/2020: “<em>In deroga all’ articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all’ articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di: a)&nbsp; recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b)&nbsp; efficienza energetica di cui all’ articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119; c)&nbsp; adozione di misure antisismiche di cui all’ articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119; d)&nbsp; recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’ articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; e)&nbsp; installazione di impianti fotovoltaici di cui all’ articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto; f)&nbsp; installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’ articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Più nel dettaglio, l’art. 119, co. 9 del DL n. 34/2020 prevede che: “<em>Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati: a)&nbsp; dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche; b)&nbsp; dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10; c)&nbsp; dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “ in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; d)&nbsp; dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; d-bis)&nbsp; dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383; e)&nbsp; dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Si tratta di una previsione in linea con quanto già in precedenza disposto dall’art. 26, co. 2 della Legge n. 10/1991, ai sensi del quale “<em><u>Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico</u> ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all’articolo 1, individuati attraverso un attestato di prestazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, <u>le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio</u></em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Art. 1136, co. 2 e 4 e art. 1120, co. 2, n. 1 e 2 c.c.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Art. 1120, co. 1, c.c.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                        
                        
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                        <guid isPermaLink="false">news-5145</guid>
                        <pubDate>Mon, 18 Jan 2021 03:12:40 +0100</pubDate>
                        <title>Provvedimento IVASS n. 107 del 12 gennaio 2021: modifica alla definizione di “portafoglio” contenuta nel Regolamento ISVAP n. 14/2008 (effetti sul trasferimento e sulla gestione di un portafoglio in run-off di contratti di assicurazione)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/provvedimento-ivass-n-107-del-12-gennaio-2021</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con provvedimento n. 107/2021, l’IVASS ha modificato la definizione di “<em>portafoglio</em>” di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) del Regolamento ISVAP n. 14/2008 (mediante la soppressione delle parole: “<em>il portafoglio non può essere costituito da soli sinistri”</em>), al fine di rimuovere lo specifico divieto di trasferire portafogli costituiti da soli sinistri, espressamente escluso nella sua originaria formulazione.Nell’ambito della propria analisi sull’impatto di questo provvedimento, l’IVASS ha rilevato, in particolare, che tale modifica (diretta a consentire il trasferimento di portafogli di soli sinistri) è giustificata dal mutamento delle condizioni economico-finanziarie che caratterizzano il mercato di riferimento, il quale richiede una maggiore flessibilità gestionale. Contestualmente, l’Istituto ha evidenziato che la permanenza di tale esclusione all’interno del sistema normativo italiano <em>“potrebbe risultare svantaggiosa per le imprese operanti nel territorio della Repubblica, in termini di competitività, in quanto tale tipologia di trasferimento di portafoglio e di gestione in run-off sono consentiti in altri Paesi europei</em>”.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;l'Avv.&nbsp;<a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a>, l'Avv.&nbsp;<a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a>&nbsp;o l'Avv. <a href="mailto:guido.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <guid isPermaLink="false">news-5146</guid>
                        <pubDate>Fri, 15 Jan 2021 04:02:56 +0100</pubDate>
                        <title>M&amp;A e studi: chi scende e chi sale nel 2020</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ma-e-studio-chi-scende-e-chi-sale-nel-2020</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Covid-19 non frena il mercato che cresce in valore (+26,7%). Cala però il numero di operazioni, secondo il report di Mergermarket. Sul podio per numero di deal <strong>Nctm</strong>, Gianni &amp; Origoni e Chiomenti; per valore, Cleary, BonelliErede e Linklaters.</em><strong>Nctm</strong>&nbsp;(TLIndex12),&nbsp;Gianni &amp; Origoni&nbsp;(TLIndex3) e&nbsp;Chiomenti&nbsp;(TLIndex2) salgono sul podio dell’M&amp;A in Italia nel 2020 per numero di operazioni, mentre per valore dei deal si sono distinti lo scorso anno&nbsp;Cleary Gottlieb&nbsp;(TLIndex14),&nbsp;BonelliErede&nbsp;(TLIndex1) e&nbsp;Linklaters&nbsp;(TLIndex15). Nonostante la pandemia, il mercato M&amp;A in Italia nel 2020 è cresciuto a doppia cifra in valore a 46,6 miliardi di euro, +26,7% rispetto ai 36,8 miliardi di euro nel 2019. Il consueto report di Mergermarket indica, tuttavia, un calo del numero complessivo delle transazioni che hanno coinvolto almeno un investitore italiano: 520 nel 2020 rispetto alle 644 nel 2019.L'incremento in termini di valore, spiega il report, è principalmente dovuto all'aumento delle operazioni condotte nella seconda metà dell'anno: 301 per 30 miliardi di euro, che segnano una netta ripresa dopo la brusca frenata registrata nel&nbsp;primo semestre 2020&nbsp;(16,6 miliardi di euro e 219 operazioni), a seguito delle prime misure di confinamento (lockdown)&nbsp;adottate in Italia a marzo e aprile.Gli investimenti stranieri in Italia (inbound) sono cresciuti a 27,4 miliardi di euro grazie a 187 transazioni, un valore doppio rispetto a quello del 2019 (12,1 miliardi per 250 deal). Mergermarket fa notare che sette dei dieci accordi più grandi del 2020 vedono il coinvolgimento di attori esteri. Tra queste, l'acquisizione di Fibercop guidata da Kkr&nbsp;(7,7 miliardi) e l'acquisizione di Borsa Italiana da parte di Euronext&nbsp;(4,3 miliardi). In crescita nel 2020 anche gli investimenti italiani all’estero (outbound), che sono stati pari a 14,6 miliardi di euro (+33,9%) per 114 operazioni, rispetto ai 10,9 miliardi e 142 operazioni nel 2019. I buyout (le acquisizioni da parte del management di un'impresa) sono saliti a 17,6 miliardi di euro con 118 transazioni nel 2020, da 8,3 miliardi e 122 deal nel 2019.I servizi finanziari sono stati il settore più attivo in termini di valore, seguito dalle telecomunicazioni. Entrambi hanno visto grandi affari: l’Opa su Ubi Banca (5,4 miliardi) da parte di Intesa Sanpaolo, l’acquisizione di Borsa Italiana da parte di Euronext e l'accordo di&nbsp;Ck Hutchinson Networks Italia con Cellnex&nbsp;(3,3 miliardi di euro). Industria e chimica, a loro volta, sono rimasti il primo settore per numero di contratti, 137 e un valore di 4,8 miliardi.Passando alla tabella contenuta nel report con gli studi più attivi in Italia, al primo posto per numero di operazioni troviamo <strong>Nctm</strong> con 66 deal (+11 rispetto al 2019) per 3,5 miliardi di euro, soprattutto nel segmento mid market. Subito dietro Gianni &amp; Origoni a 49 operazioni (-23) per oltre 17 miliardi e Chiomenti a 48 (+5) per 12 miliardi. Il podio, per valore delle operazioni, vede invece al primo posto Cleary Gottlieb con 11 deal per 18,6 miliardi di euro; poi BonelliErede a 17,9 miliardi per 36 operazioni (-1) e Linklaters a 17,4 miliardi per 13 deal (+4).Tra gli studi che hanno visto crescere l’operatività, si segnala anche&nbsp;White &amp; Case&nbsp;(TLIndex23) con 24 operazioni (+7) per 13,3 miliardi di euro, mentre risulta stabile&nbsp;Clifford Chance&nbsp;(TLIndex10) con 15 operazioni, stesso numero del 2019, per 6,9 miliardi; nel mid-market&nbsp;Giliberti Triscornia&nbsp;(TLIndex42) con 13 deal (+4) e&nbsp;Carnelutti&nbsp;(TLIndex20) a 12 (+5). Per quanto riguarda il valore dei deal, in forte crescita rispetto all’anno precedente risultano anche&nbsp;Freshfields&nbsp;(TLIndex19) con 16,2 miliardi e 9 operazioni,&nbsp;Legance&nbsp;(TLIndex5) a 12,3 miliardi per 30 deal (-10), e&nbsp;Gatti Pavesi Bianchi Ludovici&nbsp;(TLindex6) a 7,9 miliardi e 28 deal (-5).Cala il numero di operazioni per tutti gli altri studi in classifica.&nbsp;Pedersoli&nbsp;(TLIndex22) chiude l’anno con 45 deal (-5) e 8,3 miliardi di euro;&nbsp;PwC Tls&nbsp;(TLIndex61) a 34 (-10) e 6,5 miliardi;&nbsp;Gattai Minoli Agostinelli&nbsp;(TLIndex9) a 30 (-4) e 2,8 miliardi;&nbsp;Latham &amp; Watkins&nbsp;(TLIndex34) a 19 (-1) e 2,2 miliardi. In operazioni mid market,&nbsp;Orrick&nbsp;(TLIndex16) chiude l’anno con 22 deal (-15) e 241 milioni;&nbsp;Giovannelli&nbsp;(TLIndex104) a 19 (-11) e 572 milioni;&nbsp;Allen &amp; Overy&nbsp;(TLIndex26) a 13 (-9) e 644 milioni;&nbsp;Lca&nbsp;(TLIndex66) a 13 (-5) e 303 milioni;&nbsp;Dentons&nbsp;(TLIndex7) a 13 (-5).Nella top 20 per volumi del 2020, infine, si piazzano in alto anche importanti studi internazionali che non hanno un presidio fisico nel nostro Paese. È il caso&nbsp;Paul Weiss Rifkind Wharton &amp; Garrison&nbsp;(7,8 miliardi), coinvolto nell’operazione Fibercop, ma anche di&nbsp;Weil Gotshal Manges, nell'accordo tra&nbsp;Tim e Ardian su Inwit&nbsp;(1,6 miliardi), e di quattro studi,&nbsp;Stibbe&nbsp;(Olanda),&nbsp;Bredin Prat&nbsp;(Francia) e gli americani&nbsp;Debevoise &amp; Plimpton&nbsp;e&nbsp;Sullivan &amp; Cromwell, che hanno seguito la cessione da parte di Exor del gruppo riassicurativo PartnerRe a Covéa (8 miliardi).Sullivan &amp; Cromwell è stato incluso anche tra gli advisor legali, accanto a Goldman Sachs, nella&nbsp;cessione dell’As Roma al gruppo Friedkin&nbsp;(circa 600 milioni). In classifica per valore anche un gruppo di studi scandinavi,&nbsp;Dittmar &amp; Indrenius,&nbsp;Bruun &amp; Hjijle,&nbsp;Accura&nbsp;e&nbsp;Selmer, coinvolti nella&nbsp;fusione tra Nexi e Nets&nbsp;(8 miliardi).Tratto da <a href="https://www.toplegal.it/news/2021/01/14/27464/ma-e-studi-chi-scende-e-chi-sale-nel-2020" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Toplegal.it</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5149</guid>
                        <pubDate>Tue, 12 Jan 2021 05:28:23 +0100</pubDate>
                        <title>La nuova definizione di default</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-nuova-definizione-di-default</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Introduzione</strong>Il presente documento analizza la nuova definizione di <em>default</em> prudenziale entrata in vigore il 1° gennaio 2021, alla quale gli intermediari finanziari europei devono allinearsi.<strong>Nuove regole europee in materia di <em>default</em></strong><em>Il quadro normativo</em>Il Regolamento dell’Unione Europea del 26 giugno 2013, n. 575&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (<strong>CRR</strong>) ha introdotto all’articolo 178 specifiche disposizioni in materia di <em>default </em>di un debitore e ha demandato all’Autorità Bancaria Europea (<strong>EBA</strong>) l’emanazione di linee guida sull’applicazione della definizione di <em>default </em>e alla Commissione Europea l’adozione di un regolamento delegato relativo alla misura della soglia di rilevanza delle esposizioni c.d. in arretrato sulla base di norme tecniche di regolamentazione pubblicate dall’EBA.In data 28 settembre 2016, l’EBA ha pubblicato le linee guida&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> in materia di definizione di <em>default </em>nonché le norme tecniche relative alla soglia di rilevanza. Al fine di recepire quanto disposto da CRR e dalle linee guida dell’EBA in tema di definizione di esposizioni creditizie deteriorate, la Banca d’Italia ha emanato, in data 26 giugno 2019, apposita comunicazione&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> con riferimento alle segnalazioni statistiche di vigilanza e bilancio delle banche.Più di recente, l’Autorità di Vigilanza ha fornito ulteriori chiarimenti di natura applicativa con nota del 15 ottobre 2020&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.La <em>ratio </em>degli interventi in parola è indubbiamente quella di uniformare il sistema bancario e finanziario europeo ai principi della vigilanza equivalente e della neutralità normativa. Il termine ultimo entro il quale le banche soggette alla vigilanza della Banca Centrale Europea e gli intermediari finanziari non bancari europei dovranno applicare le nuove regole è stato fissato al 1° gennaio 2021.&nbsp;<em>La nuova definizione di default: condizioni e soglie di rilevanza</em>La nuova struttura normativa proposta individua condizioni oggettive e soggettive affinché un debitore possa considerarsi in <em>default. </em>Vengono altresì introdotte talune soglie di rilevanza il cui superamento rende effettivo lo <em>status</em> del debitore.In particolare, un debitore sarà considerato in <em>default </em>laddove ricorra almeno una delle seguenti condizioni:</p><p style="padding-left: 30px;">(i) condizione oggettiva (“<em>past-due criterion</em>”): il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> consecutivi nel pagamento di un’obbligazione rilevante facendo riferimento al complesso delle obbligazioni del medesimo verso l’intermediario;</p><p style="padding-left: 30px;">(ii) condizione soggettiva (“<em>unlikeliness to pay</em>”): l’ente giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione di eventuali garanzie, il debitore adempia integralmente alla propria obbligazione.</p>Acclarata la sussistenza di un <em>past-due criterion</em>, questo rileverà se superiore a determinate soglie distinte in ragione della natura del debitore (cliente al dettaglio&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a> e cliente non al dettaglio):<p style="padding-left: 30px;">(i) in termini assoluti: la soglia di rilevanza è fissata a €100 per le esposizioni al&nbsp; dettaglio ed €500 per le altre esposizioni;</p><p style="padding-left: 30px;">(ii) in termini relativi: la soglia è rappresentata dall’importo pari all’1% dell’importo complessivo di tutte le esposizioni verso il debitore facenti capo agli intermediari creditizi e finanziari appartenenti a un medesimo perimetro di consolidamento prudenziale&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.</p>In luce di quanto precede, un’esposizione sarà considerata scaduta (e dunque classificata come <em>non performing</em>) se ha superato entrambe le soglie assoluta e relativa per 90 giorni consecutivi.Diversamente, una dichiarazione di <em>default </em>è possibile anche con riferimento a clienti che, pur non vantando arretrati rilevanti da oltre 90 giorni, non siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni, a giudizio dell’intermediario (condizione soggettiva).Al fine di mitigare la discrezionalità rimessa a ciascun ente nella valutazione del probabile inadempimento, le linee guida dell’EBA forniscono una serie di indicatori qualitativi e quantitativi che gli intermediari dovranno considerare per ricondurre una posizione <em>unlikely to pay </em>nel novero di quelle in <em>default</em>.Si segnalano, tra le altre, la mancata iscrizione nel conto economico dell’istituto della posizione a causa della diminuzione della qualità creditizia dell’obbligazione, la cessione dell’obbligazione creditizia da parte dell’ente (con particolare riferimento alle operazioni di cartolarizzazione&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>), la presenza di accantonamenti specifici sull’esposizione secondo i principi contabili IFRS9, la ristrutturazione onerosa del debito&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>, il fallimento o analogo provvedimento o tutela del debitore, l’incremento della leva finanziaria del debitore e la diminuzione delle fonti di reddito dello stesso.Al verificarsi di uno dei summenzionati indicatori, tutte le esposizioni verso il debitore dovranno considerarsi in<em> default.</em>&nbsp;<em>Ulteriori previsioni</em><em>(a) Compensazione</em>A differenza del passato, dal 1° gennaio 2021 non è più consentita la compensazione degli importi scaduti con altre linee di credito aperte e non utilizzate o parzialmente utilizzate dal medesimo debitore. Pertanto, l’ente finanziario sarà tenuto a classificare il cliente in <em>default </em>anche nel caso in cui questo abbia linee di credito ancora disponibili con il medesimo ente.<em>(b) Contagio del default</em>Secondo le nuove norme, gli enti dovranno censire le relazioni tra i propri clienti, in modo da identificare i casi in cui il <em>default</em> di una impresa possa ripercuotersi negativamente sulla capacità di rimborso di un altro debitore ad essa connesso (c.d. effetto contagio), con la conseguenza che anche quest’ultimo possa essere considerato in <em>default</em>.La connessione tra diverse imprese può essere determinata da legami di controllo o di natura economica (es. società facenti parte della medesima filiera)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>.<em>(c) Riclassificazione a uno stato di non default</em>A differenza di quanto sinora previsto&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>, il ritorno a uno stato di non <em>default </em>da parte del debitore ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 5, di CRR è possibile qualora siano trascorsi tre mesi dal momento in cui sono venute meno le condizioni di cui all’articolo 178, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 3 di CRR (e, dunque, il cliente abbia regolarizzato la propria posizione)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.Durante il summenzionato lasso di tempo, l’intermediario finanziario dovrà valutare la condotta e la complessiva situazione finanziaria del debitore e consentire il ritorno <em>in bonis</em> dello stesso solo qualora questa sia ritenuta stabile in modo effettivo e permanente.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:matteo.gallanti@advant-nctm.com">Matteo Gallanti</a> o <a href="mailto:bianca.macrina@advant-nctm.com">Bianca Macrina</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&amp;from=IT" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&amp;from=IT</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn2">[2]</a><a href="https://eba.europa.eu/documents/10180/1721448/Guidelines+on+default+definition+%28EBA-GL-2016-07%29_IT.pdf/bd010dde-c308-4057-ae9c-842c2462a7ec" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://eba.europa.eu/documents/10180/1721448/Guidelines+on+default+definition+%28EBA-GL-2016-07%29_IT.pdf/bd010dde-c308-4057-ae9c-842c2462a7ec</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn3">[3]</a><a href="https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c272/Com_26giugno2019.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c272/Com_26giugno2019.pdf</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn4">[4]</a><a href="https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/risposte_quesiti_applicativi/Nota-di-chiarimenti-2020.10.15.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&amp;pk_kwd=it" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/risposte_quesiti_applicativi/Nota-di-chiarimenti-2020.10.15.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&amp;pk_kwd=it</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn5">[5]</a>I giorni di arretrato si calcolano a partire dal giorno successivo alla data in cui gli importi dovuti per capitale, interessi ed eventuali commissioni non siano stati corrisposti e abbiano superato le soglie di rilevanza. Nel caso in cui i pagamenti definiti nel contratto di credito originario siano stati sospesi e le scadenze siano state modificate, previo specifico accordo formalizzato con l’ente, il conteggio dei giorni di arretrato seguirà il nuovo piano di rimborso.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn6">[6]</a>Si tratta di PMI e persone fisiche.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn7">[7]</a>Le autorità competenti possono individuare una soglia diversa, compresa nell’intervallo da 0 a 2,5%.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn8">[8]</a>Una posizione dovrà essere considerata in <em>default</em> qualora la cessione della stessa nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione sia effettuata in ragione della diminuzione della qualità creditizia degli attivi oggetto di cessione e la perdita questa sia superiore al 5% <em>Gross Book Value</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn9">[9]</a>La ristrutturazione rileva ai fini dell’indicatore qualora comporti una remissione sostanziale del debito o il differimento dei pagamenti del capitale, interessi o commissioni da cui derivi una perdita superiore all’1% dell’importo del debito originario.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn10">[10]</a>Per gruppi di clienti connessi devono intendersi quelli di cui alla definizione di cui all’art. 4, paragrafo 1, punto 39, di CRR.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn11">[11]</a>Attualmente, lo stato di <em>default</em> viene meno nel momento in cui il debitore regolarizzi verso l’intermediario l’arretrato di pagamento e/o rientri dallo sconfinamento di conto corrente.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn12">[12]</a>Il termine è esteso ad un anno con riferimento ai clienti sottoposti a ristrutturazione del debito (ed in tal caso il debitore abbia/stia rispettando il piano/accordo).]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 12 Jan 2021 03:44:37 +0100</pubDate>
                        <title>Prepensionamento e contratto di espansione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/prepensionamento-e-contratto-di-espansione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La presente breve nota ha lo scopo di riassumere ed analizzare le misure introdotte con la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (“<strong><em>Legge di Bilancio 2021</em></strong>”) in tema di contratto di espansione e prepensionamento.Le novità introdotte estendono la possibilità di stipulare un contratto di espansione (già esistente nel nostro ordinamento dal 2015) a quei datori di lavori che abbiamo almeno 250 unità lavorative in organico, riducendo drasticamente la soglia di accesso a tale strumento sino ad oggi riservato alle grandissime aziende (superiore a 1.000 dipendenti) per l’ipotesi lo stesso sia utilizzato al fine di favorire la risoluzione del rapporto di lavoro con quei dipendenti che siano ormai prossimi alla pensione, in presenza dei requisiti esposti al punto sub 2 e, contestualmente, l’assunzione di nuove professionalità.Questa previsione, in un momento particolarmente complesso per le imprese che vede un blocco dei licenziamenti che si protrae dal 23 febbraio 2020 e confermato dalla Legge di Bilancio 2021 fino al 31 marzo 2021, permette di procedere ad un alleggerimento della forza lavoro – sempre previo consenso scritto dei lavoratori – grazie alla prossimità all’età pensionabile, con un vantaggio anche per i lavoratori che decidessero di accedervi, garantendo al contempo un ricambio di professionalità.L’accesso a questa forma di “prepensionamento”, infatti, garantisce ai lavoratori uscenti di poter ricevere un trattamento pari al trattamento pensionistico maturato alla data di cessazione del rapporto (sulla base dei calcoli forniti dall’INPS) fino alla prima decorrenza utile ai fini della pensione.In concreto, dunque, considerato che attualmente il requisito di età per la pensione di vecchiaia è 67 anni, l’anticipo potrà essere esercitato a partire dai 62 anni, qualora maturato il requisito minimo contributivo.&nbsp;</p><ol> <li><strong>Il contratto di espansione</strong></li></ol><p>Nella sua formulazione originaria, l’art. 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 disciplina di c.d. Contratto di espansione, introdotto, per il biennio 2019-2020, dall’art. 26-quater del “Decreto Crescita” (decreto legge n. 34 del 2019, convertito con modificazioni in Legge n. 58 del 2019).In particolare, si tratta di uno strumento rivolto alle grandi imprese, con organico superiore a mille unità lavorative, interessate da azioni di reindustrializzazione e riorganizzazione e con modifica dei processi aziendali.Nel dettaglio, <strong>nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese</strong> che comportano, in tutto o in parte, una <strong>strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell'attività</strong>, nonché la conseguente <strong>esigenza di modificare le competenze professionali</strong> in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo <strong>l'assunzione di nuove professionalità</strong>, l'impresa può avviare una procedura di consultazione finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.Dunque, mediante la sottoscrizione del contratto di espansione il datore di lavoro può accedere a una serie di misure di semplificazione e contenimento del costo del lavoro oltre che promozione del ricambio di professionalità; segnatamente:</p><p style="padding-left: 30px;">i. intervento straordinario d’integrazione salariale (“<em>CIGS</em>”), con riduzione per i lavoratori già addetti e che non possono accedere al “prepensionamento” dell’orario di lavoro previsto fino ad una percentuale aggregata del30% rispetto all’orario dei lavoratori interessati dal contratto di espansione;ii. possibilità di&nbsp;uscita anticipata per i lavoratori che si trovano a non più di 5 anni di distanza dall’età prevista per la pensione di vecchiaia.</p>Tale seconda misura merita uno specifico approfondimento dato il rilevante impatto sul sistema occupazionale.&nbsp;<p style="padding-left: 30px;"><strong>2. Le novità introdotte della Legge di Bilancio in tema di prepensionamento</strong></p>L’art. 1, comma 349 della Legge di Bilancio 2021, che modifica le disposizioni di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ha introdotto importati novità alla disciplina per l’anno 2021.In particolare, i datori di lavoro che abbiano almeno <strong><u>duecentocinquanta unità lavorative</u></strong> in organico – a fronte delle mille unità precedentemente richieste dalla norma – nell’anno 2021 nell’ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, possono procedere con la <u>risoluzione del rapporto di lavoro</u> nei confronti di quei lavoratori che<p style="padding-left: 30px;">i. <strong>si trovino</strong> <strong>a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di</strong> <strong>vecchiaia</strong>ii. <strong>abbiano maturato il requisito minimo contributivo o della pensione anticipata</strong></p>riconoscendo, per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, un’indennità̀ mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall’INPS.Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto.Per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l’indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione NASpI e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 22 del 2015, fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa.Inoltre, per le imprese o gruppi di imprese con almeno 1.000 dipendenti che attuino piani di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in linea con i programmi europei, e che, all’atto dell’indicazione del numero dei lavoratori da assumere si impegnino ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso al prepensionamento nei termini sopra indicati, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, di cui al precedente periodo, opera per ulteriori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base dell’ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASpI al lavoratore.Per dare attuazione al contratto di espansione, il datore di lavoro interessato deve presentare apposita domanda all’INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è altresì obbligato a versare mensilmente all’INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa.In ogni caso, in assenza del versamento mensile predetto, l’INPS è tenuto a non erogare le prestazioni.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:michele.bignami@advant-nctm.com">Michele Bignami</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                    <item>
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                        <pubDate>Mon, 11 Jan 2021 07:46:53 +0100</pubDate>
                        <title>Ipo, un anno con il freno tirato per le nuove quotazioni in Borsa</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ipo-un-anno-con-il-freno-tirato-per-le-nuove-quotazioni-in-borsa</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>A differenza del resto del mondo, in Italia molte decisioni sono state rinviate al dopo Covid</em>Il terzo trimestre del 2020 è risultato, nel mondo, il più dinamico degli ultimi 20 anni per raccolta complessiva delle offerte pubbliche iniziali (ipo) a livello globale. Eppure in Italia non è stato così: si sono registrate solo otto ipo nei primi nove mesi del 2020, in calo rispetto allo scorso anno.Come spiegare questo fenomeno? Certamente con l’effetto Covid, che ha frenato la voglia di quotazione. Ma anche per il futuro è forte il timore che più sarà lenta e incerta la ripresa economica maggiore sarà il rischio che progetti di ipo vengano rimandati ancora, se non del tutto cancellati.«Negli ultimi due anni abbiamo seguito nove ipo, tra cui quella di Seif e di Techedge, due opa su Aim Italia nonché numerose operazioni di aumento di capitale, emissioni prestiti obbligazionari anche convertibili e warrant», dice ad Affari Legali <strong>Lukas Plattner</strong>, responsabile del dipartimento capital markets di<strong> Nctm</strong>. «Da parte nostra notiamo un mercato dei capitali particolarmente attivo con numerose tipologie di investitori che in questo difficile periodo hanno proposto diverse soluzioni di finanziamento alle imprese adatte anche per fronteggiare la crisi. I segnali sono buoni, la nostra pipeline si sta allargando con operazioni di diversi dimensioni, con qualche ipo anche sul nuovo segmento Aim Pro.&nbsp;La speranza è che sia prorogato il bonus quotazione almeno sino al 2023 e che venga risolta in via legislativa la questione&nbsp;circa la piena applicabilità dei diversi incentivi fiscali previsti per gli investimenti in pmi e pmi Innovative. il legislatore deve assolutamente chiarire che gli Mtf come Aim Italia non sono dei mercati regolamentati dal punto di vista tributario, pena la perdita di investimenti fondamentali per la crescita delle pmi. E magari prevedere ulteriori robusti incentivi fiscali per colmare il financing gap che interessa le giovani imprese, quelle più innovative o a crescita accelerata». La fiducia nel debito pubblico domestico in questa momento è solida e le politiche fissate dalle Ue sono fondamentali per poter perseguire ili rilancio dell’economia. «È imprescindibile che le forze di governo perseguano gli obbiettivi prefissati in piena collaborazione con la Commissione Ue al fine di poter beneficiare quanto prima degli ingenti fondi che saranno messi a disposizione del nostro Paese. Se questo quadro si completa in tempi ragionevoli potrebbero esserci importanti opportunità di crescita per le pmi più dinamiche che potranno usare la raccolta di risorse sul mercato per perseguire le necessarie politiche di consolidamento del tessuto imprenditoriale», aggiunge Plattner.Nonostante un andamento dei mercati altalenante, negli ultimi due anni Pedersoli Studio Legale ha seguito sei operazioni di ipo. Quattro sull’Aim Italia (tra cui Gear 1, una Spac (special purpose acquisition vehicle) che, dopo aver individuato quale società target Comer Industries - società attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di ingegneria e soluzioni di meccatronica per imprese operanti nella costruzione di macchine per l’agricoltura - ha rapidamente eseguito e realizzato la business combination» e due sul mercato principale (Mta) di Borsa nonché diverse operazioni di raccolta dei capitali, tra cui, l’aumento di capitale di Juventus.«Una previsione può farsi su un orizzonte minimo di 12 mesi, occorre prima superare gli effetti delle incertezze di questi mesi», dice Marcello Magro, equity partner di Pedersoli. «Se dovessi scommettere, punterei sulle pmi e sull’Aim Italia, operazioni con timeto-market flessibile e rapido. Il mercato è oggi incostante e soprattutto penalizzante per l’Italia: si registrano operazioni positivamente concluse in Europa, per non parlare degli Stati Uniti, che danno fiducia (solo in Norvegia 4 la settimana scorsa) e nuove operazioni in fase di lancio. Mi aspetto, tuttavia, processi di pricing complessi da gestire, per le pmi, con meccanismi di aggiustamento prezzi/quote per tenere conto del grado di realizzazione dei business plans. Se guardiamo sia al mercato italiano che a quello Usa, c’è ovviamente dinamicità e apprezzamento per i settori Covid-related, come IT e tech (dal cloud al food delivery per passare ai retailer online) ma il mercato sta già spostando il focus sul post-Covid. «Pharma e health-care penso resteranno in auge, così come i settori positivamente correlati all’Esg. Per l’Italia una rapida ripresa dei risultati del retail, fashion &amp; luxury potrebbe essere la sorpresa nel mondo post-Covid e una spinta».Pericoli nella strada della ripresa? «Matricole ambiziose, necessità di finanziare piani di sviluppo e interesse degli investitori – soprattutto nei settori It e tech – non mancano, ma non c’è dubbio che l’incertezza frena il mercato», spiega Magro. «Talvolta capita di vedere progetti interessanti sospesi o rimandati a causa proprio di importanti differenze sul pricing dettate da risultati storici ampiamente influenzati dal Covid con prospettive più difficilmente conseguibili (e, quindi, “prezzabili”) secondo gli investitori; difficoltà che invece non paiono frenare l’appetito degli operatori del private equity, che stanno realizzando ingressi nelle target anche con partecipazioni di minoranza, e degli operatori industriali più aperti anche a possibili partnership», aggiunge.«È ragionevole guardare ai mercati, nei prossimi mesi, con cauto ottimismo. In tal senso sembrerebbero infatti deporre, oltre ai rumors sulle ipo di quelle aziende che hanno ritardato il processo nel corso del 2020, le valutazioni di stabilità macroeconomica alla base, tra l’altro, della revisione del rating da parte di Standard &amp; Poor’s che ha appunto riclassificato come “stabile” l’Italia in ragione delle misure economiche intraprese per contrastare la crisi, ritenute idonee a invertire i risultati degli ultimi mesi a riavviare la crescita economica. Nonostante questi elementi positivi, dovuti al permanere di fondamentali di mercato solidi, non può certamente negarsi che permangono elementi di disturbo che potrebbero rallentare la ripresa», ricorda Marco Boldini, partner e head della practice di Regulatory e Fintech di Orrick Italia. «Il tech, nelle sue diverse applicazioni (dal FinTech al BioTech), ha continuato a offrire soluzioni innovative anche alle nuove necessità emerse durante la pandemia, soffrendo così meno dei settori più tradizionali le difficoltà del periodo. Peraltro, la buona resistenza del tech alla crisi è emersa con chiarezza anche in altri settori, si pensi ad esempio al successo che le imprese fi ntech hanno riscosso nei rispettivi mercati rispetto ai competitors tradizionali, anche in ragione della crescente necessità di digitalizzazione dei rapporti, come testimoniato dal successo delle iniziative di P2P lending e crowdfunding» conclude.Altro studio molto attivo Chiomenti che nel biennio 2019-2020 ha complessivamente seguito sei operazioni di quotazione su Aim, tra cui in particolare l'ipo di Officina Stellare nel 2019 e l'ipo di Unidata nel 2020. «Al momento, stiamo lavorando su altri quattro progetti di quotazione Aim. Su Mta stiamo lavorando su due operazioni previste per metà dell'anno prossimo. Inoltre, lo studio nel 2019 ha partecipato alla quotazione di Kaleyra sul New York Stock Exchange e ora sta lavorando su ulteriore dossier», ricorda Manfredi Vianini Tolomei, responsabile del dipartimento Listed companies, corporate governance and Capital Markets di Chiomenti. «La forte liquidità sul mercato porterà molte aziende a valutare il processo di quotazione sul mercato principale. Ci aspettiamo numerose operazioni anche se segregate ai settori di attività che non hanno risentito dell'epidemia. Nei limiti dell'attuale situazione di incertezza legata all'epidemia da Covid-19, riteniamo che anche il mercato Aim possa confermare il proprio andamento positivo (in termini di nuove operazioni e capitali raccolti) anche nei prossimi 6-12 mesi, seppur in maniera ridimensionata rispetto al 2019. Un impatto positivo potrà derivare dalla recente introduzione del segmento "professionale" dedicato esclusivamente a investitori qualifi cati/professionali, che l'incertezza attuale potrebbe contribuire, in negativo, ad una volatilità dei mercati che, a sua volta, potrebbe ritardare i nuovi progetti di ipo. Di converso, riteniamo che ci possa essere spazio per le operazioni di aumento di capitale dove lo studio nel 2020 è stato a fi anco di Bper, Tesmec e di alcuni azionisti di EPrice».Per Giorgio Vanzanelli, partner Ecm di Legance Avvocati Associati, «l'evoluzione del settore nei prossimi mesi dipende dalla velocità e all'abilità con cui sapremo uscire dalla crisi Covid. Sembra esserci molta liquidità sul mercato e l'investimento in equity è uno sbocco ideale; il rilancio delle ipo però non può basarsi solo su un coraggio simile a qUello dimostrato da quegli imprenditori che in quest'autunno hanno "sfidato" il Covid, portando avanti con successo l'ipo della propria società nonostante l'incertezza, ma presuppone stabilità del mercato, ottimismo di sistema e sostanziali misure governative a supporto. Le ipo costituiscono uno sbocco interessante per l'enorme liquidità che contraddistingue i tempi recenti; l'elevato numero di ipo e le performance di tanti mercati esteri in questo difficile anno dimostrano come la pandemia non sia necessariamente un fattore di rallentamento delle borse. Come spesso accade, ciò che fa la differenza è l'approccio dei singoli Stati e, in particolare, l'esistenza di una strategia chiara di medio lungo periodo in termini di regole del gioco e, nello specifico, di benefici fiscali».Bonelli Erede ha seguito oltre dieci operazioni di quotazione nel corso degli ultimi due anni. Senza dubbio, l'operazione più significativa seguita è stata l'ipo di Nexi, che ha rappresentato la maggiore operazione di quotazione per dimensioni in Europa nel 2019. «È ragionevole pensare che il mercato nei prossimi 6-12 mesi sarà «assorbito» da operazioni di raccolta di capitale di importanti dimensioni, in particolare da parte di banche, istituzioni finanziarie e importanti realtà industriali», dice Vittoria Giustiniani, partner di BonelliErede. «Riteniamo, inoltre, che non mancheranno operazioni di ipo. Tuttavia, è probabile che tali operazioni interessino maggiormente il mercato Aim, dove le raccolte saranno di size più contenuta e, pertanto, non si porranno in competizione con le operazioni di ricapitalizzazione delle blue chip». «Al netto delle incertezze legate all'evoluzione del quadro epidemiologico e dello scenario sociale ed economico, un altro fattore che potrebbe rallentare le operazioni di ipo potrebbero essere le esigenze del mercato dei capitali di sostenere le grandi operazioni di raccolta di capitali cui si faceva riferimento in precedenza. In assenza di una decisa ripresa economica e finanziaria, infatti, l'esecuzione di tali operazioni potrebbe non favorire le ipo di player di importanti dimensioni, ponendole di fatto in competizione con le ricapitalizzazioni delle blue chip. Come anticipato, tuttavia, questo fenomeno riguarderà le sole quotazioni di grandi dimensioni sul mercato primario, mentre interesserà solo marginalmente le ipo sull'Aim, dove la raccolta è tipicamente meno significativa, e sulle quali si registra un certo dinamismo», conclude Giustiniani. «Siamo cautamente ottimisti e riteniamo che l'arrivo dei vaccini nella prima parte del prossimo anno possa avere impatti positivi sul mercato anche e soprattutto in un'ottica di un atteso ritorno alla normalità», attacca Alessandro Merenda, partner dello studio legale Gianni &amp; Origoni, che aggiunge: «Sulla base della nostra esperienza, i settori che non hanno subìto rallentamenti a causa della pandemia da Covid-19, sono il fotovoltaico, il settore delle manutenzioni infrastrutturali e, ovviamente, i settori digitale e tecnologico. Questi ultimi, anche a causa di talune scelte imposte dalla pandemia in corso, hanno persino beneficiato di un'accelerazione rispetto alle stime». Lo Studio negli ultimi 24 mesi ha assistito 11 società nel processo di ipo, di cui tre sul Mercato Telematico Azionario («Mta») e otto sull'Aim Italia. In particolare Italian Exhibition Group, azienda leader nel settore fi eristico quotata sul Mta e Salcef Group, attiva nel settore delle manutenzioni e delle costruzioni ferroviarie, quotata sull'Aim Italia a seguito della business combination con la Spac Industrial Stars of Italy 3, che ha avviato anche il processo di translisting sul Mta, la cui chiusura è auspicata entro la fine dell'anno. «Inoltre al momento stiamo assistendo anche alcune pmi nel processo di quotazione su Aim alcune previste entro la fine dell'anno, altre per l'inizio del 2021», aggiunge.«Desta notevole interesse in questa situazione il nuovo segmento professionale Aim Pro che permette operazioni di just listing con possibilità di aumentare la propria visibilità attraverso la quotazione attendendo però condizioni di mercato migliori per la raccolta di nuovo capitale», sottolinea Paolo Daviddi, partner di Grimaldi Studio Legale. «Il peggioramento della situazione economica a livello nazionale e internazionale comporta per la maggioranza dei settori una compressione dei fatturati con impatti più che proporzionali sui principali elementi di valutazione delle potenziali matricole (Ebitda e Pfnin particolare). La compressione delle valutazioni rende inevitabilmente meno appetibile il processo di Ipo il cui risultato economico rende l'accesso al mercato economicamente meno interessante. Paradossalmente riducendosi le valutazione il medesimo risultato economico potrebbe essere ottenuto incrementando il numero di azioni offerte al mercato ma in questo caso l'impatto diluitivo potrebbe ancora una volta scoraggiare gli imprenditori eventualmente interessati a valutare l'opportunità della quotazione»Tratto da <a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202101/11/0217_binpage26.27.pdf&amp;authCookie=-1908858247&amp;trc=pDelivery-t20210111-a527651969-h34221-c1115-d10814-f12517-n217" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ItaliaOggi Sette</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 11 Jan 2021 05:54:07 +0100</pubDate>
                        <title>Nuovi sviluppi in materia di Golden Power. Gli attesi interventi di integrazione e chiarimento sulla portata soggettiva e oggettiva della disciplina</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuovi-sviluppi-in-materia-di-golden-power-gli-attesi-interventi-di-integrazione-e-chiarimento-sulla-portata-soggettiva-e-oggettiva-della-disciplina</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 30 dicembre 2020 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale due decreti attuativi volti ad ampliare e precisare il perimetro applicativo della normativa Golden Power: i) il DPCM del 18 dicembre 2020, n. 179&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1">[1]</a> e ii) il DPCM del 23 dicembre 2020, n. 180&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2">[2]</a>. Inoltre, con legge del 18 dicembre 2020&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3">[3]</a> è stato prorogato di ulteriori sei mesi, sino al 30 giugno 2021, l’obbligo di notifica in relazione a determinate operazioni poste in atto tra soggetti aventi sede nell’Unione europea.</p><ol><li class="ck-list-marker-bold" data-list-item-id="e66e2f6ac97ded99ddbebfaa3ffbb9d6d"><strong>I nuovi decreti varati dal Governo</strong></li></ol><p>I nuovi decreti vanno ad ampliare e precisare la disciplina contenuta nel decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 (il c.d. <strong>“Decreto Golden Power”</strong>), che regola, unitamente alla normativa secondaria di attuazione, la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo con riferimento&nbsp;agli attivi strategici in determinati settori dell’economia.</p><p>La normativa in materia di controllo degli investimenti impone, infatti, la notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’acquisto di partecipazioni di società che detengono attivi strategici nonché la notifica di determinati atti e operazioni sviluppandosi essenzialmente lungo due direttrici: i) quella della tutela degli interessi essenziali della <u>difesa e della sicurezza nazionale</u> (articolo 1) e ii) quella della salvaguardia degli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti (articolo 2, con riferimento in particolare <u>all’energia, ai trasporti e alle comunicazioni</u>).</p><p>Il Decreto Golden Power è stato via via oggetto di ampliamento e la relativa applicazione è stata estesa anche <u>alle reti e alle tecnologie 5G</u><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4"><u>[4]</u></a> nonché ai <u>beni e i rapporti di rilevanza strategica</u> <u>nei settori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 </u>del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5">[5]</a> (infrastrutture e tecnologie critiche e altri settori identificati come rilevanti quali quello sanitario, finanziario, creditizio e assicurativo).&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6">[6]</a></p><p>I decreti n. 179 e n. 180, che entreranno in vigore a partire dal <u>14 gennaio 2021</u>, intervengono sotto un duplice profilo.</p><p>In primo luogo, con l’adozione del DPCM del 18 dicembre 2020, n. 179, sono individuati i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale nei settori indicati dall’art. &nbsp;4, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 2019/452.</p><p><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00199/sg" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00199/sg</a></p><p>In secondo luogo, con il DPCM del 23 dicembre 2020, n. 180, il Governo ha individuato gli attivi di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni di cui all’art. 2 del Decreto Golden Power, estendendo la portata della precedente disciplina secondaria attuativa <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7">[7]</a>.</p><p><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00200/sg" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00200/sg</a></p><ol><li class="ck-list-marker-bold" data-list-item-id="ed261d6a72736483e239edd9486765fe2"><strong>Beni e rapporti di interesse nazionale nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2019/452</strong></li></ol><p>Il DPCM n. 179 del 18 dicembre 2020 individua, dunque, i beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2019/452 e segnatamente: a) nel settore dell’energia; b) nel settore dell’acqua; c) nel settore della salute; d) nel trattamento, nell'archiviazione e in&nbsp; materia di accesso e controllo di dati e di informazioni sensibili; e) nel settore delle infrastrutture elettorali; f) nel settore finanziario, compreso quello creditizio e assicurativo e infrastrutture dei mercati finanziari; g) nei settori dell’intelligenza artificiale, robotica, semiconduttori, cybersicurezza, nanotecnologie e biotecnologie; h) nei settori delle infrastrutture e tecnologie aerospaziali non militari; i) in tema di approvvigionamento di fattori produttivi critici e del settore agroalimentare; l) in tema di prodotti a duplice uso, vale a dire utilizzabili sia a fini civili che a fini militari; m) nel settore della libertà e del pluralismo dei media.</p><p>Nelle more dell’introduzione dell’odierno DPCM, il d.l. n. 23/2020 (c.d. “<strong>Decreto Liquidità</strong>) aveva imposto la notifica per l’acquisto di partecipazioni in società genericamente attive nei settori in questione, senza ulteriori specificazioni, determinando incertezza giuridica per gli operatori, nonché un elevato numero di notifiche da parte delle imprese, spesso a fini esclusivamente precauzionali.</p><p>Di rilievo, oltre all’elencazione degli attivi rilevanti nei settori sopra menzionati nei 17 articoli che compongono il DPCM n. 179/2020, è lo sforzo definitorio contenuto nell’art. 2, ove sono proposte le definizioni di “infrastrutture critiche”, “tecnologie critiche” “informazioni critiche” e di “attività economica di rilevanza strategica”, che rimandano tutte, sia pur con qualche sfumatura lessicale,&nbsp; alle nozioni di&nbsp; <u>mantenimento delle funzioni vitali della&nbsp; società, della salute, della sicurezza e del&nbsp; benessere&nbsp; economico&nbsp; e&nbsp; sociale della popolazione e al progresso tecnologico</u>. &nbsp;Inoltre, per le attività economiche svolte in taluni ambiti e segnatamente nei settori dell’energia, dell’acqua, della salute, di quello finanziario, creditizio e assicurativo sono previste <u>soglie quantitative di fatturato</u> (300 milioni annui di fatturato annuo netto) e di<u> dipendenti</u> (un numero medio annuale di dipendenti di duecentocinquanta unità), al di sotto delle quali la notifica non è necessaria. Per le attività economiche aventi ad oggetto prodotti a duplice uso (vale a dire i prodotti e tecnologie utilizzabili sia a fini civili che militari) si applica invece soltanto la soglia di fatturato e non quella relativa ai dipendenti&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8">[8]</a>.</p><p>Si tratta di novità che hanno un evidente intento deflattivo, volte dunque a ridurre il numero delle operazioni idonee a ricadere sotto la lente del Governo. In proposito, basti osservare che, mentre nel 2019 il Governo ha registrato 83 notifiche<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9">[9]</a>, soltanto da gennaio a ottobre del 2020, in funzione delle modifiche normative via via intervenute, si sono registrate oltre 200 notifiche.</p><ol><li class="ck-list-marker-bold" data-list-item-id="ea3ff371ce94db51b5fd93ea402662330"><strong>Attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni&nbsp;</strong></li></ol><p>Il DPCM n. 180/2020 interviene inoltre nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, di cui all’art. 2 del Decreto Golden Power. Le novità rispetto alla precedente disciplina si registrano principalmente nel settore dei trasporti, dove il Governo ha aggiunto tra gli attivi strategici le reti stradali e autostradali di interesse nazionali, gli spazioporti nazionali e gli interporti di rilievo nazionale.</p><p>In particolare, nel sistema energetico nazionale, il DPCM individua gli attivi di rilevanza strategica <u>nelle reti energetiche di interesse nazionale, e nei relativi rapporti convenzionali</u>. Sono inclusi tra tali attivi: (a) la rete nazionale di trasporto del gas naturale e relative stazioni di compressione e centri di dispacciamento, nonché gli impianti di stoccaggio del gas; b) le infrastrutture di approvvigionamento di energia elettrica e gas da altri Stati, compresi gli impianti di rigassificazione&nbsp; di&nbsp; GNL onshore e offshore; c) la rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e relativi impianti di controllo e dispacciamento; d)&nbsp; l’attività&nbsp; di&nbsp; gestione&nbsp; e&nbsp;&nbsp; immobili&nbsp;&nbsp; fondamentali&nbsp;&nbsp; connessi all'utilizzo delle reti&nbsp; e&nbsp; infrastrutture&nbsp; di&nbsp; cui&nbsp; alle&nbsp; precedenti lettere a), b) e c).</p><p>Per quanto riguarda i trasporti, gli attivi strategici sono identificati nelle grandi&nbsp; reti&nbsp; e negli impianti di&nbsp; interesse&nbsp; nazionale,&nbsp; destinati&nbsp; anche&nbsp; a&nbsp; garantire&nbsp; i principali&nbsp; collegamenti&nbsp; transeuropei,&nbsp; e&nbsp; nei&nbsp;&nbsp; relativi&nbsp;&nbsp; rapporti convenzionali, ossia a) i porti di interesse nazionale; b) gli aeroporti di interesse nazionale; c) gli spazioporti nazionali; d)&nbsp; la rete&nbsp; ferroviaria&nbsp; nazionale&nbsp;&nbsp; di&nbsp;&nbsp; rilevanza&nbsp;&nbsp; per&nbsp;&nbsp; le&nbsp;&nbsp; reti trans-europee; e) gli interporti di rilievo nazionale; f) le reti stradali e autostradali di interesse nazionale.</p><p>Infine, all’articolo 3 gli attivi strategici nel settore delle <u>comunicazioni </u>sono individuati: i) nelle reti dedicate e la rete di accesso pubblica agli utenti finali in connessione con le reti metropolitane; ii) nei router di servizio e nelle reti a lunga distanza; iii) negli impianti utilizzati per la fornitura dell'accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi del servizio universale e dei servizi a banda larga e ultralarga, e i relativi rapporti convenzionali; iv) negli elementi dedicati, anche laddove l'uso non sia esclusivo, per la connettività (fonia, dati e video), la sicurezza, il controllo e la gestione relativi a reti di accesso di telecomunicazioni in postazione fissa.</p><ol><li class="ck-list-marker-bold" data-list-item-id="e31efd722cb303bd3bdd4577cd63806c0"><strong>Proroga dell’obbligo di notifica di operazioni messe in atto da soggetti intra-UE e nuovi moduli di notifica</strong></li></ol><p>Con il Decreto Liquidità il Governo, in funzione della situazione di eccezionalità determinata dall’emergenza epidemiologica, aveva esteso gli obblighi di notifica <i>ex</i> art. 2 del Decreto Golden Power anche agli acquisti di partecipazioni in società detentrici di attivi strategici “<i>da parte di soggetti esteri,<u> anche appartenenti all’Unione europea</u></i>”, sino alla data del 31 dicembre 2020.</p><p>Con la legge del 18 dicembre 2020&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10">[10]</a>, tale previsione <u>è stato prorogata di ulteriori sei mesi, sino al 30 giugno 2021</u>.</p><p>Pertanto, sino a tale data, relativamente ai settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni e agli ulteriori settori strategici di cui all’art. 4 del Regolamento 2019/452, continueranno a doversi notificare anche le operazioni poste in essere con soggetti residenti nell’Unione europea&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11">[11]</a>.</p><p>Si segnala inoltre che il Governo ha di recente varato nuovi moduli di notifica, che prescrivono un’informativa assai dettagliata, da redigere sia in Italiano che in inglese.</p><p><a href="http://www.governo.it/it/dipartimenti/dip-il-coordinamento-amministrativo/dica-att-goldenpower-moduli/9297" target="_blank" rel="noreferrer noopener">http://www.governo.it/it/dipartimenti/dip-il-coordinamento-amministrativo/dica-att-goldenpower-moduli/9297</a></p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare </i><a href="mailto:francesco.mazzocchi@advant-nctm.com"><i>Francesco Mazzocchi</i></a><i> o </i><a href="mailto:luca.toffoletti@advant-nctm.com"><i>Luca Toffoletti</i></a><i>.</i></p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1">[1]</a> Regolamento per l'individuazione dei beni e dei rapporti di interesse nazionale nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, a norma dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56”).</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2">[2]</a> Regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3">[3]</a> Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 [c.d. Decreto Ristori], recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4">[4]</a> L’articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012, introdotto dal decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, è relativo all’esercizio dei poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G. In particolare, l’impresa che stipula, a qualsiasi titolo, contratti o accordi aventi ad oggetto l’acquisizione di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti relative ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, ovvero acquisisca, a qualsiasi titolo, componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione, quando posti in essere con soggetti esterni all’Unione europea, deve pertanto presentare una notifica ai sensi della normativa sul Golden Power.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5">[5]</a> V. Il <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-09-21;105!vig" target="_blank" rel="noreferrer noopener">decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105</a>&nbsp; che ha ulteriormente ampliato il perimetro delineato dall’articolo 2 del Decreto Golden Power inserendo al comma 1-<i>ter</i> il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti anche ai beni ed ai rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale nei settori individuati dall’articolo 4, paragrafo 1, del <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0452&amp;from=EN" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Regolamento (UE) n. 2019/452</a>.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6">[6]</a> <i>L’art. 15 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità) ha previsto che “</i>Fino alla data di entrata in vigore del primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'<a href="https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&amp;idDocMaster=3165529&amp;idUnitaDoc=10337552&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Normativa" target="_blank" rel="noreferrer noopener">articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21</a>, convertito, con modificazioni, dalla&nbsp;<a href="https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&amp;idDocMaster=3210403&amp;idUnitaDoc=10672981&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Normativa" target="_blank" rel="noreferrer noopener">legge 11 maggio 2012, n. 56</a>, come sostituito dal comma 1, lettera c), numero 3 ), del presente articolo, fatta salva l'applicazione degli articoli 1 e 2 del citato decreto legge, come modificati dal presente articolo,&nbsp;è soggetto&nbsp;alla notifica di cui al comma 5 dell'<a href="https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&amp;idDocMaster=3165529&amp;idUnitaDoc=10337552&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Normativa" target="_blank" rel="noreferrer noopener">articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012</a>&nbsp;l'acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in società che detengono beni e rapporti&nbsp;nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, e, nel settore sanitario, la produzione, l'importazione e la distribuzione all'ingrosso di dispositivi medicali, medico-chirurgici e di protezione individuale”.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7">[7]</a> Contenuta nel d.P.R. del 25 marzo 2014, n. 85.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8">[8]</a> Ai sensi dell’art. 12 del DPCM 179/2020 “rientrano tra i beni e i rapporti di cui all’articolo 1 le attività economiche di rilevanza strategica aventi ad oggetto i prodotti a duplice uso indicati all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.&nbsp; 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, esercitate da imprese che realizzano un fatturato annuo netto non inferiore a 300 milioni di euro”.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9">[9]</a> V. Relazione Golden Power 2019.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10">[10]</a> V. <i>supra </i>nota 3.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11">[11]</a> E non soltanto quelle poste in essere con soggetti esterni all’Unione. Diversamente ai settori di cui all’art. 2 del Decreto Golden Power, per quanto concerne la tecnologia 5G le operazioni rilevanti vanno notificate soltanto quando poste in essere con soggetti esterni all’Unione europea, mentre per le operazioni ricadenti nell’art. 1 del Decreto Golden Power la disciplina ha previsto, <i>ab initio</i>, la notifica anche per operazioni infra-UE.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Infrastructurelawitaly</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 11 Jan 2021 03:59:19 +0100</pubDate>
                        <title>Legge di bilancio 2021 - Riallineamento del valore di avviamento</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legge-di-bilancio-2021-riallineamento-del-valore-di-avviamento</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La legge di bilancio 2021 ha esteso la possibilità di riallineare il valore fiscale al più alto valore di bilancio dell’avviamento e delle altre attività immateriali, anche se prive di tutela giuridica, risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2019, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 3% (art. 1, comma 83 della legge 30 dicembre 2020 n. 178).La facoltà di rivalutare i beni per le imprese che adottano i principi contabili nazionali, nonché, anche per le imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, di riallineare i valori fiscali ai più alti valori civilistici, è stata introdotta dall’art. 110 del DL 14 agosto 2020 n. 104, con riferimento ai beni di impresa risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2019.In particolare, è possibile rivalutare tali beni, con effetto anche fiscale <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, ovvero riallineare i valori fiscalmente riconosciuti a quelli più alti iscritti in bilancio, a fronte del pagamento di un’imposta sostitutiva del 3%. La rivalutazione, ovvero il riallineamento, devono essere effettuati nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio dell’esercizio 2020 per le imprese con esercizio sociale coincidente con l’anno solare).Poiché la rivalutazione, ovvero il riallineamento, devono avere ad oggetto “beni”, per prassi l’avviamento e in generale le attività immateriali prive di tutela giuridica sono state ritenute escluse dall’ambito applicativo della rivalutazione. &nbsp;Grazie alla specifica disposizione introdotta nella legge di bilancio 2021 – che inserisce un comma all’art. 110 del DL 104/2020 sopra citato – è ora possibile riallineare <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> il valore fiscale degli avviamenti risultanti dal bilancio al 31.12.2019, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 3%, significativamente più bassa rispetto alle aliquote introdotte in passato.In particolare, è possibile ottenere il riconoscimento fiscale dei disallineamenti a qualunque titolo esistenti tra il valore di bilancio ed il valore fiscale dell’avviamento (e delle altre eventuali attività immateriali), generalmente derivanti da operazioni di fusione, con allocazione del disavanzo ad avviamento, o da operazioni neutrali di conferimento di azienda.In base alla formulazione della norma sarebbero esclusi dal beneficio del riallineamento gli avviamenti emergenti da operazioni straordinarie effettuate nel corso del 2020.L'imposta sostitutiva da versare per ottenere il riconoscimento fiscale del valore dell'avviamento riallineato, pari al 3%, si applica sulla differenza tra il valore civilistico e il valore fiscale dello stesso, nell'importo esistente nel bilancio di esercizio 2020. Il riallineamento ha effetto fiscale dall’esercizio successivo a quello in cui è eseguito (2021) e pertanto, a partire da tale esercizio, l’ammortamento del valore riallineato è fiscalmente deducibile (l'effetto decorre invece dal 2024 per gli eventuali atti di realizzo).A fronte del riallineamento, una riserva del patrimonio netto deve essere vincolata al regime di sospensione di imposta, per l’importo corrispondente ai maggiori valori riallineati, al netto dell’imposta sostitutiva (in caso di incapienza delle riserve deve essere vincolata una corrispondente quota del capitale sociale). La riserva in sospensione di imposta può essere affrancata, in tutto o in parte, pagando un’ulteriore imposta sostituiva del 10%. In assenza di affrancamento, la riserva, se distribuita, concorrerà alla formazione del reddito imponibile della società distributrice&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:" target="Barbara.Aloisi@advant-nctm.com">Barbara Aloisi</a>&nbsp;o <a href="mailto:irene.aquili@advant-nctm.com">Irene Aquili</a></em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Ferma restando la possibilità di operare la rivalutazione solo ai fini civilistici. In tal caso, i maggiori valori non sono fiscalmente riconosciuti e pertanto l’imposta sostitutiva non deve essere versata.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Non è invece possibile operare la rivalutazione del valore di avviamento.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> In caso ai soci percettori si applicherà l’ordinario regime di tassazione applicabile ai dividendi.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 11 Jan 2021 02:39:44 +0100</pubDate>
                        <title>Another step forward: the historical turning point from the U.N. Commission on Cannabis reclassification</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/another-step-forward-the-historical-turning-point-from-the-u-n-commission-on-cannabis-reclassification</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>On 2 December 2020 the UN Commission on Narcotic Drugs (CND) voted to recognize, for the first time in history, the medical value of cannabis.The long-awaited decision comes nearly 60 years after cannabis was first included in the strictest category of the 1961 United Nations Single Convention on Narcotic Drugs (hereinafter also referred to as <strong>“Convention”</strong>).Through this historical vote the drugs in Schedule IV of the Convention concerning dangerous substances with high potential toxicity and low, or even no therapeutic power - a subset of those already in Schedule I - no longer include cannabis.It is worth to briefly clarify that Article 1 (j) of the aforementioned Convention provides that the term <em>psychotropic drug</em> means any of the substances included in Schedules I and II, whether natural or synthetic.Cannabis and cannabis-related substances <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> have for many years been included in the Schedules of the Convention (as amended by the 1972 Protocol): cannabis and cannabis resin in the Schedule I and IV; extracts and tinctures of cannabis in the Schedule I.As said, the substances on both lists were categorized as addictive substances with side effects and low or even no therapeutic effects. Thus, until this historical vote, cannabis and cannabis resin were included, along with opioids, cocaine and numerous synthetic substances.As a matter of fact, the schedules had been conceived and arranged in order to classify drugs according to their medical usefulness versus the possible harm they might cause to human health.Therefore, any unauthorised sale, including any unauthorised sale of “cannabis flower” and “extracts and tinctures of cannabis” were meant to be subject to criminal penalties.The purpose of the international Convention, designed to control <em>psychotropic drugs</em>, has been also reflected in the various legislation on this matter.In Italy, for example, without prejudice to the most recent regulatory measures, medical cannabis, with level of THC even higher than 0.6% <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, is regulated by the Presidential Decree no. 309/1990 “<em>Consolidation of the laws governing drugs and psychotropic substances, the prevention, treatment and rehabilitation of drug addicts</em>”, which contains the rules concerning the criminal sanctions (arrest included) for drug dealing, illegal possession drugs and drug trafficking organizations.The Law in question defines the following conducts as punishable, if not authorized in advance by the Ministry of Health: (i) cultivation, production, manufacture, extraction, refining; (ii) dealing, offering, sale, transferring, receiving, obtain for others, distributing, trading, (iii) carrying, sending, transit, dispatching in transit, delivering and possession; (iv) export and import of drugs.Moreover, the Ministry of Health has to carry out the following functions: (i) selecting which areas can be cultivated for this purpose; (ii) importing, exporting and distributing the products throughout the country or authorizing their importation, exportation, distribution or their holding stock; (iii) establishing the amount of cannabis cultivation and production (depending on the requests made by Italian regions and the autonomous provinces, on the basis of the patients’ needs in a specific area), informing the International Narcotics Control Boards.However, notwithstanding the above, especially in the last years, the great effects in medicine and therapeutic properties of cannabis have been confirmed.Cannabis has great effect in patients with chronic pain (including neuropathic pain), in spasticity linked to neurological diseases, in the treatment of nausea and vomiting (particularly the one caused by chemotherapy), in anxiety management&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.It has been also confirmed that only THC (Delta-9-tetrahydrocannabinol) has psychotropic effects, instead CBD (Cannabidiol) does not. CBD turned out to be incredibly useful for relieving spams muscle pain and to have also antipsychotic properties.Therefore, on the basis of scientific evidence of cannabis beneficial effects, the WHO in 2019 first made recommendations to change cannabis classification.The General Director of the World Health Organization sent a letter to the Secretary General of the United Nations recommending, among other things, that cannabis and associated substances should be rescheduled in the international drug control framework.More in particular, the WHO Expert Committee on Drug Dependence (ECDD) came to the decision that CBD <em>“does not appear to have abuse potential or cause harm” in November</em> 2017&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.The ECDD stated: <em>“in humans, CBD exhibits no effects indicative of any abuse or dependence potential” and “to date, there is no evidence of public health related problems associated with the use of pure CBD”</em>.On 24 January 2019 the WHO Expert Committee on Drug Dependence (ECDD) recommended to:</p><ul> <li>Remove cannabis and cannabis resin from Schedule IV (keep in Schedule I) as it is not “particularly harmful”;</li> <li>Remove “extracts and tinctures” from the Conventions as it is a complicated term to interpret, covering preparations that have psychoactive properties as well as those that do not pose a risk to public health;</li> <li>Delete Delta-9-THC/dronabinol from the 1971 Convention Schedule II and move to the 1961 Convention, Schedule I (with cannabis and cannabis resin), because it refers to the main psychoactive component of cannabis;</li> <li>Delete THC isomers from the 1971 Convention Schedule I and move to the 1961 Convention Schedule I;</li> <li>Add a footnote that products containing predominantly CBD and not more than 0.2% Delta-9-THC are not under international control. They are explicitly excluded, as there is no relevant risk to public health because marijuana for medical use is not a dangerous drug, i.e. a risky narcotic, such as heroin.</li></ul><p>At this stage, only the first of the WHO recommendations was approved. This historical decision, however, can have a great impact worldwide.The approval of WHO Recommendation - with a majority of 27 votes in favour, 1 abstention and 25 votes against - could lead, in fact, to a more flexible international (and not only) drug policy and to the removal of many barriers to the use of cannabis for medical and research purposes.The UN vote could encourage countries to re-evaluate how cannabis is qualified on their list of narcotic drugs, potentially developing more research into medical cannabis and its use as a treatment for various ailments and conditions, standing that “(…) <em>many countries look to global conventions for guidance, and United Nations recognition is a symbolic win for advocates of drug policy change who say that international law is out of date</em>”&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.&nbsp;<i>This article is for information purposes only and is not, and cannot be intended as, a professional opinion on the topics dealt with.&nbsp;For further information please contact&nbsp;<em><a href="mailto:p.quattrocchi@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Paolo Quattrocchi</a>,&nbsp;<a href="mailto:g.foglia@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Guido Foglia</a>&nbsp;or&nbsp;<a href="mailto:m.pepe@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Michelle Pepe</a>.</em></i>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> According to the defintion provided by article 1(1) (b) and (c) of the Convention, the words “<em>Cannabis</em>” and “<em>Cannabis plant</em>” refer to “<em>the flowering or fruitng tops of the cannabis plant (excluding the seeds and leaves when not accompanied by the tops) from which the resin has not been extracted, by whatever name they may be designated”, and as “any plant of the genus Cannabis</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> The percentage of THC in the Industrial Cannabis, instead, pursuant to Law no. 242/2016 can fluctuate from 0.2% to 0.6%.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Report of Professor Barnes <em>“Cannabis: the evidence for Medical Use”</em> (May 2016).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Report of 41st ECDD – Cannabis: Report Extract, section 5.5.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Isabella Kwai, <em>‘Huge Historic Victory’ for Cannabis, U.N. Classifies It as a Less Dangerous Drug</em>, New York Times, Dec. 3rd, 2020, p. 13.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Life Sciences and Healthcare</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 05 Jan 2021 02:30:32 +0100</pubDate>
                        <title>Decreto Legge 31 Dicembre 2020 n. 183: nuove disposizioni riguardanti l&#039;attività in Italia delle imprese di assicurazione con sede nel Regno Unito post Brexit</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/decreto-legge-31-dicembre-2020-n-183-nuove-disposizioni-riguardanti-lattivita-in-italia-delle-imprese-di-assicurazione-con-sede-nel-regno-unito-post-brexit</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con il Decreto Legge n. 183 pubblicato in data 31 dicembre 2020 (il “<strong>Decreto</strong>”), il Governo ha fissato – tra le altre cose – alcune importanti previsioni relative all’attività svolta in Italia da imprese di assicurazione con sede in Regno Unito dopo il 31 dicembre 2020, ossia dopo la conclusione del periodo di transizione come previsto dall'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione Europea firmato il 24 gennaio 2020 (c.d. Brexit).Il Decreto– alla luce della particolare situazione e della necessità di disporre di misure urgenti e immediate a seguito del recesso del Regno Unito dall'UE – consente agli assicuratori britannici di continuare a svolgere determinate attività, nel rispetto di una serie di limiti e requisiti.In particolare, ai sensi dell'articolo 22 del Decreto:</p><p style="padding-left: 30px;">i. le imprese di assicurazione aventi sede legale nel Regno Unito che, alla scadenza del periodo di transizione, sono abilitate a esercitare l’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi sono cancellate, dal giorno successivo a tale data, dall'Elenco delle imprese con sede legale in un altro Stato membro di cui all'articolo 26 del Codice delle Assicurazioni Private ("<strong>CAP</strong>").</p><p style="padding-left: 30px;">ii. Tali imprese proseguono, dopo la scadenza del periodo di transizione, l’attività nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso a tale data senza assumere nuovi contratti, né rinnovare quelli esistenti, fino alla relativa scadenza o a altro termine evidenziato dall'impresa nel piano di cui al punto iii. (b.) sotto. Della prosecuzione temporanea di tale operatività l'IVASS dà adeguata evidenza al pubblico.</p><p style="padding-left: 30px;">iii. Le suddette imprese del Regno Unito, inoltre:</p><p style="padding-left: 60px;">a. informano, entro quindici giorni dalla fine del periodo di transizione (e quindi entro il 15 gennaio 2021), anche mediante comunicazione sul proprio sito istituzionale, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operatività a esse applicabile;b. presentano all'IVASS, entro novanta giorni dalla fine del periodo di transizione (e quindi entro il 31 marzo 2021), un piano contenente le misure che consentono di dare spedita e corretta esecuzione dei contratti e delle coperture in corso a tale data, inclusi i pagamenti dei sinistri;c. trasmettono all'IVASS, con cadenza annuale, una relazione contenente lo stato di attuazione del piano.</p><p style="padding-left: 30px;">iv. Dalla scadenza del periodo di transizione il contraente può recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata superiore all'anno, dandone comunicazione scritta all'impresa, ovvero esercitare altre forme di scioglimento dal vincolo contrattuale; le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia. Il recesso del contraente ha effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla data di esercizio del recesso stesso.</p><p style="padding-left: 30px;">v. Alle suddette imprese del Regno Unito, nelle more del periodo di prosecuzione temporanea di cui sopra, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 193 CAP e ogni altra disposizione in materia assicurativa relativa alle stesse, fino al termine del periodo di transizione, ivi incluse le disposizioni di cui al titolo XVIII del CAP. Si applica altresì la disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del CAP.</p><p style="padding-left: 30px;">vi. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane che, al termine del periodo di transizione, sono abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa o riassicurativa nel Regno Unito in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi proseguono l'esercizio dell’attività, fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-quinquies CAP e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regno Unito.</p>L'art. 22 del Decreto non contiene alcuna previsione per quanto riguarda gli intermediari assicurativi e riassicurativi autorizzati a operare in Italia in regime di libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizi.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a>, <a href="mailto:guido.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a>, <a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a> o <a href="mailto:matteo.marabini@advant-nctm.com">Matteo Marabini</a></em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                    <item>
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                        <pubDate>Mon, 04 Jan 2021 03:45:50 +0100</pubDate>
                        <title>Insurance activity in Italy after the end of Brexit transition period: a new Italian Law Decree</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/insurance-activity-in-italy-after-the-end-of-brexit-transition-period-a-new-italian-law-decree</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>With a new Law Decree issued on 31 December 2020 (<em>Decreto Legge 31 Dicembre 2020 N. 183</em>), the Italian Government has set – amongst several others – some important rules on operations and activities in Italy of UK-based Insurers after 31 December 2020 i.e. after the end of the Brexit transition period (as provided by the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union signed on 24 January 2020).The&nbsp;<em>Decreto Legge</em>&nbsp;– in the light of the peculiar situation and of the need for urgent and immediate measurers following the UK withdrawal from the EU – allows UK insurers some room to carry out certain activities, subject to a number of limits and requirements. In particular, according to Article 22 of the&nbsp;<em>Decreto Legge</em>:</p><p style="padding-left: 30px;">i. UK Insurers which, at the end of the transition period, are authorized to carry out insurance activity in Italy under the right of establishment or freedom to provide services will be removed, from such date, from the IVASS register of EU Insurers referred to under article 26 of the Italian Insurance Code (“IIC”).</p><p style="padding-left: 30px;">ii. However, such UK insurers, after the end of the transition period, will continue their activity limited to the handling of contracts and policies pending as at such date (…<em>nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso a tale data</em><em>…</em>), without underwriting new contracts or renewing existing policies, until their natural expiry date or until the deadline provided for by the “plan” referred to at&nbsp;<em>iii.&nbsp;</em>(b.) below. IVASS will properly inform the market of the temporary contract management activity by such UK Insurers.</p><p style="padding-left: 30px;">iii. Such UK Insurers:</p><p style="padding-left: 60px;">a. Within 15 days from the end of the transition period (and so by 15 January 2021), must inform – also by publication on their website – policyholders, insureds and other beneficiaries of insurance services of the regime applicable to them.b.&nbsp;By 90 days from the end of the transition period (and so by 31 March 2021), must file with IVASS a plan containing the management measures allowing such undertakings to properly and promptly perform contracts and coverages pending at 31 December 2020, including the payment of claims.c.Must then file with IVASS an annual report as to the implementation of the plan under let. b above.</p><p style="padding-left: 30px;">iv. As of the expiry of the transition period, policyholders and insureds have the right to unilaterally (and with no cost) terminate any existing contract whose duration exceeds one year, by giving written notice to the relevant UK Insurer. Such termination will be effective at the end of the yearly policy period which is running on the termination notice date. Automatic/tacit renewal clauses included in existing policies will be ineffective.</p><p style="padding-left: 30px;">v. The provision of Article 193 of the Insurance Code (essentially providing for the regulatory control over EU insurers) and any other insurance provision (including sanctions referred to in Title XVIII of the Insurance Code) relevant to the same will continue to apply to such undertakings during such period of temporary contract management activity.</p><p style="padding-left: 30px;">vi. Italian undertakings which, at 31 December 2020, are authorized to carry out insurance or reinsurance activity in the territory of the United Kingdom under the right of establishment or the freedom to provide services will continue to their activity, without prejudice to articles 22 and 59-<em>quinquies</em>&nbsp;of the Insurance Code and in compliance with the laws of the United Kingdom.</p>No specific provisions are instead laid down by Art. 22 of the Decree with regard to insurance and reinsurance intermediaries authorized to carry out insurance activity in Italy under the right of establishment or the freedom to provide services.<i>This article is for information purposes only and is not, and cannot be intended as, a professional opinion on the topics dealt with.&nbsp;For further information please contact&nbsp;<a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a>,&nbsp;<a href="mailto:guido.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a>,&nbsp;<a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a>&nbsp;e&nbsp;<a href="mailto:matteo.marabini@advant-nctm.com">Matteo Marabini</a>.</i>&nbsp;<strong>Italian version:</strong><strong>Decreto Legge 31 Dicembre 2020 n. 183: nuove disposizioni riguardanti l'attività in Italia delle imprese di assicurazione con sede nel Regno Unito post Brexit</strong>Con il Decreto Legge n. 183 pubblicato in data 31 dicembre 2020 (il “<strong>Decreto</strong>”), il Governo ha fissato – tra le altre cose – alcune importanti previsioni relative all’attività svolta in Italia da imprese di assicurazione con sede in Regno Unito dopo il 31 dicembre 2020, ossia dopo la conclusione del periodo di transizione come previsto dall'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione Europea firmato il 24 gennaio 2020 (c.d. Brexit).Il Decreto– alla luce della particolare situazione e della necessità di disporre di misure urgenti e immediate a seguito del recesso del Regno Unito dall'UE – consente agli assicuratori britannici di continuare a svolgere determinate attività, nel rispetto di una serie di limiti e requisiti.In particolare, ai sensi dell'articolo 22 del Decreto:<p style="padding-left: 30px;">i. le imprese di assicurazione aventi sede legale nel Regno Unito che, alla scadenza del periodo di transizione, sono abilitate a esercitare l’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi sono cancellate, dal giorno successivo a tale data, dall'Elenco delle imprese con sede legale in un altro Stato membro di cui all'articolo 26 del Codice delle Assicurazioni Private ("<strong>CAP</strong>").</p><p style="padding-left: 30px;">ii. Tali imprese proseguono, dopo la scadenza del periodo di transizione, l’attività nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso a tale data senza assumere nuovi contratti, né rinnovare quelli esistenti, fino alla relativa scadenza o a altro termine evidenziato dall'impresa nel piano di cui al punto iii. (b.) sotto. Della prosecuzione temporanea di tale operatività l'IVASS dà adeguata evidenza al pubblico.</p><p style="padding-left: 30px;">iii. Le suddette imprese del Regno Unito, inoltre:</p><p style="padding-left: 60px;">a. informano, entro quindici giorni dalla fine del periodo di transizione (e quindi entro il 15 gennaio 2021), anche mediante comunicazione sul proprio sito istituzionale, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operatività a esse applicabile;b. presentano all'IVASS, entro novanta giorni dalla fine del periodo di transizione (e quindi entro il 31 marzo 2021), un piano contenente le misure che consentono di dare spedita e corretta esecuzione dei contratti e delle coperture in corso a tale data, inclusi i pagamenti dei sinistri;c. trasmettono all'IVASS, con cadenza annuale, una relazione contenente lo stato di attuazione del piano.</p><p style="padding-left: 30px;">iv. Dalla scadenza del periodo di transizione il contraente può recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata superiore all'anno, dandone comunicazione scritta all'impresa, ovvero esercitare altre forme di scioglimento dal vincolo contrattuale; le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia. Il recesso del contraente ha effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla data di esercizio del recesso stesso.</p><p style="padding-left: 30px;">v. Alle suddette imprese del Regno Unito, nelle more del periodo di prosecuzione temporanea di cui sopra, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 193 CAP e ogni altra disposizione in materia assicurativa relativa alle stesse, fino al termine del periodo di transizione, ivi incluse le disposizioni di cui al titolo XVIII del CAP. Si applica altresì la disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del CAP.</p><p style="padding-left: 30px;">vi. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane che, al termine del periodo di transizione, sono abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa o riassicurativa nel Regno Unito in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi proseguono l'esercizio dell’attività, fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-quinquies CAP e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regno Unito.</p>L'art. 22 del Decreto non contiene alcuna previsione per quanto riguarda gli intermediari assicurativi e riassicurativi autorizzati a operare in Italia in regime di libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizi.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a>, <a href="mailto:guido.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a>, <a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a> o <a href="mailto:matteo.marabini@advant-nctm.com">Matteo Marabini</a></em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 22 Dec 2020 03:59:36 +0100</pubDate>
                        <title>L&#039;arte va online per gli studi legali durante l&#039;emergenza sanitaria</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/larte-va-online-per-gli-studi-legali-durante-lemergenza-sanitaria</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>I limiti imposti dall'emergenza sanitaria da Covid-19 non hanno frenato l'impegno degli studi legali, che hanno continuato nei programmi e, come successo in altri ambiti, parte delle iniziative sono state trasferite online.Lo studio legale Negri-Clementi ha trasformato, seppur con minore intensità, gli eventi fisici in webinar o come preferiscono definirli, webinar(t), con lezioni e convegni da remoto sui temi dedicati al mercato dell'arte, alla due diligence per la valutazione dell'opera d'arte rivolti ai private banker. Sui canali social è stata presentata la collezione d'arte NegriClementi in maniera più strutturata, con post che hanno raccontato la storia di alcune opere. È stato inaugurato sul sito dello studio il progetto #PillsOfArtLaw, pillole d'arte estratte dalla rivista ART&amp;LAW che accompagnano gli utenti ogni venerdì fino alla fine dell'anno alla scoperta di interviste inedite rilasciate da professionisti ed esperti del settore di diverse realtà culturali: curatori, conservatori e direttori di prestigiose collezioni d'arte svelano le dinamiche e i meccanismi della loro professione.BBS-Lombard, per tenere accesa la fiamma in attesa di poter riprendere il possesso e condividere lo spazio fisico con nuovi progetti, ha sfruttato l'online e ha 'spacchettato' l'ultimo numero di ÆS pubblicando i singoli articoli della rivista.Per<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong><span class="chapterhl">Nctm</span><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>e l'arte</strong> l'emergenza Covid-19 non si è riflessa in una chiusura sul versante della progettazione e di mantenimento del dialogo con gli artisti. Già prima della situazione di emergenza sanitaria, il tema in programma era quello della cura intesa come impegno relazionale e sul diritto alla salute, individuale e collettiva, e sul ruolo che l'arte può rivestire rispetto a queste questioni, anche culturali, che nei mesi scorsi si sono rivelate in tutta la loro cogenza. Lo studio ha avviato un ciclo di incontri che fino ad oggi ha visto protagonisti gli artisti Cristina Pancini, Paola Gaggiotti, Cesare Pietroiusti, oltre a psichiatri e pedagogisti, Claudio Mustacchi, Gustavo Pietropolli Charmet."L'arte del cambiamento" è stato un webinar organizzato da LCA Studio Legale durante il lockdown, al quale hanno partecipato alcuni relatori con professionalità diverse, un dottore commercialista dello Studio, un art advisor e uno storico dell'arte, che insieme hanno condiviso alcune riflessioni sull'impatto della pandemia sul sistema dell'arte con un approfondimento sui risvolti giuridici e assicurativi in seguito all'applicazione della normativa emanata in epoca Covid-19 per musei e mostre.Nell'ambito di LAW IS ART! l'avvocato Longoni Palmigiano ha avviato il progetto "Cartoline dall'interno" che ha coinvolto ventisei artisti tra cui, Francesco Arena, Jacopo Benassi, Letizia Cariello, Loredana Longo, Marcello Maloberti, Alice Ronchi, per citarne solo alcuni. Agli artisti è stato chiesto di pensare a un lavoro e a una parola per esprimere una sensazione, uno stato d'animo legato non al Covid-19, ma a quel momento in cui tutti siamo stati costretti a fermarci e, inevitabilmente, a riflettere. Le cartoline realizzate hanno mostrato tutta la sensibilità degli artisti e si possono ammirare sul sito dello studio legale e sui canali social (Linkedin e Instagram).E per il futuro? Tante idee e progetti bollono in pentola, ma la speranza è di tornare presto a vivere l'arte dal vivo. E a tal proposito c'è già chi guarda avanti e pensa, come lo studio Legale LCA, all'organizzazione della prossima mostra a Palazzo Borromeo in occasione di miart, la fiera d'arte contemporanea, e a riprendere il programma delle mostre in studio.Tratto da <a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202012/22/31614_binpage35.pdf&amp;authCookie=1052382974&amp;trc=pDelivery-t20201222-a525786845-h34221-c1115-d10814-f12517-n31614" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Business of Milan</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 21 Dec 2020 02:22:49 +0100</pubDate>
                        <title>Provvedimento IVASS n. 101 del 10 dicembre 2020: l’Ivass anticipa al 5 febbraio 2021 talune semplificazioni previste nel Provvedimento 97/2020 in favore degli intermediari</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/provvedimento-ivass-n-101-del-10-dicembre-2020-livass-anticipa-al-5-febbraio-2020-talune-semplificazioni-previste-nel-provvedimento-97-2020-in-favore-degli-intermediari</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con l’adozione da parte di IVASS del Provvedimento n. 97 del 4 agosto 2020 si è completato il processo di integrazione nell’ordinamento italiano della disciplina dell’attività di distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi, volta a perseguire la razionalizzazione e la semplificazione della regolamentazione della materia.In particolare, il summenzionato Provvedimento ha abrogato l’obbligo per gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del RUI di attestare, mediante comunicazione presentata all’IVASS entro il 5 febbraio di ogni anno, il rinnovo del contratto di assicurazione della responsabilità civile ovvero, in caso di contratto pluriennale, la conferma dell’efficacia della relativa copertura.L’entrata in vigore del Provvedimento n. 97/2020 è prevista per il 31 marzo 2021, al fine di assicurare agli operatori assicurativi e riassicurativi un congruo termine per l’adeguamento alle nuove disposizioni normative.Tuttavia, nel più ampio quadro delle misure adottate a supporto dell’attività delle imprese e degli intermediari a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19, l’IVASS – con provvedimento 101/2020 – ha esonerato, <strong><u>sin dalla prossima scadenza del 5 febbraio 2021</u></strong>, gli intermediari A, B ed F dal richiamato onere di comunicare il rinnovo della polizza RC.Resta fermo che l’assolvimento dell’obbligo di stipulazione della polizza RC è requisito per l’iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, nonché per il mantenimento dell’operatività e per l’instaurazione dei rapporti di collaborazione orizzontale, sulla base di quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private e dalle relative disposizioni di attuazione.Per maggiori informazioni si invita a consultare il sito dell’IVASS: <a href="https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-provv/2020/provv_101/index.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-provv/2020/provv_101/index.html</a>&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare Avv. <a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a>, Avv. <a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a>, Avv. <a href="mailto:guido.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 15 Dec 2020 06:07:43 +0100</pubDate>
                        <title>Nctm, vent&#039;anni controcorrente</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-ventanni-controcorrente</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Una storia scritta a colpi di scelte fuori dal coro. Dal "no" alle law firm (l'ultimo risale a circa un mese fa) alla creazione delle società prodotto. «Siamo attenti alle esigenze del mercato». E in futuro...</i></p><p>L'anniversario della fondazione di uno studio legale è spesso un utile appiglio per parlare di quell'organizzazione e dei suoi avvocati. Nel caso di <strong>Nctm</strong>, però, i vent'anni di attività dell'associazione fondata il primo gennaio del 2000 mentre in Italia si assisteva alla calata delle law firm internazionali (quindi a pensarci bene, di anni ormai ne sono praticamente passati ventuno) sono più che altro l'occasione per riflettere su come la professione legale sia cambiata nel corso di questo tempo e di quanta parte di questi cambiamenti siano stati rappresentati dalle strategie attuate dai professionisti di questo studio e dalla loro visione del mercato.</p><p><strong>Nctm</strong> è stato, fin dall'inizio, uno studio controcorrente? «Quando abbiamo costituito <strong>Nctm</strong> - racconta il senior partner, <strong>Paolo Montironi</strong> - siamo sicuramente andati controcorrente nella scelta di dar vita a una struttura indipendente quando, invece, tra il 1999 e il 2000, tanti facevano a gara per associarsi a studi anglosassoni». I fondatori di <strong>Nctm</strong> scelsero di dire "no, grazie" sia agli americani di Graham &amp; James (i quali sono stati successivamente inglobati in Greenberg Traurig), sia agli inglesi di Ashurst. «Dei no, a dire il vero - racconta <strong>Montironi</strong> - abbiamo continuato a dirli anche in tempi recenti. Poco più di un mese fa, una grande realtà inglese ci ha proposto una integrazione totale (avrebbero inglobato tutta la squadra: oltre 250 professionisti, ndr). Ma ancora una volta abbiamo deciso di seguire la nostra strada».</p><p>Ritornando a vent'anni fa, prosegue <strong>Montironi</strong>, «avevamo immaginato di creare uno studio indipendente italiano che potesse essere un recettore di referrals, mentre tanti si stavano accasando», sotto le insegne di operatori stranieri. «Un progetto che ha avuto un successo relativo, ma che ci è servito per creare <strong>Nctm</strong>» sottolinea l'avvocato. Che poi riprende: «La seconda volta in cui siamo andati controcorrente è, invece, stata quando abbiamo deciso di darci questo nome e sostituirlo a quello dei fondatori, immaginando che in questo modo sarebbe stato più facile integrare altri professionisti» eliminando le inevitabili discussioni sull'eventuale aggiunta di nomi in ditta ogni volta che c'era la possibilità di prendere un nuovo socio. «Questo è stato un percorso che abbiamo affrontato consapevoli di quanto ci sarebbe costato in termini di attenuazione della nostra personalità, a beneficio dell'organizzazione complessiva - si inserisce <strong>Alberto Toffoletto</strong>, cofondatore dello studio -. Questo, però, è ciò che ha rafforzato il marchio».</p><p>Fin dall'inizio, l'intenzione dei soci era di trasmettere un messaggio di continuità del progetto. Un tema che all'epoca si prospettava in un orizzonte temporale relativamente breve, era sicuramente «l'uscita di Gianfranco NegriClementi (terzo socio fondatore che nel 2007 divenne of counsel in ossequio alle previsioni statutarie e nel 2011 decise di fondare la propria boutique, ndr). Quello è stato un passaggio importante che però abbiamo vissuto in maniera totalmente indolore, continuando a crescere. E ora ci stiamo avvicinando al momento in cui toccherà a noi». Per consegnare ai soci più giovani una entità che non dipendesse esclusivamente dai suoi fondatori, prosegue <strong>Toffoletto</strong>, « bisognava necessariamente fare un passo indietro, il che è stato fatto proprio a cominciare dalla scelta del nome».</p><p>Oltre alla questione della continuità, però, la scelta di adottare un brand spersonalizzato è stata anche il riflesso della volontà di costruire un'organizzazione professionale che fosse strutturata come un'impresa. A proposito di scelte controcorrente, quello dell'organizzazione è stato un altro fattore di rottura che <strong>Nctm</strong> ha introdotto nel mercato italiano. «È stato un approccio un po' sacchiano - osserva <strong>Toffoletto</strong> richiamando la filosofia di gioco predicata da Arrigo Sacchi, allenatore del Milan che vinse tutto tra il 1988 e il 1991 -. Il nostro "calcio" era rappresentato dal modello della specializzazione che oggi è lo standard di mercato. Noi l'abbiamo imposta all'interno prima di tutti. Decidemmo che si poteva essere parte al massimo di due dipartimenti. E lo facemmo per tutelare la qualità del servizio e quindi dello studio nell'interesse dei clienti. Per noi era chiaro. Alcuni soci non gradirono e decisero di andar via, ma noi proseguimmo per la nostra strada perdendo inizialmente del fatturato ma recuperandolo nel giro di poco».</p><p>Stesso discorso può essere fatto rispetto alla decisione di mettere la «tecnologia alla base di tutto. E adesso abbiamo avviato una strategia che punta alla creazione di società prodotto, partita con la creazione di Solve che ora è diventato <strong>Nextlegal</strong>, società tra avvocati (Sta) per azioni che abbiamo fatto con un partner industriale (Cribis Credit Management, ndr)». Questo è senz'altro uno degli sviluppi più interessanti e recenti della strategia di mercato di <strong>Nctm</strong>. Il disegno che sta dietro alla creazione di società prodotto consiste nel portare la specializzazione a un nuovo livello, come spiega <strong>Toffoletto</strong>: «Creo degli studi che si occupano solo di una determinata tipologia di servizi». Lo abbiamo visto dopo l'estate con il varo di <strong>Nextlegal</strong>, dedicato alla gestione dei crediti problematici e lo avevamo già registrato a inizio 2020 con la fondazione di<strong> Uniqlegal</strong> partecipato oltre che da<strong> Nctm</strong>, anche da La Scala e Unicredit: un'altra Sta per azioni che si occupa della gestione del contenzioso passivo bancario e della consulenza legale ricorrente. Ma dalle parole del professor<strong> Toffoletto</strong> si capisce chiaramente che per i soci di <strong>Nctm</strong> la declinazione dell'attività legale in società&nbsp;prodotto ha molte altre possibilità di realizzazione. Sono diversi i settori in cui poter entrare con organizzazioni simili. «Il tema è sempre lo stesso: individuare le esigenze dei clienti e coprirle realizzando una soluzione che fornisca agli assistiti esattamente quello che a loro serve» in una logica di massima efficienza. Se si parte dalla specializzazione allora si può costruire un'iniziativa (che possiamo definire imprenditoriale) che mette assieme le risorse necessarie e la tecnologia più adatta «facendo tesoro dell'esperienza e del knowhow gestionale di <strong>Nctm</strong>».</p><p>In questa strategia, <strong>Nctm</strong> (che pure controlla delle quote delle società prodotto) resterà un'associazione professionale e non si trasformerà essa stessa in Sta. Quanto alla divisione dei ruoli e all'equilibrio che si potrà creare tra il ventaglio di società prodotto e lo studio legale da cui nascono tali iniziative, <strong>Toffoletto</strong> sottolinea che «sarà il mercato a definire questa separazione delle funzioni». Alcune attività saranno più efficacemente ed efficientemente gestite dalle società prodotto e altre resteranno appannaggio dello studio. Il punto è che la domanda di servizi legali ormai è diversificata ed esprime esigenze diverse a cui è disposta a riconoscere compensi diversi. «Giocare a due giochi nella stessa palestra non è possibile», dice <strong>Toffoletto</strong>. «A noi questo approccio ha consentito di fare molto ordine e molta chiarezza, misurando la redditività dei segmenti». «Abbiamo individuato - afferma <strong>Montironi</strong> - il modo più efficiente di svolgere determinate attività». Alcune destinate a essere gestite tramite&nbsp;le società prodotto e altre saldamente inserite nell'offerta dello studio legale.</p><p>Fino a pochi anni fa, gli studi rinunciavano a segmenti di business perché non congrui rispetto al loro modello organizzativo che era monolitico e decisamente refrattario al concetto di flessibilità. L'approccio avviato da <strong>Nctm</strong>, invece, ha consentito allo studio di non perdere delle opportunità e delle fonti di ricavi anche importanti.</p><p>E nei prossimi vent'anni, cosa accadrà? Ci sono cantieri aperti. A metà 2021 potrebbero essere annunciate importanti novità. E poi ci sarà la questione del passaggio generazionale. «Questa è una <i>never ending story</i> - dice <strong>Montironi</strong>. Quello che noi auspichiamo è che ci sia qualcuno che raccolga l'eredità non solo di ciò che abbiamo fatto, ma soprattutto di come lo abbiamo fatto. Che sia, cioè, capace di avere la stessa attenzione al mercato che abbiamo avuto noi in termini di disponibilità all'ascolto». Infatti, sottolinea il senior partner dello studio, «le iniziative di cui ha parlato Alberto (<strong>Toffoletto</strong>, ndr) derivano senza dubbio da una visione e capacità organizzativa, ma anche dal fatto che lo studio è stato capace di essere attento alle esigenze del mercato». Lo studio legale è una realtà viva e in continua mutazione. «Noi non abbiamo sacrificato la nostra ambizione personale per creare qualcosa che sarebbe finito con noi - aggiunge <strong>Montironi</strong>. Abbiamo fatto determinate scelte immaginando che questa fosse un'impresa tramandabile. E speriamo che dopo di noi ci siano dei soci che abbiano lo stesso senso di <i>ownership</i> e anche un po' di sano spirito di sacrificio per proporsi come nuovi custodi dello studio». Dalle parole di <strong>Montironi</strong> si capisce che la convinzione che anima l'avvocato è che esista una cultura di studio che non è solo quella dei fondatori ma una «cultura che sopravvive perché fatta dell'accumulo delle esperienze di tutti. Siamo fiduciosi che la maturazione personale porterà a una maturazione del senso di responsabilità nei nostri soci più brillanti e più giovani, i quali comprenderanno che lo studio è ormai molto più loro che nostro».</p><p>Tratto da <a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202012/15/13947_binpage72.73.75.77.pdf&amp;authCookie=-1049346214&amp;trc=pDelivery-t20201215-a524880323-h34221-c1115-d10814-f12517-n13947" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mag by Legalcommunity</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 14 Dec 2020 04:13:15 +0100</pubDate>
                        <title>Il valzer delle poltrone negli studi legali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-valzer-delle-poltrone-negli-studi-legali</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Innovazione di prodotto e di processo come nuova frontiera del mercato legale. A movimentare la vita degli studi ci sono ingressi, promozioni e progetti.</em></p><p class="atext">Innovazione di prodotto e di processo come nuova frontiera del mercato legale. A movimentare la vita degli studi ci sono ingressi, promozioni e progetti. Talvolta ambiziosi come quello di&nbsp;<b>Toffoletto De Luca Tamajo</b>&nbsp;che la scorsa settimana ha lanciato il Fondo Nuove Competenze per tutte le attività connesse alla formazione del capitale umano.Lo studio, con i suoi partner&nbsp;<b><i>Aldo Bottini&nbsp;</i></b>e<b>&nbsp;<i>Roberto Corno</i>&nbsp;</b>, si propone così di assistere i clienti nell’impostazione strategica del fondo, nell’individuare i fabbisogni in termini di competenze e nella definizione dell’accordo con le organizzazioni sindacali. Al pacchetto lo studio specializzato in diritto del lavoro ha poi aggiunto un approccio analitico per stimare costi e risparmi dello strumento, individuare i lavoratori da coinvolgere e misurare i livelli di competenze iniziali; insieme, Toffoletto De Luca Tamajo collaborerà alla selezione dei giusti partner dell’attività formativa o degli enti finanziatori (fondi interprofessionali, per esempio).</p><p class="atext">La tendenza a innovare, l’uso delle tecnologie con un’alta e costante attenzione al cliente sono le motivazioni per cui&nbsp;<b>Nctm Studio Legale</b>&nbsp;è stato premiato come “Law Firm of the Year” ai&nbsp;<i>The Lawyer European Awards 2020.</i>&nbsp;Il premio arriva come riconoscimento per la creazione di UniQLegal insieme a Unicredit e La Scala, il primo studio legale partecipato da una banca. Lo spirito imprenditoriale, sottolineato dai ricercatori di The Lawyer nella motivazione, si innesta su una strategia che mette al centro la collaborazione con i clienti dello studio e l’uso innovativo delle possibilità offerte dalla tecnologia.</p><p class="atext">Con un rovesciamento di prospettive, la consulenza legale guarda alle imprese innovative. Questo il target di&nbsp;<b>emlex</b>, nuova insegna di&nbsp;<b><i>Eva Maschietto</i>&nbsp;</b>e&nbsp;<b><i>Massimo Maggiore</i>&nbsp;</b>. Dopo una lunga esperienza professionale comune, i due avvocati hanno avviato una nuova realtà con i due partner&nbsp;<b><i>Aurelio Assenza, Alex Fauster</i>&nbsp;</b>e altri 15 professionisti: «Vogliamo tornare a&nbsp;una visione&nbsp;della professione meno individualistica, riportata alla funzione sociale che le è propria», ha commentato l’avvocata Maschietto. «Struttura flessibile anche se solida, modulare, contemporanea», le fa eco il collega Maggiore spiegando l’evoluzione dal brand precedente in termini di sostenibilità e risposta alle richieste dei propri clienti. I settori d’attività spaziano così dall’innovazione allo sviluppo e l’uso delle nuove tecnologie, dall’ambiente al cloud computing in parallelo a housing sociale, smart cities e benefit companies.</p><p class="atext">L’elenco delle boutique societarie e fiscali si arricchisce dell’insegna&nbsp;<b>ColonnaCaramanti with Marena</b>. La nuova realtà è risultato dell’unione tra&nbsp;<b><i>Filippo Colonna</i>&nbsp;</b>e&nbsp;<b><i>Marco Caramanti</i>&nbsp;</b>con l’avvocato&nbsp;<b><i>Elio Marena</i>&nbsp;</b>e il suo team M&amp;A, in arrivo da Grimaldi. In studio avvocati, commercialisti e revisori legali specializzati in consulenza societaria e fiscale, operazioni straordinarie, bilancio e reportistica, transfer pricing, consulenza tecnica di parte e d’ufficio, legal, accounting and tax due diligence, statutory and legal auditing, procedure di ruling in tema di beni intangibili, oltre alla consulenza legale, commerciale e contrattualistica. Trasversali le aree di attività, con focus su Investment Banking, Real Estate, Proptech, Brokerage, Chemical, Ingredients, Shipping, Fashion, Special materials, No-profit, nonché fondi di Private Equity.</p><p class="atext">Banche, finanza e ristrutturazioni sono il campo di attività di&nbsp;<b><i>Pasquale Bifulco</i>&nbsp;</b>, nuovo counsel in&nbsp;<b>Clifford Chance</b>. Oltre 13 gli anni di pratica dell’avvocato all’interno della practice Finance &amp; Capital Markets, negli ultimi tempi più focalizzato sul mid-market lending e sul private equity: Bifulco è entrato in studio come praticante nel 2007 ed è cresciuto per linee interne fino a questa nuova promozione. In questo modo salgono a sette i counsel Clifford Chance in Italia.</p>Tratto da <a href="https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/il-valzer-poltrone-studi-legali-AD4FDl7#1239091152" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Il Sole 24 Ore</a>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 14 Dec 2020 02:53:35 +0100</pubDate>
                        <title>Conte e i Banker: la lode di Amato è per Draghi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/conte-e-i-banker-la-lode-di-amato-e-per-draghi</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Abete, il premier e Gualtieri. Pasini sul futuro di Brescia e Bergamo con Gori e Del Bono. Fracassi per Puccio Il libro di Migliore. <strong>Toffoletto</strong> e <strong>Montironi</strong> avvocati dell’anno.</em>Fine anno è tempo di oroscopi. Scrutiamo gli ultimi movimenti di agende, seggiole e poltrone. Oggi il premier Giuseppe Conte, seguito a ruota dal ministro dell’Economia,Roberto Gualtieri, si reca, virtualmente come è costume di questi tempi, da banchieri e assicuratori nel «Rome Investment Forum 2020», promosso dalla Febaf di Luigi Abete. Processione online lunga (continua domani) con personalità di rilievo, a cominciare dal commissario Paolo Gentiloni, per continuare con Fabio Panetta, dell’esecutivo Bce, fino al ceo di Borsa Italiana, Raffaele Jerusalmi.&nbsp;<strong>Premio Roma a SuperMario</strong>In questi stessi giorni i banchieri hanno assegnato il «Premio Roma» all’ex presidente Bce, Mario Draghi, con <em>laudatio</em> di Giuliano Amato. L’iniziativa è di Anspc, l’Associazione nazionale per lo studio dei problemi del credito di Ercole Pellicanò. Causa covid, la cerimonia, solitamente in Campidoglio ai primi di dicembre, è aggiornata al 2021, quando del futuro di Draghi senz’altro si riparlerà.&nbsp;<strong>Brescia /1 Gli industriali</strong>Avrà un taglio particolare e inedito oggil ’assemblea degli industriali bresciani guidati da Giuseppe Pasini. La prima parte, con il vescovo Pierantonio Tremolada, sarà dedicata a una città colpita duramente dal Covid. Al futuro di Brescia e Bergamo, capitali della cultura 2022, ci si dedicherà con l’intervento dei sindaci, Emilio Del Bono e Giorgio Gori. In collegamento con il Teatro Grande i ministri Stefano Patuanelli e Vincenzo Amendola e Carlo Bonomi di Confindustria.&nbsp;<strong>Brescia /2 La resilienza</strong>Oggi a Brescia anche l’iniziativa degli Alumni Bocconi, guidati da Andrea Puccio che hanno invitato il ceo di Isinnova Cristian Fracassi, ossia l’inventore nella prima ondata Covid del respiratore a ossigeno nato da una maschera da sub di Decathlon. Quando si dice resilienza.&nbsp;<strong>Ghizzoni per Mdotm</strong>Nell’era digitale, quella di Mdotm è una scelta in controtendenza. La fintech guidata e fondata da Tommaso Migliore, che sviluppa strategie di investimento sfruttando gli algoritmi - selezionata da Google per il programma di accelerazione in Silicon Valley -, ha preferito mettere su carta idee e analisi sull’uso dell’intelligenza artificiale. Il volume ha la prefazione di Federico Ghizzoni, presidente Rothschild Italia e anche azionista di Mdotm e l’introduzione di Elena Beccalli, preside della Facoltà di Scienze Bancarie della Cattolica.&nbsp;<strong>Premio a Nctm</strong>Premio sotto l’Albero per <strong>Nctm</strong>. Arriva da The Lawyer che ha premiato lo studio milanese come «Law Firm Of The Year» in Italia. Il riconoscimento è arrivato per la creazione di UniqLegal insieme ad Unicredit, ritenuto dagli analisti del web magazine britannico il progetto «più creativo e innovativo» e per come lo studio guidato da <strong>Alberto Toffoletto</strong> e <strong>Paolo Montironi</strong> è riuscito a «integrare in modo efficace persone e tecnologie».&nbsp;Tratto dal <a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202012/14/0058_binpageNAZ27.pdf&amp;authCookie=-1462089729&amp;trc=pDelivery-t20201214-a524683268-h34221-c1115-d10814-f12517-n58" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Corriere della Sera</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 11 Dec 2020 07:31:27 +0100</pubDate>
                        <title>Planetel, presentata domanda di ammissione per l&#039;Aim</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/planetel-presentata-domanda-di-ammissione-per-laim</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Planetel è capofila di un Gruppo fondato nel 1985 che opera nelle Telecomunicazioni a livello multiregionale, e serve con fibra ottica oltre 19.000 Clienti, principalmente in Lombardia e Veneto, attraverso un approccio multicanale</em>.Planetel S.p.A., ("la Società" o "Planetel") capofila di un Gruppo che opera nelle Telecomunicazioni a livello multiregionale, comunica che in data odierna ha presentato a Borsa Italiana la Comunicazione di Pre-Ammissione funzionale all'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia. L'operazione di IPO avverrà interamente attraverso un aumento di capitale.L'intervallo di prezzo delle azioni è stato fissato tra un minimo pari a Euro 3,34 ed un massimo pari ad Euro 4,50 per azione. L'offerta si rivolge a investitori qualificati italiani ed esteri, con una tranche riservata ai dipendenti e collaboratori del Gruppo. Planetel è capofila di un Gruppo fondato nel 1985 che opera nelle Telecomunicazioni a livello multiregionale, e serve con fibra ottica oltre 19.000 Clienti, principalmente in Lombardia e Veneto, attraverso un approccio multicanale. La qualità del servizio offerto e l'affidabilità della rete sono i principali fattori alla base della crescita di Planetel, sia in termini di clienti serviti sia in termini di quantità di servizi proposti al mercato.Planetel, forte di una base di clientela altamente fidelizzata, ha esteso nel tempo il suo raggio di attività su nuovi mercati. La Società, già operatore telefonico nazionale oggi è anche un player con una rete in fibra ottica di circa 1400 Km. che fornisce a clienti Business, Wholesale e Residenziali, le più avanzate soluzioni di connettività e comunicazione integrata in banda ultra-larga con architetture di rete FTTH-FTTB (Fiber to the Home - Fiber to the Building) e connettività via wireless, grazie ad una offerta che copre l'intera catena del valore dei servizi IT; e servizi in "Cloud", per l'elaborazione, la raccolta di elevate quantità di informazioni digitali. Fattore critico di successo, soprattutto per la clientela Business, è rappresentato da una struttura di assistenza gestita "in house" fortemente radicata sul territorio.La quotazione in Borsa è finalizzata ad accelerare il percorso di sviluppo di Planetel sia attraverso una crescita organica, derivante dal consolidamento della propria posizione di mercato, dal rafforzamento dell'organizzazione e dalla penetrazione su ulteriori mercati, sia per linee esterne, elevando ulteriormente lo standing della Società nei confronti dei propri committenti Pubblici e Business e il numero dei servizi offerti, sia pe linee esterne, anche al fine di consentire una espansione geografica. "Siamo molto soddisfatti" - dichiara Bruno Pianetti fondatore e Presidente di Planetel- "di questa nuova sfida che stiamo affrontando come una rilevante opportunità di crescita. Siamo una realtà ben strutturata e consolidata sul territorio nel quale operiamo dal 1985 e nel quale abbiamo saputo emergere come un interlocutore unico divenendo un punto di riferimento importante per i nostri Clienti.La crisi causata dall'epidemia da Covid-19 ha evidenziato che la connettività è essenziale per le persone e le imprese ed iI Piano Nazionale per la Banda Ultra Larga approvato dal Governo Italiano, funzionale alla modernizzazione delle infrastrutture, - che ha fissato come obiettivo la copertura di almeno l'85% della popolazione con connettività FTTH - richiede la costruzione di reti di infrastrutture anche nelle aree a bassa concentrazione di servizi. La quotazione in Borsa, finalizzata ad accelerare il nostro percorso di crescita, ci consentirà di rafforzare ancor di più la nostra posizione di mercato a livello multiregionale; il nostro obiettivo primario è l'attuazione strategica di un Backbone ad altissima velocità - per 1.4Tb/s - che consentirà connessioni più stabili, veloci e sicure con garanzia di maggiore continuità di servizio per i nostri Clienti. La quotazione in Borsa ci consentirà di realizzare questo progetto in tempi ancora più rapidi". Pagina 2 di 3 Il 2019 è stato un anno molto positivo per la Società che ha visto crescere tutti gli indicatori economici di performance con risultati generati per il 50,4% dall'offerta di servizi di connettività, per il 19,6% da servizi di infrastrutture, per il 13,5% e per il 7,3% rispettivamente da servizi di ASP-Cloud e Office Automation, per il 5,8% da reselling e per la restante parte da servizi vari.I dati pro-forma evidenziano un Valore della Produzione del Gruppo al 30 Giugno 2020 pari a circa 9,8 milioni di Euro, mentre al 31 dicembre 2019 il Valore della Produzione è stato di circa 17,8 milioni di Euro. Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) al 30 giugno 2020 è di circa 1.8 milioni di Euro, rispetto al 31 dicembre 2019 in cui era pari a circa 2,6 milioni di Euro. L'EBITDA Margin nei primi sei mesi del 2020 è pari al 18%, mostrando una crescita rispetto al 15% circa del 31 dicembre 2019. La Posizione Finanziaria Netta al 30 Giugno 2020 è negativa per 6,8 milioni di Euro rispetto ai circa 6,7 milioni di euro al 31 dicembre 2019. Nel processo di quotazione, Planetel è assistita da Alantra (Nominated Advisor e Global Coordinator dell'operazione) LCA (Legal Advisor dell'Emittente)<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong><span class="chapterhl">Nctm</span><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>Studio Legale</strong> (Legal Advisor del Nominated Advisor e Global Coordinator) BDO Italia (Società di Revisione) Directa SIM (collocatore on-line e retail) A2B Group (Consulente per i dati extracontabili) Polytems HIR (Advisor di Comunicazione).Tratto da <a href="https://aimnews.milanofinanza.it/news/planetel-presentata-domanda-di-ammissione-per-l-aim-202012110817362367?refresh_cens" target="_blank" rel="noreferrer noopener">milanofinanza.it</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                                <category>Technology, Media, Entertainment and Telecommunications</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 11 Dec 2020 05:02:19 +0100</pubDate>
                        <title>I trasferimenti di dati personali dall’Unione Europea agli Stati Uniti a seguito delle “raccomandazioni” adottate dal Comitato Europeo per la protezione dei dati personali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/i-trasferimenti-di-dati-personali-dallunione-europea-agli-stati-uniti-a-seguito-delle-raccomandazioni-adottate-dal-comitato-europeo-per-la-protezione-dei-dati-personali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>[<strong>NOTA IMPORTANTE: </strong><em>Il presente documento è aggiornato al 10 dicembre 2020, pertanto, qualora la consultazione pubblica delle Raccomandazioni 01/2020 dell’EDPB modifichi l’assetto attualmente delineato, i contenuti del presente articolo potranno essere soggetti a successive modifiche e/o integrazioni</em>]&nbsp;<strong>1.Premessa</strong>Com’è noto, il 16 luglio u.s., la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (di seguito, la “<strong><em>CGUE</em></strong>”) ha adottato la sua sentenza nel caso c.d. “<em>Schrems II</em>”.Nella sua sentenza, da un lato, la CGUE ha esaminato la validità della decisione 2010/87/CE della Commissione europea sulle clausole contrattuali tipo (di seguito, le “<strong><em>SCC</em></strong>”) e ne ha ritenuto la validità, chiarendo che tale validità dipende dall’esistenza di meccanismi efficaci che consentano, in pratica, di garantire il rispetto di un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello garantito dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito, il “<strong><em>GDPR</em></strong>”) all’interno dell’Unione Europea (di seguito, l’“<strong><em>UE</em></strong>”).Dall’altro lato, con la sentenza citata, la CGUE, ha esaminato la validità della decisione relativa allo scudo per la <em>privacy</em> (cd. “<em>Privacy Shield”</em>)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, dal momento che i trasferimenti dei dati personali nell’ambito della controversia che ha portato alla domanda di pronuncia pregiudiziale si sono svolti tra l’UE e gli Stati Uniti. A tale riguardo la CGUE ha ritenuto che i requisiti del diritto interno degli Stati Uniti e, in particolare, determinati programmi che consentono alle autorità pubbliche degli Stati Uniti di accedere ai dati personali trasferiti dall'UE agli Stati Uniti ai fini della sicurezza nazionale, comportino delle limitazioni alla protezione dei dati personali che non sono configurate in modo da soddisfare requisiti sostanzialmente equivalenti a quelli previsti dal diritto dell'UE e che tale legislazione non accordi ai soggetti interessati diritti azionabili in sede giudiziaria nei confronti delle autorità statunitensi.Alla luce di tale grado di ingerenza nei diritti fondamentali delle persone i cui dati sono trasferiti verso il suddetto Paese Terzo (vale a dire un paese che non fa parte dell’UE), la CGUE ha dichiarato invalida la decisione sull'adeguatezza del <em>Privacy Shield&nbsp;</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.Come si ricorderà, nel nostro precedente articolo sul tema di cui si discute, erano state illustrate le alternative al <em>Privacy Shield</em> per i trasferimenti dei dati personali dall’Italia agli Stati Uniti, esaminando le diverse possibili soluzioni che avrebbero potuto essere prese in considerazione&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.Ebbene, l’obiettivo del presente contributo è quello di rappresentare soluzioni d’azione concrete alle società con sede nell’UE che hanno fatto finora affidamento sulle SCC&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> per trasferire i dati personali dall’Italia agli Stati Uniti, alla luce delle recenti raccomandazioni rilasciate dal Comitato europeo per la protezione dei dati personali (di seguito, l’“<strong><em>EDPB</em></strong>”).&nbsp;<strong>2.Introduzione alle raccomandazioni sulle misure supplementari per i trasferimenti dei dati personali</strong>Al fine di poter fornire degli strumenti di guida utili, lʼ11 novembre u.s. l’EDPB ha adottato, infatti, le “<em>Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure compliance with the EU level of protection of personal data”</em>, e le “<em>Recommendations 02/2020 on the European Essential Guarantees for surveillance measures</em>”&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.Partendo dalle <em>Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure compliance with the EU level of protection of personal data</em>, esse descrivono efficacemente le attività che i titolari e i responsabili del trattamento che agiscono in qualità di <em>data exporter</em> verso Paesi Terzi devono eseguire, sulla base dei principi espressi dalla citata sentenza <em>Schrems II,</em> inizialmente, per mappare il complesso dei trasferimenti effettuati al di fuori dello Spazio Economico Europeo (di seguito, il “<strong><em>SEE</em></strong>”) e, in seguito, per valutare la necessità o meno di adottare misure supplementari per trasferire i dati conformemente al diritto dell'UE, a maggior tutela dei soggetti interessati.Infatti, a seguito della sentenza <em>Schrems II</em>, i titolari e i responsabili del trattamento sono tenuti a verificare, caso per caso, se la legge del Paese Terzo garantisce un livello di protezione dei dati personali trasferiti sostanzialmente equivalente a quello garantito nel SEE e ad adottare eventuali misure supplementari/integrative delle garanzie di trasferimento previste dal Capo V del GDPR per garantire l’effettivo rispetto di tale livello di protezione, qualora le sole garanzie di trasferimento non siano sufficienti.Le raccomandazioni intendono dunque assistere i titolari e responsabili del trattamento che siano <em>data exporter</em> nell'individuazione e nell'attuazione di adeguate misure supplementari, ove queste siano necessarie per garantire ai dati trasferiti verso Paesi Terzi un livello di protezione sostanzialmente equivalente.In tal modo, l’EPDB mira a un'applicazione coerente del GDPR e della sentenza Schrems II in tutto il SEE.&nbsp;<strong>3.Contenuto delle Raccomandazioni 01/2020</strong>Come anticipato, le Raccomandazioni 01/2020 &nbsp;si configurano come una sorta di “tabella di marcia” o una serie di <em>step</em> che i <em>data exporter </em>devono osservare per valutare la necessità di mettere in atto misure integrative per poter trasferire i dati personali al di fuori del SEE in conformità con la normativa applicabile nell’UE, e contengono un elenco non esaustivo di misure supplementari e condizioni di efficacia delle stesse.Saranno, pertanto, di seguito, analizzati gli <em>step</em> indicati dall’EPDB che i <em>data exporter</em> devono porre in essere nel rispetto del principio di <em>accountability&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a></em>:</p><ol> <li>Ebbene, nel rammentare che le raccomandazioni sono indirizzate sia ai titolari del trattamento, sia ai responsabili che intendano individuare eventuali sub-responsabili, il primo <em>step</em> individuato è <strong>mappare tutti i trasferimenti</strong> di dati personali che il titolare compie verso i Paesi Terzi&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>. Tale attività potrebbe risultare particolarmente complessa, soprattutto quando si è in presenza di una serie di soggetti designati quali responsabili e sub-responsabili del trattamento, ma costituisce un primo passo fondamentale da compiere in ossequio al principio di <em>accountability</em>. Proprio in ragione di tale complessità, in questa fase potrà essere d’aiuto il registro dei trattamenti predisposto dal titolare ai sensi dell’art. 30 del GDPR. Infine, si evidenzia come in questa fase, il titolare dovrà necessariamente valutare il rispetto del principio di minimizzazione insieme all’eventuale esistenza di sub-responsabili in Paesi extra UE.</li> <li>Successivamente alla mappatura appena descritta, occorre poi individuare lo <strong>strumento giuridico che si sta impiegando per il trasferimento</strong> tra quelli elencati nel Capo V del GDPR&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>. A tale riguardo, l’EDPB chiarisce che in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, che certifichi che il Paese Terzo garantisce un livello adeguato di protezione ai dati personali che saranno trasferiti, non sarà necessario proseguire oltre nella valutazione ed il trasferimento si considererà legittimo, fatta salva la necessità per il titolare di monitorare la decisione al fine di verificare che non intervengano revoche o invalidazioni della stessa.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a></li> <li>Ebbene, in assenza di una decisione di adeguatezza, il terzo <em>step</em> individuato dall’EDPB impone al titolare di <strong>valutare se lo strumento giuridico impiegato per il trasferimento è efficace&nbsp;</strong><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a> rispetto al trasferimento che si vuole effettuare. In altri termini, occorre valutare se esistano leggi o prassi del Paese Terzo che potrebbero incidere sull’efficacia ed effettività delle garanzie adeguate di cui all’art. 46 GDPR che legittimano il trasferimento. A tale riguardo, l’EDPB invita il titolare a considerare l’ipotesi in cui la legislazione del Paese Terzo consenta l’accesso ai dati personali da parte delle autorità pubbliche per finalità di sorveglianza. Ebbene, nell’ipotesi in cui tale legislazione sia ambigua o non disponibile al pubblico, l’analisi della legislazione dovrà tenere conto di fattori oggettivi e rilevanti e, infine, dovrà includere i controlli necessari ed essere documentata secondo il principio di <em>accountability</em>.</li></ol><p>Arrivati a questo punto, se il titolare del trattamento (o il responsabile del trattamento) valuta che non vi siano interferenze e che lo strumento giuridico alla base del trasferimento sia efficace, il titolare (o il responsabile del trattamento) non dovrà adottare misure supplementari e potrà continuare o iniziare a traferire dati personali verso il Paese Terzo. Diversamente, si tratterà di identificare le <strong>misure aggiuntive</strong> che è necessario adottare per garantire un livello di protezione adeguato.</p><ol start="4"> <li>Laddove, invece, la valutazione di cui allo <em>step</em> precedente individui degli ostacoli all’efficacia delle garanzie adeguate, il titolare sarà chiamato ad <strong>adottare misure supplementari (integrative)</strong> al trasferimento che assicurino agli interessati una protezione equivalente a quella loro riconosciuta all’interno dell’UE. Per questo <em>step</em>, si dovrà tenere conto dell’Allegato 2 alle raccomandazioni che fornisce un elenco non esaustivo di tali misure. Tali misure supplementari potranno essere tecniche (come ad esempio: la crittografia, la separazione del trattamento, la pseudonimizzazione, etc.), contrattuali (come ad esempio: la trasparenza degli obblighi, i diritti delle persone, etc.) ed organizzative (come ad esempio: le <em>policies</em> interne, la trasparenza, etc.). In ogni caso, le misure supplementari potranno riguardare diversi fattori, quali: il formato dei dati, la natura dei dati, la complessità del percorso dei dati, il numero di attori coinvolti, i trasferimenti successivi, etc.</li></ol><p>Nel caso in cui, nonostante l’adozione delle misure supplementari, il trasferimento dei dati non assicuri garanzie adeguate per gli interessati, il titolare dovrà astenersi dal trasferire i dati, ovvero, qualora già in atto, sospendere il trasferimento medesimo.</p><ol start="5"> <li>Nell’ipotesi in cui, invece, l’adozione di misure supplementari si riveli sufficiente ad assicurare agli interessati una protezione equivalente a quella loro riconosciuta all’interno dell’UE, a seconda dello strumento giuridico utilizzato a garanzia del trasferimento, sarà necessario implementare le <strong>procedure formali</strong> eventualmente richieste dalle misure supplementari che si intendono adottare.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a></li> <li>Da ultimo, sarà opportuno <strong>monitorare, aggiornare e verificare periodicamente </strong>che <strong>le misure</strong> adottate restino efficaci nel corso del tempo&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.</li></ol><p>Infine, l’EPDB chiarisce che i <em>data exporter</em> devono documentare il processo di valutazione sopra descritto, in quanto “responsabili” delle decisioni che assumono, in linea con il principio di <em>accountability</em>.&nbsp;<strong>4.Contenuto delle Raccomandazioni 02/2020</strong>Complementari a quelle sinora descritte, sono invece le “<em>Recommendations 02/2020 on the European Essential Guarantees for surveillance measurers</em>”.Le raccomandazioni sulle garanzie essenziali&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a> europee forniscono ai <em>data exporter</em> elementi utili a stabilire se il quadro giuridico che disciplina l'accesso delle autorità pubbliche ai dati personali nei Paesi Terzi per fini di sorveglianza configuri un’ingerenza giustificata nei diritti alla vita privata e alla protezione dei dati personali, e quindi non sia in contrasto con gli impegni assunti dall’esportatore e dall’importatore attraverso lo strumento di trasferimento utilizzato fra quelli di cui all'articolo 46 del GDPR.&nbsp;<strong>5.Soluzioni pratiche per il trasferimento dei dati personali negli Stati Uniti</strong>Alla luce di quanto sopra esposto e per tirare le fila del discorso, cosa fare se ci si avvale delle SCC con un importatore di dati negli Stati Uniti?Ebbene, la CGUE ha rilevato che la normativa degli Stati Uniti non garantisce un livello di protezione sostanzialmente equivalente.Pertanto, come anche chiarito dall’EDPB&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>, la possibilità o meno di trasferire dati personali sulla base delle SCC dipende dall'esito della valutazione che il <em>data exporter</em> dovrà compiere, tenuto conto delle circostanze del trasferimento e delle misure supplementari eventualmente messe in atto. Le misure supplementari unitamente alle SCC, alla luce di un'analisi caso per caso delle circostanze del trasferimento, dovrebbero garantire che la normativa statunitense non interferisca con l'adeguato livello di protezione garantito dalle SCC e dalle misure supplementari stesse.Se si è giunti alla conclusione che, tenuto conto delle circostanze del trasferimento e delle eventuali misure supplementari, non vi sarebbero adeguate garanzie, occorre sospendere o porre fine al trasferimento di dati personali. Tuttavia, se si intende continuare ciononostante a trasferire i dati, occorre informarne l’autorità di controllo competente.Occorre poi capire e, conseguentemente valutare, caso per caso, che succede se il trasferimento trovi la sua condizione di legittimità sulla base degli altri strumenti di trasferimento previsti dall’art. 46 GDPR o si basi su una delle deroghe di cui all’art. 49 GDPR.In ogni caso, occorre considerare che, nel caso in cui il trasferimento si basi sulle SCC, l’art. 6 della bozza di decisione della Commissione Europea, sottoposta a consultazione pubblica, con i modelli di SCC integrati sulla base della decisione della CGUE&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a> stabilisce che, per il periodo di un anno dall’entrata in vigore della decisione e delle nuove SCC, esportatore ed importatore dei dati potranno continuare a far affidamento sulle precedenti clausole, stabilite con la Decisione 2001/497/EC e aggiornate con la 2010/87/EU, per dare esecuzione al contratto concluso prima dell’entrata in vigore della decisione.In questo lasso di tempo, il contratto fra le parti potrà essere però integrato con le misure supplementari necessarie ad assicurare che il trasferimento avvenga con le adeguate garanzie ed in sicurezza.In conclusione, è evidente come l’EDPB rimetta all'esportatore e all'importatore di dati, la valutazione se il livello di protezione richiesto dal diritto dell'UE sia rispettato nel Paese Terzo al fine di determinare se le garanzie fornite dagli strumenti giuridici prescelti possano essere rispettate nella pratica, con la conseguenza che, soltanto nel caso in cui detto livello non possa essere rispettato, occorrerà valutare se sia possibile prevedere misure supplementari per garantire un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello previsto nel SEE.Le misure supplementari, in altri termini, potranno colmare la lacuna, laddove lo strumento di trasferimento individuato tra quelli dell'articolo 46 del GDPR da solo non riesca a garantire un livello di protezione dei dati personali sostanzialmente equivalente a quello previsto nel SEE, sempre se la legislazione del Paese Terzo non consenta ingerenze nei riguardi delle suddette misure supplementari tali da comprometterne di fatto l'efficacia&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Decisione 2016/1250 sull'adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la <em>privacy</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> È possibile trovare il testo integrale della sentenza al seguente <em>link</em>: <a href="http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-311/18" target="_blank" rel="noreferrer">http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-311/18</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Tutti i titolari o i responsabili del trattamento avrebbero potuto nel <u>breve periodo</u>:</p><ul> <li>rivalutare la necessità di trasferire i dati personali oltreoceano e considerare la possibilità di sostituire i fornitori con sede negli Stati Uniti con fornitori stabiliti nell’UE o di conservare i dati presso uno stabilimento all’interno dell’UE;</li> <li>basare i trasferimenti di dati personali sulle SCC, dopo aver stabilito una procedura per valutare il livello di protezione dei dati nel paese o territorio in cui tali dati sono trasferiti e imporre misure tecniche e organizzative adeguate a tale livello di protezione;</li> <li>fare affidamento sul consenso esplicito degli interessati, sulla base delle indicazioni del Data Protection Board;</li></ul><p>mentre, nel <u>medio-lungo termine</u>:</p><ul> <li>per i gruppi multinazionali, definire delle norme vincolanti d’impresa e sottoporle all’approvazione delle autorità competenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del GDPR; oppure</li> <li>attendere l’emanazione di codici di condotta o di meccanismi di certificazione e poi aderirvi.</li></ul><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Nella maggior parte dei casi, le società con sede negli Stati Uniti che non aderiscono al <em>Privacy Shield</em> hanno basato i flussi di dati personali provenienti dall’UE sulle SCC. Le SCC consistono in <em>set</em> di clausole “tipo” che l’esportatore e l’importatore di dati personali sottoscrivono, allo scopo di assicurare, attraverso obblighi contrattuali conformi alle disposizioni del GDPR, un livello di protezione adeguato ai dati personali che lasciano lo Spazio economico europeo. La Commissione Europea ha approvato, sino ad ora, fino a tre <em>set</em> di clausole contrattuali tipo: due per i trasferimenti di dati dai titolari del trattamento stabiliti nell’UE ai titolari del trattamento stabiliti al di fuori dell’UE o del SEE e una per i trasferimenti di dati dai titolari del trattamento stabiliti nell’UE ai responsabili del trattamento stabiliti al di fuori dell’UE o del SEE. Non sono state ancora emesse SCC relative al trasferimento da un responsabile del trattamento stabilito nell’UE a un titolare del trattamento stabilito al di fuori dell’UE né relative al trasferimento da responsabili del trattamento (o sub-responsabili) stabiliti nell’Unione Europea a responsabili del trattamento (o sub-responsabili) stabiliti al di fuori dell’UE. A tale riguardo, il 12 novembre u.s., la Commissione Europea ha pubblicato la bozza di decisione, sottoposta a consultazione pubblica sino alla mezzanotte del 10 dicembre 2020 (ora di Bruxelles), con i modelli di SCC integrati sulla base della decisione della CGUE, che abroga la Decisione 2001/497/EC e la Decisione 2010/87/EU. In particolare, i modelli allegati alla bozza attualmente in discussione disciplinano quattro tipologie di trasferimenti: (i) trasferimento da titolare a titolare; (ii) trasferimento da titolare a responsabile; (iii) trasferimento da responsabile a responsabile; (iv) trasferimento da responsabile a titolare.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Le Raccomandazioni 01/2020 sono sottoposte a consultazione pubblica fino al 21 dicembre 2020 e saranno applicabili immediatamente dopo la loro pubblicazione.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Secondo il principio di <em>accountability</em>, infatti, previsto all’interno del GDPR, è onere del titolare del trattamento quello di essere in condizione in ogni momento di dimostrare il rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> A tale riguardo, l’EDPB precisa che anche l’accesso remoto da un Paese Terzo (in caso di supporto) e/o l’archiviazione in un <em>cloud</em> situato al di fuori del SEE debba essere considerato un trasferimento extra UE.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Ai sensi del GDPR, in assenza di una decisione di adeguatezza, i trasferimenti di dati personali verso Paesi Terzi possono essere effettuati soltanto se il titolare o il responsabile del trattamento che trasferisce i dati personali nel Paese Terzo abbia fornito garanzie adeguate e gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi. Possono costituire garanzie adeguate ai sensi dell’art. 46 GDPR: (i) le SCC; (ii) le norme vincolanti di impresa (“BCR”); (iii) i codici di condotta; (iv) i meccanismi di certificazioni; (v) clausole contrattuali <em>ad hoc</em>. Oltre alle ipotesi di cui sopra, il trasferimento può basarsi anche sulle deroghe di cui all’articolo 49 (incluso, tra le altre, il consenso esplicito dell’interessato).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Tuttavia, si evidenzia, allo stesso tempo, che le decisioni di adeguatezza non impediscono agli interessati di presentare un reclamo, né impediscono alle autorità di controllo di adire un giudice nazionale in caso di dubbi sulla validità di una decisione, affinché il giudice nazionale possa sottoporre alla CGUE una domanda pregiudiziale finalizzata all'esame di tale validità.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Il termine “efficace”, sta a significare che ai dati personali deve essere garantito un livello di protezione equivalente a quello garantito nell’UE.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> In particolare, nel caso in cui il trasferimento si basi sulle SCC, salvo che le ulteriori misure individuate non ledano i diritti degli interessati ovvero contraddicano le previsioni delle SCC medesime, non sarà necessario chiedere l’autorizzazione all’autorità di controllo per l’adozione di tali misure. Diversamente, qualora il titolare intenda modificare le SCC ovvero nel caso in cui le misure supplementari individuate si pongano in contrasto con le SCC, sarà necessario chiedere l’autorizzazione all’autorità di controllo competente, ai sensi dell’Art. 43, comma 3, lett. a) del GDPR.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> In particolare, il titolare dovrà adottare meccanismi per sospendere immediatamente il trasferimento quando l’importatore non è più in grado di rispettare lo strumento adottato e/o le misure supplementari si rivelano non più sufficienti a garantire un adeguato livello di protezione degli interessati.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> In particolare, le Raccomandazioni 02/2020 individuano le seguenti “garanzie essenziali”: (i) regole chiare, precise e accessibili per il trattamento di dati personali, (ii) dimostrazione della necessità e della proporzionalità in relazione agli obiettivi legittimi perseguiti; (iii) esistenza di un meccanismo di controllo indipendente, (iv) esistenza di tutele efficaci per l’interessato.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Si vedano le “<em>Domande frequenti sulla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-311/18 — Data Protection Commissioner/Facebook Ireland Ltd e Maximillian Schrems</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Si veda la nota 4.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> A tale riguardo, si consideri che la clausola 3 della bozza di decisione della Commissione Europea, sottoposta a consultazione pubblica, con i modelli di SCC integrati sulla base della decisione della CGUE, prevede una serie di obblighi in capo all’importatore in caso di richieste di accesso ai dati personali da parte del governo. Fra questi vi è l’obbligo di notificare all’esportatore la richiesta dell’Autorità, e di comunicare a quest’ultimo la maggior quantità possibile di informazioni sulle richieste ricevute (numero di richieste, tipo di dati richiesti, autorità o autorità richiedenti, se le richieste sono state contestate e l’esito di tali contestazioni, etc.).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 09 Dec 2020 09:12:44 +0100</pubDate>
                        <title>A Gamenet scommesse e videolot di Lottomatica</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/gamenet_lottomatica</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Operazione da 950 milioni: nasce il primo operatore italiano del gioco legale</em>È un big bang nel settore delle gaming company. E quel che promette questa operazione di consolidamento è la nascita del primo operatore italiano del mercato del gioco legale, attivo in tutti i principali segmenti di attività, dal gaming online alle scommesse sportive, agli apparecchi da intrattenimento.Gamenet Group e International Game Technology (Igt) hanno raggiunto un accordo nel quale la prima società - controllata del fondo Apollo Global Management - acquisirà dalla società della galassia De Agostini il 100% di Lottomatica Scommesse e di Lottomatica Videolot Rete, business di Lottomatica legati alle scommesse sportive (con il marchio Better) e agli apparecchi slot. A Lottomatica resta così la parte giochi, con "asset" come Gratta e vinci, Lotto e la Lotteria ItaliaL'acquisizione si perfezionerà nella prima metà del 2021, dopo le autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell'Antitrust. «I proventi dell'operazione saranno utilizzati principalmente per la riduzione del debito, rafforzando la flessibilità finanziaria del Gruppo Igt» si legge nel comunicato della parte venditrice in cui si aggiunge che «l'operazione valorizza le società cedute a un enterprise value di circa 1,1 miliardi».Il valore della cessione «è di 950 milioni di euro, con 725 milioni di euro pagabili al closing, 100 milioni di euro il 31 dicembre 2021 e i restanti 125 milioni di euro il 30 settembre 2022». Con questa operazione Gamenet diventa dunque la maggiore realtà del settore del gioco in Italia e uno dei principali attori del mercato europeo, con ricavi ed Ebitda aggregati pro forma rispettivamente pari a circa euro 1,6 miliardi e circa euro 370 milioni per l'esercizio al 31 dicembre 2019.«Siamo da sempre impegnati a fornire ai nostri clienti prodotti ed esperienze di consumo eccellenti e sicure», ha commentato l'amministratore delegato del gruppo, Guglielmo Angelozzi».Con questa acquisizione «acceleriamo notevolmente i nostri piani per il mercato italiano» ha commentato Andrea Moneta, presidente di Gamenet Group e senior advisor di Apollo Management International LLP.Preoccupazione è stata invece espressa dai sindacati, preoccupati per lo "spezzatino" e che hanno chiesto l'intervento del Governo.Credit Suisse International; Ubs e White &amp; Case e <strong>Nctm</strong> sono consulenti di Igt. Barclays ha fatto da advisor di Apollo/Gamenet e Mediobanca, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton &amp; Garrison LLP e gli uffici italiani di Cleary Gottlieb e Latham &amp; Watkins LLP sono consulenti dell'acquirente.Tratto da <a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202012/08/0017_binpage19.pdf&amp;authCookie=-2044742053&amp;trc=pDelivery-t20201208-a523935544-h34221-c1115-d10814-f12517-n17" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Il Sole 24 Ore</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <guid isPermaLink="false">news-5187</guid>
                        <pubDate>Thu, 03 Dec 2020 09:26:32 +0100</pubDate>
                        <title>Contributi dagli uffici Nctm nel mondo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contributi-dagli-uffici-nctm-nel-mondo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong><u>Modernizzazione e semplificazione dei controlli doganali</u></strong>Questa iniziativa della Commissione mira a fornire uno sportello unico di accesso ai controlli doganali e, quindi, a distribuire l’informazione dell’applicazione unica alle diverse autorità che devono autorizzare lo sdoganamento. Il nuovo sistema troverà applicazione sia per le importazioni sia per le esportazioni.Le autorità che possono giocare un ruolo nell’importazione o nell’esportazione di una qualsiasi merce possono includere quelle responsabili per la salute e la sicurezza, l’ambiente, il settore ittico, la cultura, la sorveglianza dei mercati e la conformità dei prodotti.La proposta per uno Sportello Unico dell’UE per le Dogane fa parte di un piano d’azione doganale comunitario che mira a modernizzare il controllo dei confini nei prossimi decenni col fine di facilitare il commercio, migliorare i controlli di sicurezza e conformità e ridurre gli aggravi amministrativi a carico delle società. Si stima che ci vorranno 10 anni per la completa attuazione. Dei fondi saranno messi a disposizione degli Stati Membri quale contributo per la digitalizzazione delle procedure.La Commissione nota che ogni anno l’Unione Doganale ha facilitato il commercio di beni per € 3,5 trilioni con più di 343 milioni di dichiarazioni doganali rese in più di 2.000 uffici doganali che hanno raccolto più di € 25 miliardi in oneri doganali.<strong><u>La controversia Airbus Boeing sui sussidi</u></strong>L’UE è stata autorizzata dall’OMC ad imporre € 4 miliardi in dazi su beni importati nell’UE di provenienza americana. Questo diritto rispecchia quello degli USA ad imporre dazi su beni importati di provenienza UE di US$ 7,5 miliardi. L’OMC ha deciso in precedenza in casi separati che l’UE e gli USA hanno illegittimamente sovvenzionato la costruzione di aerei per passeggeri.Non è chiaro se l’UE e gli USA siano disponibili a negoziare un accordo per risolvere questa prolungata controversia. L’UE afferma che di aver cambiato le regole per sovvenzionare la produzione di aerei e di non violare più le regole dell’OMC.Nel frattempo, altri Paesi e in particolare la Cina stanno sviluppando la propria capacità di costruire aeroplani sulla base di sussidi. Sembra chiaro a tutti gli osservatori che un accordo negoziato è necessario. Mentre se ciò possa accadere è un’altra questione.<strong><u>Consultazione della Commissione sulle Politiche</u></strong><em>Revisione della Politica Commerciale</em>La Commissione Europea ha iniziato un processo di revisione della propria politica commerciale durante l’estate. Il processo di revisione copre tutti gli elementi della politica dell’UE, dalle sue relazioni con i partner commerciali ad accordi bilaterali e multilaterali, misure di difesa commerciale come anti-dumping, anti-sussidi, dogane e OMC. Il termine per partecipare scadeva a metà novembre.<em>Il White Paper sui Sussidi Esteri</em>L’UE ha un sistema articolato per controllare gli aiuti forniti dagli Stati Membri UE alle imprese nel loro territorio. La competenza è stata concessa alla Commissione UE per controllare le attività degli Stati Membri nel concedere tali aiuti. Gli aiuti non sono necessariamente proibiti, in quanto recano numerosi benefici per un’economia, ma aiuti che distorcono la concorrenza sono proibiti.L’UE non ha strumenti per controllare aiuti forniti da governi di stati terzi alle loro imprese qualora tali aiuti distorcano la concorrenza nel mercato UE. Aiuti o sussidi a imprese straniere possono aiutarle ad offrire al ribasso negli appalti, per incentivare la produzione e, in generale, a pregiudicare la concorrenza.Il White Paper della Commissione indica numerosi modi diversi e in sovrapposizione con cui tali sussidi possono essere neutralizzati e controllati. Ci sono indicazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio che qualora la Commissione proponga l’adozione di una disciplina, gli organi legislativi sono disponibili ad implementare misure forti.<strong><u>L’UE e la China</u></strong>A settembre, l’UE e la Cina hanno concluso un accordo per proteggere 100 delle rispettive denominazioni geografiche nei rispettivi mercati. La Cina e l’UE hanno delle forti tradizioni culinarie e agrarie con numerosi prodotti di qualità. Questo è una grande spinta all’esportazione di prodotti alimentari Italiani in Cina e un altro elemento nel perseguimento dell’UE della denominazione geografica come una forma degna di proprietà intellettuale.Ciò che è meno certo è se la Cina e l’UE possano raggiungere un accordo di investimento entro la fine dell’anno. I negoziati sono proseguiti per numerosi anni, ma l’UE ha sempre ritenuto che la Cina non offrisse abbastanza in termini di accesso al mercato, appalti ed aperture di settori all’investimento.Voci di corridoio a Bruxelles indicano che c’è stato un cambiamento nella posizione della Cina, che sembra essere disponibile ad essere più aperta. La domanda è “<em>quanto aperta</em>”. Se la Commissione può solamente negoziare concessioni limitate, l’accordo può essere bloccato dal Consiglio o dal Parlamento. Ciò rende la situazione assai complessa per la Commissione.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 03 Dec 2020 08:49:43 +0100</pubDate>
                        <title>La Cassazione a Sezioni Unite si esprime positivamente in merito alla competenza del giudice italiano nelle controversie contro le compagnie aeree straniere</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-cassazione-a-sezioni-unite-si-esprime-positivamente-in-merito-alla-competenza-del-giudice-italiano-nelle-controversie-contro-le-compagnie-aeree-straniere</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con la recente ordinanza del 13 febbraio 2020, n. 3561, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno fornito una compiuta soluzione alla <em>vexata questio</em> relativa all’eccezione di carenza di giurisdizione del giudice italiano con riferimento alle richieste di risarcimento inerenti voli internazionali, i cui biglietti siano stati acquistati <em>on-line</em>. Trattasi di un’eccezione spesso sollevata dalle compagnie aeree straniere, con l’intento di radicare i giudizi che vedono coinvolti i vettori aerei dinanzi ai tribunali domestici.La vicenda trae origine da una richiesta formulata in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Bella (PZ), da una coppia di cittadini italiani, i quali convenivano una nota compagnia aerea <em>low cost</em> , al fine di vederla condannare al pagamento della compensazione pecuniaria per la cancellazione del volo di ritorno Barcellona-Napoli, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE 261/2004, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale e di quello patrimoniale, derivante dall’acquisto imprevisto di nuovi biglietti per fare rientro in Italia, dal pernottamento in albergo e dal vitto.Tale richiesta veniva respinta dal vettore, che - costituitosi in giudizio - sollevava il difetto di giurisdizione del giudice italiano, eccependo il contenuto della clausola 2.4 delle condizioni generali di contratto di trasporto&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, effettivamente selezionata mediante segno di spunta - secondo il sistema in uso del <em>point and click</em> - dagli acquirenti <em>on line</em> al fine di concludere il processo di acquisto telematico del titolo di viaggio, secondo cui la giurisdizione era devoluta al giudice irlandese.Secondo la ricostruzione operata dalla compagnia aerea, Ryanair, la giurisdizione irlandese si sarebbe determinata facendo applicazione dei criteri fissati dal Regolamento UE 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ed in particolare sulla base dell’art. 25, che consentirebbe alle parti di attribuire in via esclusiva la giurisdizione al giudice di uno Stato secondo criteri pre-individuati, purché per iscritto, con la precisazione che per scelta per iscritto si intende, nel commercio <em>on line</em>, qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole dell'accordo attributivo della competenza.A fronte di tale eccezione, gli attori rimettevano la questione alla Corte di Cassazione, sollevando regolamento preventivo di giurisdizione.La Corte, investita della decisione, ha operato una doverosa premessa precisando che, come criterio interpretativo generale, alla luce della costante giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle medesime Sezioni Unite, le clausole di proroga della competenza giurisdizionale devono essere interpretate in senso rigorosamente restrittivo, dovendosi ritenere che, ai fini della individuazione del giudice avente giurisdizione a conoscere della controversia relativa alla compensazione pecuniaria per il ritardo nello svolgimento delle operazioni di trasporto aereo, subito da acquirenti domiciliati in Italia, anche se il contratto concluso con la compagnia aerea contenga una clausola di proroga della giurisdizione, devono trovare applicazione i criteri di collegamento indicati dall'art. 33 della Convenzione di Montreal&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>. Peraltro la Convenzione, al suo art. 49, prevede espressamente la nullità di tutte le clausole ad essa contrastanti che siano contenute nei contratti di trasporto internazionale a cui la stessa si applica.Inoltre, a detta della Corte, non potrebbe neanche condividersi la ricostruzione operata della compagnia aerea, che invoca l’applicazione degli artt. 25 e 17 del Regolamento UE 1215/2012, ai fini della individuazione del giudice avente giurisdizione, ritenendoli prevalenti rispetto alla Convenzione di Montreal. Difatti, è lo stesso Regolamento che, per prevenire eventuali conflitti, stabilisce, al suo considerando 35, “<em>che il presente regolamento non incida sulle convenzioni alle quali gli Stati membri aderiscono e che riguardano materie specifiche</em>”, nonché all’art. 71 che “<em>il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materie particolari</em>”.Pertanto, poiché l’Italia (al pari dell’Irlanda) ha aderito alla Convenzione di Montreal, è a questa disposizione normativa internazionale che occorre far riferimento per individuare il giudice avente giurisdizione nel caso concreto.Ne consegue che, “<em>la giurisdizione</em>” - conclude la decisione in esame - “<em>si radica in Italia sia in applicazione del criterio di collegamento del luogo di destinazione del viaggio, sia in applicazione del criterio di collegamento del "luogo ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto</em>". Tale luogo, secondo le Sezioni Unite,<em> “coincide, nel caso di acquisto on line di biglietti per il trasporto aereo internazionale </em>[…]<em> con il domicilio degli acquirenti - quale luogo nel quale gli stessi siano venuti a conoscenza dell’accettazione della proposta formulata con l’invio telematico dell’ordine e del pagamento del corrispettivo</em>”.In definitiva, dunque, le Sezioni Unite hanno (forse) definitivamente posto un punto conclusivo in relazione alle frequenti eccezioni di carenza di giurisdizione del giudice italiano in materia di ritardo e/o di cancellazione di voli internazionali, contemperando gli interessi in gioco delle diverse parti (vettore e consumatore), al fine di contenere gli effetti distorsivi del <em>forum shopping</em> e di evitare che i viaggiatori siano costretti a rivolgersi ad autorità straniere per vedere riconosciuti i propri diritti. Inoltre, anche le condizioni generali di trasporto dei diversi vettori dovranno essere modificate di conseguenza.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Secondo cui “<em>Salvo quanto altrimenti stabilito dalla Convenzione o dalla legge applicabile, il vostro contratto di trasporto con noi, i presenti termini e condizioni di trasporto e il nostro regolamento saranno regolati e interpretati nel rispetto della legge irlandese, e qualunque controversia che dovesse insorgere da o in relazione a questo contratto sarà soggetta alla competenza esclusiva dei tribunali irlandesi</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> In base al quale“<em>1. L'azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione. 2. In caso di danno derivante dalla morte o dalla lesione del passeggero, l'azione di risarcimento può essere promossa dinanzi ad uno dei tribunali di cui al paragrafo 1 oppure nel territorio dello Stato parte nel quale al momento dell'incidente il passeggero ha la sua residenza principale e permanente e dal quale e verso il quale il vettore svolge il servizio di trasporto aereo di passeggeri, sia con propri aeromobili che con aeromobili di proprietà di un altro vettore in virtù di un accordo commerciale, e nel quale il vettore esercita la propria attività di trasporto aereo di passeggeri in edifici locati o di proprietà dello stesso vettore o di un altro vettore con il quale egli ha un accordo commerciale. 3. Ai fini del paragrafo 2: a) "accordo commerciale" indica un accordo, diverso dall'accordo di agenzia, concluso tra vettori e relativo alla fornitura di servizi comuni per il trasporto aereo di passeggeri; b) "residenza principale e permanente" indica il luogo in cui, al momento dell'incidente, il passeggero ha fissa e permanente dimora. La nazionalità del passeggero non costituisce l'elemento determinante a tale scopo. 4. Si applicano le norme procedurali del tribunale adito</em>”.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 03 Dec 2020 08:29:03 +0100</pubDate>
                        <title>Tempi di crisi? Tempi di opportunità! - Numerosi provvedimenti di interesse per il settore marittimo e portuale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tempi-di-crisi-tempi-di-opportunita-numerosi-provvedimenti-di-interesse-per-il-settore-marittimo-e-portuale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Com’è oramai noto, con il Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 (il cosiddetto “<em>Decreto Agosto</em>”) il governo italiano ha introdotto numerose misure di sostegno e di rilancio dell’economia, volte a contrastare gli effetti della pandemia sull’economia nazionale. Alcune delle misure adottate sono specificamente dedicate al settore marittimo, altre sono applicabili alla generalità dei rapporti di lavoro e, dunque, anche al settore portuale.Il seguente contributo è volto a dare una veloce panoramica delle misure, quale aiuto per orientarsi nella nuova normativa.</p><ul> <li><strong><u>Decontribuzione cabotaggio</u></strong><strong>: </strong>Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla recente crisi epidemiologica per le imprese esercenti attività crocieristica e di cabotaggio, l’<strong> 88 del Decreto Agosto</strong> introduce – limitatamente al il periodo 1° agosto - 31 dicembre 2020 – un sistema di decontribuzione per le imprese armatoriali di unità o navi iscritte nei registri nazionali. In particolare, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'articolo 6 del Decreto Legge n. 457/1997) viene esteso a tutte le navi iscritte nel primo registro ed adibite ad attività di cabotaggio, anche crocieristico, bunkeraggio, nonché a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.</li> <li><strong><u>Fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore del trasporto marittimo</u></strong><strong>: </strong>Con l’<strong> 89 del Decreto Agosto</strong>, viene istituito – presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Tale fondo è destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 (rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio), colmando così l’assenza di misure di sostegno al settore del trasporto passeggeri via mare rilevabile nella precedente legislazione d’emergenza. Il sostegno è volto alle imprese armatoriali che operano con navi di bandiera italiana, iscritte nei registri alla data del 31 gennaio 2020 ed impiegate nei trasporti di passeggeri e combinati di passeggeri e merci via mare.</li> <li><strong><u>Indennità per i lavoratori marittimi</u></strong><strong>: </strong>L’<strong> 10 del Decreto Agosto </strong>introduce un aiuto in favore dei lavoratori marittimi che (<em>a</em>) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 17 marzo 2020, hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, (<em>b</em>) dopo aver svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo e (<em>c</em>) non sono titolari di altro contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia o di pensione. Su specifica domanda, tali lavoratori accedono ad un'indennità pari ad Euro 600 per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020.</li> <li><strong><u>L’impiego di guardie giurate a bordo del naviglio mercantile battente bandiera italiana</u></strong>: Con l’<strong> 38 del Decreto Agosto</strong> viene estesa la vigenza della deroga che consente l’impiego di guardie giurate a protezione degli equipaggi nelle aree a rischio pirateria, benché il personale impiegato a tal fine non abbia ancora frequentato i predetti corsi teorico-pratici. La deroga viene estesa sino al 30 giugno 2021.</li></ul><p>Sin qui, i provvedimenti specificamente dedicati al settore marittimo…&nbsp; Estendendo questa veloce panoramica anche al settore portuale, bisognerà fare riferimento anche ai provvedimenti che – benché non specificamente dedicati a tale settore – trovano comunque applicazione alle attività da svolgere nelle aree portuali.</p><ul> <li><strong><u>Esonero dai contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione:</u></strong> L’<strong> 3 del Decreto Agosto</strong> introduce un esonero contributivo per le imprese che – avendo precedentemente usufruito degli ammortizzatori sociali introdotti con il cosiddetto “<em>Decreto Cura Italia</em>” – non si avvarranno dell’estensione degli strumenti di sostegno al reddito introdotta dal Decreto Agosto. L’esonero contributivo, della durata massima di 4 mesi, è usufruibile sino al 31 dicembre 2020. La decontribuzione non riguarda i contributi INAIL. Nei limiti della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta, l’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. La norma diventata operativa, a seguito dell’autorizzazione della Commissione Europea avvenuta con decisione C (2020) 7926 del 10 novembre 2020.</li> <li><strong><u>Esonero dai contributi previdenziali in caso di assunzioni a tempo indeterminato</u></strong><strong>: </strong>Le imprese che, nel periodo intercorrente tra il 15 agosto ed il 31 dicembre 2020, provvedono (<em>a</em>) ad assumere lavoratori con contratto a tempo indeterminato o (<em>b</em>) a stabilizzare personale trasformando il loro contratto a termine in contratto a tempo determinato, beneficiano – a norma dell’<strong> 6 del Decreto Agosto</strong> – di un esonero contributivo per un periodo massimo di 6 mesi e nel limite massimo di Euro 4.030 (riparametrato ed applicato su base mensile). Anche qui l’esonero non comprende i premi assistenziali dovuti all’INAIL, ma è cumulabile con altri esoneri o riduzioni (nei limiti della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta). La disciplina non trova applicazione in caso di riassunzione di lavoratori che nei sei mesi antecedenti l’assunzione erano già titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato con il medesimo datore di lavoro.</li> <li><strong><u>Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud</u></strong>: Quale misura di sostegno al mezzogiorno, le imprese che nell’anno 2018 avevano una sede di lavoro situata in Regioni (<em>i</em>) che presentavano un PIL pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% ed il 90% ed (<em>ii</em>) un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, possono beneficiare di un esonero contributivo nella misura del 30% per il periodo dal 1° ottobre ed il 31 dicembre 2020. L’esonero non riguarda i contributi assistenziali dovuti all’INAIL ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. La misura è diventata operativa a seguito dell’autorizzazione della Commissione Europea con decisione C (2020) 6959 del 6 ottobre 2020.</li></ul><p>A prescindere dalla novità introdotte con il Decreto Agosto, rimangono ovviamente applicabili anche gli strumenti già preesistenti a tale norma, tra cui si possono menzionare l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile, l’incentivo assunzioni nel mezzogiorno, il bonus occupazionale giovani eccellenze, l’incentivo per l’assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza, l’incentivo per apprendistato, l’incentivo IO Lavoro, l’incentivo per vittime di violenza di genere, l’incentivo assunzioni lavoratori in CIGS e l’incentivo assunzioni donne ed over 50.Ulteriori misure saranno previste nella legge relativo al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, approvata dal Consiglio dei Ministri il 16 novembre 2020 e che è in procinto di essere promulgata. Vi terremo aggiornati.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 03 Dec 2020 04:19:06 +0100</pubDate>
                        <title>Nuovi modelli per la gestione delle NPEs al seminario di Aziendabanca del 3 dicembre</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuovi-modelli-per-la-gestione-delle-npes-al-seminario-di-aziendabanca-del-3-dicembre</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Redazione NPEs e credito anomalo: il 2021 porta con sé scenari inediti per cui si renderanno necessari modelli innovativi di gestione del credito. In questa sfida - di primaria importanza, se si pensa che i valori dell'incagliato dovrebbero ritornare a livelli 2012 - un ruolo fondamentale sarà certamente giocato dalla tecnologia. Sono questi alcuni degli argomenti al centro del seminario «Nuovi modelli per la gestione delle NPEs», promosso da Aziendabanca, rivista dedicata al settore banking, e che si terrà giovedì 3 dicembre alle ore 14:30.L'evento, in modalità virtuale, vedrà le relazioni dell'avvocato<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong><span class="chapterhl">Gianluca Massimei</span></strong>, amministratore delegato di<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Next Legal</span>, e Alberto Sondri, Executive director di Cribis Credit Management.<strong>Massimei</strong>, tra i massimi esperti in Italia in ambito media &amp; reputation, è l'equity partner chiamato dal proprio studio legale,<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl"><strong>Nctm</strong>,</span>&nbsp;a dare vita a<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Next Legal</span><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>insieme a un altro colosso, Cribis Credit Management, società specializzata nella gestione in outsourcing dei processi di Collection e di NPL management.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Next Legal</span><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>è una Società tra Avvocati finalizzata alla gestione e al recupero dei crediti massivi e al contenzioso seriale derivante dalla gestione dei portafogli di NPEs. Un soggetto che si pone nel solco della piena innovazione vissuta dal mondo legale negli ultimi mesi: le esigenze del mercato, soprattutto nel settore bancario e finanziario, hanno infatti stimolato la nascita di nuove realtà.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Next Legal</span><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>offre servizi integrati e su misura in particolare a banche, assicurazioni, imprese e investitori, coniugando expertise di alta qualità (derivante anzitutto dalle esperienze di<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong><span class="chapterhl">Nctm</span><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></strong>e Cribis) con tecnologie all'avanguardia. Con sedi a Bologna e Milano, ha un portfolio di oltre 300 milioni di euro in crediti e gestisce attualmente 15.000 pratiche, in mano già a 20 professionisti in via di crescita.«Non solo consulenza legale - ha recentemente sottolineato in un'intervista proprio l'ad di<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Next Legal</span>, <strong>Massimei</strong> - ma anche due diligence, data remediation &amp; enrichment, contenzioso bancario e recupero crediti. E forse non finisce qui».Tratto da <a href="https://dirittoeaffari.it/nuovi-modelli-per-la-gestione-delle-npes-al-seminario-di-aziendabanca-del-3-dicembre/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dirittoeaffari.it</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 03 Dec 2020 03:58:22 +0100</pubDate>
                        <title>Carpi, nuova liquidità per la crescita e lo sviluppo di CMB</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/carpi-nuova-liquidita-per-la-crescita-e-lo-sviluppo-di-cmb</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Definite con un pool di banche e istituzioni finanziarie due operazioni per un totale di 116milioni di euro. Unicredit capofila dell'operazione.</em>La Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (Cmb) - storica impresa di costruzioni aderente al movimento cooperativo, oggi a capo di un Gruppo che opera a livello nazionale nel settore dell'edilizia e delle infrastrutture - ha definito con un pool di banche e istituzioni finanziarie due operazioni per un totale di 116milioni di euro. La prima, di 48milioni, è relativa al rifinanziamento parziale dell'indebitamento del Gruppo, mentre la seconda - si legge in una nota - è un finanziamento da 68milioni di euro, assistito da Garanzia Italia di Sace.Per le due operazioni UniCredit ha agito con il ruolo di Global Coordinator, Bookrunner, Jmla, Agente e Sace Agent, assistita dallo studio legale <strong>Nctm</strong>. I pool financing hanno visto la partecipazione di Bper Banca, Banco Bpm, Banca Monte dei Paschi di Siena e Cassa Depositi e Prestiti.Le risorse finanziarie del finanziamento a medio-lungo termine - sottolinea la nota - saranno utilizzate a supporto del fabbisogno di capitale circolante, costi del personale, investimenti fissi e pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo dell'emergenza Covid-19."L'operazione conclusa in questi giorni ha un grande valore strategico - sottolinea il presidente di Cmb Carlo Zini - perché mette a disposizione della Cooperativa le risorse finanziarie necessarie a sostenere la crescita organica del Gruppo prevista per i prossimi anni, in Italia e all'estero, e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi delineati dal Piano Industriale, che trae origine da un consistente Portafoglio Ordini (di oltre 3 miliardi)"."Il supporto finanziario ricevuto dal pool di banche - sottolinea Marcello Modenese, consigliere delegato e Cfo del Gruppo - contribuisce, nella situazione contingente condizionata dagli effetti dell'emergenza sanitaria e a fronte dei robusti fondamentali patrimoniali dell'impresa, a consolidare la struttura delle fonti, ad agevolare la gestione della filiera di subappaltatori e fornitori e a sostenere i costi del personale"."Essere banca capofila in questa operazione con Cmb, storica realtà produttiva del comparto edile, ci riempie di orgoglio e soprattutto rappresenta una riposta concreta alle esigenze del territorio - commenta Andrea Burchi, regional manager Centro Nord UniCredit -. Specialmente in questo contesto così complesso, intervenire sui fabbisogni di circolante e investimenti fissi di una controparte così importante e di riferimento per il settore, ci permetterà di innescare un circolo virtuoso a sostegno di tutta la filiera interessata e collegata al settore dell'edilizia, fondamentale per l'economia e il rilancio del Paese. A questo proposito UniCredit è fortemente impegnata nello sviluppo della finanza per la sostenibilità e la nostra azione si sta concentrando sempre più su soluzioni che massimizzino l'efficacia degli incentivi pubblici previsti dal Superbonus 110%, in un'ottica di efficientamento energetico e rinnovamento del patrimonio immobiliare pubblico e privato. Territorio, sostegno alle filiere e sviluppo sostenibile: con una sola operazione abbiamo toccato alcuni tra i temi più importanti per la Banca in questo momento".<em>Tratto da <a href="https://finanza.repubblica.it/News/2020/12/02/carpi_nuova_liquidita%60_per_la_crescita_e_lo_sviluppo_di_cmb-105/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">finanza.repubblica.it</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 16 Nov 2020 11:11:59 +0100</pubDate>
                        <title>Emergenza Coronavirus: profili di diritto societario</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/emergenza-coronavirus-profili-di-diritto-societario</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>[<em><strong>NOTA IMPORTANTE</strong>: Il presente documento è aggiornato al 16 novembre 2020 alle ore 18. In ragione del fatto che lo stato di emergenza ed il relativo quadro normativo sono in continua evoluzione su base quotidiana, i contenuti del presente memorandum potranno essere soggetti a continue modifiche</em>].</p><h2>1. Introduzione</h2>In considerazione dell’attuale situazione emergenziale correlata alla diffusione del virus COVID-19, il governo italiano ha adottato una serie di interventi normativi che hanno impattato, tra l’altro, in determinati profili di diritto societario, ivi inclusa l’attività di <em>governance</em>,&nbsp;la disciplina degli aumenti di capitale, le valutazioni per l’elaborazione del bilancio ed aspetti relativi a finanziamenti dei soci alle società&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>.<h2>2. Impatto del Decreto Cura Italia in materia di <em>governance</em> societaria</h2>Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con la Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il “<span style="text-decoration: underline;">Cura Italia</span>”), ha introdotto misure straordinarie in materia di svolgimento di Assemblee dei Soci mediante l’utilizzo di mezzi telematici, di deliberazioni assembleari da parte delle Società a Responsabilità Limitata, ed infine, per quanto attiene alle società quotate, ai profili di rappresentanza dei soci in Assemblea.<h4>2.1 Approvazione del bilancio 2019</h4>Anzitutto, l’art. 106 del Cura Italia ha previsto il rinvio dei termini per la convocazione delle Assemblee dei Soci aventi all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio 2019, in deroga ai termini di cui agli articoli 2364, comma 2, e 2478-<em>bis</em> c.c., i quali richiedono la convocazione dell’Assemblea dei Soci entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.In base al disposto del Cura Italia, il termine per l’approvazione dei bilanci delle società di capitali viene esteso automaticamente al maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e, pertanto, entro il 28 giugno 2020 (nel caso di chiusura dell’esercizio al 31 dicembre 2019), con l’approvazione e trasmissione ai soci del progetto di bilancio da parte dell’organo amministrativo entro la fine di maggio.<h4>2.2 Attività delle Assemblee dei Soci e Organi Amministrativi</h4>Per quanto attiene allo svolgimento dei lavori degli organi sociali, l’art. 106, comma 2, del Cura Italia ha introdotto disposizioni in materia di svolgimento delle Assemblee dei Soci, ordinarie o straordinarie, che siano state convocate entro la data del 31 luglio 2020, ovvero entro la successiva data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo alla pandemia da Covid-19 e, a tal riguardo, si segnala che ai sensi dell’art. 71 del recente Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 (il “<u>Decreto Agosto</u>”) l’applicazione dell’articolo 106, comma 2, era stata estesa alle riunioni convocate entro la data del 15 ottobre 2020. Un’ulteriore estensione, questa volta al 31 dicembre 2020, è stata recentemente prevista per effetto del combinato disposto di più previsioni normative [2], tra cui in particolare, il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 (non ancora convertito in legge), recante le prime misure adottate in connessione alla proroga dello stato di emergenza relativo alla pandemia da Covid-19 fino al 31 gennaio 2021 <a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>.Tali misure, applicabili a tutte le società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici, prevedono che per le Assemblee dei Soci, mediante disposizione nell’avviso di convocazione:<ul> <li>l’espressione di voto dei soci possa avvenire, anche in deroga alle disposizioni statutarie, in via elettronica, per corrispondenza, ovvero con l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; ovvero</li> <li>possano essere svolte, anche in deroga alle disposizioni statutarie, in modalità esclusivamente telematica, fatto salvo l’obbligo di adottare strumenti di telecomunicazione idonei a garantire la possibilità di identificare i partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, e precisando la non necessaria compresenza del Presidente e Segretario (o Pubblico Ufficiale) nello stesso luogo.</li></ul><p>Lo svolgimento delle Assemblee dei Soci in modalità esclusivamente telematica conferma ed elabora quanto enunciato dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano con la Massima n. 187/2020 in data 11 marzo 2020, nel periodo iniziale della diffusione del virus COVID-19, secondo la quale, nel caso di previsioni statutaria, vi sarebbe stata la possibilità di tenere Assemblee dei Soci in via telematica con riferimento a tutti i partecipati dell’Assemblea dei Soci, ivi compreso il Presidente, ma facendo salva la presenza del segretario verbalizzante (o notaio) presso il luogo indicato nell’avviso di convocazione.Con l’intervento legislativo del Cura Italia, il legislatore ha deciso di ampliare l’alveo di legittimità per lo svolgimento di Assemblee dei Soci esclusivamente con mezzi telematici anche ai casi in cui non vi sia una precisa diposizione statutaria che lo consenta ovvero ai casi in cui tale modalità venga esclusa dalla legge.Tuttavia, la disposizione lascia aperti alcuni profili meramente pratici, quali, anzitutto, la necessità di indicare uno specifico luogo nell’avviso di convocazione dell’Assemblea dei Soci e la necessità di presenza nel luogo di convocazione del Segretario.A tal riguardo, una parte della dottrina&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> ha dapprima sostenuto la necessità di avere tale indicazione del luogo, anche se la stessa Assemblea dei Soci fosse (convocata e) svolta esclusivamente con l’utilizzo di mezzi telematici, in ragione di una lettura della disposizione armonizzata al complesso di norme in materia di svolgimento dell’Assemblea dei Soci, oltre alla necessaria presenza del Segretario (o Notaio) presso tale luogo.Successivamente, altra parte della dottrina <a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a>, ed il Consiglio Notarile di Milano, nella motivazione della propria massima n. 187/2020, hanno espresso un parere in senso contrario.In particolare, nella motivazione alla massima 187/2020 del Consiglio Notarile meneghino viene configurata la possibilità di un avviso di convocazione che preveda la partecipazione all’Assemblea dei Soci esclusivamente mediante mezzi telematici, senza che si renda necessaria l’indicazione di un luogo fisico, proprio in ragione della deroga della disposizione rispetto alla necessità di convocare l’Assemblea dei Soci in un determinato luogo fisico. In tali circostanze, come riconosciuto dal Consiglio Notarile, il Segretario prenderà parte all’Assemblea dei Soci in modalità telematica e non da un determinato luogo fisico di convocazione, seppur venga fatta salva la necessità che, nei casi in cui l’attività di segretario sia affidata ad un Notaio, lo stesso si trovi in un luogo all’interno del proprio ambito territoriale <a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a>.Data la previsione di un’Assemblea dei Soci con tutti i partecipanti, ivi incluso il Presidente ed il Segretario, connessi mediante mezzi telematici e, potenzialmente, tutti in luoghi diversi, si è posto un ulteriore tema per quanto attiene alle modalità di verbalizzazione, ed in particolare con riferimento alla doppia sottoscrizione del verbale dell’Assemblea dei Soci da parte sia del Presidente, sia del Segretario ai sensi dell’art. 2375, comma 1, c.c.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a>.A tal riguardo, anzitutto, si segnala che il tema non si pone per quanto attiene ai verbali di Assemblea Straordinaria dei Soci, e – pertanto – con la funzione di segreteria affidata alla figura del Notaio. In tali casi, infatti, è riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza che la sola sottoscrizione da parte del Notaio sia sufficiente al fine di perfezionare il verbale dell’Assemblea dei Soci in sede straordinaria&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a>.Per quanto, invece, attiene a tutte quelle Assemblee che non necessitano di un verbale notarile, la doppia sottoscrizione Segretario-Presidente deve sussistere, pena la mancanza di verbale, ai sensi dell’art. 2379, comma 3, c.c.. A tal riguardo, data la mancanza di espressa previsioni di legge, il verbale potrà essere, come puntualizzato dalla Massima n. 187/2020 del Consiglio Notarile di Milano, oggetto di successiva redazione e successiva sottoscrizione, mentre sembra dubbia la possibilità di riconoscere, durante il perdurante periodo emergenziale, la validità del verbale sottoscritto unicamente dal Segretario&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a>.Inoltre, si segnala che, come sottolineato dalla dottrina&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a> e dalla stessa Assonime&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[11]</a>, le disposizioni di cui all’art. 106 del Cura Italia sono espressioni di principi applicabili anche alle riunioni del consiglio di amministrazione, dei comitati consiliari e degli organi di controllo anche in assenza di apposita previsione statutaria o autoregolamentare.</p><h4>2.3 Società a responsabilità limitata</h4>Per quanto attiene specificatamente alle Società a Responsabilità Limitata, l’art. 106 del Cura Italia ha previsto che, anche in deroga alle disposizioni di legge o di statuto, le decisioni dei soci possano essere adottate mediante consultazione o consenso espresso per iscritto.Pertanto, si segnala che la previsione ha, da un lato, esteso tali modalità di esercizio di voto alle S.r.l. che non contengono disposizioni in tal senso nello statuto, e dall’altro lato, sostanzia la possibilità riconosciuta alle Assemblee dei Soci di S.r.l. di adottare tali (consueti) metodi decisionali anche nei casi in cui, ai sensi dell’art. 2479 c.c., l’Assemblea dei Soci debba adottare la decisione collegialmente, ovvero a titolo esemplificativo l’approvazione del bilancio e le modificazioni dell’atto costitutivo.<h2>3. Impatto del Decreto Liquidità Italia in materia di perdite, bilancio e finanziamenti soci</h2>Il Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 convertito con la Legge 5 giugno 2020, n. 40 (il “<span style="text-decoration: underline;">Decreto Liquidità</span>”), ha introdotto tre ordini di misure straordinarie e temporanee a favore delle imprese.<h4>3.1 Deroghe alla disciplina civilistica in tema di perdite di capitale</h4>Per quanto attiene alle perdite di capitale, l’art. 6 del Decreto Liquidità ha previsto che dalla data del decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020, nel caso di perdite del capitale sociale rilevanti (superiori al terzo e/o tali da ridurlo al di sotto del minimo legale) troverà applicazione una disciplina in deroga ad una serie di disposizioni di natura codicistica, come segue:<ul> <li>nel caso di perdite tali da ridurre il capitale sociale in misura superiore al terzo del capitale o al di sotto del minimo legale, le società per azioni e le società a responsabilità limitata sono esonerate dall’obbligo di procedere a ricapitalizzazione o di trasformazione&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B12%5D">[12]</a>;</li> <li>nel caso di perdite o riduzione del capitale al di sotto del minimo legale per le S.p.A. e le S.r.l., ovvero nel caso di perdita del capitale sociale per le Soc. Coop, non opererà la causa di scioglimento specificatamente prevista dall’art. 2484, comma 1 n. 4, c.c. per S.p.A. ed S.r.l., e dall’art. 2545-<em>duodecies</em> c.c. per le società cooperative.</li></ul><p>Risulta opportuno segnalare che il testo di cui all'art. 6 del Decreto Liquidità riconosce la propria applicabilità a tutte le “<em>le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020</em>”, riferendosi dunque sia alle perdite del capitale emerse nel corso dell'intero l'esercizio 2020 sia anche a quelle sorte negli esercizi precedenti.Sebbene tale lettura letterale, da un lato non risulta essere in linea con la Relazione Illustrativa al Decreto dove vengono menzionate le perdite di capitale “dovute alla crisi da COVID-19” come sostenuto da parte della dottrina&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B13%5D">[13]</a>, dall’altro lato, altra parte della dottrina ha in modo condivisibile riconosciuto tale estensione&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B12%5D">[14]</a> <a href="/news-e-approfondimenti#%5B15%5D">[15]</a> <a href="/news-e-approfondimenti#%5B16%5D">[16]</a>.A tal riguardo, è intervenuto il Consiglio Notarile di Milano con la Massima n. 191/2020&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B17%5D">[17]</a> dello scorso 16 giugno, il quale ha sostenuto che la sospensione dell'obbligo di riduzione del capitale a copertura delle perdite troverebbe applicazione a prescindere da quale sia la data di riferimento del bilancio di esercizio o della situazione patrimoniale infra-annuale dai quali emergano le perdite, e pertanto, anche con riferimento a perdite che si siano formate antecedentemente all’emergenza epidemiologica legata al Covid-19 e del Decreto Liquidità.Inoltre, attraverso la stessa massima, il Consiglio Notarile meneghino ha voluto ulteriormente precisare che restano comunque fermi gli obblighi informativi in capo agli amministratori e, in particolare, l’obbligo di convocazione senza indugio dell’assemblea sia nel caso in cui, per effetto delle perdite registrate, il patrimonio netto sia superiore al capitale minimo previsto dalla legge (ai sensi degli artt. 2446 e 2482-bis c.c.), sia nel caso in cui il patrimonio netto sia inferiore al capitale minimo previsto dalla legge per effetto di perdite registrate che siano superiori a un terzo del capitale sociale (ai sensi degli artt. 2447 e 2482-ter c.c.).Nella citata massima, viene peraltro sostenuta la legittimità di deliberazioni, assunte nel periodo intercorrente tra il 9 aprile 2020 ed il 31 dicembre 2020, aventi ad oggetto l’aumento di capitale a pagamento anche se non precedute dalla riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite ai sensi di legge, anche qualora, ad esito dell’aumento di capitale, il rapporto tra patrimonio netto della società continui ad essere inferiore ai due terzi del capitale sociale (fattispecie di cui agli artt. 2446 e 2482-bis c.c.) o inferiore al minimo legale (fattispecie di cui agli artt. artt. 2447 e 2482-ter c.c.).Proprio in tema di aumenti di capitale, si segnala, da ultimo, che la disciplina civilistica dettata in materia dal Codice Civile è stata di recente innovata dal legislatore con l’intento di favorire interventi di&nbsp;rafforzamento patrimoniale nelle società di capitali, anche in ragione del difficile contesto economico concretizzatosi in questi mesi a causa dell’emergenza epidemiologica. Per una trattazione più diffusa dell’argomento si veda il par. 4 che segue.</p><h4>3.2 Continuità aziendale e bilancio</h4>Per quanto attiene alla disciplina in merito alla redazione del bilancio, l’art. 7 del Decreto Liquidità ha previsto, per i bilanci dell’esercizio in corso, che la valutazione delle voci di bilancio possa essere operata nella prospettiva della continuazione aziendale se tale situazione fosse sussistente nel bilancio dell’esercizio precedente <a href="/news-e-approfondimenti#%5B18%5D">[18]</a>.Per quanto attiene all’applicabilità, la disposizione del Decreto Liquidità prevede che tale criterio di valutazione possa essere adottato anche con riferimento ai bilanci chiusi, e non ancora approvati, fino alla data del 23 febbraio 2020, il che nella maggior parte dei casi coinciderà con il bilancio chiuso al 31 dicembre 2019.Inoltre, l’adozione di tale criterio di valutazione dovrà essere specificamente illustrata dall’organo amministrativo nella nota informativa, anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.Sul punto è intervenuta anche la Corte di Cassazione con la propria Relazione Tematica n. 56 datata 8 luglio 2020, nella quale viene riconosciuta un’applicabilità generalizzata della norma in questione, senza che si renda necessaria una valutazione dell’impatto derivante dalle conseguenze collegate all’emergenza epidemiologica&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B19%5D">[19]</a>.Inoltre, sempre la Corte di Cassazione, nella menzionata Relazione Tematica, ha scrupolosamente precisato che una volta venuta meno l’applicabilità della norma in questione, la consistenza patrimoniale e le prospettive economiche dovranno essere nuovamente valutate in base ai termini ordinari, e –&nbsp;pertanto – la società che abbia beneficiato della norma dovrà aver mantenuto ovvero ricostituito un equilibrio economico finanziario e la relativa consistenza patrimoniale&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B20%5D">[20]</a>.Infine, si segnala anche l’intervento dell’Organismo Italiano di Contabilità <a href="/news-e-approfondimenti#%5B21%5D">[21]</a>,&nbsp;il quale, in merito alla portata della norma (che richiama esplicitamente l’art. 2423-<em>bis</em> &nbsp;c.c.), ha chiarito, <em>inter alia</em>, che:<em>(a)</em> &nbsp;la deroga di cui all’art. 7 troverebbe applicazione unicamente con riferimento alle società che redigano il bilancio applicando le norme del codice civile e dell’OIC, e non anche a quelle società che siano tenute a redigere il bilancio mediante l’utilizzo dei principi contabili internazionali <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/International_Accounting_Standards" target="_blank" rel="noreferrer">IAS</a>/<a href="https://it.wikipedia.org/wiki/IFRS" target="_blank" rel="noreferrer">IFRS</a>;<em>(b) </em>i bilanci per i quali troverebbe applicazione l’art. 7 sarebbero quelli relativi <em>(i)</em> agli esercizi chiusi dall’organo assembleare prima della data del 23 febbraio 2020, ma non ancora approvati, <em>(ii)</em> ai bilanci d’esercizio relativi agli esercizi che si chiuderanno successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 e, infine, <em>(iii)</em> ai bilanci relativi all’esercizio in corso al 31 dicembre 2020.<em>(c) </em>la nota integrativa dovrà illustrare le significative incertezze “<em>in merito alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio</em>” e, a tal fine, dovrà illustrare i fattori di rischio, le assunzioni effettuate, le incertezze identificate, i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze, ovvero qualora nel futuro arco temporale di riferimento non vi siano alternative ragionevoli alla cessazione dell’attività, la nota integrativa dovrà indicare tutte tali circostanze e gli eventuali e probabili effetti che tali circostanze siano destinate a produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società.<h4>3.3 Postergazione dei finanziamenti soci</h4>Infine, si segnala che l’art. 8 del Decreto Liquidità ha introdotto una nuova misura atta ad escludere l’applicazione della disciplina della postergazione, di cui all’art. 2467 c.c., ai finanziamenti dei soci, ovvero, ai sensi dell’art. 2497-<em>quinquies</em> c.c., ai finanziamenti dei soggetti che esercitano direzione e coordinamento&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B22%5D">[22]</a>.Pertanto, la norma fa venir meno la necessità in capo ai soci finanziatori di procedere ad una valutazione finanziaria - patrimoniale della società al momento dell’erogazione del finanziamento, con la conseguenza che in caso in cui venisse concesso un finanziamento cd. “<em>anomalo</em>” (dunque, quando concesso in un momento in cui la società (<em>a</em>) anche in considerazione del tipo di attività svolta, versasse in una condizione di eccessivo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto ovvero (<em>b</em>) quando vi fosse stata una situazione finanziaria della società tale da rendere ragionevole un apporto a titolo di conferimento), il credito derivante non sarebbe soggetto ad un rimborso postergato rispetto alle pretese creditorie di terzi creditori.La disposizione è finalizzata ad incentivare i finanziamenti <em>endogeni</em> alla società per il mantenimento della continuità aziendale, in un periodo emergenziale, con il coinvolgimento <em>in primis</em> degli stessi soci e - di conseguenza - anche in tutti quei casi in cui la società non avesse ulteriori accessi al credito presso terzi.In merito alla portata della norma, occorre precisare che parte della dottrina si è orientata a ritenere che l’utilizzo della locuzione “<em>finanziamenti effettuati</em>” debba riferirsi a finanziamenti erogati entro l’arco temporale indicato dalla norma e a ritenere che la deroga alla postergazione troverebbe applicazione anche qualora il rimborso del finanziamento effettuato (<em>rectius</em>, erogato) entro il 31 dicembre 2020 sia successivo a tale data&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B23%5D">[23]</a>.A tal riguardo, infine, si precisa che la postergazione, disciplinata specificamente per le società a responsabilità limitata, trova applicazione, come riconosciuto dalla dottrina e giurisprudenza, anche con riferimento alle società per azioni, alle quali, conseguentemente, si applicheranno anche i benefici introdotti dal Decreto Liquidità in materia.<h2>4. Impatto del Decreto Semplificazioni in materia di aumenti di capitale</h2>Il Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 (il “<u>Decreto Semplificazioni</u>”), ha introdotto - conformemente ad analoghe esperienze europee <a href="/news-e-approfondimenti#%5B24%5D">[24]</a>&nbsp;- misure di natura sia transitoria (nella forma di deroghe alla disciplina civilistica) sia strutturale (nella forma di modifiche permanenti alla disciplina civilistica) in materia di aumenti di capitale <a href="/news-e-approfondimenti#%5B25%5D">[25]</a>,&nbsp;con l’intento di favorire interventi di rafforzamento patrimoniale nelle società di capitali, anche in ragione del difficile contesto economico concretizzatosi in questi mesi a causa dell’emergenza epidemiologica.<h4>4.1 <strong>Misure transitorie: deroghe alla disciplina civilistica in tema di aumenti di capitale</strong></h4>L’art. 44 del Decreto Semplificazioni ha introdotto tre diverse misure che modificano transitoriamente (fino al 30 giugno 2021) la disciplina civilistica dettata dal Codice Civile in tema di aumenti di capitale, come meglio descritte di seguito.<strong>I. </strong>In primo luogo, in deroga a quanto disposto dagli artt. 2368, comma 2, e 2369, commi 3 e 7, c.c. <a href="/news-e-approfondimenti#%5B26%5D">[26]</a>&nbsp;in tema di quorum deliberativi per gli aumenti di capitale delle società per azioni&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B27%5D">[27]</a>,&nbsp;l’art. 44, comma 1, del Decreto Semplificazioni ha previsto che, sino alla data del 30 giugno 2021, potranno essere approvate – comunque a condizione che sia presente in assemblea un numero di soci tale da rappresentare almeno la metà del capitale sociale – con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto della società preveda maggioranza più elevate, le delibere inerenti:<ul> <li>gli aumenti del capitale sociale mediante nuovi conferimenti (ai sensi degli artt. 2439, 2440 e 2441 c.c.);</li> <li>l'introduzione nello statuto della società della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 c.c.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B28%5D">[28]</a>&nbsp;(per aumenti di capitale da deliberare comunque fino al 30 giugno 2021).</li></ul><p><strong>II.</strong> In secondo luogo, l’art. 44, comma 2, del Decreto Semplificazioni ha, altresì, previsto che le medesime disposizioni di cui sopra, dettate in materia di società per azioni, si applichino anche alle società a responsabilità limitata (ai sensi degli artt. 2480, 2481, 2481-bis c.c.)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B29%5D">[29]</a>.<strong>III.</strong> L’ultima modifica transitoria disposta dall’art. 44, comma 3, del Decreto Semplificazioni ha interessato le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione.Al riguardo è opportuno premettere che, l’art. 2441, comma 1, c.c. prevede, <em>inter alia</em>, in caso di aumento di capitale, un diritto di opzione per i soci da esercitare in via proporzionale sulle azioni di nuova emissione (oltreché sulle eventuali obbligazioni convertibili in azioni).In linea generale, a norma dell’art. 2441, comma 5, c.c. tale diritto di opzione dei soci può essere limitato o escluso dalla deliberazione di aumento del capitale sociale quando l’interesse della società lo esige ma, comunque, nel rispetto di determinate prescrizioni&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B30%5D">[30]</a>.Nel caso delle società con azioni quotate in mercati regolamentati – ed anche negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, a seguito delle modifiche strutturali apportate dall’art. 44 del Decreto Semplificazioni all’art. 2441 c.c., come meglio descritta nel par. 4.2. che segue – il diritto di opzione dei soci in sede di aumento di capitale può essere anche espressamente escluso dallo statuto ai sensi dell’art. 2441, comma 4, c.c., in ogni caso entro un determinato limite, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione di un revisore legale.Fermo quanto precede, per effetto dell’art. 44, comma 3 del citato Decreto Semplificazioni, fino al 30 giugno 2021, le società di cui sopra potranno deliberare l'aumento del proprio capitale sociale mediante nuovi conferimenti, escludendo il diritto di opzione dei soci anche in mancanza di espressa previsione statutaria ed entro il limite del 20 per cento del capitale sociale preesistente (superiore a quello normalmente previsto dall’art. 2441, comma 4, secondo paragrafo, c.c. che è pari al 10 per cento per cento del capitale sociale preesistente).</p><h4>4.2&nbsp;<strong>Misure strutturali: modifiche alla disciplina civilistica in tema di aumenti di capitale</strong></h4>Per quanto concerne le misure di natura strutturale, l’art. 44, comma 4, del Decreto Semplificazioni ha modificato permanentemente la disciplina dettata in tema di diritto di opzione dei soci in sede di aumento di capitale, modificando l’art. 2441 c.c..Le modifiche apportate alla norma hanno riguardato, in particolare:<ul> <li>la riduzione del termine concesso per l’esercizio del diritto di opzione dei soci che non può essere inferiore ai 14 giorni dalla data di pubblicazione dell'offerta di opzione sul sito internet della società, o, in mancanza, dell'iscrizione dell'offerta nel registro delle imprese (la previgente formulazione dell’articolo in questione prevedeva invece un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’offerta di opzione);</li> <li>l’estensione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2441, commi 3&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B31%5D">[31]</a>&nbsp;e 4&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B32%5D">[32]</a>&nbsp;c.c. (già previste per le società con azioni quotate in mercati regolamentati) anche alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione di appartenenza&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B33%5D">[33]</a>;</li> <li>per le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, la riduzione (da 5 a 2) del numero di sedute (da tenersi nel mese successivo alla scadenza del termine di cui alla precedente lett. (a)) in cui gli eventuali diritti di opzione non esercitati devono essere offerti dagli amministratori sul mercato regolamento o sul sistema multilaterale di negoziazione&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B34%5D">[34]</a>;</li> <li>per le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, l’obbligo di prevedere che, in caso di esclusione o limitazione statutaria del diritto di opzione dei soci in sede di aumento di capitale, le ragioni dell’esclusione o della limitazione statutaria, nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione, siano indicati in un’apposita relazione degli amministratori&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B35%5D">[35]</a>.</li></ul><p>&nbsp;<em>A cura di <a href="mailto:" target="_blank" rel="noopener">Filippo Federici</a>,&nbsp;<a href="mailto:" target="_blank" rel="noopener">Angelo Fabris</a>&nbsp;e&nbsp;<a href="mailto:diletta.avaro@advant-nctm.com">Diletta Avaro</a>.</em><em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: <a href="mailto:corporate.commercial@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">corporate.commercial@advant-nctm.com</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Per una panoramica delle novità (e alcuni profili comparatistici) si veda anche il recente articolo Ventoruzzo, “<em>Continuità aziendale, perdite sul capitale e finanziamenti soci nella legislazione emergenziale da Covid-19”, </em>in <em>Le Società</em>, 05/2020.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> In particolare l’art. 1, comma 3, lett. b) del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 ha introdotto nell’Allegato 1 del Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 - contente l’elenco di tutte le fattispecie i cui termini sono stati prorogati al 15 ottobre 2020 - un nuovo numero, 19-<em>bis</em> (così includendo nell’elenco anche la fattispecie di cui all’art. 106 del Cura Italia). L’art. 1, comma 3, lett. a) del citato Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 ha emendato la precedente indicazione relativa al termine del 15 ottobre 2020 (recata dall’art. 1, comma 3, del medesimo Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020), sostituendola con il nuovo termine del 31 dicembre 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> Si veda Delibera del Consiglio dei Ministri sulla “<em>Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili</em>”, adottata in data 7 ottobre 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>&nbsp;Si veda P. Marchetti – Ventoruzzo, <em>“Assemblea Virtuale? Qualcosa resterà”, in Corriere della Sera, 30 marzo 2020.</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> Si veda Busani, “<em>Assemblee e Cda in audio-video conferenza durante e dopo COVID-19”, in Le Società 04/2020</em>, secondo il quale l’indicazione del luogo fisico per l’Assemblea dei Soci è un elemento non essenziale. L’autore si esprime infatti come segue: <em>“Francamente, se l’assemblea si svolge (obbligatoriamente) del tutto on-line, l’indicazione, nell’avviso di convocazione, di un luogo di convocazione non ha senso (e, quindi, appare legittimo un avviso di convocazione che non riporti il luogo di convocazione): il luogo di convocazione è il luogo indicato dalla società all’esclusivo fine di permettere agli aventi diritto di partecipare all’adunanza, quando, invece, per definizione, l’assemblea che si svolge totalmente on line, un luogo di convocazione non ce l’ha”;</em> in tal senso, riconoscendo implicitamente la configurabilità di un avviso di convocazione Atlante – Maltoni – C. Marchetti – Notari – Roveda, “<em>Le disposizioni in materia societaria nel Decreto-legge COVID-19 (Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18). Profili applicativi”, in Federnotizie, 30 marzo 2020</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a> Si veda Consiglio Notarile di Milano, <em>“Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (art. 2370, comma 4, c.c.)”, </em>Massima n. 187, 2020. Nella motivazione il Consiglio Notarile Meneghino specifica che <em>“Viene quindi derogata proprio la regola che impone di convocare le assemblee in un determinato luogo fisico (nell'ambito territoriale stabilito dalla legge o dallo statuto) e che quindi attribuisce a tutti i soci il diritto di partecipare all'assemblea recandosi fisicamente in tale luogo, senza avvalersi dei mezzi di telecomunicazione. I soci, pertanto, per poter esercitare il loro diritto di intervento, sono in tal caso obbligati ad utilizzare i mezzi di telecomunicazione previsti dall'avviso di convocazione. […] Si deve cioè affermare che qualora l'avviso di convocazione preveda esclusivamente la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, senza indicare un luogo fisico predeterminato di svolgimento della riunione, non è necessaria la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo”</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a> Cfr. articolo 2375, comma I, Codice Civile<em> “Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione"</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a> In questo senso: Consiglio Notarile di Milano<em>, </em><strong>“</strong><em>Tempi e regole per la formazione del verbale di assemblea (art. 2375 c.c.)”, Massima n. 45/2004 e </em>Consiglio nazionale del Notariato<em>, “</em><em>Il presidente dell’assemblea”, </em>in<em> Studio di Impresa, n. 70, 2009. In giurisprudenza,&nbsp;si veda Tribunale di Messina, 22 aprile 2005 in Pluris</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a> Si veda Busani, <em>op. cit.</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a> Si veda P. Marchetti – Ventoruzzo, <em>op. cit</em>. <em>e </em>Busani, <em>op. cit</em>..<a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[11]</a> Assonime, “<em>Decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18: le disposizioni in materia di svolgimento delle assemblee (art. 106)</em>”, 18 marzo 2020: “<em>Come è stato evidenziato nella massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano il DPCM 8 marzo 2020 richiede di adottare, in tutti i casi possibili, modalità di collegamento da remoto per lo svolgimento di riunioni. Esso non può che costituire espressione di un principio generale applicabile alle riunioni di ogni organo sociale. Di conseguenza, le indicazioni contenute nella citata massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano, in base ai quali si dichiara la validità dello svolgimento dell’assemblea in audio o videoconferenza, anche in assenza di una previsione statuaria, sono da ritenere applicabili alle riunioni di tutti gli organi sociali. Le riunioni del consiglio di amministrazione, dei comitati consiliari e del collegio sindacale possono quindi svolgersi da remoto, secondo le modalità della massima n. 187, anche in assenza di apposita previsione statutaria o autoregolamentare.</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B12%5D">[12]</a> Tali obblighi vengono disposti, per le S.p.A., agli artt. 2446, commi 2 e 3, e 2447 c.c., e, per le S.r.l., agli artt. 2482-<em>bis</em> commi 4, 5 e 6, e 2482-<em>ter</em> c.c., espressamente derogati dall’art. 6 del Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B13%5D">[13]</a> In tal senso Legnani<em>,&nbsp;“Le nuove disposizioni in materia societaria volte a fronteggiare l’emergenza”,&nbsp;</em>in <em>Il Societario</em>, 16 aprile 2020 e Brizzi, “<em>Il diritto societario della crisi alla prova dell’emergenza Covid-19”,</em> in<em> Il Corriere Giuridico</em>, 07/2020<em>.</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B14%5D">[14]</a> In tal senso,<em>&nbsp;</em>Ventoruzzo, “<em>Continuità aziendale, perdite sul capitale e finanziamenti soci nella legislazione emergenziale da Covid-19”, </em>in <em>Le Società</em>, 05/2020, p. 531 secondo il quale un’“<em>interpretazione “minimalista”</em> […]<em> non è accettabile. Simili distinzioni tra le cause di un ipotetico dissesto sarebbero, nella stragrande maggioranza dei casi, estremamente difficili, incerte, e in certo senso arbitrarie: i fenomeni economici, e il modo in cui essi si riflettono nel bilancio, sono correlati e interdipendenti, e il mancato incasso di un vecchio credito - che in ipotesi non avesse alcun legame causale con l’emergenza sanitaria - difficilmente potrebbe ritenersi, da solo, essere la ragione della non continuità, essendo questa la conseguenza del complesso della gestione. Nulla esclude, ad esempio, che in assenza di un peggioramento delle vendite, e di ciò che esso implica sulla valutazione delle rimanenze anche nel bilancio 2019 non ancora chiuso (fenomeni invece connessi alla infezione), concorra alla perdita di continuità. La stessa Relazione illustrativa del decreto, a ben leggere, pur facendo ovviamente riferimento agli effetti negativi legati alla pandemia, non afferma la necessità di isolare e neutralizzare solo gli effetti strettamente connessi ad essa.”</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B15%5D">[15]</a> In tal senso, si veda anche la Relazione Tematica n. 56 della Corte di Cassazione datata 8 luglio 2020, la quale, richiamando D’Attorre,<em> “Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale ed obblighi degli amministratori di società in crisi”,</em> in <em>Fallimento</em>, 05/2020, segnala che<em> “La parentesi esonerativa si apre al di fuori di qualsiasi controllo pubblicistico e intercetta tutte le imprese, senza distinzioni”</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B16%5D">[16]</a> Per una panoramica in merito alle due opposte interpretazioni si veda Busani, “<em>Il 2020 come anno di grazia per le perdite da Covid-19” </em>in <em>Le Società</em>, 05/2020, dove l’Autore sostiene una tesi restrittiva della norma<em>.</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B17%5D">[17]</a>&nbsp;Si veda Consiglio Notarile di Milano, “<em>Sospensione della disciplina in tema di riduzione obbligatoria del capitale a copertura di perdite, nel periodo dell’emergenza Covid-19 (artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c.; art. 6 d.l. 23/2020)”, </em>Massima n. 191/2020.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B18%5D">[18]</a> A tal riguardo, si segnala che, come correttamente evidenziato da parte della dottrina, l’art. 7 non costituirebbe un obbligo in capo agli amministratori nella valutazione delle voci di bilancio, quanto una facoltà; in tal senso Ventoruzzo, <em>op. cit. </em>e Brizzi, <em>op. cit..</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B19%5D">[19]</a> Corte di Cassazione, <em>op. cit.</em>, in base alla quale “<em>l’esenzione è generalizzata e prescinde dall’analisi della situazione dell’impresa, non vagliandosi se essa sia o meno interessata dalle conseguenze della pandemia o esibisca una precarietà finanziaria pregressa o indipendente</em>.”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B20%5D">[20]</a> Corte di Cassazione, <em>op. cit</em>..[21]&nbsp;Organismo Italiano di Contabilità, <em>Documento Interpretativo n. 6</em>, 3 giugno 2020.[22]&nbsp;Per una ricostruzione dei due istituti e in generale degli apporti dei soci si rinvia a A. Negri-Clementi – Federici, <em>Sulla qualificazione degli apporti dei soci e sulla natura delle riserve in conto futuro aumento capitale</em>, in <em>Le Società 1/2017</em>, pp. 8 e ss.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B23%5D">[23]</a>&nbsp;A tal riguardo, si veda Ventoruzzo, <em>op. cit.</em> e Brizzi, <em>op. cit.</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B24%5D">[24]</a>&nbsp;In questo senso si vedano le esperienze di Germania e UK citate da Assonime nella Circolare n. 25/2020 “<em>Le misure societarie di agevolazione per gli aumenti di capitale nel Decreto Semplificazioni</em>”, p. 5, nota 5.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B25%5D">[25]</a>&nbsp;In proposito si veda Assonime, <em>op. cit.</em> e, con riferimento alla versione non ancora convertita del Decreto Semplificazioni, “<em>Decreto Semplificazioni. Misure a favore degli aumenti di capitale</em>” in <em>News Legislative</em>, <em>www.assonime.it</em>, 21 luglio 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B26%5D">[26]</a>&nbsp;L’art. 2368, comma 2, c.c. dispone, in particolare, che “<em>L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.</em>” Per quanto attinente alla seconda convocazione, l’art. 2369, comma 3, c.c. prevede che “<em>In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata, e l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.”. </em>Per quanto specificamente attinente alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l’art. 2369, comma 7, c.c. dispone inoltre che “<em>l'assemblea straordinaria è costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale più elevata, e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B27%5D">[27]</a>&nbsp;Secondo Associazione Emittenti Aim Italia, in Circolare n. 4/2020 “<em>La nuova disciplina degli aumenti di capitale per le società AIM Italia</em>” la disciplina di cui sopra potrebbe non rivelarsi conveniente per le società quotate in quanto la stessa è condizionata alla presenza di un quorum costitutivo di capitale rappresentato in assemblea (pari alla metà del capitale sociale) più elevato rispetto a quello stabilito dall’art. 2369, terzo e settimo comma, cod. civ. (rispettivamente pari a un terzo e un quinto del capitale sociale).<a href="/news-e-approfondimenti#%5B28%5D">[28]</a>&nbsp;L’art. 2443 c.c. prevede, in particolare, che “<em>Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese. Tale facoltà può prevedere anche l'adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 2441 </em>[…]<em> La facoltà di cui al secondo periodo del precedente comma può essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione</em> […]”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B29%5D">[29]</a>&nbsp;Al riguardo si veda anche Ravaccia, “<em>Aumenti di capitale con procedure più snelle anche per le S.r.l</em>.” in <em>Ipsoa Quotidiano</em>, 10 settembre 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B30%5D">[30]</a>&nbsp;In proposito l’art. 2441, comma 6, c.c. dispone che “<em>Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e, nell'ipotesi prevista dal quarto comma, la relazione giurata dell'esperto designato dal Tribunale ovvero la documentazione indicata dall'articolo 2343-ter, terzo comma, devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B31%5D">[31]</a>&nbsp;L’art. 2441, comma 3, c.c. reca la disciplina del diritto di prelazione sulle azioni non optate e, per le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, dell’offerta dei diritti di opzione non esercitati al mercato regolamento o nel sistema multilaterale di negoziazione. La norma nella nuova formulazione dispone, in particolare, quanto segue: “<em>Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati <strong>o negoziate in sistemi multilaterali di</strong> <strong>negoziazione</strong> i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato regolamentato <strong>o nel sistema multilaterale di</strong> <strong>negoziazione </strong>dagli amministratori, per conto della società, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma, per almeno <strong>due sedute</strong>, salvo che i diritti di opzione siano già stati integralmente vendut</em>i”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B32%5D">[32]</a>&nbsp;L’art. 2441, comma 4, c.c. reca la disciplina relativa all’esclusione del diritto di opzione dei soci. La norma nella nuova formulazione dispone, in particolare, quanto segue: “<em>Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati <strong>o negoziate in sistemi</strong> <strong>multilaterali di negoziazione </strong>lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. <strong>Le ragioni dell'esclusione o della limitazione</strong> <strong>nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di</strong> <strong>emissione devono risultare da apposita relazione degli</strong> <strong>amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel</strong> <strong>sito internet della società entro il termine della convocazione</strong> <strong>dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali</strong>.</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B33%5D">[33]</a>&nbsp;Si veda in proposito anche Associazione Emittenti Aim Italia, <em>op. cit..</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B34%5D">[34]</a>&nbsp;Ai sensi dell’art. 2441, comma 3, c.c.. Per una versione integrata della norma, che tiene conto delle modifiche apportate, si veda la nota 33 sopra.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B35%5D">[35]</a>&nbsp;Ai sensi dell’art. 2441, comma 4, c.c.. Per una versione integrata della norma, che tiene conto delle modifiche apportate, si veda la nota 34 sopra.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 13 Jul 2020 09:42:36 +0200</pubDate>
                        <title>La nuova disciplina sulle concessioni di grandi derivazioni d&#039;acqua per uso idroelettrico</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>D.lgs. n. 135/2018, convertito con modificazioni in l. n. 12/2019</strong></p><p><i><strong><u>Cos’è successo</u></strong></i></p><p>Con specifico riferimento alle concessioni di impianti idroelettrici con una potenza nominale media superiore a 3 MW, l’articolo 11 <i>quater</i>, d.l. n. 135/2018 (c.d. “D.L. Semplificazioni”, convertito con modificazioni in l. n. 12/2019) ha modificato il d.lgs. n. 79/1999.</p><p>La nuova disciplina prevede che alla scadenza, decadenza o rinuncia delle concessioni delle opere idroelettriche (c.d. “opere bagnate”), queste passino a titolo gratuito alla relativa Regione. Viene, tuttavia, previsto un indennizzo pari al valore non ammortizzato del bene oggetto di investimento nel caso in cui gli investimenti fatti dal concessionario sulle predette opere siano stati previsti dall’atto concessionario o autorizzati dal concedente. Per quanto attiene, invece, le opere non strettamente funzionali all’esercizio dell’impianto idroelettrico (c.d. “opere asciutte”), viene riconosciuta la corresponsione di un prezzo.</p><p>Per le Regioni è prevista la possibilità di assegnare le concessioni (i) ad operatori economici privati, tramite l’esperimento di procedure ad evidenza pubblica; (ii) a società con capitale sia pubblico che privato, previo esperimento di procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione del socio privato (c.d. partenariato pubblico-privato “istituzionale”); (iii) tramite l’istituto del partenariato pubblico-privato c.d. “contrattuale”.</p><p>Le Regioni, entro il termine del 31 ottobre 2020, devono disciplinare le procedure di assegnazione delle concessioni che, in base alle previsioni del nuovo testo dell’art. 12, d.lgs. n. 79/1999, dovranno includere, <i>inter alia</i>, le modalità per lo svolgimento delle procedure, i criteri di ammissione e di assegnazione delle concessioni, i requisiti di capacità finanziaria, organizzativa e tecnica, i criteri di valutazione delle proposte progettuali e i termini di durata delle nuove concessioni.</p><p>I concessionari sono tenuti a corrispondere con cadenza semestrale un canone, il cui ammontare è determinato dalla relativa legge regionale, composto di una componente fissa e di una variabile. La componente fissa è calcolata sulla base della potenza nominale media di concessione, mentre la componente variabile è determinata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto fra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. Gli importi corrisposti dai concessionari a titolo di canone come sopra determinato sono destinato, nella misura minima del 60%, alle Provincie sul cui territorio insistono le singole derivazioni.</p><p><i><strong><u>Perché è importante</u></strong></i></p><p>Il D.L. Semplificazioni ha ridefinito la disciplina sulle concessioni di grandi derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico rendendola efficiente e coerente con le disposizioni dell’ordinamento dell’Unione Europea.</p><p>L'obiettivo di queste modifiche è stato quello di rendere questa disciplina più efficiente, ovvero più funzionale e pratica nella gestione delle concessioni. Allo stesso tempo, si è cercato di renderla coerente con le normative e le regolamentazioni stabilite a livello dell'Unione Europea.</p><p>In altre parole, il Decreto ha cercato di semplificare e migliorare la gestione delle concessioni di grandi impianti idroelettrici, garantendo che queste regole siano in linea con le direttive e i requisiti stabiliti a livello europeo. Ciò ha lo scopo di favorire una maggiore armonizzazione e standardizzazione delle pratiche in materia di concessioni idroelettriche, promuovendo una migliore integrazione e cooperazione tra i Paesi membri dell'Unione Europea che hanno impianti idroelettrici. Questo può comportare benefici come una maggiore trasparenza, un'efficace utilizzazione delle risorse idriche e una gestione sostenibile e in linea con gli standard europei nel settore idroelettrico.</p><p>Occorrerà ora vedere come le singole Regioni implementeranno la normativa nazionale sopra descritta per poterne valutare definitivamente l’efficacia e l’incisività.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 22 Jun 2020 03:54:21 +0200</pubDate>
                        <title>Brexit, l&#039;accordo con l&#039;Ue è tutt&#039;altro che vicino</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/brexit-laccordo-con-lue-e-tuttaltro-che-vicino</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h4>Le trattative continuano, ma l'ipotesi di un'Hard Brexit non è affatto accantonata</h4><em>di Alberto Grifone</em>Si fa sempre più concreta la possibilità che al 31 dicembre 2020 l'Ue e l'Inghilterra non raggiungano alcun accordo, con conseguente hard Brexit e ripercussioni potenzialmente dannose per le relazioni economiche e commerciali con l'ex partner. Una speranza potrebbe essere l'onda lunga della pandemia Covid-19, dal momento che con la grave crisi economica conseguente al <em>lockdown</em> mondiale, i sudditi di Sua maestra potrebbero chiedere un ulteriore rinvio. Affari Legali ha sentito i principali studi italiani ed esteri che lavorano con Londra per capire quali sono le loro aspettative. «<em>Apparentemente il governo britannico è contrario a qualsiasi forma di ulteriore estensione delle trattative dopo il 31 dicembre 2020, termine dell'attuale periodo di transizione. Se questa posizione dovesse rimanere ferma, la possibilità di un «no deal</em>»<em> è piuttosto alta poiché sembra che le trattative, già di per sé complesse, siano state fortemente rallentate dalla pandemia</em>», spiega Madeleine Horrocks, partner del dipartimento Banking &amp; Finance di Orrick Italia. «<em>Per il momento, come concordato nell'Accordo di recesso, il Regno Unito continuerà ad applicare la normativa europea (anche quella che sarà emanata nel 2020), ivi compresa la disciplina civilistica e commerciale, e l'Ue tratterà il Regno Unito alla stregua di uno stato membro, salvo per la partecipazione alle istituzioni e alle strutture di governance dell'Ue</em>». «<em>La finanza e il mercato dei capitali stanno subendo una trasformazione che al momento si rivela armoniosa</em>», aggiunge Horrocks. «<em>Londra era la piazza finanziaria principale fino a pochi anni fa, mentre ora è in atto un processo di decentramento verso altri hub come Francoforte, Parigi, Dublino e ovviamente Milano. Questa transizione porta con sé, soprattutto in questo periodo di incertezza, un incremento delle operazioni di emissioni obbligazionarie o di finanziamento governate da leggi nazionali e non più solo dal diritto inglese</em>. <em>Ma ritengo che quest'ultimo rimarrà una lex mercatoria internazionale fortemente apprezzata nel mondo del finance e del debt capital markets grazie alla sua versatilità, trasparenza e ai tempi brevi nell'ottenimento delle sentenze</em>».Secondo Raimondo Premonte e Marco Zaccagnini, entrambi partner della sede londinese dello studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli &amp; Partners, «<em>vista la complessità della situazione è verosimile che la filosofia del Regno Unito alla fine prevalga, e dopo un primo accordo generale di libero scambio concluso nel periodo di proroga (che potrebbe essere in linea con quelli recentemente conclusi dall'Ue con Canada e Giappone), scongiurata l'ipotesi di hard Brexit, le parti procederanno alla definizione di accordi di settore anche successivamente alla scadenza della proroga. Uno dei settori più impattati è quello dei servizi finanziari, nel quale ci attendiamo, almeno nei primi tempi, una contrazione delle attività cross-border dal Regno Unito. Tuttavia si presenteranno opportunità interessanti per i nostri clienti ed il nostro paese nel medio termine</em>».Secondo Laura Tredwell, <em>managing associate</em> di Deloitte Legal Italy «<em>un no-deal al 31 dicembre 2020 rimane lo scenario più realistico. A nostro avviso, una proroga sarebbe auspicabile dato che un no-deal impatterebbe in modo significativo molti operatori economici che si trovano già in difficoltà per il contesto economico e finanziario affl itto dalle ripercussioni di una pandemia mondiale. Il rinvio potrebbe far tirare un sospiro di sollievo anche a numerosi imprenditori, facendoli beneficiare della normativa europea ancora applicabile nel periodo transitorio. Pensiamo a quelle aree commerciali dipendenti dall'import-export con il Regno Unito oppure a tutti i gruppi di società aventi delle sedi in Uk. La disapplicazione della normativa europea implicherebbe costi di transizione tali da indurre forse la società madre a smantellare o dislocare queste sedi». «L'Italia, come gli altri stati membri, non sfugge certo all'incertezza di questo contesto</em>», aggiunge Tredwell. «<em>Anche i nostri clienti stiamo suggerendo di prepararsi ad affrontare le conseguenze di un no-deal. Riteniamo infatti che chiunque intenda continuare o iniziare un rapporto commerciale con il Regno Unito debba implementare meccanismi preventivi e debba iniziare anche a capire quali accordi o trattati di natura extraeuropea si applicherebbero al proprio caso una volta confermato il no-deal. Per esempio, prendiamo l'ambito della proprietà intellettuale. In caso di no-deal, infatti, i diritti di proprietà intellettuale depositati o registrati ai sensi della legislazione europea cesseranno di produrre i propri effetti nel Regno Unito. Tuttavia, sembra che l'Intellectual Property Office abbia deciso di prevedere un'automatica registrazione nazionale per i marchi e i design europei già concessi. E invece per quanto riguarderà i marchi e i design le cui domande di registrazione risulteranno ancora pendenti al momento del no-deal? In questo caso, il titolare della domanda sembra che debba seguire la procedura di registrazione nazionale inglese. Proprio a fronte delle molteplici casistiche e della dilagante incertezza di cui parlavamo risulta necessario giocare d'anticipo in qualsiasi ambito</em>» chiosa.Di opinione diversa Eugenio Tranchino, <em>head</em> di Watson Farley &amp; Williams Wfw Italia e responsabile dei dipartimenti <em>corporate</em> ed <em>energy</em> dello studio, secondo il quale «le possibilità di un accordo su una proroga, che ricordo può essere sino ad uno o due anni, e deve essere raggiunto entro la fine del mese di giugno 2020, sono tutt'altro che remote. Invero, sebbene l'accordo di uscita si prefigga la definizione di una «<em>partnership ambiziosa, ampia, profonda e flessibile</em>» i punti ostici del negoziato, iniziato il 2 marzo, sono molteplici e con ricadute significative sull'economia britannica con particolare riguardo agli aspetti economici dell'accordo, primi tra tutti gli obblighi di liquidazione finanziaria che ammonterebbero, secondo le stime dell'Unione, a circa 45-60 miliardi. Secondo le autorità di Londra il contraccolpo sull'economia inglese potrebbe aggirarsi attorno ai 36 miliardi di sterline e, considerati gli effetti della Pandemia Covid-19 che hanno visto la Gran Bretagna soffrire più degli altri paesi nord europei, la possibilità di un'estensione del termine ed un negoziato volto a favorire le reciproche istanze attraverso posizioni più conciliative da parte di entrambe le Parti sembra essere la soluzione più probabile».Secondo Roberto Egori, <em>tax</em> partner, e Anna Ferraresso,<em> financial regulation managing associate</em> in Linklaters, «<em>per i servizi finanziari il tema cruciale è l'equivalenza su cui l'Europa dovrebbe esprimersi già entro la fine del prossimo mese (giugno 2020), ma anche sotto questo profilo non c'è ancora certezza. Le divergenze infatti sembrano riguardare in questo caso il processo di revoca della stessa. Anche sul piano fiscale i nodi da sciogliere per gli operatori finanziari del Regno Unito non sono pochi. Si tratterà di comprendere il regime che si applicherà in termini di ritenute su dividendi, la spettanza dell'esenzione da ritenuta su interessi su finanziamenti a medio/lungo termine, il regime delle ritenute su passive income per le holding, l'applicabilità dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio/lungo termine da parte delle banche inglesi, nonché le molteplici ricadute in termini di Tobin Tax</em>». Secondo Roberto A. Jacchia, partner di De Berti Jacchia Franchini Forlani Studio Legale, «<em>la crisi coronavirus rischia di pregiudicare la continuità dei negoziati in corso. Alla fine del periodo di transizione le relazioni tra le parti subiranno modifiche profonde qualora non si dovesse raggiungere un accordo in tempo utile. Ciò potrà comportare pesanti conseguenze in diversi settori-chiave</em>». Ad esempio, per quanto riguarda i medicinali per uso umano e veterinario, il Regolamento 726/2004 non sarà più applicabile nel Regno Unito, e pertanto, per continuare a commercializzare in Europa i propri prodotti il titolare britannico di un'autorizzazione all'immissione in commercio (Aic) dovrà averla trasferita a un titolare stabilito nell'Unione entro il 31 dicembre 2020. Oppure, per la protezione dei diritti dei passeggeri, le norme europee in materia di trasporto aereo si applicheranno a quelli in partenza dal Regno Unito soltanto qualora il vettore possieda una licenza di esercizio rilasciata da uno stato membro. «<em>Non si può che auspicare con forza un'estensione del periodo di transizione conformemente al Withdrawal Agreement, che darebbe alle parti la possibilità di meglio il progetto di accordo sul futuro partenariato economico Unione Europea/Uk pubblicato lo scorso marzo dalla Commissione. In questo modo, verrebbe evitato alle imprese tanto britanniche quanto europee lo shock economico a cui andrebbero sicuramente incontro se, non essendosi ancora riprese dall'emergenza coronavirus, si trovassero costrette a fare i conti con i mutamenti epocali che la Brexit porterà inevitabilmente con sé</em>» aggiunge. «<em>Brexit determinerà un mutamento nell'attuale architettura finanziaria dell'Europa le cui ricadute potranno valutarsi compiutamente solo tra diversi anni. Penso alla necessità per molti soggetti di ripensare integralmente il proprio modello organizzativo e distributivo, in considerazione delle limitazioni conseguenti al venir meno dei c.d. «passaporti» per lo svolgimento dei servizi regolamentati all'interno dei paesi Ue</em>», sottolinea Alessandro Zappasodi, partner di Pedersoli Studio Legale. «<em>Le opportunità per l'Italia appaiono per lo più connesse con la capacità dei propri distretti finanziari di rendersi attrattivi per quei gruppi che abbiano esigenze di rilocalizzazione delle proprie operations verso clientela italiana o europea. Ad esempio, se Francoforte ha certamente accolto prevalentemente trasferimenti nel mondo bancario dell'investment banking, Dublino e Lussemburgo sono state interessate per lo più da ricollocazioni nel mondo dell'asset management, Amsterdam ha visto trasferirsi principalmente broker e trader, mentre Parigi è risultata attrattiva per diverse tipologie di operatori</em>» conclude.Prudente Marco Gubitosi, London <em>managing partne</em>r di Legance, secondo il quale «<em>è molto difficile che si possa raggiungere un accordo completo e strutturato entro questo brevissimo lasso di tempo. Le parti coinvolte punterebbero a raggiungere un più limitato accordo transitorio basato su un temporaneo mutuo riconoscimento sui più rilevanti settori economici, industriali e finanziari al fine di continuare le negoziazioni in un secondo momento per gli auspicati accordi strutturati ed esaurienti. Tra le tante criticità si possono ricomprendere quelle legate ai servizi finanziari, al settore commerciale delle relative tenuta delle supply chain per il settore industriale, oltre che a settori rilevanti come la pesca e le produzioni agro alimentari</em>».Secondo Raffaele Cavani, partner fondatore di Munari Cavani Studio Legale, «<em>l'ipotesi di una Hard Brexit sembra più una suggestione elettorale (peraltro molto più sfumata sotto il governo Johnson) che non una ipotesi ragionevole, in quanto implicherebbe una serie di complicazioni sia teoriche sia pratiche. Più plausibile una soluzione negoziata, che verosimilmente si incentrerà appunto sui temi più sensibili per i «falchi» di Londra: regolamentazione della immigrazione; termini di adesione al mercato unico; e, soprattutto, la regolamentazione di eventuali barriere commerciali e fiscali tra Regno Unito ed Unione Europea. In quest'ottica, particolarmente interessante sembra l'ipotesi più radicale, cioè la possibilità di qualifi care la Gran Bretagna alla stregua di un Paese extracomunitario tout court, con vincolo di siglare «singoli trattati» per ciascuna materia «con ciascuno» Stato della Ue. La scacchiera verrebbe quindi, per così dire, frazionata; e di un eventuale negoziato in tal senso potrebbero beneficiare le imprese italiane particolarmente attive nell'export, soprattutto nei tradizionali settori di eccellenza del lusso, e per converso nel settore dell'indotto turistico</em>». «<em>Paradossalmente, in Uk l'emergenza sanitaria in corso e le sue conseguenze potrebbero anche facilitare - sul piano politico - l'uscita senza un accordo. Sono cambiate le priorità e questo potrebbe rendere più facili scelte altrimenti molto rischiose sul piano dei consensi o delle ricadute economiche</em>», spiega <strong>Anthony Perotto</strong> di <strong>Nctm</strong>. Che aggiunge come «<em>Fare business in Uk continuerà ad essere una priorità ed un'opportunità, specie per quei Paesi e realtà imprenditoriali che - vale per l'Italia - puntano sull'eccellenza di prodotti e servizi. Certamente vi potranno essere maggiori ostacoli regolamentari, giuridici, doganali. Il verosimile aumento dei costi di transazione e la riduzione della libertà di movimento di persone e merci finirà per incidere sulla tipologia degli investimenti cross-border Italia/ UK, ma non li ridurrà. Gli stessi fattori continueranno a concorrere, anche in caso di hard Brexit, ad opportunità di crescita per i distretti più avanzati e competitivi del nostro Paese</em>». Infine per Nicla Picchi, fondatrice e <em>managing partner</em> dello Studio Legale Picchi, Angelini &amp; Associati, «<em>il nuovo round di negoziati non ha visto passi avanti; ciò aumenta le probabilità che si arrivi alla scadenza del periodo transitorio senza accordo, con automatica applicazione al Regno Unito delle regole del Wto. Il primo effetto sarà che, determinandosi una frontiera tra la Gran Bretagna e l'Unione Europea, le merci in entrata e in uscita subiranno controlli e l'applicazione di misure daziarie, e ciò determinerà un forte rallentamento nella circolazione delle merci; inoltre si modificheranno le modalità di adempimento degli obblighi doganali, Iva e Intrastat. Effetti importanti si avranno anche sulla circolazione dei servizi, delle persone e dei capitali, che andranno incontro a limitazioni. Gli effetti a medio termine sono difficili da prevedere: per il momento è nota l'intenzione di realizzare numerosi porti franchi per attirare nell'isola investimenti e capitali</em>».&nbsp;<em>Tratto da ItaliaOggi Sette</em>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 19 Jun 2020 05:38:29 +0200</pubDate>
                        <title>Un codice valido anche per chi investe in Cina</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/un-codice-valido-anche-per-chi-investe-in-cina</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h5>Le riforme di Pechino |&nbsp;Più tutela ambientale e trust testamentario tra le novità del corpus di leggi civili</h5><em>di Rita Fatiguso</em>L'ultima Plenaria del Parlamento cinese ha prodotto due grandi novità legislative. Delle due, quella che più ha creato scompiglio è la legge sulla sicurezza a Hong Kong: era attesa da anni e Pechino, nell'inerzia dell'ex colonia, l'ha varata con atto proprio ma non l'ha promulgata, quindi ancora non la si conosce in dettaglio né si sa in che modo sarà attuata.L'altra novità che non mancherà di avere effetti rivoluzionari per ciò che si nasconde tra commi e cavilli è il nuovo Codice civile, un corpus giuridico in gestazione addirittura dagli anni Settanta, che raccoglie e sviluppa le leggi in materia di diritto civile e commerciale approvate finora, nonché l'importante modifica della Costituzione in materia di proprietà attuata nel 2004.Proprietà statale, collettiva e privata, vengono messe sullo stesso piano, e da questo codice ricevono pari tutela. Di fatto tutti i componenti della società sono mobilitati per creare ricchezza, mentre il legislatore cinese riesce anche a brillare per innovazione, tanto è vero che all'articolo 1133, comma 4, spunta una possibilità un tempo inconcepibile: si prevede addirittura che una persona fisica possa dar vita a un trust testamentario mettendo così in sicurezza i propri beni già in vita. Se, come proclamava Deng Xiaoping, arricchirsi è glorioso, blindare le ricchezze è diventato un must. È noto che questa è una preoccupazione diffusa tra chi ha utilizzato le occasioni di aumentare le proprie risorse offerte dal sistema socialista con caratteristiche cinesi, tuttavia le opportunità di disporre di queste ricchezze in favore degli eredi erano piuttosto limitate.Il codice dà valore ai diritti della personalità, al diritto alla <em>privacy</em>, ai diritti civili e introduce anche una tutela rafforzata dell'ambiente nei confronti di chi lo danneggia, con una strategica inversione dell'onere della prova - d'ora in poi sarà il presunto autore del danno ambientale a doversi scagionare per evitare, tra l'altro, sanzioni e risarcimenti. In una società afflitta dai danni dell'inquinamento creati da una industrializzazione troppo rapida si tratta di una rivoluzione copernicana: chi inquina paga.«Un codice che tiene il passo con la pratica e i tempi», così l'ha definito il presidente Xi Jinping, segretario generale del Comitato centrale del Partito comunista cinese e presidente della Commissione militare centrale, in un articolo appena pubblicato sulla rivista delle Guardie Rosse in cui si sottolinea «la centralità del codice civile, una legge fondamentale che detiene una posizione importante nel sistema delle leggi socialista cinese». «Il codice civile è di grande importanza per far progredire la governance basata sulla legge in tutti i campi - specifica il <em>core leader</em> Xi Jinping -, accelerare la costruzione di un Paese socialista basato sullo stato di diritto, sviluppare l'economia di mercato socialista e consolidare il sistema economico socialista. È anche importante aderire alla filosofia di sviluppo incentrata sulle persone, proteggere i diritti e gli interessi delle persone in conformità con la legge, promuovere lo sviluppo della causa dei diritti umani in Cina e modernizzare il sistema e la capacità di governo del Paese».Il Parlamento ha varato l'approvazione con grande enfasi. «<em>Epoche importanti hanno dato vita a grandi codici. Così si è espresso il legislatore cinese all'alba della approvazione del primo Codice civile della Repubblica Popolare cinese</em> - dicono <strong>Laura Formichella</strong> ed <strong>Enrico Toti</strong> sinologi, studiosi di diritto cinese, avvocati dello studio <strong>Nctm</strong> -. <em>L'obiettivo, più volte ripetuto, era che la compilazione del codice, elaborato per la necessità concreta di sostenere e migliorare il sistema socialista con caratteristiche cinesi, promuovendo la governance del Paese in base alla legge, riflettesse la volontà del popolo cinese e lo spirito della nazione cinese. Nella previsione di misure di modernizzazione, il codice introduce quei requisiti ritenuti imprescindibili per migliorare il benessere delle persone e soddisfare il loro desiderio di una vita migliore. Sin dalla elaborazione della bozza, il codice ha incarnato chiaramente le caratteristiche del nuovo corso storico, riflettendo il mutato stile di vita della popolazione e le nuove richieste di tutela della Cina contemporanea</em>».Per gli investitori. il codice sarà un punto di riferimento essenziale per quanto riguarda contratti e responsabilità civile. Soprattutto, dal 1° gennaio 2020 la nuova legge cinese sugli investimenti esteri ha abrogato la normativa speciale fino a quel momento applicabile alle forme societarie ad investimento straniero che oggi risultano sottoposte alla normativa generale cinese sulle società e dunque alla normativa del codice quando entrerà in vigore, il prossimo 1° gennaio. Dato che la nuova legge sugli investimenti - eredità della Plenaria del Parlamento dell'anno scorso - elimina ogni differenza tra aziende cinesi e non cinesi, il nuovo codice si applicherà integralmente anche alle aziende straniere che investono in Cina.&nbsp;<em>Tratto da Il Sole 24 Ore</em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 15 Jun 2020 04:39:02 +0200</pubDate>
                        <title>Londra cede alle imprese: controlli più soft sull&#039;import</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/londra-cede-alle-imprese-controlli-piu-soft-sullimport</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>di Nicol Degli Innocenti</em>Un salvagente alle imprese, dimostrazione del pragmatismo britannico e della disponibilità di Londra ad andare incontro al business in un momento difficile. Oppure una scelta forzata dovuta alla mancanza di preparazione e alla carenza di doganieri. Oppure ancora uno specchietto per le allodole, una misura temporanea per blandire le imprese che preferirebbero invece un buon accordo commerciale con la Ue. Ci sono opinioni diverse nel mondo del business sul cambiamento di strategia britannica annunciato ieri. Per le tante imprese italiane che esportano in Gran Bretagna, però, è una boccata di ossigeno.I controlli "morbidi" alla frontiera per sei mesi nel 2021 faciliteranno soprattutto le imprese che trattano merci fresche particolarmente soggette a ispezioni e vulnerabili a ritardi. Il settore agroalimentare italiano, secondo fornitore del Regno Unito dopo la Francia con 3,4 miliardi di euro di prodotti esportati lo scorso anno, si stava preparando a un nuovo, arduo regime di controlli in dogana, nuove norme sulla sicurezza alimentare, variazioni delle etichette e così via. L'annuncio di Londra equivale a una sospensione della pena.«L'annuncio britannico facilita le imprese italiane, ma sarà solo una misura temporanea -, spiega Massimo Carnelos, capo dell'Ufficio economico e commerciale dell'Ambasciata d'Italia a Londra -. Inoltre sicuramente non sarà reciprocato da parte Ue, e questo creerà una disparità di condizioni che potrebbe costringere la Gran Bretagna a fare marcia indietro».Per molti imprenditori italiani i vantaggi dell'operare in Gran Bretagna sono comunque superiori agli svantaggi di Brexit. «I controlli soft alla frontiera sono un'ottima notizia per noi, dimostrazione che la Gran Bretagna è una nazione di mercanti pragmatici e di buon senso -, afferma Chiara Medioli, group marketing director e vicepresidente del gruppo Fedrigoni -. Noi intendiamo restare nel Regno Unito anche in caso di no deal, perché il nostro business è in fase di grande sviluppo e la supply chain è rimasta in piedi anche durante il lockdown».L'apprezzamento per il pragmatismo britannico anche nei momenti difficili è condiviso da un'altra imprenditrice italiana in un settore del tutto diverso. «Brexit mi preoccupa molto per l'impatto che potrà avere sulle capacità di sviluppo e di ripresa del Paese e anche perché l'isolamento non fa bene a nessun business -, spiega Sabrina Corbo, Ceo di Green Network Energy -. L'abbinamento Brexit-Covid-19 sarà una tempesta perfetta, ma sono convinta che alla fine il senso pratico degli inglesi e la chiarezza delle regole smusserà gli angoli».Le chance di un'uscita senza accordo della Gran Bretagna dalla Ue a fine anno sono aumentate in seguito all'annuncio definitivo di Londra ieri che non chiederà un allungamento del periodo di transizione oltre il 31 dicembre.«Un no deal apre un periodo di incertezza, che è il peggiore dei mali, soprattutto in combinazione diabolica con il virus - afferma<strong> Pietro Maria Tantalo</strong>, partner dello studio legale <strong>Nctm</strong> -. Però le solide e valide ragioni per cui un'azienda italiana viene a Londra non vengono certo meno. Si tratterà di adattarsi a nuove regole, ma il mercato comunque non si chiuderà».Superati i sei mesi di introduzione graduale dei controlli alle frontiere britanniche nel 2021, resta comunque la prospettiva di aggravi burocratici, dazi, tariffe e standard diversi. Il futuro preoccupa le imprese italiane di ogni dimensione, ma le più penalizzate saranno le Pmi.«Ci sono molte piccole e micro-imprese italiane che hanno il Regno Unito come unico mercato di esportazione e in caso di dazi o adempimenti burocratici onerosi potrebbero essere costrette a desistere -, spiega Carnelos -. È importante però non sottovalutare mai la capacità di adattamento degli imprenditori italiani».&nbsp;<em>Tratto da Il Sole 24 Ore</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 01 Jun 2020 05:13:41 +0200</pubDate>
                        <title>PSD2: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Provvedimento con le modifiche al Decreto di Recepimento</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/psd2-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-provvedimento-con-le-modifiche-al-decreto-di-recepimento</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>In data 26 maggio 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 il decreto legislativo 8 aprile 2020, n. 36, <strong>recante disposizioni correttive e integrative</strong> ("<strong>Decreto di Rettifica</strong>”) al decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (“<strong>PSD2</strong>"), nonché di adeguamento delle disposizioni interne al Regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.Il Decreto, che entrerà in vigore <strong>a partire dal 10 giugno 2020</strong>, realizza un più immediato e diretto allineamento tra le disposizioni della PSD2 e le norme nazionali di attuazione e prevede, tra le novità più significative:</p><ul> <li>il <strong>diritto di regresso</strong> in favore del prestatore del servizio di disposizione di ordini di pagamento, qualora questi sia chiamato a rimborsare o risarcire il prestatore del servizio di pagamento di radicamento del conto e la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell’operazione di pagamento sia da addebitare alla manchevole condotta di un altro prestatore di servizi di pagamento;</li> <li>l’<strong>esclusione</strong>, per chi fornisce servizi di informazione sui conti (“<strong>AISP</strong>”), in via esclusiva, dell’obbligo di adesione a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie;</li> <li>l’<strong>inserimento</strong> dei casi di inosservanza, da parte degli agenti in attività finanziarie, degli obblighi in materia di credito immobiliare ai consumatori, tra i comportamenti che richiedono l’adozione di immediate misure correttive da parte dell’intermediario mandante;</li> <li>l’<strong>ampliamento dell’ambito oggettivo</strong> delle sanzioni previste per la violazione delle norme sulle commissioni interbancarie.</li></ul><p>Per quanto riguarda il citato<strong> diritto di regresso</strong>, il Decreto di Rettifica, modificando l’art. 27, comma 1 del D.lgs. n. 11/2010, ha ampliato la sfera di soggetti che possono avvantaggiarsi dell’istituto in questione, includendovi anche il prestatore del servizio di disposizione di ordini di pagamento.Quest’ultimo, infatti, potrà chiedere di essere risarcito delle perdite subite o degli importi versati con riferimento ad operazioni di pagamento non eseguite o non correttamente eseguite, all’ulteriore prestatore di servizi di pagamento - coinvolto o interposto nell’esecuzione della transazione contestata - qualora, il suddetto operatore, sia l’effettivo responsabile della mancata o non corretta esecuzione dell’operazione di pagamento.L’art. 27, comma 1, D.lgs. 11/2010, così emendato recita, infatti, che:“<em>Qualora la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento ai sensi degli articoli 11, 25 e <strong>25-bis</strong> sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento coinvolto o ad un qualsiasi altro soggetto interposto nell'esecuzione dell'operazione, quest'ultimo risarcisce il primo prestatore di servizi di pagamento in caso di perdite o di importi versati ai sensi degli articoli 11, 25 e <strong>25-bis</strong>. È, altresì, prevista una compensazione degli importi qualora i prestatori di servizi di pagamento non si avvalgano dell'autenticazione forte del cliente</em>”.Questa modifica nasce dall'esigenza di dare seguito al provvedimento di rettifica della PSD2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 102/97 del 23 aprile 2018 (il “<strong>Provvedimento di Rettifica</strong>”). Invero, mediante il Provvedimento di Rettifica, il testo dell’art. 92, paragrafo 1 della PSD2, che riguarda l’ipotesi del “Diritto di Regresso”, viene modificato inserendo il riferimento all'art. 90 della PSD2, la norma che disciplina la responsabilità in caso di prestazione del servizio di disposizione di ordine di pagamento. Allo stesso modo, nell'art. 27 del D.lgs. 11/2010, sul Diritto di Regresso, il Decreto di Rettifica ha inserito il richiamo all’art. 25-<em>bis</em> del D.lgs. 11/2010, che riguarda la responsabilità del prestatore del servizio di disposizione di ordine di pagamento.Con riferimento, invece, all’<strong>esclusione</strong>, per gli AISP, <span style="text-decoration: underline;">dell’obbligo di adesione a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie</span>, il Decreto di Rettifica, modificando il comma 1 dell'articolo 114-<em>septiesdecies</em>, TUB, ha eliminato dalla disposizione in questione, il riferimento all'articolo 128-<em>bis</em> TUB, che riguarda, i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie. Il suddetto intervento si giustifica alla luce del fatto che l'art. 33 della PSD2, con riferimento agli AISP, non richiama l'applicazione dell'art. 101 della PSD2, concernente l’obbligatorietà da parte dei prestatori di servizi di pagamento, di istituire procedure di composizione extra giudiziale delle controversie.Per quanto concerne, poi, le condotte da tenere per i casi di inosservanza, da parte degli agenti in attività finanziarie, degli obblighi in materia di credito immobiliare ai consumatori, il Decreto di Rettifica, modificando il comma 5-<em>bis</em> dell'articolo 144, TUB, ha inserito, tra le violazioni che l’intermediario mandante è tenuto a segnalare all’Organismo Agenti e Mediatori (“<strong>OAM</strong>”), le ipotesi di inosservanza, da parte degli agenti in attività finanziarie, degli obblighi di trasparenza in materia di credito immobiliare ai consumatori <em>ex</em> art. 120-<em>decies</em>, TUB ( ). Pertanto, sulla base di tale novella normativa, l’intermediario mandante, dovrà adottare immediate misure correttive e trasmettere la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, all’OAM.In merito, infine, all’ultimo elemento di novità, ossia la specificazione del regime sanzionatorio previsto per la violazione delle norme sulle commissioni interbancarie, il Decreto di Rettifica, ha modificato l’art. 34-<em>quinquies</em>, comma 1, D.lgs. 11/2010( ), ora rubricato ("sanzioni in materia di commissioni interbancarie"), <strong>ampliando l'ambito delle violazioni oggetto di sanzione</strong> inserendovi anche la mancata osservanza degli obblighi di cui all’articolo 3, paragrafo 1 e all’art. 4 del Regolamento (UE) n. 751/2015 che, come noto, fissano un massimale pari allo 0,2 e allo 0,3 per cento del valore dell'operazione alle transazioni eseguite tramite carta di debito e tramite carta di credito, rispettivamente.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:ubaldo.caracino@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Ubaldo Caracino</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Ai sensi dell’art. 120-<em>decies</em>, TUB, l’agente deve fornire al cliente almeno se seguenti informazioni: (<em>i</em>) la sede e la denominazione dell’intermediario; il registro a cui è iscritto; (<em>ii</em>) se è soggetto a vincolo di mandato o opera in via esclusiva con uno o più finanziatori; (<em>iii</em>) se presta servizi di consulenza; (<em>iv</em>) se previsto, il compenso che il consumatore deve versare all’intermediario e, se non indicato puntualmente, il metodo per calcolare tale compenso; (<em>v</em>) le modalità con cui il consumatore può presentare reclamo; (<em>vi</em>) eventuali incentivi di terze parti.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Tale norma così modificata recita che: “<em>Si applica nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per l'inosservanza delle seguenti disposizioni: a) articoli 3, paragrafo 1, e 4, del regolamento (UE) n. 751/2015; b) articoli 34-bis, commi 1, 3, 4 e 5, e 34-ter, comma 1, del presente decreto.</em>”.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 28 May 2020 10:17:46 +0200</pubDate>
                        <title>ARTE | Stato di emergenza sanitaria: le opportunità (ancora) inespresse dell’&lt;i&gt;e-commerce&lt;/i&gt; e, in generale, delle vendite a distanza per il mercato dell’arte e segnatamente per le case d’asta</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/arte-stato-di-emergenza-sanitaria-le-opportunita-ancora-inespresse-delle-commerce-e-in-generale-delle-vendite-a-distanza-per-il-mercato-dellarte-e-segnatamente-per-le-case-d</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h2>1. Il mercato dell'arte e i canali di vendita a distanza</h2>L’emergenza COVID-19 ha inevitabilmente inciso in maniera significativa<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> anche sull’attività delle case d’asta, obbligando la “chiusura” degli uffici e la conseguente cancellazione delle vendite in sede organizzate per le sessioni primaverili. La criticità dello scenario nazionale ha reso incompatibile con le esigenze di contenimento del virus il contatto con il pubblico, rendendo necessario rimodulare - e non solo nel breve periodo<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> - le modalità di interazione con la propria clientela a favore di canali di vendita a distanza.In generale, il mercato sembra resistere riscontrando anche buoni risultati sia sul piano internazionale – come nel caso della vendita <em>online</em> battuta da Sotheby’s di un bracciale Cartier “Tutti Frutti” per oltre US$ 1,3 milioni<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> – sia nazionale, con l’ultima asta di fotografia organizzata da Finarte che non solo ha sfiorato i 400.000 euro di fatturato, ma ha persino visto crescere, e non di poco, la partecipazione di acquirenti stranieri rispetto all’asta autunnale<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>. Un segnale incoraggiante per gli operatori di mercato che avevano ravvisato il forte potenziale derivante dal ricorso all’online e, più in generale, ai metodi di vendita a distanza nell’affrontare le difficoltà emerse con il <em>lockdown</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a>. Trend confermato, sempre sul piano nazionale, in occasione dell’asta di multipli sempre di Finarte<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a>. Il <em>lockdown</em> forse ha dimostrato che il processo di digitalizzazione di parte dell’attività commerciale degli operatori del mercato dell’arte e, in generale, di commercializzazione a distanza, costituisce una strategia potenzialmente utile a colmare le attuali restrizioni<a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a>.Il ricorso ai canali di vendita a distanza - primo fra tutti l’<em>e-commerce</em> - presenta notevoli vantaggi circa (<em>i</em>) la possibilità di vendere o acquistare opere in qualunque momento, (<em>ii</em>) la riduzione dei costi di organizzazione di mostre ed esposizioni, (<em>iii</em>) la maggiore facilità di incontro tra domanda e offerta – elementi che permettono, sia a collezionisti che a semplici estimatori, di sopperire alla momentanea impossibilità di accesso diretto e materiale alle opere d’arte.Nonostante il crescente interesse e gli evidenti vantaggi della contrattazione online, persistono tuttavia alcuni limiti: tra di essi, come facilmente intuibile, sicuramente l’impossibilità di verificare dal vivo gli acquisti “a distanza” assume particolare rilevanza nel mercato dell’arte più che in altri settori.<h2>2. Squilibro contrattuale nei contratti a distanza e rimedi giuridici</h2>Quando i potenziali acquirenti presentano la qualifica di “consumatori” e il venditore la qualifica di “professionista” (rapporto cd. <em>business-to-consumer</em> o “B2C”), le eventuali carenze informative trovano rimedio nelle norme contenute nel Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (“<em><strong>Codice del Consumo</strong></em>”) che, agli articoli da 49 a 59, detta disposizioni imperative rivolte ai “contratti a distanza”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a>, le quali includono anche significative sanzioni amministrative.Con la definizione di “contratti a distanza” il Codice del Consumo ricomprende modalità di conclusione del contratto il cui perfezionamento avviene interamente in mancanza della presenza fisica e simultanea delle parti contraenti. Il tramite esclusivo<a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a> di tecniche di comunicazione a distanza ha, infatti, l’effetto di privare il consumatore del rapporto diretto con il bene oggetto del contratto, con conseguenti <em>gap</em> percettivi che incidono negativamente sulla prestazione di un consenso libero e consapevole. Quanto alle tecniche di comunicazione a distanza<a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a>, non rilevano né la struttura della relazione comunicativa né la determinabilità dei destinatari della comunicazione; vi rientrano, quindi, le comunicazioni telefoniche, tramite <em>e-mail</em>, telefono e <em>web</em>, tutti canali di vendita frequentemente utilizzati da case d‘asta.Può dunque la disciplina dei contratti a distanza essere applicata all’acquisto delle opere d’arte (anche in asta)? La definizione di consumatore dettata dal Codice del Consumo<a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[11]</a> porta a ritenere inclusi solo ed unicamente gli acquirenti di opere d’arte che non ne facciano una professione o comunque un’attività imprenditoriale<a href="/news-e-approfondimenti#%5B12%5D">[12]</a>. Dunque, gran parte degli operatori del settore dell’arte (quali gallerie e musei, <em>in primis</em>) non ne sono ricompresi. Sono inoltre sottratti alla definizione in esame non solo i soggetti che acquistino un’opera d’arte ai fini di (ri)vendita della stessa, bensì anche professionisti e imprenditori i quali – benché la loro attività non consista nella rivendita delle opere d’arte – acquistino l’opera per ragioni comunque collegate alla propria attività (ad esempio per impreziosire i locali dei propri uffici)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B13%5D">[13]</a>.Limitatamente al commercio elettronico, l’impossibilità di ricondurre alla nozione di consumatore molti operatori del mercato dell’arte, è, in parte, contemperata dalle tutele previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70 in materia di <em>e-commerce</em> (“<em><strong>Decreto 70/2003</strong></em>”), al quale il Codice del Consumo stesso rinvia per gli aspetti non disciplinati dallo stesso.Lo stesso codice civile offre, in realtà, già alcuni strumenti atti a tutelare soggetti che si trovano in una posizione contrattuale di “svantaggio”, quali – come detto – i soggetti che si trovano a concludere contratti a distanza, a prescindere dalla qualifica soggettiva dei contraenti; ne è esempio la disciplina delle clausole vessatorie di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile<a href="/news-e-approfondimenti#%5B14%5D">[14]</a>. Vale tuttavia la pena approfondire alcuni dei principali aspetti da tenere specificamente in caso di compravendita a distanza di opere d’arte.<h4>2.1. Obblighi informativi precontrattuali: caratteristiche del bene, garanzia di conformità, prezzo del bene e diritto di recesso.</h4>L’art. 49 del Codice del Consumo prevede un elenco di aspetti oggetto di specifica comunicazione al consumatore prima della conclusione del contratto a distanza. Tali informazioni formano parte integrante del contratto e non possono essere modificate se non mediante accordo espresso dalle parti. In particolare, il professionista deve fornire, prima della conclusione del contratto, le informazioni relative: (<em>i</em>) all’oggetto offerto, in termini di caratteristiche essenziali del bene, modalità di pagamento e di consegna; (<em>ii</em>) all’esistenza della garanzia legale di conformità di cui agli artt. 128 e seguenti del Codice del Consumo; (<em>iii</em>) al prezzo del bene e alle eventuali spese; (<em>iv</em>) al diritto di recesso e alla sua eventuale esclusione.Si può facilmente intuire che le descrizioni contenute in cataloghi, i <em>condition report</em>, le condizioni generali e, in generale, in qualsiasi dichiarazione rivolta al consumatore stesso o indistintamente al pubblico dei potenziali acquirenti dovranno essere il più possibile chiare, precise e dettagliate, in quanto idonee a ingenerare, in capo al consumatore, un affidamento sulle caratteristiche del bene in virtù del quale verrà valutata la responsabilità per difetto di conformità ai sensi degli articoli che precedono. L’obbligo di fornire un’informativa in merito alle caratteristiche essenziali del bene di cui al punto (i) assume particolare rilevanza nell’ambito dei beni artistici proprio alla luce della garanzia di conformità di cui agli articoli 128 e ss., in ragione del fatto che, ai sensi degli stessi, grava in capo al professionista un obbligo di consegnare beni “conformi al contratto”. A tal fine la legge prevede anche dei criteri presuntivi, all’articolo 129, tra cui:(a) la conformità alla descrizione fatta dal venditore, da intendersi come qualsivoglia dichiarazione afferente alle qualità del bene rivolta al consumatore dal venditore o da chi agisce in suo nome e/o per suo conto (come tipicamente le case d’asta), in forma scritta o orale; e(b) la presenza delle qualità che il consumatore possa ragionevolmente aspettarsi tenuto conto della natura e delle dichiarazioni pubbliche del venditore o di chi agisce in suo nome e/o per suo conto.La garanzia di conformità di cui al punto (<em>ii</em>) deve intendersi come un’informativa che, in maniera chiara e comprensibile, chiarisca i contenuti essenziali dei diritti riconosciuti al consumatore in materia di garanzia di conformità<a href="/news-e-approfondimenti#%5B15%5D">[15]</a>. Ciò vale anche per i beni usati, in quanto il legislatore, agli art. 128 e ss., non ha esercitato la possibilità – prevista dall’articolo 1, comma 3, della direttiva 1999/44/CE – di escludere gli stessi dall’ambito dei “beni di consumo”.Per quanto concerne il punto (<em>iii</em>), il prezzo dei beni deve essere comprensivo delle imposte (prima fra tutte l’IVA) e delle spese e dei costi aggiuntivi; qualora tali spese non possano essere ragionevolmente calcolate in anticipo, si dovrà indicare che saranno addebitate al consumatore. Infine, per quanto riguarda l’obbligo informativo di cui al punto (<em>iv</em>), il professionista è tenuto a informare il cliente circa il diritto di recesso di cui all’articolo 52 del Codice del Consumo a meno che esso non sia previsto ai sensi di legge (come nel caso delle aste pubbliche sotto descritte).<h4>2.2. Obblighi informativi previsti in materia di <em>e-commerce</em></h4>Come anticipato, il Decreto 70/2003 si rivolge al commercio elettronico.Innanzitutto, occorre chiarire che non costituiscono “<em>e-commerce</em>” le mere “vetrine” <em>online</em>, intese come spazi espositivi virtuali attraverso i quali le case d’aste presentano le proprie opere. Molte case d’asta - oltre ad avvalersi di piattaforme <em>e-commerce</em> terze come <em>Artsy, Artspace</em> e <em>Invaluable</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B16%5D">[16]</a> - ormai da tempo hanno implementato dei propri portali e-commerce per gestire direttamente gli acquisti. Il Decreto 70/2003 impone a carico del prestatore di servizi una serie di stringenti obblighi informativi suddivisibili in due categorie: (<em>i</em>) le informazioni generali obbligatorie<a href="/news-e-approfondimenti#%5B17%5D">[17]</a>; e (<em>ii</em>) le informazioni dirette alla conclusione del contratto<a href="/news-e-approfondimenti#%5B18%5D">[18]</a>. Gli obblighi informativi in questione, più che concernere le qualità e le caratteristiche del bene o del servizio, afferiscono all’affidabilità del fornitore<a href="/news-e-approfondimenti#%5B19%5D">[19]</a>, questione di rilevanza cruciale nell’ambito del commercio sul <em>web</em>.<h4>2.3. Diritto di recesso; l’esclusione delle aste pubbliche, ma non se tutte <em>online</em></h4>Lo strumento di tutela con maggior impatto concesso al consumatore in caso di conclusione di contratti con il professionista a distanza o fuori dai locali commerciali è sicuramente il diritto di recesso: ai sensi dell’articolo 52 del Codice del Consumo il consumatore dispone infatti di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi (diversi da quelli previsti all'articolo 56, comma 2, e all'articolo 57)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B20%5D">[20]</a>. Tuttavia, l’articolo 59 del Codice del Consumo prevede una serie di esclusioni dal diritto di recesso nei contratti a distanza, tra le quali rientrano i contratti conclusi in occasione di un’asta pubblica<a href="/news-e-approfondimenti#%5B21%5D">[21]</a>. La <em>ratio</em> di tale esclusione risiede nel fatto che, in generale, le modalità di partecipazione all’asta escludono “l’effetto sorpresa”, l’impreparazione e la scarsa ponderazione delle decisioni.Quanto precede vale a condizione che l’asta sia aperta al pubblico nella sua generalità e organizzata in modo da consentire la partecipazione fisica dei potenziali acquirenti, indipendentemente dal fatto che, poi, l’aggiudicazione avvenga tramite l’utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza. Finché, quindi, le aste sono tenute fisicamente e anche con modalità a distanza non troverebbe applicazione il diritto di recesso ai sensi del combinato degli artt. 59, comma 1, e 45, comma 1, lettera (o), del Codice del Consumo<a href="/news-e-approfondimenti#%5B22%5D">[22]</a>. Rimangono, invece, escluse le aste tenute esclusivamente a distanza, comprese le aste online.<h2>3. Altre normative da tenere in considerazione in caso di vendite a distanza: GDPR – Legge sul Diritto d'Autore</h2>Il ricorso a canali di vendita a distanza e <em>online</em> determina, inevitabilmente, il trattamento di dati personali identificativi dei potenziali acquirenti e, conseguentemente, la qualifica in capo alle società di gestione delle case d’asta di “titolare del trattamento”, ovvero soggetto che stabilisce le finalità e le modalità di trattamento dei dati. Da tale qualifica deriva un novero di obblighi, anche in fase precontrattuale, primo fra tutti quello di fornire agli interessati, in modo facilmente accessibile, tutte le informazioni su come vengono trattati i dati personali, con un linguaggio semplice, chiaro e comprensibile.Non solo, anche in considerazione di quanto illustrato relativamente alla responsabilità per la conformità del bene al paragrafo 2.2 che precede, al fine di consentire una più corretta e puntuale informazione dei potenziali acquirenti in merito alle caratteristiche delle opere e al loro status di conservazione è indispensabile - il più delle volte - descrivere le opere anche attraverso la loro raffigurazione fotografica. Tale aspetto impone il rispetto delle prescrizioni di cui Legge n. 633/1941 (cd “<em><strong>Legge sul diritto d’autore</strong></em>”)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B23%5D">[23]</a>.Quando precede vale a esempio di come il ricorso a canali di vendita a distanza soggiace a uno svariato catalogo di tutele normative da tenere nella debita considerazione da parte degli operatori.<h2>4. Commercio Internazionale</h2>Come dimostrano i dati afferenti alle recenti aste<a href="/news-e-approfondimenti#%5B24%5D">[24]</a>, il ricorso a modalità di commercializzazione dei beni artistici online agevola le interazioni con clienti stranieri, valorizzando appieno la tendenza internazionale insita del mercato dell’arte. Le vendite internazionali, tuttavia, implicano problematiche connesse all’operatività di normative estere che, nella maggior parte dei casi, includono specifiche tutele per i soggetti consumatori. Posto che, in via prudenziale, occorre avvalersi di consulenti legali al fine di identificare con certezza la normativa di volta in volta applicabile, le parti possono gestire tali profili di internazionalità già in sede contrattuale, di modo da mitigare incertezze nei propri rapporti giuridici.La soluzione più efficiente, in particolare, consiste nella predeterminazione della legge applicabile al contratto. In questo senso, naturalmente, la scelta più agevole e, spesso, più tutelante per la casa d’asta consiste nell’optare per la legge applicabile nel luogo in cui è collocata la propria sede legale e/o operativa. Tuttavia, al fine contemperare le diverse istanze e facilitare lo svolgimento delle trattative, gli operatori commerciali frequentemente identificano quale normativa applicabile, una legge “neutra” (quale, ad esempio, la legge svizzera) che non comporti particolari gravosità per nessuna delle parti interessate. Nel caso, poi, di condizioni generali, nella prassi possono riscontrarsi casi di operatori che predispongono condizioni generali differenti per singoli Paesi, in base alla affinità e alle specificità delle rispettive normative. In ogni caso, occorre chiarire che, limitatamente agli stati membri dell’Unione Europea, le relative discipline consumeristiche derivano da corrispondenti direttive comunitarie e quindi, almeno da questo punto di vista, non sussistono particolari divergenze.<h2>5. Riflessioni finali</h2>Alla luce della situazione di emergenza sanitaria che ci accompagnerà (purtroppo) ancora per mesi e di quanto sopra sommariamente descritto, è evidente che la vendita a distanza e l’<em>e-commerce</em> siano certamente un’opportunità da approfondire ed indagare da parte di case d’asta (oltre che di gallerie e antiquari) anche per anticipare e cogliere a pieno quella che gli esperti chiamano <em>revenge spending</em> (che peraltro in Cina è già in atto)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B25%5D">[25]</a> e seguire l’evoluzione culturale che predilige canali di vendita più agili rispetto a quelli convenzionali.&nbsp;Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente <a href="mailto:arteam@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">arteam@advant-nctm.com</a> o ai seguenti professionisti: <a href="mailto:a.donati@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Alessandra Donati</a>, <a href="mailto:f.federici@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Filippo Federici</a> e <a href="mailto:m.maffeis@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Matilde Maffeis</a>.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Per una panoramica in merito agli interventi implementati a livello nazionale a sostegno della cultura si rimanda alla nota del dipartimento di Corporate &amp; Commercial “<a href="https://www.nctm.it/news/articoli/arte-during-the-exhibition-the-gallery-will-be-closed-larteam-di-nctm-in-soccorso-di-artisti-e-galleristi" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ARTE | During the Exhibition the Gallery Will Be Closed: l’ArTeam di Nctm in soccorso di artisti e galleristi</a>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Complice anche la crisi della “sala” tradizionale, il trend - come segnala efficacemente Fabio Massimo Bertolo di Finarte nell’<a href="https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/mercato/2020/05/case-aste-pandemia-finarte/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">intervista</a> rilasciata a Cristina Masturzo di Artribune - vedeva già una transizione verso canali di vendita a distanza e modalità <em>smart</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> Si veda l’articolo <a href="https://artslife.com/2020/04/30/un-bracciale-tutti-frutti-di-cartier-battuto-a-13-milioni-da-sothebys/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=un-bracciale-tutti-frutti-di-cartier-battuto-a-13-milioni-da-sothebys" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Un bracciale “Tutti Frutti” di Cartier vola a 1,3 milioni in asta da Sotheby’s</a>, pubblicato il 30 aprile 2020 su Artslife.com.. Si veda anche l’i<a href="https://www.artmarketmonitor.com/2020/04/27/sothebys-and-google-to-auction-virtual-meetings-with-global-leaders-to-benefit-international-rescue-committee/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">niziativa benefica</a> organizzata da Sotheby’s e Google.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> I dati sono stati riportati da Maria Adelaide Marchesoni, in “<a href="https://www.ilsole24ore.com/art/finarte-asta-online-l-incanto-fotografia-AD7Er8E" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Finarte, aste online per l’incanto di fotografia</a>”, 22 marzo 2020. Si segnala che anche la successiva asta di <a href="https://www.finarte.it/2020/04/ottimo-risultato-anche-per-grafica-e-multipli-la-prima-asta-interamente-da-remoto/?lang=en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Grafica Internazionale e Multipli d’autore</a> organizzata da Finarte in data 27 aprile 2020 ha ottenuto un eccellente risultato con oltre l’83% di aggiudicato per lotti e il 135% per il valore per un totale di € 159.206,96.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> In alcuni casi gallerie e case d’asta hanno anche immaginato nuove sinergie; questo è il caso della <a href="https://www.sothebys.com/gallerynetwork" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gallery Network</a> ovverosia la nuova piattaforma lanciata recentemente da Sotheby’s per la vendita diretta di opere di talune gallerie. Sull’iniziativa si rinvia anche all’articolo Gallery Network. "<a href="https://www.bonhams.com/how_to_buy/21822/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sotheby’s lancia una nuova piattaforma di vendita dedicata alle gallerie</a>" di Chiara Cola pubblicato il 30 aprile 2020 su ArtsLife. Bonhams spiega letteralmente “<em>step by step</em>” come acquistare nelle proprie aste solo <em>online</em>. In altri casi opere e beni sono proposti sul web in trattativa privata come in una vetrina.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a> Cfr. <a href="https://www.finarte.it/2020/04/ottimo-risultato-grafica-e-multipli-prima-asta-interamente-da-remoto/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.finarte.it/2020/04/ottimo-risultato-grafica-e-multipli-prima-asta-interamente-da-remoto/</a> e <a href="https://artslife.com/2020/04/29/dalla-sala-daste-allasta-in-sala-il-rituale-si-fa-irrituale/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://artslife.com/2020/04/29/dalla-sala-daste-allasta-in-sala-il-rituale-si-fa-irrituale/</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a> Come illustrato anche da Robin Pogrebin, Scott Reyburn and Zachary Small, nell’articolo “<a href="https://www.nytimes.com/2020/04/19/arts/design/art-auction-houses-sales-coronavirus.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Auction Houses Postpone Live Sales and Pivot to Online</a>” del 19 aprile 2020; cfr. inoltre Silvia Anna Barillà, "<a href="https://www.ilsole24ore.com/art/vendite-vivaci-frieze-online-fascia-alta-AD4OoUP" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Vendite vivaci a Frieze online nella fascia alta</a>", Il Sole 24 Ore, 9 maggio 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a> Definiti dall’articolo 45, lettera g) del Codice del Consumo come “<em>qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a> Gabriele Salvi, Commento all’articolo 49, in Ernesto Capobianco, Lorenzo Mezzasoma, Giovanni Perlingieri (a cura di), Codice del Consumo, Edizioni scientifiche italiane 2018.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a> L’elenco era originariamente contenuto nell’allegato I al d.lgs. n. 185 del 1999.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[11]</a> Si veda articolo 3 del Codice del Consumo, ai sensi del quale per consumatore si intende “<em>la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B12%5D">[12]</a> Ad esempio, relativamente ai contratti conclusi per scopi “misti” da persona fisica che svolge attività imprenditoriale, la giurisprudenza maggioritaria a livello europeo (su tutte CG. 20/01/2005, Gruber vs Gruber vs Bay Wa AG – cfr. <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62001CJ0464&amp;from=FR" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62001CJ0464&amp;from=FR</a>) adotta il criterio della cd. di prevalenza, in forza del quale sarebbe applicabile il diritto dei consumatori quando il bene oggetto del contratto risulti destinato a soddisfare in maniera prevalente esigenze di natura personale o familiare.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B13%5D">[13]</a> Giovanni De Cristoforo, La tutela degli acquirenti di opere d’arte contemporanea non autentiche, in L’opera d’arte nel mercato. Principi e regole (a cura di) Giovanni Liberati Buccianti, p. 75.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B14%5D">[14]</a> Ai fini della sottoscrizione delle clausole vessatorie è possibile, inoltre, sempre in un’ottica di implementazione della digitalizzazione del mercato dell’arte, il ricorso alla c.d. “firma digitale”. Risulta invece controversa, in dottrina e in giurisprudenza, l’efficacia del ricorso al meccanismo “<em>point and click</em>” consistente nella conferma da parte del contraente attraverso il “<em>click</em>” puntando il mouse o il cursore su un pulsante virtuale, la cui “pressione” implica l’accettazione della proposta contrattuale del proponente.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B15%5D">[15]</a> Con specifico riferimento alla disciplina alla garanzia legale di conformità, si osserva che, in astratto, <em>nulla osta</em> alla qualificazione delle opere d’arte quali “beni di consumo” ai fini dell’applicazione della normativa rilevante. Invero, la definizione di bene di consumo di cui all’articolo 128 è estremamente ampia, comprendendo “<em>qualsiasi bene mobile, anche da assemblare</em>”, e le relative esclusioni – che sono tassativamente elencate nel prosieguo della norma – non includono gli oggetti d’arte, menzionati in altre disposizioni del Codice del Consumo (cfr. art. 14 del Codice del Consumo). Non solo, è opinione prevalente in dottrina che la qualifica di “bene di consumo” non dipenda da una qualifica oggettiva dello stesso bensì dalla estraneità del contratto all’esercizio di un’attività professionale o imprenditoriale e, quindi, in ultima analisi, dalla circostanza che il bene sia alienato da un professionista e acquistato da un consumatore (cfr. <em>ex multis</em>, Arturo Maniaci, Commento all’art. 128 in Vincenzo Cuffaro (a cura di), Codice del Consumo, 2019, Giuffré, p. 592, Federico Fratini, Commento all’articolo 45 e Roberta Mongillo, Daniela Iuliano, Commento all’articolo 128, in Ernesto Capobianco, Lorenzo Mezzasoma, Giovanni Perlingieri (a cura di), Codice del Consumo, Edizioni scientifiche italiane 2018, pp. 277 e 672 e ss.). Peraltro, l’applicabilità del Codice del Consumo alle opere d’arte si desume, a contrario, dall’articolo 14, comma 5 lettera c), del Codice del Consumo ai sensi del quale non si applica agli “<em>oggetti d’arte e di antiquariato</em>” l’obbligo di indicazione del prezzo per unità di misura di cui all’articolo in questione. Tale unica esclusione, conferma l’applicabilità della disciplina generale del Codice del Consumo agli oggetti d’arte. In questo senso si veda Francesco Fabris, L’acquisto di opere d’arte online. Caratteri e forme di tutela per il collezionista, in BusinessJus, 2013.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B16%5D">[16]</a> Cfr. Sarah Hanson, "<a href="https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/2017/12/128673.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Digitalizzare le aste: istruzioni per l’uso</a>", in Il Giornale dell'Arte, n. 381, dicembre 2017.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B17%5D">[17]</a> Cfr. articolo 7 del Decreto 70/2003.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B18%5D">[18]</a> Cfr. articolo 12 del Decreto 70/2003.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B19%5D">[19]</a> Per una trattazione completa si rimanda a Ettore Battelli, Contrattazione e condizioni generali del contratto nell’e-commerce, in I Contratti, n. 2 / 2012, p. 191.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B20%5D">[20]</a> Sul tema si rinvia anche all’articolo di Gloria Gatti, "<a href="https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/hai-fatto-click-puoi-pentirtene-/133350.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Hai fatto click? Puoi pentirtene</a>", in Il Giornale dell’Arte, n. 408, maggio 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B21%5D">[21]</a> Definita dall’articolo 45, lettera (o) del Codice del Consumo come “<em>metodo di vendita in cui beni o servizi sono offerti dal professionista ai consumatori che partecipano o cui é data la possibilità di partecipare all’asta di persona, mediante una trasparente procedura competitiva di offerte gestita da una casa d’aste e in cui l’aggiudicatario é vincolato all’acquisto dei beni o servizi</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B22%5D">[22]</a> D’altro canto, lo stesso considerando n. 24 della direttiva 2011/83/UE chiarisce che le aste online non possano considerarsi aste pubbliche se non contemplano la possibile presenza fisica del cliente consumatore in quanto: "<em>un’asta pubblica implica che professionisti e consumatori partecipano all’asta di persona o viene loro data la possibilità di parteciparvi. I beni o servizi sono offerti dal professionista al consumatore mediante una procedura di offerte autorizzata per legge in taluni Stati membri, a offrire beni o servizi in una vendita pubblica. L’aggiudicatario è tenuto all’acquisto dei beni o servizi. L’uso, a fini d’asta, di piattaforme online messe a disposizione di consumatori e professionisti non dovrebbe essere considerato un’asta pubblica ai sensi della presente direttiva.</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B23%5D">[23]</a> Per una trattazione più approfondita del tema si rimanda alla nota del dipartimento di Corporate &amp; Commercial “A<a href="https://www.nctm.it/news/articoli/arte-during-the-exhibition-the-gallery-will-be-closed-la-vendita-a-distanza-richiede-la-forma-scritta-le-regole-per-il-gallerista" target="_blank" rel="noreferrer noopener">RTE | During the Exhibition the Gallery Will Be Closed. La vendita a distanza richiede la forma scritta: le regole per il gallerista</a>” e al lungimirante -per non dire profetico- saggio di Alberto Maria Gambino, "Le trasmissioni telematiche del bene immateriale", in AIDA, 1997, par. 3.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B24%5D">[24]</a> In occasione dell’asta online di fotografia di Finarte del 17 marzo 2020, circa il 50% dei partecipanti era di nazionalità straniera, la maggior parte dagli Stati Uniti ma anche da Turchia, Hong Kong, Francia e Germania (<a href="https://www.ilsole24ore.com/art/finarte-asta-online-l-incanto-fotografia-AD7Er8E" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.ilsole24ore.com/art/finarte-asta-online-l-incanto-fotografia-AD7Er8E</a>).<a href="/news-e-approfondimenti#%5B25%5D">[25]</a> Cfr. Francesco Tortora, “<a href="https://www.corriere.it/economia/moda-business/cards/coronavirus-hermes-riapre-canton-25-milioni-euro-un-giorno-ed-gia-revenge-spending/incredibile-performance_principale.shtml" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Coronavirus, Hérmes riapre a Canton, 2.5 milioni di Euro in un giorno ed è già “revenge spending</a>”, su Corriere della Sera, 15 aprile u.s.. Maria Angela Tessa, “<a href="https://www.wallstreetitalia.com/in-cina-e-partito-il-revenge-spending-presi-dassalto-negozi-di-lusso" target="_blank" rel="noreferrer noopener">In Cina è partito il “revenge spending, presi d’assalto i negozi di lusso</a>”, in Wall Street Italia del 17 aprile u.s.; Giulia Crivelli, "<a href="https://www.ilsole24ore.com/art/in-cina-e-gia-l-ora-revenge-spending-e-riprogrammare-viaggi-ADL5BuD" target="_blank" rel="noreferrer noopener">In Cina è già l’ora del “revenge spending” e di (ri)programmare viaggi</a>", su Il Sole 24 ore del 17 marzo u.s..]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
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                        <guid isPermaLink="false">news-5206</guid>
                        <pubDate>Tue, 26 May 2020 11:26:23 +0200</pubDate>
                        <title>La lotta al COVID-19: un approccio &lt;i&gt;all-around&lt;/i&gt;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-lotta-al-covid-19-un-approccio-all-around</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’emergenza epidemiologica da virus COVIDsalva-19 sta dominando le notizie, rappresentando un vero e&nbsp;proprio tornante della storia, sotto diversi punti di vista.In poche settimane, l’epidemia si è trasformata dall’essere un problema principalmente asiatico,&nbsp;alla prima pandemia di dimensioni realmente globali, un evento che ha avuto un impattato dirompente&nbsp;nei più vari settori di un’economia globalizzata come quella contemporanea.La pandemia in corso ha colpito tutti i settori ed anche questo rende difficile delineare oggi un quadro&nbsp;chiaro di quelle che saranno le sue conseguenze in termini economici, ma anche sociali.Crediamo occorra poi distinguere fra conseguenze a breve e lungo termine, secondo scenari condizionati&nbsp;dal perdurare del contagio, oltre che fra effetti sui singoli settori produttivi direttamente&nbsp;interessati ed effetti generali sul sistema economico italiano (ma anche europeo ed internazionale)&nbsp;nel suo complesso.In tale contesto, come noto, il Governo italiano ha deciso di adottare misure straordinarie ed urgenti&nbsp;per contrastare la diffusione del virus e per potenziare il sistema sanitario nazionale, a partire dalla&nbsp;dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020. Tali&nbsp;misure hanno inciso ed incidono – in modo più o meno diretto – sull’organizzazione e sull’attività&nbsp;d’impresa delle società operanti sostanzialmente in tutti i settori produttivi, oltre che sulla libera&nbsp;circolazione delle persone fisiche.Tutti i dipartimenti di Nctm, ciascuno rispetto alla propria area di attività, hanno analizzato e continuano&nbsp;ad analizzare ogni giorno le novità normative che si stanno susseguendo, approfondendone&nbsp;i contenuti e valutandone l’impatto per le imprese.Qui di seguito abbiamo quindi elaborato un indice virtuale di tutti i principali contributi che i nostri&nbsp;dipartimenti hanno predisposto dall’inizio di questa emergenza ad oggi.L’indice è suddiviso appunto per aree di attività. Naturalmente, cliccando su ogni link si verrà subito&nbsp;indirizzati al relativo contributo.Crediamo di poter così fornire ai nostri lettori un approccio allo stesso tempo approfondito e multidisciplinare&nbsp;rispetto all’impatto del COVID-19 sul mondo delle imprese.Va da sé come, dato l’attuale stato di emergenza, il quadro normativo sia in continua evoluzione ed&nbsp;occorra quindi restare sempre aggiornati sulle novità normative. Per questo Vi invitiamo a tenere&nbsp;monitorato il nostro sito internet <a href="https://www.nctm.it/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.nctm.it/</a>, dove pubblicheremo tutti i prossimi contributi.<span style="text-decoration: underline;">CORPORATE &amp; COMMERCIAL</span>1. <a href="https://www.nctm.it/news/articoli/corporate-commercial-limpatto-del-coronavirus-sui-contratti-%20commerciali-soggetti-a-legge-italiana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">L’impatto del Coronavirus (i) sui contratti commerciali e (ii) su alcuni profili di diritto societario&nbsp;per le imprese</a>2. <a href="https://www.nctm.it/news/articoli/corporate-commercial-emergenza-coronavirus-attivitadimpresa-consentite-e-attivita-sospese" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Emergenza Coronavirus: attività d’impresa consentite e attività sospese</a>3. <a href="https://www.nctm.it/news/articoli/corporate-commercial-limpatto-dello-stato-di-emergenzaderivante-dal-covid-19-su-taluni-profili-di-diritto-societario-focus-sulle-novita-temporaneedel-d-l-n-23-dell8-aprile" target="_blank" rel="noreferrer noopener">L’impatto dello stato di emergenza derivante dal COVID-19 su taluni profili di diritto societario&nbsp;– Focus sulle novità temporanee del D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020</a><span style="text-decoration: underline;">BANCARIO &amp; FINANZIARIO</span>1. <a href="https://www.nctm.it/news/articoli/bancario-finanziario-il-nuovo-decreto-liquidita-garanzia-sacee-potenziamento-del-fondo-di-garanzia-per-le-pmi-per-far-fronte-allemergenza-covid-19" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Il nuovo Decreto Liquidità: garanzia SACE e potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI per far&nbsp;fronte all’emergenza COVID-19</a><span style="text-decoration: underline;">DIRITTO PENALE D’IMPRESA</span>1. <a href="https://www.nctm.it/news/articoli/penale-dimpresa-coronavirus-sanzioni-amministrative-penalied-effetti-sul-processo-penale-dei-provvedimenti-legislativi" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Coronavirus: sanzioni amministrative, penali ed effetti sul processo penale dei provvedimenti legislativi</a><span style="text-decoration: underline;">AMMINISTRATIVO</span>1. <a href="https://www.nctm.it/news/articoli/decreto-cura-italia-nuove-misure-urgenti-in-materia-di-giustizia-amministrativa-e-di-procedimenti-amministrativi" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, di procedimenti amministrativi e di adempimenti&nbsp;in materia ambientale: il Decreto “Cura Italia” e le sue proroghe</a><span style="text-decoration: underline;">AMMINISTRATIVO - IMMOBILIARE</span>1. <a href="https://www.nctm.it/news/articoli/amministrativo-immobiliare-decreto-cura-italia-la-requisizione-dei-beni-immobili" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Decreto “Cura Italia”: la requisizione dei beni immobili</a><span style="text-decoration: underline;">MERCATI FINANZIARI</span>1. <a href="https://www.nctm.it/news/articoli/mercati-finanziari-covid-19-nuove-modifiche-allart-20-tuf-enuovi-obblighi-di-trasparenza-rafforzata-su-variazioni-delle-partecipazioni-rilevanti-e-dichiarazione-delle-intenzioni" target="_blank" rel="noreferrer noopener">COVID-19 - Nuove modifiche all’Art. 120 TUF e nuovi obblighi di trasparenza rafforzata su variazioni&nbsp;delle partecipazioni rilevanti e dichiarazione delle intenzioni</a>2. <a href="https://www.nctm.it/news/articoli/mercati-finanziari-covid-19-consob-emana-indicazioni-operativeal-mercato-in-merito-a-informazioni-finanziare-prospetti-e-revisione-contabile" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Consob emana indicazioni operative al mercato in merito a informazioni finanziarie, prospetti e revisione&nbsp;contabile</a>3. <a href="https://www.nctm.it/news/articoli/mercati-finanziari-covid-19-consob-emana-indicazioni-operative-al-mercato-su-modalita-di-svolgimento-delle-assemblee" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Consob emana indicazioni operative al mercato su modalità di svolgimento delle assemblee</a><span style="text-decoration: underline;">TRIBUTARIO | MERCATI FINANZIARI</span>1. <a href="https://www.nctm.it/news/articoli/tributario-mercati-finanziari-novita-introdotte-dal-decreto-rilancio" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Novità introdotte dal Decreto Rilancio</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 26 May 2020 11:21:30 +0200</pubDate>
                        <title>Quale giudice è competente per le controversie individuali di lavoro marittimo? Con l’ordinanza n. 5739 del 3 marzo 2020, la Corte di Cassazione ritorna sul tema</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/quale-giudice-e-competente-per-le-controversie-individuali-di-lavoro-marittimo-con-lordinanza-n-5739-del-3-marzo-2020-la-corte-di-cassazione-ritorna-sul-tema</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con l’ordinanza n. 5739 del 3 marzo 2020, la Corte di Cassazione torna sul tema della competenza&nbsp;territoriale del Giudice del lavoro, chiamato a decidere sulle controversie in materia di diritto del&nbsp;lavoro marittimo.La pronunzia ci dà l’occasione per delineare brevemente i principi fondamentali, sulla base dei quali&nbsp;va individuata la competenza territoriale dei giudici chiamati a decidere sulle controversie giuslavoristiche&nbsp;con la cosiddetta “<em>gente di mare</em>”.È un principio oramai generalmente accettato che – nel sistema delle fonti del diritto italiano – il&nbsp;diritto del lavoro marittimo rivesta la caratteristica di norma speciale (cfr. art. 1 del codice della&nbsp;navigazione) che, in quanto tale, prevale sulle norme aventi carattere generale. Nello specifico ambito&nbsp;del diritto del lavoro marittimo le norme aventi carattere generale possono, dunque, trovare&nbsp;applicazione solamente nei casi in cui (a) il diritto del lavoro marittimo non regolamenti la materia&nbsp;e (b) la relativa lacuna nella regolamentazione non possa essere colmata mediante il ricorso ad altre&nbsp;disposizioni della normativa speciale.Questo principio viene espressamente ribadito anche dall’ordinanza in commento, nella quale si&nbsp;chiarisce che la disciplina del lavoro marittimo “<em>è da sempre connotata da particolari caratteri di&nbsp;specialità rispetto alla disciplina applicabile al lavoro comune</em>”.In forza del menzionato principio di specialità, non solo la disciplina sostanziale del diritto del lavoro&nbsp;marittimo si distingue significativamente dal diritto del lavoro ordinario, ma vigono altresì regole&nbsp;speciali per la determinazione della competenza territoriale del Giudice chiamato a pronunziarsi&nbsp;sulle controversie giuslavoristiche con i lavoratori marittimi.Il nostro codice della navigazione individua, con l’art. 603 del Codice della Navigazione i criteri di&nbsp;collegamento speciali per la determinazione di tale Giudice, competente a conoscere dei rapporti&nbsp;di lavoro con la gente di mare.Ciò viene confermato anche nell’ordinanza in commento, nella quale – riprendendo il principio&nbsp;enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. civ, Sez. Unite, n. 17443/2014 e Cass. civ., Sez.&nbsp;Unite, n. 5944/1982) – si ribadisce che per le “<em>controversie individuali di lavoro marittimo … la competenza&nbsp;territoriale del giudice deve individuarsi in base ai criteri di collegamento fissati dall’art. 603&nbsp;cod. nav.</em>”.La norma del codice della navigazione costituisce, dunque, a tutt’oggi il perno per l’individuazione&nbsp;dei criteri di collegamento territoriale e, dunque, per l’individuazione del Giudice competente, benché&nbsp;– con sentenza n. 29 del 1976 – la Corte Costituzionale sia intervenuta sulla predetta norma&nbsp;dichiarandola parzialmente incostituzionale.La pronuncia della Consulta riguardava, infatti, il solo riconoscimento della giurisdizione in capo al&nbsp;comandante di porto, ma non travolgeva i criteri di collegamento territoriale individuati dalla norma.&nbsp;Neppure, la disciplina dell’art. 603 cod. nav. può ritenersi esplicitamente o implicitamente abrogata&nbsp;dalla legge n. 533 del 1973, che ha innovato la disciplina delle controversie di lavoro ed i criteri di&nbsp;collegamento dettati dall'art. 413, comma 2 e ss., cod. proc. civ.. &nbsp;In forza del sopra richiamato principio&nbsp;di specialità, tale disciplina rimane, infatti, inapplicabile ai rapporti di lavoro marittimo.Pertanto, i criteri di collegamento previsti dall’art. 603 cod. nav. è a tutt’oggi vigente.Ciò detto, è opportuno soffermarsi brevemente sui criteri di collegamento individuati dall’art. 603&nbsp;cod. nav., che prevede due fori tra loro alternativi per le cause di lavoro inerenti al contratto di&nbsp;arruolamento:</p><ul> <li>quello del Tribunale del luogo dove è stato instaurato, eseguito o cessato il rapporto di&nbsp;lavoro marittimo e</li> <li>quello del Tribunale del luogo nella cui circoscrizione è iscritta la nave.</li></ul><p>Con riferimento al primo dei due fori alternativi, la Suprema Corte di Cassazione ha, peraltro, specificato&nbsp;che il Giudice del luogo della cessazione del rapporto va individuato con riferimento al luogo&nbsp;in cui il lavoratore avrebbe dovuto trovarsi nel momento della verificazione dell'effetto estintivo, in&nbsp;esecuzione del contratto. Ciò rileva soprattutto per i periodi intercorrenti tra lo sbarco ed il successivo&nbsp;reimpiego, per i quali detto luogo coincide con il domicilio del lavoratore marittimo, ovvero il&nbsp;luogo in cui questi attende le successive comunicazioni dell'armatore in ordine alla prosecuzione&nbsp;del rapporto di lavoro (sul punto, si veda Corte di Cassazione, ordinanza n. 5944 del 11 novembre&nbsp;1982).Per le controversie di lavoro marittimo, non trovano, dunque, applicazione i criteri di competenza&nbsp;territoriale ordinari previsti all’art. 413 del codice di procedura civile, ma quelli speciali individuati&nbsp;dall’art. 603 del codice della navigazione.Il Giudice territorialmente competente è, dunque, alternativamente (a) quello del luogo in cui il&nbsp;rapporto di lavoro marittimo è instaurato, eseguito o cessato oppure (b) quello del luogo di iscrizione&nbsp;della nave.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 26 May 2020 11:21:26 +0200</pubDate>
                        <title>La Corte di Giustizia dell’Unione Europea chiarisce il significato da attribuire alla nozione di “&lt;i&gt;incidente&lt;/i&gt;” di cui all’art. 17 della Convenzione di Montreal</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-corte-di-giustizia-dellunione-europea-chiarisce-il-significato-da-attribuire-alla-nozione-di-incidente-di-cui-allart-17-della-convenzione-di-montreal</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Padre e figlia minorenne, austriaci, viaggiano tra Maiorca e Vienna a bordo di un volo operato dal&nbsp;vettore Niki Luftfahrt: durante il viaggio, viene servito al genitore un bicchiere di caffè caldo, che,&nbsp;una volta posto sul tavolino antistante il sedile del passeggero, si rovescia (non è dato sapere se a&nbsp;causa di un difetto del tavolino pieghevole sul quale era posto o per effetto delle vibrazioni dell’aereo)&nbsp;addosso alla figlia, causandole ustioni di secondo grado.L’evento appena descritto, dopo un contenzioso durato circa tre anni, è giunto all’attenzione della&nbsp;Corte di Giustizia dell’Unione Europea, chiamata a pronunciarsi - in via pregiudiziale - sulla corretta&nbsp;interpretazione del concetto di “<em>incidente</em>” di cui all’art. 17, comma 1<a href="/news-e-approfondimenti#%5B19%5D">[19]</a>, della Convenzione di Montreal<a href="/news-e-approfondimenti#%5B20%5D">[20]</a>.Nel corso del giudizio, la compagnia aerea si è difesa assumendo che la nozione di incidente, ai sensi&nbsp;della Convenzione di Montreal, esiga il verificarsi di un rischio inerente al trasporto aereo e sarebbe&nbsp;pertanto da ricondursi esclusivamente ai casi in cui il rischio, poi concretizzatosi nel pregiudizio subito,&nbsp;sia da rinvenire nello stato o nelle condizioni di impiego dell’aeromobile o di altro dispositivo&nbsp;utilizzato per le operazioni di imbarco e/o sbarco (condizione che non sarebbe ricorsa nel caso di&nbsp;specie). Più estensiva, ovviamente, l’interpretazione fatta valere, invece, dal legale dei passeggeri,&nbsp;che conseguentemente richiedeva la condanna della compagnia al risarcimento del danno subito&nbsp;dalla minore.Valutati tali argomenti, con sentenza del 15 dicembre 2015, il <em>Landesgericht Korneuburg</em> (Tribunale&nbsp;del <em>Land</em>, Korneuburg, Austria) accoglieva la domanda di risarcimento del danno in base al rilievo&nbsp;che i danni causati alla minore sarebbero riconducibili ad un incidente determinato da un “<em>evento&nbsp;inconsueto prodotto da un’azione esterna</em>”. Al contrario, con sentenza del 30 agosto 2016, l’<em>Oberlandesgericht&nbsp;Wien</em> (Tribunale del <em>Land</em>, Vienna, Austria) riformava la sentenza di primo grado&nbsp;sull’assunto che l’articolo 17 della Convenzione di Montreal ricomprenderebbe unicamente “<em>gli incidenti&nbsp;causati da un rischio inerente al trasporto aereo</em>”.Il passeggero proponeva quindi ricorso di ultima istanza dinnanzi all’<em>Oberster Gerichtshof</em> (Corte&nbsp;Suprema d’Austria), che decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia&nbsp;Europea una questione pregiudiziale al fine di appurare se «<em>costituisca un “incidente” implicante&nbsp;la responsabilità del vettore ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal&nbsp;lo scivolamento e il rovesciamento, per motivi non precisati, di una tazza di caffè caldo appoggiata&nbsp;sul tavolino del sedile anteriore durante il volo di un aereo, a seguito dei quali un passeggero&nbsp;subisca ustioni</em>».La decisione della Corte di Giustizia Europea, resa lo scorso 19 dicembre, poggia su due fondamentali&nbsp;assunti: (i) l’interpretazione, da ricostruire secondo il senso comune, della nozione di incidente&nbsp;e (ii) l’applicazione del generale regime di responsabilità oggettiva fatto proprio dalla Convenzione&nbsp;di Montreal.Anzitutto, la Corte ha rilevato che il concetto di “<em>incidente</em>” non è oggetto di alcuna definizione nella&nbsp;Convenzione di Montreal e che, pertanto, occorre fare riferimento al senso comune generalmente&nbsp;riferito a tale nozione nel contesto in cui si colloca: in quest’ottica, l’interpretazione da adottare&nbsp;sarebbe quella ampia di “<em>accadimento involontario dannoso imprevisto</em>” (primo assunto).Tale interpretazione - che non richiede altro se non che l’incidente si verifichi a bordo del velivolo o&nbsp;durante le operazioni di imbarco o sbarco senza che l’incidente abbia un espresso collegamento&nbsp;funzionale con l’attività di trasporto in corso - è perfettamente coerente con il regime generale di&nbsp;responsabilità oggettiva dei vettori aerei fatto proprio dalla Convenzione, in forza del quale la responsabilità&nbsp;del vettore aereo non è generalmente subordinata al nesso intercorrente tra l’evento&nbsp;dannoso e la condotta del vettore (secondo assunto).Il regime di responsabilità oggettiva, certamente gravoso, trova il proprio contraltare, come ha sottolineato&nbsp;la Corte, nella possibilità prevista dalla medesima Convenzione di limitare, ovvero esonerare,&nbsp;la responsabilità del vettore in caso di compartecipazione negligente del passeggero al verificarsi&nbsp;del danno, ovvero in caso di avvenimenti imprevedibili ed eccezionali che non potevano in&nbsp;alcun modo essere previsti e conseguentemente evitati dal vettore.Pertanto, in forza della portata comunemente attribuita alla nozione di incidente, nonché dei principi&nbsp;cardine dettati dalla Convenzione in tema di responsabilità dei vettori aerei, la Corte ha precisato&nbsp;che rappresentano un “<em>incidente</em>” tutte le situazioni che si producano a bordo di un aeromobile&nbsp;nelle quali un oggetto impiegato per il servizio ai passeggeri abbia prodotto lesioni personali ad un&nbsp;passeggero, senza che occorra acclarare se tali situazioni risultino da un rischio inerente al trasporto&nbsp;aereo, con ciò evidenziando come ricada sul vettore il gravoso onere probatorio circa le eventuali&nbsp;cause esterne dell’incidente ovvero circa il concorso negligente del passeggero nel causare il danno.A parere di chi scrive, l’interpretazione della Corte risulta condivisibile, anche alla luce dei principi&nbsp;generali espressi dalla Convenzione. Peraltro, l’indagine volta ad accertare se un rischio sia o meno&nbsp;inerente al trasporto aereo, rischierebbe di portare a conseguenze quanto meno illogiche: come&nbsp;potrebbe, infatti, sostenersi che un incidente causato in occasione dello svolgimento di un servizio&nbsp;di bordo, quale è l’offerta di caffè e di welcome drink ai passeggeri, sia estraneo al trasporto stesso?Quali sarebbero, allora, i rischi inerenti al trasporto<a href="/news-e-approfondimenti#%5B21%5D">[21]</a>? Oltretutto, la lettera dell’art. 17 si riferisce&nbsp;testualmente ad incidenti “<em>prodotti a bordo dell’aeromobile</em>”, con ciò chiaramente evidenziando la&nbsp;sufficienza del dato oggettivo dell’accadimento dell’evento dannoso all’interno della cabina.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B19%5D">[19]</a> Ai sensi del citato art. 17, comma 1, “<em>Il vettore è responsabile del danno derivante dalla morte o dalla lesione personale&nbsp;subita dal passeggero per il fatto stesso che l’incidente che ha causato la morte o la lesione si è prodotto a bordo dell’aeromobile o nel corso di una qualsiasi delle operazioni di imbarco o di sbarco</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B20%5D">[20]</a> “<em>Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale</em>” conclusa a Montreal il 28 maggio 1999 ed entrata in vigore, per quanto attiene all’Unione Europea, il 28 giugno 2004.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B21%5D">[21]</a> Se si escludesse la fattispecie in esame dal novero degli incidenti imputabili alle compagnie, si giungerebbe alla conclusione&nbsp;estrema della punibilità di un evento che potrebbe verificarsi anche all’esterno dell’aeromobile (attività di imbarco e sbarco,&nbsp;come precisato dallo stesso art. 17 - si pensi ad esempio al finger o alla scaletta) e non di un evento occorso durante l’attività&nbsp;di volo.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 26 May 2020 11:21:24 +0200</pubDate>
                        <title>L’applicazione dei &lt;i&gt;Poseidon Principles&lt;/i&gt; nelle operazioni di finanziamento navale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lapplicazione-dei-poseidon-principles-nelle-operazioni-di-finanziamento-navale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>I <em>Poseidon Principles</em> sono una serie di principi introdotti da un gruppo di primarie banche attive nel&nbsp;settore dello shipping finance a livello mondiale, le quali hanno anche creato un’associazione che&nbsp;porta lo stesso nome (<em>Poseidon Principles Association</em>).In particolare i <em>Poseidon Principles</em> principali sono: 1) valutazione dell’allineamento climatico, 2) responsabilità,&nbsp;3) applicazione e 4) trasparenza.L’adesione a tale associazione da parte di altre banche e istituti di credito e quindi il rispetto dei&nbsp;<em>Poseidon Principles</em> è su base volontaria. I principi si pongono come obiettivo gli stessi obiettivi che&nbsp;si è prefissata l’IMO (<em>International Maritime Organization</em>) e cioè la riduzione delle emissioni di gas&nbsp;serra e la riduzione dell’inquinamento ambientale del 50% - nel periodo di tempo che va dal 2008&nbsp;al 2050 - da parte delle navi che superano le 5.000 tonnellate di stazza.I lavori per redigere i <em>Poseidon Principles</em> sono iniziati già nel 2017, ma solo tra novembre 2018 e&nbsp;febbraio 2019 si è avuta la stesura di una prima bozza in attesa dell’adesione degli istituti di credito.Questi ultimi possono aderire effettuando una apposita dichiarazione di adesione (<em>standard declaration</em>)&nbsp;diretta alla Segreteria dell’Associazione dei<em> Poseidon Principles</em>, la quale procederà alla accettazione&nbsp;dell’adesione. L’adesione è aperta anche alla società di leasing ed alle società che offrono&nbsp;servizi assicurativi al commercio con l’estero.Con l’adesione, i firmatari (<em>signatories</em>) prendono atto dell’importanza del loro ruolo nell’obiettivo&nbsp;di ridurre l’emissione di gas serra e l’inquinamento ambientale causato dalle navi. L’istituto di credito&nbsp;(o la società assicurativa), una volta aderito, dovrà - entro l’anno successivo a quello di adesione&nbsp;- calcolare l’intensità delle emissioni di anidride carbonica delle navi che sta finanziando e il loro&nbsp;livello di allineamento climatico (<em>climate alignment</em>) rispetto ai già citati obiettivi IMO di riduzione&nbsp;delle emissioni di gas serra ed inquinamento ambientale del 50% dal 2008 al 2050 (<em>decarbonization&nbsp;trajectories</em>).Il calcolo può essere effettuato sulla base delle indicazioni fornite dall’IMO DCS (<em>Data Collection&nbsp;System</em>), ossia di un gruppo di regole allegate alla Convenzione Internazionale per la Prevenzione&nbsp;dell’Inquinamento causato da Navi (MARPOL). Il calcolo infatti si basa sul consumo di ciascun tipo&nbsp;di carburante per tonnellata di stazza della nave, la distanza percorsa, le ore in navigazione e le&nbsp;caratteristiche tecniche della nave. Una volta che tali dati vengono raccolti, l’armatore è tenuto a&nbsp;condividerli con l’organizzazione riconosciuta del paese presso cui la nave è iscritta, prima di inviarli&nbsp;all’IMO (in Italia una delle organizzazioni riconosciute è il RINA).I <em>Poseidon Principles</em> prevedono poi diverse modalità alternative in base alle quali tali dati dovranno&nbsp;essere portati a conoscenza delle banche o istituti di credito aderenti. Essi prevedono che l’organizzazione&nbsp;riconosciuta possa anche rilasciare una attestazione di conformità (<em>statement of compliance</em>)&nbsp;in favore dell’armatore. In ogni caso appare legittimo ritenere che - in sede di negoziazione&nbsp;per la stipula di un contratto di finanziamento - l’istituto di credito potrà chiedere all’armatore tali&nbsp;dati con riferimento alle navi finanziate dall’istituto.I <em>Poseidon Principles</em> dettano inoltre le formule che gli istituti di credito utilizzeranno per calcolare&nbsp;l’allineamento climatico delle navi da loro finanziate partendo dai dati suddetti. Attraverso l’uso di&nbsp;tali formule sarà possibile verificare il livello di emissioni inquinanti rispetto alla curva di discesa&nbsp;delle emissioni prevista dall’IMO già menzionata. I calcoli sull’allineamento climatico andranno poi&nbsp;ripetuti ogni anno.I calcoli andranno effettuati complessivamente su tutte le navi facenti parte del gruppo di quelle&nbsp;finanziate da un firmatario (c.d. portfolio). Ciò sta a significare che se una nave non rispetta la curva&nbsp;di discesa (<em>decarbonization trajectories</em>), l’istituto di credito potrà comunque essere conforme ai&nbsp;<em>Poseidon Principles</em> se tutte le altre navi facenti parte del suo portfolio siano più <em>green</em> della nave&nbsp;suddetta e suppliscano con emissioni di gas serra inferiori.Per quanto riguarda le operazioni di finanziamento navale (ivi incluse le operazioni di <em>leasing</em>, <em>sale&nbsp;and lease back</em>), le conseguenze dell’adesione delle banche a tali principi non si farà sentire nell’immediato.I contratti di finanziamento esistenti non dovrebbero essere interessati da modifiche. È facile ipotizzare&nbsp;però che se una banca o altro istituto di credito, dopo aver aderito ai <em>Poseidon Principles</em> e&nbsp;dopo il calcolo dell’allineamento climatico, dovesse risultare al di sopra della curva che rappresenta&nbsp;la <em>decarbonization trajectories</em> cercherà di tornare al di sotto concedendo un successivo finanziamento&nbsp;solo agli armatori che si impegneranno a comprare navi c.d. <em>green</em> che rispettino tale curva.Venendo ai nuovi contratti di finanziamento, ci si chiede come cambierà il loro contenuto standard&nbsp;rispetto a quello attuale. Un contratto di finanziamento che verrà stipulato tra una banca che ha&nbsp;aderito ai <em>Poseidon Principles</em> e un armatore prevedrà sicuramente, tra le condizioni sospensive alla&nbsp;stipula, la consegna da parte dell’armatore di un certificato che attesti il rispetto dell’allineamento&nbsp;climatico. Inoltre tra le dichiarazioni e garanzie l’armatore dovrà dichiarare di aver fornito all’istituto&nbsp;di credito tutte le informazioni e tutti i documenti relativi alle emissioni della/e nave/i che l’istituto&nbsp;andrà a finanziare.Vi sono poi altre clausole che potrebbero essere inserite, ma che obbligherebbero gli armatori ad&nbsp;adempimenti abbastanza gravosi. Per esempio prevedere un impegno dell’armatore a far si che le&nbsp;emissioni della/e nave/i che siano conformi alle <em>decarbonization trajectories</em> e, nel caso non lo fossero,&nbsp;obbligare l’armatore ad effettuare lavori sulla nave al fine di migliorare l’impatto ambientale&nbsp;della stessa.Potrebbe anche prevedersi un evento di inadempimento nel caso in cui la nave superi un determinato&nbsp;livello di emissioni che porti l’istituto di credito a non essere più in regola con i <em>Poseidon Principles</em>.&nbsp;Il contenuto di tale clausola andrà discussa con molta accuratezza, stante il rischio di dare&nbsp;all’istituto di credito il potere di scegliere su quale dei propri clienti armatori far ricadere l’onere di&nbsp;rimediare al mancato rispetto dei <em>Poseidon Principles</em> nel caso dovessero esserci più navi che non&nbsp;rispettano i principi all’interno del portfolio.Allo stato attuale parrebbe però che tali clausole (impegno e evento di inadempimento) non siano&nbsp;state ancora inserite nei contratti stipulati a far data dall’emanazione dei <em>Poseidon Principles</em>.In ogni caso l’applicazione di tali principi potrebbe portare benefici per quegli armatori intenzionati&nbsp;ad acquistare navi c.d. <em>green</em> in quanto sarebbe più facile per loro trovare finanziatori disponibili tra&nbsp;gli istituti di credito aderenti ai <em>Poseidon Principles</em>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Shipping and Logistics</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 26 May 2020 11:21:22 +0200</pubDate>
                        <title>Ha ragione il TAR Lazio a non ritenere applicabili le norme sulla concorrenza alle Autorità di Sistema Portuale?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ha-ragione-il-tar-lazio-a-non-ritenere-applicabili-le-norme-sulla-concorrenza-alle-autorita-di-sistema-portuale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ritorniamo su un tema di particolare importanza per i porti italiani ed i loro utenti: le Autorità di&nbsp;Sistema Portuale («<strong><em>AdSP</em></strong>») possono essere considerate imprese al fine di essere assoggettate alle&nbsp;norme sulla concorrenza? Oppure no?In un recente caso relativo all’aumento della sovrattassa portuale, il TAR Lazio<a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[11]</a> ha analizzato l’applicabilità&nbsp;della normativa sulla concorrenza alle AdSP: in particolare, nel caso di specie due società&nbsp;concessionarie nel porto di Fiumicino avevano contestato la legittimità del predetto aumento della&nbsp;sovrattassa portuale (richiesto dall’AdSP per sostenere i costi della costruzione di un nuovo porto&nbsp;commerciale e di un nuovo pontile nei porti di Civitavecchia e Fiumicino), adducendo – tra gli altri&nbsp;motivi – l’abuso della posizione dominante da parte dell’AdSP e la conseguente violazione delle&nbsp;norme sulla concorrenza.Il TAR Lazio, nell’esaminare la questione, ha affermato che le AdSP sono qualificate come enti pubblici&nbsp;non economici ai sensi dell’art. 6, comma 5, della L. 84/1994, evidenziando altresì che esse:</p><ul> <li>non possano svolgere, né direttamente né tramite società partecipate, operazioni portuali e&nbsp;attività ad esse strettamente connesse;</li> <li>possano, però, disciplinare lo svolgimento di attività e servizi di interesse comune e utili per il&nbsp;più efficace compimento delle funzioni loro attribuite, in collaborazione con Regioni, enti locali&nbsp;e amministrazioni pubbliche; ed inoltre,</li> <li>possano assumere partecipazioni, a carattere societario di minoranza, in iniziative finalizzate&nbsp;alla promozione di collegamenti logistici e intermodali, funzionali allo sviluppo del sistema portuale.</li></ul><p>Il TAR Lazio<a href="/news-e-approfondimenti#%5B12%5D">[12]</a> ha pertanto ritenuto che le AdSP abbiano un ruolo di «<em>ente pubblico (significativamente)&nbsp;“non economico”, chiamato a svolgere – non attività economico-imprenditoriali ma – funzioni&nbsp;di regolazione sui servizi e le operazioni che si svolgono nel porto (o nei porti) di sua competenza,&nbsp;per la migliore fruizione della infrastruttura portuale da parte di tutti gli utenti e per lo sviluppo&nbsp;ottimale del sistema portuale soggetto al suo controllo». Per tutto quanto sopra, il TAR ha statuito&nbsp;che «viene meno il presupposto stesso per l’applicabilità dei principi e delle norme a tutela della&nbsp;concorrenza, vale a dire una relazione economica di tipo concorrenziale tra soggetti imprenditoriali&nbsp;che operano nel medesimo segmento di mercato</em>».Il TAR Lazio ha pertanto ritenuto di non riconoscere l’applicabilità della normativa sulla concorrenza&nbsp;anche alle AdSP, ritenendo che un «<em>ente pubblico non economico</em>» non possa essere considerato&nbsp;un’impresa ai fini della normativa sulla concorrenza.Tale impostazione, però, è in netto contrasto – come abbiamo avuto modo di vedere anche nei&nbsp;nostri precedenti interventi sul tema<a href="/news-e-approfondimenti#%5B13%5D">[13]</a> – con l’impostazione dell’Unione Europea, che prescinde&nbsp;dalla qualificazione formale dell’ente per enfatizzare, invece, le attività concretamente svolte da&nbsp;quest’ultimo.La Corte di Giustizia ha, infatti, chiarito più volte che «<em>la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità&nbsp;che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue&nbsp;modalità di finanziamento, e che costituisce un’attività economica qualsiasi attività che consista&nbsp;nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato</em>»<a href="/news-e-approfondimenti#%5B14%5D">[14]</a>.Peraltro, «<em>la circostanza che un ente disponga, per l’esercizio di una parte delle proprie attività, di&nbsp;prerogative dei pubblici poteri non impedisce, di per sé sola, di qualificarlo come impresa ai sensi del&nbsp;diritto comunitario della concorrenza per il resto delle sue attività economiche (...). Infatti, la qualificazione&nbsp;come attività rientrante nell’esercizio dei pubblici poteri o come attività economica dev’essere&nbsp;effettuata separatamente per ogni attività esercitata da un dato ente</em>»<a href="/news-e-approfondimenti#%5B15%5D">[15]</a>.Secondo il diritto unionale, quindi, occorre verificare se attività dell’ente possa definirsi come «<em>attività&nbsp;economica</em>», attesa l’irrilevanza dell’eventuale qualifica di ente pubblico conferita dal singolo&nbsp;ordinamento nazionale.Nondimeno, giova notare che le Autorità di Sistema Portuale svolgono attività economica e, pertanto,&nbsp;sono qualificabili come impresa secondo il costante orientamento della Commissione Europea.Infatti, la Commissione Europea si è più volte espressa nel senso che «<em>lo sfruttamento commerciale&nbsp;di infrastrutture portuali e la costruzione di simili infrastrutture ai fini di sfruttamento commerciale&nbsp;costituiscono attività economiche</em>» e più precisamente è stato ritenuto che le Autorità di Sistema&nbsp;Portuale esercitino attività economica in quanto «<em>rilasciano concessioni o autorizzazioni (uso di un&nbsp;bene dietro pagamento di un canone) a imprese (generalmente) private per l’impiego commerciale&nbsp;del bene (infrastruttura portuale di base) e la fornitura di servizi (ad esempio carico, scarico, pilotaggio,&nbsp;traino) a compagnie di navigazione</em>»<a href="/news-e-approfondimenti#%5B16%5D">[16]</a>.Alla luce di quanto sopra, sono evidenti le ricadute che l’una o l’altra impostazione, possano avere&nbsp;sulle Autorità di Sistema Portuale e, soprattutto, di conseguenza, anche sull’impostazione dei rapporti&nbsp;che tale Ente intrattiene con i propri concessionari.V’è da dire, peraltro, che il diritto nazionale e quello europeo non si pongono sullo “<em>stesso piano</em>”&nbsp;per cui difficilmente i Giudici nazionali potranno sottrarsi dal dover considerare il prevalente quadro&nbsp;unionale [che, peraltro, nel frattempo appare sempre più “<em>fermo</em>” in merito alla qualificazione delle&nbsp;AdSP come imprese (tanto più che questo aspetto è esattamente il presupposto da cui ha preso le&nbsp;mosse la richiesta della Commissione Europea (nei confronti dell’Italia) in merito alla tassazione&nbsp;delle AdSP)]<a href="/news-e-approfondimenti#%5B17%5D">[17]</a>.In conclusione, l’importanza della corretta qualificazione delle AdSP come imprese ai fini delle&nbsp;norme sulla concorrenza ha una particolare rilevanza in quanto può trovarvi conferma, tra l’altro,&nbsp;anche l’applicabilità della normativa sulla concorrenza ai rapporti concessori e, quindi, anche il diritto dei concessionari a non subire discriminazioni (e ad agire per il risarcimento dei danni), considerato&nbsp;che l’AdSP occupano evidentemente una posizione dominante, essendo monopoliste <em>ex lege</em>&nbsp;della gestione delle aree demaniali.Considerata la rilevanza del tema, continueremo a monitorarne gli sviluppi giurisprudenziali.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[11]</a> Cfr. TAR Lazio, Sez. III, 6 marzo 2020, n. 3030.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B12%5D">[12]</a> Cfr. TAR Lazio, Sez. III, 6 marzo 2020, n. 3030.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B13%5D">[13]</a> Vds. Shipping &amp; Transport Bulletin giugno-luglio 2019.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B14%5D">[14]</a> Vds. Corte di Giustizia, causa C-35/96, Commissione/Italia, punto 36.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B15%5D">[15]</a> Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 1° luglio 2008, causa C-49/07, MOTOE c. Stato Ellenico, punto 25.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B16%5D">[16]</a> <em>Ex multis</em> vds. decisione della Commissione Europea “<em>Aiuti di Stato SA.38399 (2018/E) – Tassazione dei Porti in Italia. Per&nbsp;un commento sulla vicenda vds. Shipping &amp; Transport Bulletin giugno – luglio 2018</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B17%5D">[17]</a> Per un commento sulla vicenda vds. Shipping &amp; Transport Bulletin giugno – luglio 2018.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 26 May 2020 11:21:21 +0200</pubDate>
                        <title>Contributi dagli uffici Nctm nel mondo | Shipping &amp; Transport Bulletin Maggio - Giugno 2020</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contributi-dagli-uffici-nctm-nel-mondo-shipping-trasport-bulletin-maggio-giugno-2020</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>COVID-19</strong></span><em>(Si prega di notare che il presente contributo è aggiornato al 23 aprile 2020)</em>In questo numero delle nostre news da Bruxelles parleremo della risposta dell’Unione Europea&nbsp;all’emergenza sanitaria da COVID-19. Se è vero che questo tema si discosta un po’ dalle nostre ordinarie&nbsp;competenze in ambito di Shipping News, è altrettante vero che anche il COVID-19 è fuori&nbsp;dall’ordinario.Ci auguriamo che le diverse rubriche permettano al lettore di approfondire rapidamente i temi di&nbsp;maggior interesse. Per brevità, non abbiamo considerato tutti i settori in cui l’UE è intervenuta, ma&nbsp;abbiamo solo esaminato le misure economiche basilari adottate per fronteggiare l’impatto della&nbsp;pandemia e le azioni a sostegno del settore dei trasporti.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Risposta coordinata dell’UE per contrastare l’impatto economico del Coronavirus</strong></span>Nel corso delle ultime settimane, la Commissione Europea ha sviluppato una risposta trasversale&nbsp;per fronteggiare le varie sfide poste dalla pandemia da COVID-19. La risposta coordinata comprende&nbsp;le seguenti aree di intervento: salute pubblica, misure economiche, viaggi e trasporti, gestione delle&nbsp;crisi e solidarietà, ricerca e innovazione, sostegno digitale e lotta alla disinformazione. Qui, per brevità,&nbsp;ci occuperemo solo delle misure economiche, degli aiuti di Stato transitori e delle misure in&nbsp;materia di trasporti adottate dall’UE.<strong>Misure economiche</strong>Le misure economiche intraprese per contrastare gli effetti negativi della pandemia riguardano le&nbsp;seguenti iniziative:</p><ol> <li><span style="text-decoration: underline;">Flessibilità del quadro di riferimento per gli aiuti di Stato</span>, che è stato sostanziato nel <em>Quadro&nbsp;di riferimento temporaneo per le misure di aiuto di Stato</em> a sostegno dell’economia durante&nbsp;l’attuale epidemia da COVID-19, pubblicato il 19 marzo (per maggiori dettagli, si veda la&nbsp;rubrica successiva);</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Flessibilità del quadro fiscale europeo</span>: a seguito dell’approvazione del Consiglio, il 20 marzo&nbsp;la Commissione ha attivato la clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita&nbsp;al fine di garantire la massima flessibilità nell’ambito delle regole di bilancio dell’UE. La&nbsp;decisione è stata poi approvata dai Ministri delle Finanze il 23 marzo. Il meccanismo deroga&nbsp;ai requisiti di bilancio normalmente esistenti nel quadro di bilancio europeo per consentire&nbsp;agli Stati membri di affrontare adeguatamente la situazione di crisi. All’interno di questo&nbsp;quadro e nell’ambito di un esercizio semplificato del semestre europeo, saranno resi&nbsp;disponibili orientamenti generali di bilancio.</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Solidarietà nel mercato unico</span>: la Commissione considera la solidarietà e il coordinamento a&nbsp;livello dell’UE come componenti chiave della risposta all’epidemia, in particolare per&nbsp;garantire la produzione, lo stoccaggio, la disponibilità e l’uso razionale dei beni sanitari&nbsp;essenziali in modo aperto e trasparente. In quest’ottica, la Commissione ha avviato una&nbsp;procedura di approvvigionamento comune per beni medici e DPI che coinvolge 25 Stati&nbsp;membri; ha pubblicato una raccomandazione<a href="/news-e-approfondimenti#%5B22%5D">[22]</a> sui dispositivi di protezione non a marchio CE&nbsp;e sta fornendo orientamenti agli Stati membri sui meccanismi di controllo per la fornitura di&nbsp;beni essenziali; ha mobilitato 3 miliardi di euro nell’ambito dell’<em>Emergency Support&nbsp;Instrument</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B23%5D">[23]</a> per aumentare la disponibilità e la distribuzione di dispositivi medici e&nbsp;personale, sostenere il rimpatrio dei cittadini dell’UE e sostanziare le scorte di RescEU, una&nbsp;riserva di dispositivi medici e di protezione con un budget iniziale di 50 milioni di euro&nbsp;(finanziato al 90% dalla Commissione) che sarà gestita dagli Stati membri e coordinata dal&nbsp;Centro di coordinamento degli interventi di emergenza. Il Centro di coordinamento degli&nbsp;interventi di emergenza sta inoltre coordinando il dispiegamento delle squadre mediche e&nbsp;dei dispositivi di protezione negli Stati membri che ne hanno bisogno, come l’Italia e i Balcani,&nbsp;mentre un maggiore sostegno finanziario è stato previsto dalla Commissione per limitare&nbsp;l’epidemia nei campi profughi greci. L’assistenza viene fornita anche ai paesi terzi: è stato&nbsp;annunciato un piano di 15,6 miliardi di euro a sostegno dei paesi partner; 38 milioni di euro&nbsp;saranno assegnati ai Balcani occidentali, oltre ai 374 milioni di euro già riassegnati dallo&nbsp;strumento di assistenza preadesione; Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Repubblica di Moldavia e Ucraina beneficeranno della riassegnazione di 140 milioni di euro per far fronte&nbsp;ai loro fabbisogni urgenti, ed è previsto altresì il riorientamento degli strumenti esistenti per&nbsp;un valore massimo di 700 milioni di euro per aiutare i paesi partner orientali. D’altro canto,&nbsp;la Commissione continua a cooperare con la Cina per la fornitura reciproca di forniture&nbsp;mediche di emergenza. Più di 56 tonnellate di DPI sono state fornite alla Cina da diversi Stati&nbsp;membri e la Cina sta consegnando attrezzature mediche agli Stati membri dell’UE più colpiti.La Commissione ha inoltre destinato oltre 400 milioni di euro per sostenere il piano di&nbsp;preparazione e risposta globale dell’Organizzazione mondiale della sanità.L’”<em>Iniziativa di solidarietà per la salute dell’UE</em>” dovrebbe poi stanziare sei miliardi di euro per&nbsp;l’assegnazione di supporto finanziario, logistico e tecnico ai sistemi sanitari europei. La metà&nbsp;dell’importo proverrà da ciò che resta del bilancio dell’UE e l’altra metà da contributi&nbsp;aggiuntivi degli Stati membri.È altresì attualmente oggetto di discussione la creazione di un Fondo europeo per la ripresa,&nbsp;gestito a livello centrale dalla Commissione Europea e l’emissione di obbligazioni per i Paesi&nbsp;più colpiti.</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Mobilitazione del bilancio UE</span>: il 6 aprile la Commissione ha annunciato che 1 miliardo del&nbsp;Fondo europeo per gli investimenti strategici sarà mobilitato come garanzia al Fondo europeo&nbsp;per gli investimenti (FEI, ramo della BEI per le PMI) per consentire fino a 8 miliardi di&nbsp;finanziamenti per almeno 100.000 PMI europee e <em>mid-cap</em> colpite dalla crisi. Il FEI fornirà&nbsp;garanzie speciali alle banche e ad altri finanziatori che a loro volta saranno in grado di fornire&nbsp;liquidità alle PMI. La Commissione ha anche proposto di applicare un’ulteriore flessibilità&nbsp;temporanea nell’uso dei fondi UE, ad esempio consentendo trasferimenti tra fondi, regioni&nbsp;e obiettivi politici, eliminando i requisiti di cofinanziamento nazionale e aiutando i membri&nbsp;vulnerabili della società.</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Alleggerimento dell’impatto sull’occupazione</span>: il 2 aprile la Commissione ha promosso l’iniziativa&nbsp;“<em>Sostegno alla riduzione dei rischi di disoccupazione in situazioni di emergenza&nbsp;(SURE)</em>”. SURE è uno strumento di solidarietà a livello europeo che fornisce fino a 100 miliardi&nbsp;di euro di prestiti agevolati dell’UE per coprire i costi dei programmi di lavoro a orario ridotto&nbsp;messi in atto dagli Stati membri per consentire ai lavoratori di mantenere le proprie entrate&nbsp;e aiutare le imprese a superare la crisi.</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Iniziativa di investimento per la risposta al Coronavirus</span>: il 13 marzo la Commissione ha pubblicato&nbsp;una <em>proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013, il regolamento&nbsp;(UE) n. 1301/2013 e il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda le misure&nbsp;specifiche per sollecitare investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori&nbsp;delle rispettive economie in risposta all’epidemia di COVID-19 </em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B24%5D">[24]</a>, che è ancora in attesa di approvazione&nbsp;da parte del Consiglio e del Parlamento. Nell’ambito di questa iniziativa, la Commissione&nbsp;intende destinare 37 miliardi di euro nel quadro della politica di coesione alla lotta&nbsp;contro l’epidemia di Coronavirus. Di conseguenza, quest’anno gli Stati membri non saranno&nbsp;tenuti a rimborsare i prefinanziamenti non spesi per i fondi strutturali. Si tratta di circa 8&nbsp;miliardi di euro del bilancio dell’UE, che gli Stati membri potranno utilizzare per incrementare&nbsp;di 29 miliardi di euro i fondi strutturali in tutta l’UE. Ciò consentirà di impiegare in anticipo i&nbsp;28 miliardi di euro di fondi della politica di coesione non ancora assegnati nell’ambito dei&nbsp;programmi della politica di coesione 2014-2020, aumentando così gli investimenti nel 2020.&nbsp;La proposta prevede anche un’estensione del campo di applicazione del Fondo di solidarietà&nbsp;dell’UE per includere una crisi sanitaria pubblica, mettendo così a disposizione 800 milioni di&nbsp;euro per gli Stati membri più duramente colpiti. Il 2 aprile la Commissione ha anche proposto&nbsp;la <em>Coronavirus Response Investment Initiative Plus</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B25%5D">[25]</a>, che amplierebbe la <em>Coronavirus Response&nbsp;Investment Initiative</em> consentendo di incanalare tutti i fondi non impegnati dei tre&nbsp;fondi della politica di coesione (Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo&nbsp;e Fondo di coesione) a favore della lotta contro l’epidemia. Per raggiungere questo obiettivo,&nbsp;sarà concessa la massima flessibilità, tra cui nessun limite ai trasferimenti tra fondi o tra categorie&nbsp;di regioni, nessun limite di spesa per obiettivo politico, nessun requisito di cofinanziamento&nbsp;per la risposta al Coronavirus, per consentire agli Stati membri di utilizzare immediatamente&nbsp;tutti i fondi disponibili per sostenere il settore sanitario, sostenere programmi di&nbsp;lavoro a breve termine e fornire liquidità alle PMI.</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Fondo per l’aiuto europeo agli indigenti</span>: il 2 aprile la Commissione ha proposto modifiche al&nbsp;Fondo per l’aiuto europeo agli indigenti – in base al quale vengono consegnati ai più vulnerabili&nbsp;alimenti e altri beni di prima necessità – al fine di consentire la continuità dell’aiuto garantendo al tempo stesso la sicurezza dei lavoratori e dei beneficiari. Ad esempio, saranno&nbsp;predisposti dei buoni elettronici per la fornitura di assistenza, al fine di ridurre i rischi di contagio.</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Azioni della BCE e della BEI</span>: il 18 marzo la Banca Centrale Europea ha annunciato un nuovo&nbsp;Programma di acquisto di emergenza pandemica del valore di 750 miliardi di euro fino alla&nbsp;fine dell’anno. A questi si aggiungono i 120 miliardi di euro concordati il 12 marzo, pari al&nbsp;7,3% del PIL dell’eurozona. Il programma proseguirà fino alla fine della fase di crisi.Il 16 marzo il Gruppo della Banca Europea per gli Investimenti ha proposto un piano per l’impiego&nbsp;di fino a 40 miliardi di euro per prestiti ponte, ferie di credito e altre misure a sostegno&nbsp;delle PMI e delle <em>mid-cap</em>. Il pacchetto di finanziamenti proposto consiste in:<ul> <li>garanzie alle banche sulla base dei programmi esistenti di utilizzo immediato, fino a&nbsp;20 miliardi di euro di finanziamenti;</li> <li>linee di liquidità alle banche per il sostegno del capitale circolante per le PMI e le&nbsp;<em>mid-cap</em> di 10 miliardi di euro;</li> <li>programmi di acquisto di titoli garantiti da attività che consentono alle banche di&nbsp;trasferire il rischio sui portafogli prestiti alle PMI, per un ammontare di 10 miliardi&nbsp;di euro di ulteriore sostegno.</li> <li></li></ul></li> <li><span style="text-decoration: underline;">Reti di sicurezza nell’UE e nell’EA</span>: il 9 aprile 2020 l’Eurogruppo ha approvato un “<em>Rapporto&nbsp;sulla risposta globale di politica economica alla pandemia da COVID-19</em>” . Nell’ambito del rapporto,&nbsp;il Meccanismo europeo di stabilità (MES) è stato proposto come strumento di sostegno&nbsp;alle crisi pandemiche basato sulla sua <em>Enhanced Conditions Credit Line</em> (ECCL) disponibile&nbsp;per tutti i paesi dell’eurozona. Il meccanismo sarebbe adeguato all’effetto simmetrico dell’attuale&nbsp;emergenza tra i membri dell’EA, prevedrebbe condizioni standardizzate concordate in&nbsp;anticipo, sarebbe applicato dagli Stati membri esclusivamente per sostenere il finanziamento&nbsp;interno dei costi diretti e indiretti dell’assistenza sanitaria, della cura e della prevenzione dovuti&nbsp;alla crisi da COVID-19. Il sostegno dovrebbe corrispondere al 2% del PIL del rispettivo&nbsp;Stato membro a partire dalla fine del 2019 e la linea di credito dovrebbe rimanere accessibile&nbsp;fino alla fine della crisi.</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Sostegno al settore agricolo e ittico</span>: il 2 aprile la Commissione ha proposto misure <em>ad hoc&nbsp;</em>per sostenere i pescatori e gli agricoltori europei attraverso misure eccezionali di flessibilità&nbsp;nell’ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e della politica agricola comune.&nbsp;Anche i settori ittico e agricolo possono beneficiare del nuovo <em>Quadro di riferimento&nbsp;temporaneo per gli aiuti di Stato</em> e<em> della Coronavirus Response Investment Initiative</em>.</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Protezione degli asset e delle tecnologie essenziali per l’Europa</span>: il 21 marzo la Commissione&nbsp;ha adottato un Regolamento<a href="/news-e-approfondimenti#%5B26%5D">[26]</a> sul vaglio degli investimenti diretti esteri, integrato il 26&nbsp;marzo da Orientamenti per gli Stati membri. Le disposizioni sono volte a proteggere settori&nbsp;critici per la sicurezza e l’ordine pubblico dell’UE, come la ricerca medica, le biotecnologie e&nbsp;le infrastrutture.</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Soppressione temporanea dei dazi doganali e dell’IVA sulle importazioni</span>: a seguito di una&nbsp;richiesta di tutti gli Stati membri e del Regno Unito, il 3 aprile la Commissione ha deciso di&nbsp;derogare ai dazi doganali e all’IVA sulle importazioni di attrezzature mediche e protettive&nbsp;provenienti da paesi terzi. La misura, retroattiva al 30 gennaio e inizialmente valida per un&nbsp;periodo di sei mesi, è specificamente prevista sia dalla normativa doganale dell’UE (Regolamento&nbsp;(CE) n. 1186/2009 del Consiglio) che dalla normativa UE sull’IVA (Direttiva&nbsp;2009/132/CE del Consiglio) come mezzo per affrontare situazioni di calamità. La Commissione&nbsp;ha inoltre pubblicato una guida specifica a sostegno dell’applicazione armonizzata&nbsp;dell’Codice commerciale uniforme nell’ambito dell’attuale quadro normativo.</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Fondo di ripresa dell’UE</span>: con la relazione del 9 aprile, i ministri dell’Eurogruppo hanno deciso&nbsp;di elaborare un Fondo di ripresa per sostenere la fase di ripresa, nel rispetto delle priorità&nbsp;europee e del principio di solidarietà dell’UE. Tale fondo sarebbe gestito centralmente dalla&nbsp;Commissione UE ed emetterebbe obbligazioni per i Paesi più colpiti; sarebbe temporaneo,&nbsp;mirato e proporzionale ai costi straordinari dell’attuale crisi. Gli aspetti giuridici e pratici del&nbsp;fondo, come le sue fonti di finanziamento e il suo rapporto con il bilancio dell’UE, saranno&nbsp;discussi nella riunione del Consiglio dell’UE del 23 aprile. Sono inoltre in corso discussioni su&nbsp;una <em>roadmap</em> globale e su un piano d’azione per la ripresa dell’economia europea, che prevede&nbsp;la creazione di posti di lavoro di alta qualità e riforme per aumentare la resilienza, la&nbsp;competitività e la crescita sostenibile.</li></ol><p>IMMAGINE<strong>Norme temporanee in materia di aiuti di Stato</strong><span style="text-decoration: underline;"><strong></strong></span>Nell’ambito della risposta coordinata dell’UE per contrastare l’impatto economico del Coronavirus,&nbsp;il 19 marzo la Commissione ha adottato il <em>Quadro di riferimento temporaneo per le misure di aiuto&nbsp;di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale epidemia da COVID-19</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B27%5D">[27]</a>.In virtù di tale strumento, sono consentite diverse forme di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107,&nbsp;comma 3, lettera b), del TFUE, purché siano necessarie, appropriate e proporzionate “<em>per porre rimedio&nbsp;a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro</em>” e, pertanto, compatibili con il&nbsp;mercato interno ai sensi dell’articolo 107, comma 3, lettera b), del TFUE:</p><ol> <li><span style="text-decoration: underline;">Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, di anticipi rimborsabili o di agevolazioni fiscali</span>, fino&nbsp;ad un massimo di 800.000 euro per impresa (lordi); concessi sulla base di un regime approvato&nbsp;con un bilancio di previsione; alle imprese entrate in difficoltà a seguito dell’epidemia&nbsp;da COVID-19 e comunque non in difficoltà al 31 dicembre 2019 [gli aiuti concessi alle imprese&nbsp;attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli sono&nbsp;alla condizione di non essere trasferiti in tutto o in parte ai produttori primari e&nbsp;non sono fissati sulla base del prezzo o della quantità dei prodotti acquistati dai produttori&nbsp;primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate].</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti</span>, con premi di garanzia fissati ai livelli minimi stabiliti&nbsp;dalla comunicazione [in alternativa, gli Stati membri possono notificare i regimi, considerando&nbsp;la tabella di cui sopra come base, ma in cui la scadenza, il prezzo e la copertura della&nbsp;garanzia possono essere modulati (ad esempio una copertura di garanzia inferiore che compensa&nbsp;una scadenza più lunga)]; per i prestiti con scadenza oltre il 31 dicembre 2020, con&nbsp;l’importo del capitale del prestito non superiore ai valori stabiliti dalla comunicazione o superiore,&nbsp;per i prestiti con scadenza fino al 31 dicembre 2020, se vi è un’adeguata giustificazione&nbsp;e la proporzionalità dell’aiuto rimane assicurata; limitato alle garanzie relative a prestiti&nbsp;per investimenti o per il capitale di esercizio di durata massima di sei anni e non superiore a&nbsp;una percentuale fissa del capitale del prestito; concesso alle imprese che sono entrate in&nbsp;difficoltà a seguito dell’epidemia da COVID-19 e che comunque non erano in difficoltà al 31&nbsp;dicembre 2019.</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati per i prestiti</span>, non cumulabili con aiuti sotto&nbsp;forma di garanzie sui prestiti; con tassi almeno pari al tasso di base applicabile al 1° gennaio&nbsp;2020 più i margini di rischio di credito di cui alla comunicazione [in alternativa, gli Stati membri&nbsp;possono notificare i regimi, considerando la tabella di cui sopra come base, ma in cui la&nbsp;scadenza, il prezzo e la copertura della garanzia possono essere modulati (ad esempio una&nbsp;copertura di garanzia inferiore che compensa una scadenza più lunga)]; limitati a prestiti di&nbsp;durata massima di 6 anni e connessi a esigenze di investimento o di capitale circolante; per i&nbsp;prestiti con scadenza oltre il 31 dicembre 2020, con un importo di prestito che non eccede i&nbsp;valori stabiliti dalla comunicazione o superiore, prestiti con scadenza fino al 31 dicembre&nbsp;2020, qualora vi sia un’adeguata giustificazione e la proporzionalità dell’aiuto rimanga assicurata;&nbsp;concessi alle imprese che sono entrate in difficoltà a seguito dell’epidemia di COVID-19 e che comunque non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019.</li></ol><p>Quando gli aiuti sotto forma di garanzie e di interessi sui prestiti agevolati non vengono forniti direttamente&nbsp;alle imprese, ma canalizzati attraverso istituzioni finanziarie, le istituzioni finanziarie devono&nbsp;mettere in atto meccanismi (ed essere in grado di dimostrarli) che garantiscano che i vantaggi&nbsp;vengano trasferiti il più possibile ai beneficiari finali sotto forma di maggiori volumi di finanziamento,&nbsp;portafogli più rischiosi, minori requisiti di garanzia, minori premi di garanzia o tassi di interesse più&nbsp;bassi. Quando esiste l’obbligo legale di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI, non&nbsp;può essere applicata alcuna commissione di garanzia.Nel contesto della comunicazione della Commissione<a href="/news-e-approfondimenti#%5B28%5D">[28]</a> sull’assicurazione del credito all’esportazione&nbsp;a breve termine (STEC) e in considerazione dell’epidemia, gli Stati membri possono beneficiare&nbsp;dell’esenzione sui rischi non assicurabili sul mercato prevista al paragrafo 18, lettera d)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B29%5D">[29]</a>, dello STEC,&nbsp;a condizione che un grande e noto assicuratore privato internazionale di crediti all’esportazione e&nbsp;un assicuratore nazionale del credito forniscano la prova dell’indisponibilità di tale copertura o che&nbsp;almeno quattro esportatori affermati nello Stato membro forniscano la prova del rifiuto della copertura da parte degli assicuratori per operazioni specifiche. Il 27 marzo la Commissione ha temporaneamente&nbsp;eliminato<a href="/news-e-approfondimenti#%5B30%5D">[30]</a> tutti i paesi dall’elenco dei paesi “<em>a rischio di mercato</em>” previsto dalla “<em>Comunicazione&nbsp;sull’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine</em>”, rendendo così più ampia&nbsp;la disponibilità dell’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine nel contesto&nbsp;dell’attuale emergenza.Il 3 aprile la Commissione ha prorogato il quadro di riferimento temporaneo, autorizzando altre&nbsp;cinque categorie di aiuti di Stato:</p><ol> <li>sostegno alla ricerca e allo sviluppo relativi al Coronavirus;</li> <li>sostegno alla costruzione e all’ampliamento degli impianti di prova;</li> <li>sostegno alla produzione di prodotti rilevanti per affrontare l’epidemia di Coronavirus;</li> <li>sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione&nbsp;dei contributi previdenziali;</li> <li>sostegno mirato sotto forma di sussidi salariali per i dipendenti.</li></ol><p>Gli schemi di aiuto di Stato proposti da diversi Stati membri sono già stati approvati nell’ambito del&nbsp;Quadro di riferimento temporaneo.Il <em>Framework</em> si applica a partire dal 19 marzo 2020 e, essendo giustificato dalle attuali circostanze&nbsp;eccezionali dell’epidemia da COVID-19 , non si applicherà dopo il 31 dicembre 2020. La Commissione&nbsp;può riesaminarla prima di tale data sulla base di importanti considerazioni economiche o di politica&nbsp;della concorrenza.Gli Stati membri sono tenuti a pubblicare le informazioni pertinenti su ogni singolo aiuto concesso&nbsp;sul sito web globale degli aiuti di Stato entro dodici mesi dal momento della concessione e a presentare&nbsp;alla Commissione relazioni annuali corredate di documentazione dettagliata contenente&nbsp;tutte le informazioni necessarie per stabilire che sono state rispettate le condizioni necessarie per&nbsp;la concessione dell’aiuto. Entro il 31 dicembre 2020 gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione&nbsp;un elenco delle misure attuate sulla base dei regimi approvati sulla base della comunicazione.<strong>Sostegno al settore dei trasporti</strong><span style="text-decoration: underline;"><strong></strong></span>Poiché il settore dei trasporti è stato gravemente colpito dalle misure nazionali per contenere la&nbsp;diffusione del COVID-19, il 18 marzo i Ministri dei Trasporti dell’UE si sono impegnati a cooperare per&nbsp;evitare il più possibile le interruzioni del traffico, soprattutto per le spedizioni essenziali, al fine di&nbsp;garantire “<em>la continuità economica, il flusso regolare delle merci essenziali, la salute e la sicurezza&nbsp;dei lavoratori dei trasporti e la loro libera circolazione attraverso le frontiere, concentrandosi nel&nbsp;contempo sul contenimento dell’epidemia</em>”.Il presidente croato del Consiglio dell’UE ha sottolineato la necessità di fornire soluzioni per gli obblighi&nbsp;finanziari degli operatori economici e dei trasporti, attraverso la cooperazione tra gli Stati membri, la Commissione europea e le varie parti interessate. Il Ministro ha inoltre riferito che gli&nbsp;organi preparatori del Consiglio si stanno già occupando della proposta di assegnazione delle bande&nbsp;orarie (“<em>slot allocation</em>”) e che la Presidenza si è impegnata a finalizzarla al più presto.Il Commissario europeo per i trasporti ha anche sottolineato l’importanza della solidarietà e del&nbsp;coordinamento tra gli Stati membri e ha riaffermato il sostegno normativo e finanziario della Commissione&nbsp;all’industria dei trasporti. A titolo di esempio, ha sostenuto la creazione di “corsie verdi”&nbsp;(“<em>green lanes</em>”) per le persone e le merci e l’ondata di sanzioni per i ritardi dei beneficiari del CEF.&nbsp;Ha anche sottolineato che le restrizioni nazionali sul trasporto di merci, lavoratori dei trasporti e&nbsp;passeggeri dovrebbero essere limitate a ragioni di salute pubblica e adattate al mezzo di trasporto&nbsp;in questione. Anche i capi di Stato hanno mostrato il loro sostegno agli orientamenti sulle frontiere.&nbsp;Sono stati discussi anche i modi per mitigare le perdite nel settore dei trasporti e del turismo.<span style="text-decoration: underline;">Attraversamenti di confine in corsie verdi</span>Il 23 marzo la Commissione ha pubblicato una <em>comunicazione sull’attuazione delle corsie verdi&nbsp;(”green lanes”) previste dagli orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate&nbsp;a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B31%5D">[31]</a>, per fornire consulenza&nbsp;pratica sull’attuazione dei suoi orientamenti per la gestione delle frontiere per l’emergenza&nbsp;da COVID-19 e preservare il funzionamento delle catene di approvvigionamento a livello UE.La guida si concentra in particolare sulla creazione di “<em>corsie verdi</em>” per l’attraversamento delle frontiere&nbsp;in tutti i punti di attraversamento delle frontiere interne della rete trans-europea dei trasporti&nbsp;(TEN-T), aperte a tutti i veicoli merci, indipendentemente dalle merci trasportate. Nelle “<em>corsie verdi</em>”&nbsp;le procedure dovrebbero essere limitate allo stretto necessario. I veicoli merci e i conducenti non&nbsp;dovrebbero subire alcuna discriminazione, in base alla loro origine e destinazione, alla nazionalità&nbsp;del conducente o al paese di immatricolazione del veicolo. Tutte le restrizioni all’accesso stradale&nbsp;attualmente in vigore nei territori degli Stati membri devono essere temporaneamente sospese.Gli Stati membri istituiscono corridoi di transito sicuri per consentire il passaggio prioritario dei conducenti&nbsp;privati e dei loro passeggeri, come i lavoratori del settore sanitario e dei trasporti, nonché&nbsp;dei cittadini dell’UE rimpatriati, indipendentemente dalla loro nazionalità, in ogni direzione necessaria&nbsp;lungo la rete TEN-T e a condizione che si attengano all’itinerario designato. Almeno un aeroporto&nbsp;per Stato membro rimane operativo per il rimpatrio e i voli di soccorso internazionale.Per favorire una maggiore cooperazione tra gli Stati membri dell’UE e sostenere l’efficace funzionamento&nbsp;del sistema delle “corsie verdi”, la Commissione ha istituito una rete di punti di contatto&nbsp;nazionali e un gruppo di coordinamento settimanale (“<em>Gruppo d’informazione COVID-19/Coronavirus- Frontiere</em>”) con la partecipazione degli Stati membri, dei paesi associati a Schengen, del Consiglio&nbsp;e dell’Agenzia europea per le frontiere e la guardia costiera. Anche i paesi limitrofi non appartenenti&nbsp;all’UE sono invitati a collaborare con questa rete per consentire il flusso di merci in tutte le direzioni.Sarà garantita la libera circolazione di tutti i lavoratori coinvolti nel trasporto internazionale, indipendentemente&nbsp;dalla modalità di trasporto. In quest’ottica, si deve rinunciare alle restrizioni di viaggio&nbsp;e alla quarantena obbligatoria per i lavoratori dei trasporti che non presentano sintomi. Per&nbsp;proteggere la sicurezza di questa categoria di lavoratori, sono necessarie misure igieniche e operative&nbsp;rafforzate negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie e in altri nodi di trasporto terrestre.&nbsp;Ove necessario per garantire la libera circolazione dei carichi all’interno e all’interno dell’UE, le&nbsp;norme di cui sopra dovrebbero essere estese ai cittadini di paesi terzi.Come specificato negli orientamenti della Commissione del 31 marzo, le linee verdi si applicano&nbsp;anche alle spedizioni di rifiuti.<span style="text-decoration: underline;">Gestione delle frontiere in campo sanitario</span>Il 16 marzo, la Commissione ha presentato i suoi <em>orientamenti relativi alle misure per la gestione&nbsp;delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B32%5D">[32]</a>&nbsp;nel contesto dell’epidemia da COVID-19. Gli orientamenti mirano a proteggere la salute delle persone&nbsp;mantenendo al tempo stesso l’integrità del mercato unico. In particolare, esse stabiliscono i&nbsp;principi per garantire il flusso e la disponibilità di beni e servizi essenziali nel mercato interno e i&nbsp;diritti di coloro che devono viaggiare, sottolineando il principio di solidarietà tra gli Stati membri&nbsp;come componente fondamentale delle politiche dell’Unione in materia di controllo delle persone e&nbsp;delle merci.Per quanto riguarda il trasporto di merci e servizi, gli orientamenti istituiscono delle “<em>corsie verdi</em>”&nbsp;prioritarie per i servizi di trasporto di emergenza; invitano a facilitare la circolazione sicura dei lavoratori&nbsp;del settore dei trasporti; limitano le restrizioni di salute pubblica al trasporto di merci e passeggeri&nbsp;a misure trasparenti, debitamente motivate, proporzionate, specifiche per le modalità e non&nbsp;discriminatorie, che non compromettano il funzionamento delle catene di fornitura e che siano notificate&nbsp;alla Commissione e a tutti gli altri Stati membri prima dell’attuazione.Per quanto riguarda la fornitura di beni, gli Stati membri sono tenuti a garantire la libera circolazione&nbsp;di tutti i beni e la catena di fornitura di prodotti essenziali, quali medicinali, attrezzature mediche,&nbsp;prodotti alimentari essenziali e deperibili e bestiame. Poiché non vi è alcuna prova che gli alimenti&nbsp;siano un focolaio o una fonte di trasmissione del COVID-19, non dovrebbero essere imposte ulteriori&nbsp;certificazioni alle merci che circolano legalmente all’interno del mercato unico dell’UE. Ove necessario,&nbsp;i nodi di trasporto dovrebbero essere rafforzati e gli Stati membri dovrebbero fornire una&nbsp;guida costante per soddisfare le esigenze sociali, evitando comportamenti come l’acquisto in stato&nbsp;di panico.Per quanto riguarda le misure di carattere sanitario, le persone identificate come fonte di rischio&nbsp;per la salute pubblica da COVID-19 dovrebbero ricevere un’adeguata assistenza sanitaria. In questa&nbsp;prospettiva, alle frontiere esterne dell’UE: tutte le persone, compresi i cittadini dell’UE, che entrano&nbsp;nello spazio Schengen sono sottoposte a controlli sistematici ai valichi di frontiera, quali controlli&nbsp;all’ingresso e all’uscita per valutare la presenza di sintomi e/o l’esposizione al COVID-19 in zone particolarmente&nbsp;colpite; ulteriori misure, quali test d’individuazione, isolamento e trasferimento nelle&nbsp;strutture sanitarie dei casi sospetti, dovrebbero essere concordate tra le autorità di entrambi i lati&nbsp;della frontiera; in base alla consultazione delle autorità sanitarie, l’ingresso può essere negato ai&nbsp;cittadini di paesi terzi non residenti considerati una minaccia per la salute pubblica in quanto presentano&nbsp;sintomi rilevanti o sono stati particolarmente esposti a un rischio di infezione. Tuttavia,&nbsp;qualsiasi decisione di rifiuto d’ingresso deve essere proporzionata e non discriminatoria e possono&nbsp;essere applicate misure alternative, quali l’isolamento o la quarantena, se ritenute più efficaci. Il&nbsp;materiale informativo deve essere distribuito ai viaggiatori in arrivo o in partenza dalle zone colpite.Alle frontiere interne dell’UE: i controlli sanitari di tutte le persone che entrano nel territorio degli&nbsp;Stati membri possono essere predisposti, senza necessariamente comportare controlli formali alle&nbsp;frontiere interne. La differenza tra i normali controlli sanitari e i controlli alle frontiere è la possibilità&nbsp;di negare l’ingresso alle persone. Secondo gli orientamenti, alle persone identificate come infette&nbsp;non deve essere negato l’ingresso, ma deve essere garantito l’accesso all’assistenza sanitaria. I controlli&nbsp;temporanei alle frontiere interne possono essere ripristinati solo se giustificati da ragioni di&nbsp;ordine pubblico o di sicurezza interna, che, in situazioni estremamente critiche, possono includere&nbsp;la salute pubblica. Tale ripristino deve essere notificato in conformità del codice frontiere Schengen&nbsp;e dovrebbe essere organizzato in modo efficiente, evitando la creazione di grandi assembramenti&nbsp;che aumentino la trasmissibilità del contagio. I controlli alle frontiere interne devono essere sempre&nbsp;attuati in modo proporzionato, garantendo la non discriminazione tra i cittadini degli Stati membri&nbsp;e i cittadini dell’UE residenti e tenendo conto della salute delle persone interessate. Gli Stati membri&nbsp;devono sempre consentire l’ingresso nell’UE cittadini o cittadini di paesi terzi residenti nei loro territori&nbsp;e devono facilitare il transito di altri cittadini dell’UE e di residenti che ritornano in patria.&nbsp;Misure come l’autoisolamento al ritorno da una zona interessata da COVID-19 possono essere richieste&nbsp;dagli Stati membri a condizione che impongano gli stessi requisiti ai propri cittadini.Gli Stati membri dovrebbero facilitare l’attraversamento dei lavoratori transfrontalieri, in particolare&nbsp;di quelli coinvolti in occupazioni essenziali per combattere la pandemia, in modo che possano&nbsp;raggiungere agevolmente il loro posto di lavoro. A tal fine, il 30 marzo la Commissione ha pubblicato&nbsp;ulteriori “<em>Orientamenti relativi all’esercizio della libera circolazione dei lavoratori durante la pandemia&nbsp;di COVID-19</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B33%5D">[33]</a>, che si applicano a un elenco non esaustivo di lavoratori in movimento all’interno&nbsp;dell’UE.<span style="text-decoration: underline;">Aviazione: La Commissione ha presentato una proposta di regolamento sulle bande orarie aeroportuali&nbsp;</span>In data 13 marzo, la Commissione Europea ha presentato una proposta di <em>Regolamento che modifica&nbsp;il regolamento (CEE) n. 95/93 relativo a regole comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti<a href="/news-e-approfondimenti#%5B34%5D">[34]</a> della&nbsp;Comunità</em> al fine di derogare provvisoriamente alla regola “<em>use-it-or-lose-it</em>”, secondo&nbsp;la quale i vettori aerei devono utilizzare almeno l’80% delle bande orarie dei loro aeroporti in un&nbsp;determinato periodo per poterle mantenere nel corrispondente periodo dell’anno successivo.La proposta mira a mitigare l’impatto negativo dell’epidemia di COVID-19 sul settore dell’aviazione,&nbsp;si basa sull’articolo 100, paragrafo 2, del TFUE e soddisfa le condizioni di sussidiarietà e proporzionalità&nbsp;richieste per le competenze non esclusive dell’UE.Secondo le modifiche proposte: le bande orarie assegnate per il periodo dal 1° marzo 2020 al 30&nbsp;giugno 2020 si considerano operate dal vettore aereo al quale erano state inizialmente assegnate;&nbsp;le bande orarie assegnate per il periodo dal 23 gennaio 2020 al 29 febbraio 2020 si considerano&nbsp;operate dal vettore aereo al quale erano state inizialmente assegnate, purché riguardino servizi aerei&nbsp;tra aeroporti dell’Unione europea e aeroporti della Repubblica popolare cinese o della regione&nbsp;amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese; con riferimento alle bande&nbsp;orarie assegnate più di una settimana dopo l’entrata in applicazione del Regolamento, la regola di&nbsp;cui sopra si applica solo se le bande orarie in questione non utilizzate sono state messe a disposizione&nbsp;per la riassegnazione ad altri vettori aerei. La Commissione monitora costantemente la situazione&nbsp;e adotta atti delegati per modificare il periodo di riferimento conformemente alle disposizioni&nbsp;del Regolamento, qualora i dati in questione mostrino una riduzione persistente del traffico aereo&nbsp;a causa dell’epidemia di COVID-19. Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione pubblica&nbsp;inoltre una relazione di sintesi entro il 15 aprile 2020. Il potere di adottare atti delegati è conferito&nbsp;alla Commissione per un periodo di un anno dall’entrata in vigore del presente Regolamento e può&nbsp;essere revocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio, senza tuttavia incidere&nbsp;sulla validità degli atti delegati già in vigore.Il 26 marzo la Commissione ha inoltre adottato orientamenti per “<em>Facilitare le operazioni di trasporto&nbsp;aereo di merci durante l’epidemia di COVID-19</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B35%5D">[35]</a>, al fine di velocizzare il trasporto aereo di&nbsp;beni essenziali e deperibili, quali alimenti e forniture mediche.Tali orientamenti inducono gli Stati membri ad attenuare le restrizioni esistenti e a concedere diritti&nbsp;di traffico temporanei su ulteriori operazioni di trasporto merci provenienti dall’esterno dell’UE.Qualsiasi restrizione incompatibile con le leggi dell’UE deve essere eliminata e la conservazione delle&nbsp;catene di approvvigionamento aereo, in particolare dei prodotti medicali critici, deve essere l’obiettivo&nbsp;comune. Tali misure eccezionali sono destinate a rimanere in vigore solo per la durata della crisi&nbsp;del coronavirus.<span style="text-decoration: underline;">Diritti dei passeggeri</span>In data 18 marzo, la Commissione ha emanato gli Orientamenti interpretativi sui diritti dei passeggeri&nbsp;dell’Unione Europea nel contesto della situazione in via di sviluppo con riferimento al COVID-19<a href="/news-e-approfondimenti#%5B36%5D">[36]</a>&nbsp;al fine di garantire la certezza del diritto e l’applicazione uniforme dei diritti dei passeggeri dell’UE&nbsp;<em>vis-à-vis</em> le restrizioni relative all’epidemia.In particolare, gli Orientamenti chiariscono l’ambito di applicazione della legislazione UE sui diritti&nbsp;dei passeggeri<a href="/news-e-approfondimenti#%5B37%5D">[37]</a>, per quanto riguarda le cancellazioni e i ritardi, e disciplinano i viaggi in aereo, in&nbsp;treno, in nave, in autobus, via mare e per vie navigabili interne. Fornendo certezza e chiarezza giuridica,&nbsp;esse dovrebbero anche ridurre i costi per il settore dei trasporti.Conformemente agli Orientamenti, in caso di cancellazione, i vettori devono provvedere al rimborso&nbsp;o al servizio alternativo di trasporto dei passeggeri. Il servizio alternativo di trasporto deve avvenire&nbsp;“<em>non appena possibile</em>” o, in caso di trasporto aereo e ferroviario, in una fase successiva a discrezione&nbsp;del passeggero. Tuttavia, nel contesto dell’epidemia di COVID, la “<em>prima opportunità</em>” può&nbsp;essere significativamente ritardata e/o incerta. I vettori informano i passeggeri di tale possibile ritardo&nbsp;al momento di decidere tra il rimborso e il trasporto alternativo e comunicano il servizio disponibile&nbsp;per il trasporto alternativo “<em>di propria iniziativa, il più presto possibile e in tempo utile</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B38%5D">[38]</a>.Gli obblighi di assistenza sotto forma di vitto e alloggio si applicano alle quattro categorie di vettori&nbsp;in caso di cancellazioni e di gravi ritardi. Tale assistenza è normalmente limitata ai passeggeri che&nbsp;scelgono il volo alternativo alla prima occasione utile ed è proporzionata al tempo di attesa.In alcuni casi, sono previste anche forme di indennizzo quando i passeggeri scelgono di viaggiare&nbsp;nonostante i disservizi. Tuttavia, salvo nel caso del trasporto ferroviario, l’indennizzo non può essere&nbsp;richiesto quando la disservizio è determinato da “<em>circostanze straordinarie che non si sarebbero potute&nbsp;evitare anche se fossero state adottate tutte le misure ragionevoli</em>”. Tendenzialmente, la Commissione&nbsp;ritiene che: “<em>quando le autorità pubbliche adottano misure destinate a contenere la pandemia&nbsp;di COVID-19, tali misure, per loro natura e origine, non sono inerenti al normale esercizio&nbsp;dell’attività dei vettori e sono al di fuori del loro effettivo controllo</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B39%5D">[39]</a>.Le norme dell’UE sui diritti dei passeggeri non contemplano le cancellazioni di viaggi su iniziativa dei&nbsp;passeggeri. In questi casi, il rimborso dipende dal tipo di trasporto e le aziende possono offrire <em>voucher</em>&nbsp;da utilizzare successivamente.L’8 aprile la Commissione ha pubblicato gli “<em>Orientamenti relativi alla protezione della salute, al&nbsp;rimpatrio e alle modalità di viaggio per i marittimi, i passeggeri e le altre persone a bordo delle&nbsp;navi</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B40%5D">[40]</a>, fornendo consulenza sulle misure sanitarie, sul rimpatrio e sulle modalità di viaggio per i&nbsp;passeggeri e gli equipaggi delle navi da crociera e sollecitando gli Stati membri ad istituire una rete&nbsp;di porti sicuri per il cambio dell’equipaggio. La rete dei Centri europei dei consumatori fornisce una&nbsp;guida sui diritti dei consumatori in relazione alle questioni transfrontaliere.&nbsp;</p><p style="text-align: left;"><a href="/news-e-approfondimenti#%5B22%5D">[22]</a>&nbsp;<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1584654491688&amp;uri=CELEX:32020H0403" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Raccomandazione della Commissione (UE) 2020/403 del 13 marzo 2020 sulle procedure di valutazione della conformità edi sorveglianza del mercato nel contesto della minaccia da COVID-19</a>. Nell’ambito di questa iniziativa, la Commissione, il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC), di concerto con tutti i loro membri, hanno convenuto di rendere liberamente disponibili gli standard europei per alcuni dispositivi medici e dispositividi protezione individuale, in deroga alle norme sui diritti di proprietà intellettuale, al fine di consentire un pronto accesso al mercato di tali beni essenziali sia alle imprese dell’UE che a quelle di paesi terzi e, quindi, aumentare la disponibilità dei beni per coloro che ne hanno bisogno<a href="/news-e-approfondimenti#%5B23%5D">[23]</a> L’<em>Emergency Support Instrument</em> (“<em>Strumento di sostegno alle emergenze</em>”) fa parte dell’iniziativa dell’UE “<em>Solidarietà per la salute</em>”, volta a sostenere i sistemi sanitari degli Stati membri dell’UE con circa 6 miliardi di euro. La metà dell’importo proverrà dal bilancio UE non speso e l’altra metà dai contributi degli Stati membri. 300 milioni di euro dei 3 miliardi di euro del bilancio UE saranno destinati allo <em>stock</em> di RescEU.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B24%5D">[24]</a> <a href="https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-response-investment-initiative-march-2020_en.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-response-investment-initiative-march-2020_en.pdf</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B25%5D">[25]</a> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e&nbsp;sociale europeo e al Comitato delle regioni, Risposta del Coronavirus di utilizzare ogni euro disponibile in ogni modo possibile&nbsp;per proteggere vite e mezzi di sussistenza, <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1587136593688&amp;uri=CELEX%3A52020DC0143" target="_blank" rel="noreferrer noopener">COM/2020/143 def.</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B26%5D">[26]</a> Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il&nbsp;vaglio degli investimenti diretti esteri nell’Unione, PE/72/2018/REV/1, GU L 79I del 21.3.2019, pagg. 1-14.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B27%5D">[27]</a> <a href="https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_Covid-19_temporary-framework.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Quadro di riferimento temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale epidemia di COVID-19</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B28%5D">[28]</a> Comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE all’assicurazione del&nbsp;credito all’esportazione a breve termine, Testo rilevante ai fini del SEE, GU C 392 del 19.12.2012, pagg. 1-7.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B29%5D">[29]</a> I rischi commerciali e politici per gli acquirenti sono considerati temporaneamente non commerciabili se la Commissione,&nbsp;dopo aver ricevuto una notifica da uno Stato membro, decide che, a causa di una carenza di assicurazione del credito&nbsp;all’esportazione, alcuni rischi sono temporaneamente non commerciabili per gli esportatori dello Stato membro notificante.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B30%5D">[30]</a> <a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_542" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_542</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B31%5D">[31]</a> <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0324" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0324</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B32%5D">[32]</a> <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0316(03)&amp;from=GA" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0316(03)&amp;from=GA</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B33%5D">[33]</a> Comunicazione della Commissione - Orientamenti per l’esercizio della libera circolazione dei lavoratori durante la pandemia&nbsp;di COVID-19 2020/C 102 I/03, C/2020/2051, GU C 102I del 30.3.2020, pagg. 12-14<a href="/news-e-approfondimenti#%5B34%5D">[34]</a> <a href="https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-allocation-airports-slots-march-2020_en.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-allocation-airports-slots-march-2020_en.pdf</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B35%5D">[35]</a> <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/txt/pdf/?uri=celex:52020xc0327(03)&amp;from=en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Orientamenti della Commissione europea: agevolare le operazioni di trasporto aereo di merci durante l’epidemia di COVID-19, 26 marzo 2020</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B36%5D">[36]</a> <a href="https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-allocation-airports-slots-march-2020_en.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comunicazione della Commissione, Orientamenti interpretativi relativi ai regolamenti UE sui diritti dei passeggeri nel contesto&nbsp;dell’evolversi della situazione connessa al COVID-19</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B37%5D">[37]</a> Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni&nbsp;in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardoprolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/912; regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del&nbsp;Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario; Regolamento (UE) n.&nbsp;1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via&nbsp;mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004; regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento&nbsp;europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e&nbsp;che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004; non contempla la direttiva (UE) 2015/2302 concernente i viaggi “<em>tutto compreso</em>”&nbsp;e i viaggi organizzati e collegati.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B38%5D">[38]</a> <a href="https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20201830_en.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comunicazione della Commissione, Orientamenti interpretativi relativi ai regolamenti UE sui diritti dei passeggeri nel contesto&nbsp;dell’evolversi della situazione connessa al COVID-19</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B39%5D">[39]</a> <em>Ibid</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B40%5D">[40]</a> <a href="https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20201830_en.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Orientamenti relativi alla protezione della salute, al rimpatrio e alle modalità di viaggio per i marittimi, i passeggeri e le&nbsp;altre persone a bordo delle navi</a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 26 May 2020 11:21:18 +0200</pubDate>
                        <title>Ancora sul divieto di doppia concessione stabilito dall’art. 18, comma 7, della Legge Portuale: cui prodest?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ancora-sul-divieto-di-doppia-concessione-stabilito-dallart-18-comma-7-della-legge-portuale-cui-prodest</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Le note vicende portuali genovesi degli ultimi tempi<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> hanno riportato prepotentemente alla ribalta&nbsp;il tema del c.d. "<i>divieto di doppia concessione</i>” stabilito dall’art. 18, comma 7, della Legge Portuale<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>.&nbsp;Autorevoli esperti hanno dato il proprio contributo al dibattito ed in tale contesto qualcuno ha anche&nbsp;richiamato - seppur in maniera inesatta - un nostro intervento in materia del dicembre 2017<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>.</p><p>L’emergenza che stiamo tutti vivendo - in particolare nel settore dei trasporti - non deve impedirci&nbsp;di tirare le fila del discorso, evidenziando innanzitutto un punto, a nostro avviso importante nell’ambito&nbsp;di questo interessante confronto, che ci parrebbe essere rimasto fino ad oggi sottotraccia.</p><p>Per ragioni di chiarezza, rileggiamo intanto la norma in questione:</p><p>“<i>In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività&nbsp;per la quale ha ottenuto la concessione, non può essere al tempo stesso concessionaria di altra&nbsp;area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione&nbsp;sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può&nbsp;svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Su motivata&nbsp;richiesta dell'impresa concessionaria, l’autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad&nbsp;altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività comprese&nbsp;nel ciclo operativo</i>”.</p><p>La norma, oltre a stabilire che un’impresa concessionaria debba esercitare direttamente l’attività&nbsp;per la quale ha ricevuto la concessione, prevede in sostanza un duplice divieto:</p><ul><li data-list-item-id="e375c5669c97f7afb2162e8408e14540e">l’impresa concessionaria non può essere contestualmente titolare di due differenti concessioni&nbsp;<i>ex</i> art. 18 L. 84/94 nello stesso porto, salvo che le due concessioni non abbiano ad&nbsp;oggetto attività tra loro differenti;</li><li data-list-item-id="ea53b55f199674f61193fa1caec2d8170">l’impresa concessionaria non può svolgere attività portuali in aree demaniali diverse da&nbsp;quelle che le sono state assentite.</li></ul><p>Ci concentriamo qui sul primo dei due divieti, quello che - come detto - viene definito il “<i>divieto di&nbsp;doppia concessione</i>”.</p><p>Il tenore letterale della norma appare oggettivamente chiaro. Da un punto di vista “<i>formale</i>”, il divieto&nbsp;di doppia concessione non verrebbe dunque violato soltanto nel caso in cui nelle due aree in&nbsp;concessione - nello stesso porto - venissero esercitate attività diverse. È questo il c.d. principio o&nbsp;criterio della specializzazione.</p><p>Non ci risultano problemi, né interpretativi né applicativi, rispetto a questo principio della specializzazione&nbsp;dei traffici.</p><p>Piuttosto la giurisprudenza ha operato considerazioni di carattere logistico e geografico, giungendo&nbsp;a ritenere non violato il divieto di doppia concessione - oltre che nell’ipotesi (pacifica) della specializzazione&nbsp;- anche laddove le due concessioni riguardino aree demaniali tra loro contigue<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> (posto&nbsp;che, nel caso, evidentemente si avrebbe poi alla fine un unico compendio).</p><p>In casi che definiremmo “<i>estremi</i>”, l’evoluzione giurisprudenziale si è spinta persino a ritenere comunque&nbsp;non violato il divieto ogniqualvolta non venga a costituirsi una posizione dominante tale da&nbsp;pregiudicare la concorrenza (come potrebbe avvenire, per esempio, nell’ipotesi in cui ad una medesima&nbsp;impresa venisse consentito di godere di “<i>spazi eccezionalmente ampi</i>”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> in un determinato&nbsp;porto).</p><p>Rispetto a quest’ultimo approdo giurisprudenziale, ci sia consentito svolgere una considerazione&nbsp;molto concreta: se il legislatore avesse voluto consentire il cumulo di due concessioni per la stessa&nbsp;attività, nello stesso porto, in capo al medesimo soggetto, lo avrebbe esplicitato nella norma che&nbsp;stiamo commentando (così come ha esplicitato il principio della specializzazione).</p><p>Il tenore letterale della norma, invece, non lascia margini interpretativi. Trattasi di un divieto a prescindere.&nbsp;Consentiteci un esempio: se una norma fissa a 130km/h il limite massimo di velocità in&nbsp;autostrada, il limite è quello, anche se a violarlo è un pilota di Formula 1. Non si discute della capacità&nbsp;di questo pilota di guidare in sicurezza anche oltre tale limite, ma la certezza del diritto impone&nbsp;di ritenere comunque violato il divieto.</p><p>Ecco, allo stesso modo potremmo dire che una doppia concessione nello stesso porto in capo ad&nbsp;unico titolare effettivo (salvo il caso della specializzazione) risulti oggi vietata a prescindere dalla sua&nbsp;idoneità o meno a ledere la concorrenza.</p><p>Questa impostazione è stata confermata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato&nbsp;(AGCM). Quest’ultima, infatti, pur riconoscendo la norma come funzionale alla tutela della concorrenza&nbsp;ed in particolare diretta a prevenire abusi di posizione dominante<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a>, non si è preoccupata di&nbsp;accertare la potenziale lesione della concorrenza o di svolgere particolari analisi del mercato<a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a>, limitandosi&nbsp;a rilevare come venga violato il divieto di doppia concessione ogniqualvolta un soggetto -&nbsp;anche tramite l’interposizione di terzi - controlli due distinti compendi demaniali, destinati alle operazioni&nbsp;e/o ai servizi portuali, nei quali vengono svolte le medesime attività<a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a>.</p><p>Veniamo dunque al punto che ci premeva sottolineare.</p><p>Nel dibattito in corso ci è parso non essere stato debitamente evidenziato un profilo a nostro avviso&nbsp;essenziale della questione: a favore di chi è posta questa norma che tutti riconosciamo essere finalizzata&nbsp;alla tutela della concorrenza? La risposta non può che essere questa: la norma è posta a&nbsp;favore degli utenti del porto e quindi, <i>in primis</i>, degli armatori.</p><p>Le ragioni possono apparire finanche banali. È pacifico, infatti, che - in linea generale<a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a> - sia la (leale)&nbsp;concorrenza tra imprese a sostenere lo spirito imprenditoriale e l’efficienza, a garantire maggiori&nbsp;possibilità di scelta da parte dei consumatori (da intendersi qui come gli utenti del porto), a favorire&nbsp;la riduzione dei prezzi, l’innalzamento della qualità dei servizi e quindi anche un maggior tasso di&nbsp;innovazione (il tutto, alla fine, con un conseguente incremento di attrattività e competitività anche</p><p>del porto stesso in cui la concorrenza viene correttamente favorita).</p><p>Questa, del resto, era l’impostazione che aveva ben chiara in mente il nostro legislatore fin dal principio.&nbsp;Nei lavori preparatori della legge portuale, infatti, si legge che “<i>il porto deve, quindi, essere&nbsp;aperto a più imprese che operino in un regime di piena concorrenza; solo attraverso il confronto&nbsp;continuo e la competizione si può realizzare una politica portuale mirata a contenere i costi ed a&nbsp;fornire, nel contempo, servizi sempre più articolati e completi</i>”.</p><p>Sulla stessa lunghezza d’onda si sono poi poste sia la giurisprudenza sia l’AGCM, che anche di recente&nbsp;hanno in sostanza ribadito come l’assentimento ad un unico soggetto di plurime concessioni&nbsp;abbia come possibile conseguenza diretta quella di ridurre gli operatori e di conseguenza limitare&nbsp;l’offerta, esponendo gli utenti del porto a possibili abusi.</p><p>L’AGCM, in particolare, ha avuto modo di evidenziare come eventuali fenomeni concertativi tra imprese&nbsp;concorrenti condurrebbero di fatto ad un’uniformizzazione delle condizioni di offerta dei servizi&nbsp;e quindi in pratica all'azzeramento delle dinamiche concorrenziali - in termini di possibilità di&nbsp;scelta da parte della domanda, ma anche di qualità e costi dei servizi offerti - con potenziali impatti&nbsp;negativi sulla platea dei consumatori/utenti.</p><p>Ecco dunque affermato il principio che ha evidentemente ispirato il legislatore nella redazione&nbsp;dell’art. 18, comma, 7 della Legge Portuale, ma anche quel profilo di rilevanza della norma che il&nbsp;dibattito in corso ci è parso non aver posto debitamente in luce.</p><p>Considerato che il porto rappresenta un mercato sostanzialmente chiuso, caratterizzato dalla presenza&nbsp;di enormi barriere all’accesso e da un numero limitato di operatori<a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a>, occorre dunque evitare&nbsp;che esso diventi luogo di pratiche restrittive della concorrenza attraverso la concentrazione delle&nbsp;imprese portuali terminalistiche (oltre che, naturalmente, in conseguenza di qualsiasi tipologia di&nbsp;abuso di posizione dominante). Ciò tenendo quindi sempre a mente che l’articolo 18, comma 7,&nbsp;della Legge Portuale mira a garantire la concorrenza nell’interesse non certo delle imprese portuali&nbsp;stesse, bensì degli utenti del porto (armatori <i>in primis</i>), che devono avere la possibilità di scegliere&nbsp;tra diverse offerte di servizi nell’ambito di ogni scalo.</p><p>Tale concorrenza, come abbiamo detto, sarà altresì in grado - in prospettiva - di accrescere l’attrattività&nbsp;e la competitività del porto in cui viene correttamente garantita.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Ci riferiamo alla possibile operazione che potrebbe portare il gruppo PSA a controllare, oltre al terminal container VTE di&nbsp;Prà, anche il <i>terminal container</i> Sech di Sampierdarena.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Legge 28/01/1994, n. 84.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>&nbsp;"<a href="https://www.nctm.it/news/articoli/ancora-sul-divieto-di-detenere-il-controllo-di-due-terminal-nello-stesso-porto-previsto-dallart-18-comma-7-della-legge-portuale-italiana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ancora sul divieto di detenere il controllo di due terminal nello stesso porto previsto dall’art. 18, comma 7, della legge&nbsp;portuale italiana</a>”</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> Per inciso, se pensiamo - per esempio - all’operazione riguardante i terminal VTE e SECH, è evidente come ci si riferisca a due terminal situati in aree tra loro di certo non contigue.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> Vds. sentenza n. 747/2012 del TAR Liguria.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a> Ricordiamo qui come le Autorità di Sistema Portuale non abbiano comunque un potere totalmente discrezionale di “<i>amministrare</i>”&nbsp;l’art. 18, comma 7, della Legge n. 84/94, in quanto il loro operato potrebbe poi venire “<i>censurato</i>” dall’AGCM (che, in termini pratici, potrebbe impugnare <i>ex</i> art. 21<i>bis</i> L. 287/90 gli atti eventualmente adottati da un’Autorità di Sistema Portuale in violazione dei principi posti dall’ordinamento a tutela e promozione della concorrenza).</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a> Vds., da ultimo, il provvedimento AS1618 del 09.09.2019 (Autorità Portuale Di Messina - Concessione demaniale per la gestione di un distributore di carburante per natanti nel porto Di Milazzo).</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a> L’AGCM è stata attenta nel chiarire come il divieto non possa essere aggirato semplicemente attraverso artifizi formali. In&nbsp;termini molto pratici: non basta fare in modo che le due concessioni risultino formalmente (<i>rectius</i>: apparentemente) in&nbsp;capo a due società diverse, se poi queste sono controllate da un unico soggetto e quindi riconducibili ad un unico centro di&nbsp;interesse. Non va dimenticato, infatti, come condotte abusive possano derivare anche da intese restrittive della concorrenza&nbsp;che sarebbero chiaramente favorite dall’appartenenza dei due concessionari ad un medesimo gruppo (con ciò che potrebbe&nbsp;derivarne, per esempio, anche in termini di scambio di informazioni oltre che di coordinamento delle azioni sul mercato). Ciò&nbsp;fatte salve possibili ipotesi di segregazione societaria tali da escludere il controllo congiunto di un terminal qualora lo stesso&nbsp;appartenga a due distinte società, di cui una od entrambe già titolari di altra concessione nello stesso porto (esclusione&nbsp;garantita<i> in primis</i>, secondo l’AGCM, dalla rinuncia del socio di minoranza - già concessionario - al diritto di veto sulle decisioni&nbsp;riguardanti la presentazione di nuove istanze di concessione o di istanze volte all’estensione di concessioni già esistenti da&nbsp;parte del terminal in questione).</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a> Siamo ben consapevoli del fatto che esistano situazioni in cui, per diverse ragioni, la presenza nello stesso porto di diversi&nbsp;concessionari svolgenti la medesima attività in concorrenza tra loro non sarebbe la soluzione maggiormente rispondente agli&nbsp;interessi dell’utenza portuale. È un dato di fatto che non intendiamo certo negare e che la giurisprudenza ha puntualmente&nbsp;considerato (vds. sentenza n. 747/2012 del TAR Liguria), ben chiarendo però anche in che termini ed a quali condizioni tale&nbsp;scenario potrebbe risultare ammissibile.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a> Mentre è molto ampio il ventaglio degli utenti del porto.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Infrastrutture Portuali</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 26 May 2020 11:19:59 +0200</pubDate>
                        <title>&quot;Non è mai troppo tardi&quot; (anche per semplificare): importanti indicazioni del TAR Toscana sulla realizzazione di opere da parte del concessionario di beni demaniali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/non-e-mai-troppo-tardi-anche-per-semplificare-importanti-indicazioni-del-tar-toscana-sulla-realizzazione-di-opere-da-parte-del-concessionario-di-beni-demaniali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’emergenza COVID-19 si è abbattuta su tutti i settori della nostra economia e a tale evidenza non si&nbsp;è potuto sottrarre neppure il mercato portuale.Quando la fase più critica sarà passata e bisognerà fare i conti con le difficoltà della ripartenza, sarà&nbsp;necessario agevolare l’azione degli operatori economici, evitando per quanto possibile ostacoli e&nbsp;lungaggini procedurali evitabili.Spostandosi in banchina, sanno bene i terminalisti, concessionari di beni demaniali, quanto sia defatigante&nbsp;realizzare interventi infrastrutturali sulle aree in concessione, spesso necessari per aumentare&nbsp;o anche solo per mantenere inalterati i propri volumi di traffico. Infatti, sinora le Autorità di&nbsp;Sistema Portuale, muovendosi giocoforza nel dubbio interpretativo sulla normativa applicabile e per&nbsp;restare on the safe side, hanno nella gran parte dei casi richiesto ai concessionari l’utilizzo di procedure&nbsp;ad evidenza pubblica, con applicazione del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti&nbsp;pubblici) o comunque dei principi vigenti nel settore degli appalti pubblici. Tale opzione applicativa&nbsp;comportava inevitabili incertezze operative (chi predispone la documentazione di gara? Chi e dove&nbsp;deve pubblicare il bando? Chi vigila sulla procedura e sull’aggiudicazione? Chi verifica la bontà dei&nbsp;lavori effettuati?) e comunque certamente un allungamento dei tempi non preventivabile.Con la recente sentenza della Seconda Sezione, 20 febbraio 2020 n. 220, il TAR Toscana ha avviato&nbsp;un cambio di rotta.Nel caso sottoposto alla valutazione del giudice amministrativo, con l’atto introduttivo del giudizio&nbsp;la società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima, intenzionata a realizzare una&nbsp;serie di interventi sulle strutture portuali, impugnava gli atti con cui il Comune in cui sono siti i beni&nbsp;ottenuti in concessione le comunicava – a seguito di parere in tal senso da parte dell’ANAC – la&nbsp;necessità di avviare le procedure di gara per l’affidamento dei lavori in questione. In altri termini,&nbsp;l’Amministrazione comunale imponeva al titolare della concessione demaniale uno specifico obbligo&nbsp;procedimentale, esigendo la realizzazione delle opere portuali con procedure di evidenza pubblica.In questo contesto il TAR Toscana, condividendo le prospettazioni della ricorrente, ha accolto il ricorso&nbsp;sulla base di molteplici, rilevanti considerazioni.In specie, esaminando i passaggi fondamentali della sentenza, ad avviso del TAR, tanto il parere n.&nbsp;1505 del 2016 del Consiglio di Stato, quanto plurime pronunce giurisdizionali nonché la prassi amministrativa,&nbsp;se da un lato richiedono la concorsualità (a monte) per il rilascio ed il rinnovo delle&nbsp;concessioni demaniali, dall’altro non la richiedono per la stipula (a valle) dei contratti da parte del&nbsp;concessionario.Inoltre, secondo il giudice, non risulta neppure convincente il richiamo al considerando n. 15 della&nbsp;direttiva 23/2014/UE - che riportiamo qui in nota<a href="/news-e-approfondimenti#%5B18%5D">[18]</a> - poiché esso non appare di per sé idoneo a&nbsp;fondare il richiamo tout court allo svolgimento di gare, secondo il modulo dell'evidenza pubblica,&nbsp;per la realizzazione di opere da parte del concessionario.Inoltre, l’art. 1, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 50 del 2016, che prevede l’applicazione del Codice dei&nbsp;contratti pubblici ai “<em>lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi</em>”, non fa invece riferimento&nbsp;alle concessioni di beni pubblici. Sotto questo aspetto manca anche ogni riferimento alla concessione&nbsp;di beni demaniali nell’art. 177, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016.In definitiva, per il TAR, non sussistono espliciti e univoci riferimenti normativi che impongano al&nbsp;concessionario di beni demaniali il rispetto degli obblighi di evidenza pubblica.Infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale (v. Corte Cost., n. 29/2017), le opere&nbsp;realizzate dal concessionario non hanno natura pubblica fino alla scadenza della concessione (“<em>al&nbsp;fine di stabilire la proprietà statale dei beni di difficile rimozione edificati su suolo demaniale marittimo&nbsp;in concessione, è determinante la scadenza della concessione, essendo questo il momento in&nbsp;cui il bene realizzato dal concessionario acquista la qualità demaniale</em>”): il che impedisce, al di fuori&nbsp;di una specifica previsione normativa, che possa considerarsi necessaria l’applicazione delle norme&nbsp;di evidenza pubblica ai fini della loro realizzazione.Ciò in quanto il diritto del concessionario sulle opere costruite sui beni demaniali è qualificabile in&nbsp;termini di diritto di superficie, sicché la proprietà pubblica demaniale subentrerà solamente con il&nbsp;successivo incameramento da parte dell’amministrazione concedente. Questa ricostruzione interpretativa&nbsp;risulta confermata dall’art. 41 del Codice della Navigazione, che facoltizza il concessionario&nbsp;a costituire ipoteca sulle opere da lui costruite sui beni demaniali.La sentenza in commento è ancora soggetta ad impugnazione davanti al Consiglio di Stato, ma in&nbsp;ogni caso l’orientamento del TAR parrebbe basarsi su considerazioni giuridiche fondate, che potrebbero&nbsp;contribuire in modo significativo a dare un impulso alla voglia di rialzarsi ed intraprendere degli&nbsp;operatori portuali.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B18%5D">[18]</a> “<em>Inoltre, taluni accordi aventi per oggetto il diritto di un operatore economico di gestire determinati beni o risorse del demanio pubblico, in regime di diritto privato o pubblico, quali terreni o qualsiasi proprietà pubblica, in particolare nel settore dei porti marittimi o interni o degli aeroporti, mediante i quali lo Stato oppure l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore</em>&nbsp;<em>fissa unicamente le condizioni generali d'uso senza acquisire lavori o servizi specifici, non dovrebbero configurarsi come concessioni ai sensi della presente direttiva. Ciò vale di norma per i contratti di locazione di beni o terreni di natura pubblica che generalmente contengono i termini che regolano la presa di possesso da parte del conduttore, la destinazione d'uso del bene immobile, gli obblighi del locatore e del conduttore per quanto riguarda la manutenzione del bene immobile, la durata della locazione e la restituzione del possesso del bene immobile al locatore, il canone e le spese accessorie a carico del conduttore</em>”.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 26 May 2020 08:29:24 +0200</pubDate>
                        <title>Entra in vigore la nuova disciplina in tema di &lt;i&gt;Ambush Marketing&lt;/i&gt;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/entra-in-vigore-la-nuova-disciplina-in-tema-di-ambush-marketing</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con la conversione in legge del D.L. 16/2020 l’Italia si dota di una disciplina specifica in tema di <em>Ambush Marketing</em>, a tutela degli organizzatori di eventi sportivi e fieristici, degli <em>sponsor</em> e dei consumatori.Con il D.L. 16/2020 “<em>Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie</em>” (convertito con L. 8 maggio 2020 n. 31, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12 maggio 2020), il nostro ordinamento si è finalmente munito di una disciplina <em>ad hoc</em> volta a regolare e sanzionare il c.d. <em><strong>Ambush Marketing</strong></em>.L’obiettivo di chi pone in essere atti di<em> ambush marketing</em> (letteralmente, <em>marketing</em> di imboscata) è infatti quello di riuscire ad associare il proprio <em>brand</em> a grandi eventi e manifestazioni, beneficiando così della risonanza che ne deriva, pur in mancanza di autorizzazione da parte dell’organizzazione e senza sopportare i dovuti costi di licenza.Benché si tratti di un fenomeno relativamente recente e dai contorni mutevoli, come già riconosciuto dalla nostra giurisprudenza dette pratiche mettono a repentaglio l’attività di impresa e i principi competitivi ad essa sottesi. Non erano risultati idonei i passati tentativi di porre rimedio a tali condotte parassitarie in occasione di singoli eventi, (si richiama la Legge 17 agosto 2005, n. 167, “<em>Misure per la tutela del simbolo olimpico in relazione allo svolgimento dei Giochi invernali ‘Torino 2006</em>’”); così che ora, con l’avvicinarsi di importanti manifestazioni sportive (fase finale dei Campionati Europei di calcio 2020, Olimpiadi invernali dl 2026), l’intervento del legislatore appare tempestivo.L’art. 10 del D.L. 16/2020 vieta quindi le “<em>condotte parassitarie</em>” poste in essere in relazione all’organizzazione di eventi sportivi o fieristici di rilevanza nazionale o internazionale, non autorizzate dai soggetti organizzatori e aventi la finalità di ricavare un vantaggio economico o concorrenziale, e che in particolare passano per:<em>“a) la creazione di un collegamento anche indiretto fra un marchio o altro segno distintivo e un evento […] idoneo a indurre in errore il pubblico sull’identità degli sponsor ufficiali;</em><em>b) la falsa rappresentazione o dichiarazione nella propria pubblicità di essere sponsor ufficiale di un evento […];</em><em>c) la promozione del proprio marchio o altro segno distintivo tramite qualunque azione, non autorizzata dall’organizzatore, che sia idonea ad attirare l’attenzione del pubblico, posta in essere durante un evento […] e idonea a generare nel pubblico l’erronea impressione che l’autore della condotta sia sponsor dell'evento […];</em><em>d) la vendita e la pubblicizzazione di prodotti o di servizi abusivamente contraddistinti, anche soltanto in parte, con il logo di un evento […] ovvero con altri segni distintivi idonei a indurre in errore il pubblico circa il logo medesimo e a ingenerare l'erronea percezione di un qualsivoglia collegamento con l'evento ovvero con il suo organizzatore o con i soggetti da questo autorizzati”.</em><em>Il divieto decorre “dalla data di registrazione dei loghi, brand o marchi ufficiali degli eventi […] fino al centottantesimo giorno successivo alla data ufficiale del termine degli stessi» e sono comunque fatte salve le «condotte poste in essere in esecuzione di contratti di sponsorizzazione conclusi con singoli atleti, squadre, artisti o partecipanti autorizzati”</em>.L’<em>ambush marketing</em> può tuttavia declinarsi nelle forme più varie non tutte ricomprese nella summenzionata disciplina (ad es. l’<em>insurgent ambushing</em> – cioè promozioni <em>street-style</em> a sorpresa), ma va sottolineato che la repressione delle condotte che sfuggono al D.L. 16/2020 potrà continuare ad essere intercettata dalle norme dettate in materia di contraffazione di marchi (in particolare tramite la tutela dei segni notori prevista dall’art. 8 del Codice della Proprietà Intellettuale, che pure viene novellato, al comma 3, con l’estensione della protezione alle “<em>immagini che riproducono trofei</em>”) e di concorrenza sleale (2598 e ss. c.c.).Ulteriore novità è costituita dal rafforzamento dell’apparato repressivo: contro l’<em>ambush marketing</em> potranno ora essere azionati, oltre ai rimedi civilistici già noti, i nuovi poteri sanzionatori dell’Autorità Garante Concorrenza e Mercato (AGCM) che potrà irrogare sanzioni (art. 10 D.L. 16/2020) tra i 100.000 euro e i 2.5 milioni di euro.In sintesi, la nuova normativa repressiva dell’<em>ambush marketing</em>, anche se va a colpire fattispecie già in parte sanzionate, rafforza la deterrenza contro le “imboscate” pubblicitarie, a tutela sia dei <em>brand sponsors</em> sia dei consumatori.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em>&nbsp;<em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:p.lazzarino@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Paolo Lazzarino</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 26 May 2020 05:56:17 +0200</pubDate>
                        <title>Banca d’Italia: in consultazione le modifiche alle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della Legge sull’usura</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/banca-ditalia-in-consultazione-le-modifiche-alle-istruzioni-per-la-rilevazione-dei-tassi-effettivi-globali-medi-ai-sensi-della-legge-sullusura</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Banca d’Italia ha pubblicato un documento di consultazione pubblica per l’aggiornamento delle Istruzioni per la rilevazione, su base trimestrale e previa segnalazione da parte degli intermediari, dei tassi effettivi globali medi (TEGM) ai fini della determinazione dei tassi soglia previsti ai sensi della “<strong>Legge sull’usura</strong>” (Legge 7 marzo 1996 n. 108).Il documento attualmente in consultazione prevede, tra le modifiche proposte, la ridefinizione (e introduzione) di alcune categorie di finanziamento al fine di fornire una miglior rappresentazione di determinate tipologie di credito. Tra queste categorie, a titolo esemplificativo, vi sarebbero:</p><ul> <li>la categoria del “credito finalizzato”, in relazione alla quale si propone l’eliminazione del limite di 75.000 euro per i finanziamenti rateali destinati all’acquisto di uno o più specifici beni o al pagamento di specifici servizi;</li> <li>la categoria del “<em>factoring</em>”, ove si propone di segnalare separatamente le operazioni di <em>factoring</em> che prevedono una posizione debitoria dei soggetti cedenti e quelle che assumono la forma dello sconto;</li> <li>l’autonoma categoria del “credito su pegno”, di cui si propone l’introduzione per i finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile caratterizzati da durata compresa fra tre mesi e un anno, il rilascio di una polizza al portatore e la presenza di una stima del bene oggetto di pegno;</li> <li>la categoria residuale degli “altri finanziamenti”, che si propone di modificare prevedendo vi rientrino anche le operazioni di finanziamento strutturate con la modalità di finanza di progetto (<em>project finance</em>) ove caratterizzate da una garanzia ipotecaria di valore minimale rispetto al valore complessivo del progetto da realizzare.</li></ul><p>La bozza di Istruzioni prevede anche modifiche relative al trattamento degli oneri e delle spese inclusi nel calcolo del TEG, tra cui le spese assicurative collegate all’erogazione del credito.Nel calcolo del TEG sarebbero infatti incluse le spese per polizze a tutela del credito (ad esempio CPI – <em>cost protection insurance</em>, anche quando il beneficiario sia il cliente stesso), nonché polizze sul valore del bene posto a garanzia del creditore (i.e. il bene ipotecato), quando la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito (o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte), indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente.Alla luce delle modifiche prospettate nel documento, invece, le assicurazioni facoltative a protezione del bene oggetto del finanziamento (ad esempio per furto e incendio) in cui il beneficiario è il cliente stesso, sarebbero incluse nel TEG soltanto quando, oltre che contestuali alla concessione del finanziamento, siano intermediate dal finanziatore.Altra modifica riguarda le polizze volte a garantire integralmente il valore del bene oggetto del finanziamento, giacché l’importo da includere nel calcolo del TEG – in presenza di una polizza simile – sarebbe diverso a seconda che la stessa fosse facoltativa ovvero obbligatoria. In base alle modifiche prospettate, in particolare:</p><ul> <li>quando la polizza è facoltativa (e conclusa in misura eccedente rispetto al capitale finanziato), nel TEG va inserito solo l’onere proporzionale al capitale finanziato;</li> <li>quando la polizza è invece obbligatoria, nel TEG va inserito l’intero costo addebitato al cliente, a meno che il finanziatore si limiti a richiedere una copertura assicurativa nei limiti del capitale finanziato, nel qual caso l’onere sarà nuovamente solamente proporzionale al capitale finanziato.</li></ul><p>La consultazione resterà aperta fino al 20 luglio 2020, all’esito della stessa Banca d’Italia emanerà le nuove Istruzioni.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:e.siragusa@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Eugenio Siragusa</a> o <a href="mailto:g.decapitani@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Giovanni de' Capitani di Vimercate</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 26 May 2020 05:05:46 +0200</pubDate>
                        <title>Alessandra Donati e ArtTeam Nctm Studio Legale – Riduzione dell’aliquota dell’Iva di importazione per un mercato italiano competitivo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/alessandra-donati-e-artteam-nctm-studio-legale-riduzione-dellaliquota-delliva-di-importazione-per-un-mercato-italiano-competitivo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Oggi gli operatori del mercato dell'arte italiano si trovano ad operare in un contesto sempre più stretto tra le maglie della frammentata legislazione italiana, europea ed internazionale posta a tutela dei beni culturali, delle opere d'arte e degli oggetti da collezione e di antichità in generale.Soprattutto nel contesto internazionale ed in ragione del carattere fortemente globalizzato del mercato dell'arte, il mercato italiano è sicuramente uno dei mercati più sconvenienti e meno attrattivi per l'acquisto e la circolazione di opere d'arte.Se risulta fortemente complesso incidere in chiave di riforma sull'intero impianto legislativo di carattere civilistico, amministrativo e penalistico - peraltro fondamentale per assicurare un modello di circolazione nazionale ed internazionale di opere d'arte che allo stesso tempo garantisca una tutela efficace di tali beni da fenomeni criminosi di dispersione quali il traffico illecito transnazionale - in prospettiva de iure condendo un campo di più immediato e semplice intervento per garantire una maggiore competitività internazionale del mercato italiano può essere sicuramente rappresentato dalla fiscalità per l'arte.Ed invero, con particolare riferimento all'IVA che grava sulle importazioni di opere d'arte - introdotta dall'art. 39 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 - l'aliquota IVA ridotta del 10% applicata dall'Italia risulta più elevata di quella applicata da molti altri Stati europei e tale differenza rappresenta sicuramente uno svantaggio competitivo per il mercato dell'arte italiano. È bene sottolineare che la determinazione del valore dell'aliquota ridotta di tale imposta è stata rimessa dalla Comunità Europea alla libera scelta degli Stati Membri (DIR. 95/5/CE del 14 febbraio 1994 e successivamente DIR. 2006/112/CE), per cui tale valore varia significativamente tra i diversi Paesi europei, con un diretto impatto sulla competitività degli stessi nel mercato internazionale, come chiaramente illustrato dalla tabella che segue:<span style="text-decoration: underline;">STATI IVA RIDOTTA SULLE IMPORTAZIONI</span>:</p><ul> <li>Italia 10%</li> <li>Francia 5,5%</li> <li>Belgio 6%</li> <li>Germania 7% - 19%</li> <li>Gran Bretagna 5%</li> <li>Olanda 6%</li></ul><p>Occorre, pertanto, intervenire per potenziare il mercato italiano, in particolare ripensando l'intero impianto normativo predisposto per l'IVA sulle importazioni in termini di soggetti passivi, determinazione della base imponibile e dell'aliquota, accertamento e riscossione dell'imposta indiretta, mediante azioni quali la riduzione dell'aliquota dell'IVA di importazione sul livello degli standard europei (sempre comunque in misura non inferiore al 5% com'è in Gran Bretagna).Tale intervento risulta oggi quanto mai urgente proprio in ragione del distanziamento sociale conseguente alla straordinaria situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, che limiterà, ancora per diverso tempo, le relazioni commerciali di persona e spingerà i collezionisti e, in generale, gli acquirenti di opere d'arte a spostarsi sul web e a finalizzare operazioni di compravendita di tali beni online. Ebbene, in un tale contesto, l'attuale valore dell'aliquota IVA all'importazione rappresenta una barriera troppo elevata per tutti coloro che si trovano in Italia e intendono porre in essere operazioni di compravendita online e successiva importazione di opere d'arte in Italia.&nbsp;<a href="https://forumartecontemporanea.wordpress.com/2020/05/20/alessandra-donati-e-artteam-nctm-studio-legale-riduzione-dellaliquota-delliva-di-importazione-per-un-mercato-italiano-competitivo/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Forumartecomtemporanea.it</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
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                        <guid isPermaLink="false">news-5219</guid>
                        <pubDate>Fri, 22 May 2020 08:47:51 +0200</pubDate>
                        <title>TRIBUTARIO | MERCATI FINANZIARI | Novità introdotte dal Decreto Rilancio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tributario-mercati-finanziari-novita-introdotte-dal-decreto-rilancio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con il presente <em>legal alert</em> si analizzano le principali misure disciplinate dal Decreto Legge, n. 34, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 19 maggio 2020 (il “<strong>Decreto Rilancio</strong>”) tese a sostenere la ricapitalizzazione delle società di medie e grandi dimensioni, nonché le principali novità in tema di piani di risparmio a lungo termine (i c.d. “<strong>PIR</strong>”).In particolare, viene fornita una descrizione della disciplina di cui all’art. 26 del Decreto Rilancio rubricato “<em>Rafforzamento patrimoniale delle società di medie dimensioni</em>”. La norma ha lo scopo di incentivare la ricapitalizzazione delle medie imprese tramite il riconoscimento di un credito di imposta pari al 20% dei conferimenti effettuati verso società di medie dimensioni (con fatturato sino a 50 milioni). Correlatamente, alle società conferitarie è riconosciuto un credito di imposta pari al 50% delle perdite che eccedono il 10% del patrimonio. Il medesimo articolo prevede anche l’istituzione di un Fondo gestito da Invitalia S.p.A. finalizzato alla sottoscrizione di strumenti finanziari di debito emessi da parte di tali imprese.Altra norma oggetto di analisi è l’art. 27, disposizione che autorizza CDP S.p.A. a istituire e a gestire un “Patrimonio Destinato”. Funzione del “Patrimonio Destinato” è quella di finanziare tramite l’immissione di capitale o di strumenti finanziari di debito le società di grandi dimensioni (con fatturato annuo superiore a 50 milioni) con particolare riguardo alle società operanti in settori ritenuti strategici.Viene, infine, esaminato l’art. 136 il quale introduce una nuova categoria di PIR nel nostro ordinamento – che di fatto si affianca a quelli “ordinari” disciplinati dalla Legge di Bilancio 2017 e recentemente modificata ad opera del Decreto Fiscale 2020 – il cui scopo è quello di canalizzare gli investimenti in favore delle PMI. Nei nuovi PIR vengono infatti inseriti tra gli investimenti qualificati anche fonti di finanziamento, alternative al canale bancario, come la concessione di prestiti e l’acquisizione dei crediti, viene innalzato il limite di concentrazione dell’investimento al 20% e sono incrementati i limiti dimensionali fino a 150.000 euro all’anno e a 1.500.000 euro complessivamente.</p><h2>Art. 26</h2><h4>Rafforzamento patrimoniale delle società di medie dimensioni</h4>L’art. 26 del Decreto Rilancio introduce una serie di misure volte sostenere il rafforzamento patrimoniale delle società di medie dimensioni mediante l’incentivazione di aumenti di capitale a pagamento.L’articolo in commento prevede alcune agevolazioni nel caso in cui le società in possesso di determinati requisiti abbiano deliberato ed eseguito, dopo l’entrata in vigore del Decreto Rilancio ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento.Al verificarsi di specifiche circostanze appresso descritte, la norma riconosce:<ul> <li>per il soggetto conferente (sia persona fisica che giuridica) un credito di imposta pari al 20% del conferimento effettuato (comma 4 e 5);</li> <li>per la società conferitaria:<ul> <li>un credito di imposta pari al 50% delle eventuali perdite che eccedono il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale (comma 8); e</li> <li>la possibilità di emettere strumenti finanziari di debito sottoscritti da un fondo all’uopo istituito, gestito da Invitalia S.p.A., (comma 12 e seguenti).</li></ul></li></ul><p>Tali benefici sono cumulabili tra loro, entro specifici limiti quantitativi.L’efficacia delle misure è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea (comma 3, art. 26).Viene previsto un limite di spesa massimo di 2 miliardi di euro per la fruizione dei crediti di imposta disciplinati dall’art. 26. A tal fine, i criteri e le modalità applicative per beneficiare dei crediti saranno definiti con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da adottare entro 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto Rilancio (commi 11 e 12, art. 26).<span style="text-decoration: underline;"><strong>1.1. Credito di imposta per i conferimenti in denaro in società di capitali e società cooperative con sede in Italia</strong></span>L’art. 26 del Decreto Rilancio istituisce un credito di imposta pari al 20% dei conferimenti in denaro per l’aumento del capitale sociale di società di capitali e di società cooperative aventi sede legale e amministrativa nel territorio dello Stato in possesso di determinati requisiti<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>.<strong>a) Il beneficiario dell’agevolazione</strong>Il credito d’imposta riconosciuto è fruibile da parte del socio che effettua il conferimento.Sono escluse dall’agevolazione le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.In base a tale previsione, emerge che qualora il socio conferente sia diverso da una società (come nel caso di una persona fisica o un ente non commerciale), l’esistenza di un rapporto di controllo non comporta la perdita del beneficio.Non è chiaro, invece, se la verifica dell’esistenza del rapporto di controllo debba essere effettuata prima dell’aumento di capitale, successivamente allo stesso oppure in entrambi i momenti. Qualora, infatti, la verifica debba essere effettuata solo prima dell’aumento di capitale, potrebbero fruire del beneficio tutte le società che acquisiscono il controllo della conferitaria per effetto dell’aumento di capitale.<strong>b) I requisiti della società conferitaria</strong>Il comma 1 individua i requisiti che le società conferitarie devono rispettare affinché il conferente benefici del credito d’imposta.In particolare, ai sensi del comma 1 dell’art. 26, la conferitaria deve essere:</p><ul> <li>una società di capitali (i.e. società a responsabilità limitata anche semplificata, società per azioni e società in accomandita per azioni, società europea di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001); o</li> <li>una società cooperativa o una cooperativa europea di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001;</li></ul><p>avente sede legale e amministrativa nel territorio dello Stato e regolarmente costituita e iscritta nel registro delle Imprese diversa dagli intermediari finanziari e dalle società di partecipazioni, come definiti all’art. 162-<em>bis TUIR</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>, nonché dalle società che esercitano attività assicurativa.Il comma 1 prevede, inoltre, che detta società:a) nel periodo di imposta 2019 abbia conseguito ricavi ai sensi dell’art. 85 comma 1 lett. a) e b) del TUIR<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>, compresi tra 5 milioni e 50 milioni di euro. Nel caso di società appartenente a un gruppo il limite in parola va valutato su base consolidata al più elevato grado di consolidamento (i.e. considerando tutti i ricavi come definiti dalla norma di tutte le società del gruppo) non tenendo in considerazione i ricavi infra-gruppo. Al riguardo si segnala che la norma non definisce una nozione di gruppo <em>ad hoc</em>, occorre pertanto fare riferimento alla nozione di controllo di cui all’art. 2359 c.c.;b) abbiano riscontrato una riduzione dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 di almeno il 33% rispetto al medesimo periodo del 2019<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>. Nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;c) abbiano deliberato ed eseguito dopo l’entrata in vigore del Decreto Rilancio ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento che sia integralmente versato entro il medesimo periodo.Non è chiaro come il requisito di cui alla lettera a) vada verificato per le società che chiudono l’esercizio in data diversa dal 31 dicembre, atteso che la norma fa riferimento ai ricavi del “periodo d’imposta 2019”. È ragionevole ritenere che occorra far riferimento ai ricavi realizzati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.<strong>c) L’investimento agevolabile</strong>Sono agevolati mediante il riconoscimento di un credito d’imposta, i conferimenti in denaro effettuati dai soci (o futuri soci). Il credito di imposta è pari al 20% dei conferimenti in denaro effettuati.L’investimento massimo agevolabile effettuato dal conferente non può eccedere 2.000.000 di euro, pertanto l’ammontare massimo del credito d’imposta spettante è pari a 400.000 euro. Tale beneficio è cumulabile con il credito d’imposta per la conversione delle perdite della società conferitaria previsto dallo stesso art. 26 e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi del paragrafo 3 .1 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”.Il testo della norma non fornisce indicazioni sul calcolo del beneficio nel caso in cui l’aumento di capitale ecceda 2.000.000 di euro e allo stesso partecipino più soci, che rispettano i requisiti per beneficiare del credito d’imposta. In tal caso, il credito d’imposta nei limiti di 400.000 euro dovrebbe spettare a tutti pro quota in proporzione all’aumento di capitale versato.La norma non disciplina nemmeno il caso in cui al conferimento partecipino più soggetti, alcuni dei quali non possono beneficiare del credito d’imposta. In tal caso, è ragionevole ritenere che i conferimenti dei soci esclusi da beneficio non debbano essere considerati nel calcolo del limite di 2 milioni.Sarebbe, quindi, opportuno che entrambi tali aspetti fossero chiariti quanto prima.Il comma 6 dell’art. 26 del Decreto Rilancio prevede, inoltre che il credito di imposta possa essere fruito anche con riferimento agli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell’Unione europea o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo, nel rispetto di quanto previsto al comma 1<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a>.L’investimento può essere effettuato anche tramite quote o azioni di organi collettivo del risparmio residenti in Italia, ai sensi dell’art. 73 TUIR, o in Stati dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle società conferitarie individuate dal comma 1 dell’art. 26.<strong>d) Obblighi posti a carico della conferitaria</strong>La società beneficiaria del conferimento non può distribuire riserve, di qualsiasi tipo, prima del 1° gennaio 2024 pena la decadenza dal beneficio e l’obbligo del soggetto conferente di restituire l’ammontare del credito detratto, unitamente agli interessi legali (comma 5).La norma, tuttavia, non specifica se il divieto di distribuzione si applichi solo sulle riserve (di utili e di capitale) esistenti al momento del conferimento oppure in via generale anche alle riserve formatesi successivamente al 1° gennaio 2024.Se il divieto di distribuzione gravasse esclusivamente sulle riserve esistenti al momento del conferimento, sarebbe possibile distribuire – anche attraverso l’acquisto di azioni proprie - gli utili formatisi successivamente senza dover incorrere nell’obbligo di rimborso anticipato dei contributi ricevuti.La norma non vieta esplicitamente l’acquisto di azioni proprie (che non è ammesso nel caso in cui si faccia ricorso all’emissione degli strumenti finanziari di debito – si rimanda al successivo paragrafo), tuttavia, attesa che questo è sostanzialmente equivalente, dal punto di vista economico, ad una distribuzione di utili, dette operazioni non dovrebbero essere ammissibili, pena la restituzione del beneficio (maggiorato degli interessi).Anche se la finalità della norma è chiara (non permettere che i vantaggi riconosciuti alle società vengano “rigirati ai soci”), occorre rilevare come questa possa ostacolare corrette politiche economiche della società che nulla hanno a vedere con il “trasferimento ai soci” dei benefici riconosciti alla società (si pensi ad esempio agli acquisti di azioni proprie effettuati dalle società quotate all’AIM al fine di dare esecuzione ai piani di incentivazione del proprio <em>management</em>).È evidente che sul tema occorrono dei chiarimenti.<strong>e) Obblighi posti a carico del conferente</strong>La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023.Alla luce di tale disposizione, sembra che eventuali altre <em>tranche</em> di partecipazioni detenute dal socio e non collegate all’operazione di conferimento agevolata (ad es. perché acquistate sul mercato oppure per effetto di altri aumenti di capitale) possano essere liberamente trasferibili senza incorrere nella perdita del beneficio.Per fruire dell’agevolazione, inoltre, l’investitore deve acquisire una certificazione della conferitaria che attesti di non aver superato il limite dell'importo complessivo agevolabile previsto dal comma 20 dell’art. 26 (che come appresso si dirà è di 800.000 euro – ridotto a 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli) ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta il credito d'imposta.Sui dubbi legati alla verifica e all’operatività del suddetto limite si dirà appresso.<strong>f) Modalità di fruizione del credito d’imposta</strong>Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e IRAP e non rileva (i) ai fini del calcolo di deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa per i soggetti IRPEF (previsto dall’art 61 TUIR) né ai fini del calcolo dei costi correlati a ricavi esenti (previsto dall’art. 109, comma 5 del TUIR).Il credito d’imposta è utilizzabile:</p><ul> <li>nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino ad esaurimento dello stesso, nonché,</li> <li>a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, anche in compensazione tramite mod. F24 ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. In tal caso, ai fini dell’utilizzo non trova applicazione il limite di 250.000 euro previsto per i crediti di imposta da indicare nel quadro RU del modello Unico (art. 1, co. 53, L. 244/2007) né il limite previsto per i crediti di imposta compensabili in F24 (art. 34, L. 388/ 2000).</li></ul><p>La norma non fa menzione della possibilità di trasferire il credito.Un’apertura il tal senso, possibile in sede di conversione del Decreto Rilancio, renderebbe il credito liquido e consentirebbe al socio di poterlo trasferire qualora questi non possa effettivamente beneficiarne (perché ad esempio non ha imposte da abbattere attraverso l’utilizzo dello stesso).</p><h4>1.2. Credito di imposta per le perdite eccedenti il dieci per cento del patrimonio netto</h4>Il comma 8 dell’art. 26 istituisce un ulteriore credito di imposta fruibile, al verificarsi di specifiche condizioni appresso indicate, dalle società conferitarie che abbiano riscontrato nel bilancio di esercizio 2020 perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto al lordo delle perdite stesse.<strong>a) I beneficiari dell’agevolazione e i relativi requisiti</strong>Il credito d’imposta è fruibile dalle società conferitarie, che abbiano realizzato una perdita.Le stesse devono rispettare:<ul> <li>i requisiti previsti dal comma 1 dell’art. 26 (i medesimi necessari per fruire del credito d’imposta sul conferimento); e</li> <li>gli ulteriori requisiti previsti dal comma 2 dell’art. 26, di seguito elencati:<ul> <li>alla data del 31 dicembre 2019 non rientrino nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;</li> <li>siano in regola con le disposizioni di legge in materia tributaria, contributiva, urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;</li> <li>non abbiano ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;</li> <li>non si trovino nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (i.e. applicazione in via definitiva delle misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia); e</li> <li>gli amministratori, i soci e il titolare effettivo come definito nella normativa antiriciclaggio non siano stati condannati definitivamente, negli ultimi cinque anni, per reati in tema di evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto in cui sia stata applicata la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici di cui all’articolo 12, comma 2, del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a>.</li></ul></li></ul><p><strong>b) Le perdite agevolabili</strong>Sono agevolate, mediante conversione in credito d’imposta, le perdite contabili realizzate nell’esercizio 2020. La norma non fornisce indicazioni specifiche sul periodo in cui le perdite devono essere realizzate nel caso di soggetti che chiudono l’esercizio in data diversa dal 31 dicembre; sul punto è dubbio se l’agevolazione spetti con riferimento a:</p><ul> <li>le perdite conseguite nell’esercizio in corso alla data di approvazione del Decreto Rilancio (maggio 2020); oppure</li> <li>le perdite conseguite per effetto alla riduzione dei ricavi di marzo e aprile 2020 (si ricorda infatti che l’aver conseguito una riduzione dei ricavi è uno dei requisiti per accedere all’agevolazione) e quindi relative all’esercizio / esercizi in corso in tali mesi.</li></ul><p>Il credito di imposta è pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto<a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a> al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale sociale (di cui al comma 1, lettera c)) ed è riconosciuto a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020.Il credito è cumulabile con il credito d’imposta sul conferimento, sempre previsto dall’art. 26 e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi del paragrafo 3 .1 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”.In ogni caso, il credito d’imposta sul conferimento ed il credito d’imposta sulla perdita non possono eccedere il limite complessivo di 800.000 euro (ridotto a 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli).Ai fini della verifica dei limiti predetti, la conferitaria dovrà richiedere ai conferenti un’attestazione che indichi la misura del credito di imposta di cui hanno beneficiato. Inoltre, la conferitaria dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà <em>ex</em> art. 47 del DPR 445/2000 che attesti che i crediti di imposta unitamente agli altri aiuti di cui al par. 3.1. della Comunicazione rispettino i limiti previsti dall’art. 26, comma 20 del Decreto Rilancio.Sui dubbi legati alla verifica e all’operatività del suddetto limite si dirà nel prosieguo.<strong>c) Obblighi posti a carico della conferitaria</strong>La beneficiaria del conferimento non può distribuire riserve, di qualsiasi tipo prima del 1° gennaio 2024, pena la decadenza dal beneficio e l’obbligo del soggetto conferente di restituire l’ammontare del credito detratto, unitamente agli interessi legali.Anche in tal caso, la norma non specifica se il divieto di distribuzione si applichi solo sulle riserve (di utili e di capitale) esistenti al momento del conferimento oppure si estenda anche alle riserve formatesi successivamente, sino al 1° gennaio 2024.Anche con riferimento a tale credito, la norma non vieta esplicitamente l’acquisto di azioni proprie (che ricordiamo non è ammesso nel caso in cui si faccia ricorso all’emissione degli strumenti finanziari di debito – si rimanda al successivo paragrafo).Come si è già detto, tuttavia, l’acquisto di azioni proprie non dovrebbe essere ammissibile, pena la restituzione del beneficio (maggiorato degli interessi), attesa la sostanziale equivalenza, dal punto di vista economico, di detta operazione a una distribuzione di utili.<strong>d) Modalità di fruizione del credito d’imposta</strong>Anche in questo caso, il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e dell’IRAP e non rileva (i) ai fini del calcolo di deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa per i soggetti IRPEF (previsto dall’art 61 TUIR) né ai fini del calcolo dei costi correlati a ricavi esenti (previsto dall’art. 109, comma 5 del TUIR).Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, <em>ex</em> art. 17 D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento. Anche in questo caso, ai fini dell’utilizzo non trova applicazione il limite di 250.000 euro previsto per i crediti di imposta da indicare nel quadro RU del modello Unico (art. 1, co. 53, L. 244/2007) né il limite previsto per i crediti di imposta compensabili in F24 (art. 34, L. 388/ 2000).<span style="text-decoration: underline;"><strong>1.3. Emissione di strumenti finanziari di debito sottoscritti da Fondo Patrimonio PMI</strong></span>Il comma 12 dell’art. 26 prevede che le società beneficiarie di un conferimento che rispettano determinati requisiti la possibilità di emettere strumenti finanziari di debito sottoscritti da un fondo all’uopo istituito, gestito da Invitalia S.p.A..A tale scopo, il comma 12 istituisce un fondo denominato “Fondo Patrimonio PMI” (il “<strong>Fondo</strong>”) gestito da Invitalia S.p.A o da sue controllate (il “<strong>Gestore</strong>”) finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, entro i limiti della dotazione del Fondo, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, con determinate caratteristiche emessi da società che rispettano determinati requisiti.<strong>a) I beneficiari dell’agevolazione e i relativi requisiti</strong>Il soggetto emittente deve essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e al comma 2 dell’art. 26 (in sostanza i medesimi requisiti previsti per poter trasformare le perdite in credito d’imposta) i quali tuttavia sono leggermente modificati in quanto:</p><ul> <li>i ricavi conseguiti nel periodo di imposta 2019 (lett. a del comma 1) devono essere compresi tra 10 milioni e 50 milioni di euro – il limite minimo dei ricavi per fruire del (i) credito d’imposta sul conferimento e (ii) del credito d’imposta sulle perdite è pari a 5 milioni; e</li> <li>l’aumento di capitale a pagamento deliberato ed eseguito tra la data di entrata in vigore del Decreto Rilancio ed entro il 31 dicembre 2020 (lett. a del comma 1) deve essere almeno pari ad 250.000 euro – tale limite non è previsto per fruire (i) del credito d’imposta sul conferimento e (ii) del credito d’imposta sulle perdite.</li></ul><p>Inoltre, l’emittente deve avere meno di 250 occupati (requisito non previsto per fruire (i) del credito d’imposta sul conferimento e (ii) del credito d’imposta sulle perdite).<strong>b) Le caratteristiche degli strumenti finanziari</strong>Gli strumenti finanziari sono rappresentati da obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione (“<strong>Strumenti Finanziari</strong>”) per un ammontare massimo pari al minore importo tra:</p><ul> <li>tre volte l’ammontare dell’aumento di capitale eseguito; e</li> <li>il 12,5% dell’ammontare dei ricavi registrati nel periodo d’imposta 2019.</li></ul><p>Nel caso in cui quindi:</p><ul> <li>l’aumento di capitale eseguito fosse pari ad 1 milione di euro; e</li> <li>l’ammontare dei ricavi registrati nel periodo d’imposta 2019 fosse 30 milioni di euro;</li></ul><p>l’ammontare degli Strumenti Finanziari non potrebbe superare l’importo di euro 3 milioni, ovvero il minore tra:</p><ul> <li>euro 3.000.000 – i.e. l’aumento di capitale, pari a 1 milione di euro, moltiplicato per tre; e</li> <li>euro 3.750.000 – i.e. l’importo dei ricavi, pari a 30 milioni di euro, moltiplicato per 12,5%.</li></ul><p>Qualora la società sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica o con tassi di interesse agevolati - in attuazione di un regime di aiuto ai sensi rispettivamente dei paragrafi 3.2 e 3.3 della Comunicazione della Commissione europea recante un “<em>Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19</em>” (la “Comunicazione”) - la somma (a) degli finanziamenti garantiti, (b) dei prestiti agevolati e (c) dell'ammontare degli Strumenti Finanziari sottoscritti non può eccedere il maggiore tra:</p><ul> <li>il 25% dei ricavi;</li> <li>il doppio dei costi del personale della società relativi al 2019, risultanti dal bilancio o da dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio; e</li> <li>il fabbisogno di liquidità della società per i diciotto mesi successivi alla concessione della misura di aiuto, come risultante da una autocertificazione del rappresentante legale.</li></ul><p>Gli Strumenti Finanziari possono essere emessi anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 2412, primo comma, del Codice Civile (“c.c.”)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a>.Il comma 12 prevede che gli “<em>Strumenti Finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione. La società emittente può rimborsare i titoli in via anticipata decorsi tre anni dalla sottoscrizione</em>”.La norma non prevede espressamente se il rimborso debba avvenire in un’unica soluzione (<em>bullet</em>) o lungo un piano di ammortamento. Si osserva, tuttavia, che ai sensi del successivo comma 16 gli interessi - i quali maturano annualmente - devono essere corrisposti in un’unica soluzione “<em>alla data del rimborso</em>”. Conseguentemente, posto che il riferimento del comma 16 sembra ad un’unica “data di rimborso”, sarebbe ragionevole ritenere che anche gli Strumenti Finanziari debbano essere rimborsati unitamente agli interessi in un’unica soluzione. Anche su questo punto si attendono chiarimenti.Inoltre, il testo indica solo la durata massima degli Strumenti Finanziari (sei anni) ma non indica una durata minima (il termine di tre anni è previsto solo per l’ipotesi di rimborso anticipato, ma non vieta che gli Strumenti Finanziari possano avere una durata inferiore a tre anni).Qualora, le società emittente sia sottoposta a fallimento o altra procedura concorsuale i crediti del Fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo ogni altro credito e prima dei finanziamenti soci di cui all’art. 2467 c.c..<strong>c) Obblighi posti a carico della società emittente</strong>La società emittente si impegna a:</p><ul> <li>non deliberare o effettuare, dalla data di presentazione dell’istanza di sottoscrizione al Fondo e fino all’integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;</li> <li>destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;</li> <li>fornire al Gestore un rendiconto periodico, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest’ultimo indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti ai sensi del presente comma e di quanto previsto al comma 14.</li></ul><p><strong>d) Ulteriori caratteristiche degli Strumenti Finanziari</strong>Le caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento e degli Strumenti Finanziari saranno definite con apposito decreto del Ministero delle Finanze (“<strong>MEF</strong>”) di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico (“<strong>MISE</strong>”).Il decreto intra-ministeriale indicherà, inoltre, gli obiettivi per il cui raggiungimento può essere accordata una riduzione del valore di rimborso degli Strumenti Finanziari (comma 16). Sulla scorta del testo della norma, tale riduzione non appare soggetta a limitazioni specifiche.È quindi evidente che solo dopo l’emissione del citato decreto sarà possibile valutare le caratteristiche degli Strumenti Finanziari oltre che <em>l’appeal</em> dell’agevolazione, anche alla luce di eventuali previsioni che limitino la fruizione di tale beneficio (abbuono di parte del capitale)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a>.<strong>e) Modalità di fruizione del Beneficio</strong>Per fruire del beneficio le società dovranno presentare un’apposita istanza al Gestore tramite il modello uniforme reso disponibile sul sito internet di quest’ultimo, corredata con la documentazione necessaria.Il Gestore può prevedere ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti indicati ai commi 1 e 2 dell’art. 26 la presentazione di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.Il Gestore verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi, la conformità della deliberazione di emissione degli Strumenti finanziari a quanto previsto dalla normativa e dal decreto di prossima emissione da parte del MEF e del MISE e l’assunzione degli impegni da parte della società finanziata e procede alla sottoscrizione degli stessi e al versamento del relativo apporto.Il Gestore procede, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.<span style="text-decoration: underline;"><strong>1.4. Cumulo fra i benefici (credito sul conferimento, credito sulle perdite ed emissione di Strumenti Finanziari “agevolata”)</strong></span>Il comma 20 prevede che i crediti di imposta disciplinati dai commi 4 e 8 dell’art. 26 possano cumularsi fra di loro e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società beneficiaria ha fruito ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione.L’importo complessivo lordo delle misure di aiuto (credito d’imposta sul conferimento e credito d’imposta sulle perdite) non può superare per ciascuna società beneficiaria l’ammontare di 800.000 euro (ridotto a 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a>.Per quanto non sia esplicitato dalla norma, è ragionevole ritenere che la fruizione dei benefici sia volontaria e non automatica, pertanto qualora gli stessi eccedano la soglia di fruibilità, è fatta salva la possibilità di escludere uno degli stessi a vantaggio dell’altro.Infine, si osserva che la norma non fornisce alcuna indicazione su come debbano essere calcolati i benefici spettanti nel caso in cui questi superino il limite previsto<a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[11]</a>. Tale aspetto non è trascurabile atteso che i benefici in oggetto sono fruibili da soggetti diversi (socio conferente e società conferitaria), pertanto è auspicabile quanto prima un chiarimento sul punto.Si veda per maggior chiarimento i seguenti esempi.<span style="text-decoration: underline;"><strong>1.5. Esempi numerici</strong></span><strong>a) Esempio 1</strong>Di seguito si porta un’esemplificazione numerica.Si ipotizzi che la società Alfa (che non opera nel settore della pesca e dell’acquacoltura né in quello della produzione primaria di prodotti agricoli) chiuda l’esercizio al 31 dicembre, rispetti i requisiti previsti dal comma 1 e 2 dell’art. 26 e abbia registrato una perdita nel 2020 pari ad euro 2 milioni.La società riceve un conferimento dal Socio A e dal Socio B di euro 500.000 ciascuno.Il patrimonio netto di Alfa, inoltre, è pari a 1 milione di euro ed i Ricavi del periodo d’imposta 2019 sono 30 milioni di euro.Si calcolano di seguito i benefici ottenibili e l’ammontare massimo degli Strumenti Finanziari che possono essere emessi, ipotizzando che Alfa non abbia beneficiato di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica o con tassi di interesse agevolati.<img class="alignnone wp-image-18187" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2020/05/1-300x105.png" alt width="649" height="227">Di seguito si propone il calcolo del credito d’imposta sul conferimento, spettante al Socio A e al Socio B:<img class="alignnone wp-image-18189" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2020/05/2-300x102.png" alt width="647" height="220">La successiva tabella, invece, espone il dettaglio di calcolo del credito d’imposta sulla perdita.<img class="alignnone wp-image-18191" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2020/05/3-300x114.png" alt width="652" height="248">Qualora, poi, la società Alfa volesse emettere anche gli Strumenti Finanziari sottoscritti dal Fondo, il relativo importo non potrebbe eccedere l’importo di 3 milioni di euro.Di seguito si riporta il calcolo.<img class="alignnone wp-image-18193" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2020/05/4-300x52.png" alt width="651" height="113">I crediti sono tutti integralmente fruibili atteso che rientrano nei limiti previsti dalla normativa (euro 800.000).<img class="alignnone wp-image-18195" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2020/05/5-300x59.png" alt width="650" height="128"><strong>b) Esempio 2</strong>L’esempio successivo ricalca sostanzialmente il precedente, con una sola differenza data dal fatto che l’aumento di capitale, effettuato pariteticamente dal Socio A e dal Socio B è pari a 2 milioni di euro.<img class="alignnone wp-image-18197" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2020/05/6-300x98.png" alt width="649" height="212">Si calcolano di seguito i benefici ottenibili e l’ammontare massimo degli Strumenti Finanziari che possono essere emessi ipotizzando che Alfa non abbia beneficiato di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica o con tassi di interesse agevolati.Il calcolo del credito d’imposta sul conferimento è il seguente:<img class="alignnone wp-image-18199" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2020/05/7-300x102.png" alt width="644" height="219">Il calcolo del credito d’imposta sulla perdita, invece, è riportato nella successiva tabella:<img class="alignnone wp-image-18201" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2020/05/8-300x112.png" alt width="643" height="240">La conferitaria, inoltre, potrà emettere Strumenti Finanziari per l’importo di seguito indicato:<img class="alignnone wp-image-18203" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2020/05/9-300x51.png" alt width="642" height="109">A questo punto, si verifica che tutti i benefici fruibili rientrino nei limiti previsti dalla normativa (euro 800.000).<img class="alignnone wp-image-18207" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2020/05/10-300x60.png" alt width="640" height="128">Nel caso di specie, i benefici fruibili superano la soglia ammessa dalla normativa.Come già anticipato nel testo, la norma non specifica in che modalità i benefici debbano essere ridotti per rientrare nei limiti previsti.È ragionevole ritenere che i benefici disponibili si riducano proporzionalmente sino a raggiungere la soglia di 800.000 euro.Non è altresì chiaro se, nell’ambito dell’operazione di aumenti di capitale, sia possibile rinunciare (<em>in toto</em> o in parte) ad uno dei benefici a vantaggio dell’altro.Ad esempio la conferitaria potrebbe rinunciare al credito d’imposta sulla perdita in modo da aumentare il beneficio spettante ai soci e di conseguenza aumentare l’<em>appeal</em> dell’operazione di aumento di capitale.</p><h2>Art. 27</h2><h4>Patrimonio destinato</h4>L’art. 27 del Decreto Rilancio autorizza CDP S.p.A. (“CDP”) a costituire un patrimonio destinato denominato “Patrimonio Rilancio” (il “<strong>Patrimonio Destinato</strong>”), le cui risorse sono impiegate per sostenere e rilanciare il sistema economico produttivo italiano. In particolare, come si dirà appresso, le risorse del Patrimonio Destinato sono destinate ad essere investite in società con fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro, per le quali non sono applicabili le misure previste dall’art. 27.Per dotare il Patrimonio Destinato delle risorse destinate agli investimenti, allo stesso sono apportati beni e rapporti giuridici del Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B12%5D">[12]</a>. A fronte degli apporti effettuati sono emessi da CDP S.p.A., a valere sul Patrimonio Destinato e in favore del MEF, strumenti finanziari di partecipazione prevedendo che la loro remunerazione sia condizionata all'andamento economico del Patrimonio Destinato.Il Patrimonio Destinato ha la durata di dodici anni eventualmente prorogabili o riducibili con delibera del CdA di CDP S.p.A. su richiesta del MEF.Oltre ai citati apporti, il Patrimonio Destinato sarà costituito anche dai beni e dai rapporti giuridici che si sono realizzati nel periodo di gestione dello stesso nonché gli interessi e gli altri redditi che derivano dalla gestione delle risorse<a href="/news-e-approfondimenti#%5B13%5D">[13]</a>.La legge conferisce al Patrimonio Destinato i caratteri di autonomia patrimoniale e segregazione. Ne consegue che il patrimonio è separato ed autonomo a tutti gli effetti da quello di CDP S.p.A. e dagli altri patrimoni separati costituiti dalla stessa. Il patrimonio può essere anche suddiviso in comparti ciascuno dotato di propria autonomia patrimoniale.Il patrimonio destinato e ciascuno dei suoi comparti rispondono esclusivamente delle obbligazioni da questi assunte, entro i limiti dei beni e rapporti giuridici apportati. Sul Patrimonio Destinato non sono ammesse azioni dei creditori di CDP S.p.A. o nell’interesse degli stessi e correlatamente, sul patrimonio di CDP S.p.A. non sono ammesse azioni dei creditori del Patrimonio Destinato e dei suoi comparti o nell’interesse degli stessi.<strong>a) I beneficiari degli interventi del Patrimonio Destinato</strong>Il comma 4, in coerenza con l’espressa finalità di sostenimento del sistema produttivo, dispone che gli interventi effettuati da CDP tramite il Patrimonio Destinato siano rivolti alle società per azioni anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa che:<ul> <li>hanno la sede legale in Italia,</li> <li>non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo;</li> <li>hanno conseguito un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro.</li></ul><p>Dal tenore letterale della norma sembrerebbe che siano escluse dai beneficiari gli enti societari il cui capitale son sia rappresentato da azioni.<strong>b) I requisiti per accedere agli interventi</strong>I requisiti per accedere agli interventi del Patrimonio Destinato nonché le relative condizioni, criteri e modalità degli interventi stessi, saranno individuati da un decreto del MEF e sentito il MISE<a href="/news-e-approfondimenti#%5B14%5D">[14]</a>.Al fine di individuare gli interventi il decreto dovrà tenere in considerazione in particolare l’incidenza dell’impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale e alle altre finalità di cui al comma 86 della legge n. 169 del 2019, alla reta logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro.Dal tenore della disposizione si evince che la norma è finalizzata oltre che a promuovere la ripresa del settore industriale anche a proteggere le imprese che operano in settori strategici per lo Stato.<strong>c) Gli investimenti ammissibili</strong>Il comma 4 dell’art. 27 prevede che il Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da “COVID-19” ovvero a condizioni di mercato.Il successivo comma 5 prevede che CDP S.p.A., a valere sul Patrimonio Destinato, in via preferenziale, effettui i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.Possono essere effettuati interventi relativi a operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.Il comma 9 stabilisce che gli investimenti effettuati da CDP tramite il Patrimonio Destinato e tutti gli atti ad esse funzionalmente collegati non innescano eventuali clausole contrattuali e/o statutarie di cambio di controllo o analoghe disposizioni.<strong>d) Ulteriori disposizioni</strong>Il comma 12 prevede che le operazioni di impiego effettuate nonché le garanzie concesse e gli atti e i pagamenti effettuati in esecuzione di tali operazioni o mediante impiego delle risorse finanziarie provenienti da tali operazioni, a valere sul Patrimonio Destinato non sono soggetti all’azione revocatoria di cui all’art. 67 L. Fall. E di cui all’art. 166 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.Dal punto di vista tributario, redditi e il valore della produzione conseguiti dal Patrimonio Destinato e dei suoi comparti non sono soggetti a imposte.Inoltre, il Patrimonio Destinato e i suoi comparti non sono soggetti a ritenute e a imposte sostitutive delle imposte sui redditi sui proventi a qualsiasi titolo percepiti.Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità relativi a tutti gli investimenti effettuati dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti, nonché la loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono escluse da IVA, dall’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax), dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta.Gli interessi e gli altri proventi dei titoli emessi dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nella misura applicabile ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.</p><h2>Art. 136</h2><h4>Incentivi per gli investimenti nell’economia reale</h4>L’articolo 136 del Decreto Rilancio introduce una nuova ed ulteriore categoria di piani di risparmio a lungo termine (“<strong>PIR</strong>”) modellata sulla base della disciplina generale prevista dai commi 100 a 114 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (la “Legge di Bilancio 2017”), alla quale si applicano tra l’altro limiti dimensionali molto più ampi.L’obiettivo della misura, come si evince dalla relazione illustrativa del Decreto Rilancio è quello di “<em>incentivare gli investimenti, sia in capitale di rischio sia in capitale di debito, nell’economia reale e, in particolare, nel mondo delle società non quotate, potenziando la capacità dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese</em>”. In effetti, i nuovi PIR sono stati modellati per canalizzare in maniera più consistente gli investimenti a favore di imprese di piccole dimensioni.La disciplina di questa nuova categoria di PIR viene inserita nell’art. 13-<em>bis</em> del D.L. n. 124 del 2019 (il c.d. “Decreto Fiscale 2020”) che contiene le disposizioni sui vincoli di investimento dei PIR costituiti a partire dal 1° gennaio 2020. Di conseguenza, i nuovi PIR, introdotti dal Decreto Rilancio, troveranno applicazione in relazione ai piani costituiti già a partire dal 1° gennaio 2020.Si ricorda che i PIR sono una forma di investimento introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 destinata alle persone fisiche fiscalmente residenti nel territorio dello Stato operanti al di fuori del regime d’impresa, che fruiscono di specifici benefici fiscali al fine di incoraggiare gli investimenti a medio lungo termine (con orizzonte temporale pari almeno a 5 anni) nelle PMI radicate sul territorio italiano.I benefici previsti dalla norma includono:<ul> <li>l’esenzione da imposizione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalla detenzione o dalla cessione degli strumenti finanziari detenuti nel PIR;</li> <li>l’esenzione dall’imposta sulle successioni dei trasferimenti mortis causa degli strumenti finanziari detenuti nel PIR.</li></ul><p>Detti benefici sono subordinati,<em> inter alia</em>, al rispetto di specifici vincoli di composizione del patrimonio del PIR, una parte del quale deve essere destinato a specifiche tipologie di attività.<span style="text-decoration: underline;"><strong>3.1 I nuovi PIR</strong></span>Nella sostanza il Decreto Rilancio ha introdotto la possibilità di istituire due categorie di PIR (modificando di fatto il requisito dell’”unicità” del PIR):</p><ul> <li>la prima categoria (i PIR ordinari), che era già stata rimodulata dal Decreto Fiscale 2020; e</li> <li>una nuova categoria di PIR (i nuovi PIR), con riferimento alla quale sono previsti:<ul> <li>diversi vincoli di investimento, con la possibilità di includere nuove<em> asset class</em> in precedenza non contemplate;</li> <li>l’innalzamento dei limiti di concentrazione dell’investimento; e</li> <li>l’innalzamento dei limiti dimensionali.</li></ul></li></ul><p>Sia per i PIR ordinari che per i nuovi PIR sono lasciati invariati i restanti profili della disciplina (quali ad es. i benefici fiscali, modalità di costituzione, <em>holding period</em>, divieto di investire in strumenti emessi o stipulati con soggetti non <em>white list</em>, etc).<strong>a) Rimodulazione del requisito di unicità dei PIR</strong>Il requisito dell’unicità del PIR è stato rimodulato, pertanto a seguito del Decreto Rilancio ciascun contribuente può costituire un PIR ordinario e un nuovo PIR.<strong>b) Vincoli di investimento dei Nuovi PIR</strong>Viene previsto per i nuovi PIR che in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell’anno stesso, il relativo patrimonio deve essere investito per almeno il 70% (i c.d. “investimenti qualificati”):</p><ul> <li>in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese radicate in Italia, diverse da quelle i cui titoli azionari formano i panieri degli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, nonché</li> <li>&nbsp;in prestiti erogati alle predette imprese e da crediti delle medesime imprese.</li></ul><p>Per la nuova categoria di PIR sono quindi rimodulati i vincoli di investimenti, precedentemente rimodulati dal Decreto Fiscale 2020<a href="/news-e-approfondimenti#%5B15%5D">[15]</a>.Di particolare rilievo è l’inclusione tra gli investimenti qualificati anche di fonti di finanziamento alternative al canale bancario, quali concessione di prestiti e l’acquisizione dei crediti delle imprese a cui il piano è rivolto.<strong>c) Limiti di concentrazione dei Nuovi PIR</strong>Per i nuovi PIR è previsto l’innalzamento della soglia del vincolo di concentrazione ex art. 1 comma 103 della Legge di Bilancio 2017 al 20% (il limite previsto per i PIR ordinari è pari al 10%).<strong>d) Limiti dimensionali dei Nuovi PIR</strong>I limiti all’entità degli investimenti dei nuovi PIR sono innalzati fino a 150.000 euro all’anno e a 1.500.000 euro complessivamente.Si ricorda che per i PIR ordinari l’entità degli investimenti non può superare il limite dei 30.000 euro l'anno e il limite dei 150.000 euro complessivamente.<span style="text-decoration: underline;"><strong>3.2 Ulteriori modifiche</strong></span>L’art. 136 del Decreto Rilancio introduce anche specifiche disposizioni in merito alla verifica dei vincoli di investimento per i PIR costituiti tramite OICR (con l’introduzione del comma 2-<em>ter</em> all’art. 13 <em>bis</em> del Decreto Fiscale 2020).In particolare, per gli investimenti qualificati effettuati tramite OICR di cui all’articolo 1, comma 104, della Legge di Bilancio 2017 viene previsto che i vincoli di investimento applicabili ai PIR ordinari e ai nuovi PIR:a) devono essere raggiunti entro la data specificata nel regolamento o nei documenti costitutivi dell’OICR;b) cessano di essere applicati quando l’OICR inizia a vendere le attività, in modo da rimborsare le quote o le azioni degli investitori;c) sono temporaneamente sospesi quando l’OICR raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il suo capitale esistente, purché tale sospensione non sia superiore a 12 mesi.Tali previsioni ricalcano sostanzialmente le disposizioni in materia di composizione e diversificazione del portafoglio previste per i fondi di investimento europei a lungo termine (c.d. ELTIF) di cui all’art. 17, comma 1, del Regolamento (UE) n. 2015/760.Contestualmente al potenziamento delle agevolazioni fiscali previste per i nuovi PIR, viene abrogato l’art. 36-<em>bis</em> del D.L. n. 34 del 2019 con il quale erano state introdotte le agevolazioni fiscali per gli investimenti effettuati nei fondi ELTIF a partire dal 1° gennaio 2020.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:m.luongo@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Manfredi Luongo</a>, <a href="mailto:l.plattner@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Lukas Plattner</a> e <a href="mailto:v.cantelli@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Vincenzo Cantelli</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Alla luce del testo normativo, si può ritenere che non rientrino nell’agevolazione in parola i semplici apporti di capitale, cioè i versamenti effettuati dai soci nella società a fronte dei quali non vi è un incremento del capitale sociale.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Si tratta, in particolare di: i) soggetti indicati nell'art. 2 co. 1 lett. c) del D. Lgs. 28.2.2005 n. 38, nonché i soggetti non residenti aventi le medesime caratteristiche che esercitano la propria attività attraverso una stabile organizzazione in Italia (es. Banche, Sim, SGR ecc.); ii) i confidi iscritti nell'elenco di cui all'art. 112-<em>bis</em> del DLgs. 1.9.93 n. 385; iii) gli operatori del microcredito iscritti nell'elenco di cui all'art. 111 del D. Lgs. 1.9.93 n. 385; iv) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, diversi dai soggetti di cui al punto i).<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>&nbsp;<em>"Sono considerati ricavi: a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> La norma non chiarisce se la riduzione dei ricavi debba essere verificata analizzando i ricavi di marzo e di aprile separatamente oppure congiuntamente.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> Nel caso in cui siano agevolati gli investimenti effettuati in stabili organizzazioni di imprese con sede in Paesi UE o SEE, il credito d’imposta dovrebbe spettare alla casa-madre, tuttavia non è chiara la sorte del credito ove questa non abbia modo di utilizzarlo.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a> Si tratta dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del d.lgs. 74/2000), Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del d.lgs. 74/2000) ed Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del d.lgs. 74/2000).<a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a> L’art. 26 prevede che il patrimonio netto debba essere calcolato al lordo delle perdite, tuttavia non specifica se debba tener conto o meno del conferimento. Nel silenzio della norma, il patrimonio netto dovrebbe essere quello risultante dal bilancio d’esercizio al lordo della perdita e quindi incorporerebbe già l’aumento di capitale.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a> Cfr.: art. 2412 c. 1, c.c. “<em>[l]a società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a> Va evidenziato che nella precedente bozza del Decreto Rilancio, circolata nei giorni antecedenti alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, era previsto che, al verificarsi di particolari requisiti, gli Strumenti Finanziari fossero infruttiferi e che tale beneficio (i.e. l’infruttiferità) si andasse a cumulare con gli altri benefici previsti dall’articolo 26 ai fini della verifica del limite di 800.000 euro.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a> Non si tiene conto di eventuali misure di cui la società abbia beneficiato ai sensi del Regolamento della Commissione n.1407/2013, del Regolamento della Commissione n.702/2014 e del Regolamento della Commissione n.717/2013 ovvero ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[11]</a> Come si è anticipato in narrativa, il comma 5 prevede che per il conferente l’agevolazione spetta se questi abbia “<em>una certificazione della società conferitaria che attesti di non aver superato il limite dell'importo complessivo agevolabile di cui al comma 20 ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta il credito d'impost</em>a”. Dal tenore della norma sembrerebbe che in caso di superamento del limite ammissibile, la conferitaria nella propria certificazione possa stabilire l’ammontare del credito spettante al socio.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B12%5D">[12]</a> Gli apporti del MEF sono effettuati con decreto del MEF stesso e non sono soggetti a imposta di registro, di bollo, nonché alle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. In caso di beni e rapporti giuridici diversi dai titoli di Stato, i relativi valori di apporto e di iscrizione nella contabilità del Patrimonio Destinato sono determinati sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di idonea esperienza e qualificazione professionale.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B13%5D">[13]</a> Ai fini finanziamento dell’attività del Patrimonio Destinato, il comma 7 prevede che possano essere emessi strumenti finanziari di debito a valere sul Patrimonio Destinato stesso anche in deroga all’art. 2412 c.c. Per completezza, si osserva che il successivo comma 8 dispone sulle obbligazioni assunte dal Patrimonio Destinato la garanzia di ultima istanza dello Stato.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B14%5D">[14]</a> dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea..<a href="/news-e-approfondimenti#%5B15%5D">[15]</a> Il Decreto Fiscale 2020 aveva previsto che per i PIR istituiti dal 1° gennaio 2020, la soglia minima del patrimonio da investire in strumenti finanziari di imprese radicate in Italia (70%) fosse investita:• per almeno il 25% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB di Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati;• per almeno il 5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE MID Cap di Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 19 May 2020 04:44:14 +0200</pubDate>
                        <title>I nodi post COVID: Sos liquidità e aumento dei crediti precari</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h4>Le law firm assistono gli istituti in una fase critica caratterizzata dalla necessità di dare ossigeno alle imprese e di far fronte a una nuova crescita di Npl e Utp</h4><em>di Carlo Festa </em>Anche gli studi legali sono in trincea con le banche per affrontare le conseguenze economiche e finanziarie della crisi sanitaria. Tanti i temi sul tavolo: che vanno dagli effetti per le imprese e per le banche del decreto Liquidità alla rivoluzione digitale, dalla crescita prevedibile dei crediti incagliati per gli stessi istituti alla momentanea diminuzione delle attività di finanza straordinaria dove le banche sono parte integrante.«Il flusso di lavoro dei grandi studi - indica Matteo Bragantini, partner dello studio Gianni Origoni Grippo Cappelli - è attualmente su quattro casistiche. La prima è quella tradizionale sull'M&amp;A. C'è poi un forte lavoro sugli Utp e sui processi di ristrutturazione delle aziende: qui le banche stanno valutando l'impatto della crisi sui crediti problematici. C'è poi il lato dei finanziamenti bancari da ristrutturare: il COVID-19 ha amplificato i problemi per le imprese con forte leva finanziaria. Infine, c'è il ricorso delle aziende al decreto Liquidità del Governo, dove le banche sono chiamate in causa in prima persona; su questo fronte assistiamo a necessità diverse: da un lato ci sono le grandi imprese con forti risvolti occupazionali, dall'altro le Pmi che necessitano finanziamenti bancari».L'accelerazione della rivoluzione digitale per il settore bancario e il rischio di un accrescimento dei <em>non performing loan </em>sono i due effetti più visibili al momento. «L'attuale situazione di emergenza sanitaria - spiega Giuseppe De Palma, managing Partner per l'Italia di Clifford Chance - avrà effetti a breve e lungo termine sul mondo bancario, che è da sempre lo specchio dell'economia. Tra gli impatti nel breve, ci sarà un'accelerazione verso un modello di <em>business</em> digitale, mentre maggiori criticità saranno correlate alla valutazione del rischio di credito. Gli accantonamenti sono destinati ad aumentare. Se guardiamo agli accantonamenti fatti alla fine del primo trimestre dell'anno dalle banche americane, questi sono aumentati di cinque volte rispetto al precedente trimestre. Le banche Usa sono tradizionalmente le prime a muoversi in questo senso, in Italia lo ha fatto UniCredit anticipando i tempi». Tanto che proprio l'istituto di piazza Gae Aulenti ha lanciato a gennaio una delle iniziative più innovative in questo settore, cioè <strong>UniQLegal</strong>, società partecipata da UniCredit e dagli studi <strong>Nctm</strong> e La Scala per soddisfare alcune esigenze di servizi legali con particolare riguardo alla gestione del contenzioso passivo bancario.Infatti un <em>trend</em> assai probabile sarà l'aumento dello <em>stock</em> di Npl (<em>Non performing loan</em>) e degli Utp (<em>Unlikely to pay</em>) in un momento in cui le banche ne gestivano volumi minori. In Italia, già prima della crisi COVID-19, secondo le stime di Banca Ifis c'erano 325 miliardi di euro di crediti deteriorati lordi ancora da recuperare: 246 miliardi di sofferenze bancarie a cui si sommavano 79 miliardi di Utp, cioè incagli. «L'attività sui portafogli di Npl - nota spiega Gregorio Consoli, responsabile del Dipartimento finanza e soggetti vigilati dello studio Chiomenti - continua ad essere costante. Si sta lavorando ancora sullo <em>stock</em> esistente, ma è probabile che nell'imminente futuro nei bilanci delle banche, in seguito alla crisi economica, si creeranno altri crediti problematici che dovranno essere svalutati». Bisognerà capire se questi nuovi portafogli saranno ceduti o saranno le stesse banche a gestirli internamente. «A livello societario, si assisterà a un incremento nell'attività di ristrutturazione del debito e di <em>distressed assets</em>, accanto a processi di consolidamento in alcuni settori industriali, tutte operazioni in cui gli istituti bancari saranno chiamati in causa - continua De Palma -. Nel lungo periodo, le banche potrebbero rivedere il sistema di <em>rating</em> del credito alle imprese per gestire la concessione di finanziamenti, in questa fase agevolati dalle misure straordinarie del decreto Liquidità con le garanzie di Sace». E proprio le misure del decreto Liquidità sono sul tavolo dei grandi studi legali per verificare le conseguenze concrete per banche e imprese. «Gli studi - continua Gregorio Consoli - stanno lavorando attivamente come supporto in relazione alle misure liquidità poste in essere dal Governo: sia per conto delle aziende sia sul lato bancario.Gli istituti di credito si stanno strutturando per rispondere a questa domanda di finanziamenti delle imprese e lo stesso stanno facendo gli studi legali con apposite <em>task force</em> sulla materia». Restano attive anche altre aree come i finanziamenti alle operazioni di fusione e acquisizione, anche se con minore fermento, in attesa che la situazione economica migliori nei prossimi mesi. L'M&amp;A? «Le banche - dice De Palma - continueranno a finanziare le grandi operazioni di acquisizione e consolidamento. I fondi di <em>private equity</em> stanno continuando a valutare operazioni anche se al momento sono in una fase più attendista». «Per quanto riguarda la finanza straordinaria, quindi sia <em>acquisition finance</em> sia <em>project finance</em> - indica Gregorio Consoli - c'è stato evidentemente un rallentamento. C'è dunque anche un certo calo nella finanza collegata al M&amp;A, come rallentamento delle compravendite sia societarie che immobiliari: in questo momento c'è poi un certo disallineamento sul fronte dei prezzi e, quindi, pur essendoci i finanziamenti bancari, le operazioni sono di meno. In ogni caso è prevedibile che nella seconda parte dell'anno possa ripartire l'attività di fusioni e acquisizioni e con questa quella dei fondi di <em>private equity</em> e di <em>turnaround</em>». Senza dimenticare che anche in ambito bancario ci potrebbe essere un'accelerazione al consolidamento. «C'è una parte di M&amp;A bancario che coinvolge le realtà medio piccole bancarie che potrebbero andare incontro a un processo di consolidamento» indica Matteo Bragantini.&nbsp;<a href="https://www.ilsole24ore.com/art/i-nodi-post-covid-sos-liquidita-e-aumento-crediti-precari-ADlxySN?refresh_ce=1" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Ilsole24ore.com</em></a>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 18 May 2020 09:18:42 +0200</pubDate>
                        <title>La tutela del consumatore in caso di non conformità del bene venduto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-tutela-del-consumatore-in-caso-di-non-conformita-del-bene-venduto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Con sentenza del 20 gennaio 2020, n. 1082, la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta in materia di vendita dei beni di consumo stabilendo che, sebbene il comma 2 dell'articolo 130 del Codice del Consumo non annoveri il diritto al risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento, il consumatore che abbia ricevuto un bene non conforme al contratto può comunque esercitare, nei confronti del professionista, delle pretese risarcitorie. Il diritto al risarcimento del danno rientra, infatti, fra i diritti attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico italiano.</em></p><h2>1. Premessa. Lo svolgimento dei fatti.</h2>La sentenza in commento ha ad oggetto la vicenda riguardante il proprietario di un immobile, il quale citava in giudizio il titolare di una ditta individuale per avergli venduto una partita difettosa di “perline” in legno di larice che avevano provocato un anomalo restringimento dell’orditura del tetto, dopo la messa in posa.L’attore chiedeva pertanto in via principale la condanna del venditore all’eliminazione dei vizi riscontrati in sede di accertamento tecnico preventivo e, in via subordinata, il risarcimento dei danni patiti a causa dei vizi del materiale, consistenti nelle spese per il rispristino del tetto. Il venditore si opponeva e chiamava in giudizio il produttore del materiale, il quale, a sua volta, contestava la sussistenza dei vizi.In prime cure, il Tribunale rigettava la domanda principale, consistente nella richiesta di eliminazione dei vizi, in quanto eccessivamente onerosa per il venditore, accogliendo purtuttavia la richiesta risarcitoria, sulla base della quantificazione risultante dal verbale del consulente tecnico d’ufficio, nonché la domanda di garanzia del venditore verso il produttore.In secondo grado, l’appello proposto dai soccombenti veniva accolto. In particolare, la Corte d’Appello riteneva che la domanda principale di eliminazione dei vizi – rigettata in primo grado – non fosse stata oggetto di impugnazione e, quindi, si fosse formato un giudicato interno sull’eccessiva onerosità del ripristino del tetto e, inoltre, che il danno lamentato fosse meramente di natura estetica tale per cui sarebbe stato possibile unicamente procedere all’eliminazione delle fessure e non alla riparazione dell’intero tetto. Inoltre, non avendo l’appellato formulato una specifica richiesta risarcitoria in tal senso, lo stesso veniva condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.La vicenda giunge dunque alla Suprema Corte di Cassazione, ove gli ermellini sanciscono l’operatività delle regole generali dettate dal Codice civile anche in materie disciplinate dal d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito, “<em><strong>Codice del Consumo</strong></em>”), cassando la sentenza di appello.<h2>2. La disciplina consumeristica in materia di prodotti difettosi</h2>Muovendo dall’inquadramento normativo della vicenda che ci occupa, il Codice del Consumo, agli articoli 128 e seguenti, di cui al Capo I del Titolo III, rubricato “<em>Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali</em>”, impone, in estrema sintesi, in capo del venditore il generale obbligo di consegnare al consumatore "<em>beni conformi al contratto di vendita</em>".L’articolo 129 del Codice del Consumo, rubricato “<em>Conformità al contratto</em>”, impone poi al venditore il preciso obbligo di consegnare al consumatore beni che presentino caratteristiche, qualità e requisiti conformi a quelli effettivamente concordati nel relativo contratto di vendita.Ai sensi del medesimo articolo 129, si presume altresì che i beni di consumo siano conformi al contratto di compravendita qualora, ove applicabili, coesistano le seguenti circostanze:<em> i</em>) siano idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; <em>ii</em>) siano conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; <em>iii</em>) presentino la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura; <em>iv</em>) siano, altresì, idonei all’uso particolare voluto dal consumatore - portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto - e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.Alla luce di quanto precede, qualora venga consegnato dal venditore un bene che presenti un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 130 del Codice del Consumo, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo ovvero, ancora, alla risoluzione del contratto.Il consumatore potrà infatti richiedere al venditore – a propria esclusiva discrezione – di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro, dovendosi considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto: <em>a)</em> del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; <em>b)</em> dell'entità del difetto di conformità; e <em>c)</em> dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.In alternativa, il consumatore potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di compravendita, ove ricorra una delle seguenti situazioni: <em>a)</em> la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; <em>b)</em> il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui sopra; <em>c)</em> la sostituzione o la riparazione, precedentemente effettuata, ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.Chiave di volta in tale contesto è rappresentato dall’articolo 135 del Codice del Consumo, posto a chiusura della disciplina sulla vendita dei beni di consumo, che prevedere l’applicabilità delle disposizioni del Codice civile in tema di contratto di vendita per quanto non specificamente previsto dal titolo III del Codice del Consumo, codificando il principio della massima tutela del consumatore. In ragione di ciò, assumono quindi rilievo tutte le disposizioni dell’ordinamento giuridico che siano idonee ad attribuire all’acquirente di beni di consumo un vantaggio maggiore di quello assicurato dalla vendita dei beni di consumo.Pertanto, sebbene tra i diritti che competono al consumatore, nel caso di difetto di conformità, l'articolo 130 del Codice del Consumo, non annoveri il diritto al risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento, il consumatore può comunque esercitare le proprie pretese risarcitorie sulla base delle “<em>altre norme dell'ordinamento giuridico</em>” italiano in conformità a quanto previsto dal succitato articolo 135.<h2>3. I motivi della decisione</h2>La sentenza in commento ha di fatto censurato la decisione della Corte di Appello nella parte in cui ha riconosciuto che, una volta ritenuto eccessivamente oneroso per il venditore l'intervento volto all'eliminazione dei vizi, il compratore non poteva pretendere, a titolo di danno emergente, il costo occorrente per la sostituzione di tutte le perline, ma solo il risarcimento del danno estetico conseguente al loro restringimento, pari al costo dell'eventuale intervento eseguibile per eliminare le fessure, negando l'integrale risarcimento del danno emergente riconosciuto al compratore ai sensi dell’articolo 1494 del Codice civile.Difatti, l'accertata eccessiva onerosità della sostituzione delle perline difettose non avrebbe dovuto precludere al consumatore di pretendere, a titolo di risarcimento del danno, la somma comunque occorrente per la eliminazione dei vizi secondo la valutazione effettuata da parte del CTU, essendo l’azione per il risarcimento del danno configurabile come un’azione autonoma, volta a porre il compratore in una posizione economicamente equivalente non a quella in cui si sarebbe trovato se non avesse concluso il contratto o se l'avesse concluso a un prezzo inferiore, ma a quella in cui si sarebbe trovato se la cosa fosse stata immune da vizi.In secondo luogo, poi, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che i giudici di secondo grado hanno ingiustamente ricusato la quantificazione proposta dal consulente tecnico – il quale non aveva indicato interventi sostitutivi all'infuori della integrale sostituzione delle perline – negando al consumatore qualsiasi risarcimento, nonostante il riscontro oggettivo dei vizi.Secondo il consolidato orientamento della Corte, la domanda con la quale un soggetto chieda il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta.<h2>4. Conclusioni</h2>In considerazione di quanto precede, il giudice del gravame avrebbe errato ad interpretare i rimedi accordati dal Codice del Consumo fino a negare al consumatore qualsiasi risarcimento. Di conseguenza, secondo il percorso argomentativo seguito dai giudici di legittimità, la richiesta risarcitoria non rimane circoscritta nei limiti del danno non coperto dalla sostituzione (troppo onerosa), ma si applicano i criteri ordinari previsti in caso di domanda risarcitoria proposta in assenza di richiesta di risoluzione o riduzione del prezzo.In conclusione, per tutte le ragioni sopraesposte, i giudici di legittimità hanno cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello, che dovrà attenersi ai principi indicati in tema di risarcimento del danno.&nbsp;<em>A cura di Dott.ssa <a href="mailto:v.molinari@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Valentina Molinari</a>.</em><em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;</em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: <a href="mailto:corporate.commercial@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">corporate.commercial@advant-nctm.com</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 18 May 2020 08:50:08 +0200</pubDate>
                        <title>L’espressione del voto in assemblea da parte del socio legalmente incapace</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lespressione-del-voto-in-assemblea-da-parte-del-socio-legalmente-incapace</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Nell’articolo pubblicato sulla rivista Le Società n. 3/2020, Angelo Busani e Alessandro Currao analizzano il tema dell’autorizzazione giudiziaria per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle società di capitali da parte di soci legalmente incapaci valutando, da un lato, quali sono gli effetti che una determinata deliberazione assembleare produce e, dall’altro, quali sono le conseguenze che si producono nel patrimonio del socio incapace in dipendenza di tali effetti.</em></p><h2>1. Premessa. Autorizzazione giudiziale per il socio incapace</h2>In ogni caso in cui un soggetto legalmente incapace intenda acquisire la qualità di socio di una società che sia di persone o di capitali, bisogna individuare le autorizzazioni giudiziali necessarie per l’acquisto di quote di partecipazione al capitale sociale e, cioè, per la conclusione del negozio da cui consegue l’assunzione della qualità di socio, nonché per la partecipazione alla vita della società mediante la manifestazione della propria volontà o l’espressione del diritto di voto in assemblea.Si ricorda, anzitutto, che l’incapacità legale di agire è la situazione in cui si trova un soggetto che non possa validamente disporre della propria sfera giuridico-patrimoniale. È prevista in generale per i minori di età; per i maggiorenni, invece, deve essere disposta dall’autorità giudiziaria con una sentenza. Ciò può avvenire sia a fini di tutela di coloro che non sono in grado di provvedere ai propri interessi (interdetti giudiziali, nonché minori emancipati, inabilitati e beneficiari di amministrazione di sostegno), sia a fini sanzionatori (interdetti legali).Nell’analizzare il tema in questione, bisogna riportare la differente disciplina dettata con riguardo alle società di persone rispetto a quella prevista con riguardo alle società di capitali.Nell’ambito delle società di persone, il legislatore ha previsto il rilascio sia dell’autorizzazione per consentire all’incapace di acquistare le quote di partecipazione al capitale sociale sia di un’ulteriore autorizzazione per consentire all’incapace l’assunzione della qualifica di socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni contratte dalla società (cfr. art. 2294 c.c.)Nell’ambito delle società di capitali, invece, non è dettata alcuna disciplina legislativa in materia di autorizzazione giudiziale all’esercizio dell’attività di impresa, essendo la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali limitata. Di conseguenza, per l’assunzione della qualità di socio, è sufficiente il solo rilascio dell’autorizzazione all’acquisto delle quote di partecipazione al capitale sociale.Ciononostante, resta aperto il problema dell’esercizio del diritto di voto in assemblea da parte del socio incapace. Non dettando la legge alcuna norma al riguardo, occorre comprendere se, al fine di esercitare validamente il diritto di voto, sia sufficiente che l’incapace intervenga in assemblea debitamente rappresentato o assistito ai sensi di legge oppure se sia anche necessario il previo rilascio di un’autorizzazione giudiziale all’espressione del voto.Con il fine di giungere ad indicare i criteri da seguire per individuare se e quando sia necessario ottenere il previo rilascio di un’autorizzazione giudiziale all’espressione del diritto di voto in assemblea, gli Autori richiamano le opinioni espresse in materia dalla dottrina nonché le decisioni assunte dalla giurisprudenza, seppur in alcune isolate pronunce, che hanno portato alla formazione di tesi assai contrastanti.<h2>2. Le opinioni della dottrina e della giurisprudenza: tesi contrastanti</h2>Secondo una prima tesi, è necessario distinguere tra ordinaria e straordinaria amministrazione: qualora un socio incapace dovesse esprimere il proprio voto in relazione a una deliberazione ritenuta essere un atto di ordinaria amministrazione, sarebbe sufficiente il rispetto delle norme dettate in materia di rappresentanza; qualora, invece, dovesse esprimere il proprio voto in relazione a una deliberazione qualificabile come atto di straordinaria amministrazione, occorrerebbe il preventivo rilascio di una specifica autorizzazione all’esercizio del diritto di voto da parte dell’autorità giudiziaria competente.Tale tesi, sostenuta da parte della dottrina<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> e avallata anche da talune pronunce della giurisprudenza di merito<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>, è stata fermamente criticate da altra parte della dottrina<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> e giurisprudenza di legittimità<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>. È stato, difatti, negato che la distinzione tra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione possa trovare applicazione in relazione alle operazioni societarie, potendosi al massimo tracciare una distinzione tra atti pertinenti e non pertinenti rispetto all’oggetto sociale delle società, tuttavia irrilevante in ordine al problema ivi analizzato.Secondo una diversa tesi, l’autorizzazione giudiziale al voto non è mai necessaria. L’argomentazione principale che si fonda proprio sull’assenza di una disciplina normativa al riguardo, porta a concludere che il socio incapace di una società di capitali può esprimere liberamente il proprio voto in assemblea, senza che vi sia mai la necessità di ottenere il preventivo rilascio di una autorizzazione giudiziale, purché intervenga in assemblea debitamente rappresentato. Per di più, il socio incapace avrebbe già ottenuto una implicita autorizzazione al voto quando è stato autorizzato a stipulare il negozio in forza del quale ha acquistato la qualità di socio.Tale impostazione, tuttavia, non tiene conto che in ambito societario vi sono una molteplicità di deliberazioni per la cui approvazione è richiesto il consenso unanime dei soci, nonché operazioni societarie i cui effetti incidono sulla sfera individuale dei singoli soci rispetto alle quali appare imprescindibile che il voto espresso dal socio incapace necessiti di una previa valutazione da parte dell’autorità giudiziaria competente.Infine, la tesi intermedia considera l’autorizzazione giudiziale al voto necessaria solo se la deliberazione possa avere un riflesso sulla sfera individuale dell’incapace. In particolare, l’espressione del diritto di voto in assemblea da parte di un socio incapace non necessiterebbe mai di alcuna autorizzazione, a meno che si tratti di votare proposte di deliberazione i cui effetti siano destinati a incidere sulla sfera individuale dell’incapace stesso.Tra le tesi richiamate, quest’ultima è reputata maggiormente condivisibile, seppur non permetta di individuare un valido criterio distintivo che consenta di pre-individuare quali siano le deliberazioni assembleari i cui effetti incidono sui diritti individuali del socio incapace.<h2>3. Un nuovo criterio: l’individuazione delle deliberazioni “patrimonialmente rilevanti” per il socio incapace</h2>L’analisi delle tesi sovraesposte e, in particolare, delle critiche che sollevano, hanno portato gli Autori all’elaborazione di un diverso modo di affrontare e risolvere la questione. Dalla stessa normativa sembra, difatti, potersi derivare che l’autorizzazione giudiziale sia prescritta ogni qualvolta si tratti di porre in essere, da parte dell’incapace, un’attività giuridica che comporti un’alterazione, in senso migliorativo o peggiorativo, della sua sfera patrimoniale.Di conseguenza, l’autorizzazione giudiziale al voto sarebbe necessaria tutte le volte in cui, valutate le conseguenze derivanti dall’approvazione di una determinata deliberazione, il patrimonio dell’incapace stesso ne risulti in qualche misura modificato.Partendo da questa premessa, è possibile effettuare nel seguito alcune considerazioni “generali”, e poi alcune “particolari”. Una prima considerazione generale porta ad individuare le deliberazioni che costituiscono causa di recesso: per valutare la necessità o meno del rilascio di un’autorizzazione al voto espresso dal socio incapace, bisogna verificare se, nel caso concreto, l’approvazione di una data deliberazione comporti o meno, in capo ai soci assenti, astenuti o dissenzienti, il riconoscimento del diritto di recesso dalla società.Un’ulteriore considerazione di ordine generale porta ad effettuare una distinzione tra le deliberazioni assembleari per la cui approvazione è richiesto un dato quorum e le deliberazioni assembleari che, invece, non possono essere approvate se non con il consenso unanime dei soci per le quali non pare esservi dubbio circa la necessità del rilascio di un’autorizzazione giudiziale affinché il socio incapace possa esprimere il proprio voto.Infine, si deve tener conto delle ipotesi in cui, nonostante non sia richiesto il consenso unanime dei soci per l’adozione di una data decisione, il voto espresso dal socio incapace può comunque risultare “determinante” per l’approvazione della deliberazione, con conseguente necessità di rilascio dell’autorizzazione giudiziale.<h2>4. L’indagine specifica di alcune deliberazioni assembleari</h2>Individuati i predetti criteri “generali”, gli Autori danno corso a un’indagine specifica con riguardo ad alcune tra le più rilevanti deliberazioni assembleari, con il fine di individuare quali siano gli effetti che discendono da ciascuna di esse e di valutarne l’impatto sul patrimonio del socio incapace.Con riferimento all’aumento del capitale sociale a pagamento, l’autorizzazione giudiziale si rende necessaria non tanto per l’esercizio del diritto di voto in assemblea, quanto per la successiva ed eventuale stipulazione del negozio di sottoscrizione dell’aumento di capitale e per l’effettuazione del relativo conferimento. In tal caso, è riconosciuto ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso; pertanto, il voto dell’incapace dovrebbe essere autorizzato per le considerazioni sopra formulate. Nel caso, invece, di aumento gratuito del capitale sociale, non vi è un successivo negozio di sottoscrizione e, pertanto, il voto dell’incapace non necessita di alcuna autorizzazione giudiziale, non verificandosi nel suo patrimonio alcun “patrimonialmente rilevante”.Con riferimento alla riduzione reale del capitale sociale, l’esercizio del diritto di voto in assemblea da parte del socio incapace non dovrebbe necessitare di alcuna autorizzazione giudiziale in quanto nella sfera individuale del singolo socio si produce unicamente la conseguenza del rimborso in denaro o della liberazione dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti. Laddove, invece, si deve procedere alla riduzione per perdite del capitale sociale il cui ammontare superi di almeno un terzo il valore nominale del capitale sociale, si distinguono due ipotesi: nel caso in cui si proceda per l’adozione di una deliberazione di riduzione del capitale sociale per un importo pari alle perdite registrate, non dovrebbe essere necessaria alcuna autorizzazione giudiziale per il voto del socio incapace, essendo una deliberazione imposta dalla legge per adeguare il valore nominale del capitale sociale alle perdite che già hanno intaccato il patrimonio della società. Nel diverso caso in cui l’assemblea sia stata convocata per deliberare non solo la riduzione del capitale ma anche il contemporaneo aumento del medesimo o, in alternativa, la liquidazione della società, si ripetono le argomentazioni riportate con riferimento alle delibere assembleari di aumento del capitale sociale.Con riferimento alla trasformazione, che costituisce una causa di recesso legale inderogabile in favore dei soci assenti, astenuti o dissenzienti, il voto in assemblea esercitato dal rappresentante del socio incapace necessita del previo rilascio dell’autorizzazione giudiziale. In caso di fusione, ove l’incapace sia socio di una società a responsabilità limitata, il voto espresso da parte di quest’ultimo nell’assemblea chiamata ad approvare un progetto di fusione, necessita del rilascio di un’apposita autorizzazione giudiziale in quanto è causa di recesso; ove, invece, l’incapace sia socio di una società per azioni, si ritiene che l’autorizzazione giudiziale al voto si renda necessaria solo qualora si intenda rinunciare ai termini o alla redazione di alcuno dei documenti prescritti dalla legge nell’ambito del procedimento di fusione perché in questi ultimi casi il socio incapace è chiamato a esprimere un vero e proprio consenso negoziale.<h2>5. L’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione al voto</h2>Individuati i principi generali che regolano la materia e analizzati i casi particolari, non resta che chiarire il tema dell’individuazione dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione al voto esercitato dal socio incapace.In applicazione del criterio delle deliberazioni “patrimonialmente rilevanti” ne consegue che, nell’ipotesi di un socio minorenne soggetto alla responsabilità genitoriale, il relativo ricorso deve essere presentato presso l’ufficio del giudice tutelare del luogo di domicilio del minore: in assemblea, pertanto, devono intervenire entrambi i genitori del minore, muniti della relativa autorizzazione rilasciata dal giudice tutelare.Nel caso di un socio minorenne sotto tutela oppure di un socio interdetto, il relativo ricorso deve essere presentato presso l’ufficio del giudice tutelare o del tribunale ordinario del luogo di domicilio dell’incapace: in assemblea pertanto, interviene solamente il tutore munito della relativa autorizzazione.Nel caso di un socio minorenne emancipato oppure inabilitato, il relativo ricorso deve essere presentato presso l’ufficio del giudice tutelare o del tribunale ordinario del luogo di domicilio dell’incapace. Il socio minorenne emancipato oppure l’inabilitato interviene in assemblea assistito dal suo curatore e munito della relativa autorizzazione giudiziale.Nel caso, infine, di un socio beneficiario di amministrazione di sostegno, è necessario, in primo luogo, analizzare il relativo decreto di nomina e valutata la necessità del rilascio di un’autorizzazione giudiziale, il relativo ricorso deve essere presentato all’ufficio del giudice tutelare del luogo di domicilio dell’incapace. Il socio beneficiario di amministrazione di sostegno interviene in assemblea assistito dal suo amministratore di sostegno.&nbsp;<em>A cura di Avv. <a href="mailto:t.cantelmo@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Tobia Cantelmo</a></em>&nbsp;<em>e</em>&nbsp;<em>Dott.ssa <a href="mailto:l.piersimoni@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Lucia Piersimoni</a>.</em><em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;</em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: <a href="mailto:corporate.commercial@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">corporate.commercial@advant-nctm.com</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Cfr., G. Romano Pavoni, Deliberazioni dell’assemblea delle società, Milano, 1951, 192; U. Grisenti, Note sull’articolo 2377, ultimo comma cod. civ. e sulle delibere implicite nelle società di capitali, in Riv. Società, 1968, 606.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Cfr. Trib. Terni, decreto 5 aprile 1962, in Casi e materiali di diritto commerciale. Società per azioni, II, Milano, 1974, 1152; App. Torino 15 ottobre 1992, in Giur. it., 1993, I, 2795.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> Cfr., tra gli altri, E. Cudia, Il voto dell’incapace nelle assemblee delle società di capitali, in Vita not., 1988, 6, 1327; U. Natoli, In tema di limitazioni dei poteri di amministratori di società, in Banca, borsa, tit. cred., 1955, 357.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> Cfr. Cass. 18 giugno 1987, n. 5353.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 18 May 2020 08:42:25 +0200</pubDate>
                        <title>COVID-19: l’impatto delle misure straordinarie e urgenti sui contratti commerciali soggetti a legge italiana</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/covid-19-limpatto-delle-misure-straordinarie-e-urgenti-sui-contratti-commerciali-soggetti-a-legge-italiana</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>[<em><strong>NOTA IMPORTANTE</strong>: Il presente documento è aggiornato al giorno 8 maggio 2020 alle ore 13:00 siccome lo stato di emergenza ed il relativo quadro normativo sono in continua evoluzione su base quotidiana, i contenuti del presente documento potranno essere soggetti a continue modifiche</em>].</p><h2>1. Premessa</h2>La diffusione del COVID-19 e le misure straordinarie e urgenti adottate dal Governo italiano per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto stanno avendo – anche in Italia – impatti, talvolta notevoli, sull’esecuzione dei contratti commerciali.Difatti, <strong>l’adempimento delle obbligazioni previste da diversi contratti viene ritardato o, in alcuni casi, reso impossibile dal diffondersi del virus e dalle misure adottate dal Governo</strong>, che hanno altresì disposto la sospensione di attività commerciali e industriali a seguito, da ultimo, dell’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 (il “<strong>DPCM 26 Aprile</strong>”) che, da un lato, ha allentato le misure restrittive precedentemente adottate e, dall’altro lato, ha prorogato la sospensione di molte attività, soprattutto relativamente al commercio al dettaglio, <span style="text-decoration: underline;">fino al 17 maggio 2020</span>.<h2>2. Forza Maggiore e possibili rimedi</h2><h4>2.1. Gli istituti del codice civile</h4>In ragione di quanto precede, l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sta assumendo i caratteri di quello che potrebbe qualificarsi come un <strong>evento di forza maggiore</strong>. A tal riguardo, si segnala che il codice civile italiano <strong>non fornisce una definizione vera e propria di forza maggiore</strong>, seppure contempli alcuni istituti la cui applicazione presuppone il verificarsi di eventi riconducibili al concetto di forza maggiore. Difatti, per i contratti soggetti alla legge italiana, <span style="text-decoration: underline;">ferma restando la rilevanza di eventuali clausole contrattuali</span>, si dovrà fare riferimento, in particolare, ai seguenti istituti:<ul> <li>impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore (art.1218, 1256 e 1463 c.c.);</li> <li>eccessiva onerosità sopravvenuta (artt. 1467 e ss. c.c.);</li> <li>rescissione per lesione (art. 1448 c.c.).</li></ul><p>Per <strong>impossibilità sopravvenuta</strong> della prestazione (di cui agli artt. 1218, 1256 e 1463 e ss. del codice civile) si intende una <span style="text-decoration: underline;">qualsiasi situazione impeditiva dell’adempimento non prevedibile e non superabile tramite lo sforzo che può essere legittimamente richiesto al debitore</span>.Secondo il generale principio di cui all’art. 1218, 1256 e 1463 del codice civile, qualora la parte inadempiente dimostri che l’inadempimento è stato conseguenza dell’impossibilità di eseguire la prestazione per “causa a lui non imputabile”, questi può essere ritenuto non responsabile. L’impossibilità sopravvenuta può essere (<em>i</em>) definitiva o temporanea; e (<em>ii</em>) assoluta o parziale.Verificati i presupposti di cui sopra, l’obbligazione contrattuale divenuta impossibile (a) si estingue, con conseguente risoluzione di diritto (totale o parziale) del contratto, ove tale impossibilità sia assoluta e definitiva; o (b) può essere legittimamente sospesa, ove tale impossibilità sia solo temporanea.L’istituto dell’<strong>eccessiva onerosità sopravvenuta</strong> (di cui agli artt. 1467 e ss. del codice civile) consente invece la risoluzione di contratti il cui <span style="text-decoration: underline;">equilibrio sia modificato da avvenimenti sopravvenuti</span> – straordinari e non ragionevolmente prevedibili al momento della conclusione del contratto – che <span style="text-decoration: underline;">non rientrano nell’ambito della normale alea contrattuale</span> e che rendono una delle prestazioni sottese al contratto eccessivamente onerosa o oggettivamente svilita nel proprio valore e/o nella propria utilità. La controparte interessata a mantenere in essere il contratto potrà evitare la risoluzione offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.L’<strong>azione di rescissione per lesione</strong> è un’azione di carattere generale che permette la rescissione di tutti i contratti sinallagmatici – fatta eccezione per i soli contratti aleatori – caratterizzati da una sproporzione abnorme tra le prestazioni delle parti. Affinché il rimedio in esame possa essere azionato è necessario che (<em><strong>i</strong></em>) sussista lo stato di bisogno della parte danneggiata; (<em><strong>ii</strong></em>) la lesione ecceda la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto; e (<em><strong>iii</strong></em>) che il contraente avvantaggiato dalla sproporzione approfitti dello stato di bisogno della parte danneggiata.</p><h4>2.2. L’obbligo di buona fede nell’esecuzione del contratto</h4>Ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile “<em>Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede</em>”.L’articolo in esame statuisce il principio della buona fede cd. “oggettiva”, ossia della reciproca lealtà della condotta delle parti che non solo vincola i contraenti nella fase di formazione ed esecuzione del contratto, ma si riferisce altresì agli interessi sottostanti alla stipula del regolamento negoziale, imponendo dunque a ciascuna delle parti del rapporto di agire preservando le ragioni dell'altra. A tal riguardo, consta l’esistenza di giurisprudenza di merito a favore della configurabilità di un <strong>obbligo di rinegoziazione del contratto quale corollario del generale principio di buona fede nell’esecuzione del contratto medesimo</strong>.Nei contratti di durata ciò può tradursi in un diritto-dovere di rinegoziare e, dunque, di cooperare, rendendosi disponibili alla modificazione del contratto, allorché la parte interessata a mantenere in essere un contratto ragionevolmente aderente alla concreta realtà del mercato inviti l’altra a rinegoziare.<h4>2.3. Impossibilità per <em>factum principis</em></h4>Da ultimo, ove la prestazione sia direttamente <span style="text-decoration: underline;">impedita</span> dai provvedimenti legislativi intrapresi dal Governo per fronteggiare l’attuale situazione emergenziale, può altresì configurarsi la fattispecie della cd. impossibilità sopravvenuta per <em>factum principis</em>.Il <em>factum principis</em> è definito quale <strong>causa di impossibilità oggettiva</strong> ad effettuare una prestazione <strong>derivante da un sopravvenuto atto o provvedimento della pubblica autorità</strong> (es. l’obbligo si sospendere le attività produttive e commerciali).È bene sottolineare che il <em>factum principis</em> non basta, di per sé solo, a giustificare l’inadempimento e a liberare l’obbligato inadempiente da ogni responsabilità. Perché tale <strong>effetto estintivo si produca è necessario che l’ordine o il divieto</strong> dell’autorità sia configurabile come un fatto <strong>totalmente estraneo alla volontà dell’obbligato e ad ogni suo obbligo di ordinaria diligenza</strong>, il che vuol dire che, di fronte all’intervento dell’autorità, il debitore non deve restare inerte, né porsi in condizione di soggiacervi senza rimedio, ma deve, nei limiti dell’ordinaria diligenza, sperimentare ed esaurire tutte le possibilità che gli si offrono per vincere e rimuovere la resistenza o il rifiuto della pubblica autorità.Trattandosi di un’impossibilità oggettiva, non occorrerà valutare la ricorrenza dei caratteri propri dell’impossibilità, ma si applicheranno direttamente le norme sull’impossibilità sopravvenuta (cfr. par. 2.1).<h2>3. L’intervento del legislatore</h2>Al fine di facilitare l’attuazione dei rimedi azionabili ove, in ragione delle misure intraprese dal Governo per contrastare il diffondersi del virus, non fosse possibile adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, il legislatore ha deciso di intervenire anche in materia di contratti commerciali.<h4>3.1. Impossibilità sopravvenuta <em>ex lege</em></h4><strong><em>3.1.1. Biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura</em></strong>Ai sensi dell’articolo 88 del Decreto Legislativo n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con Legge n. 27 del 24 aprile 2020, il legislatore ha statuito che “<em>ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la <strong>sopravvenuta impossibilità</strong> della prestazione dovuta in relazione <strong>ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura</strong>, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura</em>”.Pertanto, in tali ipotesi, gli acquirenti possono presentare, entro 30 giorni dalla data di efficacia del suddetto decreto legislativo ovvero di successivi decreti che dovessero comportare l’impossibilità di utilizzare il titolo di acquisto, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. Una volta verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione e, conseguentemente, l’inutilizzabilità del titolo di acquisto oggetto dell'istanza di rimborso, il soggetto organizzatore dell’evento provvederà all’emissione di un <em>voucher</em> di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.<em><strong>3.1.2. Titoli di viaggio, di soggiorno e pacchetti turistici</strong></em>Ai sensi dell’articolo 88-<em>bis</em> del Decreto Legislativo n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con Legge n. 27 del 24 aprile 2020 (il “<strong>Decreto Cura Italia</strong>”), il legislatore ha statuito che “<em>Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico</em>” ove stipulati da soggetti che versano in particolari condizioni tassativamente elencate nel suddetto articolo<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> (i “<strong>Soggetti Legittimati</strong>”).In tali ipotesi, i Soggetti Legittimati comunicano al vettore, alla struttura ricettiva ovvero all'organizzatore di pacchetti turistici, entro 30 giorni<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>, il ricorrere di una delle situazioni di impossibilità allegando la documentazione comprovante il titolo di viaggio, la prenotazione di soggiorno o il contratto di pacchetto turistico e, nel caso in cui il titolo di viaggio o soggiorno fosse stato acquistato per partecipare a eventi di qualsivoglia natura, allegando altresì la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nel suddetto articolo 88-<em>bis</em>. Il rimborso può essere richiesto anche nei casi in cui il titolo di viaggio, il soggiorno o il pacchetto turistico siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni pattuite.Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, il vettore o la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno <strong>ovvero</strong> all'emissione di un <em>voucher</em> di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.Il citato articolo 88-<em>bis</em> prevede inoltre che:<ul> <li>il recesso possa essere esercitato dal vettore quando le prestazioni non possono essere eseguite in ragione di provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In tali casi il vettore ne dà tempestiva comunicazione all'acquirente e, entro i successivi 30 giorni, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio <strong>oppure</strong> all'emissione di un <em>voucher</em> di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.</li> <li>le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l’attività, in tutto o in parte, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono offrire all'acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, <strong>oppure</strong> procedere al rimborso del prezzo <strong>o</strong>,<strong> altrimenti</strong>, possono emettere un <em>voucher</em>, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.</li> <li>gli organizzatori di pacchetti turistici possono esercitare il diritto di recesso dai contratti stipulati con i Soggetti Legittimati, dai contratti di pacchetto turistico aventi come destinazione Stati esteri ove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque quando l'esecuzione del contratto è impedita, in tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa di tale emergenza dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri. In tali casi l'organizzatore,<strong> in alternativa al rimborso</strong> può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo <strong>oppure</strong> può procedere al rimborso <strong>o</strong>, <strong>altrimenti</strong>, può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. Inoltre, in deroga alle previsioni del codice del turismo, <span style="text-decoration: underline;">il rimborso è corrisposto e il <em>voucher</em> è emesso appena ricevuti i rimborsi o i <em>voucher</em> dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio</span>.</li> <li>i Soggetti Legittimati possono esercitare il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguire nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, o negli Stati dove è impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19. Anche in tali casi l'organizzatore, in <strong>alternativa al rimborso</strong> può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo <strong>oppure</strong> può procedere al rimborso <strong>o</strong>, <strong>altrimenti</strong>, può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un <em>voucher</em>, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. Anche in questo caso, in deroga alle previsioni del codice del turismo, <span style="text-decoration: underline;">il rimborso è corrisposto e il <em>voucher</em> è emesso appena ricevuti i rimborsi o i <em>voucher</em> dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio</span>.</li></ul><p>Al di fuori dei casi di cui sopra, per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui all’articolo 88-bis in esame, ove instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020 nell'intero territorio nazionale, anche con riferimento a prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo valido per un anno dall'emissione.<span style="text-decoration: underline;"><strong>L'emissione dei <em>voucher</em> previsti dall’articolo 88-<em>bis</em> assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.</strong></span></p><h4>3.2. Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali</h4>L’articolo 91, comma 1, del Decreto Cura Italia ha inoltre previsto che “I<em>l rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti</em>”.Pertanto, in altri termini, le misure emergenziali intraprese dal Governo e debitamente adottate e rispettate dalle parti contrattuali, volte al contenimento della pandemia in atto, sembrerebbero assurgere per espressa previsione di legge a causa – <span style="text-decoration: underline;">comunque da valutare caso per caso</span> – per limitare o addirittura escludere la responsabilità del debitore per eventuali ritardati o inadempimenti.<h4>3.3. Forza Maggiore e contratti con controparti estere</h4>In ultima istanza, il legislatore è altresì intervenuto anche in materia di <strong>contratti con controparti estere che prevedono clausole di forza maggiore</strong> le quali richiedono, a titolo di prova, certificazioni camerali. A tal riguardo, in ragione della situazione emergenziale, il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto, con circolare del 25 marzo 2020 inviata a tutte le Camere di Commercio, invitando tali Camere di Commercio a rilasciare <strong>un’attestazione in lingua inglese</strong> relativa alla sussistenza di cause di forza maggiore per l’emergenza. In particolare, tali certificazioni:<ul> <li>riepilogano la normativa nazionale emanata in ragione dell’emergenza; e</li> <li>attestano che la società richiedente ha denunciato alla Camera di Commercio competente di non essere in grado di adempiere alle proprie obbligazioni in ragione delle misure straordinarie ed urgenti intraprese dal Governo.</li></ul><p>Pur non trattandosi di certificazioni che concretamente certificano la sussistenza di cause di forza maggiore <em>ex se</em>, tali documenti possono costituire un valido ausilio nel comprovare che eventuali ritardi o inadempimenti siano dovuti all’emergenza epidemiologica.&nbsp;&nbsp;<em>A cura di Dott.ssa <a href="mailto:g.dauria@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Giulia D’Auria</a></em><em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;</em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: <a href="mailto:corporate.commercial@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">corporate.commercial@advant-nctm.com</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> In particolare, trattasi di soggetti: a) nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare; b) residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti; c) risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero; d) che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti; e) che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti; f) intestatari di titolo di viaggio o acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in Italia, aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Il termine di 30 giorni decorre, a seconda del caso, (a) dalla cessazione delle situazioni di cui all’art. 88-<em>bis</em>, comma 1, lettere da a) a d); (b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del concorso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui all’art. 88-<em>bis</em>, comma 1, lettera e); (c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi di cui all’articolo 88-<em>bis</em>, comma 1, lettera f).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 18 May 2020 06:24:21 +0200</pubDate>
                        <title>MERCATI FINANZIARI | Servizi di pagamento: Banca d&#039;Italia emana le disposizioni attuative dell’Art. 22 del Decreto Fiscale</title>
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                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Governo, come noto, ha posto in essere diverse misure volte a promuovere l'utilizzo dei mezzi di&nbsp;pagamento diversi dal contante. In particolare, il D. L. n. 124 del 26 ottobre 2019 ("<strong>Decreto Fiscale</strong>”), come&nbsp;modificato dalla Legge di conversione n. 157 del 19 dicembre 2019, prevede <strong>all’articolo 22</strong> che gli esercenti&nbsp;attività d'impresa, arte e professioni, residenti in Italia e con ricavi non superiori a 400.000 euro<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> &nbsp;(“<strong>Esercenti</strong>” o “<strong>Esercente</strong>”) possano godere, <span style="text-decoration: underline;">a partire dal 1° luglio 2020</span>, di <span style="text-decoration: underline;">un credito di imposta pari al 30%</span>&nbsp;delle commissioni addebitate dagli intermediari convenzionatori per l'accettazione delle transazioni di&nbsp;pagamento elettroniche effettuate <span style="text-decoration: underline;">da consumatori</span><a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> con carta di pagamento (debito, di credito o&nbsp;prepagata) o mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.In attuazione di tale norma<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> , la Banca d’Italia con provvedimento del 21 aprile 2020 (“<strong>Provvedimento</strong>”),&nbsp;pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 30 aprile 2020, ha individuato le modalità e i criteri con cui i&nbsp;prestatori di servizi di pagamento, che hanno stipulato un contratto di convenzionamento con gli Esercenti<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>, devono trasmettere agli stessi, mensilmente e per via telematica, l’elenco delle transazioni effettuate e&nbsp;le informazioni relative alle commissioni corrisposte.In particolare, il Provvedimento, rivolgendosi <span style="text-decoration: underline;">a tutti i prestatori di servizi di pagamento che operano nel&nbsp;territorio della Repubblica</span> (anche senza stabilimento, ovvero in regime di libera prestazione) e <span style="text-decoration: underline;">che hanno&nbsp;stipulato un contratto di convenzionamento con un Esercente per l’accettazione di strumenti di pagamento<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> al punto vendita, fisico o online</span> (<em>i.e.</em> sui siti di commercio elettronico) (“<strong>Soggetti Convenzionatori</strong>”),&nbsp;<strong>prevede che a partire dal 1° luglio 2020 tali soggetti comunichino all’Esercente</strong>:</p><ul> <li>l'elenco delle transazioni effettuate nel periodo in cui sono state eseguite le operazioni di pagamento&nbsp;(“<strong>Periodo di Riferimento</strong>”);</li> <li>il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento poste in essere dai <span style="text-decoration: underline;">consumatori e dai non&nbsp;consumatori nel Periodo di Riferimento</span>;</li> <li>il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate esclusivamente dai <span style="text-decoration: underline;">consumatori&nbsp;nel Periodo di Riferimento</span> e</li> <li>un prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all’Esercente nel mese di addebito&nbsp;(notoriamente il mese successivo a quello nel quale sono state eseguite le relative operazioni di&nbsp;pagamento) che illustri:<ul> <li>l’ammontare delle commissioni totali;</li> <li>l’ammontare delle commissioni addebitate sul transatto per le operazioni di pagamento&nbsp;effettuate da consumatori;</li> <li>l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in&nbsp;franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.</li></ul></li></ul><p>Tali informazioni dovranno essere trasmesse per via telematica (ad es. PEC o pubblicazione nell’<em>online&nbsp;banking</em> dell’intermediario) <strong>entro il 20° giorno</strong> del mese successivo al Periodo di Riferimento che coincide,&nbsp;quindi, in sede di prima applicazione, con la data del <strong>20 agosto 2020</strong>.A tal riguardo, occorre sottolineare che, secondo il Provvedimento, <span style="text-decoration: underline;">ai fini della detraibilità delle commissioni&nbsp;in questione</span>, vanno prese in considerazione <strong>unicamente le commissioni addebitate dai Soggetti&nbsp;Convenzionatori per le transazioni effettuate dai consumatori</strong><a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a>, rilevando, inoltre, come elemento&nbsp;qualificante, ai medesimi fini, solo la prestazione del servizio di accettazione di strumenti di pagamento sul&nbsp;territorio nazionale<a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a>. Il Provvedimento chiarisce, peraltro, che il convenzionamento non riguarda soltanto&nbsp;le carte di pagamento, ma ricomprende tutte le ipotesi in cui il Soggetto Convenzionatore offre all’Esercente&nbsp;servizi a valore aggiunto per l’accettazione degli strumenti di pagamento elettronici; ad esempio, quando&nbsp;vengono messe a disposizione dell’Esercente, dal Soggetto Convenzionatore, applicazioni (App) in grado di&nbsp;consentire il colloquio tra l’Esercente e il pagatore, ovvero sistemi in grado di generare codici bidimensionali,&nbsp;c.d. QR code (<em>quick response code</em>), contenenti le informazioni sul pagamento e leggibili attraverso dispositivi&nbsp;(anche <em>smartphone</em>) in dotazione all’Esercente e/o al pagatore.Inoltre, il Provvedimento tiene conto, ai fini dell’attribuzione del credito di imposta, della sussistenza, sul&nbsp;mercato, di diverse tipologie di modelli retributivi nei contratti tra esercenti e Soggetti Convenzionatori,&nbsp;quali: (i) la corresponsione della sola commissione sul transatto (ovvero sulle singole transazioni effettuate)&nbsp;senza canone per la fornitura del servizio di accettazione (es. il canone di locazione per il terminale); (ii)&nbsp;l’applicazione di commissioni sul transatto e di un canone mensile per la fornitura del servizio di accettazione;&nbsp;(iii) il pagamento di tariffe “a pacchetto” che prevedono un costo fisso periodico in cui, oltre alla eventuale&nbsp;fornitura del servizio di accettazione, è ricompreso anche un numero di operazioni in franchigia, al&nbsp;superamento delle quali vengono applicate commissioni sul transatto.Infatti, secondo l’Autorità di Vigilanza, <span style="text-decoration: underline;">il credito di imposta spetta per le commissioni sul transatto di cui ai&nbsp;punti (i) e (ii) e (iii)</span>; mentre per le tariffe “a pacchetto” di cui al punto iii), <strong>il</strong> <strong>costo fisso periodico</strong>, comprensivo&nbsp;di un certo numero di operazioni in franchigia, <span style="text-decoration: underline;">deve considerarsi commissione ai sensi del Provvedimento</span>.Infine la Banca d’Italia chiarisce che laddove <span style="text-decoration: underline;">il medesimo Esercente si avvalga di più punti di interazione fisici&nbsp;e/o virtuali riferibili a un medesimo Soggetto Convenzionatore</span>, quest’ultimo, nel trasmettere le informazioni&nbsp;di cui all’art. 3 del Provvedimento, <span style="text-decoration: underline;">potrà riferirle al complesso delle transazioni accettate</span>, senza dettagliarle&nbsp;per punto di interazione, ovvero specificare tale dettaglio.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni&nbsp;contattare <a href="mailto:ubaldo.caracino@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Ubaldo Caracino</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Il volume d’affari (i.e. ricavi e commissioni conseguiti dagli Esercenti) sopra richiamato, fa riferimento all’anno fiscale&nbsp;antecedente al periodo di calcolo delle transazioni indicato del Provvedimento.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Il soggetto di cui all’articolo 3, comma 1 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ovvero “<em>la persona fisica che agisce per scopi&nbsp;estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>&nbsp;Le modalità mediante la quale gli Esercenti sono tenuti a comunicare le informazioni necessarie a controllare la spettanza del&nbsp;credito d'imposta: vedi <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-29-aprile-2020" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Provvedimento del 29 aprile 2020</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e), del Provvedimento, per esercenti si intendono tutti i soggetti che esercitano un’attività&nbsp;di impresa, arte o professione, avvalendosi di punti di interazione fisici e/o virtuali, ove tenuti al pagamento delle imposte in&nbsp;Italia. Vi rientrano, ad esempio, esercizi commerciali o liberi professionisti.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> Per tali si intendono carte di pagamento (debito, di credito o prepagata) e di altri strumenti di pagamento elettronici. Non&nbsp;rientrano invece tra questi, ai fini del Provvedimento, i bollettini postali e gli assegni.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a> Rientrano, quindi, nel perimetro di applicazione della disciplina a cui si fa riferimento in questo documento, soltanto quelle&nbsp;transazioni che vengono eseguite mediante carte consumer. Non beneficiano del medesimo trattamento fiscale, le operazioni&nbsp;di pagamento concluse mediante carte <em>business</em> o corporate che sono emesse a favore di aziende, professionisti ed artigiani&nbsp;per le spese legate alle loro attività.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a> Secondo il Provvedimento (v. Allegato Tecnico Esplicativo, pag. 7) non rileva invece la nazionalità del prestatore che emette carte di pagamento o offre altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Ad esempio, può essere considerata utile ai fini del credito di imposta la commissione relativa a una transazione effettuata con una carta di pagamento emessa da un prestatore di servizi di pagamento statunitense e utilizzata dal consumatore finale presso un esercente italiano.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 18 May 2020 05:35:19 +0200</pubDate>
                        <title>Montefarmaco, medicine da banco per diventare più grandi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/montefarmaco-medicine-da-banco-per-diventare-piu-grandi</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il 75% dell'azienda fa capo ai Colombo che hanno aperto il capitale a un gruppo di investitori, tra cui Luigi Buzzi della bresciana Lucefin</em>Una doppia mossa nel mondo della farmaceutica e nei dispositivi medicali, per farsi spazio nei prodotti da banco, un mercato ricco che in Italia vale 10,5 miliardi ma dove è necessario avere le spalle larghe. L'ha compiuta Stefano Colombo, 53 anni, farmacista-imprenditore di terza generazione alla guida di Montefarmaco, sede a Bollate, 75 anni di storia, esordi con il marchio Pumilene e ora l'ambizione - ma anche la necessità - di crescere. E per farlo parte dall'Italia con l'idea di consolidare un mercato frammentato.Durante la fase di <em>lockdown</em> la famiglia lombarda ha sempre lavorato per rifornire le undici mila farmacie clienti di prodotti come il collirio Iridina e Afomil, i fermenti lattici Lactoflorene e l'antidolorifico Calmadol. Ma non ha mai smesso anche di sorvegliare il mercato dell'M&amp;A, convinta che «<em>dalla crisi possano nascere opportunità sia tra le PMI alla ricerca di supporto</em> - dice l'imprenditore -, <em>sia dal riordino nei portafogli dei grandi gruppi. In fondo, le imprese non devono perdere l'occasione di attuare un po' di politica industriale</em>».<span style="text-decoration: underline;"><strong>Allenamento</strong></span>Cosi Montefarmaco ha chiuso poche settimane fa l'acquisto dei diritti per la vendita in farmacia dell'antinfiammatorio Fastum gel dal gruppo Menarini, impegnato nella crescita a livello globale e che ha visto nell'azienda lombarda la possibilità di valorizzarlo nel canale farmacie dove vendono un milione di pezzi l'anno. A ruota, a marzo, nel mese più critico dell'emergenza, ha firmato l'acquisizione della svizzera Jordan che ha la licenza esclusiva per la vendita in farmacia, Italia ed Europa, degli apparecchi acustici dell'americana Polaroid.Arrivato a un passo dai 60 milioni di ricavi (54 milioni nel 2019), con un margine operativo attorno al 10% che per l'89,9% si trasforma in cassa disponibile per la crescita, Montefarmaco si allena anche per il mercato. Fa infatti parte della piattaforma Elite di Borsa italiana tra le società candidate alla quotazione e si è già finanziata attraverso un basket bond di Cassa depositi e prestiti. «<em>È un percorso ancora lungo e il mercato in questa fase non gioca a favore. Ma l'obiettivo dell'ipo per trovare nuove risorse funzionali alla crescita è alla nostra portata</em>», dice Colombo che ha già selezionato Ubs come advisor finanziario, Alantra come global coordinator e <strong>Nctm</strong> in qualità di consulente legale.Il punto di partenza è il mercato dei farmaci da banco che nelle prime diciotto settimane dell'anno è aumentato del 3%. È qui che Colombo cerca l'm&amp;a per rafforzare la sua azienda che nel 2000 ha lanciato nelle farmacie anche il marchio Rimmel di proprietà del gruppo Coty. La produzione è tutta svolta da fornitori italiani, tra i quali il più grande è il gruppo Biopharma. Dieci anni fa Montefarmaco ha scelto di separarsi dalla produzione cedendola a un altro ramo familiare. Ma la ricerca, gli studi clinici e la conformità alle normative sui farmaci sono fatti in casa.«<em>La catena produttiva ha tenuto in queste settimane difficili. La nostra realtà non ha dovuto ricorrere ad ammortizzatori sociali, finanziamenti garantiti dallo Stato, abbiamo mantenuto le retribuzioni e pagato i fornitori. Questo ci consente di cercare nuovi business e magari anche supportare realtà che hanno bisogno di un gruppo più forte</em>», dice Colombo che ha anche fatto della sua rete di imprenditori-amici uno degli strumenti strategici attivati per crescere. L'azienda ha un profilo solido, spiega l'imprenditore, ha 15 milioni di patrimonio e ha sempre reinvestito gli utili. Se nel 2017 i debiti netti erano pari a 2,6 volte l'ebitda, oggi sono scesi a 0,6 volte.<span style="text-decoration: underline;"><strong>La rete</strong></span>Così nel 2015 l'imprenditore ha salvato dalla crisi le attività della milanese Afom Medical di Trezzano (Milano). «<em>Così noi abbiamo comprato i colliri Afomil e il Calmadol mentre la Paglieri, che noi conosciamo bene e che abbiamo sollecitato a intervenire in questa operazione, ha rilevato le altre attività farmaceutiche</em>».E sempre nello spirito della condivisione con altri imprenditori, la famiglia Colombo, che ha il 75% di Montefarmaco, ha aperto il capitale a un gruppo di investitori: farmacisti, medici, oltre a Luigi Buzzi della bresciana Lucefin.Di mestiere Buzzi fa l'imprenditore nella metallurgia ma come Colombo crede che le aziende possano sostenersi a vicenda ed estrarre valore.&nbsp;<em>Tratto da L'Economia - Corriere della Sera</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Life Sciences and Healthcare</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 15 May 2020 05:44:58 +0200</pubDate>
                        <title>GERMANY | MERGERS &amp; ACQUISITION | Strengthening of Investment Controls in Germany and Europe</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/germany-ma-strengthening-of-investment-controls-in-germany-and-europe</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Over the last two years, investment control rules were strengthened throughout Europe, or for the first time adopted, and a common framework for the assessment of foreign direct investments created by the European Union. The current health crisis which leads to lower stock values of publicly traded companies and generally weakened company values, stokes fears of foreign companies buying the control of EU companies "on the cheap".It is against this background that Germany formally submitted amendments to the national investment control rules to its parliament, that France created a special investment fund and that the EU Commissioner for competition intimated in an interview that EU countries could build up stakes in important companies.</p><h2>Germany</h2>As regards Germany the submission of draft amendments to the parliament by the German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (<em>BMWi</em>) follows the ministry's review of the national framework for investment control and the enactment of the EU-wide framework for investment control. The BMWi had presented its concept for an “Industrial Strategy 2030 - Guidelines for a German and European Industrial Policy” in spring of last year and published a first set of draft amendments early this year. (See our Blogs "<a href="https://www.beiten-burkhardt.com/index.php/en/blogs/germany-will-increase-screening-foreign-investments" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Germany will Increase the Screening of Foreign Investments</a>" and "<a href="https://www.beiten-burkhardt.com/de/blogs/strengthening-investment-controls-germany" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Strengthening of Investment Controls in Germany</a>".In Germany, the German Foreign Trade Act (<em>Außenwirtschaftsgesetz</em>, AWG) and the German Foreign Trade and Payments Ordinance (<em>Außenwirtschaftsverordnung</em>, AWV) form the legal basis for the control of foreign investments. Such an investigation can result in the prohibition or approval of a certain transaction, where necessary, provided that further requirements and legal obligations are fulfilled. German foreign trade law has been reformed several times in the past years.The most recent amendment is the Twelfth Amendment of the German Foreign Trade and Payments Ordinance, which was adopted on 19 December 2018 and lowered the shareholding threshold for acquisitions from non EU/EFTA countries from 25 % to a minimum of 10 %: Investments in areas relevant to security and defence now require examination when this 10&nbsp;% threshold is exceeded (see our Blog "<a href="https://www.beiten-burkhardt.com/en/blogs/germanys-tighter-fdi-regime-and-eus-path-uniform-standards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Germany's Tighter FDI Regime and the EU`s Path to Uniform Standards</a>"). The draft amendment of the German Foreign Trade Act should now lead to more specific rules and potentially to the strengthening of the control of investments.<h2>European Union</h2>In addition, the draft amendments implement the EU screening regulation. Within the EU, the control of foreign investment remains a national matter. Until the entry into force of the EU regulation, foreign investments have not been examined in all EU Member States, the national assessment criteria differ a lot and they do not necessarily take the interests of other EU Member States and the EU into account.Over the last years, a framework for the assessment of direct foreign investments in all countries of the EU was developed and adopted in March 2019 (Regulation (EU) 2019/452 of 19 March 2019 (EU Screening Regulation) – see our Blog "<a href="https://www.beiten-burkhardt.com/en/blogs/new-eu-uniform-and-stricter-standards-screening-foreign-investments" target="_blank" rel="noreferrer noopener">New EU Uniform and Stricter Standards for Screening Foreign Investments</a>"). This Regulation aims to safeguard the security or public order as well as the strategic interests of the entire European Union, by requiring the EU Member States to create the framework for the assessment and control of foreign direct investments in key sectors and in relation to critical infrastructure, and to cooperate with other EU Member States and the European Commission when carrying out their screening.Legally unrelated but politically connected are the remarks made by Commissioner Vestager in a recent interview with the Financial Times with the tacky title "<em>Vestager urges stake building to block Chinese takeovers</em>". The Commissioner emphasizes that EU Member States may act as shareholders in companies and that this may constitute a means to fend off foreign takeovers. France has already created a fund with the French bank BPIFrance called Lac d'Argent or Silver Lake.In the wider context, we can also mention the revival of plans to strengthen the rules that govern procurement.<h3>1.) Draft amendments to the German Foreign Trade Act</h3>The German draft amendments aim to provide the German investment control regime with an efficient tool for protecting the public order or security in case of critical acquisitions by investors from non-EU/EFTA countries. At the same time, however, the BMWi considers it important to find a balance between protecting public order or security on the one hand, and not endanger the attractiveness of Germany as an investment location on the other. By taking the following important points into account, the BMWi is trying to do justice to this balancing act.<em><strong>a) New approach to the "degree of risk" requirement</strong></em>According to the current legal framework, restrictions or commitments may only be imposed if the acquisition poses an "actual danger" to the public order or security of the Federal Republic of Germany. Instead of an "actual threat", a "probable impediment" of public order or security will be sufficient in the future. According to the draft law, this requirement will also not be limited to the Federal Republic of Germany and will allow investment controls which are affecting public order or security of another EU Member State or in regard to projects and programmes of EU interest within the meaning of Article 8 of the EU Screening Regulation.<em><strong>b) Extension of the ban against implementing the acquisition before clearance</strong></em>Under current administrative practice, investors may complete their acquisition even before the acquisition’s investigation has been completed. As a result, the relevant authority is faced with a fait accompli before the investigation is concluded, undermining the sense and purpose of the investigation. The draft seeks to prevent this by extending the suspension effect until the completion of the investigation – including any cross-sector investigation.<em><strong>c) Establishment of a National Liaison Office</strong></em>Besides the amendments of the purely legal nature, the draft’s intention is to establish a national liaison office within the BMWI as part of the EU-wide cooperation mechanism. The liaison office is supposed to serve as the German link between national and European bodies in order to ensure the exchange of information throughout the EU.<h3>2.) Other Planned Amendments</h3>The second step will consist in amending the German Foreign Trade and Payments Ordi-nance in order to determine which technologies are "critical" so that a shareholding of just 10 % will trigger a notification requirement and a possible investigation. Such technologies are expected to include artificial intelligence, robotics, semiconductors, biotechnology and quantum technology.<h3>3.) Conclusion</h3>The declared objectives of the draft law are to make the German investment control procedures more effective and to provide more specific rules for exercising this control. Whether the amendments will actually achieve the first objective is still a controversial issue. One criticism is that the regulation’s wording is too broad and unclear. Other interested parties consider that the rules are not wide-reaching enough. One consequence is certain: The&nbsp;number of foreign investments to be screened will significantly increase.&nbsp;<a href="mailto:Rainer.Bierwagen@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Dr Rainer Bierwagen</a>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 15 May 2020 04:57:25 +0200</pubDate>
                        <title>GERMANY | PROCUREMENT | The ten most important Questions and Answers regarding the Operation and Arrangement of Contract Award/Procurement Procedures in the Corona Crisis</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/germany-procurement-the-ten-most-important-questions-and-answers-regarding-the-operation-and-arrangement-of-contract-award-procurement-procedures-in-the-corona-crisis</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>This article provides you with answers to the ten most important procurement right questions arising at present in current and planned contract award and procurement procedures due to the Corona crisis. The selection is based on numerous questions submitted to us recently by awarding offices, bidder representatives or specialist advisers.</p><h2>1. Which possibilities of accelerated procurement and provision of protective clothing, medical devices, external laboratory services or other supply performance and services for the treatment and the protection against the Corona virus are given for public-sector clients?</h2><em>Procurement law provides for simplified procedures in case of extraordinarily urgent procurements and purchases. In case of purchases in connection with the COVID-19-pandemic it may be admissible, under certain conditions, to instruct directly one or more companies without formal procedure. This applies both to the above-threshold sector under GWB-procurement law as well as to the sub-threshold sector under the budgetary law of the federal government and the Länder.</em>Regarding the possibilities of accelerated purchases in the above-threshold sector please see in detail our article in the BEITEN BURKHARDT Corona Information Center of 23 March 2020: <a href="https://www.beiten-burkhardt.com/en/blogs/possibilities-accelerated-procurement-times-corona-crisis" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Link</a>.An overview of the meanwhile published decrees, circular letters and instructions at EU, federal and Land level is included in our article in the BEITEN BURKHARDT Corona Information Center of 23 March 2020: <a href="https://www.beiten-burkhardt.com/en/blogs/possibilities-accelerated-procurement-times-corona-crisis" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Link</a>.<h2>2. Which possibilities exist to deviate from statutory minimum deadlines in case of planned "regular" procurement procedures?</h2><em>In case of the EU-wide awarding of supplies and services it is possible to shorten the regular deadlines for the respective type of procedure if there is "duly substantiated urgency"</em>.See in this respect our article in the BEITEN BURKHARDT Corona Information Center of 23 March 2020: <a href="https://www.beiten-burkhardt.com/en/blogs/possibilities-accelerated-procurement-times-corona-crisis" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Link</a>.In the sub-threshold sector the client is obliged pursuant to Section 13 UVgO (Section 10 (1) VOL/A) to determine reasonable deadlines and time-limits for the individual case (i.e. also short deadlines, if required).<h2>3. What must / should be observed upon determination of the participation and tendering periods in view of foreseeable delays arising in the handling on the part of the bidder (telework, etc.)?</h2><em>The tender/submission and participation periods pursuant to procurement law must always be reasonable. To the extent that on the part of the bidder - due to the Corona crisis - foreseeable delays are arising in the handling it may be necessary or advisable in the individual case to determine periods and deadlines exceeding the statutory minimum periods</em>.EU-procurement law stipulates statutory <span style="text-decoration: underline;">minimum periods</span> for certain procedure types and phases. In the supplies and services sector the tender/submission period in the open procedure amounts, for example, to 30 days (case of electronic procurement) pursuant to Section 15 (2) VgV (Regulation on the Award of Public Contracts). The tender/submission and participation periods, however, must always be <span style="text-decoration: underline;">reasonable</span> (Section 20 (1) VgV). Upon determination of the periods for the receipt of the tenders and participation applications the complexity of the service and - not least - the time for the preparation of the tenders have to be taken into account.Upon determination of periods the public client must, therefore, take the current circumstances caused by the Corona crisis into account and review the reasonableness in the individual case. Depending on the market situation and the bidder structure it may, therefore, be required to extend the minimum periods in favour of the bidders. This applies, in particular, if concrete delays in the operational procedure of the bidders are foreseeable which might have an effect on the proper preparation of the participation applications or tenders. In such cases the delays in operational and communcation procedures upon determination of periods and time-limits have to be taken into account sufficiently. An example is that the bidders use or have to use increasingly teleworking / home office possibilities and, in so doing, communication and particularly also co-signing channels are becoming more difficult&nbsp;and last longer. This applies all the more in cases of temporary shortage of personnel due to health reasons or due to quarantine ordered.Frequently, it is also in the vested interest of the clients to provide for longer periods in the current crisis than required by law. Since the time-wise concession could substantially increase the number of bids and their quality as to content. Thus, the principle of efficiency and economy could be achieved also in times of crisis.For national procedures the same applies. Also here reasonable participation and tender/submission periods must be fixed for the procurement of supplies and services pursuant to Section 13 Section 10 VOL/A.<h2>4. What must clients and bidders observe in already ongoing procurement procedures? Can a cancellation be taken into account in case of changes in the object of service/performance or contract conditions resulting from the crisis?</h2><em>In already ongoing procurement procedures the clients must check whether the determined tender/submission and participation periods and the further time schedule of the procedure are still reasonable and appropriate. In so doing, they should also review the contractual execution periods and deadlines as to their realisability. Any simplifications of the course of procedure should be considered. In certain individual cases also a cancellation and a new start of the procurement procedure could be taken into account.</em>Also in ongoing procedures, which have no direct "Corona connection", many clients are confronted with questions concerning the extension of deadlines or the prolongation / adjustment of procedure phases (e.g. of bidding negotiations).In already ongoing procurement procedures clients must review whether due to the particular circumstances of the Corona crisis adjustments of the planned course of procedure are required or advisable in the individual case. It could be possible to reasonably extend the tender/submission or participation periods (see Question 3). It is also recommendable, if required, to simplify and facilitate process techniques (e.g. replacing third party declarations by own declarations). If the course or arrangement of the procedure is adjusted, then the bidders have to be informed accordingly in a transparent manner and - if required - the contract notice has to be adjusted.Furthermore, clients should review - when appropriate - whether the existing IT-infrastructure (in the home office) guarantees a reliable and legally watertight handling of the procurement and awarding procedure. Due to modified maintenance and support routines also this could result in procedural impediments. If technical problems arise in its sphere of responsibility the&nbsp;client may be liable for organisational faults (cf. VK Westfalen, Decision of 20 February 2019 - VK 1 - 40/18).Insofar as an extension of periods or other measures concerning the arrangement of the procedure are out of the question, then in certain cases a cancellation and a new start of the procurement and awarding procedure is possible. Above all, this can be the case if - due to the Corona crisis - changes occur with regard to the object of the service/performance, the time-limits and deadlines or also with regard to the other contractual conditions. In so doing, the cancellation reasons pursuant to Section 63 (1) VgV / Section 48 (1) UVgO have to be reviewed and any risks attached to possible damage claims have to be taken into account. Cancellations as a result of the crisis may be justified, in particular, by essential changes of the fundamentals and the principles of the procurement procedure or other serious reasons (Section 63 (1) No. 2 and 4 VgV / Section 48 (1) No. 2 and 4 UVgO).On the part of the bidders the Corona crisis could ensue that bidders are no longer willing to adhere to bids/tenders or applications made. Insofar as bids can no longer be revoked after expiration of the tender/submission period, the bidders are bound by their declaration of intent under civil law until expiration of the given period of validity (Section 145 German Civil Code). In this case bidders should be advised to very carefully review the possibilities and requirements in order to avoid any liability for damages.However, clients should consider these circumstances and the calculation difficulties, which are connected with this on the part of the bidders, when determining the periods of validity and when they are asked to grant an extension of periods of validity frequently made only in standard form.<h2>5. Can bidding negotiations, presentations or clarifying meetings also take place by telephone or web-conferences? What has to be observed in case of such forms of communication?</h2><em>Yes. Also the bidding negotiations usually carried out while all parties concerned are present or presentation and clarification dates can be handled, principally, also by electronic means. However, the IT used must guarantee the integrity, confidentiality and authenticity of the transferred data.</em>In Sections 9 to 11 VgV the law, however, stipulates certain requirements regarding the use of electronic communication means in procurement and awarding procedures. <em>Inter alia</em>, an authentification process as well as an encryption is required. The electronic means must be available for all bidders equally and must be compatible with generally available devices and&nbsp;programs. Only those technical means of communication may be used which guarantee the integrity, confidentiality and authenticity of the data.Prior to the use of video conference devices or the like available to the client, the latter has to check in the individual case whether this technology complies with the statutory requirements.Also the sufficient and adequate documentation of the negotiations and conversation meetings are of particular importance in this connection (<em>inter alia</em>, by time stamping). With regard to recordings the data protection requirements have to be complied with as well.With regard to the question of admissibility of presentation valuations in general which is disputed in case at present, reference is made to our Newsletter of February 2020: <a href="https://www.beiten-burkhardt.com/de/downloads/newsletter-vergaberecht-februar-2020" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Link</a>.<h2>6. Is it admissible to exclude bidders of COVID-19 risk regions from a procurement and awarding procedure?</h2><em>No. Also in times of the Corona crisis the principle of non-discrimination of all candidates and bidders applies in procurement and awarding procedures. A prior and general exclusion of bidders of COVID-19 risk regions is, therefore, inadmissible.</em>However, there might be cases in which the performance of the bidders in case of existing prohibitions on leaving or entering the territory and curfews could appear to be doubtful with regard to the execution of contracts. In situations of such kind it must be reviewed always in the individual case whether and to what extent the qualification of the bidder for the concrete contract is concerned. Insofar we advise to directly communicate and clarify the situation with the bidder concerned to discuss existing doubts and any measures of the bidder concerning the maintenance and preservation of his performance and efficiency. Exclusion is only a measure of last resort.Of further consideration should be the possibility of the bidder to refer to the capacities of other companies regarding the necessary economic and financial as well as technical and professional efficiency for the contract. This is the bidder's option if he proves that he actually has the means required for the contract. Such proof can be given, for example, by submission of a relevant declaration of commitment of these other companies (as a rule, sub-contractors or affiliated companies).<h2>7. Must a bidder fear the exclusion from future awardings pursuant to Section 124 (1) No. 7 GWB (Act against Restraints of Competition) in case of delays in performance caused by a crisis (e.g. as a result of plant closures)?</h2><em>No. The reason for exclusion of Section 124 (1) No. 7 GWB only applies in case of improper performance of a former contract. Performance delays due to the COVID-19 pandemic are covered, as a rule, by the term and principle of force majeure so that there exists no fault on the part of the contractor and, therefore, no improper performance is given from the beginning.</em>The optional reason for exclusion of Section 124 (1) No. 7 GWB applies if the company has fulfilled an essential requirement in the performance of a former public contract or concession agreement in a significantly or permanently improper manner and if this resulted in a premature termination, damages or lead to a comparable legal consequence. An improper performance is given if there is a case of non - or malperformance. Relevant defects are insofar also the supply and performance failure.The improper fulfilment of a contractual obligation, however, always requires liability on the part of the contractor (intentional or negligent fault). The existence of <span style="text-decoration: underline;">force majeure</span>, however, excluded any fault, in principle, if there is no contributory negligence on the part of the contractor regarding the situation, for example, since the contractor does not give leave to recognised sick employees or does not provide for sufficient hygiene at the workplace. As a rule, the concluded contracts contain provisions for the case of force majeure, sometimes by inclusion of Section 5 No. 2 (1) VOL/B or Section 6 (2) No. 1 lit. c VOB/B.The COVID-19 pandemic is, in principle, qualified to trigger the elements of force majeure. Force majeure means an unforeseeable, external event that cannot be prevented in an economically reasonable manner by utmost diligence to be expected according to the situation and must not be accepted because of its frequency. The existence of these requirements has to be reviewed in the individual case. If, however, a major part of the employees of the contractor are subject to quarantine by the relevant authorities and if the contractor cannot find replacement on the labourmarket or by sub-contractors, if the employees cannot reach the place of performance due to travel bans and if no replacement is possible or if the contractor cannot provide (building) materials, then, as a rule, a case of force majeure should be given and should also be provable. See in this respect also the decree BW I 7 - 70406/21#1 of the Federal Ministry of the Interior, for Construction and Homeland (BMI) of 23 March 2020 concerning building contract questions of the Corona pandemic: <a href="https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2020/erlass-bauwesen-corona-20200323.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=1" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Link</a>.<h2>8. How will the envisaged crisis support regulations concerning the suspension of the duty to report insolvency proceedings affect the reason for exclusion of Section 124 (1) No. 2 GWB? Must an insolvent company nevertheless fear to be excluded from public awardings?</h2><em>No. Within the scope of discretion concerning the optional reason for exclusion of Section 123 (1) No. 2 GWB clients, as a rule, would not have any reason to exclude companies which are suffering from and are affected by the Corona crisis.</em>A company can be excluded from the awarding procedure pursuant to Section 124 (1) No. 2 GWB if the company is insolvent, if insolvency proceedings have been instituted over the assets of the company or if similar proceedings have been applied for or instituted, if such proceedings are dismissed for lack of assets, if the company is in the process of liquidation or has suspended its activities. This is an optional reason for exclusion with regard to which the client has a margin of discretion (reviewable by court only to a limited extent).On 27 March 2020 the COVID-19 Insolvency Supense Act (COVInsAG) was published in the Federal Law Gazette. The rule applies retroactively as of 1 March 2020 and provides <span style="text-decoration: underline;">for a suspension of the duty to report insolvency proceedings until 30 September 2020</span>. In doing so, the companies should be given time necessary to apply for governmental assistance and to push restructuring efforts. For organisational and administrative reasons it cannot always be ensured that liquidity supports are received by the companies within the three-weeks' period to report insolvency proceedings stipulated by law (cf. Section 15a Insolvency Ordinance - InsO). Pre-requisite for the suspension of the period to report insolvency proceedings is that the insolvency reason is based on the impacts of the COVID-19 pandemic and that due to the application for public support or financing or restructuring negotiations there are good prospects for recovery. If the debtor has not been insolvent already on 31 December 2019, a statutory assumption applies in the latter's favour that these requirements are met.In view of the objective it appears only logical not to sanction affected companies also within the scope of an awarding procedure. Insofar as companies are able to credibly show the institution of such restructuring measures, as a rule, there should be no reason for clients within the scope of their discretion to excluded companies suffering from the Corona crisis from the awarding procedure.<h2>9. Should public contracts be offered for bidding at a later date due to the pandemic, since it has to be feared that fewer tenders will be submitted due to the current situation?</h2><em>No. Projects ready to go out to tender should be principally awarded and the respective planning should be continued.</em>The Federal Government and several governments of the <em>Länder</em> (federal states) clearly communicated that projects ready to go out to tender should be awarded and that relevant plannings should be continued if possible (see Decree BW I 7 - 7046/21#1 of the Federal Ministry of the Interior, for Construction and Homeland (BMI) of 27 March 2020 concerning procurement right questions pertaining to the Corona pandemic Link. The key aim of the different measures concerning facilitated awarding procedures in times of crisis is to maintain the procurement and provision of supplies and services by public clients and, in so doing, to secure coverage of existing needs. Missing orders and contracts should cause considerable problems both for public clients as well as for the economy.Any fears could and should be mitigated by the client by arranging the procedure and contract in a manner taking the interests of the bidders comprehensively into account, for example, by extending participation and submission periods (see Question 3, by using possibilities of e-communication increasingly and by communicating with the bidders always in a transparent manner (see Question 4) but also by considering and, if possible, realistically adjusting contractual execution periods and dates.<h2>10. Which are the impacts of the Corona crisis on review proceedings under procurement law?</h2>The compliance with short time-limits for decisions and for lodging an appeal based on the need for speed could be difficult in the present situation. Presently, it should be noted that the procurement chambers will make use of the extension and prolongation possibility pursuant to Section 167 (1) s. 2 GWB. In view of the longer duration of the procedures resulting therefrom it has to be expected that - increasingly - interim awards are required as interim solutions and in individual cases - for example, in the utility sector - also the awarding of contracts pursuant to Section 169 (2) GWB may be taken into account.&nbsp;<em><a href="mailto:Lars.Hettich@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Dr Lars Hettich</a>, <a href="mailto:Sascha.Opheys@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Sascha Opheys</a>, <a href="mailto:Christopher.Theis@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Christopher Theis</a></em>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 15 May 2020 04:27:37 +0200</pubDate>
                        <title>GERMANY | HEALTH | Update on the placing on the market of medical devices and Personal Protective Equipment (PPE) such as (Respiratory) masks in the context of the Coronavirus crisis</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/germany-health-update-on-the-placing-on-the-market-of-medical-devices-and-personal-protective-equipment-ppe-such-as-respiratory-masks-in-the-context-of-the-coronavirus-crisis</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>In our posts dated 1<a href="https://www.beiten-burkhardt.com/en/blogs/facilitating-placing-market-medical-devices-course-coronavirus-crisis" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> April 2020</a>&nbsp;and dated <a href="https://www.beiten-burkhardt.com/en/blogs/placing-market-personal-protective-equipment-such-respiratory-masks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2 April 2020</a>&nbsp;we informed about the placing on the market of medical devices and personal protective equipment in the context of the corona crisis. Taking current developments into account, we provide the following update.</em></p><h2>1. Export Restrictions on Personal Protective Equipment due to the Commission Implementing Regulation (EU) 2020/402 of 14 March 2020</h2>On 14 March 2020 the European Commission adopted the Implementing Regulation (EU) 2020/402 on the making the exportation of certain products subject to the production of an export authorisation. The Regulation has entered into force on <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0402&amp;from=DE" target="_blank" rel="noreferrer noopener">15 March 2020</a>. The Regulation will apply for six weeks. According to the Regulation, the export of personal protective equipment is subject to an authorisation. An export authorisation is required regardless of whether the goods originate in the European Union or not. It is required for protective spectacles and visors, face shields, mouth-nose-protection equipment, protective garments and gloves. In Germany, an application for export authorisation must be made at the Federal Office of Economics and Export Control (<em>Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-kontrolle</em>). The export ban applies to all non-EU countries. The states of Norway, Iceland, Liechtenstein and Switzerland are excluded from the scope of the <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:084I:FULL&amp;from=DE" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Implementing Regulation (EU) 2020/402</a>. This also applies to overseas countries and territories, the Faroe Islands, Andorra, San Marino and Vatican City.The Federal Ministry for Economic Affairs and Energy had already ordered on 4 March 2020 and 12 March 2020 that the export of relevant personal protective equipment is prohibited. This also applied to exports to other EU states. On the basis of the Implementing Regulation (EU) 2020/402, the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy revoked the order on 19 March 2020.<h2>2. Guidelines of the European Commission dated 27 March 2020</h2>On 30 March 2020 the European Commission has published <a href="https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40521?locale=de" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Guidelines on Conformity Assessment Procedures for Protective Equipment</a> dated 27 March 2020. The&nbsp;guidelines are addressed to prospective manufacturers of protective equipment. According to the European Commission, they will be complemented on a regular basis.The EU Commission states in the Guidelines that masks and other equipment used in the COVID-19 context that are covered by the PPE Regulation are considered as 'PPE of Category III'. Therefore, a notified body must be involved in all cases which will test the product prior to placing on the market (conformity assessment procedure).The Guidelines further refer to the recommendation issued by the Commission on 13 March 2020 and explain the exceptions proposed in the recommendation when PPE may be already placed on the market even if the conformity assessment procedures have not yet been finalised or even initiated:<ul> <li>If national market surveillance authorities find that equipment in the EU market en-sure an adequate level of health and safety in accordance with the essential requirements set out in EU law, they may authorise these products on the EU market, even though the conformity assessment procedures, including the affixing of CE marking, have not been fully finalised.</li> <li>In exceptional circumstances, products can be placed on the market even if the certification procedures have not been initiated and no CE marking has been affixed upon them, if the following cumulative conditions are fulfilled:</li> <li>The products are manufactured in accordance with one of the EN standards or in accordance with any of the other standards referred to in the WHO guidelines or a technical solution ensuring an adequate level of safety;</li> <li>the products are part of a purchase organised by the relevant Member State authorities;</li> <li>the products are only made available for the healthcare workers;</li> <li>the products are only made available for the duration of the current health crisis; and</li> <li>the products are not entering the regular distribution channels and made available to other users.</li></ul><p>The Guidelines further refer to the shortened testing procedures for respiratory masks developed by DEKRA and IFA. In this regard, the Central Office of Federal States for Safety Technology (<em>Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik</em>) pointed out in its communication dated <a href="http://www.zls-muenchen.de/aktuell/index.htm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">1 April 2020</a> that this accelerated testing procedure does not, however, constitute a conformity assessment in accordance with the PPE Regulation and is not intended to replace it. However, the successful completion of the accelerated testing procedure can be used as a basis for the decision of the competent authorities with regard to the exceptions&nbsp;proposed in the recommendation of the EU Commission.</p><h2>3. Regulation of 8 April 2020 on the Procurement of Medical Devices and Personal Protective Equipment</h2>In the course of the Recommendation and the Guidelines of the European Commission, the Federal Ministry of Health ("BMG") has initiated an open-house procedure as an organised procurement process. Under this procedure, the BMG purchases protective equipment at a fixed price and distributes the products to the federal states of Germany and health insur-ance associations. The subject of this procedure is the conclusion of supply contracts for protective equipment. As part of such organised procurement procedures, the BMG issued the "Regulation on the Procurement of Medical Devices and Personal Protective Equipment for the Epidemic Caused by the Coronavirus SARS-CoV-2" which came into force on <a href="https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/M/BAnz_AT_09.04.2020_MP-PSA-Beschaffung.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">10 April 2020</a>. Under the Regulation the Federal Republic of Germany is an importer of medical devices and personal protective equipment within the meaning of the Medical Devices Act (MPG) and the PPE Regulation, if it has medical devices or personal protective equipment brought into the territory of the Federal Republic of Germany as part of a pro-curement programme commissioned since 27 March 2020. The natural or legal persons commissioned by the Federal Republic of Germany with the introduction are not themselves importers. Along the lines of the Recommendation and Guidelines of the EU Commission, the Regulation also stipulates that the products imported within the scope of the procurement procedure may only be sold to the group of persons designated by the Federal Ministry of Health. They may not be put into circulation via the usual distribution channels for these products and may not be sold to any other group of persons than the group of persons determined by the Federal Ministry of Health. In addition, the Regulation stipulates that the provisions also apply accordingly if a federal state, in coordination with the Federal Ministry of Health, has medical devices or personal protective equipment introduced to Germany as part of a procurement programme commissioned by it since 27 March 2020. In this case, the federal state is an importer within the meaning of the Medical Devices Act (MPG) and the PPE Regulation.<a href="mailto:Silke.Dulle@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener"><em>Dr Silke Dulle</em></a>, <a href="mailto:Robert.Schmid@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener"><em>Robert Schmid</em></a>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 15 May 2020 04:15:23 +0200</pubDate>
                        <title>GERMANY | CORPORATE | Simplified Adoption of Resolutions for German Limited Liability Companies</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/germany-corporate-simplified-adoption-of-resolutions-for-german-limited-liability-companies</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>On 27 March 2020, the legislator adopted the <a href="https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/Bgbl_Corona-Pandemie.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=1" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht</a> (Act to Mitigate the Consequences of the COVID-19 Pandemic under Civil, Insolvency and Criminal Procedure Law, “Act on Mitigating Measures”) which came into force just one day after its promulgation. The Act aims at facilitating the passing of resolutions of German limited liability companies (<em>GmbH</em>) and stock corporations (AG) in order to mitigate the consequences of the COVID-19 pandemic for the population and the economy.With regard to changes to the Act on Mitigating Measures applying to stock corporations, we refer to the <a href="https://www.beiten-burkhardt.com/en/blogs/amendments-stock-corporation-act-general-meeting-act-mitigate-consequences-covid-19-pandemic" target="_blank" rel="noreferrer noopener">BB blog</a> post of our colleagues Dr. Winfried Richardt and Oliver Köster.</p><h2>1. Legal situation prior to the crisis</h2>Pursuant to section 48 para 1 German Limited Liability Companies Act (<em>Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung</em>, “<em>GmbHG</em>”), shareholders' resolutions of a GmbH are generally adopted in the shareholders' meeting. Pursuant to section 48 para 2 GmbHG, it is also possible to waive the shareholders' meeting if all shareholders agree to the adoption of resolutions in text form or to a written vote.The purpose of section 48 para 2 GmbHG is to ensure each shareholder's right to participate in the adoption of resolutions. If your shareholders' agreement does not provide for a different regulation in this respect and stipulates the passing of resolutions without a share-holders' meeting in deviation from section 48 para 2 GmbHG, adopting resolutions in text form or with a written vote was previously not possible without the consent of all shareholders.<h2>2. Difficulty with the former situation</h2>Since we are all currently in “lockdown” in order to contain the COVID-19 pandemic, the protective function of section 48 para 2 GmbH effectively results in the situation that without the usual provision in the shareholders' agreement deviating from section 48 para 2 GmbHG, the vote of an opposing shareholder against a resolution being passed by circulation can lead to the de facto inability of the company to act.<h2>3. Changes due to the new legal situation</h2>With the Act to Mitigate the Consequences of the COVID-19 Pandemic under Civil, Insolvency and Criminal Procedure Law, the legislator is trying to solve this problem. Article 2 section 2 of the Act on Mitigating Measures provides that:“<em>By way of derogation from section 48 para 2 of the Limited Liability Companies Act, shareholder resolutions may be taken, in text form or by submitting votes in writing, even without the consent of all the shareholders</em>.” (Emphasis added by the author)As a result, passing resolutions by circulation – even without the usual provision in the shareholders' agreement – is currently permissible with the approval of a majority of the shareholders' votes. The purpose of the new regulation is to contain the COVID-19 pandemic by means of limiting physical contact on the one hand. On the other hand, the company's activities and the shareholders' right to participate are protected insofar as it is no longer possible for a single shareholder to prevent a resolution being passed in text form or by a written vote.It should be noted that the new regulation is, without exception, intended to facilitate the decision-making process. If you have included the wording of section 48 para 2 GmbHG in your shareholders' agreement, this is merely a declaratory regulation which does not contain any regulatory content of its own that deviates from the intention of the legislator. Therefore, even in this case, it is no longer necessary for all shareholders to give their consent in order to pass a resolution by circulation.<h2>4. Relevant period and duration of validity</h2>Pursuant to Article 2 section 7 para 2, Article 2 section 2 of the Act on Mitigating Measures only applies to shareholders' meetings and resolutions taking place in 2020. This means that, for the time being, the provisions will only apply as long as the legislator considers it necessary to contain the pandemic.Pursuant to Article 6 para 2 of the Act on Mitigating Measures, the Act will cease to have effect on 31 December 2021.<h2>5. Conclusion</h2>Most modern shareholders' agreements have long provided for the passing of resolutions without a shareholders’ meeting in derogation of section 48 para 2 GmbHG. If your shareholders' agreement does not yet contain such a provision, the Act on Mitigating Measures offers a sensible temporary solution. In the long term, however, it is recommended to consider a provision in derogation of section 48 para 2 GmbHG.&nbsp;<em><a href="mailto:Valerie.Hoffmann@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Valerie Hoffmann</a>,&nbsp;</em><a href="mailto:Christian.Kalusa@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener"><em>Christian Philipp Kalusa</em></a>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 14 May 2020 11:08:12 +0200</pubDate>
                        <title>ANTITRUST | Via libera della Commissione Europea all’ingresso dello Stato nelle Imprese. L’estensione del Quadro Temporaneo alle misure di ricapitalizzazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/antitrust-via-libera-della-commissione-europea-allingresso-dello-stato-nelle-imprese-lestensione-del-quadro-temporaneo-alle-misure-di-ricapitalizzazione</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Dopo lungo travaglio, l’8 maggio scorso la Commissione europea ha esteso il ‘<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0513(01)&amp;from=EN" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Quadro Temporaneo di aiuti di Stato alle imprese nel contesto della pandemia COVID-19</a>’ alle misure di ricapitalizzazione a favore delle imprese non finanziarie in difficoltà a causa della pandemia, siano esse società di grandi dimensioni o piccole e medie imprese (‘PMI’).</em></p><h2>1. Una via nuova</h2>Si tratta di un cambio di prospettiva per certi versi storico. Benché, infatti, misure di ricapitalizzazione statali, se in linea con le condizioni di mercato e assimilabili ad investimenti privati non ricadano nel divieto di cui all’art. 107(1) TFUE, anche in funzione della neutralità del Trattato rispetto al regime di proprietà delle imprese ai sensi dell’art. 345 TFUE, l’ingresso dello Stato nel capitale di imprese in difficoltà è tradizionalmente visto con sfavore dalla DG Concorrenza.La Comunicazione della Commissione con la quale è stato modificato il Quadro Temporaneo presenta di per sé vari aspetti di novità. In primo luogo perché prevede una disciplina applicabile trasversalmente ai diversi settori industriali, a differenza della comunicazione sulle ricapitalizzazioni bancarie varata nel 2009 e oggetto di successivi affinamenti, rivolta esclusivamente agli enti creditizi. Nel merito, sono poi previste condizioni stringenti sia per la concessione degli aiuti sia per la rimuneratività dell’intervento, per molti versi innovative rispetto alle esperienze passate. A prima vista, tuttavia, le condizioni paiono meno severe rispetto a quelle previste in altri strumenti esistenti (come quelle contenute ad esempio negli Orientamenti sugli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà) e il controllo della conformità delle misure rispetto al quadro delineato dalla Commissione pare essere maggiormente delegato ai singoli Stati membri.<h2>2. Un insieme articolato di vincoli e meccanismi per mitigare gli effetti sulla concorrenza</h2>Consapevole degli effetti distorsivi sulla concorrenza e delle disparità che misure di questo tipo possono produrre tra i vari Stati membri, la Commissione ha comunque fissato vari limiti alla concessione degli aiuti.<h5>Le condizioni della ricapitalizzazione</h5>Segnatamente, gli aiuti alla ricapitalizzazione possono essere concessi al verificarsi delle seguenti condizioni:i) senza l’intervento statale l’impresa beneficiaria andrebbe incontro al fallimento o avrebbe gravi difficoltà a mantenere le sue attività;ii) deve trattarsi di intervento nell’interesse generale, ad esempio per evitare difficoltà di ordine sociale a causa di una perdita significativa di posti di lavoro, l'uscita dal mercato di un'impresa innovativa o di importanza sistemica, il rischio di perturbazione di un servizio importante o comunque motivato “<em>da situazioni analoghe debitamente giustificate dallo Stato membro interessato</em>”;iii) il beneficiario non è in grado di reperire finanziamenti a costi accessibili sul mercato e le misure orizzontali esistenti nello Stato membro considerato non sono sufficienti a consentire il ripristino della redditività dell’impresa.Inoltre, in linea con le altre misure previste dal Quadro Temporaneo, non potranno beneficiare degli aiuti le imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (secondo la definizione contenuta nel Regolamento generale di esenzione per categoria 651/2014). Per quanto concerne la tempistica di concessione degli aiuti, dal momento che i problemi di solvibilità potrebbero manifestarsi nei prossimi mesi, per le misure di ricapitalizzazione il Quadro Temporaneo sarà in vigore fino al 30 giugno 2021 (per le altre misure il limite temporale attualmente previsto è del 31 dicembre 2020).Gli Stati membri dovranno notificare alla Commissione i regimi di aiuto e gli aiuti individuali superiori alla soglia di 250 milioni di euro. Le misure di sostegno potranno essere erogate solo in seguito ad una richiesta pervenuta per iscritto dall’impresa interessata a ricevere l’aiuto.<h5>Gamma degli strumenti finanziari e misura dell’intervento</h5>Gli Stati membri potranno concedere misure di ricapitalizzazione sotto forma di (a) strumenti di capitale, in particolare, con l’emissione di nuove azioni ordinarie o privilegiate e/o (b) strumenti ibridi di capitale (diritti di partecipazione agli utili, partecipazioni senza diritto di voto, obbligazioni convertibili garantite o non garantite).Al fine di garantire la proporzionalità dell’aiuto, l’ammontare della ricapitalizzazione deve limitarsi al minimo necessario per consentire il ripristino della redditività dell'impresa, ma non sono previste soglie massime. In proposito tuttavia la Commissione precisa che l’aiuto “<em>non dovrebbe andare al di là del ripristino della struttura patrimoniale del beneficiario alla situazione anteriore alla pandemia di COVID-19, ossia la situazione al 31 dicembre 2019</em>”.<h5>Remunerazione e incentivi al riacquisto per i beneficiari</h5>Quanto alla remunerazione, è espresso chiaramente il principio che lo Stato dovrà essere adeguatamente remunerato per l’investimento effettuato. Per gli strumenti di capitale, è previsto in particolare un “<em>meccanismo di incremento progressivo</em>” della remunerazione per lo Stato, volto a incentivare i beneficiari a riacquistare le azioni in mano pubblica.Si tratta, nella sostanza, di un aumento corrispondere almeno al 10% della remunerazione se dopo cinque anni lo Stato non è riuscito a cedere almeno il 40% della propria quota (quattro anni per le società quotate). Il meccanismo scatterebbe nuovamente dopo i successivi due anni se lo Stato nel frattempo non avesse liquidato tutta la propria quota.La Commissione potrebbe accettare “<em>meccanismi alternativi</em>” a quello appena descritto proposti dagli Stati membri, a condizione che nel complesso ne risultino effetti analoghi d’incentivo sull’uscita dello Stato e un impatto globale analogo sulla remunerazione dello Stato (punto 62 della Comunicazione).<h5>Piani di uscita</h5>Gli Stati membri e le grandi imprese che hanno beneficiato di significativi aiuti alla ricapitalizzazione (più del 25% del capitale proprio al momento dell’intervento), sono inoltre tenuti ad elaborare una <em>exit strategy</em>, salvo che l’intervento statale venga ridotto al di sotto del 25% del capitale entro un anno dalla data di concessione dell’aiuto.La strategia d’uscita dev’essere preparata e trasmessa allo Stato membro entro 12 mesi dalla concessione dell’aiuto e dev’essere approvata dallo stesso Stato membro. Essa deve contenere:<ul> <li>un piano del beneficiario riguardante la continuazione della propria attività e l’utilizzo dei fondi investiti dallo Stato, che includa un calendario preciso per la remunerazione e il riscatto dell’investimento pubblico;</li> <li>le misure che il beneficiario e lo Stato dovranno adottare al fine di rispettare il calendario in questione.</li></ul><p>Se, a sei anni dalla concessione dell'aiuto alla ricapitalizzazione nel caso di società quotate (sette anni per le altre imprese) la partecipazione dello Stato non è stata ridotta a meno del 15% del capitale dell’impresa interessata, dovrà essere notificato alla Commissione un piano di ristrutturazione dell’impresa beneficiaria.</p><h5>Allineamento con gli obiettivi di trasformazione verde e digitale</h5>Un’altra disposizione <em>ah hoc</em> rivolta soltanto alle imprese diverse dalle PMI riguarda la necessaria illustrazione del modo in cui gli aiuti ricevuti sostengono le loro attività in linea con gli obiettivi dell’UE e gli obblighi nazionali in materia di trasformazione verde e digitale, compreso l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 (punto 44).<h5>Restrizioni all’attività: dividendi, <em>buy-back</em>, compensi al <em>management</em>, M&amp;A</h5>Quanto agli aspetti di <em>governance</em>, fino a quando lo Stato non avrà ceduto la propria partecipazione, le imprese beneficiarie sono soggette al divieto di versare dividendi e di riacquisto delle azioni. Inoltre, fino al momento in cui sarà rimborsato almeno il 75% della ricapitalizzazione, si dovranno applicare rigorose limitazioni alla remunerazione della dirigenza.Infine, per garantire che i beneficiari non utilizzino l'aiuto alla ricapitalizzazione a detrimento della concorrenza, fino al momento in cui sarà rimborsato almeno il 75% della ricapitalizzazione, ai beneficiari, diversi dalle PMI, è fatto divieto di acquisire una partecipazione superiore al 10% in imprese concorrenti o altri operatori a monte e a valle, salvo autorizzazione della Commissione.<h2>3. Il ruolo della Commissione e i margini di intervento degli Stati membri</h2>La Commissione interpreta le misure di ricapitalizzazione statali come una <em>extrema ratio</em> ed anzi afferma chiaramente la propria preferenza per soluzioni di sostegno a livello dell’UE rispetto a interventi di singoli Stati Membri, che rischiano di minare in radice l’integrità del mercato interno e provocare <em>shock</em> asimmetrici a scapito degli Stati che hanno minori possibilità di sostenere la loro economia (v. punto 8 della Comunicazione). La Commissione fa riferimento anche ad altri strumenti che reputa più idonei per sostenere in particolare le imprese strategiche dei singoli Stati membri e fa espresso riferimento al Regolamento (UE) 2019/452 sul controllo degli investimenti esteri e alla propria recente Comunicazione del 25 marzo 2020 in materia.Ma al di là delle affermazioni di principio, nelle pieghe della Comunicazione, la flessibilità che si riserva la Commissione nel valutare le misure di aiuto proposte dagli Stati membri pare significativa, al pari dei possibili margini di manovra di questi ultimi. Si pensi, in proposito: (i) alla locuzione, piuttosto elastica, di impresa già in difficoltà al 31 gennaio 2019; (ii) al “<em>rischio di perturbazione di un servizio importante” e alle “situazioni analoghe debitamente giustificate dallo Stato</em>” che potrebbero giustificare interventi anche in situazioni non caratterizzate da fallimenti di mercato; (iii) alla possibilità di proporre meccanismi di remunerazione alternativi al severo “<em>meccanismo di incremento progressivo</em>” descritto nella Comunicazione; (iv) all’assenza di qualsivoglia riferimento all’obbligo di condivisione degli oneri della ristrutturazione in capo ai privati, azionisti e creditori subordinati, che pure aveva costituito il <em>leit motiv</em> della revisione delle regole in materia di aiuti a partire dal 2013.A quest’ultimo riguardo è significativa la modifica apportata al punto 7 del Quadro Temporaneo: se una banca avrà bisogno di aiuti statali, occorrerà verificare le condizioni per una c.d. ricapitalizzazione precauzionale ai sensi della Direttiva 2014/59/UE (BRRD) (v. il caso Monte Paschi), con espressa esclusione, in tal caso, dell’obbligo di condivisione degli oneri da parte degli azionisti e dei creditori subordinati.<h2>4. La bozza del DL Rilancio</h2>Nel disegnare le misure di aiuto alle proprie imprese, gli Stati membri dovranno dunque conformarsi ai principi e alle condizioni indicate nella nuova Comunicazione della Commissione. Nella bozza di decreto rilancio che sarà pubblicato a breve, il Governo ha messo nero su bianco la propria volontà di intervenire tramite ricapitalizzazioni con la Cassa Depositi e Prestiti, attraverso un patrimonio destinato all’uopo configurato, senza tuttavia disegnare nel dettaglio il regime sulla base del quale verranno concretamente attuati gli interventi. Per le imprese con ricavi fino a 50 milioni, invece, è previsto un credito di imposta per i conferimenti di denaro destinati ad aumenti di capitale e l’istituzione di un “Fondo Patrimonio PMI” finalizzato a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2020, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, in linea con le condizioni previste nel Quadro Temporaneo.<h2>5. Il punto sugli aiuti approvati in tempo di crisi</h2>Ad oggi, la Commissione ha approvato aiuti di Stato all'economia dell'UE per un importo stimato di 1900 miliardi di euro, oltre il 50% dei quali a favore di un unico Stato membro (Germania). 107 misure di aiuti sono state autorizzate sulla base dell’art. 107(3) TFUE, lett. b), di cui 103 ai sensi del Quadro Temporaneo, mentre 4 al di fuori di esso, in applicazione diretta dell’art. 107(3) TFUE, lett. b), la deroga del Trattato che consente la concessione di aiuti volti a rimediare a un grave turbamento dell’economia degli Stati membri.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:b.oconnor@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Bernard O’Connor</a>, <a href="mailto:l.toffoletti@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Luca Toffoletti</a> o <a href="mailto:f.mazzocchi@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Francesco Mazzocchi</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 13 May 2020 09:00:35 +0200</pubDate>
                        <title>GERMANY | CSR | Corona vs. CSR: Does the Virus also Stop Sustainability?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/germany-csr-corona-vs-csr-does-the-virus-also-stop-sustainability</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In our newsletter "<a href="https://www.beiten-burkhardt.com/sites/default/files/downloads/CSR%20Februar%202020,%20BEITEN%20BURKHARDT.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook Corporate Social Responsibility 2020</a>" at the beginning of February 2020, we presented our assessment that the new decade would be in the spotlight of sustainability. Two months later, our world has been transformed abruptly. The coronavirus is omnipresent, and the measures required to contain it are having a serious impact on society in general and on the economy in particular. At present, here and now, many people and companies feel that there are more important things to do than deal with sustainability issues. But does this mean that the issue of sustainable management is permanently off the table, the spotlight off?Our assessment: Not at all! A diligent and forward-looking CEO will do well to keep the issue of sustainability in view during and especially after the coronavirus crisis. Maybe now is exactly the time for a mind shift. Only recently, Germany manager Joachim Löw, one of the most important representatives of German professional football which is otherwise not necessarily known for its profundity, warned, "<em>The pace we set could no longer be beaten. [...] Power, greed, profit, even better results, records were in the centre</em>", while environmental disasters and diseases were pushed to the margins of perception.In our current newsletter "<a href="https://www.beiten-burkhardt.com/en/downloads/corona-vs-csr-does-virus-also-stop-substainability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Corona vs. CSR: Does the Virus also Stop Sustainability</a>?" we give a detailed overview of current developments on the topic of sustainability in times of the coronavirus and the resulting arguments for the unbroken relevance of sustainable management. We have summarised the most important points briefly and concisely below:<span style="text-decoration: underline;"><strong>1. Preliminary considerations</strong></span>: The coronavirus crisis and the efforts to achieve greater sustainability in the economy are not irreconcilable. On the contrary, it reveals clear how important it is to avoid or mitigate, where possible, future crises that could be triggered or favoured by insufficiently sustainable economic activity, or at least to be as well prepared as possible for them. Keywords are: cost efficiency of climate protection measures, resilience to the effects of climate change, transparency in the supply chain, interdependence of economy and society. It is one of the most important material contractual obligations of every manager to secure the long-term existence of the company. Especially when it comes to strategy and investment decisions, it is essential to make these decisions on the basis of adequate information. Sustainability aspects cannot simply be ignored.<span style="text-decoration: underline;"><strong>2. European Green Deal, EU Climate Law and New Marshall Plan</strong></span>: The EU Commission has already made it quite clear that, even in view of the coronavirus crisis, it wants to continue to adhere to the European Green Deal and the goal of climate neutrality by 2050. To this end, the EU presented, among other things, the draft of an EU climate law at the beginning of March. In addition, European Commission President Ursula von der Leyen announced that the funds mobilised to combat the coronavirus crisis would have to be invested "<em>wisely and sustainably"</em>. The aim is to "<em>build a more modern, sustainable and resilient Europe</em>".<span style="text-decoration: underline;"><strong>3. Dealing with sustainability risks</strong></span>: It is not apparent that existing and future sustainability risks will change or be reduced fundamentally as a result of the coronavirus crisis. In accordance with applicable legal regulations, the managements of financial companies and companies in the real economy must (also) deal appropriately with sustainability risks, and of course with the opportunities as well. The German banking supervisory authority BaFin's leaflet on dealing with sustainability risks is therefore still valid.<span style="text-decoration: underline;"><strong>4. Special: Climate Change Litigation</strong></span>: In addition to the actual risks associated with advancing climate change, companies are also exposed to liability risks resulting from an increasing number of climate-related lawsuits worldwide (so-called climate change litigation). Judgments in pending lawsuits as well as potential future plaintiffs will not be stopped by the coronavirus crisis. The risks related thereto will therefore continue to exist.<span style="text-decoration: underline;"><strong>5. Institutional Investors</strong></span>: It is not to be expected that investors - and here especially large institutional investors - will pay less attention to sustainability aspects in the future. Larry Fink's recent statement that BlackRock will stick to his sustainability-oriented investment approach, and even that long-term thinking has never been more critical than it is today, is a prominent example. Companies and investors with a strong sense of purpose and a long-term approach would be better able to navigate this crisis and its aftermath.<span style="text-decoration: underline;"><strong>6. Stakeholder Capitalism</strong></span>: Klaus Schwab, founder of the World Economic Forum, shares Larry Fink's view. Following the discussion on new Stakeholder Capitalism at this year's World Economic Forum, Klaus Schwab calls for support for stakeholder companies in particular in the current crisis, as they represent the economic model They represent the economic model "<em>that will make us survive today, but thrive again tomorrow</em>".<span style="text-decoration: underline;"><strong>7. Rights and duties of the management</strong></span>: The legal situation - that the management must also take sustainability aspects into account appropriately when making decisions (see above) - remains unchanged. The discussion on sustainable corporate governance which is already in full swing, also and especially at EU level, is unlikely to be interrupted.<span style="text-decoration: underline;"><strong>8. NAP-Monitoring and Supply Chain Law</strong></span>: The already lively discussion about a possible supply chain law which was further fuelled by the unsatisfactory results of the first round of monitoring, will certainly not ease up under the impression of the economic consequences of&nbsp;the coronavirus crisis. Gerd Müller, Minister of Economic Cooperation and Development, recently declared that he nevertheless remains committed to the goal of sustainable global supply chains. There are also strong intentions at EU level for regulations in this respect.<span style="text-decoration: underline;"><strong>9. Conclusion Corona vs. CSR</strong></span>: As we currently see it, the coronavirus crisis will not stop sustainability; on the contrary, it may even promote it. It is already predictable that the coronavirus crisis will lead to a change in behaviour in many respects. Similarly, a reassessment of many assumptions about the global economy does indeed seem appropriate. The corona crisis shows the vulnerability of a globalised world at its most sensitive spots. This may raise awareness of the fact that other future crises - above all those resulting from progressive climate change - could have very similar consequences and that it is therefore important to prevent or mitigate them wherever possible. It also highlights the importance of strengthening the resilience of companies. This also includes creating more transparency, especially at the critical points in the supply chain, and diversifying risks. The coronavirus crisis also reveals how closely economy and society are linked nationally and globally. Ultimately, global challenges can only be tackled efficiently if all players work together. States, business and society would be well advised to make their respective contributions to this end in order to achieve sustainable growth for all in line with the United Nations' 2030 Agenda and prevent the dangers that would otherwise threaten. This however requires, among other things, precisely the economic transformation that the EU Commission is aiming for in its European Green Deal.&nbsp;<a href="mailto:Andre.Depping@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener"><em>Dr André Depping</em></a><a href="mailto:Matthias.Etzel@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener"><em>Dr Matthias Etzel</em></a><a href="mailto:Daniel.Walden@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener"><em>Dr Daniel Walden</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 12 May 2020 10:34:37 +0200</pubDate>
                        <title>From the Co-Chairs</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/from-the-co-chairs</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>From the Co-Chairs&nbsp;Angelo Anglani&nbsp;and Tim Strong</em>Dear friends,This is not the usual message from&nbsp;the Co-Chairs, which at this time of the&nbsp;year very much looks forward to our Annual&nbsp;Litigation Forum. As you will now know, in&nbsp;light of the completely unprecedented health&nbsp;emergency facing the world, we had to take&nbsp;the decision to postpone that event. We wish to&nbsp;take this opportunity to thank Rodrigo Garcia&nbsp;of Marval O’Farrell Mairal, and the rest of the&nbsp;organising committee, for all their hard work&nbsp;in developing a superb programme of sessions&nbsp;and social events for us. Whilst it is obviously&nbsp;too early to know when we will be able to hold&nbsp;our annual conference again, we are hopeful&nbsp;that their work will not go to waste and our&nbsp;committee will still be able to visit the beautiful&nbsp;city of Buenos Aires at a later date.For most of us, current circumstances&nbsp;mean huge changes to our lives. Some of&nbsp;you will always have worked from home&nbsp;from time-to-time, but the majority of us&nbsp;did not do so regularly, let alone with our&nbsp;families at home with us and with such&nbsp;limited opportunities to go outside and&nbsp;interact face-to-face with other people.Some of us have also seen the closure&nbsp;of our courts, calling into question how&nbsp;we can even do our job. But against the&nbsp;background of these severe challenges,&nbsp;we have been heartened by efforts friends&nbsp;and colleagues have taken to stay in touch,&nbsp;look for opportunities to work together,&nbsp;and share relevant legal updates. There&nbsp;are also opportunities for us as litigators&nbsp;to help clients facing disruption, and the&nbsp;committee officers are discussing a number&nbsp;of possible initiatives on this front.Please&nbsp;watch your emails about this in due course.&nbsp;2020 promises to be a very challenging&nbsp;year and we are here to show that litigators&nbsp;love challenge and know how to navigate&nbsp;stormy seas.Finally, please stay safe and well, and we&nbsp;look forward to seeing you all soon, at the&nbsp;next IBA event we are able to hold.&nbsp;<em>From "International Bar Association Legal Practice Division"</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 12 May 2020 10:06:43 +0200</pubDate>
                        <title>GERMANY | EU LAW | Corona Crisis: EU State Aid Decisions for Germany</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/germany-eu-law-corona-crisis-eu-state-aid-decisions-for-germany</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h4><em>The following article presents the current decisions of the European Commission in EU state aid law during the corona crisis for the German legal sphere.</em></h4><h2>A. Development of EU state aid law in the corona crisis</h2><span style="text-decoration: underline;"><strong>I. Temporary framework for state aid to support the economy in view of the current COVID-19 outbreak</strong></span>By <span style="text-decoration: underline;">decision dated 19 March 2020</span> (C(2020) 1863 final)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> the European Commission adopted a "Temporary Framework for state aid to support the European economy in response to the current COVID-19 outbreak". The measures presented are a supplement to the already existing possibilities under state aid law. The Temporary Framework will initially be valid until 31 December 2020. The option of a possible extension will then be examined by the Commission.By <span style="text-decoration: underline;">decision dated 27 March 2020</span> (C(2020) 2044 final), the Commission decided to temporarily remove all countries from the list of countries with "marketable risks" annexed to the&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">Communication on short-term export-credit insurance&nbsp;</span><a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>. This modification will in principle allow public insurers to offer insurance cover for short-term export credit risks for all countries without the need for the Member State concerned to demonstrate that the risks are temporarily "non-marketable" in the country concerned. This is intended to increase the availability of state short-term export credit insurance.In a <strong>post on 2 April</strong>, we provided comprehensive information on the classification of the Temporary Framework of 19 March 2020 within the EU state aid regime. The post is available at <a href="https://www.beiten-burkhardt.com/en/blogs/state-aid-corona-crisis" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Link</a>.<span style="text-decoration: underline;"><strong>II. Modification and extension of the Temporary Framework as of 3 April 2020</strong></span>With its <span style="text-decoration: underline;">decision of 3 April 2020</span>, the EU Commission modified and extended the Temporary Framework in order to enable the Member States in view of the coronavirus outbreak to accelerate the research, testing and production of coronavirus-relevant products, to protect jobs and to further support the economy.A further five types of aid measures are added to the Temporary Framework:<ul> <li><span style="text-decoration: underline;">Support for research and development (R&amp;D) related to the coronavirus</span>To address the current health crisis, Member States may grant aid in the form of direct subsidies, repayable advances or tax benefits for R&amp;D aimed at fighting coronavirus and other viruses.</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Support for the establishment and expansion of testing facilities</span>Member States may grant aid in the form of direct subsidies, tax benefits, repayable advances and loss compensation guarantees to support investments to build or extend infrastructure needed to develop and test products needed to contain the coronavirus outbreak until the first commercial use. This includes pharmaceuticals (including vaccines) and treatments, medical devices and medical equipment (including pulmonary ventilators and protective and diagnostic clothing), disinfectants, and data collection and processing tools useful in fighting the spread of the virus.</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Support for the manufacturing of products relevant to the fight against the coronavirus outbreak</span>Member States may grant aid in the form of direct subsidies, tax benefits, repayable advances and loss compensation guarantees to support investments enabling the rapid manufacturing of products (listed in clause (ii)) for the fight against the coronavirus.</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Specific support in the form of a tax deferral and/or suspension of social security contributions</span>In order to further reduce liquidity constraints on companies caused by the coronavirus crisis and to preserve jobs, Member States may selectively defer the payment of taxes and social security contributions in the sectors and regions or for the types of companies hit hardest by the outbreak.</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Specific support in the form of wage subsidies for employees</span>In order to help limit the effects of the coronavirus crisis on the workforce, Member States may contribute to the wage costs of companies in the sectors or regions most affected by the coronavirus outbreak and which would otherwise have to lay off staff.</li></ul><p>The modification of the Temporary Framework also extends the existing forms of assistance that Member States may provide to businesses in distress.<span style="text-decoration: underline;"><strong>III. EU Commission proposal to extend the Temporary Framework to recapitalisation measures of 9 April 2020</strong></span>With a <a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_610" target="_blank" rel="noreferrer noopener">statement of 9 April 2020</a> the European Commission submitted a proposal to the Member States to extend the Temporary Framework to recapitalisation measures. The Commission aims to bring the amended Temporary Framework into force this week.The participation of the state in the companies concerned (entry, remuneration, exit) should be subject to clear conditions, strict governance rules and appropriate measures to limit possible distortions of competition. One of the aims is to ensure that states receive an appropriate remuneration for the risks they take on. Member States must also develop an exit strategy, in particular for large companies in which the state will acquire a higher equity stake, to ensure that the companies return to viability without further state support once the economic situation has stabilised. However, according to the Commission's proposal, recapitalisations in this form must always remain "last resort" because of their significant impact on competition in the internal market.Once the relevant changes to the Temporary Framework have been published, we will update our contribution and bring you up to date.</p><h2>B. Authorisation decisions of the EU Commission in respect of Germany</h2>The EU Commission has already taken six decisions on aid schemes notified by Germany on the basis of the Temporary Framework in the corona crisis. In total, the Commission has already approved 53 national measures on the basis of the Temporary Framework by 14 April 2020 (as of 14 April, 12:00 p.m.).<ol> <li>By decision <a href="https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202013/285198_2141528_35_2.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>SA.56714</em></a> of <a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_504" target="_blank" rel="noreferrer noopener">22 March 2020</a> the EU Commission approved the "<span style="text-decoration: underline;">Special Programme 2020 for Investment and Working Capital Financing</span>". The measure consists of two support programmes to be implemented by the German development bank&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">Kreditanstalt für Wiederaufbau</span> ("KfW"). The first loan programme covers up to 90 per-cent of the risk for loans to companies and can have a term of five years. Depending on liquidity requirements, the loan can amount to up to EUR 1 billion.The second loan programme provides for cooperation between KfW and private banks in order to provide larger loan amounts. The risk covered by the state can be up to 80 percent of a loan (but not more than 50 percent of a company's total debt capital).Individual aid may be granted under both measures until 31 December 2020.The Commission approved the notified schemes on the basis <span style="text-decoration: underline;">Temporary Framework for state aid to support the economy in view of the current COVID-19 outbreak</span> and found that the measures notified by Germany met the conditions laid down in the Temporary Framework and that the measures were necessary, appropriate and proportion-ate to remedy a serious disturbance in the economy of a Member State. Accordingly, the measures comply with Article 107 (3) (b) TFEU.2. By decision <span style="text-decoration: underline;"><a href="https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202013/285205_2142884_55_2.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>SA.56790</em></a> dated <a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_524" target="_blank" rel="noreferrer noopener">24 March 2020</a></span> the EU Commission has approved the federal regulation "<span style="text-decoration: underline;">Small Grants 2020</span>" The notified measure comprises direct subsi-dies to support companies affected by the coronavirus outbreak. The individual aid may be granted in the form of direct subsidies, repayable advances or tax and payment advantages and is limited to EUR 120,000 per enterprise active in the fisheries and aquaculture sector, or EUR 100,000 per enterprise active in the primary production of agricultural products. For all other enterprises affected by the coronavirus outbreak, up to EUR 800 000 may be granted per enterprise. The total amount of aid available under this scheme has not yet been finalised in view of the uncertain development of the pandemic, but is estimated by the German authorities at no more than EUR 45 billion. The granting authorities at federal, regional and local level are responsible for selecting beneficiaries.The regulation will expire on <span style="text-decoration: underline;">31 December 2020</span>. If the aid is granted in the form of tax benefits, this period does not apply and the aid is deemed to be granted when the tax return for 2020 is due.The scheme was approved on the basis of <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?amp%3Btoc=OJ%3AC%3A2020%3A091I%3ATOC&amp;uri=uriserv%3AOJ.CI.2020.091.01.0001.01.DEU" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Temporary Framework</a>. The Commission found that the scheme notified by Germany meets the conditions laid down in the Temporary Framework and that the measure will help to address the economic impact of coronavirus in Germany. It is necessary, appropriate and proportionate to remedy a serious disturbance in the economy of a Member State. Accordingly, the scheme complies with Article 107 (3) (b) TFEU.3. By decision <span style="text-decoration: underline;"><a href="https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202013/285202_2142382_66_2.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>SA.56787</em></a> dated <a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_517" target="_blank" rel="noreferrer noopener">24 March 2020</a></span> the EU Commission has approved the federal "<span style="text-decoration: underline;">Guarantees 2020</span>" scheme. The measure provides for aid in the form of guarantees for loans and is to be implemented by the German federal and state authorities and by development banks and guarantee banks. The scheme is open to all enterprises and provides for loan guarantees on favourable terms to help meet the immediate operating and investment needs of the economy. The annual guarantee premiums are&nbsp;set at 25 basis points ("bps") for SMEs and 50 bps for large companies for the first year. For years two and three they are set at 50 basis points for SMEs and 100 basis points for larger companies. For years four to six they are set at 100 basis points for SMEs and 200 basis points for larger companies. The maximum duration of the guarantees is limited to six years and the measures may be granted <span style="text-decoration: underline;">until 31 December 2020</span>.The Commission approved the notified scheme on the basis of the <span style="text-decoration: underline;">Temporary Framework</span> and found that the measure meets the conditions laid down in the Temporary Framework and that it is necessary, appropriate and proportionate to remedy a serious disturbance in the economy of a Member State. Accordingly, the scheme complies with Article 107 (3) (b) TFEU.4. By decision <span style="text-decoration: underline;"><a href="https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202014/285363_2145045_45_2.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>SA 56863</em></a> dated <a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_20_580" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2 April 2020</a></span> the EU Commission has approved the federal regulation "<span style="text-decoration: underline;">Loan 2020</span>". The measure consists of subsidised interest rates on loans to beneficiaries which can be provided directly by the granting authorities or through other financial intermediaries for the investment and working capital needs of the beneficiaries. The approved measure extends the measures already adopted on 22 March 2020 (see decision 1). While the first scheme was designed in such a way that subsidised loans could only be granted by the KfW, the new scheme now allows other regional authorities and development banks to act in the same way.The applicable interest rates shall be the base rate (IBOR for 1 year or equivalent, as published by the Commission) in force on 1 January 2020 plus a credit risk margin of 0.25% for SMEs and 0.5%for large companies in the first year; for years two and three, the credit risk margin shall be set at 0.5% for SMEs and 1.0% for larger companies; for years four to six, the credit risk margin shall be set at 1.0% for SMEs and 2.0% for larger companies. In any case, the minimum lump-sum interest rate (base rate plus credit risk margin) for SMEs is at least 0.1 percent in the first, second and third year. The term of the loan is limited to a maximum of six years. Aid may be granted under the measure <span style="text-decoration: underline;">until 31 December 2020</span>.The scheme was approved on the basis of <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.091.01.0001.01.DEU&amp;amp;toc=OJ:C:2020:091I:TOC" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><span style="text-decoration: underline;">Temporary Framework</span></a>. The Commission found that the measure notified by Germany meets the conditions laid down in the Temporary Framework and that the measure is necessary, appropriate and proportionate to remedy a serious disturbance in the economy of a Member State. Accordingly, the measure complies with Article 107 (3) (b) TFEU.5. By decision <span style="text-decoration: underline;"><em>SA.56974</em> dated <a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_651" target="_blank" rel="noreferrer noopener">11 April 2020</a></span> the EU Commission has approved the German federal schemes „<span style="text-decoration: underline;">Small Grants 2020</span>“ und „<span style="text-decoration: underline;">Loan 2020</span>“ (see decisions 2 and 4). The KfW Fast Loan, about which we inform you in our article of 7 April 2020, is based on the amendment of the federal regulation "Small Grants 2020": <a href="https://www.beiten-burkhardt.com/sites/default/files/2020-04/Maßnahmen%20zur%20Abwehr%20der%20Liquiditäskrise.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Link</a>.The federal regulation "Small Grants 2020" will be amended so that, in addition to the previously approved aid in the form of direct grants, repayable advances and tax or payment advantages, aid can now also be granted in the form of loans, guarantees and&nbsp;equity. In particular, guarantees can cover 100% of the risk of loans with a nominal amount of up to EUR 800,000. Loans may be granted directly to the companies or indirectly through credit institutions and other financial institutions acting as financial intermediaries.The amendment to the federal regulation "Loan 2020" for the granting of loans on favourable terms now provides that interest rate subsidies are also possible for loans granted to aid recipients either directly by an authorising authority in association with private banks or indirectly in the form of a partial risk sharing for loans to cover the investment and working capital requirements of the beneficiaries.The Commission approved the notified amendment scheme on the basis of the <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.091.01.0001.01.DEU&amp;amp;toc=OJ:C:2020:091I:TOC" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Temporary Framework</a> in the as amended on <a href="https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_1st_amendment_temporary_framework_de.PDF" target="_blank" rel="noreferrer noopener">3 April 2020</a> and found that the measure meets the conditions laid down in the Temporary Framework and that it is necessary, appropriate and proportionate to remedy a serious disturbance in the economy of a Member State. Accordingly, the amendments comply with Article 107 (3) (b) TFEU.6. Mit <span style="text-decoration: underline;">Entscheidung<em> SA.56941</em> dated <a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_20_653" target="_blank" rel="noreferrer noopener">14 April 2020</a></span> the EU Commission has approved the German guarantee scheme to stabilise the commercial credit insurance market in the coronavirus pandemic. Trade credit insurance protects companies that supply goods and services when customers do not pay. The aim of the scheme is to ensure that such trade credit insurance continues to be available to all businesses so that buyers of goods and service customers do not have to pay in advance and reduce their immediate liquidity needs.The approved guarantee mechanism, which is open to all credit insurers in Germany, provides for risk sharing between the insurers and the State up to a volume of EUR 5 billion and, if necessary, offers an additional safety net that can cover up to EUR 30 billion. It also covers trade credits for buyers of goods and services in third countries. In return, the trade credit insurers have made a commitment to Germany that they will maintain the current level of protection despite the difficulties faced by companies in the Corona crisis. The guarantee granted by Germany is limited to trade credits granted until the end of this year.The Commission approved the notified scheme on the basis of the <span style="text-decoration: underline;"><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.091.01.0001.01.DEU&amp;amp;toc=OJ:C:2020:091I:TOC" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Temporary Framewor</a>k</span> in the <span style="text-decoration: underline;">as amended on <a href="https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_1st_amendment_temporary_framework_de.PDF" target="_blank" rel="noreferrer noopener">3 April 2020</a></span> and found that the measure meets the condi-tions laid down in the Temporary Framework and that it is necessary, appropriate and proportionate to remedy a serious disturbance in the economy of a Member State. Accordingly, the scheme complies with Article 107 (3) (b) TFEU.</li></ol><p>By notifying the measures before their implementation, the German authorities have complied with the notification and authorisation requirement under Article 108 (3) TFEU.&nbsp;<em>Should you have further questions, please send an e-mail to </em><em><a href="mailto:Christopher.Theis@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Christopher Theis</a>&nbsp;</em><em>or <a href="mailto:Ramona.Tax@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Ramona Tax</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> OJ EU No. CI 91 of 20 March 2020, p. 1<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Communication 2012/C 392/01 from the Commission to the Member States on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to short-term export-credit insurance, OJ EU No. C 392 of 19 December 2012, p.1.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 12 May 2020 06:21:49 +0200</pubDate>
                        <title>GERMANY | HEALTH | Planned enactment of the Federal Ministry of Health (BMG) of the SARS-CoV-2</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/germany-health-planned-enactment-of-the-federal-ministry-of-health-bmg-of-the-sars-cov-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h3><em>Pharmaceuticals Supply Regulation and Medical Needs Supply Securing Regulation within the course of the corona crisis</em></h3>With this article we would like to inform you about further facilitations concerning the marketing of medical products and personal protective equipment ("PPE"). See also our articles of <a href="https://www.beiten-burkhardt.com/en/blogs/facilitating-placing-market-medical-devices-course-coronavirus-crisis" target="_blank" rel="noreferrer noopener">1 April 2020</a>&nbsp;and <a href="https://www.beiten-burkhardt.com/en/blogs/placing-market-personal-protective-equipment-such-respiratory-masks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2 April 2020</a>.The Federal Ministry of Health (BMG) has announced further regulations which - according to the Ministry - will become effective soon. In addition to the "Regulation concerning the Supply of Medical Products and Personal Protective Equipment during the Epidemic caused by the Coronavirus SARS-CoV-2" (<a href="https://www.beiten-burkhardt.com/en/blogs/update-placing-market-medical-devices-and-personal-protective-equipment-ppe-such-respiratory" target="_blank" rel="noreferrer noopener">see our Article of 15 April 2020</a>) the BMG has announced the "SARS-CoV-2 Pharmaceuticals Supply Regulation" and the "Medical Needs Supply Securing Regulation" ("MedBVSV"). The regulations follow the recommendations of the European Commission ("EU-Commission") of 13 March 2020 and create legal certainty, inter alia, for the marketing of medical products and PPE.<h2>1. Draft bill of SARS-CoV-2 Pharmaceuticals Supply Regulation of 8 April 2020</h2>Based on the authorization to issue regulations pursuant to the revised section 5 (2) Infection Protection Law (<em>IfSG</em>) the BMG on 8 April 2020 announced the SARS-CoV-2-Pharmaceuticals Supply Regulation and published the relevant draft bill (<a href="https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/A/Arzneimittelversorgung_RefE_EilVO.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Draft Bill</a>). <em>Inter alia</em>, the Regulation in § 8 provides for a selling and commitment ban for products of medical need. Pursuant to section 8 (4) of the Regulation products of medical need include also medical products and PPE. Pursuant to section 8 (1) of the Regulation the BMG may order that products of medical need are subject to market control and monitoring by the BMG. Pursuant to section 8 (2) of the Regulation manufacturers and distributors of products accordingly monitored and controlled are obliged to provide the BMG or an authority designated by the latter with information abut the stocks, production, distribution and the prices of the products of medical neet forthwith and at any time. Furthermore, pursuant to section 8 (3) of the Regulation the BMG is authorized to restrict the trade with controlled products and to provide for further details for the distribution and price fixing. The BMG may prohibit the sale or other commitment to provide products of medical need as well as the provision of products for the performance of obligations already incurred, to the extent that this is required to secure the supply of the population. The BMG may order that products,&nbsp;which are subject to a ban pursuant to section 8 (3) of the Regulation, have to be sold to the Federal Republic of Germany, a Federal State or a community or other legal or private person specified at a price to be fixed by public authorities.The price fixed by public authorities shall be based on the normal selling price of the product the latter had prior to the determination of the epidemic situation. Violations of the selling and commitment ban may be punished as administrative offence (section 73 (1)a No. 24 IfSG).Pursuant to the draft bill the selling and commitment ban is justified as follows. The provision with products of medical need might also be jeopardized due to the fact that manufacturers of those products enter or entered into other contractual obligations. The bans prevent the primary performance of other obligations and make it possible that the products can be used for the fight against the pandemic situation caused by the coronavirus SARS-CoV-2. The possibility of ordering that relevant products have to be sold to certain legal or private persons at a price to be fixed by public authorities would be required to guarantee that these products are used appropriately.The Regulation also provides for further rules concerning deviations from Volume 5 of the Social Insurance Code, the Pharmacy Act, the Pharmacies Operation Regulation, the Pharmaceutical Prescription Regulation, the Narcotics Act and the Narcotics Prescription Act.The Regulation will cease to be in force upon annulment of the finding of a nation-wide epidemic situation, however, upon lapse of 31 March 2021 at the latest.<h2>2. Draft Bill of Medical Needds Suppy Securing Regulation of 14 April 2020</h2>On the basis of the authorization to issue a regulation the BMG announced the MedBVSV and the draft bill (<a href="https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/A/Arzneimittelversorgung_RefE_EilVO.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Draft Bill</a>).<em>Inter alia</em>, the Regulation enables the central provision of products of medical need by the Federal Government for the supply of the population during the coronavirus epidemic. Pursuant to section 1 (2) MedBVSV medical products and PPE are products of medical need.In section 9 the MedBVSV further determines a legal basis which is meant to facilitate the marketing of personal protective equipment ("PPE"). Accordingly, pursuant to section 9 (2) of the Regulation, PPP within the meaning of the Regulation (EC) 2016/425 ("PPE-Regulation") can be made available on the German market - even if marketability is not given or cannot be determined - in deviation from the provisions of the PPE-Regulation if in an evaluation procedure by a notified authority on the basis of an evaluation principle published by the Central Agency of the Federal States for Safety Technology ("<em>ZLS</em>") it has been established that the PPE offers a health and safety level similar to the basic requirements of the PPE-Regulation. Thus, also PPE without CE-label can be considered as marketable by the market control and monitoring authorities if the suitability of the PPE is confirmed by an appropriate evaluation procedure. Such an abridged procedure is, <em>inter alia</em>, the procedure for respiratory&nbsp;masks developed by DEKRA and IFA (<a href="https://www.beiten-burkhardt.com/en/blogs/placing-market-personal-protective-equipment-such-respiratory-masks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">see our Article of 2 April 2020</a>). Further abridged evaluation procedures might follow and will be published on the website of <a href="http://www.zls-muenchen.de/index.htm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ZLS</a>. The justification of the law regardig section 9 (2) MedBVSV also refers to the fact that the abridged evaluation procedure does not replace a conformity assessment pursuant to the PPE-Regulation.In addition to the PPE within the meaning of section 9 (2) MedBVSV, now, pursuant to section 9 (1) MedBVSV, also PPE marketable in the USA, Canada, Australia and Japan may be made available on the German market. The competent market control and monitoring authority decides on its marketability.To secure that PPE within the meaning of section 9 (1) and (2) MedBVSV is traceable and cannot be confused with compliant PPE under the PPE-Regulation pursuant to section 9 (3) the PPE has to be provided with an official confirmation which has to be added to each selling unit and indicates that the equipment is PPE which is made available according to the provisions of the MedBVSV.Furthermore, the MedBVSV regulates exemptions from the Pharmaceuticals Act, e.g. exemptions from the Pharmaceuticals Act, the Pharmaceuticals Trading Regulation, the Transfusion Act and from the GCP-Regulation.The Regulation will cease to be in force upon annulment of the finding of a nation-wide epidemic situation, however, upon lapse of 31 March 2021 at the latest.<h2>3. Conclusion</h2>With the new regulations the BMG reacted to the recommendation of the EU-Commission of 13 March 2020 and established legal fundamentals which, inter alia, facilitate the marketing of, at present, urgently required PPE. In so doing, the BMG followed the exemption rules proposed by the EU-Commission in its recommendation (see in this respect our Article of 15 April 2020 ) so that it is now possible to provide for the German market also PPE without having executed the conformity evaluation procedure and without CE-label. Due to the non-legally binding nature of recommendations of the EU-Commission (Art. 288 TFEU) an appropriate legal basis was necessary to create legal certainty. Pursuant to the justification of the MedBVSV, this Regulation is also in line with EU-law, since in times of crisis national measures in the field of the products of medical need are justified by the primary right of Union law (see Art. 168 (7) TFEU).<em><a href="mailto:Silke.Dulle@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Dr Silke Dulle</a></em><em><a href="mailto:Robert.Schmid@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Robert Schmid</a></em>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 12 May 2020 06:06:03 +0200</pubDate>
                        <title>GERMANY | LABOUR | When day care centres are closed due to coronavirus – what applies to employees taking care of their relatives?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/germany-labour-when-day-care-centres-are-closed-due-to-coronavirus-what-applies-to-employees-taking-care-of-their-relatives</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>As far as working parents are concerned, the legislature reacted quickly and responded to the closing of schools throughout the country with a revision of s56(1)(a) of the German Protection Against Infection Act (<em>Infektionsschutzgesetz</em> – InfSchG). This provision does not, however, solve the problems of workers who look after their dependent parents themselves and take them to day care facilities during the day. Nor does it solve the issue of foreign carers no longer being allowed to enter Germany due to the current entry restrictions and relatives having to provide care at home.It is often hard to reconcile working and taking care of relatives. This places emotional and often financial strain on the individuals concerned, for it is is not yet clear who will pay for financial losses of employees being temporarily unable to work because they take care of their relatives. Employers are faced with the question of how long employees must be released from their work duties on full pay.The German Home Care Leave Act (<em>Pflegezeitgesetz</em> – <em>PflegeZG</em>) will apply only in rare cases because this Act provides for paid leave (see s2 <em>PflegeZG</em>) only in a sudden situation, i.e. an unexpected and unforeseeable need of care and attention. Whether the current situation falls under that provision is doubtful. Moreover, the right to being released from work duties is limited to a period of ten days and will therefore not be a permanent solution to the current situation.Once again the discussion about the possible duration of a paid leave thus shifts to s616 of the German Civil Code (<em>Bürgerliches Gesetzbuch</em> – BGB) with its countless decisions on individual cases. However, this provision cannot be the solution here either: The duration of school and kindergarten closures, just like the expected duration of the closure of day care facilities or the lack of care workers, exceeds the periods to which s616 BGB applies. Only a few days can be bridged by this regulation. So even if you take generous decisions allowing up to ten days' leave, you will not get very far with that. The legal consequence of exceeding the permissible period is that there will be no entitlement to continued payment of theremuneration with retroactive effect from the first day. This is precisely why the legislature has reacted so quickly to the closure of schools and kindergartens.There is a lack of clear regulations with regard to nursing care, especially when it comes to longer periods of time. Because of the clear wording of the new regulation for school and kindergarten closures ("<em>facilities for the care of children or schools"..."children who have not yet reached the age of 12</em>"), it is impossible to apply this provision mutatis mutandis.</p><h2>Practical advice:</h2>As long as there is no rection of the the legislature, employers and employees will therefore have cover the times of care for relatives by reducing overtime hours, by taking holidays or unpaid leave if there is no situation as provided for in s2 PflegeZG. It is to be hoped that the legislature will offer a solution similar to that for the closure of schools which will relieve the financial burden on relatives without passing the costs on to the employer.<em><a href="mailto:Martin.Biebl@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Martin Biebl</a></em>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <guid isPermaLink="false">news-5237</guid>
                        <pubDate>Tue, 12 May 2020 06:01:07 +0200</pubDate>
                        <title>GERMANY | LABOUR | Lockdown - Extensive closure of companies and (public) facilities</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/germany-labour-lockdown-extensive-closure-of-companies-and-public-facilities</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h3><em> What are the consequences for the payment of remuneration and what are the claims for compensation and possibilities of relief for employers?</em></h3><h2>Current Situation</h2>The German Federal Government and the governments of the federal states agreed on 16 March 2020 on joint guidelines for further action against the expanding Sars-CoV-2 pandemic and the associated disease (COVID-19) and significantly expanded these guidelines on 22 March 2020. In addition to the closure of schools and childcare facilities, the prohibition of (larger) gatherings and events, the closure of public and private leisure facilities and regulations for the retail, catering and hotel sectors, there is also a general "ban of social contacts", which is intended to prevent more than two people - apart from members of the core family - from gathering. The health authorities may also take individual measures within the frame-work of the Federal Infection Protection Act (<em>Infektionsschutzgesetz</em> - IfSG), which include in particular the imposition of quarantine and the ban on professional activity. Finally, the closure of the whole business operation may also be ordered. These measures, roughly described here, pose considerable challenges to employers. However, even in companies not directly affected by these measures, Sars-CoV-2 raises further questions in the employment relationship: What measures – apart from terminations for business reasons – can and need to be taken in order to react to the declining demand and lack of turnover? Also problems of employees who are basically able to work but have difficulties in caring for relatives and the problem with reaching the workplace have to be addressed.With this paper we provide an up-to-date orientation on the distribution of risks and public reimbursement and support services for employers in this challenging situation. You will find further guidance and advice, also from other specialist areas than labour law, in our continuously updated <a target="_blank" rel="noreferrer noopener">Corona Information Centre</a>.<h2>A. Distribution of Risk in the Event of Closures and Restrictions on Business Operations</h2><strong>I. Cases of immediately affected Employees</strong><em><strong>1. Incapacity to Work directly due to Illness</strong></em>Employees who have become infected with Sars-CoV-2 will most likely also be considered unfit to work. Accordingly, the usual regulations of the Continued Remuneration Act (EFZG) apply to such cases. The continued payment of remuneration is therefore to be paid by the employer for up to six weeks. Cases of "culpable" incapacity to work, which lead to an exclusion of continued remuneration, are conceivable in principle (e.g. in the case of participation in "corona parties" or under certain circumstances in the case of willful entry into a designated "Corona Hotspot", possibly also in the case of violation of the new contact ban), but should not be present as a rule.<strong><span style="text-decoration: underline;">Possibilities of relief for employers</span></strong>: For smaller companies (with no more than 30 employees), the claims for reimbursement under the "U1" procedure pursuant to section 1 (1) of the Expenditure Compensation Act (AAG) are eligible according to general principles, so that 80% of the amounts spent on continued remuneration can be reimbursed.<em><strong>2. Individual Measures under the IfSG</strong></em>The IfSG provides the general basis for the authorities to take the protective measures necessary in individual cases to prevent the spread of infectious diseases. According to this, quarantine measures can be taken and occupational bans can be imposed. In both cases the work may no longer be performed.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Possibilities of relief for employers</strong></span>: In the event of loss of earnings, a claim for compensation against the authorities pursuant to the IfSG may exist. For the first six weeks, compensation is granted in the amount of the loss of earnings and is thereafter based on the amount of reduced sickness benefit. The employer has to pay the compensation during the first six weeks and is entitled to reimbursement from the competent authority. This claim for reimbursement must be submitted within three months of the cessation of the specific activity or the end of the quarantine measure ("isolation") and the authority must grant the employer an advance on the compensation payment upon request.<ul> <li><span style="text-decoration: underline;">Expert's advice</span>: The claim may fail if section 616 of the German Civil Code (BGB) applies to the employment relationship. This must be checked in each individual case. Nonetheless, the claim for reimbursement should be made as a precautionary measure, which must be made within three months after cessation of the concrete activity or end of the quarantine measure.</li></ul><p><em><strong>3. Coincidence of quarantine or ban on professional activity with incapacity to work</strong></em>If incapacity for work due to illness already exists when an official measure is imposed on an individual employee by the authorities, there is no entitlement to compensation under the IfSG.</p><h4><strong>II. Directly affected Business Operations</strong></h4>Companies are directly affected by official measures if the closure or restriction of business activities is ordered.<em><strong>1. (Suspected) Sars-CoV-2 case in the Business Operation- Obligation to Continue to Pay Wages – Distribution of Operational Risk</strong></em>The principle of "no wage without work" is not without exceptions. In particular, the principles of the Fair Distribution of Operational Risks apply. According to these principles, the employer must continue to pay the wage even without work performed by the employees if the reason for the closure or impairment of the business is attributable to the employer's sphere, irrespective of whether the employer is at fault for this impairment.<ul> <li><span style="text-decoration: underline;">Expert's advice</span>: It is not possible to make a general prediction as to whether a case of closure, ordered by the authorities due to Sars-CoV-2, is to be regarded as a case of operational risks to be borne by the employer, eventually. We currently assume that the distribution of risk tends to be at the expense of the employer, i.e. the employer is obliged to continue to pay the remuneration. However, this always requires detailed examination in each individual case.</li></ul><p><strong>Possibilities of relief for employers</strong>: Compensation claims under the IfSG do not apply to companies in the form of legal entities. The IfSG only provides for an independent claim for compensation for self-employed persons. In special cases where the closure affects the business in an exceptional manner, a claim based on the principle of extraordinary detriments to the public's benefits ("sacrifice") may be considered.<strong>In general, we recommend that the possibilities of short-time work (see B. below) be examined.</strong><em><strong>2. Precautionary Closure or Restriction of Business Activities on the Basis of General Rulings / Ordinances Following the Agreement between the Federal Government and the Federal States of 16 March 2020 and its extension of 22 March 2020</strong></em>In all federal states there are current regulations under state law, which measures are to be taken in individual sectors of the economy with public access. The companies affected must cease operations at short notice.The closure of the businesses for public access has a massive impact on business activities. Due to the closure of business open to the public, the employer cannot offer work. As soon as the general flexibilisation instruments (in particular, the reduction of time accounts and, if necessary and if the employee agrees, the use of vacation days) are no longer effective, the employee will have to be released from work. However, this release must be paid. This is because the employer bears the general risk that he cannot provide his employees with actual work (economic risk).<strong>Possibilities of relief for employers</strong>: Neither claims for compensation under the IfSG nor claims arising from extraordinary detriments ("sacrifice") come realistically into consideration here.<strong>Ultimately, the use of short-time work will therefore be the means of choice in these constellations as well.</strong></p><h4><strong>III. Indirect Consequences of Sars-CoV-2 Cases</strong></h4>Due to the widespread closure of schools and childcare facilities, many workers with younger children are experiencing considerable care problems. Some employees also have problems getting to work in the first place when transport connections are limited. And, of course, there is the fear that stoppages in the operations of customer companies will indirectly lead to a reduced order situation in their own operations. With regard to the indirect consequences of the Sars-CoV-2 pandemic, the following can be said:<em><strong>1. Need for Care and Payment of Remuneration</strong></em>If the employee does not come to work because the care of the children (or other family members) can no longer be covered by other persons or institutions, the principle of "no wage without work" basically applies. Section 616 BGB contains an exception to this rule (continued payment of wages) that only applies to cases where the absence from work is for a few days (a maximum of 5 days is generally accepted). If the absence lasts longer, the entitlement to remuneration is completely cancelled, i.e. also for the first up to 5 days of the prevention. Furthermore, the application of Section 616 BGB may be, and often is, excluded by way of an employment contract or collective bargaining agreement.<ul> <li><span style="text-decoration: underline;">Expert's advice</span>: The legislature will counter this issue by a new compensation claim to be set out in the IfSG. According to current official statements, the compensation shall amount to 67 percent of the net income. Parents of children up to the age of 12 years shall be eligible. And the benefits shall be paid for a maximum of six weeks. The maximum amount shall be EUR 2,016 per month.In this light, the continued payment of compensation in such cases of prevention should be maintained for the time being. Please feel free to contact us, should you have any questions regarding the specific application and processing of the compensation claims.</li></ul><p><em><strong>2. Restrictions on the Way to Work</strong></em>In general, the risk of reaching the place of employment lies with the employee. Problems in reaching the workplace (in time or at all) therefore generally lead to a loss of entitlement to remuneration. Should, in future, public transport in particular be affected by the Sars-CoV-2 pandemic or be suspended completely, the employer is entitled to reduce the remuneration accordingly.<em><strong>3. Reduced Workload due to Declining Customer Orders</strong></em>Declines in incoming orders are the indirect consequence of the Sars-CoV-2 pandemic. Under labour law, the employer must fulfil the employment contract regardless of the order situation, i.e. pay the agreed remuneration in any case (economic risk). Short-time work is available as a bulwark against mass layoffs.</p><h2>B. Current Means of Choice: Introduction of Short-Time Work and other Forms of Public Support</h2>Apart from the use of general flexibilisation instruments such as taking holidays, which is generally at the discretion of the individual employee, and using any working time credits - measures that can only provide short-term relief and are not a solution in view of the expected duration of the impairments - the introduction of short-time work is currently the means of choice. Even during the 2008 financial crisis, short-time work was an efficient means of reacting to a shortage of work at short notice without having to lay off large parts of the workforce. When the present crisis will be over, operations can be quickly "ramped up" again. Also, since highly qualified employees are an important asset for many companies, short-time work allows companies to retain their qualified workforce during the crisis.The German legislature passed the reform of the short-time work allowance on 13 March 2020. The new regulations provide for an easier utilisation (already when only 10 percent of employees are affected; building up negative working time balances is no longer required), include a wider scope of application (temporary workers are also covered) and provide for considerably greater relief for employers (social security contributions are reimbursed at 100 percent). In addition, the first concrete packages of measures to provide liquid funds have been initiated, the use of which must be examined on a case-by-case basis.<ul> <li><span style="text-decoration: underline;">Expert's advice</span>: Please contact us so that we can work out the package that is most suitable for your company/your clients from the available resources and measures.</li></ul><p></p><h4>I. Short-Time Work</h4>If a loss of work with loss of earnings occurs because the company has to close down or reduce hours of operations, short-time work (Kurzarbeit) is possible and the employees concerned are thus entitled to short-time compensation. Short-time work means the tempo-rary reduction of regular working hours with a corresponding reduction in remuneration in a company due to a considerable loss of work. Short-time work may affect all or only some of&nbsp;the employees of the enterprise. The affected employees work less or do not work at all during short-time work.<ul> <li><span style="text-decoration: underline;">Expert's advice</span>: In the following, we provide an overview of how short-time work can be introduced, how short-time work compensation is applied for and how much short-time work compensation is paid. Naturally, it remains necessary to verify the requirements in each individual case. We will be pleased to advise and support you in all matters concerning short-time work.</li></ul><p><em><strong>1. Introduction of Short-Time Working</strong></em>The introduction of short-time working requires a legal basis, i.e.</p><ul> <li>a collective bargaining agreement,</li> <li>a works agreement or</li> <li>a contractual employment provision.</li></ul><p>If employees are not prepared to agree to an employment contract provision on short-time work, the final option is to terminate the employment contract with the option of altered conditions of employment (<em>Änderungskündigung</em>).<em><strong>2. Prerequisites for Short-Time Work</strong></em>With retroactive effect from 1 March 2020, considerable relief will apply to the granting of short-time working:</p><ul> <li>Entitlement to short-time working compensation already exists if at least 10 percent of the employees (normal rule is: at least 1/3 of the employees with loss of earnings) have a loss of earnings of more than 10 percent.</li> <li>Social security contributions for lost working hours are reimbursed at 100 percent (normal rule is: no reimbursement).</li> <li>Temporary employees can also go on short-time work and are entitled to short-time work compensation (normal rule is: no compensation).</li> <li>There is no need to build up negative working time balances (if this is stipulated in the collective agreement) (the normal rule is to first build up negative working time balances and then receive short-time work compensation).</li></ul><p>The loss of working time must be due to economic reasons or an unavoidable event. These include, in principle, the consequences of Sars-CoV-2, as already clarified by the Federal Employment Agency in its press release of 28 February 2020. An unavoidable event also exists if the absence from work is due to official measures for which the employer is not responsible. In addition, the minimum limit must be observed, according to which 10 percent of employees have a loss of earnings of more than 10 percent. Further operational and personal requirements must also be met.<em><strong>3. Practical Implementation of Short-Time Work</strong></em>The application is made in two steps:</p><ul> <li>Notification of the loss of working hours to the Federal Employment Agency, whereby the fulfilment of the requirements must be demonstrated and made credible. The time of notification is decisive for the period of time for which the short-time working compensation is paid.</li> <li>In a second step, the employer must submit an application for benefits for each individual employee to the Employment Agency. The application is to be submitted for the respective month within a preclusive period of three months. The period begins at the end of the calendar month in which the days of short-time work fall. The short-time working allowance is paid to the employer, who passes the short-time working allowance on to the employee. This is done either with the payment of the remuneration reduced by the work that has been cancelled (if the work is not completely cancelled), or the employer waits for the short-time work cmpensation to be paid by the employment agency and only then pays it out to the employee. The advantage of this variant is that the employer does not have to make advance payments.</li></ul><p><em><strong>4. Scope of Benefits</strong></em>Short-time work compensation can be granted for a period of up to twelve months. Short-time work compensation is paid in the same amount as unemployment benefits and regularly amounts to 67 or 60 percent (depending, in particular, on family support obligations of the respective employee) of the difference between the flat-rate net remuneration that would have been paid without short-time work and the flat-rate net remuneration based on the actual work remuneration received. The employer must continue to pay for the actual work performed.<strong>New legislative initiative</strong>: On April 23, 2020, the leaders of the coalition partners of the German federal government have decided to increase the scope of the short-time work compensation to up to 87 percent of the difference in pay. This is to take place in a staggered procedure, with the state benefits being increased to 77 or 70 percent of the difference in pay from the 4th month of short-time work and to 87 or 80 percent from the 7th month. The increase in the scope of benefits is to apply to employment relationships in which the work is reduced by at least 50 percent. This decision still needs to be implemented, so that further details remain to be seen.</p><ul> <li><span style="text-decoration: underline;">Expert's advice</span>: Depending on the economic situation, the employer may grant additional top-up payments in order to further mitigate the impact caused by the loss of working hours of the employees. Collective agreements in particular, but also company agreements provide for such additional benefits. If short-time work is introduced by individual agreement, the parties to the employment contract are free to choose whether and to what extent top-up benefits are to be provided.</li></ul><p>Against the background of the planned statutory increase in the scope of benefits for short-time work, employers should at any rate include a clause in any new works agreement or new individual contract to the effect that an increase in statutory benefits will be offset against the employer's top-up payments.For short-time work benefits, only remuneration up to the income threshold for unemployment insurance is taken into account (West Germany: EUR 82,800 per year (EUR 6,900 per month); East Germany: EUR 77,400 per year (EUR 6,450 per month)). Hence, there is no entitlement to short-term work compensation for remuneration in excess of this limit. Before short-time work is introduced, it is therefore necessary to consider in detail the effects on the different salary groups in the company.</p><h4>II. Further Relief Measures</h4>In addition to the possibilities of obtaining grants and liquidity support under the recently expanded support instruments (facilitated loans, being publicly backed by the state-owned Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW) and tax deferrals, it is also possible to apply for a deferral of social security contributions. Here it is important to identify in each individual case the relevant relief measures that can be used in the company in a targeted manner. We are happy to assist, together with our colleagues from other service lines.<h2>C. Conclusion</h2>Companies and employers are facing considerable challenges in these difficult times. The measures taken in summary proceedings can provide relief in the area of labour law. As an advantage in international comparison, the existing and now expanded structures, especially in short-time work, can be used. We are at your disposal with words and deeds in order to find and implement the solution tailored to your company - of course also in cooperation with our experts from the other legal fields.&nbsp;<em>Experts:&nbsp;Dr. <a href="mailto:Gerald.Mueller-Machwirth@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Gerald Müller-Machwirth</a>, <a href="mailto:johannes.allmendinger@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Dr. Johannes Allmendinger</a></em><em>Tel.: +49 69 756095-107 Tel.: +49 69 756095-432</em>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 12 May 2020 05:36:27 +0200</pubDate>
                        <title>GERMANY | FINANCE, RESTRUCTURING &amp; INSOLVENCY | Overview of all support measures of the federal government and each individual federal state</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/germany-finance-restructuring-insolvency-overview-of-all-support-measures-of-the-federal-government-and-each-individual-federal-state</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h4>Under 1.1, this article provides an overview of support measures available up to date dependent on the size of the company (micro-enterprise, SME, large company). These are shown under 1.1 to 1.3. Under 1.4 there is a list of all state measures with links to the respective authorities for application.There are regular updates to this article.</h4><em>As part of the update of 22 April 2020, additions to the Economic Stabilisation Fund (WSF), the KfW loans (improvement of loan conditions as of 22 April 2020) and new support measures of the federal states were added under 1.1 and under 1.4 respectively. Newly added federal state measures are: The planned rapid loan corona of the Free State of Bavaria, new promotional measures to strengthen the equity capital of the State of North Rhine-Westphalia, the SME corona ermergency aid of Saarland, the SMEKUL emergency loan of the Free State of Saxony and the IB loan </em><em>for small and micro enterprises of the State of Saxony-Anhalt.</em><h2>1. Current situation:</h2>Basically, the corona shield consists of a fournote sequence of partly corresponding measures: "Loans / Guarantees - Tax deferrals - Suspension of the obligation to file for insolvency - Short-time work compensation".<h5>1.1 Appropriate forms of assistance for micro, small and large enterprises</h5><span style="text-decoration: underline;"><strong>a) Micro Enterprises</strong></span>According to the EU Recommendation 2003/361 a micro enterprise is defined as an enterprise which employs fewer than ten persons and whose annual turnover and/or annual balance sheet total does not exceed EUR 2 million.<strong>Appropriate forms of assistance for micro enterprises are:</strong><ul> <li>Emergency Aid Programme by the German Federation<ul> <li>(Entitled to apply are companies with up to ten employees):</li> <li>Amount of aid: - for up to 5 employees (full-time equivalents) up to EUR 9,000 single payment for 3 months - for up to 10 employees (full-time equivalents) up to EUR 15,000 single payment for 3 months</li> <li>Application: Lending through Federal States Link</li></ul></li> <li>Emergency Aid Programme by the Federal States (amount of aid between EUR 5,000 and EUR 60,000)</li> <li>Loans by the Federal States</li> <li>Regular loan from the main bank involving the guarantee banks of the Federal States</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>b) Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)</strong></span>According to the EU Recommendation 2003/361 an SME is defined as an enterprise which employs fewer than 250 employees and which has an annual turnover not exceeding EUR 50 million and/or an annual balance sheet total not exceeding EUR 43 million.<strong>Appropriate forms of assistance for SMEs are:</strong></p><ul> <li>KfW Instant Loan for mid-sized companies</li> <li>KfW Entrepreneur Loan and ERP Start-up Loan (up to 90% risk assumption)</li> <li>KfW Special Programme: Syndicate financing</li> <li>The Economic Stabilisation Fund, however, is usually not applicable for SMEs. Small enterprises should only be included if they represent critical infrastructure.</li> <li>Federal State Loans (for example Bavaria: Universal- und Akutkredit (universal and emergency loan) by the Landesförderbank Bayern)</li> <li>In part Emergency Aid Programmes by the Federal States (see 1.4)</li> <li>Investment Funds by the Federal States (Bayernfonds being planned)</li> <li>Regular loan from the main bank involving the guarantee banks of the Federal States</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>c) Large Enterprises</strong></span>According to the EU Recommendation 2003/361 a large enterprise is defined as an enterprise which employs more than 250 employees and which has an annual turnover exceeding EUR 50 million and/or an annual balance sheet total exceeding EUR 43 million.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Appropriate forms of assistance for large enterprises are:</strong></span></p><ul> <li>Economic Stabilisation Fund (WSF), in particular the possibility of credit guarantees or recapitalisation through state participation</li> <li>KfW Entrepreneur Loan and ERP Start-up Loan (up to 80% risk assumption)</li> <li>KfW Special Programme: Syndicate financing</li> <li>Federal State Loans (for example Bavaria: Universal- und Akutkredit (universal and emergency loan) by the Landesförderbank Bayern)</li> <li>Investment Funds by the Federal States (Bayernfonds being planned)</li> <li>Regular loan from the main bank involving the guarantee banks of the Federal States</li></ul><p></p><h5>1.1 Loans and guarantees</h5>At federal level, liquidity assistance is planned which the federal government will handle via the state-owned KfW Bank. In practical terms, enterprises receive loans and guarantees through their <em>Hausbank</em> (in the KfW context referred to as the regular bank, otherwise main bank), which KfW then secures for the regular banks. The State assumes a larger part of the default risks, in extreme cases even up to 100 percent. This, in turn, means that an additional (rest) risk remains with the regular bank, i.e. the usual commercial banks. The regular bank can thus not simply pass on its new risk position to the state-owned KfW but must take additional risks on its books. This requires a <strong>positive lending decision</strong> by the regular bank, i.e. a process that would also have to be followed in regular lending without corona.Hence, we are dealing with two relevant decisions: one is the lending decision of the regular bank, the other is the assumption of liability by KfW. The principal contact for enterprises seeking credit is and remains their regular bank. The massive support from KfW should certainly improve the loan conditions and shorten the decision-making time.But still a loan remains a loan. In other words, KfW support is in effect "fresh money" for investments and working capital for the enterprises. Debt restructuring is currently not on the agenda. As a result, only enterprises fundamentally healthy in economic terms are likely to continue to benefit from KfW funding, as the regular bank cannot avoid making an independent, i.e. "regular" lending decision.The actions taken by the Federal Government through the Economic Stabilisation Fund provide on the one hand for new measures to improve the liquidity of affected enterprises and on the other hand for the adjustment of the existing funding possibilities under the KfW loans and guarantees of the guarantee banks.<span style="text-decoration: underline;"><strong>a) Economic Stabilisation Fund</strong></span>On 25 March 2020, as part of the Corona Social Protection Package, the Bundestag (Lower House of German Parliament) adopted a comprehensive package of measures, the Econom-ic Stabilisation Fund (WSF), to support the real economy in the amount of EUR 600 billion, which was approved by the Bundesrat (Upper House of German Parliament) on 27 March 2020.The contact for companies is the Federal Ministry of Economic Affairs and Energy. Applications can be submitted shortly at Link. Companies can register here Link for the WSF Newsletter to be informed as soon as possible about the possibility to submit applications.The WSF provides in detail for<ul> <li>Creation of a guarantee framework of EUR 400 billion to make it easier for enterprises to obtain refinancing on the capital market</li> <li>EUR 100 billion of recapitalisation measures to strengthen the capital base and ensure the solvency of enterprises.<ul> <li>State participation in systemically relevant enterprises to restore liquidity</li></ul></li> <li>Loans of up to EUR 100 billion to refinance the KfW special programmes</li> <li>Prerequisite for the eligibility to make use of the above mentioned measures:<ul> <li>Balance sheet total of more than EUR 43 million</li> <li>Sales revenues of more than EUR 50 million</li> <li>a yearly average of more than 249 employees</li> <li><strong>2 of the 3</strong> criteria mentioned above must be fulfilled. Smaller enterprises should only be included if they represent critical infrastructure.o The enterprise <strong>must not have previously been in financial difficulties (reference date: 31 December 2019)</strong>.</li></ul></li></ul><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>b) Emergency Aid Programme by the German Federation</strong></span>In addition, the Federal Cabinet has launched the "Corona Emergency Aid Programme for Micro-Enterprises and Solo Self-Employed Persons".</p><ul> <li>The Emergency Aid Programme has a volume of EUR 50 billion.</li> <li>Prerequisite: Economic difficulties as a result of the corona crisis. The enterprise must <strong>not have been in financial difficulties</strong> before March 2020 (<strong>reference date: 11 March 2020</strong>). Existential threat or liquidity shortage caused by corona are to be insured.</li> <li>Financial emergency aid for micro-enterprises from all economic sectors as well as for self-employed persons and members of the independent professions with up to 10 employees.<ul> <li>Up to EUR 9,000 single payment for 3 months for up to 5 employees (full-time equivalents)</li> <li>Up to EUR 15,000 single payment for 3 months for up to 10 ees (full-time equivalents)</li></ul></li> <li>If the landlord reduces the rent by at least 20 percent, any unused allowance can also be used for a further two months.</li> <li>Goal: Aid to secure the economic existence of the applicants and to bridge acute liquidity shortages, <em>inter alia</em> through ongoing operating costs such as rents, loans for premises, leasing instalments, etc.</li> <li><strong>Application</strong>: Application must be <strong>filed with the Federal States</strong></li> <li>The Federal States partly have their own Emergency Aid Programmes exceeding the Emergency Aid of the Federal Government as well as Liquidity Loans adding on the aids by the Federal Government. Details can be found under 1.4 (Actions adopted by the Federal States).</li> <li>Cumulating of State and Federal emergency aids is admissible. Any overcompensation, however, is to be repaid.</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>c) The individual KfW programmes:</strong></span><span style="text-decoration: underline;">aa) The new KfW special programmes:</span></p><ul> <li>The new KfW special programmes are valid since 23 March 2020. Applications can be submitted to the regular banks with immediate effect.</li> <li>The KFW special programmes are addressed to SMEs and large companies.</li> <li>The characteristic feature is the further improvement in terms of loan conditions.</li> <li>In detail:<ul> <li>For SMEs, working capital can now be financed with 90 percent release from liability (<em>vis-a-vis</em> banks and savings banks). For larger companies the exemption from liability is 80 percent. Before the corona crisis, indemnifications were at most 50 percent, or were not granted at all for operating resources.</li> <li>Interest rate improvements: Between 1 and 1.46 percent p.a. for small and medium-sized enterprises, and between 2 and 2.12 percent p.a. for larger companies (previously risk-based interest rate system according to credit rating collateral classes)</li> <li>Facilitated application: For loans of up to EUR 3 million per enterprise, KfW waives its own risk assessment. Risk assessment is only carried out by the regular bank in order to accelerate the processes. Loans up to EUR 10 million are only subject to a simplified review ("Fast Track Proce-dure"). The evidence to be submitted is kept very simple.</li> <li>Implementation by <strong>sub-programmes: KfW Entrepreneur Loan and ERP Start-up Loan</strong></li></ul></li> <li>Syndicated financing:<ul> <li>Addressees of syndicated financing are medium-sized enterprises and large companies mainly privately owned and planning to finance a project in Germany. Projects abroad by German companies or by their affiliates with the seat abroad are not entitled to financing.</li> <li>KfW participates in major financing operations of other financing partners on their terms. Optionally, all banks participating in the consortium may be refinanced by KfW.</li> <li>KfW assumes up to 80 percent of the project risks, however only a maximum of 50% of the total debt.</li> <li>The risk share of KfW amounts to at least EUR 25 million and is limited to<ul> <li>25% of the annual turnover of 2019 or</li> <li>twice the wage costs of 2019 or</li> <li>the current funding requirement for the next 12 months.</li></ul></li></ul></li></ul><p>The following link guides you to the KfW Special Programme:</p><ul> <li><strong>KfW Instant Loan for mid-sized companies</strong><ul> <li>KfW Promotional Loans for procurements and running costs (KfW-Förderkredit für Anschaffungen und laufende Kosten) for companies with more than 10 employees, which have been in business since Janu-ary 2019 at least</li> <li>Prerequisite: The company has lately made a profit – either in 2019 or the in the average of the last 3 years</li> <li>100% risk assumption by KfW</li> <li>No risk assessment by the regular bank</li> <li>Maximum loan amount of EUR 800,000</li> <li>Interest rate of currently 3.00 percent p.a.</li> <li>Term of up to 10 years.</li> <li>On request up to 2 redemption-free years at the beginning.</li> <li><strong>Special feature of the Instant Loan</strong>: In contrast to the other KfW loans, <strong>early repayment</strong> is possible here <strong>without an early repayment fee</strong></li></ul></li></ul><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>The following link guides you to the KfW Instant Loan:</strong></span><span style="text-decoration: underline;">bb) Adaptation of the existing funding possibilities:</span><strong>KfW Entrepreneur Loan</strong></p><ul> <li>KfW Corona support for investments and working capital for the enterprises which have been in business for more than 5 years</li> <li>For large enterprises without limitation of turnover (up to 80% risk assumption)</li> <li>For SMEs (up to 90% risk assumption)</li> <li>Loan volume of up to EUR 1 billion per enterprise group<ul> <li>limited to a maximum of 25% of the annual turnover of 2019 or</li> <li>twice the wage costs of 2019 or</li> <li>the current liquidity requirement for the next 18 months in case of small and medium-sized companies or 12 months in case of large companies</li> <li>In case of credits of more than EUR 25 million, the amount of the credit is limited to a maximum of 50% of the total debt of the company.</li></ul></li> <li>Early repayment is possible against payment of an early repayment fee.</li> <li>Improvement of loan conditions from 22 April 2020:<ul> <li>Extension of the loan term for loans up to EUR 800,000 from a maximum of 5 to a maximum of 10 years.</li> <li>Extension of the loan term for loans up to EUR 800,000 from a maximum of 5 to a maximum of 6 years.</li> <li>On request, instead of 1 year, now 2 years of interest payment only, no repayment.</li></ul></li></ul><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>The following link guides you to the KfW Entrepreneur Loan:</strong></span><strong>ERP Start-up Loan</strong></p><ul> <li>KfW Corona support for investments and working capital for the enterprises which have been in business for less than 5 years</li> <li>For large enterprises without limitation of turnover (up to 80% risk assumption)</li> <li>For SMEs (up to 90% risk assumption)</li> <li>Loan volume of up to EUR 1 billion per enterprise group<ul> <li>limited to a maximum of 25% of the annual turnover of 2019 or</li> <li>twice the wage costs of 2019 or</li> <li>the current liquidity requirement for the next 18 months in case of small and medium-sized companies or 12 months in case of large companies of the applicant.</li> <li>In case of loans of more than EUR 25 million, the amount of the credit is limited to a maximum of 50% of the total debt of the company.</li></ul></li> <li>Early repayment is possible against payment of an early repayment fee.</li> <li>Improvement of loan conditions from 22 April 2020:<ul> <li>Extension of the loan term for loans up to EUR 800,000 from a maximum of 5 to a maximum of 10 years.</li> <li>Extension of the loan term for loans up to EUR 800,000 from a maximum of 5 to a maximum of 6 years.</li> <li>On request, instead of 1 year, now 2 years of interest payment only, no repayment.</li></ul></li></ul><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>The following link guides you to the ERP Start-up Loan:</strong></span>As already indicated, it should be noted that applications for liquidity support from KfW are not submitted directly via KfW, but via the company's <strong>respective regular bank</strong>.With regard to the application process, all KfW funding is facilitated: For loans of up to EUR 3 million per enterprise KfW waives its own risk assessment. Risk assessment is only carried out by the regular bank in order to accelerate the processes. Loans up to EUR 10 million are only subject to a simplified review ("Fast Track Procedure"). The evidence to be submitted is kept very simple.The following applies to <strong>all KfW funding</strong>: The enterprise <strong>must not have been in financial difficulties</strong> before the corona crisis broke out (<strong>reference date 31 December 2019)</strong>.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Guarantees</strong></span>The procurement of liquidity is also made possible by facilitation of guarantees:</p><ul> <li>On the one hand, the maximum guarantee amount is increased from the original EUR 1.25 million to EUR 2.5 million. Furthermore, the risk share of the Federal Government in the guarantee banks increases by 10 percent.</li> <li>In future, the guarantee banks will be able to make guarantee decisions up to an amount of EUR 250,000 by express procedure to accelerate the procurement of liquidity (independent decision within three days).</li> <li>The previous limitation under the large guarantee scheme (parallel federal/state guarantees) to companies in structurally weak regions no longer applies. In future, companies outside the structurally weak regions will also be able to benefit from this. With a guarantee ratio of up to 80 percent, the Federal Government makes it possible to cover working capital financing and investments requiring a guarantee of EUR 50 million or more.</li></ul><p></p><h5>1.3 Tax deferrals</h5>The intended <strong>fiscal policy measures</strong> consist of tax deferrals, reductions in advance tax payments and the suspension of enforcement measures to improve the liquidity of companies. All in all, companies will be granted the possibility of tax reductions in the billions. The prerequisite is that the taxable entity is directly affected by the effects of the corona pandemic. Advance tax payments would be reduced if the taxable income or turnover in the current year is expected to be lower.Companies wishing to take advantage of this option should contact their competent tax authority. In many cases the competent tax authorities have already provided online application forms.<h5>1.4 Actions adopted by the Federal States</h5>If necessary, the main banks can also make use of the guarantee instruments. All federal states have now adapted the guarantee framework of their guarantee banks and are adapting to the new situation. Inquiries for the respective financing project can be made via the joint portal of the guarantee banks.The average time taken to process applications will be extremely reduced where possible and should be around 1 to 2 weeks, with some federal states promising even faster responses.The loan amount up to which the guarantee banks will provide coverage is approximately EUR 2.5 million.Up to an amount of EUR 250,000, however, simplified procedures without additional committee involvement should ensure even faster disbursement (<strong>Express Guarantee</strong>).Beyond this, all the federal states have initiated or are planning their own measures: As already mentioned above, the Federal States execute the Emergency Aid Programmes of the Federal Government based on a management agreement, in the following you can only find State-owned Emergency Aid Programmes adding on the Emergency Aid Programmes of the Federal Government.<strong>Bavaria</strong><span style="text-decoration: underline;">Action</span>:&nbsp;<strong>Emergency aid programme Bavaria</strong>: The Bavarian state government has set up an emergency aid programme adding on the Emergency Aid Programme by the Federal Government.<ul> <li>Eligible parties: Commercial enterprises and agricultural enterprises (excluding primary production) and members of the in-dependent professions with up to 250 employees based in Bavaria</li> <li>Amount of emergency aid: The emergency aid is scaled ac-cording to the size of the operation and amounts to between EUR 5,000 and 50,000.</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: the applications are processed by the respective district governments and, for the city of Munich, by the Munich city administration.<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>BayernFonds</strong>:&nbsp;Loan guarantees and state participation in medium-sized companies that have been healthy up to now and play a key role in the economy.</p><ul> <li>Eligible parties: Companies meeting at least 2 of the 3 following criteria: Employment of at least 50 employees, exceeding the limit of EUR 10 million regarding&nbsp;balance sheet total or turnover proceeds</li> <li>Volume of the BayernFonds:<ul> <li>Loan guarantees of up to EUR 36 billion</li> <li>Recapitalisation measures: volumes of EUR 20 billion</li></ul></li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Applications to be filed via the Bavarian Ministry of Economic Affairs, Regional Development and Energy. The application procedure is currently in preparation.<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>Universal loan of the LfA</strong></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Commercial companies with an annual turnover (consolidated turnover) of up to and including EUR 500 million and members of the independent professions.</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Maximum loan amount: EUR 10 million per project</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Main bank procedure.<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>Emergency loan of the LfA</strong></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Small and medium-sized enterprises in the commercial sector.</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Max. EUR 2 million</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Main bank procedure.&nbsp;Submission of a consolidation concept is generally waived if the main bank confirms a reason for consolidation to the LfA when submitting the application.<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>Corona Instant Loan of LfA</strong></p><ul> <li>Eligible parties: Companies with up to 10 employees</li> <li>Loan amount:&nbsp;Maximum of EUR 100,000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Application process currently in preparation.<strong>Baden-Wuerttemberg</strong><span style="text-decoration: underline;">Action</span>:&nbsp;<strong>Hardship fund (emergency aid)</strong></p><ul> <li>Eligible parties: Self-employed and medium-sized companies with up to 50 employees</li> <li>Amount of aid: The emergency aid is scaled ac-cording to the size of the operation and amounts to up to EUR 30,000.</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Action</span>:&nbsp;<strong>Investment fund</strong>: In preparation; investment fund with up to EUR 1 billion<span style="text-decoration: underline;">Action</span>:&nbsp;<strong>Liquidity loan of the L-Bank</strong></p><ul> <li>Eligible parties: For freelancers and companies with up to 500 employees</li> <li>Amount of aid: Regular loan amount between EUR 10,000 up to 5 million&nbsp;Existing L-Bank promotional loans are subject to a 12-month suspension of repayment upon informal application</li> <li>Special repayment: Possible at any time without an early repayment fee</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Main bank procedure<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>Business start-up financing</strong></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;For start-ups and young enterprises (enterprises may be active on the market for a maximum of 5 years), also for short-term liquidity requirements</li> <li>Amount of aid:&nbsp;EUR 5,000 up to 5 million</li> <li>Special repayment: Possible at any time without an ear-ly repayment fee</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Main bank procedure<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>Growth financing</strong></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Established companies that have been active on the market for at least 5 years, also for short-term liquidity requirements.</li> <li>Amount of aid:&nbsp;EUR 10,000 up to 5 million</li> <li>Special repayment: Possible at any time without an early repayment fee</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Main bank procedure<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>Financing of further education/training 4.0</strong></p><ul> <li>Use of loans:&nbsp;For further professional qualification of employees (also to avoid short-time work) to adapt to new operational or digitalisation processes in the context of further training/retraining measures.</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Usually EUR 20,000 per employee to be qualified.</li> <li>Special repayment: Possible at any time without an ear-ly repayment fee</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Main bank procedure<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>Innovation financing 4.0</strong></p><ul> <li>Use of loans:&nbsp;Financing of innovative projects to develop new or improved products or processes, digitalisation projects or to develop or introduce a new innovative business model.</li> <li>Amount of aid:&nbsp;EUR 10,000 to 5 million, for larger companies up to EUR 25 million</li> <li>Special repayment: Excluded for the first 5 years after loan commitment, thereafter possible at any time against payment of an early repayment fee.</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Main bank procedure<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>Agriculture – Securing Liquidity</strong></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Enterprises engaged in primary agricultural production (agriculture, horticulture, fruit growing, viticulture) to cover exceptional costs.&nbsp;Declines in earnings of at least 30 percent are required in the branch of business concerned</li> <li>Amount of aid:&nbsp;EUR 5,000 up to 10 million</li> <li>Special repayment: Normally excluded</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Main bank procedure<strong>Berlin</strong><span style="text-decoration: underline;">Action</span>:&nbsp;<strong>Rescue Aid Corona</strong></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Small and medium-sized enterprises (SMEs) according to the EU definition of SMEs with permanent establishment in Berlin, whose business start-up phase (3 years) has ended.</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Granting of rescue and restructuring loans up to EUR 0.5 million; in exceptional cases up to EUR 2.5 million<span style="text-decoration: underline;">Application</span>:&nbsp;Submission of application to Investitionsbank Berlin.</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>Emergency aid (subsidy for small enterprises)</strong></p><ul> <li>Eligible parties: Small and micro-enterprises with a maximum of five employees as well as freelancers and solo self-employed persons.</li> <li>Amount of aid: Up to EUR 9,000 for applicants with up to 5 employees (increase of emergency aid of the Federal Government by EUR 4,000).</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Submission of application to Investitionsbank Berlin.<strong>Brandenburg</strong><span style="text-decoration: underline;">Action</span>:&nbsp;<strong>Emergency Aid Programme of Investiti-onsbank des Landes Brandenburg</strong></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Commercial enterprises and self-employed members of the inde-pendent professions (up to 100 employees) with business or workplace in the State of Brandenburg</li> <li>Amount of aid:&nbsp;between EUR 9,000 and 60,000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>:&nbsp;Submission of application to Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB).<strong>Bremen</strong><span style="text-decoration: underline;">Action</span>:&nbsp;<strong>Corona Emergency Aid Programme</strong></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Micro-enterprises with up to 49 employees and an annual turnover of up to EUR 10 million</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Up to EUR 20,000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>:&nbsp;Submission of application to Förderbank für Bremen und Bremerhaven.<strong>Hamburg</strong><span style="text-decoration: underline;">Action</span>:&nbsp;<strong>Hamburg Corona Emergency Aid (HCS)</strong></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Small and medium-sized enterprises of agriculture with up to 250 employees (full-time equivalent), solo-self-employed and members of the free (independent) professions as well as artists and creative artists</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Up to a maximum of EUR 30,000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>:&nbsp;Submission of application to Hamburgische Investitions- und Förderbank (IFB).<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>Hamburg-Kredit Liquidität (HKL)</strong></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Small and medium-sized enterprises based in Hamburg</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Rescue loan for working capital up to EUR 250,000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Submission of application to Hamburgische Investitions- und Förderbank (IFB).&nbsp;Submission of application possible shortly.&nbsp;Further information can be found on the website of Hamburgische Investitions- und Förderbank.<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>IFB Promotional Loans for Culture and Sport</strong></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Cultural institutions and sports clubs</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Rescue loans up to EUR 150,000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Submission of application to Hamburgische Investitions- und Förderbank (IFB).<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>Hamburg Loan Foundation and Succes-sion (GuN)</strong></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Small and medium-sized enterprises (SMEs) of the commercial sector in Hamburg and freelancers and other service providers who have been active on the market for a maximum of 5 years</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Loans up to EUR 750,000 per project</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Main bank procedure<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>Hamburg Growth Loan</strong></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Small and medium-sized commercial enterprises (SMEs) in Hamburg and freelancers as well as persons who rent or lease commercial property as part of a commercial activity and have been on the market for at least 5 years</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Working capital loans up to EUR 500,000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Main bank procedure.&nbsp;Further information on the website of Investitionsbank Hamburg.<strong>Hesse</strong><span style="text-decoration: underline;">Action</span>:&nbsp;<strong>Emergency Aid Programme</strong></p><ul> <li>Eligible parties: Small enterprises with up to&nbsp;50 employees, self-employed, freelancers and artists.</li> <li>Amount of aid: Up to EUR 30,000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>:&nbsp;Submission of application with Regierungsprä-sidium Kassel.<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>Hesse Microliquidity</strong></p><ul> <li>Eligible parties: Companies with up to 50 employees (full-time equivalent)</li> <li>Loan amount: Loan from EUR 3,000 to 35,000</li> <li>Special repayment: Possible without an early repayment fee</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>Liquidity assistance for SMEs</strong></p><ul> <li>Eligible parties: SMEs</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Loan amount between EUR 5,000 and 200,000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Main bank procedure<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>Capital for small enterprises (KfK)</strong></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Small commercial enterprises (including commercially active social enterprises) and freelancers with up to 25 employees and an annual turnover of EUR 5 million</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Loans between EUR 25,000 and 150,000, to which the main bank adds at least 50 percent. No stand-ard bank collateral is required for these promotional loans.</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Main bank procedure.&nbsp;Further information on the website of Wirt-schafts- und Infrastrukturbank Hessen.<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>Start-up and growth financing Hesse (GuW)</strong></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;SMEs with up to 250 employees and EUR 50 million turnover</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Working capital loans up to EUR 1 million</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Main bank procedure&nbsp;<strong>Mecklenburg-Western Pomerania</strong><span style="text-decoration: underline;">Action</span>:&nbsp;<strong>Emergency aid</strong></p><ul> <li>Eligible parties: Commercial enterprises from all economic sectors as well as solo self-employed persons and members of the independent professions including cultural professionals with up to 100 employees</li> <li>Amount of aid: Up to EUR 60,000</li></ul><p>&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">Application</span>: application (by post) to Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>Liquidity assistance for operating expenditure of SMEs</strong></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;SMEs</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Repayable subsidy up to EUR 200,000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Lending through Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung (GSA).<strong>Lower Saxony</strong><span style="text-decoration: underline;">Action</span>:&nbsp;<strong>Liquidity assistance loan</strong></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;SMEs</li> <li>Amount of liquidity assistance:&nbsp;Up to EUR 50,000</li> <li>Special repayment: Possible at any time without an early repayment fee</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>:&nbsp;Directly via NBank without involvement of a main bank<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>State subsidy for small enterprises</strong></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Small enterprises with up to 49 employees</li> <li>Amount of liquidity assistance:&nbsp;Up to EUR 20,000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>:&nbsp;Directly via NBank without involvement of a main bank&nbsp;<strong>North Rhine-Westphalia</strong><span style="text-decoration: underline;">Action</span>:&nbsp;<strong>NRW Emergency aid</strong></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Commercial and non-profit enterprises, self-employed persons and members of the independent professions, including artists, with up to 50 employees</li> <li>Amount of aid for 3 months: Up to EUR 25,000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>NRW.BANK.Universalkredit</strong></p><ul> <li>Eligible parties:<ul> <li>Founders of new businesses, medium-sized enterprises (domestic and foreign commercial enterprises which are majority-owned by private individuals and whose annual turnover - including affiliated companies - does not exceed EUR 500 million), and</li> <li>Members of the independent professions.</li></ul></li></ul><p>For companies that have run into liquidity problems due to the corona crisis, the indemnity offer of 50 percent risk assumption has been extended by 80 percent risk assumption for working capital financing up to 5 years. The minimum amount for indemnifications does not apply.</p><ul> <li>Amount of aid:&nbsp;A minimum/maximum amount has not been set</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Main bank procedure<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>NRW.Start-up akut</strong></p><ul> <li>Eligible parties: Innovative, growth-oriented companies (corporations) in seed or start-up phase (founded within the last 36 months).</li> <li>Amount of aid: Convertible loans between EUR 15,000 and EUR 200,000, whereas the maximum subsidy amount is limited by an existing <em>de minimis</em> subsidy for the company, when applicable.</li> <li>Special repayment: None, possible at any time without an early repayment fee</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>NRW.SeedCap</strong></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;SMEs (corporations) that are in the process of being established or in the start-up phase, in principle up to 36 months after establishment</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Minority interest, EUR 15,000 to 200,000, of which initially up to EUR 200,000 can be drawn already in the first call.</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>NRW.BANK.Venture Fonds</strong></p><ul> <li>Eligible parties: Start-ups and young growth companies (corporations) with convincing business models.</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Minority interest or convertible loans, EUR 0.25 million up to 6.0 million, first financing up to EUR 3 million.</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>Investment capital for small enterprises</strong></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Small enterprises and start-ups</li> <li>Amount of investment: Investment capital of up to&nbsp;EUR 75,000 from the Micro-Mezzanine Fund Germany</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Submission of application to Kapital-beteiligungsgesellschaft (KBG)<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>Emergency aid for creative artists</strong></p><ul> <li>Eligible parties: Professionally employed and independent artists.</li> <li>Amount of aid:&nbsp;One-off payment of up to EUR 2,000.</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Submission of applications to the relevant district government.<strong>Rhineland-Palatinate</strong><span style="text-decoration: underline;">Action</span>:&nbsp;<strong>Emergency Aid Programme</strong></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Enterprises with up to 30 employees</li> <li>Amount of aid:<ul> <li>Enterprises with up to 10 employees:Up to EUR 10,000 immediate loans from the state if required.</li> <li>Enterprises with 11 up to 30 employees: Up to EUR 10,000 immediate loans from the state plus a subsidy amounting to 30 percent of the loan amount.Enterprises with 6 The total emergency aid amounts to up to EUR 39,000.</li></ul></li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>:&nbsp;Main bank procedure<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>Entrepreneur Loan RLP</strong></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;SMEs and freelancers who have been on the market for at least 5 years</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Investment financing up to EUR 2 million and working capital financing up to EUR 500,000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>:&nbsp;Main bank<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>ERP Start-up Loan RLP</strong></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Founders of new start-ups, SMEs in their first 5 business years, freelancers and natural persons taking over a business</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Investment financing up to EUR 2 million and working capital financing up to EUR 500,000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Main bank<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>Education and training loan RLP</strong></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;SMEs, MidCap companies and freelancers who provide training or further education.</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Investment financing up to EUR 2 million and working capital financing up to EUR 500,000.</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Main bank<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>Working capital loan RLP</strong></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;SMEs, midcap companies and freelancers who provide training or further education with additional work-ing capital requirements.</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Working capital financing up to EUR 5 million.</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Main bank.&nbsp;Further information can be found on the website of Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz.<strong>Saarland</strong><span style="text-decoration: underline;">Action</span>:&nbsp;<strong>Liquidity assistance loan "Emergency Loan Saarland"</strong></p><ul> <li>Eligible parties: SMEs</li> <li>Loan amount:&nbsp;Maximum of EUR 500,000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>:&nbsp;Submission of application directly to Saarländische Investitionskreditbank (SIKB).<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>Corona aid for medium-sized companies</strong></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Companies and self-employed members of the independent professions with more than 10 up to 100 employees.</li> <li>Amount of aid: Up to EUR 25,000</li></ul><p><strong>Saxony</strong><span style="text-decoration: underline;">Action</span>:&nbsp;<strong>Emergency Aid Programme "Saxony helps immediately"</strong></p><ul> <li>Eligible parties: Individual entrepreneurs (solo self-employed persons), micro-enterprises and freelancers in Saxony with an annual turnover or annual results of up to EUR 1 million.</li> <li>Amount of the liquidity assistance loan: from EUR 5,000 to 50,000, in exceptional cases up to EUR 100,000, with a term of up to ten years. Structured as an interest-free subordinated loan.</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>:&nbsp;Submission of application via Sächsische Aufbaubank (SAB).<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>Emergency aid loan SMEKUL</strong></p><ul> <li>Eligible parties: Small and medium-sized enterprises (SMEs) in agriculture, fisheries and aquaculture and forestry.</li> <li>Loan amount: Minimum EUR 5,000, maximum EUR 100,000</li> <li>Special payments: Possible at any time</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Submission of application soon to be possible.&nbsp;<strong>Saxony-Anhalt</strong><span style="text-decoration: underline;">Action</span>:&nbsp;<strong>Emergency Aid Programme</strong></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Enterprises with up to 50 employees, including micro-enterprises, solo self-employed persons and freelancers.</li> <li>Amount of aid: Up to EUR 25,000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>:&nbsp;Submission of application via Investitionsbank Sachsen-Anhalt.<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>IB loan for small and micro enterprises</strong></p><ul> <li>Eligible parties: Existing companies / freelancers with up to 50 employees.</li> <li>Amount of aid: Loan, minimum EUR 10,000, maximum EUR 150,000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Submission of application via Investitionsbank Sachsen-Anhalt.<strong>Schleswig-Holstein</strong><span style="text-decoration: underline;">Action</span>:&nbsp;<strong>Corona Emergency Aid Programme</strong></p><ul> <li>Eligible parties: Self-employed persons, members of the independent professions and enterprises (including enterprises of primary agricultural production) with more than 10 and up to 50 employees.</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Subsidy of up to EUR 30,000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Submission of application via Investitionsbank Schleswig-Holstein.<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>IB.SH Mittelstandssicherungsfonds</strong></p><ul> <li>Eligible parties:<ul> <li>Operators of boarding houses, camping sites, camper sites, yachting harbours and marinas to the extent that they act as accommodation facilities.</li> <li>Commercial lessors of holiday apartments and houses and similar offers providing accommodation for tourist purposes.</li> <li>Facilities for the accommodation of children and young people, such as, in particular, young people's recreational facilities, young people's educational facilities, youth hostels, school hostels, holiday camps and youth camps.</li> <li>Restaurants and bars within the meaning of section 1 German Restaurant Code.</li></ul></li> <li>Amount of aid: loans ranging from EUR 15,000 to 750,000 (max. 25 percent of the turnover of the year 2019).</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>:&nbsp;Main bank procedure<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>IB.SH SME loan</strong></p><ul> <li>Eligible parties:<ul> <li>Natural persons and enterprises</li> <li>Persons without unresolved negative characteristics in SCHUFA</li> <li>Companies whose Creditreform index does not exceed 349 when the application is submitted</li> <li>Companies with a positive economic equity</li></ul></li> <li>Amount of aid:&nbsp;EUR 25,000 to EUR 250,000 per project</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Applications can be submitted via the main bank, an advisor or directly to IB.SH (Investitionsbank Schleswig-Holstein).&nbsp;Further information and submission of application on the website of Investitionsbank Schleswig-Holstein.<strong>Thuringia</strong><span style="text-decoration: underline;">Action</span>:&nbsp;<strong>Corona Emergency Aid Programme</strong></p><ul> <li>Eligible parties: Commercial enterprises with up to 50 employees including individual enterprises as well as the business-related independent professions and the creative industries</li> <li>Amount of aid: Up to EUR 30,000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Submission of application via Thüringer Aufbaubank (TAB).</p><h5>1.5 Outlook</h5>The Federal and State Governments are making every effort to mitigate the economic repercussions of coronavirus. With the creation of the Economic Stabilisation Fund, the Federal Government is turning away from the previously valid "black zero" credo and is financing this by way of a supplementary budget through new borrowing of EUR 156 billion in order to stabilise the economy. In parallel, new liquidity aids are continuously launched, such as - most recently - the KfW Instant loan for medium-sized companies.The state of North Rhine-Westphalia is also putting together a EUR 25 billion rescue package and is prepared to take on new debt in return. Bavaria increased its Corona rescue package by EUR 20 billion. In parallel, the planning of the BayernFonds is increasingly taking shape. This makes it clear: The situation is highly dynamic, since the Federal and the State Government are making great efforts to ensure that no one is left behind.<h2>Conclusion</h2>The multitude of support measures available to date - and constantly growing - resembles a jungle for companies in need of help. For this reason, this Communication will be regularly updated in order to provide the potentially affected companies with the best possible overview of available assistance measures.One thing is clear: Whether the company seeking help is looking for funding itself or calls in expert consultants: the application for financial aid should be made quickly. The measures described above are intended to help companies which have been economically sound up to now but which are in difficulty as a result of the corona crisis.Eligibility for funding, thus, depends crucially on a convincing presentation of the viability of the business model to date and the negative effects of the current crisis on the company's situation. In this respect, the company should draw on specialist expertise in order to be able to submit a promising application as quickly as possible. Although the German government plans to suspend the obligation to file for insolvency for affected companies for the time being, it is important to counteract impending liquidity shortages as early as possible in order to maintain the economic performance of the company.<em>BEITEN BURKHARDT's practice groups in the areas of labour &amp; employment law, bank-ing/financing/restructuring and tax law have set up a task force to assist companies in applying for the necessary measures.</em><a href="mailto:" target="_blank" rel="noopener">Dr Maximilian Degenhart</a>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 11 May 2020 03:53:02 +0200</pubDate>
                        <title>I diritti degli artisti visivi rimasti indietro</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/i-diritti-degli-artisti-visivi-rimasti-indietro</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h4>La crisi in atto solleva domande urgenti sullo statuto dell'artista. Quali tutele per gli artisti visivi italiani? Risponde <strong>Alessandra Donati</strong>, esperta di legislazione del mercato dell'arte</h4><em>di Francesca Guerisoli</em>In queste settimane, associazioni, fondazioni e gruppi informali di operatori dell'arte contemporanea stanno inoltrando diversi appelli alla politica affinché non ci si dimentichi degli artisti visivi, categoria già molto fragile, in Italia, ben prima dello stato di emergenza sanitaria. Ne parliamo con <strong>Alessandra Donati</strong>, docente di Diritto Comparato delle Obbligazioni e dei Contratti presso l'Università Milano-Bicocca, di Legislazione del Mercato dell'Arte in Naba e all'Opificio delle Pietre Dure, avvocato of Counsel in <strong>Nctm</strong> , da anni impegnata nello studio e nella ricerca del diritto dell'arte, in particolar modo degli artisti visivi contemporanei. Lo stato di emergenza ha portato prepotentemente a galla un problema endemico del sistema dell'arte contemporanea italiano: la tutela degli artisti, che appaiono sotto-tutelati, mal pagati, cui spesso si propone loro visibilità al posto di un equo compenso.<em>Quali sono, a tuo avviso, i problemi strutturali relativi al sostentamento degli artisti, nel nostro Paese?</em>La crisi ha esasperato alcune profonde problematiche strutturali: manca cioè un sistema virtuoso che riconosca e valorizzi il lavoro dei nostri artisti contemporanei, che induca professionalità anche nell'organizzazione e nell'inquadramento lavorativo e li supporti con un forte e strutturato mecenatismo. L'artista beneficia già di particolari diritti, come il diritto di seguito, e di misure fiscali e previdenziali specifiche, come Iva agevolata al 10% per vendite dirette - che però all'estero è più basso, è il 5% - e fondo previdenziale per pittori e scultori (PSMSAD). Tutto ciò non basta, il sistema è caratterizzato da scarsa coscienza, scarso riconoscimento di professionalità nel privato e disattenzione del pubblico: tale visione è tristemente confermata, oggi, dall'assenza di misure specifiche destinate alle arti visive. La mia ricerca su di una proposta di contratti nel mondo dell'arte (I contratti degli artisti, nuovi modelli di trattativa, Giappichelli, 2012) era partita proprio dalla richiesta degli artisti di supportare con strumenti concreti il percorso di professionalizzazione della attività artistica.I modelli all'estero ci sono e sono avanzati, d'altra parte il legislatore europeo nel lontano 2007 con l'adozione dello Statuto sociale degli artisti (2006/2249) era già intervenuto chiedendo agli ordinamenti nazionali di attivarsi al fine di sostenere la creazione artistica con misure che intervengano sugli aspetti commerciali, previdenziali e fiscali della vita dell'artista, qualificandone professionalmente l'attività anche attraverso la creazione di un "registro professionale europeo" che possa raccoglierne le esperienze lavorative. In questo contesto avevamo pubblicato Il manifesto per i diritti dell'Arte Contemporanea redatto con G. Ajani, G. Bolongaro e A. Detheridge, e con gli artisti L. Bertolo, C. Camoni, E. Favini, M. Fragnito, L. Fregni, A. Nassiri, A. Rovaldi.Negli ultimi anni due risposte istituzionali di rilievo dedicate al sostegno dell'arte contemporanea sono arrivate con la creazione dell'<em>Italian Council</em> (2017) e dell'<em>Art Bonus</em> (2014). Il primo, con un <em>budget</em> di 1.700.000 euro, finanzia progetti che prevedono la promozione internazionale di artisti (e dal 2019 anche di curatori e critici), oltre che l'incremento delle collezioni pubbliche. L'<em>Art Bonus</em> prevede importanti benefici fiscali sotto forma di credito d'imposta per chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura. Entrambi gli strumenti, però, non sono sufficienti a garantire una continuità di ricerca artistica.<em>Avrebbe senso immaginare, oggi, misure di sostegno pubblico agli artisti? E come miglioreresti l'Art Bonus, anche sulla scia di esempi esteri virtuosi? </em>Quanto al sostegno pubblico, in questo momento condivido pienamente l'appello di Hans-Ulrich Obrist: è necessario un grande progetto di arte pubblica, come ai tempi del New Deal di Roosevelt. La Legge Bottai che istituì il "2%", recentemente rinnovata dallo stesso ministro Franceschini, era proprio volta a sostenere gli artisti visivi in difficoltà ed a incentivare la rinascita del paese attraverso una forte spinta culturale.&nbsp;Per quanto riguarda invece l'<em>Art Bonus</em>, oggi è urgente la fondazione di un vero e proprio sistema di partecipazione del privato a sostegno della creazione di arte visiva contemporanea e delle collezioni, anche pubbliche. La normativa italiana in materia è molto limitata e frammentaria, non essendo il risultato di un sistematico disegno programmatico coerente: il ministro Franceschini ha l'opportunità di completare il progetto già iniziato nel 2014. L'<em>Art Bonus</em> è un istituto elaborato in Francia, dove è parte di un sistema complesso, non limitato alle sole elargizioni in denaro per la conservazione del patrimonio culturale pubblico, ma comprende anche sgravi fiscali per chi investe in artisti contemporanei - basti considerare il fatto che in Francia le donazioni rappresentano il 78% delle acquisizioni del Centre Pompidou. Soggetti a favore dei quali può essere versata l'elargizione sono, oltre agli enti pubblici, i <em>no profit</em> nonché tutti quei soggetti impegnati nell'organizzazione di mostre d'arte contemporanea, a condizione che i versamenti siano destinati a tale specifico scopo: così si incentiva la creazione, la circolazione ed esposizione di arte contemporanea. Inoltre, totale detrazione per l'acquisto da parte di imprese di opere d'arte di artisti viventi qualora l'acquisto persegua anche finalità di pubblico interesse, nel caso in cui si preveda cioè l'esposizione al pubblico: così si incentiva la creazione di collezioni private con pubblica fruibilità. Beneficio fiscale, trasparenza, pubblica utilità, professionalità: il sistema diventa virtuoso.<em>Il 1° maggio è stato pubblicato il manifesto del gruppo Art Workers Italia, sorto in queste settimane di lockdown, che tratta il tema del sostegno dei lavoratori dell'arte contemporanea italiani. Tra gli scopi figurano la messa a punto di un codice etico, la formulazione di obiettivi a breve e medio termine e l'individuazione di uno strumento volto a riconoscere i lavoratori dell'arte come categoria. Condividi le linee guida del gruppo?</em>Guardo con grande interesse al neo formato gruppo <em>Art Workers Italia</em> che unendo artisti, curatori e tutte le professionalità e i servizi ad essi legati si pone ambizioni molto alte: ripensare le logiche dell'intero settore attraverso la regolamentazione dei rapporti di lavoro e la redistribuzione delle risorse mediante una riflessione trasparente e solidale nell'eterogeneità delle sue componenti. Questa nuova realtà associativa si propone come scopo primario quello della valorizzazione delle competenze professionali nella gestione dell'arte contemporanea: per la prima volta in Italia si è costituita una organizzazione che riunisce strutturalmente tutte le professionalità coinvolte nel sistema di produzione dell'arte, con consapevolezza, determinazione e forza organizzativa. Oltre all'attività dell'artista è indubbia la necessità di un inquadramento professionale dignitoso e valorizzato di tutti gli “<em>art workers</em>”, personalità imprescindibili del sistema dell'arte.<em>Cosa suggeriresti al ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, per non dimenticarsi della categoria degli artisti visivi?</em>I provvedimenti ad oggi adottati dal MIBACT non mirano ad alleviare concretamente lo stato di sofferenza economico causato dalla pandemia che artisti, gallerie e musei stanno vivendo. Gli artisti hanno bisogno ora di un aiuto concreto. Il momento storico suggerisce di partire con immediato e materiale sostegno agli artisti con indennizzi, prestiti, agevolazioni fiscali. Londra, Parigi, Berlino e Madrid hanno attivato piani di supporto più o meno efficaci, ma senza dubbio in grado di dare un chiaro segnale di presenza ai propri artisti. Iniziative che purtroppo, dalla lettura dei decreti, non sembrano essere ancora nell'agenda di Roma.&nbsp;È d'altra parte anche importante lavorare ad una parallela proposta di coinvolgimento diretto dell'artista, riconoscendo valore professionale al suo contributo, nella ricostruzione del sistema culturale che l'emergenza richiede, valorizzando il più possibile il momento di intervento dell'artista nello spazio pubblico e il ruolo pubblico dell'arte contemporanea. E di nostri artisti.&nbsp;<em>Tratto da Il Sole 24 Ore</em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 06 May 2020 04:33:48 +0200</pubDate>
                        <title>La responsabilità dell&#039;ente in caso di violazioni correlate al COVID-19 e il ruolo dell&#039;OdV</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-responsabilita-dellente-in-caso-di-violazioni-correlate-al-covid-19-e-il-ruolo-dellodv</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h3><em>Presidi in tema antinfortunistici nella gestione dell’emergenza epidemiologica</em></h3><em>di Dott. Alessandro Foti - ESHQ Consulting S.r.l.,&nbsp;Avv. Paolo Gallarati, Avv, Roberta Guaineri e Avv. Giulio Uras - Nctm Studio Legale</em><h2>1. Introduzione</h2>L’emergenza sanitaria conseguente alla diffusione in Italia del COVID-19 espone e, presumibilmente, continuerà a esporre nei prossimi mesi le imprese e coloro che a vario titolo operano all’interno dell’organizzazione aziendale a rischi inediti.Tra questi, assumono una rilevanza tutt’altro che trascurabile i rischi connessi alla potenziale commissione di reati rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 (di seguito il “<em><strong>Decreto</strong></em>”) e, in particolare, dei delitti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro richiamati dall’art. 25-<em>septies</em> del Decreto.Le misure precauzionali adottate prima dell’inizio dell’epidemia si sono infatti da subito rivelate insufficienti a garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori rendendo più che concreta la possibilità per l’ente di essere sanzionato ai sensi del Decreto.Il presente articolo si propone, senza pretesa di esaustività, di affrontare alcuni profili critici in relazione alla responsabilità amministrativa dell’ente, alle misure che l’ente datoriale deve adottare e ai compiti che l’organismo di vigilanza è chiamato a svolgere nell’ambito dei controlli sulle iniziative intraprese per contenere i rischi di contagio.<h2>2. La responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 nella gestione dell’emergenza sanitaria: profili critici</h2>Per comprendere se e quando l’ente può essere chiamato a rispondere ai sensi dell’art. 25-<em>septies</em> del Decreto nel caso in cui un lavoratore contragga il COVID-19 e all’infezione consegua una lesione ovvero la morte dello stesso, è opportuno preliminarmente richiamare la disciplina generale contenuta nella sezione I del capo I del Decreto.Come noto, applicando i criteri generali di attribuzione della responsabilità amministrativa degli enti di cui agli artt. 5 e 6 del Decreto, in questa ipotesi l’ente è responsabile se, in assenza di cause di esclusione della responsabilità:a) è stato commesso un reato, tra quelli contemplati dall’art. 25-<em>septies</em> del Decreto (i.e. omicidio colposo o lesioni personali colpose con violazione della normativa antinfortunistica);b) il reato è stato commesso da un soggetto apicale o sottoposto;c) il reato è stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente.Mentre la seconda e la terza condizione non destano particolari perplessità per il caso che ci occupa (ben potendosi ravvisare un vantaggio, ad esempio, nel risparmio di spesa conseguente alla mancata fornitura di dispositivi di protezione individuale quali guanti, mascherine, etc.), maggiori problemi sorgono in relazione alla prima.Ciò anche in ragione della proliferazione normativa delle ultime settimane.Tanto il DPCM dell’11 marzo 2020 quanto il “<em>Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro</em>” sottoscritto dalle parti sociali il 14 marzo 2020 hanno previsto infatti una serie di misure precauzionali dirette a prevenire il rischio di contagio tra i lavoratori, talvolta prescrivendone l’adozione e talaltra semplicemente raccomandandola (è il caso, ad esempio, delle misure relative, tra l’altro, al controllo della temperatura corporea dei lavoratori prima dell’accesso ai luoghi di lavoro o al ricorso allo <em>smart working</em>). Ulteriori disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono state, poi, introdotte dal d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto Cura Italia).È evidente come le disposizioni in questione, innestandosi nel più generale impianto normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008 la cui violazione costituisce circostanza aggravante dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, abbia riflessi sull’elemento oggettivo e, in particolare, in relazione all’accertamento del nesso di causa tra condotta ed evento.Ci si chiede, anzitutto, se possa costituire una violazione della normativa antinfortunistica la mancata adozione di una misura prescritta dai vari provvedimenti che si sono succeduti in queste ultime settimane, o di una misura semplicemente raccomandata (ad esempio, il mancato ricorso allo <em>smart working</em>) o, infine, di misure ulteriori non contemplate nella normativa emergenziale.Sul punto occorre osservare come uno dei principi cardine del nostro ordinamento in materia di sicurezza sul lavoro consista nel c.d. “principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile”, secondo il quale il datore di lavoro, al di là delle specifiche previsioni normative, debba ispirare la propria condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza, per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza.Il principio in parola trova richiamo – oltre che nel d. lgs. n. 81/2008, ove all’ art. 15, lett. b) si richiede la riduzione dei rischi al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico – anche nel codice civile.L’art. 2087 cod. civ., infatti, nel prevedere un generale obbligo di protezione a carico del datore di lavoro, viene considerato dalla giurisprudenza non solo come una norma di chiusura in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, ma anche come una disposizione con “<em>una funzione dinamica, in quanto norma diretta a spingere l'imprenditore ad attuare, nell'organizzazione del lavoro, un'efficace attività di prevenzione attraverso la continua e permanente ricerca delle misure suggerite dall'esperienza e dalla tecnica più aggiornata&nbsp;al fine di garantire, nel migliore dei modi possibili, la sicurezza dei luoghi di lavoro</em>” (cfr. Cass. Civ., Sez. lav., 29 marzo 2019, n. 8911).In conclusione, ai fini della valutazione di un’eventuale responsabilità dell’ente ai sensi del Decreto, non è rilevante distinguere tra misure prescritte e misure semplicemente raccomandate, tantomeno se si parla di violazioni della normativa antinfortunistica idonee a integrare le circostanze aggravanti di cui agli art. 589 e 590 c.p., ma occorre valutare se le procedure adottate siano idonee o, meglio, le più idonee a prevenire i reati citati.Stabilisce infatti la Suprema Corte di Cassazione come “<em>la terminologia 'violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro' richiamata dagli artt. 589 e 590 c.p. è riferibile non solamente alle norme contenute nelle leggi specificatamente antinfortunistiche, ma anche a quelle che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza sul lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi</em>” (<em>cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 17 aprile 2019, n. 33244</em>).Il tema della responsabilità del datore di lavoro – e, quindi, dell’impresa – in <em>subiecta materia</em> non può prescindere, però, dalla necessità dell’accertamento del nesso di causa tra la condotta omissiva e l’evento malattia.Senza dilungarci troppo, il tema è sin troppo attuale, è evidente che la mancanza di conoscenza del virus COVID-19, delle dinamiche di nascita o delle modalità di trasmissione dello stesso rendano la questione molto complessa sotto il profilo giuridico, quando si tratta di dovere giudicare eventuali responsabilità personali.Ai fini della identificazione di una responsabilità dell’impresa ai sensi del Decreto, occorre, infatti, sottolineare come sia necessario procedere ad un rigoroso accertamento del nesso di causalità tra condotta ed evento; ai fini di un giudizio penale è imprescindibile verificare le modalità attraverso le quali il lavoratore abbia contagiato la malattia ed appurare che lo stesso si sia sviluppato in ambiente lavorativo.Sulla base delle informazioni oggi in nostro possesso, tale accertamento appare alquanto arduo, ma preme sottolineare come l’accertamento del nesso eziologico tra condotta e evento sia essenziale, soprattutto alla luce del fatto che ai sensi dell’art. 42 del Decreto Cura Italia la tutela assicurativa predisposta dall’Inail si estende anche ai casi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica.Tale orientamento, ben comprensibile e condivisibile in sede civile, certamente non può essere preso in considerazione come punto di partenza sotto il profilo penale e, quindi, ai fini dell’individuazione della responsabilità amministrativa dell’Ente ai sensi del Decreto.La Suprema Corte ha già avuto modo di affrontare il tema del nesso causale tra attività lavorativa e malattia professionale con numerose sentenze in materia di amianto, operando un distinguo tra causalità generale (l’ambiente ricco di amianto è idoneo a generare malattie professionali quali asbestosi ed altre) e causalità individuale (quel&nbsp;lavoratore ha contratto il tumore o la malattia a causa dell’esposizione all’amianto in quello specifico ambiente di lavoro), ponendo quindi l’accento sulla necessità di accertare nel singolo caso concreto la presenza del nesso di causalità.Alla luce di tutto ciò appare evidente come potrebbe essere difficile dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, un nesso di derivazione tra la condotta del datore di lavoro e l’infezione contratta dal lavoratore, non potendosi escludere, infatti, che quest’ultimo possa essere entrato in contatto con il virus in occasioni estranee all’ambiente lavorativo, come per esempio nel tragitto verso il posto di lavoro o nell’ambito della propria vita sociale.Altra questione rilevante ai nostri fini, è quella della durata delle misure in questione; fino a quando il datore di lavoro deve adottare le misure volte a prevenire il contagio da COVID-19 per non incorrere in una responsabilità per violazione della normativa antinfortunistica?A questo quesito non è agevole dare una risposta.Se ci si dovesse attenere alle attuali previsioni governative, vediamo che, da un lato il protocollo anti-contagio lega a doppio filo la sua validità temporale a quella del DPCM dell’11 marzo 2020 (la cui efficacia, inizialmente prevista fino al 3 aprile, è stata estesa successivamente estesa al 13 aprile), dall’altro appare più prudente considerare, come termine temporale, la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza che dovrebbe intervenire, salvo modifiche, il 31 luglio prossimo.Se si adotta, invece, un approccio più aderente al dettato del d.lgs. n. 81/2008 e ai principi sopra enunciati, appare chiaro che occorrerà valutare la permanenza o meno del rischio, prima di decidere se allentare o mantenere tali misure.Ma, ancora, qualora si decida di tenere il comportamento da ultimo sottolineato, maggiormente tutelante nei confronti dei lavoratori, quando si potrà indicare la cessazione del rischio? E, infine, qual è il livello di rischio che dovrebbe essere dichiarato cessato? Quello da contagio da COVID-19 o quello che debella completamente il virus?Se è vero, come sembra e come pare plausibile oggi, che prima arriveranno le cure e, successivamente il vaccino, e se è vero, come parrebbe, che il vaccino sarà destinato solo a coloro che ne necessitano, come si deve comportare l’imprenditore nel futuro ai fini della tutela dei suoi lavoratori, una volta cessata la situazione di emergenza?È chiaro che se un giorno il legislatore dovesse dare indicazioni della cessazione di tutte le misure di sicurezza, ciò aiuterebbe, anche se, alla luce dei principi sopra enunciati, ciò non esonerebbe il datore di lavoro da una possibile responsabilità in caso di contagio, mortale o meno, del suo dipendente.Se così, fosse, però, il datore di lavoro potrebbe essere considerato già oggi responsabile anche di eventuali malanni stagionali ecc. che dovessero colpire il lavoratore e che possono provocare una malattia, anche senza esito infausto.Così non è, oggi, perché non è possibile – come detto prima – accertare il nesso di causa tra condotta ed evento.Questo è l’argomento giuridico dirimente, a nostro avviso, ai fini di evitare un’estensione di responsabilità probabilmente eccessiva.Lo stesso ragionamento si potrebbe e dovrebbe adottare in relazione a questa epidemia (<em>rectius</em>: pandemia): probabilmente non ci sarà mai un momento in cui il rischio di contagio da virus COVID-19 potrà dirsi cessato e, quindi, non ci sarà mai un momento in cui verrà chiesto di non adottare specifiche misure di sicurezza.È verosimile ritenere che ci sarà un momento in cui verranno allentate le prescrizioni ma alcuni comportamenti “virtuosi” che questo momento ci impone diverranno parte delle procedure interne delle realtà produttive, indipendentemente dai risvolti giuridici di tali procedure.<h2>3. La valutazione del rischio biologico e l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione</h2>L’emergenza COVID-19 ha innescato un grosso dibattito nell’ambito della salute negli ambienti di lavoro. Il tema è legato a quale fosse la corretta interpretazione degli obblighi dei datori di lavoro e delle imprese relativamente all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione per la salvaguardia del personale nell’applicazione del D.lgs. 81/2008 relativamente alla valutazione del rischio e, nel caso specifico, quello biologico. I principali adempimenti su cui si concentra l’attenzione riguardano la valutazione dei rischi nelle aziende e le misure di prevenzione e protezione specifiche da adottare, oltre a porsi il quesito se quello dell’emergenza da COVID-19 sia o meno uno dei rischi su cui il datore di lavoro debba adeguare gli strumenti di tutela e prevenzione contemplati nel Testo Unico della Sicurezza (cd. “TUS”).Il datore di lavoro, ai sensi dell’art.17 e dell’art.28 del D.lgs. 81/2008, è tenuto alla valutazione di “tutti i rischi” presenti negli ambienti di lavoro e la specifica valutazione per il rischio da agenti biologici è prevista dal Titolo X del TUS. L’aspetto rilevante da tenere conto e se è necessario o meno aggiornare la valutazione dei rischi da agenti biologici a seguito della diffusione del COVID-19. Su questo fronte si sono confrontate diverse scuole di pensiero ma la linea più diffusa, suffragata anche da alcune ordinanze quale quella della Regione Veneto<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> e confermata dal “Protocollo di sicurezza per gli ambienti di lavoro”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> iiaggiornato in data 24 aprile u.s., ritiene che una valutazione del rischio specifico per il COVID-19 sia obbligatorio per tutte le fattispecie di attività economiche in cui il rischio legato all’attività lavorativa sia diverso da quello della popolazione generale.A questo punto è importante porsi il quesito di quali siano queste attività economiche “a rischio COVID-19” dal punto di vista professionale? Queste tipologie di aziende sono sostanzialmente di due tipi: il primo blocco riguarda quelle che aziende che utilizzano deliberatamente per le proprie attività organismi biologici, per esempio i laboratori di ricerca biotecnologica, laboratori di analisi cliniche, etc. Il secondo blocco riguarda invece quelle aziende che non fanno uso deliberato di agenti biologici ma che potenzialmente potrebbero comunque entrare in contatto con qualcuno di essi (es. ospedali e tutte quelle&nbsp;attività in generale in cui vi sia contatto interpersonale con un significativo numero di individui quali, ad esempio, i pubblici esercizi).Fatta questa assunzione ne deriva che le aziende che non sono soggette ad un rischio professionale specifico da COVID-19 <span style="text-decoration: underline;">non sono tenute</span> a rifare il documento di valutazione dei rischi e adottare conseguenti misure di prevenzione secondo quanto previsto dal TUS (es. formazione specifica dei lavoratori sul rischio da COVID-19).Questa considerazione deve però tenere conto si altri aspetti rilevanti, che sono:<ul> <li>Il documento di valutazione dei rischi deve essere comunque fatto secondo i dettami degli artt. 17 e 28 del D.lgs. 81/2008 e, precisamente, prevedere tra tutti i rischi anche quello da agenti biologici per il rischio di contaminazione professionale (indipendentemente dal COVID-19). Una eventuale carenza in tal senso comporterebbe delle sanzioni per l’organizzazione e il datore di lavoro ma a prescindere dal contesto emergenziale pandemico in corso nel Paese.</li> <li>Il datore di lavoro deve mettere in atto le misure di prevenzione e protezione disposte dagli organi nazionali e regionali secondo quanto disposto nei vari DPCM, D.lgs. e dalle ordinanze. Una eventuale carenza in tal senso non sarebbe riconducibile ad una violazione del D.lgs. 81/2008 ma ad una carenza sanzionabile secondo i disposti emessi dall’autorità pubblica.</li></ul><p>Con le suddette premesse è immediatamente chiaro che nel caso in cui fossero rilevate delle carenze riconducibili al rischio di contaminazione da agenti biologici (COVID-19) di tipo professionale come sopra dettagliato, in caso di contagio riconducibile all’attività lavorativa questa potrebbe portare ad un più facile nesso causa-effetto e quindi anche ad una ipotetica violazione del D. Lgs.231/2001, fatti salvi tutti gli altri presupporti per fare ricadere il fatto tra i reati amministrativi. Rimane da chiarire come si pronuncerà l’Organo inquirente nei casi in cui il rischio biologico da COVID-19 non fosse un rischio specifico della mansione e l’azienda non adottasse i protocolli di sicurezza previsti dai DPCM e dalle ordinanze territoriali, attuando di fatto anche i presupposti di interesse e vantaggio (es. fare ripartire la produzione aziendale; non comprare e dotare il personale delle mascherine e i guanti per la protezione dal contagio; non adottare le misure igieniche e sociali per lavorare in ambienti di lavoro “sicuri”, etc.). Sarà interessante capire se anche questa fattispecie possa fare ricadere potenzialmente l’azienda in una violazione dell’art.30 del D.lgs.81/2008.E’ importante ricordare che le considerazioni suddette tengono conto dell’orientamento espresso alla data della stesura del presente articolo.</p><h2>4. Il ruolo dell’organismo di vigilanza nella gestione dell’emergenza sanitaria</h2>I compiti che l’organismo di vigilanza è chiamato a svolgere, nell’ambito della gestione dell’emergenza sanitaria in atto, non sono diversi da quelli che ordinariamente svolge in ottemperanza all’art. 6, lett. b) del Decreto.Esso è cioè tenuto a vigilare sul funzionamento e l’efficacia del modello organizzativo e a curarne l’aggiornamento.La vigilanza sul funzionamento e l’efficacia del modello si traduce, in concreto, nella verifica delle misure adottate dall’ente per contenere i rischi di contagio e nell’immediato <em>reporting</em> all’organo amministrativo degli esiti della verifica e della necessità di eventuali interventi.Fintanto che vigono le restrizioni alla circolazione delle persone, tale verifica dovrà essere condotta mediante la mera richiesta di informazioni alle funzioni aziendali coinvolte.Ciò può avvenire principalmente attraverso l’istituzione di appositi flussi informativi dalle funzioni aziendali preposte alla gestione del rischio (datore di lavoro, eventuali delegati funzionali, RSPP, RLS, comitato di crisi ove istituito, etc.) verso l’organismo di vigilanza. L’invio delle informazioni, considerata il repentino evolversi della situazione emergenziale, dovrà avvenire con una frequenza adeguata, ad es. settimanale, fermo naturalmente l’obbligo di segnalare immediatamente qualsiasi evento rilevante, senza attendere la successiva scadenza per l’invio. Un esempio di segnalazione immediata potrebbe essere la positività al COVID-19 di un dipendente, da fornire all’OdV unitamente alle misure e ai protocolli adottati per il contenimento del potenziale contagio ad altro personale con cui è venuto potenzialmente a contatto e la bonifica e sanificazione degli ambienti di lavoro.Quanto all’oggetto della vigilanza, esso potrà e dovrà riguardare tanto le misure già adottate e in essere (con riferimento alle imprese le cui attività non siano sospese) quanto le misure di cui si prevede l’adozione, non appena si entrerà nella cosiddetta “fase 2” (con riferimento alle imprese le cui attività sono al momento sospese).La verifica dovrà essere completata e approfondita, non appena sarà possibile accedere nuovamente ai locali aziendali, anche mediante specifici strumenti già in dotazione all’OdV quale, ad esempio, gli <em>audit</em> <em>on site</em> o, laddove non possibile, con audit "in remoto".Da ultimo, si noti che anche l’ordinaria attività di ricezione, gestione ed evasione delle segnalazioni, nell’ambito dei sistemi di <em>whistleblowing</em> assume una rilevanza del tutto speciale in questo contesto, specie nelle ipotesi in cui la segnalazione dovesse avere ad oggetto la mancata adozione o il mancato rispetto di misure anti-contagio o riguardare la presenza di soggetti infetti all’interno della società. Sarà dunque compito dell’organismo di vigilanza far carico l’organo amministrativo della società di eventuali problematiche emerse a conclusione delle istruttorie avviate a seguito della ricezione di segnalazioni da parte dei lavoratori.Quanto all’aggiornamento del modello, qualora questo già contempli protocolli di controllo idonei alla prevenzione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, un aggiornamento sarebbe necessario unicamente nel caso in cui le misure adottate a valle del modello dovessero rivelarsi insufficienti e fosse richiesta l’adozione di protocolli di controllo più stringenti su un processo sensibile specifico quale, ad esempio, quello relativo alla gestione del rischio biologico.&nbsp;<a href="https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=3709&amp;tipo=articoli&amp;La-responsabilita-dellente-in-caso-di-violazioni-correlate-al-Covid-19-e-il-ruolo-dellOdV" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Articolo pubblicato su Aodv231.it</em></a>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> “<em>Nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari</em>” - Versione 10 del 11.04.2020. Regione del Veneto<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> “<em>Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro</em>” aggiornato in data 24 aprile 2020]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 05 May 2020 06:28:31 +0200</pubDate>
                        <title>PENALE D&#039;IMPRESA | Coronavirus: sanzioni amministrative, penali ed effetti sul processo penale dei provvedimenti legislativi</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il presente <em>memorandum</em> ha lo scopo di riassumere e chiarire - sulla scorta dei recenti provvedimenti legislativi – da un lato le possibili conseguenze derivanti dalla violazione delle misure di contenimento varate dal Governo per arginare il fenomeno epidemiologico causato dal virus COVID-19, dall’altro l’impatto che questa normativa emergenziale necessariamente produce (e produrrà) sul processo penale.Si fornirà uno schema generale tanto sull’attuale quadro sanzionatorio penale ed amministrativo posto a presidio del rispetto delle prescrizioni adottate, quanto sulle misure, in materia di giustizia, finalizzate al rispetto dei termini processuali e al corretto svolgimento delle udienze.</p><h2>1. Il quadro sanzionatorio attuale</h2>L’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 – rubricato appositamente “Sanzioni e controlli” - prevede sanzioni di carattere amministrativo e penale nei confronti di chi si renda responsabile di violazioni alle misure di contenimento da ultimo aggiornate con il D. P. C. M. 26 aprile 2020.Una prima distinzione deve essere fatta a seconda che il trasgressore sia o meno un soggetto già riconosciuto positivo al COVID-19:<ul> <li>Il soggetto non riconosciuto positivo al COVID-19 che violi una delle numerose misure di contenimento previste dalla normativa, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alle seguenti sanzioni amministrative:<ul> <li>Sanzione amministrativa pecuniaria da 400,00 € a 3000,00 €</li></ul></li></ul><p>La predetta sanzione è aumentata fino ad 1/3 in caso di violazioni commesse con l’utilizzo di un veicolo. È ammesso il pagamento in misura ridotta 30% in caso di pagamento entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione. La sanzione pecuniaria è altresì raddoppiata in caso di reiterazione delle violazioni.</p><ul> <li>Il soggetto già riconosciuto positivo al COVID- 19 che violi il: “<em>divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus</em>” incorre nelle seguenti fattispecie di carattere penale:<ul> <li><strong>Art. 452, co. 2, n. 2 cod. pen</strong>: “<em>Delitti colposi contro la salute pubblica</em>”; fattispecie di reato che prevede la reclusione da 1 a 5 anni per chiunque commetta, per colpa, taluno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 cod. pen. tra cui rientra il reato di procurata epidemia;</li></ul></li></ul><p>In subordine:</p><ul> <li style="list-style-type: none;"><ul> <li><strong>Art. 260, R.D. 27 luglio 1934 n. 1265</strong>: “<em>Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo è punito con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000</em>”. Fattispecie contravvenzionale modificata, per l’occasione, dall’ art. 4, comma 7, del citato decreto.</li></ul></li></ul><p>In aggiunta, i vari provvedimenti emergenziali, oltre a prevedere misure di contenimento e relative sanzioni nei confronti delle persone fisiche, hanno disposto, come noto, limitazioni per l’esercizio di alcune attività.Questa linea è stata seguita, con alcuni temperamenti, anche dal più recente provvedimento datato 26 aprile 2020; il quale mantiene ferma la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni - già prevista dal D. L. 25 marzo 2020 n. 19 - per quelle realtà che non rispettano le misure. La sanzione in parola può essere applicata anche in via provvisoria, al momento dell’accertamento della violazione, per un periodo non superiore a 5 giorni, che verrà poi scomputato dalla sanzione amministrativa definitivamente irrogata. In caso di plurime violazioni, la sanzione in parola verrà applicata nella misura massima.Con riguardo alle misure da ultimo adottate, il D.P.C.M. 26 aprile 2020 ha sostanzialmente proseguito nel solco tracciato dalla normativa precedente.Rimangono infatti ancora chiusi, ad oggi, cinema, teatri, sale giochi, sale bingo, discoteche e locali assimilati; ancora niente da fare per palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere e termali, scuole, asili e comprensori sciistici. Garantiti sempre i servizi bancari, finanziari e assicurativi, nel rispetto delle norme igienico – sanitarie.Per quanto concerne il commercio al dettaglio, inteso tanto come esercizio commerciale di vicinato quanto come media e grande distribuzione, l’ultimo decreto sceglie ancora una volta di elencare nell’apposito “allegato 1” le attività ritenute di primaria necessità e come tali non soggette a sospensione, quasi totalmente coincidenti con quelle indicate dai precedenti provvedimenti. Gli esercizi commerciali inclusi nell’elenco sono tenuti tuttavia ad assicurare distanze, ingressi dilazionati e ad evitare tempi di permanenza all’interno più lunghi del necessario.Parziali novità si rinvengono invece sul fronte della ristorazione, ove oltre all’attività di consegna a domicilio – già legittima – sarà possibile procedere alla ristorazione d’asporto, fermo restando ovviamente il rispetto delle norme igienico – sanitarie e il mantenimento della distanza interpersonale di un metro, oltre al divieto di consumo all’interno del locale e di stazionamento al di fuori di esso.Infine, con particolare riferimento alle attività produttive e commerciali, l’art. 2 del nuovo provvedimento rinvia al proprio allegato n. 3 per elencare tutte quelle facenti eccezione al generale obbligo di sospensione sull’intero territorio nazionale; quest’ultime, tuttavia, sono tenute al rispetto dei vari protocolli “anti – COVID” siglati e allegati al provvedimento stesso, pena la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Resta ferma invece la possibilità per le attività soggette a sospensione di organizzarsi attraverso gli strumenti del lavoro a distanza e del lavoro agile. Importante sottolineare come le attività che si apprestano a riaprire per la data del 4 maggio possano svolgere già dal 27 aprile tutti gli adempimenti propedeutici alla loro riapertura.Per quanto invece riguarda le <span style="text-decoration: underline;"><strong>attività professionali</strong></span>, l’art. 1, co. 1, lett. ii) del D.P.C.M. 26 aprile 2020, ricalcando esattamente quanto espresso dalla normativa precedente, ha raccomandato che:a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.Nessuna sospensione dunque nell’ambito delle attività professionali, ma semplici raccomandazioni volte ad evitare rischi di contagio.</p><h2>2. Profili di diritto <em>inter</em> – temporale</h2>Anteriormente all’entrata in vigore del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 le violazioni delle misure restrittive venivano sanzionate, senza distinzioni, dall’art. 650 cod. pen, che prevde l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a Euro 206,00 nei confronti di chi non osserva provvedimenti dell’Autorità. Restava ferma la sanzione amministrativa accessoria per le attività economiche. Con l’emanazione del citato provvedimento, salvo il caso del soggetto riconosciuto positivo al virus che violi la quarantena, assoggettato ora alle sanzioni penali sopra indicate, si è assistito a una “depenalizzazione” della condotta di violazione delle misure; l’art. 4, co. 1, del menzionato decreto ha infatti previsto per esse la non applicabilità dell’art. 650 cod. pen. e l’applicazione delle sanzioni amministrative già descritte al paragrafo precedente. Di conseguenza possono trarsi le seguenti conclusioni:<ul> <li><strong>Per le violazioni accertate anteriormente all’entrata in vigore del D. L. 25 marzo 2020 n. 19</strong>: sanzione amministrativa pecuniaria di 200 €, ai sensi dell’art. 4. Co. 8, il quale prevede l’applicazione della misura minima dell’attuale sanzione amministrativa ridotta della metà. Non applicazione del reato di cui all’art. 650 cod. pen..</li> <li><strong>Violazioni accertate successivamente all’entrata in vigore del Decreto</strong>: sanzioni amministrative e penali previste dal paragrafo 2.</li></ul><p></p><h2>3. Le misure in materia di giustizia</h2>Il susseguirsi frenetico della normativa emergenziale rende necessario precisare quale sia ad oggi, con riferimento al settore penale, la disciplina in tema di rispetto dei termini processuali e di rinvio/svolgimento delle udienze.<h4>Termini Processuali</h4>Il D.L. 8 aprile 2020 n. 23, all’art. 36 ha prorogato la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto alla data dell’<span style="text-decoration: underline;"><strong>11 maggio 2020</strong></span>, intervenendo sull’art. 83, co. 1 e 2 del D. L. 17 marzo 2020 n. 18 che prevedeva la sospensione fino alla data del 15 aprile 2020.Sono pertanto da intendersi sospesi tutti i termini in materia di: indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, impugnazioni e termini procedurali in generale.Se il decorso del termine ha inizio nel periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo di sospensione. Viceversa, se il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in maniera tale da consentirne il rispetto.<h4>Rinvio Udienze</h4>L’art. 36 del D. L. 8 aprile 2020 n. 23 ha altresì previsto il rinvio d’ufficio delle udienze civili e penali a data successiva all’11 maggio 2020, termine anch’esso prorogato rispetto a quello iniziale del 15 aprile 2020.<h4>Eccezioni in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze</h4>La sospensione dei termini processuali e la disciplina del rinvio d’ufficio delle udienze <span style="text-decoration: underline;"><strong>NON SI APPLICA</strong></span> per i procedimenti:<ul> <li>Di convalida dell’arresto o del fermo.</li> <li>Per i quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’art. 304 cod. proc. pen..</li> <li>Nei quali sono state applicate o richieste misure di sicurezza detentive.</li></ul><p>È altresi possibile celebrare, <span style="text-decoration: underline;">su richiesta degli imputati o dei difensori</span>, le udienze nei procedimenti:</p><ul> <li>A carico di detenuti, salvo il caso di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’art. 51 -&nbsp;<em>ter</em> della Legge 26 luglio 1975 n. 354.</li> <li>In cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza.</li> <li>Per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione.</li></ul><p>Ulteriore deroga è prevista per i procedimenti che presentino carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’art. 392 cod. proc. pen.. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal Presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.<strong>N.B</strong>: La proroga della sospensione dei termini e del rinvio delle udienze all’11 maggio 2020 non si applica ai procedimenti in cui i termini <em>ex</em>. art 304 cod. proc. pen. scadono nei sei mesi successivi alla data dell’11 maggio 2020, ai sensi dell’art. 36, co. 2. del D. L. 8 aprile 2020.</p><h4>Misure per l'attività giudiziaria non soggetta a sospensione o successiva alla data del 12 maggio 2020:</h4>Per quanto riguarda l’attività giudiziaria non soggetta a sospensione e per quella compresa nel periodo 12 maggio 2020 - 30 giugno 2020 i singoli uffici giudiziari potranno:<ul> <li>Limitare l’accesso agli uffici giudiziari</li> <li>Limitare l’orario di apertura al pubblico</li> <li>Predisporre servizi di prenotazione per l’accesso ai servizi</li> <li>Adottare direttive vincolanti per lo svolgimento delle udienze</li> <li>Trattare udienze a porte chiuse o con partecipazione da remoto</li></ul><p>Con esclusivo riferimento all’attività giudiziaria compresa nel periodo 12 maggio 2020 – 30 giugno 2020, i singoli uffici giudiziari potranno prevedere ulteriori rinvii delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, ad eccezione di quelle menzionate al co. 3 dell’art. 83 D. L. 17 marzo 2020 n. 18. <span style="text-decoration: underline;"><strong>IL TRIBUNALE DI MILANO, CON PROVVEDIMENTO N. 56/2020 DATATO 10 APRILE, HA FATTO SAPERE DI PREDILIGERE QUESTA SOLUZIONE</strong></span>.</p><h4>Sospensione del termine di prescrizione e altri termini</h4>Nei procedimenti in cui opera la sospensione dei termini (fino all’ 11 maggio 2020) è altresì sospeso il corso della prescrizione nonché il decorso dei termini di custodia cautelare.In caso di ulteriore rinvio dell’udienza a data successiva al 30 giugno 2020, sono sospesi per l’ulteriore periodo ma comunque non oltre il 30 giugno:<ul> <li>Il corso della prescrizione</li> <li>Il decorso dei termini di cui agli artt. 303 (durata massima custodia cautelare), 308 (durata massima altre misure coercitive/interdittive), 309 co. 9 (termine per decidere sulla richiesta di riesame di misure coercitive), 311 co. 5 e 5 - <em>bis</em> (termine di 30 giorni per la decisione della Cassazione e termine di 10 giorni per il giudice del rinvio), 324 co. 7 (termine per la decisione del tribunale del riesame), del codice di procedura penale.</li> <li>Il decorso dei termini di cui agli artt. 24, co. 2 e 27, co. 6 del Codice Antimafia in materia di confisca.</li></ul><p></p><h4>Misure per la partecipazione alle udienze di imputati detenuti</h4>Ai sensi dell’art. 83, co. 12, del D. L. 17 marzo 2020 n. 18, la partecipazione all’udienza degli imputati detenuti, internati o sottoposti a custodia cautelare è assicurata mediante videoconferenza o collegamento da remoto, ferma l’applicazione dell’art. 472, co. 3, cod. proc. pen..In aggiunta a questi strumenti, il DGSIA del Ministero del Ministero della Giustizia ha previsto anche l’utilizzo di applicazioni quali “<em>TEAMS</em>” e “<em>SKYPE FOR BUSINESS</em>”.Nel caso di udienza trattabile su richiesta, il Tribunale di Milano ha fatto sapere che entro 5 giorni prima della fissazione dell’udienza deve pervenire richiesta da parte degli imputati o dei loro difensori di celebrazione della stessa, in modo da organizzare gli strumenti per la partecipazione da remoto degli imputati.Le udienze dibattimentali verranno celebrate, per evitare il rischio di contagio, a porte chiuse.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em>&nbsp;<em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:r.guaineri@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Roberta Guaineri</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 04 May 2020 10:06:31 +0200</pubDate>
                        <title>Post COVID | Artisti ed emergenza: un’opportunità da cogliere</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h4>Focus sulla tutela del lavoro degli autori, privi di riconoscimento professionale: cosa ha fatto questo governo e cosa c’è ancora da fare</h4><em>di Francesca Guerisoli</em>In queste settimane di <em>lockdown</em>, il problema della tutela degli artisti è divenuto particolarmente caldo tra gli operatori dell'arte contemporanea. La pandemia in atto, però, ha solo scoperchiato il vaso di Pandora, mettendo ancor più in ginocchio un sistema già fragile e ha accelerato la necessità di una discussione sulla figura dell'artista e il suo riconoscimento professionale. Sono sorti gruppi informali di operatori del sistema dell'arte volti a discutere e a ripensare la tutela fiscale e giuridica del lavoro dell'artista, sono stati inoltrati appelli alla politica per salvaguardare i tanti spazi no profit dedicati alla creazione contemporanea.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Definire la professione dell'artista</strong></span>Un primo problema riscontrato riguarda l'impossibilità di contarsi: non esiste un elenco di artisti visivi. Secondo <strong>Alessandra Donati</strong>, docente presso l'Università di Milano-Bicocca e Naba, autrice de “<em>I diritti dell'arte contemporanea</em>” (2011), “sarebbe un errore istituire un elenco abilitante per l'esercizio della professione di artista: è un’importante conquista quella per cui il diritto d'autore spetta per il solo fatto della creazione. Mi pare necessario, invece, nella libertà di strutturazione della propria professione, prevedere un sistema fiscale e previdenziale dedicato, nel cui contesto definire misure di sostegno, quali ad esempio agevolazioni fiscali per il godimento di spazi di lavoro, studi d'artista o formazione professionale e il riconoscimento di agevolazioni fiscali specifiche per abbattere l'imposizione, similmente a quanto avviene in Francia anche a seguito della recente <em>Réforme du régime social des artistes-auteurs</em>”.Ma quanti sono gli artisti professionisti? Le banche dati di istituti di statistica li aggregano ad altre categorie. Eurostat , ad esempio, raggruppa “<em>Persons working as creative and performing artists, authors, journalists and linguists</em>”. Gli ultimi dati, relativi al 2018, indicano 137,7 persone ogni mille abitanti, in Italia, impiegate in questi settori (sopra ci sono solo Germania, con 393,1 e Francia, con 244,3). L'Istat , ricercando la professione “artista”, rimanda alle “<em>Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione</em>” che, alla categoria “S<em>pecialisti in scienze umane, sociali, artistiche e gestionali</em>”, comprende gli “<em>Specialisti in discipline artistico-espressive</em>”, che consta di tre specificità: “<em>Pittori e scultori”, “Artisti di varietà”, “Acrobati e artisti circensi</em>”.Risulta dunque oggi più che mai stringente sollecitare l'attuazione dello “<em>Statuto sociale degli artisti</em>”, Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007, volto alla salvaguardia degli artisti professionisti in Europa, a partire dalla situazione contrattuale. Tra le diverse raccomandazioni, la risoluzione invita la Commissione e gli Stati membri a creare un “<em>registro professionale europeo</em>” per gli artisti, “<em>nel quale potrebbero figurare il loro statuto, la natura e la durata dei successivi contratti, nonché i dati dei loro datori di lavoro o dei prestatori di servizi che li ingaggiano</em>”.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Gli interventi a sostengo dalle arti</strong></span>Secondo il Decreto Cura Italia , artisti e operatori del sistema dell'arte dotati di partita IVA, al pari di tutti i lavoratori autonomi, possono richiedere l'indennità prevista di 600 euro, che verrà presto portata a 800. Al Decreto Cura Italia si aggiungono poi interventi da parte di soggetti diversi. L' INPS gestisce il Fondo PSMSAD (Pittori, Scultori, Musicisti, Scrittori e Autori Drammatici), dedicato ai cittadini italiani e di stati appartenenti all'Unione europea: “<em>che esercitino in forma prevalente e con continuità le attività di pittore, scultore, musicista, scrittore e autore drammatico</em>” e possono iscriversi anche i cittadini di età compresa tra i 18 e i 35 anni che possono dimostrare la potenzialità a intraprendere la professione artistica. Il fondo al momento prevede, in particolare per pittori e scultori, un sostegno per forzata inattività a causa dello stato di emergenza.Vi sono iniziative che aiutano le attività culturali, oltre che gli autori, come quello di Siae, che ha messo in atto varie misure, tra cui l'emissione di rimborsi verso “chi crea”, la costituzione di un fondo di solidarietà di emergenza di 500mila euro per acquistare 2.500 pacchi alimentari da distribuire agli associati e la creazione di un fondo di 60 milioni di euro a favore di tutti gli associati valido per il 2020 e il 2021, finalizzato a supportare le ripartizioni nei prossimi due anni. Il sito dell’ ACRI informa che le Fondazioni di origine bancaria si sono mobilitate sui loro territori stanziando 40 milioni di euro a favore sia delle autorità sanitarie sia delle realtà economiche e culturali messe alla prova dalle misure di contenimento del contagio. In particolare, per il settore cultura è stato creato un “<em>fondo di garanzia rotativo a sostegno delle esigenze finanziarie delle organizzazioni di Terzo settore. Con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro, grazie a un effetto di leva finanziaria, il Fondo permetterà l'erogazione di alcune decine di milioni di euro di finanziamenti (rimborsabili in massimo 18 mesi), portando così liquidità a migliaia di organizzazioni</em>”.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Che cosa chiedono gli artisti</strong></span>Negli ultimi anni una risposta istituzionale di rilievo dedicata al sostegno della ricerca artistica è stata data con l'<em>Italian Council</em>, nato nel 2017 in seno al MIBACT, che costituisce un'opportunità che riesce a dare fiato a progetti artistici di respiro internazionale (nel 2019 ha stanziato un <em>budget</em> di 1.700.000 euro). La proposta di istituirlo era giunta dal Forum dell'Arte Contemporanea Italiana , gruppo informale di professionisti dell'arte che dalla prima edizione del 2015 si propone di fornire visioni condivise volte al miglioramento del sistema dell'arte. Il Forum si fa collettore delle istanze del mondo dell'arte italiano, sfruttando la particolare situazione dello stato di emergenza per mirare a ristrutturare un sistema che da tempo necessita di profonda revisione. Sotto il titolo “<em>Sistema dell'Arte in Italia post-coronavirus: nodi critici e proposte per la ricostruzione</em>”, si stanno avviando online in questi giorni sei tavoli di discussione tematica e si auspica la partecipazione di interlocutori istituzionali. I risultati dei lavori dei tavoli verranno discussi in un'assemblea plenaria che si terrà il 30 maggio e il documento finale verrà inviato al MIBACT.Tra i soggetti coinvolti dal Forum figura <em>Art Workers Italia</em>, gruppo nato su Facebook in queste settimane di <em>lockdown</em>, che consta di circa 1.870 partecipanti, di cui attivi 25-30 per 7 tavoli di lavoro, e ha avviato un confronto con associazioni (Smart – Società Mutualistica per Artisti , nata a Bruxelles e che conta 12 sedi in Europa tra cui anche Smart Italia e Acta , associazione italiana di freelance nata nel 2004) con le quali discute il modo in cui la categoria potrebbe riconoscersi. Presentato pubblicamente il manifesto il 1° maggio, <em>Art Workers Italia</em> rivendica il pieno riconoscimento civile e politico delle figure professionali che operano nel settore; chiede l'estensione delle misure previste dal decreto Cura Italia a coloro che non beneficiano di alcun ammortizzatore sociale; la costituzione di un fondo per artisti/e; che gli stanziamenti previsti per il 2020/2021 vengano destinati specificamente a sostegno di attività di ricerca e produzione. Infine, in linea con le richieste delle altre categorie professionali, chiede che siano estesi sgravi fiscali e contributivi nonché la calmierazione degli affitti nei riguardi delle associazioni no profit.Sull'attuale stato di emergenza e la crisi che ha aperto nel settore dell'arte contemporanea, insistendo sul ruolo strategico dell'arte contemporanea all'interno della governance culturale italiana, numerose altre organizzazioni domandano al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini, che ha firmato il 22 aprile un decreto che “<em>avvia le procedure per il riparto di 20 milioni di euro a sostegno delle realtà delle arti performative che non hanno ricevuto contributi provenienti dal FUS nel 2019</em>”, di non dimenticarsi degli artisti visivi e degli spazi dell'arte, in sofferenza a causa della sospensione delle attività. Tra queste, il Comitato Fondazioni Arte Contemporanea sollecita che l'arte contemporanea sia “<em>inserita tra i destinatari delle agevolazioni, dei sostegni e dei contributi oggetto della legislazione speciale in via di emanazione. In particolare, concordiamo con le proposte che sollecitano l'attivazione di specifiche misure di sostegno alla liquidità per le Imprese Culturali, indipendentemente dalla loro forma giuridica, l'estensione dell' Art Bonus e di misure di detraibilità quali forme di sostegno ai consumi culturali</em>”. Vi sono poi gli appelli di Fondazione Fitzcarraldo , che domanda aiuti e ammortizzatori per le fasce escluse (“interventi a sostegno degli invisibili”); Federculture con #unfondoperlacultura per la creazione immediata di un fondo nazionale d'investimento che aiuti le imprese culturali in emergenza per la crisi Coronavirus; Sos No profit cultura , un gruppo di associazioni no profit che elenca richieste specifiche. Si spera il MIBACT non si dimentichi davvero di nessun artista.<a href="https://www.ilsole24ore.com/art/artisti-ed-emergenza-un-opportunita-cogliere-AD1Qg7N?fbclid=IwAR1DkwY1859TwIJjV7WLLAAGRCn0UYlGeoOGcBBL2IkGXjrzFh_lYVYNYWI" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Ilsole24ore.com</em></a>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 29 Apr 2020 04:36:52 +0200</pubDate>
                        <title>Infezione contratta durante intervento chirurgico. Non sussiste responsabilità dei sanitari se questi hanno seguito i protocolli</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/infezione-contratta-durante-intervento-chirurgico-non-sussiste-responsabilita-dei-sanitari-se-questi-hanno-seguito-i-protocolli</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale penale di Cosenza, con decreto in data 26 marzo 2020, su richiesta del Pubblico Ministero, ha disposto l’archiviazione di un procedimento penale incardinato nei confronti di alcuni medici, per presunta responsabilità degli stessi connessa al fatto che, durante un intervento di chirurgia oftalmica, la paziente avrebbe contratto un’infezione.I consulenti tecnici nominati dal PM avevano infatti accertato che la paziente era già un soggetto a rischio (in quanto anziana e con patologie pregresse) e che i sanitari avevano seguito le Linee Guida della Società Oftalmologica Italiana, della Associazione Italiana Medici Oculisti e dell’Associazione Italiana di Chirurgia della Cataratta e Refrattiva in tema di oftalmologia, avendo posto in essere tutte le misure di prevenzione ivi previste (la disinfezione del campo operatorio, la corretta profilassi antibiotica, le visite di controllo successive all’intervento chirurgico, ecc.).Seguendo dunque il parere espresso dai consulenti tecnici, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto l’archiviazione del procedimento, non ravvedendo un’ipotesi di responsabilità dei medici.Si rammenta in proposito che la Legge Gelli, all’art. 5, prevede che gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle loro prestazioni, si devono attenere, salva la specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida.Ricordiamo che le linee guida sono elaborate attraverso il processo di revisione regolare della letteratura e dei pareri degli esperti e sono concepite da gruppi multidisciplinari e propongono un'estesa definizione della buona pratica professionale, essendo basate su analisi, valutazioni e chiarimenti delle prove scientifiche.L’art. 6, II comma, della Legge Gelli, prevede poi la punibilità dei sanitari debba essere esclusa “… <em>quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto</em>”.Il richiamo alle linee guida è operato anche nel successivo art. 7 della prefata Legge (relativo alla responsabilità civile degli esercenti e delle strutture sanitarie), ove è previsto che il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, deve tenere conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 e dell'articolo 590-<em>sexies</em> del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della Legge Gelli.Il precedente di cui sopra pare dunque offrire interessanti spunti di riflessione in relazione all’attuale emergenza connessa alla diffusione del Coronavirus (COVID-19), potendo le Corti – anche nel caso in cui un paziente contragga il virus durante un ricovero ospedaliero - giungere alle medesime considerazioni circa l’insussistenza di alcuna ipotesi di responsabilità ascrivibile ai sanitari, ove in particolare questi ultimi abbiano seguito le linee guida via via definite ai sensi di legge ovvero, in mancanza, le buone pratiche clinico assistenziali.A tale ultimo riguardo si segnala, in particolare, che l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha stilato delle “<em>Raccomandazioni per gli operatori sanitari</em>” per la gestione dei casi COVID-19. Tali indicazioni sono consultabili anche attraverso il portale del <a href="http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&amp;id=5373&amp;area=nuovoCoronavirus&amp;menu=vuoto" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ministero della Salute</a>.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:a.perotto@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Anthony Perotto</a>, <a href="mailto:g.foglia@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Guido Foglia</a>, <a href="mailto:m.zucca@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Michele Zucca</a> o <a href="mailto:g.boursierniutta@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Guglielmo Boursier Niutta</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 27 Apr 2020 05:21:54 +0200</pubDate>
                        <title>ASSICURATIVO | Le misure del Decreto Liquidità in materia societaria e fallimentare – Impatto sulle coperture assicurative D&amp;O</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/assicurativo-le-misure-del-decreto-liquidita-in-materia-societaria-e-fallimentare-impatto-sulle-coperture-assicurative-do</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con l’emanazione del Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020 (noto anche come “<strong>Decreto Liquidità</strong>”), il Governo italiano ha inteso fornire una risposta all’emergenza sanitaria in corso, introducendo una serie di misure emergenziali volte a sostenere l’economia nazionale.In termini generali, le misure che interessano in questa sede sono quelle che incidono (temporaneamente) sull’assetto normativo sotto due distinti profili: (<em>i</em>) “sospendendo” alcune importanti regole in materia di riduzione del capitale per perdite e redazione del bilancio; (<em>ii</em>) introducendo alcune rilevanti disposizioni in materia di procedure concorsuali.Alcune delle modifiche introdotte dal Decreto Liquidità (che si trova attualmente ancora in fase di conversione) possono avere un impatto importante in materia di coperture D&amp;O (ed estensioni "cariche sociali" delle Polizza di RC Professionale), nonché sulla responsabilità dei soggetti assicurati.</p><h2>Interventi in materia di riduzione del capitale sociale e di redazione del bilancio d’esercizio in prospettiva di continuità aziendale – implicazioni per le polizze D&amp;O</h2><span style="text-decoration: underline;"><strong>Riduzione o perdita del capitale sociale</strong></span>L’art. 6 del Decreto Liquidità stabilisce che dal 9 marzo al 31 dicembre 2020 non si applicano le disposizioni&nbsp;del codice civile in tema di riduzione del capitale per perdite (artt. 2446, 2447, 2482-<em>bis</em> e 2482-<em>ter</em> c.c.) e che, per lo stesso periodo, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (artt.2484 e 2545-<em>duodecies</em> c.c.).La previsione mira tra l’altro ad evitare che, a causa della riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo di legge, gli amministratori di un numero elevato di società vengano posti nell’alternativa tra l’immediata messa in liquidazione della società e la necessaria ricapitalizzazione. La “sospensione” delle suddette disposizioni di legge (il cui effetto è di evitare che le società possano continuare ad operare “normalmente” in assenza del capitale minimo), è stata introdotta nell’ottica di garantire la prosecuzione dell'attività ordinaria delle imprese nel corso dell’attuale crisi e per l’anno 2020.La modifica normativa può avere un impatto non irrilevante in materia di sottoscrizione o rinnovo di polizze D&amp;O e sui relativi “sinistri”.In primo luogo, infatti, è ben noto che l’effettiva o presunta violazione degli obblighi sottesi alle suddette norme e principi rappresenta molto spesso una delle colonne portanti delle azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci (spesso esercitate in ambito fallimentare).Da un lato, quindi, è verosimile che la “sospensione” di tali disposizioni (per quanto temporanea) non potrà che condurre nel breve periodo ad una deflazione delle azioni di responsabilità nei confronti degli organi amministrativi e di controllo, privando oltretutto i <em>claimants</em> (ovvero gli attori in responsabilità) di una delle principali <em>causes of action</em>.Dall’altro lato, tuttavia, il nuovo assetto, consentendo alle imprese di continuare ad operare e “stare sul mercato” anche in una situazione di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo (in assenza di ricapitalizzazione), potrebbe accrescere il numero di <em>claims</em> e/o le dimensioni delle richieste risarcitorie in caso di futura insolvenza della società.Questa potenziale maggiore esposizione nel medio-lungo termine si rivela particolarmente rilevante laddove si tenga presente che la nuova normativa non prevede un “rilassamento” (se non nei limiti della temporanea inapplicabilità delle norme oggetto di sospensione) degli obblighi e delle responsabilità di amministratori e sindaci. Si può anzi immaginare che, in un quadro di diffusa crisi finanziaria post-pandemia, le azioni di responsabilità verso gli organi sociali siano tendenzialmente destinate ad aumentare.In secondo luogo, la “sospensione” delle norme a presidio dell’integrità del capitale potrebbe dar luogo a diversi (ed inattesi) scenari operativi, sia in area di sottoscrizione delle coperture che di gestione dei sinistri.Va da sé, infatti, che gli assicuratori non potranno più fare affidamento sull’applicazione dei meccanismi e delle procedure previste nelle norme “sospese”. In altri termini, le compagnie potrebbero ritrovarsi ad assicurare (o ad accettare il rinnovo della copertura assicurativa) ad amministratori e sindaci di imprese che, grazie alla nuova normativa, continuano legittimamente ad operare in condizioni patrimoniali che, in un contesto ordinario, comporterebbero l’obbligo di scioglimento della società.In molti casi, le Compagnie potrebbero dover riconsiderare, alla luce di quanto sopra, il contenuto dei questionari assicurativi o il testo delle polizze, ad esempio con riferimento a clausole o termini di copertura che fanno riferimento a situazioni di riduzione di capitale o patrimonio netto negativo, stato di scioglimento, ecc..<span style="text-decoration: underline;"><strong>Continuità aziendale e bilancio d’esercizio</strong></span>L’art. 7 del Decreto Liquidità prevede che, in sede di redazione del bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci del bilancio possa essere operata nella prospettiva della continuità aziendale (cioè di continuazione dell’attività), ove la stessa risulti “<em>sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020</em>” (e quindi, in sostanza, ove vi fosse “continuità” prima dell’esplosione della pandemia). Ciò consentirà di evitare l’impatto negativo sul bilancio derivante dall’eventuale mancanza della prospettiva di continuazione dell’attività nel corso (o a causa) dell’emergenza COVID-19.Sotto il profilo della responsabilità degli amministratori e dei sindaci, tale previsione potrebbe implicare che la mancanza di prospettiva di “continuità” potrebbe non essere adeguatamente riflessa nel (o percepibile dal) relativo bilancio. Ciò a sua volta potrebbe incidere sui rischi connessi a future possibili azioni di responsabilità, specie in caso di successivo dissesto ed insolvenza dell’impresa.Analogamente a quanto osservato in precedenza, gli assicuratori potrebbero trovarsi a sottoscrivere (o rinnovare) la copertura D&amp;O sulla base dell’analisi di bilanci che non riflettono adeguatamente l’effettiva (benchè magari solo temporanea ed occasionale) mancanza di continuità aziendale. Anche in questo caso, dunque, un riesame dei questionari e del testo delle polizze potrebbe risultare opportuno.<h2>Temporanea improcedibilità delle istanze di fallimento – proroga dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione - rinvio dell’entrata in vigore del nuovo “<em>Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza</em>”</h2>L’art. 10 del Decreto Liquidità dispone che tutti i ricorsi per la dichiarazione di fallimento e di insolvenza ai fini della liquidazione coatta amministrativa e dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese depositati nel periodo tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili. Le imprese escluse dall’operatività di questa disposizione sono quindi solo quelle che rientrano nell’ambito di applicazione del d.l. n. 347/2003 (c.d. “Marzano”).L’art. 9 del Decreto Liquidità prevede poi la proroga di sei mesi dei termini di adempimento scadenti nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che abbiano già conseguito l’omologa da parte del tribunale. La stessa norma prevede poi una serie di proroghe e differimenti di termini in relazione ai concordati preventivi ed accordi di ristrutturazione per i quali sia pendente il procedimento di omologazione (ciò al fine di facilitare i tentativi di soluzione della crisi di impresa alternativa al fallimento, promossi dal 23 febbraio 2020, evitando che procedure aventi concrete possibilità di successo possano risultare compromesse).Infine, l’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019) è stata differita dal 14 agosto 2020 al 1 settembre 2021.È probabile che, nel breve periodo, l’improcedibilità (per quasi 4 mesi) delle istanze di fallimento possa implicare una consistente riduzione del numero dei fallimenti. Di per sé, questa può apparentemente rappresentare una buona notizia in chiave di esposizione degli assicuratori delle polizze D&amp;O e dei loro assicurati (è infatti probabile che ad un minor numero di fallimenti nel breve periodo corrisponderà un correlativo minor numero di possibili azioni di responsabilità).E’ tuttavia altrettanto vero che dopo il 30 giugno le istanze di fallimento torneranno ad essere “procedibili” ed i relativi fallimenti verranno dichiarati, seppur magari con un certo ritardo rispetto a quanto sarebbe avvenuti in tempi normali. In altri termini, è facile immaginare che il numero dei fallimenti rimarrà, nel medio-lungo periodo, invariato.In buona sostanza, è ben possibile che il principale effetto della norma in questione finisca per essere quello di “concentrare” le pronunce di fallimento e le dichiarazioni di insolvenza in un momento successivo (magari, in ottica assicurativa, nel corso di una successiva annualità di polizza o in un diverso <em>Year of Account</em>). E’ parimenti agevole ipotizzare che il ritardo nell’avvio delle procedure fallimentari abbia l’effetto di incrementare le passività e lo sbilancio patrimoniale, così potenzialmente aggravando le richieste risarcitorie e le relative responsabilità.Di nuovo, è opportuno che gli assicuratori considerino l’impatto che le disposizioni di cui sopra potrebbero avere sulle coperture D&amp;O e sui futuri sinistri. Le clausole di polizza che fanno esplicito od implicito riferimento alla dichiarazione o situazione di insolvenza (quali ad es. clausole in materia di “circostanze” e loro comunicazione, rinnovo o cessazione della copertura, applicazione di copertura “postuma”, ambito di operatività della copertura, ecc.) ben potrebbero essere oggetto di revisione alla luce del, pur temporaneo, nuovo scenario.In conclusione, è possibile che le misure emergenziali qui considerate limiteranno, nel breve/brevissimo periodo, il numero delle dichiarazioni di insolvenza e delle azioni di responsabilità verso amministratori e sindaci in ambito fallimentare. E’ tuttavia probabile che, successivamente, si assisterà ad un incremento significativo delle procedure fallimentari e dell’esposizione – sia in chiave di frequenza che di <em>severity</em> delle richieste risarcitorie - di amministratori e sindaci (e dei loro assicuratori).Occorrerà tempo per valutare appieno gli effetti della legislazione emergenziale (che oltretutto è in divenire). Nel frattempo, gli Assicuratori attivi in area D&amp;O dovranno essere consapevoli del possibile impatto che tale normativa, unita alla prevedibile profonda crisi economica, potrà avere sugli scenari di rischio. In molti casi, tale consapevolezza, potrebbe indurre a considerare tempestivamente eventuali interventi sui testi di polizza e sui criteri di assunzione.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.&nbsp;Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:a.perotto@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Anthony Perotto</a>, <a href="mailto:g.foglia@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Guido Foglia</a> o <a href="mailto:m.zucca@advant-nctm.com." target="_blank" rel="noopener">Michele Zucca</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 24 Apr 2020 08:56:37 +0200</pubDate>
                        <title>L’obbedienza nell’ordinamento cinese nell’attuazione delle misure sanitarie anti COVID-19</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lobbedienza-nellordinamento-cinese-nellattuazione-delle-misure-sanitarie-anti-covid-19</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h4><em>Nello studio dell’ordinamento cinese, </em>the elephant in the room<em>, o con espressione italiana il “</em>convitato di pietra<em>”, è spesso la rilevanza dell’obbedienza come criterio cogente di comportamento. L’articolo ne esplora l’impatto nell’ambito dell’applicazione delle misure sanitarie per il contenimento dell’epidemia di nuovo coronavirus nel 2020.</em></h4><em>di Hermes Pazzaglini</em>Al momento della stesura di quest’articolo l’Italia è nel pieno dell’epidemia di coronavirus. Sono in vigore una serie di misure sanitarie che hanno cambiato profondamente la vita economica e sociale nell’arco di pochi giorni. La stampa e i media commentano di frequente le misure di cui sopra, paragonandole a quelle prese nella Repubblica Popolare Cinese a partire dal 23 gennaio 2020 e, parzialmente, ancora in vigore. A paragone delle norme italiane, quelle cinesi vengono spesso descritte come “<em>draconiane</em>” o “<em>ferree</em>”. Lo scopo di questo articolo è di paragonare la giuridicità delle norme sanitarie italiane con quelle cinesi, in un certo qual modo il “materiale” di cui le rispettive norme sono fatte. A questo fine, prenderemo in considerazione non solo la normativa e i provvedimenti, ma anche i fatti storici.<h2>La base comparativa</h2>La normativa italiana è stata stabilita per decreto legge emesso come provvedimento provvisorio con forza di legge in base all’articolo 77 della Costituzione in caso di necessità e urgenza dal Governo sotto la sua responsabilità, con efficacia di sessanta giorni, e decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri emessi, a quanto sembra, in base all’articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400. Si nota a questo proposito anche Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 che dichiara lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili con le forme l’articolo e l’articolo 5.1 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 inerente all’istituzione del Servizio Nazionale della Protezione civile. L’articolo 16 della Costituzione Italiana. La catena di validità delle norme e la loro efficacia giuridica possono essere ricondotti in pochi passaggi al referendum del 2 giugno 1946 per la scelta della forma istituzionale dello Stato, e alle contemporanee elezioni dell’Assemblea Costituente. L’attuale dibattito sulla costituzionalità dei provvedimenti, anche se esula dall’ambito di studio di questo articolo, testimonia che nell’ordinamento italiano esiste un principio generale di libertà ma non un principio generale di obbedienza, lo stato è titolare esclusivamente di quei poteri che gli sono legittimamente conferiti, la forma è sostanza.Al fine di restringere il campo della comparazione, consideriamo sul lato italiano le restrizioni all’attività di impresa. In Italia il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “<em>Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale</em>” dispone all’Articolo 1 che: “<em>Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure: a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto […]</em>”. Dal lato cinese invece, mancando una normativa nazionale sul tema, osserveremo le modalità di promulgazione ed attuazione delle misure sanitarie rivolte alle attività d’impresa nella municipalità di Shanghai.<h2>La normativa sanitaria iniziale in Cina</h2>L’emergenza epidemia da coronavirus scoppiò nel gennaio 2020, durante le vacanze del capodanno cinese, che in base alla Comunicazione dell’Ufficio del Consiglio di Stato (equivalente al Consiglio dei Ministri in Italia), protocollo guo ban fa ming dian [2019] n. 16 del 21 novembre 2019, si sarebbero dovute concludere il 31 gennaio con il ritorno al lavoro il 1 febbraio, che era un sabato. La comunicazione in questione fu emessa in base ai poteri conferiti al Consiglio di Stato dall’articolo 89 della Costituzione della Repubblica Popolare Cinese, che permette al Consiglio di Stato di emanare provvedimenti amministrativi di carattere normativo “<em>a norma della Costituzione e delle leggi</em>”. Il 26 gennaio 2020, il Consiglio di Stato, con una simile comunicazione (<em>guo ban fa ming dian</em> [2020] n. 1) estese le festività di due giorni, portando il ritorno al lavoro a lunedì 3 febbraio.A partire dal 27 gennaio, una moltitudine di governi locali, a livello provinciale o cittadino, cominciarono ad emettere a pioggia comunicazioni, circolari e regolamenti contenenti la stessa frase: “<em>non riprendere le attività lavorative prima delle ore 24 del 9 febbraio</em>”. In base all’Articolo 82 della Legge sulla Legislazione del 15 marzo 2000, i governi a livello provinciale possono promulgare regolamenti in esecuzioni di leggi regolamenti amministrativi centrali o leggi provinciali o nell’ambito della loro competenza amministrativa territoriale. La delegazione legislativa specifica si può riscontrare nell’articolo 42(2) della Legge sulla Prevenzione e Cura delle Malattie Infettive che permette i governi al livello distrettuale o superiore di indire la sospensione delle attività lavorative, imprenditoriali ed educative in caso di epidemie. E’ interessante notare non solo un identico contenuto, ma identiche espressioni in molteplici provvedimenti analoghi di varie autorità locali. Ho potuto constatare direttamente la circostanza leggendo i relativi provvedimenti applicabili alle zone dell’Anhui, Guangdong, Jiangsu, Jilin, Liaoning, Mongolia interna, Ningxia, Shandong, Shanxi, Zhejiang, e alle città di Shanghai, Taiyuan e Nanchino, mentre ho letto resoconti dei media che riportavano notizie di provvedimenti, usando parole identiche, per le zone del Fujian, Guangxi, Guizhou, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hunan, Jiangxi, Shaanxi, Shandong, Yunnan e per la città di Chongqing. Le autorità di Wuhan e della provincia del Hubei, essendo l’epicentro dell’epidemia, si sono serviti di una normazione completamente a sé, di cui in quest’articolo non ci occuperemo.<h2>L’azione dei consigli di zona</h2>Il 30 gennaio, la società amministratrice del nostro palazzo uffici aveva vietato l’ingresso al palazzo salvo gravi motivi e dietro presentazione di una domanda con il sigillo ufficiale della società. La comunicazione era stata effettuata dalla società amministratrice dell’edificio tramite messaggio WeChat citando una richiesta del consiglio di zona, ma senza citare alcuna fonte normativa.Il 17 febbraio 2020 la società amministratrice del nostro palazzo, con un ulteriore messaggio WeChat ci informava che, in base alla normativa municipale, non sarebbe stato permesso riprendere le attività senza l’approvazione del consiglio di zona. Alla comunicazione erano allegati moduli e la procedura di istanza. Ottenere l’approvazione della domanda implicava un impegno ad adottare procedure sanitarie rigorose, a mantenere una dotazione di mascherine sufficiente, controllare e registrare regolarmente la temperatura dei colleghi, nominare un responsabile della sicurezza ecc. A chi non avesse soddisfatto i requisiti in questione non sarebbe stato permesso riaprire le attività. Si allegava anche una comunicazione dell’Ufficio Prevenzione Epidemie del governo distrettuale di Huangpu (il distretto di Shanghai dove si trovava il nostro ufficio), che tecnicamente avrebbe avuto i poteri di richiedere una sospensione delle attività, il cui contenuto però si limitava ad alcune raccomandazioni: evitare le riunioni non necessarie, aprire frequentemente le finestre e misurare a tutti la temperatura, e non faceva alcuna menzione di una possibile cessazione delle attività, non richiedeva le imprese di equipaggiarsi di dispositivi protettivi, di seguire procedure ecc., né delegava poteri ai consigli di zona.Si pone dunque la questione di come fosse avvenuta la delegazione legislativa che aveva conferito ai consigli di zona il potere di decidere quali imprese avrebbero potuto riaprire.La Legge della Repubblica Popolare Cinese sull’Organizzazione delle Assemblee del Popolo delle Varie Località e dei Governi Popolari ai Vari Livelli Locali del 1 luglio 1979, modificata successivamente nel 1982, 1986, 1995, 2004 e in ultimo il 29 agosto 2015, all’articolo 68 prevede che i governi distrettuali possano istituire consigli di zona come enti delegatari. L’articolo 55 della Legge sulla Risposta alle Emergenze del 1 novembre 2007 dà ai consigli di zona i poteri di effettuare propaganda e mobilitazione, organizzare le masse per operazioni di salvataggio proprio e altrui, fornire assistenza nel mantenimento dell’ordine pubblico.Il 10 febbraio 2020, la Circolare della Municipalità di Shanghai protocollo <em>hu fu fa</em> (2020) n. 2, richiedeva ai governi distrettuali, inter alia di: "<em>Mantenere un controllo rigoroso dei compound [NB: complessi immobiliari]. I consigli di zona e le società amministratrici devono rigorosamente sorvegliare i flussi di ingresso ed uscita nei compound e i villaggi, istituire punti di controllo, rafforzare le portinerie, interrogare, registrare e prendere la temperatura di chi entra ed esce, riportare immediatamente in caso di anomalie</em>”. Questa disposizione però non menzionava edifici ad uso ufficio non siti in un complesso immobiliare come il nostro, né un’eventuale approvazione amministrativa per riprendere il lavoro.Il 17 febbraio 2020, lo stesso giorno in cui la società amministratrice del nostro palazzo uffici ci trasmetteva i moduli e i requisiti per presentare istanza di riapertura delle attività, l’Ufficio Emergenze della Municipalità di Shanghai aveva emesso una comunicazione, relativa alle misure per la ripresa delle attività, che istituiva la necessità di approvazione per la ripresa delle attività, ma senza specificare l’ufficio competente per l’approvazione, le procedure di domanda o criteri per l’approvazione, né conferire deleghe. Tra le indicazioni notiamo, all’articolo 2(2): “<em>applicare il relativo sistema di isolamento e osservazione; rafforzare la preparazione di materiale protettivo antiepidemico quale mascherine, occhiali, termometri disinfettanti ecc.</em>”In base a quanto sopra, s’intende come il consiglio di zona dovesse, specialmente nel periodo dal 10 al 17 febbraio ma non solo, aver agito in base a criteri preterlegislativi vietando l’ingresso ai palazzi uffici e successivamente imponendo requisiti assai dettagliati molto al di là di quanto previsto da una normativa che era stata, incidentalmente, promulgata il giorno stesso. Inoltre il consiglio di zona non agiva direttamente ma, forse attuando un’interpretazione analogica basata sulla circolare municipale del 10 febbraio, aveva delegato la comunicazione delle direttive, e parte fondamentale dell’esecuzione delle stesse alle società che amministravano gli immobili, che la esercitavano in pratica attraverso il personale normalmente addetto a compiti essenzialmente di portineria.Per il periodo tra il 10 e il 17 febbraio, si noti che la Commissione di Prevenzione e Controllo del Consiglio di Stato in un comunicato stampa dell’11 febbraio 2020, aveva dichiarato che: “<em>Le imprese devono equipaggiarsi di materiali quali disinfettanti, termometri non a contatto ecc. e fornire mascherine ed altri dispositivi di protezione ai dipendente, per proteggere efficacemente i diritti e gli interessi legittimi dei lavoratori e dei dipendenti</em>”. Oltre ad essere evidentemente un comunicato stampa e non un provvedimento normativo, il documento non conteneva alcuna delega.Fu ben presto chiaro che le imprese, in tutta Shanghai e in molte altre zone della della Cina, avevano ricevuto comunicazioni molto simili alla nostra da parte o dei consigli di zona locali o, più di frequente, da parte delle società amministratrici degli immobili e dei complessi immobiliari industriali o commerciali. Le richieste variavano di zona in zona ma seguivano a grandi linee direttive unitarie: in molte zone occorreva adire consigli di zona prima di riaprire le attività presentando una relazione sulle misure di prevenzione e controllo che si intendessero adottare, impegnandosi per scritto a mantenerle ed attendere il via libera del consiglio di zona, talvolta delegato all’amministrazione dei <em>compound</em>, prima di riaprire; era spesso richiesto alle imprese di munirsi di scorte sufficienti di mascherine, liquido disinfettante e termometri clinici ad infrarossi per uso del personale; in casi di impiegati che presentassero sintomi quali febbre e tosse secca, tipici dell’infezione da coronavirus, occorreva informare immediatamente le autorità e mandare la persona in malattia (alcune zone implementano sistemi di registrazione e monitoraggio di questi individui presso le farmacie e/o ambulatori); si richiedeva ai dipendenti di indossare una mascherina protettiva sul lavoro, di cambiarla ad intervalli prescritti (le mascherine da indossare sul lavoro dovranno essere fornite dal datore di lavoro), e di farsi controllare regolarmente la temperatura. In molti casi si richiedeva alle imprese di la temperatura di ciascun dipendente a futura memoria; si incoraggiava il lavoro con orari scaglionati per ridurre il rischio di contagio derivante dagli affollamenti nei mezzi pubblici; si incoraggiava particolarmente il lavoro in remoto o da casa; si suggeriva la chiusura delle mense. Si incoraggiano i dipendenti a portarsi il pasto da casa e i datori di lavoro a scaglionare l’orario di pausa pranzo in modo da evitare che i dipendenti mangiassero insieme; si scoraggiano le riunioni con molte persone. I requisiti di dettaglio, come pure l’intensità per non dire la cogenza delle raccomandazioni variavano e variano (molte sono ancora in vigore alla data di quest’articolo) da zona a zona, e addirittura tra i singoli <em>compound</em>.Le imprese dell’intera Cina negoziavano con le società amministratrici e i consigli di zona. Gli arbitri dei destini di società commerciali e produttive sembravano essere diventati i custodi dei complessi industriali che, dalle loro guardiole, concedevano o rifiutavano l’ingresso ai dipendenti a seconda delle approvazioni concesse a discrezioni di giovani rappresentanti dei comitati di quartiere. Per soddisfarne i requisiti, i dirigenti cercavano affannosamente introvabili mascherine e prodotti disinfettanti, riorganizzando orari, mense ecc.. Imprese grandi e famose, con centinaia o migliaia di dipendenti, rimandavano la riapertura di settimana in settimana, perdendo ingenti fatturati, il tutto senza alcun provvedimento legislativo minimamente paragonabile al DCPM 22 marzo 2020.Si sentivano a volte voci di scontento da parte di imprenditori su aspetti pratici, di merito, sull’impossibilità di riprendere la produzione, sull’eccesso delle misure richieste, ma mai, mai, contestazioni di legittimità. Non ho mai sentito dire: “<em>Non avete il diritto di esigere questo</em>”, “<em>Qui il padrone sono io</em>” o proteste di questo tipo quando, almeno a un occhio occidentale, c’era un problema di legittimità radicale.Questa differenza non va letta appena come una patologia di un regime dittatoriale. E’ il concetto stesso di legittimità ad avere una radice diversa.<h2>Una legittimazione intrinseca</h2>Fin dall’epoca più antica, il sovrano e i governanti cinesi erano descritti come: “<em>Il padre e la madre del popolo</em>”. Questa descrizione appare più volte nell’antichissimo Shang Shu (Libro dei Documenti). E’ particolarmente significativa la menzione di questo principio nel capitolo Hong Fan (il Grande Metodo) che riporta gli insegnamenti impartiti al re Wu, fondatore della dinastia Zhou (1046-256 aC) dal conte di Qi, alto dignitario della precedente ed ora vinta dinastia Shang (circa 1600-1046 aC), che accetta la legittimità del nuovo re. Il re, che si è appena installato dopo una guerra, rispetta l’anziano conte e gli chiede lumi sull’antico sapere religioso e politico dei sovrani della dinastia che ha lui stesso spodestato. Il conte, dopo aver spiegato i principi della somma regalità conclude la parte centrale della sua spiegazione dicendo: “<em>Se l’imperatore sarà come un padre e una madre per il popolo, egli regnerà su quanto è sotto il cielo</em>”.Il libro dei riti di Zhou, anche detto Zhou Li, tradizionalmente attribuito al duca di Zhou, fratello del re Wu di cui sopra ma probabilmente di epoca posteriore, che riporta i dettagli dell’organizzazione amministrativa ideale dello stato su princìpi cosmici, e che, come il Libro dei Documenti, faceva parte della formazione dei funzionari cinesi fino al 1911, mette in chiaro come nella concezione tradizionale cinese fosse compito dello stato, non solo assicurare il benessere del sovrano e la sicurezza dei cittadini ma entrare nelle minuzie dei riti religiosi e civili, distribuire la terra, guidare il popolo, formandolo con l’educazione, insegnando le virtù, l’etichetta, le tecniche e le arti, curandone i rapporti, in particolare quelli tra genitori e figli; entrando in una parola massicciamente in quella che noi definiremmo la sfera privata, se non addirittura intima.Questa concezione parte da un paradigma di rapporto tra stato e popolo differente da quella cui siamo avvezzi. Il popolo, secondo la concezione tradizionale cinese, non è formato da patres ma da filii. Si immaginino due comunità preistoriche, uno sulle rive del Tevere ed un’altra del Fiume Giallo, formate da famiglie il cui padrone assoluto è il pater, con diritto di vita e di morte su moglie, figli, schiavi ed animali. All’inizio le due comunità sembrano molto simili. Un avvenimento identico ma con esiti differenti muta il carattere, e il destino, delle due comunità in modo definitivo: due <em>patres</em> si incontrano e, come accade, si scontrano. A Roma, nessuno dei due patres ha la meglio: ciascuno si ritira delimitando il confine della sua proprietà contro quella del rivale. Questo confine è il diritto nella concezione occidentale. In Cina invece, uno dei due patres vince, ma non uccide il rivale: lo conquista e allo stesso tempo lo accoglie nella propria famiglia con lo <em>status</em> di <em>filius</em>. La nuova famiglia così allargata è lo stato nella concezione cinese, un sistema in cui non solo lo stato è una famiglia, ma anche la famiglia è uno stato, in cui padri e fratelli maggiori hanno un potere di tipo non solo familiare ma politico e in cui i rapporti interpersonali, sono caratterizzati da analogie che richiamano da un lato i rapporti tra parenti, dall’altro la subordinazione amministrativa.Se i grandi pensatori della filosofia politica cinese, da Confucio a Lao-tse, ai legalisti, discutono sull’opportunità, la misura, la qualità, i mezzi e il fine dell’intervento statale, nessuno di essi, nessuno, pone in dubbio la legittimità di esso: nessuno contrappone al potere dello stato una posizione soggettiva autonoma, una sfera privata invalicabile, un diritto.In Cina la recezione del diritto occidentale ai principi del XX secolo e l’avvento delle istituzioni repubblicane ha significato l’abolizione di una serie di istituzioni quali la schiavitù, la struttura delle classi, la potestà genitoriale sui figli adulti ecc. Dopo pochi decenni però le esigenze di un’economia pianificata proprie del comunismo si sono sposate bene con il senso storico di obbedienza derivante da una subordinazione intrinseca, paragonabile a quello esistente nella Chiesa o in un esercito. In pratica oggi l’esecutivo cinese si serve frequentemente di riunioni (<em>kaihui</em>) in cui gli organi amministrativi centrali espongono le proprie direttive ai rappresentanti degli organi amministrativi a livello immediatamente inferiore (i governi provinciali o i dicasteri) e, se opportuno, prendono domande o osservazioni. Chi ha partecipato alla riunione centrale, a sua volta riporta agli organi esecutivi del livello inferiore al proprio, e così via in successione, fino ad arrivare al livello amministrativo che dovrà mettere in pratica le direttive ricevute. Ciascun anello della catena aggiunge o toglie particolari alle direttive, creando così una rete applicativa grosso modo uniforme ma non omogena in cui il cittadino non si rapporta direttamente alla legge, o al giudice, ma all’autorità amministrativa immediatamente a lui sovraordinata. Si obbedisce ad un funzionario, non ad una legge. Gli atti normativi formali molto spesso seguono e non precedono il processo applicativo.Questo sembra essere accaduto nel 2020. La mobilitazione delle energie dell’apparato statuale cinese ai fini dell’applicazione dei protocolli sanitari per il controllo e la prevenzione della diffusione dell’epidemia di coronavirus si è attuata servendosi di questo tipo di strumento. Vi è una differenza radicale con le leggi utilizzate da sempre in occidente. Le misure sanitarie cinesi non sono draconiane, ma confuciane, non sono ferree, ma quasi acquee: non rigide ma flessibili, mutevoli, non intransigenti ma negoziabili, pur nella loro capillare pervasività.]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 22 Apr 2020 05:30:06 +0200</pubDate>
                        <title>ARTE | &lt;i&gt;During the Exhibition the Gallery Will Be Closed&lt;/i&gt;. La vendita a distanza richiede la forma scritta: le regole per il gallerista</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/arte-during-the-exhibition-the-gallery-will-be-closed-la-vendita-a-distanza-richiede-la-forma-scritta-le-regole-per-il-gallerista</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h2>1. L’emergenza sanitaria e il mercato dell'arte: nuovi modelli di business per le gallerie</h2>La straordinaria situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 sta inevitabilmente incidendo in maniera significativa anche sul mercato dell’arte<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>, ponendo nuove sfide a tutti gli operatori del settore e, in modo particolare, alle gallerie d’arte.In un momento come quello attuale di distanziamento sociale, infatti, le gallerie d’arte si trovano a dover ripensare il modo di relazionarsi con il pubblico e il proprio tradizionale business, individuando nuovi canali di vendita a distanza di opere d’arte, essendo espressamente consentite – anche nel contesto di emergenza sanitaria – tali modalità di svolgimento dell’attività economica<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>.Con la crisi globale derivante dall’emergenza sanitaria mondiale, dunque, il processo di trasformazione digitale dell’attività commerciale delle gallerie d’arte che ha caratterizzato il 2019 – come evidenziato dall’<em>Art Basel</em> e dall'<em>UBS Global Art Market Report</em> <em>2020</em> – risulta quanto mai urgente e non più procastinabile<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>.Diverse le risposte approntate per fronteggiare l’attuale situazione emergenziale, soprattutto incentrate sulla ricerca di nuove strategie di <em>marketing</em> e di innovative modalità di <em>audience engagement</em> e <em>networking</em>.Alcuni galleristi hanno allestito spazi espositivi virtuali, come la galleria Massimo De Carlo con il progetto <em>VSpace</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> o la galleria Deoadato Arte<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a>; altri hanno aperto sui propri siti web delle <em>online viewing room</em> mediante le quali presentare i propri programmi e i propri artisti al pubblico internazionale, strategia messa in campo dal David Zwirner<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a>, da Gagosian<a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a> e dalle gallerie italiane Continua<a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a> e Raffaella Cortese<a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a>; altre gallerie hanno lanciato delle piattaforme di <em>virtual reality</em>, come la galleria svizzera Hauser &amp; Wirth<a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a>; altre invece si sono concentrate su progetti espositivi virtuali e sullo<em> story telling</em> degli artisti rappresentati e delle opere in vendita sui propri profili social<a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[11]</a> o hanno spostato la propria rete relazionale ed espositiva sul web e sui <em>social network</em>, creando <em>digital community</em> al fine di dare continuità alle relazioni con i collezionisti e il pubblico<a href="/news-e-approfondimenti#%5B12%5D">[12]</a>.Tra i <em>business model</em> adottati vi è anche il ricorso ad apposite piattaforme di <em>e-commerce</em> di opere d’arte per gestire le proprie vendite <em>online</em>, come Artsy<a href="/news-e-approfondimenti#%5B13%5D">[13]</a>, Artspace e Artprice, piattaforme <em>leader</em> del mercato dell’arte, o a <em>marketplace</em> virtuali come Kooness o Invaluable, mediante i quali consentire l’accessibilità virtuale delle opere messe in vendita, facilitare gli scambi commerciali e allargare la domanda raggiungendo nuovi potenziali acquirenti, soprattutto stranieri, proprio tramite il web.Nessuna galleria, tuttavia, ha spostato completamente <em>online</em> la propria rete commerciale, creando veri e propri portali di <em>e-commerce</em>. Il gallerista si è quindi evoluto implementando “vetrine” <em>online</em> e aggiornando il proprio “registro” interlocutorio sfruttando il web e in alcuni casi anche la sempre maggiore diffusione dei <em>social network</em>, il tutto però proseguendo nell’affermazione del proprio storico ruolo all’interno del sistema dell’arte: la galleria quale luogo di scambio culturale in cui il rapporto privilegiato con l’artista e con il collezionista è incentrato sulla conoscenza personale, sulla fiducia, sulla reciproca considerazione di affidabilità e sul frequente ricorso a modalità informali di conclusione degli accordi, come l’oralità e la stretta di mano<a href="/news-e-approfondimenti#%5B14%5D">[14]</a>.Questo nuovo sistema richiede ulteriori e diversi accorgimenti (anche legali) da parte del gallerista, obblighi di informazione articolati e di stipulazione di contratti scritti, trovando applicazione a tali tipologie di compravendita la disciplina dei contratti “a distanza”.<h2>2. L’essenzialità della forma scritta nella contrattazione a distanza</h2>Seppure il rapporto con la propria clientela resti personale e venga condotto tramite <em>e-mail</em> o telefonate, l’attività professionale svolta <em>inter absentes</em> deve qualificarsi come attività fuori dei locali commerciali, importando l’attivazione di una serie di misure volte a tutelare la formazione di un consenso consapevole da parte dell’acquirente.Dal punto di vista giuridico, infatti, il legislatore europeo e, successivamente, il legislatore nazionale sono intervenuti approntando una normativa finalizzata a tutelare principalmente l’acquirente, ritenuto la parte contrattualmente più debole in tali tipologie di rapporti contrattuali, specialmente nel caso in cui l’acquirente sia un consumatore, ossia una persona fisica che acquista i beni per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata<a href="/news-e-approfondimenti#%5B15%5D">[15]</a>.In tali casi, la materia è disciplinata in maniera dettagliata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante “<em>Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229</em>” (di seguito, il “<strong><em>Codice del Consumo</em></strong>”) e per quanto concerne il commercio elettronico al Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (richiamato dall’articolo 68 del Codice del Consumo).Con specifico riferimento al settore qui di interesse, la disciplina dettata dal Codice del Consumo per la vendita “a distanza” trova applicazione, infatti, in tutti i casi in cui le operazioni di vendita di opere d’arte vengono concluse senza la presenza fisica e simultanea del professionista-gallerista e dell’acquirente, ovvero mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza (ad esempio utilizzando telefono e <em>e-mail</em>)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B16%5D">[16]</a>.Al fine di contenere l’asimmetria informativa insita nella relazione professionista-consumatore e di colmare i <em>gap</em> percettivi e informativi derivanti dall’impossibilità di incontrare di persona il gallerista, di ricevere direttamente da lui informazioni sull’opera e di essere rassicurati circa l’autenticità e la provenienza della stessa, di visionare dal vivo l’opera – circostanza, quest’ultima, che assume particolare rilevanza nel mercato dell’arte in ragione della necessità di verificare le caratteristiche e l’effettivo stato di conservazione del bene – il Codice del Consumo pone in capo ai professionisti stringenti obblighi informativi e di forma, i quali si pongono in netto contrasto con le prassi tipiche del mercato dell’arte caratterizzate, fra l’altro, da informalità e dall’assenza di particolari forme regolamentate delle transazioni commerciali<a href="/news-e-approfondimenti#%5B17%5D">[17]</a>.In particolare, l’articolo 49 del Codice del Consumo impone al professionista che vende beni mobili a distanza o fuori dei locali commerciali di fornire al consumatore, prima della conclusione di un contratto, una serie di informazioni inerenti: <em>i</em>) le caratteristiche principali dei beni; <em>ii</em>) l’identità del professionista e il suo indirizzo; <em>iii</em>) il prezzo dei beni comprensivo di eventuali tasse ed imposte; <em>iv</em>) le modalità di pagamento, le spese di consegna e le relative modalità; <em>v</em>) l’esistenza del diritto di recesso, le modalità, i tempi di restituzione dei beni e i costi che l’acquirente dovrà sostenere<a href="/news-e-approfondimenti#%5B18%5D">[18]</a>.Si tratta di informazioni che rivestono un’importanza fondamentale nel mercato dell’arte soprattutto nell’ottica di consentire all’acquirente di porre in essere un acquisto pienamente consapevole: conoscere nel dettaglio le caratteristiche essenziali dell’opera d’arte, soprattutto mediante descrizione fotografica o video, permette di ricreare a distanza l’esperienza del contatto diretto con l’opera stessa, passaggio quest’ultimo decisivo nel processo di acquisizione di un’opera d’arte.Tale specifico obbligo informativo assume altresì centralità rispetto al tema delle garanzie cui è tenuto il venditore.Nel contesto della compravendita a distanza di un’opera d’arte con un soggetto consumatore, infatti, si ritrova la medesima garanzia legale di conformità prevista dagli articoli 128 e ss. del Codice del Consumo per qualsiasi tipologia di contratto stipulato con un consumatore.Il gallerista è pertanto gravato <em>ex lege</em> dall’obbligo di consegnare “beni conformi al contratto”, ovvero beni che presentano le qualità e le caratteristiche espressamente pattuite e che corrispondono alla descrizione fatta dal venditore<a href="/news-e-approfondimenti#%5B19%5D">[19]</a>.Tanto più precisa, chiara e completa è la descrizione dell’opera d’arte posta in essere dal gallerista nel corso delle trattative e della formazione del contratto a distanza – anche attraverso la trasmissione all’acquirente di documentazione cartacea, video e fotografica – tanto minore sarà la possibilità per il gallerista di essere ritenuto responsabile nei confronti dell’acquirente per difetto di conformità al contratto dell’opera venduta<a href="/news-e-approfondimenti#%5B20%5D">[20]</a>.Gli stringenti ed estesi obblighi di informazione precontrattuale sin qui delineati sono posti in capo ai professionisti esclusivamente nell’esercizio di attività commerciale a distanza e, pertanto, con riferimento al settore dell’arte, impongono ai galleristi di strutturare ed organizzare la propria attività commerciale a distanza in modo da prevedere idonee modalità di trasmissione – in maniera chiara, comprensibile e completa – delle suddette informazioni, e di formalizzare i rapporti con gli acquirenti.Le suindicate informazioni, infatti, per espressa previsione normativa, devono essere confermate per iscritto o su supporto duraturo al momento della conclusione del contratto, a formarne parte integrante, e non possono essere modificate se non con accordo espresso anche dell’acquirente (articoli 50 e 51 del Codice del Consumo).E così, <strong>alla stretta di mano tra il gallerista e il collezionista si sostituisce la stipulazione di un accordo scritto</strong>, mediante il quale i rapporti tra tali parti si formalizzano allo scopo di favorire la trattativa a distanza e di concludere la vendita di un’opera d’arte in maniera trasparente, informata e responsabile.Nel mercato dell’arte, inoltre, alla consegna della documentazione informativa e di copia dell’accordo scritto all’acquirente-consumatore si affianca la consegna della documentazione attestante l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza dell’opera oggetto di compravendita, che, come noto, ai sensi dell’articolo 64 del Codice dei Beni Culturali (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) costituisce un obbligo per chiunque eserciti l'attività di vendita al pubblico e/o di esposizione a fini di commercio di opere di pittura, scultura, grafica ovvero di oggetti d'antichità o di interesse storico od archeologico<a href="/news-e-approfondimenti#%5B21%5D">[21]</a>.Pare opportuno precisare che la regolamentazione dei rapporti con gli acquirenti – mediante la registrazione delle transazioni in modo sicuro e verificabile e la segregazione e conservazione delle informazioni inerenti l’opera venduta e il soggetto acquirente – garantisce altresì il rispetto della nuova normativa in materia di antiriciclaggio da parte delle gallerie, che impone proprio (anche) a tali operatori del mercato dell’arte di dotarsi di una serie di presidi e procedure di carattere preventivo, tra i quali la verifica adeguata della clientela, al fine di mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e di incorrere in responsabilità<a href="/news-e-approfondimenti#%5B22%5D">[22]</a> e di evitare danni sul piano reputazionale. Doppio, dunque, il vantaggio per le gallerie d’arte derivante dal rispetto degli obblighi informativi sopra indicati.Si precisa che le disposizioni sin qui richiamate hanno carattere imperativo, per cui qualsiasi pattuizione volta a derogarvi in senso più sfavorevole al consumatore è colpita da nullità di protezione ai sensi dell’articolo 66-ter del Codice del Consumo e determina altresì l’applicazione di pesanti sanzioni amministrative pecuniarie irrogabili da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dell’Ufficio Sanzioni delle Camere di Commercio<a href="/news-e-approfondimenti#%5B23%5D">[23]</a>.<h2>3. Riproduzione online delle immagini delle opere</h2>Il ricorso a canali di vendita a distanza determina, tra le altre cose, anche la necessità di procedere alla riproduzione (eventualmente sul web o in un catalogo) delle immagini delle opere poste in vendita.Al fine di consentire una più corretta e puntuale informazione dei potenziali acquirenti in merito alle caratteristiche delle opere e al loro status di conservazione è indispensabile descrivere le opere anche attraverso la loro raffigurazione fotografica.Posto che, secondo il dettato normativo dell’articolo 13 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (di seguito, la “<em><strong>Legge sul diritto d’autore</strong></em>”), il diritto di riproduzione è un diritto esclusivo spettante all’autore dell’opera, per la lecita utilizzazione dell’immagine dell’opera all’interno di cataloghi di mostre o d’asta è sempre necessaria l’autorizzazione del titolare del diritto stesso, essendo la riproduzione fotografica di un’opera d’arte all’interno di un catalogo una forma di utilizzazione economica dell’opera stessa.Tuttavia, tale operazione, posta in essere con la mera finalità di descrivere opere che non possono essere visionate ed esaminate di persona e di agevolarne così la vendita a distanza, non rientra nell’eccezione di cui all’articolo 70, comma 1-<em>bis</em>, della Legge sul diritto d’autore<a href="/news-e-approfondimenti#%5B24%5D">[24]</a>.Facendo leva sul principio dell’esaurimento dell’esclusiva per lo sfruttamento economico dell’opera dell’ingegno spettante all’autore della stessa, autorevole dottrina italiana<a href="/news-e-approfondimenti#%5B25%5D">[25]</a> – anche alla luce del dettato normativo dell’articolo 68-<em>bis</em> della Legge sul diritto d’autore che consente gli atti di riproduzione temporanei e transitori, privi di rilievo economico ed eseguiti all'unico scopo di consentire un utilizzo legittimo dell’opera stessa – ha sostenuto la possibilità per un proprietario di un’opera d’arte (o del suo mandatario) di compiere atti di riproduzione temporanei per la sola finalità di rivendita dell’opera acquistata senza dover necessariamente ottenere l’autorizzazione dell’autore o dei titolari del diritto di riproduzione.Porgendo lo sguardo al diritto extraterritoriale, gli assunti di cui sopra non sembrano essere ammessi nell’ordinamento francese, nel quale, ai sensi dell’articolo L. 122-5 del <em>Code de la propriété intellectuelle,</em> è prevista una sola eccezione alla regola della preliminare autorizzazione del titolare del diritto di riproduzione, ovvero nel caso di riproduzioni, in tutto o in parte, di opere d'arte grafiche o plastiche destinate a figurare in cataloghi di una vendita giudiziaria effettuata in Francia e messi a disposizione del pubblico prima della vendita al solo scopo di descrivere le opere. Da tale eccezione sono dunque esclusi i cataloghi pubblicati da case d'aste private<a href="/news-e-approfondimenti#%5B26%5D">[26]</a>.Secondo la normativa del Regno Unito, invece, ai sensi dell’articolo 63 del <em>Copyright Design and Patent Act</em> del 1988, non costituisce violazione del diritto d'autore la riproduzione di un’opera d’arte allo scopo di pubblicizzarne e promuoverne la vendita<a href="/news-e-approfondimenti#%5B27%5D">[27]</a>.Tale chiarezza normativa non si rinviene negli Stati Uniti, dove risulta dibattuta l’estendibilità del principio del “<em>fair use</em>” di cui all’articolo 107 dell’<em>U.S. Copyright Act</em> del 1976 ai casi di utilizzo “descrittivo” di riproduzioni fotografiche di opere d'arte all’interno di un catalogo di un'asta o di una mostra in galleria di cui all’articolo 109, lettera c, della medesima normativa<a href="/news-e-approfondimenti#%5B28%5D">[28]</a>. Il dibattito, infatti, si divide tra coloro che ritengono fondamentale consentire – per evitare di compromettere le vendite, soprattutto a distanza – tale utilizzo descrittivo delle riproduzioni fotografiche senza la preliminare autorizzazione del titolare del diritto medesimo, e coloro che ritengono invece necessario ottenere il previo consenso del titolare del diritto di riproduzione delle opere, soprattutto nel caso di riproduzione sulle copertine e sulle prime pagine dei cataloghi o per finalità puramente commerciali, ovvero di pubblicità, <em>marketing</em> e promozione di aste e mostre in galleria.Altro discorso bisognerebbe invece riservare al caso di utilizzo della riproduzione dell’opera per finalità di promozione di altre opere, di una vendita o di un vernissage. Il tema, evidentemente, va dunque approfondito di volta in volta in relazione alle singole fattispecie concrete.<h2>4. Commercio internazionale</h2>Considerato il carattere internazionale del mercato dell’arte, nel caso di negoziazione di contratti a distanza transfrontalieri – ovvero nell’ambito di un contratto di vendita tra un professionista stabilito in Italia e un consumatore che risiede in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un Paese extraeuropeo – il gallerista, in qualità di professionista, è tenuto ad operare con particolari cautele nel rispetto della normativa imperativa posta dal legislatore comunitario e internazionale a tutela dei clienti consumatori esteri. In particolare, in tali ipotesi, il gallerista potrebbe specificare, in caso di determinazione unilaterale (anche) di questi aspetti, che tale scelta non pregiudica i diritti inderogabili riconosciuti ai consumatori dalla normativa loro applicabile.<h2>5. Riflessioni finali</h2>Le innumerevoli iniziative che le gallerie d’arte hanno messo in campo per fronteggiare la complessa situazione economica e finanziaria legata al COVID-19 dimostrano che, in un contesto emergenziale quale quello attuale, è possibile e necessario ricominciare dall’arte.Il processo di trasformazione a favore del digitale e, in generale, dello scritto a discapito della tradizionale oralità, può dunque costituire – anche guardando oltre l’attuale contesto di emergenza – una strategia “vincente” per tali attori del mercato dell’arte, soprattutto nella misura in cui questi orienteranno la propria attività commerciale “a distanza” verso una maggiore professionalizzazione, responsabilità, trasparenza e sicurezza<a href="/news-e-approfondimenti#%5B29%5D">[29]</a> che consentiranno di mantenere le gallerie d’arte quali irrinunciabili luoghi di inclusione sociale per la diffusione della cultura<a href="/news-e-approfondimenti#%5B30%5D">[30]</a>.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere ai seguenti professionisti: <a href="mailto:a.donati@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Alessandra Donati</a>, <a href="mailto:f.federici@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Filippo Federici</a>, <a href="mailto:e.romanelli@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Eliana Romanelli</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Per una panoramica in merito agli interventi implementati a livello nazionale a sostegno della cultura si rimanda alla nota del “<a href="https://www.nctm.it/news/articoli/arte-during-the-exhibition-the-gallery-will-be-closed-larteam-di-nctm-in-soccorso-di-artisti-e-galleristi" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ARTE | During the Exhibition the Gallery Will Be Closed: l’ArTeam di Nctm in soccorso di artisti e galleristi</a>” del dipartimento di Corporate &amp; Commercial.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Prima, dal DPCM dell’11 marzo 2020 a valere sino al 13 marzo 2020 e, poi, dal DPCM del 10 aprile 2020 a valere dal 14 aprile 2020 sino al, per il momento, 3 maggio 2020. Con specifico riferimento allo svolgimento di attività commerciali a distanza e mediante e-commerce, si rimanda alle <a href="http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa" target="_blank" rel="noreferrer noopener">FAQ</a> del Governo.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> Si rimanda all’articolo di B. Boucher, <em>"</em><a href="https://www.artbasel.com/stories/art-market-report-2020-dealer-outlook?utm_source=ED+%7C+Editorial+Newsletter+for+April+8+%7C+2020-04-06+16%3A57%3A00&amp;utm_campaign=e6eed35fec-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_07_02_24&amp;utm_medium=email&amp;utm_term=0_b7061a4016-e6eed35fec-119898339" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Galleries’ digital transformation accelerates</em>"</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> Cfr.&nbsp;<a href="https://www.exibart.com/opening/intervista-a-massimo-de-carlo-che-oggi-inaugura-vspace/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.exibart.com/opening/intervista-a-massimo-de-carlo-che-oggi-inaugura-vspace/ .</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> Cfr. <a href="https://www.deodato.com/deodato_arte_italy/blog/post/varese-gallery-virtual-tour/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.deodato.com/deodato_arte_italy/blog/post/varese-gallery-virtual-tour/</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a> Cfr. <a href="https://www.davidzwirner.com/viewing-room" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.davidzwirner.com/viewing-room</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a> Cfr. <a href="https://gagosianviewingroom.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://gagosianviewingroom.com</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a> Cfr. <a href="https://www.galleriacontinua.com/viewing-room/42" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.galleriacontinua.com/viewing-room/42</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a> Cfr. <a href="https://raffaellacortese.com/viewing-room/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://raffaellacortese.com/viewing-room/</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a> Si veda l’iniziativa HWVR della galleria Hauser and Wirth raccontata nell’articolo di E. Kinsella, "<em>Why Hauser &amp; <a href="https://news.artnet.com/art-world/hauser-wirth-launches-virutal-reality-platform-1829160?utm_content=from_artnet-intelligence-report-spring-2019&amp;utm_source=Sailthru&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=EU%20April%209%20AM&amp;utm_term=EUR%20Daily%20Newsletter%20%5BMORNING%5D" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Wirth Is Investing Big in a Virtual Reality Tool That Can Plan Shows, Calculate Fair Logistics, and Even Host Residencies</a></em>".<a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[11]</a> Cfr. <a href="https://www.exibart.com/progetti-e-iniziative/il-covid-19-aguzza-le-gallerie-i-progetti-online-di-crac-noero-e-poleschi/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.exibart.com/progetti-e-iniziative/il-covid-19-aguzza-le-gallerie-i-progetti-online-di-crac-noero-e-poleschi/</a>; <a href="https://partners.artsy.net/resource/ncontemporary-covid-19-response/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://partners.artsy.net/resource/ncontemporary-covid-19-response/</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B12%5D">[12]</a> Si rimanda all’articolo di N. Freeman, "<a href="https://news.artnet.com/market/bootstrapping-online-viewing-rooms-1828128?utm_content=from_artnet-intelligence-report-spring-2019&amp;utm_source=Sailthru&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=EU%20April%209%20AM&amp;utm_term=EUR%20Daily%20Newsletter%20%5BMORNING%5D" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>The New Bootstrapping: Faced With Closures, Galleries Are Forced to Finally Build Out Online Viewing Rooms—Often From Scratch</em></a>".<a href="/news-e-approfondimenti#%5B13%5D">[13]</a> Cfr. <a href="https://partners.artsy.net" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://partners.artsy.net</a>. Si rimanda altresì all’articolo "<a href="https://pages.artsy.net/rs/609-FDY-207/images/Success%20Story_Mark%20Moore_Artsy_.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Success Story: Mark Moore Fine Art. How Mark Moore transformed his brick-and-mortar space into a thriving online gallery</em></a>".<a href="/news-e-approfondimenti#%5B14%5D">[14]</a> Si veda F. Poli, "<em>Il sistema dell’arte contemporanea</em>", Editori Laterza, Roma-Bari, 2017, pp. 57 e ss.; A. Donati, "<em>I contratti degli artisti. Nuovi modelli di trattativa</em>", Giappichelli, Torino, 2012, pp. 15 e ss.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B15%5D">[15]</a> Si veda la definizione di “consumatore” di cui all’articolo 3 del Codice del Consumo, ai sensi del quale per consumatore si intende “<em>la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B16%5D">[16]</a> Si vedano le definizioni di “<em>contratto a distanza</em>” e di “c<em>ontratto negoziato fuori dai locali commerciali</em>” di cui all’articolo 45, comma 1, lett. g) e lett. h) del Codice del Consumo.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B17%5D">[17]</a> A riprova di questi usi, si rimanda alla virtuosa iniziativa di Responsible Art Market - RAM, che ha la finalità di accrescere la consapevolezza dei rischi legati alle operazioni commerciali concluse nel mercato dell’arte, fornendo delle linee guida pratiche per operare nel mercato dell’arte in maniera responsabile (cfr. <a href="http://responsibleartmarket.org" target="_blank" rel="noreferrer noopener">http://responsibleartmarket.org</a>).<a href="/news-e-approfondimenti#%5B18%5D">[18]</a> Nel caso di contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali trova applicazione la disciplina del diritto di recesso riconosciuto al consumatore dall’articolo 52 del Codice del Consumo, ai sensi del quale il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni dalla ricezione in consegna del bene acquistato, ovvero di un anno se non è stato adeguatamente adempiuto l’obbligo informativo da parte del professionista, per recedere dal contratto con efficacia <em>ex tunc</em>, senza dover fornire alcuna motivazione, e restituire il bene acquistato.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B19%5D">[19]</a> Si veda G. De Cristofaro, "<em>La tutela degli acquirenti di opere d’arte contemporanea non autentiche tra codice civile, codice del consumo e codice dei beni culturali</em>", in AA.VV., "<em>L’opera d’arte nel mercato. Principi e regole</em>", Giappichelli, Torino, 2019, pp. 85 e ss.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B20%5D">[20]</a> Nel caso di beni che presentano difetti di conformità al momento dell’acquisto opera la garanzia legale di conformità, secondo la quale il venditore è responsabile nei confronti del consumatore, il quale, senza addebito di spese, avrà il diritto a richiedere il ripristino del bene (nella forma della riparazione o sostituzione) o, alternativamente, la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto, con restituzione della somma pagata a fronte della restituzione del bene acquistato (articolo 130 del Codice del Consumo).<a href="/news-e-approfondimenti#%5B21%5D">[21]</a> Sulla norma in questione si rimanda a A. Donati, "<em>Autentiche, archivi e cataloghi: gerarchie tra diritto e mercato</em>", in AA.VV., "<em>L’archivio d’artista. Tra dimensione privata e interesse pubblico</em>", 2013, pp. 4 ss. (cfr. <a href="http://www.opencare.it/it/155/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">http://www.opencare.it/it/155/</a>); e ad A. Donati, "<em>Autenticità, “authenticité”, “authenticity” dell’opera d’arte. Diritto, mercato, prassi virtuose</em>", in Riv. dir. civ., 2015, pp. 987 ss.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B22%5D">[22]</a> Con il recepimento della V Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva 2018/43/UE) ad opera del Decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, sono stati inclusi tra i soggetti obbligati ad implementare sistemi di prevenzione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo anche gli operatori del mercato dell’arte, ed in particolare le gallerie e le case d’asta, ovvero, come menzionato dalla stessa legge, “<em>b) i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche, i soggetti che esercitano il commercio di opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d’arte o case d’asta di cui all’articolo 115 TULPS qualora il valore dell’operazione, anche se frazionata o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro; c) i soggetti che conservano o commerciano opere d’arte ovvero che agiscono da intermediari nel commercio delle stesse, qualora tale attività è effettuata all’interno di porti franchi e il valore dell’operazione, anche se frazionata, o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B23%5D">[23]</a> Tali sanzioni amministrative sono irrogate – <em>ex </em>art<em>.</em> 12 del Codice del Consumo - dall'autorità competente ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B24%5D">[24]</a> Ai sensi dall’articolo 70, comma 1-<em>bis</em>, della Legge sul diritto d’autore “<em>È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete Internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B25%5D">[25]</a> Si veda L. C. Ubertazzi, Commento all’art. 13 della legge d’autore, in "<em>Commentario breve alle leggi sulla proprietà̀ intellettuale e concorrenza</em>", WKI – Cedam, VII Edizione, p. 1543 secondo cui, in base al principio dell’esaurimento, l’<em>“acquirente” sarebbe “libero di effettuare tutte le riproduzioni necessarie a rivendere l’esemplare dell’opera medio tempore acquistato: e che così ad esempio le case d’asta” potrebbero “realizzare cataloghi pubblicitari contenti i dipinti posti in vendita</em>”. L’Autore sul punto rimanda a A. M. Gambino, "<em>Le trasmissioni telematiche del bene immateriale</em>", in AIDA, 1997, pp. 507-508.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B26%5D">[26]</a> Si rimanda al sito dell’"<em>ADAGP Société des Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques</em>" (cfr. <a href="https://www.adagp.fr/fr/droit-auteur/droits-patrimoniaux/exceptions-au-droit-patrimoniaux" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.adagp.fr/fr/droit-auteur/droits-patrimoniaux/exceptions-au-droit-patrimoniaux</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B27%5D">[27]</a> Cfr. <a href="http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B28%5D">[28]</a> Cfr. <a href="https://www.copyright.gov/title17/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.copyright.gov/title17/</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B29%5D">[29]</a> Si rimanda all’articolo di E. Karmann, "<a href="https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/mercato/2020/04/cyber-crimini-musei-gallerie/?utm_source=Newsletter%20Artribune&amp;utm_campaign=4ad273b51e-&amp;utm_medium=email&amp;utm_term=0_dc515150dd-4ad273b51e-153783413&amp;ct=t%28%29&amp;goal=0_dc515150dd-4ad273b51e-153783413" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Mercato dell’arte e cyber-crimini: quanto siamo preparati (e al sicuro)?</em></a>".<a href="/news-e-approfondimenti#%5B30%5D">[30]</a> Si rimanda agli articoli di C. Masturzo, "<a href="https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/mercato/2019/02/futuro-gallerie-arte/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Il futuro delle gallerie d’arte</em></a>", e di A. Cohen, "<em><a href="https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-will-online-viewing-rooms-increase-price-transparency-galleries" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Will Online Viewing Rooms Increase Price Transparency at Galleries?</a></em>".]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 21 Apr 2020 06:37:45 +0200</pubDate>
                        <title>M&amp;A, il Coronavirus blocca la crescita del settore: -39,1%</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ma-il-coronavirus-blocca-la-crescita-del-settore-391</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h3><em>Il report di Mergermarket Q1/2020 registra l'impatto del COVID-19 sulle acquisizioni</em></h3><em>di Federico Unnia</em>Il Coronavirus ha infettato anche il dinamico mercato dell'M&amp;A. È quanto emerge dal <em>report</em> relativo al 1 trimestre 2020 di Mergermarket, reso noto nei giorni scorso. Dopo quasi dieci anni di crescita, l'attività globale di fusioni e acquisizioni nella prima parte dell'anno è diminuita del 39,1% rispetto al dato 2019, a 563,7 miliardi di dollari con 3.685 transazioni. Nel complesso il valore e il numero di operazioni sono paragonabili a quelli del primo trimestre del 2008 (592,3 miliardi di dollari su 3.744 transazioni). Un dato che fa riflettere su quello che potrebbe essere l'effetto COVID-19 nel prosieguo dell'anno.La più grande operazione lanciata sul mercato Usa, l'offerta ostile di Xerox da 35,5 miliardi di dollari per la rivale HP, lanciato all'inizio di marzo, è stata accantonata proprio per i timori legati al Coronavirus. Nel 2020 è improbabile si assista ad una nuova frenesia di <em>megadeals</em> (valore superiore a 10 miliardi $) che si è avuto nel 2019, quando ne furono annunciati ben 38. A livello globale sono solo 8 le operazioni annunciate fino alla fine di marzo. L'ultimo è quella da 35 miliardi di dollari, ora in attesa di sviluppi, annunciata tra i giganti delle assicurazioni Aon e Willis Towers Watson.<span style="text-decoration: underline;"><strong>M&amp;A negli Usa</strong></span><strong>:</strong> La contrazione del mercato delle fusioni e acquisizioni negli Stati Uniti accelera. L'attività complessiva era già diminuita del 40% in valore tra la prima e la seconda metà del 2019. COVID nel mercato americano pare aver assestato un duro colpo. Nel primo trimestre 2020 si sono avute 1.255 operazioni del valore di dollari 206 miliardi, in calo del 57% in valore rispetto al lo stesso periodo dell'anno scorso (1.524 operazioni per un valore di 476 miliardi di dollari nel 1° trimestre 19).<span style="text-decoration: underline;"><strong>• M&amp;A in Europa</strong></span><strong>:</strong> Nel Vecchio continente si sono registrate operazioni per 199,4 miliardi di dollari (1.387 deals) nel primo trimestre del 2020, +30,2% rispetto al primo trimestre del 2019 (153,2 miliardi di dollari). Ciò è dovuto ai 35,6 miliardi di dollari dell'operazione tra i giganti delle assicurazioni Aon e Willis Towers Watson annunciato a marzo, il più grande affare europeo del 2020. Il <em>private equity</em> ha raggiunto 56,8 miliardi di dollari in 258 operazioni, il valore più elevato del primo trimestre (più del 72,3% rispetto al primo trimestre 19, 33 miliardi di dollari). Le operazioni <em>buy out</em> hanno rappresentato il 28,5% del valore delle fusioni e acquisizioni europee nel primo trimestre del 20% dal 22,2% nel 2019. L'impatto più evidente di COVID-19 sul primo trimestre è la flessione degli investimenti cinesi in Europa. Solo 12 offerte per un valore di 1,4 miliardi di dollari da parte di aziende cinesi. Il numero più basso di transazioni dal 2° trimestre 2013.<span style="text-decoration: underline;"><strong>• M&amp;A in Italia</strong></span><strong>:</strong> In Italia, il paese europeo più colpito dal virus, nel primo trimestre si è iniziato a registrare una flessione dell'attività di M&amp;A. Sono state 89 le operazioni portate a termine per un controvalore di 10,3 miliardi di dollari. La parte del leone l'ha avuta l'offerta pubblica di scambio lanciata da Intesa Sanpaolo su Ubi Banca, dal valore di 5 miliardi di euro, che rappresenta l'ultimo accordo nel consolidamento bancario in corso in Italia. Per quanto riguarda invece investimenti stranieri in Italia, sono state registrate, a marzo, solo 6 operazioni da 2,6 miliardi di dollari. In termini di valore, dalla classifica di Mergermarket emerge che i <em>legal advisor</em> stranieri dominano il mercato, tutti coinvolti in poche ma grandi operazioni. Si tratta di Stidde, Bredin Prat, Debavoise&amp;Plimpton e Sulivan&amp;Cromwell, tutti attori nell'operazione Exor Covea per l'acquisizione della compagnia di assicurazione PartnerRe, seguiti dal primo studio italiano, Gatti Pavesi Bianchi.Da segnalare la forte crescita (11esimo posto rispetto al 53esimo di un anno fa) registrata dallo studio legale Accinni, Cartolano ed Associati (1,7 miliardi dollari), che a fi ne febbraio 2020, dopo otto anni di collaborazione, ha annunciato la separazione tra i soci fondatori Alessandro Accinni e Francesco Cartolano. Lo studio Accinni Cartolano prosegue l'attività con la denominazione Accinni. Francesco Cartolano è migrato in Giliberti Triscornia. Discese significative per due <em>law firm</em> di spicco come Gianni Origoni Grippo Cappelli &amp; Partners (dal 1 al 9 posto) e dal 5 all'11 BonelliErede. Il boom di crescita è certamente quello di Carnelutti Studio Legale Associati, passato dal 96 al 14° posto. In questo contesto la classifica degli studi legali più attivi vede al primo posto Gatti Pavesi Bianchi, 9 un anno fa, con 12 operazioni (+6) per un controvalore di 7,248 miliardi euro. «<em>Siamo estremamente felici del risultato non solo perché conseguito in un trimestre non semplice ma per la qualità e quantità delle operazioni in cui lo studio è stato coinvolto. Crediamo sia il risultato della qualità del nostro lavoro e dell'impegno che impieghiamo in ogni operazione</em>» spiega Stefano Valerio <em>managing partner</em> di Gatti Pavesi Bianchi. Tra le operazioni più importanti da segnalare l'opa Intesa/Ubi in cui assiste Intesa Sanpaolo. «<em>Gli effetti del coronavirus saranno negativi. Allo stato non è prevedibile quanto, dipende non solo da quando ne uscirà l'Italia ma anche dal resto del mondo. Questa crisi nel medio termine favorirà le aggregazioni ma tutto dipenderà dalla durata della emergenza sanitaria e dal blocco della operatività</em>».Al secondo posto <strong>Ntcm Studio Legale</strong>, 4o un anno fa, in crescita di 2 posizioni sul pari periodo 2019, con 11 operazioni per un controvalore di 146 milioni dollari. «<em>Sul fronte M&amp;A,i trimestri veramente difficili sono quelli che devono ancora venire. Quello che si è appena concluso, pur avendo fatto in tempo a essere condizionato dalle misure adottate dal Governo per contenere l'epidemia, può essere considerato l'ultimo della fase pre-Coronavirus più che il primo della fase post-Coronavirus</em>», spiega <strong>Pietro Zanoni</strong>, <em>equity partner</em> dello studio Nctm. Tra le operazioni si segnalano l'assistenza a Vodafone nell'accordo con Tim per la condivisione della componente attiva della rete 5G, la condivisione degli apparati attivi della rete 4G e l'ampliamento dell'attuale accordo di condivisione delle infrastrutture di rete passive e l'assistenza al Gruppo Nexive, <em>competitor</em> di Poste Italiane nei servizi postali e di spedizione, nella vendita del suo complesso aziendale a una <em>joint venture</em> di Mutares e Post NL. «<em>Già prima dell'epidemia l'Italia era un paese in vendita. Da questa crisi usciremo più indeboliti di altri paesi, sicché assisteremo a un periodo in cui gli stranieri potranno fare vere e proprie razzie tra le imprese italiane. In questo senso, il nostro paese sarà molto interessante. Peraltro, siccome anche i paesi dai quali proviene gran parte del flusso M&amp;A inbound (Usa, UK, Germania e Francia) stanno attraversando, seppur in ritardo rispetto a noi, una crisi altrettanto lacerante, non è dato sapere quando effettivamente gli investitori provenienti da queste regioni potranno tornare a guardare con interesse all'Italia</em>».In merito ai recenti interventi del governo in tema di <em>golden power</em>, Zanoni aggiunge: «<em>una difesa da comportamenti predatori da parte di imprese extra Ue è forse necessaria in questo grave momento di difficoltà del nostro sistema industriale. Tuttavia, occorre trovare un ragionevole equilibrio rispetto alle esigenze di assicurare la più ampia libertà degli investimenti esteri che possono avere effetti più che positivi per le imprese italiane in termini di crescita. Quindi, è necessario che le eventuali restrizioni non siano indiscriminate o con soglie troppo basse, ma siano limitate agli investimenti extra Ue in imprese attive in settori strategici o in settori che possano avere un impatto sulle capacità del paese di soddisfare i bisogni essenziali dei propri cittadini per evitare problemi di ordine pubblico (es. farmaceutica o agroalimentare)»</em>.Al terzo posto Chiomenti, stabile, con 9 operazioni (-3) e un controvalore di 1,362 miliardi dollari. 4 Gattai Minoli Agostinelli &amp; Partners, 18° un anno fa, con 6 operazioni pari a 2,027 miliardi dollari. Le operazioni più significative seguito sono Engineering/Bain, Iren/Snam e Lanificio dell'Olivo/ Ethica Global Investments. «<em>Lo studio ogni anno ha fatto meglio e quest'anno prima della pandemia c'erano tutti i presupposti per un anno straordinario. Siamo più piccoli come numero di avvocati rispetto a chi ha sempre dominato queste classifiche, ma il mercato ci riconosce qualità e dedizione</em>», dice Bruno Gattai, managing partner dello Studio Gattai, Minoli, Agostinelli &amp; Partners che aggiunge: «<em>Nel secondo trimestre si potrà chiudere qualche deal che era già avviato e relativo a settori che hanno sofferto meno. Il terzo trimestre sarà ancora peggiore. Speriamo di vedere un po' di luce nel quarto. L'Italia resta un mercato interessante per M&amp;A. Il tessuto imprenditoriale è straordinario e alla fine in un modo o nell'altro l'Europa aiuterà i paesi maggiormente colpiti</em>», conclude.Al 5° posto Orrick, con un calo dal 2 di un anno fa, con 6 operazioni (-7) e un controvalore di 26 milioni dollari. Orrick ha assistito, tra le altre, Persico S.p.A., multinazionale italiana sella produzione di stampi e impianti nel settore automotive, nell'acquisizione di due rami di aziende tedesche operative nel medesimo settore e Acs Dobfar nel <em>closing</em> dell'operazione di cessione dello stabilimento farmaceutico GlaxoSmithKline di Verona. «<em>Lo studio, nei primi 2 mesi del 2020, grazie alla grande liquidità presente sul mercato, ha continuato a fare operazioni</em>», dice Guido Testa, <em>head</em> di Orrick Italia. «<em>Io prevedo un rallentamento nelle operazioni di M&amp;A nel secondo e terzo trimestre del 2020, dovuto alla necessità di capire come e con quali tempi il paese uscirà dall'emergenza sanitaria e recupererà da un punto di vista economico il terreno perduto durante il periodo di lockdown. Nell'ultimo trimestre 2020 assisteremo a un deciso recupero nel settore del M&amp;A, grazie alle opportunità che si creeranno in seguito all'inevitabile riduzione nella valutazione delle target companies. Sul Golden power la ratio alla base della norma, concettualmente inaccettabile in un contesto di mercato libero e globale, diventa accettabile e anzi addirittura necessaria in un periodo di emergenza nazionale, al fine di evitare che le nostre aziende divengano facili prede di spregiudicati o peggio non graditi investitori stranieri</em>».«<em>I processi di M&amp;A che interverranno oggi anche con riguardo a realtà che operano nei numerosi nuovi settori strategici considerati dal decreto</em>», commenta l'<em>of counsel</em> di Cba, Paolo Carrière, «<em>dovranno districarsi oltre che, ove applicabili, tra notifiche antitrust, regimi autorizzativi speciali e disciplina delle Opa, anche tra i meccanismi vari in cui si possono sostanziare i Golden Power: veti, autorizzazioni, condizioni, divieti di cessione. Il processo di M&amp;A potrà pertanto risultare spesso più lungo e macchinoso, non essendo peraltro sempre ben chiari i passaggi procedurali e gli effetti giuridici di quei meccanismi oltre che della loro mancata attivazione</em>».&nbsp;<em>Tratto da ItaliaOggi Sette</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 20 Apr 2020 06:28:45 +0200</pubDate>
                        <title>FRANCE | ECONOMIC LAW | Competition Law : Adaptation of the time limits and procedures of the Autorité de la concurrence in times of health emergency</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/france-economic-law-competition-law-adaptation-of-the-time-limits-and-procedures-of-the-autorite-de-la-concurrence-in-times-of-health-emergency</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ordinance No. 2020-306 of 25 March 2020 relating to the extension of expired deadlines during the health&nbsp;emergency period and the adaptation of procedures during this same period (<strong>Ordinance</strong>) enabled the&nbsp;French Competition Authority (<strong><em>Autorité</em></strong>) (and the DGCCRF) to adapt the procedural rules of Book IV of&nbsp;the French Commercial Code relating to procedures subject to strict constraints in terms of time limits and&nbsp;formalism during the period from March 12, 2020 until the expiry of a on month period from the date of&nbsp;cessation of the health emergency period (<strong>Period</strong>) imposing a slowdown on services and companies.However, this slowdown period does not exempt companies from complying under unchanged conditions&nbsp;with the substantive rules of the Commercial Code and the Consumer Code: anti-competitive agreements,&nbsp;abuse of dominant position, restrictive competition practices and other misleading commercial practices&nbsp;remain prohibited. Any illicit practice that would be identified during this Period could be investigated,&nbsp;prosecuted and sanctioned after the health emergency period. A specific attention will be paid to this question&nbsp;in our next Flash.Based on the Ordinance, the Authority specified in a press release dated 27 March 2020 (<strong>Statement</strong>) the&nbsp;that will apply to its pending or future procedures. Should their temporary implementation be satisfactory,&nbsp;some of these measures could subsequently be usefully perpetuated on a long term basis (the dematerialisation&nbsp;of exchanges with the <em>Autorité</em>, for example).</p><h2>Suspension of the time limits for investigating cases relating to merger projects&nbsp;(<em>Adaptation of Articles L. 430-5 et L. 430-7 of the French Commercial Code</em>)</h2><em>As from 17 March, the Authority indicated that it could no longer guarantee the processing</em>&nbsp;<em>times and procedures for examining operations already notified or about to be notified,&nbsp;</em><em>inviting companies to </em>“defer any proposed economic concentration which is not urgent»<em>.</em>In its Statement, the <em>Autorité</em>,&nbsp;on the basis of Article 7 of the&nbsp;Ordinance, took more drastic&nbsp;measures, with the retroactive&nbsp;suspension for the duration of&nbsp;the Period (12 March - 24 June)&nbsp;of the legal deadlines with which&nbsp;the <em>Autorité</em> is bound to issue its&nbsp;merger control decisions.By way of illustration, the <em>Autorité</em>&nbsp;is therefore no longer&nbsp;bound by the 25 working day&nbsp;period from the completeness&nbsp;of the notification file to issue its&nbsp;most common decision, phase 1&nbsp;without remedies.This measure will enable the&nbsp;Merger Department to manage&nbsp;operations with greater flexibility&nbsp;in line with the current staffing&nbsp;constraints.The <em>Autorité</em>, however, showing&nbsp;pragmatism, states that it “<em>will&nbsp;make its best efforts, whenever&nbsp;possible, to make its decisions&nbsp;and opinions in advance, without&nbsp;waiting for the expiration of&nbsp;the additional time limits conferred&nbsp;by these provisions</em>».This measure is likely to be disrupting for companies, by lengthening the intermediary period&nbsp;between signing and closing, requiring greater vigilance on the issues of gun jumping&nbsp;and anti-competitive exchanges of information - which remain prohibited and liable to&nbsp;be prosecuted under unchanged conditions - and appropriate framework mechanisms for&nbsp;conditions precedent.<h2>Adaptations concerning investigations and procedures. Litigation proceeding: extension of the time limits for the production of observations (<em>Adaptation of Articles L. 463-2 of the French Commercial Code</em>)</h2>The <em>Autorité</em> states that “<em>the&nbsp;two-month period available&nbsp;to companies to submit (…)&nbsp;their comments in response to&nbsp;a statement of objections or a&nbsp;report, is suspended from 17</em>&nbsp;<em>March 2020</em>”.The same suspension also applies&nbsp;to time limits already granted&nbsp;under the leniency marker.However, there is less latitude&nbsp;for companies for their written&nbsp;responsive observations. Indeed,&nbsp;the <em>Autorité</em> adds that the&nbsp;two-month period “<em>will resume&nbsp;as from the day following the&nbsp;publication of the decree lifting&nbsp;the travel restrictions initially&nbsp;introduced by Decree No 2020-&nbsp;260 of 16 March 2020</em>”.&nbsp;In other words, a response period&nbsp;that would have expired in&nbsp;20 days, currently suspended,&nbsp;would expire 21 days after the&nbsp;day following the publication of&nbsp;the decree lifting the travel restrictions.In any event, companies that&nbsp;would have finalised observations&nbsp;before the end of the Period&nbsp;can still produce them electronically,&nbsp;using the dematerialised&nbsp;transmission procedure temporarily&nbsp;in force (see next point).Particular attention should be paid to the calculation of the time limits, taking into account&nbsp;the starting point of the resumption of the time limit (D+1 of the publication of the decree&nbsp;that will lift the measures of travel restrictions).<h2>Adaptations concerning investigations and procedures. The temporary dematerialization of exchanges with the Autoritè (<em>Adaptation of Articles R. 463-1, R. 463-11, R. 463-13, R. 463-15 et R. 464-30&nbsp;of the French Commercial Code</em>)</h2>The <em>Autorité</em> indicates that&nbsp;during the Period “<em>referrals, observations&nbsp;to a statement of objections,&nbsp;briefs in response to a&nbsp;report, requests for trade secrecy&nbsp;or the lifting of trade secrecy&nbsp;are transmitted by electronic&nbsp;means to the Autorité, which&nbsp;will acknowledge receipt</em>”.The same rule applies to leniency&nbsp;application.Reciprocity is also introduced&nbsp;for the transmission by the <em>Autorité</em>&nbsp;of “<em>statement of objections,&nbsp;reports, plans to downgrade&nbsp;confidential information&nbsp;and decisions of the Autorité&nbsp;and the General Rapporteur</em>» to&nbsp;the parties and the Government&nbsp;Commissioner.This measure takes account&nbsp;of the constraints imposed by&nbsp;home-working and social distancing&nbsp;measures, as well as the&nbsp;slowdown in postal operations.Should this temporary experiment&nbsp;be satisfactory, it would be&nbsp;advisable to consider whether it&nbsp;should be continued afterwards,&nbsp;in an environmental approach&nbsp;and with a view to facilitating&nbsp;exchanges with the <em>Autorité</em>.In short, the exchange of documents with the <em>Autorité</em> during the Period is continued exclusively&nbsp;by electronic means. However, the time periods following the receipt of such documents&nbsp;will only start following the end of the Period.&nbsp;For all your mailings, there is only one address to remember:&nbsp;<a href="mailto:L-procedure@autoritedelaconcurrence.fr" target="_blank" rel="noopener">L-procedure@autoritedelaconcurrence.fr.</a><h2>Adaptations concerning investigations and procedures. Suspension of the Statute of limitation&nbsp;and appeal time limits&nbsp;(<em>Adaptation of Articles L. 462-7, L. 464-7 et L. 464-8 of the French Commercial Code</em>)</h2><em>The question of the suspension&nbsp;of statutes of limitation and time&nbsp;limits for appeal is now cleared&nbsp;pursuant to Article 2 of the Ordinance.</em>For the record, Article L. 462-7&nbsp;of the French Commercial Code&nbsp;provides that “<em>the Autorité cannot&nbsp;be seized of facts going back&nbsp;more than five years if no act&nbsp;tending to their research, their&nbsp;finding or sanction has been&nbsp;taken</em>”, and that in any event,&nbsp;it may not be referred practices&nbsp;dating back more than ten years&nbsp;from the cessation of the anti-competitive practice.Articles L. 464-7 and L. 464-8&nbsp;of the French Commercial Code&nbsp;provide respectively for a period&nbsp;of 15 days (protective measures)&nbsp;and one month (proceedings on&nbsp;the merits) from notification of&nbsp;the decision to file an appeal.The <em>Autorité</em> indicated that the&nbsp;interruptive acts of statute of&nbsp;limitations of Article L. 462-7&nbsp;of the Commercial Code (such&nbsp;as requests for investigations,&nbsp;applications, search and seizure&nbsp;operations, hearings, requests&nbsp;for information, acts taken in&nbsp;the context of criminal proceedings&nbsp;relating to the same practices,&nbsp;transmission of the criminal&nbsp;file, appeals against search and&nbsp;seizure operations, etc.) that&nbsp;should have taken place during&nbsp;the Period, “<em>may be completed&nbsp;within two months from the end&nbsp;of this period, without being penalized&nbsp;for their lateness</em>”.Thus, a limitation period that&nbsp;should have expired on 1 April&nbsp;2020, will not actually expire&nbsp;until the end of a two month&nbsp;period following the end of the&nbsp;Period (i.e. 24 August 2020, unless&nbsp;the state of emergency is extended),&nbsp;unless an interruptive&nbsp;act is carried out during this two&nbsp;month period.Similarly, with regards to appeals&nbsp;against decisions of the&nbsp;<em>Autorité</em>, two measures are indicated:<ul> <li>Postponement of the starting&nbsp;point of the time limit for appealing&nbsp;against a decision of the&nbsp;Autorité: the formal notification&nbsp;of the decision to the parties and&nbsp;the Government Commissioner,&nbsp;starting point of the time limits&nbsp;for appeal, will not take place&nbsp;before the lifting of the travel restrictions,&nbsp;except in exceptional&nbsp;cases (which are not specified,&nbsp;but it is conceivable that requests&nbsp;for provisional measures&nbsp;relating to the urgent cessation&nbsp;of anti-competitive practices&nbsp;would have to be notified as soon&nbsp;as they are issued).</li> <li>Independently of this measure,&nbsp;for decisions already notified,&nbsp;which should have been&nbsp;appealed during the Period, they&nbsp;still may be appealed within two&nbsp;months following the end of the&nbsp;Period, without any risk of inadmissibility.</li></ul><p>The <em>Autorité</em> is silent on the absolute ten-year statute of limitations, beyond which non judged&nbsp;practices are considered as definitively time-barred. In the silence, it could be relevant&nbsp;to consider that this provision is not concerned by this measure, since it is “<em>acquired&nbsp;in any event</em>”. However, it is acquired only in the absence of a positive act by the <em>Autorité</em>,&nbsp;i.e. when that 10 year period “<em>has elapsed without the Autorité having taken a decision</em>»&nbsp;on the practice in question. Prevented temporarily from doing so during the Period, the&nbsp;Authority could, in exceptional cases affected by the elapse of this 10 year period during&nbsp;the Period, postpone its effects until the end of the Period.</p><h2>Suspension of the time limits for the execution of commitments and injunctions &nbsp;(<em>Adaptation of Articles L. 430-5, R. 464-2 of the French Commercial Code</em>)</h2><em>Article 8 of the Ordinance provides that the time limits imposed by the administration, in accordance with&nbsp;the law and regulations, on any person to carry out “inspections and work or to comply with prescriptions&nbsp;of any kind are” shall be suspended until the expiry of a on month period starting from the date of&nbsp;cessation of the state of health emergency.</em>The <em>Autorité</em> has therefore decided&nbsp;that “<em>time limits for implementing&nbsp;commitments, injunctions&nbsp;or interim measures are&nbsp;therefore suspended or postponed&nbsp;until the expiration of a&nbsp;period of one month from the&nbsp;end of the state of health emergency</em>”.Without further clarification, we&nbsp;can consider that this measure&nbsp;applies to both injunctions and&nbsp;undertakings imposed within&nbsp;the context of litigation and/or&nbsp;merger control.This measure, however, raises&nbsp;two sets of questions.<ul> <li>the postponement of deadlines&nbsp;for the implementation&nbsp;of undertakings, injunctions or&nbsp;provisional measures is likely&nbsp;to have a significant impact on&nbsp;the victims of the practices the&nbsp;cessation of which would, for example,&nbsp;have been ordered. What&nbsp;consequence will such a postponement&nbsp;and the subsequent&nbsp;persistence of damage during&nbsp;the Period have on possible subsequent&nbsp;compensation actions?</li> <li>Without further clarification,&nbsp;does this measure also apply to&nbsp;remedies already entered into&nbsp;and being implemented, in particular&nbsp;in the context of merger&nbsp;clearance decisions, or only to&nbsp;remedies the implementation of&nbsp;which has not yet begun?</li></ul><p>The suspension of the time limits&nbsp;in Article 8 of the Ordinance&nbsp;could also have an impact on the&nbsp;implementation of the offences&nbsp;of opposition and obstruction of&nbsp;investigations which could sanction&nbsp;the non-response of a party&nbsp;to a request for information or&nbsp;communication of documents&nbsp;within the time limit set, for example.Another point of interest is the&nbsp;monitoring of the implementation&nbsp;of remedies undertaken by&nbsp;companies. The continuation&nbsp;of their monitoring may in certain&nbsp;cases be crucial in order to&nbsp;remedy serious infringements to&nbsp;competition.This set of measures is undoubtedly the one that is to be used by companies with particular&nbsp;caution, so as not to risk exposing themselves to possible subsequent complaints and&nbsp;prosecution for non-compliance with mandatory measures that were intended to continue&nbsp;to be implemented without interruption during the Period.&nbsp;Contacts:&nbsp;<a href="mailto:mhindre@altanalaw.com" target="_blank" rel="noopener">mhindre@altanalaw.com</a>, <a href="mailto:lgiret@altanalaw.com" target="_blank" rel="noopener">lgiret@altanalaw.com</a>, <a href="mailto:obonnevie@altanalaw.com" target="_blank" rel="noopener">obonnevie@altanalaw.com</a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 20 Apr 2020 06:02:45 +0200</pubDate>
                        <title>FRANCE | ECONOMIC LAW | Inter-company credit and COVID-19: updates on payment delays during the health crisis</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/france-economic-law-inter-company-credit-and-covid-19-updates-on-payment-delays-during-the-health-crisis</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h4><em>The consequences of the cessation of activity of a significant proportion of companies due to the COVID-19 epidemic&nbsp;are already being felt on inter-company payment terms. Indeed, many sectors are seeing longer payment terms&nbsp;and their cash-flow is being heavily impacted.</em></h4><h2>1. What has the Health Emergency Law provided for in this respect?</h2>In order to prevent as far as possible business failures linked to the current crisis, the emergency Law n° 2020-290&nbsp;of 23 March 2020 aiming at dealing with the COVID-19 epidemic provides in particular that the government may, by&nbsp;order, take any measure «<em>modifying, with due respect for reciprocal rights, the obligations of legal persons carrying&nbsp;out an economic activity with regard to their customers and suppliers as well as cooperatives with regard to their</em>&nbsp;<em>member-cooperators, particularly in terms of payment periods and penalties and the nature of the counterparties</em>&nbsp;<em>(...)</em>». The government therefore has three months to lay down the rules for a derogatory framework for payment&nbsp;terms in order to help those of the companies which are the most affected by the current health crisis.<h2>2. What can we expect from the forthcoming ordinance on this matter?</h2>It is likely that the rules currently provided for in Article L. 441-10 of the French Commercial Code will be relaxed. However,&nbsp;this relaxation will probably not be achieved by extending the deadlines without distinction according to the sector&nbsp;or the size of the companies. For example, it may be left to the professional organisations to negotiate derogatory sectoral&nbsp;agreements within a strictly defined framework.<h2>3. What until the publication of the ordinance?</h2>Caution is called for. Until the publication of a possible ordinance, the legal framework in force theoretically continues&nbsp;to apply. Companies therefore take a risk in deviating from the legal ceilings, which are of public order. The Minister&nbsp;of the Economy and Finance, Bruno Le Maire, has already announced that non-compliance with the rules on payment&nbsp;terms, particularly on the part of large companies, would preclude the granting of a State guarantee for bank loans&nbsp;granted to companies under the Decree of 23 March 2020 (Press conference by Bruno Le Maire on 24 March 2020),&nbsp;although this condition is not included in the text of the Decree.<h2>4. What can companies that are victims of late payments do?</h2>Companies currently facing serious and immediate payment difficulties from their customers are invited to turn to&nbsp;their professional organisations, which can refer the matter to the «<em>crisis committee</em>» set up jointly by the Ministry of&nbsp;the Economy and the Banque de France to deal with the most difficult cases amicably.&nbsp;&nbsp;<em>Contacts:&nbsp;<a href="mailto:fmanin@altanalaw.com" target="_blank" rel="noopener">fmanin@altanalaw.com</a>, <a href="mailto:lgiret@altanalaw.com" target="_blank" rel="noopener">lgiret@altanalaw.com</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 20 Apr 2020 05:57:29 +0200</pubDate>
                        <title>FRANCE | CORPORATE M&amp;A | The legal consequences of COVID-19 on M&amp;A transactions &lt;br&gt; Analysis and practical considerations</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/france-corporate-ma-the-legal-consequences-of-covid-19-on-ma-transactions-analysis-and-practical-considerations</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>What legal consequences will COVID-19 have on ongoing and future M&amp;A transactions? How to address&nbsp;the current situation in our agreements?</p><h2>1. COVID-19 and M&amp;A process</h2>• <span style="text-decoration: underline;"><strong>Prior to signing</strong></span>: prior to signing, neither party is legally bound subject to any preliminary agreements which&nbsp;were already potentially signed. Parties therefore keep the right to assess the consequences of the current context&nbsp;on whether to consume the transaction. The only limit will be the requirement of “<em>good faith</em>” which must govern&nbsp;relations between parties, including during the “<em>pre-contractual/negotiation</em>” period in accordance with article 1104&nbsp;of the French Civil code.• <span style="text-decoration: underline;"><strong>Between signing and closing</strong></span>: in such case, the parties are legally bound by the stipulations of the share purchase&nbsp;agreement. The situation is therefore more complex and requires an analysis of the relevant clauses, in particular&nbsp;those relating to the management of the target during the so-called “<em>interim</em>” period (“<em>interim</em> covenants”) and the&nbsp;possible existence of interim management clauses (conditions precedent or subsequent), obtaining approvals from&nbsp;authorities in regulated areas, prior information or authorization of the buyer, etc.), exit clauses (“<em>MAC Clause</em>”,&nbsp;exclusion or not of hardship under article 1195 of the French Civil code or mechanisms to update reps&amp;warranties&nbsp;and schedules of the share purchase agreement).• <span style="text-decoration: underline;"><strong>Dealing with conditions precedent</strong></span>: it is undeniable that the current “shutdown” has an impact on the satisfaction&nbsp;of potential authorizations from third parties, particularly in regulated areas. These third parties’ authorizations - we&nbsp;are referring notably to antitrust or financing authorizations - are governed by procedures which, until now, have&nbsp;generally involved physical meetings within the competent authorities and the respect of deadlines.The parties could decide, pursuant to an amendment agreement, to suspend the exercise period of these conditions&nbsp;precedent by excluding the “<em>shutdown period</em>” in the calculation of the deadlines.French Ordinance n°. 2020-306 of 25 March 2020 on the extension of the time limits during the period of health emergency&nbsp;and the adaptation of procedures during that period will allow to set forth specific rules on a case by case basis.<h2>2. Due diligence</h2>It will probably not be unusual, in the context of M&amp;A transactions, to now conduct an analysis of the target’s exposure&nbsp;to “<em>health risks</em>” as part of the due diligence process.In particular, the purchaser may inquire on:<ul> <li>as a general matter, the measures taken by the target to adapt to the pandemic;</li> <li>the measures taken by the target to protect the health of its employees;</li> <li>the possibility of conducting its business - remotely or not - namely via remote working for its employees;</li> <li>supply chain and subcontracting risks;</li> <li>target’s exposure to public markets in light of recent positions taken by French public authorities on the concept of&nbsp;<em>force majeure</em> in this area;</li> <li>the ability of the target and its counter-parties to perform material contracts;</li> <li>the risks related to the possibility for the target and its counter-parties to invoke <em>force majeure</em> or hardship;</li> <li>the extent of the coverage of insurance policies purchased by the target;</li> <li>the risks associated with regulatory changes resulting from government actions;</li> <li>the existence of a business continuity plan (“BCP”) to deal with a new shutdown.</li></ul><p></p><h2>3. Impact on the drafting/interpretation of share purchase agreements</h2>• <span style="text-decoration: underline;"><strong><em>Force Majeure</em> / MAC Clause / Hardship</strong></span>: Does the COVID-19 outbreak constitute force majeure? Hardship? Or&nbsp;a situation triggering a potential “MAC Clause” provided for by the agreement?Whether COVID-19 constitutes <em>force majeure</em> cannot be definitively and clearly decided as French case law on epidemics&nbsp;was rendered in circumstances that were apparently different from the systemic pandemic we are facing.Article 1195 of the French Civil code relating to hardship, which allows, as the case may be, a renegotiation, or even the&nbsp;termination of the contract in the event of a change in circumstances unforeseeable at the time of the conclusion of the&nbsp;contract, could be a legal basis, it being specified that article 1195 of the French Civil code is generally expressly excluded&nbsp;in share purchase agreements governed by French law.MAC Clauses, which were not - at least until now - a common practice in share purchase agreements subject to French&nbsp;law, will have to be construed, namely based on how broadly they are defined.No comprehensive answer can be formulated and only a fact-based analysis is possible.• <span style="text-decoration: underline;"><strong>Purchase price mechanism</strong><strong>s</strong></span>: whether a “locked box” or a net financial debt or working capital adjustment at&nbsp;closing is referred to in the share purchase agreement, the current situation will raise many difficulties as to the relevance&nbsp;of the financial aggregates used at a given date.• <span style="text-decoration: underline;"><strong>Management of the target between signing and closing</strong></span>: usually, share purchase agreements list the significant&nbsp;transactions which are subject to the prior approval from the purchaser as they do not fall within the “<em>normal&nbsp;course of business</em>”, within the limit of the “<em>gun jumping</em>” imposed by antitrust law. In practice, we shall probably&nbsp;recommend sellers to notify the purchaser of the consequences suffered by the target’s business as a result of the&nbsp;ongoing epidemic.• <span style="text-decoration: underline;"><strong>Conditions precedent relating to the newly enacted “state of health emergency</strong></span>”: French Act n°2020-&nbsp;290 dated March 23th, 2020 on urgent measures to deal with COVID-19 pandemic introduced a new legal framework&nbsp;for the measures adopted by French public authorities and created a “<em>state of health emergency</em>” in the event of&nbsp;a health disaster which threatens health of the population by its nature and seriousness (article L. 3131-12 of the&nbsp;French Public Health code).Some may be tempted to now introduce exit clauses, for current or future transactions, as soon as a “<em>state of health emergency</em>” is again declared by the French authorities.• <span style="text-decoration: underline;"><strong>Representations and warranties</strong></span>: as mentioned above, due diligence operations will probably now have to&nbsp;review how the target considers the health/sanitary risks (i.e. implementation of a business continuity plan in case&nbsp;of “shutdown”).The representations and warranties in purchase agreements should therefore, in our opinion, be adapted accordingly.For ongoing transactions (i.e., between signing and closing), the seller will try to update the disclosure schedules in&nbsp;connection with new elements which affect its business in the current context. Such updates of the disclosure schedules&nbsp;between signing and closing are regularly a matter of disagreement in negotiations.<p style="text-align: left;"><em>Altana’s M&amp;A team is mobilized and is at your side during this period. Health emergency.</em><em>Contacts:</em>&nbsp;<em><a href="mailto:ggaillard@altanalaw.com" target="_blank" rel="noopener">ggaillard@altanalaw.com</a>, <a href="mailto:bnogueiro@altanalaw.com" target="_blank" rel="noopener">bnogueiro@altanalaw.com</a>,</em>&nbsp;<em><a href="mailto:fpouchot@altanalaw.com" target="_blank" rel="noopener">fpouchot@altanalaw.com</a>, <a href="mailto:jnsoret@altanalaw.com" target="_blank" rel="noopener">jnsoret@altanalaw.com</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 20 Apr 2020 05:43:55 +0200</pubDate>
                        <title>FRANCE | PUBLIC LAW | Order No. 2020-319 of 26 March 2020 relating to the measures applicable to public procurement contracts during the COVID-19 health crisis</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/france-public-law-order-no-2020-319-of-26-march-2020-relating-to-the-measures-applicable-to-public-procurement-contracts-during-the-covid-19-health-crisis</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>The Order No. 2020-319 which provides details on the measures applicable to public procurement contracts&nbsp;during the COVID-19 health crisis, was published on 26 March 2020.Three comments stand out from its reading.<strong>1.</strong> For ongoing contracts, and subject to compliance with the provisions of the enabling Act (cf. Article 11, I&nbsp;1° f of the Act), and subject to the justification by the contracting parties of the need to resort to them, these&nbsp;measures are essentially of two kinds:</p><ul> <li>Advances (the regime of which is very much relaxed for the benefit of the contract holder - Article 5 -, or&nbsp;the concession holder whose concession is suspended - Article 6, 5°);</li> <li>The creation of a hybrid concept, between <em>force majeure</em> and unforeseen circumstances, articulated&nbsp;around the criterion of manifestly excessive burden (charge manifestement excessive), making it possible&nbsp;to grant the contracting party an extension of time, or to discharge him of his liability in the event of&nbsp;impossibility of performance (article 6, 1° and 2°).</li></ul><p><strong>On this second point the text is profoundly innovative.</strong>Article 6(2) provides that where the holder is unable to perform (...) in particular where he demonstrates&nbsp;that the mobilisation of sufficient resources would place a manifestly excessive burden on him, then he&nbsp;cannot be sanctioned or held liable, and if a substitute contract is awarded, it cannot be to his detriment.However, traditionally, either performance is impossible, and the circumstances fall within the scope of&nbsp;<em>force majeure</em>, or it is merely made more onerous, and the circumstances fall within the scope of unforeseeble&nbsp;events (<em>imprévision</em>), whose compensation implies a disruption of the economy of the contract&nbsp;(<em>bouleversement de l’économie du contrat</em>). In the latter case, two outcomes are possible: either the modification&nbsp;of the contract and the compensation allow the financial situation of the contract to be restored, or&nbsp;the situation is irreversible and the public entity may then terminate the contract for administrative <em>force&nbsp;majeure</em> (<em>force majeure administrative</em>) (CE, 9 December 1932, Compagnie des tramways de Cherbourg,&nbsp;Rec. 1050 and L. RICHER et F. LICHERE, «<em>Droit des contrats administratifs</em>», LGDJ, 10th edition, p.282&nbsp;and CE, 14 June 2000, Commune de Staffelfelden, n° 184722).<strong>The Order therefore operates an original synthesis</strong>, the impossibility of performance being established&nbsp;by the mere increase in costs, and a relaxation of the latter, a manifestly excessive burden being&nbsp;sufficient.The assessment of this criterion could be tricky. Manifestly excessive burden in relation to the costs of the&nbsp;contract, or the contractor’s means? As far as concessions are concerned, the text makes this clear: with&nbsp;regard to the financial situation of the concessionaire. It is therefore not the concession that is taken into&nbsp;account, but the concessionaire. What about equal treatment for comparable concession contracts with&nbsp;holders with different profiles?<strong>2.</strong> <strong>As far as public contracts are concerned, the Order only deals with fixed-price contracts (Article&nbsp;6, 4°), forgetting contracts with another method of remuneration, including price schedule contracts,&nbsp;without any reason at least explicit</strong>.This is the only provision of the Order that deals, very indirectly, with the essential question for the contracting&nbsp;parties of the resumption of the execution of contracts, which everyone knows will not be able to be&nbsp;done under the initial conditions, as it is already the case for contracts that the buyers and principals have&nbsp;not suspended.It is stated that «<em>at the end of the suspension, an addendum determines any necessary modifications to the&nbsp;contract</em>». Two questions immediately arise, the answers to which are expected by the contracting parties:</p><ol> <li>Does the requirement for an addendum preclude a unilateral act of resumption of execution, in the form&nbsp;of a service order? Does this mean that the contracting parties must agree on the conditions of the resumption&nbsp;and that, otherwise, there would be no resumption of performance? Legal certainty and the&nbsp;necessary search for resolution of disputes as close as possible to their emergence, justify favouring the&nbsp;exclusive route of the addendum and thus not resorting to the sole power of direction of the buyers and&nbsp;principals.</li> <li>Compensation and remuneration of the contracting parties. A distinction must be made in this respect&nbsp;between:<ul> <li>the period of suspension, whether ordered or resulting from the factual situation defined in Article 6.1 of&nbsp;Order 2020-319,</li> <li>the resumption of execution under conditions different from those initially forecast, which is more than&nbsp;likely given the imperative constraints and immediate application of the distancing and barrier instructions&nbsp;that will survive for some time during the period of the health emergency.</li></ul></li></ol><p>The State Purchasing Department of the Ministry of the Economy and Finance, in its e-mail of 17 March&nbsp;2020, indicated that, at the end of the crisis, a compensation phase will begin for which a «<em>precise doctrine&nbsp;will have to be developed</em>».Admittedly this augurs well, but nothing prevents from thinking about and even more from wondering&nbsp;about the end of the health emergency period, which will not put the contractors back in the situation that&nbsp;existed before the pandemic. Sanitary measures will continue and new methods will have to be devised and&nbsp;implemented.In construction operations that make use of engineering and works contracts, sometimes on a lump-sum&nbsp;basis, particularly in the construction sector, the pursuit of their execution is made all the more complex&nbsp;by the fact that it is carried out in interaction with a number of contracting parties and that the resolution&nbsp;of the issues raised by the new sanitary guidelines does not take place in a single contract or agreement but&nbsp;must be stipulated and articulated in multiple contracts or agreements.<strong>3.</strong> Finally, the question of resuming the performance of these contracts at a time when there is a risk of&nbsp;spreading the virus, as well as that of continuing their performance, implies that the question of the remuneration&nbsp;of the contracting parties should not be deferred. This is a topical issue if we want to reconcile&nbsp;the imperative need to fight the pandemic with maintaining a level of activity. Thus, the question will arise&nbsp;as to whether or not the agreed modifications fall within the sensitivity threshold of 15% (works) of the&nbsp;initial contract amount, applicable in the context of traditional addenda.Article R.2194-3 of the public procurement code, applicable to contracts awarded by contracting authorities&nbsp;after 1 April 2016, allows for the modification of services for additional works, supplies or services,&nbsp;whatever their amount, that have become necessary and that are not included in the initial contract, provided&nbsp;that a change of holder is impossible for economic or technical reasons, and within the limit of a&nbsp;threshold of 50% of the amount of the initial contract; these provisions should be able to be applied.Moreover, the Community threshold applicable to amendments to current contracts awarded by contracting&nbsp;authorities is 50% of the value of the initial contract (Directive 2014/24/EU of the European Parliament&nbsp;and of the Council of 26 February 2014 on the award of public contracts, Article 72.1, last paragraph).In any event, the implementation of these arrangements, any actions or claims arising therefrom, if any,&nbsp;will be done within the more general framework of the other Order of 25 March 2020 relating to the execution&nbsp;of public procurement contracts, Order 2020-306 of which Article 4 deprives of effect penalty payments,&nbsp;penalty clauses (<em>clauses pénales</em>), (penalties for delay), termination clauses and forfeiture which&nbsp;penalise the non-performance of an obligation within a period which expires between March 12, 2020 and&nbsp;the expiry of the one-month period from the cessation of the state of health emergency.As we can see, therefore, texts urgently adopted and which, as such, will raise questions of application and&nbsp;interaction between them.</p><p style="text-align: left;"><em>Altana’s teams are mobilised and are standing by your side during this period of health&nbsp;emergency to inform you about the impact of COVID-19 on the execution of public procurement&nbsp;contracts.</em><em>Contacts:&nbsp;<a href="mailto:ldescars@altanalaw.com" target="_blank" rel="noopener">ldescars@altanalaw.com</a>, <a href="mailto:clapp@altanalaw.com" target="_blank" rel="noopener">clapp@altanalaw.com</a>, <a href="mailto:fmuller@altanalaw.com" target="_blank" rel="noopener">fmuller@altanalaw.com</a>,&nbsp;<a href="mailto:cpanien@altanalaw.com" target="_blank" rel="noopener">cpanien@altanalaw.com</a>, <a href="mailto:vaquino@altanalaw.com" target="_blank" rel="noopener">vaquino@altanalaw.com</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 17 Apr 2020 11:24:14 +0200</pubDate>
                        <title>FRANCE | PUBLIC LAW | Extension of time limits and adaptation of procedures during the health emergency period - Focus on town planning</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/france-public-law-extension-of-time-limits-and-adaptation-of-procedures-during-the-health-emergency-period-focus-on-town-planning</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Order No. 2020-306 of 25 March 2020 relating to the extension of the time limits expired during the period&nbsp;of health emergency and to the adaptation of procedures <strong>clarified the derogating rules applicable&nbsp;to administrative authorisations during this period</strong>.</em><em>Faced with the urgent need to combine the imperatives of preserving the legal security of citizens and the&nbsp;requests from local authorities to suspend the time limits for processing applications for planning permission&nbsp;(which have not yet been dematerialised), the Order raises a number of questions that will arise&nbsp;essentially at the end of this period of health crisis.</em><strong>Three points are worth noting at this time:</strong></p><h2>1.</h2>The first question is essential: while the Order covers the acts of local authorities, permits or public enquiries,&nbsp;it does not cover the town planning code, unlike other codes such as the environment code or the&nbsp;expropriation for reasons of public utility code.In spite of this silence, we consider that <strong>this Order is applicable to town planning</strong>. This analysis is&nbsp;moreover supported by the presentation report which, unlike other fields, does not exclude planning permission.<h2>2.</h2>There is also the question of the processing of planning permission: The time limits for administrative&nbsp;action are <strong>suspended for the period defined as running from 12 March 2020 until the expiry&nbsp;of a period of one month from the date of cessation of the state of health emergency</strong> (art. 7).Thus, the periods after which a decision may/must be taken or is implicitly acquired and which have not&nbsp;expired before 12 March 2020 are suspended until the end of this Period. The starting point of similar time&nbsp;periods that should have started to run during the Period are postponed until the end of the Period.The same applies to the time limits for the same bodies or persons to verify the completeness of a file or to&nbsp;request additional documents in the context of the processing of an application, as well as to the time limits&nbsp;for public consultation or participation.Finally, the time limits for town planning services to check compliance, which are generated by the filing of&nbsp;declarations of completion of works, are also suspended.<strong>This system will therefore lead to an accumulation of requests that will have to be examined</strong>&nbsp;<strong>at the end of this health crisis, which the town planning services will have to anticipate in</strong>&nbsp;<strong>order to avoid the intervention of numerous implicit decisions of rejection or acceptance</strong>&nbsp;<strong>that will necessarily be a source of litigation.</strong>We can therefore only wonder about the means that the administration will have at the end of this crisis to&nbsp;examine (<em>i</em>) town planning applications submitted before 12 March 2020, (<em>ii</em>) town planning applications&nbsp;submitted during the health crisis, (<em>iii</em>) applications that will be submitted classically at the end of the crisis&nbsp;while carrying out possible checks on the conformity of works.A new adjustment of the deadlines at the end of this crisis will undoubtedly be put in place.<h2>3.</h2>Finally, the health crisis also raises the question of carrying out the work authorized by the permits.Indeed, <strong>how can substantial work be carried out in order to preserve the validity of the permit&nbsp;during this Period</strong>?The Order also seems to answer this question by addressing two distinct hypotheses.Article 3 of the Order deals with administrative measures, and in particular permits, whose term expires&nbsp;during this Period. These permits are automatically extended until the expiry of a period of two months&nbsp;following the end of this Period. This text therefore applies to building permits whose term expires during&nbsp;this Period.The situation is less clear for permits whose validity period will continue to run (sometimes for only a few&nbsp;weeks) at the end of the Period. While Article 8 refers to periods imposed by the administration to carry&nbsp;out work by putting in place a mechanism for suspension until the end of the Period, its applicability to this&nbsp;situation is not clear since it also refers to controls and implementation of prescriptions.Moreover, whether or not this article is applicable, the Order creates a disparity between the most urgent&nbsp;situations and those that are slightly less urgent, which is disappointing in that it will not make it possible&nbsp;to take into account the consequences of the crisis on the starting/restarting of the construction works,&nbsp;whatever the moment when this resumption takes place.If this period of crisis is delicate, it appears essential that the government provides clarifications, and even&nbsp;adopt an additional text to secure the end of the Period for the holders of planning permission.&nbsp;<p style="text-align: left;"><em>Altana’s Public Law team is mobilized and is at your disposal to provide you with information.</em><em>Contacts:&nbsp;<a href="mailto:ldescars@altanalaw.com" target="_blank" rel="noopener">ldescars@altanalaw.com</a>, <a href="mailto:clapp@altanalaw.com" target="_blank" rel="noopener">clapp@altanalaw.com</a>,&nbsp;<a href="mailto:fmuller@altanalaw.com" target="_blank" rel="noopener">fmuller@altanalaw.com</a>, <a href="mailto:cpanien@altanalaw.com" target="_blank" rel="noopener">cpanien@altanalaw.com</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 17 Apr 2020 11:02:53 +0200</pubDate>
                        <title>FRANCE | IP &amp; Digital Team | The adjustment of time limits in intellectual property administrative and court proceedings</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/france-ip-digital-team-the-adjustment-of-time-limits-in-intellectual-property-administrative-and-court-proceedings</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>The health context related to the spread of the COVID-19 epidemic led the intellectual property offices&nbsp;as well as French and European courts to adjust their functioning so as to take into account the&nbsp;constraints experienced both by their employees and by the individuals and companies which are&nbsp;parties to proceedings pending before them.</em><em>The measures taken in this framework are not similar before all such offices and courts, which makes&nbsp;it necessary to draw up their inventory so as to ensure an effective monitoring of the proceedings&nbsp;pending, and those to be introduced, before these courts and offices.</em></p><h2>1. Time limits adjustments before the intellectual property offices</h2>Before the <strong>French Industrial Property Office</strong> (<strong>INPI</strong>), the following rules apply (as per a decision&nbsp;of the General Director of the INPI dated March 16, 2020):<ul> <li>The <span style="text-decoration: underline;">time limits laid down by the INPI</span> in trademarks and designs proceedings that were still pending&nbsp;on March 16, 2020 are extended for a period of 4 months (it being specified that, throughout the&nbsp;whole duration of this health crisis, all the time limits laid down by the INPI in its notifications to the&nbsp;parties will be for a 4-month period).</li> <li>However, this extension does not apply to the <span style="text-decoration: underline;">time limits provided for under the French Intellectual&nbsp;Property Code</span> (notably those pertaining to renewals, as well as all time limits in opposition proceedings),&nbsp;which therefore remain unchanged pursuant to the decision of the General Director of the INPI.</li></ul><p>Before the <strong>European Union Intellectual Property Office</strong> (<strong>EUIPO</strong>), all time limits expiring between&nbsp;March 9 and April 30, 2020 (included) are automatically extended to May 1, 2020, that is to say&nbsp;to May 4, 2020 since that will be the first business day after May 1 which is a public holiday (as per a&nbsp;decision of the EUIPO Executive Director dated March 16, 2020).Before the <strong>European Patent Office</strong> (<strong>EPO</strong>), all time limits expiring as from March 15, 2020 are extended&nbsp;until April 17, 2020 (as per an EPO announcement dated of March 15, 2020).And lastly, the <strong>World Intellectual Property Organization</strong> (<strong>WIPO</strong>) has announced on March 16,&nbsp;2020 that the "<em>processing of applications filed via WIPO’s Global IP Services has not been affected by&nbsp;the COVID-19 outbreak</em>".</p><h2>2. Time limits adjustments before the French and European Courts</h2>The <strong>3rd Chamber of the Civil Court of Paris</strong> (<strong><em>Tribunal judiciaire de Paris</em></strong>), specialized&nbsp;in intellectual property and which has exclusive jurisdiction in France over EU trademarks as well as&nbsp;patents, has indicated that:<ul> <li>All civil hearings are cancelled as from March 16, 2020 (including hearings in summary proceedings&nbsp;and withdrawal summary proceedings, as well as procedural and pre-trial hearings). The cases that&nbsp;should have been examined during those hearings are or will be postponed to later dates which the&nbsp;parties will be informed of when the functioning of the Court has returned to normal. In the meantime,&nbsp;no further action is required from any party.</li> <li>All the rulings that were to be issued as from March 17, 2020 are postponed to later dates to be communicated&nbsp;later.</li> <li>New dates for enrollment of writ of summons will be issued, and summary proceedings as well as&nbsp;search and seizures will be authorized anew as soon as the functioning of the Court has returned to&nbsp;normal.</li></ul><p>Before the<strong> Court of Appeals of Paris</strong> (<em><strong>Cour d’appel de Paris</strong></em>), all procedural hearings are postponed&nbsp;(except for "vital hearings"). Pleading hearings that were scheduled up to April 30, 2020 are&nbsp;also postponed - except for hearings in summary proceedings and those relating to motions for urgent&nbsp;matters - and the cases at stake will be rescheduled as from September 28, 2020. It must be noted that&nbsp;all rulings that were to be issued as from March 16, 2020 are postponed to the week of June 15, 2020.The same applies to proceedings pending before the <strong>Civil Court of Nanterre</strong> (<strong><em>Tribunal Judiciaire&nbsp;de Nanterre</em></strong>), examined by the <strong>Court of Appeals of Versailles</strong> (<strong><em>Cour d’appel de Versailles</em></strong>)&nbsp;on appeal: since March 18, 2020, the Civil Court of Nanterre has only been reviewing "urgent"&nbsp;matters, while all other cases have been postponed until further notice; and all hearings scheduled&nbsp;between March 16 and April 20, 2020 (included) before the Court of Appeals of Versailles are also&nbsp;postponed to later dates which the parties will be informed of "as soon as possible".Before the <strong>French Supreme Court</strong> (<strong><em>Cour de cassation</em></strong>), all time limits are extended until further&nbsp;notice and, as far as civil matters are concerned, all hearings that were meant to take place during the&nbsp;period of containment ordered by the French government will be systematically postponed.Lastly, and until further notice, the <strong>General Court and the Court of Justice of the European&nbsp;Union</strong> (<strong>CJEU</strong>) will only review utterly urgent matters. Nevertheless, in all other cases, it is still&nbsp;required that the parties comply with their procedural deadlines (including appeal deadlines). The&nbsp;pleading hearings scheduled until March 27, 2020 (as far as the CJEU is concerned) and April 3, 2020&nbsp;(as far as the General Court is concerned), are postponed to later dates.It must be noted that pursuant to Article 7 (2) of the "Emergency Act to face the Covid-19 epidemic"&nbsp;voted on March 22, 2020 by the French Parliament, the government has been empowered to take&nbsp;ministerial orders so as to (i) adjust time limits and proceedings before administrative authorities (§a),&nbsp;and (ii) "adapt, stop, suspend or extend time limits relating to nullity, lapse, foreclosure, statutes of&nbsp;limitations, unenforceability, loss of a right […]" (§b).It is to be expected that many time limits provided for under the French Intellectual Property Code and&nbsp;by the French Civil Procedure Code will be extended through such ministerial orders, but in the meantime,&nbsp;we recommend to remain careful and keep complying with the time limits that have not been&nbsp;modified in accordance with the foregoing, and notably renewal, opposition and appeal deadlines.&nbsp;&nbsp;<em>Altana’s IP &amp; Digital Team naturally remains available to right owners to provide any&nbsp;additional information regarding the functioning and the time limits adjustments&nbsp;decided by other French or European offices and courts, to answer any question during&nbsp;this challenging period, and to accompany them in their projects.</em><em>Contacts:&nbsp;<a href="mailto:chebertsalomon@altanalaw.com" target="_blank" rel="noopener">chebertsalomon@altanalaw.com</a>,&nbsp;<a href="mailto:fvalentin@altanalaw.com" target="_blank" rel="noopener">fvalentin@altanalaw.com</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 17 Apr 2020 10:53:31 +0200</pubDate>
                        <title>FRANCE | IP &amp; Digital Team | Theatrical release windows</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/france-ip-digital-team-theatrical-release-windows</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>France / USA fresh perspectives right after the adoption&nbsp;of the French COVID-19 Emergency Act</em></p><h2>1. On March 22, 2020, the National Assembly adopted on second reading an emergency&nbsp;law to deal with the COVID-19 epidemic.</h2>Among all the measures voted by the French Parliament, Article 17 of the new law lays down&nbsp;exceptional modalities for adapting the release window, aka "<em>Media chronology</em>", here: these rules&nbsp;framing the order and deadlines to be complied with for the exploitation of motion picture works on&nbsp;the different modes of broadcasting.It aims to protect theatres from competition from other distribution channels by reserving for them&nbsp;the first exploitation of works and, as such, set out a timetable for the distribution of audiovisual&nbsp;works.Under the terms of Articles L. 231-1 and L. 233-1 of the French Motion Picture Code, as well as the&nbsp;agreement of September 6, 2018 between TV channels, rightholders and professional organizations&nbsp;in the film industry (extended by the agreement of January 29, 2019), several deadlines must be met&nbsp;in the distribution of a motion picture following its theatrical release in France:<ul> <li>4 months for fee-for-service VOD;</li> <li>6 to 8 months for movie pay-TV services with an eligible agreement;</li> <li>17 months for subscription VOD services (services having concluded an eligible agreement,&nbsp;including broadcasting and financial commitments);</li> <li>19 to 22 months for free-to-air and other pay-TV services;</li> <li>28 or 30 months for other subscription VOD services;</li> <li>42 to 48 months for free VOD services.</li></ul><p>The setting of a shorter deadline must be subject to the issue of a derogation by the "<em>Centre national&nbsp;du cinéma</em>", (National Centre for Cinema, CNC) taking into account, in particular, the results of the&nbsp;exploitation of the cinematographic work in theatres. This derogation may not, in principle, have the&nbsp;effect of reducing the period by more than four weeks.Yet, on March 16, before the parliamentary debates even begin, Canal+ (a French pay-TV service)&nbsp;announced the immediate free broadcasting of its programs, including motion pictures, until next&nbsp;April 15, to show solidarity with the French population ordered to stay home. By acting this way, the&nbsp;paying network flouted the media chronology, placing free networks and other paying networks in&nbsp;a difficult position. The latter indeed payed a lot of money for the rights to broadcast movies for the&nbsp;first time on free-TV after the 19 to 22-month period aforementioned.The French Audiovisual Council (CSA) limited itself to the issuance of a release last March 20&nbsp;stating that such operation "<em>likely to alter the balance between paying and free TV-networks</em>", shall&nbsp;necessarily be limited. Canal+ hence took the decision to end its offer on March 31.In any event, in the face of the COVID-19 epidemic that has been hitting France, and more widely&nbsp;the world, for several months now, article 17 of the Emergency Act aims to exceptionally break the&nbsp;windows by decision of the president of the CNC for motion picture works that were still being in&nbsp;theatres on March 14, 2020.This exemption may therefore concern no less than sixty films released in France at that date,&nbsp;including US productions such as Disney-Pixar’s "<em>Onward</em>", Universal’s "<em>The Invisible Man</em>", or the&nbsp;recent films "<em>De Gaulle</em>" by Gabriel Le Bomin, or "<em>La Bonne Épouse</em>" by Martin Provost’s.As regards films intended for cinemas and not yet released on the time of the theaters shut down, the&nbsp;CNC announced that it had launched a consultation with the film and audiovisual industry in order&nbsp;to consider ways of releasing motion pictures in the form of pay-per-view VOD or DVD/Blu-Ray,&nbsp;without the beneficiaries of production aid being obliged to return them.According to the CNC, this derogation will only apply to exploitation in the form of VOD on a fee-forservice&nbsp;basis or DVD/Blu-Ray. These newly adopted measures will therefore not concern streaming&nbsp;services, which will necessarily have to comply with the above-mentioned deadlines.The President of the CNC stated on March 20 that exemption requests would be considered on a&nbsp;case-by-case basis. The granting of the exemption shall require a request to that effect from the&nbsp;rights holder and the examination of each request shall be carried out in with representatives of the&nbsp;film industry.In the age of streaming and on the eve of the Disney + launching initially set on March 24 but&nbsp;postponed to April 7 at the request of the French government, the "<em>Fédération Nationale des&nbsp;Cinémas Français</em>" (National Federation of French Cinemas) stresses the need to take measures&nbsp;with "<em>discernment without ever obstructing the future of cinemas</em>". In this context, the FNFC stated&nbsp;that it will very soon be organizing a meeting with film distributors and publishers.</p><h2>2. In the United States, some distributors have already begun to hasten the release of&nbsp;their films on VOD with the support of theatre owners in order to "<em>offer something to&nbsp;watch at home during this time of crisis</em>", according to John Fithian, President of the&nbsp;National Association of Theatre Owners.</h2>The latter are facing the closure of 5,400 movie theaters in the United States, leaving 150,000&nbsp;industry workers on leave. It is for this reason, among others, that movie theatre owners have ask&nbsp;Congress and the White House for financial aid.While movie theatre owners understand the acceleration of digital release times, John Fithian&nbsp;however did not hesitate to criticize Universal’s decision to publish his film "<em>Trolls World Tour</em>"&nbsp;directly in digital format, thereby breaking the windows without informing its industry partners.However, John Fithian is confident about the future of movie theatres at the end of containment. He&nbsp;says the delayed release schedule will offer quality content, including films that were scheduled for&nbsp;release during the lockdown, and he says that when the lockdown ends, people will be looking to get&nbsp;out of their homes and enjoy movie theatres.Theatre owners are therefore satisfied with the postponement of the theatrical releases of these&nbsp;films since they will fill the release schedule in the second half of the year 2020 and allow time for&nbsp;other films to complete their production and be released in theatres later. But that may be counting&nbsp;without the global acceleration of the pandemic and the widespread containment measures that may&nbsp;be taken by the U.S. President in the coming days.<em>In this perspective, ALTANA’s IP &amp; Digital team is naturally available to help you with&nbsp;any action you may want to undertake in order to benefit from a deadline exemption.</em><em>Contact: <a href="mailto:fvalentin@altanalaw.com" target="_blank" rel="noopener">fvalentin@altanalaw.com</a></em>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 17 Apr 2020 10:45:18 +0200</pubDate>
                        <title>FRANCE | PUBLIC LAW | Construction sites facing the COVID-19 challenge</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/france-public-law-construction-sites-facing-the-covid-19-challenge</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Measures to combat the spread of the COVID-19 virus and to restrict people’s movement accompanying them brutally&nbsp;raise the question of the continuation of economic activity and ongoing contracts.This is particularly true in the construction sector, due to the nature of its activity.A physical construction is impossible to carry out in telework, and decree 2020-260, authorising, by exception, people&nbsp;to go to the place where they carry out their professional activity, should therefore logically apply to construction site&nbsp;personnel. But can they work once on site?The preliminary article of the amended Order of 14 March 2017 indeed states that hygiene and social distancing measures,&nbsp;known as «barriers», defined at national level, must be observed in any place and under any circumstances, and that&nbsp;activities that are not prohibited under this Order are organised in strict compliance with these measures.However, the organisation of a construction site, as rigorous it may be, will never be that of a factory: permanent and built&nbsp;around, and serving processes and machines, the factory allows an extremely mechanised and controlled organisation&nbsp;of tasks. The organisation of the construction site is constantly evolving to keep pace with the progress of the work, in an&nbsp;environment that is itself only temporarily dedicated to the production of the building.Tasks cannot be so industrialized and mechanized, handling of materials and equipment requires more personnel and&nbsp;man-machine interaction, physical work and often outdoor work. All these circumstances are part of the job but make&nbsp;singularly problematic the application of simple precautionary rules such as keeping a distance of one meter (ideally&nbsp;two...), the permanent wearing of masks (when they have not been requisitioned) and gloves, the fact of not putting&nbsp;one’s hands to one’s face, ... Not to mention the number of personnel on site which can increase rapidly – should a&nbsp;construction site gathering more than a hundred people be the subject of an express derogatory authorisation?Things may be simpler for certain types of work, for example small-scale building renovations, because it is then easier&nbsp;to limit the number of trades simultaneously present and to organise a finished space.Even under these more favourable conditions, the entrepreneur, if he is not a self-employed craftsman acting under his&nbsp;responsibility, remains moreover an employer, bound by a safety obligation towards his employees.In sum, assuming that the movement of their staff is actually ensured, construction contractors face in practice, particularly&nbsp;on a large-scale construction site, specific difficulties which can make the implementation in their activity of the sanitary&nbsp;rules laid down by the Government an insurmountable obstacle to the continuation or the starting of their work.To deal with such a situation, the law and the contract have legal tools, at the centre of which is of course <em>force majeure</em>.The contractual complexity of a construction operation, involving employers, <em>maîtres d’oeuvres,</em> contractors, suppliers&nbsp;and subcontractors, furthermore makes it necessary to implement these tools with consistency.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 16 Apr 2020 10:36:51 +0200</pubDate>
                        <title>CORPORATE &amp; COMMERCIAL | Emergenza Coronavirus: attività d’impresa consentite e attività sospese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/corporate-commercial-emergenza-coronavirus-attivita-dimpresa-consentite-e-attivita-sospese</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>[<strong>NOTA IMPORTANTE</strong>: Il presente documento è aggiornato al 28 aprile 2020 alle ore 15:00 siccome lo stato di emergenza ed il relativo quadro normativo sono in continua evoluzione su base quotidiana, i contenuti del presente <em>memorandum</em> potranno essere soggetti a continue modifiche].</p><h2>1. Introduzione</h2>Vista la situazione straordinaria correlata alla diffusione del virus COVID-19, si sono susseguiti una serie di interventi normativi recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno impattato notevolmente tutte le attività produttive industriali e commerciali operanti sul territorio nazionale prevedendone in alcuni casi la sospensione dell’attività commerciale.<h2>2. Gli interventi normativi rilevanti per fronteggiare l’emergenza da Coronavirus</h2>Per quanto di interesse ai fini del presente contributo, occorre in questa sede richiamare innanzitutto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con Legge 5 marzo 2020, n. 13 (“<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20G00028/sg" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em><strong>D. L. 6/20</strong></em></a>”), con cui si prevede che le autorità competenti possano (ed in certi casi debbano) adottare “<em>ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>.Ai sensi dell’art. 3, c. 1 del D. L. 6/20, le predette misure sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (“<em><strong>DPCM</strong></em>”); viene fatta salva la possibilità di adozione di ordinanze contingibili e urgenti da parte del Ministro della salute, nonché di provvedimenti d’urgenza da parte delle regioni e dei sindaci.In attuazione del D. L. 6/20, sono stati emanati il DPCM 23 febbraio 2020, il DPCM 25 febbraio 2020, il DPCM 1° marzo 2020, il DPCM 4 marzo 2020, il DPCM 8 marzo 2020<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>, il DPCM 9 marzo 2020 e il DPCM 11 marzo 2020<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> nonché il DPCM 22 marzo 2020<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>.In aggiunta, il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 ("<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20G00035/sg" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em><strong>D. L. 19/20</strong></em></a>") fornisce un nuovo inquadramento delle fonti normative per affrontare l'emergenza Coronavirus, prevedendo la possibilità di adottare - su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso - misure di contenimento attraverso DPCM e, in misura limitata, con provvedimenti di altre autorità (prefetti, sindaci, regioni, Ministro della Salute), ed abroga quasi integralmente il D. L. 6/20. Tuttavia, l'art. 2, c. 3 del D. L. 19/20 dispone quanto segue: "<em><strong>Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6</strong>, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. <strong>Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020</strong> per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni</em>".Successivamente, in data 10 aprile 2020, è stato emanato un nuovo DPCM che, con efficacia a decorrere dal 14 aprile 2020, ha abrogato i precedenti DPCM e, segnatamente, i DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020.In ultimo, in data 26 aprile 2020, sempre in attuazione del D.L. 6/20, è stato emanato un ulteriore DPCM che, con efficacia a decorrere dal 4 maggio<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a>, si sostituisce al precedente DPCM 10 aprile 2020. Le disposizioni di cui al DPCM 26 aprile 2020 sono efficaci <span style="text-decoration: underline;">fino al 17 maggio 2020</span>.<h3>2.1. Il DPCM 10 aprile 2020 sulla chiusura delle attività commerciali al dettaglio</h3>Il <em><strong><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg" target="_blank" rel="noreferrer noopener">DPCM 26 aprile 2020</a>&nbsp;</strong></em>richiamando in buona sostanza quanto già disposto dal precedente DPCM 10 aprile 2020, ha disposto, all’articolo 1, comma 1, <em>lett</em>. z), la sospensione di alcune attività commerciali; per quelle non sospese, si prevede in particolare la necessità di rispettare la distanza interpersonale di un metro.In particolare, l’art. 1, comma 1, <em>lett</em>. z) &nbsp;prevede quanto segue:"<em>z</em>) <em>sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro".</em>Nell'allegato 1 del DCPM 26 aprile 2020 che elenca le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità viene fatto poi espresso riferimento, fra l'altro, al commercio al dettaglio:<ul> <li>di generi alimentari;</li> <li>di carburante;</li> <li>di apparecchiature informatiche e di telecomunicazione;</li> <li>di giornali, riviste e periodici; e</li> <li>di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet (televisione, corrispondenza, radio, telefono e distributori automatici).</li></ul><p>In aggiunta a quanto già previsto dal precedente DPCM 10 aprile 2020, il DPCM 26 aprile 2020 ha altresì disposto la riapertura delle attività di commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti.</p><h3>2.2 Il DPCM 26 aprile 2020 sulle attività industriali e commerciali all'ingrosso</h3>In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1 del DPCM 26 aprile 2020 in relazione alle attività commerciali al dettaglio, per quanto concerne, invece, le attività industriali e commerciali, tale DPCM ha previsto una maggiore apertura rispetto al precedente DPCM 10 aprile 2020. Difatti, all'articolo 2 si prevede in particolare che:<ul> <li>sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3 (la "<strong>Tabella</strong>"); tali attività produttive possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;</li> <li>sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a>;</li> <li>è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;</li></ul><p>Rispetto al DPCM 10 aprile 2020, l'articolo 2 del DPCM 10 aprile 2020, ha tra l'altro:</p><ul> <li>ampliato le attività indicate nella Tabella introducendo, ad esempio, talune attività di commercio all'ingrosso; e</li> <li>eliminato i riferimenti alle filiere produttive e alle attività a ciclo produttivo continuo in ragione proprio dell'ampliamento delle attività in Tabella.</li></ul><p>Si segnala infine che la attività per le quali non è prevista la sospensione (sia di commercio al dettaglio che produttive) dovranno in ogni caso operare nel rispetto</p><ul> <li>del "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 24 marzo 2020 fra il Governo e le parti (di cui all'allegato 6 al DPCM).</li> <li>del "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri", sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali (di cui all'allegato 7 al DPCM); nonché</li> <li>del "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistico", sottoscritto il 20 marzo 2020 (di cui all'allegato 8 al DPCM).</li></ul><p>La mancata attuazione dei protocolli di cui sopra che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la <span style="text-decoration: underline;">sospensione dell'attività fino al ripristino della condizioni di sicurezza</span>.</p><h3>2.2.1 Focus: la spedizione delle merci in giacenza</h3>Il nuovo DCPM 26 aprile 2020 ha altresì confermato la linea del precedente DPCM 10 aprile 2020 relativamente alle&nbsp;spedizioni delle merci in giacenza nei magazzini delle imprese le cui attività sono state o rimaste sospese. In tal senso, l'articolo 2, comma 8, secondo alinea, dispone quanto segue:"<i>È consentita, previa&nbsp;comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture".</i>Inoltre, per le attività sospese e previa comunicazione al Prefetto, il suddetto articolo 2, come 8, primo alinea, espressamente prevede altresì che:"<em>per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione</em>".Resta peraltro inteso che tutte le imprese le cui attività dovessero essere (<em>rectius</em> rimanere) sospese per effetto della modifica della Tabella disposta dal DPCM 26 aprile 2020, ovvero per qualunque altra causa, completano le attività necessarie alla sospensione, <span style="text-decoration: underline;">compresa la spedizione della merce in giacenza</span>, entro il termine di 3 giorni dall'adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione.<h3>2.2.2 Le imprese che possono proseguire la propria attività</h3>Con particolare riferimento alle attività precedentemente sospese che, a partire dal 4 maggio, riprenderanno ad essere operative, l'articolo 2, comma 10 del DPCM 26 aprile 2020 ha disposto che:“<em>Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, <strong>possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data <u>del 27 aprile 2020</u></strong></em>.”Inoltre, l’articolo 2, comma 11 del DPCM 26 aprile 2020 prevede altresì che:“<em>Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile&nbsp; 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, <u>le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento</u></em>.”&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.</em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: <a href="mailto:corporate.commercial@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">corporate.commercial@advant-nctm.com</a> o ai seguenti professionisti: <a href="mailto:p.gallarati@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Paolo Gallarati</a>, <a href="mailto:f.federici@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Filippo Federici</a>,&nbsp;<a href="mailto:t.cantelmo@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Tobia Cantelmo</a> e <a href="mailto:g.dauria@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Giulia D'Auria</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Tra le misure che possono essere adottate vi sono le seguenti: divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area; applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva; chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità; sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare; sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dell'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Dalla data di efficacia delle disposizioni del DPCM 8 marzo 2020 cessano di produrre effetti i DPCM del 1° marzo 2020 e del 4 marzo 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> Con il DPCM 11 marzo 2020 (efficace dalla data del 12 marzo 2020 sino al 25 marzo 2020, prorogato al 3 aprile 2020 dal DPCM 22 marzo 2020) cessano di avere efficacia i DPCM del 8 marzo 2020 e del 9 marzo 2020; le disposizioni del DPCM 11 marzo 2020 si applicano invece cumulativamente con quelle del DPCM 22 marzo 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> Ai predetti DPCM si sono affiancati provvedimenti dei sindaci, delle regioni ed ordinanze del Ministero della Salute.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> Fatti salvi i commi 7 e 9 dell’articolo 2 che si applicano già a decorrere dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del DPCM 10 aprile 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a> Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura (per i quali è disposta la sospensione dei servizi di apertura al pubblico), nonché per i servizi che riguardano l'istruzione (per i quali è prevista la didattica a distanza).]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 16 Apr 2020 04:32:32 +0200</pubDate>
                        <title>MERCATI FINANZIARI | COVID-19 | Nuove modifiche all&#039;Art. 20 TUF e nuovi obblighi di trasparenza rafforzata su variazioni delle partecipazioni rilevanti e dichiarazione delle intenzioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/mercati-finanziari-covid-19-nuove-modifiche-allart-20-tuf-e-nuovi-obblighi-di-trasparenza-rafforzata-su-variazioni-delle-partecipazioni-rilevanti-e-dichiarazione-delle-intenzioni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Al fine di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sta producendo sull’economia italiana, in data <strong>8 aprile 2020</strong>, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il D.L. n. 23/2020, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (“<strong>Decreto</strong>” o “<strong>Decreto Liquidità</strong>”), che introduce, <em>inter alia</em>, alcune modifiche all’art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998 (“<strong>TUF</strong>”).In particolare, il Decreto modifica il comma 2-<em>bis</em> dell’art. 120 TUF, attribuendo a Consob il potere di ridurre le soglie (il cui superamento fa scattare gli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 120, comma 2, TUF) con riferimento alle società ad azionariato diffuso indipendentemente dalla entità della loro capitalizzazione.Il Decreto interviene anche sul successivo comma 4-<em>bis</em> dell’art. 120 TUF che impone agli acquirenti di partecipazioni particolarmente rilevanti nel capitale votante di società quotate italiane (i.e. superiori al 10, 20 e 25%) di dichiarare gli obiettivi perseguiti con l’acquisizione nel corso dei sei mesi ad essa successivi. In particolare, il Decreto inserisce un nuovo periodo al comma appena citato in virtù del quale la Consob potrà individuare in via transitoria (e cioè “per un periodo limitato di tempo”) una soglia percentuale più bassa, nelle società ad azionariato particolarmente diffuso, anche per la pubblicazione delle dichiarazioni di intenzioni.Avvalendosi dei poteri di cui all’art. 17 del Decreto, la Consob, in data 9 aprile 2020, ha adottato due provvedimenti (<strong>Delibera n. 21326</strong> e <strong>Delibera n. 21327</strong>) che prevedono un <span style="text-decoration: underline;">regime di “trasparenza rafforzata”</span> in relazione:</p><ul> <li>all’obbligo di <span style="text-decoration: underline;">comunicazione delle partecipazioni rilevanti</span> in alcune società italiane quotate<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>; e</li> <li>alla “<span style="text-decoration: underline;">dichiarazione delle intenzioni</span>” in caso di acquisizione di partecipazioni nelle imprese quotate.</li></ul><p>In particolare, per quanto riguarda le <span style="text-decoration: underline;"><strong>variazioni delle partecipazioni rilevanti</strong></span>, la Consob con la <strong>Delibera n. 21326</strong>, che <strong><span style="text-decoration: underline;">abroga la precedente delibera del 17 marzo</span> u.s.</strong> (<strong>Delibera n. 21304</strong> <strong>del 17 marzo 2020</strong>) la quale introduceva un obbligo analogo per 48 società quotate, individuate secondo il duplice criterio fissato dall’art. 120, comma 2-<em>bis</em>, nella versione precedente il Decreto e cioè: a) "l'elevato valore di mercato" e b) la "diffusione dell'azionariato", <span style="text-decoration: underline;">ha ridotto</span>, per 104 società quotate in Italia (indicate in un elenco allegato alla predetta Delibera. 21326), <span style="text-decoration: underline;">le soglie che fanno scattare l’obbligo di comunicazione alla stessa Consob</span>, <strong>portandole rispettivamente dal 3% all’1% per le “non-Pmi” e dal 5% al 3% per le “Pmi”</strong><a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>.In merito, si precisa che per effetto del Decreto - che riconosce, invece, come unico criterio la "diffusione dell'azionariato", rimuovendo quello dell'"elevato valore di mercato" – il margine di decisione lasciato alla Consob risulta, pertanto, ampliato<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>.Per quanto concerne, invece, <span style="text-decoration: underline;"><strong>la trasparenza rafforzata in materia di “dichiarazioni delle intenzioni”</strong></span>, cioè l’obbligo di rendere noti, al superamento di una determinata soglia, i propri obiettivi di investimento per il periodo relativo ai successivi sei mesi, la Consob con <strong>Delibera n. 21327</strong> <span style="text-decoration: underline;">si è avvalsa della facoltà prevista dall’art. 17 del Decreto di</span> <strong>abbassare la soglia dal 10% al 5%</strong>. Anche questo provvedimento si applica alle 104 società in oggetto. Restano invece ferme le ulteriori soglie del 10%, 20% e 25%.Entrambi i provvedimenti, salvo revoca anticipata, troveranno applicazione per i <strong>tre mesi a partire dall’11 aprile, fino all’11 luglio 2020</strong>, <span style="text-decoration: underline;">alle citate 104 società quotate in Italia</span><a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>. Restano fuori dal perimetro di applicazione <span style="text-decoration: underline;">le società quotate controllate di diritto</span>, ossia quelle in cui sia presente nell’azionariato un soggetto che detenga il 50% del capitale più almeno una azione.Nel contempo, la Consob ha altresì emanato (<strong>Delibera 21320 del 7 aprile 2020</strong>) le modifiche al proprio Regolamento n. 1197/1999 (“<strong>Regolamento Emittenti</strong>”) (art. 122-<em>ter</em>) in materia di esenzione dall’obbligo di comunicare la “<em>dichiarazione delle intenzioni</em>”. Secondo la nuova disposizione, la quale entrerà in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l<span style="text-decoration: underline;">'obbligo di effettuare la “dichiarazione delle intenzioni”</span> <strong>non sussiste</strong>:</p><ul> <li>nei casi di esenzione previsti in materia di OPA obbligatoria di cui all’art. 49, comma 1, lettere a), limitatamente all'ipotesi in cui un socio dispone da solo della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria dell'emittente quotato, c), d) e h), del Regolamento Emittenti;</li> <li>quando l'acquisto della partecipazione è anche idoneo a determinare l'obbligo di offerta ai sensi dell'art. 106, commi 1 o 1-<em>bis</em>, del TUF, e ricorre una delle esenzioni previste dall'art. 49, comma 1, lettere b) o g);</li> <li>nei casi di esenzione indicati dall’art. 119-bis, comma 3, lettere a), b) e c-<em>ter</em>), del Regolamento Emittenti;</li> <li>fermo quanto previsto dall'ultima parte dell'art. 49, comma 1, lettera d-<em>bis</em>), se il raggiungimento o il superamento delle soglie è determinato da modifiche del capitale sociale e/o del numero dei diritti di voto, sulla base delle informazioni pubblicate dall'emittente ai sensi dell'art. 85-<em>bis</em>, Regolamento Emittenti;</li> <li>per le società di gestione che acquistano partecipazioni, anche in forma aggregata, in emittenti quotati nell'ambito delle attività di gestione di cui all'art. 116-<em>terdecies</em>, comma 1, lettera e), esercitata secondo le condizioni definite nella direttiva 2009/65/UE, o per i soggetti extra-UE che svolgono un'attività per la quale, se avessero la sede legale o l'amministrazione centrale in uno Stato dell'UE, sarebbe necessaria l'autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/65/UE, nonché per i FIA italiani non riservati a investitori professionali e per i FIA UE la cui normativa nazionale applicabile preveda limiti all'investimento e condizioni equivalenti a quelli disposti dalla normativa italiana con riferimento ai FIA non riservati a investitori professionali;</li> <li>per gli acquisti effettuati nell’ambito di un’offerta pubblica di acquisto o scambio già comunicata al mercato.</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">L’operatività dell’esenzione nei casi di cui alle precedenti lettere, a esclusione della lett. c), è subordinata ad una dichiarazione del soggetto interessato circa la sussistenza nel caso concreto di una delle esenzioni</span>. Tale dichiarazione è riportata nel modello previsto per l’adempimento degli obblighi di comunicazione <em>ex</em> art. 120 del TUF (Allegato 4 del Regolamento Emittenti).Si precisa infine che le <span style="text-decoration: underline;">clausole di esenzione previste dalle sopra esposte modifiche regolamentari</span>, che discendono da disposizioni di legge introdotte nel TUF nel 2017 (le cosiddette “norme anti-scorrerie”), restano valide anche per la nuova soglia ridotta al 5%.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:l.plattner@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Lukas Plattner</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Ai sensi dell’art. 120, comma 2, TUF “<em>Coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al tre per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla Consob. Nel caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia è pari al cinque percento</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Per tali si intendono, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera w-<em>quater</em>.1, del TUF, “… <em>le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, il cui fatturato anche anteriormente all’ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre anni consecutivi.</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> L’art. 17 del Decreto è intervenuto sull’art. 120 TUF con la seguente modifica: “<em>All’articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2-bis, le parole “ad elevato valore corrente di mercato e "sono soppresse</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> Secondo le citate delibere chiunque, alla data odierna, detenga una partecipazione al capitale votante delle suddette società quotate superiore alle nuove soglie ed inferiore alle soglie di cui all’articolo 120, comma 2, del TUF, è tenuto a darne comunicazione entro 10 giorni lavorativi.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Apr 2020 10:52:50 +0200</pubDate>
                        <title>GERMANY | EU LAW | State Aid in the Corona Crisis</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/germany-state-aid-in-the-corona-crisis</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>The measures taken by the EU Member States to support their economies in the wake of the corona pandemic fall under the EU aid regime insofar as the support actions constitute aid within the meaning of Article 107 (1) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). It covers all state measures that selectively confer economic advantages on certain undertakings, groups of undertakings or sectors of the economy, thereby distorting competition between undertakings and trade within the single market. These advantages may be of differing nature. They may take the form of grants, guarantees, tax benefits or loans. The TFEU provides in principle for a ban on state aid. EU state aid control ensures that fragmentation of the EU single market and harmful subsidy races are avoided and fair conditions of competition prevail.The body granting the aid1 may now consider the following options:The structuring of the support measure without aid element according to Article 107 (1) TFEU (see under 1), the use of the exceptional circumstances (see under 2) or the notification and approval by the European Commission. For the latter, a "Temporary framework" has recently been created which accelerates and simplifies the approval of a large number of aid measures by state authorities (see under 3). On 30 March the Commission published a proposal to extend the framework by five additional measures.For applicants, the nature of the support has significant implications in terms of rapid and smooth payment.</p><h2>1. Support without an aid element under Article 107 (1) TFEU - "<em>no-aid measure</em>"</h2>The concept of aid under Article 107 (1) TFEU has four cumulative prerequisites. They are measures granted by the state or through state resources which selectively favour certain undertakings or sectors of production and thereby distort or threaten to distort competition and affect trade between member states. If one of these elements is removed, the measure&nbsp;does not fall under the state aid regime pursuant to the TFEU.Financial support from EU or national funds for public health services or other public services to address the COVID-19 situation, based on the principle of solidarity, is not subject to state aid control. The same applies to any public financial support granted directly to citizens. State support measures which are available to all companies and which do not involve a selective advantage, such as wage subsidies and the deferral of corporate and VAT taxes or social contributions, are not subject to state aid control and therefore do not require Commis-sion approval under EU state aid rules. In all these cases, member state authorities can act immediately.On 13 March 2020, the Commission has published a Communication on a coordinated economic response to the COVID 19 pandemic' which explains the different options. For example, member states may introduce generally applicable adjustments in favour of companies (e.g. tax deferrals or subsidies for short-time work in all sectors of the economy) which are not covered by the state aid rules. They can also compensate companies for losses incurred as a result of the outbreak of coronavirus.<h2>2. Exceptions to the formal notification of aid</h2>However, if the elements of aid according to Article 107 (1) TFEU are fulfilled, it has to be examined whether the measure can be covered by an exemption from the otherwise formal notification requirement under Article 108 (3) TFEU.European law provides for a number of exceptions. For instance, the general Block Exemption Regulation ("AGVO") exempts aid from the formal notification procedure under certain circumstances. Only the granting of aid must be notified electronically.The Commission has also introduced <em>de minimis</em> rules to reduce administrative burdens. For aid within the scope of application that does not exceed a certain maximum amount, Article 107 (1) TFEU is not applied under certain conditions due to the lack of an appreciable effect on competition and trade between member states. Subsidies to a company below certain thresholds resulting from the <em>de minimis</em>-Regulation (generally EUR 200,000 over a period of three fiscal years), which can be paid to almost all companies for various purposes, do thus not qualify as aid within the meaning of Article 107 (1) TFEU, are referred to as "<em>de minimis</em> aid" (strictly speaking, these are fictitious no-aid measures) and are exempt from notification. Again, there are exceptions to this rule. For instance, export-related activities are not covered by the de minimis rule. Special de minimis regulations and thresholds exist in the area of agriculture and fisheries. In the area of services of general economic interest (within the meaning of Article 106 (2) TFEU) the thresholds are increased to EUR 500,000.<h2>3. Notification and temporary framework</h2>If measures are considered which fulfil all the characteristics of aid under Article 107 (1) TFEU and, moreover, are not covered by any exemption, the European Commission may authorise such aid provided that it is compatible with the single market. Support measures in the field of regional development, energy and environmental policy or research may be approved under certain conditions. Aid must be notified to the Commission under Article 108 (3) TFEU. It may be declared by the Commission to be compatible with the single market if one of the conditions laid down in Article 107 (3) TFEU is fulfilled. The Commission has a wide discretion in this regard. Aid, on the other hand, is necessarily considered compatible with the single market if one of the categories under Article 107 (2) TFEU is fulfilled.In the case of individual aid, the existence of these characteristics must be assessed in relation to a specific measure; in the case of an aid scheme, the Commission may confine itself to demonstrating that its general characteristics fulfil the conditions of an aid. It is therefore not necessary to assess each individual case of application. Nevertheless, approval takes several months, sometimes more than a year, from the date of notification.The temporary aid framework which has now been adopted makes an exception to this rule and makes use of the approval criteria provided for in Article 107 (3) (b) TFEU and Article 107 (2) (b) TFEU, which are of little practical relevance under normal circumstances and are now subject to an accelerated assessment.Article 107 (2) lit. b TFEU provides that "<em>aids compensating for damage caused by natural disasters or exceptional occurrences</em>" are compatible with the single market. On this basis, member states can support losses in sectors that have been particularly hard hit by the crisis (e.g. transport, tourism, culture and retail).Article 107 (3) lit. b TFEU provides that "<em>aid to promote the execution of an important project of common European interest or to remedy a serious disturbance in the economy of a member state</em>" may be considered compatible with the single market. The temporary framework specifies the catalogue of measures:<h4>3.1 Temporary framework of aid</h4>To support the EU economy in the face of the COVID-19 outbreak, the Commission has adopted a temporary framework which allows Member States to make full use of the room for manoeuvre provided for in the current EU State aid rules and to take additional support measures. Notifications of aid schemes will be assessed much more quickly. The Commission authorises state aid cases seven days a week.This temporary framework provides for five types of aid that can be granted by member states:<ul> <li>Direct subsidies, repayable advances or selective tax advantages to cover urgent liquidity needs up to EUR 800,000</li> <li>State guarantees for bank loans to companies so that banks can continue to provide loans to corporate customers with liquidity needs</li> <li>Loans at preferential interest rates</li> <li>Commitments to banks that pass on state aid to the real economy: Some member states plan to support companies - especially small and medium-sized enterprises - through the existing lending capacity of banks. In the temporary framework, it is clarified that such support measures are considered as direct aid to bank customers and not to the banks themselves and it explains how any distortion of competition be-tween banks can be minimised.</li> <li>Short-term export credit insurance: The framework makes it easier for member states to demonstrate that certain countries cannot be regarded as countries with marketa-ble risks, so that the state can offer short-term export credit insurance if necessary. The Commission has already made use of the additional option of temporarily remov-ing countries from the list of "<em>countries with marketable risks</em>" (cf. Communication of the Commission of 27 March 2020, (2012/C 392/01)). This will allow member states to respond to the decreasing availability of private insurance capacity for exports in the current corona crisis by offering short-term export credit insurance from the state.</li></ul><p>The temporary framework is valid until the end of December 2020 and complements the above-mentioned possibilities for member states to mitigate the socio-economic impact of the coronavirus outbreak in accordance with EU state aid rules. To ensure legal certainty, the Commission will assess before the end of this period whether an extension is necessary.</p><h4>3.2 Extension of the temporary framework in preparation (as of 1 April 2020)</h4>On 27 March the European Commission forwarded to the member states a draft proposal to extend the temporary economic support framework adopted on 19 March 2020. The Commission aims to bring the amended temporary framework into force this week.The Commission proposes five further measures: Support for coronavirus-related research and development, for the construction and expansion of test facilities, for the manufacture of products to prevent the spread of coronavirus (vaccines, medical supplies, protective material), targeted tax deferrals and/or deferrals of employers' social security contributions, and targeted support for workers in the form of wage subsidies.&nbsp;<a href="mailto:Rainer.Bierwagen@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Dr Rainer Bierwagen</a><a href="mailto:Ramona.Tax@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Ramona Tax</a>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Apr 2020 10:46:14 +0200</pubDate>
                        <title>GERMANY | REAL ESTATE | Possible Effects of the Coronavirus on Real Estate Law</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h2>Point at Issue</h2>In connection with current events, the question arises as to the effects and implications of the coronavirus SARS-CoV-2 (formerly 2019-nCoV) (hereinafter coronavirus) on contractual arrangements. The coronavirus, now classified as a pandemic by the World Health Organization (WHO), is spreading more and more in Germany and the consequences are already having a massive impact on everyday commercial transactions. Above all, there is uncertainty due to the increasing number of quarantine cases and official orders. In this context, uncertainties arise in particular as a result of non-compliance with contractually agreed obligations, which we will explain below for the law on contracts for work and services in Section 4, the law on sales contracts in Section 5, the law on contracts with property developers in Section 6 and the lease contract law in Section 7.Due to the historical uniqueness of the current pandemic, the legal implications of the coronavirus have naturally not yet been clarified by (supreme) courts. The respective legal consequences for the arrangements to be examined must therefore be analysed and assessed under the current legal situation. In this respect, though, it cannot be ruled out that the German courts will interpret the legal regulations differently in the future and that the previous case law - insofar as it is relevant - will be abandoned. It should also be expressly pointed out that different legal treatment may be required depending on the individual case, so that a blanket application of these principles to any type of case without taking into account the respective concrete circumstances is not possible. Without claiming to be exhaustive, we have clarified the current situation (as of 30 March 2020) regarding the coronavirus in the Federal Republic of Germany in Section 3 and presented the legal consequences of non-compliance with contractual agreements in Sections 4 to 7.<h2>2. Summary</h2><h4>2.1 Coronavirus as <em>Force Majeure</em></h4>A substantiated suspicion of the coronavirus generally constitutes a <em>force majeure</em> matter. In addition, according to the evaluation of the WHO, the coronavirus, which may have an indicative effect, is an epidemic which is already regarded as <em>force majeure</em> in German travel law. In building contracts, section 6 (2) no. 1c) of the German Regulations on the Procurement of Construction Services (VOB/B) shall apply. According to this standard, the execution obligations are extended if <em>force majeure</em> - as in the present case - is a reason for the contractor's impediment. Building contracts based on the German Civil Code (BGB) as well as purchase and lease agreements are governed by the principles of impossibility and disruption and the elimination of the basis of the transaction.On 23 March 2020, the Federal Government adopted a legislative package to mitigate the consequences of the COVID-19 pandemic in civil, insolvency and criminal proceedings, which passed through the Bundestag (Federal Parliament) on 25 March and the Bundesrat (Federal Council) on 27 March. This includes special regulations for the protection of lessees, consumers and micro-entrepreneurs, particularly in the case of ongoing contracts for energy, water and communications. According to the wording of the draft legislation and the intention of the Federal Government, it is therefore a matter of continuing contractual relationships (continuing obligations) concerning the existence of substantial services, such as basic services, electricity, gas, telecommunications and, insofar as regulated by civil law, water. Companies which conclude building contracts or purchase agreements with consumers cannot rely on this draft bill but only on the principles of impossibility and disruption or loss of the basis of the transaction.<h4>2.2 Absence of Fault</h4>Any claim by the contractor or purchaser for compensation or damages due to the lack of (timely) service performance is likely to fail due to a lack of fault on the part of the service provider, since the official order as a result of the pandemic is issued irrespective of a fault of the service provider. However, for building contracts, there is the special feature of sec-tion 6 (3) sentence 1 VOB/B, according to which contractors are obliged to continue even under such circumstances for which neither contracting party is responsible. If the delay lasts longer than three months, both contracting parties have the possibility to terminate the contract (section 6 (7) sentence 1 VOB/B).<h4>2.3 <em>Force Majeure</em> Clause</h4>In the event of coronavirus and force majeure being present, the regulations contained in the contract are decisive for legal classification. If there is a force majeure clause included in the contract, it is easier to invoke force majeure. The <em>force majeure</em> clause governs an agreement between the parties in the event of <em>force majeure</em>. This leaves the parties free to&nbsp;determine in the contract what constitutes <em>force majeure</em> and what consequences (e.g. termination of the contract, suspension of contractual obligations or termination rights) are to be drawn. The existence of the clause does not, however, entitle in all cases an unlimited exemption from liability. It must be carefully considered in each individual case whether it is reasonable for both parties to adhere to this clause.<h4>2.4 Impossibility of Performance pursuant to Section 275 BGB</h4>If there are no contractual agreements, it can be argued in connection with the disability due to the corona pandemic that the person obliged to perform according to section 275 BGB is released from its contractual obligation and liability due to an objective impossibility, as long as it is not at fault or could have prevented the situation with reasonable diligence. This is because in this case it must be assumed that a situation has arisen which could no longer be influenced by the contracting parties despite sufficient diligence. A performance that is simply impossible to be rendered can therefore no longer be owed contractually. The obligor is then released from its obligation to perform and the contracting party does not have to provide any consideration or payment. This could be raised as an argument, for example, if the obligor of the performance receives an unlimited order from the authority or the prospect of a resumption of the activity. An unreasonableness according to section 275 (3) BGB would also come into consideration if, for instance, all employees are put in quarantine. In most cases, it would simply be unreasonable for the contractor to hire new staff to fulfil its duties.<h4>2.5 Interference with the Basis of the Transaction pursuant to Section 313 BGB</h4>In addition, according to the principles of the frustration of contract (section 313 BGB), it can be argued that a situation exists in which an event has occurred which could not have been foreseen by either party to the contract and could not have been prevented with appropriate diligence. In any case, the performance of the contract must no longer be reasonable to one of the contracting parties. In this situation it may be required to adapt the contract to the presumed will of the contracting parties. Only when the adjustment is no longer possible or cannot reasonably be accepted by one of the contracting parties shall the disadvantaged party be entitled to withdraw from the contract.The coronavirus itself is not a basis for a commercial transaction. It is rather a question of whether the resulting impairment constitutes an interference with the basis of the transaction. However, disruption and discontinuation are generally not to be assumed in the case of a temporary official order as it is an impairment of performance which could be solved differently, e.g. according to the principles of impossibility.<h4>2.6 Particularities in Lease Contract Law</h4>In lease contract law, the particularity consists in the fact that the commercial lessee is still obliged to pay the rent in full despite official orders and in the case of force majeure, since there is neither a defect in the rented property nor a property-related restriction. The lessee is&nbsp;not entitled to a rent reduction for this reason. A public-law restriction by the authorities due to the corona pandemic, which obliges the commercial operator to close the business completely or from a certain time onwards, constitutes a business-related circumstance and is within the lessee's sphere of risk. If the lessee reduces his rent without justification, the lessor can terminate the lease.However, the lease agreement may be terminated if adherence to the lease agreement becomes intolerable for the lessee.In this context and with regard to extended protection for lessees, a draft bill was also passed to mitigate the consequences of the COVID-19 pandemic in civil, insolvency and criminal proceedings. For leases, the lessors' right of termination should be limited to the extent that they may not terminate the lease for rent debts arising from the period between 1 April 2020 and 30 June 2020, if the rent debts are based on the effects of the COVID-19 pandemic. The lessee must inform the lessor that he is temporarily unable to pay rent due to the COVID-19 pandemic. In the event of a dispute he must also substantiate this to the lessor. In doing so, he may use appropriate evidence, an affidavit in lieu of an oath or other suitable means (such as a certificate of the guarantee of state benefits or certificates from the employer, as in the case of commercial property, the submission of official orders).According to an authorisation in the draft legislation, the restriction on termination may even be extended to payment arrears that occur in the period between 1 July 2020 to 30 September 2020, if it can be expected that the social life, the economic activity of a large number of companies or the employment of a large number of people will continue to be significantly affected by the COVID 19 pandemic. The obligation to pay rent, however, remains in principle unchanged. The restriction on termination ends upon expiry of 30 September 2022.However, the lessee whose apartment is not ready for occupancy at the time of the start of the rental period may assert a claim for damages against the lessor. In the event of delays in newly built apartments that have not yet been completed, the latter may even terminate the agreement without notice. The fault of the lessor is not of relevance.<h2>3. Public Recommendations and Information</h2>First, the public recommendations for coping with the coronavirus are presented. The Robert Koch Institute (RKI) currently classifies the following areas as risk areas: Italy, Iran, China: Hubei Province (including the city of Wuhan), South Korea: Gyeongsangbukdo Province (North Gyeongsang), France: Grand Est region (this region includes Alsace, Lorraine and Champagne-Ardenne), Austria (Tyrol), Spain (Madrid), USA (California, Washington and New York). In this regard, it should be borne in mind that the situation is reassessed on a daily basis, which may require an adjustment of the risk areas. The current situation is as follows:In all German federal states, it was decided to close nurseries and schools or to suspend compulsory schooling, and in some cases to ban all visits to nursing homes and retirement homes. RKI also informs on its website that cases of infection with the new coronavirus have now been confirmed in all federal states. The authorities are increasingly advocating precautionary measures at first suspicion and advising those affected to stay in quarantine or at home.With regard to the preventive behaviour of the Federal Republic of Germany, current events even show that numerous major events have been cancelled. Thus it has been regulated up to the present day that events are cancelled and prohibited indefinitely. In the meantime, schools, universities and day-care centres have also been closed in all federal states, and concerts, trade fairs and football matches (mainly affected are the Bundesliga, Champions League and Europa League with substitutes in the form of closed-door matches) and cultural events have been cancelled. An end or a time limit to these restrictions is not yet in sight. According to the RKI, this is a very dynamic and serious situation worldwide and in Germany. In some cases, the course of the disease is severe and even fatal. The number of cases in Germany is currently still rising.The German Chancellor Angela Merkel initially called on the population on 12 March 2020 to distance themselves physically from each other and to avoid social contacts, and in an address to the German population on 18 March 2020 she strongly reiterated this in order to slow down the further spread of the coronavirus. The Chancellor also suggested that all specific operations that can be planned by hospitals or by patients be postponed to a later date so that hospitals have more capacity to cope with this pandemic. It was also decided on 16 March 2020 to close the borders of the Federal Republic of Germany to non-Europeans and to carry out entry controls at the inner-European borders.Minister of Health Spahn also publicly called on all returnees from Switzerland, Italy and Austria to go into quarantine even without symptoms.It remains the rule that all conceivable precautions are taken and that the population prepares for possible scenarios in order to avoid an uncontrolled spread of the coronavirus. The principal's duty of care and the provisions of the Building Site Ordinance (sections 2 (1), 3 (1a) and 4 German Construction Site Ordinance in conjunction with section 4 no. 1 German&nbsp;Labour Protection Act) oblige the principal to take appropriate protective measures on building sites in favour of the contractor and the employees working there. Despite all precautionary measures, it should be noted here that the RKI (currently) only assumes a substantiated suspicion of infection with the coronavirus if the following conditions are met:<h4>3.1 The person has acute respiratory symptoms of any severity or unspecific general symptoms and has had contact with a confirmed case of coronavirus infection, or</h4><h4>3.2 The person has acute respiratory symptoms of any severity and has had a stay in a risk area.</h4>A substantiated suspicion of an infection with the coronavirus generally constitutes a matter of force majeure. According to the general principles and the case law of the Federal Court of Justice (BGH, 23 October 1952 - III ZR 364/51), the concept of <em>force majeure</em> includes extraordinary events affecting the enterprise from outside which are unforeseeable and which cannot be averted without jeopardising the economic success of the enterprise even if the utmost diligence is applied. In addition to the grounds for excuse of the resulting impediments and events, serious illnesses also apply. The force majeure must, however, be present at the time of non-performance or poor performance.Based on the WHO's assessment that the worldwide coronavirus infections are now a pandemic, there are good reasons to classify the coronavirus as a matter of <em>force majeure</em>. Pandemics, epidemics and infectious diseases have already been considered as <em>force majeure</em> in German travel law (Local Court Augsburg, judgement of 9 November 2004 - 14 C 4608/03: SARS virus; Local Court Homburg, judgement of 2 September 1992 - 2 C 1451/92-18 cholera).<h2>4. Legal Assessment - German Law on Contracts for Work &amp; Services</h2><h4>4.1. There is substantiated suspicion and the work is not performed</h4>This is based on the constellation that the circumstances caused by the spread of the coronavirus make it impossible to fulfil a contract. If, for example, the contractor's employees fall ill due to an infection with the coronavirus or are quarantined by official orders and the contractually agreed performance of the client cannot be fulfilled, the following applies:<h6><span style="text-decoration: underline;">4.1.1 <em>Force Majeure</em></span></h6>The case of a force majeure clause concerns the occurrence of an unavoidable and unforeseeable external event causing damage (objective prerequisite) which can neither be averted nor rendered harmless (subjective prerequisite), even with the utmost reasonable diligence. If the contract does not contain a provision to this effect, the statutory provisions shall be applied.The initial factor is what the clause itself defines as "<em>force majeure</em>". The question of the existence of an official order plays a central role here. The reason for the impediment to&nbsp;performance on the basis of official orders must therefore always be included in the assessment of the applicability of a <em>force majeure</em> clause.If a<em> force majeure</em> clause is stipulated in the contract, it should be examined whether the clause in the contract actually covers the specific impediment to performance (in this case serious illness, pandemic). If this is the case, the further performance obligations are determined according to the provisions there. Section 5.1 goes into more detail on the requirements of an effective <em>force majeure</em> clause.If this is not the case, then the impossibility or the frustration of contract must be invoked. Frequently there is a clause in the contractual agreements that the parties undertake to negotiate on how to deal with impediments to performance that arise and to find a common solution.<h6><span style="text-decoration: underline;">4.1.2 Section 275 (1) BGB – Impossibility</span></h6>If the performance of the service is prevented by official order, then this is a case of force majeure due to the substantiated suspicion of an infection. Rendering of the service then becomes impossible and impossible services can no longer be contractually owed. The obligor is therefore released from his obligation to perform.Here the principles of impossibility according to section 275 (1) BGB must be observed. This is an objective impossibility of performance, which leads to the simultaneous exclusion of the consideration. According to section 275 (1) BGB, the claim to the contractually agreed performance is excluded if the performance is impossible for the obligor or anyone else. If, for example, the principal has relied on the performance of the contractor and, if necessary, has adjusted to it economically, this impossibility of the contractor is usually accompanied by claims for damages and additional costs of the respective principal as well as third parties, insofar as these were included in the scope of protection. Since the outbreak of a pandemic - as discussed above - is to be classified as force majeure, it can certainly be assumed that the contractor is not at fault for delays. After all, the existence of force majeure generally constitutes a so-called objective delay. In this case, the client can either agree to a later performance of service or withdraw from the contract by setting a reasonable deadline. In contrast, the principal has no claim for damages against the contractor in case of objective default. This is only different if the contractor is to be blamed for the delay that has occurred (subjective "delay").However, a general assessment must be strictly avoided. Rather, it depends on the circum-stances of the individual case. Particular attention should be paid to cases where the impediment to performance is only temporary. If the impediment to performance is not permanent, there is also no case of absolute impossibility and in this case an assertion of claims for damages can be considered.According to section 275 (2) BGB, the contractor may also refuse performance if the necessary expenditure is grossly disproportionate to the interest in performance of the&nbsp;obligee. This case group would be relevant, for instance, if the contractor was forced to hire new staff because the previous staff had been unable to work due to the illness or the quarantine order.In the event of impossibility due to disproportionate expenditure, however, the contractor must refer to this in any case, as it is a so-called objection (Einrede). If he does not raise this objection, he is not released from his obligation to perform. Here too, it depends on whether the contractor is responsible for the situation or non-performance.Finally, the contractor may also refuse an obligation to perform which is incumbent on him personally if, after weighing up the obstacles to performance and the interest in performance, it cannot be reasonably expected of him, section 275 (3) BGB.The contractor who is subject to a ban on activities on the basis of the German Protection against Infection Act (IfSG) and who, for example, suffers a loss of earnings due to domestic quarantine (of his employees) without being ill, can also demand compensation for his loss of earnings. In particular, all self-employed persons can claim compensation for the loss of earnings due to quarantine and ban on activities. The Protection Against Infection Act stipulates for these cases how this loss of earnings is to be calculated (section 56 (3) sentences 1 and 3 IfSG). In the case of self-employed persons, the profit from self-employment according to the income tax assessment is the decisive factor. One twelfth of this is regarded as monthly income. Based on the current situation, the Federal Republic of Germany has even decided on a EUR 50 billion aid package.<h6><span style="text-decoration: underline;">4.1.3 Section 313 BGB – Interference with the Basis of the Transaction</span></h6>In addition, a pandemic can also lead to a frustration of the basis of the transaction. This is the case if, as a result of an event due to the changes in the circumstances underlying the contract in this context, one of the parties to the contract can no longer reasonably be expected to adhere to the contract itself whereas the occurrence of the coronavirus does not in itself constitute a sufficient event in this sense.Rather, the decisive question is whether the resulting impairments can be regarded as an interference with the transaction basis. The basis of the transaction thus only relates to circumstances that interfere with the so-called equivalence interest. This refers to interferences that affect the equality of performance and consideration and do not fall within the risk sphere of only one contractual partner.This could be assumed in the case of an indefinite administrative order for only one or even both contracting parties, after which the performance of service is disrupted for an initially unlimited period of time. Such an indefinite order would delay the performance of the service for an indefinite period of time so that the contract, once entered into, would no longer make any sense. Otherwise, e.g. in the case of a temporary order by the authority, this is a regular impairment of performance for which contract law provides other solutions such as, for instance, impossibility. If an adaptation of the contract is not possible or unreasonable for&nbsp;one party, the disadvantaged party may revoke the contract according to section 313 (3) sentence 1 BGB.The provisions of section 642 BGB, according to which cooperation must be provided, must be observed. If the customer fails to cooperate, the contractor may still claim his remuneration under certain circumstances.<h6><span style="text-decoration: underline;">4.1.4 Sections 634 No. 3, 326 (5) BGB and Section 313 (3) BGB – Termination of Contract</span></h6>There is also the option to terminate the contract due to impossibility (sections 634 no. 3, 326 (5) BGB). For all contracts that extend over a longer period of time (continuing obligations), the contract can also be terminated under the conditions of section 313 (3) BGB.<h6><span style="text-decoration: underline;">4.1.5 Building Contracts pursuant to VOB/B</span></h6>In building contracts based on the VOB/B, any impediments due to force majeure are governed by section 6 (2) no. 1c) VOB/B. Accordingly, the execution deadlines are to be extended appropriately if <em>force majeure</em> is the reason for the impediment. Claims for contractual penalties or compensation for damages due to an extension of the construction period due to circumstances caused by the coronavirus are also excluded here, as there is no fault of the contractor nor should an extraordinary termination be justified in these cases. According to section 6 (3) sentence 1 VOB/B, a special feature is that the contractor is obliged to continue the contract in the event of circumstances for which no contractual partner is responsible. Nonetheless, if the delay lasts longer than three months, the principal has the option of terminating the contract in accordance with section 6 (7) sen-tence 1 VOB/B. The termination can also be declared before expiry of three months if it is certain that the interruption will last longer than three months.<h6><span style="text-decoration: underline;">4.2 There is no substantiated suspicion and the work is not performed</span></h6>If an employee of the contractor is asked to leave the construction site although the conditions of the substantiated suspicion do not exist at the time of the reprimand (i.e. the employee does not show any symptoms), this generally leads to a default of acceptance by the principal. Only if there are reasonable grounds for suspecting infection with the corona virus are the parties required to take precautionary measures to relieve the employee concerned of his or her work duties and prevent him or her from taking action. The question then arises as to whether the contractor has a claim for delay or damages against the principal for this reason. It also depends on the sphere of risk to which the effects of the coronavirus are to be assigned.If the contractor wants to become active and the principal does not accept the service for reasons of precaution, it must be determined whether the contractor can replace the employee with another suitable employee. In principle, in the event of impediments, the contractor must do everything that can reasonably be expected of him to enable the works to be continued. If it is possible for him to find a substitute employee for his services, he must also strive for this replacement. Nevertheless, the contractor shall be entitled to have the&nbsp;circumstances preventing him from carrying out the order taken into account, including illnesses of employees. For instance, if the site manager has already fallen ill (or is suspected to be infected) and can only be replaced after a considerable delay, this must also be taken into account. It is therefore possible that the contractor will be able to argue that he cannot provide a suitable replacement for the site manager concerned. If the contractor succeeds in demonstrating that a replacement is not possible, he may also succeed in demonstrating a time delay.The burden of presentation and proof for the claims shall be borne by the contractor for all requirements justifying the claim. If, in this case, the contractor asserts a claim for damages caused by delay, he must demonstrate and prove that the action of the principal (the release of an affected employee) led to an extension of the planning period. Above all, the contractor must provide evidence that the claimed delay (or damage) was caused by the delay in performance to which the principal was obliged. Consequently, the contractor must prove the causal chain that leads from the delay in a performance obligation to the circumstances causing the damage (aggravation or impediment) to the additional costs incurred as a result. Only in this case can the extension of the construction period be taken into consideration. However, it is likely to be more difficult to demonstrate and provide evidence of failure in the event of the absence of only one employee leading to an extension of the construction period than in a case where the entire operation fails. If the contractor is able to demonstrate that the absence of the employee has led to a delay, it is also possible in this case to claim the extension.If, instead, the principal is in default and both the default and the damage can be substantiated by the contractor, the principal shall owe a corresponding compensation in addition to the remuneration in accordance with section 642 BGB. The contractor can thus demand not only the remuneration but also compensation for the consequences of a delay, in particular for the accrued fixed costs due to personnel and/or machine running times which arise from the performance of the delayed action.<h2>5. Legal Assessment - Law on Sales Contracts</h2>Service chains (such as construction delays affecting real estate purchase agreements) offer a lot of scope for interfering with standard operations. Here, delays can extend to the last link in the chain so that the respective seller is already in default with his performance due to delays in the construction of real estate and the associated provision of the object of purchase, although the delay was not even self-inflicted.<h4>5.1 Contractual Agreements, <em>Force Majeure</em> Clause</h4>In the case of the current corona pandemic, a real estate seller is also likely to ask himself whether he can invoke a <em>force majeure</em> clause against the buyer if he is unable to meet his performance obligations because the property, which is still to be built but has already been sold, is not completed on time due to a construction stop. This becomes particularly relevant if a purchase agreement is concluded and the seller is unable to make the property available to the buyer in good time due to a delay in construction and, as a result, the purchase is delayed indefinitely.The first decisive factor is whether and to what extent the parties have reached (effective) contractual agreements. If the concluded agreements contain special provisions for cases of force majeure, such as a <em>Force Majeure</em> Clause, it must be examined whether this is effective. In addition, the question arises as to how long the buyer is bound by the clause and at what point in time it can be assumed that it is unreasonable to adhere to the clause.<h6><span style="text-decoration: underline;">5.1.1 Effectiveness of the<em> Force Majeure</em> Clause</span></h6>First of all, the content of the clause must be analysed carefully. Particular attention must be paid to whether it contains an exhaustive list of cases of <em>force majeure</em>.The clause should provide in the purchase agreement (as well as in the contract for work and services) a definition of the cases of <em>force majeure</em> and the conditions for exemption from liability. The clause should also include an exemption from liability for damages, a period of grace and the right to terminate or cancel supply contracts. Should the clause contain the supplement that the performance is only "reserved" in the event of force majeure, the seller must invoke this immediately in order to be released from the performance. However, if these above-mentioned aspects are not regulated in the respective clause, it does not become indefinite for this reason alone. A clause with the following wording, which does not contain a definition, is often used in practice and can be included in the contract as it stands:"<em>Impediments in the construction of the object due to circumstances beyond the control of the seller, such as force majeure, strike, execution of special requests, extend the term by the duration of the impediment.</em>"<h6><span style="text-decoration: underline;">5.1.2 Reasonableness or Unreasonableness of Adhering to the <em>Force Majeure</em> Clause</span></h6>The party invoking the clause is in principle obliged to prove the existence of a case of <em>force majeure</em>. The<em> force majeure</em> clause releases the parties mutually from their contractual performance obligations for the duration of the<em> force majeure</em> and indemnifies the seller - in a manner permitted under GTC law - from any claims for damages. If, however, the duration of the force majeure is not predictable because, for instance, official orders are issued for an indefinite period of time, many buyers will argue that it is unreasonable for them to wait for the <em>force majeure</em> to subside and they will withdraw from the contract.In this context, it cannot be determined at what point in time the adherence to a force majeure clause is unreasonable. This has not yet been decided by a Supreme Court and will have to be considered in individual cases in the future. Indeed, it must be assumed that the purchasers of a property have already scheduled a certain date for the acquisition of the property and moving into it for themselves or their lessees and have sometimes already entered into other contractual obligations. Especially in the latter case, buyers are faced with the threat of high financial losses. In this context, each case must be considered on its own merits and it must be decided whether and from what point in time the buyer can argue that adherence to the clause is no longer reasonable.At any rate, the principle exists that the seller bears the procurement risk with regard to the property sold by him. In serious exceptional cases, such as in the case of <em>force majeure</em>, there may be a right to amend the contract or even a right of rescission due to the loss of the basis for the transaction if it is no longer possible to adhere to the contract.<h4>5.2 Section 275 (1) BGB – Impossibility</h4>As regards the exemption from performance obligations in the law on the sale of goods, the principles of impossibility also apply. If a seller cannot fulfil his performance obligations, it is first of all crucial whether he is released from his performance obligation due to the conse-quences of the coronavirus.In this context, it must then be ascertained whether the performance is objectively impossible for him or only associated with grossly disproportionate expenditure. This means that not every delivery shortage or delay due to the coronavirus immediately leads to a default and thus to a liability of the seller. In this case, the exemption from the obligation to perform due to impossibility of performance may be considered. The seller is then, however, obliged to report the impediment and to initiate damage-reducing measures. It is primarily relevant to examine in each individual case how far the obligations of the seller extend and to what extent the seller has also assumed the procurement risk.Thus, in the event of official orders, it must in any case be assumed that the seller may not take any further action and cannot make the sold property available in time. Official orders lead, as in the law on contracts for work and services, to a delay through no fault of the seller and to acceptance of the impossibility.Consequently, this means that the seller of a property is released from his primary performance obligations if it is objectively impossible for him to ensure the timely provision of the building to be erected (section 275 (1) BGB). Even if this performance is completely unreasonable, the obligation to perform can be waived (section 275 (2), (3) BGB). Although the (secondary) obligation to pay damages remains unaffected in principle, in the specific case it is not applicable due to the lack of fault. Section 280 (1) sentence 2 BGB excludes a claim for damages in the absence of fault. In turn, the other party who has acquired the property is released from its obligation to pay consideration (section 326 (1) BGB). This then means that the seller is released from his performance obligation and the buyer from his payment obligation. If payments have already been made, they are generally reversed.<h4>5.3 Section 313 BGB – Interference with the Basis of the Transaction and Art. 79 (1) of the UN Sales Convention (CISG)</h4>The concept of interference with the basis of the transaction as codified in section 313 BGB can also be invoked here. The relevant circumstance or misconception must have been so significant that undoubtedly at least one party would not have concluded the contract if it had known or foreseen the absence or frustration of the contractual basis (causality).Since in circumstances which the parties did not assume at the time of conclusion of the contract, the resulting difficulties in performance regularly lead to unexpected burdens for one party. For this reason, section 313 BGB is also applicable in the case of considerable costs due to<em> force majeure</em> (German Federal Court of Justice NJW-RR 95, 1119; Koller NJW 96, 300 et seq.). Such costs can in any case be assumed if the coronavirus results in the completion of the building being delayed for several years and the purchaser incurs unreasonable costs due to the fact that the property/properties is/are otherwise occupied in temporary accommodation or due to the termination of numerous lease agreements concluded for this property/these properties.If the buyer can therefore demonstrate and prove that considerable costs have been incurred as a result of the force majeure, he is entitled to demand adaptation of the agreement to the extent that, taking into account all circumstances of the individual case, in particular the contractual or statutory distribution of risk, he cannot reasonably be expected to adhere to the unchanged contract. Correspondingly, if the buyer wishes to withdraw from the purchase agreement, he must demonstrate and prove that an adaptation of the agreement is not possible or cannot reasonably be expected of him. The courts, however, regularly demand high standards with regard to unreasonableness. But restrictions and provisions of a certain period (such as a withdrawal after two weeks or one year) cannot be specified in a general way.Similarly, Art. 79 (1) of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) exempts a party from liability for non-delivery if this is the consequence of an unforeseeable impediment beyond the control of the party.<h4>5.4 Sections 280 et seq. BGB – Damages and Section 323 BGB – Revocation</h4>If, on the other hand, the seller is still able to make the property available, then there is a default. In these cases, the buyer shall be entitled to claim damages in accordance with sections 280 et seq. BGB, the buyer also has a right of revocation according to section 323 BGB. Section 280 (1) sentence 2 BGB does in deed presume a responsibility for the breach of duty, i.e. fault. Evidence should nevertheless be readily provided. It should be noted though that claims for damages can also exist regardless of fault, e.g. if a guarantee promise with corresponding content was made. If the revocation has been validly declared and received by the seller, the reversed transaction of the purchase agreement begins, i.e. the return of services rendered (section 346 BGB).<h2>6. Legal Assessment – Property Development Contracts</h2>The question also arises in the context of property development contracts whether the purchaser of a property can claim damages from the seller and developer or whether the latter is entitled to rights of withdrawal if the construction of the property is delayed due to the coronavirus pandemic.<h4>6.1 Applicability of the Law on Sales and Contracts for Work</h4>According to section 650u (1) sentence 1 (BGB), the property development contract is a contract for the construction or conversion of a house or comparable building and at the same time contains the obligation of the contractor to transfer ownership of the land to the purchaser. The property developer contract is a hybrid of the purchase and service agreement to which the general regulations (see above) apply. In case of material defects in the purchase agreement, sections 434 et seq. BGB, for contracts for work and services sections 633 <em>et seq</em>. BGB apply.In such a contractual relationship, the property developer (who is usually also the seller of the land and the building contractor at the same time) owes the building as a physical thing as a result of the success of the work contract, with the consequence that he is liable to the purchaser in the same way as a building contractor for buildings still to be erected in accordance with section 634 BGB.Often a reference date or completion date to be bindingly observed by the developer is specified in the property developer contract. The timely construction of a residential house or condominium is one of the essential obligations (cardinal duties) of a property developer and must be observed by the developer. Thus, if the property developer is in default because the specific agreed completion date has not been met, the purchaser of the property can demand additional damage positions from the property developer in addition to completion. The damage positions include, for example, additional rent payments which must continue to be paid by the purchaser due to delays in the completion of construction, loss of rent (if further letting was planned), additional relocation costs and provision interest. In 2014, the Federal Court of Justice (FCJ, file ref. VII ZR 172/13) even ruled that the purchaser of a property completed late by the property developer was entitled to a fictitious loss of use. However, the respective damage positions must be presented and proven by the buyer.Only if the delays in construction were actually due to <em>force majeure</em>, as in the case of the coronavirus, would this not result in any claims against the developer. It should therefore be made clear in property developer contracts that the completion date may be postponed due to delays for which the developer is not responsible. In this case, section 275 BGB and section 313 can be applied if the necessary prerequisites are met.<h2>7. Legal Assessment – Lease Contract Law</h2>In lease contract law, the following constellations are particularly interesting with regard to the effects of the coronavirus:<ol> <li>The lessee (a business) is obliged to discontinue its operations as of a specific time or even completely due to official orders. As a result, the latter suffers numerous losses of income and further financial damage. Are there claims for rent reduction or a right of termination on the part of the lessee?</li> <li>The lessor cannot make the leased property available to the lessee in good time due to construction delays caused by official orders issued to the commissioned construction company.</li></ol><ul> <li>This results in financial losses for the lessee who trusts in timely collection and has made appropriate arrangements, as the lessee will have to bear hotel costs or compensation payments to third parties during the transitional period. Can the lessee assert claims against the lessor?</li> <li>As a result, the lessor loses rental income and financial losses are incurred. Can the lessor assert claims against the construction company?</li></ul><p></p><h4>7.1 Re 1: The lessee as a business</h4>The commercial lessee - for example, the owner of a restaurant, shop or hotel - cannot demand a reduction in rent from the lessor, even if the operation of the respective business has been restricted by the official measure. A rent reduction according to section 536 (1) BGB can only be demanded by the lessee if the leased property has a defect at the time of transfer to the lessee. And a defect in the leased property is only given if the target quality of the leased property deviates negatively from the contractually agreed actual quality which will not be the case in the event of a pandemic. There is also a restriction based on objective circumstances. If the property is free of defects, the rent reduction or a suspension of the rent is hence not possible. The continuing wave of infection caused by the coronavirus and the corresponding official orders are therefore causing increasing concern among commercial lessees.The continuing wave of infection caused by the coronavirus and the corresponding official orders are therefore of increasing concern to commercial lessees as public law restrictions and orders by the authorities do not lead to the acceptance of defects in the leased property. The Higher Regional Court of Dresden (OLG decision of 1 June 2017, 5 U 477/17, juris) commented on this:"<em>Admittedly, restrictions or obstacles to use under public law can lead to a defect in the leased property (...). But this only applies if they are based on the concrete condition of the leased property and are not caused by the personal or operational circumstances of the lessee.</em><em>In addition, the lessee must actually be restricted in his contractual use by the public law restrictions and obstacles to use. This precondition is usually only fulfilled if the competent authority has already prohibited the use of the leased property by a legally effective and unchallengeable prohibition; however, a possible material defect in individual cases can also be seen in the fact that a long-lasting uncertainty about the permissibility of the official prohibition of use causes the justified concern that the property cannot be used for the contractual use.</em>"In the present case, the cause lies in business-related circumstances, namely in the fact that an accumulation of several persons in the lessee's rooms or premises, with the associated risk of further spread of coronavirus infections, is to be prevented by means of corresponding official orders to close down the business premises. These business-related circumstances cannot be equalled with the object-related circumstances (FCJ, judgement of 11 December 1991, XII ZR 63/90). A prerequisite for object-related circumstances, on the other hand, would be that the restrictions of use of the specifically leased property have their cause precisely in its condition and relationship to the environment and not in the personal or business circumstances of the lessee which in fact is the case here.Thus, in the present case, if a lessee cuts or reduces the rent even though he is not entitled to do so, this can lead to rent arrears which legitimise the lessor to terminate the lease without notice or even to terminate it properly. Even in such special times as the Corona pandemic, the lessee is not entitled to a rent reduction if the legal prerequisites are not fulfilled. Even if he claims that his liquidity has been used up or his existence is at risk.However, it should be noted that on 23 March 2020 the Federal Government adopted a draft law to mitigate the consequences of the COVID-19 pandemic in civil, insolvency and criminal proceedings. The draft submitted by Christine Lambrecht, Federal Minister of Justice and Consumer Protection, contains a large number of facilitations for those lessees who are unable to meet their payment obligations under the lease as a result of the pandemic. According to this draft law, lessees of residential and commercial properties are to be protected against termination. Article 240 of the Introductory Act to the German Civil Code introduces these special provisions for a limited period of time.For leases, the lessors' right of termination should be limited to the extent that they may not terminate the lease for rent debts arising from the period between 1 April 2020 and 30 June 2020, if the rent debts are based on the effects of the COVID-19 pandemic. In principle, the provision also only covers payment arrears that arise between 1 April and 30 June 2020, as during this period "<em>significant economic distortions</em>" are to be feared due to the corona crisis. This gives lessees and lessees more than two years from 30 June 2020 to settle any arrears of rent or lease entitling them to terminate the agreement. Both the extraordinary termination without notice and the ordinary termination of a residential lease due to such arrears of rent are excluded. The same applies to the extraordinary termination without notice of a lease for land or for rooms that are not residential premises.A lessee should inform the lessor if the lessee is temporarily unable to pay rent due to the&nbsp;COVID-19 pandemic. In the event of a dispute the lessee must also substantiate this to the lessor. In doing so, the lessee must present facts that show an overwhelming probability that its non-performance is due to the COVID-19 pandemic. To substantiate its claim, the lessee may use appropriate evidence, an affirmation in lieu of an oath or other suitable means. In order to do so, the lessee may submit proof of the application or a certificate of entitlement to state benefits, employer's certificates or other evidence of income or loss of earnings. Tenants or lessees of commercial properties can also substantiate this by presenting the official order prohibiting or significantly restricting their operation. This currently affects restaurants or hotels, for instance, whose operation is prohibited in many federal states, at least for tourism purposes.According to an authorisation to issue ordinances included in the draft law, the Federal Government is further authorised to extend the restriction on termination by ordinance without the consent of the Bundesrat (Federal Council) to payment arrears that have arisen in the period from 1 July 2020 and 30 September 2020, if it can be expected that the social life, the economic activity of a large number of companies or the employment of a large number of people will continue to be significantly affected by the COVID-19 pandemic.The aim of the regulation is to prevent tenants of dwellings, land and premises other than residential premises, as well as lessees, from losing the rented or leased property as a result of accumulated arrears in payments during the period in which, according to current expecta-tions, the COVID-19 pandemic will lead to significant economic losses. The obligation to pay rent, however, remains in principle unchanged. The restriction on termination ends on 30 June 2022, but no later than upon expiry of 30 September 2022 if section 4 (Regulation Authorisation) is applied.If the lessee, as operator, is itself placed in quarantine, the lessee has compensation claims in accordance with section 56 of the Infection Protection Act, which may include reasonable compensation for the rent to be paid during the quarantine.Initial point of the consideration of the possibilities of termination by the lessee is also the lease law principle that the lessee can only base an extraordinary termination according to section 543 (1) BGB on important reasons which are given in the person or in the sphere of the lessor. This is not the case here, because the reason for closing the premises and not performing events is not given by the lessor but by an official order. Here, too, the reason for the impossibility of use is not to be seen in the nature of the premises. The prerequisites for extraordinary termination pursuant to section 543 (1) BGB are therefore not fulfilled.Also a case of impossibility, in which a lease is deemed to have been terminated even without notice, cannot be assumed here, as it is in principle possible for the lessee to use premises for the agreed lease purpose but a restriction was imposed due to certain circumstances. This is the only reason why no operation may take place in these premises for a certain period of time.Accordingly, this is a case in which the lessee is not able to use the leased property for the&nbsp;contractually stipulated lease purpose solely on the basis of a public law order.However, to place the impediment to performance solely in the lessee's sphere of risk could be inappropriate in view of the current situation. Admittedly, there is no defect in the leased property. Yet, just as there is no impediment to the specific operation, it is not to be assumed that there is a defect in the leased object. The commercial premises where the tenant carries on the business will no longer be able to be used due to the official order. The event of <em>force majeure</em> therefore leads to the fact that in the end only the application of section 313 (1) BGB remains. The basis of the transaction is formed by the common ideas of both parties. An adaptation or termination is not possible if the reasons for termination are part of the lessee's area of risk because the contractual risk distribution must remain unaffected by a changed transaction basis. In principle, the lessee bears the risk for the contractually agreed use of the leased property itself. And strict requirements must also be imposed on the assumption of a change in the statutory distribution of risk.Nevertheless, one can certainly take the view that the current coronavirus pandemic is an exceptional case of an unforeseeable actual development for which the lessee does not (alone) have to bear the risk of use. It is characteristic in these cases in particular that events and gatherings of several persons in a catering establishment are not prohibited to a specific lessee alone but rather generally by official order. The official orders constitute an obstruction and consequently an interference with the basis of the transaction.The circumstances leading to the prohibition, namely the risk of infection, are thus not only subject to the general entrepreneurial risk of the lessee (illness in the person of the lessee or its staff, etc.), which the lessee must bear himself but affect all commercial operators within the scope of the order. This is thus an exceptional situation. On the other hand, it must be taken into account here that the lessor is also not at fault for the current situation and would suffer losses to a large extent due to a loss of rental income.The Federal Court of Justice (FCJ, XII ZR 63/90 of 11 December 1991) has, however, decided that an adjustment based on the idea of the loss of the basis of the transaction is out of the question as these regulations are reserved for the scope of application of the warranty legislation on rental defects.As a result, it can be stated that a termination of the agreement on the lease of the catering facility is conceivable, however, in accordance with the principles of the discontinuation of the basis of the transaction in the event of an official prohibition order, insofar as it is unreasonable for the lessee to pay the rent. It must therefore be assessed precisely whether (1) the parties would have made a different contractual arrangement if they had anticipated the outbreak of a pandemic with the current effects and (2) whether the lessee could reasonably be expected to adhere to the unchanged agreement.It should be noted that the FCJ for commercial leases has repeatedly emphasised (see inter alia FCJ XII ZR 131/08 v. 03.03.2010) that it is the responsibility of the lessee of commercial premises, as an entrepreneur, to assess the prospects of success of a transaction in the&nbsp;location chosen by him. For even in times of crisis the principle "<em>pacta sunt servand</em>a" (contracts are to be kept) continues to apply unchanged. This decision, however, was not a case of <em>force majeure</em>. The current situation allows for a different assessment of the Supreme Court decision with regard to the corona pandemic for this reason.Whether the unreasonableness can also be assumed for closures after 6 p.m. or for complete closure must therefore be examined in each individual case. In any case, the new law may provide some protection for the lessee in a crisis situation, if he is not able to pay the rent due to the current corona pandemic.In addition to main contractual obligations, the parties also have duties of care and protection without explicit regulations. The lessee could then approach the lessor and ask for a temporary reduction of the rent or deferral because the lessor will have no interest in the lessee getting into liquidity problems and having to close down the business. With the corona crisis, the parties have increased information obligations and the lessor must be informed of the official orders.<h4>7.2 Re 2a.: Claims of the Lessee against the Lessor</h4>In principle, it is the responsibility of the lessor to make the leased property available in accordance with the agreement. The lessee then bears the risk of use from the moment the leased property is handed over.In the present constellations, however, there is the particularity that the leased property cannot be completed on time by the commissioned building contractor and is therefore not ready for occupancy, so that this can result in financial losses for the lessee. Such damage can arise, for instance, as a result of the cancellation of the previous dwelling, the postpone-ment of the planned move-in and the stay in other accommodations for which costs are payable. Often the next lessee is already at the door and wants to move in. If the lessee asserts claims for damages, the question arises here whether the lessor has to bear these or can invoke the principles of impossibility.If the dwelling is not ready by the moving in date, the lessor is not able to fulfil his obligations from the lease agreement. According to section 535 (1) BGB, the main obligation of the lessor is in particular to allow the lessee to use the leased property during the lease term.The Local Court of Cologne has decided that if the dwelling is not ready for occupancy at the beginning of the lease, the lessor is liable for the resulting damages (Local Court of Cologne, file ref. 209 C 542/02). The judges at the Local Court also considered a provision contained in the lease agreement that the lease begins on the agreed move-in date, insofar as the dwelling is ready for occupancy or can be moved into, to be invalid. Furthermore, the lease agreement concluded which provided for the handover on a predetermined date, was an absolute fixed business transaction. If the lessee is unable to move into the dwelling on the agreed date, the lessee may reduce the rent by 100 percent until moving in and retain the deposit. However, such a rent reduction is only interesting if the lessee can move into the&nbsp;dwelling in the foreseeable future. In addition, the lessee may demand compensation from the lessor if the lessee incurs costs for the storage of the furniture or <em>interim</em> accommodation. The relevant factor here is the extent of the impediment. In the context of the current situation, it is unclear to what extent these principles are applicable, as the lessor also suffers damage from the consequences of the coronavirus and official orders.However, in principle and judged by the legal situation, as long as nothing else is held by the courts, in the event of delays with regard to new dwellings that have not yet been completed, the lessee has the right to terminate the contract without notice. To what extent the lessor is responsible for the situation is also irrelevant in this case. To what extent the lessor is responsible for the situation is also irrelevant in this case since the lessor is liable for the fact that the lease agreement cannot be fulfilled. This circumstance alone substantiates the right to reduce the rent.Although there are no current decisions on such lease law constellations that deal with the effects of the coronavirus and take into account the disadvantaged position of the lessor, there are still no current decisions. However, there are good arguments in favour of providing protection also to the lessor who is disadvantaged by the official orders and delays. At any rate, the lessor has the right to turn to the contractor for compensation for the damage.<h4>7.3 Re 2b.: Claims of the Lessor against Third Parties</h4>As already discussed in Sections 4 and 6, the lessor, as the owner, can turn to the construction company or contractor to assert its claims. In this regard, reference is made to the statements in Sections 4 and 6.<a href="mailto:Klaus.Beine@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Klaus Beine</a><a href="mailto:Angela.Kogan@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Dr Angela Kogan</a>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Apr 2020 10:24:45 +0200</pubDate>
                        <title>GERMANY | FINANCE, RESTRUCTURING &amp; INSOLVENCY |Overview of all support measures of the federal government and each individual federal state</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h5>This article provides an overview of existing and planned federal and state financial support measures. The article also contains direct links to the relevant authorities and banks and is updated regularly.</h5><em>As part of the update of 27 March 2020, additions to the Economic Stabilisation Fund (WSF) and the Federal Emergency Aid Programme, additions to the new KfW Special Pro-grammes and new support measures of the federal states were added under section 1.1. Newly inserted state measures are: The Emergency Aid Programme of the State of Baden-Wuerttemberg, the Emergency Aid Programme and Liquidity Assistance for SMEs of the State of Hesse, the Emergency Aid Programme of the State of North Rhine-Westphalia, and the Emergency Aid Programme of the State of Rhineland-Palatinate.</em>If you need assistance or advice on your specific eligibility for funding or the possibility of a state participation in your company, please send us an by e-mail notice to <a href="mailto:maximili-an.degenhart@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">maximilian.degenhart@bblaw.com</a>.<h2>1. Current situation</h2>Basically, the corona shield consists of a four-note sequence of partly corresponding measures: "<em>Loans / Guarantees - Tax deferrals - Suspension of the obligation to file for insolvency - Short-time work compensation</em>".<h4>1.1 Loans and guarantees</h4>At federal level, liquidity assistance is planned which the federal government will handle via the state-owned KfW Bank. In practical terms, enterprises receive loans and guarantees through their Hausbank (in the KfW context referred to as the regular bank, otherwise main bank), which KfW then secures for the regular banks. The state assumes a larger part of the default risks, in extreme cases even up to 90 percent. This, in turn, means that an additional (rest) risk remains with the regular bank, i.e. the usual commercial banks. The regular bank can thus not simply pass on its new risk position to the state-owned KfW but must take&nbsp;additional risks on its books. This requires a positive lending decision by the regular bank, i.e. a process that would also have to be followed in regular lending without corona.Hence, we are dealing with two relevant decisions: one is the lending decision of the regular bank, the other is the assumption of liability by KfW. The principal contact for enterprises seeking credit is and remains their regular bank. The massive support from KfW should certainly improve the loan conditions and shorten the decision-making time.But still a loan remains a loan. In other words, KfW support is in effect "fresh money" for investments and working capital for the enterprises. Debt restructuring is currently not on the agenda. As a result, only enterprises fundamentally healthy in economic terms are likely to continue to benefit from KfW funding, as the regular bank cannot avoid making an independent, i.e. "regular" lending decision.The actions taken by the Federal Government through the Economic Stabilisation Fund provide on the one hand for <strong>new measures</strong> to improve the liquidity of affected enterprises and on the other hand for the <strong>adjustment of the existing funding possibilities</strong> under the KfW loans and guarantees of the guarantee banks.<em><strong>a) Economic Stabilisation Fund</strong></em>On 25 March 2020, as part of the Corona Social Protection Package, the Bundestag (Lower House of German Parliament) adopted a comprehensive package of measures, the Econom-ic Stabilisation Fund (WSF), to support the real economy in the amount of EUR 600 billion, which was approved by the Bundesrat (Upper House of German Parliament) on 27 March 2020.The law is submitted to the German Federal President for signature and then promulgated in the Federal Law Gazette. It will enter widely into force one day later.The WSF provides in detail for:<ul> <li>Creation of a guarantee framework of EUR 400 billion to make it easier for enterprises to obtain refinancing on the capital market</li> <li>EUR 100 billion of recapitalisation measures to strengthen the capital base and en-sure the solvency of enterprises.<ul> <li>State participation in systemically relevant enterprises to restore liquidity</li></ul></li> <li>Loans of up to EUR 100 billion to refinance the KfW special programmes</li> <li>Prerequisite for the eligibility to make use of the above mentioned measures:<ul> <li>Balance sheet total of more than EUR 43 million</li> <li>Sales revenues of more than EUR 50 million</li> <li>a yearly average of more than 249 employees</li> <li><strong>2 of the 3</strong> criteria mentioned above must be fulfilled. Smaller enterprises should only be included if they represent critical infrastructure.</li> <li>The enterprise <strong>must not have previously been in financial difficulties (reference date: 31 December 2019</strong>).</li></ul></li> <li>In addition, the Federal Cabinet has launched the "Corona Emergency Aid Pro-gramme for Micro-Enterprises and Solo Self-Employed Persons".<ul> <li>The Emergency Aid Programme has a volume of EUR 50 billion.</li> <li>Prerequisite: Economic difficulties as a result of the corona crisis. The enterprise must not have been in financial difficulties before March 2020 (reference date: 11 March 2020). Existential threat or liquidity shortage caused by corona are to be insured.o Financial emergency aid for micro-enterprises from all economic sectors as well as for self-employed persons and members of the independent profes-sions with up to 10 employees.<ul> <li>Up to EUR 9,000 single payment for 3 months for up to 5 employees (full-time equivalents).</li> <li>Up to EUR 15,000 single payment for 3 months for up to 10 employees (full-time equivalents)</li></ul></li> <li>If the landlord reduces the rent by at least 20 percent, any unused allowance can also be used for a further two months.</li> <li>Goal: Aid to secure the economic existence of the applicants and to bridge acute liquidity shortages, inter alia through ongoing operating costs such as rents, loans for premises, leasing instalments, etc.</li> <li>Application: preferably in electronic form.</li></ul></li></ul><p><em><strong>b) The individual KfW programmes:</strong></em><em>aa) The new KfW special programmes:</em></p><ul> <li>The new KfW special programmes are valid since 23 March 2020. Applications can be submitted to the regular banks with immediate effect.</li> <li>The KFW special programmes are addressed to SMEs and large companies.</li> <li>The characteristic feature is the further improvement in terms of loan conditions.</li> <li>In detail:<ul> <li>For SMEs, working capital can now be financed with 90 percent release from liability ( <em>vis-a-vis</em> banks and savings banks). For larger companies the exemp-tion from liability is 80 percent. Before the corona crisis, indemnifications were at most 50 percent, or were not granted at all for operating resources.</li> <li>Interest rate improvements: Between 1 and 1.46 percent p.a. for small and medium-sized enterprises, and between 2 and 2.12 percent p.a. for larger companies (previously risk-based interest rate system according to credit rating collateral classes).</li> <li>Facilitated application: For loans of up to EUR 3 million per enterprise, KfW waives its own risk assessment. Risk assessment is only carried out by the regular bank in order to accelerate the processes. Loans up to EUR 10 million are only subject to a simplified review ("Fast Track Procedure"). The evidence to be submitted is kept very simple.</li></ul></li> <li>Syndicated financing:<ul> <li>Addressees of syndicated financing are medium-sized enterprises and large companies.</li> <li>KfW participates in major financing operations of other financing partners on their terms.</li> <li>KfW assumes up to 80 percent of the project risks.</li></ul></li></ul><p><em>bb) Adaptation of the existing funding possibilities:</em><strong>KfW Entrepreneur Loan</strong></p><ul> <li>The risk assumption (indemnification) for the on-lending financing partners (usually the regular banks) is increased to up to 80 percent for working capital loans of up to EUR 200 million. A higher level of risk assumption can make it easier for financing partners to be willing to grant loans.</li> <li>Extension of the indemnification also to large companies with an annual turnover of up to EUR 2 billion (previously: EUR 500 million)</li></ul><p><strong>KfW Loan for Growth</strong></p><ul> <li>The previous limitation of the KfW loan to investments in innovation and digiti-sation will be abandoned. Temporarily, the loan also extends to general corporate financing including working capital by way of syndicated financing.</li> <li>The sales limit for companies eligible to apply is raised from EUR 2 billion to EUR 5 billion</li> <li>The proportionate risk assumption will be increased to up to 70 percent. This facilitates the access of medium-sized and larger enterprises to individually structured, tailor-made syndicated financing.</li></ul><p><strong>ERP Start-up Loan</strong></p><ul> <li>Increase of risk assumption up to 80 percent for the on-lending financing partners (usually the regular banks) for working capital loans up to EUR 200 million. A higher level of risk assumption can make it easier for financing partners to be willing to grant loans.</li> <li>In future, large companies with an annual turnover of up to EUR 2 billion will also be able to benefit from the indemnification (previously: EUR 500 million).</li></ul><p>As already indicated, it should be noted that applications for liquidity support from KfW are not submitted directly via KfW, but via the company's respective regular bank.With regard to the application process, all KfW funding is facilitated: For loans of up to EUR 3 million per enterprise KfW waives its own risk assessment. Risk assessment is only carried out by the regular bank in order to accelerate the processes. Loans up to EUR 10 million are only subject to a simplified review ("Fast Track Procedure"). The evidence to be submitted is kept very simple.The following applies <strong>to all KfW funding</strong>: The enterprise <strong>must not have been in financial difficulties</strong> before the corona crisis broke out (<strong>reference date 31 December 2019</strong>).<strong>Guarantees</strong>The procurement of liquidity is also made possible by facilitation of guarantees:</p><ul> <li>On the one hand, the maximum guarantee amount is increased from the original EUR 1.25 million to EUR 2.5 million. Furthermore, the risk share of the Federal Government in the guarantee banks increases by 10 percent.</li> <li>In future, the guarantee banks will be able to make guarantee decisions up to an amount of EUR 250,000 by express procedure to accelerate the procurement of liquidity (independent decision within three days).</li> <li>The previous limitation under the large guarantee scheme (parallel federal/state guarantees) to companies in structurally weak regions no longer applies. In future, companies outside the structurally weak regions will also be able to benefit from this. With a guarantee ratio of up to 80 percent, the Federal Government makes it possible to cover working capital financing and investments requiring a guar-antee of EUR 50 million or more.</li></ul><p></p><h4>1.2 Tax deferrals</h4>The intended fiscal policy measures consist of tax deferrals, reductions in advance tax payments and the suspension of enforcement measures to improve the liquidity of companies. All in all, companies will be granted the possibility of tax reductions in the billions. The prerequisite is that the taxable entity is directly affected by the effects of the corona epidemic. Advance tax payments would be reduced if the taxable income or turnover in the current year is expected to be lower.Companies wishing to take advantage of this option should contact their competent tax authority. In many cases the competent tax authorities have already provided online application forms.<h4>1.3 Actions adopted by the Federal States</h4>If necessary, the main banks can also make use of the guarantee instruments. All federal states have now adapted the guarantee framework of their guarantee banks and are adapting to the new situation.The average time taken to process applications will be extremely reduced where possible and should be around 1 to 2 weeks, with some federal states promising even faster responses.The loan amount up to which the guarantee banks will provide coverage is approximately EUR 2.5 million.Up to an amount of EUR 250,000, however, simplified procedures without additional committee involvement should ensure even faster disbursement (Express Guarantee).Beyond this, all the federal states have initiated or are planning their own measures:<span style="text-decoration: underline;"><strong>Bavaria</strong></span><strong>- Action</strong><span style="text-decoration: underline;">Emergency aid programme Bavaria</span>The Bavarian state government has set up an emergency aid programme aimed at companies that have been particularly damaged by the corona crisis.<ul> <li>Eligible parties: Commercial enterprises and agricultural enterprises (excluding primary production) and members of the independent professions with up to 250 employees based in Bavaria</li> <li>Amount of emergency aid: The emergency aid is scaled accord-ing to the size of the operation and amounts to between EUR 5,000 and 30,000.</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: The applications are processed by the respective district governments and, for the city of Munich, by the Munich city administration. If you have any questions regarding the Emergency Aid Programme, we will be pleased to advise you.<span style="text-decoration: underline;">Bayernfond</span>s:&nbsp;Medium-sized companies that have been healthy up to now and play a key role in the economy. Provided that the corona crisis leads to massive losses for these companies and thus to a strong consumption of equity, state participation in systemically important companies shall become possible.We will be pleased to advise you on applications to the Bayernfonds.</p><ul> <li>Eligible parties: Together with industry and potential financing partners, we are currently investigating which companies this could be.</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Universal loan of the LfA</span></p><ul> <li>Eligible parties:Commercial companies with an annual turnover (consolidated turnover) of up to and including 500 mil-lion euros and members of the independent professions</li></ul><p>Amount of aid:&nbsp;Maximum loan amount: EUR 10 million per projectMain bank procedure<span style="text-decoration: underline;">Emergency loan of the LfA</span></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Small and medium-sized enterprises in the commercial sector.Submission of a consolidation concept is generally waived if the regular bank confirms a reason for consolidation to the LfA when submitting the application.</li> <li>Amount of aid:&nbsp;max. EUR 2 million</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Baden-Wuerttemberg</strong></span><strong>- Action</strong><span style="text-decoration: underline;">Hardship fund (emergency aid)</span></p><ul> <li>Eligible parties: enterprises, Self-employed and medium-sized companies with up to 50 employees</li> <li>Amount of aid: up to EUR 15.000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Investment fund</span></p><ul> <li>In preparation; investment fund with up to EUR 1 billion</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Liquidity loan of the L-Bank</span></p><ul> <li>Entitled parties: For freelancers and companies with up to 500 employees</li> <li>Amount of aid: Regular loan amount between EUR 10,000 and 5 million</li> <li>Existing L-Bank promotional loans are subject to a 12-month suspension of repayment upon informal application</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Business start-up financing</span></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;For start-ups and young enterprises (enterprises may be active on the market for a maximum of 5 years), also for short-term liquidity requirements</li> <li>Amount of aid:&nbsp;EUR 5,000 up to 5 million</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Growth financing</span></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Established companies that have been active on the market for at least 5 years, also for short-term liquidity requirements</li> <li>Amount of aid:&nbsp;EUR 10,000 up to 5 million</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Financing of further education/training 4.0</span></p><ul> <li>Use of loans:&nbsp;For further professional qualification&nbsp;of employees (also to avoid short-time work) to adapt to new operational or digitalisation processes in the context of further training/retraining measures.</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Usually EUR 20,000 per employee to be qualified.</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Innovation financing 4.0</span></p><ul> <li>Use of loans:&nbsp;Financing of innovative projects to develop new or improved products or processes, digitalisation projects or to develop or introduce a new innovative business model.</li> <li>Amount of aid:&nbsp;EUR 10,000 to 5 million, for larger companies up to EUR 25 million</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Agriculture – Securing Liquidity</span></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Enterprises engaged in primary agricultural production (agriculture, horticulture, fruit growing, viticulture) to cover exceptional costs Declines in earnings of at least 30 percent are required in the branch of business concerned.</li> <li>Amount of aid:&nbsp;EUR 5,000 up to 10 million</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Berlin</strong></span><strong>- Action&nbsp;</strong><span style="text-decoration: underline;">Rescue Aid Corona</span></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Small and medium-sized enterprises (SMEs) according to the EU definition of SMEs with permanent establishment in Berlin, whose business start-up phase (3 years) has ended.</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Granting of rescue and restructuring loans up to EUR 0,5 million; in exceptional cases up to EUR 2,5 million</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Emergency aid (subsidy for small enterprises)</span></p><ul> <li>Eligible parties: Small and micro-enterprises with a maximum of five employees as well as freelancers and solo self-employed persons.</li> <li>Förderungshöhe: max. EUR 5.000 Applications may be submitted several times, again after six months for individuals and after three months for multi-person operations</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Brandenburg</strong></span><strong>- Action</strong><span style="text-decoration: underline;">Emergency Aid Programme of Investiti-onsbank des Landes Brandenburg</span></p><ul> <li>Eligible parties:Commercial enterprises and self-employed members of the independent professions (up to 100 employees) with business or workplace in the state of Brandenburg</li> <li>Amount of aid:&nbsp;between EUR 9,000 and 60,000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Bremen</strong></span><strong>- Action</strong><span style="text-decoration: underline;">Corona Emergency Aid Programme</span></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Micro-enterprises with less than 10 employees and less than EUR 2 million annual turnover and freelancers in Bremen and Bremerhaven</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Emergency aid of up to EUR 5,000 under the simplified procedure and up to EUR 20,000 for special requirements.</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Hamburg</strong></span><strong>- Action</strong><span style="text-decoration: underline;">Hamburg Corona Emergency Aid (HCS)</span></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Small and medium-sized enterprises and freelancers based in Hamburg</li> <li>Amount of aid:<ul> <li>Solo self-employed persons EUR 2,500</li> <li>Enterprises EUR 5,000 up to a maximum of 25,000</li></ul></li> <li>Application: Submission of application to Hamburgische Investitions- und Förderbank (IFB).&nbsp;Submission of application possible shortly.</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Hamburg-Kredit Liquidität (HKL)</strong></span></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Small and medium-sized enterprises based in Hamburg</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Rescue loans for working capital up to EUR 250,000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Submission of application to Hamburgische Investitions- und Förderbank (IFB).&nbsp;Submission of application possible shortly.<span style="text-decoration: underline;">IFB Promotional Loans for Culture and Sport</span></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Cutural institutions and sports clubs</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Rescue loans up to EUR 150,000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Submission of application to Hamburgische Investitions- und Förderbank (IFB).&nbsp;Submission of application possible shortly.Further information can be found on the website of Hamburgische Investitions- und<span style="text-decoration: underline;">Hamburg Loan Foundation and Succession (GuN)</span></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Small and medium-sized enterprises (SMEs) of the commercial sector in Hamburg and freelancers and other service providers who have been active on the market for max. 5 years</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Loans up to EUR 750,000 per project</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Hamburg Growth Loan</span></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Small and medium-sized commercial enterprises (SMEs) in Hamburg and freelancers as well as persons who rent or lease commercial property as part of a commercial activity and have been on the market for at least 5 years.</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Working capital loans up to EUR 500,000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Hessen</strong></span><strong>- Types of actions&nbsp;</strong><span style="text-decoration: underline;">Emergency Aid Programme</span></p><ul> <li>Eligible parties: Small businesses with up to 50 employees, self-employed, freelancers and artists.</li> <li>Amount of aid:<ul> <li>up to 5 employees:&nbsp;EUR 10,000 for three months</li> <li>up to 10 employees: EUR 20,000 for three months</li> <li>up to 50 employees: EUR 30,000 for three months</li></ul></li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>:&nbsp;Applications can be submitted online from 30 March to Regierungspräsidium Kassel (Kassel Regional Council).<span style="text-decoration: underline;">Liquidity assistance for SMEs</span></p><ul> <li>Eligible parties: SMEs</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Loan amount between EUR 5,000 and 200,000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Capital for small enterprises (KfK)</span></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Small commercial enterprises (including commercially active social enterprises) and freelancers with up to 25 employees and an annual turnover of EUR 5 million.</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Loans between EUR 25,000 and 150,000, to which the main bank adds at least 50 percent. No standard bank collateral is required for these promotional loans.</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Start-up and growth financing Hesse (GuW)</span></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;SMEs with up to 250 employees and EUR 50 million turnover</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Working capital loans up to EUR 1 million</li></ul><p><strong><span style="text-decoration: underline;">Mecklenburg-Western Pomerania</span></strong><strong>- Action</strong><span style="text-decoration: underline;">Emergency aid</span></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Commercial enterprises from all economic sectors as well as solo self-employed persons and members of the independent professions including cultural professionals with up to 49 employees.</li> <li>Amount of liquidity assistance: up to 5 employees up to EUR 9,000.00; up to 10 employees up to EUR 15,000.00; up to 24 employees up to EUR 25,000.00; up to 49 employees up to EUR 40,000.00.Application: Application (by post) to Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Liquidity assistance for operating expenditure of SMEs</span></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;SMEs</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Repayable subsidy up to EUR 200,000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Lending through Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung (GSA)<span style="text-decoration: underline;"><strong>Lower Saxony</strong></span><strong>- Action</strong><span style="text-decoration: underline;">Liquidity assistance loan</span></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;SMEs</li> <li>Amount of liquidity assistance:&nbsp;up to EUR 50,000</li> <li>Application: Directly via NBank without involvement of a main bank</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">State subsidy for small businesses</span></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Small businesses with up to 49 employees</li> <li>Amount of liquidity assistance:&nbsp;up to EUR 20,000</li> <li>Application: Directly via NBank without involvement of a main bank</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>North Rhine-Westphalia</strong></span><strong>- Action</strong><span style="text-decoration: underline;">NRW Emergency aid</span></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Commercial and non-profit enterprises, self-employed persons and members of the independent professions, including artists, with up to 50 employees</li> <li>Amount of aid for three months:<ul> <li>EUR 9,000 for eligible solo self-employed persons and eligible applicants with up to 5 employees</li> <li>EUR 15,000 for eligible parties with up to 10 employees</li> <li>EUR 25,000 for eligible parties with up to 50 employees</li></ul></li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">NRW.BANK.Universalkredit</span></p><ul> <li>Eligible parties:<ul> <li>Founders of new businesses,</li> <li>Medium-sized enterprises (do-mestic and foreign commercial enterprises which are majority-owned by private individuals and whose annual turnover - including affiliated companies - does not exceed EUR 500 million), and</li> <li>Members of the independent professions.</li></ul></li></ul><p>For companies that have run into liquidi-ty problems due to the corona crisis, the indemnity offer of 50 percent risk assumption has been extended by 80 percent risk assumption for working capital financing up to 5 years. The minimum amount for indemnifications does not&nbsp;apply.</p><ul> <li>Amount of aid:&nbsp;A minimum/maximum amount has not been set</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Investment capital for small enterprises</span></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Small businesses and start-ups</li> <li>Amount of investment: Investment capital of up to EUR 75,000 from the Micro-Mezzanine Fund Germany</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Emergency aid for creative artists</span></p><ul> <li>Eligible parties: Professionally employed and independent artists.</li> <li>Amount of aid:&nbsp;One-off payment of up to EUR 2,000.</li></ul><p><strong><span style="text-decoration: underline;">Rhineland-Palatinate</span></strong><strong>- Action</strong><span style="text-decoration: underline;">Emergency Aid Programme</span></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Enterprises with up to 30 employees</li> <li>Amount of aid:<ul> <li>Self-employed persons and enterprises with up to 5 employees: Up to EUR 10,000 immediate loans from the state if required.</li> <li>Enterprises with 6 up to 10 employees:Up to EUR 10,000 immediate loans from the state if required.</li> <li>Up to EUR 10,000 immediate&nbsp;loans from the state plus a subsidy amounting to 30 percent of the loan amount. The total emergency aid amounts to up to EUR 39,000.</li></ul></li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Entrepreneur Loan RLP</span></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;SMEs and freelancers who have been on the market for at least 5 years</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Investment financing up to EUR 2 million and working capital financing up to EUR 500,000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">ERP Start-up Loan RLP</span></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Founders of new start-ups, SMEs in their first 5 business years, freelancers and natural persons taking over a business</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Investment financing up to EUR 2 million and working capital financing up to EUR 500,000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Education and training loan RLP</span></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;SMEs, MidCap companies and free-lancers who provide training or further education</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Investment financing up to EUR 2 million and working capital financing up to EUR 500,000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Working capital loan RLP</span></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;SMEs, midcap companies and free-lancers who provide training or further education with additional work-ing capital requirements</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Working capital financing up to EUR 5 million</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Saarland</strong></span><strong>- Types of actions</strong><span style="text-decoration: underline;">Emergency Aid Programme</span></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Commercial enterprises and self-employed members of the independent professions with an annual average of up to 10 employees subject to social insurance contributions</li> <li>Amount of aid:<ul> <li>0 to 1 employee: emergency aid of up to EUR 3,000</li> <li>up to 5 employees: emergency aid of up to EUR 6,000</li> <li>up to 10 employees: emergency aid of up to EUR 10,000</li></ul></li> <li>Contact: Saarland Ministry of Economics</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Liquidity assistance loan "Emergency Loan Saarland"</span></p><ul> <li>In progress; details not yet known.</li> <li>Application: Applications are submitted directly to Saarländische Investitionskreditbank (SIKB), involving your main bank.&nbsp;Available end of March.</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Saxony</strong></span><strong>- Action</strong><span style="text-decoration: underline;">Emergency Aid Programme "Saxony helps immediately"</span></p><ul> <li>Eligible parties: Individual entrepreneurs (solo self-employed persons), micro-enterprises and freelancers in Saxony, with an annual turnover or annual balance sheet total of up to EUR 1 million</li> <li>Amount of the liquidity assistance loan: From EUR 5,000 to 50,000, in exceptional cases up to EUR 100,000, with a term of up to ten years. Structured as an interest-free subordinated loan.If you have any questions, we will be pleased to advise you.</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Saxony-Anhalt</strong></span>Emergency aid programme in progress, no details known yet.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Schleswig-Holstein</strong></span><strong>- Action</strong><span style="text-decoration: underline;">IB.SH SME loan</span></p><ul> <li>Eligible parties:<ul> <li>Natural persons and enterprises</li> <li>Persons without unresolved negative characteristics in SCHUFA</li> <li>Companies whose Creditreform index does not exceed 349 when the application is submitted</li> <li>Companies with a positive economic equity</li></ul></li> <li>Amount of aid:&nbsp;EUR 25,000 to EUR 750,000 per project</li> <li>Application: Applications can be submitted via the main bank, an advisor or directly to IB.SH (Investitionsbank Schleswig-Holstein).</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Thuringia</strong></span><strong>- Action</strong><span style="text-decoration: underline;">Corona Emergency Aid Programme</span></p><ul> <li>Eligible parties: Commercial enterprises with up to 50 employees including individual enterprises as well as the business-related independent professions and the creative industries</li> <li>Amount of aid: up to EUR 30,000</li></ul><p></p><h4>1.4 Outlook</h4>The Federal and State Governments are making every effort to mitigate the economic repercussions of coronavirus. With the creation of the Economic Stabilisation Fund, the Federal Government is turning away from the previously valid "black zero" credo and is financing this by way of a supplementary budget through new borrowing of EUR 156 billion in order to stabilise the economy.The state of North Rhine-Westphalia is also putting together a EUR 25 bn rescue package and is prepared to take on new debt in return. The Free State of Bavaria announced to increase its corona aid package to EUR 20 billion. This makes it obvious: the Federal and State Governments make every effort to ensure that no one is left behind.<h4>Conclusion</h4>The multitude of support measures available to date - and constantly growing - resembles a jungle for companies in need of help. For this reason, this Communication will be regularly updated in order to provide the potentially affected companies with the best possible overview of available assistance measures.One thing is clear: Whether the company seeking help is looking for funding itself or calls in expert consultants: the application for financial aid should be made quickly. The measures described above are intended to help companies which have been economically sound up to now but which are in difficulty as a result of the corona crisis.Eligibility for funding, thus, depends crucially on a convincing presentation of the viability of the business model to date and the negative effects of the current crisis on the company's situation. In this respect, the company should draw on specialist expertise in order to be able to submit a promising application as quickly as possible. Although the German government plans to suspend the obligation to file for insolvency for affected companies for the time&nbsp;being, it is important to counteract impending liquidity shortages as early as possible in order to maintain the economic performance of the company.BEITEN BURKHARDT's practice groups in the areas of labour &amp; employment law, bank-ing/financing/restructuring and tax law have set up a task force to assist companies in applying for the necessary measures and to keep them operational even in the event of quarantine measures. The author of this article is always available as a contact for affected companies.]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Apr 2020 06:44:37 +0200</pubDate>
                        <title>GERMANY | PROCUREMENT | Overview of Communications, Circulars, Decrees and Administrative Regulations at EU, Federal and State Level concerning the Implementation of Award Procedures during the Corona Crisis (as of 2 April 2020)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/germany-overview-of-communications-circulars-decrees-and-administrative-regulations-at-eu-federal-and-state-level-concerning-the-implementation-of-award-procedures-during-the-corona-crisis-as-of</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>This article provides an overview of existing facilitations in the implementation of procurement procedures at EU, federal and state level. The article also contains direct links to the relevant communications, circulars, decrees and administrative regulations and is regularly updated.</p><h2>I. Situation</h2>The constant spread of the SARS-CoV-2 infectious agent in Germany also has a massive impact on the procurement activities of public-sector clients in Germany. Different products are needed quickly and in large numbers - from remedies and aids (e.g. respirators) to information technology equipment (e.g. laptops) and video conferencing technology for working from home.In the range above the EU thresholds (supplies and services: EUR 214,000, works contracts: EUR 5,350,000), the legal framework is provided by EU procurement directives 2014/23/EU (concessions directive), 2014/24/EU (public procurement directive) and 2014/25/EU (sectoral procurement directive). The federal legislator has implemented the above-mentioned directives into national law as part of the Amendment to Procurement Law 2016.Below the EU thresholds, on the other hand, procurement law is budget law which is why the federal states there define the factual and personal scope of application of the regulatory framework of procurement law by means of corresponding administrative regulations to the respective federal state budget regulation and in the municipal budget regulation.With regard to the communications, circulars, decrees and administrative provisions set out below, a regulatory distinction must therefore be made as follows:<ul> <li>The communication of the EU Commission as well as the circulars of the Federal Government interpret applicable pan-European public procurement law and point out the already existing scope and exceptions without directly creating new law. The legal&nbsp;opinions expressed there are not binding for the procurement review bodies (public procurement chambers and higher regional courts) but should certainly be used in the review case to interpret the underlying standards and to assess the respective individual case. The BMWi circular of 19 March 2020 for the supply and services sector and the BMI decree of 27 March 2020 for the construction sector are likely to be of particular relevance here.<ul> <li>On the possibilities of accelerated procurement in the upper threshold area, see also our article in the BEITEN BURKHARDT Corona Information Center dated 13 March 2020 (updated on 23 March 2020).</li></ul></li> <li>The decrees and administrative regulations of the federal states, on the other hand, amend - usually initially for a limited period of time - the state budget law for the im-plementation of "corona-related" award procedures. Apart from this common focus, the individual decrees and administrative regulations differ in part significantly from one another in terms of their regulatory content.</li></ul><p></p><h2>II. Overview of regulations at EU, federal and state level</h2><h4>EU</h4><ul> <li><strong>Competent authority / regulation:&nbsp;</strong>EU Commission,&nbsp;<em>COMMUNICATION FROM THE COMMISSION European Commission Guidelines on the use of the public procurement framework in the emergency situation caused by the COVID-19 crisis (2020/C 108 I/01) of 1 April 2020</em></li> <li><strong>Essential contents</strong>:&nbsp;Shortening of the standard time limits of the open and restricted procedures to the minimum time limits (open procedure: 15 calendar days; restricted procedure: 15 calendar days in the call for com-petition and 10 calendar days in the bidding phase);&nbsp;Admissibility of the negotiated procedure without a call for com-petition where the shortening of the standard time limits is not sufficient to meet short-term needs. Direct needs of hospitals and&nbsp;other health care facilities are particularly mentioned;&nbsp;In individual cases even direct award permitted if only one company is able to supply;&nbsp;Reference to the fact that the negotiated procedure without a call for competition is primarily intended to cover short-term needs ("<em>interim</em> awards") and not long-term needs (number 2.3.4 of the Commission communication);&nbsp;Reference to possible arrangements in the procedure (e.g. contact by telephone, e-mail or in person).</li></ul><h4>Federal Government</h4><ul> <li><strong>Competent authority / regulation:&nbsp;</strong>Federal Ministry for Economic Affairs and Energy,&nbsp;<em>Circular on the application of public procurement law in connection with the procurement of services for the containment of the spread of the new coronavirus SARS-CoV-2 of 19 March 2020.</em></li> <li><strong>Essential contents</strong>:&nbsp;Admissibility of the negotiated procedure without a call for competition for the purchase of services for the containment and short-term management of the corona pandemic and/or the maintenance of public administration services;&nbsp;Permitted for the procurement of remedies and aids (masks, gloves, etc.) and certain IT services required to deal with the corona crisis (home office work-places, video conferencing technology, etc.);&nbsp;List of possible procurement objects is not exhaustive;&nbsp;Wherever possible, participation of several companies, but also direct award of contracts is permitted;&nbsp;Application of these principles also in the regulatory area of the Sectoral Regulation (SektVO) and the Defence and Security Procurement Regulation (VSVgV);&nbsp;Extension of existing contracts under section 132 (2) sentence 1 no. 3 German Antitrust Act (GWB) up to 50 % of the value of the originally specified contract</li></ul><p>&nbsp;</p><ul> <li><strong>Competent authority / regulation: </strong>Federal Ministry of the Interior, Building and Community,&nbsp;<em>COVID-19 Pandemic: Procurement law issues Decree BW I 7 70406/21#1 of 27 March 2020</em></li> <li><strong>Essential contents:&nbsp;</strong>Recourse to negotiated proceedings and direct awards of con-tracts by private treaty also permissible for works contracts due to special urgency analogous to the letter of the BMWi dated 19 March 2020;&nbsp;The instructions on how to deal with disruptions in the construction process from the decree on construction contract law of 23 March 2020 (Chapter II) must be included in the tender documents;&nbsp;Priority of the self-declaration over the submission of supporting documents if timely submission is not possible due to the corona crisis;&nbsp;Adaptation of procedural and contractual deadlines where possible;&nbsp;E-Awarding before submission of paper tenders;&nbsp;For paper tenders: Opening date according to section 14a German Award and Contract Procedures for Construction Services Part A (VOB/A) is no longer applicable but is replaced by a mere open-ing date according to section 14 VOB/A;&nbsp;Contractual penalties to be applied "only in exceptional cases".</li> <li><strong>Competent authority / regulation: </strong>Federal Ministry of the Interior, Building and Community,&nbsp;<em>Decree on construction contract law of 23 March 2020.</em></li> <li><strong>Essential contents:</strong>Construction work is to be discontinued only if official measures require it (e.g. entry bans) or if further operation is not possible due to official measures; Construction workflow disruptions: The corona pandemic is basically suitable to trigger the facts of <em>force majeure</em> in the sense of section 6 (2) no. 1 lit. c German Award and Contract;&nbsp;Procedures for Construction Services Part B (VOB/B) but individual case review is still necessary;&nbsp;Contractor must prove the existence of the conditions of <em>force majeure</em> (e.g. quarantine of employees, travel restrictions, no availability of building materials);&nbsp;Cost increases are not unreasonable <em>per se</em>;&nbsp;Extension of the execution deadlines by the duration of the impediment plus a reasonable surcharge for resuming work (section 6 (4) VOB/B);&nbsp;Principal is not in default of acceptance (section 642 German Civil Code (BGB));&nbsp;Possibility for contracting authorities to make advance payments against a guarantee by the contractor (section 16 (2) No. 1 VOB/B).</li></ul><h4>Federal states</h4><ul> <li><strong>Federal state / Competent authority / regulation</strong>,&nbsp;Baden-WuerttembergMinistry of Economic Affairs, Labour and Housing,&nbsp;<em>Public Procurement Urgent awards of supplies and services in the light of the corona pandemic of 20 March 2020.</em></li> <li><strong>Essential contents</strong>:&nbsp;(Merely) Reference to the existing possibilities for accelerated procurement, in particular in accordance with section 8.3 of the German Administrative Regulation (VwV) to award a negotiated contract without a call for competition if the contract value is not expected to exceed EUR 50,000</li></ul><p>&nbsp;</p><ul> <li><strong>Competent authority / regulation: Fee State of Bavaria,&nbsp;</strong>Bavarian state government,&nbsp;<em>Administrative regulation on public procurement (VVöA) of 24 March 2020. Extension to municipal contracting authorities available by circular letter.</em></li> <li><strong>Essential contents</strong>:&nbsp;All procurements up to reaching the EU threshold (also without corona reference) can be awarded until 30 June 2020 by negotiated procedure with or without call for competition or by restricted tendering without call for competition;&nbsp;Raising of the threshold for direct contracts to EUR 25,000 for corona-related contracts;&nbsp;General revision of the German Administrative Regulation on Public Procurement (VVöA) independent of Corona (increase of value limits and possibility of communication by e-mail - including submission of bids - for negotiated procedures and restricted tendering without call for competition);&nbsp;Modifications also apply to municipal contracting authorities.</li></ul><h4>&nbsp;</h4><ul> <li><strong>Competent authority / regulation: Berlin,&nbsp;</strong>Senate Department for Economics, Energy and Public Enterprises, <em>Circular SenWiEnBe II DNo. 03/2020 Public procurement: eProcurement of goods and services below the EU thresholds</em></li> <li><strong>Essential contents</strong>: No eProcurement obligation in the case of procurement of goods and services above the value lim-it of EUR 25,000 up to the EU threshold (in deviation from no. 8 General Administrative Regulation (AV) section 55 Regional Budget Code (LHO)); Valid until 30 June 2020.</li></ul><p>&nbsp;</p><ul> <li><strong>Competent authority / regulation:&nbsp;</strong>Hamburg,&nbsp;Fiscal Authority,&nbsp;<em>Changes to the Hamburg Procurement Law of 20 March 2020</em></li> <li><strong>Essential contents</strong>:&nbsp;Temporary increase until 31 December 2020 of the value limit for negotiated contract awards under the German Rules of Procedure for the Awarding of Below-Threshold Contracts (UVgO) for procurements connected with securing supplies for the population and fighting the spread of coronavirus;&nbsp;Obligation for eProcurement suspended;&nbsp;Query suspended under the Law on the Establishment of a Register for the Protection of Fair Competition" (GRfW).</li></ul><p>&nbsp;</p><ul> <li><strong>Competent authority / regulation:&nbsp;</strong>Lower Saxony,&nbsp;Ministry of Finance of Lower Saxony,&nbsp;<em>Facilitations under procurement law in the context of the corona crisis; increase of the value limit for the direct order pursuant&nbsp;to section 14 UVgO of 20 March 2020.</em></li> <li><strong>Essential contents:&nbsp;</strong>Temporary increase of the threshold value for direct contracts to EUR 20,000, limited until 31 May 2020, for procurements justified in the corona crisis, including protective clothing, laboratory equipment, equipment for mobile work such as laptops, mobile phones, head-sets, etc.</li></ul><p>&nbsp;</p><ul> <li><strong>Competent authority / regulation:&nbsp;</strong>Lower Saxony,&nbsp;Ministry of Finance of Lower Saxony and Ministry of Economics, Labour, Transport and Digitalisation of Lower Saxony,&nbsp;<em>Provision on the award of supply and service contracts by negotiated procedure with or without a call for competition in accordance with the Below-Threshold Award Regulation of 18 March 2020.</em></li> <li><strong>Essential contents: </strong>All contracts for goods and services (including non-corona related contracts) whose award procedures began before 31 May 2020 may be awarded below the relevant EU threshold by means of negotiated contract award with or without a call for competition.</li></ul><p>&nbsp;</p><ul> <li><strong>Competent authority / regulation:&nbsp;</strong>Lower Saxony,&nbsp;Ministry of the Interior and Sport of Lower Saxony,&nbsp;<em>COVID-19 (Coronavirus) Notes on municipal decision-making processes, direct orders and liquidity loans of 19 March 2020.</em></li> <li><strong>Essential contents: </strong>For procurements of supplies and services, in particular for services of special urgency, justified in the corona crisis, municipal contracting authorities may, until further notice, set the value limit for direct orders in their own competence and responsibility (only within the scope of application of section 28 (2) sentence 1 Municipal budget and cash desk ordinance (KomHKVO), i.e. orders below EUR 20,000 and freelance services).</li></ul><p>&nbsp;</p><ul> <li><strong>Competent authority / regulation:&nbsp;</strong>North Rhine-Westphalia,&nbsp;Ministry of Finance and Ministry of Economic Affairs, Innovation, Digitization and Energy&nbsp;of the State of North Rhine-Westphalia,&nbsp;<em>Application of procurement law in connection with the procurement of services for the containment of the spread of the new coronavirus SARS-CoV-2 of 27 March 2020.</em></li> <li><strong>Essential contents: </strong>Temporary suspension of the Below-Threshold Award Regulation (UVgO) until 30 June 2020 for the purchase of goods and services for the containment and short-term management of the corona pandemic and/or the maintenance of service operations; The principles of economy and efficiency remain in place; Raising of the threshold for direct contracts to EUR 3,000 (also for non-corona related procurements); Contracting authorities shall restrict themselves to requiring such proof of suitability as is mandatory and absolutely necessary</li></ul><p>&nbsp;</p><ul> <li><strong>Competent authority / regulation:&nbsp;</strong>Rhineland-Palatinate,&nbsp;Ministry of Economy, Transport, Agriculture and Viticulture,&nbsp;<em>Circular of 20 March 2020 – Facilitations under procurement law for the containment of the spread of the new coronavirus SARS-CoV-2.</em></li> <li><strong>Essential contents: </strong>Supplies, services and construction works contributing directly or indirectly to the containment of the corona pandemic may be procured by direct procurement, taking into account the budgetary principles of economy and efficiency;&nbsp;Prioritised review of whether a framework contract can be used before a direct order is chosen;&nbsp;Procedural simplifications also apply to recipients of subsidies who are only obliged to apply procurement law by a grant decision;&nbsp;Valid until 30 June 2020.</li></ul><p>&nbsp;</p><ul> <li><strong>Competent authority / regulation:&nbsp;</strong>Saxony-Anhalt,&nbsp;Ministry of Economy, Science and Digitization,&nbsp;<em>Facilitations under procurement law for the containment of the spread of the new coronavirus SARS-CoV-2 of 31 March 2020</em>.</li> <li><strong>Essential contents:&nbsp;</strong>(Merely) references to the existing possibilities for carrying out a negotiated contract award without a call for competition in cases of particular urgency for supplies and services under the German Procurement and Contract Procedures for Supplies and Services (VOL/A);&nbsp;References also apply to recipients of subsidies;&nbsp;Valid until 30 April 2020.</li></ul><p>&nbsp;</p><ul> <li><strong>Competent authority / regulation:&nbsp;</strong>Thuringia,&nbsp;Thuringian Ministry of Economy, Science and Digital Society,&nbsp;<em>Implementation of public contracts in the course of the corona crisis</em></li> <li><strong>Essential contents:&nbsp;</strong>(Only) references to the existing possibilities for carrying out a negotiated contract award without a call for competition in cases of particular urgency and the letter of the BMWi of 19 March 2020.</li></ul><p>&nbsp;</p><h2>III. Possible subjects of contracts for an accelerated award</h2>Some of the above decrees and circulars give concrete examples of what is meant by particularly urgent procurement matters for which the simplified procurement rules can be applied (subject to individual assessment). These can be classified as follows:<em><span style="text-decoration: underline;"><strong>Supplies and services for the containment and short-term management of the corona pandemic:</strong></span></em><ul> <li>Remedies and aids such as disinfectants, disposable gloves, protective masks, protective clothing, bandage materials, swabs, abdominal cloths, hygiene articles / products</li> <li>Medical apparatus such as pulmonary ventilators</li> <li>Additional beds and other hospital equipment</li> <li>All technical equipment for additional hospital infrastructure / capacity expansion</li> <li>Laboratory equipment and equipment for the construction of corona test centres</li> <li>Drawing up concepts (e.g. for the establishment of a test/crisis centre or similar)</li></ul><p><em><span style="text-decoration: underline;"><strong>Supplies and services which serve to maintain the operation of the public administration</strong></span></em></p><ul> <li>Mobile IT device e.g. for setting up home office workplaces (laptops, mobile phones, headsets, etc.)</li> <li>Video conference technology</li> <li>Expansion of IT line capacities</li> <li>Other office equipment</li></ul><p><em><span style="text-decoration: underline;"><strong>Construction works for the containment and short-term management of the corona pandemic</strong></span></em></p><ul> <li>Additional hospital infrastructure / capacity expansions (especially intensive care)</li> <li>Conversions and equipment to increase the number of video conference rooms</li> <li>Installation of partition walls to separate offices with multiple occupancy</li></ul><p></p><h2>IV. Conclusion</h2>In view of the current crisis, the need to enable contracting authorities to award contracts as quickly and unbureaucratically as possible has been acknowledged by the EU, the federal government and many of the federal states.The added value of the communications and circulars at EU and federal level consists primarily in subsuming the legal requirements for urgent procurements and in this respect at least ensuring a uniform interpretation and additional legal certainty for the contracting authorities. One thing becomes obvious here: the procurements must have a sufficient "corona reference" documented in the award file. The EU Communication and the circulars of the Federal Government are not intended to create general simplifications in award procedures; attempts to circumvent them are (still) inadmissible.In the below-threshold range, the picture is less consistent:While some federal states temporarily suspend the UVgO for "corona procurements" (NRW), others raise the value limits for negotiated procurement without a call for competition up to the EU thresholds (Rhineland-Palatinate, Hamburg) or limit themselves again to referring to the decree of the BMWi or to repeating the legal requirements for negotiated procurement without a call for competition (Thuringia, Saxony-Anhalt, Baden-Wuerttemberg). In Bavaria and Lower Saxony it is even the case that negotiated contracts with and without a call for competition (in Bavaria also restricted invitations to tender) are permitted for a limited period for all supply and service contracts - even those without a "corona" reference.There are also differences in whether the decrees relate only to the (more frequent) case of goods and services or also cover construction works. Thus, in the below-threshold area contracting authorities and bidders currently have to cope with a "patchwork quilt" and observe the regulations that apply to them.&nbsp;<em><a href="mailto:Sascha.Opheys@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Sascha Opheys</a></em><a href="mailto:Christopher.Theis@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener"><em>Christopher Theis</em></a>]]></content:encoded>
                        
                        
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5269</guid>
                        <pubDate>Wed, 15 Apr 2020 06:12:27 +0200</pubDate>
                        <title>GERMANY | WHITE COLLAR CRIMES | No Duty to File for Insolvency but Risk of Fraud!</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/germany-no-duty-to-file-for-insolvency-but-risk-of-fraud</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>With the German Act to Mitigate the Consequences of the COVID-19 Pandemic in Civil, Insolvency and Criminal Proceedings Law and the COVID-19 Insolvency Suspension Act (COVInsAG) contained therein (COVInsAG) of 27 March 2020, the obligation to file an insolvency petition (section 15a InsO) was temporarily suspended in the cases described in more detail below (see no. 1) and thus at the same time a possible criminal liability due to the allegation of delay in filing insolvency (see under 2). However, this does not eliminate all risks of criminal liability in the event of insolvency, as the following comments show (see under 3).</p><h2>1. The prerequisites for the temporary suspension of the obligation to file for insolvency</h2>Section 1 sentence 1 COVInsAG suspends the obligation to file for insolvency pursuant to section 15a German Insolvency Code (InsO) until 30 September 2020. In addition, the Federal Ministry of Justice and Consumer Protection (BMJV) is authorised to extend the suspension by statutory order until 31 March 2021 at the latest (see section 4 COVInsAG).Nevertheless, the obligation to file for insolvency during this period is only waived if the insolvency is based on the consequences of the spread of the SARS-CoV-2 virus, i.e. the COVID-19 pandemic, and at the same time there are prospects of eliminating an existing insolvency (section 1 sentence 2 COVInsAG). A legal presumption for the existence of these requirements is stipulated by section 1 sentence 3 COVInsAG in the event that the debtor was not insolvent on 31 December 2019.Insofar as the reasons for insolvency, in particular an inability to pay, are not based on the COVID-19 pandemic, the obligation to file an insolvency petition and a possible criminal liability in case of a breach of this obligation continue to exist. The same applies if, despite being based on the COVID-19 pandemic, there is no prospect that the insolvency can be eliminated, i.e. it is not merely temporary. In this respect, a prognosis must be made which should urgently be documented in writing because of the criminal consequences. This also applies, of course, to the reason why the (temporary) insolvency is based on the COVID-19 pandemic.<h2>2. No criminal liability for delay in filing for insolvency</h2>If the prerequisites for the temporary suspension of the obligation to file an insolvency petition are fulfilled, a criminal liability for failure to file an insolvency petition (section 15a (4) and (5) InsO) ceases to exist during this period. It is precisely the person who violates his duty to file an insolvency petition who is punishable. However, this duty is temporarily suspended so that it cannot be violated.It should be kept in mind, though, that after the suspension period has expired, the obligation to file an application is revived. If by then a reason for insolvency due to the COVID-19 pandemic has not been eliminated, an application for insolvency must be filed. Since section 1 sentence 1 COVInsAG only suspends the obligation to file an application, it is obvious that an application for insolvency must be filed immediately after expiry of the suspension period if the reason for insolvency has already existed for three weeks by then (see section 15a (1) sentence 1 InsO). In this respect, the time limits and the continued existence of the reason for insolvency must be continuously monitored and assessed, at any rate at the end of the suspension period, and any necessary steps must be taken to counteract the risk of criminal liability for delay in filing for insolvency.<h2>3. No "get out of jail free" card</h2>Even if the temporary suspension of the obligation to file for insolvency already takes away great pressure and a risk of criminal liability which should not be underestimated, this does not eliminate all risks of criminal liability. The provisions of the COVInsAG do not constitute a "get out of jail free" card. In addition to the risk of criminal liability for delay in filing for insolvency, a company in crisis is exposed to a large number of other criminal liability risks for the persons involved, in particular the managing directors and executive board members. But they are not suspended by COVInsAG.<h4><em>3.1 Non-payment of social security contributions (section 266 German Criminal Code (StGB)</em></h4>In the event of insolvency, it regularly happens that the business operator no longer pays the social security contributions for its employees or does not pay them on time. In this case there is a considerable risk of criminal liability according to section 266a StGB which is not suspended by the COVInsAG. Rather, the obligation to pay social security contributions in good time continues to apply regardless of the suspension of the obligation to file for insolvency. Although it is basically possible to apply for a contribution deferral, the National Association of Statutory Health Insurance Funds (GKV-Spitzenverband) has stated that such a deferral should only be granted "when all other measures from the various aid packages and support measures of the Federal Government have been exhausted". Although the Federal Court of Justice&nbsp;(FCJ) assumes that criminal liability pursuant to section 266a StGB is excluded for the duration of the insolvency application period (see FCJ, decision of 30 July 2003 - 5 StR 221/03, NStZ 2004, 283), whether this results in a further suspension of criminal liability pursuant to section 266a StGB on account of section 1 COVInsAG is, however, questionable and not certain, even if the meaning and purpose of section 1 COVInsAG speak in favour of this. It is therefore urgently recommended that in the case of temporary insolvency, the business operator contacts the collection agency, works towards an extension of the deadline and explains to the agency why it is not possible to pay on time, although it has made a serious effort to do so, stating the amount of the contributions to be paid (see section 261 (6) sentence 1 StGB). This should be thoroughly documented by the business Operator.<h4><em>3.2 Commitment of fraud* in the conclusion of new transactions (section 263 StGB) *(Eingehungsbetrug - entering into an agreement with the intention to deceive the other party)</em></h4>There is also a particular risk with regard this respective type of fraud, the so-called "Einge-hungsbetrug" (section 263 StGB). The temporary suspension of the obligation to file for insolvency is intended precisely to help the companies concerned to continue their business activities (BT Printed Matter 19/18110, p. 3). If, however, new business is conducted in a state of insolvency, in particular business where the insolvent does not have to pay in advance with regard to his payment obligation, there is a risk of fraud (section 263 StGB) if he does not inform his contractual partner of this fact. The case law of the FCJ assumes in principle "that the suppliers would no longer have delivered the ordered goods if they had been aware that they would no longer receive payment for them" (FCJ, judgement of 11 December 1997 - 4 StR 323/97, BeckRS 1997, 30004704). Hence, also in this respect attention must be paid to a careful documentation of the forecast for the expected recovery of solvency as a result of the use of aid packages and the expected recovery of the profitability of the business activity of the company, whereby solvency must be recovered before the maturity of the contractual partner's claim.<h4><em>3.3. Further risks</em></h4>Despite the suspension of the obligation to file for insolvency, the bankruptcy offences (sections 283 et seq. StGB) are still of relevance which, among other things, concern the removal of assets (section 283 (1) no. 1 StGB). But also risks from a violation of the book-keeping duties (section 283b StGB), fraudulent preference of creditors (section 283c StGB) and fraudulent preference of debtors (section 283d StGB) must be kept in focus. In particular, it must be carefully reviewed whether the consequences of the suspension of the obligation to file an insolvency petition, as provided for in section 2 COVInsAG, may permit certain actions.<h2>4. Conclusion</h2>The temporary suspension of the obligation to file for insolvency has brought relief to many companies whose sales collapsed overnight as a result of the corona pandemic. Even if this eliminates criminal liability for delaying the filing of insolvency, those affected must not feel safe as a large number of criminal law risks remain. For this reason, even in the event of only temporary insolvency as a result of the corona crisis, all business activities must be subjected to critical analysis and review. This applies in particular to the conclusion of new transactions. If a notification of temporary insolvency is not sent to the business partners, it must be ensured that at least the expected resumption of solvency at the time of the maturity of the claim is documented in a valid and comprehensible manner.In view of the prerequisites for suspending the obligation to file for insolvency (section 1 COVInsAG), it is also advisable to carefully review and document in writing the circumstances leading to the existence of the prerequisites in order to avoid unpleasant surprises later on. With regard to the suspension of the obligation to file for insolvency expiring on 30 September 2020 and, in the event of an extension, no later than 31 March 2021, the deadlines for a possible revival of the obligation to file for insolvency must also be closely monitored.<a href="mailto:Jörg.Bielefeld@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Jörg Bielefeld</a><a href="mailto:Timo.Handel@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Timo Handel</a><a href="mailto:Alexander.Schmid@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Alexander Schmid</a>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Apr 2020 06:06:28 +0200</pubDate>
                        <title>GERMANY | CORPORATE &amp; COMMERCIAL | Implications of the Corona Pandemic for Contracts under German Law</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/germany-implications-of-the-corona-pandemic-for-contracts-under-german-law</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In this <em>memorandum</em>, the implications of the corona pandemic for the most common contracts between companies are discussed. The "performing party" is the party who provides the main service (i.e. delivers the purchased goods, performs the works, rents the premises), while the "receiving party" is the party who receives the main service and pays the remuneration.In the following, the various claims and options for action (damages, rescission, discontinuation of the basis of the transaction, etc.) are first explained in general terms; under Sections 2 <em>et seq</em>., the consequences of this for the individual types of contract (purchase agreement, contract for work and services, commercial agency agreement, etc.) are then clarified by means of examples.The consequences of the corona crisis on the claims and obligations of the contracting parties depend on the circumstances of the individual case, namely on the agreed contractual clauses. As a result, the outcome of any subsequent litigation is often difficult to predict. However, the following explanations at least make it possible to assess whether one's own legal position is strong or rather weak and how one should act to improve this position. If you know the arguments that strengthen your own contractual position, you can use them to reach an advantageous agreement which is usually more favourable than many years of legal proceedings.</p><h2>1. Principles</h2><h4>1.1 Damages</h4>If the performing party is unable to perform its services (impossibility) or only performs them late, the receiving party is liable for damages unless it can prove that it is not responsible for the impossibility or the delay (impediment to performance). The performing party is responsible for its own fault as well as for the fault of third parties it uses to perform its services.So if the performing party cannot deliver at all or not in time due to the effects of the corona pandemic, the question arises whether this is due to the fault of the performing party. This is not the case if the performing party can neither foresee nor avoid the impossibility or delay. Hence, it depends on the specific case. Anyone who cannot deliver a machine on time due to corona is not excluded from liability from the very beginning. Rather, the question arises as to what he could have done to avoid the delay nevertheless, for example by relocating production to less affected countries, switching production (fewer employees present at the same time, but two shifts instead) or replacing suppliers. On the other hand, the performing party may even be liable for intent, for example if the closure of its business was based on an entrepreneurial decision. So ultimately it depends on the circumstances of the individual case whether the performing party is liable for damages or not.Frequently the question is asked whether the corona pandemic is a case of "<strong><em>force majeure</em></strong>" (often referred to in English contracts by the French term "<em>force majeure</em>"). It should be noted that this term is not used by the German legislator in connection with impediments to performance (in contrast to Anglo-American law, for example). As mentioned above, the law is rather concerned only with whether the performing party is "responsible" for the impediment. Nevertheless, in contracts subject to German law, clauses are often used which define the concept of "<em>force majeure</em>" and provide for certain consequences for its existence (e.g. suspension of the obligation to perform, obligation to notify the affected party). Then these regulations take precedence over the law and it must be verified whether their requirements are met. According to most of the clauses that the signatory has found in contracts, the corona pandemic is a case of<em> force majeure</em>.<h4>1.2 Rescission</h4>If the performing party does not fulfil its obligation, the receiving party may rescind the contract. As a rule, the receiving party must first set a reasonable period of grace for performance; only after this period has expired can rescission be declared. In certain cases, however, it is not necessary to set a grace period, especially if it is clear from the outset that the performing party will not be able to perform (on time). In cases of doubt, it is recommended to set a grace period to be on the safe side. It is important (and dangerous for the performing party) that the rescission can be declared regardless of whether the performing party is responsible for the impediment or not. So, the right of rescission exists precisely in the classic corona cases.It must, though, always be checked whether the right of rescission has been restricted by contractual provisions. For example, the usual <em>force majeure</em> clauses provide for delivery dates or deadlines to be postponed as long as the impediment persists.A right of rescission only exists for contracts that are aimed at a one-time service (although the service can also be provided in several parts over a longer period of time).This contrasts with the so-called continuing obligations, in which new obligations to perform constantly arise (such as lease agreements, licence agreements, contracts for regular deliveries, etc.). For these contracts, the termination of the contract replaces the rescission (see 1.3 below).<h4>1.3 Termination</h4>On the one hand, continuing obligations can be terminated "properly". The details, i.e. period of notice and earliest possible termination, are usually expressly stipulated in the contract. On the other hand, German law also provides for the possibility of "extraordinary" termination without notice for good cause; this right of termination cannot be excluded by contract.Good cause for termination without notice shall be deemed to exist if, taking into account all circumstances of the individual case, the party giving notice of termination cannot reasonably be expected to continue the contractual relationship until the expiry of the ordinary period of notice. In most cases the important reason lies in the person or behaviour of the other contracting party. But, in exceptional cases, a circumstance for which neither of the contracting parties is at fault (such as the corona crisis) may also constitute good cause. However, especially in this case, the interests of the other contracting party in the continuation of the contractual relationship must be given due consideration. The outcome of such a balancing exercise in a dispute depends strongly on the circumstances of the individual case and can hardly be predicted. It should also be borne in mind that such litigation is decided at a time when the corona crisis has (hopefully) long since passed; in this case, the court might, in retrospect, rather conclude that the terminating party could reasonably be expected to continue the contract.<h4>1.4 Interference with the Basis of the Transaction</h4>Section 313 of the German Civil Code (BGB) provides that a contractual partner can demand adaptation of the contract if (<em>a</em>) circumstances which "<em>have become the basis of the contract</em>" have changed seriously after the conclusion of the contract and the contractual partners, if they had foreseen this change, would not have concluded the contract at all, or would have concluded it with a different content and (<em>b</em>) the contractual partner cannot be expected to adhere to the unchanged contract. In our case, therefore, it depends first of all on whether it has become the basis of the contract that the repercussions which the corona pandemic now has on the implementation of the contract do <span style="text-decoration: underline;">not</span> materialise.If it is no longer possible for the performing party to render the service, this is not considered to be a case of discontinuation of the basis of the transaction; rather, the rules&nbsp;explained above under the heading "compensation" apply. As regards continuing obligations, the rules on the discontinuation of the basis of the transaction are not applicable; instead, termination for good cause may be considered.In the context of corona, the most relevant case is that the receiving party is no longer interested in the service (example: the marketing concept ordered is no longer usable because the advertising budget has been cut; the new machine is no longer needed because the business is being discontinued due to the crisis; the goods ordered are not for sale which has forced the retail outlets to close). Here, the principle applies that the risk of use lies with the party to receive the service, i.e. it has not been made the basis of the contract (by both contracting parties). Accordingly, the Federal Court of Justice decided that after the entry into force of the laws for the protection of non-smokers, an innkeeper cannot demand an adaptation of the lease agreement if he suffers a decline in turnover as a result. There is also no right of adaptation, even if the tenant no longer needs the hotel room ordered due to a cancellation of the event. However, a claim for adaptation of the contract was upheld in the case of a beer importer resident in Iran who had concluded a beer supply contract with a brewery but was no longer allowed to sell alcoholic beverages after the Islamic Revolution.Even if the courts come to the conclusion in a possible legal dispute that the usability of the service was as a matter of exception the basis of the transaction, it must be further examined whether it is unreasonable for the receiving party to adhere to the non-adapted contract. This depends on the circumstances of the individual case, taking into account the interest of the performing party in the unaltered performance of the contract. In each individual case, the receiving party must weigh up the risk for itself of not accepting the service and not paying the remuneration. If there is only the risk of being sued for acceptance and payment, it might be sensible to accept this and hope for a later settlement. If, however, if, the receiving party in a continuing obligation, for instance, withholds part of the remuneration with the comment that it cannot use the service as intended due to the corona pandemic, this can lead to the other party terminating the contract due to late payment. In this case it might be too risky to rely on a subsequent positive decision by the courts.<h4>1.5 Payment of Remuneration</h4>If the performing party is unable to perform due to impossibility (see 1.1 above), the claim to the consideration (remuneration) is also basically cancelled. In the event of partial performance, the remuneration shall be reduced in accordance with the value of the partial performance. This applies regardless of whether the performing party is responsible for the impossibility or not. However, if the receiving party is solely or largely responsible for the impossibility, the performing party retains the right to remuneration. Examples are given in Sections 3 and 4 below.<h4>1.6 Contractual Penalty</h4>A claim for payment of a contractual penalty may arise from the contract. Often such clauses do not expressly regulate whether they apply in every case of an impediment to performance or only if the impediment to performance is the fault of the other party. As a rule, however, they are to be interpreted as requiring a duty of representation - if liability for damages already exists only in the case of a duty of representation, this must apply all the more to a contractual penalty which is to be paid irrespective of any damage actually incurred.<h4>1.7 Information and Documentation</h4>In all cases of impossibility, delay in performance or a possible discontinuation of the basis of the transaction, it is important that the party affected by the impediment to performance informs the other contracting party in good time and also subsequently keeps the other party informed of the current status. Often this is also contractually stipulated, for instance in the customary <em>force majeure</em> clauses. If the affected party does not comply with this information obligation, the contractually agreed consequences (e.g. loss of rights) apply. Even if nothing is contractually regulated, there may be an obligation to pay damages if damages would not have arisen or would have been reduced for the other contractual partner if it had been duly informed.In addition, the party affected by the impediment to performance should document why it is prevented from performing as intended. For example, it should be recorded which official prohibition made timely performance impossible - as has been shown, official requirements change almost daily at times, and if a legal dispute does not reach the decisive stage until a few months later, it can be difficult to reconstruct the situation at any given time. It should also be documented what measures were taken to remove the impediment to performance and why these measures were not successful.<h4>1.8 General Terms and Conditions</h4>Contractual provisions that become relevant as a result of the corona crisis are often contained in general terms and conditions. General terms and conditions (GTC) are all contractual conditions that are pre-formulated for a large number of contracts (at least three) and are specified and laid down by one contracting party to the other party. On the one hand, this raises the question of whether GTC have been effectively incorporated, i.e. made the contents of the contract. On the other hand, the German Civil Code contains detailed regulations on which provisions in GTC are invalid (for example: exclusion of claims for damages or warranty claims, exclusion of offsetting or rights to refuse performance, etc.). In general, in case of doubt, GTC are invalid if&nbsp;they are not compatible with essential basic ideas of the legal regulation from which they deviate. For instance, the exclusion of the right of rescission in <em>force majeure</em> clauses may be invalid in individual cases if it is regulated in GTC.<h2>2. Purchase Agreement</h2>Example: The manufacturer of a machine is unable to deliver the machine at the contractually agreed time due to lack of personnel (employees cannot come to work be-cause they have to look after children; a complete ban on leaving the premises is imposed - which has not been the case so far) or due to missing vendor parts. Consequence: There is a strong case for the manufacturer not being responsible for the delay and therefore not being liable for damages (1.1 above). However, the purchaser is probably entitled to a right of rescission, unless this is effectively limited in the purchase contract, for example by a force majeure clause, and the conditions of the clause - for example immediate notification by the manufacturer - are fulfilled) (1.2 above).The fact that the buyer is no longer able to use the machine due to the changed circumstances usually does not justify an adaptation of the contract or even a rescission by the buyer (1.4 above).<h2>3. Long-Term Supply Agreement</h2>Example: Company A has undertaken to company B to supply components regularly according to B's requirements and at agreed prices; the contract has a fixed term until 2022.Consequence: To the extent and as long as A cannot deliver because of the corona crisis, there is much to be said for the fact that A is not liable for damages (1.1 above). On the other hand, A has no claim to payment of the purchase price (1.5 above). If, in B's view, the impediment to performance is not merely temporary and B has an alternative source of supply, it is conceivable (but unlikely) that B has a right of termination without notice (1.3 above).Example: As above, but B has undertaken to purchase at least 1,000 pieces per month. But at present B only needs 200 pieces per month.Consequence: It depends on the contractual regulations: If the contract provides for a claim for damages in the event that B does not reach the minimum purchase, there is a strong case for liability even if B is not responsible for the failure to reach the minimum purchase (purchase guarantee). Sometimes, however, the contractual provision is only confined to the fact that company A has a right of termination if the minimum quantity is not reached.<h2>4. Contract for works and services</h2>Example: A service company regularly carries out service and preventive maintenance work on the machines, lifts, computer systems etc. located at the receiver's premises and is reimbursed annually for this work. The receiver cancels the agreed service date because he has decided to temporarily stop production and retains part of the remuneration.Consequence: The service company retains the right to full remuneration, as the recipient is responsible for the fact that the service company is unable to perform (1.5 above). There should be no case for the discontinuation of the basis of the transaction (at least if the impediment exists for only a few months).<h2>5. Lease Agreement</h2>Example: The lessee of commercial real estate (office space, retail business) claims that it can only use the premises to a limited extent or not at all due to official restrictions and therefore retains part of the rent.Consequence: A case of the discontinuation of the basis of the transaction is not likely to exist (1.4 above). Rather, the lessor can terminate the lease under the current legal situation if the lessee is in default of payment of the rent (according to the law: two consecutive monthly rents or a total of two monthly rents). Since 28 March 2020, though, a special regulation has been in force: According to this, the lessor cannot terminate the lease agreement for rent debts from the period 1 April to (for the time being) 30 June 2020 if the delay in payment is due to the effects of the corona crisis. As of 30 June 2020, the lessee has more than two years to settle the rent arrears resulting from this period.<h2>6. Commercial Agency Agreement</h2>Example: The commercial agent is only able to place orders to a limited extent because his travel options are limited and the customers no longer receive an agent.Consequence: The commercial agent is not liable for damages as he is not at fault. But he can only demand commission for the contracts actually arranged.Example: The commercial agent continues to place orders, but the business operator cannot accept them because his production has come to a standstill.Consequence: In case of doubt, the business operator is not liable for compensation for lost commissions, as he is not acting culpably.In both cases, in case of doubt, there is no right to terminate the contract without notice, as it should be reasonable for both parties to adhere to the contract.<h2>7. License Agreement</h2>Example: Company A has granted company B a licence to manufacture products using the trademarks / patents / know-how of A. A unit licence fee and a monthly minimum licence fee have been agreed.Consequence: In case of doubt, the minimum license fee is to be interpreted as a no-fault guarantee. Thus, if A does not reach the specified quantities due to the corona crisis, it is still obliged to pay the minimum license fee.<a href="mailto:Matthias.Stecher@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Matthias Stecher</a>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Apr 2020 05:46:12 +0200</pubDate>
                        <title>GERMANY | LABOUR | Getting trough the Corona Crisis by Short-Time Work</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/germany-getting-trough-the-corona-crisis-by-short-time-work</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Many companies and their employees experience the repercussions of the corona pandemic on business operations and their options to work tightening every day. Consequently, the Federal Government has set the course at an early stage to make short-time work more attractive. Companies are making extensive use of this.</p><h2>What is short-time work?</h2>Short-time work means that due to a considerable loss of work, the working hours and, as a consequence, the remuneration are temporarily reduced. The main attraction is that the loss of remuneration is partly compensated by the employment agency in the form of short-time work compensation.<h2>Which corona implications result in a granting of short-time allowance?</h2>Short-time work compensation can be applied for at the employment agency if, due to the epidemics, the workload declines dramatically because, for instance, companies are not allowed to open or supply chains or sales opportunities collapse.<h2>How many employees must be affected and to what extent?</h2>Short-time work may be introduced for all or just some employees. The extent of the reduction in working hours can also vary depending on the employee. Even a reduction of working hours to zero is possible. According to the latest legislative amendments, short-time working compensation can already be drawn if at least 10 percent of the employees of the company or a department of the company suffer a loss of earnings of more than 10 percent in each case.<h2>What other requirements does the short-time work compensation have?</h2>The loss of work due to the corona pandemic and its economic implications, for instance, must be temporary and unavoidable. This presupposes that the holiday entitlements carried over from the previous year must be reduced as a matter of priority. In addition, working time credits must be reduced to the extent permitted by the company. However, there is no longer&nbsp;a need to build up negative balances due to recent legislative amendments. Furthermore, some operational and personal requirements such as the continued existence of the employment relationship without termination notice, must be observed. Finally, the employer must properly report the loss of work to the employment agency.<h2>What is the amount of short-time work compensation and how long is it paid?</h2>Depending on the maintenance obligations, the short-time work compensation amounts to 60 or 67 percent of the net salary difference. The maximum payout period is currently twelve months. It can be extended up to 24 months by the Federal Ministry of Labour through statutory order.<h2>What costs remain with the employer?</h2>If the working time is not reduced to zero, the employer continues to pay the remuneration for the remaining working time base together with the employer's social security contributions.In addition, social security contributions are due on - non-technically speaking - 80 percent of the remuneration lost as a result of short-time work. Although the employer must first raise and pay this, it is subsequently reimbursed by the Federal Employment Agency - this is also a result of the current legal facilitations to promote short-time work. Depending on the legal basis of short-time work, the employer may ultimately be obliged to make top-up payments on the short-time work compensation.<h2>How is short-time work introduced?</h2>Employers cannot introduce short-time work on their own authority. Rather, this requires a basis in a collective agreement, a works agreement, an employment contract or a supple-mentary agreement to the contract. The introduction is subject to co-determination pursuant to section 87 (1) No. 3 German Works Constitution Act (BetrVG). Short-time work compensation must be applied for by the employer at the local employment agency.<h2>Conclusion</h2>Short-time work has proven its worth in the 2008/2009 banking crisis and helps companies to save jobs. Today - thanks to the new regulations adopted in record time - it is more in demand than ever.<a href="mailto:Corinne.Klapper@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Dr Corinne Klapper</a>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Apr 2020 05:32:34 +0200</pubDate>
                        <title>GERMANY | CORPORATE | Federal Government Legislative Package to Mitigate the Effects of the COVID 19 Pandemic</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/germany-federal-government-legislative-package-to-mitigate-the-effects-of-the-covid-19-pandemic</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>The German federal government today presented the "<strong>Draft of a law to mitigate the effects of the COVID 19 pandemic</strong>". The legislative draft can be retrieved here.The legislative draft contains far-reaching regulations in various fields of law:</p><ul> <li><span style="text-decoration: underline;">Civil law</span>: <em>Moratorium</em> for consumers and micro entrepreneurs in respect of contractual claims arising from continuing obligations;</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Insolvency law</span>: Temporary suspension of the obligation to file for insolvency and of payment prohibitions;</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Corporate law</span>: Temporary facilitation of shareholder and general meetings without physical presence;</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Criminal procedural law</span>: Temporary suspension of the interruption period of a criminal trial.</li></ul><p>The proposed legislative package comes on top of the federal government's package of measures adopted last week to cushion the effects of the coronavirus. In particular, it addresses a number of central legal issues that arise for board members and managing directors with regard to the fulfilment of their legal obligations in times of the corona crisis.The hastily prepared 52-page draft law in the form of a "Formulation Aid of the Federal Government" will first have to be analysed in detail with regard to the individual regulatory proposals and the respective substantiation given. It is also quite conceivable that there will be individual changes in the further, probably ever-record short legislative process. What must be pointed out, however, are the following new regulations which are potentially relevant for board members and managing directors of all companies and which became apparent already last week.<strong>Temporary facilitation of the virtual shareholders' meeting</strong>The ordinary general meeting (in the case of the stock corporation (AG)) or the shareholders' meeting (in the case of the limited liability company (GmbH)) must take place within the first eight months of the financial year, section 175 (1) German Stock Corporation Act (AktG) or section 42a (2) German Limited Liability Companies Act (GmbHG). For the duration of the current official prohibitions of meetings, general meetings/shareholders' meetings may also not be conducted as attended events. The legislative draft thus provides for:</p><ul> <li>In 2020, the executive board of a stock corporation, KGaA or SE may, with the ap-proval of the supervisory board, enable shareholders to participate in the general meeting and to vote by means of electronic communication even without the corre-sponding authorisation in the articles of association, hold a virtual general meeting without physical presence, reduce the period for convening the general meeting to 21 (instead of 28) days, hold the general meeting even after the first eight months have elapsed in the course of the remainder of the financial year and make advance pay-ments on the balance sheet profit before the general meeting. The right of rescission is restricted accordingly (with the exception of intentional violations).</li> <li>In 2020, shareholders' meetings of limited liabilities companies can also be held in text form or by written vote without the consent of all shareholders.</li> <li>In the case of cooperatives, in 2020, resolutions of members or representatives at general meetings or meetings of representatives may also be passed in writing or electronically without the corresponding authorisation in the articles of association, the annual financial statements may be adopted by the supervisory board and (with the consent of the supervisory board) advance payments on expected dividend pay-ments may be made. In addition, members of the management board and the super-visory board of a cooperative remain in office after expiry of their term of office until a successor is appointed. Meetings of the executive board and the supervisory board can also be held without being based on the articles of association or the rules of procedure by way of circulation in text form or by telephone or video conference.</li> <li>Members of the executive boards of associations and foundations will also remain in office in 2020 even after their term of office has expired, until their dismissal or until their successor is appointed. Members of associations can participate in the general meeting even without physical presence and can cast their vote by means of elec-tronic communication or in writing in advance.</li></ul><p><strong>Temporary suspension of the obligation to file for insolvency and of payment prohibitions</strong>In the event of insolvency (i.e. if the company is unable to meet the due liabilities) or over-indebtedness (i.e. if the assets no longer cover the existing liabilities and there is no forecast of continuation), the management must file for insolvency within three weeks, sections 15a, 17, 19 German Insolvency Code (InsO). If it still generates payments after commencement of insolvency or after overindebtedness has been established, the executive board or the managing director is personally liable for this, if necessary, pursuant to section 92 (2) AktG or section 64 GmbHG. All these obligations are temporarily suspended:</p><ul> <li>The obligation to file for insolvency pursuant to section 15a InsO (whether due to overindebtedness or insolvency) is suspended until 30 September 2020. This does, however, not apply if the factual insolvency is not due to the consequences of the spread of the SARS-CoV-2 virus, or if there is no prospect of eliminating an existing insolvency. It is, of course, assumed by law that the factual insolvency is due to the effects of the COVID 19 pandemic and that there are prospects of eliminating an existing insolvency if the company was not insolvent on 31 December 2019.</li> <li>Insofar as the obligation to file an insolvency petition is suspended thereafter, payments made in the ordinary course of business (including measures to maintain or resume business operations or to implement a restructuring concept) shall be deemed to be in compliance with the company's duty. In addition, new loans are privileged in terms of legal contestation and liability in order to create an incentive for the granting of such loans.</li></ul><p>&nbsp;<a href="mailto:Daniel.Walden@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Dr Daniel Walden</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Apr 2020 05:27:30 +0200</pubDate>
                        <title>GERMANY | CORPORATE | Duties of the Management with regard to the Economic Stabilisation Fund Act (WStFG)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/germany-duties-of-the-management-with-regard-to-the-economic-stabilisation-fund-act-wstfg</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In the wake of the corona pandemic, the German economy is facing one of the greatest - if not the greatest - challenges since the founding of the Federal Republic of Germany. The crisis is causing enormous uncertainty among companies in the real economy as well as on the financial markets. At the same time, it also brings with it special legal obligations for the management (cf. our blog post on "Relevance of SARS-CoV-2 (coronavirus) for the functional specifications of the management"). To mitigate the economic and social consequences which the pandemic has already caused and will continue to cause, the Federal Government and the states are providing extensive economic aid (cf. Overview of all support measures of the federal government and each individual federal state and Newsletter "Capital in Crisis - Federal Government establishes Economic Stabilization Fund").The Act on the Establishment of an Economic Stabilisation Fund (Economic Stabilisation Fund Act - WStFG) which came into force on 28 March 2020 provides for the establishment of a special fund "Economic Stabilisation Fund - WSF" without legal capacity to support the real economy. By means of the WSF - flanking the special programmes of the Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) - the necessary measures to stabilise the national economy and secure jobs are to be implemented for the period until the end of 2021.State aid is, though, neither automatic nor (legally) free of charge. This is because the Ministry of Finance decides on the stabilisation measures of the WSF (in agreement with the Ministry of Economics) only <strong>at the request</strong> of the company concerned, and only after due consideration of a) the importance of the company for the German economy, b) the urgency, c) the effects on the labour market and competition and d) the principle of using the WSF's funds as economically and thriftily as possible. The benefits are to be made subject to conditions and requirements for the company. Both have significant legal implications for the duties of the management boards of companies that might be dependent on the WSF's assistance. In order not to be exposed to allegations of breach of duty and possibly enormous liability risks later on, the members of the management board and the supervisory board or the managing directors of companies that can and possibly have to resort to the&nbsp;financial support of the WSF should observe these duties exactly.</p><h2>Background of the WStFG</h2>The WStFG takes up where a tried and tested package of laws that was passed in the course of the financial crisis to support financial companies in particular has been left off. Hence, much is already known from the Financial Market Stabilisation Fund Act (FMStFG) and the Financial Market Stabilisation Acceleration Act (FMStBG) from 2008. As a result of the WStFG, not only financial companies but also companies in the real economy are now eligible for stabilisation measures. For this purpose, the WSF was established parallel to the already existing financial market stabilisation fund.The WStFG is divided into two articles. Article 1 extends the FMStFG into the Act establish-ing a Financial Market and Economic Stabilisation Fund. Article 2 develops the FMStBG into the Economic Stabilisation Acceleration Act.Although the legislative package thus affects companies in both the financial sector and the real economy of all legal forms, the following comments focus on companies in the real economy in the form of public limited companies. However, the considerations are (to a large extent) transferable to companies in the financial sector and companies of other legal forms.<h2>Legal implications for the management - avoidance of liability</h2>Pursuant to section 76 (1) of the German Stock Corporation Act (AktG), the management manages the stock corporation (AG) under its own responsibility. In managing the company, he has to act in accordance with the diligence and due care of a prudent manager, section 93 (1) sentence 1 AktG. The same applies in principle to the managing director of a GmbH, section 43 (1) German Limited Liability Companies Act (GmbHG); however, he does not act without instructions but is subject to the instructions of the shareholders' meeting. If the management violates the statutory duties of care incumbent on it, it is obliged to compensate the company for the resulting damage (section 93 (2) AktG, section 43 (2) GmbHG).In principle, the management is entitled to further entrepreneurial discretion (so-called business judgement rule). A breach of duty - and thus liability - on the part of the manage-ment board is excluded in any case if it (<em>i</em>) could reasonably assume, when making a business decision, (<em>ii</em>) on the basis of appropriate information (<em>iii</em>) acted in the best interests of the company, section 93 (1) sentence 2 AktG. This applies not only to stock corporations, but in principle also to other companies. However, the managing director of a GmbH is, due to the fact that he is bound by instructions in the case of difficult discretionary decisions, to a much greater extent obliged than the management board of an AG not to make the decision himself, but to leave it to the shareholders' meeting.The broad entrepreneurial discretion finds its first limitation in the general obligation to secure the existence of the company and to avert damage. The management is legally obliged, as far as possible, to ensure the long-term existence of the company and its sustained profitabil-ity. Furthermore, it is generally obliged to avert damage to the company as far as possible. In&nbsp;addition, the management is obliged to ensure compliance with the law and the company's internal law, such as the articles of association.With regard to the WStFG, this entails for the management:<span style="text-decoration: underline;"><strong>3.1. Obligation to apply for state aid?</strong></span>Basically, the question arises whether and from which point in time the management board is legally obliged to apply for state support by the WSF. If the existence of the company is endangered and can only be secured by state aid of the WSF, the management board has to act in time within the scope of its obligation to secure the existence of the company and has to file a corresponding application. In any event, the Executive Board is obliged to set up a monitoring system for this purpose to identify any threat to the company's continued exist-ence in good time, in accordance with Section 91 (2) AktG. When assessing the threat to the existence of the company as a going concern, it will also have to be taken into account whether there may be other options for securing the existence of the company, at least temporarily, which (initially) appear to be preferable to the WSF. In addition to other financing options, these may include other federal or state aid programs. Furthermore, it must be taken into account that the obligation to file for insolvency is suspended under certain conditions at least until 30 September 2020 under the Act to Mitigate the Consequences of the COVID-19 Pandemic, which came into force on 28 March 2020.If the management board remains inactive despite the continued existence of the company being at risk, and if the company suffers causal damage (up to and including the destruction of its existence) as a result of its inactivity, it may be liable for the damage caused (although in this constellation the calculation of damages may well prove challenging). In the current economic environment, management board members are more obliged than ever to keep a close eye on the liquidity of their company and to take any necessary measures. Under certain circumstances, this can mean that the management board - if liquidity for its own company is not available on the free market or not available at comparable conditions - must apply for state aid from the WSF.If, in the course of the audits, it turns out that the application for state aid from the WSF is useful or necessary for the company, the management must also take into account that the granting of state aid will regularly be linked to requirements and conditions which the company must fulfil (immediately). Depending on the type of state aid applied for, these requirements should be determined in accordance with the principle of proportionality (cf. explanatory memorandum in the government draft of the WStFG on Article 1 section 25 WStFG). The legislator underlines there that in the case of a guarantee, for example, "only" the agreement of a fair market consideration is important, while in the case of other stabilisation measures such as state participation, more far-reaching requirements and conditions are considered, such as limitations on the distributions and the remuneration of the members of&nbsp;the executive bodies (this is reminiscent of the limitation of the remuneration of the board of managing directors, e.g. at Commerzbank, due to the state participation in the financial crisis). The management board is therefore also obliged to carefully examine which type of state aid from the WSF is requested and is sufficient to ensure the continued existence of the company.The management board will also be able to influence the stringency of the requirements through negotiations. It should therefore, to the extent possible, influence the conditions and requirements to be fulfilled by the company following the granting of state aid through negotiations with the state authorities.<span style="text-decoration: underline;"><strong>3.2. Stabilization measures- follow-up obligations</strong></span>State stabilisation measures under the WStFG are subject to conditions, see Article 1 section 25 WStFG. Companies that take advantage of WSF support measures must "guarantee a solid and prudent business policy. In particular do they have to make a contribution to the stabilisation of production chains and to securing jobs.", Article 1 section 25 (2) sentences 1 and 2 WStFG. To ensure these conditions, requirements can be agreed with the company, Art. 1 section 25 (2) sentence 3 WStFG.The guarantee to be provided for a solid and prudent business policy was also already provided for in the previous section 10 (1) FMStFG for assisted financial undertakings. The Act still does not contain a definition of this. Although the German Stock Corporation Act also mentions business policy in Section 90 of the Act, it is still disputed what exactly is meant by this. For financial undertakings, however, solid and prudent business policy has been and is specified by the requirements of section 10 (2) nos. 1 to 8 FMStFG in conjunction with section 5 (2) FMStFV. It is to be expected that the Ministry of Finance, in coordination with the Ministry of Economics, will issue a statutory order for real economy companies corresponding to the FMStFV pursuant to section 25 (3) WStFG. This will contain more detailed provisions, in particular as regards the requirements to be met by the beneficiary companies in the real economy concerning1. the use of the funds raised2. the taking up of further loans3. the remuneration of executive bodies4. the distribution of dividends5. the period during which the requirements are to be fulfilled6. measures to avoid distortion of competition7. industry-specific restructuring requirements8. the manner in which the public authorities involved and the Fund are to be held accountable9. a declaration of commitment by the management to comply with the requirements in clauses 1. to 6.10. other conditions, as far as these are appropriate.As in the case of the FMStG, the legislator still did not want to lay down uniform requirements for a solid and prudent business policy that applied equally to all companies. Rather, the requirements should be determined on a case-by-case basis, Art. 1 section 25 (3) sentence 2 WStFG. The explanatory <em>memorandum</em> to the government draft of the WStFG explicitly mentions the Federal Government's Public Corporate Governance Code, whose standards can serve as a guide. Specifically, the requirements can be defined between the beneficiary company and the state by contract, voluntary commitment or administrative act. The legal consequences for a company in the event of non-compliance with the agreed and specified requirements can and in all likelihood will also be determined by this statutory instrument, Art. 1 section 25 (3) WStFG.Within the framework of the management of the company, the management board must comply with the above conditions specified by the WStFG as well as any conditions agreed to safeguard them or ensure their compliance, if necessary by means of organisational precautions and measures. If the management board does not fulfil these statutory obligations, it is in breach of its duty of legality. If the company incurs (causal) damage as a result, the management board is also subject to liability towards its company in this respect.If necessary, the management board, with the consent of the supervisory board, must issue and publish a corresponding declaration of commitment to comply with the requirements imposed on the company, Art. 1 section 25 (3) sentence 1 no. 9 WStFG. As in the past, Art. 2 section 3 (1) WStFG clarifies as a precautionary measure that the provisions of the German Stock Corporation Act on the responsibility of the management board to manage the stock corporation on its own responsibility do not conflict with the permissibility and effectiveness of such a declaration of commitment. Since the WSF can, however, "only" set abstract guidelines for management decisions and not make individual specific transactions depend-ent on its approval, there is some evidence to suggest that the declaration of commitment would generally not violate the principle of independent management even without the legal clarification.Further, it has also been clarified in Art. 2 section 3 (2) WStFG that the management board is also entitled and obliged <em>vis-à-vis</em> the company to comply with the declaration of commitment. This is primarily intended to avoid a dilemma of duties of the management board in external and internal relations. At the same time, however, it also becomes clear here: if the management board acts in contravention of the declaration of commitment made by it and this results in damage to the company, the management board is threatened with liability.<h2>Summary</h2>The management must continuously monitor and assess whether the continued existence of the company is at risk. If this is the case, it must also verify, among other things, whether and which state aid can or must be claimed. In negotiations with the relevant government agencies, it must seek to alleviate requirements and conditions for the company as far as possible. After having been granted state aid from the WSF, it must ensure that all conditions and requirements imposed on the company are complied with and, if necessary, make appropriate organisational arrangements for this purpose. In particular must it observe the declaration of commitment that may be required of it.&nbsp;<a href="mailto:Daniel.Walden@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Dr. Daniel Walden</a><a href="mailto:Martin.Lawall@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Martin Lawall</a>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Apr 2020 05:19:50 +0200</pubDate>
                        <title>GERMANY | TAX | Coronavirus: Refund of VAT Special Advance Payment</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/germany-coronavirus-refund-of-vat-special-advance-payment</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>In addition to the measures discussed by us on 19 March 2020, the fiscal authorities of some of Germany's federal states have now decided on further relief - particularly for VAT - in order to strengthen the liquidity of companies affected by the coronavirus.</em></p><h2>Refund of the VAT Special Advance Payment</h2>The fiscal authorities of the federal states (Länder) listed below have decided that, in order to strengthen the liquidity of companies affected by the coronavirus, upon application the VAT special advance payment for 2020 can be reduced to zero Euros and refunded.As a rule, the VAT advance payment must be made on the 10th day after the end of the pre-registration period (following month) in accordance with Section 18 (1) German VAT Act (UStG).However, upon request an extension of up to one month can be granted, provided that a special advance payment is made for the calendar year in question in accordance with Section 46 in conjunction with Section 47 (1) German Value Added Tax Ordinance (UStDV). The special advance payment amounts to on eleventh of the total advance payments for the previous calendar year.According to 18.4 (4) German VAT Application Decree (UStAE), the fiscal authorities can determine the special advance payment in deviation from Section 47 UStDV, so that the above-mentioned measure is not expected to have any effect on the permanent extension already granted. The Bavarian State Ministry of Finance has also confirmed this.The above-mentioned measure has so far been adopted by the following federal states (as of 25 March 2020), each with a link to the corresponding press release in German:<ul> <li>Baden-Wuerttemberg (see Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg Pressemit-teilung vom 25.03.2020)</li> <li>Bavaria (see Bayerisches Staatsministerium der Finanzen Pressemitteilung Nr. 057 vom 23.03.2020)</li> <li>Brandenburg (see Ministerium der Finanzen und für Europa, Presseinformation 24.03.2020)</li> <li>Hesse (see Hessisches Ministerium der Finanzen Pressestelle 19.03.2020)</li> <li>Mecklenburg-Western Pomerania (see Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern Pressemitteilung vom 25.03.2020)</li> <li>Lower Saxony (see Landesamt für Steuern Niedersachsen Pressemitteilung vom 13.03.2020; item 8)</li> <li>North Rhine-Westphalia (see Antrag auf Steuererleichterung aufgrund der Auswir-kungen des Coronavirus)</li> <li>Saarland (see Ministerium für Finanzen und Europa Pressemitteilung vom 23.03.2020)</li> <li>Saxony (see Sächsisches Staatsministerium der Finanzen Pressemitteilung vom 23.03.2020)</li></ul><p>The measures offered by the tax authorities for tax deferrals, tax refunds and reduction of tax advance payments are first possibilities certain to show quick results for a short-term liquidity improvement.Particularly in view of the currently extremely simplified applications for tax reductions and tax deferrals, every company should nevertheless already now, as a matter of extreme precaution, document the extent to which it is economically burdened by the consequences of the coronavirus. We will support you with corresponding applications.<a href="mailto:Diljinder.Walia@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Diljinder Singh Walia</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Apr 2020 05:09:40 +0200</pubDate>
                        <title>Nctm potenzia l’&lt;i&gt;industry&lt;/i&gt; arte con un team specializzato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-potenzia-lindustry-arte-con-un-team-specializzato</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nctm Studio Legale rafforza il team dedicato all’<em>art industry</em> con l’ingresso in Studio, in qualità di Of Counsel, di <strong>Alessandra Donati</strong>. Docente di Diritto comparato dei contratti all’Università degli Studi di Milano-Bicocca, insegna Legislazione del mercato dell’Arte alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano e all’Opificio delle Pietre Dure di Firenze. Nel corso della sua carriera ha approfondito gli aspetti civilistici del diritto dell’arte, contribuendo al suo sviluppo e promozione in Italia anche attraverso la consulenza ad istituzioni pubbliche e private del settore con particolare attenzione alla cura degli artisti e dei loro archivi, alla valorizzazione delle collezioni e alla promozione delle buone pratiche del mercato dell’arte.Il team, coordinato da Alessandra Donati, raccoglie la consolidata esperienza nel mercato dell’arte dei partner <strong>Lorenzo Attolico</strong>, <strong>Paolo Lazzarino</strong>, <strong>Federico Trutalli</strong>, <strong>Ivan Lamponi</strong> e <strong>Michele Zucca</strong> già attivi nella consulenza e assistenza in materia di diritto d’autore, proprietà industriale, diritto tributario, diritto delle assicurazioni ad artisti, collezionisti, gallerie e case d’asta e potrà contare sull’apporto di Roberta Guaineri per i profili di diritto penale d’impresa e dell’arte. Fanno inoltre parte del team, <strong>Luca Cavagnaro</strong>, <strong>Andrea Mantellini</strong> e <strong>Filippo Federici</strong>, oltre a un gruppo di appassionati giovani <em>art lawyer</em> e <em>trainee</em>.Nctm offre un servizio di consulenza giudiziale e stragiudiziale rivolto a tutti i soggetti protagonisti del mercato dell’arte. Principale elemento di forza è l’interdisciplinarietà dei professionisti, il cui coordinamento saprà coinvolgere le principali <em>practice areas</em> dello Studio, tra cui diritto civile, commerciale, tributario, amministrativo, assicurativo, dei trasporti e della proprietà intellettuale, al fine di garantire la migliore e più ampia assistenza ai clienti con riferimento a tutte le problematiche giuridiche connesse al mercato dell’arte.Nctm prosegue dunque nel suo impegno al sostegno dell’arte in Italia, già precedentemente avviato con i progetti di mecenatismo internazionali promossi da nctm e l’arte, come la ricostruzione del <strong>Teatro Continuo di Alberto Burri</strong> e il prossimo restauro dell’<strong>Accumulazione musicale e seduta di Arman</strong> alla città e alla Triennale di Milano o il sostegno al padiglione greco e italiano alle ultime edizioni della <strong>Biennale di Venezia</strong> e di quello albanese alla Biennale di architettura, nonché con le varie esperienze pro bono che hanno visto lo studio partecipare a progetti di interesse comune quali la riapertura della<strong> Casa degli Artisti di Milano</strong> e l’acquisizione di <strong>Palazzo Moroni</strong> a Bergamo da parte del FAI – Fondo Ambiente Italiano.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 14 Apr 2020 09:13:35 +0200</pubDate>
                        <title>ARTE | &lt;i&gt;During the Exhibition the Gallery Will Be Closed&lt;/i&gt;: l&#039;&lt;i&gt;ArTeam&lt;/i&gt; di Nctm in soccorso di artisti e galleristi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/arte-during-the-exhibition-the-gallery-will-be-closed-larteam-di-nctm-in-soccorso-di-artisti-e-galleristi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>[<strong>NOTA IMPORTANTE</strong>: il presente documento ha lo scopo di fornire una prima semplice guida illustrativa alle recentissime novità normative, non costituisce un parere legale ed è aggiornato al 6 aprile 2020 alle ore 17:00. Considerato che lo stato di emergenza ed il relativo quadro normativo sono in continua evoluzione su base quotidiana, i contenuti della presente nota potranno essere soggetti a eventuali modifiche].</p><h2>Gli interventi in Italia a sostegno della cultura</h2>L’esplodere della pandemia di COVID-19 costringe il mondo ad adottare severe misure di contenimento per mitigare e rallentare la diffusione del virus. L’Italia, così come molti altri Stati Europei e non, ha dovuto procedere all’isolamento della popolazione, impedendo di conseguenza lo svolgimento delle attività lavorative non essenziali al fine della sopravvivenza dell’intera comunità nazionale al periodo di quarantena. Il settore culturale, ed in particolare il sistema dell’arte, è certamente tra i più colpiti dalle necessarie misure emergenziali, a causa della sua profonda necessità di relazioni sociali, eventi e partecipazione da parte del pubblico. Se una parte di tale sistema sta provando a trasferire alcune delle proprie attività su Internet, allestendo <em>virtual tour</em> in appuntamenti fieristici <em>online</em> (come nel caso dell’esperimento di Art Basel Hong Kong) e nei corridoi digitalizzati dei più importanti musei (si rimanda al sito del MiBACT per tour virtuali di teatri, archivi e biblioteche, musei e parchi archeologici statali), la parte più fragile, costituta da artisti, piccole gallerie e spazi <em>no profit</em> rischia di rimanere inattiva a tempo indeterminato, minacciando la loro stessa esistenza.I governi nazionali hanno provveduto a fornire supporti di vario tipo, cercando di dare una prima risposta alla crisi economica in corso. In Italia, gli articoli 88, 89 e 90 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”) prevedono varie misure di sostegno al settore culturale. Esse, sinteticamente, riguardano <em>i</em>) le procedure di risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli e musei, <em>ii</em>) l’istituzione di due fondi emergenziali per lo spettacolo, il cinema e l’audiovisivo, per un ammontare complessivo di 180 milioni di Euro che il MIBACT sarà chiamato a ripartire in concreto entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto.Al supporto pubblico si affianca il terzo settore, già attivo nel sostegno della rete nazionale di associazioni, fondazioni ed altri enti non profit a supporto delle attività locali. Importante è l’iniziativa dell’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI), volta a istituire un fondo di garanzia rotativo con dotazione iniziale di 5 milioni di euro da destinare anche settore della cultura. Fondazioni bancarie quali la Compagnia di San Paolo e la Fondazione Cariplo hanno stanziato fondi di garanzia rispettivamente di 6 milioni di Euro e di 2 milioni di Euro a sostegno delle esigenze finanziarie del Terzo settore, inclusi gli enti promotori della cultura<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>.<h2>Il supporto agli artisti e alle gallerie</h2>Le misure economiche promosse dal governo italiano mirano a fornire una generale mitigazione delle difficoltà economiche che il settore culturale, ed in particolare il mercato dell’arte, sosterranno nei prossimi mesi. Un ulteriore approfondimento può essere svolto nei confronti delle misure che potrebbero portare maggior beneficio agli artisti e alle gallerie.In linea generale, è utile menzionare che, ai sensi del Decreto Cura Italia, tutti gli artisti e gli operatori del mercato dell’arte dotati di partita IVA<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> sono titolati a chiedere l’indennità di 600 Euro prevista per tutti i lavoratori autonomi. I requisiti di legge, inclusi nel medesimo articolo, prescrivono che i richiedenti siano iscritti alla gestione separata dell’INPS, non siano in pensione o ricevano altre forme previdenziali obbligatorie. L’indennità non andrà a concorrere alla formazione del reddito del richiedente. Misure più specifiche sono previste all’art. 90 del predetto Decreto, grazie al quale la quota dei compensi di cui all’articolo 71-<em>septies</em> della Legge n. 633/1941 (Legge sul diritto d’autore) sarà destinata al sostegno di autori, artisti interpreti ed esecutori.Un primo aiuto arriva dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>, la quale interviene a favore degli autori e degli editori, prevedendo rimborsi per gli eventi annullati a causa dell’emergenza, e fondi di solidarietà a sostegno delle attività culturali. Questi ultimi si strutturano in un fondo di 500 mila Euro per acquistare 2.500 pacchi alimentari per gli associati SIAE in condizioni di precarietà e in un fondo straordinario di 60 milioni di Euro in favore di tutti gli associati finalizzato a supportare le ripartizioni del 2020 e del 2021<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>. Inoltre, 50 milioni di Euro sono stanziati per il finanziamento di prestiti pluriennali a tasso zero agli associati in difficoltà di liquidità. Analoghe disposizioni sono state adottate da altri enti per la musica e lo spettacolo, come NuovoIMAIE<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a>.<h2>Le iniziative all’estero</h2>Spostando lo sguardo all’estero, l’Arts Council England, principale ente pubblico promotore delle arti nel Regno Unito, ha varato l’“<em>Emergency Response Package</em>”, in cui si prevede un fondo di emergenza 160 milioni di sterline a favore di organizzazioni e persone in difficoltà; di questi, 90 milioni sono destinati alle organizzazioni, 20 milioni ai <em>freelancers</em> e creative practitioners in difficoltà e 50 milioni alle organizzazioni non finanziate direttamente dall’ente stesso<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a>.In Francia, il Ministero della cultura ha provveduto a stanziare aiuti d’emergenza che includono un fondo di solidarietà per 22 milioni di Euro. Il <em>Centre National des Arts Plastiques</em> (CNAP), ente pubblico a promozione delle arti visive, oltre a proseguire regolarmente con il finanziamento degli artisti, ha finanziato un fondo d’urgenza pari a 500 mila Euro, a compenso dei mancati guadagni di artisti, curatori, critici e teorici d’arte che non rientrerebbero nelle regole del fondo di solidarietà, nonché per mostre annullate, residenze, curatori o attività di mediazione. Le commissioni programmate sono mantenute - sostegno a progetti di artisti, fotografi documentaristi e aiuti eccezionali - e la dotazione finanziaria per questi programmi è rafforzata al fine di sostenere un maggior numero di artisti. Il CNAP ha espresso l’ulteriore volontà di organizzare una sessione straordinaria destinata alle gallerie francesi di committenza e acquisto di opere di artisti della scena francese costretti a rinviare o cancellare le proprie mostre o partecipazioni alle fiere durante la quarantena imposta<a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a>. La sessione eccezionale andrà a supportare il segmento più colpito, quello delle gallerie private, parallelamente alle misure e ai provvedimenti adottati dal governo a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi.Analoga misura è stata prevista dal Comune di Madrid, il quale ha annunciato un piano di acquisto di opere d’arte visiva per 500 mila Euro, e dal governo degli Emirati Arabi Uniti, che a seguito dell’annuncio della cancellazione della fiera <em>Art Dubai</em>, ha promosso l’acquisto di opere d’arte di artisti locali per un totale di 400 mila dollari<a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a>.Strategia differente ha, invece, adottato l’amministrazione della città-stato di Berlino, la quale ha già messo a disposizione da venerdì 27 marzo scorso 600 milioni di Euro per prestiti ad artisti e <em>freelancer</em> a sostegno delle difficoltà del periodo<a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a>; ad oggi è stata fatta domanda per un totale di 500 milioni di Euro. Il governo federale tedesco, a sua volta, ha proceduto ad un pacchetto di iniziative pari a 50 miliardi di Euro destinato a lavoratori autonomi e piccole imprese (includendo dunque artisti, studi d’artista e imprese culturali). L’assicurazione contro la disoccupazione è a disposizione dei liberi professionisti per i prossimi sei mesi.Oltreoceano, infine, il governo federale degli Stati Uniti d’America ha stanziato 377 miliardi di dollari per il sostegno delle piccole e medie imprese (con meno di 500 dipendenti), tra cui imprese culturali e organizzazioni no profit individuate dalla legge; a fianco di tale sostegno, è previsto lo stanziamento di 75 milioni di dollari per il <em>National Endowment for the Arts e il National Endowment for the Humanities</em>, i cui finanziamenti saranno distribuiti in parte direttamente e in parte alle agenzie artistiche statali e alle organizzazione artistiche regionali. Ulteriori stimoli sono previsti per l’<em>Institute of Museum and Library Services</em> (50 milioni di dollari), per il <em>Kennedy Center</em> (25 milioni) e per il <em>Smithsonian Institution</em> (7,5 milioni).Anche i privati contribuiscono personalmente al sostegno delle realtà più colpite dall’emergenza. Le grandi fondazioni americane hanno avviato programmi a favore del sistema dell’arte, come ad esempio il <em>Getty Trust</em> e la <em>Helen Frankenthaler Foundation</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a>, le quali hanno stanziato rispettivamente 10 e 5 milioni di Euro per il finanziamento di piccole-medie imprese culturali e di artisti residenti nell’area di Los Angeles. <em>Anonymous Was a Woman</em>, premio dedicato alle artiste donne over-40 americane, ha deciso di stanziare 250 mila dollari a sostegno delle artiste in difficoltà. La <em>New York Foundation for the Arts</em> ha lanciato un programma di finanziamenti d’emergenza in cooperazione con la <em>Robert Rauschenberg Foundation</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[11]</a>, oltre ad attivare la pagina online COVID-19 <em>Emergency Resources</em> sul proprio sito web, dedicata alla pubblicazione delle principali risorse economiche stanziate da enti privati negli Stati Uniti<a href="/news-e-approfondimenti#%5B12%5D">[12]</a>. La <em>no profit</em> <em>Creative Capital</em> ha a sua volta raccolto e indicizzato le iniziative attive su suolo americano<a href="/news-e-approfondimenti#%5B13%5D">[13]</a>, mentre Artist Relief distribuirà sussidi di 5 mila dollaro l'uno agli artisti in maggiore difficoltà finanziaria<a href="/news-e-approfondimenti#%5B14%5D">[14]</a>.Altre istituzioni provano, invece, a coinvolgere direttamente gli artisti, come <em>Magazzino Italian Art</em>, che dalla sua sede di Cold Spring, nello Stato di New York, ha avviato nel conteso del progetto Magazzino da Casa l’iniziativa <em>HOMEMADE</em>, in cui otto artisti italiani sono invitati a realizzare un’opera a casa propria e condividerne il processo creativo con il pubblico<a href="/news-e-approfondimenti#%5B15%5D">[15]</a>. David Zwirner, considerato tra i più potenti galleristi del mondo, ha lanciato il progetto <em>Platform</em>, attraverso il quale mette a disposizione la propria visibilità online a favore di gallerie emergenti con sede a New York<a href="/news-e-approfondimenti#%5B16%5D">[16]</a>, al fine di costruire uno spazio digitale per la promozione online degli artisti rappresentati.Non mancano iniziative locali ma dal forte impatto sociale, come l’avvio di una raccolta fondi da parte di <em>Axisweb</em>, <em>charity</em> inglese di Leeds impegnata nel sostegno degli artisti emergenti, per sostenere il grande numero di richieste di aiuto ricevute a seguito dell’annuncio della creazione di un fondo di 5 mila sterline destinato a supportare con piccoli contributi agli artisti più bisognosi<a href="/news-e-approfondimenti#%5B17%5D">[17]</a>. L’artista Eric Fischl ha creato un’edizione di 50 esemplari del suo dipinto <em>Mix and Match</em> da vendere a mille dollari l’uno in favore della <em>New York Academy of Art</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B18%5D">[18]</a>.C’è chi, invece, ha deciso di usare l’arte per aiutare gli altri. <em>Hauser &amp; Wirth</em>, galleria sul podio della celebre classifica Power 100 a cura di ArtReview<a href="/news-e-approfondimenti#%5B19%5D">[19]</a>, ha annunciato l’intenzione di donare all’Organizzazione Mondiale della Sanità il 10 per cento delle vendite <em>online</em> derivate dalle prossime tre mostre, che saranno ospitate virtualmente sul sito della galleria; parimenti, la casa d’aste parigina Piasa ha organizzato dal 3 al 5 aprile un’asta di beneficienza a favore del sistema sanitario francese insieme a quali <em>Kamel Mennour, Levy Gorvy, Almine Rech, Galerie Thaddaeus Ropac </em>e <em>Galerie Eric Dupont</em>.<h2>COVID-19: annullamenti, rinvii. I rimedi contrattuali esperibili.</h2>Le iniziative sino a qui illustrate, tuttavia, non riusciranno a fronteggiare totalmente le difficoltà che gli operatori del mercato dell’arte affronteranno nel corso della crisi economica che derivano dall’emergenza sanitaria in corso.Per tanti artisti, galleristi, <em>dealer</em>, curatori e spazi no profit si renderà necessario procedere alla risoluzione dei contratti più a rischio per evitare conseguenze negative nei rapporti commerciali. La pandemia di COVID-19 ha assunto i connotati di un evento di forza maggiore<a href="/news-e-approfondimenti#%5B20%5D">[20]</a>. Chiunque non riuscirà ad onorare i contratti e gli accordi per i progetti, gli eventi e le attività pianificate in queste settimane, potrà valutare il ricorso agli istituti di diritto civile dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore (articoli 1218. 1256 e 1463 del Codice Civile), dell’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione (articoli 1467 e ss. del Codice Civile) ed eventualmente, ove ne ricorrano i presupposti, anche dell’azione di rescissione per lesione ai sensi dell’articolo 1448 del Codice Civile.Per impossibilità sopravvenuta della prestazione si intende una qualsiasi situazione imprevedibile che impedisca l’adempimento del contratto e che sia difficilmente superabile con uno sforzo legittimamente messo in atto dal debitore. Qualora la parte inadempiente, infatti, dimostri che l’impossibilità di eseguire la prestazione derivi da cause a lei non imputabili, non potrà essere ritenuta responsabile dell’inadempimento, provocando l’estinzione del contratto e il conseguente scioglimento dei vincoli in esso previsti. L’impossibilità può essere definitiva, temporanea o parziale a seconda della natura dell’impedimento: in caso di impossibilità temporanea, si potrà procedere a una sospensione delle prestazioni; in caso di impossibilità parziale, si considereranno estinte (o sospese, qualora l’impedimento sia temporaneo) le sole prestazioni coinvolte, mentre le restanti potranno essere adempiute come pattuito.L’eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi degli articoli 1467 e ss. del Codice Civile, permette, invece, la risoluzione di contratti il cui sinallagmatico rapporto sia venuto meno per fatti esterni al rapporto stesso non inquadrabili nell’alea contrattuale ordinaria, rendendo le prestazioni eccessivamente onerose e/o svilite nel proprio valore o utilità. Nel caso di contratti aventi ad oggetto prestazioni d’opera, inoltre, potrà trovare luogo l’articolo 2228 del Codice Civile relativo all’impossibilità sopravvenuta nell’esecuzione dell’opera, in cui si specifica che il prestatore d’opera che ha parzialmente adempiuto ha comunque diritto ad un compenso per il lavoro prestato, parametrato all’utilità della parte dell’opera compiuta.L’azione di rescissione per lesione permette, infine, di adire il giudice al fine di ottenere la cessazione di contratti <em>ab origine</em> squilibrati dove la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio.È fondamentale, pertanto, constatare l’oggettiva onerosità che grava sull’inadempiente – quale può essere l’impossibilità causata dagli imprescindibili divieti di circolazione e assembramento – di portare a termine un progetto, un’opera d’arte o una performance, di promuovere mostre, vendere nei propri spazi in galleria o negli <em>stand booth</em> delle fiere.Si dovrà dare precedenza, a tal fine, alla raccolta di tutta la documentazione idonea a comprovare le circostanze che rendono difficile, se non impossibile, l’adempimento dei propri contratti, nonché i danni che le necessarie misure di contenimento hanno provocato all’ordinaria esecuzione delle prestazioni.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere ai seguenti indirizzi:&nbsp;<a href="mailto:a.donati@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Alessandra Donati</a>, <a href="mailto:f.federici@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Filippo Federici</a>, <a href="mailto:e.mombelli@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Edoardo Mombelli</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<p style="text-align: left;"><a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Nome di una raccolta a cura di Camiel van Winkel, di saggi che inquadrano l'arte di oggi in gran parte "<em>post-concettuale</em>", offrendo uno sguardo nuovo e rivelatore sulla sistematica dell'arte contemporanea. Pubblicato da Valiz (Amsterdam).<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> <a href="https://www.compagniadisanpaolo.it/ita/News/Emergenza-Coronavirus-l-impegno-delle-Fondazioni" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.compagniadisanpaolo.it/ita/News/Emergenza-Coronavirus-l-impegno-delle-Fondazioni</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[2]</a> Cfr. art. 27 del Decreto Cura Italia.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> <a href="https://www.siae.it/it/iniziative-e-news/emergenza-covid-19-le-misure-adottate-dal-consiglio-di-gestione-siae-favore-degli" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.siae.it/it/iniziative-e-news/emergenza-covid-19-le-misure-adottate-dal-consiglio-di-gestione-siae-favore-degli</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> <a href="https://www.siae.it/it/iniziative-e-news/emergenza-sanitaria-coronavirus-%E2%80%93-tutti-i-provvedimenti-di-siae" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.siae.it/it/iniziative-e-news/emergenza-sanitaria-coronavirus-%E2%80%93-tutti-i-provvedimenti-di-siae</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a> <a href="https://www.nuovoimaie.it/fondo-speciale-nuovoimaie-fai-domanda-online-dal-23-marzo-al-23-aprile-2020/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.nuovoimaie.it/fondo-speciale-nuovoimaie-fai-domanda-online-dal-23-marzo-al-23-aprile-2020/</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a> <a href="https://www.artscouncil.org.uk/covid19" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.artscouncil.org.uk/covid19</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a> <a href="https://www.cnap.fr/actualites/evenements/voir/mesures-exceptionnelles-de-soutien-et-plan-de-continuite" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.cnap.fr/actualites/evenements/voir/mesures-exceptionnelles-de-soutien-et-plan-de-continuite</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a> Si rimanda a <a href="https://news.artnet.com/market/uae-government-bought-400000-artwork-1815861" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Taylor Dafoe, After Dubai’s Biggest Art Fair Was Cancelled, the UAE Government Swiftly Purchased More Than $400,000 of Work by Local Artists</a>, su Artnet, 25 marzo 2020 (visualizzato il 4 aprile 2020).<a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a> Si rimanda a <a href="https://news.artnet.com/art-world/berlin-emergency-grants-1807644" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kate Brown, Berlin’s Senate Is Rolling Out Up to $320 Million in Emergency Grants for Freelance Cultural Workers and Artists</a>, su Artnet, 20 marzo 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[11]</a> <a href="https://news.artnet.com/art-world/helen-frankenthaler-foundation-getty-trust-relief-funding-1823466" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://news.artnet.com/art-world/helen-frankenthaler-foundation-getty-trust-relief-funding-1823466</a> (visualizzato il 3 aprile 2020).<a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[12]</a> <a href="https://www.nyfa.org/Content/Show/Rauschenberg-Emergency-Grants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.nyfa.org/Content/Show/Rauschenberg-Emergency-Grants</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B13%5D">[13]</a> <a href="https://creative-capital.org/2020/03/13/list-of-arts-resources-during-the-covid-19-outbreak/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://creative-capital.org/2020/03/13/list-of-arts-resources-during-the-covid-19-outbreak/</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B14%5D">[14]</a> <a href="https://www.artistrelief.org" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.artistrelief.org</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B15%5D">[15]</a> <a href="https://www.magazzino.art/magazzinodacasa/homemade" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.magazzino.art/magazzinodacasa/homemade</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B16%5D">[16]</a> <a href="https://www.davidzwirner.com/viewing-room/platform-new-york" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.davidzwirner.com/viewing-room/platform-new-york</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B17%5D">[17]</a> <a href="https://www.axisweb.org/thinking-and-ideas/2020/03/hardship-fund/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.axisweb.org/thinking-and-ideas/2020/03/hardship-fund/</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B18%5D">[18]</a> Si rimanda a Gabriella Angeleti, <a href="https://www.theartnewspaper.com/news/artists-and-galleries-help-raise-coronavirus-relief-funds-through-print-sales" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Artists and galleries help raise coronavirus relief funds through print edition sales</a>, su The Art Newspaper, 25 marzo 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B19%5D">[19]</a> <a href="https://artreview.com/power_100/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://artreview.com/power_100/</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B20%5D">[20]</a> Si rimanda per un maggiore approfondimento sul tema al contributo <a href="https://www.nctm.it/news/articoli/corporate-commercial-limpatto-del-coronavirus-sui-contratti-commerciali-soggetti-a-legge-italiana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">L’impatto del Coronavirus (i) sui contratti commerciali e (ii) su alcuni profili di diritto societario per le imprese</a>, a cura del team Corporate &amp; Commercial di Nctm.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 14 Apr 2020 06:05:57 +0200</pubDate>
                        <title>MERCATI FINANZIARI | COVID-19 | Consob emana indicazioni operative al mercato in merito a informazioni finanziarie, prospetti e revisione contabile</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/mercati-finanziari-covid-19-consob-emana-indicazioni-operativeal-mercato-in-merito-a-informazioni-finanziare-prospetti-e-revisione-contabile</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h5>In data 9 aprile 2020 la <strong>Consob</strong> mediante il richiamo di attenzione n. 6/2020 (“<strong>Richiamo</strong>”) ha fornito al mercato alcune indicazioni operative in materia di informazioni finanziarie da rendere nei documenti di rendicontazione periodica e nei prospetti nonché di attività di revisione contabile.</h5><h2>1. Informazioni finanziarie da rendere nei documenti di rendicontazione periodica e revisione legale</h2>Per quanto riguarda le informazioni finanziarie da rendere nelle rendicontazioni contabili e nei prospetti informativi, il Richiamo di attenzione sollecita le società ad evidenziare con la maggiore trasparenza possibile - come richiesto dai principi contabili internazionali - gli effetti che l'emergenza sanitaria da COVID-19 potrà avere sulle attività aziendali, con riferimento sia ai bilanci al 31 dicembre 2019 in approvazione sia alle successive rendicontazioni trimestrali o semestrali<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>.In particolare, in relazione <strong>alle rendicontazioni finanziarie</strong>, l’Autorità ha precisato che, ai fini della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, gli <strong>amministratori devono basare le proprie valutazioni </strong>circa la<strong><span style="text-decoration: underline;"> sussistenza del presupposto della continuità aziendale</span> su tutte le informazioni disponibili sul futuro</strong>, acquisite fino alla data di approvazione del bilancio.Inoltre, secondo l’Autorità, considerata l'attuale situazione di incertezza, gli amministratori dovranno prestare particolare attenzione nel fornire <strong>informazioni dettagliate sugli assunti di base utilizzati per la <span style="text-decoration: underline;">proiezione dei flussi di cassa</span></strong>. Significativa attenzione dovrà essere prestata nello svolgimento delle <span style="text-decoration: underline;"><strong>analisi di sensitività</strong></span> in merito ai potenziali impatti derivanti dall'attuale pandemia sulle assunzioni sottostanti le stime effettuate.Oltre a quanto richiesto dai principi contabili internazionali, nell'attuale contesto, secondo la Consob, possono assumere rilevanza le informazioni richieste dalla <strong>relazione sulla gestione</strong> predisposta dagli amministratori a corredo dei bilanci. In merito, laddove rilevante, l’Autorità richiede agli emittenti, di fornire informazioni aggiornate (<em>i</em>) sui rischi legati al COVID-19 che possono avere impatto sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria, (<em>ii</em>) sulle eventuali misure intraprese o pianificate per mitigare detti rischi nonché (<em>iii</em>) un'indicazione di natura qualitativa e/o quantitativa dei potenziali impatti che sono stati considerati per la stima dell'andamento futuro della società.In aggiunta a quanto sopra, la Consob ha richiesto agli amministratori di <span style="text-decoration: underline;"><strong>valutare</strong></span> attentamente, nelle <strong>rendicontazioni successive al 31 dicembre 2019, l'attualità della pianificazione industriale</strong> al fine di considerare i principali rischi correlati alla pandemia in oggetto che potrebbero precludere il raggiungimento degli obiettivi strategici e/o compromettere la continuità aziendale.Si segnala, inoltre, come messo in chiara luce dall’ESMA<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>, che <strong>qualsiasi conoscenza circa impatti significativi della pandemia COVID-19</strong> sulle <strong>attività</strong>, sulle <em><strong>performances</strong></em> o sulle <strong>prospettive dell’emittente debba essere comunicata al mercato senza indugio</strong> ai sensi del regolamento (UE) 596/2014, c.d. <em>Market Abuse Regulation</em>.Analogo richiamo viene rivolto anche ai <strong>revisori contabili di emittenti quotati</strong>, aventi l'Italia come Stato membro d'origine, <strong>e di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante</strong>, che applicano i principi contabili internazionali. In particolare l’Autorità ha inviato tali revisori a prestare particolare attenzione alle procedure di revisione previste dai principi ISA che possono trovare applicazione nelle particolari circostanze createsi a seguito del COVID-19. A tal fine l’Autorità fa rinvio al contenuto dello <em>Statement</em> adottato lo scorso 24 marzo dal CEAOB<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> (organismo europeo che riunisce le Autorità incaricate della vigilanza sui revisori legali) nel quale vengono evidenziate le principali aree che possono essere interessate dall'impatto del COVID-19 nello svolgimento dell'attività di revisione sui bilanci chiusi al 31.12.2019.Nello <em>Statement</em> viene richiamata l'attenzione dei revisori, anche in relazione agli audit dei gruppi, sulla necessità di acquisire gli <strong>elementi probativi</strong> ai fini dell'espressione del proprio giudizio, sulle tematiche di <strong>continuità aziendale</strong>, sull'<strong>adeguata disclosure degli effetti connessi agli “<span style="text-decoration: underline;">eventi successivi</span>”</strong>, sull'importanza del confronto con i responsabili dell'attività di governance delle società nonché sulla rappresentazione degli “aspetti chiave” nella relazione di revisione.Infine, nel Richiamo di attenzione gli <strong>organi di controllo</strong> delle società quotate, anche nel loro ruolo di <em>audit committee</em> ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs n. 39/2010, sono invitati a <strong>rafforzare</strong> in questo periodo le <strong>interlocuzioni con gli organi di amministrazione</strong> e a promuovere <strong>un'efficace e tempestiva comunicazione con i revisori</strong>, al fine del reciproco scambio di informazioni utili per lo svolgimento dei rispettivi compiti anche ai sensi dell'art. 150, comma 3, del D. Lgs 58/1998 (“<strong>TUF</strong>”).<h2>2. Informazioni finanziarie da rendere nei prospetti informativi e nei documenti di offerta</h2>Per quanto, invece, concerne <strong>i prospetti di offerta pubblica/ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari nonché nei relativi supplementi</strong>, con il Richiamo la Consob ha evidenziato <span style="text-decoration: underline;">la necessità che i responsabili della redazione di tali documenti riportino elementi informativi quali-quantitativi atti a dar conto degli impatti della pandemia da COVID-19 in corso sullo specifico <em>business</em> aziendale</span>, ciò al fine di far cogliere all'investitore le rischiosità connesse all'investimento per effetto della pandemia in corso. Segnatamente, dovrà essere <strong>aggiornata la sezione “Fattori di Rischio”</strong> del prospetto per tener conto dei possibili impatti derivanti dalla pandemia da COVID-19. I rischi oggetto di rappresentazione dovranno essere rilevanti, specifici e avvalorati dalle informazioni contenute nel prospetto, conformemente a quanto previsto dal Regolamento Prospetto e dalle Linee Guida ESMA in materia.Gli amministratori dovranno altresì <strong>aggiornare le informazioni riguardanti i piani aziendali, previsioni o stime di utili precedentemente diffusi al mercato</strong> o indicare che gli stessi <strong>non sono più attuali</strong>. Nel caso di aggiornamento dei piani, previsioni o stime di utili, le <strong>assunzioni</strong> e le <strong>ipotesi</strong> utilizzate per la stima degli impatti della pandemia in corso dovranno essere <strong>informate ai principi di ragionevolezza, precisione e specificità</strong> richiesti dalle regole di redazione del prospetto.Anche in relazione a operazioni di <strong>offerta pubblica di acquisto o scambio</strong>, fermo restando quanto sopra rappresentato con riferimento ai prospetti da redigere per l'offerta dei prodotti finanziari offerti in scambio, l’Autorità ha sottolineato la necessità che il <strong>documento d'offerta</strong> riporti elementi informativi atti a dar conto degli impatti conoscibili della pandemia da COVID-19 in corso sullo specifico <em>business</em> aziendale dell'offerente e del gruppo di appartenenza, sulle relative prospettive nonché sui programmi futuri elaborati in relazione all'offerta; anche il <strong>comunicato dell'emittente</strong> dovrà riportare elementi informativi relativi agli eventuali impatti della pandemia da COVID-19, in relazione alle informazioni previste dall'art. 39, comma 1, lett. e) e f) del Regolamento Consob 11971/1999 (<em>c.d.</em> “Regolamento Emittenti”).&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:l.plattner@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Lukas Plattner</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Nel mese di marzo 2020 l'ESMA ha pubblicato specifici <em>public statements</em> (ESMA 71-99-1290 dell'11 marzo 2020; ESMA32-63-951 del 25 marzo 2020; ESMA31-67-742 del 27 marzo 2020) sugli impatti del COVID-19 sull'informativa finanziaria delle società quotate, contenenti raccomandazioni che si intendono integralmente richiamate nel presente documento. In linea con i richiamati <em>public statements</em> dell'ESMA, gli amministratori valuteranno, in base alle specificità della realtà aziendale e delle informazioni disponibili, la rilevanza degli impatti qualitativi o quantitativi rinvenienti dal COVID-19 per la situazione economico, patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2019.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> <em>ESMA recommends action by financial market participants for COVID-19 impact, 11 marzo 2020: «Market disclosure – issuers should disclose as soon as possible any relevant significant information concerning the impacts of COVID-19 on their fundamentals, prospects or financial situation in accordance with their transparency obligations under the Market Abuse Regulation».</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> Cfr. CEAOB 2020-008 del 24 marzo 2020.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 14 Apr 2020 05:40:29 +0200</pubDate>
                        <title>MERCATI FINANZIARI | COVID-19 | Consob emana indicazioni operative al mercato su modalità di svolgimento delle assemblee</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/mercati-finanziari-covid-19-consob-emana-indicazioni-operative-al-mercato-su-modalita-di-svolgimento-delle-assemblee</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h5>In data 10 aprile 2020 la <strong>Consob</strong>, mediante la comunicazione n. 3/2020 (“<strong>Comunicazione</strong>”) ha fornito al mercato alcune indicazioni operative in materia di modalità di svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie.</h5>La Comunicazione in esame richiama le società quotate ad adoperarsi affinché siano assicurate a tutti gli azionisti le condizioni per la partecipazione e per l'esercizio del voto a distanza, facendo ricorso ad almeno uno fra i vari strumenti indicati nell'articolo 106 del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020 (“<strong>Decreto Cura Italia</strong>”), tra <strong>i quali il voto elettronico o per corrispondenza, l'intervento da remoto mediante mezzi di telecomunicazione, il ricorso al rappresentante designato</strong> ai sensi dell'art. 135-<em>undecies</em> del D. Lgs 58/1998 (“TUF”)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>.Tale Comunicazione si è resa necessaria alla luce delle recenti disposizioni introdotte dal legislatore con l’art. 106 del Decreto Cura Italia, il quale ha previsto una disciplina specifica volta a regolamentare i termini e le modalità di svolgimento della stagione assembleare in corso, contemperando il diritto degli azionisti alla partecipazione e al voto in assemblea con le misure di sicurezza imposte in relazione all’epidemia da COVID-19<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>.Con riguardo ai citati <strong>strumenti di partecipazione e voto a distanza</strong>, la Consob ha richiamato l’attenzione degli emittenti sulle disposizioni che richiedono la <strong>riservatezza del voto fino all’inizio dello scrutinio in assemblea</strong> sia con riferimento al voto esercitato per corrispondenza e al voto espresso prima dell’assemblea ai sensi dell’art. 143-<em>ter</em> del Regolamento Consob 11971/1999 (“<strong>Regolamento Emittenti</strong>”), sia con riguardo alle deleghe con istruzioni di voto conferite dagli azionisti al rappresentante designato<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>.Relativamente <strong>all’identificazione dei soggetti legittimati alla partecipazione e al voto in assemblea</strong>, la Consob ha precisato che ai sensi dell’art. 106, comma 2, del Decreto Cura Italia <span style="text-decoration: underline;">le società possono utilizzare in via esclusiva i mezzi di telecomunicazione purché sia garantita l’identificazione dei soggetti che con i predetti mezzi partecipano all’assemblea</span>.Nelle ipotesi in cui le società prevedano la partecipazione in assemblea<strong> esclusivamente tramite il rappresentante designato</strong> ai sensi dell’art. 135-<em>undecies</em> del TUF al Consob ha evidenziato la necessità che <span style="text-decoration: underline;">tutte le proposte di deliberazione su ciascun punto all’ordine del giorno siano pubblicate prima della stessa assemblea, in tempo utile</span> per permettere agli azionisti di esercitare il diritto di voto attraverso la delega al rappresentante designato (in tempo utile per eventuali adeguamenti al relativo modulo di delega).Pertanto, secondo l’Autorità, <span style="text-decoration: underline;">l’ordine del giorno deve essere formulato in modo analitico</span> per consentire agli azionisti di votare attraverso il conferimento di deleghe al rappresentante designato su ciascuna delle materie su cui è richiesta una decisione assembleare. In merito la Consob ha sottolineato che, qualora le relazioni illustrative <em>ex</em> art. 125-<em>ter</em> del TUF non contengano proposte su ciascuna materia all’ordine del giorno con riguardo ad alcune scelte che la legge o lo statuto rimette all’assemblea, escludendo così la partecipazione diretta dei soci in assemblea, al fine di consentire la raccolta delle deleghe di voto su ciascuna materia all’ordine del giorno, è necessario che:<ul> <li><span style="text-decoration: underline;">le proposte di delibera degli azionisti di maggioranza siano trasmesse alla società</span> <strong>con congruo anticipo rispetto alla data dell’assemblea</strong> o in conformità a quanto previsto dall’art. 126-<em>bis</em> del TUF per gli azionisti titolari di partecipazioni qualificate o al momento della presentazione delle liste, per le materie connesse al rinnovo degli organi sociali, ovvero entro il termine eventualmente indicato dalla società nell’avviso di convocazione per la presentazione di proposte individuali di delibera;</li> <li>con specifico riguardo alle assemblee di rinnovo degli organi sociali, coloro che presentano liste di candidati alla nomina di amministratori e/o sindaci <strong>indichino il candidato che intendono proporre all’assemblea come presidente dell’organo amministrativo</strong>, nell’ipotesi in cui lo statuto rimetta tale scelta all’assemblea, <strong>e/o il candidato che si intende proporre come presidente dell’organo di controllo</strong> qualora la lista dovesse risultare come “lista di minoranza”.</li></ul><p>Per quanto riguarda la presentazione in assemblea di <strong>proposte individuali di delibera sulle materie all’ordine del giorno</strong>, ai sensi dell’art. 126-<em>bis</em>, comma 1, terzo periodo, del TUF, nei casi in cui sia previsto che la <span style="text-decoration: underline;">partecipazione avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato</span> ai sensi del Decreto Cura Italia, la Consob ha reso noto che:</p><ul> <li><span style="text-decoration: underline;">non risulta possibile la presentazione di proposte individuali direttamente in sede assembleare tramite lo stesso rappresentante designato</span>;</li> <li>nella fase attuale in cui, per esigenze sanitarie, può essere preclusa la partecipazione fisica dei soci in assemblea, <span style="text-decoration: underline;">le società possono prevedere nell’avviso di convocazione un adeguato termine per la presentazione di proposte individuali di delibera sulle materie all’ordine del giorno da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto, da pubblicare sul sito internet della società</span>; tale termine dovrà essere individuato in modo tale da consentire ai soci l’esercizio del voto per delega tramite il rappresentante designato su ciascuna proposta di delibera pubblicata.</li></ul><p>Come noto, in deroga all’art. 135-<em>undecies</em>, comma 4, TUF – ai sensi del quale al rappresentate designato possano essere attribuite deleghe solo ai sensi e per gli effetti del medesimo articolo – il Decreto Cura Italia ha previsto che a <strong>quest’ultimo potranno essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe</strong> <em>ex</em> 135-<em>novies</em>, TUF, <strong>in qualità di rappresentante semplice del singolo azionista</strong>. Tuttavia, la Consob ha sottolineato che al rappresentante designato dalla società possano essere conferite <strong>solo deleghe con istruzioni di voto</strong> sulle singole materie all’ordine del giorno su cui si intende votare e che anche le deleghe o subdeleghe <em>ex</em> art. 135-<em>novies</em> del TUF al rappresentante designato debbano contenere istruzioni di voto per essere considerate efficaci.Con specifico riguardo al <strong>diritto di porre domande prima dell’assemblea</strong> ai sensi dell’art. 127-<em>ter</em> del TUF, si rammenta che la citata norma, come da ultimo modificata con il D. L. n. 49/2019<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>, prevede due diversi e alternativi termini per la presentazione delle domande da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto (ossia per gli azionisti che siano tali anche alla data della c.d. <em>record-date</em> indicata dall’art. 83-<em>sexies</em>, comma 2, del TUF). La scelta tra i due termini è rimessa agli emittenti e della stessa dovrà essere data notizia nell’avviso di convocazione dell’assemblea, ai sensi del citato art. 127-<em>ter</em> del TUF, per consentire agli azionisti di conoscerla. Ciò posto, nelle ipotesi in cui le società dovessero optare per l’esercizio del voto <span style="text-decoration: underline;">esclusivamente tramite il rappresentante designato o il voto per corrispondenza ossia senza la partecipazione fisica dei soci in assemblea</span>, la Consob ha precisato che una delle opzioni possibili per contemperare l’interesse della società ad avere tempo sufficiente per rispondere alle domande e quello degli azionisti di conoscere le risposte prima della scadenza del termine per conferire o revocare le deleghe al rappresentante designato, sarebbe quella, già scelta da diverse società, <span style="text-decoration: underline;">di prevedere per la presentazione delle domande il</span> <strong>termine di sette giorni di mercato aperto prima dell’assemblea</strong> previsto dall’art. 127-<em>ter</em>, comma 1-<em>bis</em>, del TUF, <strong>valutando la possibilità di ridurre, anche se di poco, il termine a disposizione della società per rispondere</strong> (almeno due giorni prima dell’assemblea ai sensi dell’art. 127-<em>ter</em>, comma 1-<em>bis</em>, del TUF), così da fornire tali risposte prima della scadenza del citato termine per conferire o revocare la delega.In ordine alle deleghe, la Consob ha sottolineato che <strong>la disciplina in materia di sollecitazione di deleghe di voto</strong> di cui agli artt. 136 e ss. del TUF, come attuata dagli artt. 135 e ss. del Regolamento Emittenti, <strong>resta ferma anche</strong> <span style="text-decoration: underline;">nell’ipotesi in cui le società decidano di consentire l’intervento in assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato</span>. Di conseguenza:</p><ul> <li>ai sensi dell’art. 138, comma 1, del Regolamento Emittenti, la sollecitazione non potrà svolgersi inviando direttamente al rappresentante designato i moduli di delega relativi alla stessa sollecitazione;</li> <li>per l’espressione del voto in assemblea, le deleghe raccolte nell’ambito della sollecitazione dovranno essere conferite dal promotore al rappresentante designato dalla società a titolo di subdelega ai sensi dell’articolo 135-<em>novies</em> del TUF;</li> <li>nella ipotesi in cui è prevista la subdelega al rappresentante designato non trovano applicazione le disposizioni che consentono al promotore - nei casi indicati dagli articoli 137, comma 3 e 138, comma 4, del Regolamento Emittenti - di esercitare il voto in modo difforme da quello proposto, ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato, nel caso in cui si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere a questi comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione.</li></ul><p>Infine, secondo la Consob, a causa delle misure restrittive adottate dal Governo in relazione all’epidemia da COVID-19 che potrebbero determinare per gli intermediari ritardi nella trasmissione delle comunicazioni agli emittenti necessarie per la legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto, <strong>resta ferma, ai sensi dell’art. 83-<em>sexies</em>, comma 4, del TUF, “... <em>la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute all'emittente oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione</em></strong>”.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:l.plattner@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Lukas Plattner</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> In merito vengono in considerazione le regole previste dall’art. 127 del TUF (“<em>Voto per corrispondenza o in via elettronica</em>”), dall’art. 135-<em>undecies</em> del TUF e dalle relative norme di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti per: (<em>i</em>) l’espressione del voto per corrispondenza (artt. 140 ss. Regolamento Emittenti); (<em>ii</em>) il ricorso a una o più forme di partecipazione in assemblea con mezzi elettronici (art. 143-<em>bis</em> del Regolamento Emittenti); (<em>iii</em>) l’espressione del voto prima dell’assemblea mediante mezzi elettronici (art. 143-<em>ter</em> Regolamento Emittenti); (<em>iv</em>) il ricorso al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-<em>undecies</em> del TUF (art. 134 Regolamento Emittenti).<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Cfr. l’<em>alert</em> già pubblicato in data 18 marzo 2020: “<a href="https://www.nctm.it/news/articoli/assemblee-2020-proroga-termini-a-180-giorni-voto-a-distanza-e-rappresentante-designato-per-gli-emittenti-quotati" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Assemblee 2020 Proroga termini a 180 giorni, voto a distanza e rappresentante designato per gli emittenti quotati.</a>”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> In particolare, si rammentano le disposizioni in forza delle quali il presidente dell’organo di controllo nonché gli eventuali dipendenti e ausiliari di quest’ultimo sono responsabili, fino allo scrutinio in assemblea, della custodia e della riservatezza delle schede di voto e delle dichiarazioni di revoca, nel caso di voto per corrispondenza, ovvero della riservatezza dei dati relativi ai voti (e alle eventuali revoche), nel caso di esercizio del voto mediante mezzi elettronici prima dell’assemblea; nonché quelle che prevedono, con riferimento al rilascio delle deleghe al rappresentante designato dalla società, la responsabilità di quest’ultimo di garantire la riservatezza sulle istruzioni di voto fino all’inizio dello scrutinio in assemblea, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri eventuali dipendenti e ausiliari soggetti al medesimo dovere di riservatezza.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> Si fa in particolare riferimento al Decreto Legislativo 10 maggio 2019, n. 49 (“<em>Attuazione della direttiva 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti</em>”).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 10 Apr 2020 11:29:45 +0200</pubDate>
                        <title>RESTRUCTURING &amp; TURNAROUND | Il nuovo Decreto Liquidità – interventi in materia concorsuale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/restructuring-turnaround-il-nuovo-decreto-liquidita-interventi-in-materia-concorsuale</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (di seguito, “<strong>Decreto Liquidità</strong>”), la normativa di emergenza interviene in maniera diretta sulla disciplina delle procedure concorsuali. In estrema sintesi, gli interventi riguardano:1. rinvio di un anno dell’entrata in vigore del nuovo codice della crisi e dell’insolvenza2. improcedibilità delle istanze di fallimento presentate fino al 30 giugno3. concessione e proroga di termini nei concordati preventivi e accordi di ristrutturazione dei debiti, sia pendenti che già omologati4. interventi temporanei in materia societaria rilevanti ai fini della crisi e dell’insolvenza&nbsp;</p><h2>1) Nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza</h2><h4>Rinvio dell’entrata in vigore del Codice</h4>L’art. 5 del Decreto Liquidità, modificando l’articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, differisce l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza dal 14 agosto 2020 al 1° settembre 2021.Nel quadro macroeconomico venutosi a creare a causa dell’emergenza COVID-19 e considerato che le ripercussioni economiche e finanziarie si protrarranno per un periodo temporale che si prevede non breve, le principali ragioni che hanno determinato questo intervento possono essere così sintetizzate:<ul> <li>il sistema delle misure di allerta, volte all’emersione anticipata della crisi, forse la novità più rilevante del Codice, è stato concepito nell’ottica di un quadro economico stabile e caratterizzato da oscillazioni fisiologiche; in una situazione in cui invece l’intero tessuto economico mondiale risulta colpito da una grave crisi generalizzata, invece, gli indicatori degli squilibri, che dovrebbero misurare lo stato di salute delle imprese, non potrebbero svolgere alcun concreto ruolo selettivo, finendo di fatto per generare effetti controproducenti;</li> <li>una delle impostazioni di fondo del Codice è incentrata sul salvataggio delle imprese, adottando lo strumento liquidatorio come <em>extrema ratio</em>; in un contesto di possibile crisi degli investimenti e delle risorse necessarie per procedere alla ristrutturazione delle imprese, il Codice avrebbe finito per mancare i propri obiettivi per cause esterne;</li> <li>la scarsa compatibilità tra uno strumento giuridico nuovo e una situazione di sofferenza economica nella quale è opportuno evitare che gli operatori non soffrano le inevitabili incertezze collegate all’introduzione di una nuova disciplina.</li></ul><p>La data di entrata in vigore è stata quindi spostata di oltre un anno, quando non solo la fase peggiore della crisi si sarà auspicabilmente esaurita, ma anche saranno state attuate – a livello nazionale e internazionale – tutte quelle misure (si pensi solo alla revisione dei requisiti patrimoniali delle banche che, in un panorama di massiccio incremento delle sofferenze, necessiteranno di un’adeguata rivalutazione, ma si pensi anche a una revisione complessiva degli indici economici) che appaiono necessarie perché il Codice della Crisi possa operare con concrete possibilità di successo.La scelta del 1° settembre è stata determinata dall’opportunità di allineare l’entrata in vigore del Codice della Crisi alla cessazione della c.d. sospensione feriale e, dunque, alla piena ripresa di tutte le attività dei Tribunali.</p><h2>2) Dichiarazioni di fallimento</h2><h4>Istanze di fallimento - improcedibilità</h4>L’art. 10 del Decreto Liquidità dispone che tutti i ricorsi per la dichiarazione di fallimento e di insolvenza ai fini della liquidazione coatta amministrativa e dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese depositati nel periodo tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili. Le imprese escluse dall’operatività di questa disposizione sono quindi solo quelle che rientrano nell’ambito di applicazione del d.l. n. 347/2003 (c.d. “Marzano”).L’improcedibilità dovrà tradursi in un provvedimento del Tribunale a cui conseguirà l’estinzione (e non la semplice sospensione) del relativo procedimento. Conseguentemente, l’istanza potrà essere ripresentata dopo il 30 giugno 2020.Le ragioni dell’intervento sono state individuate, da un lato, nella necessità di evitare di sottoporre gli imprenditori alla pressione crescente delle istanze di fallimento di terzi e per sottrarli alla scelta di presentare istanza di fallimento in proprio in un quadro in cui lo stato di insolvenza può derivare da fattori esogeni e straordinari, con il pericolo di dispersione del patrimonio produttivo, senza alcun correlato vantaggio per i creditori in un contesto di mercato fortemente perturbato; dall’altro, nell’opportunità di bloccare un altrimenti crescente flusso di istanze in una situazione in cui gli uffici giudiziari si trovano in fortissime difficoltà di funzionamento.È stata quindi individuata una misura eccezionale e temporanea, a valenza generale, stante la difficoltà di limitarne l’applicazione ai soli casi in cui lo stato di insolvenza sia riconducibile all’emergenza COVID-19.Al secondo comma è prevista un’unica eccezione all’improcedibilità, limitata ai casi in cui il ricorso sia presentato dal pubblico ministro e contenga la richiesta di emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi. In questi casi, infatti, la radicale improcedibilità avvantaggerebbe le imprese che stanno potenzialmente mettendo in atto condotte dissipative di rilevanza anche penale con nocumento dei creditori.<h4>Effetti sui termini delle azioni revocatorie</h4>Allo scopo di evitare che il blocco delle dichiarazioni di fallimento (e delle altre procedure) possa pregiudicare le forme di tutela della <em>par condicio creditorum</em>, il secondo comma dell’art. 10 prevede la sterilizzazione del periodo tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020, sia ai fini del calcolo dei termini del periodo sospetto stabiliti dall’articolo 69 <em>bis</em> l.fall. per le azioni revocatorie, sia ai fini della dichiarazione di fallimento delle imprese cancellate dal registro delle imprese.I termini medesimi, quindi, saranno estesi in misura corrispondente. La formulazione della disposizione induce a ritenere che la disposizione si applichi solo in caso di effettiva dichiarazione di improcedibilità della domanda di apertura della procedura e non quindi in modo generalizzato.<h2>3) Concordato Preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti</h2><h4>Concordati e accordi omologati - proroga dei termini di adempimento</h4>L’art. 9 del Decreto Liquidità prevede la proroga di sei mesi dei termini di adempimento scadenti nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che abbiano già conseguito con successo l’omologa da parte del tribunale al momento dell’emergenza epidemiologica.La proroga <em>ex lege</em> non opera su tutti gli adempimenti previsti dai concordati e dagli accordi già omologati, ma solo su quelli in scadenza nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021. L’effetto non è quello di differire l’esigibilità degli adempimenti a dopo il 31 dicembre 2021, ma solo di ampliare il termine di adempimento di sei mesi rispetto a quello originario.Ciò all’evidente fine di non determinare ulteriori ricadute per le imprese che abbiano già esaurito la procedura di risanamento, in fase di esecuzione, potendo determinare la risoluzione dei concordati <em>ex</em> art. 186 l.fall. o degli accordi di ristrutturazione.<h4>Concordati e procedimenti di omologazione pendenti - possibile formulazione di nuovo piano e proposta, concessione e proroga di termini</h4>L’art. 9 del Decreto Liquidità prevede la possibilità per il debitore di richiedere:<ul> <li>un termine non superiore a 90 giorni per elaborare una nuova proposta di concordato o di accordo di ristrutturazione, con nuovo piano, in riferimento ai procedimenti di omologazione di concordati e accordi pendenti alla data del 23 febbraio 2020;</li> <li>il differimento, non superiore a sei mesi, dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell’accordo, in riferimento ai procedimenti di omologazione di concordati e accordi pendenti alla data del 23 febbraio 2020;</li> <li>Il differimento per non più di 90 giorni del termine ai sensi dell’art. 161, comma sesto, l.fall. per presentare la proposta ed il piano di concordato, ovvero del termine ai sensi dell’art. 182-<em>bis</em>, comma settimo, l.fall. per presentare l’accordo da omologare, in riferimento alle domande presentate dal 23 febbraio 2020.</li></ul><p>Si introducono così disposizioni mirate a gestire i rischi di “sopravvivenza” dei tentativi di soluzione della crisi di impresa alternativa al fallimento, promossi dal 23 febbraio 2020 e al fine di evitare che procedure aventi concrete possibilità di successo possano risultare compromesse.La <span style="text-decoration: underline;">prima misura</span> permette al debitore di presentare, sino all’udienza fissata per l’omologazione del concordato o degli accordi, un’istanza per poter presentare <em>ex novo</em> una proposta ed un piano, nei quali possa tenere conto dei fattori economici e finanziari sopravvenuti per effetto della crisi epidemica. Nel concordato preventivo, tuttavia, sono esclusi da tale possibilità i debitori la cui originaria proposta sia già stata sottoposta al voto dei creditori senza riscuotere le necessarie maggioranze (per questi resterà ferma la possibilità ordinaria di depositare una nuova domanda di concordato dopo la conclusione della prima procedura, possibilità che dovrebbe essere resa più percorribile dalla già richiamata previsione di improcedibilità di istanze di fallimento, che l’avrebbero altrimenti preclusa).Il termine decorre dalla data del provvedimento del Tribunale, per evitare che lo stesso sia di fatto abbreviato dai tempi tecnici di adozione del provvedimento (verosimilmente più ampi nell’attuale situazione di emergenza). Il termine reale a disposizione del debitore sarà quindi di fatto superiore a 90 giorni.È verosimile ritenere che la nuova proposta e il nuovo piano debbano passare per un nuovo provvedimento di ammissione ed una nuova votazione da parte dei creditori.La <span style="text-decoration: underline;">seconda misura</span> consiste nella possibilità per il debitore di modificare unilateralmente i termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell’accordo di ristrutturazione. Il debitore deve depositare una memoria che contenga l’indicazione dei nuovi termini – non superiori di sei mesi rispetto a quelli originariamente indicati –accompagnata dalla documentazione che comprova la necessità della modifica. Il Tribunale può sempre procedere all’omologa, subordinatamente alla verifica della persistente sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 l.fall. o 182-<em>bis</em> l.fall., e nel decreto di omologazione deve dare espressamente atto delle nuove scadenze.La <span style="text-decoration: underline;">terza misura</span> si traduce in una dilazione sino a 90 giorni del periodo del c.d. “pre-concordato” di cui agli articoli 161, comma sesto, ovvero di protezione da azioni esecutive prima del deposito dell’accordo, di cui all’art. <em>182-bis,</em> comma settimo, l.fall. che potrà essere richiesta solo in prossimità della scadenza dei termini già prorogati secondo le regole ordinarie. La proroga è ammissibile anche in presenza di un ricorso per dichiarazione di fallimento, per ampliare le chance di salvataggio dell’impresa. L’istanza deve indicare le ragioni della proroga, con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell’emergenza epidemiologica COVID-19. Il Tribunale concede la proroga subordinatamente alla constatazione dell’esistenza di concreti e giustificati motivi nonché – nel caso degli accordi di ristrutturazione – della persistente sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo con le soglie minime di adesione di cui all’articolo 182-<em>bis</em>, primo comma. Nel caso degli accordi di ristrutturazione, esigenze di celerità hanno suggerito di non applicare la macchinosa procedura prevista dall’articolo 182-<em>bis</em>, comma settimo, primo periodo, l.fall..Trattandosi di una mera dilazione dei termini, troverà applicazione la disciplina ordinaria del settimo e ottavo comma dell’art. 161 l.fall., espressamente richiamati.</p><h2>4) Interventi temporanei in materia societaria rilevanti ai fini della crisi e dell'insolvenza</h2><h4>Riduzione del capitale e scioglimento della società</h4>L’art. 6 del Decreto Liquidità stabilisce che dal 9 marzo al 31 dicembre 2020 non si applicano le disposizioni del codice civile in tema di riduzione del capitale per perdite al disotto del minimo legale (artt. 2446, 2447, 2482-<em>bis</em> e 2482-<em>ter</em> c.c.) e che, per lo stesso periodo, non opera la causa di scioglimento della società (artt. 2484 e 2545-<em>duodecies</em> c.c.).Resta invece ferma la previsione in tema di informativa ai soci prevista per le società per azioni.La disposizione è riferita alle “<em>fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro</em>” il 31 dicembre 2020.&nbsp;Il dubbio che si pone è se la norma si applichi anche all'esercizio 2019, i cui termini di approvazione del bilancio sono in corso. Una risposta affermativa – che sembrerebbe autorizzata dalla formulazione letterale della norma – presenta notevoli margini di incertezza, posto che la norma finirebbe in tal caso per consentire la disapplicazione di disposizioni inderogabili anche in merito a situazioni già attuali alla data della sua entrata in vigore.La previsione mira ad evitare che la perdita del capitale ponga gli amministratori di un numero elevato di imprese nell’alternativa tra l’immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, e il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell’articolo 2486 c.c.La sospensione degli obblighi previsti dal codice civile, evidentemente, consentirà la prosecuzione dell'attività ordinaria senza costringere le imprese a fare ricorso a procedure di risanamento per ragioni di carattere patrimoniale, piuttosto che economico o finanziario.<h4>Nuove modalità di valutazione della continuità aziendale</h4>L’art. 7 del Decreto Liquidità prevede – in sede di redazione del bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 – che la prudente valutazione delle voci del bilancio possa essere operata nella prospettiva della continuità aziendale, purché rilevata nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso <span style="text-decoration: underline;">prima del 23 febbraio 2020</span> (anche se non ancora approvato), al fine di neutralizzare gli effetti derivanti dall’attuale situazione di emergenza.Ciò consentirà di evitare la rappresentazione in bilancio di una situazione di patrimonio netto negativo – con le conseguenze appena sopra dette – conseguente ad una svalutazione degli attivi in conseguenza delle inevitabili quanto transitorie incertezze attuali in merito alla sostenibilità della continuità aziendale.<h4>Finanziamenti soci</h4>L’art. 8 del Decreto Liquidità stabilisce che ai finanziamenti effettuati a favore delle società nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497-<em>quinquies</em> c.c..Come noto, la <em>ratio</em> delle disposizioni del codice civile è quella di sanzionare indirettamente i fenomeni di c.d. sottocapitalizzazione nominale, ossia di quelle situazioni in cui la società dispone sicuramente dei mezzi per l'esercizio dell'impresa, ma questi sono in minima parte imputati a capitale, perché risultano per lo più concessi sotto forma di finanziamento.Nell’attuale situazione congiunturale, si è ritenuto che l’applicazione dei meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o dai soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento risultasse eccessivamente disincentivante a fronte di un quadro economico che necessita invece di un maggior coinvolgimento di tali soggetti nell’accrescimento dei flussi di finanziamento, agevolando così il contrasto all’insorgere della crisi.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare il vostro professionista di riferimento ovvero scrivere a <a href="mailto:f.marelli@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Fabio Marelli</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 10 Apr 2020 10:12:37 +0200</pubDate>
                        <title>CORPORATE &amp; COMMERCIAL | L’impatto dello stato di emergenza derivante dal COVID-19 su taluni profili di diritto societario - Focus sulle novità temporanee del D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/corporate-commercial-limpatto-dello-stato-di-emergenza-derivante-dal-covid-19-su-taluni-profili-di-diritto-societario-focus-sulle-novita-temporanee-del-d-l-n-23-dell8-aprile</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>[<strong>NOTA IMPORTANTE</strong>: Il presente documento è aggiornato al 9 aprile 2020 alle ore 15:00; siccome lo stato di emergenza ed il relativo quadro normativo sono in continua evoluzione su base quotidiana, i contenuti della presente nota potranno essere soggetti a continue modifiche].</p><h2>1. Premessa e normativa di riferimento</h2>L’adozione da parte del Governo di misure straordinarie e urgenti al fine di contrastare la diffusione del virus ha inevitabilmente comportato alcune conseguenze anche sullo svolgimento delle attività societarie.La normativa di riferimento sugli aspetti di diritto societario, allo stato, è data:<ul> <li>dal <strong>Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 («<em>Decreto Cura Italia</em>»)</strong>, che ha, tra l’altro:<ul> <li>esteso automaticamente al maggior termine di 180 giorni l’approvazione dei bilanci delle società di capitali; e</li> <li>previsto la possibilità di tenere assemblee in audio/video conferenza anche in deroga a disposizioni di legge e statutarie; e</li></ul></li> <li>dal <strong>Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 («<em>Decreto Liquidità</em>»)</strong>, che ha, tra l’altro, comportato temporaneamente:<ul> <li>la sterilizzazione dell’obbligo di provvedere (con gli opportuni provvedimenti) alle perdite;</li> <li>nuove modalità valutative della continuità aziendale; e</li> <li>la disapplicazione della postergazione dei finanziamenti soci.</li></ul></li></ul><p></p><h2>2. Decreto Cura Italia</h2>Per le novità del Decreto Cura Italia si rinvia ai contributi pubblicati nei giorni scorsi in materia di <a href="https://www.nctm.it/news/articoli/assemblee-2020-proroga-termini-a-180-giorni-voto-a-distanza-e-rappresentante-designato-per-gli-emittenti-quotati" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mercati finanziari</a> e <a href="https://www.nctm.it/news/articoli/corporate-commercial-limpatto-del-coronavirus-sui-contratti-commerciali-soggetti-a-legge-italiana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Corporate &amp; Commercial.</a><h2>3. Decreto Liquidità</h2>Come anticipato le novità che impattano temporaneamente sul diritto societario sono tre.Andiamo con ordine.<h4>- Sterilizzazione delle perdite<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a></h4>È prevista - con riferimento agli <span style="text-decoration: underline;">esercizi che si chiuderanno entro il 31 dicembre 2020</span> – la sterilizzazione delle norme del Codice Civile, di cui agli articoli 2446 e 2447 (per le S.p.a.) e agli articoli 2482-<em>bis</em> e 2482-<em>ter</em> (per le S.r.l.).In questo modo sarà possibile evitare che le perdite del capitale, dovute alla crisi in atto, pongano gli amministratori nell’alternativa tra:<ul> <li>messa in liquidazione della società, in mancanza di riduzione del capitale sociale e, se necessario, di aumento ad una cifra non inferiore al minimo di legge; e</li> <li>il rischio dell’esposizione a responsabilità per la gestione non conservativa delle società da essi gestite <em>ex</em> art. 2486 del Codice Civile.</li></ul><p></p><h4>- Valutazione della continuità aziendale<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a></h4>In sede di redazione del bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 la prudente valutazione delle voci del bilancio può essere operata nella prospettiva della continuità aziendale se rilevata nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso <span style="text-decoration: underline;">prima del 23 febbraio 2020</span> (anche se non ancora approvato).Ciò al fine di neutralizzare gli effetti devianti dell’attuale crisi economica e lasciando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche (e soprattutto) per i terzi.<h4>- Disapplicazione della postergazione dei finanziamenti soci<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a></h4>È disposta la disapplicazione degli articoli 2467 (dettato in materia di S.r.l., ritenuto estensibile alle S.p.A. a ristretta base azionaria) e 2497-<em>quinquies</em> del Codice Civile in materia di postergazione del rimborso dei finanziamenti effettuati - dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020 - da soci e da chi esercita attività di direzione e coordinamento.La misura si prefigge quindi di incentivare, nel contesto dell’attuale situazione emergenziale, il coinvolgimento di tali soggetti nella raccolta di risorse finanziarie utili alla continuazione aziendale.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.</em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: <a href="mailto:corporate.commercial@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">corporate.commercial@advant-nctm.com</a> o ai seguenti professionisti:</em>&nbsp;<em><a href="mailto:p.gallarati@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Paolo Gallarati</a>,&nbsp;</em><em><a href="mailto:l.cavagnaro@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Luca Cavagnaro</a> o&nbsp;</em><em><a href="mailto:f.federici@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Filippo Federici</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Art. 6 “<em>Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale sociale</em>” del Decreto Liquidità.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Art. 7 “<em>Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio</em>” del Decreto Liquidità.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> Art. 8 “<em>Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società</em>” del Decreto Liquidità.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5281</guid>
                        <pubDate>Fri, 10 Apr 2020 05:59:48 +0200</pubDate>
                        <title>FUSIONI &amp; ACQUISIZIONI | &lt;i&gt;Golden Powers&lt;/i&gt; | Emergenza Coronavirus: limiti agli investimenti esteri in società operanti in settori strategici</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/fusioni-acquisizioni-golden-powers-emergenza-coronavirus-limiti-agli-investimenti-esteri-in-societa-operanti-in-settori-strategici</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ha ampliato in maniera sostanziale, seppure provvisoriamente, i poteri di veto e di indirizzo del Governo (cc.dd. <strong>Golden Powers</strong>) esercitabili quando imprese “strategiche” divengono oggetto di acquisizione ovvero intraprendono operazioni straordinarie.</p><h2>1. Disciplina di base - le imprese strategiche</h2><p>La fonte primaria che disciplina i Golden Powers è il D.L. 15 marzo 2012, n. 21<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>, che individua l’ambito di applicazione di tali poteri – che devono essere esercitati sulla base di criteri obiettivi e non discriminatori – nei settori (<i>i</i>) della difesa e sicurezza nazionale e (<i>ii</i>) dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni. La normativa secondaria di attuazione ha identificato le specifiche attività di rilevanza strategica e dunque le imprese soggette ai poteri speciali del Governo qui in esame.</p><p>Nel settore della difesa e sicurezza nazionale, sono soggette ai poteri speciali del Governo, fra le altre, le imprese esercenti attività di ricerca, progettazione e produzione di sistemi di guerra elettronica, velivoli a pilotaggio remoto, sistemi idonei a contrastare ordigni esplosivi improvvisati, sistemi missilistici avanzati, tecnologie di riduzione della segnatura <i>radar</i><a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>.</p><p>Nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, soggette ai poteri speciali del Governo sono invece, fra le altre, le imprese titolari di attivi strategici quali la rete nazionale di trasporto del gas naturale, o di trasmissione dell'energia elettrica, i porti o aeroporti di interesse nazionale, le reti ferroviarie nazionali di rilevanza per le reti trans-europee, gli impianti utilizzati per la fornitura dell'accesso agli utenti finali dei servizi a banda larga e ultralarga, le reti a lunga distanza<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>.</p><h4>1.1 Difesa e sicurezza nazionale</h4><p>Il D.L. 21/2012 disciplina, unitamente alla normativa secondaria di attuazione<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>, sia talune operazioni straordinarie poste in essere dall’impresa, sia le acquisizioni di partecipazioni rilevanti da parte di terzi.</p><h5>1.1.1 Operazioni straordinarie</h5><p>Tra le operazioni straordinarie soggette alla disciplina speciale rientrano le operazioni di fusione o scissione, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o di società controllate, il trasferimento all'estero della sede sociale, le modifiche dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società, la modifica di clausole statutarie di limitazioni del diritto di voto oltre determinate soglie di partecipazione (eventualmente adottate ai sensi dell'art. 2351, terzo comma, c.c., ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.L. 31 maggio 1994, n. 332), le cessioni di diritti reali o di utilizzo relativi a beni materiali o immateriali, o l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego.</p><p>La società interessata da tali operazioni (e, quindi, l’organo amministrativo della stessa) deve trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un’informativa completa sulla delibera da adottare ovvero sull’atto o operazione da compiere. Entro 45 giorni da tale comunicazione, il PCM potrà:</p><ul><li data-list-item-id="eae4e4535b7040cb4c5988719ef022bb4">imporre alla società il rispetto di specifiche condizioni finalizzate ad assicurare adeguata tutela agli interessi essenziali della difesa e sicurezza nazionale; ovvero</li><li data-list-item-id="e42fe06f2321a1f2be3689faf0f61c62e">vietare in modo assoluto l’operazione deliberata, qualora non vi siano misure sufficienti a consentirne l’attuazione senza pregiudizio per tali preminenti interessi pubblici.</li></ul><p>In pendenza del termine per l’adozione dell’eventuale decisione del Governo, l’efficacia delle delibere e degli atti resta in ogni caso sospesa e, pertanto, è fatto divieto alla società di darvi esecuzione. Qualora il termine scada senza che il PCM abbia comunicato alla società la decisione di avvalersi dei poteri speciali, il regime di sospensione viene meno e alla società è consentito procedere con l’attuazione dell’operazione deliberata.</p><h5>1.1.2 Acquisizioni di partecipazioni</h5><p>Sono soggette ai Golden Powers del Governo le acquisizioni, da chiunque effettuate, in conseguenza delle quali l’acquirente venga a detenere una partecipazione superiore alle soglie del 5% (3% nel caso di società quotate), 10%, 15%,20%, 25% e 50% del capitale sociale con diritto di voto della società interessata. Nel computo della partecipazione rilevante si deve tenere conto anche della partecipazione detenuta da terzi con cui l'acquirente abbia stipulato i patti parasociali previsti dall'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, o dall'articolo 2341-<i>bis</i> c.c.</p><p>L’acquirente è obbligato a comunicare l’operazione di acquisizione al PCM entro 10 giorni, trasmettendo allo stesso tutte le informazioni necessarie, ivi compresa una descrizione generale del progetto di acquisizione, dell’acquirente e del suo ambito di operatività. Entro 45 giorni da tale comunicazione<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a>, il Governo può:</p><ul><li data-list-item-id="e7157199512e0bf6504bf5b14b6aa4413">imporre all’acquirente il rispetto di specifiche prescrizioni o condizioni relative alla sicurezza degli approvvigionamenti, alla sicurezza delle informazioni, ai trasferimenti tecnologici, al controllo delle esportazioni; ovvero</li><li data-list-item-id="e06ac0fd80e9566540c0b5001034d7220">vietare in modo assoluto l’acquisizione.</li></ul><p>In pendenza del termine di 10 giorni per la comunicazione dell’acquisizione e di quello di 45 giorni per la comunicazione dell’eventuale decisione del Governo, l’esercizio dei diritti di voto e dei poteri amministrativi per la partecipazione acquistata (nell’improbabile ipotesi che le parti non si siano fermate al <i>signing</i> di un contratto condizionato, ma abbiano perfezionato il <i>closing</i>) rimane sospeso. Qualora il termine di 45 giorni scada senza che il PCM abbia comunicato all’acquirente la decisione di avvalersi dei poteri speciali, pur non essendo espressamente previsto dalla norma, deve ritenersi che il regime di sospensione venga meno e che l’acquirente sia ammesso ad esercitare tali diritti e poteri amministrativi.</p><h5>1.1.3. Telecomunicazioni a banda larga con tecnologia 5G</h5><p>Il D.L. 21/2012 sottopone alla supervisione del Governo anche particolari operazioni relative ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, in quanto strettamente connesse al settore strategico della difesa e sicurezza nazionale. Si tratta dei contratti o accordi aventi ad oggetto l'acquisizione, a qualsiasi titolo, di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti tali servizi, ovvero l'acquisizione, a qualsiasi titolo, di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione.</p><p>L’impresa che abbia concluso tali contratti con soggetti esterni all’Unione Europea è tenuta a darne comunicazione entro 10 giorni al PCM, il quale, entro 30 giorni, può imporre l’adozione di specifiche prescrizioni o condizioni ovvero può vietarne l’esecuzione.</p><h4>1.2 Energia, trasporti e comunicazioni</h4><p>Il D.L. 21/2012 disciplina, unitamente alla normativa secondaria di attuazione<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a>, sia determinate operazioni straordinarie, sia le acquisizioni di partecipazioni di controllo da parte di soggetti esterni all’Unione Europea, ivi incluse imprese comunitarie controllate, direttamente o indirettamente, da società che non hanno sede in uno Stato Membro<a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a>.</p><h5>1.2.1 Operazioni straordinarie</h5><p>La disciplina speciale investe tutte le operazioni che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo, della disponibilità o della destinazione delle risorse strategiche in esame a favore di chiunque, comprese le operazioni di fusione o scissione, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o di società controllate, il trasferimento all'estero della sede sociale, e le atre operazioni di cui al paragrafo 1.1.1 che precede.</p><p>La società che intenda intraprendere una delle menzionate operazioni straordinarie è tenuta a trasmettere al PCM un’informativa completa sull’operazione entro 10 giorni dall’adozione della relativa delibera, comunque prima che vi sia data attuazione. Entro 45 giorni da tale comunicazione<a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a>, il Governo può:</p><ul><li data-list-item-id="eb9998b7396b397e7e8724dc4a5a8ca51">imporre alla società l’adozione di specifiche prescrizioni o condizioni che assicurino adeguata tutela agli interessi pubblici relativi al rispettivo settore strategico; ovvero</li><li data-list-item-id="eef38f09d05404b64739f8d0e4ba6b47d">vietare in modo assoluto l’operazione deliberata, qualora non vi siano misure sufficienti a consentirne l’attuazione senza pregiudizio per tali preminenti interessi pubblici.</li></ul><p>In pendenza del termine di 10 giorni per la comunicazione della delibera o dell’operazione e di quello di 45 giorni per la comunicazione dell’eventuale decisione del PCM, l’efficacia delle stesse resta in ogni caso sospesa e, pertanto, è fatto divieto alla società di darvi esecuzione. Qualora il termine di 45 giorni sia scaduto senza che il PCM abbia comunicato alla società la decisione di avvalersi dei poteri speciali sopraindicati, il regime di sospensione viene meno e alla società è consentito procedere con l’attuazione dell’operazione deliberata.</p><h5>1.2.2 Acquisizioni di controllo</h5><p>Con riguardo alle acquisizioni di partecipazioni di controllo nelle società titolari dei suddetti attivi rilevanti intraprese da parte di soggetti esterni all’Unione Europea, l’acquirente ha l’obbligo di darne comunicazione al PCM entro 10 giorni, unitamente ad ogni informazione utile alla descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operatività.</p><p>Entro 45 giorni da tale comunicazione, qualora l’acquisizione possa recare grave pregiudizio agli interessi pubblici relativi ai citati settori strategici, ovvero costituisca una minaccia per la sicurezza nazionale o per l’ordine pubblico, il PCM può:</p><ul><li data-list-item-id="ea776a727775c356d54e2544bc740d795">imporre all’acquirente l'assunzione di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi; ovvero</li><li data-list-item-id="e2840a805c988e991ec96ed9bd998683d">vietare in modo assoluto l’acquisizione in casi eccezionali di rischio per la tutela di tali interessi, non eliminabili attraverso l'assunzione di impegni da parte dell’acquirente.</li></ul><p>In pendenza del termine di 10 giorni per la comunicazione dell’acquisizione e di quello di 45 giorni per la comunicazione dell’eventuale decisione del PCM, l’esercizio dei diritti di voto e dei poteri amministrativi per la partecipazione acquistata (nell’improbabile ipotesi che l’acquisizione sia stata già perfezionata) rimane sospeso. Qualora il termine di 45 giorni sia scaduto senza che il PCM abbia comunicato all’acquirente la decisione di avvalersi dei poteri speciali sopraindicati, pur non essendo espressamente previsto dal Decreto Legge, deve ritenersi che il regime di sospensione venga meno e che l’acquirente sia ammesso ad esercitare tali diritti e poteri.</p><h4>1.3 Le sanzioni</h4><p>La violazione delle disposizioni descritte è sanzionata sia sul piano dell’invalidità degli atti posti in essere, sia sul piano economico.</p><h5>1.3.1 Invalidità degli atti</h5><p>Con riferimento alle operazioni straordinarie, la violazione del veto o delle prescrizioni imposte dal Governo comporta la nullità della relativa delibera o atto. Inoltre, qualora sia stata iniziata l’esecuzione dell’operazione sottostante, il Governo potrà pretendere il ripristino della situazione anteriore. Inoltre, qualora l’operazione abbia ricevuto esecuzione nonostante il regime di sospensione, il Governo può pretendere il ripristino della situazione anteriore con lo stesso provvedimento contenente la decisione sul veto o sull’imposizione di speciali misure di attuazione.</p><p>Per quanto concerne le acquisizioni di partecipazioni, ai fini delle sanzioni applicabili è necessario distinguere a seconda che il Governo si sia limitato ad imporre specifiche prescrizioni, ovvero abbia vietato in assoluto il compimento dell’operazione. Nel primo caso, alla violazione delle prescrizioni segue (<i>i</i>) la nullità delle delibere e degli atti compiuti, (<i>ii</i>) la sospensione automatica dei diritti di voto e poteri amministrativi per la partecipazione acquistata fintantoché perduri la violazione, (<i>iii</i>) e la nullità delle delibere successivamente adottate con il voto determinante dell’acquirente per tale partecipazione.</p><p>Invece, la violazione del divieto assoluto di portare a compimento l’operazione si traduce nell’obbligo dell’acquirente di procedere all’alienazione della partecipazione acquistata entro un anno. In caso di mancata alienazione, provvede il Tribunale competente su istanza del PCM. Anche in questa ipotesi, è prevista la sospensione dei diritti di voto e poteri amministrativi per le partecipazioni acquistate, con conseguente nullità delle delibere adottate con il voto determinante dell’acquirente.</p><h5>1.3.2 Sanzioni pecuniarie</h5><p>Con riguardo alle operazioni straordinarie e alle acquisizioni di partecipazioni, alla violazione della sopra descritta disciplina è collegata l’applicazione di sanzioni pecuniarie determinate in un importo pari al doppio del valore dell’operazione, e comunque non inferiore all’1% del fatturato realizzato dall’impresa in questione nell’ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.</p><p>Invece, per le operazioni nel settore dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, le sanzioni pecuniarie applicabili in caso di violazione della relativa disciplina sono fissate in un importo compreso tra il 25% e il 150% del valore dell’operazione.</p><h4>1.4 Esclusioni</h4><p>È opportuno precisare che le operazioni effettuate nell’ambito dello stesso gruppo di società sono espressamente escluse dall’ambito di applicazione della disciplina in esame, ferma restando la necessaria osservanza degli obblighi di notifica.</p><p>Tuttavia, l’esclusione in questione non si applica in presenza di elementi informativi circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e sicurezza nazionale, ovvero per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.</p><h2>2. Il D.L. 23/2020</h2><p>Gli artt. 15 e 16 del D.L. 23/2020 estendono i poteri speciali del Governo alle imprese operanti in settori strategici ulteriori, allo scopo di evitare che risorse di rilevanza strategica nazionale possano essere acquisite da soggetti che approfittino delle condizioni di difficoltà economica e finanziaria conseguenti all’attuale emergenza sanitaria.</p><p>In primo luogo, il D.L. 23/2020 estende la disciplina speciale prevista per i settori dell’energia, trasporti e comunicazioni (paragrafo 1.2 che precede) a tutte le acquisizioni, da chiunque effettuate, di partecipazioni nelle società che detengono beni e rapporti nei settori indicati dall’art. 4, par. 1, del Regolamento (UE) 19 marzo 2019, n. 452.</p><p>Si tratta, in particolare: (a) delle infrastrutture, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l'energia, &nbsp;i trasporti, l'acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l'archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie (incluso nei settori creditizio e assicurativo), nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture; (b) delle tecnologie critiche e dei prodotti a duplice uso di cui all'art. 2, punto 1, del Regolamento (CE) 5 maggio 2009, n. 428, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie; (c) della sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare; (d) dell’accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; (e) della libertà e il pluralismo dei media. Tale regime resterà in vigore solo fino all’emanazione di un successivo decreto che individui più specificamente le risorse ritenute di rilevanza strategica nazionale.</p><p>In secondo luogo, fino al 31 dicembre 2020, la disciplina speciale relativa ai settori dell’energia, trasporti e comunicazioni è in ogni caso estesa alle:</p><ul><li data-list-item-id="ea09f57cd5563285553eb1163da4ae41d">operazioni societarie di carattere straordinario, tra cui fusioni, scissioni, trasferimenti di azienda, di rami di essa o di società controllate, il trasferimento della sede legale all’estero, che abbiano per effetto modifiche nella titolarità, nel controllo, nella disponibilità o nella destinazione di beni e rapporti nei settori suindicati di cui all’art. 4, par. 1 del Regolamento (UE) 452/2019;</li><li data-list-item-id="e32409f60d7dd98153a242fe0a50a46b6">acquisizioni di partecipazioni di controllo nelle società che detengono attivi strategici nei settori dell’energia, trasporti e comunicazioni, ovvero in quelle che detengono beni e rapporti nei settori suindicati di cui all’art. 4, par. 1 del Regolamento (UE) 452/2019, intraprese da parte di soggetti esteri anche appartenenti all’Unione Europea;</li><li data-list-item-id="edfbb61d51b1079d98dfc8c4c53b9ae7f">acquisizioni di partecipazioni nelle medesime società di cui al punto che precede, intraprese da parte di soggetti esteri non appartenenti all’Unione Europea, per effetto delle quali questi vengano a detenere una quota dei diritti di voto o del capitale sociale pari al 10%, tenuto conto anche delle partecipazioni già detenute direttamente o indirettamente, purché il valore complessivo dell’investimento sia pari ad almeno Euro 1 milione. La disciplina torna poi ad applicarsi in caso di successivo superamento delle soglie del 15%, 20%, 25% e 50%. Nel computo della partecipazione rilevante si tiene conto anche delle partecipazioni eventualmente detenute da terzi con cui l'acquirente abbia stipulato patti parasociali.</li></ul><p>Vale la pena notare che la menzione delle infrastrutture e tecnologie critiche per la salute acquista particolare rilievo alla luce della raccomandazione della Commissione Europea, formulata con comunicazioni del 13 e 25 marzo 2020, ai governi degli Stati Membri di fare ricorso ai poteri speciali loro riservati dai rispettivi ordinamenti al fine di scongiurare il rischio che soggetti esteri, approfittando della attuale emergenza sanitaria, acquistino il controllo e la disponibilità di risorse strategiche nel settore sanitario.</p><p>Il D.L. 23/2020 chiarisce infine che, anche in assenza di notifica da parte dei soggetti interessati, il Governo può esercitare i poteri di veto e di indirizzo previsti dalla disciplina speciale, e quindi vietare dette operazioni straordinarie e di acquisizione ovvero richiederne l’attuazione nel rispetto di particolari misure.</p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.</i></p><p><i>Per ulteriori informazioni si prega di contattare </i><a href="mailto:p.corigliano@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener"><i>Piero Corigliano</i></a><i>.</i></p><p><a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Convertito con modificazioni dalla L. 11 maggio 2012, n. 56, e successivamente modificato dal D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Cfr. D.P.C.M. 6 giugno 2014, n. 108.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> Cfr. D.P.R. 25 marzo 2014, n. 85.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> Cfr. D.P.R. 19 febbraio 2014, n.35.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente o trasmettere richieste istruttorie a soggetti terzi, il termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle stesse, che devono essere rese dall’acquirente entro 10 giorni o dai soggetti terzi entro 20 giorni. Le richieste di informazioni e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza della notifica, il termine di 45 giorni decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a> Cfr. D.P.R. 25 marzo 2014, n. 86.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a> La normativa si applica anche in relazione a società che abbiano sede in uno Stato Membro, qualora sussistano elementi che indichino un comportamento elusivo rispetto all'applicazione della disciplina.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a> Valgono, <i>mutatis mutandis</i>, le precisazioni di cui alla precedente nota n. 5 in ordine alla sospensione del termine qualora si renda necessario un supplemento istruttorio.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 10 Apr 2020 04:40:25 +0200</pubDate>
                        <title>&lt;i&gt;Green Bond&lt;/i&gt; e &lt;i&gt;Green Loan&lt;/i&gt;: quando la finanza può dirsi “verde”</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>In un momento in cui l’attenzione di tutti è catalizzata dalla pandemia del COVID-19, affrontare il tema della “<em>green finance</em>” potrebbe apparire di scarsa attualità. In realtà, da più parti si richiede che, passata l’emergenza, nella “ricostruzione” <em>post</em>-<em>virus</em>, venga riconsiderato il paradigma dello sviluppo economico in chiave ESG, favorendo investimenti responsabili che tengano conto del loro impatto ambientale (E di <em>Environment</em>) e sociale (S di <em>Social</em>), e che promuovano un miglior governo societario (G di <em>Governance</em>)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>. D’altro canto banche d’affari e grandi investitori internazionali sembrano convinti, guardando oltre la contingenza, che questi investimenti saranno il <em>trend</em> del prossimo decennio<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>.Per affrontare il tema degli investimenti volti mitigare il cambiamento climatico ovvero a consentire gli adeguamenti necessari a tale cambiamento (E di <em>Environment</em>) può essere utile prendere le mosse dall’Accordo adottato alla conferenza sul clima di Parigi (COP21) e siglato nel dicembre 2015 da 195 paesi. Tale accordo si pone tra gli altri, l’obiettivo di stimolare l’afflusso di capitali privati nei settori della <em>green economy</em> e promuovere lo sviluppo di una finanza eco-sostenibile ed a tale obbiettivo ha dedicato una disposizione <em>ad hoc</em>. L’art.2, comma 1, prevede infatti che l’Accordo miri a “<em>rafforzare la risposta alla minaccia mondiale posta dai cambiamenti climatici</em>” tra l’altro “<em>rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas ad effetto serra e resiliente al clima</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>”. Ciò dovrà realizzarsi attraverso l’offerta di prodotti finanziari che contribuiscano allo sviluppo di un’economia a basso impatto ambientale.Un ruolo centrale è assunto quindi dal coinvolgimento del settore privato. Nella proposta per un Green Deal europeo adottata dalla Commissione Europea l’11 dicembre 2019 si riconosce che “<em>il settore privato sarà determinante per finanziare la transizione verde</em>” e che “<em>servono segnali sul lungo periodo per indirizzare i flussi finanziari e di capitale verso gli investimenti verdi ed evitare gli attivi non recuperabili</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>”Si utilizza il termine <em>green loans</em> e <em>green bonds</em> per indicare gli strumenti del mercato creditizio e dei capitali che sono emessi allo scopo di finanziare progetti “<em>green</em>” aventi un impatto positivo per l’ambiente<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a>.Vale la pena sin da ora evidenziare che una definizione univoca e vincolante di <em>green loan</em> e <em>green bond</em> non è attualmente rintracciabile a livello nazionale, eurounitario o internazionale, in quanto le numerose iniziative<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a> promosse da organismi pubblici o privati in questo settore si sono – almeno per ora – arrestate al livello di mere raccomandazioni, la cui attuazione avviene su base volontaria.Tra tali iniziative le più importanti in tale contesto paiono essere state intraprese dalla <em>Loan Market Association</em> (o anche “<strong>LMA</strong>”) e dall’<em>International Capital Market Association</em> (o anche “<strong>ICMA</strong>”), la cui attività ha condotto alla pubblicazione, rispettivamente, dei <em>Green Loan Principles</em> e dei <em>Green Bond Principles</em>.Con riferimento al più attivo mercato dei <em>green bond</em>, allo stato attuale le linee guida redatte dall’ICMA costituiscono lo strumento maggiormente utilizzato nel mercato obbligazionario, inclusa Borsa Italiana<a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a>, per l’emissione di <em>green bond</em>: per fare un esempio, ENEL ha utilizzato i <em>Green Bond Principles</em> per qualificare come verdi i tre <em>bond</em> collocati di recente sul mercato europeo per un totale di 3,50 miliardi di euro<a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a>.In una direzione diversa sembra invece muoversi l’Unione Europea, che mira alla creazione di un quadro legislativo vincolante in materia di finanza sostenibile.Il primo passo in questa direzione è stato fatto nel marzo 2018, con l’adozione da parte della Commissione Europea di un piano onnicomprensivo per la promozione della finanza sostenibile (<em>Action Plan on sustainable finance</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a>). Il più importante tra gli obiettivi promossi dalla Commissione è la creazione di un sistema unificato di classificazione delle attività sostenibili (c.d. Tassonomia) valevole per tutti gli Stati Membri, che chiarisca cosa è <em>green</em> da un punto di vista economico.L’armonizzazione dei criteri per la classificazione delle attività sostenibili costituisce un elemento essenziale per sostenere ed incentivare il flusso di capitali in tale settore, permettendo agli investitori di beneficiare di una maggiore trasparenza informativa, con la conseguente diminuzione dei costi necessari per comparare le opportunità di finanziamento <em>green</em> presenti nei diversi Stati Membri. Inoltre, la Tassonomia riduce la frammentazione del mercato unico e costituisce un incentivo per le imprese ad adattare uniformemente il proprio modello di sviluppo per renderlo eco-sostenibile, favorendo una maggiore attrazione degli investimenti dedicati a questo settore. Da ultimo, un sistema unico di classificazione tutela anche la leale concorrenza tra imprese riducendo il rischio di<em> green-washing</em>, ossia la pratica di classificare come ecologiche attività economiche che non lo sono.A tale scopo, la Commissione ha istituito il <em>Technical Expert Group on sustainable finance</em> (in breve, “<strong>TEG</strong>”), il cui lavoro ha condotto alla stesura di una prima bozza di “<em>EU Green Bond standard</em> ”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a>, ossia delle linee guida – per ora anch’esse di carattere non vincolante – per l’emissione di <em>European Green Bond</em>. Si tratta di obbligazioni i cui proventi sono destinati esclusivamente al finanziamento o rifinanziamento, in tutto od in parte, di nuovi o già esistenti <em>Green Project</em>, ossia progetti che contribuiscono al perseguimento degli obiettivi ambientali indicati nella Tassonomia.Infine, il 18 dicembre 2019 il Consiglio ed il Parlamento Europeo hanno raggiunto un accordo – per ora meramente politico – su una proposta di Regolamento per la definizione di una Tassonomia europea (proposta COM/2018/353 <em>final</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[11]</a>, o anche il “<strong>Regolamento Tassonomia</strong>”).</p><h2>L’Azione dell’ICMA: i <em>Green Bond Principles</em></h2>In assenza di criteri vincolanti per la classificazione delle obbligazioni verdi, un ruolo chiave nello sviluppo del settore è stato assunto dai<em> Green Bond Principles</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B12%5D">[12]</a> redatti dall’ICMA, la cui adozione avviene su base volontaria da parte del singolo emittente.L’ICMA definisce<em> green bond</em> i prestiti obbligazionari di qualunque tipo i cui proventi sono utilizzati esclusivamente per finanziare o rifinanziare, in tutto o in parte, nuovi o già esistenti “<em>Green Project</em>”, e le cui caratteristiche rispettano i quattro Principi, ossia:<ul> <li><strong>Uso dei Proventi</strong> (in inglese, <em>Use of Proceeds</em>);</li> <li><strong>Processo di Selezione e Valutazione del Progetto</strong> (in inglese, <em>Process for Project Evaluation and Selection</em>);</li> <li><strong>Gestione dei Proventi</strong> (in inglese, <em>Management of Proceeds</em>); e</li> <li><strong>Reporting</strong> (in inglese, <em>Reporting</em>).</li></ul><p>&nbsp;</p><h2>Il primo Principio: <em>Use of Proceeds</em></h2>Il primo principio che deve essere rispettato da un’obbligazione verde è quello della destinazione dei proventi derivanti dall’emissione del prestito ad investimenti in <em>Green Project</em>, con ciò intendendosi quei progetti che perseguono il raggiungimento di uno dei cinque obiettivi ambientali indicati dai <em>Green Bond Principles</em>, ossia:<ul> <li>la mitigazione del cambiamento climatico;</li> <li>l’adattamento al cambiamento climatico;</li> <li>la conservazione delle risorse naturali;</li> <li>la preservazione della biodiversità; e</li> <li>la prevenzione ed il controllo dell'inquinamento.</li></ul><p>I <em>Green Bond Principles</em> individuano inoltre un elenco esemplificativo e non esaustivo di categorie di <em>Green Project</em>, (come lo sviluppo delle energie rinnovabili, il miglioramento dell’efficienza energetica, il controllo e la prevenzione dell’inquinamento, l’uso e la gestione delle risorse naturali in modo ecosostenibile, gli investimenti in trasporti a zero-emissioni, l’adattamento al cambiamento climatico etc.) specificando che tra i <em>Green Project</em> possono annoverarsi anche gli investimenti relativi o comunque connessi a questi ultimi, come le spese in ricerca e sviluppo.Assumendo un ruolo centrale l’investimento in <em>Green Project</em> è necessario individuare le caratteristiche tecniche dei progetti e quali obiettivi ed attività possano considerarsi eco-sostenibili. Per espressa scelta dell’ICMA, un’individuazione approfondita delle attività eco-sostenibili è rimessa alle tassonomie elaborate da altre autorevoli organizzazioni internazionali operanti nei settori della finanza verde, tra cui la <em>European Investment Bank</em>, la <em>Climate Bond Initative</em> ed il <em>Technical Expert Group on sustainable finance</em> istituito dalla Commissione Europea<a href="/news-e-approfondimenti#%5B13%5D">[13]</a>.La definizione di <em>green bond</em> è dunque “funzionale”, in quanto dipende dal tipo di progetto finanziato, mentre non assumono rilievo le caratteristiche del singolo emittente<a href="/news-e-approfondimenti#%5B14%5D">[14]</a>.</p><h2>Il secondo Principio: <em>Process for Project Evaluation and Selection</em></h2>Tra gli obiettivi dei <em>Green Bond Principles</em> vi è poi quello di incentivare il raggiungimento di un elevato livello di trasparenza nel processo di selezione e successivo sviluppo dell’investimento <em>green</em> da finanziare, a beneficio ultimo dei sottoscrittori del <em>bond</em>.Una volta che l’emittente ha individuato le attività in cui investire i proventi derivanti dall’emissione del <em>bond</em> e gli obiettivi ecosostenibili da raggiungere, è necessario che siano resi noti ai potenziali sottoscrittori i criteri attraverso cui l’emittente ha qualificato il proprio progetto come <em>green</em>, attraverso un’informativa ad ampio spettro che collochi il progetto all’interno della generale politica ambientale dell’emittente.In questa fase, un ausilio nel processo di valutazione della sostenibilità ambientale del progetto può essere fornito dai revisori esterni<a href="/news-e-approfondimenti#%5B15%5D">[15]</a>. Il loro coinvolgimento, pur non essendo un requisito necessario dei <em>green bond</em>, viene tuttavia incoraggiato dall’ICMA e richiesto espressamente per la quotazione in alcuni mercati obbligazionari, tra cui Borsa Italiana<a href="/news-e-approfondimenti#%5B16%5D">[16]</a>.I <em>Green Bond Principles</em> individuano diversi tipi di revisione esterna: (<em>i</em>) la c.d. <em>Second Party Opinion</em>, consiste nel giudizio reso da un esperto indipendente circa la conformità del progetto (o anche, più ampiamente, dell’intera politica di investimenti dell’emittente) rispetto ai quattro Principi; (<em>ii</em>) la <em>Verification</em> consiste nella valutazione di conformità di alcuni aspetti del Progetto (l’uso dei proventi, le modalità di <em>reporting</em>, le caratteristiche degli <em>asset</em> coinvolti, ecc.) rispetto ad uno o più criteri di valutazione; (<em>iii</em>) la <em>Certification</em> valuta il <em>green bond</em> rispetto ad uno <em>standard</em> generalmente riconosciuto (ad esempio, lo <em>standard</em> ISO 14030 che è in corso di elaborazione); infine (<em>iv</em>) lo <em>Scoring</em> o <em>Rating</em>, che viene fornito da esperti indipendenti altamente qualificati (come le agenzie di <em>rating</em>) i quali emettono il proprio giudizio in base ad una metodologia di <em>scoring</em>.<h2>Il terzo ed il quarto Principio: <em>Management of Proceeds</em> e <em>Reporting</em></h2>Una volta che il prestito obbligazionario è stato sottoscritto e versato, i <em>Green Bond</em> <em>Principles</em> richiedono che sia garantito agli investitori un elevato livello di trasparenza circa le modalità di utilizzo dei fondi raccolti e l’andamento delle attività oggetto dell’investimento.A tal fine, deve essere in primo luogo garantita la tracciabilità delle somme raccolte dagli investitori. Il Principio <em>Management of the Proceeds</em> richiede che l’emittente predisponga adeguati processi interni (anche attraverso uno o più conti a ciò dedicati) per tenere costantemente traccia dell’utilizzo dei proventi raccolti, e della percentuale di questi allocata su ciascun <em>Green Project</em> legato all’emissione.Quest’attività, oltre a garantire un efficiente gestione dei fondi raccolti, è funzionale all’attuazione del <em>Reporting</em>, al fine di mantenere e rendere tempestivamente disponibili ai sottoscrittori – ove necessario e comunque con frequenza almeno annuale – informazioni aggiornate circa l’uso dei proventi.E’ richiesta infatti la redazione di un <em>report</em> annuale<a href="/news-e-approfondimenti#%5B17%5D">[17]</a>, da predisporsi in base a criteri sia qualitativi che quantitativi, che deve contenere diverse informazioni sullo sviluppo dei <em>Green Project</em> quali, ad esempio, la percentuale dei proventi che viene destinata a ciascun <em>Green Project</em> (o ad uno specifico portfolio di attività), i criteri di allocazione dei medesimi, una valutazione<em> ex-ante</em> dell’impatto ambientale atteso per ciascun anno e per l’intera durata dell’investimento<a href="/news-e-approfondimenti#%5B18%5D">[18]</a>.<h2>L’Azione dell’LMA: i <em>Green Loan Principles</em></h2>Sul lato dei finanziamenti <em>green</em> alle imprese, l’LMA ha elaborato i <em>Green Loan Principles</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B19%5D">[19]</a>, la cui struttura riprende in larga parte quella dei Principi ICMA.I <em>Green Loan Principles</em> definiscono <em>Green Loan</em> i finanziamenti di qualunque tipo i cui proventi sono utilizzati esclusivamente per finanziare o rifinanziare, in tutto o in parte, nuovi o già esistenti “<em>Green Project</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B20%5D">[20]</a>. Come per i<em> Green Bond</em>, anche i <em>Green Loan</em> devono rispettare i quattro Principi, con alcune specificazioni volte ad adattarli alla struttura dei finanziamenti:<ul> <li><strong>Uso dei Proventi</strong> (<em>Use of Proceeds</em>): la documentazione contrattuale dovrà contenere una descrizione appropriata delle attività sostenibili cui è destinato il finanziamento e, per i finanziamenti strutturati con più linee di credito, si prevede la possibilità di qualificare come green una o più delle tranches rese disponibili;</li> <li><strong>Processo di Selezione</strong> <strong>e Valutazione del Progetto</strong> (<em>Process for Project Evaluation and Selection</em>): la documentazione da fornire alle banche in sede di strutturazione del finanziamento dovrà comprendere anche l’individuazione degli obiettivi ecosostenibili da raggiungere, nonché i criteri attraverso cui il <em>borrower</em> ha qualificato il proprio progetto come <em>green</em>, assieme ad una informativa più ampia circa la propria politica ambientale. Anche l’LMA si limita a raccomandare il ricorso ad un revisore esterno<a href="/news-e-approfondimenti#%5B21%5D">[21]</a>;</li> <li><strong>Gestione dei Proventi</strong> (<em>Management of Proceeds</em>): anche per i <em>Green Loan</em>, va garantita la tracciabilità delle somme erogate, predisponendo conti dedicati ed adeguati processi interni. In sede di strutturazione del finanziamento, potrebbe essere richiesta l’apertura di uno o più green account dove accreditare le somme del finanziamento; e</li> <li><strong>Reporting</strong> (<em>Reporting</em>): il <em>borrower</em> deve rendere tempestivamente disponibili ai finanziatori– ove necessario e comunque con frequenza almeno annuale – informazioni aggiornate circa l’uso delle somme erogate, la loro allocazione e lo sviluppo dei progetti, assieme ad una valutazione dell’impatto ambientale atteso.</li></ul><p>I <em>Green Loan Principles</em> trovano applicazione anche per i finanziamenti concessi mediante linee di credito <em>revolving</em>, con la necessità di approntare i dovuti accorgimenti per garantire che la destinazione delle somme ai progetti sia adeguatamente documentata e tracciata. I <em>Green Loan Principles</em>, inoltre, rimettono alle parti il compito di determinare la soluzione più adeguata a garantire che l’uso delle somme di una linea <em>revolving</em> avvenga in conformità ai Principi, suggerendo che si potrebbe ricorrere ad una precisa identificazione degli <em>asset</em> cui il finanziamento è destinato o, alternativamente, a stringenti <em>covenant</em> informativi circa l’utilizzo delle somme erogate a valere sulla linea.</p><h2>L’Azione dell’Unione Europea: il Regolamento Tassonomia</h2>Come anticipato in precedenza, il 18 dicembre 2019, Consiglio e Parlamento Europeo hanno raggiunto un’intesa politica<a href="/news-e-approfondimenti#%5B22%5D">[22]</a> sul Regolamento Tassonomia.Il Regolamento Tassonomia consiste in un accordo quadro di riferimento per la creazione di un unico sistema classificatorio delle attività eco-sostenibili, che si applica:<ul> <li>ai partecipanti ai mercati finanziari che offrono prodotti finanziari, come definiti nel Regolamento (UE) 2019/2088 (<em>Disclosure Regulation</em>), i quali dovranno fornire informazioni circa la sostenibilità dell’investimento relativo al prodotto offerto nelle informazioni pre-contrattuali e nei <em>report</em> periodici che sono tenuti a presentare;</li> <li>alle imprese sottoposte alla Direttiva 2014/95/EU (<em>Non-financial reporting Directive</em>), che dovranno fornire ulteriori informazioni circa la sostenibilità delle proprie attività produttive; e</li> <li>agli Stati Membri ed all’Unione, che ne dovranno tenere conto per l’adozione di qualunque misura che disciplini l’emissione di prodotti finanziari od obbligazioni qualificabili come <em>green</em>.</li></ul><p>Il Regolamento dispone che un’attività economica si considera sostenibile da un punto di vista ambientale quando, in primo luogo, contribuisce sostanzialmente (criterio del <em>substantially contribute</em>) ad uno o più degli obiettivi ambientali indicati all’Articolo 5 del Regolamento, ossia:</p><ul> <li>mitigazione del cambiamento climatico;</li> <li>adattamento al cambiamento climatico;</li> <li>protezione e sfruttamento sostenibile dell’acqua e delle risorse marine;</li> <li>transizione verso un’economia circolare;</li> <li>prevenzione e controllo dell’inquinamento; e</li> <li>protezione e ripristino della biodiversità e dell’ecosistema.</li></ul><p>Vengono poi classificate tre tipologie di attività: (<em>i</em>) le attività sostenibili (<em>sustainable activities</em>) sono quelle che contribuiscono direttamente ad uno degli obiettivi ora indicati; ma il Regolamento considera al pari di esse (<em>ii</em>) le attività economiche che consentono ad altre attività economiche di contribuire a tali obiettivi<a href="/news-e-approfondimenti#%5B23">[23]</a> (<em>enabling activities</em>) e (<em>iii</em>) le c.d. attività transitorie (<em>transition activities</em>) ossia quelle attività economiche di cui non esiste ancora un’alternativa a basse emissioni (o la sua adozione è ancora economicamente troppo gravosa), ma per le quali si possono adottare misure che sostengono il passaggio verso un’economia neutrale per il clima, nel rispetto del limite dell’aumento della temperatura atmosferica non oltre gli 1,5 gradi celsius rispetto al livello<em> pre-industriale</em>, come imposto dall’Accordo di Parigi.Per considerarsi eco-sostenibili, le attività economiche devono poi rispettare tre ulteriori requisiti:</p><ul> <li>il rispetto del criterio <em>no significant harm</em>, ossia l’attività in questione non deve essere condotta in modo da danneggiare significativamente il raggiungimento degli altri obiettivi (c.d. attività <em>climate-neutral</em>). L’attività che tende a realizzare un obiettivo deve pertanto tenere in dovuta considerazione anche gli altri interessi ambientali, pur non perseguendoli direttamente. Il requisito in esame diviene rilevante per le attività che possono presentare potenziali esternalità negative di importanza non trascurabile, come per l’energia nucleare<a href="/news-e-approfondimenti#%5B24%5D">[24]</a>;</li> <li>il rispetto del criterio <em>minimum safeguards</em>, ossia l’attività deve essere condotta nel rispetto di alcuni standard minimi per la tutela dei diritti umani e dei lavoratori, indicati nel medesimo Regolamento<a href="/news-e-approfondimenti#%5B25%5D">[25]</a>; ed infine</li> <li>il rispetto dei c.d. <em>technical screening criteria</em>, ossia norme tecniche per la realizzazione di ciascun obiettivo ambientale, che dovranno essere implementate dalla Commissione attraverso il dialogo con un’apposita Piattaforma composta da diversi <em>stakeholders</em>. Tali criteri si prevede che dovranno essere rivisti regolarmente dalla Commissione, richiedendo pertanto un costante lavoro di aggiornamento anche da parte di investitori ed emittenti.</li></ul><p>Come indicato, il Regolamento è stato per ora oggetto di un mero accordo politico tra Parlamento e Consiglio Europeo. Per la sua entrata in vigore sarà dunque necessario attendere che venga completato l’intero <em>iter</em> legislativo europeo, con l’approvazione formale del Parlamento e del Consiglio Europeo, ed il decorso di 20 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.Vale la pena evidenziare che il Regolamento si compone prevalentemente di norme di mero indirizzo, per la cui implementazione è necessario l’intervento della Commissione. E’ previsto quindi che lo sviluppo degli aspetti tecnici del Regolamento Tassonomia (come l’elaborazione dei <em>technical screening criteria</em>) sia demandato a successivi atti delegati della Commissione che, una volta attuati, troveranno applicazione (<em>i</em>) a far data dal 31 dicembre 2021, per gli atti delegati relativi agli obiettivi di mitigazione ed adattamento al cambiamento climatico, e (<em>ii</em>) a far data dal 31 dicembre 2022 per gli atti delegati relativi agli altri obiettivi ambientali.A seguito dell’ entrata in vigore del Regolamento e l’attuazione degli atti delegati della Commissione, la Tassonomia europea diverrà il sistema classificatorio di riferimento all’interno dell’Unione per la valutazione delle attività economiche eco-sostenibili.</p><h2>L’Azione dell’Unione Europea: l’<em>EU</em> <em>Green Bond Standard</em></h2>Un lavoro parallelo a quello dell’ICMA è stato svolto dal TEG che, in linea con l’intervento di cui al Regolamento Tassonomia, ha redatto delle linee guida – anch’esse adottabili su base volontaria – per l’emissione di <em>European Green Bond</em> (l’“<strong>EU Green Bond Standard</strong>”)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B26%5D">[26]</a>.Fermo restando l’adottabilità dell’<em>EU Green Bond Standard</em> su base volontaria spetterà alla Commissione, nel quadro del suo lavoro di implementazione del Regolamento Tassonomia, decidere di rendere cogente o meno l’applicazione di tale standard all’interno dell’Unione.L’<em>EU Green Bond Standard</em> definisce EU Green Bond le emissioni obbligazionarie che rispettano i seguenti requisiti:<ul> <li>pubblicazione di un <em>EU Green Bond Framework</em> in cui l’emittente conferma l’adozione volontaria dell’EU Green Bond Standard per uno o più prestiti obbligazionari;</li> <li>destinazione dei proventi dell’emissione esclusivamente al finanziamento o rifinanziamento, in tutto od in parte, di nuovi od esistenti <em>Green Project</em>; e</li> <li>valutazione positiva da parte di un revisore accreditato, nominato dall’emittente, circa la conformità dell’obbligazione all’<em>EU Green Bond Standard</em>.</li></ul><p></p><h2><em>EU Green Bond Standard</em>: una nozione europea di <em>Green Project</em></h2>Il primo elemento di differenziazione tra gli ICMA <em>Green Bond Principles</em> e l’<em>EU Green Bond Standard</em> si rinviene nella diversa nozione di <em>Green Project</em>.Infatti, mentre gli ICMA <em>Green Bond Principles</em> non impongono all’emittente l’adozione di una specifica tassonomia per la valutazione della sostenibilità ambientale del progetto, l’<em>EU Green Bond Standard</em> richiede che le attività in cui saranno investiti i proventi dell’emissione siano valutate secondo il Regolamento Tassonomia.Possono allora definirsi EU Green Bond quelle obbligazioni i cui proventi siano destinati esclusivamente al finanziamento o rifinanziamento, in tutto od in parte, di nuovi od esistenti <em>Green Project</em>, ossia per l’investimento in attività economiche qualificabili come green ai sensi del Regolamento Tassonomia. Si noti che l’<em>EU Green Bond Standard</em> include tra i <em>Green Project</em> anche gli investimenti per <em>operational</em> e <em>capital expenditures</em> (come i costi di manutenzione del <em>green asset</em>, o gli investimenti in ricerca e sviluppo), in <em>working capital</em> (nella percentuale destinata al singolo investimento rispetto al totale) o in beni immateriali.Pertanto, anche per l’<em>EU Green Bond Standard</em> la qualificazione di un’obbligazione come <em>EU green</em> dipende dalle caratteristiche del progetto finanziato, e non anche dal generale livello di sostenibilità ambientale dell’attività svolta dall’emittente.<h2><em>EU Green Bond Standard</em>: la documentazione da produrre a cura dell’emittente</h2>Come per gli ICMA <em>Green Bond Principles</em>, anche l’<em>EU Green Bond Standard</em> mira a garantire un elevato livello di trasparenza circa l’uso dei proventi e le performance ambientali dell’investimento, sia nella fase iniziale che durante la realizzazione del progetto. Questo risultato viene raggiunto attraverso la predisposizione, a cura dell’emittente, di un <em>set</em> documentale informativo destinato agli investitori.L’emittente, prima o all’atto dell’emissione del prestito obbligazionario, deve rendere disponibile agli investitori il <em>Green Bond Framework</em>. Si tratta di un documento che - con riferimento ad una o più emissioni obbligazionarie, anche future - confermi l’adozione dell’<em>EU Green Bond Standard</em> ed indichi:<ul> <li>quali tra gli obiettivi ambientali indicati nel Regolamento Tassonomia sono perseguiti dalle emittende obbligazioni;</li> <li>il processo utilizzato dall’emittente per la valutazione della conformità dell’investimento rispetto ai requisiti indicati dal Regolamento Tassonomia. In caso di successivi cambiamenti nella Tassonomia, questi non si applicano ai bond già emessi, mentre i bond di futura emissione dovranno sempre essere allineati alla versione più recente della Tassonomia;</li> <li>una descrizione del <em>Green Project</em> che, qualora non sia ancora identificato al momento dell’emissione, può essere resa anche facendo riferimento al tipo di progetto o al settore in cui si intende realizzarlo;</li> <li>le modalità attraverso cui i proventi vengono destinati all’investimento. Si tratta di un equivalente del principio <em>use of proceeds</em>, con la differenza che – rispetto agli ICMA <em>Green Bond Principles</em> – il <em>tracking</em> non si focalizza sulla costituzione di modalità efficaci di segregazione patrimoniale dei proventi, ma sulla destinazione al progetto di un importo ad essi equivalente;</li> <li>le metodologie e le assunzioni utilizzate per l’elaborazione degli strumenti metrici (<em>key impact metrics</em>) che saranno utilizzati dall’emittente per valutare l’impatto ambientale degli investimenti;</li> <li>una descrizione delle attività di <em>reporting</em> che saranno svolte.</li></ul><p>Con riferimento all’attività di <em>reporting</em>, l’emittente è tenuto a predisporre l’<em>Allocation Report</em> e l’<em>Impact Report</em>.L’<em>Allocation Report</em> deve contenere una descrizione dettagliata circa la destinazione ai progetti delle somme raccolte con l’emissione e la distribuzione geografica dei medesimi, nonché una dichiarazione sulla conformità all’<em>EU Green Bond Standard</em>.Il <em>report</em> deve essere redatto al momento dell’emissione (<em>Initial Allocation Report</em>), e successivamente predisposto con cadenza annuale sino a quando i proventi del green bond non siano stati interamente destinati al progetto (<em>Final Allocation Report</em>), nonché aggiornato in caso di sostanziali cambiamenti nella destinazione delle somme. Si prevede espressamente che il <em>Final Allocation Report</em> sia verificato da un revisore accreditato che ne attesti la conformità all’<em>EU Green Bond Standard</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B27%5D">[27]</a>.L’<em>Impact Report</em> contiene invece le informazioni per la valutazione dell’impatto ambientale del progetto. Si dovrà dare conto in modo dettagliato della metodologia e dei criteri di valutazione utilizzati (integrando quanto già indicato inizialmente nel <em>Green Bond Framework</em>), fornendo anche una descrizione del progetto, degli obiettivi ambientali perseguiti, della natura dell’asset finanziato e della percentuale di finanziamento e/o rifinanziamento che è stata destinata ai <em>Green Project</em>.Quest’ultimo <em>report</em> deve essere redatto dopo che i proventi del <em>green bond</em> siano stati interamente destinati al progetto, ed almeno una volta durante il periodo di durata del bond (nonché, come per l’<em>Allocation Report</em>, aggiornato in caso di sostanziali cambiamenti nella destinazione delle somme). Diversamente dall’<em>Allocation Report</em>, la verifica dell’<em>Impact Report</em> da parte di un revisore accreditato viene raccomandata, ma non è obbligatoria.Il <em>Green Bond Framework</em>, l’<em>Allocation Report</em> e l’<em>Impact Report</em> devono essere resi e mantenuti pubblici (mediante pubblicazione sul sito <em>web</em> dell’emittente o in altro modo) sino alla data di scadenza del <em>green bond</em>. Ciò comporta la necessità di bilanciare l’interesse degli investitori alla trasparenza dell’investimento con esigenze di riservatezza o concorrenza che possono accompagnare l’emissione. Qualora ciò si renda necessario, è possibile limitare le informazioni fornite, o prevederne la pubblicazione in forma aggregata (ad esempio, in caso di pluralità di investimenti può farsi riferimento al portfolio).</p><h2><em>EU Green Bond Standard</em>: il ruolo del revisore accreditato</h2>L’obbligo per gli emittenti di nominare un revisore accreditato rappresenta una delle maggiori differenze tra l’<em>EU Green Bond Standard</em> e gli ICMA <em>Green Bond Principles</em>. Infatti, nei <em>Green Bond Principles</em> il parere di un esperto indipendente non è obbligatoriamente richiesto in nessuna delle fasi di realizzazione del progetto, e non è necessario che questi abbia ricevuto un accreditamento presso specifiche istituzioni.Il compito del revisore accreditato è di (<em>i</em>) rilasciare, prima o al momento dell’emissione, una verificazione iniziale sulla conformità del <em>Green Bond Framework</em> con l’<em>EU Green Bond Standard</em>, nonché (<em>ii</em>) rilasciare una verificazione sul <em>Final Allocation Report</em>. Come per i <em>report</em>, anche le verificazioni devono essere rese pubbliche dall’emittente.L’<em>EU Green Bond Standard</em> non prende per ora posizione su quali siano le modalità per ottenere l’accreditamento, o le istituzioni a ciò autorizzate. Il TEG ha comunque prospettato alcune possibili soluzioni, che spetterà alla Commissione valutare<a href="/news-e-approfondimenti#%5B28%5D">[28]</a>.L’ intervento così incisivo dell’<em>EU Green Bond Standard</em> nella materia della revisione esterna viene motivato dal TEG sulla base di alcune considerazioni circa l’attuale <em>market practice</em> in questo settore<a href="/news-e-approfondimenti#%5B29%5D">[29]</a>. Si è osservato infatti che il mercato della revisione esterna attualmente presenta costi di transazione relativamente elevati, potenziale mancanza di indipendenza dei revisori, limitata disclosure dei criteri di valutazione utilizzati evidenziandosi, a riguardo, l’eccessiva onerosità che attualmente richiederebbe l’elaborazione di solidi schemi di certificazione per il settore.<h2>Quando sarà possibile emettere <em>EU Green Bond</em>?</h2>Dato che l’<em>EU Green Bond Standard</em> richiede che le attività in cui saranno investiti i proventi dell’emissione siano valutate secondo il Regolamento Tassonomia di fatto <em>EU Green Bond</em> potranno essere emessi solo quando (<em>i</em>) sia entrata in vigore la Tassonomia; (<em>ii</em>) la Commissione abbia deciso di adottare l’<em>EU Green Bond Standard</em> e (<em>iii</em>) sia stato adottato un metodo – anche temporaneo – per l’accreditamento dei revisori esterni.Come indicato, l’implementazione del Regolamento Tassonomia è demandata a successivi atti delegati della Commissione, che ne svilupperanno gli aspetti tecnici (come i <em>technical screening criteria</em>) e che, una volta attuati, troveranno applicazione a far data dal 31 dicembre 2021 o dal 31 dicembre 2022, a seconda degli obiettivi ambientali cui si riferiscono. Il Regolamento, tuttavia, potrebbe entrare in vigore già alla fine di quest’anno<a href="/news-e-approfondimenti#%5B30%5D">[30]</a>.Il TEG apre perciò alla possibilità che siano emessi <em>EU Green Bond</em> prima dell’adozione degli atti delegati da parte della Commissione. Pertanto, una volta che il Regolamento Tassonomia sia stato approvato, e la Commissione abbia definito un metodo di accreditamento per i revisori esterni ed adottato l’<em>EU Green Bond Standard</em>, sarà possibile emettere “obbligazioni verdi europee” nel rispetto dei principi indicati nel Regolamento Tassonomia<a href="/news-e-approfondimenti#%5B31%5D">[31]</a>.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:s.padovani@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Stefano Padovani</a>, <a href="mailto:p.porena@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Paolo Porena</a>, <a href="mailto:l.plattner@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Lukas Plattner</a> o <a href="mailto:a.iovieno@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Andrea Iovieno</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> ESG è dunque l’acronimo di<em> environmental</em>, <em>sustainability</em> and <em>social issues</em>, ossia le tre macro-categorie di problemi/obiettivi che gli investitori dovrebbero considerare nelle proprie decisioni di investimento per renderle sostenibili. Ma ESG possono essere anche le imprese che decidano di integrare nel proprio modello di <em>business</em> considerazioni legate a problematiche ambientali e sociali, o relative al buon governo dell’impresa. Società specializzate si occupano inoltre di fornire un <em>rating</em> ESG, che consente ad investitori ed imprese di orientarsi meglio nell’adozione di scelte sostenibili di investimento e sviluppo.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Vitaliano D’Angerio, IL Sole 24 ore, 24 marzo 2020. "<em>Del resto gli investimenti green si renderanno necessari per conseguire l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, fissato dalla Commissione Europea nella sua recente proposta per un Green Deal Europeo (Comunicazione della Commissione Europea COM 2019 (640) final) e che, nelle intenzioni della Commissione, dovrebbe divenire legislativamente vincolante a livello dell’Unione.</em><em>A tal fine, il 4 marzo 2020 è stata avanzata dalla Commissione una proposta di Regolamento Europeo per l’istituzione di un quadro legislativo per il conseguimento della neutralità climatica (proposta COM(2020) 80 final).</em><em>Con l’adozione della proposta (i) gli Stati Membri sarebbero vincolati a conseguire entro il 2050 l’obiettivo della neutralità climatica a livello dell’Unione e (ii) entro il mese di settembre 2020, la Commissione potrebbe modificare il Regolamento (UE) 2018/1999 al fine di imporre – entro il 2030 – una riduzione a livello dell’Unione dei gas ad effetto serra nella misura del 50% o 55% rispetto ai livelli antecedenti il 1990"</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> V. lettera c). L’accordo è stato ratificato sia dall’Unione Europea (il 4 ottobre 2016) che dall’Italia (con la Legge n. 204 del 4 novembre 2016).<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> Comunicazione della Commissione Europea COM 2019 (640) final. La <em>road-map</em> verso il <em>Green Deal</em> prevede che la Commissione Europea presenti una strategia rinnovata in materia di finanza sostenibile nel terzo trimestre del 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> Si noti che, considerata la natura socialmente utile degli obiettivi perseguiti dall’emittente di un green bond, può accadere che un’obbligazione verde persegua molteplici obiettivi di rilevanza sociale, senza limitarsi a produrre effetti positivi esclusivamente per l’ambiente. L’ICMA utilizza il termine <em>Sustainability Bond</em> per riferirsi a quei prestiti obbligazionari che contemporaneamente destinano i propri proventi alla realizzazione di progetti utili sia socialmente che ecologicamente, prevedendo per essi linee guida che – nel contenuto – si discostano in parte da quanto previsto per le obbligazioni esclusivamente <em>green</em>. Per chiarezza, nel presente <em>Alert</em> informativo ci si interesserà esclusivamente dei <em>green bond</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a> Una ricognizione esaustiva delle iniziative internazionali e best practices attuate in materia di finanza sostenibile è stata di recente (febbraio 2020) pubblicata dall’<em>International Capital Market Association</em> nel documento “<em>Sustainable finance: compendium of international policy initiatives &amp; best market practice</em>” disponibile a questo <a href="https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/ICMA-Sustainable-finance-Compendium-of-international-policy-initiatives-best-market-practice-February-2020-200220.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">link</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a> Nella sezione<em> Debt finance</em> della <em>ESG Reporting Guide</em> pubblicata da <em>London Stock Exchange Group</em>, si riconosce che i <em>Green Bond Principles</em> costituiscono “<em>the biggest step</em>” nel raggiungimento di un elevato grado di trasparenza e standardizzazione delle caratteristiche necessarie per l’identificazione dei <em>green</em> <em>bond</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a> Si veda il “<em>Green Bond Report</em>” per il 2018 pubblicato da Enel.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a> Il testo in italiano è disponibile a questo <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0097&amp;from=EN" target="_blank" rel="noreferrer noopener">link</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a> Il cui testo è disponibile, quale allegato 1 al “<em>Report on EU Green Bond Standard</em>” redatto dal TEG, a questo <a href="https://ec.europa.eu/info/files/190618-sustainable-finance-teg-report-green-bond-standard_en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">link</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[11]</a> Il cui testo è disponibile a questo <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2018:0353:FIN" target="_blank" rel="noreferrer noopener">link</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B12%5D">[12]</a> Il cui testo, nell’ultima versione aggiornata a giugno 2018, è disponibile a questo <a href="https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">link</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B13%5D">[13]</a> Naturalmente questo rischia di creare difetti di coordinamento tra le varie tassonomie, oltre alla difficoltà di individuare quale sia la tassonomia “corretta” cui fare riferimento per un certo progetto. Per cercare di venire incontro a tali esigenze di coordinamento, l’ICMA ha redatto il “<em>Green Project Mapping</em>”, disponibile a questo <a href="https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">link</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B14%5D">[14]</a> Ad esempio, la circostanza che l’emittente abbia un <em>rating</em> ESG molto basso non preclude a quest’ultimo di emettere un’obbligazione verde se i proventi dell’emissione sono investititi in <em>Green Project</em>. D’altro canto, l’ICMA sottolinea che gli investitori – al di là delle potenzialità dell’investimento – tendono a preferire gli emittenti che presentano un rating ESG elevato, o comunque una politica ambientale consolidata, poiché presumibilmente in grado di garantire performance ambientali più elevate per singolo investimento.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B15%5D">[15]</a> Il termine è utilizzato dall’ICMA per indicare il lavoro di valutazione svolto da un esperto indipendente. La revisione esterna può essere condotta da qualunque consulente o professionista, anche se già soggetto al rispetto di regole e <em>standard</em> del proprio ordine professionale, che dimostri di possedere elevati livelli di integrità, oggettività, competenza, riservatezza e comportamento professionale. Sul punto, l’ICMA ha pubblicato delle “<em>linee guida per la revisione esterna</em>” disponibili a questo <a href="https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/external-reviews/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">link</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B16%5D">[16]</a> Come indicato sulla pagina web dedicata ai <em>green bond</em> presente sul sito di <a href="https://www.borsaitaliana.it/obbligazioni/greenbonds/socialbonds.htm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Borsa Italiana</a>, e nella “<a href="https://www.borsaitaliana.it/notizie/news/iniziative-mercato/esgguida_pdf.htm" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Guidance for issuers on the integration of ESG into investor reporting and communication</em></a>” predisposta dal <em>London Sock Exchange Group.</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B17%5D">[17]</a> La periodicità annuale è richiesta espressamente anche da Borsa Italiana.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B18%5D">[18]</a> L’ICMA ha predisposto a tal fine un <em>handbook</em> contenente l’<em>Harmonized Framework for Impact Reporting</em>, che descrive in dettaglio – per ciascun<em> Green Project</em> – le modalità ed i criteri di redazione del <em>report</em>. L’<em>handbook</em>, nella versione più recente, è disponibile a questo <a href="https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/impact-reporting/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">link</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B19%5D">[19]</a> Disponibili al seguente <a href="https://www.lma.eu.com/application/files/9115/4452/5458/741_LM_Green_Loan_Principles_Booklet_V8.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">link</a> nell’ultima versione pubblicata l’11 dicembre 2018.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B20%5D">[20]</a> Per l’individuazione dei <em>Green Project</em>, i <em>Green Bond Principles</em> rimandano al lavoro di individuazione e coordinamento tra le varie tassonomie svolto dall’ICMA.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B21%5D">[21]</a> Dato che spesso i finanziatori hanno una conoscenza approfondita delle imprese beneficiarie in virtù di rapporti consolidati, per alcune imprese l’LMA considera sufficiente il ricorso ad un’autocertificazione, a condizione che le stesse abbiano già dimostrato di possedere conoscenze sufficienti per valutare correttamente l’allineamento con i <em>Green Loan Principles</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B22%5D">[22]</a> L’intesa raggiunta non rende per ora vincolante il Regolamento per gli Stati Membri.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B23%5D">[23]</a> A condizione, si specifica, che tali attività – da un lato – non conducano ad un <em>lock-in</em> che metta a rischio il raggiungimento di obiettivi ambientali di lungo periodo e – dall’altro – abbia un positivo impatto ambientale, da valutarsi in base al ciclo economico del tipo di investimento.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B24%5D">[24]</a> Quest’ultima non è presa in considerazione dal Regolamento Tassonomia, e la sua inclusione od esclusione dalle attività eco-sostenibili è rimessa ai successivi atti delegati della Commissione.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B25%5D">[25]</a> L’attività deve essere condotta nel rispetto delle <em>OECD</em> <em>Guidelines for Multinational Enterprises</em>, le <em>UN Guiding Principles on Business and Human Rights</em>, nonché dei principi espressi dall’<em>International Labour Organisation’s declaration on Fundamental Rights and Principles at Work</em> e nell’<em>International Bill of Human Rights</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B26%5D">[26]</a> La cui ultima versione, pubblicata il 18 giugno 2019, è disponibile a questo <a href="https://ec.europa.eu/info/files/190618-sustainable-finance-teg-report-green-bond-standard_en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">link</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B27%5D">[27]</a> Naturalmente, nel caso in cui già al momento dell’emissione sia possibile destinare interamente al progetto le somme raccolte, la valutazione del revisore indipendente dovrà avere ad oggetto l’<em>Initial Valuation Report</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B28%5D">[28]</a> Le opzione prospettate sono attualmente quattro: (<em>i</em>) l’istituzione di un metodo di accreditamento accentrato gestito dall’ESMA (soluzione suggerita dal TEG); (<em>ii</em>) l’istituzione di un metodo di accreditamento decentralizzato in capo ai singoli Stati Membri; (<em>iii</em>) lasciare inalterato lo<em> status-quo</em>, ed attendere una armonizzazione spontanea o indotta dallo sviluppo degli ISO 14030; (<em>iv</em>) l’adozione di uno <em>standard</em> basato sulla attuale <em>market practice</em>, in consultazione tra la Commissione, le competenti istituzioni pubbliche e private ed i singoli <em>stakeholders</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B29%5D">[29]</a> Si veda sul punto il Report on <em>EU Green Bond Standard</em> (giugno 2019), par. 4.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B30%5D">[30]</a> Nel documento denominato “<em>Usability Guide – TEG proposal for an EU Green Bond Standard</em>”, pubblicato a marzo 2020 dal TEG si prospetta l’approvazione del Regolamento da parte del Parlamento Europeo nella prima metà del 2020, e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea entro la fine dell’anno. Il documento è disponibile per il download a questo <a href="https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-green-bond-standard-usability-guide_en.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">link</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B31%5D">[31]</a> Trattandosi prevalentemente di norme di indirizzo, il TEG riconosce che potrebbero emergere discordanze e scostamenti tra i criteri utilizzati dagli emittenti in questa fase ed i <em>technical screening criteria</em> che saranno successivamente adottati dalla Commissione. Qualora però l’emittente abbia fornito adeguate motivazioni circa i criteri utilizzati, e l’emissione sia stata supportata dalla valutazione di un revisore esterno accreditato, il TEG ritiene che – anche in presenza di un tale scostamento – l’obbligazione dovrebbe comunque ritenersi allineata all’<em>EU Green Bond Standard</em>. Naturalmente, ciò vale solo per le obbligazioni emesse durante questa sorta di <em>interim period</em>: una volta che siano stati adottati gli atti delegati della Commissione, le nuove emissioni dovranno necessariamente allinearsi ad essi. Tali considerazioni sono contenute sempre nel documento “<em>Usability Guide – TEG proposal for an EU Green Bond Standard</em>”, pubblicato a marzo 2020.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 09 Apr 2020 10:31:50 +0200</pubDate>
                        <title>BANCARIO &amp; FINANZIARIO | Il nuovo Decreto Liquidità: garanzia SACE e potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI per far fronte all’emergenza COVID-19</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/bancario-finanziario-il-nuovo-decreto-liquidita-garanzia-sace-e-potenziamento-del-fondo-di-garanzia-per-le-pmi-per-far-fronte-allemergenza-covid-19</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Per far fronte alla carenza di liquidità di cui sta soffrendo l’intero tessuto produttivo del Paese quale conseguenza della crisi economica derivante dall’epidemia COVID-19 e delle misure di <em>lockdown</em> intraprese per contrastarne il diffondersi incontrollato, il Governo Italiano ha emanato il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (di seguito, brevemente, il “<strong>Decreto Liquidità</strong>”), facendo seguito al recente Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (noto anche come “<strong>Decreto Cura Italia</strong>”), già oggetto di una <a href="https://www.nctm.it/news/articoli/coronavirus-e-misure-di-sostegno-finanziario-alle-imprese" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nostra analisi</a> al momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.Il Decreto Liquidità opera in due direzioni convergenti e, in particolare:1) da un lato, consente a SACE S.p.A. (“<strong>SACE</strong>”) di concedere garanzie destinate al sostegno anche delle imprese diverse dalle PMI e dalle <em>Mid-Cap</em>, con una controgaranzia statale a copertura delle esposizioni assunte; e2) dall’altro lato, sostituendo integralmente l’art. 49 del Decreto Cura Italia, estende l’ambito di intervento del Fondo di Garanzia per le PMI, consente l’accesso al beneficio del Fondo sia alle imprese non <em>in-bonis</em> che alle imprese “<em>Mid-Cap</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>, e innalza i tetti di garanzia prevedendo una sorta di automatismo nella concessione delle misure per determinate tipologie di finanziamento.</p><h2>1) Garanzia SACE</h2><h4>La garanzia SACE: ampliamento del perimetro e limiti temporali dell’intervento</h4>Il nuovo Decreto Liquidità amplia il campo di azione di SACE, prevedendo la possibilità di concedere garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia per i finanziamenti concessi - sotto qualsiasi forma - alle imprese con sede in Italia.Le garanzie emesse da SACE ai sensi del Decreto Liquidità sono a prima richiesta e irrevocabili. A sua volta, le obbligazioni di SACE derivanti da tali garanzie beneficiano della garanzia dello Stato a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile e senza regresso.SACE potrà assumere impegni fino a 200 miliardi di euro, di cui 30 miliardi dovranno essere destinati per interventi a sostegno delle PMI<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>.Si tratta comunque di un intervento dettato dall’emergenza e, come tale, limitato nel tempo: SACE potrà infatti rilasciare garanzie ai sensi del Decreto Liquidità solo sino al 31 dicembre 2020.Inoltre, per le sue caratteristiche assimilabili a quelle di un aiuto di stato, l’efficacia delle disposizioni del Decreto Liquidità che disciplinano l’intervento di SACE è comunque subordinata all’approvazione della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108 del TFUE.<h4>La garanzia SACE: campo di applicazione oggettivo del Decreto Liquidità</h4>Dal punto di vista oggettivo, a fronte di una formulazione molto ampia della norma, tale da ricomprendere nel proprio campo applicativo i finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, si prevede che <span style="text-decoration: underline;"><strong>l’importo del prestito</strong></span> assistito dalla garanzia (e dunque l’importo garantito) <span style="text-decoration: underline;"><strong>non potrà essere superiore al maggiore tra</strong></span>:<ul> <li>il 25% del fatturato annuo dell'impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio approvato (ovvero dalla dichiarazione fiscale); e</li> <li>il 200% dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio (ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>.</li></ul><p>Le soglie indicate dovranno essere calcolate secondo i criteri indicati nel Decreto Liquidità, secondo cui deve farsi riferimento al valore del fatturato e ai costi del personale che l’impresa abbia, rispettivamente, prodotto e sostenuto in Italia mentre, qualora l’impresa appartenga ad un gruppo, il calcolo dovrà effettuarsi su base consolidata.Inoltre, qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si dovrà fare riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, che dovranno essere documentati ed attestati dal rappresentante legale dell’impresa.I finanziamenti ammissibili alla garanzia di SACE sono quelli:</p><ul> <li>concessi successivamente all’entrata in vigore del Decreto Liquidità;</li> <li>con durata non superiore a 6 anni e con un eventuale periodo di preammortamento (a richiesta del soggetto finanziato) che non eccede i 24 mesi;</li> <li>destinati a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria;</li> <li>con i quali il soggetto debitore incrementa la sua esposizione debitoria (sono quindi da ritenersi esclusi i rifinanziamenti di esposizioni debitorie attuali)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>.</li></ul><p>Qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al Decreto Liquidità, ovvero da altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti devono essere cumulati. Allo stesso modo, devono essere cumulati gli importi anche nel caso in cui altre imprese del medesimo gruppo dell’impresa richiedente siano beneficiarie di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al Decreto Liquidità.</p><h4>La garanzia SACE: campo di applicazione soggettivo del Decreto Liquidità</h4>Come indicato, la vera novità rispetto al Decreto Cura Italia consiste nell’aver esteso l’intervento di SACE anche alle imprese – purché (<em>i</em>) alla data del 31 dicembre 2019 non siano in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> e (<em>ii</em>) purché siano <em>in bonis</em> alla data del 29 febbraio 2020<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a> – diverse dalle PMI, con percentuali di copertura differenziate a seconda del numero di occupati e del fatturato, che dovranno calcolarsi su base consolidata qualora l’impresa beneficiaria sia parte di un gruppo. Si prevede quindi che:<ul> <li>per le imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, la garanzia SACE copre sino al 90% dell’importo residuo del finanziamento;</li> <li>per le imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia, la garanzia SACE copre sino all’80% dell’importo residuo del finanziamento (elevabile sino al 90% con decreto del MEF, come si dirà infra nel paragrafo dedicato al procedimento per la concessione); e</li> <li>per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi, la garanzia SACE copre sino al 70% dell’importo residuo del finanziamento (elevabile sino all’80% con decreto del MEF, come si dirà infra nel paragrafo dedicato al procedimento per la concessione).</li></ul><p>A fronte della concessione della garanzia, è richiesto che il soggetto finanziato assuma l’impegno – <span style="text-decoration: underline;">unitamente ad ogni altra impresa facente parte del medesimo gruppo con sede in Italia</span> – a non distribuire dividendi e a non riacquistare azioni nel corso del 2020, ed a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. Il finanziamento, come detto, deve inoltre essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, e di ciò il rappresentate legale dell’impresa dovrà dare idonea evidenza.Si tratta naturalmente di previsioni che potrebbero riflettersi nella documentazione contrattuale che disciplina la concessione del finanziamento, e che dovranno essere adeguatamente valutate preventivamente alla richiesta di concessione della garanzia. Non è escluso che sia richiesto al soggetto finanziato e, ove rilevante, anche ai componenti il suo gruppo di (<em>a</em>) mantenere idonea documentazione al riguardo, in caso di successive verifiche ovvero (<em>b</em>) fornire al finanziatore tale documentazione a richiesta o in occasione delle erogazioni successive alla prima (come avviene nel caso di finanziamenti a “<em>stato avanzamento lavori</em>”).</p><h4>La garanzia SACE: il costo per le imprese</h4>Differenziato è anche il costo della garanzia, che consiste in una commissione annuale – da calcolarsi sull’importo garantito – pari a:<ul> <li>25 <em>basis points</em> durante il primo anno, 50 <em>basis points</em> durante il secondo e terzo anno, 100 <em>basis points</em> durante il quarto, quinto e sesto anno, per i finanziamenti alle PMI; e</li> <li>50 <em>basis points</em> durante il primo anno, 100 <em>basis points</em> durante il secondo e terzo anno, 200 <em>basis points</em> durante il quarto, quinto e sesto anno, per i finanziamenti alle <em>Mid-Cap</em>.</li></ul><p>Pur non essendo un intervento a titolo gratuito, il legislatore mira a garantire che – a fronte del sostegno di SACE - vi sia una effettiva diminuzione del costo del finanziamento. Per beneficiare della garanzia è richiesto quindi che il soggetto finanziatore dimostri che il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia è inferiore rispetto al costo che lo stesso avrebbe richiesto per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia. Ciò dovrebbe consentire un importante risparmio di spesa rispetto ad operazioni non assistite da garanzia SACE, soprattutto nei primi anni di concessione del finanziamento, quando il costo della garanzia è più basso.</p><h4>La garanzia SACE: procedimento per la concessione</h4>Il legislatore ha deciso di differenziare i criteri per la concessione della garanzia SACE, con la previsione di ulteriori requisiti per le imprese con più di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato superiore ad 1,5 miliardi di euro.Per le imprese che non superano le soglie dimensionali indicate:<ul> <li>deve essere presentata ad un soggetto finanziatore (o ad un <em>pool</em> di finanziatori) una richiesta per ottenere un finanziamento garantito da SACE, unitamente alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti per la concessione della garanzia statale;</li> <li>in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento, i soggetti finanziatori trasmettono a SACE la richiesta, dovendo altresì fornire evidenza che</li> <li>le commissioni si limitano al recupero dei costi;</li> <li>il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia è inferiore rispetto al costo che il soggetto finanziatore avrebbe richiesto all’impresa per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia; e</li> <li>che, successivamente all’erogazione del finanziamento, l’ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del Decreto Liquidità (corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti, prima dell’entrata in vigore del Decreto Liquidità).</li></ul><p>Verificato l’esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore, SACE concede la garanzia ed i soggetti finanziatori procedono ad erogare il finanziamento richiesto.Invece, qualora l’impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato superiori alle soglie di cui sopra, il rilascio della garanzia è subordinato altresì ad una decisione assunta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Si prevede quindi che:</p><ul> <li>terminata la propria istruttoria, SACE trasmette la richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze;</li> <li>sulla base dell’istruttoria compiuta da SACE, e tenendo in considerazione il ruolo che l’impresa svolge rispetto all’economia nazionale (sviluppo tecnologico, rete logistica e dei rifornimenti, infrastrutture critiche e strategiche, impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro e/o peso specifico nell’ambito di una filiera produttiva strategica) il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico, delibera o meno la concessione della garanzia;</li> <li>con il decreto che concede la garanzia, il Ministero dell’economia e delle finanze può decidere di innalzare le soglie di garanzia fino al limite percentuale immediatamente superiore a quello previsto (i.e. sino all’80% o 90%, a seconda del tipo di impresa), subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all’impresa beneficiaria, in relazione ad aree e profili strategici.</li></ul><p>&nbsp;</p><h2>2) Fondo di garanzia per le PMI</h2><h4>Il Fondo di Garanzia per le PMI: ampliamento alle imprese non<em> in bonis</em></h4>Il Decreto Liquidità riprende le misure adottate dal Decreto Cura Italia per il Fondo di Garanzia per le PMI - il cui intervento viene ora previsto sino al 31 dicembre 2020 - e le rafforza ulteriormente, in primo luogo ampliando il novero dei soggetti ammessi a beneficiare della misura.Viene quindi superato il dato occupazionale di cui alla definizione di PMI contenuta nella Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, consentendo l’accesso alla misura anche alle imprese <em>Mid-Cap</em>, con numero di dipendenti non superiore a 499 (e quindi oltre il limite di 250 occupati di cui alla citata Raccomandazione).Ma la novità più importante consiste nell’estensione della misura alle imprese non in bonis, intendendosi per tali:<ul> <li>le imprese che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a> o “scadute o sconfinanti deteriorate”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a> (ma non come “sofferenze”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a>), purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020; e</li> <li>le imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale (articolo 186-<em>bis</em> della Legge Fallimentare), hanno stipulato accordi di ristrutturazione (articolo 182-<em>bis</em> della Legge Fallimentare) o hanno presentato un piano attestato di risanamento (articolo 67 della Legge Fallimentare). In tale ultimo caso è però richiesto che l’impresa si sia dimostrata virtuosa durante il percorso di risanamento, in quanto, alla data di entrata in vigore del Decreto Liquidità (<em>i</em>) le esposizioni non devono essere più classificabili come esposizioni deteriorate; (<em>ii</em>) non devono esservi importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure e (<em>iii</em>) la banca deve poter ragionevolmente presumere che, sulla base delle norme di Vigilanza prudenziale, l’esposizione sarà rimborsata integralmente alla scadenza.</li></ul><p></p><h4>Il Fondo di Garanzia per le PMI: innalzamento delle percentuali di copertura</h4>Il Decreto Liquidità incrementa ulteriormente le percentuali di copertura – già innalzate significativamente dal Decreto Cura Italia – prevedendo<a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a>:a) previa autorizzazione della Commissione Europea, un incremento della percentuale di copertura della garanzia diretta al 100% per finanziamenti entro i 25.000 euro (ovvero, se inferiore, entro il 25% del fatturato del soggetto beneficiario) con preammortamento di almeno 2 anni e durata di almeno 6 anni;b) previa autorizzazione della Commissione Europea (restando valide fino a tale autorizzazione le percentuali di cui al Decreto Cura Italia), un incremento della percentuale di copertura della garanzia diretta sino al 90% (rispetto all’80% del Decreto Cura Italia) dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, ma con i seguenti sotto-limiti relativi:<ul> <li>all’importo totale dei finanziamenti garantiti che non può superare, alternativamente:<ul> <li>il doppio della spesa salariale annua (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile<a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[11]</a>;</li> <li>il 25 per cento del fatturato totale per il 2019; o</li> <li>il fabbisogno (attestato con autocertificazione <em>ex</em> D.P.R. 445/2000) per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di <em>Mid-Cap</em>;</li></ul></li> <li>alla durata dei finanziamenti garantiti, che non può eccedere i 72 mesi.</li></ul><p>c) solo per le imprese con un ammontare di ricavi non superiore a 3,2 milioni di euro, ed a condizione che la garanzia diretta venga cumulata con un’ulteriore garanzia concessa dal Confidi o da altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie, una estensione della percentuale di copertura della garanzia diretta di cui alla lettera b) che precede sino al 100% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, ma solo per prestiti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario. Tale estensione è però subordinata a specifica autorizzazione della Commissione Europea;d) previa autorizzazione della Commissione Europea (restando valide fino a tale autorizzazione le percentuali di cui al Decreto Cura Italia), un incremento della percentuale di copertura della riassicurazione sino al 100% (rispetto al 90% del Decreto Cura Italia) dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione però che le garanzie da questi prestate non eccedano, a loro volta, la percentuale massima di copertura del 90%, e non prevedano un premio che remuneri anche il rischio di credito assunto;e) l’innalzamento dell’importo massimo garantito per singola impresa sino a 5 milioni di euro, salvi gli ulteriori limiti sopra indicati.Significativi interventi hanno riguardato anche le garanzie concesse dal Fondo su portafogli di finanziamenti, di cui già beneficiavano anche le <em>Mid-Cap</em>. Per le garanzie su portafogli di finanziamenti (anche senza piano d’ammortamento) dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19, e costituiti per almeno il 20% da imprese aventi un rating non superiore alla classe “BB” di Standard’s and Poor’s (con valutazione rimessa al soggetto finanziatore), si prevede:</p><ul> <li>l’innalzamento dei portafogli ammissibili sino a 500 milioni di euro;</li> <li>l’ammissibilità della garanzia per le operazioni che hanno le caratteristiche di cui alla lettera b) che precede, anche qualora già perfezionate ed erogate prima della richiesta della garanzia (ma successivamente al 31 gennaio 2020);</li> <li>l’incremento (<em>i</em>) della percentuale di copertura, innalzata sino al 90% della <em>tranche junior</em> del portafoglio di finanziamenti, con i limiti, anch’essi incrementati, (a) del 15% dell’ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero (b) del 18% nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;</li> <li>in relazione ai singoli finanziamenti, invece, la percentuale di copertura viene innalzata al 90% della perdita registrata;</li> <li>l’esclusione della valutazione del merito di credito da parte del Fondo (ma resta ferma quella dei soggetti finanziatori);</li> <li>una semplificazione per la valutazione del “punto di stacco e spessore”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B12%5D">[12]</a>, che potrà compiersi in base ai modelli interni del soggetto finanziatore.</li></ul><p>Per i portafogli di finanziamenti dedicati a imprese con rating diverso, ma danneggiate anch’esse dall’emergenza COVID-19, o comunque destinati per almeno il 60% a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia, sono mantenute le previsioni di cui al Decreto Cura Italia (innalzamento sino al 50% - e incrementabile di un ulteriore 20% in caso di pluralità di garanti - della garanzia del Fondo concessa a copertura della <em>tranche junior</em>).</p><h4>Il Fondo di Garanzia per le PMI: estensione della garanzia ai finanziamenti in essere ed alle operazioni di rinegoziazione e consolidamento</h4>Il Decreto Liquidità estende inoltre l’intervento del Fondo di Garanzia per le PMI anche alle operazioni che siano state già “perfezionate ed erogate” (<em>i</em>) successivamente al 31 gennaio 2020 e (<em>ii</em>) da non oltre 3 mesi rispetto dalla data di presentazione della richiesta.Resta fermo l’accesso al Fondo di Garanzia per le operazioni di rinegoziazione e consolidamento effettuate con la stessa banca (a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno il 10% del debito residuo), ma in tali casi la garanzia diretta è concessa nella misura dell’80%, e la riassicurazione nella misura del 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia (a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino, a loro volta, la percentuale massima di copertura dell’80 per cento). Inoltre, si prevede ancora l’estensione automatica della garanzia per le operazioni di sospensione ed allungamento di finanziamenti già garantiti dal Fondo.Non sono state introdotte invece specifiche novità per il settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari. Riprendendo quanto già previsto nel Decreto Cura Italia, si prevede, in deroga agli attuali limiti previsti dalla disciplina del Fondo, la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, purché si tratti di operazioni di finanziamento con durata minima di 10 anni e di importo superiore ad Euro 500.000.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em>&nbsp;<em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:e.siragusa@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Eugenio Siragusa</a> o <a href="mailto:g.decapitani@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Giovanni de' Capitani</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Il decreto interministeriale del 14 novembre 2017, adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, definisce “<em>Mid-Cap</em>” le imprese, diverse dalle PMI, con un numero di dipendenti non superiore a 499;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Strumento principale per il sostegno alle PMI resta però il Fondo di Garanzia per le PMI. Si prevede infatti che l’accesso alla garanzia SACE sia consentito per le sole PMI che abbiano già pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> Qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> La <em>ratio</em> sembra dunque, coerentemente con gli annunci governativi, di immettere ulteriore liquidità nel sistema<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> Ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, per “<em>impresa in difficoltà</em>” si intende un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della <em>due diligence</em> da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «<em>capitale sociale</em>» comprende eventuali premi di emissione;b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della<em> due diligence</em> da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «<em>società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società</em>» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a> A tal fine l’impresa non deve risultare presente, alla data del 29 febbraio 2020, tra le esposizioni deteriorate della banca, come definite ai sensi della normativa europea.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a> Ai sensi della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia, sono classificate come Inadempienze Probabili quelle esposizioni per cui la banca ritenga improbabile “<em>che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione va operata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a> Ai sensi della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia, sono classificate come esposizioni Scadute o Sconfinanti Deteriorate le “<em>esposizioni creditizie per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a> Ai sensi della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia, sono classificate come Sofferenze il “<em>complesso delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a> Gli incrementi indicati avranno effetto solamente a seguito dell’approvazione della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108 del TFUE. Fino ad allora, restano ferme le precedenti percentuali di cui al Decreto Cura Italia.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[11]</a> Nel caso di imprese costituite a partire dal 1º gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B12%5D">[12]</a> Per tali intendendosi, rispettivamente, il punto che determina la suddivisione tra la <em>tranche junior</em> e le <em>tranches</em> a questa sovraordinate (<em>tranche senior</em> e <em>tranche </em>mezzanine) e la percentuale data dal rapporto tra una determinata tranche sul valore nominale del portafoglio di finanziamenti.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 09 Apr 2020 06:27:34 +0200</pubDate>
                        <title>GERMANY | MERGERS &amp; ACQUISITIONS | Company Acquisition in times of Corona &lt;br&gt; Strengthen your own Position, Exploiting the Opportunities offered by M&amp;A activities&lt;br&gt;Planning now is the smart thing to do</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/germany-company-acquisition-in-times-of-corona-strengthen-your-own-position-exploiting-the-opportunities-offered-by-ma-activitiesplanning-now-is-the-smart-thing-to-do</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>The corona crisis is currently causing great uncertainty in the market. No one can anticipate how long the crisis will last and how much the global economy will be affected despite unprecedented government support measures. This uncertainty is reflected in the international capital markets: unprecedented price losses are followed by double-digit price gains before sliding back down again. Despite all this uncertainty, it is already clear that after this crisis - as after every crisis - there will be winners and losers and that the crisis will be followed by a phase of consolidation. The first insolvencies, as is currently the case with "Esprit", "Vapiano" and "Maredo", have already been registered due to the additional downturn in the market environment caused by the corona crisis. What is also becoming apparent, however, is that cash-strong companies will have access to unexpected M&amp;A opportunities. Two aspects should therefore be kept in mind for every entrepreneur and business Operator:</p><h2>1. Strengthening of the own position</h2>To be on the winners' side, the right course must be set now. In order to compensate for the decline in sales, the first step is to reduce as far as possible the costs incurred. There are a variety of options available to do this. In addition to the means available under labour law, such as for instance short-time work, the larger permanent debt relationships in particular are therefore being dissolved or at least renegotiated at the moment. Consideration should also be given to how further state support measures can be used, as the unexpected capital will necessarily lead to distortions in the market. New cooperations can also be a way of strengthening one's own position.<h2>2. Opportunities through M&amp;A activities</h2>From our perspective, it also seems important to think one step ahead and consider how the crisis can be taken advantage of, possibly by (indirectly) using any subsidies, to take over troubled competitors.When planning these steps, it must be noted that the procedure and rules for the purchase of an insolvent company differ considerably from regular company transactions. In the following, we have outlined some of the principles governing the acquisition of crisis companies:<h4>2.1 Timing</h4>It may seem tempting to acquire a company in crisis by way of a share deal before insolvency proceedings are opened. But the associated disadvantages are usually so severe that companies in crisis should only be bought by the insolvency administrator or as part of an insolvency plan.The underlying reason is that there is usually no time for a thorough due diligence. It is, hence, not possible to reliably assess whether the contribution to be planned in addition to the purchase price for the financial and operational restructuring of the distressed company is sufficient to cover the (over) due liabilities and obligations of the acquired legal entity. This problem cannot be solved by an asset deal at this stage either. Although it is possible to select the assets individually in this case, if the seller becomes insolvent after the transaction has been completed, there is a risk that the asset deal will be contested on the grounds of creditor disadvantage, should the assets be sold below market value which may occur in individual cases in emergency sales. In this case, the assets must be surrendered and the purchase price will only be refunded in the amount of the insolvency dividend. Another disadvantage of an asset deal prior to the opening of insolvency proceedings is that in the event of a takeover of a Business operation as a going concern, all obligations to employees are also transferred. In the event of a purchase from the insolvency administrator after the opening of insolvency proceedings, there are exceptions to this rule which are favourable for the purchaser under certain circumstances and allow special structuring options which would not exist outside of insolvency.<h4>2.2 Takeover</h4>If basic rule no. 1 has been respected when taking over an insolvent company, it must be kept in mind that - in addition to the legal part - the main focus of the transaction is on preparation and communication with the parties involved. The key to success here is to bring the creditors on board, in addition to the insolvency administrator, so as to convince them in particular that they would be in a significantly worse position in the context of a liquidation than they would be in the case of the proposed sale. Furthermore, not only the necessary assets have to be identified together with the insolvency administrator but also a reduction of&nbsp;personnel has to be prepared which will be much easier to achieve through the instruments of insolvency law.As already pointed out, such transactions usually take place in the context of an asset deal. Apart from the identification of the assets, the biggest hindrance here is that the contractual relationships are not transferred without the consent of the respective contractual partners. Yet this consent is not important if the company is acquired as part of a share deal. However, this should only be considered if the debtor company has previously been discharged from debt by an insolvency plan and if it is clearly regulated which payments (apart from the purchase price) the potential acquirer must make to the creditors of the debtor company. This is always an individual case and the subject of negotiations with the creditors. When acquiring the shares (share deal), for instance, the name (the company) of the debtor company can be continued, and existing licences that were only granted to the debtor company can continue to be used without interruption. This can be a decisive advantage in the market.Preparation and communication also play a crucial role in the preparation of a distressed M&amp;A transaction because the highest bidder does not necessarily win the bid. If the bid exceeds the value of the individual assets (break-up value), other important factors such as transaction security, guaranteed financing and the number of jobs taken over are of central importance. It should moreover be noted that insolvency administrators usually also seek a transaction as a package in the context of an asset deal in order to ensure the continued existence of the company as a whole and thus to achieve the highest possible creditor satisfaction and approval rate among creditors.For the acquirer itself, it must be taken into account that in the context of a distressed M&amp;A transaction no guarantees are given by the insolvency administrator. The usual regime of guarantees and warranties in a sale and purchase agreement is therefore not applicable and all risks are essentially reflected in the purchase price.<h2>3. Conclusion</h2>However difficult the current situation may be, every crisis also offers opportunities.&nbsp;&nbsp;<em><a href="mailto:Angelika.Kapfer@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Angelika Kapfer</a></em><em><a href="mailto:Christian.Kalusa@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Christian Kalusa</a></em><em><a href="mailto:Torsten.Cuelter@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Torsten Cülter</a></em>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 09 Apr 2020 06:21:03 +0200</pubDate>
                        <title>GERMANY | ANTITRUST | Antitrust Law in the Corona Crisis</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/germany-antitrust-law-in-the-corona-crisis</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h2>1. Cooperation with Competitors Cooperations with Competitors</h2>Antitrust law also applies in times of crisis. But: Antitrust law allows companies the necessary flexibility to react to the challenges of the corona crisis.One such reaction is cooperating with competitors.The corona crisis does neither justify "crisis cartels" nor does it justify other hardcore restrictions of competition. The effects and risks of the corona crisis can, however, legitimise some forms of cooperation with competitors:<ul> <li>Formation of <strong>bidding and supplier consortia</strong> if the companies concerned are not (any longer) able to meet a specific market demand on their own, e.g. because personnel or financial risks are no longer calculable due to the corona crisis.</li> <li><strong>Joint purchasing</strong> to reduce and distribute risks in the supply chain.</li> <li><strong>Purchases from competitors</strong> to compensate for production losses and legal restrictions on production as a result of the coronavirus.</li> <li><strong>Joint production</strong> to save costs or generate efficiencies in the use of personnel and production resources, or through mutual specialisation.</li> <li><strong>Joint research and development</strong> which may also involve joint commercialization.</li> <li><strong>Exchange of information</strong> on stocks, cooperation in <strong>transport and storage logistics</strong>, in so far as they are aimed at counteracting coronavirus-induced threats to the supply chain.</li> <li>Cooperation in <strong>personnel planning</strong> in order to mitigate the effects of the coronavirus on the health of the workforce.</li></ul><p>Antitrust law provides companies with sufficient leeway for crisis-related cooperation, including with competitors. It recognises necessary restrictions of competition in situations in which market mechanisms no longer function properly as a result of the crisis without such measures. For example, restrictions of competition can be justified by demonstrating that they are necessary to maintain the security of supply. In many parts of the world, the antitrust&nbsp;authorities are currently willing to talk to companies about restrictions of competition that are necessary to deal with the effects of the coronavirus on the economy.However, the corona crisis does not give a "<em>carte blanche</em>" for any restriction of competition. Even in times of crisis, companies must therefore conduct a self-assessment that reviews and documents the facts and objectives underlying the cooperation with the competitor.</p><h2>2. Suppliers/ Distributors</h2>Another important reaction is reaching bilateral agreements with suppliers and distributors.The corona crisis is causing legislators and public authorities to intervene in market developments. Their measures may limit or even eliminate companies' scope for competitive action. Manufacturers who are prohibited by law or by an administrative order from offering their goods outside Germany no longer have any scope for competitive action in this respect. If a manufacturer imposes corresponding contractual restrictions on its distributors, then these are of a declaratory nature, and are thus unlikely to give rise to antitrust concerns.Crisis-related restrictions that manufacturers impose on their suppliers or distributors can also be exempted under antitrust law without such a strict legal requirement: For example, guaranteeing the security of supply may justify exclusive supply and purchase obligations. Temporary territorial exclusivity for the benefit of a customer is conceivable to the extent that it is necessary to open up or ensure the continued supply of a market. However, antitrust law demands to limit the scope of such restrictions on suppliers and distributors to the extent that is necessary to guarantee security of supply or to open up a market.The prohibition of price fixing remains in force even in times of crisis. Anyone who fixes downstream prices for crisis-related scarce goods by imposing fixed or minimum resale prices on his distributors is violating the price fixing prohibition. Antitrust authorities have already announced that they will investigate price increases for goods in short supply due to the crisis. In such cases, hefty fines may be imposed. In contrast, maximum prices are still permissible. This allows the implementation of crisis-related sales promotions.Since the corona crisis does not suspend any obligations under antitrust law, the following also applies to crisis-related measures in relation to suppliers and distributors: Review and document the admissibility of such measures under antitrust law in a self-assessment!<h2>3. German Merger Control Risks</h2><span style="font-size: 16px;">Merger control also applies in times of crisis. The changing economic environment may allow mergers that would have been prohibited in the past. More often, however, the corona crisis will delay merger control clearances.</span><em>Notification Requirements Remain in Place</em>Merger control notification requirements remain unchanged despite the corona crisis. No relief is to be expected in this respect, as politicians are already warning of a sell-out of the German economy in view of falling enterprise values.<em></em>Notification requirements are formalistically determined based on the participating&nbsp;companies' turnover figures in the last financial year. Interim sales declines are ignored just as much as red figures or even imminent insolvency of the target company. However, if the notification obligation is only triggered by the transaction value threshold, then a downward adjustment of the purchase price due to the crisis can eliminate the notification Obligation.Anyone who is turning to minority shareholdings or co-investments in the current situation in order to minimize the capital investment should pay particular attention to a potential notification obligation: Even where a full acquisition would not be notifiable, such a transaction structure can trigger a notification obligation. This counter-intuitive result is due to the other shareholders or the co-investor also being taken into account in determining the notification obligation.<em>Advantages in the Competitive Assessment</em>While the notification obligation is based on the past, the competition authority's assessment is based on a prognosis for the future. A mere snapshot of the current situation is thus not decisive. Merging parties must therefore demonstrate why they will emerge particularly weakened from the crisis. Example: Competitors have significantly better online or take-away offers, are therefore currently gaining considerable market shares and will retain these after the current crisis due to consumers getting accustomed. In such cases, the corona crisis may facilitate mergers that would have been prohibited in the past.The so-called failing firm defense could also become more relevant. Exceptionally, it allows even the creation of a dominant market position. However, it only applies if the prognosis for the continued existence of the target company is negative and if there is no potential purchaser that would pose less competition concerns (e.g. a financial investor). In addition, the exception does not apply to the sale of a mere company division.<em>Timing is a Challenge</em>The corona virus also affects the operating capacity of competition authorities. While the statutory review deadlines still apply in Germany, the Federal Cartel Office asks companies to submit notifications later where possible. The EU Commission, the French competition authority and other international competition authorities have adopted a similar approach. More drastic measures were taken in Austria: For new filings, the review period does not start before 1 May 2020. The time schedules of transactions must be adjusted accordingly.In practice, too, the competition authorities will make greater use of their tools to gain time, for example by making full use of deadlines, by objecting to incomplete information or by initiating an in-depth investigation. For more complex deals, the reasons for this will mostly not be attributable to the authority itself but rather to the delays in market investigations, e.g. when interviewing market participants.This is all the more precarious in the current situation, as sellers depend on the purchase price flowing quickly and target companies depend on the acquirer being allowed to swiftly take over inoperable corporate functions.Against this background, it is advisable to involve merger control experts at an early transaction stage, in particular, for deals that need to be closed swiftly due to the current crisis. These experts can then informally contact the authorities in advance in order to gain time. While theoretically possible, an application for an exception to the suspension obligation can only be a last resort, if at all.<h2>4. Market Power</h2>Antitrust law imposes a special responsibility on companies with market power. In times of crisis, their market behaviour and commercial practices can quickly come into the focus of the antitrust authorities.The closing of national borders for the movement of goods can narrow the relevant markets under competition law and thus create market dominance, which did not exist when borders where still open. A company's market position can also be strengthened by the crisis as a result of competitors no longer being able to maintain their production or withdrawing from the market altogether. In addition, dependence due to scarcity, e.g. on one supplier, may lead to special responsibilities under the German rules for companies with so-called relative market power even where they lack market dominance.<em>Intervention by authorities</em>Anyone with such market power must not abuse it. If, despite this, a company still e.g. charges excessive prices, it risks an intervention by the antitrust authorities. Many antitrust authorities have already announced that they will critically examine price increases as a result of the crisis, in particular, for scarce goods, health care services and basic supplies. However, even in times of crisis not every price increase is an abuse of market power: Increased production costs, particularly as a result of the crisis, can legitimise corresponding price increases even by a company with market power.Other prominent examples of abusing market power are refusals to supply and discrimina-tions against suppliers or customers. However, crisis-related bottleneck problems can be an objective reason to justify a partial or complete refusal to supply or unequal treatment of business partners under antitrust law. This applies, for instance, to a preferential supply of regular customers compared to new customers. However, a dominant supplier of goods or&nbsp;services that are in short supply as a result of the crisis may still be obliged under antitrust law to scale selling, i.e. to supplying its customers according to their importance (e.g. according to the volume purchased in the last financial year). A preference for regular customers remains possible in this context, too.Since the corona crisis does not suspend any obligations under antitrust law, the following applies in particular to crisis-related measures taken by companies with a strong market position in relation to suppliers and distributors: Review and document the admissibility of such measures under antitrust law in a self-assessment!&nbsp;<em>Dr <a href="mailto:Christian.Heinichen@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Christian Heinichen</a>&nbsp;</em><a href="mailto:Christoph.Heinrich@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener"><em>Christoph Heinrich</em></a>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 09 Apr 2020 06:07:58 +0200</pubDate>
                        <title>GERMANY | CORPORATE | Amendments to the Stock Corporation Act on the General Meeting by the Act to Mitigate the Consequences of the COVID-19. &lt;br&gt; Pandemic in Civil, Insolvency and Criminal Proceedings Law (&quot;Act on Mitigating Measures&quot;)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/amendments-to-the-stock-corporation-act-on-the-general-meeting-by-the-act-to-mitigate-the-consequences-of-the-covid-19-pandemic-in-civil-insolvency-and-criminal-proceedings-law-act-on-mitigating-m</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h2>1. Introduction</h2>In addition to amendments, particularly in insolvency law, the German Act on Mitigating Measures has temporarily created substantial facilitations for the holding of general meetings.The amendments primarily relate to the options for electronic participation in the General Meeting (online General Meeting), the convening of the General Meeting, the time frame for the date of the General Meeting, advance payments on the balance sheet profit and restrictions on the right of contestation. Major legal amendments are briefly summarised below.In light of the restrictions on freedom of assembly, companies should be able to make decisions and thus maintain their ability to act.<h2>2. General Meeting of Shareholders in Online and Attendance Mode</h2><h4>2.1 Facilitation of the general meeting with shareholders attending</h4>The executive board can now initially decide on (<em>i</em>) the participation of shareholders in the general meeting by means of electronic communication, (<em>ii</em>) the casting of votes by means of electronic communication (postal vote), (<em>iii</em>) the participation of supervisory board members by means of video and audio transmission and (<em>iv</em>) the video and audio transmission even without authorisation by the articles of association or rules of procedure.The practical relevance of these amendments is per se likely to remain manageable, especially since they are initially based on a general meeting attended by shareholders and since many companies have already provided for the possibility of virtual components in their articles of association since the amendment of the German Stock Corporation Act by the First Shareholder Rights Directive Implementation Act (ARUG I), as described above under (<em>i</em>) to (<em>iv</em>). However, this regulation can also be seen as a module for the modification&nbsp;described below.<h4>2.2 Online General Meeting</h4>The groundbreaking feature is the first possibility of performing real general meetings online or virtually.The executive board may decide that the general meeting be held as a virtual general meeting without the physical presence of shareholders or their authorised representatives.The prerequisites for this are: (<em>i</em>) a video and audio transmission of the entire meeting, (<em>ii</em>) the exercising of voting rights and the granting of authorisation via electronic communication, (<em>iii</em>) the granting of an opportunity to ask questions via electronic communication and (<em>iv</em>) the granting of an opportunity to object to a resolution of the general meeting for shareholders who have exercised their voting rights electronically.This means that the entire general meeting - including the general debate and votes - must be broadcast; a broadcast of only the speech of the executive board and, if applicable, the report of the supervisory board is not sufficient. The electronic exercise of voting rights will, in practice, be carried out via an online form or by postal vote in advance. The granting of authorisation according to the meaning and purpose of the law - putting the online general meeting on a par with the general meeting of shareholders attending - will be possible until the end of the general debate, and online voting until the end of the virtual voting.In this context, the right to information pursuant to section 131 German Stock Corporation Act (AktG)will also be modified: The executive board can also stipulate that questions must be submitted by electronic communication at least two days before the meeting and decides which questions to answer at its own discretion.The physical presence at the venue of the meeting is only legally compulsory for the chairman of the general meeting. The notary should also be present at the location of the chairman of the meeting. Due to the necessity of explaining the annual financial statements and answering questions from shareholders, it is advisable that the chairman of the execu-tive board is also present in the meeting room. All other members of the executive board as well as the supervisory board can participate online.<h2>3. Convening of the general meeting, in particular deadlines</h2>According to the Act on Mitigating Measures, the general meeting must be convened no later than the 21st day before the meeting. Moreover, in deviation from section 123 (2) sentence 5 AktG, this minimum period is not extended by the registration period. In the case of listed companies, proof of the shareholding must refer to the beginning of the twelfth day prior to the meeting (modified record date) and, in the case of bearer shares, must be received by the company at the address specified for this purpose in the invitation to the meeting no later than the fourth day prior to the meeting; a shorter deadline for receipt of the proof is possible. Deviating provisions of the articles of association are irrelevant.If a meeting is convened with a shortened notice period, the notification pursuant to section 125 (1) sentence 1 AktG (notification of the convening of the meeting including the agenda) must be made at the latest twelve days - instead of 24 or 30 days - before the meeting and the corresponding notification pursuant to section 125 (2) AktG to those recorded in the share register at the beginning of the twelfth day before the general meeting. Requests to add items to the agenda (section 122 (2) AktG) must be received by the Company at least 14 days prior to the meeting in the aforementioned case.It should also be noted that an already convened general meeting must first be "de-invited" again and re-invited to the virtual general meeting with corresponding adjustment of the conditions of participation. A mere transfer from one form of meeting to another is not permitted.<h2>4. Time frame for the holding of an ordinary general meeting</h2>According to the previous regulation, the ordinary general meeting of shareholders must take place in the first eight months of the financial year (section 175 (1) sentence 2 AktG). This period was extended to one year. This provision does not apply to the legal form of a Societas Europaea (SE).A provision which can be considered in this context - although it also applies to companies of other legal forms - is the modification of section 17 (2) sentence 4 German Transformation Act (UmwG). For the final balance sheet under transformation law, there was previously an eight-month period for the notification of the transformation measure to the commercial register. This deadline was also extended to twelve months by Art. 2 section 4 of the Act on Mitigating Measures.<h2>5. Advance payments of balance sheet profit</h2>Contrary to section 59 (1) AktG, the executive board may decide to pay a deduction from the net profit for the year in accordance with section 59 (2) AktG even without authorisation in the articles of association; however, the limitation to half of the previous year's dividend remains in place.<h2>6. Supervisory board approval</h2>The decisions of the executive board according to the Act on Mitigating Measures - i.e., in abridged form, the facilitation of participation, in particular the online general meeting, the abridged convocation, the advance payments on the balance sheet profit and the convocation in the extended convocation period - require the approval of the supervisory board. According to the wording of the Act, the restriction of the right to ask questions also requires the approval of the supervisory board.<h2>7. Restrictions on the right of contestation</h2>The right of contestation is restricted by the German Act on Mitigating Measures. Accordingly, the contestation cannot be based on violations of section 118 (1) sentences 3 to 5 and (2) sentence 2 of the AktG (in particular electronic confirmation of electronically exercised voting rights with regard to the corresponding provision for postal voting). The same applies to the violation of the provision pursuant to section 118 (4) AktG in the case of video and audio transmission. Furthermore, the same applies to a violation of the formal requirements for notifications pursuant to section 125 and a violation of section 125 (2) AktG (extended notification obligations).The exclusion of contestation does not apply if the company can be proven to have acted with intent. It should be noted here that the general criteria will apply to the concept of intent. If the company acts in such a careless manner that the threshold for implied acceptance is exceeded - which will suffice - conditional intent will be affirmed. The high standards of due diligence, including appropriate documentation which have already been widely observed in the past, should therefore be maintained in order to keep a "distance" to contingent intent. This restriction may become particularly relevant with regard to the selection and scope of the questions answered or not answered. In this respect, too, certain uncertainties remain.<h2>8. Scope of application</h2>The regulations apply accordingly not only to the stock corporation but basically also to the partnership limited by shares (KGaA) and the SE.The provisions, contained in Art. 2 section 1 Act on Mitigating Measures, came into force on the day after the announcement, i.e. on 28 March 2020. According to the Act on Mitigating Measures, they will cease to apply upon expiry of 31 December 2021, i.e. they will apply for the entire remaining year 2020 and also in 2021. Whether there will be an extension of the period of validity remains to be seen.&nbsp;<em>Dr <a href="mailto:Winfried.Richardt@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Winfried Richardt</a>&nbsp;</em><a href="mailto:Oliver.Köster@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener"><em>Oliver Köster</em></a>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 09 Apr 2020 03:50:20 +0200</pubDate>
                        <title>AssoAim nomina comitato scientifico</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/assoaim-nomina-comitato-scientifico</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ieri il consiglio di <strong>AssoAim</strong> ha deliberato l'ammissione di un nuovo membro, Friulchem, l'attribuzione di deleghe operative ai consiglieri Giovanni Natali e Marco Maria Fumagalli e al consigliere Davide Verdesca le funzioni di orientamento e gestione della comunicazione non istituzionale.Sono stati selezionati dieci componenti del comitato scientifico, <em>task force</em> di professionisti per l'attività di studio e ricerca dell'associazione: Mario Notari (presidente), Stefano Bellavita (Alantra), Paolo Daviddi (Grimaldi studio legale), Federico Girotto (Masi Agricola), Alessandro Merenda (Gianni Origoni Grippo Cappelli &amp; Partners), Valeria Novellini (Aiaf), <strong>Lukas Plattner</strong> (<strong>Nctm Studio Legale</strong>), Luca Rai (Rai &amp; Partners), Manfredi Vianini Tolomei (Chiomenti Studio Legale) e Manuel Coppola (Bdo).&nbsp;<em>Tratto da MF</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 09 Apr 2020 03:48:06 +0200</pubDate>
                        <title>Coronavirus, Racanelli: &quot;Seri dubbi su processi da remoto&quot;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/coronavirus-racanelli-seri-dubbi-su-processi-da-remoto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>"<em>I processi da remoto? Ho seri dubbi sulla loro fattibilità e faccio miei i rilievi delle Camere penali</em>". Antonello Racanelli, procuratore aggiunto del Tribunale di Roma e già componente del Csm si sofferma sul tema della gestione della giustizia al tempo del Coronavirus. Lo fa intervenendo nel meeting svoltosi interamente sul web "<span style="text-decoration: underline;">La Reputazione. Come tutelare il 'grande capitale' nell'era dell'innovazione?</span>" organizzato da The Skill con la partecipazione dell'avvocato<strong> Gianluca Massimei</strong> (<strong>Nctm Studio Legale</strong>), dell'avvocato Fabio Pinelli dello studio Pinelli Avvocati e di Francesco Giorgino, giornalista del Tg1 e docente alla Luiss Guido Carli. "<em>Pensiamo alla difficoltà di gestire le camere di consiglio in Corte di Assise, ci sono forti rischi di condizionamento</em>" continua Racanelli. "<em>L'innovazione è importante, ma comporta problemi notevoli</em>".Nel corso del dibattito Francesco Giorgino ha spiegato che "<em>il Ventunesimo secolo sarà il periodo della micronarrazioni che sostituiranno le macronarrazioni e saranno basate su alcune parole chiave: fiducia, credibilità, personal branding, brand identity e tutela e mantenimento della reputazione</em>". L'avvocato <strong>Gianluca Massimei</strong> ha sottolineato come sia "<em>necessario rivedere la normativa relativa alle diffamazioni a mezzo social media ai danni delle aziende, diffamazioni agevolate dall'anonimato</em>". L'avvocato Fabio Pinelli, infine, ha invitato a elevare "<em>il reato di diffamazione a reato primario e fare in modo che la tutela sia effettiva. Sarebbe importante che anche i giornalisti si ponessero il problema a tutela della verità dell'informazione</em>". In questo senso Pinelli e Massimei si dicono "<em>d'accordo sulla creazione di sezioni specializzate con tempi immediati per la tutela della reputazione e della dignità altrimenti del tutto intempestiva per assicurare una effettiva tutela giuridica sia sul piano civile sia soprattutto, come oggi, sul piano penale</em>".&nbsp;<a href="https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2020-04-08/coronavirus-racanelli-seri-dubbi-processi-remoto-200504.php?refresh_ce=1" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Diritto24.com</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 07 Apr 2020 03:34:13 +0200</pubDate>
                        <title>Emergenza COVID-19 e incentivi alle imprese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/emergenza-covid-19-e-incentivi-alle-imprese</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Di Piermauro Antonio Carabellese e Luigi Merola</em></p><h4>Conversione delle attività per imposte anticipate in crediti di imposta a seguito di cessione di crediti deteriorati</h4>L'art. 55 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 introduce rilevanti disposizioni finalizzate ad incentivare la cessione a titolo oneroso di crediti deteriorati. Le disposizioni, applicabili a tutte le imprese<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>, esplicano particolare efficacia in relazione al settore bancario, al quale si farà riferimento nel proseguo, dove la problematica dei <em>non performing loans</em> (NPL) investe peculiari aspetti di natura regolamentare prima ancora che tributaria.Le disposizioni, potenziando le misure già contenute nell'art. 2, commi da 55 a 58 del Decreto Legge 29 dicembre 2010 n. 225<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>, estendono la possibilità della trasformazione in crediti di imposta alle attività per imposte anticipate, anche se non iscritte in bilancio a causa del mancato superamento del <em>probability test</em>, relative sia alle (<em>i</em>) perdite fiscali - riportabili ai sensi dell'art. 84 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) - sia (<em>ii</em>) all'aiuto alla crescita economica - riportabile ai sensi dell'art. 1, co. 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>. La trasformazione consente di anticipare l'utilizzo delle attività per imposte anticipate che, altrimenti, sarebbero state utilizzabili nei soli esercizi successivi.Su un piano regolamentare, in conformità alle previsioni recate dal Regolamento UE 26 giugno 2013 n. 575 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, la trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti di imposta consente alla banca cedente di migliorare i propri requisiti di capitale, traducendosi, oltre che in un miglioramento del NPL ratio, anche in un aumento sia del patrimonio di vigilanza - i fondi propri - sia del <em>total capital ratio</em> (TCR). Su un piano tributario, la trasformazione consente alla banca cedente di disporre, in via anticipata, di crediti di imposta, non soggetti a imposizione IRES/IRAP, utilizzabili in compensazione dei versamenti dovuti a titolo di imposte e contributi. I medesimi crediti di imposta, in alternativa all'utilizzo in compensazione, possono anche essere ceduti - infragruppo oppure a soggetti terzi - o richiesti a rimborso.L'incentivo presuppone che (<em>i</em>) gli NPL siano ceduti nel 2020 e che (<em>ii</em>) i cessionari siano soggetti esterni al proprio gruppo di appartenenza<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>. Sull'incentivo fiscale incidono positivamente (<em>iii</em>) la nozione di credito <em>non performing</em> adottata dal legislatore - vi rientrano le sofferenze, le inadempienze probabili e le esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre novanta giorni. Pur tuttavia, l'incentivo fiscale risulta limitato dalla scelta del legislatore, che auspichiamo possa essere rivista in sede di conversione del decreto legge, (<em>iv</em>) di limitare l'ammontare delle attività per imposte anticipate trasformabili in crediti di imposta: le perdite fiscali e l'aiuto alla crescita economica, in relazione ai quali sono maturate attività per imposte anticipate - e che, dunque, sono ancora riportabili alla data di cessione dei crediti - rilevano, ai fini della trasformazione, nei limiti del 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti e i crediti ceduti rilevano fino ad un valore nominale di € 2 miliardi - limite che per i gruppi societari deve essere determinato a livello di gruppo e non per singola entità societaria. A titolo esemplificativo, in caso di cessione di un portafoglio di NPL con un valore nominale pari ad € 1 miliardo, la base di calcolo dell'incentivo fiscale è pari a € 200 milioni - il 20 per cento del valore nominale del portafoglio ceduto - e l'incentivo fiscale è pari a € 55 milioni, se si considera che l'aliquota IRES applicabile sia pari al 27,5 per cento (24 per cento di IRES ordinaria e 3,5 per cento a titolo di addizionale IRES).Inoltre, per superare eventuali rilievi comunitari in merito alla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato, la trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è (<em>v</em>) subordinata all'esercizio di un'opzione da parte della banca cedente ai sensi dell'art. 11, co. 1 del Decreto Legge 3 maggio 2016 n. 59, opzione che tuttavia potrebbe essere già stata esercitata per fruire delle analoghe disposizioni recate dal sopra citato Decreto Legge n. 225/2010<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a>. L'opzione può comportare - e nella maggior parte dei casi comporta - il sostenimento di un onere, determinabile in base al combinato disposto delle disposizioni introdotte dal Decreto Legge n. 18/2020 e dalle disposizioni già vigenti del Decreto Legge n. 59/2016.&nbsp;<a href="https://sfef.egeaonline.it/it/127/attualita/608/emergenza-covid-19-e-incentivi-alle-imprese" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Sfef.egeaonline.it</em></a>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Sono escluse dal beneficio le imprese in relazione alle quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legislativo 16 novembre 2015 n. 180 (disciplina in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi), ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell’art. 5 del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 (la legge fallimentare) o dell’art. 2, co. 1, lett. b) del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 (il codice della crisi e dell’insolvenza).<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Il Decreto Legge 29 dicembre 2010 n. 225 è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011 n. 10. Il Decreto, con riferimento alle attività per imposte anticipate maturate in relazione a svalutazioni di crediti non dedotte e a componenti negative afferenti il valore dell’avviamento e di altre attività immateriali, ne consente la trasformazione in crediti di imposta, al ricorrere di tre differenti ipotesi: in presenza di una perdita civilistica, in presenza di una perdita fiscale, in caso di liquidazione volontaria o di assoggettamento a procedure concorsuali.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> Il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> Le disposizioni non trovano applicazione alle cessioni di crediti che intervengono tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> Il Decreto Legge 3 maggio 2016 n. 59 è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 giugno 2016 n. 119.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 06 Apr 2020 04:47:49 +0200</pubDate>
                        <title>AMMINISTRATIVO | IMMOBILIARE | Decreto “Cura Italia”: la requisizione dei beni immobili</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/amministrativo-immobiliare-decreto-cura-italia-la-requisizione-dei-beni-immobili</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il metodo adottato in Corea del Sud per arginare la diffusione del virus COVID-19 dimostra che, tra le altre misure, è necessario garantire l’isolamento - fino al termine dell’emergenza – dei soggetti positivi con sintomi lievi, delle persone in quarantena che possono contagiare i familiari nonché dei tanti lavoratori esposti quotidianamente al rischio contagio (come medici ed infermieri).Sono quindi indispensabili strutture che, pur garantendo le suddette condizioni di isolamento, siano tali da consentire, nel rispetto delle prescrizioni delle autorità sanitarie, l’assistenza a tali soggetti.Per tale motivo, con il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (il “<strong>Decreto Cura Italia</strong>”) è stato, tra l’altro, attribuito ai <span style="text-decoration: underline;"><strong>Prefetti</strong></span>, su proposta del Dipartimento di protezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzione territoriale competente, il potere di requisire <span style="text-decoration: underline;"><strong>in uso</strong></span><a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> beni <strong>immobili</strong>.</p><h4>Cosa è la requisizione?</h4>La requisizione è il provvedimento contingibile ed urgente preordinato a ovviare a situazioni per le quali non sia altrimenti possibile trovare una soluzione con le misure ordinarie.<h4>Quali beni possono essere requisiti in uso dai Prefetti?</h4>I Prefetti possono requisire in uso:<ul> <li>le <strong>strutture alberghiere</strong> ovvero</li> <li>altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità.</li></ul><p>Il provvedimento del Prefetto deve essere motivato dalla necessità di disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l'emergenza sanitaria del COVID-19. Le strutture alberghiere e gli immobili così requisiti possono essere infatti utilizzati <strong>per ospitare le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare e delle relative procedure indennitarie</strong>, qualora, una vola dimessi i pazienti in fase acuta, non sia possibile per gli stessi il confinamento al proprio domicilio.Ne consegue che, sulla base delle disposizioni del Decreto Cura Italia, soltanto gli alberghi e gli immobili dotati dei requisiti strutturali minimi per garantire la sorveglianza sanitaria dei pazienti COVID-19 sono requisibili e che, in più, tale requisizione può essere disposta solo per l’<strong>uso</strong> degli stessi (quindi per un tempo limitato) e non anche per acquisirne la proprietà.<span style="text-decoration: underline;"><strong>I proprietari degli alberghi e degli immobili, quindi, potenzialmente requisibili potrebbero avviare sin da subito verifiche sulla conformità degli stessi rispetto ai requisiti minimi strutturali richiesti dalla normativa vigente per la requisizione. Ciò in quanto, nel periodo “<em>post</em> quarantena”, potrebbero essere necessari – immediatamente- immobili pronti all’uso</strong></span>.</p><h4>Quali indennità sono previste per tali requisizioni in uso?</h4>Per le requisizioni dei beni immobili è prevista la corresponsione di una somma di denaro a titolo di <strong>indennità</strong> di requisizione<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>.L'indennità di requisizione è liquidata nello stesso decreto del Prefetto, che ai fini della stima si avvale dell'Agenzia delle entrate, <strong>in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42%</strong> del valore corrente di mercato dell'immobile requisito o di quello di immobili di caratteristiche analoghe.È considerato, quindi, quale elemento di partenza per la commisurazione dello 0, 42%, il valore di mercato attuale e non quello del bene al 31 dicembre 2019 (come invece previsto per la requisizione dei beni mobili e dei presidi sanitari).<h4>Con quali tempistiche saranno corrisposte le suindicate indennità?</h4>Il Decreto Cura Italia si preoccupa di definire le tempistiche di corresponsione della suindicata indennità, prevedendo che:<ul> <li>se nel decreto di requisizione in uso non è indicato per la restituzione un termine inferiore<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>, l'indennità corrisposta al proprietario è <strong>provvisoriamente</strong> liquidata con riferimento al numero di mesi o frazione di mesi intercorrenti tra la data del provvedimento e quella del termine dell'emergenza (ivi incluse eventuali proroghe)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>;</li> <li>in ogni caso di <strong>prolungamento della requisizione</strong>, la differenza tra l'indennità già corrisposta e quella spettante per l'ulteriore periodo è liquidata al proprietario entro 30 giorni dalla scadenza del termine originariamente indicato.</li></ul><p></p><h4>Quale tutela giurisdizione contro i provvedimenti del Prefetto?</h4>L’articolo 6 del D.L. n. 18/2020 in commento prevede che “<em>in ogni caso di contestazione, anche in sede giurisdizionale, non può essere sospesa l'esecutorietà dei provvedimenti di requisizione di cui al presente articolo, come previsto dall'articolo 458 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66</em>”, recante il Codice dell’Ordinamento Militare.In tal modo si è inteso attribuire alle requisizioni in uso e in proprietà disciplinate dall’art. 6 del Decreto Cura Italia un valore analogo alle requisizioni in periodo di guerra, di mobilitazione generale o di grave crisi internazionale. Tale equiparazione ha come principale conseguenza il fatto che l’esecutorietà dei provvedimenti di requisizione in oggetto non potrà venir meno neanche in caso di contestazione in sede giurisdizionale.<h4>Esistono modalità consensuali per definire la requisizione?</h4>Sebbene il Decreto Cura Italia si occupi di disciplinare soltanto i casi di requisizione imposti con atti del Prefetto, i privati interessati, anche in considerazione della debole tutela giurisdizionale di cui si è detto, potrebbero avviare un <em>iter</em> differente.In particolare, i proprietari di alberghi o immobili dotati dei requisiti strutturali di cui si è detto, potrebbero proporre al Prefetto di sottoscrivere accordi integrativi della requisizione, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241.Quest'ultima norma espressamente così statuisce:"<em>In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo</em>”.L'art. 10 citato dalla predetta disposizione stabilisce che:"<em>I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:</em><em>a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;</em><em>b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento</em>".Nell’ambito del procedimento di requisizione, quindi, i privati interessati potrebbero proporre la sottoscrizione di un accordo integrativo avente ad oggetto contenuti negoziabili con l’autorità coinvolta.Il riferimento all'art. 10 per l'applicazione del modulo dell'accordo integrativo del provvedimento conferisce infatti una specifica valenza al potere amministrativo di stipulare una convenzione con gli interessati, valorizzando l'apporto di questi ultimi.Si ritiene, tuttavia, che l’intesa possa essere soltanto integrativa del provvedimento di requisizione e non possa sostituirlo, visto che tale modalità può essere adottata soltanto “nei casi previsti dalla legge”.L’accordo ha carattere vincolante, salva la possibilità di recesso da parte della pubblica amministrazione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse (art. 11, comma 4, legge 7 agosto 1990, n. 241).&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.</em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere ai seguenti indirizzi: <strong>Dipartimento amministrativo</strong>: <a href="mailto:m.monaco@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Marco Monaco</a>, <a href="mailto:g.berruti@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Giuliano Berruti</a>, <a href="mailto:f.bonino@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Francesca Bonino&nbsp;</a>- <strong>Dipartimento immobiliare</strong>: <a href="mailto:l.croce@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Luigi Croce</a>, <a href="mailto:c.mocellin@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Christian Mocellin</a>, <a href="mailto:r.serrato@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Rosemarie Serrato</a>, <a href="mailto:a.tola@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Antonio Tola</a>, <a href="mailto:b.fondacaro@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Bruno Fondacaro</a>, <a href="mailto:v.bisceglie@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Vito Bisceglie</a>.</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Per quanto non diversamente definito si rinvia a quanto sopra indicato con riferimento alle caratteristiche della requisizione in uso.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> In caso di rifiuto del proprietario a riceverla, essa è posta a sua disposizione mediante offerta anche non formale e quindi corrisposta non appena accettata.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> Se non è indicato alcun termine, la requisizione si presume disposta fino al 31 luglio 2020 ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> E sempre nei limiti di cui al comma 2 del medesimo art. 6 del Decreto Cura Italia.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 06 Apr 2020 04:13:57 +0200</pubDate>
                        <title>Reputazione, martedì &lt;i&gt;meeting online&lt;/i&gt; organizzato da The Skill con Racanelli, Giorgino, Massimei, Battista e Pinelli</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/reputazione-martedi-meeting-online-organizzato-da-the-skill-con-racanelli-giorgino-massimei-battista-e-pinelli</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>"<strong>Reputazione. Come tutelare il ‘grande capitale' nell'era dell'innovazione?</strong>" è il tema scelto dallo studio di comunicazione The Skill, specializzato in <em>brand storytelling</em>, <em>reputation management</em>, <em>crisis</em> e <em>litigation pr</em> come nuovo appuntamento per il ciclo "Skill breakfast. I caffè della competenza", nati un paio di anni fa e, causa COVID-19, proposti in chiave virtuale.Martedì 7 aprile dalle ore 11, sul web grazie alla piattaforma Zoom Cloud Meeting, la società fondata da Andrea Camaiora affronta l'argomento Reputation con un parterre composto dal giornalista TG1, docente e studioso, Francesco Giorgino, da Antonello Racanelli (procuratore aggiunto della Repubblica a Roma e già componente del Csm), dall'avvocato civilista <strong>Gianluca Massimei</strong> (<strong>Nctm Studio Legale</strong>, tra i principali esperti italiani in ambito <em>media &amp; reputation</em>), dall'avvocato penalista Fabio Pinelli (segnalatosi per alcuni casi giudiziari di maggiore scalpore) e dal vice direttore del Corriere della Sera Pierluigi Battista.A confrontarsi con i relatori, oltre a un panel selezionatissimo di imprenditori, manager, giornalisti, avvocati, medici e commercialisti, anche quattro professionisti di The Skill: Fabrizio de Feo (<em>head of Media relations</em>), Lorenzo Munegato (capo Area Nord Est), Roberta Polese (<em>litigation pr specialist</em>) e Giovanni Cioffi (<em>head of brand storytelling e social networking</em>).&nbsp;<a href="http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2020-04-03/reputazione-martedi-meeting-online-organizzato-the-skill-racanelli-giorgino-massimei-battista-e-pinelli-145301.php" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Diritto24.com</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
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                        <pubDate>Wed, 01 Apr 2020 09:23:12 +0200</pubDate>
                        <title>CORPORATE &amp; COMMERCIAL | PRIVACY | COVID-19: profili di interesse per le imprese in materia di protezione dei dati personali*</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/corporate-commercial-privacy-covid-19-profili-di-interesse-per-le-imprese-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>*<strong>NOTA IMPORTANTE</strong>: Il presente <em>memorandum</em> è aggiornato al <span style="text-decoration: underline;">31 marzo 2020 alle ore 13:00</span>: siccome lo stato di emergenza ed il relativo quadro normativo sono in continua evoluzione su base quotidiana, i contenuti del presente <em>memorandum</em> potranno essere soggetti a continue modifiche.</p><h2>1. Premessa e quadro normativo di riferimento</h2>A seguito dell’incremento dei casi di contagio da Coronavirus COVID-19 in varie aree del mondo oltre che in Italia, il governo italiano ha deciso di adottare misure straordinarie e urgenti per contrastare la diffusione del virus e per potenziare il sistema sanitario nazionale, a partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020.Per maggiori informazioni sui provvedimenti adottati dal governo italiano e per ogni ulteriore aggiornamento si prega di consultare i relativi siti web istituzionali del <a href="http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus/13968" target="_blank" rel="noreferrer noopener">governo</a> e del <a href="http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ministero della Salute</a>, le pagine web istituite dalle singole Regioni, nonché gli aggiornamenti per le imprese e le note esplicative fornite da Confindustria, tra cui quelli forniti da <a href="https://www.assolombarda.it/servizi/assolombarda-e-confindustria/informazioni/coronavirus-covid19" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Assolombarda</a>.Si segnala, altresì, la <a href="https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pagina informativa</a> predisposta e aggiornata dal Garante per la protezione dei dati personali.<h2>2. Profili di interesse per le imprese in materia di protezione dei dati personali</h2>La materia della protezione dei dati personali assume un rilievo centrale nell’ambito delle misure di contrasto alla diffusione del COVID-19.Molte delle possibili misure di prevenzione del contagio che sono state ipotizzate nelle scorse settimane (dalla somministrazione di questionari per accertare lo stato di salute dei lavoratori, al rilascio di autodichiarazioni, alla rilevazione della temperatura corporea all’ingresso degli edifici aziendali, all’adozione di misure di <em>contact tracing</em> digitale alle quali in questi giorni stanno lavorando congiuntamente il Governo e il Garante per la protezione dei dati personali) comportano, infatti, il trattamento di dati personali dei cittadini, e in particolare dei lavoratori, inclusi dati relativi alla salute.Come noto, la normativa in materia di protezione dei dati personali, oltre al rispetto dei principi generali di cui all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, meglio noto come GDPR, (e, in particolare, per quanto attiene ai trattamenti di cui si discute, del principio di proporzionalità e minimizzazione dei dati) e degli obblighi generali in materia di informativa e di<em> data governance</em>, subordina la legittimità del trattamento alla sussistenza di una o più delle condizioni di legittimità previste dall’art. 6 del GDPR per i dati personali c.d. comuni e dall’art. 9 del GDPR per i dati personali c.d. particolari (che deve essere interpretato alla luce delle prescrizioni impartite dal Garante a mezzo delle autorizzazioni generali, come adeguate a seguito dell’entrata in vigore del GDPR e delle modifiche al d.lgs. n. 196/2003 introdotte dal d.lgs. n. 101/2018).Con riguardo al trattamento di <span style="text-decoration: underline;">dati personali c.d. comuni</span> (qual è, ad esempio, quello consistente nella raccolta e nel successivo trattamento di informazioni circa gli spostamenti o i contatti avuti dal lavoratore o dal visitatore con persone provenienti dalle zone interessate dal contagio, ecc.), esso ben può basarsi sul <span style="text-decoration: underline;">legittimo interesse</span> del datore di lavoro alla protezione del proprio personale da possibili fattori di rischio.Quanto invece al trattamento da parte del datore di lavoro dei <span style="text-decoration: underline;">dati relativi alla salute</span>, lo stesso dovrebbe basarsi sulla condizione di cui alla lettera b) dell’art. 9 del GDPR, che consente il trattamento di dati relativi alla salute allorché esso sia “<span style="text-decoration: underline;">necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale</span>, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato”.Tuttavia, il trattamento dei dati relativi alla salute nell’assolvimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro – in linea di principio – può essere effettuato unicamente nell’ambito dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria, che il Testo Unico Sicurezza affida <span style="text-decoration: underline;">in via esclusiva al medico competente</span>. L’eventuale raccolta di dati relativi alla salute non potrebbe perciò prescindere dall’effettuazione una nuova valutazione del rischio da parte del datore di lavoro e dall’aggiornamento, all’esito della predetta valutazione, del protocollo sanitario aziendale. In senso conforme, solo il medico competente potrebbe effettuare il trattamento, da solo o – se del caso – a mezzo di propri ausiliari, espressamente autorizzati.Ciononostante, in considerazione dell'attuale emergenza, tale quadro normativo è stato – momentaneamente – superato dalle disposizioni contenute nel “<em>Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro</em>” (“<strong>Protocollo</strong>”), sottoscritto, in attuazione dell’art. 1, comma 1, n. 9 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, da parte delle principali associazioni datoriali ed organizzazioni sindacali. Nonostante tale documento non abbia valore di legge, ma contenga, appunto, le principali raccomandazioni condivise tra le parti finalizzate al contenimento del COVID-19, risulta improbabile che le attività ivi ammesse siano in un secondo momento contestate alle aziende che le abbiano poste in essere, essendo stato sostanzialmente avvallato dal Governo e, tra l’altro, dal Garante per la protezione dei dati personali.Ciò premesso, il Protocollo ammette che l’azienda possa svolgere le seguenti attività, e quindi le connesse operazioni di trattamento dei dati personali (inclusi i dati relativi allo stato di salute):<ul> <li>la misurazione della temperatura prima dell’ingresso nei locali dell’azienda (se superiore a 37.5°, l’accesso non è consentito), individuando come base giuridica di tale trattamento l’obbligo di attuare i protocolli di sicurezza contro la diffusione del COVID-19 ai sensi dell’articolo 1, n. 7, lettera d) del D.P.C.M. 11 marzo 2020, e facendo riferimento al termine dello stato di emergenza come periodo di conservazione. Le informazioni sulla temperatura non devono, di regola, essere registrate, ma è consentito identificare la persona e registrare tali informazioni se la temperatura supera la soglia indicata al fine di documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali dell’azienda. In ogni caso, deve essere fornita l’informativa all’interessato. I dati non possono essere diffusi o comunicati a terzi, al di fuori delle specifiche previsioni normative (come nel caso di richiesta da parte dell’autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera dei contatti stretti del soggetto risultato positivo al COVID-19).</li> <li>la richiesta di rilasciare una dichiarazione nella quale si confermi di non provenire da aree a rischio e di non essere stato/a in contatto negli ultimi 14 giorni con soggetti risultati positivi al COVID-19. Anche questo trattamento si basa sull’obbligo di attuare i protocolli di sicurezza contro la diffusione del COVID-19 ai sensi dell’articolo 1, n. 7, lettera d) del D.P.C.M. 11 marzo 2020; viene altresì chiarito che devono essere raccolti e trattati solo i dati necessari, adeguati e rilevanti per evitare la diffusione del virus (per esempio, se vengono richieste informazioni su precedenti contatti con persone risultate positive al virus, è necessario astenersi dal richiedere ulteriori informazioni in merito a tali persone).</li> <li>l’autodichiarazione di una persona che ha sviluppato i sintomi da COVID-19 mentre si trova presso la sede della società, mediante segnalazione all’ufficio del personale. A seguito della segnalazione, la persona deve essere temporaneamente isolata e la società deve provvedere ad avvertire l’autorità competente, collaborando con essa per individuare eventuali soggetti che possano aver avuto “contatti stretti” con il soggetto isolato. Per la durata del periodo di indagine, la società può chiedere ai possibili contatti stretti di lasciare lo stabilimento, come misura cautelativa.</li></ul><p>Si segnala che tali disposizioni troverebbero applicazione anche nei confronti di visitatori esterni.A seguito dell’adozione di tale Protocollo, Confindustria ha predisposto una <a href="https://www.rsppitalia.com/media/posts/823/NOTA%20CONF.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nota illustrativa</a> finalizzata ad assistere le aziende nella sua applicazione; in tale contesto, vengono precisate ulteriori indicazioni circa il ruolo del medico competente: lo stesso è tenuto, tra l’altro, a segnalare al datore di lavoro situazioni di particolare “fragilità” e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e, in risposta, il datore dovrà provvedere alla loro tutela nel rispetto della <em>privacy</em>.Per completezza, infine, si ritiene utile menzionare anche la “Dichiarazione sul trattamento dei dati personali nel contesto dell’epidemia di COVID-19”, adottata il 19 marzo 2020 dall’<em>European Data Protection Board</em> (“<strong>EDPB</strong>”).Anzitutto, l’EDPB conferma il principio per cui le norme in materia di protezione dei dati non ostacolano l’adozione di misure per il contrasto della pandemia. Tuttavia, i titolari e i responsabili del trattamento devono garantire la protezione dei dati personali degli interessati, i principi generali del diritto devono in ogni caso essere rispettati e, infine, qualsiasi misura adottata in questo contesto non può essere irrevocabile. In altri termini, l’emergenza può legittimare limitazioni delle libertà, purché tali limitazioni siano proporzionate e limitate al periodo di emergenza.Ciò premesso, per quanto concerne il trattamento dei dati nel contesto lavorativo, l’EDPB conferma che il datore di lavoro potrà trattare informazioni sanitarie specifiche di dipendenti e visitatori, nel contesto del COVID-19, solo nella misura consentita dal diritto nazionale.Per quanto concerne, più in generale, il trattamento dei dati relativi all’ubicazione, si precisa che esso deve essere conforme anche alle disposizioni di cui alla direttiva 2002/58/CE (c.d. “direttiva <em>e-privacy</em>”) che, in linea di principio, ammette il loro utilizzo da parte dell’operatore solo qualora tali dati siano resi anonimi o previo consenso degli interessati. Tuttavia, l’art. 15 della direttiva in questione consente di introdurre misure legislative per salvaguardare la sicurezza pubblica, nei limiti in cui dette misure siano necessarie, adeguate e proporzionate all’interno di una società democratica.Nello specifico, l’autorità sembra avallare l’utilizzo, da parte dei governi nazionali, dei dati di localizzazione da dispositivi mobili per monitorare, contenere o attenuare la diffusione del COVID-19, con la possibilità, per esempio, di geolocalizzare le persone o inviare messaggi di sanità pubblica ai soggetti che si trovano in una determinata area. Tuttavia, le autorità pubbliche dovrebbero cercare di trattare tali dati in modo anonimo, in forma aggregata e tale da non consentire la successiva re-identificazione delle persone. Qualora non vengano adottate misure di anonimizzazione dei dati, lo Stato membro interessato avrà l’obbligo di predisporre garanzie adeguate, ad esempio fornendo agli utenti di servizi di comunicazione elettronica il diritto ad un ricorso giurisdizionale. Resta fermo che, in ogni caso, lo Stato membro dovrà privilegiare quanto più possibile soluzioni meno invasive che possano essere sufficienti a fini di prevenzione.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.</em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: corporate.commercial@advant-nctm.com o ai seguenti professionisti:&nbsp;<a href="mailto:p.gallarati@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Paolo Gallarati</a></em><em>&nbsp;e&nbsp;<a href="mailto:f.bonino@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Francesca Bonino</a>.</em><em>Hanno altresì partecipato alla redazione del presente memorandum i seguenti collaboratori: <a href="mailto:v.paparozzi@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Virginia Paparozzi</a>, <a href="mailto:g.uras@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Giulio Uras</a>&nbsp;e <a href="mailto:l.lorenzini@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Lucrezia Lorenzini</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5294</guid>
                        <pubDate>Mon, 30 Mar 2020 06:10:50 +0200</pubDate>
                        <title>MERCATI FINANZIARI | COVID-19: ESMA, proroga per i termini di pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/covid-19-esma-proroga-per-i-termini-di-pubblicazione-delle-informazioni-finanziarie-periodiche</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Al fine di preservare la tutela degli investitori e di contribuire all’integrità dei mercati dell’Unione Europea, in data 27 marzo 2020 l’<em>European Security and Markets Authority</em> (“<strong>ESMA</strong>”) si è espressa in merito agli impatti che l’emergenza epidemiologica COVID-19 può avere rispetto agli adempimenti che la Direttiva 2004/109/CE (“<strong>Direttiva Transparency</strong>”) impone agli emittenti quotati su mercati regolamentati (“<strong>Emittenti</strong>”).</p><h2>1. Termini di pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche</h2>Nel dettaglio, l’ESMA raccomanda alle Autorità nazionali di concedere un <strong>periodo di tolleranza</strong> agli Emittenti che abbiano necessità di ritardare la pubblicazione delle relazioni finanziarie oltre la scadenza prevista dalle normative nazionali di recepimento della Direttiva Transparency a causa delle misure adottate a livello nazionale ai fini del contenimento della diffusione del <em>virus</em> COVID-19.In merito, si ricorda infatti che, ai sensi dell’articolo 154-<em>ter</em>, comma 1, D. Lgs 58/1998 (“<strong>TUF</strong>”), gli Emittenti sono tenuti a pubblicare una <strong>relazione finanziaria annuale</strong> al più tardi <strong>quattro mesi</strong> dopo la fine di ogni anno finanziario.È, inoltre, richiesto che, ai sensi dell’articolo 154-<em>ter</em>, comma 2, TUF, gli Emittenti pubblichino una <strong>relazione finanziaria semestrale</strong> al più tardi <strong>entro tre mesi</strong> dalla fine del semestre di riferimento.Pertanto, l’ESMA invita le Autorità nazionali a riconoscere un periodo di tolleranza, di durata pari a:<ul> <li>per le <strong>relazioni finanziarie annuali</strong>, riferite all’esercizio che scade il 31 dicembre 2019 ovvero anche successivamente ma prima del 1° aprile 2020, <span style="text-decoration: underline;"><strong>due mesi</strong> successivi alla scadenza</span>;</li> <li>per le <strong>relazioni finanziarie semestrali</strong>, riferite a un periodo di rendicontazione che termina il 31 dicembre 2019 ovvero successivamente ma entro il 31 marzo 2020, <span style="text-decoration: underline;"><strong>un mese</strong> successivo alla scadenza</span>.</li></ul><p>L'ESMA ha evidenziato che le informazioni finanziarie periodiche rappresentano un importante riferimento per le decisioni economiche degli investitori, nonché per orientare l'esercizio dei diritti di voto o di altre azioni volte a influenzare le decisioni del <em>management</em>. L’ESMA puntualizza anche che la redazione delle informazioni periodiche dovrà continuare a essere effettuata in conformità al quadro di riferimento applicabile in materia di informativa finanziaria per garantire la protezione degli investitori e preservare l'integrità e il corretto funzionamento dei mercati finanziari dell’Unione Europea.</p><h2>2. Informativa al Mercato in caso di ritardo</h2>Sebbene l'ESMA abbia sottolineato che ci si aspetta che gli emittenti si adoperino al meglio per preparare le loro relazioni finanziarie e pubblicarle entro la scadenza legislativa, è stato, altresì, evidenziato che gli Emittenti dovranno tempestivamente comunicare al mercato, in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) 596/2014 in materia di abusi di mercato, ogni ritardo nell’approvazione delle relazioni finanziarie, sia annuali sia semestrali, indicandone le ragioni e, nella misura del possibile, la data di pubblicazione stimata.<h2>3. Raccomandazione dell’ESMA e D.L. n. 18 del 17 marzo 2020</h2>L’ESMA ha specificato che la raccomandazione in esame dovrà essere considerata come rilevante in tutte le giurisdizioni ove non sono intervenute, o non saranno comunque adottate, modifiche legislative relative ai termini per l’approvazione delle informazioni finanziarie periodiche.Sul punto, si evidenzia che sebbene l’art. <strong><span style="text-decoration: underline;">106</span> </strong>del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (“<strong>Decreto</strong>”) abbia previsto, inter alia, che, in deroga a quanto previsto per le società per azioni o dalle diverse disposizioni previste a livello statutario, la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio debba avvenire entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, <span style="text-decoration: underline;"><strong>tale modifica non trova applicazione con riguardo alle società quotate su mercati regolamentati quanto alla messa a disposizione delle situazione finanziarie di periodo</strong></span>.Sul punto, l’art. <span style="text-decoration: underline;"><strong>154-<em>ter</em></strong></span> del TUF, ai sensi del quale, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine sono tenuti a mettere a disposizione del pubblico la relazione finanziaria annuale, <span style="text-decoration: underline;"><strong>non è stato modificato</strong></span> dal Decreto.La raccomandazione dell’ESMA colma, pertanto, tale lacuna sino a eventuale intervento normativo che deroghi espressamente anche all’art. 154-<em>ter</em> del TUF.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:l.plattner@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Lukas Plattner</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 30 Mar 2020 04:07:55 +0200</pubDate>
                        <title>IMMOBILIARE | Decreto Cura Italia: misure adottate e conseguenze nel settore immobiliare</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/immobiliare-decreto-cura-italia-misure-adottate-e-conseguenze-nel-settore-immobiliare</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso 17 marzo 2020, come noto, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Edizione Straordinaria, n. 70 il Decreto Legge n. 18 (il c.d. “Decreto Cura Italia”).Tra le misure adottate con il suddetto decreto, l’articolo 103 ha disposto:</p><ul> <li>la <strong>sospensione</strong> dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, stabilendo che “<em>ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, <strong>pendenti alla data del 23 febbraio 2020</strong> o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020</em>”.</li> <li>la <strong>proroga</strong> o il differimento per il tempo corrispondente, dei termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo.</li></ul><p>Inoltre, “<em>tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, <strong>in scadenza</strong> tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020</em>”, prevedendo così una proroga <em>ex lege</em> della validità dei suindicati atti.Quali sono le conseguenze concrete? In particolare nel settore immobiliare?La normativa sopracitata incide, ad esempio, sui termini previsti dalla legge:</p><ul> <li>per il consolidamento della segnalazione certificata di inizio attività (la “<strong>SCIA</strong>”),</li> <li>per la validità del permesso di costruire,</li> <li>per l’esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo,</li> <li>per l’approvazione di un piano attuativo o di una variante allo stesso, etc..</li></ul><p>Alcune ipotesi concrete:</p><ul> <li><strong>SCIA protocollata il 10 febbraio 2020</strong> relativa alla realizzazione di un intervento <strong>edilizio</strong>.Ai sensi dell’articolo 19, comma 3, della L. 241/1990, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della SCIA, l’Amministrazione può adottare “<em>motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa</em>”.Per effetto dell’articolo 103 del Decreto Cura Italia, tale termine - originariamente in scadenza l’11 marzo 2020 - scadrà il prossimo 3 maggio.</li> <li><strong>Compravendita di un immobile di interesse culturale vincolato ai sensi del D.lgs. 42/2004</strong>.Il diritto di prelazione può essere esercitato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento, ovvero nel termine di 180 giorni dalla ricezione di denuncia tardiva.Orbene, poniamo che la denuncia di trasferimento sia stata trasmessa il 10 febbraio 2020, il termine finale entro il quale il Ministero potrà esercitare il diritto di prelazione - originariamente in scadenza il 10 aprile 2020 - scadrà il 2 giugno 2020.</li> <li><strong>Permesso di costruire</strong> con termine per la conclusione dei lavori in scadenza al 1° febbraio 2020, allo stato, è prorogato fino al 15 giugno 2020.Va comunque ricordato che l’articolo 15 del DPR 380/2001 stabilisce la possibilità di accordare una proroga ai termini di inizio o di fine lavori del permesso di costruire, con <strong>provvedimento motivato</strong>, <span style="text-decoration: underline;">per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso</span>.</li> <li>Procedimento preordinato <strong>all’approvazione di un piano attuativo</strong>, ovvero di una variante allo stesso, ai sensi della L.R. Lombardia n. 12/2005, relativamente al quale il termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei terzi interessati è scaduto il 31 gennaio 2020, il termine di 60 giorni entro il quale la Pubblica Amministrazione deve approvare definitivamente il piano attuativo - originariamente in scadenza il 31 marzo 2020 - scadrà il prossimo 23 maggio 2020.</li></ul><p>La norma precisa però che “<em>le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati</em>”.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.</em>&nbsp;<em>Resta altresì inteso che il contenuto di questo elaborato prescinde dalla verifica della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto relativi alla validità e all’efficacia dei titoli edilizi o dei procedimenti urbanistici.</em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere ai seguenti indirizzi:</em>&nbsp;<em><strong>Dipartimento</strong> <strong>immobiliare</strong>: <a href="mailto:l.croce@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Luigi Croce</a>, <a href="mailto:c.mocellin@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Christian Mocellin</a>, <a href="mailto:r.serrato@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Rosemarie Serrato</a>;&nbsp;</em><em><strong>Dipartimento amministrativo</strong>: <a href="mailto:g.berruti@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Giuliano Berruti</a>, <a href="mailto:m.monaco@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Marco Monaco</a>, <a href="mailto:f.bonino@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Francesca Bonino</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 26 Mar 2020 08:30:54 +0100</pubDate>
                        <title>CORPORATE &amp; COMMERCIAL | Coronavirus e adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/corporate-commercial-coronavirus-e-adempimenti-in-materia-di-sicurezza-sul-lavoro</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h2>1. Introduzione</h2>Vista la situazione straordinaria correlata alla diffusione del virus COVID-19 (per semplicità, di seguito anche ”<em><strong>Coronavirus</strong></em>”), nel rispetto delle disposizioni adottate a livello nazionale, regionale e locale (di volta in volta applicabili e a cui si rimanda per i necessari approfondimenti), i datori di lavoro sono chiamati ad adottare misure volte garantire il pieno rispetto della salute e sicurezza dei lavoratori, in conformità con l’articolo 2087 del Codice Civile ed il Testo Unico Sicurezza (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81- nel proseguo, “<strong>D. Lgs. 81/08</strong>” o “<strong>Testo Unico Sicurezza</strong>”) – sul punto, si veda <em>infra</em> il <strong><span style="text-decoration: underline;">Paragrafo 2</span></strong>.Ciò in considerazione del fatto che l’ambiente di lavoro rappresenta un contesto nel quale coesistono molteplici esigenze di tutela: tutela della salute della popolazione generale, tutela della salute dei lavoratori, tutela della salute degli operatori sanitari (sia incaricati di garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi del Testo Unico Sicurezza, sia incaricati di garantire funzioni di vigilanza e controllo).Peraltro si anticipa fin d’ora che il Governo ha adottato una serie di disposizioni volte a fronteggiare l’emergenza connessa alla diffusione del Coronavirus nel nostro Paese, che incidono in modo più o meno diretto sull’organizzazione del lavoro da parte del datore di lavoro (per quanto di interesse ai fini del presente contributo, si veda il <strong><span style="text-decoration: underline;">Paragrafo 3</span></strong>).Da ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 (“<em><strong>DPCM 22 marzo 2020</strong></em>”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 76 del 22 marzo 2020), ha sospeso le attività produttive industriali e commerciali nel Paese, con una serie di eccezioni, di cui si dirà al <strong><span style="text-decoration: underline;">Paragrafo 4</span></strong>.Nel proseguo verrà dunque fornito un breve inquadramento, non esaustivo, del quadro normativo e delle misure che i datori di lavoro debbono e/o possono adottare (<strong><span style="text-decoration: underline;">Paragrafi 5 e 6</span></strong>) per fronteggiare la suindicata situazione (e che potrebbero essere sostituite da misure più restrittive a seconda della zona ove la mansione deve essere espletata), anche in considerazione delle istruzioni fornite dalla <a href="https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Organizzazione Mondiale della Sanità</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>.Infine, si noti che le misure indicate potrebbero in qualsiasi momento essere oggetto di integrazione, modifica, o sostituzione da parte delle autorità competenti. Si rinvia dunque al <a href="http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sito</a> del Ministero della Salute per poter rimanere costantemente aggiornati.Infine, brevi cenni, non esaustivi, saranno dedicati ai rischi per le imprese connessi ad una mancata o insufficiente implementazione delle misure di sicurezza volte a scongiurare il contagio da Coronavirus (<strong><span style="text-decoration: underline;">Paragrafo 7</span></strong>).<h2>2. Breve inquadramento generale: gli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro</h2>Il datore di lavoro è il principale responsabile dell’attuazione delle prescrizioni sulla sicurezza, essendo il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva. Il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità e il benessere psicologico dei lavoratori.Ai sensi del Testo Unico Sicurezza, il datore di lavoro,<em> inter alia</em>, deve:<ul> <li><span style="text-decoration: underline;">effettuare la valutazione dei rischi cui i lavoratori sono esposti, redigendo il Documento di Valutazione dei Rischi (“<em><strong>DVR</strong></em>”)</span>. Ai sensi dell’art. 29, c. 3 del D. Lgs. 81/08, la valutazione dei rischi deve essere “<em>immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> ;</li> <li>procedere alla programmazione e realizzazione delle misure di prevenzione e protezione, per effettuare la quale egli può (o, in alcuni casi, deve) istituire un apposito servizio di prevenzione e protezione, con la nomina di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, c.d. “<em><strong>RSPP</strong></em>”;</li> <li><span style="text-decoration: underline;">provvedere alla sorveglianza sanitaria</span> nominando un medico competente nelle aziende in cui i lavoratori svolgono un’attività che li espone a particolari rischi per la salute;</li> <li><span style="text-decoration: underline;">sottoporre a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate, i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi</span>;</li> <li>qualora i rischi non possano essere evitati attraverso le misure di protezione collettiva il datore di lavoro deve <span style="text-decoration: underline;">mettere a disposizione dei lavoratori i Dispositivi di Protezione Individuale (“<em><strong>DPI</strong></em>”)</span><a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>. Ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 81/08, “<em>il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b); d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> ;</li> <li><span style="text-decoration: underline;">fornire ai lavoratori adeguate informazione e formazione (anche in relazione all’utilizzo dei DPI)</span>;</li> <li>adottare le misure necessarie per la gestione delle emergenze, con particolare riguardo al primo soccorso e alla prevenzione incendi.</li></ul><p>Il datore di lavoro, per esigenze organizzative, può delegare le proprie funzioni (eccetto la valutazione dei rischi e la nomina dell’RSPP) a diverso soggetto, mantenendo comunque l’obbligo di vigilanza e controllo. Specifichi obblighi di gestione e controllo di aspetti connessi alla salute e sicurezza dei lavoratori sono inoltre attribuiti <em>ex lege</em> (e non sono pertanto derogabili o rinunciabili) a “dirigenti” e “preposti”.</p><h2>3. Gli interventi normativi rilevanti per fronteggiare l’emergenza da Coronavirus</h2>Per quanto di interesse ai fini del presente contributo, occorre in questa sede richiamare innanzitutto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con Legge 5 marzo 2020, n. 13 (“<em><strong>D. L. 6/20</strong></em>”), con cui si prevede che le autorità competenti possano (ed in certi casi debbano) adottare “<em>ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a>.Ai sensi dell’art. 3, c. 1 del D. L. 6/20, le predette misure sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (“<em><strong>DPCM</strong></em>”); viene fatta salva la possibilità di adozione di ordinanze contingibili e urgenti da parte del Ministro della salute, nonché di provvedimenti d’urgenza da parte dei sindaci e delle regioni.In attuazione del D. L. 6/20, sono stati emanati il DPCM 23 febbraio 2020, il DPCM 25 febbraio 2020, il DPCM 1 marzo 2020, il DPCM 4 marzo 2020, il DPCM 8 marzo<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a>, il DPCM 9 marzo 2020 e il DPCM 11 marzo 2020<a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a> nonché il DPCM 22 marzo 2020 (in relazione a quest’ultimo, si veda il Paragrafo seguente)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a>.Il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 (“<em><strong>D. L. 9/20</strong></em>”) ha previsto in particolare che “<span style="text-decoration: underline;"><em>è consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente</em></span>” (art. 34, c. 2).Per quanto di rilievo, si sottolinea che il DPCM 11 marzo 2020 ha disposto la sospensione di alcune attività<a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a>; per quelle non sospese, si prevede in particolare la necessità di rispettare la distanza interpersonale di un metro; peraltro, si ribadisce che “<em>per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile</em>”.Va qui altresì menzionato il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (“<em><strong>D. L. 18/20</strong></em>”), che prevede in particolare che:<ul> <li>la quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva (di cui all’art. 1 del D. L. 6/20) non si applica ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori. I lavoratori di cui al precedente periodo sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19 (art. 14 del D. L. 18/20);</li> <li><span style="text-decoration: underline;">in materia di DPI, si prevede specificamente che</span>:<ul> <li>fermo quanto previsto dall'articolo 34 del D. L. 9/20, è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni; a tal proposito, è comunque necessario un pronunciamento dell’INAIL circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti (art. 15)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a>;</li> <li>per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati DPI, di cui all'articolo 74, c. 1, del D. Lgs. 81/08, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio<a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[11]</a>. A tal fine, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio (art. 16)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B12%5D">[12]</a>;</li></ul></li></ul><ul> <li><span style="text-decoration: underline;">vi è una parificazione espressa del contagio da Coronavirus all’infortunio</span>: “<em>nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato</em>” <a href="/news-e-approfondimenti#%5B13%5D">[13]</a>(art. 42, c. 2);</li> <li>è confermato l’obbligo di formazione per l’aggiornamento teorico per il personale che deve eseguire i lavori necessari al rispristino del servizio elettrico sul territorio nazionale: “<em>al fine di garantire la continuità delle attività indifferibili per l'esecuzione di lavori necessari al ripristino del servizio elettrico sull'intero territorio nazionale, le abilitazioni già in possesso del relativo personale conservano la loro validità fino al 30 aprile 2020, anche nei casi di temporanea impossibilità ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico. Resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di erogare la formazione per l'aggiornamento teorico, anche a distanza nel rispetto delle misure di contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19</em>” (art. 45).</li></ul><p>Inoltre, l’ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 viene espressamente fatta salva (e prorogata al 3 aprile 2020) dal DPCM 22 marzo 2020; la stessa prevede, per quanto qui di interesse, che “<em>sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro</em>”.Infine, il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 (“<em><strong>D. L. 19/20</strong></em>”) fornisce un nuovo inquadramento delle fonti normative per affrontare l’emergenza Coronavirus, prevedendo la possibilità di adottare - su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso - misure di contenimento attraverso DPCM ed, in misura limitata, con provvedimenti di altre autorità (prefetti, sindaci, regioni, Ministro della Salute), ed abroga quasi integralmente il D. L. 6/20. Tuttavia, l’art. 2, c. 3 del D. L. 19/20 dispone quanto segue: “<em>Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni</em>”.</p><h2>4. Il DPCM 22 Marzo 2020: attività consentite e attività sospese</h2>In aggiunta a quanto previsto dal DPCM 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020, il DPCM 22 marzo 2020 ha previsto in particolare che:<ol> <li>sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020 <a href="/news-e-approfondimenti#%5B14%5D">[14]</a> (modificato da ultimo dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico – “<em><strong>MISE</strong></em>” del 25 marzo 2020<a href="/news-e-approfondimenti#%5B15%5D">[15]</a>) (e salvo quanto disposto nel medesimo DPCM 22 marzo 2020, ad esempio in materia di attività professionali, nonché di attività commerciali <a href="/news-e-approfondimenti#%5B16%5D">[16]</a>);</li> <li>restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite (fermo restando comunque che il Prefetto può sospendere le attività);</li> <li>è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;</li> <li>sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti (fermo restando che comunque il Prefetto può sospendere le attività).</li></ol><p>Si noti comunque che attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.Invece, le imprese le cui attività non sono sospese “<em>rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali</em>” (su cui si veda <em>infra</em> al <strong><span style="text-decoration: underline;">Paragrafo 5</span></strong>). Detto Protocollo è pertanto vincolante per tutti i datori di lavoro.</p><h2>5. Il Protocollo del 14 marzo 2020</h2>Il Protocollo del 14 marzo 2020 (in allegato al presente contributo), applicabile a <span style="text-decoration: underline;">tutte</span> le attività non sospese, prevede innanzitutto – ferma restando l’incentivazione al lavoro agile – che<a href="/news-e-approfondimenti#%5B17%5D">[17]</a>:<ol> <li>siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;</li> <li>si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale;</li> <li>siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;</li> <li>per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni.</li></ol><p>Le misure ulteriori previste attengono ai seguenti aspetti:</p><ul> <li>l’informazione dei lavoratori;</li> <li>le modalità di ingresso in azienda;</li> <li>le modalità di accesso dei fornitori esterni;</li> <li>la pulizia e la sanificazione in azienda<a href="/news-e-approfondimenti#%5B18%5D">[18]</a>;</li> <li>le precauzioni igieniche personali;</li> <li>i DPI<a href="/news-e-approfondimenti#%5B19%5D">[19]</a>;</li> <li>la gestione degli spazi comuni (come mense e spogliatoi);</li> <li>l’organizzazione aziendale (come trasferte e <span style="text-decoration: underline;">rimodulazione dei livelli produttivi</span>);</li> <li>la gestione di entrata ed uscita dei dipendenti;</li> <li>gli spostamenti interni, le riunioni, la formazione;</li> <li>la gestione di una persona sintomatica in azienda;</li> <li>la sorveglianza sanitaria.</li></ul><p>Si segnala che le misure previste dal Protocollo 14 marzo 2020 sono “<em><span style="text-decoration: underline;">da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione</span>, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali</em>”.A tal proposito, le imprese devono adottare un “protocollo di regolamentazione”, nonché costituire un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del predetto protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.</p><h2>6. Ulteriori misure</h2><span style="text-decoration: underline;">Si noti che, oltre all’esecuzione di quanto indicato dal Protocollo di cui al <strong>Paragrafo 5</strong> e dalle disposizioni richiamate nei <strong>Paragrafi 3 e 4</strong>, il datore di lavoro dovrà</span>:<ul> <li>procedere ad un aggiornamento della valutazione dei rischi, ai sensi dell’art. 29, c. 3 del D. Lgs. 81/08 in ragione delle modifiche al processo produttivo e/o all’organizzazione del lavoro derivanti dall’implementazione delle disposizioni richiamate nei <strong><span style="text-decoration: underline;">Paragrafi 3 e 4</span></strong>;</li> <li>adottare tutte le misure previste dal Testo Unico Sicurezza (tenendo in particolare considerazione le specifiche disposizioni menzionate nei paragrafi precedenti), in particolare in relazione alla fornitura di adeguati DPI, alla pulizia e salubrità dei luoghi di lavoro, nonché alla informazione e formazione dei lavoratori, anche con modalità a distanza (di cui al <span style="text-decoration: underline;"><strong>Paragrafo 2</strong></span>).</li></ul><p></p><h2>7. Rischi per le imprese in caso di violazione della normativa applicabile (cenni)</h2>Si segnala che l’art. 4 del D. L. 19/20 prevede da ultimo una serie di sanzioni connesse alla violazione delle misure di contenimento (a seconda delle circostanze, sanzioni amministrative pecuniarie e/o interdittive, sanzioni penali)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B20%5D">[20]</a>.In linea generale, inoltre, si ricorda che, indipendentemente dal verificarsi di eventi dannosi, l’inosservanza della normativa in materia di sicurezza sul lavoro è sanzionata penalmente<a href="/news-e-approfondimenti#%5B21%5D">[21]</a>.Peraltro, in caso di contagio del lavoratore da cui derivi una malattia o la morte dello stesso, potrebbero essere contestati i reati di cui agli artt. 589<a href="/news-e-approfondimenti#%5B22%5D">[22]</a> e 590<a href="/news-e-approfondimenti#%5B23%5D">[23]</a> del Codice Penale, nonché la responsabilità amministrativa dell’ente <em>ex</em> Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (in caso di assenza o di adeguato Modello di Organizzazione)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B24%5D">[24]</a>.In caso di lesioni o morte di lavoratori, le violazioni stesse potrebbero costituire inoltre uno dei fondamenti di un’eventuale azione di risarcimento danni proposta dal lavoratore o da terzi, nonché dell’azione di regresso dell’INAIL volta al recupero delle somme che INAIL stesso avesse pagato a titolo di indennità.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: <a href="mailto:corporate.commercial@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">corporate.commercial@advant-nctm.com</a> o ai seguenti professionisti:&nbsp;<a href="mailto:p.gallarati@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Paolo Gallarati</a>,&nbsp;<a href="mailto:f.bonino@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Francesca Bonino</a> o&nbsp;<a href="mailto:v.cavanna@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Valentina Cavanna</a>.</em>&nbsp;Allegato: <a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2020/03/protocollo-14-marzo-sicurezza-lavoratori-covid-19-2020.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Protocollo 14 marzo 2020</a>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Sono ragionevolmente fatte salve, laddove applicabili, le previsioni e le responsabilità in materia di gestione del rischio biologico di cui al Testo Unico Sicurezza, già richiamate dalla lettera circolare del Ministero della Salute del 3 febbraio 2020 “<a href="http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&amp;codLeg=72993&amp;parte=1%20&amp;serie=null" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico</a>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Il comma 3 prosegue stabilendo che: “<em>A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> Secondo l’art. 74, c. 1 del D. Lgs. 81/08, si intende per dispositivo di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> L’articolo 77 del D. Lgs. 81/08 prevede altresì in particolare quanto segue:“2. <em>Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di</em>:<em>a) entità del rischio;</em><em>b) frequenza dell'esposizione al rischio;</em><em>c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;</em><em>d) prestazioni del DPI. (...)</em><em>4. Il datore di lavoro:</em><em>a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;</em><em>b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;</em><em>c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;</em><em>d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;</em><em>e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;</em><em>f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;</em><em>g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;</em><em>h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> Tra le misure che possono essere adottate vi sono le seguenti: divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area; applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva; chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità; sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare; sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dell'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a> Dalla data di efficacia delle disposizioni del DPCM 8 marzo 2020 cessano di produrre effetti i DPCM 1marzo e 4 marzo 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a> Con il DPCM 11 marzo 2020 (efficace dalla data del 12 marzo 2020 al 25 marzo 2020, prorogato al 3 aprile 2020 dal DPCM 22 marzo 2020) cessano di avere efficacia i DPCM 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020; le disposizioni del DPCM 11 marzo 2020 si applicano invece cumulativamente con quelle del DPCM 22 marzo 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a> Ai predetti DPCM si sono affiancati provvedimenti dei sindaci, delle regioni ed ordinanze del Ministero della Salute.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a> In particolare, l’art. 1 prevede tra l’altro quanto segue: “<em>1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.</em><em>3) Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2.</em><em>4) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi (...)</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a> In relazione all’art. 15 ed al successivo art. 16, si veda anche la Circolare del Ministero della Salute del 18 marzo 2020, consultabile <a href="http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&amp;codLeg=73704&amp;parte=1%20&amp;serie=null" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui.</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[11]</a> Il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, c. 3, del D. L. 9/20, che dispone: “<em>In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B12%5D">[12]</a> L’art. 43, c. 1 prevede altresì che: “<em>Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus, l'Inail entro provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B13%5D">[13]</a> La disposizione prosegue stabilendo che: “<em>Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B14%5D">[14]</a> A titolo esemplificativo: industrie alimentari; industria delle bevande; fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici; commercio all’ingrosso di prodotti alimentari; commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici; attività di imballaggio e confezionamento conto terzi; magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B15%5D">[15]</a> Il Decreto del MISE 25 marzo 2020 è stato pubblicato sul sito del MISE all’indirizzo, <a href="https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM-MiSE-25-03-20.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B16%5D">[16]</a> Con riferimento alle attività commerciali, il DPCM 22 marzo 2020, all’articolo 1, lett. a), prevede che “<em>Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020</em>”. A tal riguardo, il summenzionato DPCM 11 marzo 2020 prevede che “<em>Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B17%5D">[17]</a> Tali misure si applicano quindi non solo più alle attività produttive come indicato dal DPCM 11 marzo 2020, bensì a tutte le attività non sospese.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B18%5D">[18]</a> A tal riguardo, si veda anche la circolare del Ministero della Salute del 18 marzo 2020 recante “<em>Disinfezione degli ambienti esterni e utilizzo di disinfettanti (ipoclorito di sodio) su superfici stradali e pavimentazione urbana per la prevenzione della trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2</em>”, consultabile <a href="http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&amp;codLeg=73700&amp;parte=1%20&amp;serie=null" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B19%5D">[19]</a> In argomento, si veda anche la circolare del Ministero della Salute 18 marzo 2020 recante “P<em>olmonite da nuovo coronavirus COVID-19 – ulteriori informazioni e precauzioni ed indicazioni operative su utilizzo DPI</em>”, consultabile <a href="http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&amp;codLeg=73704&amp;parte=1%20&amp;serie=null" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B20%5D">[20]</a> L’art. 4, c. 8 in particolare prevede quanto segue: “<em>Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B21%5D">[21]</a> Si pensi alla violazione delle disposizioni in materia di fornitura di DPI, sanzionate penalmente con l’arresto fino a l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro (art. 87, c. 2 del D. Lgs. 81/08).<a href="/news-e-approfondimenti#%5B22%5D">[22]</a> “<em>Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</em>&nbsp;<em>Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. (...)</em>&nbsp;<em>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B23%5D">[23]</a> “<em>Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.</em>&nbsp;<em>Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.</em>&nbsp;<em>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. (...)</em>&nbsp;<em>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B24%5D">[24]</a> Non si esclude peraltro, a seconda delle circostanze, la possibilità di contestazione di altri reati, come il disastro “innominato” colposo di cui agli articoli 434 e 449 Cod. Pen..]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 26 Mar 2020 04:31:58 +0100</pubDate>
                        <title>TRIBUTARIO | BANCARIO | Emergenza epidemiologica da COVID-19 e incentivi a sostegno delle imprese</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h2>Conversione delle attività per imposte anticipate in crediti di imposta a seguito di cessione di crediti deteriorati</h2>L’art. 55 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 introduce rilevanti disposizioni finalizzate ad incentivare la cessione a titolo oneroso di crediti deteriorati. Le disposizioni, applicabili a tutte le imprese<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>, esplicano particolare efficacia in relazione al settore bancario, al quale si farà riferimento nel proseguo, dove la problematica dei <em>non performing loans</em> (NPL) investe peculiari aspetti di natura regolamentare prima ancora che tributaria.Le disposizioni, potenziando le misure già contenute nell’art. 2, commi da 55 a 58 del Decreto Legge 29 dicembre 2010 n. 225<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>, estendono la possibilità della trasformazione in crediti di imposta alle attività per imposte anticipate, anche se non iscritte in bilancio a causa del mancato superamento del <em>probability test</em>, relative sia alle (<em>i</em>) perdite fiscali - riportabili ai sensi dell'art. 84 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) - sia (<em>ii</em>) all’aiuto alla crescita economica - riportabile ai sensi dell’art. 1, co. 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>. La trasformazione consente di anticipare l’utilizzo delle attività per imposte anticipate che, altrimenti, sarebbero state utilizzabili nei soli esercizi successivi.Su un piano regolamentare, in conformità alle previsioni recate dal Regolamento UE 26 giugno 2013 n. 575 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, la trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti di imposta consente alla banca cedente di migliorare i propri requisiti di capitale, traducendosi, oltre che in un miglioramento del NPL ratio, anche in un aumento sia del patrimonio di vigilanza - i fondi propri - sia del <em>total capital ratio</em> (TCR).Su un piano tributario, la trasformazione consente alla banca cedente di disporre, in via anticipata, di crediti di imposta, non soggetti a imposizione IRES/IRAP, utilizzabili in compensazione dei versamenti dovuti a titolo di imposte e contributi. I medesimi crediti di imposta, in alternativa all’utilizzo in compensazione, possono anche essere ceduti - infragruppo oppure a soggetti terzi - o richiesti a rimborso.L’incentivo presuppone che (<em>i</em>) gli NPL siano ceduti nel 2020 e che (<em>ii</em>) i cessionari siano soggetti esterni al proprio gruppo di appartenenza<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>. Sull’incentivo fiscale incidono positivamente (<em>iii</em>) la nozione di credito <em>non performing</em> adottata dal legislatore - vi rientrano le sofferenze, le inadempienze probabili e le esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre novanta giorni. Pur tuttavia, l’incentivo fiscale risulta limitato dalla scelta del legislatore, che auspichiamo possa essere rivista in sede di conversione del decreto legge, (<em>iv</em>) di limitare l’ammontare delle attività per imposte anticipate trasformabili in crediti di imposta: le perdite fiscali e l’aiuto alla crescita economica, in relazione ai quali sono maturate attività per imposte anticipate - e che, dunque, sono ancora riportabili alla data di cessione dei crediti - rilevano, ai fini della trasformazione, nei limiti del 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti e i crediti ceduti rilevano fino ad un valore nominale di € 2 miliardi - limite che per i gruppi societari deve essere determinato a livello di gruppo e non per singola entità societaria.A titolo esemplificativo, in caso di cessione di un portafoglio di NPL con un valore nominale pari ad € 1 miliardo, la base di calcolo dell’incentivo fiscale è pari a € 200 milioni - il 20 per cento del valore nominale del portafoglio ceduto - e l’incentivo fiscale è pari a € 55 milioni, se si considera che l’aliquota IRES applicabile sia pari al 27,5 per cento (24 per cento di IRES ordinaria e 3,5 per cento a titolo di addizionale IRES).Inoltre, per superare eventuali rilievi comunitari in merito alla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato, la trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è (<em>v</em>) subordinata all'esercizio di un’opzione da parte della banca cedente ai sensi dell’art. 11, co. 1 del Decreto Legge 3 maggio 2016 n. 59, opzione che tuttavia potrebbe essere già stata esercitata per fruire delle analoghe disposizioni recate dal sopra citato Decreto Legge n. 225/2010<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a>. L’opzione può comportare - e nella maggior parte dei casi comporta - il sostenimento di un onere, determinabile in base al combinato disposto delle disposizioni introdotte dal Decreto Legge n. 18/2020 e dalle disposizioni già vigenti del Decreto Legge n. 59/2016.&nbsp;<em>Le informazioni e i commenti contenuti in questa Newsletter non devono intendersi pareri legali. Essi sono esclusivamente forniti a titolo informativo. Nonostante sia stata rispettata ogni cautela nella redazione dei commenti, il nostro studio non assume alcuna responsabilità in merito alla correttezza delle informazioni contenute nel presente documento. I lettori sono invitati, se di loro interesse, a chiedere un parere legale sulle materie trattate e a tal fine ogni membro del nostro staff è a vostra completa disposizione.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Sono escluse dal beneficio le imprese in relazione alle quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legislativo 16 novembre 2015 n. 180 (disciplina in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi), ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell’art. 5 del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 (la legge fallimentare) o dell’art. 2, co. 1, lett. b) del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 (il codice della crisi e dell’insolvenza).<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Il Decreto Legge 29 dicembre 2010 n. 225 è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011 n. 10. Il Decreto, con riferimento alle attività per imposte anticipate maturate in relazione a svalutazioni di crediti non dedotte e a componenti negative afferenti il valore dell’avviamento e di altre attività immateriali, ne consente la trasformazione in crediti di imposta, al ricorrere di tre differenti ipotesi: in presenza di una perdita civilistica, in presenza di una perdita fiscale, in caso di liquidazione volontaria o di assoggettamento a procedure concorsuali.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> Il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> Le disposizioni non trovano applicazione alle cessioni di crediti che intervengono tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> Il Decreto Legge 3 maggio 2016 n. 59 è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 giugno 2016 n. 119.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 25 Mar 2020 04:40:28 +0100</pubDate>
                        <title>Lettera al mercato di Banca d&#039;Italia e IVASS in merito all&#039;offerta di prodotti abbinati a finanziamenti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lettera-al-mercato-di-banca-ditalia-e-ivass-in-merito-allofferta-di-prodotti-abbinati-a-finanziamenti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In data 17 marzo 2020 Banca d’Italia ed IVASS hanno pubblicato una lettera congiunta al mercato nella quale è stato affrontato nuovamente il tema dell’offerta di prodotti non finanziari in abbinamento ad un finanziamento. Tale comunicazione deve essere consegnata ai membri degli organi collegiali di gestione e di controllo nonché ai responsabili delle funzioni di <em>Compliance</em> e di <em>Internal audit</em>.Al riguardo, l’attenzione delle Autorità di Vigilanza si concentra in particolare sulle c.d. PPI (<em>Payment Protection Insurance</em> – le polizze a protezione del credito e quindi le polizze vita o danni finalizzate a garantire il rimborso del finanziamento) o le polizze a copertura di un bene dato in garanzia (tra le quali polizze incendio o scoppio sull’immobile dato a garanzia di un mutuo ipotecario).La suddetta lettera al mercato giunge a valle dell’attività di vigilanza svolta rispettivamente da Banca d’Italia nei confronti di banche e intermediari finanziari, da IVASS nei confronti di compagnie di assicurazioni ed intermediari assicurativi, nonché dall’AGCM nell’ambito della repressione delle condotte commercialmente scorrette.Le Autorità di vigilanza partono dal presupposto che vi siano delle aree di miglioramento ed adeguamento nell’attività di tutti i soggetti coinvolti e, a tal fine, individuano diversi elementi di attenzione, onde poterli analizzare individualmente e indicare le condotte più appropriate da adottare.</p><h4>A. La qualificazione della polizza come obbligatoria (in quanto essenziale per la concessione del prestito ovvero per ottenerlo a determinate condizioni) o facoltativa</h4>Per le polizze obbligatorie, la banca o l’intermediario finanziario dovranno dare preventiva evidenza di tale requisito, indicando in maniera specifica i contenuti minimi della copertura richiesta, in modo tale da permettere al cliente di reperire sul mercato coperture equivalenti. Inoltre, l’intermediario finanziario dovrà accettare il prodotto reperito dal cliente, senza modificare le condizioni offerte per l’erogazione del finanziamento. In tal caso, peraltro, il costo della polizza andrà ad essere incluso nel calcolo del TAEG.Qualora, al contrario, le polizze siano richieste come facoltative, ciò dovrà essere chiaramente rappresentato al cliente e non dovranno essere utilizzati al momento dell’offerta “<em>espressioni finalizzate a incutere timori di vario genere che possano indurlo a ritenere necessaria la sottoscrizione della polizza</em>”.Per garantire il rispetto delle suindicate condotte, dovrà essere richiamata l’attenzione del cliente sulle caratteristiche del prodotto assicurativo richiesto nella c.d.<em> welcome letter</em> ed il comportamento dell’intermediario dovrà essere oggetto di una specifica verifica in tal senso nelle procedure sull’adeguatezza ed efficacia delle procedure interne a cura delle funzioni di controllo interno.<h4>B. Il collocamento, in abbinamento al finanziamento, di polizze che non presentano alcun collegamento funzionale con il finanziamento stesso (c.d. “Polizze Decorrelate”)</h4>Alla luce di una serie di procedimenti introdotti con reclami all’IVASS o all’AGCM, vengono identificate come tipicamente scorrette e dunque da evitare le pratiche commerciali che:- subordinano la concessione di un finanziamento alla sottoscrizione di una polizza a premio unico anticipato, priva di collegamento funzionale con il finanziamento richiesto, ovvero- negano il rimborso della quota parte del premio, in caso di rimborso anticipato del finanziamento, sostenendo l’assenza di collegamento funzionale tra le operazioni di finanziamento e di copertura assicurativa.<h4>C. Il controllo delle reti distributive e il monitoraggio dei fenomeni di <em>Mis-Selling</em></h4>Le imprese vengono invitate a verifiche periodiche sugli indici di abbinamento dei prodotti offerti, facendo attenzione ai diversi indicatori sia a livello territoriale che per tipologia di canale distributivo, in modo tale da poter individuare condotte potenzialmente anomale.A tal fine, e per garantire la correttezza delle reti distributive:- i sistemi di remunerazione non dovranno incentivare il collocamento di prodotti abbinati in misura maggiore rispetto alla vendita separata dei singoli contratti;- gli operatori dovranno fare attenzione alla c.d. <em>customer satisfaction</em>, recependo quindi ogni tipo di lamentale per individuare potenziali anomalie, nonché formare le reti distributive affinché i prodotti siano commercializzati correttamente.Anche in tal caso le funzioni di controllo interno dovranno porre in essere tutte le procedure necessarie per verificare il rispetto di quanto precede.<h4>D. I conflitti di interessi e il livello dei costi</h4>Poiché l’esistenza di conflitti di interessi (e.g. accordi di natura partecipativa o commerciale tra il promotore di una copertura assicurativa e l’erogante/collocatore/distributore di un finanziamento) e lo squilibrio tra il costo dell’attività di collocamento/distribuzione delle polizze assicurative e il compenso percepito costituiscono indicatori tipici di anomalia, le attività di controllo e monitoraggio dovranno individuare i casi e adottare tempestivamente gli interventi correttivi per far cessare le suindicate condotte.Le soluzioni adottate potranno ovviamente includere campagne di sensibilizzazione/informazione, revisione degli schemi contrattuali, revisione delle reti di vendita ovvero revisione dei sistemi di remunerazione.Anche in tal caso, le funzioni di<em> Internal Audit</em> vengono invitate a verifiche periodiche (biennali) e <em>on site</em>.<h4>E. La corretta gestione delle richieste di estinzione anticipata (anche parziale) dei finanziamenti e delle conseguenti iniziative sulle polizze abbinate</h4>Per raggiungere tale obiettivo, vengono identificati una serie di interventi, nel più ampio rispetto dei principi peraltro già chiariti nella direttiva IDD (e relative norme regolamentari implementate dall’IVASS) tra i quali:- la valutazione corretta degli interessi del cliente e l’individuazione di giusti livelli di <em>pricing</em> nella costruzione dei prodotti e nella stipula degli accordi distributivi;- la predisposizione di adeguati processi di scambio di informazioni tra compagnie assicurative e banche ed intermediari;- l’evitare sistemi retributivi o di budget che spingano le reti distributive ad adottare comportamenti aggressivi.Anche in tal caso le funzioni di <em>Compliance</em> e <em>Internal Audit</em> dovranno procedere alle verifiche sulle politiche di offerta e collocamento dei prodotti abbinati, all’esito delle quali – ove dovessero essere individuate carenze – dovranno essere assunte le iniziative più adeguate per rimuovere tale <em>vulnus</em>. Gli esiti delle suddette verifiche dovranno anche essere esaminati dagli organi collegiali di gestione e di controllo ed i relativi rapporti e verbali dovranno essere inviati periodicamente (e rispettivamente) a Banca d’Italia ed IVASS, qualora dovessero essere riscontrate delle carenze significative, unitamente al dettaglio del piano di interventi di rimedio.Resta in ogni caso aperta la possibilità per Banca d’Italia ed IVASS di richiedere agli operatori gli esiti delle analisi svolte.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni o approfondimenti contattare il team <strong>Insurance</strong> (<a href="mailto:a.perotto@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Anthony Perotto</a>, <a href="mailto:a.dibella@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Antonia di Bella</a>, <a href="mailto:g.foglia@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Guido Foglia</a> o <a href="mailto:m.zucca@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Michele Zucca</a>) e il team <strong>Banking</strong> (<a href="mailto:s.padovani@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Stefano Padovani</a> o <a href="mailto:p.porena@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Paolo Porena</a>).</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 24 Mar 2020 05:48:45 +0100</pubDate>
                        <title>PROPRIETÀ INTELLETTUALE | Sospensione dei termini per procedimenti in materia proprietà intellettuale a seguito delle misure COVID-19</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/proprieta-intellettuale-sospensione-dei-termini-per-procedimenti-in-materia-proprieta-intellettuale-a-seguito-delle-misure-covid-19</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h2>Rimodulazione termini IP al 24 marzo 2020</h2><span style="text-decoration: underline;"><strong>EUIPO:</strong></span> tutti i termini in scadenza tra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile 2020 compresi che riguardano ogni parte nei procedimenti dinnanzi <strong>all’EUIPO</strong> sono estesi al 1 maggio 2020 (di fatto al 4 maggio, dato che il 1 maggio è un giorno festivo seguito dal fine settimana). Per ulteriori dettagli e precisazioni si prega di consultare il seguente <a href="https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/5657728" target="_blank" rel="noreferrer noopener">link</a>.<span style="text-decoration: underline;"><strong>UIBM:</strong></span> tutti i termini, relativi ai procedimenti amministrativi dinnanzi <strong>all’UIBM</strong>, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020. Inoltre, i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Per ulteriori dettagli e precisazioni si prega di consultare il seguente <a href="https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/sospensione-di-tutti-i-termini-dei-procedimenti-amministrativi-ed-estensione-della-validita-degli-atti-in-scadenza" target="_blank" rel="noreferrer noopener">link</a>.<span style="text-decoration: underline;"><strong>GIUDIZIALE:</strong></span> dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei <strong>procedimenti civili e penali</strong> pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Per ulteriori dettagli e precisazioni si prega di consultare il seguente <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg" target="_blank" rel="noreferrer noopener">link</a> (in particolare, l’art. 83).&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:p.lazzarino@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Paolo Lazzarino</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
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                        <guid isPermaLink="false">news-5300</guid>
                        <pubDate>Mon, 23 Mar 2020 10:30:50 +0100</pubDate>
                        <title>Antitrust | Rivalutazione delle soglie per la notifica delle operazioni di concentrazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/antitrust-rivalutazione-delle-soglie-per-la-notifica-delle-operazioni-di-concentrazione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>AGCM ha pubblicato oggi la delibera annuale di rivalutazione delle soglie di fatturato per la notifica delle concentrazioni, basata sugli incrementi al 2019 del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato.In base alla legge antitrust italiana, una operazione di concentrazione deve essere ora comunicata in via preventiva all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato se:• il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate sia superiore a<strong> € 504 milioni</strong>;e• il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate sia superiore a <strong>€ 31 milioni</strong>.I nuovi importi si applicano a partire dalla data odierna.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
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                    <item>
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                        <pubDate>Mon, 23 Mar 2020 07:09:15 +0100</pubDate>
                        <title>ASSICURAZIONI | Coronavirus e misure adottate dalle autorità di vigilanza</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/assicurazioni-coronavirus-e-misure-adottate-dalle-autorita-di-vigilanza</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Di seguito, si riportano le principali misure adottate in risposta all’emergenza Coronavirus, con riferimento al settore assicurativo.</p><h2>1. Decreto “Cura Italia” (d.l. 17 marzo 2020, n. 18)</h2>L’art. 103, comma 1 del decreto c.d. “Cura Italia” dispone la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti al 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.Come confermato dall’IVASS, la disposizione si applica anche ai procedimenti amministrativi o alle fasi di procedimenti amministrativi di competenza dell’IVASS stessa, i cui termini sono pertanto sospesi <em>ex lege</em> dal 23 febbraio al 15 aprile 2020.A riguardo, l’IVASS ha altresì chiarito di essere dotata “<em>di misure organizzative in grado di assicurare che siano comunque salvaguardati i principi di efficienza, efficacia e ragionevole durata dei procedimenti amministrativi, con particolare riguardo a quelli che presentano carattere d’urgenza, anche a tutela dei diritti degli interessati”.</em><h2>2. Misure adottate dall’IVASS</h2>L’IVASS ha inoltre adottato alcune “<em>prime misure di sostegno all’attività di imprese e intermediari</em>”.<h4>a) Attività di distribuzione: test di verifica corsi di formazione professionale</h4>I test di verifica dei corsi di formazione professionali degli addetti all’attività distributiva di intermediari o imprese potranno essere effettuati a distanza (in deroga a quanto previsto dall’art. 90, comma 5, Reg. IVASS 40/18).In particolare, i test di verifica saranno svolti con le modalità di cui agli artt. 91, 92, 93 e 94 del medesimo Reg. IVASS 40/18 e cioè in modalità video-conferenza, <em>webinar</em> o <em>e-learning</em>.<h4>b) Proroga / modifica dei termini:</h4><em><strong>i. Home insurance:</strong></em> il termine per l’adozione obbligatoria da parte delle imprese delle c.d. aree internet riservate (cfr. art. 42 e ss. Reg. IVASS 41/18), originariamente fissato al 1° maggio, viene prorogato al <strong>1° luglio 2020</strong>. A riguardo, si ricorda che, nella lista predisposta dall’IVASS delle norme di interesse generale, il Reg. IVASS 41/18 è richiamato per intero (con riferimento agli assicuratori comunitari che svolgono in Italia attività tanto in LPS quanto in libertà di stabilimento e con la sola eccezione degli articoli 42, 43, 44, 45 e 46 per le imprese che esercitano i rami diversi dall'assicurazione della RCA).<em><strong>ii. Relazione reclami:</strong></em> il termine per la trasmissione all'IVASS della Relazione sui reclami e dei relativi documenti (cfr. art. 9, Reg. 24/08) è prorogato al <strong>29 marzo 2020</strong>.A riguardo, si ricorda che l’art. 9 si applica anche alle imprese di assicurazione comunitarie che ricevono un numero di reclami all’anno superiore a 20.<em><strong>iii. Relazione reti distributive:</strong></em> il termine per la trasmissione all’Istituto della Relazione sulle reti distributive (art. 46, Reg. IVASS 40/18) è anch'esso prorogato al <strong>29 marzo 2020</strong>. In proposito, l’IVASS aveva in precedenza chiarito che l’adempimento di cui all’art. 9 del Reg. 40/18 è applicabile anche agli assicuratori comunitari che operano in Italia in regime di libertà di stabilimento.<em><strong>iv. Gestione dei Reclami / Richiesta informazioni:&nbsp;</strong></em>l’IVASS ha modificato i seguenti termini:- 75 giorni (anziché 45 come invece previsto dall’art. 8 del Reg. IVASS 24/08) per dare riscontro al reclamo;- 35 giorni (anziché 20 come invece previsto dall’art. 7 del Reg. IVASS 41/18) per rispondere alle richieste di informazioni della clientela.A riguardo, l’IVASS invita le imprese a garantire il massimo impegno nell’assistere i fruitori dei servizi assicurativi nel più breve tempo e nel miglior modo possibile.<h2>3. La dichiarazione EIOPA</h2>In data 17 marzo 2020, l’EIOPA ha emesso una dichiarazione in merito alle azioni da intraprendere per mitigare l’impatto dell’emergenza Coronavirus sul settore assicurativo comunitario (“<em>EIOPA statement on actions to mitigate the impact of Coronavirus/COVID-19 on the EU insurance sector</em>”; la “<strong>Dichiarazione</strong>”).Nella propria Dichiarazione, l’EIOPA lancia due <em>key messages</em>:<em><strong>i. Business continuity</strong></em>: è particolarmente importante – secondo l’EIOPA – che gli assicuratori siano in grado di continuare a fornire i servizi ai propri clienti. Le compagnie di assicurazione devono, dunque, essere pronte a implementare le necessarie misure di <em>business continuity</em>.Viene richiesto alle competenti autorità nazionali di adottare un approccio flessibile riguardo alle tempistiche relative agli obblighi, in capo alle Compagnie, di <em>reporting</em> e <em>public disclosure</em> per l’anno 2019.Da parte sua, l’EIOPA – oltre a limitare le richieste al mercato alle informazioni strettamente necessarie – ha già prorogato il termine per l’invio dell’<em>Holistic Impact Assessment</em> 2020.<em><strong>ii. Solvency</strong><strong> and capital position</strong></em>: nel dare atto del buono stato di capitalizzazione degli assicuratori europei, l’EIOPA si dice pronta a utilizzare i necessari strumenti per mitigare gli impatti sul settore assicurativo. Nonostante ciò, viene richiesto agli assicuratori comunitari di preservare la loro posizione finanziaria, seguendo prudenti politiche di distribuzioni di dividendi e di remunerazione variabile.Da ultimo, l’EIOPA continuerà a monitorare la situazione e prenderà o suggerirà alle istituzioni europee le necessarie misure per mitigare l’impatto della volatilità dei mercati sulla stabilità del settore.<h2>4. Ulteriori raccomandazioni EIOPA e successive misure IVASS</h2>In data 20 marzo, l’EIOPA ha emanato alcune raccomandazioni alle autorità nazionali (“<em>Reccommendations on supervisory flexibility regarding the deadline of supervisory reporting and public disclosure</em>”; le “<strong>Raccomandazioni</strong>”).Si tratta, in particolare, di 3 Raccomandazioni, con cui l’EIOPA invita le competenti autorità nazionali a consentire alle imprese la trasmissione, rispettivamente, del <em>Regulator Supervisory Report</em> (RSR), dei <em>Quantitative Reporting Template</em> (QRT) e del <em>Solvency and Financial Condition Report</em> (SFCR) con un ritardo di 8 settimane (o 2 nel caso di talune informazioni indicate all’indicate all’interno delle Raccomandazioni medesime).Le Raccomandazioni individuano inoltre l’emergenza attuale quale uno “sviluppo importante” (“<em>major development</em>”, come definito all’art. 54, comma 1, della Direttiva Solvency II) e sottolineano quindi la necessità per gli assicuratori di riportare nei propri report informazioni adeguate sull'effetto del Coronavirus/COVID-19.In linea con le Raccomandazioni, l’IVASS ha dunque deciso di concedere dilazioni alle imprese per alcuni adempimenti connessi al <em>reporting Solvency II</em>.In particolare:<ul> <li><strong>8 settimane </strong>per <em>Regular Supervisory Report </em>sia a livello individuale che di gruppo;</li> <li><strong>8 settimane </strong>per l’<em>Annual quantitative reporting template</em>, a livello individuale, fatta eccezione per i template: <em>Content of the Submission, Basic Information, Balance-sheet, Cash-Flow projections for life business, LTG, Own funds and SCR calculation</em>, per i quali è consentita una proroga di <strong>2 settimane</strong>;</li> <li><strong>8 settimane </strong>per <em>Annual quantitative reporting template</em>, a livello di gruppo, fatta eccezione per i template: <em>Content of the Submission, Basic Information, Balance-sheet, LTG, Own funds, SCR calculation and Undertakings in the scope of the group</em>, per i quali è consentita una proroga di <strong>2 settimane</strong>;</li> <li><strong>8 settimane </strong>per Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria (SFCR) a livello individuale e di gruppo, fatta eccezione per <em>Balance-sheet, LTG, Own funds and SCR calculation </em>per i quali è consentita una proroga di <strong>2 settimane</strong>;</li> <li><strong>1 settimana </strong>per <em>Q1-2020 Quantitative Reporting Templates </em>e <em>Quarterly Financial Stability </em>reporting, a livello individuale e di gruppo, fatta eccezione per il template <em>Derivatives Transactions </em>per il quale è consentita una proroga di <strong>4 settimane</strong>;</li> <li><em>Relazione ORSA: individuale: </em><strong>30 giugno 2020; </strong><em>di gruppo</em>: <strong>15 luglio 2020</strong>;</li> <li><strong>30 giorni </strong>per Comunicazione trimestrale della situazione delle partecipazioni di controllo e consistenti detenute; Informativa sul Piano delle cessioni in riassicurazione; trasmissione ad IVASS del rendiconto annuale della gestione dei fondi interni per il quale è consentita la trasmissione via PEC all’indirizzo <a href="mailto:vigilanzacondottadimercato@pec.ivass.it" target="_blank" rel="noopener">vigilanzacondottadimercato@pec.ivass.it</a>; lettere al mercato del 7 e 10 febbraio 2020 – Richiesta dati sulla produzione dei rami danni distinta per intermediario; lettera al mercato del 7 febbraio 2020 – Richiesta d'informazioni sull'attività assicurativa svolta al fine di valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell'ambito dei rami vita; prospetti sugli attivi a copertura delle riserve tecniche; trasmissione ad IVASS delle informazioni sui sinistri Card; IPER primo trimestre 2020;</li> <li>60 giorni per Comunicazioni trimestrali e nuovi codici per le tipologie di attivi collegate a polizze <em>unit linked</em> ed <em>index linked</em>; premi lordi contabilizzati nei rami danni e vita, nuova produzione emessa nei rami vita e contributi a fondi pensione aperti e negoziali relativa al I trimestre 2020; premi del lavoro diretto e indiretto acquisiti dalle imprese italiane all’estero e dalle società estere controllate relativi a fine 2019; relazione sull’attività antifrode <em>ex</em> Reg. IVASS n. 44; trasmissione della relazione su organizzazione struttura liquidativa sinistri; informazioni su coperture r.c. medica relative a rischi localizzati sul territorio italiano; Trasmissione, per i contratti collettivi sottoscritti nel ramo malattia, dei premi contabilizzati per l’anno 2019; trasmissione, per le polizze collettive malattia, degli oneri sinistri anno 2019 alla fine dell’esercizio 2019 e numero di unità di rischio per l’esercizio 2019.</li></ul><p>&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:a.perotto@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Anthony Perotto</a>, <a href="mailto:g.foglia@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Guido Foglia</a> o <a href="mailto:m.zucca@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Michele Zucca</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5302</guid>
                        <pubDate>Mon, 23 Mar 2020 05:47:44 +0100</pubDate>
                        <title>CORPORATE &amp; COMMERCIAL | L’impatto del Coronavirus (&lt;i&gt;i&lt;/i&gt;) sui contratti commerciali e (&lt;i&gt;ii&lt;/i&gt;) su alcuni profili di diritto societario per le imprese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/corporate-commercial-limpatto-del-coronavirus-sui-contratti-commerciali-soggetti-a-legge-italiana</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>[<strong>NOTA IMPORTANTE</strong>: Il presente documento è aggiornato al 27 marzo 2020 alle ore 16:00 siccome lo stato di emergenza ed il relativo quadro normativo sono in continua evoluzione su base quotidiana, i contenuti del presente memorandum potranno essere soggetti a continue modifiche].</p><h4>1. Premessa e quadro normativo di riferimento</h4>A seguito dell’incremento dei casi di contagio da Coronavirus COVID-19 in varie aree del mondo oltre che in Italia, il governo italiano ha deciso di adottare misure straordinarie e urgenti per contrastare la diffusione del virus e per potenziare il sistema sanitario nazionale.A tal riguardo, si segnala anzitutto che, in data 9 marzo 2020, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus COVID-19. In particolare, tale decreto dispone misure particolarmente stringenti, quale la <strong>limitazione della mobilità interna, nonché in entrata e in uscita, per l’intero territorio nazionale</strong> e rafforza ulteriormente le misure di prevenzione e contenimento già dettate in precedenza.In data 11 marzo 2020, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un ulteriore decreto, avente il medesimo oggetto dei precedenti, con il quale è stata principalmente disposta, inter alia, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità.Successivamente, sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il testo del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. “Cura Italia”, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Coronavirus COVID-19. Il decreto legge “Cura Italia” si aggiunge, perciò, ai provvedimenti già adottati d’urgenza dal Governo per evitare che la crisi transitoria delle attività economiche indotta dall’epidemia di COVID-19 produca effetti permanenti, come la scomparsa definitiva delle imprese nei settori maggiormente colpiti.In data 22 marzo 2020, è stato emanato un nuovo decreto legge che (i) ha ulteriormente rafforzato le misure di prevenzione e contenimento già dettate in precedenza in materia di mobilità interna<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> e (ii) ha disposto la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle espressamente indicate nell’<a href="http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm_20200322_allegato_1.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">allegato</a> del decreto<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>.In aggiunta, il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 (“<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20G00035/sg" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong><em>D. L. 19/20</em></strong></a>“) fornisce un nuovo inquadramento delle fonti normative per affrontare l’emergenza Coronavirus, prevedendo la possibilità di adottare – su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso – misure di contenimento attraverso DPCM e, in misura limitata, con provvedimenti di altre autorità (prefetti, sindaci, regioni, Ministro della Salute), ed abroga quasi integralmente il D. L. 6/20. Tuttavia, l’art. 2, c. 3 del D. L. 19/20 dispone quanto segue: “<strong><em>Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6</em></strong><em>, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.&nbsp;<strong>Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020</strong>&nbsp;per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni"</em>.Alla luce di quanto sopra, è dunque opportuno approfondire la portata dell’impatto di tali misure sulle realtà economiche e sui rapporti giuridici in essere tra i diversi operatori economici, considerando che la situazione, oltre che colpire funzioni societarie, quali il personale e l’attività produttiva, ha un impatto notevole anche sulla <em>supply chain</em> e sulla logistica.A tale proposito, in via preliminare, va rilevato che lo <strong><span style="text-decoration: underline;">spostamento di uomini e merci tra diversi comuni</span> risulta, al momento, comunque ancora possibile in forza di comprovate esigenze lavorative</strong> (oltre che per esigenze di assoluta urgenza o per motivi di salute)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> <strong>da attestare mediante compilazione del relativo modulo di autocertificazione messo a disposizione <a href="https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_23.03.2020_compilabile.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">online</a>.</strong>Per maggiori informazioni sui provvedimenti adottati dal governo italiano e per ogni ulteriore aggiornamento si prega di consultare i relativi siti web istituzionali del <a href="http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus/13968" target="_blank" rel="noreferrer noopener">governo</a> e del <a href="http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ministero della Salute</a>, le pagine web istituite dalle singole Regioni, nonché gli aggiornamenti per le imprese e le note esplicative fornite da Confindustria, tra cui quelli forniti da <a href="https://www.assolombarda.it/servizi/assolombarda-e-confindustria/informazioni/coronavirus-covid19" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Assolombarda</a>.<h4>2. Contratti commerciali</h4><em><span style="text-decoration: underline;"><strong>a. Contratti commerciali soggetti a legge italiana</strong></span></em>La recente diffusione del COVID-19 sta avendo - anche in Italia - impatti, talvolta notevoli, sull’esecuzione dei contratti commerciali. Sempre più spesso, infatti, nell’arco delle ultime settimane l’adempimento delle obbligazioni sottese a contratti di compravendita, appalto, somministrazione ecc. viene ritardato o, in alcuni casi, reso impossibile dal diffondersi del COVID-19, anche in ragione dei numerosi provvedimenti normativi urgenti che le autorità di tutti i paesi interessati stanno variamente adottando. Peraltro, anche ove l’adempimento delle obbligazioni contrattuali rimanesse possibile può, però, risultare, ad oggi, molto più gravoso di quanto previsto e/o ragionevolmente prevedibile al tempo della conclusione del contratto.In ragione di quanto precede, il COVID-19 assume, sempre di più, i caratteri di quello che potrebbe qualificarsi come un evento di forza maggiore.Il codice civile italiano non fornisce una definizione vera e propria di forza maggiore, seppure contempli alcuni istituti la cui applicazione presuppone il verificarsi di eventi riconducibili al concetto di forza maggiore.Per i contratti soggetti alla legge italiana, ferma restando la rilevanza di eventuali clausole contrattuali (cfr. le cd. <em>force majeure</em> e/o <em>hardship clauses</em> ivi incluse le c.d. <em>material adverse changes</em> - MAC <em>clauses</em> tipiche della prassi internazionale, talvolta recepite anche nella prassi domestica), si dovrà fare riferimento, in particolare, agli istituti dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore (di cui agli artt. 1218, 1256 e 1463 e ss. del codice civile) ovvero dell’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione (di cui agli artt. 1467 e ss. del codice civile) nonché della rescissione per lesione ai sensi dell’art. 1448 del codice civile.Per <strong>impossibilità sopravvenuta della prestazione</strong> (di cui agli artt. 1218, 1256 e 1463 e ss. del codice civile) si intende una qualsiasi situazione impeditiva dell’adempimento non prevedibile e non superabile tramite lo sforzo che può essere legittimamente richiesto al debitore.In termini generali, l’inadempimento corrisponde alla mancata o non esatta esecuzione della prestazione dedotta in contratto, circostanza in grado di esporre la parte inadempiente a responsabilità contrattuale nei confronti della controparte. Tuttavia, secondo il generale principio di cui all’art. 1218 del codice civile, qualora la parte inadempiente dimostri che l’inadempimento è stato conseguenza dell’impossibilità di eseguire la prestazione per “causa a lui non imputabile”, questi può essere ritenuto non responsabile.Nello specifico, mentre l’impossibilità originaria della prestazione impedisce il sorgere stesso dell’obbligazione, l’impossibilità sopravvenuta in un momento successivo alla nascita del rapporto tra le parti, a determinate condizioni, ne provoca, invece, l’estinzione, con conseguente scioglimento del vincolo contrattuale di diritto e liberazione del debitore dall’obbligo di adempiere.Ai fini dell’applicazione dell’istituto di cui trattasi non è sufficiente che si registri una mera maggiore difficoltà dell’adempimento o, ancora, una impossibilità di adempiere esclusivamente relativa alla sfera soggettiva del debitore.Al contrario, è necessario che la prestazione contrattuale in sé considerata sia oggettivamente divenuta impossibile da realizzare e/o che la condotta necessaria per adempiere non sia imponibile al debitore perché divenuta oggettivamente troppo gravosa. Naturalmente è imprescindibile verificare che la situazione impeditiva dell’adempimento non sia stata causata da un comportamento doloso o colposo del debitore e non sia, dunque, imputabile a quest’ultimo. Al riguardo, la giurisprudenza ritiene sufficiente accertare, sulla base di una valutazione in concreto, che la situazione impeditiva si sia verificata per una qualsiasi causa che il debitore non era tenuto ad evitare né era in condizione di evitare.Fermo quanto sopra, il concetto di impossibilità della prestazione può essere poi variamente declinato nelle ulteriori sotto-categorie (<em>i</em>) dell’impossibilità definitiva (determinata da un impedimento irreversibile o del quale non sia possibile prevedere il termine), (<em>ii</em>) dell’impossibilità temporanea (determinata da una impossibilità di natura transitoria), (<em>iii</em>) dell’impossibilità parziale che implica l’estinzione dell’obbligazione contrattuale esclusivamente per la parte divenuta impossibile.Verificati i presupposti di cui sopra, l’obbligazione contrattuale divenuta impossibile si estingue, con conseguente risoluzione di diritto (totale o parziale) del contratto ove tale impossibilità sia assoluta e definitiva.In caso di impossibilità temporanea, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1256 e 1463 del codice civile, il contratto non si risolverà e le prestazioni potranno essere legittimamente sospese; al superamento della ragione che ha determinato la sospensione temporanea il contratto riprenderà piena efficacia. Le obbligazioni sospese si estingueranno invece se l'impossibilità dovesse perdurare fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non potrà più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non avrà più interesse a conseguirla.In caso di contratto a prestazioni corrispettive, l’estinzione di una delle obbligazioni contrattuali causa, ai sensi dell’art. 1463 del codice civile, lo scioglimento dell’intero vincolo contrattuale. Tale scioglimento opera di diritto, senza bisogno di alcuna iniziativa della parte né di intervento del giudice. In presenza di controversie, le parti potranno, però, richiedere al giudice la pronuncia di una sentenza dichiarativa che attesti, in via inequivoca, l’avvenuta risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione e permetta, eventualmente, di richiedere, ai sensi dell’art. 1463 del codice civile, la ripetizione (secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito di cui all’art. 2033 del codice civile) della controprestazione, nel caso in cui questa sia già stata eseguita.Nei contratti plurilaterali, l’impossibilità della prestazione di una delle parti non importa, invece, scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione che viene a mancare sia da considerarsi, nel caso di specie, essenziale per tutte le parti.L’istituto dell’<strong>eccessiva</strong> <strong>onerosità sopravvenuta</strong> (di cui agli artt. 1467 e ss. del codice civile) consente invece la risoluzione di contratti il cui equilibrio sia modificato da avvenimenti sopravvenuti – straordinari e non ragionevolmente prevedibili al momento della conclusione del contratto – che non rientrano nell’ambito della normale alea contrattuale e che rendono una delle prestazioni sottese al contratto eccessivamente onerosa o oggettivamente svilita nel proprio valore e/o nella propria utilità.L’eccessiva onerosità sopravvenuta si applica normalmente in relazione a contratti a prestazioni corrispettive e ad esecuzione continuata, periodica o differita.La valutazione in merito alla sussistenza dei presupposti sopra elencati deve essere condotta tramite una indagine concreta.Al riguardo, perché si abbia eccessiva onerosità sopravvenuta, deve, in primo luogo, verificarsi la sussistenza di uno squilibrio tangibile del rapporto di valore tra le rispettive prestazioni contrattuali.In secondo luogo, è necessario che il predetto squilibrio di valore delle prestazioni sia stato causato da eventi straordinari (sulla base della frequenza, dimensione e l’intensità dell’evento) e imprevedibili (soggettivamente in relazione all’obbligazione rilevante).In terzo luogo, deve ulteriormente accertarsi che il rischio realizzato dalle sopravvenienze straordinarie e imprevedibili di cui sopra ecceda l’alea normale del contratto, ovverosia quel margine di rischio intrinsecamente sotteso a qualunque intesa contrattuale. In ragione di ciò, il codice civile (art. 1469 del codice civile) prevede che l’istituto in parola non si applichi ai contratti che sono naturalmente aleatori o sono stati resi tali dalla volontà delle parti.Ove, a seguito di una siffatta analisi, la prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa e questa debba ancora essere (anche solo parzialmente) eseguita, potrà richiedersi al giudice la risoluzione del contratto.In sede di giudizio, la controparte che sia interessata a mantenere il vincolo contrattuale potrà decidere di ridurre ad equità il contratto riportando lo squilibrio di valore delle prestazioni contrattuali nei limiti dell’alea normale del contratto, evitando così l’effetto risolutivo.Il nostro ordinamento (cfr. art. 1448 del codice civile) disciplina un’ulteriore azione di carattere generale che potrebbe avere un certo rilievo nel contesto di emergenza sanitaria in cui ci troviamo: l’<strong>azione di rescissione per lesione</strong>. Tramite la predetta azione è possibile ottenere la rescissione di tutti i contratti sinallagmatici – fatta eccezione per i soli contratti aleatori – caratterizzati da una sproporzione abnorme tra le prestazioni delle parti.L’art. 1448 del codice civile, in particolare, prevede che l’azione di rescissione possa essere esercitata qualora ricorrano congiuntamente tre presupposti: (<em>i</em>) lo stato di bisogno della parte danneggiata, per tale intendendosi una situazione di difficoltà economica, anche temporanea, che abbia inciso sulla libera determinazione a contrarre della parte e l’abbia spinta ad accettare la sproporzione tra le prestazioni; (<em>ii</em>) che il valore della prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata sia superiore al doppio del valore della controprestazione; (<em>iii</em>) l’approfittamento dello stato di bisogno da parte del contraente avvantaggiato dalla sproporzione.Con riferimento a tale ultimo requisito, in particolare, la giurisprudenza ha precisato che è sufficiente la mera consapevolezza dello stato di bisogno della parte danneggiata. Quest’ultima, in presenza di tali presupposti, potrà esercitare l’azione di rescissione entro un anno dalla conclusione del contratto, purché la lesione perduri al momento della proposizione della domanda. L’art. 1450 del codice civile, in ossequio al principio di conservazione del contratto, offre alla parte contro la quale è domandata la rescissione la possibilità di offrire una modificazione del contratto idonea ad eliminare lo squilibrio tra le prestazioni e ricondurre il rapporto sinallagmatico ad equità.Con specifico riferimento ai <strong>contratti di vendita</strong>, ove una o entrambe le prestazioni dedotte in contratto non siano integralmente eseguite, trovano applicazione le disposizioni sopra descritte.Anche per i <strong>contratti di somministrazione</strong> (contratti con i quali una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose) devono ritenersi validi i principi e le norme sin qui descritti: in particolare, il già richiamato art. 1467 del codice civile in materia di eccessiva onerosità sopravvenuta, riferendosi testualmente ai contratti “<em>ad esecuzione continuata o periodica</em>” estende il rimedio risolutorio ivi previsto (la risoluzione non avrà effetti nei confronti delle prestazioni già eseguite – cfr. il combinato degli artt. 1467 e 1458 del codice civile) anche a favore di <em>somministrato</em> e <em>somministrante</em>, fatte salve, ovviamente, le considerazioni sopra svolte in merito ai concetti di eccessiva onerosità e di alea del contratto, ovvero di impossibilità della prestazione. Tuttavia, è verosimile ritenere che, in taluni casi, anziché risolvere <em>tout court</em> il rapporto, possa essere di maggiore interesse per le parti quantificare <em>ex novo</em> l’entità della somministrazione, al fine di parametrarla al reale fabbisogno corrente del soggetto <em>somministrato</em>. Qualora le parti non trovassero spontaneamente un accordo per adeguare il contratto in questo senso, la parte convenuta in giudizio con l’azione di risoluzione per eccessiva onerosità potrà, ai sensi dell’art. 1467, comma 3, del codice civile, offrire all’altra l’equa modifica delle condizioni contrattuali: in tal caso, la concreta idoneità di tale offerta sarà sottoposta al vaglio del giudice adito.Il codice civile italiano contiene poi disposizioni specificamente dedicate al tema in oggetto nei <strong>contratti di appalto</strong>, dirette a tutelare l’equilibrio economico del contratto e a conservarne, per quanto possibile, gli effetti. Ai sensi dell’art. 1664 del codice civile, l’appaltatore e il committente possono chiedere la revisione del prezzo originariamente pattuito qualora – a causa di eventi imprevedibili – si siano verificati incrementi o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera tali da determinare una variazione superiore al 10% del prezzo complessivo pattuito. In tali ipotesi, la revisione del prezzo potrà essere accordata esclusivamente per la differenza che eccede il decimo del prezzo complessivo stabilito. La disposizione, inoltre, attribuisce all’appaltatore il diritto ad ottenere un equo compenso in presenza di difficoltà derivanti da cause geologiche, idriche e simili – non previste dalle parti.In ogni caso, data la derogabilità delle disposizioni in commento, resta ferma la necessità di analizzare caso per caso le specifiche previsioni contrattuali che potrebbero contenere, ad esempio, un innalzamento della soglia oltre la quale si giustifica una richiesta di revisione del prezzo. Quando non siano soddisfatti i requisiti dell’art. 1664 del codice civile, la giurisprudenza maggioritaria ritiene comunque applicabile ai contratti di appalto la disciplina generale dell’eccessiva onerosità sopravvenuta sopra descritta. Qualora il contratto si sciolga perché l’esecuzione dell’opera è divenuta impossibile per causa non imputabile alle parti, il committente è tenuto comunque a pagare la parte dell’opera già realizzata nei limiti in cui questa risulti per lui utile (cfr. art. 1672 del codice civile).Alla luce di quanto precede, è, dunque, astrattamente possibile che un’emergenza sanitaria di rilievo internazionale quale quella in atto e i provvedimenti connessi, oltreché il comportamento degli operatori del mercato in tale circostanza straordinaria, laddove rendano, in tutto o in parte, impossibile ovvero eccessivamente onerosa la relativa prestazione - o ancora rendano il contratto rescindibile per lesione - possano rientrare nelle fattispecie sopra indicate, quantomeno per contratti sottoscritti anteriormente al 31 gennaio 2020<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>, da valutare poi, caso per caso, avuto riguardo ai contratti specifici, effettivamente sottoscritti.In particolare, a tal riguardo, si segnala che il decreto legge 17 marzo 2020, c.d. “Cura Italia”, ha espressamente previsto che, a seguito della sospensione, su tutto il territorio nazionale, di manifestazioni, eventi, spettacoli di qualsiasi natura ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in luogo sia pubblico sia privato, ed alla sospensione dell’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e ai biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a>. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza, provvede all'emissione di un <em>voucher</em> di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a>. Inoltre, l’art. 91, comma 1, del decreto chiarisce che il rispetto delle misure di contenimento di cui al decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 può escludere, nei singoli casi, la responsabilità del debitore ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 del codice civile, nonché l’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.Da un punto di vista pratico, si raccomanda di raccogliere tutta la documentazione che possa comprovare, in uno specifico caso, (<em>i</em>) che il COVID-19 e/o i provvedimenti legislativi connessi siano causa di forza maggiore, (<em>ii</em>) i pregiudizi (quali l’incremento dei costi della prestazione, il decremento di un ricavo o l’impossibilità della stessa prestazione ecc.) derivanti, direttamente o indirettamente, dall’obbligo di rispettare le misure indicate negli emanati/emanandi provvedimenti d’urgenza per contrastare il COVID-19 e/o, in generale, (<em>iii</em>) l’anomalo disequilibrio in un rapporto negoziale.<em><span style="text-decoration: underline;"><strong>b. Contratti commerciali internazionali</strong></span></em>L’impatto del COVID-19 sui contratti internazionali, e in particolare sull’inadempimento delle obbligazioni delle parti, dovrà essere rapportato alla legge negozialmente determinata dalle parti e regolante lo specifico rapporto nonché alle interpretazioni in base a tale sistema normativo.Frequente è l’individuazione della legge regolatrice del contratto in normative di Paesi del cd. <em>Common Law</em>, quali la legge inglese o statunitense. Tali sistemi normativi, a differenza dei Paesi del cd. <em>Civil Law</em> (a titolo esemplificativo, Italia, Francia e Germania), non riconoscono il principio generale ampio come quello della “forza maggiore”, prevedendo, per controverso, dei concetti con portata più limitata, quali quello della “<em>Frustration</em>” inglese e dell’“<em>Impractibility</em>” statunitense. Pertanto, nei rapporti contrattuali sottoposti esclusivamente alla legge inglese o statunitense, una parte potrà invocare la forza maggiore solo se tale rimedio sia stato, come spesso accade, contrattualmente previsto. In tali casi, sarà necessario valutare se, in base alla formulazione della clausola di forza maggiore contenuta nel contratto, il COVID-19 e le relative restrizioni imposte dalle autorità pubbliche possano essere considerate quali eventi qualificanti per poter invocare la forza maggiore ed evitare contestazioni ed azioni per inadempimento contrattuale.Altrettanto diffusamente, il contratto viene regolato facendo riferimento a specifici trattati come la Convenzione delle Nazioni Unite sulla compravendita internazionale di beni del 1980, la quale prevede che una parte non sia responsabile del proprio inadempimento, o di qualsiasi dei suoi obblighi derivanti dal contratto, nel caso in cui dia prova che tale inadempimento sia dovuto ad un impedimento indipendente dalla sua volontà e non ragionevolmente prevedibile.A livello sopranazionale, i <em>Principles of International Commercial Contracts</em> (“<strong>PICC</strong>”) redatti da Unidroit (versione 2016 - <a href="https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016</a>) disciplinano all’articolo 7.1.7 la “<em>force majeure</em>” prevedendo che: “1. <em>L’inadempimento di una parte è scusato se tale parte prova che l’inadempimento sia stato causato da un impedimento al di fuori del suo controllo che non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o evitato l’evento stesso o le sue conseguenze.</em> 2. <em>Quando l’impedimento è solamente temporaneo, la scusa avrà effetto per tale periodo com’è ragionevole tenuto conto degli effetti dello stesso sull’esecuzione del contratto.</em> 3. <em>Il soggetto inadempiente deve informare l’altra parte dell’impedimento e dell’effetto sulla sua capacità ad adempiere. Se la notifica non è ricevuta dall’altra parte entro un tempo ragionevole successivo al momento in cui l’inadempiente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’impedimento, questi è tenuto al risarcimento dei danni risultanti da tale mancata notifica.</em> 4. <em>Nessuna disposizione del presente articolo vieta una delle parti di esercitare il diritto di risolvere il contratto o di ritardare l’esecuzione o di richiedere interessi sulle somme dovute.</em>”.Tale concetto è strettamente legato al concetto di <em>hardship</em>, definito -all’articolo 6.2.2. dei PICC- come: “<em>Vi è forza maggiore ove il verificarsi di eventi altera fondamentalmente l’equilibrio del contratto alternativamente perché il costo ad adempiere di una delle parti è aumentato o perché il valore dell’adempimento per il creditore è diminuito, nonché a) gli eventi si sono verificati o la parte svantaggiata ne è venuta a conoscenza successivamente alla conclusione del contratto; b) gli eventi non potevano essere ragionevolmente previsti dalla parte svantaggiata al momento della conclusione del contratto; c) gli eventi sono al di fuori del controllo della parte svantaggiata; e la parte svantaggiata non si è assunta il rischio del verificarsi dell’evento.</em>”.Ai sensi del combinato disposto delle definizioni di forza maggiore e di <em>hardship</em> disposte negli articoli 6.2.2. e 7.1.7., si possono verificare eventi che possono essere ricompresi nell’una o nell’altra definizione secondo le norme dei PICC. In tale circostanza, spetta al debitore di dover decidere quale rimedio esperire: se invoca la forza maggiore mira a venire esonerato dalle conseguenze dell’inadempimento; se, invece, decide di invocare la <em>hardship</em>, è con il fine di rinegoziare il contratto affinché lo stesso rimanga in essere ancorché con termini e condizioni modificate.Corre l’obbligo di evidenziare che i PICC sono strumenti non cogenti cd. di <em>soft law</em> concepiti per far fronte all’inconveniente dell’armonizzazione settoriale del diritto del commercio internazionale.È prassi nei contratti commerciali internazionali di disciplinare in modo più preciso e dettagliato quali circostanze possano costituire eventualmente forza maggiore e <em>hardship</em> nonché le loro conseguenze sulla vigenza del rapporto.Pertanto, nel caso in cui vi sia la possibilità - vuoi per una specifica clausola contrattuale, vuoi per un richiamo ad una legge straniera o ad un trattato internazionale - di invocare una causa di forza maggiore, potranno essere prefigurati almeno tre rimedi adottabili dalla parte soggetta a tale causa, ovvero la sospensione della prestazione, la rinegoziazione del contratto o la risoluzione del contratto. In merito alla sospensione del contratto, si segnala che spesso nei contratti internazionali viene regolato tale rimedio in relazione all’arco temporale massimo dello stesso e, nel caso di prolungamento oltre tale temine, la risoluzione del contratto o l’obbligo delle parti di procedere ad una rinegoziazione in buona fede dei termini e condizioni contrattuali. Il rimedio della rinegoziazione del contratto, adottabile, a titolo di esempio, mediante la stipula di un accordo scritto modificativo del contratto originale, si sostanzierà nella determinazione dei nuovi termini e condizioni relative all’adempimento o, nei casi di maggiore difficoltà, di dare un nuovo equilibrio alle prestazioni delle parti in considerazione delle mutate circostanze. Per quanto attiene il rimedio della risoluzione del contratto, poco frequentemente la clausola di “forza maggiore” contenuta nel contratto può operare quale causa di risoluzione automatica, seppur tale rimedio risulterebbe inevitabile in tutti quei casi in cui la prestazione sia diventata impossibile o non più eseguibile per sempre o per un periodo di tempo che frustra le esigenze dedotte in contratto.Da un punto di vista pratico, si raccomanda, come già anticipato in relazione ai contratti commerciali soggetti a legge italiana, di raccogliere tutta la documentazione che possa comprovare, in uno specifico caso, (<em>i</em>) che il COVID-19 e/o i provvedimenti legislativi connessi siano causa di forza maggiore, (<em>ii</em>) i pregiudizi (quali l’incremento dei costi della prestazione, il decremento di un ricavo o l’impossibilità della stessa prestazione ecc.) derivanti, direttamente o indirettamente, dall’obbligo di rispettare le misure indicate negli emanati/emanandi provvedimenti d’urgenza per contrastare il COVID-19 e/o, in generale, (<em>iii</em>) l’anomalo disequilibrio in un rapporto negoziale.In particolare per quanto attiene ai contratti di fornitura, il Ministero dello Sviluppo Economico, con <a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2020/03/Mise_Circolare-0088612_Forza-Maggiore.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">circolare n. 0088612 del 25 marzo 2020</a> inviata a tutte le Camere di Commercio italiane, ha disposto che, quale documento a supporto del commercio internazionale, le Camere di Commercio possano rilasciare alle imprese, a seguito di formulazione di specifica richiesta da parte delle stesse, di dichiarazioni in lingua inglese sullo stato di emergenza in Italia in relazione al COVID-19 e le relative restrizioni imposte dalla legge per il contenimento dell’epidemia. Mediante tali dichiarazioni, le Camere di Commercio potranno attestare di aver ricevuto, da parte dall’impresa, una dichiarazione in cui l’impresa medesima afferma di non aver potuto assolvere, con le dovute tempistiche, agli obblighi contrattuali precedentemente assunti per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendali collegati alle restrizioni disposte dalle Autorità di governo e allo stato di emergenza in atto.Pertanto, in aggiunta a quanto precedentemente anticipato, per quanto attiene ai contratti di fornitura, si raccomanda – ove necessario - di procedere urgentemente alla formulazione della richiesta presso la propria Camera di Commercio al fine di ottenere il rilascio della dichiarazione attestante quanto precedentemente esposto.<em><span style="text-decoration: underline;"><strong>3. Aspetti di diritto societario per le imprese</strong></span></em>Il decreto legge 17 marzo 2020 per fronteggiare l’emergenza prevende anche rilevanti misure volte a facilitare lo svolgimento delle assemblee di società.Con riferimento alle tempistiche, l’art. 106 del decreto prevede infatti una generica e automatica proroga del termine per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-<em>bis</em>, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie. Siccome poi i termini del CdA sono calcolati a ritroso, di fatto la proroga ha effetto anche sui termini del CdA in relazione all’approvazione del progetto di bilancio.In relazione alle modalità di svolgimento delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, delle S.p.A., S.a.p.A., S.r.l. e delle società cooperative è possibile prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Sotto quest’ultimo profilo si segnala anche la massima notarile n. 187 dell’11 marzo 2020 del Consiglio Notarile di Milano secondo la quale non più necessario che presidente e segretario siano presenti nel medesimo luogo.Con specifico riferimento alle S.r.l., l’art. 106, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020 è previsto anche che l’espressione del voto possa avvenire mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie.Tutte le disposizioni citate del decreto legge del 17 marzo 2020 si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.</em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: <a href="mailto:corporate.commercial@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">corporate.commercial@advant-nctm.com</a> o ai seguenti professionisti: <a href="mailto:p.gallarati@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Paolo Gallarati</a>, <a href="mailto:l.possagno@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Lorena Possagno,&nbsp;</a><a href="mailto:l.cavagnaro@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Luca Cavagnaro</a><a href="mailto:l.cavagnaro@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">&nbsp;</a>o <a href="mailto:f.federici@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Filippo Federici</a>.</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> L’articolo 1, comma 1, lett. b) vieta “<em>a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute</em>” vietando altresì il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Le attività produttive che sono sospese ai sensi del decreto in commento possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o in smart working (cfr. articolo 1, comma 1, lett. c), del Decreto Legge del 22 marzo 2020).<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> In tal senso anche la circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117(2).<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> Il 30 gennaio 2020, in seguito alla segnalazione da parte della Cina (31 dicembre 2019) di un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota (poi identificata come un nuovo coronavirus Sars-CoV-2) nella città di Wuhan, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l'epidemia di coronavirus in Cina. Il giorno successivo, il Governo italiano, dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a partire dal 22 gennaio, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, ha proclamato lo stato di emergenza e messo in atto le prime misure contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> Cfr. art. 88 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18. Si tratta di disposizioni applicabili fino alla data di efficacia delle misure previste dal DPCM dell’8 marzo 2020 (i.e. 3 aprile 2020) e dagli eventuali ulteriori decreti emanati ai sensi del decreto legge del 23 febbraio 2020 n. 6.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a> Previsioni analoghe sono previste dall’art. 28 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 dettato in relazione a titoli di viaggio e pacchetti turistici. Il citato art. 88 del decreto legge 17 marzo 2020 ha esteso quest’ultima previsione anche ai contratti di soggiorno.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 23 Mar 2020 02:55:55 +0100</pubDate>
                        <title>MERCATI FINANZIARI | COVID-19 e &lt;i&gt;Market Abuse Regulation&lt;/i&gt;: Comunicazione in merito alla sospensione dell&#039;attività di impresa</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/covid-19-e-market-abuse-regulation-comunicazione-in-merito-alla-sospensione-dellattivita-di-impresa</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h4>1. Premessa</h4>In ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, con il DPCM 22 marzo 2020 (“<strong>Decreto</strong>”), il legislatore è intervenuto al fine di adottare nuove misure urgenti per il contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale.Sul punto, l’art. 1, lett. a), del Decreto impone la <span style="text-decoration: underline;"><strong>sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’Allegato 1</strong></span> al medesimo Decreto.In deroga a quanto sopra, la lett. c) dell’art 1 del Decreto prevede che le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se <span style="text-decoration: underline;"><strong>organizzate in modalità a distanza</strong></span> o <span style="text-decoration: underline;"><strong>lavoro agile</strong></span> (c.d. <em>smart working</em>).Infine, il Decreto specifica che restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’Allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.<h4>2. Interruzione delle attività produttive e <em>Market Abuse Regulation</em></h4>Come noto, il regolamento (UE) 596/2014, (c.d. <em>Market Abuse Regulation</em>) impone alle società quotate di rendere pubbliche, nel più breve tempo possibile, tutte le informazioni privilegiate che le riguardino direttamente o indirettamente.Pertanto, le<strong> società quotate</strong> <span style="text-decoration: underline;"><strong>dovranno comunicare tempestivamente al mercato</strong></span> se <span style="text-decoration: underline;"><strong>l’attività di impresa potrà proseguire</strong></span> in quanto sono soddisfatte le condizioni di cui al Decreto oppure <span style="text-decoration: underline;"><strong>se è intervenuta la decisione di interrompere la propria attività d’impresa</strong></span> in forza della nuova disciplina di cui al Decreto.<h4>3. Prosecuzione delle attività già avviate sino al 25 marzo</h4>L’art. 1 del Decreto prevede altresì che le imprese le cui attività sono sospese per effetto della nuova disciplina possono completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:l.plattner@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Lukas Plattner</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 20 Mar 2020 11:47:44 +0100</pubDate>
                        <title>TRIBUTARIO | Emergenza epidemiologica da COVID-19 e misure fiscali a sostegno delle imprese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/emergenza-epidemiologica-da-covid-19-e-misure-fiscali-a-sostegno-delle-imprese</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In considerazione della straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che&nbsp;l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, il Governo ha da ultimo varato il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “<strong>Decreto Cura&nbsp;Italia</strong>”), nell’ambito del quale sono previste –<em> inter alia</em> – misure fiscali a sostegno delle imprese.Il Decreto Cura Italia fa seguito a numerosi provvedimenti normativi emanati dal Governo per&nbsp;far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (D.L. n. 9/2020; D.L. n. 6/2020; D.P.C.M. 11&nbsp;marzo 2020; D.P.C.M. 9 marzo 2020; D.P.C.M. 8 marzo 2020; D.P.C.M. 1° marzo 2020; D.M. 24&nbsp;febbraio 2020).Le principali misure fiscali a sostegno delle imprese introdotte dal Decreto Cura Italia riguardano&nbsp;la sospensione degli obblighi di versamento per i tributi, di altri adempimenti fiscali e&nbsp;l’introduzione di incentivi fiscali.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Sospensione dei termini per i versamenti tributari</strong></span>Ai sensi dell’art. 60 del D.L. n. 18/2020 i versamenti nei confronti delle pubbliche&nbsp;amministrazioni, inclusi i versamenti fiscali e quelli relativi ai contributi previdenziali ed&nbsp;assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono&nbsp;prorogati al 20 marzo 2020.Ulteriori proroghe sono previste per i contribuenti che:</p><ul> <li>con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020 (17 marzo 2020), hanno ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro (art. 62, comma 2, del D.L. n. 18/2020);</li> <li>che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni&nbsp;maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica COVID-19 (art. 62, commi 3 e 4);</li> <li>che svolgono la propria attività nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza&nbsp;epidemiologica COVID-19 (art. 8 del D.L. n. 9/2020 e art. 61, commi da 2 a 5, del D.L. n.&nbsp;18/2020).</li></ul><p>Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la&nbsp;sede legale o la sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro&nbsp;nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto&nbsp;Legge, sono sospesi fino al 31 maggio 2020, ai sensi dell’art. 62, commi 2 e 5, del D.L. n. 18/2020,&nbsp;i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo&nbsp;2020:</p><ul> <li>relativi alle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973 e alle&nbsp;trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che tali soggetti operano in&nbsp;qualità di sostituto d'imposta;</li> <li>relativi all’IVA;</li> <li>relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi di assicurazione obbligatoria</li></ul><p>Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la&nbsp;sede legale o la sede operative nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, la&nbsp;sospensione dei versamenti IVA si applica fino al 31 maggio 2020 a prescindere dal volume di&nbsp;ricavi o compensi percepiti.I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi:</p><ul> <li>in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020, oppure</li> <li>mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere&nbsp;dal mese di maggio 2020.</li></ul><p>Non si procede al rimborso di quanto già versato.Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni&nbsp;individuati nell’allegato 1 al D.P.C.M. del 1° marzo 2020 della ex “zona rossa” (ovverosia:&nbsp;Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San&nbsp;Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò) restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1 del&nbsp;Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020. Nel dettaglio, il D.M. 24&nbsp;febbraio 2020 prevede per i menzionati soggetti la sospensione fino al 31 marzo 2020&nbsp;dell’effettuazione delle ritenute alla fonte, dei versamenti di imposte e ritenute e degli&nbsp;adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.&nbsp;Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica&nbsp;soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.L’art. 8, comma 1, del D.L. n. 9/2020 ha sospeso fino la 30 aprile 2020 per le imprese turistico-recettive,&nbsp;le agenzie di viaggio e turismo e i <em>tour operator</em>, che hanno il domicilio fiscale, la sede&nbsp;legale e la sede operativa nel territorio dello Stato:</p><ul> <li>i termini per il versamento delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23, 24 e 29 del D.P.R.&nbsp;n. 600/1973 operate;</li> <li>i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e&nbsp;assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.</li></ul><p>L’art. 61 del D.L. n. 18/2020 prevede ora l’estensione della predetta proroga di cui all’art. 8,&nbsp;comma 1, del D.L. n. 9/2020 anche per soggetti che operano nei settori maggiormente colpiti&nbsp;dall’emergenza come i settori dello sport, dell’arte e della cultura, del gioco e scommesse, della&nbsp;ristorazione, del trasporto, dell’educazione e dell’assistenza, della gestione delle fiere ed eventi<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> .Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020 ha riportato, a&nbsp;titolo indicativo, i codici ATECO riferibili alle suddette attività economiche.Per le imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i <em>tour operator</em>, nonché per i&nbsp;soggetti sopra elencati, i termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di marzo&nbsp;2020 sono sospesi. I predetti versamenti sospesi dovranno essere effettuati da tali soggetti,&nbsp;senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese&nbsp;di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.Soltanto per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le&nbsp;società sportive, professionistiche e dilettantistiche, le sospensioni prima delineate trovano&nbsp;applicazione fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza&nbsp;applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 3 giugno 2020 o mediante&nbsp;rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno&nbsp;2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.Disposizioni specifiche sono previste per il versamento del prelievo erariale unico sugli&nbsp;apparecchi idonei per il gioco lecito e del versamento del relativo canone accessorio in scadenza&nbsp;entro il 30 aprile 2020, i quali sono prorogati al 29 maggio 2020 (cfr. art. 69)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Sospensione dei termini degli altri adempimenti tributari</strong></span>L’art. 62, comma 1, del D.L. n. 18/2020 prevede per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la&nbsp;sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato la sospensione degli adempimenti&nbsp;tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e dalle&nbsp;trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra&nbsp;l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Tali adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro&nbsp;il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni (art. 6, comma 6, del D.L. n. 18/2020).Resta comunque ferma la disposizione di cui all’art. 1 del D.L. n. 9/2020 riguardante i termini&nbsp;relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.&nbsp;In particolare, l’art. 1 del D.L. n. 9/2020, ha anticipato dal 1° gennaio 2021 al 1°gennaio 2020 la&nbsp;decorrenza delle novità introdotte dall’art. 16-<em>bis</em>, comma 5, del D.L. n. 124/2019 riguardanti la&nbsp;rimodulazione dei termini dell’assistenza fiscale e della dichiarazione precompilata relative ai&nbsp;Modelli 730 e ha previsto il differimento:</p><ul> <li>dal 23 luglio 2020 al 30 settembre 2020 del termine di presentazione dei Modelli&nbsp;730/2020 relativi al periodo d’imposta 2019;</li> <li>dal 9 marzo 2020 al 31 marzo 2020 del termine di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche da parte dei sostituti di imposta relative al periodo&nbsp;d’imposta 2019 (il termine del 31 marzo 2020 per la consegna delle stesse ai soggetti&nbsp;sostituiti è rimasto, invece, invariato);</li> <li>dal 15 aprile 2020 al 5 maggio 2020 del termine entro il quale è resa disponibile al&nbsp;contribuente la dichiarazione dei redditi precompilata sull’apposito portale <em>web&nbsp;</em>dell’Agenzia delle Entrate;</li> <li>dal 28 febbraio al 31 marzo 2020 del termine per la trasmissione telematica all’Agenzia&nbsp;delle Entrate da parte dei soggetti terzi (banche, assicurazioni, enti previdenziali,&nbsp;amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.) dei dati relativi a&nbsp;oneri e spese sostenuti utili per la compilazione della dichiarazione dei redditi&nbsp;precompilata relativa al periodo d’imposta 2019.</li></ul><p>L’art. 62, comma 7, del D.L. n. 18/2020 prevede che per i soggetti con ricavi o compensi non&nbsp;superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata&nbsp;in vigore del Decreto Legge (17 marzo 2020), i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso&nbsp;tra il 17 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli&nbsp;artt. 25 e 25-<em>bis</em> del D.P.R. n. 600/1973, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel&nbsp;mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente e&nbsp;assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della predetta opzione, devono rilasciare un’apposita&nbsp;dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi&nbsp;dell’art. 62, comma 7, del D.L. n. 18/2020 e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute&nbsp;d’acconto non operate dal sostituto d’imposta in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o&nbsp;mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese&nbsp;di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Termini di versamento per i carichi affidati all’agente della riscossione</strong></span>L’articolo 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 prevede la sospensione dei versamenti in scadenza&nbsp;nel periodo compreso dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, derivanti:</p><ul> <li>da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;</li> <li>dagli avvisi di accertamento e degli atti esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;</li> <li>dagli avvisi di addebito emessi dagli Enti previdenziali;</li> <li>dagli atti di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dagli Enti&nbsp;locali;</li> <li>dalle ingiunzioni di pagamento emessi dagli enti territoriali e gli atti esecutivi emessi&nbsp;dagli Enti locali, sia per le entrate tributarie che patrimoniali (cfr. comma 2).</li></ul><p>I predetti versamenti devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 e&nbsp;non si dà luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.Il comma 3 dispone il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento delle somme&nbsp;dovute per l’adesione i) alla c.d. “Rottamazione-<em>ter</em>” e <em>ii</em>) al c.d. “Saldo e stralcio”, che scadono,&nbsp;rispettivamente, il giorno 28 febbraio 2020 e il giorno 31 marzo 2020.Il comma 4, infine, prevede che le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli&nbsp;agenti della riscossione in scadenza nell’anno 2018, nell’anno 2019 e nell’anno 2020 dovranno&nbsp;essere presentate dagli agenti della riscossione, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023,&nbsp;entro il 31 dicembre 2024, ed entro il 31 dicembre 2025.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Attività degli uffici degli enti impositori</strong></span>L’articolo 67 del D.L. n. 18/2020 sospende per il periodo compreso dal giorno 8 marzo 2020 al&nbsp;giorno 31 maggio 2020 i seguenti termini relativi alle attività degli uffici impositori:</p><ul> <li>termine per l’attività di controllo (ad esclusione della liquidazione delle imposte e dei&nbsp;controlli formali come chiarito nella Relazione Illustrativa), di accertamento, di&nbsp;riscossione e di contenzioso;</li> <li>termine per l’attività di consulenza giuridica, in relazione alle istanze di interpello&nbsp;presentate dai contribuenti <em>ex</em> art. 11, della L. 27 luglio 2000, n. 212, anche a seguito di&nbsp;presentazione di documentazione integrativa (in particolare, è sospeso il termine di 30&nbsp;giorni per l’integrazione delle istanze ai sensi dell’art. 3, D. Lgs. n. 156/2015);</li> <li>termine per le risposte alle domande di accesso e alla conseguente richiesta di adesione&nbsp;al regime di adempimento collaborativo <em>ex</em> art. 6, D.lgs. 5 agosto 2015, n. 128 (il c.d.&nbsp;regime di “<em>cooperative compliance</em>”);</li> <li>termine correlati alle istanze di interpello sui nuovi investimenti, <em>ex</em> art. 2, D.lgs. 14&nbsp;settembre 2015, n. 147;</li> <li>termini per l’adesione alla procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata, di cui&nbsp;all’articolo 1–<em>bis</em>, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50;</li> <li>termini relativi alle istanze per gli accordi preventivi per le imprese con attività&nbsp;internazionale, <em>ex</em> art. 31-<em>ter</em>, del D.P.R 29 settembre 1973, n. 600 (c.d. <em>ruling</em>&nbsp;internazionale);</li> <li>termini per le rettifiche in diminuzione del reddito per le società di cui all’art. 110,&nbsp;comma 7 del TUIR, previste dall’art. 31-<em>quater</em> del D.P.R 29 settembre 1973, n. 600;</li> <li>termini relativi all’esercizio dell’opzione per il regime del c.d. <em>patent box</em> di cui art. 1,&nbsp;commi da 37 a 43, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.</li></ul><p>I termini sospesi, riprenderanno a decorrere a partire dal primo giorno del mese successivo al&nbsp;termine del periodo di sospensione, vale a dire dal 1° giugno 2020.&nbsp;Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle istanze di interpello e di consulenza&nbsp;giuridica sopra evidenziate è consentita esclusivamente per via telematica mediante PEC,&nbsp;ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello&nbsp;Stato, mediante l’invio alla casella di posta elettronica ordinaria all’indirizzo:&nbsp;<a href="mailto:div.contr.interpello@agenziaentrate.it" target="_blank" rel="noopener">div.contr.interpello@agenziaentrate.it</a>.Sono sospese, inoltre, dall’ 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, le attività, non urgenti e indifferibili,&nbsp;consistenti nelle risposte alle istanze per la ricerca, con modalità telematica, dei beni da&nbsp;pignorare (articoli 492-<em>bis</em>, del c.p.c.; articoli 155-<em>quater</em>, 155-<em>quinquies</em> e 155-<em>sexies</em> delle&nbsp;Disposizioni attuative al c.p.c.), nonché nelle risposte alle istanze di accesso alla banca dati&nbsp;dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti,&nbsp;oppure dai giudici delegati (articolo 22, della L. 7 agosto 1990, n. 241; articolo 5, del D.lgs. 14&nbsp;marzo 2013, n. 33).Il comma 4 dell’art. 67, in relazione ai termini di prescrizione e decadenza dell’attività degli uffici&nbsp;degli enti impositori, applica espressamente l’art. 12 del D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159.Ai sensi di tale ultima disposizione, i termini che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli&nbsp;anni durante i quali si verifica la sospensione dei versamenti, sono prorogati, fino al 31 dicembre&nbsp;del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. In base alla lettura della norma&nbsp;i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta 2015, e al periodo di imposta 2014&nbsp;per le dichiarazioni omesse, che scadono appunto il 31 dicembre 2020 verrebbero prorogati al&nbsp;31 dicembre 2022.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Udienze e attività processuali per i procedimenti di fronte alle Commissioni tributarie</strong></span>In relazione alle udienze e alle attività processuali relative ai procedimenti svolti di fronte alle&nbsp;Commissioni tributarie l’art. 83 del D.L. n. 18/2002 dispone la proroga al 15 aprile 2020&nbsp;(originariamente fissata al 22 marzo 2020) della sospensione delle attività processuali previste&nbsp;dall’8 marzo al 15 aprile.Il comma 2 dispone la sospensione fino al 15 aprile 2020 di tutti i termini processuali, tra i quali&nbsp;si comprendono anche i termini per la notifica degli atti introduttivi del giudizio, dei&nbsp;procedimenti esecutivi, delle impugnazioni nonché il termine di 90 giorni successivi alla&nbsp;presentazione del ricorso previsto dal comma 2 dell’art. 17-<em>bis</em>, D. Lgs. 546/1992 per la&nbsp;procedibilità del ricorso, laddove sia obbligatorio il reclamo ai sensi del comma 1 della citata&nbsp;disposizione. Qualora il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione,&nbsp;l’inizio dello stesso è differito al 15 aprile 2020. Il comma 2, inoltre, prevede che laddove il&nbsp;termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è previsto&nbsp;il differimento dell’udienza o dell’attività da cui lo stesso decorre, in modo da consentirne il&nbsp;rispetto.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Incentivi fiscali</strong></span></p><h5>a) Crediti d’imposta</h5><em><span style="text-decoration: underline;"><strong>- Conversione delle DTA in crediti d’imposta a seguito di cessione di crediti deteriorati</strong></span></em>L’art. 55 del D.L. n. 18/2020, al fine di garantire alle imprese una maggiore liquidità, prevede una&nbsp;misura <em>ad hoc</em> per le società che hanno un numero significativo di crediti deteriorati.Più nel dettaglio, la norma riscrive l’art. 44-<em>bis</em> del D.L. n. 34/2019 prevedendo la possibilità di&nbsp;trasformare in crediti di imposta le attività per imposte anticipate (c.d. <em>deferred tax assets</em> o&nbsp;“DTA”) – anche non iscritte a bilancio (ad es. perché non sono rispettati i principi contabili&nbsp;previsti a tale scopo) - relative a<em> i</em>) perdite fiscali riportabili ai sensi dell'art. 84 del TUIR (senza&nbsp;applicazione dei limiti previsti dal secondo periodo del comma 1 della norma per i soggetti che&nbsp;fruiscono di un regime di esenzione dell’utile) e <em>ii</em>) alle eccedenze ACE.Rispetto all’originaria formulazione del citato art. 44-<em>bis</em> del D.L. n. 34/2019, non sono previste&nbsp;alcune limitazioni di carattere territoriale (i.e. la norma era originariamente fruibile solo da&nbsp;società con sede nelle Regioni del Sud Italia) né la trasformazione delle DTA in crediti di imposta&nbsp;viene più subordinata all’effettuazione di operazioni di riorganizzazione aziendale, mentre&nbsp;rimane ferma la preclusione del beneficio per le imprese per le quali sia stato accertato lo statodi dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell’art. 17, del D. Lgs. n. 180/2015 (disciplina in materia&nbsp;di risanamento e risoluzione degli enti creditizi), ovvero lo stato di insolvenza ai sensi&nbsp;dell’articolo 5 del R.D. n. 267/1942 (la “Legge fallimentare”) o dell’art. 2, comma 1, lettera b),&nbsp;del D.Lgs. n. 14/2019 (il “Codice della crisi e dell’insolvenza”).Il presupposto oggettivo per la fruizione del beneficio viene individuato con la cessione a titolo&nbsp;oneroso dei crediti pecuniari verso debitori inadempienti<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> entro il 31 dicembre 2020. Nella&nbsp;Relazione Illustrativa, viene chiarito che la norma trova applicazione sia con riferimento ai crediti&nbsp;sia di natura finanziaria sia di natura commerciale. La norma non opera in caso di cessione di&nbsp;crediti infra-gruppo (le misura in esame non si applicano alle cessioni di crediti tra società che&nbsp;sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto).Dal punto di vista soggettivo, la norma non prevede limitazioni essendo applicabile sia a società&nbsp;industriali sia bancarie e finanziarie, salve comunque le citate limitazioni relative alle società in&nbsp;stato di dissesto<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>.La quota di DTA trasformabile in credito d’imposta non può eccedere il 20 per cento del valore&nbsp;nominale dei crediti ceduti, entro, comunque, il limite massimo di 2 miliardi di euro del valore&nbsp;nominale dei crediti ceduti agevolabili, limite che per i gruppi di imprese va calcolato a livello di&nbsp;gruppo e non per singola società.La trasformazione delle DTA in crediti d’imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei&nbsp;predetti crediti deteriorati. A decorrere da tale data il cedente non potrà più utilizzare le perdite,&nbsp;né dedurre o usufruire tramite credito d’imposta dell’eccedenza del rendimento nozionale ACE,&nbsp;corrispondenti alla quota di DTA trasformate in crediti d’imposta.La trasformazione delle DTA in crediti d'imposta è altresì subordinata all'esercizio, da parte della&nbsp;società cedente, entro la chiusura dell'esercizio in cui ha effetto la cessione dei crediti,&nbsp;dell'opzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.L. n. 59/2016, se non già esercitata la quale&nbsp;comporta, in determinati casi, il pagamento di un canone annuo. Ferma restando l’immediata&nbsp;utilizzabilità dei crediti di imposta derivanti dalla conversione delle DTA, in relazione&nbsp;all’eventuale pagamento del canone, l’esercizio dell’opzione ha efficacia a partire dall’esercizio&nbsp;successivo a quello di effettuazione della cessione dei crediti.I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle DTA vanno indicati nella dichiarazione dei&nbsp;redditi. Essi non sono produttivi di interessi e non concorrono alla formazione del reddito di&nbsp;impresa né della base imponibile IRAP. I crediti di imposta sono, inoltre, utilizzabili in&nbsp;compensazione, e cedibili ai sensi degli artt. 43-<em>bis</em> e 43-<em>ter</em> (quindi anche nei confronti di&nbsp;soggetti “infragruppo” e soggetti “terzi”) nonché possono essere richiesti a rimborso.<em><span style="text-decoration: underline;"><strong>- Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro</strong></span></em>Al fine di incentivare l’attività di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro come&nbsp;misura efficace per il contrasto della diffusione del COVID-19, l’art. 64 del D.L. n. 18/2020&nbsp;istituisce un credito di imposta fruibile da tutti gli esercenti attività di impresa, arte o&nbsp;professione.Tale credito viene fissato per il periodo di imposta 2020 nella misura del al 50% delle spese&nbsp;sostenute per l’attività di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un&nbsp;importo massimo del credito d’imposta di 20.000 euro. Il credito di imposta viene riconosciuto ai beneficiari fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro previsto per il 2020.Le disposizioni applicative verranno fissate da un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico,&nbsp;di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze che dovrà essere adottato entro&nbsp;sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto.<em><strong>- Credito d’imposta per botteghe e negozi</strong></em>L’art. 65 istituisce un credito di imposta in favore di tutti i soggetti che svolgono attività di&nbsp;impresa ad esclusione di quelli che svolgono le attività essenziali individuate dagli allegati 1 e 2&nbsp;del D.P.C.M 11 marzo 2020, (ad es.: alimentari, tabacchi, farmacie, parafarmacie, edicole, ecc.).Tale credito viene riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, nella misura del 60 per cento&nbsp;dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 degli immobili rientranti&nbsp;nella categoria catastale C/1 (i.e. negozi e botteghe) e sarà utilizzabile esclusivamente in&nbsp;compensazione nel Mod. F24, ai sensi dell’articolo 17, del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.<em><strong>- Credito d’imposta per investimenti pubblicitari e tax credit per le edicole</strong></em>Al fine di fronteggiare il calo negli investimenti pubblicitari a seguito della diffusione&nbsp;dell’epidemia di COVID-19, l’art. 98 del D.L. n. 18/2020 amplia la portata del credito di imposta&nbsp;per investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017. Più nel dettaglio, viene&nbsp;inserito il comma 1-<em>ter</em> , ai sensi del quale per il periodo di imposta 2020 il predetto credito di&nbsp;imposta viene riconosciuto alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti già individuati dalla&nbsp;norma, nella misura unica del 30% del valore degli investimenti effettuati (in luogo del&nbsp;precedente limite del 75% dei soli investimenti incrementali), nel limite complessivo, che&nbsp;costituisce tetto di spesa, determinato annualmente con D.P.C.M. entro il termine di scadenza&nbsp;previsto per l’invio delle comunicazioni ai fini dell’accesso al credito d’imposta e, in ogni caso,&nbsp;limiti dei regolamenti dell’Unione Europea<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a>.Per il 2020, al fine di consentire alle imprese la fruizione del credito di imposta nei termini&nbsp;previsti dal Decreto, il termine la presentazione della relativa comunicazione telematica viene&nbsp;differito di sei mesi e conseguentemente può essere conseguentemente presentata, secondo le&nbsp;modalità ordinarie, nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre 2020. Restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020.Con riferimento al c.d. “<em>tax credit</em> per le edicole” introdotto dalla legge di bilancio 2019,&nbsp;successivamente emendato dalla Legge di Bilancio 2020 (cfr.: art 1, comma 806, Legge 30&nbsp;dicembre 2018, n. 145), il comma 2 dell’art. 98 del Decreto ha disposto:<ul> <li>l’incremento da 2.000 a 4.000 euro dell’importo massimo del credito di imposta fruibile&nbsp;da ciascun beneficiario;</li> <li>l’ampliamento delle fattispecie di spesa compensabili, con l’ammissione delle spese per&nbsp;i servizi di fornitura di energia elettrica, per i servizi telefonici e di collegamento a&nbsp;internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali; e</li> <li>l’estensione della misura alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono&nbsp;giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei Comuni con una popolazione&nbsp;inferiore a 5.000 abitanti e nei Comuni con un solo punto vendita.</li></ul><p></p><h5>b) Erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica&nbsp;da Covid-19</h5>Al fine di incentivare le erogazioni liberali tese a fronteggiare l’evolversi dell’emergenza&nbsp;sanitaria, l’art. 66 del D.L. n. 18/2020, prevede la detrazione d’imposta pari al 30 per cento per le&nbsp;erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate da persone fisiche e da enti non commerciali&nbsp;in favore dello Stato, Regioni, enti locali territoriali, enti o fondazioni e associazioni legalmente&nbsp;riconosciute senza scopo di lucro. La detrazione non può eccedere il limite di 30 mila euro.Viene prevista inoltre, per i soggetti titolari di reddito di impresa, la deducibilità integrale delle&nbsp;erogazioni sia ai fini delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF) sia ai fini IRAP.<h5>c) <em>Bonus</em> per i lavoratori dipendenti</h5>L’art. 63 del D.L. n. 18/2020 prevede il riconoscimento, in favore dei lavoratori dipendenti&nbsp;pubblici e privati, con un reddito complessivo inferiore a 40.000 euro, che durante il periodo di&nbsp;emergenza sanitaria di COVID-19 continuino a prestare servizio nella sede di lavoro, di un <em>bonus</em>&nbsp;di 100 euro. Il premio non concorre alla formazione della base imponibile dei redditi da lavoro&nbsp;dipendente e deve essere rapportato al numero di giorni effettivi di lavoro svolti nella propria&nbsp;sede lavorativa nel mese di marzo 2020. Il <em>bonus</em> viene automaticamente attribuito dal datore&nbsp;di lavoro, nella busta paga relativa al mese di aprile 2020 o, comunque entro i termini previsti&nbsp;per le operazioni di conguaglio di fine anno. I datori di lavoro potranno recuperare il descritto&nbsp;<em>bonus</em> tramite l’istituto compensazione <em>ex</em> art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:p.rampulla@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Paolo Rampulla</a> o <a href="mailto:g.vanetti@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Gesuino Vanetti</a> (Sede di Milano); <a href="mailto:p.agnesi@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Paolo Agnesi</a> o</em><em><a href="mailto:g.martinelli@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Guido Martinelli</a> (Sede di Roma).</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Si tratta di: a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, <em>club</em> e strutture&nbsp;per danza, <em>fitness</em> e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; b) soggetti che gestiscono teatri, sale da&nbsp;concerto, sale cinematografiche, ivi compresi servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni&nbsp;artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, <em>night-clu</em>b, sale gioco e biliardi; c) soggetti che gestiscono ricevitorie del&nbsp;lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; d) soggetti che organizzano&nbsp;corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; e) soggetti che&nbsp;gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e <em>pub</em>; f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche,&nbsp;archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; g) soggetti che gestiscono&nbsp;asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di&nbsp;primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti&nbsp;o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale&nbsp;non residenziale per anziani e disabili; i) aziende termali di cui alla L. n. 323/2000, e centri per il benessere fisico; l)&nbsp;soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus,&nbsp;ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto&nbsp;passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie,&nbsp;cabinovie, seggiovie e <em>ski-lift</em>; o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo,&nbsp;fluviale, lacuale e lagunare; p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero&nbsp;di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza&nbsp;turistica; r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997 iscritte negli&nbsp;appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla&nbsp;L. n. 266/1991, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province&nbsp;autonome di Trento e Bolzano di cui all’art. 7 della L. n. 383/2000, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o&nbsp;più attività di interesse generale previste dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Le somme dovute potranno essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali&nbsp;calcolati giorno per giorno. La prima rata dovrà essere versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno&nbsp;del mese; l’ultima rata dovrà essere versata entro il 18 dicembre 2020. In relazione all’attività dei Bingo, viene prevista&nbsp;l’esenzione dal pagamento dei canoni concessori previsti per la proroga delle concessioni del gioco del Bingo, per&nbsp;tutto il periodo in cui detta attività è sospesa ai sensi del DPCM dell’8 marzo 2020. Vengono prorogate di sei mesi le&nbsp;scadenze dei termini previsti per l’indizione delle gare delle Scommesse e del Bingo, della gara per gli apparecchi da&nbsp;intrattenimento e dell’entrata in vigore del Registro Unico del gioco, in considerazione del rallentamento delle attività&nbsp;amministrative dovute all’insorgere dell’emergenza sanitaria.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> Ai sensi del comma 5 dell’art. 44-<em>bis</em>, “<em>si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre&nbsp;novanta giorni dalla data in cui era dovuto</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> La Relazione Illustrativa semplifica l’applicazione del credito come segue: in caso di cessione di un credito deterioratoal valore nominale di un miliardo di euro, la base di calcolo del credito è pari a 200 milioni (il 20% del valore nominalestesso) e il credito è pari a 48 milioni, “<em>supponendo che l’aliquota IRES applicabile sia quella ordinaria al 24%</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> Cfr. all’art. 57-<em>bis</em>, comma 1 del Decreto Legge 50/2017, nei “<em>limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18&nbsp;dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti</em> "de&nbsp;minimis", <em>del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e&nbsp;108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti</em> "de minimis" <em>nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n.&nbsp;717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento&nbsp;dell'Unione europea agli aiuti</em> "de minimis" <em>nel settore della pesca e dell'acquacoltura</em>”.]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 20 Mar 2020 10:36:53 +0100</pubDate>
                        <title>TRIBUTARIO | Erogazioni Liberali COVID-19</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/erogazioni-liberali-covid-19</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Al fine di promuovere le erogazioni liberali destinate a fronteggiare l’emergenza COVID-19, il c.d. “Decreto Cura Italia<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> ” ha previsto all’art. 66 una serie di incentivi speciali per le persone fisiche e gli enti non commerciali (comma 1) nonché per i soggetti titolari di reddito di impresa (comma 2) che intendono effettuare erogazioni liberali in denaro e in natura a favore di particolari soggetti impiegati nelle attività di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>.Il primo comma prevede che le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 da <strong>persone fisiche e da enti non commerciali</strong> a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> , di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, beneficino di una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito (IRPEF) pari al 30% per un importo non superiore a 30.000 euro.Il secondo comma disciplina le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nell’anno 2020 dai <strong>soggetti titolari di reddito di impresa</strong>. Con riguardo a tali soggetti, il legislatore ha esteso all’emergenza COVID-19 le disposizioni di cui all’articolo 27 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, previste per le erogazioni liberali effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati ed altri enti <a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> impegnati nell’emergenza. Per l’effetto, viene disposta la <strong>piena deducibilità delle erogazioni in denaro dal reddito di impresa ai fini delle relative imposte, senza limiti di spesa</strong>.Per quanto riguarda l’imposta regionale sulle attività produttive, l’articolo 66 prevede che le erogazioni liberali siano deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.Le erogazioni liberali di cui sopra non sono assoggettate all’imposta sulle donazioni.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Soggetto Erogante</strong></span>:&nbsp;Persone fisiche ed enti non commerciali<span style="text-decoration: underline;"><strong>Soggetto Beneficiario</strong></span>: Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro impegnate nell’emergenza COVID-19<span style="text-decoration: underline;"><strong>Agevolazione</strong></span>: Detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito del 30% per un importo non superiore a euro 30.000<span style="text-decoration: underline;"><strong>Soggetto Erogante</strong></span>:&nbsp;Soggetti titolari del reddito di impresa<span style="text-decoration: underline;"><strong>Soggetto Beneficiario</strong></span>:&nbsp;ONLUS, organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro, altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari, amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici, impegnati nell’emergenza COVID-19<span style="text-decoration: underline;"><strong>Agevolazione</strong></span>:&nbsp;Deduzione dal reddito di impresa e IRAP senza limiti di spesa.Per quanto riguarda le erogazioni in denaro, è necessario che siano effettuate mediante bonifico bancario o altri strumenti tracciabili (es. assegni, carte di credito, bancomat), ed è inoltre opportuno specificare nella causale la finalità dell’erogazione (a titolo esemplificativo, è possibile inserire tali diciture “<em>lotta contro il coronavirus (COVID-19)</em>” o “<em>sostegno emergenza coronavirus</em>”. In ogni caso, generalmente, è lo stesso ente beneficiario della erogazione ad indicare la causale da utilizzare, specie se afferente ad una specifica attività (ad esempio “<em>costruzione ospedale Fiera Milano</em>”) e a rilasciare la relativa ricevuta.Per quanto riguarda le erogazioni in natura, la norma in esame, richiama, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019, relative alla quantificazione del valore del bene e la documentazione necessaria ai fini della deduzione della corrispondente spesa<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a>.I nuovi incentivi introdotti dal “Decreto Cura Italia” si affiancano<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a> alle agevolazioni fiscali ordinariamente previste dal testo unico delle imposte sui redditi o da altre leggi speciali per le erogazioni liberali a favore della attività sanitarie, di assistenza e di ricerca scientifica.</p><ul> <li>Per le erogazioni liberali delle persone fisiche, merita menzione, l’agevolazione prevista dall’articolo 10, comma 1, lett. l-<em>quater</em>) del TUIR che dispone l’integrale deducibilità dall’imponibile IRPEF delle liberalità effettuate a favore di Aziende Ospedaliero-Universitarie e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sia pubblici che privati (IRCCS) e di enti di ricerca pubblici ed enti di ricerca privati vigilati dal MIUR, incluso l’Istituto Superiore di Sanità (ISS).</li> <li>Con riguardo alle erogazioni liberali effettuate da soggetti passivi dell’IRES, l’articolo 100, comma 2, lett. a) del TUIR dispone la deducibilità dall’imponibile, per un ammontare non superiore al 2% del reddito di impresa dichiarato, delle erogazioni liberali effettuate in favore di persone giuridiche che perseguono determinate finalità, tra cui la ricerca scientifica e la assistenza sanitaria.</li> <li>Un’ulteriore agevolazione fiscale per le persone giuridiche è prevista dall’articolo 1, comma 353 della L. n. 266/2005, la quale dispone l’interale deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali effettuate a favore, tra gli altri, di enti di ricerca (compresi gli IRCCS) pubblici e privati vigilati dal MIUR, compreso l’ISS o di fondazioni e associazioni riconosciute che prevedano a livello statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.</li> <li>Da ultimo si segnala l’agevolazione prevista, sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche, dall’articolo 14 del D.L. n. 35/2005, la quale dispone la deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo e per importo massimo di euro 70.000 annui, delle erogazioni liberali effettuate in favore di fondazioni e associazioni riconosciute il cui statuto preveda lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.</li></ul><p>In riferimento al settore della sanità privata e/o a soggetti per cui potrebbero esservi dubbi circa la effettiva spettanza del beneficio, occorrerà quindi valutare lo strumento normativo più idoneo per effettuare le erogazioni, tenuto conto delle attività che si intendono in concreto supportare nel quadro di emergenza connesso al diffondersi dell’epidemia.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:p.rampulla@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Paolo Rampulla</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 avente ad oggetto “<em>Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> A titolo esemplificativo, senza pretesa di esaustività, si menzionano: “Regione Lombardia”; “Fondo di mutuo soccorso – Comune di Milano”; “Ospedale Niguarda”; “Croce Rossa Italiana”; “ASST Fatebenefratelli Sacco”; “Fondazione Fiera Milano”; “Protezione Civile”; “ASST Papa Giovanni XXIII – Ospedale di Bergamo”; “Ospedale Lazzaro Spallanzani”, ecc..<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> Tra le quali dovrebbero ritenersi incluse tutte le Aziende del SSN che gestiscono più presidi ospedalieri. Si attendono comunque aperture, in sede di conversione del decreto legge o in via interpretativa da parte della Agenzia delle Entrate, circa la spettanza della agevolazione per le erogazioni liberali a favore di aziende ospedaliere private accreditate e altri soggetti comunque impegnati nella emergenza COVID-19, che allo stato non sarebbero compresi tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al comma 1 dell’art. 27 della Legge n. 133/1999, sono identificati ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2000.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> I beni ed i servizi che costituiscono erogazioni in “natura” non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio di impresa e per tanto non danno luogo a redditi imponibili.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a> Pur non essendo cumulabili in via generale.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 20 Mar 2020 07:24:45 +0100</pubDate>
                        <title>LAVORO | Decreto Cura Italia. Misure di sostegno all’occupazione e ai lavoratori</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/decreto-cura-italia-misure-di-sostegno-alloccupazione-e-ai-lavoratori</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>In data 17 marzo 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, che introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. Decreto “Cura Italia”, di seguito anche il “<strong>Decreto</strong>”).Uno dei fronti sui quali più incisivamente interviene il Decreto è quello del sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito.Si precisa che sono in corso di emanazione circolari di dettaglio che dovrebbero chiarire aspetti pratici ed applicativi sollevati dalle nuove disposizioni su ammortizzatori sociali, congedi e permessi e altre forme di sostegno al reddito previste dal Decreto.Di seguito una sintetica esposizione dei contenuti delle principali disposizioni del Decreto, integrate con le misure del Decreto interministeriale del 28 marzo 2020 e della Circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020, inerenti ai suddetti profili.</p><h2>Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociale per tutto il territorio nazionale</h2><h3>1. Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (<em>art. 19 del Decreto</em>)</h3>Il Decreto prevede la <strong>possibilità di presentazione di domanda per il trattamento ordinario di integrazione salariale o assegno ordinario</strong> con <strong>causale “emergenza COVID-19”</strong>.Il Decreto prevede agevolazioni di considerevole portata, in deroga al D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, i cui tratti salienti sono riportati di seguito.<span style="text-decoration: underline;"><strong>A chi si applica</strong></span>Possono accedere allo strumento i <strong>datori di lavoro che nell’anno 2020 prevedano una sospensione o riduzione della attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19</strong> e che rientrino in una delle seguenti categorie:<ul> <li>datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria;</li> <li>datori iscritti al Fondo di Integrazione Salariale, con più di 5 dipendenti;</li> <li>datori iscritti ai Fondi solidarietà bilaterali di cui all’art. 26 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148;</li> <li>datori iscritti ai Fondi alternativi di cui all’art. 27 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148;</li> <li>datori iscritti ai Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino Alto Adige.</li></ul><p>Sono beneficiari tutti i lavoratori che <strong>erano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti alla data del 23 febbraio 2020 e non è richiesta un'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della domanda&nbsp;</strong><a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>.L’INPS ha precisato che <strong>l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa</strong> all’eventuale accoglimento dell’istanza di CIGO o assegno ordinario.Come ribadito dalla Circolare INPS n. 47/2020, il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Durata e limiti temporali. Assenza di verifica dei requisiti causali</strong></span>La domanda può coprire periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, entro il limite della <strong>durata massima di nove settimane</strong> e, comunque, entro il mese di agosto 2020.L’INPS ha altresì precisato che il trattamento di integrazione salariale previsto ai sensi del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 con riferimento a determinate aree del paese si aggiunge al trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario previsto dal Decreto.A tal fine, è requisito necessario che non si verifichi una sovrapposizione temporale fra le due misure o che i lavoratori interessati dagli interventi siano differenti.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Presentazione della domanda. Assenza di verifica dei requisiti causali</strong></span>La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e <strong>non è soggetta alla verifica dei requisiti causali, normalmente prevista</strong>.&nbsp;Pertanto, l’azienda non deve allegare alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori destinatari con l’indicazione della causale “Emergenza nazionale COVID-19”.In data 30 marzo 2020 è stata sottoscritta dalle parti sociali e dalla Associazione Bancaria Italiana una Convenzione avente ad oggetto la definizione di una <strong>procedura per l’anticipazione da parte delle Banche</strong> aderenti dei trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga per l’emergenza, per un importo pari a Euro 1.400,00, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore e ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore e di rapporto a tempo parziale.L’anticipazione spetta ai lavoratori destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito di cui agli articoli da 19 a 22 del Decreto e dei successivi interventi normativi vigenti, a favore dei dipendenti di datori di lavoro che abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell’INPS.Le parti hanno altresì manifestato l’impegno a predisporre la modulistica necessaria ad estendere l'anticipazione anche alle ipotesi di riduzione non a zero ore.<span style="text-decoration: underline;"><strong>La fase di informazione, consultazione ed eventuale esame congiunto</strong></span>I datori di lavoro che presentano la domanda hanno comunque l’obbligo dell’<strong>informazione, la consultazione e l’esame congiunto, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva&nbsp;</strong><a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Effetti ai fini della durata massima complessiva del trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale previsti</strong></span>I <strong>periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19</strong> non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata massima complessiva del trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale e delle prestazioni dei fondi di solidarietà, previsti dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Pertanto, tali periodi non saranno considerati <strong>ai fini delle successive richieste</strong>.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Tetto aziendale e contribuzione addizionale</strong></span><strong>Limitatamente all’anno 2020, all’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto aziendale</strong>, rappresentato da un ammontare pari a dieci volte i contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro.Inoltre, non dovrà essere corrisposta alcuna contribuzione aggiuntiva per conseguenza dell’utilizzo degli strumenti, in deroga alla disciplina ordinaria prevista dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Assegno ordinario: beneficiari e modalità di erogazione</strong></span>L’<strong>assegno ordinario</strong> è concesso per il periodo indicato e nell’anno 2020, anche <strong>ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti</strong>.Inoltre, dietro istanza del datore di lavoro, tale trattamento <strong>può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS</strong>. Le medesime modalità si applicano anche per le erogazioni dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi e dei fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige.</p><h3>2. Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria (<em>art. 20 del Decreto</em>)</h3><span style="text-decoration: underline;"><strong>A chi si applica</strong></span>La disposizione <strong>si applica ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria che al 23 febbraio 2020 avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario</strong> e per i quali è dunque prevista la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per un periodo non superiore a nove settimane.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Condizioni ed effetti della concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale</strong></span>La <strong>concessione</strong> del trattamento ordinario di integrazione salariale determina la sospensione della cassa integrazione guadagni straordinaria già in corso. Lo strumento previsto per l’emergenza da COVID-19 può riguardare anche i medesimi lavoratori già compresi nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie, con riduzione fino al 100% dell’orario di lavoro.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Gli effetti ai fini della durata massima complessiva del trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale previsti</strong></span>I <strong>periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19</strong> non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata massima complessiva del trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale previsti dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. &nbsp;Pertanto, tali periodi non saranno considerati <strong>ai fini delle successive richieste</strong>.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Contribuzione addizionale</strong></span><strong>Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19</strong>, non dovrà essere corrisposta alcuna contribuzione aggiuntiva per conseguenza dell’utilizzo dello strumento.<h3>3. Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso (<em>art. 21 del Decreto</em>)</h3><span style="text-decoration: underline;"><strong>A chi si applica</strong></span>La disposizione si applica ai datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che al 23 febbraio 2020 avevano in corso un assegno di solidarietà e per i quali è dunque prevista la possibilità di presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per un periodo non superiore a nove settimane.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Condizioni ed effetti della concessione del trattamento di assegno ordinario</strong></span>La concessione del trattamento ordinario:<ul> <li>determina la sospensione dell’assegno di solidarietà già in corso, che viene dunque sostituito;</li> <li>può riguardare anche i medesimi lavoratori compresi nell’ambito di applicazione dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Gli effetti ai fini della durata massima complessiva del trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale previsti</strong></span>I <strong>periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19</strong> non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata massima complessiva del trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale e delle prestazioni del fondo di integrazione salariale, previsti dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (nello specifico, i limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dall’articolo 29, comma 3, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148). Pertanto, tali periodi risultano <strong>neutralizzati ai fini delle successive richieste</strong>.&nbsp;La formulazione della disposizione pone più di un dubbio interpretativo e si attende un chiarimento.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Contribuzione addizionale</strong></span>Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concesso per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, non dovrà essere corrisposta alcuna contribuzione aggiuntiva per conseguenza dell’utilizzo dello strumento.</p><h3>4. Nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga (<em>art. 22 del Decreto</em>)</h3><span style="text-decoration: underline;"><strong>A chi si applica</strong></span>La disposizione si applica ai <strong>datori di lavoro del settore privato, indipendentemente dal numero di dipendenti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario</strong>.&nbsp;Nello specifico, potranno accedere alla prestazione in parola anche le aziende che, avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale “COVID-19 nazionale”.Sono esclusi i datori di lavoro domestici.Come per la CIGO e l’assegno ordinario, l’eventuale presenza di ferie pregresse ancora da fruire dai lavoratori interessati non è ostativa all’accoglimento dell’istanza.<span style="text-decoration: underline;"><strong>La procedura</strong></span>Ai fini del <strong>riconoscimento di trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga è necessario un previo accordo, che può essere concluso anche in via telematica, fra le Regioni e Province Autonome e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro</strong>.Le modalità applicative, ivi incluso quanto correlato a procedure di informazione, consultazione ed eventuale esame congiunto, saranno stabilite dalle singole Regioni ai cui provvedimenti sarà necessario fare riferimento.Nessun <strong>accordo è richiesto per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti</strong>.I trattamenti in questione sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione.&nbsp;Con riferimento a datori di lavoro c.d. plurilocalizzati, quindi con più unità produttive site in cinque o più Regioni o Province autonome, la prestazione è concessa con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.&nbsp;<strong>In considerazione della prevista ampia adesione alla misura di sostegno, si sottolinea che la relativa efficacia è subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa.&nbsp;</strong>Il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.<span style="text-decoration: underline;"><strong>La durata del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga</strong></span>Il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga è previsto per la <strong>durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane</strong>. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.L’INPS ha altresì precisato che il trattamento di integrazione salariale previsto ai sensi del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 con riferimento a determinate aree del paese si aggiunge al trattamento di cassa integrazione salariale in deroga previsto dal Decreto. A tal fine, è requisito necessario che non si verifichi una sovrapposizione temporale fra le due misure o che i lavoratori interessati dagli interventi siano differenti.<h2>Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori</h2><h3>1. Congedo per emergenza COVID-19 e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla gestione separata e i lavoratori autonomi (<em>art. 23 del Decreto</em>)</h3><span style="text-decoration: underline;"><strong>Congedo retribuito per genitori</strong></span>I <strong>lavoratori genitori di figli di età non superiore ai 12 anni</strong> (inclusi i <strong>genitori affidatari</strong>) hanno diritto, per conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, a un congedo <strong>riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori</strong>, per un <strong>totale complessivo di quindici giorni</strong>.Il congedo può essere fatto valere, anche con efficacia retroattiva dal 5 marzo 2020.In ogni caso, il <strong>limite di età previsto non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata</strong>, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.Il <strong>congedo inoltre è</strong>:<ul> <li>subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore;</li> <li>prevede il riconoscimento di una <strong>indennità pari al 50 per cento della retribuzione</strong>. I periodi in questione sono coperti da <strong>contribuzione figurativa</strong>:</li> <li>si sostituisce <strong>agli eventuali periodi di congedo parentale</strong> fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, con diritto alla corrispondente indennità e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Congedo non retribuito per genitori</strong></span><strong>I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni - a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore</strong> - hanno <strong>diritto di astenersi dal lavoro</strong> per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, <strong>senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa</strong>, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Congedo per emergenza COVID-19 per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata</strong></span>I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno <strong>specifico congedo per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato</strong> secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità per ciascuna giornata indennizzabile.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Congedo per emergenza COVID-19 per i genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS</strong></span>I genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno <strong>specifico congedo per il quale è riconosciuta una indennità commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale</strong> giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Le modalità operative</strong></span>Le <strong>modalità operative</strong> per accedere al congedo per emergenza COVID-19 ovvero al bonus per l’acquisto di servizi di <em>baby-sitting</em> sono <strong>stabilite dall’INPS</strong>.Per i <strong>genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico</strong> l’erogazione dell’indennità, nonché l’<strong>indicazione delle modalità di fruizione</strong> del congedo sono <strong>a cura dell’amministrazione pubblica</strong> con la quale intercorre il rapporto di lavoro.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Bonus <em>baby-sitter</em></strong></span><strong>I beneficiari del congedo retribuito possono, in alternativa allo stesso, richiedere un <em>bonus</em> per l’acquisto di servizi di <em>baby-sitting</em> nel limite massimo complessivo di Euro 600,00&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a></strong>, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.Tale <strong><em>bonus</em> è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS</strong>, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.</p><h3>2. Estensione della durata dei permessi retribuiti <em>ex</em> art. 33, legge 5 febbraio 1992, N. 104 (<em>art. 24 del Decreto</em>)</h3>Per i lavoratori che usufruiscono dei permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della l. 5 febbraio 1992, n. 104,&nbsp;<strong>il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020</strong>.<h3>3. Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato (<em>art. 26 del Decreto</em>)</h3><span style="text-decoration: underline;"><strong>Lavoratori del settore privato</strong></span>In relazione ai lavoratori del settore privato il <strong>periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva</strong>:<ul> <li>è <strong>equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento</strong>;</li> <li><strong>non è computabile ai fini del periodo di comporto</strong>.</li></ul><p>Con riferimento ai suddetti periodi, il medico curante è tenuto a redigere il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi prima dell’entrata in vigore del Decreto.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Altri casi disciplinati dal Decreto</strong></span>In relazione ai <strong>lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita</strong>, il <strong>periodo di assenza dal servizio</strong> prescritto dalle competenti autorità sanitarie, <strong>è equiparato al ricovero ospedaliero</strong>.Con riferimento ai suddetti periodi, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell’entrata in vigore del Decreto.</p><h3>4. Indennità riconosciuta a favore di professionisti, lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori del settore agricolo, lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello spettacolo e lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle Casse di Previdenza private (<em>artt. 27, 28, 29, 30, 31, 38 &nbsp;e 44 del Decreto</em>)</h3>Il Decreto prevede il riconoscimento di una indennità, prevista per il mese di marzo, per un ammontare pari ad € 600,00 a favore di:<ul> <li><strong>liberi professionisti titolari di Partita IVA</strong> attiva alla data del 23 febbraio 2020, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;</li> <li><strong>lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi al 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata</strong>, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;</li> <li><strong>lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago</strong>, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;</li> <li><strong>lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali</strong> che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;</li> <li><strong>operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione</strong>, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;</li> <li><strong>lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo</strong>, con almeno 30 contributi giornalieri, versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione.</li></ul><p>È previsto inoltre che le indennità:</p><ul> <li>non costituiscono reddito da lavoro;</li> <li>non sono cumulabili fra loro;</li> <li>non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.</li></ul><p>In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 44 del Decreto, in data 28 marzo 2020, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, ha firmato il decreto interministeriale che ha esteso il diritto al riconoscimento dell’indennità di Euro 600,00 per il mese di marzo anche ai <strong>lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle Casse di Previdenza private&nbsp;</strong><a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>. In particolare, l’importo verrà riconosciuto a:</p><ul> <li>lavoratori che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;</li> <li>lavoratori che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a>.</li></ul><p>&nbsp;</p><h3>5. Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL (<em>art. 33 del Decreto</em>)</h3><strong>Il Decreto ha ampliato</strong> – ai fini di agevolare le richieste – <strong>i termini di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL da sessantotto a centoventi giorni, per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020</strong>.Inoltre, per le domande presentate oltre il termine ordinario viene fatta salva la decorrenza della prestazione dal 68 giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.<h3>6. Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale (<em>art. 34 del Decreto</em>)</h3>A decorrere dal 23 febbraio 2020 sino al 1° giugno 2020, sono<strong> sospesi di diritto i termini di decadenza e prescrizione relativi alle «<em>prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL</em>»</strong>.<h3>7. Disposizioni in materia di lavoro agile (<em>art. 39 del Decreto</em>)</h3>L’art. 39 del Decreto introduce le seguenti <strong>ulteriori misure in materia di lavoro agile&nbsp;</strong><a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a>:<ul> <li>fino al 30 aprile 2020, <strong>i lavoratori con disabilità o che abbiano nel nucleo una persona con disabilità hanno diritto a svolgere la propria prestazione in <em>smart-working</em></strong>, a condizione che tale modalità di lavoro sia «<em>compatibile con le caratteristiche della prestazione</em>»;</li> <li><strong>ai lavoratori privati con «<em>gravi e comprovate patologie</em>» viene riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile</strong>.</li></ul><p></p><h3>8. Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari (<em>art. 43 del Decreto</em>)</h3>È previsto un <strong>contributo INAIL</strong> dall’importo pari a cinquanta milioni di euro erogato da Invitalia <strong>ai datori di lavoro privati per l’acquisto di «<em>dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale</em>»</strong>.<h3>9. Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti (<em>art. 46 del Decreto</em>)</h3>Nell’ottica di sostenere i livelli occupazionali, la disposizione in questione impone ai datori di lavoro le seguenti <strong>rilevanti misure in materia di licenziamenti “economici”, operanti nei 60 giorni decorrenti dall’entrata in vigore del Decreto</strong>:<ul> <li><strong>sospensione delle procedure di licenziamento collettivo avviate dopo il 23 febbraio 2020</strong> (ovvero dal 24 febbraio in poi);</li> <li><strong>divieto di avviare nuove procedure di licenziamento collettivo <em>ex</em> artt. 4, 5 e 24 L. n. 223/91</strong>;</li> <li><strong>divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo <em>ex</em> art. 3, L. n. 604/1966</strong>, riguardante anche i licenziamenti non collegati all’emergenza COVID-19 &nbsp;indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza (seppur la disposizione taccia sul punto, alla luce della finalità perseguita della stessa si ritiene ragionevolmente ed in ottica cautelativa che siano sospese anche le procedure avviate ai sensi dell’art. 7, L. n. 604/1966 ed oggi tutt’ora in corso, con conseguente necessità per i datori di lavoro che si trovino in una tale condizione di gestire gli esuberi, facendo ricorso, ad esempio, agli ammortizzatori sociali).</li></ul><p>Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge sarà, dunque, possibile procedere solo con licenziamenti non rientranti nel campo di applicazione del divieto e, quindi, licenziare per giustificato motivo soggettivo, giusta causa, mancato superamento del periodo di prova e, in considerazione del rinvio normativo contenuto nella norma, per superamento del periodo di comporto.</p><h3>10. Premio ai lavoratori dipendenti (<em>art. 63 del Decreto</em>)</h3>Ai titolari di redditi di lavoro dipendente, che possiedono un reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro, spetta la corresponsione, nel mese di aprile 2020, di un premio per il mese di marzo 2020 - che non concorre alla formazione del reddito – pari a Euro 100 da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti “<em>nella propria sede di lavoro</em>” nel predetto mese. Tale somma viene anticipata dal datore di lavoro e poi compensata nel pagamento delle imposte e contributi previdenziali secondo la procedura indicata.<h3>11. Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare (<em>art. 83 del Decreto</em>)</h3>E’ disposto il <strong>rinvio d’ufficio delle udienze in tutti i procedimenti civili e penali</strong> – salve specifiche eccezioni indicate – in calendario <strong>dal 9 marzo fino al 15 aprile 2020</strong> e la <strong>sospensione</strong> – per il medesimo periodo di tempo – <strong>dei termini processuali</strong>.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:m.bignami@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Michele Bignami</a>, <a href="mailto:r.russo@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Roberta Russo</a> o <a href="mailto:d.clementi@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Dario Clementi</a>.</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> L’INPS ha precisato che ai fini della sussistenza di tale requisito, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Pur restando fermo il riferito obbligo, si noti che in ragione della deroga all’art. 14 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 non si rende necessario allegare alla domanda l’informativa sindacale né il verbale dell’eventuale successivo esame congiunto.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché dipendenti dalla Polizia di Stato, il <em>bonus</em> per l’acquisto di servizi di <em>baby-sitting</em> per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età è invece previsto nel limite massimo complessivo di Euro 1000,00.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> Sul punto segnaliamo che tale decreto interministeriale ha individuato in 200 milioni di euro per l’anno 2020 la quota parte del limite di spesa del Fondo di cui dell’art. 44, comma 1 del Decreto, destinato al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Inoltre, si segnala che le domande per l’ottenimento dell’indennità di cui al presente decreto vanno presentate da professionisti e lavoratori autonomi dal 1° aprile 2020 agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> Sul punto segnaliamo che, ai fini del citato decreto interministeriale si intende: a) per cessazione dell’attività: la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020; b) per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa: una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a> Sul punto, segnaliamo che, nell’intento di privilegiare il ricorso allo <em>smart working</em>, il DPCM del 1° marzo 2020 ha previsto per l’intero territorio nazionale la possibilità per i datori di lavoro, fino al 31 luglio 2020, di ricorrere immediatamente allo <em>smart working</em>, pur in assenza di accordo individuale con il lavoratore, fermo restando l’obbligo di rendere – anche in via telematica ed anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL on line – l’informativa sui rischi per la salute e sicurezza del lavoro.]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 19 Mar 2020 02:26:15 +0100</pubDate>
                        <title>A rischio la revisione dei bilanci</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/a-rischio-la-revisione-dei-bilanci</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h4>Le quotate devono pubblicare i documenti entro il 30 aprileIl vero problema riguarda valutazione e approvazione degli schemi contabili. L'ipotesi estrema della «<em>no opinion</em>»</h4><em>di Andrea Montanari</em>Il decreto Cura Italia ha accolto in larga parte le indicazioni elaborate dal pool di professionisti milanesi composto dai notai Carlo Marchetti, Filippo Zabban dello studio Zabban, Notari Rampolla&amp;Associati, dagli avvocati Gianfranco Veneziano, Gianpiero Succi e Federico Vezzani dello studio BonelliErede, la Spafid (con Maurizio Ondei) e Computershare, per quel che attiene la rappresentanza in assemblea e il voto in forma elettronica, oltre che alla dilatazione (180 giorni) per la convocazione delle adunanze dei soci. Per l'avvocato <strong>Lukas Plattner</strong>, partner dello studio <strong>Nctm</strong>, «si tratta di un brillante provvedimento che risolve una problematica di non poco conto legata alla stagione assembleare alle porte e che speriamo possa anche trovare un'applicazione al di fuori del quadro emergenziale quanto alla estensione della disciplina del rappresentante congiunto agli emittenti quotati su Aim».Ma problematiche ne restano. E non di poco conto. Come sottolinea lo stesso notaio Zabban. «La gran parte delle aziende quotate non credo che terrà molto in considerazione l'opzione dei 180 giorni. Semmai assisteremo a uno spostamento dei 10-15 giorni per la convocazione delle assemblee che ora possono essere svolte anche con pochi soggetti coinvolti: presidente, segretario e rappresentante delegato». Perché ci sono due tematiche da non sottovalutare: «La necessità di non andare a sovrapporre i dati di fine anno con quelli relativo al primo trimestre 2020 e la tempistica di distribuzione del dividendo ai soci», aggiunge Zabban. Argomento complesso soprattutto per le banche e per le aziende di Stato: Enel, Eni, Leonardo e Poste».Il vero problema che sta emergendo proprio in queste settimane è un altro. E non è stato oggetto di decreto, perché se vi sono società virtuose che hanno già predisposto i bilanci 2019 a febbraio, permettendo poi a collegio sindacale e revisore dei conti di valutarli in vista dell'approvazione (indicazione cda e data assemblea), vi sono tante altre aziende (il problema riguarda soprattutto le quotate) che lo stanno facendo in queste settimane, in cui lavorare è diventato sempre più complesso per lo scoppio del coronavirus. L'impossibilità di spostamenti, sia da parte dei manager aziendali preposti (cfo, responsabile legale e societari) sia da parte dei revisori contabili rende difficile se non impossibile valutare attentamente e puntualmente i documenti. Con il rischio, quindi, che il collegio sindacale e ancora di più le società di revisione, non riescano a esprimere un giudizio completo e accurato. Arrivando fino al punto di non poter esprimere un giudizio (<em>no opinion</em>) sul documento contabile. Eventualità che avrebbe un impatto notevole in termini di visibilità sul mercato e tra gli investitori per la stessa quotata.Il rischio c'è perché, comunque, gli emittenti presenti sul listino hanno l'obbligo di approvare il progetto di bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e di pubblicarlo entro il 30 aprile. Una scadenza assai vicina.&nbsp;<em>Tratto da MF</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 18 Mar 2020 10:24:41 +0100</pubDate>
                        <title>AMMINISTRATIVO | Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, di procedimenti amministrativi e di adempimenti in materia ambientale: il Decreto &quot;Cura Italia&quot; e le sue proroghe</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/decreto-cura-italia-nuove-misure-urgenti-in-materia-di-giustizia-amministrativa-e-di-procedimenti-amministrativi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h5>Con il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (il “<strong>Decreto cura – Italia</strong>”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 17 marzo 2020 (e non ancora convertito in legge), sono state disposte, tra gli altri interventi, nuove misure in materia di giustizia amministrativa, di procedimenti amministrativi e di adempimenti in materia ambientale. Esse consentono di superare le precedenti disposizioni dettate dal D.L. n. 11 pubblicato in data 8 marzo 2020 che facevano riferimento solo alle misure in materia di giustizia amministrativa e non anche alla sospensione dei procedimenti amministrativi. Il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 ("<em><strong>D.L. 23/2020</strong></em>"), pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 8 aprile 2020, ha da ultimo disposto la proroga di alcune di queste misure.</h5>&nbsp;<strong>1. Sospensione dei termini del processo amministrativo – articolo 84, commi 1 e 2 del Decreto Cura Italia; articolo 36, c. 3 del D.L. 23/2020</strong>I testi normativi suindicati dettano una disciplina diversificata in relazione alle diverse tipologie di termini processuali.L'Art. 84, commi 1 e 2 del Decreto Cura Italia, aveva disposto la sospensione di tutti i termini relativi al processo amministrativo, con la sola eccezione di quelli relativi ai procedimenti cautelari, dall’8 marzo al 15 aprile 2020 incluso.L'Art. 36, c. del D.L. 23/2020 ha esteso dal 16 aprile al 3 maggio 2020 la sospensione dei soli termini per la notificazione dei ricorsi. La relazione illustrativa chiarisce che tale sospensione si applica ai termini per la notificazione dei ricorsi "<em>di primo e di secondo grado, introduttivo, in appello. incidentale, per motivi aggiunti, etc</em>".Quindi, il regime dei termini processuali, coerente con le disposizioni che il Decreto Cura Italia ha dettato in merito allo svolgimento delle udienze camerali e pubbliche (v. i paragrafi successivi), è il seguente:<ul> <li>i termini per la presentazione dei ricorsi di primo e di secondo grado, del ricorso incidentale, dei motivi aggiunti, di altri ricorsi aventi natura impugnatori (ad es. il ricorso per revocazione o il ricorso per opposizione di terzo) sono sospesi dall'8 marzo 2020 al 3 maggio 2020;</li> <li>i termini per gli altri atti (es. memorie, repliche) o per gli adempimenti processuali (deposito del ricorso, dei motivi aggiunti, etc.) restano sospesi dall'8 marzo al 15 aprile 2020;</li> <li>la sospensione non si applica ai termini relativi ai procedimenti cautelari.</li></ul><p><strong>2. Rinvio delle udienze pubbliche e camerali fissate tra il 17 marzo e il 15 aprile 2020; il rito speciale per i procedimenti cautelari – articolo 84, comma 1 del&nbsp;Decreto Cura Italia</strong>Tutte le udienze pubbliche e camerali relative a procedimenti già pendenti e fissate in tale arco temporale saranno rinviate d’ufficio a data successiva.I procedimenti cautelari promossi o pendenti nel periodo suindicato:</p><ol> <li>&nbsp;sono decisi con decreto monocratico del Presidente o del magistrato da lui delegato nel rispetto dei termini a difesa &nbsp; (previsti dall’art. 55, comma 5 c.p.a.) e previa verifica della corretta instaurazione del contraddittorio;</li> <li>il decreto monocratico fissa la camera di consiglio, in data immediatamente successiva al 15 aprile 2020, per la discussione in contraddittorio della domanda cautelare;</li> <li>il decreto monocratico è efficace fino alla camera di consiglio fissata per la discussione della domanda cautelare, ed è revocabile o modificabile su istanza di parte.</li></ol><p>Nel caso di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire neppure la dilazione della decisione cautelare nel rispetto degli ordinari termini a difesa, può essere sempre richiesta la pronuncia di decreto monocratico, che sarà emanato seguendo il suo regime ordinario di cui all’articolo 56 c.p.a..<strong>3. Il rito speciale delle udienze pubbliche e camerali fissate in data tra il 6 aprile e il 15 aprile 2020 – articolo 84, comma 2 del&nbsp;Decreto Cura Italia</strong>Per tali udienze è previsto un rito speciale in deroga alla disciplina descritta nel precedente paragrafo 2.Il rito speciale si applica <span style="text-decoration: underline;">solo se richiesto da tutte le parti</span> con istanza congiunta da depositare entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell’udienza:</p><ol> <li>la controversia passa in decisione senza discussione orale sulla base degli atti depositati;</li> <li>le parti hanno facoltà di depositare brevi note fino a due giorni liberi prima dell’udienza;</li> <li>nei procedimenti cautelari nei quali sia stato emanato decreto monocratico di accoglimento, totale o parziale, della domanda cautelare la trattazione collegiale in camera di consiglio è fissata, ove possibile, nella prima camera di consiglio utile successiva al 6 aprile 2020;</li> <li>il collegio definisce la fase cautelare secondo quanto previsto dal presente comma, salvo che entro il termine di due giorni liberi prima della camera di consiglio una delle parti su cui incide la misura cautelare depositi un’istanza di rinvio; in tal caso la trattazione collegiale è rinviata a data immediatamente successiva al 15 aprile 2020.</li></ol><p><strong>4. Udienze pubbliche e camerali fissate in data tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 – articolo 84, comma 5 del&nbsp;Decreto Cura Italia</strong>Le controversie passano in decisione senza discussione orale e sulla base degli atti depositati.Resta ferma la possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’articolo 60 c.p.a.; non essendovi discussione orale, non si applica l’obbligo di dare avviso alle parti in tal senso.Per le udienze pubbliche in ordine alle quali i termini di scadenza per la produzione di documenti e memorie ricadano nel periodo di sospensione dei termini (8 marzo – 15 arile 2020) le parti:</p><ol> <li>hanno la facoltà di presentare brevi note entro il termine di due giorni liberi prima dell’udienza, oppure</li> <li>entro lo stesso termine di due giorni liberi prima dell’udienza, possono chiedere la rimessione in termini per il deposito di documenti e memorie.</li></ol><p>In tal caso, il giudice adotta i provvedimenti per l’ulteriore e più sollecito svolgimento del processo, fissando eventualmente nuova udienza, in relazione alla quale i termini per produzione di documenti, memorie e repliche (art. 73, co. 1, c.p.a.) sono ridotti alla metà.<strong>5. Misure organizzative per contenere eventuali effetti negativi dell’emergenza sanitaria – articolo 84, commi 3 e 4 del&nbsp;Decreto Cura Italia</strong>Gli organi della giustizia amministrativa e, in particolare, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni distaccate, sentiti l’autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della città ove ha sede l’Ufficio, possono adottare le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute al fine di evitare assembramenti all’interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone.Tra queste, potrebbero essere adottate anche le misure di rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, assicurandone comunque la trattazione con priorità, anche mediante una ricalendarizzazione delle udienze, fatta eccezione per le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.Per queste ultime cause, la dichiarazione di urgenza è fatta con decreto non impugnabile dai soggetti che adottano le misure suindicate.Laddove l’adozione delle misure organizzative suindicate possa determinare la decadenza delle parti da facoltà processuali, opera di diritto la rimessione in termini delle parti stesse.E’ inoltre prevista la possibilità per il collegio giudicante di riunire la camera di consiglio per la decisione dei giudizi (di merito e cautelari) avvalendosi di collegamenti da remoto.<strong>6. Procedimenti amministrativi – articolo 103 del&nbsp;Decreto Cura Italia; articolo 37 del D.L. 23/2020</strong>Secondo l'art. 103 del Decreto Cura Italia, modificato dall'art. 37 del D.L. 23/2020, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020, al fine di evitare che la Pubblica Amministrazione incorra in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo.Sono altresì prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.In ogni caso, è richiesto alle pubbliche amministrazioni di adottare "<em>ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati</em>".Inoltre, tutte le autorizzazioni, i permessi ed i provvedimenti abilitativi, comunque denominati, in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano validità ed efficacia fino al 15 giugno 2020.La sospensione dei termini procedimentali non si applica, per espressa previsione di cui al comma 4, ai pagamenti da disporsi da parte delle pubbliche amministrazioni.È infine sospesa fino al 30 giugno 2020 l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili, compresi quelli ad uso non abitativo.<strong>7. Adempimenti in materia di rifiuti – articolo 113 del&nbsp;Decreto Cura Italia</strong>Sono prorogate al 30 giugno 2020 le scadenze di alcuni adempimenti relativi ai rifiuti, ossia:a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49 (in materia di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche – “RAEE”);d) versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:g.berruti@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Giuliano Berruti</a>, <a href="mailto:m.monaco@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Marco Monaco</a>, <a href="mailto:f.bonino@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Francesca Bonino</a>, <a href="mailto:r.serrato@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Rosemarie Serrato</a>, <a href="mailto:c.morrone@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Carmine Morrone</a>, <a href="mailto:v.cavanna@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Valentina Cavanna</a> o <a href="mailto:a.prezioso@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Annapaola Prezioso</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Ambiente e Sicurezza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 18 Mar 2020 08:22:07 +0100</pubDate>
                        <title>ANTITRUST | Aiuti di Stato. La Commissione europea vara un &lt;i&gt;temporary framework&lt;/i&gt; di aiuti alle imprese per fare fronte all’emergenza da COVID-19</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/aiuti-di-stato-la-commissione-europea-vara-un-temporary-framework-di-aiuti-alle-imprese-per-fare-fronte-allemergenza-da-covid-19</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Commissione ha adottato in data odierna, venerdì 20 marzo, una Comunicazione in materia di aiuti di Stato che disciplina le condizioni alle quali gli Stati membri potranno erogare misure di aiuto a favore delle imprese in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria in corso.Nell’anticipare ieri (giovedì 19 marzo) il contenuto delle misure la Commissaria alla Concorrenza Vestager ha formulato una precisa dichiarazione di intenti: “<em>the Commission will enable Member States to use the full flexibility foreseen under State aid rules to tackle this unprecedented situation</em>”.La Comunicazione prevede delle <strong>misure <em>ad hoc</em></strong>, pensate per fare fronte all’attuale contingenza, sul modello della <em>Temporary Framework</em> adottata nel 2009, agli inizi della crisi economico-finanziaria, per sostenere le imprese dell’UE, adottata sulla base dell’art. 107(3) lett. b) TFUE, la deroga del Trattato che consente l’erogazione di aiuti per rimediare a un grave turbamento dell’economia degli Stati membri.La versione finale della Comunicazione<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> è stata presentata venerdì 20 marzo dalla Commissione, contenente le condizioni alle quali gli Stati membri potranno erogare: (<em>i</em>) regimi di aiuto tramite sovvenzione dirette (o vantaggi fiscali) sino a 800.000 euro a singola impresa; (<em>ii</em>) garanzie dello Stato su prestiti bancari; (<em>iii</em>) prestiti a condizioni agevolate; (<em>iv</em>) aiuti alle banche da veicolare ai clienti; (<em>v</em>) assicurazioni del credito all’esportazione a breve termine.Imprese beneficiarie potranno essere soltanto quelle entrate in difficoltà successivamente al 31 dicembre 2019, per escludere sovvenzioni non correlate alle difficoltà derivanti dall’emergenza Covid-19.La Comunicazione, che dovrebbe restare in vigore sino al <strong>31 dicembre 2020</strong>, non sostituisce ma si affianca agli strumenti già a disposizione degli Stati per la concessione di aiuti in linea con le regole europee.Già lo scorso venerdì 13 marzo, la Commissione ha adottato una Comunicazione<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> nella quale si è dichiarata pronta ad autorizzare rapidamente aiuti erogati da singoli Stati membri sulla base di vari strumenti<strong> già esistenti</strong> e ha fatto riferimento:(a) agli orientamenti sugli aiuti di Stato al <strong>salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà</strong> (che contiene una disciplina <em>ad hoc</em> sulle PMI in difficoltà);(b) agli aiuti a imprese per<strong> eventi eccezionali</strong><em>,</em> <em>ex</em> art. 107(2) b TFUE e(c) agli aiuti volti a porre rimedio a un <strong>grave turbamento dell’economia</strong>, <em>ex</em> art. 107(3) b) TFUE.In particolare, la Commissione ha riconosciuto che in Italia vi sono le condizioni per erogare aiuti “<em>a ovviare ai danni arrecati da <strong>calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali</strong></em>” <em>ex</em> art. 107(2) b TFUE e ha posto enfasi su alcuni settori economici particolarmente colpiti dall’emergenza, come quello relativo al turismo, ai trasporti, alberghiero e della ristorazione.La peculiarità di tale norma del Trattato, raramente applicata in passato, è che le misure erogate sulla base di essa sono considerate <em>a priori</em> non produttive di effetti distorsivi sulla concorrenza.Di particolare interesse è l’affermazione secondo la quale eventuali <strong>aiuti alle banche</strong>, sotto forma di garanzie e liquidità, potranno essere anch’essi concessi sulla base della base giuridica appena menzionata e non saranno considerate come un “<em>sostegno finanziario pubblico straordinario</em>” ai sensi e per gli effetti della Direttiva 2014/59 (“BRRD”). In altre parole, l’aiuto pubblico non dovrebbe far scattare i controversi meccanismi previsti dalla BRRD per la risoluzione degli enti creditizi (<em>bail-in</em>, etc.).Si tratta di misure che gli Stati potranno erogare sia sotto forma di regimi di aiuto (per <strong>specifici settori</strong>, <strong>specifiche categorie di imprese</strong>), sia sotto forma di <strong>aiuti individuali</strong> (a favore di singole imprese), particolarmente colpiti dall’emergenza e che la Commissione promette di esaminare e approvare in via d’urgenza, nell’arco di pochi giorni o ore dalla formale notifica.In generale, occorrerà vedere come gli Stati membri utilizzeranno gli ampi margini concessi della Commissione. Il d.l. del 17 marzo 2020 (c.d. “Cura Italia”) con il quale il Governo ha mobilitato risorse pari a 25 miliardi di euro, contiene per larga parte misure non ricadenti nella nozione di aiuto ai sensi dell’art. 107(1) TFUE, perché non selettive (ad es. la sospensione dei termini degli adempimenti fiscali e previdenziali per la generalità delle imprese), a beneficio di attività non economiche (ad es. Servizio sanitario nazionale) o costituenti vantaggi ai consumatori. Per altre misure, la loro rispondenza ai criteri contenuti nelle norme in materia di aiuti andrà verificata con maggiore attenzione, anche se è evidente che l’interlocuzione tra Governo e Commissione sul merito delle misure (ad es. sul rafforzamento del Fondo di Garanzia PMI e sulle altre misure di sostegno alle PMI) sia già stata proficuamente avviata.Da segnalare, infine, che la Commissione ha annunciato la mobilitazione di alcune risorse da attingere direttamente dal budget UE (fondi strutturali e di coesione), tra i quali 37 miliardi di euro da veicolare agli Stati attraverso il c.d. “<em>Coronavirus Response Investment Initiative</em>”.<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:b.occonor@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Bernard O’Connor</a>, <a href="mailto:l.toffoletti@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Luca Toffoletti</a> o <a href="mailto:f.mazzocchi@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Francesco Mazzocchi</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> <a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_496" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_496</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> <a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_459" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_459</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5310</guid>
                        <pubDate>Wed, 18 Mar 2020 05:08:54 +0100</pubDate>
                        <title>BANCARIO &amp; FINANZIARIO | Coronavirus e misure di sostegno finanziario alle imprese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/coronavirus-e-misure-di-sostegno-finanziario-alle-imprese</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>A fronte dell’emergenza sanitaria causata dalla progressiva diffusione del COVID-19 il Governo Italiano ha adottato numerosi provvedimenti (Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8, 9 ed 11 marzo 2020) per contenere gli effetti della crisi che, ad oggi, non è più solamente sanitaria.Quella conseguente alla diffusione del COVID-19 è infatti anche una crisi economica che sta interessando direttamente l’economia reale e che potrebbe estendersi al settore bancario e finanziario a causa delle difficoltà in cui le imprese potrebbero incorrere nel far fronte ai propri obblighi di pagamento.A questo rischio imminente il Governo sta cercando di far fronte con ulteriori misure finalizzate a dare sostegno alle imprese, da ultimo con il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “<strong>Decreto Cura Italia</strong>”), anche se non sono mancati interventi da parte delle associazioni di categoria, tra cui l’<em>Addendum</em> del 6 marzo 2020 stipulato dall’Associazione Bancaria Italiana (“<strong>ABI</strong>”) in relazione all’Accordo per il Credito 2019.<span style="text-decoration: underline;"><strong>L’<em>Addendum</em> all’Accordo per il Credito 2019: moratoria ABI ed estensione del programma Imprese in Ripresa 2.0</strong></span>Il 6 marzo 2020 l’ABI ha sottoscritto un <em>Addendum</em> all’Accordo per il Credito 2019.Grazie all’<em>Addendum</em>, il periodo temporale di applicazione della misura è stato notevolmente esteso. Infatti, il programma “<em>Impresa in Ripresa 2.0</em>” trova ora applicazione per i finanziamenti in essere alla data del 31 gennaio 2020, che siano stati erogati “in favore delle imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica “<em>COVID-19</em>”.L’ABI ha quindi riaperto una finestra importante per poter accedere alle misure della sospensione o dell’allungamento, entro i limiti indicati dall’Accordo: la sospensione è consentita per un periodo massimo di 12 mesi, mentre l’allungamento può concedersi per un periodo massimo pari al doppio della durata del piano di ammortamento residuo (per il credito a breve termine il limite è di 270 giorni).Inoltre, a fronte dell’eccezionalità dello scenario cui le imprese si trovano a dover far fronte, l’ABI sottolinea l’opportunità che le banche, ove possibile, offrano condizioni migliorative rispetto a quelle previste esplicitamente dal predetto Accordo, aprendo così la possibilità a concessioni di maggior favore rispetto a quelle inizialmente studiate per il 2019.Più nel dettaglio, il programma “<em>Impresa in Ripresa 2.0</em>” prevede la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari che vi aderiscono<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> di agevolare il rimborso dei finanziamenti del richiedente sospendendo il pagamento della quota capitale (sospensione) o prorogandone la scadenza (allungamento).L’accesso al programma è consentito solamente alle micro, piccole e medie imprese<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> che, al momento della presentazione della domanda, non abbiano in essere posizioni debitorie classificate come <em>non-performing</em>.La misura della sospensione trova applicazione per i finanziamenti a medio lungo termine e per le operazioni di <em>leasing</em> mobiliare od immobiliare, anche qualora questi siano stati concessi a fronte di un contributo pubblico. Per similitudine, si prevede l’applicabilità della sospensione anche alle aperture di conto corrente ipotecario, a condizione che il finanziamento, alla data di presentazione della domanda, sia già in ammortamento con un piano di rimborso rateale. Le rate del finanziamento, inoltre, non devono essere scadute per più di 90 giorni alla data della presentazione della domanda, né il finanziamento deve essere stato oggetto di sospensione o proroga nei 24 mesi precedenti.L’allungamento è applicabile anche ai mutui, ai finanziamenti a breve termine, al credito agrario di conduzione <em>ex</em>. art. 43 TUB, ed anche agli insoluti di pagamento che l’impresa ha registrato sui crediti oggetto di anticipazione da parte della banca.All’intervento dell’ABI ha fatto immediatamente seguito la Circolare n.5/2020 del Fondo di Garanzia per le PMI, che – anticipando quanto contenuto nel successivo Decreto Cura Italia del 17 marzo 2020 - ha deliberato di adottare la conferma d’ufficio della garanzia del Fondo per tutti i finanziamenti cui siano state applicate le misure “<em>Impresa in Ripresa 2.0</em>”. In questo modo, la garanzia viene confermata senza procedere ad alcuna valutazione del merito di credito del soggetto richiedente. L’estensione della garanzia opera su comunicazione degli interessati, mediante invio dell’apposita modulistica predisposta sul sito del Fondo di Garanzia<span style="text-decoration: underline;"><strong>Il potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI: la moratoria statale per i finanziamenti</strong></span>Il 17 marzo 2020, il Governo ha adottato il Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), la cui misura più incisiva (per le sole PMI <em>in</em> <em>bonis</em>) è rappresentata da una vera e propria moratoria statale che sospende sino alla data del 30 settembre 2020 la possibilità della revoca delle aperture di credito e sospende sempre fino al 30 settembre 2020 il rimborso dei finanziamenti (a rimborso rateale e non), grazie al sostegno di un’apposita sezione speciale del Fondo di Garanzia dotata di un supporto finanziario di 1,73 miliardi di euro.Più nel dettaglio, in relazione alle esposizioni debitorie delle PMI nei confronti di banche, intermediari finanziari o di altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia si prevedono le seguenti misure:</p><ul> <li>per le aperture di credito a revoca e per le anticipazioni su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 (o per la maggior somma esistente alla data di pubblicazione del Decreto Cura Italia), gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;</li> <li>per i finanziamenti a rimborso non rateale con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, il finanziamento è prorogato alle medesime condizioni (unitamente ai rispettivi accessori e senza formalità) fino al 30 settembre 2020; e</li> <li>per i finanziamenti a rimborso rateale (inclusi i contratti di <em>leasing</em>), il pagamento delle rate (o dei canoni) in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020. Conseguentemente, si prevede la dilazione del piano di ammortamento secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti, e la proroga dei relativi elementi accessori senza alcuna formalità. Se l’impresa ne fa richiesta, la sospensione opera solo per la quota capitale.</li></ul><p>Nel dettaglio, l’accesso alle misure è consentito alle sole PMI<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> che ne facciano richiesta mediante apposita comunicazione, cui va allegata un’autocertificazione con cui l’impresa attesta di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia COVID-19.È inoltre necessario che l’impresa, alla data di pubblicazione del Decreto Cura Italia, non sia titolare di esposizioni debitorie classificate come deteriorate.A fronte dell’applicazione di tali misure, gli istituti di credito beneficiano dell’intervento di un’apposita sezione speciale del Fondo di Garanzia, che – a seconda dei casi - garantirà un importo pari al 33% dei maggiori utilizzi delle aperture di credito non revocabili, dei finanziamenti prorogati o dell’importo delle rate il cui pagamento è stato sospeso.Le misure si applicano anche ai finanziamenti erogati con fondi di soggetti terzi ed ai finanziamenti agevolati, previo invio - in tale ultimo caso - di un’apposita comunicazione all’ente incentivante.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Il potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI: la moratoria per i finanziamenti agevolati <em>export</em></strong></span>Il DL Cura Italia prevede inoltre, per i finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione delle imprese (a valere sul Fondo 394), che gli stessi possano beneficiare, fino al 31 dicembre 2020, di una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell’anno 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Il potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI: il sostegno alla nuova finanza</strong></span>Il Decreto Cura Italia interviene anche sulle risorse destinate al Fondo di Garanzia per le PMI, sulla scorta di quanto già fatto con il Decreto Legge 2 marzo 2020, no. 9, dedicato alle sole “<em>zone rosse</em>” alla data del 1 marzo 2020.Il Decreto Legge adottato dal Governo per le imprese con sede od unità locali ubicate nei Comuni delle “<em>zone rosse</em>” aveva previsto un rafforzamento dell’intervento del Fondo di Garanzia per le PMI, ora appunto esteso a tutta Italia per un periodo di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto Cura Italia. La concessione dell’intervento del Fondo avviene a titolo gratuito, raddoppiando l’importo massimo garantito per singola impresa (così elevato a 5 milioni di euro).Vi è inoltre un incremento significativo della percentuale massima di copertura, che:- per gli interventi di garanzia diretta è innalzato sino all’80% dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento, per un importo massimo garantito per singola impresa di 1,5 milioni di euro; e- per gli interventi di riassicurazione è innalzato sino al 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro garante, a condizione che le garanzie rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80% e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1,5 milioni di euro.L’accesso al Fondo di Garanzia è stato esteso anche alle operazioni di rinegoziazione e consolidamento effettuate con la stessa banca (a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno il 10% del debito residuo), mentre per le operazioni di sospensione ed allungamento di finanziamenti già garantiti dal Fondo si ha l’estensione automatica della garanzia.Per il settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari – tra i più colpiti, anche in ottica futura, in seguito allo scoppio dell’epidemia – si prevede, in deroga agli attuali limiti previsti dalla disciplina del Fondo, la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, purché si tratti di operazioni di finanziamento con durata minima di 10 anni e di importo superiore ad Euro 500.000.L’intervento del Fondo è rafforzato anche per le garanzie concesse su specifici portafogli di finanziamento dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19, o destinati per almeno il 60% a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia. Per queste categorie è previsto l’innalzamento sino al 50% (incrementabile di un ulteriore 20% in caso di pluralità di garanti) della garanzia del Fondo concessa a copertura della <em>tranche junior</em>.<span style="text-decoration: underline;"><strong>La garanzia di Cassa Depositi e Prestiti: il sostegno alle imprese diverse dalle PMI</strong></span>Il sostegno delle imprese diverse dalle PMI è demandato a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con il sostegno di una ingente garanzia statale. Il Decreto Cura Italia prevede infatti che le esposizioni assunte da CDP nei confronti delle imprese colpite dall’emergenza COVID-19 possano essere assistite dalla garanzia dello Stato per un importo massimo pari all’80% dell’esposizione assunta.Beneficiano della garanzia statale le esposizioni assunte da CDP verso imprese che hanno subito una diminuzione del fatturato a causa della emergenza epidemiologica, e che operano in specifici settori da individuarsi con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’individuazione dei settori di attività da parte del Ministero dovrà comunque assicurare la complementarietà rispetto alle categorie di imprese che possono accedere al Fondo di Garanzia per le PMI.L’intervento di CDP non è limitato a particolari forme di finanziamento, potendo riguardare anche la concessione di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, ed avviene indirettamente, tramite il sostegno a banche ed altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito.In ogni caso, l’individuazione dei criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia statale, nonché dei settori nei quali devono operare le imprese beneficiarie, è demandata ad un successivo decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare<a href="mailto:g.decapitani@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener"> Giovanni de' Capitani</a> o <a href="mailto:p.porena@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Paolo Porena</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> L’elenco aggiornato delle banche aderenti è consultabile al seguente link: <a href="https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo" target="_blank" rel="noreferrer">www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo</a> credito 2019/Banche aderenti/Banche aderenti.pdf<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Ai sensi della definizione contenuta nella Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, sono considerate PMI le imprese che (<em>i</em>) occupano meno di 250 persone, e (<em>ii</em>) il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro; sono considerate invece piccole imprese le imprese che (<em>i</em>) occupano meno di 50 persone e (<em>ii</em>) realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro; infine, sono considerate microimprese le imprese che (<em>i</em>) occupano meno di 10 persone e (<em>ii</em>) realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> Come definite nella Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Si rimanda alla nota 2 di cui sopra.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 18 Mar 2020 02:23:59 +0100</pubDate>
                        <title>MERCATI FINANZIARI | Assemblee 2020 &lt;/br&gt; Proroga termini a 180 giorni, voto a distanza e rappresentante designato per gli emittenti quotati</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/assemblee-2020-proroga-termini-a-180-giorni-voto-a-distanza-e-rappresentante-designato-per-gli-emittenti-quotati</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In occasione dell’emergenza da <em>virus</em> COVID-19, con l’art. 106 del decreto legge recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 n. 18 del 17 marzo 2020 (“<strong>Decreto</strong>”) il legislatore è intervenuto al fine di adottare una disciplina specifica volta a regolamentare i termini e le modalità di svolgimento della prossima stagione assembleare.Come specificato nella relazione illustrativa al Decreto, la disposizione in esame è diretta, in particolare, a <strong>consentire alle società di convocare l’assemblea ordinaria entro un termine più ampio (i.e. 180 giorni) rispetto a quello ordinario stabilito dal Codice Civile</strong>, nonché <strong>a facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio</strong>.&nbsp;<strong>1. Proroga del termine di convocazione delle Assemblee a 180 giorni</strong>L’art. 106, comma 1, del Decreto prevede che, in deroga a quanto previsto per le società per azioni (art. 2364, co. 2, cod. civ., che impone la convocazione dell’assemblea ordinaria almeno una volta l’anno entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, nonché per le società a responsabilità limitata (art. 2478-<em>bis</em>, cod. civ., che , fissa in 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale il termine entro il quale il bilancio d’esercizio deve essere presentato ai soci) o dalle diverse disposizioni previste a livello statutario, la <strong>convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio debba avvenire entro il termine di <span style="text-decoration: underline;">180 giorni</span> dalla chiusura dell’esercizio</strong>.&nbsp;<strong>2. Modalità di svolgimento delle Assemblee: voto elettronico (anche esclusivo)</strong>Il Decreto prevede che, laddove specificato nell’avviso di convocazione delle assemblee, <strong><u>tutte le società per azioni</u>&nbsp;</strong><a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>&nbsp;<strong>potranno prevedere</strong>, anche in deroga alle disposizioni statutarie, <strong>l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione</strong>.In aggiunta a quanto sopra, le società per azioni potranno prevedere che l<strong>’assemblea si svolga, <span style="text-decoration: underline;">anche esclusivamente</span>, mediante mezzi di telecomunicazione</strong> che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, <span style="text-decoration: underline;"><strong>s</strong><strong>enza la necessità che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo luogo</strong></span><a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>.Così come messo in luce dall’AMF <a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>, al fine di agevolare il voto a distanza, è necessario che gli emittenti <strong>provvedano alla trasmissione in <em>streaming</em> dei lavori assembleari sul loro sito web</strong> e comunichino in maniera adeguata al mercato tale circostanza.Ai sensi dell’art. 106, comma 7, del Decreto, le disposizioni in tema di voto a distanza si applicheranno alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero, se successiva, entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale connesso all’epidemia da COVID-19 ai sensi della normativa applicabile.&nbsp;<strong>3. Nomina del rappresentante designato</strong>Il comma 4 dell’art. 106 del Decreto consente alle <strong>società con azioni quotate di designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante designato</strong> (<em>ex</em> art. 135-<em>undecies</em>, TUF), anche ove lo <strong>statuto disponga diversamente</strong>.Gli emittenti potranno, altresì, <strong>prevedere nell’avviso di convocazione</strong> che l’intervento in assemblea <span style="text-decoration: underline;"><strong>si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato</strong></span> al fine di far svolgere le assemblee in <strong>totale assenza fisica dei soci, con la presenza del solo rappresentate designato</strong>.L’avviso di convocazione deve, inoltre, indicare la <strong>procedura per il conferimento delle deleghe al soggetto eventualmente designato dalla società</strong> con <strong>messa disposizione</strong> sul sito <em>web</em> dell’emittente, entro il t<strong>ermine di pubblicazione dell’avviso di convocazione</strong>, del modulo per il conferimento della delega al rappresentate designato.In deroga all’art. 135-<em>undecies</em>, comma 4, TUF - ai sensi del quale al rappresentate designato possano essere attribuite deleghe solo ai sensi e per gli effetti del medesimo articolo - il Decreto ha previsto che a <strong>quest’ultimo potranno essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe</strong> ex 135-<em>novies</em>, TUF, <strong>in qualità di rappresentante semplice del singolo azionista</strong>.La disciplina appena descritta troverà applicazione anche nei confronti degli <strong>emittenti <span style="text-decoration: underline;">ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, fra cui l’AIM Italia</span></strong>, <strong>e alle società con azioni diffuse</strong> fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 2-<em>bis</em> del Regolamento Emittenti Consob <a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>. In tal caso, considerata la natura diversa dell’istituto disciplinato dall’art. 135-<em>undecies</em>, TUF, <strong>non dovrebbero trovare applicazione alla raccolta di deleghe tramite il rappresentante designato i limiti quantitativi di cui all’art. 2372, comma 6, cod. civ.</strong>, che, per contro, <strong>operano in caso di conferimento della delega al rappresentante individuale del titolare del diritto di voto</strong>.Quanto al <strong>divieto, di cui all’art. 2372, comma 5, cod. civ., di conferire la rappresentanza ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società</strong>, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste, nell’incertezza della sua applicazione è preferibile che il rappresentante designato sia individuato in un soggetto terzo dotato delle necessarie competenze professionali.Anche in questo caso, <em>ex</em> art. 106, comma 7, del Decreto, le disposizioni in tema di rappresentate designato si applicheranno alle assemblee convocate <strong>entro il 31 luglio 2020</strong> ovvero, se successiva, entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale connesso all’epidemia da COVID-19 ai sensi della normativa applicabile.La nuova disciplina contenuta nell'art. 106 del Decreto permette anche una combinazione delle modalità sopra descritte onde per cui gli emittenti potranno prevedere che la partecipazione ai lavori assembleari avvenga solo attraverso mezzi di telecomunicazione e che i soci vi partecipino esclusivamente tramite il rappresentante designato evitando in tal modo spostamenti sul territorio dei soggetti interessati.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:l.plattner@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Lukas Plattner</a>&nbsp;o </em><a href="mailto:a.stabilini@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener"><em>Alessandra Stabilini.</em></a>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Così come le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici ai sensi del medesimo articolo del Decreto.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Il Decreto prevede altresì che le società a responsabilità limitata potranno consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, co. 4, cod. civ. e alle disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> AMF, <em>Communiqué de presse relatif aux assemblées générales de sociétés cotées</em>, 6 marzo 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> In aggiunta a quanto descritto le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all’articolo 150-<em>bis</em>, comma 2-<em>bis</em>, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 secondo cui lo statuto delle banche popolari determina, comunque nel numero non superiore a 20, il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio, e all’articolo 2539, co. 1, Cod. Civ. che, con riguardo alle banche di credito cooperativo, stabilisce che ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 10 soci, potranno designare per le assemblee ordinarie o straordinarie un rappresentante designato. Le medesime società potranno altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante. In tali casi, non troverà applicazione l’articolo 135-<em>undecies</em>, co. 5, del TUF, essendo, conseguentemente, esclusa la facoltà per il rappresentate designato di esprimere il voto in maniera difforme a quanto specificato nelle istruzioni.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 16 Mar 2020 05:22:44 +0100</pubDate>
                        <title>Attivato il Registro Speciale dei Marchi Storici di interesse nazionale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/registro-speciale-dei-marchi-storici-ai-blocchi-di-partenza</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>È stato pubblicato il 7 aprile 2020 sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Direttore Generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi che stabilisce le modalità per l’iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale.L’iscrizione può essere richiesta dal titolare del marchio (o dal suo licenziatario esclusivo) a decorrere dal 16 aprile 2020 presentando una domanda all’Ufficio italiano brevetti e marchi esclusivamente in via telematica.Le condizioni per l'ottenimento dell'iscrizione nel registro sono&nbsp;<em>i</em>) essere titolari o licenziatari esclusivi di un marchio registrato da almeno 50 anni o rinnovato con continuità nel tempo o, nel caso si marchio non registrato, l'uso effettivo e continuativo del medesimo per almeno 50 anni;&nbsp;<em>ii</em>) che il marchio sia utilizzato per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati da un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale.L'ufficio provvederà a verificare dette condizioni in un tempo massimo i 60 giorni nel caso di marchio registrato e di 180 giorni nel caso di marchio non registrato.L'iscrizione attribuisce la facoltà di utilizzare per finalità commerciali e promozionali il logo "<strong>Marchio storico di interesse nazionale</strong>" secondo le modalità definite nel decreto 10 gennaio 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico. Lo <em>status</em> di marchio storico se da un lato consente l'accesso a stanziamenti <em>ad hoc</em> per le PMI finalizzati alla valorizzazione dei marchi storici, dall'altro prevede l'adempimento di determinati obblighi informativi nei confronti del MiSE in caso di chiusura del SITO produttivo d'origine o principale per cessazione dell'attività svolta o localizzazione della stessa all'estero, con conseguente riduzione collettiva dell'occupazione.L'iscrizione ha durata illimitata e non è soggetta a rinnovo.&nbsp;<img class="size-full wp-image-16622 aligncenter" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2020/03/Logo-Marchio-Storico.png" alt><em>Nctm Studio Legale &nbsp;è disponibile ad assistere le imprese titolari o licenziatarie esclusive di marchi storici per valutare l’opportunità dell’iscrizione nell’apposito registro e rappresentarle nella relativa procedura.&nbsp;</em><em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><i>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:paolo.lazzarino@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Paolo&nbsp;Lazzarino</a>.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 11 Mar 2020 02:56:08 +0100</pubDate>
                        <title>ACEA cresce nel settore della distribuzione del gas</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/acea-cresce-nel-settore-della-distribuzione-del-gas</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>ACEA ha sottoscritto oggi un accordo con le società Alma C.I.S. srl e Mediterranea Energia Soc. Cons.a.r.l. per l'acquisizione del 51% del capitale da loro detenuto nella società Alto Sangro Distribuzione Gas S.r.l., attiva nella distribuzione di gas metano. Le due società venditrici, che manterranno il 49% del capitale, parteciperanno in sinergia con ACEA alla gestione industriale dell'infrastruttura.La società Alto Sangro Distribuzione Gas è presente in ventiquattro comuni della Provincia dell'Aquila, appartenenti prevalentemente all'Atem Aquila 3, ed è proprietaria di quasi la totalità dell'infrastruttura di distribuzione gas, costituita da 537 Km di rete e circa 34 mila PDR. Il valore economico dell'operazione, in termini di <em>enterprise value</em> per il 100% della società, è di 40 milioni di Euro, a fronte di una RAB 2019 del Gestore di circa 38 milioni di Euro.La società, a seguito dell'operazione, verrà consolidata integralmente da ACEA. Il closing dell'accordo è atteso entro metà anno. Stefano Donnarumma, Amministratore Delegato di ACEA, ha commentato: "<em>Questa operazione è in linea con la strategia di crescita nel mercato del gas, così come previsto dal nostro Piano Industriale e ci permette di consolidare la nostra presenza in Abruzzo, dove gestiamo già una rete di distribuzione gas nell'area di Pescara</em>."In tale iniziativa, UBI Corporate &amp; Investment Banking ha svolto il ruolo di <em>advisor</em> finanziario e lo studio <strong>Nctm</strong> quello di <em>advisor</em> legale.&nbsp;<em><a href="https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.ftaonline.com%2Fnews%2Facea-cresce-nel-settore-della-distribuzione-del-gas&amp;e=a1057495&amp;h=8abcdbad&amp;f=y&amp;p=y&amp;l=1" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da FTAonline.com</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
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                        <pubDate>Tue, 10 Mar 2020 02:55:35 +0100</pubDate>
                        <title>Gop, Cleary, Linklaters e Nctm nell’autorizzazione antitrust per Inwit</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/gop-cleary-linklaters-e-nctm-nellautorizzazione-antitrust-per-inwit</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gianni Origoni Grippo Cappelli &amp; Partners, Cleary Gottlieb, Linklaters e <strong>Nctm</strong> sono gli studi legali coinvolti nel procedimento innanzi la Commissione Europea per l’autorizzazione antitrust dell’operazione con cui nasce la nuova Inwit, la più grande towerco italiana.L’autorizzazione ha richiesto un’articolata fase di pre-notifica e la definizione di impegni volti a garantire che i terzi continueranno ad avere accesso alle infrastrutture di Inwit nelle aree più urbanizzate del Paese (comuni sopra i 35 mila abitanti). Gli impegni assicureranno la possibilità per Inwit di massimizzare l’utilizzazione delle proprie torri, preservando la capacità di Tim e Vodafone di realizzare le proprie reti 5G con notevoli risparmi in termini di costi e tempistica.La Commissione ha in parallelo condotto, con esito positivo, anche un’analisi antitrust degli accordi di condivisione delle infrastrutture attive di rete tra Tim e Vodafone, primo fra i progetti di <em>network sharing</em> per il 5G in Europa a passare al vaglio dell’Autorità europea di concorrenza.Il rilascio dell’autorizzazione consente alle parti di procedere verso il <em>closing</em> dell’operazione societaria in linea con la tempistica prevista e di andare avanti nella realizzazione di un progetto che pone l’Italia all’avanguardia nello sviluppo della tecnologia 5G.Tim è stata affiancata da Gop con un team composto dai soci Piero Fattori, Salvatore Spagnuolo e Francesco Maria Salerno, coadiuvati dall’<em>associate</em> Federico Macchi, nonché da Cleary, con Mario Siragusa coadiuvato da Jacopo Figus Diaz.Vodafone è stata assistita da Linklaters, con un team coordinato dai soci della sede di Bruxelles Gerwin Van Gerwen e Annamaria Mangiaragina e composto anche dagli <em>associates</em> William Leslie e Neil Hoolihan. Coinvolto per Vodafone anche il team antitrust di <strong>Nctm</strong>, guidato dal socio <strong>Luca Toffoletti</strong>.&nbsp;<a href="https://legalcommunity.it/gop-cleary-linklaters-nctm-antitrust-inwit/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Legalcommunity.it</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5315</guid>
                        <pubDate>Mon, 09 Mar 2020 04:50:49 +0100</pubDate>
                        <title>Nctm rafforza il Dipartimento Real Estate con l&#039;ingresso di due nuovi partner</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-rafforza-il-dipartimento-real-estate-con-lingresso-di-due-nuovi-partner</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Entrano in Nctm Studio Legale <strong>Vito Bisceglie</strong> e <strong>Giovanni Giuliani</strong> in qualità di Equity Partner nel Dipartimento Real Estate, insediandosi nella sede di Roma con i loro team.<strong>Vito Bisceglie</strong> ha maturato una vasta esperienza in materia di diritto immobiliare, diritto sanitario e legislazione sociale, assistendo clienti italiani ed internazionali nell’ambito di operazioni di investimento e/o di finanziamento (con particolare riferimento al comparto <em>healthcare</em>), realizzate anche attraverso strutture e strumenti finanziari innovativi.Dal 2015 Vito Bisceglie operava in Dla Piper con il ruolo di Of Counsel del team <em>Investment Management and Funds</em>, nell’ambito del dipartimento <em>Finance, Projects &amp; Restructuring</em>, dove ricopriva anche il ruolo di responsabile del settore <em>Healthcare</em>.Insieme a Vito Bisceglie entra anche l'avvocato <strong>Federica Scalia</strong>: con il loro ingresso Nctm rafforza il dipartimento di diritto Immobiliare con competenze specifiche in ambito healthcare.<strong>Giovanni Giuliani</strong> si occupa di diritto bancario e dei mercati finanziari, svolgendo attività consulenziale in materia di disciplina delle banche, degli intermediari finanziari, dei servizi di investimento e del servizio di gestione collettiva del risparmio. Nel settore del risparmio gestito e dei fondi di investimento alternativi assiste clienti nella strutturazione di operazioni di <em>real estate</em> e <em>private equity</em>.Dal 2014 Giovanni Giuliani operava in Chiomenti, dove ricopriva il ruolo di Senior Associate.Con il suo ingresso Nctm rafforza il dipartimento di diritto Immobiliare con competenze specifiche in ambito regolatorio.Insieme a Giovanni Giuliani entra anche l'avvocato <strong>Jacopo Pisani</strong>.Con l’ingresso di Vito Bisceglie e Giovanni Giuliani Nctm conta adesso<strong> 64 partner</strong>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <guid isPermaLink="false">news-5316</guid>
                        <pubDate>Wed, 04 Mar 2020 10:03:27 +0100</pubDate>
                        <title>COVID-19 e &lt;i&gt;Market Abuse Regulation&lt;/i&gt;: comunicazione dell’AMF in materia di informativa societaria</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/covid-19-e-market-abuse-regulation-comunicazione-dellamf-in-materia-di-informativa-societaria</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, si registra, in data<strong> 28 febbraio 2020</strong>, un’interessante comunicazione dell’Autorità francese di gestione del mercato, l’<em>Autorité des marchés financiers</em> (“<strong>AMF</strong>”), con la quale vengono forniti alcuni chiarimenti in merito all’impatto che l’espansione del virus COVID-19 può avere per gli emittenti in termini di informativa societaria, con particolare riferimento alla normativa sugli abusi di mercato. L’importanza della tematica messa in luce dell’AMF appare, altresì, confermata dall’ESMA la quale ha recentemente evidenziato l’impatto negativo che l’emergenza del virus COVIP-19 ha già avuto, e continuerà ad avere, sui mercati europei<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>.Come noto, il regolamento (UE) 596/2014, c.d. <em>Market Abuse Regulation</em> (“<strong>MAR</strong>”), impone alle società quotate di rendere pubbliche, nel più breve tempo possibile, tutte le informazioni privilegiate che le riguardino direttamente o indirettamente.Sotto tale profilo, l’AMF è chiara nell’affermare che qualsiasi conoscenza circa impatto significativo gli sviluppi del <em>virus</em> COVID-19 sulle attività, sulle <em>performances</em> o sulle prospettive dell’emittente debba essere comunicata al mercato senza indugio. L’AMF a causa dell'incertezza sugli sviluppi futuri di tale evento raccomanda, altresì, agli emittenti di rivalutarne periodicamente l'impatto conosciuto o previsto sull'attività e sulle prospettive future.In ragione dell’espansione del <em>virus</em> COVID-19, l’AMF evidenzia come alcune informazioni legate alla presenza su diversi mercati o in diverse zone geografiche possano essere considerate come informazioni privilegiate e, pertanto, ne raccomanda la comunicazione al mercato, qualora queste emergano nel procedimento di formazione dei dati contabili di periodo, con comunicazione al mercato al momento della presentazione degli stessi.La pubblicazione dei risultati di esercizio, infatti, è spesso accompagnata dalla comunicazione al mercato delle prospettive di attività e di <em>performances</em> attese per l'anno in corso. Pertanto, anche in assenza di informazioni specifiche da comunicare, l’AMF invita gli emittenti che comunichino al mercato le prospettive di crescita per il 2020 a indicare quali siano le ipotesi alla base della loro formulazione, anche alla luce dei potenziali impatti degli sviluppi dell’emergenza COVID-19.Inoltre, l’AMF specifica che l'insorgenza di tale epidemia deve essere valutata, se necessario, anche nel <span style="text-decoration: underline;"><strong>bilancio al</strong> <strong>31 dicembre 2019</strong></span>, tra gli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio con una specifica nota in merito ove necessario.Sebbene gli orientamenti dell’AMF siano rivolti esclusivamente alle società quotate in Francia, la comunicazione in esame appare di rilevanza anche per il mercato italiano. La normativa prevista dalla MAR trova applicazione nell’Unione Europea, cosicché le raccomandazioni fornite dalle Autorità degli altri Paesi membri possono essere d’aiuto all’interprete per meglio definire la portata normativa delle disposizioni in tema di diffusione di informazioni privilegiate.Sul punto vale rammentare che CONSOB già oggi raccomanda, nelle proprie Linee Guida in tema di gestione di informazioni privilegiate, agli emittenti di valutare le informazioni che li concernono anche alla luce della congiuntura economica.Sul punto, si evidenzia che gli orientamenti appena espressi dovranno essere tenuti in considerazione anche in occasione di offerta pubblica di strumenti finanziari, in caso di pubblicazione di un prospetto informativo o di un documento di ammissione ai sensi della normativa applicabile. In tale sede, gli emittenti saranno chiamati a valutare, a titolo di esempio nella descrizione dei fattori di rischio, l'esposizione economica della società all’epidemia da COVID-19, fermo restando eventuali impatti che la stessa potrebbe avere sui diversi mercati di riferimento.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:l.plattner@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Lukas Plattner</a> o <a href="mailto:a.stabilini@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Alessandra Stabilini</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>&nbsp;<a href="https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma_50-165-1040_trv_no.1_2020.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma_50-165-1040_trv_no.1_2020.pdf</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 03 Mar 2020 04:35:40 +0100</pubDate>
                        <title>Nctm apre al Diritto Penale di Impresa con l&#039;ingresso di Roberta Guaineri</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-apre-al-diritto-penale-di-impresa-con-lingresso-di-roberta-guaineri</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nctm Studio Legale amplia le proprie aree di attività al Diritto penale di Impresa con l'ingresso in Studio, in qualità di <em>Of Counsel</em>, di <strong>Roberta Guaineri</strong>.Roberta ha inizialmente maturato una vasta esperienza in materia di diritto societario sia in Italia presso lo Studio Bonzano Guardamagna Malcovati Moro Visconti, sia negli Stati Uniti presso lo Studio Baker&amp;McKenzie.Nel 2001 fonda lo Studio degli avvocati Alberto Moro Visconti, Enrico de Castiglione, Roberta Guaineri, divenuto poi nel 2016 Studio de Castiglione-Guaineri, che si occupa di diritto penale d’impresa.Nel corso della sua attività professionale, per quanto attiene all’esperienza giudiziale, partecipa sin dagli anni ’90 ai più importanti processi nel settore del diritto penale dell’impresa e dell’economia. Svolge attività di consulenza per aziende italiane e internazionali operanti nel settore finanziario e creditizio, nonché nel settore edilizio, dell’energia, dell’ambiente, della Sanità pubblica e privata e della comunicazione e informazione.In tema di responsabilità amministrativa delle imprese <em>ex</em> d.lgs.vo n. 231/01, per i reati commessi da amministratori o dipendenti, svolge attività sia di consulenza preventiva sia di assistenza alle società nell’ambito di procedimenti penali che le vede indagate per le tipologie di reato previste dalla normativa vigente e tiene corsi di aggiornamento agli amministratori / dipendenti di diverse società nonché Relazioni specifiche sulla materia in convegni organizzati nell’ambito della Formazione Professionale obbligatoria di Avvocati e Commercialisti.Autore di pubblicazioni in tema di diritto penale di impresa su riviste specializzate e coautore di libri in tema di white collar crimes, partecipa come relatore a svariati convegni in questa materia sia in Italia che all'estero.Roberta entra in Nctm con il Dott. Jacopo Campiglio per sviluppare il settore di diritto penale di impresa dello Studio.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 02 Mar 2020 09:08:45 +0100</pubDate>
                        <title>Il Regolamento (UE) 2019/2088: Nuovi obblighi di informazione per prodotti di investimento assicurativo “&lt;i&gt;Green&lt;/i&gt;”</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-regolamento-ue-2019-2088-nuovi-obblighi-di-informazione-per-prodotti-di-investimento-assicurativo-green</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In data 9 dicembre 2019 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019, che ha introdotto nuovi doveri di informazione in materia di sostenibilità per gli operatori del settore dei servizi finanziari.Tra questi, rientrano anche le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi (non a titolo accessorio) che forniscono consulenza in materia di assicurazione riguardo ai prodotti di investimento assicurativo (IBIP) (i “<strong>Consulenti Finanziari</strong>”), nonché le imprese di assicurazione che realizzano i IBIP (i “<strong>Partecipanti ai Mercati Finanziari</strong>”).Il Regolamento non trova applicazione agli intermediari assicurativi in cui, a prescindere dalla forma giuridica, siano impiegate meno di tre persone. Tuttavia, non viene impedito agli Stati membri di applicare le disposizioni del Regolamento anche a tali intermediari.Obiettivo del Regolamento è rafforzare la tutela dell’investitore finale, migliorando l’informativa a lui destinata, sul presupposto che, per affrontare “<em>le conseguenze catastrofiche e imprevedibili dei cambiamenti climatici, dell’esaurimento delle risorse e altre questioni legate alla sostenibilità”,&nbsp;</em>siano<em> “necessari interventi urgenti per mobilitare capitali non solo mediante politiche pubbliche, ma anche da parte del settore dei servizi finanziari</em>” (considerando 8).Pertanto, il Regolamento ha stabilito nuovi doveri informativi per i Partecipanti ai Mercati Finanziari e i Consulenti Finanziari in merito a come i rischi di sostenibilità - definito quale qualsiasi “<em>evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento</em>”, c.d. fattori ESG - vengono integrati nei processi di investimento e alla valutazione in tali processi degli effetti negativi sulla sostenibilità.In particolare, il Regolamento prevede una serie di doveri di informativa, anche precontrattuale, all’investitore finale, che vanno ad integrare quelli già previsti dalla direttiva 2016/97 (“<strong>IDD</strong>”).In sintesi, i Partecipanti ai Mercati Finanziari e i Consulenti Finanziari sono tenuti a:</p><ul> <li>pubblicare sul proprio sito web informazioni circa le politiche adottate in merito alla valutazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi decisionali relativi agli investimenti e nelle consulenze in materia di assicurazione (art. 3);</li> <li>includere nelle proprie politiche di remunerazione informazioni in merito alla compatibilità di tali politiche con i rischi di sostenibilità, pubblicando tali informazioni sui propri siti <em>web</em> (art. 5);</li> <li>inserire nell’informativa precontrattuale da consegnare all’investitore finale informazioni in merito a come è stato tenuto in considerazione il rischio di sostenibilità nelle decisioni di investimento e come sono stati valutati i probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari realizzati o su cui è stata fornita la consulenza (art 6);</li> <li>comunicare, per ciascun prodotto finanziario, se ed in che modo tale prodotto ha un effetto negativo sui c.d. “<em>fattori di sostenibilità</em>”, ovverosia su fattori ambientali, sociali, dei lavoratori, il rispetto dei diritti umani e la lotta alla corruzione (art. 7);</li> <li>pubblicare sul proprio sito web nonché nelle comunicazioni periodiche, la descrizione delle caratteristiche sociali o ambientali o dell’obiettivo di investimento sostenibile promosso da ciascun prodotto finanziario, nonché le informazioni sui metodi utilizzati per la valutazione, il monitoraggio e la misurazione di tali caratteristiche (art. 10).</li></ul><p>L’art. 15 del Regolamento prevede altresì che gli intermediari assicurativi forniscano le informazioni all’investitore finale conformemente a quanto previsto dall’art. 23 della direttiva IDD (ovverosia quantomeno in un modo chiaro, preciso e comprensibile per l’investitore finale, nonché gratuitamente).Entro il 30 dicembre 2020 le autorità europee di vigilanza (AEV) - e cioè l'Autorità bancaria europea (ABE), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) - potranno inoltre elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente il contenuto delle informazioni in materia di sostenibilità.Le disposizioni del Regolamento saranno direttamente applicabili in tutti gli Stati Membri a partire dal 10 marzo 2021.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:a.perotto@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Anthony Perotto</a>, <a href="mailto:g.foglia@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Guido Foglia</a>, <a href="mailto:m.zucca@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Michele Zucca</a> o <a href="mailto:v.barba@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Valentina Barba</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5323</guid>
                        <pubDate>Thu, 27 Feb 2020 06:06:51 +0100</pubDate>
                        <title>“Date a Cesare quel che è di Cesare&quot;: le ultime pronunce del TAR Piemonte sul contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/date-a-cesare-quel-che-e-di-cesare-le-ultime-pronunce-del-tar-piemonte-sul-contributo-per-il-funzionamento-dellautorita-di-regolazione-dei-trasporti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Come già evidenziato in un precedente numero della nostra newsletter<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a>, il TAR Piemonte si è pronunciato più volte in merito all’ambito delle competenze regolatorie dell’Autorità italiana di Regolazione dei Trasporti (“<i><strong>ART</strong></i>”) ed all’obbligo di pagamento del contributo per il suo funzionamento.</p><p>L’istituzione dell’ART si deve all’art. 37, I comma, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., che ha assegnato a tale Autorità - nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture ed ai servizi accessori - specifiche competenze e corrispondenti poteri.</p><p>Per garantire il funzionamento dell’ART, inoltre, il comma 6, lett. b, del medesimo articolo 37 cit. ha previsto “<i>un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non supe-riore all'uno per mille del fatturato derivanti dall'esercizio delle attività svolte percepiti nell'ultimo esercizio</i>”.</p><p>Proprio in punto di potere impositivo dell’ART e quantificazione di tale contributo, si è in passato pronunciata la Corte Costituzionale, facendo chiarezza con l’ordinanza n. 69/2017: il giudice delle leggi, infatti, pur avendo considerato il contributo in esame una prestazione patrimoniale imposta e quindi soggetta alla riserva di legge di cui all’art. 23 della Costituzione, ha ritenuto legittimo il potere imposi-tivo dell’ART e le modalità di quantificazione del contributo, ravvisando nella legge “<i>limiti, indirizzi, parametri e vincoli procedimentali complessivamente adeguati ad arginarne la discrezionalità</i>”.</p><p>La stessa Corte Costituzionale ha poi fissato un principio dal quale il TAR Piemonte, nelle proprie pronunce in tema di pagamento del contributo in parola, parrebbe non essersi mai discostato.</p><p>Secondo la Corte Costituzionale, il novero dei soggetti obbligati al pagamento del contributo non sarebbe individuato “<i>dal mero riferimento a un'ampia, quanto indefinita, nozione di "mercato dei trasporti" (e dei "servizi accessori"); al contrario, deve ritenersi che includa solo coloro che svolgono attività nei confronti delle quali l'ART ha concretamente esercitato le proprie funzioni regolatorie istituzionali</i>”.</p><p>In altri termini, il contributo sarebbe dovuto soltanto a seguito del concreto esercizio, da parte dell’ART, dei propri poteri regolatori, non essendo sufficiente - per legittimare la richiesta di pagamento del contributo - il solo fatto che l’Autorità in parola abbia, sulla carta, la possibilità di esercitare il proprio potere regolatorio in un determinato settore<a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a>.</p><p>Di recente, il TAR Piemonte ha avuto occasione di ribadire il summenzionato principio. Vediamo qui di seguito mediante quali nuove pronunce - ed in che termini - il TAR abbia quindi confermato la propria impostazione.</p><p>1. <u>La sentenza n. 1127 del 11 novembre 2019 in tema di trasporto marittimo di passeggeri e merci</u></p><p>In questo caso, il TAR Piemonte ha valutato la posizione di una compagnia di navigazione italiana, che svolge il servizio di trasporto marittimo di passeggeri e merci, senza oneri di servizio pubblico.</p><p>Tale impresa aveva impugnato le delibere dell’ART concernenti la determinazione della misura e delle modalità di versamento del contributo dovuto per l’anno 2019, nonché l’individuazione della ricor-rente stessa quale soggetto tenuto al pagamento del contributo in parola.</p><p>Nel caso, in particolare, veniva in considerazione il contributo dovuto per l’anno 2019, sicché al fine di stabilire se l’Autorità avesse concretamente avviato nel settore del trasporto marittimo di persone o di merci l’esercizio delle proprie competenze istituzionali - in data antecedente alla determinazione del contributo - occorre far riferimento agli atti ed ai provvedimenti adottati prima del dicem-bre 2018 (venendo a tal fine in rilievo - alla luce della riforma dell’art. 37 d.l. 201/2011 di cui infra - non soltanto gli atti ed i provvedimenti di carattere propriamente regolatorio, ma in generale lo svolgimento di qualsiasi attività attribuita all’ART dalla legge).</p><p>In relazione agli unici provvedimenti rilevanti a tal fine sottoposti alla sua attenzione <a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a>, il TAR ha osservato come nessuno di tali provvedimenti avesse invero quali destinatari della regolazione soggetti esercenti il trasporto marittimo di merci.</p><p>La ricorrente, secondo il giudice adito, relativamente al segmento di mercato del trasporto marittimo di merci, opera certamente in un mercato liberalizzato, beneficiando della regolazione che ART svolge nei confronti delle infrastrutture portuali, ma senza che il proprio specifico settore di competenza sia stato interessato da qualsivoglia intervento di carattere regolatorio dell’Autorità.</p><p>La soluzione - ovvero l’inapplicabilità di alcun contributo per tale attività - risulta quindi coerente con quanto già più volte statuito dal TAR piemontese in materia di debenza del contributo in questione.</p><p>Il ricorso è stato quindi accolto nella parte in cui ha contestato l’assoggettabilità al pagamento del contributo 2019 del segmento di attività (“<i>mercato</i>”) relativo al trasporto marittimo di merci, con conseguente annullamento della delibera ART impugnata nella parte in cui assoggetta a detto contributo i servizi di “<i>trasporto di (…) merci via mare e per vie navigabili interne</i>”.</p><p>Discorso diverso viene fatto, invece, in relazione all’altro segmento di mercato in cui opera la ricorrente, cioè quello del trasporto marittimo di passeggeri, senza oneri di servizio pubblico.</p><p>In relazione a questo diverso profilo, il TAR svolge alcune considerazioni imposte dal nuovo testo dell’art. 37 d.l. 201/2011, come modificato a seguito del ricordato intervento della Corte Costituzio-nale, che assoggetta a contributo tutti gli operatori economici del settore del trasporto che operino in un mercato in relazione al quale l’Autorità abbia concretamente esercitato non solo le competenze regolatorie di cui al comma 2 o le attività strumentali alla regolazione di cui al comma 3 dell’art. 37, ma indistintamente tutte “<i>le attività previste dalla legge</i>”.</p><p>È questo il caso dei poteri esercitati dall’ART in qualità di organismo responsabile dell’applicazione del regolamento UE n. 1177/2010, concernente la tutela dei diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.</p><p>Sono stati quindi dichiarati illegittimi ed annullati i provvedimenti impugnati nella parte in cui hanno assoggettato al pagamento del contributo 2019 le imprese che operano nel settore del trasporto marittimo di merci, mentre gli stessi provvedimenti sono stati ritenuti legittimi nella parte in cui hanno assoggettato al medesimo contributo le imprese che operano nel settore del trasporto marittimo di passeggeri.</p><p>2. <u>La sentenza n. 55 del 22 gennaio 2020 in tema di imprese terministiche portuali</u></p><p>In questo caso il TAR Piemonte si è pronunciato in merito al ricorso presentato da una serie di imprese terministiche avverso le delibere dell’ART che avevano imposto il pagamento del contributo in esame, per l’anno 2019, anche a carico delle imprese esercenti l’attività di terminalisti portuali.</p><p>Le ricorrenti, in particolare, avevano sostenuto che l’ART non avesse invero esercitato alcuna propria competenza nel settore (liberalizzato) in cui le stesse operano e nel cui ambito si troverebbero soggette al controllo delle Autorità di Sistema Portuale e non dell’ART.</p><p>Il giudice amministrativo, tuttavia, ha ribadito come - al fine di verificare se un’impresa sia tenuta o meno al pagamento del contributo - sia necessario accertare se, nello specifico mercato in cui l’impresa opera, l’ART abbia concretamente avviato (in epoca antecedente all’adozione degli atti determinativi del contributo) l’esercizio delle proprie competenze e delle proprie attività istituzionali. Ciò dovendosi considerare - alla luce della summenzionata riforma dell’art. 37 d.l. 201/2011 - non soltanto le attività di carattere propriamente regolatorio, bensì qualsiasi attività attribuita all’ART dalla legge.</p><p>In tale contesto, il TAR Piemonte ha ritenuto che la delibera ART n. 57/2018 (“<i>Metodologie e criteri per garantire l’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali. Prime misure di regolazione</i>”) abbia in effetti regolamentato le infrastrutture portuali ed inciso su temi quali - ad esempio - la durata ed il contenuto delle concessioni di cui i terminalisti sono titolari, potendosi quindi considerare un provvedimento a mezzo del quale l’ART ha in concreto esercitato le proprie competenze nel settore del terminalismo portuale.</p><p>A nulla sono valse, in questo senso, le contestazioni dei ricorrenti, ad avviso dei quali sarebbero state le Autorità di Sistema Portuale le uniche destinatarie del predetto provvedimento. Secondo il TAR Piemonte, infatti, l’atto dell’ART avrebbe riguardato sia le Autorità di Sistema Portuale sia gli operatori del settore, ovvero i terminalisti (che risulterebbero di conseguenza tenuti al pagamento del contributo).</p><p>3. <u>La sentenza n. 115 del 10 febbraio 2020 in tema di compagnie crocieristiche</u></p><p>In quest’ultimo caso, una compagnia di navigazione operante nel settore crocieristico aveva impu-gnato le delibere dell’ART che le avevano imposto il pagamento del contributo qui in esame per l’anno 2019.</p><p>Anche in tale circostanza, tuttavia, il TAR Piemonte ha ribadito la propria posizione, facendo specifico riferimento - in particolare - alla già citata riforma dell’art. 37 d.l. 201/2011. In base a tale riforma, come abbiamo visto, la soggezione al contributo non deriva più soltanto dal concreto esercizio - da parte dell’ART - delle proprie competenze regolatorie in senso stretto o dalle attività strumentali alla regolazione, bensì anche - più in generale - dal “<i>compimento delle attività previste dalla legge</i>”.</p><p>Va quindi ribadito come l’ART operi quale organismo responsabile dell’applicazione del summenzionato Reg. UE n. 1177/2010 concernente la tutela dei diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne. Tale ruolo non implica di per sé l’esercizio di un compito di regolazione, quanto un’attività di “<i>law enforcement</i>” della normativa unionale e di “<i>advocacy</i>” (vedasi relazioni informative al Parlamento o svolgimento di indagini conoscitive). In questo contesto, osserva il TAR Piemonte, l’ART ha in particolare disciplinato il procedimento sanzionatorio di cui al predetto regolamento europeo e gestito i relativi reclami.</p><p>Il predetto giudice amministrativo ha quindi confermato come l’ART abbia compiuto attività previste della legge nel settore del trasporto marittimo di passeggeri e - di conseguenza - le imprese operanti in tale settore siano soggette al pagamento del contributo in questione.</p><p>***</p><p>Il filone giurisprudenziale relativo al pagamento del contributo per il funzionamento dell’ART è ancora attivo e sono attese, in particolare, le prossime decisioni del Consiglio di Stato. Torneremo quindi su questo spinoso argomento.</p><p><i>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</i></p><p><i>Per ulteriori informazioni contattare&nbsp;</i><a href="mailto:f.rossi@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener"><i>Franco Rossi</i></a><i>&nbsp;o&nbsp;</i><a href="mailto:s.gaggero@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener"><i>Simone Gaggero.</i></a></p><p><a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a> V. Shipping &amp; Transport Bulletin giugno - luglio 2018.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a> In base a questo principio, ricordiamo, il TAR Piemonte (con sentenza n. 513/2018) aveva già annullato la delibera dell’ART n. 139/2016 nella parte in cui imponeva il pagamento del contributo 2017 alle imprese terminaliste portuali. Ciò in quanto - ad avviso del TAR - l’ART non aveva concretamente posto in essere alcuna attività regolatoria nel settore del terminalismo portuale fino al termine del 2017.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a> Vale a dire la delibera ART n. 86/2015 del 19 ottobre 2015 e le note ART del 27 gennaio 2016 e 27 maggio 2016.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Infrastrutture Portuali</category>
                            
                                <category>Shipping and Logistics</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 27 Feb 2020 05:49:03 +0100</pubDate>
                        <title>Contributi dagli uffici Nctm nel mondo | Shipping &amp; Transport Bulletin Febbraio - Marzo 2020</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contributi-dagli-uffici-nctm-nel-mondo-shipping-trasport-bulletin-febbraio-marzo-2020</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tassazione dei porti in Spagna e in Italia</strong>La politica degli aiuti di Stato dell’Unione Europea riconosce i porti quali infrastrutture chiave per l’economia dell’Unione, tali da essere beneficiare del diritto agli aiuti di Stato purché rientrino nei criteri stabiliti dalla Commissione. Non è consentita la mancata tassazione degli utili derivanti da attività commerciali. La Commissione non ha richiesto all’Italia, a far data dal 1° gennaio 2020, di eliminare l’esenzione fiscale delle attività commerciali e di profitto dei porti italiani. In Spagna la situazione era in parte differente. Alla Spagna, così come alla Francia, al Belgio e ai Paesi Bassi è stato quindi richiesto un adeguamento del proprio regime fiscale. La Commissione continua a indagare sulla situazione nei restanti Stati membri dell’Unione Europea.<strong>Nuovo Commissario per i Trasporti: il settore marittimo rientra nel <em>cap and trade</em> del carbone</strong>La rumena Adina-Ioana Valean è stata nominata Commissario per i Trasporti nella nuova Commissione Von der Leyen. In quanto ex membro del Parlamento europeo rappresenta quindi una “<em>mano esperta</em>” di Bruxelles. Ad ogni Commissario è stata consegnata una Lettera di Incarico in cui sono indicati i risultati che il Commissario dovrà raggiungere nei prossimi cinque anni.Per Valean la Lettera di Incarico prevede questi obiettivi:</p><ul> <li>Mobilità sostenibile e “<em>smart</em>”;</li> <li>Estensione del sistema di scambio delle emissioni di carbonio al settore marittimo;</li> <li>Riduzione delle emissioni globali per le compagnie aeree e in tutti gli altri settori;</li> <li>Obiettivo zero emissioni nell’Unione Europea;</li> <li>Riesame della direttiva sulla tassazione dell’energia;</li> <li>Completamento delle reti trans-europee;</li> <li>Promozione del rispetto dei diritti dei passeggeri;</li> <li>Turismo sostenibile e competitivo.</li></ul><p>Ognuno di questi obiettivi deve essere raggiunto in collaborazione con gli altri 26 Commissari (il Regno Unito non ha nominato un Commissario, essendo uscito dall’Unione). Proprio su questo punto, l’ultimo obiettivo menzionato nella Lettera di Incarico è quello di contribuire al raggiungimento di un partenariato ambizioso e strategico con il Regno Unito.<strong>Investimenti esteri, aiuti di Stato e l’iniziativa “<em>China Belt and Road</em>"</strong>La nuova Commissione Von der Leyen, insediatasi nel dicembre 2019, ha fatto della gestione delle pratiche commerciali sleali uno dei suoi obiettivi principali per i prossimi cinque anni. Tali pratiche possono essere affrontate con azioni <em>antidumping</em>, anti-sovvenzioni e di salvaguardia.Nel 2019, l’Unione Europea ha introdotto un nuovo strumento volto a monitorare gli investimenti interni per motivi di sicurezza nazionale. Nessuno degli strumenti esistenti riguarda infatti gli investimenti sovvenzionati nell’Unione o nei paesi terzi (sia in beni che in servizi) che consentono alle imprese statali sostenute da o di proprietà del governo di sotto-quotare le imprese dell’Unione Europea nel presentare offerte per l’acquisizione di altre società o per la creazione di nuove capacità produttive.Alla fine del 2019, il governo dei Paesi Bassi ha suggerito quale modalità per affrontare il problema quello di modificare la normativa vigente nell’Unione in materia di aiuti di Stato affinché diventi applicabile agli investimenti esteri. Resta inteso che tale iniziativa è stata recepita dalla Commissione Europea e che le relative proposte saranno presentate nel corso dell’anno 2020.Per molti anni l’Unione Europea ha cercato di adottare regole efficaci per quanto concerne gli investimenti interni affinché funzionassero per lo più in seno all’OCSE e all’OMC, ma senza alcun risultato. Sembra inoltre che l’iniziativa olandese potrebbe finalmente dare alla Commissione Europea gli strumenti necessari al fine di riesaminare gli investimenti cinesi in Italia.<strong>Aiuti di Stato per il trasporto marittimo</strong>La Commissione ha approvato cinque regimi a Cipro, Danimarca, Estonia, Polonia e Svezia tali da incoraggiare le registrazioni di navi in Europa. In sostanza, le norme UE in materia di aiuti di Stato consentono agli Stati membri di concedere agevolazioni fiscali alle compagnie di navigazione per la registrazione delle navi nell’Unione Europea. Il più importante di tali provvedimenti è rappresentato dall’imposta sul tonnellaggio, in base alla quale le compagnie di navigazione possono chiedere di essere tassate sulla base di un profitto fittizio o del tonnellaggio che operano, invece di essere tassate in base al normale sistema di imposta sulle società. Ciò può ridurre il livello complessivo delle imposte pagate e aumentarne la prevedibilità.Estonia, Cipro, Polonia, Danimarca e Svezia hanno regimi in base ai quali i costi del lavoro (cioè l’imposta sul reddito ed i contributi previdenziali) per i marittimi impiegati a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo (SEE) possono essere parzialmente o totalmente ridotti.Nell’applicazione delle c.d. Linee Guida Marittime (“<em>Maritime Guidelines</em>”), la Commissione è risoluta a garantire la coerenza e la parità di trattamento delle compagnie di navigazione in tutta l’Unione Europea, assicurando al tempo stesso che qualsiasi regime fiscale sul tonnellaggio e per i marittimi non sia in contrasto con le norme del mercato interno.La Commissione garantisce in particolare che il trattamento fiscale favorevole delle compagnie di navigazione non si ripercuota su altri settori non collegati al trasporto marittimo, che non vi sia alcuna discriminazione nei confronti di altri organismi dell’UE o del SEE e che gli aiuti non superino il massimale stabilito dalle <em>Maritime Guidelines</em>.<strong>Misure “<em>Carbon Border</em>”</strong>L’<em>European Green Deal</em> denota l’ambizione dell’Unione Europea di diventare indipendente dai combustibili fossili entro il 2050. Il raggiungimento di tale obiettivo è ambizioso e si parla di un fondo di investimento di 1.000 miliardi di euro per facilitare la de-carbonizzazione dell’economia dell’Unione Europea.Un elemento del progetto è la possibile introduzione di una tassa, da imporre alla frontiera, sul carbonio emesso nella produzione di beni che stanno per essere importati nell’Unione Europea. L’approccio alla tassazione delle importazioni ad alta intensità di carbonio sarà testato in due settori, quello dell’acciaio e quello del cemento.È chiaro che una misura di limite del carbonio alla frontiera sarà di per sé complessa e ancora più complessa sarà la sua attuazione. Ciò significa, in effetti, che l’Unione avrà bisogno di meccanismi per verificare le dichiarazioni degli importatori in merito alle esatte emissioni associate al bene da importare e agli eventuali costi connessi al carbonio già sostenuti. Se si pensa che le misure di<em> antidumping</em> e anti-sovvenzioni siano complesse, occorrerà aspettare di vedere come sarà la verifica relativa alle emissioni di carbonio.La Commissione si è posta l’obiettivo di presentare proposte nel 2021. Questo tema sarà difatti uno degli elementi chiave per il raggiungimento dell’indipendenza dai combustibili fossili nell’Unione Europea e sarà al centro della politica climatica europea.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:b.oconnor@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Bernard O'Connor</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 27 Feb 2020 05:33:51 +0100</pubDate>
                        <title>KLM scoraggia l’uso dell’aereo nelle tratte brevi: una reale campagna di sensibilizzazione alle tematiche ambientali, una semplice strategia di marketing o altro? L’ipotetico scenario di una futura riprogrammazione delle tratte a corto raggio.</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/klm-scoraggia-luso-dellaereo-nelle-tratte-brevi-una-reale-campagna-di-sensibilizzazione-alle-tematiche-ambientali-una-semplice-strategia-di-marketing-o-altro-lipotetico-s</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>“<em>Il trasporto aereo collega le persone e crea benessere e posti di lavoro in tutto il mondo, ma ha anche un impatto sull'ambiente. Per questo motivo stiamo lavorando attivamente per ridurre le emissioni di CO₂, assumendo un ruolo guida nella creazione di un futuro più sostenibile per l'aviazione</em>” (tratto da “<em>Fly Responsibly</em>”, campagna internazionale di sensibilizzazione ambientale di KLM).La KLM Royal Dutch Airlines, la compagnia aerea di bandiera dei Paesi Bassi facente parte dell’alleanza SkyTeam, ha ufficialmente avviato una campagna di responsabilizzazione denominata “<em>Fly Responsibly</em>” con la quale esorta i propri potenziali passeggeri, prima di acquistare un biglietto, a riflettere sull’impatto ambientale che comporta l’utilizzo di mezzi di trasporto aereo.La campagna si articola su tre piani: “<em>What we do</em>”, “<em>What the industry can do</em>” e “<em>What you can do</em>” ad ognuno dei quali corrisponde, evidentemente, un diverso messaggio. Nel rivolgersi direttamente ai propri potenziali clienti (“<em>What you can do</em>”) KLM suggerisce, ad esempio, di riflettere se in relazione all’itinerario prescelto sussistano alternative di trasporto maggiormente sostenibili a livello ambientale, quali ad esempio viaggiare in treno.Mediante tale iniziativa la compagnia persegue verosimilmente lo scopo di intercettare (e convertire) la percezione negativa nei confronti delle compagnie aeree di un’opinione pubblica sempre più sensibilizzata riguardo al tema ambientale. L’impatto in termini di inquinamento causato dai voli aerei sta difatti divenendo a livello globale un innegabile problema di immagine: sempre più compagnie, pertanto, potrebbero provvedere a ripensare i propri modelli di business al fine di rendere più efficienti i loro aerei, gestire in modo più razionale le loro rotte e inquinare meno con le loro attività di terra e di aria.Ciò premesso, va rilevato che la campagna ha sinora interessato principalmente analisti ed esperti di marketing, ma non ha ancora attirato l’attenzione di giuristi ed economisti posto che, del resto, la compagnia aerea non ha esplicitamente annunciato di volere introdurre a breve misure drastiche per ridurre i consumi quali, su tutte, una riduzione delle proprie rotte a breve raggio.Nell’ipotesi in cui ciò dovesse effettivamente accadere, quali potrebbero essere le conseguenze di una eventuale riprogrammazione delle tratte dovuta alla rinuncia ai voli a corto raggio?Va premesso, da questo punto di vista, che KLM ha come unico <em>hub</em> l'aeroporto di Amsterdam-Schiphol, il quale sta affrontando una crisi senza precedenti, dovuta alla scarsità di <em>slot</em> disponibili.Recita una nota del sito ufficiale dello scalo olandese, significativamente intitolata “<em>Slot scarcity at Amsterdam Airport Schiphol explained</em>”, che le attività aeree annuali sono oggi limitate a 500.000 ATM (<em>Air Traffic Movement</em>) per ragioni legate al miglioramento della qualità dell’ambiente ed alla riduzione dell’inquinamento acustico. Tale limite è stato peraltro già raggiunto.Come noto, le fasce orarie di decollo e atterraggio - calcolate sulla capacità di traffico di un aeroporto - vengono assegnate da organismi/enti di controllo detti coordinatori aeroportuali (in Italia se ne occupa Assoclearance) che assegnano gli <em>slot</em> sulla base delle richieste delle compagnie. Per mantenere il diritto di esercirli è però necessario che il vettore assegnatario degli <em>slot</em> mantenga l’operatività per almeno l’80% di quanto richiesto, con un margine di flessibilità del 20%.Va ricordato infatti che gli <em>slot</em>, essendo beni a forte caratterizzazione pubblicistica, laddove non utilizzati, debbono essere messi a disposizione e distribuiti secondo regole predeterminate, improntate alla trasparenza ed alla non discriminazione (tale assunto è sostenuto dal principio del “<em>use it or lose it</em>”). Pertanto, nell’ipotesi in esame, qualora una compagnia comunitaria dovesse decidere di non operare più alcune delle tratte a corto raggio, il margine di flessibilità delle corrispondenti bande orarie rischierebbe di essere disatteso e, di conseguenza, la stessa potrebbe veder ridiscussa la <em>slot</em> <em>allocation</em> in proprio favore.Ed infatti, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento CE 95/1993, “<em>ogni banda oraria non utilizzata viene ritirata e iscritta nell'apposito pool di bande orarie, salvo che il mancato utilizzo possa essere imputabile al fermo operativo di un tipo di aeromobile o alla chiusura di un aeroporto o di uno spazio aereo o ad analoghi casi eccezionali</em>”. “<em>Le bande orarie raggruppate nei pool sono distribuite fra i vettori che ne fanno richiesta</em>”.Ne consegue, quindi, che anche l’ipotizzata - e ad oggi mai espressamente prospettata - riduzione dell’operativo delle tratte esercite da una compagnia in ragione di una possibile finalità di salvaguardia ambientale, qualora adottata in via autonoma e non in un contesto coordinato tra operatori ed autorità di controllo, determinerebbe l’automatica riassegnazione delle bande ad altre compagnie, che di conseguenza andrebbero ad operare quelle tratte in sostituzione delle compagnie precedenti, così da vanificare sul nascere il raggiungimento dello scopo dell’iniziativa.In conclusione, allo stato attuale, aldilà delle pur valide motivazioni etiche, la ipotizzata rinuncia ai voli di corto raggio, qualora fosse ritenuta una misura effettivamente utile ai fini della ecosostenibilità del sistema, dovrà passare <em>in primis</em> per un’analisi costi-benefici condotta dalle diverse compagnie nonché, inevitabilmente, per le incognite della<em> slot allocation</em>, relativamente alla quale l’unica strada, che sembra per ora ancora molto lontana, sembrerebbe essere quella di una generale drastica riduzione della capacità dei singoli aeroporti comunitari e della conseguente rivisitazione dei criteri di assegnazione e gestione delle bande orarie.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:f.dipeio@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Filippo Di Peio</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 27 Feb 2020 05:20:53 +0100</pubDate>
                        <title>L’aggravio della responsabilità (diretta e personale) del committente negli appalti &lt;i&gt;labour intensive&lt;/i&gt; come contrasto all’illecita somministrazione di manodopera</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/laggravio-della-responsabilita-diretta-e-personale-del-committente-negli-appalti-labour-intensive-come-contrasto-allillecita-somministrazione-di-manodopera</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Segnaliamo il recente intervento legislativo<a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a> in materia di ritenute fiscali nei contratti di appalto e subappalto, il quale ha introdotto rilevanti adempimenti in capo a tutti gli attori coinvolti nella filiera (salvo alcune eccezioni specificamente indicate), con forte impatto sulla loro operatività, e che, in particolare, ha rafforzato le responsabilità del committente dell’appalto rispetto a quanto avviene nella filiera stessa.Si tratta evidentemente di una novità normativa che potrebbe assumere un significativo rilievo anche nell’ambito della nostra <em>industry</em> e che vale quindi la pena approfondire. In estrema sintesi, il complesso di nuove regole – entrato in vigore dal 1° gennaio 2020 e riguardante esclusivamente gli appalti di opere e servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e dall’uso di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili – prevede in primo luogo in capo agli appaltatori, subappaltatori e affidatari di opere e servizi l’obbligo di procedere al versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente (e assimilati) dei lavoratori occupati nei singoli appalti con distinte deleghe di pagamento (F24) per ciascun committente.Dall’altro lato, il committente ha l’obbligo di verificare l’avvenuto versamento delle ritenute, richiedendo, al fine di verificare la correttezza dell’ammontare complessivo degli importi versati, precisa documentazione che le imprese della filiera sono tenute a trasmettergli entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute stesse.In particolare, il committente potrà effettuare la suddetta verifica, esaminando la copia delle deleghe di pagamento ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente nell’appalto, contenente: <em>i</em>) il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore, <em>ii</em>) l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione, e <em>iii</em>) il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore.La norma prevede inoltre che, in caso di mancata trasmissione di tali documenti, ovvero nell’ipotesi di omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali da parte delle imprese della filiera, il committente debba: <em>a)</em> sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria fino al perdurare dell’inadempimento, e <em>b)</em> darne comunicazione entro 90 giorni all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.In caso di inadempimento degli obblighi posti a suo carico, il committente sarà obbligato a pagare una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, senza possibilità di compensazione.Si tratta, pertanto, di una specifica sanzione direttamente irrogata al committente, piuttosto che di un’ipotesi di obbligazione solidale, seppur conseguente all’inadempimento delle imprese sopra indicate da cui sia scaturita - nei confronti delle stesse - l’irrogazione della sanzione tributaria per la violazione degli obblighi di corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché del loro tempestivo versamento.Tale previsione aggrava dunque la posizione del committente, affiancandosi alla responsabilità solidale già sussistente sul piano retributivo ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 276/2003, e al relativo onere per il committente che ha eseguito il pagamento ad assolvere, ove previsto, gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, potendo tuttavia – in tale circostanza – esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.Da notare, infine, come secondo l’Agenzia delle Entrate<a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a> questa novità normativa troverebbe applicazione con riferimento alle ritenute operate a partire dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), “<em>anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020</em>”.Alla luce di tutto quanto precede parrebbe opportuna (<em>rectius</em>: necessaria) una nuova impostazione dei contratti di appalto che dovranno essere sottoscritti da qui in avanti, la revisione dei contratti già in essere e la revisione dei propri modelli organizzativi.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:m.bignami@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Michele Bignami</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a> Legge 19 dicembre 2019, n. 157, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019 (“<em>Legge di Conversione</em>”), di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 “<em>Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a> Vds. risoluzione n. 108 del 23.12.2019</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 27 Feb 2020 05:14:27 +0100</pubDate>
                        <title>Anno nuovo, accatastamento “&lt;i&gt;nuovo&lt;/i&gt;”!</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/anno-nuovo-accatastamento-nuovo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>All’inizio del nuovo anno, non possiamo non trattare un tema molto “<em>caro</em>” (in tutti i sensi) ai terminalisti che operano nei porti italiani, ossia l’accatastamento degli immobili nell’ambito dei porti e del relativo pagamento (o meno) dell’imposta municipale unica (“<em><strong>IMU</strong></em>”).La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (“<em><strong>Legge di Bilancio 2018</strong></em>”) ha introdotto, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020, nuovi criteri di classamento di taluni beni immobili ubicati nell’ambito dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale.Dal 1° gennaio di quest’anno, infatti, “<em><span style="text-decoration: underline;"><strong>le banchine e le aree scoperte</strong></span> dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale di competenza delle Autorità di Sistema Portuale […], adibite alle operazioni e ai servizi portuali di cui al comma 1 dell'articolo 16 della medesima legge</em> [n.d.r. Legge 28 gennaio 1994, n. 84], <em><span style="text-decoration: underline;"><strong>le connesse infrastrutture stradali e ferroviarie</strong></span>, nonché <span style="text-decoration: underline;"><strong>i depositi</strong></span> ivi ubicati <span style="text-decoration: underline;"><strong>strettamente funzionali alle suddette operazioni e servizi portuali, costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, anche se affidati in concessione a privati</strong></span></em>” (vds. art. 1, co. 578 della Legge di Bilancio 2018).La Legge di Bilancio 2018 prevede poi che “<em>La categoria E/1 dovrà essere utilizzata anche per censire in catasto <span style="text-decoration: underline;"><strong>le banchine e le aree scoperte</strong></span> dei medesimi porti adibite <span style="text-decoration: underline;"><strong>al servizio passeggeri, compresi i crocieristi</strong></span></em>” (v. art. 1 co. 578 della Legge di Bilancio 2018). Dal censimento catastale nelle categorie del gruppo E restano, però, escluse le strutture destinate a funzioni turistiche e da diporto e alla crocieristica.Per uniformità di classamento catastale tra le unità immobiliari già iscritte in catasto e quelle oggetto di dichiarazione di nuova costruzione, al comma 579 dell’art. 1, della Legge di Bilancio 2018, era stata prevista la possibilità di presentare, sin dal 1° gennaio 2019 (ma sempre con effetti dal 1° gennaio 2020), atti di aggiornamento catastale, per la revisione del classamento degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al sopramenzionato comma 578.L’introduzione di tali previsioni sembra essere un tentativo del legislatore di mettere ordine in materia di IMU nei porti italiani, ma solo per quanto riguarda il futuro. Per il passato, purtroppo, continua a permanere l’incertezza, per cui i terminalisti dovranno continuare le proprie battaglie.Con circolare n. 16/E del 1° luglio 2019 (“<em><strong>Circolare</strong></em>”)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>, a cui rinviamo per le informazioni meramente pratiche relative alle procedure di accatastamento e di aggiornamento per gli immobili già accatastati, l’Agenzia delle Entrate ha cercato di chiarire alcuni aspetti salienti della previsione inserita nella Legge di Bilancio 2018.Innanzitutto, è stato chiarito che la previsione normativa non si configura come norma di interpreta-zione autentica e pertanto, non vale per il passato ed esplica i suoi effetti fiscali solamente dal 1° gennaio 2020.Viene poi chiarito che tale previsione vale per gli immobili situati all’interno dei porti di rilevanza nazionale ed internazionale, ricompresi nell’elenco di cui all’allegato A alla legge 28 gennaio 1994, n. 84<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>. I porti di cui all’allegato A sono quelli ricompresi sotto il controllo delle quindici Autorità di Sistema Portuale di cui all’art. 6 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84.La Circolare precisa inoltre che le aree vengono considerate “<em>scoperte</em>” anche se sono presenti su di esse – anche in via stabile – attrezzature funzionali allo svolgimento delle operazioni e servizi portuali (e.g. impianti per il carico, lo scarico, il trasbordo e la movimentazione delle merci o per l’imbarco e lo sbarco di persone e di veicoli, scaffalature per lo stoccaggio delle merci o dei <em>container</em>, impianti per il controllo delle condizioni termo-igrometriche delle merci, pensiline per il riparo dagli agenti atmosferici, ecc.).Per quanto riguarda i depositi e la loro accatastabilità sotto la categoria E/1 la Circolare chiarisce che:a) se si tratta di <span style="text-decoration: underline;">depositi doganali</span>, viene presupposta la sussistenza del requisito della “<em>stretta funzionalità</em>” in &nbsp;considerazione della finalità alla base dello specifico regime sospensivo ed economico autorizzato dall’Autorità Doganale;b) se si tratta di <span style="text-decoration: underline;">depositi non doganali</span>, il requisito della “<em>stretta funzionalità</em>” deve ritenersi soddisfatto in presenza di un’autorizzazione <em>ex</em> art. 16, co. 3 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84.Per tutto quanto sopra, la Circolare sottolinea che, si devono considerare esclusi dall’applicazione della previsione del comma 578 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2018 e quindi dalla categoria E/1:</p><ul> <li>gli immobili ubicati all’esterno del perimetro dei porti di rilevanza nazionale e internazionale, anche se strettamente funzionali allo svolgimento delle operazioni e servizi portuali;</li> <li>gli immobili ubicati in porti non ricompresi nell’elenco di cui all’allegato A alla legge 28 gen-naio 1994, n. 84;</li> <li>gli immobili, seppur ubicati nei porti ricompresi nell’elenco di cui all’allegato A alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, destinati alla residenza di persone, alla vendita o esposizione di qualsiasi merce, gli uffici pubblici o privati, le caserme per gli organi di vigilanza e sicurezza, gli <em>hangar</em> e i capannoni per la costruzione e la manutenzione delle navi, dei natanti e di ogni altro mezzo o impianto operante nell’ambito portuale, gli autosilos ed i parcheggi a raso destinati ad uso commerciale o ad altri usi non strettamente funzionali alle operazioni e ai servizi portuali;</li> <li>oltre alle strutture destinate a funzioni turistiche e da diporto e alla crocieristica (escluse le banchine o aree scoperte che possono essere censite sotto la categoria E/1)</li></ul><p>L’Agenzia delle Entrate ha poi specificato come, in caso di immobili di tipo complesso (ovvero che abbiano destinazioni d’uso diverse), sia necessario comprendere se vi sia la possibilità di scindere l’immobile in diverse unità immobiliari ovvero se si debba considerare l’intero immobile come un’unica unità immobiliare <a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>. Nel primo caso, si procederà ad accatastare le singole unità immobiliari secondo le categorie catastali più idonee, ivi inclusa – se applicabile – la categoria E/1. Nel secondo caso, invece, si dovrà accatastare l’intero immobile attribuendo la categoria catastale più pertinente in relazione alla destinazione d’uso prevalente.La previsione introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 e i chiarimenti forniti dalla Circolare sono sicuramente importanti, in quanto danno finalmente un’interpretazione chiara di quali siano gli immobili accatastabili sotto la categoria E/1. In passato, infatti, vi sono state diverse e contrastanti interpretazioni giurisprudenziali circa la corretta categoria catastale da attribuire ai diversi immobili siti in porto.La Legge di Bilancio 2018 e la Circolare, però, potrebbero anche indurre i giudici a ritenere che sino al 31.12.2019 l’IMU fosse dovuta e che i beni sopraelencati non potessero essere censiti sotto la categoria E/1. Se così fosse, ci troveremmo in una situazione in cui il Legislatore avrebbe sostanzialmente adottato una norma retroattiva motivata da ragioni finanziarie (legge di bilancio) ed in grado di poter incidere sui numerosi giudizi pendenti (rendendoli di fatto inutili), potendo quindi incidere sull’indipendenza dei giudici.Vi è da segnalare come iniziative simili adottate in passato dal Legislatore italiano con legge di bilancio siano state censurate dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (“<strong><em>CEDU</em></strong>”).La CEDU ha infatti statuito che “<em>le considerazioni finanziarie non possono, da sole, autorizzare il potere legislativo a sostituirsi al giudice nella definizione delle controversie<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>”. </em>La CEDU non si è infatti convinta che<em> “un motivo di interesse generale” sia “sufficientemente impellente da prevalere sui pericoli inerenti all’utilizzo di una normativa retroattiva, che ha l’effetto di influenzare la definizione giudiziaria di una controversia pendente in cui lo Stato sia parte. In conclusione, lo Stato ha violato i diritti dei ricorrenti … intervenendo in modo decisivo per garantire che l’esito del procedimento in cui esso era parte gli fosse favorevole</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a>”Fermo quanto sopra, a livello pratico, l’importanza della categoria catastale risiede in primis nel fatto che la categoria E/1 è esente dal pagamento dell’IMU. Pertanto, il corretto accatastamento degli immobili potrebbe portare ad un risparmio dei costi che ogni anno i terminalisti debbono sostenere.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:e.aksenova@advant-nctm.com">Ekaterina Aksenova</a> o <a href="mailto:m.salvatori@advant-nctm.com">Mattia Salvatori</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/1677290/2019_07_01_CIRCOLARE_PORTI%2BDEF_circ" target="_blank" rel="noreferrer">www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/1677290/2019_07_01_CIRCOLARE_PORTI%2BDEF_circ</a> 16.pdf/a82e488a-7909-5749-c07a-94b6eacdc7c5<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Per “<em>porto</em>” si deve intendere l’area delimitata dal Piano Regolatore Portuale (“<em><strong>PRP</strong></em>”) di cui all’art. 5 della legge 28 gen-naio 1994, n. 84 o, in assenza del PRP, dallo strumento di pianificazione portuale in vigore.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del Ministero delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28, “<em>l’unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, … che, … presenta potenzialità di autonomia funzionale</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> Cfr. Sentenza CEDU, Sez. II, 11 dicembre 2012 (<em>De Rosa e altri</em> <em>/ Italia</em>).<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> Cfr. Sentenza CEDU, Sez. II, 11 dicembre 2012 (<em>De Rosa e altri</em> <em>/ Italia</em>).</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 25 Feb 2020 04:35:07 +0100</pubDate>
                        <title>Contratti a prova di robot. Intelligenza artificiale e attività contrattuale: limiti e prospettive</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contratti-a-prova-di-robot-intelligenza-artificiale-e-attivita-contrattuale-limiti-e-prospettive</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h1>1. I termini del problema</h1>La frequenza con la quale l’intelligenza artificiale viene impiegata nell’attività contrattuale impone di valutare, in primo luogo, se gli <em>smart contracts</em>, conclusi mediante macchine intelligenti, siano compatibili con la disciplina che già regola la materia dei rapporti contrattuali e, in secondo luogo, perciò, se vi sia l’esigenza di dettare un sistema di norme nuove volte ad adattare tale disciplina alle diverse situazioni nascenti dai contratti digitali, conclusi mediante intelligenza artificiale.Infatti, nel momento in cui si ammette che nella vicenda contrattuale possa fare il suo ingresso una intelligenza artificiale progettata per condurre l’attività contrattuale, e, dunque, scegliere le sue controparti, negoziare i termini contrattuali e concludere il contratto stesso, occorre verificare se, e in che misura, tale contraente sia dotato di autonomia e volontà negoziale al pari di qualunque altro contraente umano.<h1>2. Gli approdi della digitalizzazione dell’attività contrattuale: <em>smart contract in blockchain</em></h1>La digitalizzazione dell’attività contrattuale ha condotto, con il passare del tempo, alla tecnologia <em>blockchain</em> e dei c.d. s<em>mart contracts</em>.Come noto, la tecnologia <em>blockchain</em> è finalizzata alla gestione di transazioni attraverso la creazione di un registro distribuito, pubblico e condiviso in rete dai partecipanti, i quali lo gestiscono secondo una modalità “<em>peer to peer</em>”.Tale registro è strutturato come una catena di blocchi, ciascuno contenente una o più transazioni, tale per cui l’aggiunta di ogni blocco avviene legando irreversibilmente il nuovo blocco a quello precedente mediante un’operazione logaritmica, detta “funzione di <em>hash</em>”.L’aggiunta di nuovi blocchi dipende necessariamente da un processo di validazione compiuto dagli stessi partecipanti alla rete e consiste nella risoluzione di un complesso problema matematico il cui risultato sarà condiviso dagli altri utenti c.d. <em>miners</em>.Dall’utilizzo della tecnologia della blockchain sono, così, nati gli <em>smart contracts</em>, destinati ad autoeseguirsi automaticamente (<em>self executing</em>) e al verificarsi di determinate condizioni stabilite nelle istruzioni date.L’esito irreversibile degli <em>smart contracts</em> basati sulla tecnologia <em>blockchain</em> conduce, pertanto, alla pressoché assoluta garanzia dell’esecuzione del contratto.Il contratto diventa, così, idoneo a regolare nuove forme di diritti (<em>smart properties</em>) che, seppur automatizzati, restano associati a elementi del mondo fisico.<h1>3. Le macchine come “soggetti di diritto”</h1>Dall’idea del contratto “automatico” nasce, perciò, il quesito se esso abbia realmente bisogno della legge per esistere e produrre i propri risultati.Il problema si pone, in particolare, in tutti quei casi in cui la macchina artificiale diviene capace di compiere da sola decisioni più o meno complesse, sino a poter sostituire l’intervento umano anche in quei momenti o aspetti della vicenda contrattuale che implicano l’attuazione di “scelte”, potendosi considerare, in un certo senso, “autonoma”.Le macchine artificiali divengono, così, portatrici di una propria autonomia, determinando una soltanto apparente dissociazione dalla persona del contraente delle sue facoltà cognitive e volitive.La macchina, infatti, in quanto produttrice di esiti contrattuali imprevedibili e non predeterminati dal contraente “umano”, sarebbe portatrice di volontà e, conseguentemente, di responsabilità proprie.Ci si chiede, pertanto, se a tale autonomia decisionale corrisponda la manifestazione di una soggettività di diritto distinta da quella del contraente umano, così da attribuire alla macchina la titolarità di un patrimonio e di una responsabilità distinta da quella del contraente umano.Ciò che è certo, in ogni caso, è che l’intelligenza artificiale opera autonomamente, sottraendo al contraente umano il pieno controllo dei risultati.È proprio da questa considerazione che sorge il problema della imprevedibilità dei risultati di un contratto il cui contenuto sia frutto di scelte, in tutto o in parte, intraprese dalla macchina stessa.Si tratta, tuttavia, di un falso problema che nasce dall’idea del contratto come prodotto esclusivo della volontà dei contraenti, sulla base di una consapevole rappresentazione della realtà e del pieno controllo delle informazioni.Nella realtà, infatti, le parti si rappresentano soltanto il risultato pratico che con il contratto intendono perseguire, trascurando il complesso di norme destinato a regolamentare il rapporto contrattuale che ne deriva.Ne consegue che l’imprevedibilità del risultato è un “problema” che interessa sempre qualsiasi rapporto contrattuale.<h1>4. I rimedi giuridici: <em>quid iuris</em>?</h1>Ciò premesso, il vero problema, perciò, è quello di adattare alle nuove modalità di conclusione del contratto, tutti quei rimedi che l’ordinamento appresta per i casi in cui vi sia una divergenza tra la volontà dei contraenti ed i risultati che, in concreto, il contratto ha prodotto.Il vantaggio dei contratti “automatici” è che l’utilizzo di macchine artificiali può consentire la verificabilità oggettiva dei processi di cui si compone la vicenda contrattuale. I fini pratici, gli intenti, le aspettative che rilevano sono esclusivamente quelli del contraente umano.Di talché, i rimedi giuridici potranno essere attivati soltanto se e nei limiti in cui la disfunzione della macchina abbia determinato un vizio del contratto valutato alla stregua delle finalità, degli intenti e delle aspettative del contraente umano.La psicologia della macchina non può rilevare dal momento che la macchina non è il contraente: essa è soltanto l’autrice dei processi cognitivi e volitivi a cui il contraente umano affida la conclusione del contratto.Il vero problema è, dunque, quello della reciproca comprensione tra la macchina intelligente ed il contraente umano affinché alle aspettative del secondo corrispondano i risultati dell’attività contrattuale condotta dalla macchina.Pertanto, di rimedi giuridici si potrà parlare soltanto in quanto la divergenza tra aspettative umane e attività contrattuale condotta dalla macchina si manifesti all’esterno.<h1>5. Conclusioni</h1>Alla luce delle considerazioni suesposte, pertanto, pare evidente la necessità che sia progettato un sistema di rimedi che si collochino in un momento anticipato rispetto a quello nel quale operano quelli tradizionali, provvedendo a disciplinare ed omologare gli stessi strumenti digitali della contrattazione e regolamentare l’ambiente digitale dove essa avviene al fine di renderlo trasparente e controllabile <em>ex ante</em>.Soltanto in questo modo è auspicabile che, con l’implementazione della tecnologia e le numerose novità dal punto di vista normativo e legislativo, lo <em>smart contract</em> e il potenziale della tecnologia <em>blockchain</em> possano essere applicati sempre di più al mondo del diritto, conducendo, in questo modo ad una vera e propria rivoluzione giuridico-informatica.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;</em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: <a href="mailto:corporate.commercial@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">corporate.commercial@advant-nctm.com</a></em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 25 Feb 2020 04:27:17 +0100</pubDate>
                        <title>Configurabilità e fallimento della c.d. supersocietà di fatto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/configurabilita-e-fallimento-della-c-d-supersocieta-di-fatto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h1>1. Premessa. Lo svolgimento dei fatti</h1>La sentenza in commento, inserendosi nell’orientamento interpretativo inaugurato dalla Suprema Corte con alcune pronunce del 2016 <a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>, ha dichiarato il fallimento della società di fatto costituita tra una società di capitali, dichiarata fallita, e la persona fisica titolare di una ditta individuale, che era anche socio e amministratore della stessa società di capitali fallita. Il fallimento della società di fatto ha conseguentemente comportato l’assoggettamento alla procedura concorsuale anche dell’imprenditore in quanto socio illimitatamente responsabile.In particolare, l’istanza di fallimento è stata assunta dal curatore della società T. S.r.l. che, a fondamento dell’istanza, ha addotto come tra la società già dichiarata fallita e l’impresa individuale T. di O.Q. fosse stata costituita, a partire dal 2015, una società di fatto per l’esercizio in comune dell’attività già svolta dalla S.r.l. – principalmente con gli enti locali - che, però, nelle more non poteva più operare essendogli negato il rilascio del DURC fiscale (Documento Unico di Regolarità Contributiva), necessario per svolgere tale attività.Numerosi gli elementi, anche indiziari, che hanno consentito di ravvisare nel caso di specie l’esistenza di un rapporto societario fra la società fallita e l’imprenditore individuale, socio ed amministratore della stessa.In primo luogo l’identità della denominazione sociale dell’impresa individuale e della S.r.l., nonché la parziale coincidenza degli oggetti sociali delle due imprese: difatti, entrambe esercitavano attività di commercializzazione di impianti per lo sport, sebbene la S.r.l. avesse un oggetto sociale più ampio in quanto esteso anche alla produzione.Inoltre, le società risultavano avere sede legale nello stesso indirizzo, il che - secondo il Tribunale - avrebbe testimoniato la volontà di esteriorizzare il vincolo di collaborazione. Intento rafforzato anche dalle stesse dichiarazioni di O.Q. in relazione alla prosecuzione, da parte dell’impresa individuale, delle commesse già intraprese da T. S.r.l. con gli enti locali, sottolineando le ragioni che hanno portato a mantenere in vita l’ente societario ossia preservarne l’avviamento e conservarne la clientela e, allo stesso tempo, a costituire l’impresa individuale per portare a compimento le commesse già assunte ma che non potevano più essere completate a seguito del fallimento di T. S.r.l..Analoga valenza indiziaria è stata attribuita alla documentazione dalla quale risultava che la fornitura delle merci effettuata da T. S.r.l. a favore dell’impresa individuale fosse avvenuta in assenza di corrispettivo e dunque quale contributo apportato da uno dei soci allo svolgimento in comune dell’attività. In aggiunta, i clienti erano indotti a versare il corrispettivo per le attività svolte dall’impresa individuale non già sul conto corrente intestato all’impresa, ma a T. S.r.l..Trattasi, come evidente, di tutti elementi di per sé sintomatici dell’esistenza di una c.d. supersocietà di fatto, la cui configurazione – sempre a giudizio del Tribunale adito - sarebbe stata inequivocabilmente dichiarata dallo stesso O.Q. con l’ammissione della funzionalità dell’attività svolta dall’impresa individuale al ripianamento dei debiti contratti da T. S.r.l..<h1>2. Partecipazione di una società di capitali ad una società di persone</h1>Per la partecipazione di una società di capitali ad una società di persone, nel caso in cui la società partecipante sia una S.p.A., l’art. 2361, comma 2, c.c. prescrive la necessità di preventiva deliberazione dell’assemblea e di una “specifica informazione nella nota integrativa del bilancio”.In forza dell’esplicita menzione contenuta nelle disposizioni attuative (art. 111 <em>duodecies</em> disp. att.), anche la S.r.l. può acquistare una partecipazione in una società di persone, restando però da stabilire se, in assenza di una specifica norma precettiva, l’acquisto rientri nelle prerogative dell’organo amministrativo ovvero sia subordinato ad una decisione dei soci, in applicazione analogica dell’art. 2361, comma 2, c.c. o in base alla riserva di competenza stabilita dall’art. 2479, comma 2, n. 5, c.c.Sul punto, la sentenza in commento si limita a statuire che, nel caso della società di fatto, non sarebbe esigibile il rispetto delle norme sopra richiamate, quantomeno nelle ipotesi, qual è quella di specie, in cui l’assunzione della partecipazione non comporti un significativo mutamento dell’oggetto sociale. La rapidità del passaggio argomentativo è dovuta al rinvio che il Tribunale di Bergamo fa ai due precedenti della Suprema Corte, ove la questione è affrontata in maniera più articolata e approfondita. Entrambe le pronunce sanciscono la rilevanza meramente interna dell’inosservanza delle prescrizioni di legge in materia: l’assenza della previa delibera assembleare non ha riflessi demolitori sull’ente partecipato e sull’attività di impresa da esso svolta medio tempore; e ciò anche nella S.p.A. per la quale è espressamente prescritta, dovendo invece valorizzarsi il principio di effettività e quello di stabilità dell’ente e dei suoi rapporti negoziali con i terzi.<h1>3. Configurabilità in sé della supersocietà di fatto di cui faccia parte una società di capitali e gli elementi che possono indurre a ravvisarla</h1>Nella decisione in commento, la configurazione della supersocietà di fatto è data quasi per scontata. Si tratta, però, di uno snodo argomentativo di grande rilevanza che viene trattato mediante il richiamo alle due sentenze della Suprema Corte innanzi citate, che si basano sul presupposto che le due fattispecie della società occulta - espressamente contemplata dal comma 5 dell’art. 147 legge fallimentare - e della società di fatto, non sono perfettamente sovrapponibili e che, in ogni caso, pregiudiziale si pone la risposta al quesito se l’attuazione in concreto di un rapporto associativo connotato dai requisiti prescritti dall’art. 2247 c.c., sia idonea ad evocare l’applicazione della normativa in tema di impresa e, in presenza di uno stato di dissesto, di procedure concorsuali.L’art. 147, comma 1, legge fallimentare sancisce il fallimento in estensione dei soci illimitatamente responsabili, “pur se non persone fisiche”, indipendentemente dall’accertamento della loro personale insolvenza, implicando in tal modo la traslazione al profilo effettuale dello svolgimento di un’attività di impresa commerciale, che, ai sensi dell’art. 1, legge fallimentare costituisce il presupposto oggettivo del fallimento. Ciò che rileva è, infatti, lo svolgimento di fatto dell’attività d’impresa in forma collettiva, anche quando siano state violate le regole organizzative di cui all’art. 2361, comma 2, c.c. e/o di cui all’art. 2479, comma 2, n. 5, c.c..La parte preponderante della sentenza in commento è difatti, come visto poc’anzi, dedicata alla verifica in fatto degli elementi che consentirebbero di ravvisare nel caso di specie l’esistenza di una supersocietà di fatto.<h1>4. Soggezione al fallimento della supersocietà di fatto</h1>Nella ricerca del referente normativo a cui agganciare il fallimento della supersocietà, il Tribunale di Bergamo ha cura di precisare che la fattispecie non è a stretto rigore inquadrabile nell’art. 147, comma 5, legge fallimentare giacché si tratta di assoggettare a fallimento non una società occulta fra l’apparente imprenditore individuale, già dichiarato fallito in proprio, e altri soci non esteriorizzati, bensì «l’organismo societario costituito da una società di capitali fallita ed altro soggetto», con la precisazione che, tuttavia, tale norma sarebbe applicabile estensivamente per l’identità di ratio tra le due ipotesi.L’ambito di applicazione della disposizione appena richiamata è stato precisato anche dalla Corte costituzionale<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> &nbsp;reputando consentita, nonostante il suo carattere eccezionale, una lettura estensiva della disposizione in esame che sia conforme ai principi fondamentali dell’ordinamento.Non si tratta, quindi, di estendere il fallimento di una società già fallita ai soci rimasti occulti - fattispecie già contemplata nell’art. 147, comma 4, legge fallimentare - bensì di accertare in maniera diretta l’esistenza di un soggetto imprenditoriale diverso da quello fallito e la sussistenza in capo ad esso dei presupposti di cui all’art. 1 legge fallimentare.<h1>5. Conclusioni</h1>In considerazione di quanto precede, il Tribunale di Bergamo ha valutato gli elementi di giudizio summenzionati come gravi, precisi e tra loro concordanti, dello svolgimento di un’attività in comune da parte di T. S.r.l. e dell’omonima impresa individuale e dunque dell’esistenza di una supersocietà di fatto tra tali soggetti.Di conseguenza, il Tribunale di Bergamo ha dichiarato il fallimento della supersocietà di fatto e del suo socio illimitatamente responsabile, senza necessità di accertamento della specifica insolvenza di quest’ultimo.In conclusione, risulta che l’applicazione estensiva della norma sulla società occulta non rappresenta il tramite necessario per la dichiarazione di fallimento della supersocietà di fatto - giacché a ciò si perviene direttamente in base al comma 1, dell’art. 147, legge fallimentare - né per ripercuotere il fallimento successivo sui soci di cui si scopra l’esistenza in un momento successivo &nbsp;- che avviene in base al comma successivo della disposizione citata l’art. 147, comma 4, legge fallimentare - ma costituisce lo strumento per un trattamento paritario di situazioni omogenee per ciò che attiene alla stessa soggezione al fallimento, pur in assenza di un rapporto societario esteriorizzato.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;</em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: <a href="mailto:corporate.commercial@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">corporate.commercial@advant-nctm.com</a></em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Si vedano Cass. 21 gennaio 2016, n. 1095; Cass. 20 maggio 2016, n. 10507.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Corte cost. 6 dicembre 2017, n. 255.]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 25 Feb 2020 04:17:22 +0100</pubDate>
                        <title>L’onere della prova dei vizi della cosa venduta. Novità dalle SS.UU.</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lonere-della-prova-dei-vizi-della-cosa-venduta-novita-dalle-ss-uu</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con una recente sentenza <a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha fornito interessanti chiarimenti sull’onere della prova gravante in capo al compratore che intenda far valere la garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all’art. 1490 c.c. cod. civ..Sino al 2013 sul tema non vi erano incertezze giurisprudenziali relativamente all’applicabilità del principio secondo cui, nelle azioni di garanzia per i vizi della cosa venduta, l’onere della prova dei difetti e delle eventuali conseguenze dannose, nonché dell’esistenza del nesso causale tra i primi e le seconde, gravasse sul compratore che faceva valere la garanzia.Tuttavia, con sentenza n. 20110 del 20 settembre 2013, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha ritenuto che tale assunto non fosse più sostenibile alla luce della posizione adottata dalle Sezioni Unite, le quali, con sentenza n. 13533/01, avevano unificato la disciplina dell’onere della prova dell’inadempimento dell’obbligazione nelle azioni di adempimento contrattuale, di risoluzione contrattuale e di risarcimento dei danni da inadempimento. La sentenza n. 13533/01 ha, infatti, stabilito che il creditore - sia che agisca per l’adempimento, sia che agisca per la risoluzione contrattuale, sia che agisca per il risarcimento del danno - deve provare soltanto la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte; grava invece sul debitore convenuto l’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.L’indirizzo espresso dalla Cassazione con la menzionata sentenza n. 20110/2013 non veniva uniformemente seguito dalle successive pronunce della Suprema Corte, creandosi così il contrasto interpretativo in relazione al quale si sono espresse le Sezioni Unite con la sentenza in commento.Le Sezioni Unite sono state, infatti, chiamate a chiarire se, in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il compratore che eserciti l’azione redibitoria ed estimatoria sia, o meno, gravato dell’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi.Si tratta di una vicenda interessante in quanto la Suprema Corte, attraverso il percorso argomentativo che esamineremo, è giunta ad escludere che trovi applicazione il modello di distribuzione dell’onere probatorio delineato dalla decisione delle Sezioni Unite n. 13533 del 2001, per la quale il creditore dovrebbe provare solo la fonte del proprio diritto, limitandosi ad allegare la circostanza dell’inadempimento del debitore.Al fine di dirimere il contrasto insorto, le Sezioni Unite hanno inteso, innanzitutto, verificare la correttezza del presupposto su cui si fonda il ragionamento espresso con la pronuncia n. 20110/13, ossia che la consegna di una cosa viziata costituisca inesatto adempimento di una obbligazione del venditore.La Corte ha preso le mosse dall’analisi delle obbligazioni principali del venditore di cui all’articolo 1476 c.c., ovvero (i) consegnare la cosa al compratore; (ii) far acquistare al compratore la proprietà della cosa o il diritto, se l’acquisto non è effetto immediato del contratto; (iii) garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa. Ha poi evidenziato che la disciplina dell’obbligazione di consegna prevede che la cosa venga consegnata “nello stato in cui si trovava al momento della vendita” (art. 1477 c.c., comma 1), senza alcun riferimento alla immunità della stessa da vizi.Procedendo ad analizzare l’obbligazione di cui all’art. 1476 c.c., n. 3, di garanzia dell’evizione e dai vizi della cosa, il Collegio ha chiarito che la disciplina della compravendita non pone a carico del venditore nessun obbligo di prestazione relativa all’immunità della cosa da vizi. All’obbligo di garantire il compratore dai vizi della cosa, non corrisponde, infatti, alcun dovere di comportamento del venditore in funzione del soddisfacimento dell’interesse del compratore e non è dunque possibile concepire la garanzia per vizi come oggetto di un dovere di prestazione.La consegna della cosa viziata costituisce, nella lettura delle Sezioni Unite, non l’inadempimento di un’obbligazione, ma l’imperfetta attuazione del risultato traslativo promesso.Su queste premesse, il presupposto su cui si basa l’orientamento, secondo il quale la consegna di una cosa viziata costituirebbe inesatto adempimento di una obbligazione del venditore, non può, secondo la Corte, essere tenuto fermo.Pertanto, la disciplina della ripartizione dell’onere della prova tra venditore e compratore nelle azioni edilizie non può ritenersi compresa nell’ambito applicativo dei principi fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 13533/01.Dunque, il contrasto giurisprudenziale è stato risolto dalle Sezioni Unite enunciando il seguente principio di diritto: “<em>in materia di vizi della cosa venduta di cui all’art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all’art. 1492 c.c. è gravato dell’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi</em>”.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.</em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: <a href="mailto:corporate.commercial@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">corporate.commercial@advant-nctm.com</a></em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Cass., SS.UU., 3 maggio 2019, n. 11748</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 25 Feb 2020 04:02:38 +0100</pubDate>
                        <title>Il 2019 per la responsabilità amministrativa degli enti &lt;i&gt;ex&lt;/i&gt; D. Lgs. n. 231/2001: le novità normative dell’anno appena trascorso, in sintesi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-2019-per-la-responsabilita-amministrativa-degli-enti-ex-d-lgs-n-231-2001-le-novita-normative-dellanno-appena-trascorso-in-sintesi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h1>1. Introduzione</h1>Il 2019 è stato un anno particolarmente interessante per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Nel corso dell’anno appena trascorso, difatti, il D. Lgs. n. 231/2001 è stato direttamente interessato da ben tre diversi interventi legislativi che hanno comportato l’introduzione di due nuovi articoli (rispettivamente gli artt. 25 <em>quaterdecies</em> e 25 <em>quinquiesdecies</em>) nonché la modifica di alcune previsioni già esistenti (su tutte, l’art. 25). Il presente contributo ha pertanto lo scopo di fornire una piccola rassegna delle novità più rilevanti nonché alcune considerazioni di massima sull’impatto che tali modifiche potranno verosimilmente avere in sede di aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dagli Enti.<h1>2. Gennaio - Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (“<em>Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici</em>”, meglio conosciuta come Legge Spazzacorrotti).</h1>All’inizio dello scorso anno, il novero dei cd. reati a rilevanza D. Lgs. n. 231/2001 è stato interessato dall’intervento operato dal legislatore con la Legge 9 gennaio 2019, n. 3, “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” - meglio conosciuta come Legge Spazzacorrotti - entrata in vigore il 31 gennaio 2019.L’intervento legislativo, in generale teso al rafforzamento del contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione, si articola in una serie di misure volte a inasprire le pene principali e accessorie per i reati di corruzione, rendere più efficaci le indagini preliminari e limitare l'accesso dei condannati per tali tipologie di delitti ai benefici carcerari. In particolare, e per ciò che più strettamente concerne il D. Lgs. n. 231/2001:<ul> <li>(i) è stato modificato l’articolo 25 ed esteso l’elenco reati presupposto, ricomprendendovi anche il “Traffico di influenze illecite” (art. 346 <em>bis</em> cod. pen.);</li> <li>(ii) sono state inasprite le sanzioni interdittive per i reati di cui agli artt. 317, 319, 319 <em>ter</em> commi 1 e 2, 319 <em>quater</em>, 321, 322 commi 2 e 4, cod. pen. (contestualmente è stata prevista la possibilità di una durata inferiore delle suddette misure in caso di fattiva collaborazione riparatrice e mitigatrice da parte dell’Ente coinvolto);</li> <li>(iii) sono stati modificati, anche nella rubrica, gli artt. 316, 317 <em>bis</em>, 318 e 322 <em>bis</em> cod. pen.</li></ul><p>Di tutta evidenza è il fatto che tali novità avranno un impatto relativo sui modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dagli Enti, trattandosi di modifiche che, nel concreto, afferiscono ambiti e procedure verosimilmente già oggetto di adeguati presidi poiché inerenti all’ampio spettro, da sempre esistente, dei reati contro la Pubblica Amministrazione.Pertanto è plausibile ritenere che, aldilà di un sempre utile aggiornamento delle sezioni del modello dedicate all’approfondimento ed alla descrizione delle diverse fattispecie di reato, tale intervento legislativo difficilmente potrà incidere in maniera sostanziale con riguardo ai principi di comportamento che soggetti apicali e subordinati saranno chiamati a rispettare ai sensi dei modelli <em>ex</em> D. Lgs. n. 231/2001 eventualmente adottati dal proprio Ente di appartenenza.</p><h1>3. Luglio - Legge 3 maggio 2019, n. 39 (“<em>Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014</em>”)</h1>In seguito, a far data dal mese di luglio, l’art. 5 della Legge 3 maggio 2019, n. 39 (“<em>Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014</em>”) ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l’art. 25 <em>quaterdecies</em>.In virtù di tale previsione, gli Enti ora rispondono del delitto di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati di cui agli artt. 1 e 4 della Legge 12 dicembre 1989, n. 401 (“<em>Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive</em>”) finalizzata a garantire i principi di correttezza ed eticità nello svolgimento delle competizioni sportive, anche nell'interesse della collettività, mediante la tutela della regolarità delle competizioni stesse, preservandole da illecito profitto.Ciò premesso, è verosimile ritenere che le nuove condotte potrebbero essere realizzate, a mero titolo esemplificativo, tramite l’organizzazione di attività di scommesse clandestine aventi ad oggetto eventi sportivi gestiti dal CONI ovvero tramite l’offerta di denaro e/o altra utilità in favore di un atleta partecipante ad un campionato nazionale organizzato da una delle federazioni sportive riconosciute dal CONI, affinché alteri, in modo negativo, il risultato della sua prestazione.Anche in tal caso, è di tutta evidenza il fatto che tali novità avranno un impatto relativo sui modelli di organizzazione, gestione e controllo, trattandosi di condotte che, nel concreto, appaiono realizzabili in un numero estremamente limitato di casi ed in relazione ad un novero di Enti piuttosto specifico.<h1>4. Dicembre - Direttiva PIF - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (“<em>Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili</em>”)</h1>Infine, l’articolo 3 della Legge di delegazione europea 2018 ha attribuito al Governo la delega per il recepimento della direttiva 1371/2017 in materia di tutela penale degli interessi finanziari dell’Unione Europea (c.d. “<em>direttiva PIF</em>”), comportando un ampliamento del catalogo dei reati presupposto <em>ex</em> D.lgs. n. 231/2001 e la modifica nel sistema delle sanzioni irrogabili.La direttiva citata impone agli Stati membri di introdurre forme di responsabilità giuridica a carico degli Enti con riferimento “<em>ai casi di reati gravi contro il sistema comune dell’IVA</em>”, laddove il concetto di “gravità” è definito avendo riguardo al carattere transfrontaliero delle condotte illecite e all’elevato ammontare del pregiudizio arrecato agli interessi finanziari dell’UE (“<em>danno complessivo pari ad almeno 10.000.000,00 di Euro</em>”).Pertanto, l’art. 39, comma 2, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante "<em>Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili</em>”, aveva incluso tra i reati presupposto la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000. Successivamente, a dicembre, in sede di conversione del decreto legge (Legge 19 dicembre 2019, n. 157), il Legislatore, ha introdotto nel nuovo art. 25 <em>quinquiesdecies</em> alcuni ulteriori reati di natura tributaria di cui al D. Lgs. n. 74/2000, segnatamente:<ul> <li style="text-align: left;">(i) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);</li> <li style="text-align: left;">(ii) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8);</li> <li style="text-align: left;">(iii) occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);</li> <li style="text-align: left;">(iv) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).</li></ul><p>L’impatto di tali previsioni, contrariamente a quanto osservato in relazione alle suesposte novità normative, rischia di essere dirompente. Di fatto, è indubbio che a seguito dell’ingresso formale dei reati fiscali nel sistema della responsabilità amministrativa, gli Enti dovranno provvedere - dopo un’attenta attività di <em>risk assessement</em> - ad implementare i propri modelli prevedendo misure idonee a gestire i nuovi rischi fiscali che potranno profilarsi. In particolare, i futuri modelli di organizzazione, gestione e controllo dovranno prevedere, <em>inter alia</em>: l’adozione di un sistema contabile adeguato, affiancato da un sistema gestionale altrettanto efficace; adeguati flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza, tali da consentire allo stesso di individuare anomalie suscettibili di approfondimento; l’introduzione di procedure di rilevazione e gestione del rischio fiscale, il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli dell’organizzazione aziendale.</p><h1>5. Conclusioni</h1>L’anno appena trascorso, come visto, è stato foriero di diverse novità, come effettivamente non accadeva da qualche tempo: nel corso del 2020, verosimilmente, diversi Enti percepiranno la necessità di provvedere all’aggiornamento dei propri modelli di organizzazione, gestione e controllo al fine di introdurre i nuovi strumenti di presidio a tutela dei beni giuridici indicati dal Legislatore. L’anno in corso si preannuncia pertanto intenso per professionisti ed operatori del settore, nuovamente chiamati a dare risposte e soluzioni pratiche a beneficio dei propri assistiti.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.</em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: <a href="mailto:corporate.commercial@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">corporate.commercial@advant-nctm.com</a></em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 20 Feb 2020 03:08:45 +0100</pubDate>
                        <title>Torna a Milano MIA Photo Fair. Ecco le novità dell&#039;edizione 2020</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/torna-a-milano-mia-photo-fair-ecco-le-novita-delledizione-2020</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h5>Decima edizione per MIA Photo Fair , la fiera della fotografia nata da un'idea di Fabio Castelli e diretta da Lorenza Castelli, che torna all'interno della venue The Mall, a Milano, dal 18 al 22 marzo 2020.</h5>Da sempre al passo con le evoluzioni tecniche, di stile e di contenuto, tra conferme e novità, MIA Photo Fair quest'anno accoglie ben 135 espositori, di cui 85 gallerie, provenienti dal suolo nazionale, tra le quali Antonia Jannone Disegni di Architettura, Contrasto Galleria, Raffaella De Chirico Arte Contemporanea, Galleria Paola Colombari, Paola Sosio Contemporary Art, mc2 gallery, ma anche dall'estero, come nei casi di Galerie SIT DOWN (Francia) e Suite 59 Gallery (Paesi Bassi). Le altre novità di MIA Photo Fair Una delle grandi novità di quest'edizione è la mostra "La fotografia di ricerca in Lombardia e in Italia", curata da Elio Grazioli, che si terrà luogo dal 26 febbraio al 22 marzo a Palazzo Pirelli. La rassegna presenterà quel momento di rottura avvenuto nella fotografia tra gli anni '60 e '70, la quale da occhio meccanico e documentario del reale si è costituita come medium ideale ed estetico per le sperimentazioni degli artisti. Il percorso espositivo composto da 80 opere, tra paesaggi, corpi, indagini di identità, genere e società, presenterà alcuni protagonisti di quella stagione, da Ugo Mulas a Gabriele Basilico, da Paola Mattioli a Luigi Erba, da Nino Migliori a Mario Giacomelli, passando anche per autori come Vaccari, Jodice, Ketty La Rocca, Cresci, Ghirri. Il concorso NEW-POST PHOTOGRAPHY? MIA Photo Fair ha inoltre promosso la prima edizione del premio "NEW-POST PHOTOGRAPHY?", coordinato da Gigliola Foschi: un concorso a tema libero, aperto ad artisti di qualsiasi età e nazione, che è stato capace di approfondire i nuovi linguaggi della fotografia contemporanea. La giuria, composta da Gigliola Foschi (curatrice, docente, membro Comitato Scientifico MIA Photo Fair), <strong>Gabi Scardi</strong> (critica e curatrice, direttrice del progetto <em><strong>nctm e l'arte</strong></em>), Paolo Agliardi (architetto, collezionista, fondatore di CAP contemporary art projects), Carlo Sala (curatore, docente, direttore artistico del Festival Photo Open Up), Giorgio Zanchetti (storico dell'Arte, docente, curatore e membro del consiglio di Amministrazione del Museo di Fotografia Contemporanea MUFOCO) ha decretato i quindici vincitori: Silvia Bigi, Oscar Brum Ramirez, Giancarlo Dell'Antonia, Elena Franco, Luca Gilli, Marco Guenzi, Maria Chiara Maffi, Giulia Maiorano, Oriella Montin, Occhiomagico, Mauro Pinotti, Giovanni Presutti, Patrizia Riviera, Carolina Sandretto ed Alessandro Toscano. Sostenuta da BNL BNP Paribas per il nono anno consecutivo, MIA Photo Fair riconosce l'importanza e il valore della cultura, dando spazio all'editoria, ai talk, alle conferenze ed ai focus. Da segnare in agenda è il Talk di "Focus Korea" (19 marzo 2020 alle 17:30), durante il quale interverranno la curatrice e fondatrice C|E Contemporary, Christine Enrile con la critica d'arte contemporanea Viana Conti e gli artisti emergenti nonché vincitori del concorso Focus Korea. Si segnala, inoltre, il Focus Mostre intitolato "Il lungo addio. Storie di italiani emigrati nel mondo" con la curatrice e <em>photo editor</em> della mostra realizzata da iO Donna, Renata Ferri e Gian Antonio Stella, giornalista del Corriera della Sera.&nbsp;<a href="https://www.exibart.com/fotografia/mia-photo-fair-milano-2020/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Exibart.com</em></a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 18 Feb 2020 03:16:16 +0100</pubDate>
                        <title>The Recorder Player from Sheikh Jarrah&lt;br&gt;Yael Bartana in conversazione con Chiara Dall’Olio e Gabi Scardi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-recorder-player-from-sheikh-jarrahyael-bartana-in-conversazione-con-chiara-dallolio-e-gabi-scardi</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.nctm.it/eventi/arte/incontro-con-yael-bartana-the-recorder-player-from-sheikh-jarrah" target="_blank" rel="noreferrer noopener">26 febbraio, h 18.30</a>Il programma di <em>nctm e l’arte</em> prosegue con l’incontro con <strong>Yael Bartana</strong>.Nazionalismo, guerra, spinte identitarie, ma anche la capacità di dissentire e la discrepanza tra un immaginario artificialmente costruito e una realtà distopica, sono i temi centrali dell’artista israeliana Yael Bartana; che da sempre con il proprio lavoro evidenzia la tendenza dell’essere umano a mettere in campo ritualità complesse.Molte delle sue opere fanno riferimento alla realtà del suo paese. E’ da qui che Bartana trae metafore capaci di contribuire alla comprensione delle dinamiche ideologiche e politiche sottese a ogni comportamento individuale e collettivo. In queste opere l’artista esplora diverse situazioni e caratteristiche della società israeliana attuale, facendo emergere il vissuto, il sentire, il carico di memoria e le complesse modalità intervenute nella costruzione dell’identità nazionale.Utilizzando video, fotografie e installazioni, Bartana invita a una riflessione sulle contraddizioni profonde di una realtà non facile da mettere in discussione in quanto condizionata dalle tensioni sempre presenti.Durante l’evento nello Studio sarà possibile vedere, oltre alle opere della collezione <em>nctm e l’arte</em>, un nucleo di opere di Bartana.Il ciclo di incontri di <em>nctm e l’arte</em> nel biennio in corso è dedicato a come lo sguardo degli artisti possa fornire chiavi di lettura rispetto all’ampio tema della giustizia, che si tratti di una prospettiva globale o di una migliore comprensione di situazioni specifiche.nctm e l’arte è un progetto indipendente di supporto all’arte del presente, attivato da Nctm Studio Legale nel 2011, a cura di <strong>Gabi Scardi.</strong></p><h2>L’opera di Bartana</h2>A partire dai primi video, come<em> Profile,</em> 2000,<em> Trembling time</em>, 2001, <em>Wild Seeds</em>, 2005, fino alla monumentale trilogia <em>And Europe Will Be Stunned</em> del 2007–2011 con cui l’artista ha rappresentato la Polonia alla 54’ Biennale d’Arte di Venezia, e alle opere successive come <em>True Finn</em>, 2014, Bartana si interessa alle cerimonie e ai rituali sociali, reinterpretandoli per evidenziarne il ruolo nella definizione di una comunità.In molti casi le opere stesse risultano essere modellate sull’estetica del rito. <em>And Europe Will Be Stunned</em> ne è un esempio: l’opera riguarda il “Jewish Renaissance Movement in Poland (JRMiP)”, un movimento politico utopico idealmente volto dall’artista a riportare in Polonia gli oltre tre milioni di ebrei originari del paese.Pur adottando strumenti linguistici diversi, l’artista tende in genere a partire da modalità vicine alla documentazione diretta. È il caso di <em>The Recorder Player from Sheikh Jarrah</em>, 2010. Il video è ambientato in un’area di Gerusalemme a prevalente popolazione palestinese, in procinto di essere evacuata. La giovane protagonista, che sembra partecipare a una manifestazione di protesta, suona un flauto dolce davanti a uno schieramento di agenti della polizia israeliana, finché non riesce a infrangere il muro di sbarramento. L’opera sottende l’idea che l’arte possa contribuire alla lotta per un mondo più giusto, riuscendo a fare breccia laddove altri sistemi hanno fallito.Diversa un’opera come<em> Tashlikh / Cast off,</em> 2017, in cui, sulla scorta di un’antica tradizione ebraica, Bartana mette in scena la straniante discesa verso il basso di oggetti appartenuti a individui sopravvissuti alla violenza collettiva di alcuni dei momenti che hanno segnato il Novecento.In <em>Pardes,</em> 2014, l’artista mette in scena un percorso di ricerca nella natura, attuato da individui desiderosi di raggiungere una comprensione della realtà profonda e omnicomprensiva.In altre opere l’artista abbandona video e fotografia a favore di strumenti espressivi diversi. Per esempio in <em>Trembling Times</em>, 2017, già titolo di un video in cui documentava il minuto di silenzio osservato in Israele in occasione del Giorno della Memoria, Bartana adotta il neon per realizzare un’installazione di grandi dimensioni e di forte impatto.Si ringrazia la Galleria Raffaella Cortese.&nbsp;<strong>Bio</strong>Yael Bartana (Kfar Yehezkel, Israele, 1970) vive e lavora fra Berlino, Tel Aviv e Amsterdam.Ha studiato all’Academy of Arts and Design di Gerusalemme (1992-1996), alla School of Visual Arts di New York (1999) e alla Rijksakademie di Amsterdam (2000-2001).Ha ottenuto un riconoscimento a livello internazionale grazie alla partecipazione a numerose manifestazioni fra cui Manifesta 4 (2002), la 9° Biennale di Istanbul (2005), la Biennale di San Paolo in Brasile (2006, 2010, 2015), Documenta 12 a Kassel (2007) la 54°Biennale di Venezia (2011) dove ha rappresentato la Polonia e la 7° Biennale di Berlino (2012).Fra le sue principali mostre personali quelle al Musée Cantonal des Beaux-Arts di Losanna (2017), al Banff Center di Alberta e al Philadelphia Museum of Art (2016), allo Stedelijk Museum di Amsterdam (2014), al Secession di Vienna (2012), al Moderna Museet di Malmö (2010), al MoMA PS1 di New York (2008), e al Kunstverein di Hamburg (2006).Attualmente in corso la mostra YAEL BARTANA. CAST OFF, FMAV Galleria CivicaPalazzo Santa Margherita, Modena.Ha partecipato inoltre a numerose mostre collettive, tra cui The Body Extended Sculpture and Prosthetic, Henry Moore Institute, Leeds (2016), <em>Vision of Place: Complex Geographies in Contemporary Israeli Art,</em> Towson University, Maryland e Rutgers University, New Jersey (2015-2016), <em>La Disparition des lucioles</em>, Collection Lambert, Avignone (2014), <em>Recent Video from Israel,</em> Tate Modern, Londra (2010), <em>Acting Out: Social Experiments in Video</em>, ICA, Boston (2009) e <em>The Anxious: Five Artists Under the Pressure of War</em>, Centre Pompidou, Parigi (2008).]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 13 Feb 2020 02:37:07 +0100</pubDate>
                        <title>Hotel, sarà un anno quieto. I rimbalzi nel 2021, tra cessioni e nuovi &lt;i&gt;asset&lt;/i&gt;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/hotel-sara-un-anno-quieto-i-rimbalzi-nel-2021-tra-cessioni-e-nuovi-asset</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h5>Il 2020 sarà un anno di consolidamento per gli investimenti alberghieri in Italia, con un volume di transazioni atteso intorno ai 2-2,5 miliardi di euro. Dall'anno prossimo inizieranno le vendite di alcuni soggetti del <em>private equity</em> e sul mercato nuovi portafogli</h5><em>di Adriano Lovera</em>&nbsp;Il 2020 sarà un anno di consolidamento per gli investimenti alberghieri in Italia, con un volume di transazioni atteso intorno ai 2-2,5 miliardi di euro, rispetto al record di 3,3 miliardi del 2019. Ma già nel 2021 è pronto un rimbalzo, per l'effetto combinato di alcuni elementi: liquidazione di <em>asset</em> e arrivo sul mercato di nuovi portafogli. Se ne è parlato ieri nel corso di un convegno sul settore organizzato a Milano dallo studio legale <strong>Nctm</strong>. «Già nel 2020 - ha detto Marco Zalamena, <em>head of hospitality</em> di EY - assisteremo al passaggio di alcuni portafogli di ampie dimensioni e di singoli <em>asset</em> sopra i 50 milioni di euro. Ma è soprattutto dal 2021 che alcuni soggetti del <em>private equity</em>, che avevano acquistato alcuni anni prima, inizieranno a rivendere seguendo l'esempio di Varde Partners, che nel 2016 aveva preso gli immobili Boscolo Hotels e ora ha perfezionato la cessione a Covivio». «Tra i portafogli che stanno per trovare un acquirente - ha affermato Domenico Basanisi, <em>head of investment property</em> di Cbre Hotels Italy - ci sono quello di Invitalia, che vale circa 140 milioni, poi il multi asset di Enpam, da 1 miliardo».<strong>Chi saranno i protagonisti delle operazioni?</strong>La palla è sempre in mano per lo più a soggetti stranieri, seguendo un <em>trend</em> che riguarda tutta Europa, non solo l'Italia. «Il 48% degli investimenti alberghieri in Europa è extra continentale - suggerisce Roberto Galano, <em>executive vice president</em> di Jones Lang LaSalle - e questa quota è destinata ad aumentare. Per il 70% a muoversi sono soggetti istituzionali e del <em>private equity</em>, una quota interessante è appannaggio di fondi sovrani e Hnwi (<em>High net worth individual</em>) mentre una classe ormai scomparsa è quella degli operatori che acquisiscono direttamente l'immobile». Due questioni sono sul tappeto: l'oggetto giusto da mettere nel mirino e il rendimento.<strong>L'oggetto giusto </strong>Sul primo punto, la preferenza va sempre a portafogli di medio-grandi dimensioni o su hotel iconici di fascia alta, in località "sicure". Insomma, i <em>trophy asset</em>. Ma senz'altro, se non nel 2020 in un futuro prossimo, si andrà verso una diversificazione che finirà per abbracciare l'extra alberghiero, l'utilizzo misto, o perché no, la piccola dimensione. Ad esempio, lo <em>short rent</em> di lusso. «Noi a Roma abbiamo aperto una <em>service apartment house</em> in piazza di Spagna, appena 5 appartamenti, ma su un filone molto promettente - conferma Maurizio Saccani, director of operations di Rocco Forte Hotel -. E bisognerebbe convincere gli investitori a sganciarsi dalla ricerca rigida di operazioni sopra le 100 camere, rare in Italia. Il Sud, pensiamo alla Puglia, sono piene di opportunità, come masserie da riconvertire sulla fascia alta, che possono dare grandi margini, ovviamente con un cambio di gestione e di mentalità». Restando al segmento prettamente turistico, faranno più fatica i resort, benché oggetto di interesse di alcune operazioni importanti. «Sono interessanti quelli inseriti in portafogli e in location primarie - ha affermato Dario Leone, <em>head of hospitality Italy</em> di Cushman &amp; Wakefield - ma vista la stagionalità cui sono soggetti scontano comunque qualche decimale in termini di rendimento rispetto ad altre soluzioni». Quanto ai rendimenti, nella media l'alberghiero regala un 4%-5% e presenta un premio di 50-100 punti base sulla classe "uffici".Ma le incertezze non mancano, così come le opinioni opposte. «Ragionare del 5% è riduttivo - ha sottolineato Giampiero Schiavo, amministratore delegato di Castello sgr -. Gli investitori che si muovono secondo una logica precisa, quella opportunistica, considerano almeno la doppia cifra». E le opportunità non mancano. «Per esempio - ha aggiunto Schiavo - i villaggi vacanze, che in Francia hanno avuto un grande sviluppo grazie all'innalzamento della professionalità e qualità della gestione».Frena invece Giorgio Ribaudo, professore all’Università di Bologna, esperto di <em>revenue management</em> turistico: «Un conto sono gli annunci e le medie statistiche, altro sono i conti economici messi nero su bianco e visibili dai bilanci. I 3 miliardi investiti nel 2019, con un rendimento atteso del 5%, ora sono da dimostrare. L’Italia è fatta da una moltitudine di destinazioni, soggette a stagionalità e volatilità diverse. Inoltre la maggior parte delle operazioni è composta da riconversioni». E, conclude Robaudo, «su queste, al contrario di quanto avviene quando si costruisce dal nuovo, è più complicato fare previsioni certe. Di sicuro, nello scenario attuale le grandi catene alberghiere stanno rispettando le previsioni e c’è una fetta di piccoli <em>white label</em> che cresce bene».&nbsp;<a href="https://www.ilsole24ore.com/art/hotel-sara-anno-quieto-rimbalzi-2021-cessioni-e-nuovi-asset-AC4LejIB?refresh_ce=1" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Ilsole24ore.com</em></a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 10 Feb 2020 09:51:57 +0100</pubDate>
                        <title>Brexit: accordo di recesso tra Regno Unito e UE ed effetti sull’attività in Italia delle imprese di assicurazione del Regno Unito</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/brexit-accordo-di-recesso-tra-regno-unito-e-ue-ed-effetti-sullattivita-in-italia-delle-imprese-di-assicurazione-del-regno-unito</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In data 1° febbraio 2020, è divenuto efficace l’<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12020W/TXT&amp;from=IT" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Accordo di Recesso</a> dall’UE sottoscritto tra il Regno Unito e l’Unione Europea.L’Accordo di Recesso prevede un periodo di transizione durante il quale al Regno Unito continuerà ad applicarsi la normativa europea (come se fosse uno Stato membro), che scadrà il 31 dicembre 2020.Il periodo di transizione potrà essere prorogato in caso di accordo tra Regno Unito e Unione Europea.Con la dichiarazione politica contestuale all’accordo di recesso, Regno Unito e Unione europea hanno dichiarato l’intenzione di concludere intese in materia di scambio di servizi e investimenti nel settore dei servizi, compresi quelli finanziari, e che si fondino sugli accordi di libero scambio dell’Unione. A tal fine nella dichiarazione politica si prevede anche l’intenzione delle due parti di avviare il processo formale di negoziazione di questi accordi il prima possibile dopo il recesso del Regno Unito dall’Unione, affinché gli stessi possano entrare in vigore entro la fine del 2020.Al termine del periodo di transizione, se le parti non dovessero aver raggiunto un accordo in materia di regolamentazione transnazionale dei servizi di assicurazione, le imprese assicurative del Regno Unito verranno considerate imprese di stato terzo (e non potranno più avvalersi del diritto di operare in Italia in libera prestazione di servizi o in regime di libertà di stabilimento).Si segnala infine che, come anche chiarito dal Ministero dell’Economia con <a href="https://www.ivass.it/consumatori/azioni-tutela/brexit/documenti/comunicato_0019.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">comunicato del 31 gennaio 2020</a>, la ratifica dell’Accordo di Recesso rende inapplicabili le disposizioni del <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/03/25/19G00032/sg" target="_blank" rel="noreferrer noopener">d.l. n. 22 del 25 marzo 2019</a>, con cui il Governo aveva stabilito le misure applicabili alle imprese di assicurazione per il caso in cui il recesso del Regno Unito dall’Unione Europea fosse avvenuto senza accordo.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:a.perotto@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Anthony Perotto</a>, <a href="mailto:g.foglia@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Guido Foglia</a>, <a href="mailto:m.zucca@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Michele Zucca</a> o <a href="mailto:m.marabini@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Matteo Marabini</a>.</em>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 10 Feb 2020 06:38:55 +0100</pubDate>
                        <title>Adempimenti necessari per la validità delle notifiche a soggetti temporaneamente irreperibili - Irreperibilità assoluta e relativa nella notificazione degli atti impositivi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/adempimenti-necessari-per-la-validita-delle-notifiche-a-soggetti-temporaneamente-irreperibili-irreperibilita-assoluta-e-relativa-nella-notificazione-degli-atti-impositivi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Abstract</strong></span>La sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo n. 957/2019 offre lo spunto per rimarcare l’esigenza di operare una rigorosa distinzione tra le ipotesi di irreperibilità c.d. assoluta e le ipotesi di irreperibilità c.d. relativa in sede di notifica degli atti impositivi. La corretta individuazione del confine tra le due fattispecie - spesso inopinatamente assimilate nella prassi degli agenti notificatori - risulta essenziale ai fini della legittimità della notifica - e, dunque, della produzione degli effetti giuridici dell’atto notificando - attesa la diversità degli adempimenti all’uopo imposti dalla normativa di riferimento.&nbsp;Clicca <a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2020/02/Dottrina.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a> per scaricare l’articolo completo in PDF.&nbsp;<em>Pubblicato originariamente su GT - Rivista di Giurisprudenza Tributaria (IPSOA) a firma di <a href="mailto:a.menaguale@advant-nctm.com">Amedeo Menaguale</a> e <a href="mailto:s.eusepi@advant-nctm.com">Sarah Eusepi</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 10 Feb 2020 03:06:29 +0100</pubDate>
                        <title>Il saluto di Soro</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-saluto-di-soro</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h4><strong>La stanza dei bottoni protagonisti &amp; interpreti</strong></h4><h6>Da Paola Severino a Federico Imbert e Attilio Fontana: chi c'era alla presentazione del club dell'ex capo della segreteria tecnica di Pier Carlo Padoan. Duelli a distanza tra Bonomi e Pasini. L'eredità del Garante della Privacy</h6><em>di Carlo Cinelli e Federico De Rosa</em>Madamine di governo. Governance Consulting, la società specializzata in modelli e strumenti di governo d'impresa diretta da Giovanni Mantica , chiama Patrizia Ghiazza come <em>Director</em> e consigliere d'amministrazione. Ghiazza è una delle «madamine» della «storica» manifestazione per il Sì Tav del novembre '18 a Torino, un anno dopo impegnate in una difficile interlocuzione con le sardine su strategie «entriste». Ora si occuperà di un progetto, Leading Women Advisory, per supportare le donne nei ruoli di carriera e di governo. Ghiazza ha un lungo curriculum da «cacciatrice di teste» (Eurosearch Consultants) dopo aver iniziato la carriera nel 1991 nel gruppo San Paolo.<em>Donne al vertice </em>Ancora <em>leadership</em> femminile per prossimi grandi appuntamenti. In vista dei Campionati Mondiali di sci del '21 e delle Olimpiadi del '26 il Soroptimist club di Cortina, presieduto da Elisabetta Fontana , ospita sabato prossimo quattro esponenti di altrettanti settori cruciali: tecnologia, finanza, terzo settore, arte. Al tavolo Domitilla Benigni dg di Elettronica e founding member della Fondazione Women4Cyber, Cristina Finocchi Mahne consigliere di amministrazione di società quotate e co-presidente Italia WCD Foundation, Anna Maria Tarantola presidente della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontefice e della onlus Per Milano, Karole P.B. Vail direttrice della collezione Peggy Guggenheim. All'appuntamento è atteso anche Mario Nava , direttore della Commissione Ue già presidente Consob.<em>Le reti di GPB </em>Gatti Pavesi Bianchi prosegue nel processo di crescita con l'ingresso di una nuova partner Valentina Canalini , affidandole il dipartimento «Reti, Energia e Infrastrutture», coadiuvata dalla senior associate Sofia Gentiloni Silveri , nipote di Paolo, oggi commissario Ue . Canalini proviene dallo studio Gianni Origoni Grippo Cappelli &amp; Partners ed è specializzata nei settori dell'energia, dei trasporti e delle infrastrutture, sia nell'ambito di operazioni corporate/M&amp;A che di project financing. Stefano Valerio , managing partner della law firm, ha sottolineato «la strategia di crescita dello studio con talenti di grande qualità nei settori di riferimento» di Gatti Pavesi Bianchi, che ha ormai oltre 100 professionisti a studio.<em>Il saluto di Soro</em>A ridosso delle scelte parlamentari che dovrebbero indicare il suo successore (martedì 18 febbraio, ma se ne parla da otto mesi) e subito dopo aver usato la clava sulle compagnie telefoniche, <strong>Antonello Soro</strong>, Garante della Privacy, presenta la sua ultima fatica. È un volume, prefazione di Giuliano Amato , dedicato a «<strong>Democrazia e potere dei dati. Libertà, algoritmi, umanesimo digitale</strong>» (Baldini+Castoldi). Se il digitale minaccia la democrazia lo diranno venerdì nella sede milanese di<strong> Nctm</strong> l'ex Procuratore di Torino, Armando Spataro, Oreste Pollicino, ordinario di diritto costituzionale alla Bocconi, e l'avvocato Laura Logli, a colloquio con l'autore.<em>Minima Moralia</em>Meditazioni della vita offesa di «sardine» un po' particolari. Alla Fondazione Catella si è appena tenuta la seduta inaugurale dell'associazione M&amp;M Minima Moralia, primo evento pubblico di un club per la rigenerazione urbana e civica nato da un'idea di Fabrizio Pagani . All'incontro hanno partecipato tra gli altri Paola Severino , Pier Carlo Padoan , Enrico Marchi , Federico Imbert , Manfredi Catella , Attilio Fontana , Stefania Bariatti e Monica Maggioni, quasi tutti già soci del club. Pagani è oggi capo globale delle strategie di Muzinich&amp;Co e in passato è stato consigliere, in via XX Settembre, dei governi Letta, Renzi e Gentiloni. Incarichi durante i quali è stato responsabile di politiche di bilancio, riforme bancarie e dei mercati dei capitali, privatizzazioni ed attrazioni di capitali privati ed esteri. Oggi l'ambizione del civil servant trasformatosi in banker è mettere a punto una rete civica che copre appartenenze politiche e aree di competenza assai ampie e diverse sul modello, fa sapere, de Le Siècle francese, costituito alla fine della Seconda Guerra Mondiale come club trasversale e poi diventato spazio bipartisan di confronto delle élite d'Oltralpe.<em>Industria, sfida o dialogo</em>Duelli e prove d'ingaggio a distanza tra candidati alla successione di Vincenzo Boccia per la stagione del ricambio in Viale dell'Astronomia. Il presidente di Feralpi e degli industriali bresciani Giuseppe Pasini ha appena annunciato che la stagnazione ha preso in pieno il cuore dell'industria lombarda segnando una «variazione 0» sull'anno precedente della produzione, con tanto di scivolata nell'ultimo trimestre dello scorso anno, risultato negativo per la manifattura e l'artigianato. L'altro sfidante - la terza in lizza per Confindustria è la piemontese Licia Mattioli - ha intanto invitato al tavolo per mercoledì il ministro dello Sviluppo, Stefano Patuanelli . Si vedrà se Carlo Bonomi ha in mente la sfida o il dialogo con il governo giallo-rosso davanti alla platea degli industriali aderenti a Assolombarda.&nbsp;<em>Tratto da L'Economia - Corriere della Sera</em>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 10 Feb 2020 02:15:26 +0100</pubDate>
                        <title>Coronavirus: ripresa delle Attività Produttive</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/coronavirus-ripresa-delle-attivita-produttive</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>di Carlo Geremia</em><span style="text-decoration: underline;">Provvedimenti a Sostegno dei Lavoratori e delle Imprese</span>Mentre le attività produttive e commerciali si apprestano a riprendere gradualmente (in alcune città (Pechino, Shanghai, Shenzhen) e provincie alle aziende è consentito riprendere le attività produttive a partire dal 10 febbraio, in altre dal 17 febbraio, in altre in data ancora da definirsi (Hubei, Tianjin)), autorità centrali e governi locali hanno già da giorni adottato vari regolamenti e direttive per cercare di garantire una ripresa in sicurezza e arginare l'impatto economico dell'emergenza coronavirus. Qui di seguito alcune delle principali politiche emerse (quello che segue è un riassunto di mero carattere indicativo, l'esecuzione delle politiche in oggetto andrà verificata e discussa caso per caso con le autorità locali).<span style="text-decoration: underline;">Provvedimenti in materia di lavoro </span>La finalità di questi provvedimenti è quella di ridurre - nella misura possibile - l'impatto dell'emergenza coronavirus sulla stabilità del rapporto di lavoro e sul trattamento economico dei dipendenti garantendo, in caso di protrarsi della crisi, quanto meno i minimi salariali (queste misure, come vedremo qui di seguito, si accompagnano a misure di sostegno finanziario per le imprese, soprattutto le piccole e medie imprese):</p><ul> <li>la diffusione del virus, il contagio, l'isolamento in presenza di sintomi del contagio, l'isolamento preventivo, oppure l'impossibilità di raggiungere il posto di lavoro per le restrizioni adottate, per motivi sanitari, allo spostamento delle persone non possono rappresentare valide cause di licenziamento (<a href="http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/dongtaixinwen/buneiyaowen/202001/t20200127_357746.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">comunicazione da parte del Ministero delle Risorse Umane e della Previdenza sociale del 24 gennaio 2020</a>). Questa previsione è dettata espressamente in deroga agli articoli 40 (cause di licenziamento attinenti a motivi soggettivi come, ad esempio, malattia non qualificabile come malattia professionale) e all'articolo 41 (licenziamenti collettivi per motivi economici) della legge sui contratti di lavoro. Il lavoratore ha diritto a continuare a percepire la retribuzione. La durata del contratto di lavoro, se in scadenza, si protrarrà fino alla conclusione della malattia, dell'isolamento oppure fino alla revoca dei provvedimenti di emergenza adottati dal governo;</li> <li>percezione del salario, come da contratto, durante l'estensione del periodo di ferie per il capodanno cinese;</li> <li>qualora l'azienda si trovi in difficoltà finanziarie a causa dell'emergenza coronavirus, l'azienda ed il dipendente potranno concordare modifiche all'orario di lavoro, alle mansioni, ed al trattamento retributivo, sempre comunque garantendo il salario minimo di legge. In caso di sospensione delle attività produttive, il dipendente percepirà, per il mese in cui è iniziata la sospensione, la retribuzione come da contratto, poi utilizzerà le ferie retribuite ed, infine, qualora la sospensione delle attività produttive dovesse ancora protrarsi, il salario minimo previsto nel luogo dove è registrata la società/datore di lavoro. Questo riduzione del salario per difficoltà dell'azienda e sospensione della produzione appare applicabile anche, quanto meno, ai dipendenti in isolamento preventivo nonché a quelli che non possano raggiungere il posto di lavoro a causa di restrizioni agli spostamenti.</li></ul><p>L'impossibilità per molti lavoratori, rientrati nei luoghi di origine per le festività del capodanno cinese, di raggiungere nuovamente il posto di lavoro sarà, per alcuni giorni ancora, piuttosto concreta sia per le restrizioni a lasciare le località di origine sia per le restrizioni a entrare nelle località dove si trovano le fabbriche. Risulta, ad esempio, che, ad oggi, a Suzhou/Kunshan non sia consentito l'ingresso di persone o mezzi provenienti dalle seguenti provincie: Hubei (la provincia di cui capoluogo è Wuhan), Zhejiang, Anhui, Hunan, Henan, Jiangxi, e Guangdong.<span style="text-decoration: underline;">Condizioni per la ripresa delle attività produttive </span>La ripresa delle attività produttive non solo non può avvenire prima della data indicata ma è anche soggetta, a seconda dei casi, a preventiva comunicazione oppure approvazione da parte delle autorità locali nonché l'adozione di determinate misure preventive (alcuni regolamenti locali prevedono che la ripresa delle attività produttive per le piccole e medie imprese sia solo soggetta all'obbligo di comunicazione):</p><ul> <li>Disponibilità di strumenti di protezione: ciascuna azienda dovrà disporre di scorte sufficienti (per almeno tre giorni) di mascherine protettive, guanti, liquido disinfettante, termometri, etc. per l'utilizzo da parte dei lavoratori;</li> <li>Gestione: misure dovranno essere adottate per evitare assembramenti dei lavoratori in luoghi come mense, etc..; bisognerà misurare all'ingresso la temperatura corporea dei lavoratori, assicurarsi che adottino le misure di prevenzione, come indossare la mascherina. Va notato che la responsabilità della "gestione" dei lavoratori, diretta a prevenire la diffusione del contagio, è estesa anche alle attività successive all'orario di lavoro. Sarà pertanto responsabilità del datore di lavoro assicurarsi che l'isolamento, quando prescritto, dei dipendenti venga attuato anche negli alloggi a questi assegnati o da questi occupati;</li> <li>Isolamento: misure di isolamento (14 giorni) dovranno essere adottate per lavoratori che provengano dalla provincia del Hubei (o, a seconda dei casi, anche da altre provincie particolarmente colpite dall'emergenza coronavirus) oppure presentino sintomi come febbre o tosse.</li></ul><p>La responsabilità per l'adozione delle misure di cui sopra è del "responsabile dell'impresa", ossia del rappresentante legale e - aggiungerei - del responsabile della sicurezza sul lavoro, se persona diversa dal rappresentante legale.La mancata adozione delle misure di cui sopra comporta, in prima istanza, il diniego dell'autorizzazione a riprendere le attività produttive e, in caso di violazione, sanzioni amministrative (multe, arresto, sospensione della <em>business license</em>) e, ne casi più gravi, penali (reclusione).<span style="text-decoration: underline;">Misure a supporto delle aziende </span>Contestualmente, le autorità centrali e locali hanno adottato una molteplicità di misure per ridurre la pressione finanziaria a carico delle aziende durante questa emergenza, in particolare a favore di quelle società che non adottino piani di riduzione del personale. Le misure hanno carattere di direttive di tipo politico e quindi ciascuna azienda dovrà presentare le necessarie istanze e discuterne l'attuazione con, a seconda dei casi, le autorità locali competenti, gli istituti finanziari, oppure il proprietario dell'immobile. Tra le misure si annoverano:</p><ul> <li>varie misure dirette ad assicurare l'accesso a finanziamenti bancari da parte soprattutto delle piccole e medie imprese impedendo, per esempio, la revoca di linee di credito, la restituzione anticipata di finanziamenti, l'incremento degli interessi sul finanziamento oppure garantendo dilazioni nel pagamento di interessi (le banche destinatarie di queste direttive sono in particolare le grandi banche statali);</li> <li>l'esenzione del canone di affitto, relativamente - intanto - ai mesi di febbraio e marzo 2020, per gli stabilimenti di proprietà di società statali e, qualora l'immobile sia di proprietà privata, il suggerimento alla proprietà di garantire dei periodi esenti da canone oppure a canone ridotto;</li> <li>in caso di stabilimenti di proprietà, esenzione dal pagamento delle tasse sull'uso del terreno;</li> <li>dilazione, su istanza, delle scadenze per la presentazione delle dichiarazioni fiscali e, fino ad un massimo di tre mesi, per il pagamento delle tasse;</li> <li>per le società che non riducono il personale, restituzione del 50% dei contributi previdenziali per la disoccupazione corrisposti dal datore di lavoro e dai dipendenti nel 2019;</li> <li>dilazione, su istanza, del pagamento dei contributi previdenziali per un periodo massimo di tre mesi (rimanendo impregiudicati i diritti dei dipendenti durante tale periodo).</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Aspetti contrattuali (forza maggiore)</span>Le aziende le cui attività produttive siano state colpite dall'emergenza coronavirus possono presentare domanda agli uffici locali del CCPIT (<em>China Council for the Promotion of International Trade</em>) per ottenere un certificato attestante la forza maggiore ("不可抗力证明书"). L'utilità di questo certificato è evitare per aziende esportatrici la responsabilità per il pagamento di penali o risarcimento dei danni in caso di mancata consegna oppure ritardo nella consegna. I provvedimenti delle autorità locali che autorizzano la ripresa delle attività produttive, nonché eventuali successive certificazioni da parte di enti pubblici oppure privati attestanti l'adozione di misure dirette a prevenire la diffusione del virus tra i dipendenti potranno anche essere utili per contestare la risoluzione unilaterale di forniture da parte di clienti connesse alla diffusione del virus.&nbsp;<a href="https://www.vivishanghai.com/coronavirus-ripresa-delle-attivita-produttive/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Vivishanghai.com</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 07 Feb 2020 03:50:28 +0100</pubDate>
                        <title>Assegnati per la prima volta i premi ai migliori avvocati e studi legali d&#039;Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/assegnati-per-la-prima-volta-i-premi-ai-migliori-avvocati-e-studi-legali-ditalia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>di Vincenzo Mendaia</em>Sono oltre 250 gli avvocati intervenuti mercoledì sera a Milano all'Hotel Principe di Savoia per la cerimonia di consegna degli Award ai Migliori Avvocati e ai Migliori Studi Legali, che si è svolta durante un gala <em>dinner</em> cui hanno partecipato nomi di primario rilievo della professione forense. Gli Award sono rappresentati da una scultura che è stata realizzata per quest'occasione da Giuseppe Tirelli, che simboleggia un avvocato che si prepara al futuro, e sono il frutto di una classifica elaborata da MF-Milano Finanza in collaborazione con la società specializzata Pbv Monitor, con i criteri del data science nell'area legale applicati a un database riguardante oltre 3 mila Studi e Avvocati d'affari italiani. «Questo mondo degli Award a nostro avviso aveva bisogno di un intervento più solido in termini di scelta della qualità», ha detto Paolo Panerai, ad e vicepresidente di Class Editori durante il suo intervento di presentazione della serata. «Per questo abbiamo deciso di realizzare quest'iniziativa, avendo peraltro una storia di relazioni con gli avvocati, visti i giornali che editiamo. L'obiettivo, così come facciamo da anni con le performance dei gestori o i bilanci delle società quotate, è quello di riclassificare con criteri quantitativi l'attività dei protagonisti delle 30 practice di cui si compone la professione degli studi legali e degli avvocati d'affari», ha continuato Panerai, spiegando come gli award siano parte di un evento multimediale che ha preso il via sempre nel pomeriggio di mercoledì con il convegno «Il futuro della professione Legale in Italia e nel mondo».L'evento è stato organizzato da MF-Milano Finanza e Class Cnbc in collegamento con la Legal Week di New York e si è svolto nel Salone d'Onore della Triennale di Milano, con oltre 240 professionisti (giuristi, avvocati e general counsel delle principali società italiane) riuniti per comprendere come stia evolvendo il loro lavoro e come affrontare i temi legati alle nuove esigenze dei clienti, il modificato rapporto con i committenti, i vantaggi e i rischi connessi con le nuove tecnologie, fra cui <em>big data</em>, giustizia predittiva, <em>privacy</em> e intercettazioni; le opportunità e i vincoli legati all'irrompere della sostenibilità aziendale; i nuovi <em>know how</em> connessi con le sfide della rivoluzione tecnologica, dalla formazione alle specializzazioni forensi.Fra gli interventi, oltre al saluto del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, Antonio Catricalà (presidente Aeroporti di Roma, già presidente Autorità garante della concorrenza e del mercato), Giovanni Pitruzzella (Avvocato Generale in Corte di Giustizia dell'Unione Europea) e Giulio Tremonti (presidente Aspen Institute). Panerai ha ricordato come Tremonti abbia evidenziato, tra l'altro, «la questione del conflitto di interessi che esiste nelle <em>big four</em>, dove si creano attività che non sono compatibili col lavoro di avvocati». Durante la serata di gala è stata trasmessa anche una sintesi di quanto sta accadendo a New York, dove è contemporaneamente in corso la Legal Week, l'evento americano punto di riferimento per le law firm. «Diversificazione dei servizi offerti, approccio multidisciplinare che mette al centro i clienti, obiettivi di sviluppo nel lungo termine e apertura al cambiamento, con un occhio di riguardo a quello connesso con le nuove tecnologie sono le caratteristiche auspicabili per uno studio di successo in un mercato quale quello americano, dove si inizia a sentire l'avanzante concorrenza delle big four», ha detto Stefania Spatti di Class Cnbc, presente alla manifestazione di New York.La graduatoria dei migliori professionisti e studi per le 30 practice sarà contenuta in un LibroMagazine (I migliori avvocati e i migliori studi legali) di 400 pagine, disponibile in edizione cartacea e digitale, che riporterà anche la directory dei principali 3 mila avvocati e 1.000 studi legali. I vincitori saranno protagonisti di Affari Legali, una trasmissione di Class Cnbc in onda a partire dalla settimana prossima, il martedì, mercoledì e giovedì, dedicata al mondo dei corporate lawyer, con le interviste ai protagonisti e gli approfondimenti sulle tematiche della professione legale.Tra i premiati: <strong>Nctm</strong>, migliore studio <em>M&amp;A Small Cap</em> e <em>Commercial Law</em>; <strong>Alberto Torrazza</strong>, miglior avvocato Transport Law.&nbsp;<em>Tratto da MF</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 06 Feb 2020 03:39:08 +0100</pubDate>
                        <title>Parlano i &lt;i&gt;general counsel&lt;/i&gt;, ecco cosa chiediamo alle &lt;i&gt;law firm&lt;/i&gt;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/parlano-i-general-counsel-ecco-cosa-chiediamo-alle-law-firm</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>di Michele Damiani</em>La giustizia predittiva permetterà di ridurre il numero di contenziosi e di cause. Questo agendo sia a monte che a valle: a monte evitando che i casi inutili o poco importanti finiscano a giudizio; a valle andando a smaltire il magazzino dei procedimenti già attivati. E questo potrà valere per i tribunali ma anche per le imprese. Parola di Claudio Rorato, responsabile scientifico osservatorio professionisti e innovazione digitale del politecnico di Milano, intervenuto ieri al convegno sul futuro della professione legale nella tavola «Digitale legale. Vantaggi e rischi: <em>big data</em>, giustizia predittiva, <em>privacy</em> e intercettazioni». «La giustizia predittiva permette di ridurre il lavoro umano meno utile», afferma Rorato, «andando a scremare quei procedimenti che non necessitano di un intervento umano perché semplici o ripetitivi. Una volta superato questo <em>step</em>, il procedimento acquisisce quindi una valenza tale da aver bisogno del fattore umano».Questo concetto può essere esteso anche alle imprese, almeno secondo l'opinione dei <em>general counsel</em> intervenuti nel <em>panel</em> «le nuove esigenze del cliente» (da Alitalia a Generali, passando per UniCredit, Telecom Italia ed Eni): l'elevato numero di contenziosi che queste aziende ricevono non permette un'analisi empirica di livello, o almeno la sua realizzazione implicherebbe un massivo impegno di tempo. Grazie alle nuove tecnologie, l'analisi empirica sarà molto più veloce e, quindi, sarà possibile per le aziende classificare le istanze dei clienti delusi, catalogarle e avere una visione di insieme che impatti anche sulle strategie aziendali. La logica è: se subisco moltissimi contenziosi su un singolo argomento, è probabile che su quel tema io abbia un problema e, quindi, imposto la mia strategia aziendale per risolverlo. Grazie alle nuove tecnologie, la classificazione sarà immediata e l'azienda potrà avere dei vantaggi dall'analisi dei procedimenti avviati contro di lei. Secondo i relatori, la tecnologia e la sua implementazione negli studi e negli uffici legali delle imprese porteranno a un nuovo rapporto con la clientela: in sostanza, le innovazioni tecnologiche in ambito forense sono per lo più indirizzate a svolgere lavori standard, ripetitivi, molto lunghi e con scarso valore aggiunto (come, ad esempio, la <em>due diligence</em>). L'eliminazione, o la riduzione, di queste attività permetterà agli avvocati di utilizzare il tempo risparmiato per migliorare il rapporto con l'utenza, in particolare aumentando la conoscenza della stessa presso lo studio: i clienti di oggi, infatti, hanno bisogno ancor più di prima di essere rassicurati e il vantaggio competitivo dei legali sarà sempre più legato alla fidelizzazione della clientela. Un processo, questo, spinto dalla rivoluzione tecnologica.I cambiamenti, quindi, riguarderanno sia l'implementazione di queste tecnologie sia un cambio di mentalità negli studi e negli uffici legali delle aziende. Questi ultimi, in particolare, dovranno confrontarsi con una nuova evoluzione della loro attività, che sarà legata a stretto filo con il <em>business</em> aziendale: «Dobbiamo riuscire sempre di più a dare un supporto alle attività di business», il commento di Stefano Speroni, <em>general counsel</em> di Eni. «Dobbiamo spiegare ai nostri stakeholder, interni ed esterni, perchè vengono messe in atto alcune misure, quali siano le differenze da una giurisdizione a un'altra. Il tutto per aumentare la trasparenza e migliorare le <em>performance</em> aziendali». «Secondo un sondaggio fatto su più di mille avvocati americani interni alle aziende», spiega Paolo Quiani di Alitalia, «l'80% di essi ha dichiarato di riportare le proprie posizioni direttamente al <em>ceo</em> e di essere responsabili anche della <em>compliance</em> aziendale. Aumentano i settori di nostro interesse e in un'ottica sempre più vicina ai vertici aziendali».&nbsp;<em>Tratto da MF</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 05 Feb 2020 03:05:31 +0100</pubDate>
                        <title>I confini della profilazione al tempo della 4P Medicine</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/i-confini-della-profilazione-al-tempo-della-4p-medicine</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h5>I nuovi strumenti tecnologici come app e Digital Therapeutics pongono questioni ineludibili circa la raccolta di dati sensibili provenienti dai pazienti. Tutti i possibili scenari suggeriscono maggiore attenzione da parte delle industrie <em>life sciences</em></h5>L'industria farmaceutica e medicale sta attraversando un significativo periodo di digitalizzazione. In questo contesto, l'individuo diventa ogni giorno più attivo - <em>empowered</em> - nella gestione della propria salute, attraverso la raccolta di informazioni in rete, la partecipazione a forum dedicati, l'utilizzo di dispositivi indossabili (cd. <em>wearable device</em>) e app tramite i quali lo stesso condivide moltissime informazioni con il proprio medico e con il web.Questo processo, con la conseguente disponibilità e accessibilità crescente di dati sanitari (sempre più precisi e accurati) relativi ai pazienti, ha portato a sua volta allo sviluppo di una nuova concezione della medicina, la cosiddetta P4 <em>medicine</em>, che racchiude nella sua definizione tutte le implicazioni e i vantaggi di questo nuovo approccio. La medicina, quindi, è sempre più "personalizzata" (ovvero basata sui dati clinici, genetici, microbiomici e ambientali della singola persona), "predittiva" (fondandosi sull'uso di strumenti diagnostici che elaborano previsioni su fattori di rischio), "preventiva" (incentrata sulla prevenzione della malattia prima che si verifichi o progredisca), e "partecipativa" (favorendo l'acquisizione di informazioni da parte della persona e l'adozione di scelte consapevoli).Nel corso degli ultimi anni, quindi, grazie allo sviluppo di nuovi strumenti - come i <em>digital therapeutics</em> ("terapie digitali"), <em>software</em> che coadiuvano o addirittura sostituiscono le terapie tradizionali, basati su algoritmi intelligenti capaci di influenzare il percorso di decisione clinica - è stato possibile intervenire prima della diagnosi della malattia e personalizzare le cure ottenendo esiti terapeutici più soddisfacenti, spostando quanto più possibile la fruizione dei servizi sanitari dalle strutture ospedaliere al domicilio di ciascun individuo. Tramite tali sistemi, inoltre, le imprese farmaceutiche sono venute a conoscenza di diverse informazioni relative ai pazienti, le quali sarebbero diversamente inaccessibili.In tale scenario, i dati personali, la loro sicurezza e il loro corretto utilizzo rivestono un ruolo di fondamentale importanza. Tuttavia, la tendenza è quella di percepire la tutela dei dati personali come una barriera significativa per lo sviluppo degli strumenti sopra menzionati i quali, pur presentando significativi vantaggi per gli individui, sono caratterizzati dai rischi connessi alla forte pervasività della raccolta delle informazioni e alla tracciabilità dei dati relativi alla salute degli individui. Pertanto, al fine di contenere tali rischi, occorre definire e comprendere il quadro normativo di riferimento e affrontare le principali implicazioni giuridiche in materia di dati personali, in modo tale da controllare, disciplinare e favorire l'utilizzo dei dati, anche al fine di ottenere risultati sempre più promettenti circa l'efficacia dei nuovi strumenti digitali.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Il Quadro Normativo</strong></span>Con riferimento ai profili regolatori, solo le terapie digitali sono state oggetto di specifica regolamentazione.In data 5 aprile 2017, più precisamente, è stato emanato il Regolamento (Ue) 745/2017 relativo ai dispositivi medici, che si applicherà a decorrere dal 26 maggio 2020. Il Regolamento abrogherà la direttiva 90/385/ Cee relativa ai dispositivi medici impiantabili attivi e la direttiva 93/42/ Cee concernente i dispositivi medici, rispettivamente attuate, in Italia, dal dlgs 50/92 e dal dlgs 46/97.Il Regolamento - che riprende la definizione di "dispositivo medico" di cui alla direttiva 93/42/Ce, come modificata dalla direttiva 2007/42/Ce - sarà applicabile, nello specifico, a qualunque strumento, apparecchio, <em>software</em>, materiale destinato dal fabbricante a essere impiegato per finalità diagnostiche o terapeutiche. Con il considerando 19, il Regolamento chiarisce che il <em>software</em> non destinato a essere impiegato per una o più delle destinazioni d'uso mediche indicate nella definizione di dispositivo medico, ma destinato a finalità generali o per fini associati allo stile di vita e al benessere non è un dispositivo medico.Ciò premesso, secondo l'attuale normativa, i dispositivi possono essere immessi in commercio o messi in servizio unicamente se sono rispettati i requisiti di cui al dlgs 46/97, compresi i "requisiti essenziali" di sicurezza e di efficacia che sia i dispositivi sia il loro sistema di produzione devono possedere.Ai fini della marcatura Ce e dell'immissione dei dispositivi medici in commercio, poi, il fabbricante dovrà ottenere - a seconda della classe di appartenenza del dispositivo stabilita dalla medesima normativa - la documentazione attestante la valutazione di conformità, che per alcune classi può richiedere l'intervento di un Organismo notificato. Il Regolamento ha innovato fortemente tale disciplina, modificando in modo sostanziale alcuni elementi chiave, quali la supervisione degli Organismi notificati, le procedure di valutazione della conformità, le indagini e la valutazione clinica, la vigilanza e la sorveglianza del mercato; sono state introdotte, inoltre, disposizioni a garanzia della trasparenza e della tracciabilità dei dispositivi medici, nonché l'istituzione di una banca dati europea dei dispositivi medici.Con riferimento alla normativa in materia di dati personali, invece, occorre far riferimento al Regolamento (Ue) 2016/679 ("Gdpr"), al dlgs 196/2003 ("Codice privacy") come modificato dal dlgs 101/2018 ("Decreto di Adeguamento" o "Decreto"), nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali ("Garante"), tra cui, in particolare, il provvedimento 55/2019 "Chiarimenti sull'applicazione della disciplina per il trattamento dei dati relativi alla salute in ambito sanitario".Nello specifico, il trattamento dei dati relativi alla salute - riconducibili alle "categorie particolari" di dati - è consentito in base ad alcune condizioni di liceità individuate dall'articolo 9 del Gdpr, che costituiscono specifiche deroghe al divieto generale di trattamento applicabile a dette categorie. Tra queste, in particolare, rilevano le finalità di medicina, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria sotto la responsabilità di un professionista della sanità, e il consenso esplicito dell'interessato, che consiste in una forma di consenso "rafforzato" (reso, per esempio, tramite firma autografa, invio della firma scansionata, o meccanismi di <em>double consent</em>, ovvero la validazione della propria volontà tramite <em>click</em> del link inviato all'interessato mediante e-mail o sms).Inoltre, in Italia, ai fini del legittimo trattamento di tali dati, occorre altresì rispettare le regole deontologiche e le misure di garanzia, rispettivamente previste dagli articoli 2-<em>quater</em> e 2-<em>septies</em> del Codice privacy, che, tuttavia, non sono ancora state adottate da parte del Garante.Alla luce di ciò, occorre interrogarsi sull'applicabilità dell'autorizzazione generale numero 2/2016 sul trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.Come noto, prima del Gdpr, tali categorie di dati potevano essere trattate solo su autorizzazione, generale o specifica, del Garante. A seguito dell'entrata in vigore del Gdpr, il decreto di adeguamento ha demandato al Garante il compito di individuare le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali che risultassero compatibili con le disposizioni del Gdpr e del medesimo decreto.L'autorizzazione generale numero 2/2016 però non risulta essere tra quelle prese in esame con il provvedimento numero 497/2018 "Provvedimento che individua le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali numero 1/2016, 3/2016, 6/2016, 8/2016 e 9/2016 che risultano compatibili con il Regolamento e con il dlgs 101/2018 di adeguamento del Codice". Tuttavia, si ritiene che la stessa autorizzazione sia ancora applicabile, sia pure in via transitoria, alla luce dell'articolo 21, comma 4, del Decreto, il quale stabilisce che "sino all'adozione delle regole deontologiche e delle misure di garanzia [...] producono effetti le autorizzazioni generali sottoposte a verifica e ritenute incompatibili con le disposizioni del Gdpr". Se il Decreto, infatti, intende mantenere vigenti su base transitoria quelle autorizzazioni già sottoposte a verifica e ritenute incompatibili, deve ritenersi che la volontà del legislatore sia di mantenere vigenti anche quelle non ancora sottoposte a verifica e quindi non ancora ritenute né compatibili né incompatibili. In questo scenario, il primo tema da affrontare concerne la liceità del trattamento dei dati relativi alla salute di un individuo, considerato l'apparente ostacolo del divieto stabilito dall'articolo 9 del Gdpr.Come anche chiarito dal provvedimento n. 55/2019, i trattamenti per "finalità di cura" effettuati da, o sotto la responsabilità di, un professionista sanitario soggetto a segreto professionale - di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera h) e paragrafo 3 del Gdpr - non richiedono il consenso del paziente se sono necessari alla prestazione sanitaria.Il provvedimento n. 55/2019 specifica che, diversamente, i trattamenti attinenti alla cura solo in senso lato, ma non strettamente necessari alla stessa, richiedono, anche se effettuati da professionisti della sanità, una distinta base giuridica, da individuarsi nel consenso esplicito dell'interessato o in altro presupposto di liceità. Tra questi trattamenti che richiedono il consenso dell'interessato, il Garante ha identificato, in particolare: i trattamenti connessi all'utilizzo di app mediche per finalità diverse dalla telemedicina e quelli che consentono l'accesso ai dati a soggetti diversi dai professionisti sanitari o altri soggetti tenuti al segreto professionale.Occorre fare riferimento, altresì, alle prescrizioni di cui all'autorizzazione generale n. 2/2016, che autorizzano le imprese farmaceutiche al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, previo consenso esplicito dell'interessato "limitatamente ai dati [...] e alle operazioni indispensabili per adempiere agli obblighi, anche precontrattuali, derivanti da un rapporto di fornitura all'interessato di beni, prestazioni e servizi".Il secondo tema che si ritiene utile affrontare in questa sede concerne la definizione dei ruoli dei soggetti coinvolti nello sviluppo e utilizzo delle applicazioni tecnologiche sanitarie e medicali (come le imprese farmaceutiche, gli sviluppatori del <em>software</em>, gli operatori sanitari). Difatti, dalla qualificazione di ognuno come titolare (il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento), responsabile (il soggetto che tratta i dati per conto del titolare) o contitolare del trattamento (il titolare che determina congiuntamente le finalità e i mezzi con altro titolare) discendono i diversi adempimenti e connessi profili di responsabilità che la normativa pone a carico di ciascuna figura.Muovendo dalle definizioni previste dall'articolo 4 del Gdpr, nonché, in particolare, dagli approfondimenti contenuti nell'Opinion n. 1/2010 del Working Party Article 29, e considerando il caso di un'impresa farmaceutica che sviluppi, direttamente o tramite uno sviluppatore terzo, un'app (o piattaforma) di supporto al farmaco dalla stessa prodotto, si ritiene siano astrattamente configurabili plurimi scenari.Secondo un primo scenario, l'impresa farmaceutica e l'operatore sanitario potrebbero agire quali contitolari del trattamento rispetto ai dati personali dell'interessato, nel caso sussista un progetto condiviso, e quindi siano state condivise le finalità del trattamento e definite congiuntamente le misure tecniche e organizzative. In tal caso le parti coinvolte dovranno stipulare un accordo di contitolarità ai sensi dell'articolo 26 del Gdpr, suddividendo le responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi imposti dalla normativa e individuando un unico punto di contatto per gli interessati.Un secondo scenario - incentrato sulla finalità di cura della patologia del paziente - prevederebbe che l'impresa farmaceutica agisca come responsabile del trattamento per conto dell'operatore sanitario, in quanto, senza avere un rapporto diretto con l'interessato, sviluppa e fornisce all'operatore l'app, utilizzata dallo stesso per la somministrazione della cura o il monitoraggio della terapia. In questo caso, l'incarico di attuare la soluzione tecnologica sarebbe affidato all'impresa farmaceutica dall'operatore sanitario, che stabilisce le finalità e i mezzi del trattamento, e che nomina l'impresa quale responsabile del trattamento con apposito accordo ai sensi dell'articolo 28 del Gdpr. L'impresa farmaceutica risponderebbe così dei danni solo qualora non avesse adempiuto alle istruzioni impartite dall'operatore sanitario o agli obblighi gravanti in capo ai responsabili del trattamento ai sensi del Gdpr.Secondo il terzo scenario, valorizzando in ottica evolutiva sia l'Opinion sopra menzionata sia il provvedimento n. 55/2019, l'impresa farmaceutica e l'operatore sanitario potrebbero agire quali titolari autonomi. In tale contesto, l'app risulterebbe di titolarità dell'impresa farmaceutica. Da una parte, l'operatore sanitario la utilizzerebbe, trattando i dati personali del paziente resi accessibili tramite l'app, per proprie finalità di cura; dall'altra, l'impresa tratterebbe tali dati per la propria finalità di rendere il servizio, ovvero permettere all'operatore di erogare la cura e offrire al paziente ausilio nell'utilizzo del farmaco. Ciascuno di tali soggetti, determinando autonomamente, per la propria area di competenza, le finalità e i mezzi del trattamento, sarebbe così responsabile del rispetto degli obblighi gravanti sul titolare del trattamento.Un terzo e ultimo profilo di interesse, infine, concerne la possibilità di svolgere attività di profilazione dei dati relativi alla salute raccolti tramite le applicazioni tecnologiche, intendendosi per profilazione, ai sensi dell'articolo 4, n. 4, Gdpr, "qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi ad una persona fisica [...] rendimento professionale, situazione economica, salute, preferenze personali, interessi, affidabilità, comportamento, ubicazione o spostamenti".Per l'impresa farmaceutica, lo svolgimento di attività di profilazione può avere diverse applicazioni, per es. ai fini di marketing per la promozione del farmaco, miglioramento delle funzionalità dell'app, sviluppo del farmaco e nuovi prodotti, ricerca scientifica.Tuttavia, non risultano del tutto chiari i limiti entro i quali sia possibile svolgere tali attività qualora l'oggetto sia costituito, appunto, dalle categorie speciali di dati. In generale, occorre rilevare che, nel contesto del Gdpr, non sussistono disposizioni che proibiscano <em>tout court</em> l'utilizzo di categorie particolari di dati per attività di profilazione. Anche il provvedimento n. 55/2019 conferma la possibilità di effettuare - previo consenso esplicito dell'interessato - attività di trattamento preordinate alla fidelizzazione della clientela effettuate dalle farmacie attraverso programmi di accumulo punti, o effettuate in campo sanitario da persone giuridiche private per finalità promozionali o commerciali (es. promozioni su programmi di <em>screening</em>, contratto di fornitura di servizi alberghieri di degenza).Anche in passato, il Garante sembra aver ammesso la profilazione dei dati sanitari seppur nel rispetto di determinate condizioni (si veda, per esempio, il provvedimento 126/2016), quali: il rilascio di un'idonea informativa agli interessati, l'attuazione di modalità agevoli per l'esercizio dei diritti degli interessati, l'acquisizione di uno specifico consenso scritto (oggi esplicito), la limitazione della tipologia dei dati trattati a quelli strettamente necessari alla finalità perseguita. Si trattava, nel caso di specie, del trattamento dei dati per finalità di profilazione e marketing connesse all'adesione a un programma di fidelizzazione per prodotti per l'incontinenza.Alla luce di quanto precede, possiamo osservare che, rispetto al passato in cui il medico è stato protagonista dei trattamenti in ambito farmaceutico per finalità di profilazione, in futuro, grazie alle tecnologie portabili, l'attenzione degli operatori tenderà a incentrarsi sulla profilazione del paziente: ciò solleverà quesiti e incertezze molto maggiori, viste le implicazioni molto più invasive e quindi rischiose per le libertà e la dignità della persona.&nbsp;<i>Originariamente pubblicato su About Pharma and Medical Devices a firma&nbsp;di Paolo Gallarati, Virginia Paparozzi e Valentina Molinari</i>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Life Sciences and Healthcare</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 04 Feb 2020 02:22:10 +0100</pubDate>
                        <title>Misura cautelare contro una rete di contraffattori in Sudamerica</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/misura-cautelare-contro-una-rete-di-contraffattori-in-sudamerica</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nctm Studio Legale ha ottenuto per <strong>Automobili Lamborghini</strong> la conferma di un provvedimento cautelare nei confronti di una rete di contraffattori basati in Sud America che vantava inesistenti diritti di licenza sui marchi registrati di Lamborghini.Il team di Nctm è stato coordinato da <strong>Paolo Lazzarino</strong>, coadiuvato da <strong>Roberto Cesaro</strong>.&nbsp;&nbsp;<em>Tratto da Il Messaggero</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 31 Jan 2020 02:41:48 +0100</pubDate>
                        <title>Quote di genere negli organi delle società quotate: introdotti nuovi criteri</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/quote-di-genere-negli-organi-delle-societa-quotate-introdotti-nuovi-criteri</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In data <strong>1° gennaio 2020</strong> sono entrate in vigore le disposizioni della Legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 302, 303 e 304, l. n. 160/2019) che modificano gli artt. 147-<em>ter</em>, comma 1-<em>ter</em>, e 148, comma 1-<em>bis</em>, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“<strong>TUF</strong>”), introdotti dalla legge n. 20 del 12 luglio 2011 (c.d. “Legge Golfo-Mosca”), in materia di equilibrio tra i generi negli organi delle società con azioni quotate.I previgenti artt. 147-<em>ter</em>, comma 1-<em>ter</em>, e 148, comma 1-<em>bis</em>, del TUF richiedevano alle società con azioni quotate il rispetto di un criterio di composizione di genere in base al quale al genere meno rappresentato spettava <span style="text-decoration: underline;">almeno un terzo</span> dei componenti degli organi di amministrazione e controllo. Tale criterio di riparto trovava applicazione <span style="text-decoration: underline;">per tre mandati consecutivi</span> dall’entrata in vigore della predetta legge ovvero a decorrere dall’ammissione a quotazione successiva alla predetta entrata in vigore. Da ultimo, allo scopo di rendere graduale l’applicazione della disciplina, era stabilito che per il primo rinnovo la quota da riservare al genere meno rappresentato fosse almeno pari a un quinto del numero complessivo dei componenti di ciascun organo sociale.La Legge di Bilancio 2020 ha previsto una diversa quota riservata al genere meno rappresentato pari ad “<em><strong>almeno due quinti</strong></em>” e stabilito che tale criterio di riparto si applichi per “<em><strong>sei mandati consecutivi</strong></em>”. In relazione, invece, alle società neo-quotate la citata legge ribadisce, “<em>per il primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni</em>”, il criterio di riparto di “<em>almeno un quinto</em>” (cfr. art. 1, comma 304, l. n. 160/2019).Ai sensi della Legge di Bilancio 2020 il criterio di riparto di “<em><strong>almeno due quinti</strong></em>” si applica “<em>a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo alla data di entrata in vigore della presente legge</em>”, avvenuta il 1° gennaio 2020. La Consob (“<strong>Autorità</strong>”) sul punto ha avviato una breve consultazione conclusasi il 28 gennaio 2020 concernente la modifica del criterio di arrotondamento di cui al comma 3, dell’art. 144-<em>undecies</em>.1 (“Equilibrio tra generi”), del Regolamento Emittenti Consob, in quanto inapplicabile per impossibilità aritmetica agli organi sociali formati da tre componenti, affinché con riferimento a questi ultimi l’arrotondamento sia effettuato per difetto all’unità inferiore. In data 30 gennaio 2020 la stessa Autorità - nelle more di un intervento di adeguamento sulla disciplina regolamentare - con <a href="http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2020/c20200130_1.htm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comunicazione n. 1</a> ha confermato tale orientamento precisando che per gli organi sociali formati da più di tre componenti resta fermo il criterio dell’arrotondamento per eccesso all’unità superiore previsto dal comma 3, del citato 144-<em>undecies</em>.1 del Regolamento Emittenti. Con l’occasione, la Consob ha altresì avviato una nuova consultazione in vista delle modifiche al Regolamento Emittenti che si rendono necessarie per effetto della nuova disciplina sulle quote di genere, la quale si chiuderà il 16 marzo 2020.Per quanto concerne l’efficacia, la nuova normativa troverà applicazione già a partire dai rinnovi degli organi sociali delle società quotate che avranno luogo nella stagione assembleare del 2020. Le società quotate nei mercati regolamentati dovranno quindi <strong>provvedere tempestivamente alla modifica dei propri statuti</strong> al fine di recepire la citata novità normativa. Tale modifica potrà anche essere attuata da parte del consiglio di amministrazione, se tale competenza gli è stata attribuita in statuto ai sensi dell’art. 2365, comma 2, cod. civ., trattandosi di un adeguamento a disposizioni normative.Si precisa, infine, che in caso di mancato rispetto della normativa in esame Consob provvederà, secondo quanto previsto dalla stessa legge (art. 147-<em>ter</em>, comma 1-<em>ter</em> e 148, comma 1-<em>bis</em> TUF), a diffidare la società negligente e chiedere un adeguamento entro quattro mesi. In caso di inottemperanza alla diffida la Consob applicherà alla società negligente una sanzione di importo compreso <strong>tra i 100.000 euro e 1 milione di euro, se la violazione riguarda l’organo amministrativo, e tra i 20.000 e 200.000 euro, se la violazione riguarda l’organo di controllo</strong>, e concederà alla stessa altri tre mesi di tempo per adeguarsi alla norma. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadranno dalla carica.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:l.plattner@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Lukas Plattner</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 28 Jan 2020 03:52:13 +0100</pubDate>
                        <title>Cinque lezioni che impariamo da UniQLegal</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cinque-lezione-che-impariamo-da-uniqlegal</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>di Nicola di MolfettaUniCredit diventa anche uno studio legale. O meglio, investe in un progetto professionale dedicato alla gestione del contenzioso bancario e, in prospettiva, alla consulenza. La notizia, che ha scosso dalle fondamenta il mercato dei servizi legali, viene approfondita in questo numero di MAG grazie all'intervista che la nostra Ilaria Iaquinta ha realizzato con i protagonisti, vale a dire il <em>general counsel</em> di UniCredit, Gianpaolo Alessandro, l'avvocata Shannon Lazzarini, capo del <em>litigation</em> del colosso bancario di piazza Gae Aulenti e vice <em>general counsel</em> che sarà anche presiedente della neonata Sta (società tra avvocati per azioni), oltre agli avvocati <strong>Alberto Toffoletto</strong> e Marco Pesenti, rispettivamente soci fondatori degli studi <strong>Nctm</strong> e La Scala, nonché consiglieri delegati della nuova consegna.L'apertura alla forma societaria per gli studi legali era destinata a tradursi nella nascita di imprese legali partecipate da <em>big spender</em> del settore. Lo abbiamo detto più volte dopo l'approvazione della legge 124 del 2017. E ora, la "profezia" sembra essersi avverata.Ma al di là dello straniamento che il fatto suscita in chi, probabilmente a ragione, ha incassato l'annuncio del 15 gennaio scorso come un diretto di Mike Tyson in pieno volto, il dato che da oggi sul mercato dei servizi legali ci sia un soggetto partecipato (con una quota del 9%) da una delle più grandi banche del Paese, dovrebbe indurre ad alcune riflessioni su cosa significhi questo sviluppo per gli operatori “tradizionali” del settore.L’operazione <strong>UniQLegal</strong> conferma alcuni dei concetti che già l’avvio&nbsp;del progetto La Scala Cerved aveva reso evidenti a chiunque fosse interessato a comprendere davvero quali fossero le dinamiche in atto nella gestione di una certa tipologia di servizi legali (la lettura del capitolo del libro <em>Lex Machine</em>, intitolato “Debutto in Società” potrebbe essere molto utile in proposito). Ma ne introduce anche di nuovi, sconvolgendo letteralmente alcuni assunti considerati intoccabili dalla maggior parte degli avvocati italiani: come quello che fare sistema tra avvocati e operatori del diritto, in generale, sia praticamente una mission impossible.Ecco allora quelle che, secondo noi, sono le cinque lezioni che ci portiamo a casa all’alba di questa nuova iniziativa imprenditorial-legale.Prima lezione: <strong>non è vero che l’attività di uno studio legale non sia attrattiva per un partner/investitore</strong>. Può esserlo eccome. Soprattutto se lo studio legale, organizzato in forma di impresa, si occupa di un settore in cui l’investitore è presente.Seconda lezione: <strong>il business deve essere scalabile e l’attività legale deve essere organizzata in processi</strong>. La competenza dei professionisti che animano un progetto professionale capace di attirare l’interesse&nbsp;di un partner industriale o finanziario deve accompagnarsi a un’organizzazione che renda la nuova realtà legale un player capace&nbsp;di stare sul mercato a prescindere delle individualità ma in virtù della capacità di gestire una determinata tipologia di pratiche in maniera efficace ed efficiente.Terza lezione: <strong>l’impresa legale, almeno a questo stadio, è caratterizzata da una focalizzazione ben definita su una specifica area di mercato</strong>.&nbsp;Lo studio legale classico, inteso come struttura multidisciplinare e&nbsp;attiva in diverse aree del diritto con team diversificati non solo sul piano tecnico ma anche su quello della redditività, sembra meno adatto a essere strutturato per svolgere una produzione “industriale”.Quarta lezione: <strong>lo studio impresa non sostituisce lo studio tradizionale ma si propone come alternativa per una gestione più efficiente di determinate attività</strong>. Le diverse componenti del mercato dei servizi legali sembrano destinate a spostarsi verso forme studio più adatte e&nbsp;più efficaci rispetto alle diverse esigenze e disponibilità di spesa. Uno stesso studio legale, in quest’ottica, può diventare il promotore di diversi progetti, distribuendo energie e risorse, differenziando così il rischio d’impresa in una logica di ottimizzazione.Quinta lezione: <strong>fare sistema tra operatori del settore può rivelarsi strategico</strong>. Questo, forse, è l’aspetto più sorprendente del caso UniQLegal. Vedere due studi legali che decidono di unire le forze per sviluppare&nbsp;in sinergia un progetto assieme a un partner terzo su una specifica&nbsp;area di <em>business</em> è un fatto inedito all’interno di un mercato da sempre caratterizzato da una concorrenza esasperata tra organizzazioni professionali. E se dire che segna l’inizio di una nuova era per il&nbsp;settore può sembrare esagerato, di sicuro consente di affermare che l’innovazione di modello, nella professione forense, ha come unico limite la capacità di visione dei professionisti.&nbsp;<a href="https://legalcommunity.it/wp-content/uploads/2020/01/Mag134_del27012020_LcSrl_LC_5B.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da MAG by Legalcommunity.it</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 28 Jan 2020 03:37:21 +0100</pubDate>
                        <title>Ecco come sarà UniQLegal</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ecco-come-sara-uniqlegal</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>di Ilaria Iaquinta</p><h5>È la società tra avvocati per azioni a cui hanno dato vita UniCredit, La Scala e Nctm.<em>MAG</em> ha intervistato i promotori del progetto e si è fatto raccontare tutti i dettagli dell'iniziativa che potrebbe rivoluzionare una fetta importante del mercato degli studi legali</h5><strong><span style="text-decoration: underline;">LA CURIOSITÀ - DA DOVE ARRIVA IL NOME UNIQLEGAL?</span></strong>Nasce, spiegano i fondatori, dal desiderio di trasmettere l’idea dell’<strong>unicità del progetto</strong>, che sposa non solo il concetto di <strong>innovazione e singolarità del modello</strong>, ma anche l’ambizione di diventare nel tempo un riferimento del diritto bancario in Italia.Mentre studi d’affari e direzioni legali interne si affannano a chiamare <em>partnership</em> i semplici «Da anni la direzione legale di UniCredit sentiva rapporti di collaborazione che intercorrono tra l’esigenza di valutare un progetto simile – racconta loro, c’è chi passa dalle parole ai fatti, costituendo il <em>general counsel</em> Gianpaolo Alessandro, in società. È il caso di UniCredit, Nctm e La Scala. Il&nbsp;gruppo bancario e le due insegne hanno siglato una <em>partnership</em> che dà vita a <strong>UniQLegal</strong>, uno studio legale nella forma di società per azioni tra avvocati, partecipato per il 91% dalle<em> law firm</em> (45,5% ciascuno) e per il 9% dall’istituto di credito. Questo matrimonio cliente-fornitore segna l’ingresso ufficiale di una banca nel mondo della consulenza giuridica specializzata, scrivendo una pagina di storia del mercato dei servizi legali.<strong><span style="text-decoration: underline;">LA GENESI</span></strong>«Da anni la direzione legale di Unicredit sentiva rapporti di collaborazione che intercorrono tra l’esigenza di valutare un progetto simile – racconta il <em>general counsel</em> <strong>Gianpaolo Alessandro</strong>, in un'intervista esclusiva rilasciata a MAG insieme ai&nbsp;fondatori e membri del cda della nuova realtà, <strong>Shannon Lazzarini</strong> (presidente e <em>head of group litigation &amp; group deputy general counsel</em> di UniCredit), <strong>Alberto Toffoletto</strong> (consigliere delegato e <em>partner</em> fondatore di Nctm) e <strong>Marco Pesenti</strong> (consigliere delegato socio fondatore di La Scala).&nbsp;Abbiamo voluto trasformare in realtà il concetto filosofico di <em>partnership</em> che&nbsp;ci legava da tempo, con l’ambizione di creare una struttura innovativa e altamente specializzata nel diritto bancario».La collaborazione che prende forma in UniQLegal&nbsp;– spiegano i professionisti – è il frutto dell’unione tra la strategia dei due studi di perseguire le competenze settoriali e la necessità della banca di gestire alcune aree legali di interesse. Tra queste,&nbsp;in particolare, il contenzioso passivo bancario, che&nbsp;è il primo grande servizio che la <em>startup</em> legale è in grado di offrire già oggi e la consulenza ricorrente&nbsp;e la contrattualistica, a cui si dedicherà negli anni&nbsp;a venire. L’ambizione maggiore è infatti quella di arrivare a offrire agli istituti finanziari un servizio dedicato e sartoriale, che incrementi nel tempo le attività, in risposta alle esigenze reali del mercato. UniQLegal mira a diventare un’eccellenza del diritto bancario, così da allargare il portafoglio clienti, di&nbsp;cui al momento fa parte solo UniCredit, e risultare attrattiva per altre istituzioni bancarie e finanziarie che possano essere interessate anche a partecipare al capitale. «Immagino che anche le direzioni&nbsp;legali di altre banche sentano, al pari della nostra, l’esigenza concreta di ricevere consulenze su misura e affidarsi a un partner specializzato più che a un semplice fornitore. Per questo ci piacerebbe che&nbsp;in futuro partecipassero al nostro progetto. Per il momento rimarremo concentrati sul far funzionare la macchina», commenta Alessandro.<blockquote><p><em>Abbiamo voluto trasformare in realtà il concetto filosofico di partnership che ci legava da tempo, con l'ambizione di creare una struttura innovativa e altamente specializzata nel diritto bancario ò Gianpaolo Alessandro</em></p></blockquote><p><img class="alignnone size-medium wp-image-16001 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2020/01/Schermata-2020-01-28-alle-10.34.55-300x300.png" alt><strong><span style="text-decoration: underline;">DA12A100</span></strong>Una macchina che oggi parte con una squadra di dodici UniCredit. A questi vanno aggiunti due coordinatori – ovvero il partner di Nctm <strong>Christian Romeo</strong> e la socia di La Scala <strong>Luciana Cipolla</strong>, responsabili rispettivamente della gestione del <em>knowledge management</em> e delle procedure operative – che dedicheranno una parte consistente dell'attività a UniQLegal, e dodici avvocati, provenienti dai due studi, che lavoreranno in forma esclusiva per la nuova realtà. Da UniCredit, invece, non arriva nessuno. «La direzione legale rimarrà interna alla banca e avrà vita propria. Non è prevista né l’esternalizzazione di attività, né il trasferimento di persone», precisa Alessandro.Il team, secondo il piano industriale, è destinato a crescere nel giro di cinque anni, arrivando a contare ben cento risorse specializzate in materia di contenzioso bancario, organizzati funzionalmente per <em>seniority</em> e competenze. Una squadra che UniQLegal costruirà «secondo i normali criteri di selezione di qualsiasi altro studio legale – spiega <strong>Toffoletto</strong> – concentrandosi in particolare su giovani che abbiano voglia di specializzarsi in ambito bancario e lavorare in una realtà che punta sull’innovazione»&nbsp;<strong><span style="text-decoration: underline;">SPECIALIZZAZIONE E TECNOLOGIA</span></strong>Specializzazione e tecnologia sono infatti le due chiavi di volta dello studio. I due pilastri che reggono la struttura. «L’idea di fondo è che la combinazione&nbsp;di tecnologia e specializzazione è quella che crea la massima efficienza. È un dato di fatto e basta osservarlo. Chi è specializzato ci mette meno tempo a fare le cose e se la tecnologia è intelligente toglie allo specializzato i tempi morti delle attività ripetitive e gli consente di concentrarsi sull’attività intellettuale. Vogliamo costruire uno studio che sfrutti a pieno l’intelligenza degli avvocati e faciliti le attività di ricerca giuridica e degli elementi che servono per la composizione delle difese, o la comunicazione interna ed esterna coi clienti. Cose che oggi i <em>software</em> proprietari degli studi Nctm e La Scala, che verranno messi a disposizione di UniQLegal, consentono di fare», spiega Toffoletto. «Ci impegneremo inoltre a monitorare i nuovi prodotti sul mercato in termini di intelligenza artificiale. Al momento l’offerta è molto variegata e forse poco efficace, ma non appena l’AI diventerà uno strumento utilizzabile la implementeremo o svilupperemo», aggiunge Pesenti.Oltre che per i due partner legali, la tecnologia è un elemento centrale anche per la banca e il suo ufficio legale che negli ultimi anni ha investito in strumenti per la gestione del contenzioso delle altre attività della direzione, sottolinea Lazzarini. Inoltre, l’amministratore delegato del gruppo, Jean Pierre Mustier ha annunciato che il 2020 sarà l’anno in cui la banca diventerà, rispetto ai clienti, completamente priva di carta. Una banca digitale, di riflesso, richiederà la digitalizzazione della documentazione relativa ai contenziosi e conseguentemente degli investimenti per creare un’interfaccia unica digitale tra legal e cliente. Investimenti che UniQLegal sarà pronta a fare, conferma Alessandro.</p><blockquote><p><em>L'idea di fondo è che la combinazione di tecnologia e specializzazione è quella che crea la massima efficienza - Alberto Toffoletto</em></p></blockquote><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>RELAZIONE COI SOCI</strong></span>Quanto alla relazione con gli studi Nctm e La Scala, UniQLegal si manterrà indipendente. «Siamo soci. A partire dagli aspetti gestionali fino ad arrivare&nbsp;a quelli tecnici – chiarisce Toffoletto – saremo il supporto di questa nuova realtà, fino a quando, e ci auguriamo a breve, sarà in grado di muoversi soltanto con le proprie gambe». Le due insegne continueranno a offrire servizi e assistenza ai clienti mantenendo i dipartimenti di diritto bancario e proseguendo nelle attività di crescita e sviluppo. Al contempo UniQLegal farà il suo cammino, «forte di una <em>partnership</em> tra due realtà legali che hanno tutte le competenze per svolgere un servizio professionale di consulenza e un socio industriale che indicherà di volta in volta ciò che effettivamente serve a un cliente bancario», aggiunge Alessandro. L’indipendenza dai partner si conserverà anche nella sede, provvisoriamente in via Metastasio 5 a Milano nell’attesa di chiudere un nuovo contratto di locazione. Il quartier generale di UniQLegal sposerà la digitalizzazione. Le classiche biblioteche che tradizionalmente popolano gli “studi analogici” lasceranno spazio ad aree comuni e luoghi di pensiero. Nuova sarà anche la distribuzione degli ambienti rispetto alle attività: tutto sarà flessibile e incentrato sul gruppo, anziché sui singoli.Rispetto al rapporto con la direzione legale di UniCredit, spiega Alessandro, l’unico impegno di UniQLegal sarà quello, per altro già richiesto dalla banca a qualsiasi <em>law firm</em> con cui lavora, di non assumere mandati in conflitto con l’istituto di credito. «Mentre normalmente la gestione dei conflitti di interesse è in qualche modo completamente delegata agli studi che lavorano con noi, in questo caso, essendo anche soci, il conflitto sarà più trasparente, sia verso la banca, sia verso i clienti dello studio. Quindi riteniamo che in questa configurazione ci sia ancora un’ulteriore garanzia che il conflitto venga gestito in maniera trasparente», aggiunge il giurista.</p><blockquote><p><em>Ci impegneremo a monitorare i nuovi prodotti sul mercato in termini di intelligenza artificiale - Marco Pesenti</em></p></blockquote><p>&nbsp;<span style="text-decoration: underline;"><strong>RAPPORTO TRA UNICREDIT E GLI ALTRI STUDI LEGALI</strong></span>Cosa accadrà infine al rapporto che intercorrono tra la banca e gli altri studi legali con cui collabora? Nulla. UniCredit conserverà il proprio <em>panel</em> e i criteri di selezione dei vecchi e nuovi consulenti con cui continuerà a lavorare. «La nostra idea è che per sua natura questo studio diventi il nostro partner primario nella gestione del contenzioso italiano, ma continueremo a lavorare con tanti altri studi che già oggi lavorano con noi e che ci hanno assistito per tanti anni&nbsp;e continueranno a farlo», conclude il <em>general counsel.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="https://legalcommunity.it/wp-content/uploads/2020/01/Mag134_del27012020_LcSrl_LC_5B.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da MAG by Legalcommunity.it</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 27 Jan 2020 08:49:56 +0100</pubDate>
                        <title>Cannabis: in Gazzetta Ufficiale i limiti massimi di THC negli alimenti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cannabis-in-gazzetta-ufficiale-i-limiti-massimi-di-thc-negli-alimenti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<div><p>Pubblicato il 15 gennaio 2020 in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero della Salute del 4 novembre 2019 che fissa i valori delle concentrazioni massime (limiti massimi) di tetraidrocannabinolo (THC) negli alimenti ai fini del controllo ufficiale.</p></div><div><p>Gli alimenti ammessi e i limiti massimi previsti dal decreto sono i seguenti:</p></div><ul><br> <li><strong>Semi</strong> di canapa, farina ottenuta dai semi di canapa: 2,0 mg/Kg</li> <li><strong>Olio</strong> ottenuto dai semi di canapa: 5,0 mg/Kg</li> <li><strong>Integratori</strong> contenenti alimenti derivati dalla canapa: 2,0 mg/Kg</li></ul><p><strong>Per gli alimenti diversi da quelli citati</strong>, il decreto prevede l’applicazione dell'articolo 2 del Regolamento CE n. 1881/2006 e successive modificazioni.Tuttavia, il summenzionato Regolamento all’articolo 2 non detta limiti specifici per il THC totale negli alimenti, ma soltanto alcuni criteri per stabilire i tenori massimi dei contaminanti nei “<em>Prodotti alimentari essiccati, diluiti, trasformati e composti</em>”.Ai fini del decreto in esame deve intendersi per:a) «<strong>Canapa</strong>»: pianta di Cannabis sativa L. rispondente ai requisiti dell'art. 32, comma 6, del reg. (UE) n. 1307/2013;b) «<strong>Alimenti derivati dalla canapa</strong>»: parti e/o derivati dalle parti della canapa che hanno fatto registrare un consumo significativo alimentare, ai sensi del reg. (UE) n. 2015/2283;c) «<strong>THC (tetraidrocannabinolo) totale</strong>»: concentrazione risultante dalla somma delle concentrazioni della sostanza «Δ9 -THC ( (-)-trans- Δ9 -THC )» e del precursore acido non attivo « Δ9 -THCA-A (acido delta-9-tetraidrocannabinolico A)».Meritevole di considerazione è anche l’indicazione all’art.3 delle autorità competenti in questo settore: il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze.Alla luce di quanto detto sin ora, non può che auspicarsi per un intervento da parte del Legislatore altrettanto chiaro e risolutivo anche negli altri settori in cui è possibile l’utilizzo della cannabis (medicale, in particolare, e, più in generale, nella commercializzazione di derivati della cannabis sativa).&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:p.quattrocchi@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Paolo Quattrocchi</a>, <a href="mailto:g.foglia@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Guido Foglia</a> o <a href="mailto:m.pepe@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Michelle Pepe</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 22 Jan 2020 09:51:40 +0100</pubDate>
                        <title>Insurance &amp; Reinsurance Practice Guide 2020</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/insurance-reinsurance-practice-guide-2020</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>É online la Guida pratica del mercato <strong>Insurance &amp; Reinsurance</strong> di <strong>Chambers &amp; Partners</strong>.Il capitolo Italia è stato curato dal team <em>insurance</em> di Nctm e nello specifico dai soci <strong>Anthony Perotto</strong>, <strong>Guido Foglia</strong> e <strong>Michele Zucca</strong>.La guida affronta, ad alto livello, un’ampia gamma di argomenti che possono essere di interesse per i players ed i professionisti che cercano di acquisire una comprensione generale del nostro mercato assicurativo e riassicurativo. In tale contesto, in particolare, la guida si sofferma sull’attuale quadro normativo, gli sviluppi recenti e futuri, le opportunità di crescita attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti, i canali di distribuzione, le principali operazione straordinarie occorse nel mercato ed i trend futuri.<a href="https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/insurance-reinsurance-2020/italy" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Qui</a> la guida completa.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 16 Jan 2020 10:12:53 +0100</pubDate>
                        <title>News IVASS: schema di regolamento &lt;i&gt; whistleblowing&lt;/i&gt; e Q&amp;A Art. 46 Reg. IVASS 40/18</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/news-dallivass</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>I. L’IVASS ha posto in pubblica consultazione il <a href="https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubb-cons/2019/05-pc/index.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">documento n. 5/2019</a>, avente ad oggetto lo schema di regolamento IVASS recante disposizioni in materia di sistemi di segnalazione delle violazioni di cui agli articoli 10-<em>quater</em> e 10-<em>quinquies</em> del CAP.L’emanando regolamento - il quale sarà applicabile (per lo meno secondo l’attuale formulazione) anche alle imprese e agli intermediari comunitari operanti in Italia in regime di libertà di stabilimento - mira a implementare la disciplina del c.d. <em>whistleblowing</em> introdotta - con riferimento alle imprese di assicurazioni e agli intermediari - dalle richiamate norme del CAP.II. Tramite apposito <a href="https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2018/n40/FAQ_applicazione_articolo_46_Regolamento_40_2018.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Q&amp;A</a>, l’IVASS &nbsp;ha inoltre chiarito - nelle more della fase di pubblica consultazione del documento 2/19 - il regime di applicazione, per l’anno corrente, dell’art. 46, Reg. IVASS 40/18 (il quale prevede, in particolare, l’obbligo per le imprese di dotarsi di una politica di organizzazione, gestione e controllo della distribuzione, nonché l’obbligo di redigere una relazione annuale sul monitoraggio, le criticità riscontrate e le soluzioni proposte in applicazione di tale politica).Per completezza, si segnala che l’art. 46 del Reg. IVASS 40/18 è applicabile anche alle imprese comunitarie operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.<em class>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><br class><em class>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Anthony Perotto</a>, <a href="mailto:g.foglia@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Guido Foglia</a>, <a href="mailto:m.zucca@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Michele Zucca</a> o <a href="mailto:m.marabini@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Matteo Marabini</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 16 Jan 2020 05:19:05 +0100</pubDate>
                        <title>Nctm Studio Legale con Retelit nell’acquisizione di Partners Associates</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-studio-legale-con-retelit-nellacquisizione-di-partners-associates</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nctm Studio Legale</strong> ha assistito il <strong>Gruppo Retelit</strong>, uno dei principali operatori italiani di servizi digitali e infrastrutture nel mercato delle telecomunicazioni, nel perfezionamento, il 14 gennaio scorso, dell’acquisizione del 100% di Partners Associates S.p.A., gruppo italiano costituito da 9 aziende specializzate nel settore ICT, con un <em>enterprise value</em> complessivo di 74 Milioni di Euro circa.Il team di Nctm è stato coordinato da <strong>Daniele Tani</strong> e <strong>Alice Bucolo</strong>, coadiuvati da <strong>Giuliana Capillo</strong> e <strong>Lucia Piersimoni</strong>; gli aspetti <em>labour</em> dell’operazione sono stati seguiti da <strong>Michele Bignami</strong> e <strong>Francesca Pittau</strong>, mentre gli aspetti collegati al finanziamento da <strong>Eugenio Siragusa</strong>, coadiuvato da <strong>Martina Marmo</strong> e <strong>Lucia Vittoria Lonoce</strong>.Lexia Avvocati ha assistito il Gruppo Retelit per gli aspetti regolamentari dell’operazione con Francesco Dagnino, coadiuvato da Andrea Massimo Maroni e Marco Stefanini.Osborne Clarke ha assistito i venditori con Umberto Piattelli e Federico Banti, coadiuvati da Stefano Panzini e Laura Pallanza.Gli Istituti di Credito che hanno erogato il finanziamento - Intesa Sanpaolo, UBI, MPS Capital Services e Banco BPM, con Banca IMI quale banca agente - sono stati assistiti da Simmons &amp; Simmons con Davide D’Affronto, Maria Ilaria Griffo, Francesco Burla e Filippo Neri nonché da Marco Palanca e Pasquale Del Prete per l’assistenza tax.Gli aspetti notarili sono stati seguiti dal Notaio Andrea De Costa, coadiuvato da Marta Duzzi, dello Studio Notarile Marchetti.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                                <category>Technology, Media, Entertainment and Telecommunications</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 16 Jan 2020 02:23:07 +0100</pubDate>
                        <title>Nctm e La Scala in Spa con UniCredit socio di capitale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-e-la-scala-in-spa-con-unicredit-socio-di-capitale</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h4>La nuova realtà investirà per le future esigenze delle banche</h4><em>di Alessandro Galimberti</em>Se non è un punto di svolta nel mercato di servizi legali, è qualcosa che gli somiglia molto. Due tra le più autorevoli e strutturate <em>law firm</em> di Milano - <strong>Nctm</strong> e La Scala - si uniscono a un grande cliente - UniCredit - e fondano <strong>UniQLegal</strong>. Una<em> joint venture</em> tra un’impresa <em>leader</em> nei servizi finanziari e una società paritetica tra avvocati, da considerare “<em>big player</em>” della consulenza legale.Le cifre della nuova spa spiegano molto del progetto, destinato a diventare innovativo nell’ecosistema sempre più integrato dei servizi professionali: Nctm e La Scala detengono ciascuna il 45,5% del capitale della stp, UniCredit avrà il 9% e si porrà non solo come socio tecnicamente finanziatore - comunque sotto la soglia di legge (il 33%) - ma anche come maggiore cliente dei due studi legali.I tre nuovi <em>partner</em> convengono che il matrimonio «incontra l’esigenza di UniCredit di gestire con innovazione ed eccellenza la peculiarità di specifiche aree legali di interesse del gruppo bancario» con una soluzione che «è parsa la scelta migliore per assicurare il massimo livello di qualità del servizio, innovazione di processo ed efficienza». Innovazione che potrebbe non essere finita: «i soci fondatori non escludo- no ma anzi auspicano che in futuro possano essere coinvolti altri <em>partner</em> tecnici e/o finanziari». Di fatto, le premesse di un processo imponente di concentrazione di mercato.Si sperimenterà un nuovo modo di proporsi al cliente, superando il concetto di concorrenza sul prezzo&nbsp;per orientarsi su integrazione del servizio e investimenti, nella gestione del contenzioso passivo bancario (soprattutto quello seriale). Nelle intenzioni c’è un graduale allargamento verso consulenza alla rete, contrattualistica e «tutte le nuove esigenze che le banche dovranno fronteggiare in futuro». Di qui l’apertura a nuovi <em>partner</em> e a <em>partner</em>/clienti, cercando una concentrazione che pare il vero <em>driver</em> dell’operazione che pare pionieristica.Per ora l’accordo non cambia né i rapporti tra i due “ex” concorrenti legali - che manterranno la propria clientela e la relativa offerta di servizi, con i rispettivi dipartimenti di diritto bancario - né l’assetto organizzativo di UniCredit (non sono previsti tagli nè spostamenti negli uffici interessati). Secondo la nota diramata dai tre <em>partner</em>, in questa fase saranno creati solo gruppi di lavoro; per il futuro evidentemente si vedrà.La svolta era stata in un certo senso preannunciata da altre operazioni degli ultimi due anni, che hanno visto spesso La Scala esplorare nuove <em>practice</em>: dalla consulenza esterna sull’attività di studio - affidata a Kpmg - agli accordi con società di servizio (Cerved) per integrare l’offerta dello studio invece di rincorrere le proposte di altri <em>player</em>.Ma la nascita di un polo societario/professionale delle dimensioni di UniQLegal va molto oltre il semplice allargamento dell’offerta dei servizi, per una serie di considerazioni. A partire dal ruolo del socio finanziatore - principale cliente della spa e prima ancora dei <em>partner</em> fondatori - per continuare con l’economia di scala, soprattutto in termini di costi dell’innovazione e degli imponenti investimenti richiesti dalle nuove tecnologie. Forse non è eccessivo prevedere che la data di ieri segna una svolta nei servizi di consulenza legale per i prossimi decenni.&nbsp;<em>Tratto da Il Sole 24 Ore</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 16 Jan 2020 02:20:24 +0100</pubDate>
                        <title>Contenzioso bancario | UniCredit si allea con Nctm e La Scala</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contenzioso-bancario-unicredit-si-allea-con-nctm-e-la-scala</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>MILANO - UniCredit crea una «società tra avvocati per azioni», insieme agli studi <strong>Nctm</strong> e La Scala, per gestire il contenzioso legale passivo e la consulenza legale ricorrente. La società, di nome <strong>UniQLegal</strong>, «ambisce a diventare nel tempo un autentico punto di riferimento del diritto bancario in Italia», riporta una nota congiunta. La <em>partnership</em> «consentirà di mettere a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi <em>partner</em> con le competenze e i processi della direzione legale dellabanca». <strong>Nctm</strong> ha 250 professionisti e 62 soci. La Scala ha 200 professionisti e uno staff di 100 persone. Unicredit è la seconda banca in Italia, tra le prime fautrici di una drastica pulizia di bilancio che nel 2017 portò a cartolarizzare 17,7 miliari di euro di crediti in sofferenza.&nbsp;<em>Tratto da La Repubblica</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 16 Jan 2020 02:10:18 +0100</pubDate>
                        <title>UniCredit si crea lo studio legale con Nctm e La Scala</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/unicredit-si-crea-lo-studio-legale-con-nctm-e-la-scala</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>MILANO - Un'inedita alleanza tra banca e avvocati. È quanto ha fatto UniCredit che, insieme con <strong>Nctm</strong> e La Scala, ha dato vita a <strong>UniQLegal</strong>, il primo studio legale nato con una configurazione sociale di questo genere. Lo studio nasce per soddisfare alcune esigenze di servizi legali dell'istituto con particolare riguardo alla gestione del contenzioso passivo bancario e della consulenza legale ricorrente. La <em>partnership</em> vede i due studi ciascuno al 45,5% mentre la banca guidata da Jean Pierre Mustier ha il 9%.Presidente del cda è l'avvocato americano Shannon Lazzarini, di UniCredit. L'alleanza «consentirà di mettere a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi <em>partner</em> con le competenze e i processi della direzione legale del gruppo bancario», si legge in una nota.<strong>Nctm</strong> conta su 250 professionisti, 62 soci e 5 uffici operativi in Italia e all'estero (Milano, Roma, Bruxelles, Londra e Shanghai). La Scala comprende circa 200 professionisti e uno staff di oltre 100 persone.&nbsp;<em>Tratto da La Stampa</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 16 Jan 2020 02:09:05 +0100</pubDate>
                        <title>UniQLegal - Prima partnership tra banca e avvocati</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/uniqlegal-prima-partnership-tra-banca-e-avvocati</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Partnership</em> tra gli studi legali <strong>Nctm</strong> e La Scala con Unicredit. Nasce <strong>UniQLegal</strong>, società tra avvocati per azioni, di cui Gae Aulenti detiene il 9% e il 45,5% a testa i due studi legali, che permetterà a UniCredit di «<em>soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali</em>», soprattutto legate al contenzioso bancario passivo. Si tratta della situazione più frequente: un debitore non rispetta gli accordi pattuiti e smette, ad esempio, di pagare le rate.L'obiettivo di UniQLegal è «<em>diventare nel tempo un autentico punto di riferimento del diritto bancario</em>».&nbsp;<em>Tratto da Il Messaggero</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 09:48:10 +0100</pubDate>
                        <title>Nasce UniQLegal da partnership fra Unicredit e studi Nctm e La Scala</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nasce-uniqlegal-da-partnership-fra-unicredit-e-studi-nctm-e-la-scala-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nasce <strong>UniQLegal</strong>, un’iniziativa innovativa che nasce da una <em>partnership</em> con gli studi legali <strong>Nctm</strong> e La Scala ed aspira a soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali del Gruppo UniCredit, che vanno dalla gestione del contenzioso passivo bancario alla della consulenza legale ricorrente.UniqLegal consentirà di mettere a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi partner, con le competenze e i processi della Direzione Legale del Gruppo UniCredit.Nasce così un centro di eccellenza professionale caratterizzato da<em> know-how</em> specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative e produttive ed economie di scala che porteranno ad un nuovo standard nella fornitura di servizi legali specializzati. UniQLegal sarà fondato sulla capitalizzazione della conoscenza e sulla dinamicità dei suoi professionisti.&nbsp;&nbsp;<a href="https://finanza.lastampa.it/News/2020/01/15/nasce-uniqlegal-da-partnership-fra-unicredit-e-studi-nctm-e-la-scala/ODVfMjAyMC0wMS0xNV9UTEI" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Lastampa.it</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 08:55:18 +0100</pubDate>
                        <title>Gli studi legali Nctm e La Scala danno vita con UniCredit a UniQLegal, società tra avvocati per azioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/gli-studi-legali-nctm-e-la-scala-danno-vita-con-unicredit-a-uniqlegal-societa-tra-avvocati-per-azioni</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>UniQLegal</strong>, è un'iniziativa innovativa che nasce per soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali del Gruppo UniCredit, con particolare riguardo alla gestione del contenzioso passivo bancario e della consulenza legale ricorrente, e che ambisce a diventare nel tempo un autentico punto di riferimento del diritto bancario in Italia.La <em>partnership</em> consentirà di mettere a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi partner con le competenze e i processi della Direzione Legale del Gruppo UniCredit creando un centro di eccellenza professionale caratterizzato da <em>know-how</em> specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative e produttive ed economie di scala che porteranno ad un nuovo standard nella fornitura di servizi legali specializzati.UniQLegal sarà fondato sulla capitalizzazione della conoscenza e sulla dinamicità dei suoi professionisti: giovani, curiosi, supportati dall'esperienza e dalla visione strategica dei soci che condividono da sempre l'attenzione all'innovazione, alla cura del cliente e alla crescita professionale del capitale umano, risorsa primaria e imprescindibile dei servizi professionali.&nbsp;<em>Tratto da <a href="http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2020-01-15/gli-studi-legali-nctm-e-scala-danno-vita-unicredit-uniqlegal-societa-avvocati-azioni--113353.php" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Il Sole 24 Ore - Diritto24.com</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 08:52:46 +0100</pubDate>
                        <title>UniCredit si fa il suo studio legale: nasce UniQLegal con gli avvocati di Nctm e La Scala</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/unicredit-si-fa-il-suo-studio-legale-nasce-uniqlegal-sta-con-gli-avvocati-di-nctm-e-la-scala</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h4>Gli studi legali Nctm e La Scala hanno dato vita con UniCredit a UniQLegal, società tra avvocati per azioni, partnership che nasce per soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali del Gruppo UniCredit, con particolare riguardo alla gestione del contenzioso passivo bancario</h4>UniCredit si fa il suo studio legale. Gli studi legali <strong>Nctm</strong> e La Scala hanno infatti dato vita con UniCredit a <strong>UniQLegal</strong>, società tra avvocati per azioni, partnership che nasce, si legge in una nota, "<em>per soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali del Gruppo UniCredit, con particolare riguardo alla gestione del contenzioso passivo bancario e della consulenza legale ricorrente, e che ambisce a diventare nel tempo un autentico punto di riferimento del diritto bancario in Italia</em>". Le due law firm italiane, cioè <strong>Nctm Studio Legale</strong> e La Scala Sta, hanno da tempo una forte <em>expertise</em> professionaLe in materia bancaria e finanziaria.<strong>Nctm</strong> è una realtà legale con oltre 250 professionisti, 62 soci e 5 uffici operativi in Italia e all’estero (Milano, Roma, Bruxelles, Londra e Shanghai); La Scala, invece, con 200 professionisti e uno staff di oltre 100 persone, è tra i primi studi legali in Italia attivi nel contenzioso bancario e fallimentare, ed è specializzato nei servizi di recupero crediti giudiziale. La <em>partnership</em> tra i due studi, si legge in una nota congiunta, «<em>consentirà di mettere a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi partner con le competenze e i processi della Direzione Legale del Gruppo UniCredit creando un centro di eccellenza professionale caratterizzato da know-how specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative e produttive ed economie di scala che porteranno ad un nuovo standard nella fornitura di servizi legali specializzati. UniQLegal sarà fondato sulla capitalizzazione della conoscenza e sulla dinamicità dei suoi professionisti: giovani, curiosi, supportati dall’esperienza e dalla visione strategica dei soci che condividono da sempre l’attenzione all’innovazione, alla cura del cliente e alla crescita professionale del capitale umano, risorsa primaria e imprescindibile dei servizi professionali</em>»&nbsp;<a href="https://www.italiaoggi.it/news/unicredit-si-fa-il-suo-studio-legale-nasce-uniqlegal-sta-con-gli-avvocati-di-nctm-e-la-scala-202001151458182552" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Italiaoggi.it</em></a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 08:51:43 +0100</pubDate>
                        <title>Studi legali Nctm e La Scala danno vita a una partnership con UniCredit</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/studi-legali-nctm-e-la-scala-danno-vita-a-una-partnership-con-unicredit</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gli studi legali <strong>Nctm</strong> e La Scala hanno avviato un progetto in <em>partnership</em> con Unicredit. <strong>UniQLegal</strong>, questo il nome dell’iniziativa, metterà a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi partner con le competenze e i processi della Direzione Legale del Gruppo UniCredit creando un centro di eccellenza professionale caratterizzato da<em> know-how</em>&nbsp;specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative eproduttive ed economie di scala che porteranno ad un nuovo standard nella fornitura di servizi&nbsp;legali specializzati.&nbsp;<a href="https://www.wallstreetitalia.com/news/studi-legali-nctm-e-la-scala-danno-vita-a-una-partnership-con-unicredit/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Wallstreetitalia.com</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 08:48:23 +0100</pubDate>
                        <title>Nasce UniQLegal per i servizi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nasce-uniqlegal-per-i-servizi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gli studi legali <strong>Nctm</strong> e La Scala danno vita con UniCredit a <strong>UniQLegal</strong>, società tra avvocati per azioni: un'iniziativa che nasce per rispondere ad alcune specifiche esigenze di servizi legali di UniCredit, per esempio nella gestione del contenzioso passivo bancario e della consulenza legale ricorrente. L'obiettivo è diventare, nel tempo, un punto di riferimento per il diritto bancario in Italia.Grazie alla <em>partnership</em>, si metteranno a fattor comune l'esperienza e le tecnologie di gestione degli studi partner con le competenze e i processi della Direzione Legale del Gruppo UniCredit: una realtà con <em>know-how</em> specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative e produttive ed economie di scala che vuole definire un nuovo standard nella fornitura di servizi legali specializzati.&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.aziendabanca.it/notizie/uniqlegal-unicredit-nctm-lascala" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Aziendabanca.it</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 08:48:03 +0100</pubDate>
                        <title>Unicredit lancia il suo studio legale: nasce UniQLegal</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/unicredit-lancia-il-suo-studio-legale-nasce-uniqlegal</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h4>Unicredit apre le porte al mondo degli studi legali: nasce UniQLegal, una società per azioni di avvocati esperti di contenzioso bancario. Sarà un punto di riferimento per il diritto bancario italiano.</h4>Sarà un 2020 all’insegna delle novità per il Gruppo UniCredit che ha appena lanciato un’iniziativa di grande interesse per i professionisti legali. Infatti sta per nascere<strong> UniQLegal</strong>, una società per azioni di avvocati che mette insieme esperti di contenzioso bancario nell’ottica di rispondere alle specifiche esigenze del Gruppo. In altre parole uno studio legale <em>ad hoc</em> per risolvere le proprie problematiche interne sui contenziosi senza doversi avvalere di risorse esterne.Non solo, il Gruppo UniCredit ha annunciato anche che l’obiettivo di UniQLegal è diventare nel giro di pochi anni un punto di riferimento per tutte le controversie di diritto bancario a livello nazionale. Si prospettano nuove opportunità di investimento.Il progetto è stato annunciato nel comunicato stampa datato 15 gennaio 2020 che ne sottolinea la portata innovativa.UniQLegal nasce grazie alla collaborazione di due grandi studi legali esperti in materia bancaria: <strong>La Scala</strong> e <strong>Nctm</strong> che entrambi partecipano al progetto in maniera paritetica al 45% del capitale, il Gruppo Unicredit, invece, al 9%. Si tratta di una vera e propria società per azioni tra avvocati che mette insieme le eccellenze italiane in materia di diritto bancario.Come si apprende dal comunicato stampa, UniQLegal sarà un polo di innovazione professionale e tecnologica teso a fornire servizi legali altamente specializzati e pronto a diventare un punto di rifermento per tutte le pratiche bancarie italiane.&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.money.it/Unicredit-lancia-il-suo-studio-legale-UniQLegal" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Money.it</em></a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 08:45:08 +0100</pubDate>
                        <title>Unicredit: contenzioso bancario, nasce partnership con studi legali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/unicredit-contenzioso-bancario-nasce-partnership-con-studi-legali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Partnership tra gli studi legali <strong>Nctm</strong> e La Scala con Unicredit.Nasce <strong>UniQLegal</strong>, società tra avvocati per azioni, che permetterà a UniCredit di "<em>soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali</em>", soprattutto quelle legate al contenzioso bancario passivo. Si tratta della situazione più frequente: un debitore o un titolare di un servizio non rispetta gli accordi pattuiti e smette, ad esempio, di pagare delle rate. L'obiettivo di UniQLegal è "<em>diventare nel tempo un autentico punto di riferimento del diritto bancario in Italia</em>".&nbsp;<a href="https://www.iltempo.it/news-adn-kronos/2020/01/15/news/unicredit-contenzioso-bancario-nasce-partnership-con-studi-legali-1266595/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Iltempo.it</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 08:44:21 +0100</pubDate>
                        <title>Nasce UniQLegal da partnership fra Unicredit e studi Nctm e La Scala</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nasce-uniqlegal-da-partnership-fra-unicredit-e-studi-nctm-e-la-scala</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nasce <strong>UniQLegal</strong>, un'iniziativa innovativa che nasce da una partnership con gli studi legali <strong>Nctm</strong> e La Scala ed aspira a soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali del Gruppo UniCredit, che vanno dalla gestione del contenzioso passivo bancario alla della consulenza legale ricorrente.UniqLegal consentirà di mettere a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi partner, con le competenze e i processi della Direzione Legale del Gruppo UniCredit.Nasce così un centro di eccellenza professionale caratterizzato da <em>know-how</em> specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative e produttive ed economie di scala che porteranno ad un nuovo standard nella fornitura di servizi legali specializzati. UniQLegal sarà fondato sulla capitalizzazione della conoscenza e sulla dinamicità dei suoi professionisti.&nbsp;<a href="https://www.ilmessaggero.it/economia/news/nasce_uniqlegal_da_partnership_fra_unicredit_e_studi_nctm_e_la_scala-4985132.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Ilmessaggero.it</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 08:31:21 +0100</pubDate>
                        <title>Nctm e La Scala con UniCredit fondano UniQLegal, società tra avvocati per azioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-e-la-scala-con-unicredit-fondano-uniqlegal-societa-tra-avvocati-per-azioni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Una nuova realtà si è affacciata sul panorama legale italiano: il nuovo studio <strong>UniQLegal</strong>, creato da un’iniziativa innovativa che nasce per soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali del Gruppo UniCredit, con particolare riguardo alla gestione del contenzioso passivo bancario e della consulenza legale ricorrente, e che ambisce a diventare nel tempo un autentico punto di riferimento del diritto bancario in Italia.La <em>partnership</em> consentirà di mettere a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi <em>partner</em> con le competenze e i processi della Direzione Legale del Gruppo UniCredit creando un centro di eccellenza professionale caratterizzato da <em>know-how</em> specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative e produttive ed economie di scala che porteranno ad un nuovo standard nella fornitura di servizi legali specializzati.UniQLegal sarà fondato sulla capitalizzazione della conoscenza e sulla dinamicità dei suoi professionisti: giovani, curiosi, supportati dall’esperienza e dalla visione strategica dei soci che condividono da sempre l’attenzione all’innovazione, alla cura del cliente e alla crescita professionale del capitale umano, risorsa primaria e imprescindibile dei servizi professionali.UniQLegal s.t.a.p.a. ha adottato un sistema di amministrazione e controllo tradizionale con un consiglio di amministrazione presieduto dall’avvocato americano Shannon Lazzarini, <em>head of international litigation</em> di Unicredit, con i consiglieri prof. avv. <strong>Alberto Toffoletto</strong>, socio fondatore di <strong>Nctm</strong> e l’avv. Marco Pesenti, socio fondatore di La Scala. Il collegio sindacale è composto dal dott. Enrico Zanfagna, presidente, dalla prof. avv. Lucia Calvosa e dal dott. Alberto Acciaro. La revisione legale è affidata a Deloitte.Come già avveniva in passato per <strong>Nctm</strong> e La Scala, UniQLegal non potrà assumere mandati in conflitto con UniCredit e neppure con clienti dei due studi <em>partner</em>. Allo scopo sono in fase di definizione accurate procedure di verifica dei <em>conflict check</em>. Lo stesso vale evidentemente per gli studi <em>partner</em> che si asterranno da prestare assistenza a parti in conflitto con i clienti di UniQLegal, fatta salva la specifica autorizzazione di questi.Sulla base delle pattuizioni in essere gli studi <em>partner</em> sono tenuti a dare supporto tecnico professionale e manageriale a UniQLegal, mettendo a disposizione tutta la propria esperienza nella gestione dei servizi professionali. Un <em>partner</em> di <strong>Nctm</strong>, il prof. avv. <strong>Christian Romeo</strong>, e una <em>partner</em> di La Scala, l’avv. Luciana Cipolla, sono responsabili rispettivamente della gestione del <em>knowledge management</em> e delle procedure operative di UniQLegal.&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.globallegalchronicle.com/italia/nctm-e-la-scala-con-unicredit-fondano-uniqlegal-societa-tra-avvocati-per-azioni/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Globallegalchronicle.com</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 07:22:50 +0100</pubDate>
                        <title>UniCredit: con Nctm e La Scala da&#039; vita a società tra avvocati per azioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/unicredit-con-nctm-e-la-scala-da-vita-a-societa-tra-avvocati-per-azioni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gli studi legali <strong>Nctm</strong> e La Scala danno vita con UniCredit a UniQLegal, societa' tra avvocati per azioni.&nbsp;<strong>UniQLegal</strong> - spiega una nota - è un'iniziativa che nasce per soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali del Gruppo UniCredit, con particolare riguardo alla gestione del contenzioso passivo bancario e della consulenza legale ricorrente, e che ambisce a diventare nel tempo un autentico punto di riferimento del diritto bancario in Italia.La <em>partnership</em> consentirà di mettere a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi partner con le competenze e i processi della Direzione Legale del Gruppo UniCredit creando un centro di eccellenza professionale caratterizzato da <em>know-how</em> specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative e produttive ed economie di scala che porteranno ad un nuovo standard nella fornitura di servizi legali specializzati. <strong>UniQLegal</strong> sarà fondato sulla capitalizzazione della conoscenza e sulla dinamicità dei suoi professionisti: giovani, curiosi, supportati dall'esperienza e dalla visione strategica dei soci che condividono da sempre l'attenzione all'innovazione, alla cura del cliente e alla crescita professionale del capitale umano, risorsa primaria e imprescindibile dei servizi professionali.&nbsp;<a href="https://www.milanofinanza.it/news/ricerca-mfdj?chkTitolo=&amp;testo=&amp;datadal=&amp;dataal=&amp;archivio=False&amp;pag=5" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Milanofinanza.it</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 05:54:20 +0100</pubDate>
                        <title>Studi legali: Nctm e La Scala danno vita con UniCredit a UniQLegal</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/studi-legali-nctm-e-la-scala-danno-vita-con-unicredit-a-uniqlegal</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Un'iniziativa nata grazie agli studi legali <strong>Nctm</strong> e La Scala e che punta a soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali del Gruppo UniCredit, con particolare riguardo alla gestione del contenzioso passivo bancario e della consulenza legale ricorrente, e che ambisce a diventare nel tempo un autentico punto di riferimento del diritto bancario in Italia.La <em>partnership</em> consentirà di mettere a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi partner con le competenze e i processi della Direzione Legale del Gruppo UniCredit creando un centro di eccellenza professionale caratterizzato da<em> know-how</em> specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative e produttive ed economie di scala che porteranno ad un nuovo standard nella fornitura di servizi legali specializzati.&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.cassaforense.it/radiocor-news/studi-legali-nctm-e-la-scala-danno-vita-con-unicredit-a-uniqlegal/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Cassaforense.it</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 05:51:18 +0100</pubDate>
                        <title>Gli studi legali Nctm e La Scala danno vita con UniCredit a UniQLegal, società tra avvocati per azioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/gli-studi-legali-nctm-e-la-scala-danno-vita-con-unicredit-a-uniqlegal-societa-tra-avvocati-per-azioni-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>UniQLegal, www.uniqlegal.it, è un’iniziativa innovativa che nasce per soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali del Gruppo UniCredit, con particolare riguardo alla gestione del contenzioso passivo bancario e della consulenza legale ricorrente, e che ambisce a diventare nel tempo un autentico punto di riferimento del diritto bancario in Italia.La partnership consentirà di mettere a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi partner con le competenze e i processi della Direzione Legale del Gruppo UniCredit creando un centro di eccellenza professionale caratterizzato da know-how specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative e produttive ed economie di scala che porteranno ad un nuovo standard nella fornitura di servizi legali specializzati.&nbsp;<em>Tratto da <a href="https://www.lefonti.legal/nctm-e-la-scala-nasce-uniqlegal-societa-per-azioni/#prettyPhoto" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Le Fonti Legal</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 05:40:53 +0100</pubDate>
                        <title>Nctm e La Scala, nasce UniQLegal società per azioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-e-la-scala-nasce-uniqlegal-societa-per-azioni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gli studi legali Nctm e La Scala danno vita con UniCredit a <strong>UniQLegal</strong>, società tra avvocati per azioni. UniQLegal, è un’iniziativa innovativa che nasce per soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali del Gruppo UniCredit, con particolare riguardo alla gestione del contenzioso passivo bancario e della consulenza legale ricorrente, e che ambisce a diventare nel tempo un autentico punto di riferimento del diritto bancario in Italia.La <em>partnership</em> consentirà di mettere a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi partner con le competenze e i processi della Direzione Legale del Gruppo UniCredit creando un centro di eccellenza professionale caratterizzato da <em>know-how</em> specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative e produttive ed economie di scala che porteranno ad un nuovo standard nella fornitura di servizi legali specializzati.&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.trend-online.com/lefontilegal/nctm-e-la-scalanasce-uniqlegal-societ-per-azioni/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Trend-online.com</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <guid isPermaLink="false">news-5378</guid>
                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 05:37:50 +0100</pubDate>
                        <title>UniCredit con Nctm e La Scala dà vita a UniQLegal società tra avvocati per azioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/unicredit-con-nctm-e-la-scala-da-vita-a-uniqlegal-societa-tra-avvocati-per-azioni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La direzione legale del Gruppo UniCredit, guidata da Gianpaolo Alessandro (nella foto), in <em>partnership</em> con gli studi legali <strong>Nctm</strong> e La Scala crea <strong>UniQLegal</strong>, un’iniziativa innovativa che nasce per soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali del gruppo bancario.In particolare, il progetto riguarda la gestione del contenzioso passivo bancario e della consulenza legale ricorrente. L’ambizione per UniQLegal è quella di diventare nel tempo un autentico punto di riferimento del diritto bancario in Italia.La <em>partnership</em> consentirà di mettere a fattor comune l’esperienza e le tecnologie di gestione degli studi partner con le competenze e i processi della direzione legale di UniCredit, creando un centro di eccellenza professionale caratterizzato da <em>know-how</em> specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative e produttive ed economie di scala che porteranno a un nuovo standard nella fornitura di servizi legali specializzati.<strong>UniQLegal</strong> – si legge in un comunicato diffuso dalla banca – sarà fondato sulla capitalizzazione della conoscenza e sulla dinamicità dei suoi professionisti: giovani, curiosi, supportati dall’esperienza e dalla visione strategica dei soci che condividono da sempre l’attenzione all’innovazione, alla cura del cliente e alla crescita professionale del capitale umano, risorsa primaria e imprescindibile dei servizi professionali.La struttura nasce con una compagine sociale non convenzionale per il mercato italiano, che vede la partecipazione, da un lato, di due studi legali di grandi dimensioni, noti per la propensione all’innovazione e le capacità organizzative e, dall’altro, di una delle più grandi banche italiane, per dare origine a una struttura professionale unica che unisce professionalità diverse e complementari, integra sistemi ed esperienze, modernizza e snellisce complessità operative di dialogo tra impresa e professionista.&nbsp;&nbsp;<a href="https://inhousecommunity.it/unicredit-nctm-la-scala-vita-uniqlegal-societa-avvocati-azioni/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Inhousecommunity.it</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 05:13:13 +0100</pubDate>
                        <title>Gli studi legali Nctm e La Scala danno vita con UniCredit a UniQLegal, società tra avvocati per azioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/uniqlegal</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>UniQLegal, <a href="http://www.uniqlegal.it" target="_blank" rel="noreferrer noopener">www.uniqlegal.it</a>, è un’iniziativa innovativa che nasce per soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali del Gruppo UniCredit, con particolare riguardo alla gestione del contenzioso passivo bancario e della consulenza legale ricorrente, e che ambisce a diventare nel tempo un autentico punto di riferimento del diritto bancario in Italia.La <em>partnership</em> consentirà di mettere a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi partner con le competenze e i processi della Direzione Legale del Gruppo UniCredit creando un centro di eccellenza professionale caratterizzato da <em>know-how</em> specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative e produttive ed economie di scala che porteranno ad un nuovo standard nella fornitura di servizi legali specializzati.UniQLegal sarà fondato sulla capitalizzazione della conoscenza e sulla dinamicità dei suoi professionisti: giovani, curiosi, supportati dall’esperienza e dalla visione strategica dei soci che condividono da sempre l’attenzione all’innovazione, alla cura del cliente e alla crescita professionale del capitale umano, risorsa primaria e imprescindibile dei servizi professionali.<img class=" wp-image-15808 aligncenter" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/02/UniQLegal.jpg" alt width="330" height="78"></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 02:52:13 +0100</pubDate>
                        <title>Orrick e Nctm nell&#039;acquisizione del Laboratorio Forcina da parte di Bianalisi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/orrick-e-nctm-nellacquisizione-del-laboratorio-forcina-da-parte-di-bianalisi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Orrick ha assistito Bianalisi, <em>player</em> nel mercato italiano nel settore dei laboratori di analisi e poliambulatori specialistici, nell'acquisizione di Laboratorio Analisi Cliniche Forcina, società che gestisce un poliambulatorio specialistico in provincia di Lecce.Il team Orrick era guidato dal partner Guido Testa e composto da Filippo Cristaldi e Nicholas Luraghi. Per gli aspetti fiscali dell'operazione, <strong>Bianalisi</strong> è stata assistita da <strong>Nctm Studio Legale</strong> con il partner <strong>Manfredi Luongo</strong>.&nbsp;<a href="https://legalcommunity.it/orrick-nctm-laboratorio-forcina-bianalisi/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Legalcommunity.it</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 10 Jan 2020 03:47:07 +0100</pubDate>
                        <title>Nuovo Quadro Normativo per gli Investimenti Stranieri in Cina</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuovo-quadro-normativo-per-gli-investimenti-stranieri-in-cina</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 31 dicembre 2019 il Consiglio di Stato (il governo centrale cinese) ha pubblicato il regolamento di attuazione della Legge sugli Investimenti Stranieri (中华人民共和国外商投资法实施条例), con entrata in vigore pressoché immediata (1 gennaio 2020) (il “<a href="http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-12/31/content_5465449.htm#link" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Regolamento</a>”).La promulgazione di questo Regolamento era attesa perché La Legge sugli Investimenti Stranieri aveva, proprio con decorrenza dalla sua entrata in vigore, il 1 gennaio 2020, stabilito l’abrogazione della precedente normativa di riferimento per gli investimenti stranieri (ossia, la Legge sulle <em>joint venture</em> societarie, la Legge sulle <em>joint venture</em> contrattuali, e la Legge sulle società interamente a capitale straniero (WFOE)), creando pertanto un (apparente) vuoto normativo.In generale, il Regolamento:</p><ul> <li>presuppone, a livello di quadro normativo, oltre alla stessa Legge sugli Investimenti Stranieri, anche la <strong>Lista Negativa</strong>, ossia l’elenco attualmente in vigore dei settori in cui gli investimenti stranieri sono vietati oppure soggetti a restrizioni (per esempio, in riferimento alla percentuale di quote societarie che può essere detenuta dal socio straniero);</li> <li>conferma, seppure indirettamente, che alle società a capitale straniero si applica ora la <strong>normativa delle società domestiche</strong>, in particolare la Legge sulle Società e la Legge sulle Partnership;</li> <li>prevede un <strong>periodo di transizione di cinque anni</strong> (1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2024) durante il quale le società a capitale straniero attualmente esistenti possono adottare le modifiche societarie, riguardanti la forma e organizzazione societaria, in linea con la Legge sulle Società e la Legge sulle Partnership. Se, entro cinque anni, non sono state adottate queste modifiche, l’Autorità di Sorveglianza e Gestione del Mercato (in passato: Amministrazione dell’Industria e del Commercio) non consentirà a queste società di adottare altre modifiche societarie finché non siano aggiornate la forma a struttura societaria sopra menzionate;</li> <li>prevede espressamente che incentivi e sussidi agli investimenti adottati da autorità locali siano documentati in “Lettere d’Impegno” oppure accordi contrattuali, che possono però essere oggetto di modifiche unilaterali da parte dell’autorità in caso di nuove politiche agli investimenti dettate dall’interesse nazionale. In questi casi l’investitore straniero avrà diritto ad un “<strong>equo indennizzo</strong>”;</li> <li>sono vietati (e sanzionati) comportamenti da parte di funzionari locali discriminatori nei confronti degli investitori stranieri, oppure diretti a costringere<strong> trasferimenti di tecnologia</strong>.</li></ul><p>Ad una prima lettura, le implicazioni pratiche del Regolamento per le società a capitale straniero appaiono, tra le altre, essere le seguenti:</p><ul> <li>in occasione di modifiche sociali come, ad esempio, sostituzione del legale rappresentante, nomina di nuovi amministratori, trasferimento della sede sociale, aumento/riduzione del capitale sociale, etc., andranno anche adottate le modifiche di cui alla forma e organizzazione societarie in linea con la Legge sulle Società oppure quella sulle Partnership. Una modifica in questo senso potrebbe essere l’adozione dell’assemblea dei soci nelle <em>joint venture</em>;</li> <li>per le società a capitale straniero già esistenti i soci potrebbero rinegoziare aspetti della <em>governance</em> come la necessità del consenso del socio cinese, anche se di minoranza, per il trasferimento delle quote oppure la liquidazione della società. Nella pratica è probabile che queste rinegoziazioni possano trovare occasione ed essere contestuali ad una ristrutturazione societaria;</li> <li>nelle <em>joint venture</em> di nuova costituzione (post 1 gennaio 2020), invece, verrebbe meno l’obbligo di legge di prevedere la necessità del consenso del socio cinese di minoranza (ossia il suo diritto di veto) per le modifiche allo statuto, lo scioglimento e la liquidazione della <em>joint venture</em>, l’aumento (o riduzione) del capitale sociale. Questo comporterà quindi maggiore flessibilità nel disciplinare contrattualmente e nello statuto i rapporti tra soci e la governance e, di conseguenza, un più ampio spazio a favore dell’autonomia contrattuale;nelle Lettere di Impegno e/o negli accordi all’investimento tra le autorità locali e gli investitori stranieri sarà utile prevedere il principio dell’”equo indennizzo” a favore dell’investitore straniero in caso di revoca o modifiche degli incentivi e sussidi all’investimento.</li></ul><p>&nbsp;</p><h6><em>A cura dell’Avv. Carlo Geremia, dello Studio Legale Nctm in Shanghai</em></h6><em><a href="https://www.vivishanghai.com/nuovo-quadro-normativo-per-gli-investimenti-stranieri-in-cina/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Vivishanghai.com</a></em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 10 Jan 2020 03:20:55 +0100</pubDate>
                        <title>Prospetti semplificati Ue per la quotazione delle Pmi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/prospetti-semplificati-ue-per-la-quotazione-delle-pmi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h4>Pubblicato regolamento per promuovere&nbsp;il reperimento di capitali</h4>L’11 dicembre 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Ue il regolamento 2019/2115 del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva 2014/65/Ue (“Mifid II”) e i regolamenti 596/14 (“Mar”) e 2017/1129 (“Regolamento prospetto”).L’intervento prevede semplificazioni regolamentari destinate alla promozione dei mercati di crescita per le piccole e medie imprese (cosiddetto <em>Sme growth market</em>) introdotti da Mi-fid II nel gennaio 2018 per agevolare l’accesso delle Pmi al mercato dei capitali. Tra gli iscritti allo <em>Sme growth market</em> presso Esma c’è Aim Italia.Il regolamento 2019/2115 trova applicazione dal 31 dicembre 2019, fatta eccezione per le modifiche alla Mar, le quali si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2021.Per agevolare l’accesso degli emittenti sui mercati di crescita per le Pmi il regolamento ha, da un lato, ridotto gli oneri amministrativi e i costi di conformità alla normativa che gli emittenti sono chiamati a sostenere post Ipo dall’altro lato è previsto un intervento mirato ad aumentare la liquidità degli strumenti presenti sui mercati di crescita per le Pmi.<span style="text-decoration: underline;">Il prospetto semplificato</span>L’articolo 14 del Regolamento prospetto prevede che determinati soggetti possano ricorrere a un prospetto semplificato composto da una nota di sintesi, uno specifico documento di registrazione e una specifica nota informativa sui titoli, di contenuto ridotto rispetto a quanto previsto dal regime ordinario, focalizzato solo sulle informazioni più rilevanti. Il ricorso al cosiddetto prospetto semplificato per le emissioni secondarie consente una riduzione dei tempi e dei costi associati alla redazione del prospetto per l’emittente. L’articolo 14 è stato modificato al fine di prevedere che il regime di informativa semplificato per le emissioni secondarie possa essere sfruttato dagli emittenti i cui titoli di capitale sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le Pmi continuativamente almeno negli ultimi 18 mesi e che desiderino emettere titoli diversi dai titoli di capitale (per esempio le obbligazioni) o titoli che diano accesso a titoli di capitale fungibili con i titoli di capitale esistenti dell’emittente già ammessi alla negoziazione (per esempio <em>warrant</em>).Al fine di incentivare la transizione degli emittenti da un mercato di crescita per le Pmi a un mercato regolamentato (come nel caso di passaggio da Aim Italia all’Mta), è stato poi modificato l’articolo 14 del Regolamento prospetto al fine di prevedere che il regime di informativa semplificato per le emissioni secondarie possa essere utilizzato dalle società ammesse alle negoziazioni su Aim Italia continuativamente per almeno due anni, che abbiano pienamente rispettato gli obblighi di comunicazione e di segnalazione, e che chiedano l’ammissione alle negoziazione in un mercato regolamentato (Mta) di titoli fungibili con titoli esistenti emessi precedentemente.<span style="text-decoration: underline;">Ipo su un mercato di crescita</span>Il Regolamento prospetto è stato modificato al fine di consentire il ricorso al prospetto Ue della crescita (articolo 15 del Regolamento prospetto) per gli emittenti che presentano un'offerta di azioni al pubblico contemporaneamente a una domanda di ammissione di tali azioni alle negoziazioni in un mercato di crescita per le Pmi, a condizione che tali emittenti non abbiano azioni già ammesse alla negoziazione in un mercato di crescita per le Pmi, e che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore a 200 milioni di&nbsp;euro. Il ricorso al cosiddetto prospetto Ue della crescita, «considerevolmente più leggero rispetto al prospetto standard» consente una riduzione determinante dei tempi e dei costi associati alla redazione del prospetto per l'emittente.<span style="text-decoration: underline;">Comunicazione agli investitori</span>La Commissione ha avuto modo di evidenziare che, rafforzando l'integrità del mercato ed estendendo agli Mtf il regime in materia di abusi di mercato, la Mar ha avuto un ruolo fondamentale nell'incremento della fiducia degli investitori nei mercati finanziari. Tuttavia, la Mar si basa su un approccio indifferenziato, che ha richiesto un intervento normativo al fine di introdurre alcune semplificazioni per promuovere l'uso dei mercati di crescita per le Pmi.In ragione dell’eccessiva onerosità degli adempimenti previsti in materia di sondaggi di mercato rispetto alle operazioni cosiddette di <em>private placement</em>, la Mar è stata modificata affinché la comunicazione delle informazioni a investitori qualificati (ai sensi dell’articolo 2, lettera e del Regolamento prospetto) ai fini della negoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali di un’emissione obbligazionaria non costituisca un sondaggio di mercato.La modifica mira a chiarire che la comunicazione di tali informazioni per la negoziazione dei termini e delle condizioni di un’operazione di collocamento privato di obbligazioni (comprese le clausole contrattuali) non sarà soggetta al regime dei sondaggi di mercato qualora sia effettuata da parte di emittenti i cui strumenti finanziari siano ammessi alla negoziazione su mercato regolamentato o su un Mtf e sia adottata una procedura di <em>wall-crossing</em> alternativa, mediante la quale i potenziali investitori qualificati riconoscono gli obblighi regolamentari derivanti dall’accesso a informazioni privilegiate (per esempio l’accordo di non divulgazione).&nbsp;&nbsp;<em>Articolo originariamente pubblicato su Il Sole 24 Ore a firma di Lukas Plattner</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 03 Jan 2020 08:47:25 +0100</pubDate>
                        <title>Il concordato preventivo nel nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza (&lt;i&gt;“CCI” o “Codice”&lt;/i&gt;)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/concordato-preventivo-nuovo-codice-della-crisi-impresa-insolvenza</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<div><p>Nel nuovo Codice introdotto dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – che conserva la tipologia e la struttura delle procedure di insolvenza esistenti – la disciplina del concordato preventivo è rinvenibile nelle diverse sezioni dedicate a) al procedimento uniforme di accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza, b) alle misure protettive, c) alle procedure di «<em>regolazione della crisi e dell’insolvenza</em>», e d) alle procedure di gruppo.</p></div><div></div><ul> <li><h1>a) Procedimento unitario di accesso alle procedure di composizione della crisi (artt. 40-53)</h1><ul> <li><h2>(i) Trattazione congiunta della domanda di apertura della liquidazione giudiziale</h2>Il CCI disciplina un unico giudizio idoneo alla trattazione di tutte le domande di accesso alle diverse procedure di liquidazione ovvero di regolazione della crisi e dell’insolvenza dello stesso imprenditore. In una delle versioni preliminari del CCI si prevedeva espressamente che, se era presentata richiesta di apertura della liquidazione giudiziale, la domanda di concordato doveva essere proposta <span style="text-decoration: underline;">in via riconvenzionale</span> nello stesso procedimento, nei termini previsti per la costituzione del debitore. Nella versione definitiva, la previsione è stata eliminata e ciò pone il dubbio se tale modalità di presentazione della domanda sia ammissibile.Sembra doversi rispondere positivamente: infatti, qualora la domanda sia autonomamente depositata, dovrà essere in ogni caso riunita a quella di apertura della liquidazione giudiziale, come espressamente previsto dall’art. 7.1, mentre l’art. 7.2 stabilisce che devono essere trattate e definite prioritariamente le domande dirette a regolare la crisi in via alternativa alla liquidazione giudiziale, purché sia indicata la convenienza per i creditori.</li> <li><h2>(ii) Pre-concordato</h2>Resterà la possibilità di depositare la domanda di concordato con riserva della presentazione della proposta e del piano, ma con maggiori limitazioni: il termine (che deve essere espressamente richiesto dal debitore) è <span style="text-decoration: underline;">dimezzato</span> (da un minimo di 30 ad un massimo di 60 giorni), ferma la prorogabilità di non oltre 60 giorni, ma <span style="text-decoration: underline;">solo se non sono pendenti</span> domande di <span style="text-decoration: underline;">liquidazione giudiziale</span> (art. 44.1.a).Se il debitore ha fatto tempestivamente ricorso volontario alla procedura di <span style="text-decoration: underline;">composizione assistita della crisi</span> di cui al Titolo II del CCI, la proroga potrà estendersi fino a 120 giorni (solo in questo caso il pre-concordato potrà quindi continuare ad avere durata massima di 180 giorni, come attualmente previsto).Il pre-commissario viene sempre nominato nel concordato (art. 44.1.b) e va versato entro dieci giorni iI contributo per le spese fino all’ammissione (art. 44.1.d).</li> <li><h2>(iii) Ammissione</h2>Al Tribunale viene affidata la verifica della fattibilità <span style="text-decoration: underline;">anche economica</span> (e non solo giuridica) del piano concordatario (art. 47.1) con una regola innovativa rispetto all’orientamento consolidato della Cassazione.Il decreto di inammissibilità sarà soggetto a reclamo, diversamente da quanto è oggi disposto dall’art. 162 l.fall. Con il decreto di ammissione, il Tribunale ordina il deposito delle spese per il compenso del pre-commissario fino all’ammissione (art. 44.1.d).</li> <li><h2>(iv) Omologazione</h2>La più importante innovazione introdotta dal Codice riguarda le opposizioni previste dal diritto societario (art. 116), su cui v. <em>infra</em> al punto c)(viii).Altre innovazioni sono di minore rilievo: (i) il termine per le opposizioni è espressamente qualificato come perentorio (art. 48.2), contrariamente all’orientamento oggi vigente in giurisprudenza; (ii) il Tribunale pronuncia l’omologazione in forma di sentenza e non più di decreto, valutata nuovamente la fattibilità economica del concordato (art. 48.3).</li></ul></li> <li><h1>b) Misure protettive (artt. 8, 54-55)</h1><span style="font-size: 16px;">Il CCI prevede una nuova disciplina delle misure protettive in pendenza di una procedura di regolazione della crisi.</span>La sospensione <span style="text-decoration: underline;">automatica</span> delle azioni esecutive e cautelari individuali dei creditori per effetto della pubblicazione della domanda di accesso al concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione si verifica <span style="text-decoration: underline;">solo se il debitore lo richiede</span> (art. 54). L’efficacia della richiesta è automatica, dalla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, ma la durata deve essere stabilita dal Tribunale caso per caso, successivamente ad un’apposita udienza da fissare entro 30 ovvero 45 giorni. Di fatto, quindi, il debitore potrà sempre beneficiare nell’immediato, fino all’udienza, dell’<em>automatic stay</em>.La<span style="text-decoration: underline;"> durata complessiva</span> delle misure protettive concesse (anche nell’eventuale procedura di composizione assistita della crisi che abbia preceduto l’accesso al concordato preventivo), compresi rinnovi e proroghe, non potrà comunque superare i <span style="text-decoration: underline;">dodici mesi</span> (art. 8). Questo significa che il debitore deve attentamente valutare l’effettiva esigenza di ottenere la sospensione di azioni esecutive o cautelari, considerando il rischio del venir meno delle misure protettive, prima di aver ottenuto l’omologazione del concordato.Le misure protettive possono essere <span style="text-decoration: underline;">modificate o revocate</span> in caso di atti di frode, oppure se il debitore non si sta adoperando per la predisposizione del piano e della proposta di concordato (art. 55).</li> <li><h1>c) Concordato preventivo (artt. 84-120)</h1><ul> <li><h2>(i) Tipologie del concordato</h2></li></ul></li></ul><p style="padding-left: 90px;"><span style="font-size: 16px;">L’art. 84 precisa che le tipologie previste per il piano concordatario sono solo quelle della liquidazione del patrimonio e della continuità aziendale.</span></p><div style="padding-left: 90px;"><p><strong>(A) il concordato liquidatorio</strong></p></div><div style="padding-left: 90px;"><p>- il ricorso alla procedura con finalità meramente liquidatorie è condizionato all’offerta di apporti esterni in grado di incrementare di almeno il 10% la soddisfazione dei creditori chirografari, che deve essere pari ad almeno il 20% come già oggi previsto (art. 84.4);</p></div><div style="padding-left: 90px;"><p>- l’incremento del 10% va misurato rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, ma non è chiaro se si debba trattare di incremento in misura fissa (es. stima del 25% nella liquidazione giudiziale, offerta del 35% nel concordato) oppure in misura percentuale (es. stima del 25% nella liquidazione giudiziale, offerta del 27,5% nel concordato);</p></div><div style="padding-left: 90px;"><p>- il dubbio non sembra porsi tutte le volte che nella liquidazione giudiziale sia stimato un soddisfacimento inferiore o pari al 10%, perché in tal caso il debitore dovrà comunque apportare almeno un ulteriore 10% per raggiungere la percentuale minima del 20%;</p></div><div style="padding-left: 90px;"><p>- nel raffronto, la principale differenza sarà data dalle azioni revocatorie e per abusiva direzione e coordinamento, ma non delle azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali, che dovranno essere sempre esercitate anche nel concordato (art. 115, v. <em>infra</em> al punto ix).</p></div><div style="padding-left: 90px;"></div><div style="padding-left: 90px;"><p><strong>(B) il concordato in continuità aziendale</strong></p></div><div style="padding-left: 90px;"><p>- il Codice definisce diversamente le due fattispecie alternative della continuità «diretta» e «indiretta» (art. 84.2), recependo la terminologia della prassi;</p></div><div style="padding-left: 90px;"><p>- la definizione di continuità aziendale è oggi espressamente focalizzata (art. 84.3) sulla soddisfazione dei creditori con il <span style="text-decoration: underline;">ricavato prodotto dalla continuità</span> aziendale, «diretta» o «indiretta» e sulla prosecuzione dell’attività aziendale (art. 87.3);</p></div><div style="padding-left: 90px;"><p>- la continuità «indiretta» vede ampliata la fattispecie, non solo prevedendo la cessione a terzi «a qualunque titolo», ma anche perché si prevede che l’attività sia «ripresa» da un diverso soggetto e, quindi, non è più necessario che l’azienda sia ceduta «in esercizio»;</p></div><div style="padding-left: 90px;"><p>- inoltre, la forma «indiretta» è espressamente ammessa anche in caso di <span style="text-decoration: underline;">affitto dell’azienda</span> anteriormente alla domanda, ma <span style="text-decoration: underline;">solo se «funzionale</span> alla presentazione del ricorso»;</p></div><div style="padding-left: 90px;"><p>- vi sono anche limiti, poiché la continuità «indiretta» è ammessa solo in presenza di impegno a conservare almeno la metà dei posti di lavoro per <span style="text-decoration: underline;">un anno</span> dall’omologazione (c.d. «clausola occupazionale»);</p></div><div style="padding-left: 90px;"><p>- in caso di continuità «diretta» non vi sono invece vincoli di conservazione di posti di lavoro;</p></div><div style="padding-left: 90px;"><p>- sia in caso di continuità «diretta» che «indiretta» è previsto che la prosecuzione dell’attività aziendale deve essere funzionale al «<span style="text-decoration: underline;">miglior soddisfacimento</span> dei creditori» (art. 87.3), fermo che non vi sono percentuali minime di soddisfacimento dei creditori.</p></div><div style="padding-left: 90px;"></div><div style="padding-left: 90px;"><p><strong>(C) il concordato misto</strong></p></div><div style="padding-left: 90px;"><p>- in presenza di prosecuzione dell’attività e contemporaneamente di liquidazione di beni non funzionali, il concordato è considerato in continuità aziendale se i creditori sono soddisfatti <span style="text-decoration: underline;">in misura prevalent</span>e dal <span style="text-decoration: underline;">ricavato</span> della stessa continuità aziendale, «diretta» o «indiretta» (in quest’ultimo caso, computando anche i corrispettivi della cessione del magazzino);</p></div><div style="padding-left: 90px;"><p>- il requisito si considera sempre rispettato se viene conservata almeno la metà dei posti di lavoro per i successivi <span style="text-decoration: underline;">due anni</span> (c.d. “condizione occupazionale”).</p></div><div style="padding-left: 90px;"></div><div style="padding-left: 90px;"><p>Benché la disposizione dell’art. 84.1 ponga il concordato liquidatorio come <span style="text-decoration: underline;">alternativo</span> rispetto a quello in continuità aziendale, le relative fattispecie sono in realtà in parte sovrapponibili, non solo nel concordato misto, ma anche in quello in continuità aziendale «indiretta» che, di norma, prevede la cessione dell’azienda in esercizio nell’ambito di un piano di cessione dei beni e, quindi, liquidatorio. In effetti – così nel nuovo Codice come nella legge fallimentare – i singoli aspetti di disciplina inerenti alla proposta (percentuale minima, apporti esterni, moratoria dei privilegiati) ovvero al piano ed alle modalità di esecuzione (attestazioni speciali, nomina del liquidatore giudiziale, modalità della liquidazione, necessario esperimento delle azioni di responsabilità) potrebbero convivere ed essere applicabili selettivamente, ricorrendone i rispettivi presupposti. Tuttavia, l’alternatività posta dal nuovo Codice all’art 84 tra le due tipologie di concordato (assente invece nella legge fallimentare) dovrebbe indurre a ritenere che ciascuna sia soggetta alla rispettiva disciplina, senza sovrapposizioni e senza limitazioni. In tal caso, però, bisogna essere pronti ad accettarne tutte le conseguenze, inclusa quella per cui nel concordato in continuità «indiretta» non sarebbe necessaria la liquidazione totale del patrimonio, secondo lo schema della cessione dei beni (naturalmente, in tanto in quanto sia comunque possibile rispettare il <em>test</em> di convenienza del concordato in continuità e quindi la funzionalità al «miglior soddisfacimento dei creditori» di cui all’art. 87.3).</p></div><div style="padding-left: 90px;"></div><div style="padding-left: 90px;"><p>La limitazione alla modalità liquidatoria e della continuità pone in dubbio se siano ancora ammissibili <span style="text-decoration: underline;">altre forme di concordato</span>, che taluno ha definito «<span style="text-decoration: underline;">atipico</span>». Non è tanto il caso del concordato con assuntore, espressamente previsto dall’art. 85.3.b), che si può inquadrare nello schema del concordato liquidatorio (presupponendo un trasferimento dell’intero attivo a fronte dell’assunzione dell’obbligazione di adempiere alla proposta concordataria) oppure quello in cui siano assegnati ai creditori strumenti finanziari partecipativi o SFP, che viceversa si può ricondurre al concordato in continuità (considerando che la relativa remunerazione dovrebbe comunque derivare dalla prosecuzione dell’attività). Il dubbio riguarda piuttosto la possibilità di prevedere che le risorse per il soddisfacimento dei creditori provengano da un aumento di capitale dei soci o di terzi (ovvero da operazioni straordinarie di fusione), <span style="text-decoration: underline;">senza</span> quindi che si proceda alla <span style="text-decoration: underline;">liquidazione</span> dei beni, né che i <span style="text-decoration: underline;">proventi</span> derivino <span style="text-decoration: underline;">dalla prosecuzione</span> dell’attività d’impresa. Questa forma di concordato «atipico» si dovrebbe comunque considerare ammissibile, dovendo semmai porsi il tema della sua riconducibilità ad una delle forme «tipiche» ai fini della disciplina applicabile: alternativa alla quale si potrebbe anche sfuggire, se si dovesse invece ritenere che i vari aspetti della disciplina dell’una e dell’altra siano applicabili solo ricorrendone i relativi presupposti, nel qual caso il concordato «atipico» potrebbe anche sfuggire in toto alle disposizioni dettate per le forme «tipiche».</p></div><ul> <li><h2>(ii) Piano concordatario</h2></li></ul><p style="padding-left: 60px;">L’art. 87 prevede le seguenti novità rispetto al contenuto del piano, che deve indicare:(A) le cause della crisi;(B) la strategia di intervento;(C) le azioni revocatorie e risarcitorie esperibili (anche solo in caso di liquidazione giudiziale) e delle prospettive di recupero;(D) le iniziative da adottare in caso di scostamento dalle previsioni.</p><div style="padding-left: 60px;"><p>Nel concordato in continuità vanno inoltre indicati:</p></div><div style="padding-left: 60px;"><p>(E) i tempi previsti per il riequilibrio finanziario;</p></div><div style="padding-left: 60px;"><p>(F) le ragioni di funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori;</p></div><div style="padding-left: 60px;"><p>(G) i costi e ricavi attesi nonché le modalità di finanziamento, solo per la continuità «diretta»;</p></div><div style="padding-left: 60px;"><p>(H) l’utilità economicamente valutabile per i creditori, che può essere rappresentata anche dalla continuità dei rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa (art. 84.3).</p></div><div></div><ul> <li><h2>(iii) Proposta concordataria</h2></li></ul><p style="padding-left: 60px;">La proposta potrà ancora prevedere qualsiasi modalità di soddisfacimento dei creditori, incluso accollo, operazioni straordinarie, attribuzione di titoli o azioni, trattamenti differenziati tra le classi (art. 85.3).</p><div style="padding-left: 60px;"><p>Sono previsti alcuni casi in cui la formazione delle <span style="text-decoration: underline;">classi</span> sarà <span style="text-decoration: underline;">obbligatoria</span> (art. 85.5) per i creditori: (i) titolari di garanzie di terzi, (ii) proponenti o parti agli stessi correlate, (iii) non integralmente soddisfatti (in quest’ultimo caso sono menzionati solo i creditori previdenziali e fiscali, ma la limitazione sembra di dubbia ragionevolezza).</p></div><div style="padding-left: 60px;"></div><div style="padding-left: 60px;"><p>Nel caso della continuità aziendale:</p></div><div style="padding-left: 60px;"><p>• viene incrementata a <span style="text-decoration: underline;">due anni la moratoria</span> per il pagamento dei creditori privilegiati (art. 86) stabilendo che i creditori <span style="text-decoration: underline;">votano sempre</span> e come si determina l’importo per il quale il creditore vota (differenziale tra credito ed interessi e valore attualizzato del soddisfacimento proposto);</p></div><div style="padding-left: 60px;"><p>• può essere previsto che i <span style="text-decoration: underline;">fornitori</span> non ricevano <span style="text-decoration: underline;">alcun pagamento</span>, ma solo la continuità dei rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa (art. 84.3);</p></div><div style="padding-left: 60px;"><p>• resta il requisito della convenienza, posto che va attestato che «la prosecuzione dell’attività d’impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori» (art. 87.3; non è stato quindi specificato quale sia esattamente il termine di raffronto).</p></div><div style="padding-left: 60px;"></div><div style="padding-left: 60px;"><p>Per quanto riguarda il pagamento non integrale dei creditori privilegiati (art. 85.7), viene precisato che la quota residua deve essere soddisfatta come credito chirografario: sono risolte così alcune incertezze interpretative al riguardo.</p></div><div style="padding-left: 60px;"><p>Infine, per le <span style="text-decoration: underline;">proposte concorrenti</span> (art. 90) la soglia di inammissibilità si abbassa al 30% per tutti i tipi di concordato, ed al 20% se il debitore ha fatto ricorso alla composizione assistita (la riduzione della soglia non è quindi più legata al concordato in continuità aziendale).</p></div><div></div><ul> <li><h2>(iv) Offerte concorrenti</h2></li></ul><div style="padding-left: 60px;"><p>Non rilevantissime sono le novità in tema di offerte concorrenti (attuale 163-<em>bis</em> l.fall.). L’art. 91.1 prevede che l’offerta prevista dal piano deve essere irrevocabile per innescare la procedura competitiva, la quale dovrà essere preceduta da una ricerca di manifestazioni di interesse (art. 91.3): ciò da un lato può semplificare la procedura – evitando di allestire una completa data room nei casi in cui non si ravvisa un interesse del mercato per l’azienda o i beni oggetto dell’offerta – ma la rende più complessa in caso contrario.</p></div><div style="padding-left: 60px;"><p>Altre precisazioni riguardano la conferma (oggi si tratta di orientamenti interpretativi) che in assenza di offerte migliorative resta vincolante quella originaria (art. 91.10) e che la norma si applica anche nel pre-concordato (art. 91.11).</p></div><div style="padding-left: 60px;"><p>Di maggior rilievo la nuova espressa disposizione secondo cui, in caso di urgenza, se può risultare compromesso l’interesse dei creditori al migliore soddisfacimento, possono essere omesse le procedure competitive di vendita e le relative forme di pubblicità (art. 94.6).</p></div><div></div><ul> <li><h2>(v) Scioglimento, sospensione e prosecuzione dei contratti pendenti</h2></li></ul><div style="padding-left: 60px;"><p>Le novità riguardano l’esplicita disposizione della continuazione dei contratti, ferma la facoltà di scioglimento se il contratto non è coerente con il piano, né funzionale alla sua esecuzione: è così precisato il criterio che deve guidare il Tribunale nel concedere l’autorizzazione (art. 97.1). Ulteriore precisazione riguarda il pre-concordato, nel corso del quale può essere autorizzata solo la sospensione del contratto (art. 97.2).</p></div><div style="padding-left: 60px;"><p>E’ previsto che l’istanza contenga la quantificazione dell’indennizzo (art. 97.3) e che in caso di mancato accordo il giudice delegato proceda a determinarlo solo ai fini del voto, restando poi la relativa controversia da definire in sede ordinaria (art. 97.10).</p></div><div style="padding-left: 60px;"></div><div style="padding-left: 60px;"><p>Per quanto riguarda in particolare la prosecuzione di <span style="text-decoration: underline;">contratti pubblici</span>, l’art. 95.1 precisa che la risoluzione è impedita anche dal solo deposito della domanda e non più all’ammissione. L’art. 95.2 consente poi la prosecuzione dei contratti pubblici anche nel concordato liquidatorio, ma è necessaria l’attestazione di funzionalità alla migliore liquidazione dell’azienda in esercizio (la fattispecie è quindi quella del concordato che prevede la cessione dell’azienda, ma che non può considerarsi in continuità in quanto il corrispettivo della cessione non è prevalente e non è neppure soddisfatta la condizione occupazionale).</p></div><div style="padding-left: 60px;"></div><div style="padding-left: 60px;"><p>Infine, per quanto riguarda il contratto di <em>leasing</em>, l’art. 97.12 introduce alcune precisazioni in tema di computo delle rate scadute, di riscatto e di credito residuo per capitale.</p></div><div></div><ul> <li><h2>(vi) Autorizzazione di atti straordinaria amministrazione, finanziamenti e pagamenti</h2></li></ul><div style="padding-left: 60px;"><p>La disciplina generale degli atti di straordinaria amministrazione risulta dalla combinazione degli artt. 46 e 97. Al fine dell’autorizzazione, in aggiunta al requisito dell’urgenza (art. 46.1), viene introdotto un <span style="text-decoration: underline;">ulteriore criterio di funzionalità al miglior soddisfacimento</span> dei creditori (art. 94.3). L’istanza deve fornire indicazioni sul contenuto del piano, se non ancora presentato (art. 46.3).</p></div><div style="padding-left: 60px;"></div><div style="padding-left: 60px;"><p>Una limitazione viene introdotta anche per <span style="text-decoration: underline;">i nuovi finanziamenti</span>. L’art. 99.1 prevede che gli stessi siano funzionali all’esercizio dell’attività aziendale fino all’omologa, pur non richiedendosi che si tratti di concordato in continuità: è precisato infatti che la prosecuzione dell’attività possa essere prevista dal piano anche solo in funzione della liquidazione.</p></div><div style="padding-left: 60px;"><p>L’art. 99.6 dispone poi che i finanziamenti non beneficiano della prededuzione in caso di attestazione falsa o reticente, di cui però il curatore deve provare la conoscenza da parte del finanziatore.</p></div><div style="padding-left: 60px;"></div><div style="padding-left: 60px;"><p>Alcune novità riguardano i pagamenti di <span style="text-decoration: underline;">creditori anteriori</span>, oggi ammessi solo nel concordato in continuità: potranno essere autorizzati anche nel concordato liquidatorio, purché sia comunque prevista la prosecuzione dell’attività aziendale (art. 100.1). È poi previsto anche il pagamento delle retribuzioni, ma solo per il mese anteriore al deposito e per i soli lavoratori addetti all’attività di cui è prevista la prosecuzione.</p></div><div style="padding-left: 30px;"></div><ul> <li><h2>(vii) Votazione e maggioranze</h2></li></ul><div style="padding-left: 60px;"><p>Alcune novità riguardano le maggioranze e l’ammissione al voto.</p></div><div style="padding-left: 60px;"><p>Quando un unico creditore detiene la maggioranza (ed è quindi in grado da solo di imporre la propria scelta a tutti gli altri creditori) è introdotta una <span style="text-decoration: underline;">doppia maggioranza</span> anche «per teste» (art. 109.1).</p></div><div style="padding-left: 60px;"><p>Il Codice prevede poi un ampliamento dei casi di <span style="text-decoration: underline;">esclusione dal voto</span>. Da un lato, la fattispecie tradizionale dei parenti ed affini viene estesa alle società del gruppo (art. 109.6) e, dall’altro, con disposizione ben più innovativa, vengono esclusi anche i creditori in <span style="text-decoration: underline;">conflitto di interessi</span> (art. 109.5). Quest’ultima è una disposizione che crea non pochi dubbi: in primo luogo, trattandosi di previsione di ordine generale, sembra potersi riferire a situazioni di conflitto sia rispetto al debitore, sia rispetto agli altri creditori; i creditori, tuttavia, non sono vincolati ad un fine comune ed anzi sono naturalmente in reciproco contrasto, tanto è vero che un dovere di astensione per conflitto di interessi è previsto solo quando gli stessi sono chiamati ad esprimersi nel comitato dei creditori oppure – quando siano proponenti – vi è solo una necessaria inclusione in classe separata, ma non certo l’esclusione dal voto. Da un punto di vista pratico, il caso più evidente riguarda i creditori potenzialmente soggetti ad azioni revocatorie, che rischia di rendere ingestibile la votazione. Rispetto al debitore, invece, i casi già previsti di esclusione (parenti e gruppi) intendono sterilizzare voti che si presumono a favore del debitore, ma si tratta di situazione che non sembra generalizzabile per i casi opposti in cui si considerino possibili ragioni di contrasto.</p></div><div style="padding-left: 60px;"></div><div style="padding-left: 60px;"><p>Altre novità riguardano le <span style="text-decoration: underline;">modalità di votazione</span>.</p></div><div style="padding-left: 60px;"><p>Il CCI elimina l’udienza e, conseguentemente, l’espressione del voto avverrà solo a mezzo PEC inviata al commissario giudiziale (art. 107.8) nel termine (iniziale e finale) che sarà stabilito dal Tribunale nel decreto di ammissione. La relazione del commissario giudiziale deve essere inviata ai creditori 15 giorni prima della data iniziale del voto, allegando l’elenco dei creditori votanti (art. 107.3); le osservazioni e contestazioni del debitore e dei creditori (oggi svolte all’udienza) sono inviate a mezzo PEC fino a 10 giorni prima (art. 107.4) al commissario, che le comunica a tutti i creditori e deposita la propria relazione finale entro 5 giorni dall’inizio del voto (art. 107.6); i provvedimenti del giudice delegato sulle contestazioni sono comunicati direttamente ai creditori ed al debitore (art. 107.7). Viene &nbsp;precisato infine che i termini per il voto non sono soggetti a sospensione feriale (art. 107.9).</p></div><div style="padding-left: 30px;"></div><ul> <li><h2>(viii) Opposizioni societarie in sede di omologazione</h2></li></ul><div style="padding-left: 60px;"><p>La più importante innovazione introdotta dal Codice riguarda le opposizioni previste dal diritto societario: quando fusione, scissione o cambiamento del tipo sociale sono previsti dal piano concordatario, le relative opposizioni si fanno valere solo con opposizione all’omologazione (art. 116.1) e l’operazione è irreversibile anche in caso di risoluzione o annullamento del concordato (art. 116.3).</p></div><div></div><ul> <li><h2>(ix) L’esecuzione del concordato liquidatorio - Azioni di responsabilità e recuperatorie</h2></li></ul><div style="padding-left: 60px;"><p>Nel concordato con cessione dei beni, il <span style="text-decoration: underline;">liquidatore giudiziale</span> è sempre nominato dal Tribunale e non sarà quindi più possibile la designazione del debitore (art. 114.1). L’art. 115.1 chiarisce poi che la legittimazione all’esercizio delle azioni «finalizzate a conseguire la disponibilità dei beni» e «dirette al recupero dei crediti» spetta al solo liquidatore giudiziale, superando così le incertezze legate alla disciplina vigente.</p></div><div style="padding-left: 60px;"></div><div style="padding-left: 60px;"><p>L’aspetto maggiormente innovativo riguarda la previsione (art. 115.2) secondo cui le <span style="text-decoration: underline;">azioni di responsabilità</span> nei confronti degli organi amministrativi e di controllo nelle società devono essere esercitate dal liquidatore giudiziale e qualsiasi patto contrario o previsione della proposta di concordato sono inefficaci. Ciò, si noti, solo se si tratta di concordato con cessione dei beni: il debitore sarà quindi certamente incentivato – sotto questo profilo – a proporre un concordato in continuità aziendale.</p></div><div style="padding-left: 60px;"><p>Vi sono peraltro azioni che non sono attribuite al liquidatore giudiziale, in quanto non vengono «concorsualizzate» nel concordato e restano quindi nella disponibilità dei singoli creditori: si tratta dell’azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c. (come espressamente stabilito dall’art. 115.3), nonché dell’azione da abusiva direzione e coordinamento (art. 2497.4 c.c.).</p></div><div style="padding-left: 60px;"></div><ul> <li><h1>d) Concordato nei gruppi (artt. 284-286)</h1></li></ul><div style="padding-left: 30px;"><p>Il CCI introduce una disciplina (finora mancante nel nostro sistema, ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza di merito prima del revirement in senso contrario di Cass. 20559/2015) per la gestione dell’insolvenza dei gruppi di imprese. La definizione di gruppo di imprese è modellata sulla nozione di direzione e coordinamento (art. 2.1.h).</p></div><div></div><ul> <li><h2>(i) Procedimento unitario di concordato</h2></li></ul><div style="padding-left: 60px;"><p>Il Codice consente l’instaurazione di una procedura di concordato unitaria per le diverse società del gruppo (art. 284.1), con un unico giudice delegato e commissario giudiziale (art. 286.2), avanti al Tribunale competente per la società che esercita la direzione e coordinamento sul gruppo (art. 286.1), ferma l’autonomia delle rispettive masse attive e passive (art. 284.3).</p></div><div style="padding-left: 60px;"><p>Il ricorso deve indicare le ragioni che lo rendono funzionale al migliore soddisfacimento dei creditori delle singole società del gruppo (art. 284.4).</p></div><div style="padding-left: 60px;"><p>Alcune regole particolari sono dettate in tema di approvazione del concordato: a) sono escluse dal voto le società del gruppo (art. 286.6); b) la proposta di concordato di gruppo è approvata se le proposte di tutte le società sono approvate dai rispettivi creditori (art. 286.5).</p></div><div style="padding-left: 60px;"></div><ul> <li><h2>(ii) Piano di concordato</h2></li></ul><div style="padding-left: 60px;"><p>Il concordato di gruppo può essere fondato su un unico piano ovvero piani «collegati e interferenti» (art. 284.1). L’unicità del piano si traduce anche sulla sua <span style="text-decoration: underline;">qualificazione unitaria</span> quando sia prevista la liquidazione di alcune imprese e la prosecuzione dell’attività di altre (art. 285.1): lo stesso è considerato in continuità aziendale se i <span style="text-decoration: underline;">flussi complessivi</span> generati dalla continuità sono prevalenti rispetto agli atti di liquidazione.</p></div><div style="padding-left: 60px;"><p>Due aspetti vanno segnalati in proposito: a) non sembra applicarsi la «clausola occupazionale» e la relativa condizione, come invece previsto dall’art. 84 per il concordato di singole società; b) l’esonero dalla percentuale minima del 20% e dal contributo di finanza esterna si applica anche alle singole società che nel piano di gruppo hanno prevalentemente ruolo liquidatorio.</p></div><div></div><ul> <li><h2>(iii) Trasferimenti di risorse infragruppo in esecuzione del piano</h2></li></ul><div style="padding-left: 60px;"><p>La disciplina sicuramente di maggiore rilievo ed innovatività riguarda la possibilità di asservire all’esecuzione del piano di gruppo risorse tratte dal patrimonio attivo di tutte le società: il Codice ammette operazioni riorganizzative e trasferimenti di risorse infragruppo, se viene attestata la funzionalità alla continuità aziendale e la coerenza al migliore soddisfacimento dei creditori di tutte le società del gruppo (art. 285.2).</p></div><div style="padding-left: 60px;"><p>Gli effetti pregiudizievoli possono essere contestati con <span style="text-decoration: underline;">opposizione all’omologazione</span> del concordato di gruppo: a) da parte dei creditori dissenzienti appartenenti ad una classe dissenziente, ovvero b) rappresentanti complessivamente il 20% dei crediti di una singola società (art. 285.3), e c) da parte dei soci (art. 285.5). &nbsp;Il Tribunale può comunque omologare il concordato se risulta soddisfatto il requisito di convenienza per i creditori rispetto alla liquidazione della singola società (art. 285.4), oppure se i vantaggi compensativi derivanti dal piano di gruppo escludono pregiudizio per i soci (art. 285.5).</p></div><p>&nbsp;</p><div><p><em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em></p></div><div><p><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">Fabio Marelli</a>.</em></p></div><div><p><em>Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a&nbsp;<a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com">restructuring@advant-nctm.com</a></em></p></div>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 27 Dec 2019 03:44:58 +0100</pubDate>
                        <title>Olimpiadi 2026: «Valorizziamo la vetrina internazionale e intercettiamo le potenzialità»</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/olimpiadi-2026-valorizziamo-la-vetrina-internazionale-e-intercettiamo-le-potenzialita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>« L'evento olimpico 2026 sarà fondamentale per l'asse Milano-Lario-Sondrio, ma è essenziale che si lavori uniti e coesi. Questa è un'opportunità per dare una notevole spinta a tutto il territorio dal punto di vista dello sviluppo e per riqualificare le infrastrutture». Esordisce così Massimo Sertori, assessore di Regione Lombardia con deleghe agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, al pranzo di lavoro svoltosi al ristorante La Salette di Verderio. Un'occasione importante per tutti gli <em>stakeholder</em> del territorio, coinvolti nelle manovre politiche portate avanti dall'ente regionale. Al centro il tema dell'idroelettrico con la norma che consente la distribuzione di una quota di energia gratuita e la nuova legge regionale che dovrà consentire di fare le gare per rinnovare le concessioni scadute. «Dopo 20 anni di stallo del mercato si è riusciti a sbloccare la situazione - evidenzia Marco Bissi di Bissi Holding -. Questa è una cosa positiva ora bisogna vedere che effetti avrà e come la norma verrà declinata nelle leggi regionali». Per Silvio Sansavini, manager di Swiss Power, il percorso è tutto da scrivere. «È possibile dare un valore a queste grandi derivazioni. Capire l'impatto economico e territoriale sarà la sfida dei prossimi mesi». I costi e i vantaggi per i consumatori rappresentano un importante risvolto. «Non produciamo energia, ma siamo grossi consumatori in Valtellina. Il nostro augurio è che i benefici legati alla norma siano in grado di sgravare i costi all'utente finale» ha evidenziato Andrea Mariani di Secam.Energia è prima di tutto sostenibilità. Lo sa bene Repower, una realtà internazionale capace di valorizzare proprio questo tema con le sue politiche aziendali e la scelta dei materiali. «Abbiamo creato il percorso nazionale "Ricarica 101" basato proprio sulla mobilità elettrica e le sulle strutture ricettive che sostengono questo importante tema» sottolinea Davide Morrone. Dal panorama nazionale all 'ultra locale, Aevv Energie è una realtà di Acel Lecco che si occupa di tutte le novità tecnologiche che portano a un diverso impegno delle energie, privilegiando l'ambiente. «In Valsassina abbiamo la possibilità di dar vita a microcentrali idroelettriche, ci piacerebbe creare progetti con l'aiuto di Regione che possano dare un valore aggiunto al territorio» suggerisce Giovanni Priore, presidente di Acel Lecco.Un tema che interessa direttamente la Valsassina rappresentata da Antonio Pasquini, sindaco di Casargo. «Possiamo contare solo su piccole derivazioni, ma dobbiamo valorizzare quello che abbiamo. Oggi non sono attive progettualità di questo genere, ma non lo escludiamo sul futuro. Il domani è rivolto alla progettualità condivisa soprattutto in vista delle Olimpiadi 2026. Stiamo lavorando con tutte le nostre forze per far si che la Lecco-Bergamo prenda il via velocemente. Separiamo il discorso viario e ferroviario, sono due temi distinti e assolutamente da migliorare» evidenzia il presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli. «Mobilità e logistica sono fondamentali per noi imprenditori. Il nostro augurio è nascano nuove progettualità a breve termine per i collegamenti tra Merate-Lecco-Valtellina» evidenzia Federico Perego, imprenditore della Permedica di Merate. Per Massimo Panzeri, sindaco di Merate «il prolungamento della tangenziale Est deve viaggiare in parallelo con il tema delle Olimpiadi, occasione concreta per valorizzare il territorio con strutture adeguate. Sul fronte ferroviario il nostro non è un sistema adeguato a una regione che vuole essere la locomotiva d'Italia. Sul fronte idroelettrico abbiamo due monumenti di architettura industriale incredibili, Bertini e Esterle di proprietà di Edison. Perché non valorizzarle anche in ottica turistica?». Il futuro passa dalla crescita economica delle nostre eccellenze.«I nostri imprenditori non hanno le competenze per accedere alle occasioni offerte dai fondi di investimento e dall'Unione Europea sui progetti sostenibili, sia in ottica ambientale che sociale - precisa Dario Righetti, consulente Deloitte -. Il mio auspicio è che Regione possa accompagnare le imprese in questo percorso di crescita». Il tema dei bandi e delle relative occasioni sono un tema ripreso anche dal consulente finanziario Francesco Megna. In ottica Olimpiadi 2026, saranno le ricadute sul territorio e la competitività costruttiva il vero valore aggiunto per le imprese. «Auspichiamo che il volano dei giochi olimpici sia della stessa natura di Expo. Le aziende vogliono esserci e sono pronte alla sfida» ha precisato Riccardo Confalonieri di Confindustria Lecco e Sondrio. Un tema condiviso da<strong> Manfredi Luongo</strong>, dello <strong>Studio Legale Nctm</strong>. «Quanto più riusciamo a infrastrutturare l'asse Milano-Lario-Valtellina tanto più renderemo il nostro territorio attrattivo agli occhi degli investitori esteri. Le Olimpiadi saranno un volano turistico incredibile, sfruttiamolo!».Per Fabio Dadati e Silvio Oldani, rispettivamente presidente e direttore di Lariofiere, hanno sostenuto che la svolta di Milano è coincisa con Expo. E oggi il capoluogo lombardo è la terza città più visitata d'Italia. «Credo sia fondamentale legarsi al brand Milano, inserendo la zona del lago di Lecco in tutte le iniziative di promozione». Un invito concreto alla collaborazione tra pubblico e privato quello lanciato da Regione. «Partiamo da una ricognizione sul territorio per intercettare i <em>plus</em> giusti e studiamo un piano socio economico che si trasformarsi in occasioni concrete. Costruiremo questo percorso dal basso con le università e le aziende del territorio - ha spiegato Sertori -. Usiamo la vetrina internazionale e intercettiamo i potenziali».&nbsp;<em>Tratto da Bergamopost</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 23 Dec 2019 03:24:59 +0100</pubDate>
                        <title>Chi vuol rimorchiare accetti la concorrenza</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/chi-vuol-rimorchiare-accetti-la-concorrenza</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h4>Servizi messi a gara</h4><em>di Simone Gaggero Avvocato marittimista dello studio legale Nctm</em>A marzo di quest'anno sono state (finalmente) pubblicate dal MIT le nuove linee guida per il rilascio delle concessioni per l'esercizio del servizio di rimorchio portuale (<a href="http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2019-03/Circolare%20DGVPTM%20n11_2019%20servizio%20di%20rimorchio%20portuale.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Circolare n. 11 del 19.03.2019</a>). Il documento era atteso da tempo e, in particolare, da quando l'entrata in vigore del "<em>Nuovo Codice Appalti</em>", nel 2016, aveva determinato l'esigenza di aggiornare la precedente disciplina (dettata dalla <a href="http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=17142" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Circolare del MIT n. 13961 del 18.12.2013</a>).È un fatto che - nelle more della pubblicazione della Circolare n. 11 - siano stati nel frattempo sospesi tutti i procedimenti di selezione dei concessionari del servizio di rimorchio, con ciò che questo ha significato in termini di "<em>congelamento</em>" delle posizioni acquisite e limitazione della concorrenza per il mercato nei porti in cui le concessioni erano in scadenza.È dunque notizia di queste settimane l'avvio delle procedure necessarie per giungere al lancio delle gare in tutti i porti in cui le attuali concessioni per il servizio di rimorchio sono scadute o prossime alla scadenza.In questo senso, sono innanzitutto due i passaggi che le Autorità Marittime interessate stanno ponendo in essere sulla scorta di quanto previsto da un lato dal <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0352&amp;from=it" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Regolamento UE 2017/352</a> e dall'altro proprio dalle nuove linee guida. Il Regolamento UE 2017/352, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti, si applica infatti - per sua espressa previsione - anche ai servizi di rimorchio portuale. Il suo art. 6 stabilisce che l'Autorità Marittima possa limitare il numero dei prestatori di un determinato servizio per specifiche ragioni afferenti - <em>tra le altre cose</em> - alla sicurezza della navigazione ed alla sostenibilità di tale servizio. Lo stesso Regolamento prevede una procedura per consentire ai soggetti interessati di esprimersi in merito ad eventuali proposte di limitazione del numero di prestatori di un dato servizio prima che la relativa decisione venga definitivamente assunta dall'Autorità Marittima.Ad oggi, laddove (in Italia) questa procedura è stata avviata - incluso a Livorno - le Autorità Marittime hanno sempre proposto di limitare ad uno il numero dei prestatori del servizio di rimorchio. Tale scelta appare coerente con le premesse delle nuove linee guida, nelle quali viene ribadito come il servizio di rimorchio portuale sia un servizio d'interesse generale svolto in un mercato chiuso, in cui il dimensionamento dell'offerta dipende dagli standard di sicurezza fissati dall'Autorità Marittima, ed in cui la domanda risulta sostanzialmente indipendente dalle decisioni imprenditoriali del fornitore (cd. domanda derivata).Secondo il MIT, dunque, un'eventuale situazione di concorrenza nel mercato del rimorchio portuale si rivelerebbe non soltanto inefficace per garantire gli standard minimi di sicurezza (nella misura in cui i concessionari potrebbero trovarsi nella condizione di non riuscire a far fronte ai propri costi), ma persino "<em>distruttiva</em>" per gli stessi concessionari, che potrebbero vedersi costretti a lavorare anche sottocosto non potendo decidere, in virtù del principio dell'universalità del servizio, di svolgere soltanto le prestazioni economicamente più convenienti.Si configura dunque uno scenario di monopolio tale da imporre la massima attenzione alla fase di concorrenza per il mercato. In questo senso, le linee guida optano, in generale, per un sistema a "<em>procedura ristretta</em>", con preselezione dei concorrenti in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di gara e l'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il secondo passaggio essenziale per giungere al lancio delle gare (che alcune Autorità Marittime - come quelle di Savona, La Spezia e Genova - hanno già iniziato ad implementare) concerne la definizione dell'assetto base del servizio da porre a gara. La Circolare n.11 del 2019, infatti, stabilisce che - almeno 12 mesi prima della scadenza della concessione - l'Autorità Marittima competente per il rilascio del titolo, d'intesa con l'Autorità di Sistema Portuale e coinvolgendo le rappresentanze nazionali degli erogatori e degli utenti del servizio, debba definire l'organizzazione base del servizio da mettere a gara (precisando, in particolare, il numero di rimorchiatori necessario ed il relativo orario di lavoro).Da notare come la circolare ministeriale chiarisca espressamente che "<em>la definizione dell'organizzazione del servizio costituisce il fondamento per la costruzione della strategia di gara</em>". Nell'occasione, l'Autorità Marittima è inoltre chiamata ad esaminare il rapporto tra fatturato medio dell'ultimo biennio e costo del servizio. Ciò allo scopo di verificare che non vi sia uno squilibrio tale da determinare la necessità di una riorganizzazione del servizio. Va da sé che ogniqualvolta una riorganizzazione non sia necessaria, la via per giungere al lancio della gara risulterà più rapida.Per quanto concerne poi - in concreto - le procedure di gara, possiamo qui limitarci sinteticamente a dire che i bandi dovranno contenere, in particolare, le cosiddette "<em>griglie di valutazione</em>" delle offerte (griglie che costituiscono il <a href="http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2019-03/Circolare%20DGVPTM%20n11_2019%20servizio%20di%20rimorchio%20portuale%20-%20Allegato%201.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">primo allegato</a> alle nuove linee guida). Queste griglie sono espressamente definite indicative e, quindi, soggette ad eventuali modifiche in ragione delle specifiche esigenze di ogni singola realtà portuale. I criteri di valutazione hanno ad oggetto tanto i requisiti tecnici (allo scopo di individuare i concorrenti in grado di garantire il più alto livello possibile di tutela della sicurezza e di operatività delle strutture portuali) quanto i requisiti economici dei concorrenti. Un'ultima annotazione, infine, in tema di tariffe: mentre la precedente disciplina stabiliva un meccanismo di aggiornamento della tariffa su base biennale, oggi l'aggiornamento viene previsto su base quinquennale, fatti salvi l'aggiornamento annuale sulla base del costo offerto in gara rivalutato con l'indice ISTAT (FOI) relativo all'anno precedente e del costo effettivo per consumi e lubrificanti sostenuto nell'anno precedente nonché eventuali aggiornamenti straordinari. In base alla Circolare n.11 del 2019, infatti, nel caso in cui - nei primi quattro anni di ciascun quinquennio della concessione - si verifichino eventi straordinari (ad esempio l'apertura o la chiusura di un terminal) tali da incidere per almeno 1/3 sull'andamento complessivo dei traffici soggetti a rimorchio, l'Autorità Marittima è tenuta a convocare i soggetti interessati per valutare un eventuale nuovo piano economico-finanziario che tenga conto degli eventi straordinari occorsi.Grazie alle nuove linee guida e considerando anche il Regolamento UE 2017/352, il quadro normativo per procedere al lancio delle gare appare oggi definito. Non resta quindi che attendere la pubblicazione dei bandi e l'avvio delle gare.&nbsp;<a href="https://www.portnews.it/chi-vuol-rimorchiare-accetti-concorrenza/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Portnews.it</em></a>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 20 Dec 2019 05:22:46 +0100</pubDate>
                        <title>La prescrizione del diritto del terzo danneggiato può essere eccepita dall’assicuratore</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-prescrizione-del-diritto-del-terzo-danneggiato-puo-essere-eccepita-dallassicuratore</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con Sentenza n. 31071 del 28 novembre 2019 la Corte di Cassazione si è pronunciata circa la legittimazione, in capo all’assicuratore, a sollevare l’eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo nei confronti dell’assicurato. Un precedente orientamento giurisprudenziale escludeva che l’eccezione di prescrizione sollevata dal terzo (ad esempio l’assicuratore della responsabilità civile) potesse paralizzare la domanda dell’attore nei confronti del debitore che avesse rinunciato espressamente a sollevarla, e, in tal caso, l’eccezione suddetta aveva il solo effetto di rendere inopponibile la pretesa del debitore nei confronti del terzo.Diversamente, nella menzionata pronuncia, la Suprema Corte ha affermato che l’assicuratore della responsabilità civile (non obbligatoria) del responsabile di un fatto illecito, quando sia chiamato in causa dall’assicurato (ovvero in una ipotesi di assicurazione della responsabilità civile verso terzi), è legittimato a sollevare l’eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo danneggiato nei confronti dell’assicurato. Tale eccezione, se fondata, ha effetto estintivo del credito vantato dal terzo nei confronti dell’assicurato, anche se quest’ultimo l’abbia sollevata tardivamente.La Corte giunge a tale conclusione sulla base dell’art. 2939 c.c., il quale prevede che la prescrizione può essere opposta da chiunque vi ha interesse, qualora la parte nei cui confronti la pretesa sia avanzata non la faccia valere. Ad avviso della Corte, tra i soggetti che vi hanno interesse di cui all’articolo 2939 c.c. rientra l’assicuratore della responsabilità civile chiamato in causa dall’assicurato, considerato che, dalla sopravvivenza del rapporto principale, all’assicuratore deriverebbe un pregiudizio, in quanto il debito dell’assicurato è presupposto giuridico dell'obbligo indennitario gravante sull'assicuratore medesimo.Nello specifico, osserva infatti la Corte che se l’assicuratore viene chiamato in causa e partecipa al giudizio, negando non solo la validità e l'efficacia del contratto, ma anche la sussistenza di una responsabilità in capo all’assicurato, la statuizione di condanna dell'assicurato diviene opponibile anche all'assicuratore. L'assicurato, se condannato al risarcimento del danno in favore del terzo, avrebbe dunque diritto di invocare il contratto di assicurazione e pretendere la manleva dal proprio assicuratore. Da ciò la sussistenza dell’interesse dell’assicuratore ad eccepire la prescrizione ai sensi dell’art. 2939 c.c., non solo nei rapporti tra sé e l’assicurato ma anche nei rapporti tra l’assicurato e il terzo creditore.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:a.perotto@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Anthony Perotto</a>, <a href="mailto:g.foglia@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Guido Foglia</a> o <a href="mailto:m.zucca@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Michele Zucca</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 19 Dec 2019 03:48:58 +0100</pubDate>
                        <title>Confronto sul diritto sportivo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/confronto-sul-diritto-sportivo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h4>Oggi dalle 9 alle 19 nel Salone d'Onore del Palazzo H del Coni l'atteso incontro tra i massimi esperti nel settore</h4><em>Sul palco giudici, dirigenti di squadre come Lotito, Baldissoni e Fenucci, professori universitari e avvocati Organizzazione L'evento voluto dal Direttivo della Ass. Forense Emilio Conte e dall'Avvocato Antonio Conte</em>Si terrà oggi, presso il prestigioso Salone d'Onore del Palazzo H del Coni a Roma, uno dei più noti e conosciuti eventi riguardanti il Diritto sportivo in Italia, appuntamento atteso da tutti gli operatori del settore. Dalle 9 alle 19, si svolgerà infatti il convegno «Fonti, presupposti, normativa, ruoli, procedura e casistiche particolari del Diritto processuale e sostanziale nel calcio». Sul prestigioso palco saliranno tra i più autorevoli giudici sportivi della FIGC, del Collegio di Garanzia del CONI, delle Procure Federali e Generali, nonché importantissimi dirigenti di squadre di calcio di Serie A, professori universitari ed avvocati esperti della materia. L'evento, patrocinato dal Coni che sarà rappresentato dal Presidente Giovanni Malagò con un intervento in apertura e uno in chiusura dei lavori, è organizzato dal Direttivo dell'Associazione Forense Emilio Conte e dall'Avvocato Antonio Conte, già Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Sono stati invitati ad intervenire a rappresentanza delle società di calcio, tra gli altri, il CEO dell'A.S. Roma S.p.A. Guido Fienga, il Vice Presidente Mauro Baldissoni, il Presidente della S.S. Lazio Claudio Lotito e il Direttore Generale del Bologna Calcio Claudio Fenucci.Per la Giustizia sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio, saranno presenti tutti i Presidenti dei diversi Tribunali e Corti Federali, tra loro l'avvocato Stefano Palazzi e il professor Piero Sandulli, nonché moltissimi componenti della Procura Federale FIGC. Inoltre, prevista la partecipazione per il Collegio di Garanzia del CONI, che è la "Cassazione" dello Sport, di moltissimi giudici, autorevolissimi esperti del Diritto Sportivo.Saranno inoltre presenti il Giudice sportivo della Lega Nazionale Professionisti Dott. Gerardo Mastrandrea e il Procuratore Generale dello Sport Dott. Ugo Taucer. Ma non solo. Perché hanno già confermato la partecipazione grandi esperti della materia come il prof. Alberto Gambino, il prof. Giulio Napolitano, il prof. Saverio Ruperto, il prof. Massimo Zaccheo, l'avv. Mario Sanino, l'avv. <strong>Lorenzo Attolico</strong>, l'avv. Pierfilippo Capello, l'avv. Alberto Ziliani, l'avv. Dario Canovi, l'avv. Giovanni Barbara, il prof. Massimo Proto, l'avv. Luigi Medugno, l'avv. Mattia Grassani, l'avv. Giancarlo Viglione, il prof. Pierluigi Matera, l'avv. Livia Rossi, il dott. Maurizio Borgo, nonché il notissimo Avvocato di Diritto sportivo internazionale Juan Crespo. Durante il convegno si terrà una sezione dedicata alla normativa antidoping, alla quale parteciperanno i massimi esperti della Procura antidoping del CONI. I numerosi autorevoli relatori toccheranno tutti gli argomenti più interessanti relativi al Codice di Giustizia Sportiva nel Calcio.Si parlerà delle fonti normative generali, delle riforme recenti, del nuovo processo disciplinare, del ruolo delle procure federali e di quello dei tribunali giudicanti, sino a giungere al Collegio di Garanzia del CONI. Saranno descritte casistiche particolari sia nel diritto sostanziale che nel diritto processuale, conun'attenzione particolare al ruolo dell'avvocato. Interverranno relatori che parleranno anche della "governance" delle società di calcio - ed anche della Lega Calcio professionisti - e la gestione a livello normativo di queste importantissime realtà.&nbsp;<em>Tratto da Il Tempo - Ed. Roma</em>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 16 Dec 2019 03:30:43 +0100</pubDate>
                        <title>La formazione degli avvocati passa attraverso gli studi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-formazione-degli-avvocati-passa-attraverso-gli-studi</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h4>Nelle law firm l'aggiornamento professionale sta diventando parte integrante del lavoro</h4>Studi legali sempre più attenti alla formazione dei propri avvocati. Con l'organizzazione di corsi ma anche, in diversi casi, con la gestione di scuole di formazione esterne, per curare la preparazione della leva forense del futuro. «L'investimento dello studio in termini di formazione per avvocati è recentemente aumentato sia in termini quantitativi che qualitativi», racconta ad Affari Legali Marta Cenini, <em>of counsel</em> e <em>chief knowledge officer</em> di Dla Piper. «Tre anni fa, infatti, lo studio si è dotato di una figura con un rilevante profilo accademico specificamente dedicata alla formazione e ad altre attività di <em>knowledge management</em>. Questo è in linea con quanto avviene a livello internazionale, dove queste figure esistono da tempo e sono state recentemente rilanciate con il progetto Knowledge, che vede, tra i vari obiettivi, anche quello di creare percorsi personalizzati di formazione sia su tematiche nazionali che internazionali. I corsi a livello nazionale sono organizzati in modo tale da garantire anche l'accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense». La funzione di HR organizza poi corsi per lo staff ed il personale dipendente. «Nel 2020 la formazione a livello di studio verterà sulle novità legislative (siamo in attesa dell'attuazione di alcuni disegni di legge del governo Conte) e su tematiche più specifiche in materia di diritto societario e diritto dei contratti». Chi ha creato una vera e propria Law Academy è stato Lipani Catricalà &amp; Partner Studio legale. «La formazione degli avvocati dello studio è garantita dalla Law Academy Catricalà, Lipani, Sbrana avviata in occasione dell'ingresso di Antonio Catricalà nello studio nel 2014. L'Academy si è affermata come centro di alta formazione giuridica, con lo specifico obiettivo di offrire agli avvocati dello studio e sul mercato una formazione specialistica tesa a coniugare le basi teoriche e scientifiche delle materie trattate con le esigenze e esperienze operative proprie del professionista. «A partire dal 2018 la Law Academy ha avviato iniziative in collaborazione con università, associazioni, imprese e soggetti editoriali per offrire agli avvocati interni e sul mercato un'esperienza formativa, attraverso l'organizzazione di convegni, master e seminari nelle materie del diritto pubblico dell'economia», spiega Catricalà, <em>naming partner</em> dello studio. Nel 2020, oltre alle materie storiche dello studio, guarderà a Privacy, Npl, mercato immobiliare e urbanistica.Lo studio Portolano Cavallo si muove diversamente. «La formazione inizia sin dal primo giorno con un Programma di orientamento e si articola negli anni su varie iniziative come seminari ed eventi formativi per l'approfondimento di tematiche giuridiche e per aree più trasversali come le lingue, l'utilizzo di sistemi e programmi, la capacità di parlare in pubblico, di negoziare, di gestire un gruppo di lavoro», spiega il partner Manuela Cavallo. «A tutti gli associati diamo la possibilità di partecipare ogni anno al Columbia Summer Program in maniera gratuita, e di iscriversi a corsi d'inglese estivi il cui costo è a carico dello studio.Con cadenza regolare e periodica, organizziamo seminari interni di condivisione su aggiornamenti o novità normative di interesse trasversale alle varie aree. Ai professionisti più senior offriamo dei percorsi di sviluppo con <em>coach</em> certificati, dopo una fase di valutazione tramite <em>assessment center</em>. Per il 2020 vorremmo continuare a investire su quanto descritto, nonché su tecnologia e sistemi e tematiche legate alla sostenibilità». «Lo Studio incentiva, talvolta sostenendone i relativi costi ovvero contribuendovi, la partecipazione, soprattutto dei professionisti più giovani, a seminari e master organizzati da Università o altre istituzioni», racconta Filippo Fioretti partner dello studio Pavia e Ansaldo. «Infine, considerata la vocazione internazionale che contraddistingue lo Studio dalla sua fondazione, sponsorizziamo <em>secondment</em> di nostre risorse professionali presso studi esteri nonché la partecipazione agli eventi organizzati dall'International Bar Association e dall'American Bar Association. L'investimento che lo studio destina ogni anno alla formazione riflette questo approccio e costituisce una parte importante del budget sia per la partecipazione dei nostri avvocati alle conferenze sia per gli specifici eventi formativi organizzati al nostro interno». Chi non ci gira intorno è invece BonelliErede: «puntare all'eccellenza è la nostra missione quotidiana e su questo la formazione gioca un ruolo fondamentale», dice ad Affari Legali Luca Menci, HR Director dello studio. «Siamo un business di persone, il nostro valore è il <em>know-how</em>, pertanto diventa determinante tenersi aggiornati e rafforzare le capacità personali dei nostri professionisti. La nostra organizzazione ha dimensioni notevoli (circa 800 persone) e l'<em>effort</em> per coltivare e ampliare conoscenze e competenze è significativo, considerando che la formazione viene indirizzata a tutti i componenti di BonelliErede. Nel solo 2019 sono state erogate oltre 40.000 ore di formazione, ciò significa mediamente 10 giorni per ognuno dei nostri professionisti e dipendenti». «Un progetto speciale, e di cui andiamo particolarmente orgogliosi, è quello dell'Academy», aggiunge Menci. «Questo percorso, disegnato su misura per BonelliErede, è stato sviluppato in <em>partnership</em> con Sda Bocconi, una delle più prestigiose scuole di formazione sul panorama mondiale. Negli ultimi tre anni, abbiamo abbracciato un percorso specifico, in chiave gestionale e manageriale, che ha coinvolto <em>in primis</em> i nostri soci (2017). Alla prima edizione ne sono seguite due: l'Academy of managerial empowerment (2018/2019, estesa ai profili più senior) e per ultimo, in imminente arrivo, l'Academy per tutta la popolazione dei senior associate su cui stiamo lavorando insieme a Sda per ottimizzare contenuti e modalità erogative».Risente della sua dimensione internazionale l'esperienza di Dentons: «il <em>target</em> dei piani di formazione elaborati dallo studio è rappresentato dall'intera popolazione di professionisti e staff», spiega il partner Pier Francesco Faggiano. «Circa il 60% dei professionisti e dello staff prende parte attivamente ai programmi di formazione messi a disposizione. Lo studio si è dotato di un Competency Model: un modello che, per ciascun ruolo professionale a seconda della <em>seniority</em>, definisce in una matrice le caratteristiche ideali (sia tecniche sia personali) che ciascun professionista deve avere. «I percorsi di formazione sono basati sulla <em>seniority</em> e profilati sulle esigenze dei dipartimenti nonché dei <em>gap</em> rispetto al nostro Competency Model. I programmi di formazione sono definiti da due comitati di cui faccio parte: Il primo è l'Europe Talent Committee, comitato composto da 5 soci provenienti da altrettanti Paesi europei e da un team strutturato di <em>staff</em> europeo che si occupa dei programmi di formazione e dei percorsi di crescita professionale dei professionisti; il secondo è l'Italian Associate Committee, composto da 3 soci e dal nostro Coo con competenze analoghe allo Europe Talent Committee ma con competenza a livello locale». Articolata anche l'offerta di Toffoletto De Luca Tamajo: «Accanto alla formazione dei nuovi praticanti lo Studio si occupa di curare la formazione continua degli avvocati organizzando seminari aventi ad oggetto temi di diritto del lavoro e processuale e tematiche di carattere deontologico e previdenziale. I seminari vengono accreditati dal Cnf», ricorda il <em>managing partner</em> Franco Toffoletto. «Infine ricordo l'«Innovative Circle», un laboratorio per la creazione di nuovi prodotti e lo sviluppo di quelli esistenti. «Esso si pone l'obiettivo di coinvolgere tutti i professionisti dello Studio in un percorso di promozione dell'innovazione delle metodologie interne di lavoro nonché dei servizi resi ai clienti, contribuendo al rafforzamento dei valori del <em>brand</em> quali conoscenza, organizzazione, efficienza, prodotti, immagine, posizionamento sul mercato e innovazione. Ciò avviene organizzando appositi incontri tematici con la collaborazione di esperti esterni che affrontano tematiche trasversali a quelle legali come, ad esempio, IA Machine Learning, Knowledge Management e Big Data». La Scala Società tra Avvocati ha invece sviluppato un sistema strutturato di formazione interna per i suoi professionisti (<em>senior</em> e <em>junior</em>) e tutti i suoi dipendenti; «ciò al fine di mantenere aggiornate, condivise e coerenti conoscenze tecniche e cultura professionale», spiega Giuseppe La Scala, <em>senior partner</em> della Sta. «Il piano mira, più che a soddisfare le esigenze di formazione continua, a sollecitare <em>skill</em> trasversali e un approccio interdisciplinare sia sotto il profilo umanistico che sotto quello scientifico». Lo studio promuove, dal 2013, Toogood Society, di taglio culturale, rivolto alla crescita dell'avvocato come moderno intellettuale. «La Scala è da sempre attento alla selezione, all'inserimento e alla crescita delle proprie risorse. In quest'ottica, promuove dal 2017 «La Scala Youth Programme», iniziativa rivolta a giovani neolaureati in Giurisprudenza interessati a un percorso di approfondimento in diritto bancario e al successivo inserimento nello studio. Al termine delle settimane formative, i candidati più meritevoli vengono selezionati ed entrano a far parte dello studio a pieno titolo, iniziando così il loro percorso lavorativo come praticanti. Una sorta di «talent» che mira a valorizzare le risorse più promettenti». Il tema della formazione è forte un po' in tutti gli studi.«Facciamo dell'innovatività uno dei nostri tratti caratteristici e conseguentemente anche gli eventi formativi sono sempre indirizzati a sondare i nuovi sviluppi del mondo degli affari», dice <strong>Christian Romeo</strong>, partner di <strong>Nctm Studio Legale</strong>, «con particolare riguardo alle nuove tecnologie e al loro impatto sulla <em>business community</em>». «Noi individuiamo prima il settore di interesse e poi cerchiamo professionisti ovvero organizzazioni che garantiscano la qualità e l'effi cacia della formazione», dice Francesca Sutti, fondatrice con Margherita Grassi Catapano di WLex. «L'identificazione di formatori adeguati avviene anche con il passaparola: per esempio la scuola di formazione in relaziona alla gestione dei dati personali è stata scelta su consiglio del Dpo di un cliente. Nel 2020, nel primo semestre, la formazione a oggi programmata riguarderà la digitalizzazione (funzionamento di pagamenti online, <em>blockchain</em> e <em>fintech</em>), la digitalizzazione dello studio in particolare e Mindfulness». «Il nostro studio è certificato qualità Iso 9001:2015 per cui la progettazione e la valutazione della formazione rientrano tra i processi a sistema», ricorda Silvia Stefanelli, <em>co-founder</em> con il fratello Andrea di Stefanelli&amp;Stefanelli. «Ogni anno viene effettuato un piano della formazione che viene revisionato a metà anno e chiuso a fine anno. La formazione viene valutata da ciascun partecipante sotto il profilo della coerenza dei contenuti con gli obiettivi e dell'organizzazione formativa. Per il 2020 abbiamo già rinnovato la convenzione con il Politecnico di Milano relativo alla Digital Innovation che coinvolgerà la formazione sia dei <em>senior</em> che dei praticanti». Investono in formazione anche in Roedl &amp; Partner, «Oltre alla formazione obbligatoria lo studio organizza diverse iniziative formative che mette a disposizione di tutti i collaboratori», spiega la partner Rita Santaniello. «La selezione delle materie trattate o degli approfondimenti viene fatta sulla base delle esigenze che di anno in anno emergono dai colloqui con i singoli professionisti o dipendenti, sulla base delle esigenze di business e delle richieste del mercato o ancora sulla base dei valori che lo studio vuole trasmettere ai propri collaboratori. Cerchiamo infatti, da un lato, di garantire a tutti i collaboratori un aggiornamento di attualità giuridica e fiscale che permetta loro di interfacciarsi con il mercato e di restare al passo coi tempi. Dall'altro teniamo a ribadire, anche attraverso la formazione, i valori etici che ci caratterizzano e ai quali teniamo in modo particolare. Per questo, particolare attenzione viene data alla deontologia professionale». Lo studio Martelli &amp; Partners, invece, ha investito nel 2019 il 5% del proprio fatturato nella formazione dei propri professionisti. «Nel 2019 abbiamo dovuto coinvolgere gran parte dei professionisti dello studio nella formazione dedicata principalmente all'utilizzo del programma di AI Cicerone», spiega Giovanni Battista Martelli Ceo dello studio. «In tutto circa 35 risorse che lavorano anche in <em>smart working</em>. Per il 2020 punteremo ancora su tematiche connesse a AI, Blockchain e smart contract. In senso ampio su tematiche connesse al <em>legaltech</em>, ovvero sulla nuova direttrice di business alla quale ci siamo aperti grazie anche alla creazione della <em>start-up</em> Nous srl». Obiettivo crisi d'impresa, nel 2020, per Lexant. «Per il 2020 dovremo monitorare la prossima applicazione del Codice della crisi d'impresa. Grande interesse per noi ha anche l'evoluzione del tema della <em>privacy</em> a seguito della prima ondata di applicazione del GDPR», dice Andrea Arnaldi, partner di Lexant. «Lo studio studia e individua percorsi formativi personalizzati. L'obiettivo è quello di aumentare e migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità dei propri avvocati. La selezione avviene mediante la consultazione di note e settoriali piattaforme formative come Altalex, Ipsa, ma anche ricorrendo ad una formazione in grado di elevare le<em> soft skill</em> attraverso metodologie innovative come Lego Serious Play o Mapps, metodologie di formazione sviluppate dalla società di consulenza Trivioquadrivio.&nbsp;<em>Tratto da ItaliaOggi7</em>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 16 Dec 2019 02:42:18 +0100</pubDate>
                        <title>La Stanza dei Bottoni - Toffoletto per Amendola</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-stanza-dei-bottoni-toffoletto-per-amendola</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<h4>La stanza dei bottoni. Protagonisti &amp; Interpreti<strong>Toffoletto</strong> <strong>per Amendola</strong></h4><div><p><span style="text-decoration: underline;">Consigli&nbsp;per l'Europa&nbsp;</span></p></div><div><p>Il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola , rinfresca la squadra dei consiglieri giuridici. Da un paio di settimane nel team del Dipartimento ospitato a Palazzo Chigi è arrivato <strong>Alberto Toffoletto</strong>. Il giurista milanese, fondatore dello studio <strong>Nctm</strong> e professore ordinario di Diritto Commerciale alla Facoltà di Giurisprudenza della Statale di Milano, è stato nominato con decreto datato 29 novembre e andrà ad affiancarsi alla squadra formata dagli avvocati dello Stato, Maria Francesca Severi e Maria Giovanna Amorizzo e dai giuristi Antonio Cilento e Barbara Guastaferro , già in staff ad Amendola.</p></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div><p><em>Tratto da L'Economia - Corriere della Sera</em></p></div>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 11 Dec 2019 07:25:52 +0100</pubDate>
                        <title>&lt;i&gt;nctm e l’arte: Artists-in-residence &lt;/i&gt;, XIII edizione. Le borse di studio sono state assegnate a Francesco Bertocco, Simona Da Pozzo, Giuseppe De Mattia, Marco Ferrari e Cristina Gallizioli</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-e-larte-artists-in-residence-xiii-edizione-le-borse-di-studio-sono-state-assegnate-a-francesco-bertocco-simona-da-pozzo-giuseppe-de-mattia-marco-ferrari-e-cristina-gallizioli</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il comitato di valutazione di <em>nctm e l’arte: Artists-in-residence</em> si è riunito lo scorso 5 dicembre e ha individuato <strong>Francesco Bertocco</strong>, <strong>Simona Da Pozzo</strong>, <strong>Giuseppe De Mattia</strong>, <strong>Marco Ferrari</strong> e <strong>Cristina Gallizioli</strong> quali assegnatari della XIII edizione del bando. La decisione è stata approvata dal <strong>Comitato Arte</strong> di <strong>Nctm Studio Legale</strong>.<em>nctm e l’arte: Artists-in-residence</em> è una borsa di studio, a cadenza semestrale, dedicata ad artisti visivi residenti in Italia che siano già stati ammessi a programmi di residenza artistica, con sede fuori dall’Italia e riconosciuti a livello internazionale dal mondo dell’arte. Viene assegnata secondo criteri legati al profilo artistico, alla rilevanza dei progetti già realizzati, alle opportunità formative offerte dalla residenza scelta ed alla qualità del progetto eventualmente proposto.Il comitato di valutazione ha come membro fisso la direttrice artistica di <em>nctm e l’arte</em> <strong>Gabi Scardi</strong> affiancata, di volta in volta, da critici d’arte contemporanea tra i più preparati del panorama artistico italiano, e da uno o più artisti assegnatari delle precedenti edizioni della borsa. Per la XIII edizione del bando <em>nctm e l’arte: Artists-in-residence</em>, hanno partecipato all’analisi dei progetti candidati alla borsa, il critico d’arte e curatore <strong>Pietro Gaglianò</strong> e gli artisti <strong>Mirko Canesi</strong>, <strong>Alessandro Laita</strong> e <strong>Chiaralice Rizzi</strong>.La borsa è stata istituita nell’ambito di <em>nctm e l’arte</em>, il progetto dedicato all’arte contemporanea da Nctm Studio Legale. Nato nel 2011, <em>nctm e l’arte</em> comprende il sostegno a progetti artistici, la collaborazione con istituzioni culturali italiane di riferimento e la creazione di una collezione.I borsisti della XIII edizione di <em>nctm e l’arte: Artists-in-residence</em> sono:<strong>Francesco Bertocco</strong> (Casorate Primo, 1983)Il comitato di valutazione gli attribuisce una borsa di studio per la residenza presso <em>MAC - Museo Arte Contemporanea di Santiago del Cile</em> (Santiago del Cile, Cile).Il lavoro di Bertocco è riconoscibile per l’alta qualità delle scelte formali e tecniche e per l’autonomia estetica; caratteristiche che lo pongono tra i migliori nomi della produzione filmica Italiana.L’artista è attualmente impegnato nella realizzazione di un video, ambientato in Cile, in cui si indaga uno specifico ambito della cultura locale, quello del confronto tra medicina tradizionale e ufficiale. Attraverso questa ricerca, l’artista fa emergere tratti salienti della storia recente del Paese.La residenza al MAC di Santiago del Cile costituirà quindi non solo un’esperienza rilevante, ma anche un passaggio importante al fine del compimento del progetto in corso.<strong>Simona Da Pozzo</strong> (Caracas, 1977)Il comitato di valutazione le attribuisce una borsa di studio per la residenza presso <em>Residency … at the Waterfront</em> (Rotterdam, Paesi Bassi).Simona Da Pozzo lavora da tempo a una sensibile analisi dell’estetica dei monumenti, intesi come pregnanti indicatori rispetto ai contesti e alle situazioni che li vedono presenti.Il progetto, articolato in più tappe, si distingue per l’impegno prolungato nel tempo, oltre che per la rilevanza in termini di senso e di linguaggio.Il futuro passaggio a Rotterdam, per il quale l’artista ha chiesto un sostegno, si inserisce all’interno di questo progetto.<strong>Giuseppe De Mattia</strong> (Bari, 1980)Il comitato di valutazione attribuisce a Giuseppe De Mattia una borsa per la residenza presso <em>MUPA - Museu Paranaense</em> (São Francisco, Curitiba-PR, Brasile).Il lavoro di Giuseppe De Mattia sull’immagine degli oggetti si colloca fuori dai canoni più comuni dell’uso della fotografia, facendone un raffinato e originale interprete della sua generazione in Italia.Il progetto consiste nella creazione di una galleria dedicata ad artisti insufficientemente riconosciuti. Con questo progetto l’artista, oltre a presentare se stesso, riflette sull’arte e sui meccanismi del sistema dell’arte.La residenza al MUPA innesca un processo di valorizzazione del suo lavoro e di ampliamento dei termini linguistici e formali.<strong>Marco Ferrari</strong> e <strong>Cristina Gallizioli</strong> (Trento, 1991; Urbino, 1991)Il comitato di valutazione attribuisce loro una borsa di studio per la residenza presso <em>Oficinas do Convento</em> (Montemor-o-Novo, Portogallo).Il duo Gallizioli - Ferrari viene selezionato in forza della qualità immaginifica del loro progetto incentrato su un territorio specifico, correttamente strutturato e tuttavia aperto a esiti imprevisti.Attraverso l’atto performativo, gli artisti intendono riflettere sul concetto di abitare in relazione al paesaggio per ritrovare una connessione intima con lo spazio naturale.La giovane età e professionalità del duo sono stati ulteriori elementi a loro favore.Il prossimo bando <em>nctm e l'arte: Artists-in-residence</em> sarà diffuso ad Aprile 2020.&nbsp;<a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/12/20191211_Assegnatari-nctm-e-larte-Artists-in-residence_assegnatari-XIII.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Scarica il comunicato completo</a>&nbsp;&nbsp;<img class="alignnone  wp-image-4998" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/06/logo-copia-300x50.jpg" alt width="366" height="61"></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 11 Dec 2019 05:56:53 +0100</pubDate>
                        <title>Assicurazione contro il furto della merce trasportata: la clausola che obbliga la vigilanza del veicolo è lecita e non vessatoria in quanto volta alla delimitazione del rischio assicurato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/assicurazione-contro-il-furto-della-merce-trasportata-la-clausola-che-obbliga-la-vigilanza-del-veicolo-e-lecita-e-non-vessatoria-in-quanto-volta-alla-delimitazione-del-rischio-assicurato</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con la Sentenza n. 21758 del 2019 la Suprema Corte è tornata ad occuparsi della legittimità della clausola inserita in una polizza assicurativa che subordina la garanzia per il rischio derivante dal furto merci all’adozione da parte del vettore di particolari dispositivi di sicurezza o all’osservanza specifici oneri, quali ad esempio: la sorveglianza ininterrotta del mezzo da parte dell’autista o di altro incaricato del vettore durante i periodi di sosta e fermata, la custodia del veicolo in locali con accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni.Nello specifico, la Corte ha escluso che tali clausole possano considerarsi vessatorie ai sensi dell’art. 1341 c.c. in quanto le stesse non sono dirette a limitare le conseguenze della colpa o dell’inadempimento dell’assicuratore né, tanto meno, sono finalizzate ad escludere il rischio garantito.In conformità con la più recente giurisprudenza di legittimità, la Suprema Corte ha ribadito che le predette clausole sono volte, invece, alla delimitazione del rischio assicurato riguardando il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, a specificare il rischio garantito (ovvero l’oggetto del contratto).&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:a.perotto@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Anthony Perotto</a>, <a href="mailto:g.foglia@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Guido Foglia</a> o <a href="mailto:m.zucca@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Michele Zucca</a>.</em>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 05 Dec 2019 08:50:47 +0100</pubDate>
                        <title>News dall&#039;EIOPA: European Insurance Overview 2019</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/news-dalleiopa-european-insurance-overview-2019</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<div><p>In data 19 novembre 2019, l’EIOPA ha pubblicato il secondo bollettino annuale “<em><strong>European insurance overview</strong></em>”, che raccoglie numerosi dati statistici elaborati dall’Autorità sulla base delle informazioni pubblicate dalle imprese di assicurazione europee in adempimento agli obblighi previsti dalla direttiva <em>Solvency II</em>.</p></div><div><p>Numerosi sono gli elementi di interesse emersi per il mercato italiano. In particolare l’EIOPA evidenzia che:</p></div><ul><br> <li>in generale, il mercato assicurativo italiano presenta un elevato grado di concentrazione tra le imprese, con le 10 maggiori compagnie che raccolgono, in relazione ai rami vita e danni, rispettivamente, più del 60% e del 70% dei <em>gross written premiums</em> (“GWP”) nel 2018. Si presenta invece decisamente più concorrenziale il mercato tedesco, dove i GWP delle 10 maggiori compagnie ruotano attorno al 50%, tanto nel ramo vita che nel ramo danni;</li><br> <li>in generale si osserva una crescita della raccolta premi nel ramo vita, con l’Italia che, insieme a Regno Unito, Francia e Germania, rappresenta uno dei più grandi mercati del ramo (in Italia, la raccolta è in lieve crescita e si attesta oltre € 100 miliardi di GWP). In particolare, la raccolta in Italia si è concentrata nel settore polizze a contenuto previdenziale (più del 60% del GWP raccolto) e per la restante parte delle polizze <em>unit-linked</em>;</li><br> <li>anche nel ramo danni la raccolta premi in Italia è cresciuta (con oltre € 35 miliardi di GWP). Il dato è tuttavia largamente inferiore rispetto a quello di Germania, Francia e Regno Unito, i quali hanno premi per importi superiori a € 120 miliardi;</li><br> <li>in generale, la raccolta premi nel ramo danni è trainata dalle polizze R.C. Auto (<em>Motor Vehicle liability insurance</em>), incendio e altri danni a beni (<em>Fire and other damage to property insurance</em>) e malattia, in particolare rimborso spese mediche (<em>Medical Expenses insurance</em>), per una quota pari al 55% del mercato. In Italia, invece, la raccolta premi è dominata dal ramo R.C. Auto, per una quota che ruota attorno al 40%;</li><br> <li>anche per quanto riguarda il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) delle imprese di assicurazioni, il dato è nel complesso positivo, con un valore medio europeo ricompreso tra il 150% e il 250%. Agli estremi si collocano la Lettonia (unico Paese europeo con un dato medio inferiore al 150%) e la Germania (con un valore medio superiore a 300% e il quartile più basso superiore a 200%);</li><br> <li>per quanto concerne gli investimenti effettuati dalle imprese di assicurazione, questi si concentrano soprattutto in titoli di stato (28,5%) e obbligazioni societarie (27,0%), seguite da fondi di investimento (19,3%) e titoli azionari (11,8%). In particolare, le imprese investono maggiormente in titoli di stato emessi da Germania, Italia, Spagna e Regno Unito (75% del totale). Per quanto riguarda le obbligazioni e titoli societari, è forte l’investimento in imprese francesi, per una quota, insieme ad imprese inglesi e tedesche, pari rispettivamente al 40% e 45% del totale dei titoli acquistati.</li></ul><p>&nbsp;Il bollettino può essere liberamente scaricato al seguente <a href="https://eiopa.europa.eu/Publications/Insurance%20Statistics/SA_EIO.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">link</a> sul sito web dell’EIOPA.&nbsp;&nbsp;<br><br><em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:a.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a>, <a href="mailto:g.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a> o <a href="mailto:m.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 29 Nov 2019 07:15:07 +0100</pubDate>
                        <title>La tutela del diritto d’autore &lt;i&gt;online&lt;/i&gt;: i confini “mobili” di liceità del &lt;i&gt;linking&lt;/i&gt; nella giurisprudenza comunitaria</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-tutela-del-diritto-dautore-online-i-confini-mobili-di-liceita-del-linking-nella-giurisprudenza-comunitaria</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Abstract</strong></span>La diffusione “indiretta” di contenuti sul web attraverso la condivisione di <em>link</em> costituisce un tema tutt’oggi controverso, che coinvolge le opposte esigenze di libertà di informazione e di tutela dei diritti esclusivi d’autore e connessi. Con il presente contributo si passeranno brevemente in rassegna i più significativi indirizzi elaborati in materia dalla giurisprudenza comunitaria.&nbsp;<a href="https://www.4clegal.com/hot-topic/tutela-diritto-dautore-online-confini-mobili-liceita-linking-giurisprudenza-comunitaria#article-abstract" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><img class=" wp-image-15407 aligncenter" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/11/Schermata-2019-11-29-alle-12.47.11-300x294.png" alt width="460" height="451"></a>&nbsp;Clicca <a href="https://www.4clegal.com/hot-topic/tutela-diritto-dautore-online-confini-mobili-liceita-linking-giurisprudenza-comunitaria" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a> per scaricare l’articolo completo in PDF.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 28 Nov 2019 08:06:40 +0100</pubDate>
                        <title>Il recupero del Teatro Continuo di Alberto Burri</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-recupero-del-teatro-continuo-di-alberto-burri</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nel 1973, in occasione della XV Triennale, Alberto Burri progettò e realizzò nel Parco Sempione il&nbsp;<em>Teatro Continuo</em>.L’opera si presentava come una struttura palcoscenico ridotta all’essenziale. Era composta da una piattaforma sollevata da terra e da sei quinte laterali rotanti dipinte di bianco su una faccia, di nero sull’altra.Collocato sull’asse ideale che collega il centro di Milano con Corso Sempione, il&nbsp;<em>Teatro Continuo</em>&nbsp;costituiva un cannocchiale prospettico che inquadrava e metteva in risalto la Torre del Filarete del Castello Sforzesco da un lato e l’Arco della Pace dall’altro.Divenendo così parte integrante del Parco Sempione, del quale riprendeva il concetto portante degli assi ortogonali, l’opera si offriva come macchina scenica sempre predisposta per l’uso, libera sede, nel cuore di Milano, sia per attività e spettacoli artistici, sia per un utilizzo indipendente da parte di ognuno.Con quest’opera Burri esprimeva il proprio vivo interesse per il teatro allargando la nozione di scena allo spazio urbano; e manifestava una decisa consonanza rispetto alla temperie culturale del momento, caratterizzata da una domanda di socialità e di condivisione e dalla tendenza a spostare l’operatività artistica dallo spazio deputato al contesto pubblico.Fino al 1989 il Teatro Continuo è rimasto in situ e ha fatto parte di un insieme di particolare valore artistico e urbanistico comprendente i&nbsp;<em>Bagni Misteriosi</em>&nbsp;di Giorgio De Chirico e&nbsp;<em>Accumulazione Musicale e Seduta</em>&nbsp;di Arman, entrambi risalenti alla XV Triennale e tuttora presenti presso il Parco Sempione.Nel 1984 Milano dedicava ad Alberto Burri un’ampia retrospettiva presso quel Palazzo Citterio che avrebbe dovuto diventare sede espositiva nell’ambito del progetto della Grande Brera.Nel 1989 l’opera, a quel tempo bisognosa di manutenzione, viene demolita. Il fatto interrompe bruscamente il rapporto tra Burri e la città.Nel 2008, a distanza di 25 anni, la Triennale di Milano ricuce questo rapporto dedicando a Burri una grande mostra antologica, nell’ambito della quale si documenta anche la vicenda del Teatro Continuo.Nel 2012 inizia l’iter per reintegro dell’opera, che era rimasta viva nella memoria dei cittadini, reso possibile dall’esistenza di disegni e di dettagliati progetti originali dell’artista, messi a disposizione dalla Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri. La proposta viene avanzata dalla Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri e da Nctm Studio Legale, già impegnato a sostegno dell’arte contemporanea con il progetto&nbsp;<em>nctm e l’arte</em>.Il Comune di Milano e la Fondazione La Triennale accolgono la proposta, che gode dell’autorizzazione dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Provincia di Milano.Il rinato Teatro Continuo sarà donato al Comune di Milano e a Triennale di Milano, che ne prende in carico la gestione e la manutenzione.La curatela scientifica del progetto è di Gabi Scardi.Realizzazione, cantierizzazione e posa del Teatro Continuo sono affidati a Leggeri s.r.l., specializzata nell’esecuzione di opere di artisti.L’opera viene consegnata alla Città nel 2015, nell’ambito delle attività legate al Centenario del Maestro, e torna a costituire, già durante EXPO 2015, una piattaforma di attività culturali partecipate.Per Nctm Studio Legale questa è l’occasione per manifestare la rilevanza attribuita all’arte, soprattutto quando la sua azione si svolge in ambito pubblico e condiviso, e l’importanza attribuita alla dimensione territoriale.<a href="https://www.youtube.com/watch?v=hysFVxjWYfs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Clicca qui per il video “Teatro Continuo (Scusi, Maestro)” di Nicola Campogrande, composto per festeggiare la ricostruzione del Teatro Continuo di Alberto Burri all’interno del Parco Sempione di Milano</a><a href="https://www.youtube.com/watch?v=m-zCzLbX6Co" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Clicca qui per la conferenza stampa di presentazione del recupero del Teatro Continuo di Alberto Burri</a><a href="https://www.youtube.com/watch?v=Ez_YPBTqO58" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Clicca qui per il video di&nbsp; Combustioni, una danza per il Teatro Continuo di Burri</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 22 Nov 2019 04:05:33 +0100</pubDate>
                        <title>Raccomandazioni della Commissione sui Programmi Interni di Conformità relativi ai Controlli del Commercio dei Prodotti &lt;i&gt;Dual Use&lt;/i&gt;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/raccomandazioni-della-commissione-sui-programmi-interni-di-conformita-relativi-ai-controlli-del-commercio-dei-prodotti-a-dual-use</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Commissione ha fornito alle imprese linee guida non vincolanti relative alla produzione e al commercio dei prodotti <em>dual use</em>. I prodotti a duplice uso sono beni e tecnologie utilizzabili in applicazioni civili, ma anche nella produzione, sviluppo e utilizzo di beni militari.L'Unione Europea detiene il controllo delle esportazioni, del transito e dell’intermediazione dei prodotti <em>dual use</em>, al fine di contribuire alla pace e sicurezza internazionale e di prevenire la proliferazione di armi di distruzione di massa.I suddetti controlli riflettono l’impegno da parte dell’Unione Europea a conformarsi alle scelte operate da regimi internazionali di controllo, quali il <em>Wassenar Arrangement</em> (settore alta tecnologia), il Gruppo MTCR (settore dei prodotti missilistici), il Gruppo NSG (settore nucleare) e Gruppo Australia (settore chimico biologico).Nel tempo, i controlli sui prodotti <em>dual use</em> sono stati materia di attenti studi e di modifiche legislative. Il controllo sull’esportazione dei beni e delle tecnologie duali è disciplinato dal Regolamento N. 428/2009 del Consiglio (<em>Dual-Use Regulation</em>).Lo scorso 5 Agosto 2019 <a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> sono state pubblicate linee guida non vincolanti da parte dell’UE per la creazione di Programmi Interni di Conformità (<em>Internal Compliance Programme, ICP</em>), sotto forma di Raccomandazione della Commissione del 30 Luglio 2019 .La <em>Dual-Use Regulation</em> ha già previsto che, quando deve essere valutata una richiesta di autorizzazione globale di esportazione, gli Stati membri debbano tener conto dell’applicazione, da parte dell’esportatore, di mezzi e procedure proporzionati e adeguati atti a garantire il rispetto delle disposizioni e degli obiettivi del presente regolamento e dei termini e delle condizioni dell’autorizzazione. Tuttavia, non è incluso alcun esplicito riferimento rispetto ai Programmi Interni di Conformità.Antecedentemente allo scorso mese di luglio, la presenza di Programmi Interni di Conformità non aveva avuto un ruolo determinante nell’esame delle domande di autorizzazione all’esportazione da parte degli Stati Membri dell’UE, diversamente da quanto accade negli Stati Uniti.Il principale scopo delle Linee Guida della Commissione è di aiutare le società esportatrici a identificare e mitigare i rischi connessi con il commercio di prodotti dual use e di garantire il rispetto della normativa europea. Le Linee Guida sono inoltre finalizzate ad assistere le autorità competenti nel valutare i rischi, nel rilasciare autorizzazioni di esportazione, nel concedere autorizzazioni per la fornitura di servizi di intermediazione, per il trasporto di prodotti <em>dual use</em> non europei, ovvero nelle autorizzazioni al trasferimento all’interno dei confini dell’UE di prodotti particolarmente sensibili elencati all’Allegato IV della <em>Dual-Use Regulation</em>.Le nuove Linee Guida forniscono una lista precisa degli elementi fondamentali ritenuti essenziali ai fini dell'efficacia del programma interno di conformità relativo ai controlli del commercio dei prodotti <em>dual use</em>. La lista comprende:1. Impegno dell'alta dirigenza a garantire la conformità;2. Struttura organizzativa, responsabilità e risorse;3. Formazione e sensibilizzazione;4. Processi e procedure di verifica delle transazioni;5. Valutazione delle prestazioni, <em>audit</em>, segnalazioni e azioni correttive;6. Tenuta dei registri e documentazione;7. Sicurezza fisica e delle informazioni.La sezione «<em>Quali sono le aspettative?</em>» descrive l'obiettivo (o gli obiettivi) di ogni elemento fondamentale del Programma Interno di Conformità. La sezione «<em>Quali sono le misure da adottare?</em>» precisa ulteriormente le azioni da intraprendere e presenta possibili soluzioni per l'elaborazione o l'attuazione delle procedure di conformità.Sono presenti inoltre tre allegati alle Linee Guida:- Allegato 1: Domande utili relative al Programma Interno di Conformità di un'impresa;- Allegato 2: «Bandierine rosse» relative alle richieste di informazioni sospette;- Allegato 3: Elenco delle autorità competenti per il controllo delle esportazioni negli Stati membri dell'UE.Il 17 Ottobre 2019 la Commissione Europea ha adottato un Regolamento Delegato per incorporare le modifiche apportate al quadro normativo internazionale sui prodotti <em>dual use</em>, in particolare con riferimento al <em>Wassenar Arrangement</em> e al <em>Missile Technology Control Regime</em> (<em>MCTR</em>) inclusi nell’Allegato 1 alla <em>Dual-Use Regulation</em>. In particolare, ne consegue che la lista dei beni controllati e delle tecnologie connesse sarà con molta probabilità sottoposta a cambiamenti a partire dall’entrata in vigore del Regolamento alla fine di quest’anno (in assenza di obiezioni da parte del Parlamento Europeo o degli Stati Membri dell’Unione Europea), allineando il regime europeo con i più recenti sviluppi giuridici e tecnologici.Da queste ultime modifiche sorgeranno ulteriori obblighi per le imprese di conformarsi al nuovo quadro normativo e potrebbero richiedere ulteriori adattamenti da parte dei programmi interni di conformità. Tra questi ultimi, vi è l’obbligo di conformarsi ai nuovi requisiti di <em>due diligence</em> nell’utilizzo di prodotti <em>dual use</em> che potrebbero condurre alla violazione di diritti umani.Nctm consiglia ai propri clienti, coinvolti nella produzione e commercio di prodotti <em>dual use</em>, di revisionare i propri programmi interni di controllo oppure di adottarne di nuovi, se ne dovessero ancora essere sprovvisti.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.&nbsp;Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:b.oconnor@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Bernard O'Connor</a>.</em>&nbsp;<a name="[1]"></a>[1]&nbsp;Raccomandazione (UE) 2019/1318 della Commissione</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5407</guid>
                        <pubDate>Thu, 21 Nov 2019 05:18:42 +0100</pubDate>
                        <title>Le Eccellenze Italiane Alimentari: il caso della Birra Artigianale. Tutela e Promozione negli Accordi Economici e Commerciali di Libero Scambio, Analisi degli Strumenti di Finanziamento Pubblici e Privati.</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/eccellenzeitalianalimentari_birraartigianale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>“L’ultimo esempio di tutela di una eccellenza italiana è quello della <strong>birra artigianale</strong>: il 20 giugno 2019, su iniziativa di Coldiretti e di un gruppo di operatori del settore tra cui Teo Musso del birrificio agricolo Baladin, nasce il “<strong>Consorzio a tutela della birra artigianale Made in Italy</strong>” che garantisce l’origine delle materie prime, dal luppolo all’orzo e la produzione artigianale.”Alla luce delle più recenti statistiche, l’Italia si conferma tra i principali <em>player</em> a livello globale nel settore <strong>agroalimentare</strong>, per quantità e soprattutto qualità della propria produzione.A fronte di tanta notorietà, il rovescio della medaglia è dato dall’<strong>Italian sounding</strong> e, pertanto, appare sempre più evidente la necessità di dare adeguata protezione ai prodotti nazionali, sia attraverso la normativa interna sia operando a livello internazionale in modo che gli <strong>accordi di libero scambio</strong>, sui quali l’Unione Europea basa la propria strategia di espansione, recepiscano tale esigenza e si facciano essi stessi strumenti di tutela della produzione italiana di qualità.L’ultimo esempio di tutela di una eccellenza italiana è quello della <strong>birra artigianale</strong>: il 20 giugno 2019, su iniziativa di Coldiretti, di Teo Musso del birrificio agricolo Baladin e di altri operatori del settore, nasce il “<strong>Consorzio a tutela della birra artigianale Made in Italy</strong>” che garantisce l’origine delle materie prime, dal luppolo all’orzo e la produzione artigianale.Il <em>paper</em> proposto di seguito è stato presentato in occasione della Tavola Rotonda "<strong>La tutela delle eccellenze italiane nell'agroalimentare: legislazione nazionale e accordi di libero scambio</strong>" organizzata da Nctm Studio Legale a Milano il 28 ottobre 2019 e moderata dall’avvocato <strong>Paolo Quattrocchi</strong>, partner dello studio legale e direttore del Centro Studi Italia Canada.&nbsp;<a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/11/La-tutela-delle-eccellenze-italiane-dellagroalimentare.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><img class="wp-image-15315 aligncenter" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/11/schermata_2019_11_20_alle_12.40.48-227x300.png" alt width="478" height="632"></a>&nbsp;Clicca qui per scaricare l'<a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/11/La-tutela-delle-eccellenze-italiane-dellagroalimentare.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">articolo completo</a> in PDF.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 19 Nov 2019 04:14:00 +0100</pubDate>
                        <title>Commercio estero, a Oriente c&#039;è anche Taiwan. Primo roadshow italiano a Taipei</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/commercio-estero-a-oriente-ce-anche-taiwan-primo-roadshow-italiano-a-taipei</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h3>Commercio estero, a Oriente c'è anche Taiwan. Primo roadshow italiano a Taipei</h3><h5>Non solo Repubblica Popolare Cinese, Giappone e Asean: l'Italia prova a fare sistema anche sul mercato di Formosa</h5>Si parla sempre più spesso di relazioni commerciali (e non solo) con l'Asia. In particolare l'Asia orientale. A partire dalla Repubblica Popolare Cinese, con la quale l'Italia ha sottoscritto lo scorso marzo il <em>memorandum</em> di adesione alla Belt and Road Initiative (Nuova Via della Seta). Ma si cita spesso anche il Giappone, con il quale l'Unione europea ha recentemente raggiunto un accordo di libero scambio, così come l'area dei paesi Asean. In questo scenario si parla però molto poco di Taiwan. Eppure, nonostante conti "solo" 23 milioni di abitanti, Taipei è attualmente la 21esima economia mondiale e rappresenta un mercato dalle potenzialità importanti. Certo, gli anni Ottanta sono passati da un pezzo e il primato tecnologico è, almeno in parte, finito altrove&nbsp;anche per l'esodo di tanti talenti taiwanesi verso la Cina continentale. E anche le tensioni geopolitiche con una Pechino sempre più assertiva nella rivendicazione di quella che ritiene una sua provincia ribelle e nella sua manovra di accerchiamento diplomatica hanno fatto sì che Taiwan uscisse da parecchi <em>radar</em>.Ma in realtà Taipei può giocare ancora un ruolo molto importante anche per l'Italia in ottica di ricerca di nuove opportunità nella regione sul piano finanziario. D'altronde Taiwan, leader mondiale nella produzione di semiconduttori, abbina un eccellente <em>know-how</em> in settori chiave come l'ICT e la logistica a una notevole ampiezza delle riserve valutarie e un forte <em>surplus</em> delle partite correnti, tanto che secondo le stime del Financial Times rappresenta il secondo sistema finanziario al mondo in rapporto al pil. Il tutto in un ecosistema internazionalizzato e profondamente liberale.A sostenere il rapporto tra Italia e Taiwan c'è l'Ufficio Italiano di Promozione Economica,&nbsp;Commerciale e Culturale di Taipei , operativo da ormai 25 anni e dal gennaio 2019 diretto dal ministro plenipotenziario Davide Giglio, che ha alle spalle una lunga esperienza in Asia orientale, avendo servito anche a Hong Kong dal 2001 al 2005, a Osaka dal 2007 al 2011 e a Pechino dal 2011 al 2015.L'ufficio svolge attività di assistenza a privati cittadini, enti pubblici e imprese nei settori relativi agli scambi tra Italia e Taiwan, alla cultura, ai viaggi e al turismo, favorendo i contatti con le autorità locali e svolgendo supporto alle società o industrie italiane che intendono investire o esportare a Taiwan oppure alle società taiwanesi con interessi verso l'Italia. L'obiettivo della rappresentanza italiana a Taipei è quella di incrementare i rapporti commerciali, che potrebbero essere molto maggiori. Taiwan è al momento presente in Italia nel settore logistico (con l'acquisizione datata 1998 del Lloyd Triestino da parte del colosso Evergreen), in quello alberghiero (con il&nbsp;gruppo LDC che possiede cinque hotel a Roma, Firenze, Venezia, Perugia e Asti), e industriale (con il gruppo industriale Fair Friend Group che ha a Milano la sua sede europea dal 2012).L'investimento dei paesi dell'Unione europea a Taiwan è in forte crescita, tanto da far segnare un +101,4 per cento nel 2018. L'Italia, che ha però accumulato un certo ritardo rispetto ad altri competitor europei, potrebbe fare di più. La volontà della rappresentanza italiana a Taipei è quella di fare sistema, andando anche al di là dei consueti settori in cui l'<em>export</em> italiano talvolta si autoconfina. Con il mandato di Giglio, l'Ufficio sta cercando di allargare lo spettro della conoscenza dell'Italia a Taiwan al di là della moda e dell'alimentazione, insistendo per esempio su tecnologia, robotica e non solo.In quest'ottica va inquadrato l'importante evento andato in scena lo scorso lunedì 11 novembre allo Sherwood Hotel di Taipei. dove è stato organizzata una vera e propria missione di sistema dal&nbsp;titolo "<strong>Invest in Italy</strong>". Un <em>roadshow</em> aperto da Davide Giglio e che ha visto diversi interventi. Angelo Cicogna, capo della Banca d'Italia a Tokyo, si è concentrato sui recenti sviluppi e le prospettive future dell'economia italiana. Francesca Chieti di Borsa Italiana ha analizzato le possibilità di connessione con il mercato italiano. Sono poi intervenuti anche Massimiliano Iacchini (responsabile dell'Ufficio del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale responsabile per l'attrazione degli investimenti), il direttore dell'Ice a Taipei Paolo Quattrocchi, Il direttore del Dipartimento per l'attrazione degli investimenti dell'Agenzia Ice Stefano Nigro e <strong>Lukas Plattner</strong> (partner dello studio legale <strong>Nctm</strong>).L'evento, al quale hanno partecipato numerosi rappresentanti di istituzioni governative, bancarie, economiche e legali di Taiwan, è particolarmente importante perché di fatto inserisce Taipei nel circuito dei roadshow di investimento. L'obiettivo della rappresentanza&nbsp;italiana a Taipei è ora che quello dell'11 novembre non resti un caso isolato ma che si prosegua su questa strada per far sì che Taiwan e il suo mercato dinamico ritrovino un posto importante sulla mappa delle opportunità di investimento in Asia orientale.&nbsp;<i>Tratto da <a href="http://www.affaritaliani.it/politica/geopolitica/italia-taiwan-itecpo-relazioni-commerciali-637884.html?refresh_ce" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Affaritaliani.it</a></i>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 18 Nov 2019 03:02:04 +0100</pubDate>
                        <title>Logistica, si studia la supply chain del futuro</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/logistica-si-studia-la-supply-chain-del-futuro</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Analizzare le dinamiche che impattano sulla logistica e sulla <em>supply chain</em> in un mondo in cui l'innovazione modifica rapidamente i processi. E farlo a 360 gradi, toccando tutti gli aspetti focali del contesto, dalla formazione alla ricerca, dalla responsabilità sociale a quella ambientale, all'analisi dello scenario economico e politico. Sono queste le tematiche affrontate a "<span style="text-decoration: underline;">Il logistico dell'anno</span>", evento milanese che ogni anno (questa, la quindicesima edizione) Assologistica e la divisione Cultura e Formazione dedicano alle realtà che operano in questo contesto in modo dinamico, puntando sull'innovazione per competere, spesso anche in modo creativo, e che per questo sono qui premiate."<span style="text-decoration: underline;">Orizzonti e sfide della logistica di oggi e di quella che verrà</span>" è il titolo dell'evento introdotto da Annamaria Di Ruscio, amministratore delegato di NetConsulting cube, delineando lo scenario in cui ci muoviamo oggi e i contestuali elementi di vulnerabilità. "<em>Supply chain, trasporti e logistica rappresentano oggi un settore nevralgico, cuore pulsante degli agglomerati urbani e dell'intera economia mondiale, che sostiene il nostro commercio, le nostre attività ma anche le nostre vite, con una complessità estremamente elevata che percepiamo a volte solo nei casi di discontinuità</em> - esordisce Di Ruscio -. <em>Si parla molto di digital transformation, ma questa può anche diventare un elemento di distruzione se non si riesce a cavalcarla. Le piattaforme di e-commerce e customer experience evolvono e diventano sempre più determinanti nelle strategie aziendali, ma implicano una lotta tra costo e tempo che le Pmi non sempre riescono a gestire se prima non</em><em>trasformano i propri modelli di business tradizionali</em>".<span style="text-decoration: underline;"><strong>Scenari globali ed equilibri industriali</strong></span>Le tecnologie abilitanti ormai consolidate, come IoT, <em>mobile</em> e <em>cloud</em>, e quelle più innovative, come <em>AI</em> e <em>blockchain</em>, supportano un mercato digitale che cresce del 2,8% - confermano gli ultimi dati di Anitec-Assinform -, con dinamiche superiori fino a 30 volte rispetto alla media del mercato. Le Pmi italiane 4.0 "<em>sono la spina dorsale del sistema imprenditoriale italiano</em>"; fra queste, il 75% ha partecipato a bandi per lo sviluppo tecnologico e innovazione, il 45% ha usufruito di incentivi del piano Calenda. &nbsp;Lo dichiara Stefano Musso, tecnologo del Dauin Dipartimento di Automatica e Informatica (Politecnico di Torino): "<em>La strategia ottimale è iniziare da subito ad essere parte integrante della rivoluzione digitale in prima persona, dove la produzione si sposta verso la</em>&nbsp;<em>customizzazione, integrazione per ottimizzare i processi e ridurre i costi, e alla sostenibilità in tutte le sue forme. E dove il cliente finale assume ormai un ruolo centrale nella catena, con un livello di aspettativa che aumenta la strategicità della CX</em>". I <em>trend</em> impattano anche sulla logistica dove, complici lo sviluppo del 5G e della <em>blockchain</em>, si passa da una fase di prototipazione delle tecnologie ad una fase più pervasiva, dove già si concretizzano, ad esempio, alcuni casi di <em>self driving</em>. Il tema delle flotte diventa centrale e segnala la necessità di ridurre l'anzianità dei parchi, mentre la condivisione di magazzini, <em>asset</em> e <em>staff</em> si consolida come un'opzione da valutare. "<em>La blockchain oggi non impedisce le frodi ma le evidenzia in tempi molto rapidi, ovvero sostituisce processi già in atto con un elevato valore in termini di riduzione dei costi</em>" commenta Enrico Camerinelli, <em>blockchain management</em> in <em>outsourcing</em>, che cita alcuni casi italiani di aziende piccole, come&nbsp;Guerra, realtà alimentare che utilizza la <em>blockchain</em> per la certificazione e l'anticontraffazione, o grandi, come Carrefour Italia, che gestisce tracciabilità dei fornitori per conoscere l'origine e i processi dei prodotti.L'economia globale si muove su nuovi equilibri industriali. Dall'ascesa della Cina, passata da un export del 4% al 16% in 20 anni, nell'ambito del piano 2025 che impatta in modo considerevole sul sistema produttivo cinese e sul sistema logistico e dei trasporti, in particolare nei porti. Un contesto in cui il protezionismo costa all'Italia almeno 5 miliardi di dollari. Il baricentro si sposta dalla Cina anche a Giappone, Corea e Taiwan; resistono solo Stati Uniti, Germania e Italia e permane il tema della Brexit.&nbsp;<img class=" wp-image-15246 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/11/Schermata-2019-11-18-alle-09.54.30-200x300.png" alt width="295" height="443"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Gestire la globalizzazione</strong></span>Servono regole più semplici per gestire la globalizzazione che ha colpito le classi sociali più basse, commenta Sara Armella, Studio Legale Sara Armella &amp;&nbsp;Associati: "<em>Dalla crisi economica del 2008 si sono incrementate le politiche protezioniste con dazi alle esportazioni per proteggere le produzioni interne, un tema vissuto non solo negli Usa e nella Brexit ma generalizzato. Le aziende oggi devono non solo definire il perimento del mercato di riferimento ma avere anche un occhio allo scenario globale, su sfide non solo economiche ma anche di conoscenza, creando un reale dialogo e un coordinamento tra centri di studio e sistemi giuridici oltre che affrontare il tema delle competenze, della formazione del personale e dell'allargamento delle conoscenze</em>". L'<em>e-commerce</em> impatta sulla <em>supply chain</em> e sui trasporti e diventa elemento propulsivo anche in Italia, dove l'online è superiore di 4 volte rispetto all'offline. Nel nostro Paese il commercio online registra un valore di 31,5 miliardi di euro nel 2019, in crescita del 15% sul 2018 e gli<em> e-shopper</em> rappresentano il 48% della popolazione. Si diffondono anche qui le <em>e-commerce platform</em> <em>as a&nbsp;service</em>, come dimostra il caso di Co-opetition Amazon e Poste Italiane. Diventa di conseguenza sempre più pressante la gestione di consegne e resi, che abbassano le marginalità delle aziende e richiedono forte specializzazione.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Logistica democratica e tracciabilità</strong></span>Il tema della logistica e dei trasporti ha un enorme impatto sulle città, è l'allarme lanciato nel corso dell'evento - con temi sociali importanti che caratterizzano non solo l'Italia ma tutto il mondo, dove la popolazione mondiale cresce del 30%, con un incremento del 68% nelle aree urbane e del 70% nella produzione agricola per far fronte ai fabbisogni. "<em>La logistica è come il wifi; finché c'è nessuno se ne accorge, quando manca si evidenziano le criticità</em>", dichiara Massimo Marciani, presidente di Freight Leaders Council, che parla di logistica e democrazia economica. "L<em>a logistica lavora sui volumi e quindi tutto si ingigantisce e apre un tema di democrazia economica. Oggi vige la logistica del capriccio e della&nbsp;consegna gratis, che genera una richiesta di servizi che genera tre richieste: buono, veloce ed economico, mix che gli americani dicono non possa convivere. E' necessario un cambio di mentalità oltre che di approccio, riprogettare la supply chain e ridurre i costi logistici e le emissioni</em>". L'auspicio è che la corsa al gigantismo e l'affermazione delle piattaforme elettroniche non facciano perdere di vista la logistica in grado di fare vendere i prodotti nel modo più opportuno sui mercati di riferimento, con attenzione all'eccellenza e al prodotto di nicchia anche su mercati preclusi.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Green e formazione, non più una scelta</strong></span>Sostiene la necessità di una logistica sostenibile e della tracciabilità del bene Daniele Testi, presidente di SOS LOGistica: "<em>Ogni prodotto ha oggi una componente di servizio sempre più grande e importante per il consumatore. La logistica si gioca in una dinamica di servizio e quindi di valore. Serve misurare l'impatto non solo sulla catena ma fino al consumatore</em>&nbsp;<em>finale, con una cultura della sostenibilità, non solo ambientale ma su tutti i processi di sviluppo con piani integrati e individuando le aree prioritarie</em>". Concorda <strong>Michele Bignami</strong>, <strong>head of employment and industrial relations department dello Studio Legale Nctm</strong>&nbsp;che parla delle tecnologie sul mondo del lavoro: "<em>La logistica è uno dei settori più sensibili alla digitalizzazione declinata nelle sue varianti che sta modificando l'organizzazione del lavoro. Esiste un tema di obsolescenza del personale e la necessità di elevare il grado di skill e di aggiornamento con formazione continua, che apre anche un problema etico, perché il profitto non è più la prima dinamica ma l'impatto sull'ambiente</em>". In dieci anni <em>green</em> non sarà più una scelta ma un dovere. Lo dichiara Lorenzo Bollani, business product manager di Tesisquare: "<em>Siamo in un'era del cambiamento, vicini ad una trasformazione digitale di magnitudo e velocità insieme, a cui bisogna rispondere con piattaforme aperte a nuove&nbsp;configurazioni e attori. Si sostiene una supply chain 4.0 dove connettere tutti in una piazza digitale di prodotti supply chain e transportation, una nuvola web per tutto il sistema. Serve un mix di tecnologie da adottare come advanced analystics sulla quale stiamo innestando processi di machine learning</em>".<span style="text-decoration: underline;"><strong>Snellire i processi della PA</strong></span>Le inefficienze stimante nell'ambito della mobilità e dei trasporti sono quantificate nell'1,5% del Pil nazionale. "<em>Mancano piani di finanziamento strutturati per un'implementazione generalizzata e un'azione di coordinazione</em>", sostiene Rossella Panero, TTS Italia, associazione che promuove l'uso di tecnologie Ict. "<em>Connettività, integrazione, sostenibilità dei servizi, tre parole chiave per realizzare la smart mobility nel nostro paese, con un maggior dialogo tra operatori logistici e concertazione con gli enti locali e riuso di best practice</em>". Infine, la ricetta suggerita da Andrea Monti, consigliere Regione Lombardia: "<em>Sburocratizzazione e semplificazione delle normative per essere più veloci non solo negli spostamenti ma anche nel lavoro</em>".&nbsp;<a href="https://inno3.it/2019/11/15/logistica-si-studia-la-supply-chain-del-futuro/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Inno3.it</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 12 Nov 2019 05:59:30 +0100</pubDate>
                        <title>Fuel spillage e risarcimento ai passeggeri in caso di volo ritardato; ma se la perdita di carburante proviene da un altro aeromobile della stessa compagnia aerea?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/fuel-spillage-e-risarcimento-ai-passeggeri-in-caso-di-volo-ritardato-ma-se-la-perdita-di-carburante-proviene-da-un-altro-aeromobile-della-stessa-compagnia-aerea</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso 26 giugno 2019, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata in merito all’obbligo di compensazione pecuniaria a carico delle compagnie aeree - ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento (CE) n. 261/2004 <a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a>- qualora il ritardo del volo sia stato causato dalla chiusura della pista a seguito di una perdita di carburante (c.d. <em>fuel spillage</em>).La vicenda vedeva contrapposti un noto vettore aereo <em>low cost</em> ed un passeggero, cui la compagnia aerea aveva negato la compensazione richiesta a causa di un ritardo di oltre quattro ore sulla tratta da Treviso a Charleroi. Il ritardo era stato determinato dalla presenza di carburante su una pista dell’aeroporto di Treviso, che aveva comportato la chiusura di tale pista per un periodo di oltre due ore e, di conseguenza, il rinvio del decollo dell’aereo che operava il volo in questione.La compagnia aerea si rifiutava di accogliere la richiesta di compensazione adducendo che il ritardo prolungato del volo in questione fosse dovuto ad una “<em>circostanza eccezionale</em>”, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del citato regolamento, secondo cui il vettore aereo è esonerato dal pagare una compensazione pecuniaria in caso di cancellazione o di ritardo all’arrivo, se può dimostrare che la cancellazione o il ritardo sono dovuti a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evita-re anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.Il giudice adito, a seguito del ricorso del passeggero, chiedeva quindi alla Corte di Giustizia se la perdita di carburante potesse costituire una “<em>circostanza eccezionale</em>” e se la stessa fosse suscettibile di esonerare il vettore aereo dall’obbligo di compensazione da ritardo prolungato, trattandosi di una “<em>circostanza eccezionale</em>” che non si sarebbe comunque potuta evitare anche se fossero state adotta-te tutte le misure del caso.<span style="text-decoration: underline;">Le circostanze eccezionali nelle argomentazioni della Corte</span>Come già osservato, possono rientrare nel novero delle “<em>circostanze eccezionali</em>”, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 261/2004, gli eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfuggono all’effettivo controllo di quest’ultimo; in particolare, tali due condizioni devono considerarsi cumulative.Venendo al caso di specie e quanto alla prima condizione, la Corte ha sottolineato che la presenza di carburante sulla pista di un aeroporto, che ha causato la chiusura di quest’ultima, non può essere considerata intrinsecamente legata al funzionamento dell’aeromobile e, dunque, “<em>inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo</em>”. In sostanza, non potrebbe imputarsi al vettore la circostanza del <em>fuel spillage</em> avvenuta sulla medesima pista e causata da un diverso aeromobile ivi transitato.Quanto invece alla seconda condizione, la Corte ha evidenziato come la perdita di carburante rappresenti una circostanza che sfugge all’effettivo controllo del vettore aereo interessato e che la manutenzione delle piste non rientri nella competenza del medesimo. La decisione di chiudere le piste di un aeroporto, adottata dalle autorità aeroportuali competenti, è, di fatto, imposta ai vettori aerei. Pertanto, parrebbe potersi affermare che la perdita di carburante che abbia causato la chiusura del-la pista e, conseguentemente, un ritardo prolungato dell’aereo - a prescindere dalla circostanza (non infrequente) che la perdita derivi da un aeromobile della medesima compagnia transitato in precedenza - possa configurarsi quale “<em>circostanza eccezionale</em>”.Tuttavia, affinché il vettore aereo sia esonerato dall’obbligo di compensazione pecuniaria per il ritardo prolungato, è necessario che lo stesso dimostri, altresì, di aver adottato le misure adeguate alla situazione determinatasi, avvalendosi di tutti i mezzi di cui dispone, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie. Dunque, la compagnia deve dimostrare che il ritardo è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche adottando tutte le misure del caso.Ebbene, nella sentenza in commento, la Corte ha accolto un concetto di “<em>misure del caso</em>” alquanto flessibile, devolvendo al giudice nazionale il compito di verificare se, effettivamente, nel caso di specie, si potesse affermare che il vettore aereo aveva adottato tutte le misure idonee in funzione della situazione, ma specificando che, a tal fine, devono escludersi le misure che rientrano nella competenza dei terzi, quali, in particolare, i gestori degli aeroporti o i controllori di volo competenti.Come detto, la decisione di chiudere la pista di un aeroporto dipende dalle autorità aeroportuali, cui il vettore aereo è tenuto a conformarsi. Pertanto il vettore aereo, a prescindere da detta circostanza, dovrà comunque dimostrare - per ciò che attiene alle attività sotto il proprio controllo - di non aver omesso nulla di quanto nella sua competenza.<span style="text-decoration: underline;">Conclusioni</span>Alla luce di quanto esposto, si può quindi concludere che, in linea generale, il <em>fuel spillage</em> può rappresentare una circostanza eccezionale, purché sia fornita dal vettore la prova rigorosa dell’intervenuta adozione di tutte le misure di cautela e diligenza applicabili nel caso di specie.E quando la perdita di carburante proviene da un aeromobile operato dalla medesima compagnia aerea che poi, con un altro aeromobile, subisce un ritardo prolungato a seguito della chiusura della pista determinata dal<em> fuel spillage</em> del primo aeromobile? In tali ipotesi, la prova liberatoria dell’adozione di tutte le misure del caso può divenire certamente molto complessa, tenuto conto del fatto che, come noto e come precisato dalla stessa Corte <a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a>, i problemi tecnici riscontrati in occasione della manutenzione degli aeromobili, o causati da una carenza di manutenzione di un aeromobile (da cui la perdita di carburante), non possono essere considerati circostanze eccezionali.La circostanza che un vettore aereo abbia rispettato i requisiti minimi di manutenzione di un aero-mobile non è di per sé sufficiente a dimostrare che tale vettore abbia adottato tutte le misure del caso tanto da essere esonerato dall’obbligo di pagare una compensazione pecuniaria <a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[11]</a>.Un caso diverso è quello in cui il <em>fuel spillage</em> risulta direttamente conseguente a cause esterne non riconducibili al vettore (ad esempio, un vizio occulto di fabbricazione).Ne consegue quindi che, sulla base di detta ricostruzione, difficilmente la compagnia responsabile della perdita di carburante potrà invocare a proprio favore la prova liberatoria nel caso di ritardo prolungato di un altro aeromobile dalla stessa operato a causa dalla chiusura della pista conseguente al <em>fuel spillage</em> di un altro aeromobile dalla stessa esercito. Ciò salvo il caso in cui si consideri la decisione di chiudere la pista da parte delle autorità competenti come evento sopravvenuto interruttivo del nesso di causalità.Non resta dunque che offrire alla Corte di Giustizia una nuova occasione per pronunciarsi espressamente, in via definitiva, rispetto alla specifica ipotesi in cui la perdita di carburante sia attribuibile ad un altro aeromobile della medesima compagnia aerea su cui grava l’obbligo di compensazione pecu-niaria per prolungato ritardo.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:f.dipeio@advant-nctm.com">Filippo Di Peio</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a name="[9]"></a>[9] Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo pro-lungato e che abroga il Regolamento (CEE) n. 295/91<a name="[10]"></a>[10] Causa C-549/07, Wallentin-Hermann, ECLI:EU:C:2008:771, punto 25<a name="[11]"></a>[11] Causa C-549/07, Wallentin-Hermann, ECLI:EU:C:2008:771, punto 43</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 12 Nov 2019 05:58:18 +0100</pubDate>
                        <title>Le garanzie non notarili dei finanziamenti navali ed il problema della data certa</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-garanzie-non-notarili-dei-finanziamenti-navali-ed-il-problema-della-data-certa</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nelle operazioni di finanziamento navale vi sono garanzie notarili e non notarili a seconda di come la garanzia venga stipulata, se davanti ad un notaio oppure per scrittura privata semplice.Tra le garanzie notarili (vale a dire quelle stipulate per atto pubblico o per scrittura privata autenticata), la più importante è l’ipoteca. Ciò in quanto l’ipoteca meglio garantisce il credito del finanziatore. Oltre all’ipoteca, però, possiamo trovare anche pegni su azioni o pegni su quote della società prenditrice del finanziamento.Vi sono poi anche altre garanzie come il pegno su conti correnti, le fideiussioni e le garanzie autono-me che vengono solitamente stipulate appunto per scrittura privata semplice.In relazione alle garanzie non notarili si è sempre posto il problema di come attribuire ad esse una data certa ai sensi del codice civile italiano. Qualora infatti la garanzia non fosse munita di data certa, le conseguenze potrebbero essere molto gravi per il finanziatore. In caso di fallimento del costituente la garanzia (debitore o terzo fideiussore), il finanziatore non potrebbe far valere tale garanzia contro il curatore in quanto il curatore sarebbe un soggetto terzo e non gli sarebbe opponibile tale documento se difetta di una data certa. Il curatore, infatti, in sede di analisi dei crediti che hanno diritto al riparto dell’attivo ben potrebbe eccepire che tale garanzia non è ad esso opponibile. Essa sarebbe comunque valida ed efficace nei confronti delle parti (finanziatore e datore/costituente la garanzia), ma non opponibile al curatore ed a tutti gli altri creditori del fallimento.Il problema rileva ancora di più quando si tratta di garanzie soggette a legge inglese, che sono molto frequenti. Negli ultimi anni ne sono state introdotte diverse, alcune non riconducibili ad una specifica categoria di garanzie previste dal diritto italiano. In ogni caso, esse sono spesso datate a penna senza alcun timbro o registrazione.Il codice civile italiano, in relazione alla data certa, recita all’articolo 2704 che “<em>la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impos-sibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento</em>”.Con l’espressione “<em>altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità del documento</em>” il legislatore ha creato una categoria residuale di fatti o strumenti idonei ad apporre la data certa ad un documento, la cui idoneità è riservata alla valutazione discrezionale del giudice di merito.È orientamento oramai consolidato in giurisprudenza che l’articolo 2704 del codice civile italiano sia una norma di applicazione necessaria del nostro ordinamento. Pertanto, ove si volesse far valere una garanzia di diritto straniero nel nostro ordinamento, il documento dovrebbe rispettare i requisiti previsti dallo stesso articolo 2704 del predetto codice.Lo strumento più sicuro ed efficace per attribuire alle garanzie non notarili data certa è rappresentato dalla copia notarile. Il notaio, infatti, dovrebbe fare una copia del documento e sulla copia apporre il proprio timbro e dichiarare “<em>copia conforme all’originale</em>”. Trattasi però di uno strumento “<em>costoso</em>” dal punto di vista economico per gli operatori. Inoltre, la legge notarile pone dei limiti alla copia notarile, derivanti dalla tipologia di documento che viene presentato.Per gli altri strumenti in uso non è possibile avere preventivamente la certezza assoluta che verranno ritenuti idonei dal giudice, il quale svolgerà un’analisi caso per caso.In passato si faceva spesso ricorso al timbro postale. Una volta firmato il documento di garanzia, lo stesso veniva portato nel più vicino ufficio postale, ove veniva debitamente compilata la prima pagina con la seguente dicitura “<em>il presente documento è formato da n. pagine e si richiede l’apposizione del timbro postale ai fini della data certa</em>”. L’impiegato delle poste apponeva i francobolli necessari alla ipotetica spedizione e su tali francobolli apponeva il timbro con la data.Dal primo aprile 2016, le Poste Italiane hanno abolito il timbro. Pertanto gli operatori del diritto hanno dovuto far ricorso ad altri strumenti.Il primo fra tutti è l’invio del documento di garanzia - debitamente firmato e scansionato - tramite posta elettronica certificata. Tuttavia tale strumento ha un problema. È funzionale all’apposizione della data certa ove il testo del documento venga riportato nel testo della mail. Ove però il documento venga scansionato, caricato ed inviato in pdf, l’invio della mail certificata con l’allegato documento in pdf si potrebbe prestare a possibili falsificazioni e manipolazioni. Sarebbe possibile, infatti, allegare ad una mail certificata un documento denominato con il nome della garanzia, ma in realtà comple-tamente vuoto.Un altro strumento è la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate. Altro ancora è l’apposizione di una marca da bollo sul documento e il correlativo annullamento della marca dinanzi ad un impiegato comunale.Tali ultimi strumenti, seppur idonei a conferire con ragionevole certezza la data ai documenti, hanno il difetto di essere particolarmente dispendiosi dal punto di vista del tempo, in quanto occorrerebbe fare mettersi in fila presso i competenti uffici pubblici.L’ultimo strumento introdotto, in ordine di tempo, a disposizione consiste nell’apporre una marca temporale digitale. Il documento viene caricato su un portale di un’azienda specializzata e viene timbrato digitalmente. Per appurare se il documento corrisponda a quello effettivamente caricato sul portale e timbrato digitalmente sarà necessario sottoporre il documento ad una procedura di verifica che la stessa azienda informatica mette a disposizione sul portale.Tale strumento è sicuramente rapido poiché è possibile ricorrervi dal computer di qualsiasi operatore, ma si presta alla naturale obiezione dell’affidabilità del sistema operativo messo a disposizione dall’azienda informatica. Non solo. In un ipotetico giudizio, bisognerebbe poi dimostrare dinanzi al giudice, la veridicità ed affidabilità della procedura di verifica.Rispetto a quest’ultimo sistema, recentemente introdotto nella prassi dagli operatori giuridici, al momento non vi sono ancora state pronunce giurisprudenziali e pertanto non vi è ancora certezza che possa costituire uno strumento effettivamente idoneo al fine dell’attribuzione della data certa. Nella prassi però, stante la sua funzionalità e semplicità, tale strumento parrebbe già essere divenuto quello più utilizzato.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:e.caretti@advant-nctm.com">Emanuele Caretti</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 12 Nov 2019 05:57:38 +0100</pubDate>
                        <title>Contributi dagli uffici Nctm nel mondo&lt;br&gt;Shipping &amp; Transport Bulletin Novembre-Dicembre 2019</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contributi-dagli-uffici-nctm-nel-mondoshipping-transport-bulletin-novembre-dicembre-2019</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<h1>1.4 miliardi di euro a sostegno di progetti di trasporto sostenibile</h1><div><p>In data 16 ottobre 2019, la Commissione ha lanciato una gara per progetti di trasporto inseriti nell’ambito del programma <em>Connecting Europe Facility</em> (CEF). Il Commissario per i Trasporti Violeta <strong>Bulc</strong> ha dichiarato: “<em>Per accelerare la riduzione dell’utilizzo di carburanti fossili e contribuire al completamento del Trans-European Transport Network (TEN-T), stiamo utilizzando le risorse disponibili attraverso il Connecting Europe Facility. Questi investimenti faciliteranno la mobilità smart e sostenibile e collegheranno meglio i nostri cittadini attraverso l’Europa.</em>”</p></div><div><p>Il termine per presentare domanda è il 26 febbraio 2020. Il <em>Connecting Europe Facility</em> (CEF) è lo strumento di finanziamento europeo per investimenti strategici nei trasporti, nell’energia e nell’infrastruttura digitale. Creato nel 2014, il <em>Connecting Europe Facility</em> ha fino ad oggi finanziato 763 progetti per quasi 22 miliardi di euro.</p></div><div><p><a href="https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/connecting-europe-facility-€1.4-billion-to-support-sustainable-transport" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Qui</a> maggiori informazioni.</p></div><div></div><h1>Commercio tra l’Unione Europe e Paesi terzi</h1><div><p>La Commissione ha pubblicato il suo report sugli accordi commerciali del 2018. L’UE ha un <em>network</em> di accordi commerciali bilaterali e multilaterali che l’UE ha negoziato durante gli ultimi anni. La Commissione classifica tali accordi (definiti come <em>Free Trade Agreement</em> – Accordi di Libero Scambio) tra quelli che si preoccupano di ridurre i dazi sulle merci, quelli che si occupano di proprietà intellettuale, servizi, e sviluppo sostenibile, quelli che si preoccupano, guardando oltre le frontiere, di rafforzare i legami economici , come l’accordo CETA con il Canada e l’accordo di <em>partnership</em> economica con i paesi ACP (Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico) che hanno legami storici con diversi Stati membri dell’UE.Il 31% del commercio dell’UE si sviluppa con Paesi con cui l’UE ha un accordo speciale. I due Paesi più grandi che non sono “<em>coperti</em>” da un accordo speciale rete sono la Cina e gli USA. La crescita delle esportazioni dall’UE verso i partner commerciali è al 2%, mentre le importazioni crescono del 4.6% l’anno.</p></div><div></div><div></div><h1>In Polonia una fusione tra raffinerie e distributori sotto la lente d’ingrandimento della Commissione</h1><div><p>PKN Orlen è una impresa <em>oil&amp;gas</em> integrata che possiede una delle due raffinerie presenti in Polonia, nonché raffinerie in Lituania e Repubblica Ceca. PKN Orlen è attiva inoltre nel mercato della vendita all’ingrosso e al dettaglio prodotti petroliferi raffinati in Polonia, Austria, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Germania e Slovacchia. Ha inoltre attività di esplorazione, sviluppo e produzione a monte di petrolio greggio e gas naturale. Inoltre PKN Orlen è attiva anche nel mercato dei prodotti petrolchimici.Lotos è una impresa <em>oil&amp;gas</em> integrata che possiede l’altra raffineria presente in Polonia. Lotos è attiva nel mercato della vendita all’ingrosso e al dettaglio di prodotti petroliferi raffinati principalmente in Polonia, ma anche in Repubblica Ceca, Lituania, Slovacchia, Lituania ed Estonia. Come PKN, Orlen è attiva anche nell’esplorazione, nello sviluppo e nella produzione a monte di petrolio greggio e gas naturale. Inoltre Lotos è attiva anche nel mercato dei prodotti petrolchimici.Nell’agosto 2019, la Commissione ha aperto una investigazione approfondita per verificare se la fusione tra queste due società, ciascuna proprietaria di una delle due raffinerie presenti in Polonia, possa ridurre la competizione nel mercato della vendita all’ingrosso ed al dettaglio di carburanti e prodotti derivati come i lubrificanti. Una decisione sul tema è attesa per dicembre.</p></div><div></div><h1>Aiuti di Stato per i trasporti urbani</h1><div><p>La Commissione ha approvato tre regimi di sostegno che la Germania intende promuovere, per un <em>budget</em> complessivo di circa € 431 milioni, per sostenere il <em>retrofit</em> di veicoli comunali e commerciali (come i veicoli per le pulizie, veicoli per la nettezza urbana e veicoli per le consegne) equipaggiati con motori <em>diesel</em>. Gli aiuti pubblici saranno disponibili per oltre 60 comuni in cui i limiti nazionali per le emissioni di azoto (NOx) sono stati superati nel 2017, e copriranno il costo dei sistemi di retrofit e la loro installazione.Tali misure fanno parte dell’“<em>Immediate Clean Air Programme per 2017-2020</em>” (<em>Sofortprogramm Saubere Luft</em> 2017-2020), che mira a ridurre le emissioni di azoto il più rapidamente possibile. Il <em>retrofit</em> riguarderà un ampio numero di veicoli: nei comuni tedeschi che beneficeranno del regime di sostegno sono presenti attualmente più di un milione di veicoli leggeri e pesanti, municipali e commerciali, con motori <em>diesel</em>.Si prevede che il piano di sostegno per il <em>retrofit</em> porterà ad una sostanziale riduzione delle emissioni di azoto in un periodo di tempo molto breve, migliorando la qualità dell’aria e della salute pubblica, in particolare nelle città.</p></div><div></div><div></div><div></div><div><p><em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:b.oconnor@advant-nctm.com">Bernard O'Connor</a>.</em></p></div>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 12 Nov 2019 05:54:33 +0100</pubDate>
                        <title>Le nuove linee guida per il rilascio delle concessioni per l’esercizio del servizio di rimorchio portuale  (terza ed ultima parte)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-nuove-linee-guida-per-il-rilascio-delle-concessioni-per-lesercizio-del-servizio-di-rimorchio-portuale-terza-ed-ultima-parte</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Proseguiamo e concludiamo, in questo numero del nostro <i>Shipping and Transport Bulletin</i>, l’analisi delle nuove linee guida per il rilascio delle concessioni per l’esercizio del servizio di rimorchio portuale pubblicate, a marzo 2019, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano <a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a>.</p><p>Nei precedenti numeri del nostro <i>Bulletin</i> ci eravamo soffermati, in particolare, (<i>i</i>) sulle premesse delle linee guida in commento, (<i>ii</i>) sulle disposizioni dettate in materia di procedura per l’individuazione del concessionario ed il rilascio delle concessioni, (<i>iii</i>) sulle informazioni che l’Amministrazione deve necessariamente inserire nei bandi di gara e - da ultimo - (<i>iv</i>) sui requisiti di partecipazione alle gare. Ci eravamo quindi lasciati introducendo il tema dei criteri di valutazione delle offerte.</p><p>Tali criteri, ricordiamo, vengono stabiliti attraverso le c.d. “<i>griglie di valutazione</i>” allegate alle linee guida ed aventi ad oggetto tanto i requisiti tecnici quanto i requisiti economici dell’aspirante concessionario. Le linee guida, in particolare, prevedono l’attribuzione di un punteggio massimo di 75 punti per i criteri di valutazione dell’offerta tecnica ed un punteggio massimo di 25 punti per i criteri di valutazione dell’offerta economica.</p><p>Le griglie possono essere modificate in ragione delle specifiche esigenze di ogni singola realtà portuale, stabilendo ad esempio un diverso rapporto tra il “<i>peso</i>” dell’offerta tecnica e quello dell’offerta economica, salvo - in ogni caso - rispettare il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.</p><p>Veniamo quindi ad esaminare - in estrema sintesi e senza entrare nel dettaglio dei punteggi e delle modalità di calcolo - i criteri di valutazione delle offerte.</p><p>Per quanto concerne la <strong>valutazione dell’offerta tecnica</strong>, i criteri stabiliti dalle linee guida sono i seguenti:</p><ol><li data-list-item-id="eaab5a5fbe18eb4fb463b5b7cbf01dc14"><u>Valori-soglia e peso delle caratteristiche tecniche ed organizzative rilevanti per la qualità del servizio</u>: le griglie indicano le caratteristiche tecniche prioritarie che devono avere i rimorchiatori e le caratteristiche rilevanti per la qualità del servizio, indicando i relativi punteggi da assegnare. Sono inoltre previsti valori-soglia, il cui mancato raggiungimento determina l’esclusione del concorrente dalla gara;</li><li data-list-item-id="e9fecb432671ed117bf36972d339434d2"><u>Età media della flotta</u>: chiaramente un’età media più bassa offre maggiori garanzie di funzionalità ed affidabilità. L’età di un rimorchiatore si calcola dalla data della sua prima immatricolazione. Posto che, inevitabilmente, l’età media della flotta aumenta durante la vigenza della concessione, si prevede l’obbligo di “<i>ripristinare</i>” tale età media quando si giunge all’incirca a metà della durata della concessione;</li><li data-list-item-id="ea770bafeadc225571c07adb7192f5a83"><u>Dotazioni tecniche che consentano tempestivi interventi di manutenzione sui rimorchiatori</u>: per garantire la massima efficienza e continuità del servizio, è essenziale che eventuali interventi di manutenzione sui rimorchiatori possano essere svolti in tempi rapidi. Di conseguenza, vengono premiati gli aspiranti concessionari che hanno il più agevole accesso alla rete distributiva dei pezzi di rispetto dei motori ed un magazzino, vicino al luogo di erogazione del servizio, attrezzato per effettuare in loco interventi di manutenzione sui rimorchiatori della flotta;</li><li data-list-item-id="e2728f01b91060259b34efd31d760ba9e"><u>Caratteristiche tecniche dei rimorchiatori</u>: vengono valutate, sotto il profilo tecnico, sia le prime linee sia le seconde linee <a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a>, calcolando poi un punteggio medio complessivo per una valutazione “<i>aggregata</i>” della flotta;</li><li data-list-item-id="ee10ceb4192fe57d51861220c491a583e"><u>Caratteristiche organizzativo-gestionali dell’impresa aspirante concessionaria</u>: sempre in un’ottica di efficienza e continuità del servizio, viene premiato l’aspirante concessionario con maggiore esperienza nell’organizzazione e gestione dell’attività di rimorchio e - come tale - ritenuto più preparato per affrontare eventuali emergenze o picchi di domanda. In questo senso assumono rilievo anche le esperienze professionali dei capi servizio (di coperta e di macchina) e dei comandanti indicati nell’organigramma di ciascun concorrente.</li></ol><p>Per quanto concerne invece i criteri per la <strong>valutazione dell’offerta economica</strong>, le linee guida evidenziano in primo luogo come la tutela della sicurezza debba avvenire nel rispetto di condizioni di economicità tali da rendere le tariffe sostenibili per gli utenti del servizio. Di conseguenza, si prevede che nel bando di gara debba essere indicato il valore massimo di costo al quale sia possibile aggiudicare la gara.</p><p>In concreto possono poi verificarsi due scenari: <u>(</u><i><u>i</u></i><u>) la struttura del servizio resta sostanzialmente la stessa del concessionario uscente</u>, oppure (<i><u>ii</u></i><u>) la struttura del servizio cambia rispetto a quella del concessionario uscente&nbsp;</u> <a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a>.</p><p>Le modalità di calcolo del costo massimo del servizio, che sono differenti tra il primo ed il secondo scenario di cui sopra, risultano piuttosto complesse e le ragioni di sintesi che questa sede ci impone non consentono un’analisi dettagliata di tali modalità di calcolo e conseguente valutazione dei costi.</p><p>Ci limitiamo quindi a segnalare come - nel primo scenario - si parta dal presupposto per cui gli aumenti tariffari biennali stabiliti dalla Circolare n. 16872 del 28.12.2012 (che prevede coefficienti di contenimento da applicare agli aumenti superiori al 9%) si sarebbero rivelati sostenibili per l’utenza, portando di fatto ad una media degli aumenti registrati pari a circa il 14%. Proprio questa percentuale viene quindi assunta come indicazione di riferimento per il possibile incremento tariffario massimo che potrebbe essere sostenuto dal singolo utente del servizio (e quindi per il calcolo del costo massimo del servizio che può essere offerto in gara).</p><p>Relativamente al secondo scenario sopra citato, segnaliamo invece come - ai sensi delle linee guida - il costo massimo per l’aggiudicazione del servizio debba essere determinato sulla base della strategia di gara adottata dall’Amministrazione e, di conseguenza, nella documentazione di gara debbano essere fornite tutte le informazioni necessarie per la predisposizione delle offerte. In questo contesto assume peculiare rilevanza il piano economico-finanziario, che deve essere redatto per&nbsp;tutta la durata della concessione e deve essere aggiornato ogni cinque anni. Da tale piano, infatti, deriva in pratica il costo dell’organizzazione del servizio. Affinché il piano possa risultare affidabile, le linee guida prevedono che lo stesso debba riportare una serie di voci di costo tra i quali (<i>i</i>) i costi annui per il personale, (<i>ii</i>) il costo annuo per ogni rimorchiatore e la sua manutenzione, (<i>iii</i>) i costi annui generali (assicurazioni, consulenze legali e fiscali, utenze, ecc., ecc.) e (<i>iv</i>) il margine sui costi (che deve considerare il rendimento atteso sul capitale investito e la copertura del rischio operativo).</p><p>Dopo aver brevemente osservato i criteri di valutazione delle offerte, concludiamo la nostra analisi andando ad esaminare i <strong>criteri di formazione ed adeguamento delle tariffe</strong>.</p><p>È chiaro come la preventiva conoscenza dei criteri di formazione ed adeguamento delle tariffe sia essenziale - per gli aspiranti concessionari - al fine di valutare il proprio rischio d’impresa. Anche in questo caso, per ragioni di sintesi, non possiamo entrare nel dettaglio delle modalità di calcolo e pertanto ci limitiamo a fornire un inquadramento generale di quanto previsto dalle linee guida:</p><ol><li data-list-item-id="e5f6d1786352c82f234d8a80db2920c6e"><u>Prima determinazione della tariffa</u>: la tariffa, che deve consentire un flusso di ricavi tale da coprire il costo complessivo iniziale, viene stabilita facendo riferimento all’impianto tariffario precedente e, in particolare, adeguando percentualmente le tariffe previgenti allo scopo di allineare il gettito al predetto costo complessivo iniziale.</li><li data-list-item-id="ee385ab6d09deb59ab355155476d1cfd6"><u>Aggiornamento annuale della tariffa</u>: la tariffa deve essere aggiornata annualmente sulla base del costo offerto in gara rivalutato con l’indice ISTAT (FOI) relativo all’anno precedente e del costo effettivo per consumi e lubrificanti sostenuto nell’anno precedente.</li><li data-list-item-id="e4fd6bb59631cbb18e4439cabce757e24"><u>Aggiornamento quinquennale della tariffa</u>: ogni cinque anni, l’Autorità marittima deve convocare l’Autorità di Sistema Portuale, il concessionario e le rappresentanze nazionali dei fornitori e degli utenti del servizio per valutare il piano economico-finanziario aggiornato dal concessionario sulla scorta delle previsioni afferenti alle prestazioni che potranno essere svolte nel quinquennio successivo. Possono dunque verificarsi due ipotesi:</li></ol><ul><li data-list-item-id="eaafe4f469fb076bcd90afb0a10e5a566">&nbsp;<ul><li data-list-item-id="e7e36302f27dd02f97a6e9a3e4a4fc9bd">Qualora non siano previste sostanziali variazioni sotto il profilo delle prestazioni e risulti quindi di fatto sufficiente una variazione della tariffa entro il limite del 14%, si applicano le modalità di calcolo specificamente previste dalle linee guida. Qualora invece la variazione tariffaria si prospetti superiore al 14%, l’Autorità marittima valuta l’introduzione della c.d. “<i>tariffa di disponibilità</i>” <a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a> (ovvero un suo aumento qualora già applicata). Nel caso in cui neppure attraverso l’introduzione o l’incremento della tariffa di disponibilità sia possibile garantire ex ante l’equilibrio economico-finanziario della concessione, occorrerà ridefinire l’organizzazione del servizio (riducendo la struttura operativa del concessionario). Qualora neppure la riorganizzazione del servizio fosse sufficiente ai fini del predetto equilibrio, il concessionario potrà recedere dalla concessione (senza indennizzo o risarcimento), salvo l’obbligo di continuare a prestare il servizio nelle more della nuova procedura di gara (per un massimo di dodici mesi dal recesso);</li><li data-list-item-id="e7cdaf2a15628e80f21084f1d98656c4d">Qualora invece siano previste variazioni sostanziali sotto il profilo delle prestazioni, si applicano le modalità di calcolo appositamente previste dalle linee guida (salve possibili diversificazioni - nell’applicazione della variazione - derivanti dalle valutazioni dell’Autorità Marittima). Anche in questo caso, qualora la soluzione tariffaria&nbsp;non consenta al concessionario di raggiungere (a suo parere) l’equilibrio economico-finanziario della concessione, lo stesso concessionario potrà recedere (senza indennizzo o risarcimento), fatto sempre salvo l’obbligo di continuare a prestare il servizio nelle more della nuova procedura di gara (per un massimo di dodici mesi dal recesso).</li></ul></li></ul><p><u>4. Aggiornamento straordinario</u>: nel caso in cui, nei primi quattro anni di ciascun quinquennio della concessione, si verifichino eventi straordinari (ad esempio l’apertura o la chiusura di un terminal) tali da incidere per almeno 1/3 sull’andamento complessivo dei traffici soggetti a rimorchio, l’Autorità marittima convoca tutti i soggetti già sopra citati per valutare un eventuale nuovo piano economico-finanziario che tenga conto degli eventi straordinari occorsi.</p><p>Abbiamo così completato quest’analisi preliminare delle nuove linee guida per il rilascio delle concessioni per l’esercizio del servizio di rimorchio portuale. Vedremo ora in che modo tali linee guida verranno in concreto applicate. Di certo adesso, considerando anche il Regolamento UE 352/2017 in materia di fornitura di servizi portuali e trasparenza finanziaria dei porti, il quadro normativo per procedere al lancio delle gare appare finalmente definito.</p><p><i>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</i></p><p><i>Per ulteriori informazioni contattare </i><a href="mailto:s.gaggero@advant-nctm.com"><i>Simone Gaggero</i></a><i> o </i><a href="mailto:e.aksenova@advant-nctm.com"><i>Ekaterina Aksenova</i></a><i>.</i></p><p><a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 11 del 19.03.2019</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a> Per la distinzione tra prime e seconde linee si veda la seconda parte di questa analisi, pubblicata sul numero di settem-bre-ottobre 2018 del nostro Shipping and Transport Bulletin</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a> Le disposizioni previste per questo secondo scenario si applicano anche ai porti che - in base alla Circolare n. 1589 del 17.06.2003 - erano considerati a basso fatturato</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a> La tariffa di disponibilità, che ha in pratica lo scopo di “coprire” lo squilibrio economico del concessionario, deve essere pagata da tutti i potenziali utenti del servizio</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Infrastrutture Portuali</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 12 Nov 2019 05:50:46 +0100</pubDate>
                        <title>Concessione in uso di immobile in area demaniale marittima: quale disciplina per il controllo dei requisiti del concessionario?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/concessione-in-uso-di-immobile-in-area-demaniale-marittima-quale-disciplina-per-il-controllo-dei-requisiti-del-concessionario</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con una recente sentenza <a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> il Consiglio di Stato ha fornito interessanti chiarimenti in materia di controllo sul possesso dei requisiti del concessionario nell’ambito delle concessioni in uso di immobile in area demaniale marittima.In particolare, la decisione traeva origine dal ricorso proposto da una società concessionaria alla quale era stata negata dall’Autorità Portuale il rinnovo della concessione di un bene immobile posto all’interno dell’area portuale, a causa della rilevata mancanza dei requisiti di carattere soggettivo di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 (i.e. codice appalti previgente), oggi trasfusa nell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 (nuovo codice dei contratti pubblici).L’Autorità Portuale, infatti, rilevata la presenza di elementi incidenti negativamente sul rapporto fiduciario con l’Amministrazione, quali provvedimenti giurisdizionali irrevocabili, ipotesi di reato e irregolarità contributive relative al D.U.R.C. riguardanti il concessionario, aveva negato il rinnovo della concessione, ritenendo applicabile alla stessa l’art. 38 del D.lgs. n. 163 del 2006.Si tratta di una vicenda interessante in quanto, con la pronuncia in oggetto, il Consiglio di Stato ha chiarito che, invece, l’affidamento di una concessione in uso di immobile in area demaniale marittima soggiace all’applicazione dei soli principi generali in materia di contratti pubblici e non anche alla specifica disciplina in tema di requisiti dettata (<em>ratione temporis</em>) dall’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006.Il Consiglio di Stato ha ribadito, poi, che le disposizioni previste dall’art. 30, comma 1, del D.lgs. n. 163/2006 non possono essere applicate alle concessioni di beni e servizi (e a maggior ragione ad una concessione di beni) riferendosi tale norma, infatti, alla diversa ipotesi dell’affidamento di pubblici lavori o forniture.Il Consiglio di Stato ha ricordato come tale impostazione trovi conferma in ambito europeo laddove le concessioni di beni pubblici sono ricondotte, dalla Corte di Giustizia UE, alle locazioni di beni immobili <a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>, risultando quindi espressamente escluse dall’ambito di applicabilità delle concessioni di servizi <a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>, eccezion fatta per l’applicazione dei princìpi generali in materia di contratti pubblici.Anche la Commissione Europea <a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>, pur escludendo l'esistenza di una normativa comunitaria derivata relativa alle concessioni dei servizi nel settore portuale, ha chiarito come ciò non significhi sottrarre le concessioni alle norme e ai principi del Trattato, ma soltanto che l’unico obbligo cui gli Stati membri sono tenuti consista nel garantire un grado di pubblicità tale da permettere che la concessione risulti effettivamente contendibile per tutti i soggetti che vi siano interessati.Le concessioni in esame, espressamente escluse anche a livello unionale dall’ambito di operatività delle concessioni di servizi, sono dunque soggette - in ogni caso - al rispetto dei principi generali di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità.Dunque, ha chiarito il Consiglio di Stato, nel caso di concessione in uso di immobile in area demaniale marittima, l’amministrazione chiamata a valutare l’affidabilità morale e professionale del concessionario in presenza di illeciti - quali reati o irregolarità contributive - sarà certamente tenuta a svolgere un’indagine analitica e motivata, previa contestazione e nel contradittorio con l’interessato, ma non potrà però invocare la “<em>automatica</em>” applicabilità delle cause di esclusione previste dal Codice dei contratti pubblici.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:f.rossi@advant-nctm.com">Franco Rossi</a> e <a href="mailto:s.ferrari@advant-nctm.com">Simona Ferrari</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Consiglio di Stato, sez. VI, 9 luglio 2019, n. 4795.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Corte di Giustizia UE, 25 ottobre 2007, in causa C-174/06<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> 15° considerando della Dir. 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> Comunicazione 2007/616 del 18 ottobre 2007, muovendo dagli artt. 18 della direttiva 2004/17/CE e 17 della direttiva 2004/18/CE</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 12 Nov 2019 05:49:37 +0100</pubDate>
                        <title>L’aumento del contributo addizionale NASpI vale anche per il lavoro marittimo? Un’anomalia che mette in serio pericolo il mantenimento degli attuali livelli occupazionali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/laumento-del-contributo-addizionale-naspi-vale-anche-per-il-lavoro-marittimo-unanomalia-che-mette-in-serio-pericolo-il-mantenimento-degli-attuali-livelli-occupazionali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con la circolare n. 121, pubblicata il 6 settembre 2019, l’INPS ha purtroppo confermato i timori degli operatori del settore, che – a seguito della pubblicazione del cosiddetto “<em>Decreto Dignità</em>” – si erano posti il quesito se gli aumenti contributivi ivi previsti per la generalità dei contratti a termine fossero applicabili anche ai contratti di arruolamento dei lavoratori marittimi a tempo determinato.Per illustrare la portata della novità introdotta dall’intervento normativo, occorre illustrare brevemente il contesto normativo in cui essa si inserisce.Al fine di finanziare l’indennità di disoccupazione potenzialmente dovuta alla scadenza dei rapporti di lavoro a termine, con la “<em>Legge Fornero</em>” (e, segnatamente, con l’art. 2, comma 28°, legge n. 92/2012), è stato previsto che – in caso di assunzioni a termine – oltre al contributo ordinario per la disoccupazione (fissato al 1,61%) dovesse essere corrisposto anche un contributo addizionale pari all’1,4%. Il costo contributivo previsto per i rapporti di lavoro a termine era, dunque, già in passato più alto rispetto a quello per i rapporti a tempo indeterminato.Con il cosiddetto “<em>Decreto Dignità</em>” (il decreto-legge n. 87 del 12 luglio 2018, convertito nella legge n. 96 del 9 agosto 2019) è stato introdotto un ulteriore aggravio contributivo per coloro che ricorrono abitualmente a rapporti di lavoro a tempo determinato. Al fine di disincentivare un eccessivo ricorso a tale tipologia di rapporto, è stato previsto un aumento dello 0,5% del sopra menzionato contributo addizionale, ogniqualvolta il datore di lavoro proceda al rinnovo di un precedente rapporto di lavoro a tempo determinato.La norma non prevede alcun limite massimo e, teoreticamente, ad ogni rinnovo di un contratto di lavoro a termine il contributo addizionale viene incrementato dello 0,5%. Dalla qui descritta disciplina restano esclusi solo (<em>i</em>) i lavoratori domestici, (<em>ii</em>) i lavoratori assunti per lo svolgimento di attività stagionali, (<em>iii</em>) gli apprendisti e (<em>iv</em>) i lavoratori dipendenti della Pubblica Amministrazione.La circolare INPS n. 121/2019 interviene nell’ambito del menzionato quadro normativo, chiarendo che – benché il rapporto di lavoro marittimo sia regolato da una disciplina speciale – il descritto meccanismo troverà applicazione anche alle convenzioni di arruolamento a tempo determinato stipulate con lavoratori marittimi. La circolare recita testualmente come segue: “<em>l’incremento del contributo addizionale [è] dovuto con riferimento al rinnovo di ogni tipologia di contratto a termine al quale si applica il contributo addizionale, ivi compresi i contratti che regolano il rapporto di lavoro nel settore marittimo</em>”.La scelta legislativa di estendere il meccanismo anche al lavoro marittimo appare molto discutibile, atteso che essa non tiene in debito conto che il settore marittimo è ontologicamente contraddistinto da caratteristiche che non sono assimilabili a quelle di un ordinario rapporto di lavoro. Basti, invero, rilevare che nel settore in questione il ricorso a convenzioni di arruolamento a tempo determinato è assolutamente usuale e non costituisce affatto un’anomalia. Il lavoro marittimo è, infatti, intrinsecamente caratterizzato dalla temporalità e da un continuo riciclo di personale, motivo per cui il meccanismo introdotto con il “<em>Decreto Dignità</em>” si rileva particolarmente penalizzante per il settore. Di fatto, per una significativa parte dell’attività marittima non è neppure ipotizzabile procedere ad assunzioni con continuità di rapporto di lavoro (CRL).Accade di frequente (a) che le convenzioni di arruolamento stipulate innanzi all’Ufficio di Collocamento della Gente di Mare siano a termine (con una durata sino ad un massimo di 4 mesi), (b) che alla scadenza del termine il rapporto cessi ed in favore del marittimo vengano liquidate le competenze e l’indennità di fine rapporto e (c) che dopo un periodo di riposo a terra, il marittimo stipuli una nuova convenzione proprio con lo stesso armatore. Nella prassi italiana (ma situazioni non dissimili possono riscontrarsi in qualsiasi parte del mondo) non è, dunque, infrequente che si realizzi in tal modo una sostanziale continuità di collaborazione tra il marittimo e l’armatore, seppur formalizzata attraverso una serie di rapporti di lavoro a tempo determinato.Paradossalmente, la disciplina introdotta con il “<em>Decreto Dignità</em>” non solo non permetterà di rag-giungere la dichiarata finalità di una maggiore stabilità occupazionale, ma finirà verosimilmente per produrre effetti diametralmente opposti. Gli aggravi contributivi faranno sì che gli armatori saranno sempre più restii a sottoscrivere convenzioni di arruolamento con i lavoratori marittimi che, in precedenza, erano già stati imbarcati sulle proprie navi, dando così luogo ad un maggiore frammentarietà di rapporti. Tutto ciò, con ogni probabilità, causerà delle pericolose distorsioni del mercato del lavoro della gente di mare, mettendo a serio rischio il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, oltre ad impattare negativamente – in ragione del maggiore avvicendamento dei lavoratori marittimi imbarcati sulle navi – anche sulle condizioni di sicurezza e di lavoro di questi ultimi.Ma anche sotto il profilo tecnico-normativo, la scelta (non si sa quanto consapevole) del legislatore di applicare una politica legislativa ad un settore, come quello marittimo, che è alieno alle logiche che contraddistinguono il “<em>normale</em>” rapporto di lavoro costituisce un’evidente anomalia.Si rammenta che – a differenza della disciplina generale del diritto del lavoro, che individua nel “<em>contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato … la forma comune di rapporto di lavoro</em>” (art. 1 D.Lgs. n. 81/2015) – nel diritto della navigazione non si riscontra una simile scelta di campo. Al contrario, l’art. 325 del codice della navigazione pone le convenzioni di arruolamento a tempo determinato e quelle a tempo indeterminato assolutamente sullo stesso piano, convenendo così che, nel settore marittimo, il ricorso al lavoro a termine non ha carattere di eccezionalità.Orbene, la giurisprudenza (sia nazionale che comunitaria) ha ripetutamente avuto modo di rimarcare che – alla luce della specialità che il diritto del lavoro marittimo riveste all’interno del sistema delle fonti del diritto italiano (cfr. art. 1 del codice della navigazione) – la disciplina ordinaria trova applicazione solo nei casi in cui il diritto della navigazione non preveda alcuna norma e la lacuna normativa non possa essere colmata dalla normativa speciale.Alla luce di quanto sopra, parrebbe legittimo nutrire un forte timore per l’evidente impatto negativo che la disciplina in commento potrebbe avere sulla sostenibilità di una <em>industry</em> nella quale – fisiologicamente e da sempre – è usuale ricorrere a convenzioni di arruolamento a tempo determinato.Sappiamo che le principali associazioni rappresentative degli interessi armatoriali hanno già avviato un’interlocuzione attiva con gli uffici legislativi dei Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Lavoro per ricercare una soluzione e porre rimedio all’improvvido intervento legislativo.Il mantenimento della disciplina del “<em>Decreto Dignità</em>”, peraltro, farebbe verosimilmente sì che un numero sempre maggiore di armatori richieda di iscrivere le proprie navi nel Registro Internazionale istituito dal decreto-legge n. 457/1997 al solo fine di beneficiare degli sgravi contributivi di cui all’art. 6 del menzionato decreto, creando un’evidente distorsione del mercato.C’è, quindi, da augurarsi che si addivenga ad un pronto intervento legislativo sul tema, che – riconoscendo la specialità del rapporto di lavoro marittimo e la conseguente inapplicabilità delle logiche del diritto del lavoro ordinario – smentisca l’interpretazione proposta dall’INPS con la propria circolare, non potendosi, in caso contrario, escludere pesanti contraccolpi per il settore, anche in termini di livelli occupazionali.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:u.eller@advant-nctm.com">Ulrich Eller</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 12 Nov 2019 05:40:36 +0100</pubDate>
                        <title>Maria Thereza Alves in conversazione con Andrea Viliani</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/maria-thereza-alves</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h1>A partire da Recipes for Survival</h1><em>nctm e l’arte</em> prosegue il ciclo di incontri dedicati al modo in cui gli artisti si relazionano con i fondamenti del diritto e della giustizia.Il ciclo è arrivato al quarto incontro, che vede protagonista l’artista <strong>Maria Thereza Alves</strong> in dialogo con <strong>Andrea Viliani</strong> - Direttore Artistico della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, Museo Madre di Napoli.Il<em> talk</em> si focalizzerà sul progetto <em>Recipes for Survival</em> iniziato nel 1983, e ora confluito nella pubblicazione omonima, introdotta da un testo dell’antropologo Michael Taussig e pubblicata nel 2018 da <em>University of Texas Press</em>.Il progetto verrà contestualizzato nell’ambito del lavoro complessivo dell’artista.<img class="size-full wp-image-15125 aligncenter" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/11/MTA_RecipeForSurvival_029.jpeg" alt><strong>Maria Thereza Alves</strong>, brasiliana di origine, oggi residente tra Berlino e Napoli, è attiva dagli anni ’80.I suoi progetti sono spesso incentrati sulla storia locale del luogo in cui si trova a lavorare o che decide di indagare.In questi casi, calandosi completamente in uno specifico contesto e mettendo in opera attività relazionali e collaborative, l’artista stimola lo spirito di partecipazione delle persone che vivono e frequentano i luoghi, rendendoli soggetti attivi nella realizzazione dell’opera stessa. Da questo impegno condiviso nascono testi, video, disegni, fotografie, installazioni composite e articolate.Di fondamentale importanza per l’artista è che i progetti diano vita a un forum di scambio tra il pubblico.Esemplificativo di questo suo metodo di lavoro è il progetto <em>Recipes for Survival</em>.In questo caso è tornata nella sua terra natia, in una zona periferica a sud del Brasile.Il suo intento è dare voce a individui la cui esistenza e le cui esigenze sono troppo spesso ignorate. L’artista intavola una serie di dialoghi e interviste, con la premessa che in questo modo i suoi interlocutori potranno portare l’attenzione del mondo su fatti e situazioni che desiderano rendere noti.Nella pubblicazione, fotografie, racconti e alcune ricette testimoniano la vita quotidiana di questa collettività. Ne emerge il ritratto di un’area e di una popolazione a cui la storia non sembra ancora aver riconosciuto un ruolo.&nbsp;<strong>Bio</strong>Maria Thereza Alves è nata in Brasile nel 1961.Ha partecipato a Manifesta 12 e 7, la 32esima Biennale di San Paolo, la Biennale di Sharjah, dOCUMENTA (13) e la Biennale di Toronto.Alves ha preso parte all’esibizione Flesh in the Knife presso il PAC di Milano. Una sua mostra personale è stata ospitata presso il MUAC di Città del Messico e una mostra al CAAC di Siviglia.Alves parteciperà alla prossima Biennale di Sydney. Ha inoltre ricevuto il Vera List Prize for Art and Politics 2016-2018.]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 05 Nov 2019 03:09:40 +0100</pubDate>
                        <title>Vendita farmaci online. Come aprire alle app e tutelare la concorrenza</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/vendita-farmaci-online-come-aprire-alle-app-e-tutelare-la-concorrenza</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h4>In Italia le regole e le prospettive del settore andrebbero aggiornate anche per evitare posizioni dominanti e per facilitare il ricorso al mobile. Se n'è parlato al FocusDigitalHealth organizzato a Milano dal consorzio Netcomm e da Hps AboutPharma</h4>La normativa vigente in materia di vendita di farmaci <em>online</em> è soggetta a limiti stringenti: la vendita è ammessa solo per i farmaci senza obbligo di prescrizione e solo da parte di farmacie, parafarmacie e altri esercenti commerciali autorizzati, con un determinato esercizio fisico e con il relativo dominio internet, che devono registrarsi nell'apposito elenco, apponendo sulla pagina internet destinata alla vendita dei farmaci la copia digitale del logo identificativo nazionale e il collegamento ipertestuale alla voce dell'elenco corrispondente al proprio esercizio. Benché, nell'attuale impostazione normativa, il sito internet destinato alla vendita <em>online</em> di farmaci sia concepito come la proiezione digitale dell'attività fisica svolta dalla farmacia, consta che in pochi anni alcuni operatori hanno assunto una dimensione digitale molto superiore rispetto all'attività di vendita al pubblico da loro svolta nel loro esercizio fisico, affermandosi <em>leader</em> del settore, in posizione dominante rispetto a tutti gli altri. Ci si deve quindi chiedere se gli attuali limiti stringenti non vadano ripensati in tale contesto e, di converso, se il divieto di utilizzare <em>marketplace</em> digitali non rischi oggi di costituire una barriera all'ingresso per le farmacie non ancora online, che potrebbero così accedere al commercio elettronico di farmaci attraverso convenzionamenti con tali <em>marketplace</em> senza dover sostenere investimenti molto più consistenti per allestire e promuovere sulla rete un proprio sito internet, sia pure nel rispetto dei vincoli normativi vigenti. Inoltre, si dovrebbe valutare se aprire all'ammissibilità, per le farmacie autorizzate alla vendita online, di associare ai loro siti internet registrati anche l'utilizzo di <em>app</em> volte a permettere l'acquisto di farmaci agli acquirenti finali tramite <em>smartphone</em>, quali mere estensioni dell'autorizzazione ministeriale alla vendita online tramite loro sito internet, sempre nel rispetto dei limiti vigenti in tema di magazzino e trasporto.<strong>IL QUADRO NORMATIVO VIGENTE</strong> Il mercato dell'<em>e-commerce</em> dei prodotti farmaceutici è destinato a crescere con la crescente tendenza di utilizzare internet come canale di acquisto in ogni settore. Tuttavia, occorre tenere presente le due esigenze fondamentali tra loro conflittuali che ispirano l'attuale disciplina normativa in materia e che devono ispirarne l'evoluzione, visto il carattere peculiare del farmaco rispetto a ogni altro prodotto di consumo personale: la tutela della salute pubblica e la libera concorrenza. La materia è regolata dall'articolo 112-<em>quater</em> del Dlgs 219/2006 (cosiddetto "Codice del farmaco"), modificato dal Dlgs 17/2014 e dalle circolari emanate dal ministero della Salute datate 26 gennaio e 10 maggio 2016.<strong>AMBITO OGGETTIVO DELLE VENDITE ONLINE: FARMACI SENZA OBBLIGO DI PRESCRIZIONE</strong> La vendita online di farmaci è limitata a quelli non soggetti all'obbligo di prescrizione medica (Sop e Otc), limite dettato dal legislatore a salvaguardia del connubio tra medico prescrittore e farmacista, volto al controllo rigoroso dell'accesso del paziente ai farmaci soggetti a prescrizione medica in quanto più pericolosi, la cui vendita richiede di verificare l'autenticità della prescrizione, il rispetto dei limiti quantitativi e modali, nonché l'identità del paziente destinatario. Si consideri comunque che, confrontando oggi il quadro regolamentare della vendita offline e quello, più aperto, della vendita online di farmaci, il legislatore ha già ridimensionato l'importanza dell'assistenza o del controllo del farmacista, che, nella vendita <em>online</em> di farmaci Sop e Otc, già non trova evidentemente più spazio. In alcuni Paesi europei già oggi è consentita la vendita online anche di farmaci soggetti a prescrizione (risulta che in Germania anche i <em>marketplace</em> digitali siano autorizzati a vendere farmaci Sop e Otc <em>online</em>, avvalendosi di farmacie convenzionate che procedono all'evasione dei relativi ordini di acquisto con consegna a proprio carico o affidata a spedizionieri). Vi è da chiedersi se, anche in Italia, l'esigenza di tutela della salute pubblica non possa lasciare respiro alla possibilità di modificare il quadro normativo vigente, quantomeno ammettendo che la fase di raccolta dell'ordine di acquisto possa avvenire anche su piattaforme digitali. Il superamento di tale limite, difficile da prevedere nel breve periodo in Italia anche alla luce delle recenti tendenze legislative di matrice conservativa (si pensi al Ddl Sileri recante disposizioni in materia di titolarità e gestione delle farmacie depositato lo scorso agosto), avrebbe comunque il pregio di aprire ulteriormente il mercato dell'acquisto di farmaci online, ma sconterebbe il rischio di condurre a fenomeni di concentrazione o costituzione di posizioni dominanti nelle vendite che rischierebbero di pregiudicare la sostenibilità del modello territoriale delle farmacie, che oggi svolgono un ruolo di vero e proprio servizio sanitario di prossimità nella dispensazione del farmaco e di assistenza e controllo a ciò correlati.<strong>AMBITO SOGGETTIVO DELLE VENDITE ONLINE: SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA VENDITA</strong> La vendita <em>online</em> di prodotti farmaceutici è consentita solamente alle farmacie, parafarmacie e agli altri esercizi commerciali già autorizzati alla vendita di farmaci al pubblico con sede fisica in base a una specifica autorizzazione. Tale limitazione è ispirata dall'esigenza di ricondurre il commercio elettronico di farmaci all'attuale sistema di tracciatura e dall'intento di salvaguardare le condizioni di mercato geografico in cui operano gli esercizi commerciali autorizzati, rispetto a potenziali fenomeni di concentrazione digitale (in Italia esistono circa 20 mila farmacie, di cui circa 700 sono autorizzate a operare con un sito <em>online</em> e l'80% del mercato <em>online</em> dei farmaci è fatturato da meno di dieci farmacie). Siccome il sistema di distribuzione dei farmaci in Italia passa per la programmazione, in via autoritativa, del numero delle farmacie e della loro dislocazione territoriale, tale limite sembra difficilmente superabile nel breve periodo, se non attraverso un radicale intervento che sottoponga a ripensamento l'intero sistema delle farmacie come presidio del sistema sanitario nazionale deputato al controllo <em>extramoenia</em> della somministrazione del farmaco soggetto a prescrizione.<strong>IL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE</strong> L'articolo 112-<em>quater</em> del Codice del farmaco prescrive che, per procedere alla vendita <em>online</em> di farmaci Sop e Otc, le farmacie e gli esercizi commerciali vengano autorizzati, con riferimento unicamente a un determinato esercizio fisico e al relativo dominio internet. Tale limite esprime la massima protezione dell'attuale sistema di vendita di farmaci al pubblico, ponendo come essenziale la relazione univoca tra singolo esercizio commerciale autorizzato e singolo sito internet destinato alla vendita <em>online</em> del farmaco. Tale concezione sta tuttavia iniziando a vacillare sotto il peso di un mercato del commercio elettronico le cui logiche di sviluppo fanno emergere operatori più abili o precoci di altri a cogliere le opportunità di mercato, assumendo una dimensione digitale molto superiore rispetto all'attività di vendita al pubblico svolta dal corrispondente esercizio commerciale. Vi è dunque da chiedersi se, a fronte di un numero ancora molto esiguo di farmacie <em>online</em> rispetto alle farmacie fisiche, l'affermazione di pochi operatori qualificati <em>leader</em> del settore non rischi di costituire una barriera all'ingresso all'interno dello stesso mercato rilevante della vendita <em>online</em> del farmaco, suggerendo l'opportunità di una sua apertura ad altri operatori, a condizioni che salvaguardino in ogni caso le esigenze di tutela della salute pubblica, inclusa la preservazione del sistema capillare delle farmacie di prossimità, che potrebbero così accedere al commercio elettronico senza dover sostenere investimenti molto più consistenti per allestire e promuovere sulla rete un proprio sito internet.<strong>LE LIMITAZIONI REGOLAMENTARI ALLA DISTRIBUZIONE: MAGAZZINO, TRASPORTO E PREZZO DI VENDITA</strong> Attualmente, in Italia, vige il sistema della distribuzione cosiddetta <em>full-line</em> e il commercio elettronico del farmaco è stato plasmato coerentemente per preservare le farmacie come presidi locali del sistema sanitario nazionale in senso ampio. Infatti, la farmacia o comunque l'esercizio commerciale autorizzato può vendere <em>online</em> al pubblico solamente medicinali Sop/Otc acquistati con il proprio codice univoco e conservati presso il proprio magazzino; parimenti, può vendere online solo i medicinali di cui è già in possesso e, nel caso in cui sia sprovvisto del medicinale richiesto dal cliente tramite il sito <em>web</em>, deve procedere a effettuare l'ordine al distributore. Prima di provvedere alla spedizione al cliente del farmaco richiesto, dovrà quindi entrare nel materiale possesso dello stesso, non potendo richiedere direttamente al distributore di consegnarlo al cliente. Quanto al trasporto dei farmaci nella catena della vendita <em>online</em>, l'articolo 122-<em>quater</em>, comma 10 del Codice del Farmaco stabilisce che tale trasporto sia effettuato nel rispetto delle Linee guida in materia di buona pratica di distribuzione, le quali prevedono che tale trasporto debba essere effettuato secondo modalità volte a garantire la sicurezza, l'integrità, nonché la corretta identificazione dei prodotti, salvaguardandoli dal pericolo per la sicurezza o per l'efficacia dei farmaci stessi. Circa il prezzo di vendita <em>online</em>, la circolare del 10 maggio 2016 del ministero della Salute ha stabilito che il prezzo praticato sul sito internet dell'esercizio commerciale autorizzato può essere scontato, purché tale sconto sia pari a quello praticato nei locali dell'esercizio commerciale, previa adeguata informazione. Quanto alle spese di spedizione, il soggetto autorizzato alla vendita a distanza può inoltre decidere, previa comunicazione sul sito web, se applicare o meno tali spese nella vendita online di farmaci, purché la medesima prassi sia applicata a qualsiasi prodotto venduto online dal soggetto autorizzato. Tali misure sembrano rivolte a evitare politiche di sconto dedicate esclusivamente al canale online che potrebbero, ancora una volta, pregiudicare la sostenibilità del modello territoriale delle farmacie e parafarmacie di prossimità. Allo stato, sembra quindi non vi sia margine per ipotizzare soluzioni diverse da quelle in vigore.<strong>APPLICAZIONI DIGITALI ("APP")</strong> Secondo la circolare del ministero della Salute del 10 maggio 2016, non è consentito l'utilizzo di siti <em>web</em> intermediari, <em>marketplace</em> o <em>app</em> per <em>smartphone</em> e <em>tablet</em> per la gestione <em>online</em> dei processi di acquisto di medicinali. Tuttavia, il recente fenomeno rappresentato dallo sviluppo di applicazioni digitali che consentirebbero la consegna a domicilio di medicinali impone una riflessione critica del dettato ministeriale. Tali <em>app</em> consentirebbero, ad esempio, previa registrazione, di selezionare la propria farmacia di fiducia, ricercare e selezionare il prodotto desiderato, per poi impostare il proprio indirizzo di consegna. Il vettore incaricato, quindi, si recherebbe presso la farmacia o parafarmacia, al fine di ritirare il farmaco ordinato e completare la consegna al consumatore-paziente. Le comprensibili perplessità circa tali applicazioni, legate specialmente al vettore, meritano tuttavia di essere ridimensionate. Infatti, a oggi il primo pensiero corre alle piattaforme digitali di consegna urbana e al connesso fenomeno dei cosiddetti <em>rider</em>, da tempo oggetto di impulsi legislativi volti all'estensione di tutele giuslavoristiche. Tuttavia, sembra che la chiusura alle applicazioni tecnologiche non possa contribuire alla soluzione quanto piuttosto possa farlo la regolamentazione di tali applicazioni, che ne permetta l'abbinamento a vettori conformi ai vincoli opportunamente imposti dalla legge. In linea con tale prospettiva, sarebbe plausibile quantomeno concepire farmacie autorizzate a vendere Otc e Sop attraverso applicazioni di propria titolarità, quali estensioni dell'autorizzazione a loro debitamente concessa per la vendita <em>online</em>, laddove il trasporto e la consegna dei relativi farmaci avvenisse tramite vettori specializzati, come già del resto accade attualmente in caso di vendita online tramite gli stessi siti internet autorizzati.<h4>Gli acquirenti online di prodotti di Health&amp;Pharma</h4><img class="alignnone  wp-image-14968" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/11/Schermata-2019-11-05-alle-09.49.13-300x193.png" alt width="631" height="406">&nbsp;<em>Tratto da&nbsp;About Pharma and Medical Devices</em>&nbsp;]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Life Sciences and Healthcare</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 23 Oct 2019 04:59:18 +0200</pubDate>
                        <title>Lastampa.it</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lastampa-it</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h4>Il primo social network economico finanziario inizia ufficialmente il percorso che porterà alla quotazione sul mercato AIM Italia</h4><strong>UCapital24</strong> ha presentato in data odierna la comunicazione di pre-ammissione a Borsa Italiana, funzionale all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e <em>warrant</em> sul mercato AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana.UCapital24 ha dato vita a un <em>social network</em> che, attraverso un’unica piattaforma web integrata e un APP mobile, si propone come punto di riferimento mondiale per tutti gli operatori economici e finanziari e per i soggetti istituzionali, professionisti, retail interessati al mondo economico e finanziario.<img class="wp-image-14856 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/10/Schermata-2019-10-23-alle-10.54.08-193x300.png" alt width="293" height="455">&nbsp;L’operazione di quotazione prevede un collocamento privato con una raccolta minima pari a 2,2 milioni di Euro nonché la conversione al prezzo di IPO di crediti nei confronti della Società e apporti di capitale per un ammontare pari a 2 milioni di Euro attraverso un aumento di capitale riservato, per un totale di Euro 4,2 milioni. Il collocamento privato per massime 1.103.000 azioni ordinarie prive di valore nominale è destinato a investitori qualificati italiani, investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti d’America e con l’esclusione di Canada, Giappone e Australia, nonché investitori non qualificati.La struttura dell’operazione prevede, inoltre, l’assegnazione di un <em>warrant</em> per ciascuna azione di nuova emissione sottoscritta nell'ambito del predetto Collocamento Privato. Il prezzo atteso delle azioni della Società è pari a 4 Euro per azione, equivalenti ad una capitalizzazione della Società pari a Euro 11,5 milioni <em>post-money</em>.L’inizio delle negoziazioni sul AIM Italia è previsto nel corso del mese di novembre 2019.UCapital24 è assistita da EnVent Capital Markets, in qualità di Nomad e Global Coordinator, Ambromobiliare nel ruolo di advisor finanziario, <strong>Nctm Studio Legale </strong>come<strong> advisor legale</strong>. BDO Italia S.p.A. è la società di revisione con il team di Advisory analista del piano. Lo Studio Mazzocchi&amp;Associati è l’advisor fiscale.&nbsp;&nbsp;<a href="https://finanza.lastampa.it/News/2019/10/22/ucapital24-sincammina-verso-piazza-affari/NDNfMjAxOS0xMC0yMl9UTEI" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Lastampa.it</em></a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 23 Oct 2019 03:57:11 +0200</pubDate>
                        <title>Automazione e robotica</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/automazione-e-robotica</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Presentati a Grugliasco, in occasione dell’incontro “Factory Stories” organizzato da Kuka insieme a Sick e a Swisslog, i tre progetti di rinnovamento del processo logistico realizzati rispettivamente da Gruppo Comoli Ferrari, SKF e YKK hanno attinto a piene mani dalle nuove tecnologie di automazione e robotica. Con risultati molto significativi di miglioramento delle performance&nbsp;evidenziato che le possibilità di automazione e potenziale tecnico in Italia sono tra i più elevati in Europa e si attestano attorno al 50%. Sono stati inoltre citati i dati di alcuni importanti studi, secondo i quali l’Italia è il Paese le cui risorse umane operative nel mondo della logistica più si prestano ad essere sostituite dall’automazione (63%), in particolare per le mansioni manuali e ripetitive. Si tratta di un passaggio decisivo per il futuro di uno scenario industriale che, entro il 2030, punta a rendere le macchine non più semplicemente automatizzate, ma autonome. «Gli studi mettono in luce l’elevato potenziale di crescita legato alla produttività che si crea grazie alla sostituzione con mezzi automatici delle attività ripetitive a basso valore aggiunto» spiega Michele Calabrese, Responsabile della nuova Business Unit CLS imation. Una necessità che si imporrà negli anni a venire e della quale CLS ha ben chiari i margini di sviluppo e il potenziale per le imprese: «Siamo convinti che le imprese che investiranno in automazione trarranno importanti benefici a livello di produttività, qualità e competitivita. Proprio per questo abbiamo istituito CLS imation, una business unit dedicata alla ricerca di soluzioni intelligenti per l’automazione in ambito logistico. Il nostro Focus Day ha voluto mostrare tutto il potenziale delle nostre soluzioni all’avanguardia in questo settore». Secondo Thomas Visti, CEO di MiR – Mobile Industriai Robots, la robotica collaborativa mobile sarà uno dei trend fondamentali per il 2019. «La IFR (Federazione Internazionale di Robotica) ha rilevato che le vendite di robot di servizio professionali sono aumentate dell’85% dal 2016 al 2017 e sono state vendute 109.500 unità, per un valore totale di 6,6 miliardi di dollari» riferisce Thomas Visti. «Inoltre nel 2017 il 63% dei robot di servizio per uso professionale era di uso logistico come i robot mobili autonomi. La loro popolarità è aumentata costantemente, tanto che l’IFR stima che le vendite saliranno a 600.000 unità tra il 2018 e il 2021». «Anche il mercato italiano sta crescendo e ci sono segnali positivi, specialmente nell’ambito dell’ammodernamento degli impianti e delle linee di produzione» aggiunge Davide Boaglio, Area Sales Manager per l’Italia. «Il settore della robotica è in forte crescita e molte aziende hanno recepito le normative di Industria 4.0. L’automazione del trasporto interno è un passo obbligatorio per quelle organizzazioni che desiderano crescere. L’Italia è, ad oggi, tra i Paesi che utilizzano maggiormente tecnologie automatizzate nell’industria, e ne abbiamo già avuto conferma: le implementazioni del nuovo MÌR500, dal suo lancio ad automatica lo scorso giugno, hanno già superato le aspettative». Ma le conferme arrivano anche da chi costruisce magazzini, oltre che da chi li allestisce. Nel corso del seminario dal titolo “<strong>Logistica, settore ancora in crescita o in consolidamento?</strong>” organizzato da <strong>Nctm Studio Legale</strong> in collaborazione con II Sole 24 Ore, al quale World Capital ha preso parte attiva fornendo una panoramica sul settore immobiliare logistico italiano, sono stati riportati dati interessanti relativi alla propensione da parte delle aziende all’inserimento di attrezzature automatiche.Durante l’evento infatti World Capital ha presentato, in esclusiva, i dati rilevati da H World Captar un’indagine rivolta agli operatori logistici, che alla domanda su quali ambiti investirebbero per lo sviluppo strategico della propria attività, hanno risposto sull’automazione per il 34%. A seguire, il 25,5% degli intervistati punterebbe sull’ammodernamento del capannone, il 23,4% sulla formazione delle risorse umane e infine il 17% sugli impianti. «Dalla <em>survey</em> notiamo non solo un sentiment orientato all’automazione del capannone, ma anche al suo efficientamento energetico, questo per ben il 62,9% degli intervistati» dichiara Lucia Dattola, Dipartimento di Ricerca di World Capital. «Soffermandoci sempre sui capannoni del futuro, la dimensione ideale per il 54,3% risulta tra i 10.000 e 30.000 mq, mentre per il 48,6% l’altezza deve essere compresa tra i 10 e 12 metri. Infine, dando uno sguardo anche ai capannoni lastmile, abbiamo riscontrato che per l’80% le strutture logistiche saranno posizionate tra 1 lem e HO lem dalla città». Lo stretto legame fra logistica e real estate è confermato anche dal report annuale sulla Logistica 2018 realizzato dal dipartimento di ricerca italiano di JLL. Da questo documento risulta anche che i robot e l’automazione cambieranno i requisiti fondamentali dei magazzini: non basterà più soltanto avere degli asset in posizioni strategiche. L’offerta infatti riceve una forte spinta all’innovazione dalla diffusione di robotica, automazione ed <em>e-commerce.</em> Inoltre, in un panorama caratterizzato da una scarsa offerta, aziende che hanno altri <em>core business</em> rispetto alla logistica tenderanno a dismettere portafogli <em>real estate</em> per concentrarsi sulle loro attività principali. L’automazione nei magazzini ha di molto superato il classico concetto di deposito e recupero delle merci, con sistemi pensati per una serie di funzioni aggiuntive, come ad esempio lo smistamento e la classificazione dei prodotti, la raccolta e l’imballaggio delle spedizioni. Il tutto realizzato con l’ausilio di nuovi sistemi tecnologici computerizzati. Lo sviluppo dell‘<em>e-commerce</em> in particolare ha spinto le aziende a investire maggiormente in sistemi di questo tipo che supportano lo smistamento di grandi volumi di beni di piccole dimensioni, con ordini multi-linea e sistemi di trasporto performanti. Generalmente il miglioramento della produttività sarà raggiunto grazie all’utilizzo di robot, che assolvono un numero sempre maggiore di funzioni che vanno dallo scarico alla raccolta delle merci, fino all’imballaggio e alla spedizione delle stesse. Non basterà più, dunque, avere degli asset in posizioni strategiche. Quello che cambierà sono le caratteristiche stesse dei magazzini, che si modificheranno nel lungo periodo, in base a nuove necessità derivanti da un utilizzo sempre più importante dei robot nella logistica. Ad esempio, i magazzini si svilupperanno in altezza anziché in larghezza, occupando meno suolo. I piani mezzanini diventeranno fondamentali per supportare i sistemi automatizzati e i robot. Inoltre, le caratteristiche dei pavimenti dei magazzini dovranno essere migliorate per sopportare carichi maggiori e uniformi. Come si utilizzano robot e automazioni negli ambienti e nei processi della logistica? Oltre agli esempi approfonditi nelle pagine precedenti, dal mercato arrivano continue novità, che hanno come protagonisti anche i <em>player</em> più consolidati della movimentazione interna e delle applicazioni logistiche. Cominciamo la serie delle novità applicative con un’applicazione di <em>picking</em> robotizzato basata su robot semoventi Toru di Magazino, implementati presso un importante magazzino Zalando in Germania. I due robot logistici Toru sono stati testati per otto mesi presso il centro distribuzione di Erfurt: ora l’azienda sta passando alla modalità pilota trasferendo i robot al magazzino di Lahr dove saranno utilizzati in attività operative quali l’elaborazione degli ordini reali dei clienti. «Dopo essere stati testati in svariate operazioni di prelievo e smistamento, i robot Toru si sono dimostrati sistematicamente affidabili in ambito logistico e ora sono pronti a entrare in azione nel nostro centro di distribuzione di Lahr», dichiara Cari-Friedrich zu Knyphausen, responsabile dello sviluppo logistico di Zalando. «Stiamo testando tecnologie che possano sostituire il personale nelle attività fisicamente più impegnative o monotone. I robot Toru sollevano i nostri collaboratori da mansioni non ergonomiche, come piegarsi verso il basso o allungarsi per prelevare i prodotti dagli scaffali più in alto o più in basso. Non si tratta di una transizione completa verso l’automazione: la nostra strategia consiste piuttosto nel promuovere un’efficace collaborazione tra le persone e la tecnologia». La caratteristica distintiva di queste soluzioni è la capacità di individuare e prelevare singole scatole di scarpe. Questo elemento li differenzia dalla maggior parte di altri sistemi robotizzati, che spesso riescono a spostare interi pallet o imballi, ma non sono in grado di prelevare prodotti specifici. Zalando aveva precedentemente concordato con Magazino, la start-up che ha sviluppato Toru, i parametri per i quali sarebbe valsa la pena utilizzare i robot: da un lato la gestione dei prodotti (ossia scatole di scarpe) senza errori e dall’altro il numero di scatole prelevate in rapporto al tempo di inattività dei robot. All’inizio i robot restavano fermi per periodi più lunghi durante lo svolgimento delle operazioni, per errori di rilevamento o a causa dei tempi di elaborazione. Riducendo queste pause, è stato possibile aumentare in maniera considerevole il numero di prelievi orari. A Erfurt era stata creata un’area di collaudo dedicata con determinati requisiti tecnici, in modo che i robot non interferissero con le attività quotidiane. Oggi, grazie ai progressi nell’hardware e nei relativi algoritmi, i robot hanno maggiori competenze rispetto a quelle che possedevano quando sono stati avviati i test e sono pronti per l’impiego nel centro di distribuzione di Lahr che dispone dello spazio necessario per l’impiego e per le stazioni di trasferimento e ricarica. La differenza tra l’operatività effettiva e quella in fase di collaudo consiste nel fatto che ora i robot gestiranno veri ordini trasmessi dai clienti e lavoreranno a fianco dei dipendenti del centro di distribuzione. Tornando in un contesto di automazione “classica” possiamo citare il nuovo hub di Poste Italiane, recentemente inaugurato presso l’Interporto di Bologna, alla presenza del nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.Questo sito di eccellenza, dotato di triplice impianto di automazione per colli di diverse misure, è stato presentato al pubblico nel mese di luglio, nel corso di una cerimonia affollata e solenne, nella quale sono state pronunciate parole di ottimismo e di speranza per il futuro, soprattutto da parte del presidente della repubblica, anch’egli visibilmente impressionato dall’importanza del progetto realizzato da Poste Italiane. Un progetto che sostanzialmente stabilisce un ponte fra passato e futuro, dimostrando da parte di Poste Italiane la capacità di coniugare la sua competenza tradizionale con una spiccata volontà di innovazione e l’intenzione di cogliere le opportunità offerte dai nuovi business, principalmente il commercio online. Il centro logistico è realizzato con tecnologie alTavanguardia e ispirato ai principi di sostenibilità ambientale promossi da Poste Italiane. Sulla copertura dell’impianto sono stati installati pannelli fotovoltaici che coprono una superficie di 5.500 metri quadrati e generano una quantità di elettricità superiore al fabbisogno energetico diurno, riducendo di 225 tonnellate le emissioni annue di CO2. La struttura ha ottenuto il livello “Gold” per la certificazione LEED, la certificazione energetica e di sostenibilità più diffusa al mondo. Dedicato al business e-commerce e corriere espresso, il nuovo sito è ad oggi il più grande di questo genere in Italia. È dotato di sistema automatico di nuova generazione per lo smistamento ed è capace di lavorare ogni giorno 250 mila pacchi, anche di dimensioni extra-large. La struttura è stata costruita all’Interporto di Bologna su una superficie totale di 75 mila metri quadrati (di cui 23.600 mila al coperto) con un investimento complessivo di 50 milioni di euro tra costi di fabbricato e dotazioni tecnologiche. Nell’impianto lavorano ogni giorno complessivamente 600 persone; sono presenti 182 posizioni di carico con attracco diretto sui mezzi per permettere di caricare immediatamente i pacchi sull’automezzo a monte e a valle del processo di smistamento. Il sistema di <em>sorting</em> è costituito da tre impianti che suddividono automaticamente i pacchi per destinazione e peso/volume su 544 uscite, consentendo la gestione sia di buste e piccoli pacchi, sia dei colli <em>extra-large</em>, per una capacità complessiva di 34.000 pezzi all’ora. Per la costruzione dell’hub sono stati necessari circa 17 mesi, con l’impiego di 340 persone per oltre 140.000 ore di lavoro, stesi 63 km di cavi, 35.000 metri quadrati di pavimentazione in asfalto e utilizzate 295 tonnellate di acciaio. In totale, l’impianto gestisce 250.000 colli al giorno, di cui 160.000 di piccole dimensioni e 90.000 di medie e grandi dimensioni; numeri che lo rendono parte fondamentale della dorsale di smistamento di Poste Italiane, insieme ai centri di Piacenza, Roma e Milano. I quattro hub sono collegati alle filiali e ai centri di recapito distribuiti sul territorio italiano, per la gestione operativa dei pacchi che verranno poi consegnati dalla rete dei portalettere e dei corrieri.Tornando alla logistica per l’industria, una soluzione che si distingue per originalità è quella vista presso Sodalis, prima realtà italiana nel <em>beauty</em> e igiene personale, con diversi marchi acquisiti negli anni – l’ultimo è Deborah, a fine 2018. Si tratta del sistema automatico di magazzino unito al robot stratificatore, visto insieme a Christian Giandolini, Logistic &amp; Customer Service Manager di Sodalis Group. Con oltre una ventina di <em>brand</em> diversi e fatturato di oltre cinquecento milioni di euro, Sodalis ha una presenza internazionale grazie anche alle filiali in Spagna, Portogallo, Francia, Russia e Cina. La produzione di Sodalis è tutta italiana, per la gran parte anche a servizio dell’estero, e per oltre il 65% realizzata presso lo stabilimento di Lodi Vecchio, dove risiedono anche il laboratorio, la ricerca&amp;sviluppo e la competenza sulle formule. Fanno eccezione alcune linee di prodotto, come, ad esempio aerosol, prodotti contenenti alcool, insetticidi e disgorganti. Anche i prodotti Bionike hanno mantenuto la propria sede produttiva a Lainate e il servizio logistico terziarizzato presso il partner Difarco. Per tutti gli altri prodotti, Sodalis gestisce internamente il servizio logistico, con un polo logistico di sua proprietà sito a Borgo S. Giovanni (Lodi), a circa 10 km dalla sede produttiva. Qui viene concentrato tutto il prodotto finito, per essere rilanciato ai clienti in Italia, ai distributori e alle filiali estere. Questo sito logistico è composto da due moduli tradizionali da 8000 mq, più uno di circa 9000 mq completamente automatizzato. Il magazzino prodotti finiti ha una capacità totale di 56mila bancali, 42mila dei quali gestiti nell’impianto automatico (135 metri di lunghezza, sei trasloelevatori, 14 livelli di stoccaggio in doppia profondità). Il progetto nasce dalla collaborazione con Stocklin per la costruzione dell’impianto vero e proprio e Beta 80, che fornisce il software per la gestione dei flussi di magazzino (WMS Stockager). Adiacente all’impianto automatico vi è anche il sistema robotizzato che effettua la stratificazione dei pallet, sviluppato dall’azienda Smartlog, in collaborazione con diversi fornitori di robotica e movimentazione, oltre al supporto di Beta80 per l’integrazione software generale. Sodalis lavora prevalentemente su pallet, per il 95% dei prodotti in entrata e il 70% dei prodotti in uscita. Il prodotto che entra viene indirizzato, previo controllo, al magazzino automatico, che gestisce le classi di rotazione. Da qui, può uscire ancora nella stessa versione con cui è entrato, oppure inviato al robot stratificatore che riassembla strati e colli in nuovi <em>pallet</em> misti. Come funziona? In pratica, i bancali escono dall’impianto automatico e si dirigono verso il robot, che li suddivide in strati, indipendentemente dagli ordini che deve evadere; o meglio, il robot stratifica tutto il <em>pallet</em> anche se l’ordine effettivamente avanzato richiede uno strato solo. Essendo infatti tutti prodotti di classi di rotazione alte, è molto probabile che negli ordini successivi si richiedano ancora gli stessi strati. In ogni caso, l’impianto tiene a disposizione gli strati non utilizzati presso un <em>buffer</em> apposito per un periodo limitato, settabile a sistema; in seguito, se non richiesti, li ricompone in un nuovo <em>pallet</em>. Tutti i <em>pallet</em> in uscita, poi, vengono fasciati e rietichettati in automatico – con etichetta SSCC per la spedizione – e un operatore provvede a porli nella baia di carico, o meglio ancora direttamente sul camion. Questo è praticamente l’unico punto di contatto fra operatori e <em>pallet</em>, insieme all’ingresso, per circa l’85% dei prodotti Sodalis. Anche per questo gli indicatori di performance sono molto positivi: inversioni di prodotto praticamente zero, mancati carichi altrettanto, possibilità di errore umano limitata ad un 15% di volumi, gestiti in modo tradizionale, dove comunque sussistono altre modalità di controllo, ad esempio di peso e dimensioni. Altra applicazione rilevante è quella realizzata da Knapp per Migros Lucerna: una nuova infrastnittura di magazzino basata su una soluzione ad alto grado di automazione per il settore alimentare. Migros Lucerna è il principale datore di lavoro privato della Svizzera centrale, con oltre 6.000 dipendenti e un fatturato annuo di 1,46 miliardi di franchi svizzeri. La cooperativa gestisce 55 supermercati e ipermercati, 5 outlet, 9 partner VOI Migros (piccoli esercizi di quartiere facenti capo alle cooperative Migros Aare, Lucerna e Zurigo), oltre 20 centri di distribuzione specializzata, 21 strutture di ristorazione, 3 Scuole Club, oltre a centri sportivi, centri fitness e campi da golf. I punti vendita vengono riforniti da una a tre volte al giorno o sei volte alla settimana con prodotti freschi (latticini, carne e insaccati, frutta e verdura). Il programma di espansione pianificato dall’azienda, da realizzarsi entro il 2025, renderà obsoleto l’attuale magazzino di Dierikon, già oggi al limite delle proprie capacità. Si è puntato quindi a implementare una soluzione competitiva ad elevato grado di automazione. Sulla base della sua pluriennale esperienza, Knapp ha potuto proporre a Migros Lucerna la soluzione su misura per il comparto frutta e verdura.Tra l’altro lo stesso impianto – la soluzione Fast Picking – è utilizzato da diversi anni presso un’altra cooperativa del gruppo, Migros Zurigo. «L’attuale impianto semiautomatico non riesce più a gestire le confezioni trattate. Dobbiamo perciò affidarci sempre più spesso all’allestimento manuale» spiega Arthur Blaettler,<em> project manager</em> per la logistica di Migros Lucerna. «Grazie alla soluzione di Knapp saremo in grado di soddisfare in modo quasi completamente automatico le speciali esigenze dell’area dei cartonaggi». Con la soluzione Fast Picking, Knapp offre il sistema ideale per un prelievo completamente automatico ad alto rendimento. Presso la sede di Dierikon saranno così possibili la depallettizzazione automatica di oltre il 90% di tutti i prodotti freschi, il deposito temporaneo nel sistema di stoccaggio e prelievo OSR Shuttle e la pallettizzazione in base alle richieste delle filiali. Le aree del magazzino verranno collegate da efficienti sistemi di trasporto per pallet e per contenitori. La messa in funzione della soluzione è prevista per l’inizio del 2021. Tornando sul fronte del fine linea, è firmato Savoye un progetto di ammodernamento delle linee di packaging automatiche realizzato presso Office Distribution e GDN Logistica, aziende del Gruppo GDN.Dopo oltre dieci anni dall’installazione della prima linea di <em>packaging</em> automatica nel centro distributivo di San Cipriano Po (Pavia), per far fronte alla crescita dei volumi e all’aumento del livello di servizio per i propri clienti, GDN Logistica ha deciso di affidare a Savoye il progetto di revamping delle due attuali linee di <em>packaging</em>. «Questo intervento, come altri in cantiere, rappresenta il nostro sforzo continuo per dare al termine “livello di servizio”, termine oggi abusato e spesso banalizzato, un contenuto al passo con le aspettative del mercato di oggi» dichiara Andrea Ghidini, AD di Office Distribution. Un valore importante per Office Distribution S.p.A., che distribuisce sul mercato italiano prodotti per ufficio secondo l’accezione più moderna della categoria, che va da prodotti tradizionali di cancelleria a categorie quali l’igiene, la sicurezza, il catering, l’arredo e qualsiasi altro prodotto possa soddisfare esigenze dell’ambiente di lavoro, con una costante attenzione rivolta alla gestione di tutte le novità che il mercato propone. Con ventimila prodotti a catalogo, OD è in grado di servire i propri clienti in tutto il territorio nazionale con spedizioni effettuate nell’arco di 24/48 ore.II progetto prevede l’inserimento di due innovative macchine coperchiatrici Intelis Jivaro, la cui caratteristica principale è quella di ridurre in maniera completamente automatica l’altezza della scatola, adattandone quindi il formato al materiale contenuto. Ciò rappresenta una decisa svolta nella qualità e nel livello di servizio che GDN Logistica, principale fornitore di Office Distribution, sarà in grado di fornire ai clienti di OD. Robotica e automazione sono da tempo alleate per la qualità e la velocità dei processi produttivi. A tal fine, K.L.A.IN.robotics ha supportato N.VAEP nella selezione di due robot Scara HS455 Denso, per la realizzazione di un’isola robotizzata completamente autonoma e con un controllo della qualità al 100%. L’applicazione è stata progettata e sviluppata per una nota azienda specializzata nella componentistica per trasmissioni meccaniche e oleodinamiche. Oggi questa azienda dispone di un’isola robotizzata, coerente con i criteri di Industry 4.0, in grado di snellire i processi di assemblaggio; il sistema infatti è in grado di gestire in modo completamente autonomo la produzione e il montaggio di raccordi oleodinamici per basse/medie e alte pressioni. Il funzionamento dell’isola robotica prevede, come prima fase, il posizionamento di un cassone di pezzi grezzi da parte dell’operatore nella zona di carico, dove è situata la porta di accesso. Qui, tramite un sistema magnetico a tre assi vengono prelevati i raccordi e trasportati nel vibratore circolare che, abbinato a un vibratore lineare, li singolarizza facendoli cadere sul nastro trasportatore della visione guida robot. Una volta che i raccordi arrivano davanti alla telecamera, il software riconosce la posizione e la trasmette al robot, che va successivamente ad effettuare la presa. Sfruttando la massima velocità e accelerazione del modello 4 assi Scara HS455 Denso, fornito da K.L.A.IN.robotics, il pezzo viene trasportato sotto una seconda telecamera, che verifica la presenza di un’eventuale ostruzione all’interno del foro principale. In caso di esito positivo, il <em>robot</em> effettua il carico finale del raccordo su una tavola rotante a quattro posizioni, infilandolo all’interno di un perno. Una volta effettuata la rotazione, l’unità n° 2 effettua il controllo dimensionale del pezzo con un sistema ottico, mentre l’unita n° 3 dopo aver singolarizzato gli <em>o-ring</em>, tramite gli appositi vibratori circolari e lineari, li assembla con una particolare pinza nella sede del raccordo. A circa metà del percorso, l’unità n° 4, sempre attraverso una telecamera, verifica il perfetto assemblaggio degli <em>o-ring</em> per poi, se montati correttamente, trasferirli con un asse motorizzato su una seconda tavola rotante dove sarà effettuato l’assemblaggio del dado da parte della stazione n° 5. Dopo essere stato anch’esso singolarizzato, il dado viene monitorato da due telecamere che verificano la presenza del filetto, la conformità del fondo e l’ovalizzazione del foro centrale. Nella stazione n° 6, il secondo <em>robot</em> acquistato da K.L.A.IN.robotics, identico al primo, sfrutta lo stesso concetto di singolarizzazione e, dopo aver ricevuto come input le coordinate di posizione dal software di visione, preleva il plastic ring di tenuta del dado dal nastro trasportatore, caricandolo su un’apposita pinza. Inoltre, attraverso cilindri pneumatici viene effettuato l’assemblaggio dei<em> plastic ring</em> nell’opportuna sede di raccordo e successivamente un’altra telecamera ne controlla l’esatto posizionamento. Infine, la stazione n° 7 effettua lo scarico del pezzo finito e in base agli esiti precedentemente ottenuti lo rilascia nello scivolo dei raccordi terminati oppure in quello degli scarti. Come ultima attività, l’operatore dovrà provvedere a scaricare le scatole dal nastro trasportatore situato a fianco della macchina. La zona di scansione di questi dispositivi è verticale e si estende dalle bottiglie al bancone di servizio. Nel momento in cui una persona oltrepassa con la propria mano l’area di sicurezza protetta dal fascio luminoso, i <em>cobot</em> interrompono ogni operazione, per poi riprenderla quando il corpo estraneo esce al di fuori del campo di protezione impostato. In questo modo non c’è alcun rischio per il cliente di venire colpito dal braccio robotico in funzione. Sempre per quanto riguarda la sicurezza è stato installato anche un interruttore di sicurezza a transponder STR1 che assicura che i portelloni di carico degli ingredienti posizionati alle spalle dei <em>robot</em> siano sempre chiusi durante l’operatività di Toni. Vi sono infine le fotocellule W2 Slim e WL16G; la prima verifica che il bicchiere sia effettivamente presente nella pinza; le quattro WL16G inserite tra le bottiglie controllano che i <em>cocktail</em> vengano correttamente posizionati nella zona di servizio. Non è un compito semplice, perché i cocktail possono cambiare colore, oppure possono cambiare i materiali e gli spessori dei bicchieri utilizzati; le fotocellule scelte sono state progettate specificatamente per superfici trasparenti e possono rilevare senza errori oggetti altamente trasparenti, semi-trasparenti, trasparenti, opachi e riflettenti, filtrando eventuali disturbi derivanti da abbagliamenti e riflessi, problemi piuttosto frequenti quando si lavora coi liquidi all’aria aperta. Come <em>performance</em>, Toni prepara fino a 80 drink all’ora.Passando poi al ping pong, all’ultima edizione di SPS Italia 2019 Omron ha presentato, per la prima volta in Italia, Forpheus, il primo <em>robot</em> al mondo dotato di intelligenza artificiale e in grado di allenare a giocare a ping-pong, e il concetto di “innovativeAutomation!” il nuovo approccio di Omron per linee di produzione flessibili del futuro. Fra gli awersari del robot anche il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, in visita alla fiera. Forpheus, che nasce dalle tecnologie chiave di Omron, Sensing &amp; Contrai + Think, mostra come le macchine intelligenti possono imparare dalle interazioni umane e contribuire a sostenere il potenziale umano. Questa quinta generazione dispone di una gamma più ampia di movimenti, di maggiori abilità di previsione dei comportamenti umani, di rilevamento delle oscillazioni della pallina e di addestramento personalizzato basato sull’IA. Forpheus è la dimostrazione di come le macchine intelligenti possono imparare dalle interazioni con gli esseri umani e contribuire allo sviluppo e al supporto del potenziale umano. Allo Stand Omron è stato anche possibile toccare con mano l’innovativa linea di Flexible Production e osservare l’intero processo di produzione: dall’inserimento dell’ordine fino all’assemblaggio, all’ispezione e alla consegna, compreso il processo di Bin Picking che associa un robot collaborativo Omron TM, un robot mobile LD e la visione 3D. Lasciamo la conclusione, anche del nostro speciale, a Massimo Porta, General Manager di Omron: «L’automazione industriale è un processo del quale non dobbiamo avere paura, anzi, bisogna comprenderlo e capire che il lavoro umano e quello della macchina possono integrarsi e potenziarsi a vicenda, esattamente come avviene nell’allenamento a ping-pong con Forpheus. L’Italia non può rinunciare all’innovazione industriale».&nbsp;<em>Tratto da Logistica Management</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 21 Oct 2019 06:43:26 +0200</pubDate>
                        <title>Più sponsor e meno ricorsi. Così l&#039;avvocato affianca i trapper</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/piu-sponsor-e-meno-ricorsi-cosi-lavvocato-affianca-i-trapper</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h5>Difensori della musica. Nuovi spazi per i legali che devono sintonizzarsi sulle esigenze di artisti emergenti lanciati dalla rete: l'obiettivo è la tutela delle forme di business legate al marketing</h5>Dal pop al trap attraverso la rivoluzione tecnologica.&nbsp;L'avvocato specializzato in campo musicale con almeno 15 anni di pratica alle spalle ha toccato con mano il passaggio dall'analogico al digitale, dalla musicassetta alle piattaforme per lo <em>streaming</em>. Sono state stravolte non le norme ma gli attori in campo, a partire da due delle cinque <em>majors</em> (la tedesca Bmg, confluita in Sony music, e l'inglese Emi ora in Universal music group) per arrivare agli artisti che popolano il panorama musicale e agli strumenti utilizzati per produrre musica e reddito.<strong>Clienti sempre più giovani</strong>«L'industria musicale è collassata sotto la spinta della tecnologia - conferma Paolo Scarduelli, partner dello studio Cms -. E la rinascita è caratterizzata da alto dinamismo: un mercato davvero commerciale con la musica interconnessa a moda e sponsorizzazioni, a livello italiano e internazionale». Il professionista legale che affianca l'autore è diventato un avvocato d'affari a ritmo di trap: «Deve fornire soluzioni realistiche e concrete, avere dimestichezza con le nuove tecnologie ed essere in grado di operare in tempi rapidi e coerenti con le richieste del mercato» spiega Martina Maffei, associate Herbert Smith Freehills.Curiosità rispetto alle tendenze e ai posizionamenti degli artisti sono doti imprescindibili per negoziare con le case discografiche su acquisto, licenze, distribuzione delle opere e poi royalties, anticipi, registrazioni.Il digitale ha duplicato le figure e abbassato l'età media degli artisti da tutelare. «Oggi si lavora con ventenni - continua Scarduelli - che devono percepire quanto conosci le dinamiche sofisticate del settore dal punto di vista di distribuzione, promozione e product placement». Ragazzi in genere meno esperti, ma sicuramente più informati.<strong>Il peso dello streaming</strong>È cambiata anche la provenienza dei ricavi. Secondo l'Ifpgi Global music report 2019, l'anno scorso sono cresciuti del 32,9% gli introiti derivanti dallo streaming e si è ristretto il perimetro degli incassi da <em>download</em> (-21,2%) e supporti fisici (-10,1%) in un mercato della musica registrata che per il quarto anno consecutivo ha registrato un segno positivo (+9,7%) trainato dai risultati dell'America Latina (+16,8 per cento). L'Europa cresce, invece, appena dello 0,1% senza essere tornata ai livelli pre-crisi: una canzone di grande successo oggi incassa meno di 100-150mila euro e i profitti si sono spostati nelle esibizioni <em>live</em> e nelle sponsorizzazioni, ampliando il perimetro dei soggetti attivi in questo campo.<img class=" wp-image-14822 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/10/Schermata-2019-10-21-alle-12.34.06-300x300.png" alt width="321" height="321">«I servizi legali richiesti sono un po' diversi -afferma <strong>Lorenzo Attolico</strong>, partner <strong>Nctm</strong> studio legale <em>advisor</em> per player dell'industria musicale e per Lea (Liberi editori autori), concorrente di Siae - ma per il mio <em>target</em> il lavoro resta similare: cause, pareri, consulenze». Queste ultime sono in aumento a fronte di una diminuzione dei contenziosi. «Le case discografiche si rivolgono preventivamente ai legali per evitare la pirateria e per ottenere la giusta remunerazione delle opere musicali», specifica la Maffei. E aggiunge: «Ma veniamo consultati anche per l'analisi dei rischi connessi a scelte commerciali di utilizzo di una determinata piattaforma digitale o l'avvio di partnership e collaborazioni pubblicitarie».<strong>Da avvocati a manager</strong>C'è spazio anche per avvocati che si ritagliano un ruolo da <em>manager</em>. «Prima l'artista si rivolgeva allo studio legale strutturato, ora la gestione è più personale - spiega Filippo Pardini, <em>director of business affairs</em> di Warner Music Italia, che nei tempi della rivoluzione ha preferito la managerialità alla professione legale - con l'affermarsi di sconosciuti attraverso la rete che destruttura l'organizzazione e cambia le logiche di rapporti tra mondo legale e multinazionale». «Basta la vendita di qualche migliaio di copie - conclude il <em>manager</em> - per raggiungere la popolarità e ridiscutere contratti e diritti di immagine».&nbsp;&nbsp;Tratto da I<a href="https://www.ilsole24ore.com/art/piu-sponsor-e-meno-ricorsi-cosi-l-avvocato-affianca-trapper-ACfMWCs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">l Sole 24 Ore</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 18 Oct 2019 10:25:49 +0200</pubDate>
                        <title>Assicurazione viaggi: l’EIOPA mette in guardia compagnie assicurative e intermediari assicurativi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/assicurazione-viaggi-leiopa-mette-in-guardia-compagnie-assicurative-e-intermediari-assicurativi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In un report pubblicato il 9 ottobre 2019, l'EIOPA ha espresso le proprie preoccupazioni riguardo a varie criticità riscontrate nel mercato delle polizze viaggio in relazione alla protezione dei consumatori.In particolare, l’EIOPA ha riscontrato numerosi profili critici in relazione all’aumento delle commissioni applicate dagli intermediari assicurativi, lo sfruttamento di <em>bias</em> comportamentali nella vendita online di polizze assicurative viaggio, nonché la potenziale erosione del valore e delle caratteristiche di tali prodotti assicurativi.Altri elementi critici che potrebbero avere un impatto sulla tutela dei consumatori riguarderebbero le coperture spesso insufficienti, gli indennizzi negati, termini e condizioni contrattuali poco chiari e in contrasto tra loro.L'EIOPA ha altresì rilevato che l’aumento di tali criticità sarebbe dovuto in parte anche all’ingresso di nuovi operatori sul mercato che distribuiscono <em>online</em> polizze viaggio come attività accessoria (ad esempio, compagnie aeree e compagnie di traghetti, siti Web di confronto prezzi, banche, supermercati...).L'EIOPA ha inoltre riscontrato il rischio che un elevato numero di consumatori possa essere danneggiato dal potenziale elevato numero di dinieghi di copertura a causa della mancanza di controlli medici precontrattuali. A questo proposito, il <em>report</em> stima che circa il 70% degli assicuratori escludono dalla copertura delle polizze viaggio le condizioni mediche preesistenti.</p><h2>L'altolà dell'EIOPA alle compagnie e agli intermediari assicurativi</h2>Alla luce delle criticità riscontrate, l’EIOPA ha emesso un avvertimento per le compagnie e gli intermediari delle assicurazioni viaggi. In particolare, l'EIOPA si aspetta che tutti gli operatori del mercato agiscano nel pieno rispetto della direttiva IDD; di conseguenza viene loro chiesto di:<ul> <li>rivedere il loro modello di business, ritenendolo non coerente con i principi fondamentali stabiliti dalla direttiva IDD, a causa delle <em>“commissioni sproporzionatamente elevate”</em> trattenute dagli intermediari assicurativi su tutti i canali di distribuzione e del rapporto “<em>claims ratio</em>” molto basso;</li> <li>valutare gli accordi di distribuzione in essere per garantire che i distributori siano in grado di agire in modo equo e professionale nel rispetto del superiore interesse dei propri clienti;</li> <li>assicurare che, anche laddove la distribuzione delle polizze viaggio avvenga tramite intermediari assicurativi accessori esenti, siano rispettati i requisiti di condotta previsti dalla direttiva IDD (affinchè in particolare gli intermediari agiscano sempre nel migliore interesse dei propri clienti, evitando conflitti di interesse relativi alla remunerazione e offrendo prodotti che tengano conto delle esigenze degli stessi clienti).</li></ul><p>A tale proposito, l'EIOPA e le Autorità di vigilanza nazionali intensificheranno la loro vigilanza sulle imprese di assicurazione e sugli intermediari assicurativi, in particolare nei mercati nazionali in cui sono già identificati delle criticità e compreso il monitoraggio del mercato dei prodotti assicurativi accessori.In particolare, le Autorità di vigilanza nazionali eserciteranno, se necessario, i loro poteri di vigilanza, compresi i poteri investigativi e i poteri di imporre sanzioni qualora riscontrino il mancato rispetto delle regole stabilite nella direttiva IDD, ivi incluso il dovere di agire nel migliore interesse dei clienti e di non pagare o ricevere remunerazioni qualora ciò sia in contrasto con questo dovere.L’EIOPA ha basato il proprio report sulla ricerca condotta sottoponendo un questionario a 201 compagnie assicurative che operano in 29 Paesi europei. Le Autorità di vigilanza nazionali hanno distribuito il questionario alle imprese che rappresentano circa il 60% del totale dei premi lordi raccolti nel ramo di assicurazione viaggi sul mercato nazionale. L'EIOPA ha altresì raccolto contributi dalle associazioni del settore e dei consumatori.Il report può essere scaricato a <a href="https://eiopa.europa.eu/Pages/News/EIOPA-identified-consumer-protection-issues-in-travel-insurance-and-issued-a-warning-to-the-travel-insurance-industry.aspx" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo link</a> sul sito web dell’EIOPA.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a>, &nbsp;<a href="mailto:guido.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a>&nbsp;o&nbsp;<a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 17 Oct 2019 04:07:45 +0200</pubDate>
                        <title>Legge Gelli: lo schema di decreto con i nuovi requisiti minimi delle Polizze Assicurative per i rischi connessi all’attività sanitaria</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legge-gelli-lo-schema-di-decreto-con-i-nuovi-requisiti-minimi-delle-polizze-assicurative-per-i-rischi-connessi-allattivita-sanitaria</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In attuazione dell’art. 10. co. 6, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (meglio nota come “<strong>Legge Gelli</strong>”), lo scorso mese di agosto è stato fatto circolare lo schema di decreto (nel seguito lo “<strong>Schema di Decreto</strong>”) che dovrebbe disciplinare i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle polizze assicurative stipulate dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private nonché degli esercenti le professioni sanitarie. Invero, si tratta ancora di un testo provvisorio che dovrà essere emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome, sentite l’Ivass, l’Ania, nonché le maggiori istituzioni rappresentative del settore sanitario e delle rispettive organizzazioni sindacali.Lo Schema di Decreto ha l’obiettivo di disciplinare: (a) i requisiti minimi di garanzia che dovranno essere previsti dalle polizze assicurative a copertura della responsabilità delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e degli esercenti la professione sanitaria di cui all’art. 10, commi 1,2 e 3 della Legge Gelli; (b) i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle misure per l’assunzione diretta, totale o parziale del rischio da parte della struttura sanitaria; c) le regole di trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa assicurativa e d) le previsioni che impongono alle strutture di istituire in bilancio un apposito fondo rischi e un fondo riserva sinistri.Sebbene si tratti - come detto - di un testo ancora provvisorio vi sono alcune disposizioni che meritano particolare attenzione.Preliminarmente si osserva che l’art. 1 dello Schema di Decreto contiene un elenco di definizioni che - molto probabilmente - andranno ad influire sul <em>wording</em> delle polizze assicurative che verranno emesse in attuazione della Legge Gelli e del predetto decreto.In particolare, la <strong>definizione di sinistro</strong> esclude espressamente che nella predetta nozione possano rientrarvi ipotesi quali: la richiesta della cartella clinica, l’esecuzione del riscontro autoptico/autopsia giudiziaria/autopsia di cui al D.P.R. n. 285 del 1990, la querela e l’avviso di garanzia.Il primo comma dell’art. 3 prevede quale oggetto di garanzia assicurativa l’obbligo per l’assicuratore di garantire le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private per i casi di responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c. derivanti dai danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati a terzi e prestatori d’opera dal personale operante a qualunque titolo presso la struttura anche con dolo o colpa grave.È altresì previsto che tali polizze includano la copertura della responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 c.c..) degli esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e non dipendenti dalla struttura.L’articolo 1, lettera f, inoltre delinea la definizione di “esercente la professione sanitaria”, per tale intendendosi “"<em>il professionista che, in forza di un titolo abilitante, svolge attività negli ambiti delle rispettive competenze, di prevenzione, diagnosi, cure, assistenza e riabilitazione</em>."Con riguardo alla copertura assicurativa della responsabilità amministrativa dell’esercente la professione sanitaria il comma 3 dell’art. 3 dello Schema di Decreto prevede l’obbligo per l’assicuratore di tenere indenne il medico per tutte le azioni di responsabilità amministrativa, rivalsa o surroga esercitate nei suoi confronti ai sensi dell’art. 9, commi 5 e 6 della Legge Gelli, nonché in caso di azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore.Il predetto comma, inoltre, stabilisce che in caso di responsabilità amministrativa l’azione di rivalsa dell’assicuratore possa essere esercitata nei confronti dell’assicurato qualora il medico non abbia regolarmente assolto all’obbligo formativo e di aggiornamento per il triennio formativo precedente la data del fatto generatore di responsabilità.C’è da chiedersi se (i) il mancato adempimento dell’obbligo formativo da parte del medico costituisca una condizione di “ammissibilità della domanda” e se (ii) la prova del mancato adempimento dell’obbligo formativo costituisca una <em>probatio diabolica</em> per l’assicuratore.Sempre il menzionato art. 3 prevede al comma 6 che in caso di responsabilità solidale dell’assicurato l’assicurazione debba garantire una copertura per l’intero, facendo salvo il diritto dell’assicuratore di surrogarsi nel diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.Dopo aver definito l’oggetto della garanzia assicurativa deve considerarsi il profilo inerente <strong>all’efficacia temporale della garanzia</strong>.A tal riguardo, l’art. 5 dello Schema di Decreto prevede che la garanzia sia prestata nella forma “<strong>claims made</strong>”, confermando i requisiti temporali già previsti dall’art. 11 della Legge Gelli e prevedendo, altresì, che nell’ipotesi di sinistro in serie la garanzia assicurativa dovrà operare per il sinistro denunciato con la prima richiesta.La legge prevede poi che nel caso di “<em>cessazione definitiva dell’attività lavorativa del professionista sanitario</em>”, ivi compreso l'esercente attività libero professionale, sia previsto un periodo di ultrattività della Polizza per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i 10 anni successivi alla cessazione dell’attività e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività.Si segnala poi che l’ultimo comma dell’art. 5 prevede, a parziale deroga della disposizione di cui all’art. 1913 c.c., che in caso di sinistro l’assicurato debba dare avviso all’assicuratore entro 30 giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta o l’assicurato ne ha avuto conoscenza.Particolare interesse meritano anche gli artt. 5 <em>bis</em> e 7 rispettivamente rubricati “Diritto di recesso dell’assicuratore” e “Eccezioni opponibili”.Nello specifico l’art. 5 <em>bis</em> prevede che l’assicuratore possa recedere dal contratto solo in caso di condotta gravemente colposa reiterata dell’esercente la professione sanitaria che sia accertata con sentenza definitiva che abbia comportato il pagamento di un risarcimento del danno. Tuttavia, considerati i tempi della giustizia civile è lecito chiedersi se tale previsione possa trovare effettiva applicazione per tutte quelle polizze di breve durata temporale.L’art. 7 introduce poi una apposita disciplina relativa alle eccezioni opponibili dall’assicuratore al danneggiato le quali possono essere sollevate solo se espressamente approvate per iscritto dall’assicurato.Nel dettaglio si tratta delle eccezioni inerenti: a) a fatti dannosi derivanti dallo svolgimento di attività che non sono oggetto della polizza; b) a fatti generatori di responsabilità verificatisi e le richieste di risarcimento presentate al di fuori dei periodi di efficacia di cui all’art. 5; c) le limitazioni quantitative del contratto assicurativo previste da eventuali franchigie o SIR e; d) il mancato pagamento del premio.Di particolare interesse per le compagnie assicurative è la disciplina dettata dall’art. 4 dello Schema di Decreto che offre un’elencazione dei massimali delle polizze, individuati in base alle diverse classi di rischio e distinguendo a seconda del tipo di attività svolta dalla struttura socio-sanitaria e dall’esercente la professione sanitaria.Per ogni classe di rischio vengono indicati i massimali minimi da prevedersi per ciascun sinistro e anno assicurativo<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>.Per la determinazione del massimale annuo si prevede il criterio del triplo del massimale per sinistro indicato per la classe di rischio di riferimento.Alquanto criptica è poi la previsione di cui all’ultimo comma dell’art. 4 secondo cui i massimali disciplinatati da predetto articolo “<em>sono rideterminati in relazione all’andamento del Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria per le ipotesi di cui all’art. 14, comma 7, lettera a)</em>” della Legge Gelli.Dallo Schema di Decreto, infatti, non si evince alcuna indicazione in merito (i) ai criteri da seguire per la rideterminazione dei massimali in base all’andamento del predetto Fondo e alle (ii) cadenze periodiche entro cui si dovrebbe procede alla predetta rideterminazione.Il titolo III dello Schema di Decreto, disciplina, infine, le condizioni di operatività delle misure analoghe per la copertura della RCT e RCO che le strutture sanitarie possono adottare quale forma alternativa - in tutto o in parte - all’assicurazione, prevedendosi apposite disposizioni disciplinanti ad esempio l’istituzione di un apposito fondo rischi e del fondo riserva sinistri (c.d. assunzione diretta del rischio).Un ulteriore profilo di novità riguarda la regolamentazione dell’ipotesi di subentro della compagnia assicurativa nella gestione nei rischi assunti dagli enti.In tale ipotesi è previsto che la struttura sarà tenuta alla copertura di quanto garantito in assunzione diretta del rischio, ovverosia tutto quanto non compreso nella copertura prestata dall’assicuratore e fino alla chiusura dei sinistri aperti.Pare opportuno segnalare, inoltre, che l’art. 16 dello Schema di Decreto prevede che le compagnie assicurative e le strutture sanitarie dovranno adeguarsi alle previsioni dell’<em>emanando</em> decreto entro il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore dello stesso.Da ultimo si ribadisce che lo Schema di Decreto costituisce - allo stato - solo una “bozza” e come tale sarà soggetta ad ulteriori interventi e modifiche. Purtroppo non si conoscono i tempi entro cui verrà emanato il Decreto, ma si può ritenere che, considerato il numero delle diverse istituzioni coinvolte nel procedimento di elaborazione del testo definitivo, occorrerà ancora attendere qualche mese se non l’anno prossimo.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a>, &nbsp;<a href="mailto:guido.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a>&nbsp;o&nbsp;<a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Si segnala che i massimali per sinistro variano da un minimo di 1 milione di euro ad un massimo di 4 milioni di euro.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 15 Oct 2019 09:59:22 +0200</pubDate>
                        <title>News dall’IVASS | Statistiche sui rischi da Responsabilità Civile Sanitaria in Italia (2010-2018)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ivass-rcs</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In data 4 ottobre 2019, l’Ivass ha reso noti i risultati dell’ultima rilevazione statistica sulla copertura dei rischi da responsabilità civile sanitaria per il periodo 2010-2018. Numerosi sono gli elementi di interesse emersi. In particolare:</p><ul> <li>è in crescita l’importo dei premi raccolti per i rischi da r.c. sanitaria, che ammontano ad € 612 milioni (+3,7% rispetto al 2017). La crescita è trainata in particolare dalle coperture assicurative sottoscritte dalle strutture sanitarie private (18.7% del totale dei premi raccolti) e dal personale sanitario (38% del totale dei premi raccolti). Continuano invece a diminuire le coperture sottoscritte dalle strutture sanitare pubbliche (-22.6% rispetto al 2017), in conformità con un <em>trend </em>di lungo periodo che ha portato il loro numero a diminuire di più della metà rispetto al 2010;</li></ul><p>&nbsp;<img class="wp-image-14737 aligncenter" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/10/fig.1-300x228.png" alt width="473" height="360"></p><ul> <li>si conferma importante il ruolo delle imprese estere nella raccolta dei premi presso le strutture pubbliche e private (pari, rispettivamente, al 90,1% e al 32,9% del totale dei premi raccolti). È in ogni caso in crescita la raccolta dei premi da parte delle imprese italiane (103 milioni di premi, contro 81 dell’anno precedente);</li></ul><p>&nbsp;<img class="wp-image-14739 aligncenter" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/10/fig.2-300x91.png" alt width="570" height="173">&nbsp;</p><ul> <li>rimane elevata la concentrazione fra le imprese del settore, con le cinque maggiori compagnie che raccolgono rispettivamente il 93,5%, l’82,1% e il 64,7% dei premi versati dalle strutture sanitarie pubbliche, private e dal personale sanitario;</li> <li>si conferma rilevante anche il ruolo dei <em>broker </em>nella distribuzione delle polizze alle strutture sanitarie pubbliche e private (a cui sono riferibili, rispettivamente, il 69,7% ed il 66,6% dei premi raccolti);</li> <li>nel 2018 le imprese assicurative hanno ricevuto 17.262 denunce di sinistri, in diminuzione rispetto al 2017 (–9,7%), in conformità con la costante flessione riscontrata già a partire dal 2012. Di queste, il 21,4% risulta priva di seguito, dato che aumenta sino a più della metà qualora si considerino le denunce di sinistri ricevute prima del 2017;</li> <li>nel complesso, un quarto dei sinistri denunciati nel periodo di riferimento ha generato un contenzioso. Il ricorso al contenzioso appare in aumento nel periodo tra il 2017 e il 2018, riguardando il 14,4% dei sinistri denunciati nel 2018, contro solo il 6,3% di quelli denunciati l’anno precedente.</li> <li>è emersa inoltre la generale tendenza del settore assicurativo a liquidare con lentezza i sinistri ricevuti, dando priorità ai quelli meno complessi e caratterizzati da importi meno elevati: al riguardo è stato riscontrato che solo il 6.3% dei sinistri denunciati tra il 2017 ed il 2018 risulta essere stato liquidato (per un ammontare complessivo pari a € 50.776.000, corrispondente al 2,2% del totale degli indennizzi pagati nel periodo di riferimento);</li> <li>passando, invece, ad esaminare il rapporto sinistri-premi (<em>loss-ratio)</em> si evidenzia una situazione di perdita sistematica per i rischi relativi alle strutture sanitarie pubbliche. Di contro, presentano invece margini positivi di redditività la copertura delle strutture sanitarie private e del personale sanitario;</li> <li>continua a crescere l’utilizzo dell’auto-ritenzione del rischio delle strutture sanitarie pubbliche con accantonamenti a tale scopo pari a € 592 milioni nel 2017 (pari ad oltre il doppio dei premi versati dalle stesse strutture sanitarie pubbliche per ottenere una polizza assicurativa “tradizionale”). A fine 2017, l’ammontare complessivo dei fondi di copertura è pari a € 1.952,3 milioni.</li></ul><p><img class="wp-image-14743 aligncenter" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/10/fig3-300x225.png" alt width="489" height="367">&nbsp;Il testo integrale del bollettino statistico n. 12 sui “<a href="https://www.ivass.it/pubblicazioni-e-statistiche/statistiche/bollettino-statistico/2019/n-12/index.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Rischi da responsabilità civile sanitaria in Italia 2010 – 2018</em></a>” è liberamente scaricabile sul sito dell’Ivass.&nbsp;</p><div class><p><em class>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><br class><em class>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Anthony Perotto</a>,&nbsp;<a href="mailto:guido.foglia@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Guido Foglia</a> o&nbsp;<a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Michele Zucca</a>.</em></p></div><p>&nbsp;&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 08 Oct 2019 04:26:19 +0200</pubDate>
                        <title>Avvocati d&#039;affari, i Top d&#039;Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/avvocati-daffari-i-top-ditalia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Kpmg corporate finance , «il trend di quest'anno è in linea con i dati a partire dalla seconda metà del 2018». E del resto il calo non è solo italiano, è globale in termini di controvalori complessivi. Fiani conferma che «pesano le dinamiche geopolitiche, non solo quelle fra Usa e Cina, che impattano sulle operazioni di m&amp;a cross border, che di solito hanno le dimensioni maggiori». Finora, si sono in compenso moltiplicate operazioni di <em>m&amp;a</em> con pmi e <em>private equity</em>, prevalentemente nei settori dei beni di consumo (26) e industriali (17), per 5,8 miliardi. Settori che contano più operazioni curate da avvocati d'affari sono poi <em>capital market</em>, <em>banking &amp; finance</em>, <em>energy</em>, <em>real estate</em>, <em>restructuring</em>, <em>tax</em>, <em>private equity</em>, <em>labour</em>, amministrativo e <em>antitrust</em>. Pbv Monitor, società nata da una costola dell'agenzia Pbv&amp;Partners , è una piattaforma capace di mettere a confronto i servizi in ambito business offerti in 77 giurisdizioni diverse da oltre 7mila studi legali (per oltre 80mila avvocati) in tutto il mondo, e renderli così disponibili ad aziende e professionisti che ricercano determinate prestazioni, soprattutto all'estero; un'eccellenza, dunque, al servizio delle imprese, forte di un grande e solido database. Per Capital ha esaminato cinque segmenti d'attività delle law firm italiane e internazionali, dal 22 settembre 2018 al 23 settembre 2019:<em> corporate m&amp;a, finance, equity</em> e <em>debt capital</em> <em>market, tax</em>. Il risultato sta nelle classifiche in queste pagine, con i primi 10 studi legali e i primi 10 avvocati per valore aggregato delle operazioni e per numero di operazioni. «Non ci sono più i valori del 2018, ma il trend si può comunque considerare positivo, considerando sia il numero di operazioni sia i valori aggregati», commenta Ambrogio Visconti , <em>cofounder</em>, insieme con Paolo Bossi e Andrea Canobbio, di Pbv Monitor. «Utile notare come nel <em>corporate m&amp;a</em>, nel <em>finance</em> e nel <em>capital market</em> il primo terzo degli studi mantenga un vantaggio considerevole rispetto ai restanti 2/3 del campione in termini di valori transati. La forte concentrazione degli incarichi, con i valori più alti assegnati a un numero di studi relativamente piccolo, risulta particolarmente marcata nel settore del capital market, dove buona parte delle operazioni sono curate da meno di 20 studi». Per crescere ancora, e per rispondere alla forte domanda di servizi legali integrati da parte delle principali società clienti, gli studi più importanti hanno scelto di avviare o potenziare alcune practice, come il diritto di famiglia nello studio Carnelutti, guidato da Luca Arnaboldi, e la consulenza per difendersi dal <em>white collar crime</em>, sempre più richiesta dalle imprese. «Il motivo è semplice: gli illeciti penali sono fra i maggiori rischi che un'azienda e i suoi vertici possono dover affrontare. Così come i rischi nei settori regolati e quelli riguardanti aziende che operano in paesi sottoposti a sanzioni internazionali o unilaterali», spiega Bruno Cova , managing partner di Paul Hastings Italia. Quasi tutti i grandi studi d'affari puntano sulla crescita oltreconfine, da BonelliErede, che presidia mercati come Africa e Middle East, a Gop, che ha desk attivi in Africa, Cina, Corea, India e Lussemburgo. C'è chi allarga gli orizzonti con nuove linee di business: è il caso di Bird &amp; Bird, che ha accelerato sul fronte della consulenza con la creazione di Oxygy management consulting , nata dalla fusione tra Baseline (società di consulenza manageriale e organizzativa dello studio) e Valeocon management consulting . «Investendo in questo progetto, lo studio è un esempio del crescente interesse a dare più <em>expertise</em> ai clienti», sottolinea Di Molfetta. Inevitabile nella nuova fisionomia degli studi legani d'affari il forte peso dell'innovazione. La tecnologia è disruptive e trasforma la professione dei <em>business lawyer</em>: più web anche per il dialogo con i clienti, più intelligenza artificiale, più data mining. E ci sono nuove frontiere del diritto legate per esempio a <em>biotech</em>, <em>fintech</em>, <em>insurtech</em>. «Il mondo globalizzato genera problemi giuridici, come quelli relativi all'ambiente, a cui non possiamo certo sottrarci», riconosce Claudia Parzani dello studio Linklaters. Oltre all'abilità di utilizzare nuovi strumenti gestionali, di valutazione della compliance, di gestire sistemi di videoconferenza, serve approfondire la giustizia predittiva, che significa scavare nell'immensa mole di <em>big data</em> giurisprudenziale per rafforzare le ragioni del cliente o per evitargli rischi, sulla base di sentenze precedenti. Dentons e lo studio Portolano Cavallo , per esempio, utilizzano Luminance, piattaforma di intelligenza artificiale leader di mercato, capace di analizzare e classificare clausole contrattuali, gestendo in maniera centralizzata le attività di due diligence. Fra i tool più utilizzati ci sono poi Bluebird, che sostituisce la segretaria a tempo pieno, e Tessian, che aiuta a non inviare email all'indirizzo sbagliato. Alle opportunità del <em>legal tech</em> si aggiunge l'innovazione di <em>startup</em> che offrono servizi legali, anche non legati al business.<img class=" wp-image-14669 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/10/Schermata-2019-10-08-alle-10.22.10-300x232.png" alt width="347" height="268">È il caso di Lexdo.it, che offre servizi legali automatizzati online. Fondata nel 2015 da Giovanni Toffoletto, nel 2018 ha registrato risultati record con oltre 200mila documenti generati dagli utenti sulla piattaforma digitale. C'è spazio anche per Slidinglife, piattaforma che agevola l'espletamento delle esigenze di una coppia in fase di divorzio, vincitrice del premio Legaltech venture day, fondata nel 2017 dall'avvocato Massimiliano Arena. E naturalmente anche le<em> law firm</em> investono denaro nel <em>legal tech</em> innovativo. Alcune, come Hogan Lovells, gestiscono anzi fondi per l'investimento nelle neoaziende. Altre creano <em>hub</em> dove imprese, avvocati e startupper lavorano insieme per individuare e testare soluzioni tecnologiche nel settore legale. Il primo, NextLaw Labs è stato lanciato da Dentons nel 2015 e ha accompagnato al successo RossIntelligence, la piattaforma di ricerche legali aumentate grazie all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale. Il futuro del settore è dunque sempre più digitale e presto serviranno competenti in materie scientifiche. Le università hanno iniziato a proporre corsi di studio avanzati, come il master in <em>law of internet technology</em> della Bocconi: «È il primo master of laws italiano sul diritto applicato al digitale e all'innovazione tecnologica, all'estero ci sono forti competitor come Tilburg, Tel Aviv o Londra», informa Oreste Pollicino, docente di diritto costituzionale e diritto dei media. Dal prossimo anno saranno potenziati gli insegnamenti su <em>blockchain</em>, fintech e smart contract. Consulenti anche dell'arte, compresa quella di strada «Appassionati d'arte, esperti di diritto», è il motto di Annapaola NegriClementi , insieme con il padre Gianfranco socio fondatore e managing partner dello studio omonimo, Negri-Clementi , boutique legale tra le prime in Italia a credere nelle potenzialità e nell'importanza del diritto dell'arte. «Mio padre iniziò a collezionare opere all'inizio degli anni Settanta e da avvocato s'interessò subito alle problematiche legali del settore. Classe 1970, laurea alla Statale di Milano, Annapaola Negri-Clementi si occupa di diritto commerciale, societario, immobiliare, bancario e dei mercati finanziari, ha approfondito la tematica delle pmi e della gestione del passaggio generazionale, siede nei cda di diverse società quotate ed è stata in prima linea nella riforma sull'obbligatorietà delle quote rosa. «Nella mia professione ho un'anima societaria e commerciale, l'altra è di <em>art expert</em>». Lo studio fornisce ai clienti un servizio di advisory nei mercati (non fa nomi di clienti e trattative seguite). «Prestiamo consulenza anche a banche e reti di <em>private banking</em> e <em>wealth management</em>, per le quali organizziamo fiere e mostre». Una delle passioni recenti è la Street art. «Ne abbiamo approfondito diversi aspetti legali, alla tutela del diritto d'autore fino al real estate. Un recente studio dell'Università di Warwick (Regno Unito) ha dimostrato come quartieri con alta percentuale di arte urbana, <em>murales</em>, sculture esterne, eventi, hanno visto crescere il valore degli immobili. La Street art può favorire il rinnovamento urbanistico e sociale, e l'interesse di nuovi abitanti più facoltosi».Classifica Equity Capital Markets - Studi legali Valore aggregato delle operazioniNumero di operazioni <strong>Lukas Plattner</strong>. Socio di <strong>Nctm</strong>, si occupa di diritto del mercato dei capitali e di fusioni &amp; acquisizioni. Ha maturato una profonda esperienza nell'ambito di operazioni sul mercato primario (Ipo) e sul mercato secondario. Il suo dossier degli ultimi 12 mesi vanta 9 operazioni per un valore aggregato di 135 milioni.&nbsp;Tratto da <em>Capital</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 04 Oct 2019 10:46:47 +0200</pubDate>
                        <title>Teaching the Road</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/teaching-the-road</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h3>Cross-border Investment, Construction and Dispute Resolution Series Lectures and Training Courses for Foreign-Invested Leading Lawyers in Shandong Province</h3>ShandongIn order to better provide legal services for Chinese enterprises to “go global”, “Belt and Road” and the construction of free trade zones, the Ministry of Justice and the National Lawyers Association have conducted in-depth research and demonstration, researched and formulated the training program for foreign lawyers leading talents, and focused on cultivating relevant knowledge. Field business and international rules, with a global perspective, rich experience in practice, a combination of law, economics, and foreign language, high-quality lawyers leading talents.&nbsp;In this context, the Shandong Provincial Lawyers Association held a series of “One Belt and One Road” cross-border investment, construction and dispute resolution seminars and training courses for foreign-related leading lawyers in Shandong Province. They were fortunate to participate in this training class and listen to lawyers and experts at home and abroad. I am very honored to teach the course and exchange experience with outstanding foreign lawyers in the province.The training participants are 50 lawyers selected from the province's registered lawyers. The courses are: "Indonesian Foreign Investment M&amp;A"---KO BASYUNI (Indonesia), "Top Ten Tips for Helping Overseas Customers to Solve Disputes" ---Paul Starr (UK), "Overseas Investment---Focus on Africa"---Jose Lupi (Portugal), "Chinese Enterprises and Lawyers in International Arbitration"---Zhu Yongrui (China), "One Belt, One Road" Initiatives on Chinese companies' overseas investment legal risks and coping strategies---Li Zhiqiang (China), "Chinese Enterprises Investment in Italy"---Geremia Carlo (Italy), "International Interrogation Witness Cross-examination"---Wang Xuehua (China), The training method is three and a half days of closed training.<img class="size-medium wp-image-14612 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/10/Schermata-2019-10-04-alle-16.39.17-300x174.png" alt>Through this training, I have gained a lot and felt deeply.&nbsp;I first learned a lot about foreign legal knowledge:KO BASYUNI from Indonesia gave a detailed explanation on Indonesia's investment environment, relevant laws and regulations on investment in Indonesia, negative list of foreign investment in Indonesia, types of companies that foreign companies can establish, OSS system, etc. The investment put forward some more practical suggestions;Paul Starr, Partner of King &amp; Wood's Hong Kong office, told us about the Top Ten Tips for Helping Foreign Customers Resolve Disputes, from possible troubles to how to build deals, draft contracts to prevent risks, and how to choose witnesses. In the arbitration, Paul Shida not only taught us relevant legal knowledge, but also conveyed to us an open, humorous, confident and energetic way of speaking; another lawyer of Kindu came from Portugal's Jose Lupi to us. Introduced issues related to investment in Angola, Africa;Mr. Zhu Yongrui from Beijing Dacheng Law Firm gave us a humorous and vivid language about the practical issues that Chinese lawyers should understand in international arbitration. The knowledge points are very practical and the whole teaching process is very lively. In addition, from Jinmao Kaide Li Zhiqiang, a law firm, gave a lecture on the legal risks and coping strategies of overseas investment and financing of Chinese companies under the “Belt and Road Initiative”, “Chinese Enterprises Investment in Italy” and “School of China” by <strong>Geremia Carlo</strong>, an Italian lawyer. Courses such as arbitral witness cross-examination are also very exciting.<img class="size-medium wp-image-14610 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/10/Schermata-2019-10-04-alle-16.39.02-300x181.png" alt>In addition, through this training, I have gained more understanding of the current market environment, policy background, and development status of China's foreign-related legal fields, and my vision has also been broadened. I will continue to study, develop, and develop cases in foreign-related legal fields. The handling has great inspiration.Of course, through this training, I also realized some of my own shortcomings. From English level to professional knowledge, I need more in-depth study and experience. The so-called plum blossoms come from bitter cold, and the eagle that has survived the storm can have strong wings. I am looking forward to the future.Finally, I am very happy to meet a group of like-minded friends here, and I am very grateful to the Provincial Lawyers Association for their careful arrangement.&nbsp;&nbsp;<em>Tratto da&nbsp;<span lang="EN-US">Shandong Yu Bo Law Firm</span></em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 27 Sep 2019 10:32:33 +0200</pubDate>
                        <title>Bando &lt;i&gt;nctm e l&#039;arte: Artists-in-residence&lt;/i&gt;, XIII edizione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/bando-artists-in-residence-xiii-edizione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>É indetto il bando per la XIII edizione della borsa di studio per giovani artisti <em>nctm e l’arte:&nbsp;Artists-in-residence.</em>La borsa di studio, a cadenza semestrale,&nbsp;intende favorire la mobilità degli artisti residenti in Italia e il loro accesso a programmi internazionali di residenza.&nbsp;Ai vincitori verrà offerta l’opportunità di confrontarsi con nuove situazioni ed esperienze, e la possibilità di inserimento nel mondo dell’arte contemporanea internazionale.La scadenza per la partecipazione al bando è il 30 novembre 2019, mentre&nbsp;l’esito della valutazione verrà comunicato entro il 13 dicembre 2019.&nbsp;<img class=" wp-image-10997 aligncenter" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/10/logo-copia-300x50.jpg" alt width="432" height="72">&nbsp;Scarica il <a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/09/Bando-XIII-edizione_ITA.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">bando completo</a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5436</guid>
                        <pubDate>Fri, 27 Sep 2019 05:56:35 +0200</pubDate>
                        <title>News dall’IVASS: pubblica consultazione sulla nuova regolamentazione in materia di Governo e Controllo dei Prodotti assicurativi (POG) e distribuzione degli IBIPs</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/news-dallivass-pubblica-consultazione-sulla-nuova-regolamentazione-in-materia-di-governo-e-controllo-dei-prodotti-assicurativi-pog-e-distribuzione-degliibips</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In data 23 settembre, l’IVASS ha pubblicato sul proprio sito internet i documenti di consultazione 1/2019 e 2/2019.Con il primo documento, l’IVASS sottopone al mercato lo schema di regolamento con il quale “<em>si introducono disposizioni in materia di POG necessarie al fine di accrescere l’efficacia delle norme nazionali ed europee già in vigore in</em> <em>vigore e allineare le disposizioni regolamentari al nuovo quadro normativo con particolare riferimento ai prodotti di investimento assicurativi</em>”.Il documento n. 2 mira, in particolare, a introdurre alcune modifiche in materia di distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi, nonché le ulteriori modifiche ritenute necessarie per coordinamento e allineamento della disciplina rilevante per tutti i canali distributivi e per tutti i prodotti assicurativi (segnatamente, ai Regolamenti IVASS 38/2018, 40/2018 e 41/2018). Il provvedimento contiene inoltre modifiche al Regolamento IVASS 23/2008 (in tema di trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nella RCA) e al Regolamento IVASS 24/2008 (in materia di reclami), la cui esigenza è stata segnalata dal mercato o dall’analisi regolamentare.In entrambi i casi, l’IVASS permette agli operatori del mercato di inviare osservazioni, commenti e/o proposte entro il 31 ottobre 2019.&nbsp;Il documento di consultazione 1/2019 può essere scaricato al <a href="https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubb-cons/2019/01-pc/index.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seguente link</a> sul sito di IVASS.Il documento di consultazione 2/2019 può essere scaricato al <a href="https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubb-cons/2019/02-pc/index.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seguente link</a> sul sito di IVASS.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a>, <a href="mailto:guido.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a> o <a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 27 Sep 2019 05:47:08 +0200</pubDate>
                        <title>End Of Waste: la tutela dei titolari di autorizzazioni ambientali recanti criteri “&lt;i&gt;caso per caso&lt;/i&gt;”</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/end-of-waste-la-tutela-dei-titolari-di-autorizzazioni-ambientali-recanti-criteri-caso-per-caso</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il tema dell’economia circolare e quello, più specifico, del c.d. “<em>End of Waste</em>” (“<strong><em>EoW</em></strong>”), ossia il rifiuto che “<em>cessa di essere tale</em>”, è al centro di un ampio dibattito nel nostro Paese.La normativa in materia di End of Waste, costituita in primo luogo dall’art. 184-<em>ter</em> del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (il c.d. “<strong><em>Codice Ambiente</em></strong>”), è attualmente in divenire e i recenti interventi del Legislatore nazionale (da ultimo con il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in Legge 14 giugno 2019, n. 55, il c.d. “<strong><em>Decreto</em></strong> <strong><em>Sblocca Cantieri</em></strong>”) non si sono dimostrati risolutivi della situazione di incertezza.Secondo la pronuncia del Consiglio di Stato del 28 febbraio 2018, n. 1229, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione Europea con nota del 9 dicembre 2015 e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (“<strong><em>MATTM</em></strong>”) con nota del 1° luglio 2016, il rilascio di autorizzazioni EoW “<em>caso per caso</em>” non sarebbe più possibile.Peraltro, la disposizione di cui al Decreto Sblocca Cantieri non disciplina espressamente la sorte delle autorizzazioni già rilasciate.È notizia recente quella dell’invio di comunicazioni formali da parte della Provincia di Brescia ad oltre 120 imprese del territorio, per la revoca di autorizzazioni (es. AIA - Autorizzazioni Integrate Ambientali) già rilasciate in materia di EoW. Ciò, apparentemente, sulla base di un’interpretazione del Decreto Sblocca Cantieri, secondo cui le autorizzazioni ambientali già rilasciate avrebbero dovuto essere sottoposte ad un procedimento di verifica dei requisiti introdotti dalla nuova normativa, con la conseguenza che quelle non in linea sarebbero state revocate in quanto illegittime.Pochi giorni dopo, è intervenuta la Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente e Clima, U.O. Economia Circolare, usi della materia e bonifiche.Con Circolare avente Protocollo T1.2019.0030555 e recante “<em>Indicazioni alle Autorità competenti per una uniforme applicazione delle norme relative alla “cessazione della qualifica del rifiuto” in seguito all’entrata in vigore della l. n. 55/2019</em>”, la Regione ha affermato – in attesa di ulteriori indicazioni dal MATTM – la volontà di fare salve le autorizzazioni ad oggi esistenti. Ciò anche in considerazione del fatto che, altrimenti, “<em>con la chiusura parziale o totale di impianti di riciclo, quali ad esempio il recupero di scorie, di terre da bonifica, di carta, etc…, verrebbero meno intere filiere di recupero e che i rifiuti ad oggi recuperati dovrebbero essere inviati al recupero energetico se aventi adeguato PCI o addirittura a smaltimento in discarica, compromettendo l’attuazione della gerarchia comunitaria che privilegia il riciclo a qualsiasi forma di smaltimento</em>”.La Circolare della Regione Lombardia richiama altresì il disegno di Legge di Delegazione Europea 2018, che è attualmente all’esame del Parlamento, che prevede tra l’altro di “<em>disporre che le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della disciplina di cui alla presente lettera siano fatte salve e possano essere rinnovate</em>” (art. 16).Il tema è lontano dall’essere chiuso e nuove evoluzioni sono attese nel prossimo futuro ma, nel frattempo, i titolari di autorizzazioni già rilasciate possono contare su un elemento in più a loro favore.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:luca.cavagnaro@advant-nctm.com">Luca Cavagnaro</a> o <a href="mailto:valentina.cavanna@advant-nctm.com">Valentina Cavanna</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 25 Sep 2019 05:05:23 +0200</pubDate>
                        <title>La Puglia sostiene la formazione delle imprese pugliesi per il mercato cinese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-puglia-sostiene-la-formazione-delle-imprese-pugliesi-per-il-mercato-cinese</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>"È necessario continuare a lavorare per conoscere e comprendere sempre di più lo straordinario potenziale del mercato cinese, attraverso il continuo interscambio culturale e commerciale. Obiettivo dell'assessorato che ho l'onore di guidare è sostenere la formazione professionale dei nostri manager, delle nostre imprese e dei loro collaboratori al fine di valorizzare ed accrescere competenze specifiche utili e spendibili nel mercato cinese" ha detto l'assessore all'istruzione, alla formazione e al lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo durante il secondo appuntamento del <em>roadshow</em> itinerante di Puglia Competenze, oggi in Fiera del Levante. "Ancor prima della competenza - ha concluso Leo - c'è la conoscenza. Ancor prima dello scambio commerciale vi è lo scambio culturale, che facilita ed agevola i rapporti economici tra culture diverse: attraverso i nostri bandi, come Piani Formativi Aziendali per la formazione continua dei lavoratori o come Pass Imprese che prevede&nbsp;<em>voucher</em> personalizzati per imprenditori, manager e professionisti, la Regione Puglia<img class="size-medium wp-image-14484 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/09/Schermata-2019-09-25-alle-11.02.35-300x287.png" alt>investe sul capitale umano delle nostre aziende sostenendo una formazione specifica utile alla conoscenza della cultura cinese e alle competenze tecniche necessarie". Se il primo <em>workshop</em> di luglio scorso, sviluppato in collaborazione tra Regione Puglia e Confindustria Puglia, ha voluto fare il punto sulle competenze necessarie per sostenere i percorsi di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese pugliesi, l'incontro odierno è finalizzato a sensibilizzare le aziende del territorio sulle strategie <em>e-commerce</em> e <em>crossborder</em> rivolte al mercato cinese, con specifico <em>focus</em> sulle modalità di accesso nel mercato cinese dal punto di vista legale relativamente a verifiche sulle controparti, tutela del marchio, contratti, controversie, forme societarie, nonché sull'uso dei <em>social networks</em> in Cina e relative strategie di comunicazione. Al <em>workshop</em>, oltre all'Assessore regionale Sebastiano Leo, ha&nbsp;partecipato Mr. Shi Chen, Deputy General Manager of ICBC Milan Branch che durante l'incontro ha sancito la partnership tra ICBC, tra le più grandi ed importanti banche al mondo, e Regione Puglia. Sono inoltre intervenuti Emanuele Vitali, <em>co-founder</em> di East media, Salvatore Toma, coordinatore gruppo tecnico moda di Confindustria Puglia, <strong>Laura Formichella</strong> ed <strong>Hermes Pazzaglini</strong> di <strong>Nctm Studio Legale</strong> Avvocati e Commercialisti, Filippo Fasulo, Direttore CeSIF, Anna Lobosco, dirigente della Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia e Daniela Cupertino, Executive Manager di ARTI Puglia.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 17 Sep 2019 12:01:24 +0200</pubDate>
                        <title>News dall&#039;IVASS: Statistiche IVASS sui reclami contro le compagnie assicurative</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/news-dallivass-statistiche-ivass-sui-reclami-contro-le-compagnie-assicurative</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h2>Statistiche IVASS sui reclami contro le compagnie assicurative</h2>In data 4 giugno 2019, l’IVASS ha pubblicato l’ultima statistica sui reclami ricevuti dalle imprese di assicurazione nell’anno 2018, dalla quale si evince, in aggregato, una drastica riduzione dei reclami nei rami Vita e RC, ma una sensibile incremento nei rami Danni non RCA.Ulteriore elemento di interesse che emerge dalla citata statistica è il decremento dei reclami contro imprese assicuratrici italiane (in tutti i comparti Vita e Danni), ma un forte incremento dei reclami nei confronti delle imprese estere (UE).Questa la composizione dei reclami ricevuti dalle imprese assicuratrici nel corso dell’anno 2018:&nbsp;<img class="alignnone wp-image-14252" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/09/grafico-300x161.png" alt width="298" height="160">&nbsp;Il testo integrale delle statistiche sui reclami: <a href="https://www.ivass.it/consumatori/reclami/2018/y-2018/Commento_dati_aggregati_reclami_imprese_2018.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dati annuali 2018</a> può essere scaricato dal sito IVASS.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a>, &nbsp;<a href="mailto:guido.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a>&nbsp;o&nbsp;<a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a>.</em>&nbsp;&nbsp;]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 17 Sep 2019 11:54:19 +0200</pubDate>
                        <title>News dalla Corte di Cassazione: Eccezioni di inoperatività della copertura assicurativa</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/news-dalla-corte-di-cassazione-eccezioni-di-inoperativita-della-copertura-assicurativa</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h2>Eccezioni di inoperatività della copertura assicurativa</h2>La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18742 del 12 luglio 2019, ha confermato che in tema di&nbsp;assicurazione&nbsp;della responsabilità civile, la cosiddetta eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, una mera argomentazione giuridica, volta a contestare il fondamento della domanda.Essa, pertanto, non solo non può costituire oggetto di abbandono, neanche ove non sia riproposta nelle conclusioni definitive specificamente formulate, ma, come espressamente chiarito dalla Corte, tale eccezione potrà essere sollevata per la prima volta anche in appello, nonché rilevata d’ufficio dal giudice, anche a prescindere dalla tempestiva allegazione di parte, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati "<em>ex actis</em>". Nel caso di specie era stata eccepita solo in appello la natura della polizza a secondo rischio.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a>, &nbsp;<a href="mailto:guido.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a>&nbsp;o&nbsp;<a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 17 Sep 2019 11:49:33 +0200</pubDate>
                        <title>News dall&#039;IVASS: Catastrofi naturali e polizze assicurative: valutazione dei rischi e policy options per il caso italiano</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/news-dallivass-catastrofi-naturali-e-polizze-assicurative-valutazione-dei-rischi-e-policy-options-per-il-caso-italiano</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h2><strong>Catastrofi naturali e polizze assicurative: valutazione dei rischi e <em>policy options</em> per il caso italiano</strong></h2>Lo scorso 30 luglio 2019, IVASS ha pubblicato il Quaderno n. 13 (a cura di Riccardo Cesari e Leandro D’Aurizio) incentrato sull’analisi dei rischi di calamità naturali, sulla corretta valutazione degli stessi e le possibili coperture assicurative disponibili sul mercato.In un’epoca che ha visto l’Italia esposta ad innumerevoli (e per certi versi anche inaspettati) eventi naturali calamitosi (terremoti, inondazioni, etc.), che hanno causato danni rilevanti e purtroppo anche non poche perdite umane, il sistema di risarcimento lasciato prevalentemente a carico dell’intervento pubblico si rileva inefficace ed anche sempre meno sostenibile da un punto di vista finanziario.Per fare fronte a tali criticità, pertanto, si rende sempre più necessario il ricorso a forme di assicurazione, create appositamente per coprire tali tipologie di rischi, ma ancora scarsamente diffuse nel nostro territorio.In questo interessante Quaderno, pertanto, vengono analizzate le principali fonti di rischio naturale per l’Italia (terremoti e alluvioni) e si formulano alcune proposte per l’adozione di nuove tecniche di misurazione del rischio sismico, anche e non solo per una migliore gestione dei rischi naturali. In tale ottica, pertanto, viene anche presentata una simulazione dei costi di protezione assicurativa con specifico riferimento ai rischi di terremoto e alluvione e le varie possibili soluzioni (con <em>pro</em> e <em>contra</em>) che sono al momento disponibili per i <em>policy-maker</em>.&nbsp;Il <a href="https://www.ivass.it/pubblicazioni-e-statistiche/pubblicazioni/quaderni/2019/iv13/index.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Quaderno n. 13</a> è liberamente scaricabile sul sito dell’IVASS.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a>, <a href="mailto:guido.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a> o <a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a>.</em>&nbsp;]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 10 Sep 2019 04:31:20 +0200</pubDate>
                        <title>Contributi dagli uffici Nctm nel mondo&lt;br&gt;Shipping &amp; Transport Bulletin Settembre - Ottobre 2019</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contributi-dagli-uffici-nctm-nel-mondoshipping-transport-bulletin-settembre-ottobre-2019</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h1>La possibile politica commerciale della nuova Commissione Europea</h1>Il nuovo Presidente della Commissione Europea, Ursula Von Der Leyen, ha tenuto più interventi sia prima che immediatamente dopo la sua elezione da parte del Parlamento Europeo a metà luglio. In queste occasioni è emerso che l’Unione Europea adotterà misure più decise nelle politiche di importazione, in compliance con gli standard europei, nelle politiche di implementazione degli accordi commerciali e nell’imposizione fiscale alle frontiere, in modo che le costose misure ambientali europee non vengano minate dalle importazioni.Il primo e più probabile intervento riguarderà una tassa sul carbonio alle frontiere. Il Sistema per lo scambio delle quote di emissione dell’UE (ETS UE) sta aumentando le limitazioni sui permessi di emissioni, facendo lievitare i costi. Pochi produttori di paesi terzi che esportano nell’Unione Europea sostengono gli stessi costi. Una tassa sul carbonio alle frontiere (proprio come l’IVA, che viene imposta alle frontiere) eliminerebbe questo vantaggio nei costi. L’intervento relativo alla tassa sul carbonio potrebbe essere ammesso dalle norme WTO se non operasse una discriminazione tra produttori domestici e stranieri. La sfida per l’Unione Europea sarà quindi quella di stabilire la tassa in modo tale che non risulti discriminatoria.<h1>La Cina è un’Economia di Mercato?</h1>Alla fine del 2016 la Cina ha convenuto l’Unione Europea davanti all’Organo di Conciliazione del WTO, sostenendo l’illegittimità delle norme europee che non riconoscevano la Cina quale economia di mercato. La Cina aveva basato le proprie argomentazioni sulla scadenza di una parte delle disposizioni contenute nel protocollo di adesione della Cina al WTO. La controversia dinanzi al WTO ha suscitato molta attenzione ed i paesi “<em>commercialmente</em>” più importanti sono intervenuti nel procedimento. La questione sottesa alla lite era in pratica il diritto dei membri del WTO di non considerare costi e prezzi cinesi nelle valutazioni relative al dumping dalla Cina in quanto tali costi e prezzi risulterebbero distorti dall’intervento e dal controllo dello stato sul mercato.Il collegio giudicante ha inviato alle parti una bozza delle proprie conclusioni due mesi prima della loro pubblicazione. Questa prassi è volta a consentire alle parti della controversia di correggere eventuali errori nella rappresentazione dei propri argomenti e di dar loro il tempo necessario per comprendere il provvedimento prima della sua ampia diffusione. Le conclusioni del collegio sono circolate nel marzo 2019. A maggio la Cina ha deciso di ritirare il proprio reclamo. Il ritiro del reclamo ha l’effetto di congelare una controversia, qualunque sia lo stato in cui questa si trovi. Avendo rinunciato al proprio reclamo, la Cina ha bloccato la procedura prima che le conclusioni del collegio venissero rese pubbliche.Un osservatore esterno non può sapere perché la Cina abbia rinunciato alla propria azione. La Commissione, che rappresenta l’UE, non ha fornito chiarimenti. La Cina non ha reso pubbliche le proprie ragioni. La bozza delle conclusioni del collegio non è stata consegnata ai Paesi che sono intervenuti, quindi anche questi ultimi non possono dare spiegazioni. Ciò consente però di avanzare un’ipotesi. E l’ipotesi è che il collegio si fosse espresso in maniera non favorevole alla Cina. In altre parole, la Cina non sarebbe stata in grado di dimostrare il proprio diritto ad essere considerata un’economia di mercato. Questa (non) decisione potrebbe avere un impatto significativo sui sistemi di difesa commerciale in futuro.&nbsp;&nbsp;Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:b.oconnor@advant-nctm.com">Bernard O'Connor</a>.]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 10 Sep 2019 04:27:04 +0200</pubDate>
                        <title>Il nuovo Regolamento europeo per la tutela della concorrenza nel settore del trasporto aereo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-nuovo-regolamento-europeo-per-la-tutela-della-concorrenza-nel-settore-del-trasporto-aereo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso 17 aprile 2019, il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno approvato il nuovo regolamento (UE) 2019/712 relativo alla tutela della concorrenza nel settore del trasporto aereo, che abroga il precedente Regolamento (CE) n. 868/2004 (dimostratosi inefficace e sostanzialmente mai messo in pratica).Il nuovo regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 10 maggio 2019 ed è entrato in vigore il successivo 31 maggio.La necessità di adottare il nuovo Regolamento prende le mosse dalla considerazione per cui, nonostante l'impegno profuso dall'Unione e da alcuni paesi terzi, i principi della leale concorrenza nell’ambito dei servizi di trasporto aereo internazionale non erano ancora stati definiti mediante norme multilaterali specifiche (in particolare nel contesto degli accordi dell'ICAO <a href="/news-e-approfondimenti#%5B15%5D">[15]</a>&nbsp;o dell'Organizzazione Mondiale del Commercio) <a href="/news-e-approfondimenti#%5B16%5D">[16]</a>. Dall’ambito di applicazione dell’accordo generale sugli scambi di servizi (<em>General Agreement on Trade in Services</em>, il cd. GATS), erano stati infatti in gran parte esclusi i servizi di trasporto aereo.Il legislatore europeo ha quindi voluto colmare questa lacuna attraverso l’adozione di uno strumento dissuasivo, finalizzato, da un lato, a mantenere condizioni favorevoli affinché vi sia un elevato livello di connettività dell'Unione e, dall’altro, a garantire una concorrenza leale con i vettori aerei dei paesi terzi.Al fine di raggiungere entrambi i suddetti scopi, il Regolamento conferisce alla Commissione Europea alcuni specifici poteri di investigazione, esercitabili all’interno di un vero e proprio procedimento di inchiesta all’esito del quale la Commissione stessa potrà imporre determinate “<em>misure di riparazione</em>” volte a contrastare quelle pratiche distorsive della concorrenza <a href="/news-e-approfondimenti#%5B17%5D">[17]</a>&nbsp;che abbiano causato o siano in grado di causare danni alle compagnie aeree comunitarie. In tal senso, la Commissione sarà autorizzata,<em> inter alia</em>, a:a) avviare un'inchiesta a seguito della presentazione di un reclamo scritto da parte di uno Stato membro, di uno o più vettori aerei appartenenti ad uno Stato UE o di un’associazione di vettori aerei dell'Unione, ovvero su iniziativa della stessa Commissione, qualora esistano elementi che siano prima facie in grado di provare l’esistenza di (<em>i</em>) una pratica che distorce la concorrenza, adottata da un paese terzo o da un soggetto di un paese terzo (<em>ii</em>) un pre-giudizio o una minaccia di pregiudizio nei confronti di uno o più vettori aerei dell'Unione (<em>iii</em>) un nesso di causalità tra la presunta pratica e il pregiudizio o la minaccia di pregiudizio presunti;b) ricercare tutte le informazioni che ritenga utili al fine di condurre l'indagine. Inoltre, qualora risulti necessario, la Commissione potrà svolgere inchieste nel territorio di un paese terzo, a condizione che il soggetto del paese terzo interessato abbia dato il suo consenso ed il governo del paese terzo sia stato ufficialmente informato e non abbia sollevato obiezioni;c) condividere con gli Stati membri, con il Paese terzo, con il vettore aereo appartenente al Paese terzo, nonché con il denunciante e tutte le altre parti interessate, le proprie informazioni (ad eccezioni dei documenti ad uso interno e delle informazioni riservate);d) adottare “<em>misure di riparazione</em>” <em>ad hoc</em> tra cui (<em>i</em>) obblighi finanziari (i.e., l’applicazione di sanzioni pecuniarie) o (<em>ii</em>) qualsiasi misura operativa di valore equivalente o inferiore, come la sospensione di concessioni, di prestazioni dovute o di altri diritti del vettore aereo del Paese terzo, che potranno restare in vigore per il tempo e nella misura necessari in consi-derazione del persistere delle pratiche che distorcono la concorrenza e del pregiudizio da esse risultante.Al di là del procedimento di inchiesta e delle cd. “<em>misure di riparazione</em>”, certamente di impatto rilevante, il Regolamento si preoccupa di chiarire quali elementi – reputati sintomatici – possano essere tenuti in considerazione al fine di dimostrare l’esistenza di una situazione di concorrenza sleale.In tal senso, il Regolamento stabilisce che la “<em>discriminazione</em>” concorrenziale comprende quelle situazioni nelle quali un vettore aereo dell'Unione è soggetto ad un trattamento differenziato, senza obiettiva giustificazione, per ciò che concerne, ad esempio, l'accesso ai servizi di assistenza a terra e i loro prezzi, l'infrastruttura aeroportuale, i servizi di navigazione aerea, l'assegnazione delle bande orarie, le procedure amministrative (come quelle per il rilascio di visti per il personale del vettore straniero), le modalità dettagliate per la vendita e la distribuzione di servizi aerei, ovvero qualsiasi altra pratica di natura operativa posta in essere in modo sleale.In questo senso, l'accertamento del pregiudizio deve tener conto di alcuni ulteriori fattori pertinenti, ovvero della situazione dei vettori aerei dell'Unione interessati (in particolare per quanto riguarda aspetti quali la frequenza dei servizi, l'utilizzo delle capacità, le vendite, la quota di mercato, gli utili, il rendimento del capitale, gli investimenti e l'occupazione) nonché della situazione generale dei merca-ti dei servizi di trasporto aereo interessati (in particolare, in termini di livello di tariffe o tasse, di capacità e frequenza dei servizi di trasporto aereo o di utilizzo della rete di trasporto aereo).Nel quadro della crescente concorrenza globale, l'Unione Europea dispone ora di uno strumento maggiormente efficace per affrontare le pratiche commerciali sleali che possono verificarsi nel settore dei trasporti aerei a causa di imprese situate in paesi terzi. Il potere assegnato alla Commissione di condurre indagini e adottare misure di riparazione finanziarie o operative qualora una compagnia aerea di un paese terzo ricorra a pratiche distorsive del mercato che hanno arrecato (o che minacciano in modo evidente di arrecare) pregiudizio a un vettore aereo dell'Unione Europea rappresenta uno strumento incisivo e potenzialmente molto dissuasivo. Al fine di poter valutare gli effetti, le reazioni e la portata del nuovo Regolamento, tuttavia, sarà necessario attendere gli esiti delle prime inchieste condotte dalla Commissione Europea.Vi saranno, probabilmente, situazioni specifiche per le quali bisognerà calibrare con molta attenzione la reazione alle pratiche distorsive: si pensi, ad esempio, alle sovvenzioni pubbliche che regolarmente vengono assicurate, in determinati paesi terzi, alle compagnie di bandiera e non.È certo, comunque, che l’obiettivo di contrastare il rischio che l’esistenza di pratiche sleali potesse ostacolare la connettività e la concorrenza dell'Unione Europea e potesse determinare, in un orizzonte di lungo termine, l'insorgere di situazioni di predominio o finanche di monopolio nel mercato dell'aviazione, potrà ora essere perseguito con maggior forza ed efficacia.&nbsp;&nbsp;Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:f.dipeio@advant-nctm.com">Filippo Di Peio</a>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a name="[15]"></a>[15] L’Organizzazione Internazionale per l’Aviazione Civile (ICAO) è un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite con competenza primaria in materia di regolamentazione e sviluppo dell’aviazione civile. Come scopo principale, l’ICAO promuove l’elaborazione e l’adozione di norme internazionali e convenzioni in materia di navigazione aerea, trasporto di passeggeri e merci, sicurezza del trasporto aereo.<a name="[16]"></a>[16] Nelle premesse del regolamento in esame, in particolare, si dà atto che “<em>L'aviazione svolge un ruolo fondamentale nell'economia dell'Unione e nella vita quotidiana dei suoi cittadini e rappresenta uno dei settori più fiorenti e dinamici dell'economia dell'Unione: è un fattore trainante per la crescita economica, l'occupazione, il commercio e il turismo, nonché per la connettività e la mobilità sia delle imprese che dei cittadini, in particolare sul mercato interno dell'aviazione dell'Unione. … In un contesto caratterizzato dall'aumento della concorrenza tra gli operatori del trasporto aereo a livello mondiale, la concorrenza leale è un principio generale indispensabile per la prestazione di servizi di trasporto aereo internazionale</em>”.<a name="[17]"></a>[17] Ad esempio, l’abuso di posizione dominante nelle tratte internazionali gestite in monopolio, che può determinare l’applicazione di tariffe eccessivamente gravose; ovvero la cancellazione sistematica di voli in determinate fasce orarie, che restringe la gamma dei servizi offerti rendendo più difficoltoso l'accesso al mercato dei concorrenti a danno dei consumatori.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 10 Sep 2019 04:19:11 +0200</pubDate>
                        <title>La vendita delle navi iscritte nel registro internazionale italiano tra soggetti di diversa nazionalità: la procedura utilizzata nella prassi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-vendita-delle-navi-iscritte-nel-registro-internazionale-italiano-tra-soggetti-di-diversa-nazionalita-la-procedura-utilizzata-nella-prassi</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Vediamo oggi la procedura seguita - in concreto - nel caso in cui si debba effettuare la vendita di un’unità navale iscritta nel Registro Internazionale Italiano tra una società venditrice italiana ed una società straniera intenzionata a cancellare la nave stessa dal Registro Internazionale Italiano per iscriverla in un registro extracomunitario.La peculiarità della procedura è dovuta al fatto che solitamente la nave è ipotecata e finanziata da una banca e, al momento della vendita, l’acquirente deve ottenere un finanziamento da un’altra banca. È necessario pertanto che il passaggio di proprietà, come il passaggio tra banche finanziatrici, avvenga contestualmente.Innanzitutto il venditore individua, tramite l’aiuto di un <em>broker</em> navale o senza, l’acquirente. A quel punto le parti stipulano un <em>memorandum of agreement</em> (MOA) ai sensi del modello BIMCO (<em>The Baltic and International Maritime Council</em>) Saleform 1993. Mediante il MOA vengono definiti i passaggi attraverso i quali si arriverà alla consegna fisica della nave.Una volta consegnata la nave, dovrà essere cancellata l’ipoteca a favore della banca del venditore insistente sulla nave stessa e dovrà essere iscritta ipoteca a favore della banca dell’acquirente. Quindi, il finanziamento a carico del venditore dovrà essere rimborsato il giorno della consegna con il denaro derivante dal finanziamento che otterrà l’acquirente. A tal fine, venditore ed acquirente prenderanno accordi in modo che il passaggio di denaro tra le parti avvenga il giorno della consegna, ma i fondi dovranno essere già presenti su un conto vincolato.Si può decidere che tale conto sia quello della banca finanziatrice del venditore oppure un conto neutro, come per esempio il conto dei legali di una delle parti. In quest’ultimo caso le modalità operative vengono stabilite attraverso un <em>escrow agreement</em>. In ogni caso, il 10% del prezzo di vendita viene inviato su tale conto alcuni giorni prima della consegna e viene vincolato alla buona riuscita dell’operazione. Il restante 90% viene inviato sullo stesso conto il giorno precedente o il giorno esatto della consegna, accompagnato da un messaggio <em>swift</em> (solitamente un MT103) che condiziona il rilascio dei fondi alla positiva verifica da parte dei legali di tutta la documentazione. Oltre al 90% viene di solito depositato un importo che dovrà servire per pagare le rimanenze, cioè il carburante rimasto a bordo, gli oli lubrificanti e tutte le cose asportabili della nave, ma che vengono cedute assieme alla nave e che subiscono giornalmente una variazione di prezzo. Qualora venga stipulato un escrow agreement, i termini e le condizioni per il rilascio dei fondi vengono interamente previsti nel contratto di <em>escrow</em>.La procedura da adottare il giorno della consegna viene concordata attraverso una <em>closing</em> agenda. Quel giorno la nave attende al porto di consegna, solitamente un porto dove è presente una sede del consolato italiano in modo che il console, o chi ne fa le veci, possa salire a ritirare i documenti di bordo, mentre il nuovo equipaggio dell’acquirente attende a terra.I soggetti coinvolti (acquirente, venditore, banche e legali) si incontrano presso un ufficio che solitamente è uno studio notarile. Acquirente e venditore si scambiano i documenti, vale a dire quelli riguardanti i poteri societari (debitamente autenticati e legalizzati ove necessario) per effettuare la vendita, i certificati per la sicurezza della navigazione e l’antinquinamento, nonché tutti quei documenti richiesti dalle normative internazionali e da ultimo le fatture per il prezzo pagato. In tale ufficio viene anche concordato il prezzo finale che ricomprenderà il carburante, gli oli lubrificanti e tutto il materiale asportabile a bordo. Una volta concordato anche il prezzo finale, le parti firmano l’atto di vendita (<em>bill of sale</em>), che è soggetto ad autentica notarile. Può accadere anche che il <em>bill of sale</em> venga firmato precedentemente alla consegna.In ultima istanza acquirente e venditore firmano il protocollo di consegna e accettazione, che però non viene datato. Ciò perché la nave è ancora ipotecata a favore della banca del venditore e la relativa cancellazione è necessaria affinché la banca dell’acquirente rilasci i fondi precedentemente depositati. La cancellazione dell’ipoteca viene solitamente demandata ad un legale che, incaricato dalla banca tramite procura rilasciata precedentemente alla consegna, firma a quel punto l’atto di assenso a cancellazione dinanzi al notaio, si reca in capitaneria e deposita l’atto di cancellazione con le relative note di trascrizione.La Capitaneria di Porto, Ufficio Proprietà Navale, esercita un controllo formale sull’atto di cancellazione e rilascia un estratto matricola cosiddetto “<em>pulito</em>” in cui, alla voce ipoteche e altri gravami, riporta la dicitura “<em>negativo</em>”. Una volta che il legale ottiene tale documento ritorna all’ufficio dove si è svolto il <em>closing</em> e dà il via a tutte le procedure di sblocco dei fondi: il protocollo di consegna e accettazione viene datato e viene comunicato alla banca, presso cui sono presenti i fondi vincolati, che gli stessi possono essere rilasciati secondo quanto è stato precedentemente concordato. A quel punto, la Capitaneria di Porto comunica inoltre al Consolato del porto di consegna che il console, o chi ne fa le veci, può salire e ritirare i documenti di bordo e l’equipaggio dell’acquirente può finalmente sostituirsi a quello del venditore.&nbsp;&nbsp;Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:emanuele.caretti@advant-nctm.com">Emanuele Caretti</a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 10 Sep 2019 04:08:23 +0200</pubDate>
                        <title>Un importante chiarimento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul diritto previdenziale dei marittimi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/un-importante-chiarimento-della-corte-di-giustizia-dellunione-europea-sul-diritto-previdenziale-dei-marittimi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il rapporto di lavoro marittimo è, per natura, contrassegnato da importanti elementi di internazionalità, che pongono l’operatore ed i marittimi frequentemente di fronte alla necessità di interfacciarsi con sistemi giuridici di altri Stati e ad interrogarsi su quale disciplina legale sia applicabile al rapporto di lavoro. Capita, invero, di frequente che lavoratori marittimi residenti in uno Stato vengano arruolati da armatori di un altro Stato per essere imbarcati su navi battenti bandiera di un paese terzo.Assumono particolare importanza, in questo contesto, le fonti sovranazionali e, tra esse, quelle di diritto internazionale (segnatamente, la Convenzione OIL sul lavoro marittimo del 2006) e comunitarie (i.a. il regolamento n. 883/2004/CE).Per quanto attiene al sistema previdenziale, il perno della disciplina in ambito unionale è il regolamento n. 883/2004/CE, che – a livello dell’Unione Europea, dello Spazio economico europeo e della Svizzera – introduce le cosiddette “<em>norme di conflitto</em>” comuni.Il regolamento non fornisce un regime di sicurezza sociale comune, ma si limita a coordinare i regimi nazionali, stabilendo principi comuni, volti ad individuare la normativa nazionale applicabile al caso concreto, con l’obiettivo dichiarato (<em>i</em>) di evitare situazioni di simultanea applicazione di più normative nazionali e (<em>ii</em>) di evitare che i soggetti rientranti nella sfera di applicazione del regolamento restino, per mancanza di norme applicabili al loro caso, senza tutela sociale.All’art. 11, comma 4°, il regolamento n. 883/2004/CE fornisce una specifica disciplina per i lavoratori marittimi, sancendo che:- l'attività svolta normalmente a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato membro è considerata un'attività svolta in tale Stato membro;- nella misura in cui la persona che eserciti la propria attività a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato membro (<em>i</em>) sia retribuita per tale attività da un’impresa con sede in un altro Stato membro e (<em>ii</em>) la persona risieda in tale Stato, l’attività è soggetta alla legislazione di quest’ultimo Stato membro.Il quadro normativo applicabile ai marittimi viene ora arricchito dalla pronuncia della Corte di Giustizia dell’8 maggio 2019 C-631/17, che estende il campo di applicazione del regolamento anche al di là delle ipotesi espressamente previste dalla citata norma.La Corte ha, ora, affrontato specificamente il caso:- di un lavoratore marittimo residente in Lettonia- arruolato da un armatore con sede nei Paesi Bassi- per svolgere la propria prestazione lavorativa a bordo di una nave battente bandiera bahamense per un viaggio in acque internazionali nel Mare del Nord.Con decisione dell’8 maggio 2019, la Corte di Giustizia ha dichiarato che la circostanza che l’attività lavorativa sia stata svolta al di fuori del territorio dell’Unione Europea (con la conseguente inapplicabilità della disciplina generale dei marittimi sopra succintamente riportata) non può essere considerata motivo sufficiente per escludere l’applicabilità del regolamento n. 883/2004/CE, se il rapporto di lavoro presenta un sufficiente collegamento con il territorio dell’Unione Europea.La Corte ha esplicato che il luogo di residenza del lavoratore marittimo in uno Stato membro (nel caso di specie, la Lettonia) e la circostanza che egli sia stato arruolato in un altro Stato membro (nel caso di specie, i Paesi Bassi) devono essere considerati motivo sufficiente per attrarre il rapporto di lavoro nell’ambito di applicazione del regolamento.Esaminando la disciplina di cui al regolamento, la Corte ha, quindi, osservato che (<em>i</em>) né la disciplina generale per i lavoratori marittimi (art. 11, comma 4°, del regolamento), (<em>ii</em>) né quella relativa ai casi particolari previsti agli artt. 12-16 del regolamento poteva trovare applicazione rispetto al caso specifico, atteso che esso era oggettivamente non riconducibile ad alcune delle ipotesi regolamentate. Non sussisteva neppure una delle ipotesi contemplate all’art. 11, comma 3°, lett. a)-d) del regolamento, che avrebbero permesso di ricondurre la fattispecie alla disciplina previdenziale di uno Stato membro.Sulla base di tale assunto, la Corte ha ritenuto applicabile la norma di chiusura di cui all’art. 11, comma 3°, lett. e), chiarendo che la locuzione “<em>qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d)</em>” ha natura generale e non può essere interpretata in senso restrittivo, riferendola alle sole “<em>persone non-attive</em>” (come facevano ritenere le Note esplicative e la Guida pratica relativa alla legislazione applicabile nell’Unione europea, nello Spazio economico europeo e in Svizzera di cui infra).Applicando il criterio di collegamento di cui all’art. 11, comma 3°, lett. e) del regolamento, è stato individuato quale diritto applicabile quello dello Stato membro di residenza del lavoratore marittimo.Nel caso di specie (si ricorda un lavoratore residente in Lettonia, imbarcato da un armatore dei Paesi Bassi su una nave battente bandiera delle Bahamas per un viaggio nei Mari del Nord), la Corte ha, dunque, dichiarato applicabile il diritto previdenziale lettone.Meritevole di menzione è, infine, il chiarimento della Corte, secondo cui alle Note esplicative e alla Guida pratica relativa alla legislazione applicabile nell’Unione europea, nello Spazio economico europeo e in Svizzera (elaborate ed approvate dalla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e che forniscono un’interpretazione dell’art. 11, comma 3°, lett. e) non può venire attribuita un’efficacia vincolante per la Corte di Giustizia e/o per le giurisdizioni nazionali. Secondo la Corte, Note esplicative e Guida pratica, infatti, costituiscono solo uno dei possibili canoni di interpretazione della normativa europea, senza, tuttavia, escludere possibili letture diverse.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:u.eller@advant-nctm.com">Ulrich Eller</a>.&nbsp;&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 10 Sep 2019 04:04:42 +0200</pubDate>
                        <title>La corretta gestione dei rifiuti prodotti da un’avaria avvenuta a bordo di una nave</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-corretta-gestione-dei-rifiuti-prodotti-da-unavaria-avvenuta-a-bordo-di-una-nave</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, decidendo la causa C-689/17, ha trattato il tema della corretta qualificazione dei rifiuti prodotti a seguito di un’avaria avvenuta a bordo di una nave.Tutti i rifiuti destinati a essere movimentati tra Stati dell’Unione Europea, nonché al di fuori di quest’ultima, devono rispettare specifiche procedure stabilite dal Regolamento UE n. 1013/2006 <a href="/news-e-approfondimenti#%5B14%5D">[14]</a> in materia di spedizione di rifiuti (di seguito, il “<strong><em>Regolamento</em></strong>”).Nel caso di particolari rifiuti (ad es. quelli destinati allo smaltimento o alcuni rifiuti destinati al recupero), gli articoli 4 e ss. del Regolamento prevedono l’effettuazione di una complessa procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte (di seguito, la “<em><strong>Procedura di Notifica</strong></em>”).Sono tuttavia previste alcune esenzioni dall’applicazione del Regolamento per determinate categorie di rifiuti inclusi, per quanto qui interessa, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera b) del Regolamento: “<em>i rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi, finché tali rifiuti non sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti</em>”.Vediamo, dunque, che cosa ha stabilito la Corte rispetto a un tema di grande rilevanza pratica, anche alla luce delle rilevanti sanzioni connesse alla violazione del Regolamento (che prevedono anche la reclusione ai sensi dell’articolo 259 del Decreto Legislativo 2 aprile 2006, n. 152).Partiamo dai fatti: nel 2012, durante un viaggio da Charleston (Stati Uniti) ad Anversa (Belgio), si verificava un incendio a bordo di una nave portacontainer.La portacontainer veniva recuperata da due rimorchiatori e da questi condotta fino al porto di Wilhelmshaven (nel Land della Bassa Sassonia, in Germania) per poi proseguire verso un cantiere a Mangalia (Romania) per le necessarie riparazioni, nonché per il corretto trattamento delle sostanze presenti a bordo.Tuttavia, prima che la nave potesse riprendere il viaggio dalla Germania verso la Romania, il Ministero dell’Ambiente del Land della Bassa Sassonia comunicava al proprietario della nave che la stessa, nonché “<em>l’acqua di spegnimento presente a bordo, oltre ai fanghi e ai rottami d’acciaio dovevano essere classificati come rifiuti</em>”.Di conseguenza, secondo il predetto Ministero, era necessario seguire la Procedura di Notifica prevista dal Regolamento in ragione - in particolare - della presenza, a bordo della nave, di rottami di metallo ed acqua di spegnimento mischiata a fanghi.Una volta completate tutte le operazioni necessarie ad ottemperare alla decisione dell’autorità tedesca (per non accumulare ulteriori ritardi) e dopo essere stato autorizzato a navigare verso la Romania, il proprietario presentava al Tribunale del Land di Monaco di Baviera un ricorso finalizzato ad ottenere la condanna del predetto Land al risarcimento dei danni causati dalla decisione di imporre la Procedura di Notifica.Ad avviso del proprietario della nave, infatti, non vi sarebbero stati i presupposti per imporre tale Procedura di Notifica, in quanto la classificazione delle sostanze presenti all’interno della nave come rifiuti assoggettati al Regolamento doveva ritenersi illegittima e così - di conseguenza - anche l’ordine di effettuare le procedure di notifica.Il Tribunale del Land di Monaco di Baviera, in particolare, osservava come la richiesta di risarcimento dei danni presentata dal proprietario della nave presupponesse l’inapplicabilità del Regolamento ai residui causati dall’avaria della nave e, di conseguenza, apparisse necessario accertare se i residui dovuti all’avaria di una nave possano essere ricompresi tra i rifiuti esenti dalla Procedura di Notifica.Il Tribunale del Land di Monaco di Baviera ha così deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia la seguente questione pregiudiziale: “<em>se i residui dovuti ad avaria sotto forma di rottami di metallo e acqua di spegnimento mischiata a fanghi e residui del carico a bordo di una nave costituiscano</em> “<em>rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi</em>” <em>ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 1013/2006</em>”.In sede di decisione, la Corte di Giustizia ha precisato che i residui in questione, in quanto sostanze od oggetti di cui il detentore intende disfarsi, rientrano nella nozione di rifiuti contenuta nell’articolo 2, punto 1 del Regolamento.La Corte ha quindi osservato come l’esenzione prevista dall’articolo 1, paragrafo 3, lettera b) del Regolamento debba essere applicata a tutti i rifiuti prodotti a bordo di una nave, che non vengono scaricati dalla stessa, <span style="text-decoration: underline;">senza che vi sia alcun riferimento all’origine o alle modalità con cui sono stati prodotti. Ciò che rileva in simili situazioni è infatti il luogo di produzione dei rifiuti (i.e. a bordo della nave)</span>.Più precisamente, nel caso di una nave, la specificazione “<em>finché tali rifiuti non sono scaricati</em>” deve essere applicata - secondo la Corte di Giustizia - solo fino al momento in cui i rifiuti non lasciano la nave per essere recuperati o smaltiti.Inoltre, la Corte ha osservato come non possa avere di per sé efficacia dirimente l’obiettivo di tutela e protezione dell’ambiente perseguito dal Regolamento, dal momento che tale principio non può essere interpretato in modo tale da ricomprendere entro l’ambito di applicazione della Procedura di Notifica anche i rifiuti prodotti a bordo di una nave in modo del tutto fortuito per cui è prevista un’esclusione specifica dall’applicazione del Regolamento.L’imprevedibilità che caratterizza la produzione di simili rifiuti li rende, infatti, incompatibili con un eventuale obbligo di preventiva notifica. Il responsabile della nave non potrebbe ragionevolmente conoscere, con sufficiente anticipo, tutte le informazioni necessarie ai fini della Procedura di Notifica, non potendo così eseguire correttamente e nei tempi richiesti gli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento, volta a garantire la sorveglianza e il controllo dei rifiuti oggetto di spedizione.Pertanto, i rifiuti prodotti da un’avaria della nave devono essere trattati allo stesso modo dei rifiuti prodotti in modo del tutto fortuito, non potendo pertanto essere soggetti alla Procedura di Notifica.A ciò si aggiunga il rischio che l’effettuazione della Procedura di Notifica potrebbe comportare per l’ambiente. In merito, come chiarito dall’Avvocato generale nelle proprie conclusioni, il ritardo senza alcun giustificato motivo dell’ingresso in porto di rifiuti a bordo di una nave in avaria aumenta il pericolo di inquinamento delle acque, in quanto ne rallenta il relativo smaltimento o recupero.In conclusione, secondo la Corte di Giustizia, l’articolo 1, paragrafo 3, lettera b) del Regolamento deve essere interpretato nel senso che i residui sotto forma di rottami di metallo e acqua di spegnimento mischiata a fanghi e residui del carico, dovuti ad un’avaria avvenuta a bordo di una nave, devono essere considerati rifiuti prodotti a bordo di navi e, dunque, esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento, fino al momento in cui non siano sbarcati per essere recuperati o smaltiti.&nbsp;&nbsp;Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:luca.cavagnaro@advant-nctm.com">Luca Cavagnaro</a>.&nbsp;<a name="[14]"></a>[14] Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di ri-fiuti.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5451</guid>
                        <pubDate>Tue, 10 Sep 2019 03:57:00 +0200</pubDate>
                        <title>Le nuove linee guida per il rilascio delle concessioni per l’esercizio del servizio di rimorchio portuale (seconda parte)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-nuove-linee-guida-per-il-rilascio-delle-concessioni-per-lesercizio-del-servizio-di-rimorchio-portuale-seconda-parte</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Proseguiamo la nostra breve analisi delle nuove linee guida per il rilascio delle concessioni per l’esercizio del servizio di rimorchio portuale pubblicate a marzo di quest’anno dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (“<i>MIT</i>”) <a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a> .</p><p>Nel precedente numero della nostra newsletter, abbiamo esaminato - in particolare - le premesse su cui si fondano queste linee guida e le relative disposizioni in materia di procedura per l’individuazione del concessionario e per il rilascio delle concessioni.</p><p>Vediamo ora le informazioni che l’Amministrazione deve necessariamente inserire nei bandi di gara ed i requisiti di partecipazione alle gare, per poi introdurre il tema dei criteri di valutazione delle offerte.</p><p><u>Le informazioni che l’Amministrazione deve inserire nei bandi di gara</u></p><p>Le linee guida prevedono che l’Amministrazione debba necessariamente fornire, nei documenti di gara, le seguenti informazioni:</p><p>• forme soggettive di partecipazione dei concorrenti ammesse (che sono poi quelle previste dall’art. 45 del “<i>Nuovo Codice Appalti</i>” <a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a>);</p><p>• criteri di valutazione delle offerte e relative griglie di valutazione;</p><p>• criteri di formazione ad adeguamento delle tariffe del servizio;</p><p>• costo complessivo massimo del servizio che può essere offerto in gara;</p><p>• descrizione dell’organizzazione base del servizio;</p><p>• requisiti di partecipazione alla gara;</p><p>• espresso avviso che la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario ed al rispetto delle tempistiche da questo previste per i programmati investimenti (da notare che il concorrente dovrà assumere formalmente l’impegno a rispettare tali condizioni, cui la concessione risulta pertanto soggetta).</p><p>Le linee guida, inoltre, stabiliscono che debbano essere fornite ai concorrenti tutte le informazioni di natura economica utili a definire il rischio operativo (vedasi, ad esempio, i flussi di traffico e le relative tariffe pagate negli anni precedenti la gara, ma anche le modalità di calcolo delle tariffe per il periodo della concessione a gara e la relativa stima della massima capacità contributiva che l’Amministrazione procedente ritiene possa essere posta a carico dell’utenza portuale).</p><p>Da segnalare, infine, come gli atti di gara debbano altresì prevedere (<i>i</i>) che il concorrente sia tenuto ad indicare, nella propria offerta, i costi per l’osservanza delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e (<i>ii</i>) la c.d. “<i>clausola sociale</i>”, vale a dire di fatto l’impegno del concorrente aggiudicatario ad applicare i contratti collettivi di settore (come già previsto dal Reg. UE 352/2017) a condizione - precisano però le linee guida - che tale impegno sia compatibile con l’organizzazione d’impresa e le strategie aziendali del predetto aggiudicatario <a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[11]</a>.</p><p>Rispetto alla c.d. “<i>clausola sociale</i>”, vale la pena ricordare come - secondo il Consiglio di Stato - tale clausola non costituirebbe invero un requisito di partecipazione alla gara, bensì una modalità di esecuzione del servizio (con la conseguenza che competerà all’Amministrazione verificarne l’osservanza da parte del concessionario).</p><p><u>I requisiti di partecipazione alle gare</u></p><p>Premesso che i requisiti generali di partecipazione sono quelli previsti dall’art. 80 del “<i>Nuovo Codice Appalti</i>” (per esempio, non aver subito una condanna in via definitiva per determinati reati), vediamo gli ulteriori requisiti indicati dalle linee guida in commento.</p><p>Tali ulteriori requisiti si possono suddividere in due categorie: (<i>i</i>) quelli afferenti alla capacità economica e finanziaria e (<i>ii</i>) quelli afferenti alla capacità tecnica.</p><p>Per quanto concerne i primi, le linee guida considerano (<i>i</i>) il fatturato specifico relativo all’attività di rimorchio portuale (calcolato sulla base dei fatturati degli ultimi due esercizi fiscali prima della gara) e (<i>ii</i>) la solvibilità attestata da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati.</p><p>Per quanto concerne i requisiti di capacità tecnica, invece, il concorrente deve dimostrare di possedere (<i>i</i>) esperienza pregressa, consistente nell’aver svolto l’attività di rimorchio portuale per almeno 36 mesi consecutivi nei cinque anni antecedenti la gara; (<i>ii</i>) disponibilità dell’organico ritenuto neces-sario dall’Autorità Marittima per svolgere il servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori <a href="/news-e-approfondimenti#%5B12%5D">[12]</a>; (<i>iii</i>) disponibilità del numero di rimorchiatori necessario ad assicurare l’erogazione del servizio nei termini stabiliti dal bando di gara <a href="/news-e-approfondimenti#%5B13%5D">[13]</a>.</p><p><u>I criteri di valutazione delle offerte</u></p><p>I criteri di valutazione delle offerte vengono stabiliti attraverso le c.d. “<i>griglie di valutazione</i>”. Allegate alla circolare in esame ci sono delle griglie di valutazione espressamente definite indicative e, quindi, soggette ad eventuali modifiche in ragione delle specifiche esigenze di ogni singola realtà portuale.</p><p>I criteri di valutazione hanno ad oggetto tanto i requisiti tecnici (allo scopo individuare i concorrenti in grado di garantire il più alto livello possibile di tutela della sicurezza e di operatività delle strutture portuali) quanto i requisiti economici.</p><p>Le linee guida prevedono di attribuire ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica un punteggio massimo di 75 punti ed ai criteri di valutazione dell’offerta economica un punteggio massimo di 25 punti. Nulla vieta, tuttavia, di stabilire un diverso rapporto tra il “<i>peso</i>” dell’offerta tecnica e quello dell’offerta economica, salvo - in ogni caso - rispettare il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.</p><p>Senza entrare qui nei tecnicismi che caratterizzano i metodi di calcolo utilizzabili dalle Amministrazioni per stabilire il punteggio finale di ciascun concorrente, segnaliamo come ogni metodo debba comunque consentire - alla fine del procedimento valutativo - l’assegnazione a ciascun concorrente di un unico punteggio finale (in termini numerici).</p><p>Nel prossimo numero della nostra newsletter vedremo nello specifico i criteri di valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche previsti dalle linee guida in commento, per poi concludere la nostra analisi con l’esame dei criteri di formazione e di adeguamento delle tariffe.</p><p>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</p><p>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:simone.gaggero@advant-nctm.com">Simone Gaggero</a>.</p><p>[9]&nbsp;Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 11 del 19.03.2019.</p><p>[10]&nbsp;Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50.</p><p>[11]&nbsp;Ciò in quanto le concessioni in parola non sarebbero ad alta intensità di manodopera.</p><p>[12]&nbsp;Da notare che i componenti stranieri dell’equipaggio dovranno avere una conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B1 del <i>Common European Framework of Reference for Languages</i>.</p><p>[13]&nbsp;I bandi di gara devono fornire adeguate informazioni anche rispetto alle caratteristiche tecniche della flotta ritenute necessarie dall’Amministrazione. In particolare, la flotta dovrà essere divisa in due gruppi: prime linee e seconde linee. Le prime linee sono i rimorchiatori necessari per l’erogazione ordinaria del servizio, mentre le seconde linee servono a garantire la continuità del servizio qualora uno o più rimorchiatori della prima linea risultassero temporaneamente indisponibili (per esempio per interventi di manutenzione) oppure in ipotesi di picchi di domanda od eventuali emergenze. La circolare in esame precisa come i bandi di gara debbano stabilire i giorni minimi di attività, su base annua, delle prime linee allo scopo di evitare che il concessionario “<i>abusi</i>” delle seconde linee.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Infrastrutture Portuali</category>
                            
                        
                        
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                        <guid isPermaLink="false">news-5452</guid>
                        <pubDate>Tue, 10 Sep 2019 03:51:39 +0200</pubDate>
                        <title>Aeroporto di Genova S.p.A.: gara o non gara, “&lt;i&gt;questo è il problema&lt;/i&gt;”</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/aeroporto-di-genova-s-p-a-gara-o-non-gara-questo-e-il-problema</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Torniamo sull’argomento della natura giuridica dei soggetti concedenti e del conseguente obbligo o meno di espletare una procedura ad evidenza pubblica nell’affidamento di concessioni e/o sub-concessioni al fine di tutelare la concorrenza.Nello scorso numero del nostro Shipping Bulletin abbiamo visto che – per la giurisprudenza – l’Autorità di Sistema Portuale ha natura di impresa quando si tratta di assegnare le concessioni e che pertanto le si applicano le norme sulla concorrenza. Passiamo adesso ad analizzare una recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (“<em><strong>TAR</strong></em>”) <a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a> che ha esaminato invece la natura giuridica dell’Aeroporto di Genova S.p.A. (“<em><strong>AdG</strong></em>”) e quindi la necessità o meno per quest’ultima di espletare una procedura ad evidenza pubblica prima di assegnare una concessione (sempre al fine di tutelare la concorrenza).Con la summenzionata pronuncia, il TAR ha stabilito che l’AdG non fosse obbligata ad espletare una procedura ad evidenza pubblica nel momento in cui ha deciso di concedere in sub-concessione un’area appartenente al demanio aeroportuale ad una società che si occupa di deposito e manutenzione di contenitori (la “<em><strong>Società</strong></em>”).<span style="text-decoration: underline;">I fatti</span>Innanzitutto, è importante comprendere bene i fatti della vicenda, che si potrebbero riassumere come segue:- la Società cercava un’area dove trasferire temporaneamente la propria attività, visto che sulle aree presso le quali operava era stato aperto un cantiere per la realizzazione di un’opera pubblica;- veniva quindi stipulato un “<em>Protocollo di Intesa</em>” tra ENAC, Regione Liguria, Comune di Genova, Commissario Straordinario e AdG che – viste le circostanze – individuava delle aree appartenenti al demanio aeroportuale, attualmente in concessione ad AdG, da concedere in sub-concessione alla Società in via temporanea;- AdG e la Società stipulavano pertanto un accordo di subconcessione per assentire alla Società un’area dove proseguire la propria attività di deposito e manutenzione dei contenitori.Venuto a conoscenza di quanto sopra, un concorrente della Società presentava ricorso al TAR, lamentando che tale affidamento di aree fosse stato fatto senza alcuna procedura ad evidenza pubblica e, pertanto, in violazione dei principi generali di trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione.<span style="text-decoration: underline;">La decisione del TAR</span>Il TAR – come detto – ha respinto il ricorso, ritenendo che - nel caso di specie - l’AdG non fosse tenuta a svolgere una procedura ad evidenza pubblica.Il TAR, infatti, ha svolto il seguente ragionamento:- prima di esaminare la natura del soggetto privato, ovvero l’AdG, occorre comprendere la cate-goria o tipologia negoziale del contratto di subconcessione di beni demaniali;- nel caso concreto, si trattava di “<em>mera subconcessione di beni demaniali</em>”, in quanto l’attività svolta dalla Società (deposito e manutenzione container) era del tutto differente rispetto alle attività aeroportuali.La concessione di beni demaniali di per sé rientrerebbe tra le ipotesi che vengono sussunte nell’ambito dell’applicabilità dell’art. 4 del d.lgs. 50 del 2016 (“<strong><em>Codice dei Contratti Pubblici</em></strong>”), il quale impone ai soggetti “<em>affidanti</em>” di scegliere il contraente con modalità competitive.Il presupposto necessario, però, affinché tale obbligo in capo al soggetto affidante possa dirsi efficace è che quest’ultimo sia un soggetto tenuto, per le sue caratteristiche soggettive e/o oggettive, secondo gli stessi dettami del Codice dei Contratti Pubblici, al rispetto dei principi indicati dall’art. 4 di tale Codice. A tal fine, i requisiti – previsti dall’art. 3, lett. d) del Codice dei Contratti Pubblici – necessari al riconoscimento della qualifica di organismo di diritto pubblico, che devono sussistere cumulativamente, prevedono che il soggetto:1) debba essere stato istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;2) debba essere dotato di personalità giuridica;3) debba svolgere un’attività finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici terri-toriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la gestione dello stesso debba essere soggetta al controllo di questi ultimi oppure l’organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza debba essere costituito da membri dei quali più della metà è designato dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.L’AdG non rispetta né il primo né il terzo requisito in quanto:- l’AdG è una società che persegue un fine commerciale e non è, pertanto, stata costituita per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;- l’AdG non risulta essere stata beneficiaria di misure pubbliche tali da preservarla dal rischio di impresa.Vi sono però degli operatori che, ai sensi dell’art. 3, lett. e) del Codice dei Contratti Pubblici, pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche, esercitano una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 115 a 121 del Codice dei Contratti Pubblici <a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a> &nbsp;e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorità competente. Tali soggetti sono tenuti ad applicare le norme del Codice dei Contratti Pubblici solo se l’affidamento si pone in rapporto di mezzo a fine rispetto al settore speciale di pertinenza.Pertanto, per verificare l’applicabilità dei principi sopramenzionati è necessario:a) verificare se AdG svolge un’attività rientrante nei settori speciali eb) verificare la strumentalità delle attività svolte dalla Società rispetto a quelle svolte da AdG. Peraltro, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, sia a livello nazionale sia a livello europeo, la nozione di strumentalità deve essere intesa in senso restrittivo <a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a>.L’AdG opera nel settore speciale di cui all’art. 119 del Codice dei Contratti Pubblici, concernente le attività relative allo sfruttamento di un’area geografica per la messa a disposizione di aeroporti e, per-tanto, dovranno essere considerate tutte le attività necessarie a soddisfare le esigenze del traffico aereo, nonché quelle immediatamente e direttamente correlate allo svolgimento del servizio di trasporto, che riguardano merci e passeggeri.La Società invece svolge attività (il deposito e la manutenzione dei container) che nulla hanno a che vedere con le attività aeroportuali sopramenzionate.Per tutto quanto sopra, non potendo l’AdG essere considerato un soggetto aggiudicatore (né ai sensi dell’art. 3, lett. d) né ai sensi dell’art. 3, lett. e) del Codice dei Contratti Pubblici,, l’art. 4 del Codice dei Contratti Pubblici soprarichiamato non può trovare applicazione e, pertanto, non può essere censurata l’omessa indizione della gara e la stipula diretta della subconcessione con la Società.<span style="text-decoration: underline;">Conclusioni</span>Questa sentenza è di estrema importanza in quanto sottolinea come vi siano dei casi eccezionali in cui - per l’affidamento di concessioni e/o sub-concessioni, anche di aree demaniali - non si applicano i principi generali di trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione. I soggetti privati che intendono affidare delle aree in subconcessione, e che potrebbero in teoria ricadere nell’ambito di applicabilità del Codice dei Contratti Pubblici, dovranno pertanto esaminare con attenzione le singole fattispecie per comprendere se sia necessario o meno passare attraverso una procedura ad evidenza pubblica. Ciò, naturalmente, per non rimanere esposti a successive contestazioni.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:e.aksenova@advant-nctm.com">Ekaterina Aksenova</a>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a name="[6]"></a>[6] TAR Liguria del 19 giugno 2019 n. 545<a name="[7]"></a>[7]&nbsp;Art. 115 - Gas ed energia termica; Art. 116 – Elettricità; Art. 117 – Acqua; Art. 118 - Servizi di trasporto; Art. 119 - Porti e aeroporti; Art. 120 - Servizi postali; Art. 121 - Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi.<a name="[8]"></a>[8]&nbsp;Cfr. Cons. Stato, A.P. 1° agosto 2011, n. 16; Cons. Stato, Sez. V, 26 maggio 2015, n. 2639; Corte di Giustizia UE, 10 aprile 2008, C-393/06).</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <guid isPermaLink="false">news-5453</guid>
                        <pubDate>Mon, 09 Sep 2019 09:11:49 +0200</pubDate>
                        <title>TAR Lazio sul P.E.C. e sull’esenzione dall’obbligo di pilotaggio: i piloti segnano un gol, ma la partita resta aperta</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tar-lazio-sul-p-e-c-e-sullesenzione-dallobbligo-di-pilotaggio-i-piloti-segnano-un-gol-ma-la-partita-resta-aperta</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nei precedenti articoli <a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> in materia di servizio di pilotaggio ci siamo soffermati sulle criticità che ne caratterizzano l’organizzazione, sui metodi di determinazione delle tariffe e sulle possibili distorsioni alla concorrenza che parrebbero poter derivare dall’attuale assetto normativo ed organizzativo di tale servizio.Al riguardo, segnaliamo ora la recente sentenza del TAR Lazio n. 7084/2019 <a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>, che, pronunciando in materia di autoproduzione del servizio di pilotaggio, ha statuito dei principi utili per gli operatori del diritto e le imprese interessate, confermando di fatto gli “<em>storici</em>” confini dell’istituto.Lo anticipiamo subito: i piloti sono andati in vantaggio, riuscendo sinora a mantenere immutato, puntellandolo, il regime monopolistico nell’ambito del quale viene reso il servizio in parola. D’altra parte, potremmo dire, ciò che viene “<em>definito</em>” può rendere più “<em>agevole</em>” il compito dell’avversario: una volta prese le misure, infatti, spetta a chi è in svantaggio dare buona prova di sé e ribaltare il risultato.Rimanendo nella metafora, <em>ricapitoliamo</em> le azioni salienti del “<em>primo tempo</em>” di questa partita tra i piloti e... il progresso dello <em>shipping</em> alla luce dei principi della concorrenza:</p><ul> <li>con istanza presentata nel gennaio 2014, una società di trasporto marittimo aveva chiesto alla Capitaneria di Porto di Salerno il rilascio, per le proprie navi, di un’autorizzazione all’autoproduzione del servizio di pilotaggio nel porto di Salerno; la predetta Capitaneria, al fine di istruire il procedimento, aveva chiesto un parere sul punto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;</li></ul><ul> <li>il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota del 20 febbraio 2014 e poi con nota di conferma del 31 marzo 2014, aveva escluso l’ammissibilità nell’ordinamento italiano dell’autoproduzione del servizio di pilotaggio nonché, allo stato attuale, la possibilità di introduzione - in via amministrativa - dell’esenzione soggettiva dal servizio di pilotaggio, attraverso il rilascio del P.E.C. (<em>Pilot Exemption Certificate</em>) ai singoli comandanti <a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>;</li></ul><ul> <li>secondo l’operatore ricorrente, i pareri ministeriali, facendo riferimento al “<em>monopolio legale</em>” previsto dall’ordinamento italiano per l’esercizio del servizio di pilotaggio, si sarebbero posti in contrasto con la disciplina italiana di diritto marittimo (segnatamente l’art. 86 cod. nav., l’art. 102 reg. cod. nav. e l’art. 14 l. 84/1994, e in particolare, con l’art. 14.1-<em>ter</em> e con i principi di legalità e proporzionalità, anche nella parte in cui affermano che il sistema di rilascio del P.E.C. non sarebbe previsto dall’ordinamento italiano e che non potrebbe &nbsp;esse-re introdotto in via amministrativa), con la normativa italiana antitrust (in <em>primis</em> l’art. 9 l. 287/1990) e con i principi di diritto dell’Unione Europea.</li></ul><p>In via preliminare, è interessante rilevare come il Consiglio di Stato, in primo luogo, abbia stabilito la competenza del Tribunale amministrativo del Lazio sulla base dell’efficacia dell’atto ministeriale, avente ambito ultraregionale. Al riguardo, secondo il supremo giudice amministrativo, il MIT non si è limitato ad escludere la possibilità di esenzione delle navi della ricorrente dall’assistenza dei piloti nell’ambito del porto salernitano, ma ha piuttosto dichiarato in termini generali che l’autoproduzione del servizio di pilotaggio non è allo stato ammissibile nell'ordinamento italiano. Ne consegue che gli effetti diretti e preclusivi che derivano dal provvedimento impugnato dalla ricorrente non sono limi-tati ad uno specifico ambito regionale ma si estendono a tutto il territorio nazionale, nella misura in cui precludono <em>generaliter</em>, e cioè in qualunque ambito portuale, l'accoglimento di istanze analoghe a quella in controversia: il TAR, quindi, si è pronunciato con riferimento non solo al caso specifico, ma rispetto alla modalità di svolgimento in generale del servizio di pilotaggio nell’ordinamento italiano.Nel merito, il TAR Lazio ha ribadito &nbsp;che:</p><ul> <li>il pilotaggio consiste nell’assistenza fornita da un esperto (il pilota, soggetto dotato di specifica qualificazione professionale <a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>) in favore del comandante di una nave nel corso delle ma-novre da effettuare all’interno delle acque portuali. Ai sensi dell’art. 14, comma 1-<em>bis</em>, l. 28 gennaio 1994, n. 84, il servizio di pilotaggio al pari degli altri servizi-tecnico nautici (ormeggio, rimorchio e battellaggio) costituisce un servizio di interesse generale atto a garantire la sicurezza della navigazione e dell’approdo in quanto volto a soddisfare le esigenze di tutti i soggetti che intervengono all’interno delle acque portuali;</li></ul><ul> <li>in virtù dell’art. 87 cod. nav., poi, “<em>nei luoghi dove è riconosciuta l'opportunità, il pilotaggio può essere reso obbligatorio con decreto del Presidente della Repubblica</em>” (ora decreto ministeriale del ministero delle infrastrutture e dei trasporti <em>ex</em> art. 14, comma 1-<em>bis</em>, L. n. 84/1994) e affidato ad una Corporazione ex art. 86 cod. nav., in base al quale “<em>nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi, dove è riconosciuta la necessità del servizio di pilotaggio, è istituita, mediante decreto del presidente della Repubblica, una corporazione di piloti</em>”;</li></ul><ul> <li>dal punto di vista soggettivo, quindi, il servizio è svolto dall’entità prevista dall’art. 86 cod. nav.; solo ove questa non sia stata istituita, “<em>il comandante del porto può autorizzare altri marittimi a esercitare il pilotaggio</em>” (art. 96 cod. nav.). L’obbligatorietà del servizio sarebbe stata quindi stabilita in via preventiva da un atto generale nelle forme del decreto ministeriale <em>ex</em> art. 14, comma 1-<em>bis</em>, L. n. 84/1994 <a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a>.</li></ul><p>Da questo quadro normativo il giudice amministrativo deduce che “<em>la regola generale del diritto italiano della navigazione prevede l’obbligatorietà, di regola, del pilotaggio così come sopra definito nei porti italiani, alla luce delle primarie esigenze di sicurezza della navigazione, ed è oggetto, per ciascun porto, di un apposito Decreto Ministeriale di attuazione</em>”.Da tale assunto per il TAR ne discende che il pilotaggio obbligatorio non possa essere sostituito dall’auto-pilotaggio, che consisterebbe sostanzialmente nel venir meno dell’alterità tra pilota e co-mandante della nave – “<em>alterità</em>” che costituisce invece l’essenza del servizio – <em>ex</em> art. 92 comma 1 Cod. Nav.: è infatti un soggetto professionalmente qualificato e distinto dall’equipaggio della nave (i.e. il pilota) che “<em>suggerisce la rotta e assiste il comandante nella determinazione delle manovre ne-cessarie per seguirla</em>”. L’obbligatorietà del servizio presuppone dunque che sia una persona esterna, dotata di una specifica competenza e qualificazione, a dare indicazioni alla nave sulla manovra da compiere nell’acque portuali.Inoltre, ad avviso del TAR, non avrebbe pregio il riferimento all’art. 9 L. 287/1990 che stabilisce, an-che in caso di riserva per legge ad un soggetto della gestione di uno specifico servizio contro corrispettivo, la facoltà per i terzi “<em>di produzione di tali beni o servizi per uso proprio</em>” (cd. diritto all’autoproduzione).Sarebbe lo stesso comma 2 dell’art. 9 ad escludere l’autoproduzione nei casi la riserva risulti stabilita “<em>per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e difesa nazionale</em>”; nel caso di specie le ragioni di sicurezza della navigazione giustificherebbero la riserva in favore della Corporazione del servizio di pilotaggio. Tale esclusione non sarebbe neppure in contrasto con il diritto europeo e con il principio di libera prestazione di servizi, trattandosi di limitazioni che rispondono ad esigenze di sicurezza pubblica e dunque a “<em>finalità di interesse generale</em>”. Nessuna lesione dei principi della concorrenza sarebbe quindi ravvisabile per il TAR.Palla al centro, dunque: vedremo se il legislatore o – nelle more di una novella legislativa – un <em>revirement</em> giurisprudenziale maggiormente orientato alle necessità di tutela del mercato e della libertà di iniziativa economica degli operatori del settore pareggerà la partita e finirà per ribaltarne l’esito.&nbsp;&nbsp;Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:franco.rossi@advant-nctm.com">Franco Rossi</a>.&nbsp;&nbsp;<a name="[1]"></a>[1] Vds. Shipping &amp; Transport Bulletin ottobre - novembre 2018 e dicembre - gennaio 2019, nonché giugno-luglio 2019<a name="[2]"></a>[2] TAR Lazio, Roma, Sez. III <em>ter</em>, 3 giugno 2019, n. 7984.<a name="[3]"></a>[3] Il Pilot Exemption Certificate (PEC) consiste in un documento rilasciato dall’autorità competente di un determinato Stato, che accorda l’esenzione totale ovvero una modifica parziale alle condizioni di obbligatorietà del servizio di pilotaggio in favore di alcune tipologie di navi, generalmente sulla base di elementi quali la stazza lorda, la lunghezza fuori tutto, la frequenza degli scali in un determinato porto, la conoscenza della lingua e dei regolamenti locali.<a name="[4]"></a>[4] cfr. art. 102 Reg. cod. nav. “<em>l’ammissione nella corporazione dei piloti avviene per titoli ed esami</em>”.<a name="[5]"></a>[5] Nel caso del Porto di Salerno, l’obbligo del pilotaggio è stato stabilito a suo tempo con DM Ministero dei Trasporti del 2 giugno 1996 ove si prevede in termini inequivocabili - art. 1 - che “<em>il pilotaggio è obbligatorio per l’entrata e l’uscita delle navi, per i movimenti all’interno del porto</em>”.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 09 Sep 2019 04:06:05 +0200</pubDate>
                        <title>Il mattone di Shanghai</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-mattone-di-shanghai</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Se Londra non è più di moda, Hong Kong è tormentata, New York troppo cara come del resto Singapore, per chi vuole investire nel mattone extra-europeo la tentazione potrebbe essere quella di deviare su Shanghai, la più attraente delle città cinesi. Prezzi salati ma tuttora in crescita, domanda solida, segmento delle nuove costruzioni vivace, mutui facili e generosi, governo attento a scongiurare la formazione di bolle immobiliari. Con queste credenziali il mercato residenziale della metropoli cinese, e della Cina in genere, si prospetta come più che appetibile. Con in più l'ulteriore vantaggio dato dal recente rafforzamento di euro e dollaro rispetto allo yuan. Partendo proprio dalle quotazioni, l'elemento determinante nelle scelte d'investimento, «a giugno 2019 i prezzi delle case nuove nelle principali città dell'Impero Celeste risultavano in crescita del 10,78% rispetto a un anno prima», conferma l'ultimo report di GlobalPropertyGuide che cita i dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica della Cina. «Non solo: la recente crescita dei prezzi è stata persino più rapida dei sei mesi precedenti poiché l'incremento dell'intero 2018 si era fermato al 9,7%». Si tratta di rialzi non da poco, specie se si considera che per un appartamento medio nelle zone centrali di Shanghai servono dai 2-2,5 milioni di euro in su. Purtroppo però il rovescio della medaglia è ricco di voci che rendono l'impresa non sempre conveniente sotto il profilo economico e quasi una mission impossible quando si passa agli aspetti normativi. Perché, come sottolinea <strong>Hermes Pazzaglini</strong>, salary partner di <strong>Nctm Studio Legale</strong>, «l'intento del governo cinese è scoraggiare l'investimento in abitazioni, non di favorirlo». Partendo dagli aspetti economici, il primo problema è che è vero che i prezzi salgono, ma solo nelle città di secondo e terzo livello, mentre rallentano nelle principali metropoli. Come riporta GlobalPropertyGuide, tra le quattro città di alto livello a salire di più è Shenzhen (+0,5% nell'ultimo mese), seguita da Shanghai e Guangzhou (+0,3% per il nuovo e +0,08% per l'usato), mentre Pechino arretra dello 0,1%.<img class="alignnone  wp-image-14020 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/09/Schermata-2019-09-09-alle-10.04.40-300x185.png" alt width="326" height="201">A questi valori va poi sottratta l'inflazione, che là ancora esiste e pesa il 3,3%. Pur a fronte di una domanda sostenuta, il calo della crescita si spiega con i timori di ulteriori misure restrittive verso l'acquisto immobiliare: nella prima metà di quest'anno ne sono state annunciate 251, il 31% in più rispetto a un anno fa. Le politiche restrittive pesano in particolare sugli acquirenti esteri. Come spiega ancora Pazzaglini, «così come i cittadini cinesi, gli stranieri non possono comprare più di un immobile a testa, anche se in coppia. Inoltre devono risiedere in Cina, per lavoro o per studio, da almeno un anno. Attenzione poi ai pagamenti. L'acquisto deve essere fatto interamente con denaro proveniente dall'estero, cioè non detenuto in Cina. In caso contrario al momento della vendita i capitali non potranno essere portati fuori dal Paese. Chi lavora come dipendente, e quindi guadagna in Cina, deve prima esportare i capitali all'estero, nella misura massima del 60% al netto delle tasse, e poi pagare con quelli. Vista la complessità dell'operazione, l'acquisto non consente il versamento di acconti ma va fatto tutto in contanti. Infine, agli stranieri non è permesso affittare la propria casa e in ogni caso non potrebbero esportare gli eventuali introiti. Comprare casa quindi ha senso solo se per uso diretto o in vista di un aumento significativo dei prezzi».&nbsp;<em>Tratto da Milano Finanza</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 09 Sep 2019 04:02:34 +0200</pubDate>
                        <title>Esperti in M&amp;A ad alto tasso di turnover</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/esperti-in-ma-ad-alto-tasso-di-turnover</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>#OrientaProfessioni / .professioni</em></p><h3>I grandi studi sono sempre alla ricerca di giovani da inserire nei settori che si occupano di fusioni e acquisizioni. Ma l'offerta è tanta e la selezione molto forte.</h3>Clienti famosi, grandi operazioni, spesso la ribalta mediatica. Ma anche ore passate a esaminare documenti per le due diligence, maratone in studio per arrivare al closing, disponibilità a lavorare nei fine settimana. Sono le due facce del mondo delle operazioni straordinarie seguite dagli studi legali d'affari e da quelli tributari: da sempre attraente per i giovani professionisti, rappresenta però una scelta di vita e richiede un notevole sacrificio. Che a volte è sottovalutato. Tanto che è elevato il ricambio tra chi si occupa di operazioni di M&amp;A (merger and acquisition).«Gli studi - dice Simona Laderchi, fondatrice della Laderchi &amp; Partners, società di head hunting specializzata nel settore legale e tributario, e docente a contratto al master di diritto tributario dell'Università Cattolica di Milano - sono costantemente alla ricerca di giovani laureati in giurisprudenza o in economia da inserire nei team che seguono le operazioni straordinarie. Questo anche se con la crisi il mercato si è ridotto. Chi vuole occuparsi di M&amp;A oggi deve sapere che dovrà affrontare una selezione feroce. Ai giovani io dico sempre che servono costanza e abnegazione per seguire questa strada: è una specializzazione che richiede un impegno altissimo, non ha ritmi stabili e non consente una vita ordinata».Un settore, quindi, in cui l'offerta supera di gran lunga la domanda. «Nell'ultima selezione che abbiamo fatto per una posizione junior nel dipartimento M&amp;A abbiamo ricevuto più di 200 cv in 48 ore», dice <strong>Pietro Zanoni</strong>, equity partner dello studio legale <strong>Nctm</strong>. La prima "scrematura" dei candidati viene fatta sui titoli. «Siamo in una posizione privilegiata - prosegue Zanoni -: riceviamo così tanti cv di ottimo livello che possiamo concentrare i colloqui sulle candidature d'eccellenza. Anche se da policy interna per candidarsi da noi sono necessari un voto di laurea di almeno 105/110 e un livello di inglese molto buono, di fatto ai colloqui arrivano i laureati con il massimo dei voti ed esperienze all'estero». Non solo: «Teniamo conto - precisa Zanoni - della materia scelta per la tesi di laurea e dell'università di provenienza». Chi supera questa prima selezione è invitato a fare il colloquio con più soci: «Cerchiamo di sondare - spiega - oltre alle competenze tecniche anche la motivazione e le soft skill dei giovani. Per noi un requisito fondamentale per la crescita è il sense of ownership: è importante che il professionista sviluppi un senso di appartenenza allo studio e si senta co-titolare e co-responsabile dei progetti».<img class="alignnone size-medium wp-image-14014 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/09/Schermata-2019-09-09-alle-10.00.51-256x300.png" alt>Inoltre, per chi aspira a occuparsi di operazioni straordinarie, spesso internazionali, «l'inglese è fondamentale», dice Giovanni Gazzaniga, socio del dipartimento corporate dello studio internazionale Allen&amp;Overy: «Dai giovani non ci aspettiamo un inglese tecnico eccellente - prosegue - ma una buona base su cui poi costruire sì». Avere un master, invece, secondo Gazzaniga «non è un requisito indispensabile per entrare in studio: anche perché i master costano molto e quindi potrebbero non essere alla portata di tutti. Possono senz'altro dare un valore aggiunto, ma consiglio di non affrontarli subito dopo la laurea; piuttosto, dopo essere diventati avvocati: si torna a studiare più volentieri e con un approccio più pragmatico». Tra le soft skill che il professionista deve avere, Gazzaniga mette al primo posto «la capacità di lavorare in team, che è un'abilità non scontata in Italia dove l'individualismo è spiccato. Non solo. Le operazioni coinvolgono diversi aspetti del diritto: bisogna avere una sensibilità a 360 gradi per essere in grado di individuare criticità in ambiti diversi ed eventualmente coinvolgere professionisti dello studio con altre specializzazioni. Inoltre, serve la capacità di stare al tavolo e di negoziare trovando una mediazione con la controparte».«Noi selezioniamo molti giovani ogni anno, di cui in media una ventina nel dipartimento che si occupa di societario e di fusioni e acquisizioni», interviene Filippo Modulo, managing partner di Chiomenti. «Questo non perché lo studio si allarghi all'infinito, ma perché il turn over è intenso. Ci sono giovani che entrano e crescono. Ma chi non avanza, tipicamente esce, salvo limitati casi di cambio dipartimento». Una conseguenza dell'impegno altissimo che si chiede a chi segue le operazioni M&amp;A. «Ma il settore offre più di una contropartita per la dedizione che richiede», afferma Modulo. «Intanto, la possibilità di seguire operazioni professionalmente stimolanti e complesse. Poi, si lavora in team compositi e ampi e si creano interazioni importanti con interlocutori primari. Senza contare che da subito c'è un buon ritorno economico: il compenso dei collaboratori è elevato e sale rapidamente. Facilmente un giovane al terzo anno di lavoro, quindi ancora praticante, può arrivare a 50mila euro lordi».&nbsp;<em>Tratto da Il Sole 24 Ore</em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 04 Sep 2019 04:06:16 +0200</pubDate>
                        <title>Verso una “nuova” cartolarizzazione immobiliare</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/verso-una-nuova-cartolarizzazione-immobiliare</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h2><strong>Le novità introdotte dal Legge di Bilancio 30 dicembre 2018, n. 45 e dal Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto Crescita 2019) in materia di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla titolarità di real-estate assets</strong></h2><h3>Il ruolo delle ReoCo nella cessione dei crediti <em>non-performing</em></h3>La prima delle novità introdotte dal legislatore è la piena sistematizzazione delle c.d. <em>Real Estate Owned Company </em>(“<strong>ReoCo</strong>”) nell’ecosistema della cartolarizzazione.Tali veicoli svolgono la funzione di gestori del patrimonio immobiliare posto a garanzia dei crediti <em>non-performing&nbsp;</em>oggetto di cartolarizzazione: intervenendo nelle procedure esecutive, le ReoCo acquistano la titolarità dell’immobile e ne curano la gestione e la successiva vendita, con l’obiettivo di soddisfare l’interesse dei sottoscrittori degli strumenti emessi dal veicolo di cartolarizzazione. Mantenendo la titolarità dell’immobile fino alla sua vendita, le ReoCo evitano il trasferimento di qualsivoglia rischio al veicolo di cartolarizzazione, lasciandone inalterata l’<em>insolvency remoteness</em>.L’intervento del legislatore istituzionalizza in primo luogo il ruolo delle ReoCo, definendo come loro funzione quella esclusiva di acquisire, gestire e valorizzare i beni immobili ed i beni mobili registrati concessi a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione (cfr. nuovo art. 7.1, comma 4, L. 130). Interviene poi su un ulteriore aspetto, fino ad oggi mai chiarito, qualificando il vincolo che grava sui beni che le ReoCo acquistano e sui flussi che queste generano attraverso la gestione degli stessi beni, che rappresentano a tutti gli effetti un patrimonio separato (e non un mero vincolo di destinazione) costituito a favore e nell’interesse dei sottoscrittori dei titoli emessi dal veicolo di cartolarizzazione (escludendone pertanto l’aggredibilità da parte di creditori diversi dal veicolo di cartolarizzazione).Il ruolo delle ReoCo viene riconosciuto anche nei casi in cui oggetto di cartolarizzazione siano crediti <em>non-performing&nbsp;</em>che nascono da contratti di locazione finanziaria (ivi inclusi quelli che nascono dalla loro risoluzione). In tale ipotesi, i beni oggetto di locazione posti a garanzia dei crediti cartolarizzati sono affidati alla ReoCo che li gestisce nell’interesse della cartolarizzazione, con i medesimi vincoli menzionati sopra (cfr. art. 7.1, comma 5, L. 130). È tuttavia richiesto che le ReoCo che intervengono nell’ambito delle predette cartolarizzazioni siano integralmente consolidate nel bilancio di una banca e che operino esclusivamente con riferimento ad una singola operazione di cartolarizzazione (prevendendosi la liquidazione del veicolo d’appoggio una volta conclusa l’operazione di cartolarizzazione per la quale era stato costituito).Le novità legislative sono, peraltro, del tutto consistenti con gli aspetti regolamentari, per i quali si rinvia al <a href="https://www.nctm.it/news/articoli/reoco-nuova-disciplina-prudenziale" target="_blank" rel="noreferrer noopener">24° aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013</a>, emanato da Banca d’Italia il 16 ottobre 2018, avente ad oggetto la nuova disciplina per gli investimenti in immobili allo scopo di favorire una migliore gestione delle garanzie immobiliari e di migliorare l’efficienza dei recuperi.<h3>La nuova cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla titolarità di beni immobili</h3>Una seconda novità è rappresentata dall’introduzione di una vera e propria nuova disciplina dedicata alla cartolarizzazione di proventi (e non già di crediti) derivanti dalla titolarità di beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi beni (cfr. art. 7, comma 1, lett. b-<em>bis</em>, L. 130) ad opera di veicoli di cartolarizzazione dedicati (cfr. art. 7.2, L. 130).Il testo normativo – anche a seguito di conversione - non è tuttavia sufficientemente chiaro nel definire la struttura immaginata dal legislatore. Una prima lettura, infatti, potrebbe essere quella che prevede una ReoCo che acquisisce la titolarità dei beni i cui proventi sarebbero cartolarizzati da un veicolo di cartolarizzazione. In tale ipotesi, alla ReoCo si applicherebbero i medesimi vincoli di segregazione del patrimonio che operano per le ReoCo che intervengono nelle cartolarizzazioni di crediti <em>non-performing&nbsp;</em>(e cioè i beni ed i proventi costituirebbero un patrimonio separato vincolato al soddisfacimento dei sottoscrittori dei titoli emessi dal veicolo di cartolarizzazione). Una seconda lettura è quella che rimanda alla struttura prevista per la cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato da parte della <em>Società di Cartolarizzazione degli Immobili Pubblici S.r.l.</em>– la “S.c.i.p. S.r.l.” (cfr. D.L. 25 settembre 2001, n. 351) - in cui la società di cartolarizzazione acquisiva la piena titolarità degli immobili e ne cartolarizzava successivamente i proventi. In tale caso, si tratterebbe a tutti gli effetti di un veicolo di cartolarizzazione di nuovo genere, che acquisisce esso stesso la titolarità dei beni i cui proventi sarebbero oggetto di cartolarizzazione, affidando la gestione di quei beni a un soggetto dotato di adeguata competenza e delle necessarie abilitazioni e autorizzazioni. Non può non rilevarsi come la seconda lettura introduca elementi di criticità nello statuto di <em>insolvency remoteness&nbsp;</em>del veicolo di cartolarizzazione (che fino ad oggi poteva rendersi titolare unicamente di crediti), dovuti ai rischi tipici di natura civilistica, ambientale e fiscale che risiedono nella titolarità di un bene immobile.Ulteriori temi che la nuova disciplina lascia aperti a discussione riguardano la definizione di “<em>proventi</em>” oggetto di cartolarizzazione, l’identificazione del soggetto in capo al quale si costituisca il patrimonio separato posto a garanzia dei sottoscrittori degli strumenti emessi dal veicolo di cartolarizzazione e, infine, il regime di pubblicità degli immobili e dei beni mobili registrati (ovvero dei diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi beni) la cui titolarità sia trasferita nell’ambito della cartolarizzazione.Con riferimento al primo aspetto, poiché la norma fa riferimento ai proventi <em>derivanti</em>dalla titolarità di beni immobili, di mobili registrati e di diritti connessi, dovrebbe rientrare in tale categoria tutto ciò che trova origine nella gestione, impiego e dismissione di tali beni e diritti (dunque, i canoni di locazione ed i futuri prezzi di vendita).Sul secondo tema, spetterà agli interpreti ed alla prassi degli operatori del settore il compito di vagliare quale delle due possibili strutture la norma abbia voluto disciplinare, se quella a due elementi, in cui la ReoCo acquisisce la titolarità dei beni ed il veicolo di cartolarizzazione ne cartolarizza i proventi, ovvero quella in cui è il veicolo di cartolarizzazione ad acquisire direttamente la titolarità dei beni.Quanto al regime di pubblicità, manca invece un regime specifico che deroghi a quello proprio dei beni immobili, dei beni mobili registrati e dei relativi diritti, con la conseguenza che il trasferimento della loro titolarità sarà soggetto al regime di pubblicità legale ordinariamente previsto.<h3>Novità fiscali</h3>I recenti interventi normativi introducono interessanti novità anche sotto il profilo fiscale.In primo luogo, la definizione di un vincolo di segregazione forte del patrimonio e dei proventi realizzati dalla ReoCo nell’interesse dei sottoscrittori degli strumenti emessi dal veicolo di cartolarizzazione dovrebbe garantire un regime di non tassabilità del risultato economico della ReoCo. Infatti, il risultato della ReoCo dovrebbe essere trattato alla stregua del risultato economico del veicolo di cartolarizzazione, escluso da tassazione in capo al predetto veicolo in quanto destinato a soddisfare i portatori degli strumenti della cartolarizzazione. Tale aspetto dovrà tuttavia essere confermato dall’Agenzia delle Entrate che, in precedenti orientamenti, ha ritenuto il vincolo funzionale esistente tra proventi della ReoCo e diritti dei sottoscrittori dei titoli della cartolarizzazione non sufficiente ad escludere la tassazione dei predetti proventi in capo alla ReoCo medesima (cfr. R.M. n. 18 del 30 gennaio 2019 e R.M. n. 56 del 15 febbraio 2019).Un ulteriore rilevante novità è quella che dispone l’applicazione in misura fissa (Euro 200,00) delle imposte di registro, ipotecarie e catastali tanto alle ipotesi di primo trasferimento dei beni immobili, dei beni mobili registrati e dei relativi diritti alla ReoCo, quanto alle ipotesi di successivo trasferimento dalla ReoCo ai soggetti che svolgono attività di impresa (a condizione che l’acquirente dichiari nel relativo atto di acquisto che intende trasferire i beni acquistati entro 5 anni), ed alle persone fisiche per le quali ricorrano le condizioni per beneficiare delle agevolazioni “prima casa”.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><i>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:matteo.gallanti@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Matteo Gallanti</a>, <a href="mailto:stefano.padovani@advant-nctm.com">Stefano&nbsp;Padovani</a> e <a href="mailto:giovanni.decapitani@advant-nctm.com">Giovanne de' Capitani di&nbsp;Vimercate</a>.</i>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 02 Sep 2019 06:54:05 +0200</pubDate>
                        <title>Ipo, per chi guarda alla Borsa un 2019 con il freno tirato </title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h4>Gelata registrata in Europa nel primo semestre. Segno positivo invece per le quotazioni sull'Aim</h4>La Borsa perde appeal per le aziende che si vorrebbero quotare.I numeri parlano da soli: le Ipo in Europa, sebbene abbiano registrato un forte rialzo nel secondo trimestre del 2019, faticano a decollare. Dopo un avvio lento, infatti, secondo quanto emerge dal recente report «Ipo Watch Europe» di PwC, sulle offerte pubbliche di acquisto concluse in Europa nel 1° semestre 2019, emerge che sono state solo 53 e hanno raccolto 12,1 miliardi di euro, con ricavi in calo del 47% rispetto al primo semestre del 2018.Le 5 maggiori operazioni concluse in Europa sono state Nexi spa (2,056 miliardi di euro), Network International Holdings plc (1,4 miliardi di euro), Stadler Rail AG (1,351 mld di euro), Traton SE (1,3 mld di euro), Trainline Plc (1,2 mld di euro). La Borsa di Londra si è conferma essere la più attiva: con 16 Ipo ha raggiunto il 42% della raccolta in Europa nel primo semestre pari a 5,1 mld di euro, con un secondo trimestre record dal 2014. Borsa Italiana con 8 Ipo nella prima metà del 2019 ha registrato una raccolta pari a 2,1 miliardi di euro, di cui appunto quella di Nexi spa è stata la più significativa. Secondo Mara Biscaro, associate partner Capital Markets &amp; accounting advisory di PwC, «il mercato delle Ipo in Europa rimane incerto, anche se alcune recenti importanti novità, quali le nomine europee, il venir meno della procedura di infrazione in Italia e alcuni segnali di distensione nei rapporti Usa-Cina, dovrebbero aver rimosso alcune delle incertezze che possono aver rallentato alcuni progetti di Ipo». Qual è invece il polso degli studi legali sul trend delle Ipo? «La quotazione importa dei cambiamenti radicali negli assetti societari e nella governance della società e una delle sfide principali per chi assiste dal punto di vista la quotando è quella di riuscire a far assimilare al management le nuove regole rispetto ad esempio alla gestione dei flussi informativi interni, alle operazione con parti correlate o alla comunicazione col mercato», commenta <strong>Lukas Plattner</strong>, responsabile del dipartimento capital markets di <strong>Nctm</strong>. «Per lo studio, che negli ultimi 12 mesi ha seguito le quotazioni di Amm, Comer Industries, Seif, Techedge, Askoll Eva, Fervi, Grifal, le previsioni, per la seconda parte dell'anno salvo eventi macroeconomici imprevisti, sono più che positive, l'ecosistema che ruota interno soprattutto ad Aim Italia è sano e robusto e in grado di assicurare un flusso costante di Ipo». Tra le operazioni più significative seguite invece dallo studio Latham &amp; Watkins spicca l'assistenza ai Joint Global Coordinator Banca Imi, BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs International, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario Spa e i Joint Bookrunners, in relazione all'offerta pubblica iniziale del valore di €2 miliardi di Nexi Spa, sul Mta gestito da Borsa Italiana, e a Banca Imi in qualità di sponsor in relazione alla quotazione sul Mta gestito da Borsa Italiana delle azioni ordinarie e dei diritti di assegnazione di Banca Interprovinciale SpA e Spaxs, ha assunto la denominazione di Illimity Bank SpA. «L'attuazione di una governance adeguata e la realizzazione dell'operazione nei tempi.<img class=" wp-image-13937 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/09/Schermata-2019-09-02-alle-12.51.48-219x300.png" alt width="236" height="323">&nbsp;Nello svolgimento del nostro incarico assistiamo le società e i soci nell'identificare e attuare un'adeguata struttura di governance, che nelle società a carattere familiare richiede un processo di education articolato e complesso», spiega Antonio Coletti, Office Managing partner di Latham &amp; Watkins. «Inoltre, guidiamo le funzioni interne della società nella gestione e organizzazione di tutte le attività relative alla predisposizione della documentazione d'offerta e di gestione del processo autorizzativo con Consob e Borsa Italiana così da riuscire a cogliere tempestivamente le opportune finestre di mercato senza dover distogliere troppe risorse dalla gestione dell'attività ordinaria durante un periodo particolarmente complesso per la vita di tutta la società».Parla di «percorsi estremamente strutturati, che mettono sotto pressione le strutture societarie chiamate a gestire, oltre all'attività tipica aziendale, una impegnativa fase straordinaria» dice Alessandra Piersimoni, partner e membro del Focus Team Capital Markets di BonelliErede. Il Focus Team, composto di 20 professionisti, ha assistito Covivio, la società che ha portato a termine la fusione con Beni Stabili, e Nexi nell'Ipo sull'Mta; nonché Sirio, leader nella gestione del catering commerciale nel settore ospedaliero, e Maps, pmi innovativa attiva nel settore della digital transformation, nella quotazione delle proprie azioni ordinarie sul listino Aim Italia. «Personalmente», spiega Piersimoni, «ho assistito Equita Group nella quotazione all'Aim nonché diverse Spac (Space2, Space 3, Space 4, Eps). I processi di Ipo tradizionali sull'Mta sono stati comunque non numerosi in Italia nel corso dell'ultimo anno e molte quotazioni sono avvenute come conseguenza di fusioni con Spac. A tal proposito negli ultimi anni abbiamo seguito la quotazione di Guala Closures Spa, di Aquafil Spa, di Icf Spa. È difficile fare previsioni per i prossimi sei mesi, in quanto le quotazioni sono sensibilmente influenzate dall'andamento dei mercati, che a loro volta risentono della situazione macroeconomica, e, per quanto riguarda l'Italia, anche dalla percezione della stabilità politica del paese. Il mercato sta registrando dati positivi da inizio anno e ci sono <em>rumors</em> sia su vari progetti di nuove quotazioni sia su progetti accantonati che saranno riproposti. Per il mercato italiano l'ammissione a quotazione di nuove realtà industriali sarebbe un dato molto positivo».Anche per lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli &amp; Partners le operazioni seguite sono di prim'ordine: Gop, che opera con 20 professionisti dedicati all'attività di Equity Capital Markets, ha assistito Nexi nell'ammissione alla quotazione delle sue azioni sul segmento Star del Mercato telematico azionario (Mta), organizzato e gestito da Borsa Italiana. Altra operazione l'assistenza all'Italian Exhibition Group (Ieg), operatore del settore dell'organizzazione di eventi fi eristici, nel collocamento di 5.392.349 azioni poste in vendita dagli azionisti Rimini Congressi e Salini Impregilo e riservato a investitori qualificati in Italia e istituzionali esteri ed a Garofalo Health Care nell'Ipo e nell'ammissione alla quotazione delle sue azioni ordinarie sul segmento Star del Mercato Telematico Azionario (Mta), organizzato e gestito da Borsa Italiana. «Le incertezze che soprattutto il mercato italiano sta vivendo in questo periodo, anche legate alla situazione politica ed economica, stanno rallentando l'accesso al mercato principale delle aziende italiane», spiega sottolinea Antonio Segni, partner di Gop, «per cui non prevedo per il secondo semestre dell'anno in corso un numero significativo di operazioni. Tuttavia la cosiddetta «pipeline», vale a dire il numero di società pronte alla quotazione, tra cui vanno anche incluse aziende controllate da investitori istituzionali che puntano alla quotazione come strumento di monetizzazione dell'investimento, è piuttosto lunga e rimango ottimista soprattutto per il 2020, auspicando anche che le incertezze di cui dicevo si risolvano positivamente. Il mercato Aim sembra invece non risentire della situazione generale e il numero di operazioni resta piuttosto consistente, probabilmente in conseguenza della più modesta entità delle offerte e della natura degli investitori». Opera con un team negli uffici italiani composto di 5 professionisti Cleary Gottlieb studio che, sebbene sia stato impegnato in operazioni di rilievo, non prevede grandi progetti nei prossimi 6-12 mesi sempre a causa della concorrenza dell'attività di M&amp;A. «Le società che intraprendono l'<em>iter</em> di quotazione affrontano mercati che hanno avuto un po' di volatilità e questo crea incertezza sulle valutazioni», spiega Nicole B. Puppieni, associate di Cleary Gottlieb. In più la quotazione sui mercati regolamentati si trova in costante competizione con l'acquisto da parte di una molteplicità di operatori (fondi di PE, fondi sovrani, club deal) della quota destinata al mercato. Al momento gli asset illiquidi hanno più mercato di quelli liquidi! Un altro elemento di incertezza, ma anche di possibile semplificazione dei documenti di offerta, riguarda la piena entrata in vigore del nuovo regolamento prospetti con qualche signifi cativa innovazione nonché il relativo processo di adeguamento della normativa secondaria domestica al momento in corso».Controcorrente Paolo Daviddi partner di Grimaldi Studio Legale che ricorda come «la pipeline già in essere di operazioni è molto promettendo e diverse altre proposte di incarico si stanno concretizzando proprio ora in vista di quotazioni in chiusura entro la fine dell'anno». Lo Studio, che opera nel mercato dei capitali con 5 soci e 15 associati, ha seguito da ultimo Gibus, Amm, SG Company, Powersoft, TheSpac. «Lasciando da parte le problematiche tipicamente legate all'andamento dei mercati dei capitali, da cui in larga parte dipende il buon esito del collocamento, le problematiche probabilmente più rilevanti riguardano la struttura di <em>corporate governance</em>. La grande maggioranza delle società italiane che si affacciano alla quotazione ha azionariati stabili di natura familiare all'interno dei quali vigono equilibri difficili da mettere in predicato. Il valore aggiunto rappresentato dalla nomina di amministratori indipendenti, dalla nomina di comitati preposti alla vigilanza del buon governo (parti correlate e remunerazioni <em>in primis</em>) e dall'adozione delle procedure suggerite dal codice di autodisciplina edito la Borsa Italiana non è sempre facile da spiegare e le difficoltà frapposte dai soci non sempre facilmente superabile» aggiunge Daviddi. L'accesso al mercato dei capitali, come noto, è un problema per molte imprese, soprattutto quelle familiari. Enrico Cecchinato, associate partner di Roedl &amp; Partner, studio di Padova, ricorda «per le società dell'area Nordest che approcciano all'iter di quotazione, come professionisti che seguono gli aspetti societari e tributari in diversi casi troviamo strutture adeguate a tali eventi, ma in vari altri il problema principale è la difficoltà da parte aziendale ad affrontare questa impegnativa procedura, nonché una certa diffidenza. È un traguardo importante per molte aziende, ma molto spesso ritengono troppo oneroso e impegnativo approcciare alla quotazione. Nell'area del Nord-Est ci potrebbero essere alcune società che possono avere intenzione di tentare la quotazione, ma il mercato al momento non è visto ancora appetibile». Gli fa eco Gabriele Consiglio, partner di Talea Tax Legal Advisory secondo il quale «per le aziende imperniate sulla figura dell'imprenditore che le ha fondate o fortemente sviluppate, fenomeno tipico nel panorama italiano, le regole di governance e il regime di rigorosa informazione del mercato cui le società quotate devono adeguarsi impongono un cambiamento culturale importante». L'operazione più recente in ordine di tempo seguita dallo studio è stato il passaggio di Ivs Group S.A. (vending) al segmento Star del mercato telematico gestito da Borsa Italiana avvenuto il 30 aprile scorso. Guardando ai prossimi mesi Consiglio ricorda che «per ovvie ragioni si cerca di «entrare» nelle fasi ascendenti del mercato. Difficile fare previsioni in questa congiuntura «nervosa» per vari fattori, non solo nostrani».&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.italiaoggi.it/news/ipo-per-chi-guarda-alla-borsa-un-2019-con-il-freno-tirato-2383736" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da ItaliaOggi Sette</em></a>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 02 Aug 2019 10:20:50 +0200</pubDate>
                        <title>Cannabis, anche se light è illegale. Lo stop alla vendita della Cassazione?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cannabis-anche-se-light-e-illegale-lo-stop-alla-vendita-della-cassazione</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h2><strong><em>Corte Suprema di Cassazione Sezioni Unite Penali, sentenza n. 30475, depositata il 10 luglio 2019</em></strong></h2>Non sfuggirà certamente all’attenzione dell’accorto lettore come nel nostro primo articolo “<em><a href="https://www.nctm.it/news/articoli/cannabis-light-in-italia-legge-242-2016" target="_blank" rel="noreferrer">Cannabis light in Italia: boom clamoroso nelle vendite, ma l’uso ricreativo resta illegale</a>”</em>, dopo aver evidenziato l’indiscutibile successo della vendita dei prodotti a base di cannabis light, avevamo posto l’accento sull’assoluta oscurità del testo di legge n. 242/2016.Nella legge di cui si discute, infatti, non è stabilito con chiarezza se siano ammesse condotte diverse dalla coltivazione di canapa delle varietà di cui al catalogo indicato nell’art. 1, comma 2 – ed in particolare la commercializzazione della cannabis sativa L. – né se all’art. 2, comma 2, contenente l’elencazione dei prodotti che è possibile ottenere dalla canapa coltivata, debba attribuirsi natura tassativa.Con i summenzionati articoli il legislatore si è limitato a stabilire che la legge 242 del 2016 si applica alle varietà iscritte al Catalogo comune delle specie delle piante agricole, ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002 e che dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1 è possibile ottenere: a) alimenti e cosmetici, prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori; b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico; c) materiale destinato alla pratica del sovescio; d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia; e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati; f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati; g) coltivazioni destinate al florovivaismo.<h2><strong>L’ambiguità del testo di legge ha dato inevitabilmente luogo ad asimmetrie interpretative degli organi giudiziari.</strong></h2>All’orientamento secondo cui debba escludersi che la legge n. 242/2016 consenta la commercializzazione dei derivati della coltivazione della cannabis sativa L. (cfr. sez. 3, sen. n. 17387 del 10.01.2019) si è contrapposto quello più recente della VI sez. penale, che con la sentenza n. 4920, depositata il 31 gennaio 2019, aveva affermato che dalla liceità della coltivazione della cannabis sativa discendesse, quale corollario logico-giuridico, la liceità della commercializzazione dei derivati, quali foglie e infiorescenze, purché contenenti una percentuale di principio attivo inferiore allo 0,6% (cfr. articolo del 22 febbraio 2019, <em>“<a href="https://www.nctm.it/news/articoli/corte-suprema-cassazione-illegittimo-infiorescenze-cannabis-light" target="_blank" rel="noreferrer">Per la Corte Suprema di Cassazione è illegittimo il sequestro di infiorescenze di cannabis light</a>”</em><em>)</em>.<h2><strong>Sul tema è intervenuta la Corte Suprema di Cassazione Sezioni Unite Penali con la sentenza n. 30475, depositata il 10 luglio 2019</strong>.</h2>La Corte di Cassazione Sezioni Unite, partendo dal presupposto di dover dissipare un apparente e presunto contrasto tra il T.U. Stupefacenti d.P.R. 309/1990 e la legge n. 242/2016, statuisce che <em>“La commercializzazione al pubblico di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, infiorescenze, olio, resina ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte al Catalogo comune delle specie delle piante agricole, ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002 e che elenca tassativamente i derivati della predetta coltivazione che possono essere commercializzati”, sicchè la cessione, la vendita, e in genere la commercializzazione al pubblico dei derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio, resina, son condotte che integrano il reato di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309/1990, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall’art. 4, commi 4 5 e 7, legge n. 242 del 2016, salvo che tali derivati siano in concreto privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività</em>”.<h2><strong>In primo luogo le Sezioni Unite osservano che la disciplina introdotta dalla legge 242/2016 pone il problema di coordinare le nuove disposizioni con quelle contenute nel Testo Unico in materia di sostanze stupefacenti.</strong></h2>A tale proposito, la Corte richiama l’art. 14, comma 1, lett.b, d.P.R. n. 309/1990, come sostituito dall’art. 1, comma 3 del decreto legge n. 36 del 2014, che detta i criteri per la formazione delle tabelle delle sostanze stupefacenti sottoposte a vigilanza e stabilisce che nella tabella II sia indicata la “<em>cannabis e i prodotti da essa ottenuti</em>”, senza alcuna distinzione rispetto alle diverse varietà.Orbene, la Corte evidenzia che la tabella II di cui sopra include tra le sostanze vietate la “Cannabis (foglie e infiorescenze), cannabis (olio), Cannabis (resina)”, nonché le preparazioni contenenti le predette sostanze in conformità alle modalità di cui alla tabella dei medicinali, senza effettuare alcun riferimento al THC.Pertanto, a suo dire, stante la testuale elencazione contenuta nella tabella II e l’assenza di alcun valore soglia preventivamente individuato dal legislatore penale rispetto alla percentuale di THC, la coltivazione della cannabis e la commercializzazione dei prodotti da essa ottenuti quali foglie, infiorescenze, olio e resina rientrano nell’ambito dell’articolo 73, commi 1 e 4 T.U. stupefacenti.Rispetto al descritto piano repressivo, l’unica eccezione è rappresentata dall’articolo 26, comma II, T.U. stupefacenti riguardante la “<em>canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli di cui all’art.27, consentiti dalla normativa dell’Unione Europea</em>”.In questo contesto normativo, secondo la ricostruzione dei giudici di legittimità, si inscrive la novella del 2016, volta dunque a promuovere la coltivazione della filiera agroindustriale della canapa.La finalità della legge 242/2016 in base all’articolo 1, comma 1, consta nella promozione della coltivazione e della filiera della canapa, quale coltura in grado di ridurre l’impatto ambientale, il consumo di suoli, della desertificazione e la perdita di biodiversità, nonché come coltura sostitutiva di quelle eccedentarie.Ed ancora, il comma 2, stabilisce che la nuova legge si applichi esclusivamente alle specie di piante agricole di cui all’articolo 17 della direttiva 2002/53/CE, le quali, per l’appunto, non rientrano, nell’ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al d.P.R. n.309/1990.<h2><strong>Sulla scorta delle precedenti considerazioni la Corte Suprema attribuisce natura tassativa alle sette categorie dei prodotti dall’articolo 2, comma 2, legge 242 /2016.</strong></h2>Da ciò ne consegue che dalla coltivazione di cannabis sativa L. non possono essere lecitamente realizzati prodotti diversi da quelli elencati dall’articolo 2, comma 2, legge 242/2016 e, in particolare foglie, infiorescenze, olio e resina.A questo proposito, aggiunge la Corte, non vi è alcun dato testuale, né alcuna indicazione di ordine sistematico, che possa in qualche modo far rientrare le infiorescenze nell’ambito delle coltivazioni destinate al florovivaismo.Allo stesso modo, deve escludersi che il legislatore con il richiamo agli alimenti abbia fatto riferimento all’assunzione umana di tali derivati, tanto ciò è vero che impone al produttore l’obbligo di osservare le discipline che regolano il settore alimentare, qualora intenda produrre alimenti derivanti dalla canapa quali semi e farine.Ma v’è di più!<h2><strong>Secondo la Corte Suprema le clausole di esclusione di responsabilità di cui all’articolo 4, commi 5 e 7, della legge 242/2016 sono previste esclusivamente a favore dell’agricoltore che realizzi le colture di cui all’art.1, per il caso in cui la coltura lecitamente impiantata, in corso di maturazione, presenti un contenuto di THC superiore ai valori soglia consentiti.</strong></h2>L’articolo 4 comma 5, stabilisce che, qualora all’esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2%, ma entro il limite dello 0,6% “<em>nessuna responsabilità è posta a carico dell’agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge</em>”; mentre il successivo comma 7 prevede che, in caso di superamento del valore soglia dello 0,6%, possono esser disposti il sequestro e la distruzione della coltivazione, con esonero di responsabilità in capo all’agricoltore.Quanto sopra sarebbe confermato dal fatto che la norma incriminatrice di cui all’art. 73, commi 1 e 4, T.U. Stup., concernente la circolazione delle sostanze di cui alla tabella II, non effettua alcun riferimento alle concentrazioni di THC presente nel prodotto <em>commercializzato</em>.Tuttavia, in conclusione, i giudici di legittimità richiamano <strong>il principio della concreta offensività della condotta</strong>, ricordando che, in ogni caso, nel momento in cui il giudice procede alla verifica della rilevanza penale di una determinata condotta deve valutare, non la percentuale del principio attivo contenuto nella sostanza ceduta, bensì l’idoneità della medesima a produrre in concreto un effetto drogante.Pertanto, anche nella materia in esame, posto che l’offerta a qualsiasi titolo e la messa in vendita dei derivati dalla coltivazione della cannabis sativa integra la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 73. d.P.R.309/1990, ciò nondimeno, il giudice deve verificare la concreta offensività delle condotte, rispetto all’effetto drogante delle sostanze vendute.In ultima analisi, i giudici di legittimità hanno omesso di indicare la soglia discriminante per il principio attivo, richiamando il più generale principio di offensività e dell’attitudine delle sostanze a produrre effetti psicotropi.All’indomani della sentenza in esame persistono, quindi, dubbi ed incertezze che mettono a rischio un intero settore in florida espansione, ma che il legislatore potrebbe definitivamente superare, intervenendo nuovamente sulla materia al fine di delineare una diversa e precisa regolamentazione del settore che involge la commercializzazione&nbsp;dei prodotti di cannabis.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:p.quattrocchi@advant-nctm.com">Paolo Quattrocchi</a>, <a href="mailto:g.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a>&nbsp;o <a href="mailto:m.pepe@advant-nctm.com">Michelle Pepe</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 26 Jul 2019 11:01:46 +0200</pubDate>
                        <title>Chiarimento IVASS sulle Polizze “W&amp;I” e sull’assicurabilità del relativo rischio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/chiarimento-ivass</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nel marzo 2009, l’Autorità di Vigilanza sulle Assicurazioni (all’epoca, ISVAP) ha emanato il Regolamento n. 29/2009 che, tra le altre cose, trattava dell’assicurabilità di taluni rischi (il "Regolamento").Ai sensi dell’art. 4, comma 2 di tale Regolamento “… <em>In ogni caso non sono rilasciabili le coperture destinate a garantire il rimborso di sopravvenienze passive o minusvalenze su elementi patrimoniali derivanti da valutazioni conseguenti ad operazioni straordinarie di impresa”.&nbsp;</em>A seguito di richieste di informazioni provenienti dal mercato in relazione al possibile impatto di tale disposizione sulle polizze W&amp;I, il 25 luglio 2019, l’Autorità di Vigilanza italiana (IVASS) ha pubblicato un chiarimento volto a rispondere alla domanda se: “<em>L’articolo 4, comma 2, del Regolamento n. 29 del 2009 si applica alle polizze a copertura di rischi connessi alla difformità o violazione delle specifiche dichiarazioni e garanzie rese nell’ambito di operazione straordinaria (polizze c.d. “Warranty and Indemnity</em>”)”.L'IVASS ha confermato l'applicazione generale del divieto di cui all'art. 4, comma 2 del Regolamento sulla non assicurabilità, per poi chiarire che le polizze c.d. “<em>Warranty and Indemnity</em>” sono escluse dall’ambito di applicazione del divieto se:</p><ul> <li><span style="text-decoration: underline;">stipulate dal venditore</span>, laddove siano finalizzate ad assicurare il rischio derivante dagli obblighi di indennizzo del venditore stesso in caso di violazione delle specifiche dichiarazioni e garanzie rese da quest’ultimo all’acquirente nell’ambito di un’operazione straordinaria di impresa;</li> <li><span style="text-decoration: underline;">stipulate dal compratore</span>, laddove basate su circoscritti ed individuati impegni non derivanti da valutazioni, suscettibili di un’adeguata stima attuariale del rischio e idonee a dar luogo ad indennizzi non coincidenti con il corrispettivo dell’operazione straordinaria di impresa.</li></ul><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 24 Jul 2019 04:23:22 +0200</pubDate>
                        <title>Campus in MIND dell&#039;Università Statale: in pubblicazione il bando</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/campus-in-mind-delluniversita-statale-in-pubblicazione-il-bando</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Milano ha dato oggi il via libera alla pubblicazione del bando riguardante la procedura di gara (<em>project financing</em>) per l'affidamento del contratto avente ad oggetto la concessione per la progettazione, costruzione e gestione del Campus dell'Università degli Studi di Milano in MIND. Come da richiesta formulata dall'Ateneo nello scorso febbraio, tutta l'istruttoria per la compilazione del bando e degli atti di gara si è svolta sotto la vigilanza collaborativa di ANAC, che nei giorni scorsi ha dato la sua approvazione definitiva alla pubblicazione del bando. Il bando verrà inviato domani, 24 luglio, alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea per la pubblicazione e resterà aperto fino alle ore 16 del 20 Dicembre 2019. L'apertura delle buste contenenti le offerte è prevista per il&nbsp;9 Gennaio 2020.<img class=" wp-image-13752 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/07/Schermata-2019-07-24-alle-16.07.34.png" alt width="355" height="226">Per la realizzazione dell'opera tramite <em>project financing</em> è prevista una spesa massima complessiva di € 339.200.102 compresa IVA, fatti salvi ovviamente eventuali risparmi che dovessero derivare dagli eventuali ribassi di gara. Il piano finanziario presenta la seguente ripartizione degli oneri: - € 179.458.552 a carico del Privato - € 158.000.000 a carico dell'Ateneo (a cui si aggiungono €1.741.550 per diritto di godimento sulle superfici commerciali per il concessionario), di cui € 135.000.000 provenienti dal finanziamento statale L'ultimazione dell'opera è prevista per la primavera del 2025. L'istruttoria degli atti di gara è stata condotta con il supporto dell'<em>advisor</em> <strong>Nctm</strong>, che affiancherà l'Amministrazione anche nella fase di gestione della procedura di gara.&nbsp;<em><a href="http://www.affaritaliani.it/milano/campus-in-mind-dell-universita-statale-in-pubblicazione-il-bando-617390.html" target="_blank" rel="noreferrer">Tratto da Affaritaliani.it</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 18 Jul 2019 05:49:46 +0200</pubDate>
                        <title>La logistica cresce e diventa &quot;matura&quot; (come asset class)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-logistica-cresce-e-diventa-matura-come-asset-class</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Canoni in consolidamento, con leggeri rialzi, rendimenti in contrazione, ma ancora attrattivi rispetto ad altri mercati, e investitori decisi a puntare sull'Italia, che faticano però a trovare il prodotto giusto. È questa in sintesi la fotografia della logistica italiana, al centro di un workshop organizzato dallo studio legale <strong>Nctm</strong> a Milano insieme al Sole 24 Ore. «Una delle asset class, oggi, senz'altro più interessanti" secondo <strong>Luigi Croce</strong>, a capo del team Real estate di Nctm. Lo stock logistico italiano (di tipo 3pl) è arrivato a 27,6 milioni di mq e si prevede che nel corso del 2020 se ne aggiungerà un altro milione e mezzo, secondo la ricerca su "Passato, presente e futuro della logistica" presentato in anteprima da World Capital, operatore con 670.000 mq gestiti e 230 milioni di transazioni veicolate nel biennio 2018-2019. «Parliamo di un settore che si sta evolvendo. Anche solo nel decennio scorso, il magazzino era poco più che una scatola. Oggi questo contenitore deve essere accessoriato, grande, con un'altezza di almeno 12 metri e con il 17% delle richieste che ormai superano i 15.000 mq. E già si guarda a come rendere gli edifici energeticamente efficienti, capaci all'occorrenza di trasformarsi se in futuro l'utilizzatore dovesse cambiare» ha detto Lucia Dattola, analista di World Capital. A livello di scambi, il settore nel 2019 dovrebbe restare sui volumi del 2018, intorno al miliardo di euro. I canoni, anche se inferiori in certi casi del 15-20% rispetto ai picchi del 2007, sono in leggera ripresa e oggi si assestano in media intorno ai 52,7 euro al mq annuo al Nord, 51,8 al Centro, 45,4 nel Sud e Isole, con marcate differenze a seconda dell'area metropolitana, visto che Milano Genova e Bologna arrivano anche intorno ai 60 euro nella fascia più alta della forchetta, Roma e Napoli si fermano a 54. Interessante la dinamica dei rendimenti, «che nel periodo 2015-2017 hanno continuato a contrarsi» ha spiegato Dattola. Secondo World Capital, oggi nelle migliori condizioni (nuove costruzioni in prime location) si aggirano tra il 6 e il 7,8% lordi. «Un valore che, seppure in ribasso rispetto al passato, significa ancora un premio dell'1,3%/1,8% rispetto a mercati più maturi» ha suggerito Elena Di Biase, Head of logistics capital markets di Jones Lang LaSalle.<img class="alignnone size-medium wp-image-13717 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/07/Schermata-2019-07-18-alle-11.48.31-253x300.png" alt>Altri segnali di buona salute: cala il tasso di sconto, con il 61% delle transazioni che si chiude con un ribasso compreso entro il 10%; trattative più veloci, con un terzo delle operazioni chiuso nel giro di 8 mesi e la metà entro l'anno. Dove ci svilupperemo? Nel prossimo triennio, il panel di operatori interpellato da World Capital indica la Lombardia nel 42% dei casi, Emilia Romagna al 28,6%, Veneto con il 14%. Nell'80% dei casi si tratterà di capannoni last mile non oltre i 10 km dalla città, con in testa i settori trainanti alimentare ed elettronica. «Il momento è favorevole, non c'è rischio bolla, ma un processo di consolidamento. Il lavoro quotidiano sarà mediare tra le esigenze degli investitori e di chi quegli spazi deve usarli» ha commentato Alessandro Petruzzi, responsabile Industrial &amp; Logistics di Cbre in Italia. «I primi, provenienti soprattutto dall'estero, guardano al prezzo, al rendimento e sono ancora poco coraggiosi, nel prendere in considerazione ad esempio altre location, come il Sud. I secondi, invece, seguendo i cambiamenti del mondo del lavoro, chiedono tante amenities che riguardano il benessere dei lavoratori, non solo il parcheggio, ma anche una sala per le pause, una palestra, elementi che concorrono anche questi a reperire la giusta manodopera. Chi investe deve comprendere che questi aspetti non sono costi, ma comportano un aumento del valore al metro quadrato».&nbsp;<a href="https://www.ilsole24ore.com/art/la-logistica-cresce-e-diventa-matura-come-asset-class-ACtIFiX" target="_blank" rel="noreferrer"><em>Tratto da Ilsole24ore.com</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 17 Jul 2019 04:34:34 +0200</pubDate>
                        <title>Capannoni per la logistica, come cambieranno e dove verranno costruiti quelli nuovi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/capannoni-per-la-logistica-come-cambieranno-e-dove-verranno-costruiti-quelli-nuovi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>A chiederlo agli operatori del settore è stata un'indagine commissionata dai responsabili di World Capital.</em>Strutture, tecnologie, formazione: su cosa sono più propensi a investire gli operatori logistici per lo sviluppo della loro attività? A chiederlo agli operatori del settore è stata un'indagine commissionata dai responsabili di World Capital società italiana di consulenza e intermediazione immobiliare, i cui risultati sono stati presentati in occasione del convegno "Logistica, settore ancora in crescita o in consolidamento?", organizzato da Nctm studio legale in collaborazione con Il Sole 24 Ore. Un'indagine che ha rivelato come la maggior parte degli operatori (34 per cento ) punterebbe sull'automazione del lavoro, riammodernando (nel 25, per cento dei casi) capannone, mentre il 23,4 per cento, sceglierebbe la formazione e il 17 per cento gli impianti.<img class="size-medium wp-image-13722 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/07/Schermata-2019-07-18-alle-11.52.19-159x300.png" alt>Per quanto riguarda invece un&nbsp;aspetto più strettamente "immobiliare", ovvero la dimensione dei capannoni, oltre la metà degli intervistati (il 54,3 per cento) ha indicato come "ideale" una soluzione fra i 10mila e 30mila metri quadrati, con particolare attenzione all'altezza indicata, nel 48,6 per cento dei casi, tra i 10 e 12 metri", come ha riassunto Lucia Dattola, del dipartimento di ricerca di World Capital, protagonista dell'incontro insieme con <strong>Luigi Croce</strong>, <strong>Rosemarie Serrato</strong> e <strong>Christian Mocellin</strong>, partner di <strong>Nctm</strong> studio legale; Alessandro Petruzzi di Cbre Italy; Paola Ricciardi di Duff &amp; Phelps Reag Spa; Filippo Carbonari, direttore Real estate di Adr; Elena Di Biase di JLL; Eric Véron di Vailog Srl; Roberto Piterà di Gazeley Jean-Fleury Garel, di Confluence Srl. La ricerca ha infine fatto emergere che nei prossimi tre anni la Lombardia registrerà il maggiore sviluppo nella logistica (per il 42,9 per cento degli intervistati), seguita da Emilia-Romagna (28,6 per cento) e Veneto (14,3 per cento) con i&nbsp;capannoni per l'ultimo miglio che per l'80 per cento degli intervistati saranno posizionati tra uno e dieci chilometri dalla città servita".&nbsp;<a href="https://www.transportonline.com/notizia_46854_Capannoni-per-la-logistica,-come-cambieranno-e-dove-verranno-costruiti-quelli-nuovi.html" target="_blank" rel="noreferrer"><em>Tratto da Trasportonline.com</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 17 Jul 2019 04:31:06 +0200</pubDate>
                        <title>Per la giustizia italiana le Asp sono imprese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/per-la-giustizia-italiana-le-asp-sono-imprese</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Tribunale di Genova, in una causa fra un terminalista e l'Autorità portuale, ha confermato l'orientamento della Commissione Europea sullo stato giurico delle Autorità di Sistema Portuale. Le Autorità di Sistema Portuale, vale a dire gli enti pubblici non economici che gestiscono le infrastrutture degli scali italiani, sono a tutti gli effetti imprese ai fini della normativa Antitrust. Lo sostiene da tempo Bruxelles e lo conferma ora anche la giurisprudenza italiana. Dopo il parere spedito a Roma pochi mesi fa dalla Commissione Europea che definiva le Autorità portuali soggetto attivo come impresa e per questo obbligate a pagare le tasse sull'attività economica svolta, anche un Tribunale italiano è per la prima volta intervenuto pronunciandosi a sostengo di questa tesi. Lo ha reso noto lo studio legale Nctm commentando una recente sentenza del Tribunale di Genova che "ha riconosciuto come un'Autorità di&nbsp;Sistema Portuale italiana, rispetto all'attività di concessione di aree demaniali dietro corrispettivo, debba essere considerata un'impresa ai fini della normativa Antitrust. È la prima volta che la giurisprudenza italiana perviene al predetto riconoscimento". Il caso aveva ad oggetto proprio il ricorso di un concessionario (il terminalista C. Steinweg - Genoa Metal Terminal) che riteneva di essere stato discriminato dall'Autorità portualey genovese nella misura in cui quest'ultima aveva realizzato una serie di interventi infrastrutturali a vantaggio di un concessionario concorrente (il Genoa Port Terminal del Gruppo Spinelli) pur avendo ricevuto le stesse richieste di intervento anche dal concessionario attore. Secondo la tesi di quest'ultimo, quindi, l'Asp avrebbe tenuto una condotta discriminatoria tale da alterare ingiustificatamente gli equilibri concorrenziali all'interno del porto e per questo chiedeva un risarcimento di oltre 11 milioni di euro per ogni anno d'attività che&nbsp;però non è stato concesso dal Tribunale. Gli avvocati <strong>Alberto Torrazza</strong> e <strong>Ekaterina Aksenova</strong> nel commentare questa sentenza spiegano che "in Italia eravamo rimasti ancorati al dato formale per cui - ai sensi della Legge 84/94 - le Asp sono qualificate come enti pubblici non economici cui la predetta legge conferisce soltanto funzioni di enti regolatori, precludendo loro la possibilità di svolgere attività portuali". Sul punto, fino ad oggi, si potevano annoverare precedenti significativi, benché riguardanti fattispecie che non riguardavano le Autorità di Sistema Portuale secondo i legali di <strong>Nctm</strong>: "Si ricorda, ad esempio, la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite con cui è stata riconosciuta la natura di impresa dell'Agenzia del Territorio rispetto all'attività di fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni a terzi.<img class="size-medium wp-image-13725 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/07/Schermata-2019-07-18-alle-11.55.25-147x300.png" alt> Il Tribunale di Genova ha correttamente richiamato tale precedente per evidenziare come 'la nozione di impresa, nell'ambito del diritto comunitario della&nbsp;concorrenza, abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle modalità di finanziamento". In altri termini, "secondo il principio affermato dalla Suprema Corte (e fatto proprio anche dal Tribunale di Genova), la nozione di impresa sarebbe di carattere più economico che giuridico, con la conseguenza che il suo tratto caratteristico starebbe nell'esercizio organizzato e duraturo di un'attività economica sul mercato, a prescindere da come il soggetto che svolge detta attività sia formalmente qualificato". In questa prospettiva risulterebbe dunque irrilevante la qualifica formale di ente pubblico non economico. Questa impostazione, ricordano sempre gli avvocati nel loro commento, è quella già seguita dalla Corte di Giustizia dell'Ue che aveva già chiarito come "la nozione d'impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di&nbsp;finanziamento". Stabilito dunque che la qualifica di ente pubblico non economico non può rappresentare di per sé un ostacolo al riconoscimento delle AdSP come imprese, rimaneva da capire se le AdSP svolgano o meno un'attività economica. In questo senso è utile rifarsi nuovamente all'orientamento della Commissione Europea, secondo cui le Autorità di Sistema Portuale svolgono attività economica e sono qualificabili come imprese. "Lo sfruttamento commerciale di infrastrutture portuali e la costruzione di simili infrastrutture ai fini di sfruttamento commerciale costituiscono attività economiche", rilevano infatti gli avvocati Torrazza e Aksenova. La stessa Commissione ha precisato che le Autorità di Sistema Portuale esercitano un'attività economica in quanto "rilasciano concessioni o autorizzazioni (uso di un bene dietro pagamento di un canone) a imprese (generalmente) private per l'impiego commerciale del bene (infrastruttura portuale di base) e la fornitura di servizi (ad esempio&nbsp;carico, scarico, pilotaggio, traino) a compagnie di navigazione". Secondo Torrazza e Aksenova "questa sentenza del Tribunale di Genova potrebbe quindi rappresentare uno strumento in più nelle mani dei concessionari per far valere i propri diritti e opporsi a condotte delle AdSP che potrebbero apparire discriminatorie o comunque lesive dei principi della concorrenza".&nbsp;<a href="http://www.trasportoeuropa.it/index.php/home/archvio/14-marittimo/20438-per-la-giustizia-italiana-le-asp-sono-imprese" target="_blank" rel="noreferrer"><em>Tratto da Trasportoeuropa.com</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 15 Jul 2019 04:43:32 +0200</pubDate>
                        <title>M&amp;a, colpo di freno sul settore: tante operazioni ma di poco valor</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ma-colpo-di-freno-sul-settore-tante-operazioni-ma-di-poco-valor</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<h3><em>Secondo il report di Mergermarket, sulla prima metà del 2019 pesa l'instabilità politica</em></h3><div><p>Nella seconda parte del 2018 si erano già intravisti i primi segni di rallentamento del mercato m&amp;a a livello internazionale, complice la crisi economica, gli effetti della politica protezionistica di Trump e le connesse tensioni commerciali con la Cina e l'Europa, di Brexit, i timori sulla ricetta Bolsonaro in Brasile e la ventata di populismo che soffiava in diversi paesi del mondo, Italia compresa. E alla fine, il colpo di freno c'è stato: il primo semestre 2019, secondo quanto reso noto pochi giorni fa dall'ultimo report di Mergermarket, certifica a tutti i livelli un rallentamento, con effetti sia in termini di operazioni concluse sia di controvalore.<strong>Il settore M&amp;a a livello internazionale.&nbsp;</strong>Il semestre ha registrato operazioni per un valore complessivo a livello mondiale di 1800 miliardi di dollari, -11% rispetto allo stesso periodo del 2018. Gli Sati Uniti, da soli, hanno fatto registrare una forte crescita nelle operazioni: 1000 miliardi di dollari, in crescita del 10,4% rispetto al 2018. In questo contesto, gli Usa, con operazioni per complessivi 845,7 miliardi di dollari, hanno registrato il secondo periodo di maggior crescita dal 2001, anno in cui venne prodotta la prima graduatoria di Mergermarket. In contrazione invece l'America latina (-27%) l'Europa (-36,7%), Apac (escluso Giappone che ha invece registrato un +2,2%) - 36%. Il 55% delle operazioni sono state registrate in America, il 21,7% in Europa, 14,4% in Australia. Le tre operazioni più rilevanti concluse sono state BristolMyers Squibb-Celgene (89,5 bn), United Technologies Corporation-Raytheon Company (settore difesa) per un valore di 88,9 bn e AbbVie-Allergen (pharma) per un controvalore di 86,3 bn. Complessivamente il settore pharma, medicale e biotech si conferma il più dinamico e ricco, con operazioni concluse per un controvalore di 326,4 bn di dollari. Sono state ben 24 le mega operazioni (quelle con un controvalore superiore ai 10 bn) concluse nel periodo (27 della prima metà del 2018).</p></div><div><p><strong>Il settore M&amp;a in Europa.</strong> Passando al Vecchio continente, nel primo semestre del 2019 si sono registrate più operazioni non portate a termine rispetto a quelle che invece sono state coronate da successo. Il controvalore delle operazioni concluse ha toccato nel primo semestre i 391 miliardi di dollari, con un calo del 38,8% rispetto al pari periodo del 2018. Le prime tre per grandezza sono tutte relative al settore farmaceutico. Questi risultati sono direttamente imputabili alle tensioni che sono emerse negli ultimi mesi anche in considerazione della scadenza elettorale a livello europeo caduta a fine maggio di quest'anno. Fatto che ha inevitabilmente rallentato la conclusione di trattative ed operazioni. I settori più dinamici sono risultati quello farmaceutico (135 miliardi dollari), industria e chimica (42,7 miliardi), beni di consumo (31,8 miliardi) energy e utilities (28,9 miliardi) e servizi finanziari (26,8 miliardi).</p></div><div><p><strong>Il settore M&amp;a in Italia.&nbsp;</strong>Venendo al mercato italiano, la classifica dei legal advisor evidenzia, per quanto riguarda il numero di operazioni concluse, al primo posto lo studio <strong>Nctm</strong> (che sale dal terzo posto), con 26 operazioni, seguito da Gianni Origoni Grippo Cappelli &amp; Partners (24 operazioni rispetto alle 29 dello stesso periodo del 2018), Pedersoli (19 concluse rispetto alle 24), Chiomenti (18 concluse rispetto alle 27), Orrick (17, rispetto alle 15) e BonelliErede (15, 6 operazioni in meno rispetto al pari periodo del 2018). Da segnalare la forte crescita nel settore M&amp;a fatta registrare dalle big della consulenza integrata PwC Legal (con 13 operazioni concluse rispetto alle 12 del periodo 2018) e Deloitte Legal (12 rispetto alle 7 del 2018). Il trend tendenzialmente negativo di operazioni concluse si sconta anche nella classifica per controvalore delle operazioni. BonelliErede si conferma al primo posto, con 5,3 miliardi, per valore, ma con un «tracollo», in termine di controvalore, del 76,8% rispetto al pari periodo 2018. Al secondo posto, Linklaters, con 4 operazioni del controvalore di 3,5 mld; al terzo posto, Ashurst, con 2 operazioni, dal controvalore di 3,3 mld di dollari.</p></div><div><p><strong> I protagonisti in Italia.&nbsp;</strong>Come detto, per numero di deal conclusi, al primo posto in Italia si posiziona <strong>Nctm</strong>: tra le operazioni più significative ricordiamo l'assistenza al fondo francese Chequers Capital nella vendita dell'intero capitale sociale di Phoenix Group al fondo italiano Ambienta; l'assistenza ai soci fondatori di Manifattura Valcismon nella vendita di una partecipazione di minoranza al fondo svizzero Equinox; l'assistenza a SolarEdge Technologies, società quotata al Nasdaq, nell'acquisto del controllo di S.M.R.E; l'assistenza ai soci nella vendita dell'intero capitale sociale di Nolangroup a 2 Ride Holding, produttore dei caschi a marchio «Shark» e infine, l'assistenza al management team di DOC Generici che ha co-investito in detta società insieme a Intermediate Capital Group (ICG) nell'ambito dell'acquisizione dell'intero capitale sociale di detta società da CVC Capital. «Alcuni dati registrati nel primo semestre del 2019», commenta <strong>Pietro Zanoni</strong> partner di <strong>Nctm</strong> Studio Legale «indicano un rallentamento delle attività di M&amp;a in Italia. Per esempio, al valore complessivo dei deal chiusi dall'inizio dell'anno, che secondo alcuni studi si è addirittura dimezzato rispetto al 2018; oppure ai multipli di mercato che, pur restando a livelli piuttosto alti, hanno subito una flessione per la prima volta negli ultimi 7 anni. Noi continuiamo a essere ottimisti: con 26 operazioni chiuse nei primi sei mesi, infatti, <strong>Nctm</strong> ha replicato il risultato del 2017, ma il valore complessivo dei deal è cresciuto significativamente. La nostra percezione è che gli acquirenti (soprattutto i fondi di private equity) continuino a essere molto aggressivi e che il mercato sia ancora molto dinamico. Contiamo di chiudere il 2019 con un risultato in linea con quello pur straordinario dell'anno scorso, se non addirittura migliore».</p></div><div><p><img class="alignnone size-medium wp-image-13700 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/07/Schermata-2019-07-15-alle-10.39.33-203x300.png" alt></p></div><div></div><div></div><div><p>Segue Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli &amp; Partners che - tra le operazioni seguite - segnaliamo l'assistenza al Comitato amministratori indipendenti di Bper Banca nella sottoscrizione degli accordi volti all'acquisizione del 100% del capitale di Unipol Banca detenuto dai venditori Unipol Gruppo e UnipolSai Assicurazioni, nonché all'acquisizione della quota di minoranza del Banco di Sardegna detenuta da Fondazione di Sardegna per cassa e tramite aumenti di capitale. «Nel primo semestre del 2019 c'è stato un rallentamento del mercato M&amp;a rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, dovuto a un quadro macro-economico incerto e ad elevata instabilità politica», sottolinea Alfredo D'Aniello, partner di Gop. «Il rallentamento è evidente per quanto riguarda il controvalore totale delle operazioni, mentre il numero dei deal rimane costante, o addirittura in crescita. Ciò evidenzia, inoltre, che le grandi operazioni sono in netta diminuzione, mentre il mercato è sempre più focalizzato sulle piccole e medie imprese». L'incertezza politica ed economica costituisce senz'altro un freno alla volontà di espandersi tramite acquisizioni esterne soprattutto per gli investitori stranieri. Completa il podio Pedersoli Studio Legale, confermando il trend positivo del 2018. In questi mesi il driver principale sono state le operazioni nel settore del Private Equity, sia come operazioni primarie sia come operazioni di add on per società già in portafoglio (il c.d. <em>buy &amp; build</em> ). Tra queste ricordiamo Alpha Laminam, Italcanditi Investindustrial. Tra le operazioni di natura industriale il recente acquisto di Wally Yachts da parte di Ferretti. «Nella prima parte del 2019 abbiamo notato un rallentamento del mercato anche se ora stiamo assistendo ad una forte ripresa in linea con l'anno scorso», commenta Ascanio Cibrario, equity partner M&amp;a di Pedersoli. «Notiamo una grande attività dei fondi italiani ed esteri, oltre alle tantissime aste, sempre affollate di offerenti e prezzi estremamente elevati. In tale contesto si è notato un particolare dinamismo anche dei family offices - più propensi a fare operazioni anche su minoranze per evitare le aste molto affollate e proporre soluzioni di investimento meno legate al multiplo e più attente ai piani industriali di lungo termine» . Nonostante una certa incertezza politica, il sistema Italia sembra tenere bene e non costituire un impedimento agli investimenti provenienti dall'estero. «In Italia esistono delle eccellenze imprenditoriali tali che la domanda per aziende di valore non sembra aver avuto un rallentamento. Tuttavia, viste le dinamiche dei mercati finanziari, non è escluso che ci possa essere un immediato contraccolpo nel caso fossero messe in atto politiche avverse al sistema imprenditoriale e quindi di rallentamento dell'economia reale» conclude. Chiomenti si colloca al 4° posto, con una retrocessione di 2 posizioni. Le principali operazioni seguite fin qui sono la JV tra Naval Group e Fincantieri nel settore delle navi da guerra e la riorganizzazione del gruppo Gavio in Astm. Grande eco ha avuto inoltre l'assistenza nell'acquisizione della AC Fiorentina. «Ci troviamo a operare in un mercato attivo, con un numero limitato di «<em>mega-deals</em>» ma diverse operazioni concluse ed in cantiere. L'operazione «FCA-Renault-Nissan» avrebbe certo cambiato i dati», spiega Filippo Modulo, managing partner di Chiomenti. «Non si vedono segni di rallentamento, il mercato rimane attivo con qualche possibile accelerazione e operazione importante sempre all'orizzonte. L'incertezza politica, per nostra fortuna, ha una incidenza limitata in questo settore. Diverso per l'economia, ma non si vede in questa fase un indebolimento suscettibile di influenzare l'M&amp;a, anzi». In crescita, di ben 5 posizioni, Orrick (17 operazioni concluse nella prima parte del 2019, rispetto alle 15), tra cui a partire dall'acquisizione di Candy da parte del maggior gruppo al mondo per la produzione di elettrodomestici Qingdao Haier, un deal strategico per rafforzare la leadership globale dell'azienda cinese nel settore degli elettrodomestici, alla recente cessione di Auchan Retail Italia al gruppo Conad, un'operazione che rappresenta un cambiamento epocale nell'assetto della Gdo italiana. Attivo è stato anche il settore tech, dove abbiamo seguito la cessione di Neutrino al colosso americano Coinbase. Questa è stata una delle poche exit del mercato italiano nonché la più importante nel campo della sicurezza informatica nel nostro Paese degli ultimi 10 anni e la prima nel settore della crittografia valutaria. «Nonostante un avvio un po' incerto nei mesi di gennaio e febbraio, l'attività dei fondi di Private Equity e delle corporate è ripartita e si è dimostrata alquanto significativa», spiega Guido Testa, office leader italiano di Orrick. «Da un lato i fondi e gli istituti fi nanziari hanno a disposizione in questo momento storico ampie risorse liquide e sono alla ricerca di valide opportunità di investimento. Dall'altro lato gli imprenditori sono favorevoli alla possibilità di sviluppo e crescita anche tramite operazioni straordinarie». «Nonostante le difficoltà a livello geopolitico e macroeconomico le attività di M&amp;a continuano a marciare a livelli sostenuti. Stando alle recenti analisi sul 1H, che abbiamo potuto constatare anche noi attraverso le 17 operazioni concluse negli ultimi sei mesi, l'M&amp;a a livello mondiale ha avuto un andamento simile a quello italiano, vale a dire un primo trimestre tra i più tranquilli degli ultimi anni e un secondo trimestre che ha visto una netta ripresa delle attività. Per quanto riguarda l'Europa, si è riscontrata una diminuzione in termini di valore totale delle operazioni di M&amp;a, con una predilezione delle target in Uk. Il Private Equity invece ha avuto una accelerazione delle attività rispetto al primo semestre dell'anno precedente» conclude. L'operazione chiave del primo semestre per PwC TLS è stata sicuramente Conad/Auchan. Oltre a questa abbiamo lavorato su diverse operazioni in altri ambiti dal farmaceutico (con l'acquisizione di Doc Generici da parte del fondo Intermediate Capital Group) all'energy seguendo diversi players di primario standing nella negoziazione di Long Term PPAs e Project Financing. «Il mercato è stato abbastanza vivace considerato il contesto economico, si sono viste alcune operazioni importanti, a partire da Conad/Auchan che è sicuramente una delle più importanti e che ha aperto la via ad una possibile fase di concentrazione nel settore retail italiano» spiega Giovanni Stefanin, partner responsabile practice Legal di PwC TLS.</p></div>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 10 Jul 2019 04:03:55 +0200</pubDate>
                        <title>Approvate le modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali per gli investitori in “PMI innovative”</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/agevolazioni-fiscali-per-gli-investitori-in-pmi-innovative</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’atteso decreto recante le modalità attuative degli incentivi fiscali destinati a favorire gli investimenti nelle cd. “<strong>PMI innovative</strong>” è stato finalmente pubblicato in <strong>Gazzetta Ufficiale</strong>.La categoria delle PMI innovative è stata istituita dal Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3 (“<em>Investment compact</em>”), che aveva altresì previsto, per detta categoria di imprese – al ricorrere di condizioni specifiche – l’estensione di alcune delle agevolazioni (incluse quelle fiscali) già concesse alle “<em>start up innovative</em>” istituite dal D.L. n. 179/2012. L’efficacia di dette agevolazioni era tuttavia subordinata ad apposita autorizzazione della Commissione europea (rilasciata il 17 dicembre scorso) e all’emanazione, da parte del <strong>Ministero dell’Economia e delle Finanze</strong> di concerto con il <strong>Ministero dello Sviluppo Economico</strong>, del decreto in argomento, che ne detta le modalità di attuazione.Per PMI innovative si intendono le piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE (ovverosia con meno di 250 dipendenti, un fatturato inferiore a 50 milioni o un attivo patrimoniale inferiore a 43 milioni), costituite in forma di società di capitali o cooperative, che possiedono i seguenti requisiti e sono iscritte in una sezione speciale del Registro Imprese:</p><ul> <li>a) residenza fiscale in Italia, o in uno Stato UE o in uno Stato aderente all’accordo sullo spazio economico europeo, purché con sede produttiva o filiale in Italia;</li> <li>b) ultimo bilancio ed eventuale bilancio consolidato certificati;</li> <li>c) azioni non quotate in un mercato regolamentato;</li> <li>d) assenza di iscrizione al registro speciale delle start up innovative;</li> <li>e) almeno due dei seguenti requisiti:<ul> <li>1) spese in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3% del maggiore fra costo e valore totale della produzione;</li> <li>2) impiego di dipendenti o collaboratori con idonei titoli di ricerca, in misura rispettivamente superiore al quinto o al terzo della forza lavoro complessiva a seconda che siano in possesso di dottorato o dottorandi oppure in possesso di laurea magistrale che abbiano svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero;</li> <li>3) titolarità, anche in deposito o licenza, di almeno una privativa industriale, relativa ad invenzioni, nuovi prodotti, nuova varietà vegetale, etc., come previsti dal Decreto Legge n. 3/2015, purché tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa.</li></ul></li></ul><p>Il decreto attuativo di recente emanazione non modifica né integra la definizione di PMI innovativa.Le agevolazioni fiscali si applicano alle persone fisiche o giuridiche che abbiano effettuato – a decorrere dal 1° gennaio 2017, in base al recente decreto – un investimento, diretto o indiretto (tramite OICR o altra società di capitali che investa per almeno il 70% in PMI innovative), in una o più PMI innovativa. In particolare:</p><ul> <li>i soggetti passivi IRPEF possono detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 30% dei conferimenti in denaro effettuati nelle PMI innovative, per importo non superiore ad 1 milione di euro, in ciascun periodo d’imposta (per un risparmio d’imposta massimo di euro 300 mila annui);</li> <li>i soggetti passivi IRES possono dedurre dal reddito complessivo d’impresa un importo pari al 30% dei conferimenti di denaro effettuati, per importo non superiore ad 1,8 milioni di euro, in ciascun periodo di imposta (per un risparmio d’imposta massimo di euro 129.600 annui, considerata l’aliquota ordinaria IRES del 24%).</li></ul><p>Qualora le detrazioni (o deduzioni IRES) spettanti – come certificate dall’impresa innovativa – non trovino capienza nell’imposta lorda, l’eccedenza può essere riportata in avanti in detrazione (o deduzione) dalle imposte dovute nei periodi di imposta successivi ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tre anni, così come la riduzione del capitale, il recesso o la perdita dei requisiti, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire, o recuperare a tassazione, l’importo detratto/dedotto, inclusi gli interessi legali.Infine, tra le altre specifiche del decreto attuativo non trattate in questa sede, si segnala che le agevolazioni spettano fino a che l’ammontare dei conferimenti in denaro agevolabili ricevuti dalla PMI innovativa nei periodi di vigenza del regime non supera l’importo di euro 15 milioni.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:andrea.mantellini@advant-nctm.com">Andrea Mantellini</a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 09 Jul 2019 11:27:00 +0200</pubDate>
                        <title>Lo spirito combattivo del popolo cinese merita rispetto e apprendimento</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lo-spirito-combattivo-del-popolo-cinese-merita-rispetto-e-apprendimento</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Intervista all'Ambasciatore&nbsp;Attilio Massimo Iannucci</em>&nbsp;Il popolo cinese è saggio, laborioso e pratico. Nei 70 anni dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese, in particolare dopo la politica delle riforme e dell'apertura, per più di 40 anni abbiamo testimoniato l’umiltà, la prudenza, la generosità e la gran volontà di lavorare del popolo cinese. I risultati conseguiti dalla Cina nello sviluppo e nella promozione del suo <em>status</em> internazionale sono stati ottenuti passo dopo passo. L'iniziativa <strong>Belt and Road</strong> sta aiutando molti paesi a intraprendere un percorso di rapido sviluppo.Il tempo vola. Dalla mia prima visita in Cina nel 1990, sono stato in Cina per innumerevoli volte.Gli anni di lavoro e di vita in Cina non saranno mai dimenticati. All'inizio degli anni '90, ho lavorato come ministro consigliere nell'Ambasciata d'Italia in Cina per cinque anni, il che mi ha dato molte occasioni di osservare la società cinese e di avvicinarmi alla gente cinese comune. A quel tempo, la Cina era ancora nelle prime fasi di sviluppo ad alta velocità, e l'atmosfera sociale era semplice e tranquilla. Il ritmo della vita per la gente comune non era molto frenetico.Nel 1995 ho lasciato il mio posto e sono tornato a casa, come responsabile della cooperazione internazionale e degli affari asiatici presso il Ministero degli Affari Esteri italiano, e ho avuto l'opportunità di viaggiare frequentemente tra l'Italia e la Cina. In quel periodo mi sono affezionato sempre di più alla Cina. Ogni volta che ne avevo la possibilità, cercavo di rimanere in Cina per qualche giorno in più. Vedo che nel frattempo sono state costruite diverse linee ferroviarie e sono stati costruiti tanti grattacieli. Il rapido sviluppo e il cambiamento della Cina spesso mi sorprendono e mi meraviglio della "straordinaria velocità della Cina".Ho stretto tante amicizie con i cinesi. Ogni volta che vengono a Roma, o in cui io torno in Cina, ci incontriamo e ci sentiamo sempre. Attraverso loro vedo i nuovi cambiamenti che la Cina sta vivendo. Spesso racconto anche ai miei colleghi e amici italiani che non ci sono mai stati, le mie esperienze in Cina. Credo che la comunicazione sia la cosa fondamentale per capirci.<img class=" wp-image-13658 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/07/Schermata-2019-07-09-alle-17.25.19-159x300.png" alt width="167" height="315">&nbsp;Nel 2010 sono tornato in Cina come ambasciatore italiano in Cina. Rispetto alle mie esperienze precedenti si può dire che tutta la Cina sia cambiata drasticamente. Oggi, la Cina ha raggiunto l'avanguardia del mondo in molti campi, tra cui l'economia, la tecnologia e le infrastrutture, e sta cominciando a svolgere un ruolo sempre più importante nella <em>governance</em> globale.Ora, l'Italia e il mondo condividono il benefici dello sviluppo cinese, prendendo il "treno veloce" della crescita della Cina. L'iniziativa "Belt and Road" del presidente Xi Jinping sta aiutando molti paesi in un percorso di rapido sviluppo. Durante la visita di Stato del Presidente Xi Jinping in Italia dello scorso marzo, l'Italia ha firmato un <em>memorandum</em> d'intesa con la Cina sulla cooperazione nel quadro dell’iniziativa Belt and Road, per la profonda amicizia tra Italia e Cina, e il pieno riconoscimento italiano per la BRI.Nell'ambito della co-costruzione "Belt and Road", sempre più imprese cinesi hanno investito in Italia per fornire supporto finanziario e tecnico allo sviluppo italiano. Non mi aspettavo questo nel mio primo viaggio in Cina.La Cina è una grande nazione. Il popolo cinese è saggio, laborioso e pratico. Generazione dopo generazione, i cinesi hanno lottato con perseveranza per raggiungere il ringiovanimento della nazione e per superare le difficoltà. Nei 70 anni dalla fondazione della Repubblica popolare cinese, in particolare dopo la politica delle riforme e l'apertura per più di 40 anni, abbiamo testimoniato l’umiltà, la prudenza, la generosità e la gran volontà di lavorare del popolo cinese. I risultati conseguiti dalla Cina nello sviluppo e nella promozione del suo status internazionale sono stati ottenuti passo dopo passo.Lo spirito combattivo del popolo cinese merita rispetto e apprendimento. Negli ultimi decenni, l'economia cinese si è sviluppata rapidamente e la qualità della vita e il benessere della gente comune sono notevolmente migliorati. Oggi milioni di turisti cinesi viaggiano in Italia ogni anno, e sempre più giovani italiani vanno a studiare in Cina.Tali cambiamenti sono indissolubilmente legati al rapido sviluppo economico della Cina. Sono lieto di constatare che gli scambi tra Italia e Cina continuano ad essere stretti e che le relazioni bilaterali sono avanzate in modo migliore. Tuttavia, alcuni italiani, compresi alcuni funzionari, non conoscono abbastanza la Cina, il che ci impedisce, in una certa misura, di imparare dalla Cina. Dico spesso ai miei amici che devono andare in Cina e vedere di più.Come un caro amico dei cinesi, sono molto lieto di vedere che questo grande paese continui a ottenere nuovi successi e sono contento di aver testimoniato e partecipato all'evoluzione della Cina. Credo fermamente che le relazioni Italia-Cina abbiano un futuro brillante e sarei lieto di continuare a lavorare per migliorare gli scambi reciproci e la comprensione reciproca.&nbsp;<em>Tratto dal Quotidiano del Popolo</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 09 Jul 2019 04:39:46 +0200</pubDate>
                        <title>L&#039;azienda? È la mia squadra del cuore</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lazienda-e-la-mia-squadra-del-cuore</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<div class="page" title="Page 1"><div class="layoutArea"><div class="column"><h3>Un convegno svoltosi a Milano ha analizzato una realtà in grande sviluppo nell’ambito del mondo del lavoro: le imprese stanno aprendo sempre di più ad attività sportive che coinvolgano i propri dipendenti, a qualsiasi livello. Evidenti i benefici in termini di benessere, produttività e senso di appartenenza</h3></div></div></div><p>Pronti...Partenza...Via! Il colpo di pistola è partito insieme alla corsa delle imprese e delle organizzazioni professionali verso il miglioramento del benessere del proprio personale, manageriale o dipendente che sia, attraverso programmi sportivi e la partecipazione a manifestazioni, competitive e non. Le motivazioni sono state sintetizzate nel titolo dell'evento che si è svolto a Milano, il 24 giugno scorso: "Le frontiere del benessere in azienda: lo sport come strumento per coniugare salute, engagement, produttività e networking". Un convegno organizzato dall'Associazione Italiana Direzione Personale (<a href="http://www.aidp.it/" target="_blank" rel="noreferrer">www.aidp.it</a>) in collaborazione con Professional Corporate Run presso gli spazi di coworking di Spaces Porta Nuova. Gli organizzatori sono partiti dal presupposto che da sempre la metafora sportiva accompagna la vita manageriale: la squadra, il campo, l'avversario, il goal sono termini che guidano all'azione, dentro e fuori le imprese. Ma hanno voluto dare voce alla positiva evoluzione di tali concetti, che fa sì che oggi lo sport vero, quello praticato, fatto di sudore, sconfitte, vittorie e traguardi, inizia ad avere un ruolo sempre più importante nei contesti aziendali. Nell'evento, condotto e moderato dall'attrice e presentatrice Gisella Donadoni, che è anche madrina di Professional Corporate Run (da cui ha ricevuto gli omaggi messi a disposizione dai partner di PCR 25inch e Polar), e da <strong><span class="chapterhl">Guido Bartalini</span></strong> (partner di <strong><span class="chapterhl">Nctm</span> Studio Legale</strong> e ideatore di Professional Corporate&nbsp;Run insieme a Ferdinando Cesana), è stata data voce, da un lato, ai protagonisti aziendali, che, attraverso diversi approcci al wellness e con modalità differenti, mirano tutti a migliorare engagement, networking, spirito di appartenenza e produttività, e, dall'altro lato, a coloro che mettono la propria esperienza, la propria professionalità e le proprie organizzazioni, al servizio delle aziende per lo svolgimento di attività sportive.<img class="alignnone wp-image-13644 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/07/Schermata-2019-07-09-alle-10.36.31-247x300.png" alt width="258" height="313">Un'ulteriore chiave di lettura nella scelta dei protagonisti è stata quella di andare oltre la semplice analisi di un fenomeno in ampliamento, ma di individuare anche i parametri per misurarne gli effetti utili, anche in termini di prevenzione e conseguenti risparmi di costi. Le aziende partecipanti hanno portato il proprio contributo rispetto alle loro esperienze in atto, un contributo prezioso in considerazione del livello delle realtà rappresentate: Unicredit, Chanel, Edison, KPMG, Tamini Trasformatori (società del gruppo Terna), Generali Italia e Reinsurance Group of America, tutte aziende che hanno colto con entusiasmo e condivisione l'opportunità di iniziare a dare una voce corale al concetto che il movimento e l'attività sportiva generano un benessere psicofisico che incide positivamente anche sul lavoro. Dai contributi forniti è emerso che questo tipo di programmi determina un grande e positivo coinvolgimento del personale ed è stato utilizzato da alcune aziende anche per facilitare processi di change management. Inoltre, già in un periodo sufficientemente breve, i benefici in termini di efficienza e produttività possono superare i costi dell'investimento. Da evidenziare che la motivazione per le aziende non è legata a un riflesso esterno in termini di marketing e diffusione del brand, ma piuttosto nella volontà di ampliare l'offerta di servizi idonei a una migliore retention e affezione verso i colori sociali e la propria "squadra aziendale". Un elemento che ha contribuito alla positiva riuscita dell'evento è stata la partecipazione di professionisti che operano per portare il benessere in azienda, soggetti del livello di Gabriele Rosa, Alessandro Tappa, Max Monaco e Rossella Cardinale. O come Andrea Trabuio e Pierfrancesco Calori che aprono sempre più i propri eventi sportivi ad aziende e ad organizzazioni professionali, anche attraverso l'adesione al circuito di gare di Professional Corporate Run, un vero campionato costruttori realizzato nel running anziché nella Formula1. Da questi contributi si è evidenziato che, sia che si tratti di proporre alle aziende il movimento in genere (corsa, yoga oppure ciclismo o triathlon), il punto di partenza è sempre il coinvolgimento emozionale, che rende più facile e leggera la conseguente attività fisica e determina migliori stimoli anche per l'eventuale successiva fase competitiva, necessaria almeno per i più combattivi. Alcune manifestazioni tendono ora a proporre nuove modalità di partecipazione più facilmente fruibili da parte delle aziende, perché basate sulla partecipazione a squadre, come avviene per la Salomon Running Milano, aderente a Professional Corporate Run. Il tutto, inoltre, con l'ulteriore driver proposto da sempre più diffuse finalità charity, attraverso <em>onlus</em> come Sport Senza Frontiere o campagne di raccolta fondi attraverso Rete del Dono.&nbsp;C'è anche la possibilità di avere offerte complete e flessibili come avviene con Gympass, un sistema particolarmente adatto per le aziende, perché dà modo, attraverso un unico abbonamento, di usufruire di 2.100 palestre e 440 tipologie di attività sportive in 784 città per meglio prepararsi alle attività outdoor. Durante l'evento il quadro si è poi ulteriormente riempito di colori con l'intervento di Michele Maisetti, che ha fatto anche una dimostrazione pratica del caschetto attraverso il quale si possono registrare e mostrare le onde cerebrali, che attestano gli effetti emozionali dei soggetti monitorati in occasione di attività fisica e sportiva. E <em>last but not least</em> Andrea Severino ha presentato la App Virtuoso, attraverso la quale si può registrare la propria attività fisica dei precedenti 30 giorni traducendo il livello di intensità in crediti da utilizzare per ottenere prodotti o servizi legati al benessere. Insomma si ha la possibilità di tradurre la propria attività in beneficio economico, oltre che a lanciare sfide ad amici e colleghi. Si è trattato di un'esplorazione approfondita dentro l'universo del welfare in aziende e organizzazioni professionali, che da parte di AIDP (oltre 17.000 membri, 3000 soci attivi, suddivisi in 16 gruppi regionali, e che si avvale di una rete internazionale, che dal 1960 promuove uno sviluppo serio e responsabile della cultura manageriale nell'ambito delle risorse umane) ha rappresentato il lancio dell'Osservatorio sullo sport in azienda, che avrà un seguito con altri eventi analoghi così da creare un dialogo continuo. La gara è solo iniziata, con uno spirito olimpico, il cui richiamo è più che mai appropriato perché un momento speciale dell'evento è stato l'annuncio in diretta, con la presenza di Marco Riva in rappresentanza del CONI, dell'assegnazione a Milano-Cortina dei Giochi olimpici invernali 2026. Un successo dello sport in Italia che rappresenterà un grandissimo stimolo anche per le organizzazioni professionali e aziendali più moderne e lungimiranti.&nbsp;<em>Tratto da TS</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 08 Jul 2019 03:53:16 +0200</pubDate>
                        <title>LinkedIn social preferito dalle law firm italiane</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/linkedin-social-preferito-dalle-law-firm-italiane</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>E' Linkedin il social più utilizzato dai grandi studi legali. Praticamente tutti i top 50 per fatturato presenti nella classifica 2019 di Legalcommunity hanno una "vetrina" italiana sul social media specializzato per il mondo professionale. Mentre ancora pochi - di fatto 1 su 5 - sfrutta Instagram per dialogare con clienti e colleghi.</p><p class>A misurare la presenza social dei grandi studi è stata proprio Legalcommunity che ha deciso di valutare l'interattività su questi mezzi di comunicazione degli studi italiani o delle realtà internazionali presenti con sedi proprie nel nostro paese.</p><ul> <li>Al top per numero di follower su Linkedin si colloca l'italiano BonelliErede che ne vanta oltre 35mila. Sul podio altri due italiani: Gianni Origoni Grippo Cappelli &amp;Partners e Chiomenti L'altro social più utilizzato dalle law firm (il 41% dei top 50 ha un profilo di studio) anche se con numeri più bassi è Twitter: primo Dla Piper con oltre 1.700 follower. Numeri e interazioni maggiori su Twitter per i singoli avvocati. Tra i profili più dinamici per aggiornamento PwC Tls ed <strong><span class="chapterhl">Nctm.</span></strong></li></ul><p><img class="alignnone wp-image-13616" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/07/Il-Sole-24-Ore-262x300.png" alt width="288" height="330"><em>Tratto da Il Sole 24 Ore</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 08 Jul 2019 03:47:34 +0200</pubDate>
                        <title>Nctm si conferma 1° player nel M&amp;A in Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-si-conferma-1-player-nel-ma-in-italia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>League tables Mergermarket e Bloomberg</strong>Nctm Studio Legale si conferma al primo posto per numero di operazioni M&amp;A svolte nei <em>ranking</em>di Mergermarket e Bloomberg. Con 34 operazioni accreditate da gennaio*, Nctm si conferma lo studio legale numero 1 nel M&amp;A in Italia anche nel primo <em>half</em>del 2019.Lo Studio ha registrato un incremento dei deals accreditati rispetto al primo <em>half </em>dell’anno precedente, confermando il suo tasso di crescita.&nbsp;<em>*Fonte: GLOBAL M&amp;A MARKET REVIEW - LEGAL RANKINGS – Bloomberg</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 03 Jul 2019 04:10:09 +0200</pubDate>
                        <title>Nella nuova black list cinese scendono i settori vietati ai capitali esteri</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nella-nuova-black-list-cinese-scendono-i-settori-vietati-ai-capitali-esteri</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>BARRIERE ALL'INGRESSOCalato il sipario sul G20 di Osaka e incassata la ripresa dei negoziati commerciali, il presidente Xi Jinping aveva preannunciato nuove misure per liberalizzare l'economia cinese che si stanno concretizzando proprio in queste ore.La nuova "negative list", ad esempio, destinata a soppiantare il vecchio Catalogo degli investimenti stranieri. Promessa dal premier Li Keqiang al Forum Boao for Asia entro la fine di giugno, è stata resa pubblica domenica scorsa: i settori dell'economia interdetti agli stranieri scendono da 48 a 40, quelli delle 11 Free trade zones da 45 a 37. Ieri, inoltre, il premier cinese intervenendo al World economic Forum di Dalian ha prospettato un'accelerazione di un anno, con entrata in vigore già dal 2020 invece del 2021, del superamento dei limiti di titolarità delle quote azionarie per gli investitori stranieri nel settore finanziario. Grazie a ciò anche società come Morgan Stanley si accoderanno a HBSC, JP Morgan, Nomura e UBS che già hanno preso al volo la liberalizzazione partita due anni fa.Pechino si sta impegnando nel rimuovere le barriere all'ingresso per i capitali esteri, la nuova negative list introduce inedite possibilità nel settore dei servizi, nel manifatturiero, nell'industria mineraria, nell'oil&amp;gas, tocca materie prime come il molybdeno, l'antimonio, la fluorite, la carta da riso e l'inchiostro, apre spazi anche nella cultura e nella comunicazione, nello shipping.<img class="alignnone wp-image-13580 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/07/il-sole-24-ore_toti-139x300.png" alt width="172" height="371">«Le revisioni alla lista rappresentano un piccolo, ulteriore passo in avanti nel processo di apertura della Cina. La raccolta di capitale azionario per investimenti esteri in aree selezionate dell'economia cinese - dice Jörg Wuttke, presidente della Camera di commercio dell'Unione europea in Cina - ha il potenziale di offrire nuove opportunità per alcune società europee di entrare nel mercato o espandere la propria presenza. Tuttavia, perché questa apertura sia significativa, sono necessarie altre riforme più profonde sulla falsariga di quelle fatte venti anni fa durante l'adesione della Cina alla Wto».«Disparità di trattamento delle società straniere e favoritismo nei confronti delle aziende di Stato devono essere archiviati - aggiunge Carlo D'Andrea, vicepresidente della Camera europea. Bisogna ridurre anche le barriere indirette, quali i complessi processi di approvazione amministrativa e l'iter per le licenze».«La Cina ha bisogno di riforme e le sta portando avanti - sottolinea l'avvocato <strong>Enrico Toti</strong> dello studio <strong>Nctm</strong> - riducendo ulteriormente le attività precluse agli investitori stranieri. La decisione politicamente rilevante di rivedere la negative list è stata confermata da Gao Feng, portavoce del Ministero del commercio e varata con due decreti il 30 giugno 2019 con l'approvazione del Comitato Centrale del Partito e del Consiglio degli Affari di Stato, la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma e il Ministero del Commercio».&nbsp;<em>Tratto da Il Sole 24 Ore</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 01 Jul 2019 03:53:29 +0200</pubDate>
                        <title>Anche gli esperti di m&amp;a si ritagliano uno spazio nel food</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/anche-gli-esperti-di-ma-si-ritagliano-uno-spazio-nel-food</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>NEL SETTORE AGROALIMENTARE SI REGISTRANO OPERAZIONI SEMPRE PIÙ COMPLESSE E TRANSNAZIONALIMai come in questo caso è vero che i grandi affari si concludono a tavola. Come nel recente caso di Newlat che ha acquisito la Delverde; operazione che ha visto coinvolti BonelliErede, con un team coordinato dal partner Matteo Maria Pratelli, al fianco del gruppo Newlat, gruppo italiano del settore agroalimentare, nell'operazione di acquisizione del 100% di Delverde Industrie Alimentari, azienda italiana dello stesso settore, dalla multinazionale argentina Molinos Rio de la Plata, assistita dallo studio legale internazionale Gianni Origoni Grippo Cappelli &amp; Partners. Anche Gattai, Minoli, Agostinelli &amp; Partners, è al lavoro sul settore food. «All'interno del dipartimento di M&amp;A alcuni dei soci e senior associates si sono occupati più frequentemente di operazioni nel settore food e questo ha naturalmente creato nel tempo un expertise specifica, non solo per le operazioni straordinarie ma anche per l'assistenza continuativa a importanti gruppi nel settore» spiega Sebastiano Cassani, partner di Gattai, Minoli, Agostinelli &amp; Partners. «Particolare rilievo hanno le problematiche relative ai canali distributivi, sia italiani sia esteri; con riferimento a questi ultimi ci siamo trovati a gestire problematiche connesse ai mercati di sbocco eventualmente coinvolti da restrizioni di embargo internazionale. Il settore agroalimentare italiano ha indubbiamente una grande importanza e un'enorme attrattiva per gli investitori. Le linee di sviluppo sono sempre legate allo sviluppo di operazioni di investimento e aggregazione, con un importante ruolo giocato dal reperimento di risorse finanziarie.<img class="alignnone size-medium wp-image-13555 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/07/ItaliaOggi-Sette-300x274.png" alt>Aggiungo che il settore alimentare è anche chiave per il traino di settori laterali, sui quali abbiamo più volte lavorato, quali il packaging, macchinari e automazione della linea di produzione» aggiunge. «Possiamo creare team M&amp;A multidisciplinari con enorme esperienza nel settore Food&amp;Beverage, spaziando in maniera trasversale dal private equity, ai temi di gestione governance familiare, al tax, al diritto amministrativo e comunitario in materia di food law», spiega Massimiliano Nitti, partner, responsabile del Dipartimento m&amp;a dello studio Chiomenti. «Abbiamo assistito diversi soggetti stranieri - società e fondi - interessati a entrare a far parte di realtà del mondo F&amp;B. Molto spesso le questioni di governance e i rapporti tra gli investitori istituzionali e i gruppi familiari di seconda generazione sono la chiave di volta di queste operazioni. Diversamente da altri settori, le aziende di F&amp;B sono resilienti alle crisi di mercato (lo abbiamo visto nel 2009) e quindi, essendo particolarmente stabili nella loro redditività, risultano spesso adatte ad operazioni di <em>leveraged buy out</em>. Le società italiane attive in questo settore sono prevalentemente pmi a carattere familiare che si trovano quindi a dover gestire il ricambio generazionale e le sfide della nuova economia». Altra realtà attiva è <strong>Nctm</strong> dove <strong>Simone De Carli</strong>, partner responsabile del dipartimento di fusioni e acquisizioni, private equity ricorda che lo studio «ha un team specializzato in diritto alimentare comunitario, nazionale e internazionale, anche a livello di Omc e Codex Alimentarius. I nostri professionisti si relazionano in maniera continuativa con le principali istituzioni dell'Ue e dell'Omc in materia di accesso al mercato e accordi commerciali regionali, autorizzazioni di prodotti, uso e autorizzazione di agro chimici, confezionamento ed etichettatura. La conoscenza del diritto regolamentare legato alla produzione e distribuzione di prodotti alimentari distingue il nostro studio dalla maggior parte dei nostri competitor. Possiamo infatti estendere il nostro servizio, oltre che alla consulenza m&amp;a basata anche su una profonda conoscenza delle dinamiche del mercato, anche alla verifica di profili di criticità specifica nella gestione della società e, ove opportuno, possiamo assistere e guidare il cliente o la target nella gestione del problema». «Abbiamo una practice di diritto alimentare nell'ambito del dipartimento ambiente e sicurezza con la quale offriamo consulenza sull'intera filiera alimentare, dalle operazioni indirizzate alla fornitura di beni e servizi per l'impresa alimentare (<em>farm supplies aggregate</em>), passando per l'insieme delle attività aziendali di trasformazione e commercializzazione di alimenti, fino ad arrivare alla distribuzione di tali prodotti al consumatore finale e a gestire la fase di post vendita», spiega Francesco Bruno di Pavia e Ansaldo. Lo studio ha assistito una multinazionale francese del settore dei fertilizzanti e dell'agribusiness che ha investito su una food company nel comparto dolciario. Sotto il profilo penalistico ci sono proposte legislative che tendono a riordinare i reati alimentari e lì certamente la richiesta di assistenza di compliance da parte delle aziende crescerà. Inoltre, per gli aspetti civilistici la nuova legge sulla <em>class action</em> probabilmente richiederà una particolare attenzione da parte degli interpreti e degli operatori del diritto». Infine, Daniele Guarnieri direzione affari legali e societari Nestlè Italiana «Da una parte aumenta il grado di specializzazione richiesto agli studi per affrontare i temi di particolare diffi coltà tecnica su cui il team legale interno necessita una consulenza, dall'altra è sempre più fondamentale che i consulenti conoscano le particolarità del business in cui l'azienda opera. Oltre alle tradizionali aree legali attualmente sono molto sentiti i temi legati alla sostenibilità ambientale, alla 231 e tutto ciò che è etica».&nbsp;<em>Tratto da ItaliaOggi Sette</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 28 Jun 2019 05:10:05 +0200</pubDate>
                        <title>Port authority o imprese?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/port-authority-o-imprese</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>UN TRIBUNALE HA SANCITO LA NATURA IMPRENDITORIALE DELLE ADSP<strong>La sentenza è importante ai fini delle norme antitrust, come spiega lo studio Nctm che ha assistito il terminalista Genoa Metal Terminal contro il Porto di Genova</strong>Le Autorità di sistema portuale, vale a dire gli enti pubblici non economici che gestiscono le infrastrutture degli scali italiani, sono a tutti gli effetti imprese ai fini della normativa Antitrust. Lo sostiene da tempo Bruxelles e lo conferma ora anche la giurisprudenza italiana. Dopo il parere spedito a Roma pochi mesi fa dalla Commissione Europea che definiva le Autorità portuali soggetto attivo come impresa e per questo obbligate a pagare le tasse sull'attività economica svolta, anche un tribunale italiano è per la prima volta intervenuto pronunciandosi a sostengo di questa tesi. Lo ha reso noto lo <strong>Studio Legale</strong> <strong>Nctm</strong> commentando una recente sentenza del Tribunale di Genova che «ha riconosciuto come un'Autorità di Sistema Portuale italiana, rispetto all'attività di concessione di aree demaniali dietro corrispettivo, debba essere considerata un'impresa ai fini della normativa antitrust. È la prima volta che la giurisprudenza italiana perviene al predetto riconoscimento». Il caso aveva a oggetto proprio il ricorso di un concessionario (il terminalista C. Steinweg-Genoa Metal Terminal) che riteneva di essere stato discriminato dalla port authority genovese nella misura in cui quest'ultima aveva realizzato una serie di interventi infrastrutturali a vantaggio di un concessionario concorrente (il Genoa Port Terminal del gruppo Spinelli) pur avendo ricevuto le stesse richieste di intervento anche dal concessionario attore. Secondo la tesi del ricorrente, quindi, la AdSP avrebbe tenuto una condotta discriminatoria tale da alterare ingiustificatamente gli equilibri concorrenziali all'interno del porto e per questo chiedeva un risarcimento di oltre 11 milioni di euro per ogni anno d'attività, che però non è stato concesso dal tribunale. «In Italia», hanno spiegato gli avvocati <strong>Alberto Torrazza</strong> e <strong>Ekaterina Aksenova</strong>, «eravamo rimasti ancorati al dato formale per cui, ai sensi della legge 84/94, le AdSP sono qualificate come enti pubblici non economici cui la predetta legge conferisce soltanto funzioni di enti regolatori, precludendo loro la possibilità di svolgere attività portuali».<img class="alignnone size-medium wp-image-13539 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/06/Schermata-2019-06-28-alle-11.02.29-246x300.png" alt>Sul punto, fino a oggi, si potevano annoverare precedenti significativi benché, secondo i legali di <strong>Nctm</strong>, riferiti a fattispecie che non riguardavano le Autorità di sistema portuale: «Si ricorda, ad esempio, la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite con cui è stata riconosciuta la natura di impresa dell'Agenzia del Territorio rispetto all'attività di fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni a terzi. Il Tribunale di Genova ha correttamente richiamato tale precedente per evidenziare che la nozione di impresa, nell'ambito del diritto comunitario della concorrenza, abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle modalità di finanziamento». In altri termini, «secondo il principio affermato dalla Suprema Corte, e fatto proprio anche dal Tribunale di Genova, la nozione di impresa sarebbe di carattere più economico che giuridico, con la conseguenza che il suo tratto caratteristico starebbe nell'esercizio organizzato e duraturo di un'attività economica sul mercato, a prescindere da come il soggetto che svolge detta attività sia formalmente qualificato». In questa prospettiva risulterebbe dunque irrilevante la qualifica formale di ente pubblico non economico. Questa impostazione, ricordano sempre gli avvocati, è quella già seguita dalla Corte di Giustizia dell'Ue che aveva già chiarito come «la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento». Stabilito dunque che la qualifica di ente pubblico non economico non può rappresentare di per sé un ostacolo al riconoscimento delle AdSP come imprese, rimaneva da capire se le AdSP svolgano o meno un'attività economica. In questo senso è utile rifarsi nuovamente all'orientamento della Commissione Ue, secondo cui le Autorità di Sistema Portuale svolgono attività economica e sono qualificabili come imprese. «Lo sfruttamento commerciale di infrastrutture portuali e la costruzione di simili infrastrutture ai fini di sfruttamento commerciale costituiscono attività economiche», rilevano infatti gli avvocati Torrazza e Aksenova. La stessa Commissione ha precisato che le Autorità di Sistema Portuale esercitano un'attività economica in quanto «rilasciano concessioni o autorizzazioni (uso di un bene dietro pagamento di un canone) a imprese (generalmente) private per l'impiego commerciale del bene (infrastruttura portuale di base) e la fornitura di servizi (carico, scarico, pilotaggio, traino) a compagnie di navigazione». Secondo <strong>Torrazza</strong> e <strong>Aksenova</strong> «la sentenza del Tribunale di Genova potrebbe quindi rappresentare uno strumento in più nelle mani dei concessionari per far valere i propri diritti e opporsi a condotte delle AdSP che potrebbero apparire discriminatorie o comunque lesive dei principi della concorrenza».<em>Tratto da MF</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 27 Jun 2019 05:17:20 +0200</pubDate>
                        <title>Lavoro e sport: le aziende puntano sulle «squadre»</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lavoro-e-sport-le-aziende-puntano-sulle-squadre</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h3>Cresce il numero di uffici che organizzano attività sportive in comune: corsa, ciclismo, calcio ma anche triathlon e yoga. «I risultati? Spirito di appartenenza e migliore rendimento per tutti»</h3>Il mix: lavoro e sport. I soggetti: le aziende e i dipendenti. L'obiettivo: migliorare la vita (e il rendimento) di chi lavora e trovare un generale migliore clima sul posto di lavoro. E questo vale a tutti i livelli, dall'impiegato al manager fino al amministratore delegato. Non ci sono limiti di qualifica: lo sport mette tutti sullo stesso piano. E non è poco.<strong>Tendenza.</strong> E Milano ha fatto da apripista: il 24 giugno negli spazi di <em>coworking</em> di Spaces Porta Nuova si è svolto il convegno dedicato alle «frontiere del benessere in azienda: lo sport come strumento per coniugare salute, engagement, produttività e networking» organizzato dall'Associazione Italiana Direzione Personale in&nbsp;collaborazione con Professional Corporate Run. «La metafora sportiva accompagna la vita manageriale: la squadra, il campo, l'avversario, il goal sono termini che guidano all'azione dentro e fuori le imprese - ha spiegato <strong>Guido Bartalini</strong> di Corporate Run -. Esempi come Unicredit, Chanel, Edison, KPMG e tanti altri sono la dimostrazione che cresce sempre di più l'attenzione a questi temi».<img class="alignnone size-medium wp-image-13534 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/06/Corriere.it_-300x294.png" alt><strong>Squadre.</strong> Corsa, yoga, ciclismo, triathlon e l'intramonabile calcio: queste le discipline sportive più «aggreganti» all'interno delle aziende, questi i punti di partenza per creare una «squadra aziendale» fuori dal mondo del lavoro ma con profonde e positive conseguenze all'interno dell' azienda. Per esempio spirito di appartenenza, aumento della produttività ma anche riflessi esterni in termini di marketing e diffusione del brand. Non ultimi le voci di prevenzione e conseguenti risparmi di costi per la salute dei dipendenti. Insomma solo risvolti positivi.<strong>Testimonianze.</strong> «Lo sport vero, quello praticato,&nbsp;fatto di sudore, sconfitte, vittorie e traguardi ormai ha un ruolo importante in molti contesti aziendali - ha concluso <strong>Bartalini</strong> -: in pratica si applica un principio antico e basilare: "<em>mens sana in corpore sano</em>"». Oltre alle testimonianze di imprese e multinazionali che hanno sponsorizzato e sostenuto la creazione di squadre sportive aziendali, fondamentale è la voce di chi poi ha il reale compito di organizzare queste attività all'interno delle aziende. Presenti al convegno di Milano Gabriele Rosa, Alessandro Tappa , Max Monaco e Rossella Cardinale: le loro esperienze dentro i gruppi di dipendenti, ognuno con esigenze e aspettative diverse, sono la dimostrazione che la crescita di un team di lavoro passa anche attraverso una attività sportiva in comune. Stesso spirito e ottimi risultati riportati anche dall'altra parte del tavolo, da per esempio Andrea Trabuio di Rcs Sport e Pierfrancesco Calori, responsabile di Followyourpassion, dirigenti aziendali che organizzano eventi&nbsp;sportivi a livello internazionale.&nbsp;<em>Tratto da <a href="https://www.corriere.it/sport/running-nuoto-bici/notizie/lavoro-sport-aziende-puntano-squadre-dipendenti-a7531616-976a-11e9-8e4d-b6b35f2a9094.shtml" target="_blank" rel="noreferrer">Corriere.it</a></em>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 26 Jun 2019 04:41:55 +0200</pubDate>
                        <title>Il Fatto sul listino anche a Parigi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-fatto-sul-listino-anche-a-parigi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Dopo l'anticipazione dall'ad di Società Editoriale Il Fatto, Cinzia Monteverdi, ecco la conferma: il Fatto Quotidiano si quota in Francia. Ieri il consiglio di amministrazione della società editrice del giornale diretto da Marco Travaglio ha convocato l'assemblea degli azionisti per approvare l'ammissione alle negoziazioni delle azioni della società editoriale a Parigi sul mercato Euronext Growth.<img class="size-medium wp-image-13512 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/06/MF-300x295.png" alt>La procedura scelta è quella della direct admission e l'inizio delle negoziazioni avverrà entro la fine del mese di luglio. Come spiegato da Monteverdi, l'obiettivo è «supportare lo sviluppo delle strategie di crescita aziendale, attrarre investitori sul mercato francese nonché sugli altri mercati europei e avviare la produzione a carattere internazionale di contenuti televisivi, in particolare documentari, da distribuire sul mercato francese». Seif è assistita da Midcap Partners in qualità di advisor, support agent e listing sponsor e da Louis Capital Markets Uk Lpp quale liquidity provider, mentre Emintad agisce come advisor finanziario e <strong>Nctm</strong> quale consulente legale.&nbsp;<em>Tratto da MF</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 25 Jun 2019 04:49:42 +0200</pubDate>
                        <title>CleanBnb: al via collocamento su Aim, book aperto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cleanbnb-al-via-collocamento-su-aim-book-aperto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>CleanBnB, società che offre servizi di property management nel mercato degli affitti a breve termine, ha iniziato il collocamento con apertura del book in data odierna, con l'obiettivo di ammissione alle negoziazioni su Aim Italia di Borsa Italiana. L'offerta, spiega una nota, prevede un aumento di capitale fino a un importo massimo di 5 milioni di euro, una valutazione pre money della società compresa tra 8,5 e 11,5 milioni di euro, una forchetta di prezzo fissata tra 1,70 e 2,30 euro, e un flottante fino al 25%. Nell'ambito dell'offerta è prevista l'assegnazione gratuita di warrant nel rapporto di 1 ogni 2 azioni a favore di tutti coloro che risulteranno titolari di azioni alla data di inizio delle negoziazioni, ivi incluso coloro che abbiano sottoscritto azioni nell'ambito dell'offerta. CleanBnB offre servizi di property management per conto degli Host proprietari e di hospitality a 360* gradi per i Guest, tramite una piattaforma integrata con i maggiori canali online specializzati. La sede operativa è basata a Milano ma la società opera su 40 città italiane con un portafoglio di oltre 600 appartamenti, e in soli tre anni è riuscita a costruire una struttura di oltre 50 persone. Nei primi cinque mesi di quest'anno CleanBnB ha già gestito oltre 12.000 soggiorni, superando il risultato dell'intero 2018. CleanBnB, al 31 dicembre 2018, ha registrato ricavi delle vendite pari a 1,54 milioni di euro, in crescita del 230% rispetto all'anno precedente. I ricavi delle vendite sono relativi ai servizi di property management in affitto breve in tutta Italia rivolto ai proprietari di immobili residenziali con una gestione completa di tutto il ciclo, dalla prenotazione alla gestione degli ospiti, senza pensieri per il proprietario e in assoluta serenità. La società è stata costituita da Francesco Zorgno (già fondatore dell'incubatore SeedMoney), che ricopre la carica di Presidente e Amministratore Delegato, e Tatiana Skachko, Amministratore Delegato. Il Cda si completa con Fabio Cannavale, già noto per iniziative come B Heroes, Lastminute.com e Volagratis, Enrico Calabretta e il consigliere indipendente Roberta Dell'Apa. La compagine azionaria è costituita per il 50,05% sai soci fondatori, per il 5,51% da Boost Heroes e per il resto e' divisa tra i soci che hanno partecipato ai due round di equity crowdfunding promossi dalla società sulla piattaforma CrowdFundMe. Il mondo degli affitti brevi in Italia, spiega una nota, è in fortissima espansione. Con 150.000 immobili già attivi online su tutto il territorio nazionale e un tasso di crescita annuo superiore al 40%, il settore è trainato da flussi turistici in continua crescita tramite piattaforme internazionali quali Airbnb e Booking.<img class="alignnone size-medium wp-image-13499 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/06/Milanofinanzait-287x300.png" alt>La dimensione del mercato potenziale è stimata pari a oltre 1 milione di appartamenti su tutto il territorio italiano, con ampie prospettive di crescita per gli operatori professionali come CleanBnB. Lo sbarco su Aim Italia permetterà alla società di accelerare il conseguimento dei propri obiettivi strategici, acquisendo una maggiore visibilità verso stakeholder nazionali ed esteri e rafforzando la crescita della quota di mercato nei segmenti core, e di rinforzare ulteriormente la propria solidità finanziaria. Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Aim Italia, CleanBnB è assistita da EnVent Capital Markets, in qualità di Nominad e Global Coordinator, dall'Advisor finanziario Ambromobiliare, da <strong>Nctm</strong>, quale consulente legale, da ICFC e da Facchini &amp; Rossi in qualità di consulenti fiscali, Deloitte come società di revisione e a supporto del management nella stesura del piano industriale della società.<a href="https://www.classeditori.it/dettaglionotizia.asp?id=201906241252021150" target="_blank" rel="noreferrer"><em>Tratto da Milanofinanza.it</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 18 Jun 2019 10:01:27 +0200</pubDate>
                        <title>Contributi dagli uffici Nctm nel mondo&lt;br&gt;Shipping &amp; Transport Bulletin Giugno-Luglio 2019</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contributi-dagli-uffici-nctm-nel-mondoshipping-transport-bulletin-giugno-luglio-2019</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h1>Aiuto di Stato per l’acquisto di una draga nel porto di Klaipeda</h1>La Lituania ha chiesto di poter fornire un aiuto per l’acquisto di una draga per l’Autorità Portuale di Klaipeda, in quanto non esisterebbero servizi di dragaggio sul marcato lituano, che sarebbe quindi servito, allo stato attuale da Danimarca, Germania, Olanda e Belgio.L’aiuto copre l’acquisto di una draga di lunghezza pari a circa 70 metri, con un pescaggio di circa 4,5 metri e un tonnellaggio di portata lorda di circa 2000 tonnellate. Lo Stato copre l’85% del costo, mentre il 15% è coperto dal porto. L’aiuto è stato autorizzato in virtù del fatto che il costo non poteva es-sere recuperato in un arco temporale di 25 anni e nessun operatore avrebbe fornito le risorse finanziarie necessarie.<h1>La nuova Commissione Europea</h1>La Commissione Europea è l’organo esecutivo dell’Unione Europea e ha il potere esclusivo di redigere le proposte dei nuovi atti legislativi che sono poi adottati dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea (costituito dai rappresentanti dei governi degli Stati Membri). Il Collegio dei Commissari è l’organo decisionale della Commissione e ha un mandato di cinque anni.La ricerca del Nuovo Presidente è incominciata a fine maggio e dovrebbe concludersi a fine giugno. Una volta nominato collettivamente da tutti gli Stati membri, il Presidente si adopererà affinché il Collegio sia composto da commissari nominati da ciascuno Stato membro. Il Presidente dovrà essere formalmente approvato dal Parlamento Europeo. Di conseguenza, in sede di nomina del Presidente, gli Stati Membri terranno in considerazione l’equilibrio dei poteri nel Parlamento. Normalmente gli Stati Membri cercano, dunque, di nominare soggetti che appartengano allo stesso gruppo politico che costituisce la maggioranza nel Parlamento.<h1>Cosa c’è all’ordine del giorno dell’Unione Europea per i prossimi cinque anni.</h1>A partire dalla metà del 2019 le due grandi questioni che la prossima Commissione Europea dovrà affrontare saranno la definizione delle politiche necessarie per contrastare i cambiamenti climatici e le modalità per garantire un sistema di scambi commerciali leali nell'economia globale.Il cuore della politica climatica dell’UE è il Sistema di scambio di quote di emissione. La prossima fase è stata concordata e il numero di quote di emissioni sarà ridotto, facendo così aumentare il prezzo del carbone. Le problematiche che devono ancora essere risolte sono: come estendere questa politica di base ad altri settori come i trasporti, se l'UE debba introdurre tariffe al confine equivalenti al costo del carbone nell'UE e come decarbonizzare l’industria manifatturiera e l'economia in generale.La politica commerciale è emersa con le nuove politiche degli Stati Uniti che stanno reintroducendo le tariffe e minando il sistema commerciale regolamentato incentrato sull'Organizzazione mondiale del commercio. La preoccupazione principale della Commissione è come affrontare le pratiche commerciali scorrette promosse da molti paesi in via di sviluppo, in particolare dalla Cina, dalla Russia e dai paesi ricchi di fonti di energia dell'Africa settentrionale e del Medio Oriente. Per molti anni, a Bruxelles si è ritenuto che la Cina fosse un'opportunità. La visione per cui ora la Cina sarebbe invece una minaccia si fa sempre più avanti ed a marzo è stata lanciata una nuova politica che mira a tenere una linea più dura nei confronti della Cina.<h1>Fondi UE per il trasporto ferroviario in Sicilia</h1>A inizio aprile la Commissione ha deciso di investire 385 milioni di euro per contribuire all’ampliamento della linea ferroviaria Circumetnea, in Sicilia, attraverso la costruzione di otto nuove stazioni e l’acquisto di materiale rotabile.I fondi rientrano nell’ambito della politica di coesione dell’Unione Europea.<h1>Fondi EU per il porto di Danzica</h1>L’UE sta fornendo al porto di Danzica 155 milioni di euro per la realizzazione di muri paraonde e 65 milioni di euro per contribuire alla costruzione e all’ammodernamento delle banchine e delle strutture di ingegneria idrotecnica allo scopo di migliorare la sicurezza nel porto.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:b.oconnor@advant-nctm.com">Bernard O'Connor</a>.]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 18 Jun 2019 09:59:44 +0200</pubDate>
                        <title>Cambiano gli Strumenti per l’attività ispettiva del Lavoro Marittimo (Certificato di lavoro Marittimo, Dichiarazione di Conformità del Lavoro Marittimo e Rapporto su Agenzie di Reclutamento del Personale Marittimo)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cambiano-gli-strumenti-per-lattivita-ispettiva-del-lavoro-marittimo-certificato-di-lavoro-marittimo-dichiarazione-di-conformita-del-lavoro-marittimo-e-rapporto-su-agenzie-di-reclutamento-de</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Com’è noto, la Convenzione Internazionale sul Lavoro Marittimo (ILO – MLC, 2006) costituisce uno dei perni fondamentali della disciplina del diritto del lavoro marittimo nazionale ed internazionale. La Convenzione – che è entrata in vigore il 20 agosto 2012 ed è stata recepita in Italia con Legge n. 113 del 23 settembre 2013 – garantisce, infatti, un sistema organico di regole e standard minimi universalmente applicabili a tutela della cosiddetta “<em>Gente di Mare</em>”. La Convenzione non si limita però solamente a fornire una disciplina uniforme per il rapporto di lavoro marittimo, ma prevede altresì un complesso sistema di verifiche e sanzioni volte a garantire un effettivo rispetto della disciplina, che conferisce al sistema un’efficacia particolare.Uno dei meccanismi fondamentali del sistema di controlli introdotto dalla Convenzione consiste nel principio che lo Stato di bandiera è direttamente responsabile per garantire la conformità delle con-dizioni di lavoro e di sicurezza del personale marittimo impiegato a bordo delle navi (battenti la propria bandiera) agli standard di cui alla Convenzione.A tal fine, viene istituito un sistema di ispezioni e di verifiche, supportato da un apparato di certificazioni delle condizioni effettivamente riscontrate a bordo. Le menzionate certificazioni consistono principalmente nel “<em>certificato di lavoro marittimo</em>” e nella “<em>dichiarazione di conformità del lavoro marittimo</em>”. Entrambi questi documenti vanno conservati direttamente a bordo delle navi ed attesteranno – fino a prova contraria – che la nave è stata debitamente ispezionata dalle autorità dello Sta-to di bandiera e che le condizioni di lavoro e di vita dei marittimi riscontrate a bordo nel corso dell’ispezione erano, in caso di conclusione positiva dell’ispezione, in linea con gli standard minimi richiesti dalla normativa.Con il Decreto Dirigenziale n. 1 dell’8 gennaio 2019, emanato dalla Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità portuali, le Infrastrutture portuali ed il Traporto Marittimo e per vie d’acqua interne, la modulistica utilizzata dalle autorità italiane nel corso delle loro ispezioni a bordo delle navi battenti bandiera italiana è stata ora modificata:</p><ul> <li>per quanto concerne il “<em>Certificato di lavoro Marittimo</em>”, il modello da utilizzare è ora quello fornito come allegato 2 del Decreto Dirigenziale (che ha così abrogato e sostituito il prece-dente modello, già pubblicato quale allegato 1 alla circolare n. 30, Serie XIII, Titolo Gente di Mare, del 14 novembre 2014);</li> <li>invece, con riferimento alla “<em>Dichiarazione di Conformità del Lavoro Marittimo – Parte I</em>”, il modello accluso al Decreto Dirigenziale come allegato 1 ha sostituito il precedente modello (già pubblicato come allegato 1 alla circolare n. 23 Serie XIII, Titolo Gente di Mare del 1° agosto 2013).</li></ul><p>Si ricorda che il “<em>Certificato di lavoro Marittimo”</em> è il documento che certifica le condizioni di lavoro e di vita del personale marittimo a bordo della nave ispezionata, oltre a menzionare le misure adottate dall’armatore per garantire una conformità anche futura alle prescrizioni di legge e dei regolamenti nazionali. Il certificato viene redatto ad opera delle autorità competenti dello Stato di bandiera (o da un’organizzazione riconosciuta, debitamente autorizzata ad effettuare le ispezioni) a seguito dell’ispezione ed ha una validità di cinque anni, a patto che venga superata almeno un’ispezione intermedia.La “<em>Dichiarazione di Conformità del Lavoro Marittimo</em>”, che integra il Certificato di Lavoro Marittimo, enuncia le prescrizioni nazionali che riguardano l’applicazione della Convenzione con riferimento alle condizioni di lavoro e di vita dei marittimi e le misure adottate dall’armatore per garantire il rispetto di queste prescrizioni sulla nave. Essa va, per la prima parte, redatta dalle autorità ispettive competenti e per la seconda parte dall’armatore e tenuta costantemente aggiornato.Pur ponendosi in continuità con la documentazione in uso precedentemente, la modulistica nuova, introdotta con il Decreto Dirigenziale, non è priva di elementi di novità. Le modifiche sono principalmente volte ad adeguare la modulistica precedente agli emendamenti apportati alla Convenzione Internazionale sul Lavoro Marittimo rispettivamente nel 2014 e nel 2016. Così nella modulistica si fa ora anche espressamente riferimento ai sistemi di garanzia finanziaria in favore del personale navigante, con riferimento a casi di abbandono-rimpatrio del lavoratore marittimo, nonché ai casi di responsabilità dell’armatore con riferimento ad inadempimenti contrattuali ovvero a casi di decesso o di invalidità a lungo termine dei lavoratori marittimi derivanti da infortuni sul lavoro.Un’ulteriore novità introdotta con il Decreto Dirigenziale n. 1 dell’8 gennaio 2019 consiste nell’aggiornamento delle linee guida per le ispezioni alle Agenzie di Reclutamento del Personale Marittimo (allegato 4 al Decreto Dirigenziale) e del modello di “<em>Rapporto Ispettivo</em>” per la certificazione della conformità delle Agenzie (allegato 3 al Decreto Dirigenziale).In modo non dissimile da quanto avviene per la certificazione delle condizioni di lavoro e di vita a bordo delle navi, gli Stati che hanno ratificato la Convenzione sono, altresì, responsabili per garantire le prescrizioni minime relative al reclutamento ed al collocamento dei marittimi, nonché in materia di sicurezza sociale dei marittimi che sono i loro cittadini, o residenti o altrimenti domiciliati sul territorio dello Stato. Il sistema di ispezione e sorveglianza (con le relative procedure legali in caso di violazioni) istituito a tal fine si avvale proprio degli strumenti ora aggiornati con il Decreto Dirigenziale.Di particolare interesse per gli operatori del settore è infine il modello di “<em>Rapporto Ispettivo</em>”, il quale costituisce, di fatto, una sorta di “<em>checklist</em>”, che verrà utilizzata dalle competenti autorità in sede di verifica ispettiva e costituisce, pertanto, anche un utile strumento per la verifica della conformità alle prescrizioni della Convenzione.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:u.eller@advant-nctm.com">Ulrich Eller</a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 18 Jun 2019 09:59:01 +0200</pubDate>
                        <title>Art. 577 del codice della navigazione: problemi interpretativi in relazione alla prescrizione dell’ipoteca navale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/art-577-del-codice-della-navigazione-problemi-interpretativi-in-relazione-alla-prescrizione-dellipoteca-navale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’art. 577 del codice della navigazione italiano ha generato interesse e critiche in dottrina e giurisprudenza a causa della sua scarna formulazione: “<em>i diritti derivanti dalla concessione di ipoteca si prescrivono con il decorso di due anni dalla scadenza dell’obbligazione</em>”. Cerchiamo di fare chiarezza in relazione ai problemi interpretativi generati da tale formulazione.Prima di analizzare tali questioni giova far notare la differenza tra la disciplina dell’art.577 Cod. Nav. in relazione all’ipoteca navale e la disciplina generale italiana in materia di ipoteche. Infatti, la disciplina generale contenuta nel nostro codice civile in relazione alla prescrizione dell’ipoteca stabilisce, agli artt. 2847 e 2878 c.c., che “<em>l’iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data”</em> e “<em>l’ipoteca si estingue con la mancata rinnovazione dell’iscrizione entro i 20 anni”.</em>Emerge subito la differenza di disciplina tra quella generale, che parla di effetto ventennale dell’iscrizione, rispetto alla disciplina nel codice della navigazione che si riferisce invece alla prescri-zione biennale dei diritti derivanti dalla concessione di ipoteca.Passando poi ad analizzare i problemi interpretativi della disciplina dell’art. 577 Cod. Nav., la regola che si ricava da tale articolo è la seguente: nel momento in cui scade l’obbligazione, decorrono i due anni entro i quali i diritti derivanti dall’ipoteca devono essere fatti valere, in particolare il diritto di prelazione sul ricavato della vendita della nave. Quindi il creditore deve far valere tali diritti entro due anni dalla scadenza dell’obbligazione.La prima questione che si trova ad affrontare l’interprete concerne il motivo per cui il legislatore ab-bia usato l’espressione <em>“diritti derivanti dalla concessione di ipoteca”</em>, che è terminologicamente di-versa dall’espressione usata nel codice civile per la disciplina generale, la quale parla di prescrizione dell’ipoteca e non dei diritti derivanti. La spiegazione di tale inciso, come il motivo per cui è stato pre-visto questo breve lasso di tempo di due anni, è da rintracciarsi nel fatto che la nave è un bene mobile registrato soggetto a rapido deterioramento e svalutazione. Inoltre la sua circolazione (intesa an-che come facilità di vendita della nave sul mercato) richiede sempre certezza dei rapporti giuridici nel momento in cui la nave viene venduta.Tuttavia tale norma pone un altro problema interpretativo in relazione al momento in cui decorre la prescrizione, cioè quando deve considerarsi scaduta l’obbligazione principale. La scadenza dovrebbe coincidere con il momento in cui il diritto può essere fatto valere.Così, in operazioni di finanziamento navale, come nelle altre operazioni di finanziamento in generale, la scadenza dell’obbligazione viene solitamente considerata come la scadenza finale del rimborso del finanziamento. A tal riguardo giova far notare che il piano di rimborso del finanziamento viene repli-cato nell’atto di concessione di ipoteca sulla nave o nella dichiarazione di erogazione e quietanza e poi trascritto/annotato nel registro presso cui la nave è iscritta unitamente all’atto in cui è contenuto il piano di rimborso (come detto prima, atto di ipoteca o dichiarazione di erogazione e quietanza). Es-sendo però la scadenza del finanziamento suscettibile di essere anticipata per eventuali inadempi-menti del debitore, ci si è chiesti se tale scadenza debba intendersi come quella originaria e finale prevista nel piano di rimborso e trascritta nel registro navale, oppure anche una scadenza anticipata in virtù, ad esempio, della scadenza delle singole rate del finanziamento o della risoluzione anticipata del contratto di finanziamento, che non siano state trascritte nel registro navale. La dottrina al ri-guardo è divisa, mentre la giurisprudenza ha sempre optato per la scadenza finale dell’obbligazione riportata nel registro.Per esempio, ci risulta che in una recente vicenda <a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>, una società di navigazione, poi fallita, avesse stipulato - prima del fallimento - un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis della legge fal-limentare, poi omologato dal tribunale competente come previsto dallo stesso art. 182-bis e trascrit-to nel registro con riferimento alle singole ipoteche sulle navi. Tale accordo di ristrutturazione avrebbe previsto pertanto un termine finale, ma lo stesso accordo sarebbe stato successivamente risolto dalle banche creditrici a seguito di inadempimenti della società fallita che avrebbero poi porta-to al suo fallimento.Nell’ambito della procedura fallimentare ed in particolare durante l’esame dello stato passivo, il cu-ratore avrebbe eccepito che, avendo la società stipulato un accordo di ristrutturazione dei debiti ex 182-bis, le banche coinvolte in tale accordo e titolari di ipoteca sulle navi della società avevano risolto l’accordo stesso determinando l’esigibilità del credito e, quindi, la scadenza dell’obbligazione. Per-tanto il curatore avrebbe sostenuto che, quando i diritti derivanti dalle ipoteche erano stati fatti vale-re nell’ambito della procedura fallimentare, i due anni dalla scadenza dell’obbligazione così considerata erano già decorsi.Il giudice delegato si sarebbe quindi trovato a decidere se riconoscere in capo alle banche creditrici ipotecarie il diritto di prelazione (a giudizio del curatore i diritti ipotecari erano scaduti) oppure am-mettere tutti i crediti al passivo senza prelazione, ossia come creditori chirografari, con conseguenze molto rilevanti in tema di distribuzione del ricavato della vendita delle navi. Qualora infatti il giudice avesse optato per la seconda soluzione, le banche - nella distribuzione del ricavato - si sarebbero trovate a partecipare con lo stesso grado di qualsiasi altro creditore.Il giudice avrebbe però deciso che la scadenza dell’obbligazione doveva essere invero riferita non alla data di risoluzione dell’accordo di ristrutturazione, ma alla scadenza originaria, quella cioè riportata nel registro navale.La pronuncia del giudice delegato nella summenzionata procedura fallimentare parrebbe aver risolto la questione, ma i problemi interpretativi rimangono in quanto la formulazione dell’art. 577 è mol-to vaga e si presta quindi a possibili dubbi ed interrogativiIn questo senso, un ulteriore punto da menzionare riguarda gli atti interruttivi della prescrizione, che dovrebbero portare il termine biennale suddetto a decorrere ex novo. A questo riguardo, la dottrina ritiene che non sia sufficiente una semplice messa in mora del debitore, ma occorra un atto di ricono-scimento del debitore stesso in relazione all’ipoteca da stipulare per atto pubblico o scrittura privata autenticata da trascrivere nel registro navale.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:malto:e.caretti@advant-nctm.com">Emanuele Caretti</a>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a name="[1]"></a>[1]Conclusasi con una sentenza che, allo stato, parrebbe non essere ancora stata pubblicata.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 18 Jun 2019 09:58:33 +0200</pubDate>
                        <title>Pro e contro di un’eventuale Emission Control Area (ECA) nel Mediterraneo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pro-e-contro-di-uneventuale-emission-control-area-eca-nel-mediterraneo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In tempi recenti parrebbe essere tornata alla ribalta l’idea di creare un’area ad emissioni controllate nel mar Mediterraneo. La proposta è stata avanzata dalla Francia, che sulla scia dei modelli di ECA già visti nel Nord Europa e negli Stati Uniti, riterrebbe necessario (ri)tentare l’introduzione di un’area anche nei nostri mari.La proposta francese, naturalmente, si fonda sui benefici che l’area potrebbe produrre a livello am-bientale. Prima di abbracciare l’idea di una nuova ECA, tuttavia, dovremmo considerare anche le possibili criticità.La Emission Control Area (ECA), infatti, è un’area marittima sottoposta alla minimizzazione di emis-sioni di agenti inquinanti. Più precisamente, la risoluzione MEPC 176(58) della International Maritime Organization (IMO) ha definito le ECAs come aree in cui l’adozione di speciali misure obbligatorie per le emissioni navali è richiesta per prevenire, ridurre e monitorare l’inquinamento aereo da sostanze NOx o SOx e particolato (PM).L’introduzione delle ECAs deriva dall’attuazione dell’Allegato VI al protocollo MARPOL. In particolare, l’Allegato VI è stato approvato nel 1997, introducendo delle limitazioni all’emissione di gas nocivi quali gli ossidi di zolfo (SOx) e gli ossidi di azoto (NOx). Lo stesso protocollo ha inoltre proibito l’emissione volontaria di sostanze dannose per l’ozono (<em>ozone depleting substances</em>, ODS), nonché l’emissione di sostanze organiche volatili (<em>volatile organic compounds</em>, VOC).Queste limitazioni sono aumentate nel corso degli anni, fino alla risoluzione MEPC della International Maritime Organization (IMO), numero 58, adottata nel 2008, in vigore dal 2010.Oggi il limite di tenore di zolfo nel combustibile utilizzato dalle navi è di 0.10 m/m, mentre fuori dalle ECAs il limite risulta del 3.5% m/m, anche se è destinato a diminuire ulteriormente fino allo 0.50% m/m a partire dal primo gennaio 2020.Per quanto concerne l’Europa, oggi abbiamo aree ECA nel mar Baltico e nel Mare del Nord. Come detto, dopo essere stato presentato dalle autorità francesi un report illustrativo dei benefici di una possibile ECA nel mar Mediterraneo, quest’idea parrebbe aver (ri)fatto capolino.I vantaggi che un’area di emissioni controllate potrebbe apportare sono riconducibili a:</p><ul> <li>la riduzione delle emissioni di gas sulfurei, ossido azotico e del PM10.</li> <li>riduzione delle esternalità negative e conseguente vantaggio socio-economico: in pratica, tali vantaggi si sostanzierebbero in un risparmio sulla spesa sanitaria (posto che l’emissione di gas nocivi è direttamente proporzionale al rischio per la salute umana) e soprattutto in una significativa riduzione del rischio di danno ambientale.</li> <li>riduzione delle emissioni in mare in un momento storico in cui la lotta al <em>climate change</em> è divenuto un tema di stretta attualità.</li></ul><p>Di converso, però, non dobbiamo dimenticare che occorre tenere in considerazione, oltre alla dove-rosa tutela dell’ambiente, anche le differenze che esistono tra il mar Mediterraneo e il Mar Baltico-Mar del Nord (in cui le ECAs sono attive).Al riguardo, in particolare, l’impressione è che l’introduzione di un’area ECA nel Mediterraneo po-trebbe porre in crisi la nostra industry armatoriale. I costi del combustibile a basso tenore di zolfo sono infatti ben superiori a quelli oggi utilizzati nel nostro mare e qui le fonti di approvvigionamento sono ben più limitate rispetto ai citati mari del nord Europa. Di conseguenza, oggi il rischio derivante dall’introduzione di una ECA nel Mediterraneo potrebbe essere quello di cagionare un grave danno all’industria dello shipping.Riterremmo dunque la possibile estensione dell’area di controllo delle emissioni al Mediterraneo un obiettivo ambizioso, ma difficilmente realizzabile in assenza di misure di implementazione atte a con-sentire all’industria marittima di assecondare tali processi virtuosi, per esempio disponendo di car-buranti e tecnologie alternative (quali il GNL o il c.d. cold ironing). Diversamente, il rischio sarebbe quello di arrecare un grave pregiudizio alle imprese armatoriali e di conseguenza all’intero mercato dello shipping. In altri termini riterremmo necessario contemperare le legittime istanze di tutela am-bientale con le oggettive condizioni del mercato di riferimento, trovando un punto di equilibrio.In conclusione, segnaliamo come nel maggio del 2018 l’Italia si sia espressa a favore della ECA per il Mediterraneo. L’allora Ministro dell’Ambiente, a seguito del G7 ambiente di Metz, ha dichiarato in-fatti di ritenere necessaria l’introduzione di un’area ECA al fine di dare un decisivo contributo alla riduzione delle emissioni in atmosfera derivanti dal traffico marittimo e prevenire i conseguenti impatti dannosi sull’ambiente marino e sulla salute delle popolazioni delle aree costiere.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:g.cesari@advant-nctm.com">Giorgio Cesari</a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 18 Jun 2019 09:58:06 +0200</pubDate>
                        <title>Le distorsioni concorrenziali delle tariffe dei servizi tecnico nautici dinanzi al Regolamento UE 352/2017 (…e ai giudici nazionali)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-distorsioni-concorrenziali-delle-tariffe-dei-servizi-tecnico-nautici-dinanzi-al-regolamento-ue-352-2017-e-ai-giudici-nazionali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nei due precedenti numeri della nostra Newsletter ci siamo occupati del servizio di pilotaggio <a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>. In particolare, abbiamo segnalato come l’AGCM, nel 2013, avesse esaminato i metodi di determinazione delle tariffe attualmente vigenti, rilevando come essi non risponderebbero ad alcun principio concorrenziale. Infatti, tali meccanismi, piuttosto che mirare all’efficienza, parrebbero diretti a garanti-re in primis la copertura dei costi e dei proventi dei fornitori del servizio.Come già evidenziato, il servizio di pilotaggio è svolto in regime di esclusiva legale ed obbligatorietà in ragione del fatto che contribuisce al conseguimento di livelli elevati di sicurezza nella navigazione. Tuttavia, l’AGCM ha stigmatizzato il binomio esclusività – efficienza/sicurezza. L’“obiettivo sicurezza” non può giustificare una aprioristica limitazione del numero di operatori. Un’apertura alla concor-renza, infatti, non deve essere concepita come un elemento ostativo in tal senso. Anzi, un mercato concorrenziale consentirebbe il raggiungimento di un’efficienza economica nell’erogazione delle at-tività senza alcuna automatica compromissione della piena tutela della sicurezza.La posizione dell’AGCM è in linea con il diritto dell’Unione europea. Invero parrebbe esserci un con-flitto tra gli attuali criteri di formazione delle tariffe ed i principi concorrenziali di cui all’art. 106 TFUE <a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>, nella misura in cui i predetti criteri potrebbero determinare un costo a carico degli utenti og-gettivamente sproporzionato rispetto alle attività in concreto svolte (da valutarsi anche in relazione all’effettivo livello dei traffici).Al riguardo la Corte di Giustizia dell’Unione europea – già da tempo – ha espressamente stabilito che le tariffe relative ai servizi tecnico-nautici devono essere strutturate in modo tale da consentire agli utenti la possibilità di verificare l’incidenza delle singole voci di costo e, quindi, dei singoli servizi resi, sul prezzo complessivo della prestazione.In questo contesto si inserisce il Regolamento UE 2017/352 <a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>, il cui obiettivo è chiaro e lo si evince sin dal Considerando n. 4: “<em>facilitare l’accesso al mercato dei servizi portuali e introdurre la trasparenza finanziaria nei porti al fine di migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi forniti agli utenti”.</em>“<em>Trasparenza</em>” è sicuramente una delle “parole chiave” del Regolamento UE 2017/352. Essa viene declinata secondo tre diverse accezioni:</p><ul> <li>(i) trasparenza nell’accesso ai servizi portuali;</li> <li>(ii) trasparenza rispetto ai finanziamenti pubblici;</li> <li>(iii) trasparenza nella fissazione dei diritti per i servizi portuali.</li></ul><p>Limitando la nostra attenzione alle tariffe per i servizi portuali, si può notare immediatamente una preoccupazione che il legislatore europeo non nasconde, anzi, esplicita all’interno del Considerando n. 46 del Regolamento UE 2017/352:“<em>I diritti per i servizi portuali applicati dai prestatori di tali servizi in regime di obblighi di servizio pubblico e i diritti per servizi di pilotaggio non esposti a un’effettiva concorrenza potrebbero presentare un rischio maggiore di tariffe abusive nei casi in cui esista un potere di monopolio. Per tali servizi dovrebbero essere definite modalità per garantire che i diritti siano fissati in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio e siano proporzionali al costo del servizio fornito</em>”.È questa, dunque, la premessa da cui il legislatore europeo ha preso le mosse per elaborare una disciplina europea sulle tariffe per i servizi portuali. Il fatto che tale affermazione sia posta tra i cd. “<em>considerando</em>” non significa che essa rivesta una rilevanza pratica minore rispetto all’articolato vero e proprio. Essa rappresenta il “<em>metro interpretativo</em>” attraverso il quale leggere ed applicare le relative norme.La norma in questione, che disciplina in particolare le tariffe dei servizi portuali, è l’art. 12 del Regolamento<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>.Secondo tale disposizione, nel caso in cui il servizio di pilotaggio non sia esposto ad un’effettiva con-correnza, la fissazione delle tariffe deve avvenire in maniera trasparente, obiettiva, non discrimina-toria e proporzionale al costo del servizio fornito. Inoltre, nel caso in cui il pagamento dei diritti per i servizi portuali sia integrato con diritti d’uso dell’infrastruttura portuale, il prestatore deve provve-dere affinché l’importo relativo ai diritti per i servizi portuali sia chiaramente identificabile dall’utente. In caso di reclamo, il prestatore del servizio di pilotaggio nei termini di cui sopra deve mettere a disposizione dell’autorità tutte le informazioni circa gli elementi che fondano la struttura e il livello delle tariffe.Quindi, per fronteggiare le distorsioni causate da un ingiustificato regime tariffario derivante da un contesto di stampo monopolistico, il legislatore eurounitario risponde con quattro strumenti per pre-venire il concreto realizzarsi del rischio preconizzato: trasparenza, obiettività, non discriminazione e proporzionalità.Come si evince dalla disposizione legislativa sopra menzionata, la “<em>trasparenza</em>” è strettamente collegata alla “<em>proporzionalità</em>”. Le tariffe devono essere sempre proporzionate alle effettive modalità di esecuzione del servizio prestato e, al contempo, devono essere determinate in maniera traspa-rente. Infatti, non sarebbe stato sufficiente prevedere la proporzionalità delle tariffe senza mettere il fruitore del servizio nelle condizioni di poter controllare il loro meccanismo di formazione. Per quanto concerne in particolare il servizio di pilotaggio, la valutazione di questi due parametri non può prescindere da una valutazione in concreto circa le effettive modalità di resa del servizio, dal mo-mento che – come abbiamo visto nel nostro Marine and Transport Bulletin di dicembre-gennaio 2019 – il servizio in parola può essere svolto a bordo, da remoto (VHF) oppure senza l’ausilio del pilota nel caso in cui il comandante della nave sia dotato di una specifica certificazione (PEC - Pilotage Exemp-tion Certificates).Il Regolamento esplicita, poi, la necessità di garantire che gli utenti portuali siano consultati in merito ad aspetti essenziali relativi ad un sano sviluppo del porto, tra cui, la politica di tariffazione. In sostanza, si vuole assicurare un controllo da parte degli utenti sia <em>ex ante</em>, attraverso la consultazione delle parti interessate, sia <em>ex post</em>, attraverso un efficace meccanismo di presentazione di reclami. Allo scopo di garantire un’adeguata ed effettiva applicazione del Regolamento, infatti, gli Stati membri devono disciplinare un’efficace procedura per gestire i reclami.Alla luce di questa breve analisi, parrebbero emergere numerosi dubbi circa la compatibilità tra il vigente sistema italiano di determinazione delle tariffe dei servizi tecnico nautici e il diritto dell’Unione europea. In questa prospettiva, ricordiamo come i regolamenti dell’Unione europea siano diretta-mente applicabili in tutti gli Stati membri e, di conseguenza, tutti i soggetti che si ritengano lesi dall’attuale sistema italiano potrebbero far valere il contenuto del Regolamento davanti al proprio giudice nazionale, senza la necessità di attendere misure di attuazione da parte del legislatore.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:f.rossi@advant-nctm.com">Franco Rossi</a>.&nbsp;&nbsp;<a name="[1]"></a>[1]Il servizio di pilotaggio rientra fra i cd. servizi tecnico-nautici disciplinati dall’art. 14 della Legge n. 84/94, che li individua come servizi di interesse generale.<a name="[2]"></a>[2]“1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi. 2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carat-tere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione. 3. La Commissione vi-gila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune diretti-ve o decisioni”.<a name="[3]"></a>[3]Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017 che istituisce un quadro nor-mativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti.<a name="[4]"></a>[4]“1. I diritti per i servizi forniti da un operatore interno in regime di obbligo di servizio pubblico, i diritti per servizi di pi-lotaggio non esposti a un’effettiva concorrenza e i diritti riscossi dai prestatori di servizi portuali, di cui all’articolo 6, pa-ragrafo 1, lettera b), sono fissati in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio, e sono proporzionali al costo del servizio fornito. 2. Il pagamento dei diritti per i servizi portuali può essere integrato in altri pagamenti, quale il pagamen-to dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale. In tal caso il prestatore di servizi portuali e, se del caso, l’ente di gestione del porto provvedono affinché l’importo relativo ai diritti per i servizi portuali sia chiaramente identificabile dall’utente di tali servizi. 3. In caso di reclamo formale e su richiesta, il prestatore di servizi portuali mette a disposizione dell’autorità pertinente nello Stato membro interessato tutte le informazioni del caso sugli elementi che utilizza come base per deter-minare la struttura e il livello dei diritti per i servizi portuali che rientrano nell’ambito di applicazione del paragrafo 1”.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 18 Jun 2019 09:57:26 +0200</pubDate>
                        <title>Le nuove linee guida per il rilascio delle concessioni per l’esercizio del servizio di rimorchio portuale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuove-linee-guida-servizio-di-rimorchio-portuale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>A Marzo 2019 sono state pubblicate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (“<i><strong>MIT</strong></i>”) le linee guida per il rilascio delle concessioni per l’esercizio del servizio di rimorchio portuale <a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>.</p><p>Tali linee guide erano attese da tempo e, in particolare, da quando l’entrata in vigore del “<i>Nuovo Codice Appalti</i>” <a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>- che prevede una normativa specifica per le concessioni di servizi applicabile anche alle concessioni del servizio di rimorchio portuale - ha determinato l’esigenza di rivedere le precedenti disposizioni in materia <a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>. Tanto è vero che, nelle more dell’elaborazione di queste linee guida, erano stati di fatto sospesi tutti i procedimenti amministrativi di selezione dei concessionari del servizio di rimorchio (con ciò che questo ha significato in termini di “<i>congelamento</i>” delle posizioni acquisite e limitazione della concorrenza per il mercato).</p><p>Il contenuto della circolare che detta le linee guida in parola (circolare del MIT n. 11 del 19.03.2019) è rimasto in larghissima misura (salvo alcune modifiche di cui daremo conto) quello di cui alla precedente circolare del MIT n. 13961 del 19.12.2013.</p><p>Data l’importanza della materia, tuttavia, riteniamo utile cogliere l’occasione per svolgere un’analisi complessiva (seppur necessariamente sintetica) di questa normativa. Iniziamo dunque quest’analisi andando ad esaminare le premesse della circolare del MIT n. 11 del 19.03.2019 e le prime disposi-zioni di tale provvedimento in tema di procedura per l’individuazione del concessionario e per il rila-scio delle concessioni. Nel prossimo numero del nostro<i> Shipping and Transport Bulletin</i> proseguiremo poi quest’analisi, passando a studiare le altre norme dettate dalla summenzionata circolare (con ri-ferimento, in particolare, ai requisiti di partecipazione alle gare ed ai criteri di valutazione delle offerte).</p><p>Le premesse della circolare del MIT n. 11 del 19.03.2019</p><p>Nelle premesse della suddetta circolare viene innanzitutto ribadito come il servizio di rimorchio portuale sia un servizio d’interesse generale - volto a garantire la sicurezza della navigazione e dell’approdo - svolto nell’ambito di un mercato chiuso e regolato (ovvero sulla base di una concessione e con tariffe stabilite dall’Autorità Marittima).</p><p>Si evidenziano quindi le ragioni sulla scorta delle quali l’affidamento della concessione del servizio di rimorchio portuale ad un unico soggetto costituirebbe la soluzione più efficiente, ovvero la soluzione in grado di meglio garantire adeguati standard qualitativi e di sicurezza al costo minore. Tra queste ragioni si annovera il fatto che il servizio di rimorchio portuale sia un servizio universale svolto in un mercato appunto chiuso, in cui il dimensionamento dell’offerta dipende dagli standard di sicurezza fissati dall’Autorità Marittima, e la circostanza che la domanda sia sostanzialmente indipendente dalle decisioni imprenditoriali del fornitore (cd. domanda derivata).</p><p>Secondo il MIT, infatti, un’eventuale situazione di concorrenza nel mercato del rimorchio portuale si rivelerebbe non soltanto inefficace per garantire gli standard minimi di sicurezza (nella misura in cui i concessionari potrebbero trovarsi nella condizione di non riuscire a far fronte ai propri costi <a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>), ma persino “<i>distruttiva</i>” per gli stessi concessionari, che potrebbero vedersi costretti a lavorare anche sottocosto (non potendo decidere, in virtù del principio dell’universalità del servizio, di svolgere soltanto le prestazioni economicamente più convenienti).</p><p>Si configura dunque uno scenario di monopolio (che ad avviso del MIT sarebbe in linea con i principi del Regolamento UE 352/2017 e legittimato dalla giurisprudenza in materia) tale da imporre la mas-sima attenzione alla fase di concorrenza per il mercato. In questo senso, le linee guida optano, in generale, per un sistema a “<i>procedura ristretta</i>”, con preselezione dei concorrenti in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di gara e l’adozione del criterio dell’offerta economica-mente più vantaggiosa.</p><p>Questa impostazione, ad avviso del MIT, dovrebbe consentire anche una semplificazione dell’attività istruttoria in sede di valutazione delle offerte. Ciò, in particolare, nella misura in cui i bandi di gara potranno (<i>rectius:</i> dovranno) essere “<i>calibrati</i>” sulle specifiche esigenze di ciascuna realtà portuale.</p><p>Per quanto concerne la durata massima delle concessioni - posto che in base al “<i>Nuovo Codice Appalti</i>”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> tale durata non può eccedere “<i>il tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario, individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario</i>” - tale durata viene indicativamente stabilita in quindici anni per contemperare le esigenze di tutela della sicurezza con i rischi operativi dei con-cessionari.</p><p>Il procedimento per l’individuazione del concessionario ed il rilascio della concessione</p><p>È innanzitutto previsto che, almeno 12 mesi prima della scadenza della concessione, l’Autorità Marit-tima competente per il rilascio del titolo, d’intesa con l’Autorità di Sistema Portuale e coinvolgendo le rappresentanze degli erogatori e degli utenti del servizio, definisca l’organizzazione base del servizio da mettere a gara (indicando, per esempio, il numero di rimorchiatori necessario e gli orari di servizio). In questo senso, si chiarisce espressamente come “<i>la definizione dell’organizzazione del servizio costituisce il fondamento per la costruzione della strategia di gara</i>”.</p><p>In questa fase, inoltre, l’Autorità Marittima è chiamata ad esaminare il rapporto tra fatturato medio dell’ultimo biennio e costo del servizio. Ciò allo scopo di verificare che non vi sia uno squilibrio tale da evidenziare la necessità di una riorganizzazione del servizio.</p><p>Per quanto concerne la pubblicazione del bando di gara, si rimanda alle disposizioni del “<i>Nuovo Codice Appalti</i>” (vedasi, in primis, gli articoli 72 e 73), salvo suggerire - data la complessità della materia - di indicare, nelle lettere di invito, un termine non inferiore a 30 giorni per la presentazione delle of-ferte.</p><p>Il bando di gara dovrà contenere, in particolare, le “<i>griglie di valutazione</i>” delle offerte (griglie che costituiscono il primo allegato alla circolare in esame e sulle quali torneremo quando ci occuperemo dei criteri di valutazione delle offerte).</p><p>Come già anticipato, ai fini dell’aggiudicazione viene stabilito il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, salva la facoltà dell’Amministrazione di non procedere ad alcuna aggiudicazione in mancanza di un’offerta adeguata. In quest’ultima ipotesi (così come in quella in cui non dovessero pervenire offerte), si applicherà la procedura negoziata prevista dall’art. 63, comma 6, del “<i>Nuovo Codice Appalti”</i>.</p><p>Seguono una serie di disposizioni di carattere tecnico/procedurale in merito allo svolgimento delle gare sulle quali - per ragioni di sinesi - non ci possiamo qui soffermare. Evidenziamo però un punto - rispetto alla documentazione che deve accompagnare le domande di partecipazione - che appare a nostro avviso rilevante. Tra i documenti richiesti, infatti, vi è anche “<i>una dichiarazione che dia conto dell’esistenza o meno di una qualsiasi relazione, anche di fatto, che determini un collegamento o un controllo analoghi a quelli previsti dall’art. 2359</i><a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D"><i>[6]</i></a><i> del codice civile rispetto ad un utente che detenga una posizione rilevante dal lato della domanda dei servizi di rimorchio in quel porto”</i>.</p><p>La ratio di questa previsione, stando a quanto risulta dalla circolare, sarebbe quella di evitare che un eventuale legame - tra il concorrente/concessionario ed un utente con posizione dominante nell’ambito della domanda di servizio - possa incidere negativamente sul raggiungimento degli obiet-tivi di sicurezza che definiscono il servizio di rimorchio quale servizio pubblico di interesse generale.</p><p>In questa prospettiva le linee guida in commento raccomandano di considerare tali eventuali legami - sia in sede di valutazione delle offerte sia nel corso dell’esecuzione del contratto di concessione -verificando in particolare, in questo secondo caso, che venga effettivamente assicurata la parità di trattamento degli utenti da parte del concessionario.</p><p>Trattasi di una disposizione che potrebbe suscitare qualche perplessità nella misura in cui essa stessa parrebbe poter potenzialmente violare il principio della parità di trattamento (pensiamo alla posizio-ne del concorrente che aspira ad ottenere la concessione e viene di conseguenza “<i>attenzionato</i>” sotto questo peculiare profilo). Posto che già esistono norme e poteri per evitare abusi o condotte scor-rette del concessionario, questa previsione potrebbe apparire ultronea rispetto alla disciplina dettata dalla circolare in esame.</p><p>Con riferimento, infine, alla fase <i>“conclusiva”</i> del procedimento di gara, si prevede che la Commissione giudicatrice debba provvedere, in seduta pubblica, all’apertura delle buste contenenti la do-cumentazione amministrativa ed al loro esame, nonché all’apertura delle buste con le offerte tecni-che (che saranno invece poi valutate in sedute riservate). Sempre in seduta pubblica, il presidente della Commissione dà lettura dei punteggi assegnati alle offerte tecniche ed apre le buste contenenti le offerte economiche, attribuendo gli ulteriori punteggi del caso ai fini della graduatoria finale e della aggiudicazione provvisoria.</p><p>La Commissione trasmette quindi l’atto di individuazione del miglior offerente e tutti i documenti di gara al Capo del compartimento marittimo onde consentirgli di svolgere le verifiche necessarie all’aggiudicazione definitiva. A seguito dell’aggiudicazione definitiva, si procede al rilascio dell’atto di concessione. Tale atto verrà infine trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e, successiva-mente, il concessionario verrà immesso in servizio (previo versamento - inter alia - di una quota par-te del canone annuo e della polizza assicurativa). Nel momento dell’immissione in servizio del nuovo concessionario entrerà in vigore anche il provvedimento tariffario che il Capo del Compartimento marittimo avrà a tal fine predisposto.</p><hr><p>Dopo questa introduzione, nel prossimo numero del nostro <i>Shipping and Transport Bulletin</i> approfondiremo, in particolare, i requisiti di partecipazione alle gare ed i criteri di valutazione delle offerte previsti dalle nuove linee guida per il rilascio delle concessioni per l’esercizio del servizio di rimorchio portuale.</p><p>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</p><p>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:simone.gaggero@advant-nctm.com">Simone Gaggero</a>.</p><p>[1]Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 11 del 19.03.2019.</p><p>[2]Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50.</p><p>[3]In primis, come vedremo, la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 13961 del 19.12.2013.</p><p>[4]Costi che sarebbero prevalentemente fissi e semi-fissi (vedasi il capitale investito ed il costo del personale) più che va-riabili (come il carburante).</p><p>[5]Art. 168, comma 2.</p><p>[6]Ai sensi dell’art. 2359 c.c. “Sono considerate società controllate: (1) le società in cui un'altra società dispone della mag-gioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; (2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; (3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati”.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 18 Jun 2019 09:56:53 +0200</pubDate>
                        <title>L’Autorità di Sistema Portuale è un’impresa ai fini della normativa antitrust</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/autorita-di-sistema-portuale-impresa-normativa-antitrust</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con una recente sentenza, il Tribunale di Genova ha riconosciuto come un’Autorità di Sistema Portuale italiana (“<i><strong>AdSP</strong></i>”), rispetto all’attività di concessione di aree demaniali dietro corrispettivo, debba essere considerata un’“impresa” ai fini della normativa antitrust. Si tratta di una sentenza a suo modo “<i>innovativa</i>” perché è la prima volta che la giurisprudenza italiana perviene al predetto riconoscimento.</p><p>Quanto sopra nonostante a livello europeo già da tempo non vi fossero dubbi in merito alla natura di impresa degli enti di gestione dei porti.</p><p>In Italia, infatti, eravamo rimasti ancorati al dato formale per cui - ai sensi della Legge 84/94 - le AdSP sono qualificate come enti pubblici non economici cui la predetta legge conferisce soltanto funzioni di “enti regolatori”, precludendo loro la possibilità di svolgere attività portuali.</p><p>Sul punto, fino ad oggi, si potevano annoverare precedenti significativi, benché riguardanti fattispe-cie che non riguardavano le AdSP: si ricorda, ad esempio, la sentenza della Corte di Cassazione a Se-zioni Unite, con cui è stata riconosciuta la natura di impresa dell’Agenzia del Territorio rispetto all’attività di fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni a terzi <a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>. Il Tribunale di Genova ha corret-tamente richiamato tale precedente per evidenziare come “<i>la nozione di impresa, nell'ambito del diritto comunitario della concorrenza, abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle modalità di finanziamento”.</i></p><p>In altri termini, secondo il principio affermato dalla Suprema Corte (e fatto proprio anche dal Tribu-nale di Genova), la nozione di impresa sarebbe di carattere più economico che giuridico, con la con-seguenza che il suo tratto caratteristico starebbe nell’esercizio organizzato e duraturo di un’attività economica sul mercato, a prescindere da come il soggetto che svolge detta attività sia formalmente qualificato. In questa prospettiva risulterebbe dunque irrilevante la qualifica formale di ente pubblico non economico.</p><p>Questa impostazione è quella già seguita dalla Corte i Giustizia dell’UE, la quale aveva già chiarito che:</p><ul><li data-list-item-id="e72f4f6e8abf0db42bcfe8bca8ce85297">“<i>la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a pre-scindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento, e che co-stituisce un’attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato</i>” <a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>;</li><li data-list-item-id="e0783cfb58870486015ba3d2dff0df525">“<i>la circostanza che un ente disponga, per l’esercizio di una parte delle proprie attività, di pre-rogative dei pubblici poteri non impedisce, di per sé sola, di qualificarlo come impresa ai sensi del diritto comunitario della concorrenza per il resto delle sue attività economiche (.</i>..<i>)</i>” <a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>.</li></ul><p>Stabilito dunque che la qualifica di ente pubblico non economico non può rappresentare di per sé un ostacolo al riconoscimento delle AdSP come imprese, non resterebbe che capire se le AdSP svolgano o meno un’attività economica.</p><p>In questo senso è utile rifarsi nuovamente (seguendo il ragionamento del Tribunale di Genova) al co-stante orientamento della Commissione Europea, secondo il quale le Autorità di Sistema Portuale svolgono attività economica e sono qualificabili come imprese. Secondo la Commissione UE, infatti, “l<i>o sfruttamento commerciale di infrastrutture portuali e la costruzione di simili infrastrutture ai fini di sfruttamento commerciale costituiscono attività economiche” &nbsp;</i><a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D"><i>[4]</i></a><i>.&nbsp;</i></p><p>La stessa Commissione ha poi precisato che le Autorità di Sistema Portuale esercitano un’attività economica in quanto “<i>rilasciano concessioni o autorizzazioni (uso di un bene dietro pagamento di un canone) a imprese (generalmente) private per l’impiego commerciale del bene (infrastruttura portuale di base) e la fornitura di servizi (ad esempio carico, scarico, pilotaggio, traino) a compagnie di navigazione”</i> <a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a>.</p><p>Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale di Genova ha ritenuto che un’AdSP possa (<i>rectius</i> debba) essere considerata un’impresa ai fini della normativa antitrust rispetto all’attività di concessione dietro corrispettivo di aree.</p><p>A ciò si aggiunga che - sul mercato del rilascio delle concessioni dietro pagamento di un corrispettivo - l’AdSP occupano evidentemente una posizione dominante, essendo di fatto monopoliste ex lege e più precisamente è stato ritenuto che la rilevanza a livello pratico della sentenza qui commentata non è di poco conto.</p><p>Come noto, infatti, la legge 287/1990, vieta alle imprese in posizione dominante di abusare di tale posizione, essendo al contrario gravate (come afferma il Consiglio di Stato <a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a>), da una “<i>speciale responsabilità</i>” che impone loro – in particolare – di astenersi da comportamenti che potrebbero avere un effetto distorsivo della concorrenza.</p><p>Tanto è vero che il caso deciso con la sentenza in commento aveva ad oggetto proprio il ricorso di un concessionario che riteneva di essere stato discriminato dall’AdSP nella misura in cui quest’ultima aveva realizzato una serie di interventi infrastrutturali a vantaggio di un concessionario concorrente (pur avendo ricevuto le stesse richieste di intervento anche dal concessionario attore). Secondo la tesi di quest’ultimo, quindi, la AdSP avrebbe tenuto una condotta discriminatoria tale da alterare in-giustificatamente gli equilibri concorrenziali all’interno del porto.</p><p>Questa sentenza del Tribunale di Genova potrebbe quindi rappresentare uno strumento in più nelle mani dei concessionari per far valere i propri diritti ed opporsi a condotte delle AdSP che potrebbero apparire discriminatorie o comunque lesive dei principi della concorrenza.</p><p>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</p><p>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:a.torrazza@advant-nctm.com">Alberto Torrazza</a> o <a href="mailto:e.aksenova@advant-nctm.com">Ekaterina Aksenova</a>.</p><p>[1]Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 30175 del 30/12/2011</p><p>[2]Vds. Corte di Giustizia, causa C-35/96, Commissione/Italia, punto 36</p><p>[3]Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 1° luglio 2008, causa C-49/07, MOTOE c. Stato Ellenico, punto 25.</p><p>[4]Vds. decisione della Commissione Europea Aiuti di Stato SA.38399 (2018/E) – Tassazione dei Porti in Italia. Per un com-mento sulla vicenda vds. Shipping &amp; Transport Bulletin giugno – luglio 2018</p><p>[5]Vds. decisione della Commissione Europea Aiuti di Stato SA.38399 (2018/E) – Tassazione dei Porti in Italia. Per un com-mento sulla vicenda vds. Shipping &amp; Transport Bulletin giugno – luglio 2018</p><p>[6]Consiglio di Stato, sentenza n. 1673 del 8 aprile 2014.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Infrastrutture Portuali</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 18 Jun 2019 05:28:06 +0200</pubDate>
                        <title>Gli Usa congelano la causa alla Wto contro la Cina su proprietà intellettuale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/gli-usa-congelano-la-causa-alla-wto-contro-la-cina-su-proprieta-intellettuale</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>L'analisi si basa sulla cronaca che sfrutta l'esperienza e la competenza specifica dell'autore per spiegare i fatti, a volte interpretando e traendo conclusioni al servizio dei lettori. Può includere previsioni di possibili evoluzioni di eventi sulla base dell'esperienza. Altro |guerra commerciale -di Gianluca Di Donfrancesco Il presidente Usa Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping Gli Stati Uniti congelano la causa aperta davanti alla World trade organization (Wto) contro la Cina sulla violazione della proprietà intellettuale , il fronte principale della guerra dei dazi scatenata da Washington, accanto a quello del deficit commerciale con Pechino. Secondo una nota pubblicata ieri sul sito della Wto, con una lettera datata 3 giugno, la Casa Bianca ha chiesto di sospendere il procedimento ( Ds542 ) per sei mesi e quindi fino al 31 dicembre. Il giorno successivo, Pechino ha accettato la richiesta. L'Amministrazione Usa non ha spiegato i motivi della sua&nbsp;decisione, né sono emersi dettagli dalle autorità cinesi o dalla Wto. Il timing è significativo. A maggio, le tensioni tra Washington e Pechino hanno vissuto l'ennesima escalation e la richiesta di sospendere la causa alla Wto è arrivata mentre pende la minaccia di nuovi dazi su 300 miliardi di dollari di prodotti cinesi. E quando mancano poche settimane al G20 di Osaka (28-29 giugno), dove il presidente statunitense Donald Trump potrebbe incontrare il capo di Stato cinese Xi Jinping. Fermare la causa sulla proprietà intellettuale avviata davanti alla Wto potrebbe allora essere un segnale distensivo, in vista di un eventuale armistizio, ma l'erraticità degli orientamenti dell'Amministrazione Trump lascia aperto ogni scenario. Il procedimento contro Pechino L'apertura del procedimento davanti al meccanismo di soluzione delle dispute della Wto risale al 23 marzo 2018 e precede i dazi che sarebbero arrivati qualche mese dopo contro il «furto» di segreti industriali e il trasferimento&nbsp;forzato di tecnologie ai danni delle aziende americane che operano in Cina attraverso joint venture con partner locali. La guerra commerciale era però già iniziata: l'indagine dell'Ufficio dello Us Trade Representative, l'agenzia guidata dal falco Robert Lighthizer, che avrebbe portato a quei dazi risale all'agosto del 2017 e nel gennaio del 2018 Washington aveva imposto tariffe sull'import di lavatrici e pannelli solari cinesi e sudcoreani.<img class=" wp-image-13403 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/06/Schermata-2019-06-18-alle-11.22.12-274x300.png" alt width="320" height="351">Washington avvia il procedimento presentando alla Wto una richiesta di consultazioni con Pechino su una serie di norme accusate di violare i diritti di proprietà intellettuale statunitensi e quindi di infrangere le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio e l'accordo Trips (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights). È questa solo una parte del fronte aperto dagli Usa, che si allarga a temi più ampi, come la forzosa cessione di tecnologia da parte delle imprese americane che, per entrare nel mercato cinese, devono stipulare&nbsp;joint venture. Aperta la procedura alla Wto, Unione europea e Giappone hanno chiesto di partecipare alle consultazioni tra Usa e Cina. In particolare, in un documento del 5 aprile, Bruxelles spiega che l'export Ue di prodotti e servizi hi-tech, «per i quali la tutela della proprietà intellettuale è fondamentale», vale circa 680 miliardi l'anno, 30 dei quali sono destinati alla Cina. Qualche mese dopo, l'Unione europea ha avviato un caso simile a quello americano ( Ds549 ), accusando Pechino di ampie violazioni della proprietà intellettuale, anche sulla base del Protocollo di ingresso della Cina al Wto. Fallite le consultazioni tra Pechino e Washington, gli Usa hanno chiesto la costituzione di un panel giudicante, che è stato formato il 16 gennaio del 2019. L'accusa di Washington Gli Stati Uniti accusano la Cina di «infrangere le regole della Wto» con un lungo elenco di leggi e provvedimenti che consentono alle imprese cinesi, partner di aziende Usa in joint venture, di continuare a&nbsp;utilizzare la tecnologia acquisita dalla controparte americana attraverso un contratto di licenza, anche dopo che questo sia scaduto. Inoltre, Washington sostiene che «la Cina nega ai detentori stranieri di brevetti la possibilità di proteggere i propri diritti di proprietà intellettuale come pure di negoziare liberamente sulla base di criteri di mercato i propri contratti di licenza e ogni altro contratto relativo all'uso di tecnologie». Le riforme cinesi Dopo dell'avvio de procedimento Usa alla Wto, la Cina quest'anno è intervenuta più volte sulla propria legislazione in materia, come ricorda l'avvocato <strong>Laura Formichella, Of Counsel Nctm Studio Legale</strong>: «Il 23 aprile del 2019, Pechino ha emendato la legge sui marchi, che è la legge simbolo in materia di proprietà intellettuale e sulla quale erano state sollevate molte rimostranze dagli Stati Uniti e da altri Paesi». Le nuove disposizioni, aggiunge Formichella, entreranno in vigore il 1° novembre 2019: dettano criteri più stringenti&nbsp;rispetto al passato sulla registrazione in malafede dei marchi, aumentano i risarcimenti a carico dei soggetti che violano le leggi, prevedono la confisca dei beni e delle attrezzature utilizzate per commettere quelle infrazioni. «Queste misure - sottolinea Formichella - sono state decise da Pechino anche per cercare di trovare una soluzione alle dispute pendenti con Washington». Accanto agli interventi sulla tutela dei marchi, a partire da marzo, la Cina ha modificato altre leggi: quella a tutela degli investimenti stranieri (in vigore dal 2020), quella sui trasferimenti di tecnologie crossborder e le norme sui segreti commerciali (in vigore nel 2019). Sono tutti interventi, spiega Formichella, che influiscono sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale dei soggetti stranieri che operano in Cina.<em><a href="https://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2019-06-15/gli-usa-congelano-causa-wto-contro-cina-proprieta-intellettuale-114556.shtml?uuid=ACM2ZXR" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Ilsole24ore.com</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 18 Jun 2019 05:00:50 +0200</pubDate>
                        <title>Benacchio cresce. Minibond sull&#039;asse Veneto-Bolzano</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/benacchio-cresce-minibond-sullasse-veneto-bolzano</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>A CARTIGLIANO. L'azienda meccanica ha quintuplicato i ricavi in 10 anniUn'obbligazione di 4 milioni della durata di 7 anni sottoscritta dalla Finanziaria regionale e Volksbank Il presidente: «Diversificare per svilupparci ancora»CARTIGLIANO Un minibond da 4 milioni per 7 anni di durata. La Benacchio di Cartigliano ha guardato a nord e a sud. Dalla montagna al mare. Da Bolzano a Venezia. E alla fine ha creato un ponte perché a supportare le obbligazioni dell'azienda metalmeccanica sono stati Volksbank e la Finanziaria regionale Veneto Sviluppo, per la prima volta insieme nel ruolo di organizzatori e sottoscrittori. Entrambi colpiti e convinti dalle prestazioni di un'impresa attiva da 47 anni, che negli ultimi 10 anni ha moltiplicato per cinque il fatturato passando dai 5 milioni del 2009 ai 24,5 del 2018 e con un margine operativo lordo cresciuto nell'ultimo anno del 15,4%. «Un piccolo gioiello - la definisce il direttore generale di Veneto Sviluppo Gianmarco Russo - che ha dimostrato in un settore complesso come l'automotive di saper creare una nicchia (produzione di stampi e stampaggio di componenti metallici) con clienti di primissimo livello tra le case automobilistiche europee, mantenendo tassi di crescita clamorosi. La sua crescita organica ci consente di confidare sulla capacità di rimborso del minibond».LO SVILUPPO. L'azienda punta ad arrivare ai 50 milioni di ricavi nell'ambito del piano. «Gli ordinativi già consolidati - spiega Elio Benacchio, presidente della società - ci proietteranno in un'ulteriore crescita, accompagnata dalla buona stabilità finanziaria che ha da sempre contraddistinto la nostra azienda. È per governare al meglio questo sviluppo e sostenere gli investimenti che abbiamo deciso di diversificare le nostre forme di finanziamento, utilizzando l'emissione di minibond».<img class="size-medium wp-image-13394 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/06/Schermata-2019-06-18-alle-10.57.55-300x231.png" alt>LO STRUMENTO. E delle sue capacità la Benacchio, 90 dipendenti, ha convinto non solo Veneto Sviluppo che ha nel suo core business la finanza alternativa e negli ultimi anni si è aperta anche al settore dei minibond, con la creazione di un fondo di investimento nato con le Bcc venete e già 5 operazioni su 12 portate avanti nel Vicentino (oltre a Benacchio anche Ubc di Quinto Vicentino, Zamperla di Altavilla, Lucaprint di Pianezze). Ma anche una banca, la Volksbank, con cui l'azienda di Cartigliano ha un rapporto ordinario sul credito e che ora si ritrova a rappresentare per l'azienda un canale alternativo di finanziamento. Il titolo di debito, il cui volume d'emissione come detto ammonta a 4 milioni per una durata di sette anni, è stato sottoscritto in parti uguali da Veneto Sviluppo e da Volksbank, che nell'operazione ha assunto anche il ruolo di "arranger" (advisor legale <strong>Nctm</strong>, finanziario lo Studio Todesco di Bassano). «Benacchio è una società consolidata e dinamica - riconosce Johannes Schneebacher, direttore generale di Volksbank - per cui abbiamo supportato volentieri l'emissione. Molte Pmi hanno modelli di business che ben si adattano a questo tipo di finanziamenti. È molto importante per noi fornire una consulenza a tutto tondo e definire insieme al cliente il mix di finanziamenti ottimale».LE PROSPETTIVE. «Continuiamo a credere - ribadisce Russo - che i minibond siano uno strumento fra i più idonei per permettere alle nostre Pmi, sane e patrimonialmente e finanziariamente equilibrate, di reperire capitali per investire, crescere e posizionarsi al meglio nel proprio settore di riferimento». Nell'ultima indagine regionale di Banca d'Italia è emerso che le forme di finanziamento alternative al canale bancario, pur cresciute negli ultimi anni, rimangono comunque limitate. La Finanziaria regionale è tra le più attive in Italia: 12 operazioni emesse in 3 anni per un controvalore investito di 13,7 milioni e un importo delle operazioni che sfiora i 42 milioni, altre due a breve. Il fondo "Veneto Minibond" nato con dotazione di 24 milioni (10 di Veneto Sviluppo, 14 delle Bcc) «ha la previsione di arrivare a 40 milioni». «Con Volksbank c'è stata una buona alchimia - ammette Russo -, se ci saranno altre occasioni di lavorare insieme le valuteremo ben volentieri». Per Volksbank quella con Benacchio è la settima operazione sui minibond con sottoscrizioni per 40,6 milioni solo in Veneto. Altre tre - annunciano - entro l'anno».<em>Tratto da Il Giornale di Vicenza</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 10 Jun 2019 06:35:27 +0200</pubDate>
                        <title>Lamponi e Massimei soci &lt;i&gt;equity&lt;/i&gt; in Nctm</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lamponi-e-massimei-soci-equity-in-nctm</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il dipartimento contenzioso &amp; arbitrati di <strong>Nctm</strong> si arricchisce di due soci <em>equity</em>: <strong>Ivan Lamponi</strong> e <strong>Gianluca Massimei</strong>, specializzati in questioni civili, commerciali e assicurative. In questo modo sale a tre il numero dei partner nominati nel (l'altro è <strong>Christian Romeo</strong>).[...]<img class="alignnone size-full wp-image-13290" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/06/20190610_RS-Sole-EquityPartners-e1560159740388.jpg" alt>&nbsp;&nbsp;<em>Tratto da Il Sole 24 Ore</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 10 Jun 2019 06:22:08 +0200</pubDate>
                        <title>L&#039;expertise legale per approdare al listino</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lexpertise-legale-per-approdare-al-listino</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h1>La <em>law firm</em> milanese ha dato un contributo fondamentale alla crescita del listino dedicato alle piccole e medie imprese, seguendo quasi un terzo di tutte le IPO portate a termine in 10 anni</h1>Nato nel 2000 dall'idea di aggregare un gruppo di avvocati d'affari in uno studio legale indipendente, Nctm è oggi una delle più importanti e affermate realtà italiane del settore, sia per dimensioni sia per numero e rilevanza delle operazioni seguite. Operazioni che, nel corso dell'ultimo decennio, hanno dato un contributo fondamentale anche alla crescita e al successo dell'AIM: delle 115 societa presenti nel mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI, infatti, ben 34, pari al 29,5% del totale, sono giunte alla quotazione accompagnate proprio dallo studio legale milanese. Dalla prima quotazione all'AIM seguita da Nctm, quella di Poligrafici Printing nel 2010, fino all'ultima, quella di AMM nel 2019, passando per il successo dell'ingresso all'AIM di Telesia (<em>digital media company</em> controllata da Class Editori) nel 2017 e per interventi particolari come quello per la quotazione di Comer Industries (una SPAC -<em> Special purpose acquisition company</em> - per la quale è stata elaborata una procedura diversa dal solito, con la raccolta avviata a <em>target</em> già annunciato), gli avvocati dello studio hanno seguito quasi un terzo delle IPO finora portate a termine sul listino delle PMI. Senza contare che Nctm è l'unico studio italiano scelto dal Financial Times per il proprio <em>report</em> internazionale sulle Law Firm più innovative.<img class="size-full wp-image-13296 aligncenter" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/06/20190610_RS-MF-Plattner.jpg" alt><strong>Un successo determinato</strong> anche dal fatto, spiega I'avvocato <strong>Lukas Plattner</strong>,<em> partner</em> di Nctm, che «abbiamo creduto prima di altri in un mercato con un elevato potenziale. Del resto fin dalla fondazione Nctm ha posto grande attenzione al <em>midmarket</em>, e quindi alle PMI, alle quali offriamo la nostra profonda <em>expertise</em> e un servizio a tutto tondo, comprese quindi le operazioni di <em>private equity</em> o quotazione a sostegno della crescita». E nei 10 anni dal via dell'AIM, Nctm ha contributo con un ruolo di primo piano «non solo supportando le aziende», rimarca il legale, «ma anche innovando dal punto di vista tecnico-giuridico: ad esempio replicando negli statuti delle aziende quotate all'AIM meccanismi che in precedenza si trovavano solo in quelli delle società del mercato regolamentato, e introducendo così elementi importanti per garantire la crescita e la stabilità delle piccole e medie imprese italiane» in un passaggio importante come quello della quotazione, nel quale la posta in gioco è molto alta ed è quindi necessaria un'analisi attenta e mirata delle caratteristiche e delle <em>peculiarity</em> di ogni singola azienda. Perché, sottolinea Plattner, «con la quotazione le società cambiano necessariamente pelle, sia dal punto di vista della <em>governance</em> sia da quello degli assetti organizzativi», e la mutazione porta a innegabili vantaggi: «In tutte le operazioni di quotazione che abbiamo portato a termine», sottolinea il legale, «non ho mai trovato un imprenditore che si sia pentito della scelta, che mi abbia detto 'se tornassi indietro non lo rifarei'. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti: i dati economici delle società quotate all'AIM sono di rilievo quanto alla crescita, e mostrano che c'è una ricaduta più che positiva anche sul mercato del lavoro».<strong>E ora piu che mai il settore</strong> gode di buona salute anche grazie al fatto che «il quadro normativo è completo e favorevole alle imprese, con interventi quali gli incentivi fiscali per alleviare costi di quotazione nonché attrarre per gli investimenti in PMI Innovative e soprattutto con i PIR 2.0» che, in base al decreto attuativo pubblicato in Gazzetta il 7 maggio, sono vincolati a investire proprio sull'AIM una quota minima del 3,5% della raccolta. Secondo Plattner, quindi, «nei 10 anni dalla creazione dell'AIM questo mercato è cambiato ed è cresciuto, assumendo sempre maggiore importanza anche per quanto riguarda le operazioni di M&amp;A o <em>exit</em> dal mercato. E il trend con una raccolta che è andata da un minimo di 3 a un massimo di 30 milioni di euro». Nonostante le previsioni e i risultati positivi, però, il partner di Nctm sottolinea che per I'AIM la strada da percorrere è ancora lunga, e potrà essere a tratti anche faticosa: «ln Gran Bretagna», spiega, «sono partiti oltre vent'anni fa, quindi più di dieci prima di noi e il successo di AIM UK è sotto gli occhi di tutti. Ma nel mezzo, insieme a tante soddisfazioni, hanno dovuto affrontare anche crisi e insuccessi».&nbsp;<em>Tratto da Milano Finanza</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 05 Jun 2019 04:11:28 +0200</pubDate>
                        <title>Si apre la consultazione online sul “nuovo” PGT del Comune di Milano</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pgt-comune-di-milano</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>È stato pubblicato on-line sul sito del Comune di Milano (www.pgt.comune.milano.it) il Piano di governo del territorio (PGT) adottato dal Consiglio comunale il 5 marzo scorso. Il 15 maggio è partito l'avviso di adozione del PGT Milano 2030 e dal 15 giugno sarà possibile presentare le osservazioni attraverso un apposito servizio online.a cura di Rosemarie Serrato, partner Nctm Studio LegaleLo scorso 5 marzo, il Consiglio Comunale di Milano ha adottato il nuovo Piano di Governo del Territorio (più brevemente il “PGT”). Il PGT adottato sarà depositato presso la segreteria comunale per 30 giorni, al fine di consentire ai cittadini (più precisamente a chiunque ne abbia interesse) di presentare osservazioni nei successivi 30 giorni. “Cittadini, associazioni, stakeholder, municipi e chiunque voglia dare il proprio contributo alla visione di Milano 2030”, “si legge in una nota dell’Amministrazione – potranno consultare tutta la documentazione del Piano in vista dell’apertura della fase di osservazioni prevista tra il 15 giugno e il 15 luglio 2019”.Il Comune valuterà le osservazioni, eventualmente apportando modifiche al piano adottato, e approverà il nuovo Piano di Governo del Territorio. Una volta approvato, il nuovo PGT diverrà efficace a seguito della pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.Fino a quel momento, trovano applicazione le cosiddette “misure di salvaguardia”: in sostanza - fino all’approvazione del nuovo PGT - coesistono sia il PGT vigente sia quello adottato, ragione per cui sono ammessi solo gli interventi conformi a entrambi gli strumenti urbanistici. Il PGT adottato è rivolto a dare una direzione allo sviluppo di Milano verso il 2030, come ha dichiarato l’assessore all’urbanistica Maran, con importanti novità per quanto riguarda la rigenerazione urbana, il recupero o la trasformazione degli edifici, l’abbattimento degli edifici abbandonati.Ma vediamo un poco più nel dettaglio alcune delle novità del nuovo PGT.</p><h1>La conversione degli edifici industriali</h1>Il nuovo PGT consente l’integrale recupero della Superficie Lorda degli edifici a destinazione industriale anche in caso di mutamento di destinazione d’uso. Inoltre, per il passaggio dalla destinazione produttiva alla destinazione direzionale non sono dovuti standard urbanistici.<h1>Gli edifici abbandonati</h1>Il nuovo PGT definisce attività di pubblica utilità ed interesse generale il recupero di edifici degradati e stabilisce regole molto severe per il loro recupero. Gli edifici degradati (per tali intendendosi gli edifici dismessi da più di due anni e che determinano pericolo per la sicurezza o per la salubrità o l’incolumità pubblica o disagio per il decoro e la qualità urbana) sono individuati dal Comune.I proprietari possono richiedere di recuperare l’immobile, fermo restando che i lavori dovranno essere avviati entro 18 mesi dall’individuazione dello stesso come degradato.In alternativa, vi è l’obbligo di demolizione. Se l’edificio degradato è demolito su iniziativa della proprietà è riconosciuta integralmente la Superficie Lorda esistente.In caso di mancata demolizione da parte della proprietà è riconosciuta la Superficie Lorda esistente ma solo fino all’indice di edificabilità territoriale unico (pari a 0,35 mq/mq).É importante sottolineare che il Comune si riserva il potere sostitutivo di demolire l’edificio degradato. Le relative spese sostenute dovranno essere rimborsate dalla proprietà.<h1>Le grandi funzioni urbane</h1>Sono poi previste sei aree destinate alla localizzazione di rilevanti funzioni per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, per attrezzature pubbliche, nonchè per funzioni, anche private, aventi carattere strategico. Si tratta di San Siro, Goccia, Piazza d’Armi, Ronchetto, Porto di Mare e Rubattino. Nelle aree di San Siro-Trotto, Porto di Mare e Ronchetto sarà possibile insediare anche grandi strutture di vendita.<h1>Commercio</h1>Il PGT pone attenzione al piccolo commercio. Gli esercizi di vicinato (quelli con superficie di vendita inferiore a 250 metri quadrati) non sono computati nella Superficie Lorda negli ambiti di rigenerazione e nei nuclei storici esterni e negli spazi a vocazione pedonale.Le grandi strutture di vendita sono consentite nei nodi di Interscambio (a dire Comasina, Bovisa, Stephenson, Cascina Gobba, Centrale, Garibaldi, San Donato, Rogoredo, Famagosta, Bisceglie, Lampugnano, Molino Dorino, oltre che nelle aree per Grandi Funzioni Urbane di San Siro-Trotto, Porto di Mare e Ronchetto.<h1>I servizi pubblici innovativi</h1>Il PGT prevede che gli spazi destinati a servizi – da convenzionare con il Comune – non siano computati nella Superficie Lorda.Si tratta di una previsione in continuità con il piano precedente. Ma la novità è che sono considerati servizi (sempre se convenzionati con il Comune), tra gli altri, spazi per Incubatori e acceleratori d'impresa, coworking e laboratori e spazi per l'innovazione nonché immobili dedicati allo student housing.<h1>Gli emendamenti approvati</h1>Tra gli emendamenti approvati in sede di adozione del PGT, vi è la previsione secondo cui almeno il 50% dei proventi relativi agli oneri di urbanizzazione e alle monetizzazioni derivanti da interventi urbanistici in centro debbano essere destinati ad altre zone.Inoltre è stato dichiarato l’obiettivo di piantumare due alberi ogni nuovo posto auto realizzato, evidenziata la necessità di indire concorsi o strumenti analoghi per i progetti di rigenerazione delle piazze e dei nodi di interscambio.É stato anche deliberato l’aumento della quota di edilizia residenziale sociale negli interventi di oltre 10.000 mq di superficie, prevedendo un indice di 0,40 mq/mq (rispetto allo 0,35 del PGT vigente) suddiviso in almeno 0,20 mq/mq per locazione, al massimo 0,20 mq/mq in vendita e obbligo dello 0,05 mq/mq di edilizia residenziale pubblica in presenza di finanziamenti pubblici.&nbsp;<em>Tratto da</em><a href="http://www.icpmag.it/energia-e-ambiente/item/1381-si-apre-la-consultazione-online-sul-nuovo-pgt-del-comune-di-milano" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em> ICP</em></a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 04 Jun 2019 11:50:30 +0200</pubDate>
                        <title>Gli studi nell’acquisizione di Porto di Carrara da parte di F2i</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/acquisizione-porto-di-carrara-da-parte-di-f2i</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Cleary Gottlieb ha assistito F2i nell’acquisizione delle società portuali del gruppo Porto di Carrara, controllato da Vittorio Bogazzi &amp; Figli e oggetto della preventiva scissione della parte immobiliare (rimasta sotto il controllo di VB&amp;F), in cui i principali venditori sono stati assistiti da Lombardi e Associati. Il gruppo portuale controlla quattro terminal attivi nella movimentazione di merci varie a Marina di Carrara (tramite Porto di Carrara), Marghera (tramite Transped e Multi Service) e Chioggia (tramite Sorima). Il closing dell’operazione è previsto entro la fine di giugno.<img class=" wp-image-13273 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/06/20190604_RS-LC-Torrazza.jpg" alt width="323" height="296">Il gruppo Porto di Carrara è attivo nel business dell’imbarco e sbarco di rinfuse secche, impiantistica e merci varie rappresentando uno dei principali terminalisti portuali italiani.Cleary Gottlieb ha assistito F2i con un team composto da Roberto Bonsignore, Carlo de Vito Piscicelli, Alessandro Gennarino, Gianluca Atzori, Luca Bernini (nella foto), Nicolò Santoro e Mario Casella. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti per F2i dallo studio Virtax con un team composto da Laura Gualtieri, Giovanni Aprile e Niccolò Masotti. Gli aspetti di diritto portuale sono stati seguiti dallo studio Zunarelli.Lombardi e Associati ha assistito i principali venditori del gruppo portuale Porto di Carrara con un team composto da Giuseppe Lombardi, Carla Mambretti, Daniele Colicchio e Federica Re. Gli aspetti di diritto marittimo portuale sono stati seguiti da <strong>Nctm</strong> con <strong>Alberto Torrazza</strong> e<strong> Simone Gaggero</strong>. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti da Dentons con il partner Giulio Andreani e l’associate Erika Andreani.&nbsp;Tratto da <a href="https://legalcommunity.it/gli-studi-nellacquisizione-porto-carrara-parte-f2i/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Legalcommunity</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 30 May 2019 10:01:58 +0200</pubDate>
                        <title>Nctm miglior studio legale agli MF Aim News Award 2019</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-miglior-studio-legale-agli-mf-aim-news-award-2019</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nctm Studio Legale è il miglior studio legale per operazioni su Aim.Lo Studio è stato premiato agli <strong>MF Aim News Award 2019</strong> lo scorso lunedì, durante la cerimonia che ha visto riconosciute anche le migliori società quotate sull’Aim Italia.A ritirare il premio sono stati <strong>Lukas Plattner</strong>, <em>partner</em> responsabile del Dipartimento di Diritto del Mercato dei Capitali e <strong>Andrea Iovieno</strong>, <em>Salary Partner.</em>«In questa professione si incontrano gli imprenditori in un momento molto particolare della loro vita professionale - ha commentato Plattner - ma nessuno mi ha mai detto: mi sono pentito di essermi quotato».Nctm ha seguito 34 operazioni su AIM.Nel 2019 sono già state portate a compimento 3 IPO tra cui la SPAC di Comer Industries.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 21 May 2019 09:50:54 +0200</pubDate>
                        <title>Tecniche redazionali: dai recenti contributi giurisprudenziali sui rischi di inammissibilità in Cassazione alle novità premiali del D.M. 37/2018</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tecniche-redazionali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Le riforme che hanno interessato, da ultimo, il giudizio di legittimità comportano una maggiore attenzione alle tecniche redazionali, in quanto il rafforzamento di filtri processuali, in ossequio alla funzione di nomofilachia della Suprema Corte, involge rischi di inammissibilità, anche nuovi rispetto agli schemi tradizionali. D’altro canto si assiste anche ad una tendenza a favorire l’utilizzo dei sistemi informatici e delle modalità telematiche, per un processo più celere e, sostanzialmente, più equo.</em></p><h1>Inammissibilità in Cassazione</h1>A seguito delle riforme che hanno interessato il giudizio dinanzi la Suprema Corte dal 2006 in poi, nel tentativo di riaffermare la funzione nomofilattica della Corte, il concetto di «inammissibilità», in origine squisitamente legato ad aspetti per lo più formali e all’ambito del rito (artt. 365 e 366 c.p.c.: decorrenza dei termini per l’impugnazione ovvero carenza di interesse o legittimazione ad impugnare), si è ampliato, colorandosi di tratti molto vicini al merito.Nel 2009, a fronte dell’abrogazione del cd. «quesito di diritto» (art. 366 bis c.p.c.), accanto ai casi tipici di inammissibilità cd. «procedurale» o «tradizionale», si è assistito all’introduzione di un’ulteriore forma di inammissibilità, ossia quella di cui all’art. 360 bis c.p.c., con un rafforzamento del fenomeno del «filtro».Ne consegue che, ad esempio, i ricorsi inutilmente prolissi (spesso purtroppo conseguenza «distorta» di un’errata interpretazione del principio di autosufficienza) rischiano ora la declaratoria di inammissibilità, in quanto ipotetiche censure non pertinenti equivalgono a mancata enunciazione dei motivi, in spregio alla previsione normativamente imposta dall’art. 366 nn. 3 e 4 c.p.c. (Cass. 20910/17 e Cass. 11260/18).Nelle due nuove fattispecie di inammissibilità ex art. 360 bis c.p.c., non viene in rilievo un requisito prettamente formale, bensì più propriamente qualcosa di molto affine alla sostanza delle questioni dibattute: tali ipotesi avrebbero dovuto più coerentemente essere ricondotte all’infondatezza nel merito dell’impugnazione piuttosto che alla categoria della inammissibilità.Limitando l’analisi al solo disposto di cui al n. 1 del predetto art. 360 bis c.p.c., si osserva come le SS.UU. 7155/17 &nbsp;decidano il rafforzamento del «filtro», indicando la via dell’inammissibilità cd. «meritale» come alternativa alla categoria dell’inammissibilità processuale, già nota. Ed allora, l’ordinanza 5001/18 della VI Sezione della Cassazione chiarisce la relazione esistente tra l’art. 366 n. 4 e l’art. 360 bis c.p.c. ai fini dell’esatto assolvimento dell’onere di specificità dei motivi di ricorso.Indicatori della specificità dei motivi, in tale ottica, sono:<ul> <li>specificazione di tutte le norme di diritto che si assumono violate ed esame del contenuto precettivo delle stesse, in coerenza con il significato ad esse riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità;</li> <li>individuazione di tutte le <em>rationes decidendi</em> e raffronto tra la regola giuridica applicata dal giudice di merito e la giurisprudenza di legittimità;</li> <li>ove la pronuncia impugnata risulti conforme alla giurisprudenza di legittimità, il motivo dovrà anche contenere argomenti per contrastare l’indirizzo consolidato.</li></ul><p>In mancanza, il motivo sarà «<em>non specifico, inidoneo al raggiungimento dello scopo e, dunque, inammissibile ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ.».</em></p><h1>Le novità del D.M. 37/2018</h1>Il D.M. 8.3.2018 n. 37, intitolato "<em>Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247"</em>, ha apportato alcune modifiche di rilievo alla disciplina dei parametri forensi, includendo incentivi premiali nel caso di osservanza di alcuni accorgimenti tecnici nella redazione degli atti giudiziali.Le novità salienti del D.M. 37/2018, in vigore a partire dal 27 aprile 2018, possono così riepilogarsi:<ul> <li>è vietato al Giudice la liquidazione del compenso professionale sotto una soglia numerica minima. I valori medi possono essere aumentati di regola sino all’80% (100% per la fase istruttoria) e possono essere diminuiti non oltre il 50% (70% per la fase istruttoria);</li> <li>introduzione di specifica previsione di compenso per l’attività svolta dall’avvocato nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita, liquidata in base ai parametri numerici di apposita tabella (25-bis);</li> <li>aumento dei compensi per l’avvocato che assista più soggetti aventi la stessa posizione processuale: per ogni soggetto oltre il primo, nella misura del 30 per cento (anziché del 20), fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento (anziché del 5) per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta (anziché di venti);</li> <li>in caso di proposizione di motivi aggiunti nel processo amministrativo, il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è di regola aumentato sino al 50 per cento;</li> <li>con riguardo all’Arbitrato: i compensi previsti dall'apposita tabella, si applicano adesso a favore di ciascun arbitro e non più all'intero collegio.</li></ul><p>La novità più interessante ai fini dell’argomento qui in oggetto riguarda tuttavia la previsione di un aumento dei compensi per l’«avvocato telematico»: all’interno dell’art. 4 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, rubricato «<em>Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale</em>» è stato, infatti, introdotto il comma 1 bis:«<em>Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto</em>».&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:iolanda.boccia@advant-nctm.com">Iolanda Boccia</a> e <a href="mailto:gabriele.travaglini@advant-nctm.com">Gabriele Travaglini</a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 21 May 2019 09:50:38 +0200</pubDate>
                        <title>La sorte dei debiti e dei crediti nella società volontariamente cancellata</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/debiti-e-crediti-nella-societa-volontariamente-cancellata</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Un recente pronunciamento del Tribunale di Roma, a conferma del consolidato orientamento in materia, ha affermato che in caso di cancellazione volontaria di una società dal registro delle imprese, effettuata in pendenza di un giudizio introdotto dalla società medesima, si presume che quest’ultima abbia tacitamente rinunciato alla pretesa relativa al credito, ancorché incerto ed illiquido, per la cui determinazione il liquidatore non si sia attivato, preferendo concludere il procedimento estintivo della società; tale presunzione comporta che non si determini alcun fenomeno successorio nella pretesa “sub iudice”, con conseguente esclusione della legittimazione dei soci della società estinta.</em>Una recente pronuncia del Tribunale di Roma (ordinanza 8 giugno 2018) offre lo spunto per sintetizzare alcune vicende chiave connesse con la cessazione volontaria della compagine sociale.Nel caso di specie, una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo e si era poi cancellata volontariamente dal registro delle imprese dopo che il debitore aveva proposto opposizione, nella quale era intervenuto il socio. Il Giudice ha rigettato l’istanza per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, richiesta dal socio intervenuto, escludendo la sussistenza di una successione automatica tra società e soci nella pretesa "<em>sub iudice</em>".Occorre dunque domandarsi che ne è stato del credito sociale e cosa non ha funzionato nel “passaggio successorio” in conseguenza dell’estinzione della società.In tal senso, si deve osservare che l’art. 2495, comma 2, c.c., come modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003, ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese <strong>l’estinzione immediata delle società di capitali</strong>. In tal senso, la novella normativa ha individuato un preciso momento estintivo della società di capitali, ovvero quello della sua cancellazione dal registro delle imprese; La stessa regola è apparsa poi applicabile <strong>anche alla cancellazione volontaria</strong> delle<strong> società di persone</strong> dal registro.Venendo ora alle conseguenze che possono derivare dalla cancellazione in ordine ai rapporti facenti capo alla società estinta, con particolare riferimento ai rapporti debitori, si osserva che rispetto agli stessi si verifica un ‘fenomeno successorio': i soci subentrano nei rapporti obbligatori facenti capo all'ente ormai estinto nello stesso modo in cui gli eredi subentrano nei debiti del <em>de cuius</em>. Ovviamente, il limite di responsabilità dei soci dipenderà dal <strong>tipo di rapporto sociale prescelto</strong>; e così, si avrà una responsabilità <em>intra vires</em> nelle società di capitali, mentre si avrà una responsabilità<em> ultra vires</em> nelle società di persone.Esaminando ora la questione dei rapporti “attivi”, ovvero dei crediti della società cancellata, occorre distinguere tra</p><ul> <li>(i) mere pretese,</li> <li>(ii) crediti controversi e illiquidi e, infine</li> <li>(iii) i crediti certi e liquidi, nonché i beni mobili e immobili.</li></ul><p>In tal senso, secondo un orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione (cfr. Cass., Sez. Un., nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013), i soci non succedono nelle mere pretese, che devono intendersi rinunciate nel momento della cancellazione della società.Il citato orientamento giunge alle stesse conclusioni per i crediti controversi ed illiquidi, laddove non ne sia stata fatta menzione nel bilancio finale di liquidazione, ovvero siano stati “assegnati” col medesimo bilancio. Pertanto, tali crediti devono intendersi rinunciati se la cancellazione della società sia avvenuta senza l'espletamento, da parte dei liquidatori, <strong>dell'ulteriore attività necessaria a renderli iscrivibili in bilancio</strong>.Per quanto concerne, invece, i crediti certi e liquidi, altri beni mobili o immobili che, se fossero stati conosciuti o comunque non trascurati al tempo della liquidazione, sarebbero figurati in bilancio, le sentenze di legittimità riconoscono un pieno fenomeno successorio in capo ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa tra loro.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:michele.cespa@advant-nctm.com">Michele Cespa</a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 21 May 2019 09:50:26 +0200</pubDate>
                        <title>La tutela cautelare del diritto all’onore e alla reputazione alla luce del principio di inammissibilità di misure cautelari equivalenti al sequestro della stampa ex art. 21 III co. Cost.</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tutela-cautelare-diritto-onore-e-alla-reputazione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>In presenza di articoli di stampa on line lesivi dell’onore e della reputazione, fermo restando il divieto di misure cautelari aventi effetti equivalenti al sequestro della stampa, al soggetto leso deve essere garantita una tutela effettiva del proprio diritto alla luce del principio dell’inviolabilità ed effettività della tutela giurisdizionale.</em><em>In tale ipotesi, pertanto, lo strumento cautelare che consente un equo bilanciamento tra il diritto alla tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost.) e il divieto di cui all’art. 21 III° co. Cost. (così come precisato dalle Sezioni Unite Civili n. 23469/2016) è individuato, dai giudici meneghini, nella richiesta cautelare di un “aggiornamento” della notizia pubblicata contenente le precisazioni del diretto interessato.</em>&nbsp;Il caso oggetto dell’Ordinanza in commento riguarda un’azione cautelare intrapresa da due Avvocati nei confronti dell’editore di un settimanale on line al fine di chiedere l’inibizione della diffusione e pubblicazione della notizia ivi pubblicata e ritenuta diffamatoria dai soggetti coinvolti.Sulla scorta delle argomentazioni contenute nella pronuncia delle Sezioni Unite civili n. 23469/2016, il ricorso viene dichiarato inammissibile ed è oggetto di reclamo, ex art. 696 <em>terdecies</em> c.p.c., innanzi al Collegio. I giudici meneghini hanno modo di esaminare – da una diversa prospettiva - il tema relativo all’ammissibilità e al relativo contenuto della tutela cautelare dell’onore e della reputazione dei soggetti lesi da articoli di stampa ritenuti diffamatori.L’Ordinanza del reclamo prende le mosse dal principio giurisprudenziale sancito dalla pronuncia delle Sezioni Unite Civili sopra citata (pronuncia che segue la sentenza a Sezioni Unite penali n. 31022/2015) che ha ribadito il principio in forza del quale la tutela costituzionale di cui all’art. 21 III co. Cost. trova applicazione anche ai giornali pubblicati in via esclusiva o meno con il mezzo telematico ed è estesa a tutte le tipologie di provvedimento cautelare preventivo o inibitorio, di contenuto equivalente al sequestro, volte a limitare e/o impedire la diffusione della stampa.Partendo dal predetto principio, i Giudici meneghini hanno individuato lo strumento in grado di assicurare, in via d’urgenza e senza che ciò comporti l’adozione di misure equivalenti al sequestro, una forma di tutela ai soggetti lesi da articoli di stampa lesivi del proprio onore e reputazione.Il Collegio, infatti, osserva che in assenza di una tutela cautelare effettiva ed in considerazione del carattere pervasivo e diffusivo del mezzo di comunicazione telematico nonché dell’idoneità dello stesso a causare danni potenzialmente irreparabili, si imporrebbe all’interessato di rimandare la tutela del proprio diritto fondamentale all’onore e alla reputazione in una fase (quella di merito) in cui gli effetti dannosi dell’illecito di sarebbero oramai irreversibilmente prodotti e consolidati.Si individua, pertanto, un conflitto tra diritti e principi di rango costituzionale che vede, da un lato, il diritto all’onore e alla reputazione e, dall’altro, il principio della libertà di stampa (con il conseguente divieto di cui all’art. 21 III co., Cost.).Tuttavia un simile conflitto può essere risolto attraverso il principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti e del principio di proporzionalità tra diritti di pari rango costituzionale in ipotesi di loro conflitto al fine di garantire al soggetto leso la possibilità di ottenere in via cautelare un provvedimento che possa tutelare il proprio diritto all’onore e alla reputazione senza che ciò comporti alcuna violazione del divieto di cui all’art. 21 III co. Cost. così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.L’attenzione del Collegio si concentra, quindi, sull’individuazione delle modalità concrete per attuare tale tutela. In un tale contesto, afferma il Collegio, un rimedio (dall’oggetto più ristretto rispetto alla richiesta di inibire la diffusione della notizia) idoneo a comporre tale conflitto, nel rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale, è quello della richiesta d’urgenza di un “aggiornamento della notizia” contenente le precisazioni e le contestazioni dei diretti interessati ed assimilabile al diritto di rettifica di cui all’art. 8 della legge n. 47/1948 (c.d. Legge sulla stampa).Un tale strumento, precisa il Collegio, non determina alcuna limitazione dell’opinione pubblica ma, al contrario, permette di informare il lettore dell’esistenza di “voci contrarie” e della “verità soggettiva” del soggetto della notizia, svolgendo allo stesso tempo un importante ruolo di promozione del pluralismo ex art. 21 Cost.Il pregio dell’Ordinanza in commento è stato sicuramente quello di aver delineato il perimetro e il contenuto della tutela cautelare ammissibile nei casi di lesione del diritto all’onore e alla reputazione nel rispetto del divieto di cui all’art. 21 III co. Cost e del conseguente divieto di misure cautelari equivalenti al sequestro come affermato dalla giurisprudenza di legittimità.Sembra di poter affermare, in definitiva, che il Tribunale milanese abbia avuto il lodevole intento di colmare un “vuoto di tutela cautelare” (conseguente alle pronunce delle Sezioni Unite sopra richiamate) che in fattispecie aventi ad oggetto la lesione della reputazione e dell’onore a seguito della pubblicazione di notizie ritenute diffamatorie è particolarmente avvertita dai soggetti direttamente coinvolti.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:gianluca.massimei@advant-nctm.com">Gianluca Massimei</a>&nbsp;o <a href="mailto:guido.zanchi@advant-nctm.com">Guido Zanchi</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 16 May 2019 10:33:18 +0200</pubDate>
                        <title>AIM, ecco gli advisor di un mercato da 6,8 miliardi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/aim-advisor</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>È considerato il “trampolino di lancio” per le piccole e medie imprese, una vetrina che permette di approcciarsi al mondo degli investitori per la prima volta, di imparare le best practice aziendali e di cominciare un percorso di crescita strutturato. Proprio questo “compito” dell’Aim di Borsa Italiana, il mercato dedicato alle pmi, ne giustifica – in una certa misura – alcuni aspetti più critici di questo segmento, come la dimensione ridotta e la scarsa liquidità. Di certo, però, non si può dire che l’Aim non stia svolgendo appieno il suo dovere e anzi negli ultimi anni, a dispetto della volatilità e delle incertezze, è stato teatro di tante e interessanti Ipo di eccellenze del Paese, molto più del mercato principale, l’MTA. Solo nei primi quattro mesi di quest’anno sono state sei le quotazioni avvenute su Aim, da Ilpra a Società Editoriale Il Fatto passando per CrowdfundMe, la prima Ipo di una piattaforma di equity crowdfunding sui mercati di Borsa Italiana, più la business combination tra Comer Industries e la spac Gear 1, per una raccolta totale di 50 milioni di euro. E proprio mentre questo articolo era in chiusura, è stata annunciata l’ammissione alle negoziazioni di Amm.<img class="wp-image-13053 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/05/Schermata-2019-05-16-alle-16.20.12.png" alt width="433" height="612">Per capire l’entità della crescita di Aim occorre ampliare l’orizzonte temporale e considerare gli ultimi cinque anni. Dal 2014 a oggi, infatti, la capitalizzazione di questo mercato è triplicata, passando da 2 a 6,8 miliardi, mentre il numero di aziende è raddoppiato, da 57 a 115 nel 2019. Uno sviluppo che ha tenuto occupati numerosi advisor legali e finanziari, molti dei quali altamente specializzati e alcuni ormai dei riferimenti per le aziende, e i vari intermediari impegnati a più livelli. Ecco quali sono stati i più attivi nel quinquennio ‘14-18.</p><h1>Da Nctm a GOP</h1>Sul fronte legale, chi ha seguito più operazioni in termini di volumi, stando ai dati Mergermarket elaborati da MAG, è stato <strong>Nctm</strong> con 22 operazioni (spac escluse) per un valore complessivo di circa 200 milioni di euro. Fra queste si possono ricordare l’Ipo di Culti, azienda milanese specializzata in profumeria d’ambiente, a luglio 2017 che in Borsa ha raccolto 5 milioni. Ad affiancarla è stato un team composto da <strong>Andrea Iovieno, </strong>Hana Softic e <strong>Rodolfo Margaria</strong> e guidato da <strong>Lukas Plattner</strong>, il quale ha seguito anche l’Ipo su Aim di Triboo, azienda attiva nel settore dell’e-commerce e dell’advertising digitale, nel 2014 e il passaggio della società all’Mta lo scorso anno con un team composto da <strong>Iovieno</strong>, <strong>Federica Ciabattini</strong> e <strong>Antonio Principato</strong>. Negli ultimi anni il team ha lavorato ai debutti anche di Renergetica, Askoll Eva, Digital360 e soprattutto di Masi Agricola, azienda vitivinicola della Valpolicella produttrice dell’Amarone e artefice di una delle operazioni più ricche per il segmento con una raccolta di 22 milioni. L’azienda, quotata nel 2015, è stata assistita da Nctm con un team guidato dal socio Plattner e dai due associate Iovieno per i profili di equity capital markets ed<strong> Eleonora Parrocchetti</strong> per quelli di governo societario.[...]&nbsp;Continua a leggere su&nbsp;<a href="https://financecommunity.it/aim-ecco-gli-advisor-di-un-mercato-da-68-miliardi/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">MAG by Legalcommunity</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 May 2019 04:21:44 +0200</pubDate>
                        <title>Agenzia e procacciamento d’affari: quando &lt;i&gt;“l’abito non fa il monaco”&lt;/i&gt;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/agenzia-e-procacciamento-affari</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Con la sentenza n. 3557 del 23 ottobre 2018, la Corte d’Appello di Roma ha affrontato la definizione dei confini tra il contratto di agenzia, così come disciplinato dagli artt. 1742 e ss. del Codice Civile e il contratto di procacciamento di affari, evidenziandone analogie e differenze. La pronuncia appare particolarmente utile per gli operatori del diritto che quotidianamente si cimentano nell’attività di inquadramento giuridico della fattispecie, affinché maturino sempre maggior consapevolezza in merito alle clausole di un contratto di procacciamento d’affari che possano abilmente celare un contratto di agenzia.</em></p><h1>Il caso</h1>Nell’ottobre del 2010 una società subiva l’accertamento ispettivo da parte dell’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (“<strong>Enasarco</strong>”), il quale contestava un’omissione contributiva di euro 41.847,83 per mancati versamenti sulla retribuzione pagata a tre intermediari di vendita. Enasarco riteneva, infatti, che, alla luce del rapporto intercorrente tra la società e tali intermediari, ad essi trovasse applicazione la disciplina degli agenti di commercio, nonostante fossero stati qualificati dalla società mandante come procacciatori d’affari.<h1>Il ricorso e la decisione del Tribunale di Roma</h1>A fronte dell’esito negativo del ricorso presentato al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro tramite la Direzione Regionale del Lavoro di Roma la società proponeva ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Roma contro Enasarco contestando la qualifica di agente di commercio in capo ai predetti intermediari e la conseguente omissione contributiva.Si costituiva, a questo punto, Enasarco contestando in fatto ed in diritto la domanda proposta dalla società e proponendo, altresì, domanda riconvenzionale per vedere accertata e dichiarata la natura di rapporto di agenzia intercorrente tra la società e gli intermediari.Il Tribunale, accogliendo il ricorso della società, affermava che la continuità nella trasmissione degli ordini e l’ammontare delle provvigioni, quali elementi del contratto concluso con i suddetti intermediari, non dovessero essere considerati, di per sé, indici sufficienti a individuare un contratto di agenzia e riconosceva la qualifica di procacciatore d'affari a gli intermediari.<h1>L’impugnazione e la decisione della Corte d’Appello di Roma</h1>Contro la sentenza del Tribunale di Roma, Enasarco ha proposto impugnazione sostenendo che dal verbale ispettivo non fossero emersi elementi idonei a dimostrare quella stabilità del rapporto tali da poter configurare quest’ultimo come contratto d’agenzia e che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di primo grado, la continuità nella trasmissione degli ordini, l'ammontare delle provvigioni, la durata pluriennale dei rapporti, nonché gli stessi dati emergenti dal verbale ispettivo fossero sintomatici dell'esistenza di un contratto di agenzia e non di procacciamento d’affari.I giudici di secondo grado hanno quindi accolto l’impugnazione della fondazione, riformando totalmente la sentenza di primo grado e condannando la società a pagare all’Enasarco i contributi non versati sulle provvigioni corrisposte agli intermediari.Alla base della decisione della Corte d’Appello vi è la constatazione che il contratto di agenzia è, per giurisprudenza costante, caratterizzato dalla natura stabile e continua dell’attività di promozione di affari in un determinato ambito territoriale, elementi che valgono a distinguerlo dal rapporto di procacciamento d’affari, che, invece, si contraddistingue per l’occasionalità del rapporto. Mentre, quindi, la prestazione dell’agente è per natura stabile, avendo egli l’obbligo di svolgere con continuità l’attività di promozione delle vendite nell’interesse della preponente, la prestazione del procacciatore d’affari è e deve essere del tutto occasionale, dipendendo esclusivamente dall’iniziativa dell’intermediario.La Corte d’Appello ha analizzato in dettaglio le risultanze dell’ispezione, con particolare riguardo alle fatture emesse dagli intermediari a favore della società. Esse recavano una numerazione progressiva continua, a dimostrazione della stabilità e dell'esclusività del rapporto con quest'ultima intrattenuto e risultavano talvolta emesse in acconto per provvigioni così dimostrando “<em>senza timore di smentita</em>”, la stabilità del rapporto intercorrente fra le parti. I giudici di secondo grado chiosano affermando che <em>“il pagamento di acconti presuppone la certezza della continuazione nel tempo della prestazione da parte dell'agente, mentre non si coniuga con l'occasionalità della prestazione del procacciatore”</em>.Oltre all’analisi delle modalità di fatturazione, decisive sono state le previsioni contenute nella lettera d’incarico dal momento che la società, oltre ad aver assegnato agli intermediari sfere territoriali di operatività ben determinata – elemento che costituisce ex se uno dei caratteri distintivi del contratto di agenzia – aveva anche previsto il recesso degli intermediari purché lo scioglimento del rapporto avesse tenuto conto della “<em>stagionalità delle linee dei prodotti e dunque solamente al termine della stagione estiva o invernale</em>”.Tale clausola, infatti, pur formalmente ribadendo la precarietà del mandato e la possibilità di scioglimento dello stesso in qualsiasi momento, avrebbe esplicitato, in realtà, un vincolo di carattere non occasionale, imponendo una particolare obbligazione di durata a carico dell’intermediario. Tale caratteristica risulterebbe essere estranea al contratto di procacciamento d’affari, atteso che, motiva la Corte, “<em>l'occasionalità dell'impegno e la libera iniziativa del procacciatore, che caratterizzano tale ultimo rapporto, non si coniugano con una previsione quale quella in precedenza richiamata</em>”.Infine, La Corte d’appello ha considerato indice della continuità dell’attività oggetto del contratto e del giudizio, il fatto che i tre intermediari risultassero da diversi anni iscritti all’Enasarco in qualità di agenti.<h1>Conclusioni</h1>In conclusione, la decisione della Corte d’Appello rappresenta un importante precedente giurisprudenziale ai fini dell’individuazione del <em>discrimen</em> tra i rapporti di agenzia e i rapporti di procacciamento d’affari.Per quanto possa risultare assai gradita una pronuncia autorevole sul tema da parte della Suprema Corte, la sentenza in commento resta, in ogni caso, un esemplare avvertimento a quanti (compresi i tribunali di merito), tratti talvolta in inganno dal <em>nomen</em> di un contratto di procacciamento d’affari, non si preoccupano di verificarne concretamente gli elementi giuridici costitutivi, offrendo agli operatori del diritto una serie di strumenti utili a smascherare il rapporto di agenzia che potrebbe essere stato abilmente nascosto.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:francesca.rogai@advant-nctm.com">Francesca Rogai</a> o <a href="mailto:claudia.colamonaco@advant-nctm.com">Claudia Colamonaco</a>.]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 15 May 2019 04:21:06 +0200</pubDate>
                        <title>La delibera elusiva di sentenza sfavorevole come ipotesi di abuso della regola della maggioranza</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/delibera-elusiva-di-sentenza-sfavorevole</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La presente nota prende le mosse da una recente vicenda giudiziaria relativa all’abuso di maggioranza, per soffermarsi in particolare sull’esame delle delibere assembleari adottate al solo fine di danneggiare i soci di minoranza, nonché sull’efficacia immediatamente esecutiva delle sentenze di primo grado di annullamento della deliberazione assembleare.</em></p><h1>Aumento di capitale sociale e riduzione del <em>quorum</em> deliberativo</h1>In due successive adunanze, rispettivamente del 2 agosto e del 29 ottobre 2013, l’assemblea dei soci di P.G. S.p.A. (nel prosieguo, per semplicità, la “<strong><em>Società</em></strong>”) aveva deliberato un aumento di capitale sociale, in conseguenza del quale la quota posseduta dal socio di minoranza G.R. si era ridotta dal 20% allo 0,73%.Entrambe le suddette deliberazioni erano state successivamente impugnate da G.R. innanzi al Tribunale di Milano che, con la sentenza n. 10048 del 2017, aveva dichiarato inefficace la deliberazione di agosto e annullato la successiva di ottobre, sull’assunto che l’aumento di capitale deciso con la delibera del 2 agosto 2013 non si sarebbe perfezionato non sussistendo alcuna prova della sua effettiva sottoscrizione nel termine previsto dalla delibera medesima.In data 27 gennaio 2017, con il voto favorevole dei soci di maggioranza, la Società ha deliberato la riduzione del <em>quorum</em> statutariamente previsto per l’adozione delle decisioni di maggiore importanza (quali, ad esempio, quelle relative alla distribuzione dei dividendi, all’ aumento di capitale e alle operazioni societarie straordinarie), dall’85% al 65% del capitale sociale.G.R. ha impugnato anche tale deliberazione, deducendone l’invalidità per i seguenti motivi: (i) le maggioranze con le quali la deliberazione è stata assunta non sarebbero veritiere perché calcolate avendo come riferimento gli aumenti di capitale dichiarati inesistenti e annullati dal Tribunale di Milano; (ii) sussisterebbe un abuso della maggioranza finalizzato ad eludere gli effetti della sentenza di annullamento sfavorevole per il socio di maggioranza della Società; (iii) sussisterebbe il requisito del<em> periculum in mora,</em> dal momento che il socio di maggioranza aveva intenzione di procedere con nuovi aumenti di capitale. Il ricorso presentato da G.R. è stato rigettato con ordinanza.Il motivo principale posto a fondamento della decisione del Tribunale di Milano è quello per cui la sentenza di primo grado, in quanto passibile di impugnazione, non può essere considerata definitiva e, pertanto, non può avere “<em>l’effetto di invalidare immediatamente ed in via automatica tutte le deliberazioni societarie assunte con le maggioranze formate sulla base di una delibera solo successivamente annullata (con giudizio non ancora definitivo)</em>”. Avverso l’ordinanza G.R. ha presentato reclamo, riproponendo i motivi precedentemente esposti.<h1>Il reclamo avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano</h1>In data 7 giugno 2018, il Tribunale di Milano, con sentenza, ha accolto il reclamo revocando l’ordinanza impugnata, sospendendo l’esecuzione della delibera. Nella motivazione della sentenza si legge che la Società non ha chiarito le ragioni sottese alla decisione di ridurre il <em>quorum</em> deliberativo, limitandosi ad un generico riferimento <em>“all’agevolazione della governance societaria”.&nbsp;</em>A ciò si aggiunga l’evidente collegamento tra l’adozione della delibera impugnata e la previsione degli effetti quasi certamente sfavorevoli per la Società, derivanti della precedente sentenza di annullamento (seppur provvisoriamente esecutiva), oggetto di impugnazione in appello.In merito, non possono certamente essere accolte le ragioni esposte dalla Società resistente per cui solo le sentenze passate in giudicato sarebbero dotate di immediata esecutività. Infatti, l’art. 282 c.p.c. non distingue tra tipi di sentenze e, analogamente, l’efficacia delle sentenze di cui all’art. 2908 c.c., rubricato “<em>effetti costitutivi delle sentenze</em>” prescinde dal passaggio in giudicato delle stesse.In aggiunta, l’art. 2377, settimo comma, c.c., prevede che l’annullamento della deliberazione abbia effetto rispetto a tutti i soci, senza disporre che l’annullamento sia stato deciso con sentenza passata in giudicato; e ancora l’art. 2378, terzo comma, c.c., dispone l’iscrizione nel registro delle imprese sia del provvedimento di sospensione, sia della sentenza che decide sull’impugnazione. L’obbligo di iscrizione per entrambi gli atti è stato interpretato in dottrina nel senso di attribuire alla sentenza (anche se non definitiva) gli stessi effetti del provvedimento di sospensione.Appare pertanto essenziale ritenere produttiva di effetti anche la sentenza di primo grado seppur oggetto di impugnazione, poiché l’immediata esecutività della sentenza rappresenta l’unico modo per evitare l’annullamento delle deliberazioni assunte nel periodo intercorrente tra l’impugnazione e la decisione in appello, annullamento che metterebbe certamente in dubbio l’effettività del principio di legalità relativamente agli atti societari. È opportuno in merito precisare come si tratti di effetti che potrebbero essere successivamente sospesi dal giudice d’appello, nell’ipotesi in cui ritenga sussistere tutti i presupposti necessari.In conclusione, quale ultima condizione, viene accertata la sussistenza del <em>periculum in mora</em>, requisito necessario alla concessione di un provvedimento sospensivo di urgenza, analogo a quello richiesto dal ricorrente. Il requisito del <em>periculum in mora</em> deve essere valutato con riferimento a quanto prescritto dall’art. 2378, commi terzo e quarto, per cui è necessario un confronto tra il pregiudizio recato al socio e quello che subirebbe la Società dalla sospensione delle delibere stesse. Nel caso di specie, la Società non verrebbe in alcun modo danneggiata dal mantenimento del <em>quorum</em> statutariamente previsto, viceversa G.R. verrebbe certamente e direttamente leso dalle scelte dei soci di maggioranza, non potendo far valere, in via preventiva, la fissazione del legittimo <em>quorum</em> statutario.<h1>Il commento alla sentenza del tribunale di Milano</h1>La sentenza del Tribunale di Milano è stata oggetto di numerosi commenti da parte di autorevoli autori, in particolare per l’interpretazione fornita in relazione alla fattispecie dell’abuso della maggioranza.Parte della dottrina, ha ipotizzato il ricorso in via analogica all’articolo 1345 c.c., come strumento per sanzionare l’abuso da parte dei soci di maggioranza a danno di quelli di minoranza. Dovrà pertanto essere effettuata un’indagine dei motivi sottesi all’adozione della deliberazione, che potrà essere dichiarata invalida solo nell’ipotesi in cui, sottraendo dal calcolo dei voti quelli riconducibili ad un motivo illecito, non venga raggiunto il <em>quorum</em> necessario. È tuttavia opportuno osservare come l’orientamento prevalente in giurisprudenza sia contrario all’applicazione dell’art. 1345 c.c. alle delibere assembleari. Le ragioni sottese a tale astensione riguardano l’assenza di un vero e proprio motivo illecito, inteso come violazione di norme imperative. Questo perché l’annullabilità delle delibere assembleari adottate in danno alla minoranza dipende dal perseguimento di un interesse illecito e non dalla violazione di norme imperative.La tesi che ha ricevuto il maggior numero di adesioni è quella che ha sostenuto l’impugnabilità delle deliberazioni assembleari per eccesso di potere. Si tratta di tutte quelle delibere assembleari finalizzate a perseguire interessi diversi rispetto all’interesse sociale, a danno dei soci di minoranza, in quanto esisterebbe in capo ai soci un vero e proprio obbligo di compiere ogni atto necessario al perseguimento dell’oggetto sociale.In tempi più recenti, per delineare l’eccesso di potere al momento dell’adozione delle deliberazioni assembleari, è stato richiamato il principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione contrattuale. Più precisamente, nei contratti associativi le parti sono tenute ad agire in modo tale da non recare pregiudizio alle legittime aspettative degli altri contraenti. L’eccesso di potere si verificherebbe di conseguenza tutte le volte in cui la delibera sia adottata ad esclusivo beneficio dei soci di maggioranza, in danno di quelli di minoranza, violando il disposto dell’art. 1375 c.c. Dal momento che l’attività dei soci si esprime nel procedimento deliberativo, è lecito osservare come il rispetto del principio di correttezza debba essere valutato in sede di esercizio del diritto di voto. Conseguentemente, la violazione del dovere di correttezza comporta l’invalidità della delibera. L’art. 1375 c.c. consente di rispettare l’equilibrio tra autonomia negoziale e metodo maggioritario, poiché ciascun socio ha diritto a che gli altri rispettino determinati limiti dal punto di vista negoziale, situazione che non si realizzerebbe se il metodo maggioritario consentisse di beneficiare di vantaggi estranei a quelli su cui si fonda il contratto sociale. È utile infatti ricordare come il contratto di società realizzi una comunione di interessi tale per cui, se da un lato autorizza la subordinazione del singolo alla maggioranza qualora una simile subordinazione sia richiesta dall’interesse sociale, dall’altro esclude l’esercizio del diritto di voto per finalità estranee.Prima di concludere, è necessario un breve cenno alla provvisoria efficacia esecutiva della sentenza di primo grado. In sede di reclamo G.R. sostiene l’immediata esecutività del provvedimento di annullamento, poiché l’art. 2378, comma 3, c.c. ammette la sospensione, in via cautelare e con decreto motivato, dell’esecuzione della delibera qualora sussistano i necessari presupposti. Il Tribunale di Milano ha accolto la tesi sostenuta dal reclamante, in ragione del fatto che nel nostro ordinamento non è prevista alcuna norma che riconosca immediata esecutività esclusivamente alle sentenze di condanna, contrariamente a quanto prospettato dalla Società. In aggiunta, come più volte osservato, il Tribunale dichiara come l’art. 282 c.p.c non distingua tra tipi di sentenze, riferendosi in modo generico alla provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado.<h1>Conclusioni</h1>In conclusione, la sentenza del Tribunale di Milano qui brevemente analizzata, si caratterizza per l’apertura dell’organo giudicante dimostrata nel valutare un abuso della maggioranza ai danni della minoranza. L’abuso dei soci di maggioranza si attua, nel caso di specie, nell’adozione di una delibera di riduzione del <em>quorum</em> statutariamente previsto, al fine di prevenire gli effetti sfavorevoli del procedimento di impugnazione della sentenza relativa all’aumento del capitale sociale. Ad avviso del Tribunale è infatti evidente la finalità elusiva della sentenza di primo grado, trattandosi di una delibera che non soddisfa alcun interesse apprezzabile sul piano societario.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.Per ulteriori informazioni contattare&nbsp;<a href="mailto:carlotta.righetti@advant-nctm.com">Carlotta Righetti</a>.]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 15 May 2019 04:20:26 +0200</pubDate>
                        <title>Cessione di partecipazioni societarie sottoposte a condizione: gli obblighi di comportamento delle parti in pendenza di condizione potestativa mista</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cessione-partecipazioni-societarie-sottoposte-a-condizione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Con sentenza del 25 maggio 2017, il Tribunale di Milano ha deciso in ordine al mancato avveramento della condizione potestativa mista cui era subordinata la cessione delle quote della società Beta, stabilendo che l’omissione da parte della società acquirente Alfa delle proprie iniziative necessarie al fine dell’avveramento di tale condizione costituisce presupposto rilevante per la fictio di avveramento della condizione ai sensi dell’art. 1359 c.c.&nbsp;</em></p><h1>Premessa. Lo svolgimento dei fatti.</h1>La sentenza in commento affronta il caso di una controversia contrattuale relativa alla possibile attivazione del rimedio previsto dall’art. 1359 c.c. (la c.d. <em>fictio</em> di avveramento della condizione) con riferimento ad una condizione potestativa mista che, a detta delle parti convenute, non si sarebbe realizzata a causa del comportamento omissivo della parte attrice, determinando così la risoluzione del contratto in questione.In particolare, la società Alfa – quale acquirente – e i soci della società Beta – quali venditori – avevano sottoscritto un contratto di cessione di quote rappresentanti l’intero capitale sociale di Beta. Tale contratto prevedeva due condizioni, entrambe stipulate espressamente a favore di Alfa: (i) l’ottenimento da parte di una società terza, Gamma, della c.d. “autorizzazione unica” per la realizzazione di una centrale a biomassa vegetale e (ii) la sottoscrizione di un contratto di appalto tra Alfa e Gamma per la realizzazione di tale centrale.Il mancato avveramento di anche solo una di tali condizioni avrebbe comportato, in primo luogo, l’obbligo di retrocessione delle quote dall’acquirente ai venditori e, di conseguenza, l’obbligo dei venditori di restituire all’acquirente la tranche di prezzo già incassata.Già prima del termine ultimo previsto per l’avveramento delle due condizioni, Alfa aveva richiesto ai soci di Beta di procedere alla restituzione della tranche di prezzo pagata (e, contestualmente, alla retrocessione delle quote di Beta da Alfa ai venditori) in considerazione del fatto che, ancorché la prima condizione si fosse avverata, sarebbe stata invece sostanzialmente certa l’impossibilità di realizzazione della seconda, in seguito effettivamente non avveratasi.Alfa ha dunque citato in giudizio i soci di Beta dinanzi al Tribunale di Milano, chiedendo l’accertamento del mancato avveramento della condizione e, conseguentemente, la risoluzione del contratto e la condanna dei venditori alla restituzione della prima tranche di prezzo.Dal canto loro, i soci di Beta hanno eccepito l’imputabilità del mancato avveramento della condizione alla stessa Alfa S.r.l., la cui condotta omissiva avrebbe di fatto portato alla risoluzione del contratto.<h1>La condizione contrattuale controversa e la condotta di Alfa</h1>La condizione oggetto della disputa tra Alfa e i soci di Beta (cioè, la sottoscrizione del contratto di appalto tra Alfa e Gamma per la realizzazione di una determinata centrale a biomassa vegetale) è stata qualificata dal Tribunale di Milano come condizione potestativa mista.Tale condizione è infatti costituita da una combinazione di componenti casuali e potestative:<ul> <li>una <span style="text-decoration: underline;">componente casuale</span>, dipendente dall’operato di una società terza, cioè Gamma;</li> <li>una <span style="text-decoration: underline;">componente (non meramente) potestativa</span>, dipendente invece dalla condotta del soggetto nel cui interesse la condizione è posta, cioè Alfa.</li></ul><p>Nelle condizioni potestative miste assume dunque particolare rilievo la condotta della parte nel cui interesse la medesima condizione è prevista, considerato che tale soggetto viene a trovarsi nella posizione di potere determinare l’effettivo verificarsi o meno della condizione stessa, con il conseguente rischio di strumentalizzazioni da parte di tale soggetto nel caso in cui, in pendenza della condizione, venga a maturare un interesse contrario al realizzarsi della stessa.Nella narrativa della sentenza del Tribunale di Milano in commento, si rinviene come, in pendenza della condizione, Alfa abbia omesso di porre in essere qualsiasi condotta adeguata per addivenire alla conclusione del contratto di appalto con Gamma e, pertanto, all’avveramento della condizione. In particolare:</p><ul> <li>Alfa non aveva mai formalizzato alcuna offerta a Gamma per la stipulazione del contratto di appalto;</li> <li>solo successivamente a numerosi incontri tra le parti coinvolte, era emersa l’incapacità di Alfa ad offrire le garanzie finanziarie richieste per l’esecuzione dell’appalto;</li> <li>Alfa non aveva poi mai dato concretamente seguito alla propria proposta di sopperire ai mancanti requisiti finanziari tramite la costituzione di una ATI con una società terza, mai realizzata;</li> <li>a fronte della proposta di estendere il termine per l’avveramento della condizione, Alfa aveva dapprima espresso parere favorevole, salvo poi chiedere la risoluzione del contratto con i soci di Beta ancora prima della scadenza del termine originario.</li></ul><p>A fronte delle possibili condotte strumentali delle parti di un contratto sottoposto a condizione, il codice civile prevede due correttivi.L’art. 1358 c.c. dispone che “<em>colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, <strong>deve, in pendenza di tale condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell’altra parte”.</strong></em>Il codice introduce quindi un obbligo di buona fede, volto specificamente a tutelare gli interessi dell’altra parte. Quale rimedio sanzionatorio per la violazione di tale obbligo di buona fede, l’art. 1359 c.c. stabilisce la c.d. <em>fictio</em> di avveramento della condizione: “<em>la condizione di considera come avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento di essa”.</em></p><h1>I presupposti della fictio di avveramento<em> ex</em> art. 1359 c.c.</h1>Come indicato poc’anzi, l’art. 1359 c.c. richiede la sussistenza di due presupposti affinché possa operare la c.d. <em>fictio</em> di avveramento della condizione:<ul> <li>l'interesse contrario all’avveramento della condizione; e</li> <li>il mancato avveramento della condizione per causa imputabile a tale parte.</li></ul><p>Quanto al primo presupposto, a nulla varrebbe la circostanza che la condizione era stata originariamente prevista nel solo interesse di Alfa: il Tribunale di Milano, infatti, si allinea alla più recente giurisprudenza di legittimità <a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>, secondo cui la <em>fictio ex</em> art. 1359 c.c. ben può applicarsi nel caso in cui l’interesse di una parte muti al punto da divenire contrario all’avveramento della condizione.Diversamente, nel caso di condizione potestativa o di condizione potestativa mista, la parte nel cui tale condizione sia stipulata e dalla quale dipenda il suo avveramento gioverebbe di un originale <em>ius poenitendi</em>, potendo cioè imporre un proprio “ripensamento” all’altra parte determinando con la propria condotta il mancato avveramento della condizione.Il Tribunale di Milano chiarisce inoltre che, in pendenza di condizione potestativa mista, entrambi i contraenti sarebbero obbligati <em>ex lege</em> a tenere una condotta di buona fede ai sensi dell’art. 1358 c.c. e, in particolare, addirittura “<em>ad attivarsi per quanto di loro competenza al fine di innescare il comportamento del terzo dedotto in condizione</em>”.L’inadempimento a tale obbligo di buona fede renderebbe di conseguenza imputabile alla parte inadempiente il mancato avveramento della condizione, integrando così il secondo presupposto richiesto dall’art. 1359 c.c.</p><h1>Conclusioni</h1>In considerazione di quanto precede, il Tribunale di Milano ha rigettato le domande attoree, ritenendo invece avverata la condizione in questione ai sensi dell’art. 1359 c.c.In particolare, il Tribunale di Milano ha ritenuto sufficientemente provata la sussistenza dei due presupposti della <em>fictio</em> di avveramento della condizione in ragione delle seguenti circostanze:<ul> <li>la complessiva e protratta inerzia di Alfa nella predisposizione della documentazione e dei materiali necessari per la presentazione di una offerta a Gamma e alla stipulazione del relativo contratto di appalto;</li> <li>il riconoscimento da parte della stessa Alfa della propria inidoneità tecnica e finanziaria ad eseguire l’appalto.</li></ul><p>Alla luce di quanto precede, risulta che l’apposizione di una condizione potestativa mista non possa anche sconfinare in una sorta di riserva del soggetto, dal quale dipenda l’avveramento della medesima condizione, a sottrarsi alla stabilizzazione degli effetti condizionati qualora questo dovesse mutare il proprio interesse alla conclusione dell’affare.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:malto:marco.cosa@advant-nctm.com">Marco Cosa</a>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a name="[1]"></a>[1]Si vedano Cass. n. 23014/2012, Cass. n. 7405/2014, Cass. n. 16501/2014.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 15 May 2019 04:19:40 +0200</pubDate>
                        <title>Responsabilità amministrativa degli enti ed applicazione &lt;i&gt;erga omnes&lt;/i&gt; delle norme prevenzionistiche: il caso delle società straniere</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/responsabilita-amministrativa-enti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Oggi ci intratteniamo su un tema di grande interesse per tutte le società che operano in Italia pur non avendovi stabilito una sede. Si pensi alle numerose holding stabilite in un altro Stato dell’UE o all’estero, il cui personale svolge attività in Italia. Con sentenza del 31 gennaio 2017, il Tribunale Penale di Lucca si è pronunciato in merito all’applicabilità della disciplina di cui al d.lgs. 231/2001<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> agli enti stranieri, ragionando in particolare sulla possibilità di assoggettare alla giurisdizione italiana società straniere che in Italia non dispongano di alcuna sede, principale o secondaria.</em></p><h1>Il caso</h1>In data 29 giugno 2009, un treno merci composto da 14 carri cisterna trasportanti GPL deragliava con cinque vagoni, provocando così una fuoriuscita di GPL.L’incendio così divampato provocò trentadue morti e numerosi feriti gravi, nonché il grave danneggiamento delle infrastrutture ferroviarie, dei veicoli e delle abitazioni adiacenti alla stazione ferroviaria.La causa del sinistro veniva accertata nella rottura di un componente del treno chiamato “carrello anteriore”.In considerazione del fatto che la ricostruzione fattuale risulta particolarmente complessa, per i fini che qui rilevano, occorre evidenziare che:<ul> <li>il treno merci era di proprietà di una società austriaca ed era stato a messo a disposizione di un operatore ferroviario italiano mediante un contratto di noleggio;</li> <li>l’operatore ferroviario aveva inviato il treno merci in riparazione presso una società italiana;</li> <li>una società tedesca, appartenente allo stesso gruppo della proprietaria austriaca, riforniva la società italiana di riparazioni di alcune parti di ricambio;</li> <li>in sede di revisione, la società italiana installava le componenti difettose fornite dalla società tedesca;</li> <li>la rottura del carrello anteriore era determinata da tali componenti difettose.</li></ul><p></p><h1>I capi d’accusa e la decisione del Tribunale di Lucca</h1>Per le condotte appena descritte, veniva avviato un procedimento penale a carico, tra l’altro, di amministratori e dirigenti di tutte le società coinvolte, per i reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p. <a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>.Veniva altresì contestato a tali società l’illecito amministrativo derivante dalla violazione di norme a tutela della salute e sicurezza del lavoro ai sensi dell’art. 25-<em>septies</em> del d.lgs. 231/2001 <a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>.In particolare, con riferimento a tale ipotesi di responsabilità amministrativa delle società, le disposizioni prevenzionistiche – assunte dal Tribunale come violate e fondanti le condotte colpose di cui agli artt. 589 e 590 c.p. – venivano ricondotte a due generali categorie:<ul> <li>a) fornitura e manutenzione dei carri merci e dei loro componenti, oggetto di contratto di noleggio;</li> <li>b) valutazione dei rischi, inerenti al trasporto ferroviario di merci pericolose.</li></ul><p>Nella propria decisione, il Tribunale di Lucca ha ritenuto, pertanto, che i contestati reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p. erano aggravati dalla violazione della normativa prevenzionistica. Ciò in quanto, nel caso di specie, erano state fornite alla società riparatrice componenti meccaniche difettose da parte delle società straniere che, quindi, non avevano ottemperato ai propri obblighi sub a) e b).Il Tribunale, di conseguenza, ha considerato integrati i presupposti per l’applicazione della normativa di cui al d.lgs. 231/2001, condannando tutte le società di diritto straniero e assolvendo, invece, due delle società italiane dall’accusa di cui all’art. 25-<em>septies</em> del d.lgs. 231/2001, per aver correttamente adottato un modello di organizzazione e gestione <a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>.</p><h1>La posizione degli enti stranieri</h1>Come ricordato dal Tribunale nella sentenza in commento, esistono due distinte tesi in merito all’applicabilità agli enti stranieri del d.lgs. 231/2001.Secondo una possibile interpretazione, l’applicabilità del d.lgs. 231/2001 può ritenersi esclusa per le società straniere senza stabile organizzazione in Italia in quanto, in assenza di disposizioni specifiche al riguardo, non sarebbe possibile assoggettare enti di diritto straniero alle leggi italiane. Aderendo a tale prospettazione, quindi, nessuna responsabilità potrebbe essere ravvisata, nel caso di specie, alle società austriaca e tedesca, in considerazione del fatto che le loro carenze gestionali ed organizzative si sarebbero eventualmente verificate oltre il confine nazionale.La seconda tesi trae invece spunto da alcune pronunce giurisprudenziali <a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a>, secondo cui il d.lgs. 231/2001 sarebbe applicabile anche ad imprese non italiane, a prescindere dal fatto che le stesse abbiano o meno una sede secondaria o uno stabilimento in Italia. Tale teoria muove dal principio di imperatività della norma penale (<em>ex</em> art. 3 c.p.) e trova ulteriore fondamento nella normativa di cui al d.lgs. 231/2001: se la normativa in parola si applica espressamente agli enti con sede principale in Italia, anche se il reato è commesso all’estero, a maggior ragione va incriminato l’ente che realizzi il reato in Italia a prescindere dalla propria nazionalità.Il Tribunale, aderendo a quest’ultima tesi, ha declinato alcuni importanti principi, affermando –tra l’altro– che: (i) le imprese straniere sono soggette alla legge italiana per il semplice fatto di operare sul territorio nazionale; (ii) affinché l’ente straniero sia responsabile ai sensi del d.lgs. 231/2001 è sufficiente che anche soltanto una parte della condotta si realizzi sul territorio italiano oppure che si verifichi in Italia l’evento che è conseguenza dell’azione/omissione.Infine, come sopra accennato, il Tribunale ha affermato che i reati contestati erano aggravati dalla violazione della normativa prevenzionistica ritenendo, da un lato, l’applicabilità della normativa di cui al d.lgs. n. 81/2008 anche al settore del trasporto ferroviario e, dall’altro, la sussistenza degli obblighi di prevenzione e sicurezza come tutela <strong>non solo</strong> per i lavoratori, ma anche per le persone estranee all’ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile un nesso causale tra l’infortunio e la violazione della disciplina vigente in materia di obblighi di sicurezza.<h1>Considerazioni conclusive</h1>La sentenza in esame ci pare importante poiché ha ribadito che la responsabilità amministrativa da reato di cui al d.lgs. 231/2001 può sussistere anche in capo a società straniere non aventi sede né principale né secondaria in Italia.A tale conclusione si è pervenuti applicando il principio di imperatività della norma penale sulla scorta del quale una società, seppur straniera, è tenuta al rispetto della legge italiana per il semplice fatto di operare sul territorio nazionale.Pertanto, tutti gli enti che operano, tramite il proprio personale, sul territorio italiano dovrebbero valutare l’opportunità di adottare modelli organizzativi ai sensi del d.lgs. 231/2001 al fine di scongiurare di incorrere nelle relative responsabilità con i connessi rischi sanzionatori.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:virginia.paparozzi@advant-nctm.com">Virginia Paparozzi</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a name="[1]"></a>[1]Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (“d.lgs. 231/2001”) ha introdotto nel nostro ordinamento una peculiare forma di responsabilità amministrativa degli enti, comprese le società di capitali, di cui abbiamo più volte parlato in questa Newsletter. Ci limitiamo, quindi, in breve, a ricordare che il d.lgs. 231/2001 prevede sanzioni, pecuniarie (fino a circa 1.500.000 euro) e interdittive (ad es. revoca di autorizzazioni; divieto di fare pubblicità ecc.), a carico degli enti nel cui interesse o vantaggio siano commessi determinati reati (ad es. reati di corruzione; reati societari; reati in materia HSE; ecc.). Il fondamento di tale responsabilità è individuato nella c.d. “colpa organizzativa” ossia nell’incapacità dell’ente di dotarsi di un assetto organizzativo tale da evitare la commissione dei predetti reati. Questo elemento consente di comprendere il motivo per cui la punibilità è esclusa qualora l’ente, tra l’altro, abbia adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati della specie di quello verificatosi e abbia nominato un organismo di vigilanza con il compito, appunto, di vigilare sul funzionamento e l’aggiornamento del modello.<a name="[2]"></a>[2]Trattasi, rispettivamente, dei reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose.<a name="[3]"></a>[3]L’art. 25-septies d.lgs. 231/2001 (rubricato “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”) prevede che “In relazione al delitto di cui all’art. 589 c.p. […] si applica la sanzione pecuniaria pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive [...] per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. […] In relazione al delitto di cui all’art. 590, co. 3, c.p., commesso in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote […]”.<a name="[4]"></a>[4]Come anticipato nella nota sub 1, al fine di non incorrere in responsabilità ai sensi della disciplina di cui al d.lgs. 231/2001 l’ente deve dotarsi di un modello organizzativo interno, idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.<a name="[5]"></a>[5]Si veda al riguardo Cass. Pen., Sez. VI, n. 37895/2004 “Caso Siemens” e Trib. Penale di Milano del 28/10/2004.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 14 May 2019 10:58:58 +0200</pubDate>
                        <title>La finanza domina il real estate</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-finanza-domina-il-real-estate</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Un tempo il focus era l'investimento immobiliare in sé e per sé; oggi ogni acquisizione è concepita come un progetto e accompagnata da uno sguardo più ampio che analizza le prospettive di sviluppo economico e urbanistico del luogo e arriva alla gestione del bene messo a reddito, passando per la scelta del partner finanziario (o la creazione di uno strumento ex novo) e la due diligence.La sfera di competenza del real estate, a conti fatti, è lievitata ben oltre il concetto di proprietà tout court e, di pari passo, è cresciuto il livello di complessità dell'assistenza legale in questo settore. Un'assistenza oggi multidisciplinare, con un orientamento sempre più internazionale. E che necessita di competenze iper specializzate, di rapidità ed efficienza.</p><h1><img class="wp-image-13004 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/05/Schermata-2019-05-14-alle-16.31.09.png" alt width="325" height="237">Multidisciplinarità</h1>«Un avvocato che lavora nel settore immobiliare oggi deve capire la fiscalità e la finanza di base. La sfida, infatti, è strutturare un progetto solido anche dal lato fiscale e finanziario», spiega Olaf Schmidt, head of real estate international di Dia Piper, tra gli <a href="https://www.nctm.it/news/news-da-nctm/studi-legali-dellanno-2019-statista-e-il-sole-24-ore" target="_blank" rel="noreferrer">studi segnalati nell'indagine che Statista ha realizzato per il Sole 24 Ore</a>. Le parole di Schimdt fanno emergere la tendenza nel suo aspetto più concreto, quello della trasversalità delle competenze che "convivono" se non nel singolo soggetto, almeno nel team dedicato. «Quando un avvocato lavora all'acquisto di asset nel portafogli di Npl, magari occupandosi della due diligence sugli immobili dal punto di vista urbanistico e amministrativo, deve avere accanto a sé colleghi esperti di finanza strutturata», conferma Federico Barbàra, partner dello studio legale Santa Maria e responsabile della practice real estate. Che segnala: «Sta nascendo persino la specializzazione in locazioni di grandi immobili, per seguire i pre-contratti di affitto».<h1>Internazionalizzazione</h1>La complessità dei progetti dipende anche dal fatto che, oggi, le grosse operazioni, anche in Italia, coinvolgono soprattutto soggetti esteri. «Dai clienti stranieri arriva il 50% del nostro fatturato - dice Donato Silvano Lorusso, fondatore di Blblex - e la spinta decisiva al nostro sviluppo è arrivata proprio dalla Cina». Lo studio, fondato nel 2008, cinque anni fa ha stretto una partnership con una firm di Shenzen: «Attraverso di loro abbiamo intercettato capitali che si spostavano verso l'Europa e affiancato gli investitori cinesi anche in operazioni real estate. In futuro, complice il documento bilaterale sulla Via della Seta, ci saranno opportunità anche nelle infrastrutture», chiosa Lorusso.Relazionarsi con un investitore internazionale aggiunge complessità al lavoro degli studi legali, chiamati quasi a prendere per mano il cliente: «Gli stranieri hanno bisogno di assistenza a36o gradie su misura. Spesso cominciamo fornendo una serie di informazioni sullo sviluppo della città nella quale sono intenzionati a investire: il town planning, secondo noi, è uno strumento decisivo per cogliere le opportunità migliori», conferma <strong>Luigi Croce</strong>, partner e capo della divisione <em>real estate</em> dello studio legale <strong>Nctm</strong>. C'è poi chi, invece, fa il percorso inverso, accompagnando investitori italiani ( che rimangono attivi, specialmente gli "istituzionali": fondi, casse di previdenza, assicurazioni) oltre confine. È il caso di Dia Piper: «Abbiamo sedi in paesi strategici, un vantaggio compedtivo che ci permette, per esempio, di potercontaresuunteamdiioo avvocati in Lussemburgo, dove si creano i fondi immobiliari» dice Olaf Schmidt.<h1>Focus su Milano</h1>Dove investono e cosa vogliono i clienti, stranieri e non, quando si parla di real estate? Tutti gli studi intervistati convergono su una città: Milano. «È più vicina a Londra che al resto d'Italia perché è una città in cui si riescono a sviluppare progetti» dice Federico Barbàra dello studio Santa Maria.Se la competitività internazionale del capoluogo lombardo è in crescita,lo sguardo degli investitori potrebbe non fermarsi lì.Lo segnala Francesco Assegnati, con Roberto Brustia partner di Cba a capo del team di 20 avvocati che si occupa di real estate: «Prima eranoMilano e il Nord Est. Ora l'attività è nazionale; abbiamo appena concluso un investimento in un centro commerciale in Sicilia. Gli obiettivi stanno cambiando e il nostro compito è tenerci al passo». In futuro, secondo Assegnati, a fronte di uno scenario sempre più globalizzato, siverranno a creare partnership di studi in grado di gestire operazioni cross-border: «Non vedo competitor, ma alleati: costruire una divisione real estate da un giorno all'altro è impossibile. La nostra lavora insieme da 20 anni».&nbsp;<em>Tratto da Il Sole 24 Ore</em><em>Speciale “<a href="https://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2019-05-10/studi-legali-dell-anno-2019-ricerca-sole-24-ore-statista-120602.shtml?uuid=AB442yuB" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Studi legali dell’anno 2019: la ricerca Sole 24 Ore-Statista</a>“</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 14 May 2019 10:44:37 +0200</pubDate>
                        <title>Super specializzazioni e digitale, chance per l&#039;ingresso dei giovani</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/super-specializzazioni-e-digitale-chance-per-lingresso-dei-giovani</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Quello dell'avvocato tributarista è un mestiere per giovani. A condizione però che siano disposti all'aggiornamento continuo e che facciano i conti con la rivoluzione tecnologica già in atto ma che nei prossimi anni si farà sempre più pressante. Parola dei senior degli <a href="https://www.nctm.it/news/news-da-nctm/studi-legali-dellanno-2019-statista-e-il-sole-24-ore" target="_blank" rel="noreferrer">studi segnalati da Statista per il Sole 24 Ore</a>.«Noi investiamo in maniera spasmodica sulle nuove leve - dice Mauro Longo, partner dello studio Morbinati&amp;Longo - ma devono possedere un ingrediente fondamentale: tanta curiosità, tanta voglia di entrare in un'attività che sotto questa maschera del tecnicismo, è in realtà un lavoro bellissimo perché hai a che fare con le esigenze profonde delle persone e con i rapporti fondativi tra Stato e privati». Senza tralasciare la sfida delle tecnologie «che per un giovane è la grande opportunità: perché noi siamo già sul crinale di un cambiamento epocale della nostra professione».<img class=" wp-image-13002 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/05/Schermata-2019-05-14-alle-16.30.47.png" alt width="301" height="457">Dello stesso parere <strong>Federico Trutalli</strong>, partner di <strong>Nctm</strong>. «I giovani che iniziano ora la carriera in questo settore dovranno necessariamente fare i conti con questi temi molto più di quanto non abbiano fatto le generazioni passate - dice -. L'interrogativo di un giovane dovrà essere quello di capire quale sarà lo spazio di mercato disponibile: io credo che puntare sugli aspetti relazionali e negoziali del nostro mestiere sarà ancora la scelta vincente».Ma non è tutto rose e fiori, ovviamente. «È un lavoro di notevole complessità - dice Raul Angelo Papotti, responsabile area Tax di Chiomenti e associati -. Bisogna studiare sempre. E correre dei rischi che nel settore fiscale comportano scelte immediate. Insomma è un'attività bellissima, molto varia, molto articolata, stimolante, però è anche di grandissima responsabilità». E i giovani? «Come sempre ci sono i prò e i contro. Innanzitutto l'altissima preparazione che devi avere per affrontare questo tipo di attività, la concorrenza notevole sulle tariffe che a volte paga poco la specializzazione: di certo è una carriera lunga».Giovani è sinonimo di innovazione anche per Marco Magenta, Italy tax &amp; law managing partner di Ernst&amp;Young: «La digitalizzazione e l'intelligenza artificiale cambieranno radicalmente la professione fiscale, automatizzando molte attività e accelerando la disintermediazione del rapporto fiscocontribuente. La nostra è una professione che offre ottime opportunità per i giovani, proprio in ragione del momento di rapida evoluzione che richiede agilità e competenze innovative tipiche dei giovani ed in cui anche gli junior possono giocare un ruolo da protagonisti».I giovani che entrano nello studio Gianni Origoni Grippo Cappelli &amp; partners sono sottoposti a una selezione che non fa sconti. «In campo tributario - spiega Luciano Acciari, responsabile del dipartimento fiscale dello studio - bisogna saper maturare velocemente conoscenze e applicarle con efficacia ai casi seguiti. Per questo i professionisti che entrano nel team fiscale hanno preferibilmente 3 0 4 anni di esperienza; senza questa anzianità può essere difficile trovare un terreno di confronto comune. La selezione continua durante il percorso di inserimento e successivamente».Una professione di appeal anche secondo Edoardo Belli Contarini, partner dello studio Fantozzi e associati: «A patto però - dice - che i giovani siano disposti a sacrificarsi, aggiornarsi e studiare in modo costante, considerato il continuo evolversi e l'interdisciplinarietà della normativa tributaria».<em>Tratto da Il Sole 24 Ore</em><em>Speciale "<a href="https://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2019-05-10/studi-legali-dell-anno-2019-ricerca-sole-24-ore-statista-120602.shtml?uuid=AB442yuB" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Studi legali dell’anno 2019: la ricerca Sole 24 Ore-Statista</a>"</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 14 May 2019 10:39:30 +0200</pubDate>
                        <title>Nctm tra gli &quot;Studi legali dell&#039;anno 2019&quot; &lt;br&gt; La ricerca di Statista e Il Sole 24 Ore</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/studi-legali-dellanno-2019-statista-e-il-sole-24-ore</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nctm è tra gli "<a href="https://lab24.ilsole24ore.com/studi-legali-2019/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Studi legali dell'anno 2019</a>" secondo la ricerca promossa da Statista, società tedesca esperta nell’organizzazione ed elaborazione di dati, con Il Sole 24 ore.Lo Studio è stato nominato in 8 delle 10 categorie individuate della ricerca:Diritto ambientale,&nbsp;Diritto amministrativo, Diritto bancario e finanziario, Diritto contrattuale e contenzioso, Diritto del lavoro e sindacale, Diritto delle proprietà e delle locazioni (<a href="https://www.nctm.it/news/rassegna-stampa/la-finanza-domina-il-real-estate" target="_blank" rel="noreferrer">qui lo speciale</a>), Diritto societario, Diritto tributario e fiscale (<a href="https://www.nctm.it/news/rassegna-stampa/super-specializzazioni-e-digitale-chance-per-lingresso-dei-giovani" target="_blank" rel="noreferrer">qui lo speciale</a>).Il sondaggio ha riguardato avvocati, giuristi di impresa e clienti, che sono stati invitati a segnalare i professionisti e gli Studi preferiti.<img class="size-full wp-image-13018 aligncenter" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/05/Schermata-2019-05-14-alle-17.03.45.png" alt></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 14 May 2019 04:49:17 +0200</pubDate>
                        <title>Nctm, discorso sull&#039;innovazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-discorso-sullinnovazione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nuovo <em>focus</em> sulle startup. Gestione delle pratiche seriali aﬃdata a uno <em>spin-oﬀ</em>. Un’Academy per formare i professionisti di cui lo studio avrà bisogno domani. &nbsp;Nctm guarda al futuro. E innova, forte di un altro anno di crescita chiuso con il fatturato (stimato da legalcommunity.it) che ha toccato la soglia del 77 milioni di euro (si veda il box). MAG ha incontrato i due fondatori dell’organizzazione nata nel 2000. Il professor <strong>Alberto Toffoletto</strong>, ordinario di diritto commerciale alla Statale di Milano e <strong>Paolo Montironi</strong> che da maggio 2017 è tornato a ricoprire il ruolo di<em> senior partner</em> dello studio. Il mercato cambia. Serve capacità di visione. E gli uﬃci di via Agnello, come noto, sono uno degli avamposti di quel fenomeno che abbiamo imparato a chiamare <em>disruption</em>.<img class=" wp-image-12972 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/05/Schermata-2019-05-14-alle-10.39.13.png" alt width="376" height="532">«Il nostro approccio – osserva Montironi – è sempre stato quello di considerare lo studio professionale come un’azienda di produzione di servizi legali. E questo ci ha ispirato in tutte le innovazioni che abbiamo attuato nel tempo. Per noi, la cosa importante è sempre stata tracciare il ciclo produttivo cercando di creare al suo interno la massima automazione ed eﬃcienza di processo, lasciando ovviamente il prodotto all’intelligenza degli avvocati». Uno “schema” che è diventato più che mai strategico in un mercato dove l’oﬀerta supera la domanda e la pressione sulle tariﬀe da parte dei clienti non è più una variabile legata alla congiuntura, ma è diventata una costante.«Il mercato è saturo di avvocati», dice Toﬀoletto. E la risposta arriva dalla tecnologia che «consente di abbattere &nbsp;il numero di ore dedicate ad attività ripetitive e a basso valore aggiunto, per spostare l’attenzione sull’impiego dell’intelligenza professionale e la sua applicazione alle questioni legali, ovvero sulla vera produzione di valore» per i clienti. Spostare l’attenzione dalle ore-uomo, alle ore-intelligenza è la grande sﬁda che deve aﬀrontare chi non vuole perdere competitività sul mercato dicono i soci di Nctm. «Misurare il valore del lavoro soltanto sulla base del tempo è all’esatto opposto dell’eﬃcienza e dell’interesse del cliente», sottolinea Toﬀoletto. «Il tempo non può essere l’unica variabile – riprende Montironi –. Se tutto viene parametrato al tempo, come è accaduto ﬁno a questo momento, si ﬁnisce con l’omologare il mercato che, notoriamente, è fatto di gente che mediamente ha fatto o fornito più processi che soluzioni legali».&nbsp;Continua a leggere su <a href="https://legalcommunity.it/nctm-discorso-sullinnovazione/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">MAG</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Sat, 11 May 2019 11:04:58 +0200</pubDate>
                        <title>«Azienda ai figli? Pensarci in tempo»</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/azienda-ai-figli-pensarci-in-tempo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h1>Uno dei momenti più delicati nella vita dell'impresa</h1><h2>Solo un terzo esce indenne dal cambio di leadership</h2><h3>Ecco gli errori più frequenti e i consigli degli esperti</h3>Programmare per tempo il passaggio generazionale all'interno dell'impresa, senza farsi condizionare dai timori fiscali, e avendo ben chiara la distinzione tra patrimonio personale e aziendale. Sono solo alcuni dei suggerimenti emersi ieri, nel convegno «Come favorire i passaggi generazionali: errori conclamati e possibili rimedi», promosso dallo Studio Sonato e dallo studio legale <strong>Nctm</strong>, ieri nella sede di Confindustria Verona.«Le imprese familiari sono la tipologia più diffusa sul nostro territorio, dotate di grande operosità, in grado di resistere alla crisi e di internazionalizzare, ma fortemente dipendenti dalle vicende familiari», ha esordito Carlo Fratta Pasini, presidente del Banco Bpm. «Il passaggio generazionale va studiato e vanno utilizzati strumenti normativi e giuridici adeguati alla tipologia di azienda, come un vestito da cucire addosso ai singoli casi». E un consiglio su tutti emerso a conclusione: «Separare le proprietà e la gestione della famiglia da quelle dell'azienda», ha riassunto Fratta Pasini.<img class=" wp-image-13060 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/05/Schermata-2019-05-16-alle-17.02.56.png" alt width="405" height="314">A raccontare il tessuto imprenditoriale di Verona e del Veneto, è stato Maurizio Cattaneo, direttore de L'Arena e di Bresciaoggi: «In Italia l'85% delle imprese è a conduzione familiare, in Veneto oltre il 90%. Ogni anno sono 60mila le imprese che devono affrontare la sfida del passaggio generazionale e solo un terzo sopravvive, meno di un quinto supera la seconda generazione e solo il 4% arriva alla quarta generazione».Quali sono gli errori più frequenti? «Spesso viene anticipato il passaggio generazionale per evitare di pagare le imposte di successione, senza considerare che in futuro molti fattori potrebbero cambiare», ha osservato Alfonso Sonato, fondatore dello Studio Sonato. «Inoltre, frequentemente l'imprenditore non riesce a distinguere il patrimonio personale da quello aziendale e non è in grado di avvalersi di attori esterni indipendenti».Altri errori quelli elencati da Daniela Montemerlo, professore ordinario dell'Università Insubria: dall'eccessiva autoreferenzialità dell'imprenditore ai percorsi poco curati e strutturati nell'inserimento dei figli nell'azienda, dall'assenza di regole di accesso e di valutazione dei ruoli di responsabilità alla governance debole.Un aspetto, quest'ultimo, sottolineato anche da <strong>Gian Carlo Sessa</strong>, partner Nctm. «L'imprenditore deve evitare di lasciare la società senza una governance e senza regole chiare, spesso all'origine di liti di difficile risoluzione», ha affermato Sessa. "Se si introducono poi delle clausole di consolido, bisogna prestare molta attenzione a come vengono costruite. Inoltre, è preferibile non utilizzare i trust».A far sentire la voce delle aziende è stato Sandro Veronesi, presidente e fondatore del Gruppo Calzedonia. «Tutti questi caveat fanno apparire l'imprenditore come poco razionale sul tema del passaggio generazionale, ma l'imprenditore non è una persona normale, è abituato ad andare contro corrente», ha rimarcato. «Certo, dobbiamo accettare la realtà di non essere immortali, e questo non è facile. Così come nella vita normale dell'azienda abbiamo una scala di valori che ci aiuta a prendere delle decisioni, altrettanto la dobbiamo avere al momento del passaggio generazionale. Dalla famiglia, all'azienda al bene sociale, ognuno ha la sua scala di valori e deve comportarsi di conseguenza».Dario Stevanato, professore ordinario di Diritto tributario dell'Università di Trieste, ha invitato a non sopravvalutare, ma nemmeno sottovalutare il carico fiscale connesso al passaggio generazionale, dal momento che «le aliquote dell'imposta di successione ora sono molto ridotte ma ci sono riorganizzazioni degli assetti societari che comportano costi onerosi».Alessandro Varaldo, amministratore delegato della Banca Aletti, ha sottolineato come le aziende oggi siano sottodimensionate e debbano guardarsi dalla «trappola della liquidità reale»: «Oggi i tassi di interesse sono molto bassi e ciò dovrebbe spingere a fare investimenti. In Italia, invece, non si investe e non solo per mancanza di fiducia, ma anche per miopia».&nbsp;<em>Tratto da L'Arena di Verona</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 09 May 2019 07:27:00 +0200</pubDate>
                        <title>UE-Canada: il Ceta che piace all’Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ue-canada-il-ceta-che-piace-allitalia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’<strong>Accordo economico e commerciale globale (CETA)</strong> tra<strong> Canada</strong> ed <strong>Unione Europea</strong>, sancisce il libero scambio tra le due regioni. Un accordo commerciale che ha spesso visto l’opposizione di imprenditori e produttori. In Italia, la Coldiretti, insieme a svariate associazioni di consumatori e produttori, ha spesso criticato aspramente questo accordo. Anche lo stesso vicepremier italiano, Luigi Di Maio, aveva nel 2018 minacciato di rimuovere i funzionari che difendevano l’accordo UE-Canada. Dall’altre parte il Ministro dell’Agricoltura, Gian Marco Centinaio, ora favorevole all’accordo e il Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia.Con il tempo, la discussione si è persa nelle mille questioni interne, ma da poco abbiamo assistito ad una svolta. In occasione del convegno inaugurale di Cibus Connect, la Gazzetta di Parma riporta che: «Anche dal mondo agricolo arriva un segnale importante dalla Coldiretti riguardo il Ceta. L’associazione sembra oggi più possibilista rispetto al passato, alla luce dei recenti incontri con il commissario UE all’Agricoltura, Phil Hogan». Coldiretti è sempre stata scettica verso l’accordo, ma le discussioni avute a Bruxelles l’hanno rassicurata sulla tutela ed il riconoscimento delle indicazioni geografiche nel mercato canadese e sulla revisione del sistema di gestione delle quote di importazione di formaggi in Canada.<img class="wp-image-12929 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/05/20190509_Indro-PQ-RS-e1557401087227.jpg" alt width="406" height="405">La stessa Gazzetta di Parma riporta le parole del Presidente di Coldiretti, Ettore Prandini: «Eravamo critici all’inizio. Ma se avremo risposte certe su alcuni punti chiave, come la presa in considerazione delle Dop minori che stanno crescendo sui mercati esteri dimostrandosi competitive, oltre che un confronto sui sistemi produttivi a partire da pari regole fitosanitarie per non ingenerare concorrenza sleale nonché quote lattiero-casearie non gestite solo dagli importatori, diremo sì». Insomma, la posizione iniziale di scontro si distende, ma solo dopo aver visto le proprie richieste soddisfatte. Rimane da capire se sarà possibile migliorare l’accordo in tal senso.Il trattato Ceta è in vigore dal 21 settembre 2017. La sua forma è però provvisoria, in attesa della ratifca di tutti gli Stati membri europei. Ciò significa che la maggior parte dell’accordo è applicabile. Il Ceta, prima di entrare pienamente in vigore, deve essere approvato dai parlamenti nazionali e, in alcuni casi, anche da quelli regionali dei Paesi dell’Unione Europea. Attualmente, i Paesi che lo hanno ratificato sono Spagna, Portogallo, Estonia, Lituania, Lettonia, Malta, Danimarca, Repubblica Ceca e Croazia. In Italia, l’accordo stimola molte realtà produttive del settore agro-alimentare, ma il Parlamento italiano deve ancora ratificare l’accordo per farlo entrare pienamente in vigore. La Lega di Matteo Salvini è favorevole. Il Ministro Centinaio (Lega), come abbiamo già mostrato, è favorevole. Il Movimento Cinque Stelle di Di Maio non oppone resistenza, o almeno la stessa resistenza iniziale, e tanto meno compie un’interferenza costruttiva.L’economia italiana non vive un periodo di fioritura o di espansione. In questi anni, il comparto industriale si è molto affidato alle esportazioni. Gli ultimi dati economici dimostrano che la domanda interna italiana non aumenta. Il settore secondario produce 411 miliardi di euro l’anno grazie all’esportazioni. Ed in un momento in cui gli Stati Uniti minacciano dazi all’Unione Europea, la questione Ceta diventa sempre più pressante.Dal momento della firma del Ceta, l’economia italiana ha visto aumentare l’incidenza degli affari verso il Canada dell’11%. Inoltre, per ogni prodotto importato dal Canada, l’Italia ne ha esportati tre dall’altra parte dell’Oceano Atlantico. Il ‘Made in Italy’ è sinonimo di qualità oltremare: gli alimenti, i mobili e i vestiti. Il mercato alimentare, in un anno, ha aumentato le proprie esportazioni del 40%. Le esportazioni di formaggio italiano verso il Canada, nel 2018, sono cresciute del 28,8% (in quantità, non in valore) su base tendenziale. L’Italia ha guadagnato circa sette miliardi di dollari in un anno. Il Corriere della Sera, inoltre, stima che un’eventuale mancata approvazione frutterebbe un danno di circa 400 milioni di euro all’economia italiana.Ma, intanto, i produttori canadesi devono affrontare un problema: le severe normative europee in materia di produzione alimentare. L’ostacolo, per i produttori canadesi, è sia nell’agricoltura che nell’allevamento: è vietato l’uso del glifosato nei campi e l’uso degli ormoni della crescita per gli animali. Le condizioni sono alquanto sfavorevoli per i canadesi, che si dovranno allineare al più presto.In ogni caso, l’interesse del Governo canadese è ben chiaro: diversificare le esportazioni. Ovvero, diminuire la percentuale di scambi con gli Stati Uniti di Trump, che ha toccato picchi del 70% negli ultimi anni. Gli Stati Uniti hanno guadagnato terreno nel settore di latte e panna: sono ormai fornitori monopolisti del Canada con una quota di mercato del 98%. Il Presidente statunitense, Donald Trump, ha messo in crisi l’Accordo Nordamericano per il Libero Scambio (NAFTA) tra Canada, Messico e Stati Uniti. Crisi poi ‘risolta’ con l’Accordo USCMA (United States, Mexico, Canada), lo scorso ottobre. Il Canada freme in vista della ratifica del trattato da parte di tutti gli Stati membri europei.Nel frattempo, il Canada, nel 2018, ha aumentato complessivamente le proprie importazioni del 21,6% in quantità e del 10,3% in valore. Inoltre, il saldo canadese ha segnato un incremento dell’11,7% delle importazioni totali calcolate in equivalente latte.Molte percentuali e molti mercati che si intrecciano in un mondo commerciale complesso. Per approfondire ed orientarsi in tale questione, abbiamo intervistato <strong>Avv. Paolo Quattrocchi</strong>, direttore del Centro Studi Italia Canada, vicepresidente della Camera di Commercio Italia – Canada Occidentale, e socio di <strong>Nctm Studio Legale</strong>.<strong><em>Il Ceta cosa significa nei rapporti tra Unione Europea e Canada, tra Italia e Canada?</em></strong>L’accordo CETA tra Unione Europea e Canada è molto innovativo, perché rispetto ai tradizionali trattati di libero scambio, non si limita a abbattere le barriere tariffarie – i dazi e le quote all’importazione. Affronta invece molte altre questioni, come la proprietà intellettuale, la disciplina degli appalti, il riconoscimento di titoli professionali, la certificazione di prodotto, e così via. Di grande rilevanza è inoltre l’Accordo di Partenariato Strategico, sottoscritto in ragione della somiglianza politica tra Canada e Unione Europea, e della loro pluridecennale cooperazione in materia strategico-militare, per approfondire e ampliare la cooperazione bilaterale su una vasta gamma di temi come la pace e la sicurezza internazionali, i diritti umani, il cambiamento climatico, la migrazione, etc.<strong><em>Chi è stato fautore di questo accordo, e come si sta muovendo il Governo gialloverde?</em></strong>Il Ceta è stato fortemente voluto dall’Unione Europea. In Italia, l’allora ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, aveva dimostrato il suo sostegno all’accordo economico e commerciale con il Canada. Ma dopo le elezioni del 4 marzo 2018, in ragione della posizione oltranzista assunta da Coldiretti, il Governo gialloverde si è schierato contro la ratifica del Ceta. Teniamo conto che un intergruppo parlamentare ‘No Ceta’ era già stato costituito all’epoca del vecchio Governo con la partecipazione di esponenti da diversi partiti, tra cui Fratelli d’Italia, Forza Italia, Partito Democratico, Liberi e Uguali, e senz’altro Lega e Movimento 5 Stelle. Ma i timori e le previsioni paventati dai ‘No Ceta’ non si sono realizzate, ovviamente. Le esportazioni italiane in Canada sono aumentate, le importazioni italiane del grano canadese sono crollate – anche se il Ceta non è la causa principale. A questo punto, si inserisce la recente apertura di Coldiretti al Ceta, dopo anni di opposizione costante.<em><strong>A cosa può essere dovuto questo cambio di direzione di Coldiretti?</strong></em>La ragione può essere la crescita del settore agroalimentare italiano, ovvero gli ottimi risultati riportati dopo la firma dell’accordo. 47 indicazioni geografiche italiane prima non venivano riconosciute nel mercato canadese: non potevano essere vendute oltreoceano. Con il Ceta sono riconosciute e valorizzate in Canada, e il vantaggio per l’imprenditoria italiana è alquanto rilevante. Coldiretti ha dimostrato di aver abbandonato la sua politica ideologica iniziale, a favore di un ragionamento più economico e legato ai dati. I piccoli marchi sono, inoltre, favoriti dagli accordi: una proposta massiccia di prodotti, nel commercio internazionale, rende la propria presenza nel mercato più rilevante, dando così spazio e visibilità anche a piccole imprese italiane del settore agroalimentare.<em><strong>Nelle discussioni del Ceta, gruppi e associazioni, come la Coldiretti, che ruolo hanno giocato?</strong></em>Le negoziazioni sono durate 7 anni, e non è stato un accordo segreto: sono state interpellate molte parti, le ‘lobby’ del panorama europeo e canadese, cioè gruppi ed associazioni portatrici di interessi. Ad esempio, in Canada, più precisamente in Québec, i produttori di formaggio si sono opposti al Ceta per via delle quote di formaggio in entrata, alzate del 300%. Ma bisogna ricordare che il Ceta non prevede nessun obbligo di acquisto: sia i canadesi che gli europei decidono liberamente cosa importare e cosa esportare. E spesso ci si è dimenticati delle severe regole che l’Unione Europea prevede per l’importazione di prodotti alimentari. Le preoccupazioni iniziali di molti osservatori erano infondate, l’accordo avvantaggia entrambe le parti.<em><strong>Il ‘Made in Italy’ è valorizzato in Canada?</strong></em>Il ‘Made in Italy’ è molto valorizzato, tutto quello che è italiano tende ad avere successo in Canada: dal settore agroalimentare al design di moda e tecnico. Inoltre, il Canada è molto impegnato nel settore infrastrutturale e minerario, ma pecca nel settore manifatturiero. 36 milioni di abitanti che apprezzano l’eccellenza manifatturiera italiana sono un’ottima opportunità per l’economia italiana. In questo senso, i canadesi avrebbero maggiore ragione di noi di ‘temere’ il Ceta e i prodotti italiani di qualità nell’ambito manifatturiero.<em><strong>Quindi, l’accordo Ceta è già attivo, anche senza la ratifica del Parlamento italiano?</strong></em>L’accordo di libero scambio è completamente attivo: i produttori italiani non pagano dazi nell’esportare i propri beni in Canada. La sfida che si pone ora è quella di operare con intelligenza, sostenendo le imprese italiane a conoscere l’accordo e ad utilizzarlo nel migliore modo possibile.<em><strong>Infine, il Ceta risponde alla politica protezionistica di Donald Trump?</strong></em>Nel dibattito politico italiano, spesso Ceta e TTIP sono stati accomunati. Ma Canada e Stati Uniti hanno rapporti molto diversi con l’Unione Europea. Il Canada può essere un partner estremamente strategico per l’Europa, per vicinanza culturale in primis. E nonostante il rapporto privilegiato che lega Canada e Stati Uniti, due economie strettamente interconnesse, il cui scambio commerciale è reciprocamente superiore all’80%. Il Canada ha necessità di diversificare le proprie esportazioni. Ha quindi aperto al Ceta per diminuire la propria dipendenza dagli Stati Uniti, l’Unione Europea invece per interessi economici, ma anche per un’identità politica comune che ha riconosciuto nel Canada. Parliamo di due ‘soft power’ accomunati dagli stessi ideali, principi e filosofia di vita. Si completano e sono portatrici diplomatiche di interessi ‘occidentali’.&nbsp;&nbsp;Tratto da<a href="https://www.lindro.it/ue-canada-il-ceta-che-piace-allitalia/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> L'Indro</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 09 May 2019 07:16:59 +0200</pubDate>
                        <title>Exibart: &lt;i&gt;nctm e l’arte&lt;/i&gt;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-e-larte</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Fondato nel 2000 Nctm Studio Legale (via Agnello 12, zona Duomo), è riconosciuto come uno dei più importanti studi legali indipendenti italiani, sia per dimensioni che per numero e rilevanza delle operazioni seguite. Attualmente conta 250 professionisti, 60 soci e 5 uffici operativi in Italia (Milano e Roma), Bruxelles, Londra e Shanghai. Primo in Italia a proporre un acronimo come marchio, la sua corporate identity è legata alla promozione della cultura dal 2011. Abbiamo intervistato Gabi Scardi, direttrice artistica del programma "<em>nctm e l’arte</em>"<img class=" wp-image-12923 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/05/Schermata-2019-05-09-alle-12.55.01.png" alt width="244" height="332">Ci può parlare del progetto “<em>nctm e l’arte</em>”?«Rispetto ad altri progetti dedicati all’arte contemporanea, il progetto “<em>nctm e l’arte</em>” ha alcune specificità che lo rendono originale. Anzitutto si tratta di un progetto sfaccettato, ma unitario e organico, a lungo termine. Inoltre sin dal primo momento c’è stata la scelta di individuare una figura curatoriale come direttore artistico: suppongo che questo derivi dal fatto di attribuire valore alla competenza e alla professionalità. Nello stesso tempo il progetto è fortemente compartecipato: dal punto di vista decisionale, le iniziative sono approvate durante le riunioni periodiche del Comitato Arte. Per quanto riguarda le diverse sedi di nctm: il progetto è portato avanti complessivamente dallo Studio e riguarda tutti gli uffici, anche se il grado di coinvolgimento attivo è diverso. Il cuore della collezione è esposto nella sede di Milano, ma anche le altre sedi sono interessate: per esempio le prime opere acquisite dallo Studio, “Nuevas Arquitectura” di Carlos Garaicoa e “Idol Rock” di Salvatore Arancio e Claudia Losi, sono attualmente esposte a Roma; mentre opere di Paola Di Bello della se- rie del Teatro Continuo sono installate negli uffici di Roma e di Londra».Come è nata la collaborazione con miart?«Con il progetto dedicato all’arte contemporanea Nctm Studio Legale ha voluto assumere un ruolo attivo nel sistema culturale nazionale, dando un proprio contributo. Per questo ci sembra naturale collaborare con istituzioni, musei e manifestazione italiane. L’Art Week e miart catalizzano le energie milanesi, e fa piacere potersi inserire in modo generativo in questo contesto, per questo ogni anno proponiamo un intervento appositamente concepito; come peraltro abbiamo fatto in passato per alcune edizioni di Studi festival. Nel 2015 c’è stata una serie di momenti dedicati al Teatro Continuo di Burri, nel 2016 la performance di Elena Mazzi, poi Driant Zeneli. Quest’anno siamo felici di offrire una piattaforma a Marinella Senatore, che ha già esposto e performato in tutto il mondo, ma molto poco a Milano».Quali sono le vostre modalità di sostegno all’arte?«Sin dal primo momento il lavoro è stato impostato in termini di insieme articolato e sfaccettato, ma organico, di attività, tra loro coerenti e interrelate. In un certo sen- so favorire la progettualità degli artisti e la creazione di nuove opere, e concedere prestiti affinché queste possano vivere e parlare a un ampio pubblico sono aspetti diversi dello stesso modo di intendere l’arte. Lo stesso vale per le borse di studio, volte a favorire la mobilità degli artisti e la loro possibilità di fare esperienza, sperimentare e confron- tarsi con il mondo, oltre che con l’ambiente internazionale dell’arte. Anche i progetti pubblici si inseriscono in questo insieme di attività».&nbsp;<em>Tratto da <a href="http://www.exibart.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Exibart</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 23 Apr 2019 04:59:01 +0200</pubDate>
                        <title>Il nuovo diritto cinese a caccia d’investimenti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-nuovo-diritto-cinese-a-caccia-dinvestimenti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Legge sulla concorrenza sleale, in vigore dal 2018. Leggi sull'e-commerce e sulla qualità dei prodotti, entrambe in vigore da gennaio 2019. Legge sugli investimenti esteri, in vigore da gennaio 2020. E, poi, gli interventi continui in materia di proprietà intellettuale. Basta questo elenco a spiegare come da tempo la Cina stia lavorando per creare un ambiente giuridico più sicuro per le imprese, in grado di rilanciare gli investimenti stranieri. Mentre continuano le riflessioni sull'impatto che avranno gli accordi legati alla Via della Seta, l'analisi delle norme approvate negli ultimi anni fotografa un'evoluzione fondamentale per chi decide di investire nel Paese, descritta dal Rapporto sul diritto cinese, appena presentato dallo studio legale <strong>Nctm</strong>, in collaborazione con la Fondazione Italia Cina.</p><h1>E-commerce</h1><strong>Hermes Pazzaglini</strong> di <strong>Nctm</strong> spiega: «La Cina non è più un paese in via di sviluppo, ha un diritto sempre più raffinato e questo si vede nella legge in materia di e-commerce». Si applica a beni e servizi venduti attraverso reti informatiche e stabilisce il principio per il quale chi vende online deve avere un livello di correttezza non inferiore a chi vende fisicamente.Quindi, un'impresa italiana, per vendere su una piattaforma cinese, come Taobao, dovrà aprire una società commerciale in Cina, dovrà avere una registrazione alla Camera di commercio, pagare le tasse, avere le licenze legate al prodotto. A quel punto, però, potrà accedere a una serie di tutele. «La piattaforma avrà il dovere di supervisionare l'identità e le licenze degli operatori - dice Pazzaglini -. Se io dovessi vedere un marchio simile al mio, utilizzato da un operatore su Taobao, prima di andare in tribunale potrò scrivere a Taobao, che cercherà di mediare».<h1>Investimenti esteri</h1><img class=" wp-image-12841 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/04/Schermata-2019-04-23-alle-10.18.24.png" alt width="316" height="231">L'intervento più rilevante per gli stranieri nell'ultimo periodo è, però, un altro: si tratta della legge sugli investimenti esteri, che abroga alcune norme (Equity joint venture, Contractual joint venture e Wholly foreign owned enterprise), fissando il principio per il quale il diritto generale societario cinese si applica alle società di investimento estere: quindi, non c'è più un regime speciale per gli stranieri. «Non si va verso una semplificazione ma verso una maggiore libertà - prosegue Pazzaglini -. La norma precedente era rigida, ingessata».La lettura è sostanzialmente condivisa da Davide Cucino, presidente della Camera di commercio italiana in Cina: «Di positivo c'è il fatto che la Cina sta lavorando a un quadro normativo che sia il più completo possibile. In questo contesto, la legge sugli investimenti esteri fa dei passi avanti rispetto alla normativa che era stata costruita negli anni '80». Restano, però, delle perplessità. Ancora Cucino: «Noi ci siamo sempre battuti perché ci sia una sola company law, che metta sullo stesso piano tutte le società. In questo senso, non si dovrebbe parlare in maniera differenziata di investimenti stranieri». E, comunque, alla legge mancano ancora le norme attuative: «Saranno decisive, perché la legge su alcuni passaggi fissa dei principi un po' vaghi».I prossimi mesi saranno decisivi anche secondo Davide Mencacci, global head of banking di Linklaters: «Il potenziale che queste riforme portano con sé è senza precedenti, soprattutto se considerate in un mercato dove la domanda di beni e servizi di alto valore è in costante crescita. La legge sugli investimenti esteri andrà ad agevolare le modalità di accesso ai mercati e faciliterà la creazione di business, garantendo maggiori tutele in termini di protezione della proprietà intellettuale». In questo contesto di cambiamenti, però, «alcuni fattori chiave non possono non esser tenuti in considerazione. Ci aspettiamo che le autorità forniscano maggiori chiarimenti circa le modalità di implementazione di queste riforme».<h1>Concorrenza sleale e qualità</h1>Anche un'altra legge, quella sulla concorrenza sleale, in vigore dal 2018, ha rivisto una disciplina vecchia di ben 24 anni, anche a beneficio di chi opera sul mercato cinese producendo o esportando i propri prodotti e servizi. <strong>Laura Formichella</strong> di <strong>Nctm</strong> spiega: «Si tratta di una riforma che esprime le garanzie di un ambiente giuridico più sicuro, innalzando il grado di responsabilità degli operatori». Le tutele sono ampie, dal momento che la responsabilità per concorrenza sleale può essere attribuita a una persona fisica, giuridica o a qualsiasi altra associazione non registrata. Vengono puniti tutti gli atti che possono generare confusione tra prodotti di due aziende. «Ci sono formulazioni estremamente precise - dice ancora Formichella - come quella in materia di segreto commerciale, prima molto più vaga. Oggi si parla delle informazioni tecniche o di informazioni commerciali che siano sconosciute al pubblico».Una direzione simile a quella percorsa con la legge sulla qualità dei prodotti. «Il suo obiettivo - prosegue Formichella - è rafforzare la supervisione e il controllo della qualità dei prodotti, innalzarne il livello, definire chiaramente le responsabilità legali rispetto ai prodotti, tutelare i diritti e gli interessi dei consumatori». Quindi, i beni prodotti o semplicemente trasformati in Cina devono rispettare una serie di standard elaborati a livello nazionale: «Imponendo standard elevati di qualità - spiega Formichella - rappresenta un importante riferimento per i prodotti italiani, caratterizzati generalmente da una grande qualità». Per chi non rispetta le regole c'è anche un forte inasprimento delle sanzioni.<h1>Proprietà intellettuale</h1>E poi c'è il settore della proprietà intellettuale, oggetto di una vera riforma continua. «Solo nell'ultimo periodo - racconta Formichella - sono state elaborate nuove misure per snellire la procedura di registrazione dei marchi, contrastare le domande irregolari e ridurre i tempi di pendenza della registrazione. Sono stati istituiti nuovi tribunali popolari competenti in questo ambito a Nanchino, Suzhou, Wuhan, Chengdu e Hefei. E, dal 31 ottobre 2018, è stato istituito a Pechino un tribunale permanente con il compito di esaminare i casi più delicati». Così, nel 2018 i tribunali cinesi hanno rilevato un incremento di oltre il 40% rispetto all'anno precedente di cause di primo grado relative alla proprietà intellettuale.<h1>Applicazione e prospettive</h1>Sullo sfondo, comunque, resta il tema dell'applicazione di queste norme, in un sistema nel quale la giurisprudenza ha un grandissimo peso. Claudio Giammarino, co-head del China desk di Dentons dice: «È innegabile che negli ultimi anni il sistema giuridico sia notevolmente migliorato per gli investitori stranieri. Da un lato è stata migliorata l'infrastruttura legale: nel 2019 la Cina ha registrato un punteggio di 49 su 100 nell'indice della Rule of law del World justice project, raggiungendo il risultato di alcuni paesi dell'Ue (l'Ungheria è a 53) e posizionandosi non troppo lontano dall'Italia (che si ferma a 65)». Dall'altro lato, sono state progressivamente ridotte le restrizioni agli investimenti stranieri. «Rimane, però, - aggiunge Giammarino - uno scostamento qualitativo tra il diritto previsto dalle leggi e quello applicato sul campo».La riforma continua, comunque, non è finita qui. «A breve assisteremo alla promulgazione dei nuovi libri del codice civile, dopo che il primo è stato varato nel 2017 - conclude <strong>Enrico Toti</strong> di <strong>Nctm</strong> -. Sarà un'ulteriore riforma epocale per il diritto commerciale cinese. In quell'occasione verranno abrogate diverse leggi, portando un ulteriore assestamento e riorganizzazione del sistema».&nbsp;Tratto da <a href="https://www.ilsole24ore.com/norme-e-tributi.shtml" target="_blank" rel="noreferrer noopener">il Sole 24 Ore - Norme &amp; Tributi</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 18 Apr 2019 09:26:30 +0200</pubDate>
                        <title>Retelit: al via esame progetto separazione in due società</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/retelit-esame-progetto-separazione-in-due-societa</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Cda di Retelit ha deciso di procedere con l'analisi e valutazione del progetto di separazione dell'attivita' in due societa', una dedicata alla gestione dell'infrastruttura in fibra e una dedicata al ramo dei servizi a valore aggiunto per la clientela. Le due societa', informa una nota, rimarranno possedute al 100% da Retelit e deriveranno dalla riorganizzazione degli attuali asset, personale e contratti.Il progetto e' stato oggetto di una valutazione, con l'ausilio dello <strong>Studio Legale Nctm</strong> e di Pwc, che ha confermato la fattibilita' dell'operazione. L'obiettivo di tale operazione e' quello di dotare la societa' dei mezzi organizzativi e di brand capaci di accrescere da un lato la capacita' commerciale della divisione dedicata ai servizi e dall'altro di gestire al meglio l'infrastruttura, una delle piu' complete e importanti per l'Italia.<img class=" wp-image-12818 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/04/Schermata-2019-04-18-alle-15.23.34.png" alt width="345" height="342">Le due attivita' hanno una forte interrelazione industriale e commerciale e, pertanto, rimangono strettamente legate dal controllo al 100% da parte della holding quotata Retelit. Pur tuttavia le due attivita' sono guidate da driver finanziari differenti e la loro separazione permetterebbe una gestione funzionale ai diversi obiettivi. La tempistica prevista per l'analisi di dettaglio e' di circa un paio di mesi, al termine dei quali sara' eventualmente deliberata l'effettiva implementazione. Dario Pardi, presidente di Retelit ha commentato: "Abbiamo deciso di procedere con questa analisi e valutazione per poter attrezzare la societa' con un modello organizzativo che ci permetta di incrementare la nostra capacita' di servire al meglio i nostri clienti e partner, nonche' di evidenziare le diverse componenti del business del Gruppo. Tale ripartizione, anche in un'ottica di consolidamento di settore, ci permetterebbe una piu' facile identificazione delle potenziali sinergie con potenziali target nelle due specifiche aree di business".&nbsp;<a href="https://www.classeditori.it/dettaglionotizia.asp?id=201904171832001252" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Milano Finanza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 09 Apr 2019 06:46:18 +0200</pubDate>
                        <title>Il fenomeno dell’&lt;i&gt;hidden city ticketing&lt;/i&gt;: rischi e possibili forme di tutela per le compagnie aeree alla luce del recente caso Lufhtansa</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-fenomeno-dellhidden-city-ticketing-rischi-e-possibili-forme-di-tutela-per-le-compagnie-aeree-alla-luce-del-recente-caso-lufhtansa</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>È venuto di recente alla ribalta il fenomeno del c.d.<em> hidden city ticketing,</em> che consiste nel prenotare ed acquistare un volo aereo multi-tratta, con scalo intermedio, per poi usufruire soltanto del primo volo, fermandosi nella città intermedia o proseguendo autonomamente per altre destinazioni.Mediante tale pratica, il passeggero sfrutta a proprio vantaggio le peculiarità del modello c.d. “<em>hub and spoke</em>”, con il quale le compagnie tendono a convogliare il traffico aereo su un unico aeroporto, chiamato <em>hub</em>, traffico che viene poi distribuito a raggio verso tutte le altre destinazioni (<em>spoke</em>). Di regola, un volo diretto presso un aeroporto<em> hub</em> risulta più costoso mentre, per converso, risulta relativamente più semplice trovare soluzioni di prezzo vantaggiose acquistando un biglietto per una destinazione spoke che preveda un mero scalo presso un aeroporto <em>hub</em>.Non è quindi inusuale che un determinato volo di collegamento tra una città A ad una città C - facente scalo in una città B - risulti maggiormente economico del volo di collegamento diretto tra la medesima città A e la città B.Di recente, la compagnia aerea tedesca Deutsche Lufthansa AG ha avviato un giudizio in sede civile nei confronti di un proprio passeggero, che aveva prenotato (e pagato) un volo da Seattle a Oslo con scalo a Francoforte; in particolare, la predetta compagnia ha contestato al passeggero di non aver proseguito il viaggio verso la destinazione finale dopo l’arrivo nella città tedesca, risparmiando notevolmente sul prezzo complessivo del biglietto (rispetto ad un volo diretto Seattle-Francoforte) <a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>.Ecco quindi spiegate le ragioni per cui Lufthansa ha deciso di agire, addirittura imputando al passeg-gero una condotta inadempiente. In verità, le richieste di Lufthansa sono già state respinte in primo grado, ma la compagnia ha presentato appello presso la Corte di Berlino. La compagnia tedesca sostiene, infatti, che il passeggero avrebbe violato il contratto di trasporto chiedendo, a titolo di risarcimento, la differenza tariffaria comprensiva di interessi.Come noto, la disponibilità ed il prezzo dei biglietti aerei sono modulati non sulla base dei reali costi sostenuti dalla compagnia aerea per operare ogni singolo volo, bensì sulla basilare legge economica della domanda e dell’offerta: tali strategie di mercato sono funzionali a mantenere alto sia il prezzo dei biglietti sia il cd. <em>load factor,</em> ovvero la percentuale di posti occupati per singolo volo. Tale parametro è molto importante per determinare il punto di pareggio economico e di conseguenza la sostenibilità economica dell’impresa di trasporto aereo nel medio-lungo periodo.Tuttavia, se il prezzo dei biglietti aerei è determinato non tanto dalla lunghezza della tratta, bensì, in maniera preponderante, dalla legge della domanda e dell’offerta - influenzata dalle scelte strategiche operate delle compagnie in virtù del <em>load factor</em> - è talvolta possibile che da ciò possano derivare taluni effetti, per così dire distorsivi, dei valori tariffari: tali distorsioni, che possono essere sfruttate più o meno lecitamente dai consumatori, sono alla base del fenomeno dell’<em>hidden city ticketing</em> o, per dirla altrimenti, del “<em>trucco della città nascosta”</em>, pratica che, come evidente, è andata diffondendosi anche in ragione della crescita esponenziale delle procedure on-line di prenotazione e acquisto dei biglietti aerei.Non è difficile immaginare il motivo per cui le compagnie aeree tentino di contrastare con particolare aggressività tale pratica che, tuttavia, pare difficilmente coercibile. Diverso, sotto questo punto di vi-sta, l’approccio applicato dalle compagnie.Relativamente all’ambito nazionale, l’art. 4.5 delle Condizioni di Trasporto di Alitalia non reca alcun riferimento diretto all’<em>hidden city ticketing,</em> limitandosi a prevedere che: «<em>Qualora il passeggero non si presenti al punto di imbarco entro il termine stabilito, Alitalia non sarà tenuta ad effettuare il trasporto e potrà cancellare la prenotazione del volo e dei voli successivi</em>». Tale previsione non appare in real-tà idonea ad impedire il fenomeno qui analizzato, essendo applicabile al solo caso di acquisto di biglietto andata/ritorno. Ed infatti, se il vettore cancella la prenotazione per la seconda tratta, il passeggero non ne subirà alcuna conseguenza, avendo già ex ante deciso di non usufruire del secondo volo per la destinazione finale. Ecco spiegato il motivo per cui l’acquisto del biglietto tramite il sistema dell’<em>hidden city</em> ha ad oggetto, nella grande maggioranza dei casi, biglietti di sola andata (e senza bagaglio da stiva, che ovviamente viene spedito direttamente alla destinazione finale).Anche imputare il ritardo del decollo all’attesa del passeggero, che poi non si presenta all’imbarco, appare una strategia possibile, ma poco più che ipotetica. In sostanza, si potrebbe arrivare alla situazione estrema per cui, di fronte ad un claim inoltrato da un passeggero per ritardo, la compagnia si spinga ad eccepire, quale circostanza esimente o come <em>cause outside of its reach</em>, la necessità di attendere il passeggero “<em>fantasma</em>” che non si è presentato al gate. Molto difficile, se non impossibile, da sostenere.In ambito internazionale, la United Airlines, al punto 6, lettera J, comma 2, delle proprie Condizioni Generali di Trasporto specifica che: «<em>The practice known as “Hidden Cities Ticketing” or “Point Be-yond Ticketing</em>”<em> is prohibited by UA</em>». Anche tale previsione, per quanto estremamente chiara e di-retta, risulta tuttavia di difficile applicabilità pratica, dal momento che, acquistato il proprio biglietto, il passeggero assumerebbe semplicemente il diritto - e non il dovere - di usufruire del servizio di tra-sporto offerto dalla compagnia. Ciò contribuisce a spiegare il motivo per il quale detto divieto risulta, nella fattispecie, sprovvisto di sanzione.In conclusione, il fenomeno dell’<em>hidden city ticketing</em> nasce quale effetto collaterale delle politiche tariffarie adottate dalle compagnie aeree tradizionali per poter efficacemente sostenere i propri modelli economici e la redditività dei propri investimenti in contrapposizione alle strategie commerciali, sempre più aggressive, delle compagnie<em> low-cost.</em>Tuttavia tale pratica commerciale parrebbe, almeno ad oggi, difficilmente perseguibile da un punto di vista strettamente legale. Tra le pieghe delle distorsioni create da politiche tariffarie elaborate sulla base di criteri legati alla legge della domanda e dell’offerta, difatti, si insinua il rischio di comportamenti a loro volta, latu sensu, distorsivi da parte dell’utente. Pertanto, salvo immaginare una pro-nuncia per certi versi rivoluzionaria da parte della giurisprudenza tedesca, il sistema dell<em>’hidden city ticketing</em> rischia di divenire una prassi sempre più diffusa, così come, correlativamente, rappresenta oggi una prassi diffusa il c.d. <em>overbooking</em>, tecnica commerciale con cui le compagnie, ai fini della massimizzazione del profitto, mettono in vendita un numero superiore di biglietti rispetto alla capacità dell’aereo.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:f.dipeio@advant-nctm.com">Filippo Di Peio</a>.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a name="[1]"></a>[1]il passeggero, giunto a Francoforte, si era infatti imbarcato su un altro aereo diretto a Berlino.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 09 Apr 2019 06:42:59 +0200</pubDate>
                        <title>Contributi dagli uffici Nctm nel mondo | Shipping &amp; Transport Bulletin Aprile - Maggio 2019</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contributi-dagli-uffici-nctm-nel-mondo-shipping-transport-bulletin-aprile-maggio-2019</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h1>Aiuti di Stato nel caso Autorità Portuale di Napoli e Cantieri del Mediterraneo</h1>La Commissione europea ha recentemente pubblicato la decisione di settembre 2018 in cui si rileva che l'aiuto concesso all'Autorità Portuale di Napoli era incompatibile con le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. Inoltre, anche l’esigua entità dei canoni di concessione applicati dall'Autorità Portuale a favore di Cantieri del Mediterraneo è stata considerata un aiuto di Stato in violazione delle norme dell'UE. Tuttavia, la Commissione europea ha ritenuto, in modo insolito dopo aver riscontrato la presenza di un aiuto di Stato, che l'Italia non sia obbligata a recuperare tale aiuto. In sostanza, la Commissione europea ha ammesso di non essere stata diligente nell'esercizio dei propri poteri e di aver dato alle autorità italiane la falsa impressione che l'aiuto fosse di fatto legale. La Commissione europea ha ritenuto che questa circostanza, davvero peculiare, abbia comportato la violazione del principio di certezza del diritto nei confronti delle autorità italiane. La Commissione, non avendo intrapreso azioni tra il 2006 e il 2013, ha dato all'Italia la falsa impressione che l'aiuto per il bacino di carenaggio in questione fosse legale.<h1>Aiuti di Stato nel settore del trasporto marittimo e fluviale</h1>Il numero di casi di aiuti di Stato riguardanti il settore dei trasporti e in particolare il trasporto marittimo e fluviale è significativo. Nctm consiglia di prendere visione di questi casi al seguente link del sito web della Commissione: <a href="http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_sa_by_date" target="_blank" rel="noreferrer noopener">http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_sa_by_date</a>.<h1>Brexit e ispezioni navali</h1>L'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 391/2009 prescrive che gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi - riconosciuti a livello europeo - debbano essere valuta-ti dalla Commissione, in collaborazione con lo Stato membro che ha presentato la corrispondente richiesta di riconoscimento (“<em>Stato membro sponsor</em>”), su base regolare ed almeno ogni due anni. Ciò allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi di cui al predetto regolamento. Ai sensi degli articoli 7 e 8 del Regolamento, infatti, si evince che - per continuare a beneficiare del riconoscimento dell'UE - le organizzazioni riconosciute debbano continuare a soddisfare i requisiti e i criteri minimi stabiliti nell'Allegato I del Regolamento. Ciò è verificato attraverso la continua valutazione condotta dalla Commissione e dallo Stato Membro sponsor ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1.Dalla sua uscita, il Regno Unito non sarà più in grado di partecipare alle valutazioni effettuate a nor-ma dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento per le organizzazioni per le quali il Regno Unito agisce quale Stato Membro sponsor. Di conseguenza, la perdurante validità del riconoscimento per queste organizzazioni a livello dell'UE potrebbe essere messa in discussione e potrebbe non essere chiarita con sufficiente certezza giuridica in base alle attuali disposizioni del Regolamento.Una proposta della Commissione al fine di porre rimedio a questa situazione è stata concordata dal legislatore dell'UE (Parlamento e Consiglio) e dalla Commissione. La proposta è di modificare l'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento sostituendo l'attuale requisito, in base al quale solo lo Stato Membro sponsor partecipa alla procedura di valutazione periodica condotta dalla Commissione, con l’introduzione della partecipazione di qualsiasi Stato Membro che abbia autorizzato una delle orga-nizzazioni riconosciute. Ciò consentirebbe alla Commissione europea di effettuare la valutazione insieme a ciascuno Stato Membro che ha autorizzato l'organismo riconosciuto ad agire a suo nome ai fini dell'articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva 2009/15/CE, e non solo lo Stato Membro sponsor.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:b.oconnor@advant-nctm.com">Bernard O'Connor</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 09 Apr 2019 06:42:17 +0200</pubDate>
                        <title>&lt;i&gt;Blockchain&lt;/i&gt; ed assicurazioni trasporti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/blockchain-ed-assicurazioni-trasporti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Un tema divenuto recentemente di grande attualità è quello della <em>blockchain</em> <a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>. In ragione di tale improvvisa e sempre crescente popolarità appare opportuno vedere quali possano essere i risvolti di tale tecnologia nell’ambito delle assicurazioni e, in particolare, delle assicurazioni trasporti.La <em>blockchain</em> - in quanto struttura di dati condivisa ed immutabile che si compila senza bisogno dell’intervento di un terzo - parrebbe in effetti avere un grande potenziale nel contesto assicurativo.Proprio in ragione della presenza di un codice<em> software</em> immutabile e oggettivo, che abilita alcune funzioni solo nel momento in cui predeterminate condizioni si verificano, grande attenzione deve essere data, in particolare, ai cd. <em>smart contract</em>, i quali, essendo dipendenti e funzionando proprio all’interno della blockchain, altro non sono che dei contratti automatizzati.In questo senso, atteso che l’attività assicurativa si basa principalmente sulla raccolta di informazioni, la blockchain permetterebbe innanzitutto la gestione di tali informazioni in modo più semplice, sicuro e rapido, con evidenti benefici in termini di la riduzione dei costi per le compagnie che la utilizzano.Allo stesso tempo, la <em>blockchain</em> sembrerebbe poter porre rimedio a due delle grandi problematiche del mondo assicurativo: (i) la perdita di controllo dei dati da parte dei clienti una volta che gli stessi sono nelle mani degli Assicuratori e (ii) l’inserzione ripetuta dei dati. La tecnologia <em>blockchain</em> potrebbe fare fronte a queste tematiche contribuendo alla creazione di un processo assicurativo trasparente, affidabile ed immediato. Ed è proprio questo l’obiettivo che si è posta Etherics, la prima assicurazione fondata su Ethereum, i.e. la piattaforma che permette la condivisione degli smart contract.Si possono individuare diverse modalità con cui le compagnie assicurative si stanno avvicinando alla tecnologia <em>blockchain</em>, ed in particolare: la creazione di consorzi assicurativi o intrasettoriali, la realizzazione di investimenti nelle start up attive nel mondo della <em>blockchain</em> o di<em> partnership</em> con aziende, nonché lo sviluppo della tecnologia all’interno della compagnia stessa.Un esempio di consorzio assicurativo (che riunisce AEGON, Allianz, Munich Re, Swiss Re, Zurich) è il progetto denominato Blockchain Insurance Initiative (B3i), la cui missione è creare un ecosistema in cui le transazioni assicurative possano avvenire in maniera automatica, integrata e trasparente. Si mira a facilitare le transazioni medesime non solo per la singola compagnia, ma all’interno dell’intero valore della catena assicurativa. Stabilendo degli standard comuni di operatività.A livello pratico, il contratto assicurativo viene generato sotto forma di<em> smart contract</em> e pubblicato nella <em>blockchain</em>. In questo modo, le previsioni di polizza sono visibili a tutti i partecipanti alla <em>blockchain</em>. La funzione dello <em>smart contract</em> è quella di verificare autonomamente le condizioni contrattuali attingendo i dati da più fonti. Tale funzione rende inutile la predisposizione dei consueti numerosi moduli, consentendo una gestione più snella ed economica dei procedimenti, non solo liquidativi, da parte delle Compagnie Assicurative. Inoltre, l’assicurato mantiene il controllo dei suoi dati dopo che questi sono stati verificati e attestati in maniera automatica dalla Compagnia. Infatti, essendo l’assicurato il solo in possesso della chiave per accedere alle informazioni, è l’unico che può autorizzarne l’accesso.I vantaggi che deriverebbero quindi dall’applicazione della tecnologia blockchain alle assicurazioni, in particolare (ma non solo) in ambito<em> shipping</em> sarebbero diversi, ed in primo luogo come detto, una maggiore efficienza e rapidità nei processi operativi attraverso l’automatizzazione delle transazioni che avvengono in tempo reale (e.g. calcolo dei premi, gestione degli accertamenti, ecc.), con conseguente riduzione dei costi, nonché una più elevata sicurezza, attesa la affidabilità e non modificabilità dei dati inseriti.Allo stesso modo, la tecnologia <em>blockchain</em> garantirebbe le informazioni, la loro provenienza e tracciabilità, nonché fornirebbe tutela della privacy, poiché solo i partecipanti della rete blockchain possono avere accesso ai dati, con conseguente maggiore fiducia dei clienti. Inoltre, attraverso la decentralizzazione, la tecnologia <em>blockchain</em> renderebbe possibile una miglior valutazione del profilo di rischio ed i relativi dati, una volta inseriti, verrebbero memorizzati in modo permanente e dettagliato, così da non dover essere reinseriti ripetutamente, evitando errori e riducendo i moduli cartacei.Accanto ai menzionati vantaggi, non si possono però dimenticare i limiti ancora da risolvere in relazione all’applicazione della <em>blockchain</em> nel campo assicurativo.Non può non essere rilevato che potrebbero sussistere innanzitutto problemi di <em>partnership</em> (atteso che i potenziali partner sono spesso competitors) nonché di necessario sviluppo di un nuovo tipo di<em> governance</em> e del <em>know-how,</em> tenuto conto che non tutte le compagnie assicurative hanno dimestichezza con la <em>blockchain.</em>Vi sono inoltre delle tematiche di natura tecnologica, quali la necessità di maggiori spazi di archiviazione a fronte di dati in continua crescita, l’analisi circa i possibili rischi di sicurezza informatica e di stabilità del <em>software,</em> considerato l’enorme numero di partecipanti e transazioni, nonché l’individuazione di standard e protocolli unici per tutti e l’importanza di creare una piattaforma facilmente accessibile all’utente nonostante la sottostante complessità.Nonostante ciò, ad oggi, sono in corso alcune interessanti sperimentazioni dell’applicabilità della <em>blockchain</em> al settore delle assicurazioni. Ne è un esempio una nota applicazione con la quale l’utente aderisce ad una assicurazione basata sulla <em>blockchain</em> per i ritardi dei voli aerei, lanciata da una compagnia assicurativa in Italia.Con tale copertura, l’assicurato è indennizzato automaticamente in caso di ritardo del volo aereo, con automatico accredito nel momento in cui l’aereo stesso arriva a destinazione. La somma viene stabilita in base ad un calcolo parametrico che considera i dati storici dei voli degli ultimi sette anni. La certificazione del ritardo, così come l’indennizzo avvengono in modo del tutto automatico, senza necessità di produrre documentazione che attesti l’effettivo ritardo o compilare i relativi moduli.Un altro esempio, nel settore dei trasporti, è il lancio di una nuova piattaforma che sfrutta le tecnologie <em>blockchain</em> e <em>distributed ledger</em> <a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>, l’infrastruttura Microsoft Azure e gli standard dei dati ACORD. Tale piattaforma, supportata da alcuni primari attori del mondo assicurativo, mira a facilitare più di mezzo milione di transazioni automatizzate e ad aiutare la gestione dei rischi per più di mille imbarcazioni commerciali nel primo anno. Una delle più note società di trasporti danese, famosa a livello mondiale, ha contribuito allo sviluppo di questa tecnologia <em>blockchain</em> come <em>pilot client</em> ed ha deciso di rimanere sulla piattaforma con il suo portfolio di imbarcazioni.Anche alcuni Sindacati dei Lloyd’s, specializzati nel rischio marittimo, insieme a NTT Data Corporation, ha dato inizio alla sperimentazione della tecnologia blockchain per la definizione delle polizze nel set-tore degli scambi commerciali, in particolare marittimi.Per completezza, oltre agli esempi sopra riportati, si rileva che secondo alcune recenti indagini nel mondo delle Assicurazioni, guardando alle prospettive future, più del 40% degli Assicuratori si aspet-ta di integrare nella propria attività la <em>blockchain</em> nei prossimi due anni ed oltre l’80% riconosce che questa tecnologia e gli <em>smart contract</em> stanno ponendo in atto una rivoluzione nel modo di interagire con i partner. Tuttavia per trarne i relativi vantaggi è necessario che le persone all’interno delle aziende acquisiscano le competenze tecniche digitali necessarie per poterla gestire, elemento su cui sono necessari ancora grandi passi avanti.Ad oggi, molte compagnie assicurative sembrano preferire un atteggiamento di attesa sino a una maggior diffusione della tecnologia o ad una maggior conoscenza di essa. Per contro, le <em>start-up insuretech</em> stanno svolgendo diversi tentativi di sperimentazione, con il rischio che le compagnie assicurative tradizionali non restino al passo, cedendo tale mercato alle nuove realtà che potranno emergere da questa rivoluzione tecnologica.Le grandi opportunità che possono scaturire da questa nuova tecnologia suggeriscono che è questo il momento di passare all’azione, identificando quali siano le priorità per il business, selezionando la giusta tecnologia, dando priorità ai casi più vicini ad un utilizzo pratico e, soprattutto, sperimentando.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:o.dallafior@advant-nctm.com">Ottavia Dalla Fior</a> o <a href="mailto:g.boursier.niutta@advant-nctm.com">Guglielmo Boursier Niutta</a>.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a name="[1]"></a>[1]La blockchain è un agglomerato di dati condiviso e immutabile. Altro non è che un registro digitale le cui voci sono rag-gruppate in "pagine", concatenate in ordine cronologico, e la cui integrità è garantita dall'uso della crittografia.<a name="[2]"></a>[2]Nei network Distributed Ledgers Technology, costituiti da una serie di partecipanti, ciascun partecipante è chiamato a gestire un nodo di questa rete. Ciascun nodo è autorizzato ad aggiornare i Distributed Ledgers in modo indipendente dagli altri ma sotto il controllo consensuale degli altri nodi.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 09 Apr 2019 06:41:25 +0200</pubDate>
                        <title>La cessione dei crediti navali in blocco ex art. 58 TUB e la questione del nuovo creditore ipotecario con riferimento alle iscrizioni nei registri navali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-cessione-dei-crediti-navali-in-blocco-ex-art-58-tub-e-la-questione-del-nuovo-creditore-ipotecario-con-riferimento-alle-iscrizioni-nei-registri-navali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo 58 del TUB (Testo Unico Bancario) disciplina una particolare forma di cessione riguardante beni e rapporti giuridici in blocco. Nella categoria dei beni e rapporti giuridici rientrano anche tutti i crediti che le banche e gli altri istituti finanziari hanno nei confronti degli armatori e che derivano dai finanziamenti fatti agli stessi armatori per l’acquisto delle navi.Tale forma di cessione è stata pertanto molto utilizzata ultimamente per consentire alle banche di di-smettere la propria esposizione finanziaria nello <em>shipping</em>. Tale operazione finanziaria si struttura nel seguente modo: la banca cede in blocco tutti i crediti derivanti dai finanziamenti navali solitamente ad un fondo di investimento attraverso un contratto di cessione stipulato per scrittura privata semplice (senza autentica notarile).Ai sensi del comma 2 dell’articolo 58 “<em>la banca cessionaria dà notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana</em>”.Nei confronti dei debitori ceduti la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale produce gli effetti indicati nell’articolo 1264 del codice civile (i.e. la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata). Inoltre, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 58, “<em>i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione”.</em>Pertanto le garanzie, ivi inclusa l’ipoteca sulla nave, si trasferiscono automaticamente in capo al ces-sionario dei crediti senza bisogno di altre formalità. Non è quindi necessario alcun atto modificativo e/o ricognitivo dell’atto di ipoteca.Tuttavia è sorta una questione che la normativa parrebbe non aver ancora risolto. L’atto di ipoteca trascritto nel registro navale continua ad indicare il cedente come originario creditore ipotecario. In-fatti l’atto di ipoteca navale può essere modificato solo presentando presso la competente Capitane-ria di Porto un atto pubblico o una scrittura privata autenticata ai sensi dell’articolo 2657 del codice civile (per cui “<em>la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente</em>”).L’atto di cessione viene, come detto in precedenza, stipulato per scrittura privata semplice e quindi non suscettibile di deposito presso la competente Capitaneria per l’aggiornamento del nuovo creditore ipotecario. Il mancato aggiornamento del cambio di creditore ipotecario nel registro potrebbe creare dei problemi ove la nave venga sequestrata in un porto non italiano.Di fronte al tribunale che dispone il sequestro verrà presentato l’estratto del registro in cui vi è l’indicazione del creditore ipotecario precedente (il cedente appunto). In tal modo l’effettivo creditore ipotecario non verrebbe tutelato e non verrebbe messo in condizioni di far valere le proprie ragioni di fronte al tribunale sequestrante.Per le ragioni sopra esposte vi è la necessità di aggiornare la cessione e quindi la modifica del creditore ipotecario anche nel registro navale.Posto che la normativa parrebbe non chiarire la procedura da seguire a tal fine, le Capitanerie di Porto tendono a fornire pareri e risposte discordanti in merito. Vediamo alcuni esempi.La Capitaneria di Porto di Napoli (Ufficio Naviglio e Proprietà Navale) parrebbe aver assunto la posizione meno <em>“rigorosa</em>”. Dal momento che l’ipoteca si è già trasferita in capo al nuovo creditore ipotecario senza alcuna formalità o annotazione, per la predetta Autorità Marittima sarebbe sufficiente – per la modifica del creditore ipotecario - il deposito di copia della Gazzetta Ufficiale in cui è stato ripor-tato l’avviso di cessione dei crediti e una nota in doppio originale in cui vengono riportati i dati del de-bitore e creditore, il domicilio eletto del creditore, il titolo, l’importo massimo garantito e gli elementi di individuazione della nave. In questo modo l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta viene ad es-sere considerato una sorta di atto modificativo dell’ipoteca e la modifica che viene effettuata all’ipoteca come una trascrizione.Sempre partendo dal presupposto che l’ipoteca si sia già trasferita con la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta, la Capitaneria di Palermo - a quanto ci risulta - chiede invece che venga depositata una domanda di annotazione di modifica del creditore ipotecario. La domanda di annotazione richiesta da tale Capitaneria si differenzia dalla nota richiesta dalla Capitaneria di Napoli solo per la struttura formale, trattandosi di domanda diretta alla Capitaneria. Per quanto riguarda il contenuto, i requisiti sono sostanzialmente gli stessi della nota. Vale la pena precisare che la Capitaneria di Palermo parrebbe essersi è pronunciata su tale questione solo verbalmente. Non abbiamo ad oggi evidenza di casi in cui la questione sia stata trattata per iscritto.La Capitaneria di Porto di Genova parrebbe essere la più “<em>rigorosa</em>”. Essa infatti, pur ammettendo che l’ipoteca si sia trasferita in ogni caso con l’avviso pubblicato in Gazzetta, tende a far notare che per qualsiasi trascrizione sia sempre necessario far riferimento all’articolo 2657 del codice civile, il quale richiede una sentenza, un atto pubblico o scrittura privata autenticata.Di conseguenza, la Capitaneria di Genova parrebbe orientata nel senso di ritenere necessario e suffi-ciente che il contratto di cessione venga stipulato per atto pubblico o scrittura privata autentica, de-positato in copia conforme e con la doppia nota che contenga gli elementi sopra descritti. Qualora ciò non fosse possibile, la Capitaneria di Genova, a quanto ci risulta, accetterebbe comunque il deposito di un atto (sempre in forma pubblica o per scrittura privata autenticata) del creditore ipotecario ce-dente il quale riconosca e comunichi l’avvenuta cessione del credito garantito dall’ipoteca.Nel contesto di “<em>incertezza</em>” che abbiamo descritto, quindi, le procedure da seguire per la modifica del creditore ipotecario potranno essere diverse a seconda della Capitaneria di Porto ove sia iscritta la nave.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:e.caretti@advant-nctm.com">Emanuele C</a></em><i>aretti.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 09 Apr 2019 06:40:39 +0200</pubDate>
                        <title>Il Regolamento UE 2017/352 in materia di servizi portuali e trasparenza finanziaria: diritti dei lavoratori, trasparenza finanziaria ed autonomia degli enti di gestione dei porti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-regolamento-ue-2017-352-in-materia-di-servizi-portuali-e-trasparenza-finanziaria-diritti-dei-lavoratori-trasparenza-finanziaria-ed-autonomia-degli-enti-di-gestione-dei-porti</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con questo numero terminiamo l’analisi del Regolamento UE 2017/352, vale a dire - come abbiamo visto - delle “<em>regole</em>” che l’Unione Europea ha inteso imporre agli Stati membri in materia di servizi portuali e trasparenza finanziaria degli enti di gestione dei porti dei singoli Stati membri UE.Vediamo, in primo luogo, come il legislatore europeo abbia inteso tutelare i diritti dei lavoratori (art. 9).Il Regolamento prescrive che, in caso di avvicendamento in un contratto di concessione o appalto pubblico tra due diversi operatori, l’ente di gestione può esigere “<em>che i diritti e gli obblighi del prestatore di servizi portuali uscente derivanti da un contratto di lavoro, o da un rapporto di lavoro definito dalla legislazione nazionale, ed esistenti alla data del cambiamento, siano trasferiti verso il nuovo pre-statore di servizi portuali” </em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>.La disposizione appena menzionata prende le mosse dai diritti che, ai sensi di una Direttiva del 2001 (n. 23) <a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>, i lavoratori potrebbero far valere in caso di trasferimento di imprese in vigenza di contratto collettivo sino a rinnovo dello stesso <a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>. La si cita espressamente al capoverso 3.Peraltro, la Direttiva da ultimo citata contiene delle disposizioni che vanno direttamente ad incidere sull’operatore “<em>uscente</em>” e su quello “<em>entrante</em>”, ove prevede che la legislazione nazionale dello Stato membro possa prevedere che il cedente - anche dopo la data del trasferimento - sia responsabile, accanto al cessionario, degli obblighi risultanti prima della data del trasferimento da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> .A favore dell’operatore “<em>entrante</em>”, la Direttiva CE 2001/23 prevede che i lavoratori non abbiano diritto a che il nuovo datore di lavoro garantisca loro i diritti a prestazioni di vecchiaia, di invalidità o per i superstiti dei regimi complementari di previdenza professionali o interprofessionali, concordati con il precedente operatore/datore di lavoro e ricadenti al di fuori dei regimi legali di sicurezza sociale degli Stati membri <a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a>.Vi è poi da affrontare l’argomento delle cd. “<em>esenzioni</em>”.L’art. 10, prevede che tutte le norme in materia di requisiti minimi per la fornitura dei servizi, limitazioni al numero dei prestatori di servizi portuali, obblighi di servizio pubblico e i diritti dei lavoratori, non possano essere applicate alla movimentazione merci, ai servizi passeggeri o al pilotaggio.Con riferimento al pilotaggio l’esclusione parrebbe giustificarsi in relazione all’alta specializzazione dei soggetti che eserciscono detta attività ed al fatto che questo servizio venga svolto in stretta collaborazione e coordinazione con le pubbliche autorità, assumendo, in alcuni casi, una funzione di “<em>primo intervento”.</em>Proseguiamo la nostra analisi con alcuni cenni generali alla complessa questione dell’autonomia economico - finanziaria degli enti di gestione dei porti e della autonomia loro riconosciuta nella gestione dei fondi di loro pertinenza.Il primo principio stabilito dal regolamento attiene alla necessaria trasparenza dei rapporti tra gli organi statali e locali di pubblica amministrazione (nel prosieguo, seguendo le definizioni del Regolamento in analisi, le “<em>autorità pubbliche</em>”) e gli enti di gestione dei porti che siano beneficiari di finanziamenti pubblici.Queste relazioni devono essere rappresentate fedelmente nel sistema di contabilità degli enti di gestione, con indicazione separata dei fondi erogati all’ente di gestione del porto in via diretta dalle autorità pubbliche e quelli erogati tramite imprese pubbliche o istituzioni finanziarie pubbliche.Inoltre, deve essere sempre rappresentato e rendicontato l’effettivo utilizzo dei fondi pubblici assegnati.Ancora, ove l’ente di gestione eserciti in proprio servizi portuali o di dragaggio, deve mantenere la contabilità relativa a queste attività, separata dalla contabilità generale per le altre sue attività, in modo che risultino chiaramente costi e ricavi derivanti dall’esercizio di detti servizi <a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a>.Il legislatore UE prevede, poi, una doppia forma di controllo della contabilità degli enti di gestione.In caso di reclamo formale e su semplice richiesta, l’ente di gestione del porto deve mettere a disposizione dell’autorità pertinente nello Stato membro interessato le informazioni di contabilità di cui sopra, nonché eventuali informazioni supplementari ritenute necessarie al fine di verificare la conformità “<em>al presente regolamento, conformemente alle norme in materia di concorrenza</em>“.A sua volta la Commissione UE, a semplice richiesta, può ottenere la trasmissione delle suddette informazioni <a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a>.In questo senso si può dire che il legislatore europeo abbia voluto prevedere una forma facoltativa di doppio controllo, prima da parte dello Stato membro – probabilmente prefigurando un primo eventuale correttivo in house in caso di errori o problemi inerenti la contabilità e relativi al rispetto del principio di libera concorrenza – per poi prevedere un secondo controllo a livello europeo da parte della Commissione ove il problema non venisse risolto dallo Stato o, più verosimilmente, si trattasse di problematica riguardante porti che - per dimensioni e volumi di traffico prodotti - siano tra quelli cd. “<em>di rilevanza europea”.</em>In conclusione, il regolamento, detta alcune regole in tema di utilizzo dell’infrastruttura portuale.Dopo aver previsto che gli Stati membri UE debbano garantire la riscossione dei diritti per l’uso dell’infrastruttura portuale, il legislatore, innanzitutto, evidenzia il diritto dei singoli prestatori di servizi portuali di riscuotere diritti separati per i servizi eserciti, verosimilmente in via autonoma. Di più non dice né nell’articolo né nelle premesse.Quanto ai diritti riscossi o da riscuotersi direttamente da parte dell’ente di gestione, correttamente si prevede che essi vengano stabiliti in relazione alla strategia commerciale del singolo porto, ma anche alla politica portuale generale nazionale, con necessario rispetto del principio di libera concorrenza.Inoltre, in ossequio al principio di trasparenza, il Regolamento prevede che la natura ed il livello d’uso dell’infrastruttura portuale siano oggetto di obbligatoria informativa a favore degli utenti da parte dell’ente di gestione del porto e con un preavviso di due mesi in caso di modifica degli stessi .Peraltro, nemmeno in questa occasione il legislatore UE dimentica il tema della tutela dell’ambiente, prevedendo la possibilità degli Stati di ridurre i diritti d’uso per attrarre nei porti UE navi con alti livelli di efficienza ambientale ed energetica.Con quest’ultimo numero abbiamo dunque concluso la nostra (necessariamente) sintetica panoramica sulle norme del nuovo Regolamento UE 2017/352. Non resta che vedere come le norme esaminate verranno in concreto interpretate ed applicate dagli Stati membri.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:b.gattorna@advant-nctm.com">Barbara Gattorna</a>.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a name="[1]"></a>[1]Art. 9.3<a name="[2]"></a>[2]Direttiva n. 111/2006 “relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all’interno di talune imprese”.<a name="[3]"></a>[3]Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti<a name="[4]"></a>[4]Art. 3.3<a name="[5]"></a>[5]Art. 3.4. a)<a name="[6]"></a>[6]Art. 11.2<a name="[7]"></a>[7]Art. 11.5</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 09 Apr 2019 06:39:57 +0200</pubDate>
                        <title>Un breve commento alla recente sentenza della Corte di Giustizia UE in tema di aiuti di Stato nel caso &lt;i&gt;&quot;Fallimento Traghetti del Mediterraneo Spa&quot;&lt;/i&gt;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/un-breve-commento-alla-recente-sentenza-della-corte-di-giustizia-ue-in-tema-di-aiuti-di-stato-nel-caso-fallimento-traghetti-del-mediterraneo-spa</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di Giustizia dell'Unione europea si è recentemente pronunciata <a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>in merito alla nota vicenda degli asseriti aiuti di stato nel caso Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA (nel prosieguo “<em><strong>FTDM</strong></em>”).Il caso trae origine dalle sovvenzioni previste dalla legge del 20 settembre 1974 n. 684 a favore di Tirrenia di Navigazione SpA (nel prosieguo “<strong><em>Tirrenia</em></strong>”) per il servizio di collegamento marittimo dell’Italia continentale con la Sardegna e la Sicilia.In un primo momento, tra il 1981 e il 2000, l’impresa concorrente FTDM aveva intrapreso un’azione giudiziaria nei confronti di Tirrenia al fine di ottenere il risarcimento del danno provocato dall’abuso di posizione dominante di Tirrenia. Quest’ultima, infatti, secondo FTDM poteva permettersi, per via delle sovvenzioni, l’applicazione di un regime tariffario inferiore rispetto al reale costo del servizio.L’esito dei tre gradi di giudizio che ne seguirono fu negativo per FTDM che, da ultimo, si vide respin-gere dalla Corte di Cassazione anche la richiesta di sottoporre alla Corte di Giustizia alcune questioni pregiudiziali riguardanti la compatibilità della legge 684/1974 con il diritto dell’Unione europea.Successivamente, nel 2002, FTDM decise di intraprendere un nuovo giudizio nei confronti della Re-pubblica Italiana dinnanzi al Tribunale di Genova allo scopo di ottenere il risarcimento del danno subi-to in conseguenza (i) delle sovvenzioni concesse alla concorrente Tirrenia; (ii) del fatto di non avere la Corte di Cassazione (nonostante si trovasse nella posizione di organo di ultima istanza) investito la Corte di Giustizia delle questioni pregiudiziali richieste; (iii) del fatto di non avere lo Stato italiano in-formato la Corte di Cassazione dell’apertura di una procedura di infrazione dinnanzi alla Commissio-ne europea in relazione alla legge 684/1974 (vds. 2001/851/CEE).Il Tribunale di Genova, dopo aver effettuato due rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia <a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>, ha con-dannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare a favore di FTDM un’ingente somma di de-naro a titolo di risarcimento del danno. La medesima condanna, anche se fondata su una diversa mo-tivazione in diritto, veniva confermata dalla Corte d’Appello di Genova a seguito dell’appello propo-sto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.Da ultimo, la Corte di Cassazione, adita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha deciso di inter-rogare nuovamente la Corte di Giustizia, sottoponendole le seguenti questioni pregiudiziali:</p><ol> <li>se le sovvenzioni concesse ad un’impresa prima della data di liberalizzazione del mercato, possano essere considerate aiuti di stato esistenti per il solo fatto che, al momento della loro concessione, tale mercato non era formalmente liberalizzato;</li> <li>se, sempre ai fini della qualificazione degli aiuti, si dovesse tenere conto del periodo limite di 10 anni previsto per la Commissione europea per il recupero degli aiuti ai sensi dell’art. 15 del regolamento 659/1999 oppure se ci si dovesse basare sui principi del legittimo affida-mento e della certezza del diritto.</li></ol><p>Rispetto alla prima questione, la Corte di Giustizia innanzitutto ha ricordato le condizioni in presenza delle quali una misura nazionale può essere considerata aiuto di Stato:</p><ol> <li>utilizzo di risorse statali;</li> <li>idoneità ad incidere sugli scambi fra Stati membri;</li> <li>carattere selettivo del vantaggio;</li> <li>falsare o minacciare di falsare la concorrenza.</li></ol><p>In secondo luogo, la Corte di Giustizia ha affermato che le sovvenzioni concesse ad un’impresa - pri-ma della liberalizzazione del mercato in cui opera - non possono essere qualificate, per ciò solo, come aiuti esistenti. Più correttamente, si deve verificare, caso per caso, l’effettiva sussistenza delle condizioni necessarie alla qualifica di una misura come aiuto di Stato e in particolare, rispetto ai mercati non liberalizzati, l’idoneità ad incidere sugli scambi tra Stati membri e la capacità di falsare o minacciare di falsare la concorrenza.Sulla seconda questione, la Corte di Giustizia ha affermato che non è applicabile al caso di specie il pe-riodo limite di 10 anni per il recupero degli aiuti da parte della Commissione. Dal momento che le sovvenzioni oggetto del procedimento principale sono state concesse in violazione dell’obbligo gra-vante in capo allo Stato di previa notifica stabilita per gli aiuti di stato nuovi, gli enti statali non posso-no avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento. Inoltre, nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, a proporre l’azione di risarcimento sia un’impresa concorrente della società benefi-ciaria degli aiuti, il principio della certezza del diritto non consente di applicare in via analogica il sud-detto termine di prescrizione di 10 anni previsto dall’art. 15 del regolamento 659/1999, in quanto previsto unicamente per le funzioni e i poteri specificatamente previsti per la Commissione europea.I giudici nazionali, diversamente dalla Commissione europea che è competente rispetto alla verifica della compatibilità delle misure di aiuto con il mercato comune, devono provvedere alla salvaguardia dei diritti dei singoli in caso di inadempimento da parte degli Stati membri dell’obbligo di previa notifi-ca alla Commissione europea in caso di introduzione di aiuti nuovi. In linea di principio, anche indi-pendentemente dalla successiva approvazione da parte della Commissione europea, qualora un ri-corrente riesca a dimostrare di aver subito un danno dalla prematura applicazione di un aiuto di Sta-to, l’azione di risarcimento deve essere accolta.Dunque, qualora i giudici nazionali, in assenza di una decisione della Commissione europea sul punto, siano investiti di un’azione di risarcimento del danno subito a causa della concessione di una misura di aiuto, si deve ritenere non rilevante a tali fini il termine di prescrizione di 10 anni di cui all’art. 15 del regolamento 659/1999. La scadenza del suddetto termine non può infatti avere un effetto sanante rispetto ad aiuti di Stato illegittimi che, per il solo fatto di essere divenuti aiuti esistenti, non potrebbe-ro più fondare l’accoglimento di un'azione di risarcimento del danno.L'azione esercitata dal FTDM nei confronti dello Stato italiano rappresenta la concreta applicazione del cd. <em>private enforcement</em> del diritto europeo antitrust; ciò corrisponde alla possibilità per i soggetti privati (concorrenti dei beneficiari di aiuti) di agire davanti ai giudici nazionali per far valere le violazioni delle regole in materia di aiuti di Stato ed ottenere il risarcimento del danno subito. Tale strumento, come già emerso, può essere utilizzato anche prima che la Commissione europea abbia provveduto ad analizzare la misura di aiuto oggetto dell'azione.Guardare al <em>private antitrust enforcement</em> quale strumento preposto alla tutela dei diritti soggettivi sarebbe però piuttosto limitativo. Infatti, se ci si pone nell’ottica della tutela del mercato comune, la <em>ratio</em> del <em>private enforcement</em> risulta evidente: concedendo la possibilità ai soggetti privati di adire i propri giudici nazionali e quindi rendendo maggiormente agevole la proposizione di richieste di risar-cimento del danno, un numero potenzialmente indefinito di soggetti operanti nel mercato funge da guardiano della concorrenza. A fronte di ciò, gli Stati membri presteranno maggiore attenzione nel concedere sovvenzioni.La giurisprudenza nazionale in materia è in evoluzione ed il fenomeno risulta sempre più diffuso in Europa. In linea generale si può affermare che in capo all'attore che abbia intenzione di esercitare questo tipo di azione gravi l’obbligo di fornire prova del nesso di causalità tra il beneficio concesso dallo Stato all’impresa concorrente e il danno effettivamente subito. Nell’ambito di questo onere della prova, un pronunciamento da parte della Commissione europea relativo al caso specifico o ad un caso analogo può certamene risultare utile per rafforzare la propria linea difensiva, ma non rappre-senta un elemento indispensabile. Come già affermato infatti, concedere il risarcimento del danno alle imprese solo laddove la Commissione europea abbia considerato la misura statale oggetto della controversia come aiuto di Stato contrasterebbe con la ratio stessa del <em>private enforcement.</em>A questo punto si rivelerà molto interessante analizzare la pronuncia del giudice del rinvio (la Corte di Cassazione) che dovrà prendere posizione sul punto. In particolare, si potranno ricavare preziose indicazioni circa la compatibilità della normativa nazionale con il diritto UE in materia di aiuti di Stato e le relative modalità di esercizio dell'azione di risarcimento del danno.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:ekaterina.aksenova@advant-nctm.com">Ekaterina Aksenova</a>&nbsp;o <a href="mailto:f.spinelli@advant-nctm.com">Francesco Spinelli</a>.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a name="[1]"></a>[1] Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 23 gennaio 2019, C-387/17, <em>Presidenza del Consiglio dei Ministri c. Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA.</em><a name="[1]"></a>[1] Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 giugno 2006, C-173/03, <em>Traghetti del Mediterraneo SpA c. Repubblica italiana</em> e Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 10 giugno 2010, C-140/09, <em>Fallimento Tra-ghetti del Mediterraneo SpA c. Presidenza del Consiglio dei Ministri.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 09 Apr 2019 06:33:08 +0200</pubDate>
                        <title>Il recente caso di Livorno in tema di concessioni demaniali: i principi affermati dall’ordinanza interdittiva</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-recente-caso-di-livorno-in-tema-di-concessioni-demaniali-i-principi-affermati-dallordinanza-interdittiva</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>È noto nel nostro settore che - con una recente ordinanza - il Tribunale di Livorno abbia interdetto dai propri pubblici uffici i vertici dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (“<strong><em>AdSP</em></strong>”) per asserite irregolarità nella gestione del demanio marittimo.Senza esprimere naturalmente alcun giudizio in merito alla fondatezza o meno delle contestazioni sollevate dalla magistratura livornese, riteniamo utile esaminare qui alcuni principi - in tema di con-cessioni portuali - affermati nella predetta ordinanza.Al fine di poter meglio apprezzare tali principi, tuttavia, occorre in primo luogo riassumere gli asseriti fatti in relazione ai quali è intervenuta l’ordinanza in commento.In estrema sintesi potremmo dire che - ad avviso del Tribunale di Livorno - l’AdSP avrebbe illegittimamente favorito un operatore, garantendo a quest’ultimo “<em>l’uso stabile ed esclusivo</em>” di un deter-minato compendio demaniale per mezzo di una serie continua di autorizzazioni all’occupazione tem-poranea, rilasciate in mancanza dei necessari presupposti di fatto previsti dalla regolamentazione vigente e quindi - in sostanza - in mancanza di un titolo concessorio ex art. 18 Legge 84/94.In questo modo, l’AdSP - sempre secondo l’ordinanza - avrebbe consentito al predetto operatore di sottrarsi alla concorrenza con altri soggetti interessati alle stesse aree portuali (non avendo posto a gara una concessione per tali aree) e di beneficiare di illegittime riduzioni del canone demaniale. Il tutto, sostiene il Tribunale di Livorno, a fronte di “<em>ammonimenti</em>” da parte dell’operatore in questione (passivamente recepiti dall’AdSP in base all’ordinanza in commento) per cui - in caso di mancato rilascio delle richieste autorizzazioni all’occupazione temporanea - lo stesso operatore avrebbe cessato la propria attività nel porto di Livorno.Nel suesposto contesto, vediamo alcuni dei principi - a nostro avviso meritevoli di maggiore attenzione - affermati dal Tribunale di Livorno.In primo luogo, si ribadisce un principio di cui abbiamo già parlato su queste pagine: per occupare in via stabile ed esclusiva un compendio demaniale, allo scopo di esercitarvi l’attività terminalistica, occorre disporre di tale compendio in base ad una concessione ex art. 18 Legge 84/94.Non è ammessa, conferma l’ordinanza in commento, alcuna “<em>scorciatoia procedimentale</em>” rispetto allo schema appena delineato.Qualsiasi violazione di tale schema <a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>, infatti, determinerebbe “<em>un ingiusto vantaggio patrimoniale consistente nell’avere per anni l’uso stabile ed esclusivo delle aree indicate senza doversi confrontare con la concorrenza di altre imprese</em>” e, in generale, senza sottostare ai pesanti oneri che gravano su un concessionario ex art. 18 Legge 84/94 (non solo in termini di canone demaniale, ma anche di impegni in termini di assetto di mezzi e personale, obblighi manutentivi e di sicurezza, ecc.). Ciò senza dimenticare i possibili profili di rilevanza penale afferenti all’occupazione abusiva di uno spazio demaniale prevista e punita dall’art. 1161 Cod. Nav.A corollario del principio appena richiamato, l’ordinanza in esame parrebbe chiarire che gli eventuali “<em>ammonimenti”</em> di un operatore circa la possibilità di non svolgere più la propria attività in un determinato porto - nel caso in cui non dovessero venire soddisfatte le proprie richieste - non possono in alcun modo giustificare una condotta <em>contra legem</em> da parte dell’Ente di gestione di tale porto. Ciò neppure qualora effettivamente sussista il rischio di una riduzione dei traffici in caso di abbandono del porto da parte del predetto operatore.In secondo luogo, dall’ordinanza in esame parrebbe potersi ricavare il principio per cui la realizzazione di importanti investimenti da parte di un’impresa - in relazione ad un determinato compendio - denoterebbe la “<em>volontà di un utilizzo stabile</em>” di tale compendio da parte di detta impresa.Come evidenzia il Tribunale di Livorno nella motivazione della propria ordinanza, infatti, non avrebbe senso effettuare ingenti investimenti per aree destinate ad un utilizzo soltanto temporaneo (nel caso di specie per tre mesi) e dunque limitato e non certo per il futuro. Al contrario, ingenti investimenti troverebbero la propria giustificazione soltanto nella consapevolezza di poter utilizzare stabilmente (anche in un determinato futuro) il compendio rispetto al quale tali investimenti vengono effettuati.Torna dunque qui in rilievo il primo principio sopra considerato: l’utilizzo stabile di un determinato compendio, infatti, non può che presupporre un titolo concessorio a monte.Nel complesso, l’ordinanza considerata parrebbe ribadire innanzitutto il dovere delle Autorità di Sistema Portuale di agire sempre nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pub-blica amministrazione (previsti dall’art. 97 della nostra carta costituzionale), con la massima trasparenza e senza mai ricorrere a “<em>scorciatoie procedimentali</em>” o “<em>schermi fittizi</em>” per porre in essere o giustificare situazioni di carattere sostanzialmente illegittimo.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:s.gaggero@advant-nctm.com">Simone Gaggero</a>.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a name="[1]"></a>[1] Nel caso di Livorno, l’asserita violazione si sarebbe concretizzata - come abbiamo visto - nel rilascio di una serie continua di autorizzazioni all’occupazione temporanea - in mancanza dei necessari presupposti di fatto (vale a dire esigenze appunto temporanee/contingenti) - tale nel suo insieme da “sostituire” in pratica una concessione ex art. 18 Legge 84/94.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 08 Apr 2019 06:03:36 +0200</pubDate>
                        <title>I consigli di 7 grandi professionisti: «Solo così i ragazzi possono andare avanti»</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/i-consigli-di-7-grandi-professionisti-solo-cosi-i-ragazzi-possono-andare-avanti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Riassumendo e riassumendo ancora, si arriverebbe a tre concetti fondamentali: trasparenza, concorrenza, merito. Sembrano essere questi i tre i perni su cui i più giovani dovrebbero impegnarsi per farsi strada nel mondo del business. Almeno stando alle parole dei grandi avvocati d’affari e dei manager impegnati nella web serie messa in piedi da 4cLegal Academy, una sorta di talent del mondo degli avvocati, con tanto di vincitore finale.Noi abbiamo chiesto a questi giudici un consiglio per i ragazzi di oggi, che si stanno affacciando ora sul mercato del lavoro. (...)<strong>Christian Romeo, Partner di Nctm Studio Legale</strong>«Per costruire oggi un profilo professionale idoneo a suscitare l’interesse del mercato è necessario possedere solide competenze tecniche e coerenza nella scelta delle materie di indirizzo nel corso di studi. È altresì necessario dimostrare una inclinazione alla visione dei problemi in chiave anche internazionale; in questa prospettiva sono auspicabili esperienze di studio all’estero. Infine è necessario sviluppare una spiccata capacità di adattamento al mutare degli scenari».(...)<img class="size-full wp-image-12687 aligncenter" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/04/20190408_RS-VanityFair-Academy.jpg" alt><a href="https://www.vanityfair.it/mybusiness/news-mybusiness/2019/04/05/consigli-carriera-avvocati-4clegalacademy" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Vanity Fair</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 18 Mar 2019 05:59:48 +0100</pubDate>
                        <title>Digitalizzazione, progresso tecnologico ed etica; come interagiranno nel mondo del lavoro</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/digitalizzazione-progresso-tecnologico-ed-etica-come-interagiranno-nel-mondo-del-lavoro</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ogni giorno, con sempre maggior frequenza, si discute degli effetti che la digitalizzazione provocherà nel mondo del lavoro. La verità è che siamo già di fronte ad un fenomeno ormai consolidato; il fatto che se ne parli ora con continuità è il segno che la digitalizzazione dell'impresa è ormai entrata in una seconda fase, di presa d'atto collettiva, che segue quella in cui la stessa ha fatto ingresso in fabbrica e in ufficio senza troppo clamore.Ai fini del presente scritto mi limiterò a tratteggiare alcuni aspetti sui quali è necessario porre la nostra attenzione di operatori del mondo delle risorse umane: attengono ad ambiti differenti, che presentano però ampie aree di intersezione.Innanzi tutto, gli effetti che le nuove tecnologie stanno provocando e provocheranno nel prossimo futuro: non c'è dubbio che i nuovi strumenti che la digitalizzazione ha sviluppato abbiano creato già alcuni profondi cambiamenti.<img class=" wp-image-12495 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/03/Schermata-2019-03-18-alle-12.56.48.png" alt width="312" height="337">Esse hanno, in primo luogo, creato due macro-fenomeni che hanno segmentato il mercato. Sul lato delle attività lavorative a minor valore aggiunto, esse hanno posto le basi per l'"industria del lavoretti" (in inglese, GIG economy), ossia una cottimizzazione delle attività del singolo, ormai capaci di enucleare e misurare l'attività del lavoratore con precisione chirurgica; individuando il tempo effettivamente impiegato per la prestazione manuale, sempre più impoverita di contenuti, ora gestiti da macchine e algoritmi. In tale situazione il corrispettivo per è per la (sola) attività stessa, senza alcuna considerazione per il tempo in cui il lavoratore deve essere a disposizione del committente in attesa del prossimo incarico. Tutto ciò in attesa che la tecnologia metta a punto macchine sufficientemente affidabili da sostituire in toto la attività umana; ad esempio, vetture che non necessitano di un conducente e merci che possono essere consegnate con droni o altri mezzi che non necessitano di ausilio umano.Sul lato delle professioni a maggior valore aggiunto la tecnologia non sostituisce l'uomo ma, da un lato, ne riduce la domanda e, dall'altro lato, ne aumenta le potenzialità; ciò, nel secondo caso, a patto che il lavoratore sia in grado di gestire le nuove tecnologie. In questo secondo ambito, quindi, si registrano già da tempo due fenomeni: quello della riduzione del personale- necessario in misura inferiore rispetto al passato - e quello della necessità di sostituirlo con personale diversamente qualificato, là ove si giunga alla conclusione della impossibilità di aggiornare quello esistente.Entrambi gli aspetti descritti (ridotta necessità di manodopera e richiesta di differenti skills) pongono spesso capo a provvedimenti espulsivi (i primi, per così dire classici, per sopravvenuta riduzione del personale e i secondi propedeutici a sostituzione con personale maggiormente qualificati e definiti "tecnologici" sui quali la giurisprudenza e la dottrina si sono assai impegnate); di esempi se ne potrebbero già citare moltissimi. In altri casi è soccorsa e soccorrerà la maggior flessibilità nella assegnazione di diverse mansioni per salvaguardare iposti di lavoro che dal 2015 è stata introdotta dal legislatore italiano.Il numero di lavoratori coinvolti nei fenomeni sopra descritti e destinati a non riuscire a rientrare sul mercato del lavoro, secondo le previsioni di molti osservatori, è destinato ad aumentare vertiginosamente nel futuro, tanto da costituire un vero e proprio allarme sociale. I governi e le organizzazioni internazionali (tra i tanti l'Unione Europea, l'Organizzazione Mondiale del Lavoro) hanno pubblicato diversi importanti studi sul fenomeno, nella ricerca di una soluzione ad un problema che vedrà coinvolti milioni e milioni di lavoratori nella sola Europa.Un secondo punto che la digitalizzazione impone al mondo del lavoro è di natura etica. Potrei sintetizzarlo con la seguente, universalmente nota, affermazione: "non tutto già che si può tecnicamente realizzare è bene che sia realizzato". Tema che si è posto ben prima dell'avvento della digitalizzazione ma che questa ultima ha rilanciato con grande forza.Il primo - forse più scontato - quesito che declina tale affermazione e sul quale alcune correnti di pensiero pongono l'accento verte sulla domanda stessa se sia un bene che la digitalizzazione sia sviluppata, tenuto conto che - come illustrato poc'anzi - essa "precarizza" larghe fasce di popolazione e ne espelle definitivamente altre dal mondo del lavoro.Sottostanno a questo pensiero non solo ideologie che auspicano un'inversione di tendenza dello sviluppo o la decrescita felice, ma anche teorie che si pongono il tema della sostenibilità di un modello che vede l'aggiornamento tecnologico muoversi molto più rapidamente di quanto il lavoratore medio sia capace di apprendere nuove metodologie di lavoro.In questo senso si auspica una crescita controllata della tecnologia per governare fenomeni macro-sociali capaci di sfuggire al controllo dei governi. Il mio pensiero è che difficilmente sia possibile rallentare il progresso tecnologico; e che non sia nemmeno auspicabile.Ma, come anticipato, questo non è che solo il primo dei quesiti che il progresso pone. Enumerarli tutti è impossibile; proverò a fare qualche esempio. Con la mole di dati in possesso di un datore di lavoro, in un futuro nemmeno tanto lontano (in alcuni casi addirittura coincidente con il presente), quest'ultimo sarà in grado di conoscere prima del lavoratore stesso che si interfaccia con la macchina (sia essa un PC, un robot, un esoscheletro o un software), l‘insorgere di malattie o di situazioni di decrescente efficienza e gestire l'informazione acquista a suo favore. Potrebbe, con la consapevolezza che a breve potrebbe trovarsi di fronte ad un problema di salute o di ridotta efficienza (con costi annessi), gestire l'uscita anticipata del lavoratore senza nemmeno far leva su questa informazione (che resterebbe anzi segreta), selezionando solo personale sempre al massimo dell'efficienza.In altri casi "la macchina" potrebbe gestire un incidente di un impianto, decidendo di sacrificare personale più anziano o meno qualificato professionalmente, in nome di una maggiore efficienza o della ricerca del minor danno. Un problema simile se lo sono posti, ad esempio, gli ingegneri che stanno sviluppando gli algoritmi delle vetture senza guidatore in caso di imprevisto: salvare il pedone più giovane? Quello più anziano? La donna o l'uomo? Oppure salvare a tutti i costi i passeggeri anche a scapito della vita di decine di pedoni? Tutte istruzioni che tecnicamente potrebbero esser impartite alla macchina, in grado di eseguire scelte di comportamenti senza alcuna remora, in base alle sole istruzioni ricevute.La tecnologia può, quindi, essere utilizzata per fini riprovevoli.Esistono, è vero, dei limiti legali: non a caso la legislazione sul GDPR regola la raccolta e l'utilizzo dei dati ma sappiamo come le norme possano solo seguire il progresso tecnologico piuttosto che viceversa. Anche sul lato probatorio la prova di utilizzi vietati non sarà agevole.Questi temi diventeranno sempre più frequenti, in linea con la espansione dei confini del possibile, che la tecnologia causerà. Non a caso già nel 2015 l'Università di Harvard ha lanciato un nuovo corso denominato "Intelligent Systems: Design and EthicalChallenges" dedicato al tema e il successo del corso ha generato l'iniziativa Embedded Ethics che ha visto la collaborazione delle facoltà di Computer Sciences con quella di Filosofia. In tali corsi si studia anche l'impatto della diffusione di informazioni false o i fenomeni di machine learning che possono rafforzare, se non amplificare, comportamenti eticamente riprovevoli. Se, ad esempio, un computer dovesse registrare un gender pay gap policy, se non adeguatamente istruito, potrebbe rilevarlo come regola, farla propria, e riproporre algoritmi che la mantengono o lo ampliano... E sempre non a caso i due campi di studio di questa nuova disciplina sono la politica (in cui la manipolazione del consenso pone degli evidenti temi etici) e il mondo del lavoro per le ragioni che abbiamo cercato di illustrare (per maggiori informazioni consiglio il recentissimo Embeddedethics in computer science curriculum, Paul Kroff, The Harvard Gazette, 25 gennaio 2019).Le considerazioni di cui sopra non sono però confinate nelle aule degli atenei ma sono già materia di business; importanti aziende di consulenza insieme a società informatiche hanno investito in questo campo. Ad esempio Avenade, Joint Venture tra Accenture e Microsoft, ha di recente pubblicato i risultati di un'indagine condotta qualche anno fa focalizzata sull'etica digitale praticata dalle aziende per concludere che in un futuro prossime le organizzazioni più evolute investiranno ingenti risorse per dirimere e anticipare i problemi etici: molte di esse avranno un Chief Ethical Officer preposto a presidiare in modo costante la tematica.In questo quadro sempre più complesso un terzo elemento potrà avere un ruolo non secondario: l'empatia e l'intelligenza emotiva. Esse sono ancora patrimonio dell'uomo (sebbene vi siano in corso progetti volti a renderla "artificiale") e potrebbero esser la chiave di lettura per mantenere la supremazia della persona sulle macchine; così come le stesse potranno decifrare per tempo l'insorgenza di problemi di problemi etici e di risolverli. Ma a questo aspetto dedicheremo un prossimo articolo.avv. Michele Bignami, Equity Partner Nctm Studio Legale&nbsp;Tratto da <a href="https://www.aidp.it//hronline/2019/3/6/digitalizzazione-progresso-tecnologico-ed-etica-come-interagiranno-nel-mondo-del-lavoro.php" target="_blank" rel="noreferrer noopener">HR On Line</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 15 Mar 2019 09:19:58 +0100</pubDate>
                        <title>Brexit – l’Italia si prepara a “&lt;i&gt;no deal&lt;/i&gt;”</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/brexit-litalia-si-prepara-a-no-deal</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h1>Introduzione</h1>Il presente documento analizza i contenuti del comunicato n. 15 emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in relazione all’ipotesi, sempre più probabile, in cui il Regno Unito receda dall’Unione Europea senza raggiungere un accordo.Il 29 marzo del 2017, il Regno Unito ha comunicato la sua intenzione di utilizzare l’art. 50 del Trattato sull’UE per uscire dall’Unione Europea. Per gestire questa situazione in termini chiari e ordinati, nel novembre 2018, i paesi dell’Unione Europea (Regno Unito escluso) hanno raggiunto un accordo di recesso concordato.In questo scenario, dal 30 marzo 2019 (due anni dopo la comunicazione), il Regno Unito cesserà definitivamente di essere parte dell’Unione Europea, divenendo a tutti gli effetti uno stato terzo e, di conseguenza, vi sarà una discontinuità nei rapporti bilaterali con l’Unione Europea e un diverso livello di cooperazione.A causa della preoccupazione conseguente al voto negativo della Camera dei Comuni sulla ratifica dell’accordo, il 15 gennaio 2019 il Governo Italiano, seguendo le indicazioni della Commissione Europea, ha avviato dei preparativi per il caso in cui il recesso avvenga senza accordo.Il 12 marzo 2019 la Camera dei Comuni si è espressa ancora negativamente sulla proposta, rendendo l’ipotesi della cosiddetta “<em>hard Brexit</em>” sempre più probabile.Detto ciò, vi è ancora una grande incertezza sulla questione: Theresa May ha ottenuto, da parte della Camera dei Comuni in data 14 marzo, l’approvazione per il rinvio dell’uscita ufficiale del Regno Unito. Nei prossimi giorni si terranno due votazioni che potrebbero delineare, in maniera precisa, il futuro dell’Unione Europea e del Regno Unito.Il 20 marzo 2019 è prevista una terza votazione riguardante il <em>deal</em>. Se l’esito dovesse essere positivo, l’idea del Primo Ministro britannico è chiedere di posticipare la Brexit al 30 giugno 2019. Se invece dovessero essere confermate le attese negative, il Governo chiederebbe un’estensione più duratura.Tutto questo dipende però dalla votazione che si terrà il giorno successivo (21 marzo 2019) nel <em>summit</em> dell’Unione Europea dei 27 Stati Membri. Infatti, per ottenere un’estensione dell’articolo 50 del Trattato, è necessaria l’approvazione unanime dei leader dei 27 paesi. &nbsp;Le prime notizie riportano che non dovrebbero esserci problemi per quanto riguarda l’approvazione di un breve rinvio. Al contrario, la richiesta di un’estensione più lunga, dipenderà in larga parte dalla presentazione di un piano chiaro da parte del Governo britannico su come intende procedere durante i mesi del rinvio.<h1>1. Gli obiettivi del Governo italiano</h1>Il Governo italiano si sta preparando all’imminente Brexit e, nel farlo, si è posto degli obiettivi. Questi obiettivi, indicati all’interno del documento pubblicato dal Consiglio dei Ministri l’11 febbraio 2019, consistono nel garantire:<ul> <li>la tutela dei diritti dei cittadini italiani che vivono nel Regno Unito e, viceversa, dei cittadini britannici che vivono in Italia;</li> <li>la tutela della stabilità finanziaria e della continuità operativa dei mercati e dei settori bancario, finanziario e assicurativo, su cui il presente articolo si focalizzerà; e</li> <li>la promozione di un’adeguata preparazione delle imprese e la gestione di emergenze relative ad alcuni ambiti settoriali.</li></ul><p></p><h2>1.1. Il comunicato n. 15 del MEF</h2>Il 24 gennaio 2019 è stato diffuso il comunicato n. 15 nel quale viene annunciato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definito un piano di misure cautelative per garantire la piena continuità dei mercati e degli intermediari in caso di recesso senza accordo. Attraverso questo provvedimento si intende rallentare i meccanismi di separazione per evitare un blocco traumatico del mercato finanziario italiano nel quale gli operatori del Regno Unito giocano un ruolo importante.Tuttavia, a causa della grande incertezza intorno a questo scenario, è altamente consigliato che gli individui e le imprese che saranno interessate dalla Brexit non si facciano trovare impreparate.In Italia è stata istituita un’apposita task force per pensare a dei pieni di emergenza per affrontare il caso di <em>hard </em>Brexit. A causa dei rischi elevati che l’ipotesi del no-deal comporterebbe, il Governo sta cooperando con le autorità di vigilanza (Bankitalia e CONSOB) e le associazioni di categoria (IVASS e Covip) per giungere ai provvedimenti necessari.Come affermato nel comunicato stesso, è molto probabile che queste misure prendano la forma di decreto legge (cosiddetto decreto Tria) qualora le attese negative dovessero venire confermate e vi siano i requisiti di necessità e urgenza per agire.Le misure stabilite sono ancora coperte da riserbo ma, dal comunicato, emerge la chiara volontà del Ministero di rassicurare che, anche nella peggiore ipotesi, siano garantite:<ul> <li>la stabilità finanziaria, l’integrità e la continuità operativa dei mercati e degli intermediari; e</li> <li>la tutela dei depositanti, degli investitori e della clientela in generale.</li></ul><p>Per raggiungere questo scopo è previsto un congruo periodo transitorio di 21 mesi (dal 30 marzo 2019 al 31 dicembre 2020) durante la quale gli intermediari (es. banche) e le imprese di investimento potranno continuare ad operare con le regole antecedenti la Brexit, analogamente al periodo transitorio previsto nel deal proposto dall’Unione Europea.Inoltre, alla base dei provvedimenti vi è un principio di bilateralità per cui viene garantita la possibilità di continuare a operare con la normativa attuale sia per gli operatori italiani attivi anche nel Regno Unito che viceversa.La normativa conterrà anche i passaggi che i vari tipi di intermediari dovranno seguire, secondo la rispettiva normativa settoriale applicabile, per adeguarsi e poter così continuare ad operare anche oltre il periodo transitorio definito.Il Governo italiano intende così definire un quadro normativo certo che consenta a ciascun operatore di adeguarsi, per tempo, al nuovo contesto istituzionale ed operativo che si verrà a creare alla fine del ponte di 21 mesi.Riguardo la data di emanazione delle misure, nel comunicato n. 15 non viene indicata una data specifica, dipendendo questa dagli sviluppi delle trattative tra Unione Europea e Regno Unito. Tuttavia, viene garantito che, quello che probabilmente sarà un decreto, entrerà in azione in tempo utile (prima del 29 marzo) per fornire chiarezza e permettere così un ordinato svolgimento delle operazioni in caso di hard Brexit.Come specificato nel comunicato, il provvedimento verrà formalmente adottato solo nel caso in cui il recesso senza accordo venga definitivamente formalizzato. Per questo motivo, dopo la conferma del voto negativo da parte della Camera dei Comuni il 12 marzo 2019, il Governo ha deciso che il provvedimento sarà approvato nel corso della settimana successiva (fonte ANSA), in base all’esito delle due votazioni previste, nel Regno Unito e in Europa, per il 20 e 21 marzo 2019.</p><h2>1.2. Il caso dei derivati</h2>Una menzione particolare, data la delicatezza della situazione, meritano i derivati.Il problema principale è rappresentato, in caso di un’uscita dall’Unione Europea senza accordo, dalla perdita da parte delle controparti inglesi del passaporto europeo e la conseguente impossibilità di offrire servizi finanziari nell’Unione Europea, causando una discontinuità contrattuale che sarebbe pericolosa per il mondo dei derivati e di altri settori finanziari. Per questo motivo è fondamentale evitare l’ipotesi di un vuoto normativo.Esistono due tipi di derivati, ognuno con problematiche differenti:<ul> <li>i derivati standardizzati e regolati con controparti centrali. Questi contratti sono i più diffusi (l’85% dei contratti firmati da banche o imprese italiane con intermediari inglesi ricade in questa tipologia) e saranno coperti dalle regole stabilite a livello comunitario; e</li> <li>i cosiddetti contratti “<em>uncleared</em>” che la banca realizza su misura dell’impresa (in base alle sue esigenze) e, di conseguenza, in cui è assente una controparte centrale. Per questa seconda tipologia bisogna intervenire a livello nazionale seguendo, anche in questo caso, il principio della transitorietà che consenta alle parti in causa di avere il tempo necessario per adattarsi al nuovo contesto. Il Governo italiano si è mosso in ritardo rispetto a paesi come la Germania e la Francia per quanto riguarda questo ambito.</li></ul><p></p><h1>2. Il comunicato della CONSOB</h1>La CONSOB, il 12 marzo 2019, ha rilasciato il Richiamo di attenzione n. 3 rivolto sia agli intermediari britannici che operano in Italia che agli intermediari italiani che operano nel Regno Unito.In particolare, data l’incertezza, l’autorità italiana per la vigilanza dei mercati finanziari evidenzia la necessità di informare la propria clientela in modo tempestivo e completo per quanto riguarda gli effetti che l’hard Brexit avrebbe nei rapporti di prestazione di servizi d’investimento. Inoltre, la CONSOB sottolinea anche l’importanza che le informazioni in possesso dei clienti siano chiare e comprensibili.<h1>3. L’altro piano di emergenza</h1>Nonostante l’Unione Europea abbia invitato a rispettare il principio di unitarietà e cooperazione e, quindi, ad evitare tentativi di raggiungere un accordo bilaterale con il Regno Unito, il Governo italiano si è preparato a tutti gli scenari. Per questo motivo, nei diversi piani di emergenza, rientra anche l’ipotesi di un accordo bilaterale con il Regno Unito data l’importanza delle esportazioni dell’Italia verso il Regno Unito (il cui valore è 23 miliardi di euro circa) e l’elevato numero sia di italiani presenti nel Regno Unito che di intermediari attivi in questi due mercati nazionali.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:matteo.gallanti@advant-nctm.com">Matteo Gallanti</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 14 Mar 2019 05:06:58 +0100</pubDate>
                        <title>Il titolo corre a Piazza Affari nel giorno del debutto all&#039;Aim</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-titolo-corre-a-piazza-affari-nel-giorno-del-debutto-allaim</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Balzo in Borsa per Comer Industries all'esordio ieri sull'Aim Italia con un +12,46% a 11,7 euro. Comer Industries è una multinazionale che opera nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza, destinati alle macchine per l'agricoltura e l'industria. Si tratta della settima ammissione da inizio anno sui mercati di Borsa Italiana, e della quinta ammissione da inizio anno su Aim Italia.<img class="size-full wp-image-12472 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/03/20190314_RS-Sole-Comer-Gear1.png" alt>La società è stata individuata da Gear 1, la spac (special purpose acquisition company) promossa da Arnaldo Camuffo, Maurizio Cozzolini e Matteo Nobili, quale target per la Business Combination, prima della sua quotazione su Aim Italia, avvenuta lo scorso 26 febbraio. Comer Industries nel procedimento di fusione con la Spac è stata assistita dallo studio Gattai Minoli Agostinelli e Partners e nel processo di quotazione da <strong>Nctm</strong>.«Siamo all'inizio di una nuova bellissima avventura che ha come primo obiettivo la nostra futura crescita» ha detto Matteo Storchi, presidente e ad di Comer Industries. «Ci definiamo l'azienda metal-meccanica italiana per antonomasia, una di quelle realtà che rappresentano ancora lo zoccolo duro della produzione italiana».&nbsp;<em>Tratto da Il Sole 24 Ore</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 13 Mar 2019 08:19:58 +0100</pubDate>
                        <title>Pensiero, progettualità, passione. Gabi Scardi racconta del rapporto tra studio Nctm e l’arte</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pensiero-progettualita-passione-gabi-scardi-racconta-del-rapporto-tra-studio-nctm-e-larte</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il binomio arte e diritto è di casa ormai da anni presso <strong>Nctm Studio Legale</strong> a Milano. Ne parliamo con <strong>Gabi Scardi.&nbsp;</strong>&nbsp;<img class=" wp-image-12450 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/03/20190313_Exibart-e1552486698475.jpg" alt width="263" height="344">Sono 8 anni che <strong>Nctm</strong> coniuga il diritto con l’arte. In che modo avviene? Un bilancio di questi primi anni?«Con il progetto<strong><em> nctm e l’arte</em></strong>, Nctm Studio Legale desidera partecipare in modo costruttivo alle dinamiche culturali del Paese. Tra le modalità prescelte, c’è quella di costruire una collezione e di affiancare artisti in diverse maniere. Gli artisti che attirano la nostra attenzione sono accomunati da una forte sensibilità nei confronti del presente, tendono ad assumere un ruolo critico rispetto al mondo attuale e a problematizzare ogni posizione. Il loro lavoro funge da stimolo rispetto alla riflessione sul contemporaneo».[...]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em><a href="http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=61468&amp;IDCategoria=204" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Exibart</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 12 Mar 2019 05:44:00 +0100</pubDate>
                        <title>Contratti di locazione - la Cassazione &quot;Sdogana il &lt;i&gt;triple net&lt;/i&gt;&quot;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contratti-di-locazione-la-cassazione-sdogana-il-triple-net</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con sentenza n. 6882/2019, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno confermato l’orientamento per cui sono valide le clausole inserite nei contratti di locazione ad uso diverso da quello abitativo che pongono a carico del conduttore il pagamento delle imposte e delle tasse relative all’immobile locato.Sul punto si contrapponevano due orientamenti giurisprudenziali: il primo (Cass. Civ., sez. I, 5 gennaio 1985, n. 5), per cui siffatte clausole sarebbero nulle per violazione di legge ai sensi dell’articolo 1418, comma 1, cod. civ., in quanto contrastanti con l’articolo 53 della Costituzione, che porrebbe in capo al contribuente il divieto di riversare il pagamento degli oneri tributari su un soggetto diverso dal c.d. legittimato passivo; il secondo, maggioritario (Cass. Civ., S.U., 18 dicembre 1985, n. 6445), secondo cui tali clausole sarebbero invece valide purché dirette esclusivamente a riversare il peso dell’imposta su un soggetto diverso dal contribuente e non anche ad individuare un soggetto d’imposta passivo diverso rispetto al “percettore del reddito”.Ora, le Sezioni Unite, con la sentenza in esame, hanno chiarito una volta per tutte che la clausola di un contratto di locazione, che ribalta sul conduttore il pagamento delle imposte relative all’immobile locato, è valida in quanto la stessa non sposta in capo al conduttore l’onere di corresponsione di tali imposte, rimanendo il locatore unico obbligato verso il fisco, ma costituisce soltanto un’integrazione ed una diversa modulazione del canone di locazione.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:l.croce@advant-nctm.com">Luigi Croce</a> o&nbsp;<a href="mailto:lorenzo.prandoni@advant-nctm.com">Lorenzo Prandoni.</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 12 Mar 2019 02:58:51 +0100</pubDate>
                        <title>Minibond: Nctm tra gli Studi più attivi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/minibond-2019</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Se il 2018 ha contribuito con un buon numero di emissioni, quasi 200 secondo il report dell’<a href="http://www.osservatoriominibond.it" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Osservatorio minibond</a>, in aumento rispetto al 2017, l’outlook per il 2019 si presenta incerto.Da un lato vi sono l'andamento del prodotto interno lordo, in contrazione negli ultimi due trimestri del 2018, nonchè le stime degli analisti per il 2019 che sembrano mostrare un consensus verso un'ulteriore riduzione piuttosto che una modestissima crescita. É ragionevole attendersi che il trend negativo del ciclo economico ridurrà il numero delle imprese eligible per l’emissione di titoli di debito.Dall’altro lato l’ulteriore diffusione delle operazioni di <em>direct lending</em>, e quindi di un altro canale di finanziamento alternativo a quello bancario, potrà orientare i comportamenti delle imprese riducendo il loro appetito per i minibond.Tali fattori potrebbero peraltro essere in parte contrastati dalla perdurante politica sui tassi da parte della BCE, che verranno mantenuti intorno allo 0 ancora per tutto il 2019, e dalle rinnovate emissione TLTRO che potranno portare ulteriore liquidità sui mercati. Le sfide che i minibond dovranno affrontare saranno probabilmente quella di un ulteriore allungamento della scadenza verso i 6-7 anni così da costituire una vera alternativa ai finanziamenti bancari, il che però richiede investitori pazienti, nonchè quella della ulteriore standardizzazione in termini di costi e documentazione, così da renderli maggiormente <em>appealing</em> per le imprese di minori dimensioni.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 06 Mar 2019 10:55:26 +0100</pubDate>
                        <title>Al via i fondi «lunghi» pieni di pmi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/al-via-i-fondi-lunghi-pieni-di-pmi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gli Eltif investono il 70% in aziende piccole non quotate. Sono chiusi: se li scegli devi restare per un po' di anni</strong>Non chiamateli Pir europei. Perché gli Eltif, acronimo di European long term investment fund, sono strumenti completamente diversi dai piani individuali di risparmio che gli investitori italiani hanno imparato a conoscere. E che oggi si trovano bloccati dal cantiere riaperto con l'ultima Legge di Bilancio, che ne ha parzialmente modificato il perimetro, creando qualche difficoltà operativa.<img class=" wp-image-12368 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/03/Schermata-2019-03-06-alle-17.39.17.png" alt width="322" height="229">Gli Eltif sono fondi chiusi a lungo termine focalizzati sul sostegno alle piccole e medie imprese. Istituiti nel 2015 da un Regolamento europeo - che non prevede quindi leggi di recepimento nei singoli Paesi -, sono stati definitivamente accolti nel nostro ordinamento nel febbraio del 2018, dopo la pubblicazione in Gazzetta di un decreto che sostanzialmente si limitava a identificare in Consob e Bankitalia le autorità di Vigilanza. «C'è un certo fermento tra gli operatori: molti cercando di capire se e in che misura possano rappresentate un'opportunità innovativa per gli investitori», spiega Andrea Tonon, partner dello studio Di Tanno e associati. Il primo grande player uscito allo scoperto è Eurizon, che a fine gennaio ha annunciato il via al primo Eltif italiano. La società francese October (ex Lendix) ha già realizzato tre prodotti, un altro è in costituzione. E secondo quanto l'Economia è in grado di ricostruire, avendo completato un'indagine su circa 40 società, tra grandi asset manager, boutique, intermediari di varie dimensioni, almeno altri tre player sono pronti a partire: a marzo, Muzinich&amp;co lancerà un Eltif (costruito in partnership con Cordusio). Poi, il primo giugno, sarà la volta di Amundi con un nuovo fondo ed entro fine anno toccherà a Kairos (vedi tabella).</p><h1>Le caratteristiche</h1>Ogni Eltif ha caratteristiche differenti, fermi restando i paletti fissati dal legislatore europeo: almeno il 70% degli asset deve infatti essere destinato in pmi non quotate o con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Sono escluse le società finanziarie. Qui torna utile il paragone con i Pir, a cui è stata «rimproverata» la scarsa capacità di portare benefici alle pmi. Gli Eltif sono invece lo strumento ideale. Oltretutto, trattandosi di fondi chiusi, si prestano bene ad accogliere investimenti illiquidi - tra le attività ammissibili ci sono azioni, strumenti di debito e prestiti erogati dall'Eltif a pmi o quote di altri Eltif -. C'è quindi perfetta coerenza tra le caratteristiche del contenitore e quelle del contenuto, problema che invece emergerà nel caso dei piani di risparmio, per la quota da destinare a società quotate all'Aim e fondi di venture capital, per un totale del 7% del portafoglio, stabilita dall'ultima Legge finanziaria come ulteriore requisito. D'altra parte, essendo fondi chiusi vincolano l'investitore per tutta la durata dell'investimento. Hanno quindi un profilo di rischio peculiare che deve essere spiegato in fase di consulenza, condizione posta anche dal regolamento europeo, che ha fissato ulteriori presidi: l'esposizione a un singolo emittente non deve superare il 10%. E laddove il portafoglio finanziario del cliente sia inferiore ai 500 mila euro, è previsto un investimento minimo di almeno 10 mila euro. In ogni caso, la somma investita non può eccedere il 10% del patrimonio complessivo. «Sono strumenti più difficili da vendere», commenta <strong>Luca Ferrari Trecate</strong>, consulente di <strong>Nctm studio legale</strong>. Anche perché non godono degli stessi benefici fiscali riconosciuti ai Pir. La differenza di trattamento appare inspiegabile. E al tempo stesso contribuisce a spiegare perché gli Eltif siano stati accolti tiepidamente dall'industria del risparmio, nella fase iniziale.C'è anche un problema di competenze. «Molti operatori si stanno attrezzando», chiosa Ferrari Trecate. D'altra parte, osserva Tonon, «considerato che i vincoli sono più stringenti per un Eltif rispetto ad un fondo alternativo retail, il vero vantaggio per gli asset manager è rappresentato dal passaporto automatico: una volta autorizzato in un Paese dell'Unione, può essere commercializzato in tutta l'Ue agli investitori non professionali, senza necessità di ulteriori licenze. Ma è un vantaggio soprattutto per le sgr italiane che vogliono fare raccolta all'estero sul mercato retail. E al momento non sono molte».&nbsp;<em>Tratto da il Corriere della sera</em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 06 Mar 2019 09:48:13 +0100</pubDate>
                        <title>Il mistero del &lt;i&gt;pay gap&lt;/i&gt;: quella svalutazione che non si può spiegare</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-mistero-del-pay-gap-quella-svalutazione-che-non-si-puo-spiegare</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La mancanza di donne sia in posizioni di vertice che, orizzontalmente, in occupazioni diverse da quelle maschili spiegano solo parzialmente le origini del pay gap tra uomini e donne. Le differenze retributive legate al genere sono uno dei principali campi di indagine di Camilla Gaiaschi, ricercatrice in forza al Gender &amp; Equality in Research and Science del Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell'Università statale di Milano. "Normalmente le occupazioni a predominanza maschile - spiega Gaiaschi - sono più remunerative sia nel mercato del lavoro che all'interno delle stesse aziende (ad esempio la comunicazione è pagata meno rispetto al core business). Ogni organizzazione ha le sue specificità ma questi meccanismi si ripetono sempre".<img class="size-full wp-image-12361 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/03/20190306_Aboutpharma-RS.jpg" alt>Come rilevano i principali osservatori (es. Eurostat) a parità di mansioni e merito le differenze di salario possono essere molto rilevanti. In che modo la letteratura scientifica giustifica il fenomeno? "Nel pay gap c'è una parte spiegata, razionale, che non vuol dire giustificabile, riconducibile al fatto che le donne, come accennato, occupano spesso posizioni più basse (segregazione nel mercato del lavoro ma anche nelle stesse imprese) oppure alla maternità: in quei mesi ad esempio non si matura anzianità. Poi c'è un'altra parte che non si può spiegare e che rappresenta è il luogo della discriminazione vera e propria. In un paese come l'Italia che ha una legge sull'equità della retribuzione, il pay gap si gioca nei bonus, nella negoziazione individuale, nella diversa valorizzazione delle mansioni. Tutte cose molto 'sottili' e difficili da misurare anche perché le aziende sono molto riservate sui premi di produttività". E in Italia come va? Sorprendentemente - secondo i dati di Eurostat - lo scostamento di retribuzione tra uomini e donne nel settore privato (5%) è tra i più bassi tra quelli dei 28 Stati membri dell'Ue. Camilla Gaiaschi scuote la testa e accenna a bias più meno evidenti. "Sì, è vero l'Italia performa bene ma solo nel mercato generale. Da noi il pay gap è relativamente basso perché le donne o non entrano nel mercato del lavoro oppure sono molto qualificate ed entrano con alte credenziali, riducendo il pay gap generale. In altri paesi farebbero il part time ma da noi le casalinghe. Al di là di ciò, se si analizzano i dati relativi alle professioni ad elevata qualificazione o che richiedono skills molto tecnici il pay gap è piuttosto marcato". Comunque sia, come conferma ancora l'esperta, sono infiniti gli studi centrati sulla parte di pay gap non spiegata. "Le differenze di retribuzione, le probabilità di essere assunte o promosse si vedono chiaramente quando a parità di cv e competenze l'unico elemento realmente diverso è il genere. Tale discriminazione è dovuta a molteplici inconscious bias: maschi e femmine vengono a priori valutati come se avessero esperienze e qualità diverse".Inestirpabili retaggi (per ora) affermano che la donna è culturalmente e sociologicamente diversa e che quindi può risentire dell'ambiente 'ostile'. Conclude Camilla Gaiaschi: "Certo c'è anche il fenomeno del drop out delle donne che a 50 anni non ce la fanno più a lavorare. Se sei attorniata da uomini, alla lunga puoi fare fatica, essere isolata o restare vittima di sexual harrassment. Nella pausa caffè non ti inserisci perché non puoi parlare della partita e non fai network con i colleghi fuori dell'ufficio perché non giochi a calcetto, cioè lì dove magari si decidono le carriere... Quindi sicuramente ci può essere stanchezza. Ma non perché le donne non siano fatte per il potere, quanto perché il potere è fatto in quella maniera lì...". (S.D.M)</p><h1>Così la legge vieta le discriminazioni</h1>In Italia (oltre che dall'articolo 3 della Costituzione) la discriminazione di genere sul lavoro è vietata dal decreto 198/2006 sulle pari opportunità tra uomini e donne. In particolare è vietata la discriminazione nell'accesso al lavoro, formazione, promozioni professionali e condizioni di lavoro (articolo 27); la discriminazione retributiva (articolo 28); la discriminazione nella prestazione lavorativa (articolo 29). La non ottemperanza da parte delle aziende può dunque comportare un risarcimento del danno a favore di lavoratrici o lavoratori che facciano parte del sesso sottorappresentato. Spiega l'avvocato Francesca Pittau, dello Studio legale Nctm che al tema della discriminazione di genere ha dedicato un recente workshop milanese organizzato insieme a Gidp - Associazione direttori risorse umane: "La quantificazione del danno è correlata al pregiudizio economico, morale che il lavoratore abbia subìto e quindi dipende dal singolo caso. Nel caso di discriminazione retributiva ci si limita a un'equiparazione o a un risarcimento pecuniario". Particolare rilevanza assumono le azioni positive, previste sempre dal decreto 198/2006 (articolo 42) che i datori di lavoro dovrebbero implementare. Queste consistono "in misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità (...) dirette a favorire l'occupazione femminile e realizzate l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro. Le azioni positive (...) hanno in particolare lo scopo di eliminare le disparità nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità (...)".<h2>Capitolo molestie</h2>Anche le molestie sono considerate una forma di discriminazione e in qualche caso possono assumere rilevanza penale. L'articolo 26 del decreto definisce molestie "quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo". Idem le molestie sessuali "ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto etc., etc.". Come spiega l'avvocato Pittau, se è vero che in caso di molestie "le responsabilità sono diverse e vanno a intaccare gli individui, in realtà potrebbero anche investire indirettamente il datore di lavoro qualora rientrassero nell'ambito di una norma contenuta articolo 2087 del Codice civile. Tale articolo dice che il datore di lavoro è responsabile di tutto quanto riguarda la personalità morale, l'integrità fisica e psichica del lavoratore e che questo concetto rientra nel tema della salute e sicurezza del lavoratore. L'azienda deve quindi produrre misure e cautele che possano evitare quell'evento". Cosa devono fare le aziende per premunirsi? "Il suggerimento – prosegue l'avvocato Pittau - è cercare di essere molto chiari nell'identificare all'interno delle proprie policy, come sussidio alle funzioni dell'HR, quei comportamenti che sono o non sono accettabili, nello svolgimento dei rapporti tra colleghi e/o verso gli esterni. Nelle sentenze si vede che, soprattutto quando i comportamenti posti in essere sono correlati all'espressione linguistica (es. cose sgradevoli, le boutade machiste, in un contesto che le ha sempre tollerate) diventa poi molto complesso per un datore di lavoro affermare che si è superato il limite se prima quel limite non è stato tracciato in maniera chiara". Infine, considerato che in un rapporto di lavoro non c'è solo il licenziamento ma sanzioni di vario tipo, l'identificazione di policy scritte da parte del datore di lavoro "può anche definire gli elementi propri dell'eventuale inadempimento da parte del lavoratore - conclude l'avvocato - e aiutare a trovare una mediazione. Si possono descrivere policy interne molto stringenti ma senza dimenticare la proporzionalità degli interventi". (S.D.M.)<h3>"Tracciare la linea" per prevenire le molestie</h3>Strumenti<ol> <li>Policy e sistemi di condotta interna per definire la diligenza attesa</li> <li>Promozione di condotte inclusive per tramite di regole</li> <li>Attribuire chiara rilevanza disciplinare ai comportamenti non accettabili (es. complimenti di natura sessuale; barzellette o scherzi basati sul sesso o sulla razza; linguaggio volgare; complimenti sull'aspetto del contenuto sessuale; uso di stereotipi; flirting and touching; trattamenti preferenziali; prese in giro; uso di termini dispregiativi ad indirizzo di un genere</li> <li>Sistemi di segnalazione (whistleblowing)</li></ol><p>Fonte: F. Pittau in "La discriminazione di genere", convegno Gidp Nctm, Milano 2019&nbsp;&nbsp;<em>Tratto da Aboutpharma</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 28 Feb 2019 07:51:42 +0100</pubDate>
                        <title>Attuata la riforma: il nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza (“CCI”)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/attuata-la-riforma-il-nuovo-codice-della-crisi-e-dellinsolvenza-cci</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<h1>Introduzione</h1><div><p>Il d.lgs. n. 14/2019 è suddiviso in quattro parti, di cui la più rilevante è la prima che contiene il nuovo CCI di 390 articoli: la seconda parte riguarda invece le modifiche al codice civile, la terza le modifiche alla l. n. 122/05 (immobili da costruire) e la quarta riguarda infine la disciplina transitoria e l’entrata in vigore.</p></div><div></div><div><p>L’entrata in vigore del CCI è prevista decorsi 18 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (quindi al 14 agosto 2020), salvo che per alcune limitate disposizioni. Si tratta di una<em> vacatio legis</em> molto ampia, che presumibilmente consentirà l’attuazione di ulteriori interventi correttivi, peraltro non autorizzati dalla LD e che quindi sarebbero subordinati ad un apposito intervento legislativo.</p></div><div></div><div><p>Di seguito tracciamo una breve panoramica di sintesi delle principali innovazioni, per un primo inquadramento, mentre approfondiremo in successive occasioni i singoli temi in maggiore dettaglio.</p></div><div></div><h2>Le modifiche al codice civile in vigore dal 16 marzo 2019</h2><div></div><div><p>Di notevole rilevanza l’inserimento di un secondo comma all’art. 2086 c.c., il quale prevede che le imprese societarie hanno il dovere</p></div><div></div><ul> <li>(i) di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e dimensioni dell’impresa, al fine di favorire la rilevazione tempestiva della crisi; nonché</li> <li>(ii) di attivare prontamente gli strumenti previsti dal CCI per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale.</li></ul><div></div><div><p>Importante anche l’introduzione di un terzo comma all’art. 2486 c.c. che, in tema di violazione dei doveri di conservazione del patrimonio da parte degli amministratori, stabilisce una presunzione secondo cui il danno è pari alla differenza dei netti patrimoniali tra il verificarsi della causa di scioglimento e l’apertura della liquidazione giudiziale e, in caso non sia possibile determinarla per mancanza delle scritture contabili o per altra causa, alla differenza tra attivo e passivo.</p></div><div></div><h2>Le principali caratteristiche del CCI</h2><div></div><div><p>Il CCI conserva la tipologia e la struttura delle procedure di insolvenza esistenti e in buona parte ricalca anche il testo normativo previgente, al quale sono state apportate modifiche di maggiore o minore dettaglio, in linea con i criteri della legge delega. Le aree in cui la disciplina è totalmente nuova sono quelle (i) delle definizioni e dei principi generali (artt. 1-11), (ii) delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi (artt. 12-25), (iii) del procedimento uniforme di accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza (artt. 40-53), (iv) delle procedure di gruppo (artt. 284-292), (vi) del coordinamento tra la liquidazione giudiziale e le misure cautelari penali (artt. 317-321).</p></div><div></div><ul> <li><h3>a) Procedure disciplinate dal CCI – Sostituzione del fallimento con la liquidazione giudiziale</h3></li></ul><div><p>Il CCI prevede, da un lato, la nuova procedura stragiudiziale di «composizione assistita della crisi» di cui al successivo punto b) (artt. 12-25) e, dall’altro, le procedure già note, oggi definite di «regolazione della crisi e dell’insolvenza»: (i) i piani di risanamento attestati (art. 56), (ii) gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64), (iii) il concordato preventivo (artt. 84-120), (iv) la «liquidazione giudiziale» (artt. 121-267) che sostituisce il fallimento, (v) la liquidazione coatta amministrativa (artt. 293-316).</p></div><div><p>La soppressione dei termini «fallimento» e «fallito» nel CCI dà attuazione ad uno dei principi della legge delega, di carattere peraltro principalmente terminologico, posto che la «liquidazione giudiziale» conserva i caratteri già noti dell’attuale procedura fallimentare.</p></div><div><p>Le procedure riservate al debitore civile ed agli imprenditori non fallibili, attualmente previste dalla l. n. 3/2012, vengono oggi disciplinate dal CCI con le denominazioni di «ristrutturazione dei debiti del consumatore» (artt. 67-73) e «concordato minore» (artt. 74-83), nonché di «liquidazione controllata del sovraindebitato» (artt. 268-277).</p></div><div></div><ul> <li><h3>b) Procedura di allerta e composizione assistita della crisi (artt. 12-25)</h3></li></ul><div><p>Il CCI prevede misure finalizzate alla prevenzione dell’insolvenza, attraverso strumenti di allerta che prevedono obblighi di segnalazione «interni» degli organi di controllo societari ed «esterni» a carico di creditori pubblici qualificati (enti previdenziali, agenzia delle entrate ed agenti della riscossione), in presenza di determinati indicatori della crisi.</p></div><div><p>La segnalazione è rivolta all’organismo di composizione della crisi d’impresa (“<strong>OCRI</strong>”), di carattere non giurisdizionale e dotato di adeguata professionalità, ed è finalizzata ad attivare una procedura assistita (da parte di un collegio di esperti designato ad hoc) nella definizione di un percorso di superamento della crisi, attraverso accordi con i creditori ovvero accesso ad una procedura di composizione della crisi o dell’insolvenza. In mancanza (ed in presenza dello stato di insolvenza) l’OCRI invia una segnalazione al PM per l’apertura della liquidazione giudiziale.</p></div><div><p>Sono disposti opportuni incentivi al debitore (tra cui riduzioni di sanzioni tributarie ed interessi, aumento dei termini per il deposito di accordi di ristrutturazione e concordato, limitate esimenti da reati e attenuazioni di pena) per l’attivazione volontaria e tempestiva della procedura.</p></div><div></div><ul> <li><h3>c) Misure protettive (artt. 8, 20, 54-55)</h3></li></ul><div><p>Il CCI prevede una nuova disciplina delle misure protettive in pendenza di una procedura di regolazione della crisi.</p></div><div><p>La sospensione automatica delle azioni esecutive e cautelari individuali dei creditori per effetto della pubblicazione della domanda di accesso al concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione si verifica solo se il debitore lo richiede, ma la durata deve essere stabilita dal Tribunale caso per caso (art. 54).</p></div><div><p>Le misure protettive potranno essere concesse dal Tribunale (art. 20) anche nell’ambito del procedimento di composizione assistita della crisi.</p></div><div><p>La durata complessiva delle misure protettive concesse nelle diverse situazioni, compresi rinnovi e proroghe, non potrà comunque superare i dodici mesi (art. 8).</p></div><div></div><ul> <li><h3>d) Competenza del Tribunale (art. 27)</h3></li></ul><div><p>La legge delega intendeva assicurare la trattazione delle procedure concorsuali da parte di magistrati maggiormente specializzati, istituendo tra l’altro il tribunale concorsuale che avrebbe previsto la concentrazione della competenza presso gli uffici di maggiori dimensioni.</p></div><div><p>Il CCI ha attuato la delega limitatamente all’attribuzione della competenza per le procedure di amministrazione straordinaria e dei gruppi di imprese di rilevante dimensione ai tribunali sede di sezioni specializzate in materia di impresa.</p></div><div></div><ul> <li><h3>e) Procedimento unitario di accesso alle procedure di composizione della crisi e liquidazione giudiziale (artt. 40-53)</h3></li></ul><div><p>Il CCI disciplina un unico giudizio in cui sono destinate a confluire e ad essere trattate tutte le domande di accesso, anche contrapposte, alle diverse procedure di liquidazione ovvero di regolazione della crisi e dell’insolvenza dello stesso imprenditore, consumatore o debitore civile. È espressamente previsto (art. 7) che devono essere trattate e definite prioritariamente le domande dirette a regolare la crisi in via alternativa alla liquidazione giudiziale, purché sia indicata la convenienza per i creditori.</p></div><div><p>Va segnalata l’estensione della legittimazione per la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale agli organi di controllo societari e l’ampliamento di quella del PM ad ogni caso in cui venga a conoscenza dello stato di insolvenza. Resta invece riservata al debitore l’iniziativa per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza.</p></div><div><p>Una novità significativa riguarda l’immediata efficacia della sentenza di revoca della liquidazione giudiziale, non più condizionata come oggi al passaggio in giudicato: l’art. 53 detta una disciplina – applicabile anche alla revoca dell’omologazione di concordati ed accordi di ristrutturazione – che mira a contemperare le diverse esigenze ed interessi in gioco.</p></div><div></div><ul> <li><h3>f) Piani di risanamento attestati (art. 56)</h3></li></ul><div><p>Rispetto alla disciplina vigente, si prevede che debbano essere contenute indicazioni in merito (i) ai milestones per la verifica dell’attuazione del piano e (ii) alle azioni da intraprendere in caso di scostamento.</p></div><div></div><ul> <li><h3>g) Accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64)</h3></li></ul><div><p>È prevista la riduzione alla metà della soglia del 60% dei creditori aderenti, se non è richiesta la moratoria di pagamento dei creditori estranei o misure protettive temporanee (accordi agevolati, art. 60). La possibilità di estendere gli effetti dell’accordo anche in assenza di accettazione non è più limitata ai creditori finanziari, ma solo se è garantita la continuità aziendale (accordi ad efficacia estesa, art. 61).</p></div><div><p>Viene introdotta una disciplina espressa in tema di rinnovazione dell’attestazione, in caso di modifiche sostanziali del piano o degli accordi, anche dopo l’omologazione, con facoltà di opposizione da parte dei creditori (art. 58).</p></div><div></div><ul> <li><h3>h) Concordato preventivo (artt. 84-120)</h3></li></ul><div><p>Il CCI mantiene l’attuale impianto del concordato. Per quanto riguarda il piano si precisa che le tipologie previste sono quelle della liquidazione del patrimonio e della continuità aziendale:</p></div><div><p>(i) Il ricorso alla procedura con finalità meramente liquidatorie sarà condizionato all’offerta di apporti esterni in grado di incrementare di almeno il 10% la soddisfazione dei creditori chirografari, che deve essere pari ad almeno il 20% come già oggi previsto;</p></div><div><p>(ii) per quanto riguarda la continuità aziendale, è espressamente ammessa anche la forma c.d. «indiretta» attraverso la cessione a terzi, ma solo in presenza di impegno a conservare almeno la metà dei posti di lavoro per un anno dall’omologazione;</p></div><div><p>(iii) in presenza di prosecuzione dell’attività e contemporaneamente di liquidazione di beni non funzionali (c.d. concordato «misto»), è invece necessario che i creditori siano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato della continuità aziendale, diretta o indiretta (in quest’ultimo caso, compresa anche la cessione del magazzino), requisito che si considera comunque rispettato se viene conservato almeno la metà dei posti di lavoro per i successivi due anni;</p></div><div><p>(iv) in caso di continuità aziendale «diretta» non vi sono vincoli di conservazione di posti di lavoro, né di percentuali minime di soddisfacimento dei creditori.</p></div><div><p>La proposta potrà ancora prevedere qualsiasi modalità di soddisfacimento dei creditori, e si prevedono alcuni casi in cui la formazione delle classi sarà obbligatoria, tra cui creditori non integralmente soddisfatti, titolari di garanzie di terzi, proponenti o parti agli stessi correlate (art. 85).</p></div><div><p>Resterà la possibilità di depositare la domanda di concordato con riserva della presentazione della proposta e del piano, ma con maggiori limitazioni: il termine massimo è ridotto a 60 giorni, prorogabile di ulteriori 60 giorni solo se non sono pendenti domande di apertura della liquidazione giudiziale.</p></div><div><p>Al Tribunale viene affidata la verifica della fattibilità anche economica (e non solo giuridica) del piano concordatario (art. 47).</p></div><div><p>Il CCI (art. 115) prevede che le azioni di responsabilità nei confronti degli organi amministrativi e di controllo nelle società devono essere esercitate dal liquidatore giudiziale, solo se si tratta di concordato con cessione dei beni.</p></div><div></div><ul> <li><h3>i) Dal fallimento alla liquidazione giudiziale (artt. 121-267)</h3></li></ul><div><p>Come già segnalato, muta la denominazione ma non la disciplina della procedura di liquidazione giudiziale, rispetto al fallimento. Piuttosto limitata è l’incidenza delle innovazioni, segnalando tra le principali: (i) l’estensione del divieto di compensazione in ogni caso di acquisto di crediti nell’anno anteriore o dopo l’apertura della liquidazione (art. 155), (ii) l’anticipazione del decorso del periodo sospetto delle revocatorie alla presentazione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale (artt. 163-166), (iii) la previsione di una specifica disciplina dei contratti di lavoro in corso, che restano sospesi con facoltà di recesso del curatore, ovvero subentro entro quattro mesi salvo che vi siano prospettive di cessione dell’azienda (art. 189) con la previsione di speciali ammortizzatori sociali (art. 190), (iv) la previsione dell’onere di insinuazione al passivo (art. 201) anche per i titolari di diritti di pegno o ipoteca per debiti altrui (ma non di crediti da opporre in compensazione, non attuando così un principio di delega), (v) la riduzione a sei mesi del termine per le domande tardive (art. 208), (vi) la limitazione al concordato per il debitore salvo che offra apporti esterni (coerentemente con quanto previsto per il concordato preventivo) che incrementino l’attivo di almeno il 10% (art. 240).</p></div><div></div><ul> <li><h3>j) Procedure concorsuali e gruppi (artt. 284-292)</h3></li></ul><div><p>Il CCI introduce una disciplina (finora mancante nel nostro sistema, ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza di merito prima del <em>revirement</em> in senso contrario di Cass. 20559/2015) per la gestione dell’insolvenza dei gruppi di imprese.</p></div><div><p>Anche attraverso apposite regole di competenza, sarà possibile l’instaurazione di una procedura unitaria per le diverse società del gruppo, sulla base di un unico piano per le procedure di risanamento, tenendo fermo il principio di separazione delle masse attive e passive. Qualora le procedure si svolgano presso tribunali diversi, sono previsti obblighi di reciproca cooperazione tra gli organi delle procedure per facilitare la gestione efficace delle stesse.</p></div><div><p>La definizione di gruppo di imprese è modellata sulla nozione di direzione e coordinamento.</p></div><div></div><ul> <li><h3>k) Procedure di sovraindebitamento (artt. 65-83, 268-277)</h3></li></ul><div><p>Il CCI disciplina le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, attualmente disciplinate dalla l. n. 3/2012 e destinate agli imprenditori non fallibili (inclusi gli imprenditori agricoli), ai consumatori ed ai debitori civili.</p></div><div><p>Fermo l’impianto di fondo pur con alcune modifiche nella denominazione delle procedure, già sopra richiamate, le innovazioni principali riguardano (i) l’allentamento dei requisiti di meritevolezza richiesti per l’accesso alle procedure, (ii) la semplificazione delle procedure, (iii) la previsione di norme specifiche per la trattazione congiunta delle crisi delle famiglie sovraindebitate, (iv) la possibilità, per il debitore meritevole del beneficio, di ottenere l’esdebitazione a seguito della liquidazione controllata anche in assenza di soddisfacimento dei creditori.</p></div><div></div><ul> <li><h3>l) Liquidazione coatta amministrativa (artt. 293-316)</h3></li></ul><div><p>La liquidazione coatta resta la procedura esclusiva per le imprese bancarie, di intermediazione finanziaria, fiduciarie ed assicurative, mentre per le altre imprese soggette a vigilanza amministrativa, sarà applicabile solo nel caso in cui la liquidazione non è determinata dall’insolvenza, ma da situazioni di irregolarità. Sono quindi assoggettate esclusivamente alla liquidazione giudiziale (e sottratte alla liquidazione coatta) le società cooperative (salvo quelle che svolgano attività bancaria etc.) e gli enti mutualistici.</p></div><div></div><ul> <li><h3>m) Rapporti con le misure cautelari penali (artt. 317-321)</h3></li></ul><p>Il CCI disciplina la materia tenendo conto anche di disposizioni speciali successive alla legge delega. In estrema sintesi, si prevede la prevalenza sulla liquidazione giudiziale dei sequestri penali finalizzati alla confisca, mentre prevale la liquidazione giudiziale sui sequestri c.d. «impeditivi» che hanno funzione cautelare volta ad impedire ulteriori conseguenze di reato.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">Fabio Marelli</a>.</em><em>Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: <a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com">restructuring@advant-nctm.com</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 27 Feb 2019 05:38:03 +0100</pubDate>
                        <title>Why the Italian government should consider a (perpetual) Sukuk issuance</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/why-the-italian-government-should-consider-a-perpetual-sukuk-issuance</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>According to ISTAT (the National Statistic Institution)’s recent press release, in the fourth quarter of 2018, Italian GDP decreased by 0.2% with respect to the previous quarter. It was the second quarterly contraction in a row. The carry-over annual GDP growth for 2019 is equal to 0.2%. This means that after nearly four years of steady, if slow, growth, Italy’s economy has fallen again into recession. </strong><img class=" wp-image-12278 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/02/Schermata-2019-02-27-alle-12.32.13.png" alt width="344" height="281">These very bad news for the country per se are even worse if put into the context of the fiscal policy measures taken by the Italian government to implement considerable spending plans in particular with the lowering of the pension age, and the implementation of the socalled ‘citizenship income’ (<em>reddito di cittadinanza</em>). In fact, the introduction of those measures triggers an increase of the budget deficit which has been heavily negotiated and eventually agreed with the EU Commission considering the government’s forecast of a GDP growth in 2019 in the region of 1-1.5%.To face this situation, the government is planning to find financial resources through the sale of part of the public real estate portfolio, but it is reasonable to maintain that such a process could occur only within a medium to longterm time frame, after proper action to maximize the value of the assets has been taken, while the current fiscal policy needs to be funded immediately.In this context, consideration should be given to instruments that may immediately support the government’s spending plans as well as additional investments to boost the economy without increasing the national public debt which is in the region of 130% of GDP. In particular, the idea of an Italian sovereign Sukuk issuance could be reconsidered in the form of a perpetual instrument.As we know, perpetual Sukuk have distinctive features compared to common Sukuk as the instrument carries no maturity date and is typically treated, as in the case of perpetual bonds, as equity (from an accounting standpoint) rather than debt, as it features ‘perpetuity’ and ‘subordination’.In fact, perpetual Sukuk rank senior only to the issuer’s ordinary shares, as they are contractually subordinated to the claims of external creditors.Italy, which does not have a specific tax and legal framework for Sukuk, knows only one precedent in terms of issuance of perpetual bonds. It goes back to the fascist period when in 1935 the government issued the ITL42 billion (US$24.54 million) <em>Rendita Italiana</em> irredeemable bonds, which became redeemable in 1981 through a legal provision. In more recent times, the Italian government has considered issuing conventional perpetual bonds, but a decision was then made to limit the term of the issuances with longer maturities at 50 years.It could be the time to consider a sovereign Sukuk issuance backed by those public real estate assets which are now being used by the public administration and based on an Ijarah structure with no maturity and therefore without the obligation of the originator to repurchase the assets from the SPV issuing the instruments.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.islamicfinancenews.com/why-the-italian-government-should-consider-a-perpetual-sukuk-issuance.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>This article was first published in Islamic Finance news Volume 16 Issue 1 dated the 27th February 2019.</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 27 Feb 2019 04:31:00 +0100</pubDate>
                        <title>Il risanamento d’impresa nel nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza (“CCI”)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-risanamento-dimpresa-nel-nuovo-codice-della-crisi-e-dellinsolvenza-cci</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il testo del decreto di attuazione della delega per la riforma organica delle procedure concorsuali è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio 2019 (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) ed entrerà in vigore il 14 agosto 2020Il CCI conserva la tipologia e la struttura delle procedure di insolvenza esistenti. Tra le aree in cui la disciplina è totalmente nuova vi è quella delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi (artt. 12-25). Il CCI introduce misure finalizzate alla prevenzione dell’insolvenza, attraverso strumenti di allerta che prevedono obblighi di segnalazione «interni» degli organi di controllo societari ed «esterni» a carico di creditori pubblici qualificati (enti previdenziali, agenzia delle entrate ed agenti della riscossione), in presenza di determinati indicatori della crisi.La segnalazione è rivolta all’organismo di composizione della crisi d’impresa (“<strong>OCRI</strong>”), di carattere non giurisdizionale e dotato di adeguata professionalità, ed è finalizzata ad attivare una procedura assistita (da parte di un collegio di esperti designato ad hoc) nella definizione di un percorso di superamento della crisi, attraverso accordi con i creditori ovvero accesso ad una procedura di composizione della crisi o dell’insolvenza. In mancanza (ed in presenza dello stato di insolvenza) l’OCRI invia una segnalazione al PM per l’apertura della liquidazione giudiziale.Sono disposti opportuni incentivi al debitore (tra cui riduzioni di sanzioni tributarie ed interessi, aumento dei termini per il deposito di accordi di ristrutturazione e concordato, limitate esimenti da reati e attenuazioni di pena) per l’attivazione volontaria e tempestiva della procedura.Per quanto riguarda i piani di risanamento attestati (art. 56 CCI, attuale art. 67 l.fall.), rispetto alla disciplina vigente, si prevede che debbano essere contenute indicazioni in merito (i) ai <em>milestones</em> per la verifica dell’attuazione del piano e (ii) alle azioni da intraprendere in caso di scostamento.Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (attuali artt. 182-bis e 182-<em>septies</em> l.fall.) saranno disciplinati dagli artt. 57-64 CCI. È prevista la riduzione alla metà della soglia del 60% dei creditori aderenti, se non è richiesta la moratoria di pagamento dei creditori estranei o misure protettive temporanee (“accordi agevolati”, art. 60). La possibilità di estendere gli effetti dell’accordo anche in assenza di accettazione non è più limitata ai creditori finanziari, ma solo se è garantita la continuità aziendale (“accordi ad efficacia estesa”, art. 61). Viene introdotta una disciplina espressa in tema di rinnovazione dell’attestazione, in caso di modifiche sostanziali del piano o degli accordi, anche dopo l’omologazione, con facoltà di opposizione da parte dei creditori (art. 58).Anche il concordato preventivo (artt. 84-120 CCI) mantiene fermo l’impianto della procedura vigente. Per quanto riguarda il piano, si precisa che le tipologie previste sono quelle della liquidazione del patrimonio e della continuità aziendale:</p><ul> <li>(i) Il ricorso alla procedura con finalità meramente liquidatorie sarà condizionato all’offerta di apporti esterni in grado di incrementare di almeno il 10% la soddisfazione dei creditori chirografari, che deve essere pari ad almeno il 20% come già oggi previsto;</li> <li>(ii) per quanto riguarda la continuità aziendale, è espressamente ammessa anche la forma c.d. «indiretta» attraverso la cessione a terzi, ma solo in presenza di impegno a conservare almeno la metà dei posti di lavoro per un anno dall’omologazione;</li> <li>(iii) in presenza di prosecuzione dell’attività e contemporaneamente di liquidazione di beni non funzionali (c.d. concordato «misto»), è invece necessario che i creditori siano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato della continuità aziendale, diretta o indiretta (in quest’ultimo caso, compresa anche la cessione del magazzino), requisito che si considera comunque rispettato se viene conservato almeno la metà dei posti di lavoro per i successivi due anni</li> <li>(iv) in caso di continuità aziendale «diretta» non vi sono vincoli di conservazione di posti di lavoro, né di percentuali minime di soddisfacimento dei creditori.</li></ul><p>Al Tribunale viene affidata la verifica della fattibilità anche economica (e non solo giuridica) del piano concordatario (art. 47).La proposta potrà ancora prevedere qualsiasi modalità di soddisfacimento dei creditori, e si prevedono alcuni casi in cui la formazione delle classi sarà obbligatoria, tra cui creditori non integralmente soddisfatti, titolari di garanzie di terzi, proponenti o parti agli stessi correlate (art. 85).Resterà la possibilità di depositare la domanda di concordato con riserva della presentazione della proposta e del piano, ma con maggiori limitazioni: il termine massimo è ridotto a 60 giorni, prorogabile di ulteriori 60 giorni solo se non sono pendenti domande di apertura della liquidazione giudiziale.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:f.marelli@advant-nctm.com">Fabio&nbsp;</a></em><i>Marelli.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 26 Feb 2019 07:38:50 +0100</pubDate>
                        <title>&lt;i&gt;nctm e l’arte&lt;/i&gt;, il progetto di Nctm Studio Legale. Intervista con Gabi Scardi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-e-larte-il-progetto-di-nctm-studio-legale-intervista-con-gabi-scardi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il busto in bronzo su una catasta di legno, le ginocchia piegate e le braccia aperte, visibile dalla strada, attraverso la porta a vetri in via Via Agnello 12. È <em>Pyre Woman Kneeling</em> (2002), un’opera di <strong>Kiki Smith</strong>, una riflessione sulla figura della donna e sulla sua storia attraverso ingiustizie e violazioni dei diritti. Un apparente abbraccio sospeso pronto ad accogliere chiunque all’interno di un luogo, <strong>Nctm Studio Legale,</strong> che ha fatto della difesa dei diritti una professione. Con una visione internazionale e una passione tutta italiana per l’arte, lo studio ha ideato <em>nctm e l’arte,</em> progetto multistrato che prevede un programma articolato con una collezione, il sostegno agli artisti (italiani) in residenza, la divulgazione dei temi “culturali” con appuntamenti periodici e una solida attitudine al mecenatismo per tradizione e per necessità di tempi tutti italiani. Ne abbiamo parlato con la curatrice del progetto <strong>Gabi Scardi</strong>.<img class=" wp-image-11840 aligncenter" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/02/1-TeatroContinuo.jpg" alt width="1237" height="486"><a href="http://formeuniche.org/nctm-e-larte-intervista-gabi-scardi/?fbclid=IwAR1V96HBeqHQ7aOYvl48mfc3cSZWj4m669vZ87lGeaHme79dH7qiVS8MA7o" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Continua a leggere su Formeuniche</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 25 Feb 2019 04:21:46 +0100</pubDate>
                        <title>Così &lt;i&gt;start up&lt;/i&gt; e &lt;i&gt;big data&lt;/i&gt; innovano l&#039;immobiliare</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cosi-start-up-e-big-data-innovano-limmobiliare</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Secondo il Politecnico di Milano l'Italia è protagonista con molte nuove realtà come Sweetguest, Dove Vivo e ContractDistrict Applicazioni digitali e big data sono al centro del real estate: attirano investimenti e cambiano volto al mercato. L'Italia, per una volta, è pienamente nella partita, come testimonia l'osservatorio permanente Proptech Monitor del Politecnico di Milano, arrivato a catalogare 43 start up attive in questo segmento. «I big data e gli algoritmi che li analizzano sono determinanti a vari livelli» ha detto Stefano Bellintani, docente del Politecnico tra i responsabili dell'osservatorio, nel corso di un convegno su sharing economy e proptech organizzato a Milano dallo studio legale <strong>Nctm</strong>. «Se pensiamo alla pianificazione urbana, ormai il concetto di smart city impone di utilizzare algoritmi e software sofisticati, non più le vecchie cartinetopografiche. Mentre in fatto di asset class che catturano investimenti, tra le più promettenti ci sono i data center, dove i dati sono fisicamente custoditi».<img class=" wp-image-12226 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/02/Schermata-2019-02-25-alle-11.15.07.png" alt width="483" height="586">Eppure è proprio nel comparto più tradizionale di tutti, il residenziale, che l'innovazione riesce ad ampliare la gamma dei servizi verso tutti gli attori della filiera, dagli utenti finali della compravendite a grandi e piccoli investitori, passando per agenti e società di property management. Solo nell'ultimo anno sono partite tre nuove iniziative di lending crowdfunding (Concrete, Trusters, Rendimento etico). Un franchising come Tecnocasa, grazie a una recente partnership con Whuis e Cerved, sta dotando i suoi affiliati di un tool che permette in pochi passaggi di misurare l'affidabilità di singoli e imprese, incrociando dati patrimoniali, finanziari e catastali. E altri operatori, ormai non più startup, grazie ai big data stanno modificandoil loro business.Un esempio è Sweetguest, che si occupa di gestione degli appartamenti per affitti brevi. «Ci siamo accorti che accumuliamo migliaia di dati interessanti provenienti dagli immobili in gestione e dall'interazione degli utenti con il sito. Una volta elaborati, possiamo delineare trend di crescita in determinati segmenti di mercato e zone geografiche che ci permettono di proporre operazioni interessanti a grandi investitori. Con questo sistema abbiamo già mosso la bellezza di 60 milioni di euro di investimenti, su uno stock immobiliare che inizieremo a gestire dal 2020» ha raccontato Rocco Lomazzi, fondatore di Sweetguest. Uno dei leader delle stanze in affitto, Dove Vivo, sta studiando una app per tenere in contatto la sua intera community, che va dagli ospiti ai proprietari degli immobili, fino agli amministratori di condominio. E in fatto di tecnologia applicata alla progettazione, Milano contract district hada poco sviluppato il progetto di micro-living More+Space. In pratica, offre soluzioni chiavi in mano per gli sviluppatori con cui allestire appartamenti fra 30 e 50 mq e aumentarne la superficie vivibile, grazie a soluzioni di arredo avanzate possibili solo grazie alla progettazione Bim. Per fare un esempio, sfruttando pareti mobili e arredi che si trasformano a seconda dell'ora della giornata, un monolocale da 30 mq di superficie ne offre in realtà 38 da sfruttare. «Il primo esempio concreto è già in fase di realizzazione, 60 unità in pieno centro a Milano, in zona Duomo» ha testimoniato Lorenzo Pascucci, ideatore di Milano ContractDistrict. «Insomma, ormai non si commercializzano solo immobili intesi come involcuri, ma un insieme di esperienze e servizi per incontrare l'esigenza del pubblico» ha sintetizzato <strong>Luigi Croce</strong>, partner di <strong>Nctm</strong>. «C'è da sperare che il legislatore favorisca lo sviluppo di questo settoreancora caratterizzato da normative rigide o nebulose, se pensiamo ad esempio che la morosità dell'inquilino è regolata da una legge che risale al 1978 o che ogni Regione italiana possa definire diversamente lo student housing o regolare in modo autonomo l'affitto breve».&nbsp;<a href="http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/casa-fisco-immobiliare/2019-02-22/cosi-start-up-e-big-data-innovano-l-immobiliare-165805.php?uuid=AB8dWIXB&amp;" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Il Sole 24 Ore</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 22 Feb 2019 04:50:30 +0100</pubDate>
                        <title>&lt;i&gt;“Per la Corte Suprema di Cassazione è illegittimo il sequestro di infiorescenze di cannabis light”&lt;/i&gt;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/corte-suprema-cassazione-illegittimo-infiorescenze-cannabis-light</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cassazione penale, sez. VI, sentenza n. 4920, 31 gennaio 2019</strong>Il mercato della cannabis light continua a crescere in maniera esponenziale e ad attirare un grande numero di investitori da tutto il mondo.Tuttavia, come anticipato nel nostro precedente articolo “<a href="https://www.nctm.it/news/articoli/cannabis-light-in-italia-legge-242-2016" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Cannabis light in Italia: boom clamoroso nelle vendite, ma l’uso ricreativo resta illegale</em></a>”, la Legge n. 242 del 2 dicembre 2016, non prevedendo la vendita delle infiorescenze per uso ricreativo, ha generato molti dubbi ed incertezze interpretative, che rischiano di incidere in modo negativo sulla vendita dei prodotti a base di cannabis light.Un importante passo in avanti sul punto, però, è stato fatto dalla Corte Suprema di Cassazione, la quale è stata chiamata a decidere proprio in merito alla legittimità o meno della vendita di infiorescenze di <em>cannabis light</em> (cioè con THC compreso tra lo 0,2% e lo 0,6%).Con la rivoluzionaria sentenza n. 4920 del 31 gennaio 2019, i giudici di legittimità affermano, in sintesi, che dalla liceità della coltivazione della cannabis light, alla stregua della legge 2 dicembre 2016, n. 242, discende, quale corollario logico-giuridico, la liceità della commercializzazione al dettaglio dei relativi prodotti contenenti un principio attivo THC inferiore allo 0.6 %, (e, in particolare, delle <strong>infiorescenze</strong>) - percentuale al di sotto della quale la sostanza non è considerata dalla legge come produttiva di effetti stupefacenti giuridicamente rilevanti - nel senso che non possono più essere considerati sostanza stupefacente soggetta alla disciplina del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, al pari di altre varietà vegetali che non rientrano tra quelle inserite nelle tabelle allegate al predetto d.P.R.Ne consegue che, se il rivenditore di infiorescenze di <em>cannabis light</em> provenienti dalle coltivazioni considerate dalla Legge n. 242 del 2016 è in grado di documentare la provenienza lecita dei prodotti, il sequestro preventivo delle infiorescenze, al fine di effettuare successive analisi, può giustificarsi solo se emergono specifici elementi di valutazione che rendano ragionevole dubitare della veridicità dei dati offerti e lascino ipotizzare la sussistenza del reato di cui all’ art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990.</p><h1>Il Caso di specie</h1><h2>L’ordinanza del Tribunale del Riesame di Macerata</h2>Il caso trae origine dall’ordinanza di rigetto del Tribunale del Riesame di Macerata avverso l’istanza di riesame proposta contro il sequestro preventivo di infiorescenze di <em>cannabis light</em>.Nella fattispecie, le infiorescenze di <em>cannabis light</em> contenevano un valore medio di THC inferiore allo 0,6%, conformemente a quanto previsto per legge.Nonostante ciò, il Tribunale di Macerata riteneva sussistente il <em>fumus</em> in relazione al reato di produzione, traffico e detenzione di illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 ed affermava che, sebbene la Legge n. 242/2016 si ponga in rapporto di specialità rispetto alla disciplina generale in tema di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti contenuta nel d.P.R. 309/1990, non possa derogarvi in quanto non riguarda scopi ricreativi, regolamentando soltanto le coltivazioni di canapa delle varietà ammesse ex art. 17 direttiva 2005/53/CE – non rientranti nell’ambito di applicazione del d.P.R.309/1990 e riferendosi esclusivamente alle condotte dell’agricoltore.<h2>Ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Macerata</h2>Avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Macerata veniva proposto ricorso sulla base di tre motivi, che possono così sintetizzarsi:<strong>Primo motivo di ricorso</strong>Con il primo motivo di ricorso il ricorrente sosteneva la contradditorietà dell’ordinanza impugnata, avendo il Tribunale di Macerata erroneamente affermato che (i) la Legge n. 242/2016, pur ponendosi in rapporto di specialità rispetto alla disciplina generale in tema di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti contenuta nel d.P.R. 309/1990, non possa derogarvi; (ii) la commercializzazione al dettaglio dei prodotti derivanti dalla coltivazione di canapa sia illecita, poichè non prevista e disciplinata dalla Legge n. 242/2016.Il ricorrente osservava, invece, che il mancato inserimento del commercio di infiorescenze nell’elenco delle attività lecite non esclude automaticamente la sua liceità e che, in ogni caso, la circolare ministeriale n. 70 del 22 maggio 2018 ha ricondotto le infiorescenze alla categoria del florovivaismo, così rendendo lecito il loro commercio.<strong>Secondo motivo di ricorso</strong>Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduceva il vizio di motivazione nella apodittica affermazione della illiceità del commercio di infiorescenze di cannabis light a scopi ricreativi.<strong>Terzo motivo di ricorso</strong>Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduceva l’erronea applicazione dell’art. 4, commi 5 e 7 della Legge n. 242/2016, anche in relazione all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione.A tale proposito, per mera chiarezza espositiva, si precisa che ai sensi dell’art. 4, commi 5 e 7, della Legge n. 242/2016, qualora all’esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2% ed entro il limite dello 0,6%, nessuna responsabilità è posta a carico dell’agricoltore che ha rispettato le prescrizioni previste per legge, mentre al comma 7 è previsto che il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa piantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla Legge possano essere disposti dall’autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3, il contenuto di THC nella coltivazione risulti superiore allo 0,6%. Tuttavia, anche in quest’ultimo caso è esclusa la responsabilità dell’agricoltore.Fermo quanto sopra, il ricorrente sosteneva che, come desumibile dalla lettura dei succitati articoli, quando si tratti della coltivazione di semi certificati, conformemente alla normativa vigente, anche per il venditore (così come previsto per l’agricoltore) è esclusa la responsabilità penale ove il livello di THC sia superiore alla soglia di massima tolleranza (0,6%). Il ricorrente evidenziava, inoltre, che nel caso di specie, non era stato effettuato l’accertamento genetico sui semi coltivati.<h1><strong>La sentenza della Corte Suprema di Cassazione</strong></h1>Prima di entrare nel merito della questione, i giudici di legittimità hanno ritenuto necessaria l’analisi preliminare del quadro normativo italiano in materia di sostanze stupefacenti e <em>cannabis light</em>, con particolare riferimento alla Legge n. 242/2016 recante “<em>Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa</em>” e ai profili relativi alla commercializzazione delle infiorescenze.La sopracitata Legge, spiega la Corte, è mossa dalla ratio di promuovere e diffondere nel sistema produttivo italiano l’uso della canapa, ricreando le condizioni per fare ripartire la filiera nazionale della canapa e, come si evince dalla relazione alla proposta di legge, di evitare che i coltivatori rischino gli effetti (procedimenti penali con onerose spese legali, sequestri o distruzioni o, comunque, perdite di raccolti) di accertamenti eseguiti con procedure di prelievo e di esami contrastanti con le norme europee.L’articolo 1, comma 2, sancisce che la Legge n. 242/2016 si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell’art.17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, le quali non rientrano nell’ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al d.P.R. 309/1990.La coltivazione delle varietà di canapa nella stessa considerate, non costituisce, pertanto, reato ai sensi dell’art.73 d.P.R. 309/1990 ed è consentita senza previa autorizzazione. La Legge n. 242/2016 prevede soltanto che (i) il coltivatore conservi i cartellini della semente e le fatture di acquisto per almeno 12 mesi; (ii) l’autorità competente effettui i controlli secondo il metodo prescritto dalla vigente normativa dell’Unione europea e nazionale di recepimento; (iii) il contenuto complessivo di THC della coltivazione non superi il limite dello 0,6%.Difatti, dal superamento del summenzionato limite consegue la perdita dei benefici economici erogati dallo Stato e, come previsto dall’art. 4, comma 7, le coltivazioni possono essere confiscate o distrutte, senza che ciò comporti una responsabilità in capo all’agricoltore.Orbene, dopo aver delineato i principali profili del quadro normativo italiano in materia di canapa light, i giudici di legittimità hanno affrontato la questione inerente alla vendita al dettaglio dei prodotti a base di canapa, lumeggiando che, sebbene non prevista dalla Legge n. 242/2016, deve comunque ritenersi consentita la commercializzazione per i prodotti della canapa oggetto del “<em>sostegno e della promozione”</em>, espressamente contemplati negli articoli 2 e 3 della legge.Ed ancora, i giudici di legittimità precisano che con la Circolare del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo del 22 maggio 2018 n.70, le infiorescenze di canapa sono state ufficialmente inserite nella categoria del florovivaismo, così rendendo lecito il loro commercio.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>Alla luce di tutto quanto sopra, la Corte ha ritenuto, pertanto, di poter condividere l’orientamento espresso in precedenza da parte della giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Ancona, 27 luglio 2018; Tribunale di Rieti 26 luglio 2018; Tribunale di Macerata, 11 luglio 2018; Tribunale di Asti, 4 luglio 2018) e della dottrina, secondo cui dalla liceità della coltivazione di <em>cannabis</em> alla stregua della Legge n. 242/2016, deriverebbe la liceità dei suoi prodotti contenenti un principio attivo THC inferiore allo 0,6%, per cui non potrebbero più considerarsi (ai fini giuridici) sostanza stupefacente soggetta alla disciplina del d.P.R. 309/1990.La fissazione del limite dello 0,6% di THC rappresenta già, infatti, l’esito di quello che il legislatore ha considerato un ragionevole equilibrio fra le esigenze precauzionali relative alla tutela della salute e dell’ordine pubblico, cosicché la vendita delle infiorescenze provenienti dalle coltivazioni lecite ai sensi della 242/2016 non potrà considerarsi illecita, salvo diverse previsioni di leggi.A questo proposito, è appena il caso di evidenziare che né il d.P.R. 309/1990 né (inesistenti) fonti normative primarie successive alla Legge n. 242/2016 presentano contenuti che consentono di affermare questa conclusione. Ne deriva che vale il principio generale secondo il quale <em>“la commercializzazione di un bene che non presenti intrinseche caratteristiche di illiceità deve, in assenza di specifici divieti o controlli preventivi previsti dalla legge, ritenersi consentita nell’ambito del generale potere (agere licere) delle persone di agire per il soddisfacimento dei loro interessi (facultas agendi)”.</em>La Corte Suprema conclude precisando che, se non è contestato che le infiorescenze sequestrate provengano da coltivazioni lecite ex lege 242/2016, come per l’agricoltore, anche per il commerciante è esclusa la responsabilità penale nel caso di sequestri (e distruzioni) dei prodotti a causa del superamento del limite dello 0,6% e sarà, quindi, ammissibile soltanto il sequestro in via amministrativa (art. 4, comma 7, Legge n. 242/2016). Ad una diversa conclusione potrà giungersi soltanto se risulti che il commerciante sia stato consapevole oppure artefice dei trattamenti del prodotto successivi all’acquisto dal coltivatore e volti ad incrementare il contenuto di THC.La pronuncia in esame rappresenta senza dubbio un importante tassello per rendere via via più chiaro il significato delle disposizioni della Legge n. 242 del 2 dicembre 2016 e non lasciare spazi a dubbi interpretativi.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:p.quattrocchi@advant-nctm.com">Paolo Quattrocchi</a>, <a href="mailto:g.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a>&nbsp;o <a href="mailto:m.pepe@advant-nctm.com">Michelle Pepe</a>.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a name="[1]"></a>[1]L’articolo 2 della Legge n. 242/2016 prevede che dalla canapa coltivata è possibile ottenere specifici prodotti e attività (a titolo esemplificativo e non esaustivo: alimenti, cosmetici, semilavorati, materiale destinato alla pratica del sovescio, materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia), tra i quali sono incluse le coltivazioni destinate al florovivaismo.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 19 Feb 2019 09:46:58 +0100</pubDate>
                        <title>Il Fatto Quotidiano chiede a Borsa di quotarsi sull&#039;Aim a marzo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-fatto-quotidiano-chiede-a-borsa-di-quotarsi-sullaim-a-marzo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forchetta di prezzo di 0,72-0,88 euro per una raccolta di 4,6-5,6 milioni </strong><strong>Statuto blindato con clausole ad hoc</strong>Un segnale di speranza per l'intero settore editoriale, in crisi dal 2008. La lunga gestazione che ha portato, dopo anni di riflessione, alla presentazione a Borsa Italiana del filing per la quotazione sull'Aim Italia da parte del Fatto Quotidiano è un piccolo ma importante segnale di vitalità lanciato dal comparto. A dieci anni dall'uscita in edicola (settembre 2009) la casa editrice che controlla la testata (oltre al sito internet e al progetto Loft) ha compiuto l'ultimo passo prima dell'approdo sul listino milanese. Il percorso si completerà a breve, visto che è stata già definita la forchetta di prezzo, pari a 0,72-0,88 euro per azione, che garantisce alla società una capitalizzazione pre-market di 18-22 milioni e una raccolta tra 4,62 e 5,65 milioni. Sul mercato finiranno esclusivamente le azioni proprie in portafoglio alla casa editrice (6,42 milioni) per un flottante del 25,67% e un collocamento dedicato non solo agli investitori istituzionali ma anche al retail, ai dipendenti e ai lettori.<img class=" wp-image-12113 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/02/Schermata-2019-02-19-alle-16.15.31.png" alt width="368" height="248">Lo sbarco all'Aim arriva dopo una serie di riflessioni tra i soci (oltre al presidente e amministratore delegato Cinzia Monteverdi, titolare del 16,2%, e all'ex direttore Antonio Padellaro, cui fa capo un altro 16,26%, tra gli azionisti figurano l'attuale direttore Marco Travaglio, il responsabile del sito Peter Gomez, altri giornalisti come Marco Lillo e la casa editrice Chiare Lettere), non tutti favorevoli a priori al processo di quotazione. La società che ha chiuso il 2017 con un fatturato di 29,13 milioni e un utile di 618 mila euro e dovrebbe archiviare il 2018 con ricavi vicini a 30 milioni. Il tutto a fronte di un brusco calo delle copie vendute: all'inizio dell'avventura editoriale si era arrivati a una media mensile di 78 mila copie giornaliere vendute (il picco fu di 127 mila all'indomani delle dimissioni dell'ex premier Silvio Berlusconi), mentre oggi il Fatto vende in edicola 29 mila copie, con una diffusione totale di quasi 46 mila copie.Per garantire maggiore autonomia editoriale, come anticipato da MFMilano Finanza, è stato modificato lo statuto con clausole ad hoc sul possesso azionario (al massimo il 17%) ed elevati requisiti di onorabilità per partecipazioni superiori al 5% e per i consiglieri, oltre a maggioranze rafforzate per modifiche statutarie. Inoltre è stata introdotta la soglia del 90% per l'adesione a eventuali opa totalitarie finalizzate al delisting (per evitare ciò che è accaduto all'opa Smre). A gestire la quotazione sono il nomad e joint global coordinator Advance sim, affiancato da Fidentiis, Emintad, Directa sim, lo studio legale Nctm, Kpmg e lo studio Gnudi.&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.milanofinanza.it/news/il-fatto-quotidiano-arriva-su-aim-201902182028534282" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Milano Finanza</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 18 Feb 2019 04:28:03 +0100</pubDate>
                        <title>Matrimonio difficile tra &lt;i&gt;blockchain&lt;/i&gt; e &lt;i&gt;privacy&lt;/i&gt;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/matrimonio-difficile-tra-blockchain-e-privacy</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Prima norma-cornice nel decreto Semplificazioni: la soluzione ai problemi</strong>&nbsp;<strong>giuridici sulla protezione dei dati dovrà ora essere individuata dall'Agid</strong>Studi legali alle prese con la blockchain. Per gli avvocati la "catena dei blocchi" rappresenta una nuova sfida, perché pone inaspettati quesiti giuridici. A cominciare dal rapporto con il regolamento europeo sulla privacy. Il quadro, fino all'altro ieri piuttosto indistinto, può ora contare sulla prima norma che "accoglie" la blockchain all'interno della legislazione nazionale.Nel corso della conversione in legge del decreto Semplificazioni - il Dl 135/2018 convertito dalla legge 12/2019 - il Parlamento ha definito le «tecnologie basate sui registri distribuiti» (si veda la scheda a fianco). È una norma-cornice (articolo 8-<em>ter</em>) che, però, è importante per due motivi: perché dà una veste legislativa alla blockchain e perché rimanda a norme tecniche che l'Agid (l'Agenzia per l'Italia digitale) dovrà mettere a punto entro metà maggio.La previsione di standard è una novità in grado di ridisegnare l'approccio alla tecnologia dei blocchi. «L'assenza di regole condivise che configurino una tecnologia sicura dei registri distribuiti - spiega <strong>Paolo Gallarati</strong>, partner dello studio legale <strong>Nctm</strong> - costringe gli operatori ad adottare il livello massimo di garanzie, che li metta al riparo da eventuali contestazioni. Ma questo fa anche lievitare i costi».<img class=" wp-image-12066 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/02/Schermata-2019-02-18-alle-10.30.14.png" alt width="346" height="393">Gli standard possono, inoltre, rappresentare una bussola per l'avvocato che finora ha affrontato le implicazioni giuridiche della blockchain senza punti di riferimento precisi.La materia è, infatti, in continua evoluzione, a cominciare dal fatto che stanno sempre di più prendendo piede le catene dei blocchi chiuse o private. La blockchain non è solo quella legata alle transazioni di bitcoin, che presuppone catene di blocchi pubbliche e diffuse. La tecnologia viene utilizzata anche da banche e assicurazioni che si "consorziano" per condividere le informazioni.La novità legislativa non ha, però, risolto i dubbi che gli studi legali si trovano ad affrontare. Per esempio, c'è tutto il tema della privacy. Le catene dei blocchi contengono informazioni personali: come si fa, in un registro distribuito, a individuare i titolari o i responsabili del trattamento oppure a garantire la tutela dei diritti degli interessati, considerato che le informazioni contenute nei blocchi sono tendenzialmente immutabili? «Sul primo aspetto dovremo far leva sul concetto di contitolarità che- spiega Gallarati - qui da noi non è molto diffuso. I soggetti che operano in una blockchain chiusa dovranno affidarsi ad accordi preventivi di responsabilità fra contitolari, così da chiarire preventivamente in che modo e grado potranno essere chiamati in causa. Sulla tutela dei diritti potranno venire in soccorso le regole tecniche: in quella sede si potrà prevedere la modificabilità del dato personale, pur mantenendo traccia della modifica. Un po' come avviene con l'ipoteca: nei registri compare la cancellazione, ma rimane memoria della sua iscrizione. D'altra parte, permettere la rettifica del dato è nell'interesse degli stessi operatori della catena».</p><h2>Il riconoscimento</h2>La blockchain è entrata nel sistema normativo. Sono "tecnologie basate su registri pubblici distribuiti" - si legge nell'articolo 8-ter della legge di conversione del Dl Semplificazioni- «le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alienabili e non modificabili»&nbsp;<a href="https://www.ilsole24ore.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Il Sole 24 Ore</em></a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 13 Feb 2019 04:13:05 +0100</pubDate>
                        <title>Contributi dagli uffici Nctm nel mondo - Febbraio-Marzo 2019</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contributi-dagli-uffici-nctm-nel-mondo-febbraio-marzo-2019</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h1>La tassazione dei porti in Italia</h1>I porti in Italia sono esenti dal pagamento dell’imposta sul reddito delle società (IRES). La medesima situazione si riscontra nella regione dei Paesi Baschi, in Spagna, dove i porti sono completamente esenti dal versamento delle imposte sul reddito societario. Nel resto del territorio spagnolo invece, i porti sono esenti da tassazione in relazione alle loro principali fonti di reddito – ad esempio le tasse portuali, i corrispettivi dei contratti di locazione o le concessioni. Questo sistema di esenzione selettiva dall’obbligo di effettuare pagamenti, quali il versamento dovuto a fini fiscali, può essere equipara-to in termini giuridici alla ricezione di aiuti di Stato.La Commissione europea, organo competente rispetto al controllo delle sovvenzioni statali alle im-prese che operano nel territorio nazionale degli Stati membri, ritiene che questo regime di esenzione fiscale comporti un vantaggio competitivo per i porti qualora le attività da loro condotte possano es-sere considerate “<em>commerciali</em>”. Il controllo del traffico marittimo ovvero la sicurezza della navigazione o la protezione dall’inquinamento non possono ovviamente essere considerate attività di natura commerciale.La Commissione ritiene che tale esenzione fiscale sul reddito derivante da attività commerciali sia selettiva e possa essere considerata un aiuto di Stato, ma la normativa europea in materia di aiuti di Stato non parrebbe applicabile a tale fattispecie.Ad aprile del 2018, la Commissione ha comunicato a Italia e Spagna la propria preoccupazione circa la possibilità che queste esenzioni fiscali potessero essere considerate aiuti di Stato verso i porti ita-liani e spagnoli. In data 8 gennaio 2019, la Commissione ha annunciato di aver emesso una decisione preliminare in cui l’esenzione fiscale selettiva (in quanto non applicabile a tutte le imprese italiane e spagnole) è considerata de facto una forma di aiuto di Stato. Su tale base, i due paesi sono stati invi-tati a modificare il proprio regime fiscale entro l’1 gennaio 2020 al fine di rimuovere l’esenzione. Questa circostanza si inserisce nel contesto di identiche richieste in precedenza indirizzate ai governi di Belgio, Francia e Paesi Bassi. La Commissione è tuttora impegnata ad esaminare la situazione an-che in altri Stati membri.Se Italia e Spagna non provvederanno a modificare il proprio regime fiscale secondo le indicazioni della Commissione, quest’ultima potrà attivarsi per aprire un’investigazione approfondita e, una vol-ta conclusa anche questa fase, potrà ordinare ai suddetti Paesi di conformarsi alle proprie indicazioni.L’esenzione concessa ai porti è parte di un regime fiscale preesistente alla formazione dell’Unione e quindi, ai sensi della normativa comunitaria in materia, è configurato come “<em>aiuto esistente</em>”. Diver-samente rispetto a quanto previsto per le altre tipologie di aiuti di Stato, i destinatari di aiuti esistenti non sono obbligati a restituire allo Stato le somme ricevute. Dunque, il mutamento della situazione che concerne i porti italiani e spagnoli non intaccherebbe quanto avvenuto nel passato, ma si proietta nel futuro. Il contesto attuale è destinato a cambiare qualora la Commissione verifichi in maniera definitiva che l’esenzione fiscale concessa ai porti italiani e spagnoli rappresenta <em>de facto</em> un aiuto di Stato.Nella comunicazione, la Commissione ha precisato che la decisione assunta non comporta l’impossibilità che i porti non possano più essere destinatari di aiuti di Stato in futuro. Il comunicato stampa afferma:<em>Eliminare i vantaggi fiscali ingiustificati non significa che i porti non possano più ricevere contributi statali. Gli Stati membri hanno numerose possibilità di sostenere i porti rispettando le norme UE in mate-ria di aiuti di Stato, ad esempio conseguendo gli obiettivi europei in materia di trasporti o realizzando i necessari investimenti infrastrutturali che non sarebbero possibili senza l’intervento pubblico. A questo proposito nel maggio 2017 la Commissione ha semplificato le regole che disciplinano gli investimenti pubblici nei porti. Dopo che la Commissione ha esteso il regolamento generale di esenzione per cate-goria agli investimenti non problematici nei porti, gli Stati membri possono ora investire fino a 150 mi-lioni di euro nei porti marittimi e fino a 50 milioni di euro nei porti interni nella piena certezza giuridica e senza previo controllo della Commissione. Il regolamento autorizza ad esempio le autorità pubbliche a coprire le spese di dragaggio dei porti e delle relative vie di accesso. Inoltre, le norme UE consentono agli Stati membri di compensare i porti per i costi sostenuti nello svolgimento di compiti di servizio pubblico (servizi di interesse pubblico generale).</em>Non sappiamo quali saranno le future mosse dell’Italia, della Spagna e degli altri Stati membri. È chiaro fin d’ora che il modello di <em>business</em> dei porti è destinato a cambiare. È possibile che gli Stati membri sostengano che tutti i paesi dell’Unione concedono simili vantaggi fiscali e quindi la competi-zione tra di essi non risulta alterata. Tale argomentazione può essere ragionevole, però non tiene conto che queste esenzioni si differenziano da Stato a Stato e che tali differenze possono creare dei vantaggi competitivi.È chiaro che i porti dovranno affrontare queste problematiche con i rispettivi governi nazionali e dovranno essere coinvolti nell’attuazione delle riforme, radicali o superficiali che siano, che seguiranno a questa iniziativa della Commissione.<h1>Maggiore cooperazione tra gli Armatori e le Autorità</h1>L’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) con sede a Lisbona nonché membro della rete di agenzie comunitarie relative ai principali settori commerciali (farmaci, prodotti chimici, trasporti ecc.) ha pubblicizzato un evento di formazione svoltosi ad ottobre del 2018 che evidenzia una mag-giore e ravvicinata cooperazione tra gli armatori e l’agenzia. L’EMSA ha organizzato un evento for-mativo della durata di due giorni concernente le disposizioni della Direttiva (UE) 2016/802 relativa al-la riduzione della componente solforosa di certi carburanti liquidi. All’interno dei lavori, l’EMSA ha organizzato una visita a bordo della MSC Seaview che ha attraccato per la prima volta nel porto di Lisbona.L’obiettivo della visita è stato quello di fornire una preparazione sul campo ai 30 ispettori provenienti dagli Stati membri, dalla Norvegia e dal Canada attraverso la simulazione di una ispezione della conformità della nave rispetto a quanto stabilito dalla Direttiva UE sullo zolfo. Gli ispettori hanno avuto l’opportunità di esaminare la documentazione richiesta, il sistema di alimentazione ed un campione di carburante. Inoltre, è stata effettuata una dimostrazione del sistema di depurazione dei gas di scarico. L’EMSA ha ringraziato MSC per il suo supporto e la disponibilità nel predisporre l’attività di <em>practical training</em> ed è fiduciosa nel proseguimento della collaborazione.<h1>Dazi sull’acciaio</h1>La Commissione Europea ha comunicato all’Organizzazione Mondiale del Commercio (“<em><strong>WTO</strong></em>”), nei primi di gennaio 2019, che intende rendere definitive le misure provvisorie che impongono un dazio del 25% per l’importazione nell’Unione di 26 diverse tipologie di acciaio. Tali oneri doganali si appli-cano quando il livello esistente di flussi commerciali relativi agli scambi con ciascun Paese esportatore viene superato. A metà gennaio gli Stati membri saranno chiamati a votare per confermare la posi-zione assunta dall’Unione e le misure definitive troveranno applicazione probabilmente dai primi di febbraio. Le misure provvisorie, che differiscono in minima parte da quelle definitive, sono state ap-plicate dal mese di luglio 2018 e decadranno il 4 febbraio.Tali misure si applicheranno a tutte le importazioni verso l’UE e troveranno applicazione a fianco del-le misure di anti-dumping e anti-sovvenzioni su un numero di specifiche tipologie di acciaio provenienti da un numero limitato di paesi.<h1>Notizie commerciali</h1>A seguito della decisione degli Stati Uniti di bloccare le nomine dei giudici della corte principale del WTO, ostacolando il funzionamento dell’istituzione, l’Unione Europea ha predisposto una proposta ambiziosa per modernizzare il funzionamento del WTO non solo dal punto di vista giurisdizionale, ma anche del miglioramento delle regole commerciali. Il sistema del WTO non ha ricevuto modifiche so-stanziali dalla sua costituzione nel 1995 (Accordo di Marrakesh di Aprile 1994) e secondo numerosi membri dell’organizzazione le regole vigenti non riflettono la realtà economica mondiale attuale. L’Unione Europea è stata trasparente nella sua ambizione di predisporre un ampio programma di riforme e ha annunciato che depositerà presso il WTO diversi lavori nei prossimi mesi e nei prossimi anni.L’Unione Europea, contestualmente, continua a promuovere il proprio desiderio di stipulare il prima possibile accordi commerciali bilaterali o multilaterali, vista la tensione nelle negoziazioni commerciali all’interno del WTO. Al termine del 2018 l’Unione Europea ha annunciato un vasto <em>Economic Partnership Agreement</em> con il Giappone che sarà efficace dal 1 febbraio 2019. Come per quello con il Canada (CETA), l’accordo commerciale con il Giappone mira ad eliminare tutti i rimanenti dazi commerciali ed a rimuovere gli ostacoli per l’accesso al mercato causati da standard domestici. Con questi accordi, l’Unione Europea ambisce alla creazione di un nuovo standard per futuri accordi commerciali multilaterali.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:b.oconnor@advant-nctm.com">Bernard O'Connor</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 13 Feb 2019 04:12:23 +0100</pubDate>
                        <title>Protezione dei dati personali dei passeggeri nel trasporto aereo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/protezione-dei-dati-personali-dei-passeggeri-nel-trasporto-aereo</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h1>Premessa</h1>Dopo aver illustrato nel precedente numero della nostra newsletter gli impatti del Regolamento UE 679/2016 (il “<em><strong>GDPR</strong></em>”) nell’ordinamento italiano, è ora opportuno evidenziare come, contestualmente al GDPR, siano state emanate le Direttive UE 2016/680<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> e 2016/681<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>.Tali Direttive fanno parte, insieme al GDPR, dello stesso pacchetto di riforma UE sulla protezione dei dati, collocandosi nello specifico e delicatissimo alveo dei trattamenti di dati personali svolti nelle attività di indagine per il perseguimento dei reati. Sebbene passate inosservate a causa dell’attenzione principalmente rivolta al GDPR, queste due Direttive non sono meno rilevanti ai fini della tutela sul trattamento dei dati personali.In particolare, la Direttiva n. <strong>2016/681</strong> si occupa del trattamento dei dati del c.d. “<em><strong>codice di prenotazione (Passenger Name Record – PNR)</strong></em>”, contenente le informazioni relative al viaggio aereo di ciascun passeggero, ivi compresi i dati delle prenotazioni effettuate da qualunque persona o per suo conto, <strong>a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati di similare gravità.</strong>Per quanto di nostro interesse in questa sede, verranno quindi posti in correlazione i contenuti di cui alla Direttiva 2016/681 - sulla gestione dei PNR dei passeggeri - con il GDPR, anche al fine di valutarne l’effetto congiunto.<h1>La Direttiva cd. “<em>PNR</em>”</h1>La Direttiva 2016/681 sull'uso dei dati del PNR a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, obbliga le compagnie aeree a registrare e conservare a lungo termine i dati dei passeggeri.In particolare, i PNR sono schede di registrazione dei dati del passeggero, acquisite e memorizzate all’interno dei <em><strong>Computerized Reservation Systems (“CRS”)</strong></em>, sistemi telematici realizzati apposita-mente per lo scambio di informazioni tra i vettori.I dati PNR riguardano dunque le informazioni fornite dai passeggeri e raccolte dalle compagnie aeree durante la prenotazione dei voli e le procedure di check-in, come: data di viaggio, itinerario, finalità del viaggio, informazioni relative al biglietto, indirizzo ed estremi dei passeggeri, informazioni relative al bagaglio, informazioni relative alle modalità di pagamento, informazioni relative a specifiche richieste (assistenza speciale, pasti speciali, ecc.).Come evidente, trattasi di informazioni che le compagnie acquisiscono in via massiva e trattano a fini commerciali; la Direttiva precisa, però, che il trattamento può estendersi alle finalità di prevenzione, accertamento e repressione dei reati di terrorismo e similari.A differenza delle misure adottate in precedenza a livello europeo, quali la Direttiva <em><strong>Advance Pas-senger Information (“API”)</strong></em> e il <em><strong>Sistema d’informazione Schengen (“SIS II”)</strong></em>, che non consentivano alle autorità di identificare i sospetti “<em>sconosciuti</em>” alle autorità, la Direttiva PNR prevede invece la raccolta sistematica, l’uso, l’archiviazione e la conservazione dei dati PNR dei passeggeri dei voli inter-nazionali. I dati PNR, secondo la Commissione Europea, consentono infatti di individuare, tramite algoritmi, quali soggetti tra quelli non conosciuti alle forze dell’ordine possono costituire una minaccia terroristica. Pertanto, il confine tra trattamento lecito - in presenza di un concreto rischio per l’incolumità pubblica - e trattamento non lecito (potenzialmente riscontrabile soprattutto nel contesto dell’attività preventiva, laddove non sussista una minaccia imminente), risulta alquanto labile.Ai sensi della Direttiva PNR, le compagnie aeree devono fornire alle autorità i dati PNR relativi ai voli extra-UE, con la facoltà per gli Stati Membri di raccogliere anche i dati PNR relativi a voli intra-UE, no-tificandolo per iscritto alla Commissione Europea. I Paesi dell’UE possono inoltre decidere di proce-dere con la raccolta e il trattamento dei dati PNR provenienti da operatori economici diversi dalle compagnie aree, come le agenzie di viaggio e gli operatori turistici, che forniscono allo stesso modo servizi di prenotazione di voli.In particolare, i dati PNR sono inviati dalle compagnie (o dagli altri operatori) ad una <em><strong>Passenger Information Unit (“PIU - Unità d’informazione”)</strong></em> dello Stato membro interessato, di regola non oltre ventiquattro ore prima dell’orario previsto per il decollo, o immediatamente dopo la salita a bordo dei passeggeri o la chiusura delle porte<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>.La PIU sarà responsabile della raccolta, conservazione e trattamento dei dati PNR, nonché del trasferimento alle autorità competenti e dello scambio con le Unità d’informazione sui passeggeri di altri Stati membri e con Europol. La PIU dovrà anche nominare un responsabile della protezione dei dati incaricato di sorvegliare il trattamento dei dati PNR e di applicare le relative garanzie; l’accesso alla serie integrale di dati PNR, che consente l’identificazione diretta dell’interessato, dovrebbe essere concesso soltanto a condizioni molto rigorose e limitate. Tutti i trattamenti dei dati PNR devono essere registrati o documentati; gli Stati membri devono comunque vietare un trattamento dei dati PNR che riveli l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni filosofiche, l’appartenenza sindacale, lo stato di salute, la vita o l’orientamento sessuale dell’interessato (il che non sempre è possibile, specialmente con riferimento alla salute: si pensi, ad esempio, ai dati relativi alla richiesta di assistenza speciale di un passeggero con mobilità ridotta).Il periodo di conservazione dei dati PNR è fissato a cinque anni a partire dal trasferimento degli stessi alle PIU. Nei sei mesi successivi alla scadenza del termine predetto si dovrà procedere alla deperso-nalizzazione dei dati PNR raccolti, che saranno resi anonimi mediante la mascheratura di alcune in-formazioni, come il nome, l’indirizzo e i contatti, elementi che potrebbero servire a identificare diret-tamente il passeggero.<h1>Il coordinamento con il GDPR</h1>I dati PNR sono oggi riconosciuti tra le categorie più sensibili di dati personali; pertanto, è evidente l’esigenza di coordinare la disciplina dettata dalla Direttiva PNR con le disposizioni del GDPR e, più in generale, con la normativa sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche.Come noto, l’art. 5 del GDPR stabilisce i principi che regolano il trattamento dei dati personali <a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a>.In relazione al trattamento dei dati PNR, assume rilevanza, in particolare, il principio di trasparenza in virtù del quale i dati raccolti devono essere trattati in modo lecito e con modalità tali da consentire agli interessati di conoscere in che modo i loro dati sono raccolti, trattati o trasferiti a terzi. Di conse-guenza, le compagnie aeree (o gli altri operatori coinvolti), in qualità di titolari del trattamento, do-vranno attenersi al principio di trasparenza e, a tal fine, fornire ai passeggeri ogni informazione utile relativa al trasferimento dei dati PNR che li riguardano alle PIU, prima che avvenga il trasferimento stesso.Oltre al principio di trasparenza, il trattamento dei dati PNR dovrà avvenire nel rispetto del principio c.d. di <em>Accountability</em>, il quale impone di trattare i dati conformemente alle disposizioni contenute nel GDPR, stabilendo l’onere della prova di tale conformità a carico del titolare. Ciò significa che le com-pagnie aeree (o gli altri operatori coinvolti), in qualità di titolari del trattamento, dovranno trattare i dati PNR coordinando entrambe le discipline dettate dalla Direttiva 2016/681 e dal GDPR e assicurare che i dati PNR raccolti non eccedano quanto necessario ai fini della prenotazione del viaggio (c.d. “principio di proporzionalità”).Inoltre, tutte le compagnie aeree, in considerazione del trattamento abituale e su larga scala di dati personali, quali sono i dati PNR, dovranno nominare un <em>Data Protection Officer (</em>DPO) che abbia le ca-pacità necessarie per interpretare e applicare la disciplina contenuta nel GDPR. Non a caso, la<em><strong> International Air Transport Association</strong></em> (“<em><strong>IATA</strong></em>”) ha imposto a tutti i suoi membri di nominare un DPO e di rivolgersi ad un avvocato specializzato ogni qual volta sorgano dubbi o questioni che debbano essere risolte mediante una consulenza legale.Trattandosi poi di dati potenzialmente “sensibili”, bisognerà di volta in volta verificare se il tratta-mento non sia vietato e, quindi, su quale base esso sia consentito e, in caso positivo, assoggettarlo al-le norme del GDPR che regolano il trattamento delle categorie particolari di dati personali.<h1>Conclusioni</h1>Il rischio che il trattamento dei dati dei passeggeri sconfini le esigenze di raccolta e, con esse, i princi-pi stabiliti dal GDPR è sicuramente alquanto elevato, soprattutto se il contrapposto interesse in gioco è la prevenzione e la repressione di reati gravissimi connessi al terrorismo internazionale.Non è un caso che il Garante Europeo della Privacy abbia espresso qualche dubbio sulla conformità della Direttiva PNR alle disposizioni contenute nel GDPR<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a> , fondando le proprie perplessità sulla ca-renza di “<em>ragioni e prove tali da giustificare la creazione di un database senza precedenti in Europa</em>”. Ciò di cui si discute è fino a che punto sia necessaria una raccolta di dati di massa, indiscriminatamen-te su tutta la popolazione e in che modo questo strumento possa coordinarsi con il principio di pro-porzionalità sancito a chiare lettere dal GDPR. L’accento si sposta, infine, sulla reale efficacia di misure di questo tipo quando invece, secondo il Garante Europeo, “<em>gli stessi risultati si potrebbero ottenere con misure più circoscritte, meno costose e meno invasive della privacy</em>”.D’altronde, non sarebbe il primo caso in cui la tutela dei dati personali retroceda rispetto ad altri in-teressi, considerati più rilevanti all’esito di un cauto bilanciamento. Si pensi alle ipotesi di divulgazione di per sé illecita di dati personali ottenuti senza il consenso dell’interessato, informazioni che, tuttavia, possono legittimamente assurgere, a determinate condizioni, ad elemento probatorio all’interno di un processo penale.Non resta che attendere e verificare se i destinatari cui la Direttiva PNR si rivolge saranno concreta-mente in grado di restare confinati all’interno dei principi regolatori del trattamento dei dati perso-nali, individuando altresì le modalità con le quali potranno legittimamente svincolarsi nell’ottica del perseguimento di interessi più alti.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:f.dipeio@advant-nctm.com">Filippo Di&nbsp;</a></em><i>Peio o <a href="mailto:ilaria.todaro@advant-nctm.com">Ilaria Todaro</a>.</i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a name="[1]"></a>[1]Recepita in Italia con D. Lgs. 18.5.2018, n° 51.<a name="[2]"></a>[2]Recepita in Italia con D. Lgs. 21.5.2018, n° 53<a name="[3]"></a>[3]La PIU è incaricata della memorizzazione, analisi e trasmissione dei dati alle autorità competenti; in ogni caso, gli Stati membri hanno il diritto di richiedere i dati PNR anche alla PIU di un altro Stato, se utile ai fini di una specifica indagine.<a name="[4]"></a>[4]Nel caso di voli con più scali, ad esempio, i dati PNR di tutti i passeggeri dovranno essere trasmessi soltanto alle PIU de-gli Stati membri coinvolti.<a name="[5]"></a>[5]In particolare, i dati personali devono essere:a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al consegui-mento delle finalità per le quali sono trattati;f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.<a name="[6]"></a>[6]Si veda <a href="https://www.repubblica.it/tecnologia/2016/04/14/news/privacy_buttarelli-137648874/" target="_blank" rel="noreferrer">www.repubblica.it/tecnologia/2016/04/14/news/privacy_buttarelli-137648874/</a>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 13 Feb 2019 04:11:32 +0100</pubDate>
                        <title>Le nuove strutture dei finanziamenti navali – il &lt;i&gt;sale and lease back&lt;/i&gt;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-nuove-strutture-dei-finanziamenti-navali-il-sale-and-lease-back</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La crisi del trasporto merci per nave ha comportato che il settore dei finanziamenti navali alle società armatoriali non sia più redditizio per le banche. Molti finanziamenti infatti, specialmente quelli concessi alle società armatoriali più piccole, non sono stati rimborsati dalle stesse e vi sono state molte ristrutturazioni del debito. Per questo ed altri motivi, alcune importanti banche si sono ritirate dallo <em>shipping finance.</em> La situazione di difficile reperimento di risorse finanziarie ha costretto quindi gli armatori e gli operatori del settore a ricorrere a nuove forme di finanziamento.Una di queste, senz’altro quella più utilizzata nel 2018 (e potremmo prevedere lo sarà anche nel 2019) è quella del cosiddetto “<em>sale and lease back</em>”.Il <em>sale and lease back</em> può essere strutturato in vari modi. Qualora la nave da finanziare debba esse-re ancora costruita, una società di navigazione commissiona la costruzione ad un cantiere sulla base di un normale <em>shipbuilding contract.</em> Una volta consegnata la nave, la stessa viene immediatamente venduta sulla base di un <em>memorandum of agreement</em> ad una società di leasing o comunque ad un fi-nanziatore, il quale acquista materialmente la nave attraverso una società veicolo autorizzata ad ef-fettuare attività di leasing finanziario. Tale società veicolo, contestualmente, noleggia la nave tramite “<em>bareboat charter</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> alla stessa società di navigazione che ne ha commissionato la costruzione.I documenti principali da considerare, negoziare e firmare nell’ambito della suddetta operazione so-no sostanzialmente tre: (i) il contratto di costruzione (<em>shipbuilding contract</em>), (ii) il <em>memorandum of agreement</em> (attraverso il quale viene concordata la vendita della nave dall’armatore alla società di leasing) e (iii) il <em>bareboat charter</em> (attraverso il quale la società di leasing noleggia la nave all’armatore).C’è da dire che vi possono essere alcune varianti alla struttura sopra descritta. Per esempio, qualora la nave sia già costruita ed operante non vi sarà lo<em> shipbuilding contract</em>. Un’altra variante è preve-dere il subentro della società di leasing nello<em> shipbuilding contract</em> attraverso la stipula di un contratto modificativo dello stesso <em>shipbuilding contract.</em> Attraverso tale contratto, la società di leasing diviene parte del contratto di costruzione assieme al cantiere ed all’armatore. La conseguenza sarà che la società di leasing verserà direttamente al cantiere le rate previste per la costruzione della nave e di-verrà, alla consegna, direttamente proprietaria della nave. Pertanto, in questo caso, non sarà ne-cessario stipulare il<em> memorandum of agreement.</em>Il pacchetto delle garanzie viene conseguentemente adattato alla struttura del <em>sale and lease back.</em> Dunque l’ipoteca, qualora richiesta, non viene più concessa dall’armatore, ma dalla società di leasing in favore dell’effettivo finanziatore dell’operazione (qualora diverso dalla società di leasing stessa).Rimangono comunque, nel caso in cui la nave sia in fase di costruzione, (i) la cessione delle<em> refund guarantees</em>, ossia la cessione in favore della società di leasing di tutti i diritti e crediti derivanti dalle <em>refund guarantees</em> (garanzie di rimborso che rilascia solitamente una banca a garanzia delle rate che l’armatore verserà al cantiere); (ii) i <em>general assignments</em> di tutti i ricavi, le assicurazioni e i compensi per requisizione relativi alla nave; (iii) gli <em>insurance assignments</em> ossia le cessioni limitate però alle sole assicurazioni; (iv) i pegni sui conti correnti dove confluiscono i ricavi della nave; (v) i pegni sulle partecipazioni della società che esercita la navigazione; (vi) le garanzie a prima richiesta dei soci e/o delle holding delle società armatoriali; (vii) il <em>manager’s undertaking</em> ovvero un atto di impegno e di subordinazione ai diritti della società di leasing da parte del manager tecnico e/o commerciale della nave; (viii) i <em>negative shares pledge</em> (un impegno da parte dei soci del noleggiatore a non cedere le loro partecipazioni nel noleggiatore e a non consentire la distribuzione di dividendi fino a che il debito con la società di leasing non venga estinto).Vi è da segnalare, inoltre, la rilevanza della c.d.<em> letter of quiet enjoyment</em>. Si tratta di un documento di garanzia a favore dell’armatore che contiene un impegno da parte del finanziatore (il quale, come detto in precedenza, potrebbe anche non coincidere con la società di leasing) a non escutere le ga-ranzie in proprio favore fino a quando l’armatore pagherà in maniera puntuale e precisa le rate di nolo. In questo modo, le rate del finanziamento che l’armatore doveva pagare alla società di leasing / finanziatore dell’operazione, comprensive di capitale ed interessi, sono a tutti gli effetti rate di nolo. Per la società di leasing / finanziatore i vantaggi sono notevoli.Nel normale finanziamento navale la proprietà della nave rimane in capo all’armatore. Nel caso in cui l’armatore non paghi le rate del finanziamento o vi sia qualunque altro inadempimento, la banca deve avviare una procedura esecutiva per il recupero coattivo del credito e l’escussione dell’ipoteca. In paesi come l’Italia tale azione potrebbe comportare tempi lunghi e pertanto si è soliti andare ad escutere l’ipoteca in paesi cosiddetti di “<em>giurisdizione favorevole”</em>.Con il <em>sale and lease back</em> la proprietà della nave è in mano alla società di leasing o all’effettivo finan-ziatore, il quale - in caso di mancato pagamento delle rate di nolo - può immediatamente risolvere il bareboat charter e recuperare il possesso della nave in qualunque parte del mondo essa si trovi.Il <em>sale and lease back</em> può essere usato anche da società in regime di ristrutturazione finanziaria ex art. 67 e 182-bis della legge fallimentare italiana<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> . Come è noto, le società che stipulano accordi di ristrutturazione dei debiti sono soggette a rigidi vincoli (finanziari e non) per molti anni. Mediante tale strumento, la società in ristrutturazione vende formalmente le navi alla società di leasing e le riprende in <em>bareboat</em>. Così facendo, la società in ristrutturazione si libera, perlomeno in relazione a quelle navi oggetto del <em>sale and lease back,</em> dei rigidi vincoli che l’accordo di ristrutturazione le ha imposto. Dobbiamo dire però che la realizzazione di un’operazione come quella appena descritta suscita naturalmente notevoli perplessità nelle banche coinvolte nelle ristrutturazioni in quanto, di fatto, queste ultime si vedono sottrarre dal perimetro della ristrutturazione ulteriori garanzie rappresentate dalle navi oggetto del <em>sale and lease back</em>. Qualora, infatti, tali navi dovessero produrre dei ricavi in ec-cesso rispetto a quelli necessari a ripagare il debito contratto in relazione a tale nave, gli stessi ricavi in eccesso non potrebbero essere redistribuiti alle banche facenti parte della ristrutturazione.In linea generale, comunque, possiamo dire che lo strumento del <em>lease back</em> stia diventando quello più utilizzato per le operazioni di finanziamento internazionale delle navi mercantili e prevedere che si confermerà lo strumento di finanziamento più utilizzato anche nel prossimo futuro.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:e.caretti@advant-nctm.com">Emanuele Caretti</a>.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a name="[1]"></a>[1]Il Bareboat Charter è il contratto di noleggio a scafo nudo tramite il quale il proprietario fornisce al noleggiatore la nave con le relative pertinenze ed i documenti di bordo necessari per la navigazione, mentre il noleggiatore fornisce tutto il re-sto (ivi incluso l’equipaggio).<a name="[2]"></a>[2]Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 13 Feb 2019 04:10:30 +0100</pubDate>
                        <title>Pianificazione della sostenibilità energetica ed ambientale del sistema portuale: adottate le Linee Guida</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pianificazione-della-sostenibilita-energetica-ed-ambientale-del-sistema-portuale-adottate-le-linee-guida</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (“<em><strong>MATTM</strong></em>”) ha approvato il 17 dicembre 2018 le “Linee Guida per la redazione dei Documenti di Pianificazione Energetico Ambientale dei Sistemi Portuali – DEASP” (le “<em><strong>Linee Guida</strong></em>”).Le Linee Guida attuano, in particolare, le previsioni di cui all’art. 4-bis della Legge 84/94, introdotto dal Decreto Legislativo 169/16.Il predetto art. 4-bis della L. 84/94 prevede che la pianificazione del sistema portuale debba rispettare criteri di sostenibilità energetica ed ambientale; a tal fine, le Autorità di Sistema Portuale (“<em><strong>AdSP</strong></em>”) promuovono la redazione del DEASP in modo da perseguire <em>“adeguati obiettivi, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni di CO2”.</em>Il DEASP viene adottato direttamente dalle AdSP, senza necessità di approvazione di altri enti, e de-ve essere eventualmente aggiornato ogni 3 anni.Questo documento è formalmente indipendente dalla pianificazione generale del sistema portuale, anche se dovrebbe fare riferimento ai contenuti tecnico-specialistici dei Piani Regolatori di Sistema Portuale (“<em><strong>PRdSP</strong></em>”).Con il DEASP, le AdSP definiscono <em>“indirizzi strategici per l’implementazione di specifiche misure”</em> con lo scopo di migliorare l’efficienza energetica e di promuovere l’uso delle energie rinnovabili in ambi-to portuale, individuando in particolare:</p><ul> <li>i. interventi (ossia opere, impianti, strutture e lavori) e misure (ossia inserimento di standard per le emissioni nelle autorizzazioni rilasciate agli operatori, la previsione di agevolazioni, l’applicazione di schemi di incentivazione etc.) da attuare;</li> <li>ii. modalità di coordinamento tra interventi e misure ambientali con la programmazione degli interventi infrastrutturali nel sistema portuale;</li> <li>iii. adeguate misure di monitoraggio energetico ed ambientale degli interventi realizzati, per comprenderne l’efficacia.</li></ul><p>Le Linee Guida disciplinano, in particolare, la struttura del DEASP, la metodologia per la misurazione delle emissioni di CO2 del sistema portuale, esempi di interventi per la riduzione di queste ultime, nonché la metodologia per l’effettuazione dell’analisi costi-benefici (“<em><strong>ACB</strong></em>”)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> .Più specificamente, le Linee Guida stabiliscono che il punto di partenza per la redazione del DEASP è la “<em>fotografia della situazione esistente</em>” in termini di emissioni di CO2 del Sistema Portuale, con il calcolo dell’impronta climatica (c.d. <em>carbon footprint</em>).Ciò che è bene osservare è come - ai fini della redazione del DEASP - si preveda il diretto coinvolgimento non solo della AdSP, bensì anche delle altre componenti del sistema ricadenti nell’ambito portuale, così come delimitato dal PRdSP, considerando ad esempio, tra le fonti di consumo energetico e di emissione di CO2, anche i terminal marittimi passeggeri, commerciali ed industriali, nonché i na-tanti commerciali e di servizio in fase di ormeggio (in banchina o a mare).In questo senso, parrebbe legittimo attendersi che le AdSP contattino ora le predette componenti del <em>“sistema</em>” (vedasi in primis i terminalisti), chiedendo loro di fornire, ad esempio, determinate infor-mazioni relative agli impianti presenti presso i loro siti, nonché i dati afferenti alle potenze sviluppate (kW) ed ai consumi di carburante utilizzato dai propri mezzi operativi. Il tutto al fine di poter elabora-re la suindicata fotografia della situazione esistente in termini di CO2.Anche alla luce dei dati raccolti, le AdSP - nell’ambito della definizione degli obiettivi di riduzione delle emissioni - potrebbero poi avviare un confronto con gli operatori allo scopo di valutare la possibilità di porre in essere interventi / investimenti volti a perseguire i predetti obiettivi di rilevanza “<em>ambientale</em>”.In questo contesto, parrebbe ancora una volta poter emergere una peculiare attenzione per la te-matica ambientale ed un conseguente “<em>favore”</em> per modalità operative quanto più compatibili con la tutela dell’ambiente. Ciò in continuità, potremmo dire, col criterio di valutazione delle istanze di concessione relativo alla “<em>sostenibilità e impatto ambientale del progetto</em>” di cui alla circolare del Ministero delle&nbsp;Infrastrutture e dei Trasporti del 5 febbraio 2018 (di cui parliamo più diffusamente in un altro articolo di questa newsletter).Si noti altresì che, secondo quanto indicato dalle Linee Guida, alle proposte di interventi – a seconda della tipologia degli stessi<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> - è applicata l’ACB, che deve tenere opportunamente conto degli aspetti sociali ed ambientali.Si ricorda che l’ACB – come indicato dalle Linee Guida - è lo strumento che viene raccomandato per valutare preventivamente la convenienza economica degli interventi pubblici a livello portuale, in conformità con il Decreto Legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche.Tra gli interventi indicati nelle Linee Guida vi sono quelli che tendono all’elettrificazione dei consumi, come la realizzazione di sistemi per la fornitura di energia elettrica da terra alle navi nella fase di sta-zionamento (c.d. <em>cold ironing</em>), così da ridurre la necessità di utilizzare i motori della nave per produr-re elettricità. Attraverso l’allacciamento a terra, infatti, le emissioni di CO2 potrebbero ridursi di oltre il 40%, grazie ad un migliore rendimento della produzione/distribuzione dell’energia elettrica.A titolo esemplificativo, altre tipologie di interventi possibili indicate dalle Linee Guida sono rappresentate dalla produzione di energia da fonti rinnovabili (ad esempio con impianti fotovoltaici ed impianti mini eolici) e dall’efficientamento energetico degli edifici e delle aree all’interno dell’area portuale.Infine, nelle Linee Guida sono riportati interessanti casi di studio - in materia di efficienza energetica ed uso di fonti rinnovabili – che interessano diversi porti italiani ed hanno ad oggetto, tra gli altri, impianti di <em>cold ironing</em>, prototipi di carrello elevatore alimentati con sistema <em>dual fuel</em> (diesel e GNL) e moderni impianti fotovoltaici.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:v.cavanna@advant-nctm.com">Valentina Cavanna</a>.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a name="[1]"></a>[1]Definita dalle Linee Guida come “una tecnica per valutare e ottimizzare la variazione nel benessere economico, derivante da un investimento, attraverso la definizione e la misurazione dei costi e dei benefici anche sociali di un progetto in un da-to periodo di riferimento”. Sempre secondo le Linee Guida, per costi e benefici sociali si intendono non solo quelli per il proponente del progetto, bensì quelli per la collettività, anche nell’ottica ambientale e sociale.<a name="[2]"></a>[2]In particolare, secondo le Linee Guida la procedura di valutazione non è richiesta obbligatoriamente nel caso di inter-venti energetico-ambientali (diversi da opere pubbliche o di pubblica utilità) promossi da privati operanti in ambito por-tuale, che non comportano contributi pubblici in conto capitale, ma che possono attingere agli strumenti agevolativi per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili. In questo caso, le autorità portuali raccolgono da tali soggetti le informazioni necessarie per completare il quadro dei dati energetico ambientali necessari al DEASP (CO2 evitata). Tali interventi ven-gono comunque inseriti nel DEASP per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni in ambito portuale.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 13 Feb 2019 04:09:40 +0100</pubDate>
                        <title>Il Regolamento UE 2017/352 in materia di servizi portuali e trasparenza finanziaria: &lt;i&gt;“limitazioni”&lt;/i&gt; al numero di prestatori di servizi portuali ed obblighi di servizio pubblico (seconda parte)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-regolamento-ue-2017-352-in-materia-di-servizi-portuali-e-trasparenza-finanziaria-limitazioni-al-numero-di-prestatori-di-servizi-portuali-ed-obblighi-di-servizio-pubblico-seconda</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Proseguiamo con l’analisi della disciplina dei servizi portuali dettata dal Regolamento UE 2017/352, con particolare riferimento – innanzitutto – al tema, oggi di attualità, della facoltà riconosciuta agli enti di gestione di limitare il numero di prestatori di servizi portuali nel porto di propria competenza. Ci occuperemo, poi, della questione degli <em>“obblighi di servizio pubblico”</em>.All’art. 6 del regolamento in esame, il legislatore europeo indica alcune ragioni, già accennate nel precedente numero della nostra newsletter che, sole o in concorso, conferiscono la facoltà agli enti di gestione del porto di limitare il numero dei prestatori con riferimento ad uno specifico servizio por-tuale.Tra le suddette ragioni, in primo luogo, si fa riferimento alla carenza di spazi o alla destinazione ad al-tro uso di aree portuali <a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>, a condizione che tale limitazione sia conforme con i piani di programmazio-ne già adottati dell’ente di gestione del porto stesso o con piani adottati “<em>da qualsiasi altra attività pubblica competente conformemente al diritto nazionale</em>”. Trattasi di formula che parrebbe non proprio chiara, ma che di certo parrebbe limitare almeno formalmente la discrezionalità dell’ente di gestione del porto <a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>.Nondimeno, la norma prevede che la limitazione del numero degli operatori possa essere attuata dall’ente di gestione ove, in mancanza di essa, l’esigenza di garantire la <em>“sicurezza</em>” e la <em>“sostenibilità ambientale”</em> delle operazioni portuali potrebbe di fatto non essere pienamente soddisfatta <a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>. Si noti che questa disposizione parrebbe lasciare uno spazio discrezionale piuttosto ampio agli enti, anche in virtù del fatto che i concetti di sicurezza in porto e sostenibilità ambientale non sono definiti o descritti dal regolamento stesso, ma lasciati <em>“aperti”.</em>Sempre tra le ragioni che possono giustificare la limitazione al numero dei prestatori di un determi-nato servizio, vi è il caso in cui le dimensioni della infrastruttura portuale e dei traffici da questa ge-nerati siano tali da non consentire che più operatori prestino i propri servizi nel porto <a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>.Questa previsione va però necessariamente coordinata con la successiva previsione dello stesso articolo in commento <a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a>, ove ci si occupa del caso in cui l’ente di gestione del porto<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a> che, in ragione delle sue dimensioni e dei limitati volumi di traffico generati, fornisca in proprio i servizi portuali. Posto che, in quest’ultimo caso, si genera un monopolio naturale, la norma<a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a> prescrive che gli Stati membri, per realtà così piccole, “<em>adottino le misure necessarie per evitare conflitti di interesse”.</em>Ove l’ente, nei casi permessi, intenda applicare delle limitazioni, dovrà presentare una proposta “<em>motivata</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a> di limitazione, cui seguirà un periodo di tre mesi per la presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati. A conclusione di questo periodo, l’ente è autorizzato a pubblicare la decisione di procedere effettivamente alla limitazione e quindi indire una procedura di selezione aperta, necessariamente trasparente e non discriminatoria <a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a>. Dovrebbero, quindi, essere resi pub-blici, in particolare, il tipo di servizio richiesto e le informazioni ritenute essenziali dall’ente di gestione al fine della presentazione della domanda.Quanto al tema degli obblighi di servizio pubblico, vediamo, in primo luogo, come il regolamento “<em>autorizzi”</em> gli Stati membri, in particolare attraverso gli enti di gestione dei porti, ad imporre agli operatori l’obbligo di esercire determinati servizi portuali in forma di “<em>servizi pubblici</em>”. Posto che il legislatore europeo ha definito l’obbligo di servizio pubblico come “<em>l’onere definito o individuato al fine di garantire la prestazione di servizi o attività portuali di interesse generale”</em> possiamo considerare i ser-vizi in parola come quelle attività che, ragionando in ottica di convenienza organizzativa o commerciale, l’operatore – se non “<em>obbligato</em>” - non presterebbe o comunque non presterebbe alle condizio-ni che gli possono venire imposte <a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a>.Questo obbligo, tuttavia, non deve essere inteso come un’aspirazione del legislatore affinché i porti europei si assumano - attraverso l’impiego dei propri operatori - un vero e proprio obbligo pubblico e generalizzato per la fornitura di servizi portuali , bensì come un impegno, condiviso da ente di ge-stione ed operatori, finalizzato ad assicurare, ad esempio, la disponibilità dei servizi portuali in maniera non discriminatoria per tutti gli utenti e in modo continuativo (giorno e notte) o, ancora, finalizzato ad assicurare l’accessibilità economica ai servizi di trasporto a determinate categorie di utenti. Il legislatore europeo non manca poi di fare un cenno alla necessità che gli operatori supervisionino le operazioni di ingresso, ormeggio e permanenza delle navi nel rispetto delle normative unionali in materia ambientale <a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[11]</a>, scegliendo, anche in questo caso, di non definire oneri specifici.All’esatto contrario di un’imposizione, l’aspirazione dell’Unione parrebbe quindi quella di un’elevazione degli standard e della condivisione delle cd. <em>good practice</em>: il regolamento richiede allo Stato membro che decida di adottare un obbligo di servizio pubblico, con riferimento allo stesso servizio, in tutti i porti nazionali, di notificare detto obbligo alla Commissione <a href="/news-e-approfondimenti#%5B12%5D">[12]</a>.Nel prossimo numero ci dedicheremo principalmente ai diritti dei lavoratori, alla trasparenza finan-ziaria ed all’autonomia degli enti di gestione dei porti, andando in questo modo a completare la no-stra panoramica del regolamento UE 2017/352.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><i>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:b.gattorna@advant-nctm.com">Barbara Gattorna</a>.</i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a name="[1]"></a>[1]Art 6.1 lett a)<a name="[2]"></a>[2]Art 6.1. lett a)<a name="[3]"></a>[3]Art. 6.1. let c)<a name="[4]"></a>[4]Art. 6.1, lett d)<a name="[5]"></a>[5]Art. 6.6<a name="[6]"></a>[6]Oppure un organismo da questo giuridicamente controllato.<a name="[7]"></a>[7]Art. 6.6.<a name="[8]"></a>[8]Art. 6.2.<a name="[9]"></a>[9]Art. 6.4.<a name="[10]"></a>[10]Definizione 14 del Regolamento.<a name="[11]"></a>[11]Art. 7 parr. 1 e 2.<a name="[12]"></a>[12]Art. 7.3.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5592</guid>
                        <pubDate>Wed, 13 Feb 2019 04:08:45 +0100</pubDate>
                        <title>I nuovi parametri di valutazione delle istanze di concessione: gli ultimi tre criteri dettati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/i-nuovi-parametri-di-valutazione-delle-istanze-di-concessione-gli-ultimi-tre-criteri-dettati-dal-ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Oggi esaminiamo in sintesi gli ultimi tre parametri di valutazione delle istanze di rilascio e/o rinnovo delle concessioni demaniali marittime ex art. 18 Legge 84/94 dettati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (“MIT”) a mezzo di apposita circolare pubblicata in G.U. il 05.02.2018.</p><p>Trattasi, segnatamente, dei tre parametri che riportiamo qui di seguito per pronto riferimento:</p><ul><li data-list-item-id="e4fc4175da8a1421ad27ff273e50b9c37">e) “<i>piano occupazionale, comprendente anche le indicazioni sull’utilizzo della manodopera temporanea”;</i></li><li data-list-item-id="e4d044706912f9944753f38b979184f3d">f) “<i>capacità di assicurare una adeguata continuità operativa del porto”;</i></li><li data-list-item-id="e01a648a6671ea5ea0d694c28261a8585">g) “<i>sostenibilità e impatto ambientale del progetto industriale proposto, livello di innovazione tecnolo-gica e partenariato industriale con università e centri di ricerca contenuti nel programma di attività”.</i></li></ul><p>Per quanto concerne il parametro sopra indicato sub lettera e), osserviamo in primo luogo come lo stesso faccia riferimento ad un tema (quello occupazionale) che - attesi i suoi evidenti profili di inte-resse pubblico - da sempre riveste una preminente rilevanza in tutti i procedimenti amministrativi di rilascio e/o rinnovo di concessioni ed autorizzazioni in ambito portuale.</p><p>Il parametro in parola richiama poi espressamente anche il tema del ricorso, da parte dell’aspirante concessionario, alla manodopera temporanea. La ratio di questo richiamo parrebbe riconducibile, in particolare, alla disposizione di cui all’art. 17, comma 15 bis, della Legge 84/94 <a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>. In base a tale dispo-sizione, infatti, le Autorità di Sistema Portuale (“<i><strong>AdSP</strong></i>”) possono destinare una quota delle proprie entrate (derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate) al finanziamento della for-mazione o al ricollocamento del personale delle imprese di fornitura del lavoro portuale temporaneo. In un momento storico in cui molte di tali imprese sono in crisi e parrebbero destinate a ridimensio-narsi, anche in considerazione dello sviluppo tecnologico che oggi mira a rendere quasi completa-mente automatizzati i terminal (con conseguente riduzione del fabbisogno di manodopera da parte dei terminalisti), appare logico che le AdSP siano interessate a valutare quanto i progetti imprendito-riali presentati dagli aspiranti concessionari siano in grado di “<i>aiutare</i>” le predette imprese, fornendo occasioni di lavoro al loro personale.</p><p>Sempre con riferimento al tema occupazionale, pare infine opportuno ricordare anche la rilevanza delle norme dettate dal Regolamento UE 2017/352 (vds. in particolare l’art. 9.3) in relazione alla c.d. “<i>clausola di salvaguardia</i>”. Tale clausola, che riportiamo in nota per pronto riferimento <a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>, consente in sostanza all’ente di gestione di un porto, in ipotesi di “<i>cambio”</i> del concessionario, di esigere che i di-ritti e gli obblighi del concessionario uscente - derivanti da un contratto di lavoro ed esistenti alla data del “cambio” - siano trasferiti in capo al concessionario subentrante.</p><p>Relativamente al parametro sopra indicato sub lettera f), invece, notiamo come questi parrebbe riferirsi, in particolare, alle ipotesi in cui il piano operativo presentato dall’aspirante concessionario preveda l’esecuzione di lavori e sia quindi diretto a privilegiare le istanze (ed i relativi progetti alle stesse sottese) che riducano al minimo l’interruzione delle attività portuali e le interferenze dei predetti lavori con la corretta operatività del porto.</p><p>In questo senso, il parametro in parola potrebbe apparire anche come uno “<i>strumento</i>” per favorire in qualche modo gli attuali concessionari. Se è vero che non si può più parlare di un “<i>diritto di insistenza”</i> (anche perché ampiamente censurato a livello unionale), infatti, è altrettanto vero che questo criterio parrebbe poter avvantaggiare le imprese già concessionarie, rispetto alle quali non si porrebbero problematiche di continuità operativa. Il parametro in esame, pertanto, appare legittimo a condizione che non sia “<i>strumentalizzato</i>” in modo tale da riportare in vita - in pratica - il predetto di-ritto d’insistenza.</p><p>Venendo, infine, al parametro sopra indicato sub lettera g), rileviamo come si tratti di un parametro - dal contenuto molto ampio - che fa riferimento ad una serie di elementi in un certo senso “<i>nuovi</i>” o, meglio, che fino ad oggi non erano probabilmente mai stati “<i>formalizzati</i>” in maniera unitaria in una specifica disposizione.</p><p>Tali elementi possono ritenersi effettivamente interessanti rispetto al perseguimento dell’interesse pubblico. Pensiamo in primis ai profili di carattere ambientale, che certamente investono la sfera dell’interesse pubblico. In questa prospettiva supporremmo potrebbero essere positivamente valutati, ad esempio, progetti che prevedano soluzioni <i>“green”</i> per quanto riguarda le concrete modalità di esercizio delle attività portuali (utilizzo di mezzi di ultima generazione in grado di ridurre al minimo l’impatto ambientale, ricorso a fonti di energia rinnovabili, elettrificazione della banchina, impiego di mezzi elettrici, ecc.).</p><p>Anche il richiamo alle prospettive di innovazione tecnologica potrebbe in questo senso risultare in effetti coerente con una logica di perseguimento dell’interesse pubblico, tanto più in un contesto - come quello odierno - in cui l’innovazione tecnologica (anche in ambito portuale) parrebbe peraltro sensibile anche all’esigenza di una maggior tutela dell’ambiente. In questo scenario, la circolare in esame enfatizza tale esigenza di tutela anche “<i>premiando</i>” quei concessionari che stipulino accordi di partenariato con centri di ricerca ed università per accelerare il processo di innovazione tecnologica nelle realtà portuali.</p><p>Abbiamo quindi esaurito questa disamina dei parametri forniti dal MIT alle AdSP per stabilire criteri, tecnici ed economici, da utilizzare in sede di comparazione tra istanze concorrenti per il rilascio e/o il rinnovo delle concessioni demaniali marittime ex art. 18 della Legge 84/94.</p><p>Non resta dunque che vedere come tali criteri verranno in concreto implementati dalle AdSP, ricor-dando come - per garantire la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa - tali criteri (ed i punteggi relativi a ciascuno di essi) dovranno essere resi noti dalle AdSP prima di avviare i procedi-menti di comparazione tra istanze concorrenti.</p><p><i>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</i></p><p><i>Per ulteriori informazioni contattare </i><a href="mailto:simone.gaggero@advant-nctm.com"><i>Simone Gaggero</i></a><i>.</i></p><p>[1]“Al fine di sostenere l'occupazione, il rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera, l'Autorità di sistema portuale può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate, al finanziamento della formazione, del ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del personale inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori dell'impresa o dell'agenzia di cui al presente articolo. Al fine di evitare grave pregiudizio all'operatività del porto, le Autorità di sistema portuale possono finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'Autorità stessa”.</p><p>[2]“Qualora l’aggiudicazione di un contratto di concessione o di un appalto pubblico determini un cambiamento di prestatore di servizi portuali, l’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, può esigere che i diritti e gli obblighi del prestatore di servizi portuali uscente derivanti da un contratto di lavoro, o da un rapporto di lavoro definito dalla legislazione nazionale, ed esistenti alla data del cambiamento siano trasferiti verso il nuovo prestatore di servizi portuali. In tal caso, al personale impiegato dal prestatore di servizi portuali uscente sono concessi gli stessi diritti che tale personale avrebbe potuto rivendicare nel caso di un trasferimento di imprese a norma della direttiva 2001/23/CE”.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Infrastrutture Portuali</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 13 Feb 2019 04:07:45 +0100</pubDate>
                        <title>“&lt;i&gt;Not interested&lt;/i&gt;”: secondo il Consiglio di Stato agenti marittimi e raccomandatari non possono esprimersi per gli armatori in materia di tariffe di pilotaggio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/not-interested-secondo-il-consiglio-di-stato-agenti-marittimi-e-raccomandatari-non-possono-esprimersi-per-gli-armatori-in-materia-di-tariffe-di-pilotaggio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ritorniamo su un tema di grande interesse in questo periodo: l’aggiornamento delle tariffe di pilotaggio. Nell’ultimo numero della nostra <em>Shipping &amp; Transport Bulletin</em> abbiamo analizzato le problematiche afferenti al mondo del pilotaggio italiano, tra cui anche la determinazione e l’aggiornamento delle tariffe di pilotaggio.Una recente sentenza del Consiglio di Stato (“<strong><em>CdS</em></strong>”), confermando una decisione del Tribunale Ammi-nistrativo del Veneto, ha stabilito l’inammissibilità “<em>per carenza originaria d’interesse</em>” del ricorso presentato dall’Associazione Agenti Raccomandatari e Mediatori Marittimi del Veneto per contestare l’aumento delle tariffe in parola da ultimo disposto con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Marittima di Venezia n. 11 del 27 dicembre 2016.Gli agenti marittimi e raccomandatari avevano sostenuto di essere titolari di un interesse in quanto essi rappresenterebbero “<em>una figura necessaria per le funzioni a loro commesse dal Codice della navigazione sulla promozione delle attività e degli affari degli armatori</em>”.Il Consiglio di Stato, invece, pur avendo riconosciuto l’esistenza in capo agli stessi di un interesse per-sonale, attuale e concreto necessario per poter proporre il ricorso, ha evidenziato che in realtà “<em>coloro che risentono, in via immediata e diretta, del supposto danno arrecato dalle impugnate determi-nazioni tariffarie sono gli armatori”</em>. Il Consiglio ha precisato poi che gli armatori - pur avendo partecipato al procedimento di approvazione delle tariffe tramite le proprie associazioni di categoria – non hanno contestato le maggiorazioni stabilite dal summenzionato decreto.Di fatto, il CdS ha quindi negato qualsivoglia interesse da parte degli agenti marittimi e dei racco-mandatari in relazione al tema delle tariffe, sostenendo che debbano essere gli stessi armatori, eventualmente, ad esprimersi sull’aumento tariffario, peraltro, direttamente in sede di approvazione delle tariffe tramite le associazioni di categoria.La sentenza in esame risulta essere di interesse per due ordini di motivi: (i) <em>in primis</em>, perché evidenzia la mancanza di potere di rappresentanza da parte degli agenti marittimi e raccomandatari degli interessi degli armatori, che – come si vedrà <em>infra</em> – è limitata ai soli casi previsti dall’art. 288 cod. nav.; (ii)<em> in secundis</em>, perché sottolinea l’importanza di avere un’associazione di categoria che rap-presenti e tuteli gli interessi degli armatori in sede di determinazione e di aggiornamento delle tariffe di pilotaggio.Per quanto riguarda il primo aspetto, il Codice della Navigazione all’art. 288 chiarisce che il racco-mandatario può promuovere azioni in nome dell’armatore solamente entro i limiti nei quali gli è con-ferito il mandato di rappresentanza dell’armatore. L’art. 288 cod. nav., pertanto, lega la rappresen-tanza sostanziale alla rappresentanza processuale, escludendo pertanto un’eventuale rappresen-tanza in capo al raccomandatario in relazione a rapporti e a contratti da cui egli sia stato del tutto escluso.Tale impostazione è stata più volte ribadita anche in giurisprudenza dalla Corte di Cassazione la quale ha precisato che “<em>In materia di trasporto marittimo, al raccomandatario, ai sensi dell'art. 288 cod. nav., spetta ex lege la rappresentanza processuale dell'armatore nei medesimi limiti in cui gli è confe-rita la rappresentanza sostanziale, ed entro tali limiti egli può promuovere azioni o essere convenuto in giudizio in qualità di rappresentante, indipendentemente da uno specifico conferimento di poteri pro-cessuali da parte dell'armatore, rimanendo escluse da tale rappresentanza le obbligazioni contrattuali che esulano dal rapporto di raccomandazione” .</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>È, pertanto, evidente che le determinazioni delle tariffe e/o l’aggiornamento delle stesse non possa-no entrare nei poteri di rappresentanza di cui all’art. 288 cod. nav., in quanto il raccomandatario non partecipa a tale procedimento per conto dell’armatore, ma è quest’ultimo attraverso le proprie as-sociazioni di categoria a partecipare.Per quanto riguarda, invece, il secondo aspetto, il problema che emerge è la vera rappresentatività delle associazioni di categoria. Come si è già evidenziato nel numero precedente dello<em> Shipping &amp; Transport Bulletin</em> – i criteri e i meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio sono stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla base di un’istruttoria condotta congiun-tamente dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e dalle rappresentanze unitarie delle Autorità di Sistema Portuali, dei soggetti erogatori dei servizi e dell’utenza portuale.Negli anni passati però, la concentrazione tra i fornitori dei servizi e l’utenza armatoriale, riuniti nella stessa associazione di categoria parrebbe aver di fatto rallentato il dibattito sui temi evidenziati oltre vent’anni fa dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“<em><strong>AGCM</strong></em>”) e sinora mai risolti.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Questo è stato infatti confermato anche dalla sentenza in esame, laddove afferma che gli armatori “<em>pur avendo partecipato al procedimento di approvazione delle tariffe tramite le proprie associazioni di categoria, non hanno contestato le maggiorazioni in questa sede avversate”.</em>La sentenza esaminata evidenzia quindi nuovamente la necessita di risolvere un problema annoso, peraltro – come visto in precedenti articoli dello Shipping &amp; Transport Bulletin<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> – più volte contestato sia dall’AGCM, sia dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:ekaterina.aksenova@advant-nctm.com">Ekaterina Aksenova</a>.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a name="[1]"></a>[1]Cassazione Civile, Sez. II, 8 giugno 2012, n. 9354<a name="[2]"></a>[2]Vds. Shipping &amp; Transport Bulletin di Ottobre-Novembre 2018 e di Dicembre 2018-Gennaio 2019<a name="[3]"></a>[3]Vds. Shipping &amp; Transport Bulletin di Ottobre-Novembre 2018 e di Dicembre 2018-Gennaio 2019</p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
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                        <pubDate>Tue, 12 Feb 2019 05:30:31 +0100</pubDate>
                        <title>Proposta di legge: una Camera per le controversie commerciali internazionali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/proposta-legge-camera-controversie-commerciali-internazionali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Sono sempre più numerosi i rapporti commerciali che si basano su contratti redatti in lingua inglese; si tratta infatti del metodo migliore a disposizione delle imprese transnazionali per disporre di una documentazione uniforme per eventuali società controllate e filiali dislocate in diversi paesi.Non poche criticità si manifestano tuttavia qualora dal rapporto d’affari sorga una controversia: in Germania, il § 184 della Legge sulla struttura e sulle funzioni dei tribunali (GVG) dispone che la lingua utilizzata in tribunale, così come durante le udienze e nelle memorie, debba necessariamente essere il tedesco. È chiaro come ciò, per un verso, possa comportare un considerevole aggravio per le imprese di origine estera e, per altro verso, non contribuisca affatto all’attrattività della Germania nella scelta della sede legale di un’impresa.Al fine di superare tali difficoltà, nel 2018 il <em>Landgericht</em> di Francoforte e il <em>Landgericht</em> di Amburgo hanno istituito camere di diritto commerciale ove l’udienza orale sulle controversie commerciali può ora svolgersi in lingua inglese. Tuttavia, le memorie devono ancora essere redatte in tedesco, così come le decisioni e le sentenze.Un ulteriore passo in avanti verso un processo sempre più internazionalizzato si riscontra in una recente proposta di legge del <em>Bundesrat</em>, in cui si prevede una modifica della GVG che autorizza i <em>Länder</em> a istituire una “Camera per le questioni commerciali internazionali” in una o più circoscrizioni giurisdizionali regionali. Qualora si presentasse una controversia in ambito commerciale caratterizzata da una dimensione transnazionale, con il consenso delle parti coinvolte, la legge consentirà di condurre il processo interamente in lingua inglese. Agli imprenditori e alle persone giuridiche di diritto pubblico sarà altresì consentito di accettare la devoluzione di eventuali controversie alla giurisdizione di questa Camera, già prima del sorgere di una lite.Si rimane tuttavia ancora in attesa dell’approvazione da parte del <em>Bundestag</em> alla modifica della GVG appena descritta. Se ciò avvenisse, i vantaggi sarebbero notevoli: oltre ad agevolare in processo le imprese operanti a livello internazionale, si incentiverebbe la scelta del diritto tedesco nell’ambito del diritto internazionale privato.In ultima analisi, l’introduzione di queste Camere potrebbe anche contribuire a ridurre la percentuale di procedure arbitrali, non sempre considerate in linea con il diritto costituzionale tedesco.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:t.dallamassara@advant-nctm.com">Tommaso dalla Massara</a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 12 Feb 2019 05:30:06 +0100</pubDate>
                        <title>Interruzione della prescrizione in caso di vizi della cosa venduta: occorre la domanda giudiziale?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/interruzione-prescrizione-vizi-cosa-venduta</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Una recente ordinanza della Cassazione (n. 23857 del 2 ottobre 2018) ha devoluto alle Sezioni Unite la spinosa questione concernente l’idoneità di atti stragiudiziali al fine di interrompere il decorso del termine di prescrizione in caso di vizi della cosa venduta.Com’è noto, in materia di garanzia per vizi, con riferimento al contratto di compravendita, l’art. 1495 c.c. impone a pena di decadenza il termine di 8 giorni dalla scoperta per denunciare il vizio e di 1 anno di prescrizione dalla consegna della cosa per l’azione giudiziale.Ci si deve tuttavia chiedere se, una volta denunciato tempestivamente il vizio, allo scopo di interrompere la prescrizione, sia sufficiente una comunicazione stragiudiziale con cui il compratore esplicita di avvalersi della garanzia oppure allo stesso fine sia necessaria la domanda giudiziale.Tra le pronunce di legittimità sul tema si distinguono due opposti orientamenti.Secondo una prima tesi, la comunicazione del compratore al venditore di voler invocare le tutele derivanti dalla garanzia sarebbe già di per sé idonea all’interruzione della prescrizione, sebbene l’acquirente si riservi di agire in giudizio in un momento successivo.Al contrario, seguendo l’orientamento opposto, alla garanzia per vizi corrisponderebbe un vero e proprio diritto potestativo in capo al compratore, sicché il decorso del termine di prescrizione annuale sarebbe interrotto esclusivamente dalla domanda giudiziale, non invece dalla mera intimazione scritta. Quest’ultima sarebbe infatti idonea a interrompere la prescrizione soltanto nel caso di diritti di credito, mentre non sortirebbe eguale effetto con riguardo ai diritti potestativi.A risolvere il contrasto saranno ora le Sezioni Unite che, su sollecitazione dell’ordinanza interlocutoria, dovranno preliminarmente esprimersi sulla natura obbligatoria ovvero di diritto potestativo della garanzia per vizi, al fine di comprendere quali atti siano idonei a interrompere la prescrizione annuale disposta dall’art. 1495 c.c.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:t.dallamassara@advant-nctm.com">Tommaso dalla Massara</a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 12 Feb 2019 05:29:45 +0100</pubDate>
                        <title>Nuovo tipo di azione legale tedesca: la &lt;i&gt;Musterfestellungsklage&lt;/i&gt;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/musterfestellungsklage</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Dal 1° novembre 2018, l’ordinamento tedesco conosce un nuovo tipo di azione: la Musterfestellungsklage, vale a dire un’azione dichiarativa collettiva. Già dal suo primo giorno di validità, tale strumento è stato utilizzato per una delle controversie più note della recente cronaca tedesca: si è instaurata una controversia volta a dichiarare la fondatezza delle pretese di risarcimento dei danni causati ai clienti dal software Volkswagen, che aveva fraudolentemente manipolato i valori dei gas di scarico.Prima dell’introduzione della Musterfesstellungsklage, il diritto tedesco non forniva alcuno strumento per ottenere da un tribunale una decisione anticipata su una questione avente importanza per numerose controversie giuridiche individuali. Più precisamente, non vi era mezzo alcuno per far in modo che il risultato di un processo tra determinate parti avesse effetti anche nei confronti di terzi. Fino ad allora, vi era una rigida limitazione dell’efficacia giuridica di una sentenza: essa aveva forza vincolante soltanto inter partes. Tale assunto è ormai superato grazie alla Musterfeststellungsklage, disciplinata dai §§ 606 e seguenti del codice di procedura civile tedesco (ZPO) e dai §§ 119 III della Legge sulla struttura e sulle funzioni dei tribunali (GVG) e dal § 32c ZPO.La nuova normativa consente a un’associazione con almeno 350 membri di promuovere un’azione dichiarativa circa la sussistenza o meno dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento di pretese o rapporti giuridici. Successivamente, altre persone che intendano sostenere la medesima azione o avvalersi del risultato della stessa avranno la facoltà iscriversi in un’apposita lista (Klageregister). Una volta ottenuta una decisione giuridicamente vincolante sulla Musterfeststellungsklage, ciascuno degli interessati dovrà intentare la propria azione giudiziale, potendo tuttavia far riferimento all’esito dell’azione collettiva. A quel punto non sarà necessario fornire la prova dei fatti già accertati dalla Musterfesstellungsklage, con un notevole sgravio sul piano probatorio a favore della parte attrice.Nel caso specifico dell’azione dichiarativa nei confronti di Volkswagen, moltissime parti interessate non dovranno dunque correre personalmente il rischio di un’azione contro il noto gruppo tedesco.Se nel procedimento collettivo, condotto dall’Associazione federale dei centri di consumo e delle associazioni dei consumatori, verrà confermato che il software di manipolazione giustifica una richiesta di risarcimento danni, ogni cliente interessato con un rischio molto più basso avrà diritto di radicare un’azione individuale, allegando a fondamento della propria domanda i fatti accertati nell’azione collettiva.La legge italiana conosce un istituto avente la medesima ratio già dal 2007, quando dalla legge 24.12.2007, n. 244, (successivamente modificata dalla l. 23.07.2009, n. 99) venne introdotto l’art. 140 bis cod. cons., che consentiva alle associazioni dei consumatori di proporre azioni di classe.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:t.dallamassara@advant-nctm.com">Tommaso dalla Massara</a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 11 Feb 2019 10:57:08 +0100</pubDate>
                        <title>Arte e diritti: uno sguardo critico sul presente</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/arte-e-diritti-uno-sguardo-critico-sul-presente</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il programma 2019 di <em>nctm e l’arte</em> sarà incentrato sul tema dei diritti, della giustizia, della legge, così com’è visto attraverso il prisma dell’arte.Si viene così ad esplicitare il focus che, in relazione con l’attività di Nctm Studio Legale, ha orientato le scelte messe in atto nei passati otto anni di progetto.Il programma di <em>nctm e l’arte</em> prevede:</p><ul> <li>Una serie di incontri, aperti al pubblico, con artisti di fama internazionale, il cui lavoro si concentra sui fondamenti del rispetto, del diritto, della giustizia. I primi saranno <strong>Marinella Senatore, Adrian Paci, Krzysztof Wodiczko.</strong></li> <li>Laboratori destinati ai professionisti dello Studio, il primo dei quali sarà coordinato da <strong>Uriel Orlow</strong>.</li> <li>Una <em>performance</em> appositamente ideata da Marinella Senatore per lo Studio, dal titolo <em>Protest Forms: Memory and Celebration. Public opinion descends upon the demonstrators.</em></li> <li>L’affiancamento di <em>Incomers</em>, progetto pubblico di Krzysztof Wodiczko organizzato dall’associazione non-profit newyorkese More Art.</li></ul><p>&nbsp;Calendario degli appuntamenti:</p><ul> <li><strong><a href="https://www.nctm.it/eventi/arte/arte-e-diritti-talk-marinella-senatore" target="_blank" rel="noreferrer noopener">21 febbraio – Talk Marinella Senatore, <em>Protest Forms: Memory and Celebration</em></a></strong>L’opera di Senatore prende la forma di performance corali, anche di vastissime proporzioni, che esprimono con grande vitalità messaggi d’inclusione e di partecipazione attraverso l’uso di linguaggi diversi.</li> <li><a href="https://www.nctm.it/eventi/arte/arte-e-diritti-adrian-paci-art-justice-and-adjustment-practices" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>06 marzo – Talk Adrian Paci,</strong></a><em><strong>Arte, giustizia e pratiche di aggiustamento</strong></em>Il viaggio, l’attraversamento, l’attesa, l’aspettativa di futuro e una “migraticità” (di cui parla Gabi Scardi), intesa come condizione più propria dell’uomo e dell’artista sono alla base del lavoro e del pensiero di Adrian Paci, tutti incentrati sulla necessità di rapportarsi con il contesto sulla base di criteri di giustizia e di rispetto.</li> <li><strong><a href="https://www.nctm.it/eventi/arte/arte-e-diritti-krzysztof-wodiczko-loro-them" target="_blank" rel="noreferrer">22 marzo – Talk Krzysztof Wodiczko, <i>Dissolving Borders: Art, Counter Surveillance and Technology</i>&nbsp;</a><em></em></strong>Wodiczko coniuga l’utilizzo delle nuove tecnologie ad un’attenzione puntuale verso le situazioni di emarginazione sociale e politica. Impegnandosi in prima persona, l’artista cerca di rendere manifeste vite e storie altrimenti taciute, creando piattaforme comuni. La sua attenzione si concentra spesso su monumenti ed edifici storici, rileggendone il portato storico in chiave critica, per poi trasformarli in luoghi di incontro e dialogo.</li> <li><strong><a href="https://www.nctm.it/eventi/arte/miart-marinella-senatore-protest-forms-memory-and-celebration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">06 aprile – Performance Marinella Senatore</a></strong>In occasione di <strong>Miart</strong> e <strong>Art Week 2019</strong>, Marinella Senatore metterà in scena nella sede di Nctm Studio Legale la performance Protest Forms: Memory and Celebration. Public opinion descends upon the demonstrators, nuovo capitolo dell’omonimo progetto.</li></ul>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 11 Feb 2019 08:41:17 +0100</pubDate>
                        <title>Studi legali in stile &lt;i&gt;glocal&lt;/i&gt;: più sedi estere e rete in Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/studi-legali-in-stile-glocal-piu-sedi-estere-e-rete-in-italia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h1>Piani strategici 2019</h1><h3>Asia, Russia e Usa tra gli obiettivi delle grandi law firm italianeM&amp;A, bancario ed energia sono le aree con le maggiori potenzialità di sviluppo</h3>C'è chi punta sulle nuove rotte internazionali, chi scommette su una presenza più capillare sul territorio italiano, chi ha in rampa di lancio un nuovo segmento di attività o l'ha appena avviato e intende potenziarlo. Si muovono lungo queste direttrici, spesso abbinate, i piani strategici 2019 dei nove principali studi per fatturato secondo Legalcommunity rilevati dal Sole 24 Ore del Lunedì. All'appello manca quello triennale di BonelliErede che verrà presentato nelle prossime settimane.<img class=" wp-image-11901 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/02/Schermata-2019-02-11-alle-15.19.46.png" alt width="286" height="388">Tra marzo e aprile Pirola Pennuto Zei rafforzerà la propria presenza in Asia con l'apertura di un nuovo ufficio a Hong Kong,che si affiancherà a quelli già esistenti a Pechino e Shanghai. Non solo. «Abbiamo recentamente sottoscritto - spiegano il co-managing partner Massimo Di Terlizzi e il presidente Giuseppe Pirola - un accordo di collaborazione con una grossa firm negli Usa e ne stiamo valutando altre in Europa, dove non escludiamo di aprire nuovi uffici, in Francia e Germania».Pavia e Ansaldo scommette invece sulla nuova via della Seta con l'ampliamento del desk Russia ai Paesi Csi (ex Unione sovietica). «Forti della nostra profonda conoscenza del mercato russo grazie a oltre 20 anni di attività sul campo - dice il managing partner Stefano Bianchi - intendiamo fare da apripista per prestare la nostra consulenza alle imprese italiane che guardano con interesse a quest'area e alle aziende locali che puntano a stringere rapporti commerciali con le aziende». E dal 1° marzo Grimaldi, che nel 2018 ha aperto un ufficio a New York, debutta in Brasile (a San Paolo e Rio) grazie a una partnership con un primario studio locale. «Lo stesso modello di collaborazione - afferma il managing partner Francesco Sciaudone - è già in fase avanzata in altri Paesi». Al tempo stesso lo studio rafforzerà il presidio sul territorio con l'apertura di nuove sedi entro l'estate, dopo quella di Parma all'inizio di febbraio. Oltre all'attenzione costante ai mercati internazionali, «che fa parte del nostro Dna - spiegano Antonio Auricchio e Rosario Zaccà - managing partner dello studio Gianni Origoni (Gop)- intendiamo essere vicini ai nostri clienti per interpretare al meglio le sfide e le necessità, investendo nel presidio di regioni strategiche attraverso le nostre sedi non solo a Roma e a Milano, ma anche a Torino, Padova e Bologna».Ogni studio ha un settore trainante, ma il filo rosso è la tendenza a offrire un servizio sempre più multidisciplinare. Gatti Pavesi Bianchi, che ha un focus particolare sull'area corporate, sta valutando l'ipotesi di avviare una "practice" fiscale e al tempo stesso, dice il partner Gianni Martoglia, «completare e rafforzare l'offerta nell'ambito della proprietà intellettuale, del bancario e finanziario, con eccellenze nei settori di Npl, cartolarizzazioni e finanza strutturata». Legance guarda invece al penale d'impresa per ampliare il ventaglio dell'offerta. «Pensiamo che la crescente complessità del quadro normativo - afferma il managing partner Alberto Maggi - possa portare a un miglioramento del nostro supporto alle aziende attraverso un servizio sempre più integrato e allargato».Pedersoli ha esteso il raggio di azione al diritto amministrativo (con l'apertura di un ufficio a Roma) e al diritto penale dell'economia nel 2018. «Quest'anno - fa notare l'equity partner Antonio Pedersoli - continueremo a concentrarci sulle aree che riteniamo strategiche, come la consulenza stragiudiziale e il contenzioso, e a consolidare e potenziare quelle introdotte di recente».Quali saranno i settori più promettenti? «Tra i segmenti con maggiori margini di crescita - dice Filippo Modulo, managing partner di Chiomenti - oltre all'M&amp;A e alla finanza, pensiamo alle attività regolate, alla compliance e alla ristrutturazione aziendale. Abbiamo anche deciso di rafforzare la practice del project financing nel settore delle infrastrutture e dell'energia». <strong>Paolo Montironi</strong>, fondatore e <em>senior partner</em> di <strong>Nctm</strong> non ha dubbi: «La nostra priorità sarà mantenere la posizione di leadership nelle operazioni di M&amp;A. A guidare il mercato saranno anche le infrastrutturale e la salute, insieme a bancario, private equity, energia, assicurazioni e al lusso».&nbsp;<em>Tratto da Il Sole 24 Ore</em>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 11 Feb 2019 04:19:03 +0100</pubDate>
                        <title>Nuovi orientamenti in materia di cessione dei canoni derivanti da affitto d’azienda</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuovi-orientamenti-cessione-canoni-affitto-azienda</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h1>Novità giurisprudenziali</h1>L’avvenuta cessione del canone derivante da un contratto di affitto di azienda comprensiva di beni immobili deve essere trascritta nei registri immobiliari se ha una durata superiore al triennio, qualora la si voglia rendere opponibile ai terzi. Lo ha recentemente stabilito con la sentenza n. 26701 del 23 ottobre 2018, la Corte di Cassazione, che è intervenuta sull’interpretazione dell’articolo 2643, numero 9 del codice civile, che prevede che si debbano rendere pubblici col mezzo della trascrizione “<em>gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni</em>”.Si tratta di un principio innovativo, in quanto la norma era sempre stata interpretata come avente un ambito applicativo limitato alla cessione dei canoni derivanti dalla locazione e/o dall’affitto di beni immobili, in considerazione del fatto che, da un lato, si verte in materia di registri immobiliari e, dall’altro, che il numero 8 dell’articolo 2643, che appunto precede la norma in oggetto, si occupa espressamente della trascrizione dei contratti di locazione di beni immobili.Invero, investiti della questione in sede di ricorso straordinario per cassazione, i giudici della Suprema Corte hanno esteso la portata del collegamento tra la norma e il bene immobile, il quale può condurre alla necessità di trascrizione anche se oggetto del contratto solo in via indiretta: in particolare, è stato precisato che la norma si applica anche ai contratti ultra-triennali aventi ad oggetto la cessione dei canoni dovuti “<em>per l’affitto di un’azienda fra i cui beni sia compreso anche un immobile</em>”.<h1>Implicazioni legali pratiche</h1>Alla luce dell’estensione interpretativa della portata della norma inauguratasi con la suddetta sentenza (<em>rectius</em>: la Cassazione precisa che trattasi di interpretazione sistematica e non estensiva), occorre quindi prestare rinnovata attenzione alle formalità da effettuarsi in occasione della cessione di crediti derivanti dall’affitto d’azienda quando la stessa comprenda beni immobili. Si pensi ad esempio ai contratti di cessione in garanzia dei canoni derivanti dai contratti di affitto di ramo d’azienda abitualmente stipulati all’interno di grandi complessi immobiliari, quali gli<em> outlet</em> e/o i centri commerciali.Come noto, tali contratti vengono spesso stipulati nell’ambito delle operazioni di finanza immobiliare, nelle quali assume – chiaramente – particolare rilievo per il creditore garantito l’opponibilità dei diritti di garanzia dallo stesso acquisiti sui canoni, che rappresentano spesso la prima fonte di servizio del debito e rimborso del capitale, nei confronti dei terzi, quali i successivi acquirenti dell’azienda, ovvero altri cessionari del medesimo credito.Pertanto, a differenza della prassi seguita sinora, oltre agli adempimenti prescritti dalla disciplina codicistica in materia di cessione del credito (art. 1260 c.c. e ss.), anche con riferimento alla cessione in garanzia dei canoni dovuti per affitti ultra-triennali di aziende inclusive di beni immobili, bisognerà provvedere alla trascrizione del contratto presso i registri immobiliari e, quindi, a tal proposito, stipulare il relativo contratto di cessione in forma notarile, per scrittura privata autenticata o atto pubblico. Si noti che il tema si pone tanto in relazione ai contratti di cessione del credito in questione che saranno stipulati successivamente alla sentenza 26701/2018, quanto rispetto ai contratti già in essere, per i quali – in un’ottica di piena tutela del creditore garantito – sarebbe opportuno provvedere alla trascrizione dei medesimi.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:s.padovani@advant-nctm.com">Stefano Padovani</a>&nbsp;o <a href="mailto:m.marmo@advant-nctm.com">Martina Marmo</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 07 Feb 2019 03:10:06 +0100</pubDate>
                        <title>La &quot;nuova&quot; amministrazione straordinaria nelle banche</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-nuova-amministrazione-straordinaria-nelle-banche</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h2>La gestione delle crisi bancarie spiegata alla luce dell'attuazione della BRRD: Bank Recovery and Resolution Directive.Uno strumento di prevenzione che può portare anche all'amministrazione straordinaria degli istituti bancari.</h2>L'amministrazione straordinaria, disciplinata dagli articoli 70 e seguenti del Testo Unico Bancario (D. Lgs. n. 385/1993, "TUB") è uno strumento di gestione delle crisi bancarie ben consolidato nella nostra disciplina di settore, che tuttavia, con la attuazione in Italia della cosiddetta BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive - Direttiva 2015/59/UE), è stato rinnovato in diversi aspetti.<h2>Strumento di prevenzione delle crisi bancarie</h2><img class=" wp-image-11862 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/02/20190207_RS-AmministrazioneStraordinaria.png" alt width="252" height="325">La BRRD è spesso fatta coincidere - a torto o a ragione, dato che lo strumento è stato sino ad oggi utilizzato molto di rado e in misura assai limitata - con il bail-in, applicazione del principio per il quale la crisi delle banche deve essere sopportata, in prima istanza, dai loro azionisti e dai loro creditori, inclusi i depositanti oltre la soglia dei sistemi di assicurazione dei depositi. In realtà, ad una analisi un poco più attenta, la parte forse più importante, e per molti versi più innovativa della BRRD riguarda gli strumenti di "prevenzione" delle crisi bancarie, richiamati del resto, a dimostrarne la centralità, sin dal primo considerando della Direttiva. Nell'ottica di prevenzione delle crisi, infatti, la BRRD introduce una serie di strumenti c.d. di "intervento precoce", alcuni dei quali del tutto nuovi nell'ordinamento nazionale, finalizzati a "porre rimedio al deterioramento della situazione finanziaria ed economica di un ente prima che questo giunga a un punto tale per cui non vi siano alternative alla risoluzione" (BRRD, quarantesimo considerando).<h2>Il removal e l'amministrazione straordinaria</h2>Sempre nell'ambito delle misure di prevenzione della crisi, in una grada zione proporzionata alla gravità della situazione di crisi della banca o delle violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie che ne regolano l'attività, la BRRD prevede poi lo strumento del removal - la rimozione dell'alta dirigenza o dell'organo amministrativo della banca e la sua sostituzione con soggetti idonei - e, infine, dell'amministrazione "temporanea", che corrisponde alla "nuova" amministrazione straordinaria disciplinata dagli articoli 70 e seguenti del TUB. I presupposti per l'attivazione dell'amministrazione straordinaria sono, alternativamente: (i) gli stessi presupposti del removal, vale a dire "gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie o gravi irregolarità nell'amministrazione" oppure un deterioramento della situazione della banca o del gruppo bancario "particolarmente significativo" che le misure di intervento precoce non sono in grado di rimediare, ove l'autorità di vigilanza ritenga il removal insufficiente, oppure (ii) una situazione in cui "sono previste gravi perdite del patrimonio" o (iii) una istanza motivata degli organi amministrativi o dell'assemblea straordinaria della banca (art. 70 TUB).<h2>Le caratteristiche dell'amministrazione straordinaria</h2>La decisione di disporre l'amministrazione straordinaria spetta all'Autorità di vigilanza - BCE o Banca d'Italia - e non più, come era previsto dal TUB prima della BRRD, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e implica la nomina di uno o più commissari straordinari e di un Comitato di sorveglianza con funzioni di controllo e consultive rispetto ai commissari. Una caratteristica fondamentale dell'amministrazione straordinaria è - o dovrebbe essere, vedi quanto si dirà più avanti - la temporaneità: essa può infatti durare fino al massimo di un anno, salvo che l'Autorità disponga una durata più breve. Questa caratteristica è coerente con l'attribuzione alla amministrazione straordinaria di uno spiccato carattere di prevenzione della crisi e di risanamento, tendenzialmente destinato alla soluzione della crisi e alla rimessione inbonis della banca (anche se la risoluzione o la liquidazione coatta amministrativa ne possono essere l'esito, ove l'obiettivo del risanamento non possa essere raggiunto). Tuttavia, questa caratteristica è resa più sfumata dalla previsione della possibilità che la durata sia prorogata, per la durata massima di un ulteriore anno, ma più volte, purché sussistano i presupposti per l'attivazione della procedura che abbiamo già sopra richiamato.<h2>I poteri dei commissari</h2>Un'altra caratteristica qualificante dell'istituto è l'ampiezza dei poteri conferiti all'autorità di vigilanza rispetto alla definizione dei compiti e dei poteri degli organi della procedura, in particolare i commissari. Il TUB, infatti, prevede, come regola di default, che i commissari esercitino tutte le funzioni e tutti i poteri spettanti all'organo di amministrazione della banca. Tuttavia, l'Autorità di vigilanza, può: (i) all'atto della nomina, limitare le funzioni e i poteri dei commissari prevedendone soltanto alcuni; (ii) sempre all'atto della nomina, stabilire speciali limitazioni ai poteri dei commissari o attribuire loro compiti ulteriori e diversi rispetto a quelli previsti dalla legge; (iii) all'atto della nomina o successivamente, imporre che determinati atti dei commissari debbano essere autorizzati dall'Autorità medesima o imporre speciali cautele e limitazioni nella gestione della banca.<h2>Poco spazio all'assemblea dei soci</h2>Durante l'amministrazione straordinaria, le prerogative dell'assemblea dei soci sono fortemente limitate: essa infatti può essere convocata soltanto dai commissari, previa autorizzazione dell'Autorità, che ne fissano anche l'ordine del giorno (previa approvazione dell'autorità), immodificabile da parte dell'assemblea. Ai commissari spetta anche, in via esclusiva, l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei cessati esponenti aziendali, su autorizzazione dell'Autorità; gli organi che succedono ai commissari proseguono le azioni promosse e riferiscono alla Banca d'Italia.<h2>Cosa accade quando si conclude l'amministrazione straordinaria</h2>L'amministrazione straordinaria può concludersi (i) con la ricostituzione degli organi dell'amministrazione ordinaria della banca, alla quale provvedono i commissari, convocando all'uopo l'assemblea dei soci, prima di cessare le loro funzioni, oppure (ii) ove il risanamento non sia risultato possibile - anche in combinazione con altri strumenti - con l'apertura di una procedura di gestione della crisi, ove ne siano presenti i presupposti.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Tratto da AziendaBanca</em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 06 Feb 2019 11:59:29 +0100</pubDate>
                        <title>Smart contract, la sfida del GDPR</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/smart-contract-la-sfida-del-gdpr</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h2>La diffusione della blockchain offre la suggestione di contratti in grado di eseguire autonomamente la volontà delle parti.La tutela dei dati personali, sancita dal regolamento europeo, pone tuttavia criticità che rischiano di minarne lo sviluppo.</h2>Il 31 ottobre 2008, con la pubblicazione del cosiddetto <em>white paper</em> , il fantomatico <strong>Satoshi Nakamoto</strong> gettava le fondamenta della blockchain. Sono passati più di dieci anni da quella data. E tante sono le aspettative che questo registro elettronico e distribuito, alla base del bitcoin e di altre monete virtuali, ha saputo alimentare nei settori più disparati: entro il 2025, secondo le stime del <strong>World Economic Forum</strong>, il 10% del Pil mondiale sarà prodotto da attività e servizi che saranno erogati e distribuiti attraverso la tecnologia blockchain.<img class=" wp-image-11854 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/02/20190206_RS-SmartContract.png" alt width="317" height="416">Le possibili applicazioni, come accennato, sono tante: dalla sicurezza informatica al trasferimento di denaro, passando persino per la validazione dei risultati elettorali. L'ultimo passo, secondo molti, saranno probabilmente gli <em>smart contract</em> , ossia protocolli informatici che sfruttano le potenzialità della blockchain per eseguire i termini di un contratto al verificarsi di determinate condizioni. Il tutto senza la necessità di terze parti o, più in generale, di un qualsiasi intervento umano che vada oltre la semplice programmazione. Sul tema è intervenuto recentemente anche il legislatore italiano che, con il cosiddetto ddl <em>Semplificazioni</em> , ha ammesso la validità giuridica della "memorizzazione di un documento informatico attraverso l'uso di tecnologie basate su registri distribuiti".I punti critici però non mancano. A cominciare da una tutela dei dati personali che, come emerso nel corso del convegno <em>Persone in rete - I dati tra poteri e diritti</em>, promosso dallo studio legale <strong>Nctm</strong> lo scorso 15 gennaio, rischia di venir sacrificata sull'altare del progresso tecnologico.<h2>LA PRIVACY AI TEMPI DEL WEB</h2>"Dobbiamo comprendere che il valore del dato personale equivale a libertà, e nessuno metterebbe a rischio la proprio libertà", ha esordito <strong>Antonello Soro</strong>, presidente dell'autorità garante per la protezione dei dati personali, nelle battute iniziali della mattinata. E dobbiamo comprenderlo soprattutto oggi, ai tempi del web, quando "la persona stessa diventa dato e viene esposta in un'arena, quella digitale, che non è presidiata come l'ambiente fisico in cui siamo abituati a muoverci". Anche perché, ha aggiunto, "la rete non conosce confini e ha pesanti ripercussioni anche sulla nostra vita di tutti i giorni". Il recente caso che ha coinvolto <strong>Facebook</strong> e <strong>Cambridge Analytica</strong> sta lì a ricordarcelo.Per Soro, l'unica soluzione è mantenere la bussola puntata sulla tutela della dignità della persona. Solo così, ha osservato, "sarà possibile superare le sfide sempre più complesse che il progresso tecnologico ci pone davanti". Magari attraverso l'individuazione di standard etici a livello sovranazionale che sappiano garantire il rispetto della dignità personale.<h2>LA MINACCIA DELL'ALGOCRAZIA</h2>La tutela della privacy e della dignità personale deve declinarsi nello svolgimento di qualsiasi attività. Ne è ben consapevole <strong>Armando Spataro</strong>, magistrato ed ex procuratore di Torino, il quale ha evidenziato come la giustizia sia "il settore in cui si manifesta in maniera più rilevante il contrasto fra protezione dei dati personali, esigenze di sicurezza e tutela del diritto". Il dibattito sulla diffusione delle intercettazioni giudiziarie, tornato recentemente celebre con il proposito governativo di smantellare il cosiddetto <em>decreto Orlando</em>, ne è forse il sintomo più evidente. E la tecnologia rischia di esacerbare una discussione già logorata.In particolare, Spataro punta il dito su quella che definisce <em>algocrazia</em>, ossia il rilievo sempre maggiore che sta assumendo la capacità di elaborare grandi moli di dati attraverso algoritmi. "In alcune giurisdizioni come Cina e Stati Uniti - ha osservato, portando l'esempio delle indagini sul terrorismo - gli algoritmi non vengono utilizzati soltanto in fase di investigazione, ma anche per definire la sentenza". La chiave, ha concluso, non sta tanto nella bontà o meno di certi strumenti, quanto piuttosto nella "professionalità di chi è chiamato a utilizzarli".<h2>BLOCKCHAIN, PROFILO GIURIDICO CERCASI</h2>La blockchain, nella visione di Spataro, diventa così un nuovo strumento a disposizione delle istituzioni. E prima ancora di capire se possa essere uno strumento utile o meno, bisogna forse interrogarsi su cosa sia davvero la blockchain. La domanda non è scontata, visto che, come ha osservato <strong>Paolo Gallarati</strong>, partner di Ntcm, "in Italia, e forse anche nel mondo, definizioni giuridiche della blockchain ancora non esistono". E che l'assenza di riferimenti ben definiti crea zone grigie su cui è necessario fare chiarezza, soprattutto quando si parla di tutela dei dati personali. Il nodo principale riguarda l'assegnazione delle responsabilità. "In quanto registro condiviso - ha osservato Gallarati - la titolarità del dato risulta diffusa e tutti partecipano al funzionamento della piattaforma". Identificare i responsabili di eventuali danni o perdite (improbabili, ma sempre possibili) può risultare difficile, forse anche impossibile, nel caso in cui la struttura risulti decentralizzata e distribuita. Si rischia, ha aggiunto, di arrivare a una sorta di "<em>tecnocrazia</em> in cui i dati vengono inseriti in una piattaforma che nessuno di fatto controlla".<h2>IL BALUARDO DEL GDPR</h2>La definizione delle responsabilità, unita alla più generale tutela dei dati personali, costituisce uno degli elementi principali del Gdpr . Dopo aver rivoluzionato il settore della privacy, il regolamento europeo rischia oggi di avere pesanti ripercussioni sullo sviluppo della blockchain e, in particolare, degli smart contract. E ciò, quasi paradossalmente, proprio in ragione della sicurezza offerta dal registro elettronico e distribuito. Come ha osservato <strong>Carlo Grignani</strong>, partner di Nctm, "un smart contract basato sulla blockchain risulta sostanzialmente irreversibile: è alla macchina che si rimette l'esecuzione della volontà delle parti". Nelle blockchain non si può infatti tornare indietro e, ha spiegato, "qualsiasi vizio di forma è destinato a restare nella catena". In questo contesto, la tutela del diritto all'oblio o alla revisione dei propri dati personali, dunque, non può essere garantita. Gli smart contract, ha concluso Grignani, "presentano una rigidità tale che pare limitarne l'utilizzo a contenuti molto standardizzati". Almeno per il momento.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Tratto da Insurance Review</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 06 Feb 2019 11:13:48 +0100</pubDate>
                        <title>Piani in attesa di rilancio | PIR | Piani individuali di risparmio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/piani-in-attesa-di-rilancio-pir-piani-individuali-di-risparmio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h2>Negli ultimi due anni 800 mila italiani hanno scelto questo strumento finanziario.Ma le modifiche apportate dal governo potrebbero renderlo più rischioso.</h2>Ancora qualche settimana e il nodo sui Pir, i Piani individuali di risparmio nati con l'obiettivo di aumentare gli investimenti privati nelle aziende made in Italy, sarà sciolto da un decreto attuativo che finalmente chiarirà i punti oscuri introdotti dalla recente legge di Bilancio. Ad augurarselo sono soprattutto le società di risparmio gestito che lo scorso anno grazie ai Pir hanno raccolto 4 miliardi di euro, andati a sommarsi agli 11 già rastrellati nel 2017. Una goccia nel mare dei 2 mila miliardi di patrimonio del risparmio gestito tricolore, ma che ha aiutato a tenere a galla un 2018 difficile per l'industria italiana. Il dato del mese di dicembre lo indica chiaramente: raccolta sui Pir +82,2 milioni di euro, raccolta dei fondi comuni -1,6 miliardi.<img class=" wp-image-11848 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/02/20190206_RS-Panorama.png" alt width="296" height="388">Dal 1° gennaio, però, la gioiosa macchina da guerra dei Piani s'è inceppata. Anzi, bloccata. L'attuale legge di Bilancio prevede che i Pir del 2019, per non scontare tassazione sulle plusvalenze maturate sui prodotti detenuti cinque anni, debbano investire il 3,5 per cento del capitale in fondi di venture capital più un altro 3,5 per cento in società quotate all'Aim, il mercato di Borsa riservato alle piccolee medie imprese ad alto potenziale di crescita,e che queste abbiano meno di 50 milioni di fatturato e meno di 250 dipendenti. Un «ritocco» alla normativa che l'Italia delle start-up e delle aziende innovative chiedeva da tempo per dare ossigeno finanziarioa tante realtà hi-tech piccole ma promettenti. Dall'analisi di Assogestioni, l'Associazione italiana del risparmio gestito, emerge che finora un terzo del portafoglio dei Piani è stato investito in societàa media capitalizzazionee soltanto un risicato2 per centoè finito sull'Aim, valore che però corrisponde al 10 per cento del suo flottante. Ora la modifica introdotta dal governo dovrebbe portare almeno 400 milioni di risorse fresche sul listino preferito dalle Pmi, in base alle proiezioni di Ambromobiliare, e magari ampliare la platea di 30-40 aziende già in lizza per la quotazione. «Questa misura potrebbe rappresentare un vero boost alla crescita del mercato dell'equity al servizio dell'economia reale e delle imprese» sottolinea Anna Lambiase, amministratore delegato di Ir Top consulting, società di consulenza che ha accompagnato sull'Aim molte matricole ad alto tasso di crescita. «E credo che proseguirà il trend positivo trainato da una domanda di quotazioni che riscontriamo in sensibile crescita da parte delle Pmi, anche grazie all'obbligo d'investimento sull'Aim».Tutto bene per gli investitori istituzionali, che dopo il decreto attuativo torneranno a collocare i Pir sul mercato. Meno per i risparmiatori. L'Aim è un mercato ad alto potenziale, ma di piccole dimensioni - solo 7 miliardi di euro di capitalizzazione contro i 550 di Piazza Affari- così come lo sono le sue 110 aziende: Ir Top stima che in media la societàtipo quotata su questo listino registri 40 milioni di ricavi, una capitalizzazione di 36e un flottante del 22 per cento. Quindi questo flusso di denaro aggiuntivo potrebbe portare con sè il rischio concreto di una bolla speculativa sulle società a piccolae media capitalizzazione quotate. A segnalarlo è un documento sui Pir realizzato da Deloitte, Nctm e JeMe Bocconi studenti che fa il punto sul successo dei Piani, ma pone l'accento anche sui rischi di questi prodotti finanziari finora sottoscritti da 800 mila italiani. «Qualora questa crescita di volumie nelle liquidità degli indici non fosse supportata da una corrispondente quotazione di un numero adeguato di Pmi, e dato che l'attuale bacino è limitato, vi sarebbe il rischio concreto che si formi una bolla speculativa delle mid e small cap» conclude il paper.Tante luci, ma anche qualche ombra. «L'obbligo peri Pir d'investire una parte di patrimonio sull'Aim mi sembra un'operazione un po' infelice» sottolinea Stelvio Bo, consulente finanziario indipendente. «Per come sono stati proposti i Piani, infatti, non mi pare che ci sia stata molta attenzione alla propensione al rischio del risparmiatore». Insomma, da un lato i Pir sono venduti come prodotti «per tutti», ma dall'altro l'obbligo di legge d'inserire nel patrimonio asset meno liquidi - se non illiquidi come le quote dei fondi di venture capital - ne aumenta la rischiosità. Per non parlare della concentrazione geografica. «I Pir per loro natura investono solo in strumenti finanziari italiani» ricorda Bo «e quindi devono essere inseriti in un'asset allocation bilanciata, dove l'Italia non superi il 20 per cento del portafoglio».&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.panorama.it" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Panorama</em></a>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 06 Feb 2019 10:20:11 +0100</pubDate>
                        <title>Il Comune di Milano partecipa ad un bando internazionale con il Teatro Continuo di Alberto Burri</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-comune-di-milano-partecipa-ad-un-bando-internazionale-con-il-teatro-continuo-di-alberto-burri</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Comune di Milano ha scelto il <strong>Teatro Continuo</strong> di <strong>Alberto Burri</strong> come progetto da candidare al <a href="http://www.premiopaesaggio.beniculturali.it/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa</strong> </a>e <strong>Premio Nazionale del Paesaggio 2019</strong>.La scelta del progetto da candidare avviene attraverso una selezione di proposte provenienti da tutta Italia, tra i quali il MiBAC - Ministero per i Beni e le Attività Culturali - stabilirà il candidato italiano da inviare a Strasburgo. Il progetto selezionato riceverà anche il Premio Nazionale del Paesaggio il prossimo 14 marzo.Il Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa, nato a seguito della sottoscrizione della Convenzione Europea del Paesaggio da parte di 39 stati membri tra cui l’Italia, ha cadenza biennale ed è stato organizzato per la prima volta nel 2008.&nbsp;<img class="size-full wp-image-11840 aligncenter" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/02/1-TeatroContinuo.jpg" alt><em>Teatro Continuo&nbsp;di&nbsp;Alberto Burri, Parco Sempione, Milan, 2015.</em><em>Photo: Paola Di Bello</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 30 Jan 2019 08:48:02 +0100</pubDate>
                        <title>Chi ha paura della tecnocrazia?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/chi-ha-paura-della-tecnocrazia</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Quale rapporto tra blockchain e privacy? La domanda, lo precisiamo subito, resterà aperta. Ma il dibattito sul futuro della tecnologia a blocchi passerà anche dal confronto con il GDPR.</p><h2>EDUCARE ALLA PRIVACY</h2>Se ne è parlato lo scorso 15 gennaio presso <strong>Nctm Studio Legale</strong>, nell’incontro “<strong>Persone in Rete</strong>” che ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Antonello Soro, Presidente del Garante per la Protezione dei Dati Personali, e Armando Spataro, già Procuratore della Repubblica di Torino. Nel dialogo tra i due è emerso, ad esempio, il tema dell’educazione alla privacy delle nuove generazioni post-Millennials. Ma, soprattutto, di quanto sarà cruciale in futuro l’equilibrio tra i diritti delle persone e il potere della tecnologia.<h2>EUROPA ANCORA INDIETRO</h2>Sullo sfondo, lo scontro in atto a livello globale tra Cina e USA, concorrenti per la supremazia nelle tecnologie di intelligenza artificiale. Le quali hanno senso (e potere) solo quando dispongono di grandi moli di dati da elaborare. Una sfida in cui l’Europa è tecnologicamente assente (e le intenzioni di cercare di colmare il gap dovranno essere seguite dai fatti) anche se ha recuperato terreno con una normativa, il GDPR, che accetta la sfida di inquadrare la dignità delle persone all’interno dell’era digitale.<em>«Nel mondo fisico abbiamo definito il perimetro della nostra libertà e di quella degli altri. In quello digitale affidiamo i nostri dati a gestori che non conosciamo o comunque hanno un potere molto più ampio del nostro … dobbiamo costruire un nuovo perimetro di tutela della libertà, dello sviluppo tecnologico, del rapporto tra macchina e uomo … guardando all’impatto che le tecnologie hanno sulla dignità delle persone».</em><strong>Antonello Soro</strong>, Presidente del Garante per la Protezione dei Dati Personali<h2><img class=" wp-image-11789 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/01/20190123_RS-AziendaBanca-Blockchain.jpg" alt width="304" height="265">IL POTERE DELL’ALGOCRAZIA</h2>Uno dei rischi maggiori, nel prossimo futuro, è nella cosiddetta “algocrazia”. Il potere crescente che gli algoritmi, con i loro automatismi, stanno assumendo in diversi ambiti della vita. Un esempio lampante è stato portato da Armando Spataro, raccontando degli algoritmi usati da alcuni governi per rilevare le affermazioni violente e le incitazioni all’odio postate sui social network nell’ambito del contrasto al terrorismo. Questi algoritmi, nell’identificare un’affermazione violenta, identificano anche i reati? E potrebbero tecnicamente associare affermazioni violenti e reati, arrivando a “scrivere una sentenza”?Automatizzare questo genere di attività e di decisioni è compatibile con la dignità delle persone e con un corretto rapporto tra uomo e macchina?<h2>I DATI FUORI DAI BLOCCHI ...</h2>Il rischio di una tecnocrazia ritorna anche in una tecnologia che è l’hype del momento: la blockchain. Paolo Gallarati, Partner di Nctm Studio Legale, ha spiegato bene come nel caso dei registri distribuiti vengano meno quelle definizioni ed esperienze comuni che aiutano ciascuno, legali compresi, a orientarsi nella materia. Perché non c’è dubbio che sulla blockchain andranno a transitare molti dati relativi ad aziende e persone. I dati finanziari e comportamentali, certamente, se non anche quelli sensibili. Sorvolando sui dettagli, si ripropone il tema del rapporto tra blockchain e GDPR: non c’è dubbio che la normativa si applichi. E quindi andranno definiti, ad esempio, standard internazionali per garantire il rispetto dei diritti di rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità, opposizione a un processo automatizzato. Aspetti di cui tocchiamo negli incontri semestrali del Blockchain Club di AziendaBanca e che vedranno una possibile soluzione con la conservazione offchain di questi dati.<h2>... RISCHI DI TUTELA E DIGNITÀ</h2>Ma andrà anche definito, ad esempio, chi deve risarcire i danni per un eventuale trattamento illecito e su chi cadranno le sanzioni. Chi sono il titolare e il responsabile? La titolarità è forse diffusa, perché chiunque partecipa alla tecnologia come “nodo” e convalida le transazioni in quanto “miner” diventa titolare del trattamento? E quali differenze andranno previste tra DLT permissioned e permissionless? E ancora, quali standard per l’aggiornamento tecnologico e per la tecnica crittografica? Il rischio è, appunto, di una tecnologia che imponga il proprio funzionamento sfuggendo al controllo di altri, secondo un modello tecnocratico che metterebbe a rischio la tutela del dato e, infine, della dignità della persona.<h2>IN FRANCIA LE PRIME REGOLE</h2>Anche perché la Francia, con l’ordinanza 1674 datata 8 dicembre 2017, ha codificato l’uso della blockchain per registrare le proprietà e il trasferimento di titoli non quotati: la CNIL (versione francese del Garante della Privacy, NdR) ha fornito indicazioni su come applicare il GDPR alla blockchain, confermando la possibilità di utilizzare la cifratura e/o l’anonimizzazione del dato per garantire il diritto di cancellazione. E in Italia il Decreto Semplificazioni 2019 nomina esplicitamente registri distribuiti e blockchain, aprendo la strada alla validità giuridica (dopo i decreti attuativi e i regolamenti tecnici).<h2>STESSA STRADA PER GLI SMART CONTRACT</h2>Qualcosa di analogo dovrà anche essere valutato nel caso degli smart contract. Che, come sappiamo, sfruttano le tecnologie DLT per concretizzare l’utopia (o la distopia, dipende dal punto di vista) di un contratto che auto-esegue se stesso al verificarsi di determinate condizioni. E che, oltre ai già citati aspetti critici legati alla privacy, introduce anche un meccanismo inedito, facendo sì che i contraenti demandino in toto l’esecuzione di un accordo a un software. Rinunciando a una libertà, nel pieno senso della parola, che con un contratto tradizionale è disincentivata, ma comunque sempre possibile: quella di scegliere di non adempiere al proprio impegno.&nbsp;<a href="https://www.aziendabanca.it/notizie/blockchain-privacy-gdpr-nctm" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da AziendaBanca</em></a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 25 Jan 2019 04:34:00 +0100</pubDate>
                        <title>Nctm 1° player nel M&amp;A in Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-1-player-nel-ma-in-italia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>League tables</em> Mergermarket/Reuters/Bloomberg</strong>Si rende noto che Nctm Studio Legale è al primo posto per numero di operazioni M&amp;A svolte nei ranking di Mergermarket, Reuters e Bloomberg. Con 60 operazioni accreditate da Mergermarket nell'arco del 2018 (1 gennaio - 31 dicembre), Nctm si conferma lo studio legale numero 1 nel M&amp;A in Italia.Nctm ha registrato 6 operazioni in più rispetto all’anno precedente, con una percentuale di crescita del 12%.Secondo l’“<em>Individual League Table</em>” di Mergermarket, Nctm vanta inoltre uno dei team più forti sul mercato. Nel <em>ranking</em> per <em>individual</em> tra i primi 10 classificati ci sono tre Avvocati di Nctm, di cui uno al primo posto."Siamo molto contenti dei risultati ottenuti dal nostro team di M&amp;A e dal riconoscimento del mercato. Con la chiusura del 2018 Nctm, dopo anni di costante piazzamento tra i primi tre studi più attivi sul mercato, ha consolidato la sua posizione di <em>leadership</em> nel numero di operazioni M&amp;A gestite in Italia", ha dichiarato<strong> Paolo Montironi</strong>, <em>Senior Partner</em> di Nctm Studio Legale.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 23 Jan 2019 04:22:03 +0100</pubDate>
                        <title>Uomini e macchine, la via italiana all’industria 4.0</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/uomini-e-macchine-la-via-italiana-allindustria-4-0</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Una ricerca e un volume raccontano come si può cavalcare la rivoluzione tecnologica senza sacrificare posti di lavoro. Ci siamo fatti dire di più da Michele Bignami, partner di Nctm, studio legale che ha supportato il progetto.</strong><img class="wp-image-11731 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/01/20190123_HRLink-BIM-e1548238876840.jpg" alt width="369" height="312">L’industria 4.0 è realtà anche in Italia. Da Nord a Sud, nelle imprese del Belpaese <strong>le macchine stanno trasformando profondamente processi produttivi e modalità lavoro</strong>, con un impatto a volte dirompente sui lavoratori. Un rapporto delicato tra uomini e macchine che, nonostante le stime più pessimistiche descrivano un futuro dove le macchine lasceranno sul terreno milioni di disoccupati, oggi assistiamo allo sviluppo di una “via italiana” all’industria 4.0. Un fenomeno fotografato da una recente <strong>ricerca del Politecnico di Torino</strong>, i cui risultati sono confluiti nel volume “<strong>Il lavoro che serve</strong>”, di Annalisa Magone e Tatiana Mazali. Quale sia il lavoro di cui c’è ancora bisogno, lo svela il libro già nel sottotitolo: il lavoro dove è essenziale l’apporto umano, quello che le macchine potranno trasformare e non eliminare.«Il fattore umano non potrà scomparire. La visione di un futuro regolato e scandito solo da algoritmi capaci di gestire ogni situazione appartiene più al regno della fantascienza che a quanto si realizzerà nel prossimo futuro. E dopotutto anche gli algoritmi, in fondo, sono opere dell’uomo», commenta a caldo <strong>Michele Bignami</strong>, partner e responsabile del Dipartimento di Diritto del lavoro e delle Relazioni Industriali di Nctm Studio Legale, tra coloro che hanno sostenuto la ricerca.&nbsp;<a href="https://www.hr-link.it/uomini-e-macchine-la-via-italiana-allindustria-4-0/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da HR Link</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
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                        <guid isPermaLink="false">news-5614</guid>
                        <pubDate>Wed, 16 Jan 2019 05:50:18 +0100</pubDate>
                        <title>Blockchain: Nctm, smart contract opportunità ma uso limitato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/blockchain-nctm-smart-contract-opportunita-ma-uso-limitato</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>MILANO, 15 GEN - Gli <em>smart contracts</em> e la <em>blockchain</em> rappresentano "un'opportunità", ma "è eccessivo pensare che qualsiasi contratto si possa trasformare in <em>smart contract</em>". E' quanto sostiene l'avvocato <strong>Carlo Grignani</strong>, partner dello studio legale <strong>Nctm</strong>, dove oggi si è tenuto un incontro focalizzato sulla <em>blockchain</em> alla luce delle regole sulla protezione dei dati personali introdotte dal Gdpr.<img class=" wp-image-11676 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/01/20190115_RS-Ansa-Grignani-blockchain-smartcontracts.jpg" alt width="329" height="329">L'Italia è "in una fase embrionale" con delle proposte di modifica al decreto semplificazioni, approvato lo scorso ottobre dal consiglio dei Ministri, che introduce norme sul profilo giuridico dei dati conservati in <em>blockchain</em>, osserva Grignani, aggiungendo che queste "hanno il pregio di affermare la validità dello <em>smart contract</em> equiparandolo a un tradizionale contratto in forma scritta". Ma, "a fronte dei loro vantaggi, gli<em> smart contracts</em> presentano per loro natura una elevata rigidità sia in fase di scrittura che di auto-esecuzione (ad esempio in termini di irreversibilità dell'esecuzione medesima) che parrebbe limitarne oggi l'utilizzo a contratti con un contenuto molto standardizzato", spiega l'avvocato, aggiungendo che i settori che si prestano di più alla sua applicazione sono quello assicurativo, bancario e il mondo finanziario più in generale.&nbsp;<a href="http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/criptovalute/2019/01/15/blockchain-nctm-smart-contract-opportunita-ma-uso-limitato_fc48c6ce-8fce-46a9-88b4-3cea6d6d6908.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da ANSA</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 11 Jan 2019 11:24:43 +0100</pubDate>
                        <title>&lt;i&gt;Cannabis light&lt;/i&gt; in Italia: boom clamoroso nelle vendite, ma l’uso ricreativo resta illegale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cannabis-light-in-italia-legge-242-2016</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’entrata in vigore della legge 242 del 2016, contenente “<em>Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa</em>”, ha l’indubbio merito di aver riportato in auge in Italia il fenomeno della canapa light, un tipo di raccolto in passato molto diffuso sul territorio nostrano, basti considerare che negli anni Quaranta l’Italia era il secondo produttore di canapa a livello mondiale, dopo l’Unione Sovietica.È sotto gli occhi di tutti, infatti, la crescita esponenziale dei c.d. grow-shop, ovverosia i negozi dediti alla vendita di cannabis light, così come in pochi anni sono aumentate di circa 10 volte le aree destinate alla sua coltivazione (da 400 ettari nel 2013 a quasi 4 mila nel 2018), con un fatturato complessivo che si può stimare in circa 40 milioni di Euro. Del resto, è la stessa succitata legge che stabilisce che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali debba destinare annualmente una quota delle risorse disponibili (nel limite massimo di € 700.000), per favorire la coltivazione della canapa light.Orbene, con il termine <em><strong>Cannabis/Canapa</strong></em> si fa generalmente riferimento alla pianta nella sua interezza (stelo, radici, fiori).Sono le infiorescenze della pianta di canapa che possono essere caratterizzate, invece, da un elevato livello di THC che, una volta esiccate, possono essere utilizzate per attività ricreative o per scopi curativi.Il THC è l’abbreviazione di tetraidrocannabinolo, cioè la sostanza psicotropa prodotta dai fiori di cannabis.Ciò detto, la presunta legalizzazione delle infiorescenze della cannabis light e il volume di affari registrato continuano comprensibilmente ad attirare l’attenzione degli investitori sia italiani che stranieri.Tuttavia, la legge 242/2016 nasconde delle insidie.La presente legge, infatti, non prevede la coltivazione, la produzione e la vendita delle infiorescenze di canapa per attività ricreative (ad esempio il fumo). Disciplina, bensì, la coltivazione della filiera di canapa, da cui è possibile ottenere specifici prodotti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: alimenti, cosmetici, semilavorati, materiale destinato alla pratica del sovescio, materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia).Con la legge 242/2016 si è inteso, quindi, promuovere forme alternative di sfruttamento agricolo, diversificando il mercato della produzione agroalimentare e favorendo la produzione locale a discapito del ricorso a materie prime straniere, tutto questo non deve essere facilmente confuso con il processo di legalizzazione della cannabis.Orbene, al fine di potere capire più compitamente i termini della questione, è necessario comprendere quando si debba parlare di sostanze stupefacenti e psicotrope, quando si sia in presenza della c.d. cannabis terapeutica, e, infine, cosa debba intendersi per<em> cannabis light.</em></p><h1>(A) Sostanze stupefacenti e psicotrope.</h1>La legge italiana include le infiorescenze di cannabis con elevato livello di THC tra le sostanze stupefacenti e psicotrope.L’attuale normativa prevede, in particolare, che chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo, o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, deve munirsi dell’autorizzazione del Ministero della Sanità.Ove concessa, l’autorizzazione è valida, oltre che per la coltivazione, anche per la raccolta, la detenzione e la vendita dei prodotti ottenuti, da effettuarsi esclusivamente alle ditte titolari di autorizzazione per la fabbricazione e l’impiego di sostanze stupefacenti.<h1>(B) Cannabis terapeutica.</h1>La cannabis FM-2 (canapa) ad uso medico ed i farmaci cannabinoidi possono essere prescritti dai medici nell’ambito di trattamenti sintomatici di supporto e presentano un <em>range</em> qualitativo <em>standard</em>, considerato, inoltre, che gli impieghi di cannabis ad uso medico sono presenti in studi clinici controllati, studi osservazionali e revisioni sistematiche.La cannabis ad uso medico presenta un elevato livello di THC, basti solo considerare che l’azienda olandese Bedrocan® produce varietà di cannabis ad uso medico - ancora oggi importate in Italia- con un elevato livello di THC: Bedrocan (22%), Bedrobinol (13,5%) e Bediol (6,3%).La legge prevede espressamente che anche la coltivazione delle piante di canapa ad uso medico con un livello di THC superiore allo 0,2% deve comunque essere autorizzata dal Ministero della Salute, secondo quanto previsto dalle norme in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.Inoltre, il Ministero della Salute svolge anche le seguenti funzioni:(i) individuare le aree da destinare alla coltivazione delle piante di cannabis;(ii) importare, esportare e distribuire sul territorio nazionale, ovvero autorizzare l’importazione, l’esportazione, la distribuzione e il mantenimento scorte delle piante e il materiale vegetale a base di cannabis;(iii) provvedere alla determinazione delle quote di fabbricazione di sostanza attiva di origine vegetale a base di cannabis, a seconda delle richieste delle regioni e delle province autonome e informare l’International Narcotics Control Boards (INCB).I coltivatori autorizzati consegnano il materiale vegetale a base di cannabis al Ministero della Sanità, che, a sua volta, provvede alla destinazione del materiale stesso alle officine farmaceutiche autorizzate per la successiva trasformazione in sostanza attiva o preparazione vegetale, entro quattro mesi dalla raccolta.Attualmente in Italia la cannabis farmaceutica legale proviene esclusivamente dall’Olanda e dallo Stabilimento Farmaceutico Militare di Firenze, così come stabilito dall’accordo del 18 settembre 2014 tra il Ministro della Difesa e il Ministro della Salute.<h1>(C) La legge n. 242/2016 e il dibattito sulla commercializzazione delle infiorescenze di canapa light per uso ricreativo.</h1>In base alla legge 242/2016, qualora, all’esito di un controllo dell’autorità competente, il contenuto complessivo di THC sui campioni di pianta risulti superiore allo 0,2%, ma rientri nel limite dello 0,6%, nessuna responsabilità è posta a carico dell’agricoltore.Quindi, la percentuale di THC ammessa nella cosiddetta <em>cannabis light</em> è compresa tra lo 0,2% e lo 0,6%.La legge 242/2016 si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse ed iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, conformemente ai requisiti previsti dalle Direttive Comunitarie, le quali non rientrano nell’ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.Va da sé che in questo caso non è richiesta alcuna autorizzazione per la coltivazione delle piante di canapa, così come previsto dalla legge in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope.I coltivatori hanno soltanto l’obbligo di conservare i cartellini della sementa acquistata per un periodo non inferiore a 12 mesi e le fatture di acquisto della medesima.Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio sulle coltivazioni di canapa.In sintesi, quindi, la legge 242/2016:<ol> <li>sostiene e promuove la coltivazione della filiera di canapa da cui è possibile ottenere determinati tipi di prodotti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: alimenti, cosmetici, materiale destinato alla pratica del sovescio, materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria e alla bioedilizia, coltivazioni dedicate alle attività didattiche o al florovivaismo);</li> <li>prevede a carico del coltivatore soltanto l’obbligo di conservare per 12 mesi i cartellini della semente acquistata e la fattura d’acquisto;</li> <li>stabilisce che la percentuale di THC nelle piante coltivate possa oscillare tra lo 0,2% allo 0,6%, senza che ciò comporti alcuna responsabilità a carico dell’agricoltore;</li> <li>prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali destini alla coltivazione di questo tipo prodotto annualmente una quota delle risorse disponibili, nel limite massimo di € 700.000.</li></ol><p></p><h2></h2><h2>Il dibattito sulla cannabis light e sulla sua commercializzazione.</h2>Il dibattito intorno alla <em>cannabis light</em> e alla sua commercializzazione, resta ancora oggi acceso, stante l’indiscutibile successo del prodotto, da un lato, e la sua non completa regolamentazione, dall’altro.Nel frattempo, aumentano in maniera esponenziale i cosiddetti <em>grow-shop</em>, o canapai, dediti alla vendita di prodotti legati al mondo della <em>canapa light</em>, circostanza che ha fatto sentire l’esigenza al Consiglio superiore della Sanità e il Ministero dell’Interno di intervenire espressamente sul tema.Il Consiglio Superiore della Sanità ha reso un parere in merito alla pericolosità dell’uso della <em>cannabis light</em> e alla sua commercializzazione, affermando che non può escludersi la pericolosità dei prodotti contenenti infiorescenze di canapa, considerato che non è stato scientificamente valutato il rischio connesso al consumo di tali prodotti in relazione a specifiche condizioni, quali ad esempio, età, presenza di patologie concomitanti, stato di gravidanza/allattamento, interazioni con farmaci, effetti sullo stato di attenzione, così da evitare che l’assunzione inconsapevolmente percepita come “sicura” e “priva di effetti collaterali“ si traduca in un danno per se stessi o per altri.In merito alla seconda problematica - cioè se i prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa, in cui viene indicata in etichetta la presenza di “cannabis“ o “cannabis light“ o “cannabis leggera“ possano essere immessi nel commercio e a quali condizioni - il Consiglio Superiore della Sanità ha evidenziato che tra le finalità della coltivazione della canapa industriale non è inclusa la produzione delle infiorescenze, né tantomeno la libera vendita al pubblico e, pertanto, ha raccomandato l’introduzione di misure atte a non consentire la libera vendita dei suddetti prodotti.A settembre 2018 è stato pubblicato, inoltre, il parere reso dall’attuale Ministro dell’Interno Matteo Salvini sugli “<em>Aspetti giuridici-operativi connessi al fenomeno della commercializzazione delle infiorescenze della canapa tessile a basso tenore di THC e relazioni con la normativa degli stupefacenti</em>”, con il quale ha dettato indicazioni operative per le FF.OO. nell’esecuzione dei controlli presso i vari esercizi commerciali.Segnatamente, nella presente circolare è statuito che le infiorescenze, nonché i prodotti da queste ottenuti, possono rientrare nella nozione di sostanze stupefacenti anche se la percentuale di THC oscilla nell’intervallo stabilito dalla citata legge 242/2016 (da 0,2% a 0,6%) e, quindi, così come i prodotti ottenuti dalle piante non iscritte nel Catalogo comune, possono essere sequestrate.Il Ministero identifica ulteriori fattispecie che legittimano il sequestro del reperto sulla base dell’esito positivo del narcotest speditivo, ossia:<ol> <li>infiorescenze contenute in confezioni anonime o prive di indicazioni commerciali o sul prodotto ovvero in mancanza di titoli di acquisto che possano ricondurre al dettagliante e verificare la provenienza dei prodotti;</li> <li>infiorescenze contenute in confezioni commerciali dissigillate;</li> <li>infiorescenze vendute in forma sfusa;</li> <li>olio ed estratti oleosi ottenuti dalle infiorescenze, per i quali non è possibile determinare con immediatezza il tenore del THC contenuto nel prodotto;</li> <li>piante di cannabis coltivate in vaso o in terra, per le quali non risulti con certezza la provenienza da coltivazioni ottenute da sementi delle citate varietà ammesse dalla normativa comunitaria.</li></ol><p>Ma vi è di più. Nella presente circolare si afferma non soltanto che la legge 242/2016 non prevede la vendita delle infiorescenze per uso personale attraverso il fumo o altra analoga modalità di assunzione, ma anche che l’esimente prevista per il coltivatore non è estendibile al venditore delle infiorescenze.Quindi, il limite dello 0,6% si applicherebbe soltanto all’agricoltore che per cause naturali veda svilupparsi una coltivazione con limiti superiori a quelli consentiti.Viceversa tale estensione non varrebbe per il venditore o per il grossista, per il quale il superamento del limite dello 0,2% non risulterebbe imprevedibile, bensì preventivamente misurabile mediante una valutazione tecnica di laboratorio.Nonostante la pubblicazione delle circolari in commento, la situazione di incertezza resta, questo perché il quadro normativo sulla canapa light resta invariato. È evidente, dunque, che le attuali criticità potranno essere spazzate vie solo attraverso un intervento legislativo che possa, finalmente, chiarire i termini esatti della questione, senza lasciare spazi a dubbi interpretativi.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:p.quattrocchi@advant-nctm.com">Paolo Quattrocchi</a>, <a href="mailto:g.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a>&nbsp;o <a href="mailto:m.pepe@advant-nctm.com">Michelle Pepe</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 09 Jan 2019 09:36:47 +0100</pubDate>
                        <title>The prohibition of Riba under Italian law</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-prohibition-of-riba-under-italian-law</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>As known the prohibition of Riba is central to Islamic finance. All transactions and contracts must be free from elements of Riba. The word Riba literally means increase. However, in debt transactions the word ‘interest’ is generally understood as Riba. Interest is the excess amount which a creditor receives from a debtor in consideration of giving time to the latter for repayment of the loan. It is an application of the principle on which modern finance is based of time value for money.<img class=" wp-image-11611 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/01/20190109_IFN-STPA.png" alt width="326" height="267">Shariah prohibits interest irrespective of the amount. However, in the western world, it has been debated over centuries whether interest must be prohibited as such or only when a certain threshold is exceed, ie when the amount which the debtor has to pay to the creditor in addition to the principal becomes usurious.Judaism, prior to Islam, had also prohibited interest as such. In the Old Testament we read: “If you lend money to any of my people with you who are poor, you shall not be to him as a creditor, neither shall you require interest from him.”Under Roman law, which is the base of Italian law, only excessive interest rates were considered usurious and therefore prohibited. The threshold was later determined in the amount of 6% per year by Emperor Justinian.During the Middle Ages, the application of interest as such was strictly forbidden. Saint Augustine and Saint Ambrose considered interest to be in contrast with a passage in the Gospel of Luke: “Give away to everyone who begs of you, and of him who takes away from your goods, do not demand them back again.”In the 12th century, scholars of the first law faculties of the universities found ways to circumvent the ban on interest and during the 16th and 17th century they asserted the importance of qualifying disproportionate interest as usurious, and therefore prohibited, as the creditor may otherwise legally exploit the debtor.Today Italian law does not provide for a prohibition of Riba but Article 644 of the Italian Criminal Code qualifies usury a crime. Interest applied by banks and fi nancial intermediaries exceeding a certain threshold provided for according to Article 2 of Law n. 108 of 1996 and set, on a quarterly basis, by a ministerial decree, based on interest applied on the market, is always usurious.From a civil law perspective, pursuant to article 1815 of the Italian Civil Code, when usurious interest is applied, no interest shall be due and the borrower shall be entitled to claim the reimbursement of all interest amounts already paid to the lender.The matter has been addressed October last by a decision by the Italian Court of Cassation (n. 27442/2018), which shed light on the distinction between capital interest (‘<em>interessi corrispettivi</em>’) which is the remuneration of money lent, and default interest (‘<em>interessi di mora</em>') which is the compensation for the damage suff ered by the lender for delay payment, and clarified that usury law applies also to default interest.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.islamicfinancenews.com/the-prohibition-of-riba-under-italian-law.html?access-key=eb163727917cbba1eea208541a643e74" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>This article was first published in Islamic Finance news Volume 16 Issue 1 dated the 9th January 2019.</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 08 Jan 2019 05:47:19 +0100</pubDate>
                        <title>Per l&#039;auto elettrica a nozze colosso Usa e la Smre di Perugia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/per-lauto-elettrica-a-nozze-colosso-usa-e-la-smre-di-perugia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h1>La leader delle rinnovabili SolarEdge rileva il 51% del "gioiellino" umbro</h1><h2>Investimento da 77 milioni di euro per la metà in contanti e sul restante 49% sarà lanciata un'Opa</h2>MILANO Non l'hanno certo comprata per la produzione di macchine industriali per il taglio o per la saldatura. Se il gruppo americano SolarEdge, leader nel settore delle tecnologie per le rinnovabili specializzata in inverter che migliorano l'efficienza dei pannelli solari ha deciso di investire 77 milioni di euro in Smre, Pmi italiana di Umbertide (provincia di Perugia), l'ha fatto per un terzo ramo d'azienda: la produzione di componenti per veicoli elettrici.Per quanto di dimensioni finanziarie contenute, l'operazione ha un suo grande valore simbolico: spiega come meglio non potrebbe la transizione energetica in corso, declinata nel mondo dei trasporti.<img class=" wp-image-11602 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/01/Schermata-2019-01-08-alle-11.35.32.png" alt width="411" height="566">Fondata nel 1999, dopo aver prodotti per anni macchinari industriali, Smre ha iniziato a scommettere da una decina d'anni anche nelle "soluzioni per l'elettromobilità": motociclette, veicoli commerciali e camion. Con soluzioni di vario tipo: dai gruppi propulsori alle unità di comando del motore, dalla scatola del cambio alle batteria, a unità di controllo del veicolo e software dedicati.E lo ha fatto con buoni risultati, se sono arrivati dall'America per rilevare il 51% delle azioni Smre in mano ai fondatori: la metà dei 77 milioni verrà versata in contanti e l'altra metà in azioni della stessa SolarEdge. Per il restante 49 %, la società Usa - seguita nell'operazione dallo studio legale Nctm lancerà un'Opa, visto che Smre è quotata all'Aim, il listino di Piazza Affari dedicato alle Pmi. SolarEdge, per quanto è stato possibile ricostruire, intende in questo modo sbarcare nel mercato (non solo europeo) dell'auto elettrica, confermando una strategia iniziata con la recente acquisizione di una società coreana del settore dell'e-mobility.La notizia dell'investimento in Italia non dovrebbe sorprendere più di tanto.E, sicuramente, non sorprende gli addetti ai lavori. Perché nonostante l'Italia sia ancora in coda alle classifiche europee per numero di veicoli elettrici in circolazione, è cresciuta negli anni una filiera legata alla nuova mobilità. Secondo i dati di un recente studio redatto dalla società The European House Ambrosetti per conto di Enel X (la divisione dell'ex monopolista nata proprio per sviluppare le nuove soluzioni tecnologiche in campo elettrico), l'indotto potenziale della filiera legata alla cosiddetta "emobility" nel nostro paese potrebbe riguardare 160mila imprese e 820mila occupati. Stiamo ovviamente parlando di un indotto molto "allargato": si va dalla produzioni di veicoli di tutti i tipi (anche a due ruote) alle infrastrutture di ricarica, dalle batterie all'Ict. Complessivamente - sempre secondo lo studio che prende in considerazione lo sviluppo da qui al 2030 - il giro d'affari copre fino a 420 miliardi di euro, con un tasso di crescita che nell'ultimo anno ha raggiunto il 9,9 % rispetto al 2017, contro il più 2 per cento dell'intero comparto manifatturiero. L'unica nota, per così dire, stonata riguarda il fatto che i capitali che hanno scommesso su Smre arrivano dall'estero, dagli Stati Uniti in questo caso. Ma è una considerazione fatta anche troppo volte negli ultimi anni. Foto: Quotata al Nasdaq SolarEdge produce inverter e altre componenti per impianti fotovoltaici, è quotata al Nasdaq.&nbsp;<em>Tratto da La Repubblica</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 21 Dec 2018 09:06:17 +0100</pubDate>
                        <title>Nctm con Università degli Studi di Milano per la nuova sede del campus universitario &lt;i&gt;“Science for citizens”&lt;/i&gt;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-con-universita-degli-studi-di-milano-per-la-nuova-sede-del-campus-universitario-science-for-citizens</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nctm Studio Legale è stato selezionato per assistere l’Università degli Studi di Milano nel procedimento di gara e di sottoscrizione per l’affidamento del contratto di concessione relativo al Campus universitario, denominato “<em>Science for citizens</em>”, nell’ex sito espositivo di Expo Milano 2015.L’Università intende collocare nel nuovo Campus le attività didattiche e di ricerca dei dipartimenti di area scientifica localizzati a Città Studi, attraverso un procedimento di Project financing per l’affidamento di una specifica concessione di progettazione, costruzione e gestione.La spesa dell’investimento, pari a € 335 milioni ad eccezione del contributo pubblico di € 144 milioni, è interamente a carico dell’aggiudicatario della concessione; a titolo di corrispettivo sarà riconosciuto al concessionario il diritto di gestire l’intero complesso per la durata di 31 anni.Nctm assisterà l’Università con un team composto da <strong>Marco Monaco</strong>, <strong>Giuliano Berruti</strong>, <strong>Eugenio Siragusa</strong> e <strong>Carmine Morrone</strong>, coadiuvati da<strong> Franco Rossi</strong>, <strong>Rossella Vaiano</strong>, <strong>Matteo Morosetti</strong> ed <strong>Annabella Di Pasquo</strong>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 21 Dec 2018 04:25:24 +0100</pubDate>
                        <title>Nctm per l’acquisizione di Glaston Tools</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/acquisizione-di-glaston-tools-bavelloni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nctm ha assistito Bavelloni, azienda attiva nel settore delle macchine utensili per la lavorazione del vetro, che ha siglato un accordo con Glaston Corporation, azienda finlandese operante nel settore delle macchine per il trattamento termico del vetro e quotata alla Borsa di Helsinki, per l’acquisizione del 100% delle quote di Glaston Tools.<img class=" wp-image-11565 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/12/20181221_GlastonTools-TopLegal.png" alt width="254" height="272">Nctm ha agito con un team coordinato da <strong>Matteo Trapani,</strong> coadiuvato da <strong>Michela Merella</strong>.Sequor Capital Management, ha agito come financial advisor per Glaston Corporation con un team guidato da Marco Celani con Leonardo D’Ambrosio.Glaston Tools, che si chiamerà Bavelloni Tools, è una società specializzata nella produzione e commercializzazione di utensili per la lavorazione del vetro e delle pietre naturali.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Tratto da<a href="https://www.toplegal.it/news/2018/12/20/25107/nctm-per-lacquisizione-di-glaston-tools" target="_blank" rel="noreferrer"> TopLegal</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 19 Dec 2018 04:12:10 +0100</pubDate>
                        <title>Quale sarà il futuro energetico della Gran Bretagna dopo la Brexit?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/futuro-energetico-gran-bretagna-dopo-brexit</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bernard O’Connor</strong> e <strong>Raffaele Caldarone</strong> disegnano su Energia 4.18 la cornice del futuro rapporto energetico tra l’UE e Regno Unito (che “semplicemente deve ancora essere elaborato”) presentando il punto di vista di quattro istituzioni sulla questione.Per il Parlamento europeo, che parte da quanto riportato nello studio<a href="http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2017)614181" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Impact of Brexit on the EU Energy System</a>– pubblicato nel novembre 2017 su richiesta della Commissione parlamentare europea per l’industria, la ricerca e l’energia – l’impatto della Brexit sui cittadini e sulle imprese dell’UE sarà limitato, presupponendo che il Regno Unito non cercherà un vantaggio competitivo per le proprie imprese, cioè non discriminerà le imprese dell’UE attive nel suo territorio e non ridurrà le tasse sull’energia o gli standard ambientali.</p><blockquote><p>Una delle preoccupazioni è che qualora il Regno Unito dovesse essere isolato dall’UE nel settore dell’energia, i costi di produzione e fornitura di energia per i consumatori britannici aumenterebbero inevitabilmente</p></blockquote><p>La Camera dei Lord, che nel gennaio 2018 aveva pubblicato i risultati delle sue deliberazioni in materia energetica in un Report intitolato <a href="https://www.parliament.uk/brexit-energy-security-inquiry-lords" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Brexit: energy security</em></a>, rileva il forte desiderio della maggior parte degli attori del settore energetico di rimanere nel mercato unico dell’energia, pur ritenendolo molto difficile.La Camera dei Comuni, il cui documento informativo datato 9 novembre 2018 dal titolo <a href="https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8394" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Brexit: Energy and Climate Change</em></a>, prevede un costo annuo per l’uscita del Regno Unito dal mercato interno dell’energia fino a 500 milioni di sterline entro il 2020.Il Governo britannico ha elaborato la <a href="https://www.gov.uk/government/publications/meeting-climate-change-requirements-if-theres-no-brexit-deal/meeting-climate-change-requirements-if-theres-no-brexit-deal" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Guidance on Meeting Climate Change Requirements</em></a> nel caso in cui non ci sia un accordo Brexit: “nell’ambito di uno scenario no deal, il bilancio del Regno Unito per il 2010 ha annunciato un’imposta sulle emissioni di carbonio britannico pari a 16 sterline per tonnellata di CO2 in aggiunta alle emissioni ammissibili di ciascun impianto”.Il post presenta l’articolo Energia e Brexit scritto da Bernard O’Connor e Raffaele Caldarone e pubblicato sul <a href="http://www.rivistaenergia.it/2018/12/4-2018/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">numero 4.18 di Energia (pp. 14-16)</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 18 Dec 2018 06:48:57 +0100</pubDate>
                        <title>A Milano &lt;i&gt;pool&lt;/i&gt; di studi per «coltivare» start up</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/a-milano-pool-di-studi-per-coltivare-start-up</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h3>Gli studi professionali guardano con interesse all'innovazione e alla sperimentazione.</h3><strong>Nctm</strong>, Orrick, Arlati Ghislandi, Kpmg e PwC sono partner di Le Village by CA Milano, il progetto di<em> open innovation</em> creato da Crédit Agricole che potrà ospitare dalle alle startup nello spazio di un ex convento in zona Porta Romana.<img class=" wp-image-11530 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/12/20181218_Sole24Ore-startup.png" alt width="379" height="133">Nctm sarà presente con attività formative e di assistenza legale alle imprese incubate oltre che con il progetto <em>nctm e l'arte</em>. Per l'occasione, lo studio ha attivato il progetto <strong>Startup@Nctm</strong> e costituito il Comitato startup, specifico organo gestionale dedicato al coordinamento delle attività del progetto; in campo due team dedicati all'area<em> fintech</em> e a quella <em>biotech-life science</em>, con competenze multidisciplinari.Lo spazio offre servizi di <em>mentoring,</em> formazione e <em>fund-raising</em> e supporto all'internalizzazione.&nbsp;<em>Tratto da Il Sole 24 Ore</em>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 14 Dec 2018 05:06:50 +0100</pubDate>
                        <title>La svolta di Milano, sarà più facile demolire</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-svolta-di-milano-sara-piu-facile-demolire</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h2>Gli investitori in una tavola rotonda Sole24 Ore e <strong>Nctm</strong> fanno il punto sul futuro</h2><h3>Nel piano&nbsp;molte le scelte giudicate positive, ma ci vorrebbe più visione</h3>Riaprire i Navigli, realizzare nuove torri residenziali e per uffici, abbellire la città con più verde e dare una spinta allo sviluppo real estate in alcuni snodi periferici e in aree secondarie dove scheletri di immobili potranno essere abbattuti con maggiore facilità. Sono i punti cardine del Pgt di Milano, al momento in discussione e pronto per entrare in vigore il prossimo anno, documento di governo del territorio che prosegue nel solco tracciato dalle ultime amministrazioni.<img class=" wp-image-11512 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/12/20181214_Sole_Pgt-Milano.png" alt width="350" height="257">In una tavola rotonda organizzata da il Sole 24 Ore e dallo studio legale <strong>Nctm</strong> investitori e architetti hanno esaminato i molti punti di forza, e alcuni di debolezza, del documento che riassume la strategia del Comune per rendere il capoluogo lombardo sempre più internazionale.Come sarà Milano nel 2030? E soprattutto riuscirà a mantenere il ruolo di driver del real estate in Italia? Il Pgt punta a rendere più omogenee le aree cittadine, valorizzare le periferie, incentivare lademolizione di edifici abbandonati e configurare quella che sarà Milano nel futuro, più vivace e dinamica. Per fare questo, dice qualche investitore, bisognava puntare a un Pgt più visionario e coraggioso.Il parere dell'associazione di categoria Assoimmobiliare è positivo, con qualche dubbio. Soprattutto sugli indici di edificabilità che scendono se ci allontana dalla metropolitana.Le novità più rilevanti riguardano la conversione delle aree industriali, ma anche il futuro degli edifici abbandonati, l'housing sociale e soprattutto l'individuazione di sei aree dove stabilire grandi funzioni urbane. Queste ultime sono San Siro (circa 543mila mq), dove potrebbe arrivare un nuovo stadio, Bovisa-Goccia (354mila mq), Piazza d'Armi (424mila mq), Ronchetto (55mila mq), dove è previsto un nuovo polo ospedaliero nato dalla fusione delle strutture San Carlo e San Paolo, Porto di mare (quasi 178mila mq) e Rubattino (poco più di 300mila mq). In tutto 1,8 milioni di metri quadrati a cui dare una destinazione. Un progetto embrionale che gli operatori, a loro dire, avrebbero preferito vedere delineato più nel dettaglio.Anche la riqualificazione di nodi del trasporto pubblico è importante. «Vogliamo agire sulle piazze lungo il tragitto della linea 90-91, come piazzale Loreto, Maciachini, Lotto, Romolo, Corvetto, e sugli hub capolinea della metro - ha spiegato più volte l'assessore Piefrancesco Maran -. Vogliamo dirottare qui volumetrie direzionali importanti e abbiamo pensato a incentivi per gli investitori».Altro tema ostico, sempre per gli investitori (che non dimentichiamolo vorrebbero edificabilità illimitata), è la quota obbligatoria prevista del 35% di housing sociale per interventi con superficie superiore a 10mila mq con modifica di destinazione d'uso (nel caso di interventi che prevedano funzioni residenziali per almeno il 20% della superficie lorda). «Un obbligo che agli investitori non piace - dice <strong>Rosemarie Serrato</strong>, partner e responsabile Urbanistica di <strong>Nctm</strong> -, soprattutto quando gli interventi sono di lusso». Stesso parere negativo per gli oneri molto alti per le conversioni in centro di uffici in residenziale.La domanda che molti si pongono è se domani Milano saprà attirare ancora i capitali internazionali? Il real estate vive una fase di cautela, dovuta a motivi politici, ma anche alledimensioni del mercato stesso. «Viviamo una polarizzazione - dice Davide Dal Miglio di JLL - tra retail che è fuori dal radar, a parte le High street, e gli asset appetibili come la logistica e gli uffici a Milano». Di equity in giro ce ne è molta e si dirige dove ci sono regole chiare. «Milano è un contesto considerato europeo - dice Federico Faravelli di Axa -. Ci sono comunque una serie di fattori esterni che condizionano la situazione: Brexit, le elezioni in Europa, la fine del QE e che effetto avrà sui tassi». Meno positivo il team di Dea Capital, che considera sì l'Italia presente nel paniere europeo, ma secondaria. Anche se a onore del vero gli investitori internazionali definiscono il nostro un Paese "core" in una asset allocation europea. Ma se Milano vuole creare nuove centralità deve dare più flessibilità. «Milano è piccola e sconta questa dimensione» ricorda Enzo Albanese di Sigest. A questo si aggiunge che oggi mancano gli oggetti appetibili sul mercato. Ed è il motivo per cui gli investitori si sono spostati sul segmento value added.«Il Pgt così come è stato delineato ignora la forza dell'immagine - dice l'architetto Andreas Kipar -. Manca un piano dei grattacieli, una direzione obbligata per la crescita della città. Tutte le città per natura stanno crescendo, anche Milano segue il trend, ma non si sta attrezzando nella maniera adeguata». Le stime di crescita della popolazione nel Pgt sono, infatti, abbastanza conservative (da qui al 2030 secondo il Comune la popolazione resterà sotto 1,5 milioni).Al tempo stesso sono scomparsi i cosiddetti «Raggi verdi», contenuti nel Pgt precedenti e di cui tanto la riapertura dei Navigli quanto la green line sui binari dismessi sono una derivazione. Si è preferito puntare sull'apertura di piccoli parchi in città.&nbsp;<em>Tratto da<a href="https://www.ilsole24ore.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> Il Sole 24 Ore</a></em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
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                        <pubDate>Thu, 13 Dec 2018 03:08:03 +0100</pubDate>
                        <title>Contributi dagli uffici Nctm nel mondo &lt;br&gt;Shipping &amp; Transport Bulletin Dicembre-Gennaio 2019</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contributi-dagli-uffici-nctm-nel-mondo-shipping-transport-bulletin-dicembre-gennaio-2019</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h1>Brexit</h1>Lo schema di accordo tra UE e UK relativo ai termini dell’uscita del Regno Unito dalla UE non è al ca-polinea. L’accordo di uscita deve essere ratificato dal Consiglio Europeo, dal Parlamento Europeo e dal Parlamento UK. La possibilità di fallimento delle trattative è ancora presente, il che significhereb-be che il Regno Unito e l’UE dovrebbero intrattenere relazioni commerciali secondo i termini WTO, termini ai sensi dei quali l’UE intrattiene relazioni commerciali con molti altri paesi. Lo schema di ac-cordo di uscita prevede che il Regno Unito rimanga nell’unione doganale per un periodo da determi-narsi. L’unione doganale non garantisce necessariamente un commercio agevolato, come quello che può essere visto nelle relazioni commerciali tra Turchia e EU. Pertanto, i dettagli determineranno quali contrappesi siano o meno necessari. Potremmo ancora notare tali tematiche a Dover e Calais.<h1>Il paper del Parlamento UK su Brexit e Trasporti</h1>In data 8 novembre la House of Common Library ha pubblicato un’analisi complessiva delle questioni da affrontare in tema di trasporti, a seguito della Brexit, anche nel caso di fallimento delle trattative. Il paper esamina in dettaglio il settore aereo, le ferrovie, il settore stradale ed il settore portuale e marittimo. Il punto di maggiore criticità, per l’industria dei trasporti, è l’incertezza. Per il settore ae-reo, così come in altri settori di servizi come <em>banking and finance</em>, l’UE ha chiarito che un semplice cambiamento a livello formale di carte nella residenza da UK a UE non soddisferà i requisiti richiesti per la residenza UE. Per i porti, la primaria fonte di preoccupazione, in caso di fallimento delle tratta-tive, sarà la modifica delle tariffe doganali, delle procedure presso le frontiere, e la modifica delle procedure di immigrazione e dei ritardi e dei pertinenti effetti che tutto ciò genererà.Per il settore marittimo, il Dipartimento UK dei Trasporti ha pubblicato, nel Settembre 2018, due do-cumenti relativi alla sicurezza in ambito marittimo ed ai certificati di competenza marittima nel caso di fallimento delle trattative.Il paper della<em> House of Commons</em> si configura come una check-list completa di tutte le problematiche normative cui si dovrà far fronte al fine di mantenere lo status quo tra UK e EU.<h1>Spitzenkandidaten o chi guiderà la prossima Commissione</h1>Il mandato della Commissione Europea scadrà il 31 ottobre 2019. A partire da quella data, un nuovo team dovrà essere operativo. Ciascuno Stato Membro ha il diritto di nominare un Commissario, per-tanto, la prossima Commissione sarà composta da 27 Membri. Ruolo cruciale è quello del Presidente. Il Presidente è nominato dal Consiglio e deve essere approvato dal Parlamento. Non vi sono regole chiare su come ciò debba avvenire. Ed è qui che entra in gioco lo Spitzenkandidaten. I blocchi princi-pali nel Parlamento Europeo, la destra, la sinistra, i verdi, i liberali, tutti nomineranno un soggetto che sarà il loro candidato alla Presidenza della Commissione. Il candidato del blocco che conquisterà la maggioranza dei seggi nel Parlamento Europeo nel Maggio 2019 sarà il candidato del Parlamento per la Presidenza. Nondimeno, il Consiglio non è vincolato a nominare il candidato che emerge dalle elezioni del Parlamento Europeo. Il Consiglio ha agito in questo modo quando Jean Claude Juncker era lo spitzendkandidaten per la destra. È dunque da considerarsi una prassi? Dovremo aspettare per vederlo.<h1>Commissione Europea-Iran workshop sul Trasporto Marittimo</h1>È stato tenuto un workshop a carattere tecnico tra l’Organizzazione Iraniana Portuale e Marittima (PMO) e la Commissione Europea in data 12-13 novembre 2018. Il workshop ha affrontato la prote-zione dell’ambiente e le iniziative IMO di riduzione di emissioni di diossido di carbonio, l’efficienza dei porti, sicurezza e cooperazione per la scurezza, nonché la necessità di ulteriori investimenti. Il work-shop non ha affrontato la problematica fondamentale, per le relazioni UE-Iran, che è la re-imposizione delle sanzioni all’Iran da parte degli Stati Uniti. Il regime americano delle sanzioni è ex-traterritoriale, il che significa che ogni impresa che faccia business con l’Iran è passibile di sanzione negli Stati Uniti se svolge business, ivi compreso business finanziario e business con valuta dollaro americano, negli Stati Uniti o attraverso imprese americane.Workshop del genere sono importanti ed assolvono una funzione nel lungo periodo, ma la verità è che il commercio e lo scambio tra UE ed Iran è al momento piuttosto compromesso.<h1>Organizzazioni di produttori del settore della pesca nel Regno Unito</h1>Ad ottobre la Commissione ha inviato al Regno Unito un parere motivato sul riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca. Un parere motivato è considerato il passo più importante in una procedura che può condurre uno Stato Membro ad una condanna da parte dell’Unione Europea e, in definitiva, ad una sanzione da parte dell’Unione Europea. La Commissione ritiene che il modo in cui il Regno Unito ha consentito alle organizzazioni di produttori di evolversi nel Paese non rispecchi gli obiettivi della politica del c.d. Common Fisheries. Sostanzialmente, la Commissione ritiene che le organizzazioni nel Regno Unito non possano assolvere la propria funzione in qualità di <em>enforcers</em> e di rappresentanti di un interesse di categoria. Questo è un piccolo dettaglio nel-la più vasta questione della Brexit e delle Organizzazioni di pesca. Il Regno Unito vuole diritti esclusivi sulle proprie acque dopo la Brexit. L’UE vuole l’accesso continuo. Non vi è una chiara idea di quale possa essere il risultato.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:bernard.oconnor@advant-nctm.com">Bernard O'Connor</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 13 Dec 2018 03:05:52 +0100</pubDate>
                        <title>Il &lt;i&gt;“temuto”&lt;/i&gt; GDPR: quali impatti per lo shipping?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/gdpr-impatti-shipping</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Come ormai ben noto, in data 25 maggio 2018 è entrato il vigore il Regolamento (UE) 2016/679 .<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>, vale a dire il c.d. “<em><strong>GDPR</strong></em>” (acronimo di General Data Protection Regulation).Questo regolamento rappresenta una trasformazione storica nell’ambito della data protection e - come tale - è destinata ad incidere anche sulla industry dello shipping, in cui la mole delle informazioni processate quotidianamente non fa che aumentare. Gli operatori del settore, infatti, raccolgono continuamente dati personali relativi ai clienti, ai collaboratori, ai fornitori e così via.Se è vero, come è vero, che col GDPR si entra in una nuova era delle norme che tutelano il diritto ad esercitare un controllo sui dati personali che riguardano i singoli individui, vale quindi la pena approfondire – trascorso qualche mese dall’entrata in vigore della normativa in parola - l’impatto di tale nuova normativa sulle imprese che operano nel settore dello shipping.Quanto sopra anche alla luce di un fatto che non può certo essere trascurato, ma che – al contrario – va tenuto in seria considerazione: sono previste pesanti sanzioni per le imprese che non si conformano ai dettami del GDPR .<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>.Ma in cosa consiste, nel concreto, l’adeguamento imposto dal GDPR alle imprese? La vera rivoluzione è costituita dal cambio di paradigma: fino all’entrata in vigore del GDPR, al centro delle norme di data protection è stata posta la persona, intesa come persona fisica. I dati venivano tutelati in quanto indirettamente rappresentano la persona.Con il progresso tecnologico, invece, i dati hanno acquistato valore in sé e vengono ora tutelati per ciò che sono, anche a prescindere (potremmo dire) dalle persone cui si riferiscono. In termini molto semplici: i dati in sé sono diventati un bene giuridico meritevole di tutela.In questa prospettiva, segnaliamo subito come il GDPR sia di fatto uno strumento di competizione economica per gli operatori della nostra industry.Svolta questa premessa, vediamo innanziuttto i criteri per stabilire a chi si applichino le disposizoni del GDPR, partendo per esempio da una semplice domanda: “<em>Se una società extraeuropea tratta dati di cittadini europei quale legge si applica?</em>” La risposta prima del GDPR era questa: si applica la legge del titolare del trattamento (cioè di chi raccoglie i dati). Con il GDPR viene introdotto il principio dell’applicazione del diritto dell’Unione Europea anche ai trattamenti di dati non svolti nell’UE, se relativi all’offerta di beni o servizi a cittadini UE o tali da comportare il monitoraggio dei loro comportamenti.Inoltre, fino all’entrata in vigore del GDPR gli adempimenti in materia di data protection erano basati su criteri formali: si era sanzionati se gli adempimenti non erano stati applicati e se l’autorità di controllo lo rilevavano e lo contestavano. Oggi invece, per le imprese, è obbligatorio elaborare un sistema di gestione della privacy in cui si dimostri di aver adottato tutti i requisiti di compliance al GDPR: è la logica dell’accountability, che consiste nella corretta pianificazione, documentazione e monitoraggio delle attività di trattamento.In sostanza, il titolare del trattamento, deve adottare politiche e attuare misure di sicurezza adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento dei dati personali effettuato è conforme al GDPR. Se l’impresa non organizza bene la gestione dei dati che raccoglie è punibile per questo semplice fatto, a prescindere dall’abusivo utilizzo dei dati che ne possa essere derivato o meno!Negli ultimi anni Internet è stata una grande rivoluzione anche nel settore dei trasporti. Dai siti web alle app ad altri strumenti che consentono di confrontare i prezzi, la migrazione verso il digitale è quasi completata. Per esempio, si stima che oggi, oltre l’80% dei viaggiatori del mondo prenoti viaggi in rete (fornendo una moltitudine di dati personali che va dalle anagrafiche ai dati bancari).La vera “<em>trasformazione</em>”, tuttavia, va ben oltre il consentire ai viaggiatori di fare ricerche o prenotare mezzi di trasporto tramite un’ampia gamma di dispositivi; ogni volta che un utente naviga, fa clic, mette un “like”, condivide o legge un articolo, infatti, lascia una traccia di dati. E quei dati (ebbene sì, anche i cookie – che consentono il tracciamento degli utenti online - sono dati personali ai sensi del GDPR) costituiscono proprio la linfa vitale delle imprese di settore. Ed è proprio nel momento in cui l’impresa raccoglie tali dati che dovrà rendere l’informativa.L’informativa non è più uno strumento formale, che l’impresa deve rilasciare per essere compliant, ma deve essere resa in forma effettivamente concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. Tale documento dovrà prevedere inoltre modalità volte ad agevolare l’esercizio da parte dell’interessato dei propri diritti, compresi i meccanismi per richiedere gratuitamente, in particolare, l’accesso ai dati, la loro rettifica e la loro cancellazione.Le imprese, inoltre, devono far propri anche i nuovi principi della protezione della privacy by design e della privacy by default. Privacy by design significa che la tutela dei dati personali deve essere pensata ed organizzata da parte dell’impresa fin dalla fase progettuale della raccolta di informazioni e per l’intera gestione del ciclo di vita dei dati. Privacy by default significa che occorre evitare di acquisire informazioni eccedenti rispetto agli obiettivi dichiarati nell’informativa. Privacy by design e privacy by default - fondendosi in un unico precetto organizzativo - diventano quindi la vera stella polare, per l’impresa, nel cammino verso il corretto trattamento dei dati personali.E veniamo dunque al capitolo sanzioni.Con il GDPR si passa dalle sanzioni “<em>a cifra fissa</em>” alle sanzioni “<em>personalizzate</em>”, molto più pesanti anche in quanto non solo amministrative pecuniarie, ma anche di natura penale. Per quanto riguarda le prime, esse possono andare dai 10 ai 20 milioni di Euro, o se superiore, dal 2% al 4% del fatturato annuo mondiale dell’esercizio precedente dell’impresa responsabile della violazione. In caso di non conformità, inoltre, va considerato anche il danno reputazionale e la possibile perdita di fiducia da parte dei clienti .<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>.Nonostante quanto sopra, sono ancora diverse le aziende che si devono in concreto adeguare al GDPR. In questo senso va detto che il “<em>problema GDPR” va “affrontato</em>” non sono a livello legale, bensì anche dal punto di vista operativo. Tipicamente, i dispositivi utilizzati e le grandi banche dati possono essere vulnerabili dal punto di vista della protezione, rendendo le imprese che trattano i dati possibili prede dei criminali informatici.Per le imprese più grandi è stato introdotto un nuovo protagonista della tutela dei dati personali: il Data Protection Officer (“<em><strong>DPO</strong></em>”). Si tratta, in sostanza, di una figura obbligatoria se (i) chi tratta i dati personali è un soggetto pubblico; (ii) si trattano rilevanti quantità di dati personali; (iii) si trattano sistematicamente dati sensibili o giudiziari. Il DPO, che può essere un consulente esterno all’azienda, deve possedere requisiti di professionalità, indipendenza ed autonomia di spesa divenendo una sorta di auditor interno dei processi di trattamento dei dati personali e il referente che il Garante per la Privacy contatterà in caso debba acquisire informazioni o formulare contestazioni rivolte a chi tratta i dati personali in azienda.Per quanto concerne poi il consenso al trattamento dei dati, secondo il GDPR “<em>esso dovrebbe essere espresso mediante un’azione positiva inequivocabile con la quale l’interessato manifesta l’intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento, ad esempio mediante dichiarazione scritta, anche elettronica, o orale</em>” (Considerando 32 del GDPR).Ciò potrebbe comprendere la selezione di un’apposita casella in un sito web, la scelta di impostazioni tecniche o qualsiasi altra dichiarazione. Non configura consenso, pertanto, il semplice consenso tacito o passivo o la preselezione di caselle .<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>.Infine, uno dei nuovi adempimenti previsti dal GDPR è la valutazione d’impatto, che deve essere preventivamente effettuata quando un tipo di trattamento, allorché preveda in particolare l’uso di nuove tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le liberà delle persone fisiche.Per concludere, possiamo quindi osservare come il tema della privacy oggi, pur implicando necessità di adeguamento e dunque un carico di lavoro per le imprese, possa essere al contempo uno strumento di competizione economica. Assicurare alla propria impresa il miglior modello di compliance rispetto alla normativa in parola parrebbe infatti garantire un vantaggio competitivo, oltre che un’opportunità in più per distinguersi sul mercato.Posto che il GDPR si inserisce, insieme alle due Direttive 2016/680 e 2016/681 in quello che è stato definito il “<em>Pacchetto europeo protezione dati</em>”, nel prossimo numero della nostra newsletter faremo un ulteriore specfico approfondimento in relazione al trasporto aereo. Nel trasporto aereo, infatti, ancor più che in altri settori, si pone la necessità di un bilanciamento tra i limiti alla raccolta e all’utilizzo di dati sensibili e le esigenze di sicurezza (anche nella lotta al terrorismo globale). E’ quindi utile mettere in correlazione i contenuti di cui alla Direttiva UE 2016/681 - sulla gestione dei PNR dei passeggeri - con il GDPR, anche al fine di valutarne l’effetto congiunto.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:ilaria.todaro@advant-nctm.com">Ilaria Todaro</a>.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a name="[1]"></a>[1] Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).<a name="[2]"></a>[2] Ad oggi, secondo le statistiche, la percentuale delle aziende che ha messo in campo progetti strutturati di adeguamen-to al GDPR ha oltrepassato il 51% rispetto al 9% rilevato circa un anno fa; le aziende che hanno stabilito un budget ad hoc per gli adeguamenti al GDPR sono passate dal 15% a circa il 60%; le aziende che affermano che incrementeranno in organi-co i ruoli preposti alla gestione della privacy hanno raggiunto il 49%, mentre la percentuale delle aziende che afferma di avere già in organico o di collaborare con un Data Protection Officer allo scopo di facilitare il rispetto del GDPR si avvicina al 30%.(Fonte: www.agendadigitale.eu.)<a name="[3]"></a>[3] Prendiamo il caso di Uber, che (stando a quanto riportato da “Il Sole 24 Ore") avrebbe nascosto il furto di 57 milioni di dati personali di propri utenti (anche pagando gli hacker responsabili per mantenere segreto il fatto). Se questa perdita di dati fosse avvenuta dopo l’entrata in vigore del GDPR, sulla base di quanto evidenziato da www.securityinfo.it, la società sarebbe stata multata per 260 milioni di dollari.<a name="[4]"></a>[4] Per esempio, le imprese dovranno rivedere il concetto di telemetria, considerata a tutti gli effetti un dato personale, per il quale non è più ammesso il consenso esplicito da parte dei dipendenti, in ragione dello squilibrio di potere. Le azien-de, comunque, possono continuare a tracciare le proprie vetture, in quanto titolari di un interesse legittimo (retribuendo il tempo di guida, sono nel pieno diritto di monitorare il dipendente per assicurarsi che sia in viaggio verso la sua destina-zione).</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 13 Dec 2018 03:05:05 +0100</pubDate>
                        <title>Il Regolamento UE 2017/352 in materia di servizi portuali e trasparenza finanziaria: fornitura di servizi portuali (prima parte)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/regolamento-ue-2017-352-i</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ci addentriamo finalmente nell’analisi degli articoli del Regolamento UE 2017/352 “<em>che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti</em>”.In questo numero iniziamo ad esaminare le “<em>regole</em>” che l’Unione Europea ha inteso imporre agli Stati membri – pur, come già visto, con la previsione di molte “<em>libertà</em>” – in materia di regolamentazione ed esercizio dei servizi portuali <a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>.Lo scopo con cui il legislatore europeo si è approcciato alla regolamentazione dei suddetti servizi portuali è da rinvenire nell’esigenza di bilanciare la tutela dei diritti dei prestatori di servizi portuali con l’efficienza e produttività che devono poter garantire i diversi enti di gestione del porto nazionali (per l’Italia, l’Autorità di Sistema Portuale).Infatti, se il legislatore europeo, con riferimento ai detti servizi, richiama direttamente i princìpi generali - già enunciati nei trattati istitutivi dell’Unione Europea - secondo cui i prestatori di servizi portuali dovrebbero essere liberi di operare in tutti i porti marittimi europei, enuncia comunque la facoltà degli enti di gestione dei porti di imporre determinate condizioni all’esercizio di tale libertà <a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>.L’art. 3 del regolamento, rubricato, “<em>Organizzazione dei servizi portuali</em>”, prevede che l’accesso al mercato della fornitura dei servizi portuali nei porti, possa essere soggetto a condizioni. Le prime due sono (i) requisiti minimi per la fornitura di servizi portuali e (ii) limitazioni al numero di prestatori.Gli Stati membri, sono però liberi, nell’ambito del diritto nazionale, di non applicare le condizioni appena enunciate.L’imposizione di un sistema requisiti minimi per la prestazione di servizi portuali nasce dalla convinzione del legislatore UE che esso possa contribuire a garantire un elevato livello di qualità dei servizi portuali, senza che la sua applicazione vada ad introdurre ostacoli nel mercato.L’art. 4 indica quali sono i requisiti minimi per la fornitura di servizi portuali, specificando che essi possono riferirsi esclusivamente a quelli specificamente indicati nella disposizione in parola.</p><ul> <li>Vediamo, quindi, alcuni di questi requisiti che, naturalmente, devono persistere sino a scadenza del servizio:a) le qualifiche professionali del prestatore di servizi portuali, del suo personale o delle persone fisiche che gestiscono di fatto e in via continuativa le attività del prestatore di servizi portuali;b) la capacità finanziaria del prestatore di servizi portuali;c) le attrezzature necessarie per garantire il pertinente servizio portuale in condizioni normali e di sicurezza e la capacità di mantenere tale attrezzatura nelle condizioni richieste;d) la disponibilità dei pertinenti servizi portuali per tutti gli utenti, a tutti i punti di attracco e senza interruzioni, giorno e notte, per tutto l’anno;g) rispetto degli obblighi in materia di legislazione sociale e del lavoro che si applicano nello Stato membro di un dato porto, fra cui le clausole previste dai contratti collettivi applicabili, i requisiti relativi all’equipaggio e gli obblighi in materia di orario di lavoro e di riposo per i marittimi, e delle norme vigenti in materia di ispezioni del lavoro;</li></ul><p>Appare chiaro, innanzitutto, come il legislatore UE si ponga diversi obiettivi: (i) garantire l’operato dell’ente di gestione del porto che potrà verificare preventivamente la sussistenza dei suddetti requisiti ((a), b) e c)); (ii) garantire la massima efficienza possibile dell’attività del porto, garantendo l’esercizio dei servizi portuali a favore dell’utenza senza alcuna interruzione (d)); (iii) proteggere i diritti dei lavoratori marittimi, imponendo il rispetto della normativa nazionale sociale e in materia di lavoro (g)).Dalla norma, non risulta chiaro se il legislatore europeo proverà ad incidere maggiormente sulle procedure nazionali di selezione dei prestatori di servizi portuali sulla base dei “<em>requisiti minimi</em>” posto che per ora impone la pubblicazione dei requisiti minimi e della procedura di selezione, da parte del singolo ente gestione, entro il 24 marzo 2019. Potrebbe riservarsi detta prerogativa dopo un primo periodo di “<em>rodaggi</em>o” del regolamento.In ogni caso, all’art. 5, il regolamento provvede a disciplinare – in verità con prescrizioni generali riconducibili ai principi di diritto dell’Unione Europea – la “<em>procedura per garantire la conformità ai requisiti minimi”</em>. Infatti, l’ente di gestione del porto deve assicurare ai fornitori di servizi portuali un trattamento trasparente, obiettivo, non discriminatorio e proporzionato.Espressione di detta disposizione è l’interessante e innovativa previsione secondo cui l’ente di gestione deve motivare le decisioni che assume in relazione ai prestatori di servizi portuali.Ancor più significative sono le due diverse previsioni applicabili a seconda del rapporto che intercorre con il prestatore: (i) ove l’ente esprima un rifiuto deve motivarlo sulla mancanza dei “<em>requisiti minimi</em>” di cui al precedente art. 4, ovverosia qualifiche professionali, capacità finanziaria, attrezzature e disponibilità costante ad operare; (ii) ove l’ente invece limiti o estingua il diritto di fornire un servizio a un prestatore di servizio portuale, deve motivare tale risoluzione sulla base del primo paragrafo dell’articolo 5, ovverosia garantendo un trattamento trasparente, obiettivo, non discriminatorio e proporzionato.La seconda ipotesi appare certamente un po’ più “<em>ermetica</em>” e meno garantista dei diritti del prestatore rispetto alla prima.Quanto alla limitazione del numero di prestatori di servizi portuali, il Regolamento ne prevede la facoltà in capo agli enti di gestione dei porti per ragioni quali la carenza o la destinazione ad altro scopo di aree o spazi portuali o le caratteristiche dell’infrastruttura portuale o la natura del traffico portuali tali da non permettere che più prestatori di servizi portuali operino nel porto.Altra limitazione che affronteremo nel prossimo numero è legata all’ipotesi in cui l’assenza di tale limitazione ostacoli l’esecuzione degli obblighi di servizio pubblico.In particolare, con riferimento alla carenza o la destinazione ad altro scopo di aree o spazi portuali, la limitazione deve necessariamente essere conforme alle decisioni o ai piani già definiti – nel caso italiano, a titolo esemplificativo il Piano Regolatore Portuale – dall’ente di gestione del porto. Deve essere, quindi, una decisione che si inquadra nella già definita e approvata programmazione delle attività del porto.Pare importante anche la concreta considerazione della grandezza – e rilevanza a livello europeo – del porto e del suo bacino di utenza quale ragione per fondare una limitazione ai prestatori di servizi operanti nel porto.Quanto alla selezione dei prestatori di servizi portuali, l’ente di gestione del porto dovrà comunicare la propria intenzione di procedere alla limitazione degli operatori almeno tre mesi prima di pubblicare la decisione effettiva, in modo da provocare eventuali osservazioni delle parti eventualmente interessate. Successivamente l’ente di gestione procederà alla pubblicazione della decisione di limitare i prestatori di servizi portuali, adottando una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria.Nel prossimo numero finiremo di analizzare le disposizioni in materia di fornitura di servizi portuali per poi iniziare l’esame degli articoli del regolamento in materia di trasparenza finanziaria e autonomia.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:malto:barbara.gattorna@advant-nctm.com">Barbara Gattorna</a>.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a name="[1]"></a>[1] Ai sensi dell’articolo 1 del regolamento, “Il presente regolamento si applica alla fornitura delle seguenti categorie di servi-zi portuali («servizi portuali»), sia all’interno dell’area portuale, sia sulle vie navigabili di accesso al porto: (i) rifornimento di carburante; (ii) movimentazione merci; (iii) ormeggio; (iv) servizi passeggeri; (v) raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico; (vi) pilotaggio; (vii) servizi di rimorchio”.<a name="[2]"></a>[2] Più in particolare, come accennato nei precedenti numeri, ad avviso del legislatore europeo, “nell’interesse di una ge-stione dei porti efficiente, sicura e corretta sul piano ambientale” l’ente di gestione del porto dovrebbe avere la facoltà di imporre ai prestatori di servizi portuali il possesso di “requisiti minimi necessari a garantire la fornitura dei servizi in modo adeguato”.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 13 Dec 2018 03:04:20 +0100</pubDate>
                        <title>I nuovi parametri di valutazione delle istanze di concessione: &lt;i&gt;“obiettivi di traffico e di sviluppo della logistica portuale e retroportuale e della modalità ferroviaria”&lt;/i&gt;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuovi-parametri-valutazione-istanze-concessione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Proseguiamo nell’analisi della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (“<i><strong>MIT</strong></i>”), pubblicata in G.U. il 05.02.2018, avente ad oggetto i parametri che le Autorità di Sistema Portuale italiane (“<i><strong>AdSP</strong></i>”) sono chiamate a considerare nei procedimenti di comparazione delle istanze pre-sentate per il rilascio e/o il rinnovo delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell’art. 18 Legge 84/94.</p><p>Ricordiamo come, a mezzo di tale circolare, il MIT – ravvisata la necessità di individuare “<i>criteri oggettivi, adeguati e puntuali</i>” per la valutazione delle predette istanze da parte delle AdSP – abbia dettato i criteri, tecnici ed economici, che stiamo esaminando.</p><p>In particolare, nei precedenti numeri della nostra newsletter avevamo commentato i primi tre criteri enunciati dalla circolare in esame, che riguardano, in particolare, (i) il “<i>grado di coerenza con il Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica e degli altri strumenti di pianificazione e pro-grammazione nazionale vigenti nel settore</i>”, (ii) la “<i>capacità di assicurare le più ampie condizioni di ac-cesso al terminal per gli utenti e gli operatori interessati</i>” e (iii) la “<i>natura e rilevanza degli investimenti infrastrutturali e sovrastrutturali quali impianti, attrezzature e tecnologie finalizzate allo sviluppo della produttività portuale, alla tutela dell’ambiente, sia in termini di “safety” che di “security”, compresa la valutazione del finanziamento pubblico/privato utilizzato”</i>.</p><p>Oggi vediamo dunque il quarto criterio indicato dal MIT che, ferma restando l’importanza di quelli finora esaminati e di quelli che ancora ci restano da esaminare, parrebbe senz’altro essere in concreto uno dei più rilevanti in sede di comparazione tra istanze concorrenti.</p><p>Il criterio in parola, infatti, fa riferimento agli “<i>obiettivi di traffico e di sviluppo della logistica portuale e retroportuale e della modalità ferroviaria</i>”.</p><p>Al riguardo, possiamo svolgere le seguenti considerazioni.</p><p>Anzitutto, con riferimento agli obiettivi di traffico e di sviluppo della logistica, sia a livello portuale, sia a livello retroportuale, notiamo in primo luogo come si tratti di un parametro di evidente rilevanza pratica sotto diversi profili.</p><p>Come è noto, infatti, sono i traffici a sostenere finanziariamente un determinato scalo portuale e quindi, di fatto, anche le AdSP. Ciò, con particolare riguardo alla cd “<i>tassa portuale</i>”(relativa alle merci imbarcate e sbarcate) <a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>.</p><p>Per cui, ad un maggiore volume di traffico in un determinato porto corrispondono maggiori entrate a beneficio del medesimo e, quindi, dell’AdSP competente in quanto soggetto ultimo benefeciario del gettito prodotto dalla tassazione sulle merci in arrivo in quel determinato scalo portuale.</p><p>Va da sé che maggiori saranno le entrate per un’AdSP, maggiori saranno le capacità di quest’ultima di effettuare investimenti in grado di rendere ancora più attrattivo il proprio scalo (tanto per i potenziali concessionari quanto per i potenziali utenti) in quello che potrebbe definirsi come un vero e proprio circolo virtuoso.</p><p>Discorso analogo vale per la logistica che, essendo funzionale alla filiera del trasporto, contribuisce a migliorare la competitività del sistema produttivo e quindi favorisce la crescita dei traffici.</p><p>La seconda considerazione, invece, concerne il riferimento alla modalità ferroviaria.</p><p>Si tratta a nostro avviso di una “<i>good news</i>” per i terminalisti, in quanto parrebbe lasciare intendere una maggior attenzione da parte del MIT e delle AdSP verso i collegamenti ferroviari che, sempre nella sopracitata ottica di sviluppo dei traffici, rappresentano un elemento potenzialmente decisivo.</p><p>Sappiamo infatti come i collegamenti ferroviari siano strategici, se non addirittura vitali, per un porto ed in particolare per i terminalisti che vi operano.</p><p>Certo, occorre comprendere in che termini l’aspirante concessionario potrebbe essere sicuro di “<i>intervenire</i>” o quantomeno “<i>incidere</i>” sul traffico ferroviario nel porto in cui opera, data talvolta le effettive difficoltà nell’accesso o nella fruizione del servizio ferroviario.</p><p>Occorre dunque tentare di “<i>decifrare</i>” questo riferimento. A nostro avviso, esso si potrebbe anche interpretare nel senso che l’istanza proposta dall’aspirante terminalista concessionario possa essere in grado, tra le altre cose, di favorire il traffico ferroviario mediante l’attuazione di programmi di investimento che permettano di valorizzare il trasporto su ferro.</p><p>Al riguardo notiamo poi come – al di là dei vantaggi logistici ed operativi – ci possano essere anche legittime ragioni legate ai congestionamenti del traffico automobilistico (e quindi anche a profili ambientali) tali da “<i>indurre</i>” a tentare di trasferire quote crescenti di merce dalla strada alla ferrovia.</p><p>Ecco allora che, in questo senso, le AdSP parrebbero chiamate a considerare positivamente, in sede di comparazione tra istanze concorrenti, la valorizzazione dei collegamenti ferroviari e quindi tutti gli investimenti e i programmi diretti ad agevolare il trasporto su ferro.</p><p>Continueremo nei prossimi numeri di questa newsletter la nostra analisi della circolare del MIT, andando ad esaminare gli ultimi tre parametri di valutazione, che, anticipiamo, verteranno rispettivamente sul piano occupazionale, sulla capacità di assicurare un’adeguata continuità operativa al porto e sulla sostenibilità e l’impatto ambientale del progetto industriale proposto dall’istante.</p><p><i>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</i></p><p><i>Per ulteriori informazioni contattare </i><a href="mailto:simone.gaggero@advant-nctm.com"><i>Simone Gaggero</i></a><i>.</i></p><p>[1] Disciplinata dal DPR 107/2009.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Infrastrutture Portuali</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 13 Dec 2018 03:03:25 +0100</pubDate>
                        <title>“Bussate e vi sarà aperto” (?), ovvero del pilotaggio portuale alla prova della concorrenza, tra scelta del concessionario, autoproduzione e tariffe</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/bussate-e-vi-sara-aperto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Procediamo con il nostro approfondimento sul servizio di pilotaggio che, come noto, si inquadra tra i cd. servizi tecnico-nautici disciplinati dall’art. 14 della l. n. 84/94, che li individua come servizi di inte-resse generale.Secondo l’AGCM (nota 5415/1997) anche se il servizio di pilotaggio contribuisce direttamente al con-seguimento di livelli elevati di sicurezza nella navigazione, tale funzione non può giustificare “<em>una aprioristica limitazione del numero degli operatori</em>”. Occorre quindi giungere ad un soddisfacente equilibrio tra grado di apertura del servizio alla concorrenza ed esigenze di <em>safety</em> della navigazione.A tale scopo, i profili sui quali si potrebbe intervenire parrebbero essere innanzitutto i seguenti: (i) le procedure di scelta del concessionario; (ii) l’implementazione del diritto all’autoproduzione; (iii) i meccanismi di formazione delle tariffe.(i) Per quanto riguarda la scelta del concessionario, l’osservazione del contesto attuale eviden-zia una singolare – ma non casuale – stabilizzazione delle concessioni, di talché, nei porti principali, il concessionario, in buona sostanza, “<em>eredita</em>” la concessione da sé medesimo, con il risultato che le imprese di pilotaggio parrebbero non conoscere alcun turn-over. L’assenza di <em>turn-over</em> incide non so-lo sulla competizione per il mercato, ma anche sulla determinazione dei costi secondo le normali di-namiche di un contesto competitivo.La cristallizzazione dell’operatore in un determinato contesto appiattisce il livello dei servizi su quelli tradizionalmente offerti dallo stesso operatore e non innesca alcun processo di competizione sul prezzo, andando quindi a incidere, in maniera automatica e tralatizia, sull’utenza portuale cagionan-do gravi ripercussioni sul costo del trasporto.Inoltre, un costo ingiustificatamente elevato dei servizi portuali, favorito da un assetto monopolistico, potrebbe favorire uno spostamento del traffico dal trasporto marittimo verso altre modalità, carat-terizzate da esternalità negative in termini ambientali e di sicurezza.Sul punto sarà interessante verificare gli esiti della prossima indagine promossa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) in merito alle condizioni di resa del servizio di pilotaggio nei porti nazionali, per capire se vi siano tendenze evolutive in atto.(ii) Con riferimento all’autoproduzione del servizio, l’Italia e la Grecia sono rimaste le ultime na-zioni europee di una certa importanza per il mercato dei trasporti marittimi a non aver ancora adot-tato il cosiddetto <em>Pilotage Exemption Certificates</em> (PEC). Il PEC abilita la manovra di entrata e/o uscita dal porto senza il ricorso del pilota a bordo, qualora il comandante della nave abbia effettuato un cer-to numero di accosti in quel porto con il pilota a bordo, circostanza che ne presuppone quindi una fa-miliarità tale da rendere possibile la manovra senza il diretto ausilio del pilota; a tal fine viene pertan-to rilasciato un certificato al comandante che rende possibile la riduzione dei costi per tale servizio.L’ipotesi alternativa – pur con risultati inferiori per l’utenza in termini di riduzione effettiva dei costi – è rappresentata dal ricorso al servizio di pilotaggio a mezzo VHF. A tale riguardo si sono registrate finora delle resistenze da parte delle corporazioni dei piloti verso l’implementare del servizio a mez-zo del VHF, motivate con la pretesa assenza di un’adeguata visibilità del teatro operativo da parte del pilota; da ciò deriverebbe l’impossibilità del ricorso al servizio a mezzo del VHF.Nel merito occorre distinguere le ipotesi in cui la mancanza di visibilità sia determinata da ragioni og-gettive ed insuperabili (ad esempio avverse condizioni meteo) dalla situazione in cui la lamentata ca-renza sia il risultato di una inefficienza costituita dalla mancanza di una postazione di osservazione su di un punto elevato in prossimità del porto. Sulla questione è stata prospettata un’indagine da parte del Ministero competente sul servizio di pilotaggio dei vari porti nazionali, onde poter considerare – caso per caso – la fattibilità operativa del servizio di pilotaggio a mezzo del VHF, auspicando che ciò possa dare quegli spunti necessari per una significativa estensione di tale modalità di resa del servi-zio, così da soddisfare l’esigenza dell’oggettiva riduzione dei costi e del mantenimento dei necessari standard di sicurezza operativa.Al contempo, non si può prescindere dal considerare che l’autoproduzione dei servizi tecnico-nautici potrebbe comportare problemi per l’equilibrio economico dei soggetti che svolgono tale attività in via principale e sostengono oneri di servizio universale: in effetti, qualora un’impresa armatoriale o terminalista decidesse di produrre per conto proprio uno o più di tali servizi, di fatto sottrarrebbe reddito all'impresa esercente il servizio universale, senza tuttavia sopportare i costi fissi relativi all’obbligo di una presenza costante. Occorre quindi ponderare con attenzione le diverse posizioni in gioco.(iii) Rispetto poi al fondamentale tema della formazione della tariffa per il servizio di pilotaggio, la Legge (art. 14, comma 1 bis della l. n. 84/94) prevede che per Decreto del MIT vengano stabiliti (a) l’obbligatorietà del servizio di pilotaggio, nonché (b) i criteri ed i meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio, sulla base di una istruttoria con-dotta congiuntamente dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e dalle rappresen-tanze unitarie delle Autorità di Sistema Portuale, dei soggetti erogatori dei servizi e dell’utenza por-tuale; d’altra parte, la concertazione tra i fornitori dei servizi e l’utenza armatoriale, riuniti nella stessa associazione di categoria ha di fatto rallentato il dibattito sui temi evidenziati oltre vent’anni fa dalla AGCM e sinora mai risolti.Sul tema l’AGCM ha avuto modo di affermare che la concertazione delle associazioni imprenditoriali degli utenti del servizio appare, oltre che inefficace, quantomeno discutibile sotto il profilo concor-renziale: fino ad oggi, infatti, non è stata assicurata la rappresentanza di tutte le imprese potenziali utilizzatrici del servizio con una violazione del principio della rappresentatività.In merito, da oltre 25 anni, la Corte Europea – già con sentenza del 1995 – ha espressamente stabili-to che le tariffe relative ai servizi tecnico nautici debbono essere strutturate in modo tale da consen-tire agli utenti la possibilità di verificare l’incidenza delle singole voci di costo e, quindi, dei singoli ser-vizi resi, sul prezzo complessivo della prestazione.I criteri tariffari per il prossimo biennio dovrebbero pertanto essere definiti nel rispetto dei ricordati principi per una corretta, leale e trasparente determinazione della tariffa, che disincentivi le ineffi-cienze e consenta il mantenimento della sicurezza della navigazione e dei ragionevoli margini di pro-fitto che spettano alla concessionaria.Si tratta di problematiche molto rilevanti, che impattano sull’efficienza del servizio e sull’economicità dello stesso. Sotto questo ultimo aspetto, poi, la frammentarietà della presenza delle corporazioni sul territorio nazionale costituisce di per sé fonte di diseconomie che aggravano le condizioni di forni-tura del servizio al mercato.Infatti, in alcuni contesti locali, connotati dalla scarsità di traffico marittimo regolare, la locale corpo-razione (o, in assenza della stessa, il pratico di porto) non ha oggettivamente la possibilità di compen-sare i costi per il mantenimento del servizio con quanto ricava dalle imprese di navigazione che frui-scono del servizio. Queste realtà sono spesso contigue ad altre dove, al contrario, la locale corpora-zione può contare sulla presenza di traffici regolari che consentono ampiamente la copertura dei co-sti del servizio. Pertanto, l’accorpamento, in casi come quelli sopra ricordati, delle realtà contigue ma tuttavia caratterizzate da ben distinte condizioni di esercizio, consentirebbe agevolmente di spalmare i costi del servizio universale in modo più equo ed utile per comprimere il costo del traspor-to a beneficio non solo delle imprese di navigazioni ma di tutta l’utenza portuale.Sarà quindi interessante verificare le conclusioni alle quali perverrà la prossima indagine promossa dal MIT, anche per giungere all’accorpamento di realtà locali e, più in generale, per continuare sulla strada dell’incremento di efficienza del servizio all’insegna della concorrenza, considerato che “<em>il mercato non aspetta</em>”.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:malto:franco.rossi@advant-nctm.com">Franco Rossi</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 13 Dec 2018 03:02:29 +0100</pubDate>
                        <title>Aiuti di Stato: la Commissione Europea condanna nuovamente l’Italia e ribadisce che le Autorità di Sistema Portuali sono imprese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/aiuti-di-stato-le-autorita-di-sistema-portuali-sono-imprese</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ritorniamo nuovamente sulla questione degli aiuti di Stato, in quanto l’Italia è stata di recente con-dannata per gli aiuti che avrebbe concesso all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (“<em><strong>AdSP</strong></em>”) e ad un concessionario del porto di Napoli (“<em><strong>Concessionario</strong></em>”)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>.Nel caso in esame, la Commissione ha ritenuto che le sovvenzioni pubbliche - per circa 44 milioni di euro - fornite all’AdSP per ristrutturare i bacini di carenaggio del porto di Napoli, che sono oggi gestiti dal Concessionario, siano state concesse in violazione delle norme europee in materia di aiuti di Stato.Come noto l’art. 107, par. 1, del TFUE stabilisce che “<em>sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante ri-sorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minac-cino di falsare la concorrenza</em>”.Affinché una misura possa qualificarsi come aiuto ai sensi della normativa europea è necessario quindi che:</p><ul> <li>a) la misura sia imputabile allo Stato e finanziata mediante risorse statali;</li> <li>b) conferisca un vantaggio al suo beneficiario;</li> <li>c) tale vantaggio sia selettivo;</li> <li>d) la misura falsi o minacci di falsare la concorrenza e sia atta a incidere sugli scambi tra Stati membri.</li></ul><p>La recente pronuncia della Commissione è di particolare interesse nella misura in cui fa emergere le problematiche che derivano da un’interpretazione della natura delle AdSP&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>, da parte dell’Italia, non coerente col diritto europeo.L’Italia, nel procedimento in esame, si è difesa affermando che, secondo la legge portuale italiana, le AdSP sono enti pubblici non economici, con rilevanza nazionale a ordinamento speciale e sono dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria (vds. art. 6, co. 5 della L. 28 gennaio 1994, n. 84).Lo Stato italiano ha, infatti, attribuito alle AdSP il compito istituzionale di svolgere, per suo conto e nell’esclusivo interesse pubblico, le funzioni di amministrazione, di regolazione e controllo dei porti italiani. L’articolo 6 della legge portuale italiana (L. 28 gennaio 1994, n. 84) vieta alle AdSP di eserci-tare qualsivoglia attività portuale, direttamente o indirettamente. Peraltro, l’attività di amministra-zione dei porti italiani è riservata dalla legge all’AdSP territorialmente competente.Pertanto, secondo le autorità italiane, mentre svolgono i compiti istituzionali di amministrazione dei porti italiani, le AdSP non agiscono su alcun mercato concorrenziale, poiché: i) nessun altro soggetto può svolgere tale attività e ii) è loro precluso di svolgere attività economiche in settori aperti alla con-correnza.Tale interpretazione non sarebbe però in linea con l’orientamento giurisprudenziale ormai consolida-to della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“<strong>CGUE</strong>”), per il quale “<em><strong>la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un’attività economica a prescindere dallo status giuridico di detta entità</strong></em> e dalle sue modalità di finanziamento” <a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>, <a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>.Secondo la CGUE, è infatti possibile considerare un’entità appartenente formalmente alla pubblica amministrazione come un’impresa ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE, in quanto l’unico criterio rilevante a tale riguardo è se l’entità svolga o meno un’attività economica <a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a>. Infatti, un’entità, che svolge sia attività economiche sia attività non economiche, dovrà essere considerata un’impresa in relazione alle prime.Considerato che le AdSP, tra le varie attività di propria competenza, rilasciano concessioni demaniali a fronte del pagamento di un canone concessorio, la Commissione Europea ha ritenuto di qualificare le AdSP come imprese ai fini dell’art. 107, par.1, del TFUE.Nel caso in esame, in ragione di motivi procedurali sui quali non ci sofferma nella presente sede, la &nbsp;Commissione - pur ritenendo l’aiuto contrario alla normativa UE - non ha condannato lo Stato italiano a recuperare tale aiuto illegittimamente concesso. Nella decisione, però, la Commissione ha chiarito che né l’AdSP né il Concessionario potevano difendersi affermando che l’AdSP sarebbe un ente pub-blico non economico.Si tratta, quindi, di una decisione particolarmente rilevante sull’effettivo inquadramento della natura delle AdSP e di cui quest’ultime e lo Stato italiano dovranno ovviamente tenere conto in futuro.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:ekaterina.aksenova@advant-nctm.com">Ekaterina Aksenova</a>.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a name="[1]"></a>[1] Vds. Decisione della Commissione Europea del 20.9.2018 relativa all’aiuto di Stato SA 36112 (2016/C) cui l’Italia ha concesso all’Autorità Portuale di Napoli (ora Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale) e ai Cantieri del Mediterraneo S.p.A.<a name="[2]"></a>[2] Vds. <a href="https://www.nctm.it/newsletter/shipping-transport-bulletin/shipping-and-transport-bulletingiugno-luglio-2018" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Shipping Bulletin di giugno-luglio 2018</a> per un ulteriore approfondimento sulla questione.<a name="[3]"></a>[3] Causa C-41/90 Höfner/Macroton GmbH, punto 21<a name="[4]"></a>[4] Vds. in tal senso anche: cause riunite T-455/08 e T-443/08 Flughhafen Leipzig-Halle GmbH e altri/Commissione e Mittel-deutsche Flughhafen AG e altri/Commissione; causa T-128/89 Aéroports de Paris/Commissione, confermata dalla Corte di Giustizia, causa C-82/01P.<a name="[5]"></a>[5] La CGUE considera attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 11 Dec 2018 09:00:05 +0100</pubDate>
                        <title>&lt;i&gt;nctm e l’arte: Artists-in-residence&lt;/i&gt;, XII edizione: gli assegnatari</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/artists-in-residence-xii-assegnatari</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il comitato di valutazione di <em>nctm e l’arte: Artists-in-residence</em> si è riunito lo scorso <strong>3 dicembre</strong> e ha individuato <strong>Elena Bellantoni</strong>, <strong>Mirko Canesi</strong>, <strong>Alessandro Laita</strong> e <strong>Chiaralice Rizzi</strong> come assegnatari della XII edizione del bando.La decisione è stata approvata dal Comitato Arte di Nctm Studio Legale.<em>nctm e l’arte: Artists-in-residence</em> è una borsa di studio, a cadenza semestrale, dedicata ad artisti visivi residenti in Italia che siano già stati ammessi a programmi di residenza artistica, con sede fuori dall’Italia e riconosciuti a livello internazionale dal mondo dell’arte. Viene assegnata secondo criteri legati al profilo artistico, alla rilevanza dei progetti già realizzati, alle opportunità formative offerte dalla residenza scelta ed alla qualità del progetto eventualmente proposto.Il comitato di valutazione ha come membro fisso la direttrice artistica di<em> nctm e l’arte</em> <strong>Gabi Scardi</strong> affiancata, di volta in volta, da critici d’arte contemporanea tra i più preparati del panorama artistico italiano, e da uno o più artisti assegnatari delle precedenti edizioni della borsa. Per la XII edizione bando <em>nctm e l’arte: Artists-in-residence</em>, hanno partecipato all’analisi dei progetti candidati alla borsa: il critico-curatore <strong>Andrea Lacarpia</strong> e gli artisti <strong>Alessandro Quaranta</strong> ed <strong>Elisa Caldana</strong>.La borsa è stata istituita nell’ambito di <em>nctm e l’arte</em>, il progetto dedicato all’arte contemporanea da Nctm Studio Legale. Nato nel 2011,<em> nctm e l’arte</em> comprende il sostegno a progetti artistici, la collaborazione con istituzioni culturali italiane di riferimento e la creazione di una collezione.</p><h1>I borsisti della XII edizione di <em>nctm e l’arte: Artists-in-residence</em> sono:</h1><strong>Elena Bellantoni</strong> (Vibo Valentia, 1975)Il comitato di valutazione le attribuisce una borsa di studio per la residenza presso lo spazio no-profit, <em>Beo_Project</em> (Belgrado).La Commissione ha particolarmente apprezzato l’approccio multidisciplinare con cui l’artista affronta temi legati al corpo, al linguaggio e alla relazione.Il periodo di residenza proposto si inserisce all’interno del processo di realizzazione del progetto On the Breadline, vincitore della IV edizione del bando Italian Council. Si tratta di una tappa dell’itinerario che sta portando Elena Bellantoni anche ad Atene, Istanbul e Palermo.<strong>Mirko Canesi</strong> (Milano, 1981)Il comitato di valutazione gli attribuisce una borsa di studio per la residenza presso <em>Glasgow Sculpture Studios</em> (Glasgow).La Commissione premia la solidità e la coerenza che il linguaggio dell’artista ha raggiunto e ritiene che l’esperienza possa essere uno stimolo per le riflessioni sulla relazione tra naturale e artificiale che Canesi porta avanti da anni.Durante la residenza l'artista approfondirà la propria ricerca su materiali e tecniche, da impiegare in un nuovo nucleo di lavori scultorei che prevedono l’uso di T-shirts, piante e materie plastiche.<strong>Alessandro Laita</strong> e <strong>Chiaralice Rizzi</strong> (Zevio, 1979; Como, 1982)Il comitato di valutazione attribuisce loro una borsa di studio per la residenza presso <em>Art House</em> (Scutari).La commissione riconosce il valore del progetto di residenza proposto, dove il duo, proseguendo una ricerca iniziata nel 2016, approfondirà la propria riflessione sulle storie e sulle memorie di un’abitazione, sul concetto stesso di casa e sulla potenzialità rigenerante delle immagini.I due artisti hanno già dimostrato di saper sviluppare un rapporto di forte empatia con i luoghi. La Commissione prevede inoltre che, anche grazie alla ricerca legata agli archivi del Museo Marubi di Scutari, la residenza presso Art House si possa rivelare particolarmente significativa.&nbsp;<a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/12/20181211_nctm-e-larte-Artists-in-residence_assegnatari-XII.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leggi il comunicato stampa completo</a>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <guid isPermaLink="false">news-5638</guid>
                        <pubDate>Wed, 28 Nov 2018 06:31:46 +0100</pubDate>
                        <title>Participative Financial instruments: An Italian approach to Sukuk? (Part III)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/participative-financial-instruments-an-italian-approach-to-sukuk-part-iii</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>As mentioned in the previous articles in this series, the terms and conditions of the issuance of participative financial instruments (PFIs), ie financial instruments which exclude a right of reimbursement of the holders, must be set out by the company’s bylaws along with the rights that are attributed to the latter, the penalties that are applicable in the event of a breach of the holders’ obligations and, if permitted, the rules of the instruments’ circulation. PFIs are therefore quite flexible instruments and a large part of their regulation is left to the bylaws of the issuer and, in the last instance, to the parties’ will. This should facilitate, in principle, the alignment of their features, with those of Sukuk. </strong><img class=" wp-image-11379 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/11/20181128_Padovani-IFN.png" alt width="297" height="421">As far as the nature of the contribution made in exchange of PFIs, Article 2346, Paragraph 6 of the Italian Civil Code provides that: “The company, in exchange for contributions from the shareholders or third parties, even under the form of works or services, may issue financial instruments.” If, on the one hand, such a provision does not rule out that services, goods and receivables also be contributed, on the other hand it allows for sure that PFIs are issued in exchange of money, as it happens for Sukuk.&nbsp;Contributions can be made both by the shareholders of the issuer and third unrelated parties, so that from this perspective there are no obstacles to assimilating PFIs into Sukuk.The remuneration of PFIs, which could be shaped in different ways, such as a profit participation, as a capital reimbursement or as a distribution of reserve, both during the life of the issuer as well as at the time of liquidation, could be fixed or variable. So it would be possible to provide for a fixed or variable annual rate of return on equity calculated on the amount of the contribution similar to a Sukuk profit rate.Since PFIs would exclude any reimbursement right of the holders, they would constitute direct, unconditional and quasi equity instruments of the issuer, accounted as a reserve in the balance sheet of the issuer and therefore will contribute to the ‘capitalization’ of the latter. These features appears not to be far from those of Sukuk as certificates which do not place an obligation on the issuer but give a proportional interest in the ownership of assets, projects or investment activities. Indeed, both Sukuk, in a different manner according to their structure, and PFIs involve participation in the business risk of the issuer and, in the end, trigger the risk arising from the solvency of the latter.Lastly, if so provided in the issuer’s bylaws, PFIs may be transferable, and therefore be liquid instruments, tradable in the secondary market like most Sukuk.Of course, considering the various structures of Sukuk, only an in-depth case-by-case analysis would allow the assessment of whether, at least in some of those cases, PFIs issued by an SPV could be considered the Italian law declination of Sukuk.&nbsp;<a href="https://www.islamicfinancenews.com/participative-financial-instruments-an-italian-approach-to-sukuk-part-iii.html?access-key=eb163727917cbba1eea208541a643e74" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>This article was first published in Islamic Finance news Volume 15 Issue 48 dated the 28th November 2018.</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 28 Nov 2018 04:39:55 +0100</pubDate>
                        <title>Pmi: sino a 8 milioni niente prospetto su aumenti di capitale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pmi-sino-a-8-milioni-niente-prospetto-su-aumenti-di-capitale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h2>Semplificata la raccolta di equity o di debito delle piccole imprese</h2>Con la Delibera n. 20686 del 9 novembre 2018 Consob ha aggiunto un ulteriore tassello alla semplificazione normativa in atto per favorire la raccolta di equity o di debito da parte delle Pmi. Tale scelta è da accogliere con estremo favore e si aggiunge alla recente Delibera Consob n. 20621 del 10 ottobre 2018 che ha escluso l'applicazione della disciplina relativa agli emittenti finanziari diffusi per le società che raccolgono risorse sui portali di equity crowdfunding.<img class=" wp-image-11374 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/11/Schermata-2018-11-28-alle-11.29.52.png" alt width="182" height="424">In particolare, con la Delibera n. 20686 Consob ha elevato la soglia dell'esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto informativo, soggetto ad approvazione dal parte della stessa Autorità, da 5 milioni a 8 milioni di euro, il che significa che le imprese che vorranno collocare strumenti finanziari (come azioni, obbligazioni, obbligazioni convertibili) in sede di Ipo o sul mercato secondario (per esempio tramite aumenti di capitale in opzione) potranno elevare la raccolta sino a 8 milioni senza essere tenute ai complessi adempimenti derivanti dal citato obbligo di pubblicazione.Consob, al pari di quanto avvenuto nei maggiori Paesi della Ue (Germania, Gran Bretagna e Francia), ha ritenuto di innalzare la soglia di esenzione sino al massimo possibile ex Regolamento (Ue) 2017/1129 (il cosiddetto Regolamento Prospetto, che entrerà in vigore nella sua interezza il prossimo 21 luglio 2019) al preciso scopo di favorire la raccolta delle Pmi alleviandone gli oneri informativi.D'ora in avanti saranno quindi esenti le offerte al pubblico di strumenti finanziari per un controvalore inferiore a 8 milioni (le offerte del medesimo strumento sono considerate unitariamente se effettuate nell'arco di 12 mesi), quelle concernenti strumenti finanziari che prevedano un lotto minimo di sottoscrizione o un valore nominale pari ad almeno 100mila euro o le offerte rivolte esclusivamente a investitori professionali o a meno di 150 persone (chiaramente individuate prima del lancio dell'offerta).È stato anche introdotto un regime specifico per le sole società quotate sul mercato regolamento (cioè Mta) che intendano promuovere una offerta al pubblico per un ammontare inferiore a 8 milioni. Nello specifico, tali emittenti, in occasione di aumenti di capitale inferiori alla soglia di esenzione (in base all'articolo 72, comma 1-<em>bis</em>, Reg. Emittenti Consob), dovranno includere nella relazione redatta dall'organo amministrativo, in occasione della deliberazione dell'aumento di capitale, una serie di informazioni relative agli effetti dell'operazione sul proprio profilo economico-finanziario (v. già Comunicazione Consob n. DIE/13028158 del 4 aprile 2013, che viene così codificata).Va segnalato che l'innalzamento della soglia in esame ha una significativa ricaduta in tema di Opa o Opas volontarie il cui esborso massimo sia inferiore a Euro 8 milioni, visto che per effetto di tale intervento regolamentare non saranno soggette all'approvazione da parte di Consob del documento di offerta né alla relativa normativa contenuta nel Tuf.La Delibera n. 20686 è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.&nbsp;<em>Tratto da Il Sole 24 Ore - Norme &amp; Tributi</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 27 Nov 2018 03:39:24 +0100</pubDate>
                        <title>Sfida digitale al lavoro, ecco perché non dobbiamo avere paura del cambiamento</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sfida-digitale-al-lavoro-ecco-perche-non-dobbiamo-avere-paura-del-cambiamento</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>L’introduzione massiccia di tecnologie sta trasformando il mercato delle professioni. Ma per contrastare le spinte neoluddiste serve il rafforzamento di politiche attive, come indicano già numerosi segnali. L’analisi di Michele Bignami, partner dello studio legale Nctm</strong>La digitalizzazione delle imprese, nelle sue varie declinazioni (industria 4.0, internet delle cose, intelligenza artificiale, etc.), costituisce il tema cruciale del mondo del lavoro attuale. Tema che, nell’arco di pochi anni, è passato da materia di studiosi ad argomento operativo quotidiano; da fenomeno riservato a poche realtà tecnologicamente super avanzate, intente a realizzare le fabbriche del futuro, a elemento comune di innovazione dei processi produttivi della maggioranza delle imprese, indipendentemente dal loro livello di dimensione e complessità.<img class=" wp-image-11361 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/11/20181127_CorCom-Bignami.jpg" alt width="317" height="232">Il fenomeno, che è all’origine di una nuova rivoluzione industriale (da cui trova origine la definizione industria 4.0), ha già iniziato a mutare notevolmente i parametri del mondo del lavoro e le sue dinamiche.In primo luogo, l’introduzione massiccia di tecnologie digitali sta velocemente cambiando la richiesta di lavoro delle imprese, alla ricerca di lavoratori con elevate capacità di utilizzo delle stesse.Correlato a detta richiesta si registra il crescente numero di lavoratori per i quali si pone il problema della rapida obsolescenza delle conoscenze; per una vasta porzione dei lavoratori esse non sono facilmente aggiornabili, sia per ragioni anagrafiche sia, e soprattutto, per un insufficiente livello di conoscenze di base. Per costoro si prefigura ineludibile l’uscita dal mondo del lavoro. In termini tecnici si parla di licenziamenti tecnologici, per i quali la scienza giuridica ha avuto modo di elaborare schemi ormai collaudati nella prassi.Parallelamente, l’introduzione delle nuove tecnologie e di processi automatizzati ha ridotto il numero di lavoratori necessari a presidiare gli stessi. In attesa che le nuove tecnologie creino nuove professioni e nuove richieste, il saldo è negativo.D’altro canto, a livello meno drammatico ma comunque significativo la digitalizzazione ha creato anche l’esigenza di un continuo cambiamento delle mansioni; esigenza che in Italia si è tradotta nell’abolizione del tradizionale tabù della immodificabilità delle mansioni stesse (se non in senso migliorativo) previsto dalla legge.Con l’introduzione del jobs act, infatti, è stata introdotta la norma che legittima la modifica in pejus delle mansioni (art. 2103 cod. civ.), per conferire maggiore flessibilità all’organizzazione del lavoro e per salvare posti di lavoro che, vigente la precedente rigida normativa, sarebbero stati paradossalmente soppressi.Di fronte al pericolo concreto che industria 4.0 significhi la perdita di centinaia di migliaia (a livello europeo si parla di milioni) di posti di lavoro, si sono alimentate varie paure, che hanno portato al vagheggiamento di un’opposizione e di contrasto al fenomeno, in una sorta di riproposizione ideologica e aggiornata di luddismo: da qui la suggestione verso posizioni fortemente critiche, sfocianti in taluni casi in vera e propria negazione, in chiave populista, del progresso scientifico e tecnologico.In direzione opposta e maggiormente costruttiva si è mossa, invero, parte del sindacato, che, colta l’ineludibilità del processo e la contemporanea possibilità di sfruttarne le potenzialità, si propone di non subirlo ma, anzi, di governarlo verso approdi per esso più accettabili; tra questi il rafforzamento delle politiche attive e di tutte quelle altre azioni che originano dalla consapevolezza che la formazione continua debba diventare il perno ineludibile attorno al quale ruoterà la futura carriera del lavoratore.Ricordo, a questo proposito, l’incontro avuto, lo scorso autunno a Copenaghen, con il sindacalista danese Michael Budolfsen (presidente di Uni Europa Finance e di Nordic financial unions e Vice Presidente del Danish Financial Services Union) il quale mi illustrò quanto il (ricco) sindacato dei bancari dedichi gran parte delle proprie risorse all’aggiornamento continuo dei propri iscritti, individuato come l’unico strumento di contrasto alla obsolescenza delle conoscenze, prima fronte dell’uscita dal mercato del lavoro.In questo senso ho avuto anche personalmente modo di apprezzare come la Fim Cisl, nella persona del suo segretario, Marco Bentivogli, sia una convinta assertrice del fatto che il sindacato deve farsi parte attiva nella diffusione di un atteggiamento propositivo nei confronti della sfida che la digitalizzazione pone ai lavoratori e al sindacato.E, non a caso, proprio con la predetta organizzazione sindacale abbiamo, insieme al Politecnico di Torino, contribuito a uno studio sociologico dell’impatto di Industria 4.0 nel mondo del lavoro; un’iniziativa che ha dato alla luce anche al libro “Il lavoro che serve” (di Tatiana Mazali e Annalisa Magone, Guerini 2018) e che ha visto, per la prima volta la collaborazione scientifica di realtà tra loro così apparentemente distanti, quali il sindacato e uno studio legale tradizionalmente legato al mondo delle imprese. Segno, questo, della comune consapevolezza della importanza straordinaria del fenomeno; importanza che richiede riposte nuove e fuori dai rigidi schemi tradizionali, che sin qui hanno visto detti soggetti porsi solo in termini di contrapposizione dialettica.Ed è, altrettanto, significativo che su posizioni analoghe a quelle descritte si stiano ora muovendo anche altre realtà; ho avuto, ad esempio, modo di recente (Congresso Nazionale Agi di Bologna 2018) di ascoltare Maurizio Landini della Fiom Cgil esprimere il convincimento che Industria 4.0 sia un fenomeno di cui il sindacato si debba appropriare in modo costruttivo e propositivo.Di fronte alla vitale sfida che la digitalizzazione sta ponendo al nostro Paese in termini di mantenimento della competitività dei nostri prodotti e dei nostri servizi e, in ultima analisi, di posti di lavoro, non resta che formulare l’auspicio che detti segnali di maturata consapevolezza e di cooperazione si moltiplichino con maggiore frequenza, nell’interesse comune, dell’impresa e dei lavoratori.&nbsp;<em>Tratto da <a href="https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/sfida-digitale-al-lavoro-ecco-perche-non-dobbiamo-avere-paura-del-cambiamento/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CorCom</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 27 Nov 2018 03:20:29 +0100</pubDate>
                        <title>L’export italiano cresce a un anno dal Ceta</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lexport-italiano-cresce-a-un-anno-dal-ceta</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>A poco più di un anno dall'entrata in vigore provvisoria del Ceta, l'accordo di libero scambio tra il Canada e l'Unione europea, il bilancio commerciale appare per tutti positivo. Soltanto nei primi sette mesi del 2018 le esportazioni europee verso il Canada sono aumentate del 12,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E quelle italiane sono cresciuto del 10,4 per cento. I prodotti made in Italy più richiesti? I macchinari, i vini e l'automotive, che insieme coprono più del 40% delle merci che esportiamo nel Paese. Nel 2017 l'Italia è stata l'ottavo fornitore globale del Canada e il terzo fornitore europeo, con un aumento dell'8% rispetto all'anno precedente.<img class=" wp-image-11356 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/11/Schermata-2018-11-27-alle-10.15.43.png" alt width="443" height="203">A ricordare i dati sono stati gli avvocati e gli esperti intervenuti mercoledì scorso a Roma al convegno "Canada-Ue, una <em>business partnership</em> in evoluzione", organizzato dallo studio legale Nctm, da Confindustria, Icc e Centro Studi Canada Italia. Ma non tutte le associazioni sono d'accordo con questi dati: secondo la Coldiretti, per esempio, nel primo semestre del 2017 - cioè prima dell'entrata in vigore del Ceta, in attività provvisoria dal 21 settembre 2017 - l'export italiano di Parmigiano e di Grana Padano in Canada era cresciuto del 28,7%, mentre nel primo semestre del 2018 - cioè a Ceta ormai in vigore - le vendite risultavano cresciute solo del 2,3%.Per gli esperti convenuti a Roma la settimana scorsa, invece, pur non figurando tra le prime dieci voci dei settori più esportati in Canada, le esportazioni agroalimentari italiane sono aumentate di oltre l'80% tra il 2009 e il 2017. Nel 2018, inoltre, l'Italia si è confermata il primo fornitore agroalimentare europeo del Canada, davanti alla Francia e al Regno Unito. «Più informazione avrebbe potuto aiutare gli imprenditori italiani a trarre maggiori vantaggi dal Ceta - sostiene <strong>Paolo Quattrocchi</strong>, partner di <strong>Nctm Studio Legale</strong> e direttore del Centro Studi Italia-Canada -. Non che l'accordo non presenti delle criticità, che peraltro possono essere risolte in sede di applicazione, ma i risultati riscontrati nel primo anno di esecuzione provvisoria sono senz'altro incoraggianti".&nbsp;<em>Tratto da il Sole 24 Ore</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 22 Nov 2018 03:22:06 +0100</pubDate>
                        <title>Imbullonati ed eolico: le torri degli aerogeneratori non rilevano ai fini della rendita catastale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/imbullonati-ed-eolico</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Avvalorata la posizione interpretativa degli operatori che in sede di rideterminazione delle rendite catastali effettuata ai sensi della Legge n. 208/2015 avevano scorporato il valore della torre.</strong>La torre di un aerogeneratore è a tutti gli effetti un impianto e, in quanto tale, ai sensi della norma imbullonati, deve essere esclusa dagli elementi di stima diretta rilevanti ai fini della determinazione della rendita catastale. A stabilirlo la sentenza n. 7315/2018 della Commissione Tributaria Regionale della Campania - Sez. Staccata di Salerno.<img class=" wp-image-11320 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/11/Schermata-2018-11-22-alle-10.16.43.png" alt width="385" height="282">La Legge n. 208/2015 (art. 1 comma 21 e 22), come noto, aveva previsto rilevanti novità in tema di determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale (tra questi gli aerogeneratori) ridefinendo - <em>de facto</em> - il perimetro degli elementi a tali fini rilevanti.In applicazione di tale norma la quasi totalità degli operatori del settore eolico ha provveduto a rideterminare la rendita catastale degli aerogeneratori procedendo all’accatastamento delle sole componenti immobiliari (i.e. il suolo e le fondazioni), ma non delle torri (tubolari ovvero tralicciate) in quanto – quest’ultime - componenti ad evidente natura impiantistica.La conferma circa la piena legittimità dell’interpretazione degli operatori in sede di rideterminazione delle rendite catastali arriva dalla sentenza in esame che, confermando e rafforzando l’orientamento formatosi in molte delle commissioni tributarie di primo grado, avvalora l’interpretazione secondo cui le torri di sostegno degli aerogeneratori devono essere escluse dal computo della relativa rendita catastale.La controversia, anche in questo caso, nasce dalla rideterminazione delle rendite catastali degli aerogeneratori di un parco eolico dove si era tenuto conto delle sole componenti immobiliari (suolo e costruzioni/fondazioni), con esclusione - come da norma imbullonati - di tutte le componenti impiantistiche, ivi compresa la torre dell’aerogeneratore.A seguito delle rettifiche disposte dall’Agenzia delle Entrate, l’operatore, peraltro anche allegando autorevoli pareri <em>pro-veritate</em>, dimostrava come la torre di sostegno costituisca parte inscindibile dell’unicum impiantistico dell’aerogeneratore (rotore-navicella-torre) e rappresenti un elemento funzionale essenziale dell’impianto eolico, che in mancanza della torre non può attuare la funzione per cui è concepito (produzione di energia eolica).Già nella sentenza del giudizio di primo grado, si chiariva come la torre, in quanto elemento funzionale allo specifico processo produttivo (componente impiantistica), dovesse essere esclusa dal novero degli elementi da valutare in sede di stima diretta, in conformità al disposto della c.d. norma imbullonati. Con la sentenza della CTR Campania, in rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, si ribadisce come la torre di un aerogeneratore non possa che essere esclusa-scorporata dalla base di calcolo della rendita catastale vista la chiara portata della norma imbullonati, per cui “<em>Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo</em>” e considerata la natura impiantistica (“<em>impianto funzionale allo specifico processo produttivo</em>”) della torre, attestata dalla sua assoluta “unicità” con l’aerogeneratore e dalla sua amovibilità, in quanto imbullonata sul basamento cementizio.Tali conclusioni appaiono assolutamente condivisibili.La torre, infatti, così come confermato da tutta la letteratura tecnica, non ha alcun significato ingegneristico in assenza dell’aerogeneratore che sostiene né, tantomeno, quest’ultimo ha la possibilità di funzionare in assenza della torre che, inoltre, autonomamente considerata, non è suscettibile di produrre, anche potenzialmente, un reddito e quindi una rendita. La torre isolatamente considerata non è dotata di autonomia funzionale e architettonica dato che gli spazi interni così come la superficie esterna non possono essere utilizzate per finalità diverse da quello impiantistico.Nel caso in esame manca - infatti – in relazione alla componente “torre” qualsivoglia utilità trasversale.La sentenza costituisce inoltre un precedente importante anche in relazione al profilo motivazionale degli avvisi di accertamento catastale; secondo un orientamento avvalorato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, infatti, anche nel caso in cui la rettifica catastale origini da una procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’Ufficio non può subire alcuna attenuazione qualora la rettifica disposta implichi - come nel caso in cui ricorra oltre ad una diversa valorizzazione degli elementi “rilevanti” – anche una diversa qualificazione degli elementi indicati dai contribuenti nella dichiarazione DOCFA.Qualora – infatti - la discrasia non derivi esclusivamente dalla stima del bene/dei beni ma dalla divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, affinché gli avvisi di accertamento siano idoneamente ed adeguatamente motivati non possono limitarsi ad una semplice comunicazione della modifica della rendita catastale ma, al contrario, devono inevitabilmente evidenziare e specificare le differenze riscontrate nella valutazione oltre che le ragioni dello scostamento, sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa sia per delimitare l’oggetto di un eventuale contenzioso.La pronuncia in commento segna una importante e, auspicabilmente, definitiva svolta nella direzione del superamento dell’indirizzo assunto dall’Amministrazione finanziaria in ordine all’applicazione della c.d. normativa imbullonati al settore eolico (le Circolari n. 2/E di febbraio 2016 e n. 27/E di giugno 2016 – Telecatasto e la Nota del 27 aprile 2016 Prot. n. 60244), volto a sostenere l’inclusione della torre tra gli elementi da valutare ai fini della stima diretta degli aerogeneratori; indirizzo - quest’ultimo - che ha dato origine ad un rilevante contenzioso tra gli operatori (che hanno comunque – in gran parte - accatastato/rideterminato la rendita degli impianti eolici con esclusione della torre) e gli Uffici periferici (che si sono uniformati alle direttive dell’Amministrazione centrale).La pronuncia conferma pertanto la tesi sostenuta da gran parte degli operatori del settore eolico secondo cui, post normativa “Imbullonati”, è corretta l’esclusione della torre ai fini della determinazione-rideterminazione delle rendite catastali degli impianti in questione.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Tratto da<a href="http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/432651" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> Quotidiano Energia</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 20 Nov 2018 08:56:41 +0100</pubDate>
                        <title>Gli studi legali più consigliati: parte il sondaggio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sole-24-ore-sondaggio-studi-legali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Sole 24 Ore e Statista, società tedesca esperta nell’organizzazione ed elaborazione di dati, presentano la prima edizione degli «Studi legali più consigliati». Un sondaggio/ricerca aperto a tutti gli avvocati, ai giuristi d’impresa e ai clienti che possono segnalare uno studio e indicarne le caratteristiche e i punti di forza.<img class=" wp-image-11306 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/11/20181120_Sole24Ore-Statista.png" alt width="299" height="643">Il Sole 24 Ore e Statista vogliono far emergere le eccellenze del panorama legale in Italia a livello nazionale e regionale, oltre che per aree di attività. Attraverso le raccomandazioni di avvocati, giuristi d’impresa e le opinioni dei clienti verranno mostrati quali sono gli studi legali più consigliati e in quale settore si distinguono.<strong>Il primo ranking degli studi legali con più valutazioni verrà pubblicato ad aprile 2019 sul Sole 24 Ore</strong>. La classifica sarà accompagnata da approfondimenti di settore e contenuti editoriali che saranno pubblicati sul giornale sia sull’edizione cartacea sia su quella online.La ricerca prevede diversi fronti di intervento. Un primo fronte è quello rappresentato da un pool di professionisti del settore che Statista ha selezionato attraverso i propri database e ai quali sta inviando direttamente l’invito a partecipare.Inoltre, gli <strong>avvocati e giuristi d’impresa</strong> che non dovessero ricevere alcun link da Statista possono prendere parte all’iniziativa <strong><a href="https://survey.statista-research.com/418654?newtest=Y&amp;lang=it" target="_blank" rel="noreferrer noopener">registrandosi online</a>.</strong>&nbsp;Inserendo i propri dati, si riceverà un link personalizzato via e-mail da Statista entro 72 ore.In questo modo si potrà contribuire al sondaggio «Gli studi legali più consigliati 2019» inviando entro il 31 dicembre 2018 le risposte. Mediante il link ricevuto per mail da Statista, infatti, l’avvocato potrà accedere a un questionario dove gli verrà, tra le altre domande, chiesto di indicare uno studio legale - ovviamente, escluso il proprio - che consiglierebbe in uno dei seguenti settori: societario, lavoro e sindacale, penale, tributario e fiscale, amministrativo, famiglia e successione, contrattuale e contenzioso, banca e finanza, ambientale, proprietà e locazioni. Indicazioni che potrà dare, oltre che a livello nazionale, anche con riferimento alla regione in cui esercita la propria attività.Il sondaggio è inoltre aperto a singoli clienti che hanno avuto esperienza con legali per pratiche private o relative alla propria azienda. In questo caso è possibile compilare il questionario accedendo sempre attraverso il link: www.ilsole24ore.com/legali-consigliati.In entrambi i casi - avvocati non contattati direttamente da Statista e clienti - le risposte al questionario devono essere spedite entro il 31 dicembre prossimo. Per qualsiasi informazione si può contattare il seguente indirizzo mail: studilegali-italia@statista.com.&nbsp;<em>Tratto da il Sole 24 Ore - Norme &amp; Tributi</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 15 Nov 2018 05:40:23 +0100</pubDate>
                        <title>REOCo: dal 16 ottobre 2018 una nuova disciplina prudenziale sulle attività di investimento immobiliare delle banche</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/reoco-nuova-disciplina-prudenziale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gli operatori del mercato degli NPLs sono consapevoli che l’elevata durata degli incanti, unita ad una scarsa partecipazione alle procedure di vendita, costituiscono l’ostacolo principale ad una efficiente gestione e riscossione dei crediti deteriorati garantiti da ipoteca, impedendone una celere realizzazione e causando, inoltre, la perdita di valore degli <em>assets</em> posti a loro garanzia.In tale contesto, l’intervento diretto delle<em> Real Estate Owned Companies</em> (<strong>REOCo</strong>) nell’ambito delle aste pubbliche di vendita di immobili mira a curare i mali poc’anzi descritti. Generalmente l’immobile viene acquisito dalla REOCo a prezzo di saldo, per poi essere valorizzato e rivenduto ad un prezzo in grado di generare i flussi di cassa attesi dall’investimento. Ma l’intervento di una REOCo, essendo preceduto da un’attenta <em>due diligence</em>, produce anche esternalità positive, stimolando la partecipazione di ulteriori soggetti che aumentano la concorrenza in sede d’asta.Il riconoscimento dell’importanza assunta dalle REOCo nel mercato degli NPLs si era già riscontrato nel recente intervento del legislatore che, con le recenti modifiche alla Legge 130 del 1999, ne ha regolamentato l’utilizzo all’interno delle operazioni di cartolarizzazione. Con il 24° aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, emanato il 16 ottobre 2018, anche la Banca d’Italia è intervenuta sulla materia, introducendo una nuova disciplina degli investimenti in immobili con il dichiarato fine di agevolare una gestione delle garanzie immobiliari orientata alla riduzione dello stock di NPLs ed alla massimizzazione dei recuperi.Le modifiche introdotte attenuano i vincoli di tipo quantitativo per le attività di investimento immobiliare compiute dalle banche, a fronte di un rafforzamento dei requisiti organizzativi volti a presidiare i rischi ad esse connessi. Una particolare attenzione è dedicata al trattamento prudenziale delle REOCo, con specifiche disposizioni dettate nella Parte Terza, Capitolo 10, Sez. III delle Disposizioni di Vigilanza.</p><h1>Patrimonio di vigilanza: l’introduzione di deroghe ai requisiti patrimoniali e piani di rientro</h1>Una prima novità di rilievo concerne l’attenuazione dei limiti patrimoniali imposti alle banche in caso di investimenti immobiliari.La regola generale, rimasta invariata, prevede che l’ammontare complessivo degli investimenti in partecipazioni ed immobili non possa eccedere l’ammontare complessivo dei fondi propri. Tuttavia viene ora consentito il superamento di tale limite laddove ciò avvenga per operazioni di acquisizione di immobili a tutela delle ragioni del credito, ivi compresa l’ipotesi in cui l’investimento in un immobile sia dovuto allo scioglimento dei contratti di locazione finanziaria. Diversa invece l’ipotesi in cui la banca sia rientrata in possesso dell’immobile oggetto di locazione finanziaria per il mancato esercizio da parte del cliente dell’opzione di acquisto alla scadenza: in tal caso infatti il superamento del limite generale non è consentito.I rapporti che la banca intrattiene con le REOCo influiscono sul calcolo del patrimonio di vigilanza relativo a questa tipologia di investimenti. Nel computo del limite generale rientrano infatti anche le esposizioni della banca verso le REOCo ma, qualora una REOCo non sia ricompresa a fini di vigilanza nel perimetro di consolidamento, questa viene equiparata ad immobili connessi a recupero crediti e, pertanto, pur rientrando nel computo del limite generale, le relative partecipazioni possono essere assunte anche oltre il limite di vigilanza. Inoltre, qualora la banca detenga sia partecipazioni in una REOCo sia, per il tramite di essa, nei relativi immobili, e laddove il passivo della REOCo sia costituito da debiti verso la banca e l’attivo dagli immobili stessi, nel limite generale di vigilanza non si computa la partecipazione detenuta.In caso di superamento consentito del limite generale, la banca dovrà procedere alla dismissione degli immobili e delle partecipazioni o, alternativamente, all’aumento di fondi propri sulla base di un piano di rientro che, dal punto di vista delle tempistiche, tenga conto anche dell’esigenza di preservare il valore di realizzo degli immobili. Il piano di rientro dovrà indicare le misure che la banca intende adottare per il rientro nel limite generale e le tempistiche a ciò necessarie. A tale proposito, la Circolare indica un termine quadriennale per il rientro, ma i documenti di consultazione rendono chiaro che si tratta di un termine derogabile, la cui adeguatezza è da valutarsi caso per caso da parte dell’Autorità di Vigilanza laddove vi siano particolari circostanze che giustifichino la previsione di un termine diverso.Le stesse misure di rientro possono essere imposte da Banca d’Italia con specifici provvedimenti da adottarsi qualora l’Autorità di Vigilanza ravvisi, oltre ad un superamento dei limiti non consentito, una eccessiva immobilizzazione dell’attivo o, più in generale, qualora la politica di investimenti adottata risulti essere in contrasto con una sana e prudente gestione.<h1>Regole di Governance</h1>L’attenuazione dei limiti patrimoniali viene controbilanciata da un incremento dei presidi organizzativi.Ad integrazione della generale disciplina in materia di controlli interni, si prevede un più forte coordinamento tra le politiche interne in materia di investimenti immobiliari, adottate all’interno della singola banca o del gruppo bancario, e le relative funzioni coinvolte.A livello di politiche interne, viene richiesto un maggiore coordinamento tra le politiche di gestione delle garanzie (attività di acquisizione, monitoraggio ed escussione delle garanzie) e le politiche di gestione dei beni acquisiti a seguito di operazioni di recupero del credito. Nell’attuare tali politiche, la banca dovrà dotarsi di un’organizzazione interna fondata su linee di reporting chiare, che favorisca al meglio le sinergie tra le funzioni responsabili del recupero crediti, della <em>compliance</em> e del monitoraggio delle garanzie.Poiché le REOCo ricomprese nel gruppo bancario possono svolgere una o più attività riconducibili all’esercizio delle predette funzioni, la Banca d’Italia espressamente richiede che, nella definizione delle politiche e delle strategie di gruppo, vengano tenute in considerazione anche le attività rilevanti svolte dalle REOCo. Qualora poi alle REOCo vengano esternalizzate alcune funzioni aziendali, resta comunque ferma l’applicazione delle disposizioni in materia di esternalizzazione.<h1>Risk assessment</h1>Nel definire politiche ed organizzazione interna, le banche devono altresì tenere in considerazione gli specifici rischi legati alle attività svolte. La Circolare prevede che l’attività di <em>risk assesment</em> si focalizzi in particolare sui rischi di natura legale (vizi giuridici e materiali dei beni) e di conformità (normativa urbanistica ed ambientale), sui rischi strategici legati all’attività di investimento immobiliari, di liquidità, operativi e di reputazione, nonché sui rischi legati al deprezzamento dei beni immobili e a conflitti di interesse.<h1>Società Immobiliari Specializzate</h1>Infine, l’intervento della Banca d’Italia si è focalizzato specificamente sulla disciplina prudenziale delle REOCo.Le disposizioni introdotte dal 24° aggiornamento mirano a garantire che la rappresentazione delle esposizioni della banca nei confronti della REOCo sia veritiera e corretta. Spesso infatti la REOCo acquista l’immobile tramite un finanziamento contratto dalla stessa banca creditrice del debitore esecutato, la cui restituzione dipende esclusivamente dai flussi di cassa che le attività di impiego dell’immobile sono in grado di generare. Oppure, nel contesto di una cartolarizzazione di NPL, può accadere che la banca creditrice conceda un finanziamento bridge alla REOCo, reso poi immediatamente disponibile per il pagamento del prezzo di aggiudicazione dell’immobile. In altri casi, e più semplicemente, può avvenire che la REOCo acquisti l’immobile accollandosi il debito originario.Al fine di valutare correttamente le esposizioni della banca nei confronti della REOCo, la Circolare prevede espressamente che tale esposizione sia trattata – a livello individuale e, se del caso, a livello consolidato – come un’esposizione il cui recupero dipende essenzialmente dai flussi di cassa prodotti dagli immobili acquisiti: il rischio del debitore/REOCo dipende infatti, in misura rilevante, dalla <em>performance</em> dell’immobile o del progetto immobiliare.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:matteo.gallanti@advant-nctm.com">Matteo Gallanti</a>&nbsp;o <a href="mailto:giovanni.de.capitani">Giovanni de' Capitani di Vimercate</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 12 Nov 2018 04:32:15 +0100</pubDate>
                        <title>Verso il nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/verso-nuovo-codice-crisi-e-insolvenza</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Ministero della Giustizia ha licenziato il testo dello schema di decreto di attuazione della delega per la riforma organica delle procedure concorsuali. L’ufficio legislativo ha apportato numerose modifiche al testo già noto, predisposto dalla Commissione Rordorf II: tra le più rilevanti (i) la mancata istituzione dei tribunali concorsuali, (ii) l’innalzamento delle soglie per la segnalazione obbligatoria da parte dei creditori pubblici ai fini dell’attivazione delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, (iii) l’ampliamento dei poteri di iniziativa del PM, (iv) la reintroduzione dell’attestazione nel concordato, (v) l’introduzione di limiti al concordato con continuità aziendale «indiretta» se non è assicurata la conservazione almeno del 30% dei posti di lavoro.</em></p><h1>Introduzione</h1>La l. 19 ottobre 2017, n. 155 (“<strong>LD</strong>”) ha delegato al governo l’emanazione di decreti legislativi per la riformulazione complessiva ed organica della disciplina delle procedure di insolvenza, oltre che di altre disposizioni del codice civile. La Commissione Rordorf II ha licenziato il 21 dicembre 2017 gli schemi dei decreti delegati, poi accorpati dal Governo in unico schema licenziato nell’ottobre 2018 dal Ministero della Giustizia per il nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza di 390 articoli (“<strong>CCI</strong>”), attualmente in attesa di approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri.Il CCI conserva la tipologia e la struttura delle procedure di insolvenza esistenti e in buona parte ricalca anche il testo normativo previgente, al quale sono state apportate modifiche di maggiore o minore dettaglio, in linea con i criteri della LD. Le aree in cui la disciplina è radicalmente nuova sono quelle (i) delle definizioni e dei principi generali (artt. 1-11), (ii) delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi (artt. 12-25), (iii) del procedimento uniforme di accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza (artt. 40-55), (iv) delle procedure di gruppo (artt. 284-292), (vi) del coordinamento tra la liquidazione giudiziale e le misure cautelari penali (artt. 317-321).L’entrata in vigore del CCI è prevista decorsi 18 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo che per alcune limitate disposizioni. Si tratta di una vacatio legis molto ampia, che presumibilmente consentirà l’attuazione di ulteriori interventi correttivi, peraltro non autorizzati dalla LD e che quindi sarebbero subordinati ad un apposito intervento legislativo.Di seguito tracciamo una breve panoramica di sintesi delle principali innovazioni, per un primo inquadramento, mentre approfondiremo in successive occasioni i singoli temi in maggiore dettaglio.<h1>Le principali caratteristiche della riforma previste dal CCI</h1><ul> <li>a) <span style="text-decoration: underline;">Procedure disciplinate dal CCI – Sostituzione del fallimento con la liquidazione giudiziale</span>Il CCI prevede, da un lato, la nuova procedura stragiudiziale di «composizione assistita della crisi» di cui al successivo punto b) (artt. 12-25) e, dall’altro, le procedure già note, oggi definite di «regolazione della crisi e dell’insolvenza»: (i) i piani di risanamento attestati (art. 56), (ii) gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64), (iii) il concordato preventivo (artt. 84-120), (iv) la «liquidazione giudiziale» (artt. 121-267) che sostituisce il fallimento, (v) la liquidazione coatta amministrativa (artt. 293-316).La soppressione dei termini «fallimento» e «fallito» nel CCI dà attuazione ad uno dei principi della LD, di carattere peraltro principalmente terminologico, posto che la «liquidazione giudiziale» conserva i caratteri già noti dell’attuale procedura fallimentare.Le procedure riservate al debitore civile ed agli imprenditori non fallibili, attualmente previste dalla l. n. 3/2012, vengono oggi disciplinate dal CCI con le denominazioni di «ristrutturazione dei debiti del consumatore» e «concordato minore» (artt. 65-83), nonché di «liquidazione controllata del sovraindebitato» (artt. 268-277).</li></ul><p>&nbsp;</p><ul> <li>b) <span style="text-decoration: underline;">Procedura di allerta e composizione assistita della crisi</span>Il CCI prevede (artt. 12-25) misure finalizzate alla prevenzione dell’insolvenza, attraverso strumenti di allerta che prevedono obblighi di segnalazione «interni» degli organi di controllo societari ed «esterni» a carico di creditori pubblici qualificati (enti previdenziali, agenzia delle entrate ed agenti della riscossione), in presenza di determinati indicatori della crisi.La segnalazione è rivolta all’organismo di composizione della crisi d’impresa (“<strong>OCRI</strong>”), di carattere non giurisdizionale e dotato di adeguata professionalità, ed è finalizzata ad attivare una procedura assistita nella definizione di un percorso di superamento della crisi, attraverso accordi con i creditori ovvero accesso ad una procedura di composizione della crisi o dell’insolvenza. In mancanza (ed in presenza dello stato di insolvenza) l’OCRI invia una segnalazione al PM per l’apertura della liquidazione giudiziale.Sono disposti opportuni incentivi al debitore (tra cui riduzioni di sanzioni tributarie ed interessi, aumento dei termini per il deposito di accordi di ristrutturazione e concordato, limitate esimenti da reati e attenuazioni di pena) per l’attivazione volontaria e tempestiva della procedura.</li></ul><p>&nbsp;</p><ul> <li>c) <span style="text-decoration: underline;">Misure protettive</span>Il CCI prevede una nuova disciplina delle misure protettive in pendenza di una procedura di regolazione della crisi.La sospensione automatica delle azioni esecutive e cautelari individuali dei creditori per effetto della pubblicazione della domanda di accesso al concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione si verifica solo se il debitore lo richiede, ma la durata deve essere stabilita dal Tribunale caso per caso (art. 54). Le misure protettive potranno essere concesse dal Tribunale (art. 20) anche nell’ambito del procedimento di composizione assistita della crisi.La durata complessiva delle misure protettive concesse nelle diverse situazioni, compresi rinnovi e proroghe, non potrà comunque superare i dodici mesi (art. 7).</li> <li>d) <span style="text-decoration: underline;">Competenza del Tribunale</span>La LD intendeva assicurare la trattazione delle procedure concorsuali da parte di magistrati maggiormente specializzati, istituendo tra l’altro il tribunale concorsuale che avrebbe previsto la concentrazione della competenza presso gli uffici di maggiori dimensioni.Il CCI, nella versione licenziata dal Ministero della Giustizia, ha attuato la delega limitatamente all’attribuzione della competenza per le procedure di amministrazione straordinaria e dei gruppi di imprese di rilevante dimensione ai tribunali sede di sezioni specializzate in materia di impresa.</li></ul><p>&nbsp;</p><ul> <li>e) <span style="text-decoration: underline;">Procedimento unitario di accesso alle procedure di composizione della crisi e liquidazione giudiziale</span>Il CCI disciplina (artt. 40-55) un unico giudizio in cui sono destinate a confluire e ad essere trattate tutte le domande di accesso, anche contrapposte, alle diverse procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza dello stesso imprenditore, consumatore o debitore civile. È espressamente previsto (art. 7) che devono essere trattate e definite prioritariamente le domande dirette a regolare la crisi in via alternativa alla liquidazione giudiziale, purché sia indicata la convenienza per i creditori.Va segnalata l’estensione della legittimazione per la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale agli organi di controllo societari e l’ampliamento di quella del PM ad ogni caso in cui venga a conoscenza dello stato di insolvenza. Resta invece riservata al debitore l’iniziativa per l’accesso alle procedure di composizione della crisi.Una novità significativa riguarda l’immediata efficacia della sentenza di revoca della liquidazione giudiziale, non più condizionata come oggi al passaggio in giudicato: l’art. 53 detta una disciplina – applicabile anche alla revoca dell’omologazione di concordati ed accordi di ristrutturazione – che mira a contemperare le diverse esigenze ed interessi in gioco.</li></ul><p>&nbsp;</p><ul> <li>f) <span style="text-decoration: underline;">Piani di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti</span>Nei piani di risanamento, rispetto alla disciplina vigente, si prevede che debbano essere contenute indicazioni in merito (i) ai milestones per la verifica dell’attuazione del piano e (ii) alle azioni da intraprendere in caso di scostamento.È prevista per gli accordi di ristrutturazione dei debiti la riduzione alla metà della soglia del 60% dei creditori aderenti, se non è richiesta la moratoria di pagamento dei creditori estranei o misure protettive temporanee.La possibilità di estendere gli effetti dell’accordo anche in assenza di accettazione non è più limitata ai creditori finanziari, ma solo se è garantita la continuità aziendale.</li></ul><p>&nbsp;</p><ul> <li>g) <span style="text-decoration: underline;">Concordato preventivo</span>Il CCI mantiene l’attuale impianto del concordato, con la riduzione però delle tipologie di piano concordatario a quelle della liquidazione del patrimonio e della continuità aziendale:(i) Il ricorso alla procedura con finalità meramente liquidatorie sarà condizionato all’offerta di apporti esterni in grado di incrementare di almeno il 10% la soddisfazione dei creditori chirografari, che deve essere pari ad almeno il 20% come già oggi previsto;(ii) per quanto riguarda la continuità aziendale, è espressamente ammessa anche la forma c.d. «indiretta» attraverso la cessione a terzi, ma solo se vengono conservati almeno il 30% dei posti di lavoro per i successivi due anni. In presenza di prosecuzione dell’attività e contemporaneamente di liquidazione di beni non funzionali, è invece necessario che i creditori siano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato della continuità aziendale, diretta o indiretta, requisito che viene rispettato solo se viene conservata almeno la metà dei posti di lavoro per i successivi due anni.Resterà la possibilità di depositare la domanda di concordato con riserva della presentazione della proposta e del piano, ma con maggiori limitazioni: il termine massimo è di 60 giorni, prorogabile di ulteriori 60 giorni solo se non sono pendenti domande di apertura della liquidazione giudiziale. Il CCI (art. 115) prevede che le azioni di responsabilità nei confronti degli organi amministrativi e di controllo nelle società devono essere esercitate dal liquidatore giudiziale, solo se si tratta di concordato con cessione dei beni.</li></ul><p>&nbsp;</p><ul> <li>h) <span style="text-decoration: underline;">Dal fallimento alla liquidazione giudiziale</span>Come già segnalato, muta la denominazione ma non la disciplina della procedura di liquidazione giudiziale, rispetto al fallimento. Piuttosto limitata è l’incidenza delle innovazioni, segnalando tra le principali: (i) l’istituzione dell’albo dei curatori; (ii) l’estensione del divieto di compensazione in ogni caso di acquisto di crediti nell’anno anteriore o dopo l’apertura della liquidazione, (iii) l’anticipazione del decorso del periodo sospetto delle revocatorie alla presentazione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, (iv) la previsione di una specifica disciplina dei contratti di lavoro in corso, che restano sospesi con facoltà di recesso del curatore, ovvero subentro entro quattro mesi salvo che vi siano prospettive di cessione dell’azienda (art. 189) con la previsione di speciali ammortizzatori sociali (art. 190), (v) la previsione dell’onere di insinuazione al passivo anche per i titolari di diritti di pegno o ipoteca per debiti altrui (ma non di crediti da opporre in compensazione, non attuando così un principio di delega), (vi) la riduzione a sei mesi del termine per le domande tardive, (vii) la limitazione al concordato salvo che in caso di apporti esterni (coerentemente con quanto previsto per il concordato preventivo).</li></ul><p>&nbsp;</p><ul> <li>i) <span style="text-decoration: underline;">Procedure concorsuali e gruppi</span>Il CCI introduce una disciplina (finora mancante nel nostro sistema, ritenuta ammissibile da risalente giurisprudenza di merito prima del <em>revirement</em> in senso contrario di Cass. 20559/2015) per la gestione dell’insolvenza dei gruppi di imprese.Anche attraverso apposite regole di competenza, sarà possibile l’instaurazione di una procedura unitaria per le diverse società del gruppo, sulla base di un unico piano per le procedure di risanamento, tenendo fermo il principio di separazione delle masse attive e passive. Qualora le procedure si svolgano presso tribunali diversi, sono previsti obblighi di reciproca cooperazione tra gli organi delle procedure per facilitare la gestione efficace delle stesse. La definizione di gruppo di imprese è modellata sulla nozione di direzione e coordinamento.</li></ul><p>&nbsp;</p><ul> <li>j) <span style="text-decoration: underline;">Procedure di sovraindebitamento</span>Il CCI disciplina (artt. 65-83) le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, attualmente disciplinate dalla l. n. 3/2012 e destinate agli imprenditori non fallibili (inclusi gli imprenditori agricoli), ai consumatori ed ai debitori civili. Fermo l’impianto di fondo pur con alcune modifiche nella denominazione delle procedure, le innovazioni principali riguardano (i) l’allentamento dei requisiti di meritevolezza richiesti per l’accesso alle procedure, (ii) la semplificazione delle procedure, (iii) la previsione di norme specifiche per la trattazione congiunta delle crisi delle famiglie sovraindebitate, (iv) la possibilità di ottenere l’esdebitazione a seguito della liquidazione anche in assenza di soddisfacimento dei creditori.</li></ul><p>&nbsp;</p><ul> <li>k) <span style="text-decoration: underline;">Liquidazione coatta amministrativa</span>La liquidazione coatta resta la procedura esclusiva per le imprese bancarie, di intermediazione finanziaria, fiduciarie ed assicurative, mentre per le altre imprese soggette a vigilanza amministrativa, sarà applicabile solo nel caso in cui la liquidazione non è determinata dall’insolvenza, ma da situazioni di irregolarità. Sono quindi assoggettate esclusivamente alla liquidazione giudiziale (e sottratte alla liquidazione coatta) le società cooperative (salvo quelle che svolgano attività bancaria etc.) e gli enti mutualistici.</li></ul><p>&nbsp;</p><ul> <li>l) <span style="text-decoration: underline;">Rapporti con le misure cautelari penali</span>Il CCI disciplina la materia tenendo conto anche di disposizioni speciali successive alla LD. In estrema sintesi, si prevede la prevalenza sulla liquidazione giudiziale dei sequestri penali finalizzati alla confisca, mentre prevale la liquidazione giudiziale sui sequestri c.d. «impeditivi» che hanno funzione cautelare volta ad impedire ulteriori conseguenze di reato.</li></ul><p>&nbsp;</p><ul> <li>m) <span style="text-decoration: underline;">Modifiche al codice civile</span>Di notevole rilevanza l’inserimento di un secondo comma all’art. 2086 c.c., il quale prevede che le imprese societarie (i) hanno il dovere di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e dimensioni dell’impresa, al fine di favorire la rilevazione tempestiva della crisi, nonché (ii) di attivare prontamente gli strumenti previsti dal CCI per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale.Importante anche l’introduzione di un terzo comma all’art. 2486 c.c. che, in tema di violazione dei doveri di conservazione del patrimonio da parte degli amministratori, stabilisce una presunzione secondo cui il danno è pari alla differenza dei netti patrimoniali tra il verificarsi della causa di scioglimento e l’apertura della liquidazione giudiziale e, in caso non sia possibile determinarla per mancanza delle scritture contabili o per altra causa, alla differenza tra attivo e passivo.</li></ul><p>&nbsp;<a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/11/L-155-2017-GU-20171030.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Legge Delega n. 155/17</a><a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/11/Codice_Crisi_Insolvenza_17feb18.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Testo Decreti Delegati Commissione Rordorf II</a><a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/11/Schema-di-decreto-legislativo-recante-il-codice-della-crisi-di-impresa-e-dell’insolvenza.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Testo Decreti Delegati Ministero della Giustizia</a><a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/11/Codice_Crisi_Insolvenza_ott18-con-markup.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comparazione testi Decreti Delegati</a>&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">Fabio Marelli</a>.&nbsp;</em><em>Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: <a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com">restructuring@advant-nctm.com</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 02 Nov 2018 08:41:07 +0100</pubDate>
                        <title>La datazione dei documenti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/datazione-documenti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h1>Introduzione</h1>I documenti, sia cartacei sia informatici, costituiscono un mezzo utilizzato per trasmettere e conservare informazioni nel tempo.Il progressivo sviluppo dell’informatizzazione ha condotto ad una crescente dematerializzazione dei documenti e, di qui, ad una riflessione da parte degli operatori giuridici sulle diverse modalità di trasmissione e conservazione delle informazioni che contraddistinguono un documento.Tali differenze implicano, infatti, la necessità di implementare specifiche procedure per assicurare l’affidabilità e l’autenticità dei documenti cartacei, da un lato, ed informatici, dall’altro.Con particolare ed esclusivo riferimento al procedimento di verifica della data degli stessi, sono state previste varie soluzioni normative e di prassi, specie in considerazione degli effetti giuridici che si determinano in apposite fattispecie in cui è richiesta la data certa di un atto, ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile, spesso ricorrenti anche nelle operazioni di finanziamento.<h1>1. Documenti analogici e informatici: caratteristiche principali e differenze</h1>I documenti cartacei o, <em>rectius</em>, analogici, cioè formati da un supporto fisico (per una definizione, cfr. lett. p-bis), art. 1 d. lgs. 82/2005 e ss. mm. (“Codice dell’Amministrazione Digitale” o “CAD”) e lett. aa), art. 1, d.p.c.m. 6 novembre 2015), rappresentano ancora lo strumento più comune con cui le informazioni vengono scambiate; poiché hanno una materialità propria, una corretta conservazione di tali documenti comporta meramente l’esigenza di mantenerne intatta la fisicità e, quindi, ogni segno e/o contrassegno sugli stessi apportato.La data apposta su un documento può agilmente inquadrarsi come un’azione umana di modifica del supporto fisico e, quindi, parte dei segni del documento fisico di cui assicurare la non alterazione nella sua interezza. Conseguentemente, datare la sottoscrizione o altra parte del documento al momento della sua conclusione ovvero, in ogni caso, ricorrere a metodi di datazione (es. protocollazione, repertoriazione) o etero-datazione dello stesso (es. sopravvenuta impossibilità di sottoscrizione di un firmatario) consentirà di collocare temporalmente l’intero documento cui la data inerisce.Invece, per i documenti digitali o, <em>rectius</em>, informatici, cioè elettronici e contenenti una “<em>rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti</em>” (per una definizione, cfr. lett. p), art. 1 d. lgs. 82/2005 e ss. mm. e lett. bb), art. 1, d.p.c.m. 6 novembre 2015), benché svolgano la stessa funzione dei primi e non differiscano da questi sotto il profilo giuridico, la peculiare tecnica con cui sono formati rende necessarie specifiche attività di verifica e controllo degli stessi nel corso del tempo.Infatti, proprio a causa della loro sostanziale dematerializzazione, nei documenti digitali deve rimanere valida e inalterata la logica tecnico-matematica di tutti gli elementi che li compongono, tra cui vi è la data.Posto che anch’essa è il risultato di un processo matematico, ai fini della puntuale datazione di un documento informatico, la datazione deve essere applicata a ogni singolo algoritmo che costituisce il documento medesimo, non potendo validamente – in assenza di univoco supporto fisico – riguardare una sola parte dello stesso, che resterebbe altrimenti soggetto a fin troppo facili modifiche e contraffazioni, specie a fronte del costante avanzamento tecnologico (che rende sempre più insicuri i processi matematici precedenti). In particolare, si richiede la conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale, meglio descritte di seguito.Per completezza, si noti che analoghe considerazioni valgono per la sottoscrizione digitale, che in tanto è valida in quanto è valido, i.e. non revocato, né scaduto o sospeso il certificato di firma digitale con cui la stessa è stata apposta, non solo al momento genetico del documento ma anche nel corso del suo successivo utilizzo (cfr. art. 24 d. lgs. 82/2005 e ss. mm. e art. 62 d.p.c.m. 22 febbraio 2013).<h1>2. Data certa: finalità e modalità di acquisizione</h1><h2>2.1 Quadro normativo</h2>Alla luce di quanto sopra esposto, appare opportuno indicare le soluzioni adottate dal legislatore per risolvere il problema di acquisizione della data certa dei documenti, volta a regolare l’opponibilità ai terzi della priorità dei diritti acquisiti da un soggetto mediante i documenti in questione, rispetto ad altre parti che reclamino pretese analoghe.In via generale, rilevano le ordinarie regole civilistiche di cui all’articolo 2704 c.c. sulla datazione ed etero datazione dei documenti, per cui – laddove un atto tra privati non sia stato autenticato nelle sottoscrizioni – la certezza della data nei confronti dei terzi si determina (<em>i)</em> dal giorno in cui tale scrittura è stata registrata o (<em>ii)</em> dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o <em>(iii)</em> dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici oppure<em> (iv)</em> dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.Rispetto a tale ultimo periodo, accanto e a corollario della disciplina codicistica, la legge ha identificato diversi fatti idonei a stabilire con certezza la data di formazione di un documento e, in particolare per quelli informatici è l’articolo 20, 3 comma, del CAD a stabilire che la data e l'ora di formazione di tale documento sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale, come meglio elencati dall'articolo 41 del d.p.c.m. 22 febbraio 2013 che ammette: (i) i riferimenti temporali realizzati da certificatori accreditati, (ii) la segnatura di protocollo informatico, (iii) l’inserimento del documento in un sistema di conservazione a norma ad opera di un pubblico ufficiale o di una pubblica amministrazione, (iv) i riferimenti temporali ottenuti a mezzo PEC nonché (v) mediante la marca temporale.<h2>2.2 La marca temporale</h2>Il principale sistema previsto dal legislatore italiano per datare un documento informatico è la marcatura temporale (ovvero la validazione temporale elettronica disciplinata ai sensi del Titolo IV del d.p.c.m. 22 febbraio 2013).Tale meccanismo, analogamente a quanto avviene per la firma digitale, consiste in un sistema di natura crittografica e asimmetrica; il compimento di tale particolare operazione racchiude al proprio interno i dati crittografati che identificano il giorno e l’ora di apposizione della firma e avviene ad opera di un soggetto terzo rispetto al creatore o firmatario del documento, che si qualifica come Autorità di Marcatura Temporale o Time Stamping Authority<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>.In questo modo, si realizza e si esaurisce la funzione della marcatura temporale la quale, in altri termini, assicura che un determinato documento – in tutti i suoi bit e nella sua interezza – esista ad una data altrettanto determinata. Tuttavia, posto che anche l’apposizione della marca temporale non consente di certificare in via definitiva la firma e la data di un determinato documento digitale, trattandosi pur sempre di un meccanismo tecnologico la cui falsificazione o sicurezza potrebbe divenire accessibile con il passare del tempo, con riferimento specifico alla garanzia della permanenza dell’autenticità di un documento non si può prescindere dall’utilizzo di un sistema di c.d. conservazione a norma<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>, anch’esso disciplinato nel CAD e nel d.p.c.m. 22 febbraio 2013.<h2>2.3 Altri sistemi di validazione temporale</h2>Come già precisato, ai sensi dell’articolo 41 del d.p.c.m. 22 febbraio 2013, nella serie di riferimenti temporali ivi elencati come opponibili ai terzi, ulteriormente rispetto alla marcatura temporale, sono annoverati il protocollo informatico e la posta elettronica certificata.In sintesi, il protocollo è un sistema di validazione temporale apponibile soltanto da una pubblica amministrazione e, nella prassi, viene materialmente apposto quando la pubblica amministrazione riceve ovvero invia un documento digitale, per poi essere classificato, fascicolato e conservato dalla stessa<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>, mediante archivi in grado di garantire una conservazione a norma.La posta elettronica certificata (o PEC) rappresenta invece un sistema di validazione temporale utilizzabile senza la vera e propria intermediazione di un soggetto terzo, ferma restando l’iscrizione ad un servizio di casella di posta capace di offrire tale servizio. Una volta ottenuto un proprio indirizzo PEC, ciascuna parte è in grado di scambiare informazioni che viaggiano attraverso una cosiddetta busta di trasporto che il gestore della casella PEC provvede a firmare digitalmente, certificando – oltre ad invio e consegna del messaggio – anche data e ora dello stesso<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>. Pertanto, allegando un documento ad un messaggio scambiato su un canale PEC, si rende anch’esso idoneo a costituire un riferimento temporale opponibile ai terzi, grazie al particolare meccanismo di funzionamento della posta elettronica certificata.<h1>3. Data certa e operazioni di finanziamento – Conclusioni</h1>Nell’ambito delle operazioni di finanziamento è molto frequente la necessità che sia attribuita data certa ad un documento tra le parti, sia perché la stessa è in taluni casi espressamente richiesta dalla legge sia in termini di opportunità.Per comprendere meglio tali aspetti, è possibile far riferimento a due diversi esempi. La data certa è, infatti, necessaria per le notifiche e/o accettazioni relative ai debitori ceduti nell’ambito delle cessioni del credito: affinché la cessione sia opponibile in prelazione nei confronti di soggetti terzi rispetto al cedente, al cessionario e al debitore ceduto, occorre dimostrare che la stessa sia stata notificata al debitore ceduto medesimo o da questi accettata con atto recante data certa (cfr. articolo 1265 del codice civile). Sotto diverso profilo, la data certa è invece quanto mai opportuna per determinare con sicurezza il momento in cui sono costituite eventuali garanzie che assistono i crediti nascenti da un contratto di finanziamento: infatti, le garanzie create contestualmente alla nascita del credito garantito scontano un periodo di revocatoria più breve e, quindi, attribuire data certa al documento con cui le stesse sono formate significa, nell’ottica del creditore garantito, consolidare tali garanzie in un tempo minore.Pertanto, i diversi metodi di datazione sopra descritti risultano sempre più comunemente utilizzati anche in ambito finanziario, considerato che, da un lato, il costante sviluppo delle tecnologie informatiche ha imposto la risoluzione dell’interrogativo sulle modalità con le quali processi giuridici sinora rappresentati da gesti unicamente umani, come la sottoscrizione e la datazione di un documento, siano destinati ad evolversi e qualificarsi; dall’altro, il legislatore ha disciplinato puntualmente le modalità informatiche oggi disponibili per raggiungere tale obiettivo.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:eugenio.siragusa@advant-nctm.com">Eugenio Siragusa</a> e <a href="mailto:matteo.gallanti@advant-nctm.com">Matteo Gallanti</a>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a name="[1]"></a>[1] A tal proposito, si noti che in Italia molteplici soggetti, tra cui ad es. InfoCert, operano come Autorità di Marcatura Temporale; inoltre, il Consiglio Nazionale del Notariato, che peraltro si è occupato del tema in un recente approfondimento (Studio n. 1-2017/DI, Il documento digitale nel tempo), offre un sistema per la verificazione delle marcature temporali apposte sui documenti mediante il proprio portale online (cfr. <a href="https://vol.ca.notariato.it/it" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://vol.ca.notariato.it</a>).<a name="[2]"></a>[2] Si tratta di meccanismi attraverso i quali si crea un vero e proprio pacchetto informativo, relativo al documento informatico, con cui si assicurano l’autenticità, l’integrità, l’affidabilità e la leggibilità dello stesso nel tempo.<a name="[3]"></a>[3] Al riguardo, si noti infatti che a partire dall’11 ottobre 2015, ai sensi del d.p.c.m. 3 dicembre 2013, è previsto che le pubbliche amministrazioni sono tenute a inviare in conservazione il registro giornaliero di protocollo entro la giornata lavorativa successiva.<a name="[4]"></a>[4]Ciò è confermato anche dall’articolo 43 del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (eIDAS), in cui si prevede che “I dati inviati e ricevuti mediante servizio elettronico di recapito certificato qualificato godono della presunzione di integrità dei dati, dell’invio di tali dati da parte del mittente identificato, della loro ricezione da parte del destinatario identificato e di accuratezza della data e dell’ora dell’invio e della ricezione indicate dal servizio elettronico di recapito certificato qualificato.”]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 31 Oct 2018 07:38:56 +0100</pubDate>
                        <title>Participative Financial instruments: an Italian approach to Sukuk? (Part II)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/participative-financial-instruments-an-italian-approach-to-sukuk-part-ii</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>As mentioned in the first of this series of articles, the so-called participative financial instruments (PFIs) (<em>strumenti finanziari partecipativi</em>) have been introduced by the company law reform in 2004 and are provided under Article 2346, paragraph 6, and Article 2411, paragraph 3 of the Italian Civil Code. After having presented the main features of PFIs (see Part I), it is now time to dig more into the various aspects of the instruments, including their tax and accounting treatment. Subsequently, in Part III, it will be possible to try to compare PFIs, or at least some of them, and Sukuk and understand whether there are indeed similarities between the two. </strong><img class=" wp-image-11190 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/10/20181031-IFN.png" alt width="339" height="268">As already anticipated, on the basis of the aforementioned law provisions, two different interpretations have been provided by the scholars. According to the first one, all kinds of financial instruments provided by the Civil Code which can be issued by a joint stock company would be similar to debt instruments, as the underlying transaction would be that of a financing. Therefore the bond regulation would apply to all of them. According to the prevailing view, however, different types of financial instruments would exist, depending on the nature of the contribution and of the underlying transaction. In fact, as to the first interpretation, the law also provides for instances where services, goods and receivables can be contributed, which is not compatible with the concept of financing. As to the nature and pursued goal of the issue of financial instruments, these should be considered as an empty ‘shell’ capable of accommodating different structures. According to this theory, particular value should be given to the ‘participative’ feature of the instruments, which would exclude a right of reimbursement for the holders, according to a profit and loss-sharing approach which is immanent to Islamic finance.Drawing a line in the wide field of financial instruments between true ‘participative’ instruments and debt instruments has an effect also on the applicable tax regime. Generally speaking, in the first case, the profit would be treated similarly to dividends; in the second case as interest. This is the case also as far as the accounting treatment is concerned. Instruments of the first kind will be accounted as a reserve in the balance sheet of the issuer and therefore will contribute to the ‘capitalization’ of the issuer, being part of its net equity. Such reserve, as any other component of the net equity, would be capable of being reduced by the company’s losses, before or, according to certain scholars, even <em>pari passu</em> with the share capital. However, the reduction of the reserve, according to the most recent theory, would not necessarily mean the corresponding annulment of the instruments, with the consequence that if this would be reduced to zero, the instrument holders would lose all their rights. In fact, also in this case, depending on the instrument regulation, their holders would be entitled to participate, in full or in part, in the liquidation of the company assets, after repayments to creditors.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.islamicfinancenews.com/participative-financial-instruments-an-italian-approach-to-sukuk-part-ii.html?access-key=eb163727917cbba1eea208541a643e74" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>This article was first published in Islamic Finance news Volume 15 Issue 44 dated the 31st October 2018.</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 30 Oct 2018 10:06:27 +0100</pubDate>
                        <title>Pale eoliche, le torri non concorrono alla rendita catastale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pale-eoliche-le-torri-non-concorrono-alla-rendita-catastale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h1>La struttura è considerata impianto funzionale&nbsp;al processo produttivo</h1>Impianti eolici: le torri degli aerogeneratori sono impianti e non costruzioni e, pertanto, non concorrono alla rendita catastale. Così ha stabilito la sentenza 7315/2018 della Commissione tributaria regionale della Campania.I giudici, confermando la sentenza di primo grado, hanno avvalorato l'interpretazione (sposata da gran parte degli operatori) secondo cui devono essere esclusi dal computo della rendita catastale degli aerogeneratori, anche le torri di sostegno. La vicenda trae origine dall'impugnativa proposta da una società operante nel settore dell'energia eolica avverso distinti avvisi di accertamento con i quali l'Agenzia aveva rettificato il valore della rendita catastale rideterminata dal contribuente ai sensi dell'articolo 1 comma 21 e 22 della legge 208/2015 (cosiddetta norma «imbullonati»).<img class=" wp-image-11181 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/10/20181030-Martinelli-Sole24Ore-eolico.png" alt width="236" height="592">Il contribuente aveva proceduto alla rideterminazione delle rendite catastali del parco eolico, tenendo conto delle sole componenti immobiliari (suolo e costruzioni/fondazioni) e non, come contestato, anche della torre dell'aerogeneratore. Avverso gli atti di rettifica catastale veniva proposto ricorso alla Ctp che, annullando gli avvisi di accertamento, riteneva la torre da escludere dalla rendita catastale in quanto elemento funzionale allo specifico processo produttivo.Secondo la Ctr, per valutare quali elementi debbano essere inclusi, è necessario determinare se la torre di sostegno di un aerogeneratore rientri tra gli elementi di stima o se debba essere esclusa, in quanto componente di natura impiantistica funzionale allo specifico processo produttivo. La Commissione, risolvendo la questione, ha confermato che la torre non può che essere esclusa dalla base di calcolo della rendita, vista la portata della disposizione in esame che prevede che «sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo»; la sua amovibilità, in quanto imbullonata sul basamento cementizio, e la sua assoluta «unicità» con l'aerogeneratore la rende un impianto funzionale allo specifico processo produttivo.La torre, infatti, così come confermato da tutta la letteratura tecnica, non ha alcun significato ingegneristico in assenza dell'aerogeneratore che sostiene né, tantomeno, quest'ultimo ha la possibilità di funzionare in assenza della torre che, inoltre, non è suscettibile di produrre, anche potenzialmente, un reddito e quindi una rendita. Il Collegio, nella sentenza in commento, dichiara allora gli avvisi di accertamento in esame privi di idonea motivazione. Infatti, qualora la discrasia non derivi dalla stima del bene, ma dalla divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, affinché gli stessi siano idoneamente ed adeguatamente motivati, non possono limitarsi ad una semplice comunicazione della modifica della rendita catastale ma, al contrario, devono evidenziare e specificare le differenze riscontrate e le ragioni dello scostamento.Viene confermata la tesi di gran parte degli operatori del settore eolico secondo cui, post normativa «imbullonati», è corretta l'esclusione della torre ai fini della determinazione delle rendite catastali.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tratto da <a href="https://www.ilsole24ore.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">il Sole 24 Ore</a> - Norme &amp; Tributi]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 30 Oct 2018 09:03:04 +0100</pubDate>
                        <title>Fallimento senza risoluzione del concordato inadempiuto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/fallimento-senza-risoluzione-del-concordato-inadempiuto</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Arezzo (3 maggio 2018) in linea con l’orientamento della Cassazione (11 dicembre 2017, n. 29632 e 17 luglio 2017, n. 17703) conferma che i creditori concordatari insoddisfatti possono chiedere la dichiarazione di fallimento “omisso medio”, cioè senza dovere prima ottenere la risoluzione del concordato per inadempimento</em></p><h1>Il caso</h1>Una società in liquidazione è risultata inadempiente rispetto al pagamento della percentuale promessa ai creditori concorsuali, avendo dovuto destinare parte dell’attivo in fase di esecuzione del concordato per ottemperare ad ordini di bonifica emessi dalla Provincia di Arezzo.Il P.M. ha quindi presentato richiesta per la dichiarazione di fallimento.La società ha eccepito di avere già eseguito la proposta mettendo a disposizione dei creditori tutti i propri beni ed ha rilevato che nessun vantaggio potesse derivare ai creditori dalla dichiarazione di fallimento.<h1>La questione</h1>L’art. 186 l.fall. prevede il termine di un anno dalla scadenza dell’ultimo pagamento previsto dal concordato per chiederne la risoluzione per inadempimento, alla quale sono legittimati esclusivamente i creditori concordatari.Decorso il termine, si discute se l’imprenditore resti soggetto alla dichiarazione di fallimento per i debiti concordatari rimasti inadempiuti, ovvero ciò sia precluso dal venir meno della possibilità di risolvere il concordato.<h1>La decisione del Tribunale</h1>Il Tribunale ha dichiarato il fallimento della società, richiamando le recenti pronunce conformi della Corte di cassazione, nonché la sentenza della Corte costituzionale n. 106/2004 che (in relazione alla disciplina previgente) aveva escluso l’illegittimità delle norme della l.fall. in quanto consentono la dichiarazione di fallimento per debiti concordatari, senza previa risoluzione del concordato.Il Tribunale rileva inoltre che, diversamente, si creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento con altri imprenditori<em> in bonis.</em><h1>Commento</h1>La possibilità di procedere alla dichiarazione di fallimento senza preventiva risoluzione del concordato non è dubbia in relazione ad obbligazioni successive al deposito della domanda di accesso alla procedura e, quindi, sottratte alla falcidia concordataria.Per quanto riguarda i crediti concorsuali, il tema è stato di recente affrontato dalla Cassazione che, con le due sentenze nn. 17703/2017 e 29632/2017, ha escluso che le disposizioni che pongono un limite alla risoluzione del concordato possano prevalere sulle altre, di portata generale, che consentono la dichiarazione di fallimento in presenza del presupposto oggettivo dell’insolvenza, ad iniziativa dei creditori e del P.M. (artt. 6 e 7 l.fall.). La Corte rileva, da un lato, che il debitore può sempre sottrarsi alla dichiarazione di fallimento dimostrando che le obbligazioni concordatarie sono in corso di adempimento e, dall’altro, che i creditori che hanno omesso di chiedere la risoluzione del concordato concorreranno nel fallimento per l’importo falcidiato dei propri crediti, avendo essi stessi omesso di attivarsi tempestivamente per determinarne la reviviscenza nell’importo originario. Il presupposto da cui muove la giurisprudenza, pertanto, è quello della liquidazione ormai esaurita e dell’esito ormai consolidato, secondo cui l’adempimento del concordato non è più nell’ordine delle cose.In senso contrario si è invece recentemente pronunciato il Trib. Pistoia (20 dicembre 2017), sul rilievo che il debitore adempie alla proposta di cessione dei beni rimettendo il proprio intero patrimonio al liquidatore giudiziale, con la conseguenza che i debiti concorsuali, in tale tipo di concordato, sono definitivamente adempiuti e la dichiarazione di fallimento potrebbe quindi conseguire solo alla preventiva risoluzione del concordato, oppure ad una nuova insolvenza riferita a debiti successivi. A ciò si oppone però la considerazione che nella disciplina vigente il debitore, con la proposta di concordato, deve obbligarsi in ogni caso (e quindi anche nel concordato con cessione dei beni) all’adempimento di una specifica percentuale in un tempo determinato.Il tema tuttora irrisolto è invece quello dell’ammissibilità di una seconda proposta di concordato in pendenza di adempimento di altra precedente. In questo caso si riscontrano alcune fondamentali differenze rispetto ai casi sopra considerati: (i) il termine di risoluzione del concordato non è ancora spirato e, quindi, la falcidia concordataria non si è ancora consolidata; (ii) l’iniziativa è assunta dal debitore stesso, il quale potrebbe prevenire quella dei creditori volta alla risoluzione e, al contempo, imporre un ulteriore stralcio ai creditori concordatari. Sembra quest’ultimo un esito che non può essere consentito e, pertanto, o si ritiene che il precedente concordato si risolve automaticamente per effetto della seconda domanda, o si ammettono i creditori ad attivare il giudizio di risoluzione <em>a latere</em> della nuova procedura.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">Fabio Marelli</a>.</em><em>Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: <a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com">restructuring@advant-nctm.com</a></em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 30 Oct 2018 09:01:43 +0100</pubDate>
                        <title>Concordato fallimentare, conflitto di interesse e diritto di voto del creditore proponente</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/concordato-fallimentare-conflitto-di-interesse</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Con una recente sentenza (28 giugno 2018, n. 17186), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione affermano il principio secondo cui “sono escluse dal diritto di voto sulla proposta di concordato fallimentare e dal calcolo delle maggioranze le società che controllano la società proponente o sono da essa controllate o sono sottoposte a comune controllo”</em></p><h1>Il caso</h1>Due società hanno avanzato una proposta di concordato fallimentare di una terza società appartenente allo stesso gruppo. Due creditori e due ex soci si sono opposti all’omologazione sul rilievo che la proposta fosse stata approvata con il voto determinante di due società creditrici, appartenenti allo stesso gruppo, che andavano invece escluse dal voto. Il Tribunale di Roma con decreto del 15 marzo 2011 ha negato l’omologazione.La Corte d’Appello di Roma, accogliendo il reclamo, ha negato invece che nel concordato sia configurabile un conflitto di interesse. La Corte ha inoltre dichiarato manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 127 l.fall., sollevata dal curatore del fallimento per violazione degli artt. 3 e 42 Cost.<h1>La questione</h1>In assenza di esplicita disposizione, è dubbio se spetti il diritto di voto al creditore che propone il concordato e se sia estensibile alle società correlate alla società proponente la regola di cui all’art. 127 l.fall. relativa alle società correlate al debitore.<h1>La decisione della Cassazione</h1>La Corte di Cassazione ritiene che debba preliminarmente stabilirsi se al creditore che abbia presentato la proposta spetti o meno il diritto di voto ai fini della sua approvazione.Tale questione, come ricorda la Suprema Corte, era stata affrontata da Cass. n. 3274/2011. In tale occasione la Prima Sezione della Cassazione, sollecitata ad estendere al concordato la disciplina relativa al conflitto di interesse del socio di società per azioni, aveva osservato che non era configurabile nel concordato fallimentare una situazione analoga a quella di cui all’art. 2373 c.c., in quanto il fallimento non è un soggetto giuridico autonomo di cui i creditori sono partecipi, il complesso dei creditori è costituito in modo del tutto casuale e involontario senza che vi sia alla base alcun patto che imponga la necessità di valutare un interesse trascendente quello di singoli. In conseguenza di ciò il legislatore non avrebbe inserito una disciplina specifica sul conflitto di interesse ma ne avrebbe implicitamente escluso la sussistenza disciplinandone singoli casi di rilevanza del conflitto.Le Sezioni Unite, discostandosi da tale orientamento, affermano invece che, se è pur vero che nella legge fallimentare difetta una norma analoga all’art. 2373 c.c., ciò non significa che non siano configurabili conflitti di interessi in relazione al voto dei creditori, come dimostrano le esclusioni dal voto dei congiunti del fallito o degli acquirenti di loro crediti da meno di un anno dalla dichiarazione di fallimento.Tra chi formula la proposta e i creditori chiamati ad accettarla vi è un contrasto di interessi: il primo è interessato a concludere l’accordo con il minor esborso possibile e gli altri, all’opposto, a massimizzare la soddisfazione dei loro crediti. Alla luce di questa considerazione e della centralità dell’autonomia privata nella quale anche il concordato fallimentare si colloca, è da escludere che il silenzio del legislatore possa essere interpretato come implicita ammissione del voto del proponente.Così risolta la questione preliminare, la Cassazione rileva che l’art. 127 l.fall. al quinto comma prevede che i creditori che siano coniuge o parenti o affini entro il quarto grado del debitore, o gli aggiudicatari e cessionari dei loro crediti entro un anno, sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze. Al sesto comma aggiunge che la medesima disciplina deve ritenersi applicabile ai crediti delle società controllanti o controllate o sottoposte a comune controllo.Secondo la Corte, tali norme devono trovare applicazione estensiva: l’esclusione dal voto delle società correlate si giustifica in considerazione del fatto che la loro volontà è condizionata o condizionabile dai soggetti che direttamente versano in situazioni di conflitto e non vi è ragione per ritenere che tale ratio valga esclusivamente quanto al conflitto di interesse dei creditori congiunti del fallito e non anche quanto a quello del creditore proponente.<h1>Commento</h1>Con la sentenza in commento le Sezioni Unite prendono per la prima volta posizione in merito alla spettanza del diritto di voto alle proponenti e alle società correlate alla proponente; problematica che non si era mai posta prima della riforma del diritto fallimentare del 2006, perché solo con essa è stata riconosciuta la legittimazione dei creditori a formulare la proposta di concordato fallimentare.Seguendo l’argomentazione della Corte, si dovrebbe peraltro porre in risalto che nella disciplina vigente ricorre una disposizione di legge che (rispetto al divieto di voto di cui all’art. 127) presenta maggiore affinità con la fattispecie e che potrebbe essere suscettibile di applicazione analogica: l’art. 163, sesto comma, consente il voto ai creditori che abbiano presentato proposta concorrente di concordato preventivo, purché collocati in apposita classe. Si tratta di modalità diversa e meno “invasiva” per attribuire rilievo a situazioni di potenziale disallineamento di interessi nelle vicende concordatarie.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">Fabio Marelli</a>.</em><em>Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a:<a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com"> restructuring@advant-nctm.com</a></em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 30 Oct 2018 08:59:59 +0100</pubDate>
                        <title>I crediti verso il socio insolvente per versamenti di capitale sono prededucibili</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/crediti-verso-socio-insolvente-prededucibili</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Reggio Emilia (9 luglio 2018), in sede di opposizione allo stato passivo di una società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, ha deciso che i crediti relativi agli obblighi di versamento di decimi del capitale vanno assunti al rango prededucibile al momento in cui essi vengono richiamati</em></p><h1>Il caso</h1>Una società cooperativa è socia di una società progetto avente come scopo la realizzazione di un tratto autostradale. Al momento della costituzione della società progetto, una società per azioni, in data anteriore all’apertura della procedura concorsuale, il capitale sociale è stato integralmente sottoscritto e parzialmente versato, prevedendo che i residui decimi sarebbero stati richiamati in più <em>tranches </em>in corrispondenza alle esigenze finanziarie della società.Nella c.d. fase amministrativa della verifica del passivo i decimi di capitale sottoscritti, ma ancora da richiamare, sono stati qualificati dal Commissario Liquidatore quali crediti chirografari.La società di scopo, assistita da Nctm, ha quindi proposto opposizione allo stato passivo insistendo per il riconoscimento della prededuzione.<h1>La questione</h1>La pronuncia in esame pone la questione – inedita – della qualificazione del rango concorsuale del credito per versamenti di capitale sociale, sottoscritti anteriormente all’apertura di una procedura concorsuale del socio tenuto a tali versamenti e richiamati in corso della stessa.<h1>La decisione del Tribunale</h1>Il Tribunale, pur formalmente rigettando le opposizioni, ha riconosciuto che i crediti, da riconoscersi al rango chirografario in funzione della sottoscrizione del capitale sociale, acquistano invece rango prededucibile al momento in cui essi vengono richiamati dalla società nel corso della procedura concorsuale del socio.In motivazione il Tribunale rileva che si tratta di crediti sorti in occasione della procedura (poiché appunto il richiamo viene effettuato dopo l’apertura della stessa) nonché funzionali alla procedura, in quanto il versamento dei richiami consente la conservazione della qualità di socio e la valorizzazione della partecipazione nell’attivo.<h1>Commento</h1>La pronuncia, a quanto consta, rappresenta la prima decisione di merito sul punto (preceduta in senso sostanzialmente conforme solo da un decreto di esecutività dello stato passivo reso nel 2017, dal Tribunale di Verona, nei confronti della stessa società creditrice, nella procedura di amministrazione straordinaria di altro socio).Il Tribunale ha quindi riconosciuto la prededucibilità del credito, benché subordinatamente al richiamo dei decimi di capitale non versati.La motivazione si presta comunque al rilievo critico sotto il profilo che il credito andava in realtà ammesso al passivo in prededuzione in quanto (i) il contratto sociale è un contratto sinallagmatico e di durata nel quale i crediti da conferimenti sono ricollegati alla prosecuzione del contratto da parte della procedura, (ii) il diritto delle società impone in ogni caso che i versamenti del capitale siano eseguiti integralmente, e (iii) l’ammissione in prededuzione non avrebbe comportato l’obbligo di versare integralmente il capitale sociale in un’unica soluzione, restando comunque il credito soggetto ai termini suoi propri di esigibilità in conseguenza dei richiami futuri.Al di là dei diversi percorsi argomentativi, la decisione del Tribunale ha comunque riconosciuto, da un punto di vista sostanziale, che il socio sottoposto a procedura concorsuale, se intende mantenere la partecipazione sociale, deve eseguire integralmente i versamenti del capitale, che costituiscono crediti prededucibili sottratti al concorso con gli altri creditori.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">Fabio Marelli</a>.</em><em>Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: <a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com">restructuring@advant-nctm.com</a></em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 30 Oct 2018 07:49:05 +0100</pubDate>
                        <title>I piani individuali di risparmio: risultati raggiunti e prospettive per il futuro</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/i-piani-individuali-di-risparmio-risultati-raggiunti-e-prospettive-per-il-futuro</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nctm Studio Legale e Deloitte hanno presentato lo studio“I PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO: RISULTATI RAGGIUNTI E PROSPETTIVE PER IL FUTURO”a cura di JeMe Bocconi (Junior Enterprise di studenti dell'Università Commerciale L. Bocconi)All'evento, che si è tenuto il 29 ottobre a Palazzo Giureconsulti a Milano, hanno partecipato:<strong>Paolo Montironi</strong>, Senior Partner, Nctm Studio Legale<strong>Paolo Gibello</strong>, Partner Deloitte<strong>Savino Capurso</strong>, Senior Manager, Deloitte<strong>Luca Ferrari Trecate</strong>, Of Counsel, Nctm Studio Legale<strong>Stefano Firpo</strong>, Direttore Generale, Ministero dello Sviluppo Economico<strong>Massimo Mazzini</strong>, Direttore Marketing e Sviluppo Commerciale Eurizon Capital<strong>Ciro Rapacciuolo</strong>, Economista, Centro Studi Confindustria<strong>Maurizio Ferrero</strong>, Partner Deloitte<strong>Lukas Plattner,&nbsp;</strong>Partner, Nctm Studio Legale<strong>Paolo Montironi</strong>, Senior Partner, Nctm Studio Legale ha dichiarato: “I PIR sono il primo strumento di attenzione verso l'economia italiana composta in maggioranza da PMI. Possono essere considerati un elemento di evoluzione che consente di trasferire capitali al sistema imprenditoriale che normalmente ricorre principalmente al credito bancario, ma anche strumento educativo con l'imporre alle aziende elementi di compliance. Questo aspetto, insieme alla convenienza per il risparmiatore, ne fa uno strumento di modernizzazione che consente di fare sistema per l'economia del Paese. Noi come Nctm abbiamo quindi ben volentieri collaborato a questa analisi sull'impatto dei PIR sviluppata con Deloitte e JeMe Bocconi, dato che siamo strutturalmente vocati alla partnership con l'imprenditoria italiana, come dimostra la nostra leadership nel numero di quotazioni sull'Aim e per il numero di operazioni di M&amp;A in Italia".<strong>Luca Ferrari Trecate</strong>, Of Counsel, Nctm Studio Legale, ha dichiarato: “I PIR sono stati il primo prodotto finanziario ad aprire il mondo delle PMI ai risparmiatori retail, che possono così affacciarsi ad investimenti nel capitale di rischio delle PMI domestiche mediati dall’intervento di un operatore professionale, l’asset manager.Il successo di tale formula è dimostrato dal significativo incremento nei valori e, soprattutto, nei volumi degli scambi sul mercato AIM Italia/MAC, mercato elettivo per le PMI italiane che vogliono raccogliere capitale. L’interazione tra PIR e AIM Italia/MAC ha dimostrato di essere particolarmente virtuosa, infatti l’ingresso dei PIR ha migliorato significativamente l’efficienza di tale mercato. L'afflusso di nuova finanza sul mercato di riferimento si è perlopiù scaricato sui volumi scambiati e la crescita dei prezzi, che pure si è riscontrata, ha riflesso la maggiore liquidità del mercato piuttosto che l’eccesso di domanda di investimento.La caratteristica dei PIR di essere un prodotto destinato a rimanere nel portafoglio dei risparmiatori per un periodo di medio termine, almeno cinque anni per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali, avrà un effetto positivo in fasi di mercato connotate da grande volatilità, quale quello attuale, e porterà ad una ancora maggiore maturità il mercato AIM Italia/MAC.L’auspicio per il futuro è che vi sia una stabilità della normativa di riferimento e un allargamento dei PIR a nuove fonti di risparmio, per esempio il risparmio pensionistico, che potrebbero ritrarre interessanti benefici dall’investimento professionale nelle PMI italiane"<strong>Lukas Plattner</strong>, Partner, Nctm Studio Legale, ha dichiarato: “I PIR si inseriscono nell’ampio novero di provvedimenti varati in sede domestica e comunitaria per incentivare lo sviluppo di un robusto ecosistema dedicato alla raccolta di equity e debito da parte delle PMI al fine di supportarne la crescita, affianco al canale bancario, che costituisce il principale driver per incrementare l’occupazione, la produttività, la profittabilità e la resilienza del nostro tessuto imprenditoriale.Gli impatti di tale attività normativa sono stati più che positivi se si guarda al sempre maggior numero di start-up innovative, di PMI Innovative, di società che collocano su diversi segmenti strumenti di equity e debito e, non da ultimo, di investimenti organici da parte delle imprese.Ora, si tratta di migliorare costantemente un ottimo quadro sulla base dei (confortanti) dati empirici. Si può, ad esempio, pensare di elevare la quota di investimento nei PIR, di inserire dei vincoli di investimento verso le start-up e le società quotate sui mercati di crescita per le PMI, di introdurre degli incentivi fiscali ulteriori per chi investe in PIR costituiti come fondo chiuso o ELTIF. L’ecosistema sta crescendo ed ora è necessario preservarlo, nutrirlo e curarlo in maniera tale che le PMI del nostro Paese possano godere di un sistema finanziario specifico e ottenere i successi che meritano in Italia e sul piano internazionale”.<a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/10/NEW_Deloitte_NCTM_Piani-Individuali-di-Risparmio_Sett18-V03-2.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><img class=" wp-image-11137 aligncenter" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/10/PIR.png" alt width="489" height="694"></a><a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/10/NEW_Deloitte_NCTM_Piani-Individuali-di-Risparmio_Sett18-V03-2.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Scarica il <em>paper</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 30 Oct 2018 04:41:37 +0100</pubDate>
                        <title>L’arte aiuta a fare impresa. Intervista ad Alberto Toffoletto, fautore di un nuovo mecenatismo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/larte-aiuta-a-fare-impresa-intervista-alberto-toffoletto</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tra gli avvocati più influenti d’Italia, lavora su operazioni di livello internazionale e ora è anche un mecenate dell’arte contemporanea: è Alberto Toffoletto, socio dello studio legale milanese Nctm che insieme alla Fondazione Burri si è occupato della ricostruzione del Teatro Burri nel parco Sempione, donandolo alla Triennale e al Comune di Milano.<img class=" wp-image-11128 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/10/Schermata-2018-10-30-alle-11.10.54.png" alt width="368" height="263">«A 15 anni giocavo a calcio nello spiazzo davanti al Castello che si affaccia sul Parco Sempione e da cui percepivo quella forma perfetta. Non avevo idea di cosa fosse, ma mi piaceva moltissimo. Quando, nel 2008, ho visitato in Triennale la mostra antologica dedicata a Burri, nelle immagini esposte ho riconosciuto le linee che avevano fatto da sfondo ai miei giochi di ragazzo. Sono uscito da quella mostra con la certezza che lo avrei fatto ricostruire».Il suo interesse per l’arte è diventato il progetto istituzionale di uno studio legale, che ne ha ricavato grande visibilità e autorevolezza:«i giornali parlano di noi anche come mecenati, contribuiamo al progresso dell’arte contemporanea e sosteniamo i giovani artisti anche con borse di studio, perché possano partecipare a programmi di residenza internazionali».&nbsp;<em>Tratto da Youmanist</em>Leggi l'intervista completa all'avv. Toffoletto <a href="https://youmanist.it/currents/impatto-positivo/intervista-alberto-toffoletto" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 19 Oct 2018 05:07:17 +0200</pubDate>
                        <title>Piccole società quotate su Mtf con informativa in formato Ue</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/piccole-societa-quotate-su-mtf-con-informativa-in-formato-ue</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h1>Per l’informazione <em>price sensitive</em>&nbsp;sui mercati regolamentati&nbsp;ci sono norme Ue</h1>Il Dlgs 107/2018 distingue due sotto-tipi di società per azioni ad azionariato diffuso: gli emittenti quotati sui mercati regolamentati o i cui strumenti sono negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione (Mtf) e gli emittenti con strumenti finanziari diffusi i cui titoli non sono negoziati in alcuna sede.Gli emittenti quotati su un mercato regolamentato (per esempio, Mta) o i cui strumenti sono negoziati su un Mtf (come Aim Italia) sono entrambi soggetti al quadro normativo sull'informazione societaria price sensitive secondo il regolamento (UE) 596/2014 (il Mar), delle norme europee di secondo livello direttamente applicabili (finora, una direttiva di esecuzione, sette regolamenti delegati, sette regolamenti di esecuzione della Commissione, Rts dell'Esma nonché Q&amp;A, orientamenti e pareri Esma) e, sul piano interno, degli articoli 114 e 115 del Dlgs 58/1998 (il Tuf) e delle linee guida Consob).<img class=" wp-image-11063 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/10/Schermata-2018-10-18-alle-17.49.54.png" alt width="398" height="395">Gli emittenti strumenti finanziari diffusi sono invece soggetti ai (limitati) obblighi informativi ex articoli 116 del Tuf e 108 e seguenti del Regolamento Consob 11971/1999. Gli emittenti quotati sui sistemi Mtf, prima dell'entrata in vigore del Mar, non avevano norme sull'informazione price sensitive, salvo quelli che, per diffusione e dimensione, erano classificabili come emittenti con strumenti finanziari diffusi.Per contro, le società negoziate su Mtf hanno una propria disciplina, identica a quella delle società presenti sul mercato regolamentato. Ciò le differenzia nettamente dagli emittenti con strumenti finanziari diffusi, (categoria specifica del diritto nazionale) sugli obblighi informativi, con un proprio regime (Dlgs 107/2018) che, correttamente, ha eliminato il richiamo all'articolo 114 del Tuf e dato una definizione ad hoc di informazione rilevante («fatti non di pubblico dominio (...) che, se resi pubblici, potrebbero avere un effetto significativo sul valore degli strumenti finanziari di propria emissione»).Lo stesso comma 1-bis dell'articolo 116 del Tuf, obbliga Consob a esentare i soggetti sottoposti a Mar - e dunque anche le società negoziate sugli Mtf - dagli obblighi di informativa che saranno individuati dalla stessa Consob per gli emittenti strumenti finanziari diffusi assicurando così il raccordo con la stessa Mar quando i titoli di tali emittenti siano negoziati su un Mtf o quotati in mercati regolamentati di altri Paesi. Ciò vale per gli obblighi informativi ma resta il problema della disciplina societaria in tema di governo societario e protezione delle minoranze degli emittenti le cui azioni sono negoziate su un Mtf ma che allo stesso tempo non superino le soglie di cui all'articolo 2-bis del regolamento emittenti.Per questo sotto-tipo, per incoraggiare lo sviluppo dei mercati dedicati alle pmi (come gli Mtf), è forse necessario valutarne l'inclusione degli emittenti negoziati su Mtf, ma non diffusi secondo l'articolo 116 del Tuf, tra le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio ex articolo 2325-bis del Codice civile, applicando tutte o magari solo una parte delle norme previste per tale categoria nel Codice (articoli 2341bis e 2341-ter, 2357, 2357-ter, 2368, comma 2, 2369, 2372, commi 2 e 6, 2377, 2391-bis, 2393, 2393-bis, 2408, 2409, 2409-bis, 2409-octiesdecies e 2437). Se fatta con la dovuta attenzione a costi e benefici, una micro-novella del testo codistico potrebbe rafforzare il sistema dei controlli a tutela degli investitori senza particolari costi o barriere ulteriori per accesso e permanenza sul mercato. Non è neanche da escludere un opt-out per gli emittenti negoziati su Mtf che vogliono mantenere una governance meno stringente rispetto alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.Sempre nell'ottica di evitare oneri inutili per gli emittenti quotati su Mtf sarebbe opportuno, nell'ambito dell'intervento di cui sopra, prevedere l'esclusione di tali emittenti dai destinatari dell'obbligo di redigere il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato secondo i principi contabili Ifrs ancorché possano essere qualificati come emittenti strumenti finanziari diffusi (articolo 19-bis, comma 1, lett. (a), Dlgs 39/2010).Per converso, dovrebbe essere permesso alle società quotate su un Mtf di effettuare il passaggio ai principi contabili internazionali anche qualora abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis, comma 1, Codice civile (articolo 1, lettera g, Dlgs 28 febbraio 2005, n. 38). Sul punto occorre notare che gli Stati Ue tendono a lasciare ampia libertà agli emittenti negoziati su Mtf circa la scelta dei principi contabili (domestici, Ifrs o anche Usgaap) con l'obiettivo di ridurre i costi di accesso al mercato ed attrarre così nuovi emittenti e sviluppare le sedi di negoziazione destinate alle pmi.&nbsp;<em>Tratto da Il Sole 24 Ore - Norme &amp; Tributi</em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 18 Oct 2018 11:54:33 +0200</pubDate>
                        <title>Nuove regole per prevenire le manipolazioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuove-regole-prevenire-manipolazioni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 29 settembre 2018 è entrata in vigore una nuova versione del Testo unico della finanza («Tuf»), in attuazione del regolamento europeo 596/2014, Market abuse regulation («Mar») che, insieme ai regolamenti attuativi, costituisce ora il quadro legislativo in materia di abusi di mercato a livello europeo e nazionale. Le principali modifiche sono state apportare al titolo III della parte IV e al titolo I-bis della parte V del Tuf.Il legislatore è innanzitutto intervenuto sull'articolo 114 del Tuf, in materia di comunicazioni al pubblico, dove al comma 1 non è più previsto il riferimento alla pubblicazione a mezzo stampa delle informazioni privilegiate (pur già disapplicato).<img class=" wp-image-11057 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/10/20181018_Sole-LUP-Art116.png" alt width="350" height="498">Una modifica più rilevante è quella apportata al comma 3, dove è prevista una parziale inversione rispetto agli obblighi informativi preesistenti in materia di ritardo nella comunicazione delle informazioni privilegiate. Se in precedenza l'emittente che avesse attivato il ritardo era tenuto a trasmettere a Consob anche le informazioni sul corretto adempimento degli obblighi, con la riforma, per alleggerire gli oneri, spetterà a Consob valutare se richiedere alle società queste ulteriori informazioni. La comunicazione diviene meramente eventuale.Il nuovo articolo 116, pur continuando a prescrivere l'applicazione delle norme del Tuf in materia di informazione alle società con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico diversi dalle società con azioni negoziate in mercati regolamentati, prevede la facoltà per Consob di stabilire un'esenzione per gli emittenti comunque tenuti agli obblighi previsti da Mar. È evidente come destinatari della possibile esenzione siano le società quotate in sistemi multilaterali di negoziazione come Aim Italia. La categoria delle società con azioni quotate in sistemi multilaterali di negoziazione è richiamata anche al nuovo articolo 132, che applica a questi emittenti le regole in materia di parità di trattamento e acquisti di azioni proprie (l'articolo 172 sanziona le irregolarità in tale ambito).Tra le innovazioni rilevanti per il titolo V, in materia di sanzioni, molte sono volte al coordinamento con Mar. In particolare, il legislatore ha abrogato l'articolo 181, che conteneva la definizione domestica di informazione privilegiata, per cui oggi si fa invece rinvio a Mar (articolo 180). Coerentemente con le finalità di coordinamento con Mar, sono state riformulate le esenzioni previste dall'articolo 183 ed è stata inserita una causa di non punibilità fondata su condotte consentite dal legislatore europeo (articolo 185 comma 1-bis in tema di prassi di mercato ammesse).Allo stesso modo, è stata estesa ai sondaggi di mercato la categoria del «normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio» nel contesto del quale si considera lecita la comunicazione di informazioni privilegiate. L'articolo 185 comma 2-ter estende l'applicazione della fattispecie di manipolazione del mercato anche a ulteriori pratiche, tra cui quelle concernenti i benchmark. In relazione all'individuazione delle fattispecie di abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate, così come di manipolazione del mercato, il legislatore fa ora espresso riferimento, per gli illeciti amministrativi, alle norme Mar.Il legislatore ha introdotto, all'articolo 187-ter, una nuova fattispecie sanzionatoria relativa alle violazioni delle disposizioni preventive di Mar, concernenti l'obbligo per coloro che gestiscono un mercato o una sede di negoziazione di costituire sistemi utili a prevenire e individuare abusi di informazioni privilegiate o manipolazioni del mercato, nonché l'obbligo per gli emittenti di comunicare al pubblico le informazioni privilegiate e le disposizioni relative al ritardo nell'effettuare tale comunicazione.Alla luce del quadro legislativo, resta il doppio binario di sanzioni amministrative e penali per le condotte di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Nonostante ciò, il nuovo articolo 187terdecies interviene su questo doppio binario, e dunque sul problema del «ne bis in idem», affrontato anche di recente dalla Corte di Giustizia Ue. Così, in caso di doppia irrogazione della sanzione da parte dell'autorità amministrativa e di quella giudiziaria, dovrà tenersi conto della pena già irrogata. Oltre a ciò, l'esazione della sanzione pecuniaria è limitata alla parte eccedente quella già riscossa dall'altra autorità. Resta dunque il doppio binario, e resta aperta la questione della compatibilità del sistema sanzionatorio italiano con l'ordinamento europeo e il principio del «ne bis in idem».&nbsp;<em>Tratto da Il Sole 24 Ore - Norme &amp; Tributi</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 08 Oct 2018 06:40:19 +0200</pubDate>
                        <title>Fondo ad hoc per gli edifici scolastici</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/fondo-ad-hoc-per-gli-edifici-scolastici</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Una nuova via per la rigenerazione dell’edilizia scolastica pubblica italiana passa dai fondi immobiliari. Potrebbe seguire&nbsp;l’esempio del fondo di investimento di matrice pubblico-privata avviato da Prelios, in collaborazione con Invimit Sgr e con i Comuni di Castel San Pietro Terme (capofila, provincia di Bologna), Grumolo delle Abbadesse (Vc), Isola di Capo Rizzuto (Kr), Monteprandone (Ap), Osimo (An) e Robbiate (Lc).<img class=" wp-image-10973 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/10/Schermata-2018-10-08-alle-12.20.13.png" alt width="360" height="442">Il Fondo Infrastrutture Scolastiche, di durata ventennale, nasce – l’iter è iniziato nel 2016 – con un patrimonio iniziale di 75 milioni di euro. I Comuni apportano un mix di terreni edificabili ed edifici scolastici ormai datati (per un totale di 62mila metri quadrati) dal valore attuale di circa 10,9 milioni di euro, più una porzione di liquidità pari a 5,9 milioni, provenienti dal mini- stero dell’Istruzione, che già nel 2014 aveva individuato un elenco di enti locali destinatari di contributi pubblici, elargiti per questo scopo (in base all’art 33 dl 98/2011). La parte restante del patrimonio, 57,8 milioni, è in equity e viene apportato dal fondo i3-Core di Invimit Sgr (al 100% controllato dal ministero delle Finanze, interamente capita- lizzato dall’Inail). Prelios Sgr sarà gestore del fondo, ricevendone in cambio un compenso.</p><h1>Come funziona il Fondo</h1>Sulle aree edificabili verranno costruite le nuove scuole, tutte in classe A, mentre gli edifici scolastici desueti verranno riconvertiti in edilizia residenziale e poi rivenduti sul mercato. Gli investimenti previsti per la realizzazione dei lavori (indicati come Capex, tra opere, oneri, costi di progettazione e altre voci tecniche) ammontano a 68 milioni, divisi all’incirca in 27 milioni di lavori per l’edilizia scolastica (su 22mila metri quadrati) e 41 milioni per il residenziale (su 40mila mq).Nel Comune capofila di Castel San Pietro Terme, per fare un esempio, il nuovo polo scolastico sorgerà su 3.900 metri quadrati, costerà 6,5 milioni di euro e dovrebbe essere attivo per il 2020 (6 mesi per il bando e la progettazione e 18 per il cantiere). In fase iniziale, come terreno, presenta un valore al metro quadrato di 113 euro, che salirà a 534 terminata la realizzazione. La parte destinata ad essere riconvertita in residenziale, invece, è di 14.167 metri quadrati, per cui si prevedono 16,7 milioni di costi di realizzazione (una media di 1.178 euro per metro quadrato) e un ricavo dalla vendita stimato in 27,9 milioni (in media 1.976 euro al metro), con tempi di consegna compresa fra 30 e 72 mesi.Per l’utilizzo delle nuove scuole, i Comuni pagheranno un canone di locazione della durata di 20 anni, il cui ammontare è già stato individuato e dovrebbe permettere di raggiungere un equilibrio tra le aspettative di rendimento dei diversi quotisti del fondo, divisi in due tipi: soggetti A, cioè quelli che apportano liquidità (per ora solo il fondo di Invimit, ma non è escluso l'ingresso di altri), e soggetti B, cioè i Comuni, che apportano immobili e terreni. Secondo le previsioni, il ritorno per Invimit Sgr dovrebbe essere del 3% annuo più il tasso di inflazione, mentre per i Comuni sarà dell’1% circa. Le tempistiche di realizzazione dipendono dai singoli casi, ma viene data priorità ai nuovi edifici scolastici, che dovrebbero essere tutti pronti entro fine 2020.<h1>Un caso pilota?</h1>«L’iniziativa ha un forte impatto sociale e assume un’importanza ancora più grande in un contesto come quello italiano, con edifici scolastici che spesso necessitano di profonda manutenzione e sono poco performanti dal punto di vista tecnologico ed energetico», ha commentato Andrea Cornetti, direttore generale di Prelios Sgr. Per il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, il modello andrebbe presto replicato altrove, considerando che le scuole italiane necessitano di 8 miliardi di interventi per una corretta messa in sicurezza.Vista la complessità finanziarie e legislativa dell’operazione, i soggetti coinvolti hanno avuto bi- sogno di adeguato supporto legale. Belvedere Inzaghi e Dla Piper hanno seguito la costituzione del Fondo Infrastrutture Scolastiche di Prelios Sgr. Il raggruppamento dei comuni è stato seguito, dietro incarico dell’Agenzia del Demanio, da Nctm. Un ruolo fondamentale di coordinamento è stato ricoperto anche anche dall’Agenzia del Demanio.&nbsp;<em>Tratto da <a href="https://www.ilsole24ore.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">il Sole 24 Ore</a></em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 05 Oct 2018 10:06:46 +0200</pubDate>
                        <title>Bando Artists-in-residence: XII edizione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/bando-artists-in-residence-xii-edizione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>É indetto il bando per la XI edizione della borsa di studio per giovani artisti <em>nctm e l’arte: Artists-in-residence</em>, dedicata al sostegno della mobilità degli artisti italiani.L’obiettivo della borsa, che ha scadenza semestrale, é quello di incoraggiare la formazione degli artisti residenti in Italia. Ai vincitori verrà offerta l’opportunità di confrontarsi con nuove situazioni ed esperienze, e la possibilità di inserimento nel mondo dell’arte contemporanea internazionale.La scadenza per la richiesta della borsa di studio è il 2 dicembre 2018, mentre l’esito della valutazione verrà comunicato entro il 10 dicembre 2018.&nbsp;<img class=" wp-image-4998 aligncenter" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/06/logo-copia.jpg" alt width="660" height="110">&nbsp;<a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/10/ITA_bando_XII-edizione.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Scarica il bando completo</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 04 Oct 2018 05:37:57 +0200</pubDate>
                        <title>Contributi dagli uffici Nctm nel mondo&lt;br&gt;Shipping &amp; Transport Bulletin Ottobre-Novembre 2018</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contributi-mondo-ott-nov-2018</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h1>Maritime Holdings e Zeabron acquisiscono Zeamarine</h1>A metà agosto la Commissione Europea ha approvato l'acquisto della compagnia tedesca Zeamarine da parte della statunitense Maritime Holdings e della tedesca Zeaborn Chartering Management, ri-tenendo tale acquisto conforme al Regolamento europeo sulle concentrazioni.L'approvazione della Commissione si basa sull'idea che Zeamarine sarà attiva nella spedizione di merci generiche su navi multiuso, mentre Maritime Holdings fornisce servizi di trasporto marittimo e Zeaborn è un gruppo di spedizioni marittime. In considerazione dei diversi mercati in cui operano, la Commissione ha dunque ritenuto che la concentrazione non limiterà la concorrenza.<h1></h1><h1>Spedizioni sul Danubio che transitano dalla Romania</h1>L'Unione Europea ha accettato di assegnare alla Romania 59 milioni di euro per modernizzare le rot-te marittime lungo il fiume Danubio. I fondi sono stati assegnati dal Fondo di coesione dell'Unione Eu-ropea (un fondo che il Regno Unito – al pari della Svezia e della Norvegia oggi - potrebbe dover paga-re dopo la Brexit). L'obiettivo dell'investimento è aumentare il traffico fluviale del 50%. Il denaro sarà investito per migliorare la sicurezza della navigazione e la prevenzione delle inondazioni, in partico-lare modernizzando due paratoie sulle sezioni che collegano il Danubio al Mar Nero.<h1></h1><h1>Trump e Juncker vogliono più scambi di GNL</h1>Il presidente della Commissione Jean Claude Juncker ha promesso che gli Stati membri avrebbero importato più GNL dagli Stati Uniti in modo da bilanciare il valore degli scambi tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti. Tuttavia, non è chiaro come tale obiettivo possa essere realizzato. Juncker ha aggiunto che l'Unione Europea costruirà più porti GNL, ma non ha detto dove o quando. Prima dell’incontro si erano tenute diverse discussioni per rendere disponibili i fondi per progetti privati In Croazia, Grecia, Cipro, Irlanda, Svezia e Polonia. In un successivo incontro con il primo ministro italiano Conte, Trump si è vantato che l'Unione Europea avrebbe costruito fino a 11 porti che "avrebbero pagato loro". Croazia, Grecia, Cipro e Irlanda sono mercati marginali e non ci si aspetta che acquistino molto GNL, anche nel caso in cui i relativi porti venissero costruiti. C'è, infatti, capacità di GNL inutilizzata nell'U-nione Europea. Un problema che non è stato affrontato è il trasporto dal porto al punto di utilizzo. Questo è un tipo diverso e più difficile di sviluppo dell'infrastruttura. La realtà è che il gas russo è an-cora più economico del GNL.<h1></h1><h1>Ancora sul GNL</h1>La Commissione ha approvato l'acquisizione del ramo di EDF adibito al commercio di GNL nel Regno Unito da parte della società commerciale JERA di Singapore. JERA è già attiva nel commercio di car-bone e merci in generale e, quindi, la Commissione non ha visto una sovrapposizione tra i mercati in-teressati. Il Regno Unito è stato in grado di evitare una crisi dell'approvvigionamento di gas nel mar-zo 2018 acquisendo più GNL e ricavando gas di scarico dal continente nel quadro del mercato unico dell'energia dell'Unione Europea. La domanda è se una simile soluzione ad hoc sarà possibile dopo la Brexit. Il Regno Unito è fortemente dipendente dal gas dopo il declino del carbone negli anni '70 e '80: l’'80% delle famiglie utilizza il gas per il riscaldamento e oltre il 40% dell'elettricità è generato dal gas. La questione ora affrontata dagli accademici e dai regolatori è se questa flessibilità sarà possibile do-po la Brexit: un altro problema afferente alla Brexit che non risulta chiaro.<h1></h1><h1>Nessun accordo su Brexit?</h1>Le probabilità di non raggiungere alcun accordo sulla Brexit sono scarse. Quello che sembra essere più probabile è che entrambe le parti rimarranno sulle proprie posizioni sino all'ultimo e poi si accor-deranno per estendere lo status quo per un periodo più lungo rispetto a quello suggerito dal governo britannico (ossia il 2020). Ciò non significa che non ci sarà una crisi dei trasporti, anzi; significa solo che l'impatto della crisi sarà posticipato. La presentazione del problema da parte della stampa in termini di non raggiungimento di alcun accordo nasconde il problema fondamentale che qualunque cosa accada, l'Unione Europea e il Regno Unito saranno aree doganali separate, che richiederanno specifiche regole per i beni e i servizi che transiteranno per le medesime. Queste regole potranno essere morbide o rigide, ma saranno necessarie. Solo una volta che tali regole, morbide o rigide, sa-ranno conosciute, le diverse amministrazioni e le imprese logistiche saranno in grado di determinare che cosa deve essere fatto per mantenere il flusso degli scambi a un ritmo ragionevole. Quindi, attendiamo.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><i>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:bernard.oconnor@advant-nctm.com">Bernard&nbsp;O'Connor</a>.</i>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 04 Oct 2018 05:36:48 +0200</pubDate>
                        <title>Distacco di una passerella di imbarco da una nave da crociera. Stazione marittima, Autorità di Sistema Portuale, costruttore della passerella e comandante della nave: chi è responsabile?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/distacco-passerella-chi-e-responsabile</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con una recente sentenza<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> la prima sezione penale del Tribunale di Genova si è pronunciata in merito ad un sinistro determinato dall’improvviso distacco di una passerella di imbarco agganciata al ponte di una nave da crociera per consentire la salita a bordo dei passeggeri.Il fatto (dal quale è purtroppo derivato il decesso di una persona che si trovava sulla passerella al momento del distacco) ci consente di svolgere alcune considerazioni in merito ai possibili profili di responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nella vicenda, che indichiamo schematicamente qui di seguito:</p><ul> <li>l’impresa costruttrice della passerella;</li> <li>l’Autorità Portuale<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>, che acquistò la passerella e la mise a disposizione dell’impresa concessiona-ria della stazione marittima;</li> <li>l’impresa concessionaria della stazione marittima, deputata al concreto utilizzo della passerella;</li> <li>il comandante della nave da crociera cui la passerella era stata agganciata.</li></ul><p>Per le ragioni di sintesi che questa sede ci impone, vediamo subito la causa del sinistro accertata dal Tribunale di Genova, in modo da poterci poi concentrare sui predetti profili di responsabilità dei sog-getti sopra indicati.Alla luce degli accertamenti tecnici svolti, il Tribunale di Genova ha individuato la causa dell’improvviso distacco della passerella dal ponte della nave in un “<em>uso improprio</em>” di tale passerella.In termini molto semplici, secondo il Tribunale la passerella non sarebbe stata di per sé “<em>obiettivamente pericolosa</em>” e - qualora utilizzata correttamente (vale a dire rispettando le prescrizioni di sicu-rezza) - non avrebbe dato luogo all’evento. Esclusa una “<em>pericolosità naturale del bene</em>”, la causa del sinistro è stata dunque ricondotta, come anticipato, all’utilizzo improprio della passerella, ovvero ad un utilizzo caratterizzato da una “<em>macroscopica forzatura di tutte le condizioni di sicurezza esistenti”</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>.Chiarita la causa dell’evento, analizziamo in breve la posizione - in punto di possibili responsabilità - dei summenzionati soggetti coinvolti nella vicenda.Per quanto concerne, in primo luogo, l’impresa costruttrice, quest’ultima - secondo il Tribunale - in linea teorica si sarebbe potuta ritenere responsabile dell’evento soltanto in due ipotesi: (i) qualora fosse stata accertata l’oggettiva ed assoluta pericolosità della passerella (responsabilità diretta del produttore) o (ii) qualora avesse fornito il bene nella consapevolezza che ne sarebbe stato fatto un utilizzo pericoloso. Non ricorrendo - ad avviso del giudice - alcuna delle due ipotesi appena citate, l’impresa costruttrice della passerella è stata assolta.Un discorso analogo - relativamente ai possibili profili di responsabilità - è stato svolto dal Tribunale anche rispetto alla posizione dell’Autorità Portuale, vale a dire del soggetto che aveva acquistato la passerella per poi consegnarla all’impresa concessionaria della stazione marittima, senza mai assu-mere la figura di utilizzatore del bene in parola.Rispetto alla posizione del costruttore, però, quella dell’Autorità Portuale parrebbe differire sotto un aspetto afferente alla seconda delle ipotesi sopra considerate. Data la vicinanza “f<em>isica ed istituzionale</em>” con la concessionaria della stazione marittima, infatti, secondo il giudice non potrebbe sostenersi che la predetta Autorità non fosse al corrente delle concrete modalità di impiego della passerella da parte della sua utilizzatrice. Di conseguenza, sempre secondo il Tribunale, potrebbe in astratto confi-gurarsi un profilo di responsabilità colposa in capo all’Autorità Portuale alla luce, appunto, della predetta (presunta) consapevolezza di quest’ultima rispetto alle effettive modalità di utilizzo del bene.Sul punto, il giudice ha ritenuto di dover rimettere gli atti al pubblico ministero per ragioni di caratte-re processuale, che non è questa la sede per commentare. Ciò che è utile annotare, tuttavia, è che - per le ragioni appena citate - la posizione dell’Ente che fornisce ad un’impresa concessionaria un be-ne potrebbe distinguersi, sul piano delle responsabilità in caso di sinistro, da quella del costruttore dello stesso bene, attesa la summenzionata “<em>vicinanza</em>” tra l’Ente ed il concessionario. Tale “<em>vicinanza</em>”, infatti, potrebbe consentire di ritenere il primo dei predetti soggetti consapevole delle modalità di utilizzo del bene da parte del secondo e di conseguenza giustificare un’imputazione di responsabili-tà sulla base del secondo criterio sopra considerato (fornire un bene nella consapevolezza che se ne farà un utilizzo pericoloso).Venendo al comandante della nave, secondo il giudice quest’ultimo potrebbe in linea teorica essere ritenuto responsabile dell’evento soltanto qualora fosse provato che lo stesso - pur essendo a cono-scenza del pericolo rappresentato dall’uso improprio della passerella - avesse comunque autorizzato le operazioni di imbarco/sbarco tramite tale passerella, accettando quindi il rischio del verificarsi del sinistro. Ciò tenendo naturalmente in considerazione anche il fatto che il bene in questione rappre-senta una dotazione di terra e come tale al di fuori dell’ambito di controllo del comandante.In questo senso, in fattispecie come quella che ci occupano parrebbe potersi ravvisare (a nostro av-viso correttamente) un “<em>legittimo affidamento</em>” del comandante rispetto alle attrezzature messe a disposizione della nave dalla stazione marittima (oltre che rispetto alle procedure di gestione di tali attrezzature, che - si ribadisce - sono proprie esclusivamente dell’assistenza a terra).In altri termini: secondo il Tribunale non si potrebbe certo rimproverare al comandante di non esser-si attivato per adottare ulteriori misure di cautela in funzione dell’utilizzo di una passerella fornita dalla stazione marittima di uno dei primi porti del Mediterraneo. Non si vede come il comandante, in-fatti, avrebbe potuto supporre che l’utilizzo di tale passerella implicasse un pericolo talmente grave da imporre l’adozione di ulteriori dispositivi di sicurezza. Non sussistendo, in concreto, questa obbli-gazione di cautela, non potrebbe nemmeno sussistere un’imputazione di responsabilità a carico del comandante per non aver adottato ulteriori misure di sicurezza.Sotto questo profilo, la sentenza ci parrebbe correttamente limitare l’ambito della c.d. “<em>posizione di garanzia</em>” del comandante, della quale ci eravamo già occupati - in relazione ad un caso diverso da quello odierno - in un precedente numero della nostra newsletter, al quale vi rimandiamo per un in-teressante confronto<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>.Si giunge infine alla posizione dell’impresa concessionaria della stazione marittima, che - come ormai avrete inteso - è stata ritenuta dal giudice il soggetto responsabile per quanto accaduto.Tale impresa, infatti, era l’utilizzatrice della passerella, che - secondo il giudice - ne fece un “<em>uso pericoloso”</em> in maniera di fatto consapevole. Quest’ultimo inciso è chiaramente essenziale, posto che il soggetto in questione sarebbe andato esente da responsabilità qualora non avesse potuto rendersi conto della pericolosità assoluta del bene o comunque della pericolosità derivante dal modo in cui - in concreto - lo utilizzava.Nel caso di specie, alla luce dei fatti emersi nel corso del processo, il Tribunale ha ritenuto che la so-cietà concessionaria della stazione marittima non potesse non essere al corrente del rischio insito nelle proprie modalità di impego della passerella. Ciononostante, la stessa società avrebbe omesso di individuare ed adottare procedure idonee a garantire l’utilizzo in sicurezza della passerella e da qui l’imputazione di responsabilità per il sinistro occorso.La vicenda esaminata si rivela di interesse per comprendere la possibile “<em>ripartizione</em>” dei profili di responsabilità in ipotesi di sinistri che vedano - di fatto - il coinvolgimento di più soggetti. Si tratta di un’ipotesi tutt’altro che remota, come è facile intuire immaginando tutti i casi in cui un evento danno-so si verifichi in conseguenza dell’utilizzo o comunque in occasione dell’utilizzo di un bene rispetto al quale possono venire in rilievo le condotte, per esempio, del suo costruttore, del suo fornitore, del suo gestore e del suo utilizzatore finale. La sentenza, dunque, offre interessanti spunti di riflessione che, a nostro parere, è utile tenere a mente.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:simone.gaggero@advant-nctm.com">Simone Gaggero</a>.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a name="[1]"></a>[1] Tribunale di Genova, Prima Sezione Penale, sentenza n. 5051/2017 del 12.12.2017 (depositata in data 25.07.2018).<a name="[2]"></a>[2] I fatti in esame sono anteriori alla riforma che ha introdotto le Autorità di Sistema Portuale, ma il ragionamento che segue in punto di responsabilità naturalmente non cambia.<a name="[3]"></a>[3] Condizioni riferite, in primo luogo, all’angolo di inclinazione della passerella rispetto alla nave, all’attivazione dei dispo-sitivi di allarme ed alla necessaria vigilanza del mezzo durante le operazioni di imbarco dei passeggeri.<a name="[4]"></a>[4] “La posizione del comandante di una nave da crociera rispetto al decesso di un passeggero” - Shipping and Transport Bul-letin Agosto 2015 – Settembre 2015.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 04 Oct 2018 05:35:44 +0200</pubDate>
                        <title>I nuovi parametri di valutazione delle istanze di concessione: natura e rilevanza degli investimenti infrastrutturali e sovrastrutturali proposti dall’istante</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/parametri-valutazione-istanze-concessione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Terminata la pausa estiva, torniamo ad esaminare i parametri contenuti nell’importante circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano (“<em><strong>MIT</strong></em>”) n. 187 – pubblicata in G.U. il 05.02.2018 – che dovranno essere presi in considerazione dalle Autorità di Sistema Portuale italiane (“<em><strong>AdSP</strong></em>”) in sede di comparazione delle istanze di rinnovo e/o rilascio di concessioni demaniali ex art. 18 L. n. 84/94<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>.Nel precedente numero della nostra newsletter avevamo commentato il secondo di questi parametri, riferito alla capacità di assicurare le più ampie condizioni di accesso al terminal per gli utenti e gli ope-ratori interessati.Vediamo quindi ora il terzo parametro indicato dalla suddetta circolare del MIT:“<em>natura e rilevanza degli investimenti infrastrutturali e sovrastrutturali quali impianti, attrezzature e tecnologie finalizzate allo sviluppo della produttività portuale, alla tutela dell’ambiente e della sicurezza, sia in termini di “safety” che di “security”, compresa la valutazione del finanziamento utilizzato in termini di capitale pubblico e privato</em>”.La sopracitata circolare, quindi, specifica che in presenza di più soggetti istanti per l’assentimento in concessione ex art. 18 della L. n. 84/94 di una determinata area demaniale marittima, l’AdSP competente deve valutare le istanze concorrenti anche in considerazione della natura degli investimenti infrastrutturali e sovrastrutturali proposti dal singolo soggetto istante. Ciò anche allo scopo, evidentemente, di migliorare e sviluppare la produttività portuale.Ecco allora che, agli occhi degli addetti ai lavori, i contenuti del parametro in esame potrebbero ricordare quanto già previsto all’interno del Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica (“<em><strong>PSPNL</strong></em>”)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>, che annovera tra i propri obiettivi quello di migliorare la competitività dell’intero sistema portuale agevolando, tra le altre cose, l’intermodalità delle merci trasportate.Ma analizziamo il criterio dettato dalla circolare del MIT più nel dettaglio.Anzitutto, il criterio in parola ritiene che gli investimenti infrastrutturali e sovrastrutturali (quali impianti, attrezzature e tecnologie da utilizzare in ambito portuale) siano finalizzati a sviluppare la cd. “<em>produttività portuale</em>”, cioè la capacità di un determinato terminal portuale di generare elevati “<em>throughput</em>” (i.e. volumi di produzione) in relazione alle risorse impiegate<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>. Da ciò dovrebbe conseguire che, effettuando gli opportuni investimenti sulle aree assentite in concessione, si dovrebbe contribuire – da un lato – ad aumentare la capacità produttiva dei singoli terminal portuali e conseguentemente – dall’altro lato – ad incrementare quella dello scalo in questione nel suo complesso.Il predetto parametro stabilisce poi che è altresì necessario rispettare gli obiettivi di tutela dell’ambiente e sicurezza in ambito portuale, sia in termini di “<em>safety</em>”, che di “<em>security</em>”. In particolare, il parametro in esame, parrebbe auspicare l’adozione da parte del terminalista concessionario di un insieme di misure dirette, per quanto attiene ai profili di “<em>safety</em>”, alla salvaguardia della sicurezza dei lavoratori e dei terzi che operano in banchina. Per quanto concerne, invece, i profili di “<em>security</em>”, il sopracitato criterio parrebbe auspicare l’adozione, da parte del terminalista, di misure dirette a salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture portuali al fine di prevenire ed annullare eventuali azioni dannose (quali ad esempio atti di terrorismo e sabotaggio) nei confronti delle medesime.Ovviamente, il criterio in esame parrebbe non assumere un carattere di certezza assoluta, tuttavia, il suo scopo è quello di porre all’attenzione del concessionario terminalista una serie di obiettivi per promuovere al meglio la soddisfazione dell’interesse generale.Infine, il criterio <em>sub lett.</em> c) della circolare in esame, prevede che l’AdSP competente, in sede di valu-tazione delle istanze concessorie concorrenti, valuti la provenienza dei finanziamenti (quindi la natu-ra pubblica e/o privata dei capitali da investire) che i terminalisti istanti intendono utilizzare per far fronte agli investimenti infrastrutturali e sovrastrutturali proposti.Nella sintesi del criterio ministeriale appare quindi che l’AdSP dovrà valutare con maggiore attenzio-ne l’istanza anche nell’ottica di un maggior coordinamento nell’ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione, nonché di uno sfruttamento razionale delle risorse pubbliche, nonché soprattutto di individuare – a parità di investimenti proposti dai diversi aspiranti concessionari – quali siano effet-tivamente di fonte pubblica e quale di fonte privata, valorizzando a tal fine tale aspetto nella relativa istruttoria di competenza dell’Ente.Alla luce di tutto quanto sopra delineato, quindi, parrebbe evidente come il parametro in esame della circolare del MIT, in linea con gli obiettivi prefissati dal PSNPL, annoveri tra i propri obiettivi quello di incrementare i traffici a beneficio dei singoli scali portuali e sia pertanto fortemente collegato con il parametro di valutazione <em>sub lett.</em> d), relativo appunto agli obiettivi di traffico e di sviluppo che trat-teremo nel prossimo numero della nostra newsletter.Tuttavia, parrebbe altrettanto evidente come il criterio in esame sia allineato con gli altri parametri della circolare del MIT – già trattati in precedenza – relativi alla coerenza delle istanze concessorie con i contenuti degli strumenti di pianificazione e programmazione nazionale vigenti nel settore<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> e attinenti alla capacità di assicurare le più ampie condizioni di accesso alle infrastrutture portuali ai soggetti interessati e sia altresì indirizzato a garantire una omogenea zonizzazione delle aree portuali all’interno dei singoli scali.Nondimeno, ciò che ci preme osservare è che l’importanza del criterio<em> sub lett</em>. c) richiede anche una necessaria omogeneità qualitativa delle domande di concessione per quanto attiene agli investimenti che dovranno essere posti in comparazione, per cui, anche a questo riguardo, risorge nuovamente l’importanza della zonizzazione del PRP sull’evidente considerazione che terminal di natura diversa (cioè specializzati in merceologie diverse tra loro) possano all’evidenza richiedere anche investimenti di natura e costi diversi la cui comparazione potrebbe essere di difficile percorribilità per l’AdSP.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:luca.brandimarte@advant-nctm.com">Luca Brandimarte</a>.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a name="[1]"></a>[1] Al riguardo, si noti che alcune AdSP hanno già iniziato ad attuare quanto previsto dalla circolare del MIT implementando le proprie procedure amministrative interne in materia di demanio marittimo.<a name="[2]"></a>[2] Approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2015, con l’obiettivo di: (i) migliorare la competitività del sistema portuale e logistico, (ii) agevolare la crescita dei traffici, (iii) promuovere l’intermodalità nel traf-fico merci.<a name="[3]"></a>[3] La valutazione della produttività portuale è effettuata tenendo altresì in considerazione la lunghezza della banchina ed i metri quadri di piazzale assentiti in concessione.<a name="[4]"></a>[4] Ci si riferisce in particolare al PSNPL, al Piano Regolatore Portuale ed al Piano Operativo Triennale.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 04 Oct 2018 05:34:40 +0200</pubDate>
                        <title>Il Regolamento UE 2017/352 in materia di servizi portuali e trasparenza finanziaria: i princìpi generali in materia di trasparenza finanziaria e diritti d’uso dell’infrastruttura portuale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/regolamento-ue-2017-352</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Procediamo col nostro esame del Regolamento UE 2017/352, andando ad analizzare le premesse che rivelano i princìpi generali in materia di trasparenza finanziaria e diritti di uso<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> dell’infrastruttura portuale.Con riferimento al primo tema, notiamo subito come il legislatore europeo parrebbe porsi innanzitutto l’obiettivo di “<em>impedire la concorrenza sleale tra i porti dell’Unione</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>. Ciò anche tenendo conto del fatto che il regolamento UE n. 1316/2013 “che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa”, in particolare, prevede che i porti della cosiddetta “<em>rete transeuropea</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>” possano beneficiare dei finanziamenti dell’Unione per la promozione di progetti infrastrutturali di interesse comune nei settori delle telecomunicazioni, dell'energia e, per quanto qui interessa, dei trasporti.Alla luce di quanto sopra, si pone di fatto l’esigenza di tenere traccia di qualsiasi forma di finanzia-mento proveniente (anche) dall’Unione e di verificare che nessun finanziamento possa compromet-tere la necessaria tutela della libera concorrenza.Il legislatore sceglie poi di occuparsi delle relazioni finanziarie che intercorrono, a livello nazionale e nei singoli porti, tra gli attori del mercato di riferimento, ovverosia le autorità pubbliche nazionali da un lato e i porti marittimi destinatari di finanziamenti pubblici. Queste relazioni debbono essere “<em>rese trasparenti, al fine di assicurare condizioni eque di concorrenza ed evitare distorsioni del mercato</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>.A tal fine, nel considerando 41, il legislatore europeo afferma di ritenere opportuno valutare la pos-sibilità di ampliare, a mezzo del nuovo regolamento, le categorie destinatarie degli specifici obblighi di trasparenza finanziaria dettati dalla Direttiva CE n. 111/2006<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> con riferimento ai soli rapporti tra gli Stati membri e le imprese pubbliche. Detta direttiva, in particolare, stabilisce l’obbligo, in capo agli Stati membri, di assicurare la trasparenza delle relazioni finanziarie tra i poteri pubblici e le imprese pubbliche facendo risultare, ad esempio: (i) le assegnazioni di risorse pubbliche da parte dei primi a favore delle seconde; (ii) l'utilizzazione effettiva di tali risorse pubbliche.Nelle premesse al regolamento si passa poi ad esaminare il caso in cui l’ente di gestione del porto, destinatario di fondi pubblici, fornisca in proprio servizi portuali o di dragaggio. In detta eventualità, l’ente ha l’obbligo di mantenere una contabilità relativa alle attività finanziate con fondi pubblici, svol-te in quanto ente di gestione del porto, “<em>separata da quella per le attività svolte su base concorrenziale</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a>.Proprio poiché l’ente di gestione del porto potrebbe andare ad operare su un mercato ove dovrebbe essere garantita la libera concorrenza, il legislatore europeo non si lascia sfuggire l’occasione di os-servare che rispetto ai servizi portuali e di dragaggio eventualmente svolti dall’ente di gestione del porto dovrebbe essere garantito, da parte delle autorità nazionali competenti, un esame volto a ve-rificare che non vi siano violazioni della normativa europea in materia di aiuti di Stato.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a>Quanto al tema dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale, il regolamento afferma in via generale che “<em>per essere efficienti, i diritti d’uso dell’infrastruttura portuale di ciascun porto dovrebbero essere fissati in modo trasparente</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a> e dovrebbero essere coerenti con la strategia commerciale e con i piani di investimento del porto.Ad una previsione generale stringente fanno da contrappeso però le previsioni successive, che la-sciano un certo spazio di manovra agli enti di gestione dei porti.In primo luogo, il legislatore europeo afferma che le norme del regolamento non dovrebbero pre-giudicare la possibilità degli enti di gestione dei porti e dei loro utenti di concordare degli “<em>sconti di natura commerciale confidenziale”</em>. In tale caso però, l’ente di gestione del porto dovrebbe “<em>almeno pubblicare i diritti standard al lordo di eventuali differenziazioni di prezzo</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a>.Tale previsione di principio, certamente atta a proteggere prassi positive che non incidono sulla libe-ra concorrenza, risulta ad una prima lettura di non facile interpretazione ed applicazione in quanto non viene fornito alcun parametro di valutazione della legittimità dei suddetti “<em>sconti”</em> rispetto alla necessaria osservanza, appunto, del regime di libera concorrenza.Il regolamento prevede poi che, con riferimento ai diritti d’uso, dovrebbero essere consentite delle “<em>variazioni”</em> (rispetto alle tariffe standard) da parte dell’ente di gestione del porto ove lo stesso per-segua obiettivi di politica ambientale e di sviluppo ecosostenibile delle zone circostanti, con l’intento - quindi - di ridurre l’impatto ambientale delle navi che attraccano e stazionano nel porto in questione. In questi termini parrebbe quindi potersi concretizzare una politica di promozione del trasporto ma-rittimo a corto raggio, oltre che il perseguimento dell’obiettivo di attrarre navi con efficienza am-bientale, energetica e di emissioni di carbonio nel trasporto, superiori alla media<a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a>.Il regolamento afferma poi che la variazione dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale “<em>può comportare tariffe fissate pari a zero per alcune categorie di utenti</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[11]</a>. Gli utenti cui si fa riferimento sono, tra gli altri, le navi ospedale, navi impegnate in missioni scientifiche, culturali o umanitarie, rimor-chiatori e strutture galleggianti in servizio nel porto. Trattasi quindi, da un lato, di ipotesi che po-tremmo considerare “<em>eccezionali”</em> (vds. nave ospedale), ma dall’altro anche di ipotesi legate a situa-zioni invece del tutto “<em>fisiologiche</em>” (basti pensare in tale senso al richiamo svolto dal regolamento ai rimorchiatori).Inoltre, nelle premesse al regolamento si fa riferimento ai diritti applicati per i servizi portuali operati in regime di obblighi di servizio pubblico e ai diritti per i servizi di pilotaggio. Poiché questi non sono “<em>esposti a un’effettiva concorrenza, potrebbero presentare un maggior rischio di tariffe abusive nei ca-si in cui esista un potere di monopolio</em>”. Pertanto, il regolamento suggerisce (seppur in via generale) che vengano definite modalità per garantire che i diritti siano fissati “<em>in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio e siano proporzionati al costo del servizio fornito</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B12%5D">[12]</a>.Quest’ultima disposizione riflette un principio a nostro avviso importante e condivisibile, in particola-re laddove pone l’accento sulla necessità che i diritti – nella loro trasparenza - siano proporzionali all’effettivo costo del servizio offerto e non presentino carattere discriminatorio rispetto ai diversi operatori del porto.Come correttamente rilevato dal regolamento, infatti, parrebbe proprio che nell’ambito dei servizi prestati in regime di obbligo di servizio pubblico potrebbero “<em>nascondersi</em>” condotte abusive.In conclusione, ci pare opportuno segnalare ancora come il regolamento preveda la necessità di ga-rantire che gli utenti del porto e le altre parti interessate siano consultati in merito ad “<em>aspetti essenziali relativi ad un sano sviluppo del porto, alla sua politica di tariffazione, alla sua efficienza e alla sua capacità di attrarre e generare attività economiche"</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B13%5D">[13]</a>. Questa norma richiama non solo il principio della trasparenza, ma ancor prima quello della partecipazione, del coinvolgimento e – quindi – del dialogo tra enti di gestione e utenti del porto in un’ottica, dunque, di collaborazione diretta a garantire il perseguimento dell’interesse generale allo sviluppo delle attività portuali.Terminato questo sommario esame delle premesse del Regolamento UE 2017/352, importante per capire i principi che l’hanno ispirato, nel prossimo numero della nostra newsletter inizieremo ad entrare “<em>nel vivo”</em> delle norme dettate dal predetto regolamento.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:barbara.gattorna@advant-nctm.com">Barbara Gattorna</a>.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a name="[1]"></a>[1] Per diritti d’uso si intendono i corrispettivi dovuti dagli utenti del porto a fronte della prestazione di servizi portuali.<a name="[2]"></a>[2] Considerando n. 42<a name="[3]"></a>[3] Insieme di infrastrutture di trasporto integrate previste per sostenere il mercato unico, garantire la libera circolazione delle merci e delle persone e rafforzare la crescita, l'occupazione e la competitività dell'Unione (articolo 129b titolo XII del Trattato di Maastricht del 1992).<a name="[4]"></a>[4] Considerando n. 41<a name="[5]"></a>[5] Direttiva n. 111/2006 “relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbli-che e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese”.<a name="[6]"></a>[6] Considerando n. 43 e 44<a name="[7]"></a>[7] Considerando n. 43<a name="[8]"></a>[8] Considerando n. 47<a name="[9]"></a>[9] Considerando n. 48<a name="[10]"></a>[10] Considerando n. 49<a name="[11]"></a>[11] Considerando n. 50<a name="[12]"></a>[12] Considerando n. 46<a name="[13]"></a>[13] Considerando n. 52</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 04 Oct 2018 05:33:40 +0200</pubDate>
                        <title>&quot;&lt;i&gt;Chi si ferma è perduto!&lt;/i&gt;&quot;: il servizio di pilotaggio portuale e le sfide della concorrenza</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/servizio-pilotaggio-portuale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Iniziamo una riflessione sul pilotaggio portuale che, per il suo rilievo operativo, è stato oggetto di grande attenzione, sia da parte della giurisprudenza nazionale e della Unione Europea, sia ad opera dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“<em><strong>AGCM”</strong></em>), nell’ottica di una necessaria e con-tinua apertura del mercato alla concorrenza.Il servizio di pilotaggio rientra fra i cd. servizi tecnico-nautici disciplinati dall’art. 14 della Legge n. 84/94, che li individua come servizi di interesse generale per la cui organizzazione è competente l’Autorità Marittima di concerto con l’Autorità di Sistema Portuale.Sotto il profilo della concorrenza, l’AGCM, con la nota 5415/1997<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>&nbsp;a conclusione di un’Indagine Cono-scitiva nel Settore dei Servizi Portuali, ha evidenziato alcune criticità del mercato del pilotaggio, che rappresentano degli ostacoli all’implementazione della concorrenza in tale ambito.Invero, secondo l’AGCM, pur se il servizio di pilotaggio contribuisce direttamente al conseguimento di livelli elevati di sicurezza nella navigazione, tale funzione non può giustificare “<em>una aprioristica limitazione del numero degli operatori</em>”. L’apertura alla concorrenza, infatti, ad avviso dell’Autorità, non osta al raggiungimento di un’efficienza economica nell’erogazione delle attività, assicurando al contempo la tutela della sicurezza.In tal senso, si rileva che le restrizioni alla concorrenza derivanti da esigenze di “<em>sicurezza</em>” della navigazione non sempre sono caratterizzate dai requisiti di proporzionalità e, più o meno consapevolmente, finiscono spesso per fornire copertura regolamentare a posizioni di rendita monopolistica<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>, posto che ciò sarebbe ammesso soltanto qualora le istanze di <em>safety</em> non fossero altrimenti assicurabili.Peraltro, un costo ingiustificatamente elevato dei servizi portuali, favorito da un assetto monopolisti-co, potrebbe favorire uno spostamento del traffico dal trasporto marittimo verso altre modalità, come il trasporto su gomma, caratterizzate da esternalità negative in termini ambientali e di sicurez-za assai più rilevanti.Al contempo, l’autoproduzione dei servizi tecnico-nautici può comportare problemi per l’equilibrio economico dei soggetti che svolgono tale attività in via principale e sostengono oneri di servizio uni-versale: in effetti, qualora un’impresa armatoriale o terminalista decidesse di produrre per conto proprio uno o più di tali servizi, di fatto sottrarrebbe reddito all'impresa esercente il servizio univer-sale, senza tuttavia sopportare i costi fissi relativi all’obbligo di una presenza costante.Si tratta di delicati equilibri in un settore cruciale, che hanno giustificato la formulazione di ulteriori osservazioni da parte dell’AGCM nel 2011 , sulle “<em>problematiche concorrenziali</em>” riscontrabili in materia di servizi tecnico-nautici all’interno degli scali italiani, specificando che:</p><ul> <li>le riserve legali devono essere circoscritte alle fattispecie di indispensabilità assoluta, men-tre la norma è costituita da un assetto di mercato libero e aperto alla competizione fra operatori;</li> <li>l’argomento della sicurezza della navigazione rischia di essere utilizzato quale simulacro per impedire l’ingresso di qualsiasi dialettica concorrenziale nell’erogazione di simili attività, anche con-siderati gli esempi esteri nei quali detti servizi sono stati liberalizzati;</li> <li>l’individuazione del soggetto incaricato della fornitura delle prestazioni riservate dovrebbe avvenire mediante procedura pubblica, in maniera da consentire, pur nel rispetto dei requisiti di si-curezza, una massimizzazione dell’efficienza accompagnata dalla minimizzazione dei prezzi;</li> <li>nella maggior parte dei principali porti italiani, si riscontra un’assenza di qualsivoglia turn-over dei concessionari e questa circostanza incide non solo sulla competizione “<em>per il mercato</em>”, precludendo l’accesso ad altri operatori, ma pregiudica senz’altro la concorrenza “<em>nel mercato</em>” e cioè, in ultima analisi, la determinazione dei costi secondo le normali dinamiche di un contesto competitivo.</li></ul><p>Al riguardo, l’AGCM ha avuto modo di esaminare anche i metodi di determinazione delle tariffe per il servizio di pilotaggio con un parere del 2013 , rilevando in specie che:</p><ul> <li>i meccanismi e i criteri di formazione della tariffa attualmente vigenti non rispondono ad al-cun principio concorrenziale di incentivazione all’efficienza di un’attività economica quale quella dell’offerta dei servizi di pilotaggio, svolta in regime di esclusiva legale ed obbligatorietà, né con ri-guardo alla definizione delle spese di gestione, né con attenzione alle modalità di organizzazione del servizio, ma appaiono, piuttosto, concretarsi in una semplice copertura dei costi dichiarati e dei pro-venti valutati necessari dallo stesso soggetto regolato;</li> <li>è possibile che il rischio di impresa venga totalmente trasferito sugli utenti finali del servizio, senza alcuna dimostrazione in ordine al fatto che ciò sia strettamente necessario ad assicurare, nel concreto, l’interesse pubblico rappresentato dal livello desiderato di sicurezza;</li> <li>&nbsp;in tale prospettiva, i criteri e meccanismi prescelti confliggono con i principi concorrenziali di cui all’art. 106 TFUE, nella misura in cui valgono a determinare un costo dei servizi a carico degli utenti che può risultare oggettivamente sproporzionato rispetto all’effettivo livello di sicurezza da assicurarsi in ciascun ambito portuale, da considerarsi correlato all’effettivo livello dei traffici.</li></ul><p>Alla luce di tali criticità, gli aspetti sui quali intervenire parrebbero molteplici e richiederebbero inter-venti tempestivi per assicurare l’efficienza del servizio in un contesto pienamente concorrenziale. In particolare, riteniamo opportuno approfondire le seguenti questioni:</p><ol> <li>la scelta del concessionario – l’assenza di turn-over incide non solo sulla competizione per il mercato, ma anche sulla determinazione dei costi secondo le normali dinamiche di un contesto competitivo;</li> <li>la restrizione del diritto all’autoproduzione – l’Italia e la Grecia sono rimaste le ultime nazioni europee di una certa importanza per il mercato dei trasporti marittimi a non aver ancora adottato il cosiddetto <em>Pilotage Exemption Certificates</em> (PEC), il quale abilita la manovra di entrata e/o uscita dal porto senza il ricorso del pilota a bordo in taluni casi; l’ipotesi alternativa – pur con risultati inferiori per l’utenza in termini di riduzione effettiva dei costi – è rappresentata dal ricorso al servizio di pilo-taggio a mezzo VHF;</li> <li>la formazione della tariffa – la legge (vds. art. 14, comma 1 bis della l. n. 84/94) prevede che per Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti vengano stabiliti (a) l’obbligatorietà del servizio di pilotaggio, nonché (b) i criteri ed i meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio, sulla base di una istruttoria condotta congiuntamente dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e dalle rappresentanze unitarie delle Au-torità di Sistema Portuale, dei soggetti erogatori dei servizi e dell’utenza portuale; d’altra parte, la concertazione tra i fornitori dei servizi e l’utenza armatoriale, riuniti nella stessa associazione di ca-tegoria, ha di fatto rallentato il dibattito sui temi evidenziati oltre vent’anni fa dalla AGCM e sinora mai risolti.</li></ol><p>Si tratta di problematiche molto rilevanti, che impattano sull’efficienza del servizio e sull’economicità dello stesso, e che pertanto vale la pena affrontare singolarmente nei prossimi numeri della newsletter.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:maillto:franco.rossi@advant-nctm.com">Franco Rossi</a>.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a name="[1]"></a>[1] Vds. Chiusura indagine conoscitiva 5415 del 16/10/1997 in Bollettino n. 43/1997.<a name="[2]"></a>[2] Nelle sue argomentazioni, il Garante della Concorrenza e del Mercato ha trovato appoggio in due pronunce della Corte di Giustizia CE (ora dell’Unione Europea): la sentenza del 17 maggio 1994, Corsica Ferries/Corpo Piloti Porto di Genova, causa C-18/93 e quella del 18 marzo 1997, Diego Calì &amp; Figli/Servizi Ecologici Porto di Genova, causa C-343/95.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 04 Oct 2018 05:32:12 +0200</pubDate>
                        <title>Trattamento di fine concessione demaniale nei porti italiani: arrivano gli indennizzi?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/trattamento-fine-concessione-demaniale-porti-italiani</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Prendiamo spunto dalla recente pubblicazione di un avviso relativo all’istanza di una concessione demaniale ex art. 18 della L. 84/1994, per esaminare i nuovi sviluppi in tema di trattamento di fine concessione demaniale.Parrebbe cominciare a prendere piede, infatti, l’idea secondo cui al concessionario uscente dovreb-be essere corrisposto dal concessionario subentrante un indennizzo al fine di rispettare i principi di parità e non discriminazione degli aspiranti concessionari.Un’Autorità di Sistema Portuale (nel prosieguo “<strong><em>AdSP</em></strong>”) di un porto italiano ha pubblicato un avviso con il quale, oltre a invitare gli eventuali soggetti terzi interessati a presentare le loro domande con-correnti, ha precisato che alla scadenza della concessione il concessionario subentrante sarà tenuto a corrispondere al concessionario uscente un indennizzo omnicomprensivo come determinato dalla stessa AdSP.Come da precisazione dell’AdSP, tale indennizzo dovrebbe tenere conto:</p><ul> <li>della quota parte residua degli ammortamenti relativa agli investimenti effettuati dal concessio-nario uscente a proprie spese, purché previsti nella concessione o comunque successivamente autorizzati, dalla AdSP, dei quali alla scadenza della concessione non sia stato conseguito l’integrale recupero mediante il loro totale ammortamento ai sensi della normativa fiscale;</li> <li>del valore commisurato all’avviamento da determinarsi anche tenendosi conto, tra le altre cose, dei flussi attualizzati dei redditi medi attesi in relazione alla durata della concessione sulla base della media dei redditi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi in relazione agli ultimi tre periodi d’imposta anteriori.</li></ul><p>Tale<em> technicality</em> giuridica si è sviluppata sulla scorta di precedenti pronunce dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato italiana (“<em><strong>AGCM</strong></em>”) e delle interpretazioni della dottrina.Innanzitutto, l’AGCM nell’occuparsi di diverse questioni relative alle concessioni demaniali ha da sempre auspicato <em>“l’utilizzo di procedure di selezione competitive, trasparenti e debitamente pubbli-cizzate, volte a garantire un reale confronto tra gli operatori del settore, riducendo al minimo la discre-zionalità amministrativa e garantendo il rispetto dei principi comunitari di parità di trattamento, non di-scriminazione, trasparenza e proporzionalità”</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>Peraltro, già dal 1998, l’AGCM aveva enucleato un importante principio statuendo che <em>“la cadenza temporale delle procedure concorsuali, e quindi la durata delle concessioni, andrebbe di regola giusti-ficata sulla base di valutazioni tecniche, economiche e finanziarie. Non è, tuttavia, indispensabile che tale durata sia parametrata al periodo di recupero degli investimenti necessari per lo svolgimento dell'attività, in quanto il valore, al momento della gara, degli investimenti già effettuati dal concessio-nario può essere posto a base d'asta. In tal modo, l'esigenza di rimborsare i costi non recuperati sop-portati dalle società concessionarie risulterebbe compatibile con procedure di affidamento coerenti sia con i principi della concorrenza, sia con gli incentivi ad effettuare gli investimenti. L'ente concedente potrebbe dare, inoltre, indicazioni in sede di gara in merito al tipo e all'entità degli investimenti che i nuovi concessionari saranno chiamati ad effettuare. In questa ottica, ovviamente, andrebbero elimi-nati i casi di rinnovo automatico delle concessioni”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>È, ormai, evidente che al fine di applicare tali principi sia necessario mettere i concessionari (uscente ed aspirante) nella medesima posizione.Per poter comparare le domande dei vari operatori economici si devono quindi considerare anche gli investimenti effettuati dal concessionario uscente e non ancora recuperati tramite l’ammortamento e l’avviamento, al fine di evitare un vantaggio a priori dello stesso. In caso contrario, infatti, il con-cessionario uscente potrebbe risultare “<em>favorito</em>”, in quanto a livello strategico potrebbe fare gli inve-stimenti solo ed unicamente negli ultimi anni della vigenza della concessione per vedersela prorogata.Mentre, prevedendo un indennizzo, è possibile valutare le offerte senza tenere conto dei mancati ammortamenti e quindi scegliere l’operatore economico che offre “<em>maggiori garanzie di proficua uti-lizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell’amministrazione, rispond[e]ad un più rilevante interesse pubblico”</em>, proprio come richiesto dall’art. 37 del Codice della Navigazione.Da ultimo, anche l’Autorità di Regolazione dei Trasporti con la delibera n. 57/2018, con la quale sono state approvate le “<em>Metodologie e criteri per garantire l’accesso equo e non discriminatorio alle infra-strutture portuali. Prime misure di regolazione”, ha statuito che “negli avvisi” per l’assentimento di concessione “sono tra l’altro definiti, in modo chiaro e dettagliato: [….] i criteri di valutazione ed indivi-duazione degli eventuali indennizzi pertinenti”</em>.Questo indirizzo deve essere accolto in maniera positiva dai concessionari in quanto tutela tutti gli stakeholder, in quanto:</p><ul> <li>il concessionario uscente, può investire per tutta la durata della propria concessione sapendo che gli eventuali investimenti non recuperati con l’ammortamento saranno indennizzati dal con-cessionario subentrante, mentre;</li> <li>il concessionario subentrante, potrà proporre un’istanza di concessione sapendo che il conces-sionario uscente non potrà avvalersi degli eventuali investimenti non ancora ammortizzati.</li></ul><p>Ci si auspica che la corresponsione di un indennizzo venga considerata da tutte le AdSP italiane, ga-rantendo in tal modo il rispetto dei principi di parità, trasparenza e non discriminazione. Si evidenzia, infine, che, se da un lato, tale indirizzo è sicuramente apprezzabile, in quanto consente di asseconda-re più velocemente gli sviluppi della <em>industry</em> effettuando tempestivamente gli investimenti, senza dover aspettare il termine della concessione, dall’altro, solleva un tema di fondo e cioè se tale obbli-go di indennizzo possa essere imposto anche all’aspirante concessionario che intenda svolgere un’attività di impresa diversa da quella del concessionario <em>incumbent</em>.Tale ultimo aspetto merita una particolare attenzione sul come l’AdSP intenderà affrontare il tema della “<em>zonizzazione</em>” con i propri strumenti di pianificazione (cioè col piano regolatore portuale), con l’evidente corollario che una precisa, puntuale e settoriale individuazione delle attività portuali potrà aiutare a risolvere le criticità di cui sopra, a discapito di una flessibilità che talvolta è richiesta alle in-frastrutture portuali per assecondare i mutamenti del mercato.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:ekaterina.aksenova@advant-nctm.com">Ekaterina Aksenova</a>.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a name="[1]"></a>[1] Cfr. AS1499 – ART- Metodologie e criteri per garantire l’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali (vds. anche AS135 Proroghe delle concessioni autostradali, in Boll. n. 19/98, AS152 Misure di revisione e sostituzione di concessioni amministrative in Boll. 42/98, AS481 Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico ricreativa in Boll. 39/2008; AS551 Concessioni demaniali marittime nella regione Calabria, in Boll. 28/2009, AS1114 Regime concessorio presente nel Porto di Livorno, in Boll. 12/2014; AS1457 Rilascio concessione demaniale marittima nel porto di Livorno per terminal multipurpose dell’8/11/2017).<a name="[2]"></a>[2] Cfr. AS152 Misure di revisione e sostituzione di concessioni amministrative in Boll. 42/98</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 01 Oct 2018 07:34:01 +0200</pubDate>
                        <title>Il market abuse aggiorna le comunicazioni alla Consob</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-market-abuse-aggiorna-le-comunicazioni-alla-consob</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In vigore da domani, 29 settembre, il Dlgs 107/2018 che aggiunge un ulteriore tassello nel recepimento del regolamento Ue 596/2014 in tema di abusi di mercato («Mar»). Si tratta di un intervento principalmente di micro regolamentazione, che ha inciso in modo limitato, e in molti casi a fini di mero coordina- mento delle disposizioni esistenti, sul Tuf, vista la diretta applicabilità delle norme comunitarie.Non mancano comunque le novità per le società quotate su un mercato regolamentato o un Mtf.<img class=" wp-image-10822 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/10/Schermata-2018-09-28-alle-11.54.10.png" alt width="406" height="471">Innanzitutto, e questa è forse la modifica più rilevante del Tuf, il legislatore ha deciso di avvalersi della possibilità di limitare gli obblighi di comunicazione alla Consob in caso di attivazione del ritardo nella pubblicazione di informazioni privilegiate (articolo 17, comma 4, Mar). L’intervento, che, invero, non brilla per tecnica legislativa, ha il fine di alleggerire gli obblighi degli emittenti sottoposti a Mar, i quali dovranno unicamente notificare a Consob l’avvenuta attivazione del ritardo, mentre le condizioni che giustificano il ritardo dovranno essere trasmesse a Consob solo dietro richiesta. In altri termini, gli emittenti dovranno comunque registra- re le motivazioni del ritardo, ma queste non dovranno essere trasmesse sin da subito a Consob. Laformulazione della norma non risulta particolarmente felice (trasmissione della «documentazione comprovante l’assolvimento dell’obbligo»), dato che sembra allu- dere alla possibilità che l’esenzione riguardi ogni informazione inerente il ritardo – anche, paradossalmente, la mera attivazione dello stesso – ma questa va letta conformemente a quanto previsto dall’articolo 17, comma 4, Mar, il che implica l’esonero della trasmissione delle sole ragioni.Merita un cenno anche una scelta conservatrice relativa all’articolo 114, comma 7, Tuf. Alla luce del primo schema di decreto predisposto dal governo, tale disposizione avrebbe dovuto essere abrogata, e dunque sarebbero stati rimossi gli obblighi di comunicazione delle operazioni sulle azioni dell’emittente effettuate da parte degli azionisti che detengono oltre il 10% del capitale o di controllo (e delle persone a esse strettamente collegate). Nel corso di una recente consultazione promossa da Consob, circa l’adeguamento del regolamento emittenti a Mar, diversi soggetti (Assonime, Abi, Assosim, Odce) si erano espressi nel senso di eliminare tali obblighi di comunicazione.Tale disposizione, introdotta dalla legge 62/2015, giova ricordarlo, è modellata sulla base della Section 16 dello U.S. Securities Exchange Act del 1934, e trova il suo fonda- mento nella considerazione che gli azionisti interessati dall’obbligo di disclosure possono manipolare il mercato con massicce operazioni di acquisto o vendita, nonché interfe- rire sulla corretta formazione dei prezzi visto che sono in grado di governare l’avveramento e la tempistica di taluni eventi societari nonché il momento della divulgazione delle informazioni circa tali eventi. Rimuovere tale disposizione avrebbe significato scegliere di diminuire gli obblighi ex Mar. Tuttavia, si è ritenuto necessario mantenerli, il che pare forse corretto, visti gli interessi di protezione del mercato sottesi alla norma in esame. Forse in sede di implementazione delle norme da parte di Consob potrebbe essere elevata all’attuale soglia di 20mila euro al fine di semplificare gli obblighi di segnalazione in capo ai soggetti interessati.Il legislatore è poi intervenuto sull’articolo 116 Tuf, che attribuisce a Consob il potere di individuare gli emittenti diffusi tra il pubblico, prevedendo la possibilità per la stessa di stabilire i casi di esenzione dall’obbligo di divulgare informa- zioni che potrebbero avere un effet- to significativo sul valore dei loro strumenti finanziari. Nonostante sia auspicabile un complessivo ripensamento delle norme sugli emittenti diffusi (categoria pressoché inutile, che conta solo 64 società di cui 3 quotate su Aim Italia) alle società quotate sugli Mtf, il legisla- tore si limita ad affermare che questi ultimi, in virtù dell’applicazione agli stessi di Mar, possano essere sottratti ai soli obblighi di informativa previsti per gli emittenti diffusi, il che pare più che auspicabile. È comunque apprezzabile la tensione alla semplificazione per evitare la duplicazione di oneri informativi.Va infine rilevata un’omissione. Nel complessivo ridisegno delle norme in tema di informazioni price sensitive, sarebbero forse stati maturi i tempi per rimuovere l’obbligo di pubblicare a mezzo stampa talune informazioni individuate dalla Consob nel 2009, come previsto dall’articolo 113-ter, comma 3, Tuf. L’introduzione di una misura simile, peraltro auspicata da più parti e messa in soffitta in varie oc- casioni, semplificherebbe gli oneri informativi per gli emittenti, con un risparmio di tempi e costi. Dall’altra parte, la pubblicazione tra- mite Sdir sul web raggiunge oggi una amplissima platea di soggetti (43 milioni di persone nel nostro Paese). Il legislatore si è, invece, limitato a escludere la possibilità di prevedere da parte di Consob la pubblicità anche a mezzo stampa delle sole informazioni privilegiate, prima prevista dall’articolo 114, comma 1, Tuf anche se non applica- ta alla luce delle indicazioni della Consob stessa.&nbsp;<em>Tratto da il Sole 24 ore - Norme &amp; Tributi</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 27 Sep 2018 10:58:40 +0200</pubDate>
                        <title>L’attesa decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite: conferma (definitiva?) della generale validità della clausola &lt;i&gt;claims made&lt;/i&gt;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/clausola-claims-made</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 24 Settembre 2018 è stata depositata l’attesa decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 22437, datata 5 giugno 2018) in materia di validità della clausola <em>claims made</em>.La Sentenza, come noto, è stata emessa sul solco dell’ordinanza di rimessione alle stesse Sezioni Unite formulata in data 8 Gennaio 2018 dalla Terza Sezione della Corte di Cassazione. In particolare, la Terza Sezione aveva chiesto alle Sezioni Unite di stabilire la correttezza o meno dei seguenti principi:</p><p style="padding-left: 30px;"><em>(i) non è consentito alle parti elevare al rango di "sinistri" fatti diversi da quelli previsti dall'art. 1882 c.c., ovvero, nell'assicurazione della responsabilità civile, da quelli previsti dall'art. 1917, comma primo, c.c.; </em></p><p style="padding-left: 30px;"><em>(ii) nell'assicurazione della responsabilità civile deve ritenersi sempre e comunque immeritevole di tutela, ai sensi dell'art. 1322 cc., la clausola la quale limiti l'indennizzo non già in base alle condizioni contrattuali vigenti al momento in cui l'assicurato ha causato il danno, ma in base alle condizioni contrattuali vigenti al momento in cui il terzo danneggiato ha chiesto all'assicurato di essere risarcito, c.d. clausola claims made.</em></p>In buona sostanza, l’ordinanza revocava in dubbio la validità della clausola<em> claims made</em> sia sotto il profilo della non qualificabilità della richiesta di risarcimento quale “sinistro” ai fini della polizza assicurativa, sia sotto il diverso profilo della strutturale, e quindi intrinseca, “immeritevolezza” del meccanismo <em>claims made</em>, con particolare riguardo ai casi in cui la polizza non preveda la c.d. “postuma” (anche nota come <em>discovery period</em> o <em>sunset clause</em>).Tale ordinanza, peraltro, seguiva di poco la precedente sentenza n. 10560/2017, sempre della Terza Sezione della Corte di Cassazione, che aveva dichiarato la immeritevolezza della clausola claims made nel caso di mancanza della copertura “postuma”.La nuova e articolata pronuncia delle Sezioni Unite sembra rimuovere tali dubbi di invalidità “intrinseca” della clausola <em>claims made</em>, stabilendo il seguente principio:<p style="padding-left: 30px;"><em>Il modello dell’assicurazione della responsabilità civile con clausole “on claim made basis”, che è volto ad indennizzare il rischio dell’impoverimento del patrimonio dell’assicurato pur sempre a seguito di un sinistro, inteso come accadimento materiale, è partecipe del tipo dell’assicurazione contro i danni, quale deroga consentita al primo comma dell’articolo 1917 c.c., non incidendo sulla funzione assicurativa il meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all’assicuratore. Ne consegue che, rispetto al singolo contratto di assicurazione, non si impone un test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalla parti, ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, c.c. ma la tutela invocabile dal contraente assicurato può investire, in termini di effettività, diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto sino a quella dell’attuazione del rapporto , con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili implicati, ossia (esemplificando): responsabilità risarcitoria precontrattuale anche nel caso di contratto concluso a condizioni svantaggiose; nullità anche parziale, del contratto per difetto di causa in concreto, con conformazione secondo le congruenti indicazioni legge o, comunque, secondo il principio dell’adeguatezza del contratto assicurativo allo scopo pratico perseguito dai contraenti; conformazione del rapporto in caso di clausola abusiva, come quella di recesso in caso di denuncia di sinistro.</em></p>In altre parole, le Sezioni Unite hanno confermato – auspicabilmente in via definitiva – che la clausola <em>claims made</em> non è strutturalmente (cioè intrinsecamente) invalida per le ragioni ipotizzate dall’ordinanza dell’8 Gennaio 2018, da un lato chiarendo che la richiesta risarcitoria ben può assumere la qualifica di “sinistro” ai fini di polizza e, dall’altro lato, negando la possibilità di sottoporre le clausole <em>claims made</em> ad un vaglio di meritevolezza ai sensi dell’art. 1322 c.c. (in ciò discostandosi dal precedente orientamento precedente delle stesse Sezioni Unite).É interessante notare come a tali conclusioni le Sezioni Unite giungano attraverso un articolato percorso che include – tra i vari passaggi degni di nota – la esplicita riconduzione della copertura assicurativa <em>claims made</em> nel novero dei contratti “tipici” e la considerazione del ruolo (in effetti importantissimo nella pratica ma fino ad oggi tendenzialmente assente dal discorso giurisprudenziale) delle c.d. <em>deeming clauses</em>.Peraltro, le Sezioni Unite svolgono un articolato percorso argomentativo che espressamente riprende, confermandole, le preoccupazioni espresse dalla precedente giurisprudenza della Cassazione circa le ipotetiche o possibili criticità che, in determinate situazioni, il meccanismo e la struttura <em>claims made</em> possono determinare, dando luogo a quelli che anche questa sentenza della Suprema Corte chiama (con espressione che rischia così di entrare in modo stabile nel lessico giuridico) “buchi di copertura”.In questi casi, sintetizzando la pronuncia delle Sezioni Unite, la tutela dell’assicurato e i suoi possibili rimedi vanno principalmente ricercati – escluso a questo punto il vaglio di validità ai sensi dell’art. 1322 c.c. - da un lato nella possibile tutela risarcitoria nei confronti dell’assicuratore o degli intermediari per responsabilità precontrattuale e, dall’altro lato, nella possibile nullità, anche parziale, del contratto assicurativo per difetto della c.d. “causa in concreto”, attraverso un sindacato volto in sostanza a vagliare il contratto medesimo “…per apprezzare se, effettivamente, ne sia realizzata la funzione pratica, quale assicurazione adatta allo scopo” in omaggio, a quanto parrebbe, alla “giuridica esigenza che il contratto assicurativo sia adeguato allo scopo pratico perseguito dai paciscenti”.È probabile che proprio nelle implicazioni giuridiche ed applicative del principio ricordato da ultimo si possa ravvisare uno degli aspetti più incisivi di questa attesa pronuncia delle Sezioni Unite che, senza dubbio, merita un’approfondita analisi, soprattutto in relazione alle ricadute applicative che essa potrà avere sulle attuali e future controversie in questa assai dibattuta materia.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a>, &nbsp;<a href="mailto:guido.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a>&nbsp;o&nbsp;<a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 19 Sep 2018 09:26:54 +0200</pubDate>
                        <title>Participative financial instruments: an Italian approach to Sukuk? Introduction (Part I)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/participative-financial-instruments-an-italian-approach-to-sukuk-introduction-part-i</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In 2017, a law proposal on the taxation of Islamic financial transactions was presented to the Italian parliament, but it was not approved as the legislation came to an end and a new parliament was elected after general elections at the beginning of March.The proposal also dealt with Sukuk and provided a specific tax regime for the issuance of Sukuk Ijarah. Since the proposal was not approved, the question then arises as to whether there are already in the Italian legislation other Sukuk-like instruments which comply with the generally accepted definition of Sukuk as provided by AAOIFI (“Certificates of equal value representing undivided shares in the ownership of tangible assets, usufructs and services or (in the ownership of) the assets of particular projects or special investment activity”), so that they could be treated as such from a Shariah perspective.<img class=" wp-image-10752 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/09/20180919_IFN_STPA.png" alt width="307" height="230">The question is in particular worthwhile in respect of the so-called participative financial instruments (PFIs) (‘strumenti finanziari partecipativi’) provided under Article 2346, Paragraph 6 and Article 2411, Paragraph 3 of the Italian Civil Code. The first provision reads: “The company, in exchange for contributions from the shareholders or third parties, even under the form of works or services, may issue financial instruments that have economic or administrative rights, with [the] exception of voting rights in the general shareholders’ meeting”. The second provides for the application of the rules governing the issue of bonds to those financial instruments the reimbursement of which, both in terms of time and amount, is conditional upon the economic performance of the issuer.The terms and conditions of the issuance of a PFI must be set out by the company’s bylaws along with the rights that are attributed to the holders, the penalties that are applicable in the event of a breach of the holders’ obligations and, if permitted, the rules of the instrument’s circulation. It is clear that the rationale of these provisions is to widely defer the regulation of the PFI to private self-government which makes the instruments flexible in nature and capable of pursuing different economic functions, similar, as the case may be, to those of shares, bonds, association in participation agreements and the like.It is important, in particular from an Islamic finance perspective, to ascertain whether such financial instruments have to be qualified as debt or equity. A line may be drawn between those PFIs which entail a right, even subordinated to other creditors’ claims, to the reimbursement of the contribution made by the holder and those which do not. In the first case, the issuer will have to register a debt in its financial statements. In the second case, in particular when money has been contributed in exchange, a reserve will be created and the equity of the company will be increased. It follows that PFIs of the first kind are similar in nature to bonds, while those of the second are equity-like and the respective holder will be in a position more similar, although different in nature, to that of the company’s shareholders.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>This article was first published in Islamic Finance news Volume 15 Issue 38 dated the 19th September 2018</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 22 Aug 2018 09:00:17 +0200</pubDate>
                        <title>Is it possible to keep the benefits of the Iran nuclear deal even with US sanctions?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/iran-nuclear-deal</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Amending the EU’s Blocking Regulation to counter the re-imposition of sanctions by the United States is ineffective and does not ensure that EU enterprises will invest in, or do business with, Iran. The problem this note shows is that more effective measures to protect individual EU enterprises doing business with Iran may not be available. It also shows that action in international law would be difficult and its outcome could weaken the international legal order.</p><h1>The Iran nuclear deal</h1>The Government of the United States of America has withdrawn from the 2015 Iran nuclear agreement known as the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). On 6 August next, it will re-impose one tranche of the sanctions that were lifted pursuant to that deal. This date marks the expiry of a 90 day wind-down period that started on 8 May 2018. The remaining sanctions will be re-imposed after a wind-down period of 180 days which ends on 4 November 2018.The EU has not withdrawn from the deal and has, along with the signatories other than the US, (China, France, Russia, United Kingdom and Germany), reaffirmed its commitment to its full implementation. The EU will not therefore re-impose the economic sanctions against Iran that were lifted on the signing of the deal. The EU considers the agreement part of public international law as it was endorsed by the UN Security Council.Iran signed on to the deal to limit its production and use of nuclear materials and to subject itself to inspections by the International Atomic Energy Agency so as to have the sanctions lifted and to allow enterprises and financial institutions to invest and do business in Iran so as to stimulate the local economy.Many consider JCPOA the most comprehensive nuclear containment agreement ever concluded as it has strict compliance criteria, a dispute settlement provision and the automatic re-instatement of sanctions should Iran not comply with its terms. It is also seen as a success for the very idea of sanctions. Iran’s economy had become isolated and starved of investment and had suffered as a consequence.<h1>The chilling effect of US sanctions</h1>Even though remaining signatories including Iran have declared their intention to stick to the terms of JCPOA the re-imposition of sanctions by the United States causes severe problems for EU entities wishing to take advantage of the lifting of sanctions by doing business in Iran.The United States considers that their sanctions also apply to non-US persons (so called “secondary sanctions”). Therefore, a non-US person (or entity), acting in breach of the US sanctions against Iran, could be sanctioned under US law for such a breach just like a US entity. In addition, secondary sanctions may be enforced if the sanctioned party has business in the US and/or against US persons doing business with the sanctioned person/entity. Examples of the application of US secondary sanctions include the December 2012 fining of HSBC bank of US$ 1.9b, the fining of Standard Chartered of US$ 327m and in July 2014, the fining of BNP Paribas of US$ 8.97b.Given that many EU enterprises doing business with Iran have investments in, or at a minimum, have business relations with, the US they can be subject to US sanctions. This will most likely cause these entities to stop doing business with Iran (unless, in an unlikely scenario, they obtain a waiver from the US government).In this scenario how can the EU and the other signatories maintain their side of the bargain.<h1>The EU Blocking Regulation</h1>EU Regulation 2271/96 from November 1996 is a law protecting EU persons and entities from the negative effects of the extra-territorial application of legislation adopted by a third country. The law was originally adopted in connection with the US sanctions (the embargo) against Cuba and sanctions against Iran and Libya.In May 2018 the European Commission, under delegated powers adopted in 2014, started the process to extend the application of the Blocking Regulation to the re-imposed US sanctions against Iran. Unless the European Parliament or the Council block the changes, they will come into effect on 6 August, the day that the first tranche of re-imposed sanctions come into effect.Article 5 provides of the Blocking Regulation provides that no EU person (or entity) shall comply with any requirement or prohibition, including requests of foreign courts, based on or resulting, directly or indirectly, from the laws specified in the annex of the Blocking Regulation, unless specifically authorized by EU authorities according a procedure set out in the Regulation.There is no recorded case implementing the Regulation or the imposition of fines on EU companies on the basis of the Regulation. This is mainly because the Blocking Regulation is enforced by means of penalties on the EU companies which have complied, including by the payment of fines, with US sanctions.The Regulation creates a double jeopardy for EU enterprises. Non-compliance with US sanctions results in exposure to possible sanctions under US law. Compliance with US sanctions results in exposure to possible EU sanctions. There is no indication that the EU is taking steps to address this simple but dramatic problem.Article 6 of the Regulation does provide that an EU enterprise which suffers loss due to the application of the amended sanctions can recover damages in an EU court. Theoretically this could balance out fines imposed by the US but this would require being able to bring the US before a national court, a very difficult task due to the doctrine of sovereign immunity.Possible damages actions could also be taken against private parties refusing, for example, to finance an export operation from the EU to Iran, or to provide parts for the goods to be exported. However, the level of proofs required for the action to be successful is high and the requirement to mitigate damages, in other words, to use the same resources to export elsewhere, mean that damages, even if available, would be very low to non-existent.The net practical effect is that EU enterprises are forced to choose between the Iranian and the US market and, more problematically, if the choice is Iran, it will have to ensure that none of its suppliers or financing institutions are themselves active in the US market. Achieving this level of isolation in today’s global market is difficult indeed. And because of this stark reality, EU enterprises are likely to choose not to do business with Iran.Given the severe limitations of the Blocking Regulation, it can be asked why the EU is taking the trouble to include the re-imposed sanctions within its ambit. If the Blocking Regulation does not provide an effective legal remedy, the reason must be political. The EU needs to be seen to be doing something to support the JCPOA in these difficult times. But is that enough? And does the EU have the obligation to take more effective action?<h1>The EU’s obligations in International law</h1>The EU has always been a staunch defender of a rules-based system not only in international trade but in international affairs more generally. This is reflected, for example, in the EU’s support for the WTO, the Paris Agreement on Climate Change, agreements on biodiversity and the Aarhus Convention. In recent months it is seen clearly in the EU’s promotion of the importance of the maintenance of the JCPOA.This political engagement is reflected in law. Article 3(5) of the Treaty of the European Union provides that in its relations with the wider world the EU shall contribute to the strict observance and development of international law. This same Article makes reference to the EU contributing to free and fair trade. In many cases the EU Court of Justice has affirmed the obligation of the Union to comply with international law.Does the obligation to comply with and promote the development of international law have consequences for the Union? It can be argued that the EU must take more effective steps to ensure that EU enterprises can benefit from the terms of the JCPOA so that the EU keeps its side of the agreement in the lifting of sanctions. In other words, in addition to lifting the sanctions the EU must create an environment in which EU enterprises are likely to engage with Iran. The failure to do so is not a full implementation of the EU’s obligations under the agreement.Against this can be argued that the EU is faced with a situation of force majeure, something outside its control and for which it cannot be held responsible. In that sense the EU has done all that it can: it has reaffirmed its commitment to the agreement and it has taken steps, even if they are very likely to be ineffective, to create the environment in the EU to allow EU enterprises to trade with Iran in the absence of sanctions.The sanctions to be lifted under the nuclear deal are the UN Security Council sanctions which have in turn been suspended by UN Security Council resolution 2231(2015). Thus, it can be argued that the US, in re-imposing the sanctions, is itself acting in breach of international law and the de facto application of those sanctions to EU enterprises is both a breach of the JCPOA itself and out of line with the resolutions of the UN Security Council. It can also be argued that the EU has an ongoing obligation to ensure the application of resolution 2231(2015) in its territory meaning that it must do something effective against secondary US sanctions.<h1>Enforcing international law by EU enterprises</h1>It can also be argued that the EU’s political commitment to the development of international law and the legal obligation to comply with it have consequences in the internal market. In its 2015 judgement in Vereniging Mileudefensie the Court of Justice examined when the terms of international law can be relied on to review an act of secondary legislation. While it is well known that the Court is reluctant to recognise the direct effect of international law in the same way as EU law has direct effect in Member State law it found that there could be reliance on international law where ‘the nature and broad logic’ of that agreement did not preclude it and, secondly, the provisions at issue were, ‘as regards their content, […] unconditional and sufficiently precise’ (paragraph 54 of the judgement).Are the terms of the JCPOA unconditional and sufficiently precise. It seems clear that the terms of the agreement are precise in that sanctions are lifted. Precision comes from the fact that sanctions are in place or they are not. Can it also be said that the terms of the agreement are unconditional. The content of the agreement is not conditional. Sanctions are lifted if Iran complies with its obligations to restrain nuclear development. It is clear that if Iran does not comply there are mechanisms, after the exhaustion of dispute settlement procedures, for the sanctions to snap back into place but that is a different type of conditionality which is outside the hands of the EU and enterprises doing business with Iran. The agreement is not conditional in that if both sides comply with its terms EU enterprises can rely on its terms to safely do business in Iran.If an EU enterprise damaged by the application of US sanctions imposed in breach of the Blocking Regulation were to challenge the legality of that Regulation, what outcome could be expected. Depending on the application to it, he Court of Justice has competence either to annul the Regulation or grant damages against the EU institutions. Annulling the Regulation does not get the EU enterprise very far. To get damages the applicant would have to show that the EU erred grievously in not adopting sufficiently effective public law. This is a high test to be met particularly in the light of Article 6 of the Regulation.<h1>What should the EU do?</h1>The JCPOA requires the EU to remove sanctions so as to allow EU enterprises to do business with Iran. The combination of the re-imposition of sanctions by the US and the effects of the secondary nature of those sanctions means that any EU enterprise with business relations with the US is still subject to sanctions. It can be argued that the Blocking Regulation is not effective and therefore does not ensure that the EU has done all that it can to lift the UN sanctions in compliance with the agreement.The question raised in this note whether the EU can take better steps to protect the interests of EU enterprises and better comply with the obligations under the JCPOA.The exposure of individual EU enterprises to US sanctions are likely to arise in a number different ways:<ol> <li>a US enterprise refuses to do business with an EU enterprise doing business with Iran;</li> <li>an EU enterprise refuses to do business with an EU enterprise doing business with Iran as that enterprise might be exposed to US sanctions as it also does business with the US;</li> <li>an EU enterprise doing business in Iran is sanctioned in the US.</li></ol><p>It is not clear how the EU can address the first situation. If the EU were to introduce measures to address it, the US enterprise would simply find other justifications for not doing business with the EU enterprise in question. Nor is it clear how to address the second situation. Again, were measures introduced, the EU enterprise would find ways to avoid doing business other than the Iran issue. In relation to both the first and the second situation it could also be argued that Article 6 already provides a remedy.In theory, the EU could adopt measure to compensate EU enterprises sanctioned in the US but the many difficulties with such an idea make it unrealistic. Any compensatory measure would ultimately be a US fine on the EU which is neither politically or legally acceptable.There do not appear to be new practical solutions for individual EU enterprises to the problem of the chilling effect of US secondary sanctions in domestic EU law. If there are no new measures available could the EU improve the Blocking Regulation to make it more effective? It is not clear how this could be done. Consideration could be given to lessening the burden of proof and the making available of punitive damages but these solutions would be complex to agree and implement.The absence of effective means to protect individual EU enterprises trading with Iran from secondary US sanctions at the domestic level does not address possible remedies in international law. At first sight the US sanctions cannot be based on the UN sanctions as these are now subject to UN Security Council resolution 2231(2015) which has not been abrogated or changed.Thus the EU could take action to show that the re-imposed US sanctions are not in compliance resolution 2231(2015). However this takes time and the procedures to be followed are not clear. And even if the EU was to be successful there do not appear to be the means to enforce any ruling against the US. And there is possibly a worse result. The inability to enforce a possible ruling might be to weaken the very international law that the EU is bound to uphold and develop.</p><h1>What has Iran done?</h1>On 17 July 2018 Iran instituted proceedings against the United States before the International Court of Justice in the Hague in relation to the re-imposition of the sanctions. Iran argues that the re-impositions of sanctions breaches six articles of the Treaty of Amity, Economic Relations and Consular Rights between Iran and the US signed in Teheran on 15 August 1955 and which entered into force on 16 June 1957.Iran not only asks the Court to rule that the US is in breach of international law but seeks provisional measures to stop the US re-imposing sanctions on its own citizens and enterprises but in relation to the secondary application of the sanctions to non-US persons.At first sight Iran seems to have strong arguments in its favour on the substance of its case. The application of provisional measures is more problematic. Enforcement of any ruling in Iran’s favour even more so.<h1>Conclusion</h1>There do not appear to be readily available actions that the EU or EU enterprises can take to address the chilling effect of US secondary sanctions. Iran’s action before the International Court of Justice may unlock the situation but it is unlikely to take effect in the short term.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>The content of this article is only for information and does not constitute professional advice.</em><em>For further information contact <a href="mailto:bernard.oconnor@advant-nctm.com">Bernard O’Connor</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 22 Aug 2018 09:00:06 +0200</pubDate>
                        <title>Banks, default and public confidence: waiting for decision from the new Government</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/banks-default-and-public-confidence</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>The Italian banking world is currently going through a period of deep-rooted change.Last year, certain Italian banks took centre stage in the media, namely: Monte Paschi di Siena, a bank having a long tradition and operating throughout the whole of Italy, which has often been refinanced to avoid default; four small banks from Central Italy, previously put into liquidation; two banks from North-East Italy, i.e. Popolare di Vicenza and Veneto Banca, put into liquidation in June 2017, in respect of which Italy awaits a decision of the parliament.Popolare di Vicenza and Veneto Banca are medium-sized banks deeply rooted in a part of Italy that is economically crucial for the country as a whole. The Veneto has been the powerhouse of the Italian economy in the last decade.From the point of view of the delicate links between politics and finance, the most sensitive aspects that still need to be resolved concern the responsibility attributable to the Bank of Italy and Consob. In other words, has banking supervision been adequate in the last decade? The question raises concern about the whole Italian financial world with a broader impact on the economy and politics in general.The Italian and European financial community expects quick and straight answers. The value of the confidence that European citizens may have in the financial world is a pre-condition for the proper development of that world itself. If undue harm is found to have been caused to savers and shareholders, they must obtain adequate compensation; on the other hand, if there is liability on the part of supervisory authorities (i.e. especially, the Bank of Italy and Consob), should there be some sort of punishment?As noted, the Italian banking world is in turmoil: will there be calm after storm? There is a great deal of interest currently shown by media and operators, primarily because the “populist” Government, based on the combination of the Lega and the Movimento 5 Stelle, has only been in office for a short while and its economic policy strategy is still unclear.The election promises of the two majority parties made a provision for, on the one hand, accurate determination of liability and, on the other, a legal mechanism of compensation for damage caused to savers and shareholders. So, will a move be made from words to deeds?Assuming that the new government finds the political strength to design a mechanism of compensation in favour of savers and shareholders, the issues to be addressed can be summarised as follows:</p><ul> <li>i. Which body will be responsible for determining breach of applicable Italian banking and laws and regulations to compensate savers and shareholders? The most widely held hypothesis is that this task should be attributed to a body of mediation and conciliation with an independent authority, e.g. the National Anticorruption Authority or the Arbitrator for Financial Disputes. This means a new entity must be added to the already complex legal scenario involving banks and financial intermediaries in Italy.</li> <li>ii. For the purposes of compensation for damage, will protection only be afforded to those having purchased shares in the last 10 years, i.e. within the limitation period for contractual damage? In this case, there would be no compensation for those having purchased shares earlier than the 10 years, now almost worthless. However, from criminal proceedings it is emerging that responsibility for the defaults of the banks is due to the actions of top managers. So is there no compensation for those left with nothing as a result of someone having negligently caused the banks to fail?</li> <li>iii. Finally, how will the State be able to allocate the sums awarded as compensation without being liable for State aid? Will such sums be public money or monies made available by the banking system itself?</li></ul><p>European developments might have a role to play. In the context of the negotiations underway on the banking and capital markets union, which will have a further direct impact not only on banks but also on undertakings, one proposal that is making headway relates to the intent to turn the ESM (European Stability Mechanism) into a mechanism for granting loans for a bank recapitalisation fund (backstop).While supporting such a role, one should however start from the principle that risk sharing and risk reduction are two sides of the same coin, rather than choosing a sequential procedure aimed at first reducing and only later sharing risk, based on a reduction of bank risk arising from progressive clearance of bad debts and other unspecified criteria.Falling outside the scope of the proposal is the introduction of a common insurance for bank deposits (CIBD) and the creation of a recapitalisation fund.These are just some of the issues to be tackled in the short term.If the new government really wants to overcome the deadlock in which the Italian financial system finds itself, considerable political will shall be required, with strong attention also being given to technical and legal aspects.This is a very delicate step, and only once it has been completed we will be able to tell whether the banking scene may be stabilised and whether the citizens’ confidence may support a growth trend that necessarily involves strengthening the financial system as a whole.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>This article is for information purposes only and is not intended as a professional opinion.For further information, please contact <a href="mailto:tommaso.dallamassara@advant-nctm.com">Tommaso Dalla Massara</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 22 Aug 2018 08:59:51 +0200</pubDate>
                        <title>Promoting inland waterway transport in the EU</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/promoting-inland-waterway-transport-in-the-eu</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>This Article is the first of a series of articles concerning inland waterway transport (hereinafter “<strong>IWT</strong>”) in the EU. This introductory article focuses on the importance of implementing and further developing inland waterways transport in the EU.</p><p>IWT, together with road and rail, is one of the three main modes of land transport.</p><p>In Europe there are more than 200 inland ports, with more than 37,000 kilometres of waterways<a href="/news-e-approfondimenti#c1"><sup>[1]</sup></a>. Half of Europe’s population lives close to the coast or to an inland waterway. An important number of European industrial centres can be reached by inland navigation. The Rhine-Danube network alone, with a length of 14 360 km, represents nearly half of the inland waterways of international importance.</p><p>The advantages of inland waterway transport are numerous. IWT is a safe mode of transport with low costs, a lot of spare capacity, no congestion, low noise levels and low energy consumption and a low carbon footprint. Barges and pushed barges can transport more and heavier goods per distance unit (tkm) than any other type of land transport and has a significant role to play in reducing road and rail traffic.</p><p class="text-center">Figure 1 - Source ECA Special Report - Inland Waterway Transport in Europe</p><p>The cost of water transport is competitive and the unit cost decreases over long distances. As inland waterway transport is slower than road transport, it is commonly used for goods that do not require fast delivery times, such as metal ores, agricultural products, coke and refined petroleum products, coal and crude petroleum. In the last few years there has also been an increase in container transport, especially in the Rhine basin.</p><p>One of the long-term objectives of EU policy is to shift traffic from roads to more environmentally friendly transport modes, such as inland waterway transport, with the idea of helping to reduce pollution and increase transport safety. IWT is, in fact, a sustainable alternative to road, with a smaller carbon footprint and a significant reduction in air pollution. Some of Europe’s largest seaports already use inland waterways to tackle increasing congestion and the lack of rail capacity (e.g. Rotterdam, Antwerp and Hamburg).</p><p>The European Commission aims to create more favourable conditions for the further development of the IWT, so as to encourage more companies to use this transport mode. In 2006, the European Commission adopted the NAIADES programme. The implementation of NAIADES is supported by the implementation platform PLATINA.</p><p>In 2013, the NAIADES programme was updated with the adoption of NAIADES II<a href="/news-e-approfondimenti#c2"><sup>[2]</sup></a>. This programme was aimed at promoting inland navigation through: (i) new infrastructure, including filling-in missing links, clearing important bottlenecks and port development; (ii) innovation, including the review of the River Information Services; (iii) market development; (iv) environmental quality, through the reduction of vessel emissions; (v) a skilled workforce and quality jobs; and (vi) integration of IWT into the multimodal logistic chain.</p><p>The NAIADES II programme runs until 2020 and is to be implemented by the European Commission, the Member States and the industry itself.</p><p>The NAIADES project is supported by the PLATINA project. The PLATINA project has received €8.5 million in funding from the European Commission. This project was implemented in order to provide technical and organizational assistance, by ensuring active participation of key industrial stakeholders, associations and Member States administrations. The PLATINA project is also working on further develop the River Information Services (RIS), which is a modern traffic management system enhancing electronic data transfer between water and shore through in-advance and real-time exchange of information.</p><p>The European Commission helps funding and financing IWT development through different programmes, such as the Connecting Europe Facility, Horizon 2020, the European Fund for Strategic Investments and the Cohesion policy.</p><p>The European Court of Auditors (hereinafter “<strong>ECA</strong>”) has carried out an analysis of the work done so far by the EU. A Special Report<a href="/news-e-approfondimenti#c3"><sup>[3]</sup></a> shows that the EU tried to implement certain strategies, aimed at eliminating infrastructure bottlenecks that should have been key for the development of inland navigation in Europe. The Report also shows that the goal of shifting traffic from roads and rail to inland waterway transport and improving navigability is yet to be achieved. ECA noted that, between 2001 and 2012, the modal share of inland waterway transport did not increase substantially, remaining at around 6%.</p><p>In order to address the difficulties encountered by the Commission in implementing IWT policy, the ECA concluded that, the European Commission and Member States should agree on specific and achievable objectives and precise milestones that should be aimed at eliminating bottlenecks on corridors within the framework of the Connecting Europe Facility. The efforts of the Commission should also take into consideration the TEN-T<a href="/news-e-approfondimenti#c4"><sup>[4]</sup></a> objective of completing the core network by 2030, the availability of funds at EU and Member State levels and the political and environmental considerations in relation to building new (or upgrading existing) inland waterway infrastructures.</p><p>The ECA recommends that the Member States should prioritize IWT projects which are on the TEN-T corridors, rivers or river segments that provide the greatest and most immediate benefits for improving inland waterway transport.</p><p>However, none of the projects set quantitative targets to be achieved. Today it appears that the only document that has set quantitative targets for inland waterway transport is the “Danube strategy”. The Danube Strategy, which obviously has a limited geographical scope, envisages increasing the cargo transport on the river by 20% in 2020 compared to 2010. This goal should be pursued by putting in place both national actions and cross-border co-ordination procedures, in order to respond to the challenges and re-establish optimal and safe navigation conditions.</p><p>The work carried until now and that must be carried out in the following years, by both the EU and the Member States is extremely important for an environmentally friendly development of the transport sector in Europe. All the stakeholders should be interested and partake in the development of this transport mode.</p><p>In this article we hope we have provided the framework for EU policy on inland waterway transport. In subsequent articles we will look at a number of the legal issues that arise, in particular, concerning the particularities of river transport contracts and the litigation of river transport contracts.</p><p><i>The content of this article is only for information and does not constitute professional advice.</i></p><p><i>For further information contact </i><a href="mailto:ekaterina.aksenova@advant-nctm.com"><i>Ekaterina Aksenova</i></a><i>.</i></p><p><sup>[1]</sup>See <a href="https://www.inlandports.eu/" target="_blank" rel="noreferrer">www.inlandports.eu</a></p><p><sup>[2]</sup>COM (2013) 623 final of 10 September 2013, “Towards quality inland waterway transport Naiades II”</p><p><sup>[3]</sup>European Court of Auditors, Special Report, Inland Waterway Transport in Europe: no significant improvements in modal share and navigability conditions since 2001, Luxembourg, 2015</p><p><sup>[4]</sup>The Trans-European Transport Network (TEN-T) is a European Commission policy directed towards the implementation and development of a Europe-wide network of roads, railway lines, inland waterways, maritime shipping routes, ports, airports and rail-road terminals. The 2013 TEN-T Guidelines were adopted in the form of a Regulation and therefore are binding for the Member States. In order to prioritize waterways within the TEN-T network, the new Connecting Europe Facility and TEN-T guidelines of 2013 established a core and a comprehensive network, which Member States have a legal obligation to complete by 2030 and by 2050 respectively. However, for inland waterways there is no difference between the core and the comprehensive network, which does not help with prioritization within the waterways.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Infrastrutture Portuali</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 22 Aug 2018 08:59:28 +0200</pubDate>
                        <title>The EU way to simplify legislation: the revision of Directive 2008/118/EC on excise duty</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-eu-way-to-simplify-legislation</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<h1>Will the EU get a completed Single Market?</h1>The harmonization of excise duties is a precondition for completing the EU Single Market.&nbsp; Directive 2008/118/EC<a href="/news-e-approfondimenti#c1"><sup>[1]</sup></a>and related EU Law seek to harmonise the general conditions for the changing excise duty.The REFIT<a href="/news-e-approfondimenti#c2"><sup>[2]</sup></a>initiative on general arrangements for excise duty, announced in the Commission’s Work Programme for 2018, intends to further harmonise and simplify provisions for the export, import and transit of goods subject to excise, inter alia through automation of movement control procedures. Disparities in the application of these rules can result in tax-induced movements of goods, loss of revenue and fraud. So far, EU legislation regulates Member States’ excise duties for a defined number of types of alcohol, tobacco and energy products in terms of the structure of duties and minimum rates. Furthermore, it creates the conditions for electronic control of the movement of these types of excise goods<a href="/news-e-approfondimenti#c3"><sup>[3]</sup></a>.<h1>Main objects of Directive 2008/118/EC</h1>Directive 2008/118/EC specifies which goods are subject to it by referring to specific directives, in particular to: Council Directive 92/83/EEC, on the harmonization of the structures of excise duties on alcohol and alcoholic beverages; Council Directive 92/84/EEC on the approximation of the rates of excise duty on alcohol and alcoholic beverages; Council Directive 2003/96/EC restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity; Council Directive 2011/64/EU on structure and rates of excise duty applied to manufactured tobacco.The Directive also covers the structure of excise duty categories and minimum excise duty rates for alcohol and alcoholic beverages, manufactured tobacco, and energy products and electricity. In the first part of the Directive the definition of concepts such as “authorised warehousekeeper” and “tax warehouse” are set out. In addition, it establishes the time and place of chargeability, who is liable, the effect of destruction and irretrievable loss, irregularities, refunds, and remissions and exemptions.Chapters III and IV of the Directive set out the major change concerning the holding and movement of excise goods under duty suspension with the Excise Movements and Control System (EMCS) that monitors movements of excise goods under excise duty suspension between authorised and registered locations electronically.In particular Chapter IV added two new types of economic operators associated with a location: the “registered consignee”, a type of economic operator that can transport goods under excise duty suspension from a place of importation.The Directive moreover covers duty paid movements. There are still paper based and represent 1% to 3% of all intra-EU movements of excise duty goods.<h1>Institutional Activities for simplification (REFIT)</h1><ol start="1"> <li style="list-style-type: none;"><ol start="1"> <li><strong>The Commission</strong></li></ol></li></ol><p>In Annex 2 of its Work Programme 2017 the European Commission announced the revision of Directive 2008/118/EC to align and ensure the uniform application of EU legislation (including impact assessment) as a REFIT initiative.Consequently, the Commission published in April 2017 a Report<a href="/news-e-approfondimenti#c4"><sup>[4]</sup></a>on the implementation and evaluation of the Directive in which it concludes that the arrangements for the holding and movement of excise goods under excise duty suspension (Chapter III and IV of the Directive) work effectively and efficiently in the frame of a Union-wide action . However, the Report finds that the coordination of excise and customs procedure is hampered by “significant levels of legal uncertainty and it sees “considerable scope for improving the coordination of technical procedures”. Furthermore, whilst recognising that the introduction of EMCS <a href="/news-e-approfondimenti#c5"><sup>[5]</sup></a>for the supervision of movement under duty suspension helps to improve the collection of excise duty, the Commission sees “a number of possible legal and technical changes that would further reduce evasion and fraud”.Concerning the application of the articles of the Directive relating to the “movement and taxation of excise goods after release for consumption”<a href="/news-e-approfondimenti#c6"><sup>[6]</sup></a>, the current arrangements for moving goods already released for consumption to another Member State are considered “inefficient, insufficient to provide for the free movement of excise goods and potentially open to tax evasion and fraud”.The Commission follow-up actions concern:</p><ul> <li>Possible legal and technical improvements to the treatment of irregularities and the handling of claims by Member State;</li> <li>To explore a “less burdensome regime than either EMCS or the SAAD (administrative documents) system for the movement of excise goods of low fiscal risk, such as denatured alcohol, flavourings, perfumes and certain energy products”;</li> <li>Examine “legal and technical changes to the arrangements used for the supervision of the import, export and transit of excise goods”;</li> <li>Analyse “the partial or full automation of the duty-paid B2B arrangements with a view to reducing administrative burden and compliance costs on traders and Member States”;</li> <li>Check how to improve the arrangements for the cross-border distance selling of excise goods”.</li></ul><ol start="1"> <li style="list-style-type: none;"><ol start="1"> <li value="2"><strong>The European Parliament</strong></li></ol></li></ol><ul> <li>EP Resolution of 3 April 2014 on the Annual Report 2012 on the Protection of the EU’s Financial Interests-Fight against fraud agencies</li></ul><p>A section of this Resolution is dedicated to EMCS. The European Parliament noted that increased abuse of the EMCS by criminal groups had been observed by enforcement agencies; it believed that physical controls of goods being transported under the EMCS was lacking; that it underlined the benefits of increased inspections and demanded a higher degree of cooperation with tax authorities; Parliament also expressed concern that the Member States had implemented their own EMCS systems based on (too) broadly defined requirements.</p><ul> <li>Written questions by MEPs</li></ul><p>Numerous questions were addressed to the Commission on specific types of excise duties – or on the exemption from these. Some questions addressed the general arrangements for excise duty, which are the object of Directive 2008/118/EC. In particular, a written question by Anna Hedh (Socialist and Democrats Group, Sweden) pointed to the substantial differences in the process of alcoholic beverages in countries such as Denmark, Estonia, Finland, Germany and Sweden, which originate mainly from differences in the levels of excise duty and the provisions of Council Directive 2008/118/EC set out minimum guide levels for how much alcohol individuals are allowed to buy and personally carry on driving across borders without paying excise duty in the country of entry. Hedh asked whether the indicative allowances were not very high, contributed to excise duty dumping between Member States, and therefore were worth focusing on more clearly in the revision of current Directive. Hedh also asked why the reduction in the allowances for cross-border private movement of alcoholic beverages is not already being considered as a policy option in the ongoing revision of the Directive.The answer to this written question was given by Pierre Moscovici<a href="/news-e-approfondimenti#c7"><sup>[7]</sup></a>on behalf of the Commission. The Commissioner explained that the guide levels in Article 32 of Directive 2008/118/EC should help the authorities to assess whether the quantity of excisable goods being moved within the EU is for the use of the private individual transporting those goods. He added that Member States may carry out checks on their territory to see whether private individuals carrying goods falling under Directive 2008/118/EC from another Member State are doing so within acceptable limits.</p><ol start="3"> <li><strong>Council and European Council</strong></li></ol><p>At its meeting of 5 December 2017, the Council (ECOFIN) adopted its Conclusions on the Commission Report<a href="/news-e-approfondimenti#c8"><sup>[8]</sup></a>on the implementation of directive 2008/118/EC and endorsed its report to the European Council on tax issues.The Council Conclusions were preceded by discussions in which some of the national delegations initially had reservations against the draft Conclusions, that is also showing the level of detail considered and the reasoning that led to these conclusions, e.g. consideration of the intertwined workings of customs and excise.In its Conclusions, the Council welcomed the Commission report and agreed that the current arrangements for the holding and movement of excise goods under Directive 20008/118/EC function effectively and efficiently, and in a way that could not be achieved without Union-wide action. However, concerning the arrangements for moving goods already released for consumption to another Member State, the Council noted that the Commission finds these arrangements inefficient, insufficient to provide for the free movements of excise goods, and potentially open to tax evasion and fraud. The Council therefore invited the Commission to further explore whether any improvements can be made in the area of the directive’s efficiency and effectiveness. This notably concerned B2B duty paid arrangements, especially in cases where it can be determined that these arrangements impose a substantial burden on businesses, particularly in the case of SMEs, and are not compatible with the objectives of the free movement of goods and the single market (e.g. excessive use of paper-based documents, variations between national requirements and lack of clear information about national procedures). Furthermore, the Council agreed that EMCS could be adapted to cover movements of excise goods under duty-paid arrangements, but held the position that an extension of EMCS could be justified after a careful cost/benefit analysis, taking into account the aim of maintaining reasonable costs for Member States, and in regard to the benefit of such extension.The ECOFIN report of 5 December 2017 to the European Council on tax issues provides an overview of the state of play on the most important dossiers in the area of taxation. Its section on excise duties confirms the above-mentioned Council conclusions.The European Council underlined on several occasions that the fight against tax fraud, evasion and avoidance remained a priority.</p><ol start="4"> <li><strong>Court of Justice</strong></li></ol><p>On several occasions, the Court of Justice of the European Union has decided on aspects of EU Law on excise duties. Some of these decisions concerned the “General Arrangements for excise duty” in Directive 2008/118/EC.Two cases are particularly relevant:</p><ol> <li>In Case C-409/14 the Court ruled, inter alia, that the concept of “customs suspensive procedure” laid down in Articel 4(6) of Directive 2008/118/EC, must be interpreted as meaning that the placement of specific goods under a customs suspension procedure of arrangements cannot be challenged if the chapter of the Common Customs Tariff, which covers those goods, is correctly mentioned in their accompanying documents, but the specific subheading is incorrectly indicated. In such cases, Article 2(b) and Article 4(8) of the Directive must be interpreted as meaning that there has no importation of those goods, and that they are not excise goods.</li> <li>In Case C-355/14 the Court ruled that Article 7(2) of the Council Directive 2008/118/EC must be interpreted as meaning that the sale of excise goods held by an authorized warehouse keeper in a tax warehouse does not bring about their release for consumption until the time at which those goods are physically removed from that tax warehouse.</li></ol><p></p><h1>A new Proposal to amend Directive 92/83/EEC</h1>In the light of these considerations the Commission put forward a proposal to amend Directive 92/83/EEC in May 2018<a href="/news-e-approfondimenti#c9"><sup>[9]</sup></a>.As set out in the explanatory memorandum “several legal acts define the EU system for harmonized excise duties”: Council Directive 2008/118/EC sets out the general arrangements for goods subject to excise duty, with particular emphasis on the production, storage and movement of excise goods between Member States. Energy products and electricity are covered by Directive 2003/96/EC and manufactured tobacco is covered by Directive 2011/64/EU.Directive 92/83/EEC on the structure of excise duty on alcohol and alcoholic beverages sets out the common rules on the structure of excise duty and defines and classifies the different types of alcohol and alcoholic beverages, according to their characteristics, and provides a legal framework for reduced rates, exemptions and derogations in some sectors.The explanatory memorandum argues that “The Directive has not kept pace with the challenges and the opportunities offered by new technologies and developments within alcohol industry”. In a working document<a href="/news-e-approfondimenti#c10"><sup>[10]</sup></a>the Commission underlines that some problems and inefficiencies have been identified causing possible distortions of the internal market. “The large variation in duty levels between Member States, which provides a strong incentive for tax evasion, and other weakness in the design of taxes necessitate the use of burdensome administrative procedures for both tax administrations and economic operators” and consequently “….these disproportionate administrative and compliance costs for economic operators restrict the participation of small and medium-size enterprises in intra-EU trade in alcohol and alcoholic beverages”.<ol start="5"> <li><strong>Council Working Party</strong></li></ol><p>A first Council Working Party on Tax Questions was held in Brussels in June&nbsp; 2018 to discuss the new proposal. The Member State delegates had a very generic exchange point of views.</p><h1>Conclusions</h1>The REFIT process in this matter is very important and relevant for stakeholders and industry. Technical and legislative adjustments to the modernization in progress for alcohol, tobacco and electricity are numerous and sophisticated, so the European Commission, Parliament and Council must proceed toward texts which would satisfy the different needs coming from stakeholders.A new methodology of work could be interesting and applicable in this REFIT case: a WG enlarged with the direct contributions deriving from agriculture, energy and environment Working Parties, a sort of WP enlarged and able to take advanced solutions.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<div class="testo"><p><em>The content of this article is only for information and does not constitute professional advice.</em><em>For further information contact <a href="mailto:giovanni.moschetta@advant-nctm.com">Giovanni Moschetta</a>.</em></p></div><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a id="1"></a><sup>[1]</sup>Council Directive of 16 December 2008 concerning the general arrangements for excise duty and repealing Directive 92/12/EEC, In EUOJ L 9, 14.1.2009<a id="2"></a><sup>[2]</sup>The REFIT platform was set up by the May 2015 Better Regulation Communication to advice the Commission on how to make EU regulation more efficient and effective while reducing burden and without undermining policy objectives<a id="3"></a><sup>[3]</sup>The rates lavied still vary considerable between EU Member States. On certain other types of products not covered by European legislation some Member States levy further excise duties. In addition to excise duties, Member States also impose their VAT rates on the products<a id="4"></a><sup>[4]</sup>COM(2017)184<a id="5"></a><sup>[5]</sup>Excise Movement and Control System. The EMCS is a computerised system for monitoring the movement of excise goods under duty suspension in the EU. It records in real time the movement of alcohol, tobacco and energy products for which excise duties have still to be paid.<a id="6"></a><sup>[6]</sup>Articles 32-44<a id="7"></a><sup>[7]</sup>Commissioner to the Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs<a id="8"></a><sup>[8]</sup>COM (2017) 184 of April 2017, see above.<a id="9"></a><sup>[9]</sup>Proposal for a Council Directive amending Directive 92/83/EEC on the harmonization of the structures of excise duties on alcohol and alcoholic beverages, COM (2018) 334 final.<a id="10"></a><sup>[10]</sup>Revision 2008/118/EC Horizontal Directive – CNAPA 22/03/2017</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 22 Aug 2018 08:58:51 +0200</pubDate>
                        <title>Is the EU becoming more unilateralist?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/is-the-eu-becoming-more-unilateralist</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>This article is based on a presentation made to the Montreal/Statale University 2018 Summer School in bilateral trade relations between the EU and North America, given on 28 May in Montreal Canada.</p><h1>Trade of meat into the EU</h1>To be able to export meat to the EU, the European Union has to be certain that the meat meets EU internal or single market health and safety standards.What does the EU do to ensure that meat from third countries meets EU standards?First. The EU must have confidence in the capacity of the third country competent authority to implement health and safety policies.This means in turn that the competent authority has credible systems of inspections and controls in respect of every step along the supply chain from the source of ova and semen through elevation, feeding, medicines, animal health, transport, slaughter, slaughter house conditions, animal welfare, cutting packaging and transport again.The standards that have to be met along the chain are EU standards or their equivalence. The country or regions of the country must be free from certain diseases.For a competent authority to show it is competent it must be a member of the OIE, the Organisation of Animal Health. It must meet that organisation’s standards and reporting obligations.It must have a public health programme to monitor not only the elements mentioned above but also residues of veterinary medicines, pesticides and contaminants.Each year the competent authority must submit its system to the EU for review and prior approval.If the country meets these tests then the EU will send veterinary inspectors (The Health and Food Audits and Analysis Office) out to the country to audit the system and then, if the country is in line with these requirements, to authorise specific slaughterhouses for export of meat to the EU.The point I want to emphasise is that the EU evaluates and controls the quality of law and its enforcement in third countries. And this is done in an exacting and thorough manner before a good (in this case meat) even approaches the EU border. In other words, before there is trade.I do not want to go too much into what then happens at the EU border. There are documentary, identification and physical checks. Imports can only take place through approved ports. The EU’s General Food Law (Regulation 178/2002) requires traceability which in essence means that the meat must be traceable back to the field and the animal and the ova and the semen.Supermarkets don’t seem to think that this externalisation of internal EU law is inappropriate. On the basis of the needs of their consumers, they impose private standards and require certification to show compliance with the standards.<h1>The Single Market</h1>The system of pre-controls and border controls for the import of meat is an external aspect of the EU’s Single Market.External policies are a mere reflection of the internal policies. The EU has policies to ensure that meat coming from Greece or Germany or Malta meets EU standards and it has policies to ensure that third country meat does so to.General Food Law says that EU food law is based on Science. The EU has two famous food policies that are clearly not based on science. These are the bans on natural hormones in meat production and on certain uses of genetically modified organisms (GMOs). But the EU has internal bans and thus, despite the WTO and the OIE and the Codex Alimentarious, the EU toughs it out on the international level and does not in any way allow international rules to undermine internal policies.The Single Market is expanding daily. The more we have internal policies the more we have, and will have, external policing policies as we have for food.<h1>Border taxes and Climate Change</h1>The EU has one of the most extensive and costly CO2 reduction policies. There are very strong forces pushing the EU to exceed its commitments under the Paris Agreement. The EU is currently designing the implementation of the policy for the period 2020 to 2030 period. It is clear that the policy will become significantly more expensive in the first half of the next decade.Current policies which lessen the financial cost on some industries so that they won’t relocate production to countries with a lighter environmental cost are being reconsidered and there is a growing consensus, in business, in the Member States, with NGOs, that some sort of Border Tax on imports is necessary to equalise the costs of production of goods in the EU and in third countries and ensure a level playing field for EU industry.The EU is built on law and not on the traditional power of the sovereign. The EU cannot adopt law unless underlying law allows it. So, in implementing a Climate adjustment policy at the border the EU will want to comply with WTO law.To be compatible with WTO law a border tax must not discriminate. This in turn that CO2 cost born by the imported good cannot exceed the CO2 cost of the equivalent domestic good.To implement an equivalence of costs system so as to avoid a charge of discrimination in WTO law, the EU will have to measure not only the quality of the climate policy in a third country but to work out the exact cost of that policy per tonne of steel or aluminium or kilo of beef imported into the EU.This will require a system of evaluations, controls, monitoring and inspections at least as sophisticated as the system already in place for the health and safety of meat.As a direct consequence of the Single Market the EU will develop an external policy to enforce standards. This external consequence of the Single Market is distinct from the what might be called traditional trade or environmental policy. Whatever approach the EU takes in further COP climate negotiations or in trade negotiations with Canada or the United States, it will be constrained by the external consequences of its internal policies.<h1>There is now a growing strand of unilateralism in EU trade policy.</h1>The EU is committed to the multilateral trade framework and in particular the WTO. It has completely changed its agricultural policy so as to allow it to be a demandeur in future WTO negotiations. Essentially the EU wants the WTO to adopt the Singapore issues and make government procurement part of the single undertaking. But we know the multilateral process is frozen.The EU has concluded or is currently negotiating trade agreements with most countries around the world. As Canada knows because of CETA, these agreements go behind the border to address technical barriers to trade and social and labour and environmental standards embracing the idea of sustainable development. They are incorporating, more or less, many of the Singapore ideas.The EU is imposing many of its standards and values on third countries by means of these agreements. The EU can do so because of the attractiveness of the EU market. Most third countries view the prize of access to the world’s richest and in some senses biggest market as worth the burden of agreeing to include these new issues.But to the extent that these FTAs do not include clear provisions on labour, on the environment on social or sustainable goals the EU is moving towards a Unilateral trade policy that will impose these standards anyway.<h1>The Single Market is not under threat</h1>You will all be aware of Brexit and the struggle the UK has in deciding to be in or out of the EU’s Single Market.But if you look closely at the other so called Eurosceptic forces in the EU, Orban in Hungary, Law and Justice in Poland, Cinque Stelle and La Lega, Le Pen, AfD, none are calling for a roll back of the single market. There are two core complaints: immigration and austerity. But there is no real challenge within the remaining 27 Member States to the four internal market freedoms, to the setting of most economic and product standards at the EU level, at the increasing power of the EU to set social, labour and environmental standards.This internal cohesion will be reflected in the unilateral implementation of internal policies abroad.<h1>Enforcement of Trade and Sustainable Development chapters in EU FTAs</h1>In addition to the external aspects of the Single Market, the EU is taking steps on the implementation and enforcement of the Trade and Sustainable Development Chapters of existing FTAs.You will see that the key focus of this relatively recent debate is on enforcement and sanctions. This approach goes beyond the external consequences of Single Market policies which is the core basis of EU unilateralism. But again, it shows that the EU is more willing to put in place policies which control and evaluate third countries policies and will act on the basis of those evaluations.<h1>The future of EU unilateralism</h1>Unilateralism is an expression of power. The EU has never been comfortable with the idea of power. Even if the EU is currently exploring, gingerly, the creation of a European Defence Force within a Common Security and Defence Policy and a European Defence Agency the history of Europe will keep these traditional power initiatives limited.The EU is, however, becoming more comfortable with and enforcing certain values in a changing world.As Merkel said in May 2018: ‘We [Europeans] must take out fate in our own hands’. ‘We know we must fight for our future on our own, for our destiny as Europeans’.As the US seems to be abandoning certain values the EU sees the benefits and the importance of its own values.More and more there is the collective will to ensure that the internal, Single Market, expression of our values and ideas is reflected in our external actions.I chose Health and Safety and Climate Change as the two examples on which to base my understanding of the future of EU trade policy because they show unity of purpose across society. EU citizens firmly believe that the EU has the best health and safety set of rules and policies and will stop TTIP even on the ignorant suspicion that chlorinated chicken might enter the EU. The same is true of Climate change. Business and NGOs are united on the need for stronger and more effective internal and external control policies.These external consequences flow from domestic political agreement.<h1>What does this mean for the EU’s North Atlantic trade policy</h1>Besides the problem of the inability of the WTO to adopt rules to reflect the needs of the world’s largest trading nations, we are currently faced with the possibly more radical problem of the deliberate undermining of the WTO’s functioning. Multilateralism is not in good shape.Are FTAs in much better shape? CETA got through. But TTIP did not. It seems that if the US does not impose duties on Steel and Aluminium, the quid pro quo will only be a very light tariff-only Free Trade Agreement between the EU and the US and not a revised comprehensive CETA style FTA. Policy makers in Brussels and Washington might see the advantages but most politicians don’t seem to have the fight to push it through.So, from an EU perspective that leaves us with unilateralism. Overall, I don’t think this need necessarily be bad for Canada.<h1>Equivalence</h1>I have not mentioned equivalence. Despite extensive provisions on equivalence in the WTO and in FTAs, many countries, and certainly the EU, do not seem to consider that recognition of equivalence in practice and in relation to a specific standard (whether health and safety or social or environmental) is possible.I see this changing. Particularly in trade between countries with similar economic development and societal values and expectations. In other words, between the EU and Canada.I see equivalence more problematic in relation to the EU and the United States. It is not just GMOs and Hormones. Canada and the EU differ on these issues too. It is more that there is a lack of confidence among EU citizens that the US shares the same values with the EU in the same way that Canada does.Whatever the accuracy of this perception it is a common perception and perceptions count.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<div class="testo"><p><em>The content of this article is only for information and does not constitute professional advice.</em><em>For further information contact <a href="mailto:bernard.oconnor@advant-nctm.com">Bernard O’Connor</a>.</em></p></div>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 22 Aug 2018 08:58:33 +0200</pubDate>
                        <title>The Dignity Act</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-dignity-act</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h1>Preamble</h1>On July 2, 2018, the Cabinet issued the so-called “Dignity Act” (in Italian Decreto Dignità) which is the first initiative of the new Government on employment law. In detail, the amendments to the existing employment law concern the rules to be applied to fixed term contracts set out in Legislative Decree no 81 of 2015 and the indemnities granted in case of unlawful dismissal of an employee hired under the so called “increasing protection” system regulated by Legislative Decree no 23 of 2015. Lgs. n. 23/2015.These amendments were published on the Official Gazette on July 13, 2018 and enter into forces on 14 July 2018.As the Government decided to set out the new rules by means of an emergency law, the &nbsp;decree will be effective for 60 days and subject to a confirmation process held by the Houses of Parliament. As a result it could be confirmed – with or without amendments – or, rejected. If rejected it will be no longer effective.The purpose of this note is to draw your attention, in particular, to the new rules in relation to fixed term contracts - that are the subject matter of this comment – as they will immediately affect the use of such contract by many employers.<h1>Fixed term employment agreement</h1>The new rules provide for the decrease of the maximum period available for such contract and the reintroduction, at least in part, of the need to specify in the contract the reasons why a fixed term of duration was agreed.<h1>Term</h1>As a consequence of the new rules, the maximum extent of a fixed term contract will be <span style="text-decoration: underline;"><strong>24 months</strong></span><strong>&nbsp;</strong>instead of the former limit of 36-months.The possibility to extend the contract for further 12 months upon authorization released by the Local Labor Office (as set forth by Section 19, par. 3, Legislative Decree no 81 of 2015) will still be available.<h1>Reasons justifying the inclusion of a term</h1>The Dignity Act reintroduced the necessity that - in certain circumstances - the provision of a fixed term in a contract must be based on the <span style="text-decoration: underline;"><strong>existence of a number of predetermined reasons</strong></span>.In particular, the justifying reasons shall be:<ul> <li>(a) temporary and objective reasons for temporary needs</li> <li>(b) need to replace, on a temporary basis, other employees;</li> <li>(c) reasons related to temporary, significant and not programmable increases of the ordinary activity.</li></ul><p>From a first analysis of the new justifying reasons, it is clear that they are very strict and they limit the possibility to identify, in concrete, any occasion in which a justification in line with the law is effectively foreseeable.As to the third possible reason under letter (c), the provision according to which the need has to be not only “related to temporary and significant increases” but also “not programmable” seems to exclude the possibility to manage temporary but predictable needs (for example, in the retail sector, the peak of sales during Christmas period), limiting such possibility only to situations that are not predictable (for example in case of unexpected orders).Besides, assess when an increase is “significant” is not straightforward and, as such, will trigger disputes and litigation.</p><h1>When the justifying reason has to be included?</h1>The Dignity Act provides the possibility to enter into a first contract “without any supporting reason” (e.g. without the need to indicate a supporting reason) with a maximum duration of 12 months (including also extensions). This means that an employee - without any former fixed term contract with the same employer – may be hired with a fixed term contract “without any supporting reason”:<ul> <li>for a period of 12 months;</li> <li>for a shorter period (for example, 6 months), with the possibility to extend “without any supporting reason” until a maximum of 12 months (including the former contract).</li></ul><p>The indication of the justifying reasons will be necessary in the following cases:</p><ul> <li>the hiring for a period exceeding 12 months (up to the maximum duration of 24 months);</li> <li>the execution of a new fixed term contract to carry out the duties of the same contractual level and legal category as the previous contract (i.e. renewal of the contract), regardless of the duration of the new contract and of the former ones). Therefore, <strong>if the company enters into a fixed term contract with an employee - who, previously, was employed under a fixed term contract – envisaging duties of the same contractual level and legal category as the previous contract, the new contract must always set out the supporting reason</strong>;</li> <li>the extension of a fixed term contract without any supporting reason, in which the total duration of the relationship exceeds 12 months.</li></ul><p></p><h1>Extension of a fixed term contract</h1>The Dignity Act has also modified the provisions related to extensions, reducing their number from 5 to 4.The Dignity Act provides that the extensions may be granted:<ul> <li>freely (e.g. without the necessity to indicate one of the justifying reasons provided by the Dignity Act) if the relationship, including the extension, lasts up to 12 months;</li> <li>in all the other cases, only in the presence of the abovementioned justifying reasons.</li></ul><p></p><h1>Fixed term costs</h1>The rules are generally aimed at discouraging the use of fixed term contracts: indeed, the Dignity Act provides an increase of the social contribution provided by Section 2, paragraph 28 of the Law no. 92/2012 (1,4% of the taxable income for social contribution), <span style="text-decoration: underline;"><strong>equal to 0.5 percentage points for each “renewal”</strong></span>, applied to any subsequent fixed term contract with the same employee.It seems that this change in the rules is not applicable to the extensions of the same fixed term contract but just to the renewal.<h1>Time limit for challenging the term</h1>The Dignity Act also provides an extension of the period after which the possibility to challenge the inclusion of the term in the contract is time-barred: the employee who wants to challenge the lawfulness of the term included in the contract has to give notice of this intention within 180 days - and not 120 days as before - from the termination of the relevant contract.<h1>Implementation</h1>The new provisions apply:<ul> <li>to those contracts that will be executed after the entry into force of the Dignity Act;</li> <li>to the renewals and extensions of the contracts currently in place effective after the entry into force of the Dignity Act.</li></ul><p>The <span style="text-decoration: underline;"><strong>effects</strong></span> of the new provisions are <span style="text-decoration: underline;"><strong>immediate</strong></span> and must be respected in case of extensions of contracts already in force. As a consequence:</p><ul> <li>if the relationship is entered for 24 months or more, it cannot be extended beyond the current deadline: it has to be converted into an open-ended contract or the relationship has to be terminated;</li> <li>if the relationship is entered for 12 months or more (but for less than 24 months), it can be extended if: (i) the new maximum duration of the relationship (including all the extensions) is in total up to 24 months; (ii) the justifying reasons – in line with the law - are clearly stated in the contract; (iii) the contract has not been already extended for 4 times.</li></ul><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>The content of this article is only for information and does not constitute professional advice.</em><em>For further information contact <a href="mailto:michele.bignami@advant-nctm.com">Michele Bignami</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 22 Aug 2018 08:58:17 +0200</pubDate>
                        <title>The challenges of the GDPR</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-challenges-of-the-gdpr</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Every day, over 250 million European citizens use the Internet. While online, users share amounts of personal data, such as their first and last name, home address, ID card number, credit/debit card number and health information. In particular, 52% of Italians say they do so to access a generic service, while 25%, the highest percentage of the EU, does so to get a service adapted to their needs and 14% to receive targeted offers (poll of the European Commission dated 24 May 2018, on the eve of “GDPR Day”). The European Commission underlined that 8 out of 10 Italians believe they do not have complete control over their personal data, while 6 out of 10 say they do not trust companies that operate online. Scandals like Cambridge Analytica brought the privacy matter even more under the spotlight. From now on users/citizens will benefit from new and greater <strong>rights</strong> (i.e. right to oblivion): if the individual realizes that his/her personal information is used incorrectly, he / she can contact the DPO and exercise the rights.On the business front, on the one hand, for many large organizations that have long become aware of the value that personal data have in the digital economy, a complex process of general adjustment to the Regulation ended last May 25th - even if further measures to be adopted will be specified in the pending decree of harmonization - on the other hand, many public entities have not still appointed a DPO and many private companies are still away from the full compliance.This article looks at the new EU Regulation known as the General Data Protection Regulation which aims to address the challenges that this new on-line reality creates for both the regulator, for citizens and for business.</p><h1>25 May 2018, the “Christmas” of Privacy (or the “Privacy Day”)</h1>On 25 May 2018 EU Regulation 2016/679 (General Data Protection Regulation - the famous “<strong>GDPR</strong>”) on the protection of individuals with regard to the processing of personal data entered into force. This law replaces the old directive 95/46/EC and it is now both in force and binding in all EU countries. Therefore, 25 May 2018 represents, somehow, the "Christmas" of Privacy. This date marks, in fact, the crucial moment, on the one hand, for a conscious and safer use of data (real information assets) and, on the other hand, for the consolidation and future development of the Single Digital Market of the European Union. This article will provide a <strong>general</strong> and <strong>critical overview</strong> of the regulatory framework outlined by the GDPR, focusing on the main obligations for both data controllers and processors, either public or private, in order to ensure adequate compliance with the new European rules.It is important to bear in mind that, in order to clarify some aspects of the new legislation and to facilitate companies to be prepared for GDPR, the Article 29 Data Protection Working Party (a Body composed of the representatives of the national Authorities of the 28 EU Member States) has issued, a series of Guidelines (i.e. DPO, One-Stop-Shop, Transparency, etc.). The Italian Data Protection Authority, led by Antonello Soro, did the same by releasing FAQs on DPO, both in public and private sector, and useful indications to address the GDPR-compliance objective.The Regulation applies to controllers and processors who, both from within and outside the borders of the European Union (i) process data within their own establishment located in the territory of the Union; (ii) offer goods, services - even free of charge - or conduct behavior monitoring activities for interested parties within the EU. The <strong>application</strong> of European data protection standards to a third country entity vis-à-vis residents of the European Union can be designated as a real territorial extension of the applicability of the law. This requirement of compliance with the data protection criteria can be brought closer to compliance with certain product requirements (for example, safety standards) deriving from non-European imports. What emerges is a sort of “sticky regulation”, with a territorial extension of European data protection law.A data controller operating in different Member States will be subject to the jurisdiction of a single Data Protection Authority depending on where its main establishment is located. This Authority will act as a "<strong>One-stop shop</strong>" in order to supervise all the processing activities that could have an impact on consumers within the EU borders. However, a complex triangulation is expected to develop between the national Authorities of the States in which the controller operates: the Guidelines of the Article 29 Working Party have tried to guide the criteria for the definition of a single Supervisory Authority. Finally, the possibility to come within the competence of the European Data Protection Supervisor, as a second step, is also provided.Among the various innovations, the GDPR introduced the figure of the <strong>Data Protection Officer (DPO)</strong>. The appointment of this figure is mandatory for: public administrations, data controllers or data processors who require regular and systematic monitoring of large-scale data subjects; controllers and processors who deal with large categories of data or personal data relating to criminal convictions and offenses.The DPO will: monitor correct compliance with the GDPR, perform the risk analysis, make sure that the protection and safety systems are adequate and up-to-date, guarantee the application of privacy measures by design and by default, cooperate with the Data Protection Authority and act as the contact point, keep records of the processing activities carried out under his own responsibility.The GDPR provides the possibility of entrusting DPO's responsibility to either company employees or, externally, by means of a service contract. The Guidelines of the Article 29 Working Group made it clear that, in principle, the DPO should be based in the European Union and should report directly to the highest levels of corporate management.The fundamental principles of <strong>privacy by design and privacy by default</strong>, together with the principle of <strong>accountability</strong>, are enshrined in the GDPR: whenever there is the development of a new technology, product or service, all the necessary measures have to be taken to ensure full compliance with the data protection obligations set out in the Regulation. The data controllers, therefore, are required to develop only technologies that, from the very beginning of their design (by design) and by default (by default), will give adequate implementation to the principles of data protection, including the minimization, necessity and proportionality of the processing.Data Privacy Impact Assessment (<strong>DPIA</strong>) introduces the obligation to carry out, especially in the case of use of new technologies, a preventive assessment of the impacts that may derive from processing with a high level of risk for the rights and freedoms of the subjects concerned. According to the Article 29 Working Group, DPIA is a process to build and to demonstrate compliance. The GDPR identifies some non-exhaustive cases in which the DPIA is mandatory ex lege.The Data Controller must put in place technical and organizational measures that guarantee an adequate level of security with respect to the risks that may arise from the data processing. Moreover, in case of violation (for example: destruction, loss, unauthorized modification or disclosure or illegal access to data), the data controller will have the obligation, according to predetermined timing – i.e. maximum 72 hours, save appropriate justification of the delay - to notify in detail the <strong>data breach</strong> to the competent national Authority and, in some cases, to the interested party. Notification may be avoided where the breach does not pose a high risk with respect to the rights and freedoms of individuals.The Regulation introduces a wide range of administrative <strong>sanctions</strong>. The main news, however, is represented by the duration, entity and severity of some of these penalties, which may be imposed: (i) from a maximum of EUR 10 million or alternatively up to 2% of annual global turnover, under certain circumstances, or (ii) up to a maximum of EUR 20 million or up to 4% of the Group annual global turnover, in the most serious cases. The possible application of criminal sanctions are left to the discretion of each Member State. In this regard, it should be noted that in Italy the European Delegation Law gave mandate to the Government to issue a legislative decree to adapt the national legislation to the new EU Regulation framework. The Decree, which has introduced criminal sanctions, in addition to the administrative ones, is expected to be approved by the Italian Parliament by August 21st and then adopted by the Government.European Data Protection Supervisor, Giovanni Buttarelli, stated that relating to illicit filing, undue profiling, hidden monitoring or the subtle processing of data on online political platforms, these are important problems and further observations are expected by the Italian Data Protection Authority. It seems, therefore, that the implications behind the data and their protection deepens even in the political scenario. In the last FAQs, the Italian Data Protection Authority explained that also political parties have to appoint a DPO. Next European elections in 2019 are likely to be characterized also by a stronger awareness on how data are processed and for which purpose.As a matter of fact, Privacy has just moved from the role of 'Cinderella' of Law, to the frontier and center of gravity of Law applied to the New Technologies given the enormous commercial developments linked to Big Data. An informed, aware and organized use of data can represent: a source of development, an opportunity for new businesses, a chance to implement technological progress even in sectors not, yet, fully explored.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>The content of this article is only for information and does not constitute professional advice.</em><em>For further information contact <a href="mailto:elsa.gentile@advant-nctm.com">Elsa Gentile</a> or <a href="mailto:malto:marco.cappa@advant-nctm.com">Marco Cappa</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 22 Aug 2018 08:57:52 +0200</pubDate>
                        <title>What’s App in Europe - August 2018</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/whats-app-in-europe-august-2018</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h1>Will the EU get a completed Banking Union?</h1>Over the past weeks broad agreement seems to be emerging on the creation of a Banking Union within the EU. First Italy and France and then France and Germany seem to now agree on the way forward. The EU has been building the banking union since the 2008 financial crisis. The first two pillars are already in place and include the Single (Bank) Supervisory Mechanism (SSM) and the Single Resolution Mechanism (SRM). What is left to complete is how to deal with non-performing loans, investing in sovereign bonds (Italian banks buy Italian bonds only) and a European deposit insurance scheme (EDIS). Steps on these issues have already been taken at the national level but difference give rise to an unlevel playing field.What will happen to UK banks and financial institutions remains to be seen.<h1>And will there be a common Eurozone Budget?</h1>There is some confusion over what was agreed when the French and the German cabinets met in a bi-lateral meeting in Meseberg Castle (outside Berlin) in mid-June. The plan is to combine national funds, income from a financial transaction tax and European funds to build a budget which would be administered by the Commission. There was some doubt as to whether there would be a single finance minister for the Eurozone and what the role of that person would be. It is clear that the budget would not be large and would be dedicated to structural support for Eurozone economies. The two leaders left many details vague saying that they did not want to anticipate what might be agreed between the leaders of all the Eurozone states.<h1>Brexit</h1>Brussels is getting more and more frustrated with the lack of clarity from the UK on how it wants to withdraw from the Union and what future relationship it wants with the EU. The EU has set out its red lines which include no cherry picking of the Single Market and no border in Ireland. Internecine wars in the UK Conservative party (and to a lesser degree in the Labour party) have left the UK without a clear position. There are two consequences: i) the EU goes on about its own business and is trying, for example, to complete the banking union or deal with migration) and ii) there is no mood for any form of compromise with the UK to adopt rules to keep, for example, the City of London within the single market. At this stage it looks very like the hardest of hard Brexits and a reinforced border in Ireland.<h1>Macedonia</h1>It is easy to dismiss the agreement between Greece and the Former Yugoslav Republic of Macedonia as a very small step in the complex politics of the Balkans and the eastern Mediterranean. Two issues need to be emphasised. The EU appears to be learning from its mistakes. The EU allowed Cyprus to join the EU despite the requirement that it would solve its domestic impasse between Greeks and Turks on the island before doing so. A solution to this impasse seems as far away as ever. Secondly, words, and in particular names, are important. People identify with names and the willingness to share a name cannot be underestimated. Let us hope that the parliaments and peoples of the two countries are able to follow the courage of their leaders.<h1>Can Salvini be successful in Brussels?</h1>There is an opening in Brussels to address the migration issue differently from the past and thus Salvini can have a strong role in shaping the new policy that most agree needs to be forged. So over the summer Salvini is likely to be seen as one who is doing most to shape this new policy. However the reason that there is an openness is the understanding that many other countries have reached their immigration carrying capacity and so something must be done anyway. The real test of Salvini will be whether he can solve migration without blowing up Shengen, the agreement that allows EU citizens to travel between countries without controls and checks.Where Salvini is less likely to be successful is in relation to the Euro. The new Italian government wants the EU to shift from an austerity programme to one of expansion. The problem is that there is very little money to do this and to the extent that any money is available, it is clear that Italy does not have it. So overall Salvini is likely to get a mixed report at the end of the year.<h1>The Reform of the Common Agricultural Policy</h1>The EU’s CAP has come a long way. When it was first established the EU was a net food importer. Agriculture was underfinanced and undereducated. Farmers were leaving the land in droves prospects looked bad. Today, the EU is still the biggest importer of food but it is also the biggest exporter. We bring in grains and oilseeds and commodities and we export high value cheeses and wines and spirits and delicacies of all sorts. The CAP achieved all of this by subsidising production and innovation. Since 1992 the CAP has been moving away from the subsidisation of production to the subsidisation of farmers. We had to stop subsidising production because we were producing too much and we didn’t know what to do with it. However, the slow changeover from production to subsidising farmers (it has taken 20 years) has not addressed some of the big problems facing food production in the EU today.Farmer subsidies are still linked to land rather than to need. This means that today about 80% of the subsidies go to 20% of the farmers. The next test is to work how how the 80% farmers who are more in need of support (the 20% tend to be efficient farmers on good land) should get it if the objective criterion of land is abandoned as the benchmark for payments. The second bit problem facing EU agriculture is climate change. Land use is both a carbon sink and a source of carbon and carbon gas equivalents. The bovine meat and dairy industries, long the backbone of agricultural production in many member states are significant contributors of methane which has four time more heating effect in the atmosphere than carbon dioxide.In June the Commission came forward with proposals for the reform of the CAP for the period 2021 to 2027. Some attempts are being made to try and redistribute the farmer subsidies away from the larger farmers to the smaller farmers. The is a proposal to cap the total payments any one farmer can receive. The attempts to address climate change are less obvious. Work on cataloguing the impact of land use, land use change and forestry on climate change seems to be going on in parallel without any clear idea of how these changes could impact the CAP.The Commission proposal is just the kick off. Now the Council and the Parliament will have their say. Possible compromises between all the different interests will not become apparent until early 2019.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>The content of this article is only for information and does not constitute professional advice.</em><em>For further information contact <a href="mailto:bernard.oconnor@advant-nctm.com">Bernard O’Connor</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 13 Aug 2018 11:53:17 +0200</pubDate>
                        <title>Scaffalature, bonus per l’impianto smart</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/scaffalature-bonus-per-impianto-smart</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h1>Gli elementi qualificati come costruzioni esclusi dall’agevolazione</h1>Sono agevolabili con il super/iperammortamento solo le componenti impiantistiche dei magazzini autoportanti e non anche le strutture costituenti le scaffalature, poiché annoverabili a tutti gli effetti tra le costruzioni. Sono le conclusioni contenute nella risoluzione n. 62/2018.<img class=" wp-image-10459 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/08/20180813_S24-Carucci.jpg" alt width="240" height="148">I magazzini autoportanti sono strutture, solitamente di grandi dimensioni, destinate allo stoccaggio di merci eterogenee, capaci di rispondere alle esigenze di ottimizzazione degli spazi e di automazione dei sistemi di movimentazione. Si contraddistinguono per una particolare scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce parte del sistema costruttivo dell’intero fabbricato, progettata e realizzata per assolvere la funzione di struttura portante a cui sono direttamente connessi gli elementi di copertura e di tamponatura, così da realizzare un vero e proprio edificio.Sulla base di questa ricostruzione «catastale», l’Agenzia arriva a concludere che le scaffalature, unitamente alle relative opere di fondazione, agli eventuali divisori verticali e orizzontali, alle pareti di tamponamento e alle coperture, in quanto elementi propri del fabbricato, sono annoverabili a tutti gli effetti tra le costruzioni e, pertanto, sono escluse dall’agevolazione del super/iperammortamento. Come noto, infatti, in base alla disposizione recata dall’articolo 1 comma 93, della legge n. 208 del 2015, non rientrano tra gli investimenti agevolabili quelli aventi ad oggetto «fabbricati e costruzioni».Come precisato dall’Agenzia, queste considerazioni non valgono per le scaffalature presenti nei magazzini tradizionali dei capannoni industriali che, non risultando elementi costituivi del fabbricato, rispondono alla nozione di attrezzature. Sulla base di un analogo ragionamento, l’Agenzia chiarisce che sono agevolabili i sistemi di automazione della movimentazione dei materiali stoccati (satelliti, carrelli Lgv a guida laser), costituendo componenti annoverabili tra i «macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo».&nbsp;<em>Tratto da il Sole 24 Ore</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 07 Aug 2018 07:35:46 +0200</pubDate>
                        <title>Private equity: Alpha raggiunge accordo per controllo Calligaris</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pecalligaris</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>PRIVATE EQUITY: ALPHA RAGGIUNGE ACCORDO PER CONTROLLO CALLIGARISMILANO (MF-DJ)--Alpha Private Equity Fund 7 ha raggiunto un accordo per l'acquisizione dalla famiglia Calligaris del controllo del gruppo Calligaris. Il perfezionamento dell'operazione, che e' soggetto a condizioni di legge spiega una nota, e' previsto che avvenga in autunno. Nell'ambito dell'operazione e' previsto il re-investimento da parte della famiglia Calligaris, che continuera' a detenere una partecipazione del 20% nel gruppo. Inoltre, Alessandro Calligaris, alla guida dell'azienda sin dal 1966, manterra' il ruolo di Presidente della societa'. Alpha e la famiglia Calligaris intendono rafforzare ulteriormente il ruolo di leadership internazionale del gruppo, anche attraverso acquisizioni mirate nel settore dell'arredamento e tramite espansione negli attuali mercati di riferimento, facendo leva sull'expertise di prodotto maturata da Calligaris in oltre 95 anni di storia e sulla capillare rete di distribuzione su scala globale. Alpha e' stata assistita nell'operazione da Pedersoli Studio Legale, Deloitte, Bain &amp; Company e da Essentia Advisory, in qualita' di advisor sul debito. La famiglia Calligaris e' stata assistita da Nctm Studio Legale.<em>Tratto da <a href="http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=201808031952001798&amp;chkAgenzie=PMFNW" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Finanza-Tgcom24</a></em>La famiglia Calligaris è stata assistita da Nctm Studio legale per la parte italiana dell’operazione, e dallo Studio EHP per gli aspetti di diritto Lussemburghese relativi al re-investimento. Il team di Nctm è composto per gli aspetti corporate M&amp;A da <strong>Riccardo Papetti</strong>, <strong>Laura Cinquini</strong> e <strong>Mario Bonferroni</strong>. <strong>Giovanni de' Capitani di Vimercate</strong> ha seguito i profili finanziari e <strong>Barbara Aloisi</strong>, con <strong>Irene Aquili</strong>, le problematiche fiscali.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 06 Aug 2018 07:27:24 +0200</pubDate>
                        <title>&lt;i&gt;“I just called to say”&lt;/i&gt;… L’ART, all’esito della call for input, approva le prime misure di regolazione sull’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/artmisurenondiscriminat</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Torniamo su un argomento già trattato nei nostri numeri precedenti, ovvero la <em>call for input</em> indetta dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (nel prosieguo “<em><strong>ART</strong></em>”) relativa alle “<em>Metodologie e criteri per garantire l’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali. Prime misure di regolazione</em>"<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>.L’ART è stata istituita con il Decreto Legge n. 201/2011 ed ha come fine istituzionale quello di “<em>garantire, secondo metodologie che <strong>incentivino la concorrenza, l’efficienza produttiva delle questioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture</strong> ferroviarie, <strong>portuali</strong>, aeroportuali e alle reti autostradali (…) nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti</em>”.A seguito di alcune segnalazioni di diversi operatori attivi nell’ambito portuale che denunciavano problematiche relative all’accesso alle infrastrutture portuali e alle violazioni della concorrenza, l’ART – nel pieno rispetto delle proprie prerogative<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> – ha deciso di avviare un procedimento volto a emanare un atto regolatorio che identificasse, appunto, alcune primissime metodologie e criteri.Dopo aver svolto le consultazioni con gli <em>stakeholder</em> ed avere esaminato i pareri espressi dalla Auto-rità Garante della Concorrenza e del Mercato e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, l’ART ha implementato, precisato e modificato alcune delle misure di regolazione proposte con la <em>call for input</em>.In particolare, a seguito della consultazione pubblica l’Autorità ha ritenuto di approfondire alcune tematiche tra cui: l’individuazione delle infrastrutture essenziali e gli obblighi connessi alla loro gestione; principi e modalità per l’affidamento delle concessioni, nonché la pubblicità degli esiti; para-metri per la determinazione della durata delle concessioni e livello dei canoni; aggiornamenti inter-medi per le concessioni di maggiore durata; valutazione dei requisiti e applicazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di operazioni e servizi portuali; determinazione delle gra-duatorie in caso di domande eccedenti il numero massimo consentito; applicabilità delle misure.Ma procediamo con ordine. Il <em>leit motiv</em> delle prime misure di regolazione è il rispetto, durante tutte le fasi di assentimento, godimento e conclusione della concessione e delle autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni e di servizi portuali, dei <strong>principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità</strong>.In queste prime misure di regolazione l’ART ha deciso di concentrarsi su:</p><ul> <li><strong><span style="text-decoration: underline;">Concessioni di aree e banchine portuali</span></strong>: soffermandosi sugli aspetti relativi all’oggetto delle stesse, la durata, i canoni, le modalità di assentimento, i requisiti soggettivi di partecipazione al-le procedure di evidenza pubblica.Per quanto riguarda l’<span style="text-decoration: underline;">oggetto delle concessioni</span>, l’ART ritiene che le attività ammesse debbano essere espressamente e chiaramente previste, sia in relazione alle tipologie di traffico, sia in relazione ai volumi. Non sono poi ammissibili limitazioni alle attività dell’impresa che non siano oggettivamente giustificate.La <span style="text-decoration: underline;">durata delle concessioni</span> deve essere “<em>commisurata agli impegni in termini di volumi e tipolo-gia di investimenti e traffici contenuti nei programmi di attività</em>”.Per quanto riguarda i <span style="text-decoration: underline;">canoni concessori</span>, oltre a commisurarsi agli impegni assunti dal conces-sionario in termini di traffici ed investimenti, dovrebbero essere composti da una “<em>componente fissa</em>”, la quale è proporzionale alle aree e ne riflette i “<em>vincoli/vantaggi</em>”, e da una “<em>componente variabile</em>”, la quale dovrebbe essere “<em>determinata mediante meccanismi incentivanti volti a per-seguire una migliore efficienza produttiva, energetica ed ambientale delle gestioni e il migliora-mento dei livelli di servizio, in particolare trasportistico e di integrazione intermodale del porto, anche con previsione di aggiornamento annuale in base ai risultati conseguiti</em>”.<span style="text-decoration: underline;">Le modalità di assentimento delle concessioni</span> devono garantire l’effettiva partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica e dovrebbero consentire la conoscenza di alcuni elementi tra cui: (a) la durata massima della concessione; (b) i criteri predeterminati di selezione delle do-mande; (c) i criteri e le modalità per procedere ad eventuali aggiornamenti intermedi per le concessioni di maggiore durata; (d) i requisiti soggettivi di partecipazione; (e) le modalità di con-ferimento alla scadenza delle concessioni al nuovo affidatario, nonché gli altri aspetti legati al trattamento di fine concessione, quali i criteri di valutazione ed individuazione degli eventuali indennizzi pertinenti.</li></ul><p>&nbsp;</p><ul> <li><strong>Autorizzazioni allo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali</strong>: per le autorizzazioni in esame, l’ART ha posto l’accento sull’importanza della “<em>individuazione delle operazioni e dei servizi portuali […] delle attività soggette alle autorizzazioni di cui al citato articolo 16</em> [n.d.r. della legge n. 84/1994], <em>sia degli elementi necessari per poter dedurre, oggettivamente, quali tipolo-gie di attività eventualmente non già ricomprese in detto elenco possano comunque rientrare tra quelle autorizzabili</em>”.Nel valutare le istanze per il rilascio delle autorizzazioni, le Autorità di Sistema Portuali (nel pro-sieguo “<em><strong>AdSP</strong></em>”) dovranno fare riferimento a indicatori qualitativi e quantitativi predeterminati, correlati ai criteri previsti ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 84/1994 <a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>.<strong></strong></li> <li><strong>Vigilanza sulle tariffe delle operazioni e dei servizi portuali che presuppongono l’utilizzo di in-frastrutture essenziali</strong>: le AdSP dovranno vigilare sulla determinazione delle tariffe delle ope-razioni e dei servizi portuali che presuppongono l’utilizzo di infrastrutture essenziali, seguendo criteri quali: pertinenza, congruità, competenza, imputazione al conto economico, separatezza, comparabilità dei valori, verificabilità dei dati.</li></ul><p>Da questa analisi, obbligatoriamente sommaria visto il format della nostra pubblicazione, si può rile-vare che tutte le previsioni dell’ART si sostanziano fondamentalmente nella predeterminazione di cri-teri oggettivi che poi dovranno essere applicati ai diversi casi concreti. La predeterminazione e la pubblicità di tali criteri permette di tutelare l’accesso alle infrastrutture portuali e la concorrenza in quanto, da un lato, limita la discrezionalità delle AdSP nelle loro determinazioni e, dall’altro, consente agli operatori economici di avere degli elementi per valutare, sia l’opportunità di partecipare alle procedure ad evidenza pubblica, sia di verificare il rispetto delle regole concorrenziali.Non resta che auspicare che le AdSP si adeguino quanto prima alle misure adottate dall’ART.&nbsp;<em> Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:ekaterina.aksenova@advant-nctm.com">Ekaterina Aksenova</a>.</em>&nbsp;<a name="[1]"></a>[1]http://www.autorita-trasporti.it/porti-art-approva-misure-di-regolazione-per-garantire-laccesso-equo-e-non-discriminatorio -alle-infrastrutture-portuali/<a name="[2]"></a>[2] Il Consiglio di Stato con il proprio parere n. 2199/2017 del 24 ottobre 2017 ha ritenuto di “confermare pienamente il rapporto tra AdSP e Autorità di Regolazione dei Trasporti che, tra le altre cose, ha consentito (e dovrà continuare a con-sentire) a quest’ultima Autorità di intraprendere utilmente sia iniziative regolatorie sia accertamenti sulle condizioni di accesso alle infrastrutture e ai servizi, in corretta attuazione della sua missione istituzionale che si radica, per il settore dei trasporti, nella matrice generale delle Autorità indipendenti di regolazione di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481”:<a name="[3]"></a>[3] L’art. 16, co. 4, l. 84/1994 prevede: “<em>Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 da parte dell'autorità competente, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina: a) i requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacità finanziaria, di professionalità degli operatori e delle imprese richiedenti, adeguati alle at-tività da espletare, tra i quali la presentazione di un programma operativo e la determinazione di un organico di lavoratori alle dirette dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali; b) i criteri, le modalità e i termini in ordine al rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'atto autorizzatorio, nonché ai relativi controlli; c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata ed alla specificità dell'autorizzazione, tenuti presenti il volume degli investimenti e le attività da espletare; d) i criteri inerenti il rila-scio di autorizzazioni specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, da effettuarsi all'arrivo o alla partenza di navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da svolgere, nonché per la deter-minazione di un corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non rientrano nel numero massimo di cui al comma 7.</em>”</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 06 Aug 2018 07:13:12 +0200</pubDate>
                        <title>I nuovi parametri di valutazione delle istanze di concessione individuati dal MIT: “la capacità di assicurare le più ampie condizioni di accesso al terminal per gli utenti e gli operatori interessati”</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/i-nuovi-parametri-di-valutazione-delle-istanze-di-concessione-individuati-dal-mit-la-capacita-di-assicurare-le-piu-ampie-condizioni-di-accesso-al-terminal-per-gli-utenti-e-gli-operatori-inte</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nel precedente numero della nostra <em>newsletter</em> ci siamo già soffermati sull’esame del primo parametro individuato dal MIT, ovvero la coerenza dell’istanza dell’aspirante concessionario con le indicazioni del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, nonché con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione nazionale vigenti nel settore.Veniamo ora all’esame del secondo parametro indicato dalla suddetta circolare del MIT, ovvero la “<em>capacità di assicurare le più ampie condizioni di accesso al terminal per gli utenti e gli operatori interessati</em>”.La circolare del MIT prevede quindi che, in caso di più aspiranti concessionari, le AdSP debbano premiare le istanze - e quindi di fatto i progetti alle stesse sottesi - di coloro che che siano in grado di garantire le più ampie condizioni di accesso alle infrastrutture portuali agli utenti ed agli operatori interessati.In questi termini, l’affidamento in concessione di aree demaniali marittime parrebbe assumere rilevanza centrale per contribuire ad accrescere la competitività del cd. <em>“sistema mare” (</em>da intendersi come strumento attivo di politica economico-commerciale a sostegno del sistema produttivo del Paese)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>.Il criterio in esame appare riecheggiare i concetti della c.d. <em>essential facility doctrine</em>, la cui <em>ratio</em> consiste nell’evitare che un’impresa “<em>approfitti</em>” del proprio potere di mercato per ostacolare la concorrenza, attraverso comportamenti economicamente non giustificabili o irragionevoli<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>.La teoria si è sviluppata in relazione all’accesso ad infrastrutture di pubblica utilità difficilmente replicabili – quali ad esempio quelle portuali – per le quali si poneva l’esigenza di un accesso multiplo da parte di più operatori per garantire la pluralità dell’offerta sul mercato di riferimento. Al riguardo, infatti, è opportuno osservare come la dottrina dell’<em>essential facility</em> si sia principalmente evoluta nell’alveo della casistica <em>antitrust</em> statunitense e, successivamente, in quella di matrice comunitaria e domestica. Il tutto al fine di accertare se e quando il rifiuto di un’impresa di contrarre con altre rispetto all’accesso ai propri impianti sia il possibile indice di una strategia di monopolizzazione del mercato (come tale sanzionabile).Alla luce di quanto sopra, le infrastrutture portuali possono assumere (ma non sempre in concreto assumono) la qualifica di <em>essential facility</em> (spesso derivante dall’esistenza di un monopolio naturale all’interno di uno scalo). In tali situazioni, quindi, potrebbe configurarsi una posizione dominante in capo all’impresa terminalista detentrice della <em>essential facility </em>che rifiuti di consentire l’accesso alla stessa ai terzi, fatta salva la sussistenza di specifiche condizioni/motivazioni oggettive giustificatrici di tale rifiuto.Ora, se da un lato il criterio in esame è importante per le ragioni sopra esposte, dall’altro deve essere spezzata una lancia anche a favore dei terminalisti portuali. In primo luogo considerando il fatto che non tutte le imprese terminaliste possono ritenersi detentrici di un’<em>essential facility, </em>posto che tale “<em>qualifica</em>” dipende da varie circostanze concrete (vedasi <em>in primis</em> il contesto operativo e di mercato in cui un determinato terminal portuale si trova).In secondo luogo, ricordando che grava anche innanzitutto sulle AdSP creare in concreto i presupposti per il più ampio accesso possibile alle infrastrutture portuali mediante la programmazione e <u>soprattutto</u> l’effettiva realizzazione degli interventi e delle opere infrastrutturali a tal fine necessari (si pensi ai collegamenti stradali e ferroviari, ma anche ai dragaggi). Parrebbero dunque le AdSP a dover garantire - a monte - le condizioni per il più ampio accesso possibile alle infrastrutture portuali, nell’interesse, in particolare, del tessuto economico che gravita intorno a ciascun porto.Continueremo nel prossimo numero la nostra analisi della circolare del MIT, andando ad esaminare il parametro di valutazione <em>sub lett. c)</em> che, anticipiamo, verterà sulla natura e sulla rilevanza degli investimenti infrastrutturali e sovrastrutturali proposti dall’istante.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:fl.brandimarte@advant-nctm.com">Luca Brandimarte</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a name="[1]"></a>[1] Ad arricchire lo scenario così delineato, inoltre, si inserisce il provvedimento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (<strong><em>“ART”</em></strong>), pubblicato il 31 maggio 2018, che ha approvato uno schema di misure destinate a disciplinare l’accesso alle infrastrutture portuali in modo equo e non discriminatorio. Il tutto, con l’ulteriore obiettivo di contribuire ad una gestione sempre più efficiente degli scali portuali, anche in termini di costi, per gli utenti e le imprese interessate ad accedervi.&nbsp;<a name="[2]"></a>[2] Con l’espressione “<em>essential facility</em>”, infatti, si fa riferimento ad “<em>una infrastruttura (materiale, come una rete di distribuzione di energia [ovvero un terminal portuale n.d.r.], o virtuale, come un software), un impianto, o comunque una risorsa, legittimamente detenuta da un’impresa, la cui utilizzazione da parte di altre imprese è necessaria perché queste possano operare in un settore diverso (solitamente, a valle) da quello in cui opera l’impresa che detiene la risorsa (ed a prescindere dal fatto che l’impresa detentrice della essential facility operi o intenda operare anche in questo settore)</em>”[da “<em>Manuale di diritto industriale</em>”, di Adriano Vanzetti e Vincenzo di Cataldo, Giuffrè Editore, settima edizione, 2012, pag. 636].&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 06 Aug 2018 07:09:05 +0200</pubDate>
                        <title>Il Regolamento UE 2017/352 in materia di servizi portuali e trasparenza finanziaria: i princìpi generali in materia di servizi portuali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/regolamento-ue2017-352portuali-traspfinanziaria</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Proseguiamo la nostra analisi del Regolamento UE 2017/352 “<em>che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei port</em>i”, andando ad esaminare le premesse che pongono i princìpi generali in materia di servizi portuali<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>, con particolare riferimento ai requisiti per la prestazione degli stessi ed alla eventuale “<em>limitazione</em>” del numero di prestatori di servizi portuali in un porto europeo.Riteniamo infatti opportuno - prima di addentrarci nell’esame delle norme dettate dal Regolamento - dedicare questo spazio ad una riflessione preliminare sui princìpi generali dettati in tema di servizi portuali. Questo in quanto tali principi denotano lo spirito e gli obiettivi che hanno mosso il legislatore europeo, alla luce dei quali le norme specifiche andranno sempre interpretate.In primo luogo osserviamo come, al considerando 11, il legislatore europeo scelga di richiamare direttamente i princìpi generali - già enunciati nei trattati istitutivi dell’Unione Europea - secondo cui i prestatori di servizi portuali dovrebbero essere liberi di fornire i loro servizi nei porti marittimi europei.Nondimeno, nella medesima premessa, viene enunciata la facoltà degli enti di gestione dei porti di imporre determinate condizioni all’esercizio di tale libertà. Più in particolare, ad avviso del legislatore europeo, “<em>nell’interesse di una gestione dei porti efficiente, sicura e corretta sul piano ambientale</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref1"><sup>[2</sup></a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref1"><sup>]</sup></a> l’ente di gestione del porto dovrebbe avere la facoltà di imporre ai prestatori di servizi portuali il possesso di “<em>requisiti minimi necessari a garantire la fornitura dei servizi in modo adeguato</em>”.Secondo quanto previsto dal Regolamento, detti requisiti minimi dovrebbero presentare specifiche caratteristiche: (i) consistere di una serie di condizioni chiaramente definite; (ii) essere trasparenti, obiettivi e non discriminatori; (iii) essere proporzionati e pertinenti ai fini della fornitura dei servizi portuali.È convinzione del legislatore europeo che un sistema di requisiti minimi possa contribuire a garantire un “<em>elevato livello di qualità dei servizi portuali</em>”. Nondimeno, detto sistema non dovrebbe, quale effetto della sua applicazione, “<em>introdurre ostacoli nel mercato</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref2"><sup>[3]</sup></a>.Allo scopo di rendere efficiente e non discriminatorio il sistema di selezione dei prestatori di servizi portuali, il legislatore europeo ritiene opportuno che, ove sia richiesta la conformità a requisiti minimi, la procedura promossa dall’ente di gestione del porto - al fine di concedere il diritto di fornire servizi portuali - debba essere, a sua volta, trasparente, obiettiva, non discriminatoria e proporzionata.Una previsione di particolare interesse è quella secondo cui i prestatori di servizi portuali, su richiesta dell’ente di gestione del porto, dovrebbero essere in grado di dimostrare la propria capacità di erogare servizi a “<em>un numero minimo di navi, mettendo a disposizione il personale e le attrezzature necessarie</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref3"><sup>[4]</sup></a>.Attraverso l’enunciato considerando, infatti, il legislatore europeo introduce un requisito di capacità operativa del prestatore di servizi portuali.Quanto alla limitazione del numero di prestatori di servizi portuali, il Regolamento ne prevede la facoltà in capo agli enti di gestione dei porti ove dette limitazioni siano legate a scarsità di spazi portuali, a caratteristiche dell’infrastruttura portuale o alla natura del traffico portuale oppure, infine, all’esigenza di garantire la sicurezza e la sostenibilità ambientale delle operazioni portuali<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref4"><sup>[5]</sup></a>.La suddetta limitazione dovrebbe essere giustificata da motivi chiari ed oggettivi e non dovrebbe introdurre ostacoli “<em>sproporzionati</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref5"><sup>[6]</sup></a> al mercato.L’ente di gestione del porto, ad avviso del legislatore europeo, dovrebbe comunicare la propria intenzione di limitare il numero dei prestatori di servizi portuali “<em>in anticipo</em>” e tale limitazione dovrebbe essere “<em>pienamente giustificata</em>” in modo da permettere ai soggetti interessati di formulare osservazioni<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref6"><sup>[7]</sup></a>.Quanto alla selezione dei prestatori di servizi portuali, l’ente di gestione del porto dovrebbe comunicare la propria intenzione di procedere in tal senso anche su Internet e tale pubblicazione dovrebbe contenere le necessarie informazioni sulla procedura di selezione e, in particolare, sui criteri di aggiudicazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref7"><sup>[8]</sup></a> della fornitura di servizi portuali.Previsione di particolare interesse&nbsp; è quella di cui al considerando 22 secondo cui “<em>Al fine di garantire trasparenza e parità di trattamento, le modifiche apportate alle disposizioni di un contratto durante il periodo della sua validità dovrebbero essere considerate alla stregua di una nuova aggiudicazione di contratto quando mutano sostanzialmente la natura del contratto rispetto a quello inizialmente concluso e sono, sostanzialmente, atte a dimostrare la volontà delle parti di rinegoziare i termini essenziali di tale contratto</em>”.In altre parole, secondo il legislatore europeo, ogni volta che vengono rimessi in discussione i termini essenziali del contratto che regola il rapporto tra ente di gestione del porto e prestatore di servizi portuali, non può configurarsi un rapporto a due, ma tale rinegoziazione deve essere portata a conoscenza di altri operatori, i quali potrebbero meglio incontrare le mutate esigenze di prestazione di un determinato servizio portuale.Infine, il Regolamento si occupa di quei paesi dell’Unione in cui l’accesso al mercato per i prestatori di servizi di movimentazione merci e servizi passeggeri è garantito mediante appalti pubblici. Preso atto che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha già affermato le autorità competenti sono vincolate al rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione quando concludono siffatti contratti, il considerando 39 lascia liberi gli Stati interessati di scegliere se applicare il quadro delineato dal nuovo Regolamento o se continuare ad applicare la normativa nazionale in vigore, sempre nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla giurisprudenza dell’Unione Europea.Nel prossimo numero chiuderemo questa prima parte dell’analisi del Regolamento dedicata all’esame dei principi generali andando a scoprire quelli dettati in materia di trasparenza finanziaria e diritti di uso dell’infrastruttura portuale. Dopo di che, inizieremo ad entrare nel dettaglio delle norme poste dal Regolamento.<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:barbara.gattorna@advant-nctm.com">Barbara Gattorna</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> &nbsp;Il Regolamento in esame (art. 1) si applica “<em>alla fornitura delle seguenti categorie di servizi portuali («servizi portuali»), sia all’interno dell’area portuale, sia sulle vie navigabili di accesso al porto: (i) rifornimento di carburante; (ii) movimentazione merci; (iii) ormeggio; (iv) servizi passeggeri; (v) raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico; (vi) pilotaggio; (vii) servizi di rimorchio</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn1">[2]</a> &nbsp;Considerando n. 13<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn2">[3]</a> &nbsp;Considerando n. 13<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn3">[4]</a> &nbsp;Considerando n. 14<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn4">[5]</a> Considerando n. 19<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn5">[6</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn5">]</a> Considerando n. 20<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn6">[</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn6">7]</a> Considerando n. 26<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn7">[8</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn7">]</a> Considerando n.21&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 06 Aug 2018 07:03:59 +0200</pubDate>
                        <title>Contratto di ormeggio ed obbligo di custodia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contratto-di-ormeggio-ed-obbligo-di-custodia</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Siamo ormai entrati nella stagione estiva e ci pare dunque il caso, per una volta, di mettere un attimo da parte le questioni legate alle grandi problematiche portuali per affrontare invece un tema af-ferente alla nautica da diporto, che vive proprio in questa stagione i suoi mesi più intensi.</p><p>Il tema che intendiamo affrontare - come sempre in termini pratici - è quello relativo agli obblighi di custodia che potrebbero gravare o non gravare sulla struttura ove viene ormeggiata un’imbarcazione.</p><p>Il problema si pone innanzitutto nei casi in cui non sia stato sottoscritto un contratto di ormeggio op-pure questo nulla preveda in merito ad un eventuale servizio di custodia. Tuttavia, come vedremo, in determinate circostanze potrebbero sorgere dei dubbi anche in presenza di un contratto che escluda espressamente la sussistenza di un obbligo di custodia a carico della struttura portuale.</p><p>Iniziando ad esaminare il contesto normativo, notiamo subito come - nel nostro ordinamento - il contratto di ormeggio sia un contratto c.d. “<i>atipico</i>” a livello legislativo, vale a dire privo di una specifica disciplina normativa, pur essendo al contrario assolutamente “<i>tipico</i>” nella nautica da diporto dato il suo ampio utilizzo.</p><p>In Italia, la dottrina e la giurisprudenza si sono dunque adoperate, anche attraverso l’esame delle prassi e dei regolamenti adottati dagli operatori, al fine di definire il contratto di ormeggio e ricostruirne la disciplina giuridica.</p><p>La giurisprudenza<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1"><sup>[1]</sup></a> è giunta così ad individuare un contenuto minimo essenziale del contratto di ormeggio, rappresentato della messa a disposizione di una porzione di specchio acqueo per l’ormeggio di un’imbarcazione, al quale possono poi affiancarsi altri contenuti eventuali aventi ad oggetto ulteriori prestazioni, tra le quali - in particolare - la custodia del natante.</p><p>Questo orientamento parrebbe oggi prevalere rispetto ad un diverso orientamento<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2"><sup>[2]</sup></a> che tende invece ad assimilare il contratto di ormeggio alla locazione o al deposito a seconda del contenuto del contratto che - di volta in volta - viene in concreto sottoscritto dalle parti. Secondo quest’ultimo orientamento, in pratica, il contratto d’ormeggio si potrebbe ricondurre alla locazione ogniqualvolta il suo oggetto sia “<i>limitato</i>” alla messa a disposizione del posto barca (per la semplice sosta dell’unità, senza ulteriori prestazioni), mentre sarebbe riconducibile al deposito ogniqualvolta dia luogo all’affidamento dell’imbarcazione agli addetti della struttura portuale.</p><p>A prescindere dall’adesione ad uno o all’altro degli orientamenti sopra citati, però, è un fatto come - nella realtà - l’interesse dell’armatore non sia quasi mai solo quello di utilizzare lo spazio acqueo, bensì anche quello di poter disporre di strutture ed attrezzature per il ricovero della propria barca, la sua manutenzione, la somministrazione di forniture quali acqua ed energia elettrica e, soprattutto, quello di avere la garanzia che il gestore del porto vigili sull’unità, ovvero - appunto - la custodisca<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3"><sup>[3]</sup></a>.</p><p>Ma quando non viene sottoscritto alcun contratto di ormeggio o quando il contratto nulla prevede in merito alla custodia dell’unità, tale obbligazione deve ritenersi sussistere o no?</p><p>Per rispondere a questo quesito, la giurisprudenza prevalente<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4"><sup>[4]</sup></a> parrebbe aver elaborato dei criteri sulla base dei quali sarebbe possibile dedurre l’assunzione o meno dell’obbligo di custodia da parte della struttura portuale. Vediamo dunque, in breve, alcuni di questi criteri:</p><ul><li data-list-item-id="efa43dd2f746250a44929e27b4eb6f7c9">in primo luogo, vi sarebbe obbligo di custodia ogniqualvolta sia previsto un servizio di guardiania fissa presso la struttura portuale e si tratti di imbarcazioni di piccolo cabotaggio, prive quindi di equipaggio a bordo;</li><li data-list-item-id="eaa4d93e7014c20ca50fcc6399b2c46da">potrebbe ritenersi “<i>provato</i>” l’obbligo di custodia anche nel caso in cui - nell’immediatezza di un sinistro - il personale della struttura portuale intervenga prontamente per evitare danni alle imbarcazioni (che in questo senso parrebbero dunque affidate appunto alla custodia della struttura);</li><li data-list-item-id="e226c9f21ddd05c259730489ddfa11d0f">posto che durante la stagione invernale l’utilizzazione del posto barca avviene di norma in maniera “<i>statica</i>”, vale a dire per assicurare all’imbarcazione uno stabile ricovero e consentire lo svolgimento dei necessari lavori di manutenzione, durante tale stagione sarebbe legittimo ritenere l’unità affidata alla custodia della struttura portuale.</li></ul><p>Da segnalare come in giurisprudenza<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5">[5]</a> si sia giunti persino ad affermare che - qualora un contratto d’ormeggio preveda, da un lato, un servizio di sorveglianza diurno e notturno e, dall’altro lato, che tale servizio non comporti l’assunzione di alcun obbligo di custodia - la contraddizione tra queste due clausole debba risolversi nel senso che la custodia dell’unità rientri nell’ambito delle prestazioni offerte.</p><p>Come si evince da quanto appena osservato, quindi, l’interpretazione di un contratto di ormeggio - relativamente al tema della custodia, che di norma ne rappresenta l’aspetto più critico - parrebbe non esaurirsi nell’esame delle clausole contrattuali (sempre che un contratto sia stato concluso), imponendo al contrario anche un’analisi del contesto di fatto in cui ci si trova.</p><p>Suggeriamo dunque - tanto agli operatori quanto agli appassionati - di tenere a mente le indicazioni che provengono dalla giurisprudenza onde evitare brutte sorprese nel malaugurato caso in cui dovesse verificarsi un sinistro mentre l’unità si trova ormeggiata in banchina.</p><p><i>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</i></p><p><i>Per ulteriori informazioni contattare </i><a href="mailto:simone.gaggero@advant-nctm.com"><i>Simone Gaggero</i></a><i>.</i></p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1">[1]</a> Vedasi, tra le altre, Corte di Cassazione, 01.06.2004, n. 10484.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2">[2]</a> Vedasi, tra le altre, Corte di Cassazione, 03.04.2007, n. 8224.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3">[3]</a> Non sono mancate, infatti, pronunce che hanno ritenuto la vigilanza e la sicurezza dell’approdo persino coessenziali al sinallagma del contratto di ormeggio (vds. Corte di Appello di Trieste, 28.07.1999).</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4">[4]</a> Vedasi, in particolare, la già citata Corte di Cassazione, 01.06.2004, n. 10484</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5">[5]</a> Tribunale di Trieste, 05.04.2006, n. 357.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Infrastrutture Portuali</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 06 Aug 2018 06:59:07 +0200</pubDate>
                        <title>Contributi dagli uffici Nctm nel mondo&lt;br&gt;Shipping &amp; Transport Bulletin Agosto-Settembre 2018</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/guerrecommerciali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Guerre commerciali e il settore dei trasporti</strong>Il settore dei trasporti ha immediatamente risposto al lento intensificarsi della guerra commerciale con un aumento dei movimenti, così da anticipare ad inizio agosto un’importante serie di revisioni tariffarie. Non è chiaro quale sarà la reazione successiva. Ciò che è indubbio, tuttavia, è che gli accordi commerciali che hanno sostenuto la creazione del mercato globale sono minacciati. L’aspetto ironico è che, nel momento in cui l'OMC ha concordato nuove regole per facilitare il commercio e ridurre gli ostacoli amministrativi allo sdoganamento, i membri dell'OMC si sono impegnati ad erigere barriere tariffarie che tutti ritenevano essere quasi un retaggio del passato.Al pari di quanto si diceva della prima guerra mondiale, c'è la sensazione che questa guerra “<em>si concluderà per Natale</em>”. Sono solo ipotesi considerato che non è chiaro quali decisioni possano essere prese per porvi fine. Gli Stati Uniti sono interessati a minare l'OMC, che sarebbe la sede naturale per i negoziati di pace. L'UE e la Cina molto probabilmente non vorranno discutere di un nuovo accordo senza che vengano incluse molte questioni quali l'agricoltura, i sussidi, la proprietà intellettuale, le imprese statali, il processo decisionale dell'OMC <em>et similia</em>. Il numero di questioni che necessitano di risoluzione prima che ci sia un accordo di pace globale è tale che i negoziati potrebbero richiedere anni. L'ultimo round di negoziazione dell'OMC che ha avuto successo, l'Uruguay Round, ha richiesto 8 anni per essere completato. E mentre i negoziati di pace stanno andando avanti, la guerra commerciale continua. Tutt’altro che un quadro roseo per il commercio e per i trasporti.<strong>Brexit e logistica</strong>La <em>Freight Transport Association</em>, uno dei principali rappresentanti dell'industria logistica del Regno Unito, ha lanciato, unitamente ad altri operatori, una campagna per ottenere chiarezza dal governo britannico sui nuovi accordi commerciali tra il Regno Unito e l'UE. In particolare, gli operatori sostengono che è già troppo tardi per evitare interruzioni nei porti del Regno Unito e nel tunnel sotto la Manica. Molte delle preoccupazioni immediate dell’associazione riguardano la mancanza di preparazione per l'uscita prevista per marzo 2019 e non tengono pienamente conto dell'eventuale mantenimento dello <em>status quo</em> durante il periodo di transizione di due anni. Tuttavia, le preoccupazioni sostanziali rimangono. Gli autotrasportatori sottolineano che anche i sistemi di sdoganamento più sofisticati e automatizzati per gli scambi tra l'UE e i paesi non UE (come diventerà il Regno Unito) non possono eguagliare l'attuale commercio intra-UE. Le autorità doganali del Regno Unito hanno stimato che il costo per le imprese da sostenersi in relazione ai nuovi accordi di frontiera sarà compreso tra 17 e 20 miliardi di sterline.<strong>Russia, Trump e il GNL</strong>La Russia ha risposto all'affermazione del presidente Trump secondo cui la Germania sarebbe prigioniera della Russia a causa della sua dipendenza dal gas, suggerendo che Trump starebbe cercando di vendere più GNL in Germania. In particolare, l’affermazione degli Stati Uniti è stata presentata come parte della lunga opposizione statunitense al gasdotto Nord Stream 2 sotto il Mar Baltico. La Russia ha altresì sottolineato che gli Stati Uniti sono contrari al gasdotto turco che trasporta il gas russo alla Turchia passando sotto il Mar Nero. Gli Stati Uniti stanno costruendo la propria capacità di esportazione di GNL nei porti degli Stati Uniti orientali.<strong>&nbsp;</strong><strong>Gazprom e concorrenza</strong>L'UE ha adottato una decisione nel maggio 2018 per imporre a Gazprom una serie di obblighi finalizzati ad assicurare la libera circolazione di gas verso l'Europa centrale e orientale a prezzi competitivi. Più precisamente, gli impegni accettati da Gazprom sono i seguenti: i) non più restrizioni contrattuali alla rivendita o vendite transfrontaliere; ii) obbligo di facilitare la circolazione di gas da e verso mercati isolati; iii) meccanismi per garantire che i prezzi nell'Europa centrale e orientale riflettano i livelli dei prezzi dell'Europa occidentale; iv) nessuno sfruttamento del predominio di Gazprom in questi mercati.Il Commissario responsabile della politica della concorrenza, Margrethe Vestager, ha dichiarato: "<em>Tutte le società che operano in Europa devono rispettare le regole europee sulla concorrenza, indipendentemente da dove provengano. La decisione odierna elimina gli ostacoli creati da Gazprom, che rendono difficile la libera circolazione di gas nell'Europa centrale e orientale. E, a maggior ragione, la nostra decisione fornisce un regolamento su misura per il futuro comportamento di Gazprom e obbliga Gazprom ad adottare misure volte ad integrare ulteriormente i mercati del gas nella regione e contribuire a realizzare un vero mercato dell'energia in Europa. Inoltre dà ai clienti di Gazprom nell'Europa centrale e orientale uno strumento efficace per assicurarsi che il prezzo che pagano sia competitivo</em>”.<strong>Aiuti di Stato: finanziamento pubblico per i collegamenti tra le isole della Croazia e la terraferma</strong>La Commissione europea ha ritenuto che il piano croato di concessione di 250 milioni di corone svedesi (34 milioni di euro) per garantire collegamenti marittimi regolari su cinque rotte tra le isole croate e il continente siano in linea con le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. Il sostegno pubblico sarà concesso alle compagnie marittime che saranno selezionate tramite gare pubbliche organizzate dall'Agenzia per le linee costiere e il traffico marittimo (<em>Agencija za obalni linijski pomorski promet</em>) e coprirà la differenza tra i ricavi dei biglietti e i costi derivanti dal mantenere operativi, in maniera regolare, durante tutto l'anno, i traghetti, in modo da permettere, ad esempio, agli abitanti delle isole di spostarsi quotidianamente per lavorare o studiare. La Commissione ha valutato tali misure in base alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato in relazione ai servizi di interesse economico generale (SIEG) e al cabotaggio marittimo, e ha ritenuto che l'aiuto di Stato in questione contribuirà alla connettività e allo sviluppo delle isole senza distorcere indebitamente la concorrenza nel mercato unico. Il Commissario Margrethe Vestager, responsabile della politica della concorrenza, ha dichiarato: "<em>Per gli abitanti che vivono nelle isole croate è essenziale un collegamento con la terraferma, quindi sono felice che la Commissione stia approvando il sostegno pubblico per i collegamenti marittimi garantendo il collegamento tra cinque isole croate e il resto della Croazia, non solo durante la stagione turistica di punta in estate, ma durante tutto l'anno</em>”.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:bernard.oconnor@advant-nctm.com">Bernard O'Connor</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 06 Aug 2018 05:39:06 +0200</pubDate>
                        <title>Quale “Giudice a Berlino” per gli accordi sostitutivi di concessione portuale?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/giudiceaccordiconcportuale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In un ordinamento democratico, per assicurare la legittimità delle decisioni (e quindi l’accettabilità delle stesse da parte dei destinatari), l’azione amministrativa non può prescindere dal consenso sociale.Quindi, in un’ottica di evoluzione della P.A., negli ultimi decenni si è passati dalla centralità del provvedimento amministrativo – atto esemplificativo dell’autoritarietà amministrativa in una prospetti-va tradizionale di gestione unilaterale del potere nei rapporti tra amministrazione e cittadini – ad un sempre maggiore focus su modelli consensuali di gestione dell’interesse pubblico.È con l’art. 11 della Legge n. 241 del 1990 che viene istituzionalizzato il modello convenzionale dell’azione amministrativa, in modo da ricercare la soddisfazione dell’interesse pubblico con il con-senso del privato in un contemperamento delle opposte posizioni in gioco, anche al fine di ridurre le occasioni di conflitto. In particolare, si stabilisce che “<em>l’amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo</em>”.Questo nuovo modo di amministrare la cosa pubblica verrà poi calato anche “<em>in banchina</em>”. Infatti, la cd. Legge portuale (L. n. 84/1994), che sarà approvata pochi anni dopo, prevede all’art. 18, comma 4, che “<em>per le iniziative di maggiore rilevanza, il presidente dell’autorità portuale può conclu-dere (…) accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241</em>”.Così, nelle ipotesi riguardanti le aree demaniali più rilevanti, anche interessate dalla realizzazione di opere di infrastrutturazione, il relativo affidamento in concessione non si realizza necessariamente attraverso l’emanazione di un atto amministrativo, ma per mezzo di un accordo sostitutivo del me-desimo, sottoscritto dall’Autorità di Sistema Portuale e dal soggetto economico privato. Il proposito del legislatore appare chiaro: disciplinare il rapporto concessorio in ogni suo aspetto in modo con-corde, dalla definizione delle eventuali opere da realizzare, alla determinazione del canone dema-niale, passando per una puntuale programmazione delle attività da sviluppare sul compendio inte-ressato ed il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle operazioni portuali.Ma quando sorge una controversia proprio sull’accordo sostitutivo, quale è il giudice chiamato a di-rimere la questione? Detto altrimenti, si va davanti al Tribunale ordinario o davanti al TAR?Il quesito discende dal profilo maggiormente dibattuto in relazioni a tali accordi, ovvero quello rela-tivo alla loro natura giuridica, privata o pubblica.Secondo un primo orientamento, gli accordi hanno natura privatistica. Diversi gli argomenti a sostegno di questa tesi: a) l’“<em>accordo</em>” è elemento essenziale del contratto (art. 1325 c.c.); b) l’art. 11 l. n. 241/90 opera un rinvio generale (seppure “<em>in quanto compatibili</em>” e “<em>ove non diversamente previsto</em>”) ai principi del codice civile in materia di obbligazione e contratti; c) il legislatore ha previsto lo strumento del recesso, strumento privatistico per l’esercizio di un diritto esplicativo di una tutela privata.Al contrario, la ricostruzione degli accordi in esame in termini pubblicistici – orientamento, questo, prevalente – si fonda su una serie di considerazioni giuridicamente più consistenti: a) l’art. 11 l. n. 241/90 subordina anzitutto la possibilità dell’amministrazione di concludere un accordo al fatto che agisca nell’esercizio di un potere amministrativo volto alla realizzazione dell’interesse pubblico, con la conseguenza che disponendo la conclusione dell’accordo adotterebbe comunque una decisione amministrativa; b) nel caso in esame la disciplina privatistica assume rilievo solo integrativo ed ag-giuntivo rispetto a quella pubblicistica, posto che i vizi deducibili di tali accordi sono quelli tipici dell’atto amministrativo; c) la norma rilevante fa riferimento ad un accordo e non ad un contratto, con ciò dimostrando la volontà del legislatore di non intendere tali intese alla stregua di contratti di diritto privato; d) il rinvio operato dall’art. 11 l. n. 241/90 è rivolto ai principi del diritto civile e non già al codice civile sicché deve ritenersi prevalente la connotazione pubblicistica degli accordi (Cons. Stato, Sez. V, 24 ottobre 2000, n. 5710); e) è previsto il potere unilaterale dell’amministrazione di disporre il recesso per motivi di pubblico interesse; f) il richiamo espresso operato dall’art. 11 l. n. 241/90 alla possibilità di concludere tali accordi “<em>senza pregiudizio dei terzi</em>”, sarebbe superfluo per effetto del principio di relatività ex art. 1372 c.c. in caso di effettiva prevalenza della natura contrat-tuale; g) è previsto l’assoggettamento degli accordi sostitutivi ai medesimi controlli previsti per il provvedimento amministrativo.Alla luce delle richiamate considerazioni, non sembra residuare alcuno spazio per la tesi privatistica, che ricondurrebbe gli accordi sostitutivi alla categoria del contratto (e quindi alla giurisdizione del giudice ordinario).Ogni più strenua ricostruzione contraria deve poi cedere definitivamente il passo a fronte della di-sposizione ad oggi contenuta nell’art. 133 c.p.a., secondo la quale: “s<em>ono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge (…) le controversie in materia di (…) formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo</em>”.A tale conclusione non possono sottrarsi neanche gli accordi sostitutivi di concessione portuale pre-visti ai sensi dell’art. 18, comma 4 della Legge 84 del 1994, atteso il ricordato richiamo espresso all’art. 11 della Legge 241 del 1990. Infatti, “<em>sussiste, ai sensi dell’art. 133 comma 1, lett. a), c.p.a., la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla controversia riguardante l'esecuzione di un accordo disciplinato dall’art. 11, l. n. 241 del 1990</em>” (TAR Lombardia, Sez. II, 18 marzo 2016, n. 542).Pertanto, in caso di controversie aventi ad oggetto tali accordi sostitutivi, il “<em>Giudice a Berlino</em>” sarà, in prima battuta, il TAR.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:franco.rossi@advant-nctm.com">Franco Rossi</a>.</em>&nbsp;&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 02 Aug 2018 06:04:46 +0200</pubDate>
                        <title>Gbx e Nctm nell’ammissione all’Aim di SosTravel</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sostravelaim</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gbx e <strong>Nctm</strong> hanno assistito rispettivamente SosTravel e Banca Finnat Euroamerica (in qualità di <em>nomad</em> e <em>global coordinator</em>) nell'ammissione alle negoziazioni delle azioni e dei <em>warrant</em> di <strong>SosTravel su Aim Italia</strong>. Gbx ha assistito SosTravel, con un team composto da Francesco Bordiga, Giuseppe Xerri e Stefania Bianchi. Nctm ha assistito Banca Finnat Euroamerica, con un team guidato da <strong>Lukas Plattner</strong>, coadiuvato da <strong>Andrea Iovieno</strong> e <strong>Federica Ciabattini.</strong>SosTravel, operatore digitale del mercato dei servizi di assistenza per i passeggeri del trasporto aereo, a seguito di questa operazione ha raccolto circa 5 milioni di euro.&nbsp;<em>Tratto da Top Legal</em>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Sat, 28 Jul 2018 14:00:17 +0200</pubDate>
                        <title>Nctm ha assistito AXA IM – Real Assets e Pradera nell’acquisizione del Centro Commerciale 8 Gallery</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/axare8-gallery</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nctm Studio Legale ha assistito AXA Investment Managers - Real Assets ("AXA IM - Real Assets”) e Pradera Limited (“Pradera”), per conto dei propri investitori, nell'acquisizione del Centro Commerciale 8 Gallery di Torino, parte del Centro Polifunzionale del Lingotto, per un valore totale di circa 105 milioni di Euro.AXA IM - Real Assets, leader nella gestione di asset e portafogli immobiliari in Europa, e Pradera, asset e fund manager specializzato nel settore retail, con questa operazione acquisiscono un’area retail con significativo potenziale di crescita all’interno del Lingotto di Torino.Nctm ha prestato la propria assistenza attraverso un team multidisciplinare coordinato da <strong>Luigi Croce</strong>.In particolare, il team di Nctm, per gli aspetti Real Estate e Corporate, è stato guidato da Luigi Croce e <strong>Alessandro Vespa</strong> coadiuvati da <strong>Francesca Leonelli</strong> e, per gli aspetti urbanistici, da <strong>Ada Lucia De Cesaris</strong>, coadiuvata da <strong>Rossella Vaiano</strong>.Per gli aspetti Banking il team è stato guidato da <strong>Stefano Padovani</strong> e <strong>Giovanni de’ Capitani di Vimercate</strong> e per il lato Tax da <strong>Federico Trutalli</strong> e <strong>Andrea Mantellini.</strong></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 27 Jul 2018 05:07:13 +0200</pubDate>
                        <title>Italy: Developments of the alternative investment market</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/italy-developments-of-the-alternative-investment-market</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Alternative Investment Market (AIM) Italia is the market of Borsa Italiana (the Italian stock exchange) established on the 1st March 2012 and devoted to Italian SMEs with high growth potential, which are the backbone of the Italian economy.This market was conceived to offer a faster and more flexible procedure for listing that may meet the needs of medium and small businesses. In fact, different from regulated markets, AIM Italia, which is a multilateral trading facility, establishes only a few minimum admission criteria. The basic requirement is the continuous presence of the socalled ‘Nomad’ (nominated advisors), frequently an investment bank or an investment company, both in the preadmission and post-admission stages, which defines, <em>inter alia</em>, the free float of the company that will be admitted to the market appropriate for ensuring adequate liquidity to the security and adequate corporate governance for protecting minority shareholders.<img class=" wp-image-10294 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/07/20180727_STPA_IFN.png" alt width="381" height="312">On the other hand, there are no minimum or maximum requirements in terms of size or capitalization of the company or specific economic financial prerequisites but a minimum threshold of shares on the market (10%) in terms of floating is provided.Total funds collected in IPOs since 2009 amounted to almost EUR1 billion (US$1.17 billion): EUR922 million (US$1.08 billion) by newly issued shares and EUR69 million (US$80.69 million) by the sale of existing shares. As at December 2017, 95 companies were listed on AIM Italia with 23 new listings (vs. 10 in 2016), and total market capitalization was EUR5.6 billion (US$6.55 billion) (+94% vs. year-end of 2016).The recent growth of the market is mostly due to the recent tax incentives introduced by the Italian 2017 Stability Law (the Law). In the attempt to channel resources to the real economy and reduce dependence on banks, the Law introduced the so-called PIR individual savings plans, a tax-exempt measure for individuals entering into investment plans managed by dedicated funds. The PIR plans are investment products designed for small and mid-sized companies, with complete tax exemption (a 26% rate) for the capital gains obtained on investments of EUR30,000 (US$35,083.4) a year, up to a combined EUR150,000 (US$175,417), for long-term investments maintained for at least five years. A PIR plan is in substance a taxshielded box in which retail investors can put any kind of financial instruments (savings accounts, stocks, bonds, investment funds).It should be possible, through an appropriate screening, to identify a basket of companies listed on AIM Italia which meets Shariah criteria, such as those that are not involved in non-Shariah compliant activity. In particular, the applied screens could be, similar to other Shariah compliant indices, business activity (therefore excluding companies engaged in alcohol, tobacco, porkrelated products, entertainment (casinos, gambling and pornography), weapons and defence, conventional financial services (such as banking and insurance) and biotechnology companies involved in human/animal genetic engineering) and a financial ratio screen having regard to debt, cash and interest-bearing assets, accounts receivables and such.Once the basket has been identified, Islamic investors could invest in the companies in the basket knowing that they are fast-growing and meet Shariah criteria.&nbsp;<em>This article was first published in Islamic Finance news Volume 15 Issue 30 dated the 24th July 2018.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 26 Jul 2018 09:14:56 +0200</pubDate>
                        <title>La sintesi dei prospetti finanziari lunga al massimo sette pagine </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sintesi-prospetti-finanziari-massimo-sette-pag</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h1>Gli standard tecnici elaborati dall’Esma in attesa dell’adozione dalla Ue</h1><h2>Accolta la richiesta di una maggiore elasticità avanzata dagli stakeholders</h2>La European market securities regulation (Esma), al fine di attuare il cosiddetto Regolamento prospetto (Regolamento Ue 2017/1129), che disciplina la redazione dei prospetti informativi per l’ammissione di titoli alle negoziazioni su mercati regolamentati e le offerte al pubblico, ha recentemente elaborato i tecnhical standards (si veda «Il Sole 24 Ore» del 20 luglio) concernenti vari aspetti regolatori (Esma 31-62-1002 del 17 lu- glio 2018).L’approvazione dei technical standards è avvenuta a valle di una consultazione pubblica con gli stakeholders del settore, che ha consentito all’Esma di ponderare le varie opzioni in gioco. Tuttavia, resta in linea generale confermato l’impianto originario, seppur con talune precisazioni.<img class=" wp-image-10284 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/07/20180726_S24O_LUP.jpg" alt width="398" height="568">I technical standards dell’Esma disciplinano innanzitutto le informazioni finanziarie fondamentali relative all’emittente che in base al Regolamento prospetto dovranno essere contenute nella nota di sintesi (articoli 2-9). In questo senso, l’Esma ha stabilito un set informativo minimo per le diverse categorie di emittenti e strumenti finanziari, assicurando comunque la possibilità di inserire informazioni ulteriori a discrezione dell’emittente, nonché la possibilità di inserire i cosiddetti indicatori alternativi di performance, assecondando così quanto emerso durante la consultazione nel quale è emerso l’impulso verso una maggiore flessibilità per gli emittenti nella scelta di quali informazioni aggiuntive inserire, lasciando loro libertà in merito, fermo restando il massimo di sette pagine della nota di sintesi. L’Esma ha, dunque, rimosso il numero massimo di informazioni finanziarie fondamentali che possono essere inserite “sua sponte” da ciascun emittente.Per il resto, viene confermata l’impostazione originaria, che prevede anche la possibilità di utilizzare misure alternative nel caso in cui le informazioni obbligatorie non siano applicabili.Più ridotto e meramente tecnico è stato l’intervento dell’Esma in tema di leggibilità automatica dei dati (articoli 10-11), che rende possibile la classificazione dei prospetti nel meccanismo di stoccaggio utilizzato dalla stessa Esma per pubblicare i prospetti.Più incisiva è la disciplina dei regulatory technical standards in tema di diffusione della “pubblicità” (articoli 12-15), come previ- sta dall’articolo 22 del Regolamento Prospetto.L’Esma ha specificato come le comunicazioni pubblicitarie debbano contenere un rinvio al prospetto e ha indicato alcune avvertenze che dovranno essere contenuti nella documentazione pubblicitaria. Tale misura è stata criticata in quanto superflua o limitante le modalità pubblicitarie, se non controproducente nell’ottica di una maggior chiarezza per gli investitori, ma viene conservata dall’Esma anche nella versione definitiva nell’ottica di una miglior tutela degli investitori retail.Ancora, l’Esma prevede, in caso di pubblicazione di un supplemento al prospetto dovuta a novità o errori nella versione preesistente, la corrispondente pubblicazione di una versione corretta dei documenti pubblicitari. L’Esma conferma poi la necessità che gli annunci pubblicitari siano coerenti con il Prospetto.I tecnhical standards hanno affrontato anche la questione dei supplementi al prospetto (articoli 16), specificando in quali situazioni ci si trovi in presenza di un fatto nuovo significativo, errore o imprecisione rilevanti a tali fini.Rispetto a tale tema, l’Esma ha precisato che il diritto di revoca degli ordini garantito dall’articolo 23, comma 2 del Regolamento prospetto è applicabile solo alle offerte al pubblico.Per il resto, l’Esma ha mantenuto la casistica già precedentemente in vigore (articolo 2 del Regolamento UE 382/2014 che ha integrato la direttiva 2003/71/ CE), soddisfacendo gli auspici di continuità normativa degli stakeholders che hanno partecipato alla consultazione.Ulteriori ipotesi sono state previste nel caso di pubblicazione di dati previsionali e cambiamenti inerenti le affermazioni sul capitale circolante.La consultazione non ha infine inciso sulle proposte regole in tema di pubblicazione, che continuano a riguardare solo la pubblicazione su siti online, ferma restando l’importanza del monitoraggio dei cambiamenti tecnologici in corso.Il progetto circa gli Rts di cui sopra è stato inoltrato da Esma alla Commissione Europea ai fini dell’adozione degli stessi.&nbsp;Tratto da il Sole 24 Ore - Norme &amp; Tributi]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 24 Jul 2018 11:12:25 +0200</pubDate>
                        <title>Il rompicapo delle regole cinesi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/regole-cinesi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tre avvocati italiani che scrivono e leggono il cinese mandarino. È il team di Nctm a Shanghai, presente in Cina dal 2010. Alla loro porta bussano imprese piccole, medie e grandi dei più svariati settori, dalla meccanica all'agroalimentare, passando per la logistica e la moda. «Offriamo - dice Enrico Toti, consulente del desk China - una tutela legale per avvicinare questo mercato in modo efficace e certo». Districarsi tra una normativa in continua evoluzione non è facile ed è cruciale per pianificare investimenti. «Chi intende esportare qui - spiega Toti - deve prestare attenzione, solo per fare alcuni esempi, alla tutela del marchio e della proprietà intellettuale, agli accordi commerciali di non concorrenza, a quelli contrattuali, alle certificazioni da adottare. Chi invece punta a una presenza più stabile deve avere ben presente il continuo mutamento delle regole sulla presenza di aziende straniere, i controlli e la reportistica da compilare, a intervalli regolari, il rispetto della normativa ambientale». Un vero rompicapo.Tratto da il Sole 24 Ore – .export</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 23 Jul 2018 10:15:41 +0200</pubDate>
                        <title>Il credito della precedente posizione Iva si può recuperare attraverso la «&lt;i&gt;branch&lt;/i&gt;»</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/credito-precedente-posizione-iva-branch</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Un soggetto non residente può recuperare attraverso la stabile organizzazione il credito Iva maturato in capo alla precedente posizione Iva. La chiusura della partita Iva e la contestuale costituzione della stabile organizzazione è infatti assimilabile, anche dal punto di vista dichiarativo, alla trasformazione.</p><h1>La prassi e la giurisprudenza</h1><img class=" wp-image-10267 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/07/20180723_QdF_Carucci.jpg" alt width="356" height="313">L’agenzia delle Entrate ha da tempo risolto in senso positivo i dubbi circa la possibilità di far confluire nella stabile organizzazione di un non residente le posizioni debitorie e creditorie riferibili alla precedente posizione Iva di identificazione diretta, senza ricorrere, quindi, alla procedura di rimborso dell’eccedenza del credito Iva maturata dalla medesima posizione di identificazione diretta (risoluzione 108/E/2011).Del resto, la Corte di giustizia nella sentenza nella causa C-244/08 aveva evidenziato che la modalità di restituzione dell’Iva, mediante detrazione o rimborso, dipende dal luogo in cui è stabilito il soggetto passivo. Se il rimborso dell’Iva viene effettuato per i soggetti passivi che non sono stabiliti all’interno del paese o della Comunità e, a tal fine, per qualificarsi come soggetto passivo non stabilito è necessaria l’assenza dei criteri di collegamento con lo Stato in cui s’intende chiedere il rimborso, ne consegue che chi ha istituito in Italia una stabile organizzazione deve essere considerato un soggetto ivi stabilito, ed in quanto tale è legittimato a recuperare l’Iva esercitando la detrazione senza che rilevi la circostanza che tale credito Iva sia relativo ad operazioni che lo stesso soggetto passivo ha effettuato con la partita Iva di identificazione diretta successivamente cessata.<h1>Gli adempimenti dichiarativi</h1>La chiusura della partita Iva relativa all’identificazione diretta del soggetto non residente e la contestuale costituzione di una stabile organizzazione italiana può essere assimilata ad una trasformazione sostanziale soggettiva in cui si riscontra una situazione di continuità tra i soggetti partecipanti. Pertanto, qualora ad esempio, la trasformazione sia avvenuta prima della data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno solare precedente alla trasformazione stessa, la stabile organizzazione (soggetto avente causa) e tenuta a presentare tale dichiarazione Iva per conto della posizione da identificazione diretta (soggetto dante causa), indicando nel riquadro contribuente i dati del soggetto non residente e nel riquadro dichiarante i dati della stabile organizzazione medesima riportando il codice carica «9».La stabile organizzazione, inoltre, è tenuta a presentare la dichiarazione Iva relativa all’anno solare nel corso del quale è avvenuta la trasformazione, con l’indicazione di tutte le operazioni riferibili, per quell’anno, all’attività svolta dalla stessa, nonché di quelle poste in essere dalla posizione da identificazione diretta nella frazione d’anno anteriore al momento di efficacia della trasformazione. Come confermato anche dall’Agenzia, lo schema in esame si applica anche nell’ipotesi in cui il soggetto non residente abbia operato tramite un rappresentante fiscale.&nbsp;Tratto da <a href="http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com/art/imposte-indirette/2018-07-19/il-credito-precedente-posizione-iva-si-puo-recuperare-attraverso-branch-125108.php?uuid=AEp9h8NF&amp;fromSearch" target="_blank" rel="noreferrer noopener">il Sole 24 Ore - il Quotidiano del Fisco</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 20 Jul 2018 10:31:24 +0200</pubDate>
                        <title>Enrico Letta: «Asean, tempo di investire»</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/enrico-letta-asean-tempo-di-investire</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Non è più un optional, ma è diventata una vera necessità quella di diversificare sempre più l'export rispetto ai tradizionali Paesi-partner avanzati di sbocco, in direzione delle aree che crescono maggiormente e dove le potenzialità inespresse sono più alte: tra queste, spicca la regione Asean, ossia i 10 Paesi del sud-est asiatico (Thailandia, Indonesia, Filippine, Malaysia, Brunei, Vietnam, Cambogia, Laos, Singapore, Myanmar). il cui sviluppo medio annuale intorno al 5-6% l'anno si coniuga a una complessiva stabilità. E' il messaggio di Enrico Letta, presidente dell'Associazione Italia-Asean, nel commentare le ultime indicazioni sugli sviluppi delle relazioni economiche nei due sensi. Dinamiche che vedono tra l'altro un quasi-azzeramento del deficit commerciale dell'Italia: l'anno scorso il nostro export e' salito da 7,2 a 7,9 miliardi (+9,7%), contro un import cresciuto dell'1,8% a 8 miliardi. Anche alla luce delle tensioni commerciali innescate dall'America di Donald Trump, insomma, appare imperativo “guardare alle opportunità che offre l'Asia ed in particolare la regione del Sud-est asiatico, che conta quasi 650 milioni di abitanti”. Il trend di incremento dell'interscambio è già evidente, continua l’ex premier Letta, ma «ci sono tutte le condizioni perché possa accelerare, tanto più che l'Asean ancora conta solo per l'1,9% dell'export italiano: pur sempre seconda in Asia dopo la Cina, ma da esplorare in tutte le sue potenzialità».<img class=" wp-image-10260 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/07/20180720_S24O_Asean-1.png" alt width="332" height="184">Tra i settori più interessanti per il nostro sistema produttivo, secondo Letta, c'è anzitutto la meccanica strumentale, in quanto si tratta di Paesi che cercano di salire nella catena del valore e puntano sulla trasformazione delle materie prime. In secondo luogo, il comparto delle infrastrutture sta registrando un forte sviluppo, che può incontrare la tradizione expertise di imprese italiane sui grandi lavori e sprigionare eventuali sinergie con alcuni comparti del made in Italy. Spicca poi il settore dei consumi, nel contesto dell''«espansione di una classe media che vuole certificare il nuovo status socioeconomico acquisito con l'acquisto e la fruizione di beni di importazione, non solo di lusso, come ad esempio l'intero sistema-casa italiano». Letta osserva inoltre che i tre anni di lavoro dell'associazione, congiuntamente a ministeri, Confindustria e altri soggetti, hanno confermato una maggiore consapevolezza anche presso le istituzioni dell'importanza dell'Asean per il sistema-Italia: «E' un motivo di soddisfazione, che comunque ci rende consapevoli di quanto occorra fare di più».L'Associazione ha promosso martedì scorso un convegno a Milano intitolato “Crescita e stabilità nei 10 Paesi Asean”, presso la sede dello studio legale <strong>Nctm</strong>, che opera da circa un decennio nei Paesi dell'Asia-Pacifico (con un ufficio a Shanghai che coordina l'attività nella regione). Secondo l'avv. <strong>Paolo Montironi</strong>, senior partner di Nctm, «nei 10 Paesi dell'Asean i punti di forza e le opportunità, dal punto di vista delle imprese italiane, superano di gran lunga i rischi e i punti di debolezza. Ma sono ancora troppo poche le nostre aziende che esportano ed operano in quei mercati. Il nostro impegno è quello di accompagnarle, anche sfruttando le opportunità finanziarie che l'Asian Infrastructure Investment Bank e l'Asia Development Bank mettono a disposizione». «I Paesi Asean – aggiunge - rappresentano, per le aziende italiane, un ambiente giuridico sostanzialmente favorevole in cui operare. Alcuni Paesi ex colonie europee, si basano su un modello di Civil Law, gli altri, a maggioranza musulmana, su un modello Muslim Law, ma con assoluta consuetudine alla cd. “lex mercatoria” internazionale. Tutti hanno una base giuridica “codicistica” che offre garanzie nell'applicazione delle norme e nei possibili contenziosi».&nbsp;<em>Tratto da <a href="http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2018-07-19/enrico-letta-asean-tempo-investire-113556.shtml" target="_blank" rel="noreferrer noopener">il Sole 24 Ore</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 19 Jul 2018 04:36:07 +0200</pubDate>
                        <title>Per i soggetti Oic crediti al valore di presumibile realizzo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/per-i-soggetti-oic-crediti-al-valore-di-presumibile-realizzo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tra le modalità di contabilizzazione dei crediti previste nel principio contabile nazionale e quelle disciplinate nei principi internazionali rimangono ancora delle differenze significative.</p><h1><img class=" wp-image-10251 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/07/20180719_iQdF-Carucci.png" alt width="215" height="276">La valutazione in ambito Oic</h1>In ambito nazionale i crediti devono essere valutati al valore di presumibile realizzo e l’eventuale svalutazione deve essere rilevata nell’esercizio in cui si ritiene probabile che il credito abbia perso valore (modello delle «perdite sostenute»).Il principio contabile prevede che tale valutazione si fondi sulla verifica della sussistenza di determinati indicatori quali, ad esempio, una violazione del contratto, un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale, significative difficoltà finanziarie del debitore, la probabilità che il debitore dichiari fallimento o attivi altre procedure di ristrutturazione finanziaria e la presenza di dati osservabili che indichino l’esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati per un credito, ivi incluso, condizioni economiche nazionali o locali sfavorevoli o cambiamenti sfavorevoli nelle condizioni economiche del settore economico di appartenenza del debitore.<h1>Il modello Ifrs delle perdite attese</h1>Secondo quanto previsto nel paragrafo 5.5. del principio contabile internazionale Ifrs 9 Strumenti finanziari, in bilancio deve essere rilevato un fondo a copertura anche delle perdite attese su crediti. Il modello di valutazione delle «perdite attese», peraltro, è uno degli effetti più rilevanti dell’adozione di questo principio che, in sintesi, richiede di rettificare il valore dei crediti, anche se performing, in relazione alle aspettative sul rischio di credito dei singoli (o gruppi di) crediti. Contabilmente, dunque, per tutti i crediti per i quali vi sia stato un aumento significativo del rischio di credito successivo alla rilevazione iniziale andranno stimate e contabilizzate le perdite attese lungo tutta la vita del credito mentre per i crediti performing la stima riguarda un periodo di dodici mesi.<h1>La cancellazione dei crediti</h1>Passando al tema della derecognition o cancellazione dei crediti, si rileva un sostanziale allineamento sulla scelta del criterio fondamentale per determinare se cancellare o meno il credito dal bilancio (trasferimento sostanziale di tutti i rischi inerenti il credito). Tuttavia, vale la pena di evidenziare che se le regole Ifrs fanno riferimento al concetto generale di trasferimento dei rischi e benefici relativi al credito, nel principio nazionale il riferimento è limitato ai rischi. In ambito Oic, infatti, si è ritenuto di dover privilegiare l’esposizione della società ai rischi inerenti al credito come elemento fondamentale nella scelta del modello di contabilizzazione nonché di rendere il più possibile agevole la ricostruzione del corretto trattamento contabile nei casi in cui, in virtù delle clausole che regolano il contratto di cessione, al trasferimento dei rischi non corrisponda il trasferimento dei benefici.Un’ulteriore differenza che deriva dall’esigenza di semplificazione, è rappresentata dalla non introduzione in ambito Oic di un modello contabile ad hoc per le cessioni di crediti che comportano il trasferimento parziale dei rischi, rispetto al quale gli Ias impongono di considerare l’ulteriore elemento del trasferimento del controllo (capacità del cessionario di rivendere il credito acquistato) al fine di valutare la possibilità di una cancellazione parziale del credito, secondo il criterio del continuing involvement (coinvolgimento residuo).&nbsp;Tratto da <a href="http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com/art/societa-e-bilanci/2018-07-16/per-soggetti-oic-crediti-valore-presumibile-realizzo-212015.php?uuid=AENKumMF&amp;fromSearch" target="_blank" rel="noreferrer noopener">il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 16 Jul 2018 05:52:08 +0200</pubDate>
                        <title>Da Shanghai a Nctm, passando per EurAvocat</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/da-shanghai-a-nctm-passando-per-euravocat</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Prosegue il percorso di Nctm a fianco degli studenti di legge. Quest’anno ospiterà <strong>Xinyi Tang (Joy)</strong> e <strong>Xia Sun</strong>, della <strong>Shanghai University of Political Science and Law</strong> per un periodo di formazione a stretto contatto con i professionisti dello Studio.Il progetto è nato grazie alla partecipazione di Nctm a <strong>EurAvocat</strong> – European Lawyers Network e in connessione con <strong>ECCE</strong> – European Center for Career Education di Praga, dove lunedì 9 luglio si è tenuta la serata di presentazione dei progetti 2018-2019.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 12 Jul 2018 08:19:45 +0200</pubDate>
                        <title>Per super e iper ammortamenti la proroga incide su Redditi 2018</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/per-super-e-iper-ammortamenti-la-proroga-incide-su-redditi-2018</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con i modelli Redditi 2018, debutta l'indicazione della maggiorazione relativa agli iperammortamenti.L'iperammortamento trova spazio nel quadro RF al rigo RF55. In particolare, con il codice 55 deve essere indicato il maggior valore (150%) delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi agevolabili effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.Viene inoltre introdotto il codice 58 che recepisce la proroga, prevista dalla legge di Bilancio 2018, della disciplina. In particolare, deve essere indicato il maggior valore (150%) delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.</p><h1><img class="wp-image-10212 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/07/20180711_QdF-NeT.png" alt width="321" height="456">Maggiorazione beni immateriali</h1>Sempre nel quadro RF al rigo RF55, sono previsti i codici per l'indicazione della maggiorazione, correlata all'iperammortamento, relativa all'acquisizione beni immateriali e, per i soggetti “non solari”, della fruizione della sua proroga.In particolare, con il codice 56, deve essere indicato il maggior valore (40%) delle quote diammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di investimenti in beni immateriali strumentali agevolabili effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.Con il codice 59, inoltre, viene recepita la proroga, prevista dalla legge di Bilancio 2018, della disciplina in esame.In particolare, deve essere indicato il maggior valore (40%) delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 , ovvero entro il 31 dicembre 2019 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.<h1>Superammortamenti</h1>Anche il superammortamento, per i contribuenti titolari di reddito di impresa, deve essere indicato nel quadro RF al rigo RF55. In particolare, con il codice 50 deve essere indicato il maggior valore (40%) delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali agevolabili effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.Con il codice 57 viene recepita la proroga, prevista dalla legge di Bilancio 2018. Deve essere indicato il maggior valore (30%) delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti agevolabili effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 giugno 2019 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.&nbsp;<em>Tratto da<a href="http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com/art//2018-07-10/per-super-e-iper-ammortamenti-proroga-incide-redditi-2018--203343.php?uuid=AE2CnyJF" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> il Sole 24 Ore - Norme e Tributi</a></em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 11 Jul 2018 07:01:32 +0200</pubDate>
                        <title>Dopo il decreto del Mise si prosegua con la creazione di uno spazio giuridico per le pmi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dopo-il-decreto-del-mise-mf</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><img class="wp-image-10195 alignright" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/07/20180711_ItaliaOggi7Plattner.jpg" alt width="312" height="393">Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale pochi giorno or sono del decreto del Mise sono divenuti operativi gli incentivi fiscali volti a ridurre le spese di quotazione delle Pmi (un credito di imposta sino a 250 mila euro), si è forse chiusa la fase di provvedimenti normativi emanati nell’ambito dell’ambizioso progetto di riforme meglio note come Industria 4.0. A dire il vero manca forse ancora un tassello ossia il Decreto interministeriale che individua le modalità di attuazione delle agevolazioni fiscali previste per gli investimenti nelle cosiddetta Pmi innovative, ma dovrebbe essere questione di poco tempo una volta ottenuta la luce verde da parte di Bruxelles.Il bilancio di questo primo pacchetto di provvedimenti pare più che positivo. Il numero di startup innovative è in costante crescita e a fine 2017 erano 8.315 (+25% rispetto al 2016 e +74% rispetto al 2015).[...]&nbsp;Tratto da <a href="https://www.milanofinanza.it/news/dopo-il-decreto-del-mise-si-prosegua-con-la-creazione-di-uno-spazio-giuridico-per-le-pmi-201807102114538212" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Milano Finanza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 06 Jul 2018 09:45:51 +0200</pubDate>
                        <title>&lt;i&gt;Legal Rankings Bloomberg&lt;/i&gt;: Nctm si conferma al primo posto per numero di operazioni M&amp;A e raggiunge il podio anche nelle quotazioni AIM</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legal-rankings-bloomberg-nctm-si-conferma-al-primo-posto-per-numero-di-operazioni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nel 1° <em>half</em> 2018, Nctm si conferma al primo posto nella classifica <em>Italy Announced Deals (By Deal Count) - Legal Rankings “Global M&amp;A Market Review</em>”, mantenendo la posizione già raggiunta nel primo <em>quarter.</em>Lo Studio guida il <em>ranking</em> da più di tre anni: nel report <em>full year</em>, infatti, Nctm è risultato primo nel 2015, nel 2016 e nel 2017.Nctm ha inoltre ottenuto il secondo posto nella classifica <em>AIM Equity Offerings: Legal Adviser - Issuer Ranked by Deal Count - League Tables “Global Legal Advisers”</em>.Bloomberg è uno dei principali osservatori dell’area M&amp;A e pubblica periodicamente i <em>ranking</em> degli <em>advisor</em> legali che hanno seguito le operazioni più importanti del periodo analizzato.<img class=" wp-image-10149 aligncenter" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/07/20180704_Bloomberg.jpg" alt width="929" height="696"></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <guid isPermaLink="false">news-5717</guid>
                        <pubDate>Wed, 04 Jul 2018 05:28:04 +0200</pubDate>
                        <title>&lt;i&gt;nctm e l’arte: Artists-in-residence&lt;/i&gt;, assegnatari XI edizione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-e-larte-artists-in-residence-assegnatari-xi-edizione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h1>Le borse di studio sono state assegnate a Juan Sandoval e Alessandro Quaranta</h1>Il comitato di valutazione di <em>nctm e l’arte: Artists-in-residence</em> si è riunito lo scorso 25 giugno e ha individuato <strong>Juan Sandoval</strong> e <strong>Alessandro Quaranta</strong> come assegnatari della XI edizione del bando. La decisione è stata approvata dal Comitato Arte di Nctm Studio Legale.<em>nctm e l’arte: Artists-in-residence</em> è una borsa di studio, a cadenza semestrale, dedicata ad artisti visivi residenti in Italia che siano già stati ammessi a programmi di residenza artistica, con sede fuori dall’Italia e riconosciuti a livello internazionale dal mondo dell’arte. Viene assegnata secondo criteri legati al profilo artistico, alla rilevanza dei progetti già realizzati, alle opportunità formative offerte dalla residenza scelta ed alla qualità del progetto eventualmente proposto.Il comitato di valutazione ha come membro fisso la direttrice artistica di <em>nctm e l’arte</em> <strong>Gabi Scardi</strong> affiancata, di volta in volta, da critici d’arte contemporanea tra i più preparati del panorama artistico italiano, e da uno o più artisti assegnatari delle precedenti edizioni della borsa. Per l’XI bando <em>nctm e l’arte: Artists-in-residence</em>, hanno partecipato all’analisi dei progetti candidati alla borsa, il critico-curatore <strong>Simone Menegoi</strong> e gli artisti <strong>Franco Ariaudo</strong> e <strong>Fabrizio Bellomo</strong>.La borsa è stata istituita nell’ambito di <em>nctm e l’arte</em>, il progetto dedicato all’arte contemporanea da Nctm Studio Legale. Nato nel 2011, <em>nctm e l’arte</em> comprende il sostegno a progetti artistici, la collaborazione con istituzioni culturali italiane di riferimento e la creazione di una collezione.<h2>I borsisti della XI edizione di <em>nctm e l’arte: Artists-in-residence</em> sono:</h2><strong>Juan Sandoval</strong> (Medellin, 1972),Il comitato di valutazione gli attribuisce la borsa di studio per la residenza presso <em>Four Corners</em>, Londra.La Commissione ha particolarmente apprezzato la qualità del progetto e la pertinenza con la città della residenza.L’artista prende, infatti, in considerazione le problematiche connesse all’edilizia frutto del recente sviluppo urbano e immobiliare, osservate da una prospettiva personale. Nel progetto emerge un forte rapporto tra visione poetica, radicamento nella realtà, influenza delle origini colombiane dell’artista, e una notevole capacità di muoversi in termini relazionali.<strong>Alessandro Quaranta</strong> (Torino, 1975),Il comitato di valutazione gli attribuisce la borsa di studio per la residenza presso <em>CAIRN Centre d’Art,</em> Digne-les-Bains.La Commissione premia la sensibilità poetica, l’approccio relazionale e la volontà di sviluppare una reale e profonda conoscenza dei luoghi in cui lavora e dei loro abitanti. Apprezza, inoltre, la capacità di gestire i tempi lunghi del progetto.Con questa borsa di studio si intende consentire ad Alessandro Quaranta di sviluppare presso CAIRN Centre d’Art un progetto attualmente in fase di elaborazione.Il prossimo bando <em>nctm e l'arte: Artists-in-residence</em> sarà diffuso a ottobre 2018.&nbsp;<a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/07/20180704_nctm-e-larte-Artists-in-residence-esiti-XIb.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Scarica il comunicato completo</a>]]></content:encoded>
                        
                        
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                    <item>
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                        <pubDate>Thu, 28 Jun 2018 10:32:02 +0200</pubDate>
                        <title>La responsabilità dell’&lt;i&gt;internet hosting provider&lt;/i&gt; per i contenuti pubblicati da terzi: il caso Wikipedia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-responsabilita-dellinternet-hosting-provider-wikipedia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La sentenza n. 1065 del 19 febbraio 2018 della Corte di Appello di Roma si segnala per essere una delle poche pronunce che tratta il tema della responsabilità dell’<em>internet hosting provider</em>, in relazione alla pubblicazione sul web di notizie e informazioni diffamatorie, in quanto lesive dell’onore e della reputazione.Il caso di specie trae origine da un ricorso ex art. 702 <em>bis</em> c.p.c. presentato dall’Avv. Cesare Previti nei confronti della Wikimedia Foundation, quale gestore del sito Wikipedia, per l’accertamento della responsabilità della società convenuta per la pubblicazione, sulla pagina dedicata alla biografia del politico italiano, di informazioni ritenute lesive del proprio onore e reputazione.In primo grado, il Tribunale Civile di Roma, ha escluso che la Wikimedia Foundation possa essere ritenuta responsabile per le informazioni presenti sul sito di Wikipedia in quanto l’attività prestata dalla società deve qualificarsi in termini di <em>hosting provider</em>, con conseguente esclusione di qualsivoglia obbligo di controllo preventivo in merito alla verità e/o liceità delle informazioni inserite dagli utenti.In sede di gravame i Giudici della Corte di Appello di Roma, ribadiscono che sulla base del compendio probatorio offerto dal ricorrente deve confermarsi il ruolo di Wikimedia quale mero hosting provider, ossia quale fornitore di un servizio della società dell’informazione consistente nella “<em>memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio</em>”, in considerazione della definizione fornita dalla disciplina dettata dalla Direttiva 2000/31/CE e nella relativa normativa nazionale di recepimento (D.lgs. n. 70/2003), che, seppur non applicabile al caso di specie, rappresenta il sostrato normativo di riferimento.La decisione in commento, inoltre, esclude che l’attività dell’<em>hosting provider</em> possa qualificarsi come attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c. anche in considerazione della presenza, sulla home page dell’enciclopedia, del <em>disclaimer</em> generale il quale informa gli utenti che stanno accedendo ad un’enciclopedia <em>on line</em> di contenuto aperto, tale da non poter fornire alcuna garanzia di verità delle informazioni inserite dagli utenti. Ed infatti, secondo la Corte, il <em>disclaimer</em> integra una di quelle misure idonee ad escludere la pericolosità richiesta dall’art. 2050 c.c. ai fini dell’esenzione di responsabilità per l’esercente l’attività pericolosa.Alla luce della ricostruzione operata dalla Corte di Appello di Roma, in conformità a quanto previsto dagli artt. 16 e 17 del D.lgs. n. 70/2003 deve ritenersi che la responsabilità dell’<em>internet hosting</em> <em>provider</em> può configurarsi solo allorquando il <em>provider</em> sia effettivamente venuto a conoscenza del fatto che l’informazione è illecita e non si sia attivato per impedire l’ulteriore diffusione della stessa, non potendosi configurare un generale obbligo di controllo preventivo, né ritenersi sussistente alcuna posizione di garanzia, in assenza di norme che sanciscano la responsabilità oggettiva del provider stesso.La decisione in commento precisa poi che, nel caso di specie, l’interessato non si era attivato al fine di richiedere la modifica e/o cancellazione delle voci ritenute diffamatorie. Aspetto questo che avrebbe consentito, ma solo in presenza di una contestazione precisa e puntuale, l’eventuale attivazione da parte di Wikimedia del procedimento interno volto alla cancellazione delle frasi ritenute lesive.Da ultimo, la Corte si sofferma ad esaminare, in concreto, la reale portata diffamatoria delle informazioni pubblicate sull’enciclopedia <em>on line</em>, escludendo che le stesse possano ritenersi lesive dell’onore e della reputazione del ricorrente. In particolare, osserva la Corte, le frasi pubblicate sul sito di Wikipedia si basavano su numerose fonti, ivi comprese sentenze passate in giudicato, tutte indicate nella stessa pagina web. Diversamente, invece, le doglianze dell’Avv. Previti erano del tutto generiche e fondate esclusivamente su una diversa versione dei fatti proposta dallo stesso ricorrente.Pertanto, anche in considerazione dell’impossibilità di ritenere integrato l’elemento soggettivo della diffamazione, si è esclusa la configurabilità di una responsabilità concorrente di Wikimedia con gli autori materiali della pubblicazione ai sensi degli artt. 2043 e 2055 c.c.Seguendo le previsioni di cui agli artt. 16 e 17 del D.lgs. n. 70/2003, la Corte, affronta il tema – sino ad ora mai espressamente trattato dalla giurisprudenza - della responsabilità dell’<em>internet hosting provider</em> per lesione della reputazione <em>on line</em>, escludendo l’esistenza di un obbligo preventivo di controllo e di sorveglianza in capo all’<em>hosting provider</em> per le informazioni e notizie, oggetto di semplice memorizzazione, pubblicate dagli utenti sul web.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:gianluca.massimei@advant-nctm.com">Gianluca Massimei</a> o <a href="mailto:guido.zanchi@advant-nctm.com">Guido Zanchi</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 28 Jun 2018 10:29:50 +0200</pubDate>
                        <title>Azione revocatoria del creditore nei confronti del fondo patrimoniale.  Fondo patrimoniale: istituto sulla scia del tramonto?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/azione-revocatoria-del-creditore</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con la recente sentenza n. 3641 del 14 febbraio 2018, la Corte di Cassazione Civile, sezione I, è stata chiamata a decidere in ordine all’esperibilità dell’azione revocatoria del creditore nei confronti del fondo patrimoniale costituito da uno dei coniugi convenuti in giudizio ed avente ad oggetto un immobile di sua proprietà nonché all’obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti dei figli, in quanto litisconsorti necessari.La questione che fa da sfondo alla pronuncia in esame è quella riguardante l’azione revocatoria, ex art. 2901 c.c., promossa dalla Banca San Paolo IMI s.p.a. nei confronti del fondo patrimoniale costituito da uno dei coniugi convenuti in giudizio ed avente ad oggetto un bene immobile di sua proprietà.La Banca attrice sosteneva che l’atto di costituzione del fondo patrimoniale dovesse dichiararsi inefficace, poiché riduceva la garanzia patrimoniale cui la stessa poteva fare affidamento.Accolta la domanda della Banca sia in primo grado dal Tribunale di Varese sia in secondo grado dalla Corte di Appello di Milano, i coniugi proponevano ricorso per Cassazione, fondando quest’ultimo su due motivi: violazione o falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. e violazione o falsa applicazione degli articoli 2901 e 167 c.c..Con il primo motivo del ricorso gli istanti assumevano che sarebbe attribuibile ai figli dei soggetti che hanno costituito un fondo patrimoniale la legittimazione attiva, quantomeno con riguardo alle azioni volte alla salvaguardia dei beni del fondo. La Corte d'Appello di Milano, infatti, aveva affermato che l'istituto del fondo patrimoniale determina solo un vincolo di destinazione dei beni del fondo medesimo di famiglia, ma non comporta il trasferimento della proprietà dei beni in questione, né fa sorgere alcun diritto sui medesimi a favore dei componenti della famiglia. Pertanto la Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di prima grado, in cui era stato sancito che i figli del debitore non avevano diritto a far parte del procedimento quali litisconsorti necessari.Con il secondo motivo del ricorso sostenevano che l’atto tra vivi di costituzione dei beni in fondo patrimoniale potesse comprendersi tra gli atti soggetti a revocatoria solo quando, oltre alla destinazione dei beni al soddisfacimento della famiglia, con la creazione di un patrimonio separato l’operazione comportasse anche il t<em>rasferimento</em> dei beni dal terzo ai coniugi o da un coniuge all’altro.Precisavano, inoltre, che, nella fattispecie, il fondo patrimoniale dovesse considerarsi un vero e proprio atto solutorio e non già di mera liberalità, poiché costituito al fine di garantire un’abitazione alla famiglia e di assicurare una concreta modalità di sostentamento e crescita familiare.La Corte rigettava entrambi i motivi enucleati nel ricorso.Confutava il primo motivo chiarendo che la costituzione del fondo patrimoniale determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo stesso, senza incidere sulla titolarità dei beni che ne fanno parte.Ne deriva che i figli del debitore non possano qualificarsi come litisconsorti necessari nel giudizio promosso dal creditore per sentire dichiarare l’inefficacia dell’atto costitutivo il fondo patrimoniale.A riprova del fatto che il fondo patrimoniale non venga costituito a beneficio dei figli, la circostanza per cui il fondo cessa automaticamente con l’annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 172 c.c..Allo stesso modo infondato e meritevole di rigetto il secondo motivo di ricorso, atteso che l’atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi, è un atto a titolo gratuito e, pertanto, soggetto ad azione revocatoria.In conclusione la Corte precisava che, ad ogni buon conto, “<em>la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia non integra di per sé, l’adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti”.</em>Pertanto, la gratuità dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale - presunto baluardo della sicurezza economica familiare, ma non anche adempimento di un dovere giuridico - e la semplice conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori fondano la dichiarazione di inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale.La portata della pronuncia in questione è, senza dubbio, molto più ampia e complessa di quella che parrebbe<em> in prima facie</em>: il principio enunciato dalla Corte non è che un altro tassello che va ad aggiungersi a quel filone giurisprudenziale, tenace ed incalzante, che progressivamente sta destituendo di ogni fondamento l’istituto del fondo patrimoniale, partendo, dapprima, dalla creazione di un concetto sempre più ampio dei “bisogni della famiglia”, proseguendo, poi, con l’aggredibilità diretta dei suoi beni ai sensi dell’art. 2929 bis c.c., fino ad arrivare alla soggezione del fondo all’azione revocatoria in quanto atto a titolo gratuito potenzialmente lesivo dei diritti dei creditori.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:michelle.pepe@advant-nctm.com">Michelle Pepe</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 28 Jun 2018 10:26:49 +0200</pubDate>
                        <title>Il socio di s.r.l. può efficacemente esercitare il proprio diritto d’opzione sull’aumento di capitale compensando il debito da conferimento con un (proprio) eventuale credito postergato ex art. 2467 c.c.?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/socio-di-srl-puo-esercitare-il-proprio-diritto-dopzione-sullaumento-di-capitale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale delle Imprese di Roma, intervenendo – a quel che consta, per la prima volta – su una tematica invero poco esplorata anche nella letteratura, ha recentemente escluso che il socio di s.r.l. possa efficacemente esercitare il proprio diritto d’opzione sull’aumento di capitale mediante compensazione del debito da conferimento con un (proprio) eventuale credito postergato ai sensi dell’art. 2467 c.c.</em>Questi i fatti:</p><ul> <li>l’assemblea di una s.r.l. delibera un aumento di capitale;</li> <li>un socio esercita il proprio diritto d’opzione sull’aumento di capitale, dichiarando di voler compensare il debito da conferimento con un (proprio) credito derivante da un finanziamento precedentemente effettuato a favore della società;</li> <li>l’organo gestorio della società rifiuta di dar seguito alla liberazione della quota sottoscritta, iscrivendo presso il Registro delle Imprese la deliberazione di variazione del capitale sociale senza tener conto della sottoscrizione effettuata dal socio di cui si tratta;</li> <li>il socio in parola ricorre ex art. 700 c.p.c. al Tribunale, chiedendo che venga disposta l’esecuzione della deliberazione di aumento di capitale;</li> <li>il Tribunale ordina alla società di dar esecuzione all’aumento di capitale;</li> <li>la società interpone reclamo cautelare, sottoponendo al Collegio il quesito di cui nel titolo della presente nota, ossia se il socio di s.r.l. – esercitando la propria opzione sull’aumento di capitale – possa efficacemente compensare il debito da conferimento con un (proprio) eventuale credito postergato ex art. 2467 c.c.</li></ul><p>Nel rispondere all’interrogativo, il Tribunale delle imprese di Roma si pone preliminarmente un quesito più generale, chiedendosi se il debito pecuniario assunto in sede di conferimento possa essere estinto per compensazione con un credito pecuniario (vantato dal medesimo socio) nei confronti della società.A tale quesito preliminare, le Sezioni specializzate della Capitale rispondono affermativamente, rifacendosi ad un orientamento già stabile nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. 19 marzo 2009, n. 6711, Cass. 24 aprile 1998, n. 4236 e Cass. 5 febbraio 1996 n. 936, le quali avevano operato un <em>revirement</em> rispetto alla contraria tesi propugnata da Cass. 10 dicembre 1992, n. 13095). Il Collegio romano rammenta, anzi, che il principio ora richiamato opera “in via generale”, senza bisogna cioè che la deliberazione di aumento del capitale espressamente consenta la compensazione. Cionondimeno, non è escluso che, nel deliberare l’aumento, l’assemblea proibisca la compensabilità tra il credito da restituzione e il debito da aumento di capitale, ad esempio nei casi in cui vi sia esigenza immediata di reperire risorse liquide. Vale, per dirla in breve, un sistema di opt-out.Tanto chiarito, il Collegio passa ad affrontare la specifica questione: posto che la compensazione in sede di aumento del capitale – come la Cassazione ha ripetutamente affermato – è consentita (salvo, appunto, che l’assemblea l’abbia proibita), essa può efficacemente operare anche se il contro-credito del socio risulti legalmente postergato (in quanto scaturente da un finanziamento soci concesso in una delle situazioni di cui al comma 2° dell’art. 2467 c.c.)?La risposta è negativa: secondo il Tribunale di Roma “<em>il principio della compensabilità tra credito del socio, avente ad oggetto la restituzione di un precedente finanziamento, e debito, avente ad oggetto l'ammontare dell'aumento del capitale, trova il proprio limite nell’ipotesi in cui i finanziamenti eseguiti dai soci siano soggetti alla postergazione prevista dall’art. 2467 c.c</em>.”.Il sillogismo è il seguente:‐ in forza dell’art. 1243, comma 1°, c.c. il credito è compensabile legalmente solo se esigibile;‐ il credito postergato ai sensi dell’art. 2467 c.c. non è esigibile, in quanto “<em>la soddisfazione degli altri creditori si pone come condizione sospensiva del diritto al rimborso, idonea, in particolare, a produrre l’effetto di prorogare ex lege la scadenza del finanziamento sino al momento di un suo avveramento e ad impedire in tal modo l’esigibilità del credito del socio, la quale deve reputarsi sospesa sino alla soddisfazione degli altri creditori</em>”;‐ il credito postergato ai sensi dell’art. 2467 c.c. non è compensabile.Il Tribunale delle Imprese di Roma, dunque, esclude la compensabilità sulla base di un lineare ragionamento civilistico, ossia perché dei presupposti occorrenti per la compensazione legale manca quello dell’esigibilità.Si potrebbe obiettare che residui comunque spazio per la compensazione volontaria, di cui discorre l’art. 1252 c.c.; in altre parole, le parti potrebbero manifestare la volontà di far operare la compensazione a prescindere dal fatto che il credito sia inesigibile. Ma questa è, ad avviso del Tribunale, una strada non percorribile nel contesto che ci occupa: questo perché gli amministratori della società sono responsabili per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, e non potrebbero non “<em>eccepire la postergazione del finanziamento</em>”. Non solo, quindi, non può aver luogo la compensazione legale, ma è anche fatto divieto di “<em>predicare la compensabilità (volontaria) del debito da aumento con il credito da finanziamento</em>”.Resta solo da aggiungere che, nel caso di specie, la società è risultata comunque soccombente: il principio che essa invocava (cioè a dire, quello della non compensabilità), come abbiamo detto, era sì corretto, ma non poteva trovare applicazione nella fattispecie; e ciò in quanto, in realtà, la società non aveva dato prova della situazione di cui parla l’art. 2467, comma 2°, c.c.Può a questo punto svolgersi una considerazione finale per inquadrare brevemente la posizione assunta dal Tribunale capitolino nell’ambito delle opinioni già formatesi sulla questione.Una parte della dottrina e della letteratura notarile, infatti, ha osservato che non avrebbe senso ritenere inefficace la compensazione del debito da conferimento con il credito legalmente postergato, in quanto con essa si avrebbe l’eliminazione di una posta del passivo (quella relativa al debito della società per il finanziamento soci ricevuto) e, con essa, un aumento del patrimonio netto, paragonabile a quello che si avrebbe ove il conferimento fosse liberato con denaro (o con altre entità suscettibili di conferimento).L’osservazione è insidiosa, ma probabilmente superabile, poiché la posta del passivo relativa al debito per il finanziamento soci si riferisce in realtà – come acutamente rilevato da altra parte della dottrina – ad un debito (che, per effetto della postergazione, è da considerarsi) solo potenziale, il quale come tale non può essere tenuto in conto nell’ambito dell’operazione di aumento del capitale. In questa prospettiva, all’aumento del capitale non corrisponderebbe un effettivo aumento del patrimonio netto.In altre parole, all’esito dell’operazione di aumento del capitale sociale, questo deve essere realmente superiore a quello preesistente; ma ciò non accadrebbe se si consentisse la compensazione dei crediti postergati, in quanti essi sono sostanzialmente già da considerarsi, in quanto postergati, capitale.In considerazione di ciò, la posizione del Tribunale delle Imprese di Roma appare meritevole di considerazione: consentire al socio di esercitare il proprio diritto d’opzione portando in compensazione i propri crediti postergati (che, sia pur solo nella sostanza, sono già conferimenti) potrebbe infatti precludere alla società di vedere eseguiti ulteriori effettivi conferimenti in suo favore, in contraddizione con lo scopo stesso e gli interessi sociali sottesi all’operazione d’incremento del capitale.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:daniele.griffini@advant-nctm.com">Daniele Griffini</a>&nbsp;o <a href="mailto:egidio.greco@advant-nctm.com">Egidio Greco</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 20 Jun 2018 05:47:58 +0200</pubDate>
                        <title>Iva sul «valore normale» da cessione nella permuta di servizi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/iva-sul-valore-normale-da-cessione-nella-permuta-di-servizi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nelle permute di servizi non è sempre facile individuare il momento in cui i due contraenti devono emettere le rispettive fatture. Per operazioni permutative si intendono quelle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate in cambio di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi. Si tratta, pertanto, di transazioni in cui il corrispettivo della cessione/prestazione non è rappresentato da una somma di denaro, come avviene normalmente, bensì da un’altra cessione/prestazione. Da ciò ne deriva che, ai fini Iva, sono applicabili regole peculiari che riguardano la determinazione della base imponibile e l’individuazione del momento impositivo.</p><h1>La base imponibile</h1><img class="wp-image-10008 alignright" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/06/20180620_QdF_IvaNormale.jpg" alt width="330" height="240">Le operazioni permutative si considerano, ai fini Iva, come operazioni autonome, pertanto, le singole cessioni/prestazioni che le compongono devono essere esaminate distintamente ai fini dell’individuazione del trattamento Iva applicabile anche con riferimento alla determinazione della base imponibile.In relazione a quest’ultimo aspetto, l’articolo 13, comma 2, lettera d) del Dpr 633/1972, stabilisce che la base imponibile è costituita dal «valore normale» dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni permutative. In particolare, l’Iva è applicata sul «valore normale» del bene/servizio ceduto anziché del bene/servizio ricevuto.<h1>Il momento impositivo</h1>Con riferimento al momento impositivo, cioè al momento in cui sorge l’obbligo in capo a ciascun contraente di emettere la propria fattura, nella permuta di beni mobili lo stesso è univocamente individuabile, per entrambe le cessioni, nel momento della prima consegna o spedizione.Nella permuta di servizi, invece, l’esatta individuazione del momento a partire dal quale devono essere emesse le fatture non risulta sempre di univoca e facile individuazione. Si ricorda, a tal fine, che ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del Dpr 633/1972, il momento impositivo per le prestazioni di servizi è rappresentato dal pagamento del corrispettivo. Secondo la norma di comportamento n. 150 dell’Adc di Milano nella permuta di servizi, il momento in cui sorge l’obbligo di emettere fattura coincide con il ricevimento da parte di uno dei due contraenti del servizio reso dalla controparte. In particolare, in tale momento, sorge l’obbligo di fatturazione per il contraente che ha ricevuto per primo il servizio (ed è quindi stato pagato), indipendentemente dall’avvenuta esecuzione della propria prestazione, mentre, il soggetto che ha reso il servizio per primo è obbligato ad emettere fattura solo successivamente, dopo aver ricevuto a sua volta il servizio da parte dell’altro contraente.Secondo quanto sostenuto dall’agenzia delle Entrate nella risoluzione 331/2008, con riferimento ad una particolare permuta di spazi pubblicitari con viaggi organizzati, invece, l’obbligo di emettere la fattura scatta, per entrambe le prestazioni, con l’esecuzione della seconda prestazione. Tuttavia, tale momento deve essere inteso come termine ultimo entro il quale i contraenti possono emettere la propria fattura, senza quindi impedire a colui che ha effettuato per primo la prestazione di emetterla prima.L’Amministrazione finanziaria si è espressa anche con riferimento alla permuta di servizi ad esecuzione differita, precisando che l’obbligo di fatturazione sorge, per entrambe le prestazioni, al momento della conclusione della prestazione ad esecuzione non immediata (risoluzione 75/2000).&nbsp;&nbsp;<em>Tratto da&nbsp;<a href="http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com/art/imposte-indirette/2018-06-15/iva-valore-normale-cessione-permuta-servizi-225634.php?uuid=AEBcHN7E" target="_blank" rel="noreferrer noopener">il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore</a></em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 18 Jun 2018 06:46:08 +0200</pubDate>
                        <title>Ip, per cantanti e attori l&#039;immagine conta più di tutto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ip-per-cantanti-e-attori</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Cantanti, attori, sportivi e persino registi e autori. Sempre più spesso i professionisti dello spettacolo e dello sport si affidano agli studi legali per tutelare la propria immagine e il proprio nome, che in alcuni casi è diventato anche un marchio commerciale.È recente la vicenda che ha visto coinvolta la nota cantante Shakira, che proprio in Italia è stata protagonista di una vicenda legata al suo nome.La Commissione dei ricorsi presso i l Ministero dello sviluppo economico ha accolto il ricorso presentato da Shakira Isabel Mebarak, rifiutando la registrazione da parte di un terzo di un marchio per articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria, confondibile con il marchio Shakira, registrato precedentemente dalla cantante. A seguire l'artista è stato l'avvocato <strong>Paolo Lazzarino</strong>, partner di <strong>Nctm</strong>, che ha confermato <img class=" wp-image-9991 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/06/20180618_ItaliaOggi_IP.jpg" alt width="380" height="559">come spesso gli artisti «subiscono utilizzi non autorizzati della propria immagine e del proprio nome a fini commerciali. Sono infatti frequenti usurpazioni sia dell'immagine, sia del nome dell'artista. Basti pensare ai prodotti di merchandising contraffatti o a iniziative commerciali parassitarie ove l'immagine dell'artista è, senza autorizzazione, spesa o subdolamente richiamata in pubblicità. Il diritto all'immagine di ciascuno trova protezione nell'articolo 10 del codice civile e negli articoli 96 e 97 della legge sul diritto d'autore (rd n. 633 del 1941). Il danno da utilizzo abusivo dell'immagine di un artista determina un danno patrimoniale normalmente calcolato dai Tribunali in misura almeno pari al prezzo che il terzo avrebbe dovuto pagare per ottenere il consenso dell'avente diritto. È consigliabile che il nome dell'artista, così come il nome della band, venga registrato come marchio per servizi di intrattenimento e per prodotti di merchandising (abbigliamento, accessori ecc.) per fruire della protezione di legge contro la contraffazione (ad esempio, Lady Gaga ha registrato come marchio non solo il proprio nome ma anche brand usati per accessori come «Eau de Gaga»). Anche nel caso in cui il nome dell'artista non venga registrato come marchio, il Codice della proprietà industriale (art. 8.3) comunque riserva alla persona nota l'uso e la registrazione del proprio nome come marchio. Non mancano poi casi estremi in cui il volto dell'artista stesso è stato registrato come marchio: è il caso di Gene Simmons, bassista dei Kiss, che detiene in Usa un marchio a protezione del suo trucco di scena, divenuto marchio di fabbrica del gruppo, che ritrae il viso dell'artista con l'occhio sormontato dal disegno di una stella».&nbsp;(...)&nbsp;<a href="https://www.italiaoggi.it" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Italia Oggi 7</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 14 Jun 2018 05:17:48 +0200</pubDate>
                        <title>Investimenti immobiliari iscritti al costo in bilancio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/investimenti-immobiliari-iscritti-al-costo-in-bilancio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nonostante il recente aggiornamento dell’Oic 16 immobilizzazioni materiali, tra le modalità di contabilizzazione degli immobili previste nel principio contabile nazionale e quelle ammesse nei principi internazionali rimangono ancora delle differenze significative.<img class=" wp-image-9966 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/06/20180614_QdF_Immobili.jpg" alt width="306" height="255">Le divergenze tra i due impianti contabili assumono particolare rilevanza in occasione della first time adoption oppure di operazioni straordinarie qualificabili come business combinations ai sensi dell’Ifrs 3. Se in ambito nazionale qualsiasi tipologia di immobile, diversa da quelli «merce», è contabilizzata secondo le regole previste dall’Oic 16 per le immobilizzazioni materiali, in ambito Ias/Ifrs gli immobili ad uso del proprietario sono distinti dagli investimenti immobiliari. La distinzione tra le due categorie si fonda sull’indipendenza del bene rispetto alle altre attività del soggetto e sull’autonomia dei flussi reddituali.Un immobile da cui derivano canoni di locazione e/o che è detenuto in vista di un aumento del suo valore, ad esempio, è indipendente rispetto all’attività imprenditoriale che costituisce il <em>core business</em> del proprietario, genera flussi reddituali indipendenti da tale attività qualificandosi, pertanto, come investimento immobiliare da rilevarsi secondo le regole dettate dallo Ias 40.Si qualificano, invece, come immobili ad uso del proprietario, da rilevarsi secondo le indicazioni dello Ias 16, gli immobili utilizzati nella produzione o nella fornitura di beni o servizi, gli immobili affittati a dipendenti e gli immobili utilizzati per scopi amministrativi.</p><h6>Gli immobili ad uso del proprietario</h6>Tale ultima tipologia di immobili deve essere iscritta originariamente al costo mentre per la valutazione successiva è previsto il modello del costo – analogo a quello previsto dall’Oic - o quello della rideterminazione del valore («Revaluation model»). Secondo tale modello, un’attività il cui fair value può essere attendibilmente determinato deve essere iscritto a un valore pari al suo fair value alla data della rideterminazione di valore al netto di qualsiasi successivo ammortamento accumulato e di qualsiasi successiva perdita per riduzione di valore accumulata. Nel caso sia applicato il modello della rideterminazione del valore, dunque, se il valore dell’immobile è rideterminato, ogni ammortamento accumulato alla data della rideterminazione è rideterminato proporzionalmente alla rettifica nel valore contabile lordo dell’immobile, in modo che il valore contabile netto dell’immobile dopo la rideterminazione equivalga al suo valore rideterminato.Proviamo a proporre un esempio.<ul> <li>Valore contabile lordo immobile: 100;</li> <li>fondo ammortamento: 50;</li> <li>valore contabile netto: 50;</li> <li>fair value: 75;</li> <li>valore contabile lordo post rideterminazione: 150;</li> <li>fondo ammortamento post rideterminazione: 75.</li></ul><p>Il principio prevede che l’entità debba scegliere la contabilizzazione con il modello del costo ovvero con il modello della rideterminazione del valore e applicare quel principio a una intera classe di immobili.</p><h6>Gli investimenti immobiliari</h6>Secondo quanto previsto dallo Ias 40, l’investimento immobiliare è rilevato inizialmente al costo mentre per la valutazione successiva sussiste la scelta (una volta effettuata essa deve essere applicata a tutti gli immobili) tra costo e fair value.Con la contabilizzazione al costo – analogamente a quanto previsto dagli Oic - l’immobile è iscritto in bilancio al costo al netto dell’ammontare complessivo degli ammortamenti effettuati e delle eventuali perdite per riduzione durevole di valore rilevate a conto economico. Con la valutazione al fair value l’immobile è iscritto in bilancio al valore di mercato alla data di riferimento del bilancio, gli utili e le perdite derivanti dalla valutazione al fair value sono imputati a conto economico mentre gli ammortamenti non sono rilevati.In ambito Oic, invece, sia gli immobili strumentali che quelli «patrimonio» possono essere iscritti solo al costo - eventualmente rivalutato in forza di specifiche previsioni legislative - e sono sempre soggetti ad ammortamento.&nbsp;<em>Tratto da </em><a href="http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com/art/societa-e-bilanci/2018-06-12/immobili-strumentali-iscritti-costo-bilancio-222337.php?uuid=AEUkgF5E" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore</em></a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 12 Jun 2018 11:26:05 +0200</pubDate>
                        <title>Nctm cresce insieme ai suoi professionisti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-cresce-insieme-ai-suoi-professionisti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nctm Studio Legale ha nominato quattro nuovi equity partner: <strong>Martino Andreoni</strong>, <strong>Giovanni de’ Capitani</strong>, <strong>Michele Motta</strong> e <strong>Michele Zucca</strong>.Lo Studio ha scelto di premiare percorsi di carriera interni e molto brillanti, nell’ambito di aree strategiche quali Contenzioso, M&amp;A, <em>Banking</em> ed <em>Insurance</em>.Le nuove nomine si aggiungono al rientro di <strong>Rosemarie Serrato</strong>, che ha ulteriormente rafforzato il team <em>Real Estate</em>.Il <em>Senior Partner</em> <strong>Paolo Montironi</strong> ha commentato “<em>l’identità innovativa di Nctm è frutto anche della capacità di crescere dei nostri migliori professionisti. Da sempre crediamo nei nostri talenti e li sosteniamo in un percorso costante di crescita e di perfezionamento. Siamo quindi molto soddisfatti di poter riconoscere i risultati che questi giovani soci hanno saputo raggiungere</em>”.&nbsp;<img class="alignnone size-full wp-image-9928" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/06/201806-Nuovisoci3.jpg" alt></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 11 Jun 2018 12:26:24 +0200</pubDate>
                        <title>Contributi dagli uffici Nctm nel mondo&lt;br&gt; Shipping &amp; Transport Bulletin Giugno-Luglio 2018</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contributi-dagli-uffici-nctm-nel-mondo-shipping-transport-bulletin-giugno-luglio-2018</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h6>La <em>Tonnage Tax&nbsp;</em>portoghese e il regime dei marittimi</h6>In data 6 aprile 2018, la Commissione Europea ha approvato due misure fiscali allo scopo di incoraggiare la registrazione delle navi in Europa e contribuire alla competitività del trasporto marittimo. In base al nuovo regime di <em>tonnage tax</em>, in Portogallo le società di trasporto marittimo pagheranno le tasse sulla base del tonnellaggio netto, piuttosto che sulla base dei loro redditi di impresa.In particolare, il nuovo regime di imposta sarà applicato alle entrate principali derivanti dall’attività di trasporto marittimo e a determinate entrate accessorie relative ad operazioni di rimorchio e dragaggio. Il regime di tassazione sul tonnellaggio è previsto dalle Linee Guida della Commissione Europea in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi del 2004, che consentono agli Stati membri di intraprendere azioni per migliorare le condizioni fiscali delle compagnie di navigazione al fine di evitare il loro trasferimento in paesi al di fuori dell'UE dove l’imposizione fiscale è più bassa. La condizione in base alla quale una società può beneficiare di tale regime impositivo è che una parte significativa della sua flotta sia battente bandiera di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo (SEE).La seconda misura, relativa al regime degli operatori marittimi portoghesi, esenta i lavoratori impiegati sulle navi ammesse al nuovo regime di <em>tonnage tax</em>dal pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. In questo modo, il regime rafforzerà la registrazione delle navi in Europa, preservando l’occupazione nel settore del trasporto marittimo.<h6>Sistema di sostegno pubblico per promuovere il trasferimento di merci dalla strada alla ferrovia in Svezia</h6>In data 20 aprile 2018, la Commissione Europea ha approvato un regime di sostegno pubblico di circa 56 milioni di Euro per incentivare il trasferimento del trasporto merci dalla strada alla ferrovia in Svezia. La Commissione Europea ha affermato che le sovvenzioni alle società ferroviarie sono vantaggiose sia per l'ambiente che per la mobilità, senza compromettere la concorrenza nel mercato unico. In effetti, lo scopo della Commissione è ridurre la percentuale di merci trasportate su strada (40%) aumentando quella delle merci trasportate per ferrovia (circa il 20%) per ridurre al minimo l'inquinamento e la congestione stradale.<h6>Lasciare significa andarsene?</h6>“<em>Lasciare significa andarsene</em>” vuole dire che, se non si raggiunge un accordo, il Regno Unito sarà obbligato a commerciare con l’UE in base alle regole del WTO che disciplinano la stragrande maggioranza degli scambi commerciali tra i Paesi del mondo. Pochissimi nel mondo degli affari vogliono questo esito. Tuttavia sembra sempre più probabile, nonostante Theresa May abbia presentato una nuova proposta a metà maggio. L'idea è di mantenere il Regno Unito vincolato ad alcune regole doganali europee per evitare una rigida frontiera con l’Irlanda, anche se per un periodo limitato. Il piano mira a superare l'<em>impasse</em>nei colloqui sul confine irlandese dal momento che entrambe le parti hanno convenuto di evitare un rafforzamento delle frontiere verso quella che diventerà la frontiera tra l'UE e il Regno Unito.La May sta cercando di tenere in riga quei politici all’interno del proprio gabinetto, i cosiddetti “<em>Brexiters</em>”, che non si devono preoccupare, sostiene la May, poiché il compromesso doganale sarebbe solo un “<em>ponte</em>” per un accordo successivo, vale a dire il regime doganale post-Brexit alla fine del periodo di transizione nel 2021. Un tale "<em>ostacolo</em>" temporaneo eviterebbe uno scossone per le imprese mentre, d'altro canto, congelerebbe temporaneamente la capacità del Regno Unito di avviare accordi commerciali con Paesi non UE. Boris Johnson ha chiesto che alla May venga concesso del tempo per negoziare un accordo che mantenga la sua promessa di portare l'Inghilterra fuori dall'unione doganale e dal mercato unico (anche se tra le righe del suo commento potrebbe essere visto un velato avvertimento al Primo Ministro affinché la soluzione intermedia non diventi una soluzione permanente).<h6>Aiuti per la ristrutturazione di una compagnia di navigazione croata</h6>In data 2 maggio 2018, la Commissione Europea ha approvato i piani di ristrutturazione per la compagnia di navigazione croata Jadroplov. Il piano è progettato per ridurre la pressione finanziaria derivante da indebitamento elevato. L'aiuto assume la forma di una sovvenzione insieme a due garanzie statali sui prestiti bancari per un importo totale di circa 14,2 milioni di euro. La Commissione ha basato la sua approvazione sul fatto che il piano di ristrutturazione consentirà a Jadroplov di diventare autosufficiente nel lungo termine senza un sostegno statale continuativo e che la potenziale distorsione della concorrenza sia mitigata dalle vendite di attività effettuate dalla società.<h6>Accordo IMO sulle riduzioni di CO2 nel settore marittimo</h6>L'accordo raggiunto il 13 aprile 2018 presso l’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) avalla una strategia per ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte dallo <em>shipping</em>internazionale di almeno il 50% entro il 2050. L’UE riconosce che attualmente lo <em>shipping</em>rappresenta il 2-3% delle emissioni globali di CO2 che potrebbero aumentare fino al 10% se non viene intrapresa alcuna azione. Oltre alla strategia per ridurre le emissioni di gas serra, l'accordo comprende un elenco completo di possibili misure di riduzione a breve termine. La Commissione Europea sottolinea che è fondamentale che questa strategia iniziale abbia successo e che misure di riduzione efficaci siano rapidamente adottate e attuate prima del 2023. Lo stanziamento di 10 milioni di euro per il progetto gestito dall'IMO dimostra l'impegno della Commissione verso il rispetto dell'obiettivo stabilito dall'Accordo di Parigi. L'UE è determinata a continuare a svolgere un ruolo attivo ed a perseguire una forte azione globale sulle emissioni nel settore marittimo.<h6>Zero emissioni nette di CO2 entro il 2050</h6>Il commissario per il clima Miguel Arias Canete ha rivelato che l'UE insisterà per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050 come parte della sua nuova strategia di decarbonizzazione a lungo termine.L'obiettivo delle emissioni zero sarebbe in linea con l'obbligo previsto dall'accordo di Parigi di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C e rifletterebbe la posizione dell'UE come leader nella transizione mondiale all'energia pulita. L'elevata ambizione per il futuro può essere vista oggi concretamente nel fatto che l'UE raggiungerà il suo obiettivo sul clima entro il 2020 e che la transizione verso l’energia pulita e altre iniziative correlate rappresenteranno il 25% della spesa dell'UE nell'ambito di un piano di bilancio europeo di 7 anni presentato dalla Commissione il 2 maggio 2018.Questa decisione comporterà un aumento di 114 miliardi di euro rispetto all'ultimo bilancio e contribuirà a inviare i giusti segnali che rafforzeranno la fiducia degli investitori sul fatto che l'UE sia sulla buona strada per attuare l'accordo di Parigi.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:bernard.oconnor@advant-nctm.com">Bernard O'Connor</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <guid isPermaLink="false">news-5733</guid>
                        <pubDate>Mon, 11 Jun 2018 11:35:38 +0200</pubDate>
                        <title>Deleghe di funzioni e modelli 231: strumenti essenziali per le imprese portuali anche in materia ambientale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/deleghe-di-funzioni-e-modelli-231-strumenti-essenziali-per-le-imprese-portuali-anche-in-materia-ambientale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nello scorso numero di questa newsletter si è evidenziata l’importanza di prevedere un idoneo sistema di deleghe e funzioni, nonché di adottare un modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001, al fine di evitare - in capo ai Datori di Lavoro e alle società - il sorgere di gravi responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.Strumenti analoghi possono essere adottati anche per prevenire i rischi connessi all’eventuale violazione della normativa ambientale.Trattando per primo l’argomento della delega di funzioni, a differenza di quanto già visto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, non vi è alcuna norma nel nostro ordinamento che consenta espressamente di conferire specifiche deleghe in materia ambientale.D’altro canto, non può certo pretendersi che gli amministratori di una società abbiano competenze così vaste da potersi occupare, con efficacia, anche di tematiche così complesse e specialistiche come quelle relative alla gestione dei rifiuti o delle acque reflue, alla prevenzione dell’inquinamento o alla gestione di eventuali bonifiche.La giurisprudenza è quindi intervenuta a colmare il vuoto legislativo e, a più riprese, ha affermato che sia possibile estendere l’istituto della delega di funzioni (ed il connesso “<em>modello</em>” di gestione del rischio) anche a settori diversi da quello prevenzionistico e di tutela della sicurezza e, in particolare, a quello dell’ambiente.Proprio in quest’ambito – la cui corretta gestione è oggi sempre più avvertita come strategica per il buon funzionamento di un’impresa – si è fatta strada la delega di funzioni&nbsp;in materia ambientale.La Corte di Cassazione ha, ad esempio, chiaramente affermato che “<em>una volta provata la sussistenza delle condizioni richieste per il rilascio della delega di funzioni in materia ambientale, la responsabilità penale del delegato non è in discussione</em>”<a target="_blank" name="_ftnref1" rel="noreferrer"><sup>[1]</sup></a>.Pertanto, la delega di funzioni è oggi di fatto ammessa anche nel settore ambientale, similmente a quanto disciplinato dal d.lgs. 81/2008 in tema di salute e sicurezza sul lavoro, con conseguente possibilità di trasferimento dei relativi poteri e responsabilità.Mancando una specifica disciplina normativa, tuttavia, i requisiti della delega di funzioni in materia ambientale devono essere ricavati dalla giurisprudenza.In particolare, la Corte di Cassazione ha avuto modo di focalizzare l’attenzione sui quattro requisiti principali di efficacia di una delega di funzioni <a target="_blank" name="_ftnref2" rel="noreferrer"><sup>[2]</sup></a>.In primo luogo, secondo la Suprema Corte, la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale.In questo senso, pena l’inefficacia della delega, il delegante deve astenersi da qualsiasi ingerenza nell’attività del delegato, che si realizzerebbe, ad esempio, qualora il primo continuasse ad esercitare, in concreto, un potere gestionale relativo alle funzioni trasferite al secondo.In secondo luogo, il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli.Secondo la sentenza in esame della Corte di Cassazione, infatti, le deleghe possono essere conferite “<em>solo a condizione che la delega […] sia data a persone affidabili, in grado, cioè, di assolvere i relativi compiti</em>”. In ogni caso, il soggetto delegato deve essere dotato di una competenza coerente rispetto alle funzioni delegate e deve avere acquisito esperienza nell’ambito interessato dalla delega. Una delega conferita in violazione di tali requisiti potrebbe configurare un’ipotesi di <em>culpa in eligendo&nbsp;</em>a carico del delegante, con conseguente inefficacia della delega.In terzo luogo, oltre alle funzioni, devono essere delegati i correlativi poteri decisionali e di spesa.È evidente che, in mancanza dei poteri necessari, le relative funzioni non potrebbero essere svolte dal delegato.In quarto luogo, l’esistenza della delega deve&nbsp;risultare da atto scritto recante data certa (ad es. atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio).Tra i requisiti di validità della delega, si è discusso sulla necessità che il conferimento della stessa venisse giustificato alla luce delle dimensioni dell’impresa.A questo proposito, in passato, era consolidato l’orientamento per cui l’istituto della delega di funzioni fosse applicabile solo nelle realtà di impresa medio-grandi.Tuttavia, la Cassazione, nel 2015<a target="_blank" name="_ftnref3" rel="noreferrer"><sup>[3]</sup></a>, aveva affermato che “<em>per attribuirsi rilevanza penale all’istituto della delega di funzioni, [..] non è più richiesto che il trasferimento delle funzioni delegate debba essere giustificato in base alle dimensioni dell’impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa</em>”. Alla luce di tale statuizione si era arrivato a ritenere, dunque, che le dimensioni dell’impresa non costituissero un elemento rilevante ai fini della validità della delega.La Suprema Corte, tornando poco tempo dopo sui propri passi<a target="_blank" name="_ftnref4" rel="noreferrer"><sup>[4]</sup></a><sup>,</sup>ha affermato che “<em>il trasferimento delle&nbsp;funzioni&nbsp;delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa</em>”.Prendiamo quindi atto di come la giurisprudenza sia ancora in divenire in relazione a questa problematica.In caso di conferimento di una delega di funzioni valida ed efficace, il delegato dovrà quindi esercitare i relativi poteri, restando responsabile di eventuali violazioni della normativa applicabile.Un adeguato sistema di poteri in materia ambientale costituisce peraltro un pilastro fondamentale per la costruzione di un modello organizzativo capace di prevenire la commissione dei reati ambientali di cui all’art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001.Quest’ultimo individua, infatti, quali reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, una moltitudine di fattispecie di reati ambientali tra cui, ad esempio, quelli di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 del d.lgs. 152/2006, c.d. Testo Unico Ambientale), inquinamento ambientale (art. 452-bis del codice penale) o disastro ambientale (art 452-quater del codice penale).Sul fronte sanzionatorio sono previste (a carico della società nel cui interesse o a vantaggio del quale la violazione è stata commessa, a seconda della prescrizione di carattere ambientale violata) sanzioni pecuniarie che potrebbero superare la soglia di Euro 1.000.000. Sono altresì previste sanzioni interdittive tra cui: la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze e concessioni funzionali all’esercizio dell’attività; il divieto temporaneo di contrattare con la Pubblica Amministrazione; il divieto, per un determinato periodo di tempo, di pubblicizzare beni o servizi.Si pensi al caso di inquinamento di uno specchio acqueo all’interno di un porto a cui consegua la revoca delle autorizzazioni pubbliche necessarie per potere svolgere le operazioni portuali: è evidente che la sanzione interdittiva potrebbe avere un effetto di gran lunga più rilevante di quello delle pur ingenti sanzioni pecuniarie.Le società potranno tuttavia andare esenti da questo genere di responsabilità se proveranno che la loro organizzazione era in grado di prevenire e reprimere la commissione degli illeciti.Tale onere della prova può essere soddisfatto dimostrando, tra l’altro, che l’organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.Le sinergie che si possono sviluppare, in materia ambientale, con la contemporanea adozione di un sistema di deleghe di funzioni e di un modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 sono peraltro confermate dalla Corte di Cassazione secondo cui: “<em>la mancanza di deleghe di funzioni, nei termini sopra indicati, è fatto che di per sé prova la mancanza di un efficace modello organizzativo adeguato a prevenire la consumazione del reato da parte dei vertici societari</em>”<a target="_blank" name="_ftnref5" rel="noreferrer"><sup>[5]</sup></a>.Ciò testimonia, ancora una volta, come il modello organizzativo debba essere uno strumento perfettamente integrato nel contesto organizzativo delle società e non possa prescindere dalla costruzione di un adeguato sistema di deleghe e poteri.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:luca.cavagnaro@advant-nctm.com">Luca Cavagnaro</a> o <a href="mailto:francesco.laureti@advant-nctm.com">Francesco Laureti</a>.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" name="_ftn1" rel="noreferrer">[1]</a>Cass Pen., 19.11,2013, n. 46237.<a target="_blank" name="_ftn2" rel="noreferrer">[2]</a>Cass Pen., 12.1.17 - 24.2.17, n. 9132.<a target="_blank" name="_ftn3" rel="noreferrer">[3]</a>Cass Pen., 21/05/2015, n. 27862.<a target="_blank" name="_ftn4" rel="noreferrer">[4]</a>Cass. Pen., 01/06/2017, n. 31364.<a target="_blank" name="_ftn5" rel="noreferrer">[5]</a>Cass Pen., 12.1.17 - 24.2.17, n. 9132.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Ambiente e Sicurezza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 11 Jun 2018 11:34:17 +0200</pubDate>
                        <title>I nuovi parametri di valutazione delle istanze di concessione: a) il grado di coerenza con il Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica e gli altri strumenti di pianificazione e programmazione nazionale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/i-nuovi-parametri-di-valutazione-delle-istanze-di-concessione-a-il-grado-di-coerenza-con-il-piano-strategico-nazionale-della-portualita-e-della-logistica-e-gli-altri-strumenti-di-pianificazione-e-pr</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nel precedente numero della nostra newsletter abbiamo iniziato ad esaminare la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano (“<strong><em>MIT</em></strong>”), pubblicata in G.U. il 05.02.2018, relativa ai parametri di valutazione delle istanze concessorie che le Autorità di Sistema Portuale italiane (“<strong><em>AdSP</em></strong>”) devono considerare nella fase di comparazione delle stesse ed in ragione della tipologia di utilizzo delle aree demaniali marittime e delle banchine.Al riguardo, vi avevamo preannunciato che avremmo commentato tali parametri uno ad uno a partire da questo numero della nostra newsletter. Iniziamo quindi con il primo parametro, sub lett. a):“<em>grado di coerenza con le indicazioni del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica e degli altri strumenti di pianificazione e programmazione nazionale vigenti nel settore</em>”.La Circolare del MIT precisa come le istanze per l’assentimento di aree e banchine ex art. 18 della L. n. 84/94 debbano essere coerenti, tra l’altro, con le previsioni contenute tanto nel Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica (“<strong><em>PSNPL</em></strong>”) quanto nel Piano Regolatore Portuale (“<strong><em>PRP</em></strong>”) e nel Piano Operativo Triennale (“<strong><em>POT</em></strong>”) vigenti.Il PSNPL è stato adottato nel 2015 al fine di favorire la crescita economica del nostro Paese e, in particolare, con l’obiettivo di: (<em>i</em>) migliorare la competitività del sistema portuale e logistico, (<em>ii</em>) agevolare la crescita dei traffici e (<em>iii</em>) promuovere l’intermodalità nel traffico merci. Il tutto, rafforzando nel suo complesso la competitività del sistema portuale e logistico italiano.Per quanto riguarda invece il PRP, esso si identifica come quel documento che – predisposto per tutte le aree portuali – è identificativo dell’ambito e dell’assetto complessivo del porto, individuando altresì le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree portuali (ivi incluse quelle destinate alla produzione industriale, nonché alle infrastrutture ferroviarie e stradali)<a target="_blank" name="_ftnref1" rel="noreferrer"><sup>[1]</sup></a>.Il POT, invece, è un documento di programmazione realizzato con cadenza triennale e revisionato annualmente, nel quale sono definite le strategie di sviluppo inerenti alle attività portuali e gli interventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati.La recente riforma portuale intervenuta in Italia - al fine di rafforzare la competitività del sistema portuale e logistico italiano ed accrescere l’importanza degli strumenti di programmazione e pianificazione attualmente vigenti - ha inoltre introdotto all’art. 11-ter della L. 84/94 la cd. “<em>Conferenza Nazionale di Coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale</em>”. Quest’ultima ha il compito, ai sensi del predetto articolo, di “<em>coordinare e armonizzare, a livello nazionale, le scelte di pianificazione urbanistica in ambito portuale, le strategie di attuazione delle politiche concessorie del demanio marittimo, nonché le strategie di promozione sui mercati internazionali del sistema portuale nazionale, operando, altresì, la verifica dei piani di sviluppo portuale, attraverso specifiche relazioni predisposte dalle singole AdSP</em>”.Tuttavia, da molte parti è stato osservato come la Conferenza Nazionale di Coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale abbia avuto una partenza un po’ “<em>in sordina</em>”, tale per cui l’obiettivo di “<em>coordinamento</em>” delle diverse Autorità di Sistema Portuale debba ancora terminare una fase di rodaggio, che nella sostanza sta rallentando quel ruolo di “<em>cabina di regia</em>” che tale organo centrale avrebbe dovuto avere.Ecco allora che, specie a seguito della summenzionata riforma, gli strumenti di pianificazione e programmazione, a cui la circolare del MIT fa riferimento, assumono oggi notevole rilevanza per le AdSP in sede di valutazione di istanze concorrenti presentate per l’ottenimento di un titolo concessorio ex art. 18 della Legge n. 84/94.Tuttavia, resta un aspetto interessante da tenere in considerazione e cioè che gli strumenti di pianificazione e programmazione sono evidentemente rilevanti per gli investimenti. Con particolare riferimento al PRP – che stabilisce le modalità di utilizzo e di destinazione delle aree portuali – esso è finalizzato ad ottimizzare non solo lo svolgimento delle attività nell’interesse del porto, bensì anche quelle degli operatori stessi (i.e.&nbsp;i concessionari) nella misura in cui questi possano farvi affidamento per pianificare i propri investimenti e quindi la propria attività d’impresa.Si vedrà quindi in futuro come – una volta entrata a pieno regime la Conferenza di Coordinamento – tale delicato aspetto sarà gestito nell’ambito del non facile compito di regia spettante a tale organo di coordinamento. Tanto più oggi che a Bruxelles paiono sempre più inclini a riconoscere la natura di impresa delle nostre AdSP, per cui un loro “<em>ente di coordinamento</em>” potrebbe anche suscitare qualche disagio per l’Italia sotto il profilo antitrust.Senza per adesso entrare nel merito di tale ultimo aspetto, rinviamo quindi al prossimo numero della nostra newsletter la discussione sul secondo parametro di valutazione previsto nella circolare del MIT che, anticipiamo, verterà sulla capacità di assicurare le più ampie condizioni di accesso al terminal portuale per gli utenti e gli operatori interessati.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:alberto.torrazza@advant-nctm.com">Alberto&nbsp;</a></em><i>Torrazza o <a href="mailto:luca.brandimarte@advant-nctm.com">Luca Brandimarte</a>.</i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" name="_ftn1" rel="noreferrer">[1]</a>Previsto dall’art. 5 della Legge n. 84/94 che, a seguito delle modifiche introdotte dalla recente riforma portuale, è stato sostituito dal Piano Regolatore di Sistema Portuale per i porti ricompresi nelle circoscrizioni territoriali in cui sono presenti le AdSP.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 11 Jun 2018 11:32:21 +0200</pubDate>
                        <title>Il Regolamento UE 2017/352 in materia di servizi portuali e trasparenza finanziaria: una prima analisi dei principi generali espressi nei “consideranda”</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-regolamento-ue-2017-352-in-materia-di-servizi-portuali-e-trasparenza-finanziaria-una-prima-analisi-dei-principi-generali-espressi-nei-consideranda</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Come anticipato nel precedente numero della nostra newsletter, iniziamo una compiuta analisi del Regolamento UE 2017/352 “<em>che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti</em>”.Riteniamo utile procedere innanzitutto ad un’analisi dei <em>consideranda</em>o premesse al Regolamento, in quanto costituiscono le ragioni sulla base delle quali il legislatore europeo, prendendo le mosse dall’attuale assetto regolatorio e di fatto dei porti europei, ha ritenuto di dover enucleare lo strumento normativo in esame.Il legislatore europeo, per prima cosa, si preoccupa di chiarire la rilevanza dei porti europei per l’Unione Europea ove afferma che “<em>I porti contribuiscono alla competitività a lungo termine delle industrie europee nei mercati mondiali, fornendo al tempo stesso valore aggiunto e occupazione in tutte le regioni costiere dell’Unione</em><a target="_blank" name="_ftnref1" rel="noreferrer"><sup>[1]</sup></a>”.Obiettivo, quindi, della regolamentazione europea dei porti è quello di rendere o mantenere competitive le industrie dell’Unione tenuto conto della rilevanza che riveste la presenza di un porto in una determinata regione quanto ad aumento dei livelli occupazionali e rilevanza apportata alle zone limitrofe.Gli esempi più calzanti attengono alla creazione e sussistenza dell’industria logistica nei pressi dei porti ove principalmente vengono operate navi da carico ed all’indotto prodotto a favore delle città nei cui porti operano navi passeggeri, siano essi traghetti o crociere.Proprio perché “<em>La completa integrazione dei porti in catene di trasporto e logistiche ininterrotte è necessaria per contribuire alla crescita e a un utilizzo e funzionamento più efficienti della rete transeuropea di trasporto e del mercato interno</em>” <a target="_blank" name="_ftnref2" rel="noreferrer"><sup>[2]</sup></a>l’Unione ritiene che sia necessario che vengano eserciti servizi portuali che contribuiscano all’uso efficiente dei porti e che venga garantito un clima favorevole agli investimenti.Il legislatore europeo afferma, infatti, di aderire ad una posizione espressa già nel 2012 dalla Commissione UE secondo cui<a target="_blank" name="_ftnref3" rel="noreferrer"><sup>[3]</sup></a>i porti europei possono attrarre traffico tanto più in essi venga garantita la “<em>disponibilità, efficienza e affidabilità dei servizi portuali</em>”<a target="_blank" name="_ftnref4" rel="noreferrer"><sup>[4]</sup></a>e che compito delle Istituzioni europee e nazionali sia quello di provvedere ad una netta revisione delle restrizioni ad oggi esistenti nella fornitura dei servizi portuali<a target="_blank" name="_ftnref5" rel="noreferrer"><sup>[5]</sup></a>.Nondimeno, il legislatore europeo fa propria l’affermazione della Commissione UE circa la “<em>necessità di affrontare aspetti relativi alla trasparenza dei finanziamenti pubblici e dei diritti portuali, nonché agli interventi di semplificazione amministrativa nei porti</em>”<a target="_blank" name="_ftnref6" rel="noreferrer"><sup>[6]</sup></a>.Infatti, ad avviso dell’Unione, ove venga facilitato e reso possibile l’accesso di tutti gli operatori interessati (e che presentino determinate caratteristiche) all’esercizio dei servizi portuali e ove si riesca a garantire la trasparenza finanziaria e l’autonomia dei porti marittimi, le ricadute positive saranno di rilevante importanza.In particolare: (i) vi sarà un miglioramento della qualità e dell’efficienza dei servizi forniti agli utenti del porto – siano essi operatori professionali o privati; (ii) si addiverrà, di conseguenza, ad una situazione molto più favorevole agli investimenti nei porti; (iii) si assisterà ad una diminuzione dei costi degli utenti dei servizi di trasporto; (iv) tale clima di trasparenza e diminuzione dei costi contribuirà a promuovere il trasporto marittimo a “<em>corto raggio</em>”.Nondimeno, la più ampia possibilità di accesso ai servizi portuali e la maggiore trasparenza nella gestione dei porti, ad avviso del legislatore europeo, condurrà ad un rilevante incremento degli investimenti nei porti e, quindi, ad una migliore integrazione del trasporto marittimo con quello ferroviario, stradale e per vie navigabili interne.Il legislatore europeo non tralascia, poi, le ricadute di una corretta regolamentazione dei servizi portuali, nonché della garanzia di una maggior trasparenza nella gestione dei porti, sull’ambito pubblico.Infatti, si legge nel considerando 6, “<em>La definizione di un quadro chiaro di disposizioni trasparenti, eque e non discriminatorie relative al finanziamento e alla tariffazione dell’infrastruttura e dei servizi portuali è fondamentale per garantire che la strategia commerciale e i piani di investimento dei porti e, se del caso, le politiche nazionali generali in materia di porti rispettino pienamente le norme in materia di concorrenza</em>”.Ancora una volta, l’Unione torna quindi ad occuparsi del delicato tema del rispetto della normativa a tutela della concorrenza nei porti.Sempre rivolgendo l’attenzione all’aspetto pubblicistico, il legislatore europeo sceglie di affrontare anche la questione dei cd. aiuti di stato, ritenendo che la trasparenza delle relazioni finanziarie possa condurre ad un controllo equo ed efficace degli aiuti di Stato, prevenendo in tal modo le distorsioni del mercato.Proprio in relazione agli aiuti di stato, viene ricordato come il Consiglio dell’Unione avesse già dato mandato alla Commissione UE<a target="_blank" name="_ftnref7" rel="noreferrer"><sup>[7]</sup></a>di esplorare orientamenti in materia di aiuti di Stato relativi ai porti marittimi “<em>al fine di garantire una concorrenza leale e un quadro normativo stabile per gli investimenti nel settore portuale</em>”<a target="_blank" name="_ftnref8" rel="noreferrer"><sup>[8]</sup></a>.Esposti i principi generali assunti a fondamento dell’emanazione del Regolamento UE 2017/352, vi diamo appuntamento al prossimo numero della nostra newsletter per l’esame ed il commento delle premesse particolari e delle prime disposizioni del Regolamento.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:malto:barbara.gattorna@advant-nctm.com">Barbara Gattorna</a>.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" name="_ftn1" rel="noreferrer">[1]</a>Considerando n. 2<a target="_blank" name="_ftn2" rel="noreferrer">[2]</a>Considerando n. 1<a target="_blank" name="_ftn3" rel="noreferrer">[3]</a>Comunicazione del 3 ottobre 2012 intitolata “<em>Atto per il mercato unico II — Insieme per una nuova crescita</em>”<a target="_blank" name="_ftn4" rel="noreferrer">[4]</a>Considerando n. 3<a target="_blank" name="_ftn5" rel="noreferrer">[5]</a>Questo, peraltro, è un tema molto dibattuto oggi in Italia.<a target="_blank" name="_ftn6" rel="noreferrer">[6]</a>Cfr. nota 4<a target="_blank" name="_ftn7" rel="noreferrer">[7]</a>Conclusioni del 5.6.2014<a target="_blank" name="_ftn8" rel="noreferrer">[8]</a>Considerando 6</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 11 Jun 2018 11:29:55 +0200</pubDate>
                        <title>“A ciascuno il suo”: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano chiarisce chi può svolgere operazioni portuali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/a-ciascuno-il-suo-il-ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-italiano-chiarisce-chi-puo-svolgere-operazioni-portuali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nella nostra esperienza ci capita talvolta di constatare che in ambito portuale non sia ben chiaro chi possa (legittimamente) fare cosa, con evidenti ricadute negative in termini concorrenziali.Tale considerazione trova particolare conferma in tema di operazioni portuali, tema rispetto al quale – come vedremo – si è recentemente pronunciato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano, facendo finalmente chiarezza su quale “<em>categoria</em>” di concessioni sia necessaria per svolgere le operazioni portuali.Per operazioni portuali si intendono le attività aventi ad oggetto “<em>il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell’ambito portuale</em>” (art. 16, L. 28 gennaio 1994, n. 84 – “<em>Legge Portuale</em>”).Le imprese che intendono svolgere le operazioni portuali per conto proprio o di terzi devono ottenere l’autorizzazione da parte dell’Autorità di Sistema Portuale (art. 16, co. 3), che la rilascia previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla Legge Portuale all’art. 16, co. 4<a target="_blank" name="_ftnref1" rel="noreferrer"><sup>[1]</sup></a>.Il rilascio dell’autorizzazione <em>ex </em>art. 16 della Legge Portuale costituisce poi un prerequisito per ottenere in concessione, ai sensi dell’art. 18 della stessa Legge Portuale, le aree demaniali e le banchine comprese nell’ambito portuale “<em>per l’espletamento delle operazioni portuali</em>”.In merito al rilascio delle concessioni <em>ex</em>art. 18, il TAR Genova ha precisato che “<em>in generale, è previsto che l’Autorità portuale dia in concessione <u>le aree demaniali e le banchine comprese nell’ambito portuale</u>alle imprese di cui all’art. 16 comma 3, con affidamento, previa determinazione dei relativi canoni, nonché tramite procedure di gara caratterizzate, oltre che dalle predette forme di idonea pubblicità preventiva, dal rispetto dei criteri della par condicio dei soggetti aspiranti”</em>. Il giudice amministrativo ha poi stigmatizzato come la concessione di aree portuali possa essere affidata<em>“alle stesse <u>sole</u>imprese autorizzate ex art. 16, come emerge dall’art. 18 comma 1, stessa L. n. 84</em>”<a target="_blank" name="_ftnref2" rel="noreferrer"><sup>[2]</sup></a>.La Legge Portuale e la giurisprudenza amministrativa evidenziano pertanto l’intenzione del legislatore di legare tra loro in modo inscindibile l’autorizzazione per l’esercizio delle operazioni portuali <em>ex</em>art. 16 e la concessione portuale <em>ex</em>art. 18, L. n. 84/1994.Ebbene, nonostante tutto ciò, nei porti italiani a volte si permette di svolgere le operazioni portuali anche ai titolari di concessioni demaniali rilasciate ai sensi dell’art. 36 del Codice della Navigazione italiano, che però non prevedono l’utilizzo di una banchina portuale.Questa circostanza – che ha l’effetto di sottrarre il concessionario <em>ex </em>art. 36 cod. nav. ai rilevanti oneri (anche economici) previsti per il rilascio della concessione<em>ex </em>art. 18 L. n. 84/1994 – appare illegittimo, poiché vìola la <em>ratio</em>della Legge Portuale, che è appunto quella di legare le operazioni portuali alle sole concessioni <em>ex</em>art. 18, L. n. 84/1994, ed espone i concessionari portuali <em>ex</em>art. 18 a situazioni di concorrenza sleale.La lettura delle due disposizioni richiamate conferma tale prospettazione:</p><ul> <li>mentre ai fini del rilascio della concessione <em>ex</em> 18, co. 1, L. n. 84/1994 è richiesto che i destinatari dell’atto concessorio:</li></ul><ol> <li>presentino, all'atto della domanda, <strong><u>un programma di attività, assistito da idonee garanzie</u></strong>, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto;</li> <li><strong><u>possiedano adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi</u></strong>;</li> <li>prevedano un <strong><u>organico di lavoratori rapportato al programma di attività</u></strong><u>;</u></li></ol><ul> <li>l’art. 36 cod. nav.<a target="_blank" name="_ftnref3" rel="noreferrer"><sup>[3]</sup></a>non richiede nulla di tutto ciò, e le relative concessioni demaniali vengono rilasciate per l’esercizio di attività che nulla hanno a che vedere con il ciclo portuale<a target="_blank" name="_ftnref4" rel="noreferrer">[4]</a>.</li></ul><p>Appare dunque chiaro come il rischio insito nell’ammettere la sostituibilità tra la concessione <em>ex </em>art. 36 cod. nav. e quella <em>ex </em>art. 18 L. n. 84/1994, ai fini del valido svolgimento di operazioni portuali, sia quello di avere soggetti operativi nel porto incapaci di fornire le idonee garanzie richieste dalla legge per lo svolgimento delle operazioni relative al ciclo portuale.A tale riguardo, con nota del 5 aprile 2018, il Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano ha eliminato qualsiasi dubbio, chiarendo che “<em>la previsione di cui al comma 1 lettera c bis) dell’articolo 6 bis della legge n. 84/1994<a target="_blank" name="_ftnref5" rel="noreferrer"><sup><strong>[5]</strong></sup></a>, va interpretata nel senso che la commissione consultiva va sentita solo se si tratta di concessioni rilasciate ai sensi dell’articolo 18 della stessa legge, e non per le concessioni previste dal codice della navigazione, <u>in quanto queste ultime non hanno attinenza con le operazioni e i servizi portuali</u></em>”<sup><a target="_blank" name="_ftnref6" rel="noreferrer">[6]</a></sup>.Pertanto, le uniche concessioni attinenti allo svolgimento delle operazioni portuali sono quelle assentite ai sensi dell’art. 18, L. n. 84/1994 e non anche quelle previste dal Codice della navigazione.La presa di posizione del Ministero competente, volto a negare la possibilità per i concessionari <em>ex </em>art. 36 di svolgere operazioni portuali in mancanza dei requisiti previsti dalla Legge Portuale, ha una duplice valenza: da un lato, essa è cruciale per gli utenti del porto, che devono potersi rapportare con concessionari in possesso di un elevato livello di affidabilità ed in grado di svolgere le operazioni portuali in modo continuativo ed integrato; dall’altro, tutela i concessionari portuali <em>ex </em>art. 18 L. n. 84/1994, garantendo il principio di concorrenza.Sull’Autorità di Sistema Portuale grava quindi l’obbligo di legge di verificare l’effettiva idoneità del soggetto richiedente la concessione all’esercizio delle operazioni portuali, nonché di accertare con cadenza annuale il permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l’attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività, pena la dichiarazione di decadenza del concessionario inadempiente.A seguito dell’emanazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano della nota in commento, le Autorità di Sistema Portuale non possono prescindere dal mantenere un’attenzione sempre maggiore rispetto al tema della distinzione tra concessioni <em>ex</em>art. 18 della Legge Portuale e concessioni <em>ex</em>art. 36 del Codice della Navigazione, a tutela dell’utenza portuale e della concorrenza.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:malto:franco.rossi@advant-nctm.com">Franco Rossi</a>.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" name="_ftn1" rel="noreferrer">[1]</a>Cfr. art. 16, co. 4, L. 84/94 “<em>Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 da parte dell'autorità competente, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina:</em></p><ol> <li><em>a) i requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacità finanziaria, di professionalità degli operatori e delle imprese richiedenti, adeguati alle attività da espletare, tra i quali la presentazione di un programma operativo e la determinazione di un organico di lavoratori alle dirette dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;</em></li> <li><em>b) i criteri, le modalità e i termini in ordine al rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'atto autorizzatorio, nonché ai relativi controlli;</em></li> <li><em>c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata ed alla specificità dell'autorizzazione, tenuti presenti il volume degli investimenti e le attività da espletare;</em></li> <li><em>d) i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, da effettuarsi all'arrivo o alla partenza di navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da svolgere, nonché per la determinazione di un corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non rientrano nel numero massimo di cui al comma 7</em>”.</li></ol><p><a target="_blank" name="_ftn2" rel="noreferrer">[2]</a>Vds. T.A.R. Genova, Liguria, Sez. I, 20 marzo 2007, n. 546.<a target="_blank" name="_ftn3" rel="noreferrer">[3]</a>Cfr. art. 36, cod. nav. “1. <em>L'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo. (…)</em>”.<a target="_blank" name="_ftn4" rel="noreferrer">[4]</a>Ai sensi dell’art. 01, premesso all’art. 1, dalla L. 4 dicembre 1993, n. 494, di conversione del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime, tra dette attività rientrano: la gestione di stabilimenti balneari e di esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; il noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; la gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive, nonché di esercizi commerciali; servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle altre categorie di utilizzazione.<a target="_blank" name="_ftn5" rel="noreferrer">[5]</a>L’articolo fa riferimento al rilascio delle concessioni per periodi di durata fino a quattro anni, che deve essere effettuato dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale previo parere della Commissione consultiva di cui all’art. 15 della Legge Portuale e sentito il Comitato di gestione.<a target="_blank" name="_ftn6" rel="noreferrer">[6]</a>Cfr. nota DGVPTM/DIV.2/MCF, prot. U9178 del 5 aprile 2018.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 11 Jun 2018 11:27:43 +0200</pubDate>
                        <title>Fulmine a ciel sereno: la Commissione Europea chiede alle Autorità di Sistema Portuali italiane di pagare le tasse</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/fulmine-a-ciel-sereno-la-commissione-europea-chiede-alle-autorita-di-sistema-portuali-italiane-di-pagare-le-tasse</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Alla fine del mese di aprile, la Direzione generale della Concorrenza della Commissione Europea ha inoltrato alla Rappresentanza Permanente d’Italia una comunicazione a mezzo della quale ha reso noti gli esiti dell’esame preliminare relativo all’esenzione dei porti dall’imposta sul reddito delle società nel nostro Paese.La Commissione Europea ha infatti ravvisato una violazione dell’art. 107 del TFUE nell’esenzione fiscale concessa agli enti responsabili della gestione dei porti in Italia, in quanto tale esenzione parrebbe costituire un aiuto di Stato<a target="_blank" name="_ftnref1" rel="noreferrer">[1]</a>.La Commissione Europea ritiene che “<em>il trattamento differenziato tra le autorità portuali (che non sono assoggettate all’imposta sul reddito delle società) e le altre imprese operanti in Italia (che vi sono assoggettate) costituisca un vantaggio selettivo a favore delle prime, che non può essere giustificato dalla natura e dalla logica del sistema fiscale italiano applicabile alle società. Tale trattamento fiscale agevolato, inoltre, minaccia di falsare la concorrenza e di incidere sul commercio all’interno dell’Unione”<a target="_blank" name="_ftnref2" rel="noreferrer">[2]</a>.</em>A seguito di un questionario della Commissione Europea sul funzionamento dei porti e sui regimi di tassazione delle società applicabili agli stessi nei vari Stati membri, è emerso come in Italia le Autorità di Sistema Portuali (“<strong><em>AdSP</em></strong>”) siano esentate dal pagamento dell’imposta sul reddito delle società, ai sensi dell’art. 74, comma 1 del Testo unico delle imposte sui redditi<a target="_blank" name="_ftnref3" rel="noreferrer">[3]</a>(“<strong><em>TUIR</em></strong>”). L’art. 74, co. 2 del TUIR, tuttavia, prevede che tali entisiano esenti dall’imposta sul reddito delle società in relazione solo <u>all’esercizio delle loro “<em>funzioni statali</em>”</u>. I proventi derivanti da “<em>attività commerciali” </em>di tali enti risulterebbero invece soggetti all’imposta sul reddito delle società.La Commissione Europea ha quindi deciso di esaminare più da vicino la natura delle attività delle AdSP per comprendere se la summenzionata esenzione potesse o meno rientrare nelle previsioni dell’art. 74, co. 2 TUIR e, in caso contrario, costituire una violazione dell’art. 107 del TFUE.In Italia, a differenza di altri Paesi europei, tutti i porti sono considerati pubblici in quanto facenti parte integrante del demanio marittimo. La legge portuale italiana<a target="_blank" name="_ftnref4" rel="noreferrer">[4]</a>, peraltro recentemente riformata, prevede all’articolo 6, comma 5 che la AdSP “<em>è un <strong><u>ente pubblico non economico con rilevanza nazionale a ordinamento speciale ed è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria</u></strong>”. </em>Tra i vari compiti e attività delle AdSP, esse hanno il potere di affidare in concessione le aree demaniali e le banchine alle imprese che intendano utilizzarle per l’espletamento delle operazioni portuali<a target="_blank" name="_ftnref5" rel="noreferrer">[5]</a>. Tali concessioni vengono assentite a fronte del pagamento di un canone concessorio.L’articolo 13 della legge portuale italiana prevede anche altre fonti di entrata delle AdSP<a target="_blank" name="_ftnref6" rel="noreferrer">[6]</a>.A fronte delle domande sollevate dalla Commissione Europea, lo Stato Italiano - a propria difesa - ha affermato che “<strong><em><u>le autorità portuali esercitano unicamente funzioni di regolazione e di controllo</u></em></strong><em>delle attività svolte dalle imprese private che operano nei porti. Tali prestatori privati di servizi sono soggetti al regime ordinario di tassazione della società” </em>(cfr. Comunicazione della Commissione Europea – DG Concorrenza alla Rappresentanza Permanente d’Italia del 30.4.2018). Questa interpretazione viene avvallata dalla Corte di Cassazione italiana<a target="_blank" name="_ftnref7" rel="noreferrer">[7]</a>, la quale afferma che “<strong><em><u>le attività di natura commerciale o meno degli enti pubblici non economici non sono assoggettabili a imposizione quando essi agiscano nella loro veste di pubblica autorità</u></em></strong><em>in quanto soggetti di diritto pubblico, mentre sono assoggettate a tributo quando l’ente agisca come soggetto di diritto privato</em>”.La normativa italiana e la posizione dello Stato italiano parrebbero però non tenere conto dell’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“<strong><em>CGUE</em></strong>”), secondo cui “<strong><em><u>la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un’attività economica a prescindere dallo status giuridico di detta entità</u></em></strong><em>e dalle sue modalità di finanziamento”<a target="_blank" name="_ftnref8" rel="noreferrer">[8]</a>-<a target="_blank" name="_ftnref9" rel="noreferrer">[9]</a></em>.Secondo la CGUE, quindi, l’unico criterio rilevante al riguardo è se tale entità svolga o meno un’attività economica a prescindere dalla sua qualificazione formale <a target="_blank" name="_ftnref10" rel="noreferrer">[10]</a>. Per cui un’entità (formalmente appartenente alla Pubblica Amministrazione) che svolga sia attività economiche sia attività non economiche dovrà essere considerata un’impresa in relazione alle prime.Nella propria decisione del 27 luglio 2017 relativa ai casi SA.38393<a target="_blank" name="_ftnref11" rel="noreferrer">[11]</a>e SA.38398<a target="_blank" name="_ftnref12" rel="noreferrer">[12]</a>, la Commissione Europea ha stabilito, in linea con l’orientamento della CGUE, che lo sfruttamento di un terminal portuale o aeroportuale mediante messa a disposizione dello stesso agli utenti dietro pagamento di un diritto costituisce un’attività economica. Considerato che le AdSP rilasciano concessioni demaniali a fronte del pagamento di un canone concessorio, la Commissione Europea ritiene che le AdSP siano quindi imprese ai fini dell’art. 107, par.1, del TFUE.Con la comunicazione di fine aprile, la Commissione ha dunque aperto una fase di cooperazione con lo Stato Italiano, durante la quale la Commissione auspica di individuare assieme allo Stato membro interessato “<em>le misure opportune che dovrebbero essere adottate per rendere le misure in esame compatibili con il mercato interno”</em>.Sarà quindi interessante vedere gli sviluppi di questa procedura, in quanto qualsiasi decisione avrà rilevanti effetti sulla <em>industry </em>e sul mercato sia italiano sia unionale.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:ekaterina.aksenova@advant-nctm.com">Ekaterina Aksenova</a></em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" name="_ftn1" rel="noreferrer">[1]</a>La Commissione evidenzia come: (<em>a</em>) le AdSP possano essere qualificate come imprese per le attività economiche che svolgono; (<em>b</em>) il finanziamento derivi da una legge statale; (<em>c</em>) il finanziamento avvenga attraverso la rinuncia dello Stato a riscuotere entrate che altrimenti avrebbe riscosso da un’impresa in circostanze ordinarie; (<em>d</em>) vi sia un vantaggio derivante dall’alleggerimento dell’imposizione fiscale.<a target="_blank" name="_ftn2" rel="noreferrer">[2]</a>Cfr. pag. 11 della Comunicazione della Commissione Europea – DG Concorrenza alla Rappresentanza Permanente d’Italia del 30.4.2018.<a target="_blank" name="_ftn3" rel="noreferrer">[3]</a>Il DPR 22 dicembre 1986, n. 917, all’art. 74, comma 2 prevede che “<em>gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni</em>” non sono soggetti all’imposta sul reddito delle società.<a target="_blank" name="_ftn4" rel="noreferrer">[4]</a>Legge 28 gennaio 1994, n. 84.<a target="_blank" name="_ftn5" rel="noreferrer">[5]</a>Cfr. art. 18, L. n. 84/1994.<a target="_blank" name="_ftn6" rel="noreferrer">[6]</a>Le entrate delle AdSP provengono da:</p><ul> <li>Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell’ambito portuale, ex art. 18, l. n. 84/1994 e i proventi di autorizzazioni per operazioni portuali ex art. 16, l. n. 84/1994;</li> <li>Eventuali proventi da cessioni di impianti;</li> <li>Tasse portuali e di ancoraggio;</li> <li>Contributi delle regioni, degli enti locali e di altri enti ed organismi pubblici;</li> <li>Entrate diverse.</li></ul><p><a target="_blank" name="_ftn7" rel="noreferrer">[7]</a>Cfr. Corte di Cassazione, 27 febbraio 2013, n. 4926<a target="_blank" name="_ftn8" rel="noreferrer">[8]</a>Causa C-41/90 Höfner/Macroton GmbH, punto 21<a target="_blank" name="_ftn9" rel="noreferrer">[9]</a>Vds. in tal senso anche: cause riunite T-455/08 e T-443/08 Flughhafen Leipzig-Halle GmbH e altri/Commissione e Mitteldeutsche Flughhafen AG e altri/Commissione; causa T-128/89 Aéroports de Paris/Commissione, confermata dalla Corte di Giustizia, causa C-82/01P.<a target="_blank" name="_ftn10" rel="noreferrer">[10]</a>La CGUE considera attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato.<a target="_blank" name="_ftn11" rel="noreferrer">[11]</a><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.332.01.0001.01.ITA&amp;toc=OJ:L:2017:332:FULL" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Decisione (UE) 2017/2115 della Commissione, del 27 luglio 2017, relativa al regime di aiuti SA.38393 (2016/C, ex 2015/E) cui il Belgio ha dato esecuzione — Tassazione dei porti in Belgio&nbsp;[notificata con il numero C(2017) 5174]</a><a target="_blank" name="_ftn12" rel="noreferrer">[12]</a><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.332.01.0024.01.ITA&amp;toc=OJ:L:2017:332:FULL" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Decisione (UE) 2017/2116 della Commissione, del 27 luglio 2017, relativa al regime di aiuti n. SA.38398 (2016/C, ex 2015/E) al quale la Francia ha dato esecuzione — Tassazione dei porti in Francia&nbsp;[notificata con il numero C(2017) 5176]&nbsp;</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 11 Jun 2018 11:22:32 +0200</pubDate>
                        <title>Le competenze regolatorie dell’Autorità italiana di Regolazione dei Trasporti e l’obbligo di pagamento del contributo per il suo funzionamento alla luce delle ultime pronunce giurisprudenziali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-competenze-regolatorie-dellautorita-italiana-di-regolazione-dei-trasporti-e-lobbligo-di-pagamento-del-contributo-per-il-suo-funzionamento-alla-luce-delle-ultime-pronunce-giurispru</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Negli ultimi due mesi, il TAR Piemonte si è ripetutamente pronunciato in merito all’ambito delle competenze regolatorie dell’Autorità italiana di Regolazione dei Trasporti (“<strong><em>ART</em></strong>”) ed all’obbligo di pagamento del contributo per il suo funzionamento.&nbsp;Vediamo di fare chiarezza su quanto statuito dal predetto giudice amministrativo, posto che le notizie di stampa pubblicate al riguardo ci parrebbero non aver centrato in pieno il punto.</p><h6>Il quadro normativo</h6>Per meglio comprendere il tema in esame, è opportuno in primo luogo richiamare il quadro normativo di riferimento. Osserviamo quindi come l’art. 37, I comma, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, (<em>Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici</em>), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., abbia istituito l’ART, assegnandole -&nbsp; nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture ed ai servizi accessori - le competenze ed i poteri indicati nel secondo comma dell’articolo sopra citato<a target="_blank" name="_ftnref1" rel="noreferrer">[1]</a>.Per garantire il funzionamento dell’ART, inoltre, il comma 6, lett. b, della norma sopra citata ha previsto “<em>un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivanti dall'esercizio delle attività svolte percepiti nell'ultimo esercizio”</em><a target="_blank" name="_ftnref2" rel="noreferrer"><em>[2]</em></a>.<h6>La giurisprudenza</h6>Come noto, numerose imprese che esercitano attività di trasporto ed altre che effettuano prestazioni legate al trasporto (magazzinaggio, distribuzione, logistica, consulenza per la distribuzione, spedizione, brokeraggio, prestazioni di clearance doganale, gestione di terminal portuali, handling aeroportuale, corriere espresso), nonché alcune delle loro associazioni rappresentative, hanno impugnato dinanzi al TAR Piemonte i provvedimenti a mezzo dei quali l’ART ha chiesto loro il pagamento del contributo ai sensi della norma sopra citata, contestando principalmente che:<ul> <li>l’ART sarebbe priva di competenza regolatoria nei loro confronti, operando queste in settori esclusi dall’ambito dei servizi regolati dalla predetta Autorità;</li> <li>il potere impositivo dell’ART e le modalità di quantificazione del contributo in parola violerebbero i limiti previsti dalla Costituzione italiana.</li></ul><p>La sentenza che, ad oggi, parrebbe aver smarcato entrambi i punti di cui sopra è la sentenza della Corte Costituzionale italiana n. 69 del 07.04.2017, poi ripresa dal TAR Piemonte in tutte le proprie successive pronunce, ivi incluse quelle intervenute in questi ultimi mesi.</p><h6>Quali sono dunque i principi sanciti dalla giurisprudenza?</h6>Per quanto concerne, <em>in primis</em>, l’ambito delle competenze regolatorie dell’ART, osserviamo come tanto la Corte Costituzionale quanto il TAR Piemonte parrebbero aver rigettato l’eccezione di incompetenza dell’ART (e quindi di carenza di potere regolatorio di quest’ultima) rispetto ai settori operativi delle sopra citate imprese che si erano opposte al pagamento del contributo in parola.In questo senso, i giudici parrebbero aver lasciato intendere di ritenere affidata all’ART stessa la facoltà di stabilire, in base alle “<em>mutevoli e concrete esigenze del mercato</em>”<a target="_blank" name="_ftnref3" rel="noreferrer">[3]</a>, la platea dei soggetti potenzialmente incisi dalla propria attività di regolazione. Su questo tema, che riterremmo essere il più delicato ed oggetto di possibili fraintendimenti, torneremo infra in sede di commento.Con riferimento al potere impositivo dell’ART ed alle modalità di quantificazione del contributo, la Corte Costituzionale è stata chiara: il giudice delle leggi, infatti, pur avendo considerato il contributo in esame una prestazione patrimoniale imposta e quindi soggetta alla riserva di legge di cui all’art. 23 della Costituzione<a target="_blank" name="_ftnref4" rel="noreferrer">[4]</a>, ha ritenuto legittimo il potere impositivo dell’ART e le modalità di quantificazione del contributo, ravvisando nella legge “<em>limiti, indirizzi, parametri e vincoli procedimentali complessivamente adeguati ad arginarne la discrezionalità</em>”<a target="_blank" name="_ftnref5" rel="noreferrer">[5]</a>.Rispetto, infine, al diritto dell’ART di pretendere il pagamento del contributo, i giudici hanno precisato come non si tratti di un diritto “<em>assoluto</em>”, bensì di un diritto soggetto alla verifica del concreto esercizio, da parte dell’ART, dei propri poteri regolatori nei confronti dei soggetti destinatari della richiesta di pagamento dello stesso.La Corte Costituzionale, infatti, ha stabilito come i soggetti tenuti al pagamento siano “<em>coloro nei confronti dei quali l'ART abbia effettivamente posto in essere le attività (specificate al comma 3 dell'art. 37) attraverso le quali esercita le proprie competenze (enumerate dal comma 2 del medesimo articolo)</em>”. Secondo la Corte Costituzionale, quindi, il novero dei soggetti obbligati “<em>deve ritenersi che includa solo coloro che svolgono attività nei confronti delle quali l'ART ha concretamente esercitato le proprie funzioni regolatorie istituzionali</em>”.Questo principio è stato recepito in tutte le successive pronunce dal TAR Piemonte, che lo ha “<em>riassunto</em>” nei seguenti termini: “<em>l'obbligo di pagamento del contributo riguarda solo i soggetti che svolgono attività che siano già state assoggettate all'esercizio delle funzioni regolatorie affidate all'Autorità. L'individuazione di tali soggetti dipende dunque da un dato concreto e non dalla circostanza (teorica e quindi di per sé opinabile) che l'ART possa intervenire nel settore in cui operano. Ciò significa che il contributo non è comunque dovuto per periodi precedenti il concreto esercizio dei poteri regolatori</em>”<a target="_blank" name="_ftnref6" rel="noreferrer">[6]</a>.<h6>Una questione ancora aperta</h6>In questo contesto, c’è una questione che parrebbe ancora in attesa di essere definitivamente risolta: è sufficiente l’avvio di una procedura di consultazione per considerare esercitata la funzione regolatoria dell’ART od occorre attendere il provvedimento finale?Ragionando <em>a contrario</em>sulla base della prima sentenza resa dal TAR Piemonte rispetto ad un ricorso presentato da diversi terminalisti portuali<a target="_blank" name="_ftnref7" rel="noreferrer">[7]</a>, pareva sufficiente l’avvio della consultazione<a target="_blank" name="_ftnref8" rel="noreferrer">[8]</a>.La recentissima sentenza del TAR Piemonte n. 513 del 02.05.2018, tuttavia, ha stabilito come - dovendo l’attività regolatoria essere “<em>effettiva</em>” - non possa considerarsi tale il mero avvio di un procedimento regolatorio “<em>laddove l’adozione del provvedimento regolatorio si perfezioni dopo l’emissione della delibera determinativa del contributo</em>”. Del resto, osserva il TAR nella predetta pronuncia, “<em>l’anteriorità dell’attività regolatoria risponde ad una esigenza di certezza e prevedibilità degli obblighi da parte delle imprese che, diversamente, non potrebbero sapere della propria esposizione al contributo sino al termine dell’anno cui la delibera fa riferimento</em>”.<h6>Commento</h6>Come anticipato, in sede di commento riteniamo opportuno tornare sul tema relativo all’ambito delle competenze regolatorie dell’ART. È su questo punto, infatti, che abbiamo scorto il rischio di possibili errate interpretazioni rispetto a quanto ricavabile dalla giurisprudenza sopra considerata.A nostro avviso, infatti, dev’essere chiaro come i summenzionati ricorsi - presentati avverso le richieste di pagamento del contributo imposto dall’ART - siano stati accolti unicamente sulla scorta del principio relativo alla necessità dell’effettivo e concreto esercizio, da parte della predetta Autorità, dei propri poteri regolatori nei confronti delle imprese alle quali la stessa chiede il pagamento del contributo.Ciò non toglie che la Corte Costituzionale ed il TAR Piemonte parrebbero avere d’altro canto confermato tanto l’ambito delle competenze regolatorie dell’ART quanto il potere di quest’ultima di esigere il pagamento del contributo (una volta esercitata in concreto la propria funzione regolatoria).In questo senso, ci pare opportuno segnalare come le pronunce giurisprudenziali considerate - al di là della possibile “<em>apparenza</em>” - parrebbero andare nella direzione di legittimare l’ART e la sua attività.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:simone.gaggero@advant-nctm.com">Simone Gaggero</a></em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" name="_ftn1" rel="noreferrer">[1]</a>Per le ragioni di sintesi che il presente articolo impone, non possiamo trascrivere qui il testo della norma in commento. Per pronto riferimento dei nostri lettori, però, riportiamo qui un link a detta norma:<a href="http://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2013/11/art-37-dl-201-2011.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">http://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2013/11/art-37-dl-201-2011.pdf</a><a target="_blank" name="_ftn2" rel="noreferrer">[2]</a>In base alla stessa disposizione, “<em>il contributo è determinato annualmente con atto dell’Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi cui l’Autorità si conforma; in assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato</em>”.<a target="_blank" name="_ftn3" rel="noreferrer">[3]</a>T.A.R. Torino, Piemonte, sez. II, 21/04/2017,&nbsp;n. 539.<a target="_blank" name="_ftn4" rel="noreferrer">[4]</a><em>“</em><em>Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge</em>”<a target="_blank" name="_ftn5" rel="noreferrer">[5]</a>Corte Costituzionale n. 69 del 07.04.2017.<a target="_blank" name="_ftn6" rel="noreferrer">[6]</a>Cfr., tra le altre, T.A.R. Torino, Piemonte, sez. II, 08/03/2018,&nbsp;n. 288.<a target="_blank" name="_ftn7" rel="noreferrer">[7]</a>T.A.R. Torino, Piemonte, sez. II, 08/03/2018,&nbsp;n. 288.<a target="_blank" name="_ftn8" rel="noreferrer">[8]</a>Ciò in quanto il TAR Piemonte parrebbe aver considerato l’avvio della consultazione pubblica su “<em>Metodologie e criteri per garantire l’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali. Prime misure di regolazione</em>”, di cui alla delibera ART n. 156 del 22.12.2017, il primo intervento dell’ART in materia di infrastrutture portuali.]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 04 Jun 2018 07:04:11 +0200</pubDate>
                        <title>Società di capitali, test sulla nomina degli organi di controllo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/societa-capitali-test-nomina-organi-controllo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In questi mesi si riuniscono i soci per l’approvazione del bilancio delle società con esercizio coincidente con l’anno solare e, con l’occasione, in molti casi, per provvedere a rinnovare o a nominare per la prima volta i relativi collegi sindacali. È bene dunque fare il punto sulle regole che disciplinano i casi in cui vi sia la possibilità di attribuire al collegio la revisione legale dei conti per le società per azioni e l’obbligo della nomina dell’organo di controllo o di un revisore legale per le società a responsabilità a limitata.</p><h6>Società per azioni</h6>Nelle società per azioni la nomina del collegio sindacale è sempre obbligatoria e, secondo quanto previsto dall’articolo 2397 del Codice civile, almeno uno dei tre (o cinque) membri effettivi ed uno dei supplenti devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. Per quanto riguarda la revisione legale, l’articolo 2409-bis del Codice civile prevede che sia esercitata da un revisore o da una società di revisione iscritti nell’apposito registro, con la sola eccezione delle società non tenute alla redazione del bilancio consolidato ed il cui statuto preveda che la revisione sia, invece, esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale deve essere interamente costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.Nelle società quotate e nelle banche, nonché in tutti gli altri enti di interesse pubblico, come definiti nell’articolo 16 del Dlgs 39/2010, nelle società controllate da enti di interesse pubblico, in quelle che controllano enti di interesse pubblico ed infine nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale.<h6><img class=" wp-image-9845 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/06/20180604_QdF-Srl.jpg" alt width="307" height="330">Società a responsabilità limitata</h6>Nelle società a responsabilità limitata l’articolo 2477 del Codice civile prevede che la nomina dell’organo di controllo o del revisore sia obbligatoria nei casi in cui la società:a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’articolo 2435-bis del Codice civile per la redazione del bilancio in forma abbreviata (totale attivo pari a 4.400.000 di euro; ricavi pari a 8.800.000 euro e numero medio dipendenti 50 unità).I casi in cui è obbligatorio nominare il collegio sindacale nelle Srl aumenteranno con l’emanazione dei decreti attuativi della legge 155/2017 che, con lo scopo di prevenire le crisi d’impresa, ha abbassato le soglie ad oggi previste nel codice civile. Attualmente l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore ricorre nel caso in cui vi sia l’obbligo di redazione del bilancio consolidato e quindi qualora la controllante (unitamente alle controllate), abbia superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti dimensionali:•totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a 17.500.000 euro;•ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 35.000.000 euro;•dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 250 unità.Devono in ogni caso redigere il bilancio consolidato - e dunque nominare l’organo di controllo - le società controllate o controllanti un ente di interesse pubblico (articolo 16 del Dlgs 39/2010).L’obbligo di nomina scatta, ad esempio, per tutte le società a responsabilità limitata che controllano una società per azioni (lettera b).L’obbligo di nomina per superamento dei limiti del bilancio abbreviato decorre dalla data di approvazione del bilancio del secondo esercizio consecutivo nel quale sono stati superati almeno due dei limiti dimensionali sopra citati e cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati (lettera c). Se l’assemblea non dovesse provvedere, alla nomina provvederà il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.Ai fini dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo non assume alcuna rilevanza l’ammontare del capitale sociale.Infine, se la nomina non è obbligatoria, resta la facoltà, stabilita dall’articolo 2477 del Codice civile, comma 1, di prevedere nell’atto costitutivo la nomina di un revisore o di un organo di controllo costituito, salva diversa previsione dello statuto, da un solo membro.&nbsp;&nbsp;<em>Tratto da&nbsp;il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 01 Jun 2018 09:59:15 +0200</pubDate>
                        <title>Nctm difende con successo il marchio “Mercatino di Natale di Bolzano”</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-difende-con-successo-mercatino-di-natale-bolzano</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nctm ha assistito con successo il<strong> Comune di Bolzano</strong> in una vertenza cautelare avente ad oggetto l’uso “contraffattivo e parassitario” del marchio “Mercatini di Bolzano” da parte di una società attiva nell’organizzazione di eventi.Il giudizio si è concluso con una conciliazione giudiziale, con la quale la controparte ha riconosciuto la celebrità del marchio “Mercatino di Natale di Bolzano”, che costituisce nome notorio della manifestazione organizzata da molti anni dallo stesso Comune. Il convenuto ha, inoltre, accettato di astenersi da qualsiasi uso ingannevole della parola “Bolzano” e da qualsiasi violazione di altri titoli di Proprietà Industriale facenti capo al Comune attore.Il team di Proprietà Intellettuale di Nctm Studio Legale è stato coordinato da <strong>Paolo Lazzarino</strong>, coadiuvato da <strong>Roberto Cesaro</strong>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 30 May 2018 04:54:27 +0200</pubDate>
                        <title>Still hoping for an Italian sovereign Sukuk issuance</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/still-hoping-for-an-italian-sovereign-sukuk-issuance</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong><span lang="EN-GB">According to a recent press release of the Ministry of Finance, the value of Italian public real estate assets — some one million cadastral units with a surface of 325 million square meters — is in the region of EUR283 billion (US$331.78 billion). In terms of the type of assets, the large majority, approximately 77% with a value of some EUR217 billion (US$254.4 billion), are directly used by the public administration itself. </span></strong><span lang="EN-GB"><img class=" wp-image-9812 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/05/20180530_IFN_Padovani.png" alt width="373" height="257">This significant portfolio of assets and its value could be important for the two populist parties which got the majority of votes at the last general elections held on the 4th March 2018 and are now attempting to form a new government. In fact, according to the media, the political and economic program they are working on allegedly includes measures which would require additional financial resources in the region of EUR70-100 billion (US$82.07-117.24 billion). One way to find these additional resources could be leveraging on the public real estate portfolio. Of course, the disposal of such a portfolio would be the most preferable option as it would not trigger an increase of public debt, which is already above EUR2 trillion (US$2.34 trillion) and 120% of the Italian GDP, and therefore subject to the constraints of the EU. However, such a disposal could occur only within a medium to long-term timeframe, after proper actions to maximize the value of the assets have been taken, while the new fiscal policy would need to be funded at the outset. </span><span lang="EN-GB">With this in mind and considering the recently increasing interest for euro-denominated Islamic bond issuance, the question arises as to whether the idea of an Italian sovereign Sukuk issuance, backed by part of the public real estate portfolio, could be somehow revitalized. Such an idea was discussed in private circles and with decisionmakers a couple of years ago but it did not materialize at that time for various reasons, including the fact that Italy has had, over the last years, quite an easy access to traditional ways of funding in a low rate environment as a result of the European Central Bank quantitative easing policy. This policy is, however, due to come to an end in the coming months and if the state budget needs actually increase as a result of the new government’s fiscal program, it could be interesting for Italy to explore alternatives means of financing, for example, utilizing a small part of the real estate portfolio, which is now being used by the public administration, for a Sukuk Ijarah issuance, similar to what has already been done by other European countries. </span><span lang="EN-GB">Of course, the feasibility of such a project will depend very much on the attitude that the new decision-makers will take with regards to Islamic finance as a whole. But it must be considered that Turin, one of the Italian cities which is already governed by one of the two parties, has been home to a number of </span><span lang="EN-GB">initiatives dedicated to Islamic finance in recent years.</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>This article was first published in Islamic Finance news Volume 15 Issue 22 dated the 29th May 2018.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 28 May 2018 09:13:44 +0200</pubDate>
                        <title>La fattura differita non sposta il momento di esigibilità dell’Iva</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/fattura-differita-non-sposta-momento-esigibilita-iva</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Per chi eroga servizi nei confronti di clienti abituali può risultare operativamente più efficiente emettere una sola fattura differita mensile in luogo di tante fatture immediate quante sono le prestazioni effettuate. È il caso, ad esempio, delle imprese che svolgono attività di car sharing, di noleggio auto con conducente o dei soggetti che effettuano attività di intermediazione. Tale facoltà è prevista dall’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del Dpr 633/1972.<strong>La facoltà </strong><img class=" wp-image-9783 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/05/20180528_QdelFisco_FatturaDifferita.jpg" alt width="338" height="280">Per comprendere appieno i benefici di tale facoltà, giova ricordare che le prestazioni di servizi si considerano effettuate, ai fini dell’Iva, all’atto del pagamento del corrispettivo (articolo 6, comma 3, del Dpr 633/1972) e, quindi, in tale momento l’imposta diviene esigibile e scatta il conseguente obbligo di fatturazione. Tuttavia, in alcuni casi, in deroga a tale previsione, è possibile emettere nei confronti del medesimo cliente una fattura riepilogativa in un momento successivo a quello di effettuazione delle operazioni.In particolare, l’articolo 21 prevede che, in luogo delle singole fatture immediate, si possa emettere, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, una sola fattura cumulativa, recante il dettaglio delle operazioni poste in essere nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto.Si consideri, ad esempio, che un’impresa di car sharing abbia erogato e incassato nel mese di maggio dieci prestazioni nei confronti del medesimo cliente. In base alla regola generale, il prestatore dovrebbe emettere dieci fatture immediate al momento dei relativi incassi. Se, invece, l’impresa si avvale della facoltà in esame, in luogo di dieci fatture immediate, l’operatore può emettere e registrare entro il 15 giugno una fattura riepilogativa recante il dettaglio delle operazioni poste in essere a maggio. Inoltre è possibile emettere la fattura differita anche in caso di effettuazione di una sola operazione.<strong>Le condizioni </strong>Tuttavia, per poter ricorrere alla fattura differita e riepilogativa, è necessario che le prestazioni di servizi siano individuabili attraverso «idonea documentazione». La norma, però, non specifica né vincola il tipo di «documentazione» che può considerarsi «idonea» a tale scopo. Al riguardo, secondo quanto chiarito dalla circolare 18/E/2014, il contribuente, al fine di rendere individuabile la prestazione di servizio, può utilizzare la documentazione commerciale prodotta e conservata in base alla peculiarità dell’attività svolta, purché dalla stessa sia possibile individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti. Può trattarsi, ad esempio, del documento attestante l’avvenuto incasso del corrispettivo, del contratto o della lettera d’incarico.<strong>Liquidazione Iva </strong>Tale disciplina rappresenta soltanto una semplificazione operativa, in quanto il differimento concerne il solo termine di fatturazione, e non anche il momento di esigibilità dell’imposta, che continua a coincidere con il momento di effettuazione delle operazioni. Tornando al precedente esempio, pertanto, l’Iva a debito derivante dalle fatture emesse in modalità differita e riepilogativa è computata nella liquidazione di maggio (e non in quella di giugno in cui la fattura è stata emessa e registrata).&nbsp;<em>Tratto da il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 15 May 2018 08:55:30 +0200</pubDate>
                        <title>Fatturazione differita anche nei rapporti di mandato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/fatturazione-differita-anche-nei-rapporti-di-mandato</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da Eutekne</em></p><h5>Differenze nel flusso di fatturazione a seconda che il mandato sia con o senza rappresentanza</h5>In base a quanto disposto dall’art. 21 comma 4 lett. a) del DPR 633/72, come modificato dalla L. 228/2012, le imprese e gli esercenti arti e professioni soggetti ad IVA, hanno la facoltà di avvalersi della <strong>fatturazione differita</strong>, ossia di emettere fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.Ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72, ricordiamo che, in linea generale, le prestazioni di servizi si intendono effettuate al momento del pagamento del corrispettivo e le cessioni di beni mobili al momento della consegna o spedizione.L’<strong>opzione</strong> è ammessa per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da DDT o da altro documento idoneo ad identificare le parti nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso “idonea documentazione”.<img class=" wp-image-9689 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/05/Schermata-2018-05-15-alle-14.54.38.png" alt width="350" height="496">Riguardo a quest’ultimo requisito, il legislatore nazionale cosi come quello comunitario, non ha imposto<strong> specifici obblighi</strong> a carico degli operatori, pertanto l’Agenzia delle Entrate si è limitata a precisare (Circ. 24 giugno 2014 n. 18) che il contribuente potrà utilizzare la documentazione commerciale prodotta e conservata peculiare al tipo di attività svolta, purché dalla stessa siano identificabili la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti (ad esempio, il documento di incasso del corrispettivo).In presenza delle condizioni stabilite per l’emissione della fattura differita, il documento emesso entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, può altresì riportare, <strong>cumulativamente</strong>, tutte le operazioni poste in essere nel mese solare precedente (sia che si tratti di cessioni di beni che di prestazioni di servizi) nei confronti del medesimo soggetto (c.d. fattura “riepilogativa”).Peculiare potrebbe risultare il caso in cui un soggetto conferisca un mandato <strong>con rappresentanza</strong> con contestuale mandato all’incasso, ad un mandatario, il quale vende a terzi una prestazione resa dal mandante. Non essendo le prestazioni immediatamente fatturate, in tale fattispecie:<ul> <li>il mandatario può emettere fattura differita e riepilogativa di tutte le commissioni riconosciute per le vendite da esso effettuate in nome e per conto del mandante nel mese precedente (l’operazione è rilevante ai fini IVA ex art. 3 comma 1 del DPR 633/72);</li> <li>il mandante può emettere fattura differita (ed eventualmente riepilogativa) nei confronti dei clienti/terzi sulla base del resoconto mensile predisposto dal mandatario in relazione agli incassi da quest’ultimo ricevuti.</li></ul><p></p><h6>Si tratta solo di una semplificazione documentale</h6>Diversamente, nel caso in cui le parti stipulino un contratto di <strong>mandato senza rappresentanza</strong> il flusso di fatturazione sarà il seguente:<ul> <li>il mandatario emetterà fattura (eventualmente differita e riepilogativa), nei confronti dei clienti/terzi per il servizio reso;</li> <li>il mandante emetterà fattura intestata al mandatario ed imponibile solo per l’ammontare pari al “prezzo” di vendita del servizio, al netto della provvigione che sarà esclusa ex art. 13, comma 2, lett. b del DPR 633/72 e non potrà essere fatturata quale prestazione di servizi autonoma (Ris. Agenzia delle Entrate 18 novembre 2003 n. 211).</li></ul><p>La fattura emessa in modalità differita ed eventualmente riepilogativa deve essere annotata nel <strong>registro delle vendite</strong>, ai sensi dell’art. 23 del DPR 633/72, entro il medesimo termine di emissione, ossia entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, ma con riferimento al mese precedente.La disciplina descritta, infatti, rappresenta soltanto una <strong>semplificazione documentale</strong>, in quanto il differimento riguarda il solo termine di fatturazione e non anche il momento di esigibilità dell’imposta, che continua a coincidere con il momento di effettuazione delle operazioni. Pertanto, l’IVA a debito derivante dalle fatture emesse in modalità differita è computata nella liquidazione del mese in cui l’operazione si intende effettuata ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72 a nulla rilevando il momento in cui la fattura è stata emessa e registrata.Qualora il contribuente si avvalga <strong>promiscuamente</strong> sia del sistema di fatturazione immediato sia differito e non riuscisse a garantire la registrazione nell’ordine della loro numerazione progressiva e cronologica, le fatture relative a ciascun sistema dovranno essere distintamente annotate in appositi sezionali (C.M. 31 ottobre 1974 n. 42; R.M. 28 ottobre 1977 n. 360056).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 15 May 2018 06:58:04 +0200</pubDate>
                        <title>Legalcommunity Ip&amp;Tmt Awards: Nctm è “Studio dell’anno Diritto d’Autore”</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legalcommunity-iptmt-awards-nctm-e-studio-dellanno-diritto-dautore</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nctm</strong> è stato scelto come “<strong>Studio dell’anno Diritto d’Autore</strong>” da <strong>Legalcommunity</strong> per “l’affidabilità, la tempestività e la capacità di comprendere l’ambiente aziendale”.La cerimonia di premiazione si è tenuta ieri sera, lunedì 14 maggio a Milano.Quest’anno, anche <strong>The Legal 500</strong> ha riconosciuto i risultati raggiunti dallo Studio e collocato Nctm in<strong> Tier 1</strong> per la categoria <em>Intellectual property: Copyright</em>, evidenziando “<em>the ‘excellent’ Nctm Studio Legale is renowned for its contentious and non-contentious trade marks and copyright work, which focuses on industries such as fashion, media and telecoms</em>.”<img class="size-full wp-image-9681 aligncenter" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/05/20180515_IPTMTAwardsoff.jpg" alt></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 03 May 2018 10:11:00 +0200</pubDate>
                        <title>Il Tribunale di Milano ancora sulla qualificazione delle clausole collegate a una cessione di partecipazioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-tribunale-di-milano-ancora-sulla-qualificazione-delle-clausole-collegate-a-una-cessione-di-partecipazioni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con sentenza 8 giugno 2017, n. 7429, il Tribunale di Milano è tornato a pronunciarsi sulla peculiare natura di una clausola inserita in un contratto di cessione di partecipazioni sociali con la quale le parti si accollavano, in ragione del 50% ciascuna, il rischio di sopravvenienze passive – che fossero sorte in capo alla società <em>target</em> – inerenti a tasse, imposte e tributi derivanti dall’operazione di cessione.In seguito ad accertamento dell’Amministrazione Finanziaria, la società <em>target</em> veniva condannata a pagare in favore di Equitalia oneri fiscali dipendenti dall’avvenuta riqualificazione del contratto; la cessionaria, che in forza della predetta compravendita era divenuta titolare dell’intera partecipazione nella società <em>target</em>, agiva quindi in giudizio contro la cedente chiedendo di essere indennizzata in ragione del 50% dell’importo per cui era stata condannata la società <em>target</em>.La convenuta sollevava una serie di eccezioni per contrastare la pretesa attorea: in particolare, opponeva il difetto di legittimazione attiva della cessionaria, attrice, e di essere tenuta unicamente al rimborso in favore della società <em>target</em> delle somme sborsate dalla medesima; opponeva altresì l’intervenuta prescrizione della medesima pretesa, affermando l’applicabilità dei ristretti termini di decadenza e prescrizione di cui all’art. 1495 c.c., dettati in tema di garanzie della vendita.Il Tribunale rigettava la pretesa attorea per difetto di legittimazione attiva della cessionaria, configurando la clausola azionata in termini di contratto a favore di terzo di cui all’art. 1411 c.c., nel contesto del quale ‘terzo’ sarebbe la società <em>target</em>, unica legittimata ad agire per l’indennizzo.Per comprendere appieno la struttura della clausola su cui il Tribunale era direttamente chiamato a pronunciarsi – ovverosia la pattuizione con la quale le parti si accollavano al 50% i rischi derivanti da sopravvenienze passive dovute a oneri fiscali inerenti all’atto di cessione – e risolvere le questioni riguardanti la legittimazione attiva e la prescrizione del diritto a richiedere le somme con essa promesse, fondamentale appare il confronto con un’altra clausola inserita nello stesso contratto, con cui il venditore si impegnava a «risarcire e manlevare» l’acquirente o la società «da ogni danno, perdita minacciata, responsabilità, sanzione, condanna a somme a titolo di risarcimento, spesa […] se causati dall’inadempimento di alcune garanzie».Quest’ultima pattuizione è senz’altro ascrivibile alle cd.<em> Representations &amp; Warranties</em> (in breve R&amp;W), in particolare alle <em>Business Warranties</em>, ossia – com’è noto – quelle clausole con cui il venditore promette un indennizzo per l’ipotesi in cui vengano a evidenziarsi eventi in grado di intaccare la consistenza patrimoniale della società, nel raffronto con la rappresentazione fatta in contratto.Le R&amp;W erano ricondotte dalla giurisprudenza tradizionale alle qualità essenziali o promesse di cui all’art. 1497 c.c. e, di conseguenza, sottoposte ai ristretti termini di prescrizione e decadenza di cui all’art. 1495 c.c.; quindi proprio su tale assimilazione si fondava l’eccezione di prescrizione opposta della convenuta.Un significativo<em> revirement</em> in merito alla natura giuridica di tali clausole è avvenuto con Cass. 24 luglio 2014, n. 16963, nella quale si evidenziava la natura di ‘obbligazione autonoma’ dell’impegno preso dal venditore a favore del compratore. Sebbene la Cassazione non si fosse pronunciata specificamente con riguardo alla natura giuridica dell’obbligazione in esame, in quell’occasione i giudici parvero delineare una struttura che, a parere di chi scrive, sembra plausibile configurare in termini di obbligazione indennitaria – quindi obbligazione pecuniaria, avente per oggetto somma di denaro determinata o determinabile secondo criteri prestabiliti – sottoposta alla condizione sospensiva del verificarsi di determinati eventi, ovverosia proprio dell’evidenziarsi di quelle ricorrenze che vanno a integrare la violazione delle garanzie prestate in contratto.Tale struttura non pare divergere da quella propria della clausola su cui si è pronunciata la sentenza in commento: in ciascun caso, infatti, lo scopo perseguito dalle parti è, in senso lato, quello di allocare in capo alla società <em>target</em> i rischi derivanti da eventi futuri e incerti, prevedendo il pagamento di una somma di denaro nel caso possano dirsi verificati tali avvenimenti.La differenza tra la clausola su cui direttamente si sono pronunciati i giudici milanesi e le <em>Business Warranties</em> si mostra con riguardo alla tipologia di eventi dedotti in condizione: nell’un caso, si tratta di sopravvenienze legate all’operazione in sé, nell’altra ipotesi, invece, viene in rilievo la consistenza patrimoniale della società <em>target</em>; si tratta quindi di sopravvenienze il cui momento genetico si colloca in un periodo antecedente alla cessione.Sul piano della legittimazione attiva a richiedere la somma di denaro contrattualmente promessa, è necessario attenersi alla volontà espressa dalle parti.Dunque, nel caso della pattuizione con cui era stato previsto a carico di compratore e venditore il pagamento del 50% di eventuali somme sborsate dalla società a causa di sopravvenienze passive legate all’atto di cessione, sorgono due pretese, l’una a carico del venditore e l’altra a carico del compratore, per un importo pari alla metà di quanto pagato dalla società che – come condivisibilmente stabilito dal Tribunale di Milano nella decisione del giugno 2017 – risulta l’unico legittimato attivo rispetto alla pretesa di indennizzo.A ben vedere, il meccanismo previsto dalla clausola in esame sfugge totalmente alla dialettica tra venditore e compratore tipica della figura della ‘garanzia’.Una volta evidenziato il distacco concettuale dalla disciplina della compravendita, evidente è l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione per l’avvenuto decorso dei termini (inderogabili, ex art. 2936 c.c.) di cui all’art. 1495 c.c.: il diritto all’indennizzo si prescrive infatti in dieci anni; in questo modo si soddisfa la necessità di tutelare l’acquirente in termini assai ampi (forse persino troppo), tenuto conto che di regola gli eventi che determinano il sorgere degli indennizzi arrivano a manifestarsi in un arco temporale maggiore rispetto a quello dell’anno previsto dall’art. 1495 c.c.Siamo dunque di fronte a un altro tassello – non si può dire decisivo, ma comunque rilevante – nella ricostruzione della complessa vicenda delle clausole collegate ai contratti di cessione di partecipazioni sociali.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:tommaso.dallamassara@advant-nctm.com">Tommaso dalla Massara</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 02 May 2018 09:11:28 +0200</pubDate>
                        <title>Fallimento in estensione della società di fatto anche se i soci sono società di capitali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/fallimento-soci-di-capitale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La Corte costituzionale (6 dicembre 2017) ha rigettato la questione di costituzionalità dell’art. 147, comma 5, L.F. nella misura in cui è possibile una lettura costituzionalmente adeguata che equipara la società di capitali all’impresa individuale ai fini della estensibilità del fallimento agli eventuali rispettivi soci di fatto.</em></p><h5>Il caso</h5>Il Tribunale di Vibo Valentia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art 147, comma 5, L.F., denunciando la violazione degli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui non si prevede che possa essere dichiarato il fallimento in estensione della società di fatto quando il fallito originario sia, non già un imprenditore individuale, bensì una società di capitali, trattandosi di irragionevole disparità di trattamento e di compressione del diritto di difesa dei creditori della società non assoggettabile al fallimento.<h5>Le questioni</h5>Il tema è se sia possibile interpretare estensivamente l’art. 147, comma 5, L.F. e ammettere che il fallimento di una società di fatto (occulta o palese che sia) possa derivare anche dal fallimento di un socio-società di capitali e non solo, come testualmente previsto dalla norma, dal fallimento di un socio-imprenditore individuale.<h5>La decisione</h5>La Corte Costituzionale ha respinto la questione di legittimità chiarendo che proprio tale interpretazione estensiva, integrando una lettura costituzionalmente adeguata della norma, ne impedisce la declaratoria di incostituzionalità.<h5>Commento</h5>La pronuncia in commento si basa e fa proprio il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui è ammessa la dichiarazione di fallimento in estensione anche nel caso in cui l'esistenza della società di fatto emerga successivamente al fallimento autonomamente dichiarato di uno solo dei soci, sia che il socio già fallito sia un imprenditore individuale o collettivo (così, Cass. n. 10507/2016).Alla lettura costituzionalmente orientata della norma <em>de qua</em>, non osta la natura speciale della norma medesima in quanto, sempre secondo la Cassazione richiamata dalla Corte Costituzionale, il carattere eccezionale della disposizione non ne impedisce un'interpretazione estensiva in aderenza alla sua ratio.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">Fabio Marelli</a></em><em>Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: <a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com">restructuring@advant-nctm.com</a></em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 02 May 2018 09:11:12 +0200</pubDate>
                        <title>Sono prededucibili i crediti professionali sorti in funzione della predisposizione di piani di risanamento e di accordi di ristrutturazione dei debiti?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sono-prededucibili-i-crediti-professionali-sorti-in-funzione-della-predisposizione-di-piani-di-risanamento-e-di-accordi-di-ristrutturazione-dei-debiti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Con due sentenze (n. 1895/2018 e 1896/2018), depositate entrambe in data 25 gennaio 2018, la Corte di Cassazione risolve in modo opposto il quesito nelle due diverse situazioni.</em></p><h5>Il caso</h5>La sentenza n. 1895/2018 affronta il caso di un avvocato che propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di Bari che, confermando il decreto del giudice delegato, aveva negato la prededucibilità del credito per l’attività a favore di una società poi fallita, in relazione alla predisposizione di un piano di risanamento aziendale ai sensi dell’art. 67, comma 3, l.fall.La sentenza n. 1896/2018 affronta invece il caso di due avvocati che propongono ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di Verona che, confermando il provvedimento del giudice delegato, aveva negato la prededucibilità del credito per l’attività a favore di una società poi fallita, funzionali all’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.fall.<h5>Le questioni</h5>In entrambi i casi il quesito sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione è rappresentato dall’interpretazione dell’art. 111, comma 2, l.fall., là dove prevede che sono prededucibili i crediti «sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali». Il tema riguarda quindi anche la qualificazione dei piani di risanamento e degli accordi di ristrutturazione dei debiti come vere e proprie procedure concorsuali, almeno ai fini del riconoscimento della prededuzione.<h5>Le decisioni della Cassazione</h5>Con la prima sentenza (1895/2016) la Cassazione ha rigettato il ricorso, negando che il piano di risanamento abbia natura di procedura concorsuale. Ad avviso della Corte, infatti, non sarebbero rinvenibili nel piano di risanamento quei presupposti che si devono ritenere caratteristici delle procedure concorsuali: il piano si potrebbe risolvere in atti unilaterali dell’imprenditore e non postulerebbe la sussistenza di un concorso tra creditori potendosi concretare nel compimento di atti con soggetti diversi dai creditori dell’imprenditore in crisi, quali acquirenti di prodotti o di <em>asset</em> o sottoscrittori di aumenti di capitale della società in difficoltà.Con la seconda sentenza (1896/2018) la Cassazione, pur non qualificando gli accordi di ristrutturazione come «procedura concorsuale» ma limitandosi ad affermare la loro appartenenza al diritto concorsuale, ha affermato che i crediti professionali conseguenti ad attività funzionali all’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.fall. debbano essere collocati in prededuzione. La Corte precisa inoltre che a tal fine non deve essere accertato ex post che la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati conseguiti, poiché l’omologazione dell’accordo è di per se sintomatica della funzionalità delle attività di assistenza e consulenza connesse al medesimo.<h5>Commento</h5>La Cassazione per la prima volta prende posizione in ordine alla prededucibilità di crediti professionali relativi alla predisposizione di piani di risanamento o di accordi di ristrutturazione dei debiti.Come correttamente rilevato in dottrina (BONFATTI, <em>La natura giuridica dei “piani di risanamento attestati” e degli “accordi di ristrutturazione”</em> in <em>www.ilcaso.it</em>), la decisione della Cassazione relativa al caso dei piani di risanamento solleva qualche perplessità, posto che non è stata affrontata la questione, sollevata dal ricorrente, dei rapporti tra esenzione da revocatoria ex art. 67, comma 3, lett. d) l.fall. e prededucibilità nel concorso tra i creditori ex art. 111 l.fall. La decisione della Corte, che esclude la prededuzione, porta infatti al paradossale risultato pratico che, a parità delle altre condizioni, quando il credito è stato già saldato, beneficia dell’esenzione dall’azione revocatoria, mentre quando il professionista ha accettato di essere saldato in seguito, pur avendo beneficiato l’imprenditore in difficoltà, non gode della prededuzione.La seconda decisione ha pure sollevato rilievi critici, in quanto la Corte ha riconosciuto la prededucibilità in virtù della «<em>appartenenza al diritto concorsuale</em>» del procedimento di cui all’art. 182-<em>bis</em> l.fall., tuttavia non ha qualificato espressamente l’accordo di ristrutturazione dei debiti quale procedura concorsuale. Si deve rilevare in proposito che il Regolamento UE 2015/848 sulle procedure di insolvenza (Allegato A) include gli accordi di ristrutturazione, mentre gli <em>Schemi dei decreti delegati</em> che dovrebbero dare vita al <em>Codice della crisi e dell’insolvenza</em>, pur contenendo un ampio novero di definizioni, non precisano che cosa si debba intendere per “procedura concorsuale”.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">Fabio Marelli</a></em><em>Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: <a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com">restructuring@advant-nctm.com</a></em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 02 May 2018 09:10:37 +0200</pubDate>
                        <title>Prosecuzione del contratto nell’amministrazione straordinaria anche dopo la scadenza?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/prosecuzione-contrattoamministrazione-straordinaria</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Con la sentenza n. 1195 del 18 gennaio 2018 la Corte di Cassazione si è espressa sulla facoltà del commissario straordinario di chiedere l’adempimento dei contratti pendenti e sul trattamento dei crediti maturati dal contraente in bonis.</em></p><h5>Il caso</h5>Dopo l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria continuava ad avere esecuzione un contratto di somministrazione di gas, che veniva disdetto dal contraente <em>in bonis</em> alla scadenza contrattuale per impedirne il rinnovo automatico.In ragione, però, di un’ordinanza dell’autorità locale, per ragioni di “necessità e urgenza”, il fornitore era costretto a proseguire il servizio, salvo poi insinuarsi al passivo della procedura, chiedendo il pagamento in prededuzione.Il Tribunale di Novara riteneva che il fornitore avesse diritto alla soddisfazione integrale del credito in via prededucibile, a condizioni più onerose rispetto a quelle del contratto ormai cessato. La decisione veniva confermata dalla Corte di Appello di Torino in sede di impugnazione.<h5>La questione</h5>L’art. 50 d.lgs. 270/1999 sancisce la regola per cui il contratto ineseguito o parzialmente eseguito continua ad avere esecuzione sia dopo la dichiarazione di insolvenza, sia a seguito dell’apertura dell’amministrazione straordinaria. Il commissario straordinario può subentrare a titolo definitivo nel contratto, ovvero sciogliersi dallo stesso, mentre la controparte <em>in bonis</em> può mettere in mora il commissario, affinché compia la sua scelta, solo dopo che sia intervenuta l’autorizzazione ministeriale all’esecuzione del programma ex art. 54 d.lgs. cit.Si tratta quindi di stabilire se la “inerziale” prosecuzione del contratto tra l’apertura della procedura fino all’eventuale subentro o scioglimento possa essere interpretata come tacito subentro per <em>facta concludentia</em> del commissario nel rapporto pendente, quale sia la disciplina contrattuale applicabile in questo periodo e se i crediti maturati dal contraente <em>in bonis</em> abbiano natura prededucibile.<h5>La decisione della Cassazione</h5>La Cassazione ha accolto il ricorso del commissario straordinario, ravvisando il diritto dello stesso a sciogliersi dal rapporto negoziale anche dopo la sua prosecuzione <em>ope legis</em>, non potendosi interpretare l’esecuzione del contratto ad opera della procedura come subentro per fatti concludenti, preclusivo della facoltà di scioglimento. In tal senso la Cassazione richiama anche la norma di interpretazione autentica dell’art. 50, comma 2, da parte dell’art. 1-bis l. 27 ottobre 2008, n. 166.D’altro canto, però, ha riconosciuto il diritto alla prededuzione per le prestazioni rese dal contraente <em>in bonis</em> a favore della gestione commissariale, rientrando senz’altro nel novero di quelle “eseguite per la continuazione dell’esercizio dell’impresa e la gestione del patrimonio del debitore”, di cui l’art. 52 d.lgs. 270/99 riconosce, appunto, la prededucibilità.Secondo la Corte, infine, il contratto continua ad essere regolato dalle proprie previsioni, anche inerenti alla scadenza, non potendosi ravvisare una proroga <em>ex lege</em>, ma resta altresì insensibile ad ogni evento modificante per dare tempo al commissario di formulare la sua scelta: nel caso di specie, la Corte ha quindi ritenuto inefficace la disdetta alla scadenza da parte del fornitore <em>in bonis</em> e, conseguentemente, il prezzo delle successive prestazioni è rimasto quello previsto dal contratto.<h5>Commento</h5>La Cassazione è intervenuta in una materia che ha sovente destato incertezze, relativamente alla disciplina della prosecuzione dell’attività di impresa nel periodo iniziale dell’amministrazione straordinaria, tra l’apertura della procedura e l’approvazione del programma ex art. 54 d.lgs.La Corte, nel solco di alcuni precedenti, ha evidenziato che il fatto che i contratti in corso al momento dell’apertura della procedura proseguano senza soluzione di continuità, non può mai determinare l’effetto di “congelare” il rapporto negoziale in una sorta di parentesi temporale priva di conseguenze giuridiche (Cass. n. 2904/2016; Cass. n. 2762/2012), bensì esclusivamente quello (limitato) di lasciare fluire l’esecuzione del contratto senza implicare il formale subentro della procedura nel rapporto pendente, in modo da lasciare il commissario libero di effettuare la sua scelta.La Cassazione oggi precisa che la soggezione del fornitore a questo principio determina anche l’impossibilità di esercizio della facoltà di disdetta contrattuale alla scadenza, fermo però il riconoscimento della prededucibilità dei crediti per prestazioni <em>medio tempore rese</em>.La salvaguardia delle esigenze della procedura determina quindi un rilevante sacrificio degli interessi del contraente <em>in bonis</em>, che si trova costretto ad attendere le scelte del commissario, non potendo rifiutare le proprie prestazioni, fino a quando sorga il proprio potere di mettere in mora il commissario ex art. 50 d.lgs. 270/99, dopo che il Ministero abbia autorizzato il programma.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">Fabio Marelli</a></em><em>Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: <a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com">restructuring@advant-nctm.com</a></em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 02 May 2018 04:15:36 +0200</pubDate>
                        <title>IFLR European Awards 2018: Nctm è “&lt;i&gt;Most innovative firm of the year: Italy&lt;/i&gt;”</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/iflr-european-awards-2018-nctm-e-most-innovative-firm-of-the-year-italy-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Londra, <em>IFLR European Awards 2018</em> - <strong>Nctm Studio Legale</strong> vince il premio: “<em>Most innovative firm of the year: Italy”.</em><strong>IFLR</strong>, una delle più importanti directory al mondo, ha scelto Nctm per il premio 2018 “Most innovative firm of the year: Italy”.Il processo di selezione è durato alcune settimane e ha valutato più di 50 operazioni realizzate in Italia.Tra gli studi italiani e internazionali shortlisted, IFLR ha scelto Nctm per l’assistenza a Banca d’Italia, MEF, e i commissari liquidatori di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, nella cessione, a Intesa Sanpaolo, di alcune attività creditizie dei due istituti veneti. Secondo la directory, Nctm si è contraddistinto concludendo con successo un’operazione senza precedenti per dimensione e complessità. Inoltre, IFLR ha voluto segnalare la capacità dello Studio di “sviluppare ex novo strumenti di investimento compatibili con la Finanza Islamica”.In Italia, Nctm è lo studio maggiormente riconosciuto dagli osservatori italiani e internazionali per la capacità di innovazione nel mercato legale. Il suo ruolo fondamentale in quest’area è stato riconosciuto anche dal Financial Times che ha scelto Nctm per cinque anni di seguito, unico studio in Italia, per il report “Innovative lawyers” (2012, 2013, 2014, 2015 e 2016).<strong>Paolo Montironi</strong>, Senior Partner di Nctm, ha dichiarato: “siamo molto contenti di questo riconoscimento che premia il lavoro fatto per costruire un rapporto di fiducia con i nostri clienti e le istituzioni e, allo stesso tempo, raccoglie i risultati del nostro investimento costante in innovazione per offrire servizi all’avanguardia”.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 23 Apr 2018 11:35:06 +0200</pubDate>
                        <title>Digital360 completa l&#039;acquisizione del 51% di ServicePro Italy ed IQ Consulting</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/digital360-acquisizione-servicepro-iq-consulting</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da FTA Online</em>Digital360, società quotata sul mercato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia"), facendo seguito a quanto reso noto al mercato in data 6 marzo 2018 e 27 marzo 2018, comunica che si è perfezionata, in data 18 aprile 2018, l'acquisizione del 51% del capitale sociale di IQ Consulting S.r.l. ("IQC"), spin-off accademica attiva nel campo dell'Industria 4.0 e del Supply Chain Management, e del 51% del capitale sociale di ServicePro Italy S.r.l. ("ServicePro"), marketing agency "full service" specializzata nella realizzazione di eventi complessi e nella gestione di campagne di demand e lead generation.<img class=" wp-image-9485 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/04/20180423_Digital360.jpg" alt width="335" height="208">(...)Grazie al nuovo perimetro di consolidamento, il Gruppo Digital360 pone le basi per un importante ulteriore sviluppo nel 2018 e negli anni a venire. Le tre acquisizioni, infatti, rafforzano le competenze ed il posizionamento sul mercato in alcune aree strategiche del core business di Digital360: la marketing automation e i nuovi servizi di digital marketing outsourcing; l'industria 4.0 e la trasformazione digitale delle imprese industriali; la realizzazione di eventi complessi e la gestione di campagne di demand e lead generation. Digital360 è stata assistita dallo studio legale <strong>Nctm</strong>, nelle persone di <strong>Lukas Plattner</strong>, partner, <strong>Eleonora Sofia Parrocchetti</strong>, managing associate e<strong> Isabella Antolini</strong>, associate.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 20 Apr 2018 04:23:35 +0200</pubDate>
                        <title>IFLR European Awards 2018: Nctm è &lt;i&gt;“Most innovative firm of the year: Italy”&lt;/i&gt;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/iflr-european-awards-2018-nctm-e-most-innovative-firm-of-the-year-italy</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: left;">Londra, Savoy Hotel, IFLR European Awards 2018: Nctm Studio Legale vince il premio:<em>“Most innovative firm of the year: Italy”.</em></p>IFLR è una delle più importanti <em>directory</em> al mondo. Le sue analisi del mercato legale hanno un focus particolare sull’area finanziaria e sono lette da professionisti del settore, clienti e investitori internazionali.<img class="alignnone size-full wp-image-9439" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/04/20180419_IFLR_London5.jpg" alt><a href="https://www.nctm.it/news/comunicati-stampa/iflr-european-awards-2018-nctm-e-most-innovative-firm-of-the-year-italy-2" target="_blank" rel="noreferrer">Leggi il comunicato stampa</a>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 19 Apr 2018 04:48:47 +0200</pubDate>
                        <title>Doing business in Italy</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/doing-business-in-italy</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Raffaele Caldarone ha risposto a una serie di domande per Thomson Reuters, dove affronta sotto differenti punti di vista, l'approccio al business in Italia: dal sistema giuridico al panorama per gli&nbsp;investimenti esteri, comprese restrizioni, regolamenti e incentivi e veicoli commerciali.L'articolo riassume inoltre le leggi che regolano i rapporti di lavoro&nbsp;e fornisce una breve panoramica su Diritto della concorrenza, protezione dei dati, Sicurezza e Responsabilità.<a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/04/Doing-business-in-Italy.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Qui l'articolo completo in inglese</a>Testo tratto da <a href="https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/Document/I2ef12ae61ed511e38578f7ccc38dcbee/View/FullText.html?navigationPath=Search%2Fv1%2Fresults%2Fnavigation%2Fi0ad7401600000162d92e898e365fee00%3FNav%3DKNOWHOW_UK%26fragmentIdentifier%3DI2ef12ae61ed511e38578f7ccc38dcbee%26startIndex%3D1%26contextData%3D%2528sc.Search%2529%26transitionType%3DSearchItem&amp;listSource=Search&amp;listPageSource=91492b0c068c602129b36a7d432f6faf&amp;list=KNOWHOW_UK&amp;rank=1&amp;sessionScopeId=bf92be179481200057f2890fe405bd60f5efca1cdfd75669caac480663389089&amp;originationContext=Search+Result&amp;transitionType=SearchItem&amp;contextData=%28sc.Search%29&amp;navId=14E44E3981A378600F0D4E1E37BC771A&amp;comp=pluk" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Thomson Reuters Practical Law</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 18 Apr 2018 11:43:53 +0200</pubDate>
                        <title>Linee guida per contratti di assicurazione chiari e semplici</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-linee-guida-per-contratti-chiari-e-semplici</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h5>I. L’approvazione delle linee guida e la lettera al mercato dell’IVASS</h5>L’IVASS ha portato all’attenzione delle compagnie di assicurazioni l’esigenza di semplificare i testi e la struttura delle polizze.Raccogliendo la sollecitazione dell’IVASS, l’ANIA, alcune associazioni dei consumatori, le associazioni di categoria degli intermediari e l’AGCM hanno predisposto delle linee guida (le “<strong>Linee guida</strong>”) relativa alla struttura e al linguaggio dei contratti.Con lettera al mercato del 14 marzo 2018, (la “<strong>Lettera al mercato</strong>”), l’IVASS ha invitato le compagnie di assicurazioni a conformarsi alle Linee guida.Ciò dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti tempistiche:<p style="padding-left: 30px;">(i) per i prodotti assicurativi di nuova commercializzazione, a partire dall’1 gennaio 2019;</p><p style="padding-left: 30px;">(ii) per i principali prodotti già in commercio, nel corso del 2019.</p>Inoltre, secondo la Lettera al mercato, i prodotti rivisti recheranno l’indicazione in copertina che gli stessi sono stati redatti secondo le Linee guida.Dall’1 gennaio 2019 in avanti (e successivamente ogni tre mesi), le compagnie comunicheranno all’IVASS quali prodotti sono stati rivisti sulla base delle Linee guida (anche al fine di consentire all’autorità di vigilanza di pubblicare tali informazioni sul proprio sito).<h5>II. La portata e il contenuto delle Linee guida</h5>La Lettera al mercato è espressamente indirizzata solamente a (i) le compagnie di assicurazione italiane e (ii) le rappresentanze generali per l’Italia delle compagnie di assicurazione con sede legale in stato terzo. Tuttavia, con successiva comunicazione del 18 aprile 2018, l’IVASS ha sostenuto l’importanza - al fine di tutelare gli assicurati italiani – anche per le imprese comunitarie di conformarsi alle Linee Guida e di darvi attuazione nei tempi e con nei modi indicati nella prima Lettera al mercato, “<em>contribuendo altresì al flusso informativo trimestrale previsto verso l’Istituto medesimo</em>”. Sebbene vi siano indizi che le Linee guida siano state concepite per applicarsi (esclusivamente o comunque in via primaria) a contratti B2C, le stesse non distinguono tra polizze sottoscritte da consumatori e polizze riservate alla clientela business.Di conseguenza, pare che le Linee guida siano applicabili a tutti i tipi di contratto.<hr>Di seguito un breve sommario di alcuni principi e delle regole fissate dalle Linee guida.<h6>II.1 Profili generali:</h6><ul> <li>Viene abbandonata la distinzione tra condizioni generali e condizioni speciali. Il contratto dovrà piuttosto essere articolato in sezioni, ove necessario divise in capitoli.</li> <li>Il formato della polizza può essere cartaceo o elettronico.</li> <li>In merito ai caratteri di particolare rilievo grafico con cui devono essere evidenziate le clausole ex art. 166 c.a.p. (i.e. le clausole che prevedono decadenze, nullità, limitazione della garanzia), vengono individuate le seguenti soluzioni: utilizzo del grassetto o del maiuscoletto, utilizzo di colori diversi, utilizzo di sfondo pieno tono su tono.</li> <li>Dovrebbero essere utilizzate formule semplificate e facilmente comprensibili all’assicurato.</li> <li>Deve esistere corrispondenza tra la rubrica e il contenuto dell’articolo.</li> <li>Si potrebbero introdurre riquadri esplicativi o box di consultazione.</li> <li>In caso di variazione contrattuale, andrebbe emessa una nuova polizza (piuttosto che un’appendice).</li></ul><h6>II.2 Struttura contrattuale:</h6><ul> <li>Andrebbe indicato il nome commerciale del prodotto, il quale non deve creare confusione in merito al reale contenuto del contratto.</li> <li>La copertina della polizza dovrebbe includere la denominazione, il logo e il simbolo dell’impresa e del gruppo di appartenenza, la tipologia contrattuale e il nome commerciale, l’edizione del contratto.</li> <li>La polizza potrebbe includere una pagina di introduzione per anticipare al cliente cosa troverà nel contratto.</li> <li>La polizza deve contenere un indice.</li> <li>Le pagine dovrebbero essere numerate includendo anche il numero complessivo di pagine del contratto (e.g. 3 di 16 o 3/16).</li> <li>La scheda di polizza dovrebbe contenere: i dati del contraente, dell’assicurato e del beneficiario, il nome commerciale del prodotto, l’indicazione delle garanzie base e delle garanzie opzionali, il bene assicurato, il premio dovuto, la franchigia e il massimale.</li> <li>La polizza dovrebbe contenere un glossario o una lista di definizioni (eventualmente anche inserite in un allegato).</li> <li>Gli articoli di polizza che si limitano a richiamare o riproducono meramente norme di legge potrebbero essere contenuti in un allegato alla polizza.</li> <li>L’oggetto della copertura dovrebbe essere trattato in una sezione per ogni garanzia prestata (eventualmente articolata in sottosezioni). Lo stesso dovrà essere descritto in modo chiaro e trasparente (evitando – per quanto possibile – tecnicismi o formule di difficile interpretazione). Le Linee guida propongono poi differente soluzioni in merito alla descrizione dell’oggetto (da valutare anche sulla base della normativa POG, che a breve entrerà in vigore).</li> <li>I criteri per la valutazione del danno e la determinazione dell’indennizzo debbono essere indicate in modo trasparente e univoco.</li></ul><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a> o <a href="mailto:matteo.marabini@advant-nctm.com">Matteo&nbsp;</a></em><i>Marabini.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 18 Apr 2018 08:27:56 +0200</pubDate>
                        <title>Bando &lt;i&gt;Artists-in-residence&lt;/i&gt;: XI edizione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/bando-artists-in-residence-xi-edizione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>É indetto il bando per la XI edizione della borsa di studio per giovani artisti <em>nctm e l’arte:&nbsp;Artists-in-residence,&nbsp;</em>dedicata al sostegno della mobilità degli artisti italiani.<em>&nbsp;</em>L’obiettivo della borsa, che ha scadenza semestrale, é quello di incoraggiare la formazione degli artisti residenti in Italia. Ai vincitori verrà offerta l’opportunità di confrontarsi con nuove situazioni ed esperienze, e la possibilità di inserimento nel mondo dell’arte contemporanea internazionale.<img class="wp-image-6022 aligncenter" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/09/logo-copia.jpg" sizes="(max-width: 540px) 100vw, 540px" srcset="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/09/logo-copia.jpg 900w, https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/09/logo-copia-300x50.jpg 300w, https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/09/logo-copia-768x128.jpg 768w" alt width="540" height="90">La scadenza per la richiesta della borsa di studio è il 23 giugno 2018, mentre l’esito della valutazione verrà comunicato entro il 3 luglio 2018.<a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/04/ITA_bando_XI-edizione.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Scarica il bando completo</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 18 Apr 2018 03:38:17 +0200</pubDate>
                        <title>Italy: What next after the general elections?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/italy-what-next-after-the-general-elections</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>At the recent general elections last March the majority of votes went to the two populist parties. It remains to be seen whether they will be able to form a government after a fierce fight during the electoral campaign. The deadlock parliament has raised the attention of investors and fund managers in particular, but the general sentiment is that there is no particular increase in the chances that Italy would leave the Eurozone.</strong><img class=" wp-image-9356 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/04/20180418_IFN.png" alt width="360" height="179">Commentators also noted that immediately after the elections, spreads on Italian bonds were only a few basis points wider which meant the market was not surprised by the election outcome. Of course the market does not like uncertainty and it will be crucial to understand which actions will be taken by the new government with respect to economic and fiscal policy.From an Islamic finance perspective it will be also very important to understand whether the parties supporting the new government will back the adoption of a dedicate tax regime to implement a level playing field along the lines of the draft law proposal which was put forward to the past parliament in 2017 and not adopted. The two parties winning the elections might have very different attitudes in this respect.But uncertainty may mean opportunities. Some of these could be found in the consolidation process which is happening in the Italian banking sector. Investors could look for instance at Monte dei Paschi di Siena (MPS), the oldest bank in the world and one of the largest Italian banks. In July last year the European Commission approved the precautionary recapitalization of MPS for a total amount of EUR8.1 billion (US$10 billion), which included a capital injection of EUR3.9 billion (US$4.81 billion) by the Italian state, as a result of which the Ministry of Finance is now the controlling shareholder of the bank. The European Commission has approved at the same time also the 2017-21 restructuring plan of the bank which has the aim to reach an adequate profitability level for the bank, and includes the disposal of the vast majority of the bad loan portfolio as of the 31st December 2016, for a total amount of EUR28.6 billion (US$35.29 billion) of GBV, by means of a securitization transaction to occur during the first half of 2018.So on the one hand there is a restructuring plan in place, which is consistent with the commitments the bank has vis-à-vis DG Comp and required by the Italian legislation. On the other hand there is an undertaking of the Italian State to dispose of all of its shares in MPS by the end of the restructuring period, ie within 2021. A detailed plan for the implementation of the sale must be submitted at the latest by December 2019.Islamic investors could look at this opportunity with a view to open an avenue to Islamic banking in Italy, for instance using MPS for the launch of Shariah compliant banking products in Italy, which is home to about 1.5 million Muslims.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>This article was first published in Islamic Finance&nbsp;news&nbsp;Volume 15 Issue 16 dated the 18th April 2018.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 17 Apr 2018 06:50:54 +0200</pubDate>
                        <title>Fatture dimenticate, ultima chance per la detrazione Iva</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/fatture-dimenticate-ultima-chance-per-la-detrazione-iva</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>il Sole 24 Ore - Norme &amp; Tributi</em></p><h3>Documenti da annotare in una specifica sezione</h3>A seguito delle modifiche introdotte dal DI 50/2017, l'articolo 19 del Dpr 633/1972 prevede&nbsp;che il diritto alla detrazione dell'Iva sui beni e servizi acquistati o importati sorge quando l'imposta diviene esigibile, e va esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui tale diritto alla detrazione è sorto (e alle condizioni esistenti in quel momento).In sostanza, risultano dunque invariate le regole che disciplinano la nascita del diritto all'agevolazione, ancorata all'esigibilità dell'imposta; mentre viene ridotto il termine entro cui tale detrazione si può esercitare.L'articolo 25 del Dpr 633/1972 (anch'esso modificato dal DI 50/2017) prevede ora che la fattura debba essere annotata in un apposito registro prima della liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione dell'Iva, e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura, e con riferimento al medesimo anno.<h5><strong><img class=" wp-image-9341 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/04/20180417_SoleIVA.png" alt width="292" height="407">Novità coordinate </strong></h5>Per il corretto coordinamento delle due norme - vale a dire l'articolo 19 (che consente l'esercizio della detrazione al più tardi nella dichiarazione relativa all'anno in cui l'operazione è stata effettuata) e l'articolo 25 (che impone la registrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la fattura è stata ricevuta) - vale quanto precisato dall'agenzia delle Entrate nella circolare 1/E/2018.Secondo l'amministrazione finanziaria, il termine per l'esercizio della detrazione decorre dal giorno in cui, in capo al cessionario/ committente, si verifica la duplice condizione:<ul> <li>sostanziale, cioè l'avvenuta esigibilità dell'imposta;</li> <li>formale, cioè il possesso di una valida fattura.</li></ul><p>A partire da tale momento, previa registrazione della fattura, si può dunque operare la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti, entro la data dipresentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui siverificano entrambi i presupposti citati (e con riferimento al medesimo anno).</p><h5><strong>Annotazione e registro Iva </strong></h5>In altre parole, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell'anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso della fattura, la annota in contabilità, facendola confluire nella liquidazione periodica relativa almese o trimestre del periodo di competenza.A parere dell'Agenzia, quindi, l'Iva esposta su una fattura di acquisto datata 2017 e ricevuta nello stesso anno - e che, per vari motivi, non sia stata annotata in contabilità alla sua ricezione o in un momento successivo, all'interno di una liquidazione relativa al 2017 - potrà essere detratta al massimo entro il 30 aprile 2018 (termine per la dichiarazione Iva relativa al 2017).Per poterlo fare, tuttavia, la registrazione di tale fattura nei primi quattro mesi del 2018 dovrà essere effettuata in un'apposita sezione del registro Iva (o con altre soluzioni gestionali e informatiche), al fine di evidenziare che l'imposta - non computata nelle&nbsp;liquidazioni periodiche relative al 2018 - concorre appunto a determinare il saldo della dichiarazione annuale Iva 2017.<h5><strong>Esempi e termini </strong></h5>Tornando al quesito del lettore, la circolare 1/E/2018 ipotizza il caso di un imprenditore (con liquidazioni dell'imposta mensili) che ac- quista dei beni il 20 dicembre 2017, con consegna della merce e della relativa fattura nello stesso mese. L'imposta a credito su tale cessio- ne di beni confluisce, previa registrazione della fattura di acquisto nel 2017, nella liquidazione Iva relativa al mese di dicembre 2017 (da eseguire il 16 gennaio 2018).Se invece quest'imprenditore, avendo ricevuto la fattura relativa allo stesso acquisto entro il 31 dicembre 2017, non l'abbia annotata nel 2017, potrà registrare il documento contabile, al più tardi, entro il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione per l'anno 2017) in un'apposita sezione del registro Iva. In tal caso, spiegano le Entrate, il credito Iva concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale relativa al 2017.<h5><strong>Compilazione dichiarativa </strong></h5>Con riferimento al caso in esame, dunque, nella dichiarazione Iva 2018 (relativa al 2017) andrà riportata nel quadro VF non solo l'imposta delle fatture di acquisto registrate nel 2017 (e fatte concorrere alle liquidazioni periodiche 2017), ma anche quella sugli acquisti effettuati nel 2017, per i quali si sia verificata l'esigibilità dell'imposta in quell'anno, si sia in possesso della fattura, e l'annotazione del documento sia awenutanelregistro Iva degli acquisti nel 2018 (entro il 30 aprile 2018), in apposito sezionale (o secondo le altre modalità che rispettino i requisiti previsti dalla circolare 1/2018).Secondo quanto riportato nelle istruzioni alla dichiarazione Iva 2018, infatti, nei righi da VFi a VF13 devono essere indicati gli acquisti soggetti a imposta, per i quali si è verificata l'esigibilità ed è stato esercitato, nel 2017, il diritto alla detrazione.Invece, nel caso in cui il cessionario/ committente non eserciti il diritto alla detrazione nella dichiarazione Iva 2018, potrà recuperare l'imposta presentando l'integrativa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione stessa (vale a dire entro il 31 dicembre 2023).]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 16 Apr 2018 06:25:51 +0200</pubDate>
                        <title>Nctm shortlisted da &lt;i&gt;Chambers &amp; Partners&lt;br&gt;Italy Law Firm of the Year&lt;/i&gt;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-shortlisted-da-chambers-partnersitaly-law-firm-of-the-year</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><img class="wp-image-9306 alignright" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/04/Unknown.jpeg" alt width="144" height="144">Nctm è tra i finalisti dei <em>Chambers Europe Awards 2018 </em>- <em>Italy Law Firm&nbsp;of the Year</em>.Chambers &amp; Partners è una delle più importanti <em>directory</em> legali a livello internazionale e ha messo Nctm in <em>shortlist</em> per il secondo anno consecutivo.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 16 Apr 2018 05:08:13 +0200</pubDate>
                        <title>AssArmatori, Alberto Rossi direttore generale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/assarmatori-alberto-rossi-direttore-generale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da ansa.it</em>(ANSA) - GENOVA, 13 APR - AssArmatori, l'associazione di armatori presieduta da Stefano Messina che punta ad allargare la sua base associativa e contemporaneamente a costruire una struttura efficiente e <img class=" wp-image-9300 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/04/20180416_Ansa_Rossi-AssArmatori.jpg" alt width="269" height="353">concentrata sulle tematiche chiave dello sviluppo dello shipping italiano, ha chiamato al timone operativo dell'organizzazione l'avvocato marittimista <strong>Alberto Rossi</strong>. É specializzato nel diritto dei trasporti, della navigazione e dell'Unione Europea e socio e responsabile del dipartimento trasporti dello studio <strong>Nctm</strong>. É lui il direttore generale.Il Consiglio dell'associazione, riunitosi a Roma, ha poi impresso un'ulteriore accelerazione al processo di espansione della base associativa accogliendo il gruppo armatoriale svizzero Nova Marine Carriers, con sede operativa a Lugano ma forti radici italiane rappresentate dalla storia della famiglia Romeo nonché da un management quasi esclusivamente italiano, alla guida di una società che si è distinta per le partnership fra shipping e industria, con particolare focalizzazione sui settori delle commodities, dei prodotti siderurgici e del cemento. In conseguenza dell'ingresso di Nova Marine Carriers in AssArmatori, il CEO del gruppo Vincenzo Romeo è entrato a far parte del Consiglio dell'associazione.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
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                        <pubDate>Fri, 30 Mar 2018 05:12:20 +0200</pubDate>
                        <title>Contributi dagli uffici Nctm nel mondo&lt;br&gt;Shipping &amp; Transport Bulletin Aprile-Maggio 2018</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contributi-dagli-uffici-nctm-nel-mondoshipping-transport-bulletin-aprile-maggio-2018</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tariffe della Sezione 232 su acciaio e alluminio</strong>Gli Stati Uniti hanno deciso, per motivi di sicurezza nazionale, di imporre tariffe sull'importazione di tutti i prodotti in acciaio e alluminio provenienti da qualsiasi paese, ad eccezione del Canada e del Messico. Le norme commerciali dell'OMC e, in particolare, l'articolo XXI del GATT consentono ai membri dell'OMC di ignorare la maggior parte delle altre norme del GATT nel caso in cui sorga una questione di sicurezza nazionale. Le norme non forniscono un meccanismo semplice per consentire agli altri membri di sindacare sulle azioni intraprese in base a detti motivi di sicurezza nazionale.L'UE deve affrontare due questioni: i) il fenomeno che è noto come il problema della deviazione del commercio, ossia il probabile aumento delle esportazioni verso l'UE, causato dal blocco del mercato statunitense ai grandi esportatori come il Brasile, la Turchia e altri; e ii) la decisione se intraprendere o meno azioni di ritorsione nei confronti degli Stati Uniti per aver bloccato le esportazioni di acciaio e di alluminio provenienti dall’UE stessa verso gli Stati Uniti.Da un punto di vista legale, l'UE, nell'assumere misure di salvaguardia per proteggere il proprio mercato dalle impennate delle importazioni dovute a deviazioni degli scambi, si trova in una posizione molto più garantita. Tuttavia, non è chiaro se l'UE abbia il diritto di intraprendere azioni di ritorsione. Nel tentativo di rendere le ritorsioni legali, l'UE ha scelto di classificare le misure statunitensi non come misure di sicurezza nazionale ma come misure di salvaguardia. In ogni caso, l'articolo XIX del GATT consente ai membri dell'OMC di intraprendere azioni di ritorsione.L'UE ha stilato un elenco di prodotti statunitensi sui quali imporrà tariffe proibitive. Tra questi vi sono le motociclette Harley Davidson di Wisconsin, da cui proviene il capo della casa Paul Ryan, i jeans Levi, a cui Nancy Pelosi deve il suo seggio al congresso (i jeans non provengono più dalla California, ma lì arrivano i relativi profitti) e Bourbon Whiskey del Kentucky, dove risiede Mitch McConnell, il capo della maggioranza del Senato.Quel che è certo è che questi sviluppi avranno un impatto sui modelli di spedizione e sull'utilizzo dei porti.&nbsp;<strong>Modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale dell'UE</strong>Gli strumenti di difesa commerciale dell'UE sono la legge antidumping, la legge anti-sovvenzioni e la legge sulle garanzie. Le norme antidumping e anti-sovvenzioni stanno attraversando la fase finale del processo legislativo volto al loro potenziamento. Le nuove regole sono previste per l'inizio dell'estate.È interessante evidenziare che dovrà essere dato un preavviso di due settimane al pubblico prima che vengano imposte misure. Ciò consentirà agli operatori commerciali di completare i passaggi in dogana in condizioni normali, non soggetti alle misure da introdurre. Essendo state avanzate preoccupazioni circa il fatto che ciò porterà all’accumulo di merce, la legge introduce l'obbligo di rivedere l'impianto di regole per verificare se tale fenomeno effettivamente avverrà.&nbsp;<strong>Rendere la consegna dei pacchi più economica nell'UE</strong>L'UE si avvicina alla messa a punto di nuove regole per rendere il mercato della consegna pacchi transfrontaliera più trasparente e soggetto a maggiori controlli normativi. Le nuove regole dovrebbero entrare in vigore all'inizio del 2019. Gli elementi principali del nuovo regolamento sulla consegna pacchi transfrontaliera sono i seguenti:<u>Trasparenza dei prezzi</u>: il regolamento non imporrà un limite ai prezzi, ma promuoverà una pressione concorrenziale, consentendo agli utenti di confrontare facilmente le tariffe nazionali e transfrontaliere. I fornitori di servizi di consegna dei pacchi dovranno divulgare i prezzi dei servizi che i singoli consumatori e le piccole imprese utilizzano più comunemente e la Commissione pubblicherà gli stessi su un sito web.<u>Vigilanza normativa</u>: quando la consegna del pacco rientra nell'obbligo di servizio generale, le autorità nazionali di regolamentazione valuteranno se le tariffe per i servizi transfrontalieri siano irragionevolmente alte rispetto al costo sottostante - come già fanno per i servizi postali.I regolatori nazionali riceveranno nuovi poteri per identificare i migliori fornitori di servizi di pacchi e i servizi che offrono. Ciò consentirà loro di ottenere una visione migliore anche dei numerosi nuovi attori innovativi nel mercato dell'e-commerce transfrontaliero, in rapida crescita nell'UE.Gli operatori devono inoltre fornire ai consumatori informazioni chiare sui prezzi applicati per la consegna e la restituzione di pacchi transfrontalieri e sulle procedure di reclamo dei clienti, in linea con la direttiva sui diritti dei consumatori.Un'indagine della Commissione del 2013 ha rilevato che i consumatori e le piccole imprese lottano con la consegna dei pacchi, in particolare con i prezzi elevati, che impediscono loro di acquistare o vendere maggiormente da altri Stati membri. La ricerca mostra che i prezzi pubblici transfrontalieri praticati dai fornitori del servizio universale sono fino a cinque volte superiori all'equivalente nazionale e che queste differenze non possono essere spiegate dal costo del lavoro o da altri costi del paese di destinazione. I prezzi relativi a Stati membri di origine sostanzialmente simile su distanze comparabili a volte variano in modo significativo senza chiari fattori di costo esplicativi.&nbsp;<strong>Controllo degli investimenti nell'UE</strong>La Cina sta facendo investimenti significativi in relazione alla propria capacità di trasporto, nonché negli impianti portuali fuori dalla Cina. Tutto questo fa parte del programma “<em>One Belt, One Road</em>” e dell'idea di sviluppare “<em>campioni</em>” nazionali in ogni settore economico di importanza strategica per la Cina. Il settore dei trasporti è chiaramente tra quelli su cui la Cina ha puntato molto.In risposta al fatto che le imprese cinesi e in particolare le imprese con un forte legame, formale o informale, o di proprietà diretta o meno dello Stato o del Partito comunista cinese, stanno acquistando beni strategici, la Commissione europea, su richiesta dei governi italiani, francesi e tedeschi, ha elaborato un progetto di Regolamento per monitorare e controllare tali investimenti.Il progetto di Regolamento è ora all'esame del Consiglio e del Parlamento Europeo. Il dibattito di fondo tra Bruxelles e gli Stati membri è su quanta capacità di controllo dovrebbe essere conferita all'UE o dovrebbe invece rimanere a livello degli Stati membri.Gli Stati membri più piccoli, desiderosi di incoraggiare gli investimenti cinesi in entrata, sono preoccupati che tali investimenti possano essere bloccati.È improbabile che le nuove regole saranno concordate quest'anno e, nel caso, entreranno in vigore solo nel 2019.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><div class="testo"><p><em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:bernard.oconnor@advant-nctm.com">Bernard O’Connor</a>.</em></p></div>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 30 Mar 2018 05:12:02 +0200</pubDate>
                        <title>La Corte di Cassazione si pronuncia nuovamente sulla validità di una clausola arbitrale richiamata in una polizza di carico</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-corte-di-cassazione-si-pronuncia-nuovamente-sulla-validita-di-una-clausola-arbitrale-richiamata-in-una-polizza-di-carico</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione Italiana si è nuovamente espressa sulla validità di una clausola arbitrale richiamata in una polizza di carico.Nella vicenda portata all’esame della Suprema Corte, nella polizza di carico era stato fatto un generico rinvio alle condizioni e ai termini del contratto di trasporto, che prevedeva tra l’altro una clausola arbitrale. La controversia era sorta per il fatto che né il contratto di trasporto, né la polizza di carico erano stati sottoscritti da entrambe le parti.Questo tema è stato già più volte affrontato in giurisprudenza e questa sentenza conferma ancora una volta l’orientamento ormai consolidato.La giurisprudenza italiana, nel valutare la validità delle clausole arbitrali richiamate nelle polizze di carico, considera innanzitutto la natura giuridica di queste ultime. La polizza di carico, essendo un titolo di credito rappresentativo delle merci trasportate, è un atto unilaterale, predisposto (soltanto) dal vettore marittimo, che non viene normalmente firmato anche dal soggetto interessato al carico.In giurisprudenza si ritiene quindi che la polizza di carico non possa soddisfare i requisiti dell’art. II della Convenzione di New York concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, in base al quale, affinché una clausola compromissoria sia valida, occorre che la relativa Convenzione sia stata firmata da entrambe le parti del contratto di trasporto.Quando la clausola arbitrale è inserita direttamente nella polizza di carico, l’accertamento dell’esistenza dei requisiti formali stabiliti dalla Convenzione di New York deve essere quindi effettuato sul titolo che comprende un accordo bilaterale e questo non può che essere il contratto di trasporto sottostante<em>.</em>In tal caso, si può desumere che non sia necessario verificare il consenso del caricatore all’atto dell’emissione della polizza di carico, essendo sufficiente che la clausola arbitrale inserita in polizza di carico sia oggetto del consenso da parte del caricatore al momento della conclusione del contratto di trasporto.Come detto, la vertenza qui nasceva dal fatto che le parti non avessero sottoscritto il contratto di trasporto nel quale era riportata la clausola arbitrale. La Corte d’Appello ha pertanto accolto la tesi della società caricatrice secondo cui non poteva considerarsi esistente l’accordo scritto necessario per il riconoscimento in Italia del lodo che era stato emesso all’esito dell’arbitrato svolto sulla scorta della clausola compromissoria. Infatti, la clausola arbitrale veniva richiamata solamente nella polizza di carico che risultava essere stata sottoscritta solo dal comandante della nave e non anche dalla caricatrice.Secondo la Cassazione, “<em>la sottoscrizione della polizza di carico, pur implicando adesione del destinatario al contratto di trasporto marittimo, non può assumere, ex se, il valore di accettazione di una clausola compromissoria per arbitrato estero in mancanza di espresso e specifico richiamo a quest'ultima trattandosi di pattuizione da stipularsi per iscritto</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.Tale impostazione è stata avvalorata anche dalla Corte di Giustizia Europea<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, la quale ha ritenuto di escludere che un atto unilaterale, come la polizza di carico, possa documentare un accordo di deroga alla giurisdizione allorché emerga da altre circostanze che l’accordo non è stato oggetto dell’espresso consenso delle parti.La Corte europea ha poi precisato che la polizza di carico potrebbe comunque essere idonea a fornire la prova dell’accordo di deroga nel caso in cui sia ragionevole ritenere che vi sia stato un accordo scritto precedente in tal senso concluso tra le parti, anche in considerazione della prassi commerciale relativa ad un determinato ambito. Ciò non esclude che si debba comunque ricercare l’effettivo consenso delle parti rispetto al deferimento ad arbitrato delle eventuali controversie.Tale impostazione è accolta anche dalla dottrina, la quale ritiene che difficilmente le valutazioni debbano basarsi solo su dei criteri formali. Ciò anche in un’ottica di bilanciamento tra le esigenze di tutela dell’utente del trasporto marittimo e quelle di semplificazione della contrattazione commerciale, dove spesso si cerca di applicare il criterio della ragionevolezza.Alla luce di quanto sopra, si comprende il ragionamento svolto dalla Suprema Corte, la quale non rinvenendo un contratto sottoscritto da entrambe le parti, ha ritenuto di confermare quanto statuito dalla Corte d’Appello di Torino circa la mancanza dei requisiti necessari di forma scritta ai fini della dichiarazione dell’esecutività del sopra citato lodo arbitrale.Questa sentenza può fungere da promemoria per tutti gli operatori del settore che desiderino deferire le eventuali controversie all’arbitrato. È importante ricordare di inserire la clausola arbitrale nel contratto di trasporto ed assicurarsi che questo sia sottoscritto da entrambe le parti. Non è infatti sufficiente il solo inserimento della clausola arbitrale nella polizza di carico in quanto, normalmente, quest’ultima non viene firmata da entrambe le parti.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:ekaterina.aksenova@advant-nctm.com">Ekaterina Aksenova</a>.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Cfr. Art. II, co. 1, “<em>Ciascuno Stato contraente riconosce la convenzione scritta mediante la quale le parti si obbligano a sottoporre ad arbitrato tutte o talune delle controversie che siano sorte o possano sorgere tra loro circa un determinato rapporto giuridico contrattuale o non contrattuale, concernente una questione suscettiva d'essere regolata in via arbitrale</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Cfr. Corte di Cassazione, 19.9.2017, n. 21655<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Cfr. <em>ex multis </em>Corte di Giustizia, 14 dicembre 1976 (causa 24/1076), <em>Ditta Estasis Salotti c. Ruwa Polstereimaschinen GmbH</em>; Corte di Giustizia, 16 marzo 1999, causa C-159/97, <em>Trasporti Castelletti Spedizioni Internazionali S.p.A. c. Hugo Trumpy. </em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 30 Mar 2018 05:11:40 +0200</pubDate>
                        <title>Deleghe di funzioni e modelli 231: strumenti essenziali per le imprese portuali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/deleghe-di-funzioni-e-modelli-231-strumenti-essenziali-per-le-imprese-portuali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nell’ambito delle attività portuali, la gestione della sicurezza sul luogo di lavoro riveste un aspetto fondamentale da tenere in considerazione al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni.Tutto ciò senza considerare le responsabilità degli amministratori e di tutti gli altri soggetti, apicali e non, che lavorano per l’impresa.Parliamo di vicende che possono scatenare due tipi di responsabilità:</p><ol> <li>una di natura penale, che colpisce le persone fisiche responsabili della commissione dei reati per violazione del d.lgs. n. 81/2008 (“<em>Testo Unico Sicurezza</em>”);</li> <li>l’altra, di natura c.d. “<em>amministrativa</em>” ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, che riguarda direttamente le società nel cui interesse o a vantaggio della quale sono stati commessi i reati.</li></ol><p>Quanto al punto 1), il Testo Unico Sicurezza individua il datore di lavoro quale figura centrale nell’organizzazione della sicurezza, costituito dal “<em>soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa</em>” (art. 2, comma 1, lett. b).È quindi il datore di lavoro – come dimostra anche l’esperienza giurisprudenziale – ad essere chiamato a rispondere, salvo quanto si dirà oltre, dell’inosservanza o della violazione delle norme previste dal Testo Unico Sicurezza.à Per questo motivo è importante che ogni società attribuisca espressamente a uno o più soggetti gli specifici poteri sopra richiamati, individuando così chi assume la posizione di garanzia del “<em>datore di lavoro</em>”.Spesso, tuttavia, neppure il datore di lavoro si trova nella condizione di poter assolvere nel migliore dei modi al complesso degli obblighi imposti dal Testo Unico Sicurezza, esponendo sé stesso al rischio di incorrere nelle predette responsabilità.Lo strumento offerto dall’ordinamento per rimediare a tali questioni è la delega di funzioni di cui all’art. 16 del Testo Unico Sicurezza.Con la delega di funzioni il datore di lavoro può delegare ad altri l’esercizio di tutti i poteri ricondotti alla sua posizione fatta solamente eccezione per la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).I requisiti di validità della delega di funzioni sono piuttosto semplici, in particolare: (i) la delega deve risultare da un atto scritto recante data certa; (ii) il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; (iii) la delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;&nbsp; (iv) la delega deve attribuire al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;&nbsp; (v) la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto; (vi) alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.In presenza di una delega valida ed efficace, è il delegato funzionale ad esercitare i poteri delegati e rispondere di eventuali violazioni delle norme antinfortunistiche.È importante ricordare che il datore di lavoro non può utilizzare lo strumento della delega di funzioni per “<em>scaricarsi</em>” delle responsabilità: egli rimane infatti obbligato a nominare delegati dotati di caratteristiche, personali e professionali, idonee allo svolgimento dei compiti delegati e deve comunque vigilare sul corretto espletamento delle funzioni delegate.à il conferimento di deleghe di funzioni costituisce quindi un ottimo strumento per definire l’organizzazione di un’impresa in materia Health&amp;Safety, allocando in modo efficace poteri e responsabilità sulle persone che effettivamente sono chiamate a esercitare determinare poteri a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.Quanto al punto 2), relativo alla responsabilità c.d. amministrativa delle società, tutti sono oramai a conoscenza del d.lgs. n. 231/2001 e di cosa prevede (noi stessi abbiamo trattato il tema in alcuni precedenti interventi di questo Bulletin).Ricordiamo solamente che tale responsabilità sorge direttamente in capo alle società in caso di commissione, da parte dei soggetti apicali o loro sottoposti, di alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società stessa.Tra i reati in questione, rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001, sono compresi proprio quelli di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime (i.e. prognosi superiore ai 40 giorni) con violazione della normativa in materia di salute e sicurezza.Anzi, si tratta proprio dei reati puniti con le sanzioni più gravi.à La responsabilità “<em>231</em>” per i reati in materia Health&amp;Safety prevede sanzioni pecuniarie fino a circa 1.5 milioni di Euro nonché pesanti sanzioni interdittive tra cui la sospensione delle autorizzazioni pubbliche necessarie per l’espletamento delle attività sociali<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>.La legge, tuttavia, prevede dei casi in cui la società può andare esente dalla responsabilità di cui al d.lgs. 231/2001.Infatti, l’ente non risponde se prova che la sua organizzazione è in grado di prevenire e reprimere la commissione degli illeciti.A questo fine bisogna dimostrare, tra l’altro, che l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.à L’adozione di un modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001 è quindi l’unico modo con cui le società possono sfuggire alle relative, ingenti, responsabilità con le connesse sanzioni pecuniarie e interdittive.L’esclusione di responsabilità non esaurisce il novero dei benefici che scaturiscono dall’adozione dei modelli organizzativi. La ratio di questa normativa è, infatti, quella di spronare le società a dotarsi di assetti organizzativi capaci di offrire vantaggi in termini di efficienza e competitività.Sotto questo profilo appare ancor più giustificata la posizione della giurisprudenza secondo cui costituisce causa di responsabilità per <em>mala gestio</em> degli amministratori la mancata adozione di modelli organizzativi ai sensi del d.lgs. 231/2001 (Tribunale di Milano, sentenza n. 1774 del 13 febbraio 2008).Da ultimo, precisiamo che le considerazioni sopra volte con riferimento alla materia della salute e sicurezza sul lavoro possono applicarsi, per analogia, anche in materia ambientale. Su questo tema torneremo nel prossimo numero della nostra newsletter.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:malto:luca.cavagnaro@advant-nctm.com">Luca Cavagnaro</a>&nbsp;o <a href="mailto:francesco.laureti@advant-nctm.com">Francesco Laureti</a>.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Basti pensare al noto caso della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.A., dove a seguito della morte di alcuni operai a causa del mancato funzionamento del sistema antincendio, oltre alla responsabilità penale dell’Amministratore Delegato, condannato dalla Corte di Assise di Torino a 16 anni di reclusione, la società è stata condannata a pagare una sanzione amministrativa di Euro 1.000.000,00, ha subito l'esclusione da agevolazioni e sussidi pubblici per 6 mesi, il divieto di pubblicizzare i suoi prodotti per 6 mesi, la confisca di Euro 800.000,00, e la pubblicazione della sentenza di condanna sui quotidiani nazionali “<em>La Stampa</em>”, “<em>La Repubblica</em>” e il “<em>Corriere della Sera</em>”.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 30 Mar 2018 05:11:15 +0200</pubDate>
                        <title>Quando si prescrive il diritto di un&#039;Autorità di Sistema Portuale italiana al pagamento del canone demaniale?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/quando-si-prescrive-il-diritto-di-unautorita-di-sistema-portuale-italiana-al-pagamento-del-canone-demaniale</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’operatività quotidiana del concessionario portuale deve fare i conti con la questione relativa al canone demaniale: alla sua misura, alla sua rideterminazione in caso di aggiornamento e, in particolare, al suo pagamento.Il canone demaniale è un corrispettivo che il soggetto privato concessionario ha l’obbligo di corrispondere secondo uno schema negoziale tipicamente privatistico, ma è anche, quanto alla sua quantificazione, il risultato di una determinazione autoritativa dell’ente concedente – nel caso dei compendi portuali, l’Autorità di Sistema Portuale (AdSP) – direttamente collegata all’aspetto pubblicistico del sottostante rapporto di concessione, concernente il potere della stessa Amministrazione di esigere quel determinato corrispettivo per l’uso speciale o per lo sfruttamento commerciale del bene pubblico.Pertanto, il canone di una concessione demaniale costituisce non solo il corrispettivo per il godimento e l’uso di un bene pubblico, attribuito in concessione ad un privato, ma rappresenta anche un elemento capace di incidere significativamente sul calcolo della convenienza economica che l’operazione può avere per il concessionario (Cons. Stato, Sez. VI, 23 novembre 2017, n. 5469).Ai sensi dell’art. 39 del Codice della Navigazione, la misura del canone è determinata dall’atto di concessione e, qualora l’utilizzazione di beni del demanio marittimo da parte del concessionario venga ad essere ristretta per effetto di preesistenti diritti di terzi, al concessionario non è dovuto alcun indennizzo, ma si fa luogo a un’adeguata riduzione del canone (art. 40 cod. nav.).L’importanza del canone demaniale nel sinallagma concessorio emerge chiaramente dal fatto che il legislatore ricollega al suo mancato pagamento la più rilevante delle sanzioni, ovvero la decadenza dalla concessione demaniale. L’art. 47, co. 1, lett. d) cod. nav. prevede infatti la decadenza dalla concessione demaniale per omesso pagamento del canone per un numero di rate fissato, a questo effetto, dall’atto di concessione. Il mancato pagamento del canone concessorio include anche i casi di inesatto o parziale adempimento dello stesso.Sul punto, la norma prevede un meccanismo di protezione contro situazioni ed ipotesi in cui la sanzione potrebbe concretamente essere sproporzionata, posto che l’art. 47, co. 1, lett. d), cod. nav. non disciplina un numero fisso di canoni il cui mancato pagamento determina la decadenza della concessione, ma rimette tale valutazione in ordine alla gravità dell’inadempimento all’Amministrazione e alla sua discrezionalità, in sede di provvedimento di concessione (come stabilito dal citato art. 39 cod. nav.): ne deriva che è in questa sede che l’Amministrazione può, mediante l’esercizio concreto della propria discrezionalità, adattare il paradigma normativo alla concreta struttura del rapporto (TAR Liguria, Sez. II, 17 luglio 2015, n. 686).Ma quando si prescrive il diritto dell’AdSP al pagamento dei canoni demaniali arretrati e mai rivendicati? Detto altrimenti, qual è il limite temporale entro il quale l’Amministrazione può validamente esigere il pagamento del canone, eventualmente ricollegandovi la sanzione della decadenza dalla concessione?Considerato che né il Codice della navigazione né la Legge n. 84 del 1994 (cd. Legge portuale) disciplinano la prescrizione da applicarsi alla riscossione dei canoni, si deve pertanto, in conformità all’art. 1 cod. nav., fare riferimento al codice civile.A tale riguardo, la regola generale dettata dall’art. 2946 cod. civ. prevede la prescrizione ordinaria in dieci anni, che trova applicazione a fronte di concessioni annuali di demanio marittimo, rinnovate di anno in anno, poiché rispetto alle stesse non è dato ravvisare il carattere della periodicità dei canoni. “<em>Il pagamento annuale, invero, va riferito a ciascuna specifica concessione, e queste si rilevano, nel contempo, pienamente autonome tra di loro, il che evidenzia che non risultano applicabili le regole sulla maturazione della prescrizione di cui all'art. 2948 c.c., assumendo rilevanza, più correttamente, le regole sulla prescrizione ordinaria di cui all’art. 2946 c.c.</em>” (TAR Abruzzo, Sez. II, 25 febbraio 1999, n. 346).D’altra parte, l’art. 2948 cod. civ. prevede alcune ipotesi di prescrizione breve. In particolare al punto 4) del citato articolo, si prevede la prescrizione in cinque anni per “<em>gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi</em>”.Al riguardo, la giurisprudenza di merito ha ritenuto applicabile “<em>la prescrizione breve di cui all’art. 2948 n. 4 c.c., (...) nel caso in cui da un unico rapporto giuridico derivino obbligazioni con scadenza periodica non superiore ad un anno, e non riguarda, pertanto, il caso di autonomi atti di concessione amministrativa aventi durata annuale e ciascuno con un apposito canone da pagarsi in unica soluzione</em>” (Corte appello Roma, Sez. I, 7 marzo 2011, n. 949).La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3162/2011, resa in un giudizio riguardante la concessione di acque pubbliche, ha chiarito che, trattandosi di una “<em>prestazione periodica, il diritto al relativo pagamento è soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 2948, n. 4 c.c., decorrente singolarmente da ogni scadenza del periodo di commisurazione del canone stesso</em>”.La stessa Suprema Corte ha infine escluso l’applicabilità alla riscossione del canone di concessione per l’uso di un bene demaniale della prescrizione triennale prevista per le tasse di concessione governativa (Cass. Civ., Sez. I, 16 dicembre 1981, n. 6651).La risposta alla domanda che ci siamo posti è quindi la seguente: se la concessione ha validità pluriennale, il pagamento del canone demaniale relativo a ciascuna annualità si prescrive in cinque anni.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:franco.rossi@advant-nctm.com">Franco Rossi</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 30 Mar 2018 05:10:54 +0200</pubDate>
                        <title>Il Regolamento UE 2017/352 in materia di servizi portuali e trasparenza finanziaria: perché è così importante e vale la pena analizzarlo articolo per articolo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-regolamento-ue-2017-352-in-materia-di-servizi-portuali-e-trasparenza-finanziaria-perche-e-cosi-importante-e-vale-la-pena-analizzarlo-articolo-per-articolo</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nel numero di Febbraio - Marzo 2017 della nostra newsletter<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>, avevamo svolto alcune riflessioni preliminari in merito al Regolamento UE 2017/352 “<em>che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti</em>”.Allora, infatti, il predetto regolamento era stato appena approvato dal Consiglio dell’Unione Europea e - per ragioni di “<em>spazio</em>” su queste pagine - ci eravamo limitati a fornirvi una sintetica descrizione dei suoi contenuti, accompagnata - come detto - dalle nostre prime riflessioni in merito.Posto che il Regolamento in parola, per le ragioni che vedremo tra poco, rappresenta oggi un testo normativo fondamentale per la nostra industry, abbiamo pensato di prenderci ora il tempo e lo spazio necessari - sulla nostra newsletter - per analizzarlo nel dettaglio, fornendovi, in particolare, i nostri commenti ed i nostri spunti di riflessione rispetto ad ogni singola norma di tale disciplina.A partire dal prossimo numero del nostro Shipping and Transport Bulletin, pertanto, tratteremo una ad una le disposizioni di questa normativa. Sarà quindi - e non potrebbe essere altrimenti per le già citate ragioni di spazio - un approfondimento “<em>a puntate</em>” che ci consentirà di entrare nel dettaglio di ogni singola norma, ragionando sul suo contenuto e, come nel nostro stile, sulla sua effettiva portata a livello pratico.Alla fine di questo “<em>viaggio</em>”, avremo analizzato quello che - ad oggi - rappresenta senz’altro il primo testo di riferimento rispetto ai temi, cruciali per la nostra industry, della fornitura dei servizi portuali e della trasparenza delle relazioni finanziarie tra le autorità pubbliche e gli enti di gestione dei porti, con altresì una peculiare attenzione per il tema delle tariffe per i servizi portuali ed i diritti d’uso delle infrastrutture portuali.Abbiamo detto che il Regolamento in parola rappresenta oggi una disciplina fondamentale, per non dire il cardine attorno al quale devono necessariamente ruotare tutte le altre normative dirette a regolare le stesse “<em>materie</em>”. Iniziamo quindi questo percorso chiarendo il perché di quanto appena affermato.La ragione è in realtà semplice: i regolamenti dell’Unione Europea sono atti legislativi vincolanti con precise caratteristiche che possiamo così riassumere: (<em>i</em>) hanno portata generale, (<em>ii</em>), sono obbligatori in tutti i loro elementi e soprattutto, per quanto qui rileva, (<em>iii</em>) sono direttamente applicabili in tutti gli stati membri a partire dalla loro entrata in vigore, senza necessità di alcun atto di “<em>recepimento</em>” nel diritto interno dei diversi ordinamenti.A quanto appena osservato si aggiunga il noto principio del primato del diritto unionale sul diritto nazionale e la ragione per cui questo Regolamento UE 2017/352 sia così importante inizia subito a delinearsi.In base al suddetto principio, infatti, gli atti vincolanti dell’Unione Europea (come appunto i regolamenti) prevalgono sul diritto interno di ciascuno stato membro, portando alla disapplicazione di qualsiasi norma nazionale che sia eventualmente in contrasto con la norma unionale.Questo principio è assoluto ed anche la giurisprudenza italiana lo ha ribadito. Una delle sentenze più rilevanti, in questo senso, può essere considerata la c.d. sentenza Granital<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>, attraverso la quale la Corte Costituzionale ha dettato i principi che - ancora oggi - ispirano l’assetto dei rapporti tra diritto nazionale e diritto dell’Unione Europea direttamente applicabile.In estrema sintesi, il c.d. Giudice delle leggi italiano ha stabilito che - atteso il primato della norma di diritto unionale sulla norma nazionale - “<em>quando, poi, vi sia irriducibile incompatibilità fra la norma interna e quella comunitaria, è quest'ultima, in ogni caso, a prevalere</em>” e “<em>il regolamento comunitario va, dunque, sempre applicato, sia che segua, sia che preceda nel tempo le leggi ordinarie con esso incompatibili</em>”.La vera novità della pronuncia in commento è invero rappresentata dal fatto che la Corte Costituzionale abbia espressamente riconosciuto al giudice ordinario italiano il potere di disapplicare - senza ricorrere alla stessa Corte Costituzionale - l’eventuale legge nazionale in contrasto con un regolamento dell’Unione Europea.Alla luce di quanto sopra, è ben chiara la ragione per cui il Regolamento UE 2017/352 sia oggi così importante per la nostra industry. Nel proprio ambito di riferimento, infatti, le sue norme rappresentano non solo il diritto vigente oggi in Italia (così come negli altri stati membri), ma anche il diritto “<em>più forte</em>”, vale a dire quello in grado di prevalere in un eventuale confronto con qualsiasi altra disciplina di livello nazionale.In questo senso, le norme del regolamento in parola, possono (anzi, debbono) anche rappresentare un benchmark per il nostro legislatore e per tutte le autorità italiane dotate di potestà regolamentare (come le Autorità di Sistema Portuale). Tali soggetti, infatti, nella propria produzione normativa e regolamentare, devono e dovranno uniformarsi tanto allo “<em>spirito</em>” quanto alla lettera delle disposizioni dettate dal Regolamento UE 2017/352. Eventuali norme contrarie e/o incompatibili rispetto a tale regolamento, infatti, potranno - come abbiamo visto - essere immediatamente disapplicate dal giudice ordinario nazionale.Chiarita la rilevanza del regolamento in parola nel nostro ordinamento e quindi le ragioni per cui è opportuno analizzarlo nel dettaglio, vi diamo appuntamento al prossimo numero della nostra newsletter per iniziare ad esaminare e commentare - una ad una - le sue disposizioni.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:simone.gaggero@advant-nctm.com">Simone Gaggero</a>.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a>&nbsp;&nbsp; <em>Shipping and Transport Bulletin</em>, Febbraio - Marzo 2017, “<em>Prime riflessioni sul nuovo Regolamento UE in materia di governance portuale</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a>&nbsp; Corte Costituzionale, n. 170/1984. Va da sé che numerose sentenze sono poi seguite sullo stesso tema, ma il principio è rimasto quello fissato dalla c.d. sentenza Granital.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 30 Mar 2018 05:10:33 +0200</pubDate>
                        <title>I nuovi parametri di valutazione delle istanze di concessione di aree demaniali marittime dettati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/i-nuovi-parametri-di-valutazione-delle-istanze-di-concessione-di-aree-demaniali-marittime-dettati-dal-ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-italiano</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con circolare pubblicata in Gazzetta Ufficiale ad inizio febbraio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (“<em>MIT</em>”) è intervenuto in materia di affidamento in concessione di aree demaniali marittime e banchine portuali<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>, individuando alcuni specifici criteri, tecnici ed economici, che le Autorità di Sistema Portuale (“<em>AdSP</em>”) devono tenere in considerazione in sede di comparazione delle istanze di rinnovo e/o rilascio di concessioni ex art. 18 della Legge n. 84/94.La circolare del MIT si colloca nel solco di altri interventi indirizzati ad accrescere la competitività del sistema portuale e, in un’ottica più ampia, del cd. “<em>sistema mare</em>”, da intendersi come strumento attivo di politica economico-commerciale a sostegno del sistema produttivo del Paese<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>.Come noto, la circolare sull’affidamento in concessione di aree demaniali marittime assume un ruolo di primaria importanza all’interno del settore portuale, in quanto ambito che attrae ingenti investimenti privati.Non si può scordare, peraltro, come la circolare tenti di colmare un vuoto di oltre vent’anni nell’adozione del regolamento attuativo dell’art. 18 Legge n. 84/94<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>. Tale vuoto è stato colmato talvolta dalla giurisprudenza e da ultimo anche dalle autorità indipendenti, evidenziando la necessità di individuare criteri oggettivi, adeguati e puntuali da portare a conoscenza dei soggetti interessati prima della presentazione e della valutazione delle eventuali istanze<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>.Ed in effetti, la circolare, sebbene non abbia la forma e la specificità di un atto di regolamentazione, appare comunque un buon tentativo in grado di fare il punto alla luce dei precedenti giurisprudenziali e, forse, anche il contrappunto alle iniziative avviate da altre autorità indipendenti (in primis l’Autorità di Regolazione dei Trasporti)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>.Ecco allora che il MIT, con la circolare in esame, ha ritenuto di meglio precisare a tutte le AdSP alcuni criteri da tenere in considerazione in caso di avvio del procedimento di rilascio e/o rinnovo delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 84/94, che devono essere resi noti prima di avviare il procedimento di comparazione. Il tutto, al fine di garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento, proporzionalità e non discriminazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a>.Nello specifico, i parametri di valutazione delle istanze di cui le AdSP devono tenere conto sono: (a) il grado di coerenza del PSNPL<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a> e degli altri strumenti di programmazione nazionale di settore vigenti; (b) la capacità di assicurare le più ampie condizioni di accesso al terminal per gli utenti e gli operatori interessati; (c) la natura e la rilevanza degli investimenti infrastrutturali e sovrastrutturali<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8"><sup>[8]</sup></a>; (d) gli obiettivi di traffico e di sviluppo; (e) il piano occupazionale; (f) la capacità di assicurare adeguata continuità operativa del porto e (g) la sostenibilità a livello ambientale del progetto proposto nonché il livello di innovazione tecnologica e partenariato industriale con università e centri di ricerca.Ma quindi, quali sono le implicazioni pratiche per i concessionari?Con la sua circolare, il MIT ha ritenuto di specificare, cercando di ampliarne la portata, criteri che – seppur in parte già disciplinati dalla normativa portuale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9"><sup>[9]</sup></a>, da un lato, e attuati nella prassi, dall’altro – siano il più possibile oggettivi e permettano alle AdSP di valutare nel migliore dei modi la “<em>migliore offerta</em>” in caso di istanze concorrenti. Ovviamente, tale valutazione potrebbe non essere affatto semplice nel caso concreto per le AdSP in quanto, di fatto, tali parametri lasciano sempre una certa discrezionalità in capo all’Autorità competente, che ben potrebbe dare maggior rilevanza ad un criterio piuttosto che ad un altro in sede di decisione finale.Bisogna tuttavia osservare che i parametri sopra esposti debbano intendersi indirizzati al miglioramento della competitività dell’intero sistema portuale globalmente inteso a livello nazionale e pertanto non debbano riferirsi esclusivamente a singole realtà portuali locali.I concessionari potrebbero quindi accogliere la nota del MIT positivamente in quanto, pur non cambiando nella sostanza la tipologia di documentazione da presentare per il rinnovo/rilascio del titolo concessorio ex art. 18 legge n. 84/94, tale nota parrebbe garantire maggiore certezza in merito ai criteri che le AdSP devono tenere in considerazione in sede di valutazione di istanze concorrenti, fornendo altresì al concessionario indicazioni aggiuntive per valutare al meglio come presentare la relativa istanza concessioria.Da parte nostra, considerata l’evidente importanza - sul piano pratico - dei parametri sopra elencati, abbiamo deciso di commentarli uno ad uno sulla nostra newsletter a partire dal prossimo numero.Ogni parametro indicato dal MIT, infatti, oltre ad essere meritevole di attenzione in sé e per sé, ci pare fornire ulteriori spunti di approfondimento e riflessione sulle principali tematiche del mondo portuale.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:alberto.torrazza@advant-nctm.com">Alberto Torrazza</a> o <a href="mailto:malto:luca.brandimarte@advant-nctm.com">Luca Brandimarte</a>.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a>&nbsp;&nbsp; Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicata in G.U. il 5 febbraio 2018.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a>&nbsp;&nbsp; Giova infatti ricordare (in ordine cronologico) gli interventi sopracitati: Il primo è il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica (<em>“PSNPL”</em>), approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2015, con l’obiettivo di: (<em>i</em>) migliorare la competitività del sistema portuale e logistico, (<em>ii</em>) agevolare la crescita dei traffici, (<em>iii</em>) promuovere l’intermodalità nel traffico merci. Il secondo intervento, invece, riguarda la riforma della legge portuale che ha aggiornato la precedente normativa, che era ormai datata, riorganizzando la <em>governance</em> del sistema portuale italiano nel tentativo di renderlo competitivo con quello degli altri paesi europei, di cui al D.lgs. n. 169/2016 che ha modificato la Legge n. 84/94. Il terzo, infine, è il Decreto correttivo porti – introdotto dal D.lgs. 13 dicembre 2017 n. 232 – pubblicato in G.U. in data 9 febbraio 2018, che modifica la riforma portuale.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a>&nbsp; Ai sensi dell’art. 18, comma 2, legge n. 84/94: <em>“Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì indicati i criteri cui devono attenersi le autorità portuali o marittime nel rilascio delle concessioni al fine di riservare nell’ambito portuale spazi operativi allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non concessionarie”</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a>&nbsp; Sul tema <em>de quo</em>, si è infatti più volte pronunciata l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e, da ultimo, nel 2017 con il parere S2809/2017.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a>&nbsp; Si veda in questo senso la delibera n. 156/2017 del 22 dicembre 2017, con cui l’ART ha indetto una consultazione pubblica su <em>“Metodologie e criteri per garantire l’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali”</em> evidenziando l’importanza di predeterminare criteri oggettivi per garantire l’equo accesso agli utenti delle infrastrutture portuali.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a>&nbsp; Si noti inoltre che con riferimento a tali criteri, a cui possono esserne aggiunti di ulteriori appositamente indicati dalle AdSP competenti, specifica il MIT nella propria nota, l’AdSP interessata dovrà assegnare un punteggio a ciascuno di questi da rendere noto prima dell’avvio del procedimento volto al rilascio del titolo concessorio.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Vds. nota 2.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a>&nbsp; Quali a titolo esemplificativo, impianti, attrezzature e tecnologie finalizzate allo sviluppo, tra le altre cose, della produttività portuale.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a>&nbsp; Con particolare riferimento alla legge portuale, si noti come alcuni dei criteri sopra esposti riferiti alla nota in commento siano già enunciati dall’art. 18, co. 6 della Legge n. 84/94, in base al quale: <em>“Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i destinatari dell’atto concessorio: (a) presentino, all’atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie […] volto all’incremento dei traffici e alla produttività del porto; (b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi; (c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lett. a).”</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 30 Mar 2018 03:22:25 +0200</pubDate>
                        <title>L&#039;abuso di potere della minoranza</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/labuso-di-potere-della-minoranza</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<ol> <li><strong>Il caso esaminato dal Tribunale di Milano</strong></li></ol><p>Due soci di minoranza di una società a responsabilità limitata (“Alfa S.r.l.”), proprietari di una partecipazione pari al 45% del capitale sociale, impugnavano la delibera di nomina dell’amministratore unico poiché - a loro dire - assunta dai soci di maggioranza in violazione dello statuto sociale.Tale vizio non riguardava l’oggetto della decisione ma la sua modalità di assunzione: secondo i soci di minoranza essa avrebbe dovuto essere adottata con “delibera assembleare” e non, come avvenuto, tramite “consultazione scritta”.È quindi bene ricordare che, ai sensi del Codice Civile, le deliberazioni in questione possono essere assunte, tra l’altro, tramite:</p><ul> <li>delibera assembleare, cioè adottando il cd. metodo collegiale che presuppone la presenza dei soci nel medesimo consesso, la simultanea discussione e delibera sugli argomenti all’ordine del giorno (art. 2479<em>bis</em>c.);</li> <li>consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, cioè esprimendo il proprio assenso in merito ad un testo di decisione trasmesso dal socio proponente (art. 2479, co. 3, c.c.).</li></ul><p>La scelta di una delle due modalità era fondamentale per Alfa S.r.l. considerato che:</p><ul> <li>una delibera deve essere assunta in sede assembleare se lo richiedono i soci che detengono almeno 1/3 del capitale sociale (art. 2479, co. 3, c.c.);</li> <li>per il solo caso di delibera assembleare, lo statuto di Alfa S.r.l. richiedeva la partecipazione del 70% del capitale sociale, così da rendere sempre necessaria la presenza dei soci di minoranza per la validità della riunione (c.d. <em>quorum</em> costitutivo).</li></ul><p>Diversamente, l’assunzione di decisioni mediante consultazione scritta - presupponendo la trasmissione a tutta la compagine sociale del testo di decisione in merito al quale raccogliere le manifestazioni di consenso - necessita solo di raccogliere voti favorevoli di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.Nel caso in esame, i soci di maggioranza avevano convocato l’assemblea per deliberare sulla nomina dell’amministratore unico. I soci di minoranza non avevano presenziato all’assemblea così da fare mancare il <em>quorum </em>del 70%. Per tutta risposta, i soci di maggioranza, invocando la necessità di scongiurare la paralisi della società in mancanza di un amministratore, nominavano l’amministratore unico tramite consultazione scritta forti della titolarità di una partecipazione rappresentativa di più della metà del capitale sociale.I soci di minoranza si opponevano a tale decisione affermando il loro diritto a pretendere che la decisione venisse assunta, come previsto dalla legge, con il metodo assembleare, fermo il rispetto del <em>quorum </em>rafforzato previsto dallo statuto.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong>La decisione del Tribunale di Milano</strong></li></ol><p>Il Tribunale di Milano, in sede cautelare, ha ritenuto che la nomina dell’amministratore unico di Alfa S.r.l. era stata assunta dai soci di maggioranza in violazione delle regole statutarie.Infatti, la scelta da parte dei soci di maggioranza del metodo della consultazione scritta era finalizzato a escludere i soci di minoranza dalla decisione (il loro 45% non era infatti sufficiente per impedire ai soci di maggioranza di raggiungere il <em>quorum</em> del 50%+1).Il Tribunale ha poi aggiunto che i soci di minoranza hanno il diritto e non il dovere di partecipare all’assemblea con la conseguenza che non può definirsi di per sé “strumentale” l’esercizio di tale diritto (ossia la partecipazione o meno all’assemblea).Diversamente, secondo il Tribunale di Milano, l’abuso del diritto può configurarsi nel caso in cui la mancata partecipazione dei soci di minoranza all’assemblea sia finalizzata a ledere i diritti o gli interessi della società o dei soci di maggioranza.Per questi motivi il Tribunale ha affermato che “<em>il pregiudizio che subiscono i soci di minoranza di vedere la società gestita da una persona che non gode della loro fiducia (determinante in base allo statuto, data la previsione di una maggioranza particolarmente rafforzata) prevale su quello che subirebbe la società in conseguenza della sospensione della decisione di nomina</em>”.La delibera in esame è stata, quindi, dichiarata invalida.Il provvedimento del Tribunale di Milano costituisce l’occasione per fare il punto sulla tematica in esame che, come vedremo tra poco, era già stata considerata dalla giurisprudenza.&nbsp;</p><ol start="3"> <li><strong>Abuso di potere e abuso di diritto</strong></li></ol><p>Fin dagli anni ‘50 i Giudici hanno riconosciuto che una deliberazione assunta in modo “fraudolento” e lesivo dei diritti degli altri soci (principalmente di minoranza) possa essere legittima, a prescindere dalla violazione di specifiche norme di legge o statutarie.Si tratta, ad esempio, dei casi di riduzione e contestuale ricostituzione del capitale sociale con conseguente esclusione dalla compagine sociale del socio di minoranza che non fosse in condizione di partecipare a tale ricostituzione. Analogamente si può pensare a ipotesi di ripetuti aumenti di capitale che comportavano la progressiva diluizione della partecipazione del socio di minoranza.Secondo una parte della giurisprudenza, tali condotte costituiscono abuso o eccesso di potere ogniqualvolta il socio di maggioranza persegua il proprio interesse personale ed antisociale oppure danneggi in modo fraudolento i diritti degli altri soci.Un secondo orientamento, oramai prevalente e consolidato, considera invece l’abuso di maggioranza quale violazione dell’obbligo generale di eseguire il contratto in buona fede di cui all’art. 1375 c.c. (Cass. 12 dicembre 2005, n. 27387).L’annullamento della delibera, quindi, richiederebbe la prova che il potere di voto determinante del socio di maggioranza: (i) sia stato esercitato fraudolentemente allo scopo di ledere gli interessi degli altri soci; oppure (ii) fosse in concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, in violazione del canone di buona fede nell’esecuzione del contratto.&nbsp;</p><ol start="4"> <li><strong>Quale tutela?</strong></li></ol><p>Nel caso di una delibera assunta in virtù dell’abuso dei diritti sociali riconosciuti al socio di maggioranza, il socio di minoranza può richiedere l’annullamento di tale delibera ossia la sua “rimozione”.Lo stesso non sembra potersi affermare con certezza qualora le condotte abusive riguardino il socio di minoranza, poiché tali condotte avranno senz’altro impedito, all’atto pratico, l’assunzione della delibera.In questi ultimi casi, la nostra giurisprudenza pare quindi offrire la sola possibilità di ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa della mancata assunzione di una delibera.&nbsp;&nbsp;<em>&nbsp;</em><em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;</em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: <a href="mailto:1." target="Il" title="esaminato" class="caso">corporate.commercial@advant-nctm.com</a>.</em>&nbsp;<a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/03/Labuso-di-potere-della-minoranza.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Scarica l'articolo</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 30 Mar 2018 03:21:04 +0200</pubDate>
                        <title>Il procacciamento d&#039;affari come forma di mediazione atipica: l&#039;obbligo di iscrizione nel registro delle imprese quale requisito indispensabile per il diritto alla provvigione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-procacciamento-daffari-come-forma-di-mediazione-atipica</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<ol> <li><strong>La vicenda: Cassazione, Sezioni Unite, 2 agosto 2017, n. 19161</strong></li></ol><p>Allo scopo di ottenere il pagamento della provvigione, a suo parere dovutale in ragione dell’attività di mediazione svolta, la titolare di uno studio tecnico industriale cita in giudizio una società di capitali. La convenuta si costituisce eccependo in primo luogo la nullità della pattuizione sul compenso, non essendo parte attrice iscritta nell’elenco dei mediatori di cui alla Legge n. 39/1989.In primo grado, il Tribunale di Verona condanna la società al pagamento, inquadrando l’attività svolta dalla titolare dello studio nell’ottica del mero procacciamento d’affari e, in quanto tale, sottratta alla disciplina di cui alla Legge n. 39/1989. In appello, la Corte di Venezia ribalta la sentenza in ragione della mancata dimostrazione dell’iscrizione dell’attrice presso l’albo dei mediatori professionali, ritenendola invece presupposto essenziale per fare sorgere il diritto alla provvigione.A seguito del ricorso per Cassazione proposto dalla procacciatrice, la seconda sezione della Suprema Corte, alla luce del contrasto giurisprudenziale in materia di mediazione atipica, ha ritenuto opportuno l’intervento delle Sezioni Unite, le quali sono state chiamate a pronunciarsi sulla possibilità di attrarre anche il procacciamento d’affari nell’ambito della disciplina della mediazione, prevedendo quindi la necessità che colui che svolga tale attività, per poter fondatamente richiedere il pagamento per la prestazione espletata, debba o no essere iscritto negli appositi registri o repertori.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong>Mediazione, procacciamento d’affari ed agenzia: cenni introduttivi</strong></li></ol><p>Al fine di poter correttamente comprendere la questione in analisi, è opportuno richiamare brevemente, in via introduttiva, i punti maggiormente caratterizzanti della disciplina della mediazione, della cd. mediazione atipica (o unilaterale) e del procacciamento d’affari, ovvero di tutte quelle tipologie contrattuali - ad esclusione dell’agenzia - aventi ad oggetto una prestazione d’opera finalizzata alla conclusione di contratti tra le parti.</p><ul> <li>La mediazione, disciplinata dagli articoli 1754 e seguenti del codice civile, è caratterizzata dall’obbligo di imparzialità imposto al mediatore nello svolgimento della propria attività e dall’obbligo di iscrizione nell’apposito ruolo del Registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.) da cui direttamente dipende il diritto a percepire la provvigione in virtù dell’attività svolta.</li> <li>La cd. mediazione atipica è, invece, quel particolare tipo di mediazione avente per effetto il sorgere di un rapporto nei confronti di una soltanto delle parti, della quale il mediatore cura l’interesse.</li> <li>Il procacciamento d’affari è una figura negoziale non disciplinata dal codice civile e parzialmente affine sia alla mediazione che all’agenzia. Il procacciatore si obbliga, verso corrispettivo, a promuovere la conclusione di affari fra il soggetto da cui ha ricevuto l’incarico, e nel cui interesse agisce, e soggetti terzi. L’attività di procacciamento d’affari è, contrariamente all’agenzia, caratterizzata dall’assenza di subordinazione e dalla mancanza di stabilità.</li></ul><p>&nbsp;</p><ol start="3"> <li><strong>Gli orientamenti giurisprudenziali in materia di procacciamento d’affari</strong></li></ol><p>Come anticipato, la decisione cui è stata investita la Suprema Corte nel caso di specie riguardava la riconducibilità del procacciamento d’affari all’interno della disciplina positivamente stabilita per la mediazione, in particolar modo per ciò che concerne la nullità della pattuizione riguardante la provvigione, qualora i soggetti che si pongono come mediatori non siano iscritti nel registro delle imprese o nel R.E.A.I precedenti orientamenti giurisprudenziali in materia possono essere ricondotti a due filoni.Per un primo orientamento, nucleo essenziale della mediazione sarebbe costituito dall’obbligo di imparzialità: il procacciatore d’affari, in quanto non sottoposto a tale obbligo, non sarebbe conseguentemente soggetto all’applicazione dell’art. 6 della Legge n. 39/1989. L’iscrizione negli appositi registri o repertori non costituirebbe, per questa categoria di professionisti, presupposto per il sorgere del diritto alla provvigione.Per un secondo orientamento, vero nucleo essenziale della mediazione sarebbe costituito dall’attività diretta a favorire fra due o più parti la conclusione di un affare. In quest’ottica, il procacciamento d’affari, allo scopo di contrastare il fenomeno dell’abusivismo da parte di soggetti moralmente e professionalmente inidonei, viene qualificato forma di mediazione atipica e fatto perciò rientrare nell’ambito di applicabilità della Legge n. 39/1989.&nbsp;</p><ol start="4"> <li><strong>La decisione delle Sezioni Unite del 2 agosto 2017</strong></li></ol><p>Le Sezioni Unite, chiamate a comporre il contrasto giurisprudenziale, hanno ritenuto fosse da prediligere il secondo orientamento.Il ragionamento della Cassazione parte dalla costatazione che il cd. ruolo dei mediatori è suddiviso in quattro sezioni, rispettivamente dedicate a: <em>(i)</em> mediatori immobiliari; <em>(ii)</em> mediatori merceologici; <em>(iii)</em> mediatori muniti di mandato a titolo oneroso (nel quale rientrano i mediatori atipici); <em>(iv)</em> mediatori in servizi vari.L’art. 2, comma 4, della Legge n. 39/1989 stabilisce che l’iscrizione nel cd. ruolo dei mediatori muniti di mandato a titolo oneroso dev’essere richiesta - anche se l’attività viene esercitata in modo occasionale o discontinuo - da coloro che svolgono attività per la conclusione di affari relativi a beni immobili o ad aziende: restano quindi escluse le attività di mediazione atipica realizzate in forma occasionale in relazione a beni mobili.Sposando il summenzionato secondo orientamento, e ritenendo perciò il procacciamento d’affari quale forma di mediazione atipica, sorge obbligo di iscrizione presso il registro delle imprese o il R.E.A., secondo la Corte, per il procacciatore d’affari che <em>(i)</em> svolge in maniera professionale la propria attività o <em>(ii)</em> svolge in maniera occasionale la propria attività in relazione a beni immobili o ad aziende.&nbsp;</p><ol start="5"> <li><strong>Conclusioni</strong></li></ol><p>Riassumendo, alla luce di tali considerazioni la Suprema Corte ha stabilito che, qualora l’attività sia svolta a titolo professionale deve ritenersi che, qualsiasi forma assuma la mediazione, a prescindere da quale sia l’oggetto di essa, il mediatore, tipico o atipico (e quindi anche il procacciatore), è tenuto all’iscrizione nel registro delle imprese o nel R.E.A. con tutte le conseguenze che dalla mancata iscrizione derivano nei confronti del diritto alla provvigione.&nbsp;<strong><em>&nbsp;</em></strong>&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. </em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: <a href="mailto:corporate.commercial@advant-nctm.com">corporate.commercial@advant-nctm.com</a>.</em>&nbsp;<a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/03/Il-procacciamento-daffari-come-forma-di-mediazione-atipica.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Scarica l'articolo</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 30 Mar 2018 03:20:16 +0200</pubDate>
                        <title>Modificazione dei &lt;i&gt;quorum&lt;/i&gt; deliberativi e diritto di recesso</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/modificazione-dei-quorum-deliberativi-e-diritto-di-recesso</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<ol> <li><strong>Il caso di specie</strong></li></ol><p>La fattispecie alla base della pronuncia della Corte di Cassazione riguardava una S.p.A. il cui capitale sociale era in origine detenuto da due soci, i quali possedevano rispettivamente il 60% e il 40% delle azioni; lo statuto della società, inoltre, prevedeva per l’assemblea straordinaria maggioranze qualificate di due terzi del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione. Tale previsione statutaria non consentiva la modificazione dello statuto senza il concorso di entrambi i soci, in un regime che finiva per essere unanimistico.Alla morte del socio in possesso del pacchetto di minoranza, gli eredi scioglievano la comunione in cui erano cadute le azioni, dividendola in quattro pacchetti suscettibili di autonomo godimento. Dopo tale cambiamento della compagine sociale, grazie ad un accordo tra il socio di maggioranza e uno dei soci-eredi, l’assemblea era in grado di modificare lo statuto e di ridurre i quorum deliberativi, riportandoli a quelli previsti dalle disposizioni del codice civile (artt. 2368 e 2369).I tre soci dissenzienti esercitavano il diritto di recesso, invocando la disposizione dell’art. 2437, lett. g), c.c., che prevede la possibilità di recedere per coloro che non hanno concorso a delibere assembleari riguardanti “le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione”. La società resisteva contestando l’applicabilità della disposizione stessa al caso di specie.Il Tribunale di Bergamo accoglieva la domanda dei tre soci dissenzienti, mentre la Corte d’appello di Brescia ribaltava il giudizio disconoscendo il diritto di recesso reclamato; a seguito di ciò, i soccombenti ricorrevano dinanzi alla Suprema Corte.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong>L’art. 2437 c.c. e la disciplina del recesso</strong></li></ol><p>È utile premettere che la disposizione in esame si inserisce all’interno di una complessiva rivisitazione della disciplina del recesso del socio da parte del d.lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003. La riforma ha inteso ampliare l’operatività del diritto di recesso, facendo risultare inattuale l’approccio interpretativo inizialmente seguito dalla giurisprudenza, che faceva invece leva sul carattere di tassatività della previsione legale e sul fatto che il recesso comportasse un depauperamento della società ed una lesione agli interessi dei creditori.Secondo quanto prevede l’art. 2437 <em>quater</em> c.c., infatti, gli amministratori liquidano il socio recedente attraverso l’offerta delle azioni dello stesso in opzione agli altri soci o a terzi, ovvero mediante l’acquisto delle azioni da parte della società.È solo nel caso di assenza di utili e riserve disponibili per l’acquisto delle azioni che si procederà alla riduzione del capitale sociale o allo scioglimento della società; in questo modo la riduzione del capitale sociale è solo una possibile conseguenza del recesso.Tornando alla lettera dell’art. 2437, lett. g), c.c., il significato dell’espressione “le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione” si presta a diverse interpretazioni. La dottrina, in merito, si divide tra chi adotta interpretazioni più restrittive e chi invece adotta interpretazioni più estensive, convergendo sul solo rilievo che la formulazione in discorso presenti un certo carattere di ambiguità.La Corte di Cassazione ritiene che la delibera che ha mutato il <em>quorum</em> per le assemblee straordinarie, riconducendolo alla previsione legale, non rientri nel caso della lett. g) dell’art. 2437 c.c., poiché non &nbsp;&nbsp;comporta una modificazione neppure indiretta dei diritti di voto o di partecipazione (questi ultimi da intendersi come soli diritti di natura economica).Il giudice di legittimità riporta degli esempi, chiarendo come inciderebbe direttamente sul diritto di voto una deliberazione che trasformasse azioni senza diritti di voto in azioni con diritti di voto o che modificasse l’ambito degli argomenti riguardo ai quali il diritto di voto può essere esercitato. Nel caso di modificazione del <em>quorum</em>, invece, i diritti di voto nel loro assetto statutario non sono modificati, né direttamente né indirettamente: ciò che eventualmente viene a mutare è il “peso” del voto, ma il diritto di voto commisurato alle azioni rimane immutato. I ricorrenti infatti lamentavano, in buona sostanza, che la deliberazione avesse intaccato il regime unanimistico e che gli stessi non sarebbero più stati in grado di condizionare le scelte della società.Tuttavia, nella disciplina di cui alla lett. g) dell’art. 2437 c.c., l’esercizio del diritto di recesso del socio non è collegato ad un qualche pregiudizio per lo stesso, ma deriva dal dato oggettivo dell’intervenuta modificazione del diritto di voto. A conferma di ciò la Suprema Corte rileva che il legislatore ha disciplinato espressamente i casi in cui il diritto di recesso è conseguente ad un più sfavorevole trattamento della posizione del socio, come nel caso dell’art. 2497 <em>quater</em> c.c., che prevede il recesso del socio nel caso di alterazione sensibile delle condizioni economiche e patrimoniali della società.&nbsp;</p><p style="padding-left: 30px;">3.<strong> Conclusioni</strong></p>La Corte di Cassazione arriva perciò ad escludere il diritto di recesso dei soci <em>ex </em>art. 2437, lett. g), c.c., confermando l’esito del giudizio in fase di appello, poiché nessuna modificazione dei diritti di voto e di partecipazione si è verificata tramite la delibera che ha modificato il <em>quorum</em> assembleare riportandolo a quello previsto dalle disposizioni di legge. Tuttavia, vi arriva attraverso un percorso argomentativo diverso da quello seguito dalla Corte bresciana, che aveva sostenuto (i) l’interpretazione restrittiva della norma nell’ottica di evitare un depauperamento della società, (ii) il verificarsi di una lesione indiretta del diritto di voto, come tale estranea alla sfera applicativa della disposizione normativa.La Suprema Corte afferma, invece, che nel caso di specie non sia corretto parlare di incidenza non solo diretta, ma anche indiretta sul diritto di voto. Vero è che la deliberazione assembleare che modifica il <em>quorum</em> deliberativo ha una ricaduta sfavorevole sulla posizione del socio di minoranza, ma ciò rappresenta un fatto del tutto estraneo alla fattispecie designata dal legislatore, che fa riferimento ad una modificazione oggettiva del diritto di voto previsto dallo statuto.La Cassazione rileva da ultimo che, a fondamento della lettura estensiva del diritto di recesso - disattesa dalla stessa Corte - sta la preoccupazione che la maggioranza possa abusare dei propri poteri. Tuttavia, essa chiarisce come il carattere abusivo di una deliberazione che ha ricondotto la previsione statutaria a quella legale sia da escludere fino a prova contraria.&nbsp;<strong><em>&nbsp;</em></strong><strong><em>&nbsp;</em></strong><em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.</em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: <a href="mailto:corporate.commercial@advant-nctm.com">corporate.commercial@advant-nctm.com</a>.</em>&nbsp;<a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/03/Modificazione-dei-quorum-deliberativi-e-diritto-di-recesso.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Scarica l'articolo</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 30 Mar 2018 03:19:26 +0200</pubDate>
                        <title>Contratto di concessione di vendita di automobili e abuso di dipendenza economica</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contratto-di-concessione-di-vendita-di-automobili-e-abuso-di-dipendenza-economica</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="padding-left: 30px;"><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>Il caso</strong></p>La controversia decisa dalla sentenza in commento trae origine dall’esecuzione di un contratto di concessione di vendita di automobili ai sensi del quale il concedente si era riservato il potere di fissare a carico del concessionario degli obiettivi commerciali mensili particolarmente gravosi, nonché di recedere unilateralmente qualora, tra le altre cose, gli obiettivi non fossero stati raggiunti; il concedente si era obbligato altresì a pagare al concessionario un corrispettivo la cui determinazione dipendeva, in parte, dal raggiungimento degli obiettivi di volta in volta determinati. Dopo diverso tempo dall’inizio del rapporto contrattuale, il concessionario non riusciva più a realizzare gli obiettivi determinati dal concedente e, quindi, a fronte della diminuzione degli introiti, contestava alla casa madre il fatto di fissare obiettivi eccessivamente gravosi. A fronte del continuo mancato raggiungimento degli stessi, il concedente decideva, infine, di esercitare il suo diritto di recesso. Il concessionario conveniva quindi in giudizio il concedente per sentirlo condannare al risarcimento dei danni.La domanda viene respinta in entrambi i gradi di merito, ma nel corso del giudizio di secondo grado la Corte di Appello di Torino, sollecitata dalla difesa della società concessionaria, affronta alcune importanti questioni interpretative concernenti il divieto di abuso di dipendenza economica. Tra l’altro, i giudici di Torino si interrogano circa l’applicabilità dell’art. 9, L. n. 192/1998 (“Legge sulla Subfornitura”) ai soli contratti di subfornitura o – come ritenuto nel caso di specie – anche ad altri rapporti tra imprenditori in cui possa ravvisarsi la medesima <em>ratio</em>; nonché sulle circostanze in presenza delle quali possa dirsi sussistente lo stato di dipendenza economica ovvero possa qualificarsi come abusiva la condotta contrattuale dell’impresa più forte, nonostante la sua conformità alle pattuizioni contrattuali. A seguito di ciò, il concessionario ricorreva davanti alla Corte di Cassazione.&nbsp;<p style="padding-left: 30px;"><strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>L’interpretazione della norma</strong></p>L’art. 9 della Legge sulla Subfornitura prevede che è vietato l’abuso, da parte di una o più imprese, dello stato di dipendenza economica nel quale si trova una impresa cliente o fornitrice. È considerata dipendenza economica la situazione in cui un’impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi. La dipendenza economica è valutata altresì tenendo contro della reale possibilità per la parte che abbia subito l’abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. Al riguardo, occorre constatare che il primo divieto stabilito nella norma si riferisce all’abuso di dipendenza economica come ad una fattispecie unitaria e generale, mentre le ipotesi successivamente elencate costituiscono delle specificazioni, menzionate a titolo esemplificativo.Il patto attraverso il quale si realizzi l’abuso di dipendenza economica viene sanzionato con la nullità quando, oltre al ricorrere dei presupposti fattuali sopra elencati, il sacrificio imposto dalla parte “dominante” all’impresa dipendente risulti ingiustificato.&nbsp;<p style="padding-left: 30px;"><strong>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>Il sacrificio dell’interesse del soggetto dipendente</strong></p>Resta da chiarire quando il sacrificio dell’interesse del soggetto dipendente possa dirsi <em>ingiustificato</em>. Su questo punto, l’art. 9 della Legge sulla Subfornitura tace, e la riflessione di giudici e studiosi è ancora lungi dal trovare un punto di approdo ampiamente condiviso.Ciò premesso, alcune interessanti indicazioni interpretative possono essere tratte da campi per determinati aspetti affini alla subfornitura, ossia l’Antitrust e il diritto dei consumatori.Ad esempio, in tema di Antitrust la Corte di Giustizia ha chiarito che “<em>la nozione di sfruttamento abusivo è una nozione oggettiva, che riguarda il comportamento dell’impresa in posizione dominante atto ad influire sulla struttura di un mercato in cui, proprio per il fatto che vi opera detta impresa, il grado di concorrenza è già sminuito</em>”. Secondo questa pronuncia, infatti, perché si integri una condotta abusiva da parte dell’impresa dominante è sufficiente che la stessa sia priva di “<em>giustificazioni obiettive</em>”, in quanto diretta solo a comprimere l’interesse degli altri operatori di mercato (imprese o consumatori).In tema di diritto dei consumatori, invece, una clausola è abusiva quando introduce “<em>una alterazione vistosa e unidirezionale</em>” dell’assetto contrattuale, così da creare una “<em>compressione unilaterale dell’interesse</em>” del consumatore “<em>senza vantaggi compensativi e senza negoziazione</em>”; oppure quando è formulata in considerazione del solo interesse del professionista, senza essere bilanciata da altre clausole volte a tutelare l’interesse del consumatore.&nbsp;<p style="padding-left: 30px;"><strong>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>Considerazioni conclusive</strong></p>Dunque, sebbene la sentenza della Cassazione non decida nel merito la controversia in oggetto, fornisce interessanti spunti per l’interpretazione delle norme contenute nella Legge sulla Subfornitura dettate in materia di abuso di posizione dominante, grazie al paragone effettuato con il diritto dei consumatori ed il diritto Antitrust.Da tale scenario emerge che non è l’entità del sacrificio imposto al soggetto dipendente (impresa o consumatore) a renderlo ingiustificato, ma piuttosto il fatto che detto sacrificio sia soltanto strumentale al mero rafforzamento della posizione di dominio detenuta da chi, grazie ad essa, ha potuto imporlo.In altri termini, un atto o un patto è abusivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 della Legge sulla Subfornitura (così come lo è ai sensi della normativa Antitrust e della disciplina sulle clausole abusive dei consumatori) quando, all’esito di una valutazione <em>ex post</em> del contesto entro il quale si è formato, riveli che il sacrificio subito dal soggetto debole sia esclusivamente giustificato dall’intento della parte “<em>dominante</em>” di consolidare la posizione di dipendenza del singolo interlocutore nei suoi confronti o la propria posizione di dominio sul mercato, a prescindere da giustificazioni di natura tecnica, economica e/o relative a esigenze di produzione o distribuzione.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.</em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: <a href="mailto:corporate.commercial@advant-nctm.com">corporate.commercial@advant-nctm.com</a>.</em>&nbsp;<a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/03/Contratto-di-concessione-di-vendita-di-automobili-e-abuso-di-dipendenza-economica.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Scarica l'articolo</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 29 Mar 2018 06:40:39 +0200</pubDate>
                        <title>EU Policy and Programmes for the Western Balkans</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/eu-policy-and-programmes-for-the-western-balkans</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong><u>Background: policy objectives, legal basis, political process</u></strong><strong>.</strong>The EU has developed a policy to support the gradual integration of those Western Balkan countries not yet Members into the Union. On 1 July 2013, Croatia became the first of the seven countries to join, and Montenegro, Serbia, Former Yugoslav Republic of Macedonia and Albania are official candidates. Accession negotiations on some Acquis chapters have been opened with Montenegro and Serbia. Bosnia and Herzegovina (which submitted its membership application in early 2016) and Kosovo are potential candidate countries.The Legal basis of the process are the Title V of the Treaty on European Union (TEU), dedicated to EU external action; Article 207 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), relating to the international trade agreement; Article 49 TEU, concerning the criteria for application and membership.2018 marks the 15<sup>th</sup> anniversary of the Thessaloniki Summit that laid down the foundations for access of Western Balkan countries to the EU. It also commemorates a decade since the founding of the European Fund for the Balkans, the goal of which was not only that of promoting the EU integration of the Western Balkans into the EU but also their transformation into prosperous and stable European democracies. To date, Croatia is the only Country form the Region to have joined the EU, while membership for the other Countries is still years away. Democratic backsliding, declining support for EU membership, and the increasing interference of external actors that support undemocratic and non-transparent practices undermine reforms in the Western Balkans<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.A recommitment to reforms and enlargement, articulated in the Trieste WB&amp; Summit<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, as well as more recent positive statements by Commission, have certainly signalled a European Commission’s Strategy presented on February 2018.&nbsp;<strong><u>The Commission Strategy </u></strong>The Commission’s Strategy adopted on 6 February 2018, was already signalled in the “2017 State of the Union address” by Commission President Junker. The Strategy is entitled “A credible enlargement perspective for the enhanced EU engagement with Western Balkans”. It confirms “..the European Future of the Region as a geostrategic investment in a stable, strong and united Europe based on common values”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.The Strategy defines the priorities and areas of joined and reinforced cooperation, addressing the specific challenges the Western Balkans face, in particular the need for fundamental reforms and good neighbourly relations. A credible enlargement perspective ”….requires sustained efforts and irreversible reforms. Progress along the European path is an objective and merit-based process which depends on the concrete results achieved by each individual Country”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.Rule of law, security and migration, socio-economic development, transport and energy connectivity, digital agenda, reconciliation and good neighbourly relations are the six concrete flagships initiatives of the Strategy. Concrete actions in these areas are foreseen between 2018 and 2020.Adequate funding is indispensable for a successful adhesion process and the European Commission proposes to gradually increase funding under the Instrument for Pre-accession Assistance until 2020. Furthermore, the Strategy explains the steps that need to be taken by Montenegro and Serbia. There is an indication that the accession process could be completed by 2025.All Western Balkans countries have now the chance to move forward on their respective EU membership processes.&nbsp;<strong><u>The EIB for the Western Balkans</u></strong><u>&nbsp;</u>The EIB is the leading international financier in the Western Balkans and has been active in the Region since 1977. Since 2006, the Bank has financed projects for a total of Euro 6.4bn. In 2016 the EIB signed financing contracts amounting to Euro 427m.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>While continuing its support for reconstruction and upgrading of the region and municipal networks of basic infrastructures (transport, energy and the environment), the EIB plans to increase its assistance to the private sector and lend more in the health and education sectors in the coming years.The EIB co-finances major projects in the region with other International Financial Institutions, particularly the European Bank for Reconstruction (EBDR), the World Bank and the Council of Europe Development Bank, as well as with bilateral donors.Since 2009 these Financial Institutions have been cooperating under the Western Balkans Investment Framework (WBIF), which provides a joint grant facility and a joint lending facility for priority investment in the region. The objective is to simplify access to credit by pooling&nbsp; and coordinating different sources of finance and technical assistance, with a focus of infrastructure sectors, including social infrastructure.A further joint initiative, with the same partners and the European Investment Fund (EIF), is the Western Balkans Enterprise Development and Innovation facility (WB EDIF), launched in December 2012.&nbsp; This aims to improve access to finance for SMEs in the region, helping to develop the local economy and regional venture capital markets, while promoting policy reforms to support access to finance through financial engineering instruments.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>&nbsp;<strong><u>Conclusion</u></strong>The process to join the EU broadly consists of 3 stages, that can be summarized as follows: becoming an official candidate for membership; moving on to formal membership negotiations; joining the EU, after the negotiations and accompanying reforms have been completed.Financial programmes and EU aid for the development of these countries must be considered as a whole: no adhesion without financial support. The countries involved in membership negotiations represent also an opportunity for the enterprises and SMEs of existing Member States.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>This article is for information purposes only and is not intended as a professional opinion.For further information, please contact <a href="mailto:giovanni.moschetta@advant-nctm.com">Giovanni Moschetta</a>.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> See IAI, Istituto Affari Internazionali, “10 Years of the European Fund for the Balkans”, March 2018.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a>Trieste Western Balkan Summit. In the Declaration of Italian Chair – “Bringing the Western Balkans Closer”, we find the following issues: Connectivity; Regional economic integration development; A positive Agenda for Youth; Governance, rule of law and Prevention and Fight against corruption; Science; Outstanding bilateral issues; Civil Society; Fight against terrorism, extremism, radicalization and organized crime; Preventing irregular migration.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> European Commission weekly meeting, 6 February 2018.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> See above.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> The EIB in Western Balkans, EIB Publications 2016.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> See above</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 29 Mar 2018 06:34:57 +0200</pubDate>
                        <title>Whistleblower protection in the Italian private sector</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/whistleblower-protection-in-the-italian-private-sector</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>A January 2018 Nctm workshop on whistleblower protection in the Italian private sector brought together representatives of the key public and private institutions dealing with the issue, including the heads of the Italian Anticorruption Authority, the Data Protection Authority, Transparency International, Confindustria and lawyers from Nctm. The programme and participants can be found on Nctm website at the following link: <a href="https://www.nctm.it/eventi/convegni-e-seminari/la-nuova-disciplina-del-whistleblowing-nel-settore-privato-impatti-giuridici-organizzativi-sociali.The" target="_blank" rel="noreferrer">www.nctm.it/eventi/convegni-e-seminari/la-nuova-disciplina-del-whistleblowing-nel-settore-privato-impatti-giuridici-organizzativi-sociali.The</a> workshop examined the new Whistleblowing law 30 November 2017, n. 179, which came into force on 29 December 2017, and how it would interact with the administrative liabilities of legal entities for certain offences pursuant to the Legislative Decree no. 231/2001 (“<strong><em>Decree 231</em></strong>”) and on the data protection regulation set forth in the Legislative Decree no. 196/2003 (“<strong><em>Privacy Code</em></strong>”).&nbsp;<strong><em><u>The background on whistleblower protection</u></em></strong>There is no definitive definition of what whistleblower protection is. The OECD defines it as:“<em>Legal protection from discriminatory or disciplinary action of employees who disclose to the competent authorities, in good faith and on reasonable grounds, wrongdoing of whatever kind in the context of their workplace</em>.”That being said, the importance of whistleblower protection has been recognized by many international institutions, such as, OECD, UNCAC and Council of Europe. Many countries have introduced whistleblower protection legislation but often in different ways: some have provided for a specific regulation for protection in labour law, some others in public service law or, still others, in criminal codes or in specific sector regulations.Italy is one of the 14 Countries, out of the 43 members of the Anti-Bribery Convention, that have adopted a specific regulation for a private sector whistleblower protection. In contrast many OECD Countries whistleblower protection is still absent or is limited to the public sector’s employees.According to the OECD guidelines and recommendations, the features of whistleblower protection mechanisms, which can be reflected in both private and public sectors, are mainly the following:</p><ul> <li>clear definition of what is meant for protected disclosures;</li> <li>clear indication of who will be afforded of protection;</li> <li>clear definition of reporting channels of disclosure and providing various channels, internal or external, as the case may be;</li> <li>ensuring confidentiality reports;</li> <li>ensuring data protection does not undermine confidentiality of the whistleblower;</li> <li>financial incentives, which is an highly controversial theme and very discussed in the framework of international institutions and recommendations. Of course, it is demonstrated that financial incentives in favour of whistleblowers could eventually encourage employees to report misconducts, but at the same time is a measure somehow controversial because it may affect the vision that the public may have in whistleblowers motivation, furthermore in many Countries is hard to imagine providing for financial incentives to whistleblowers (currently in place only in two OECD Countries, South Korea and U.S.A.);</li> <li>company measures as mitigating circumstances.</li></ul><p>&nbsp;<strong><em><u>The Italian Whistleblowing law for the private sector</u></em></strong>The Whistleblowing law has introduced for the first time a specific regulation on the whistleblower protection in private sector. Prior to the 2017 law, whistleblower protection was not completely unknown. A preliminary regulation was introduced back in 2012 by the Law no. 190/2012 (so-called Anticorruption Law). However its ambit was restricted to the public sector.In addition, there was some protection in the private sector within the terms of Decree 231 and the Whistleblowing law builds on this. Article 2 of the Whistleblowing law applies to those companies which have implemented an organizational model in compliance with the Decree 231 system by integrating the requirements for the eligibility and effectiveness of the organizational models set forth in Article 6 of the Decree 231 and providing for certain further mandatory requirements for those companies which have chosen (or choose) to implement such organizational models. In addition to the standards currently required to comply with the Decree 231, companies may also provide the following:</p><ul> <li><em>one or more channels enabling senior managers and subordinates to raise detailed disclosures of unlawful conducts relevant pursuant to Decree 231 and based on precise and congruous facts, or breaches of the organizational model of the company, which they witnessed in the carrying out of their functions; such channels must assure confidentiality of the identity of the whistleblower when handling the disclosure;</em></li> <li><em>at least one alternative reporting channel suitable to assure, through IT means, the confidentiality of the identity of the whistleblower;</em></li> <li><em>prohibition against retaliation or discriminatory acts, whether direct or indirect, towards the whistleblower for reasons, directly or indirectly, connected to the disclosure;</em></li> <li><em>within the disciplinary system adopted, sanctions against those infringing the measures for the protection of the whistleblower, as well as those making, maliciously or negligently, disclosures that turn out to be unfounded.</em></li></ul><p>Under the Whistleblowing law, people who blow the whistle are now protected against any sanction, reprisal or other discriminatory measures (including dismissal or workplace re-organizations that impact negatively on their working conditions), due to the report of any wrongful behaviour of another person linked to the company and anyhow connected to the Decree 231 in the context of the workplace.The new Whistleblowing law supports and fosters the creation of an organizational culture of transparency that supports whistleblowing but it still leaves a series of open issues and challenges. The workshop was mainly aimed at discussing and increasing awareness among the public of the most challenging issues in the field of whistleblower protection and the relationship between the new law and existing provisions such as &nbsp;Decree 231 and the Privacy Code. We address both of these issues below.&nbsp;<strong><em><u>Whistleblower protection and data protection regulation </u></em></strong>The Whistleblowing law raises several issues in relation to rights and obligations deriving from the current data protection regulation.The core issue here is how to balance the right of the whistleblowers to protect their identity under the Whistleblower law and the right of individuals to have access to their personal data under the Data Protection rules. The Whistleblowing law does not provide for a solution. The Data Protection Authority is expected to publish its views on the matter in the course of 2018. It is most likely that the right of the individual to have access to its personal data will be limited where such disclosure could allow the identification of the whistleblower, either directly or indirectly.A further complex issue concerns the necessity, or not, to obtain the consent – required under the data protection regulation – of the individual of the disclosure for the processing of its personal data. Since the Whistleblowing law does not introduce obligations but simple duties, the processing cannot be considered as based on the fulfilment of a legal obligation or on the purposes of the legitimate interest of the controller (which occurs only in certain specific cases indicated by the Data Protection Authority). On the other hand, it would be unreasonable to require companies to obtain the consent of its employees to the processing of their personal data within whistleblowing systems. The situation may change with the entry into force, next 25 May 2018, of the new data protection rules set out in Regulation (EU) no. 2016/279.Participants in the workshop believed that challenges may be avoided or overcome by means of education, awareness-raising of rules and procedures&nbsp;through trainings and conferences, but also ensuring effective protection and by creating an organizational culture of transparency that supports whistleblowing. Indeed, putting in place channels for protection of whistleblowers is considered to be of benefit for the companies concerned.The Italian Anticorruption Authority (ANAC) and the Data Protection Authority are expected to publish their views in the near future but there was general consensus among the participants including representatives from these agencies that more legislation may be needed.&nbsp;<strong><em><u>Whistleblower protection and Decree 231 </u></em></strong>Another controversial issue for the protection of whistle-blowers in private sector, was the decision to place the protection within the scope of the Decree 231, which provides the framework for non-mandatory compliance systems to be adopted by companies and indeed often only implemented after the commission of an offence by the company. Therefore, the non-adoption of a whistleblowing system has no consequences for those companies that have not implemented a Decree 231 compliance system. Rather, the whistleblower protection creates obligations only for those companies which have voluntarily chosen to comply with Decree 231. In this case, should company be sued in court, and if the existing in-house protection system does not comply with the new requirements set out in the Whistleblowing law, there may be a finding that the in-house model are not sufficient and, in the worst scenario, the company may be deemed liable for under the Decree 231.Some participants at the workshop saw advantages in bringing the protection within the scope of Decree 231 because a strong mechanism to protect disclosure of information of wrongdoing by virtuous employees may only happen in those companies that have already adopted a culture of ethics, legality and transparency, which the voluntary Decree 231 systems aim at.Notwithstanding the above, the inequality of treatment of whistleblower protection for employees of those companies that have complied with the Decree 231 and non-protection for employees of those companies that have not complied with the Decree 231 may cause issues in the implementation of the Whistleblowing law. This problem is likely to be played out in labour disputes.&nbsp;<strong><em><u>To whom the disclosures must be addressed</u></em></strong>A further relevant issue concerns the identification of the addressee of complaints. Indeed, while for the public sector the Whistleblowing law indicates ANAC as the exclusive addressee, nothing is mentioned for the private sector in such law.At present, it is not possible to predict what solution will be found but it is clear that, whatever the choice will be, the supervisory body appointed by the companies pursuant to the Decree 231 (so called <em>Organismo di Vigilanza</em>) will have to be involved in some way, as also confirmed by a note on whistleblowing published by Confindustria in January 2018 and by Transparency International’s Italian Guidelines on whistleblowing. In fact, although the Whistleblowing law does not provide for any mandatory provision, not informing the supervisory body would compromise the flow of information which represents the core of the efficiency and effectiveness of the organizational models. In addition to the supervisory board, the current practices in private with voluntary schemes is to entrust to a third-party body or an <em>ad hoc</em> committee, the role to receive complaints.The workshop was an opportunity for experts in the field, in the competent authorities, in the private sector and in Nctm to share an understanding of the current state of the law in Italy.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>This article is for information purposes only and is not intended as a professional opinion.For further information, please contact <a href="mailto:raffaele.caldarone@advant-nctm.com">Raffaele Caldarone</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 29 Mar 2018 06:33:16 +0200</pubDate>
                        <title>EU Company Law for digital solutions and cross-border operations: the framework for the need to developing and simplifying legislation</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/eu-company-law-for-digital-solutions-and-cross-border-operations-the-framework-for-the-need-to-developing-and-simplifying-legislation</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>The European Commission, in its 2017 Annual Work Programme, announced that the expected initiative on company law is intended “to facilitate the use of digital technologies throughout a company’s lifecycle and cross-border merger and divisions”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>. These efforts were also underlined in the Commission Work Programme 2018(CWP 2018), where the Commission acknowledged a focus “on revising EU company law to support business with clear, modern and efficient rules”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>. Current EU company law only addresses the use of digital technologies to a limited degree as in Directive(EU)2017/1132, which includes certain provisions on disclosure of company information online, and Directive(EU) 2017/828 that facilitates the communication and exchange of information between companies and shareholders. However, the existing legislation does not address the use of digital tools in general<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.Harmonization of EU company law is a prerequisite for a fully-fledged digital single market that would enable all operators,” ……and in particular SMEs, to draw on the potential of digital technology and the digital economy and eliminate unnecessary barriers in the single market, while safeguarding their rights and providing legal and cyber security. Despite the recent codification and amendments to other aspects of EU company law, problems in areas such as legal certainty, administrative burdens, unnecessary costs, the absence of transparency and the ineffective protection of companies, still remain. These points have been highlighted several times by the European Parliament”. <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>&nbsp;<strong>Company Law and its development and simplification </strong>Progress in developing and simplifying various aspects of company law has been made since 2012 when the European Commission presented its “Action Plan on European Company Law and Corporate Governance”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>. EU company law was recently partially codified in the above mentioned Directive EU/2017/1132, which repealed six directives<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>and amended an additional five<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>. EU company law covers various areas, such as formation, capital and disclosure requirements; domestic mergers and divisions; EU legal entities and business operations involving more than one country. The legal framework of the company law includes, apart from Directive (EU)2017/1132, other legislative acts including the 12<sup>th</sup> Company Law Directive 2009/102/EC, Directive 2013/34/EU on annual financial statements, Directive 2004/25/EC on takeover bids, the Shareholders Rights Directive(SRD) 2007/36/EC and the Transparency Directive 2004/109/EC and the Regulation(EU)910/2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market.<strong>&nbsp;</strong><strong>Digitalization of EU company law and cross-border operations</strong>The Commission’s intentions to deal with digitalization of EU company law and cross-border operations were announced in several Communication. For example, in its “Communication on EU eGovernment Action Plan 2016-2020”(April 2016), the Commission noted the need to simplify the access to information under EU business and company law, since “improving the use of digital tools when complying with company-law related requirements throughout different phases of company’s lifecycle would achieve simpler and less burdensome solutions for companies”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.In the “Communication on upgrading the single market” ( October 2015), the Commission introduced its intentions regarding actions leading to an updates of the single market<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>. Here it noted the uncertainties for SMEs concerning EU company law and promised to consider “further ways of achieving simpler and less burdensome rules for companies”, including “making digital solutions available throughout company lifecycle” and the need to examine the rules on cross border mergers and divisions<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>. “The Commission intended to come forward with these amendments in 2017. The need to simplifying cross-border operations was already noted in the “Commission’s Communication Action Plan: European company law and corporate governance” (December 2012), while the issue of digitalization in company law was raised by an Informal Company law Expert Group. In its March 2016 Report, the expert group provided in this context a list of 29 recommendations concerning <em>inter alia</em> digitalization of the communication between a company and the state and electronic communication between a company and its shareholders and other stakeholders”. <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>&nbsp;<strong>The European Parliament position and the Commission’s responses</strong>In this note we address two main EP Resolutions concerning EU company law.The first is the European Parliament Resolution of 13 June 2017. &nbsp;“The Resolution<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a> drew attention to two specific issues linked with EU company law, cross- border mergers and cross -border divisions. The Resolution considered it necessary to revise Directive 2005/56/EC on cross border mergers while underlining the effectiveness of the Directive (point 5-6)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>”. Parliament, in this regard, considered it important to make improvements to various aspects of the Directive, such as managements of assets and liabilities, rights of minorities shareholders and rules on creditors’ protection (point 10). As to cross-borders divisions, Parliament recalled Directive 82/891/EEC that regulated divisions of undertakings within a Member State (point 13)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>. The Commission was called on to consider the significant economic impact which would ensue from legislation governing cross-border divisions (point 14) while Parliament noted lengthy and complex procedures required for cross-border divisions (point 15). Parliament suggested the amendment on cross-border divisions should include, for instance, the right of creditors and minority shareholders, accounting issues and the harmonization of rules and procedures (point 18).The Commission follow-up document to this Resolution referred to recent and on-going consultations and announced the upcoming Commission initiative.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>In the second EP Resolution of 16 May2017 on the EU eGovernment Action Plan 2016-2020 the Parliament called on the Commission to “…consider further ways to promote digital solutions for formalities throughout a company’s lifecycle, electronic filing of company documents and the provision of cross-border and other information” (point 5)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.&nbsp; According to the Parliament “…better access to information and the increased use of improved digital tools for company-law-related formalities throughout the lifecycle of companies should increase legal certainty and reduce company expenses” (letter G).“The Commission’s follow up document noted that the CWP 2017 envisaged the adoption of a company law package, to include elements facilitating the use of digital technologies throughout a company’s lifecycle and cross-border merger and divisions”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>The Council has not been inactive. In 2007, it established a standing working party on company law, which negotiates proposals on company and corporate law issues, such as corporate governance, corporate social responsibility, accounting and auditing. The working party of the Council deals with various topics including corporate forms in the EU and quality of corporate governance reporting<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>.The European Council, in the Stockholm Programme, an open and secure Europe serving and protecting citizens (2010), considered that the process of harmonizing conflict-on-law rules at Union level should also continue in the area of company law.In the October 2016 Conclusion, European Council called for various different strategies, including the Digital Single Market, Single Market Agenda and Capital Market Union, to be completed and implemented by 2018 (point 17). In addition, in its June 2017 conclusions, The European Council emphasized the need for further efforts in the Digital Single Market and the Capital Markets Union. It also announced that the Council would report to the June 2018 European Council on progress in deepening, implementing and enforcing the single market in all its aspect (point 13).The European Court of Justice, has also been called upon to interpret principles of EU company law. In Case C-106/16 Polbud, the Court ruled that “freedom of establishment is applicable to the transfer of the registered office of a company formed in accordance with the law of one Member State to the territory of another Member State, for the purposes of its conversion, in accordance with the condition imposed by the legislation of the other Member State, into a company incorporated under the law of the latter Member State, when there is no change in the location of the real head of office of that company”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a><strong>&nbsp;</strong>&nbsp;<strong>Conclusion</strong>It is clear that the European Institutions consider company law as an important element of European law. Considering the internal market integration process, company law is in need of continuous upgrading, in particular relating to digital solutions and cross-border legislation. On the basis of the various Council conclusions in the period 2016-2017 we can note the substantial willingness of that Institution to proceed in this direction with in addition, the continued simplification of the legislation.We consider it highly likely therefore that new proposals will be introduced by the Commission in the course of 2018 and will be “carried on the plate” of negotiations.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>This article is for information purposes only and is not intended as a professional opinion.For further information, please contact <a href="mailto:giovanni.moschetta@advant-nctm.com">Giovanni Moschetta</a>.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> COM(2016)710 final, p.8<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> COM(2017)650 final, p.5<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> European Commission, REFIT Platform Stakeholders Suggestions, XIII Justice, p. 25.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> EPRS-Ex post evaluation Unit. PE 611.014<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Action Plan on European Company Law and Corporate Governance-a modern legal framework for more engaged shareholders and sustainable companies, COM(2012)740<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Directives 82/891/EEC, 89/666/EEC, 2005/56/EC,2011/35/EU and 2012/30/EU.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Directives 2007/63/EC, 2009/109/EC, 2012/177/EC, 2013/24/EU and 2014/59/EU.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> COM(2016)179 final, p.7<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> COM(2015) 550 final.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Ibid, p.5.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Euoepan Commission, REFIT platform, Stakeholder suggestions, XIII Justice.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> P8_TA-PROV(2017)0248<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a>The Directive was repealed by Directive(EU) 2017/1132.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> The Directive was repealed by Directive(EU) 2017/1132.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> SP(2017)574.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> P8_TA-PROV(2017)0205.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> SP(2017)511.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Currently, it deals with: corporate forms in the EU, for example the statute for a European foundation and for a single member limited liability company; quality of corporate governance reporting; encouragement of long-term shareholder engagement; accounting and auditing standards; financial programmes in the field of financial reporting and auditing.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Case C-106/16 Polbud, judgement of 25 October 2017, para.44“The Court also found that the provisions of the TFEU precludes a member State rule “which provides that the transfer of the registered office of a company incorporated under the law of one Member State to the territory of another member State….is subject to the liquidation of the first company”.[19]In Case C-210/06 Cartesio, the Court noted that the Treaty provisions do not preclude “legislation of a Member State under which a company incorporated under the law of that Member State may not transfer its seat to another member State whilst retaining its status as a company governed by the law of a Member State of incorporation.[19] The issue of company law was also discussed in other Court case”, in EPRS, EX post Evaluation, PE 611.014&nbsp;&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 29 Mar 2018 06:32:04 +0200</pubDate>
                        <title>Italy implements the Barnier directive: the long and rough journey towards the opening of the market for copyright collection societies</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/italy-implements-the-barnier-directive-the-long-and-rough-journey-towards-the-opening-of-the-market-for-copyright-collection-societies</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Introduction: The role of SIAE </strong>Article 19 of Italian Law no. 148/2017 marks a turning point in the field of copyright management and collecting societies, as it provides for the ending of the legal monopoly of the encumbent Società Italiana Autori ed Editori (SIAE).SIAE is a public law body, organized on a non-profit basis, engaged in the collective management of copyright. The 1941 copyright law (Law no. 633 /1941) granted SIAE the exclusive right to act on behalf of copyright holders in relation to the exploitation of protected works (including the rights of performance, recitation, broadcasting, and mechanical and cinematographic reproduction). Article 180 of the original 1941 law further provided that SIAE was the only entity entitled to provide authors and rightholders with collective services, including the licensing, collection and distribution of revenues from the economic use of their creative works.&nbsp;<strong>The inefficiency of monopolies</strong>Monopolies in the copyright protection market are present in several European countries<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>. However, this business model was characterised by particularly high fixed costs,since the monitoring and intermediation services on behalf of authors and rightholders required a physical network spread all over the whole &nbsp;territory.In recent times the monopoly approach has been questioned more and more. First of all, legal monopolies do not necessarily provide a more efficient service for authors and users<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>; moreover, nowadays the quick development of information technology, digitalisation and network communication allows for the negotiation of licenses, the collection of royalties and even the possibility to monitor user activities even for limited repertoires. This is particularly relevant in the growing online market<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>.Consequently, an ever larger number of publishers, artists, users, operators and scholars have long advocated the liberalization of the copyright management market. They argue that only the promotion of fair competition could provide individual rightholders with the freedom to choose among different alternatives and that an open market for management would better fulfil rightholders’ interests (e.g. enabling them to set the tariffs applicable to licenses, the terms and conditions on the allocation of revenues).<strong>&nbsp;</strong><strong>Copyright management market under EU law</strong>The legitimacy of national monopolies in the copyright collecting management field was first challenged on the basis of Article 56 TFEU (ex Article 49 TEC), which sets as a general principle the freedom to provide cross-border services without any restriction from the Member States<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>. Following a recommendation from the EU Commission (2005/737/EC) inviting the Member States to foster “effective structures for cross-border management of rights” (at least in the online services market), the EU Parliament and Council then adopted Directive 2014/26/EU of February 26<sup>th</sup> 2014 (known as “The Barnier” Directive). The Barnier Directive lays down a comprehensive framework for the copyright Intermediation Market. It was partially transposed into Italian law by Legislative Decree (D.lgs.) no. 35/2017.The Barnier Directive sets out the overall requirements to ensure the proper functioning of collective copyright management organisations. It lays down strict rules concerning governance and accountability of the organisations, designed to enhance their transparency and efficiency. It also compels organisations to amend their statutes so as to ensure the involvement of all its member (i.e. the rightholders) in the decision-making process<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>.&nbsp;<strong>Boosting competition in cross-border copyright management services</strong>While D.lgs. 35/2017 implemented the provisions of the Directive on governance, the issue of the right of collecting societies/parties, other than SIAE, &nbsp;to directly provide copyright management services in Italy was not addressed despite the fact that the Directive introduces, as a general principle, the right of &nbsp;rightholders to use either collective management organisations (Article 1) or independent management entities (Recital 15) of their choice for the management of their rights. Unlike collective organisations, independent management entities are not controlled - directly or indirectly - by rightholders and they are not organised on a non-profit basis, pursuant to Article 3 of the Directive.The Directive sets out the right of (at least) collective management organisations (CMO) to provide cross-border copyright management services. This is abundantly clear from the combined reading of Article 5(2) and Recital 4. Article 5(2) recognizes of the right of rightholders to authorise any CMO to manage the rights of their choice <em>for the territories of their choice</em>, regardless of Member State of nationality, residence or establishment. Recital 4 is even more explicit, as it empowers any collective management organization established in the Union to “<em>represent rightholders who are resident or established in other Member States</em>” and to grant “<em>licenses to users who are resident or established in other Member States</em>”.&nbsp;<strong>Ambiguities under the first Italian Implementation act/The D.lgs. no. 35/2017: still a legal monopoly for SIAE?</strong>As strongly recommended by the Italian Antitrust Authority<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a>, a proper implementation of the Barnier Directive would have required abolishing the existing statutory monopoly.&nbsp; Nonetheless, Italy initially failed to comply with this provision. Indeed, Article 4(2) of the Legislative Decree no. 35/2017 formally acknowledged the right of authors and rightholders to revoke the mandate of SIAE and to entrust other organisations and independent entities, but without prejudice to the provisions of Article 180 of the 1941 copyright law. The effect of the maintenance of Article 180 was that no such organisation/entity was entitled to directly provide intermediation services in Italy, due to the statutory exclusivity of SIAE under the terms of Article 180(1).This left the situation in Italy both ambiguous and inconsistent. On the one hand, it could be argued that any third collecting entity or organisation was forced to negotiate a representation agreement with SIAE for licensing, collecting and distributing services. However, this construction was clearly in contrast to &nbsp;the Barnier Directive, since it would have compelled rightholders, users and other collecting societies to unconditionally accept SIAE financial and organisational terms. This would have ultimately hindered the activity of foreign collecting societies in Italy.On the other hand, it is noteworthy that, even pursuant the original provision of Article 180 of the 1941 copyright law, the exclusivity of SIAE was not absolute, but covered only <em>collective</em> copyright management services. In fact, Article 180(4) authorized “<em>the author or his successors in title to exercise directly the rights afforded them</em>”. In this way, rightholders could delegate to third parties the right to negotiate licences and collect royalties for any exploitation of music works.In any event this confusion in the law was an important obstacle to competition in the EU ultimately limiting the freedom of choice of operators. Because of this, the Commission had decided to open an infringement proceeding against Italy.<strong>&nbsp;</strong><strong>The final adjustment to the Barnier Directive: Law Decree no. 148/2017</strong><strong>&nbsp;</strong>It is therefore good news that Law no. 148/2017 has finally abolished the statutory exclusivity of SIAE by &nbsp;amending Article 180 of the copyright law.However, the Italian legislator adopted a middle ground between free market instances and the classic “solidaristic” view of copyright management service. While any form of intermediation (including licensing, collecting and allocating royalties) is now allowed for copyright management organisations, this does not apply to independent management entities. As a result, Italy requires the subjects engaged in collective copyright management to alternatively be organized on a non-profit basis or to be under the rightholders’ control, so as to safeguard the exclusive rights of the artists and rightholders.How the new measures will impact the market is still uncertain: the provisions cannot guarantee the development of a fully competitive market just yet. But that beign said, this newest law does open a door for new actors: a newly founded CMO organised on a non-profit basis - Liberi Editori e Autori (LEA) - might pave the way for the forthcoming enlargement and increasing competition in the copyright management business in Italy.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>This article is for information purposes only and is not intended as a professional opinion.For further information, please contact <a href="mailto:lorenzo.attolico@advant-nctm.com">Lorenzo Attolico</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1"><sup>[1]</sup></a> According to D. Menegon, “L’intermediazione dei diritti d’autore”, IBL Briefing papaers, 89, July 19th, 2010, a legal monopoly still existed in Denmark, Austria, Belgium, Czech Republic and Italy; besides, in Germany and Great Britain the leading copyright collecting societies enjoyed a monopoly position de facto.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2"><sup>[2]</sup></a> The same 2010 study by D. Menegon found that, compared to PRS, the organization that plays a dominant role but is not granted a legal exclusive in the british copyright collecting market, SIAE collecting management shows a way higher cost-income ratio. This results in lower earnings for artists and/or higher costs for users. D. Menegon, “L’intermediazione dei diritti d’autore” IBL Breafing Papers, 89, July 19<sup>th</sup>, 2010.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3"><sup>[3]</sup></a> See H.C. Jehoram, “the Future of Copyright Collecting Societies”, in EIPR 2001.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4"><sup>[4]</sup></a> Article 56, paragraph 1(ex Article 49 TEC) “Within the framework of the provisions set out below, restrictions on freedom to provide services within the Union shall be prohibited in respect of nationals of Member States who are established in a Member State other than that of the person for whom the services are intended”.&nbsp; The European Court of Justice, Case 127/73 BRT v. SABBAM, [1974], ECR 313, first denied that Copyright Collecting Societies’ functions can be ascribed to the notion of “general economic interest’s service” and thus justify a monopoly. The EC Commission also issued two decisions against restrictions to cross border copyright management services in the Simulcast case (2003/300/CE, <em>Simulcast</em>) and especially in the CISAC case (EC Commission, July, 16<sup>th</sup> 2008, <em>CISAC</em> C2/38698).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; By contrast, in a recent decision (February 27<sup>th</sup> 2014, no. 351 Case C-351/12), the ECJ recognised Collecting Societies as entities that provide general interest’s services, and thus excluded that a legal monopoly might violate Article 56 TFEU.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5"><sup>[5]</sup></a> Article 8.5 of the Barnier Directive mandates that the general Assembly of Members decides on the most important issues, such as the general policy of distribution of incomes to rightholders.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6"><sup>[6]</sup></a> Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, recommendation to Prime Minister and Parliament, June, 1<sup>st</sup> 2016.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 29 Mar 2018 06:28:14 +0200</pubDate>
                        <title>Southern Special Economic Zones in Italy and the EU State Aid regime</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/southern-special-economic-zones-in-italy-and-the-eu-state-aid-regime</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>The Law for the development of southern Italy <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> opened the door for a series of measures aimed at enhancing economic growth in the South. The law is a roadmap for the south that just might have sufficient flexibility to be successful. It establishes that a Regulation will be issued defining the economic aspects of development, in particular the Special Economic Zones.On 27 February 2018 the Regulation for the establishment of Special Economic Zones (ZES) came into force. The decree of the President of the Council of Ministers 25 January 2018 n. 12<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> defines the modalities for the establishment of SEZ, including interregional SEs; their duration; the criteria for identifying and delimiting the SEZ area; the criteria governing company access; general coordination of development objectives.&nbsp;<strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong><u>The Italian legislative Framework</u></strong><strong>&nbsp;</strong>With this “set” of measures, the creation of <strong>Special Economic Zones (SEZ)</strong> is ready. These zones will have “zero bureaucracy” and additional tax benefits compared to the ordinary corporate tax system applicable in southern Italy (eligible investments up to 50 million). Two SEZs are allowed for each of the 6 southern regions (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicily and Sardinia).This <strong>“</strong>new deal<strong>”</strong> for the South represents, therefore, a strong push for investment. It is an important political and economic commitment from the Government and tries to achieve the equality of growth between North and South by encouraging both the businesses already operating in this area, and new ones, to bet on the South.The new SEZs must follow a common <strong>model of economic growth</strong> (methods, duration and the related criteria governing the use in economic, financial and administrative terms). They should relate to each other as well as ensuring the full connection of the territory to the Trans-European Transport Network (the TEN-T, core and comprehensive transport network designed at EU level in 2013).The legislative text must be implemented through action plans which have not yet been completed. By the end of the year, it will be possible to verify whether the unanimous chorus of those who have welcomed the adoption of this law, will still be able to stay united and work for the economic and employment growth of the whole southern Italy, especially when it will no longer favour “territorial parochialism”.There is no doubt that the establishment of even one SEZ by region, where simplified procedures and special schemes will be applied and where there will be tax benefits for enterprises, will require a high level of agreement between local, regional and national institutions as well as economic stakeholders. This is not always easy to achieve but it will be necessary so as to avoid distortions of competition in full compliance with the applicable <strong>European Community State aid law</strong>.The regulatory architecture of the SEZ has now been completed. Detailed plans must now be drawn up to ensure the viability of each SEZ, as well as the interoperability and interconnection between them.<strong>Special Economic Zones (SEZs)</strong> are geographical areas in which a governmental authority offers incentives for the benefit of the businesses operating in that area, through instruments and facilities that are less burdensome than immediately outside the zone. &nbsp;In the EU the fundamental objective of SEZs’ is to increase the competitiveness of the enterprises working within them, to attract direct investment especially from foreign entities, to increase&nbsp; exports, to create new jobs and, in general, to strengthen the production sector through stimulating industrial growth and innovation. They are the&nbsp; “growth poles”, foreseen in the political guidelines of maritime transport policy (Valletta Declaration of 29 March 2017).SEZs <strong>can take a number of forms</strong> including:</p><ul> <li><strong><em>Industrial Park (IP)</em></strong>, defined as areas developed and divided into lots on the basis of a general plan that includes infrastructure, transport, utilities, with or without productive units, in some cases with services of common use for the benefit of the established enterprises.</li> <li><strong><em>Eco-Industrial Park (EIP): </em></strong>communities of manufacturing and services enterprises seeking better economic and environmental performances through the collaboration in the management of elements such as energy, water cycle, recycling of raw materials and so on.</li> <li><strong><em>Technology Park (TP): </em></strong>according to the International Association of Science Parks (IASP), it concerns organizations managed by specialised subjects, whose purpose is to promote the culture of innovation and the competitiveness of the associated businesses and of the other institutions involved.<strong><em>Free trade zones (</em></strong><strong><em>FTZ):</em></strong> demarcated areas free of duties and/or taxes that offer facilities for <strong>storage and distribution</strong> for trade, <em>trans-shipment </em>and <em>re-export</em></li> <li><strong><em>Innovation District (IDs):</em></strong> often developed in urban areas, they can be defined as a top-down innovation ecosystem built on multidimensional models of innovation aimed at strengthening the competitiveness of the areas concerned.</li></ul><p>The new law provides that a steering committee, subject to the competences that the<strong> national and Community authorities </strong>assign to them, will be responsible<strong> for managing the SEZs through:</strong></p><ul> <li><strong>elaboration of a business plan </strong>(normally with a three-year or five-year duration-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; the general strategy of the SEZ);-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; the objectives in terms of the volume of investments attracted, added value generated, <em>import-&nbsp;&nbsp; export</em> flows and employment created;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; the facilitating instruments to activate in order to pursue the pre-established objectives and the financial &nbsp;resources available to create financial and fiscal incentives;</li> <li><strong>identification of the technical and economic requirements</strong> necessary to allow the establishment of an enterprise;</li> <li><strong>definition of simplified administrative and bureaucratic procedures </strong>for the realization of investments;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>realisation of infrastructural and service works </strong>for the development of the area (transport networks, &nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; telecommunications, security, energysupply, etc.);</li> <li><strong>assessment of the procedural steps</strong>, conditions and terms for the granting or sale of land or buildings;</li> <li><strong>realisation of promotional and communication activities</strong> for potential investors;</li> <li><strong>supervision of all administrative and bureaucratic aspects</strong> related to the management of the SEZs.<strong>&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong></li></ul><p>&nbsp;<strong>&nbsp;</strong><strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong><u>The SEZs and the EU Law Policy framework</u></strong><strong>Once the internal architecture of each SEZ has been defined, they must be notified to the European Commission and examined for the compatibility with the relevant rules on State aids<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.</strong>The EU legal framework on State Aids, which is well described in the “Guidelines in Regional State Aid for 2014-2020<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, has its main principles concerning the Compatibility Assessment of Regional Aid.The Guidelines indicate that “..to assess whether a notified aid measure can be considered compatible with the internal market, the Commission generally analyses whether the design of the aid measure ensures that the positive impact of the aid towards an objective of common interest exceeds its potential negative effects&nbsp; on trade and competition”.It is important to underline that the Communication on State aid modernization of 8 May 2012 called for the identification and definition of common principles applicable to the assessment of compatibility of all the aids carried out by the Commission. For this purpose, the Commission will consider an aid compatible with the Treaty only if it satisfies each of the following criteria:</p><ol> <li>contribution to a well-defined objective of common interest: a State aid measure must aim at an objective of common interest in accordance with Article 107(3) Treaty;</li> <li>need for State intervention: a State aid measure must be targeted towards a situation where aid can bring about a material improvement that the market cannot deliver itself, for example by remedying a market failure or addressing an equity or cohesion concern;</li> <li>appropriateness of aid measure: the proposed aid measure must be an appropriate policy instrument to address the objective of common interest;</li> <li>incentive effect: the aid must change the behaviour of the undertakings concerned in such a way that it engages in additional activity which it would not carry out without the aid or it would carry out in a restricted or different manner or location;</li> <li>proportionality of the aid (aid to the minimum): the aid amount must be limited to the minimum needed to induce the additional investment or activity in the area concerned;</li> <li>avoidance of undue negative effects on competition and trade between Member States: the negative effects of aid must be sufficiently limited, so that the overall balance of the measure is positive;</li> <li>transparency of aid: Member States, the Commission, economic operators and the pubic, must have easy access to all relevant acts and to pertinent information about the aid awarded thereunder.</li></ol><p>From a general point of view, the types of <strong>aid that may be granted</strong>, are divided into two types:<strong>Investment aid</strong>: in Italy, the areas eligible for regional investment aid under EU rules are 6: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicily and Sardinia, which have a total population of 20. 6 million inhabitants. The maximum levels of aid that can be granted in relation to investment projects varies according to the size of the applicant: in the case of large enterprises, the range to be taken into consideration is between 10% and 25% of the total investment cost, depending on the area of ​​reference, with the possibility of obtaining increases related to the aid intensity of 10% for medium-sized companies and 20% for small businesses;<strong>Operating aid</strong>: in addition to investment aid, the European law has stipulated the possibility for SMEs to obtain subsidies aimed at reducing a firm's current expenses not related to an initial investment. These expenses include the costs of personnel, materials, contracted services, communications, energy, maintenance, rent, administration and so on, but not depreciation charges and costs of financing if they were included in the eligible expenses at the time the investment facilities were granted.Regional aid, designed to reduce an enterprise’s current expenses constitute operating aid, and are presumed to be compatible with the internal market under certain conditions (in order to compensate specific or permanent disadvantages encountered from enterprises in disadvantaged regions, and to prevent or reducing depopulation in areas with very low population density).In the European Union, there are already around <strong>91 Free Zones</strong> (including the Special Economic Zones) already operating, some of which can be identified as <em>best practice</em>:</p><ul> <li><strong>Ireland (Shannon):</strong> <em>the Shannon duty-free Processing Zone (SPZ)</em>, created in 1959<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">2</a>.</li> <li><strong>Portugal (Madeira): </strong>established in 1980 of a free trade zone (FTZ), that thanks to specific agreements has maintained thereafter the existing facilitation regime. The enterprises operating within the FTZ, in addition to tax exemptions or tax benefits with regard to income tax, benefit also from significant advantages in relation to customs duties<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">3</a></li> <li><strong>Poland:</strong> Poland is the country with the highest number of SEZs, with 14, the main benefit available is the tax exemption on income tax. In addition to investment aid, European law allows small and medium-sized enterprises to be able to obtain aid designed to reduce a firm's current expenses not related to the initial investments. These expenses include the costs of personnel, materials, contracted services, communications, energy, maintenance, rent, administration.</li></ul><p><strong><em>&nbsp;</em></strong><strong><em>&nbsp;</em></strong></p><ol start="3"> <li><strong><u>The SEZ in Italy: state of the art</u></strong></li></ol><p>The Decree for the development of southern Italy aims is to expand the use of SEZs beyond the limited number existing today. Currently, there are 4 areas falling under the “free tax” model:</p><ul> <li><strong>Free Port of Trieste:</strong> it is a special case in the Italian and Community legal system (due the historical-political considerations that marked its establishment).</li> <li><strong>Venice Free Zone (VFZ</strong>): it is the customs free point of the Port of Venice, the economic advantages of which can be mainly attributed to the fact that goods coming from countries outside the European Union can remain in the Venice Free Zone as though they had not entered the EU internal market.</li> <li><strong>Free Zone of Port of Gioia Tauro:</strong> this is the first free zone not landlocked in Italy, established by the Customs Agency on 1<sup>st</sup> August 2003.</li> <li><strong>Free Zone of Port of Taranto</strong> – established in the port area and classified as “not landlocked” with the aim of facilitating the simplified operations of the import/export activities without payment of any duty for the movements carried out in the perimeter.<strong>&nbsp;</strong></li></ul><p>&nbsp;</p><ol start="4"> <li><strong><u> Conclusion</u></strong></li></ol><p>Italy’s new approach to economic development in the south is to marry the EU’s structural funds with incentives for business within limited economic development zones. &nbsp;It is not clear that this approach will work but it is a welcome change to what has gone before.The EU will have to evaluate the legality of the new approach through the lens of EU state aid rules. It is clear that some of the incentives can be seen as subsidies. But at the same time the injection of enterprise is something new and must be encouraged.&nbsp;<em>&nbsp;</em><em>&nbsp;</em><em>This article is for information purposes only and is not intended as a professional opinion.For further information, please contact <a href="mailto:giovanni.moschetta@advant-nctm.com">Giovanni Moschetta</a>.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Legge 91 del 2017, Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 giugno 2017.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 26 febbraio 2018.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Article 107, TFEU.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Guidelines on Regional State Aid for 2014-2020 – 2013/C 209/01</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 29 Mar 2018 06:26:21 +0200</pubDate>
                        <title>Islamic Finance: Italy has significant potential</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/islamic-finance-italy-has-significant-potential</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>As well summarised by the ECB in occasional paper No. 146 from June 2013 “Islamic Finance in Europe”, Islamic finance is based on four main principles, which are all derived from the Quran and Sunna. The first is the prohibition of Riba, which means that no interest may be charged on any money lent. The second principle involves a profit and loss-sharing concept. Parties to a financial transaction must share both the risks and the rewards. The third principle is the prohibition of uncertainty or speculation. The fourth principle requires the use of asset-backing. Each financial transaction must relate to a tangible and/or identifiable underlying asset, ensuring that Islamic financial institutions and transactions remain connected to the real economy.Islamic finance has developed significantly since the mid-1990s and has become a not negligible part of the international financial system. The total value of Islamic financial assets is estimated to have reached the figure of some USD 2 trillion.The European market, however, with a potential customer base of more than 20 million Muslim is still largely untapped. There is a significant market growth potential since the penetration of Islamic banking products is low, because a lack of supply, whilst there is a strong demand from clients for Shariah compliant services. Governments and regulatory authorities in certain EU countries strongly support the development of the Islamic finance model. In particular, the UK and Luxembourg. The government of United Kingdom issued the first Ijara Sukuk (so called Islamic bonds) in 2014&nbsp; followed by the issuance of a Euro 200m Islamic bond by Luxembourg.Last year, Italy made an attempt to introduce a law aiming to regulate the tax treatment of certain Islamic financial operations executed in Italy. The idea was to create a level playing field for the industry in comparison to conventional finance.&nbsp; A draft was introduced into Parliament. It set out the proposed tax treatment for three specific Islamic contracts: Murabaha, Ijarah and Istisna’a. It also aimed at introducing Sukuk in Italy by regulating the public offering of such securities. However, the proposal was not even debated, let alone approved. The legislature has now come to end and general elections have been called to elect a new Parliament. The fate of the proposal will depend on the outcome.Although Italy has not yet been able to introduce a dedicated tax and legal framework for Islamic finance, and the industry has not really taken office in this country, it still remains, however, a very attractive investment destination for Islamic investors.Indeed, Italy is the 3rd largest economy of the Eurozone and the 8th largest in the world, with a GDP of some 2 trillion dollars, coming immediately after India, but ranked before Russia. The domestic market offers many opportunities, with a population of more than 60 million. Italy represents a strategic gateway to 500 million consumers across the European Union and to 270 million in northern Africa and the Middle East. It is the main thoroughfare linking southern Europe to central and eastern Europe.For over 30 years, Italy has been the 2nd largest manufacturing economy in Europe after Germany, and ranked between the 6th and 7th in the world.&nbsp; Italian manufacturing trade surplus is the 5th highest amongst the G-20 countries, exclusive of energy and mining, with a value of 96 billion euros in 2014. Italy holds leadership positions for trade surplus in 935 products out of 5,117 marketed goods (the most detailed breakdown of world trade by industry): 1st in 235 products, 2nd in 377 products and 3rd in 323 products.Investing in Italy means having access to unique export knowhow in leading sectors, such as machinery and automation, fashion, design, and food. Companies investing in Italy can also rely on extensive networks of SMEs and many industrial clusters throughout the country, able to supply high-quality intermediate products specifically tailored to meet customers’ needs.Italian cities are overflowing with ancient monuments and treasures, and this – combined with its world-famous art, culture, music, food, and quality goods – gives Italy an unparalleled quality of life, which is the envy of the world.Furthermore, after years of stagnation, if not recession, the Italian economy is now recovering. indeed, after two years of real GDP growth of around 1%, the forecast for this year has been raised to 1.5% and the economy is expected to expand at a 1.5% rate also in 2018 and 2019.So, assuming that Islamic investors intend to benefit of the favorable outlook of the Italian economy, and to include Italy in their investment portfolio what would be the preferred asset classes?Real estate appears to be of course the privileged choice, as recent history confirms. Islamic investors could target single Shariah compliant retail trophy assets fully rented out and therefore&nbsp; producing a stable yield. However, prices in Milan and Rome, the most favorite destinations, are picking up. As an alternative closed end real estate funds, although less liquid, could be an interesting alternative provided that the investor has a medium-long term holding strategy. One of these funds has been created in order to acquire buildings owned by Provinces and Municipalities and leased to the Public Administration, which would be ideal assets also for the issuance of Ijarah sukuk.Particular attention should be given to the ELITE programme. It is managed by Italian stock exchange and is aimed at helping fast growing companies get access to the debt and equity capital markets. It includes today some 430 Italian companies with a high-growth potential, 183,00 employees and aggregate revenues of €46 billion. On the debt side the Elite Club Deal (“ECD”) – Basket Bond has been just launched. The aim of the ECD is to create a systemic platform which interlinks corporate and investors. The innovative tool is represented by an asset backed security (the “Elite Basket Bond”) collateralized by a basket of bonds issued by companies belonging to the ELITE programme. The Elite Basket Bond is structured in two phases. In Phase I each issuer issues a bond with certain predefined characteristics. In Phase II the bonds are used as collateral by a special purpose vehicle set up under Italia law on securitization. It could be explored whether a similar structure could be set-up in a Shariah compliant manner, using the Italian Islamic bonds rather than conventional bonds, to be subscribed by an SPV issuing sukuk.On the equity side it should be possible though an appropriate screening, to identify an Islamic ElITE Basket which would include all those companies out of the ELITE programme which meets Shariah criteria, i.e. are not involved in non-Shariah compliant activities. In particular the applied screens could be, similarly to what happens for other Shariah compliant indices, business activity (therefore excluding companies engaged in alcohol, tobacco, pork-related products, entertainment - casinos, gambling and pornography - weapons and defence, conventional financial services – i.e. banking, insurance and so on - and biotechnology companies involved in human/animal genetic engineering) and financial ratio screen having regard to debt, cash and interest bearing assets, accounts receivables etc.Once the basket has been constructed, Islamic investors could be easily target the companies which are in the basket knowing that they are fast growing and meet Shariah criteria.&nbsp;&nbsp;<em>This article is a synthesis of a series of articles which appeared in the publication Islamic Finance News in the months of October and December 2017 and January 2018, by the same author. </em><em>Across the EUniverse thanks both Stefano Padovani and IFN. </em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>This article is for information purposes only and is not intended as a professional opinion.For further information, please contact <a href="mailto:STEFANO.PADOVANI@advant-nctm.com">Stefano Padovani</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 29 Mar 2018 06:25:18 +0200</pubDate>
                        <title>Is the UK a Regulatory Basket Case?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/is-the-uk-a-regulatory-basket-case</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>The UK government is exploring a three ‘baskets' approach to domestic regulation after Brexit. One basket would contain those sectors where the UK would hope to maintain full harmony with EU regulations. The second basket would contain those sectors where the UK hopes that the EU would recognise the new UK rules as equivalent to EU rules. The third basket would contain those sectors where UK regulation would be completely different from that in the EU. It is not clear what sectors will be put in which baskets. This is something for the UK to determine and ultimately for the EU to agree with (the first two baskets).The UK reflections on regulation give rise to a number of parallel reflections on the whole EU project and in particular in relation to the standards which reflect the way European want to live. It is generally agreed that the EU has the highest standards in the world for health and safety. For the most part, EU citizens are willing to pay the high costs of high standards. Citizens pay twice. The pay for the administrative infrastructure and agencies that set and enforce the standards. And they pay the higher prices charged for goods and services that meet the standard.Younger EU citizens are the drivers for high standards as well as the ever expanding number of sectors for which standards are set. So, it seems unlikely that there will be a slowing in the drive for higher and higher and more and more standards across Europe. Given this reality then the only question is whether standards should be set at the EU level or at the national or local levels. For most of important standards the only way that they can be affordable to citizens is if the cost is spread out over as many citizens as possible. This inevitably points more EU regulation.What will be the new sectors for standards harmonisation across the EU? The idea of tax harmonisation keeps popping up even if the smaller EU states like Ireland, Luxembourg and various Eastern countries are adamantly opposed. All agree that we need to complete the single energy market, the single banking market, have common transport rules all of which will require more standards. Most agree that the environment is best protected at the EU level because it leaves less room for local national interests to take decisions that are hard to reverse.Logic says that 2018 must be a good year for the EU. It must begin a period where we move forward. Once Merkel is back in the saddle and the Italian election is out of the way a France German (with Italian support from the side) can power the EU on. And if the EU is to move on it cannot move back to a mere club of states. That is what the UK is doing. And UK citizens are discovering today the true cost of going it alone. The rest of Europe understands that citizens can only afford what we want if we do it together.If a hard border or any border is to be avoided on the island of Ireland then the basket approach does not work. It does not work because there will not be regulatory alignment across all sectors. And the outline agreement between the EU and the UK from before Christmas provides that there must be regulatory alignment in Ireland. Thus there will have to be four baskets. The three baskets for the UK and one full basket for Northern Ireland.Agreement on the equivalence of standards is not straightforward either. The WTO Agreements on Technical and Sanitary and Phytosanitary standards provide for equivalence. These agreements have been in place since 1995, more than 23 years ago. The number of areas where equivalence has been accepted are few and far between and, for the EU, mainly concern organic production methods. It seems that it has been difficult to accept as equivalent the background research that is needed to show compliance with standards let alone the equivalence of the standards themselves.What are the sectors where the UK will want to go it alone on standards? Will the UK want to back away from the EU standard that limits the working week to 48 hours, for example? There are strong forces in the UK pushing for this. But at the same time the new style free trade agreements that the EU is concluding with third countries contain clauses that require compliance with labour and environmental standards. So even if the UK wants to back away from standards it may not be able to do so.It is hard to see any sector where the analysis in relation labour standards would not apply. There are very few sectors of a modern society that are sheltered from the impact of trade. There may be some service sectors which are not open to trade but even then the list will not be great.Will the criteria for choosing to include a sector within the harmonised basket be the capacity of the UK to afford to establish the infrastructure and skills needed to maintain high standards? This is the calculus that the sectors themselves will undertake and it is clear that, for most, the most economically advantageous&nbsp; option is to have harmonisation with EU standards.Those sectors with regulations in the equivalent and the stand-alone baskets will face barriers to trade. And, unlike customs duties, technical barriers to trade are absolute barriers. If the import does not meet the standard applicable on the import market then it cannot be placed on that market for sale. It’s as simple as that.Theresa May seems to be surviving as Prime Minister in the UK by having decided, and strongly defending, the position not to decide anything. Choosing a basket is a decision. It will mean for the sector easier access to the EU market or less easy. It is possible, therefore, that the basket approach will be abandoned over the next months which leaves the UK exactly where it started. And that is not a happy place to be in given that there is only one year left to exit.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>The content of this article is only for information and does not constitute professional advice.</em><em>For further information contact <a href="mailto:berdard.oconnor@advant-nctm.com">Bernard O'Connor</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 29 Mar 2018 06:22:44 +0200</pubDate>
                        <title>What&#039;s App in Europe - March 2018</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/whats-app-in-europe-march-2018</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><u>Keats, the Tao and Chinese Trade Policy</u></em></strong>Keats ends his Ode on a Grecian Urn with a refrain which seems to go to the heart of Western culture in saying: ‘Beauty is truth, truth beauty, - that is all ye need to know on earth, and all ye need to know.’ The Tao, at the heart of Eastern culture also reflects on beauty and truth but takes a different approach, telling us that ‘the truth is not always beautiful, nor beautiful words the truth.’When Xi Jingping, the Secretary General of the Chinese Communist Party spoke at the 2017 Davos World Economic Forum many Western listeners heard a Keatsian idea of truth and beauty in his repeated references to the embracing of economic globalisation and innovation and growth. Nowhere can this be more clearly seen than in the top quotes from the speech which Davos has placed on its website. The quotes simply do not reflect the scope and the ambition of the speech as a whole.We Western listeners need to need to be more global in our ability to hear and understand: a Western mind set can close us to the wisdoms of other cultures, like China’s, which have equal claim to validity but have different approaches to the understandings of words. Beautiful words are not always the truth that we want to hear. We must not be blinded by some words and not hear the full range of what was said.Xi said: <em>‘China has in the past years succeeded in embarking on a development path that suits itself by drawing on both the wisdom of its civilisation and the practices of other countries in both East and West’</em>. He goes on to say that <em>‘No country should view its own development path as the only viable one, still less should it impose its own development path on others.’</em>I think this is the key to understanding China’s trade policy. China has embraced the trade wisdom of other countries, the market economy wisdoms of other countries, the technical innovations and industrial intellectual property of other counties. But these wisdoms are not merely copied. They are transformed by thousands of years of China’s cultural and intellectual history and, more recently, by the history and objectives of the Chinese Communist Party. China will forge its own way.There is no doubt that China has benefitted from trade. It is trade that has fuelled GDP growth. China wants to see the opening up of markets and is now prepared to pay for this through the Belt and Road Initiative and in the Going Out Strategy. It has joined the WTO to ensure its trade rights are respected and is moving from being a regular defendant in WTO litigation to being a claimant.China wants the EU and the United States to recognise it as a market economy and is currently challenging, in the WTO, previous EU law that had classified it as a non-market economy. It has lodged a similar case against the US but has not pursued it in the same way as the EU case.At home, though, the situation is different. China refers to itself not as a market economy but as a Socialist Market Economy. It manages that economy in five-year planning periods which set out objectives to be achieved at the national, provincial and sector levels. In the last planning period there were 72 plans in all. Each plan must be implemented and progress within the Communist Party is gained though achievement of a plan’s objectives. Key sectors of the economy are operated by state owned enterprises. The articles of association of these enterprises provide that achieving the Party’s aims is the aim of the enterprise. Financing for the steps to be taken within the plans is available from the state-owned banks. It’s the same for the availability of raw materials and energy, land and labour.Most important of all for the China way is that there is very little room for outsiders. Outsiders are effectively excluded from key sectors of the economy such as finance and energy and raw materials. Where outsiders are present it is clear that one set of rules applies to the locals and another to the incomers. Simply put, China seeks openness abroad but it ensures that it is closed at home.In Davos President Xi spoke of fostering an environment of opening-up for common development. But he speaks of an ‘external’ environment. China wants free trade deals with specific countries allowing it, like for nearly all free trade deals anywhere in the world, to exercise its economic weight. And while talking about avoiding exclusive groups of trading countries does nothing to promote the change so needed to the WTO which would insure a more level playing field for all countries.In the next months the United States will take initiatives on Steel and Aluminium and on Intellectual Property. The declared aim of these actions is to address what the US sees as the unfair China way. However, each of these initiatives is likely to result in harms to an open trading environment. China will then react. The EU is preparing to react too, to the extent it is caught in the cross fire.Xi warned against protectionism in Davos. But it is clear today, that however beautiful his words sounded back in January 2017, the truth is different. China is for open trade into third markets but not into China. Trade yes, but China first.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>The content of this article is only for information and does not constitute professional advice.</em><em>For further information contact <a href="mailto:bernard.oconnor@advant-nctm.com">Bernard O'Connor</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 28 Mar 2018 09:52:44 +0200</pubDate>
                        <title>Club deal di investitori entra in Step: tutti gli advisor</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/club-deal-di-investitori-entra-in-step-tutti-gli-advisor</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da&nbsp;Legalcommunity</em>Un club deal di investitori privati ha acquisito il 45% di <strong>Step</strong>, gruppo italiano attivo nell’e-procurement e nei servizi informatici per banche e assicurazioni, con un fatturato di circa 60 milioni di euro nel 2017 e circa 7 milioni di EBITDA, da Fabrizio Crespi Morbio, Paolo Faina e Gregorio Cicogna Mozzoni. Promotori dell’operazione sono stati Stefano Miccinelli, Stefano Trentino, Marco Forasassi Torresani, Renato Peroni e Cristiano Portas.<img class=" wp-image-8972 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/03/20180328_legalcommunity-Step.jpg" alt width="318" height="286">L’operazione è stata realizzata tramite la costituzione della newco Jupiter, che ha acquisito il 100% di Step dai manager-azionisti, i quali hanno poi reinvestito in Jupiter per il 55% del suo capitale sociale.Le banche finanziatrici sono state Crédit Agricole Cariparma (anche nel ruolo di banca agente) e Mediocredito Italiano (Gruppo Intesa Sanpaolo).Advisor finanziario dei venditori è stata Fineurop Soditic, mentre i promotori sono stati supportati da Cassiopea Partners e da Essentia per il debito bancario. New Deal Advisors e LTP hanno assistito la società per le attività di due diligence finanziaria e di business.Per gli aspetti legali,&nbsp;Jupiter è stata assistita da CMS, con un team composto da Massimo Trentino, Lorenzo Bocedi, Edoardo Marangoni e Francesco di Luca).I venditori Fabrizio Crespi Morbio, Paolo Faina e Gregorio Cicogna Mozzoni e Step sono stati assistiti da <strong>Nctm</strong> con <strong>Paolo Gallarati</strong>, <strong>Michele Motta</strong> e <strong>Marco Cosa</strong> per i profili&nbsp;corporate, e per i profili banking da <strong>Matteo Gallanti</strong> e <strong>Ilaria Parrilla</strong>.Pavia e Ansaldo, con Marina Balzano e Giulio Asquini ha assistito le banche finanziatrici.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 28 Mar 2018 04:48:30 +0200</pubDate>
                        <title>I fatti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio non incidono sui debiti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/i-fatti-avvenuti-dopo-la-chiusura-dellesercizio-non-incidono-sui-debiti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da&nbsp;il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore</em>L’Oic conferma che i fatti intervenuti tra la chiusura dell’esercizio e l’approvazione del bilancio assumono rilevanza in sede di quantificazione dei valori da iscrivere nel conto economico e nello stato patrimoniale. Ciò vale non solo in sede di rilevazione dei fondi rischi e oneri ma anche con riferimento alla contabilizzazione di premi ai dipendenti, alla valutazione del magazzino e alla svalutazione dei crediti. Le cosiddette fatture da ricevere, invece, si riferiscono a costi e a debiti, la cui esistenza alla data di chiusura dell’esercizio è già certa e definita anche nel quantum, per i quali manca il documento Iva.<strong>I premi ai dipendenti </strong><img class=" wp-image-8930 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/03/20180328_Carucci_QuotidianodelFisco.jpg" alt width="344" height="255">Talvolta le imprese prevedono di riconoscere un premio ai propri dipendenti al raggiungimento di determinati obiettivi, sia quantitativi (fatturato, volumi), sia qualitativi (numero e/o soddisfazione dei clienti). Nel caso in cui il riconoscimento del bonus avvenga in modo “automatico” e alla chiusura dell’esercizio si disponga - o si possa disporre - di tutte le informazioni utili al conteggio, si ritiene opportuna la rilevazione del costo e del relativo debito. Nel caso in cui, invece, la determinazione del quantum possa avvenire solo in un momento successivo (ad esempio qualora al termine dell'esercizio non si disponga degli esiti dell'analisi di soddisfazione dei clienti), si ritiene corretto procedere alla rilevazione di un accantonamento a fondo oneri per un importo che tenga conto dei fatti intervenuti entro il termine di approvazione del bilancio.<strong>La valutazione del magazzino</strong>Con riferimento alle giacenze di magazzino, le operazioni intervenute successivamente alla data di chiusura dell'esercizio permettono al redattore di bilancio di individuare e quantificare correttamente le eventuali riduzioni del valore di mercato dei beni rispetto al loro costo. È il caso, ad esempio, in cui nei primi giorni di gennaio 2018 si effettui una vendita di prodotti, presenti in magazzino a fine 2017, a prezzi inferiori rispetto al costo. Tale evento fornisce l'indicazione di un minor valore di realizzo alla data di bilancio e consente di determinare correttamente il quantum dell'importo a cui iscrivere le rimanenze finali nel bilancio 2017.<strong>La valutazione dei crediti</strong>Anche per la corretta iscrizione di un credito al suo presunto valore di realizzo si possono trarre utili indicazioni da accadimenti intervenuti entro l'approvazione del bilancio. Tra i fatti negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di chiusura dell'esercizio, ma che si manifestano solo successivamente e che richiedono modifiche ai valori dei crediti, si annovera, ad esempio, il deterioramento della situazione finanziaria di un debitore confermata dal fallimento dello stesso dopo la data di chiusura. Tale circostanza, infatti, seppure intervenuta successivamente, indica che il credito già alla data di chiusura aveva subìto una riduzione di valore che, pertanto, deve essere recepita nei valori di bilancio.<strong>Le fatture da ricevere</strong>Nel rispetto del postulato della competenza, in bilancio si rilevano le cosiddette fatture da ricevere che, correttamente, fanno nella normalità dei casi riferimento ai costi sostenuti nell'esercizio per i quali – alla data di chiusura dello stesso – non si dispone del relativo documento Iva. La circostanza che il momento di emissione della fattura – previsto dalla disciplina Iva - possa essere successivo a quello di chiusura dell'esercizio non deve, infatti, influenzare la corretta rilevazione in bilancio dei costi e dei debiti giuridicamente esistenti alla data di chiusura. Risulta evidente che se la rilevazione di un costo in luogo di un accantonamento dal punto di vista contabile potrebbe - a determinate condizioni - non destare particolari preoccupazioni, vanno invece valutate con estrema attenzione le possibili conseguenze che tali rilevazioni contabili potrebbero avere sul piano fiscale, tenuto conto dell’introduzione del principio di derivazione rafforzata anche per i soggetti che adottano gli Oic.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 26 Mar 2018 11:23:29 +0200</pubDate>
                        <title>Il fatto avvenuto a esercizio chiuso non tocca i debiti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-fatto-avvenuto-a-esercizio-chiuso-non-tocca-i-debiti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore</em>In occasione della rilevazione dei fondi rischi e oneri, occorre tenere in considerazione i fatti intervenuti tra la chiusura dell'esercizio e l'approvazione del bilancio solo per quantificare l'importo da stanziare e non anche per riqualificare tali poste come debiti.<img class=" wp-image-8880 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/03/20180326_carucci-OIC.png" alt width="67" height="380">Secondo una posizione dell'Oic espressa nella newsletter del 19 marzo, infatti, nel rispetto del postulato della competenza, per gli eventi intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio è necessario modificare i valori delle passività di bilancio, senza, tuttavia, iscrivere un debito che giuridicamente è sorto solo nell'esercizio successivo. Con riferimento ai fatti che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, la regola, del principio contabile nazionale 29, paragrafo 59, lettera a), secondo quanto ribadito nella newsletter, ha solo la funzione di quantificare meglio la posta di bilancio ma non quella di qualificarne la natura (fondo/debito).In altri termini, se, ad esempio, un contenzioso per risarcimento danni, già in corso alla data di chiusura dell'esercizio 2017, si definisce nel febbraio 2018, l'accantonamento a fondo è rilevato nel bilancio 2017 al valore definito nella sentenza mentre, solo nell'esercizio successivo, si rileva il debito (tramite giroconto del fondo) con il conseguente riconoscimento della possibilità di dedurre l'importo precedentemente ripreso a tassazione in base all'articolo 107 del Tuir.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 22 Mar 2018 03:16:33 +0100</pubDate>
                        <title>Italian cooperatives looking for financing</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/italian-cooperatives-looking-for-financing</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Italian cooperatives are a major component of the national economy, operating in many sectors, and in some of them (as well as in some regions) have a very large market share. </strong>The cooperative model based on the ‘one head, one vote’ principle is fully recognized by Article 45 of the constitution which includes a direct reference to cooperation, stressing in particular both the mutual and social aims of cooperatives as well as the exclusion of private speculation purposes.The general regulation of cooperatives is provided by the Civil Code, where they are considered a particular type of companies. Other general and particular rules are contained in separate Acts.<img class=" wp-image-8824 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/03/20180322_IFN.png" alt width="398" height="263">Cooperatives are conceived by Italian law as entities running an enterprise in the interest of their members as consumers, providers or workers. This organizational objective is referred to in Article 2511 of the Civil Code under the definition of cooperatives companies as those having a variable capital (the so-called ‘open door’ principle) and a ‘mutual purpose’. The law now states that cooperatives can choose between two regimes: a regime with the limitation to distribute their profi ts and mutual obligations (the so-called ‘predominant mutuality’) or a regime characterized by the same obligations, but in a lighter form (‘nonpredominant mutuality’). Predominant mutuality means that the cooperative runs its business mainly in favor of its members, or avails itself in doing so of the labor force provided by its members, or of their contribution of goods and services.Among other restrictions, cooperatives with predominant mutuality cannot distribute profits at a rate that exceeds the rate of return of postal bonds (which are similar to treasury bonds) by more than two percentage points. Non-distributed profits must flow into a reserve, which cannot be distributed neither during the life of the company nor in the case of dissolution. These limits imply that the profits that can actually be distributed are extremely low, making cooperatives in effect not for-profit organizations.Cooperatives are market leaders, among others, in the agro-industrial business, and in particular, in the food and agriculture sector, where they account for approximately two-thirds of the relevant total turnover.Some of these companies are looking to finance their development outside of the usual banking channel and are tapping the debt capital market. Caseificio Quattro Madonne, a producer of the famous parmesan cheese, issued in 2016 a seven-year maturity EUR6 million (US$7.37 million) minibond at a 5% yearly rate, secured by a pledge on the cheese, and a short-term one-year maturity minibond at a 4.5% yearly rate in 2017. Both minibond facilities are listed. Other agriculture and food cooperatives active in the business of fruit, tomatoes and tomato sauce, as well as frozen vegetables, to name a few, are willing to enter the debt market following this example.Since the ‘mutual purpose’ and the business of most of these cooperatives appear to be aligned with the principles of Islamic finance, Islamic investors could consider financing these companies using Shariah compliant minibonds to sustain their development and also with a view to expanding their business in the GCC markets.&nbsp;<em>This article was first published in Islamic Finance&nbsp;news&nbsp;Volume 15 Issue 12 dated the 21st March 2018.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 20 Mar 2018 05:53:16 +0100</pubDate>
                        <title>Tecnologia: crescono, seppur a passo lento, gli investimenti degli studi professionali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tecnologia-crescono-seppur-a-passo-lento-gli-investimenti-degli-studi-professionali</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da il Sole 24 ore - Radiocor: Rapporti e Società</em></p><h3>Nctm: “Crediamo profondamente nell’innovazione tecnologica”</h3><h4>In vista della normativa sul GDPR lo studio Nctm ha costruito al suo interno una struttura ad hoc</h4>“Il settore legale – spiega Montironi - non differisce dagli altri settori nella necessità di fornire un servizio efficiente, efficace e puntuale. I clienti ci chiedono consulenza legale, ma soprattutto la capacità di entrare <img class=" wp-image-8712 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/03/20180320_Radiocor.jpg" alt width="335" height="276">in sintonia con i loro obbiettivi e le loro esigenze”. “Nctm - aggiunge - ha sempre creduto profondamente nell’innovazione, fin dall’origine”. Testimonianza di tale impegno “sono i riconoscimenti ricevuti negli ultimi anni, tra cui spiccano quelli del Financial Times che ci cita tra gli studi legali più innovativi al mondo nella speciale classifica annuale Most innovative law firms. In Italia, Nctm è lo studio che ha meritato per più volte il prestigioso riconoscimento”. FT, racconta l’avvocato, “ci ha premiato in particolare per l’innovazione tecnologica nel 2012 e nel 2015. Nel primo caso, per la creazione di un tool di Knowledge Management che permette la condivisione H24 con il cliente di informazioni sul progetto e di documenti. Nel secondo caso, ci ha scelti per il progetto iLex, sviluppato in collaborazione con lo studio legale Toffoletto De Luca Tamajo e Soci. iLex è un software gestionale proprietario e costituisce una novità assoluta nel mondo legale”.“Lo sviluppo di software proprietari di condivisione e gestione dei dati - prosegue l’avvocato - è nato dalla volontà di offrire una consulenza che tenesse in considerazione le esigenze dei clienti, stringendo con loro una relazione di collaborazione costante, ma che permettesse anche uno scambio proficuo di informazioni, conoscenze, progetti e contatti tra i professionisti dello studio. Con iLex, il cliente ha accesso immediato ai documenti tramite connessione protetta, un aggiornamento preciso sull’iter delle pratiche e una fotografia on-time del lavoro in corso nei diversi Paesi”. Dall’altro lato, “lo studio - aggiunge - riesce a tenere costantemente aggiornati i clienti e i membri del team di lavoro interni ed esterni, ovunque localizzati nel mondo, con report su attività, informazioni raccolte, documenti prodotti, appuntamenti e task. Il software riesce allo stesso tempo a garantire sicurezza, perché opera in un sistema protetto, e a offrire trasparenza a tutti i membri del progetto. A seguito di questa condivisione costante, anche tutto il processo di rendicontazione del lavoro fatto, risulta più efficace, flessibile e analizzabile. Inoltre, questo sistema permette di processare velocemente tutte le richieste di certificazione richieste dalle normative internazionali e dai nostri clienti multinazionali”. Riguardo all’arrivo della nuova normativa sul Gdpr, Nctm “ha costruito – sottolinea Montironi - già da tempo al proprio interno una struttura dedicata per assicurare la conformità delle proprie attività di trattamento alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Già dal 2011, abbiamo individuato, nell’ambito dello studio, un responsabile che vigila sulla corretta osservanza della normativa di settore e funge da punto di riferimento per l’esercizio dei diritti dell’interessato, cooperando con il Comitato Compliance dello studio. Tale figura, dotata delle necessarie competenze giuridiche, in materia di risk management e analisi dei processi, è stata scelta tra le figure apicali dello studio. I nostri consulenti specializzati sono coinvolti nell’attuazione di tutte le prescrizioni previste dal Regolamento per garantire la conformità delle procedure dello studio alla nuova normativa e al contempo adeguarsi alle esigenze dei nostri clienti, con risvolti legali, tecnologici e di data e security management”. Riguardo all’esistenza all’interno dello studio delle competenze e tecnologie necessarie a questo processo di cambiamento, il senior partner di Ntcm spiega che “destinare il 3% annuo del nostro fatturato ai processi di innovazione ci ha permesso di essere all’avanguardia, nell’area legale, anche per quanto riguarda le competenze Ict. Un team interno di esperti, competente e stabile, lavora sulle problematiche più delicate connesse all’area It e al data management. Per i progetti più innovativi e complessi, ci avvaliamo anche di fornitori esterni attentamente selezionati”.]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 19 Mar 2018 08:24:53 +0100</pubDate>
                        <title>La rilevanza fiscale dei nuovi criteri di rilevazione e valutazione  di crediti e debiti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-rilevanza-fiscale-dei-nuovi-criteri-di-rilevazione-e-valutazione-di-crediti-e-debiti</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da&nbsp;LUISS Law Review</em>&nbsp;</p><ol> <li><em>Premessa</em>.<em> - </em>Per i soggetti che redigono il bilancio di esercizio applicando i principi contabili emanati dall’OIC, una delle novità più rilevanti introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 è rappresentata dall’applicazione del costo ammortizzato e dell’attualizzazione, per la valutazione dei debiti e dei crediti, anche di natura commerciale, oltre che dei titoli.</li></ol><p>Anche nel nostro ordinamento, infatti, si è resa obbligatoria, con le eccezioni e gli esoneri di cui<em> infra</em>, l’applicazione di criteri applicati dalle imprese IAS-<em>adopter </em>da anni.A seguito di tale cambiamento normativo, l’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato le nuove edizioni dell’OIC 15 “Crediti”, dell’OIC 19 “Debiti” e dell’OIC 20 “Titoli di debito”, da applicarsi a tutti i bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 e, pertanto, ai bilanci 2016 in ipotesi di esercizio coincidente con l’anno solare.In particolare, per effetto delle citate modifiche, il codice civile ora dispone che i crediti, i debiti e i titoli debbano essere valutati al costo ammortizzato. Inoltre, i crediti e i debiti devono essere attualizzati; in specie, la nuova formulazione dell’articolo 2426, comma 1, n. 8) del codice civile richiede che la loro valutazione debba tener conto del “fattore temporale”. Pertanto, la valutazione dei crediti e debiti è stata profondamente innovata, introducendo la loro valutazione al costo ammortizzato che può trovare applicazione con o senza attualizzazione.Tali nuovi criteri possono trovare una diffusa applicazione nei gruppi, in particolare per effetto delle frequenti situazioni di finanziamenti <em>intercompany </em>infruttiferi o a tassi inferiori a quelli di mercato.Si tratta, inoltre, di un cambiamento che può generare delle ricadute fiscali ai fini della determinazione delle imposte dei soggetti ITA GAAP, per effetto del noto principio della c.d. derivazione rafforzata introdotto, di recente, dal “Decreto milleproroghe 2017”.Con il presente contributo si analizzano le regole contabili e fiscali concernenti l’applicazione ai debiti e ai crediti del costo ammortizzato con attualizzazione.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><em> Il quadro normativo. - </em>A seguito delle modifiche apportate al codice civile, i nuovi crediti, debiti e titoli a partire dai bilanci 2016 (se si opta per l’applicazione prospettica del criterio del costo ammortizzato) devono essere iscritti in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.</li></ol><p>In particolare, per quanto riguarda i crediti e i debiti, è stato riformulato l’articolo 2426 comma 1, n. 8) del codice civile che ora prevede la loro rilevazione “<em>in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>. Al successivo comma 2 il citato articolo 2426 aggiunge che “<em>per la definizione di … “costo ammortizzato” … si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione Europea</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.Per quanto concerne i titoli, invece, viene modificato l’articolo 2426, comma 1, n. 1 del codice civile prevedendo che “<em>le immobilizzazioni rappresentate dai titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>. &nbsp;Inoltre, l’articolo 2426, comma 1, numero 9), prevede che: “<em>… i titoli … che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n.1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato ...</em>”. Per effetto di questo richiamo al n. 1 dell’art. 2426 c.c. anche i titoli di debito iscritti nell’attivo circolante devono essere rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato. Inoltre, l’articolo 2426, comma 1, numero 7) del codice civile stabilisce che “<em>il disaggio e l'aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito dal numero 8)</em>”.In definitiva, il criterio del costo ammortizzato è applicabile ai crediti, ai debiti e ai titoli di debito, mentre la necessità di procedere all’attualizzazione si può presentare, in termini generali, per i crediti e per i debiti ma non anche per i titoli di debito, poiché questi ultimi sono normalmente emessi a tassi di mercato; per questo motivo l’articolo 2426 del codice civile prevede l’attualizzazione solo per i crediti e per i debiti e non anche per i titoli di debito.<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><em>2.1. Esenzioni ed eccezioni soggettive e oggettive. – </em>Dal punto di vista soggettivo, l’applicazione della disciplina in esame è facoltativa per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata che, in base all’articolo 2435-bis, comma 7, del codice civile, “<em>in deroga a quanto disposto dall’articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale</em>”. Anche per le società che redigono il bilancio in forma semplificata (c.d. micro-imprese), in base all’articolo 2435-<em>ter </em>del codice civile, l’utilizzo del criterio del costo ammortizzato per la rilevazione dei debiti e dei crediti è solamente opzionale.Dal punto di vista oggettivo, in attuazione del postulato della “rilevanza”, sancito dall’articolo 2423 del codice civile, i principi contabili emanati dall’OIC prevedono la possibilità di:</p><ul> <li>non applicare i criteri del costo ammortizzato e dell’attualizzazione ai crediti e ai debiti a breve termine (i.e. con scadenza inferiore a 12 mesi) o ai crediti a lungo termine con costi di transazione di scarso rilievo;</li> <li>non attualizzare i crediti e i debiti qualora lo scostamento tra il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali e il tasso di interesse di mercato non è significativo;</li> <li>non applicare il criterio del costo ammortizzato ai titoli di debito destinati a rimanere in portafoglio per un periodo di tempo inferiore a 12 mesi;</li> <li>non applicare il criterio del costo ammortizzato ai titoli di debito destinati ad essere detenuti durevolmente quando i costi di transazione, i premi/scarti di sottoscrizione/negoziazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.</li></ul><p>&nbsp;<em>2.2. Regime transitorio. – </em>Le regole contabili introdotte dal D. Lgs. n. 139/2015 sono applicabili ai bilanci relativi agli esercizi iniziati a partire dall’1 gennaio 2016 (articolo 12, comma 1, D. Lgs. n. 139/2015).In linea generale, è stata prevista l’applicazione retroattiva delle novità contabili che comporta l’adozione delle nuove regole di rappresentazione contabile anche alle operazioni iniziate in esercizi precedenti a quello di prima applicazione di tali regole.Tuttavia, con riferimento al criterio del costo ammortizzato è stata prevista la facoltà di un’applicazione prospettica che comporta l’adozione dei nuovi criteri per la rilevazione dei soli crediti e debiti sorti successivamente all’esercizio avente inizio l’1 gennaio 2016, infatti, l’articolo 12, comma 2, del D. Lgs. n. 139/2015 dispone che “<em>le modificazioni previste dal presente decreto all’articolo 2426, comma 1, numeri 1) … e 8), del codice civile, possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio</em>”.In sostanza, ai sensi di tale regime transitorio è consentito:</p><ul> <li>applicare il costo ammortizzato e l’attualizzazione solo ai crediti, ai debiti e ai titoli di debito iscritti per la prima volta nei bilanci relativi agli esercizi iniziati a partire dal 1° gennaio 2016;</li> <li>continuare ad assoggettare alle regole contabili previgenti i crediti, i debiti e i titoli di debito già iscritti in bilanci di esercizi precedenti quello di prima applicazione delle nuove regole contabili.</li></ul><p>Qualora la società si avvalga di tale facoltà, è necessario darne adeguata informativa in nota integrativa.Al contrario, nel caso in cui tale facoltà di optare per la norma derogatoria non venga esercitata, l’impresa dovrà applicare retroattivamente i criteri del costo ammortizzato e dell’attualizzazione a tutti i crediti, i debiti e i titoli di debito, senza possibilità di attuare una deroga “parziale” e contabilizzare in maniera diversa alcune operazioni pregresse dello stesso genere.&nbsp;</p><ol start="3"> <li><em>Costo ammortizzato con attualizzazione: profili contabili. – </em>L’articolo 2426, comma 1, n. 8, stabilisce che i crediti<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> e i debiti<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> sono rilevati<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a> in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del presumibile valore di realizzo.</li></ol><p>I principi OIC 15 e OIC 19 trattano il tema del costo ammortizzato distinguendo tra applicazione in assenza o in presenza di attualizzazione.Con il presente contributo si analizza l’utilizzo del costo ammortizzato con attualizzazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>, applicabile in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a> che, in sintesi, prevede la necessità:</p><ul> <li>in sede di rilevazione iniziale dei crediti e dei debiti, anche di natura commerciale, di<ul> <li>identificare il valore attuale del credito e del debito scorporando la componente finanziaria implicita dal loro valore nominale mediante l’attualizzazione a tasso di mercato dei flussi finanziari futuri;</li> <li>ottenere il valore di rilevazione iniziale del credito e del debito, rispettivamente, aggiungendo o sottraendo, al loro valore attualizzato, i relativi costi di transazione;</li> <li>utilizzare il valore di rilevazione iniziale così determinato per calcolare il tasso di interesse effettivo, ossia il tasso, costante lungo la durata del credito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale;</li></ul></li> <li>in sede la valutazione successiva dei crediti e dei debiti, di calcolare e imputare pro-rata<em> temporis</em>, rispettivamente, gli interessi attivi e passivi al tasso di interesse effettivo andando a rettificare il valore contabile del credito e del debito lungo la loro durata. In tal modo si riallinea, a scadenza, il costo ammortizzato del credito o del debito al valore nominale che verrà rispettivamente incassato o pagato.</li></ul><p>In definitiva, rispetto alla rilevazione dei crediti e dei debiti sulla base del valore nominale, l’adozione del criterio del costo ammortizzato con attualizzazione presenta in sostanza due rilevanti differenze:</p><ul> <li>la prima concerne l’obbligo di scorporare la componente finanziaria implicita dal valore nominale dei crediti o dei debiti attualizzando al tasso di mercato i relativi flussi futuri;</li> <li>la seconda consiste nel far concorrere i costi di transazione alla formazione del risultato di esercizio lungo la durata attesa del credito o del debito con una logica finanziaria.</li></ul><p>&nbsp;<em>3.1. Il criterio del costo ammortizzato</em> - Il nostro Legislatore non ha dato però nessuna definizione del principio del costo ammortizzato limitandosi, nel comma 2 dell’articolo 2426, del codice civile, a disporre che debba farsi riferimento ai principi contabili internazionali IAS/IFRS.È quindi all’appendice A dell’IFRS 9<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a> che si deve fare risalire che definisce il costo ammortizzato come “<em>l’importo a cui l'attività o passività finanziaria è valutata al momento della rilevazione iniziale meno i rimborsi del capitale, più o meno l'ammortamento cumulato, secondo il criterio dell'interesse effettivo di qualsiasi differenza tra tale importo iniziale e l'importo alla scadenza e, per le attività finanziarie, rettificato per l’eventuale fondo a copertura perdite</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>.Il criterio del costo ammortizzato, basato sul tasso di interesse effettivo e sull’inclusione di tutti gli oneri accessori nel valore del credito o nel costo del debito, è espressione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma: per un soggetto che eroga (riceve) denaro la misurazione dei proventi (oneri) finanziari derivanti dall’operazione deve tenere conto anche dei “costi di transazione”, vale a dire dei costi marginali direttamente attribuibili all’acquisizione, emissione o dismissione dell’attività/passività finanziaria (i.e. dei costi che non sarebbero stati sostenuti se l’entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario).I costi di transazione attribuibili a un’attività o a una passività finanziaria<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>:</p><ul> <li>includono gli onorari e le commissioni pagati a soggetti terzi (es.: consulenti, mediatori finanziari e notai), i contributi pagati a organismi di regolamentazione e le tasse e gli oneri sui trasferimenti;</li> <li>non includono i premi o sconti sul valore nominale del credito e tutti gli altri oneri previsti dal contratto di finanziamento e pagati alla controparte (di queste componenti si tiene conto, come si vedrà <em>infra</em>, per passare dal “tasso di interesse nominale” al “tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali”).</li></ul><p>Tali costi, assorbiti all’interno del tasso di interesse effettivo applicabile all’attività o alla passività finanziaria, saranno inclusi per la quota maturata in ciascun esercizio tra gli interessi attivi (per i crediti) o passivi (per i debiti) di periodo.Pertanto, opera un meccanismo di “finanziarizzazione” in conseguenza del quale tali costi sono inclusi nell’area finanziaria del conto economico secondo una ripartizione dettata dalla durata, dalle condizioni e dal tasso di interesse effettivo applicabile.In definitiva, per effetto del cambiamento delle regole di contabilizzazione, i costi di transazione, che prima delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 139/2015 dovevano essere contabilizzati come oneri pluriennali comuni a più esercizi e ammortizzati per un periodo pari alla durata del credito o del debito, devono essere sommati o sottratti, rispettivamente al valore iniziale di iscrizione del credito o del debito.&nbsp;<em>3.2. Il criterio dell’attualizzazione</em>. - Nel momento in cui sorge l’obbligo di iscrizione del debito e/o del credito, il punto 8 dell’art. 2426 del Codice civile prevede che detti debiti/crediti siano iscritti al costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per i soli crediti, del valore di presumibile realizzo.Tralasciando l’aspetto del valore di presumibile realizzo, applicabile ai soli crediti, al fine di tenere conto del fattore temporale nella rilevazione dei crediti e dei debiti occorre confrontare:</p><ul> <li>il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali, inteso come il tasso che prende in considerazione tutti i flussi di cassa pagati tra le parti e previsti dal contratto (es. commissioni, pagamenti anticipati e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del credito o del debito) ma non considera i costi di transazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>. Tuttavia, se le commissioni contrattuali tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza non sono significativi, il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali dell’operazione può essere approssimato dal tasso di interesse nominale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>;</li> <li>il tasso di interesse di mercato, inteso come il tasso che sarebbe applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un’operazione similare con termini e condizioni comparabili con quella oggetto di esame che ha generato il credito o il debito<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.</li></ul><p>In tutti i casi in cui alla data di rilevazione iniziale l’impresa rilevi una significativa differenza tra questi tassi, per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito o dal debito occorre sostituire il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali con il tasso di interesse di mercato.Un’altra valutazione che il criterio dell’attualizzazione impone all’impresa è quella di dover individuare la “natura” da attribuire ai differenziali che scaturiscono dalla sua applicazione.L’attualizzazione del credito o del debito ad un tasso di mercato superiore rispetto al tasso di interesse contrattuale, infatti, genera un valore del credito e del debito inferiore rispetto al medesimo valore a scadenza, pertanto, è necessario identificare la natura da attribuire a tali differenziali tenendo in considerazione la sostanza economica delle vicende negoziali<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.Per i crediti e debiti commerciali, questo scorporo dal credito o dal debito impatta rispettivamente sul ricavo e sul costo sottostante che vengono conseguentemente contabilizzati per un importo inferiore al valore fatturato. Nel caso di un credito commerciale con scadenza superiore agli usi normali di mercato (i.e. quantomeno superiore a 12 mesi) l’attualizzazione riduce il ricavo derivante dalla cessione del bene o dalla prestazione de servizio, mentre il differenziale tra il valore nominale e il valore attuale del credito è ripartito <em>pro rata temporis</em> per la durata del credito.Nel caso di crediti o debiti di natura finanziaria, invece, di regola, l’attualizzazione comporta la rilevazione di un componente finanziario negativo (c.d. “<em>day one loss</em>”) o positivo (c.d. “<em>day one profit</em>”) di immediata imputazione a conto economico al momento della rilevazione iniziale. Tuttavia, in talune circostanze, l’attualizzazione, valutata la sostanza economica dell’operazione o del contratto, può determinare una differente rappresentazione contabile attribuendo a tale componente una diversa natura. È il caso, ad esempio, di un finanziamento infragruppo, effettuato dalla società controllante a favore della società controllata, in cui la valutazione della sostanza dell’operazione può determinare l’attribuzione di una “natura patrimoniale” al differenziale derivante dall’attualizzazione. In questo caso, il finanziamento erogato con l’obiettivo di “patrimonializzare” la controllata determina la qualificazione come “apporto” del differenziale derivante dall’attualizzazione, che viene quindi portato a incremento del valore contabile della partecipazione detenuta dalla società creditrice e a incremento del patrimonio netto della società debitrice.&nbsp;3.3. <em>Caso applicativo: crediti da finanziamenti a tasso significativamente inferiore a quello di mercato</em> - Di seguito si analizzano le seguenti fasi dei criteri in esame:</p><ul> <li>la rilevazione iniziale dei crediti e dei debiti al costo ammortizzato in presenza di attualizzazione;</li> <li>la valutazione successiva dei crediti e dei debiti al costo ammortizzato.</li></ul><p>mediante l’ausilio della seguente esemplificazione numerica.Ipotizziamo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a> che la società Alfa Spa abbia erogato un finanziamento a tasso significativamente diverso da quello di mercato avente le seguenti caratteristiche:</p><ul> <li>valore nominale del finanziamento 1.000;</li> <li>costi di transazione 15;</li> <li>tasso di interesse nominale 2%;</li> <li>tasso di interesse desumibile dal contratto 2%;</li> <li>interessi attivi incassati posticipatamente al 31/12 di ogni anno;</li> <li>durata del finanziamento 5 anni;</li> <li>rimborso del capitale alla scadenza del quinto anno;</li> <li>tasso di interesse di mercato 4%.</li></ul><p>Sul piano applicativo gli OIC prevedono che si debba dapprima procedere all’attualizzazione e poi all’applicazione del costo ammortizzato.&nbsp;<em>3.3.1. La rilevazione iniziale dei crediti e dei debiti al costo ammortizzato in presenza di attualizzazione. – </em>&nbsp;Come detto nel caso di tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato occorre attualizzare tutti i flussi finanziari futuri derivanti dal credito, rappresentati dall’ammontare:</p><ul> <li>annuo di interessi pari a 20 (1.000 X 2%)</li> <li>dal valore nominale del finanziamento pari a 1.000</li></ul><p>utilizzando quest’ultimo tasso come segue&nbsp;L’attualizzazione comporta per l’impresa finanziatrice la rilevazione di un componente finanziario negativo (c.d. “<em>day one loss</em>”) pari a 89,03 di immediata imputazione a conto economico al momento della rilevazione iniziale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>.Successivamente:</p><ul> <li>il soggetto che eroga denaro deve aggiungere al valore iniziale del credito i costi di transazione sostenuti;</li> <li>il soggetto che riceve denaro deve sottrarre dal valore delle somme ricevute quelle di cui, a sua volta, ha dovuto privarsi a causa del sostenimento di costi di transazione.</li></ul><p>Riprendendo i dati dell’esempio, pertanto, al valore del credito ottenuto mediante il processo di attualizzazione devono essere sommati i costi di transazione come segue:&nbsp;La scrittura contabile che la società finanziatrice effettua è la seguente:&nbsp;</p><table class="contenttable"><tbody><tr><td width="107"></td><td width="283"></td><td width="88">Dare</td><td width="90">Avere</td></tr><tr><td width="107">C.17</td><td width="283">Oneri finanziari</td><td width="88">89,03</td><td width="90"></td></tr><tr><td width="107">B.III.2.d-bis</td><td width="283">Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso altri</td><td width="88">925,97</td><td width="90"></td></tr><tr><td width="107">D.7</td><td width="283">Debiti verso fornitori (costi di transazione)</td><td width="88"></td><td width="90">15,00</td></tr><tr><td width="107">C.IV</td><td width="283">Disponibilità liquide</td><td width="88"></td><td width="90">1.000,00</td></tr></tbody></table><p>&nbsp;Laddove, invece, si consideri l’esempio in esame si riferisca a un finanziamento infragruppo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a> erogato dal socio con finalità di rafforzamento patrimoniale della controllata, l’attualizzazione comporta l’emersione di un differenziale che la controllante-finanziatrice imputerà in aumento al valore della partecipazione (invece che tra gli oneri finanziari), mentre, la controllante-finanziata iscriverà ad incremento delle riserve (invece che tra i proventi finanziari).La scrittura contabile che la società controllante-finanziatrice effettua è la seguente:&nbsp;</p><table class="contenttable"><tbody><tr><td width="104"></td><td width="285"></td><td width="88">Dare</td><td width="89">Avere</td></tr><tr><td width="104">B.III.1.a</td><td width="285">Partecipazioni in imprese controllate</td><td width="88">89,03</td><td width="89"></td></tr><tr><td width="104">B.III.2.a</td><td width="285">Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso controllate</td><td width="88">925,97</td><td width="89"></td></tr><tr><td width="104">D.7</td><td width="285">Debiti verso fornitori (costi di transazione)</td><td width="88"></td><td width="89">15,00</td></tr><tr><td width="104">C.IV</td><td width="285">Disponibilità liquide</td><td width="88"></td><td width="89">1.000,00</td></tr></tbody></table><p>&nbsp;La scrittura contabile che la società controllata-finanziata effettua è la seguente:&nbsp;</p><table class="contenttable"><tbody><tr><td width="104"></td><td width="285"></td><td width="88">Dare</td><td width="89">Avere</td></tr><tr><td width="104">D.3</td><td width="285">Debiti verso soci per finanziamenti</td><td width="88"></td><td width="89">910,97</td></tr><tr><td width="104">A</td><td width="285">Patrimonio netto</td><td width="88"></td><td width="89">89,03</td></tr><tr><td width="104">C.IV</td><td width="285">Disponibilità liquide</td><td width="88">1.000</td><td width="89"></td></tr></tbody></table><p>&nbsp;3.3.2. <em>La valutazione successiva dei crediti e dei debiti al costo ammortizzato</em>. –&nbsp; Una volta determinato il valore di iscrizione iniziale a seguito dell’attualizzazione, occorre procedere alla determinazione del tasso di interesse effettivo, ossia di quel tasso che, applicato costantemente per tutta la durata del credito (o del debito), rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri previsti dal contratto e il suo valore di rilevazione iniziale. Tale tasso di interesse effettivo, in assenza di costi di transazione (o in presenza di costi di transazione non rilevanti), coincide con il tasso di interesse di mercato.In sostanza, mediante l’applicazione del costo ammortizzato, i costi di transazione:</p><ul> <li>rettificando il valore di rilevazione iniziale del credito (o del debito) incidono sulla determinazione del tasso di interesse effettivo;</li> <li>sono ripartiti lungo la durata attesa del credito o del debito con una logica finanziaria (cosiddetta “finanziarizzazione” dei costi di transazione).</li></ul><p>Il tasso di interesse effettivo è calcolato al momento della rilevazione iniziale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a> del credito o del debito sulla base dei flussi finanziari futuri:</p><ul> <li>tenendo conto delle tempistiche contrattualmente previste per tali flussi (i.e. scadenze previste di incasso/pagamento, considerando anche l’eventuale possibilità di pagamento anticipato);</li> <li>non tenendo conto delle perdite e delle svalutazioni future su crediti, salvo il caso in cui tali perdite siano riflesse nel valore iniziale di iscrizione del credito, in quanto esso è stato acquistato a un prezzo che tiene conto delle perdite stimate per inesigibilità<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>; qualora, successivamente alla rilevazione iniziale di un credito, emergano perdite future (i.e. flussi finanziari futuri previsti contrattualmente ma che non si prevede di incassare), il credito viene svalutato di un importo pari alla differenza tra il suo valore contabile e il valore attuale dei flussi finanziari futuri residui che si prevede di incassare, calcolato utilizzando il tasso di interesse effettivo.</li></ul><p>Riprendendo i dati dell’esempio, il valore di rilevazione iniziale del credito è da utilizzarsi per determinare il tasso di interesse effettivo che rappresenta l’incognita della seguente equazione:&nbsp;Successivamente, in ciascun esercizio si devono calcolare gli interessi attivi moltiplicando il tasso di interesse effettivo per il valore contabile iniziale del credito. Tali interessi sono rilevati a conto economico e per la differenza rispetto agli interessi nominali, vanno a rettificare il valore contabile del credito come segue:&nbsp;</p><table class="contenttable"><tbody><tr><td width="93">Esercizio</td><td width="119">Valore contabile del credito all’inizio dell’esercizio(A)</td><td width="119">Interessi attivi al tasso di interesse effettivo(B) =A x 3,6464%</td><td width="119">Flussi finanziari in entrata(C)</td><td width="119">Valore contabile alla fine dell’esercizio(D)=A+B+C</td></tr><tr><td width="93">1</td><td width="119">925,97</td><td width="119">33,76</td><td width="119">(20,00)</td><td width="119">939,73</td></tr><tr><td width="93">2</td><td width="119">939,97</td><td width="119">34,27</td><td width="119">(20,00)</td><td width="119">954,00</td></tr><tr><td width="93">3</td><td width="119">954,00</td><td width="119">34,79</td><td width="119">(20,00)</td><td width="119">968,79</td></tr><tr><td width="93">4</td><td width="119">968,79</td><td width="119">35,33</td><td width="119">(20,00)</td><td width="119">984,12</td></tr><tr><td width="93">5</td><td width="119">984,12</td><td width="119">35,88</td><td width="119">(20,00)</td><td width="119">0,00</td></tr></tbody></table><p>&nbsp;La scrittura contabile che la società finanziatrice effettua al termine del primo esercizio, per rilevare gli interessi attivi calcolati con il tasso di interesse effettivo e l’incasso degli interessi attivi nominali, è la seguente:&nbsp;</p><table class="contenttable"><tbody><tr><td width="107"></td><td width="282"></td><td width="88">Dare</td><td width="89">Avere</td></tr><tr><td width="107">C.16.2</td><td width="282">Proventi finanziari</td><td width="88"></td><td width="89">33,76</td></tr><tr><td width="107">B.III.2.d-bis</td><td width="282">Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso altri</td><td width="88">33,76</td><td width="89"></td></tr><tr><td width="107">C.IV</td><td width="282">Disponibilità liquide</td><td width="88">20,00</td><td width="89"></td></tr><tr><td width="107">B.III.2.d-bis</td><td width="282">Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso altri</td><td width="88"></td><td width="89">20,00</td></tr></tbody></table><p>&nbsp;Scritture contabili analoghe, salvo il diverso importo degli interessi attivi calcolati con il tasso di interesse effettivo, sono effettuate al termine del secondo (34,27), terzo (34,79), quarto (35,33).La scrittura contabile che la società finanziatrice effettua al termine del quinto esercizio, per rilevare gli interessi attivi calcolati con il tasso di interesse effettivo e l’incasso degli interessi attivi nominali e del credito, è la seguente:</p><table class="contenttable"><tbody><tr><td width="107"></td><td width="282"></td><td width="88">Dare</td><td width="90">Avere</td></tr><tr><td width="107">C.16.2</td><td width="282">Proventi finanziari</td><td width="88"></td><td width="90">35,88</td></tr><tr><td width="107">B.III.2.d-bis</td><td width="282">Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso altri</td><td width="88">35,88</td><td width="90"></td></tr><tr><td width="107">C.IV</td><td width="282">Disponibilità liquide</td><td width="88">1.020,00</td><td width="90"></td></tr><tr><td width="107">B.III.2.d-bis</td><td width="282">Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso altri</td><td width="88"></td><td width="90">1.020,00</td></tr></tbody></table><p>&nbsp;Laddove, invece, si consideri l’esempio in esame si riferisca a un finanziamento infragruppo erogato dal socio con finalità di rafforzamento patrimoniale della controllata, la scrittura contabile che la società controllante-finanziatrice effettua al termine del primo esercizio, per rilevare gli interessi attivi calcolati con il tasso di interesse effettivo e l’incasso degli interessi attivi nominali, è la seguente:&nbsp;</p><table class="contenttable"><tbody><tr><td width="107"></td><td width="283"></td><td width="88">Dare</td><td width="90">Avere</td></tr><tr><td width="107">C.16.2</td><td width="283">Proventi finanziari</td><td width="88"></td><td width="90">33,76</td></tr><tr><td width="107">B.III.2.a</td><td width="283">Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso controllate</td><td width="88">33,76</td><td width="90"></td></tr><tr><td width="107">C.IV</td><td width="283">Disponibilità liquide</td><td width="88">20,00</td><td width="90"></td></tr><tr><td width="107">B.III.2.a</td><td width="283">Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso controllate</td><td width="88"></td><td width="90">20,00</td></tr></tbody></table><p>&nbsp;Scritture contabili analoghe, salvo il diverso importo degli interessi attivi calcolati con il tasso di interesse effettivo, sono effettuate al termine del secondo (34,27), terzo (34,79), quarto (35,33).La scrittura contabile che la società controllante-finanziatrice effettua al termine del quinto esercizio, per rilevare gli interessi attivi calcolati con il tasso di interesse effettivo e l’incasso degli interessi attivi nominali e del credito, è la seguente:&nbsp;</p><table class="contenttable"><tbody><tr><td width="107"></td><td width="283"></td><td width="88">Dare</td><td width="90">Avere</td></tr><tr><td width="107">C.16.2</td><td width="283">Proventi finanziari</td><td width="88"></td><td width="90">35,88</td></tr><tr><td width="107">B.III.2.a</td><td width="283">Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso controllate</td><td width="88">35,88</td><td width="90"></td></tr><tr><td width="107">C.IV</td><td width="283">Disponibilità liquide</td><td width="88">1.020,00</td><td width="90"></td></tr><tr><td width="107">B.III.2.a</td><td width="283">Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso controllate</td><td width="88"></td><td width="90">1.020,00</td></tr></tbody></table><p><em>&nbsp;</em></p><ol start="4"> <li><em> Costo ammortizzato con attualizzazione: profili fiscali </em>– Nella prima parte del presente contributo ci si è soffermati sulla descrizione dei profili contabili concernenti l’applicazione degli istituti del costo ammortizzato e dell’attualizzazione. Si tratta a questo punto di verificare gli effetti fiscali delle nuove regole contabilizzazione.</li></ol><p>Nella parte che segue, pertanto, vengono analizzate le tematiche fiscali che si pongono a seguito dell’applicazione ai crediti e ai debiti del costo ammortizzato con attualizzazione alla luce dell’introduzione, ad opera dell’articolo 13-<em>bis</em>, del Dl 244/2016 (c.d. Decreto milleproroghe 2017), del principio di derivazione rafforzata del reddito Ires dalle risultanze di bilancio anche per i soggetti Oic<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>.Ai fini Irap, invece, il criterio di derivazione rafforzata dell’imponibile dalle regole civilistiche era già sancito dall’articolo 5, ultimo comma, del D.Lgs. n. 446/1997.Infine, viene analizzata la particolare questione concernente la rilevanza fiscale ai fini Ace della rappresentazione contabile dei finanziamenti infruttiferi (o a tasso significativamente diverso da quello di mercato) erogati dai soci alla società partecipata, alla luce del D.M. ACE del 3 agosto 2017.&nbsp;4.1 <em>Crediti e debiti commerciali. – </em>Come visto, i principi contabili OIC 15 e OIC 19 stabiliscono che nel caso di attualizzazione di crediti e debiti commerciali con scadenza superiore a 12 mesi, caratterizzati dall’assenza di interessi o da un tasso di interesse significativamente diverso da quello di mercato, la differenza tra il valore nominale e il valore attuale del credito (<em>i</em>) è espressione della presenza di un’operazione di finanziamento combinata alla vendita del bene o alla prestazione del servizio; (<em>ii</em>) è rilevata come onere finanziario per la parte di essa derivante dall’attualizzazione della quota del credito derivante dall’esercizio della rivalsa IVA ed a rettifica del ricavo per la parte di essa derivante dall’attualizzazione della restante quota del credito; (<em>iii</em>) determina la successiva rilevazione di interessi attivi<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a> relativi alla menzionata operazione di finanziamento<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>.Si tratta ora di comprendere quale trattamento fiscale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a> debba essere applicato agli interessi passivi corrispondenti all’effetto dell’attualizzazione sull’IVA addebitata al cliente e a quelli attivi rilevati con riferimento al ricavo. Premesso che l’articolo 13-bis, del Dl 244/2016, ha introdotto il principio di derivazione rafforzata del reddito Ires dalle risultanze di bilancio, il Dm 3 agosto 2017, per effetto del richiamo operato dall’articolo 2, comma 1, lettera a), all’articolo 2, comma 1, del DM 1° aprile 2009, ha poi confermato che assumono rilevanza anche per i soggetti Oic gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma, pur nel rispetto delle disposizioni del Tuir che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>.Pertanto, con riferimento agli interessi contabilizzati per effetto dell’attualizzazione, in sede di determinazione del reddito Ires, nessuna variazione specifica deve essere operata. In fase di applicazione del test del Rol, invece, si ritiene che gli interessi attivi dovrebbero rilevare al netto di quelli passivi contabilizzati per tener conto dell’effetto Iva.In definitiva, per effetto del principio di derivazione rafforzata la suddivisione contabile dell’unitaria operazione di cessione del bene o di prestazione di servizio in un’operazione commerciale e un’operazione di finanziamento risulta fiscalmente riconosciuta.Il suddetto comportamento contabile avrà impatto sulla base imponibile Irap, infatti, si assiste a una riqualificazione di proventi e oneri ordinariamente iscritti nel valore e nei costi della produzione (rilevanti ai fini Irap) in oneri e proventi finanziari (irrilevanti ai fini Irap).&nbsp;4.2 <em>Crediti e debiti di natura finanziaria. – </em>Come visto nella prima parte del presente contributo, i principi contabili OIC 15 e OIC 19 stabiliscono che l’attualizzazione di crediti e debiti finanziari:</p><ol> <li>in generale, comporta la rilevazione di un componente finanziario negativo/positivo (c.d. “<em>day one loss</em>” / “<em>day one profit</em>”) di immediata imputazione a conto economico);</li> <li>in alcuni casi, invece, determina una differente rappresentazione contabile. Ad esempio<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>, l’attualizzazione di un finanziamento infruttifero (o a tasso significativamente inferiore a quello di mercato) erogato a una società controllata con l’obiettivo di “patrimonializzarla” determina la qualificazione come “apporto” del differenziale derivante dall’attualizzazione, che viene, quindi, portato a incremento del valore contabile della partecipazione detenuta dalla società creditrice e a incremento del patrimonio netto della società debitrice.</li></ol><p>Con riferimento alla fattispecie <em>sub a)</em> il tema centrale consiste nel comprendere quale trattamento fiscale debba essere applicato al differenziale da prima iscrizione del credito o del debito attualizzato quando ne sia prevista l’iscrizione, rispettivamente, tra gli oneri o tra proventi finanziari (c.d “<em>day one loss</em>”/”<em>day one profit</em>”).In particolare, la prima questione attiene alla “natura” del differenziale da attualizzazione imputato a conto economico, infatti, ci si domanda se queste componenti siano assimilabili o meno agli interessi passivi/attivi ai fini IRES e quindi, se debbano essere computate ai fini del calcolo degli interessi passivi deducibili in base alla disciplina prevista dall’articolo 96 del TUIR. La questione è controversa<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>.Vi è chi risponde affermativamente a tali quesiti sottolineando che, qualora così non fosse, si determinerebbero distorsioni; ad esempio, se il differenziale da attualizzazione non fosse rilevante agli effetti dell’articolo 96 del TUIR, una società che abbia contratto un finanziamento passivo a un tasso di interesse significativamente inferiore a quello di mercato assoggetterebbe a IRES il “<em>day one profit</em>” e potrebbe scontare l’indeducibilità dei maggiori interessi passivi rilevati lungo la vita del debito a causa dell’incapienza del ROL.Riprendendo i dati dell’esempio esposto nel precedente paragrafo 3.3, dunque, al componente negativo rilevato in sede di prima rilevazione del valore attualizzato del credito (pari a 89,03), dovrebbe essere riconosciuta la stessa natura e lo stesso trattamento fiscale previsto per i maggiori interessi attivi successivamente imputati al conto economico in base a quanto previsto dalle regole contabili dell’attualizzazione (pari, rispettivamente a 33,76; 34,27; 34,79; 35,33 e 35,88). La successiva contabilizzazione dei proventi finanziari rilevati a conto economico, infatti, assume piena rilevanza fiscale.Vi è chi, invece, ritenendo che la questione non potrebbe essere risolta in maniera diversa da quanto previsto per i soggetti IAS-<em>adopter</em>, nega l’assimilabilità agli interessi attivi/passivi del “<em>day one profit</em>” / “<em>day one loss</em>” fondando tale conclusione su quanto disposto, per la “<em>day one loss</em>”, dall’articolo 2, comma 3, D.M. 1° aprile 2009 n. 48 - applicabile ai soggetti OIC adopter in forza dell’articolo 2, comma 1, lettera a) D.M. 3 agosto 2017 - il quale stabilisce che “<em>i limiti di cui all’articolo 106, commi 1 e 3, del testo unico non si applicano alle differenze emergenti da prima iscrizione dei crediti</em>”; secondo questa tesi, la disattivazione dei limiti dell’articolo 106 del TUIR dimostra che, nell’ottica del legislatore, la “<em>day one loss</em>” (e, quindi anche il “<em>day one profit</em>”) costituisce una minusvalenza (plusvalenza) di natura valutativa, non assimilabile, pertanto, agli interessi passivi (attivi).Con riferimento alla fattispecie <em>sub b) </em>(e.g. finanziamento a società controllata infruttifero o a tasso significativamente diverso da quello di mercato) la questione che si pone concerne la rilevanza fiscale della rappresentazione contabile. In tal caso la differenza di attualizzazione ha natura di “apporto” ed è, quindi, portata a incremento del valore della partecipazione detenuta dalla società creditrice (invece che come onere finanziario) e del patrimonio netto della società debitrice (e non un provento finanziario), ferma restando la successiva rilevazione contabile di interessi attivi (in capo al creditore) e corrispondenti interessi passivi (in capo al debitore) al tasso di interesse di mercato.La questione è stata normativamente risolta dall’articolo 1, comma 1, lettera b) del D.M. 3 agosto 2017, il quale ha inserito nell’articolo 5 del D.M. 8 giugno 2011 il comma 4-<em>bis</em>, ai sensi del quale: “<em>nel caso di operazioni di finanziamento tra soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile assumono rilevanza fiscale esclusivamente i componenti positivi e negativi imputati a conto economico desumibili dal contratto di finanziamento, laddove siano rilevati nello stato patrimoniale componenti derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato previsto dal criterio del costo ammortizzato</em>”.In altri termini, si è scelto di disapplicare il principio di derivazione rafforzata ai finanziamenti che (<em>i</em>) sono infruttiferi o, comunque, con un tasso di interesse significativamente diverso da quello di mercato; (<em>ii</em>) sono effettuati tra società tra cui sussiste un rapporto di controllo ex articolo 2359 del Codice Civile; (<em>iii</em>) hanno l’obiettivo di “patrimonializzare” la società finanziata, che determina la qualificazione come “apporto” del differenziale di attualizzazione (i.e. la differenza tra valore nominale del credito/debito e suo valore attuale), che incrementa il valore contabile della partecipazione detenuta dalla società creditrice e il patrimonio netto della società debitrice.La disapplicazione del principio di derivazione rafforzata comporta, per il socio, che non sono tassati i maggiori interessi attivi rispetto a quelli contrattuali, mentre, per controllata, non sono deducibili i maggiori interessi passivi rispetto ai contrattuali, infatti:</p><ul> <li>i maggiori interessi attivi/passivi contabilizzati dal creditore/debitore (corrispondenti alla differenza tra il tasso di interesse di mercato e il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali) non hanno rilevanza fiscale;</li> <li>gli interessi attivi/passivi contabilizzati dal creditore/debitore rilevano fiscalmente solo per la quota di essi desumibile dal contratto di finanziamento (i.e. corrispondente al tasso di interesse contrattuale); tale quota è, quindi, pari a zero nel caso di finanziamento infruttifero).</li></ul><p>Come chiarito dalla relazione al DM 3 agosto 2017, inoltre, non assumono rilevanza fiscale:</p><ul> <li>per la società finanziata, la riserva di <em>demeed contribution </em>iscritta nel patrimonio netto;</li> <li>per la società finanziante, il maggior valore della partecipazione.</li></ul><p>Al riguardo si osserva che la disposizione che deroga al principio di derivazione rafforzata opera soltanto:</p><ul> <li>se il processo di attualizzazione del finanziamento infragruppo comporta la rilevazione di poste nello stato patrimoniale della società creditrice (incremento partecipazione) e di quella debitrice (incremento patrimonio netto), il che accade solo quando il finanziamento ha l’obiettivo di patrimonializzare la società finanziata; resta, quindi, ferma la derivazione rafforzata per i finanziamenti infragruppo per i quali il processo di attualizzazione comporta la rilevazione a conto economico del “<em>one day profit</em>” / “<em>one day loss</em>”;</li> <li>per i finanziamenti tra società legate da rapporto di controllo ex articolo 2359 del Codice Civile; resta, quindi, ferma la derivazione rafforzata per i finanziamenti tra società tra cui manca un rapporto di controllo, anche se, avendo essi finalità di patrimonializzazione, l’attualizzazione determina la rilevazione di poste nello stato patrimoniale della società creditrice e di quella debitrice.</li></ul><p>Da ultimo si sottolinea che:</p><ul> <li>si ritiene che la disapplicazione della derivazione rafforzata si applichi solo alla differenza tra gli interessi attivi/passivi contabilizzati e quelli contrattuali derivante dall’attualizzazione, senza pregiudicare la rilevanza fiscale della quota di tale differenza derivante dalla “finanziarizzazione” dei costi di transazione;</li> <li>la disapplicazione della derivazione rafforzata opera, testualmente, solo per i componenti positivi/negativi imputati a conto economico; sembra, tuttavia, logico che essa operi anche per le poste patrimoniali contabilizzate dalla società creditrice e da quella debitrice; tale conclusione lascia aperto l’interrogativo di quale “natura” abbia, sotto il profilo fiscale, la riserva iscritta nel patrimonio netto della società debitrice.</li></ul><p>Il suddetto comportamento contabile avrà impatto anche sulla base imponibile Irap, infatti, tale poste saranno escluse in ragione del principio di derivazione dai dati bilancistici e dell’esclusione dell’area finanziaria dalle voci rilevanti ai fini dell’imposta. Con specifico riferimento ai costi di transazione, si noti che, assumendo una diversa natura, ora rientrano nell’area finanziaria e non possono più dar luogo a quote di ammortamento di immobilizzazioni immateriali. Conseguentemente, ai fini Irap, si ha un incremento del valore della produzione netta, dato che tali costi non potranno più abbattere la base imponibile in quanto estranei ad essa.&nbsp;4.2.1 <em>Crediti e debiti di natura finanziaria: profili fiscali ACE. – </em>La questione che si pone concerne la rilevanza fiscale ai fini Ace della rappresentazione contabile esaminata con riferimento ai finanziamenti infruttiferi (o a tasso significativamente diverso da quello di mercato) erogati dai soci alla società partecipata.In particolare ci si chiede se l’incremento del patrimonio netto contabilizzato dalla società finanziata e l’incremento del valore della partecipazione contabilizzato dal socio finanziatore siano rilevanti o meno ai fini della determinazione della base dell’ACE<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a>.La questione è stata normativamente risolta del D.M. ACE del 3 agosto 2017 che<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a>:</p><ul> <li>all’articolo 5, comma 5, ultimo periodo dispone che: “<em>l’incremento di patrimonio netto derivanti da finanziamenti infruttiferi o a tasso diverso da quello di mercato erogati dai soci a favore delle società di cui all’articolo 2</em> (trattasi delle società di capitali residenti e delle società non residenti con stabile organizzazione in Italia n.d.a) <em>non assume rilevanza ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui alla lettera a) del comma</em> 2 (i.e. della variazione in aumento derivante da conferimenti in denaro n.d.a.)”;</li> <li>all’articolo 10, comma 2, dispone che: “<em>ai fini del precedente periodo</em> (che dispone la riduzione della base ACE di un importo pari ai conferimenti in denaro effettuati, successivamente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31/12/2010, a favore di soggetti del gruppo, oppure divenuti tali a seguito dei conferimenti n.d.a.) <em>non assume rilevanza l’incremento di partecipazioni derivante da finanziamenti infruttiferi o a tasso diverso da quello di mercato erogati dai soci a favore delle società del gruppo</em>”.</li></ul><p>Inoltre, la relazione illustrativa del D.M. ACE 3 agosto 2017 aggiunge che “<em>va da sé che l’apporto (imputato a incremento della partecipazione») iscritto dal finanziatore va considerato anch’esso come parte integrante del finanziamento ai fini della lettera c) del comma 3 dell’articolo 10</em>” (i.e. al fine di quantificare l’eventuale incremento, rispetto all’importo risultante dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31/12/2010, dei crediti di finanziamento nei confronti dei soggetti del gruppo)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a>.Pertanto, le risposte alla questione posta in premessa sono le seguenti:</p><ul> <li>l’incremento di patrimonio netto contabilizzato dalla società finanziata e corrispondente alla differenza tra il valore nominale del finanziamento e il suo valore attuale, calcolato applicando il tasso di interesse di mercato, non è considerato tra i conferimenti in denaro rilevanti ai fini dell’incremento della base ACE<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a>;</li> <li>l’incremento del valore della partecipazione contabilizzato dal socio finanziatore e corrispondente alla citata differenza:<ul> <li>non è considerato tra i conferimenti in denaro effettuati, successivamente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31/12/2010, a favore di società del gruppo, da computare a decremento della base ACE;</li> <li>è considerato tra i finanziamenti effettuati a società del gruppo al fine di verificare l’eventuale incremento di tale voce rispetto all’importo da essa assunto nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31/12/2010 e del conseguente eventuale decremento della base ACE.</li></ul></li></ul><p>&nbsp;</p><ol start="5"> <li><em> Costo ammortizzato con attualizzazione: profili fiscali del regime transitorio. – </em>Qualora si sia optato per l’applicazione retroattiva del criterio del costo ammortizzato ai crediti e ai debiti preesistenti alla data dell’1 gennaio 2016 (per i soggetti con l’esercizio coincidente con l’anno solare) è necessario applicare le regole contenute nei commi 5 e 7 dell’articolo 13-<em>bis</em> del D.L. n. 244/2016, che disciplinano il passaggio alle nuove regole contabili, prevedendo, rispettivamente, l’irrilevanza fiscale dei ripristini e delle eliminazioni di attività e passività e l’ultrattività del regime fiscale originario delle operazioni pregresse.</li></ol><p>In particolare, qualora l’impresa decida di applicare retroattivamente il criterio del costo ammortizzato con attualizzazione:</p><ul> <li>dal punto di vista contabile:<ul> <li>i costi di transazione iscritti tra gli oneri pluriennali, sostenuti in relazione a crediti o a debiti contratti ante 2016, devono essere eliminati in contropartita del patrimonio netto all’1 gennaio 2016;</li> <li>tale eliminazione determina un differente importo di interessi di contabilizzare in base al criterio del costo ammortizzato in quanto i costi di transazione sostenuti dal creditore hanno determinato la contabilizzazione, da parte di quest’ultimo, di minori interessi attivi, mentre, i costi di transazione sostenuti dal debitore hanno determinato la contabilizzazione, da parte di quest’ultimo, di maggiori interessi passivi;</li></ul></li> <li>dal punto di vista fiscale:<ul> <li>per effetto della disposizione che statuisce l’irrilevanza, ai fini fiscali, delle rettifiche contabili di attività/passività che vengono operate in sede di passaggio alle nuove regole contabili<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a>, si continuano ad applicare i criteri di deducibilità vigenti antecedentemente alla loro cancellazione. Pertanto, nel caso specifico, si prosegue nell’ammortamento extra-contabile dei costi di transazione in base al criterio di ammortamento applicato negli esercizi precedenti;</li> <li>per effetto della regola che disciplina le cosiddette “operazioni pregresse”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a>, si continua ad applicare alle stesse la previgente specifica disciplina fiscale, qualora il recepimento fiscale, per effetto della derivazione rafforzata, della loro nuova qualificazione comporti effetti distorsivi. Pertanto, nel caso specifico, continuano ad assumere rilevanza fiscale tanto per il creditore quanto per il debitore gli interessi nominali (invece di quelli calcolati applicando il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione) allo scopo di evitare effetti di “tassazione anomala”.</li></ul></li></ul><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Articolo così modificato dall’articolo 6, comma 8, lett. g) del D.Lgs. n. 139/2015;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Articolo così modificato dall’articolo 6, comma 8, lett. m), del D.Lgs. n. 139/2015;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Articolo così modificato dall’articolo 6, comma 8, lett. a) del D.Lgs. n. 139/2015;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4"><sup>[4]</sup></a> I crediti rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, da clienti o da altri soggetti (OIC 15, par. 6);<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5"><sup>[5]</sup></a> I debiti commerciali originatisi dall’acquisto di beni sono rilevati in base al principio di competenza quando il processo produttivo dei beni è stato completato e quando si è verificato il trasferimento dei rischi e dei benefici che, salvo specifici accordi contrattuali, si verifica con la spedizione o la consegna dei beni (nel caso di beni mobili) e con la data di stipulazione dei contratti di compravendita (nel caso di beni che richiedono un atto pubblico per il trasferimento). I debiti originatisi da acquisti di servizi, invece, sono rilevati in base al principio della competenza quando la prestazione è stata effettuata (OIC 19, par. 38). I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita. Tali obbligazioni sono nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti (OIC 19, par. 4);<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> I crediti commerciali originatisi dalla vendita di beni sono rilevati in base al principio di competenza quando il processo produttivo dei beni è stato completato e quando si è verificato il trasferimento dei rischi e dei benefici che, salvo specifici accordi contrattuali, si verifica con la spedizione o la consegna dei beni (nel caso di beni mobili) e con la data di stipulazione dei contratti di compravendita (nel caso di beni che richiedono un atto pubblico per il trasferimento). I crediti originatisi da vendite di servizi, invece, sono rilevati in base al principio della competenza quando la prestazione è stata effettuata (OIC15, par. 29). I crediti che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di finanziamento) sono iscrivibili in bilancio se sussiste “titolo” al credito, e cioè se essi rappresentano effettivamente un’obbligazione di terzi verso la società (OIC15, par 30). I debiti di finanziamento e quelli che si originano per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi sono iscrivibili in bilancio quando sorge l’obbligazione della società al pagamento verso la controparte, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali (OIC19 par. 39). L’iscrizione di un debito di finanziamento avviene all’erogazione del finanziamento. I prestiti obbligazionari sono iscritti al momento della sottoscrizione (OIC19 par. 40);<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> In caso di rilevazione iniziale in assenza di attualizzazione, il valore di rilevazione iniziale di un credito è pari a: valore nominale – sconti/premi/abbuoni + costi di transazione. I costi di transazione, i premi, gli sconti, le commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono: (i) inclusi nel tasso d’interesse effettivo e (ii) ammortizzati lungo la durata attesa del credito. Il loro ammortamento integra o rettifica gli interessi attivi calcolati al tasso nominale;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Questa situazione si verifica tipicamente nel caso di operazioni commerciali regolate con tempi di pagamento superiori a dodici mesi, prestiti infruttiferi erogati dai soci alla società, prestiti erogati dalla società ai propri lavoratori dipendenti a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> L’IFRS 9 - <em>Financial Instrumen</em>t è stato sviluppato <em>dall’International Accounting Standard Board</em> (IASB) per sostituire lo IAS 39 - <em>Financial Instruments</em>. La data di efficacia della versione completa dell’IFRS 9 è prevista per gli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2018;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> definizione analoga si rinviene nel paragrafo 15 dell’OIC 15, nel paragrafo 17 dell’OIC 19 e nel paragrafo 15 dell’OIC 20) “<em>Il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria è il valore a cui l’attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità</em>”;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> OIC 15, par. 19 e OIC 19 par. 20;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> OIC 15, par. 9 e OIC 19 par. 10;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> OIC 15, par. 42 e OIC 19 par. 50;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> OIC 15, par. 41 e OIC 19, par. 49;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15" name="_ftn15"><sup>[15]</sup></a> Come detto, anche questa regola contabile discende dall’esigenza di rappresentare correttamente la sostanza economica dell’operazione e le sue finalità. Ad esempio, una società che eroga un finanziamento a tasso di mercato ed una società che eroga un finanziamento infruttifero stanno compiendo operazioni aventi una sostanza economica diversa, che in quanto tale deve trovare idonea rappresentazione contabile mediante l’iscrizione del credito infruttifero e del corrispondente debito a un valore inferiore a quello nominale;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Esempio 2A dell’OIC 15;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Per l’impresa finanziata, invece, l’attualizzazione comporta la rilevazione di un componente finanziario positivo (c.d. “<em>day one profit</em>”) pari a 89,03 di immediata imputazione a conto economico al momento della rilevazione iniziale;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Esempio 2B dell’OIC 15;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Il tasso di interesse effettivo determinato inizialmente rimane invariato e non viene adeguato: (1) al variare dei tassi di mercato, a meno che l’operazione sia regolata a tasso variabile; in quest’ultimo caso, ogni volta che avviene una variazione del parametro su cui si fonda il calcolo del tasso variabile il tasso di interesse effettivo deve essere ricalcolato prendendo in considerazione i flussi finanziari residui; (2) al variare della tempistica dei flussi finanziari futuri: se si modifica la tempistica degli incassi (anticipazione/posticipazione rispetto alle scadenze originarie) (i) non si ricalcola il tasso di interesse effettivo; (ii) si attualizzano i flussi finanziari utilizzando il tasso di interesse effettivo originario e tenendo conto della nuova tempistica; (iii) si imputa tra gli oneri/proventi finanziari il differenziale di valore che emerge;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> OIC15, par. 39;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Il coordinamento tra la disciplina fiscale di determinazione delle basi imponibili Ires e Irap e le nuove regole di redazione del bilancio di esercizio è stato regolamentato dall’articolo 13-bis del D.l. n. 244 del 2016. Per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 13-bis al comma 1 dell’articolo 83 del Tuir è stato esteso anche ai soggetti, diversi dalle micro-imprese, che redigono il bilancio in base al codice civile, il principio della “derivazione rafforzata”, già applicabile ai soggetti IAS/IFRS, in base al quale trovano riconoscimento fiscale i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione così come risultanti dalla corretta applicazione dei principi contabili di riferimento, anche in deroga alle regole del Tuir;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> Analogamente, per i debiti commerciali la differenza tra il valore di rilevazione iniziale del debito e il valore a termine deve essere rilevata a conto economico riducendo inizialmente il costo di esercizio e successivamente come onere finanziario lungo la durata del debito;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Le società Oic adopter che abbiano effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi riconoscendo al cliente termini di pagamento differiti oltre le normali condizioni di mercato, senza prevedere la corresponsione di alcun interesse devono procedere all’attualizzazione del credito commerciale facendo attenzione a tenere distinta la parte di tale credito alimentata dal ricavo da quella che si genera per effetto della rilevazione dell’Iva a debito. Ipotizzando che una società all’inizio del 2017 abbia effettuato un’operazione di cessione di un bene ad un prezzo pari a 1.220, Iva al 22% inclusa, concedendo al cliente la possibilità di pagare il dovuto dopo 24 mesi, per valutare se sia necessaria l’attualizzazione del credito è necessario preliminarmente individuare il tasso di mercato ovvero il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un’operazione similare di finanziamento con termini e condizioni comparabili. Proseguendo con l’esempio ed ipotizzando un tasso di mercato pari al 5%, la società al momento della cessione deve iscrivere il credito al valore attualizzato pari a 1.107 (1.220/1,05*1,05). Inoltre, secondo quanto riportato nell’esempio 1A dell’OIC 15, si devono rilevare in avere un ricavo per 907 (1.000/1,05*1,05) e Iva a debito per 220 mentre in dare si contabilizza un costo per oneri finanziari per 20 (pari all’Iva a debito di 220 meno il valore attualizzato dell’Iva a debito (200=220/1,05*1,05). Al termine del primo e del secondo anno, inoltre, si devono rilevare gli interessi attivi al tasso del 5% sul credito iscritto a 1.107 e dunque pari rispettivamente a 55 e 58, riallineando in tal modo il valore del credito al suo nominale (1.107 più 55 più 58 è infatti uguale a 1.220, importo che il cliente deve pagare alla fine die 24 mesi);<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Un particolare problema attiene all’applicazione dell’articolo 106, comma 1, del Tuir, e, quindi, al calcolo della svalutazione crediti. Come noto le svalutazioni dei crediti sono deducibili entro il limite forfettario dello 0,5% del “<em>valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi</em>” e fino quando l’ammontare complessivo delle svalutazioni dedotte raggiunge il 5% del suddetto valore e le perdite su crediti sono determinate con riferimento al “<em>valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi</em>”. Dato che l’applicazione del costo ammortizzato fa sì che il valore di rilevazione in bilancio dei crediti (e, per effetto del principio di derivazione rafforzata, il relativo valore fiscale) sia pari alla somma tra il loro valore nominale o di acquisizione (o il loro valore attualizzato, se sussistono i presupposti per l’attualizzazione) e i costi di transazione sostenuti dal creditore, occorre comprendere se, per la quantificazione delle svalutazioni di crediti fiscalmente deducibili e delle perdite su crediti, (i) bisogna ancora fare riferimento, come testualmente disposto, al valore nominale o di acquisizione dei crediti, oppure, (ii) adottando un’interpretazione logico-sistematica che supera il dato letterale, si deve fare riferimento al valore fiscalmente riconosciuto dei crediti, coincidente con quello emergente dall’applicazione del costo ammortizzato (previa eventuale attualizzazione). La soluzione corretta sembrerebbe essere la (ii) in quanto le disposizioni del TUIR intendono riferirsi al valore fiscalmente riconosciuto dei crediti, che, prima dell’applicazione del costo ammortizzato, coincideva sempre con il valore nominale o, nel caso di crediti acquistati da terzi, con il relativo costo di acquisto;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> Tornando all’esempio riportato nella nota precedente, dunque, con riferimento agli interessi contabilizzati per effetto dell’attualizzazione, in sede di determinazione del reddito Ires, nessuna variazione specifica deve essere operata. In fase di applicazione del test del Rol (articolo 96 del Tuir), si ritiene che gli interessi attivi rilevino in misura pari a 35 (pari a 55 meno 20, e dunque al netto di quelli passivi contabilizzati per tener conto dell’effetto Iva);<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> Un altro esempio è rappresentato dal credito di finanziamento verso i dipendenti. In tal caso il differenziale derivante dall’attualizzazione assume la natura di costo del personale;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> Si veda al riguardo la circolare dell’Assonime n. 14 del 2017;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> Articolo 1 del D.L. n. 201/2011;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> La disposizione (articolo 5, comma 4-bis, D.M. 8 giugno 2011) che disattiva la derivazione rafforzata per il calcolo degli interessi attivi/passivi fiscalmente rilevanti in presenza di poste patrimoniali derivanti dall’attualizzazione di un finanziamento infruttifero o a tasso significativamente diverso da quello di mercato si applica unicamente ai finanziamenti intercorrenti tra soggetti tra cui sussiste il rapporto di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile. Al contrario, si noti che le disposizioni che disciplinano l’irrilevanza - quali conferimenti in denaro, ai fini dell’incremento/decremento della base ACE, delle poste patrimoniali derivanti dall’attualizzazione di un finanziamento infruttifero o a tasso significativamente diverso da quello di mercato si applicano a tutti i finanziamenti concessi dai soci alla società partecipata e non solo ai finanziamenti concessi dal socio di controllo;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> Le disposizioni del D.M. ACE 3 agosto 2017 (e la relativa relazione illustrativa) non chiariscono se l’utile d’esercizio che, se accantonato a riserva disponibile, determina l’incremento della «base ACE» deve essere depurato degli interessi attivi/passivi contabilizzati a conto economico per effetto dell’attualizzazione che ha generato le menzionate poste patrimoniali. L’assenza di disposizioni fa propendere per la soluzione negativa;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> L’incremento di patrimonio netto rilevato dalla società finanziata a seguito dell’attualizzazione di un finanziamento infruttifero o a tasso significativamente diverso da quello di mercato rileva ai fini del computo del patrimonio netto complessivo che, ai sensi dell’articolo 11 del D.M. ACE 3 agosto 2017, costituisce il limite massimo della base ACE;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> Articolo 13-<em>bis</em> del D.L. n. 244/2016, comma 7, lettera c): “<em>il ripristino e l’eliminazione, nell’attivo patrimoniale, rispettivamente, di costi già imputati a conto economico di precedenti esercizi e di costi iscritti e non più capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti</em>”; articolo 13-<em>bis</em> del D.L. n. 244/2016, comma 7, lettera d) “<em>l’eliminazione nel passivo patrimoniale di passività e fondi di accantonamento considerati dedotti</em><em>… non rileva ai fini della determinazione del reddito; resta ferma l’indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l’imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso di mancato verificarsi degli stessi</em>”;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> L’articolo 13-bis, comma 5, del D.L. n. 244/2016 stabilisce che “<em>continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale pregressa gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio</em>” dell’esercizio 2016 “<em>e di quelli successivi delle operazioni che risultano diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015</em>”.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 15 Mar 2018 08:08:32 +0100</pubDate>
                        <title>Ipo, nel 2017 è stato boom Raccolti 19 miliardi di euro</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da Italia Oggi</em>Nel 2017 la Borsa italiana è stata la seconda in Europa per raccolta di capitali. Circa 19 miliardi di euro sono stati raccolti in 39 distinte operazioni, di cui 32 offerte pubbliche iniziali (ipo). Soddisfatti gli avvocati d'affari, <em>advisor</em> di gran parte delle operazioni: un incremento nel numero dei soggetti quotati, secondo i grandi studi, non solo rende più vivace il mercato borsistico italiana, ma è anche foriero di maggiore trasparenza, professionalizzazione dei soggetti che gestiscono le imprese, e porta a una razionalizzazione dei processi imprenditoriali ed industriali.(...)<strong><img class=" wp-image-8612 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/03/20180315_ItaliaOggi_Plattner.png" alt width="319" height="233">Lukas Plattner</strong>, partner di <strong>Nctm Studio Legale</strong> ritiene che «l'introduzione dei Pir, la cui raccolta, nel 2017, è stata pari a circa 13 miliardi, rappresenta un'occasione unica per le imprese italiane che vogliono sostenere, o per meglio dire accelerare, il processo di crescita. Il 2018 può essere l'anno di svolta per il mercato finanziario italiano con circa 50 ipo previste, il che significherebbe poter contare fra 4 anni, se questa tendenza viene rispettata, su oltre 500 imprese quotate. Il panorama legislativo disegnato dal piano Industria 4.0 (Pir, incentivi per le Pmi Innovative, riduzione spese di quotazione per le pmi) è oramai completo e tra i migliori nella Ue. La speranza è, ora, che il mercato finanziario italiano divenga uno dei luoghi di elezione per le centinaia di imprese italiane alla ricerca di capitale per sostenere i loro ambiziosi piani di crescita».(...)</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 15 Mar 2018 04:09:07 +0100</pubDate>
                        <title>La tutela marciana nel Testo Unico Bancario</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-tutela-marciana-nel-testo-unico-bancario</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Introduzione</em></strong>Nell’ambito delle recenti riforme del sistema del credito bancario, il legislatore si è servito dello schema del patto marciano al fine di agevolare il soddisfacimento delle ragioni creditorie. Detto schema è stato introdotto all’articolo 120-<em>quinquiesdecies</em> TUB per il credito immobiliare al consumo e dall’articolo 48-<em>bis</em> TUB per il credito alle imprese, rispettivamente, del d.lgs. 21 aprile 2016, n. 72, di attuazione della Direttiva europea 2014/17/UE del 4 febbraio 2014 e del d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modifiche dalla L. 30 giugno 2016, n. 119.Il patto marciano è generalmente ammesso dalla giurisprudenza, anche di legittimità, in quanto, diversamente dal patto commissorio (il cui divieto vige ai sensi dell’art. 2744 c.c.), assicura programmaticamente l’equivalenza tra il valore del bene trasferito e l’importo del debito garantito, dovendo essere restituita al debitore l’eventuale eccedenza del primo sul secondo. Per assicurare l’effettività di un simile risultato, entrambe le disposizioni introdotte nel Testo Unico Bancario prevedono che il compito di stimare il valore dell’immobile (al momento dell’inadempimento rilevante) sia affidato ad un soggetto terzo e indipendente.</p><ol> <li><strong>Nel credito immobiliare al consumo. L’art. 120-quinquiesdecies TUB</strong></li></ol><p>L’art. 120-<em>quinquiesdecies</em> TUB (“<em>Inadempimento del consumatore</em>”) è collocato nel nuovo Capo I-<em>bis</em>, che disciplina il “Credito immobiliare ai consumatori” e declina una duplice forma di funzionamento della tutela marciana, prevedendo:</p><ul> <li>da un lato, l’introduzione nel contratto di credito di una pattuizione ai sensi della quale il debitore trasferisce il bene immobile oggetto di garanzia al creditore (o a società appartenente al gruppo dello stesso che sia autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari), condizionando l’effetto traslativo al verificarsi dell’inadempimento, e</li> <li>dall’altro lato, l’introduzione nel contratto di credito di una pattuizione ai sensi della quale l’immobile oggetto di garanzia può essere alienato a terzi ad opera del finanziatore mediante apposita procura contenuta nel contratto di finanziamento, ovvero trasferito al finanziatore condizionatamente, oltre che all’inadempimento, anche all’alienazione dell’immobile da parte di quest’ultimo a terzi.</li></ul><p>Le due previsioni, il cui esercizio è evidentemente alternativo, possono convivere nel medesimo regolamento contrattuale.</p><ul> <li><strong><em>Il trasferimento condizionato e l’avveramento della condizione</em></strong></li></ul><p>Nel caso di trasferimento sospensivamente condizionato all’inadempimento, di cui al punto (a) che precede la condizione sospensiva si considera avverata al momento della comunicazione del valore di stima al debitore, ovvero, nel caso in cui tale valore superi l’ammontare del debito, al momento del versamento dell’eccedenza al creditore.</p><ul> <li><strong><em>L’inserimento della clausola</em></strong></li></ul><p>La clausola marciana può essere inserita esclusivamente al momento della conclusione del contratto di finanziamento e può riguardare unicamente l’immobile garantito da ipoteca. Inoltre, in ragione della qualità di consumatore del finanziato, la presenza della clausola marciana non può costituire condizione essenziale ai fini della conclusione del contratto (che dev’essere, quindi, offerto allo stesso consumatore anche privo di detta clausola, pur potendo le due offerte prevedere condizioni – anche economiche – differenti), ed impone che il consumatore sia assistito da un consulente qualificato nella conclusione di un simile contratto di credito.</p><ul> <li><strong><em>L’inadempimento rilevante</em></strong></li></ul><p>L’inadempimento rilevante ai fini dell’esercizio della tutela marciana è rappresentato dal mancato pagamento di un ammontare equivalente a diciotto rate mensili. Peraltro, il principio di proporzionalità dei rimedi ha convinto il legislatore a lasciare impregiudicata la facoltà per il finanziatore di risolvere il contratto di credito fondiario (ove le parti abbiano optato per tale tipologia di finanziamento) qualora si sia verificato un ritardato pagamento di almeno sette rate, anche non consecutive, ai sensi dell’art. 40, comma 2, TUB.</p><ul> <li><strong><em>L’effetto esdebitatorio</em></strong></li></ul><p>L’art. 120-<em>quinquesdecies</em> TUB, inoltre, stabilisce che l’esercizio della tutela marciana da parte del finanziatore abbia quale effetto l’esdebitazione del debitore. Dunque, il trasferimento del bene, ovvero dei proventi della vendita dello stesso, “<em>comporta l’estinzione dell’intero debito a carico del consumatore derivante dal contratto credito anche se il valore del bene immobile restituito o traferito ovvero l’ammontare dei proventi della vendita è inferiore al debito residuo</em>”. Tale effetto, che trova giustificazione nella particolare protezione offerta al consumatore, non è previsto espressamente dall’art. 48-<em>bis</em> TUB per il credito alle imprese di cui al paragrafo che segue.</p><ol start="2"> <li><strong>Nel credito alle imprese. L’art. 48-bis del TUB</strong></li></ol><p>Lo schema del patto marciano è stato recentemente accolto anche dalla disciplina del credito alle imprese.Diversamente dall’art. 120-<em>quinquiesdecies</em>, l’art. 48-<em>bis</em> TUB (“<em>Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato</em>”) offre una sola forma di manifestazione della tutela marciana. A tal fine, infatti, le parti del finanziamento possono esclusivamente introdurre una clausola che preveda il trasferimento sospensivamente condizionato della proprietà o di altro diritto reale sull’immobile al finanziatore (ovvero ad altra società appartenente al medesimo gruppo del creditore che sia autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire la proprietà o altri diritti reali immobiliari).</p><ul> <li><strong><em>Il trasferimento condizionato e l’avveramento della condizione (rinvio)</em></strong></li></ul><p>Anche in questo caso, come nell’ipotesi (a) di cui al par. 1, il trasferimento dev’essere sospensivamente condizionato all’inadempimento del soggetto finanziato, ed a tal riguardo valgono le considerazioni precedentemente svolte al par. 1.1 che precede.</p><ul> <li><strong><em>L’inserimento della clausola</em></strong></li></ul><p>L’inserimento di una simile clausola può avvenire sia nel momento genetico del rapporto contrattuale, sia – per atto notarile – con pattuizione successiva alla conclusione del contratto di finanziamento. L’immobile che ne sia oggetto non può essere adibito ad abitazione principale del proprietario dello stesso, del suo coniuge, dei suoi figli, parenti o affini entro il terzo grado. Sullo stesso bene può essere costituita ipoteca, anche contestualmente alla stipula della previsione marciana, al fine di permettere comunque, in alternativa, il ricorso alle procedure ordinarie di esecuzione.</p><ul> <li><strong><em>L’inadempimento rilevante</em></strong></li></ul><p>L’inadempimento rilevante, ai sensi dell’art. 48-<em>bis</em> TUB, si ha quando il mancato pagamento si protrae per oltre nove mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, qualora sia previsto il rimborso a rate mensili; se i termini di scadenza delle rate siano superiori al periodo mensile, l’inadempimento si ha in caso di mancato pagamento per oltre nove mesi anche di una sola rata; o, ancora, costituisce inadempimento il mancato pagamento che si protragga oltre nove mesi dalla data di rimborso indicata nel contratto di finanziamento, laddove non sia previsto un rimborso rateale.</p><ul> <li><strong><em>L’effetto esdebitatorio</em></strong></li></ul><p>Come anticipato al par. 1.4 che precede, l’art. 48-<em>bis</em> TUB nulla dispone in merito all’eventuale effetto esdebitatorio della parte mutuataria per effetto del trasferimento del diritto reale sull’immobile al finanziatore.L’assenza di tale precisazione per il credito alle imprese e, per contro, la presenza di una previsione in tal senso nel credito ai consumatori ha fatto sorgere opinioni discordanti in dottrina tra chi, da un lato, ritiene applicabile in via analogica al credito alle imprese l’effetto esdebitatorio previsto per il credito al consumo, e chi, dall’altro lato, sostiene che laddove il legislatore abbia voluto sancire l’effetto esdebitatorio, lo ha previsto espressamente.</p><ol start="3"> <li><strong>L’accordo fra le associazioni di categoria e lo schema di decreto ministeriale</strong></li></ol><p>Lo scorso 12 febbraio, l’ABI e Confindustria hanno concluso l’<em>Accordo per il credito e la valorizzazione delle nuove figure di garanzia</em> con il quale, tra l’altro, le parti si sono impegnate a favorire l’utilizzo della nuova forma di garanzia inserita all’art. 48-<em>bis</em> TUB.L’<em>Accordo</em> ha il merito di precisare che “<em>queste operazioni sono realizzate con imprese economicamente e finanziariamente sane, per quanto attiene i contratti in essere, l’inserimento di tale nuova forma di garanzia non configura misure di “forbearance” ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/227 della Commissione Europea. È tuttavia possibile, per le banche, valutare di realizzare tali operazioni anche nei confronti di imprese che abbiano posizioni debitorie classificate come “inadempienze probabili” o esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni. In questi ultimi casi potrà essere prevista anche una revisione delle condizioni economiche (l’ammontare, la durata e/o la riduzione del costo del finanziamento)</em>”.L’<em>Accordo, </em>inoltre, fornisce alcuni spunti anche in merito all’eventuale effetto esdebitatorio derivante dal trasferimento del diritto reale. In particolare, nel precisare che i contraenti potranno prevedere che “<em>l’attivazione della clausola che preveda il trasferimento, sospensivamente condizionato, di un bene immobile e, quindi, l’acquisto da parte della banca della proprietà dello stesso, possa comportare – se espressamente convenuto – l’integrale estinzione del debito dell’impresa e, quindi, l’effetto liberatorio per la stessa</em>” sembra sottintendere l’assenza di un effetto esdebitatorio automatico e, per contro, la necessità di una specifica previsione in tal senso tra le parti.Intanto, il Mistero dell’Economia e delle Finanze ha posto in pubblica consultazione lo schema di decreto ministeriale di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 120-<em>quinquiesdecies</em> TUB. La consultazione si è conclusa lo scorso 5 febbraio.</p><ol start="4"> <li><strong><em>In conclusione</em></strong></li></ol><p>Dopo aver dimostrato una chiara diffidenza nei confronti di qualsiasi forma di auto-soddisfacimento delle ragioni creditorie, che prescinda dal procedimento giudiziario di esecuzione, il legislatore pare aver finalmente acquisito coscienza che l’interesse primario del potenziale soggetto debole è proprio quella di accedere al credito. La tutela marciana, promuovendo un sistema delle garanzie più flessibile e tempi di recupero dei crediti più veloci, può migliorare l’accesso al credito e rafforzare la ripresa economica.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:stefano.padovani@advant-nctm.com">Stefano Padovani</a> o <a href="mailto:giovanni.decapitani@advant-nctm.com">Giovanni de’ Capitani</a></em>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 12 Mar 2018 08:04:36 +0100</pubDate>
                        <title>Il programma base si somma all’hardware</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-programma-base-si-somma-allhardware</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da il Sole 24 Ore - Norme &amp; Tributi</em>Il trattamento contabile e fiscale delle quote di ammortamento relative ai software varia, oltre che in base alla tipologia - di base o applicativa - anche in funzione del fatto che sia stato acquisito da terzi o prodotto internamente.Il software di base è costituito dall’insieme delle istruzioni strettamente necessarie per il funzionamento dell’hardware (ad esempio il sistema operativo Windows).Pertanto, contabilmente, il suo costo deve essere rilevato unitamente al costo dell’hardware e ammortizzato seguendo le regole previste dall’Oic 16 «Immobilizzazioni materiali».<img class="alignnone size-full wp-image-8593" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/03/20180312_Sole24Ore-Carucci.png" alt>Anche fiscalmente si applicano le stesse regole previste per i beni materiali. Infatti, la deduzione dell’ammortamento è ammessa, ai sensi dell’articolo 102 del Tuir, secondo il coefficiente tabellare, di cui al Dm 31 dicembre 1988, previsto per l’hardware, ridotto alla metà per il primo esercizio.Il software applicativo è costituito dall’insieme delle istruzioni che consentono l’utilizzo di funzioni del software di base al fine di soddisfare specifiche esigenze dell’utente (ad esempio un gestionale di contabilità).Contabilmente, il corrispettivo iniziale, sostenuto una tantum, relativo al software applicativo, acquistato a titolo di proprietà (compreso il cosiddetto contratto di sviluppo) ovvero acquisito in licenza d’uso, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, si capitalizza nella voce B.I.3 «Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno» dello stato patrimoniale.Il relativo ammortamento civilistico si stanzia in relazione alla residua possibilità di utilizzazione che, nel caso del software acquisito con diritto d’uso a tempo determinato, non può superare la durata della licenza.Fiscalmente, le quote di ammortamento del software se acquisito in proprietà o in licenza d’uso a tempo indeterminato sono deducibili, ai sensi dell’articolo 103, comma 1 del Tuir, in misura non superiore al 50% mentre, se acquisito in licenza d’uso a tempo determinato, sono deducibili ai sensi dell’articolo 103, comma 2 del Tuir, in misura corrispondente alla durata della licenza.I costi sostenuti per la realizzazione interna di un software applicativo tutelato contabilmente si devono capitalizzare nella voce B.I.3 dello stato patrimoniale. Nel caso di software non tutelato, i costi possono essere capitalizzati nella voce B.I.7 «Altre immobilizzazioni immateriali» se danno luogo a programmi utilizzabili per un certo numero di anni o, alternativamente, imputati a conto economico. In ogni caso, non sono capitalizzabili i costi indiretti attribuibili al progetto, quali gli affitti, gli ammortamenti, i costi del personale con funzioni di supervisione e altre voci simili.Le quote di ammortamento civilistico dei software applicativi realizzati internamenti si determinano in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.Fiscalmente, le quote di ammortamento del software tutelato sono deducibili, ai sensi dell’articolo 103, comma 1 del Tuir, in misura non superiore al 50% mentre quelle relative al programma non tutelato sono deducibili nel limite della quota imputata in conto economico, ai sensi dell'articolo 108, comma 1 del Tuir.Relativamente ai casi esaminati, ai fini Irap rilevano le quote di ammortamento stanziate in conto economico in base a corrette regole contabili.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 08 Mar 2018 09:45:38 +0100</pubDate>
                        <title>L’avviamento ammortizzato in 10 anni si deduce in 18</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lavviamento-ammortizzato-in-10-anni-si-deduce-in-18</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da il Sole 24 Ore - Norme &amp; Tributi</em><strong>Il disallineamento origina nella prima fase un aumento della base imponibile con anticipo d’imposta</strong>In occasione della chiusura del bilancio al 31 dicembre 2017, con riferimento all’area delle immobilizzazioni immateriali è possibile che si debbano gestire alcuni disallineamenti, tra valori civilisti e fiscali, sorti in sede di calcolo delle imposte e derivanti dalle differenze tra le regole civilistiche e quelle fiscali contenute nel Tuir e nel Decreto Irap.<strong>Avviamento e marchi</strong><img class=" wp-image-8575 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/03/20180307_Sole24NT.png" alt width="373" height="376">L’ammortamento dell’avviamento, ad esempio, è? effettuato secondo la sua vita utile. Nei casi eccezionali in cui non sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile, l’avviamento è? ammortizzato in un periodo non superiore a dieci anni a meno che vi siano fatti e circostanze oggettivi idonei per sostenere una vita utile oltre il decennio. Secondo quanto riportato nell’Oic 24, in ogni caso, la vita utile dell’avviamento non può superare i vent’anni. Da un punto di vista fiscale, l’articolo 103 del Tuir prevede che le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell’attivo del bilancio - a condizione che il costo sia fiscalmente riconosciuto - sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso. Una regola analoga è contenuta nell’articolo 3, comma 5, del decreto Irap. Nel caso in cui, ad esempio, l’ammortamento civilistico dell’avviamento venga calcolato sulla base di una vita utile di 10 anni, dal punto di vista fiscale sarà necessario effettuare per i primi dieci anni una variazione in aumento temporanea della base imponibile in misura pari alla differenza tra la quota imputata a conto economico (pari ad 1/10 del costo) e la quota ammessa in deduzione (pari ad 1/18 del costo). Con riferimento a tale disallineamento tra il valore civilistico e quello fiscale del bene immateriale, qualora sussistano le condizioni, deve essere alimentato per i primi dieci anni un credito per imposte anticipate che a partire dall’undicesimo anno verrà rilasciato in corrispondenza delle variazioni in diminuzione da effettuare per completare l’ammortamento fiscale. Analogo ragionamento vale per i marchi.<strong>Spese di ricerca e pubblicità</strong>Un altro disallineamento da gestire in sede di chiusura del bilancio potrebbe sorgere in capo alle società che in seguito alle modifiche introdotte dal Dlgs 139/2015 hanno dovuto procedere allo stralcio delle spese di ricerca e pubblicità non più capitalizzabili. Tali società, per effetto dell’ultrattività dei criteri di deduzione antecedenti alla loro cancellazione, devono procedere con la deduzione ai fini Ires delle residue quote, pari a un quinto di tali spese e ai fini Irap con la deduzione delle quote annuali nella misura già stanziata in bilancio negli esercizi precedenti, posto che per il tributo regionale non valgono i limiti del Tuir.<strong>Brevetti e opere dell’ingegno</strong>L’ammortamento civilistico dei brevetti e dell’altre opere dell’ingegno si effettua in relazione alla residua possibilità di utilizzazione e, dunque, sulla base del minore periodo tra quello di scadenza del brevetto/diritto e il tempo di previsto utilizzo del brevetto/diritto. Dal punto di vista fiscale, l’articolo 103, comma 1, del Tuir prevede che le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50% del costo. Qualora il piano di ammortamento civilistico fosse superiore a quello fiscale, la deduzione fiscale risulta comunque ammessa nel limite della quota imputata a conto economico senza che vi sia la possibilità di effettuare alcuna variazione in diminuzione per recuperare la differenza. Con riferimento a queste categorie di immobilizzazioni immateriali, dunque, non dovrebbe rilevarsi alcun tipo di disallineamento, né ai fini Ires né ai fini Irap ove rilevano le quote di ammortamento stanziate in conto economico in base a corrette regole contabili.<strong>Concessioni e licenze</strong>Le concessioni e le licenze sono ammortizzabili contabilmente in base al minore tra il periodo di durata e quello di presunto utilizzo. Posto che fiscalmente l’articolo 101, comma 2, del Tuir ammette la deduzione nei limiti della durata contrattuale o legale, con riferimento a questa voce potrebbero generarsi dei disallineamenti nel caso in cui in bilancio si ammortizzasse l’attività sulla base di una vita utile economica inferiore alla durata legale.<strong>Oneri pluriennali</strong>In merito agli oneri pluriennali l’Oic 24 prevede per i costi di impianto e di ampliamento un periodo di ammortamento non superiore a cinque anni e per quelli di sviluppo un periodo di ammortamento legato alla loro vita utile, ma comunque, se non è possibile fare stime attendibili, non oltre i cinque anni. Dal punto di vista fiscale, l’articolo 108, comma 1, del Tuir prevede che le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio senza che si possa dunque generare disallineamenti tra il piano di ammortamento contabile e quello fiscale (Ires ed Irap) di tali asset.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 06 Mar 2018 10:38:34 +0100</pubDate>
                        <title>CETA : «Un nuovo modello di accordo commerciale, che apre ai servizi, ma anche a innovazione, tutele e sostenibilità»</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ceta-un-nuovo-modello-di-accordo-commerciale-che-apre-ai-servizi-ma-anche-a-innovazione-tutele-e-sostenibilita</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da Centro Studi Italia Canada</em>In occasione del seminario&nbsp;“Québec Destinazione d’Affari”,&nbsp;organizzato a Milano&nbsp;dalla&nbsp;Delegazione del Québec a Roma&nbsp;in collaborazione con Centro Studi Italia-Canada&nbsp;e Nctm Studio legale, il Centro Studi Italia-Canada ha intervistato Bernard&nbsp;O’Connor,&nbsp;protagonista, con Pierre-Marc Johnson, del panel “CETA ed opportunità per le imprese italiane”.<strong>Bernard&nbsp;O’Connor</strong>, esperto di diritto comunitario, commercio internazionale e WTO, dal 2009 è partner di&nbsp;Nctm&nbsp;Studio Legale. Lo scorso&nbsp;28 febbraio,&nbsp;ha aderito all’invito di Paolo Quattrocchi,&nbsp;Equity&nbsp;partner&nbsp;del medesimo&nbsp;studio e direttore del Centro Studi Italia-Canada,&nbsp;ed ha preso&nbsp;parte&nbsp;a Milano,&nbsp;con il capo negoziatore CETA&nbsp;per il Québec&nbsp;<strong>Pierre Marc Johnson</strong>,&nbsp;alla tavola rotonda dal titolo&nbsp;<strong>“</strong>CETA ed opportunità per le imprese italiane”,&nbsp;una delle&nbsp;quattro&nbsp;che hanno animato il seminario&nbsp;“Québec Destinazione d’Affari”, organizzato dalla&nbsp;Delegazione del Québec a Roma con la collaborazione di Centro Studi Italia-Canada e Nctm Studio Legale<strong>.&nbsp;</strong>È stato un momento di&nbsp;chiarimento,&nbsp;acceso dibattito&nbsp;ed incontro, davanti ad una platea di imprese ed imprenditori, su tematiche sensibili ed&nbsp;attuali, che&nbsp;il Centro Studi Italia Canada ha&nbsp;colto l’occasione per approfondire grazie alla disponibilità dell’avvocato&nbsp;O’Connor: come&nbsp;esperto internazionale&nbsp;riconosciuto&nbsp;in materia,&nbsp;ci ha&nbsp;infatti aiutato&nbsp;a sfatare alcuni ‘falsi miti’ nati dalla&nbsp;cattiva informazione attorno al <strong>CETA</strong>, chiarirne&nbsp;i vantaggi commerciali per le imprese italiane ma anche&nbsp;fare luce sugli&nbsp;elementi innovativi<strong>&nbsp;</strong>di questo storico passo in avanti tra le relazioni tra Europa e Canada.<em>Avvocato&nbsp;O’Connor, il&nbsp;CETA, in esecuzione provvisoria nella quasi totalità delle sue disposizioni dal 21 Settembre scorso, è considerato&nbsp;un Free&nbsp;Trade&nbsp;Agreement&nbsp;moderno ed innovativo: quali sono a suo avviso&nbsp;le novità che rendono il CETA un modello&nbsp;anche per altri FTA che la UE potrebbe concludere?&nbsp;</em><strong>Bernard&nbsp;O’Connor</strong>:&nbsp;Gli accordi commerciali tradizionali miravano a rimuovere gli ostacoli frontalieri posti allo scambio di merci. In altre parole, questi accordi erano destinati a rimuovere i dazi doganali.&nbsp;Il CETA è un nuovo modello di accordo commerciale. Va oltre le misure che si presentano alla frontiera, ritenute meno restrittive rispetto alle misure interne sul commercio. Ad esempio, le&nbsp;imprese dell’UE, prima dell’esecuzione del CETA, non potevano partecipare a gare d’appalto indette dalle istituzioni pubbliche canadesi&nbsp;(governi, province, enti privati che esercitano funzioni pubbliche) per la vendita di beni e servizi.&nbsp;Le disposizioni in materia di appalti pubblici del CETA aprono questo vasto mercato alle imprese dell'UE.Il CETA non è un semplice accordo sui beni. Comprende servizi che oggi la maggior parte degli esperti riconoscono come il principale indicatore di profitto delle nostre economie. L'accordo apre i mercati dei&nbsp;<strong>servizi finanziari</strong>, delle&nbsp;telecomunicazioni&nbsp;e dei&nbsp;trasporti canadesi&nbsp;alle imprese dell'UE e prevede il reciproco riconoscimento delle&nbsp;qualifiche per professionisti&nbsp;come&nbsp;architetti, avvocati, contabili e ingegneri. Ciò comporterà significativi aumenti nel flusso di servizi tra le due parti.Il CETA aiuta&nbsp;gli scambi commerciali delle piccole e medie imprese attraverso l'Atlantico,semplificando le&nbsp;<strong>procedure doganali</strong>&nbsp;e creando una struttura che renda più compatibili le norme e i requisiti tecnici. L’accordo prevede inoltre delle disposizioni in materia di&nbsp;<strong>proprietà intellettuale</strong>&nbsp;e di investimenti.Probabilmente&nbsp;l'aspetto più innovativo del CETA è che affronta la questione della <strong>sostenibilità</strong>&nbsp;in quanto guarda alla tutela dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente.In sintesi, l'innovazione di questo nuovo tipo di accordo è che guarda oltre il confine verso il mercato interno, apre opportunità per lo scambio di beni e offre servizi, garantendo al contempo il rispetto dei valori inerenti l'organizzazione e la regolamentazione dei mercati in Canada e nell'UE.&nbsp;<strong>FOOD &amp; BEVERAGE</strong><em>Per la prima volta, grazie al CETA, i prodotti del&nbsp;food&amp;beverage<strong>&nbsp;</strong>europeo&nbsp;e, quindi, italiano, godono, oltreoceano, del riconoscimento delle indicazioni geografiche; come noto, in Nord America il concetto di DOC non esiste&nbsp;ed il loro riconoscimento dovrebbe apparire come una conquista per i produttori europei ed italiani in particolare. Tale assunto non sembra condiviso: assistiamo infatti ad un forte dissenso nei confronti del CETA e, nello specifico, delle disposizioni riguardanti l’agroalimentare, come mai? Di cosa si ha paura? Il CETA non sembra aver provocato grandi cambiamenti peggiorativi &nbsp;rispetto alla precedente gestione del settore&nbsp;agrifood&nbsp;, se non, una maggiore tutela dei nostri prodotti.</em><strong>Bernard&nbsp;O’Connor:</strong>&nbsp;Molti attori economici del Nord America ritengono che il sistema UE per la protezione delle IG, per i produttori europei di alimenti di qualità, sia un tentativo di ritagliarsi il diritto esclusivo di utilizzare determinati nomi in relazione a determinati alimenti. I produttori di formaggio del Nord America vogliono usare i nomi Gorgonzola, Parmigiano o&nbsp;Feta&nbsp;per descrivere il formaggio che producono e si oppongono a qualsiasi accordo commerciale che limiti la loro libertà di usare questi nomi sui loro prodotti.Questo atteggiamento non è presente in tutto lo spettro alimentare. Gli Stati Uniti, ad esempio, hanno un sistema molto ben sviluppato per la protezione dei nomi dei vini come la Napa Valley e nella frutta e verdura c'è protezione delle patate dell'Idaho e cipolle&nbsp;Vidalia.&nbsp;Oggi ci sono molte forze negli Stati Uniti e in Canada che promuovono il concetto di indicazioni geografiche.I nuovi accordi commerciali del modello CETA prevedono disposizioni sulla protezione della proprietà intellettuale.&nbsp;Dal momento che&nbsp;i nostri partner commerciali&nbsp;vogliono tutelare&nbsp;la protezione del diritto d'autore, i&nbsp;brevetti o&nbsp;i&nbsp;disegni industriali e&nbsp;tutte le forme di proprietà intellettuale,&nbsp;l'UE insiste sul fatto che anche la protezione delle indicazioni geografiche (IG), una forma di proprietà intellettuale, debba essere inclusa nell'accordo.L'UE ha scelto di negoziare la protezione delle singole IG&nbsp;piuttosto che negoziare un sistema attraverso cui si sarebbe provveduto alla protezione delle stesse e questa scelta ha avuto un notevole successo. Il Canada,&nbsp;grazie al&nbsp;CETA, ha concordato l’uso dei nomi sui cibi solo nel caso in cui&nbsp;tali prodotti&nbsp;provengano&nbsp;da un’origine indicata&nbsp;nel&nbsp;nome. D’altro canto, l'UE ha negoziato la&nbsp;<strong>coesistenza di prodotti</strong>, in modo che i marchi canadesi di vecchia data possano essere commercializzati accanto ai prodotti etichettati con le IG dell'UE.La protezione delle indicazioni geografiche è solo una delle molte preoccupazioni sollevate dalle parti interessate sul commercio di prodotti agricoli e alimentari. Molti in Canada non erano favorevoli a negoziare su IG o prodotti lattiero-caseari. Molti in Europa non erano favorevoli a negoziare l'accesso al mercato dell'UE per le carni bovine e altri prodotti sensibili. Inoltre, c'erano preoccupazioni in merito alla natura delle norme per garantire la salute e la sicurezza degli alimenti. Molti nell'UE non erano favorevoli ad accettare alimenti geneticamente modificati o trattamenti post-macellazione come i lavaggi con cloro.Il cibo è un grande business, ma è anche un elemento fondamentale della nostra vita quotidiana, quindi non sorprende che gli accordi commerciali che affrontano il trasporto e la qualità degli alimenti dovrebbero dare luogo a un dibattito pubblico significativo. Tuttavia,&nbsp;in moti casi,&nbsp;i dibattiti non sono informati e vengono fatti ignorando le misure di salvaguardia messe in atto nell'Accordo.&nbsp;<strong>Le norme dell'UE sono state protette e il commercio è stato aperto</strong>. Ora, per i commercianti, c’è spazio per ampliare il trasporto di generi alimentari attraverso l'Atlantico.&nbsp;<strong>FARMACEUTICO, PROTEZIONE BREVETTUALE,&nbsp;MEDIA E&nbsp;ENTERTAINMENT, MODA E DESIGN.&nbsp;</strong><em>Oltre alle previsioni in materia di indicazioni geografiche, il CETA interviene in maniera significativa su diversi altri aspetti della&nbsp;<strong>tutela della proprietà industriale ed intellettuale,</strong> cercando di ‘armonizzare’&nbsp;il più possibile le forme di protezione e i rimedi accessibili ai titolari dei diritti e di facilitare così, ancora di più, la circolazione di prodotti innovativi, tecnologie, contenuti e servizi correlati tra Canada e UE. Solo a titolo di esempio, il CETA è andato a rafforzare la&nbsp;protezione brevettuale<strong>&nbsp;</strong>in campo farmaceutico&nbsp;e le&nbsp;misure doganali&nbsp;volte a contrastare l’entrata e l’uscita di prodotti piratati e contraffatti, ed è intervenuto anche nella disciplina dei&nbsp;servizi di comunicazione al pubblico&nbsp;e della&nbsp;responsabilità degli intermediari&nbsp;(tra cui gli internet providers), agendo dunque in maniera trasversale, con potenziali implicazioni in un gran numero di settori, dall’industria hi-tech fino all’<strong>entertainment. </strong>Di che tipo di innovazioni si tratta e in che modo gli scambi Canada-UE possono trarne vantaggio?&nbsp;</em><strong>Bernard&nbsp;O’Connor:</strong>&nbsp;Questo è molto vero. Oltre alle disposizioni sulle IG, il CETA mira a creare&nbsp;un ambiente più amichevole e un quadro giuridico più completo&nbsp;per quelle imprese e quei professionisti che si dedicano a portare&nbsp;<strong>prodotti e servizi innovativi</strong>&nbsp;sul mercato. Il CETA si basa sull'idea che la protezione della proprietà intellettuale, se non adeguatamente regolamentata, può creare ostacoli ingiustificati al commercio.Per quanto riguarda il&nbsp;<strong>settore farmaceutico,</strong> ad esempio, il CETA impone al Canada di emanare disposizioni specifiche nella sua legislazione sui brevetti che consentirà alle società farmaceutiche di richiedere il "ripristino dei brevetti". Questa disposizione consente alle aziende di ottenere, a determinate condizioni,&nbsp;una protezione più lunga per i farmaci brevettati<strong>.</strong> Il termine per il ripristino del brevetto si basa sull'idea che le aziende dovrebbero essere in grado di recuperare quella parte del normale periodo di 20 anni di protezione del brevetto che perdono mentre il farmaco sta attraversando il processo di approvazione del marketing o delle normative.Per quanto riguarda le misure di&nbsp;<strong>applicazione delle frontiere IP,</strong> il CETA richiede al Canada di replicare i diritti dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale dell'UE. Questi diritti consentono a tutti i titolari di diritti IP di impedire che merci che violano i diritti di proprietà intellettuale attraversino la frontiera. Ora si applicherà sia in Canada che nell’UE.Nel&nbsp;<strong>settore dei media e dell'intrattenimento</strong>, il CETA contiene una serie di disposizioni che tentano di allineare le leggi del Canada e dell'UE rispetto a:•&nbsp;la trasmissione senza fili non autorizzata o la comunicazione al pubblico di spettacoli dal vivo di opere protette da copyright e l'equa remunerazione dovuta ai&nbsp;perfomers;•&nbsp;il diritto dei titolari di proprietà intellettuale di utilizzare le misure tecnologiche di protezione su supporti contenenti opere protette da copyright o relativi dispositivi di lettura / riproduzione e di avvalersi di rimedi per contrastare la loro elusione;•&nbsp;la soglia di responsabilità che dovrebbe applicarsi a tutti gli intermediari (compresi i fornitori di servizi Internet) la cui attività tecnica può essere utilizzata dagli autori di violazioni per violare i diritti di proprietà intellettuale.Infine, e di particolare interesse per i&nbsp;<strong>settori della moda e del design industriale</strong>&nbsp;italiano, il CETA contiene una disposizione che impone al Canada di riconoscere, a determinate condizioni, un certo livello di protezione del copyright per i lavori di progettazione.Si tratta di disposizioni che non si trovano negli accordi commerciali tradizionali e stabiliscono uno standard per i negoziati futuri.&nbsp;<strong>MECCANISMO DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE</strong><em>Il CETA è stato il risultato di lunghi negoziati, quasi vanificati a ridosso della firma a causa del veto della&nbsp;Vallonia&nbsp;posto sul nuovo meccanismo di&nbsp;risoluzione delle controversie<strong>&nbsp;</strong>tra Stato ed investitore. Il nodo è stato poi sciolto grazie all’intervento del governo federale del Belgio che, in accordo con i governi regionali, ha trovato un compromesso attraverso la richiesta belga di un parere alla Corte di&nbsp;Giustizia Europea su quella parte del CETA, sbloccando l’atto di firma dell’accordo. Al momento, le disposizioni relative al nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie,&nbsp;Investment&nbsp;Court System, è fuori dall’esecuzione provvisoria del CETA ed una &nbsp;apposita commissione sta lavorando per sciogliere i nodi: quali, dunque, le soluzioni alle quali si potrà giungere? Cosa accadrebbe in caso di una pronuncia negativa da parte della Corte?&nbsp;</em><strong>Bernard&nbsp;O’Connor:&nbsp;</strong>Due settimane prima dell'entrata in vigore provvisoria del CETA, il Belgio ha presentato una richiesta alla Corte di Giustizia&nbsp;Europea per un parere sulla compatibilità del CETA con il diritto comunitario dell'UE. Il Belgio contesta due aspetti del CETA: le&nbsp;<strong>disposizioni sugli investimenti</strong>&nbsp;e le&nbsp;<strong>disposizioni sulla risoluzione delle controversie.</strong>In una certa misura,&nbsp;la questione relativa agli investimenti è già stata affrontata<strong>.</strong>&nbsp;La Corte di&nbsp;Giustizia&nbsp;Europea (CGE), di fatto la Corte suprema dell'UE, ha dichiarato in un precedente parere (in relazione all'accordo tra l'UE e Singapore) che&nbsp;gli investimenti di portafoglio non rientrano nella competenza esclusiva dell'UE<strong>, </strong>pertanto se l'accordo conteneva disposizioni in materia, l'accordo avrebbe dovuto essere ratificato non solo dall'UE ma da ciascuno Stato membro.La questione della risoluzione delle controversie e in particolare la creazione di un nuovo sistema di Corte per gli investimenti è ancora aperta. In sostanza, la Corte di&nbsp;Giustizia&nbsp;Europea deve stabilire se il nuovo sistema viola il principio di autonomia del diritto dell'Unione.Agli albori dell'Unione Europea, quando era ancora la Comunità Economica Europea (CEE), la Corte di&nbsp;Giustizia&nbsp;Europea aveva decretato, nel Costa v ENEL dal 1964, che i Trattati dell'UE avevano creato un nuovo sistema giuridico indipendente a sé stante. In effetti, nel parere 2/13, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha rilevato che l'UE non può essere soggetta alla Corte europea dei diritti dell'uomo in quanto ciò violerebbe l'indipendenza e la natura autonoma del sistema giuridico dell'UE. Nella causa C-459/03, la Corte ha dichiarato che "un accordo internazionale non può incidere sulla ripartizione delle responsabilità definite nei trattati e, di conseguenza, sull'autonomia dell'ordinamento giuridico comunitario".La domanda posta dal Belgio è&nbsp;se il sistema della Corte per gli investimenti interferirebbe con il sistema giuridico indipendente e il ruolo dei tribunali dell'Unione europea&nbsp;per garantire un'interpretazione armoniosa e uniforme di tale legge in tutti gli Stati membri e a tutti gli effetti.È troppo presto per dire in che modo deciderà la Corte.&nbsp;<strong>CETA E WTO</strong><em>Esistono delle contrapposizioni o sovrapposizioni tra le misure adottate con il CETA rispetto a quelle preesistenti del WTO?</em><strong>Bernard&nbsp;O’Connor:</strong>&nbsp;Il CETA è un accordo internazionale che è stato costruito sulla base della legge dell'Organizzazione&nbsp;Mondiale del&nbsp;Commercio. È stato progettato per non entrare in conflitto con l'OMC, ma per aggiungere disposizioni sull'apertura commerciale che non sono state concordate nell'ambito dell'OMC. Gli esperti del commercio parlano del fatto che&nbsp;<strong>il CETA è un plus dell’accordo dell'OMC</strong>. In altre parole, ha disposizioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nell'OMC.Tutte le principali disposizioni del CETA vanno oltre l'OMC.&nbsp;Il Canada e l'UE applicheranno tariffe doganali più basse nel commercio tra loro&nbsp;rispetto a quanto faranno nel commercio con altri membri dell'OMC.&nbsp;Gli appalti pubblici non sono pienamente integrati nell'OMC<strong>&nbsp;</strong>in quanto non tutti i membri dell'OMC sono parte dell'accordo sugli appalti pubblici, ma gli appalti pubblici rientrano pienamente nel CETA.&nbsp;Il CETA offre un accordo molto più ampio sugli scambi di servizi&nbsp;rispetto all'accordo sui servizi dell'OMC e così via.L'UE e il Canada hanno scelto di utilizzare l'approccio bilaterale per aprire i mercati agli scambi perché&nbsp;l'approccio multilaterale dell'OMC è alquanto congelato&nbsp;per il momento.&nbsp;Se i 160 membri dell'OMC non sono in grado di migliorare la qualità di apertura del mercato dell'OMC, alcuni membri hanno scelto di procedere autonomamente. L'UE sta attualmente negoziando accordi commerciali bilaterali con la maggior parte dei principali mercati del mondo. Il Canada sta facendo lo stesso.Ad un certo punto, in futuro, questa rete di accordi bilaterali potrebbe causare confusione e la maggior parte dei negoziatori commerciali spera che ciò stimolerà un miglioramento del commercio multilaterale in seno all'OMC. Per il momento, tuttavia, l'OMC rimane la base e gli accordi commerciali bilaterali offrono vantaggi supplementari alle parti che li concludono.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 06 Mar 2018 05:47:00 +0100</pubDate>
                        <title>Regolamento UE sulle cartolarizzazioni</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Quadro generale</strong>Il presente documento analizza i contenuti del regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (il <strong>Regolamento Cartolarizzazioni</strong> o <strong>Regolamento</strong>), che è stato pubblicato lo scorso 28 dicembre 2017 nel Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è entrato in vigore il 18 gennaio 2018.Il Regolamento Cartolarizzazioni, inoltre, ha incaricato l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (<strong>ESMA</strong>), l'Autorità bancaria europea (<strong>ABE</strong>) e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (<strong>EIOPA</strong>) della redazione di norme tecniche di regolamentazione di attuazione per una serie di settori regolati dal nuovo testo normativo.<strong>Finalità</strong>Il Regolamento Cartolarizzazioni rappresenta il culmine di un lungo dibattito politico e di un processo legislativo e un significativo passo in avanti per la regolamentazione delle operazioni di cartolarizzazione nell’ambito dell'Unione Europea. Il Regolamento promuove principalmente due obiettivi: in primo luogo, l'armonizzazione coerente e il consolidamento di alcuni elementi chiave nel mercato europeo della cartolarizzazione in tutti i settori finanziari (ad esempio le norme esistenti in materia di <em>due diligence</em>, di mantenimento del rischio, trasparenza e concessione del credito) e in secondo luogo la creazione di un quadro giuridico specifico per cartolarizzazioni a lungo termine semplici, trasparenti e standardizzate e programmi di emissione di <em>commercial paper</em> garantiti da attività (collettivamente <strong>STS</strong>).L'obiettivo ultimo del legislatore europeo è quello di promuovere le cartolarizzazioni quale elemento critico di mercati finanziari ben funzionanti, diversificare le fonti di finanziamento, allocare maggiormente i rischi e sgravare i bilanci dei cedenti originari per consentire ulteriori finanziamenti all'economia reale.Tale obiettivo è perseguito differenziando le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate da cartolarizzazioni altamente complesse, opache e rischiose e incentivando gli investimenti a preferire le prime rispetto alle ultime attraverso schemi prudenziali ricalibrati.<strong>Ambito di applicazione</strong>Con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione, il Regolamento Cartolarizzazioni si applicherà agli enti creditizi, alle imprese di assicurazione e ai fondi pensione nonché ai gestori di fondi di investimento alternativi, quando tali enti agiscano in qualità di investitori istituzionali, cedenti, promotori, prestatori originari e società veicolo per la cartolarizzazione (<strong>SSPE</strong>) nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione. Le SSPE dovranno essere stabilite nell'Unione Europea o in paesi terzi che non siano inseriti dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (<strong>GAFI</strong>) nell’elenco delle giurisdizioni ad alto rischio e non cooperative.Ai fini del Regolamento, per "cartolarizzazione" deve intendersi "l’operazione o lo schema in cui il rischio di credito associato ad un’esposizione o a un portafoglio di esposizioni è diviso in segmenti”. Pertanto, le nuove regole riguarderanno esclusivamente i titoli emessi in <em>tranche</em>, con una subordinazione che determina la distribuzione delle perdite durante la vita della cartolarizzazione in corso e non si applica alle cartolarizzazioni cosiddette <em>mono-tranched</em>.Da un punto di vista temporale, il Regolamento Cartolarizzazioni si applicherà alle operazioni di cartolarizzazione i cui titoli siano emessi a partire dal 1° gennaio 2019 e ad eventuali cartolarizzazioni che creino nuove posizioni a partire dal 1° gennaio 2019.Alle cartolarizzazioni preesistenti continueranno, in generale, ad applicarsi le regole in vigore immediatamente prima della data di applicazione del Regolamento Cartolarizzazioni, a meno che non vengano emessi nuovi titoli o siano create nuove posizioni. Tuttavia, il Regolamento Cartolarizzazioni include talune disposizioni transitorie che consentono di trattare come STS le cartolarizzazioni i cui titoli siano stati emessi prima del 1 ° gennaio 2019, a condizione che soddisfino determinati criteri al momento della notifica dello status STS. Inoltre, le parti potrebbero voler modificare i termini delle operazioni esistenti per consentire che queste siano qualificate come STS. Inoltre, le norme sulla <em>due diligence</em> regolamentare si applicano a tutte le cartolarizzazioni emesse a partire dal 1° gennaio 2011 o alle quali sono state aggiunte o sostituite nuove esposizioni dopo il 31 dicembre 2014.<strong>Cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate</strong>Il quadro STS dettato dal Regolamento Cartolarizzazioni elenca i criteri di ammissibilità per le cartolarizzazioni STS, le disposizioni per le notifiche da parte degli enti parte della cartolarizzazione e quelle relative all’affidamento e agli obblighi di <em>due diligence</em> da parte degli investitori nonché i meccanismi di vigilanza.I criteri STS sono definiti su base generale, piuttosto che per specifiche classi di attività. Tuttavia, vi sono criteri differenti per le cartolarizzazioni a termine STS e per i programmi di emissione di <em>commercial paper</em> garantiti da attività STS. Gran parte dei dettagli relativi ai criteri resta soggetto all’emanazione degli standard tecnici e delle linee guida da parte delle autorità di vigilanza europee.</p><ul> <li>(a) Requisiti di semplicità</li></ul><p>Sono inclusi tra i requisiti di semplicità, la necessità che la SSPE acquisisca il titolo relativo alle esposizioni sottostanti tramite vendita o cessione effettiva (<em>true sale</em>), in modo che questa sia opponibile al venditore o a qualsiasi terzo. Al trasferimento del titolo, alla SSPE non si applicano disposizioni rigide in tema di revocatoria (<em>clawback</em>) in caso di insolvenza del venditore.Inoltre, le esposizioni sottostanti trasferite o cedute alla SSPE non devono includere posizioni di cartolarizzazione e devono essere originate nel corso ordinario dell'attività del cedente o del prestatore originario.Ulteriore requisito di semplicità è quello relativo all'omogeneità. In particolare, la cartolarizzazione deve essere garantita da un portafoglio di esposizioni sottostanti omogenee per tipologia di attività, tenuto conto delle specifiche caratteristiche in termini di flussi di cassa della tipologia di attività, fra cui le caratteristiche relative al contratto, al rischio di credito e ai rimborsi anticipati.In data 15 dicembre 2017, l'ABE ha pubblicato una consultazione relativa al requisito di omogeneità. Il Regolamento Cartolarizzazioni è stato criticato per i confini incerti dei criteri di ammissibilità relativi all'omogeneità dei portafogli di esposizioni sottostanti. Una domanda ricorrente è quella relativa alla granularità del requisito di omogeneità, ossia se i portafogli di esposizioni debbano essere raggruppati per classe o in base a sottoinsiemi che presentano caratteristiche comuni. Non è ancora chiaro se l'investimento in un <em>pool </em>di attività sottostanti garantite (<em>secured</em>) e non garantite (<em>unsecured</em>) possa essere qualificato come omogeneo. L'ABE è attualmente in consultazione al fine di identificare un elenco di categorie di esposizioni nonché uno di "fattori di rischio" da prendere in considerazione quando si debba determinare se un portafoglio di esposizioni sia sufficientemente omogeneo. I fattori di rischio comprendono il tipo di debitore, il tipo di linea di credito e garanzia, i meccanismi di rimborso e il settore industriale. In attesa della pubblicazione delle linee guida dell'ABE, nel tentativo di soddisfare ogni fattore di rischio pertinente e date le complesse disposizioni della proposta, i cedenti originari potrebbero avere difficoltà nel raggruppare esposizioni sufficientemente simili da beneficiare di economie di scala.</p><ul> <li>(b) Requisiti di trasparenza</li></ul><p>Per essere una cartolarizzazione trasparente a termine STS, le entità coinvolte nell’operazione devono soddisfare determinati requisiti informativi e di <em>disclosure</em>.In particolare, prima della fissazione del prezzo della cartolarizzazione, il cedente e il promotore dovranno mettere a disposizione dei potenziali investitori i dati storici sulla <em>performance</em> statica e dinamica in termini di inadempienza e di perdite, che coprono un periodo di almeno cinque anni per le esposizioni al dettaglio e sette anni per le esposizioni non al dettaglio, e un modello di flusso di cassa della passività su base continuativa.Un soggetto adeguato e indipendente sottoporrà a verifica un campione delle esposizioni sottostanti e i dati divulgati relativi a tale campione.Nel caso di una cartolarizzazione in cui le esposizioni sottostanti siano prestiti su immobili residenziali o prestiti per veicoli o <em>leasing</em> auto, il cedente e il promotore dovranno pubblicare le informazioni disponibili relative alla <em>performance</em> ambientale delle attività finanziate da tali prestiti su immobili residenziali o prestiti per veicoli o <em>leasing</em> auto.</p><ul> <li>(c) Requisiti di standardizzazione</li></ul><p>Affinché una cartolarizzazione sia standardizzata, devono essere soddisfatti determinati requisiti.A titolo di esempio, il cedente, il promotore o il prestatore originario dovranno adempiere l’obbligo di mantenimento del rischio.In generale, il rischio di tasso di interesse e il rischio di cambio derivanti dalla cartolarizzazione devono essere adeguatamente attenuati e delle eventuali misure adottate (quali derivati ​​o simili) deve essere data comunicazione. Inoltre, il pagamento dell’interesse legato a un tasso di riferimento nel quadro delle attività e passività della cartolarizzazione dovrà basarsi sui tassi di interesse del mercato di uso generale o sui tassi settoriali di uso generale che riflettono il costo di finanziamento.Gli introiti in capitale derivanti dalle esposizioni sottostanti saranno distribuiti mediante rimborso sequenziale delle posizioni in funzione del rango (<em>seniority</em>) di ciascuna in assenza di azioni esecutive o messa in mora. Inoltre, è previsto un divieto di disposizioni che impongano la liquidazione automatica delle esposizioni sottostanti al valore di mercato.Ulteriori requisiti di standardizzazione sono imposti circa la documentazione riguardante l’operazione. Detta documentazione dovrà, tra le altre cose, indicare chiaramente quali azioni possano essere intraprese in caso di morosità o inadempienza dei debitori, nonché le previsioni relativa alla priorità di pagamento, gli eventi che possano attivare la variazione di tali priorità di pagamento e l’obbligo di segnalare detti eventi.</p><ul> <li>(d) Classi escluse</li></ul><p>Alcune cartolarizzazioni sono state deliberatamente escluse dal quadro STS. A differenza dei requisiti generali che si applicano a tutte le cartolarizzazioni che consentono ai cessionari, promotori e SSPE di essere stabiliti in paesi terzi, le cartolarizzazioni potranno essere qualificate quali STS solamente se il cessionario, promotore e la SSPE siano tutti stabiliti nell'Unione Europea. Detta limitazione circa l'ubicazione dei soggetti della cartolarizzazione STS non era presente nella proposta originale della Commissione e sembra essere in parte dovuta alla decisione del Regno Unito di lasciare l'Unione Europea. La Commissione è stata incaricata di presentare una relazione entro il 2022 che includa una valutazione sull'opportunità di introdurre un regime di equivalenza per i soggetti della cartolarizzazione localizzati in paesi terzi. Altre cartolarizzazioni escluse dal sistema STS sono, tra l'altro, le cartolarizzazioni di crediti deteriorati, le <em>collateralised loan obligations</em>, i titoli garantiti da mutui ipotecari su immobili commerciali e le cartolarizzazioni sintetiche (ciò sebbene l'ABE debba pubblicare un rapporto sulla cartolarizzazione sintetica STS entro il luglio 2019).</p><ul> <li>(e) Requisiti di notifica e conformità STS</li></ul><p>Cedenti, promotori e SSPE (o, nel caso di programmi di emissione di <em>commercial paper</em>, solo i promotori) sono tenuti a comunicare congiuntamente all'ESMA, alle autorità nazionali competenti e agli investitori che la loro cartolarizzazione rispetta i criteri STS, mediante un modello standardizzato che sarà predisposto dall'ESMA e a designare un punto di contatto per investitori e autorità competenti. Detta notifica STS deve includere una spiegazione delle modalità con cui ciascun criterio è stato rispettato e sarà pubblicata sul sito web ufficiale dell'ESMA. Laddove una cartolarizzazione non soddisfi più i requisiti STS, il cedente e il promotore saranno tenuti a notificare immediatamente l'ESMA e le autorità competenti. Sebbene non esista un obbligo specifico di notifica agli investitori, è probabile che essi dovranno essere notificati nell'ambito degli obblighi di divulgazione generale. Ulteriori dettagli saranno riportati nei nuovi standard tecnici.</p><ul> <li>(f) Terzo autorizzato</li></ul><p>Il cedente, il promotore o la SSPE possono ricorrere ai servizi di un terzo autorizzato per verificare se una cartolarizzazione è conforme ai requisiti STS. Tuttavia:</p><ul> <li>(i) il cedente, il promotore e la SSPE rimarranno responsabili per il caso di errata notifica; e</li> <li>(ii) una certificazione non inciderà sull’obbligo degli investitori istituzionali di verificare che una cartolarizzazione che sia qualificata come STS rispetti effettivamente i necessari requisiti.</li></ul><p>E’ previsto altresì che gli investitori istituzionali di affidino "in misura adeguata" alla notifica STS e alle informazioni in essa contenute, ma "senza affidarsi esclusivamente o automaticamente a tale notifica o informazione".</p><ul> <li>(g) Requisiti patrimoniali</li></ul><p>Il Regolamento (UE) 2017/2401 che modifica il Regolamento (UE) 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (the <strong>Regolamento di Modifica CRR</strong>) introduce taluni requisiti patrimoniali preferenziali per le esposizioni verso cartolarizzazioni STS, rispetto a esposizioni verso cartolarizzazioni non STS, per enti creditizi e imprese di investimento. Il Regolamento di Modifica CRR detta ulteriori criteri che debbono essere soddisfatti dalla cartolarizzazione affinché possa applicarsi tale trattamento preferenziale relativo capitale regolamentare. La Commissione europea sta attualmente lavorando ad adeguamenti del trattamento patrimoniale regolamentare delle cartolarizzazioni STS applicabili agli assicuratori e ai riassicuratori ai sensi di Solvency II.<strong>Mantenimento del rischio</strong>Il livello attualmente vigente di mantenimento del rischio (5%) e gli attuali cinque metodi strutturali di mantenimento del rischio sono rimasti sostanzialmente invariati; pertanto, la prassi corrente per le operazioni sarà inalterata. Tuttavia, vi sono alcune differenze chiave, che riportiamo brevemente qui di seguito.Pur nell'ambito delle disposizioni sul mantenimento del rischio di cui al Regolamento (UE) 575/2013 (<strong>CRR</strong>), gli investitori istituzionali dovranno garantire che i cedenti, i promotori e i prestatori originari mantengano una partecipazione economica alla redditività di un’operazione; le nuove norme impongono il rispetto dei requisiti di mantenimento del rischio direttamente in capo agli <em>originator</em>, agli sponsor e agli istituti di credito cessionari.Ciò significa che i cessionari, promotori e prestatori originari europei dovranno soddisfare i requisiti anche laddove non vi sia alcun obbligo in tal senso da parte imposto dagli investitori (ad esempio perché sono entità non UE). Detto obbligo si applica a qualsiasi cessionario, <em>sponsor</em> o prestatore originario, e dunque non soltanto a soggetti istituzionali soggetti alla legislazione settoriale.Il Regolamento Cartolarizzazioni chiarisce che, ai fini del rispetto delle regole di mantenimento del rischio, "<em>non è considerato cedente il soggetto che è stato costituito o che opera esclusivamente al fine di cartolarizzare esposizioni</em>". Il Regolamento Cartolarizzazioni non chiarisce il significato della nozione di "fine esclusivo". I dettagli di ciò che è necessario per superare questo test, così come il modo in cui un cessionario può dimostrare di svolgere un'attività commerciale più ampia, saranno inclusi in una nuova serie di norme tecniche di regolamentazione (<strong>RTS</strong>) relative ai requisiti di mantenimento del rischio, attualmente in fase di in fase di sviluppo da parte dell’ABE e che sostituirà l'attuale RTS vigente nell'ambito del CRR.Infine, la clausola di mantenimento del rischio stabilita dal Regolamento Cartolarizzazioni proibisce ai cedenti di procedere a cartolarizzazioni intenzionali che abbiano maggiori probabilità di subire perdite rispetto ad attività comparabili detenute nel bilancio del cedente.<strong>Requisiti di trasparenza</strong>Il nuovo Regolamento Cartolarizzazioni contiene disposizioni dettagliate in materia di trasparenza che abrogano i requisiti di trasparenza attualmente imposti agli enti creditizi e alle imprese di investimento nel quadro della CRR e ai gestori di fondi di investimento alternativi ai sensi del regolamento sui gestori di fondi di investimento alternativi.Tra l’altro, la riforma prevede che:</p><ul> <li>i cedenti, i promotori e le SSPE mettano a disposizione dei detentori di posizioni verso la cartolarizzazione, delle autorità competenti e, su richiesta, dei potenziali investitori, alcune informazioni sull’operazione e sulle esposizioni sottostanti (ad esempio informazioni trimestrali e la documentazione di base essenziale per la comprensione dell’operazione). Si segnala che l'ESMA sta attualmente sviluppando modelli di divulgazione standardizzati; i cedenti, gli sponsor e le SSPE nomineranno un soggetto al loro interno incaricato dell’adempimento di tali obblighi di trasparenza;</li> <li>le informazioni devono essere divulgate tramite un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni oppure, ove detto repertorio non sussista, tramite un sito web che soddisfi i requisiti indicati in materia di controllo e sicurezza dei dati;</li> <li>laddove non vi sia alcun obbligo, ai sensi del diritto dell'Unione Europea, di redigere un prospetto in relazione ad un'operazione di cartolarizzazione, non si applica l'obbligo di divulgare pubblicamente informazioni sulle operazioni mediante repertori di dati sulle cartolarizzazioni o su sito web (le informazioni saranno invece divulgate su base bilaterale). Una sintesi dell’operazione dovrà elenca le principali caratteristiche della cartolarizzazione stessa e dovrà essere preparata per le operazioni private e messa a disposizione dei titolari delle posizioni di cartolarizzazione, autorità competenti e, su richiesta, dei potenziali investitori. Nel contesto di operazioni privati, tuttavia, è possibile che gli investitori “potenziali” siano una categoria piuttosto limitata di persone.</li></ul><p><strong><em>Due diligence</em> per gli investitori istituzionali europei</strong>Il Regolamento Cartolarizzazioni detta i requisiti di <em>due diligence</em> applicabili unicamente agli investitori istituzionali<a target="_blank" name="_ftnref1" rel="noreferrer">[1]</a>.I requisiti di <em>due diligence</em> vigenti previsti dalle varie normative (CRR, Solvency II Delegated Act e AIFMD) saranno abrogati e sostituiti da quelli previsti dal Regolamento Cartolarizzazioni. La maggior parte dei requisiti di <em>due diligence</em> ivi previsti sono sostanzialmente simili ai requisiti attualmente vigenti, sebbene alcuni siano stati ampliati ed altri rimossi. Tra le altre cose, gli investitori dovranno:</p><ul> <li>effettuare talune verifiche prima di detenere una posizione verso la cartolarizzazione, compreso il fatto che la struttura sia conforme ai requisiti di mantenimento di rischio, le attività siano state originate sulla base di elevati standard di concessione del credito e il cedente, lo sponsor e la SSPE rispettino adeguati obblighi di comunicazione;</li> <li>effettuare una valutazione di <em>due diligence</em> che gli permetta di valutare i rischi insiti nella cartolarizzazione, sia in relazione alle esposizioni sottostanti la cartolarizzazione e alle caratteristiche strutturali dell’operazione, sia, con riferimento ad una cartolarizzazione qualificata quale STS, in relazione al soddisfacimento dei criteri STS; e</li> <li>durante la vita della cartolarizzazione, predisporre procedure scritte adeguate al fine di controllare su base continuativa le <em>performance</em> della posizione verso la cartolarizzazione, eseguire stress test, assicurare un livello adeguato di segnalazione interna ed essere in grado di dimostrare alle autorità di avere una comprensione approfondita della propria posizione verso la cartolarizzazione e delle esposizioni sottostanti.</li></ul><p><strong>Vigilanza e sanzioni</strong>Le autorità nazionali competenti vigileranno sull'osservanza del Regolamento Cartolarizzazioni. Ove un’ente sia già soggetto a vigilanza da parte di un'autorità competente ai sensi della vigente legislazione settoriale dell'Unione Europea, la stessa autorità vigilerà in generale sulla conformità di detto ente al Regolamento Cartolarizzazioni. Gli Stati Membri sono tenuti a designare le autorità competenti per la vigilanza di tutti i soggetti attualmente non soggetti a controllo (ad esempio, i cedenti). In relazione ai requisiti di mantenimento del rischio, alle norme di trasparenza, al divieto di ricartolarizzazione e ai criteri per la concessione del credito, saranno soggetti a vigilanza solamente i cedenti, i prestatori originari e le SSPE stabilite nell'Unione Europea. Tuttavia, non vi è attualmente certezza circa l'ambito geografico di applicazione del Regolamento Cartolarizzazioni.Le parti della cartolarizzazione che violino i propri obblighi STS saranno soggette a sanzioni amministrative e, potenzialmente, a sanzioni penali, che saranno determinate dalle autorità locali competenti. Un periodo di tre mesi è previsto dai considerando del Regolamento Cartolarizzazioni entro il quale i soggetti della cartolarizzazione potranno rettificare l’eventuale errata qualificazione STS effettuata in buona fede. Durante tale periodo, la cartolarizzazione continuerà ad essere inclusa nell'elenco ESMA. Detto meccanismo non è tuttavia incluso tra le disposizioni operative, ma presumibilmente i soggetti della cartolarizzazione vi faranno affidamento.<strong>Altre modifiche al regime europeo della cartolarizzazione</strong></p><ul> <li>(a) Limiti alle ricartolarizzazioni</li></ul><p>A partire dal 1 ° gennaio 2019 sarà introdotto un nuovo divieto di ricartolarizzazione (ossia quelle operazioni di cartolarizzazione in cui le esposizioni sottostanti includono posizioni di cartolarizzazione), con talune deroghe, compresi i casi in cui la cartolarizzazione è utilizzata per garantire la redditività di un ente creditizio, impresa di investimento o istituto finanziario (o per facilitarne la liquidazione), o per preservare l'interesse degli investitori qualora le esposizioni sottostanti siano in sofferenza.</p><ul> <li>(b) Limiti alla vendita di cartolarizzazioni a clienti al dettaglio</li></ul><p>La riforma prevede talune disposizioni specifiche sulla vendita di cartolarizzazioni a clienti al dettaglio, a meno che non siano soddisfatte determinate condizioni, come ad esempio l’effettuazione di una verifica di idoneità da parte del venditore. Tale disposizione risulta in contrasto con il regime MiFID, che impone l'esecuzione dei test di idoneità in capo agli intermediari finanziari piuttosto che ai venditori. In ogni caso, è probabile che le cartolarizzazioni continueranno ad escludere la vendita al dettaglio.</p><ul> <li>(c) Requisiti di concessione del credito comparativi</li></ul><p>Ai cedenti, promotori e finanziatori originari sarà richiesto di applicare lo stesso criterio solido e ben definito per la concessione del credito alle esposizioni da cartolarizzare di quello applicato alle esposizioni detenute in bilancio. Un cedente che acquisti le esposizioni di terzi per proprio conto per poi assoggettarle a cartolarizzazione è tenuto a verificare che il prestatore originario soddisfi i requisiti di concessione del credito (sebbene vi sia un limite di non validità per le operazioni precedenti conformi alle norme vigenti).&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><div class="testo"><p><em>l contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:matteo.gallanti@advant-nctm.com">Matteo Gallanti</a></em></p></div><p><strong>&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong>&nbsp;<a target="_blank" name="_ftn1" rel="noreferrer">[1]</a> Ai sensi dell’Articolo 2 (<em>Definizioni</em>) del Regolamento Cartolarizzazioni, il termine “investitori istituzionali” include enti creditizi, imprese di investimento, imprese di assicurazione e di riassicurazione e gestori di fondi di investimento alternativi, a cui le regole relative alle esposizioni a operazioni di cartolarizzazione sono già applicabili, gli OICVM a gestione interna, enti pensionistici aziendali o professionali o entità autorizzate nominare da un ente pensionistico. La nozione non include investitori europei non regolamentati o la maggior parte degli enti localizzati al di fuori dell’Unione Europea. Detti investitori non istituzionali potranno in ogni caso decidere di soddisfare i requisiti di <em>due diligence </em>volontariamente ai fine di assicurare che la cartolarizzazione soddisfi gli standard europei di mantenimento del rischio, concessione di crediti e trasparenza.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 26 Feb 2018 08:02:22 +0100</pubDate>
                        <title>Intrastat: sanzioni fino a mille euro ma resta l’opzione del ravvedimento operoso</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/intrastat-sanzioni-fino-a-mille-euro-ma-resta-lopzione-del-ravvedimento-operoso</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore</em>A seguito delle semplificazioni introdotte agli elenchi Intra, i modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute, riferite al mese di gennaio 2018, dovranno essere inviati con la compilazione delle sole colonne statistiche entro il 26 febbraio. A partire dai dati di gennaio 2018, dunque, tutte le informazioni contenute negli elenchi degli acquisti sono rese per finalità statistiche e devono essere obbligatoriamente fornite, su base mensile, dai soggetti per i quali l’ammontare totale trimestrale degli acquisti intraunionali di beni sia stato, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200mila euro per i beni e a 100mila euro per i servizi.<img class=" wp-image-8448 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/02/20180226_QdF_Intrastat.jpg" alt width="317" height="223">Secondo quanto chiarito nella nota dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 18558/RU dello scorso 20 febbraio, considerato l’interesse statistico del dato raccolto, gli acquisti intraunionali di beni vanno riepilogati nel periodo in cui essi arrivano nel territorio italiano. Sono, pertanto, escluse tutte le operazioni commerciali di acquisto di beni che non entrano fisicamente in Italia come, ad esempio, un’operazione triangolare in cui il soggetto italiano è il promotore dell’operazione.Sempre entro il 26 febbraio devono essere presentati gli elenchi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese, riferite al mese di gennaio, dai soggetti per i quali l’ammontare totale trimestrale delle operazioni attive intraunionali sia stato, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 50mila euro. Nel caso in cui il valore delle cessioni di beni nel periodo di riferimento abbia superato la soglia di 100mila euro o di 50mila euro per i servizi, nell’elenco dovrà essere compilata anche la parte statistica.In occasione della prima applicazione delle nuove regole per gli invii degli elenchi Intra è utile riepilogare il regime sanzionatorio previsto per l’omesso invio di tali modelli.<strong>Il mancato invio degli elenchi </strong>Per quanto riguarda l’omessa presentazione degli elenchi Intra, l’articolo 11, comma 4 del Dlgs 471/1997 prevede una sanzione da euro 500 a euro mille euro per ciascuno modello. La sanzione è ridotta alla metà nel caso in cui l’elenco sia presentato entro trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati. La sanzione prevista per l’omessa presentazione è applicabile anche al caso di invio tardivo dell’elenco secondo quanto chiarito nella risoluzione 20/2005.<strong>Il ravvedimento operoso</strong>Per sanare in maniera rapida la violazione ottenendo agevolazioni in termini di riduzione delle sanzioni, si può ricorrere al ravvedimento. L’omessa presentazione, infatti, può essere regolarizzata, versando un importo della sanzione ridotto da 1/9 a 1/5 del minimo secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 1 del Dlgs 472/1997.Operativamente, occorre presentare gli elenchi omessi e versare con il modello F24 (indicando il codice tributo 8911 e l’anno al quale la violazione si riferisce) le sanzioni ridotte entro 90 giorni dalla scadenza di presentazione dell’elenco (per la riduzione a 1/9) oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui la violazione è commessa o agli anni successivi (per le riduzioni da 1/8 a 1/5).Il termine iniziale per computare i 90 giorni sopra citati coincide con il termine entro il quale si sarebbe dovuto inviare l’elenco Intra, quindi con lo spirare del giorno 25 del mese o del trimestre successivo al periodo di riferimento. Non risulta applicabile la lettera c) dell’articolo 13 del Dlgs 472/97, che prevede la riduzione ad un decimo del minimo, poiché nel caso in esame non si tratta dell’omissione di una dichiarazione.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 26 Feb 2018 07:32:41 +0100</pubDate>
                        <title>Compensi per assistenza legale al debitore nel concordato preventivo: si applicano i parametri giudiziali o stragiudiziali?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/compensi-per-assistenza-legale-al-debitore-nel-concordato-preventivo-si-applicano-i-parametri-giudiziali-o-stragiudiziali</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La Suprema Corte (Cass. 19 ottobre 2017, n. 24682) distingue i rispettivi ambiti di applicazione dei criteri per la liquidazione dei compensi in mancanza di espressa pattuizione tra le parti</em><em>&nbsp;</em><strong><em>Il caso</em></strong>Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato un ricorso per opposizione allo stato passivo avverso l’esclusione del credito richiesto a titolo di compenso per l'attività prestata in favore della società, poi fallita, ai fini della presentazione di una domanda di ammissione al concordato preventivo.Il Tribunale ha escluso l'applicabilità della tariffa stragiudiziale, rilevando che si trattava di attività tipicamente giudiziali e in parte, ancorché stragiudiziali, comunque connesse e complementari alla redazione della domanda di ammissione al concordato preventivo. Tali attività erano giudicate quindi riconducibili alla tariffa giudiziale.<em>&nbsp;</em><strong><em>La questione</em></strong>L’assistenza legale al cliente ai fini dell’accesso ed allo svolgimento della procedura di concordato preventivo comporta normalmente lo svolgimento da parte dell’avvocato di attività di carattere sia giudiziale che stragiudiziale.Nei casi in cui il mandato professionale non sia stato formalizzato, non comprenda la determinazione del compenso o non sia ritenuto opponibile al fallimento, trovano applicazione i parametri di legge per la liquidazione dei compensi, che non prevedono però i criteri applicabili all’attività svolta nell’ambito del concordato preventivo.&nbsp;<strong><em>La decisione della Suprema Corte </em></strong>La Suprema Corte ha deciso la controversia enunciando i seguenti principi:</p><ul> <li>la quantificazione dei compensi per le prestazioni di consulenza, rappresentanza e assistenza legale resi ai fini della presentazione di una domanda di ammissione al concordato preventivo, sia aventi natura giudiziale (quali le attività di redazione dei ricorsi e partecipazione alle udienze), sia aventi natura stragiudiziale (incontri con cliente e organi della procedura, corrispondenza), ma strettamente connesse alle prime, deve essere calcolata mediante applicazione dei parametri giudiziali;</li> <li>le prestazioni stragiudiziali che non siano invece strettamente connesse a quelle giudiziali, in quanto provviste di propria autonoma dignità (pareri, redazione di contratti di affitto o cessione di azienda o altri cespiti, etc.), possono essere quantificate mediante applicazione dei parametri stragiudiziali.</li></ul><p><strong><em>&nbsp;</em></strong><strong><em>Commento</em></strong>La pronuncia (benché resa alla luce nella normativa applicabile <em>ratione temporis</em>, il D.M. 140/2012 oggi sostituito dal D.M. 55/2014) è di sicuro rilievo, in quanto conferma l’orientamento interpretativo già espresso in relazione alla precedente disciplina del compenso tabellare degli avvocati (cfr. per analoghe fattispecie Cass. n. 13770/2007 e n. 14443/2008) ed enuncia principi che si ritiene siano applicabili anche in relazione ai vigenti parametri forensi.Nella giurisprudenza di merito – per lo più inedita, trattandosi di pronunce rese nelle fasi sommarie di verifica dei crediti – si è spesso posto il dubbio in merito al criterio da utilizzare per la determinazione dei compensi delle attività di consulenza e assistenza legale per la presentazione di un concordato preventivo, anche in relazione ai contrastanti orientamenti di giurisprudenzae dottrina sulla qualificazione del concordato preventivo come procedimento di volontaria giurisdizione a prevalente natura contrattuale oppure come vero e proprio procedimento giudiziale.La decisione della Cassazione quindi ha il pregio di chiarire che la procedura concordataria va considerata, ai fini della determinazione degli onorari professionali, di natura giudiziale (anche per le prestazioni strettamente connesse), mentre la tariffa stragiudiziale va applicata solo ad attività dotate di una propria autonomia.&nbsp;<em>&nbsp;</em>&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>Fabio Marelli</em></a><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em></em></a><em>Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: </em><a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com"><em>restructuring@advant-nctm.com</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 26 Feb 2018 07:31:59 +0100</pubDate>
                        <title>È revocabile la scissione societaria ex art. 2506 c.c.?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/e-revocabile-la-scissione-societaria-ex-art-2506-c-c</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Con la sentenza n. 1649 del 19 settembre 2017 la Corte di Appello di Catania ha aderito all’orientamento secondo cui la scissione societaria non è revocabile ai sensi dell’art. 67, comma 1, L.F.</em><strong>&nbsp;</strong><strong><em>Il caso</em></strong>La curatela ha chiesto al Tribunale di Catania la revoca dell’atto di scissione in forza del quale il patrimonio della società scissa, poi fallita, era stato in parte assegnato alla società scissionaria di nuova costituzione, dovendosi tale operazione considerare alla stregua di un qualsivoglia atto di disposizione patrimoniale lesivo della garanzia dei creditori.Il Tribunale di Catania ha accolto le domande e la società revocata ha proposto appello.<strong>&nbsp;</strong><strong><em>Le questioni </em></strong>È dubbia la revocabilità dell’atto di scissione societaria <em>ex</em> art. 2506 c.c. (con cui una società “<em>assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci</em>”) in relazione ad un duplice ordine di considerazioni:</p><ul> <li>innanzitutto, se la scissione configuri un fenomeno estintivo-successorio a fronte del quale il patrimonio della società scissa viene “trasferito” alla società scissionaria realizzando un vero e proprio atto traslativo suscettibile, in quanto tale, di essere revocato;</li> <li>in secondo luogo, se lo strumento dell’opposizione <em>ex</em> art 2503 c.c., quale tutela speciale e preventiva che il legislatore attribuisce ai creditori della società scissa, escluda o meno la facoltà di questi di avvalersi <em>anche</em> del rimedio generale e successivo dell’azione revocatoria.</li></ul><p>&nbsp;<strong><em>La decisione</em></strong>La Corte d’Appello di Catania ha escluso l’esperibilità dell’azione revocatoria (sia fallimentare sia ordinaria) in forza delle seguenti argomentazioni:</p><ul> <li>quanto alla prima questione, la Corte ha concluso che la scissione non può essere considerata un fenomeno successorio che vede la società scissa estinguersi e “trasferire” alla scissionaria il suo patrimonio; la scissione, piuttosto, deve essere considerata come una mera operazione di riorganizzazione della struttura societaria nell’ambito della quale il patrimonio (e le azioni) della scissa vengono semplicemente “riallocate” nella scissionaria in cui la società scissa si è “frammentata”: in difetto di una vicenda traslativa deve quindi escludersi l’esperibilità dell’azione revocatoria;</li> <li>quanto alla seconda questione, la Corte ha concluso che l’opposizione di cui all’art. 2503 c.c., perseguendo i medesimi fini di tutela della garanzia patrimoniale propri dell’azione revocatoria, si pone quale rimedio alternativo e speciale rispetto a quest’ultima; in particolare, l’impianto di tutela offerto ai creditori nell’ambito di una scissione (composto non solo dall’opposizione, ma anche dall’azione risarcitoria di cui all’art. 2504-<em>quater</em>, comma 2, c.c. nonché dall’azione diretta sul patrimonio netto assegnato alla società beneficiaria ai sensi dell’art. 2506-<em>quater</em>c.) è rimedio sufficiente e contempera l’esigenza di tutela del ceto creditorio con l’esigenza di stabilità delle operazioni di scissione (e di fusione) ormai compiute; stabilità che, invece, evidentemente, verrebbe frustrata ove si consentisse ai creditori di accedere anche al rimedio <em>successivo</em> della revocatoria.</li></ul><p><strong>&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong><strong><em>Commento</em></strong>La pronuncia si inserisce in una tendenza altalenante della giurisprudenza di merito. In particolare, con riferimento alla questione della natura “traslativa” della scissione, la Corte di Appello di Catania contrasta e supera l’orientamento di alcuni giudici di merito (Trib. Roma 16 agosto 2016 e 16 marzo 2016, Trib. Pescara 17 maggio 2017).La giurisprudenza di merito ha invece più frequentemente negato la revocabilità della scissione (Trib. Bologna 24 marzo 2016, Trib. Roma 7 novembre 2016, Trib. Napoli 18 febbraio 2013 e Trib. Modena 22 gennaio 2010) sul fondamento della previsione della tutela alternativa costituita dall’opposizione <em>ex</em> art. 2503 c.c. e dall’azione risarcitoria <em>ex</em> art. 2504-<em>quater</em> c.c., nonché in relazione al fine della stabilità degli effetti dell’atto di organizzazione societaria.&nbsp;<em>&nbsp;</em>&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>Fabio Marelli</em></a><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em></em></a><em>Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: </em><a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com"><em>restructuring@advant-nctm.com</em></a><em>&nbsp;</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 26 Feb 2018 07:31:09 +0100</pubDate>
                        <title>Nell&#039;esercizio provvisorio Il curatore prosegue nelle utenze, ma non paga interamente le erogazioni precedenti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nellesercizio-provvisorio-il-curatore-prosegue-nelle-utenze-ma-non-paga-interamente-le-erogazioni-precedenti</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Cass. 25 settembre 2017, n. 22274 conferma che l’art. 74 l.fall. detta una disciplina eccezionale, che non si applica nei casi di prosecuzione dei contratti ad esecuzione continuata o periodica cui tale disciplina non sia espressamente estesa</em><em>&nbsp;</em><em>&nbsp;</em><strong><em>Il caso</em></strong>Un creditore ha proposto opposizione allo stato passivo al fine di ottenere la collocazione in prededuzione dell’intero suo credito, nascente da un contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato con la società poi fallita e proseguito – anche dopo la dichiarazione di fallimento – nel periodo in cui il curatore era stato autorizzato all’esercizio provvisorio.Il giudice delegato aveva riconosciuto la prededuzione solo alle forniture eseguite nel corso dell’esercizio provvisorio, cessato il quale, il curatore non era subentrato nel contratto ma l’aveva ceduto ad altra impresa.Il Tribunale ha rilevato che, trattandosi di esercizio provvisorio, la fattispecie doveva essere regolata non dall’art. 74 l.fall., ma dall’art. 104 l.fall. ed ha rigettato l’opposizione.Il creditore ha proposto ricorso in Cassazione.<em>&nbsp;</em><strong><em>La questione</em></strong>L’art. 74 l.fall. prevede che il curatore, se subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica, deve soddisfare interamente in prededuzione anche il credito per erogazioni anteriori al fallimento. Si pone il dubbio se questa disciplina si applichi anche nell’esercizio provvisorio dell’impresa posto che, in questa ipotesi, è dettata dall’art. 104, settimo comma l.fall. una diversa disciplina generale secondo cui (i) i contratti in corso proseguono, salvo che il curatore non scelga di sospenderli o scioglierli e (ii) le regole di cui agli artt. 72 ss. l.fall. si applica al momento della cessazione dell’esercizio provvisorio.&nbsp;<strong><em>La decisione della Cassazione</em></strong>La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso.La decisione della Suprema Corte trova fondamento nell’assunto secondo cui l’art. 74 l.fall. non costituisce un principio generale attinente alla natura del contratto, ma detta una disciplina di carattere eccezionale, che non può trovare applicazione nei casi di prosecuzione del rapporto a cui non sia espressamente estesa.Nei contratti di durata, quali quello di somministrazione, vi è unità sinallagmatica nella fase genetica a cui corrisponde continuità o periodicità della fase esecutiva. Ogni atto di prestazione e controprestazione, pur non estinguendo il vincolo negoziale, non costituisce adempimento parziale ma adempimento pieno delle obbligazioni che da esse sorgono: il subentro del curatore nel contratto non impedirebbe pertanto – in assenza della norma di cui all’art. 74 l.fall. – &nbsp;di operare una distinzione fra i crediti del somministrante aventi natura concorsuale perché sorti in data anteriore al fallimento e quelli aventi natura prededucibile perché sorti in data posteriore.La Corte chiarisce quindi i rapporti sussistenti tra l’art. 104 e l’art. 74 l.fall.La speciale ipotesi di prosecuzione automatica del contratto nell’esercizio provvisorio si pone in contrasto con la regola generale dell’art. 72 l.fall. e non prevede l’espressa applicabilità della norma eccezionale di cui all’art. 74 l.fall.: al contrario, stabilisce che le disposizioni in ordine agli effetti del fallimento sui contratti pendenti “<em>si applicano al momento della cessazione dell’esercizio provvisorio</em>”.&nbsp;<strong><em>Commento</em></strong>La Corte di Cassazione dà continuità alla propria pronuncia del 19 marzo 2012, n. 4303 che aveva considerato separatamente tre diversi momenti di esecuzione del contratto: (<em>i</em>) i crediti sorti in pendenza dell'esercizio provvisorio sono prededucibili; (<em>ii</em>) quelli successivi sono pure prededucibili, ma sorgono solo nel caso in cui il curatore subentri nel contratto; (<em>iii</em>) quelli sorti prima del fallimento sono prededucibili o chirografari a seconda che il curatore, al termine dell'esercizio provvisorio, abbia scelto o meno di subentrare nel contratto. Nello stesso senso anche un precedente nella giurisprudenza di merito (Trib. Busto Arsizio, 18 gennaio 2012).La Cassazione offre anche una ragione di opportunità a favore del proprio orientamento, nel senso che la necessaria prededucibilità dei crediti nascenti da contratti di durata renderebbe problematica l’autorizzazione del giudice all’esercizio provvisorio e obbligherebbe il curatore a sciogliersi dai contratti in corso e a stipularne di nuovi, per non gravare la procedura.Si è obiettato che, in entrambe le ipotesi, il rapporto prosegue con il curatore, il quale ha comunque la scelta di proseguire ovvero di sciogliersi dal contratto, mentre il contraente <em>in bonis</em> ha diritto ad essere pagato in prededuzione solo in un caso e non nell’altro.Si può anche non condividere la disciplina dell’art. 74 l.fall. là dove attribuisce una posizione di favore al somministrante, ma la stessa deve essere applicata equamente: l’orientamento della Cassazione consente invece al curatore di sovvertire quella disciplina, costringendo il contraente <em>in bonis</em> ad eseguire ulteriori forniture, sciogliendosi poi dal contratto prima del termine dell’esercizio provvisorio (oppure alienando l’azienda) e quindi di fatto disapplicando l’art. 74 l.fall.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><a href="mailto:" target="fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>Fabio Marelli</em></a><em>Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: </em><a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com"><em>restructuring@advant-nctm.com</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 22 Feb 2018 06:03:18 +0100</pubDate>
                        <title>Il punto della Suprema Corte sulla nullità del contratto di locazione non registrato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-punto-della-suprema-corte-sulla-nullita-del-contratto-di-locazione-non-registrato</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La Suprema Corte si pronuncia in punto di nullità della tardiva registrazione del patto contenente una maggiorazione del canone di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo.</em>La fattispecie che fa da sfondo alla sentenza in commento è quella riguardante la richiesta di sfratto per morosità di due immobili concessi ad uso commerciale non avendo, il conduttore, pagato il maggior canone previsto in un atto integrativo del contratto di locazione.La questione posta all’attenzione delle Sezioni Unite consiste, quindi, nel verificare se, in tema di contratti di locazione ad uso diverso da quello di abitazione, nell’ipotesi di tardiva registrazione anche del contestuale o separato accordo recante l’importo del canone maggiorato rispetto a quello indicato nel primo contratto registrato, sia configurabile un’ipotesi di sanatoria di tale nullità, ovvero se anche per le locazioni ad uso diverso da abitazione debba farsi applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite (Cass. S.U., 17 settembre 2015, n. 18213) con riferimento ai contratti di locazione ad uso abitativo, secondo cui l’esclusione di qualsivoglia efficacia sanante della registrazione tardiva vorrebbe impedire la possibilità per la parte, che in questo modo adduca apertamente la propria qualità di evasore fiscale, di invocare tutela giurisdizionale.A riguardo è, tuttavia, opportuno compiere alcune distinzioni.Innanzitutto, in caso di mancata registrazione dell’intero contratto di locazione, sia esso destinato ad uso abitativo o meno, si deve riconoscere un’efficacia sanante <em>ex tunc </em>alla registrazione tardiva. Così, infatti, è previsto non solo dalla normativa tributaria, ma anche dalla giurisprudenza.La disciplina sembrerebbe differenziarsi in caso di registrazione tardiva del solo accordo integrativo contenente una maggiorazione del canone.Infatti, se per le locazioni ad uso abitativo è lo stesso legislatore che, all’art. 13 della L. 431/1998, dispone la nullità di ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto di locazione registrato, così non può concludersi con riferimento alle locazioni ad uso commerciale. In tale ipotesi manca una disposizione legislativa che sanzioni con la nullità testuale ogni maggiorazione del canone di locazione.Tuttavia, seppur in assenza di una nullità testuale, alla stessa conclusione si dovrà comunque giungere.La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18213/2015, in materia di locazione ad uso abitativo, se da un lato, dispone la nullità in caso di tardiva registrazione del patto contenente una maggiorazione del canone, elevando, così, la norma tributaria sull’obbligo di registrazione a rango di norma imperativa; dall’altro, precisa che la suddetta nullità conseguirebbe anche in assenza di una precisa disposizione legislativa in virtù del richiamo generale all’art. 1418 c.c. (senza, quindi, alcun riferimento ad un preciso comma).Quindi, in conclusione, non si potrà riconoscere efficacia sanante alla tardiva registrazione del patto contenente una maggiorazione del canone mensile del contratto di locazione ad uso commerciale in quanto non solo un tale accordo rileva una chiara funzione di elusione fiscale ma viola la norma tributaria sull’obbligo di registrazione, che ha assunto rango di norma imperativa.Il patto contenente una maggiorazione del prezzo del canone di locazione di immobili adibiti ad uso commerciale tardivamente registrato è nullo. Si tratta di una nullità virtuale, e quindi insanabile, <em>ex</em> art. 1423 c.c.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:chrisian.romeo@advant-nctm.com">Christian Romeo</a></em><em>&nbsp;e <a href="mailto:fiammetta.giuliani@advant-nctm.com">Fiammetta Giuliani</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 22 Feb 2018 06:02:24 +0100</pubDate>
                        <title>La portata del principio enunciato dalla Suprema Corte sulla non rilevanza dell&#039;usura c.d. sopravvenuta</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-portata-del-principio-enunciato-dalla-suprema-corte-sulla-non-rilevanza-dellusura-c-d-sopravvenuta</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 24675 del 19 ottobre 2017, prendono posizione sull’ammissibilità e rilevanza della c.d. “usura sopravvenuta”, ossia dell’ipotesi in cui il tasso di interesse concordato superi la soglia dell’usura (come determinata in base alle disposizioni della Legge del 7 marzo 1996, n. 108), nel corso dello svolgimento del rapporto.</em>La Suprema Corte si è pronunciata sulla possibilità che la clausola determinativa degli interessi – nel caso in cui tale clausola sia contenuta in contratti anteriori all’entrata in vigore della L. 108, e risulti poi usuraria al momento dell’entrata in vigore della L. 108/1996 – sia sottoponibile ad un vaglio di validità o di efficacia; al contempo, ha equiparato a tale fattispecie quella in cui il tasso di interesse, determinato dalle parti nel vigore della legge anti-usura e originariamente pattuito nel limite del tasso-soglia, superi tale soglia nel corso del rapporto.Nel caso sottoposto al vaglio delle Sezioni Unite:</p><ul> <li>la società attrice aveva contratto un mutuo decennale nel 1990, con un tasso di interesse che, sulla base dei parametri successivamente stabiliti dalla L. 108/1996, era divenuto usurario;</li> <li>più nel dettaglio, la società attrice aveva instaurato il giudizio di primo grado chiedendo, oltre alla pronuncia di una sentenza dichiarativa della nullità della previsione del tasso di interesse, la restituzione di tutti gli interessi versati, o comunque, di quelli eccedenti il tasso soglia, nonché la condanna al risarcimento dei danni (patrimoniali e non) conseguenti al reato di usura commesso dalla Banca che – secondo la ricostruzione dei fatti fornita dell’attrice – si era, altresì, rifiutata di rinegoziare il tasso di interesse (divenuto usurario) dopo l’entrata in vigora della L. 108;</li> <li>la pronuncia del Tribunale di Milano di condanna dell’Istituto Bancario veniva riformata dalla competente Corte d’appello la quale – condividendo la tesi dell’appellante secondo cui il carattere “fondiario” del mutuo fosse sufficiente a dispensare dall’osservanza delle disposizioni della richiamata L. 108 – concludeva per la piena validità della clausola determinativa degli interessi;</li> <li>la Corte di Cassazione – dopo avere preliminarmente stabilito l’applicabilità, in astratto e in via generale, della normativa anti-usura contenuta nella citata L. 108 anche ai contratti di “mutuo fondiario” – rimetteva gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite della questione relativa da un lato all’incidenza della disciplina contenuta nella legge anti-usura rispetto ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore, e, dall’altro lato, all’incidenza della disciplina rispetto ai contratti che hanno superato tale soglia nel corso dello svolgimento del rapporto.</li></ul><p>Le Sezioni Unite della Suprema Corte concludono che l’<strong>unico momento rilevante al fine di valutare l’usurarietà di un rapporto di mutuo è quello della pattuizione degli interessi</strong>, mentre sarebbe a tal fine irrilevante il momento della dazione. Di conseguenza, la sanzione prevista dall’art. 1815 c.c., non può essere estesa alle fattispecie di usura c.d. sopravvenuta, nelle quali il tasso di interesse, <em>ab origine</em> lecito, diviene usurario solo <em>in executivis</em>.Il ragionamento delle Sezioni Unite è costruito sull’esito di un’indagine ermeneutica compiuta dal Supremo Collegio: <strong>non vi è</strong>, nel nostro ordinamento, <strong>una norma imperativa che vieti la dazione di interessi divenuti usurari nelle more del rapporto</strong> e, dunque, l’usura sopravvenuta. Non potrebbe, dunque, ipotizzarsi – giusta l’art. 1418, comma 1 c.c. – l’illiceità della pretesa del pagamento di interessi divenuti <em>in executivis</em> ultra legali.Ad avviso della Corte, infatti, di una norma imperativa siffatta non vi è traccia. Come osservano, infatti, le Sezioni Unite, la lettura dell’art. 644 c.p. (ossia l’unica disposizione che contiene [<em>rectius</em>: conteneva] un esplicito divieto di farsi corrispondere interessi usurari e non solo di pattuire gli stessi) deve farsi in conformità all’interpretazione autentica che, della medesima, ha fornito l’art. 1 d.l. n. 394/2000. Tale norma ha limitato l’operatività dell’art. 644 c.p. al solo momento della pattuizione degli interessi usurari, stabilendo che “<em>ai fini dell’applicazione dell’art. 644 del codice penale e dell’art. 1815, secondo comma, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge <strong>nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti</strong>, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.</em>Nè ulteriori e diversi divieti sono rinvenibili nel sistema:</p><ul> <li><u>non l’art. 2, comma 4 della L. 108</u> che – definendo il limite oltre al quali gli interessi sono usurari – assume una funzione di mera integrazione del divieto posto dall’art. 644 c.p.c. (del quale condivide i limiti riferiti e riferibili all’ambito di applicazione) mentre non svolge alcuna autonoma funzione precettiva;</li> <li><u>non l’art. 1815 c.c.</u> – peraltro anch’esso oggetto di interpretazione autentica dell’art. 1 d.l. n. 394/2000 – che presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia nell’art. 644 c.p. integrato dal meccanismo previsto dalla L. 108.</li></ul><p><u>&nbsp;</u>Alla luce delle considerazioni svolte, si può concludere che <strong>una clausola contenente interessi divenuti usurari non è censurabile sul piano della validità.</strong>&nbsp;La Suprema Corte si è, poi, interrogata sul rilievo che – con riferimento alla fattispecie di usura sopravvenuta – potrebbe assumere il principio della buona fede in senso oggettivo. Secondo un orientamento minoritario, infatti, la dazione degli interessi (superiori al tasso soglia) sarebbe <strong>contraria, in generale, al dovere di solidarietà posto dall’art. 2 della Costituzione</strong> e, in particolare, <strong>al principio di buona fede oggettiva che ne è corollario</strong>. In altre parole, tale dovere imporrebbe al creditore di astenersi dal pretendere il pagamento di interessi divenuti “usurari” e, al contempo, “giustificherebbe” l’inadempimento del debitore per essere la relativa prestazione “inesigibile”. Anche di tale principio, tuttavia, la Corte esclude l’applicabilità del caso in questione. Il Supremo Collegio osserva, infatti, che “<em>la violazione</em> <em>del canone di buona fede non è riscontrabile nell’esercizio in sé considerato dei diritti scaturenti dal contratto, bensì nelle particolari modalità di tale esercizio in caso</em>”. Pertanto, <strong>nemmeno il principio di buona fede è idoneo, <em>ex se</em>, a sanzionare l’usura sopravvenuta, essendo invece necessaria una indagine da parte del Giudice avente oggetto le concrete circostanze nonché le modalità attraverso le quali il diritto è stato esercitato</strong>.&nbsp;Non resterebbe che concludere che l’unico rimedio a disposizione del mutuatario possa essere quello contrattuale. Assume senz’altro rilevanza, a tal proposito, la cosiddetta <strong>“<em>clausola di salvaguardia</em>”</strong>, spesso prevista nei contratti di mutuo, che consente ai tassi di interesse di avere un andamento nei limiti delle soglie <em>pro tempore</em> vigenti.&nbsp;Concludendo – e sotto un ulteriore e provocatorio profilo – il principio dell’irrilevanza dell’usura sopravvenuta, potrebbe influenzare (e forse condurre a termine) l’esito del dibattito, sorto in giurisprudenza, e attinente al <strong>se anche gli interessi di mora rilevino ai fini dell’applicazione dell’art. 1815 c.c.</strong> A ben vedere, infatti, la sentenza in commento parrebbe essere coerente solo con quell’opzione ermeneutica che <strong>esclude che anche il tasso di mora possa essere sottoposto al vaglio di usurarietà</strong> con la stessa modalità prevista per gli interessi corrispettivi. L’usurarietà del tasso di mora al momento della pattuizione è – a differenza di quanto accade per gli interessi corrispettivi –&nbsp; esclusa dalla sua natura meramente eventuale: la sorte di questo interesse è, infatti, legata imprescindibilmente al comportamento del debitore che certamente non è prevedibile al momento della pattuizione. Con la conseguenza, che non sarebbe ipotizzabile (né realizzabile) il superamento, al momento della pattuizione, del tasso soglia da parte dell’interesse moratorio.Anche l’applicazione di quest’ultimo sarebbe, in altre parole, risultato di una sopravvenienza - in questo caso, non normativa, né dovuta all’andamento del mercato - bensì dovuta al comportamento del debitore, ed inidonea, quindi, a configurare usura <em>ab origine</em>, l’unica rilevante alla luce della Sentenza delle Sezioni Unite. Se così è, il principio di diritto enunciato dal Supremo Consesso potrebbe determinare l’impossibilità di sottoporre il tasso di mora vaglio usurario, per sua natura eventuale, oltre che determinare definitivamente il tramonto dell’usura sopravvenuta.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:federico.corti@advant-nctm.com">Federico Corti</a></em><em>, <a href="mailto:giancarlo.sessa@advant-nctm.com">Gian Carlo Sessa</a>,&nbsp;<a href="mailto:cecilia.longoni@advant-nctm.com">Cecilia Longoni</a> e <a href="mailto:claudia.chavarria@advant-nctm.com">Claudia Chavarria Mendoza</a>. </em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 22 Feb 2018 05:58:35 +0100</pubDate>
                        <title>Arbitrato sull&#039;azione di responsabilità per redazione di un bilancio falso</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/arbitrato-sullazione-di-responsabilita-per-redazione-di-un-bilancio-falso</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La Suprema Corte di Cassazione, con riferimento ad un’azione di responsabilità promossa contro gli amministratori e il sindaco di una s.r.l. anche per violazione dei principi in materia di redazione del bilancio d’esercizio, è recentemente tornata tanto sulla questione della ripartizione (di competenza) tra arbitri e giudice ordinario quanto su quella del limite all’arbitrabilità rappresentato dall’avere la controversia ad oggetto diritti disponibili.</em>Questi i fatti:</p><ul> <li>lo statuto di una s.r.l. stabilisce che “<em>qualunque controversia insorgente tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale può essere rimessa al giudizio di tre arbitri (…). Il presente articolo è vincolante per la società e per tutti i soci inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia. Sono rimesse al giudizio arbitrale, secondo le modalità sopra esposte, anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti e in tale caso il giudizio a seguito dell'accettazione dell'incarico è vincolante per costoro</em>”;</li> <li>alcuni soci della s.r.l. agiscono in responsabilità verso gli amministratori e il sindaco dinnanzi, non al collegio arbitrale, ma al Tribunale;</li> <li>i convenuti sollevano eccezione d’incompetenza del Tribunale, ritenendo che la sopra riprodotta clausola compromissoria – nella parte in cui prevede che “<em>sono rimesse al giudizio arbitrale, secondo le modalità sopra esposte, anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti</em>” – istituisse un obbligo di adire gli arbitri, impedendo l’azione dinnanzi al giudice ordinario;</li> <li>il Tribunale accoglie l’eccezione dei convenuti e viene dunque, sul punto, proposto dagli attori regolamento di competenza (si rammenta che il riparto tra arbitri e giudice ordinario è ormai, come noto, questione di competenza: art. 819-<em>ter</em>p.c.).</li></ul><p>Alla luce di quanto sopra, la Sesta Sezione della Suprema Corte (Cass., 6/11/2017, n. 26300, est. Marulli) si è soffermata, innanzitutto, sul tema dell’interpretazione della clausola compromissoria, mandando esente da cassazione la pronuncia declinatoria resa dal Tribunale.La Corte, in proposito, ha ribadito il proprio orientamento (fra le altre: Cass., 21/11/2013, n. 26135) secondo cui l’indagine in ordine alla portata di una clausola compromissoria statutaria va condotta alla stregua degli ordinari canoni di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 ss. c.c.); e, proprio in considerazione della corretta applicazione di questi canoni da parte del giudice di merito, ha affermato che, nella fattispecie, la clausola compromissoria prevedeva una mera facoltà di adire il collegio arbitrale solo se si fosse trattato di “<em>controversia insorgente tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili</em>”, ma non per le “<em>controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti</em>”, rispetto alle quali vi era invece un vero e proprio vincolo (nel primo caso la clausola di cui si è detto, infatti, utilizza l’espressione “<em>può essere rimessa</em>”; nel secondo, diversamente, l’espressione “<em>sono rimesse</em>”).I giudici di legittimità hanno rinvenuto conferma che la volontà delle parti fosse in questa direzione prendendo come termine di paragone l’archetipo normativo rappresentato dall’art 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. Tale disposizione stabilisce (comma 4°) che “<em>gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti</em>”; ne ha quindi dedotto che, nel caso di specie, le parti – a livello statutario – avessero voluto precisare quanto stabilito da detta norma, nel senso appunto di istituire un obbligo, e non una mera facoltà, di adire il collegio arbitrale.Ciò premesso, ancor più interessante ai nostri fini è la seconda questione affrontata dal Supremo Collegio, la quale – come anticipato – riguarda il limite all’arbitrabilità rappresentato dall’avere la controversia ad oggetto diritti disponibili.Posto infatti che tra gli inadempimenti contestati ai convenuti con l’azione di responsabilità vi era anche la violazione dei principi in materia di redazione del bilancio – e posto che questi principi, come è difficilmente contestabile, presiedono ad interessi collettivi (dei soci e) dei terzi – i ricorrenti avevano censurato la decisione del Tribunale anche sul presupposto che la stessa avrebbe violato le norme di cui agli artt. 806 c.p.c. (arbitrabilità delle sole controversie “<em>che non abbiano per oggetto diritti indisponibili</em>”) e 34, comma 1°, d.lgs. n. 5/2003 (arbitrabilità delle sole controversie “<em>che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale</em>”).Detta censura, tuttavia, è stata ritenuta infondata dalla Suprema Corte.Questa – se da una parte ha ribadito che non è compromettibile la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio per difetto di verità, chiarezza e precisone (fra le altre: Cass., 13/10/2016, n. 20674) – dall’altra parte ha osservato che la censura dei ricorrenti si presentava viziata da “<em>un evidente errore di impostazione</em>”.Ciò perché i ricorrenti avevano allegato la violazione delle norme in materia di bilancio non già per far dichiarare l’invalidità dello stesso, ma solo “<em>quale indice della violazione da parte degli intimati degli obblighi loro imposti dalla legge e dall’atto costitutivo</em>”: ne derivava che la controversia non aveva “<em>per oggetto diritti indisponibili</em>” (come sarebbe stato se fosse stato impugnato il bilancio) bensì diritti disponibili (il diritto al risarcimento del danno).Così decidendo, la Corte di Cassazione, per un verso, si è uniformata al proprio indirizzo (fra le altre: Cass., 19/02/2014, n. 3887; Cass., 18/05/2007, n. 11658; Cass., 02/09/1998, n. 8699), secondo cui l’azione di responsabilità – essendone, di regola, ammessa la rinuncia e la transazione (artt. 2393, comma 6°, c.c.; 2476, comma 5°, c.c.) – ha ad oggetto necessariamente diritti disponibili, pur se posta a tutela di un interesse collettivo. Soggiungiamo che il limite della disponibilità dei diritti dovrebbe probabilmente considerarsi rispettato anche se l’atto costitutivo della s.r.l., come ammesso dall’<em>incipit</em> dell’art. 2476, comma 5°, c.c., diversamente disponga circa la rinunciabilità e transigibilità dell’azione, nel senso di escluderle; ciò almeno nelle ipotesi in cui, nonostante l’esclusione, lo statuto preveda comunque la devoluzione dell’azione al collegio arbitrale: in questi casi l’autonomia statutaria ha sì limitato la disponibilità dei diritti, ma non sino al punto d’escludere l’attribuzione dell’azione alla giustizia privata.Per altro verso, la Corte di Cassazione – nel ribadire la non arbitrabilità delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione delle deliberazioni di approvazione del bilancio – ha ulteriormente contribuito a chiarire, a beneficio degli operatori, un punto oggetto, come noto, di dibattito in dottrina e in giurisprudenza, dal momento che in alcune occasioni la giurisprudenza di merito, senza soverchie esitazioni, si era dichiarata propensa all’arbitrabilità (anche) delle impugnative di bilancio.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:daniele.griffini@advant-nctm.com">Daniele Griffini</a>&nbsp;o <a href="mailto:valentina.riboldi@advant-nctm.com">Valentina Riboldi</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 22 Feb 2018 05:56:48 +0100</pubDate>
                        <title>Nulla la donazione di strumenti finanziari e di denaro senza atto pubblico</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nulla-la-donazione-di-strumenti-finanziari-e-di-denaro-senza-atto-pubblico-2</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Le Sezioni Unite della Suprema Corte ritengono che si tratti di donazione diretta, soggetta ai vincoli di forma dell’art. 782, e non di donazione indiretta sottratta a detti vincoli.</em>Le Sezioni Unite della Suprema Corte si sono finalmente pronunciate sul tema, dibattuto in giurisprudenza, se il trasferimento di strumenti finanziari e di denaro mediante disposizione bancaria integri una donazione diretta, come tale sottoposta a forma solenne, oppure una donazione indiretta, sottratta a tale forma.Questo il caso di specie:</p><ul> <li>il <em>de cuius</em> disponeva un ordine alla Banca attraverso cui trasferiva, ad un soggetto terzo estraneo alla sua famiglia, i titoli depositati presso l’istituto di credito;</li> <li>il trasferimento avveniva con una semplice disposizione di c.d. “<em>bancogiro</em>”;</li> <li>l’erede del <em>de cuius</em> chiedeva la restituzione di tali titoli, sul presupposto che il predetto trasferimento integrasse una donazione diretta avvenuta senza atto pubblico e dunque nulla.</li></ul><p>Nei due gradi di giudizio si sono alternate le due visioni giurisprudenziali in campo: in primo grado è stata affermata la natura di donazione diretta della disposizione, e ne è stata dunque dichiarata la nullità; mentre in grado di appello è prevalso l’orientamento sino a quel punto maggioritario, secondo cui i trasferimenti in esame costituiscono donazioni indirette, sottratte a forma solenne in forza del disposto dell’art. 809 c.c. e come tali valide.La questione, giunta al vaglio della Suprema Corte, è stata rimessa all’esame delle Sezioni Unite.Queste hanno affermato di non condividere l’orientamento fatto proprio dalla Corte d’Appello, statuendo il principio secondo cui l’operazione bancaria in adempimento dell’ordine del donante ha una <strong>funzione meramente esecutiva</strong> <strong>di un atto negoziale ad essa esterno</strong>, intercorrente tra il donante e il donatario; nel secondo grado di giudizio, il giroconto era stato, al contrario, inquadrato come <strong>un’operazione trilaterale</strong>: la Banca effettuava, infatti, l’operazione, in forza del rapporto di mandato che la legava con il donante.La Suprema Corte osserva invece come il c.d. bancogiro non permette alla Banca di sottrarsi all’ordine di trasferimento impartito (a differenza di quanto avviene nella delegazione di pagamento, dove l’art. 1269 c.c. consente al delegato di non accettare l’incarico). Pertanto, si è di fronte ad una <strong>donazione <em>diretta</em> ad esecuzione <em>indiretta</em></strong> in ragione del deposito degli strumenti finanziari o del denaro presso la Banca.Le conseguenze giuridiche della pronuncia sono varie, e tutte di grande rilevanza concreta.Sotto un <strong>profilo sostanziale</strong>, per la frequenza con cui avvengono i trasferimenti liberali di strumenti finanziari e di denaro. Tali trasferimenti, per essere validi, dovranno essere sorretti da atto pubblico, o dall’utilizzo di altri negozi giuridici che integrino genuinamente una donazione indiretta. In caso contrario la donazione degli strumenti finanziari e del denaro è nulla.Sotto un <strong>profilo processuale</strong>, potendosi osservare come, alla morte del <em>de cuius</em>, i beni trasferiti senza la forma solenne (o senza altro strumento idoneo) concorreranno a formare l’asse ereditario, e potranno dunque essere rivendicati dagli eredi del <em>de cuius</em> senza la necessità di esperire azione di riduzione delle donazioni (di titolarità dei <em>soli</em> legittimari, nel <em>solo</em> caso di lesione della loro quota), ma semplicemente attraverso una domanda di rivendica (di titolarità di <em>qualsiasi</em> erede, e <em>sempre</em> esperibile).Sotto un <strong>profilo fiscale</strong>, infine, in quanto, come noto, le donazioni dirette sono soggette a tassazione, a differenza di quelle indirette. Inoltre, nel caso in cui venga esperita l’azione di rivendica, gli strumenti finanziari ed il denaro oggetto dell’azione concorreranno a formare l’asse ereditario rilevante anche ai fini della tassa di successione.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:gian.carlo.sessa@advant-nctm.com">Gian Carlo Sessa</a></em><em>&nbsp;o <a href="mailto:federico.corti@advant-nctm.com">Federico Corti</a></em><em>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 21 Feb 2018 03:38:29 +0100</pubDate>
                        <title>&quot;È la italo-cinese IH Hotels la catena a gestione diretta con più stanze in Italia&quot;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/e-la-italo-cinese-ih-hotels-la-catena-a-gestione-diretta-con-piu-stanze-in-italia</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da&nbsp;La Repubblica - Affari&amp;Finanza</em>«Abbiamo colto questa opportunità di crescita che ci consente di essere presenti in tutta Italia: gli asset di IH Hotels Group sono prevalentemente al nord con una clientela business e leasure, invece il portafoglio di Pdv, Piazza di Spagna View, comprende asset in altre località, a Courmayer, in Val d'Aosta, a Roma e al Sud, in Puglia e Sicilia, con due alberghi nelle isole, siti che a noi mancavano»: Francesco Hu, imprenditore alberghiero, è appena uscito da un convegno all'Università Bocconi sul turismo e l'hotellerie. I dati presentati gli danno ragione: il turismo è in crescita, in Italia e nel mondo, il settore dell'ospitalità è in fermento e l'acquisto delle 12 strutture recettive a 4 e 5 stella di proprietà di Pdv, Piazza di Spagna View, appena realizzato, si presenta come un investimento dal grande potenziale di sviluppo in un mercato molto dinamico.<img class=" wp-image-8378 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/02/20180221_AF_iH.png" alt width="401" height="373">Trentacinque anni, una laurea alla Bocconi, Francesco Hu rappresenta i cinesi di secondo generazione, cresciuti in Italia da genitori immigrati, parlano perfettamente italiano con la sfumatura tipica dell'area in cui sono cresciuti. A questa generazione è stata addirittura dedicata una serie tv di grande successo.Stile occidentale, con il cuore in Cina, Francesco e suo fratello Michele, anche lui laureato alla Bocconi, insieme alla famiglia Wen, hanno creato un gruppo di origine cinese, ma giuridicamente italiano. Nel portafoglio di IH Hotels ci sono: a Milano, Hotel Gioia e Hotel Ambasciatori, in pieno centro dove «si può toccare il duomo», come sottolinea Hu; l'Admiral di Padova, 4 strutture in Toscana, di cui 2 a Firenze e 1 resort a Pian dei Mucini, Grosseto. Infine un altro in apertura, Hotel Majestic in centro a Firenze. IH, inoltre, ha creato il primo mall cinese, in via Paolo Sarpi, la chinatown meneghina, a due passi da Corso Como e Piazza Gae Aulenti, area a forte crescita, con il grattacielo di Unicredit, il Bosco verticale, e la Torre Diamante del gruppo Bnp Paribas. Il mall è a pochi isolati dal negozio di "dumpling", ravioli, dove c'è sempre la fila di italiani, famoso perché i ripieni sono fatti con la carne del macellaio a fianco, di allevamento italiano.Lo scorso anno, secondo rilevazioni Jll H&amp;H group realizzate per Affari &amp; Finanza, il nostro paese ha messo in moto transazioni alberghiere per 1.100 milioni di euro, con operazioni sia di portafoglio che di singoli asset e in prevalenza movimentate da società straniere. Gli asset più ricercati sono nelle principali città e in centro (32%), dove i ricavi sono in aumento; poi c'è la caccia ai "prime resort" (30%) e ai "trophy", ovvero immobili che si identificano con la città in cui si trovano e con una rilevanza storico-architettonica che li rende un'icona a livello internazionale. Come la "luxury guest house", come si definisce, senza stelle, ma con affaccio diretto sulla scalinata di Piazza di Spagna, a Roma: un edificio dal valore inestimabile, nel portafoglio di Piazza di Spagna View, che conta tra l'altro anche l'Hotel Cicerone e l'Hotel Borgia, sempre nella Capitale. «C'erano altre offerte, anche di grandi operatori internazionali del turismo», racconta <strong>Elsa Gentile</strong>, avvocato dello studio legale <strong>Nctm</strong>, che ha curato l'operazione. Spiega Gentile: «IH Hotels Group è stato il più veloce, ha capito l'importanza di Piazza di Spagna View, una delle compagnie di maggior successo, hanno bruciato la due diligence ai primi di dicembre, a gennaio l'operazione era conclusa. Una transazione del valore di 20 milioni, calcolando il debito, per asset che complessivamente fatturano 34 milioni di euro».Le operazioni di portfolio stanno diventando più numerose di quelle di singoli asset, segnala JJl H&amp;H. Ma l'Italia presenta un sistema di offerta ancora estremamente frammentato, con brand internazionali limitati rispetto a mercati europei più evoluti. In questo scenario l'operazione di IH Hotels Group acquista un ruolo di spicco, nasce una catena di peso: «La prima a gestione diretta in Italia per numero di stanze, oltre 3000», afferma Hu. Un network che può contare su economie di scala e creare un brand di rilievo mondiale. «Abbiamo subito capito che Francesco Hu era l'acquirente perfetto, personaggio smart e con una grande fiuto per gli affari, la personalitò giusta per far espandere il business a livello internazionale», commenta Mauro Piccini, fondatore di Piazza di Spagna View, operatore turistico di lungo corso, che ha diretto a lungo la divisione alberghiera di Alpitour prima, e poi l'intero gruppo. Piccini, dopo la vendita di Pdv, resta comunque vicepresidente.«Ora miriamo ad espanderci nelle principali capitali europee come Londra e Parigi», racconta Hu. Ma il grande balzo sarà l'approdo in Cina. «Esporteremo il marchio Piazza di Spagna View a Shanghai -afferma Hu- proponendoci ambasciatori del settore ospitalità del made in Italy». Un obiettivo lungimirante. Sono sempre di più i turisti cinesi in giro per il mondo, ma prediligono realtà capaci di farli sentire a casa. Un brand dallo stile italiano ma con forte presa cinese si presenta come il ponte ideale per traghettare i visitatori del Dragone.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 16 Feb 2018 05:53:48 +0100</pubDate>
                        <title>Il regime di favore sui registri è retroattivo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-regime-di-favore-sui-registri-e-retroattivo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da il Sole 24 Ore - Norme &amp; Tributi Focus</em>Non sono sanzionabili i contribuenti che in sede di accesso, ispezione o verifica abbiano provveduto, su richiesta degli organi di controllo, alla stampa dei registri Iva non precedentemente trascritti su supporti cartacei nei termini di legge. La non sanzionabilità per effetto del favor rei si applica anche alle omissioni commesse prima del 6 dicembre 2017, data di entrata in vigore del Dl 148/2017 (decreto fiscale).In base alla novità introdotta dall’articolo 19-octies, comma 6, del Dl 148/2017, sono modificate le regole di tenuta dei registri Iva mediante sistemi elettronici. Il nuovo comma 4-quater dell’articolo 7 del Dl 357/1994, prevede che la tenuta con sistemi elettronici dei registri delle fatture emesse e di quelle ricevute è in ogni caso considerata regolare, pur in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica, i registri risultano aggiornati sugli stessi sistemi elettronici e vengono stampati a richiesta degli organi procedenti ed in loro presenza.<img class=" wp-image-8321 aligncenter" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/02/20180214_Sole_CarucciFocus.png" alt width="809" height="294">APPLICABILITÀPosto che il decreto fiscale non ha fornito indicazioni circa le violazioni già contestate al momento della sua entrata in vigore (6 dicembre 2017), in occasione del Telefisco 2018 è stato chiesto all’agenzia delle Entrate se si dovesse ritenere applicabile il principio del favor rei contenuto nell’articolo 3, comma 2, del Dlgs 472/1997.L’Agenzia delle entrate ha risposto al quesito confermando che alle violazioni in commento deve ritenersi applicabile il principio del favor rei contenuto nell’articolo 3, comma 2, del Dlgs 472/1997. L’amministrazione, inoltre, ha sottolineato come la regolare tenuta dei registri citati e, dunque, la non sanzionabilità per i contribuenti che non hanno stampato nel termine di legge, sia legata al presupposto che la stampa degli stessi sia poi avvenuta in sede di accesso, ispezione o verifica. Solo i contribuenti che abbiano effettivamente posto in essere tale adempimento all’epoca del controllo, dunque, potranno usufruire degli effetti favorevoli al contribuente ovvero avvalersi della non sanzionabilità della loro omissione grazie all’applicazione favor rei della nuova previsione contenuta nell’articolo 7, comma 4-quater del Dl 357/1994.TENUTA REGISTROPer completezza, è utile ricordare che il citato articolo 7, al comma 4-ter prevede che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare, in difetto di trascrizione, nei termini di legge su supporti cartacei dei dati relativi all’esercizio per il quale non siano scaduti, da oltre tre mesi, i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali, qualora in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza. A differenza di quanto previsto per i registri Iva degli acquisti e delle vendite, si considera dunque regolare la tenuta con sistemi meccanografici di qualsiasi registro contabile se i dati contabilizzati nei termini di legge sono stampati sui registri entro il termine di presentazione delle dichiarazioni annuali. Considerato che con la manovra 2018 il termine per l’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi ordinarie (persone fisiche, società di persone e soggetti Ires) è stato spostato al 31 ottobre, il termine per la stampa di tali registri coincide con il 31 gennaio.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 15 Feb 2018 05:27:24 +0100</pubDate>
                        <title>Sanzione fissa per l’errore nell’addebito della maggiore Iva</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sanzione-fissa-per-lerrore-nelladdebito-della-maggiore-iva</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<div><div><p><em>Tratto da il Sole 24 Ore - Norme &amp; Tributi Focus</em></p></div><div><p><strong>Viene considerata non emessa la fattura cartacea se c’è l’obbligo di formato digitale</strong></p></div></div><div><div></div><div><p>La legge di Bilancio 2018 prevede alcune novità nel regime sanzionatorio in materia di Iva: è introdotta una sanzione fissa nel caso di Iva addebitata erroneamente in fattura in misura superiore al dovuto e sono estese le sanzioni per omessa fatturazione al caso di emissione di una fattura in formato cartaceo in luogo di quello elettronico.</p></div><div><p><strong>&nbsp;</strong></p></div><div><p><strong>Iva addebitata per errore</strong>L’articolo 1, comma 935, della legge di Bilancio 2018 ha modificato l’articolo 6, comma 6 del Dlgs 471/1997, disciplinando, così, la fattispecie in cui il cessionario/committente abbia detratto una maggiore imposta, rispetto a quella effettivamente dovuta, erroneamente addebitata e assolta dal cedente/prestatore. È il caso in cui, ad esempio, il fornitore applica un’aliquota superiore a quella corretta, oppure, fattura una prestazione con Iva che, in realtà, avrebbe dovuto essere fatturata in regime di esenzione o di non <img class=" wp-image-8315 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/02/20180214_Sole24Ore.png" alt width="409" height="579">imponibilità. Al contrario, sono estranei alla fattispecie le ipotesi disciplinate da altre specifiche disposizioni quali, ad esempio, il caso del fornitore che addebita l’Iva quando, invece, avrebbe dovuto applicare il reverse charge, per il quale continuano a trovare applicazione le disposizioni dei commi 9-bis e seguenti del medesimo articolo 6 in questione.Più in particolare, con la modifica normativa, da un lato, al cessionario/committente viene irrogata la sanzione fissa da 250 a 10mia euro, dall’altro, gli viene riconosciuto il diritto alla detrazione, a condizione che l’imposta sia stata comunque assolta dal cedente/prestatore. È comunque sancito che la restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.Infine, il riconoscimento del diritto alla detrazione dell’imposta erroneamente addebitata e assolta dal cedente, comporta che la sua indicazione nella dichiarazione Iva non dà luogo alla dichiarazione infedele in base all’articolo 5 del Dlgs 471/1997, a differenza di quanto accadeva in passato. Prima di tale modifica normativa, inoltre, al cessionario/committente che avesse detratto l’Iva addebitatagli per errore veniva disconosciuta la detrazione con irrogazione della sanzione del 90% per indebita detrazione.Con riferimento alla modifica in esame, trova applicazione il favor rei con il limite dell’atto ormai divenuto definitivo, secondo l’articolo 3 del Dlgs 472/1997, ad esempio, per omessa impugnazione oppure perché si è usufruito dell’istituto del ravvedimento operoso.</p></div><div></div><div><p><strong>Fattura elettronica</strong>L’articolo 1, comma 909, lettera a), numero 7, della legge di Bilancio 2018 ha sostituito l’articolo 1, comma 6 del Dlgs 127/2015, modificando, così, la sanzione amministrativa applicabile al caso di emissione di fattura, per operazioni tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quella elettronica. È il caso in cui sia stata emessa una fattura in formato cartaceo o in un formato diverso da quello strutturato xml, senza avvalersi per la veicolazione del Sistema di interscambio (Sdi). In tale ipotesi, la fattura si considera non emessa e si applica la sanzione, prevista in caso di violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette a Iva (articolo 6, Dlgs 471/1997), compresa fra il 90% e il 180% (con un minimo di 250 euro) dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio. La sanzione è dovuta nella misura da 250 a 2.000 euro, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.Il cessionario/committente destinatario di fatture non elettroniche, che ha operato la detrazione dell’Iva addebitatagli, deve regolarizzare la fatturazione adempiendo agli obblighi documentali previsti dall’articolo 6, comma 8 del Dlgs 471/1997 avvalendosi dello Sdi, per non incorrere nella sanzione amministrativa, pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro.Infine, in caso di omissione o errata trasmissione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere, si applica la nuova sanzione (nuovo comma 2-quater dell’articolo 11 Dlgs 471/1997) di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite di mille euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite di 500 euro, se la violazione viene sanata entro i 15 giorni successivi alla scadenza. Non si applica il cumulo giuridico.L’entrata in vigore delle modifiche sopra descritte, secondo quanto riportato nel comma 916 dell’articolo 1 della legge di bilancio, riguarda le fatture emesse dal 1° gennaio 2019.</p></div></div>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 08 Feb 2018 04:06:16 +0100</pubDate>
                        <title>Porti di Roma: in Ambasciata a Londra una tavola rotonda per la promozione dei progetti di sviluppo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/porti-di-roma-in-ambasciata-a-londra-una-tavola-rotonda-per-la-promozione-dei-progetti-di-sviluppo</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da aise.it</em>Si è svolta nella serata di ieri, presso l’<strong>Ambasciata d’Italia a Londra</strong>, una <strong>tavola rotonda</strong>, organizzata in collaborazione con la società di logistica <strong>Intergroup </strong>e con lo <strong>studio legale Nctm</strong>, dedicata alla promozione dei progetti di sviluppo del <strong>network portuale laziale </strong>(Civitavecchia, Fiumicino, Gaeta).Nell’occasione un selezionato parterre di investitori e operatori di settore ha avuto modo di confrontarsi direttamente sul tema con il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, <strong>Francesco Maria di Majo</strong>.<img class=" wp-image-8250 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/02/20180207_intergroup.png" alt width="355" height="224">Come rilevato dall’<strong>ambasciatore Raffaele Trombetta </strong>in apertura, la rete degli scali marittimi di Roma e del Lazio rappresenta sin dal 2002 il primo esempio in Italia di sistema portuale regionale integrato, caratteristica che ha favorito nel tempo notevole stabilità nonché una razionalizzazione delle risorse dei singoli scali, stimolando complementarietà che hanno favorito una specializzazione di ognuna delle tre realtà. Altro elemento di importante attrattività, enfatizzato dal Presidente di Majo nel corso della discussione seguita alla presentazione, è il posizionamento strategico dei porti della regione Lazio. La centralità geografica gioca in tal senso un ruolo chiave. I porti di Roma e del Lazio insistono infatti sulla seconda area di mercato nazionale, una delle principali a livello europeo, risultando interconnessi ad alcuni dei principali bacini tanto di produzione che di consumo, fungendo da riferimento anche per altre regioni, quali ad esempio Umbria e Toscana e interessando addirittura territori del versante adriatico quali Marche o Abruzzo.Tra le prospettive di sviluppo illustrate agli oltre trenta investitori infrastrutturali, operatori logistici e professionisti del settore, vanno ricordati gli interventi di efficientamento da attuare mediante miglioramento dei collegamenti fra le varie entità logistiche del sistema regionale e con i bacini territoriali di riferimento, investimenti infrastrutturali in ciascuna delle tre realtà a servizio delle rispettive specializzazioni (turistica, logistica, energetica, ecc.), l'integrazione delle catene logistiche dei porti di Civitavecchia e Barcellona nel quadro del progetto "BClink: MOS for the future" cofinanziato dall’UE. Un significativo riferimento è stato fatto la volontà strategica di valorizzare ulteriormente nel futuro l’apporto e il coinvolgimento del settore privato nei necessari progetti di investimento, soprattutto con riferimento alle realizzazioni infrastrutturali.Da ultimo è stata menzionata la volontà dell’Autorità di ottimizzare i consumi energetici dei tre porti, allineandosi alle performance delle più virtuose realtà europee di settore, al fine raggiungere gli obiettivi di emissioni di CO2 fissati in sede UE nell’ambito del 2020 Climate and Energy Package.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 07 Feb 2018 10:33:49 +0100</pubDate>
                        <title>Aeroporti, Rimini contro Ancona: esposto per fermare gli aiuti di Stato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/aeroporti-rimini-contro-ancona-esposto-per-fermare-gli-aiuti-di-stato</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da Corriere Romagna</em>Che non corresse buon sangue tra Rimini e Ancona era chiaro da un pezzo. Ormai da anni i rapporti sono basati sul principio del "<em>mors tua vita mea</em>". L' aeroporto di Rimini fallisce e poi risorge: i gestori di Falconara tentano in tutti i modi, e in qualche caso ci riescono, di portare via i tour operator che garantiscono i voli alla Romagna. L' aeroporto marchigiano si ritrova sull'orlo del fallimento: i gestori riminesi - è storia di venerdì scorso - presentano un esposto alla Commissione europea contro gli aiuti di Stato non regolari.<img class=" wp-image-8241 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/02/Schermata-2018-02-07-alle-17.32.22.png" alt width="330" height="242">È di nuovo scontro dunque tra l'aeroporto di Rimini e quello di Falconara o meglio tra le società di gestione dei due scali. Venerdì scorso infatti il "Fellini", o meglio <strong>Airiminum</strong>, ha depositato una denuncia a Bruxelles «tesa a far valere l'incompatibilità dell'aiuto di Stato per un valore di oltre 20 milioni di euro, che la Regione Marche intenderebbe erogare ad Aerdorica per scongiurarne il fallimento e tentare di ristrutturare un'esposizione debitoria di oltre 40 milioni di euro con soldi dei contribuenti italiani - spiega una nota della società -. Visto il rapporto di diretta concorrenza tra i due aeroporti l'erogazione dell'aiuto determinerebbe una inaccettabile alterazione del confronto competitivo tra l'aeroporto di Rimini e quello di Ancona, che non trova alcuna giustificazione nelle norme di diritto europeo».La ricapitalizzazione dell'amministrazione regionale marchigiana è necessaria per impedire che il Tribunale di Ancona dichiari il fallimento di Aerdorica su cui grava un'istanza. La Commissione europea è chiamata a esprimersi sulla legittimità della ricapitalizzazione.<span style="text-decoration: underline;">Le ragioni di Rimini </span>«Questa iniziativa è necessaria per tutelare la nostra società che ha investito e sta pianificando di investire nei prossimi 4 anni ingenti somme per il rilancio a tutti i livelli dell'aeroporto di Rimini- spiega l'amministratore delegato di Airiminum Leonardo Corbucci -. Per questo motivo ho deciso di rivolgermi allo studio legale <strong>Nctm</strong> che sta assistendo Airiminum in tale iniziativa a livello europeo e che ci assisterà anche nelle azioni legali successive che saranno avviate nelle prossime settimane nei confronti di chi sta cercando di arrecare danni evidenti a un gruppo di investitori che fin da luglio 2014 ha creduto possibile poter sviluppare un progetto ambizioso anche a Rimini».<span style="text-decoration: underline;">Piccoli chi? </span>«Aerdorica a Bruxelles sostiene di non avere concorrenza, descrivendo il Fellini come un piccolo aeroporto regionale, quasi avesse una pista di sabbia - argomenta Laura Fincato, presidente di Airiminum -. È nostro dovere contrastare questa azione scorretta. La concorrenza è legittima ma qui si va oltre. E sulla ricapitalizzazione della Regione Marche è nostro diritto capire se quei fondi verranno impiegati per sottrarre operatività al Fellini o meno: in quel caso non sarebbe legittima».</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 06 Feb 2018 10:28:29 +0100</pubDate>
                        <title>Nctm guida la classifica di Mergermarket sui migliori avvocati dell’anno ed è scelto per dare l’&lt;i&gt;outlook&lt;/i&gt; sul mercato Italiano</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-guida-la-classifica-di-mergermarket-sui-migliori-avvocati-dellanno-ed-e-scelto-per-dare-loutlook-sul-mercato-italiano</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mergermarket</strong> ha reso pubblici i risultati di un anno di analisi e monitoraggio del mercato italiano. <strong>Nctm</strong> guida la classifica per numero di&nbsp;deal&nbsp;per avvocato&nbsp;ed è anche lo studio con il risultato combinato migliore, tra i&nbsp;top 15 ranked&nbsp;dei team <strong>M&amp;A</strong>, con 22 operazioni considerate nel&nbsp;documento,&nbsp;per un valore di 589 milioni di euro.Mergermarket ha inoltre scelto Nctm per l’<a href="https://www.nctm.it/news/rassegna-stampa/mergermarket-league-top-italian-2017-individual-legal-advisers" target="_blank" rel="noreferrer">intervista sull’outlook&nbsp;2018</a> sull’M&amp;A in Italia.<img class="alignnone size-full wp-image-8122" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/02/Schermata-2018-02-05-alle-18.11.32.png" alt><a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/02/Mergermarket-League-Top-Italian-2017-individual-legal-advisers.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Scarica il PDF</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 05 Feb 2018 11:16:12 +0100</pubDate>
                        <title>Mergermarket League: Top Italian 2017 individual legal advisers</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/mergermarket-league-top-italian-2017-individual-legal-advisers</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>This is a review of 2017’s most prolific Italian individual legal advisers.&nbsp;</i><b>Pietro Zanoni, Partner at NCTM</b>, who was Italy's most prolific legal adviser in 2017, comments on the opportunities and activity expected in the coming 12 months:<b>Do you expect M&amp;A activity to be stronger or weaker in your region in 2018 compared to last year?&nbsp;</b>Thanks to a strong pipeline and based on the enthusiasm showed by clients, I am optimistic and expect an acceleration of M&amp;A and private equity activity in 2018 – at least for the first half of the year. Actually, <b>NCTM’s </b>overall pipeline shows an increase in the average size of the buyouts, rather than in the number of deals. This bullish outlook might be explained by a number of factors, including: aggressiveness of domestic and foreign investors in pursuing targets in all sectors (especially the industrial manufacturing sector), stability of interest rates and lucrative transaction multiples for sellers.<b>Will Brexit have a significant impact on M&amp;A this year?&nbsp;</b>Despite the market uncertainty following Britain’s decision to leave the European Union, I have not yet identified the material impact of ‘Brexit’ on M&amp;A levels in Italy. This, however, does not mean that eventually the withdrawal of the United Kingdom will not have implications for M&amp;A and ECM transactions across Europe, including Italy. It is just too early to say what these implications will be on any area of law. A lot, of course, depends on the outcome of the negotiations between London and Brussels, and the fact that the EU leaders agreed to move onto the second phase of the talks does not shed much light on the situation.Actually, the hard part comes now. For sure, once the withdrawal procedure has come to an end, investors will not be able to count on most of the European laws and regulations that have facilitated certain M&amp;A transactions across the English Channel. For instance, cross-border mergers between Italian and UK companies – which are now permitted under the EU Merger Directive – may become impossible. But I do not think that even a ‘hard Brexit’ will cause insurmountable difficulties on M&amp;A activity. Moreover, if one of the effects of ‘Brexit’ is that many financial investors relocate in the European Union, the flow of inbound investments now coming from Britain will drop.<b>Based on your pipeline, where are the bidders coming from and where are the companies in your region looking to buy?&nbsp;</b>From what I have been seeing in my pipeline, most of the foreign investors are coming from the United States, other EU countries, Switzerland and China (including Hong Kong). Italian companies are mainly looking for potential targets for strategic growth in the EU, US or in emerging markets. Iran is expected to be more and more important as a region to invest for Italian companies.<b>What kind of cross-sector deals can be expected this year?&nbsp;</b>In August 2017, the Italian Parliament passed a new law (law no. 124/2017) which, among other things, has removed many of the previous restrictions on the ownership and management of pharmacies in Italy. Thanks to this reform, companies are now allowed to own one or more pharmacies (including the relevant authorisations), up to 20% of the pharmacies located within the same region. Clearly, the new law opens the door to private investors willing to establish pharmacy retail chains in Italy. This might cause retail chains to integrate horizontally or distributors to integrate vertically in this sector.<b>Do you expect PE activity to accelerate in your region? Do you expect more IPOs this year than last?&nbsp;</b>During1Q18, I would expect to still see more exits. IPOs are flourishing in the Italian market. 2017 has been one of the best years ever in terms of the number of companies listed, and 2018 is expected to be an even stronger year than 2017, anticipating approximately 50 IPOs. The market has greatly benefited from the introduction of so-called PIR investment plans, aimed at boosting inflows into SMEs by providing tax incentives for investments in Italian stocks and bonds.Click on hyperlinked names and login with your MM account details to Profiler to see their full profiles, including past deals and relationships. Download the Profiler app here, exclusively available to Mergermarket subscribers.<img class="alignnone size-full wp-image-8122" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/02/Schermata-2018-02-05-alle-18.11.32.png" alt>Source: Mergermarket<i>Global Deal Criteria: Deals considered for the rankings have been announced in 2017, where either the bidder, target, vendor is based in the ranking’s geography. All data is based on transactions over USD 5m and which are available on Mergermarket’s M&amp;A deals database. Deals with undisclosed deal values are included where the target’s turnover exceeds USD 10m. Deals where the stake acquired is less than 30%, or 10% in Asia-Pacific, will only be included if the value is greater than USD 100m.&nbsp;</i>&nbsp;<a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/02/Mergermarket-League-Top-Italian-2017-individual-legal-advisers.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Scarica il PDF</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 31 Jan 2018 04:02:39 +0100</pubDate>
                        <title>Contributi dagli uffici Nctm nel mondo &lt;br&gt;Shipping &amp; Transport Bulletin Febbraio-Marzo 2018</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contributi-dagli-uffici-nctm-nel-mondo-shipping-transport-bulletin-febbraio-marzo-2018</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il sistema <em>Tonnage Tax</em> maltese non è un aiuto di stato</strong>La Commissione Europea ha approvato per un periodo di 10 anni un sistema di <em>tonnage tax</em> per Malta, che è stato ideato per incoraggiare la registrazione delle navi nell’UE. Secondo lo schema maltese, una compagnia di navigazione è soggetta a tassazione sulla base del tonnellaggio netto della nave (vale a dire in base al volume), anziché dei profitti effettivi della società. In particolare, la <em>tonnage tax</em> per una compagnia di navigazione viene applicata su:</p><ol> <li>i ricavi principali dalle attività di spedizione, come il trasporto di merci e passeggeri;</li> <li>alcune entrate accessorie strettamente connesse alle attività marittime (che sono tuttavia limitate al massimo al 50% delle entrate operative di una nave); e</li></ol><ul> <li>i proventi derivanti da operazioni di rimorchio e dragaggio soggetti a determinate condizioni.</li></ul><p>Se una compagnia di navigazione desidera beneficiare del regime, una parte significativa della sua flotta deve battere la bandiera di uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE). Inoltre, ogni nuovo beneficiario del regime deve avere almeno il 25% della sua flotta soggetta alla <em>tonnage tax </em>di una bandiera appartenente allo SEE.Per evitare il rischio di <em>flagging out</em> e di trasferimento delle compagnie di navigazione verso paesi a bassa tassazione al di fuori dell'UE, gli orientamenti della Commissione per gli aiuti di Stato al trasporto marittimo del 2004 consentono agli Stati membri di adottare misure che migliorino il trattamento fiscale per le compagnie di navigazione. Una delle misure più importanti è la <em>tonnage tax</em>, in base alla quale le compagnie di navigazione possono chiedere di essere tassate sulla base di un profitto teorico o sul tonnellaggio con cui operano, invece di essere tassate secondo il normale sistema di tassazione previsto per le società. Solo le società attive nel trasporto marittimo possono beneficiare di tali misure nel quadro delle Linee Guida Marittime. Gli azionisti delle compagnie di navigazione sono esclusi dal trattamento fiscale preferenziale.Dal 2004, la prassi decisionale della Commissione nell'ambito delle Linee Guida Marittime ha ulteriormente chiarito le attività di trasporto ammissibili e le condizioni di compatibilità per garantire che gli obiettivi principali delle Linee Guida Marittime siano soddisfatti. La Commissione deve garantire che non vi siano ricadute derivanti dal trattamento fiscale favorevole previsto per le compagnie di navigazione in altri settori non collegati al trasporto marittimo e che non vi siano discriminazioni di altri registri e bandiere appartenenti ad altri Stati dello SEE.<strong>Servizi di consegna pacchi transfrontalieri</strong>Il Consiglio e il Parlamento UE hanno firmato un accordo a metà dicembre relativo alle nuove regole per fornire migliori informazioni ai consumatori in modo da consentire un migliore confronto dei prezzi online. Le nuove regole sono ideate per rispondere ai reclami di lunga data da parte dei consumatori secondo i quali il prezzo dei servizi di consegna non sarebbe trasparente e che i costi sarebbero più alti di quanto dovrebbero essere. Questa inflazione dei costi è particolarmente evidente nelle consegne tra Stati membri in cui le autorità nazionali non dispongono delle stesse capacità di vigilanza. I venditori online dovranno fornire i costi di consegna e diverse opzioni per la consegna. Le nuove regole dovrebbero entrare in vigore nel corso del 2018.<strong>Spazio marittimo</strong>Nel 2014, l’UE ha adottato norme sulla gestione delle diverse esigenze in materia di spazio marittimo tra cui navigazione, pesca, impianti energetici, esplorazione di petrolio e gas, bio-conservazione, turismo, patrimonio culturale sottomarino ed estrazioni. Si è concordato sul fatto che fosse necessaria una pianificazione ed una gestione integrate. Le norme impongono a ciascuno Stato membro di stabilire un piano marittimo speciale secondo una serie di criteri stabiliti nella direttiva.La Bulgaria e la Grecia non hanno notificato alla Commissione il modo in cui intendono attuare la direttiva e l'attuazione della Finlandia non è completa in quanto le norme locali non riguardano Åland. Pertanto, la Commissione ha deciso di avviare un’azione legale nei confronti di questi tre Stati per mancato adempimento dei loro obblighi UE.La Commissione chiede alla Corte di imporre una penalità giornaliera di 14.089,60 EUR per la Bulgaria, 7.739,76 EUR per la Finlandia e 31.416 EUR per la Grecia dal giorno della sentenza fino a quando la direttiva in oggetto non sarà interamente attuata e non entrerà in vigore la legge nazionale.<strong>Aiuti di stato per CFR Marfa</strong>La Commissione europea ha avviato un’indagine approfondita per valutare se le cancellazioni di debiti da parte dello stato rumeno a favore dell'operatore ferroviario di merci CFR Marfa e il mancato&nbsp; tentativo di recupero di tali debiti dalla società abbiano dato alla stessa un vantaggio ingiusto in violazione delle norme UE in materia di aiuti di Stato. CFR Marfa è l'operatore ferroviario storico e interamente di proprietà statale. Ha faticato a pagare le tasse, i contributi di previdenza sociale e le tasse per l'uso dell'infrastruttura ferroviaria.A differenza del trasporto ferroviario di passeggeri, il mercato del trasporto merci ferroviario in Romania è altamente competitivo, con numerosi operatori privati, alcuni dei quali hanno conquistato quote di mercato considerevoli in seguito alla liberalizzazione del mercato nel 2007. Nel marzo 2017, l'Associazione dei trasportatori di treni privati rumeni ha presentato una formale denuncia alla Commissione per denunciare che CFR Marfa avrebbe ricevuto aiuti di Stato in violazione delle norme dell'UE.CFR Marfa è particolarmente attiva nel trasporto di carbone, cemento, prodotti chimici, cereali, petrolio, legno, sale e metalli.<strong>Sicurezza aerea e droni</strong>Alla fine di dicembre, il cosiddetto Trilogo legislativo, composto dal Consiglio, dal Parlamento e dalla Commissione, ha raggiunto un accordo sulla revisione della normativa sulla sicurezza aerea dell'UE, comprensiva della definizione di norme sull'uso dei droni. Ora che le tre istituzioni dell'UE hanno raggiunto un accordo, l'accordo dovrà essere formalmente adottato dal Parlamento e dal Consiglio prima che diventi legge. Questo dovrebbe succedere nei primi mesi del 2018.Le norme sulla sicurezza aerea comprendono le norme sugli aeroporti, la gestione del traffico aereo, l'equipaggio aereo e le regole sul tempo di volo, la qualità dell'aria e la certificazione ambientale, la standardizzazione delle ispezioni, gli operatori dei paesi terzi e la gestione della sicurezza. Le nuove regole aggiornano molte delle disposizioni che risalgono agli anni compresi tra il 2002 e il 2009.Le nuove regole consentiranno all'UE di regolamentare l'uso di droni fino a 150 metri, compresa la regolamentazione degli operatori degli stessi, oltre allo geo-schermo ed all'identificazione elettronica. Le regole dovrebbero essere definite entro il 2019.<strong>Aiuti di Stato in Polonia</strong>La Commissione europea ha approvato, in base alle norme UE sugli aiuti di Stato, il sostegno polacco alle PMI del settore delle costruzioni navali. Questa misura incoraggerà nuovi investimenti e favorirà lo sviluppo regionale in Polonia.Separatamente, la Commissione ha avviato un'indagine approfondita sul regime fiscale polacco previsto per i cantieri navali. La Commissione teme che il regime conferisca a taluni cantieri un vantaggio selettivo rispetto ai concorrenti.Nel settembre 2016, la Polonia ha adottato una legge che attribuisce ai cantieri navali che operano in Polonia l'opzione di pagare un'imposta forfettaria dell'1% sulle vendite derivanti dalla costruzione e conversione delle navi, invece di pagare l'imposta sul reddito delle persone giuridiche generalmente applicabile.Questa opzione offre ai cantieri navali la possibilità di pagare meno tasse rispetto alla normale imposta sul reddito delle società (19% sul reddito imponibile) o sul reddito personale (18% o 32% sul reddito imponibile per le persone fisiche o il 19% per gli imprenditori). Inoltre, il pagamento della tassa forfettaria viene posticipato fino al completamento della costruzione o della conversione di una nave.La Commissione ha iniziato a esaminare l'incentivo fiscale proposto per i cantieri navali dopo che la Polonia ha notificato la misura alla Commissione nel dicembre 2016. La Commissione non mette in discussione il diritto della Polonia di decidere in merito al proprio sistema fiscale. Tuttavia, ai sensi del trattato UE, la Commissione deve verificare che il sistema fiscale rispetti le norme UE in materia di aiuti di Stato e non favorisca in modo selettivo determinate società rispetto ad altre.In questa fase, la Commissione teme che l'imposta forfettaria proposta sulle vendite costituisca il cosiddetto aiuto al funzionamento, che utilizza fondi pubblici per sollevare i cantieri dai costi che altrimenti dovrebbero sostenere nelle loro attività quotidiane. In generale, gli aiuti al funzionamento non sono consentiti dalle norme UE in materia di aiuti di Stato, in quanto distorcono la concorrenza nel merito senza raggiungere alcun obiettivo di comune interesse per l’UE. Nel caso in esame, la Commissione è preoccupata che l'aiuto possa danneggiare i cantieri navali nell'UE, che non sono possano usufruire del regime fiscale polacco. Inoltre, l'aiuto non sembra necessario, dato che in Polonia esistono cantieri che sono in grado di competere sul mercato senza aiuti.Ciò non significa che la Polonia non possa intervenire nella sua industria cantieristica. Alcune categorie di aiuti, come gli aiuti alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione o gli aiuti regionali, sono consentiti dalle norme UE in materia di aiuti di Stato. Tali aiuti sono considerati più efficaci e hanno effetti meno distorsivi sulla concorrenza rispetto agli aiuti al funzionamento. Questo è il caso dell'aiuto agli investimenti polacco alle PMI nel settore della costruzione navale appena approvato dalla Commissione . Tuttavia, l'imposta forfettaria proposta sulle vendite non sembra appartenere a nessuna di queste categorie.La Commissione ora esaminerà ulteriormente la misura e vedrà se le sue preoccupazioni iniziali erano corrette o meno. L'apertura di un'indagine approfondita offre ai terzi interessati l'opportunità di presentare le proprie osservazioni. Queste ultime non pregiudicano l'esito dell'indagine.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:bernard.oconnor@advant-nctm.com">Bernard O'Connor</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 31 Jan 2018 03:59:57 +0100</pubDate>
                        <title>Assicurazione per conto di chi spetta in ambito trasporti. Chi ha diritto all&#039;indennizzo?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/assicurazione-per-conto-di-chi-spetta-in-ambito-trasporti-chi-ha-diritto-allindennizzo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con una recente sentenza<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi di un tema interessante, che potremmo riassumere nei seguenti termini: all’interno di un’assicurazione per conto di chi spetta, dove il rischio assicurato sia quello della perdita o avaria della merce nell'ambito di un trasporto su strada, quali regole devono essere applicate, in caso di sinistro, per individuare il soggetto avente diritto all’indennizzo?Per comprendere meglio la questione, vediamo in sintesi il caso pratico portato all’attenzione dei giudici.Una società di trasporti aveva sottoscritto - nella propria veste di vettore per conto terzi - alcune polizze assicurative per conto di chi spetta a copertura dei rischi connessi col trasporto. In occasione poi del trasporto, la predetta società, a seguito di rapina, perdeva il carico affidatole. Dal momento che gli assicuratori tardavano a liquidare l’indennizzo, il vettore decideva di rimborsare in prima persona ai committenti del trasporto gli importi corrispondenti al valore delle merci andate perdute, ottenendo da detti committenti la cessione dei diritti al recupero dell’indennizzo assicurativo.Citata in giudizio la compagnia assicuratrice, il vettore otteneva - in primo grado - la condanna di quest’ultima al pagamento in proprio favore dell’indennizzo.In secondo grado, tuttavia, era la compagnia assicuratrice a prevalere, sostenendo che - nella vendita di cose mobili da trasportare da un luogo ad un altro - il diritto a domandare l’indennizzo spetterebbe al destinatario/acquirente delle merci e non al mittente/venditore.Quanto sopra in applicazione dell’art. 1510, II comma, c.c.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>, ai sensi del quale, il venditore (in ipotesi di vendita di cose mobili da trasportare) si libera dell’obbligo di consegna affidando la merce al vettore. Sulla scorta di questa regola, pertanto, i summenzionati committenti non avrebbero potuto cedere al vettore il diritto al recupero dell’indennizzo assicurativo, non essendo gli stessi committenti titolari di detto diritto.La Suprema Corte ha chiarito il tema, stabilendo che - in ipotesi come quella sopra delineata - la norma di riferimento non è l’art. 1510, II comma, c.c., bensì l’art. 1689 c.c.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>. Secondo quest’ultima disposizione, i diritti derivanti dal contratto di trasporto verso il vettore si trasferiscono al destinatario dal momento in cui - arrivate le merci a destinazione o scaduto il termine entro cui sarebbero dovute arrivare - lo stesso ne chiede la riconsegna al vettore.Nel caso di specie, pertanto, posto che le merci (oggetto di rapina) non erano mai giunte a destinazione, i diritti verso il vettore (e quindi il diritto all’indennizzo) erano rimasti in capo al mittente. Ne consegue la validità della cessione dei diritti assicurativi da parte dei committenti il trasporto (effettivi titolari di detti diritti) in favore della società di trasporti.Il principio affermato dalla Corte di Cassazione è dunque - in sintesi - il seguente: “<em>per stabilire la titolarità del diritto all’indennizzo occorre considerare l’incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate, per cui la legittimazione del destinatario sussiste, ai sensi dell’art. 1689 c.c., solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia chiesto la riconsegna al vettore</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>.Da notare che la Suprema Corte aveva già affermato questo principio anche con riferimento ad un contratto di trasporto internazionale di merci su strada regolato dalla Convenzione di Ginevra del 19.05.1956 (la nota CMR). Per un approfondimento al riguardo, vi rimandiamo al numero 32 del nostro Shipping and Transport Bulletin, in cui ci eravamo occupati proprio di questo tema.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:laura.lombardini@advant-nctm.com">Laura Lombardini</a></em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Cass. Civ. Sez. III, n. 22044 del 22.09.2017.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Art. 1510, II comma, c.c. - “<em>Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all’altro, il venditore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere; le spese del trasporto sono a carico del compratore</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Art. 1689 c.c. - “<em>I diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore. Il destinatario non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto e degli assegni da cui le cose trasportate sono gravate. Nel caso in cui l'ammontare delle somme dovute sia controverso, il destinatario deve depositare la differenza contestata presso un istituto di credito</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 22044 del 22.09.2017.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 31 Jan 2018 03:58:50 +0100</pubDate>
                        <title>Quando le fideiussioni previste nelle concessioni demaniali portuali possono essere a prima richiesta?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/quando-le-fideiussioni-previste-nelle-concessioni-demaniali-portuali-possono-essere-a-prima-richiesta</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Affrontiamo un tema poco dibattuto relativo alle fideiussioni che devono essere prestate dal concessionario di un’area demaniale portuale a garanzia di tutti gli obblighi assunti con l’atto di concessione.Le concessioni demaniali portuali in Italia, infatti, vengono rilasciate a fronte della presentazione di una domanda, accompagnata da “<em>un programma di attività, <u>assistito da idonee garanzie</u>, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.Con tali garanzie, come viene specificato dal Regolamento di attuazione del codice della navigazione all’art. 17: “<em>Il concessionario deve <u>garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione</u> mediante cauzione, il cui ammontare è determinato in relazione al contenuto, all'entità della concessione e al numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione a norma dell'articolo 47 lett. d del codice</em>.”Al terzo comma del medesimo articolo viene precisato che: “<em>Con l'atto di concessione o con la licenza <u>può essere imposto al concessionario l'obbligo di accettare che l'amministrazione concedente, in caso di inadempienza, incameri a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte, la cauzione o il deposito, oppure si rivalga su di essi <strong>per soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese</strong></u>, e ciò anche nel caso in cui l'amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito.</em>”Dalla lettura della normativa applicabile pare chiaro che il legislatore abbia dato facoltà alla concedente di imporre l’incasso a prima richiesta (cioè sulla base della sua mera discrezionalità amministrativa) solo se la pretesa attiene ad un credito o un rimborso di spesa, mentre la garanzia (fideiussione/cauzione) ha una efficacia più ampia andando a coprire "<em>l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione</em>”.Nella realtà dei fatti, nella maggior parte – se non in tutti – degli atti concessori attualmente in vigore nei porti italiani le clausole relative alle garanzie prevedono la possibilità per l’Amministrazione di ottenere l’incasso a prima richiesta, non solo per i crediti o rimborsi spesa, ma per tutte le pretese relative agli inadempienti e/o obblighi del concessionario.Inoltre, la determinazione dell’importo della fideiussione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> e quindi di un limite massimo garantito viene però, nel caso delle concessioni demaniali, vanificato dalla previsione dell’obbligo di reintegrazione della fideiussione all’importo pattuito nell’atto concessorio, di fatto obbligando il concessionario a prestare una fideiussione illimitata.Una tale interpretazione da parte dell’Amministrazione porta alla conseguenza che il concessionario si trova a prestare una sorta di fideiussione <em>omnibus,</em> rimanendo in totale balia della discrezionalità della Autorità concedente<em>. </em>La fideiussione cd. "<em>omnibus</em>" è, infatti, una garanzia personale che, se stipulata, impone in questo caso al fideiussore il pagamento non di un singolo e specifico debito altrui, ma genericamente il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il concessionario ha assunto o assumerà nei confronti dell’Autorità concedente, in dipendenza della concessione demaniale.Ciò appare non solo eccessivamente gravoso per il concessionario, ma addirittura non in linea con i principi statuiti per le fideiussioni <em>omnibus</em>.La giurisprudenza italiana con un’interpretazione ormai ampiamente consolidata ha infatti ribadito che &nbsp;- in caso di fideiussioni <em>omnibus - </em>per evitare l’indeterminabilità dell’oggetto della fideiussione vi è l’obbligo, previsto a pena di nullità, della precisazione dell’importo massimo garantito<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, che qui come abbiamo visto parrebbe vanificato dall’obbligo di reintegrazione. Inoltre, non “<em>vengono stabiliti il criterio o i criteri obiettivi in base ai quali sarà successivamente determinata la prestazione che il debitore deve eseguire per potersi liberare</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, ma tutto viene completamente rimesso alla discrezionalità e alla buona fede della concedente.Ciò porterebbe, in ultima analisi, problemi di escussione della garanzia oltre ad una sistematica difficoltà del settore a reperire garanzie assicurative, che son da sempre i mezzi più diffusi per far fronte agli obblighi di garanzia.Il fatto che non siano stati stabiliti previamente i criteri obiettivi per determinare quali prestazioni il debitore è tenuto ad eseguire e che la determinazione dell’importo massimo garantita è vanificata dall’obbligo di reintegrazione, potrebbe comportare addirittura la nullità della fideiussione per indeterminatezza dell’oggetto<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.È consigliabile che tale questione sia oggetto di un'ulteriore e più specifica regolamentazione al fine di evitare tutte le implicazioni pratiche negative sopra menzionate.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:ekaterina.aksenova@advant-nctm.com">Ekaterina Aksenova</a></em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Art. 18, comma 6, lett. a) della L. n. 84/1994<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Art. 17, comma 1, Regolamento di attuazione del codice della navigazione: “<em>in relazione al contenuto, all'entità della concessione e al numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione a norma dell'articolo 47 lett. d del codice</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Vds. da ultimo Cassazione civile, sez. I, 31/01/2017, n. 2492<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> vds. Tribunale Bari, sez. IV, 03/03/2016, n. 1210<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Vds. Cassazione civile, sez. I, 22/04/2009, n. 9627, Tribunale Roma, 27/05/1985, e Tribunale Bari, sez. IV, 10/06/2015, n. 2632</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 31 Jan 2018 03:57:39 +0100</pubDate>
                        <title>Quando &lt;i&gt;&quot;scade&quot;&lt;/i&gt; un&#039;autorizzazione ex art. 16 della legge portuale italiana?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/quando-scade-unautorizzazione-ex-art-16-della-legge-portuale-italiana</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La domanda potrebbe apparire banale, ma in determinate circostanze la risposta potrebbe non risultare così scontata. Se è vero infatti che tutti i titoli autorizzativi - e quindi anche le autorizzazioni ex art. 16 della legge portuale italiana (Legge 84/94) - hanno una data di “<em>scadenza</em>” che risulta dal titolo stesso, è altrettanto vero che, in una particolare ipotesi prevista dalla predetta legge, la data di “<em>scadenza</em>” dell’autorizzazione in parola (formalmente prevista) potrebbe in realtà essere superata in forza del dato normativo.Ci riferiamo al caso in cui l’impresa autorizzata ex art. 16 della Legge italiana 84/94 sia un’impresa concessionaria ex art. 18 della medesima legge.Come noto, le Autorità di Sistema Portuale possono assentire in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell’ambito portuale alle imprese autorizzate ex art. 16 della Legge italiana 84/94 (vds. art 18, I comma)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>. Ebbene, ai sensi dell’art. 16, VI comma, della legge in esame, un'autorizzazione ex art. 16 “<em>ha durata rapportata al programma operativo proposto dall'impresa ovvero, <u>qualora</u> <u>l'impresa autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi dell'art. 18, durata identica a quella della concessione medesima</u></em>”.Ecco dunque il caso particolare cui si faceva prima riferimento e che rende la domanda di cui al titolo non così banale come potrebbe sembrare a prima vista.In altri termini: alla luce della disposizione sopra riportata, parrebbe che - a prescindere dalla durata formalmente prevista da un titolo autorizzativo ex art. 16 della legge portuale italiana (che potrebbe essere di un anno, come di quattro, per esempio), la durata di tale titolo possa (<em>rectius</em>: debba) ritenersi estesa - per legge - fino alla scadenza della relativa concessione ex art. 18 nel caso in cui l’impresa autorizzata sia appunto un’impresa concessionaria.Sul piano pratico, quanto sopra significherebbe che - fino a quando è in vigore la concessione ex art. 18 - il titolare della stessa non sarebbe tenuto a presentare istanze di rinnovo della propria autorizzazione ex art. 16 qualora la stessa, per ragioni contingenti, fosse formalmente di durata inferiore. In questo caso, infatti, l’impresa titolare della concessione ex art. 18, essendo per legge già autorizzata ex art. 16 fino alla scadenza della propria concessione, potrebbe limitarsi a fornire all’Autorità di Sistema Portuale competente soltanto le informazioni ed i documenti comprovanti “<em>il rispetto delle condizioni previste nel programma operativo</em>” (vds. art. 16, VI comma, Legge 84/94) e “<em>il permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 6, lettera a)</em>” (vds. art. 18, VIII comma, della stessa legge).Quanto precede al fine di consentire al predetto ente di svolgere le proprie verifiche annuali - prescritte dalla legge in parola - con riferimento alle autorizzazioni ex art. 16 ed alle concessioni ex art. 18.La “<em>coincidenza</em>” che la legge portuale italiana di fatto impone tra la durata dell’autorizzazione ex art. 16 e la durata della concessione ex art. 18 di una stessa impresa parrebbe del resto comprensibile e ragionevole. Come potrebbe infatti giovarsi - detta impresa - della propria concessione ex art. 18 se priva di autorizzazione a svolgere le operazioni portuali? Tanto è vero che, come già osservato, l’autorizzazione ex art. 16 rappresenta un presupposto della concessione ex art. 18.Allo stesso tempo e per la medesima ragione, non si vede come l’attività di un’impresa concessionaria potrebbe essere vincolata al buon esito di uno o più procedimenti di rinnovo della propria autorizzazione ex art. 16 che dovesse eventualmente “<em>scadere</em>” durante il maggior periodo di durata del titolo concessorio.Si tratterebbe, nel caso, di una vera e propria spada di Damocle posta sul concessionario e da questi verosimilmente inaccettabile in quanto incompatibile con le esigenze di certezza e programmazione che contraddistinguono la sua attività.È vero che un’impresa concessionaria in regola con tutte le prescrizioni previste dalla legge non dovrebbe incontrare ostacoli nell’ottenere gli eventuali rinnovi della propria autorizzazione ex art. 16, ma - da un lato - questa impostazione parrebbe contraria alla legge e - dall’altro - assoggetterebbe comunque ogni volta (vale dire ad ogni rinnovo) l’operatività di detta impresa all’esito (per varie ragioni mai scontato) di un procedimento amministrativo. Ciò in evidente contrasto, come detto, con le esigenze di certezza e programmazione che contraddistinguono l’attività di un’impresa concessionaria.Per completezza, segnaliamo in conclusione come in tutti gli altri casi - vale a dire ogniqualvolta l’impresa titolare dell’autorizzazione ex art. 16 non sia anche un’impresa concessionaria - la durata dell’autorizzazione in parola sia quella individuata dal titolo autorizzativo stesso e determinata, come previsto dalla legge, in relazione al programma operativo declinato dall’impresa (programma che dovrà all’uopo prevedere, in particolare, tanto le prospettive di traffico quanto un piano di investimenti).&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:s.gaggero@advant-nctm.com">Simone Gaggero</a></em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> In questo senso si nota come le autorizzazioni ex art. 16 Legge 84/94 che ci occupano siano in pratica un presupposto delle concessioni ex art. 18 della stessa legge.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 31 Jan 2018 03:56:09 +0100</pubDate>
                        <title>L&#039;Antitrust interviene finalmente sui criteri di aggiudicazione delle concessioni demaniali marittime</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lantitrust-interviene-finalmente-sui-criteri-di-aggiudicazione-delle-concessioni-demaniali-marittime</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha deciso di far sentire la sua voce in materia di rilascio di concessioni demaniali marittime con particolare attenzione ai principi cui dovrebbe ispirarsi l’azione delle Autorità di Sistema Portuale in merito<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.Vi è da premettere che il Garante era già intervenuto in relazione a problematiche concorrenziali connesse all’affidamento di concessioni, affermando che l’attività dell’Amministrazione dovrebbe essere orientata verso una sempre maggior riduzione della discrezionalità amministrativa, nonché verso un maggior rispetto dei principi generali di trasparenza e proporzionalità che devono interessare tutto l’operato della pubblica amministrazione. Nondimeno, aveva osservato l’Antitrust, la pubblica amministrazione non può ignorare ma, all’esatto opposto, deve applicare i principi di matrice europea in materia di concorrenza e non discriminazione.Nel caso che qui interessa, l’AGCM aveva ricevuto una segnalazione circa un procedimento di comparazione di istanze concorrenti rispetto alla medesima area portuale, avviato dalla Autorità Portuale del Mar Tirreno Settentrionale. Il procedimento, osserva il Garante, era stato avviato senza <em>“procedere preventivamente alla fissazione di criteri di aggiudicazione sulla cui base effettuare la valutazione comparativa della domanda”. </em>In merito, l’Autorità di Sistema riguardata aveva comunicato di non ritenere necessario questo passaggio in quanto l’art. 37 del codice della navigazione, in caso di domande concorrenti, indicherebbe quale unico criterio di assegnazione la garanzia della <em>“più proficua utilizzazione della concessione” </em>e <em>“di un uso che, a giudizio dell’amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico”.</em>Proprio quest’ultima affermazione parrebbe aver prestato il fianco al nostro Garante, che ha colto l’occasione per procedere alla disamina della legislazione italiana in materia di concessioni marittime. Il quadro che ne è emerso è quello di un sistema di regolamentazione obsolescente, sintetico ove non refrattario e, soprattutto, non pienamente adeguato ai principi di trasparenza e proporzionalità dell’attività amministrativa, nonché ai principi europei volti alla tutela della libera concorrenza.Il Garante italiano, in particolare, osserva come l’art. 37 cod. nav. parrebbe fornire un criterio guida per la scelta del concessionario ma – qui sta l’elemento di novità – questo criterio generale dovrebbe essere <em>“specificato in relazione alla fattispecie concreta, mediante l’individuazione di criteri oggettivi, adeguati e puntuali che dovrebbero essere portati alla conoscenza degli interessati prima della presentazione della documentazione tecnica progettuale ai sensi dell’art. 18 della legge n. 84/94, e sulla base dei quali espletare l’istruttoria delle domande concorrenti”.</em>Vengono, quindi “<em>suggerite</em>” alle Autorità di Sistema delle linee guida ben determinate, che riassumiamo qui di seguito:</p><ul> <li>il criterio della più proficua utilizzazione del bene e del soddisfacimento dell’interesse pubblico di cui all’art. 37 cod. nav. deve essere applicato con riferimento alla fattispecie concreta ovverosia al bene da assentire in concessione ed alle necessità di sviluppo del relativo porto;</li> <li>devono essere definiti criteri di selezione del potenziale concessionario che siano oggettivi, adeguati e puntuali;</li> <li><u>detti criteri devono essere preventivamente conoscibili dagli aspiranti concessionari</u> in modo che possano decidere se presentare o meno domanda e come meglio formulare il progetto tecnico di utilizzo dell’area.</li></ul><p>Infine, è sulla base degli stessi criteri enunciati prima dell’inizio dell’istruttoria che l’Autorità di Sistema deve procedere alla scelta del concessionario.Quanto ai criteri di selezione, il Garante italiano specifica che – in tutti i casi di concorso di domande di concessione demaniale marittima, a prescindere dal fatto che il procedimento sia stato avviato per impulso di parte o di ufficio – l’Autorità di Sistema Portuale dovrebbe stabilire e rendere noti in via preventiva i criteri tecnici ed economici di aggiudicazione. In altre parole, quale volume e/o incremento di traffico vorrebbe ottenere dal concessionario ed il tipo di investimenti che ritiene necessari vengano effettuati per la funzionalità del terminal e per garantire il suddetto incremento dei traffici del terminal in particolare e del porto in generale.il Garante rinviene il fondamento di questo nuovo sistema in una decisione del Consiglio di Stato, la quale, operando una sostanziale equiparazione tra le concessioni di servizi e le concessioni di beni poiché la concessione demaniale marittima <em>“fornisce un’occasione di guadagno ai soggetti operanti sul mercato”, </em>ha sancito la necessità di imporre alle Amministrazioni interessate l’obbligo di procedure competitive <em>“ispirate ai principi di derivazione costituzionale e comunitaria a tutela della concorrenza</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a><em>“.</em>L’AGCM ha così statuito che, in applicazione dei richiamati principi, la selezione fra i candidati dovrebbe essere preceduta dalla formulazione e pubblicazione dei criteri di valutazione che verranno utilizzati dall’Autorità di Sistema Portuale in sede di esame e comparazione delle istanze ricevute.Sostanzialmente, la scelta dell’AGCM è stata quella di aprire la strada ad una nuova impostazione, ove i principi di tutela della concorrenza nazionali ed europei e, in particolar modo, il principio di trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione, dovrebbero assurgere a parametro concreto per la verifica dell’operato delle Autorità di Sistema Portuale. L’applicazione del sistema suggerito dall’AGCM, quindi, andrebbe ad impattare sulle procedure di assentimento o rinnovo delle concessioni marittime nella misura in cui queste verrebbero sottoposte ad un vaglio di legittimità cui fino ad oggi sono, nella realtà, sottratte.Non va tralasciato poi un ultimo aspetto. I principi al cui rispetto dovrebbero essere tenute le Autorità di Sistema Portuale non sono di nuova enucleazione e informano già i rapporti tra pubblico e privato tanto che l’AGCM sembra rilevare la quasi ovvietà dell’obbligo di applicazione di questi anche alle concessioni demaniali marittime.Come dovrebbero o potrebbero reagire gli operatori del sistema in riferimento alle procedure di assentimento di concessioni marittime concluse e rispetto a cui l’iter procedurale suggerito dal Garante non è stato, evidentemente, esperito ove questi ritengano di aver subito un detrimento?&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:malto:barbara.gattorna@advant-nctm.com">Barbara Gattorna</a></em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Delibera 24.11.17, AS 1457 – Rilascio concessione demaniale marittima nel porto di Livorno per terminal multipurpose<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Consiglio di Stato, sentenze nn. 1968/04, 2825/07 e, da ultimo, n. 3981/2016: “<em>È noto che in materia di rilascio dei titoli demaniali si è affermato un consolidato orientamento della giurisprudenza, anche di questo Consiglio di Stato, in base al quale, in applicazione dei principi di derivazione costituzionale e comunitaria, il rilascio delle concessioni demaniali deve avvenire nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di par condicio, in modo da garantire un'effettiva concorrenza tra gli operatori del settore”.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 29 Jan 2018 09:05:17 +0100</pubDate>
                        <title>La cessazione del Consiglio di Amministrazione per gravi contrasti interni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-cessazione-del-consiglio-di-amministrazione-per-gravi-contrasti-interni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<ol> <li><strong>La lesione del vincolo fiduciario all’interno del CdA come causa autonoma di cessazione dei relativi membri </strong></li></ol><p>Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 7396 del 29 giugno 2017, ha affrontato la <em>vexata quaestio</em> dei limiti di operatività delle clausole statutarie “<em>simul stabunt simul cadent”</em> al fine di evitare di incorrere in situazioni di abuso del diritto.Per meglio comprendere la portata della decisione del Tribunale di Milano, risulta opportuno illustrare la fattispecie nei suoi elementi essenziali.La vicenda esaminata dal Tribunale trae origine dalle dimissioni rassegnate dalla maggioranza degli amministratori in carica di una società per azioni quotata e dalla conseguente decadenza dell’intero organo amministrativo per effetto dell’applicazione di una clausola statutaria. I membri cessati del CdA lamentavano, pertanto, una sopravvenuta revoca senza giusta causa e chiedevano il risarcimento danni per la mancata percezione dei compensi e per la lesione della propria immagine professionale.Fondamentalmente, le istanze di parte attrice facevano leva sull’abuso da parte degli amministratori dimissionari dell’articolo 2386, comma 2, c.c., nonché della clausola statutaria “<em>simul stabunt simul cadent</em>”. Si affermava, in particolare, che soltanto l’organo assembleare avrebbe avuto il potere di far decadere l’intero organo amministrativo, in quanto investito ai sensi di legge del potere di revoca degli amministratori.Il Tribunale di Milano rigettava le domande attoree ritenendo che non sussistesse un’ipotesi di revoca degli amministratori. Le motivazioni del collegio milanese potranno, tuttavia, essere comprese soltanto illustrando il significato di giusta causa.</p><ol start="2"> <li><strong>La nozione di giusta causa</strong></li></ol><p>Il tema è ampiamente discusso ma dottrina e giurisprudenza sono giunte all’individuazione di due tipologie di giusta causa: (i) soggettiva, ossia caratterizzata da comportamenti contrari agli obblighi statutari o ai doveri di fedeltà, diligenza e correttezza; (ii) oggettiva, ossia qualificata da situazioni estranee all’amministratore che non si traducono in un inadempimento ma sono tali da elidere l’affidamento posto sulle capacità di quest’ultimo.Alla luce di quanto precede, la giusta causa può sostanziarsi in una condotta dell’amministratore ovvero un fatto esterno allo stesso, tali da ledere il rapporto fiduciario con la società. Occorre tuttavia osservare che ai sensi dell’articolo 2383, comma 3, c.c., gli amministratori possono essere revocati dall’assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell’atto costitutivo, salvo il diritto degli stessi al risarcimento dei danni allorquando la revoca avvenga in assenza di giusta causa.Quanto precede necessita poi di essere coordinato con l’articolo 2386 c.c., ai sensi del quale è riconosciuta la facoltà di inserire nello statuto clausole che prevedano espressamente che, cessati alcuni amministratori, cessino anche quelli rimasti in carica così facendo decadere l’intero CdA. Una simile clausola, purché correttamente applicata, deve essere considerata quale causa naturale di cessazione dalla carica di amministratore senza diritto al risarcimento del danno, in quanto all’atto di nomina l’amministratore ha altresì aderito alle pattuizioni statutarie. In estrema sintesi, è possibile ricondurre le interpretazioni circa la natura giuridica delle “dichiarazioni e garanzie” a due filoni principali.</p><ol start="3"> <li><strong>Il <em>discrimen</em> tra uso legittimo e abuso dell’articolo 2386 c.c.</strong></li></ol><p>Il criterio di distinguo tra una corretta applicazione della clausola statutaria “<em>simul stabunt simul cadent”</em> e all’opposto un suo abuso deve essere ricercato nella buona fede.Sarà quindi necessario individuare gli elementi peculiari della fattispecie concreta e le ragioni specifiche che hanno portato alle dimissioni la maggioranza dei membri dell’organo amministrativo, al fine di comprendere se nel caso concreto si sia verificato o meno un uso distorto e strumentale dell’articolo 2386 c.c. In particolare, dovrà essere rilevato un abuso dell’articolo 2386 c.c. ogniqualvolta le dimissioni della maggioranza dei membri del CdA siano finalizzate a escludere soltanto alcuni membri del consiglio. Ipotesi che può ricorrere qualora, a seguito della decadenza dell’intero organo amministrativo, l’assemblea nomini un nuovo consiglio composto dagli stessi membri facenti parte del precedente organo ad esclusione di quelli decaduti per effetto della clausola.</p><p style="padding-left: 30px;">4.&nbsp;<strong>Conclusioni</strong></p>Il Tribunale di Milano, nel caso sopra esaminato, ha ritenuto legittima la decadenza dell’intero consiglio di amministrazione in virtù della clausola <em>simul stabunt simul cadent </em>in quanto la gravità dei contrasti e delle tensioni insorte all’interno dell’organo giustificava la scelta delle dimissioni di alcuni membri dello stesso. Si trattava pertanto di uno strumento fisiologico per superare una posizione di <em>impasse</em>.Il Tribunale di Milano non nega quindi che la clausola “<em>simul stabunt simul cadent”</em> possa prestarsi ad abusi, ma ciò non accade allorquando vi siano esigenze razionali ed oggettive che giustifichino le decisioni degli amministratori dimissionari.&nbsp;&nbsp;<strong><em>&nbsp;</em></strong><em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. </em><em></em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: <a href="mailto:corporate.commercial@advant-nctm.com">corporate.commercial@advant-nctm.com</a></em>&nbsp;<a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/01/La-cessazione-del-Consiglio-di-Amministrazione-per-gravi-contrasti-interni-.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Scarica l'articolo</a>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 29 Jan 2018 09:03:30 +0100</pubDate>
                        <title>Dimissioni del sindaco di società di capitali e &lt;i&gt;prorogatio&lt;/i&gt;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dimissioni-del-sindaco-di-societa-di-capitali-e-prorogatio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<ol> <li><strong>Il caso </strong></li></ol><p>Con la sentenza n. 9416 del 12 aprile 2017 la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla questione della proroga del sindaco dimissionario nell’espletamento delle proprie funzioni, inserendosi nel solco di un dibattito sul tema<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.Il caso esaminato riguardava un’azione di responsabilità ex art. 2394 c.c., esercitata dal curatore fallimentare di una società a responsabilità limitata nei confronti degli amministratori e dei sindaci, per l’asserita inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.Con riferimento al collegio sindacale, sia il Tribunale sia la Corte di Appello avevano ritenuto che le dimissioni rassegnate da due membri effettivi del collegio sindacale non avessero avuto effetto immediato, a causa della mancata accettazione dell’incarico da parte dei sindaci supplenti e la conseguente mancata ricostituzione dell’organo nel numero minimo di tre componenti.&nbsp; Era stata accolta, pertanto, la richiesta di risarcimento dei danni avanzata nei confronti dei sindaci effettivi dal fallimento anche per il periodo successivo alle dimissioni, ritenute inefficaci.I due sindaci si erano quindi rivolti alla Corte di Cassazione censurando la decisione di merito per aver erroneamente ritenuto che l’istituto della <em>prorogatio </em>fosse efficace anche dopo le dimissioni e fino alla successiva sostituzione.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong>Il dibattito in materia di <em>prorogatio</em> dei sindaci dimissionari</strong></li></ol><p>Con riferimento alle società di capitali il nostro ordinamento non reca una specifica norma che disciplini la decorrenza degli effetti delle dimissioni dei componenti dell’organo di controllo in un caso quale quello qui in esame.Il tema è invece espressamente regolato per quanto concerne l’organo amministrativo. L’art. 2385, comma 1, c.c., dispone infatti che “<em>la rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita</em>”.In assenza di apposita disciplina sul punto, si è dunque sviluppato un dibattito, nell’ambito della giurisprudenza di merito e in dottrina, in merito all’applicabilità in via analogica di tale norma nel caso in cui le dimissioni interessino un sindaco e non un amministratore.&nbsp;</p><ol start="3"> <li><strong>Argomenti contrari all’applicabilità del regime della <em>prorogatio</em> al sindaco dimissionario</strong></li></ol><p>Secondo certa giurisprudenza di merito<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> l’istituto della <em>prorogatio </em>non sarebbe applicabile all’ipotesi di dimissioni dei sindaci poiché, con la riforma del diritto societario del 2003, il legislatore ha previsto tale possibilità unicamente per l’ipotesi di cessazione dell’incarico dei sindaci dovuta a scadenza del termine. L’art. 2400, comma 1, c.c., infatti, prevede che “<em>la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è ricostituito</em>”.Sulla base del principio “<em>ubi lex voluit dixit, ubi nolui tacuit</em>”, dalla mancata menzione dell’ipotesi di dimissioni del sindaco discenderebbe una precisa scelta del legislatore e l’eccezionalità della relativa disciplina. Di conseguenza, in caso di dimissioni, l’effetto della cessazione della carica sarebbe immediato.Si è inoltre ritenuto che la differente posizione degli amministratori (per cui opera l’istituto della <em>prorogatio </em>di cui all’art. 2385, comma 1, c.c. sopra richiamato), può ritenersi giustificata sulla base delle diverse funzioni ed esigenze di continuità sussistenti in capo all’organo amministrativo e all’organo di controllo.Secondo questa prospettazione, è stato altresì affermato che l’organo amministrativo è chiamato a un impegno quotidiano e continuativo, per cui non sarebbe ipotizzabile uno stallo delle attività di cui è titolare; tale esigenza di continuità non sussisterebbe con riferimento al collegio sindacale, le cui funzioni possono essere espletate anche periodicamente, a scadenze pressoché predefinite e in relazione a determinati e specifici eventi societari<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.&nbsp;</p><ol start="4"> <li><strong>Argomenti a sostegno dell’applicabilità del regime della <em>prorogatio</em> al sindaco dimissionario </strong></li></ol><p>Altra parte della giurisprudenza di merito<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, invece, ha sostenuto l’applicabilità in via analogica ai sindaci del regime della <em>prorogatio </em>degli amministratori di cui all’art. 2385, comma 1, c.c.Tale giurisprudenza ha affermato, tra l’altro, che le medesime esigenze di continuità e stabilità rilevano per tutti gli organi sociali, incluso l’organo di controllo, al quale sono anche attribuiti poteri di ispezione e controllo da esercitarsi in modo costante, nonché funzioni da svolgersi in via d’urgenza.Tale giurisprudenza di merito si conforma, peraltro, alla precedente giurisprudenza di legittimità secondo cui, qualora non sia possibile procedere all’automatica sostituzione del sindaco dimissionario con un supplente, tali dimissioni non possono ritenersi immediatamente efficaci dovendo invece trovare applicazione il regime della <em>prorogatio</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.&nbsp;</p><ol start="5"> <li><strong>La decisione della Suprema Corte </strong></li></ol><p>La sentenza in commento non si limita a confermare il precedente orientamento della Suprema Corte ma offre altresì, a differenza del passato, una più chiara motivazione della tesi favorevole all’applicazione dell’istituto della <em>prorogatio</em> nel caso in esame.In particolare, la Corte – dopo aver preso atto del dibattito sopra delineato sul tema, e sottolineato come nel caso di specie non si fosse perfezionato il subentro dei supplenti a seguito delle dimissioni dei sindaci – afferma la necessità di garantire un’esigenza di continuità sia per l’organo amministrativo che per quello di controllo.Con particolare riferimento al collegio sindacale, la conferma di tale esigenza può rinvenirsi nell’art. 2397 c.c. il quale, dopo aver stabilito che l’organo si compone di tre o cinque membri effettivi, afferma che “<em>devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti</em>”.Secondo la Corte, quindi, l’obbligatorietà della nomina dei sindaci supplenti esprime la necessità di mantenere la stabilità e la costanza nel funzionamento dell’organo di controllo in modo analogo a quanto l’art. 2385 c.c. stabilisce per il consiglio di amministrazione, con la conseguente applicabilità in via analogica del regime di proroga previsto da tale norma anche al collegio sindacale.&nbsp;<strong><em>&nbsp;</em></strong>&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.</em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: <a href="mailto:corporate.commercial@advant-nctm.com">corporate.commercial@advant-nctm.com</a></em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Pur pronunciandosi su una fattispecie anteriore alla riforma del diritto societario del 2003, la Corte di Cassazione enuncia un principio di diritto attuale e rilevante, prendendo nettamente posizione a favore dell’applicabilità in via analogica dell’istituto della <em>prorogatio</em> previsto con riferimento all’organo amministrativo anche nel caso delle dimissioni dei sindaci, sulla base della medesima esigenza di continuità dei due organi.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Tribunale Firenze, 8 giugno 2015; Tribunale Bari, 2 febbraio 2013.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Tribunale Milano, 2 agosto 2010.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Tribunale Roma, 4 luglio 2016; Tribunale Roma, 14 novembre 2012; Tribunale Roma, 8 ottobre 2012.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Cassazione Civile, Sezione I, 4 maggio 2012, n. 6788; Cassazione Civile, Sezione I, 18 gennaio 2005, n. 941; Cassazione Civile, Sezione I, 9 ottobre 1986, n. 5928.&nbsp;<a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/01/Dimissioni-del-sindaco-di-società-di-capitali-e-prorogatio.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Scarica l'articolo</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 29 Jan 2018 09:01:37 +0100</pubDate>
                        <title>I modelli 231 e la privacy alla luce delle nuove norme in materia di &lt;i&gt;whistleblowing&lt;/i&gt;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/i-modelli-231-e-la-privacy-alla-luce-delle-nuove-norme-in-materia-di-whistleblowing</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<ol> <li><strong>La Legge n. 179/2017</strong></li></ol><p>Lo scorso 14 dicembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 179/2017 recante “<em>Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato</em>”.La nuova legge, già ribattezzata “Legge sul Whistleblowing”, introduce per la prima volta in Italia una disciplina specifica sul <em>whistleblowing</em> nel settore privato e modifica le norme, a suo tempo introdotte, sul <em>whistleblowing</em> nel settore pubblico.</p><ol start="2"> <li><strong>Il </strong><strong><em>whistleblowing</em></strong><strong> nel mondo</strong></li></ol><p>L’Italia è soltanto l’ultimo paese, in ordine di tempo, ad aver previsto una disciplina specifica in materia di <em>whistleblowing</em>. Forme di tutela del <em>whistleblower</em> – sia pubblico che privato – sono previste, infatti, in numerosi ordinamenti giuridici nel mondo.Ad esempio, negli Stati Uniti, la tutela accordata al <em>whistleblower</em> pubblico (che risale addirittura ai primi anni del secolo scorso) è stata estesa a quello privato ad opera del Sarbanes-Oxley Corporate Reform Act (c.d. SOX) del 2002 ed ulteriormente rafforzata, nel 2010, dal Dodd-Frank Act. Il SOX, in particolare, ha previsto l’obbligo per tutte le società quotate nel mercato americano di dotarsi di sistemi per la ricezione delle segnalazioni e sancito il c.d. divieto di "retaliation", ovvero di ritorsione nei confronti del segnalante.Nel Regno Unito, la disciplina in materia di <em>whistleblowing</em> è contenuta nel Public Interest Disclosure Act del 1998, la quale si caratterizza per la particolare attenzione prestata alla qualità della segnalazione.Quanto all’Unione Europa, solo in alcuni paesi (tra gli altri, Lussemburgo, Romania e Slovenia) esistono normative specifiche in materia di <em>whistleblowing</em>. Nessuna normativa specifica risulta invece essere stata adottata in Francia e Germania.</p><ol start="3"> <li><strong>Il </strong><strong><em>whistleblowing</em></strong><strong> in Italia</strong></li></ol><p>Tornando ora al panorama nazionale, fino al 2012 non esisteva in Italia una disciplina specifica in materia di <em>whistleblowing</em>.Una prima, seppure limitata e ancora inespressa, forma di <em>whistleblowing</em> era stata introdotta dall’art. 6, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 231/2001, laddove stabiliva che i modelli di organizzazione dovessero “<em>prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli</em>”.Si deve, però, solo alla Legge n. 190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione) l’introduzione di una vera e propria disciplina sulla segnalazione di illeciti. In particolare, l’art. 1, comma 51, della Legge n. 190/2012, introduceva nel corpo del d.lgs. n. 165/2001 l’art. 54-bis, rubricato “<em>Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti</em>”.Da ultimo è intervenuta, come si diceva in apertura, la Legge sul Whistleblowing, che oltre a novellare l’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, ha esteso al settore privato le forme di tutela di seguito analizzate.</p><ol start="4"> <li><strong>Il </strong><strong><em>whistleblowing</em></strong><strong> nell’ambito del rapporto di lavoro privato</strong></li></ol><p>Più specificamente, la Legge sul Whistleblowing, nell’apprestare tali forme di tutela, ha aggiunto il comma 2-bis all’art. 6 del d.lgs. n. 231/2001, dedicato ai requisiti dei modelli di organizzazione.Secondo il nuovo comma 2-bis del d.lgs. n. 231/2001, i modelli di organizzazione devono soddisfare quattro condizioni specifiche ossia, in particolare, devono prevedere:</p><ol> <li>uno o più canali che consentano ad apicali e sottoposti di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;</li> <li>almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante;</li> <li>il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;</li> <li>nel sistema disciplinare adottato, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.</li></ol><p>Per quanto riguarda i primi due requisiti, devono essere istituiti due canali di segnalazione, di cui almeno uno di natura informatica. Quindi, ad esempio, posta ordinaria ed e-mail dedicata (o <em>form</em> all’interno della Intranet aziendale).Il terzo requisito si sostanzia nell’espressa previsione, all’interno dei modelli, del c.d. divieto di “retaliation”.Quanto al quarto e ultimo requisito, il d.lgs. n. 231/2001 richiede che il sistema disciplinare, contenuto nei modelli, sia integrato con specifiche sanzioni disciplinari per chi viola le misure di tutela del segnalante e per chi effettua segnalazioni infondate.</p><ol start="5"> <li><strong>Alcune questioni aperte</strong></li></ol><p>Le nuove disposizioni lasciano aperte una serie di questioni, alle quali può provarsi a dare una prima risposta.<strong>È obbligatorio adottare un sistema di </strong><strong><em>whistleblowing</em></strong><strong> e quali conseguenze derivano dalla sua mancata adozione?</strong> No, non è obbligatorio. Per gli enti che non abbiano adottato un modello organizzativo, nessuna conseguenza deriva dalla mancata adozione di un sistema di <em>whistleblowing</em>. Per gli enti che, invece, abbiano adottato un modello organizzativo, la mancata adozione si riflette sull’idoneità del modello a prevenire i reati: un modello che non preveda un sistema di <em>whistleblowing</em> potrebbe ritenersi inidoneo a prevenire la commissione di reati e quindi ad escludere la responsabilità dell’ente.<strong>Laddove un sistema di </strong><strong><em>whistleblowing </em></strong><strong>sia stato adottato, è obbligatorio per chi venga a conoscenza di un illecito effettuare una segnalazione?</strong> No. Non esiste un obbligo di segnalazione a carico del dipendente che venga a conoscenza di un illecito (o meglio, tale obbligo esisteva in una delle versioni della legge esaminata dal Parlamento ma è stato eliminato nell’ultimo testo approvato della Legge sul Whistleblowing). Si consideri tuttavia che, seppure un simile obbligo non sia previsto dalla legge, spesso sono gli stessi modelli organizzativi (o i codici etici) a prevedere l’obbligo (o il dovere) per il dipendente di segnalare le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nell’ambito dell’attività aziendale. Con la conseguenza che la mancata segnalazione potrebbe costituire, di per sé stessa, una violazione del modello e, per ciò solo, suscettibile di segnalazione da parte di un altro dipendente. Il potenziale segnalante, che rimanga inerme, corre quindi il rischio di diventare segnalato.<strong>Chi può effettuare una segnalazione?</strong> Possono effettuare una segnalazione, in base alle nuove norme, soltanto gli “apicali” e i “sottoposti”, ma la Legge sul Whistleblowing non vieta all’ente di consentire anche ad altri soggetti (collaboratori, partner, fornitori, ecc.) di effettuare delle segnalazioni. D’altronde, gli enti dotati di un modello di organizzazione talvolta regolano i rapporti con le proprie controparti attraverso reciproci obblighi di segnalazione di condotte illecite di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle attività che l’una presta a favore dell’altra.<strong>A chi deve essere rivolta la segnalazione e con quali modalità deve essere gestita?</strong> La Legge sul Whistleblowing non lo dice. Alcune conclusioni possono essere comunque raggiunte, sulla base del generale impianto del d.lgs. n. 231/2001. Qualora venisse individuato quale destinatario delle segnalazioni una funzione interna all’ente (ad esempio, l’Internal Audit o la funzione di Compliance), non potrà non prevedersi il coinvolgimento, fin dal momento della ricezione della segnalazione, dell’organismo di vigilanza che, secondo il d.lgs. n. 231/2001, è l’organo deputato a vigilare sull’osservanza dei modelli. Quanto alle modalità di gestione, è richiesto di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante.<strong>Cosa può riguardare una segnalazione?</strong> Condotte illecite, rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 o poste in essere in violazione del modello organizzativo, di cui si sia venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Benché la legge non lo dica, anche le violazioni del codice etico possono essere oggetto di segnalazione nella misura in cui – come accade nella maggior parte dei casi – il codice etico costituisca “parte integrante” del modello.<strong>Come deve essere la segnalazione?</strong> La segnalazione deve essere circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti. Non sono, quindi, ammesse segnalazioni generiche o che si basino su voci correnti.<strong>Sono ammissibili segnalazioni anonime?</strong> Non esiste un divieto espresso di segnalazioni anonime.<strong>È necessario richiedere il consenso del segnalato al trattamento dei suoi dati personali?</strong> Già prima dell’entrata in vigore della Legge sul Whistleblowing, si discuteva se il trattamento dei dati personali del segnalato richiedesse il suo consenso o se invece il trattamento potesse basarsi sull’adempimento di un obbligo di legge o sul perseguimento del legittimo interesse del titolare. Se da una parte, è certo che, neanche oggi, il trattamento può basarsi sull’adempimento di un obbligo di legge (giacché le nuove norme non introducono obblighi ma semplici oneri) né sul perseguimento del legittimo interesse del titolare (il quale ricorre nei soli casi individuati dal Garante), dall’altra è irragionevole e irrealistico che l’ente ottenga il consenso dei propri dipendenti al trattamento dei loro dati personali nell’ambito di sistemi di <em>whistleblowing</em>. La situazione potrebbe cambiare con l’entrata in vigore del Regolamento UE n. 2016/279 (o “GDPR”) il quale prevede che la valutazione circa la sussistenza dell’interesse legittimo sia rimessa al titolare (e non al Garante).<strong>Come si concilia il diritto del segnalato di ottenere informazioni circa l’origine dei suoi dati personali e la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante?</strong> Sul punto, già il Gruppo di Lavoro ex Articolo 29 (l’organismo che riunisce i Garanti UE) aveva ritenuto ammissibile, in quest’ipotesi, una limitazione del diritto dell’interessato ad ottenere informazioni circa l’origine dei suoi dati personali. Da questo punto di vista, il GDPR prevede espressamente che la portata del diritto di accesso possa essere limitata dagli Stati membri per salvaguardare interessi quali “la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati” o “la tutela dei diritti e delle libertà altrui”.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. </em><em></em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: <a href="mailto:corporate.commercial@advant-nctm.com">corporate.commercial@advant-nctm.com</a></em>&nbsp;<a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/01/I-modelli-231-e-la-privacy-alla-luce-delle-nuove-norme-in-materia-di-whistleblowing.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Scarica l'articolo</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 29 Jan 2018 09:00:22 +0100</pubDate>
                        <title>L&#039;ultima Massima notarile in tema di clausola di &lt;i&gt;drag along&lt;/i&gt;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lultima-massima-notarile-in-tema-di-clausola-di-drag-along</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<ol> <li><strong>La clausola di <em>drag along</em>: applicazioni e problematiche </strong></li></ol><p>La c.d. clausola di <em>drag along</em> disciplina il diritto del socio alienante (che, per semplicità, verrà d’ora in poi identificato come il socio di maggioranza) di “trascinare”, nel contesto della cessione delle proprie partecipazioni ad un acquirente, anche quelle degli altri soci (che, per semplicità, verranno d’ora in poi identificati quali soci di minoranza) i quali saranno obbligati a cedere le quote o azioni di loro proprietà alle medesime condizioni dell’alienante.Effetto diretto della clausola di <em>drag along</em> è quello di creare, da una parte, un diritto del socio di maggioranza di pretendere la cessione delle partecipazioni dei soci di minoranza unitamente alle proprie, e dall’altra, uno stato di soggezione in capo ai soci di minoranza che saranno obbligati a subire il “trascinamento” imposto dal socio di maggioranza.Tale meccanismo trova la sua ragione nel rafforzamento della posizione del socio di maggioranza nelle trattative per la cessione della propria partecipazione, il quale potrà offrire al proprio acquirente la possibilità di acquistare l’intero capitale sociale della società, garantendosi una maggiore stabilità nell’investimento.Fermi i benefici individuabili anche a favore dei soci di minoranza<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, l’applicazione della clausola di <em>drag along</em> comporta una certa compressione del diritto di questi ultimi di disporre liberamente delle proprie partecipazioni societarie. Si pone, in particolare, un problema di compatibilità con alcuni principi cardine dell’ordinamento societario interno, tra cui il c.d. diritto individuale alla qualità di socio.</p><ol start="2"> <li><strong>Introduzione della clausola di <em>drag along</em> in statuto. La situazione <em>ante </em>Massima H.I.19</strong></li></ol><p>Evidenziati i succitati problemi derivanti dall’applicazione della clausola di <em>drag along</em>, specie con riferimento ai diritti dei soci di minoranza, occorre soffermarsi su uno dei profili maggiormente discussi e sul quale è appunto intervenuta l’ultima massima del Consiglio Notarile del Triveneto, consistente nelle modalità di introduzione della clausola in statuto.Di particolare rilievo, in questo senso, è stata la decisione del Tribunale di Milano del 25 marzo 2011<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, il quale, con decreto, ha rigettato il ricorso presentato ai sensi dell’art. 2436 c.c. dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di una società per azioni, con cui si chiedeva l’iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera assembleare con la quale si disponeva l’inserimento a maggioranza della clausola di <em>drag along</em> in statuto.A tal riguardo i giudici milanesi hanno preso le mosse da un’interpretazione della clausola, per così dire, “orientata alle conseguenze”: considerato che l’effetto giuridico scaturente dall’applicazione della clausola di <em>drag along</em> comporta una privazione, per i soci di minoranza, del loro diritto di disporre della propria partecipazione sociale nel caso di esercizio del diritto di “trascinamento” da parte del socio di maggioranza, l’introduzione in statuto di tale meccanismo è possibile soltanto con il consenso di quei soggetti che subiscono tale alterazione nei propri diritti soggettivi<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, la quale si sostanzia, in definitiva, in una vera e propria limitazione al diritto di proprietà. L’introduzione della clausola di <em>drag along</em> in statuto è, pertanto, un’operazione che non rientra nella disponibilità della maggioranza ma che necessità del consenso dell’unanimità dei soci.La tesi “unanimistica” espressa dal decreto del Tribunale di Milano appena commentato ha trovato il consenso di una parte della dottrina<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, ma anche il dissenso di alcuni autori<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> i quali, pur non ignorando la necessità di tutelare i soci di minoranza che subiscono il “trascinamento”, ritengono che tali istanze di tutela possano essere soddisfatte riconoscendo a tali soci di minoranza il diritto all’equa valorizzazione della partecipazione. In altri termini, secondo tale filone dottrinale, la clausola di <em>drag along</em> sarebbe introducibile in statuto con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, a condizione che venga garantito ai soci di minoranza un prezzo di acquisto almeno pari a quello determinabile alla luce delle norme riguardanti la liquidazione dei soci recedenti (art. 2437-<em>ter</em> c.c. per le società per azioni, art. 2473 c.c. per le società a responsabilità limitata).Da ultimo, occorre porre l’attenzione alla decisione del Tribunale di Milano (Trib. Milano, sez. VIII, decr. 22 dicembre 2014), richiamata anche dalla Massima H.I.19 del Consiglio Notarile del Triveneto, con la quale si è ritenuta ammissibile l’introduzione della clausola di <em>drag along</em> a maggioranza in quanto essa comporta una compressione accettabile, dei diritti dei soci di minoranza di disporre delle proprie partecipazioni. Secondo i giudici milanesi, infatti, la <em>ratio</em> sottesa al meccanismo del “trascinamento” va individuata nella tutela del più alto interesse sociale al disinvestimento. In questo senso, considerato che l’effetto della clausola di <em>drag along</em> è quello di ottenere migliori condizioni di realizzo dell’investimento effettuato, rispondendo così ad uno specifico interesse sociale, il sacrificio dell’interesse del singolo socio subisce una mitigazione.</p><ol start="3"> <li><strong>La Massima H.I.19 del Consiglio Notarile del Triveneto</strong></li></ol><p>I notai del Triveneto, partendo dagli spunti offerti dalla decisione dei giudici milanesi da ultimo menzionata e condividendone gli esiti (introduzione della clausola di <em>drag along</em> a maggioranza), hanno fornito un’interpretazione della fattispecie sotto una diversa angolatura.Secondo il Consiglio Notarile, la clausola di <em>drag along</em> non attribuirebbe ai soci di maggioranza un diritto individuale atipico, ma disciplinerebbe una peculiare forma di liquidazione che, ai sensi del codice civile, può essere attivata in qualunque momento dalla maggioranza dei soci tramite deliberazione di scioglimento anticipato ai sensi dell’art. 2484, comma 1, n. 6 c.c. Sia in quest’ultimo caso, sia nell’ipotesi di esercizio della clausola di <em>drag along</em> si verificherebbe l’effetto della conversione, per i soci di minoranza, del diritto partecipativo in diritto alla liquidazione della partecipazione.In altri termini, il meccanismo sotteso alla clausola di <em>drag along</em> costituisce una manifestazione atipica di un diritto tipico della maggioranza, ovvero quello di decidere lo scioglimento della società, provocando, in capo ai soci dissenzienti, un mutamento nei loro diritti soggettivi (ossia la suddetta conversione).Il Consiglio Notarile, dunque, segue gli esiti a cui erano giunti i giudici milanesi con il decreto del 22 dicembre 2014, propendendo per l’introduzione della clausola di <em>drag along </em>a maggioranza, purché vengano rispettate certe condizioni:</p><ul> <li>la clausola dovrà necessariamente prevedere la cessione congiunta e contestuale di tutte le partecipazioni sociali, venendo a mancare, in caso contrario, l’elemento base del disinvestimento collettivo;</li> <li>sempre considerando la clausola di <em>drag along</em> come patto sociale volto a regolare una forma di disinvestimento collettivo, dovrà essere previsto il diritto dei soci di minoranza di ricevere un importo, a fronte della cessione della partecipazione, almeno pari al valore di liquidazione della stessa determinato secondo le norme applicabili (art. 2437-ter c.c. per le società per azioni, art. 2473 c.c. per le società a responsabilità limitata);</li> <li>in coerenza con i due punti precedenti, dovrà essere garantita la parità di trattamento dei soci. Agendo la clausola nel momento del disinvestimento, dovrà essere escluso qualsivoglia vantaggio di singoli soci rispetto alla cessione delle partecipazioni, consentendo a tutti i soci di beneficiare proporzionalmente del premio di maggioranza.</li></ul><p>Non resta che attendere quali risposte arriveranno dalla giurisprudenza alla luce dei principi espressi dai notai del Triveneto.&nbsp;&nbsp;<strong><em>&nbsp;</em></strong><em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.</em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: <a href="mailto:corporate.commercial@advant-nctm.com">corporate.commercial@advant-nctm.com</a></em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Come ricordato infatti da P. DIVIZIA, <em>Le clausole di tag e drag along</em>, Milano, 2013, la clausola di <em>drag along</em> opera anche nella prospettiva del socio di minoranza, il quale mira a ridurre il rischio che il socio di maggioranza venda la propria partecipazione senza riconoscere al primo “<em>la quota parte che il terzo è disposto a pagare per acquistare la società</em>” (espressione mutuata da A. STABILINI e M. TRAPANI, <em>Clausola di drag along e limiti all’autonomia privata nelle società chiuse</em>).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Tribunale Milano 25.03.2011, in <em>Giur. comm</em>. 2012, 5, II, 1050.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> A questo riguardo, i giudici milanesi si discostano alla posizione assunta dal Consiglio Notarile di Milano che, nella Massima n. 88, riconducono la clausola di <em>drag along</em> nel più ampio alveo delle clausole limitative della circolazione delle azioni.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Su tutti, P. DIVIZIA, cit., 153, e E. MALIMPENSA, <em>L’obbligo di co-vendita statutario (drag along”): il socio obbligato ha davvero bisogno di tutela?</em> in <em>Riv. Dir. Co</em>mm., 2010, 2.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Si veda, <em>ex multis</em>, M. DE LINZ, nota a sentenza, in <em>Giur. comm</em>. 2012, 5, II, 1072.&nbsp;<a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/01/Lultima-Massima-notarile-in-tema-di-clausola-di-drag-along.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Scarica l'articolo</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 26 Jan 2018 08:05:01 +0100</pubDate>
                        <title>Immobilizzazioni immateriali, la valutazione pesa sull’avviamento</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/immobilizzazioni-immateriali-la-valutazione-pesa-sullavviamento</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da&nbsp;il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore</em>Nonostante il recente allineamento dell’Oic 24 “immobilizzazioni immateriali” allo Ias 38 “attività immateriali”, tra i due principi rimangono ancora delle differenze significative. In altri termini, alcune “risorse immateriali” qualificabili come asset immateriali in base ai principi contabili nazionali non sono qualificabili come attività immateriali in base ai principi internazionali e viceversa.Tali circostanze assumono particolare rilevanza in occasione della first time adoption oppure di operazioni qualificabili come business combinations ai sensi dell’Ifrs 3 in cui l’acquirente è un soggetto Ias adopter mentre l’acquisito è un soggetto che adotta i principi contabili nazionali. Ciò in quanto in tali occasioni può esservi la necessità di eliminare le attività non qualificabili come asset immateriali ai sensi dello Ias 38 oppure di iscrivere attività immateriali che sono tali ai sensi dello Ias 38 ma non dell’Oic24. Si analizzano di seguito alcune fattispecie per le quali il divario tra i due standard contabili non è stato colmato.<strong><img class=" wp-image-7979 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/01/20180125_QdF_OICvsIAS1.jpg" alt width="352" height="220">Rilevazione iniziale</strong>Nella fase di rilevazione iniziale, si riscontrano differenze, ad esempio, con riferimento alle spese di impianto e ampliamento, alle spese di formazione personale, di pubblicità e ai costi di sviluppo e ai marchi. I costi di impianto e di ampliamento, ovvero i costi che si sostengono nelle fasi di start-up o di accrescimento, sono iscrivibili nello stato patrimoniale in base all’Oic 24, mentre in base allo Ias 38 devono essere imputati a conto economico.Anche le spese di formazione del personale o di pubblicità sostenute in relazione all’avviamento di una nuova impresa o attività, sono capitalizzabili, a determinate condizioni, in base all’Oic 24, mentre devono essere imputate a conto economico secondo lo Ias 38.In merito ai costi di sviluppo, eliminata dall’Oic 24 la possibilità di capitalizzare le spese di ricerca, si assiste a un sostanziale allineamento a quanto previsto dallo Ias 38. Ciononostante, dato che i due standard contabili prevedono alcune differenti condizioni per la capitalizzazione, può verificarsi, ad esempio, che alcuni costi di sviluppo non iscrivibili all’attivo in applicazione dell’Oic 24 siano capitalizzati in applicazione dello Ias 38. È il caso, ad esempio, delle liste clienti.Infine, i marchi (nonché, le testate giornalistiche e i diritti simili) in base all’Oic 24 sono iscrivibili all’attivo tra le immobilizzazioni immateriali sia se generati internamente sia se acquisiti da terzi, mentre, in base allo Ias 38 essi devono essere iscritti tra le attività immateriali unicamente qualora siano acquisiti da terzi (anche per effetto di una business combination).<strong>Valutazione iniziale</strong>Le attività immateriali, inoltre, in base allo Ias 38 possono essere valutate non solo al costo, come nell’Oic 24, ma anche al fair value secondo quanto previsto nel criterio del revaluation model. Tale modello, che prevede in ogni caso l’effettuazione di ammortamenti e di impairment test, risulta nella pratica difficilmente applicabile a causa dell’assenza di un mercato attivo degli asset immateriali.<strong>Valutazione successiva</strong>Con riferimento, invece, alla fase di valutazione successiva, si riscontrano divergenze rilevanti sull’avviamento. Il Dlgs n. 139/2015 ha modificato l’articolo 2426 del codice civile stabilendo che l’avviamento può essere ammortizzato lungo la sua vita utile e, ove questo dato non possa stimarsi in modo attendibile, in un periodo di dieci anni. Al contrario, in base agli Ias/Ifrs, l’avviamento iscritto a seguito di una business acquisition costituisce un’attività a vita utile indefinita che non è soggetta ad ammortamento ma a verifica periodica di eventuali riduzioni di valore (c.d. impairment test). In ambito Ias, peraltro, tale comportamento contabile è previsto non solo per l’avviamento ma anche per tutte le attività che presentino i requisiti per qualificarsi come a vita utile indefinita.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 23 Jan 2018 05:05:58 +0100</pubDate>
                        <title>League Tables 2017: primato italiano per Nctm</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/league-table-2017-primato-italiano-per-nctm</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Le principali <em>League Tables</em> a livello globale hanno pubblicato le classifiche M&amp;A relative al 2017: Nctm é al primo posto in tre categorie, salendo di posizione in un totale di 8 categorie.<img class="wp-image-7901 alignright" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/01/20180123_LeagueTables_Nctm-1.jpg" alt width="388" height="549"><em>Reuters</em>&nbsp;ha indicato Nctm primo&nbsp;nella sezione&nbsp;<strong>Reuters Mid-Market M&amp;A Review, Full Year 2017, Italy</strong>, con 63 deal portati al <em>closing</em> e primo nella&nbsp;<strong>Reuters Small Cap M&amp;A Review, Full Year 2017, Italy</strong>&nbsp;con 57 deal.Sempre per Reuters, Nctm risulta l’unico studio legale italiano ad aggiudicarsi un posto nelle classifiche&nbsp;<strong>Mid-Market M&amp;A</strong>&nbsp;e<strong>&nbsp;Small Cap M&amp;A&nbsp;</strong>di Spagna e Francia.Lo Studio&nbsp;resta al primo posto dal 2016 anche nella classifica di&nbsp;<em>Bloomberg</em>&nbsp;nella sezione&nbsp;<strong>Global M&amp;A Market Review for 2017, Italy&nbsp;</strong>con 51 deal.<em>Mergermarket&nbsp;</em>classifica Nctm al secondo posto nel&nbsp;<strong>Global &amp; Regional M&amp;A Report FY 2017&nbsp;</strong>con 53 deal conclusi.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                    <item>
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                        <pubDate>Fri, 19 Jan 2018 09:16:36 +0100</pubDate>
                        <title>An anti-dumping case note: Changmao Biochemical Engineering</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/an-anti-dumping-case-note-changmao-biochemical-engineering</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>The European Union frequently imposes anti-dumping duties on products dumped into the EU market when there is injury to the Union industry of the product in question.Duties can only be imposed where there has been a thorough investigation lasting 15 months. The investigation starts with a complaint from the Union producers. It must be determined that there is dumping by the exporting producers, injury to the Union industry, that the dumping is causing the injury and that it is in the Union interest to take action to counter the unfair trade practice.Many of the measures imposed by the Union are challenged before the EU Courts in Luxembourg, first before the General Court (the EU court of first instance) and, less often, on appeal to the European Court of Justice (the EU Supreme Court).In this note we examine an application by a Chinese exporting producer of tartaric acid against a Union measure imposing an anti-dumping duty of 13.1% on its exports of that product to the Union market. The Case is as much about ensuring that parties to investigations get a fair hearing than about the details of EU anti-dumping law.On 1 June 2017, the General Court annulled, insofar as the applicant is concerned, the EU anti-dumping Regulation on tartaric acid imported from China.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>The ruling was the result of an action for annulment of the Council implementing regulation (EU) No 626/2012 amending Implementing Regulation (EU) No 349/2012 (‘the contested Regulation’).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> The applicant is a Chinese producer of tartaric acid, Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd.The EU investigation, initiated on 29 July 2011, was not a new investigation but what is known as a partial interim review. This partial review was limited to the examination of margin of dumping in relation to two Chinese producers, including the applicant.The Commission and Changmao disagreed as to whether the main raw material, i.e. benzene, was purchased at a market price in China. The Commission found that the price of benzene in China was between 19% and 51% lower than in Europe and the USA. <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> The applicant submitted that the benzene cost used by the Commission was produced with petroleum in international markets while Changmao benzene is produced out of coke.On 26 June 2012, the Council adopted the contested Regulation which increased the anti-dumping duty of the applicant from 10.1% to 13.1%. This Regulation was challenged by the applicant at the General Court in Luxembourg.The Court basically upheld the applicant’s claim.The applicant alleged that the construction of the normal value was affected by a violation of the rights of defence.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4"><em>[4]</em></a> The Commission did not provide any information on the origin of the prices used to compare the tartaric acid produced in China and in the third analogue country so as to calculate the normal value. The Commission had actually used the prices of both Chinese exporters that had cooperated in the investigation. This was only revealed at the Court hearing. The Commission argued that it could not disclose that information as it was about the price of a competitor.The Court held that a reconciliation must be made between the obligation to provide information and the obligation to respect confidential information.So as to claim successfully that the rights of defence have not been complied with, an applicant must show that it cannot be totally ruled out that the outcome would have been different had the rights of defence been respected.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> In this case, the Court found that this test was met because the Commission refused to disclose the information on the normal value which would have allowed the applicant to verify that no significant error existed.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.The Court added that, pursuant Article 20(2) of the basic Anti-Dumping Regulation and of the rights of the defence, “<em>the institutions should in principle have granted the applicant access to the information requested on the price difference between DL tartaric acid and L+ tartaric acid, given that they had not identified a valid reason justifying that refusal in due time”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a> </em>The Court referred to the <em>Jinan</em> case<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a> in this regard, concluding that the refusal to disclose the information cannot be based on arguments alleged during the oral procedure. In this sense, the infringement of the right of defence must be assessed in light of the arguments provided during the investigation and not on arguments given during the oral proceeding.On that basis, the General Court annulled the contested Regulation as regards Changmao.Finally, and as regards another point of relevance, the Court held that the lack of VAT refund of 17% on benzene export was “<em>capable of contributing to distorting the price of benzene” </em>in China.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a> The Court found that this sort of State interference which reduces the purchase price of benzene for domestic producers could not be considered as insignificant.As a consequence of this case, on 7 September last, the Commission reopened the investigation as regards Changmao so as to correct the irregularity and implement the ruling. It is most likely that Changmao will still be subject to an anti-dumping duty but the amount is likely to be lower.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>This article is for information purposes only and is not intended as a professional opinion.For further information, please contact <a href="mailto:s.gubel@advant-nctm.com">Sébastien Gubel</a>&nbsp;or</em><em>&nbsp;<a href="mailto:macarena.millan@advant-nctm.com">Macarena Millán</a>.&nbsp;</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Case T-442/12 <em>Changmao Biochemical Engineering v Council</em>, judgment of the General Court of 1 June 2017, ECLI:EU:T:2017:372.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Council Implementing Regulation (EU) No 626/2012 of 26 June 2012 <em>(OJ 2012 L 182/1)</em>&nbsp; amending Implementing Regulation (EU) No 349/2012 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of tartaric acid originating in the People`s Republic of China.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Case T-442/12, <em>see above</em>, para. 14 .<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> <em>Ibid</em>. para. 130.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Joined cases 16 February 2012, C-191/09 P <em>Council and Commission v Interpipe Niko Tube and Interpipe NTRP, </em>and C-200/09 P, EU:C:2012:78, paras. 78 and 79.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Case T-442/12, <em>see above</em>, para. 155, 158.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> <em>Ibid.</em>, para. 160.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Case C-424/13 <em>Jinan Meide Casting v Council</em>, 30 June 2016, para. 150. In that case, the Court held that the EU institutions had not provided information from the analogue country producer so as to calculate the normal value and violated thereby the rights of defence and Article 20(2) of the basic Anti-Dumping Regulation.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Case T-442/12, <em>see above</em>, para. 62.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 19 Jan 2018 09:15:22 +0100</pubDate>
                        <title>“Nudging” as the newest tool in rule-making</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nudging-as-the-newest-tool-in-rule-making</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Richard Thaler, the 2017 Nobel Prize in economics, created with Cass Sunstein, a jurist, the idea of “nudge”. The verb 'to nudge' means 'to push gently' or 'to elbow', and in the rule-making context, it represents figuratively the concept of an intuitive and easily understandable exhortation. Nudges lie outside the traditional “command and control” concept, but at the same time avoids total deregulation, by steering human behaviour through leveraging on individual biases and heuristics. Nudges guide decisions when the instinctual decision-making system prevails over the proper rational system. In this way, nudging lowers the costs of rule-making.Thaler and Sunstein use the now-famous example of the school canteen. In this canteen, improving eating habits is not obtained by prohibiting junk food, but by placing the healthier food at eye-height. Other modern examples of nudges include the “Nutrition Facts” labelling for certain foods, or the graphic pictures and dissuasive texts on cigarette packets. Another effective strategy is to set default options, which one must be able to get rid of in a simple way. Think of the case of organ donation, or subscription of voluntary social security plans: in most jurisdictions, these are choices that require express consent, and not surprisingly, they are not as common as they should be. If these virtuous choices were to be presumed, with the possibility of opting out with a mere statement, the situation would probably be different. The GPS navigators are another effective metaphor to understand nudges. They are mechanisms that guide, but preserve ultimately the freedom to be ignored. Nudges seems to be of particular use in health and social care, where present decisions affect future individual well-being, but have major implications also for public finances.To qualify as such, a nudge should not imply significant material incentives or disincentives, such as taxes, subsidies, or the deprivation of personal freedom. Nudges work because they provide information effectively, because they make certain choices easy, or simply because they leverage on inertia. The nudge aims to provide the individual with a framework of decision-making architecture based on empirical evidence. In several jurisdictions, the legislative committees that hear the experts (economists, jurists, sociologists, life scientists) before drafting a bill, are now supported by agencies or units composed by behavioural scientists. The Behavioural Insights Team (BIT) in the UK, and the US Government's Social and Behavioural Sciences Team, are among the best-known examples. It has been estimated that the use of behavioural sciences in rule-making is now common in some 51 countries<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>. In its latest annual report, the UK Behavioural Insights Team affirms that it has reduced directing patients to overcrowded hospitals, it has contained unnecessary gas consumption, and reduced the number of fines for overcoming speed limits, while it has increased the proportion of students coming from disadvantaged groups who are admitted to prestigious universities, and the number of workers enrolling in voluntary retirement plans<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>. This trend is also happening in international organizations: the World Bank and the United Nations are applying the principles of behavioural science to sustainability and development policies, for example in the anti-corruption field.Nudges should not replace traditional regulation, but provide a complement to it. Contrary to nudges, which preserve both agency and control for each citizen, “command and control” regulations, like total deregulation, rely on radical reform instances, and therefore end up producing purely coercive or purely libertarian measures. The idea that rule-making should be based on criteria of gradualism and non-invasiveness, while taking into account that individuals sometimes commit self-damaging actions, has been defined “libertarian paternalism”. The degree of appreciation of nudges has been investigated in different cultures, and the level of acceptance seems strong in most countries, with similar patterns in the USA, Canada, Australia, the UK, Germany, France and Italy. Compared to other demographic characteristics, only gender seems to have some influence on the level of appreciation, with women generally more favourable than men.The idea of exploiting human biases in order to produce effects that are socially optimal is subject to criticism. These criticisms have a multifaceted nature. Some argue that “libertarian paternalism” is likely to be in fact not libertarian but rather manipulative. Terrorizing messages on cigarette packets are considered by some to be explicitly manipulative. When such measures are decided directly by the government administration, the choice is taken away from public legislative debate. In addition to this, the nudge theory seems to imply the existence of a benevolent and rational public official, but in fact even government action can suffer from the same cognitive errors as individual action. Although nudges have had the meritorious effect of making bureaucrats aware of the psychological factors in individual decision-making, they can become an excuse for not protecting enough the rights of the weaker subjects, such as consumers, with coercive instruments. Finally, evidence of the systematic irrationality of individuals, in fact, is considered by some as anything but conclusive. With adequate visual and numerical support, even children can be educated about risk and uncertainty. The cognitive biases which are presupposed by the nudge theory would be therefore unsystematic: investing in risk education and initiating it as early as possible, before individuals adopt risky behaviours, might be a better solution.An interesting example regards the voluntary screening for breast cancer. In some countries, women over the age of 50 receive a letter of invitation to show up for a voluntary mammography examination at a predetermined date and time. This screening reduces mortality after 10 years from 5 women out of 1,000 to 4. However, in the letter that “nudges” women to be tested, this difference is reported as a relative risk reduction of over 20%, often rounded to 30%, to make it even more convincing. There is no doubt that this is a manipulation. However, there is no doubt as well that the value of saving that single human life, may justify the cost of sending 1,000 letters, and also the time spent on screening by healthy subjects. It is true that disclosure obligations result in additional costs. These costs also affect rational choosers, but as long as they remain low, it is probably an acceptable social burden. Even the costs of illness and malnutrition end up falling in part upon society. Three criteria have been suggested according to which nudges can be considered respectful of personal autonomy: 1) being in line with the authentic goals of a mature individual; 2) being easily avoidable; 3) being adequately advertised and recognizable as such. A further parameter of justification is the fact that a nudge is established through a parliamentary bill. Extra-legal nudges are less susceptible to public scrutiny, whereas nudges decided through the public deliberative process do not diminish personal autonomy.Sunstein’s final answer to some of these objections has been that nudges actually promote autonomy, by freeing two of the scarcest resources that we have today: cognitive energy and time. Compelling a choice on technical issues, on the other hand, is a form of paternalism. A nudge should be similar to what happens when setting up an electronic device. One is asked to choose explicitly whether 1) to rely on the default settings, as laid down by a superior and enlightened body (because one believes she/he is not competent enough, or not having enough time to do it), or 2) customizing these settings personally and in detail. This does not solve the fundamental disagreement on the issue, which is linked to rather personal perceptions of what is intended with “individual autonomy” or “collective welfare”, and where the boundary lies. On one point, however, I would agree strongly with the authors of the concept, who consider nudges to be unavoidable. There is no such thing as a neutral decision frame, and so it is worth choosing openly the most appropriate nudge.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>This article is for information purposes only and is not intended as a professional opinion.For further information, please contact <a href="mailto:luigi.cominelli@advant-nctm.com">Luigi Cominelli</a>.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Assessing the Global Impact of the Behavioural Sciences on Public Policy (2014): <a href="https://changingbehaviours.files.wordpress.com/2014/09/nudgedesignfinal.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">https://changingbehaviours.files.wordpress.com/2014/09/nudgedesignfinal.pdf</a>, accessed on Oct. 27, 2017.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> The Behavioural Insights Team Update Report 2016-17: <a href="http://38r8om2xjhhl25mw24492dir.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2017/10/BIT_Update-16-17_E_.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">http://38r8om2xjhhl25mw24492dir.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2017/10/BIT_Update-16-17_E_.pdf</a>, accessed on Oct. 27, 2017.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 19 Jan 2018 09:12:19 +0100</pubDate>
                        <title>Fit and Proper Management of Banks and Other Institutions regulated under the Directives 2013/36/EU and 2014/65/EU</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/fit-and-proper-management-of-banks-and-other-institutions-regulated-under-the-directives-2013-36-eu-and-2014-65-eu</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em><u>Premise</u></em>Article 91 (on <em>Management Bodies</em>) of EU Directive 2013/36/EU (<em>Capital Requirements Directive</em>, <strong>CRD IV</strong>) requires that management bodies of the regulated institutions must meet certain suitability requirements, so as to foster safe and sound banking and financial practices. The Article gave the European Banking Authority (EBA) the competence to specify in detail how the suitability requirements should be.In addition to the EBA, other European authorities have also been focusing attention to the need for a fit and proper management in the EU financial community. In May 2017, the European Central Bank (ECB) published a <em>Guide to fit and proper assessments</em>, which was addressed to all the institutions under its direct supervision (hereinafter the “<strong>ECB Guide</strong>”). The ECB Guide is a first step towards a thorough and Europe-wide harmonised regulation on the suitability of the management bodies of the European banks and other financial institutions, as well as the fitness of the individuals serving in them.Later, on 26 September 2017, the EBA and the European Securities and Markets Authority (ESMA) issued a joint Report laying down <em>Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders under Directive 2013/36/EU</em> <em>and Directive 2014/65/EU</em>, i.e., respectively, the CRD IV and the Markets in Financial Instruments Directive<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>&nbsp;(MiFID II) (henceforth referred to as “<strong>Joint</strong> <strong>Guidelines</strong>”). The Joint Guidelines adopted a substantive rather than a formalistic approach, ensuring that the provisions also apply to CEOs - even where they are not formally members of the management bodies - and to the key function holders who do not operate within the management body but still “have significant influence over [its] direction”.The Joint Guidelines will enter into force on 30 June 2018, replacing the guidelines issued by EBA in 2012<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, and will apply to credit institutions, mixed financial holding companies as defined in Regulation (EU) No 575/2013, and to investment firms as defined in Article 4(1)(1) of MiFID II. In addition, specific provisions will apply to CRD-institutions, defined in Article 4(1)(1) and (2) of the CRD IV, and to significant CRD-institutions as defined in Article 131 of CRD IV or identified, for the purposes of Article 91 of CRD IV, by the competent authorities or national laws.On the same day in September 2017, the EBA also published its <em>Guidelines on internal governance under the Directive 2013/36/EU</em>. Both documents aim at remedying weaknesses that were identified during the financial crisis regarding the functioning and the composition of the management bodies<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>. However, the guidelines on internal governance and the Joint Guidelines address the issue from different perspectives: while the former regulates the governance arrangements of the institutions, the latter focuses on the management bodies’ working processes.This note looks at the Joint Guidelines and the ECB Guide, which overlap to a large extent<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, seeking to remove any possible areas of ambiguity or doubt in relation to them.&nbsp;<em><u>Suitability criteria</u></em>In designing the criteria, both guidelines follow the terminology used in CRD IV, whereby <em>management body</em> refers to either the body acting to manage the institution (<em>executive</em>) or the body acting in its role of overseeing and monitoring the management decision-making (<em>non-executive</em>)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.The guidelines follow the established principle of proportionality, clarifying that “institutions should take into account their size, internal organization and the nature, scale, and complexity of their activities when developing and implementing policies and processes set out [thereunder]”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.This proportionality principle has a significant influence on the whole EU approach to the internal governance of banks and other financial institutions, backed by the assumption that managing a smaller and less complex institution does not require the higher level of expertise and commitment that is required for managing bigger and more complex entities.That being said, and prior to describing the criteria themselves, it must be stressed that assessing the initial and ongoing suitability of management bodies is a responsibility of the institution, which must carry out this duty when it applies for authorization to take up business, when material changes to the composition of the management body occur, when a new key function holder is appointed and on an on-going basis to detect any event which may otherwise materially affect the suitability of the individual. It is only at a second stage that the competent authorities<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>&nbsp;have a role to determine - on the basis,<em> inter alia</em>, of the relevant documentation to be provided by the regulated entities - whether the assessments performed by the institutions were, and remain, appropriate or not.Both the Joint Guidelines and the ECB Guide provide that any appointee should be honest, of good repute, and have integrity. According to the two documents, appointee’s involvement in ongoing prosecutions for criminal offences represents an indication of bad repute: despite the wording of the Joint Guidelines<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">8</a>, it seems in fact problematic to square this approach with the principle of presumption of innocence applicable in all criminal proceedings.Given that the reputation, honesty and integrity requirements do not refer in any way to the concept of expertise, these criteria are not covered by the principle of proportionality as described above.All appointees should also have gained, through theoretical and practical experience, skills and knowledge adequately enough to clearly understand the institution’s activities. In this regard, while the ECB Guide sets a threshold at which sufficient experience is presumed (in terms of years spent working in the financial sector), the Joint Guidelines do not.The time available to the appointee is, of course, a further element to be evaluated and, notably, the expected time to carry out the function has to be calculated having in mind the institution going through the most stressful times&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">9</a>.In addition, independence and independence of mind of the appointees should be taken into account when assessing their fitness and propriety.The Joint Guidelines supply a detailed definition of independence (a key concept due to the fact that “within the overall responsibility of the management body, the independent members should play a <em>key role</em> in enhancing the checks and balances within the CRD-institutions”). Independence pertains to the relationships between the individual exercising a supervisory function within a CRD-institution and the relevant entity, its management or other entities having an interest in it (for example, pursuant to the Joint Guidelines, representing the interest of a controlling shareholder<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">10</a> triggers the presumption of non-independence). Differently from the Joint Guidelines, the ECB Guide refers to the independence requirement as a lack of conflict of interest: in doing so, it holds that the existence of a material conflict of interest for any appointee (not only for those individuals acting as non-executive managers) shall be verified on a case-by-case basis. Also, and without prejudice for the national law provisions providing for a stricter definition of <em>independent directors</em>, the ECB Guide “does not prevent representatives of shareholders from being members of the management body”.Unlike independence, “acting with independence of mind is a <em>pattern of behaviour</em>”, which is intended to lead an appointee to make their own sound, objective and independent decisions and judgments when performing their own functions and responsibilities, and especially during discussions within the management body. Given that <em>patterns of behaviour</em> do not always result in objective actions and, even if they do, it still remains extremely difficult to identify the link between the former and the latter, the vagueness of the concept risks diminishing the objective of the provision.Upon a closer examination, independence of mind makes real sense only where it accompanies the other criteria set out in the two documents. The idea is to promote the skills and knowledge of each individual and avoid ‘group-thinking’. Even more strongly, it preserves the value of diversity. In fact, pursuant to the Joint Guidelines, members of management bodies need to be diverse from each other. It is a curious criterion, which reveals the awareness of the authorities on the influence of gender and culture over the decision-making processes and their outcomes. Thus, by focussing the lens on the appointees’ geographical provenance, age, gender and professional background, the EBA and ESMA seem to admit that technical and financial expertise may not lead, <em>per se</em>, to a safe and sound management of the Institution. Diversity is a cross-cutting aspect, being it used in both individual and collective assessment<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[8]</a>, and represents the most relevant difference between the Joint Guidelines and the ECB Guide, since the latter does not include diversity within the list of suitability requirements<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[9]</a>.With reference to the collective suitability of the bodies, the guidelines provide “that at all times the management bod[ies should] collectively possesses adequate knowledge, skills and experience to understand the institution’s activities, including the main risks”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">13</a>. On the one hand, executive members of the management body should collectively take appropriate decisions, and, on the other hand, appointees carrying out supervisory functions should collectively be able to effectively challenge and monitor such decisions. Any management body shall verify, through self-assessment, on an ongoing basis or when appointing a new member, whether it collectively meets the suitability requirements.&nbsp;<span style="text-decoration: underline;"><em>The Italian regulation on fitness and propriety</em></span>With regards to Italy, similar criteria have firstly been listed by the Bank of Italy through the introduction of a new Title IV, Chapter I (<em>Governo societario</em>) within the Supervisory Provisions (Circular No 285 of 17 December 2017, <em>Disposizioni di vigilanza per le banche</em>) as part of the CRD IV implementing process. As a consequence, the appointees of Italian banks and financial intermediaries should possess adequate skills, have integrity, be independence and ensure time commitment. The Italian authority paid particular attention to the independence requirement: in fact, any management body acting in its supervisory function shall include independent members. These rules were introduced in 2014 in anticipation of the EU guidelines.Also, Article 26 of Legislative Decree 1 September 1993, No 385 (i.e. the Italian Banking Act), which constitutes the primary law regulating the suitability of members of the management bodies of banks and financial intermediaries, employs the same criteria adopted in the CRD IV, after being amended by Legislative Decree 12 May 2015, No 72. The provision, moreover, empowers the Ministry of Economy and Finance to provide, by means of ministerial decree, for specific suitability criteria and requirements which shall act as a driver in the assessment.On September 2017, a few days prior to the publication of the Joint Guidelines, the deadline to respond to the public consultation on the draft ministerial decree expired. However, despite the fact that the draft came before the publishing of the Joint Guidelines, it created a regulatory structure which is very similar to that required by the EBA and ESMA (as an example, unlike the ECB Guide, the draft maintains the principle of diversity as an element of the suitability assessment).In light of the above, Italy is on track for a timely implementation of the EU regulation on suitability of the management of banks and financial intermediaries.&nbsp;<em><u>Conclusion</u></em>In Europe, the idea of preventing unfit and improper individuals from becoming or from continuing in a role within the management bodies of banks and other financial institutions, has given, and is still giving, birth to detailed provisions fixing suitability requirements for professionals to be appointed in such positions.As skills and reputation of top figures of such entities are some of the most relevant indicators being monitored by market actors, the efforts of the European authorities are to be undoubtedly welcomed.With regards to the legal framework, the CRD IV, on the one hand, only “succinctly covers”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[10]</a>14 suitability requirements, while, on the other, it empowers EBA to provide for a more detailed range of criteria. As a consequence, in the course of 2017, the European Banking Authority, as well as other European authorities have proposed guidelines setting out clearly what these requirements mean, thus providing guidance both for the institutions, which “shall make every effort to comply with [the guidelines]”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15" name="_ftnref15">15</a>, and for the competent authorities, given that fit and proper supervision feeds into their ongoing supervision of governance of the institutions<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn16" name="_ftnref16">[11]</a>.However, due to the vagueness of certain provisions, institutions and authorities enjoy a wide margin of discretion in determining who is suitable and who is not. Evidently, the independence of mind requirement is the most difficult to implement: since an objective and reliable method to verify its existence is difficult to find, the implementation of this requirement might swing from widely over time.For this reason, the impact of the new guidelines on the financial community, which, at least for Italy, has been foreseen by an important Italian think tank<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn17" name="_ftnref17">17</a>, seems to have been left, to a great extent, to the reasonableness of those implementing them.<strong>&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;<em>This article is for information purposes only and is not intended as a professional opinion.</em><em>For further information, please contact <a href="mailto:giovanni.leuratti@advant-nctm.com">Giovanni Leuratti</a>.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">News e approfondimenti</a>1 As regards the listing of the suitability criteria and a more detailed description of the same, Article 9 of the MiFID II only refers to the CRD IV and to the guidelines that “ESMA and EBA shall adopt, jointly”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">News e approfondimenti</a>2 EBA/GL/2012/06, published on 22 November 2012, <em>Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders</em>. Compared to such regulation, the Joint Guidelines include a broader range and a more detailed analysis of suitability requirements.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">News e approfondimenti</a>3 See the Joint Guidelines, <em>Background and rationale</em> (No 3): “Directive 2013/36/EU and Directive 2014/65/EU include requirements to remedy weaknesses that were identified during the financial crisis regarding the functioning and composition of the management body and the qualification of its members”. Similarly, the ECB Guide declares that its “main aim has been to correct institutions’ weak or superficial internal governance practiced, as identified during the financial crisis”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">News e approfondimenti</a>4 In fact, although the ECB Guide imposes on ECB an undertaking to “compl[y] with the EBA guidelines on suitability” (i.e. the Joint Guideline starting from their entry into force) while carrying out its supervisory activity, the Joint Guidelines essentially list the same criteria laid down by the European Central Bank.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">News e approfondimenti</a>5 See recital No 56 of the CRD IV. The Italian legal system already aligned with the CRD IV in distinguishing management and supervisory function. In particular, the First Amendment to the Bank of Italy Supervisory Measures (Circular No 285 of 17 December 2017), which introduced a new Title IV, Chapter I (<em>Governo Societario</em>, i.e. corporate governance), defines the internal governance of a bank or a financial intermediaries as divided in three functions: management, strategic supervision and control (which is usually a responsibility of a different body).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">News e approfondimenti</a>6 Principle of proportionality has been employed by both the ECB Guide - <em>Principle 4 - Proportionality and case-by-case assessment - and the Joint Guidelines, Guidelines </em>(No 20 and ff.) (<em>Application of proportionality principle</em>).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">News e approfondimenti</a>7 The ECB Guide, Principle 2: “<em>The responsibility of the ECB in this respect is to act as a gatekeeper. It has the task of ensuring that significant supervised entities comply with the requirement to have in place robust governance arrangements, including the fit and proper requirements for the responsible for the management of credit institutions</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">8</a> See the Joint Guidelines, <em>Guidelines</em> (No 75), “<em>without prejudice to the presumption of innocence applicable to criminal proceedings, [...] should be considered in the assessment of reputation, honesty and integrity [certain] ongoing prosecutions for criminal offence</em>”. A similar wording is used in the ECB Guide, whose paragraph 4.2 is entitled “<em>(Pending) legal proceedings</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">9</a> This criterion needs, of course, to be read in conjunction with the limit on the maximum number of directorships set forth under Article no. 91 of the CRD IV.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">10</a> The Joint Guidelines, <em>Guidelines</em> (No 91).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">News e approfondimenti</a>11 See the Joint Guidelines, <em>Rationale and objective of the Guidelines</em> (No 42): “<em>While the diversity of the management body is not a criterion for the assessment of the members’ individual suitability, diversity should also be taken into account when selecting and assessing members of management bodies</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">News e approfondimenti</a>12 Pursuant to the ECB Guide, the diversity criteria is employed only for the <em>complementary</em> assessment concerning the experience of the appointee, to be carried out when “<em>the thresholds at which sufficient experience is presumed are not met</em>” (<em>4.1 Experience</em>, <em>Stage 2 – Complementary assessment</em>). Indeed, “<em>the appointee can still be considered suitable of the supervised is able to justify this</em>”, also by, <em>inter alia</em>, “<em>taking into account the need to have sufficient diversity [..] in the management body</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">13</a> See the Joint Guidelines, <em>Guidelines</em> (No 31, <em>The institutions’ assessment of the collective suitability of the management body</em>).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">News e approfondimenti</a>14 See the ECB Guide, paragraph 2.2: “<em>Suitability requirements are succinctly covered by Article 91 of the CRD IV</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15" name="_ftn15">15</a> See the Joint Guidelines, <em>Compliance and reporting obligations</em>, <em>Status of these guidelines</em> (No 1).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref16" name="_ftn16">News e approfondimenti</a>16 See the ECB Guide, <em>Principle 6 – Interaction with ongoing supervision</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref17" name="_ftn17">17</a> A study of <em>The European House - Ambrosetti</em>, whose outcomes have been disclosed on 6 march 2017 through an article (V. De Molli and A. Brancati, <em>Banche, un consigliere su quattro non è in regola</em>) published on the Corriere Economia, showed that suitability assessment pursuant to the ECB Guide would lead to consider unfit and improper about one fourth of the current members of the management bodies of Italian institutions operating under the ECB supervision.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 19 Jan 2018 09:11:01 +0100</pubDate>
                        <title>The management of air carrier slots in a financial crisis. The Monarch Airlines case</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-management-of-air-carrier-slots-in-a-financial-crisis-the-monarch-airlines-case</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Two recent judgments in the UK (judgement of the Administrative Divisional Court dated 15/11/2017<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> and the appeal judgement dated 22/11/2017<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>) have contributed to the ongoing debate on the criteria and arrangements concerning the management of slots by an air carrier in the event of suspension or revocation of its operating licence, in accordance with Articles 9 and 10 of Regulation 1008/2008 where a financial crisis has put at risk the financial viability of the carrier itself.The financial <em>default</em> of several Community carriers (namely: Alitalia-SAI, Air Berlin and Monarch Airlines) has raised a number of delicate legal issues, namely (i) whether it is legally possible to prevent the<em> “freezing” </em>of the slots held by these carriers until such time as the financial difficulties have been overcome (even if the slots are not being used in practice), anticipating, in other words, the effects of the Article 10, par. 5(c) of Regulation 95/93, or (ii) if, on the other hand, the non-use can only be justified <em>a posteriori</em>, that is at the end of the traffic season for which the slots in question have been assigned, pending financial reorganisation of the air carrier in accordance with Article 9, par. 1, Regulation 1008/2008.It should be noted that the so-called “freezing” of slots - assumption not covered by the EU law - is a concept different from the revocation or the reallocation due to the non-use or the non-compliant use thereof, in accordance with the “<em>use it or lose it” </em>rule. This different concept cannot be considered to be triggered, if it is intended to link the “freezing” to the suspension or revocation of the operating license.Regulation 95/93 was developed in a period of the strong expansion of the European air transport sector. The work of the EU institutions was more focused on promoting the development of routes rather than competitiveness and certainly not on the situation of companies affected by a (more or less transitory) financial crisis.However, the ever-increasing difficulties of the air transport industry, exacerbated by the economic crisis that arose at the end of the last decade, have inevitably shifted the attention of the competent authorities to the need of protecting those carriers in financial difficulty, even if this implies the loss of an operating license, particularly where the difficulties are of a temporary nature and there is a reasonable prospect of recovery to normal business activities.Despite the absence of specific laws addressing this issue, the EU institutions have published, with a specific Commission Communication on State aid for rescuing and restructuring non-financial companies in crisis<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>, an act defining the conditions under which State aid for rescuing and restructuring of non-financial undertakings in difficulty may be considered compatible with the internal market, pursuant to Article 107(3)(c), of the Treaty on the functioning of the European Union, thereby implicitly endorsing the measures taken by the individual Member State to help companies in difficulty.A first hint of the situation in question is given in the <em>Worldwide Slot Guidelines</em> of IATA, where a specific discipline of slot management belonging to air carriers that have lost their operating licence<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> has been included since 2008, in paragraph 8.16.According to the IATA standard, in case of bankruptcy (or similar insolvency procedure), the representatives of the airline can start a dialogue with the competent authorities to discuss their future intentions regarding the allocation of the slots held and, in view of this peculiar contingency, the coordinator can “freeze” these slots, pending the restoration of the operating license of the airline or a formal acquisition of the company's activities by third parties.Another case of management of slots owned by carriers in crisis for which freezing is expected pending their financial restructuring, is given by the specific rule in force in Italy. Even if EU law on slots does not address this issue, in Italy it is regulated by an Italian Aviation Authority (ENAC) circular that, following the abovementioned IATA principles, establishes that the carrier can obtain the “freezing” of the slots, if within the period of thirty days from the suspension of the license it “initiates contact” with the Coordinator, in order to “inform him about the future use of the slots” <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.Once the carrier has established such contact, the Coordinator “blocks the withdrawn slots, pending the restoration of the license or the legal assignment of the carrier's activity, up to a maximum of two consecutive traffic season”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>Furthermore, the ENAC circular provides that the situation of the carrier must be re-examined by the Coordinator within thirty days from the suspension of the operating license. In any case, if, within the same period (thirty days from suspension), “the carrier does not come into contact with the Coordinator and if the legal position of the carrier is not clear, the slots can return to the pool for the subsequent reassignment” <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a><sup>,<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a></sup>.Turning to the judgements of the UK courts, what they address, in a nutshell, is the interpretation to be attributed to the definition of “air carrier” in accordance with the applicable law in terms of allocation and management of slots.In the case at hand, Monarch Airlines Limited challenged the decision with which the coordinator (“Airport Coordination Limited – ACL”) denying them the allocation of slots related to the air traffic season IATA Summer 2018. Monarch entered in extraordinary administration on the 2nd of October 2017 and it was ordered by the competent aeronautical administrative authority (British Civil Aviation Authority - CAA) to cease any operational activity, with the provisional suspension of the Air Operator Certificate, pending the opening of the procedure for the suspension of the operating license.The carrier asserted that it was authorised to get the assignment of slots for the 2018 IATA Summer season in certain UK airports, in accordance with Article 8 of Regulation 95/93, as it was still formally defined as an air carrier with a valid operating license, which used 80% of the slots assigned during the previous scheduled period, thus in substantial compliance of the <em>use it or lose it</em> rule.Moreover, Monarch argued that it wanted to transfer those slots to other airlines, in exchange for less valuable slots, thus cashing-in on the value of the slots according to a practice existing already for some time in the British airports.ACL argued that Monarch was not allowed to claim slots related to the 2018 IATA Summer season because the carrier was no longer an operational airline, with regards to the definition contained in Article 2(e) of Regulation 95/93, and that a decision on the allocation requested should be postponed until after the conclusion of the procedures initiated by the CAA to revoke the operating license to Monarch itself. ACL also claimed that, in any case, it was not obliged to allocate slots to other airlines in order to facilitate any agreement between them and Monarch for the exchange of slots.Based on these assumptions, the Divisional Court dismissed Monarch's appeal stating that ACL was not obliged to allocate the slots for the 2018 IATA Summer season to Monarch itself, as this obligation would not have been in compliance with the aims pursued by the Regulation 95/93, as well as by the UK regulation on the issue of licenses (Licensing Regulation), since Monarch could no longer be considered an airline under the Regulation 95/93, and, as a result, the slots related to the 2018 IATA Summer season owned by Monarch should have been re-introduced into the slot pool.Essentially, the Divisional Court based its decision on the assumption that the definition of an “air carrier” under the Article 2 of Regulation 95/93 has two essential elements, namely: (i) a firm in real business and (ii) in possession of a valid operating license. If one of these two essential elements is missing, according to ACL, the carrier does not fall within the scope of the field of application of Regulation 95/93 and, as such, it is not entitled to ask for the application of the rules therein provided.Therefore, the decision of the Divisional Court appears to be based on substantive judgments, since it placed at the basis of its decision the circumstances of fact alleged by ACL, that Monarch at the time of the petition (i) did not have aircraft or pilots, (ii) did not have concrete prospects for future progress in its institutional activity as an air carrier, and that, in such circumstances, the slots regulation would not require the ACL to allocate slots to that company.The Divisional Court, in other words, based its decision on the assumption that the objectives of the slots regulation would be frustrated if the coordinator had agreed to assign slots to a "deceased" airline, formally insolvent and incapable of future operations as an air carrier and at a time when the competent national authority was, in compliance with the obligations under EU law, about to revoke or suspend the operating license.On appeal the UK Court of Appeal reached a completely different conclusion. The Court of Appeal considered that it cannot be deemed acceptable that a firm ceases to be defined as an “air carrier” under the law on slots, just because the firm itself becomes incapable of operating air transport services.In this sense, according to the Court of Appeal, the air carrier is not supposed to demonstrate that it will be able to perform air transport services during the relevant programming period.Again, according to the Court of Appeal, it is not required that the coordinator should investigate, for the purposes of satisfying slots’ allocation or transfer requests made by carriers admitted to programmes or procedures of extraordinary administration provided for companies in financial crisis, whether or not there is a “realistic” possibility of resuming operations, given the extreme changeability of the framework in which they move in the search of new ways to continue their core business.Essentially, the Court of Appeal concludes that an airline in bankruptcy, even one that has "no realistic prospect of resuming [air transport services]" can perfectly well be referred to as an “air transport undertaking”.On the basis of these considerations, the Court of Appeal therefore decided to allow the exchange by Monarch of slots with compensation, thereby aligning the UK with current thinking which tends to reserve to the companies in crisis, including air carriers, special protections in view of their possible restructuring and rehabilitation. Among these protections, the maintenance (or freezing) of slots previously assigned becomes of clear relevance for obvious reasons related to functionality.Beyond the specifity related to the practice of slots exchange with compensation common in the airports across the Channel, it is to be expected that this decision will constitute an important precedent and that can be widely accepted even outside of the UK, in similar judicial cases that will occur in the future.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>This article is for information purposes only and is not intended as a professional opinion.For further information, please contact&nbsp;<a href="mailto:filippo.dipeio@advant-nctm.com">Filippo Di Peio</a>.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> High Court of Justice – Queen’s Bench Division – Administrative Court. Case No: CO/4934/2017 – Monarch Airlines Limited (in administration) vs. Airport Coordination Limited.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a>.Court of Appeal from the High Court of Justice – Queen’s Bench Division – Administrative Court. Case No: C1/2017/3101/PTA+A - Monarch Airlines Limited (in administration) vs. Airport Coordination Limited.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> In G.U.U.E. 31.7.2014 - C249/1.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> IATA <em>Worldwide</em> <em>Slot</em> <em>Guidelines</em>, 8<sup>a</sup> edition, § 8.16, where it is stipulated that:“<em>8.16 SLOTS OF AN AIRLINE THAT LOSES ITS OPERATING LICENSE </em><em>8.16.1 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Slots can only be held by an airline with a valid operating license. If an airline ceases to hold a valid operating license, its slots revert to the slot pool.  </em><em>8.16.2 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In the case of bankruptcy (or similar proceedings), the representatives of the airline should enter into dialogue with the coordinators to discuss their future intentions for the slots and provide the contact details of the administrator.  </em><em>8.16.3 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The slots may be reserved by the coordinator pending reinstatement of the airline’s operating license or a formal takeover of the airline’s activities. The airline, its legal representatives, or the responsible licensing authority should keep the coordinator informed of the airline’s status.  </em><em>8.16.4 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; If dialogue has not been initiated within a reasonable deadline set by the coordinator, and if there is no legal protection linked to bankruptcy under national law, then the coordinator should reallocate the slots</em>“.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> ENAC, Circular of 24 August 2009, EAL-18, cit., point n. 14.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> ENAC, Circular of 24 August 2009, EAL-18, cit., point n. 14.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> ENAC, Circular of 24 August 2009, EAL-18, cit., point n. 14.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Accordingly, the interest arises to investigate what is the degree of availability by the carrier in financial crisis (to which the operating license has been therefore suspended or revoked) of the slots owned by the same, pending the process of verification of the possibility that the carrier itself reacquires said license, being returned in a situation of effective operational capacity.Besides the hypothesis of a total freezing of these slots, pending the possible re-establishment of the operating licence, the mentioned ENAC circular provides that these slots can be assigned temporarily (from the Coordinator himself) to another carrier that requests them, so that the slots “blocked” by the Coordinator don’t remain unused.The result is that the Grandfather's Rule is not applicable to those slots, and precisely because it is directly connected with the evolution of the situation concerning the carrier that owns them. In fact, it is explicitly stated that such slots “can be withdrawn by the Coordinator at any time”. This is the reason why the carrier requesting these slots “must be informed of the temporary nature of the allocation”.The temporary nature of the allocation prevents these slots from being moved to another route or transferred from one carrier to another.The rationale for this “extraordinary allocation” of slots is clear: to guarantee the full utilization of the scarce resource “slots” on certain routes to ensure an effective transportation service in periods characterized by a large number of travellers. (see: ENAC, Circular of 24 August 2009, EAL-18, point No 15).A similar hypothesis to this provisional reallocation of slots could also be found in the IATA Guidelines, which provides that <em>“to ensure that scarce capacity is not wasted, airlines must immediately return any slots they know they will not use” </em>(IATA Worldwide Slot Guidelines, 8th edition, § 8.5). In this case, the carrier in question must immediately notify the Coordinator, who “<em>even at short notice</em>” will redeploy these slots “<em>to other operators</em>”.The cases in question here must be kept separate from those in Article 14, § 2, of the consolidated version of Regulation No 95/93, where the Community legislator regulates the provisional allocation of slots to an air carrier in the process of its establishment.&nbsp; Anyway, the Community legislator does not establish a regulation in positive of the case, since it deals with it in an incidental question, that is to say, with reference to the revocation of the slots allocated provisionally.In any case, the three types of provisional slot allocation are quite dissimilar, since they have different objective field of application: the first two examined (provisional allocation following suspension of the operating license by ENAC; in case of non-temporary use of slots) concern carriers that are already holders of an operating license and to which slots have already been assigned that (although) for different reasons, are faced to certain events of a temporary nature, while the hypothesis of the Community legislation concerns a carrier in the process of being constituted that, during the provisional assignment, doesn’t have any operating license or equivalent title (Article 14, § 2, of Regulation (EEC) No 95/93).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 19 Jan 2018 09:10:00 +0100</pubDate>
                        <title>PIR: an opportunity for growth of SMEs?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pir-an-opportunity-for-growth-of-smes</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Following the example of other European countries, such as the UK <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>&nbsp;or France&nbsp;<sup><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a></sup>, the Italian regulator introduced in 2017 a new investment product, the “Piani Individuali di Risparmio” (Individual Saving Plans), or PIR.The purpose of PIRs is to stimulate the growth of Italian enterprises and therefore the Italian economy, with a focus on a specific category of enterprises: Italian SMEs. This goal is pursued through the granting of significant fiscal benefits to those who invest in a PIR. PIRs have generated a lot of enthusiasm in Italy and a huge amount of money are being invested in them. According to last estimates, PIRs will collect around 13 billion Euros in 2017. This success generates new opportunities.&nbsp;<strong>How PIRs work</strong>A PIR is an investment format that can be chosen by an investor through different investment contractual tools, for instance a discretionary account, a security deposit account or a security of a PIR-compliant mutual fund. According to law n. 232 of 11 December of 2016, individual investors can invest up to Euro 30.000 in a PIR each year, and up to Euro 150.000 over five years. If the investment lasts for at least five years, the investor will avoid any tax on any gain deriving from the investment, such as capital gains or distributions (this exemption is applied also to inheritance taxes in case of death of the owner of a PIR). Therefore, due to the high level of taxation on capital gain in Italy (from 12.5% on State Bonds to 26% on shares, bonds, shares in mutual funds) the fiscal incentive makes PIRs a very appealing investment.In this regard, PIRs are not “new”, as they follow the well-known model of the English ISAs and of the French PEAs. What makes PIRs a novelty is the provision of an additional restriction on the investment choice that must be fulfilled in order to access the fiscal benefit. In addition to the need to bind the investment for five years, a PIR must be invested for 70% of its assets in financial instruments issued by companies having their headquarters in Italy or in a European member state, provided, in the second case, that the company is permanently established in Italy. The 30% of this 70% must be invested in Italian Small and Medium Cap Companies, whose shares are not negotiated in the main Index of the Italian Stock Exchange (FTSE MIB) or in the equivalent Indexes of other countries. Consequently, only 30% of the overall amount can be invested free from any constraint.A PIR cannot be invested for more than 10% of its assets in shares or bonds issued by one company or companies of the same group.It is important to note that the management of a PIR can be active, thus financial instruments can be sold or reimbursed, provided that there is a reinvestment within 90 days that assures compliance to the above-mentioned restrictions. There is also a flexibility on the temporal side: restrictions must be fulfilled for 243 days a year. This flexibility softens the rigidity given by the restrictions on the allocation of assets.This is a noticeable difference with PEAs and ISAs. In fact, PEAs provide for a tax exemption for 5-year investments with the condition that the 75% of assets are shares of companies with their headquarters in an EU member state (or, in the PMEs version, listed or non-listed SMEs with their headquarters in an EU member state).<sup><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a></sup>&nbsp;ISAs, on the contrary, in their basic version (indeed, there are ISAs structured for specific purposes) have no limits on the investible assets, being a tool for encouraging savings without caring about pushing investments towards a specific economic sector. PIRs share with PEA-PME a tendency to focus on mid-cap and small-cap companies, however with a strong focus on Italian companies.PIRs are basically built as an alternative way to fund Italian Enterprises, especially SMEs, and this goal is achieved by setting limits to the possibility to diversify. PIRs are meant to solve one big problem of the Italian Industrial System, where there are many Small and Medium Enterprises, often family owned companies, with noticeable difficulties in raising capital and accessing capital markets. These SMEs have a limited possibility to attract new shareholders and managers which could contribute to the growth of the company bringing about new know-how and experience.The intention to contribute to the development of specific sectors of the Italian economy was also shown by the fact that, in its first version, investments in Real Estate Firms were excluded from the fiscal benefits of the PIR: indeed, Real Estate is an economic sector where probably there is not an historical problem of underinvestment, as is the case for SMEs operating in other sectors.&nbsp;<strong>Positive effects and risks</strong>PIRs have grown significantly on the basis that the fiscal advantage is noticeable and the idea of investing in Italian enterprises, with the promise of high returns, is very appealing for Italian investors.In this regard, it seems that the Italian regulator has achieved its goal. PIRs will effectively promote investment for the long term in Italian SMEs, channeling savings from Italian investors to “productive” investments and creating an alternative to financing from banks, which is not functioning as well as it could.However, all that glitters is not gold. PIRs create a strong restriction: the assets must be invested for the most part in Italian small and mid-cap firms. For this reason, there are obvious limits to the possibility to diversify. This is a trade-off of the attempt to drive investments in a certain direction. Yet, the Italian financial market has a low capitalization compared to other European countries. Therefore, a noticeable capital flow is reaching a stock market with a limited amount of companies where it is possible to invest. This could raise the value of shares, leading to a share value disconnected from the economic fundamentals of firms, due to a difficulty in finding enough firms to invest in.<sup><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a></sup>However, it must be also considered that IPOs in Italy are growing,<sup><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a></sup>&nbsp;also due to the recent introduction of an AIM market (2012) particularly suitable for SMEs. Many Small and Medium Enterprises in Italy plan to list their shares in this market. Therefore, a growth in the number of public companies, thus in the number of investment possibilities, could limit the mentioned risk deriving from the difficulty in finding enough company where allocating the resources of PIRs. This is also one of the reasons why the type of companies where it is possible to invest is being expanded to include real estate companies, that at first were excluded from the fiscal benefit. This choice could be criticized, but it creates a wider range of investible assets, contributing to limiting the risk.There are not only risks for the functioning of financial markets, but also for investors. For instance, the risk that the tax exemption for capital gains, granted with the goal to stimulate a long-term investment and higher incomes for individual savers, might result in a huge benefit for the Italian financial industry as it tends to grab the financial benefits through higher commission costs.<sup><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a></sup>&nbsp;This higher commission cost can be justified by the fact that, in order to invest in small companies, often recently listed, it is necessary to have an in depth knowledge of the stock market.&nbsp;<strong>Conclusions</strong>Capital Markets of the European Union are undergoing reform promoted by the European Commission with the Action Plan on building a Capital Markets Union (CMU), launched in 2015 and amended in 2017.The Capital Markets Union affirms that it is very important to provide European start-up and scale-up firms with risk finance by strengthening the existing tools or creating new ones for raising risk capital alongside bank credit. Creating a new channel through which individual savers can finance directly SMEs would answer this need. Moreover, by increasing the amount of money invested in the stock market, with a focus on small and mid-cap companies, PIRs create a strong incentive for SMEs to access capital markets, another goal of the Capital Markets Union. Eventually, an investment in PIRs, being stable for 5 years, satisfies also the need for more long-term financing, that is especially important for the growth of SMEs.With the introduction of PIRs, the Italian market has finally a tool that makes it easier for small and medium Enterprises to raise funds, and that provides them with a strong incentive to enter the capital markets in order to have access to these funds.The success of this financial tool depends also on its capacity to stimulate listing of Italian companies and on the ability of financial intermediaries to assess the real value of investments. PIR success depends also on the Italian and European regulators giving their contribution making easier for companies to access the capital markets, for instance establishing tax incentives for listing activities (something that is going to be – at least partially - done) and, in general, avoiding unnecessary and excessive regulatory barriers for listing. Helping companies to go public would be a fundamental complementary strategy to the introduction of PIRs and a key factor for granting their success. However, it is up to the Italian entrepreneurial class to seize the opportunity to enter the capital markets, improving family-run management and developing their business thanks to opportunities deriving from the listing.Perhaps it would have been appropriate to allow for a wider diversification and to avoid such a steep slope from no-tax area to full-tax area at the fifth year of the investment. With a descending taxation depending on the duration of the investment, it could be possible to grant a more regular, rational and “disciplined” capital flow.However, the need of possible adjustments should not detract from the fact that PIRs have satisfied the goal of granting a new alternative channel of financing for SMEs and might be a key factor for a faster and sound growth of the Italian economy.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>This article is for information purposes only and is not intended as a professional opinion.For further information, please contact&nbsp;<a href="mailto:antonio.principato@advant-nctm.com">Antonio Principato</a>.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">News e approfondimenti</a>[1] Individual Savings Accounts (ISAs) were introduced in the United Kingdom in 1999. From 2013, also shares listed on the Alternative Investment Market of the London Stock Exchange are allowed in ISAs. This means that from 2013 it is possible for individual investors to invest in Small and Medium Enterprises.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">News e approfondimenti</a>[2] Plain Epargne d’Action (PEAs) were introduced in France in 1992. In 2014 there was the introduction of PEA – PME, where the assets, in order to have the fiscal benefit, must be invested mainly in European Small and Medium Enterprises.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">News e approfondimenti</a>[3] For a description of PEA-PMEs, see Olivier Dumas, <em>PEA PME-ETI: an enhanced version of the French PEA of interest for EU asset managers</em>, <em>www.lexology.com</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">News e approfondimenti</a>[4] The noticeable impact of PIR on the value of shares is shown by the effect of the announcement that the government was going to propose the inclusion of investments in real-estate companies among PIR-compliant investments. As a consequence, there was immediately a noticeable growth in the value of shares of listed real-estate companies.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">News e approfondimenti</a>[5] Remondini, Ebhardt, <em>Investors Can't Get Enough of Italian Assets</em>, <em>www.bloomberg.com</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">News e approfondimenti</a>[6] Zenti, <em>Luci e ombre dei Piani Individuali di Risparmio: un successo a metà</em>, <em>www.finriskalert.it</em>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 19 Jan 2018 09:08:14 +0100</pubDate>
                        <title>What’s App in Europe - January 2018</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/whats-app-in-europe-january-2018</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em><u>The Rule of Law in Poland</u></em>Article 2 of the Treaty of the European Union (TEU) provides that:The Union is founded on the values of respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities. These values are common to the Member States in a society in which pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, solidarity and equality between women and men prevail.These values imbue all aspects of the Union’s activities but not only to the activities of the Union as the Union but to the activities of the Member States. Article 7 of the TEU allows the Council, acting on the basis of a majority of four fifths of its members and having obtained the consent of the European Parliament to determine that there is a clear risk of a serious breach by a Member State to these values. In certain circumstances Article 7 also allows the Council to suspend certain of the rights that Member States enjoy.In this sense, the Union’s values have become the values of the Member States independent of the constitutional order of those states.In a Reasoned Statement dated 12 December 2017, the Commission argues that certain changes to the organisation of the administration of the law in Poland and in particular in relation to the independence of the judiciary are a breach of the Union’s Article 2 values. The Commission asks that the Council determine that there is a clear risk of a serious breach of the rule of law. The matter will be debated in the Council in the course of 2018.EU law depends on the Members States for its implementation. If the Commission considers that the Courts in Poland are not independent and the administration of justice does not meet the standard for the rule of law, it means that Union law is not being properly administered in Poland. This conclusion has consequences of a fundamental nature for the Union and for the Member States. It is one thing when a Member State does not apply a specific law. It is all together another issue when the legal structure itself is flawed.As we note in the editorial, the Union is built on law. This finding by the Commission is that there is a rotten apple in that law. It must be excised.&nbsp;<em><u>The new Government in Austria</u></em>The issue of the rule of law in Poland is fundamentally different from the issue of the inclusion of the far right in the new government of Austria or of the entry of far right parliamentarians into the federal legislature in Germany. These political developments are taking place within a constitutional framework that is being respected by all parties.This difference between these developments and the development in Poland can be seen in the decision by the Presidents of the Commission (Juncker) and the Council (Tusk) to defer any comment or judgement until such time as these new forces have acted. This is the right approach to take. If there is no attempt to undermine the very legal framework then the Union does not have much to say unless other values such as pluralism or non discrimination or toleration are not undermined.We live in interesting times.&nbsp;<em><u>Land Borders in the EU</u></em>A close examination of the borders between a number of different EU Member States shows that there are many smouldering issues which have never been resolved. Slovenia and Croatia are a case in point. Both dispute the land around and the waters in Piran Bay which is part of Slovenia’s 46 Km long coast line (in the Adriatic Sea). Croatia wants the border drawn down the middle of the bay but this could cut Slovenian territorial waters.Slovenia became an EU member state before Croatia and insisted that as a condition for joining the EU, Croatia would agree to international arbitration on the dispute. The dispute was heard before the International Court of Arbitration which ruled in June 2017 largely in favour of Slovenia. Croatia is now hesitating.The question is whether Slovenia or the Commission could take Croatia to the EU Courts in Luxembourg for not implementing the ruling and what would the consequence be if that happened.&nbsp;<em><u>Champagner Sorbet</u></em>Champagner sorbet is a common name in Germany for a type of sorbet. Aldi, the German supermarket chain began selling it in 2012. The consortium that groups France’s champagne producers brought an action claiming that Aldi was unfairly taking advantage of the reputation of the name Champagne.In a ruling from just before Christmas the Court of Justice found that the use of the word Champagne in Champagner sorbet did not take undue advantage of the protected designation of origin Champagne.This follows on from an earlier decision from General Court in Luxembourg (the EU court of first instance) that Port Charlotte as a trade mark for whiskey did not take undue advantage of the protected designation of Port for wines.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>This article is for information purposes only and is not intended as a professional opinion.</em><em>For further information, please contact: </em><a href="mailto:bernard.oconnor@advant-nctm.com"><em>Bernard O’Connor</em></a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 18 Jan 2018 06:17:55 +0100</pubDate>
                        <title>Digital360: perfeziona acquisizione 51% di Effettodomino</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/digital360-perfeziona-acquisizione-51-di-effettodomino</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da Milano Finanza</em>Il gruppo <strong>Digital360</strong>&nbsp;<i class="tooltip-mercati"></i> - matricola dell'Aim Italia attiva nell'offerta B2B di contenuti editoriali, lead generation, eventi e coaching nell'ambito della digital transformation - ha perfezionato l'acquisizione del 51% di Effettodomino, societa' attiva nel digital marketing e nella lead generation on line.<img class=" wp-image-7800 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/01/20180118_RS_MF_Digital360.jpg" alt width="339" height="209">Effettodomino, spiega una nota, e' una societa' innovativa specializzata nell'accompagnamento delle aziende nei processi di marketing attraverso l'implementazione di strategie digitali, con un focus specifico sulla 'Marketing Automation', mercato in forte crescita che, attraverso sofisticate piattaforme software, consente di gestire tutti i processi di marketing on line fino alla generazione di nuovi clienti.L'ingresso di Effettodomino nel perimetro di Digital360&nbsp;<i class="tooltip-mercati"></i>consentira' di ampliare l'offerta di servizi online del gruppo consentendo la creazione di sinergie senza necessita' di ulteriori investimenti. Effettodomino ha registrato nel 2016 ricavi per 650 mila euro, Ebitda di 35 mila euro e una Pfn al 31/12 positiva per circa 80 mila euro. In base all'accordo e' stata corrisposta oggi la prima tranche da 250.000 euro, mentre la seconda sara' pagata entro 12 mesi da oggi, a condizione che il rapporto di collaborazione con il venditore Davide Marasco non sia interrotto prima.Digital360&nbsp;<i class="tooltip-mercati"></i> e' stata assistita dallo studio legale <strong>Nctm</strong>, nelle persone di <strong>Lukas Plattner</strong>, partner, ed <strong>Eleonora Sofia Parrocchetti</strong>, associate.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 17 Jan 2018 08:40:36 +0100</pubDate>
                        <title>Iran: relazioni politiche e opportunità economiche</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/iran-relazioni-politiche-e-opportunita-economiche</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><span id="ember4536" class="ember-view">Giovedì 1 febbraio nella sede di Milano di Nctm si è tenuto un evento organizzato con IAI |&nbsp;</span><span data-entity-hovercard-id="urn:li:fs_miniCompany:1863561">Istituto Affari Internazionali.</span><span id="ember4541" class="ember-view"> Si è parlato di <span class><strong class>Iran</strong>: situazione interna e rapporti con l’Unione Europea&nbsp;</span>e gli <em class>USA,&nbsp;</em>prospettive per il sistema Paese Italia e&nbsp;opportunità per le aziende italiane.</span><a href="https://www.nctm.it/eventi/convegni-e-seminari/7784-2" target="_blank" rel="noreferrer">Qui maggiori informazioni e il programma completo</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <guid isPermaLink="false">news-5867</guid>
                        <pubDate>Mon, 15 Jan 2018 08:31:22 +0100</pubDate>
                        <title>The boundaries of European competition law on vertical agreements and the Coty case</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-boundaries-of-european-competition-law-on-vertical-agreements-and-the-coty-case</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>The European Court of Justice allows bans on online platform sales&nbsp;</em></strong><strong><em>within selective distribution systems for luxury products </em></strong>On 6 December 2017, the European Court of Justice ruled that producers of luxury products can legitimately prohibit their authorized resellers, in a selective distribution system, from selling via online platforms.There can be little doubt that this decision will have significant effects on the structure of distribution networks in the luxury goods sector. The importance can be clearly seen from the findings of the Commission in the <em>e-commerce</em> sector<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><em>[1]</em></a> which reported the ever-growing recourse of retailers to online trade via market platforms in this industry.What is more difficult to determine is if the Decision will have effects on the wider EU regime on vertical agreements. An opening seems to have been created. Whilst the impact on the luxury industry would be enough to say that <em>Coty</em> is a landmark judgement, the potential that lies in this opening, considering the traditional rigid stance of EU antitrust in the field of vertical restraints, suggests much more: the debate has already started on how wide the opening is.</p><ol> <li><strong>Background</strong></li></ol><p>The reference to the European Court arose in the context of the dispute between Coty Germany GmbH (“Coty”), a supplier of cosmetic luxury products,<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> and one of its authorized retailers in Germany (Parfümerie Akzente GmbH). At issue was the provision in the distribution agreement that, with the express purpose of preserving the luxury image of the brands supplied by Coty, prohibited the retailer from any online sales on marketplaces, irrespective of whether the sales platforms met the same quality criteria imposed in relation to online sales by authorized distributors (i.e. via their own websites).On the basis of this contractual prohibition, Coty brought an action asking the court to stop the retailer from selling its products on the Amazon.de platform. The first instance judge rejected the claim on the ground that a prohibition of sales by means of marketplace platforms constitutes a restriction of competition under Article 101 TFEU.Coty appealed to the Frankfurt <em>Oberlandesgericht</em>, which in turn requested a preliminary ruling from the European Court of Justice. The questions referred were aimed, in essence, at clarifying whether: (i) the protection of the luxury image of the distributed goods constitutes a legitimate reason to set up a selective distribution system; (ii) the generalized ban on online sells via marketplace platforms violates Article 101 TFEU and represents a restriction of competition ‘by object.’<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a></p><ol start="2"> <li><strong>The Opinion of the Advocate General Wahl</strong></li></ol><p>The 26 July 2017 Opinion of Advocate General Wahl (“AG”) sided with Coty. The AG addressed the matter by first observing that a selective distribution system for luxury goods directed at preserving the image of the goods falls outside the scope of Article 101(1) TFEU altogether, provided that the three criteria set out by the Court of Justice in <em>Metro<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> </em>are respected. These criteria provide: (a) the traded goods, due to their high quality or technological nature, require a selective distribution system in order to preserve their quality and to ensure that they are correctly used; (b) the resellers shall be appointed on the basis of objective criteria applied uniformly and in a non-discriminatory manner; (c) these criteria shall not go beyond what is necessary.The main point underlying the AG’s reasoning is the idea that competition can be stimulated not only via price, but also by means of qualitative factors, including, the image of prestige that products can suggest to potential buyers.On the basis of this argument, the AG stated that the ban on sales via online platforms could be considered legitimate and proportionate. First, such a restriction may increase qualitative competition since it protects the image of prestige of the products. Second, it prevents parasitism by non-authorized retailers that may benefit from the investments and efforts made by the supplier and authorized retailers to promote and preserve the luxury image of the contractual products.</p><ol start="3"> <li><strong>The judgment of the ECJ</strong></li></ol><p>Following the advice of the AG, the Court of Justice held that:</p><ul> <li>A selective distribution system of luxury products aimed at safeguarding their prestigious image is lawful provided that: (a) the authorized resellers are chosen on the basis of objective and qualitative criteria laid down uniformly for all the potential retailers and not applied in a discriminatory manner; (b) the product in question must require such a distribution system in order to preserve its quality and ensure its correct use; (c) the criteria must not go beyond what it is necessary to achieve the objective pursued;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a></li> <li>The ban imposed on authorized resellers not to sell its luxury products through online marketplaces is proportionate and adequate to preserve their image of luxury since:</li> <li>It ensures the supplier that the products are exclusively associated to the authorized retailers and thus, it represents a restriction coherent with the specific characteristics of a selective distribution system;</li> <li>The supplier will be able to verify that the goods are sold in an online environment corresponding to the qualitative criteria agreed with its authorized retailers; conversely, the absence of a direct contractual relationship between the supplier and the online platforms does not allow the supplier to require the platforms the fulfillment of the qualitative criteria;</li> <li>The fact that luxury goods are not sold via such platforms, that constitute a sales channel for goods of all kinds, but solely in the online shops of authorized distributors, contributes to that luxury image among consumers and thus to the preservation of one of the main characteristics of the goods sought by consumers.</li></ul><p>At the same time, the Court underlined that an absolute ban on online selling, including a ban on trading on the resellers own website, is not, in principle lawful unless based on objective justifications.</p><ol start="4"> <li><strong>Implications</strong></li></ol><p>The judgment of the Court clearly sets out the basic principle that bans imposed upon retailers (within a selective distribution system aimed at preserving the image and aura of luxury of the contractual goods) to sell via online marketplaces is definitely compatible with antitrust law.However, the decision leaves unaffected important elements of uncertainty in this field. Since the Court carefully limited its reasoning to the distribution of luxury goods only, future disputes will arise as to whether a distribution agreement is in relation to a “luxury product”, what is the meaning of luxury, the extent of its boundaries and so on.This will, in particular, be the likely consequence of a restrictive interpretation of the judgment, according to which only if, and to the extent, the luxury nature of the product is ascertained may the antitrust compliance be invoked of a general ban of sales via online marketplaces.This restrictive approach has already been adopted by the <em>Bundeskartellamt,</em> the national competition authority more proactive in attacking bans on online sales, which recently stated: “<em>the Bundeskartellamt’s decisional practice relates to brand manufacturers outside the luxury industries. Our preliminary view is that such manufacturers have not received carte blanche to impose blanket bans on selling via platforms … At first glance, we see only limited effects on our decisional practice.</em>”A wider reading of the decision, expanding its reasoning outside the luxury field (despite the fact that luxury is undoubtedly the specific object of the <em>Coty </em>judgment) cannot be excluded.There is a constant tension between the desire of producers to protect their image on one hand, and the implementation by competition authorities of strict standards for the protection of competition and consumer choice on the other side. In the Coty decision the Court is more inclined than usual to give more weight to producer interests. More so, if one considers that at stake are investments and efforts aimed at the creation of such a value as, using the Court’s precise words, “<em>the allure and prestigious image which bestow on </em>[the products]<em> an aura of luxury</em>”. If it is legitimate to prevent consumer from enjoying the advantages of online marketplaces for the purpose of preserving the luxury aura of the products, why should it not be lawful to impose the same ban, for example, in the field of high-technology goods? Or, more generally, in relation to all situations where intensive investments are required?The old argument (included in the AG’s opinion,&nbsp; but not used by the Court) comes back to centre stage. To what extent should online platforms be able to free ride? Online platforms are the modern version of the discounters of the age of <em>Metro</em>. Should top-quality retailers, who have spent money and effort to promote certain qualities of their products be fatally exposed to the attractiveness, for consumers who have already been able to receive information, make comparison amongst alternative offers etc, of generalist, less supportive resellers, but with lower prices. In the long run, the argument concluded, the best retailers disappear, and consumers suffer.Is this the economic and logic rationale underlying the <em>Coty</em> case? The question cannot be discarded. What is certain is that different and conflicting applications can be foreseen in different Member States.The first national decisions will then be of crucial importance in determining the effective scope and relevance of the principles laid down in <em>Coty.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>This article is for information purposes only and does not constitute an opinion. For more information please contact <a href="mailto:luca.toffoletti@advant-nctm.com">Luca Toffoletti</a> and <a href="mailto:alessandro.destefano@advant-nctm.com">Alessandro De Stefano</a>.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> <strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em></strong>Report from the Commission to the Council and the European Parliament Final report on the E-commerce Sector Inquiry (SWD(2017) 154 final).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Among which, Marc Jacobs, Calvin Klein, Chloè, Hugo Boss.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The questions are as follows: “1) Do selective distribution systems that have as their aim the distribution of luxury goods and primarily serve to ensure a “luxury image” for the goods constitute an aspect of competition that is compatible with Article&nbsp;101(1) TFEU? 2) Does it constitute an aspect of competition that is compatible with Article&nbsp;101(1) TFEU if the members of a selective distribution system operating at the retail level of trade are prohibited generally from engaging third-party undertakings discernible to the public to handle internet sales, irrespective of whether the manufacturer’s legitimate quality standards are contravened in the specific case? 3) Is Article&nbsp;4(b) of Regulation No&nbsp;330/2010 to be interpreted as meaning that a prohibition of engaging third-party undertakings discernible to the public to handle internet sales that is imposed on the members of a selective distribution system operating at the retail level of trade constitutes a restriction of the retailer’s customer group “by object”? 4) Is Article&nbsp;4(c) of Regulation No&nbsp;330/2010 to be interpreted as meaning that a prohibition of engaging third-party undertakings discernible to the public to handle internet sales that is imposed on the members of a selective distribution system operating at the retail level of trade constitutes a restriction of passive sales to end users “by object?”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Judgment of the Court of&nbsp; October 25 1977, Metro SB-Großmärkte/Commission, case C-26/76.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; These are the criteria of a fully lawful selective distribution system the Court laid down in Pierre Fabre Dermo-Cosmétique of October 13 2011, case C-439/09.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                                <category>Lusso e Moda</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 11 Jan 2018 04:12:16 +0100</pubDate>
                        <title>Italy: Still a favorite destination for Islamic investors (Part II)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/italy-still-a-favorite-destination-for-islamic-investors-part-ii</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>"Il parlamento italiano ha approvato la Legge di Bilancio del 2018 che è stata presentata dal governo a fine ottobre, e che è l'ultimo atto rilevante del parlamento attuale prima delle elezioni generali all'inizio di quest'anno. Il bilancio proposto ipotizza un calo previsto <img class=" wp-image-7739 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/01/20180111_IFN-Padovani.png" alt width="329" height="245">del deficit governativo dal 2,5% del PIL nel 2016 al 2,1% nel 2017 e mira a ridurlo ulteriormente all'1,6% quest'anno - al fine di raggiungere un bilancio virtuale equilibrato nel 2020 in conformità Politica dell'UE."Nel suo articolo per Islamic Finance news, Stefano Padovani analizza la situazione italiana attuale, con un focus sulla ricrescita economica e le possibilità di investimento straniero.&nbsp;<em>Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta su <a href="https://www.islamicfinancenews.com/italy-still-a-favorite-destination-for-islamic-investors-part-ii.html?access-key=eb163727917cbba1eea208541a643e74" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Islamic Finance news</a> Volume 15, Numero 2, del 10 gennaio 2018.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 10 Jan 2018 06:12:58 +0100</pubDate>
                        <title>Cessione del credito IVA con una precisa procedura</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cessione-del-credito-iva-con-una-precisa-procedura</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da Eutekne</em>A seguito dell’introduzione dell’art. 5, comma 4 del D.L. 70/1988, l’Amministrazione finanziaria, spinta anche dall’interpretazione della norma ad opera dei giudici della Suprema Corte (Cass. 12455/2001), ha dovuto riconoscere la <strong>legittimità</strong> della <strong>cessione</strong> del credito Iva annuale (Circolare dell’Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per il Lazio n. 223/1988). La sopra citata disposizione fa riferimento al solo credito risultante dalla dichiarazione Iva <u>annuale</u> che, si ricorda, sarà possibile inviare dal prossimo 1 febbraio e fino al 30 aprile (ad oggi disponibile solo in bozza).Diversamente, l’Amministrazione si è sempre espressa in modo <strong>contrario</strong> rispetto alla cessione del credito Iva <strong>trimestrale</strong>, sottolineando (Circolare n. 6/2006 e Risoluzione n. 49/2006) l’esplicito riferimento legislativo alla sola “dichiarazione annuale” e quindi, nel silenzio della legge in riferimento ad altra tipologia di credito, i crediti infrannuali risulterebbero non sono suscettibili di cessione.<img class=" wp-image-7714 alignright" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/01/Schermata-2018-01-10-alle-12.36.54.png" alt width="393" height="558">Tale interpretazione è stata aspramente contestata da dottrina e giurisprudenza in quanto considerata fin troppo “formalistica”, se si tiene presente che il debito Iva <u>nasce</u> in sede infrannuale e trova <u>conferma</u> nella dichiarazione annuale e pertanto la natura del credito trimestrale è<strong> identica</strong> e<strong> simmetrica</strong> a quella del credito annuale (Corte d’Appello di Venezia 2 ottobre 2013).Preso atto della univoca interpretazione della norma considerata dall’Agenzia, si evidenzia che condizione preliminare alla cessione del credito è che il cedente ne abbia chiesto il <strong>rimborso</strong> attraverso la presentazione della dichiarazione Iva annuale. Occorrerà quindi compilare il rigo VX4 – campo 1 con indicazione dell’importo chiesto a rimborso, ed il campo 2 con indicazione della quota parte per la quale si intende (eventualmente) utilizzare la procedura semplificata di rimborso tramite l’Agente della riscossione (la quota, sommata agli importi compensati, non può essere superiore ad euro 700.000).La cessione del credito risultante dalla dichiarazione deve esser effettuata attraverso una <strong>precisa procedura</strong>. In particolare la cessione deve avvenire attraverso atto pubblico o scrittura privata autenticata da cui devono risultare le parti contraenti (Risoluzione n. 103/2006) e l’oggetto del contratto.Il suddetto contatto dovrà poi essere portato a conoscenza del debitore attraverso la notifica effettuata ad opera del cedente mediante invio di copia autentica dell’atto di cessione al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate (Circolare del Ministero delle Finanze n. 192/1997) e, nel caso di procedura semplificata, anche all’Ente della riscossione.La cessione sarà <strong>inefficace</strong> nei confronti dell’Amministrazione se, al momento della notifica, risulteranno importi iscritti a ruolo relativi a tributi erariali a carico del cedente. In tal caso la cessione avrà effetto solo per gli importi eccedenti quelli iscritti a ruolo (D.M. n. 384/1997).É importante sottolineare che, per limitare un’eccessiva circolazione di crediti che avrebbe potuto rendere difficoltosa l’attività di controllo, è stata esclusa la possibilità che il cessionario possa a sua volta cedere lo stesso credito (Cass. 12552/2016). La cessione, in ogni caso, non ha alcun effetto rispetto all’esercizio del potere di controllo dell’Agenzia riguardante l’effettiva spettanza e la corretta quantificazione del credito, la quale potrà quindi procedere al recupero delle somme erroneamente erogate al cessionario. Quest’ultimo pero sarà solidalmente responsabile con il cedente solo in riferimento alla somma rimborsata, con esclusione di sanzioni ed interessi, imputabili solo al cedente stesso.&nbsp;<strong>Possibile la cessione del credito “futuro”</strong>Benchè la normativa fiscale in tema di cessione del credito Iva, ponga come condizione necessaria l’osservanza dell’<strong>obbligo formale</strong> (ovvero la “cristallizzazione” dell’importo richiesto a seguito della presentazione della dichiarazione Iva) è possibile effettuare la cessione anche di crediti “futuri”.In particolare, secondo quanto precisato dai giudici di legittimità con sentenza n. 13027 /2015, ai fini della cessione del credito Iva “futuro” è necessario che lo stesso sia di ammontare <strong>determinabile</strong> e che sussista uno specifico rapporto giuridico fiscale (tra cedente ed Erario).Alle suddette condizioni il contratto di cessione del credito risulterà valido ma con efficacia meramente obbligatoria con rinvio dell’efficacia fiscale al momento in cui verranno osservati gli adempimenti formali richiesti, nei modi e nei tempi prescritti dalla normativa.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5872</guid>
                        <pubDate>Tue, 09 Jan 2018 09:12:42 +0100</pubDate>
                        <title>&lt;i&gt;nctm e l’arte&lt;/i&gt; incontra Elena Mazzi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-e-larte-incontra-elena-mazzi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nel 2018<em>, </em>nell’ambito del progetto<em> nctm e l</em><em>’arte,</em> verranno proposti una serie di incontri con artisti e scrittori del panorama culturale contemporaneo.Il primo appuntamento sarà con l’artista Elena Mazzi, il <strong>24 gennaio alle ore 18.30 </strong>presso<strong> Nctm Studio Legale</strong>.A partire dalle sue opere, l’artista dialogherà con la curatrice <strong>Marta Ferretti </strong>e approfondirà poetica, tematiche e aspetti salienti del proprio lavoro. Parlerà dei processi di ideazione, interazione e realizzazione messi in campo nell’ambito dei suoi progetti. Oggetto di dialogo sarà anche il valore delle residenze artistiche nell’ambito dei percorsi di crescita e di consolidamento degli artisti di oggi.L’iniziativa è parte di <em>nctm e l</em><em>’arte</em>: un progetto indipendente di supporto alla creazione artistica dedicato all’arte contemporanea, sostenuto da Nctm Studio Legale e curato da <strong>Gabi Scardi</strong>. Attivato nel 2011, il progetto comprende la borsa di studio <em>nctm e l</em><em>’arte: Artists-in-residence</em>, il sostegno a progetti artistici, la collaborazione con istituzioni culturali italiane di riferimento e la creazione di una collezione.<em>nctm e l</em><em>’art</em>e ha sostenuto Elena Mazzi in diverse occasioni: nel 2016 le ha conferito la borsa di studio <em>nctm e l</em><em>’arte: Artists-in-residence</em>. Nel 2017, la sede milanese di Nctm Studio Legale ha ospitato la <em>performance</em> “<em>The Financial Singing”</em>. Recentemente, alcune opere della serie<em> “A Fragmented World”</em> sono entrate a far parte della collezione dello Studio.L’opera di Elena Mazzi tende a concentrarsi sull’osservazione del rapporto tra l’uomo e il suo contesto e sul vissuto che ne scaturisce. In particolare, le interessa ciò che lei stessa definisce “memoria quotidiana”: una memoria emozionale, fatta di semplici gesti che sono parte di ciascuno di noi e che possono essere valorizzati da atti collettivi.In molti casi la sua attenzione va a luoghi specifici e agli aspetti affettivi e relazionali dei suoi abitanti. Spesso il primo approccio consiste in un invito, da parte dell’artista, a raccontarsi e a lasciarsi ritrarre. Nel farlo, però, Mazzi immette nella situazione componenti nuove, creando situazioni ogni volta diverse. L’ordinarietà lascia così spazio a una visione inedita del luogo. Questa modalità è stata variamente declinata da Mazzi, permettendole di lavorare in ambiti diversi e di realizzare opere che hanno preso forma di video, disegni, fotografie, performance, installazioni.&nbsp;<strong>Elena Mazzi</strong>Elena Mazzi nasce nel 1984 a Reggio Emilia. Ha studiato Storia dell’Arte presso l’Università di Siena. Nel 2011 si è laureata in Arti Visive presso lo IUAV di Venezia. Ha trascorso un periodo di studi all’estero presso la Royal Academy of Art (Konsthogskolan) di Stoccolma. Ha partecipato a diverse mostre collettive e personali in Italia e all’estero. Le sue opere sono state esposte in mostre personali e collettive, tra cui: Ex Elettrofonica, 16° Quadriennale di Roma, GAM di Torino, 14° Biennale di Istanbul, 17° BJCEM Biennale del Mediterraneo, EGE-European Glass Experience, Fittja Pavilion durante la 14° Biennale d’Architettura di Venezia, COP17 a Durban, Festival of Contemporary Art in Slovenia, Botkyrka Konsthall, Istituto Italiano di Cultura a Bruxelles e Stoccolma, XIV BBCC Expo a Venezia, Fondazione Bevilacqua La Masa.Nel 2016 ha vinto la VII edizione del bando indetto da <em>nctm e l’arte</em> per l’assegnazione della borsa di studio <em>Artists-in-residence.</em>É artista tutor per l’anno 2016-2017 presso Fondazione Spinola Banna per l’arte, in collaborazione con GAM, Torino.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
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                        <pubDate>Mon, 08 Jan 2018 08:21:13 +0100</pubDate>
                        <title>La check list dei casi in cui va applicato il reverse charge</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-check-list-dei-casi-in-cui-va-applicato-il-reverse-charge</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<div class="page" title="Page 2"><div class="layoutArea"><div class="column"><p><em>Tratto da il Sole 24 Ore</em></p></div></div><div class="layoutArea"><div class="column"><p>Il reverse charge o inversione contabile è un meccanismo di assolvimento dell'Iva per i casi in cui, in deroga alle regole ordinarie del sistema, il debitore d'imposta è il cessionario/committente dell'operazione e nonil cedente/prestatore. Quando si applica il reverse charge, il cessionario/committente è tenutoad assolvere atutti gli obblighi che sorgono ai fini lva e in particolare alla fatturazione (mediante integra- zione della fattura ricevuta o emis- sione dell'autofattura) e all'assolvimento (mediante rilevazione della fattura integrata o dell'autofattura sia nel registro delle vendite che nel registro degli acquisti). In tutti i casi in cui non vi siano limiti soggettivi o oggettivi alla detrazione, per effetto della doppia annotazione l'Iva non risulterà quindi dovuta.Errori nella fatturazione attiva o nella gestione di quella passiva riferita a operazioni rientranti nell'ambito applicativo del reverse charge, possono essere sanzionati secondo le re- gole definite nel 2016 in attuazione dei principi di tassatività e di proporzionalità delle sanzioni rispetto all'effettiva gravità dei comportamenti (si veda l'articolo nella pagina a fianco).L'articolo 17 del Dpr 633/1972 disciplina sia il reverse esterno che quello interno. Esaminiamoli nel dettaglio.<img class=" wp-image-7687 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/01/Schermata-2018-01-08-alle-15.04.17.png" alt width="278" height="314"><strong>Reverse esterno </strong>L'articolo 17, comma 2, del Dpr 633/1972 prevede che il meccanismo del reverse charge si applichi a tutte le operazioni territorialmente rilevanti in ltalia, effettuate da soggetti non residenti, nei confronti di soggetti passivi ivi domiciliati o residenti o di sta- bili organizzazioni in ltalia di soggetti domiciliati e residenti all'estero. Nel caso in cui il cessionario o committente dell'operazione sia un soggetto non residente e privo di stabile organizzazione in Italia, il reverse charge esterno non è dunque applicabile.Premesso che nell'ambito del reverse charge esterno sono ricompre- si anche gli acquisti intracomunitari per i quali il cessionario è il debitore d'imposta, le modalità operative di assolvimento dell'Iva sono due: l'integrazione della fattura ricevuta nel caso in cui il cedente/prestatore sia un soggetto passivo stabilito in uno degli Stati dell'Unione europea e l'emissione di autofattura nel caso in cui il cedente/prestatore sia stabilito al di fuori dell'Unione europea.<strong>Reverse interno </strong>Il reverse charge si applica, confinalità antievasive, anche a specifiche operazioni principalmente individuate dal comma 6 dell'articolo 17, il quale prevede che al pagamento del- l'imposta sia tenuto il cessionario/ committente per:le prestazioni di servizi (diverse da quelle di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completa- mento relative ad edifici), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore (la disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori);</p><ol> <li>alle cessioni di fabbricati odi por- zioni di fabbricato (numeri 8-bis) e 8- ter) del primo comma dell'articolo 10, del Dpr 633), per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressa- mente manifestato l'opzione per l'imposizione;</li> <li>alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;</li> <li>alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate (il riferimento è ai consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, ai consorzi stabili, costituiti anche informa di società consortili ai sensi dell'articolo 2615- ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro e ai consorzi or- dinari) nei confronti del consorzio di appartenenza che si è reso aggiudicatario di una commessa di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura in regime di split payment (l'efficacia della disposizione di cui al periodo prece- dente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/Ce in mate- ria di Iva);</li> <li>alle cessioni, effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative;</li> <li>alle cessioni, effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio, di console da gioco, tablet Pc e laptop (fino al 31 dicembre 2018), nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali micro- processori e unità centrali di elabora- zione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;</li> <li>fino al 31 dicembre 2018, ai trasferimenti di quote e di altre unità di emissioni di gas a effetto serra, di certifica- ti relativi al gas e all'energia elettrica e alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.</li></ol><p>Il reverse interno, inoltre, si applica alle cessioni di oro da investimento e di oro industriale (articolo 17, comma5), alle cessioni di rottami e cascami, nonché alle cessioni dei semilavorati di alcuni metalli (articolo 74, comma 7 e 8) e alle cessioni di pallet recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo (articolo 74, comma 7).<strong>Depositi Iva </strong>Il meccanismo del reverse charge si applica, mediante integrazione della fattura di acquisto, anche all'estrazione dal deposito Iva di beni di provenienza intra Ue (articolo 50-bis, comma 6, Dpr331/1993earticolo17, comma2delDpr633/72).Per i beni oggetto di precedente importazione, dal i° aprile 2017, il soggetto che provvede all'estrazione con pagamento dell'imposta mediante reverse charge deve prestare idonea garanzia con contenuti, modalità e casi definiti con il Dm del 23 febbraio 2017.&nbsp;</p></div></div></div>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <guid isPermaLink="false">news-5874</guid>
                        <pubDate>Mon, 08 Jan 2018 07:57:25 +0100</pubDate>
                        <title>Nctm difende nome e marchio della cantante Shakira</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-difende-nome-e-marchio-della-cantante-shakira</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da&nbsp;Legalcommunity</em>Il team di Proprietà Intellettuale di <strong>Nctm</strong>, coordinato da <strong>Paolo Lazzarino</strong>, ha difeso con successo i diritti al nome e marchio della cantante SHAKIRA.(...)<img class=" wp-image-7681 aligncenter" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/01/20180108-LegalCommunity_Shakira.jpg" alt width="392" height="476"></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 08 Jan 2018 04:19:27 +0100</pubDate>
                        <title>Il recepimento in Italia della Direttiva 2014/104/EU sulle azioni risarcitorie per violazioni antitrust</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-recepimento-in-italia-della-direttiva-2014-104-eu-sulle-azioni-risarcitorie-per-violazioni-antitrust</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 19 gennaio 2017, il governo italiano ha emanato il decreto legislativo n. 3/2017 (“Decreto”), recependo così nell’ordinamento italiano la Direttiva 2014/104/UE del 26 novembre 2014, “<em>relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea</em>” (“Direttiva”). Ad un anno dalla sua adozione, questo articolo si pone l’obiettivo di riassumere i più importanti principi introdotti dal Decreto, esaminandone l’impatto sul sistema italiano di <em>private enforcement</em> del diritto antitrust come risultante dall’elaborazione giurisprudenziale.<strong>La legittimazione ad agire</strong>Chiunque – <em>i.e.</em>, qualsiasi persona fisica o giuridica o ente privo di personalità giuridica – può chiedere il risarcimento del danno subito a causa di una violazione del diritto della concorrenza italiano e/o dell’Unione Europea<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, anche per mezzo di <em>class action</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.Questo principio è conforme a quanto previsto dall’ordinamento e dalla giurisprudenza italiani: infatti, sulla scia della sentenza <em>Courage</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> della Corte di Giustizia, nel 2005 la Corte di Cassazione ha riconosciuto una analoga, ampia legittimazione ad agire<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>. Inoltre, le <em>class action </em>per il risarcimento dei danni (ivi inclusi i danni per gli illeciti antitrust) – fondate su un modello di <em>opt-in </em>– sono state introdotte in Italia nel 2010<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.<strong>Natura compensativa del risarcimento del danno antitrust </strong>Le vittime di illeciti antitrust possono chiedere il risarcimento (solo) del danno emergente (<em>damnum emergens</em>) e del lucro cessante (<em>lucrum cessans</em>), oltre al pagamento degli interessi. Il risarcimento non può determinare né sovra-compensazioni nè risarcimenti multipli (<em>es.</em>, i danni punitivi previsti negli USA)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.Questo principio è conforme a quanto previsto dall’ordinamento e dalla giurisprudenza italiani, secondo cui il risarcimento deve porre il soggetto danneggiato nella medesima situazione in cui si sarebbe trovato se non avesse subito il danno.<strong>La divulgazione di prove nella disponibilità delle parti o di terzi </strong>Tipicamente, i soggetti danneggiati da illeciti antitrust hanno difficoltà a fornire la prova delle proprie richieste risarcitorie, in particolare nel caso di cartelli, che sono intrinsecamente connotati da segretezza. Al fine di alleggerire l’onere probatorio su essi gravante, il Decreto prevede che, su istanza motivata di parte, il giudice possa ordinare alla controparte o a terzi la divulgazione di specifici elementi di prova o di categorie di prove che rientrano nella loro disponibilità, quando (a) l’istante abbia dato sufficiente prova della plausibilità della domanda risarcitoria; (b) le prove da acquisire siano rilevanti per la controversia; (c) l’esibizione sia proporzionata, tenuto conto degli interessi legittimi di tutte le parti interessate; (d) la richiesta non riguardi corrispondenza tra avvocato e cliente<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a>.Qualora l’elemento di prova di cui è richiesta l’esibizione contenga informazioni confidenziali, il giudice può adottare specifiche misure per evitare che tali informazioni siano divulgate nel corso del giudizio. Tali misure includono la possibilità di non rendere visibili le parti riservate di un documento, la conduzione di audizioni a porte chiuse, la limitazione del numero di persone autorizzate a prendere visione delle prove e il&nbsp; conferimento ad esperti dell'incarico di redigere sintesi delle informazioni in forma aggregata o in altra forma non riservata.Nell’ordinamento italiano era già prevista una regola simile in tema di esibizione di prove: infatti, l’articolo 210 c.p.c. prevede che, su istanza di una parte, il giudice possa ordinare all’altra parte o a un terzo l’esibizione di un documento o di altra cosa di cui ritenga necessaria l’acquisizione per decidere il caso. Tuttavia, i giudici italiani hanno finora esercitato tale potere solo in pochi casi nell’ambito di cause risarcitorie antitrust.La novità principale della predetta previsione del Decreto rispetto all’articolo 210 c.p.c. sta nella più ampia portata dell’ordine di esibizione, che non riguarda soltanto specifici documenti o altri mezzi di prova, bensì anche intere “<em>categorie di prove</em>”.Ci si può ragionevolmente aspettare che la previsione del Decreto sulla divulgazione di prove possa incentivare una maggiore applicazione di tale strumento processuale da parte dei giudici, anche alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione secondo cui i giudici devono d’ufficio adottare un’intepretazione estensiva delle norme in materia di esibizione delle prove posta dall’articolo 210 c.p.c.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.<strong>La divulgazione di prove contenute nel fascicolo di un’autorità antitrust nazionale (“AAN”)</strong>Al fine di incentivare ulteriormente il <em>private enforcement</em>, il Decreto prevede che, in caso di azioni cc.dd. <em>follow-on</em>, il giudice possa ordinare – su istanza motivata e specifica di parte – ad una AAN l’esibizione di determinati documenti contenuti nel fascicolo istruttorio<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>, purché tale ordine non leda l’efficacia dell’applicazione a livello pubblicistico del diritto antitrust. Conformemente alla Direttiva, il Decreto chiarisce inoltre che:</p><ul> <li>non può mai esser ordinata l’esibizione di dichiarazioni legate a un programma di clemenza o a proposte di transazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a> (<em>black list</em>);</li> <li>può esser ordinata solo dopo la chiusura del procedimento la divulgazione di: (a) informazioni rese nell’ambito di un procedimento di una AAN; (b) informazioni che l’AAN ha redatto e comunicato alle parti nel corso del procedimento; e (c) proposte di transazione che sono state revocate (<em>grey list</em>);</li> <li>in qualsiasi momento può esser ordinata la divulgazione di prove che non rientrano in nessuna delle precedenti categorie (<em>white list</em>).</li></ul><p>Nell’ordinamento italiano già esiste un analogo meccanismo di <em>disclosure</em>: ai sensi dell’articolo 213 c.p.c., infatti, il giudice può chiedere all’Autorità di fornire documenti nelle sue disponibilità che siano rilevanti al fine di decidere un determinato caso. Tuttavia, i giudici italiani hanno raramente fatto uso anche di tale potere.Anche in tal caso, si può ragionevolmente prevedere che la norma anzidetta sia idonea ad incoraggiare i giudici a fare uso di tale potere di <em>disclosure</em>.<strong>Gli effetti delle decisioni di una AAN</strong>Una violazione del diritto della concorrenza accertata con provvedimento sanzionatorio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“<strong>AGCM</strong>”) passato in giudicato<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a> si ritiene definitivamente provata ai fini dell’azione per il risarcimento del danno instaurata dinnanzi al giudice civile italiano. L’efficacia vincolante del provvedimento sanzionatorio dell’AGCM riguarda la natura della violazione e la sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, non anche il nesso di causalità tra l’asserito danno e la violazione del diritto della concorrenza né l’esistenza del danno<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12"><sup>[12]</sup></a>.Tale disposizione introduce un nuovo elemento nel sistema italiano di <em>private enforcement </em>che prima d’ora non ha mai riconosciuto alle decisioni dell’AGCM efficacia vincolante nel contesto delle azioni per il risarcimento del danno antitrust. Infatti, la Corte di Cassazione riconosce da anni alle decisioni dell’AGCM valore di “prova privilegiata” dell’illecito antitrust, nel senso che tali decisioni comportano una presunzione dell’esistenza della violazione, che può esser superata dal convenuto solo fornendo prove contrarie che non siano state già oggetto di valutazione da parte dell’AGCM.Inoltre, il Decreto prevede che le decisioni sanzionatorie definitive adottate da una AAN di un altro Stato Membro siano in linea di principio non vincolanti per i giudici italiani. In particolare, tali provvedimenti costituiscono prova della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale; tuttavia, essi possono essere valutati dal giudice congiuntamente altri elementi di prova forniti dalle parti<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13"><sup>[13]</sup></a>.<strong>La prescrizione</strong>Il diritto al risarcimento del danno causato da un illecito antitrust si prescrive in cinque anni. Il <em>dies a quo </em>coincide con il momento in cui la condotta illecita è cessata e l’attore è a conoscenza – o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza – della condotta, del fatto che essa costituisca un illecito antitrust, del fatto che tale illecito gli abbia cagionato un danno e dell’identità dell’autore dell’illecito<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.Questa regola di carattere generale è conforme alla consolidata giurisprudenza italiana<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.Al fine di promuovere le azioni <em>follow-on</em>, il Decreto introduce poi una nuova previsione secondo cui: (a) la prescrizione è sospesa quando l’AGCM avvia un’indagine o un’istruttoria in relazione ad una violazione del diritto della concorrenza cui si riferisce l’azione per il risarcimento del danno, (b) la sospensione non può protrarsi oltre un anno dal momento in cui la decisione sanzionatoria è diventata definitiva o dopo che il procedimento si è chiuso in altro modo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.<strong>La responsabilità solidale</strong>Qualora più imprese congiuntamente violino il diritto antitrust (es. in caso di cartello), le imprese co-autrici sono responsabili in solido per l’intero danno causato da tale violazione. Di conseguenza, ogni impresa co-autrice è tenuta a risarcire il danno nella sua integrità, mentre il soggetto danneggiato ha diritto di esigere il pieno risarcimento da ciascuna impresa e l’impresa che ha pagato può recuperare da ogni altra impresa autrice un contributo il cui importo è determinato alla luce delle rispettive responsabilità.Il Decreto prevede le seguenti due eccezioni al suddetto principio di responsabilità solidale:</p><ul> <li>quando l’autore di un illecito antitrust è una piccola o media impresa (“<u>PMI</u>”), la PMI è responsabile in solido solo nei confronti dei propri acquirenti diretti e indiretti quando: (a) la sua quota di mercato è rimasta inferiore al 5% per il tempo in cui si è protratta l’infrazione, e (b) l’applicazione delle regole in materia di responsabilità solidale determinerebbe un pregiudizio irreparabile per la sua solidità economica nonchè la totale perdita del valore delle sue attività. Tuttavia, tale eccezione non è applicabile quando: (a) i soggetti danneggiati non possano ottenere l’integrale risarcimento del danno dalle altre imprese co-autrici dell’illecito antitrust; (b) la PMI abbia svolto un ruolo di guida nella violazione del diritto della concorrenza o abbia costretto altre imprese a parteciparvi; (c) sia stata accertata una precedente violazione delle norme antitrust da parte della PMI<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>;</li> <li>l’impresa beneficiaria di immunità nell’ambito di un programma di <em>leniency</em> è solidalmente responsabile nei confronti (a) dei suoi acquirenti o fornitori diretti e indiretti e (b) di altri soggetti danneggiati solo se questi non possano ottenere il pieno risarcimento del danno dalle altre imprese co-autrici del medesimo illecito antitrust. In ogni caso, l’importo che il beneficiario dell’immunità può esser chiamato a pagare non può eccedere la misura del danno che lo stesso beneficiario abbia causato ai propri acquirenti o fornitori diretti o indiretti<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>.</li></ul><p>Le due suddette eccezioni introducono una significativa ed innovativa deroga al principio generale della responsabilità prevista dall’articolo 2055 c.c., ai sensi del quale “<em>se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio le singole colpe si presumono uguali</em>”.<strong>Il trasferimento del sovrapprezzo </strong>Il Decreto regola nel dettaglio il c.d. <em>passing-on</em> del sovrapprezzo, <em>i.e.</em>, il fenomeno per cui il danno inteso come differenza tra il prezzo che è stato effettivamente pagato e quello che sarebbe stato pagato in assenza della violazione del diritto della concorrenza è, in tutto o in parte, “trasferito” dal soggetto danneggiato ai suoi acquirenti. In tal caso, il danno che è stato trasferito non può più esser risarcito al soggetto danneggiato (nè tale soggetto ha più diritto al risarcimento secondo il rigoroso regime risarcitorio del danno antitrust previsto dalla Direttiva e trasposto nel Decreto).In particolare, il Decreto prevede:</p><ul> <li>la c.d. <em>passing-on defense</em>: il convenuto può invocare, avverso la richiesta di risarcimento del danno, il fatto che l’attore abbia trasferito, in tutto o in parte, il sovrapprezzo derivante dall’illecito antitrust. L’onere di provare il trasferimento del sovrapprezzo spetta al convenuto<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>;</li> <li>la c.d. <em>passing-on offense</em>: l’attore-acquirente indiretto può chiedere ed ottenere il risarcimento del danno, quando il sovrapprezzo causato dall’autore di un illecito antitrust gli sia stato trasferito da controparte, acquirente diretto di quest’ultimo, aumentando i propri prezzi<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>. L’onere di provare l’esistenza e la portata di tale trasferimento del danno spetta all’attore; in ogni caso, vige una presunzione, salvo prova contraria, del trasferimento del sovrapprezzo ove l’attore abbia dimostrato che: (a) il convenuto ha violato il diritto antitrust; (b) la violazione ha causato un sovrapprezzo per l’acquirente diretto del convenuto; e (c) l’acquirente indiretto ha acquistato beni o servizi oggetto della violazione, o ha acquistato beni o servizi che derivano dagli stessi o che li incorporano.</li></ul><p>Finora, il fenomeno del <em>passing-on</em> non aveva trovato espresso riconoscimento in Italia; tuttavia, in alcuni casi<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn21" name="_ftnref21"><sup>[21]</sup></a>, i giudici italiani hanno applicato i principi del <em>passing-on</em> prendendo le mosse dai principi generali della responsabilità civile, secondo cui l’attore può chiedere il risarcimento solo dei danni effettivamente sofferti.<strong>Presunzione di danno in caso di cartello</strong>Il Decreto introduce una presunzione relativa circa l’esistenza del danno in caso di cartelli<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn22" name="_ftnref22"><sup>[22]</sup></a>. Tale innovativa presunzione, che non copre l’effettivo ammontare del danno, è limitata ai soli cartelli, data la loro intrinseca segretezza, idonea ad aumentare l’assimetria informativa e a rendere più difficile per gli attori procurarsi le prove necessarie a dimostrare il danno subito.<strong>Competenza</strong>Il Decreto ha concentrato la competenza a conoscere delle controversie relative al risarcimento del danno antitrust presso i tribunali di Roma, Milano e Napoli<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>.<strong>Stato di recepimento della Direttiva negli Stati Membri </strong>Il 27 dicembre 2016 è scaduto il termine per recepire la Direttiva negli Stati Membri. A oggi, essa è stata recepita da quasi tutti gli Stati Membri, ad eccezione di Bulgaria, Grecia e Portogallo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:luca.toffoletti@advant-nctm.com">Luca Toffoletti</a>&nbsp;e <a href="mailto:alessandro.destefano@advant-nctm.com">Alessandro De Stefano</a>.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Articolo 2(1)(c) del Decreto che recepisce l’articolo 3(1) della Direttiva.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Articolo 1(1) del Decreto.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Sentenza della Corte di Giustizia del 20 settembre 2001, <em>Courage Ltd contro Bernard Crehan e Bernard Crehan contro Courage Ltd e altri</em>, caso C-453/99.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Cfr. sentenza No. 2207/2005.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Cfr. articolo 140-<em>bis</em> del Decreto Legislativo n. 206/2005 (<em>Codice del Consumo</em>).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Articolo 1(2) del Decreto che recepisce l’articolo 3(2-3) della Direttiva.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Articolo 3 del Decreto che recepisce l’articolo 5 della Direttiva.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Cfr. sentenza n. 11564/2015.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Articolo 4 del Decreto che recepisce l’articolo 6 della Direttiva.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Tuttavia, l’istituto della transazione non è attualmente previsto dall’ordinamento italiano.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Le decisioni dell’AGCM possono essere impugnate dinanzi al tribunale amministrativo, ovvero al TAR Lazio, in primo grado, e al Consiglio di Stato, in secondo grado.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Articolo 7(1) del Decreto che recepisce l’articolo 9(1) della Direttiva.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Articolo 7(2) del Decreto che recepisce l’articolo 9(2) della Direttiva.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Articolo 8(1) del Decreto che recepisce l’articolo 10(2-3) della Direttiva.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 2305/2007.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Articolo 8(2) del Decreto che recepisce l’articolo 10(4) della Direttiva.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Articolo 9(1-2) del Decreto che recepisce l’articolo 11(2-3) della Direttiva.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Articolo 9(3-5) del Decreto che recepisce l’articolo 11(4-5) della Direttiva.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Articolo 11 del Decreto che recepisce l’articolo 13 della Direttiva.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Articolo 12 del Decreto che recepisce l’articolo 14 della Direttiva.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref21" name="_ftn21"><sup>[21]</sup></a> App. Torino, sentenza in data 6.7.2000; App. Cagliari, sentenza in data 23.1.1999.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref22" name="_ftn22"><sup>[22]</sup></a> Articolo 14(2) del Decreto che recepisce l’articolo 17(2) della Direttiva.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Articolo 18 del Decreto.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Fonte: <a href="http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/directive_en.html" target="_blank" rel="noreferrer">ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/directive_en.html</a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 04 Jan 2018 03:44:34 +0100</pubDate>
                        <title>Banche, tre sfide aperte</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/banche-tre-sfide-aperte</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da il Corriere del Veneto</em>"L’anno volge al termine ed è tempo di bilanci anche sul versante del contenzioso bancario.La Commissione parlamentare d’inchiesta a breve esaurirà le proprie funzioni e, se non fossimo a cospetto di un’immane tragedia giuridico-finanziaria, verrebbe da chiedersi: qual è la morale della favola?"<img class=" wp-image-7652 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/01/20171229_CorrieredelVeneto-TDMassara.jpg" alt width="446" height="365">Nell'editoriale uscito a fine anno, <strong>Tommaso dalla Massara</strong> propone tre riflessioni su: legge di bilancio, assetto finanziario del Nordest per il 2018 e attenzione mediatica e opinione pubblica nei confronti delle banche.Conclude: "mai come per il 2018, comunque, per chi si accosta al tema banche l’augurio dovrà essere di buon lavoro".&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 02 Jan 2018 08:59:33 +0100</pubDate>
                        <title>I confini dell’antitrust europeo sulle intese verticali e il caso Coty</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/i-confini-dellantitrust-europeo-sulle-intese-verticali-e-il-caso-coty</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Per la Corte di Giustizia dell’Unione europea i sistemi di distribuzione selettiva di prodotti di lusso possono includere un divieto delle vendite online su piattaforme marketplace</em></strong>Il 6 dicembre 2017 la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito l’innovativo principio per cui i produttori/fornitori di beni di lusso possono lecitamente vietare ai distributori autorizzati nell’ambito di un sistema di distribuzione selettiva le vendite dei prodotti <em>online</em> su piattaforme di <em>marketplace</em>.È una sentenza ragionevolmente destinata a produrre effetti rilevanti sulle modalità di organizzazione delle reti distributive di prodotti di lusso. &nbsp;Già basterebbe per comprenderne l’importanza, considerato che – come certificato anche dall’Indagine di settore della Commissione europea sull’<em>e-commerce</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> – il sempre più cospicuo ricorso dei rivenditori al dettaglio alle vendite su piattaforme di <em>marketplace</em> è un fenomeno di sicuro impatto anche nel comparto dei beni di lusso.Più difficile valutare se siamo davanti a una pronuncia capace di produrre effetti sul complessivo regime antitrust europeo delle intese verticali: una breccia, in un assetto che in passato si era mostrato assai poco sensibile a far arretrare tradizionali baluardi di difesa della concorrenza nel nome di esigenze di protezione dell’immagine di marca, si è aperta. Su quanto sia grande già si intravedono posizioni molto diverse.</p><ol> <li><strong>Il caso in breve</strong></li></ol><p>La pronuncia della Corte di Giustizia trae origine da una controversia tra Coty Germany GmbH (“<u>Coty</u>”), fornitore di prodotti cosmetici di lusso<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, e un suo distributore autorizzato tedesco (Parfümerie Akzente GmbH). La controversia aveva ad oggetto la clausola del contratto di distribuzione selettiva che – al dichiarato fine di preservare l’aura di prestigio dei prodotti di Coty – ne vietava al distributore la vendita <em>online </em>tramite cc.dd. piattaforme di <em>marketplace</em> in modo generalizzato, quindi a prescindere da ogni verifica sul fatto che tali piattaforme rispettassero i requisiti qualitativi richiesti dal fornitore.Azionando la clausola, Coty si è rivolta al giudice, affinché quest’ultimo vietasse al distributore di commercializzare i prodotti sulla piattaforma di <em>marketplace</em> Amazon.de. Il giudice di prime cure ha respinto la domanda di Coty sul presupposto che la limitazione alle vendite su piattaforme di <em>marketplace</em> costituisse una restrizione concorrenziale vietata dall’art. 101 TFUE.Coty ha appellato la sentenza dinanzi all’<em>Oberlandesgericht</em> di Francoforte, che ha deciso di rivolgersi alla Corte di Giustizia per chiarire essenzialmente se: (i) la protezione dell’immagine di <em>brand</em> di lusso costituisca un motivo legittimo per delineare un sistema di distribuzione selettiva; (ii) il divieto generalizzato di vendite <em>online</em> su piattaforme di <em>marketplace </em>sia illecito <em>ex </em>art. 101 TFUE e costituisca una restrizione fondamentale della concorrenza<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.</p><ol start="2"> <li><strong>Conclusioni dell’Avvocato Generale Wahl</strong></li></ol><p>Già con le conclusioni presentate il 26 luglio 2017 l’Avvocato Generale Wahl (“<u>AG</u>”) si era pronunciato in senso favorevole alle domande di Coty, rilevando che una rete di distribuzione selettiva finalizzata alla distribuzione di prodotti di lusso e diretta a preservarne l’immagine di prestigio può essere compatibile col divieto di intese anticoncorrenziali, qualora ricorrano le tre condizioni fissate dalla Corte di Giustizia nella celebre sentenza <em>Metro</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, ossia: (a) i prodotti trattati, per il loro elevato livello qualitativo o tecnologico, richiedono un sistema di distribuzione selettiva, che ne tuteli la qualità e l’uso corretto; (ii) la scelta dei distributori deve avvenire secondo criteri oggettivi di carattere qualitativo, stabiliti indistintamente per tutti i rivenditori potenziali e applicati in modo non discriminatorio; (iii) i criteri definiti non devono andare oltre i limiti del necessario.L’elemento centrale della posizione espressa dall’AG consisteva nella constatazione che non solo i prezzi, ma anche altri fattori, tra cui l’immagine di esclusività che i prodotti sono capaci di veicolare, costituiscono leve attraverso cui può essere stimolata la concorrenza e la scelta dei consumatori.Sulla base di questo presupposto, l’AG aveva concluso che il divieto di vendite <em>online</em> su piattaforme di <em>marketplace</em> potesse essere ritenuta legittima e proporzionata nel caso di specie poiché i produttori sono legittimamente interessati a mantenere il controllo nella distribuzione dei loro beni e tale restrizione può incrementare la concorrenza qualitativa, dal momento che protegge l’immagine di prestigio dei prodotti e soprattutto evita il verificarsi di fenomeni di <em>free-riding</em> da parte di rivenditori non autorizzati, tali da vanificare gli investimenti compiuti dalle imprese fornitrici al fine di preservarne l’aura di lusso.</p><ol start="3"> <li><strong>Sentenza della Corte</strong></li></ol><p>Allineandosi alle conclusioni dell’AG, nella sentenza la Corte ha sancito che:</p><ul> <li>un sistema di distribuzione selettiva di prodotti di lusso teso a salvaguardarne l’immagine di lusso è lecito, purché: (a) la scelta dei rivenditori avvenga secondo criteri oggettivi d’indole qualitativa, stabiliti indistintamente per tutti i rivenditori potenziali e applicati in modo non discriminatorio; (b) le caratteristiche del prodotto distribuito richiedano una distribuzione selettiva al fine di conservarne la qualità e garantirne l’uso corretto; (c) i criteri definiti non vadano oltre il limite del necessario<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>;</li> <li>il divieto imposto da un fornitore ai suoi distributori autorizzati di vendere i suoi prodotti di lusso su piattaforme di <em>marketplace</em> è proporzionato e adeguato all’obiettivo di salvaguardare l’immagine di lusso dei prodotti, in quanto:<ul> <li>garantisce al fornitore che i prodotti siano collegati unicamente ai distributori autorizzati e, quindi, comporta un limite coerente con le caratteristiche specifiche di un sistema di distribuzione selettiva;</li> <li>consente al fornitore di verificare che i prodotti siano venduti <em>online</em> in un ambiente corrispondente alle condizioni qualitative concordate con i suoi distributori autorizzati; di converso, l’assenza di un rapporto contrattuale diretto tra il fornitore e la piattaforma di <em>marketplace</em> non consente al primo di esigere il rispetto dei requisiti qualitativi imposti ai distributori autorizzati;</li> <li>contribuisce a far sì che l’immagine di lusso dei prodotti diffusa tra i consumatori non sia “inflazionata” dal fatto che tali prodotti siano venduti su piattaforme di <em>marketplace</em>, che sono tipicamente idonee alla vendita di ogni tipo di prodotto.</li></ul></li></ul><p>Al contempo, la Corte ha sottolineato come un divieto assoluto in capo ai rivenditori, comprensivo anche di un divieto di vendita tramite un loro sito internet “proprietario”, non sia in linea di principio ammissibile, a meno che non sia sorretto da giustificazioni oggettive.</p><ol start="4"> <li><strong> Implicazioni </strong></li></ol><p>La sentenza della Corte chiarisce definitivamente la compatibilità con le norme antitrust del divieto imposto dai produttori di beni di lusso ai propri distributori di vendere i prodotti su piattaforme di <em>marketplace</em>.Al contempo, la sentenza non pare idonea a dipanare tutti i dubbi in materia: infatti, essendo le sue statuizioni espressamente limitate alla distribuzione di beni di lusso, è presumibile che in futuro possano sorgere dispute con riguardo alla natura del bene oggetto di distribuzione selettiva – se si tratti, in altre parole di un vero prodotto “di lusso”, ossia in che cosa il lusso consista, quali siano i suoi confini e così via.Questo potrà essere in particolare l’effetto di una lettura restrittiva della sentenza, secondo la quale &nbsp;solo se e nella misura in cui dovesse essere accertato il carattere lussuoso di un prodotto potrà essere lecitamente invocata la conformità antitrust di un divieto generalizzato alle vendite <em>online </em>su piattaforme di <em>marketplace</em>.Su questa linea sembra essersi già posizionato il <em>Bundeskartellamt</em> tedesco, ossia l’autorità di concorrenza nazionale finora maggiormente attiva nella repressione delle clausole limitative del commercio <em>online</em>, che ha così dichiarato: “<em>the Bundeskartellamt’s decisional practice relates to brand manufacturers outside the luxury industries. </em><em>Our preliminary view is that such manufacturers have not received carte blanche to impose blanket bans on selling via platforms … At first glance, we see only limited effects on our decisional practice</em>”.Non sembra però che si possa scartare una lettura più ampia, disponibile a riconoscere spazi di estensione al di fuori della fattispecie “lusso” (che pure rimane senza dubbio l’oggetto specifico della pronuncia).Ad esempio, l’onnipresente raffronto tra sforzi e investimenti delle imprese e la loro frustrazione da parte di istanze di protezione della concorrenza e della libertà di scelta dei consumatori prende qui una piega più incline del solito a valorizzare i primi a scapito delle seconde. Tanto più se si considera che in gioco ci sono sforzi e investimenti nella creazione di un valore definito, citando testualmente la sentenza, come la “immagine di lusso dei prodotti”. Se è lecito impedire ai consumatori di fruire dei vantaggi delle piattaforme di <em>marketplace</em> per salvaguardare l’immagine di lusso dei prodotti, perché non dovrebbe esserlo, ci si potrebbe chiedere, usare lo stesso divieto per prodotti ad alto tasso tecnologico. O in termini più generali: in tutti i casi in cui sono in gioco rilevanti investimenti e sforzi che possono risultare compromessi da particolari pratiche commerciali al dettaglio.Torna alla ribalta il vecchio argomento (invocato espressamente dall’AG Wahl, e poi non ripreso dalla sentenza) dell’opportunistico sfruttamento da parte dei <em>free rider</em> (le piattaforme <em>online</em> come declinazione contemporanea dei <em>discounter</em> dei tempi di <em>Metro) </em>degli sforzi dei rivenditori servizievoli, disposti a spendere per rispettare le necessità del prodotto, ma poi esposti all’attrattiva esercitata – su consumatori che già hanno potuto ricevere informazioni, fare confronti tra alternative ecc. – da rivenditori generalisti ma con prezzi più bassi. A lungo andare, si completava l’argomento, i rivenditori servizievoli scompaiono e i consumatori soffrono.È questo il sottostante logico-economico della sentenza <em>Coty</em>? Per il momento, non si può eludere l’interrogativo. Di certo si prospettano applicazioni suscettibili, in ordinamenti diversi, di prendere direzioni diverse e anche molto distanti tra loro.I primi orientamenti che saranno espressi dalle autorità nazionali saranno quindi di fondamentale importanza per saggiare sul campo la reale portata e tenuta dei principi <em>Coty</em>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:luca.toffoletti@advant-nctm.com">Luca Toffoletti</a>&nbsp;e <a href="mailto:alessandro.destefano@advant-nctm.com">Alessandro De Stefano</a>.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cfr. <em>Relazione finale della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sull’indagine settoriale sul commercio elettronico (SWD(2017) 154 final)</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tra gli altri, Marc Jacobs, Calvin Klein, Chloé, Hugo Boss.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In particolare, le questioni pregiudiziali sono state le seguenti: “<em>1) Se i sistemi di distribuzione selettiva, diretti alla distribuzione di prodotti di lusso e di prestigio e finalizzati primariamente a garantire un’‘immagine di lusso dei suddetti prodotti possano costituire un elemento di concorrenza compatibile con l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: [s]e costituisca un elemento di concorrenza compatibile con l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE il divieto generale imposto ai membri di un sistema di distribuzione selettiva operanti nel commercio al dettaglio di servirsi, in maniera riconoscibile, per le vendite a mezzo Internet, di imprese terze senza che rilevi, nel caso specifico, il mancato soddisfacimento dei legittimi requisiti di qualità posti dal produttore. 3) Se l’articolo 4, lettera b), del regolamento n. 330/2010 debba essere interpretato nel senso che un divieto imposto ai membri di un sistema di distribuzione selettiva operanti nel commercio al dettaglio di servirsi, in maniera riconoscibile, per le vendite a mezzo Internet, di imprese terze costituisca una restrizione per oggetto della clientela del distributore al dettaglio. 4) Se l’articolo 4, lettera c), del regolamento n. 330/2010 debba essere interpretato nel senso che un divieto imposto ai membri di un sistema di distribuzione selettiva operanti nel commercio al dettaglio di servirsi, in maniera riconoscibile, per le vendite a mezzo Internet, di imprese terze costituisca una restrizione per oggetto delle vendite passive agli utenti finali</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sentenza della Corte di Giustizia del 25 ottobre 1977, <em>Metro SB-Großmärkte/Commissione</em>, causa C-26/76.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si tratta degli stessi principi di liceità di un sistema di distribuzione selettiva declinati dalla Corte di Giustizia nella sentenza <em>Pierre Fabre Dermo-Cosmétique</em> del 13 ottobre 2011, causa C-439/09.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
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                        <guid isPermaLink="false">news-5884</guid>
                        <pubDate>Fri, 29 Dec 2017 03:31:29 +0100</pubDate>
                        <title>Islamic finance development at a slow pace while Italian economy recovers</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/islamic-finance-development-at-a-slow-pace-while-italian-economy-recovers</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>"Dopo anni di stagnazione, se non di recessione, l'economia italiana si sta riprendendo. Infatti, il PIL dell'Italia è avanzato dello 0,4% nei tre mesi fino a giugno 2017, non revisionato dalla stima preliminare e dopo un aumento dello 0,4% nel periodo precedente.<img class=" wp-image-7724 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/01/20180111_IFN_Guida2018.png" alt width="384" height="545">L'espansione è stata trainata dalle immani spese dei consumatori, da un rimbalzo degli investimenti fissi e dall'accumulo delle scorte e sostenuta dalla domanda interna ed esterna, ma si prevedeva che la riduzione della crescita verso la fine del 2017 avrebbe rallentato i trend in coda e le minori prospettive a medio termine. i prezzi dei beni e dei servizi energetici industriali sono destinati a generare una maggiore inflazione complessiva, mentre le pressioni salariali restano limitate. Si prevede che il deficit del titolo della pubblica amministrazione diminuirà leggermente nel periodo di previsione, mentre il rapporto debito / PIL non dovrebbe scendere al di sotto del 130%. "Nel suo ultimo articolo per <em>Islamic Finance news</em>, <strong>Stefano Padovani</strong> analizza gli eventi relativi alla finanza islamica del 2017 e guarda a quelli imminenti nel 2018.&nbsp;<em>Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta su Islamic Finance news.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 21 Dec 2017 09:20:00 +0100</pubDate>
                        <title>Restructuring &amp; Insolvency in Italy</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/restructuring-insolvency-in-italy</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da Lexology</em>In Italia, "La legge fallimentare - emanata con decreto legge 267/1942 (come modificato) - disciplina le seguenti procedure di insolvenza:</p><ul> <li>liquidazione del fallimento;</li> <li>composizioni giudiziarie con creditori;</li> <li>accordi di ristrutturazione del debito;</li> <li>piani di ristrutturazione; e</li> <li>liquidazione amministrativa.</li></ul><p><img class=" wp-image-7589 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/12/20171221_Lexology_Marelli.jpg" alt width="248" height="252">Il decreto legge 270/1999 e la legge 39/2004 (convertendo il decreto legge 347/2003) disciplinano la procedura di amministrazione straordinaria.La legge 3/2012 disciplina le procedure di liquidazione in caso di insolvenza e riorganizzazione dei debitori (piccole imprese e consumatori) che non possono beneficiare delle procedure precedenti. "<strong>Fabio Marelli</strong> analizza il quadro da vari punti di vista in questo approfondimento per Lexology.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 20 Dec 2017 02:54:41 +0100</pubDate>
                        <title>Nuove difficoltà per imprese in crisi: il tramonto del Sanierungserlass e il nuovo § 3a EStG</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuove-difficolta-per-imprese-in-crisi-il-tramonto-del-sanierungserlass</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>È ragionevolmente da attendersi che un imprenditore in stato di crisi, intimato dai suoi creditori, cerchi di ottenere – quale primo passo verso la salvezza dell’impresa – una rinuncia da parte del creditore. Dal punto di vista tributario, una siffatta rinuncia determina tuttavia il sorgere di nuove criticità. Secondo la normativa tedesca, la rinuncia è trattata alla stregua di un ‘profitto di risanamento’, di regola sottoposto a tassazione. Per lungo tempo si era aperta la via a eccezioni a tale regola tramite il Sanierungserlass, circolare del Ministero Federale delle Finanze (BMF). Tuttavia, una sentenza della Corte Federale delle Finanze del 28.11.2016 (sentenza n. BFH GrS 1/15) ha dichiarato incostituzionale il Sanierungserlass, determinando così una situazione d’incertezza.Il Legislatore ha reagito con l’introduzione di un nuovo paragrafo nel Testo Unico sulle imposte Tedesco (§ 3a EStG); si tratta di una disposizione che fissa in modo distinto – e piuttosto complesso – i requisiti da soddisfare affinché tale ‘profitto di risanamento’ rimanga esente da imposte. Si tratta di una novità di per sé auspicata, che tuttavia si è dimostrata non risolutiva di ogni questione. Una norma come quella contenuta in § 3a EStG potrebbe destare il sospetto che si tratti di un aiuto di Stato vietato ai sensi del diritto comunitario (artt. 107 ss. TFUE). Per questo la Germania ha instaurato una procedura di notifica, chiedendo alla Commissione Europea di esaminare la compatibilità della disposizione con il diritto dell’Unione Europea. Il § 3a EStG entrerà in vigore solo quando l’approvazione della Commissione sarà resa nota nella Gazzetta Ufficiale tedesca (Bundesgesetzblatt): il che non è ancora avvenuto.Fino a quel momento, la prassi deve fare attenzione alla comunicazione del BMF sul Sanierungserlass del 27.04.2017 (disponibile su <a href="http://bit.ly/2APPoux)" target="_blank" rel="noreferrer">bit.ly/2APPoux)</a>. Il documento indica quale sia il diritto applicabile a diversi casi; esso appare di estrema importanza anche perché prevedibilmente il § 3a EStG – se entrasse in vigore – non sarebbe comunque retroattivo. Ciò significa che la situazione rimarrà in ogni caso incerta ancora per qualche tempo, continuando a interrogare imprese e avvocati.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:tommaso.dallamassara@advant-nctm.com">Tommaso dalla Massara</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 20 Dec 2017 02:53:05 +0100</pubDate>
                        <title>Diritto tributario: una cooperazione rafforzata tra Baviera e Italia per evitare le doppie imposizioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/diritto-tributario-una-cooperazione-rafforzata-tra-baviera-e-italia-per-evitare-le-doppie-imposizioni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Sempre più imprese operano stabilmente cross border, determinando un’ampia esposizione al pericolo di doppie imposizioni e, di conseguenza, una crescente difficoltà dell’amministrazione finanziaria, costretta a condurre le proprie indagini in ambito internazionale. A questa situazione si è finora fatto fronte attraverso vari strumenti, tra cui le verifiche simultanee, lo scambio di informazioni rafforzato, le procedure amichevoli e gli advanced pricing agreements (a.p.a.). Tuttavia tali strumenti non bastano a offrire una soluzione soddisfacente e veloce per tutti i soggetti coinvolti. Un nuovo strumento finalizzato a evitare la doppia imposizione è rappresentato dalla verifica fiscale bi- o multilaterale: la c.d. joint (tax) audit. A questo riguardo, Baviera e Italia cooperano già da anni.Sul tema, lo scorso 19 ottobre 2017 si è tenuto a Roma un convegno che ha coinvolto le amministrazioni finanziarie italiana e tedesca (in particolare bavarese), nonché rappresentanti del mondo accademico e imprenditoriale di entrambi i paesi, oltre a rappresentanti dell’OCSE e dell’UE. In quell’occasione sono stati evidenziati i vantaggi di una simile cooperazione; tra i vantaggi, in particolare: evitare la doppia imposizione nel modo più celere possibile; agevolare e accelerare l’accertamento di elementi fattuali all’estero; conoscere meglio la struttura internazionale dei gruppi d’imprese; evitare la doppia non-imposizione di profitti; ridurre il rischio di ricalcolo di profitti o procedure amichevoli, nonché aumentare la certezza del diritto per gli anni già esaminati e per quelli a venire.Contestualmente, si è tuttavia anche rilevata la necessità di ulteriori sviluppi per un’armoniosa ed efficace cooperazione. Restano inoltre da chiarire alcune questioni, per esempio in materia di diritto applicabile, nonché in merito all’implementazione dei risultati di una simile verifica congiunta nel rispettivo diritto domestico. Pur con questi limiti, è da attendersi che la cooperazione italo-bavarese porti al più presto i suoi frutti per le imprese attive in entrambi i paesi.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:tommaso.dallamassara@advant-nctm.com">Tommaso dalla Massara</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 20 Dec 2017 02:48:03 +0100</pubDate>
                        <title>Delega per la riforma della disciplina delle crisi d’impresa e dell’insolvenza in Italia. Cosa cambierà?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/delega-per-la-riforma-della-disciplina-delle-crisi-dimpresa-e-dellinsolvenza-in-italia-cosa-cambiera</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con la l. 9 ottobre 2017, n. 155, è data delega al Governo di adottare entro dodici mesi uno o più decreti legislativi che andranno a riformare la disciplina delle crisi d’impresa e dell’insolvenza, adeguandosi alle linee-guida predisposte dalla c.d. Commissione Rordorf.La novità terminologica di più immediato impatto è data dalla sostituzione del termine ‘fallimento’ con l’espressione ‘liquidazione giudiziale’.Prima dell’avvio del procedimento di liquidazione, degna di nota è l’introduzione di una fase stragiudiziale di ‘allerta’ al fine di anticipare l’emersione della crisi d’impresa, in cui saranno analizzate le cause della crisi, così da aprire la via a una composizione assistita presso un apposito organismo da istituirsi in seno a ciascuna Camera di Commercio. Questa fase sfocerà, in caso di mancata composizione, in una dichiarazione pubblica di crisi.Nell’ambito della procedura di liquidazione risulterà rafforzato il ruolo del curatore fallimentare, il quale sarà legittimato a promuovere o a proseguire azioni giudiziali (quelle che sono attualmente promosse dai soci o dai creditori sociali), quali l’azione sociale di responsabilità, l’azione dei creditori sociali (art. 2394 c.c.), l’azione contro i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società (art. 2476, settimo comma, c.c.), nonché le azioni di responsabilità verso società che esercitano attività di direzione e coordinamento (art. 2497 c.c.).Sarà poi semplificato il procedimento di accertamento dello stato passivo e si provvederà all’introduzione di procedure di massima trasparenza nell’individuazione dell’attivo.La legge delega prevede altresì disposizioni che intervengono a modificare la disciplina delle S.r.l., ampliando i casi in cui è obbligatoria la nomina di un organismo di controllo o di un revisore ed estendendo esplicitamente l’operatività del ricorso al Tribunale ex art. 2409 c.c. a questo tipo di società, anche qualora siano sprovviste dell’organo di controllo.Quelle appena evidenziate sono le novità essenziali contenute nella legge delega, tuttavia per apprezzare fino in fondo l’impatto concreto della riforma occorrerà attendere l’emanazione dei decreti legislativi che provvederanno ad attuarla, attesi per i primi mesi del 2018.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:tommaso.dallamassara@advant-nctm.com">Tommaso dalla Massara</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 18 Dec 2017 05:56:22 +0100</pubDate>
                        <title>La scossa digitale sul lavoro vuole regole rimodellate</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-scossa-digitale-sul-lavoro-vuole-regole-rimodellate</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da la Repubblica - Affari&amp;Finanza</em>«La tecnologia ha cambiato i parametri del mondo del lavoro provocando una spaccatura occupazionale. Sono nati nuovi business, dal trasporto privato al food delivery, e nuovi modelli organizzativi, come lo smart working. Ma sono pure aumentate le distorsioni in termini di tutele. Bisogna affinare la regolazione tenendo presente la velocità critica dell'evoluzione digitale».<strong><img class="wp-image-7549 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/12/20171218_Repubblica-Bignami.jpeg" alt width="227" height="482">Michele Bignami</strong>, socio e responsabile del dipartimento di diritto del lavoro di <strong>Nctm Studio Legale</strong>, spiega così l'impatto della trasformazione digitale e l'importanza di un quadro legale al passo con i tempi.(...)</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 12 Dec 2017 05:42:26 +0100</pubDate>
                        <title>La ricerca italiana brilla ma non si trasforma in risultati economici</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-ricerca-italiana-brilla-ma-non-si-trasforma-in-risultati-economici</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da&nbsp;La Repubblica - Affari &amp; Finanza</em>L'Italia è il primo paese nel mondo per numero di citazioni per ricercatore. Peccato però che questo spesso non riesca a tradursi in valore economico sul mercato. Uno scenario frutto, secondo <strong>Paolo Lazzarino</strong>, socio dello studio legale Nctm, di alcune criticità strutturali e organizzative che caratterizzano il sistema del trasferimento tecnologico a livello universitario. (...)<img class="wp-image-7509 aligncenter" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/12/Schermata-2017-12-12-alle-12.31.30.png" alt width="550" height="600"></p><div class="page" title="Page 1"><div class="layoutArea"><div class="column"><p>(...)«Esempi di buona prassi sono il Politecnico di Milano e quello di Torino che hanno creato dei <em>technology transfer office</em> per promuovere la valorizzazione dei brevetti, anche incoraggiando la loro cessione dal ricercatore all’università»(...)</p></div></div></div>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 12 Dec 2017 03:50:11 +0100</pubDate>
                        <title>Assegnate le borse nctm e l&#039;arte: Artists-in-residence</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/assegnate-le-borse-nctm-e-larte-artists-in-residence</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Sono stati proclamati gli assegnatari delle borse&nbsp;<em>nctm e l’arte: Artists-in-residence</em>.Il bando, giunto alla decima edizione, è un progetto di supporto all'arte contemporanea,&nbsp;rivolto ad artisti visivi che intendono partecipare a qualificati programmi di residenza fuori dall’Italia.Lo scorso 06 dicembre, dopo aver vagliato attentamente le candidature pervenute, il comitato di valutazione, composto dalla&nbsp;responsabile del progetto Gabi Scardi, dalla curatrice Cecilia Guida e dagli artisti Ludovica Carbotta e Ettore&nbsp;Favini, ha individuato i destinatari delle borse di studio.<a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/12/20171212_CS-nctm-e-larte-Artists-in-residence-vincitoriX_def.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Scarica il comunicato completo</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 11 Dec 2017 10:43:38 +0100</pubDate>
                        <title>Crediti con pagamenti differiti da attualizzare in bilancio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/crediti-con-pagamenti-differiti-da-attualizzare-in-bilancio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da&nbsp;il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore</em>Le società Oic adopter che abbiano effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi riconoscendo al cliente termini di pagamento differiti oltre le normali condizioni di mercato, senza prevedere la corresponsione di alcun interesse devono procedere nel bilancio 2017 all’attualizzazione del credito commerciale facendo attenzione a tenere distinta la parte di tale credito alimentata dal ricavo da quella che si genera per effetto della rilevazione dell’Iva a debito.<strong>Le regole contabili </strong>Il novellato articolo 2426, numero 8), del codice civile, infatti, prevede che i crediti (e i debiti) sono rilevati in bilancio tenendo conto del fattore temporale e dunque attualizzando tali poste nel caso in cui, al momento della rilevazione iniziale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali risulti significativamente diverso da quello di mercato. L’Oic 15 pubblicato nel dicembre 2016 fornisce indicazioni per applicare il nuovo criterio specificando che, per il principio di rilevanza, lo stesso può non essere applicato ai crediti e ai debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi o se il tasso contrattuale non sia significativamente diverso da quello di mercato.<strong><img class=" wp-image-7496 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/12/20171211_OIC14-1.jpg" alt width="286" height="326">Il trattamento contabile </strong>Ipotizzando che una società all’inizio del 2017 abbia effettuato un’operazione di cessione di un bene ad un prezzo pari a 1.220, Iva al 22% inclusa, concedendo al cliente la possibilità di pagare il dovuto dopo 24 mesi, per valutare se sia necessaria l’attualizzazione del credito è necessario preliminarmente individuare il tasso di mercato ovvero il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un’operazione similare di finanziamento con termini e condizioni comparabili. Proseguendo con l’esempio ed ipotizzando un tasso di mercato pari al 5%, la società al momento della cessione deve iscrivere il credito al valore attualizzato pari a 1.107 (1.220/1,05*1,05). Inoltre, secondo quanto riportato nell’esempio 1A dell’Oic 15, si devono rilevare in avere un ricavo per 907 (1.000/1,05*1,05) e Iva a debito per 220 mentre in dare si contabilizza un costo per oneri finanziari per 20 (pari all’Iva a debito di 220 meno il valore attualizzato dell’Iva a debito (200=220/1,05*1,05).Al termine del primo e del secondo anno, inoltre, si devono rilevare gli interessi attivi al tasso del 5% sul credito iscritto a 1.107 e dunque pari rispettivamente a 55 e 58, riallineando in tal modo il valore del credito al suo nominale (1.107 più 55 più 58 è infatti uguale a 1.220, importo che il cliente deve pagare alla fine die 24 mesi).<strong>Le regole fiscali </strong>Si tratta ora di comprendere quale trattamento fiscale debba essere applicato agli interessi passivi corrispondenti all’effetto dell’attualizzazione sull’Iva addebitata al cliente e a quelli attivi rilevati con riferimento al ricavo. Premesso che l’articolo 13- bis, del Dl 244/2016, ha introdotto il principio di derivazione rafforzata del reddito Ires dalle risultanze di bilancio, il Dm 3 agosto 2017, per effetto del richiamo operato dall’articolo 2, comma 1, lettera a), all’articolo 2, comma 1, del Dm 1° aprile 2009, ha poi confermato che assumono rilevanza anche per i soggetti Oic gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma, pur nel rispetto delle disposizioni del Tuir che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi.<strong>Il trattamento tributario </strong>Tornando all’esempio, dunque, con riferimento agli interessi contabilizzati per effetto dell’attualizzazione, in sede di determinazione del reddito Ires, nessuna variazione specifica deve essere operata. In fase di applicazione del test del Rol (articolo 96 del Tuir), si ritiene che gli interessi attivi rilevino in misura pari a 35 (pari a 55 meno 20, e dunque al netto di quelli passivi contabilizzati per tener conto dell’effetto Iva).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 04 Dec 2017 11:07:40 +0100</pubDate>
                        <title>Contributi dagli uffici Nctm nel mondo &lt;br&gt;Shipping &amp; Transport Bulletin Dicembre 2017 - Gennaio 2018</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contributi-dagli-uffici-nctm-nel-mondo-shipping-transport-bulletin-dicembre-2017-gennaio-2018</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Our Oceans</strong>Alla conferenza Our Oceans tenutasi a Malta il 5 e 6 ottobre, l'UE ha annunciato che spenderà poco più di 550 milioni di euro in 36 azioni diverse per promuovere mari più sani, più puliti, più sicuri e più sicuri. L'UE invia un messaggio agli operatori privati e alle autorità pubbliche sulla necessità di affrontare le sfide che si impongono sugli oceani, tra cui l'inquinamento plastico e la protezione della vita marina.I principali programmi possono essere classificati come relativi alla sicurezza marittima, all'inquinamento marino e all'economia blu. La sicurezza marittima concerne i disastri naturali, la pirateria, la tratta e i conflitti armati e include programmi di monitoraggio satellitare sull’attività di pirateria sulla costa africana e nell'Oceano Indiano. Il programma per contrastare l’inquinamento marino è di gran lunga quello con il minor finanziamento ed è progettato per affrontare i 10 milioni di tonnellate di elementi inquinanti che finiscono in mare ogni anno e la stima che entro il 2050 il mare avrà più plastica che pesci. La più recente aggiunta al programma dell'UE, e la parte che riceverà la maggior parte dei finanziamenti, è la sezione della Blue Economy che copre il finanziamento della ricerca e lo sviluppo di progetti pilota. La scheda informativa con maggiori dettagli è stata pubblicata dalla Commissione europea il 5 ottobre.<strong>Adozione delle norme sulla sicurezza dei passeggeri delle navi </strong>Le nuove norme sono state adottate dal Consiglio in ottobre, ma concedono agli Stati membri due anni per attuarli e ulteriori quattro anni per attuare determinati aspetti delle norme, come la segnalazione elettronica dei dati. Le modifiche principali riguardano i requisiti tecnici per la costruzione di navi di oltre 24 metri, l'introduzione della registrazione digitale dei passeggeri (con scadenze prolungate per alcuni aspetti) con l'obbligo di presentare i dati 15 minuti dalla partenza delle navi e modifiche ai regimi di ispezione, finalizzati a ridurre l'onere per i fornitori di servizi.<strong>Diritti dei passeggeri ferroviari</strong>L'UE è uno dei pochi territori dove i diritti dei passeggeri sono protetti se effettuano un viaggio per via aerea, ferroviaria, nave, autobus o pullman. Le norme sui diritti dei passeggeri delle ferrovie sono state fissate nel dicembre 2009 e, come per i viaggi aerei, consentono ai passeggeri di essere risarciti per ritardi di oltre un'ora. Non tutti gli Stati membri hanno implementato completamente le norme con Belgio, Danimarca, Italia, Paesi Bassi e Slovenia in primo piano. La Commissione propone ora di aggiornare detti diritti, secondo cinque punti chiave. 1) Ci dovrebbe essere un'applicazione uniforme delle regole ai servizi ferroviari internazionali, nazionali, urbani e suburbani; 2) migliore distribuzione delle informazioni ai passeggeri relativamente ai loro diritti; 3) migliorare i diritti dei passeggeri con disabilità e mobilità ridotta; 4) miglioramento dell'esecuzione delle procedure di gestione dei reclami e sanzioni; 5) introduzione di regole di proporzionalità per esonerare i fornitori di servizi in situazioni di forza maggiore o ritardi causati da calamità naturali. La proposta legislativa deve ora essere adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio prima di entrare in vigore.<strong>Quasi 1 miliardo di passeggeri aerei nell'UE nel 2016</strong>Eurostat, l'organismo statistico dell'UE ha pubblicato un comunicato stampa nell'ottobre 2017 che mostra che quasi 1 miliardo di passeggeri (972,7 milioni) hanno viaggiato in aereo nel 2016. Determinando un aumento di 54 milioni rispetto al 2015 e un aumento del 29% dal 2009. Il maggior numero di passeggeri aerei è nel Regno Unito seguito da Germania, Spagna, Francia e Italia con Bulgaria, Romania e Cipro che mostrano i maggiori aumenti.Gli aeroporti più trafficati nell'UE sono Londra / Heathrow con 75 milioni di passeggeri seguiti da Parigi / Charles de Gaulle con 65,8 milioni, poi Amsterdam / Schiphol con 63,6 milioni e Frankfurt / Main con 69,7 milioni. Madrid e Barcellona sono le prossime nella lista seguite da Londra / Gatwick.I dati dell'UE sono stati progettati per evitare il doppio conteggio in modo che un passeggero in partenza da Parigi e in arrivo a Londra, o in partenza da Londra e in arrivo a Glasgow, venga conteggiato una sola volta.<strong>L'uso di droni nell'UE</strong>La Commissione europea ha lanciato una nuova proposta per ottenere regole sui droni, emettendo stime che nel corso del solo 2016 ci sono stati oltre 1.200 "<em>situazioni</em>" di sicurezza nell'uso dei droni, compresi i quasi incidenti tra droni e aerei commerciali. La Commissione aveva proposto una legislazione nel dicembre 2015, ma il Consiglio e il Parlamento europeo hanno compiuto pochi progressi nell'adozione delle norme. In assenza di progressi, la Commissione sta procedendo all'interno del programma SESAR, un programma per sviluppare la gestione del traffico aereo della prossima generazione, per determinare strumenti per “<em>geo-recintare</em>” gli aeroporti e lo spazio aereo critico. Il geo-recinto potrebbe impedire automaticamente ai droni di volare all’interno di zone soggette a restrizioni.<strong>Esenzioni fiscali per il trasporto marittimo in Belgio</strong>Il 6 novembre 2017, la Commissione europea ha approvato, in base alle norme UE in materia di aiuti di Stato, la proroga fino al 2022 di diverse misure di sostegno previste in Belgio a favore del trasporto marittimo. L'obiettivo generale delle misure belghe è quello di incoraggiare gli armatori a registrare le proprie navi in uno Stato membro dell'UE e quindi a garantire standard sociali, ambientali e di sicurezza più elevati. Il regime belga si applica alle navi registrate in qualsiasi stato del SEE (Spazio economico europeo). In sostanza, lo schema belga determina le tasse per le compagnie di navigazione non sul loro profitto ma sul tonnellaggio che la società opera. L'approccio sul tonnellaggio si applica ai ricavi di base derivanti dalle attività di spedizione, dai ricavi e dai ricavi accessori derivanti dal rimorchio e dal dragaggio. Le compagnie devono essere attive nel trasporto di merci e passeggeri via mare e sono state introdotte modifiche per garantire che il beneficio della tassa non si riversi in altri settori. Le compagnie di navigazione devono almeno mantenere le loro attuali registrazioni UE.<strong>Antidumping e Cina</strong>Il Parlamento europeo ha votato a favore di nuove regole per determinare il valore delle merci provenienti da economie, come il Vietnam o la Cina, che soffrono di distorsioni significative. Nelle inchieste antidumping, il livello del dumping è il confronto tra il valore normale nel paese di origine delle merci e il prezzo all'esportazione verso l'UE.La Cina ha sostenuto che non può più essere classificata come un'economia non di mercato. L'UE non ha ritenuto che la Cina potesse essere classificata come economia di mercato a causa delle distorsioni significative presenti sul mercato. Pertanto, in quanto compromesso, l'UE ha accettato di modificare la sua legge antidumping per non classificare i paesi come mercati o non mercati e concentrarsi invece sulla misura in cui il mercato potrebbe fornire segnali di prezzo attendibili per determinare un corretto valore basato sul mercato.Le nuove regole dovrebbero essere adottate dal Consiglio nel corso di novembre ed entrare in vigore il 20 dicembre. A quel tempo, la Commissione pubblicherà una relazione di 400 pagine sulle distorsioni nell'economia cinese che faciliterà l'industria dell'UE a sporgere denuncia contro il dumping dalla Cina.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:bernard.oconnor@advant-nctm.com">Bernard O'Connor</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 04 Dec 2017 11:06:13 +0100</pubDate>
                        <title>Natura giuridica della Stazione marittima: quali implicazioni per il terminalista che la gestisce? </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/natura-giuridica-della-stazione-marittima-quali-implicazioni-per-il-terminalista-che-la-gestisce</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nella grande sostanza, nei porti italiani vi sono due tipologie di terminal: il classico operatore terminalista, autorizzato in forza di una concessione demaniale marittima ex art. 18 della Legge 84/94 e le stazioni marittime autorizzate ex art. 6 della medesima legge. Trattasi in particolare dei terminal adibiti al traffico crocieristico (anche se taluni operano contestualmente anche il traffico dei traghetti ro-ro)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.Ora, il terminalista privato può tendenzialmente decidere di contrarre liberamente con i propri fornitori, manutentori, e in generale con i terzi. Non è chiaro se anche le stazioni marittime siano parimenti libere di contrarre senza essere soggette alla rigida disciplina pubblicistica in materia di appalti pubblici, come qualcuno ha suggerito<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.La stazione marittima, infatti, è un soggetto particolare poiché se da un lato si configura come terminalista a tutti gli effetti, dall’altro è incaricata di svolgere un pubblico servizio. Tale circostanza consente – tra l’altro – alle Autorità di Sistema Portuale di partecipare al capitale della medesima, in quanto unica eccezione all’interno del nostro ordinamento portuale.Con particolare riferimento alle stazioni marittime passeggeri, parrebbe in prima battuta che l’affidamento a terzi dei servizi ad esse connessi (<em>ivi</em> inclusi i <em>cd.</em> servizi di supporto ai passeggeri), debba avvenire mediante apposita gara pubblica, alla luce del combinato disposto tra l’art. 6 della Legge 84/94 (oggi riformata dal <em>D.lgs.</em> 169/2016) e il D.M. 14 novembre 1994 n. 275<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, nel <strong>rispetto dei procedimenti ad evidenza pubblica</strong>.Ecco allora che la natura giuridica di stazione marittima, non è affatto tema di poco conto per il terminalista che la gestisce e svolge i servizi ad essa correlati. Infatti, qualora si applichi la normativa prevista dal Codice degli appalti, il terminalista incorre in elevati costi di natura amministrativa dovuti all’applicazione delle regole di cui ai procedimenti di evidenza pubblica mentre, in caso di non rispetto di dette procedure, si profilerebbe la violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici, primo tra tutti il principio della par condicio.Alla luce di quanto sopra, risulta preziosa la sentenza del T.A.R. Liguria, Sez. II, 5 novembre 2015, n. 882, con la quale si è affermato che una società concessionaria del servizio di gestione del traffico crocieristico può appaltare a terzi i servizi complementari e sussidiari di vigilanza e sicurezza di aree ed edifici portuali senza essere soggetta alle regole di evidenza pubblica. Ciò in quanto trattasi di attività collaterale esercitata in un contesto concorrenziale che esula dall’applicazione della disciplina pubblicistica.In particolare i giudici liguri hanno stabilito che “<em><u>l’appalto per la gestione dei servizi complementari e sussidiari di vigilanza e sicurezza</u> da svolgersi nell’ambito degli edifici e delle aree di un porto commerciale, essendo aggiudicato per scopi diversi – ancorché strumentali – dall’esercizio dell’attività relativa allo sfruttamento di un’area geografica ai fini della messa a disposizione del porto ai vettori marittimi, <u>trattandosi di appalto relativo ad un’attività collaterale esercitata in un contesto concorrenziale, esso sfugge all’applicazione delle regole di evidenza pubblica di cui alla parte terza del codice dei contratti pubblici”</u></em>.In sostanza, il T.A.R., sulla scorta di quanto già affermato dalla precedente giurisprudenza nazionale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> e comunitaria<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>, ha ribadito la portata speciale dell’applicabilità della disciplina dei settori speciali soltanto nei casi espressamente previsti. A ciò consegue quindi una rigorosa delimitazione non soltanto dell’ambito soggettivo ma anche per quanto riguarda quello oggettivo – riferito al tipo di attività svolta in concreto dai soggetti che operano nei settori speciali indicati dal codice – senza possibilità di interpretazione estensiva.In conclusione, sembra persistere l’obbligo per il gestore di una stazione marittima di sottostare alle regole pubblicistiche, salvo il caso in cui si tratti di attività collaterali alla propria, esercitate in un contesto concorrenziale.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:l.brandimarte@advant-nctm.com">Luca Brandimarte</a>.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Si fa riferimento ad una tecnica di carico di nave che non richiede l’uso di gru perché i veicoli sono automezzi che salgono e scendono autonomamente dalla nave per mezzo di un’apposita rampa di carico.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Ci si riferisce al D.lgs. 163/2006 come modificato dalla L. 11 agosto 2014, n. 125 e dal D.L. 12 settembre 2014, n. 133 <em>“Codice degli appalti”</em>, oggi riformato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha introdotto il “<em>Nuovo Codice degli appalti”</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Si veda in particolare quanto disposto dal D.M. 11 novembre 1994, n. 275 in tema di “<em>Indicazione dei servizi di interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso all’utenza portuale</em>” che identifica all’art. 1, lett. e) le stazioni marittime passeggeri tra i servizi di interesse generale.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Si veda in questo senso T.A.R. Emilia Romagna, 28.5.2007, n. 315, T.A.R. Lazio, III-ter, 27.2.2008 nonché Cons. di Stato, V, 9.3.2015, n. 1192.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> In questo senso la sentenza della C.G.C.E., IV, 10.4.2008, n.393/06, la quale, chiamata a dirimere la questione pregiudiziale se la direttiva 2004/17/CE dovesse essere interpretata nel senso che un ente aggiudicatore che svolga attività in uno dei settori speciali rientri nell’ambito della stessa anche in relazione ad un’attività collaterale esercitata in un contesto concorrenziale, ha dato risposta negativa. Nello specifico, le Corte Ue ha affermato che la natura speciale della Direttiva 2004/17/CE ne esige un’interpretazione restrittiva, in quanto circoscritta a specifici settori di attività.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 04 Dec 2017 11:03:18 +0100</pubDate>
                        <title>L’operazione di “rizzaggio” del carico a bordo di navi Ro/Ro: facciamo chiarezza</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/loperazione-di-rizzaggio-del-carico-a-bordo-di-navi-ro-ro-facciamo-chiarezza</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Sembra particolarmente attuale la necessità di ricordare quale sia in Italia la natura giuridica delle operazioni di rizzaggio e derizzaggio della merce rotabile su navi ro/ro<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.Preliminarmente occorre ricordare che le procedure di messa in sicurezza del carico sono regolamentate dalla convenzione SOLAS<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> secondo cui, il carico e le unità di trasporto che di esso fanno parte devono essere caricate, stivate e assicurate per il viaggio seguendo le disposizioni di un <em>«Cargo Security Manual»</em> (manuale sulla messa in sicurezza del carico) approvato dall’Amministrazione competente dello Stato membro IMO<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> e creato in base a uno standard quantomeno equivalente alle guide pubblicate dall’IMO medesima e periodicamente aggiornate. Ogni nave iscritta nei registri degli Stati aderenti IMO, dal 1998, ha l’obbligo di tenere a bordo il <em>Cargo Securing Manual</em>, in cui devono essere descritte tutte le procedure eseguite per la messa in sicurezza del carico, rizzaggio e derizzaggio compresi.È, quindi, importante stabilire se sia possibile configurare lo svolgimento di dette operazioni in regime di autoproduzione da parte del personale di bordo di navi Ro/Ro senza ricorrere alla manodopera della impresa portuale o del terminalista ovvero se le stesse maestranze siano le uniche autorizzate alla bisogna.V’è subito da premettere che la soluzione non è priva di difficoltà: alcuni hanno sostenuto che esigenze di tutela della sicurezza della navigazione ne imporrerebbero la riserva a favore dell’equipaggio, altri insistono nell’annoverare il rizzaggio e il derizzaggio tra i servizi riservati ai lavoratori portuali.E ancora si è, in particolare, discusso della configurabilità del rizzaggio e del derizzaggio quali “<em>operazioni portuali</em>” ovvero quali “<em>servizi tecnico nautici</em>”.Nel caso delle “<em>operazioni portuali</em>”, l’esercizio del rizzaggio ricadrebbe nell’ambito di applicazione dell’art. 16 della l. 84/94 e sarebbe riservato (i) ai lavoratori portuali ma potrebbe essere esercito (ii) in regime di autoproduzione, dalle compagnie di navigazione che abbiano ottenuto l’autorizzazione all’esercizio di queste operazioni ai sensi del citato art. 16.La diversa ipotesi di riserva di tali attività all’equipaggio, fonda sul fatto che il rizzaggio e il derizzaggio verrebbero eserciti per garantire la tutela della sicurezza del porto e della navigazione e che, pertanto, dovrebbero essere di pertinenza di coloro che presidiano tale sicurezza (i membri dell’equipaggio, appunto).È, allora, opportuno dare conto dell’atteggiamento assunto dalla giurisprudenza italiana in merito alla qualificazione giuridica delle operazioni di rizzaggio e derizzaggio.Prima fra tutte, una sentenza della Corte di Appello di Genova<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>. All’origine della controversia l’impugnazione, da parte di una compagnia di navigazione, di una nota con cui la Capitaneria di Porto le negava l’autorizzazione ad autoprodursi, con proprio personale, le operazioni di rizzaggio e derizzaggio dei mezzi pesanti a bordo delle navi. Nell’ordinanza impugnata, la Capitaneria aveva motivato il diniego sulla base del fatto che dette operazioni si ritenevano essere <em>«operazioni che devono essere svolte da lavoratori portuali». </em>Le doglianze della compagnia di navigazione erano state, in prima battuta, accolte dalla pretura di Massa Carrara<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>, che, con provvedimento inedito, aveva statuito che la riserva ai lavoratori portuali delle operazioni di rizzaggio e derizzaggio dei mezzi pesanti caricati sui traghetti, doveva ritenersi in contrasto con la normativa comunitaria e italiana in materia di tutela della concorrenza - in particolare con l’art. 9<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a> l. 10 ottobre 1990 n. 287<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a> - e che, pertanto, l’armatore di un traghetto, aveva diritto di provvedere con mezzi propri a tali operazioni.Il Tribunale prima e la Corte poi hanno ribaltato il provvedimento pretorile, negando la possibilità che queste operazioni potessero essere svolte dal personale del bordo.Afferma, in particolare, la Corte che rizzaggio e derizzaggio, «<em>ancorché possano svolgersi solo allorché la nave è in porto»</em>, non rientrano nell’ambito di applicabilità dell’art. 16.4, lett. d) della l. 84/94, il quale prevede e disciplina l’esercizio delle<em> «operazioni portuali da effettuarsi all’arrivo e alla partenza di navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da svolgere». </em>Facendo poi riferimento ad una precedente pronuncia della Corte di Cassazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>, la Corte di Appello ha espressamente affermato che rizzaggio e derizzaggio devono considerarsi non operazioni portuali ma bensì<em> «operazioni di carattere nautico».</em>Con sentenza di poco successiva, il Consiglio di Stato<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a> ha ribadito quanto statuito dalla Corte di Appello di Genova ed ha ulteriormente chiarito il punto affermando: <em>«Ai sensi dell’art. 16 l. 28 gennaio 1994, n. 84, la disciplina delle operazioni portuali (quali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito e il movimento, in genere delle merci e di ogni altro materiale svolti in ambito portuale) non è estensibile – in caso di autoproduzione o “self handling” – anche alle operazioni cd. nautiche, quali quelle del rizzaggio, derizzaggio (...)».</em>Sembra, quindi, che le autorità giurisdizionali finora chiamate ad esprimersi sulla qualificazione delle attività di rizzaggio e derizzaggio, abbiano negato la possibilità che possano essere svolte da soggetti diversi dai lavoratori portuali o dai terminalisti e che, pertanto, possano essere esercite in regime di autoproduzione.Vi è poi da notare che alcuna definizione è stata data delle <em>“operazioni nautiche</em>” in cui sarebbero annoverabili rizzaggio e derizzaggio e, di conseguenza, alcuna chiarezza vi è ad oggi su come debbano disciplinate e, quindi, esercite.Vediamo, infatti, che se il termine “<em>nautiche</em>” utilizzato dalle autorità giurisdizionali rimanda direttamente alle attività eseguite a bordo nave durante la navigazione, dall’altro le medesime autorità non solo hanno affermato che rizzaggio e derizzaggio potrebbero svolgersi solo in porto ma che comunque dovrebbe escludersi la possibilità di esercizio delle stesse da parte del bordo.In quest’ottica potrebbe assumere rilievo una tesi elaborata in dottrina<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a> secondo cui la figura del rizzaggio potrebbe essere meglio accostabile a quella dei servizi tecnico nautici (pilotaggio, ormeggio, rimorchio etc. ...) in quanto, con riferimento all’esercizio di entrambi, assumerebbe particolare rilevanza l’esigenza di tutela della sicurezza del porto e della navigazione.Tale accostamento ha, peraltro, un rilievo anche in riferimento all’applicabilità al rizzaggio dei principi di concorrenza e, di conseguenza, alla possibilità di autoproduzione.Se è vero, infatti, che l’art. 14 della l. 84/94 stabilisce che i servizi tecnico – nautici sono servizi di interesse generale per la cui organizzazione è competente l’Autorità Marittima di concerto con l’Autorità di Sistema Portuale, tale previsione va interpretata alla luce del citato art. 9 della l. 287/90 secondo cui, la riserva ad un'impresa incaricata della gestione di attività di prestazione al pubblico di beni o di servizi – quali i servizi tecnico nautici - contro corrispettivo, non comporta per i terzi il divieto di produzione di tali beni o servizi per uso proprio.Sul punto, l’AGCM <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a> ha affermato che l’attuale normativa non esclude la possibilità di adottare modalità concorrenziali anche in relazione all’organizzazione dei servizi tecnico-nautici, e che la scelta del modello di gestione deve essere valutata caso per caso, in quanto<em> «la tutela della sicurezza della navigazione non appare necessariamente in conflitto con la concorrenza tra più imprese»</em>.Nondimeno il Garante<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a> ha più volte ribadito la necessità di porre in essere una «<em>concorrenza&nbsp;nel&nbsp;mercato, limitando gli ambiti di riserva legale di tali servizi solo ai casi in cui sia assolutamente necessaria o, in difetto, di attuare una concorrenza&nbsp;per&nbsp;il mercato, in cui l’individuazione del prestatore del servizio avviene mediante una procedura pubblica»</em>.Per quanto attiene specificamente l’ipotesi dell’autoproduzione, l’AGCM ha osservato che anche i servizi tecnico-nautici possono essere eserciti in autoproduzione, ribadendo la necessità di bilanciamento <em>«tra l’esigenza di assicurare standard di sicurezza adeguati nella regolamentazione delle attività tecnico-nautiche in ambito portuale e la necessità di preservare il maggior grado di concorrenza possibile»</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a><em>.</em>Invero, essendo i servizi tecnico – nautici disposti anche in funzione di sicurezza del porto e della navigazione, l’autoproduzione di tali servizi non può prescindere da specifica autorizzazione e dal controllo dell’Autorità marittima (competente ai sensi dell’art. 14 l. 84/94), la quale deve valutare la capacità del richiedente di produrre i servizi stessi con modalità che rispondano alle esigenze di natura pubblica.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:b.gattorna@advant-nctm.com">Barbara Gattorna</a>.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Insieme delle operazioni e procedure finalizzate al legare solidamente con “rizze” beni trasportati via mare quali, in particolare automezzi, in modo tale che i predetti veicoli rimangano fermi e non subiscano danni a causa dei movimenti della nave in corso di navigazione.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (nota anche semplicemente come: SOLAS, acronimo di Safety of life at sea.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a>International Maritime Organization<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Sentenza Corte di Appello di Genova, 5 aprile 1995<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Sentenza Pretura Massa, 02/06/1992, <em>Soc. Sardegna navigazione flotta sarda c. Compagnia lavoratori portuali Marina di Carrara. </em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Art. 9 L. 287/90 - <em>«Autoproduzione»</em>: La riserva per legge allo Stato ovvero a un ente pubblico del monopolio su un mercato, nonché la riserva per legge ad un'impresa incaricata della gestione di attività di prestazione al pubblico di beni o di servizi contro corrispettivo, non comporta per i terzi il divieto di produzione di tali beni o servizi per uso proprio, della società controllante e delle società controllate.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> L. 287/90, <em>«Norme per la tutela della concorrenza e del mercato»</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Sentenza della Corte di Cassazione, n. 729/75.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Sentenza del Consiglio di Stato, n. 1177 del 3.7.1996<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Vds. Francesco Cardullo, <em>Il rizzaggio inteso come “operazione nautica”, </em>in GIURETA, vol. VIII del 2010<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Parere AS990, in Boll., 2012, n. 43, 71 ss.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Segnalazione AS988, in&nbsp;<em>Boll.</em>, 2012, n. 38, 18 ss., 68.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Parere AS998, in Boll., 2012, n. 48, 54 ss.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 04 Dec 2017 10:59:42 +0100</pubDate>
                        <title>L’ANAC si pronuncia sul possibile conflitto di interessi dei componenti del Comitato di Gestione delle Autorità di Sistema Portuale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lanac-si-pronuncia-sul-possibile-conflitto-di-interessi-dei-componenti-del-comitato-di-gestione-delle-autorita-di-sistema-portuale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Comitato di gestione è l’organo collegiale delle Autorità di Sistema Portuale (di seguito, “AdSP”) composto (i) dal presidente dell’AdSP, (ii) da un componente designato dalla regione o da ciascuna regione il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale, (iii) da un componente designato dal sindaco di ciascuna delle città metropolitane, ove presente, il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale, (iv) da un componente designato dal sindaco di ciascuno dei comuni ex sede di autorità portuale inclusi nell'AdSP, esclusi i comuni capoluogo delle città metropolitane, nonché (v) da un rappresentante dell'autorità marittima, designato dalle direzioni marittime competenti per territorio, con diritto di voto nelle materie di competenza.Nell’ottica della riforma della legge portuale italiana, il Comitato di Gestione parrebbe costituire, in pratica, una sorta di consiglio di amministrazione dell’ente di gestione del porto, i cui compiti – indicati dall’art. 9 della legge 84/94 - sono assai numerosi ed importanti.In particolare, tra le altre, rientrano nelle sue competenze l’adozione del piano regolatore di sistema portuale, l’approvazione del piano operativo triennale concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e logistiche e l’approvazione del bilancio di previsione.Per quanto qui interessa, segnaliamo in particolare come tra i compiti demandanti al Comitato di gestione ci sia quello di deliberare , su proposta del Presidente, “<em>in ordine alle autorizzazioni ed alle concessioni di cui agli articoli 6, comma&nbsp; 11, 16 e 18 di durata superiore a quattro anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle&nbsp; disposizioni&nbsp; contenute&nbsp; nei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei&nbsp; trasporti,&nbsp; di&nbsp; cui, rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, ed all'articolo 18,&nbsp; commi 1 e 3</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>.Alla luce di tale disposizione, diversi commentatori hanno criticato il fatto che in taluni porti i membri del Comitato di gestione siano soggetti in qualche modo legati al tessuto economico portuale che i medesimi – in qualità di comitati – sarebbero chiamati a regolare e gestire.Posto che negli ultimi anni si è assistito ad una crescente attenzione verso l’imparzialità dei funzionari, nonché verso la trasparenza dell’azione amministrativa<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>, in tale contesto, vi sono due importanti contributi che in qualche modo inducono ad una riflessione circa la possibilità che - in situazioni di potenziale conflitto di interessi - le delibere assunte dal comitato possano addirittura essere annullate.Il primo contributo è una delibera dell’ANAC, la n. 179 del 1 marzo 2017, emessa nell’ambito di una vicenda nella quale la predetta Autorità è stata chiamata ad esprimersi in merito al potenziale conflitto di interessi sussistente tra le cariche, rispettivamente, di componente del Comitato di gestione e di Presidente della compagnia portuale autorizzata ex art. 17 della l. n. 84/94 ad operare nel porto governato dalla stessa AdSP.In particolare, in precedenza l’ANAC aveva già affermato la sussistenza di un’ipotesi di conflitto di interessi tra la carica di Presidente di un’AdSP e quella di socio di una società la cui attività è regolata dalla stessa Autorità<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>. La suddetta situazione di conflitto di interessi potenziale si realizzerebbe, secondo l’ANAC, ogni qualvolta “<em>si immedesimano nella stessa persona le figure di controllore e controllato, a scapito dell’imparzialità̀ che deve permeare l’agere dell’amministratore pubblico</em>”.L’ANAC si è dunque poi chiesta se una siffatta situazione di interferenza, di natura tale da influenzare l’esercizio indipendente, imparziale e obiettivo della funzione pubblica rivestita, non sanabile con il solo dovere di astensione previsto dal legislatore, si concretizzasse anche nel caso in cui la carica rivestita fosse quella di componente del Comitato di gestione.Come detto, il caso di specie si riferiva alla designazione a membro del Comitato del presidente della locale impresa fornitrice di lavoro portuale temporaneo ex art. 17 l. n. 84/94.Posto che la legge prevede che siano le AdSP, previa deliberazione del Comitato, ad autorizzare le imprese fornitrici di lavoro portuale temporaneo, secondo l’ANAC sarebbe evidente il conflitto di interessi fra soggetto controllore e soggetto controllato cui darebbe luogo la contemporanea permanenza delle due cariche sopra citate in capo alla stessa persona.È importante ricordare che, secondo l’ANAC, il conflitto, anche potenziale, è irrisolvibile e non sarebbe sufficiente l’astensione della persona interessata, in quanto la stessa “<em>in qualità di componente del comitato di gestione dell’Autorità portuale, con i suoi provvedimenti, interverrebbe, anche in maniera decisiva, sull’attività privatistica della compagnia all’interno della quale detiene specifici interessi</em>”, così concretizzando un conflitto generalizzato e permanente.Recentemente tale impostazione è stata confermata dal parere della commissione speciale del 4 ottobre 2017 sullo schema di decreto correttivo recante la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le AdSP, nell’ambito della quale il Consiglio di Stato ha ritenuto “<em>favorevolmente apprezzabile […] l’estensione ai membri dell’organo (ndr: del Comitato di gestione) delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39”. </em>Analogo giudizio per il<em> “divieto che i soggetti designati da regioni e enti locali siano designati tra coloro che «rivestono incarichi di componente di organo di indirizzo politico amministrativo», con la connessa comminatoria di&nbsp;decadenza&nbsp;ex lege&nbsp;per i soggetti che versano in questa condizione alla data di entrata in vigore della norma</em>”.Peraltro, è recentissima la notizia secondo cui la versione finale dello schema di decreto trasmessa dal Ministero dei Trasporti alla Presidenza del Consiglio ha confermato la suddetta preclusione, nonché la conseguente sanzione di decadenza.In altre parole, per esempio, i sindaci o i governatori delle città e delle regioni interessate non potranno essere chiamati a comporre il Comitato di Gestione.Pertanto, ai membri del Comitato di gestione è estesa la preclusione, permanente o temporanea, al conferimento di determinati incarichi, oppure l'obbligo, per il soggetto cui viene conferito l'incarico, di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.I due contributi sopra riportati sembrerebbero, dunque, mostrare una tendenza a diretta a garantire l’imparzialità soggettiva del funzionario nell’esercizio delle proprie funzioni amministrative, estesa anche all’ambito delle AdSP.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:l.lombardini@advant-nctm.com">Laura Lombardini</a>.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a>Vds. art. 9, comma 5, lettera g, della l. n. 84/94.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Come può facilmente evincersi dalla formulazione del novello art. 6 bis della l. n. 241 del 1990, così come introdotto dalla l. n. 190 del 2012, che giunge a configurare un generale dovere di astensione del pubblico funzionario in caso di conflitto di interessi anche solo potenziale.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Delibera n. 378/2016.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 04 Dec 2017 10:49:30 +0100</pubDate>
                        <title>“L’importanza di chiamarsi Ernesto”, ovvero della decadenza dalla concessione per mancato pagamento del canone demaniale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/limportanza-di-chiamarsi-ernesto-ovvero-della-decadenza-dalla-concessione-per-mancato-pagamento-del-canone-demaniale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Se, come è auto-evidente, un operatore economico presenta istanza di concessione di un bene demaniale per lo svolgimento di un’attività imprenditoriale dalla quale ragionevolmente attendersi un ritorno in termini di profitto, è altrettanto lapalissiano che il venir meno di tale concessione possa costituire l’evento da scongiurare per antonomasia.A tal fine, non si può prescindere da un’osservazione scrupolosa del dettato normativo rilevante. Il Codice della navigazione italiano disciplina all’art. 47 l’ipotesi di decadenza dalla concessione, prevedendo una serie di casi al ricorrere dei quali l’amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario.In particolare, ai sensi dell’art. 47, lettera d), cod. nav., l’Autorità Portuale può dichiarare la decadenza di una concessione demaniale «<em>per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall’atto di concessione</em>».Ciò posto, la necessità di osservare alla lettera il dettato dell’art. 47 cod. nav. ci viene da ultimo ricordata da parte del Consiglio di Stato con la sentenza 27 marzo 2017, n. 1391. Tale sentenza riguarda una vicenda particolare, come vedremo meglio <em>infra</em>, ma i principi affermati dal supremo giudice amministrativo italiano restano validi per tutti i concessionari, inclusi -&nbsp; pertanto - anche gli operatori impegnati nell’ambito portuale.Nel caso di specie, il concessionario di un complesso di immobili del demanio marittimo (un ristorante, un’area scoperta ed altre pertinenze) sul lungomare di Marina di Carrara ometteva di corrispondere il canone demaniale in relazione ad un intero anno e, a fronte della successiva adozione da parte dell’Autorità Portuale del decreto di decadenza e del diniego di rinnovo della concessione, impugnava tali provvedimenti dinanzi al TAR competente, chiedendone l’annullamento ed altresì l’accertamento del canone a suo dire effettivamente dovuto. A propria difesa l’interessato sosteneva l’insussistenza dell’inadempimento posto a base della decadenza (in specie, non si sarebbe trattato dell’omesso pagamento di un’intera annualità) e deduceva che, ad ogni buon conto, l’amministrazione aveva escusso fruttuosamente la polizza di garanzia, sicché la decadenza sarebbe stata ingiustificata.Ebbene, a fronte del mancato pagamento del canone demaniale, il supremo giudice amministrativo – confermando la pronuncia di primo grado resa dal TAR Toscana, che aveva rigettato il ricorso del concessionario – ha statuito la legittimità del provvedimento con il quale l’Autorità portuale ha dichiarato, ai sensi dell’art. 47, lettera d), cod. nav., la decadenza della concessione demaniale marittima, «<em>per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall’atto di concessione</em>»; canone che, nella specie, non era stato pagato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, come invece previsto dall’atto di concessione.Alla luce del richiamato precedente giurisprudenziale, è ragionevole chiedersi se la misura della decadenza sia effettivamente proporzionata in relazione ad un omesso pagamento, specie se preceduta dalla fruttuosa escussione della relativa polizza di garanzia. Ed infatti, nell’esperienza quotidiana degli operatori economici impegnati in ambito marittimo e portuale, spesso accade di avere talune rimostranze nei riguardi delle amministrazioni portuali, per ragioni legate alla mancata realizzazione di opere di manutenzione concordate o di potenziamento del compendio assentito in concessione, oppure per ritenute disparità di trattamento rispetto ad operatori concorrenti, ovvero proprio in relazione alla corretta quantificazione del canone demaniale.D’altra parte, anche nei casi in cui la fondatezza di tali critiche sia conclamata, la corresponsione del canone demaniale, nella misura e secondo le modalità individuate nell’atto concessorio, non dovrà mai venire meno, potendosi comunque riservare di perseguire la tutela dei propri diritti ed interessi nelle sedi opportune.In termini molto pratici: può capitare ad un concessionario di doversi confrontare - talvolta anche duramente - con un’Autorità di Sistema Portuale. In questi casi, la tentazione del concessionario di non corrispondere il canone all’ente - stante la “<em>lite</em>” in corso - potrebbe essere forte, ma si tratta, a nostro avviso, di una tentazione che sarebbe meglio reprimere. Come ci insegna anche la sentenza qui in breve commentata, infatti, il canone andrebbe sempre pagato, a prescindere da eventuali contrasti in essere con l’Autorità concedente, rappresentando (quello del pagamento del canone) un “<em>terreno di scontro</em>” che potrebbe rivelarsi fatale per il concessionario.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:f.rossi@advant-nctm.com">Franco Rossi</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 04 Dec 2017 10:44:09 +0100</pubDate>
                        <title>Ancora sul divieto di detenere il controllo di due terminal nello stesso porto previsto dall’art. 18, comma 7, della legge portuale italiana</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ancora-sul-divieto-di-detenere-il-controllo-di-due-terminal-nello-stesso-porto-previsto-dallart-18-comma-7-della-legge-portuale-italiana</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il processo di irreversibile concentrazione delle imprese operanti nel settore portuale italiano, tradizionalmente parcellizzato in una moltitudine di piccole e medie imprese, ripropone la <em>vexata questi</em>o dell’applicazione del divieto, per un operatore, di detenere il controllo di più di un terminal nello stesso porto.L’art. 18, comma 7 della Legge n. 84/1994, infatti, prevede che “<em>In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l’attività per la quale ha ottenuto la concessione, non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale […]</em>”.Ci si chiede se la circostanza che due concessioni vengano assentite a due soggetti giuridici distinti, ancorché collegati, sia sufficiente ad escludere l’applicabilità dell’art. 18, co. 7 della Legge n. 84/1994.Per rispondere a tale quesito si deve preliminarmente comprendere cosa si intenda per società collegate. Dall’analisi della giurisprudenza amministrativa, emerge che quel che rileva – come affermato dal Consiglio di Stato<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> – non è solo il collegamento così come definito dall’art. 2359, co. 4 cod. civ.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, ma il collegamento sostanziale che vi può essere tra due società. Vi è un collegamento sostanziale quando due società sono riconducibili ad un unico centro di interesse, fatto che può causare, soprattutto in caso di partecipazione a bandi gara, la violazione dei principi di <em>par condicio</em> e trasparenza.Partendo da tale presupposto, che pur riferito all’ambito delle gare può essere applicato per analogia anche all’assentimento delle concessioni, si evidenzia come l’art. 18, co. 7 della L. 84/1994, avendo quale sua <em>ratio</em> quella di tutelare la concorrenza, sarebbe teso ad evitare eccessive concentrazioni che potrebbero derivare dall’attività di un singolo soggetto che operi tramite diverse società collegate, tutte considerabili formalmente soggetti giuridici distinti.In tal modo la norma vorrebbe evitare che un soggetto “<em>chiuda</em>” il mercato, accaparrandosi tutta l’offerta dei servizi in un determinato ambito territoriale.Dall’analisi della giurisprudenza relativa nello specifico all’art. 18, co. 7, L. 84/1994, si evince come -nel tempo - vi sia stata un’evoluzione nell’interpretazione di detta norma: dapprima restrittiva e, successivamente, più aperta.Si deve infatti, innanzitutto, considerare che l’attività dell’Autorità di Sistema Portuale dovrebbe essere finalizzata ad assicurare “<strong>l<em>'incremento dei traffici e la produttività del porto</em></strong><em>”</em> (TAR Liguria, sez. II, 24 maggio 2012, n. 747).Nello svolgere le proprie attività e nel concedere l’accesso alle concessioni demaniali marittime, l’Autorità di Sistema Portuale, come affermato dal TAR Liguria, dovrebbe poi garantire il “<strong><em>rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti</em></strong>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.In particolare, degna di nota è l’ordinanza del Tribunale di Genova del 18 settembre 2009, relativa ad un caso dove era in discussione l’eventuale applicazione del divieto di cui all’art. 18, comma 7, della Legge 28 gennaio 1994, n. 84. In tale circostanza, il Tribunale ha affermato che l’art. 18, comma 7, della Legge 84/94 non rappresenta una norma primaria ed inderogabile del nostro ordinamento, bensì “<em>una norma rivolta alle autorità amministrative e che attiene alle condizioni richieste per il rilascio ed il mantenimento delle concessioni portuali</em>”.In altre parole, si tratterebbe di una norma che può essere “<em>amministrata</em>” dalle AdSP nella prospettiva di assicurare la concorrenza all’interno di un porto (posto che è appunto la concorrenza il “<em>bene</em>” che tale norma vuole garantire), nell’ambito però di uno scenario sempre rivolto -&nbsp; come detto -verso “<em>l’incremento dei traffici e la produttività del porto</em>”, come prevede l’art. 18, comma 6, della legge portuale.Per ciò che riguarda poi il potere delle Autorità Portuali di verificare caso per caso le situazioni alla luce dell’art. 18, comma 7, la sentenza n. 747/2012 del TAR Liguria ha precisato che “<em>nella realtà, la più avanzata dottrina, ha sottolineato che la limitatezza degli spazi, unitamente alle esigenze di specializzazione dei singoli terminals, possono rendere assai complessa […] la presenza nello stesso porto di più concessionari svolgenti la medesima attività in effettiva concorrenza tra loro. Se n’è tratta la condivisibile conclusione che la norma mira a prevenire la concentrazione in capo ad un medesimo imprenditore della disponibilità degli spazi eccessivamente ampi in ambito portuale dichiarando l’illegittimità della costruzione o del rafforzamento della posizione dominante ritenuta dal legislatore naturalmente idonea ad ingenerare pratiche anticoncorrenziali, prescindendo dall’accertamento dell’avvenuta realizzazione delle pratiche abusive</em>”.Una circolare emessa dall’Autorità Portuale di Livorno<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> ha affermato – anche a seguito dell’emanazione della sentenza di cui al punto che precede – che “<em>non è illegittima una limitatamente elastica applicazione delle norme … purché siano assicurati i principi fondamentali di trasparenza, parità di trattamento e tutela della concorrenza evitando abusi di posizione dominante</em>”.Peraltro, poi, secondo una recente pronuncia del Consiglio di Stato<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> il divieto di cui all’art. 18, co. 7 della Legge n. 84/1994 sarebbe limitato all’assentimento di nuove concessioni e non si estenderebbe quindi anche all’ampliamento di quelle già esistenti.Infine, un’interpretazione estensiva pare essere quella da prediligere anche alla luce della recente riforma della legge portuale italiana che ha portato alla riunione di più porti sotto il controllo di un’unica Autorità di Sistema Portuale. Un’interpretazione restrittiva, infatti, vieterebbe a un operatore terminalista di operare – ad esempio – contemporaneamente sia nel porto di Genova sia nel porto di Savona, in quanto facenti parte della medesima Autorità di Sistema Portuale.Dalla disamina delle pronunce giurisprudenziali sopra evidenziate parrebbe quindi emergere come la <em>ratio</em> della norma in esame sia quella di tutelare la concorrenza e la parità di trattamento all’interno di un determinato porto e quindi, una volta rispettati tali principi e preservati i livelli di concorrenza escludendo eventuali abusi, sia in effetti possibile superare la limitazione posta dall’articolo 18, comma 7, della Legge 84/1994.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:e.aksenova@advant-nctm.com">Ekaterina Aksenova</a>.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 18 luglio 2012, n. 4189 «<em>fra le cause di esclusione dalle gare pubbliche per collegamento tra imprese devono essere ricomprese, oltre alle ipotesi previste dall’art. 2359 c.c., anche quelle non codificate di collegamento sostanziale le quali, attestando la riconducibilità dei soggetti partecipanti alla procedura ad un unico centro decisionale, causano o possano causare la vanificazione dei principi generali in tema di par condicio, delle offerte e trasparenza della competizione, risultando ininfluente che la rilevanza del collegamento</em>».<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Art. 2359, co. 4 c.c. «<em>Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati»</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> cfr. TAR Liguria, sez. II, 24 maggio 2012, n. 747.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> n. 1/2012 del 17 luglio 2012<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Consiglio di Stato, Sez. VI – sentenza 10 gennaio 2011, n. 51 : “[…] <em>non è</em> <em>escluso che il concessionario di aree portuali possa risultare affidatario di ulteriori concessioni, che possono essere assentite se l’attività richiesta in nuova concessione sia differente dall’attività svolta nell’area già affidata, e, in particolare, <strong><u>non si rinviene nella norma il divieto, comunque e in ogni caso disposto, di ampliamento di concessioni in essere, ferma, ovviamente, la garanzia di un confronto pienamente concorrenziale […]</u></strong></em>”.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 04 Dec 2017 10:41:42 +0100</pubDate>
                        <title>Variare la destinazione d’uso di un’area portuale: quando e come è possibile</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/variare-la-destinazione-duso-di-unarea-portuale-quando-e-come-e-possibile</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In Italia l’ambito e l’assetto complessivo di un porto – incluse le aree destinate alla produzione industriale, all’attività cantieristica ed alle infrastrutture sia stradali sia ferroviarie – sono definiti dal Piano Regolatore Portuale. Ciò in conformità a quanto previsto dall’art. 5 della legge portuale italiana (Legge 84/94). Ai sensi di detta disposizione, inoltre, il Piano Regolatore Portuale individua “le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate” (art. 5, comma 1, Legge 84/94).</p><p>Va tuttavia osservato come non tutti i porti italiani dispongano di un piano regolatore e come – da un porto all’altro – tali piani possano concretizzarsi tanto in complessi e dettagliati documenti quanto in una semplice planimetria del porto con l’indicazione delle varie destinazioni d’uso delle relative aree.</p><p>Questa differenziazione tra porti con piani regolatori più o meno articolati (per non parlare dei porti del tutto privi di un piano regolatore) potrebbe avere un impatto – come è facile intuire – sulla contesa concorrenziale tra imprese che, operando in porti differenti con piani regolatori più o meno stringenti, potrebbero avere maggiori o minori difficoltà nell’eventualità di dover adeguare le proprie attività ai mutamenti del mercato.</p><p>È chiaro, infatti, che laddove un piano regolatore si presenti meno strutturato e dunque più flessibile, un’impresa potrebbe avere maggiori chances di variare la propria attività pur continuando ad operare nella medesima area del porto (per quanto contraddistinta da una determinata destinazione d’uso).</p><p>Come insegna una recente sentenza del TAR Toscana <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1">[1]</a>, infatti, il Piano Regolatore Portuale rappresenta “più che uno strumento di pianificazione, un atto generale di programmazione col quale l’Amministrazione stabilisce regole, criteri e modalità di utilizzazione delle aree portuali”.</p><p>Quanto sopra allo scopo di ottimizzare lo svolgimento delle attività portuali, “<i>funzionalizzando</i>” e “<i>specializzando</i>” le varie aree del porto per valorizzarne al massimo le potenzialità, in una prospettiva di miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza nell’utilizzo degli spazi demaniali, nonché di sviluppo dei traffici.</p><p>In questo senso, il TAR Toscana ha evidenziato proprio come una distinzione funzionale delle varie aree del porto, pur potendo parzialmente limitare le possibili iniziative economiche delle imprese portuali, sia in realtà strumentale al perseguimento dell’interesse generale (e dunque anche di dette imprese) rappresentato dal raggiungimento di migliori livelli di efficienza nella movimentazione delle merci e dalla conseguente possibilità di ulteriore crescita dei traffici.</p><p>Sulla funzione del Piano Regolatore Portuale, inoltre, si era già espresso anche il Consiglio di Stato<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2">[2]</a>, affermando che tale documento “<i>costituisce pur sempre un atto generale di programmazione con cui la p.a. dispone le regole e fissa i criteri e le modalità per la futura utilizzazione del porto; tale atto vincola, limitandone la discrezionalità, la stessa amministrazione la quale non può, senza </i>valide ragioni e motivatamente, discostarsene”.</p><p>Alla luce della sopra citata giurisprudenza e considerati i fisiologici mutamenti del mercato, pare dunque legittimo chiedersi se un porto si possa (<i>rectius</i>: si debba) considerare “<i>ingabbiato</i>” dalle destinazioni d’uso delle proprie aree previste dal piano regolatore vigente.</p><p>La risposta è, per fortuna, negativa. L’ente di gestione può, qualora ricorrano esigenze di modifica dell’originario assetto produttivo del porto, attivare appositi strumenti per modificare un Piano Regolatore Portuale e – in tal modo – variare eventualmente anche le destinazioni d’uso delle aree portuali.</p><p>In particolare, il già citato art. 5 della Legge 84/94 prevede la possibilità di modificare un Piano Regolatore Portuale mediante gli strumenti della variante-stralcio e dell’adeguamento tecnico funzionale (“<i><strong>ATF</strong></i>”).</p><p>La variante-stralcio, pur non comportando modifiche infrastrutturali o funzionali degli obiettivi e/o delle strategie del piano regolatore, determina modifiche sostanziali dello stesso.</p><p>L’ATF è invece lo strumento previsto dalla legge italiana per “<i>le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore di sistema portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali</i>” (art. 5, comma 5, Legge 84/94).</p><p>Le Linee Guida per la redazione dei Piani Regolatori pubblicate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel marzo 2017 chiariscono come una modifica non sostanziale in termini funzionali possa ravvedersi, per esempio, allorquando sia necessario inserire una destinazione d’uso in una specifica area portuale, già caratterizzata da una funzione. In queste ipotesi, dunque, è l’ATF lo strumento cui ricorrere.</p><p>Ciò che qui preme ricordare è come la variazione del Piano Regolatore Portuale sia sottoposta a precise regole procedurali, per le quali il nostro ordinamento traccia norme precise e inderogabili</p><p>Quanto sopra anche per garantire le imprese che – sulla scorta delle previsioni di un determinato PRP – effettuano o hanno effettuato ingenti investimenti confidando appunto nella validità delle prescrizioni dettate dallo strumento pianificatorio che ci occupa.</p><p>Per fare un esempio pratico, è chiaro come un’impresa potrebbe decidere di investire grandi capitali per intraprendere un’attività in una determinata area portuale sul presupposto che tale area - secondo le previsioni del PRP - sia l’unica destinata allo svolgimento di tale attività. Qualora il PRP venisse poi variato in via surrettizia senza ricorrere ai sopra citati strumenti all’uopo previsti dall’ordinamento, gli investimenti di detta impresa potrebbero venire ingiustamente vanificati.</p><p>Anche in una prospettiva di sviluppo della <i>industry</i>, pertanto, è importante che gli investimenti vengano tutelati e che – di conseguenza – le imprese possano effettivamente fare affidamento sulle previsioni di un PRP senza il timore che tali previsioni vengano poi surrettiziamente variate.</p><p>In altri termini: se è vero che un piano regolatore può essere modificato e – di conseguenza – può essere variata la destinazione d’uso di un’area portuale, è altrettanto vero che tale modifica/variazione può essere implementata soltanto attraverso i sopra citati strumenti della variante-stralcio e dell’ATF, nel rispetto delle procedure all’uopo previste dalla legge.</p><p>Quanto sopra significa che non sono ammissibili variazioni surrettizie o asseritamente giustificate da una presunta interpretazione estensiva delle previsioni di un Piano Regolatore Portuale, dovendosi sempre necessariamente ricorrere – prima di procedere a qualsiasi variazione nella destinazione d’uso di un’area portuale – agli strumenti a tal fine offerti dal nostro ordinamento. Tanto è vero che l’Autorità di Regolazione dei Trasporti, con la recente delibera n. 130/2017, ha opportunamente affermato che “<i>il perfezionamento di decisioni strategiche relative alla pianificazione delle attività portuali deve essere legato a politiche incentivanti tese ad assicurare l’efficienza delle gestioni ed il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese ed i consumatori, nel rispetto dei principi di conoscibilità preventiva, trasparenza, equità e non discriminazione</i>”.</p><p>In particolare i riferimenti alla conoscibilità preventiva ed alla trasparenza ci sembrano essenziali per garantire – nei termini di cui sopra – la protezione degli investimenti, nonché per incentivarli. È chiaro infatti come un’impresa – per investire – abbia innanzitutto bisogno di regole chiare e conoscibili in anticipo sulle quali fare affidamento.</p><p><i>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</i></p><p><i>Per ulteriori informazioni contattare </i><a href="mailto:s.gaggero@advant-nctm.com"><i>Simone Gaggero</i></a></p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1">[1]</a> TAR Toscana, sentenza n. 1620/2016.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2">[2]</a> Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd. 02 luglio 1997 n. 242.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Infrastrutture Portuali</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 01 Dec 2017 10:30:36 +0100</pubDate>
                        <title>Tassabili gli interessi attivi rilevati per lo scorporo del warrant</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tassabili-gli-interessi-attivi-rilevati-per-lo-scorporo-del-warrant</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da&nbsp;il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore</em>Nel bilancio 2017 le società Oic adopter che sottoscrivono un prestito obbligazionario convertibile considerano tassabile ai fini Ires il maggior ammontare di interessi attivi rilevati per effetto dello scorporo del <em>warrant</em>.<strong>Le regole contabili </strong>L’Oic 32 pubblicato nel dicembre 2016 stabilisce che nel caso in cui venga sottoscritto un titolo di debito obbligazionario convertibile occorre separare la quota delle somme corrisposte riferibili al titolo vero e proprio, da allocare tra le attività finanziarie, e quella relativa all’opzione di conversione del prestito in strumento di capitale (<em>warrant</em>), con l’iscrizione di un derivato.<strong><img class=" wp-image-7366 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/12/20171201_OIC12.jpg" alt width="362" height="313">Il trattamento contabile </strong>Si ipotizzi una società che abbia sottoscritto nel 2017 un prestito obbligazionario convertibile di 100, con rimborso a scadenza dopo 5 anni, interessi del 3% con maturazione annuale a fronte di un tasso di mercato pari al 5%. La società, in sede di prima iscrizione, ha calcolato il valore della quota relativa all’opzione e ha iscritto tra le attività il titolo al netto del valore dell’opzione. La società che detiene l’obbligazione, a seguito della rilevazione separata del <em>warrant</em> come derivato, rappresenta interessi attivi di maggior ammontare rispetto a quelli nominali.<strong>Le regole fiscali </strong>Si tratta ora di comprendere quale trattamento fiscale debba essere applicato ai maggiori interessi attivi contabilizzati. Premesso che l’articolo 13-bis, del Dl 244/2016, ha introdotto il principio di derivazione rafforzata del reddito Ires dalle risultanze di bilancio, il Dm 3 agosto 2017, ha integrato e reso applicabile ai soggetti Oic l’articolo 5, comma 4, del Dm 8 giugno 2011, che disciplina il trattamento fiscale degli strumenti finanziari rappresentativi di capitale con opzione di esercizio di diritti connessi (tipicamente le obbligazioni convertibili in azioni).In particolare, la suddetta previsione conferma, in prima battuta, l’applicazione della derivazione rafforzata, che comporta per il soggetto sottoscrittore la necessità di tassare i maggiori interessi attivi (rispetto a quelli nominali) contabilizzati. Tuttavia, il Dm 3 agosto 2017, integrando l’articolo 5, comma 4 citato, stabilisce che nel caso di mancata conversione dell’obbligazione, il portatore possa operare una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi, pari alla maggiore tassazione degli interessi attivi derivanti dallo scorporo del <em>warrant</em> poi non esercitato (meccanismo di <em>recapture</em>). La norma puntualizza, altresì, che tale deduzione non spetta nel caso in cui il portatore del titolo abbia effettuato lo scorporo iscrivendo un derivato da assoggettare alla disciplina dell’articolo 112 del Tuir, comportamento generalmente utilizzato nella prassi. Tali regoli fiscali sono state recentemente analizzate, anche con riferimento alla posizione del sottoscrittore, nel documento “La fiscalità delle imprese Oic Adopter” del Cndcec.<strong>Il trattamento fiscale </strong>Tornando all’esempio, con riferimento al conteggio dell’Ires per il periodo d’imposta 2017, la maggiore quota di interessi attivi contabilizzata, rileva fiscalmente.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 29 Nov 2017 04:36:02 +0100</pubDate>
                        <title>Aim Uk: Plattner (Nctm), raccolte oltre 130 mld gbp su Pmi da 1995</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/aim-uk-plattner-nctm-raccolte-oltre-130-mld-gbp-su-pmi-da-1995</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da Milano Finanza</em>"L'Aim Uk dal 1995 ha raccolto oltre 130 miliardi di sterline sulle Pmi e ha creato piu' di 750.000 posti di lavoro. A questo dobbiamo guardare e ambire". Lo ha affermato <strong>Lukas Plattner</strong>, Partner <strong>Nctm Studio Legale</strong>, nel corso della conferenza "Aim Italia oggi: Pir, incentivi e ripresa economica. Quotarsi in Borsa nel 2018", organizzato da Nctm Studio Legale in collaborazione con Borsa italiana, BDO Italia e 4Aim Sicaf.<img class=" wp-image-7350 aligncenter" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/11/20171129_MF_AIMItaliaOggi.jpg" alt width="358" height="226"></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 27 Nov 2017 05:22:59 +0100</pubDate>
                        <title>La Borsa aspetta altri sconti fiscali Per quotazioni e pmi innovative</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-borsa-aspetta-altri-sconti-fiscali-per-quotazioni-e-pmi-innovative</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da&nbsp;L'Economia - Corriere della Sera</em>Dopo gli incentivi fiscali per chi investe nelle pmi italiane tramite i Pir (piani individuali di risparmio) che entro i prossimi cinque anni, dovrebbero raccogliere oltre 65 miliardi di euro, adesso, per dare un’ulteriore spinta alla crescita, si attendono le agevolazioni fiscali per chi investe nelle piccole e medie imprese innovative e il credito d’imposta per le aziende che decidono di quotarsi.<img class=" wp-image-7327 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/11/20171127_Plattner_Economia-Corriere.png" alt width="348" height="403">Attualmente è al vaglio nelle sedi europee e atteso entro fine anno, il decreto interministeriale che sancirà le detrazioni fiscali sugli investimenti nelle pmi innovative (quelle che hanno diritti di privativa intellettuale su prodotti e servizi all’avanguardia e che impiegano personale iper specializzato). «Con l’entrata in vigore di questo decreto — spiega <strong>Lukas Plattner</strong>, avvocato socio dello studio legale <strong>Nctm</strong> — chi investe nelle pmi innovative in quotazione potrà portare in detrazione sui redditi il 30% di quanto investito che, per il privato è al massimo di un milione di euro e di 1,8 milioni per le persone giuridiche. Incentivare l’investimento nelle società impegnate in ricerca e sviluppo, significa dare un forte contributo all’industria 4.0».L’ultimo tassello mancante del quadro normativo, l’incentivo per le aziende che decidono di quotarsi, si trova all’interno della legge di bilancio, in corso di approvazione al Senato e prevede la trasformazione in credito d’imposta del 50% dei costi sostenuti per la quotazione, con un tetto massimo di cinquecentomila euro.«Finora — prosegue Plattner — a frenare le quotazioni erano i costi per la consulenza, percepiti troppo elevati, con quest’ultima agevolazione il quadro normativo è ottimale e tocca agli imprenditori trovare il coraggio di aprire il capitale alla pubblica raccolta e accelerare la crescita». Si spera, così, di raggiungere i numeri del mercato Aim britannico, dove in vent’anni si sono quotate oltre 3.200 pmi che hanno raccolto oltre 100 miliardi di sterline e creato oltre ottocentomila nuovi posti di lavoro. «In Italia sull’Aim — prosegue Plattner — le pmi quotate sono una novantina, di cui 26 sono state seguite dal nostro studio legale, e secondo uno studio dell’Università Bocconi, se in Italia si quotassero un migliaio di nuove società si avrebbe un aumento dell’1,5% del Pil con una ricaduta positiva anche sull’occupazione».</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 23 Nov 2017 04:28:39 +0100</pubDate>
                        <title>Correzione di errori rilevanti di anni precedenti senza effetti su Ires e Irap</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/correzione-di-errori-rilevanti-di-anni-precedenti-senza-effetti-su-ires-e-irap</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da&nbsp;il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore</em>Nel bilancio 2017 le società Oic adopter che, per effetto di quanto disposto dall’Oic 29, hanno contabilizzato nel saldo d’apertura del patrimonio netto la correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti, dovrebbero considerare questa rettifica irrilevante ai fini Ires e Irap.<strong><img class=" wp-image-7302 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/11/20171123_OIC12.jpg" alt width="308" height="284">Le regole contabili </strong>Si qualifica come rilevante l’errore che può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza dipende dunque dalla dimensione e dalla natura dell’errore ed è valutata a seconda delle circostanze. Anche nel caso della contabilizzazione degli errori è previsto che, ai soli fini comparativi, i dati relativi all’esercizio precedente siano, ove possibile, rideterminati. Secondo il nuovo Oic 29, per gli errori rilevanti, come per i cambiamenti di principi contabili, la rettifica viene rilevata tra gli utili riportati a nuovo o, se ritenuto più appropriato, in un’altra componente del patrimonio netto dell’esercizio in cui si individua l’errore e, nel contempo, sono disponibili le informazioni ed i dati per il suo corretto trattamento.<strong>Il trattamento contabile </strong>Ipotizziamo che una società, non micro-impresa, durante il 2017 abbia commesso un errore di contabilizzazione che, alla luce dell’impatto sugli indicatori contenuti in alcune clausole di un contratto di finanziamento (cosiddetti covenant), viene qualificato come rilevante. L’applicazione della nuova impostazione contabile in esame comporta che, per porre rimedio alla mancata contabilizzazione di un costo di fornitura, si rilevi una passività nella voce «Debiti verso fornitori» movimentando, in contropartita, la voce «Utili portati a nuovo», ovvero, un’altra componente di patrimonio netto, se ritenuta più appropriata.<strong>Le regole fiscali </strong>Si tratta ora di comprendere quale trattamento fiscale debba essere applicato al differenziale rilevato a patrimonio netto, tenendo in considerazione che l’articolo 83 del Tuir , modificato dall’articolo 13-bis del Dl 244/2016, ha introdotto - anche per i soggetti Oic diversi dalle microimprese - il principio della derivazione rafforzata. Considerata la similitudine del trattamento contabile sopra evidenziato a quello dello Ias 8, l’Agenzia potrebbe confermare le argomentazioni espresse in ambito Ias con la circolare 31/E/2013 in base alle quale la derivazione rafforzata non può essere invocata per le scritture di rettifica degli errori contabili poiché non rappresenterebbe una diversa qualificazione, imputazione temporale o classificazione di bilancio. Analoghe considerazioni varrebbero anche agli effetti Irap secondo la ricostruzione operata nel documento «La fiscalità delle imprese Oic adopter» pubblicato dal Cndcec .In particolare, il Dm 3 agosto 2017 per effetto del richiamo operato dall’articolo 2, comma 1, lettera b), all’articolo 2, comma 2, del Dm 8 giugno 2011, ha stabilito che nell’ipotesi in cui le regole di contabilizzazione non prevedono in alcun momento l’imputazione al conto economico, tali componenti assumono rilievo fiscale, indipendentemente dall’imputazione a patrimonio netto, secondo le disposizioni e i principi generali della normativa Irap applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura.<strong>Il trattamento fiscale </strong>Tornando all’esempio, dunque, la differenza relativa ai maggiori costi non contabilizzati per errore nell’esercizio di competenza, non assumerebbe rilevanza fiscale né ai fini Ires né ai fini Irap. L’applicazione di tale principio, pertanto, non consentirebbe l’effettuazione di una variazione in diminuzione nel calcolo dell’Ires e dell’Irap e nelle rispettive dichiarazioni. La rilevanza di tali componenti, dunque, si otterrebbe solo con la presentazione di dichiarazioni integrative.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 23 Nov 2017 03:37:30 +0100</pubDate>
                        <title>Design francese escluso da doppia imposizione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/design-francese-escluso-da-doppia-imposizione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da&nbsp;il Sole 24 Ore - Norme e Tributi</em>Le royalties corrisposte a un soggetto francese per l'utilizza­zione economica del diritto d'autore su prodotti iconici di design industriale, considerabili alla stregua di opere artistiche, non sono imponibili in Italia in conformità dell'articolo 12, para­grafo 3, della convenzione con­ tro le doppie imposizioni stipu­ lata tra Italia e Francia. È quanto chiarito dall'agenzia delle Entra­te che, con la risoluzione 143/E di ieri, delinea cosa debba inten­dersi per “opera artistica” ai fini dell'applicazione del regime di esenzione convenzionale.<img class=" wp-image-7296 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/11/20171123_Sole24Ore_DesignFrancese.png" alt width="266" height="461">Il significato da attribuire a ta­le locuzione va rinvenuto nell'ordinamento dello Stato della fonte; pertanto, la risolu­zione evidenzia l'iter normativo che ha apportato importanti mo­difiche sul diritto d'autore che ha esteso la protezione alle opere del disegno industriale che pre­sentino di per sé carattere creativo e valore artistico.In particolare, con riferimen­to al requisito della creatività, es­so non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta e non può essere esclu­ sa neppure nei casi in cui l'opera consiste in idee e nozioni sem­plici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia.Il requisito del valore artisti­co, invece, costituisce un elemento, difficilmente definibile, da individuare di volta in volta sulla base di parametri sia di ca­rattere soggettivo che oggettivo così come definiti, a titolo esem­plificativo, dalla Cassazione con la sentenza 23292/2015.Tra i parametri soggettivi so­no da ricomprendere, ad esem­pio, l'idoneità dell'oggetto a su­scitare emozioni estetiche e la maggiore creatività o originalità delle forme rispetto a quelle nor­malmente riscontrabili nei pro­dotti similari presenti sul merca­to.Tra i parametri oggettivi rien­trano, ad esempio, il riconosci­ mento ricevuto da parte degli ambienti culturali e istituzionali delle qualità estetiche e artisti­ che dell'oggetto.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 22 Nov 2017 06:01:13 +0100</pubDate>
                        <title>New rules for financial leases: a potential avenue for Islamic finance?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/new-rules-for-financial-leases-a-potential-avenue-for-islamic-finance</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Law No 124 recently entered into force on the 29th August 2017 and provides new rules for financial leases.</strong>Article 1, subsection No 136 of the law finally introduces a statutory definition of financial lease into our legal system. Indeed, Italian law already had various provisions governing financial leases (for regulatory, accounting, tax and bankruptcy purposes), but it did not contain a general definition of &nbsp;‘financial lease’.<img class=" wp-image-7266 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/11/20171122_IFN_Padovani.png" alt width="402" height="234">In particular, the law defines ‘financial lease’ as the agreement whereby a registered bank or a financial intermediary enrolled with the register set forth by Article 106 of the Italian Banking Law undertakes as the lessor with the lessee to buy or build an asset according to the lessee's choice and instructions and, while the lessee takes the risks relating to the loss/deterioration of the asset, the lessor makes the asset available to the lessee for a given period of time for consideration which takes into account the purchase or construction price and duration of the agreement.Upon expiry of the lease agreement, the lessee has the option to purchase the asset at a predetermined price, or, in the case of not exercising such an option, must return the asset to the lessor.The following subsections, up to and including subsection No 140, regulate the termination of a financial lease agreement as a consequence of a serious breach by the lessee.In particular, in case of termination of the agreement, the lessor is entitled to (i) have the asset returned to himself, and (ii) sell the same.The proceeds of the sale have to be paid by the lessor to the lessee, after the deduction of the aggregate amount of: (i) the rentals due and still unpaid at the date of termination, (ii) the principal amount (not the interest) of the rentals due from the termination date to the final term of the agreement, (iii) the price for exercising the purchase option by the lessee, and (iv) any costs and expenses related to the recovery and the sale of the asset. It is ambiguous whether these remedies are to be deemed as exhaustive, and whether, as a consequence, penalty clauses are permitt ed in financial leases.Law No 124 also sets out that the asset sale shall be made on the basis of the value resulting from publicly available market surveys, or, if those are not available, from an evaluation made by an expert jointly appointed by both parties or chosen by the lessor among three professional appraisers.The law introduces a concept of fi nancial lease which is Riba-based, but when it refers to a consideration which takes into account the purchase or construction price and duration of the agreement, it could probably also allow the structuring of agreements where the rental is determined on the basis of a reasonable rate of return and reference to an agreed benchmark similarly to Ijarah.Indeed, the purpose of the lessor is to recover its investments plus a fair return on it and this may accrue through the periodic lease rentals plus the sale price of the asset.&nbsp;&nbsp;<em>This article was first published in Islamic Finance&nbsp;news Volume 14 Issue 47 dated the 22nd November 2017.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Financial Services</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 21 Nov 2017 10:36:05 +0100</pubDate>
                        <title>Il prestito obbligazionario convertibile riduce l’imponibile</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-prestito-obbligazionario-convertibile-riduce-limponibile</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore</em>Nel bilancio 2017 le società Oic adopter emittenti un prestito obbligazionario convertibile considerano deducibile ai fini Ires il maggior ammontare di interessi passivi rilevati per effetto dell’applicazione del costo ammortizzato.<strong><img class=" wp-image-7253 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/11/20171121_OIC11.jpg" alt width="332" height="229">Le regole contabili </strong>L’Oic 32 pubblicato nel dicembre 2016 stabilisce che nel caso venga emesso un titolo di debito obbligazionario convertibile occorre separare la quota delle somme ricevute riferibile al finanziamento vero e proprio, da allocare tra le passività, e quella relativa all’opzione di conversione del prestito in strumento di capitale (warrant), da iscrivere in una riserva di patrimonio netto. Inoltre, l’Oic 19 prevede che la componente relativa al debito sia valutata al costo ammortizzato comportando la rilevazione di interessi passivi, superiori a quelli negoziali, determinati sulla base del tasso di rendimento effettivo che risulta necessariamente superiore a quello cartolare.<strong>Il trattamento contabile </strong>Si ipotizzi una società che abbia emesso nel 2017 un prestito obbligazionario convertibile di 100, con rimborso a scadenza dopo cinque anni, al tasso del 3%, contro un tasso di mercato è pari al 5 per cento. La società, in sede di prima iscrizione, ha scorporato la quota relativa all’opzione (che si ipotizza pari a 20) imputandola a patrimonio netto e ha iscritto tra le passività il controvalore del prestito al netto del valore dell’opzione (e, dunque, per un importo pari a 80). Poiché le obbligazioni saranno rimborsate al valore nominale di 100, mentre il valore di iscrizione in bilancio della passività è pari a 80, il graduale riallineamento, lungo la durata del prestito, tra tali importi avverrà mediante la valutazione della componente debito con il costo ammortizzato, che comporta la rilevazione di un maggior ammontare di interessi passivi (rispetto a quelli nominali) determinato sulla base del tasso di rendimento effettivo (che ipotizziamo pari al 6%).<strong>Le regole fiscali </strong>Si tratta ora di comprendere quale trattamento fiscale debba essere applicato ai maggiori interessi passivi contabilizzati in applicazione del costo ammortizzato. Premesso che l’articolo 13-bis, del Dl 244/2016, ha introdotto il principio di derivazione rafforzata del reddito Ires dalle risultanze di bilancio, il Dm 3 agosto 2017, ha integrato e reso applicabile ai soggetti Oic l’articolo 5, comma 4, del Dm 8 giugno 2011, che disciplina il trattamento fiscale degli strumenti finanziari rappresentativi di capitale con opzione di esercizio di diritti connessi (tipicamente le obbligazioni convertibili in azioni). In particolare, la suddetta previsione conferma, in prima battuta, l’applicazione della derivazione rafforzata, che comporta per l’impresa emittente la possibilità di dedurre i maggiori interessi passivi (rispetto a quelli negoziali) contabilizzati. Tuttavia, nel caso di mancata conversione dell’obbligazione, la rilevanza fiscale della rappresentazione contabile è disattesa mediante l’assoggettamento a tassazione, con una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi, del maggior ammontare di interessi passivi dedotto (cosiddetto meccanismo di recapture). Tali regoli fiscali sono state recentemente analizzate, anche con riferimento alla posizione del sottoscrittore, nel documento «La fiscalità delle imprese Oic Adopter» del Cndcec.<strong>Il trattamento fiscale </strong>Tornando all’esempio, dunque, la maggiore quota di interessi passivi contabilizzata per effetto del costo ammortizzato, rileva fiscalmente, salvo quanto potrebbe derivare in sede di applicazione del test del Rol (articolo 96 del Tuir).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 17 Nov 2017 05:46:19 +0100</pubDate>
                        <title>Nulla la donazione di strumenti finanziari e di denaro senza atto pubblico</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nulla-la-donazione-di-strumenti-finanziari-e-di-denaro-senza-atto-pubblico</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Le Sezioni Unite della Suprema Corte ritengono che si tratti di donazione diretta, soggetta ai vincoli di forma dell’art. 782, e non di donazione indiretta sottratta a detti vincoli.</em>&nbsp;Le Sezioni Unite della Suprema Corte si sono finalmente pronunciate sul tema, dibattuto in giurisprudenza, se il trasferimento di strumenti finanziari e di denaro mediante disposizione bancaria integri una donazione diretta, come tale sottoposta a forma solenne, oppure una donazione indiretta, sottratta a tale forma.Il caso in esame, frequente nella prassi, è stato quello di un ordine alla Banca attraverso cui il <em>de cuius</em> ha trasferito in vita, ad un soggetto terzo estraneo alla sua famiglia, i titoli depositati presso l’istituto di credito. Il trasferimento è avvenuto con una semplice disposizione di c.d. “bancogiro”.L’erede del <em>de cuius</em> ha chiesto la restituzione di tali titoli, sul presupposto che il predetto trasferimento integrasse una donazione diretta avvenuta senza atto pubblico e dunque nulla.Nei due gradi di giudizio si sono alternate le due visioni giurisprudenziali in campo: in primo grado è stata affermata la natura di donazione diretta della disposizione, e ne è stata dunque dichiarata la nullità; mentre in grado di appello è prevalso l’orientamento sino a quel punto maggioritario, secondo cui i trasferimenti in esame costituiscono donazioni indirette, sottratte a forma solenne in forza del disposto dell’art. 809 c.c. e come tali valide.In particolare, l’inquadramento del trasferimento bancario di titoli e denaro come donazione indiretta muove dalla considerazione che l’accreditamento a favore del beneficiario sia il frutto di una operazione trilaterale eseguita da un soggetto diverso dal donante, ossia dalla Banca, in forza del rapporto di mandato che lega il donante e la Banca. E’ la Banca, attraverso il c.d. bancogiro, che attribuisce i beni al beneficiario. Non vi sarebbe, così, alcun atto diretto di liberalità tra il donante e il beneficiario, ragion per cui la donazione sarebbe, appunto, indiretta e pertanto non soggetta a forma solenne.La questione, giunta al vaglio della Suprema Corte, è stata rimessa all’esame delle Sezioni Unite.Queste hanno affermano di non condividere l’orientamento sopra delineato e fatto proprio dalla Corte d’Appello, statuendo il principio secondo cui l’operazione bancaria in adempimento dell’ordine del donante ha una funzione meramente esecutiva di un atto negoziale ad essa esterno, intercorrente tra il donante e il donatario.La Suprema Corte osserva infatti come il c.d. bancogiro, pur inquadrabile nello schema della delegazione di pagamento, non permette alla Banca di sottrarsi all’ordine di trasferimento impartito; e ciò a differenza di quanto avviene nella delegazione di pagamento vera e propria, dove l’art. 1269 c.c. consente al delegato di non accettare l’incarico. Pertanto, il trasferimento originante dall’operazione di bancogiro ha la propria causa nella donazione, diretta, intercorrente tra il disponente e il beneficiario, di cui lo stesso bancogiro è mero atto esecutivo. Si è, cioè, di fronte ad una donazione <em>diretta</em> ad esecuzione <em>indiretta</em> in ragione del deposito degli strumenti finanziari o del denaro presso la Banca.Le conseguenze giuridiche della pronuncia sono varie, e tutte di grande rilevanza concreta.</p><ol> <li>Sotto un profilo sostanziale, la pronuncia ha un notevole impatto pratico, essendo nella prassi assai frequente che – soprattutto nell’ambito di rapporti di gestione patrimoniale – intervengano, durante la vita del <em>de cuius</em>, trasferimenti liberali di strumenti finanziari e di denaro. D’ora in avanti, tali trasferimenti, per essere validi, dovranno essere sorretti da atto pubblico, o dall’utilizzo di altri negozi giuridici che integrino genuinamente una donazione indiretta.In caso contrario, ossia per le ipotesi in cui il trasferimento avvenga con il solo ordine impartito alla banca, senza atto pubblico, la donazione degli strumenti finanziari e del denaro è nulla.</li> <li>Sotto un profilo processuale, invece, si può osservare come, alla morte del <em>de cuius</em>, i beni trasferiti senza la forma solenne (o senza altro strumento idoneo) concorreranno a formare l’asse ereditario, e potranno dunque essere rivendicati dagli eredi del <em>de cuius</em> nei confronti dei beneficiari della attribuzione senza che vi sia necessità di esperire l’azione di riduzione delle donazioni (di titolarità dei <em>soli</em> legittimari, nel <em>solo</em> caso di lesione della loro quota), ma semplicemente attraverso una domanda di rivendica (di titolarità di <em>qualsiasi</em> erede, e <em>sempre</em> esperibile).</li></ol><ol> <li>Sotto un profilo fiscale, infine, in quanto come noto le donazioni dirette sono soggette a tassazione, a differenza di quelle indirette. Inoltre, nel caso in cui venga esperita l’azione di rivendica, gli strumenti finanziari ed il denaro oggetto dell’azione concorreranno a formare l’asse ereditario rilevante anche ai fini della tassa di successione.</li></ol><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:gian.carlo.sessa@advant-nctm.com">Gian Carlo Sessa</a></em><em>&nbsp;o <a href="mailto:federico.corti@advant-nctm.com">Federico Corti</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 31 Oct 2017 05:08:13 +0100</pubDate>
                        <title>Minor valore del magazzino con rilevanza fiscale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/minor-valore-del-magazzino-con-rilevanza-fiscale</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da&nbsp;il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore</em>Nel bilancio 2016 le società Oic adopter che, per effetto di quanto disposto dall’Oic 29, hanno imputato direttamente a patrimonio netto la differenza di valore emergenti dalla modifica del criterio di valutazione delle rimanenze di magazzino, hanno considerato questa rettifica rilevante ai fini Irap seppur mai transitata a conto economico.<strong><img class=" wp-image-6884 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/10/20171031_OIC8.jpg" alt width="337" height="289">Le regole contabili </strong>I cambiamenti di principi contabili possono essere attuati volontariamente al fine una migliore rappresentazione in bilancio degli accadimenti aziendali o richiesti obbligatoriamente da una norma o da un nuovo principio contabile. In tale ultimo caso, il cambiamento è contabilizzato con le regole contenute nelle disposizioni transitorie e, solo in assenza di tali indicazioni specifiche, con quelle dell’Oic 29 in base al quale gli effetti vengono contabilizzati nel saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui avviene il cambiamento di principio. Generalmente, la rettifica viene rilevata tra gli utili riportati a nuovo, tuttavia, è possibile imputarla anche ad un’altra componente del patrimonio netto, se ritenuto più appropriato.<strong>Il trattamento contabile </strong>Ipotizziamo che una società, non micro-impresa, durante il 2016 abbia rilevato un minor valore delle giacenze di prodotti finiti pari a 100 derivante dal passaggio dal Lifo al Fifo. L’applicazione della nuova impostazione contabile in esame comporta la rilevazione del minor valore tra le attività nella voce «C.I.4) Prodotti finiti e merci» movimentando, in contropartita, la voce di patrimonio netto «A.VIII Utili portati a nuovo», ovvero, un’altra componente del patrimonio netto, se ritenuta più appropriata.<strong>Le regole fiscali </strong>Si tratta ora di comprendere quale trattamento ai fini Irap debba essere applicato al differenziale rilevato a patrimonio netto. L’articolo 5, ultimo comma, del Dlgs 446/1997 prevede il criterio di derivazione rafforzata dell’imponibile Irap dalle regole civilistiche (ora introdotto anche ai fini Ires a seguito della modifica apportata all’articolo 83 del Tuir dall’articolo l’articolo 13-bis, del Dl 244/2016). Il Dm 3 agosto 2017, poi, per effetto del richiamo operato dall’articolo 2, comma 1, lettera b), all’articolo 2, comma 2, del Dm 8 giugno 2011, ha confermato anche per i soggetti Oic, non micro-imprese, l’applicazione delle regole previste per le imputazioni a patrimonio netto effettuate a regime, relative alla determinazione della base imponibile Irap (e del reddito d’impresa). In particolare, quest’ultima disposizione, a sua volta modificata dello stesso Dm 3 agosto 2017, stabilisce che nell’ipotesi in cui le regole di contabilizzazione non prevedono in alcun momento l’imputazione al conto economico, tali componenti assumono rilievo fiscale, indipendentemente dall’imputazione a patrimonio netto, secondo le disposizioni e i principi generali della normativa Irap applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura.<strong>Il trattamento fiscale </strong>Tornando all’esempio, dunque, la differenza relativa al minor valore del magazzino pari a 100, emergente dalla modifica del criterio di valutazione, assume rilevanza fiscale indipendentemente dalla collocazione nel conto economico. L’applicazione di tale principio comporta la necessità di effettuare una variazione in diminuzione nel calcolo e nella dichiarazione Irap (analogamente a quanto previsto ai fini Ires).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 31 Oct 2017 04:02:43 +0100</pubDate>
                        <title>Convenuto vittorioso ma soccombente su eccezioni di merito: c’è onere di appello incidentale o basta la mera riproposizione? (Sez. un., 12 maggio 2017, n. 11799)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/convenuto-vittorioso-ma-soccombente-su-eccezioni-di-merito-ce-onere-di-appello-incidentale-o-basta-la-mera-riproposizione-sez-un-12-maggio-2017-n-11799</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Questi i fatti:</p><ul> <li>sei anni dopo la compravendita di un immobile, parte alienante evoca in giudizio parte acquirente chiedendo che il contratto sia annullato per dolo;</li> <li>nel costituirsi in giudizio, parte acquirente eccepisce la prescrizione della domanda di annullamento (ai sensi dell’art. 1442 c.c.), essendo trascorsi più di cinque anni dalla stipulazione del contratto;</li> <li>il Tribunale dà ragione a parte acquirente, pur respingendo la sua eccezione di prescrizione;</li> <li>parte alienante interpone appello;</li> <li>nel costituirsi in grado di appello, parte acquirente – nonostante l’eccezione di prescrizione sia stata respinta in prime cure – non solleva sul punto appello incidentale <em>ex </em> 342 c.p.c., ma si limita a riproporre detta eccezione <em>ex </em>art. 346 c.p.c.;</li> <li>la Corte d’Appello accoglie l’eccezione di prescrizione riproposta da parte acquirente e respinge l’appello di parte alienante;</li> <li>parte alienante ricorre per cassazione sostenendo che la Corte d’Appello non avrebbe potuto esaminare l’eccezione di prescrizione <em>ex adverso</em> riproposta, in quanto parte acquirente aveva l’onere di sollevare sul punto appello incidentale.</li></ul><p>&nbsp;Di qui il quesito: quando il convenuto, vittorioso in primo grado, si è visto rigettare una propria eccezione di merito, può egli limitarsi a riproporla <em>ex </em>art. 346 c.p.c.? Oppure ha l’onere di sollevare sul punto appello incidentale <em>ex</em> art. 342 c.p.c.?All’interrogativo rispondono (trattandosi di “<em>questione di particolare importanza</em>”) le Sezioni Unite, che scelgono la seconda soluzione. Il presupposto sul quale la Cassazione, nella sua più autorevole composizione, fonda tale conclusione sta, essenzialmente, nel principio di soccombenza: infatti, il convenuto – per quanto vittorioso circa l’esito finale della lite – è pur sempre soccombente con riferimento allo specifico profilo dell’eccezione respinta e, quindi, ha l’onere di proporre l’appello incidentale con riferimento alla stessa, così come, specularmente, l’attore soccombente ha l’onere di proporre l’appello principale sulle altre parti della sentenza.Le Sezioni Unite chiariscono, tuttavia, che il convenuto vittorioso non ha l’onere di proporre l’appello incidentale tutte le volte in cui la sua eccezione non è stata accolta. Bisogna infatti distinguere:</p><ul> <li>da un lato, i casi in cui l’eccezione non è stata accolta in quanto respinta;</li> <li>dall’altro lato, i casi in cui l’eccezione non è stata accolta in quanto il giudice si è semplicemente disinteressato di essa.</li></ul><p>Infatti, mentre nella prima ipotesi il convenuto vittorioso ha l’onere dell’appello incidentale, nella seconda egli può limitarsi a riproporla.Ma come si fa, in concreto, a distinguere la prima ipotesi dalla seconda? Le Sezioni Unite chiariscono che l’eccezione è da intendersi respinta (con conseguente onere di appello incidentale) quando nella motivazione della sentenza vi è un’enunciazione espressa del giudice di prime cure circa l’infondatezza dell’eccezione, ovvero quando – pur non essendovi tale enunciazione espressa – vi sia un’enunciazione indiretta dalla quale si evince in modo chiaro e inequivoco che il giudice di prime cure l’ha ritenuta infondata.La sentenza, peraltro, fornisce risposta a due interrogativi di non scarso momento.</p><ol> <li>Posto che vi è onere di appello incidentale nei casi in cui l’eccezione è stata respinta (anche, come si è detto, indirettamente), tale onere sussiste anche quando l’eccezione respinta appartiene al novero delle c.d. “eccezioni in senso lato”? La risposta è affermativa, poiché – in mancanza di specifica impugnazione – si formerebbe giudicato interno ai sensi dell’art. 329, comma 2°, c.p.c. È vero, infatti, che – trattandosi di un’eccezione in senso lato – il giudice ha il potere di rilevarla d’ufficio, ma è altrettanto vero che questo potere non può che trovare un limite invalicabile nel giudicato interno che si è formato sul punto che costituisce oggetto dell’eccezione.</li> <li>Nei casi in cui l’eccezione, anziché respinta, risulti semplicemente non accolta per essersi il giudice disinteressatone, e nei quali è dunque possibile limitarsi alla riproposizione dell’eccezione, quali sono le conseguenze processuali ove non venga né sollevato appello incidentale né riproposta l’eccezione? La risposta è che l’eccezione s’intende rinunciata ai sensi dell’art. 346 c.p.c., ma – se si tratta di eccezione in senso lato – il giudice può rilevarla d’ufficio (ai sensi dell’art. 345, comma 2°, c.p.c.).</li></ol><p>Di seguito proponiamo, come possibile guida alla lettura, uno schema di sintesi:<img class=" wp-image-6698 aligncenter" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/10/newsletterDGR_ITA-e1508923225744.jpg" alt width="525" height="395">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare&nbsp;<a href="mailto:daniele.griffini@advant-nctm.com">Daniele Griffini</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 31 Oct 2017 03:56:10 +0100</pubDate>
                        <title>Clausole compromissorie per arbitrato estero e regolamento preventivo di giurisdizione: riflessioni sull’ordinanza delle Sezioni Unite numero 21550 del 18 settembre 2017</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/clausole-compromissorie-per-arbitrato-estero-e-regolamento-preventivo-di-giurisdizione-riflessioni-sullordinanza-delle-sezioni-unite-numero-21550-del-18-settembre-2017</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Le Sezioni Unite, decidendo su un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, colgono l’occasione per ribadire la natura giurisdizionale dell’arbitrato<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, affermando la piena ammissibilità della procedura prevista dall’art. 41 del codice di procedura civile in presenza di una clausola compromissoria per arbitrato estero<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.La pronuncia si presenta come chiara conferma di un clima di generale apertura dell’ordinamento e della giurisprudenza italiani nei confronti dell’arbitrato interno ed internazionale. Questo atteggiamento è facilmente riscontrabile in tre passaggi dell’ordinanza.Innanzitutto e come anticipato, le Sezioni Unite confermano la proponibilità del ricorso ex art. 41 c.p.c. in caso di clausola compromissoria per arbitrato estero. Per capire la portata della pronuncia occorre tenere a mente che l’art. 41 del codice di procedura civile consente alle parti di chiedere alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione di risolvere questioni di giurisdizione nelle ipotesi in cui, ad esempio, la controversia non debba essere trattata da un giudice ordinario, ma da un giudice amministrativo oppure ancora da un giudice straniero (art. 37 c.p.c. e Legge 218 del 1995). L’ordinanza applica il principio secondo il quale, alla luce della giurisprudenza più recente, la previsione di un arbitrato estero è equiparata ad una deroga della giurisdizione italiana in favore di un giudice estero. Questo in quanto il carattere giurisdizionale dell’arbitrato è ormai un punto incontroverso per la dottrina e la giurisprudenza<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.Non è, tuttavia, sempre stato così. Nel corso degli anni si sono susseguiti vari orientamenti giurisprudenziali e dottrinali e l’ordinanza oggi in commento è frutto di un <em>revirement</em> relativamente recente<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.L’orientamento è mutato come conseguenza delle spinte internazionali e, da ultimo, della modifica introdotta dal decreto legislativo n. 40 del 2006, il quale ha riconosciuto al lodo <em>“gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria”</em> (art. 824 <em>bis</em> c.p.c.).La stessa ordinanza oggi in commento prende le mosse proprio dalla ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione anche nel caso di presenza di clausola compromissoria per arbitrato estero, attesa in primo luogo la natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice statale dell’arbitrato. Di conseguenza, il contrasto circa l'attribuzione della cognizione della controversia al collegio arbitrale italiano o al giudice ordinario integra una questione di competenza (e non di giurisdizione). In presenza, invece, di una clausola compromissoria per arbitrato estero, la relativa eccezione è un’eccezione di rito e non di merito o di competenza (attesa la diversità degli ordinamenti).Il secondo passaggio interessante è contenuto in un <em>obiter dictum</em>, nell’ambito del vaglio di ammissibilità del ricorso. Le Sezioni Unite colgono infatti l’occasione per ribadire che per l’arbitrato commerciale internazionale è irrilevante la distinzione tra arbitrato rituale ed irrituale, dovendo esso qualificarsi sempre rituale <em>quoad effectum. </em>Questa conclusione è coerente con il sistema delineato dalla legge n. 25 del 1994 e tiene conto del fatto che la distinzione tra arbitrato rituale ed irrituale non è usualmente praticata in ambito internazionale (citando in proposito, tra le altre, Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza n. 10800 del 26 maggio 2015).Il terzo passaggio rilevante dell’ordinanza è quello nel quale viene confermato che la clausola compromissoria per arbitrato estero comporta un difetto di giurisdizione sulla cognizione di una controversia dal giudice ordinario (la quale presuppone il contraddittorio, assente nel procedimento per decreto ingiuntivo), restando tuttavia possibile richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo in quanto l’eccezione di compromesso è facoltativa e non rilevabile d’ufficio<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.Per completezza va menzionato un ultimo passaggio che potrebbe essere malinteso nella decisione in commento, dove si accenna brevemente alla questione dell’applicabilità, alla clausola compromissoria per arbitrato estero, dell’art. 1341 c.c.. Le Sezioni Unite, infatti, pur considerando superflua una valutazione sul punto in quanto non provata nel caso di specie la sussistenza dei requisiti per l’applicazione del secondo comma dell’art. 1341 c.c.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>, sembrano dar comunque un qualche rilievo a due considerazioni che, almeno a prima vista, porterebbero a deporre nel senso dell’applicabilità dell’art. 1341 e dunque della necessità della doppia sottoscrizione in caso di clausole contenute in condizioni generali di contratto<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.La Suprema Corte, invero, non trae conclusioni dopo aver dato conto di tali considerazioni giuridiche, per cui davvero non può dirsi che essa abbia espresso alcun orientamento sul punto. Tuttavia sull’argomento è bene far presente che l’applicabilità dell’art. 1341 c.c. alla clausola compromissoria per arbitrato estero (con conseguente necessità della doppia sottoscrizione in caso di condizioni generali di contratto contenenti una tale clausola compromissoria) è ipotesi da scartare sulla base del diritto italiano.In proposito appare opportuno notare che stante l’articolo II della Convenzione di New York del 1958, per la validità di un tale tipo di clausola è richiesta esclusivamente la forma scritta e non la doppia sottoscrizione. Nell’ottica di prevalenza, in ogni caso, della fonte sovranazionale, l’abrogazione dell’art. 833 c.p.c. ad opera del legislatore del 2006 deve essere letta esclusivamente come un difetto di coordinamento alla luce delle finalità della riforma, la quale avrebbe dovuto far (meglio) confluire gli articoli 831 e seguenti del codice di procedura civile nella disciplina dell’arbitrato interno<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.In conclusione (e nonostante il passaggio poco chiaro e potenzialmente fuorviante appena menzionato), l’ordinanza delle Sezioni Unite si pone in linea con un’evoluzione, legislativa e di pensiero giuridico, nel sistema italiano, verso un atteggiamento di sempre maggiore <em>favor</em> nei confronti dell’arbitrato, sia interno sia internazionale.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:angelo.anglani@advant-nctm.com">Angelo Anglani</a></em><em>&nbsp;e <a href="mailto:claudia.monti@advant-nctm.com">Claudia Monti</a>.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Nello stesso giorno le Sezioni Unite, in una controversia collegata, introdotta dalla stessa ricorrente nei confronti di una diversa società presunta cessionaria del credito relativo al medesimo contratto, hanno ribadito la proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 c.p.c. in relazione ad una clausola compromissoria di arbitrato estero (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza n. 21551 del 18 settembre 2017, in <em>Diritto &amp; Giustizia</em> 2017, 19 settembre). Tuttavia, in questa seconda ordinanza, gli ermellini hanno rigettato il ricorso in quanto l’acquisto dell’intera partecipazione in una società non comporta cessione di contratto con conseguente applicazione della clausola compromissoria in esso contenuta.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Sembra utile precisare che con il termine “arbitrato internazionale” utilizzato dagli articoli 831 e seguenti del codice di procedura civile prima della modifica ad opera del d.lgs. 40 del 2006, si identificava un arbitrato rituale italiano (in quanto avente sede in Italia ai sensi dell’abrogato articolo 816 c.p.c.) che avesse alcuni elementi di transnazionalità. Si teneva così distinto dall’arbitrato “estero”, qualifica attribuita ad un arbitrato che, privo della nazionalità italiana, fosse riconducibile ad un diverso paese il quale, in applicazione dei propri criteri di collegamento, gli conferisse la propria nazionalità. Sul punto v. E. PICOZZA, <em>L’arbitrato interno: arbitrati interni sottotipo internazionale</em>, in M. RUBINO-SAMMARTANO, <em>Arbitrato, ADR conciliazione</em>, Bologna, 2009, p. 937 e seguenti, in particolare nota 2 e 3.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3"><sup>[3]</sup></a> Secondo la giurisprudenza correttamente citata dalla stessa ricorrente e riportata nelle motivazioni della ordinanza delle Sezioni Unite, “<em>Il regolamento preventivo di giurisdizione di cui all'art. 41 c.p.c. può essere proposto anche in relazione ad una clausola compromissoria di arbitrato estero, in quanto l'eccezione di compromesso ha natura processuale e rientra dunque nel novero di quelle comportanti una questione di giurisdizione e non di merito”</em> (Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza n. 24153 del 25 ottobre 2013); nello stesso senso Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza n. 10800 del 26 maggio 2015, la quale ha riconosciuto la natura giurisdizionale dell’arbitrato estero ai sensi del combinato disposto della l. 31 maggio 1995 n. 218, artt. 4 e 11 che equipara la deroga convenzionale alla giustizia italiana in favore di arbitrato estero alla deroga in favore di un giudice straniero.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> <em>Revirement</em> consacrato nella decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24153 del 25 ottobre 2013. Tale decisione ripercorre le oscillazioni giurisprudenziali sulla natura dell’arbitrato e dell’eccezione di compromesso susseguitesi nel corso degli anni.L’orientamento più risalente riteneva infatti che, in presenza di clausola compromissoria per arbitrato estero, fosse ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 5397 del 17 maggio 1995). Si riteneva inoltre che la presenza di una clausola compromissoria per arbitrato italiano comportasse una questione di competenza in quanto concernente una ripartizione di compiti nell’ambito del medesimo ordine giurisdizionale, con conseguente inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione (Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza n. 2149 del 2 aprile 1984). Ciò era in linea con il riconoscimento all’arbitrato rituale della natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario (Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza n. 4360 del 4 luglio 1981). Successivamente, la sentenza della Corte di Cassazione n. 527 del 3 agosto 2000, abbracciando la prevalente dottrina e compiendo a un’inversione di orientamento giurisprudenziale, aveva sancito la natura di atto di autonomia privata del lodo arbitrale, con conseguente riconoscimento all’eccezione di compromesso della natura di eccezione di merito, non legittimante, pertanto, l’utilizzo dello strumento del regolamento preventivo di giurisdizione nemmeno in caso di arbitrato estero.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> <em>Ex multis</em> Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza n. 19473 del 30 settembre 2016.In altri termini, è solo in fase di opposizione al decreto ingiuntivo che la controversia sorge nel contraddittorio delle parti, per cui, eccepita dall’opponente l’operatività della clausola compromissoria, il giudice ordinario non potrà che spogliarsi del caso dichiarando -appunto- il proprio difetto di giurisdizione.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> L’art. 1341 c.c. concerne i casi di condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti oppure di contratto concluso mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali in virtù del richiamo operato dal secondo comma dell’art. 1342 c.c.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Le due considerazioni riguarderebbero (i) il richiamo dell’articolo II, paragrafo 3, della Convenzione di New York del 1958, che impone al giudice l’esame della nullità della clausola compromissoria, e (ii) l’intervenuta abrogazione, ad opera del decreto legislativo n. 40 del 2006, dell’art. 833 c.p.c., il cui primo comma stabiliva che <em>“La clausola compromissoria contenuta in condizioni generali di contratto oppure in moduli o formulari non è soggetta alla approvazione specifica prevista dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Per un’analisi della riforma dell’arbitrato internazionale e delle sue finalità del 2006, v. L. RADICATI DI BROZOLO, <em>Requiem per il regime dualista dell’arbitrato internazionale in Italia? Riflessioni sull’ultima riforma</em>, in <em>Riv. Dir. Proc.</em>, 2010.p. 1268 e ss.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 31 Oct 2017 03:49:42 +0100</pubDate>
                        <title>Le Sezioni Unite confermano la compatibilità dei punitive damages con l’ordine pubblico italiano: focus sulla sentenza n. 16601 del 5 luglio 2017</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-sezioni-unite-confermano-la-compatibilita-dei-punitive-damages-con-lordine-pubblico-italiano-focus-sulla-sentenza-n-16601-del-5-luglio-2017</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>È confermato: le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno accolto l’incisivo suggerimento della prima sezione civile (con l’ordinanza n. 9978 del 16 maggio 2016<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>), ammettendo il riconoscimento in Italia di una sentenza straniera di condanna al risarcimento dei danni comprensivo dei c.d. <em>punitive damages</em>. Si tratta della conferma di una decisa evoluzione di pensiero all’interno dell’ordinamento italiano, anche alla luce di una serie di interventi legislativi volti a riconoscere rimedi risarcitori aventi anche finalità sostanzialmente sanzionatoria.In sostanza, la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ripercorre le argomentazioni dell’ordinanza n. 9987 del 16 maggio 2016, confermandone le conclusioni<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.Identificando una già esistente evoluzione del pensiero, le Sezioni Unite richiamano un precedente del 2015. La Corte di Cassazione infatti, sempre a sezioni unite, con la sentenza n. 9100/2015 (in tema di responsabilità degli amministratori) aveva infatti ritenuto che la funzione sanzionatoria del risarcimento del danno non fosse più <em>“incompatibile con i principi generali del nostro ordinamento”</em> alla luce dell’evoluzione legislativa. Ed infatti, già in quella sede si era tenuto conto delle innovazioni legislative “<em>volte a dare un connotato </em>lato sensu<em> sanzionatorio al risarcimento”</em>. Nel 2015, tuttavia, la Corte Suprema aveva concluso nel senso che la natura sanzionatoria dovesse essere chiaramente e necessariamente prevista da una norma di legge (da intendersi, in base al tenore complessivo della sentenza, norma interna o comunitaria)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.Le Sezioni Unite riconducono la precedente contrarietà ai danni punitivi all’avvertita esigenza di bloccare le spinte verso l’ampliamento delle tipologie risarcitorie a ipotesi non previste dalla legge, dando però ora a intendere che tale esigenza possa essere curata anche senza frapporre ostacoli di principio al riconoscimento di pronunce straniere che prevedano <em>punitive damages</em>. E infatti, le stesse concludono che le critiche mosse in passato non fossero sufficienti <em>“a sopprimere quanto è emerso dalla traiettoria che l’istituto della responsabilità civile ha percorso in questi decenni</em>”.La responsabilità civile ha certo una funzione primaria compensativo-riparatoria, ma è possibile riconoscerle, in casi tipici, anche una funzione sanzionatorio-punitiva, oltre che di prevenzione e deterrenza (la c.d. natura polifunzionale della responsabilità civile).Le Sezioni Unite si preoccupano di fornire un elenco di previsioni legislative di istituti connaturati da una funzione anche sanzionatoria, seguendo l’impostazione della ordinanza di rimessione. In primo luogo,&nbsp; vengono elencate le disposizioni normative già riportate nell’ordinanza di rimessione. In secondo luogo, viene ripreso il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione n. 7613 del 2015, la quale evidenziava i tratti comuni tra <em>astreintes</em> e danni punitivi<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>. Inoltre, è riconosciuto carattere sanzionatorio ad ulteriori norme, quali ad esempio l’art. 28 comma II del D.Lgs. 81 del 2015 (in materia di contratti di lavoro) che prevede una forfettizzazione del risarcimento in caso di conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato per illegittimità dell’apposizione del termine<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.A chiusura della ricognizione, le Sezioni Unite si soffermano sulla giurisprudenza costituzionale e, in particolare, sulla sentenza n. 152 del 2016, con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto all’art. 96 c.p.c. una funzione non solo risarcitoria ma più propriamente sanzionatoria, con finalità deflattive<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.La sentenza, dopo aver ribadito la necessità di una <em>“intermediazione legislativa”</em> per <em>“imprimere accentuazioni ai risarcimenti che vengono liquidati</em>”, ripercorre l’evoluzione giurisprudenziale del concetto di ordine pubblico internazionale, partendo da quanto affermato nell’ordinanza di rimessione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.Sottolineando il passaggio da un concetto di ordine pubblico meramente nazionale ad un concetto di ordine pubblico dell’Unione Europea<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>, le Sezioni Unite ritengono che l’inclusione del diritto sovranazionale nel concetto di ordine pubblico non debba comunque consentire l’ingresso di norme o sentenze straniere che possano <em>“minare la coerenza interna dell‘ordinamento giuridico</em>”. Pertanto, la <em>“sentenza straniera che sia applicativa di un istituto non regolato dall’ordinamento nazionale, quand’anche non ostacolata dalla disciplina europea, deve misurarsi con il portato della Costituzione e di quelle leggi che, nelle nervature sensibili, fibre dell’apparato sensoriale e delle parti vitali di un organismo, inverano l’ordinamento costituzionale”.</em>Di conseguenza, in tema di recepimento di sentenze straniere, la verifica si deve limitare ad una eventuale contraddizione dell’istituto straniero con l’intreccio di valori e norme che rilevano ai fini della delibazione.Alla luce di queste premesse, secondo la Suprema Corte le conclusioni si traggono da sole.L’istituto dei danni punitivi si rivela come “<em>non ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano”</em> e, pertanto, non in contrasto con il nostro ordine pubblico. Tuttavia, l’ammissibilità deve in ogni caso essere vagliata volta per volta, sulla base di un’attenta indagine circa gli effetti del riconoscimento, in modo da assicurarsi della compatibilità con l’ordine pubblico.Per far ciò, bisognerà innanzitutto valutare il rispetto del principio di <em>tipicità</em> e quindi verificare che la condanna abbia una fonte normativa riconoscibile quantomeno nell’ordinamento di provenienza. Inoltre, nella legge in questione vi dovrà essere una specifica e definita “perimetrazione” della fattispecie, in ossequio al principio di tipicità, ed una altrettanto specifica previsione dei limiti quantitativi delle condanne irrogabili, alla luce del principio di <em>prevedibilità</em>.Da ultimo, in sede di riconoscimento, dovrà essere verificata dalle corti italiane la proporzionalità tra risarcimento riparatorio compensativo e risarcimento punitivo e tra quest’ultimo e la condotta censurata, al fine di rendere riconoscibile la funzione sanzionatoria punitiva (in osservanza del principio di <em>proporzionalità</em>)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.La chiara evoluzione giurisprudenziale, definitivamente sancita dalla Suprema Corte italiana con questa pronuncia, testimonia la crescente attenzione delle corti italiane ai fenomeni giuridici stranieri e, pur mantenendo saldo il proprio ruolo di tutela dell’integrità del sistema italiano e del relativo ordine pubblico, la volontà concreta dei giudici italiani di non frapporre ostacoli formali all’effettività della tutela offerta in altre giurisdizioni.Migliorando la circolazione delle pronunce straniere, evidentemente, si favoriscono gli scambi, a tutto beneficio dell’economia del paese.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:angelo.anglani@advant-nctm.com">Angelo Anglani</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Cfr. “Compatibility of punitive damages with Italian public order? Maybe. Last word to the Joint Divisions of the Supreme Court”, International Litigation Newsletter, Settembre 2016, 53 ss. (in inglese) e su <a href="http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=815dfc39-2982-46a7-945b-2e7b826c93cb" target="_blank" rel="noreferrer">www.lexology.com/library/detail.aspx</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Per completezza appare utile notare che le Sezioni Unite prendono le mosse dall’analisi dell’orientamento contrario, consacrato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 1183 del 2007. Quest’ultima aveva infatti indicato che l’unica funzione del risarcimento fosse di eliminare le conseguenze del danno arrecato, prescindendo da una concezione afflittiva e punitiva delle categorie risarcitorie, come tale estranea al nostro ordinamento. La pronuncia del 2007, “<em>immediatamente censurata dalla dottrina maggioritaria”</em>, come la stessa Corte riferisce, aveva trovato poi conferma nel 2012, con la pronuncia n. 1781, Tale ultima pronuncia, nel negare l’ammissibilità in Italia dei danni punitivi, aveva richiamato, quale principio dell’ordinamento italiano, il divieto di spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro in mancanza di una causa giustificatrice.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Gli ostacoli al riconoscimento sono in questa pronuncia rinvenuti nelle articolazioni del principio di legalità consacrato dall’Art. 25, II comma, della Costituzione <em>(“nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”</em>) e nel disposto di cui all’Art. 7 della Convenzione Europea sulla salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali <em>(“Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso”). </em>A ciò, secondo la sentenza delle Sezioni Unite in commento, al fine di comprendere la <em>ratio</em> dei dinieghi, si deve aggiungere l’articolo 23 della Costituzione, in forza del quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> La sentenza in commento riporta il testo della sentenza n. 7613 del 2015 della Corte di Cassazione, la quale a sua volta contiene un elenco innanzitutto di norme in base alle quali il provvedimento che accerta la violazione fissa una somma per ogni inosservanza o violazione successiva o per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei comandi in esso contenuti. Ecco l’elenco:- in tema di brevetto e marchio, il R.D. 29 giugno 1127, n. 1939, art. 86, e R.D. 21 giugno 1942, n. 929, art. 66, abrogati dal D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, che ha dettato a tal fine le misure dell'art. 124, comma 2, e art. 131, comma 2;- il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 140, comma 7, c.d. codice del consumo, dove si tiene conto della "gravità del fatto";- secondo alcuni rientra in questa lista anche l'art. 709 ter c.p.c., nn. 2 e 3, introdotto dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, per le inadempienze agli obblighi di affidamento della prole;- l'art. 614 bis c.p.c., introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49, il quale contempla il potere del giudice di fissare una somma pecuniaria per ogni violazione ulteriore o ritardo nell'esecuzione del provvedimento, "<em>tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile</em>";- il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 114, redatto sulla falsariga della norma appena ricordata, che attribuisce analogo potere al giudice amministrativo dell'ottemperanza.Vi sono poi ipotesi in cui è la legge che direttamente commina una determinata pena per il trasgressore:- le disposizioni penali degli artt. 388 e 650 c.p.- l'art. 18, comma 14, dello statuto dei lavoratori, ove, a fronte dell'accertamento dell'illegittimità di un licenziamento di particolare gravità, la mancata reintegrazione è scoraggiata da una sanzione aggiuntiva;- la L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 31, comma 2, per il quale il locatore pagherà una somma in caso di recesso per una ragione poi non riscontrata;- l'art. 709 ter c.p.c., n. 4, che attribuisce al giudice il potere di infliggere una sanzione pecuniaria aggiuntiva per le violazioni sull'affidamento della prole;- il D.L. 22 settembre 2006, n. 259, art. 4, convertito in L. 20 novembre 2006, n. 281, in tema di pubblicazione di intercettazioni illegali, che dispone la riparazione consistente in una somma di denaro determinata in ragione di ogni copia stampata o con riguardo al bacino di utenza della diffusione avvenuta con mezzo radiofonico, televisivo o telematico (anche se il giudice dovrà tenere conto, in caso di azione risarcitoria, di quanto così corrisposto).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Sono altresì riportati:- l'art. 28 del d.lgs n. 150/2011 sulle controversie in materia di discriminazione, che dà facoltà al giudice di condannare il convenuto al risarcimento del danno tenendo conto del fatto che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento;- l'art. 18 comma secondo dello Statuto dei lavoratori, che prevede che in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto.La sentenza delle Sezioni Unite specifica infine che “<em>L'elenco di "prestazioni sanzionatorie", dalla materia condominiale (art. 70 disp. att. c.c.) alla disciplina della subfornitura (L. n. 192 del 1998, art. 3, comma 3), al ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali (D.Lgs. n. 231 del 2002, artt. 2 e 5) è ancora lungo. Non è qui il caso di esaminare le singole ipotesi per dirimere il contrasto tra chi le vuol sottrarre ad ogni abbraccio con la responsabilità civile e chi ne trae, come le Sezioni Unite ritengono, il complessivo segno della molteplicità di funzioni che contraddistinguono il problematico istituto”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Corte cost., 23 giugno 2016, n. 152: <em>“La novella del 2009 </em>[omissis]<em> non presenta, dunque, connotati di irragionevolezza, ma </em>[omissis]<em> riflette una delle possibili scelte del legislatore, non costituzionalmente vincolato nella sua discrezionalità, nell'individuare la parte beneficiaria di una misura che sanziona un comportamento processuale abusivo e che funga da deterrente al ripetersi di una siffatta condotta”</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> L’ordinanza n. 9978 aveva infatti definito l’ordine pubblico internazionale come “<em>complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l’ordinamento interno in un determinato periodo storico, ma fondati su esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo comuni ai diversi ordinamenti e desumibili, innanzi tutto, dai sistemi di tutela approntati a livello sovraordinato rispetto alla legislazione ordinaria”</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Secondo le Sezioni Unite si sarebbe passati da una nozione dell’ordine pubblico in base al quale valutare l’ingresso di una legge straniera come “<em>complesso dei principi fondamentali che caratterizzano la struttura etico-sociale della comunità nazionale in un determinato periodo storico, e nei principi inderogabili immanente nei più importanti istituti giuridici” </em>(Cassazione civile, sentenza n. 1680 del 1984) fino a divenire un “<em>distillato”</em> del “<em>sistema di tutele approntate a livello sovraordinato rispetto a quello della legislazione primaria, sicché occorre far riferimento alla Costituzione e, dopo il trattato di Lisbona, alle garanzie approntate ai diritti fondamentali dalla Carta di Nizza, elevata a livello dei trattati fondativi dell’Unione europea dall’art. 6 TUE”</em> (Cassazione Civile, sentenza n. 1302 del 2013).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> A questo proposito e in quest’ottica, le Sezioni Unite prendono atto della rapida evoluzione dei <em>punitive damages</em> nell’ordinamento nordamericano, alla luce della quale, anche in tale ordinamento il riconoscimento di danni c.d. <em>grossly excessive</em> è precluso.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 11:19:15 +0100</pubDate>
                        <title>Sessanta ipo con gli sgravi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sessanta-ipo-con-gli-sgravi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da Milano Finanza</em></p><p class="p1"><img class=" wp-image-6849 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/10/Schermata-2017-10-30-alle-18.13.09.png" alt width="336" height="290">Chi si sarebbe aspettato che l'onda lunga dei Pir, i Piani individuali di risparmio, potesse creare una tale&nbsp;rivoluzione copernicana sull'Aim Italia? «Il 2017 potrebbe chiudere con il maggior numero di quotazioni di&nbsp;pmi», spiega Giovanni Natali, presidente di 4Aim sicaf. «Ora siamo a 17, secondo Borsa Italiana altre 10&nbsp;sono possibili entro dicembre. Arriveremmo così a 27 contro le 11 dello scorso anno, debole a causa della&nbsp;Brexit, e le 21 ipo del 2015», aggiunge. Molte altre comunque sono già in rampa di lancio nei primi mesi del&nbsp;2018: «Siamo tutti in attesa che la proposta sulla defiscalizzazione delle quotazioni delle pmi entri a far&nbsp;parte della Finanziaria 2018», aggiunge. Natali fa riferimento all'articolo inserito nel testo di legge dal&nbsp;mistero dello Sviluppo economico che prevede un credito di imposta del 50% fino ad un massimo di 500&nbsp;mila euro calcolato sui costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020 per l'ammissione agli scambi&nbsp;di Piazza Affari in aumento di capitale.</p>(...)...c'è spazio per la quotazione di almeno 60 nuove Pmi l'anno prossimo,&nbsp;il doppio del 2017 che già sta emergendo come uno dei migliori anni nella storia dell'Aim. «Sarebbe una&nbsp;rivoluzione copernicana senza precedenti, i 30 milioni sarebbero probabilmente più che sufficienti a coprire&nbsp;le richieste», interviene <strong>Lukas Plattner</strong>, partner dello studio legale <strong>Nctm</strong> che ha curato 25 delle 89 ipo su&nbsp;Aim, ha portato in borsa Unieuro nei mesi scorsi, sta seguendo il passaggio di Triboo da Aim ad Mta e per il&nbsp;2018 ha in previsione a oggi un paio di ipo di pmi e tre operazioni più strutturate su Mta. «L'università&nbsp;Bocconi», riprende Plattner, «ha calcolato in uno studio che se ci fossero 1.000 società quotate su Aim in&nbsp;Italia, il pil del Paese salirebbe dell'1,5%. A fine anno forse arriviamo a 100, la strada è giusta. La stessa indagine ha messo in evidenza che il più vecchio e più strutturato Ftse Aim Uk ha raccolto oltre 90 miliardi&nbsp;di sterline e creato 900mila posti di lavoro».(...)]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 06:03:32 +0100</pubDate>
                        <title>Small wine producers in fear of globalization: is Italy missing an opportunity?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/small-wine-producers-in-fear-of-globalization-is-italy-missing-an-opportunity</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Despite being the first <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>&nbsp;wine producer of the world <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, Italy’s wine sector lacks a long-term and wide-ranging strategy capable of addressing competition in the globalized market, competition which is mainly driven by the large consumer countries.Italy, together with France, represents more than fifty percent of the total exports of wine (by value). On the other hand, the main consuming countries are the USA, UK, Germany, Canada and China.Considering that exports represent the main driver of the Italian industry, accounting for around 50% of the entire production, the need for a long-term strategy built on solid corporate structures and sound marketing skills are clearly necessary.The Italian wine making sector is characterised by a high number of small or mid-sized players, –mostly cooperatives or family owned companies– unfit for the challenges of the current market, where consumption trends are both moulded and imposed by large global enterprises in the wine and alcoholic sector.In fact, the vast majority of Italian wine companies are single person enterprises, which is the simplest judicial structure in Italy (92.8% in 2008), or by agricultural partnerships (<em>società semplici agricole</em>), which require all the shareholders to be jointly and personally liable for the obligations of the company and the objects of the company must be limited to an agricultural activity. These partnerships are not obliged to prepare financial statements.The size of 74% of Italy’s vineyards does not exceed 2 hectares and 81% of the wineries produce less than 100 hl of wine per year. The weight of the top 5 companies in the Italian wine industry in terms of national turnover is approximately 5%, indicating a low concentration at the national level.Weak corporate structures, resulting from the fact that more often than not, the farm owner is also the winemaker and the grape grower, along with the lack of management and marketing knowledge, are a significant brake on the potential for growth of the Italian wine industry.This quick overview of the organization of the wine industry for the purposes of international competition cannot ignore the weaknesses in the organisation of farming in Italy affecting the purchase and consolidation of Italian wine companies.Italian real estate provides that a lessee, who is also the direct grower (<em>coltivatore diretto) </em>of land, has a pre-emption right, if certain conditions are met in the sale and purchase of land. This pre-emption right has been extended to the agricultural partnership where half of the shareholders are direct growers. In other words, farmers adjacent to agricultural plot to be sold have a right of pre-emption thus complicating any sale of land.Even though there are the beginnings of change – there have been a number of IPOs (Masi Agricola S.p.a. and IWB S.p.A. in 2015) and some M&amp;A transactions (Sella &amp; Mosca sold by Campari to Terra Moretti distributor in 2016, Masi Agricola bought a 60% stake in Canevel Spumanti in 2016, Biondi Santi sold to Piper-Heidsieck and Rotkäppchen-Mumm bought Ruggeri earlier this year)– distributors worldwide are becoming larger by the day (thus increasing their bargaining power) leaving Italy’s family-owned companies behind.Rabobank’s most recent quarterly wine report shows that the majority of the most successful companies in wine sector were those investing and building up an asset base not just staying on the side-lines. Conversely, the maintainers, those who did not expand or downsize, saw revenue and EBITDA margins decrease over the seven-year period examined in the study.It’s time for Italian wine sector to start consolidating in order to achieve the sort of size which enables the exploitation of economies of scale, not only in cultivation and wine making, but also in research and development of viticulture and oenology, brand promotion and other marketing activities, as well as distribution.In conclusion, as long as the Italian industry remains fragmented, Italy cannot achieve the necessary volume and bargaining power that is required, nowadays, to compete in global markets.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>The contents of this article are purely informative and are not in any way to be considered a professional opinion. For further information, contact: <a href="mailto:l.plattner@advant-nctm.com">Lukas Plattner </a></em><em> and <a href="mailto:sp.rossi@advant-nctm.com">Sara Pietra Rossi</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">News e approfondimenti</a>[1] According to 2017 OIV’s Statistical Report on World Vitiviniculture.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">News e approfondimenti</a>[2] Followed by France and Spain with, respectively, 43.5 and 39.3 million of hl.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 05:56:21 +0100</pubDate>
                        <title>The distribution of financial instruments issued by Italian unlisted credit institutions on multilateral trading facilities</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-distribution-of-financial-instruments-issued-by-italian-unlisted-credit-instututions-on-multilateral-trading-facilities</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>The measures taken by credit institutions in order to comply with</em></strong> <strong><em>Consob Communication no. 0092492, one year after its adoption</em></strong><strong><em>&nbsp;</em></strong>With the initial trading day of the shares issued by Banca Popolare Valconca, scheduled on 9 October 2017, the number of unlisted bank issuers financial instruments having wide public circulation, which have chosen to trade their own shares on a multilateral trading facility, has increased to 15.In this respect, it should be noted that the only multilateral trading facility active in Italy, in which unlisted credit institutions may negotiate their shares is Hi-MTF. Hi-MTF is, in particular, a multilateral trading platform managed by Hi-MTF Sim S. p. A., where the securities issued by unlisted banks are traded through the “order driven” execution model. According to the order driven trading model, trading orders are executed through their interactions with the orders placed by other intermediaries participating in the market, thus creating the so called “trading book”. The price of any linked purchase and sale order follows the rules of the “bidding auction” (<em>asta a chiamata</em>) that sets the price at which the largest number of shares can be negotiated. Nevertheless, in order to avoid sharp price collapses, there are a number of restrictions on the entry of purchase and selling prices with regard to orders.The decision to trade financial instruments on the HI-MTF platform is, however, the result of a decision taken by credit institutions to comply with the Consob Communication no. 0092492, issued on 18 October 2016, (the “<strong>Communication</strong>”). In this Communication, the Italian Supervisory Authority set out non-binding guidelines <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>&nbsp;regarding the – direct and indirect – distribution of those financial instruments that are reserved to retail clients. Among those instructions, the requirement for the trading of securities issued by unlisted financial intermediaries on multilateral trading facilities stands out. Multilateral trading facilities, like Hi-MTF, are platforms not directly managed by the issuer in which financial instruments are negotiated, allowing the matching of supply and demand.&nbsp;<strong><em>The content of the Consob communication</em></strong>The Communication is part of a wider range of regulatory changes introduced by the Supervisory Authority to safeguard retail investors. It follows two earlier Consob communications <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>&nbsp;in which Consob required financial operators to be more transparent and informative when selling and distributing financial instruments that are either structurally complex – and thus not comprehensible to investors – or are illiquid – and thus non-negotiable within a reasonable period of time.According to the Italian Supervisory Authority, the informational asymmetry present in the relationship between financial intermediaries and their clients, during the distribution phase, can prevent investors from fully understanding the risks, hence – frequently- altering their capability to take informed investment decisions.The new Communication takes up again the rules of conduct and transparency in the distribution of financial instruments, in particular securities issued by banks. This became necessary as legislative developments for credit institutions at the EU level - designed to strengthen the stability of the banking system and its ability to support the economy - introduced a series of elements of complexity and rigidity that make trading in these securities more complex.<sup> <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a></sup>After imposing higher and better capital requirements on banks, Directive 2014/59/UE on the recovery and resolution of credit institutions, was issued. This Directive introduced the principle that the burdens of an eventual collapse should also be carried by shareholders and by other bearers of financial instruments issued by the credit institution.The new rule caused a significant increase in the liquidity risk of all those securities that are issued by financial entities to which the new regulation applies. The increase of the risk of liquidity occurred both because of the greater exposure of such instruments to tensions on capital markets, and because of the limited capacity of retail investors to understand and react to any signal concerning the crisis of the credit institution which issued the instruments.The strong illiquid nature of banking financial instruments, on one hand, and the strictness of the new rules of prudential supervision, on the other, have increased the risk of misconduct by intermediaries in the distribution of such instruments, especially in the event that financial instruments are offered directly by the bank issuer (“self-placement”). In the case of self-placement, the “best interest” of retail investors, could be sacrificed in favour of the self-interest of the intermediaries, especially during challenging economic periods, characterized by the need of capital stabilization and funding.Consob stresses that risks of the misalignment of interests in the distribution phase can be even greater in the case of the execution of operations in which there is not enough available information regarding the economic condition of the transactions concluded on the secondary market, or in case of lack of references regarding the market in which the price has been determined <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>.In order to remedy the information asymmetries described above, the Supervisory Authority has deemed it necessary to recommend new organisational measures and safeguards that should be adopted by financial intermediaries, in order to ensure that the trading of financial instruments takes place through mechanisms that are effective in relation to the prices, costs and timing of the relevant transaction, also in accordance with the provisions of Article 21 of Legislative Decree no. 58/1998 (the “Consolidated Financial Act”). It is important to highlight that the Communication does not introduce new regulatory requirements for financial intermediaries, but represents Consob's interpretation of some primary and secondary Italian rules transposing Directive 2004/39/EC (MiFID), laid down in the Consolidated Finance Act and in the Consob Regulation no. 16190 of 29 October 2007.In this respect, Consob recommends that financial intermediaries adopt adequate transparency levels during the distribution phase of securities to retail investors, thereby allowing themselves to make use of multilateral trading facilities.The use of multilateral trading facilities for the distribution of financial instruments is, in fact, more appropriate to ensure, already on the primary market, that the negotiations are more transparent and efficient in terms of price-formation process, costs and transaction completion times. In this respect, the selected multilateral trading facility should, therefore, allow:</p><ul> <li>The issuer to place on the platform, directly or through another appointed intermediary, a selling proposition that is equal to the total amount of the issuance; and</li> <li>Market participants to place purchase orders, related to a client’s order, or their specific capital needs, according to the ordinary placing on the market and proposals’ managing with informatics structures supporting negotiations, in respect of the non-discretional execution rules, adopted for the ordinary trading activity on the secondary market.</li></ul><p>&nbsp;<strong><em>Conclusions</em></strong>In conclusion, the distribution of financial instruments on multilateral trading facilities, although not assuring liquidity ‘per se’, can surely enhance transparency in price formation, as well as enabling a greater degree of liquidity of the investment, thanks to clear and predetermined rules of negotiation. In addition, the multilateral platform ensures continuity between primary and secondary markets, thanks to the fact that it concentrates both phases in a single place. This allows more certainty (and faster timescales) that the execution of a transaction on the primary market is accompanied by a contextual negotiation on the secondary market.Moreover, the distribution model recommended by Consob, favouring a wider circulation of trading transactions, can also contribute to the development of an “open” distribution architecture that is not limited to traditional channels, thus reducing conflict of interests, with consequent direct benefit for retail investors. In the Consob Q&amp;A of April 2017 accompanying the Communication, the Supervisory Authority clarified that operating schemes aimed at limiting the possibility for intermediaries (which act as distributors) to submit subscription proposals for the financial instruments issued, do not respond to the goals that the Communication aims to achieve, it being understood that the issuer can always appoint intermediaries for the distribution of financial instruments, in order to orient the offer towards predefined targets of clients, according to the new logic of product governance recently introduced by the European lawmaker <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>.Even though the scope of the Communication is that of preventing the proliferation of small markets (so called “<em>borsini</em>”) established by intermediaries themselves - in which transparency rules set forth to protect retail investors are not always respected - it should be noted that the number of intermediaries which have currently decided to have recourse to a multilateral trading facility in order to trade their securities are still small in number, given that the number of banks covered by the Communication is almost one hundred, to which an equal number of investment companies should be added.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>The contents of this article is meant for informative purposes only and cannot be considered as professional advice.</em><em>For further information please contact</em> <a href="mailto:articoliMF@advant-nctm.com">articoliMF@advant-nctm.com</a>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">News e approfondimenti</a>[1] As such, the guidelines set out in the Communication can be qualified as “soft law” instruments which, although they allow a different behaviour for financial operators, have nevertheless a very strong impact in terms of moral suasion. In the event that a financial intermediary decides not to comply with the recommendations set out in the above-mentioned Communication, it shall describe to Consob in detail the distribution procedures and modalities actually adopted and how they can ensure the liquidity and the possibility to dispose of the relevant financial instruments held by retail investors.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">News e approfondimenti</a>[2] Communications n. 9019104/2009 and 0097996/2014, respectively regarding the distribution of illiquid Financial Instruments and the distribution of complex Financial Products<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">News e approfondimenti</a>[3] The “CRD IV package” and, in particular, Directive 2013/36/UE (“Capital Requirements Directive” - CRD IV) and Regulation (UE) n. 575/2014 (“Capital Requirements Regulation” - CRR).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">News e approfondimenti</a>[4] Specifically, “<em>di operazioni in relazione alle quali non siano disponibili sufficienti informazioni sulle condizioni delle transazioni sul mercato secondario nonché nel caso in cui vi sia assenza di riferimenti costituiti da prezzi formati su mercati efficienti […]”</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">News e approfondimenti</a>[5] In particular, Directive 2014/65/UE (MiFID 2) and Regulation (UE) n. 1286/2014/UE concerning PRIIPS. Those rules are not unknown to financial operators, since they have been partially implemented, thanks to ESMA’s <em>Opinion</em>, dated march 27<sup>th</sup> ,2014 denominated “<em>Structured Retail Products – Good practices for product governance arrangements</em>”, and especially by Consob’s Communication of 22 December 2014 concerning the distribution of financial instruments to retail investors.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Financial Services</category>
                            
                        
                        
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5945</guid>
                        <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 05:37:58 +0100</pubDate>
                        <title>The EU recast Regulation on insolvency proceedings (No. 2015/848) and avoiding actions by the receiver</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-eu-recast-regulation-on-insolvency-proceedings-no-2015848-and-avoiding-actions-by-the-receiver</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Applicable law</em></strong>Article 7(2)(m) of Regulation No. 2015/848 (“Regulation”) (as Article 3 of Regulation No. 1346/2000) provides that the receiver can exercise avoiding powers according to the law of the State where the insolvency procedure is opened (<em>lex concursus</em>). Article 16 (replacing Article 13 of Regulation No. 1346/2000) provides, however, that the <em>lex concursus</em> is unenforceable if the defendant proves that the transaction cannot be challenged according to the law applicable to the contract (<em>lex contractus</em> or <em>lex causae</em>).According to the Regulation, therefore, the laws of two different States can be applicable to an avoiding or claw-back action by the receiver: the <em>lex concursus</em> as to the grounds for bringing the action, and the <em>lex causae </em>as to possible limits or exceptions in the specific case.This unusual rule is meant to achieve (i) predictability as to the law applicable to the action which could be brought by a future insolvency receiver, in the sense that this law is linked to the Centre of Main Interests (COMI) of the debtor, recognizable by third parties, which determines the Member State where the main insolvency proceedings could be opened and in turn the law applicable to avoiding actions (<em>lex concursus</em>), and (ii)&nbsp;reliability for creditors as to the certainty of transactions which cannot be voided or disregarded under the law applicable to the transaction itself (the <em>lex contractus</em> or <em>lex causae</em>), which the parties chose or which is determined on the basis of general choice of law rules.According to the Regulation, therefore, an avoiding action based on, for example, Italian insolvency law within an insolvency procedure opened in Italy, can have limits in addition to those provided by domestic law (the <em>lex concursus</em>), when the transaction which the receiver seeks to challenge is governed by a foreign law, say German law, which allows a challenge to the transaction which is stricter than those provided by Italian law (for example, German law provides for shorter look-back periods when a receiver is exercising avoiding powers). Italian case law initially refused to apply this principle of EU law to Italian insolvency procedures, but more recently it has reversed this position fully recognising the principle concerned.&nbsp;</p><ul> <li><em>a) choice of law clauses of the contract</em></li></ul><p>The Regulation does not require that one of the parties be domiciled in a State different from that where the insolvency procedure was opened. Rather it only requires that the law of a State different from the latter is applicable to the transaction. According to some scholars, a limit to the avoiding powers of a receiver should not be enforced when the foreign law was chosen by the parties, because this could allow <em>law shopping</em> resulting in a circumvention of principles of the law of a State protecting the creditors generally. However, the ECJ recently held in <em>Vinyls</em> (C-54/16) that Article 13 (now Article 16) applies irrespective of the parties being established in different Member States, as long as there is no fraudulent intent or abuse in the choice of a foreign law (in <em>Vinyls</em> both the insolvent company and the defendant were Italian entities and they chose English law to govern a charter agreement).&nbsp;</p><ul> <li><em>b) procedural rules – burden of proof – statute of limitations</em></li></ul><p>Another issue regards the procedural rules applicable to the receiver’s action. In <em>Vinyls</em> the ECJ ruled, with respect to time bar rules for the defendant to raise the Article 13 objection (based on Regulation No. 1346/2000), that these are the rules of the Member State where the action is brought (the <em>lex fori</em>). However, procedural rules may also affect the burden of proof and statute of limitations exceptions, which are not consistently considered as such in different jurisdictions (e.g., in Italy these are considered as rules of substantive law):</p><p style="padding-left: 30px;">(i) in <em>Nike</em> (C-310/14) the ECJ ruled that the burden of proof lies on the defendant to show that the <em>lex causae</em> does not allow the transaction to be voided, but once this has been satisfied, then a national Court may rule that the burden of proof is then on the plaintiff (the receiver) to show that there is a rule or principle of the <em>lex contractus</em> which indeed allows the transaction to be challenged. The ECJ also ruled that if the defendant objects that the transaction can be voided only in certain circumstances, the burden of proof lies on the defendant to prove that those circumstances do not exist in the specific case;</p><p style="padding-left: 30px;">(ii) in <em>Lutz</em> (C-557/13) the ECJ ruled that the defendant has the right to raise procedural defences such as a objection on the basis of a statute of limitations based on the <em>lex causae</em> and not on the <em>lex fori</em>.</p>&nbsp;<ul> <li><em>c) scope of the lex contractus relevant for an Article 16 objection</em></li></ul><p>Within the context of Article 16 of the Regulation (identical to Art. 13 of Regulation No. 1346/2000) which provides that the defendant should prove that the <em>lex causae</em> <em>«does not allow any means of challenging that act in the relevant case»</em> it is uncertain whether this refers only to the insolvency law provisions or to any other provision or principle of the law governing the Article 16 objection. In <em>Nike</em> the ECJ ruled that the <em>lex contractus</em> should be taken as a whole and not limited to insolvency provisions. In <em>Lutz</em> the ECJ expanded this idea to include rules which are not consistently considered as procedural, such as those relating to statute of limitations.The ECJ also ruled (both in <em>Vinyls </em>and <em>Nike</em>) that the <em>lex causae</em> should be considered not in an abstract manner, but referring to the specific factual circumstances of each case.&nbsp;<strong><em>Jurisdiction</em></strong>Article 6 of the recast Regulation provides that the courts of the Member State within the territory where insolvency proceedings have been opened in accordance with Article 3, shall have jurisdiction for any action which derives directly from the insolvency proceedings and is closely linked with them, such as avoidance actions. Regulation No. 1346/2000 did not provide expressly for such rule, which was however established by the ECJ in <em>Seagon</em> (C-339/07) from 2009. The new Regulation does not therefore add anything to the applicable EU law.&nbsp;</p><ul> <li><em>a) new rules for bringing avoiding actions along with related actions</em></li></ul><p>Article 6 of the new Regulation contains new provisions according to which the receiver is expressly entitled to bring avoiding actions along with other connected actions, against the same defendants, so that the receiver can bring the avoiding action before the Courts of a Member State having jurisdiction in civil and commercial matters pursuant to Regulation No. 1215/2012 for such connected actions. This new rule thus widens the choice of the Courts where the receiver can lodge the avoiding action.&nbsp;</p><ul> <li><em>b) non-EU domiciled defendant</em></li></ul><p>When the defendant in an action brought by the receiver is domiciled in another Member State, there is no doubt that the Courts of the Member State where the insolvency procedure was commenced are competent to hear the case.This conclusion becomes uncertain when the only cross-border element of the insolvency procedure is the domicile of the defendant in a non-Member State: in this case, it is uncertain whether it should be the domestic law of another State to be applied (and not the Regulation) in order to determine which Courts have jurisdiction.In <em>Schmid</em> (C-382/12) the ECJ ruled that the Regulation applies to an avoiding or claw-back action brought by the insolvency receiver when the defendant is not domiciled in a Member State. The approach taken by the ECJ is important for the following reasons:</p><p style="padding-left: 30px;">(i) the general principle of the so-called <em>vis attractiva</em> of the place of jurisdiction determined according to Article 3 of the Regulation is not only confirmed, but is widened in scope;</p><p style="padding-left: 30px;">(ii) a primary role is attached to the aim of determining competence in cross-border insolvency proceedings according to foreseeable criteria;</p><p style="padding-left: 30px;">(iii) this aim is linked to the COMI test, which becomes the main criterium in order to determine competence in insolvency procedures, not only for commencing the procedure, but also for all the actions and situations connected with the procedure arising at a later time.</p>&nbsp;However, the approach taken by the ECJ may raise the risk that the decision – taken by the Court whose competence is determined according to Article 3 of the Regulation – cannot be subsequently enforced, when it needs to be recognized in another State. The risk is that the law of the State which is not part of the EU does not recognize the <em>vis attractiva concursus</em> according to the Regulation as a sufficient link to the Member State whose Courts took jurisdiction and issued the decision. In this case, the decision may not be granted an <em>exequatur</em> and could not therefore be enforced, being of no use to the receiver<em>.</em>In <em>Schmid</em> therefore, the Court of Justice chose in favour of certainty with respect to the place of jurisdiction rather than to actual enforceability of the decision.A possible remedy to this potential problem is to conclude bilateral agreements between single EU Member State and third countries. Another possible remedy in a specific case – i.e. when the receiver knows that seizable assets of the defendant are located in another State and there is a risk that the decision may not be recognized there – is to waive the effects of the <em>vis attractiva concursus</em> and bring the claw-back action before the Courts of the State where the defendant is domiciled.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>This article is for information purposes only and is not intended as a professional opinion.</em><em>For further information, please contact <a href="mailto:f.marelli@advant-nctm.com">Fabio Marelli</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 05:17:19 +0100</pubDate>
                        <title>The new EU 2017/1469 regulation on the standardized presentation format for the insurance product information document and the IVASS (the Italian supervisory authority) public consultation on the amendments to regulation 35/2010 on information requirement</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-new-eu-20171469-regulation-on-the-standardized-presentation-format</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>On 11 August 2017, the EU Commission implemented Regulation (EU) 2017/1469 on standardized presentation format for the insurance product information document. The aim of the Regulation is “<em>to provide customers with product information which is easy to read, understand and compare, a common design, structure and format should be used when presenting the information referred to in Article 20(8) of Directive (EU) 2016/97 in the standardised insurance product information document referred to in Article 20(5) of that Directive, including by way of the use of icons or symbols. Equally, information about add-ons and optional covers, if any, should not be preceded by ticks, crosses or exclamation marks and the information to be included in the insurance product information document should normally be set out on two sides of A4 paper, but should not in any event exceed three sides of A4 paper</em>”.The new rules implemented by the EU Commission are the result of a consumer survey conducted by the European Insurance and Occupational Pensions Authority in order to test standardised insurance product information document and a consultation with the local EU supervisory authorities.The general objective of the Regulation is to require Insurers to provide customers with clear and easy to read insurance product information documents about non-life insurance products. In particular, the name of the non-life insurer and the Member State where the Insurer is registered (including the regulatory status and the authorization number), including the logo on the right of the title (art. 1) must be clearly stated. All the product information shall be contained at least in a two sides A4-sized paper or, at least, three pages, upon request by the competent authority (including the reasons why more space is needed) and with a remarkable font size (at least 1,2) (art. 2 – 3).The presentation of the insurance product shall be made through the use of easy and understandable sequences of questions (what is this type of insurance, what is insured etc..) in plain language in order to facilitate the customer’s understanding (art. 4 - 5). Information on the main risks insured, geographical scope, excluded risks, main exclusions, obligation at the inception, during or when a claim is made, term of contract and means of terminating shall be visually represented through agreed icons.The Italian Supervisory Authority (IVASS) has opened a public consultation on possible amendments to the ISVAP Regulation n. 35/2010 which sets out the complete regulation on the information obligations and the advertising of insurance products. The public consultation closed on 5 October, save for possible postponement (the original deadline of 30<sup>th</sup> September has already been adjourned). Also, the proposed amendments of the Regulation 35/2010 seem to be aimed at a simplification of the pre-contractual documents to be provided to the insured, based on the same principles of the EU 2017/1469 and as a consequence of the failure of the experience through the Information Dossier<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> which was introduced on 2010 and for some reasons appeared to be more complex that the same insurance product attached.In particular, the draft of the amended regulation provides for the replacement of the Summary Profile and the Information Note with a pre-contractual Informative Document (so called “<em>DIP Documento Informativo precontrattuale</em>”), which includes some of the information and provision under the EU 2017/1469 in a one page A4-size format.Furthermore, the amended regulation under consultation also includes the possibility to add an “integrative pre-contratctual informative documents” (so called “<em>DIP Aggiuntivo</em>”) in order to better explain some further relevant details/terms of the insurance product.At first sight the two regulations examined in this article have some areas of overlap. It will be necessary to examine the final version and verify the possible differences between the two regulations. In light of the above, at the moment, we can only highlight that European and Italian Institutions are focused on introducing a simplification of the pre-contractual information documents for non-life insurance, in order to better help consumers to have a clear and strong understanding of the insurance product which is in the process to underwrite. This is a clear principle under both the regulation in comment.In view of the author, it is not clear whether such a simplification effort will really allow an increase of the awareness of the consumer before choosing an insurance product, because in many cases the non-life insurances are really complex, so that an excess in the simplification of the pre-contractual information could also lead to possible misunderstandings and thus mislead the consumer.Last but not at least, on a public law point of view, it must be noted that both the regulations will be directly enforceable within Italy, so that it will be necessary to examine if the amended IVASS Regulation will introduce any additional requirements to those in the EU pre-contractual information document or provide for different rules, based on the assumption that, in any case, the regulation issued by IVASS appears to be a second level piece of law which could not overrule any primary level law (as the EU Regulation are).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>This article is for information purposes only and is not intended as a professional opinion.</em><em>For further information, please contact <a href="mailto:a.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a>&nbsp;</em><em>or <a href="mailto:g.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Including:<li>Summary Profile</li> <li>Information Note</li> <li>Terms of insurance, including the Regulation governing the separately managed account</li> <li>Glossary</li> <li>Proposal form or Policy form</li></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5947</guid>
                        <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 04:57:25 +0100</pubDate>
                        <title>The new labour market in Italy: a quick overview of the new rules and the challenges posed by technological revolution, Industry 4.0 and GIG economy</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-new-labour-market-in-italy-a-quick-overview-of-the-new-rules-and-the-challenges-posed-by-technological-revolution-industry-4-0-and-gig-economy</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>On 10 May 2017, the new Decree concerning freelancers and smart working was finally enacted in Italy. The adoption of this Decree completes the so called “Jobs Act” project which was made up of a series of reforms of labour law and practice. The reform project aimed at fundamentally changing the labour market in Italy. It must be seen as a natural continuation of the first reforms introduced under the so called “Fornero Law” (after the then Ministry of Labour). The end result is that Italy’s rigid labour market has evolved considerably over the past five years to achieve a better balance between the rights of labour and the rights of employers.The labour law reforms were triggered by the famous “secret” letter sent by the European Central Bank to the Italian Government on August 5, 2011 in which ECB pushed for a series of economic measures "to be implemented as soon as possible". The support of ECB to the Italian economy and in particular the massive purchase of Italian bonds on the secondary market was conditional on Italy implementing these reforms.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>To understand the significance of the reform it must be recorded that until the Fornero Law was enacted, any kind of invalidity in the termination of a labour contract, irrespective of the seriousness or the nature of the invalidity, lead to the reinstatement of the employee; this remedy was available unless the employee was an executive (dirigente) or employed by a “small employer” (i.e. with less than 15 employees). This right of reinstatement was the based on the famous (or notorious according to the opinions) Section 18 of the Statute of Workers, a Law enacted in 1970.As a result of the Fornero Act, except for a number of limited and marginal exceptions (e.g. discrimination, verbal termination or termination during maternity leave), the only consequence of a finding of unfairness in the termination of a contract is now the payment of a penalty which varies from 12 to 24 months’ salary.Subsequent to the Fornero Act, the Jobs Act further lowered the level of the protection by providing that anyone engaged after March 7, 2015 is subject to the “increasing protections system”. This means that the penalty payable in case of unfair termination increases with the length of service: 2 monthly salary per year of employment, with a minimum of 4 months and a maximum of 24 months. The major consequence of this new rule is that there has been a massive drop in number of the Court cases concerning termination of labour contracts. Now, both parties know in advance what is the maximum possible risk (or opportunity) on termination: quick settlements are now much easier and thus much more the norm.The new rules are valid for all “ordinary employees” (i.e. blue and white collar). However, at the same time they triggered the lowering of protection for executives (dirigenti) under the National Collective Bargaining Agreements that traditionally provided a higher level of protection. Between 2105 and 2016 the NCBA for Executives of the Industry Sector firstly and then subsequently the NCBA for Executive of the Commercial Sector introduced a material decreased level of protection for those executives who have a short length of service.These measures are also in line with the progressively decreasing power and appeal of the role of the executive in favour of a more modern concept of a “manager” who is no longer desperately looking for a “status” (and its set of cumbersome privileges) of dirigente. Today many middle managers (legally speaking, classified as “ordinary employees”) are earning more than those defined as dirigente.In addition to the modifications to the consequences of termination, the Job Act Reform addressed &nbsp;a number of other matters such as reform of the pensions and of the unemployment benefits (that now are granted on a more rational basis), the fixed term employment (now largely allowed while in the past it was only allowed in restricted circumstances), remote control (now possible under certain conditions), the power to change the duties and to demote (until the Reform strictly forbidden: this gives much more flexibility to the employer to adjust its organization according to ever changing needs of the market) and the battle against irregular work (composed not only by totally unregistered workers but also by fake freelancers). All these measures are aimed at making the labour market more flexible (and equitable), something which had become too rigid and thus unattractive for both local and international investors.A further consequence of the reforms has been the marked decrease in the length of court proceedings. Whereas before proceedings could last years now they can be completed in 4 to 6 months. This is due not only to the Job Act reforms but also a result of a reaction to the general criticism of judges that trials in Italy take too long.The result of the measures is that Italy has now substantially closed the ‘gap’ between it and other European Countries and, to a certain degree is now in an <em>avangarde</em> position (France is trying to introduce now some of the new rules approved in Italy). However, there is still a lot to do. In particular work needs to be done so as to reduce the difference between the cost of labour to the employer and the net salary of the employee.New challenges now face the Italian labour market. These are the result of innovation and the new technologies with the consequent change of the organization of work: these latter changes are accelerating the division between high added value jobs and jobs with low added value, introducing, as I called them in a workshop recently organized by Nctm, the possibility of “new freedoms and new forms of slavery”.On one hand the new technologies result in, for many jobs, a disconnect of between the concept of working with the concept of a place of work and controlled working time. There is a shift of focus to the quality and timing of delivery and the substance of the output and performance. The most recent Decree on smart working allows the giving of more certainty to these new modalities of work by regulating hot topics such as the remote control and the health and safety in the workplace.On the other hand, the new technologies make now possible, especially in the service industry, to divide up to the absolute maximum the activity of a worker and to pay him/her only for the time that he/she has really worked; this is the so called GIG economy where the worker gets a compensation that is strictly measured on the time required for the accomplishment of the job, net of any time during which the worker is waiting for new assignments. <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>With particular reference to these activities, the classical distinction between employees and freelancers is – like in other jurisdictions - now under investigation, inasmuch it is not always immediately clear how a delivery guy who delivers packet lunches at the client’s domicile, under the strict instructions of the company that organizes the deliveries, could be immediately compared to a professional consultant who provides skilled and intellectual services to his clients. The recent Decree introduced some provisions in favour of those freelancers who are basically working for a single principal. However a grey area that the Courts or the legislator has to regulate in a more clear way remains.From a political point of view this is the most complex and challenging issue facing the legislator. Like other economies Italy needs to balance the conflicting needs of flexibility (that is necessary to compete) and the need to address the lack of security and the precarious nature of the work.In addition to the rapid changes in the services sector, in manufacturing there is the ongoing revolution named Industry 4.0 contributing to the demolition of the classic pillars of the labour market (including large layoffs of workers often with obsolete or non-convertible skills). The so called “technological layoffs” are going to be more and more frequent and all the players in the labour arena (workers, Unions, Courts and lawyers) must get prepared to deal with them as well as with concepts such as “reskilling”, “job rotations” “continuous education programmes”. <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>The content of this article is for information purposes only and does not constitute a professional opinion.For further information please contact <a href="mailto:m.bignami@advant-nctm.com">Michele Bignami</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> See “<em>Letter of ECB to Italy on 5th August 2011</em>”, in&nbsp;Wikipedia: The Free Encyclopedia,&nbsp;https://en.wikipedia.org/wiki/Letter_of_ECB_to_Italy_on_5th_August_2011, (Accessed 24 October 2017)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Marion Schmid-Drüner, “<em>The Situation of Workers in the Collaborative Economy</em>”, European Parliament Think Tank: In-Depth Analysis, October 2016, <a href="http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/587316/IPOL_IDA(2016)587316_EN.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/587316/IPOL_IDA(2016)587316_EN.pdf</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> See the presentation&nbsp;<em>“Chances and Challenges of Industry 4.0 workforce”, </em>published by the International Labor Organisation<em>,</em> <a href="http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_552349.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_552349.pdf</a>, Jakarta, Indonesia 17 April 2017</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 04:25:58 +0100</pubDate>
                        <title>The Italian Fixed Capital Investment Company in the EU Legal Framework</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-italian-fixed-capital-investment-company-in-the-eu-legal-framework</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>EU Directive 2011/61/EU concerning Alternative Investment Fund Managers (henceforth referred to as <strong>Aifmd</strong>) has been implemented in Italy by Legislative Decree no. 44 of 4<sup>th </sup>March 2014. The same decree also established the basic rules of the SICAF, an investment vehicle with legal personality, already foreseen in EEC Directive 85/611/CEE of 20<sup>th</sup> December 1985.The SICAF rules allow the setting up of a joint stock company with fixed capital with the object of being an Undertaking for Collective Investment (UCI) within general Italian company law, rather than the non-variable capital model of the Sicav (Investment Company with Variable Capital).The model for a Fixed Capital Investment Company is already provided for in laws of some European states identifying and exploring new specific solutions to the relevant business sector. For example, alongside the <em>Sociétés d’investissement à capital fixe</em> introduced in 2009, France has recently introduced (by Law no. 2015-990 of 6<sup>th</sup> August 2015) the <em>Société de libre partenariat</em> (Article L214-162-1 <em>et seq</em>. of the Monetary and Financial Code). Another example is to be found in Luxembourg where, on the transposition of Aifmd (Law of 12<sup>th</sup> July 2013), the <em>Société en commandite spéciale</em> has been introduced, characterised by the fact that no legal personality is recognised.Unlike the closed-ended collective portfolio management systems under the contract model, there is no distinction between the role of those who manage investors’ capital (such as partners of a <em>Società di gestione del risparmio</em>, <em>id est</em> an asset management company) and those who provide the equity capital under management (the investors). Such a distinction between these two “types” of shareholders originates from the general requirement to distinguish (the “independence”) between those who manage and those who invest (see Article 1, par. 1, <em>k</em>), of the Consolidated Law on Finance (TUF) and Heading I, chapter II, section II, part 1 of the Regulation on collective portfolio management; see also the European Securities and Markets Authority (ESMA), <em>Guidelines on key concepts of the AIFMD</em>, 13 August 2013, 2013/611, VI, 12, <em>c</em>), which states that “the unitholders or shareholders of the undertaking – as a collective group – have no <em>day-to-day discretion or control</em>”.However, there are no specific rules about the appointment of Directors. Assuming that the “investor shareholders” hold the majority of the share capital, questions may be raised as to whether their representatives can make up the majority of the Board, or whether they can be only a minority, preferably by nominating directors with high professional competence and independence, even considering the “independence of mind” required for each member of the government body of an Alternative Investment Fund Manager by Article 21, par. 1, <em>c</em>), of the Commission Delegated Regulation (EU) no. 231/2013. These last directors should solicit the Chairman of the Board in such a way as to ensure that all the necessary information is made available and to guarantee that all decision-making procedures are correctly conducted, thus fulfilling the role of “watchdog” to promote and protect the interests of investors. In any event, investors maintain the right to vote in the General Meeting, including voting on the decisions to be made concerning investment policies.The importance of the independence requirement becomes more evident if we consider the French regulation of the SICAF (Article L214-129 of the Monetary and Financial Code) according to which the management of the capital must be entrusted to an independent asset management company (<em>société</em> <em>gestion de portefeuille</em>) (Article L523-9 of the Monetary and Financial Code), which must be indicated in the bylaws of the company. This signifies that the Board of Directors of the SICAF has only the authority to define the investment strategies to be adopted, according to Article L214-128 of the Monetary and Financial Code, and to do those activities that are not related to the management of the raised capital.However, the independence requirement probably does not involve a "structural" distinction between shareholders. Anyway, it solicits attention to the treatment of conflicts of interest. Indeed, the problem of conflicts of interest can be seen particularly in European alternative investment funds rules, as demonstrated by Article 14 of the <em>Aifm</em>d regulation, as well as Articles 30 to 37 of the Delegated Regulation (EU) no. 231/2013.In addition, it is possible to use of preference shares, firstly, precisely because of the importance of the right to vote in the appointment of the Board of Directors. In particular, consideration must be given to those shares that do not give the holder a right to vote in the selection of members of the Board (i.e. non-voting preference shares). Secondly, to allow investors a way out (through withdrawal or purchasing own shares of the company), if the company remains operative beyond the established terms of a specific investment policy that, generally, under the collective portfolio management contractual model is set at approximately ten years. There is an obvious differentiation here with respect to the long-term prospects that characterise the holding companies, and also those funds with a specific focus on sectors characterised by their very nature by a long-term profitability time-scale, such as investments in infrastructure (see EU Regulation 2015/760 related to Eltif, <em>id est</em> <em>European long-term investment funds</em>)<em>.</em>In fact, the duration of the SICAF could be longer than that provided in the specific investment policy, in particular, thanks to the setting up of segments, each of which represents an independent capital.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>The contents of this article are purely informative and are not in any way to be considered a professional opinion. </em><em>For further information, contact: <a href="mailto:l.ardizzone@advant-nctm.com">Luigi Ardizzone</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                                <category>Financial Services</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 04:04:49 +0100</pubDate>
                        <title>The Joint Divisions of the Italian Supreme Court confirm the compatibility of punitive damages with public order in Italy: a focus on judgment No. 16601 of 5 July 2017</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-joint-divisions-of-the-italian-supreme-court-confirm-the-compatibility-of-punitive-damages</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>So, it’s been confirmed: the Italian Supreme Court, acting in the Joint Divisions format, has followed the suggestion of the First Civil Division (see ruling No. 9978 of 16 May 2016)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, to allow recognition in Italy of foreign judgments that include “punitive damages”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> The Supreme Court ruling reflects and confirms a new approach being taken in Italy, both in the Courts and by the legislator, recognising that compensation can include elements that have essentially a punitive purpose.The judgment of the Joint Divisions of the Supreme Court basically retraces the arguments made in ruling No. 9987 of 16 May 2016, and confirms its conclusions.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>The Joint Divisions trace the new approach back to a 2015 case on the liability of directors. In judgment No. 9100/2015 the same Joint Division recognised that the punitive function of damages is no longer <em>“incompatible with the principles of our system”</em>. This new approach was in recognition of a number of legislative changes “<em>aimed at recognising a (</em>latu sensu<em>) sanctioning trait in damages”</em>. But in the 2015 ruling, the Supreme Court came to the conclusion that the punitive nature of compensation would have to be clearly set out in a statutory provision, taking constitutional and EU law into consideration.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>The Joint Divisions link the earlier approach of not allowing punitive damages to the need to stop extending classes of damage to cases not covered by statute. However, now the Joint Divisions consider that this need can still be met without, at the same time, denying the possibility of enforcing foreign judgments awarding punitive damages. They conclude that the past approach could not be used “<em>to deny the developments in the field of civil responsibility in the last decade</em>”.It is clear that the primary function of civil liability is compensation and the reparation of damage. In certain identified cases, it can also serve, besides a preventive-and-deterrent function, a sanctioning and punishing function (so-called “multi-functional nature of civil liability”).The ruling of the Joint Divisions lists a series of laws which show that the legislator already recognises, in practice and in reality, the punitive nature of damages. <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> In addition, the ruling makes reference to the Supreme Court’s own judgment in No. 7613/2015 which had emphasised the commonalities between <em>astreintes</em> and punitive damages. Furthermore, the Joint Divisions recognise the sanctioning nature of certain further provisions such as Article 28 of Legislative Decree 81 of 2015 (in the context of labour contracts), which provides for lump-sum compensation to be paid when a fixed-term contract is converted into a contract of indefinite duration on account of the unlawful insertion of a fixed-term clause.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>Finally, the Joint Divisions make reference to judgment No. 152/2016 of the Italian Constitutional Court which ruled that Article 96 of the Italian Code of Civil Procedure was not merely a compensation mechanism but also had a punitive function.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>After confirming the need for <em>“legislative intervention”</em> to <em>“provide for when damages can be increased </em>[for punitive purposes]”, the judgment examines the evolution of jurisprudence on the concept of international public order, commencing with the examination already set out in the ruling of the referring Court.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>The Joint Divisions underline that there has been a move from a concept of purely-domestic public order to a concept of the public order of the European Union. <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a> &nbsp;However, this new concept cannot be used to allow the introduction of foreign provisions or judgments capable of <em>“undermining the inner consistency of the legal system</em>”. Hence, <em>“any foreign judgment being applied in an area not regulated by domestic law, albeit not banned under EU law, should be assessed in the light of the Constitution and the laws that </em>[….] <em>embody our constitutional system”.</em>Consequently, any verification for the purposes of recognition of foreign judgments should be limited to verifying whether there is conflict between a given foreign institution and the set of rules and values relevant to the assessment at issue. According to the Supreme Court, some obvious conclusions follow from all this.The idea of punitive damages does not seem “per se<em> incompatible with the Italian legal system”</em> and, therefore, with Italian public policy. However, its admissibility should be assessed on a case by case basis, by carefully looking at the impact of the recognition, so as to ensure its consistency with public policy.To that end, the Court should first assess compliance with the principle of <em><u>typicality</u></em>, by verifying that a punishment arises from a recognisable source of law, at least in the jurisdiction of the original judgement. Furthermore, that law must clearly set out the boundaries of the fact situations that can give rise to damages and any limits thereto, based on the principle of <em><u>predictability</u></em>.Finally, as part of the process of recognition of a foreign judgement, the Italian courts should verify the proportionality between ordinary damages and punitive damages, as well as between punitive damages and the wrongful conduct, in order to be able to clearly identify the sanctioning and punishing function (in compliance with the principle of <em><u>proportionality</u></em>).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>The clear evolution of the approach taken in Italy as set out in the judgement of the Supreme Court examined here, is evidence of the fact that Italian courts are increasingly paying attention to legal developments in other countries and, while still reaffirming their role as guardians of the integrity of the Italian legal system and public order, are keen to ensure that there should be no formal obstacles to the effectiveness of the protection afforded in other jurisdictions.Clearly, improving the circulation of foreign judgments will foster trade, thereby benefiting the overall Italian economy.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>This article is for information purposes only and is not intended as a professional opinion.</em><em>&nbsp;</em><em>For further information, please contact <a href="mailto:angelo.anglani@advant-nctm.com">Angelo Anglani</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> See “Compatibility of punitive damages with Italian public order? Maybe. Last word to the Joint Divisions of the Supreme Court”, International Litigation Newsletter, September 2016, 53 et seq. (English version) and <a href="http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=815dfc39-2982-46a7-945b-2e7b826c93cb" target="_blank" rel="noreferrer">www.lexology.com/library/detail.aspx</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> A decision of the Joint Divisions of the Italian Supreme Court - which has inter alia the function to provide a uniform interpretation of the law – represents a forceful precedent, which lower courts and subsequent judgments are likely to abide by.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> For completeness, it is worth noting that the Joint Divisions start with analysing the opposite view, enshrined in judgment No. 1183 of 2007 of the Supreme Court, according to which the only object of compensation is to remove the consequences of damage caused, with no afflictive and punitive concept of damage categories, typically alien to the Italian legal system. The 2007 judgment was at first “<em>immediately disputed by the most well-established legal literature”</em> - as recalled by the Court itself - but subsequently in fact confirmed by judgment No. 1781/2012. That 2012 ruling, in denying the admissibility or enforcement of punitive damages in Italy, referred to the prohibition to make financial transfers from one person to another, in the absence of legal reason, as a principle inherent in the Italian legal system.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a>&nbsp; The 2015 ruling found that certain inferences of the principle of legality did not allow recognition. These principles are enshrined in Article 25, paragraph 2, of the Italian Constitution <em>(“no one may be punished except on the basis of a law already in force before the offence was committed”</em>) and in Article 7 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms <em>(“No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence under national or international law at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the criminal offence was committed”). </em>To clarify the grounds for such view, the Joint Divisions also mentioned Article 23 of the Italian Constitution, according to which no services of a personal or patrimonial nature shall be imposed except on the basis of law.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> The judgment under examination incorporates the text of Supreme Court’s judgment No. 7613/2015, which, first and foremost, lists a number of provisions whereby the decision finding breach fixes the amount payable for each subsequent infringement or breach, or for each day of delay in implementing its operative part. Here below is the list:- concerning patents and trademarks, Article 86 of Royal Decree No. 1939 of 29 June 1127 and Article 66 of Royal Decree No. 929 of 21 June 1942, repealed by Legislative Decree No. 30 of 10 February 2005, which introduced for that purpose the measures under Article 124, paragraph 2, and Article 131, paragraph 2;- Article 140, paragraph 7 of Legislative Decree No. 206 of 6 September 2005 (“Consumer Code”), where consideration is given to the "seriousness of the occurrence";- someone is of the opinion that this list should also include Article 709 <em>ter</em>, paragraphs 2 and 3, of the Italian Code of Civil Procedure, introduced by Law No. 54 of 8 February 2006 on non-performance of child custody obligations;- Article 614 <em>bis</em> of the Italian Code of Civil Procedure, introduced by Article 49 Law No. 69 of 18 June 2009, which provides for the judge’s power to set the amount payable for each further breach or delay in implementing a decision, "<em>based on the value of the controversy, the nature of the services, the quantified or predictable damage and any other useful circumstance</em>";- Article 114 of Legislative Decree No. 104 of 2 July 2010, drafted along the lines of the above provision, which confers a similar power upon administrative judges in proceedings for implementation of administrative judgments.There are also cases in which it is the law itself that imposes a punishment on the wrongdoer:- &nbsp;the provisions of Articles 388 and 650 of the Italian Criminal Code;- Article 18, paragraph 14, of the Italian Workers’ Statute, according to which, against finding of particularly-serious unfair dismissal, failure to reinstate is discouraged by an additional sanction;- Article 31, paragraph 2, of Law No. 392 of 27 July 1978, according to which the landlord is under an obligation to pay a certain sum of money in the event of its withdrawing for reasons subsequently found false;- Article 709 <em>ter</em>, paragraph 4, of the Italian Code of Civil Procedure, which gives the judge a power to impose an additional fine for non-performance of child custody obligations;- Article 4 of Decree Law No. 259 of 22 September 2006, converted into Law No. 281 of 20 November 2006, on illegal publication of wiretapping records, which provides for monetary compensation calculated per each printed copy and based on the area where dissemination through radio, television or electronic media takes place (even if the judge has to take into account any payment made, if an action for damages is brought).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Reference is also made to:-&nbsp; Article 28 of Legislative Decree No. 150/2011 on controversies concerning discrimination, which gives the judge a power to award damages against the defendant, based on the fact that an act or conduct amounts to retaliation against a previous case or an unfair reaction to a previous action undertaken to obtain compliance with the principle of equal treatment;-&nbsp; Article 18, paragraph 2, of the Italian Workers’ Statute, which provides that compensation can in no event be less than five monthly instalments of the global basic salary.The judgment of the Joint Divisions specifies that “<em>The list of "punishments", for example, in the matter of joint ownership (Article 70 of the Provisions Implementing the Italian Civil Code), subcontracting (Article 3, paragraph 3, of Law No. 192/1998) and late payment in commercial transactions (Articles 2 and 5 of Legislative Decree No. 231/2002), is still long. This is not the place for analysing each single case to resolve the conflict between those who deny the existence of any link between the above punishments and third-party liability and those, such as the Joint Divisions, who see in them an expression of the multi-functional nature of the complex institution under examination”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Judgement of Constitutional Court No. 152 of 23 June 2016: <em>“Therefore, the new 2009 provision</em> […..] <em>does not seem unreasonable but </em>[…..] <em>merely reflects one of the choices lawmakers can make, given their unrestricted discretion, under the Constitution, in identifying the beneficiary of a measure punishing abuse of process and serving as a deterrent against the repetition of such behaviour”</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Ruling No. 9978 defined international public order as “<em>that set of principles underpinning a national legal system at certain point in time, based however on the need to protect those fundamental human rights which are common to different legal systems and can first be inferred from the systems of protection set up on a level higher than ordinary statutes”</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> According to the Joint Divisions, the notion of public order on which the admissibility of a foreign judgment should be assessed has changed from “<em>that set of fundamental principles characterising the ethical and social structure of the national community at a certain point in time, and that set of imperative principles which are inherent to key legal institutions” </em>(Supreme Civil Court judgment No. 1680/1984) to a kind of “<em>distillation”</em> of “<em>the protections created at a higher level than ordinary statutes, which is why reference should be made to the Constitution and, after the Treaty of Lisbon, to the guarantees provided to the fundamental rights by the Charter of Nice, which under Article 6 TEU has the same legal value as the Treaties establishing the European Union”</em> (Supreme Civil Court judgment No. 1302/2013).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> With this in mind, the Joint Divisions acknowledge the rapid evolution of punitive damages in the North American legal system, where “grossly excessive” damage awards are now prevented.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 03:58:31 +0100</pubDate>
                        <title>What’s App in Europe - October 2017</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/whats-app-in-europe</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em><u>Glyphosate</u></em>The decision to authorise the continued use, in the EU, of the worlds most used herbicide, glyphosate, most commonly known by the Monsanto trade mark RoundUp must be made by the end of the year. If no decision is made the current authorisation lapses.The EU’s general food regulation provides that the decisions on the health and safety of products must be made on the basis of science. The EU has established the European Food Safety Authority to look at safety for foods and the European Chemicals Agency to look at the toxicity of active substances. Both these bodies have found that glyphosate is not a health danger to humans. The UN’s FAO and the WHO are of the same opinion. So, the science is clear and in favour of a renewal of the licence. However, it is not that easy.Another UN agency, the International Agency for Research on Cancer listed Glyphosate as possibly carcinogenic to humans. IARC is not some unrecognised university researcher trying to make a name. So, this is now the problem facing decision makers in Brussels. Should they follow the advice of the EU’s own scientific agencies or look to the IARC.When there is doubt as to the science, the EU’s precautionary principle can come into play. The Precautionary principle allows regulators to take measures even where there is scientific doubt but on condition that further scientific work is done to resolve the scientific doubt. The decision can be made on a precautionary basis.But precaution usually means banning or restricting a product. The decision facing the Council in Brussels is whether to agree with the Commission proposal to continue to allow the use of glyphosate. So, can a decision to allow still be a precautionary decision?On the political side, it is clear that the farming industry wants renewal. There are even some low chemical input farmers that want to use it as it is the most effective. Railways want to use it to keep the tracks clear of weeds. Gardeners want to use it to keep their pathways clear. Civil groups and NGOs against multinationals and chemical agriculture are against. The Member States are split. And even individual Member States are split with different ministers taking opposing positions.Brussels is famed for its ability to reach compromises. The decision on glyphosate will test the skills that have given rise to that fame.&nbsp;<em><u>Irradiation</u></em>Staying on the health and safety theme the EU Commission has launched a discussion document on the irradiation of food. The radiation of food by gamma or X-rays is a safe and effective way of killing bacteria such as salmonella, campylobacter and E.coli, bacteria that have a habit of attaching themselves to food and killing people who ingest them. In addition, irradiation delays the ripening of fruit and the sprouting of potatoes allowing for longer shelf life.Currently the EU allows irradiation only for aromatic herbs, spices and vegetable seasonings and under strict conditions. Other countries have more liberal regimes allowing irradiation for a much wider range of foods. In addition, some Member States allow irradiation for products not authorised at the EU level.So, what should the EU do? The discussion document launched by the Commission invites interested parties to make their views known. Interested parties have till the end of the year to comment. The problem is that there is a knee jerk view in the EU that irradiation turns foods into frankenfoods and that it is bad for humans. When the Commission started a similar process back in the early 2000 it had to shelve any plans it had to expand irradiation use due to the backlash against this technology. So, it is likely that most comments will be against the expanded use of irradiation on the basis of an irrational dislike of anything technical.Science tells us that the controlled use of irradiation can achieve ends that otherwise require unacceptable levels of agrochemicals with the residues attached to them. Yet somehow consumers want the agrochemicals and not the clean alternative. It is a bit like diesel particles and CO2 emissions. To get the CO2 down, EU consumers were willing to breathe dirty particulate air. It took a scandal to wake people up to the reality.Most European citizens consider the health and safety standards applicable in the EU are the highest in the world.&nbsp; The fear of TTIP was that the trade agreement would undermine high EU standards by allowing low US standard products onto the market. In practice while the EU does have high standards there are some aspects that are not healthy at all. More is the pity.&nbsp;<em><u>China: Market Economy Status</u></em>For a number of years now China has been putting pressure on the EU to recognise it as a market economy. The difficulty for many EU Member States has been the clear evidence that China is a managed market with state owned enterprises controlling key industries like natural resources and capital and enterprises obliged to comply with five year plans. Despite all the evidence to the contrary, a number of Member States lead by the UK and the Scandinavians argued that China should be given the status. Other Member States lead by Italy and France have been arguing the other way.The Commission, as often is the case, was in the middle and chose a compromise approach to get the EU out of the decisional dilemma. Rather than decide, the Commission simply proposed to remove the mechanism for classifying countries as market or non-market. In this way, no decision had to be made and China could not take umbrage either way.The whole debate took place within the context of the EU’s anti-dumping regulation which allows the EU to counter unfair trade practices. Dumping happens when the price a producer charges in the export market is less than the price charged in the home market. If the home market is distorted because of government interference the price on that market cannot be reliable for measuring dumping. So, an alternative is needed.Under new rules agreed by the Council, the Parliament and the Commission in early October the EU will determine, in the course of specific anti-dumping investigations, if the market of any third country is significantly distorted. If there is such a finding then the price to be imputed to that origin will be constructing using undistorted costs which can be found in undistorted economies at an equivalent level of economic development.The new rules will enter into force around 20 December 2017.&nbsp;<em><u>Brexit and the WTO</u></em>We cannot report on what’s happening in Brussels without discussing Brexit. Everyone agrees the situation could not be more difficult. We would like to report on one small issue which shows just how complicated things can become.Over the years that the UK has been a member of the EU, the EU has established a significant number of tariff rate quotas that ensure access to the EU market for limited volumes of agricultural products that would otherwise be excluded because of high tariffs. The EU has TRQs on garlic, on chickens, on wheat and many more. A number of important TRQs were opened when the UK joined the EU to preserve the possibility for Commonwealth countries to continue exporting butter and sugar after entry into the Common Agricultural Policy.Now that the UK is leaving both the UK and the EU want to allocate these TRQs between them. The only success of the negotiations so far has been an agreement between the EU and the UK on the splitting up of TRQs. So far so good.However, the TRQs form part of the EU’s WTO commitments. And those commitments have been negotiated with all the other WTO members. So, the EU cannot just unilaterally change. Or, if it wants to change unilaterally, there is always a cost. The EU and the UK are about to find out what that cost will be. It seems that rather than just accept what the UK and the EU are proposing a number of important agricultural exporting WTO members have written to the EU arguing that any change must not result in a diminution of trade or the terms of trade. That is not easy. TRQ access into a 500 million consumer market is not the same as access to a 440 million consumer market or a 60 million consumer market. Keeping the combined new EU and UK TRQs at the same level may not be possible.The allocation of TRQs between the EU and the UK was considered to be one of the simplest tasks facing the negotiations. It was for the EU and the UK. The problem now is that not all other WTO members can agree on the outcome.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>This article is for information purposes only and is not intended as a professional opinion.</em><em>For further information, please contact: </em><a href="mailto:bernard.oconnor@advant-nctm.com"><em>Bernard O'Connor</em></a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 25 Oct 2017 08:33:50 +0200</pubDate>
                        <title>The new EU prospectus regulation – an overview</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-new-prospectus-regulation-an-overview</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Timeline</em></strong>«<em>Although the prospectus regime functions well overall</em>» <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, nevertheless the EU legislator considered it appropriate to revise the current Prospectus Directive 2003/71/EC <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, as part of the «Capital Markets Union Action Plan» <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.<em>Regulation (EU) 2017/1129 </em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>&nbsp;was published on June 30<sup>th</sup> 2017, in the Official Journal of the European Union. While it entered into force on 20 July 2017, it will only be applicable <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>&nbsp;starting from 21 July&nbsp; 2019.The «Level 2» Regulation still needs to be drafted <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>, but in the meantime the competent authority, the European Securities and Markets Authority (ESMA) will have to provide technical advice to the European Commission as early as 31 March 2018.On 6 July ESMA published three consultation papers, addressing i) format and content of the prospectus <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>, ii) the EU growth prospectus <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>&nbsp;and iii) scrutiny and approval <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>. The consultations on these papers ended on 28 September last.&nbsp;<strong><em>The Key Objectives of the new Regulation</em></strong>The Prospectus Regulation aims at providing issuers with tailor-made disclosure rules, while inducing, at the same time, the prospectus to be a more relevant tool of information for potential investors. The need for a revision of the previous regulation, arises from the growth in capital-raising on capital markets and the need, especially for SMEs, to participate in this growth.The new Regulation also seeks to level the playing field by removing the existing differences between the rules applicable in different Member States. As long as disclosure of information is considered to be «<em>vital to protect investors by removing asymmetries of information between them and issuers</em>» <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>, harmonisation of the disclosure <em>regime</em> should be the answer to the long–known concern of transparency for investors <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.The Prospectus Regulation applies to both equity and non–equity securities offered to the public or admitted for trading on regulated markets.&nbsp;<strong><em>The key changes</em><em> introduced by the new Regulation</em></strong><em><u>1) The obligation to publish a Prospectus</u></em>Offers to the public where the total consideration is less than €1 million, are exempted from the obligation of drawing up a prospectus. This is because the costs of producing a prospectus are likely to be disproportionate to the «<em>envisaged proceeds of the offer</em>» <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>. However, Member States can ask for other disclosure requirements, if they don’t constitute an unnecessary burden in relation to such offers of securities.Considering the different sizes of financial markets across the Union, the legislator deemed it appropriate to give Member State the possibility of exempting offers of securities to the public not exceeding €8 million from the obligation to publish a prospectus.The threshold resulting from this provision, should thus vary, depending on the Member State, between €1 and €8 million. Beyond the threshold chosen, the drafting of the prospectus is mandatory. It is worth nothing that offers below the threshold cannot benefit from the pass–porting regime&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.The prospectus should not be required for offers of securities to the public which are limited to qualified investors <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>. Also, when an offer of securities is addressed to a restricted circle of (not qualified) investors (150 persons), no prospectus is required. Both these exemptions are already applicable in Italy as part of the Regolamento Emittenti (Article 34-<em>ter</em>, 1b), 1a) <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.Finally, when an offer is addressed simultaneously to qualified investors and to non-qualified investors that commit to invest at least € 100.000 each, the offer is exempted from the obligation to publish a prospectus <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.When an issuer already has shares traded on a regulated market, any issuance of new shares of the same class on the same regulated market –provided that the newly admitted shares represent a limited proportion in relation to shares of the same class already admission– is exempt from the need to draw up a prospectus. The EU legislator increased the threshold from 10% to 20%: securities must represent, over a period of 12 months, less than 20% of the number of securities already admitted to trading on the same regulated market. This provision has entered into force on the 20<sup>th</sup> of July, 2017 <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>.<em><u>2) Prospectus summary</u> </em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>The summary is designed as a useful source of information for retail investors. It became clear to the legislator on the basis of the public consultations that the format set out in Directive 2010/73 had not met its objectives. The new summary is modelled on the key information document (KID) required under the PRIIPS Regulation <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>, and is subject to a maximum length of 6 sides of A4-sized paper. The prohibition to incorporate information by reference into the summary, currently set out in Article 11(1) of Directive 2003/71/EC is maintained in order to avoid that the summary becomes a mere collection of hyperlinks and cross-references.<em><u>3) Base prospectus</u></em> <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>The rules in relation to the base prospectus remain almost unchanged compared to Directive 2003/71/EC. But, thanks to the new clarifications, all non-equity securities, including those that are issued in a continuous or repeated manner, may now have a base prospectus. «<em>In order to enhance the flexibility and cost-effectiveness of the base prospectus</em>», the drafting can consist of three separate documents, and the registration document of a Base prospectus can now take the form of a universal registration document.<em><u>4) Universal registration document</u></em> <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>«<em>Companies who intend to have frequent recourse to capital markets</em>» <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>&nbsp;can draw up a universal registration document. Thus, issuers whose securities are admitted to trading on regulated markets or MTFs should have the option, but not the obligation, to draw up and publish every financial year, a universal registration document containing legal, business, financial, accounting and shareholding information. «<em>This new feature of the prospectus regime is based on the premise that where an issuer makes the effort of drawing up every year a complete registration document, it should be awarded a fast-track approval with the competent authority when a prospectus is later required</em>» <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>.<em><u>5) Specific disclosure regimes</u></em> <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>Special optional regimes are provided for secondary issuers and for SMEs, that are already admitted to trading on a regulated market or a SME growth market for at least 18 months, in case of an offer of securities to the public or of an admission to trading of securities on a regulated market.These companies are already subject to disclosure requirements under MAR and either Transparency Directive or the rules of the operator of the SME growth market <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>. The special prospectus contains minimum financial information (solely the last financial year, that could also be incorporated by reference), but other elements, such as risk factors, board practices, directors’ remuneration, still need to be included (especially since such information is not necessarily disclosed under Regulation (EU) 596/2014 and Directive 2004/109/EC).<em><u>6) Risk factors</u></em> <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>Because there is a tendency to include every risk including generic risk factors (mostly serving as disclaimers), only those risk factors that are material and specific to the issuer are to be mentioned in the prospectus.<em><u>7) The Definition of SMEs</u></em>One of the core objectives of the Capital Markets Union is to facilitate access to financing on capital markets for SMEs. The definition of SMEs has changed, comprising now both SMEs defined under point (f) of Article 2(1) of Directive 2003/71/EC and SMEs defined under Directive 2014/65/EU, thereby raising to €200 million the original €100 million threshold that previously defined "<em>companies with reduced market capitalisation</em>" under point (t) of Article 2(1) of Directive 2003/71/EC.<strong><em>Conclusions</em></strong>The new Prospectus Regulation has clearly lessened the administrative difficulties that arise in drafting a prospectus. It did so by keeping as the key guideline the principle that an issuer must not be unduly burdened when drawing up a prospectus. Although it’s surely a beneficial shift for SMEs and for the keeping down of the costs in general, some concerns remain. The new Regulation has not provided for the harmonization of the documents required for takeover bids, with the new Regulation: the drafting of the offer document still remains for thresholds that now have been exempted from the drawing up of the prospectus.As for Italy, the hope is that the threshold under which the drafting of a prospectus is not required, is raised to €8 million, as permitted by Article 3(2), point b <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>. By increasing the threshold, the raising by SME on secondary markets –through, for example, capital increases by option, or offers to the public of debt instrument– should be facilitated as well as for public tender offers regarding SMEs below the €8 million threshold.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>The contents of this article are purely informative and are not in any way to be considered a professional opinion. For further information, contact: <a href="mailto:l.plattner@advant-nctm.com">Lukas Plattner </a></em><em>and <a href="mailto:sp.rossi@advant-nctm.com">Sara Pietra Rossi</a>.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">News e approfondimenti</a>[1] &nbsp; Explanatory Memorandum in the «<em>Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading</em>» COM (2015) 583 final.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">News e approfondimenti</a>[2] &nbsp; Considering that «<em> certain changes introduced by that Directive have not met their original objectives</em>», Regulation (EU) 2017/1129, memorandum 6.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">News e approfondimenti</a>[3] &nbsp; COM (2015) 468 final.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">News e approfondimenti</a>[4] &nbsp; Regulation «<em>of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC</em>».<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">News e approfondimenti</a>[5] &nbsp; As provided by Article 49, the Regulation (EU) 2017/1129, shall apply from July 21<sup>st</sup> 2019, except for Article 1(3) and Article 3(2) which shall apply from July 21<sup>st</sup> 2018, concerning offers of securities to the public with total consideration below a certain threshold, and points (a), (b), (c) of the first subparagraph of Article 1(5) and the second subparagraph of Article 1(5) which shall apply from July 20th 2017.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">News e approfondimenti</a>[6] A specific regulatory process in financial services was suggested by the Lamfalussy Report, in 2001. The aim of the report was to improve the regulatory process in financial services, in order to make the legislative process faster and more effective. The Lamfalussy approach involves four levels of regulation process: at level 1 the European Parliament and Council adopt the basic laws proposed by the Commission, in the traditional co-decision procedure. As the co-decision procedure is considerably time-consuming, level 1 should only involve the creation of framework principles. Level 2 should implement the principles within a broad conceptual framework, with the help of consultative bodies. At level 3, as part of a stronger cooperation between authorities, committees of national supervisors advise the Commission with regards to the adoption of level 1 and 2 rules and issue guidelines on the implementation of the rules. At level 4, the report advocates a stronger role for the Commission in ensuring the correct enforcement of the European rules by national governments.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">News e approfondimenti</a>[7] &nbsp; ESMA31-62-532.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">News e approfondimenti</a>[8] &nbsp; ESMA31-62-649.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">News e approfondimenti</a>[9] &nbsp; ESMA31-62-650.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">News e approfondimenti</a>[10] Regulation (EU) 2017/1129, memorandum 3.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">News e approfondimenti</a>[11] Scepticism about disclosure being a useful tool to protect retail investors, comes from L. Enriques, «<em>EU Prospectus Regulation: Some Out-of the-Box Thinking</em>», May 10<sup>th</sup> 2016, Oxford Law, available at: <a href="https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2016/05/eu-prospectus-regulation-some-out-box-thinking" target="_blank" rel="noreferrer">www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2016/05/eu-prospectus-regulation-some-out-box-thinking</a>. &nbsp;According to Enriques, «<em>while reasonable minds may differ on whether mandatory disclosure does enhance the efficiency of capital markets by reducing the costs securities analysts and sophisticated investors have to bear in order to acquire and process the information they need for their investment decisions, a strong and convincing body of evidence exists showing that retail investors are unable to make better investment decisions by processing available information about an issuer</em>».<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">News e approfondimenti</a>[12] Regulation (EU) 2017/1129, memorandum 12.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">News e approfondimenti</a>[13] A cross border passport regime was introduced by the Prospectus Directive, under which, Issuers, offerors or persons seeking the admission to trading on a regulated market can passport their prospectuses for cross border offers and listings.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">News e approfondimenti</a>[14] The exemption is quite common among legislations, considering the idea underneath is one of common sense: the exemption is an offer to investors that are considered by the legislator as not being in need of protection at the time when securities are offered to them. Regolamento emittenti, article 34ter 1b.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15" name="_ftn15">News e approfondimenti</a>[15] The offer to the public of securities is exempted if it’s addressed to a number of subjects inferior to one hundred fifty.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref16" name="_ftn16">News e approfondimenti</a>[16] No prospectus is required where the denomination per unit is at least Euro 100,000 or the offer is addressed to investors who acquire securities for a total consideration of at least Euro 100,000. Both these provisions are provided by the Italian Issuer’s Regulation, at article34-ter 1b and 34-ter 1e.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref17" name="_ftn17">News e approfondimenti</a>[17] Article 1(5) point (a), Regulation (EU) 2017/1129.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref18" name="_ftn18">News e approfondimenti</a>[18] Article 7, Regulation (EU) 2017/1129.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref19" name="_ftn19">News e approfondimenti</a>[19] Regulation 1286/2014.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref20" name="_ftn20">News e approfondimenti</a>[20] Article 8, Regulation (EU) 2017/1129.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref21" name="_ftn21">News e approfondimenti</a>[21] As provided by article 9, Regulation (EU) 2017/1129.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref22" name="_ftn22">News e approfondimenti</a>[22]Explanatory Memorandum in the «<em>Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading</em>» COM (2015) 583 final.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref23" name="_ftn23">News e approfondimenti</a>[23] Explanatory Memorandum in the «<em>Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading</em>» COM (2015) 583 final.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref24" name="_ftn24">News e approfondimenti</a>[24] As provided by articles 14, 15, Regulation (EU) 2017/1129.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref25" name="_ftn25">News e approfondimenti</a>[25] As required under Directive 2014/65/EU.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref26" name="_ftn26">News e approfondimenti</a>[26] As provided by article 16, Regulation (EU) 2017/1129.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref27" name="_ftn27">News e approfondimenti</a><sup>[27]</sup>&nbsp;«[…] <em>a Member State may decide to exempt offers of securities to the public from the obligation to publish a prospectus</em> […] <em>provided that</em> […] <em>the total consideration of each such offer</em> <em>in the Union is less than a monetary amount calculated over a period of 12 months which shall not exceed EUR 8 000 000</em>».</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                                <category>Financial Services</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 23 Oct 2017 10:49:58 +0200</pubDate>
                        <title>Giurisprudenza tributaria attuale in tema di abuso e riqualificazione degli atti ai fini della imposta di registro</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/giurisprudenza-tributaria-attuale-in-tema-di-abuso-e-riqualificazione-degli-atti-ai-fini-della-imposta-di-registro</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da Diritto Bancario</em><b>Il caso dei fondi immobiliari. <i>Commento a CTP di Milano, 18 aprile 2017, n. 3681/22/2017</i>.</b>La Commissione Tributaria di Milano ha recentemente rigettato il tentativo della Agenzia delle Entrate di riqualificare – in base all’art. 20 del D.pr. n. 131/1986 (Testo unico in materia di imposta di registro) – il trasferimento di immobili ad un fondo immobiliare, contestuale al trasferimento di un ramo aziendale ad una società partecipata dal fondo medesimo, in una <i>cessione unitaria </i>di azienda, eseguita dallo stesso trasferente a favore del fondo. Secondo la Commissione (sentenza n. 3681/22/2017 - presidente Giucastro, relatore Miceli), ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, l’articolo 20 consente unicamente di tassare il singolo atto in base ai relativi <i>effetti giuridici </i>propri, ma non di contestare l’elusività del comportamento tenuto, né di tassare gli atti da registrare in base agli <i>effetti economici </i>altrimenti prodotti.<img class="wp-image-6665 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/10/20171023_Trutalli.jpg" alt width="300" height="271">La decisione è di rilievo, e ridimensiona una tendenza oramai ricorrente dei verificatori – specie in tema di imposte d’atto – a rileggere in chiave puramente “sostanzialistica” i comportamenti (anche del tutto lineari) dei contribuenti, al fatidico scopo del recupero del gettito. Secondo la recente Commissione tributaria provinciale di Milano, le Entrate non possono infatti riqualificare in uno – come cessione d’azienda immobiliare unitaria a favore del fondo trasferitario – l’atto di conferimento di azienda, seguito dalla cessione della totalità delle quote e il trasferimento degli immobili realizzato, a propria volta, tramite <i>distinto atto</i>, allorché non sia provata una manipolazione ed alterazione dello schema negoziale e degli atti distinti sottostanti. Né potrebbe, l’Agenzia, riqualificare l’oggetto del trasferimento quale unica azienda, allorché la parte immobiliare risulti – in valore – nettamente prevalente rispetto al comparto aziendale oggetto di distinto trasferimento.(...)ne deriva che:- fino a che non sia dimostrato che gli atti registrati contengano elementi che ne mutino la natura intrinseca rispetto al <i>nomen iuris </i>(come potrebbe essere, ad esempio, nel contratto di comodato in cui si rilevi la presenza di un corrispettivo, a dispetto del fatto che la esistenza stessa di un corrispettivo sia del tutto confliggente rispetto alla natura <i>giuridica </i>propria del comodato, tipicamente gratuito), allora l’art. 20 non può trovare applicazione in termini di riqualificazione degli atti ai fini impositivi, nemmeno ove si vogliano operare ricostruzioni rispetto alla natura <i>economica </i>degli effetti da ultimo raggiunti tramite quegli atti;- laddove invece la indagine, ai fini impositivi, sugli effetti economici ultimi raggiunti, voglia deviare rispetto agli effetti giuridici propri degli atti registrati, allora occorrerà casomai ipotizzare la applicazione di norma diversa dall’art. 20 in materia di imposta di registro, ossia dell’art. 10<i>bis </i>già citato in materia di anti-abuso, fermo tuttavia l’onere – in capo alla Amministrazione finanziaria – di tenere in considerazione tutte le tutele ivi previste a favore del contribuente e delle operazioni economiche da questo intraprese.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 23 Oct 2017 09:49:36 +0200</pubDate>
                        <title>Sesa avanza nell’It e compra la maggioranza di Tech-Value</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sesa-avanza-nellit-e-compra-la-maggioranza-di-tech-value</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da il Sole 24 Ore</em>Sesa&nbsp;si rafforza nel settore&nbsp;software e system integration. Il gruppo empolese, leader in Italia nell’ambito delle soluzioni It a valore aggiunto per il segmento business e professionale, ha sottoscritto ieri un accordo per l’acquisto del 51% del capitale di una società di nuova costituzione in cui sarà conferito il 78% di <strong>Tech-Value</strong>, società specializzata nella fornitura di servizi It per aziende del settore manifatturiero e a sua volta quotata su Aim Italia.<img class="wp-image-6659 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/10/20171023_Sole24_TechValue.jpg" alt width="258" height="310">L’operazione, condotta per mezzo della controllata Var Group e del valore complessivo di 5,3 milioni, sarà perfezionata entro il 31 gennaio prossimo attraverso una procedura che prevede prima il conferimento del 78% delle azioni Tech-Value da parte dei fondatori Elio Radice e Marco Mortali e successivamente, nella seconda metà di novembre, il lancio da parte di Newco di un’offerta offerta pubblica di acquisto sulle rimanenti azioni a un prezzo di 4,15 euro, nonché sulla totalità dei warrant Tech-Value per un prezzo unitario di 0,13 euro. L’obiettivo finale è la revoca dalle negoziazioni su Aim Italia delle azioni Tech-Value, procedura che sarà avviata nel caso in cui il livello di adesione all’offerta dovesse consentire a Newco di detenere almeno il 90% delle azioni ordinarie. I soci fondatori di Radice e Mortali manterranno la carica di presidente esecutivo e consigliere delegato di Tech-Value e avranno la facoltà di esercitare un’opzione&nbsp;put&nbsp;per la vendita a Var Group dell’intera partecipazione nel mese di settembre 2023 o due anni dopo.(...)Da parte sua Tech-Value, società con oltre 1.000 clienti e 120 risorse distribuite nelle numerose sedi italiane e a Barcellona, rafforzerà il proprio percorso di crescita che prevede l’ulteriore espansione anche sui mercati esteri e manterrà un’entità giuridica separata con una propria autonomia gestionale.(...)</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 20 Oct 2017 11:49:12 +0200</pubDate>
                        <title>Italgas si consolida e acquisisce il 100% di Enerco Distribuzione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/italgas-si-consolida-e-acquisisce-il-100-di-enerco-distribuzione</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da il Sole 24 Ore</em><strong>Italgas</strong> manda in archivio l'acquisizione del 100% di Enerco Distribuzione, società padovana con una rete di oltre 800 chilometri di condotte e 30mila utenze, attiva nel settore della distribuzione nelle province di Padova e Vicenza. La società torinese ha infatti annunciato ieri un accordo vincolante con H2C per assicurarsi l'operatore veneto. È la prima acquisizione dell'azienda guidata da Paolo Gallo con un'iniziativa propria a due anni e mezzo dall'ultima operazione datata 2015, quando Italgas rilevò il controllo totale di Acam Gas, di cui già deteneva il 49%.<img class=" wp-image-6651 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/10/20171020_Sole24_Italgas.jpg" alt width="240" height="297">«Questa acquisizione spiega il ceo Gallo al Sole 24 Ore viene da lontano e da un'analisi di mercato che abbiamo condotto con l'obiettivo di individuare dei piccoli operatori attivi nella distribuzione del gas. A valle di questo screening, abbiamo effettuato i primi contatti: alcuni hanno risposto positivamente e abbiamo avviato una negoziazione per acquisirne gli asset». L'operazione su Enerco che ha visto Rothschild affiancare Italgas in qualità di advisor finanziario, con <strong>Nctm</strong> come consulente legale, mentre il venditore è stato assistito da Equita è dunque la prima del genere ad essere conclusa e avviene in un mercato molto frammentato in cui operano oltre 200 soggetti.«È un tipico deal che porta due vantaggi prosegue Gallo . Da un lato, crea valore per gli azionisti di Italgas. E, dall'altro, consente un consolidamento degli operatori più piccoli che, per mancanza di requisiti tecnici o finanziari, non potrebbero partecipare alle gare». Il target della società sono infatti soggetti con tali caratteristiche e che operano tendenzialmente in zone d'interesse, vale a dire in quelle aree in cui Italgas è già presente. Quanto ai numeri di Enerco, titolare di 27 concessioni, la valorizzazione è stata fissata in 51 milioni di euro che saranno corrisposti, al netto del debito, interamente per cassa al closing dell'operazione previsto entro la fine del 2017.(...)</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 18 Oct 2017 10:53:33 +0200</pubDate>
                        <title>DIRITTO: NCTM DIVENTA PARTNER DEL MIA</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/diritto-nctm-diventa-partner-del-mia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da&nbsp;Tgcom 24</em>Lo studio legale <strong>Nctm</strong> e' diventato partner del <strong>Mercato Internazionale dell'Audiovisivo (Mia)</strong> che si svolgera' a Roma dal 19 al 23 ottobre. La sala conferenze della sede romana dello studio, si legge in una nota, sara' una delle quattro sedi della manifestazione, che quest'anno si concentra nel 'Distretto<img class="wp-image-6621 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/10/20171018_TgCom_MIA.jpg" alt width="369" height="271">Barberini':&nbsp;Palazzo Barberini, Cinema Barberini, Hotel Bernini e Nctm. Con 1.500 partecipanti accreditati, provenienti da 58 paesi, il Mia e' l'appuntamento per i produttori e distributori di contenuti high-end per tutti i segmenti del prodotto audiovisivo. Finanziato da Mise, Ice-Agenzia e Mbac - oltre che dal programma Media e dal fondo Eurimages - l'evento sara' suddiviso in tre sezioni: cinema, tv e doc, per ognuno dei quali sono previste attivita' di forum, mercato di co-produzione, 'talks' di approfondimento e spazi dedicati al networking. Nctm ospitera' eventi relativi a tutte le categorie, tra cui il seminario sul cinema Be kind, Re-make con la partecipazione di <strong>Lorenzo Attolico</strong>, responsabile del settore Entertainment Law di Nctm.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 17 Oct 2017 10:00:32 +0200</pubDate>
                        <title>Plusvalenza da lease back rilevante in base alla durata del contratto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/plusvalenza-da-lease-back-rilevante-in-base-alla-durata-del-contratto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da&nbsp;il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore</em>Nel calcolo delle imposte 2016 le società Oic adopter, che hanno applicato per la prima volta il principio della derivazione rafforzata, hanno considerato la plusvalenza derivante da un’operazione di <em>sale</em> and <em>lease back</em> rilevante ﬁscalmente pro-rata temporis in base alla durata del contratto di <em>leasing</em> in piena aderenza alle risultanze del conto economico.<strong><img class="wp-image-6596 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/10/OIC7.jpg" alt width="268" height="236">Le regole contabili</strong>L’articolo 2425-bis, comma 4, del Codice civile, infatti, prevede che la plusvalenza derivante da operazioni di compravendita con locazione ﬁnanziaria al venditore è ripartita in funzione della durata del contratto di leasing ﬁnanziario.In particolare, la cessione (sale) dell’asset con concomitante suo “riacquisto” in leasing (lease back) da parte dell’impresa cedente si conﬁgura, da un punto di vista sostanziale, come un’operazione di ﬁnanziamento.Tale impostazione, introdotta dall’articolo 16 del Dlgs 310/2004, non è stata oggetto di revisione ad opera del Dlgs 139/2015 («decreto bilanci»), poiché già in parte compatibile con l’approccio sostanzialistico (è stata infatti rinviata la modiﬁca della disciplina contabile dei leasing ﬁnanziari in attesa che si deﬁnisca il quadro regolatorio internazionale). Pertanto, anche l’Oic 12 pubblicato nel dicembre 2016 ha mantenuto la disciplina contabile prevista nella precedente versione del documento.In particolare, il principio contabile fornisce indicazioni per applicare tale criterio di imputazione temporale previsto dalla norma stabilendo che l’eventuale plusvalenza deve essere iscritta tra i risconti passivi e imputata gradualmente tra i proventi del conto economico, in base alla durata del contratto di leasing.<strong>Il trattamento contabile</strong>Ipotizziamo che una società, non micro-impresa, durante il 2016 venda un immobile realizzando una plusvalenza di euro 1,2 milioni e contestualmente lo “riacquisti” attraverso un contratto di leasing (immobiliare) della durata di 12 anni in quote costanti.L’applicazione dell’impostazione contabile in esame comporta il risconto di parte della plusvalenza, pari a 1,1 milioni, e, negli undici esercizi successivi al 2016, la sua graduale imputazione, ogni anno per 100 mila, tra i proventi del conto economico.In tal modo, pertanto, la plusvalenza ripartita è correlata ai canoni addebitati dalla società di leasing.<strong>Le regole ﬁscali</strong>Premesso che l’articolo 13-bis del Dl 244/2016, dal 2016 ha introdotto il principio di derivazione rafforzata del reddito Ires dalle risultanze di bilancio, il Dm 3 agosto 2017, per effetto del richiamo operato dall’articolo 2, comma 1, lettera a), all’articolo 2, comma 1 del DM 48/2009, ha poi confermato che anche per i soggetti Oic, diversi dalle micro-imprese, non trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir, pertanto, assume piena efﬁcacia ﬁscale il criterio contabile di imputazione temporale dei ricavi previsto dall’articolo 2425-bis.Tale impostazione è stata recentemente confermata dall’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 77/E/2017, che ribalta, in conseguenza dell’entrata in vigore della derivazione rafforzata, la precedente posizione con cui riteneva che la plusvalenza dovesse essere tassata integralmente nell’esercizio di realizzo (ferma restando la possibilità di rateizzarla ex art. 86 del Tuir).<strong>Il trattamento ﬁscale</strong>Tornando all’esempio, dunque, la piena efﬁcacia ﬁscale del trattamento contabile esposto comporta che anche in sede di determinazione del reddito Ires rilevi l’imputazione temporale prevista in ambito civilistica, ovvero pro rata temporis in quote annuali di 100 in correlazione alla durata (12 anni) del leasing, senza, pertanto, che sia necessario operare alcuna variazione.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 16 Oct 2017 11:57:00 +0200</pubDate>
                        <title>Correre di gran carriera</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/correre-di-gran-carriera</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da&nbsp;D - la Repubblica</em>Lo smartphone vibra, arriva una mail che non finirà insieme alle altre mille da leggere (chissà quando). La manda il capo: va letta. Ha organizzato una sessione di jogging per parlarvi di un nuovo cliente, l'appuntamento è domani alle 11 all'Idroscalo Club, Milano. Ve le ricordate le confortevoli colazioni di lavoro? Dimenticatele. E avete presente gli aperitivi in terrazza? Cancellate pure quelli. Il cuore delle relazioni pubbliche, da Londra a Milano, sta sulla morbida striscia rossa di poliuretano del parco, nello spogliatoio di una piscina, tra le pedalate e le gocce di sudore versate sulla salita del Passo dello Stelvio. Due le possibili reazioni al nuovo trend: c'è chi istintivamente si sente Fantozzi alla gara ciclistica aziendale Coppa Cobram (Cobram era il nome del mega-direttore) ed è colto da profondissimo disagio all'idea di arrancare in compagnia del capo; e chi non vede l'ora di infilare le scarpette per dimostrare al boss di essere sulla stessa frequenza. Chi dei due farà carriera? Diciamo che il secondo parte avvantaggiato, ma il primo ha almeno un paio d'anni per allenarsi, prima che tutti i manager aziendali d'Italia si uniformino al nuovo corso.(...)<img class="size-full wp-image-6564 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/10/Schermata-2017-10-16-alle-17.54.49.png" alt>Gli effetti positivi dello sport sull'affiatamento professionale non sono certo sfuggiti ai grandi capi della City di Londra. Provate a fare un giro nel distretto finanziario all'ora di pranzo e rischierete di essere travolti da qualche broker in fase d'allenamento per la prossima Standard Chartered Great City Race, una 5 chilometri riservata ai dipendenti delle società d'affari con base a Londra, tant'è che le classifiche sono state divise per settori professionali (Legal, Insurance, Accountancy, Banking) e per iscriversi è necessario dimostrare di essere un businessman. O woman; perché un indiscusso vantaggio di questa nuova tendenza è l'abbattimento del gender gap: chiunque può far parte del team sportivo aziendale, a patto che sappia correre per vincere. L'ultima edizione si è tenuta a luglio, c'erano 26mila iscritti, così tanti che la competizione è iniziata all'atto dell'iscrizione: le immense liste d'attesa cominciano con oltre un anno d'anticipo. La corsa londinese è l'interpretazione europea dello spirito di gruppo nipponico, e replica l'affiatamento tra team aziendali: «Si perde la distinzione di ruoli, il top manager corre al fianco dello stagista, e vengono abbattute le distinzioni di genere», spiega <strong>Guido Bartalini</strong> , socio dello studio legale <strong>Nctm</strong> di Milano e appassionato di corsa, al punto da avere deciso di fare della Salomon Running Milano di metà settembre una maratona per professionisti, proprio come quella londinese. Nasce così la <strong>Nctm Corporate Run</strong>: per individuare i settori professionali dei partecipanti alla Salomon Running. Per predisporre apposite classifiche, all'atto dell'iscrizione è stato reso obbligatorio rivelare il proprio ambito lavorativo. Sempre Nctm è stato promotore del progetto <strong>Wellness Corporate</strong>, che ha allenato 10 professionisti - avvocati, manager, liberi professionisti - per la Salomon Running e ne ha analizzato le prestazioni, grazie a un team di personal trainer e psicologi. «Sul piano cognitivo si rileva una migliore capacità di focalizzazione e, nel complesso, una maggiore disponibilità energetica per far fronte alle sfide professionali. Dall'analisi dei dati si osserva una decisa soddisfazione per quanto riguarda la capacità di rimanere concentrati e la gestione del proprio tempo. Per qualcuno è anche migliorata la capacità di pensare in modo creativo, trovando soluzioni non convenzionali ai problemi. Visto il tempo ridotto di osservazione (10 settimane), per il momento sono meno evidenti i miglioramenti sul piano delle relazioni professionali», spiega Matteo Torre di Indafow, la società che ha realizzato la ricerca. Torre prosegue: «Una sana competizione sportiva favorisce rendimento e unione sul lavoro. Sono sempre di più le aziende che sostengono la creazione di team, spesso voluti proprio dall'amministratore delegato, che è un appassionato di sport di resistenza». Ma perché così tanti manager si danno alla corsa, alla bici e al triathlon? «Perché sono tipologie sportive che ben si adattano a persone competitive e motivate. Stiamo parlando di executive abituati a raggiungere gli obiettivi che si prefiggono e che provano soddisfazione nel perseguirli. Lo sport di endurance, quindi, è loro congeniale». Capita che le imprese creino team aziendali, e che forniscano maglie e gadget con il logo «anche per una questione di marketing, di visibilità, e per offrire all'esterno un'immagine positiva», spiega Bartalini. Che racconta come l'attitudine italiana alla creazione di team aziendali non sia ancora massiccia come in Giappone, Inghilterra e Francia, ma quella è la direzione. Tant'è che l'Efcs, European Federation for Company Sport, sta sviluppando un progetto per trasformare la Milano Marathon in campionato europeo dei team aziendali, come Nctm o come la squadra dell'industria Tamini Trasformatori di Varese. Là il team è nato perché l'amministratore delegato è Pierpaolo Cristofori, oro nel pentathlon alle Olimpiadi di Los Angeles del 1984. «Lo sport entra nelle aziende italiane se e quando ai vertici ci sono manager appassionati che cercano di coinvolgere i dipendenti. Ma sempre più, grazie alle agevolazioni portate dalle normative a favore del welfare aziendale, le società organizzano al loro interno spazi dedicati a sport e benessere. Il risultato è una partecipazione allargata dei colletti bianchi al fitness», conclude Bartalini. C'è una correlazione diretta tra sport e professionalità, come dice la ricerca del Center for Financial Studies degli Stati Uniti, che ha creato una banca dati unendo i risultati raccolti dalle 15 più importanti maratone americane (dal 2001 al 2013) con quelli della partecipazione dei capi delle 1500 aziende più importanti d'America. È venuto fuori che fisici allenati sopportano meglio lo stress da lavoro, dispongono di più riserve di energia, sono più efficienti e rendono meglio.(...)</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 16 Oct 2017 09:05:26 +0200</pubDate>
                        <title>Profili Giuridici delle Opere dell’Ingegno create da intelligenze artificiali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/profili-giuridici-delle-opere-dellingegno-create-da-intelligenze-artificiali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Sommario: 1. I tradizionali ed i nuovi autori delle opere dell’ingegno. - &nbsp;2. Le Raccomandazioni della Commissione europea al Parlamento europeo in tema di robotica. - 3. </em><em>Le disciplina in vigore in altri Stati. - </em>4. <em>Le possibili soluzioni in tema di protezione delle opere dell’ingegno create da una IA e di titolarità dei relativi diritti.</em> - 4.1. <em>I diritti patrimoniali. - &nbsp;4.2. I diritti morali. - 5. Il tema delle responsabilità nei confronti dei terzi derivante dall’uso delle opere dell’ingegno create da una IA. – 6. Conclusioni.</em>&nbsp;</p><ol> <li><u>I tradizionali ed i nuovi autori delle opere dell’ingegno</u></li></ol><p>&nbsp;In tutta la storia dell’umanità, la creazione delle opere dell’ingegno è sempre stata riservata agli esseri umani, i quali erano, infatti, gli unici in grado, consapevolmente, di far nascere dal nulla un’opera avente caratteristiche artistiche.Inutile fare riferimento ai primi graffiti preistorici, che, sia pur in maniera grezza, poco evoluta e normalmente monotona (le uniche scene rappresentate erano quelle di caccia), risultano essere le prime prove della vena e dell’esigenza artistica insita negli umani.Alle opere dell’arte figurativa e scultorea, seguirono, nel tempo, le creazioni letterarie, architettoniche, teatrali e musicali sino ad arrivare, nel secolo scorso, alle opere frutto delle nuove tecnologie, come quelle fotografiche, cinematografiche e, infine, ai programmi per elaboratore.Tutte tali opere, come detto, avevano un qualcosa in comune e, cioè, che il soggetto creatore fosse un essere umano, dotato, quindi, di intelletto.Per questo motivo, quando ci si pose il problema di regolamentare la materia del diritto d’autore il soggetto giuridico che doveva ritenersi destinatario dei diritti su di un’opera dell’ingegno fu naturalmente individuato nell’autore della stessa.In questo senso, anche la nostra legge sul diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941, n.633) (Lda), all’ art.6, prevedendo che “il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale”, ha fatto espresso riferimento all’autore essere umano.Così, del resto, non poteva non essere, non essendo possibile che un’opera dell’ingegno fosse creata da un soggetto diverso dall’essere umano.Questo approccio sta, però, velocemente cambiando<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.Il primo caso, in ordine di tempo, che ha segnalato l’inizio di una nuova era, è rappresentato dalla questione relativa alla titolarità dei diritti su di un’opera fotografica realizzata, come selfie, da una scimmia, e, quindi, da un animale.La fattispecie è molto nota.Il fotografo professionista David Slater, mentre stava realizzando, in Indonesia, un servizio fotografico di un gruppo di scimmie aveva lasciato incustodita una macchina fotografica, che venne presa da un macaco, il quale iniziò a scattare, involontariamente, una serie di fotografie, tra cui decine di selfie. Due di questi selfie riuscirono, per caso, perfettamente.A quel punto, ci si chiese giustamente chi fosse il titolare dei diritti di utilizzazione economica della foto: il fotografo, proprietario della macchina fotografica e, a suo dire, colui che aveva predisposto la stessa in modo che potesse accadere quel che poi è accaduto, oppure nessuno posto che il macaco non poteva considerarsi soggetto di diritto d’autore.La vicenda, arrivata nelle aule giudiziali statunitensi e tuttora in corso in fase di appello, si è per il momento conclusa, almeno nelle aule giudiziali, senza alcun riconoscimento di titolarità di diritti in capo al fotografo.La fotografia è, quindi, ora liberamente utilizzabile.Alla base di questa prima decisione, è stato posto l’argomento – importante anche per le opere create da macchine – secondo cui risulta degna di tutela solo una creazione frutto di lavoro intellettuale (“fruits of intellectuale labor” that “are founded in the creative powers of mind”).Non si è, quindi, in buona sostanza, ritenuto possibile attribuire ad un soggetto diverso dall’essere umano la qualità di autore di un’opera dell’ingegno.Recentemente, si è poi saputo che la <em>querelle</em> si sarebbe risolta in via transattiva attraverso il riconoscimento, da parte del fotografo, ad un’associazione animalista di una percentuale sui proventi derivanti dall’uso dell’immagine.Nel caso di specie, però, la fotografia era stata scattata dal macaco involontariamente.Diversa è, invece, una situazione in cui un soggetto, anche se diverso da un essere umano, crei un’opera dell’ingegno consapevolmente.Questa ipotesi è ormai possibile da quando, nel mondo tecnologico, ha fatto ingresso l’intelligenza artificiale.L’intelligenza artificiale (IA) può essere, in buona sostanza, definita come una simulazione dell’intelletto umano da parte di un computer o altre macchine, come i robot.L’evoluzione tecnologica sta portando alla creazione di macchine autonome ed intelligenti sicuramente pronte a prendere decisioni in modo indipendente dagli umani creatori o utilizzatori tanto da potere un giorno - si pensa – persino superare le nostre capacità intellettive.E’ notizia di questi giorni il fatto che un robot ha creato autonomamente una serie di opere musicali che formeranno presto parte di un album destinato ad essere commercializzato, un altro robot ha appena terminato una sceneggiatura ed un altro ancora una vera e propria opera letteraria.E tutte create indipendentemente dagli input che erano stati dati all’IA dai rispettivi creatori, input che tuttalpiù, come accade per gli umani, hanno rappresentato la base di partenza della creazione.L’impressione è che questo genere di nuove creazioni diventi, nel tempo, sempre più comune.Sarà, infatti, del tutto normale usufruire e godere di opere dell’ingegno create dalle intelligenze artificiali.In altre parole, gli esseri umani si limiteranno solo ad inserire nella macchina dati disaggregati, che, come accennato, formeranno solo la piattaforma, alla stregua del bagaglio culturale di un essere umano, sulla quale l’IA creerà un’opera nuova.E’, pertanto, corretto ed opportuno chiedersi se i robot, rappresentando una nuova categoria di soggetti giuridici, possano essere ritenuti autori di un’opera dell’ingegno e titolari dei relativi diritti di utilizzazione economica.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><u>Le Raccomandazioni della Commissione europea al Parlamento europeo in tema di robotica.</u></li></ol><p>&nbsp;Il 16 febbraio 2017, il Parlamento europeo ha inoltrato alla Commissione alcune raccomandazioni (A8-0005/2017) concernenti norme di diritto civile sulla robotica.Il Parlamento ha, infatti, inteso sensibilizzare la Commissione sulla necessità di verificare l’idoneità delle attuali norme di diritto civile a disciplinare le situazioni che necessariamente sempre di più prenderanno vita per effetto dell’attività svolta dalle macchine aventi un’intelligenza artificiale, in generale, e dai robot, in particolare.Siamo, infatti, certamente alle porte di una nuova rivoluzione industriale e, pertanto, gli ordinamenti giuridici, a maggior ragione quello europeo, devono aggiornarsi per tempo al fine di non farsi trovare inadeguati.Come è noto, la Commissione è libera di seguire i suggerimenti del Parlamento, ma, qualora non li seguisse – evento che, peraltro, accade poco frequentemente – deve motivarne la ragione.E’ ben possibile, quindi, già in questa fase iniziale dell’iter legislativo comunitario, commentare il contenuto del documento parlamentare, avendo una ragionevole aspettativa di un provvedimento finale in linea con quanto suggerito.Il documento del Parlamento si occupa, in realtà, di diversi aspetti del diritto ed in particolare dell’impatto sull’attività lavorativa delle macchine dotate di IA, del fondamentale tema dell’attribuzione della responsabilità derivante dagli atti compiuti da tali macchine e, infine, di un argomento apparentemente di minor importanza, ma di fatto estremamente attuale e, cioè, l’applicabilità delle norme di diritto d’autore al mondo della IA.In altre parole, la Commissione si pone proprio il problema se un robot possa essere considerato autore di un’opera dell’ingegno, divenendone titolare dei relativi diritti di utilizzazione economica e, inoltre, se possa essere ritenuto direttamente responsabile nel caso in cui tali opere risultino, poi, plagio di opere create da terzi.In relazione al primo degli anzidetti argomenti, il Parlamento invita la Commissione ad elaborare criteri per definire una “creazione intellettuale propria” da parte della macchina, suggerendo – sembra - sostanzialmente la creazione di un nuovo genus di soggetto giuridico titolare di proprietà intellettuale: il soggetto elettronico.In tema di responsabilità, invece, non sembra che le Raccomandazioni affrontino specificatamente la questione legata ai beni immateriali, benché, sulla questione robotica generale, il tema sia considerato estremamente sensibile ed importante.&nbsp;</p><ol start="3"> <li><u>Le disciplina in vigore in altri Stati. </u></li></ol><p>&nbsp;La preoccupazione delle istituzioni comunitarie di regolare la materia appare opportuna anche alla luce del fatto che alcuni Stati (Giappone, Corea del Sud, Cina) hanno già iniziato ad elaborare una disciplina specifica.Negli Stati Uniti, benché il Copyright Law Act del 2011 non preveda espressamente il riconoscimento della titolarità del diritto d’autore su opere dell’ingegno create da una macchina, si sono posti il problema se dette opere potessero essere comunque coperte da copyright.In questo senso, recentemente l’ US Copyright Office ha statuito che provvederà alla registrazione di un’opera dell’ingegno solo se la stessa sia stata creata da un essere umano (“will register an original work of autorship, provided that the work was created by a human being”).Peraltro, il US Copyright Office si è anche premurato di fornire una lista di opere non protette tra cui vengono espressamente richiamate quelle create da macchine e che risultino frutto di un’automatica o casuale realizzazione priva di qualsiasi intervento creativo umano (“works produced by a machine or mere mechanical process that operates randomly or automatically without any creative input or intervention from human author”).Per quanto, invece, riguarda il Giappone, una Commissione istituita dal governo nel 2016 ha statuito che la legge sul diritto d’autore non protegge opere create da IA, ma lo stesso governo sembra sia intenzionato nell’anno in corso, a ricercare una qualche forma di tutela di queste ultime. Lo stesso Giappone, infatti, di contro, attribuisce ad un’invenzione creata di una IA la possibilità di essere brevettata.Nel Regno Unito, infine, il Copyright Designs and Patent Act del 1988 prevede che la titolarità del diritto d’autore su di un’opera creata da una macchina sia del soggetto (essere umano) che abbia in qualche modo organizzato le funzioni della macchina medesima affinché quest’ultima potesse generare l’opera in questione (“In the case of literaly, dramatic, music or artistic work which is computer-generated, the author shall be taken to be the person by whom the arrangements necessary for the creation of the work are undertaken”). Nella stessa legge, viene, tra l’altro, data la definizione di “computer generated work”, che è, in buona sostanza, l’opera creata da un computer senza alcun intervento umano (“the work generated by computer in circumstances such that there is no human author of the work”).Come evidenziato, quindi, le altre legislazioni si sono poste il tema della proteggibilità delle opere dell’ingegno create da macchine, risolvendolo in diverse maniere.La strada maggiormente interessante è quella tracciata dalla normativa inglese, la quale, infatti, riconoscendo una valenza a dette opere - conclusione che, ad avviso di chi scrive, può ormai considerarsi ineliminabile -, attribuisce la titolarità dei diritti all’essere umano che ha dato alla macchina gli strumenti necessari per la creazione.Sicuramente questa può essere una delle strade da seguire anche per la nostra normativa e per quella comunitaria, ma sicuramente non la sola e forse neanche la più convincente, poiché – ma sull’argomento si dirà in seguito – nella valutazione della fattispecie non sarà facile capire se vi sia stata o meno la predisposizione di strumenti sufficienti a dar luogo ad una determinata creazione.&nbsp;</p><ol start="4"> <li><u>Le possibili soluzioni in tema di protezione delle opere dell’ingegno create da una IA e di titolarità dei relativi diritti.</u></li></ol><p>&nbsp;Sino ad oggi, nel nostro ordinamento, ai sensi dell’art.2576 c.c. e, come già ricordato, dell’art.6 della Lda, il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è costituito dalla creazione dell’opera quale particolare espressione del lavoro intellettuale.Ciò, in buona sostanza, vuol dire che:</p><ul> <li>titolare di tutti i diritti su di un’opera dell’ingegno è l’autore della stessa;</li> <li>l’autore, considerato il preciso riferimento al concetto di “lavoro intellettuale” deve necessariamente essere un essere umano.</li></ul><p>Ora, al di là della delicata futura valutazione relativa alla possibile creazione del “soggetto elettronico”, quale nuovo soggetto di diritto, ho l’impressione che tale impostazione non possa essere <em>sic et simpliciter </em>utilizzata nel caso delle opere dell’ingegno create da una IA.Non v’è dubbio, infatti, che l’IA, in quanto macchina, pur dovendo tecnicamente essere considerata autrice in quanto creatrice dell’opera, non possa essere destinataria di diritti sia patrimoniali, sia ancor di più morali d’autore.Sarà, pertanto, opportuno provvedere ad una modifica normativa, auspicabilmente comunitaria, diretta a disciplinare questa nuova situazione giuridica, che consenta di riservare ad un soggetto giuridico “classico” (persona fisica o giuridica che sia) i diritti di utilizzazione economica e, se possibile, i diritti morali su di un’opera dell’ingegno creata da una IA.Proverò, nel prosieguo, ad immaginare in quale modo questa nuova situazione dovrebbe essere disciplinata.&nbsp;</p><ul> <li><u>I diritti patrimoniali</u></li></ul><p>&nbsp;Il creatore di un’opera dell’ingegno, come è noto, è titolare esclusivo dei diritti di utilizzazione economica e ha il diritto di beneficiare dei proventi derivanti dallo sfruttamento della stessa. Tale diritto viene comunemente definito come diritto patrimoniale d’autore.Ho già dato conto dell’oggettiva impossibilità di considerare l’IA quale titolare di tale diritto.Occorrerà, pertanto, trovare una soluzione diretta a capire chi possa essere considerato titolare dei diritti di utilizzazione economica di un’opera creata da un robot e conseguentemente chi potrà beneficiare dei proventi derivanti dallo sfruttamento della stessa.Come già prevedeva Mario Fabiani nel lontano 1993, infatti, “in tale panorama si impone una rimeditazione dei principi e delle regole che governano il diritto di autore”.A tale scopo, credo possano essere immaginate le seguenti ipotesi:</p><ul> <li>titolare del diritto patrimoniale d’autore su di un’opera creata da una IA è il soggetto che ha inventato la macchina;</li> <li>titolare del diritto patrimoniale d’autore su di un’opera creata da una IA è il soggetto che abbia in qualche modo impostato le funzioni della macchina medesima, affinché quest’ultima potesse creare l’opera in questione;</li> <li>titolare del diritto patrimoniale d’autore su di un’opera creata da una IA è il soggetto che, proprietario della medesima macchina ed indipendentemente da chi l’abbia impostata, abbia dato corso allo sfruttamento economico dell’opera stessa.</li></ul><p>La prima ipotesi, da me proposta solo per completezza, non sembra meritevole di essere presa in considerazione.Il soggetto che ha meramente creato l’IA (si pensi al creatore di un software), senza poi né organizzare le funzioni specifiche affinché la stessa crei una determinata opera, né dar corso ad alcuna utilizzazione economica di quest’ultima non può, infatti, in alcun modo pretendere di vantare i diritti in discorso.Si pensi al caso dell’autore di un software che consenta la realizzazione di opere di design. Non v’è dubbio che autore dell’opera di design è poi colui che la realizza di fatto.Ora, l’ipotesi di un’opera creata da una IA non è perfettamente identica, ma resta la riflessione di fondo che non sia sufficiente creare un software per immaginare di diventare titolare dei diritti di sfruttamento economico delle opere che vengono create utilizzando lo stesso.La seconda ipotesi è, in realtà, molto interessante e, come già precisato, è quella – almeno per il momento – presa in considerazione dalla legislazione inglese.La questione, che, però, a mio avviso, non la rende preferibile, è che, in concreto, sarà difficilmente agevole capire, caso per caso, quali siano e se siano stati previsti in una determinata macchina quelli che il UK Copyright Act definisce “arrangements necessary for the creation”.Anche sotto l’aspetto tecnico, invero, non credo possa essere semplice avere la certezza che un’IA abbia creato una determinata opera (e non, per intenderci, un’altra) solo perché siano stati predisposti determinati arrangements.Si pensi ad un robot capace di creare un’opera musicale. Come si potrà essere sicuri, una volta creata un’opera, che la stessa sia stata frutto diretto dell’intervento umano di caricare determinate musiche o di dare degli input.In mancanza di tale certezza, quindi, non credo possa essere attribuita al soggetto “caricatore” la qualifica di autore.Laddove, invece, lo stato della tecnica consentisse una valutazione di questo genere ed un’attribuzione certa del merito della creazione al “caricatore” degli arrangements, il discorso cambierebbe radicalmente, consentendo all’interprete di ritenere quest’ultimo autore dell’opera e titolare dei dirittiE vengo alla terza ipotesi, che a me sembra, in mancanza delle certezze sopra ricordate, la più ragionevole.Una volta, invero, acclarato che il cd. soggetto elettronico non possa essere considerato autore di un’opera dell’ingegno, né tantomeno possa essere titolare dei diritti di utilizzazione economica della stessa, e nell’impossibilità di ritenere il caricatore di contenuti creatore della medesima opera, è di tutta evidenza che &nbsp;i richiamati diritti spettino a colui che li esercita sul presupposto che gli stessi siano stati acquisiti legittimamente, che, nella specie, deve intendersi non già a mezzo di cessione (che non può esserci perché il reale autore è il soggetto elettronico), bensì perché l’utilizzatore è anche il proprietario dell’IA creatrice.In altre parole, il proprietario di una macchina di IA, che abbia creato un’opera dell’ingegno, dovrà essere considerato titolare di tutti i diritti di utilizzazione economica dell’opera stessa.Nell’ipotesi in esame, diventa, quindi, irrilevante chi abbia caricato i contenuti ed è proprio questa la differenza sostanziale tra la terza e la seconda soluzione.In questo senso, possono anche venire in soccorso – benché le fattispecie non siano del tutto identiche – i principi in tema di opere su commissione per le quali, come è noto, i diritti di utilizzazione economica nascono a titolo originario in capo al committente<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.Il fatto che il proprietario di una macchina di IA, decidendo di far creare dalla stessa un’opera dell’ingegno, la attivi non sembra, invero, essere ipotesi così lontana da quella di una vera e propria commissione.&nbsp;</p><ul> <li><u>I diritti morali</u></li></ul><p>&nbsp;La necessità di adeguare le attuali norme alle novità tecnologiche sembra essere davvero ineliminabile in relazione, infine, alla questione dei diritti morali d’autore su di un’opera dell’ingegno creata da una IA.Se, infatti, come si è detto, è possibile arrivare all’individuazione del soggetto titolare dei diritti patrimoniali d’autore, la ricerca del soggetto titolare dei diritti morali d’autore appare davvero ardua.Nella specie, infatti, tali diritti, come è noto, spettano esclusivamente all’autore e sono indisponibili.Ne consegue che nessun altro soggetto, se non, appunto, l’autore dell’opera, può ritenersi titolare di detti diritti.Ora, poiché, nel caso in esame, autore dell’opera dell’ingegno è un soggetto che non può essere titolare di alcun diritto, tantomeno di diritti personali, spettanti, come è ovvio, solo agli esseri umani, è di tutta evidenza che il diritto morale d’autore non avrà alcun titolare.Le opere dell’ingegno create da una IA saranno, pertanto, prive di titolari di diritti morali e questo quale eccezione alla regola sancita dagli artt.20 e ss. Lda.&nbsp;</p><ol start="5"> <li><u>Il tema delle responsabilità nei confronti dei terzi derivante dall’uso delle opere dell’ingegno create da una IA.</u></li></ol><p>&nbsp;A questo punto, non mi resta che affrontare l’argomento relativo alla responsabilità per danni a terzi provocati da un’opera dell’ingegno creata da una IA.Si pensi essenzialmente alla responsabilità nel caso in cui tale opera risulti plagio di un’altra opera preesistente.Anche in tal caso si deve necessariamente ricercare il soggetto che sarà ritenuto responsabile.Sul punto, vengo certamente in aiuto le Raccomandazioni di cui <em>supra §2</em> che affrontano il tema, suggerendo alcune soluzioni che appaiono piuttosto ragionevoli.In primo luogo, dopo aver chiarito l’ovvio, e, cioè, che la responsabilità deve essere imputata ad un essere umano e non ad un robot e che non si potrà in alcun modo limitare il tipo o l’entità dei danni che possono essere risarciti, né le forme di risarcimento che possono essere offerte alla parte lesa, per il semplice fatto che il danno è provocato da un soggetto non umano, si afferma che la futura normativa dovrà innanzi tutto decidere se “applicare l’approccio della responsabilità oggettiva o della gestione dei rischi”.Nella prima soluzione, infatti, si richiederà solo la semplice prova del danno avvenuto e l’individuazione di un nesso di causalità tra il funzionamento del robot e il danno subito dalla parte lesa, mentre nella seconda ipotesi, non si dovrà individuare la persona che ha agito con negligenza in quanto responsabile a livello individuale, bensì sulla persona che “in determinate circostanze è in grado di minimizzare i rischi e affrontare l’impatto negativo”.Tali possibili discipline, in realtà, vengono suggerite dalla Raccomandazioni non specificatamente per il tema legato alle opere dell’ingegno, ma per tutto il macro argomento legato alle IA.Pur, quindi, rimanendo molto utili, i ricordati principi dovranno poi essere necessariamente adattati al mondo della proprietà intellettuale in generale e del diritto d’autore in particolare.Ciò posto, a me sembra, che tra le due soluzioni proposte quella della gestione dei rischi sia preferibile.Il soggetto titolare dei diritti di utilizzazione economica dell’opera, invero, ha la possibilità da un lato di minimizzare i rischi e dall’altro di affrontare l’impatto negativo.Al fine di minimizzare i rischi, ben potrà, per esempio, far verificare da un perito - intendo prima della commercializzazione - se una determinata opera rappresenti plagio di un’altra e, una volta posta in commercio, potrà eventualmente ritirarla in caso di contestazione.Il principio risulta essere, peraltro, in linea con quello, già sancito dalla nostra giurisprudenza, che prevede la responsabilità dell’editore, in solido con l’autore, di un’opera poi risultata plagiaria.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>Il medesimo soggetto, infine, è colui che, beneficiando dei proventi derivanti dallo sfruttamento dell’opera, ben può affrontare anche l’eventuale impatto negativo di un’eventuale contestazione per plagio.&nbsp;</p><ol start="6"> <li><u>Conclusioni</u></li></ol><p>&nbsp;In definitiva, mi sembra di poter dire che il futuro è adesso nel senso che già ora iniziano ad esistere opere dell’ingegno (e non solo) create autonomamente dalle IA, che saranno sempre di più.Per una volta, quindi, la normativa non può attendere.I temi della titolarità dei diritti e della responsabilità verso terzi, infatti, devono essere necessariamente risolti ed in tempi brevi per non farsi trovare ancora una volta lontani da passo della tecnologia.Un giorno i robot diventeranno indispensabili, ma quel giorno dovremo farci trovare pronti con una disciplina rigorosa sull’uso degli stessi e sulle sue conseguenze.Non si potrà, infatti, più far conto solo sulle tre leggi della robotica di Isaac Asimov<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>&nbsp;&nbsp;<em>L’articolo verrà pubblicato in “ Scritti in onore dell’Avv. Assumma”, Ciampi Editore</em>&nbsp;<em><u>Riferimenti bibliografici</u></em><em>AUTERI P. FLORIDIA G. – MANGINI V. – OLIVIERI G. RICOLFI M. SPADA P., Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza, Torino 2012. </em><em>FALCE V., La modernizzazione del diritto d’autore, Torino, 2012.</em><em>MAZZEI G. – PICCINELLI G. – TISCI A., Digital properties and digital consumers – Nuovi diritti e nuove tutele, Napoli, 2012.</em><em>CROPANESE R., &nbsp;LO FOCO M. Il diritto d’autore – storia evoluzione regole futuro, Torino, 2013.</em><em>SPEDICATO G., Interesse pubblico e bilanciamento nel diritto d’autore, Milano, 2013.</em><em>SIROTTI GAUDENZI A., Il nuovo diritto d’autore. La tutela della proprietà intellettuale nella società dell’informazione, Rimini, 2014.</em><em>M.L. MONTAGNANI – M. BORGHI, Proprietà digitale, Diritti d’autore, Nuove tecnologie e digital rights management, Milano 2006.</em></p><ol> <li><em> ZICCARDI, Nuove tecnologie e diritti di libertà nelle teorie nordamericane.</em></li> <li><em> GHIDINI, Profili evolutivi del diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza, 2° ed., Milano 2008.</em></li> <li><em> SIROTTI GAUDENZI, Il nuovo diritto d’autore, Rimini 2010.</em></li></ol><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> M.Fabiani, in Il Diritto Autore, Milano, 1993, 519 e ss., secondo cui l’autore è specchio dei tempi in cui vive ed il diritto dell’autore riflette la realtà nella quale l’opera è creata ed utilizzata. L’evoluzione della moderna tecnologia non è, quindi, senza influenza sulla “cultura” del diritto di autore.La tecnologia entra nella nostra vita quotidiana e gli istituti della proprietà intellettuale non ne sono esenti. La tecnologia interferisce in due momenti essenziali e qualificanti della vita dell’opera d’arte o di scienza: il momento della creazione dell’opera ed il momento della sua diffusione ed utilizzazione economica.Quanto al momento della creazione, è da osservare che per la realizzazione di nuove opere ci si avvale sempre più spesso degli strumenti che la nuova tecnologia offre. All’immagine romantica dell’autore isolato nel proprio tormento ed estasi creativa si sostituisce (omissis) anche il programma di elaboratore elettronico. Si parla spesso di disumanizzazione dell’arte: la macchina interviene nella produzione dell’opera fino ad offuscare l’uomo-creatore.In tale panorama si impone una rimeditazione dei principi e delle regole che governano il diritto di autore.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a>In caso di opere su commissione o dei dipendenti, il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica è semplice effetto “<em>della realizzazione dell’opera a seguito di attività creativa, questa dovuta in base al contratto</em>” (P. Greco e P. Vercellone,&nbsp;<em>I diritti sulle opere dell’ingegno</em>, Torino, 1974).</p><ol start="13171"> <li>Ievolella,&nbsp;<em>'You are, we car': crea lo slogan per la '500' ma rimane a bocca asciutta,&nbsp;</em>in&nbsp;<em>Dir. &amp; Giust.&nbsp;</em>2016, nota a&nbsp;Cass. civ., sez., I &nbsp;24 giugno 2016, n. 13171.</li></ol><p>"L'art. 110 della l. n. 633 del 1941 sul diritto d'autore, nel prevedere che la trasmissione dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno deve essere provata per iscritto, non è applicabile quando il committente abbia acquistato i diritti di utilizzazione economica dell'opera per effetto ed in esecuzione di un contratto d’appalto concluso con l'autore, poiché, in tal caso, non ha luogo un trasferimento, dal momento che tali diritti sorgono direttamente in capo al committente”&nbsp;(Cass. civ., sez. I, &nbsp;27 luglio 2017, n. 18633).“L'art. 110 legge n. 633 del 1941 non è applicabile quando, come nella fattispecie, il committente abbia acquistato, a titolo originario, i diritti di utilizzazione economica dell'opera, per effetto ed in esecuzione di un contratto (in forma libera) di prestazione d'opera intellettuale concluso con l'autore, coerentemente con il fatto che tale contratto implica il trasferimento dei diritti di sfruttamento economico pertinenti al suo oggetto e alle sue finalità. In altri termini, nella specie, non vi è stato un trasferimento dei diritti di utilizzazione economica dell'opera, nel senso considerato dall'art. 110 cit., ma l'esecuzione di un contratto d'opera professionale che ha consentito all'opera di venire alla luce, con la sua originalità e proteggibilità, e di essere acquisita in via originaria al patrimonio del committente, il quale era legittimato ad utilizzarla economicamente per gli scopi pubblicitari che erano stati concordati”&nbsp;(Cass. civ., sez. I, &nbsp;24 giugno 2016, n. 13171).&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> "L'editore ha uno specifico dovere di diligenza che gli impone di accertare, sulla base dei preventivi controlli che gli siano possibili e delle conoscenze che abbia quale professionista del settore, che le sue pubblicazioni non ledano diritti altrui" (Trib. Torino Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale,&nbsp;05 maggio 2006)."Va inibita, con provvedimento d'urgenza pronunciato nei confronti dell'editore, l'ulteriore vendita e diffusione, nonché va disposto il sequestro degli esemplari editi, di un'opera letteraria costituente plagio-contraffazione di opera precedente di diverso autore, su cui altro editore è titolare di diritti di utilizzazione esclusiva, atteso che il primo editore ha l'onere di accertare se, con la pubblicazione, vengano lesi diritti altrui (nella specie, il tribunale ha rilevato che l'editore dell'opera in contraffazione avrebbe potuto agevolmente accertare la presenza di quella originale sul catalogo dell'editore di quest'ultima, pubblicato su Internet)”&nbsp;(Trib. Torino, 23 marzo 2006).App. Milano, 30 marzo 1999, in&nbsp;<em>AIDA</em>&nbsp;2000, per cui l'editore dell'opera contraffattiva risponde in solido con il soggetto che l'aveva commissionata, se non dimostra di avere adottato – anche nella scelta del contraente e nella vigilanza sul suo lavoro – tutte le cautele possibili e necessarie ad evitare la lesione di altrui diritti.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Isaac Asimov, nell’opera “Circolo Vizioso“, prima, e in “Io, Robot”, poi, già negli anni 40, prevedeva le tre leggi della robotica: 1. un robot non può recar danno a un essere umano, né può permettere che, a causa del proprio mancato intervento, un essere umano riceva danno; 2. un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non contravvengano alla Prima Legge; 3. un robot deve proteggere la propria esistenza, purché questa autodifesa non contrasti con la Prima o con la Seconda Legge.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 16 Oct 2017 05:48:10 +0200</pubDate>
                        <title>La riforma delle procedure concorsuali: continuità e innovazioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-riforma-delle-procedure-concorsuali-continuita-e-innovazioni</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Introduzione</em></strong>L’11 ottobre 2017 è stato approvata in via definitiva dl Senato la legge delega per la riforma della legge fallimentare.La legge delega (“LD”) prevede una riformulazione complessiva ed organica della disciplina delle procedure di insolvenza esistenti, sulla linea dell‘evoluzione più recente, con precisi indirizzi innovativi – tra i più rilevanti – in tema di concordato preventivo di gruppo e liquidatorio, concentrazione della competenza dei tribunali, composizione assistita della crisi, riordino dei privilegi e nuove forme di garanzia, fase preventiva di allerta.Si prevede che la nuova disciplina non utilizzerà il termine “fallimento”, caratterizzato da valenza negativa, sostituendolo con l’espressione “liquidazione giudiziale”. La nuova legge dovrà altresì tenere conto della raccomandazione n.&nbsp;135/2014 della Commissione Europea e dei principi della Legge Modello UNCITRAL.La LD prevede altresì che siano mantenute le attuali tipologie di procedure giudiziali ed amministrative, per gli imprenditori ed i debitori civili, così come i piani di risanamento, a cui viene affiancata una nuova procedura stragiudiziale di assistenza alla composizione della crisi.Nei molto ambiti in cui, invece, non sono previsti specifici criteri direttivi per il legislatore delegato l’indicazione è nel senso della continuità rispetto ai principi della disciplina vigente.<strong><em>Le principali direttive di riforma </em></strong>Di seguito una breve panoramica delle novità che saranno introdotte in sede di attuazione della delega.<em><u>a) Accertamento giudiziale unico della crisi e dell’insolvenza; competenza del Tribunale</u></em>La LD prevede di attivare un unico giudizio di accertamento delle condizioni di accesso di imprenditori e debitori civili alle diverse procedure, suscettibile poi di evolvere nel concordato preventivo, nella liquidazione giudiziale ovvero nelle altre procedure amministrative, oppure di sovraindebitamento, attribuendo la legittimazione anche agli organi di controllo ed ampliando quella del Pubblico Ministero: di fatto, è così sottratta al debitore l’iniziativa esclusiva di avviare il concordato preventivo.È prevista una nuova ripartizione di competenza tra i tribunali, assicurando altresì la specializzazione dei Giudici che trattano la materia concorsuale, attribuendo (i) ai tribunali sede di sezioni specializzate in materia di impresa le procedure di amministrazione straordinaria e dei grandi gruppi, (ii) ad altri tribunali maggiori le procedure di più rilevanti dimensioni e (iii) agli altri tribunali le procedure di sovraindebitamento e di insolvenza delle imprese minori.<em><u>b) Procedura di allerta e composizione assistita della crisi</u></em>La LD prevede di istituire misure finalizzate alla prevenzione dell’insolvenza, da parte di organismi non giurisdizionali e dotati di adeguata professionalità, in grado di assistere l’imprenditore nella definizione di un percorso di superamento della crisi. Sono disposti opportuni incentivi e misure protettive, in modo da favorire il ricorso al nuovo istituto e vincere la tradizionale ritrosia dell’imprenditore a rivolgersi al tribunale, prevedendo inoltre un dovere di segnalazione della crisi a carico degli organi di controllo.<em><u>c) Piani di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti</u></em>È prevista per gli accordi di ristrutturazione dei debiti l’eliminazione della soglia del 60% dei creditori aderenti e l’ampliamento ai creditori non finanziari della possibilità di estensione degli effetti dell’accordo anche in assenza di accettazione.<em><u>d) Concordato preventivo</u></em>La LD prevede di mantenere l’attuale impianto del concordato, limitando però il ricorso alla procedura con finalità meramente liquidatorie ai soli casi in cui siano offerti apporti esterni in grado di assicurare ai creditori una migliore soddisfazione rispetto alla procedura di liquidazione giudiziale: il concordato sarà quindi ancor più focalizzato sulla continuità aziendale, tenendo presente che per essa continuerà ad intendersi anche la forma c.d. “indiretta” attraverso la cessione a terzi e, quindi, con una struttura della proposta pur sempre liquidatoria. Si prevede ancora di eliminare la figura del professionista attestatore e di introdurre una disciplina specifica per le azioni di responsabilità nei confronti degli organi amministrativi e di controllo nelle società.<em><u>e) Dal fallimento alla liquidazione giudiziale</u></em>Una delle innovazioni maggiormente sottolineate riguarda l’eliminazione del termine “fallimento” e la sua sostituzione con il riferimento alla liquidazione giudiziale: si tratta di un aspetto principalmente di carattere formale (si prevede infatti che l’impianto della procedura di liquidazione rimanga invariato nelle sue linee principali), ma che ha l’intento di eliminare ogni connotazione negativa anche a livello sociale che era in passato collegata al “fallimento”.I principi di delega prevedono tra altro (i) forme di ulteriore semplificazione della procedura, (ii)&nbsp;forme di liquidazione più efficienti attraverso un portale telematico nazionale delle vendite concorsuali, (iii) la limitazione al concordato salvo che in caso di apporti esterni (coerentemente con quanto previsto per il concordato preventivo), (iv) forme di esdebitazione automatica nei casi di minore valore (v) l’obbligo inderogabile di procedere per via telematica alle notificazioni delle procedure prefallimentari, con l’adozione di cautele affinché gli imprenditori mantengano attivo il proprio indirizzo pec anche sino a un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese.<em><u>f) Procedure concorsuali e gruppi</u></em>La LD prevede di introdurre una disciplina (finora mancante nel nostro sistema, ritenuta ammissibile da risalente giurisprudenza di merito prima del <em>revirement </em>in senso contrario di Cass. 20559/2015) per la gestione dell’insolvenza dei gruppi di imprese: anche attraverso apposite regole di competenza, dovrebbe essere possibile l’instaurazione di una procedura unitaria per le diverse società del gruppo, tenendo fermo il principio di separazione delle masse attive e passive.<em><u>g) Procedure di sovraindebitamento</u></em>In questo settore non sono previste particolari innovazioni, quanto piuttosto un adeguamento ed un coordinamento della disciplina con quella delle altre procedure di insolvenza.<em><u>h) Le procedure amministrative: liquidazione coatta e amministrazione straordinaria</u></em>Si prevede di mantenere la liquidazione coatta solo per le imprese soggette a regime di vigilanza (ad esclusione di altri settori quali ad es. quello delle cooperative) e solo per le situazioni in cui la liquidazione non è determinata dall’insolvenza, ma da situazioni di irregolarità.Per quanto riguarda invece l’amministrazione straordinaria, l’indirizzo è quello di mantenere l’impianto di fondo, ma di limitarne l’applicazione ai casi di più rilevanti dimensioni, incrementando le soglie dimensionali di accesso.<em><u>i) Privilegi e garanzie</u></em>La LD prevede di rivedere – aggiornandola e semplificandola – la disciplina dei privilegi, che andrebbero limitati ai casi in cui si tratti di interessi costituzionalmente protetti. In altra direzione, si prevede invece di prevedere un sistema di garanzie reali non possessorie su beni mobili, adeguando il nostro ordinamento al panorama internazionale, con modalità più flessibili ed adeguate forme pubblicitarie, al fine di favorire l’accesso al credito da parte delle imprese.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><em>Fabio Marelli, </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: <a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com">restructuring@advant-nctm.com</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 12 Oct 2017 09:34:36 +0200</pubDate>
                        <title>Per i modelli Intra obblighi fiscali ridotti solo a partire dal 2018</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/per-i-modelli-intra-obblighi-fiscali-ridotti-solo-a-partire-dal-2018</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da&nbsp;il Sole 24 Ore - NORME E TRIBUTI</em>Dal 1° gennaio <span class="highlighted">2018</span> non sarà più dovuta la presentazione ai fini <span class="highlighted">fiscali</span> degli <strong>elenchi <span class="highlighted">Intrastat</span> </strong>riepilogativi, con periodi di riferimento a partire da tale data, concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute. Resta, invece, inalterato l’<span class="highlighted">obbligo</span> di presentazione, alle stesse scadenze, degli elenchi Intra relativi all’ultimo trimestre 2017 e al mese di dicembre 2017, così come l’<span class="highlighted">obbligo</span> di comunicare eventuali rettifiche agli elenchi Intra relativi a periodi di riferimento antecedenti. È uno dei chiarimenti contenuti nella nota 110586 del 9 ottobre scorso pubblicata ieri sul sito dell’agenzia <img class=" wp-image-6487 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/10/20171012_Sole24Ore_Carucci.jpg" alt width="232" height="305">delle Dogane e dei Monopoli. Secondo quanto precisato nel documento, a partire dal 1° gennaio <span class="highlighted">2018</span>, ai fini <span class="highlighted">fiscali</span>, permarrà soltanto l’<span class="highlighted">obbligo</span> di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti Ue mentre, ai fini statistici, permane - con alcune limitazioni - l’<span class="highlighted">obbligo</span> di presentazione degli elenchi relativi agli acquisti e alle cessioni di beni nonché alle prestazioni di servizi rese e ricevute. La nota fa seguito alla pubblicazione del provvedimento 194409/2017 con il quale l’agenzia delle Entrate e quella delle Dogane, d’intesa con l’Istat, hanno adottato misure di semplificazione degli <span class="highlighted">obblighi</span> comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi Intra e si colloca in un più ampio processo finalizzato alla razionalizzazione dei flussi informativi relativi alle operazioni intra Ue con l’obiettivo di evitare duplicazioni di adempimenti a carico dei contribuenti Iva senza perdere in qualità e completezza dei dati. Altre novità applicabili agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio <span class="highlighted">2018&nbsp;</span>riguardano la presentazione del <span class="highlighted">modello Intra</span>-2bis relativo all’acquisto di beni. La presentazione di tali elenchi, ai <span class="highlighted">solo</span> fini statistici, resta obbligatoria, con riferimento a periodi mensili, per i soggetti Iva per i quali l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia uguale o superiore a 200mila euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, mentre, per gli altri contribuenti l’<span class="highlighted">obbligo</span> viene assolto con la comunicazione trimestrale dei dati delle fatture. Per quanto riguarda i <span class="highlighted">modelli Intra</span> 2-quater relativi all’acquisto di servizi, la presentazione di tali elenchi, ai <span class="highlighted">solo</span> fini statistici, resta obbligatoria, con riferimento a periodi mensili, per i soggetti Iva per i quali l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia uguale o superiore a 100mila euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, mentre, per gli altri contribuenti, anche in questo caso, l’<span class="highlighted">obbligo</span> viene assolto con la comunicazione trimestrale dei dati delle fatture. Per quanto riguarda i <span class="highlighted">modelli Intra</span> 1-bis relativi alle cessioni di beni, l’indicazione dei dati statistici è facoltativa per i soggetti Iva che presentano gli elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100mila euro. L’ultima semplificazione è relativa alla compilazione del campo «Codice servizio» in quanto viene ridimensionato il livello di dettaglio richiesto (passaggio dal Cpa a 6 cifre al Cpa a 5 cifre) da indicare nei <span class="highlighted">modelli Intra</span> 1-quater e Intra 2-quater relativi alla parte statistica delle prestazioni di servizi rese e ricevute</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 11 Oct 2017 10:37:39 +0200</pubDate>
                        <title>Obbligazioni proprie come prestiti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/obbligazioni-proprie-come-prestiti</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da il Sole 24 Ore</em>Nel bilancio 2016 le società Oic adopter hanno applicato per la prima volta le nuove regole di contabilizzazione introdotte dal Dlgs 139/2015 con riferimento alle operazioni di acquisto di <span class="highlighted">obbligazioni</span> <span class="highlighted">proprie</span> destinate alla rivendita sul mercato.&nbsp;<b><img class="wp-image-6461 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/10/20171011_OIC6.png" alt width="321" height="176">Le regole contabili</b>Il nuovo articolo 2423-bis del Codice civile, al comma 1-bis, infatti, prevede che la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto. In applicazione di tale principio, l’Oic 19 pubblicato nel dicembre 2016 ha previsto che il riacquisto di <span class="highlighted">obbligazioni</span> <span class="highlighted">proprie</span> deve essere trattato contabilmente come un’estinzione anticipata del prestito mediante rimborso con disponibilità liquide, anche nel caso in cui le <span class="highlighted">obbligazioni</span>acquistate non sono annullate e sono successivamente rivendute sul mercato. Infatti, se la società che ha riacquistato sul mercato le <span class="highlighted">obbligazioni</span> le iscrivesse tra le attività dello stato patrimoniale, si giungerebbe al risultato di avere, da una parte, nell’attivo titoli di debito che rappresentano crediti verso la società stessa e, dall’altra, nel passivo debiti per <span class="highlighted">obbligazioni</span>parimenti verso sé stessa. La contabilizzazione che meglio rappresenta la sostanza dell’operazione, dunque, è quella che prevede l’iscrizione delle <span class="highlighted">obbligazioni</span> <span class="highlighted">proprie</span> in riduzione del relativo debito e l’imputazione nell’area finanziaria del conto economico, delle eventuali differenze positive o negative tra costo sostenuto e valore contabile delle <span class="highlighted">obbligazioni</span> <span class="highlighted">proprie</span>acquistate (regola già prevista nell’Oic 20 del 2005 per gli acquisti finalizzati all’estinzione anticipata o alla detenzione).<b>Il trattamento contabile</b>Ipotizziamo che una società durante il 2016 abbia acquistato per 1,2 milioni di euro <span class="highlighted">obbligazioni</span> <span class="highlighted">proprie</span> del valore nominale di 1 milione di euro. L’operazione deve essere contabilizzata rilevando l’importo di 1 milione di euro in diminuzione del debito obbligazionario e l’importo di 200 mila euro tra gli oneri finanziari, a fronte di un’uscita di cassa di 1,2 milioni di euro.<b>Le regole fiscali</b>Premesso che l’articolo 13-bis, del Dl 244/2016, ha introdotto il principio di derivazione rafforzata del reddito Ires dalle risultanze di bilancio, il Dm 3 agosto 2017, per effetto del richiamo operato dall’articolo 2, comma 1, lettera a), all’articolo 2, comma 1, del Dm 1° aprile 2009, ha poi confermato anche per i soggetti Oic, che il regime fiscale è individuato in base alla qualificazione contabile (estinzione di un prestito obbligazionario), e non, invece, in base alla qualificazione giuridico-formale (acquisto di titoli).<b>Il trattamento fiscale</b>Tornando all’esempio, dunque, la contabilizzazione degli oneri finanziari rilevati a conto economico assume piena rilevanza fiscale senza che rilevi la qualificazione giuridico-formale dell’operazione. In sede di conteggio dell’Ires relativa al 2016, dunque, nessuna variazione specifica deve essere operata ad eccezione di quanto potrebbe derivare in fase di applicazione del test del Rol (articolo 96 del Tuir). Pare, infatti, corretto affermare che ai componenti positivi o negativi rilevati in sede di acquisto di <span class="highlighted">obbligazioni</span><span class="highlighted">proprie</span>, stante la natura sostanzialmente finanziaria da attribuire al differenziale tra prezzo di riacquisto e valore nominale dell’obbligazione, si applichi la disciplina all’articolo 96 del Tuir.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 11 Oct 2017 09:39:40 +0200</pubDate>
                        <title>Social media e marketing farmaceutico: i limiti imposti dalla legge</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/social-media-e-marketing-farmaceutico-i-limiti-imposti-dalla-legge</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da&nbsp;About Pharma</em>Sebbene siano trascorsi quasi dieci anni dall’esplosione del fenomeno dei social media in Italia, il settore farmaceutico mostra ancora oggi una certa riluttanza all’impiego di canali di comunicazione diversi da quelli tradizionali. La diffidenza del pharma nei con-fronti dei social media è, in larga misura, imputabile alle incertezze che l’assenza di una disciplina organica sul marketing farmaceutico ha determinato negli operatori del comparto, unitamente all’e-strema prudenza nell’avviare iniziative innovative di marketing in un settore, quello farmaceutico, assai sensibile all’esigenza di preservare l’informazione scientifica sul farmaco rispetto alle tradizionali leve promozionali tipiche di ogni mercato concorrenziale.<img class="wp-image-6445 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/10/20171011_AboutPharma.jpg" alt width="275" height="387">Alle attività promozionali svolte dalle aziende farmaceutiche tramite i social media si applica infatti un complesso e frastagliato sistema di disposizioni normative, di cui non sempre è agevole l’individuazione. Ciò è tanto più vero se si considera che, per le loro caratteristiche intrinseche, i social media consentono di veicolare contenuti molto diversi tra loro e che, di conseguenza, le norme applica-bili in concreto possono variare da caso a caso. Da questo punto di vista, le ipotesi più comuni su cui, a nostro avviso, vale la pena soffermarsi, ricostruendone la relativa disciplina, riguardano la pubblicità istituzionale, la pubblicità dei medicinali presso il pubblico e il lancio di iniziative dedicate ai pazienti.<strong>La pubblicità istituzionale</strong>Nessun particolare limite regolatorio è previsto in relazione alla cosiddetta pubblicità istituzionale, salvo il rispetto delle norme generali in materia di concorrenza e pubblicità, nonché tutela del consumatore. Secondo quanto previsto dalle linee guida emanate dal ministero della Salute a partire dal 2010, le azioni intraprese per promuovere l’immagine o il logo dell’azienda presso il pubblico, anche se condotte attraverso i social media, non richiedono, infatti, alcuna autorizzazione preventiva da parte del ministero.<strong>La pubblicità dei medicinali</strong>Stringenti sono, invece, i limiti regolatori previsti per la pubblicità dei medicinali presso il pubblico. Oltre alla disciplina generale di cui al d.lgs. n. 219/2006 (c.d. Codice del Farmaco), trovano applicazione in questa ipotesi le disposi-zioni di dettaglio, contenute nelle citate linee guida e in particolare nell’“Aggiornamento delle linee guida all'utilizzo dei nuovi mezzi di diffusione nella pubblicità sanitaria dei medicinali di auto-medicazione” del 6 febbraio 2017 e nel successivo “Aggiornamento delle linee guida per la pubblicità a mezzo social network degli Otc” del 5 luglio 2017. Secondo quanto previsto dal Codice del Farmaco, la pubblicità dei medicinali presso il pubblico è consentita soltanto per i medicinali da automedicazione (c.d. Otc) e, sulla base dell’interpretazione avvallata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2217 del 12 maggio 2017, per i medicinali senza obbligo di prescrizione (c.d. Sop). Quale che sia la categoria cui appartiene il medicinale tra le due indica-te sopra, il messaggio pubblicitario è, di norma, soggetto alla preventiva autorizzazione del ministero della Salute. Una volta approvati, i contenuti dei messaggi pubblicitari per cui è richiesta l’autorizza-zione non possono più essere modificati, salva naturalmente la possibilità per il titolare dell’Aic di richiedere una nuova autorizzazione. Proprio tale circostanza, cui ci si riferisce con l’espressione “staticità del messaggio”, si riflette sulla possibilità di veicolare i messaggi pubblicitari per cui è richiesta l’autorizzazione attraverso i social media. La possibilità, offerta dai social media, di esprimere le proprie opinioni è considerata dal ministero del-la Salute come potenzialmente idonea a compromettere il requisito della staticità garantito dalla legge attraverso l’autorizzazione. Di conseguenza, le linee guida del ministero della Salute vietano, come regola generale, l’utilizzo dei social media per la pubblicità dei medicinali presso il pubblico. Contestualmente, tuttavia, individuano alcune tassative eccezioni al divieto di diffusione di messaggi pubblici-tari tramite i social media.Con riguardo a Facebook, la pubblicazione di messaggi pubblicitari sulla bacheca è consentita a condizione che siano disabilitati i commenti e le reazioni. Poi-ché non è possibile impedire agli utenti di condividere i post, questi devono poi essere accompagnati dal disclaimer “Il Ministero della Salute autorizza esclusivamente il contenuto del messaggio pubblicitario. Eventuali commenti sono di esclusiva responsabilità dell’utente. L’azienda si dissocia dai commenti degli utenti”. Oltre che sulla bacheca, i messaggi pubblicitari (immagine, script, video, audio e eventuale link a un sito esterno) possono essere inseriti anche nella colonna a destra della pagina, de-stinata alle inserzioni pubblicitarie. È vietato invece pubblicare messaggi pubblicitari sulla pagina Facebook aziendale. Per quanto riguarda Youtube, la pubblicazione di messaggi pubblicitari è consentita a condizione che siano disabilitati i commenti, il contatore di like e dislike e l’incorporamento. L’immagine statica dei video deve inoltre contenere la rappresentazione grafica del prodotto e/o la rappresentazione del bollino di riconoscimento per i medicinali non soggetti a prescrizione medica di cui al decreto del ministero della Salute del 1 febbraio 2002. La pubblicazione dei messaggi pubblicitari su Instagram è ammessa ma solo all’interno della se-zione “Storie”, dove gli utenti non hanno la possibilità di commentarli, esprimere reazioni o condividerli.<strong>Il lancio di iniziative dedicate a</strong><strong>i pazienti</strong>Un ulteriore ipotesi di utilizzo dei social media da parte delle aziende farmaceutiche è quella che riguarda il lancio di iniziative destinate ai pazienti (si pensi, ad esempio, a un sito web o a una community dedicata alle persone affette da una determinata malattia), il quale è spesso accompagnato dalla pubblicazione sui social media, da parte della stessa azienda farmaceutica, di materiali promozionali (video, banner) in cui sono presenti immagini dei pazienti. In questo caso, i profili di maggiore criticità, sotto il profilo regolatorio, riguardano la disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, le norme che regolano il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute. Come noto, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice della Privacy), il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è legittimo a condizione che sia stato ottenuto il consenso dell’interessato (debita-mente informato) e che il trattamento sia stato autorizzato dal Garante (attraverso un’autorizzazione generale o, altrimenti, attraverso un’autorizzazione specifica). Il comma 5 dello stesso articolo aggiunge poi che, anche laddove entrambe le con-dizioni in discorso siano soddisfatte, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi. Anche assumendo che i pazienti abbiano prestato il loro consenso alle riprese e alla diffusione delle stesse e che il trattamento delle immagini (le quali sono da considerarsi, a tutti gli effetti, quali dati idonei a rivelare lo stato di salute in quanto, da sole o in associazione ad altri dati, forniscono informa-zioni sulla salute dei pazienti) sia coperto dall’autorizzazione generale del Garante (la quale, invero, autorizza unicamente i trattamenti effettuati per scopi di ricerca scientifica), la pubblicazione dei materiali promozionali sui social media da parte delle aziende farmaceutiche, secondo un’interpretazione rigorosa e restrittiva del comma 5 dell’art. 26 del Codice della Privacy, dovrebbe considerarsi vietata. Nell’unico caso a noi noto in cui il Garante si è espresso sulla questione, sembra aver aderito senza riserve a questa tesi. Il caso – citato nella relazione sull’attività del Garante del 2005 – riguardava una società farmaceutica che si era rivolta all’Autorità per verificare la possibilità di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti cui fosse impiantato un dispositivo medico, al fine di effettuare alcune registrazioni audio/video sulle relative condizioni cliniche, da diffondere in seguito presso la comunità scientifica per illustrare i benefici connessi all’impiego del dispositivo medesimo. L’Autorità nel ricordare il generale divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute, aveva indica-to alla società la necessità di adottare soluzioni idonee affinché i pazienti che prestavano un consenso informato e specifico al trattamento di dati sensibili non fossero resi identificabili da parte della comunità medico–scientifica delle suddette registrazioni (ad es. attraverso l’oscuramento del volto e di altri eventuali particolari fisici che li rendessero identificabili). Sembra, dunque, dalla lettera del provvedimento del Garante che l’unica possibilità di diffondere dati idonei a rive-lare lo stato di salute sia quella di rendere anonimi tali dati, impedendo l’identifica-zione o comunque rendendo impossibile l’identificabilità di tali soggetti. Tuttavia, in assenza di ulteriori provvedimenti sul tema che corroborino e confermino l’orientamento di cui si è appena detto, non può escludersi in assoluto la validità della tesi opposta, che fa leva sulla disponibilità del diritto alla riservatezza. In base a questa tesi, il divieto di diffusione di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute cederebbe di fronte alla volontà dell'interessato di rendere pubblici tali dati e quindi di diffonderli ad un numero inde-terminato o indeterminabile di destina-tari. A questa impostazione sembra aderire il nuovo Regolamento generale sulla Protezione dei dati personali (c.d. Gdpr), il quale all’art. 9, dedicato al trattamento di particolari categorie di dati (tra cui rientrano anche i dati relativi alla salute), non solo non contiene un divieto espresso di diffusione ma prevede quale condizione necessaria e sufficiente a rendere il trattamento legittimo la prestazione di un esplicito consenso dell’interessato o il verificarsi di una delle altre condizioni ivi contemplate. Tra queste è inclusa anche la circostanza per cui l’interessato abbia reso manifestamente pubblici i suoi dati (art. 9, c. 2, lett. e).Occorrerà, dunque, attendere il 25 maggio 2018, quando il Gdpr entrerà in vigore, per poter contare su un elemento normativo più solido per superare l’impasse rappresentato dal divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, divieto che appare sproporzionato rispetto al diritto costituzionalmente tu-telato di libera espressione della propria sfera personale, almeno con riferimento ai casi in cui sia l’interessato a volere diffondere i suoi dati tramite i social media, anche autorizzando soggetti terzi a por-re in essere specifiche iniziative di comunicazione destinate a tale diffusione. Infatti, a nostro parere la questione centrale si risolve non ancorandosi al divieto tout court di diffusione di dati sensibili, quanto piuttosto stabilendo che la diffusione sia permessa solo sulla base di una dettagliata informativa e conseguente raccolta del consenso dell’interessato circa lo specifico ambito di diffusione oggetto di consenso, ambito che dovrà essere coerente con la finalità della diffusione stessa: a esempio, se la finalità della diffusione è quella di condividere la testimonianza diretta dell’interessato a sue reazioni ad una terapia farmacologica, l’ambito di diffusione non potrà che essere circoscritto agli operatori sanitari specializzati in tale ambito terapeutico e ai mezzi di comunicazione (ad es. proiezione ad eventi o streaming su canali online, comunque riservati a utenti regi-strati) specificamente ed esclusivamente dedicati a tali operatori.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Life Sciences and Healthcare</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 09 Oct 2017 11:11:10 +0200</pubDate>
                        <title>Nctm con Enertronica per il collocamento del prestito obbligazionario convertibile e successiva ammissione all’AIM</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-con-enertronica-per-il-collocamento-del-prestito-obbligazionario-convertibile-e-successiva-ammissione-allaim</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Enertronica S.p.A.</strong> (di seguito “Enertronica”),&nbsp;società operante nel settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e nella progettazione e produzione di sistemi elettromeccanici, ha concluso il collocamento privato del prestito obbligazionario convertibile (POC) denominato "Enertronica 2017-2022" per un controvalore complessivo di Euro 10,4 milioni.Le obbligazioni convertibili saranno negoziate su AIM Italia.<strong>Nctm Studio Legale</strong> ha assistito Enertronica con un team guidato da<strong> Lukas Plattner</strong> coadiuvato da <strong>Federica Ciabattini</strong> e <strong>Andrea Iovieno</strong>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 09 Oct 2017 11:01:43 +0200</pubDate>
                        <title>NPL: dal credito deteriorato all’immobile da valorizzare</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/npl-dal-credito-deteriorato-allimmobile-da-valorizzare</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<div class><p><strong>Matteo Gallanti</strong> é intervenuto come speaker durante la puntata di <em>Forum - il Quotidiano immobiliare</em>&nbsp;dal titolo "NPL: dal credito deteriorato all’immobile da valorizzare".</p></div><div><p>L'avvocato, che ha particolare&nbsp;esperienza nelle problematiche&nbsp;legate al settore dei Non Perfoming Loans, ha affrontato dal punto di vista legale il tema dei NPL con sottostante immobiliare presenti in Italia e le opportunità connesse agli&nbsp;immobili da reimmettere sul mercato.</p></div><div></div><div><p><img class="alignnone size-full wp-image-6345" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/10/20171009_iQI_Gallanti.jpg" alt></p></div>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 09 Oct 2017 09:13:53 +0200</pubDate>
                        <title>Derivati di copertura, niente variazione ﬁscale senza transito a conto economico</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/derivati-di-copertura-niente-variazione-%25ef%25ac%2581scale-senza-transito-a-conto-economico</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da&nbsp;il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore</em>Nel bilancio 2016 le società Oic adopter con strumenti derivati di copertura hanno applicato per la prima volta le nuove regole di contabilizzazione introdotte dal Dlgs 139/2015.<strong>Le regole contabili</strong>Il nuovo articolo 2426, numero 11-bis, primo comma, del codice civile, infatti, obbliga a rilevare in bilancio i derivati al loro fair value. L’Oic 32 pubblicato nel dicembre 2016 fornisce i criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura (paragrafo 71 e seguenti). Il trattamento contabile varia a seconda che lo strumento si classiﬁchi come di copertura delle variazioni di fair value di attività o passività (come fair value hedge) ovvero come copertura della variabilità di ﬂussi ﬁnanziari futuri (come cash ﬂow hedge).Nel primo caso, le oscillazioni del valore dello strumento derivato vengono contabilizzate nel conto economico, mentre, nel secondo caso, vengono imputate ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto.<strong><img class=" wp-image-6314 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/10/20171009_Carucci_OIC4.jpg" alt width="293" height="260">Il trattamento contabile</strong>Ipotizziamo che una società industriale (non micro-impresa) a inizio 2016 abbia stipulato un Irs (Interest rate swap), avente ﬁnalità di copertura dei ﬂussi di interesse variabili generati da un mutuo e che dai calcoli effettuati risulta avere un fair value al 31 dicembre 2016 positivo di 100. L’applicazione della nuova impostazione contabile in esame comporta la rilevazione del derivato tra le attività nella voce «C.III.5/B.III.4 Strumenti ﬁnanziari derivati attivi» movimentando, in contropartita, la riserva di patrimonio netto «A.VII Riserva per operazioni di copertura di ﬂussi ﬁnanziari attesi» al netto della relativa ﬁscalità differita.<strong>Le regole ﬁscali</strong>Si tratta ora di comprendere quale trattamento ﬁscale debba essere applicato a tale rilevazione contabile. Premesso che l’articolo 13-bis, del Dl 244/2016, ha introdotto il principio di derivazione rafforzata del reddito Ires dalle risultanze di bilancio, il Dm 3 agosto 2017 , per effetto del richiamo operato dall’articolo 2, comma 1, lettera b), estende anche ai soggetti Oic l’applicazione dall’articolo 7, commi 2, 3 e 4, del Dm 8 giugno 2011:• riconoscendo la qualiﬁcazione di strumento derivato di copertura alle operazioni in cui un’impresa designa come relazione di copertura solo le variazioni dei ﬂussi ﬁnanziari o del fair value dell’elemento coperto al di sopra o al di sotto di un determinato prezzo o in base ad altra variabile;• riconoscendo la qualiﬁcazione di strumento derivato di copertura alle operazioni in cui un’impresa designa come relazione di copertura solo le variazioni dei ﬂussi ﬁnanziari o del fair value dell’elemento coperto al di sopra o al di sotto di un determinato prezzo o in base ad altra variabile;• confermando, in ipotesi di copertura di ﬂussi ﬁnanziari, che gli utili o le perdite generati dallo strumento concorrono alla determinazione della base imponibile al momento dell’imputazione al Conto economico, secondo le disposizioni dell’articolo 112, comma 5, del Tuir;• stabilendo che la ﬁnalità di copertura del derivato emerge se e nella misura in cui risulta da atto di data certa anteriore o contestuale alla negoziazione dello strumento di copertura ovvero dal primo bilancio di esercizio approvato successivamente alla data di negoziazione dello strumento di copertura. Pertanto, in presenza della menzionata designazione “di copertura” nel bilancio, lo strumento derivato si considera con ﬁnalità di copertura anche ai ﬁni ﬁscali.<strong>Il trattamento ﬁscale</strong>Tornando all’esempio, dunque, ipotizzando che nel caso in esame le condizioni previste sia dall’Oic sia dal Dm 8 giugno 2011 siano rispettate, il riconoscimento ﬁscale del criterio contabile, comporta l’irrilevanza ai ﬁni ﬁscali degli effetti della copertura di ﬂussi ﬁnanziari ﬁntanto che tali ﬂussi non siano imputati al Conto economico. Pertanto, in sede di calcolo delle imposte 2016, dunque, nessuna variazione dovrà essere effettuata.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 04 Oct 2017 12:03:40 +0200</pubDate>
                        <title>Nuove regole di contabilizzazione per i ﬁnanziamenti infragruppo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuove-regole-di-contabilizzazione-per-i-%25ef%25ac%2581nanziamenti-infragruppo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nel bilancio 2016 le società Oic adopter che abbiano stipulato contratti di ﬁnanziamento infragruppo a tassi diversi da quelli di mercato hanno applicato per la prima volta le nuove regole di contabilizzazione introdotte dal Dlgs 139/2015.<strong>Le regole contabili</strong>L’articolo 2426, numero 8), del Codice civile, infatti, prevede che i crediti (e i debiti) sono rilevati in bilancio tenendo conto del fattore temporale e dunque attualizzando tali poste nel caso in cui, al momento della rilevazione iniziale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali risulti signiﬁcativamente diverso da quello di mercato. L’Oic15 pubblicato nel dicembre 2016 fornisce indicazioni per applicare il nuovo criterio speciﬁcando che, per il principio di rilevanza, lo stesso può non essere applicato ai crediti e ai debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi o se il tasso contrattuale non sia signiﬁcativamente diverso da quello di mercato.<img class="wp-image-6265 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/10/20171004-Carucci-OIC.jpg" alt width="289" height="177"><strong>Il trattamento contabile</strong>Ipotizzando che una società nel 2016 abbia erogato ad una sua controllata un ﬁnanziamento di 5 milioni di euro al tasso dell’1% annuo, da restituire integralmente dopo due anni, per valutare se sia necessaria l’attualizzazione del credito è necessario preliminarmente individuare il tasso di mercato ovvero il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un’operazione similare di ﬁnanziamento con termini e condizioni comparabili. Proseguendo con l’esempio ed ipotizzando un tasso di mercato pari al 4%, la società deve iscrivere il credito al valore attualizzato, che per semplicità si ipotizza pari a 4.700.000 euro, mentre la differenza rispetto al valore nominale è rilevata tra gli oneri ﬁnanziari, salvo che la sostanza dell’operazione non induca ad attribuire a tale componente una diversa natura. In tal caso, la società deve valutare ogni fatto e circostanza che caratterizza l’operazione e, qualora risulti ad esempio dai verbali del Consiglio di amministrazione, che la natura della transazione è il rafforzamento patrimoniale della controllata, la differenza 300.000 è iscritta ad incremento del valore della partecipazione. Lungo la durata del ﬁnanziamento la società contabilizza inoltre maggiori interessi attivi ogni anno per 150.000 euro, riallineando il valore del credito per il ﬁnanziamento al nominale (dopo due anni tale posta risulta infatti iscritta a 5.000.000 di euro).<strong>Le regole ﬁscali</strong>Si tratta ora di comprendere quale trattamento ﬁscale debba essere applicato ai maggiori interessi contabilizzati in applicazione del nuovo criterio dell’attualizzazione. Premesso che l’articolo 13-bis, del Dl 244/2016, ha introdotto il principio di derivazione rafforzata del reddito Ires dalle risultanze di bilancio, il Dm 3 agosto 2017, ha modiﬁcato (e reso applicabile ai soggetti Oic) l’articolo 5, del Dm 8 giugno 2011, introducendo il comma 4-bis per fornire regole ad hoc operanti nel caso di ﬁnanziamenti tra soggetti legati da un rapporto di controllo ex articolo 2359 del codice civile. Per tali operazioni è previsto che assumano rilevanza ﬁscale esclusivamente i componenti positivi e negativi imputati a conto economico desumibili dal contratto di ﬁnanziamento, laddove siano rilevati nello stato patrimoniale componenti derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato.<strong>Il trattamento ﬁscale</strong>Tornando all’esempio, dunque, la quota di interessi contabilizzata per effetto dell’attualizzazione (150.000 euro), in sede di determinazione del reddito Ires, deve essere sterilizzata operando una variazione deﬁnitiva in diminuzione di pari importo. Come chiarito dalla relazione al Dm 3 agosto 2017, il maggior valore della partecipazione non ha riconoscimento ﬁscale.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 04 Oct 2017 06:15:31 +0200</pubDate>
                        <title>Contributi dagli uffici Nctm nel mondo – Shipping &amp; Transport Bulletin Ottobre-Novembre 2017</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contributi-dagli-uffici-nctm-nel-mondo-shipping-transport-bulletin-ottobre-novembre-2017</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dumping da parte della Cina</strong>Tutte le istituzioni dell'Unione concordano circa il fatto che la Cina non sia un'economia di mercato, tuttavia non esiste un accordo su come misurare il dumping prodotto dalle merci provenienti dalla Cina. Il dumping consiste nell’esportazione di merci a prezzi molto più bassi di quelli praticati sul mercato interno di origine. Ma se la Cina non è un'economia di mercato, quanto può essere affidabile il prezzo applicato nel paese d'origine per misurare il dumping?La Commissione ha proposto una nuova metodologia per la misurazione dei prezzi in Cina e su tale proposta il Consiglio e il Parlamento hanno espresso i propri pareri. Ora è giunto il momento per tutte le tre predette istituzioni di riunirsi e concordare un testo di compromesso, il che parrebbe molto difficile.La questione si riduce all’individuazione chi dovrebbe sopportare l'onere di dimostrare che un determinato prezzo sia o non sia distorto e, quindi, se debba essere utilizzato o meno per misurare il dumping. Mentre scriviamo i negoziati continuano.<strong>Cambiare e trasformare la mobilità: guidare nell’Europa del futuro</strong>Il programma europeo “<em>Facility Connecting Europe</em>” mira, tra le altre cose, a creare sinergie tra nuove tecnologie in settori quali la connettività, i sistemi cooperativi e l'automazione. L'idea è di estendere i c.d. Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS) e costruirne di nuovi per collegare e automatizzare la guida.Il nuovo concetto di "<em>guida collegata e automatizzata</em>" costituirà uno strumento importante per ridurre gli incidenti e l'inquinamento atmosferico, combattere i cambiamenti climatici e ridurre la dipendenza dall'energia importata, contribuendo in tal modo alla prosperità economica e alla stabilità politica.La nuova visione del "<em>futuro trasporto dell'UE</em>" fa parte del più ampio approccio della Commissione ai cambiamenti nella trasformazione della mobilità. Infatti, alla fine di maggio 2017, la Commissione ha affrontato in modo più approfondito il concetto di "<em>Europa in movimento</em>".Il programma mira a ridurre del 60% il volume del carbonio utilizzato nei trasporti entro il 2050. Più precisamente, i piani della Commissione indicano un taglio del 40% delle emissioni di CO2 provenienti da combustibili e un 50% di spostamenti di merci, maggiori o pari a 300 km, dal trasporto stradale e ferroviario ai trasporti acquatici. Il finanziamento del suddetto programma è di 26 miliardi di euro nell'ambito del bilancio attuale (fino al 2020).<strong>Aiuti di Stato: la Commissione approva gli aiuti di stato tedeschi alla Air Berlin </strong>La Commissione europea ha approvato, in base alle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato, il piano della Germania per concedere ad Air Berlin un prestito temporaneo di 150 milioni di euro. La misura permetterà una ristrutturazione ordinata della compagnia aerea insolvente senza distorcere indebitamente la concorrenza nel mercato unico.Il 15 agosto, la Germania ha comunicato alla Commissione l’intenzione di concedere un prestito ad Air Berlin. Ciò a seguito del recesso da parte di Etihad, principale azionista di Air Berlin, e quindi del venire meno del sostegno finanziario di quest’ultimo alla società aerea. Nei prossimi mesi, l'istituto di credito pubblico tedesco KfW fornirà ad Air Berlin un prestito fino ad un massimo di 150 milioni di euro.<strong>Trasporto marittimo: sicurezza dei passeggeri</strong>A metà giugno la Commissione Europea ha emesso un comunicato stampa per dare il benvenuto all'accordo raggiunto, nell'ambito dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), per introdurre requisiti più severi per la sicurezza delle navi passeggeri. Più precisamente, dopo la sua entrata in vigore nel 2020, tutte le nuove navi passeggeri dovranno essere progettate per rimanere a galla per un tempo maggiore qualora il loro scafo fosse danneggiato. Di conseguenza, si stima che il livello di sicurezza aumenterà fino al 90% per le navi più grandi (trasportanti 1.350 o più passeggeri). Questo accordo internazionale segue una proposta presentata nel gennaio 2016 dalla Commissione europea e dagli Stati membri dell'UE con il sostegno dell'Agenzia europea per la Sicurezza Marittima (EMSA).Il commissario per i trasporti Violeta Bulc ha dichiarato: "<em>Con più di 200 milioni di passeggeri che si imbarcano ogni anno nei porti dell'UE, la sicurezza dei passeggeri è al centro della politica di trasporto della Commissione. È peraltro una grande soddisfazione vedere che l’UE ha contribuito con successo a fissare ambiziosi standard globali che garantiranno la sicurezza dei passeggeri in tutto il mondo</em>".</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 04 Oct 2017 05:55:02 +0200</pubDate>
                        <title>I danni punitivi arrivano anche in Italia? Quali riflessi sul piano assicurativo?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/i-danni-punitivi-arrivano-anche-in-italia-quali-riflessi-sul-piano-assicurativo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Negli ordinamenti giuridici anglosassoni (e, in particolare, in quello statunitense), è previsto l’istituto dei c.d. <em>punitive damages</em> (“<em>danni punitivi</em>” potremmo dire in italiano).Tali danni vengono riconosciuti al soggetto danneggiato a titolo di somma ulteriore rispetto all’importo necessario per compensare il pregiudizio subito.I <em>punitive damages</em>, quindi, hanno una funzione sanzionatoria/deterrente, volta a punire in maniera più decisa la condotta posta in essere dal danneggiante e a scoraggiarne il ripetersi in futuro.La nostra giurisprudenza aveva storicamente dimostrato un atteggiamento ostile rispetto a tale tipologia di danno, affermandone la contrarietà all’ordinamento italiano<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>. In particolare, l’approccio tradizionale della Corte di Cassazione era stato nel senso di non permettere il riconoscimento in Italia di sentenze straniere (in particolare, statunitensi) che avessero liquidato in favore del soggetto danneggiato un importo a titolo di danno punitivo.Questo storico atteggiamento pare ora mutato. Una recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, infatti, ha stabilito che l’istituto dei c.d. <em>punitive damages </em>non è, di per sé, incompatibile con l’ordinamento italiano.Senza entrare nel merito delle riflessioni di carattere giuridico, vediamo come sempre quali potrebbero essere le implicazioni pratiche di questa novità, considerando in particolare eventuali possibili riflessi sul panorama assicurativo della responsabilità civile (posto che il nuovo approccio della Suprema Corte di fatto consente l’ingresso nel nostro ordinamento ad una tipologia di danno fino a ieri non contemplata).Secondo i Supremi Giudici, infatti, la responsabilità civile non avrebbe la sola funzione di “<em>restaurare la sfera patrimoniale</em>” del danneggiato, bensì avrebbe carattere “<em>polifunzionale</em>”.La disciplina della responsabilità civile avrebbe cioè una pluralità di funzioni, tra le quali, quella primaria - ma non l’unica - sarebbe la funzione compensativo-riparatoria. Accanto ad essa, ve ne sarebbero naturalmente altre: secondo la Corte di Cassazione, dunque, anche nell’ordinamento italiano la liquidazione del danno potrebbe avere una funzione preventiva o una funzione sanzionatorio-punitiva<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.Il riconoscimento dell’istituto dei <em>punitive damages </em>nel nostro ordinamento non è, tuttavia, privo di barriere all’entrata. La sentenza straniera che ha riconosciuto un risarcimento a titolo di danni punitivi, infatti, non può porsi in contrasto con l’art. 23 della nostra Costituzione, secondo cui “<em>Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge</em>”. Pertanto, “<em>nell’ordinamento straniero … deve esservi un ancoraggio normativo per una ipotesi di condanna a risarcimenti punitivi</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.In conclusione, la sentenza delle Sezioni Unite è certamente innovativa, ma la sua portata non va eccessivamente enfatizzata, alla luce dei rigorosi limiti posti al riconoscimento delle sentenze straniere contenenti condanne a <em>punitive damages</em>.Volendo sintetizzare, potremmo dire che - almeno per ora - non si tratta di un’apertura indiscriminata alla figura del risarcimento punitivo, ma piuttosto del mero riconoscimento che tale istituto non è in necessario contrasto con il nostro ordinamento.Dal punto di vista assicurativo, non possiamo escludere che, a seguito di tale decisione, i premi delle polizze a copertura della responsabilità civile per l’attività svolta (in particolare) negli Stati Uniti possano subire un aumento.Inoltre, a coloro i quali svolgano la propria attività imprenditoriale in paesi che prevedono l’istituto dei <em>punitive damages</em> (in primo luogo gli U.S.A.), suggeriamo, in ogni caso, di controllare che le eventuali polizze sottoscritte a copertura della propria responsabilità civile non prevedano esclusioni per danni riconosciuti a titolo punitivo.&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Cfr. Cass. sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1183 e Cass. sez. I, 8 febbraio 2012, n. 1781<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Sentenza n. 16601/17.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Pensiamo per esempio alla “<em>prestazione sanzionatoria</em>” di cui alla normativa relativa agli interessi moratori applicabili in caso di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> In altri termini, la sentenza straniera che riconosce al danneggiato un importo a titolo di <em>punitive damages </em>deve essere pronunciata sulla base di una legge che garantisca la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della medesima e i limiti quantitativi del risarcimento.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 04 Oct 2017 05:45:55 +0200</pubDate>
                        <title>L&#039;Antitrust ed il cabotaggio con Sardegna e Sicilia tra monopolio di fatto e necessità di garantire il rispetto dei principi europei sulla libera concorrenza</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lantitrust-ed-il-cabotaggio-con-le-isole-minori-tra-monopolio-di-fatto-e-necessita-di-garantire-il-rispetto-dei-principi-europei-sulla-libera-concorrenza</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), ha recentemente reso nota<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> una segnalazione inviata alla fine del mese di luglio all’Autorità italiana di Regolazione dei Trasporti al Ministero dei Trasporti, nonché alle Regioni Sardegna e Sicilia, riguardante la tutela della libera concorrenza nel mercato del cabotaggio marittimo da e verso le isole minori italiane.La segnalazione prende le mosse da alcune denunce pervenute al Garante, denunce secondo cui le tariffe dei servizi di trasporto a favore di soggetti residenti in Sicilia e Sardegna avrebbero subito un aumento in conseguenza della formazione di monopoli nel mercato della fornitura dei suddetti servizi.L’AGCM ha scelto di archiviare dette denunce. L’Autorità afferma, infatti, di non poter sottoporre i servizi di cabotaggio con le isole minori a un giudizio di <em>compliance</em> con la normativa antitrust poiché detti servizi sono <em>“prestati dalle imprese in base a contratti di servizio sottoscritti con l’amministrazione pubblica competente, a cui spetta stabilire le tariffe e le frequenze delle corse, nonché individuare le categorie di utenti che si ritiene meritevoli di agevolazioni o esenzione”. </em>Di conseguenza, l’indagine del Garante andrebbe a sindacare il <em>“modo in cui le amministrazioni interessate stabiliscono il perimetro dei servizi da assoggettare a Obblighi di Servizio Pubblico (OSP)”.</em>Dalla lettura di quanto sopra sembra pertanto, che, nell’ordinamento giuridico italiano, l’applicazione della normativa antitrust trovi un limite implicito nel principio di discrezionalità dell’azione amministrativa che lascia agli enti competenti ampia libertà di manovra nella scelta delle modalità con cui soddisfare un interesse pubblico.Nel caso di specie, l’interesse pubblico è rappresentato dalla tutela della cd. “<em>continuità territoriale</em>”, a favore di tutti i residenti nelle isole minori quanto dei pendolari (nonché a favore di altre categorie di soggetti quali, ad es. i nativi non residenti).A questo punto è lecito domandarsi fino a che punto la discrezionalità amministrativa possa limitare l’azione dell’Autorità garante.Una prima risposta può essere rinvenuta in una recentissima decisione della stessa AGCM<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> da cui sembra potersi desumere un nuovo orientamento del Garante, il quale, pur rimanendo fedele ai limiti sopra enunciati, intenderebbe sottoporre comunque al proprio vaglio la correttezza e buona fede e la trasparenza con cui l’ente pubblico agisce nell’ambito del potere discrezionale riconosciutogli per legge.Pur avendo ritenuto di non poter esprimersi sul merito della questione, l’AGCM ha scelto di esprimere comunque un parere su quali misure dovrebbero essere adottate per contemperare l’esigenza di garantire un servizio di pubblico interesse con il principio di libero accesso al mercato dei servizi di trasporto.Il Garante ha quindi preso le mosse da una Comunicazione della Commissione UE del 2014<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, volta a chiarire la portata dei principi posti in essere dal Reg. n. 3577/92 “<em>concernente l’applicazione del principio di libera prestazione dei servizi al cabotaggio marittimo”</em>. In tale sede, la Commissione ha affermato: (i) che <em>“l’esclusiva” </em>nei servizi di cabotaggio marittimo deve considerarsi l’eccezione e non la regola e (ii) che gli Stati membri, prima di imporre obblighi di servizio pubblico (e, quindi, concludere contratti di servizio pubblico), dovrebbero aver “<em>appurato”</em> che i servizi di trasporto regolare risulterebbero inadeguati rispetto all’interesse pubblico da tutelare <em>“qualora la loro fornitura fosse lasciata alle sole forze di mercato”.</em>Sulla scorta di tali considerazioni, l’AGCM ha affermato che il regime di OPS<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> dovrebbe essere applicato solo ove sia stato concretamente appurato che il servizio pubblico non potrebbe essere garantito dal confronto competitivo.Il Garante suggerisce, quindi, che le amministrazioni competenti svolgano periodicamente <em>“approfondite analisi di mercato”</em> volte a verificare se gli operatori del settore possano soddisfare l’interesse pubblico senza necessità di intervento pubblico e se, nel caso in cui detto intervento sia necessario, vi sia la possibilità di evitare l’attribuzione di diritti di esclusiva.È sicuramente meritevole lo scopo di tali suggerimenti. Se sul mercato rilevante operano più soggetti in regime di libera concorrenza si avranno vantaggi a favore dell’utenza, quali la riduzione delle tariffe dei collegamenti, ma anche in termini di riduzione della spesa pubblica (es. contributi pubblici per l’esercizio di un servizio pubblico da parte di soggetto privato).Nondimeno, questi suggerimenti non appaiono di facile realizzazione tenuto conto sia delle risorse finanziarie a disposizione delle amministrazioni che dovrebbero svolgere dette indagini di mercato, sia del reale numero di armatori capaci di esercire con continuità i servizi di collegamento da e per le isole minori italiane.&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Vds. Bollettino n. 29 del 31.7.17<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Vds. provvedimento n. 26728, pubblicato sul bollettino n. 32/2017.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Vds. Comunicazione della Commissione, 22.4.14 COM(2014) 232 final<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Obblighi di Servizio Pubblico</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
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                    <item>
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                        <pubDate>Wed, 04 Oct 2017 05:35:02 +0200</pubDate>
                        <title>Rischio incidenti rilevanti in ambito portuale: v’è forse un vuoto normativo?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/rischio-incidenti-rilevanti-in-ambito-portuale-ve-forse-un-vuoto-normativo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>A quasi un anno dall’entrata in vigore della riforma della legge portuale italiana<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> pare opportuno riflettere in materia di prevenzione e sicurezza portuale, soprattutto, alla luce dell’attuazione in Italia della Direttiva Seveso III relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.Innanzitutto, parrebbe esserci un disallinemento tra le direttiva europea e la normativa italiana. Il tema, infatti, è legato all’apparente discordanza tra la normativa ambientale di Bruxelles e quella portualistica. Sembrerebbe infatti che, alla luce degli ultimi aggiornamenti, la prima non prescriva più il dovere per le amministrazioni portuali di predisporre il rapporto sulla sicurezza relativo alle aree portuali, mentre la seconda dispone esattamente il contrario.Non è infatti la prima volta che un tale disallineamento tra normativa europea ed italiana si verifica (come già precedentemente avvenuto in tema di tassa di ancoraggio)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, tuttavia, per la sintesi che la presente sede impone, ci limitiamo ad osservare quanto segue.Il D.lgs. n. 105/2015, in attuazione della Direttiva Seveso III<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, ha abrogato il D.M. 16 maggio del 2001, n. 293, che imponeva alle Autorità Portuali (oggi Autorità di Sistema Portuale) l’obbligo di redigere e, successivamente, aggiornare il Rapporto Integrato di Sicurezza Portuale inerente al rischio di incidente industriale con riferimento a tutte le attività ritenute rischiose all’interno dei porti italiani.Pertanto, con l’introduzione della nuova disciplina di cui al d.lgs. summenzionato, essendo venuto meno per le Autorità di Sistema Portuale l’obbligo di predisporre il rapporto sulla sicurezza, a detta di molti esperti si sarebbe configurato un vuoto normativo, con conseguenti riflessi negativi nella gestione di eventuali incidenti che potrebbero occorrere all’interno delle aree portuali, qualora siano coinvolti uno o più stabilimenti detti “Seveso” <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>, o comunque riguardanti sostanze pericolose presenti all’interno del porto.La ragione di tale possibile “<em>vuoto normativo</em>” deriva dal fatto che quanto disposto dalla nuova disciplina in materia di identificazione del rischio – specie in materia portuale – parrebbe non aver trovato corrispondenza all’interno della legge portuale italiana, neppure a seguito della riforma del 2016.Infatti, ai sensi dell’articolo 5, co. 5, della L. 84/94, ad oggi, è ancora previsto che “<em><u>Al piano regolatore portuale</u> dei porti di cui ai commi 1 e 1-bis <u>è allegato un rapporto sulla sicurezza dell’ambito portuale sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali</u>”</em>.In sostanza, parrebbe permanere per i porti cd. di “<em>interesse internazionale</em>” l’obbligo di predisporre il Rapporto di Sicurezza in Ambito Portuale che, una volta approvato dal comitato di gestione dell’AdSP, dovrà essere allegato al relativo Piano Regolatore Portuale, senza più la necessità di adottare – come invece previsto in precedenza – né il Piano di Emergenza Portuale, né tantomeno il Piano di Emergenza Esterno all’area portuale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.Alla luce delle numerose critiche mosse dagli esperti e dagli operatori portuali circa un generale peggioramento della normativa in esame in materia di gestione del rischio in caso di incidente rilevante, sono stati elaborati alcuni studi di settore volti a tentare di porre rimedio al verificarsi della potenziale lacuna normativa sopra citata.Il principale di questi parrebbe essere quello elaborato dall’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) di concerto con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il quale propone una serie di <em>guidelines</em> volte all’approvazione di un Piano di Emergenza Portuale che, tenendo conto anche degli altri strumenti di pianificazione presenti in ambito portuale, possa essere ritenuto valido ed efficace a prescindere dalla presenza o meno all’interno delle varie realtà portuali italiane di cd. “<em>Stabilimenti Seveso</em>” ed essere, quindi, ricompreso all’interno del Rapporto di Sicurezza da allegare successivamente al Piano Regolatore Portuale (denominato a seguito della riforma “<em>Piano Regolatore di Sistema Portuale</em>”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.Ebbene, nonostante sia ormai trascorso quasi un anno dall’entrata in vigore della riforma portuale, ad oggi rimangono aperte ancora molte tematiche, tra cui quelle sopra citate in materia di previdenza e sicurezza. L’attuale D.lgs. n. 105/2015 parrebbe aver modificato in <em>pejus</em> la precedente normativa, limitando, di fatto, sia gli strumenti per prevenire gli incidenti sia quelli volti alla programmazione delle situazioni di emergenza.Di conseguenza, alla luce delle considerazioni sopra citate e delle proposte tecniche volte a superare tale situazione di stallo normativo, non rimane altro che attendere una concreta risposta da parte delle Autorità di Sistema Portuale competenti che, per il momento, sembra tardare ad arrivare.&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Nello specifico, il D.lgs. 4 agosto 2016, n.169.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Nell’ambito della normativa ambientale, il termine “<em>rischio di incidente rilevante</em>” indica la probabilità che da un impianto industriale che ricorre all’utilizzo di determinate sostanze pericolose derivi, a causa di fenomeni incontrollati, un incendio o un’esplosione che comporti un pericolo per la salute umana e/o per l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> In particolare, con riferimento alla tassa di ancoraggio, si ricorda l’esistenza di un disallineamento tra il contenuto dell’art. 22, comma 2-bis D.lgs. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in legge con la L. 9 agosto 2013, n. 98) – ed aggiunto dall’art. 1, co. 367, L. 28 dicembre 2015, n. 208 – in tema di misure per l’aumento della produttività nei porti e quanto disposto dall’art. 13 della L. 84/94 relativo alle entrate delle autorità portuali.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> La Direttiva comunitaria 2012/18/UE del 4 luglio 2012 relativa agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (nota anche come “<em>Direttiva Seveso III</em>”), è stata recepita in Italia dal D.lgs. n. 105/2015.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Dove per “<em>Stabilimento Seveso</em>” si intende un’azienda che, per la natura dell’attività svolta, è soggetta ad un elevato rischio di incidente rilevante.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Si noti che la precedente disciplina legislativa attuativa della Direttiva Seveso II, ora abrogata, aveva ad oggetto la regolamentazione delle modalità di redazione del Rapporto Integrato in materia portuale, del Piano di Emergenza Portuale (volto a limitare le conseguenze derivanti da incidenti rilevanti nei porti petroliferi ed industriali), nonché dei sistemi di controllo per le aree esterne a quella portuale.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Si noti, per completezza, lo studio elaborato nel corso del 2016 da ARPA e CNVF, consultabile al seguente link: <a href="http://www.arpat.toscana.it/documentazione/report/seveso-ter-e-sicurezza-nei-porti/attachment_download/pubblica" target="_blank" rel="noreferrer">www.arpat.toscana.it/documentazione/report/seveso-ter-e-sicurezza-nei-porti/attachment_download/pubblica</a> zione</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 04 Oct 2017 05:20:44 +0200</pubDate>
                        <title>Un altro esempio di come si garantisce in Italia il livello competitivo delle attività portuali…</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/un-altro-esempio-di-come-si-garantisce-in-italia-il-livello-competitivo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Due recenti notizie la dicono lunga in materia di sensibilità competitiva dei porti italiani rispetto a quelli europei.Mentre la Commissione Europea chiede a Francia e Belgio di abolire le esenzioni fiscali concesse in ambito portuale, infatti, in Italia la Corte di Cassazione si pronuncia a favore dell’applicabilità dell’IMU alle aree demaniali assentite in concessione ai terminalisti.<strong><u>La Commissione Europea chiede a Francia e Belgio di eliminare le esenzioni fiscali per i porti </u></strong>La Commissione Europea ha chiesto a Francia e Belgio di porre fine al regime di esenzione fiscale (ossia esenzioni dall’imposta sui redditi d’impresa) che favoriva le imprese portuali rispetto alle altre tipologie di imprese.La Commissione Europea, infatti, ha ritenuto tali esenzioni un aiuto di stato illegittimo ai sensi dell’art. 107 TFUE<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>.Più precisamente, il Belgio prevede che tutti i porti marittimi e fluviali siano esentati dal rispettivo regime generale nazionale delle imposte sul reddito di impresa. Difatti, le imprese che operano in tali porti sono soggette ad un diverso regime fiscale, più basso e quindi più favorevole, rispetto a quello imposto nei confronti delle imprese operanti in altri settori.Analogamente, numerosi porti francesi (tra cui gli undici maggiori porti marittimi) sono interamente esentati dal pagamento della tassazione relativa al reddito d’impresa.Al termine della procedura d’indagine formale, la Commissione Europea ha quindi concluso ritenendo le normative in esame forme peculiari di aiuti di Stato, poiché le esenzioni concesse dal Belgio e dalla Francia distorcerebbero la concorrenza tra gli Stati membri, costituendo quindi un aiuto incompatibile.Le autorità belghe e francesi sono state quindi invitate dalla Commissione Europea a modificare tali previsioni prima della fine del 2017, affinché anche gli operatori portuali siano inclusi nell’ambito delle leggi fiscali nazionali di carattere generale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>.<strong><u>La Cassazione decide a favore dei Comuni per l’applicazione dell’IMU nei porti</u></strong>La Suprema Corte italiana<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a> si è di recente espressa sul tema dell’IMU<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a> nei porti, statuendo che i concessionari dei beni demaniali portuali debbano essere assoggettati al pagamento di tale tributo per l'utilizzo delle aree scoperte.In precedenza, alcune pronunce dei giudici italiani<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a> avevano affermato le aree portuali scoperte, in quanto demaniali, ancorché date in concessione, dovessero ritenersi come aree doganali, utilizzate per la movimentazione e il deposito delle merci e ciò ne avrebbe configurato un utilizzo a fini di pubblica utilità, che le avrebbe esonerate dall'assoggettabilità al tributo.La legge n. 286/2006 non aveva risolto completamente il problema, introducendo il concetto che l’esenzione dall’imposta in esame era riservata alle sole unità immobiliari strumentali all’espletamento di un’attività qualificabile come pubblico servizio. Ne è conseguita l’applicabilità dell’IMU per i terminalisti merci e l’esenzione per i terminalisti passeggeri.Dalla lettura della sentenza della Corte di Cassazione emerge come vane siano state le lamentele dei terminalisti, i quali avevano evidenziato di pagare già un canone per tali aree, che risultano funzionali allo svolgimento di un’attività la quale - attraverso i traffici - consente allo stato d’incassare ingenti somme a titolo, per esempio, di tasse portuali e tasse di ancoraggio.Considerate le due notizie, non può che notarsi come in Italia il legislatore fiscale e la relativa giurisprudenza tendano a massimizzare l’imposizione fiscale, rendendo più oneroso l’esercizio delle attività portuali, mentre l’approccio di altri paesi è completamente diverso, avendo questi addirittura mantenuto per anni regimi di esenzione fiscale per le attività portuali (fino a quando la Commissione Europa non è intervenuta per vietarli).Da questa incredibile differenza di sensibilità promanano le note carenze di competitività che affliggono le imprese portuali italiane rispetto ai loro competitor europei.&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Ai sensi dell’articolo 107 TFUE: “<em>Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> La stessa procedura è stata, peraltro, posta in essere nei confronti dei Paesi Bassi (ai quali è stato chiesto di adeguarsi a decorrere dal 1 gennaio 2017).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Ordinanza n. 20259/2017 del 08.06.17.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> L’Imu è un’imposta diretta di tipo patrimoniale e si applica sulla componente immobiliare del patrimonio (dal fabbricato ai terreni agricoli). È un’imposta dovuta dal proprietario, ovvero dal titolare di altro diritto reale, dal locatario e dal concessionario al Comune.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a>&nbsp; Commissione Tributaria Regionale di Genova n. 1224/3/2015</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 04 Oct 2017 05:09:32 +0200</pubDate>
                        <title>La Corte di Cassazione mette la parola fine sul tema dell’utilizzo delle banchine pubbliche da parte delle imprese portuali non concessionarie</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-corte-di-cassazione-mette-la-parola-fine-sul-tema-dellutilizzo-delle-banchine-pubbliche-da-parte-delle-imprese-portuali-non-concessionarie</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Già nel numero di Ottobre-Novembre 2016 della nostra newsletter ci eravamo occupati di questo tema<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1">[1]</a>.</p><p>In particolare, dopo aver ricordato la distinzione tra imprese portuali operanti su aree pubbliche ed imprese terminaliste, ci eravamo chiesti se le prime, una volta terminate le operazioni sulle aree pubbliche, possano o meno lasciare i propri mezzi operativi sull’area demaniale.</p><p>Lo spunto ci era stato fornito da un intervento della Procura della Repubblica di Massa, secondo la quale - non appena terminato il lavoro - i mezzi operativi devono immediatamente lasciare il porto pubblico. Altrimenti - secondo detta Procura - il “<i>parcheggio</i>” di tali mezzi sul porto pubblico configurerebbe gli estremi del reato di cui all’art. 1161 cod. nav. (abusiva occupazione di spazio demaniale), consentendo quindi alla magistratura di disporre il sequestro immediato dei mezzi operativi in parola.</p><p>Secondo la Procura della Repubblica di Massa, in particolare, l’“<i>unica soluzione lecita per lasciare il mezzo sull’area portuale, senza incorrere nel reato di cui all’art. 1161 cod. nav., passa attraverso il rilascio di una concessione o di un provvedimento ad essa sostitutivo, che ne consenta l’occupazione</i>”. In estrema sintesi, la posizione appena descritta avrebbe quindi potuto riassumersi così: le imprese portuali devono dotarsi di una concessione sulle aree di banchina ai sensi dell’art. 18 della legge n. 84/94 per poter ivi lasciare i propri mezzi operativi al termine delle operazioni.</p><p>La Corte di Cassazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2">[2]</a>, investita in ultima istanza della presente questione, si è recentemente pronunciata, affermando il seguente principio<strong><u>: le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 16 della legge 84/94 non possono ritenersi equivalenti né sostitutive rispetto alle concessioni ex art. 18 della medesima legge.</u></strong> Di conseguenza, l’occupazione di uno spazio demaniale senza il possesso del relativo titolo concessorio (che non può essere rappresentato dall’autorizzazione ex art. 16 della legge 84/94) costituisce un’occupazione abusiva e come tale penalmente rilevante.</p><p>Alla luce di quanto statuito dalla Suprema Corte, dobbiamo rilevare che se, da un lato, poteva in prima istanza sembrare “<i>ingiusto</i>” (e potrebbe in effetti sembrare “<i>ingiusto</i>” ad un primo esame) imporre in pratica ad un’impresa portuale di divenire un’impresa terminalista per svolgere legalmente la propria attività<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3">[3]</a>, dall’altro lato - come correttamente affermato dalla Corte di Cassazione - non può ipotizzarsi un’equiparazione tra chi conduce e mantiene un impresa terminalista, assumendosene i relativi costi, e chi invece utilizza le aree pubbliche senza sostenere analoghi costi.</p><p>Consentire infatti ad un’impresa portuale di esercitare l’attività di carico e scarico navi con sistemi Lo/Lo, vale a dire con le gru, lasciando tali mezzi sulla banchina pubblica al termine delle operazioni, potrebbe significare - di fatto - consentire a tale impresa di operare potenzialmente in concorrenza con le imprese terminaliste, che sono soggette a gravosi obblighi in termini di attrezzature, personale, modelli di <i>safety</i> e <i>security</i>, manutenzione ordinaria e straordinaria del compendio assentito in concessione, ecc. ecc., senza considerare il pagamento del canone demaniale e gli investimenti necessari per ottenere e mantenere la concessione.</p><p>Anche per tali considerazioni, di natura “<i>metagiuridica</i>”, la pronuncia della Corte di Cassazione, al netto delle problematiche che potrebbero sorgere da un dato normativo non del tutto chiaro, ci parrebbe rappresentare un approccio corretto al problema in questione.</p><p>Detto questo, ribadiamo come sarebbe probabilmente auspicabile un intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per sgomberare definitivamente il campo da qualsiasi possibile equivoco in merito a questo delicato argomento, garantendo in tal modo maggior tranquillità tanto agli operatori quanto alle pubbliche amministrazioni.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1">[1]</a> “<a href="https://www.nctm.it/news/articoli/quando-limpresa-portuale-termina-il-lavoro-in-banchina-deve-sgomberare-i-mezzi-operativi-altrimenti-scattano-i-sequestri-della-procura" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Quando l’impresa portuale termina il lavoro in banchina, deve sgomberare i mezzi operativi altrimenti scattano i sequestri della procura</i></a>” – Shipping and Transport Bulletin, Ottobre - Novembre 2016.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2">[2]</a> Cassazione Penale, III Sezione, Sentenza n. 35790 del 15.02.2017.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3">[3]</a> Ciò anche alla luce, come avevamo evidenziato nel nostro precedente intervento sul tema, del dettato letterale dell’art. 16 della legge 84/94 e dell’art. 6 del D.M. 31 marzo 1995, n. 585, che parrebbe lasciar intendere che un’impresa ex art. 16 della predetta legge possa operare, anche lasciando i propri mezzi sull’area portuale, senza alcun obbligo di ottenere una concessione ex art. 18 Legge 84/94 (vale a dire senza l’obbligo di trasformarsi in un’impresa terminalista).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                                <category>Infrastrutture Portuali</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 03 Oct 2017 09:34:14 +0200</pubDate>
                        <title>Cr. Rimini: accordo quadro con C.A.Cariparma e Fitd; ok su Npl e aumento</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cr-rimini-accordo-quadro-con-c-a-cariparma-e-fitd-ok-su-npl-e-aumento</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da Milano Finanza</em>E' stato sottoscritto l'accordo quadro tra Credit Agricole, attraverso la sua controllata italiana Credit Agricole Cariparma, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Schema Volontario e Cassa di Risparmio di San Miniato, Banca Carim - <strong>Cassa di Risparmio di Rimini</strong> e Cassa di Risparmio di Cesena che prevede l'acquisizione da parte di Credit Agricole Cariparma di una partecipazione del 95,3% nelle tre banche a un prezzo complessivo di 130 milioni di euro. L'accordo quadro, informa una nota, prevede oltre all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti Autorita' di Vigilanza nazionali ed europee, il deconsolidamento di un portafoglio di crediti deteriorati delle tre banche per un totale lordo di 3.026 milioni; un aumento di capitale di Carismi e di <strong>Carim</strong> da parte del Fitd Schema Volontario, in <img class=" wp-image-6182 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/10/20171003-Carim.jpg" alt width="414" height="360">aggiunta al versamento in conto capitale di Caricesena, funzionale al raggiungimento di una patrimonializzazione adeguata, per un totale di circa 470 milioni; il rispetto di alcuni parametri patrimoniali (CET 1 ratio medio pari ad almeno il 10,7%) e di qualita' del credito (NPE ratio lordo pari a circa il 9%). L'accordo quadro contiene inoltre un set di dichiarazioni e garanzie in linea con la prassi di mercato e prevede che il closing dell'operazione avvenga entro la fine del corrente anno. In ottemperanza a quanto previsto dall'accordo quadro, il Cda di Carim, in data 28 settembre, ha esercitato parzialmente la delega conferita dall'assemblee dei soci del 18 settembre 2017, per un aumento del capitale a pagamento in denaro, con esclusione del diritto di opzione per un importo di 194 milioni inclusivo di sovrapprezzo, mediante emissione di 1.000.000.000 di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, godimento regolare, da riservare al Fitd Schema Volontario a un prezzo per azione di 0,194 euro, comprensivo di sovrapprezzo. Fitd Schema Volontario, sempre in ottemperanza a quanto previsto nell'Accordo Quadro, ha effettuato un versamento "in conto futuro aumento di capitale" in favore della banca dell'importo di 25 milioni a parziale esecuzione dell'aumento di capitale e da computarsi ai fini di Vigilanza. Le azioni previste nell'accordo quadro permetteranno alla banca di acquisire una struttura finanziaria e patrimoniale solida e tra le migliori del mercato di riferimento. Il Consiglio di Amministrazione di Carim ritiene che il traguardo raggiunto, anche grazie al sostegno fattivo delle Autorita', rappresenti un passo importante per la tutela dei propri clienti, dipendenti e delle attivita' economiche del proprio territorio, nella prospettiva di poter beneficiare dell'integrazione all'interno di un gruppo bancario internazionale, che potra' garantirne crescita e competitivita'. Il Presidente Sido Bonfatti ha evidenziato che "grazie al senso di responsabilita' della Fondazione e dei Soci, oltre al citato sostegno fattivo delle autorita', e' stato fatto un passo importante per la tutela dei clienti della Banca, dei suoi dipendenti e delle attivita' delle imprese e delle famiglie, che avranno la prospettiva di poter beneficiare delle sinergie generabili da un gruppo bancario internazionale quale e' il gruppo Credit Agricole". Nell'ambito dell'operazione Carim e' stata assistita per gli aspetti finanziari da Equita SIM e per gli aspetti legali da <strong>Nctm Studio Legale</strong> oltre allo studio Orrick.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 02 Oct 2017 09:20:20 +0200</pubDate>
                        <title>Alcedo acquisice Agrimaster: Alantra, Bird &amp; Bird, Lombardi Segni, Nctm, Russo De Rosa Associati e Studio Gusmitta &amp; Associati gli advisor</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/alcedo-acquisice-agrimaster-alantra-bird-bird-lombardi-segni-nctm-russo-de-rosa-associati-e-studio-gusmitta-associati-gli-advisor</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da Diritto 24 - il Sole 24 Ore</em>Agrimaster, società bolognese leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di macchinari ed attrezzature per il settore agricolo, entra nel portafoglio di <strong>Alcedo</strong>. Il fondo di private equity l'ha infatti rilevata da B4 investimenti, che in questi anni ha portato il gruppo emiliano a una forte crescita, rafforzata da acquisizioni, fino ad un giro d'affari di 27 milioni, di cui l'80% generato sui mercati esteri.<img class=" wp-image-6171 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/10/20171002-Sole-Alcedo.jpg" alt width="282" height="384">Il valore del deal è pari a 30 milioni di euro.Advisor legale di Alcedo, lo studio Bird &amp; Bird con il partner Alberto Salvadè a guida di un team corporate composto dai Senior Associates Andrea Angelillis, Francesco Barbieri, Maurizio Pinto, Marco Muscettola e Riccardo Corbani, per la parte employment.Lo Studio Russo De Rosa Associati si è occupato della strutturazione dell'operazione e del supporto nella procedura di closing con un team coordinato dal partner Leo De Rosa e Federica Paiella.Al fianco di B4 Investimenti SGR ha agito lo studio Lombardi Segni e Associati con un team composto dal partner Ruggero Gambarota e dall'associate Adele Zito.L'operazione è stata finanziata da BPER Banca SpA come Bookrunner, Mandated Lead Arranger e Banca Agente, e Banca IFIS come Mandated Lead Arranger, affiancate da<strong> Nctm</strong> attraverso il partner <strong>Eugenio Siragusa.</strong>(...)</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 02 Oct 2017 08:42:05 +0200</pubDate>
                        <title>Expo Blue Sea Land 2017: diario di bordo della prima giornata</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/expo-blue-sea-land-2017-diario-di-bordo-della-prima-giornata</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da newsfood.com</em>Nel tardo pomeriggio di ieri con una bellissima cerimonia inaugurale si è aperta la VI edizione di Blue Sea Land Expo dei Cluster del Mediterraneo, dell’Africa e del Medioriente. (...)A tagliare il nastro, decretando ufficialmente l’apertura dell’Expo, sono stati: il sindaco della Città di Mazara del Vallo,<strong> On. Nicola Cristaldi</strong>, il Ministro della Pesca ed Acquacoltura del Ghana,<strong> Elisabeth NaaAfoley Qaye</strong>, il Presidente del Distretto della Pesca e Crescita Blu,<strong> Giovanni Tumbiolo</strong>, lo stesso soprano<strong> Felicia Bongiovanni,</strong> al loro fianco altri alti rappresentanti dei 58 Paesi partecipanti a questa sesta edizione di Blue Sea Land, organizzato dal Distretto della Pesca e Crescita Blu insieme al Centro di Competenza Distrettuale e Osservatorio della Pesca del Mediterraneo, Distretti Produttivi di Sicilia, in collaborazione con la Regione Siciliana, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’ICE, e con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo ed in partnership con Rotary International, Banco Alimentare e Tuttofood. (...)Il dott. <strong>Giovanni Moschetta </strong>(European Law-Nctm) ha incentrato il proprio intervento sul <strong>diritto internazionale</strong> della pesca volto a regolare gli spazi marittimi per lo sfruttamento sostenibile delle risorse e sugli accordi di partenariato economico promossi dall’U.E. che regolano i rapporti fra i vari Stati anche in materia di commercio e nel rispetto dei diritti umani.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 02 Oct 2017 05:49:33 +0200</pubDate>
                        <title>Azioni proprie, acquisto e vendita incidono sul patrimonio netto delle società Oic adopter</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/azioni-proprie-acquisto-e-vendita-incidono-sul-patrimonio-netto-delle-societa-oic-adopter</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da&nbsp;Il quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore</em>Nel bilancio 2016 le società <strong>Oic adopter</strong> hanno applicato per la prima volta le nuove regole di <strong>contabilizzazione</strong> introdotte dal Dlgs 139/2015 con riferimento alle operazioni con azioni proprie.<strong>Le regole contabili</strong>Il novellato articolo 2357-ter del codice civile, infatti, prevede che le <strong>azioni proprie</strong> non sono più iscritte nell’attivo patrimoniale della società con contropartita una riserva indisponibile di patrimonio netto, ma direttamente a riduzione del patrimonio netto attraverso una riserva negativa. In particolare, la <img class=" wp-image-6161 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/10/20171002-Carucci-Oic.jpg" alt width="385" height="309">compravendita di azioni proprie non è più considerata un investimento o un disinvestimento di titoli partecipativi, infatti, come già previsto dagli Ias/Ifrs, l’acquisto di azioni proprie da parte dell’emittente è visto come un rimborso del capitale ai soci mentre, simmetricamente, la rivendita è assimilata ad una nuova emissione di azioni.L’Oic 28 pubblicato nel dicembre 2016 fornisce indicazioni per applicare tale nuovo criterio speciﬁcando che, l’acquisto e la vendita di azioni proprie sono considerati, rispettivamente, come un decremento e un incremento di patrimonio netto e le differenze positive o negative tra il valore contabile della riserva negativa per azioni proprie ed il valore di realizzo dei titoli azionari alienati sono anch’esse imputate a patrimonio netto senza generare plusvalenze o minusvalenze.<strong>Il trattamento contabile</strong>Ipotizziamo che una società durante il 2016 abbia acquistato per 1.100 euro azioni proprie del valore nominale di 1.000 euro poi rivendute per 1.150 euro.L’applicazione della nuova impostazione contabile in esame comporta, all’atto dell’acquisto, l’iscrizione delle azioni proprie per 1.100 nel patrimonio netto in una riserva negativa “A) X—Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio” mentre, al momento della rivendita, lacancellazione di tale riserva e l’iscrizione dell’eccedenza di 50 in un’altra voce del patrimonio netto (es. “A) II— Riserva da soprapprezzo delle azioni”).In tal modo, l’intero fenomeno assume valenza patrimoniale ed è inquadrato come una vicenda afferente alla sfera dei rapporti tra società e soci che, in quanto tale, rispetto al passato, non fa più emergere in conto economico una plusvalenza di 50.<strong>Le regole ﬁscali</strong>Si tratta ora di comprendere quale trattamento ﬁscale debba essere applicato a tale fattispecie per la quale l’Oic 28 impone l’imputazione a patrimonio netto.Premesso che l’articolo 13-bis, del Dl 244/2016, ha introdotto il principio di derivazione rafforzata del reddito Ires dalle risultanze di bilancio, il Dm 3 agosto 2017, per effetto del doppio richiamo operato dall’articolo 2, comma 1, lettera a), all’articolo 2, comma 1, e all’articolo 3, comma 3, del Dm 1° aprile 2009, ha poi confermato anche per i soggetti Oic l’estraneità dell’operazione dal circuito reddituale, poiché il regime ﬁscale è individuato in base alla qualiﬁcazione contabile, che considera l’acquisto e la rivendita di azioni proprie come atti di restituzione o di riemissione del capitale aventi natura esclusivamente patrimoniale, e non, invece, in base alla qualiﬁcazione giuridico-formale che li considera acquisto o vendita di titoli.<strong>Il trattamento ﬁscale</strong>Tornando all’esempio, dunque, la piena rilevanza ﬁscale di un criterio contabile che, considerando l’operazione come una vicenda di natura prettamente patrimoniale, non fa emergere una plusvalenza civilistica di 50, comporta che la compravendita di azioni proprie sia priva di conseguenze reddituali per il soggetto emittente anche sotto il proﬁlo ﬁscale.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 28 Sep 2017 12:08:54 +0200</pubDate>
                        <title>Richiesta di fallimento presentata dal Pubblico Ministero: le ultime decisioni della Cassazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/richiesta-di-fallimento-presentata-dal-pubblico-ministero-le-ultime-decisioni-della-cassazione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La Corte di Cassazione con due recenti pronunce (6 aprile 2017, n. 8903 e 13 aprile 2017, n. 9547) ha confermato che i</em><em>l Pubblico Ministero può presentare la propria richiesta anche nel caso in cui abbia notizia dell’insolvenza nel corso di un’indagine nei confronti di diversi soggetti e nell’ambito del concordato preventivo</em><strong><em>Il caso</em></strong>Nel caso di cui alla sentenza n. 8903, il PM aveva avuto notizia dell’insolvenza nell’ambito di una indagine penale (sequestro preventivo penale) nei confronti degli amministratori della società per fatti di appropriazione indebita.Nel caso di cui alla sentenza n. 9547, il PM aveva richiesto la dichiarazione di fallimento nell’ambito del proprio parere negativo sulla proposta di concordato preventivo del debitore.In entrambi i casi era stato rigettato il reclamo contro la sentenza di fallimento ed era stato quindi proposto ricorso per cassazione da parte dei debitori.<strong><em>Le questioni</em></strong>Il PM non ha un potere generale di presentare richiesta di fallimento, né un autonomo potere di indagine al fine di individuare situazioni di insolvenza. Il PM ha invece un&nbsp;potere limitato&nbsp;ai casi espressamente previsti dall’art. 7 l.fall. se l'insolvenza risulta: (i) nel corso di un procedimento penale; (ii) da alcune situazioni tra cui la fuga e la irreperibilità dell'imprenditore o il trafugamento dell’attivo; (iii) dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.Per quanto riguarda i casi qui esaminati, i temi sono quelli a) dell’ampiezza della nozione di «procedimento penale» che legittima il PM ad attivarsi, e b) della peculiare situazione del concordato preventivo, per quanto riguarda la segnalazione del Tribunale e le modalità di formulazione dell’istanza a cui faccia poi seguito il procedimento secondo le previsioni di cui all’art. 15 l.fall.<strong><em>La decisione della Corte</em></strong>La Corte di Cassazione ha rigetto entrambi i ricorsi.Nel caso di cui alla sentenza n. 8903, la Corte afferma che la nozione di «procedimento penale» va intesa in senso ampio e non invece come lo specifico segmento processuale che consegue all’esercizio dell’azione penale da parte del PM. Ciò in quanto, venuta meno la possibilità del Tribunale di dichiarare il fallimento d’ufficio, il legislatore ha inteso ampliare la legittimazione del PM a tutti i casi in cui la notizia dell’insolvenza sia stata appresa nell’esercizio della sua funzione istituzionale.Nel caso di cui alla sentenza n. 9547, la Corte ricorda che al PM deve essere comunicata la domanda di concordato ed è quindi considerato presente ad ogni fase della procedura, nella quale la legge prevede che lo stesso compia atti con diverse modalità tra cui la partecipazione all’udienza, rassegnando le proprie conclusioni anche oralmente. Il PM può quindi chiedere la dichiarazione di fallimento nell’ambito del proprio ruolo all’interno della procedura, senza formalità, mentre deve rispettare le modalità di cui agli artt. 7 e 15 l.fall. solo quando viene attivato un autonomo procedimento per la dichiarazione di fallimento.<strong><em>Commento</em></strong>Le decisioni in rassegna possono essere condivise, nei limiti in cui vengono fatti salvi due essenziali principi: (i) che la notizia dell’insolvenza sia acquisita dal PM nell’ambito delle proprie funzioni, senza che essa sia stata fatta oggetto «di nuova e arbitraria iniziativa d’indagine» da parte del PM; (ii) che sia comunque rispettato il principio del contraddittorio e quindi al debitore non sia sottratta alcuna facoltà difensiva prima della dichiarazione di fallimento.Nel caso di cui alla sentenza n. 8903, la Corte ha dato continuità ad orientamenti già seguiti in precedenza (cfr. più di recente Cass. n. 10679 del 2014, n. 8977 e 23391 del 2016, n. 2228 del 2017).Nel caso di cui alla sentenza n. 9547, la Corte richiama i principi secondo cui la dichiarazione di fallimento può intervenire anche all’esito dell’udienza per l’audizione del debitore prima dell’ammissione al concordato (cfr. Cass. n. 12957 del 2016, n. 25587 del 2015, n. 11423 del 2014), ovvero per la decisione sull’istanza di revoca dell’ammissione già intervenuta (cfr. Cass. n. 9271 del 2014). Ciò significa naturalmente che il concordato può evolvere nella dichiarazione di fallimento solo in conseguenza di un evento che determina la mancata prosecuzione della procedura di concordato: in passato, come noto, in tali casi interveniva immancabilmente la dichiarazione di fallimento d’ufficio, mentre oggi è necessaria l’istanza di un soggetto legittimato. Il PM può quindi sempre attivarsi in questo senso, ove ne ravvisi le condizioni, in assenza di istanze da parte dei creditori.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em> Per ulteriori informazioni contattare Fabio Marelli, <a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">fabio.marelli@advant-nctm.com</a></em>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: <a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com">restructuring@advant-nctm.com</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 28 Sep 2017 12:08:22 +0200</pubDate>
                        <title>Non è soggetto a gara l’affitto «ponte» se l’offerente apporta nuova finanza funzionale al piano</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/non-e-soggetto-a-gara-laffitto-ponte-se-lofferente-apporta-nuova-finanza-funzionale-al-piano</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Rimini (1° dicembre 2016) ha deciso non è obbligatoria la procedura competitiva di cui all’art. 163-bis l.fall. qualora vi sia un’inscindibile connessione tra la posizione del terzo affittuario dell’azienda e il soggetto obbligato all’apporto di nuova finanza prededucibile a sostegno del piano</em><em><strong>Il caso</strong></em>Una società operante nel settore turistico alberghiero ha depositato domanda di concordato preventivo corredata dalla proposta e dal piano, secondo la tipologia del concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis l.fall., prevedendo:</p><ul> <li>l’affitto dell’azienda a terzo soggetto per la durata di cinque anni, con successiva retrocessione dell’azienda in capo alla debitrice;</li> <li>l’apporto di circa euro 2.000.000, a titolo di nuova finanza prededucibile ex art. 182-quater primo comma l.fall., da parte dell’affittuaria o dei suoi soci, condizionatamente all’omologazione del concordato e della permanenza del compendio aziendale, a tale data, rispettivamente nella titolarità della concedente e in regime di affitto in capo dall’affittuaria.</li></ul><p><em><strong>La questione</strong></em>La pronuncia in esame pone il problema dell’interpretazione e dell’ambito di applicazione della disciplina delle «offerte concorrenti» di cui all’art. 163-bis ultimo comma l.fall. il quale, con una formulazione aperta, si estende «in quanto compatibile» agli atti da autorizzare ex art. 161 settimo comma l.fall. nonché all’affitto di uno o più rami di azienda.Il tema riguarda il caso particolare della connessione soggettiva tra l’affittuario d’azienda e il soggetto obbligato all’apporto finanziario al servizio del piano concordatario.Nella fattispecie l’affitto dell’azienda non era peraltro funzionale alla vendita, come normalmente avviene, quanto piuttosto a garantire un percorso di risanamento aziendale in capo alla stessa debitrice, ponendosi quindi anche il tema della qualificazione del concordato ai fini dell’applicazione della disciplina della continuità aziendale ex art. 186-bis l.fall.<strong><em>La decisione del Tribunale</em></strong>Nel provvedimento di ammissione il Tribunale ha deciso che non è necessario dare luogo a gara competitiva ex art. 163-bis l.fall. in quanto difetta, ai sensi dell’ultimo comma, la compatibilità con il caso di specie in ragione «dell’inscindibile connessione, nella proposta concordataria, tra la posizione di affittuario e quella di obbligato all’apporto finanziario».<strong><em>Commento</em></strong>La pronuncia in esame tratta un inedito, specifico caso concreto in cui sono state ravvisate le condizioni per non fare applicazione dell’istituto delle offerte concorrenti, in ragione della particolare soggettività dell’affittuario d’azienda. Un precedente che può essere accostato è quello del Trib. Torre Annunziata 29 luglio 2016, là dove è stato deciso che «nel caso in cui la proposta di concordato preveda il conferimento di rami di azienda a società interamente partecipate dalla proponente, non trova applicazione la disciplina dell’art. 163 bis legge fall. in tema di offerte concorrenti».Nella pronuncia in esame non vengono esplicitate le ragioni per le quali il Tribunale ha ritenuto che la connessione soggettiva tra l’affittuario dell’azienda e il terzo obbligato all’apporto di nuova finanza fossero idonee a rendere non «compatibile» l’applicazione dell’istituto delle offerte concorrenti. Peraltro, sembra di potersi implicitamente individuare la motivazione nell’intento di mitigare la rigidità dell’istituto delle offerte concorrenti, in un caso in cui una sua applicazione avrebbe comportato, all’atto pratico, il venir meno di prospettive di migliore soddisfacimento per i creditori (qui rappresentate dall’apporto di finanza esterna, che sarebbe venuto meno in caso di trasferimento dell’azienda a terzi soggetti diversi dall’affittuario / finanziatore).In questa prospettiva, si può aderire alla decisione del Tribunale ispirata a criteri di giustizia sostanziale, come già avvenuto anche in altre fattispecie concrete (cfr. <a href="https://www.nctm.it/news/articoli/niente-gara-per-laffitto-urgente-nel-pre-concordato" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trib. Bergamo</a>), in quanto consente di percorrere la soluzione che consenta il migliore soddisfacimento dei diritti dei creditori.In merito alla seconda questione controversa, si segnala che il Tribunale ha qualificato la proposta come concordato «con continuità aziendale» ex art. 186-bis l.fall., in adesione all’interpretazione giurisprudenziale (cfr. <a href="https://www.nctm.it/news/articoli/il-tribunale-di-milano-e-la-continuita-aziendale-in-senso-soggettivo" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trib. Milano</a> e <a href="https://www.nctm.it/news/articoli/il-concordato-borsalino-e-la-continuita-aziendale" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trib. Alessandria</a>) che privilegia il dato oggettivo della continuità dell’attività d’impresa, rispetto a quello soggettivo di chi (debitore o terzo affittuario) provveda effettivamente alla gestione. Nel caso particolare, l’orizzonte del piano coincideva con il periodo di affitto dell’azienda e poteva quindi porsi l’incertezza in merito.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em> Per ulteriori informazioni contattare Fabio Marelli, <a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">fabio.marelli@advant-nctm.com</a></em>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: <a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com">restructuring@advant-nctm.com</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 28 Sep 2017 12:08:02 +0200</pubDate>
                        <title>Qual è il dies a quo per promuovere l’azione revocatoria nell’amministrazione straordinaria?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/qual-e-il-dies-a-quo-per-promuovere-lazione-revocatoria-nellamministrazione-straordinaria</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Padova (15 giugno 2017) ha ritenuto che, nella procedura di cui al d.lgs. n. 270 del 1999, il termine triennale di decadenza previsto dall’articolo 69-bis l.fall. decorre dalla data di dichiarazione dell’insolvenza e non dall’autorizzazione al piano di cessione dei beni aziendali</em><em><strong>Il caso</strong></em>Il Commissario Straordinario ha convenuto in giudizio una banca, chiedendo la revoca delle rimesse in conto corrente e dei versamenti solutori eseguiti a favore della banca nel periodo sospetto.La convenuta ha eccepito in via preliminare l’intervenuta prescrizione o decadenza delle stesse domande, posto che l’azione era stata instaurata trascorsi più di tre anni dalla dichiarazione di insolvenza e, quindi, oltre il termine previsto dall’art. 69-bis l.fall.La procedura ha replicato che, nel caso dell’amministrazione straordinaria, il termine decorre non dalla dichiarazione di insolvenza, come avviene per il fallimento, bensì dall’autorizzazione al piano di cessione dei beni aziendali, atteso che, ai sensi dell’art. 49 d.lgs. 270/1999, l’autorizzazione è condizione per poter esercitare l’azione revocatoria.<em><strong>Le questioni</strong></em>Esiste un tema di coordinamento della legge fallimentare con la disciplina dell’amministrazione straordinaria. In particolare, l’art. 49 del d.lgs. 270/1999 stabilisce che le azioni revocatorie possono essere proposte dal Commissario Straordinario “soltanto se è stata autorizzata l’esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali”.Il richiamo è di carattere generale e non viene specificato se debba intendersi comprensivo dell’art. 69-bis l.fall., ciò di cui peraltro non si dubita seriamente.Le incertezze riguardano invece la decorrenza del termine.Da un lato, è stato rilevato che il dies a quo per l’esperimento delle azioni revocatorie non può decorrere prima del momento in cui effettivamente interviene l’autorizzazione che ne costituisce condizione necessaria.Dall’altro, è stata invocata la disposizione del secondo comma dello stesso art. 49, ai sensi della quale “i termini stabiliti dalle disposizioni indicate nel comma 1 si computano a decorrere dalla dichiarazione dello stato di insolvenza”.<em><strong>La decisione</strong></em>Il Tribunale di Padova, sottolineando l’importanza di privilegiare l’interesse dei terzi a non essere soggetti sine die al possibile esercizio di azioni revocatorie, ha ritenuto che il termine triennale di cui all’articolo 69-bis l.fall. decorre dalla data di dichiarazione dell’insolvenza. Ciò richiamando una propria precedente decisione n. 2851 del 2015, nonché altra del Tribunale di Napoli 27 marzo 2014.<em><strong>Commento</strong></em>Le argomentazioni a sostegno dei due contrapposti orientamenti fanno leva su ulteriori aspetti.Da un lato, si rileva che si determinerebbe un’ingiustificabile disparità di trattamento tra la posizione del Curatore fallimentare e quella del Commissario Straordinario, che disporrebbe di fatto di un termine inferiore per proporre le azioni revocatorie.Dall’altro, si fa rilevare come questa compressione temporale è ampiamente giustificata dal fatto che, altrimenti, i terzi sarebbero sottoposti al rischio di revocatoria entro limiti di tempo ampi ed indeterminabili, essendo incerto se e quando il Ministero decida di autorizzare l’esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali.Nel difficile bilanciamento tra i contrapposti interessi della procedura e dei terzi, sembra preferibile accordare un favor a questi ultimi. Vengono in gioco esigenze di certezza nei traffici giuridici, che ispirano la stessa disposizione dell’art. 69-bis l.fall. e che inducono a rifiutare un’interpretazione che esporrebbe i terzi al rischio revocatoria per un tempo indefinito.Inoltre, va sottolineato che si tratta qui di decadenza e non di prescrizione, motivo per cui non assume determinante rilievo l’argomento che fa leva sul momento a partire dal quale può essere fatto valere il diritto.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em> Per ulteriori informazioni contattare Fabio Marelli, <a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">fabio.marelli@advant-nctm.com</a></em>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: <a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com">restructuring@advant-nctm.com</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 28 Sep 2017 09:17:18 +0200</pubDate>
                        <title>Costi di transazione deducibili nel limite del 30% del Rol</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/costi-di-transazione-deducibili-nel-limite-del-30-del-rol</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore</em>Nel bilancio 2016 le società Oic adopter che abbiano stipulato contratti di mutuo a lungo termine con oneri di transazione signiﬁcativi hanno applicato per la prima volta le nuove regole di contabilizzazione introdotte dal Dlgs 139/2015.<strong>Le regole contabili</strong>Il novellato articolo 2426, numero 8), del Codice civile, infatti, prevede che i debiti (e i crediti) sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. L’Oic 19 pubblicato nel dicembre 2016 fornisce indicazioni per applicare ai debiti il nuovo criterio speciﬁcando che, per il principio di rilevanza, lo stesso può non essere applicato ai debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi o se gli oneri di transazione sono di scarso rilievo. I costi di transazione includono gli onorari e le commissioni di consulenti, mediatori ﬁnanziari e notai, nonché tasse ed oneri che non sarebbero stati sostenuti se il contratto di mutuo non fosse stato stipulato.<strong>Il trattamento contabile</strong><img class=" wp-image-6088 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/09/20170927_QuotidianodelFisco.jpg" alt width="354" height="288">Ipotizzando che una società industriale (non micro-impresa) ad inizio 2016 abbia sostenuto 100 mila euro di costi di transazione per ottenere, al tasso di mercato del 2 per cento, un mutuo di 10 milioni di euro da restituire integralmente alla scadenza, per l’applicazione del costo ammortizzato è necessario ottenere il tasso di interesse effettivo (Tie) ovvero quel tasso che tiene conto non solo del costo del debito previsto dal contratto ma anche dei costi di transazione. Il Tie, applicato al valore del ﬁnanziamento, consente infatti di imputare tra gli oneri ﬁnanziari del conto economico, ammortizzandoli lungo la durata attesa del debito, non solo gli interessi previsti dal contratto ma anche i costi di transazione, migliorando in tal modo la rappresentazione ed il potenziale informativo del bilancio. Proseguendo con l’esempio e ipotizzando per semplicità che il Tie, nel caso in esame, risulti pari al 2,2 per cento, la società iscrive nel bilancio il mutuo al valore nominale al netto degli oneri di transazione (9.900.000 euro), imputa a conto economico interessi passivi per 220 mila euro, alimentando per 200 mila il debito verso la banca per gli interessi dovuti e, per 20 mila, riallineando il valore del debito per il ﬁnanziamento al valore nominale (dopo cinque anni tale risulta infatti iscritto a 10 milioni di euro, importo pari al dovuto).<strong>Le regole ﬁscali</strong>Si tratta ora di comprendere quale trattamento ﬁscale debba essere applicato ai maggiori interessicontabilizzati in applicazione del nuovo criterio del costo ammortizzato. Premesso che l’articolo 13-bis, del Dl 244/2016, ha introdotto il principio di derivazione rafforzata del reddito Ires dalle risultanze di bilancio, il Dm 3 agosto 2017, per effetto del richiamo operato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), all’articolo 2, comma 1, del Dm 1° aprile 2009, ha poi confermato che assumono rilevanza anche per i soggetti Oic gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma, pur nel rispetto delle disposizioni del Tuir che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi.<strong>Il trattamento ﬁscale</strong>Tornando all’esempio, dunque, la qualiﬁcazione dei costi di transazione - spese legali e notarili, commissioni di agenzia - come maggiori interessi passivi contabilizzati a conto economico assume rilevanza ﬁscale. Tali interessi sono dunque deducibili nei limiti quantitativi previsti dal Tuir ed in particolare nel limite del 30 per cento del Rol previsto dall’articolo 96. Per quanto riguarda l’Irap, la contabilizzazione descritta comporta l’irrilevanza dei costi di transazione che diventano di fatto indeducibili.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 16 May 2017 12:04:31 +0200</pubDate>
                        <title>Sui patti di rinuncia all’azione di responsabilità verso gli amministratori</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sui-patti-di-rinuncia-allazione-di-responsabilita-verso-gli-amministratori</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nei contratti di acquisizione di partecipazioni societarie sono ampiamente diffuse le clausole con cui l’acquirente, che assumerà il controllo della società, si impegna a non votare per l’esercizio dell’azione di responsabilità <em>ex</em> art. 2393 cod. civ., nonché ad astenersi dal promuovere azione di responsabilità a carico degli amministratori uscenti ai sensi degli art. 2393-<em>bis</em> cod. civ. e 2395 cod. civ. Resta aperto, tuttavia, il profilo della eventuale traslazione di tale previsione contrattuale in una delibera assembleare assunta ad esito del trasferimento della partecipazione di controllo da parte del nuovo socio acquirente.Sono altresì diffusi i c.d. patti di manleva, in forza dei quali l’acquirente si impegna a tenere indenni gli stessi amministratori dimissionari da ogni conseguenza patrimoniale derivante dall’esercizio di azioni di responsabilità nei loro confronti. Diversamente dai patti di rinuncia, la manleva non esclude che possa essere instaurata un’azione di responsabilità né esonera il soggetto manlevato dalla sua responsabilità, ma trasferisce a carico del manlevante il rischio connesso alle conseguenze di un accertamento positivo della responsabilità – contrattuale o extracontrattuale – del soggetto garantito. Tali patti, tuttavia, benché strettamente connessi ai patti di rinuncia, non rientrano nello <em>scope of work</em> del presente articolo e saranno oggetto di trattazione separata.Tornando ai patti di rinunzia, lo scopo è quello di preservare l’equilibrio patrimoniale raggiunto dalle parti mediante la previsione delle clausole di garanzia (le c.d. “representations and warranties”); si vuole evitare, infatti, che l’acquirente possa ottenere il duplice vantaggio dell’indennizzo e della reintegrazione del patrimonio sociale mediante un’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.Si ritiene opportuno affrontare questo argomento non solo perché di interesse per la prassi, ma anche perché oggetto di recenti valutazioni nel dibattito giurisprudenziale e dottrinale.Sul tema occorre tuttavia agire con cautela a fronte del fatto che giurisprudenza e dottrina hanno alternato posizioni differenti nel corso degli anni.Il punto di partenza della ricognizione è rappresentato dall’art. 2393, comma 6, cod. civ. il quale prevede che, con delibera espressa dell’assemblea, la società possa rinunciare (e transigere) all’esercizio dell’azione di responsabilità, purché non si opponga una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista nello statuto per l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità.Ostile al riconoscimento della legittimità dei patti di rinunzia può sostanzialmente dirsi la giurisprudenza che, a partire dagli anni ’90 [cfr. Cass., 27 luglio 1994, n. 7030], ha rilevato la nullità di tali patti per violazione dell’interesse sociale (ossia l’interesse della società ad ottenere il ristoro a beneficio del proprio patrimonio) e per contrarietà alle finalità imposte inderogabilmente dalla legge. Successivamente tale indirizzo si è consolidato, tanto che la Suprema Corte [Cass., 28 aprile 2010 n. 10215] ha espressamente affermato la nullità di detti patti in quanto aventi oggetto (la prestazione inerente alla non votazione dell’azione di responsabilità) o motivi comuni illeciti perché la clausola sarebbe stipulata per far prevalere l’interesse soggettivo dei soci a discapito appunto dell’interesse sociale.In linea con la giurisprudenza di legittimità si è posto anche il Tribunale di Milano [Trib. Milano, 16 giugno 2014, n. 7946], il quale si è espresso per la nullità dei patti di rinuncia, muovendo dall’osservazione che, nella vicenda oggetto della controversia, l’obbligo di non esercitare l’azione assumeva in concreto un’equivalenza sostanziale con la rinuncia all’azione di responsabilità, dal momento che la società titolare dell’azione perdeva, per effetto dell’incorporazione della società acquirente nella stessa, ogni interesse ad agire in quanto contestualmente gravata dall’impegno di non proporre l’azione stessa.Anche la dottrina, seppur con diversità di accenti e argomenti rispetto alla giurisprudenza, ha più volte affermato la nullità dei patti in esame. Secondo un primo orientamento è nullo l’impegno assunto dal socio nei confronti dell’amministratore interessato, in quanto la situazione di conflitto verrebbe fatta propria dal promittente e l’impegno violerebbe la sostanza imperativa della norma [cfr. C. Cottino, <em>Le convenzioni di voto nelle società commerciali</em>, Milano, 1958, p. 247].Altra dottrina [G. Oppo, <em>Le convenzioni parasociali tra diritti delle obbligazioni e diritto delle società</em>, in <em>Riv. dir</em>. <em>civ.</em>, 1987, p. 517] muove dall’esigenza di rispettare la causa di collaborazione che giustifica l’esistenza della società e, pertanto, considera invalido qualsiasi patto volto a operare contro l’interesse sociale.Un altro indirizzo dottrinale ha ritenuto invalide le clausole che esonerano gli amministratori da una loro responsabilità anche in caso di colpa lieve, argomentando l’inderogabilità dell’art. 2392 cod. civ. e ancorandosi alla prescrizione dell’art. 1229 cod. civ. e alla natura di ordine pubblico delle norme sulla responsabilità degli amministratori in quanto poste a tutela di terzi [cfr. G.A. Rescio, <em>Convenzioni di voto: note a margine di recenti provvedimenti</em>, in <em>Riv. dir. priv.</em>, 1996, p. 122 ss.].Tutte queste teorie, tuttavia, non esauriscono il tema relativo ai patti di rinuncia all’azione di responsabilità, in quanto giurisprudenza e dottrina hanno elaborato anche teorie favorevoli al riconoscimento della legittimità di detti patti.La stessa giurisprudenza [Trib. Milano, 10 febbraio 2000] ha affermato che la delibera di rinuncia all’azione sociale di responsabilità potrebbe assumere efficacia liberatoria, purché contenga la concreta e specifica determinazione degli episodi di amministrazione integranti l’eventuale pretesa risarcitoria.Coerente con tale pronuncia il Tribunale di Roma [Trib. Roma, 28 settembre 2015, n. 19193] che, contrariamente a quanto affermato l’anno precedente dal citato Tribunale di Milano [cfr. Trib. Milano, 16 giugno 2014, n. 7946], ha riconosciuto la validità dei patti con i cui i soci s’impegnano a non deliberare l’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore uscente successivamente alla conclusione del suo mandato gestorio. Nel caso in questione il Tribunale ha riconosciuto la nullità dei soli patti aventi a oggetto la preventiva rinunzia all’azione di responsabilità rispetto a qualsiasi condotta che gli amministratori uscenti abbiano assunto nel corso del loro mandato.Tali osservazioni sono state condivise anche dalla dottrina che ha sostenuto la validità dei patti in esame argomentando in base alla legittimità dell’impegno a compiere atti o tenere comportamenti che, di per sé, possono essere frutto di libere determinazioni, vertendo su materia patrimoniale e in base all’assenza di principi inderogabili con i quali siano incompatibili [B. Visentini, <em>I sindacati di voto: realtà e prospettive</em>, in <em>Riv. soc.</em>, 1988, p. 15 ss.; A. Tina, <em>L’esonero da responsabilità degli amministratori di s.p.a</em>., Milano, 2008, p. 325 ss.]Inoltre è stato affermato, sempre in dottrina, come la rinuncia, oltre a essere espressa, debba anche avere un contenuto specifico; occorre, quindi, come affermato pure dalla citata giurisprudenza “possibilista”, che la delibera indichi le singole azioni e/o violazioni da cui derivano pretese risarcitorie da rinunciare (o transigere) dalla società, poiché solo in questo modo l’oggetto della rinuncia risulterebbe determinato o determinabile (art. 1346 cod. civ.) e l’assemblea potrebbe procedere a una cosciente valutazione della rinuncia [cfr. F. Bonelli, <em>Gli amministratori di s.p.a.</em>, Milano, p. 197].La posizione di maggior apertura è stata, però, assunta dalla dottrina più recente; in particolare, si è ritenuto opportuno distinguere tra norme volte a regolare il rapporto tra gli amministratori e la società e norme che disciplinano la responsabilità verso i creditori sociali, dal momento che le prime sono volte alla tutela del patrimonio sociale in funzione dell’interesse della collettività dei soci, mentre le seconde sono strumentali alla protezione dei creditori e dei terzi [A. Picciau, <em>Sulla validità dei patti parasociali di rinunzia all’azione di responsabilità e di manleva nelle s.p.a.</em>, in <em>Riv. soc.</em>, 2016, p. 301 ss.]. Secondo tale lettura pare coerente con il sistema delineato dal legislatore riconoscere all’art. 2393 cod. civ., che regola il rapporto tra l’organo amministrativo e la società, carattere derogabile, mentre del tutto autonomo e distinto permane il piano della responsabilità verso terzi e verso i creditori disciplinato all’art. 2394 cod. civ. [cfr. A. Picciau, loc. cit., p. 307].Quanto alla legittimità del patto di rinunzia alla luce delle norme procedurali di cui all’art. 2393 cod. civ. in tema di responsabilità, secondo stessa dottrina [ampiamente sul punto A. Picciau, loc. cit., p. 304 ss.] non paiono condivisibili le rigorose posizioni assunte dalla giurisprudenza che affermavano carattere imperativo a tali norme e ravvisavano nel patto in questione una loro violazione, in quanto la legge, assegnando alla collettività dei soci il potere di disporre del diritto al risarcimento dei danni mediante rinuncia o transazione all’azione di responsabilità, mostrerebbe chiaramente come tali norme non siano poste a protezione di interessi di carattere generale, bensì a tutela dell’interesse della collettività dei soci.Alla luce di quanto esposto, emerge chiaramente come dottrina e giurisprudenza non abbiano ancora maturato un orientamento uniforme rispetto al tema oggetto del presente articolo; tuttavia, come dimostra la giurisprudenza “possibilista” e la più recente dottrina, è andato sempre più sviluppandosi negli ultimi tempi, ricevendo ampi consensi, un atteggiamento di maggior apertura volto al riconoscimento della validità dei patti di rinuncia all’azione di responsabilità.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni ci potete contattare al seguente indirizzo: </em><a href="mailto:articoliM&amp;A@advant-nctm.com">articoliM&amp;A@advant-nctm.com</a>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 16 May 2017 11:58:53 +0200</pubDate>
                        <title>La nuova disciplina relativa alle informazioni di carattere non finanziario</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-nuova-disciplina-relativa-alle-informazioni-di-carattere-non-finanziario</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con il decreto legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016 (il “<strong><em>Decreto Legislativo</em></strong>”), è stata introdotta nell’ordinamento italiano, in attuazione della direttiva 2014/95/UE, una nuova disciplina relativa alla pubblicità delle informazioni di carattere non finanziario, applicabile a partire dall’esercizio finanziario avente inizio dal 1° gennaio 2017.La disciplina di cui al Decreto Legislativo si rivolge ed è applicabile agli enti di interesse pubblico (come identificati dall’art. 16 del d.lgs. 39/2010) che abbiano avuto, su base individuale o consolidata, in media, durante l’esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 500 e che, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato (avuto riguardo ai dati individuali o consolidati) almeno uno dei seguenti limiti dimensionali: (a) totale dello stato patrimoniale: euro 20.000.000; e (b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 40.000.000. Sono tuttavia esonerati dall’obbligo di redigere e pubblicare la dichiarazione di carattere non finanziario individuale gli enti di interesse pubblico che, pur superando su base individuale gli indici sopra riportati: (i) sono altresì tenuti a redigere e pubblicare la dichiarazione consolidata; e (ii) sono compresi nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta dalla rispettiva società madre.Si precisa per chiarezza che l’art. 16 del d.lgs. 39/2010, come modificato dal d.lgs. 135/2016, definisce gli enti di interesse pubblico come (a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell’Unione europea; (b) le banche; (c) le imprese di assicurazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private; e (d) le imprese di riassicurazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all’articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private.La disciplina introdotta dal Decreto Legislativo prevede che gli enti di interesse pubblico interessati redigano, per ogni esercizio finanziario, una dichiarazione volta a garantire al pubblico una corretta informativa circa l’attività di impresa, il suo andamento, i suoi risultati e l’impatto dalla stessa prodotto avuto riguardo ai temi energetici, ambientali, sociali e attinenti al personale nonché al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. Tale dichiarazione dovrà descrivere, tra l’altro, i principali rischi generati o subiti in relazione ai predetti temi nonché il modello aziendale di gestione e organizzazione delle attività di impresa, le politiche praticate e le azioni adottate per gestirli. Le informazioni di carattere non finanziario sono fornite mediante un raffronto con quelle fornite negli esercizi precedenti, facendo eventuale riferimento alle voci e gli importi contenuti nel bilancio. Nel caso in cui l’ente di interesse pubblico sia tenuto alla pubblicazione della dichiarazione di carattere non finanziario su base consolidata, la dichiarazione di carattere non finanziario si riferisce al gruppo nel suo complesso, comprensivo della società madre e delle società figlie integralmente consolidate.Nei casi in cui gli enti di interesse pubblico non praticano politiche rispetto a uno o più dei temi rilevati, gli stessi sono tenuti a illustrare la motivazione di tale scelta in maniera chiara e articolata. In taluni casi eccezionali, inoltre, previa deliberazione motivata dell’organo di amministrazione, sentito l’organo di controllo, nella dichiarazione di carattere non finanziario possono essere omesse le informazioni concernenti sviluppi imminenti e operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell’impresa. Se l’ente di interesse pubblico si avvale di tale facoltà, tuttavia, lo deve esplicitare nella dichiarazione di carattere non finanziario.&nbsp;Dal punto di vista dei soggetti coinvolti nella redazione della dichiarazione di carattere non finanziario e della procedura di approvazione della stessa, le similitudini con la disciplina del bilancio di esercizio sono molteplici e, infatti, la dichiarazione di carattere non finanziario può essere contenuta nella relazione sulla gestione che accompagna il bilancio di esercizio o quello consolidato e, in tale caso, costituisce una specifica sezione della stessa, ovvero può costituire una relazione distinta.Con riferimento, innanzitutto, ai soggetti coinvolti, il Decreto Legislativo pone in capo agli amministratori dell’ente di interesse pubblico la responsabilità della redazione della dichiarazione di carattere non finanziario. L’organo di controllo è, invece, chiamato a vigilare sull’osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo e a riferirne nella relazione annuale all’assemblea. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (o altro revisore legale appositamente designato), infine, verifica l’avvenuta predisposizione della dichiarazione di carattere non finanziario ed esprime, con apposita relazione, distinta da quella relativa al bilancio, un’attestazione circa la conformità delle informazioni fornite rispetto a quanto previsto nel Decreto Legislativo.Per quanto concerne, invece, il procedimento per l’approvazione della dichiarazione di carattere non finanziario, il Decreto Legislativo prevede che, entro gli stessi termini per la presentazione del progetto di bilancio, la dichiarazione di carattere non finanziario approvata dall’organo amministrativo debba essere messa a disposizione dell’organo di controllo e del soggetto incaricato di svolgere la revisione legale dei conti e sia poi oggetto di pubblicazione sul registro delle imprese a cura degli amministratori congiuntamente alla relazione sulla gestione.Nel caso di violazione delle disposizioni del Decreto Legislativo (i.e. in caso di omesso deposito della dichiarazione di carattere non finanziario, di non conformità alla stessa a quanto previsto nel Decreto Legislativo o nel caso in cui la stessa contiene elementi non conformi al vero o omette fatti rilevanti) sono previste sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei soggetti coinvolti nel processo di redazione della dichiarazione di carattere non finanziario e, quindi, in capo agli amministratori, ai componenti dell’organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, che variano tra Euro 20.000 e Euro 150.000. L’autorità deputata all’accertamento e all’irrogazione delle predette sanzioni è la Consob e si applica la procedura sanzionatoria di cui agli articoli 194-<em>bis</em>, 195, 195-<em>bis</em> e 196-<em>bis</em> del TUF.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni ci potete contattare al seguente indirizzo: </em><a href="mailto:articoliMF@advant-nctm.com">articoliMF@advant-nctm.com</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 16 May 2017 11:55:00 +0200</pubDate>
                        <title>The new Italian tax regime applicable to carried interest</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-new-italian-tax-regime-applicable-to-carried-interest</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>On April 24th, 2017, the Italian Government enacted the <a href="http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&amp;art.idArticolo=60&amp;art.versione=1&amp;art.codiceRedazionale=17G00063&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-24&amp;atto.tipoProvvedimento=DECRETO-LEGGE&amp;art.idGruppo=7&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art" target="_blank" rel="noreferrer">Law Decree n. 50/2017</a> that introduces a newtax regime applicable to “<strong>carried interest</strong>”, i.e. the <strong>share to the profit of an investment</strong> earned by managers of <a href="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0065" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>undertaking for collective investments</strong></a> and more generally by employees/directors of companies.The new rules provide that the income realized by managers/employees in relation to carried interest embedded into units of undertaking for collective investments (“UCIs”) or shares/financial instruments of companies qualifies as <strong>financial income</strong> (in principle subject to 26% <strong>substitute tax</strong>).The new regime applies to carried interests deriving from the participation to companies, entities or UCIs resident or established in the Italian territory or in States that allow an adequate <a href="http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>exchange of information</strong></a>.<strong>Conditions of applicability</strong>In particular, the carried interest regime applies to the income deriving from the <strong>direct or indirect participation in companies and UCIs</strong>, earned by employees and directors of such companies/UCIs (or of any other entity controlling such companies or managing the UCIs) and relating to <strong>units, shares and other financial instruments</strong> embedding <strong>economic returns higher than the ordinary ones</strong> (the "<strong>Preferred Financial Instruments</strong>"), provided that the following conditions are met:</p><ol> <li>the actual commitment in the UCI of all the employees/directors entitled to the carry interest is equal, at least, to <strong><em>(i) </em>1% of the overall investment</strong> carried out by the UCI or <em>(ii) </em><strong>1% of the net equity value of companies </strong>or other entities issuing the Preferred Financial Instruments. The 1% minimum commitment is determined by computing also the amount invested in ordinary units or shares (i.e. financial instruments having the same economic rights of all the other investors/shareholders), as well as the amount, if any, taxed as employment income in the hands of the employees/directors upon subscription of the shares or quotas (or that would have been taxed in Italy if the employees/managers had been Italian tax residents);</li> <li>the carried interest, i.e. the <strong>higher return</strong> embedded in the Preferred Financial Instruments, is paid to employees/directors only&nbsp;&nbsp; <strong>after&nbsp;&nbsp; the&nbsp;&nbsp;&nbsp; repayment&nbsp;&nbsp;&nbsp; of&nbsp;&nbsp;&nbsp; the&nbsp;&nbsp;&nbsp; invested&nbsp;&nbsp;&nbsp; capital</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; contributed&nbsp;&nbsp;&nbsp; by&nbsp;&nbsp;&nbsp; all&nbsp;&nbsp;&nbsp; the investors/shareholders plus the agreed-upon minimum yield of return (“hurdle rate”) provided for by&nbsp; the by-laws or the internal rules of the UCI. In case of <strong>change of control</strong>, the carried interest accrues upon the condition that the other investors/shareholders realize a consideration for the sale at least equal to the invested capital plus the hurdle rate;</li> <li>the <strong><em>Preferred Financial Instruments</em></strong> <strong>are held</strong> by the employees/directors (or, in case of death, by their heirs) for a <strong>period of at least 5 years</strong>, or until the date of change of control (that should also include the liquidation event) or substitution of the management company if such events occur prior than the five-years period.</li></ol><p><strong>Entry into force</strong>The new provisions apply to the income from the Preferred Financial Instruments received from the date of&nbsp;&nbsp; entry into force of the Law Decree. The <strong>Law Decree</strong> has entered into force on April 24 2017 and <strong>it must be converted into law within 60 days</strong> (<em>i.e. </em>within June 23rd, 2017), otherwise it will decay. At the moment, the Decree is under examination at the Parliament, which can amend or abolish, during the conversion procedure, the current version of the new provisions.For any other information or clarification about the new tax regime do not hesitate to contact&nbsp;Barbara Aloisi <a href="mailto:b.aloisi@advant-nctm.com">b.aloisi@advant-nctm.com</a>&nbsp;or&nbsp;Andrea Mantellini&nbsp;<a href="mailto:a.mantellini@advant-nctm.com">a.mantellini@advant-nctm.com</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 28 Apr 2017 11:20:06 +0200</pubDate>
                        <title>Considerazioni in merito alla rinunciabilità dell’effetto risolutorio della diffida ad adempiere</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/considerazioni-in-merito-alla-rinunciabilita-delleffetto-risolutorio-della-diffida-ad-adempiere-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La sentenza della Corte di Cassazione, sez. II, n. 4205 del 3 marzo 2016 offre l’opportunità per dare brevemente conto delle diverse posizioni di giurisprudenza e dottrina in materia di rinunciabilità dell’effetto risolutorio della diffida ad adempiere.</em><strong>1. L’oggetto della questione</strong>Se in un contratto a prestazioni corrispettive una parte non adempie la prestazione cui era tenuta, la parte adempiente può chiedere giudizialmente l’adempimento o esercitare il diritto alla risoluzione. La risoluzione per inadempimento può essere giudiziale o “di diritto”. È detta di diritto quella che si produce senza necessità di ricorrere ad una pronuncia costitutiva del giudice.&nbsp;Tra i casi di risoluzione di diritto espressamente regolati dal Codice Civile, vi è la diffida ad adempiere&nbsp; per mezzo della quale il creditore può intimare al debitore di adempiere entro un congruo termine avvertendolo che, in mancanza, il contratto si intenderà senz’altro risolto.La diffida ad adempiere è disciplinata dall’articolo 1454 C.C., che dispone quanto segue:<em>“[I] Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto.</em></p><ul> <li><em>Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine </em></li> <li><em>Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto”.</em></li></ul><p>Si è posta a tal proposito la questione relativa alla possibilità, per il contraente non inadempiente, di rinunciare all’effetto risolutorio della diffida ad adempiere, decorso inutilmente il termine fissato nella stessa.Sul punto non vi è una posizione unanime di giurisprudenza e dottrina e di ciò si darà brevemente conto nel presente contributo.<strong>2. Le posizioni della giurisprudenza</strong>Una parte della giurisprudenza, nonostante il tenore letterale dell’art. 1454 C.C., ritiene che l’effetto risolutorio sia rinunciabile.&nbsp;Si è infatti affermato, <em>inter alia</em>, che la diffida ad adempiere costituisce una facoltà per il contraente non inadempiente: dopo l’inutile decorso del termine fissato, chi l’ha intimata ha facoltà di rinunciare – anche attraverso comportamenti concludenti – al suo effetto (si veda Corte di Cassazione, sez. II, n.&nbsp; 9317 del 9 maggio 2016).Inoltre, la diffida ad adempiere ha natura di negozio giuridico: non può produrre effetti contro ed oltre&nbsp; la volontà del suo autore, che pertanto può decidere di non far valere la risoluzione già verificatasi (cfr. Corte di Cassazione, sez. III, n. 23315 dell’8 novembre 2007).&nbsp;Qualora l’intimante proponga una domanda giudiziale, successiva alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad&nbsp; adempiere,&nbsp; che&nbsp; valorizzi in&nbsp; maniera&nbsp; esplicita e&nbsp; non&nbsp; equivoca&nbsp; l’inutile&nbsp;&nbsp; decorso&nbsp;&nbsp; dello&nbsp;stesso, al fine di far accertare e dichiarare dal giudice la risoluzione del contratto, l’effetto risolutorio è connesso a detta domanda (perciò il giudice non potrebbe dichiarare d'ufficio, in assenza di apposita domanda sul punto, la risoluzione del contratto a seguito dell'inutile decorso del termine indicato nella diffida): a tal proposito, in particolare, la Corte di Cassazione, sez. II, n. 4535 del 18 maggio 1987 ha affermato che “<em>l'espressione "risoluto di diritto" dell'art. </em><em>1454 c.c. significa soltanto che la pronuncia giudiziale relativa ha carattere meramente dichiarativo della risoluzione stessa, non già che ad essa il giudice possa provvedere d'ufficio</em>”.&nbsp;Si tenga altresì presente che una tesi contraria è stata espressa dalla Corte di Cassazione, a Sezioni&nbsp; Unite, con la sentenza n. 553 del 14 gennaio 2009, secondo cui non è ammissibile la rinuncia all’effetto risolutorio da parte del contraente non inadempiente, in quanto tale effetto è sottratto – per evidente <em>voluntas legis </em>– alla libera disponibilità del contraente stesso.<strong>3. L’opinione della dottrina: l’effetto risolutivo della diffida non è disponibile</strong>La dottrina prevalente ritiene invece che l’intimante non possa, essendosi la risoluzione verificata automaticamente, rinunciare ad essa cancellandone gli effetti, né mediante revoca della stessa, né mediante intimazione di nuova diffida, né con il ricorso ad altri mezzi di tutela. Ciò in quanto, anche sulla base del tenore letterale dell’art. 1454 c.c., la risoluzione opera senza necessità di un intervento del giudice.&nbsp;A tal proposito, si è tra l’altro sottolineata la necessità di tutelare il debitore, che ha un interesse alla certezza della propria posizione ed un affidamento rispetto all’impossibilità di essere chiamato ad adempiere dopo l’infruttuoso decorso del termine.<strong>4. La decisione della Corte di Cassazione, sez. II, 3 marzo 2016, n. 4205</strong>La Corte, con la sentenza n. 4205/2016, afferma incidentalmente che, nel caso in cui l’intimante non domandi giudizialmente la risoluzione di diritto per l’inutile decorso del termine assegnato ma formuli una nuova diffida ad adempiere, la risoluzione di diritto consegue solo quale effetto della seconda diffida (a condizione che la stessa sia valida).&nbsp;Alla&nbsp; rinnovazione&nbsp; della&nbsp; diffida&nbsp; ad&nbsp; adempiere&nbsp; si&nbsp; riconduce&nbsp; l’interesse&nbsp; dell’intimante&nbsp; ad&nbsp; un&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tardivo&nbsp;adempimento della controparte, con la concessione di un nuovo termine entro il quale adempiere.&nbsp;Ciò, comunque, non esclude che l’inadempimento continui ad essere tale a far data dalla scadenza del termine assegnato con la prima diffida.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 28 Apr 2017 09:55:18 +0200</pubDate>
                        <title>La responsabilità degli amministratori non operativi e il dovere di agire in modo informato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-responsabilita-degli-amministratori-non-operativi-e-il-dovere-di-agire-in-modo-informato</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La responsabilità degli amministratori privi di deleghe operative, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. </em><em>I, 31 agosto 2016, n. 17441 in commento, non può discendere da una generica condotta di omessa vigilanza - tale da essere identificata nei fatti come una responsabilità oggettiva -&nbsp; ma deve essere ricondotta alla violazione del dovere di agire informati, sia sulla base delle informazioni che devono essere rilasciate da parte degli amministratori operativi, sia sulla base delle informazioni che gli amministratori non operativi possono acquisire di propria iniziativa. </em><em>L’individuazione dei presupposti della responsabilità degli amministratori deleganti si inquadra, pertanto, in un discorso che valorizza la differenziazione dei doveri imposti agli amministratori delegati e quelli tipici degli amministratori non esecutivi.</em><strong>1. Il caso</strong>Il caso specifico concerne la responsabilità fatta valere ai sensi dell’art. 164 l. fall. dalla Curatela fallimentare di una società per azioni nei confronti dei propri amministratori per avere posto in essere una gestione sprovveduta tale da determinare la dispersione del patrimonio della società e, conseguentemente, il suo fallimento. Tra le altre, l’operazione più dannosa causa dello svuotamento del patrimonio della società, era consistita nell’acquisto del pacchetto azionario di altra società ad un prezzo esorbitante rispetto al patrimonio della società acquisita; tale operazione era stata implementata in un contesto di evidente conflitto di interessi dell’amministratore unico della società acquirente, il quale era anche socio di maggioranza, tramite altra società, della società venditrice. Circa un anno dopo la conclusione del contratto di acquisto del predetto pacchetto azionario, il socio di controllo della società acquirente aveva ceduto parte delle azioni di tale società ad altri tre soci, i quali avevano assunto altresì, per un periodo di tempo limitato, l’incarico di amministratori della società medesima; questi ultimi erano infatti cessati dal proprio incarico di amministratori prima dell’approvazione del bilancio d’esercizio in cui avevano assunto l’incarico. Quanto al pagamento del prezzo di acquisto del pacchetto azionario di cui sopra, esso era avvenuto solo per una piccola quota di acconto al momento della conclusione del contratto di acquisto, mentre la restante porzione di prezzo era stata versata dalla società acquirente durante la vigenza dell’incarico dei nuovi amministratori della medesima.<strong>2. La posizione della Cassazione Civile, Sez. I, 31 agosto 2016, n. 17441</strong>Il Tribunale di Roma in primo grado aveva accertato la responsabilità di tutti gli amministratori, compresi coloro che avevano assunto l’incarico dopo la conclusione del contratto di acquisto del pacchetto azionario. La Corte di Appello di Roma aveva infatti confermato la responsabilità di questi ultimi, riformando la sentenza soltanto rispetto al quantum dei danni posti a carico degli amministratori subentrati dopo la conclusione dell’operazione. La Corte di legittimità ha invece cassato con rinvio la sentenza di appello, affermando il principio secondo cui gli amministratori non operativi rispondono della condotta degli amministratori che hanno operato solo qualora siano a conoscenza di dati di fatto tali da sollecitare il loro intervento, ovvero abbiano omesso di attivarsi diligentemente per agire in modo informato. Al fine di soddisfare finalità organizzative interne della società e per agevolare la gestione operativa della società medesima, spesso le funzioni amministrative e gestorie vengono poste su due differenti livelli: un primo livello “operativo” è affidato agli amministratori delegati, mentre un diverso livello “valutativo” è affidato agli amministratori deleganti. Ai primi spetterà, pertanto, la cura dell’adeguatezza degli assetti e l’articolazione delle attività imprenditoriali, mentre sui deleganti incomberà principalmente l’obbligo di valutare il funzionamento degli assetti gestionali e di vagliarne l’efficacia. La Corte, qualificando la responsabilità degli amministratori verso la società come una responsabilità di tipo contrattuale, ha analizzato la questione applicando il principio della c.d. “business judgement rule” – ovvero l’insindacabilità delle scelte gestionali, se non con riferimento alle modalità con cui esse sono state prese (c.d. “decision making process”) – soffermandosi, in particolare, sul dovere di agire in modo informato che grava sugli amministratori non operativi e che è funzionale all’acquisizione della conoscenza da parte di questi ultimi dei fatti pregiudizievoli compiuti dagli amministratori operativi. Un ulteriore elemento messo in rielevo dalla Corte di legittimità, è rappresentato dal nesso di causalità che deve sussistere tra l’inerzia degli amministratori non operativi e il pregiudizio arrecato alla società, tenendo conto degli strumenti giuridici che in concreto questi ultimi hanno a disposizione per reagire alla mala gestio degli amministratori operativi. Gli amministratori non operativi hanno il dovere di intervenire ai sensi dell’art. 2392 c.c., comma 2, per impedire il compimento di fatti dannosi di cui siano venuti a conoscenza e tale dovere si traduce in una attività di controllo sull’attività svolta dagli amministratori delegati. A tal fine, risulta, quindi, di importanza centrale lo scambio di informazioni tra amministratori delegati e consiglio di amministrazione: i c.d. flussi informativi hanno il fine di correggere le asimmetrie informative che i consiglieri privi di deleghe hanno rispetto ai delegati e permettono ai primi di agire in modo informato ai sensi dell’art. 2381, comma 6, c.c.<strong>3. Il dovere di agire in modo informato</strong>Il dovere di agire in modo informato per gli amministratori privi di deleghe si traduce nell’attivazione di strumenti volti all’acquisizione di informazioni ulteriori rispetto a quelle già pervenute loro mediante i flussi informativi provenienti dai delegati. La domanda sorge spontanea: quando tale prerogativa assume i connotati della doverosità, con l’esito che il suo mancato esercizio possa costituire fonte di responsabilità? Secondo l’orientamento accolto della sentenza in commento, ciò si configura nel caso in cui le informazioni provenienti dagli amministratori delegati presentino lacune, contraddizioni ed elementi di criticità. Non sussiste, pertanto, a carico degli amministratori non operativi, un generale obbligo di vigilanza che li esporrebbe a una responsabilità oggettiva. Secondo tale orientamento, gli amministratori privi di deleghe saranno, quindi, dispensati dal dover richiedere informazioni aggiuntive solo laddove ricorrano i seguenti due presupposti: (i) gli assetti organizzativi valutati dal consiglio di amministrazione sono stati ritenuti adeguati; (ii) le informazioni fornite dagli amministratori delegati sono complete, plausibili e non destano di per sé alcun allarme e – alla luce del principio della “business judgement rule” – non appaiono irragionevoli dal punti di vista economico.<strong>4. La struttura della responsabilità degli amministratori non operativi: l’approdo interpretativo</strong>La responsabilità solidale degli amministratori non operativi per le operazioni pregiudizievoli compiute dagli amministratori delegati, prevista dall’art. 2392, comma 2, c.c., si caratterizza, pertanto, come una responsabilità sussidiaria che presuppone la sussistenza dei seguenti elementi: (i) un pregiudizio riconducibile alla violazione di una regola gestoria imputabile agli amministratori delegati; (ii) la violazione, da parte degli amministratori non operativi, dei doveri concernenti la funzione di controllo (si tenga presente che l’onere della prova di tale violazione grava su chi agisce in giudizio promuovendo l’azione di responsabilità); (iii) il nesso di causalità tra la violazione dei doveri propri degli amministratori non operativi e il pregiudizio arrecato dall’operazione dannosa posta in essere dagli amministratori delegati. Nel caso di specie, con riferimento alla necessaria prova del nesso di causalità, hanno inciso in modo determinante – nel senso di escludere la responsabilità degli amministratori non operativi - alcuni elementi di fatto e, in particolare, la circostanza di aver assunto la carica di amministratori non operativi dopo il compimento dell’operazione dannosa.Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: corporate.commercial@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 28 Apr 2017 09:52:50 +0200</pubDate>
                        <title>Considerazioni in merito alla rinunciabilità dell’effetto risolutorio della diffida ad adempiere</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/considerazioni-in-merito-alla-rinunciabilita-delleffetto-risolutorio-della-diffida-ad-adempiere</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La sentenza della Corte di Cassazione, sez. II, n. 4205 del 3 marzo 2016 offre l’opportunità per dare brevemente conto delle diverse posizioni di giurisprudenza e dottrina in materia di rinunciabilità dell’effetto risolutorio della diffida ad adempiere.</em><strong>1. L’oggetto della questione</strong>Se in un contratto a prestazioni corrispettive una parte non adempie la prestazione cui era tenuta, la parte adempiente può chiedere giudizialmente l’adempimento o esercitare il diritto alla risoluzione. La risoluzione per inadempimento può essere giudiziale o “di diritto”. È detta di diritto quella che si produce senza necessità di ricorrere ad una pronuncia costitutiva del giudice.&nbsp;Tra i casi di risoluzione di diritto espressamente regolati dal Codice Civile, vi è la diffida ad adempiere&nbsp; per mezzo della quale il creditore può intimare al debitore di adempiere entro un congruo termine avvertendolo che, in mancanza, il contratto si intenderà senz’altro risolto.&nbsp;La diffida ad adempiere è disciplinata dall’articolo 1454 C.C., che dispone quanto segue:<em>“[I] Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto.</em></p><ul> <li><em>Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine </em></li> <li><em>Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto”.</em></li></ul><p>Si è posta a tal proposito la questione relativa alla possibilità, per il contraente non inadempiente, di rinunciare all’effetto risolutorio della diffida ad adempiere, decorso inutilmente il termine fissato nella stessa.&nbsp;Sul punto non vi è una posizione unanime di giurisprudenza e dottrina e di ciò si darà brevemente conto nel presente contributo.<strong>2. Le posizioni della giurisprudenza</strong>Una parte della giurisprudenza, nonostante il tenore letterale dell’art. 1454 C.C., ritiene che l’effetto risolutorio sia rinunciabile.&nbsp;Si è infatti affermato, <em>inter alia</em>, che la diffida ad adempiere costituisce una facoltà per il contraente non inadempiente: dopo l’inutile decorso del termine fissato, chi l’ha intimata ha facoltà di rinunciare – anche attraverso comportamenti concludenti – al suo effetto (si veda Corte di Cassazione, sez. II, n.&nbsp; 9317 del 9 maggio 2016).&nbsp;Inoltre, la diffida ad adempiere ha natura di negozio giuridico: non può produrre effetti contro ed oltre&nbsp; la volontà del suo autore, che pertanto può decidere di non far valere la risoluzione già verificatasi (cfr. Corte di Cassazione, sez. III, n. 23315 dell’8 novembre 2007)&nbsp;Qualora l’intimante proponga una domanda giudiziale, successiva alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad&nbsp; adempiere,&nbsp; che&nbsp; valorizzi in&nbsp; maniera&nbsp; esplicita e&nbsp; non&nbsp; equivoca&nbsp; l’inutile&nbsp;&nbsp; decorso&nbsp;&nbsp; dello&nbsp;stesso, al fine di far accertare e dichiarare dal giudice la risoluzione del contratto, l’effetto risolutorio è connesso a detta domanda (perciò il giudice non potrebbe dichiarare d'ufficio, in assenza di apposita domanda sul punto, la risoluzione del contratto a seguito dell'inutile decorso del termine indicato nella diffida): a tal proposito, in particolare, la Corte di Cassazione, sez. II, n. 4535 del 18 maggio 1987 ha affermato che “<em>l'espressione "risoluto di diritto" dell'art. </em><em>1454 c.c. significa soltanto che la pronuncia giudiziale relativa ha carattere meramente dichiarativo della risoluzione stessa, non già che ad essa il giudice possa provvedere d'ufficio</em>”.Si tenga altresì presente che una tesi contraria è stata espressa dalla Corte di Cassazione, a Sezioni&nbsp; Unite, con la sentenza n. 553 del 14 gennaio 2009, secondo cui non è ammissibile la rinuncia all’effetto risolutorio da parte del contraente non inadempiente, in quanto tale effetto è sottratto – per evidente <em>voluntas legis </em>– alla libera disponibilità del contraente stesso.<strong>3. L’opinione della dottrina: l’effetto risolutivo della diffida non è disponibile</strong>La dottrina prevalente ritiene invece che l’intimante non possa, essendosi la risoluzione verificata automaticamente, rinunciare ad essa cancellandone gli effetti, né mediante revoca della stessa, né mediante intimazione di nuova diffida, né con il ricorso ad altri mezzi di tutela. Ciò in quanto, anche sulla base del tenore letterale dell’art. 1454 c.c., la risoluzione opera senza necessità di un intervento del giudice.A tal proposito, si è tra l’altro sottolineata la necessità di tutelare il debitore, che ha un interesse alla certezza della propria posizione ed un affidamento rispetto all’impossibilità di essere chiamato ad adempiere dopo l’infruttuoso decorso del termine.<strong>4. La decisione della Corte di Cassazione, sez. II, 3 marzo 2016, n. 4205</strong>La Corte, con la sentenza n. 4205/2016, afferma incidentalmente che, nel caso in cui l’intimante non domandi giudizialmente la risoluzione di diritto per l’inutile decorso del termine assegnato ma formuli una nuova diffida ad adempiere, la risoluzione di diritto consegue solo quale effetto della seconda diffida (a condizione che la stessa sia valida).&nbsp;Alla&nbsp; rinnovazione&nbsp; della&nbsp; diffida&nbsp; ad&nbsp; adempiere&nbsp; si&nbsp; riconduce&nbsp; l’interesse&nbsp; dell’intimante&nbsp; ad&nbsp; un &nbsp; &nbsp;tardivo&nbsp;adempimento della controparte, con la concessione di un nuovo termine entro il quale adempiere.&nbsp;Ciò, comunque, non esclude che l’inadempimento continui ad essere tale a far data dalla scadenza del termine assegnato con la prima diffida.Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: <a href="mailto:corporate.commercial@advant-nctm.com">corporate.commercial@advant-nctm.com</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 28 Apr 2017 09:38:40 +0200</pubDate>
                        <title>La  responsabilità  amministrativa  degli  enti  ex  d.lgs. n.  231/2001 all’interno  dei  gruppi di imprese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-responsabilita-amministrativa-degli-enti-ex-d-lgs-n-2312001-allinterno-dei-gruppi-di-imprese</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>È ammissibile una responsabilità, ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, della società capogruppo per reati commessi nell'ambito delle attività svolte dalle società da essa controllate a condizione che a) il soggetto che agisce per conto della holding concorra con il soggetto che commette il reato per&nbsp; conto&nbsp; della persona giuridica controllata; e che b) possa ritenersi che la holding abbia ricevuto un concreto vantaggio o perseguito un effettivo interesse a mezzo del reato commesso nell'ambito dell'attività svolta dalla società controllata.</em></p><p style="text-align: right;">- <em>Cass. Pen., Sez. II, n. 52316 del 9 dicembre 2016 </em>-</p><p style="text-align: left;"><strong>1. Il caso oggetto della pronuncia</strong></p><p style="text-align: left;">Il caso oggetto della pronuncia in commento riguarda una truffa finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche, ideata e realizzata dai vertici del gruppo Ilva (noto gruppo siderurgico italiano di proprietà della famiglia Riva che lo controlla attraverso la holding di famiglia Riva Fire s.p.a.). In particolare, tra il 2008 e il 2013, Ilva s.p.a. (principale società operativa del gruppo), attraverso un “ciclo finanziario” cui prendevano parte Ilva s.a. (società svizzera costituita ad hoc dalla famiglia Riva e solo apparentemente operativa), Eufintrade s.a. (società finanziaria collusa con il gruppo Ilva) e Banca Intesa (che fungeva da intermediario tra Ilva s.p.a. e Simest s.p.a.), simulava di praticare un credito agevolato a favore degli acquirenti esteri, che in realtà non praticava, ottenendo così l’erogazione del contributo in conto interessi, concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico a favore degli esportatori italiani che praticano siffatte agevolazioni. In questo modo il Gruppo Ilva otteneva, al contempo, sia l’immediato pagamento della merce venduta sia l’erogazione pubblica di sostegno. Per le condotte appena descritte, venivano tratti a giudizio gli amministratori di Ilva s.p.a., Ilva s.a., Eufintrade s.a. e Riva Fire s.p.a. per i reati di associazione per delinquere (ex art. 416, commi 1 e 2, c.p.) e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (ex art. 640-bis c.p.) nonché la stessa Riva Fire s.p.a., cui veniva contestato l’illecito amministrativo dipendente dal reato di truffa, previsto dall’art. 24, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 231/2001. Il procedimento si concludeva, in primo grado, con la condanna degli imputati e della società. La Corte di Appello confermava la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza di appello gli imputati e la società proponevano ricorso in Cassazione. Per la società, venivano proposti quattro motivi di ricorso: il primo relativo alla configurabilità del reato-presupposto; il secondo alla sussistenza dell’interesse o vantaggio della società; il terzo all’esclusione della responsabilità della società, alla luce dell’adozione del modello organizzativo; il quarto ai presupposti della confisca. In particolare, con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente sosteneva che nessuna responsabilità poteva essere affermata nei confronti di Riva Fire s.p.a. in quanto la truffa era stata commessa nell’interesse e a vantaggio della sola Ilva s.p.a. La Suprema Corte rigettava il ricorso, evidenziando come le condotte contestate fossero state poste in essere e si fossero risolte a vantaggio anche di Riva Fire s.p.a., i cui vertici peraltro coincidevano soggettivamente con quelli di Ilva s.p.a.</p><p style="text-align: left;"><strong>2. La responsabilità amministrativa ex d.lgs. n. 231/2001 nei gruppi di imprese</strong></p><p style="text-align: left;">Il d.lgs. n. 231/2001 si limita a disciplinare il caso in cui sia una singola società ad essere chiamata a rispondere dell’illecito amministrativo. Nulla dispone, invece, in relazione al fenomeno del gruppo d’imprese. Si tratta di una vicenda tutt’altro che irrilevante sotto il profilo della responsabilità amministrativa degli enti. Ben può darsi, infatti, che gli effetti “positivi” del reato si riverberino su società connesse o collegate a quella alla quale è legato il suo autore. Si consideri, inoltre, ad ulteriore riprova della rilevanza della questione, che una responsabilità di gruppo può porsi non solo nell’ambito del gruppo cosiddetto “verticale”, ma anche nel cosiddetto gruppo “orizzontale” (cui partecipano, con ruoli paritetici, più società) così come nell’ambito di entità contingenti ed estemporanee, quali sono le associazioni temporanee di imprese e le joint venture. Ma a quali condizioni può essere affermata la responsabilità della capogruppo per il reato commesso nell’ambito dell’attività della controllata? Un primo orientamento giurisprudenziale riteneva che la mera esistenza di un interesse di gruppo, individuabile anche nel semplice accrescimento della redditività o del valore del gruppo, costituisse condizione necessaria e sufficiente a fondare la responsabilità amministrativa della capogruppo. Questa soluzione, tuttavia, prestava il fianco a numerose critiche: se, infatti, la responsabilità amministrativa si basa su una colpa di organizzazione, nessun rimprovero può evidentemente essere mosso in assenza di un qualsiasi profilo di colpevolezza a carico della capogruppo. Con la sentenza in commento, la Cassazione, superando definitivamente la teoria dell’interesse di gruppo, approda ad una soluzione più equilibrata e rispettosa del dettato normativo che àncora la responsabilità della capogruppo per il reato commesso da una controllata nell’ambito dell’attività della capogruppo a due fondamentali presupposti. Il primo è che il reato presupposto sia stato commesso dalla controllata con il concorso di almeno una persona fisica che agisca per conto della capogruppo: deve cioè esistere un collegamento soggettivo qualificato tra l’autore del reato, legato alla controllata, e la capogruppo. Tale presupposto ricorre, ad esempio, nel caso in cui l’autore del reato sia amministratore sia della controllata, sia della capogruppo o, comunque, abbia all’interno di entrambe un ruolo direttivo (amministratore nell’una e direttore finanziario nell’altra), ovvero quando l’esponente della capogruppo, pur essendo soggettivamente collegato soltanto ad essa, abbia concorso ex art. 110 c.p. alla commissione del reato presupposto insieme all’esponente della controllata. Il secondo è che il reato sia stato commesso anche nell’interesse della capogruppo: l’interesse o vantaggio della capogruppo non può cioè essere identificato – come detto prima – in un generico interesse di gruppo che si esaurisca nell’accrescimento della reddittività o del valore del gruppo ma è necessario che sussista un interesse specifico in concreto della capogruppo.</p><p style="text-align: left;">Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: corporate.commercial@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 28 Apr 2017 09:36:31 +0200</pubDate>
                        <title>Trattamento di dati per finalità di marketing: la tutela delle persone giuridiche</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/trattamento-di-dati-per-finalita-di-marketing-la-tutela-delle-persone-giuridiche</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con provvedimento n. 4 del 12 gennaio 2017, ha precisato la disciplina relativa al trattamento di dati personali per finalità di marketing, dichiarando illegittimo sia&nbsp; il trattamento di dati raccolti per il tramite di moduli presenti all’interno dei siti internet delle società sia il trattamento di dati (i.e. le utenze telefoniche) autonomamente reperiti sul web.</em><strong>Premessa</strong>Con provvedimento n. 4 del 12 gennaio 2017, il Garante per la Protezione dei Dati Personali (di seguito il “Garante”) è intervenuto nuovamente in materia di trattamenti effettuati per finalità di marketing. Il provvedimento riguardava, nello specifico, una società attiva nella fornitura di servizi informatici, la quale, attraverso un modulo presente all’interno del proprio sito internet e destinato alle richieste di preventivo relative ai servizi offerti dalla società, raccoglieva e poi trattava i dati dei clienti, per l’invio – tra l’altro – di comunicazioni promozionali. A seguito delle verifiche svolte dal Garante, è emerso in particolare che i dati dei clienti così raccolti, riferibili nella quasi totalità dei casi a persone giuridiche o ad altri soggetti titolari di partita IVA (quali imprese individuali e liberi professionisti), venissero trattati in assenza di uno specifico consenso, da parte degli interessati, per l’invio di comunicazioni automatizzate a contenuto promozionale. Sotto altro profilo, veniva, inoltre, accertato che la società, allo scopo di acquisire nuovi clienti e di promuovere i servizi dalla stessa commercializzati, contattasse le utenze telefoniche autonomamente reperite all’interno delle aree “contatti” presenti sui siti Internet di società, professionisti e imprenditori, in assenza di informativa e senza che venisse richiesto l’apposito consenso. Prima di esaminare le decisioni assunte dal Garante in relazione ai trattamenti appena descritti, è opportuno verificare in che misura la disciplina dettata dal d.lgs. n. 196/2003 (di seguito il “Codice della Privacy”) trova applicazione a favore delle persone giuridiche.<strong>1. La tutela accordata dal Codice della Privacy alle persone giuridiche</strong>Come noto, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 40, comma 2, lett. a), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. Salva Italia), il trattamento dei dati riferibili alle persone giuridiche non è più soggetto, nella generalità dei casi, alla disciplina dettata dal Codice della Privacy. A tale regola generale fanno eccezione alcune diposizioni particolari in tema di “comunicazioni indesiderate”. In particolare, l’art. 130, comma 1, del Codice della Privacy dispone che “fermo restando quanto stabilito dagli articoli 8 e 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso del contraente o utente”. Prosegue, poi, al comma 2, prevedendo che “la disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo MMS (Multimedia Messaging Service) o SMS (Short Message Service) o di altro tipo”. Come si evince dalla lettera della norma, la disposizione in commento si applica al contraente o all’utente e non già all’interessato (e cioè alla persona fisica cui si riferiscono i dati personali). A questo riguardo, l’art. 4, comma 2, lett. f) e g), del Codice definisce il contraente come “qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate” e l’ utente come “qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata”. Ne deriva che, ogniqualvolta una persona giuridica assuma la qualità di contraente – nel senso appena specificato – il trattamento dei suoi dati per l’invio di comunicazioni automatizzate a contenuto promozionale è legittimo soltanto a condizione che sia stato richiesto e ottenuto il suo preventivo consenso. Sul tema, il Garante è successivamente intervenuto con le Linee Guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam del 4 luglio 2013, le quali, al punto 2.2, stabiliscono che “ai trattamenti effettuati ai fini promozionali tramite strumenti automatizzati o a questi equiparati si applica l'art. 130, commi 1 e 2, del Codice, in base al quale l'utilizzo di tali strumenti per le finalità di marketing è consentito solo con il consenso preventivo del contraente o utente (c.d. opt-in). Quindi, ai fini della legittimità della comunicazione promozionale effettuata, non è lecito, con la medesima, avvisare della possibilità di opporsi a ulteriori invii, né è lecito chiedere, con tale primo messaggio promozionale, il consenso al trattamento dati per finalità promozionali”.<strong>2. Le decisioni assunte dal Garante</strong>Tornando, ora, al caso oggetto del provvedimento in commento, il Garante ha dichiarato illegittimo sia il trattamento dei dati raccolti per il tramite del modulo presente all’interno del sito internet della società sia il trattamento dei dati (i.e. le utenze telefoniche) autonomamente reperiti sul web dalla società. Con riferimento al primo, in quanto il trattamento veniva effettuato, senza richiedere e ottenere dai clienti (persone fisiche e giuridiche) il preventivo e specifico consenso all’invio di comunicazioni automatizzate a contenuto promozionale, secondo quanto prescritto dagli artt. 23 e 130, comma 1, del Codice. Con riferimento al secondo, in quanto il trattamento dei dati personali di professionisti e imprese individuali veniva effettuato in assenza di previa informativa e relativo consenso (con conseguente violazione degli artt. 13 e 23 del Codice). La circostanza che tali dati siano stati autonomamente reperiti su Internet risulta peraltro irrilevante. La pubblica conoscibilità dei recapiti telefonici presenti sul web, infatti, non implica affatto la possibilità di un libero ed incondizionato utilizzo dei medesimi per scopi differenti da quelli che ne hanno reso necessaria la pubblicazione online. Del resto, come affermato dal Garante nelle già citate Linee Guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam del 4 luglio 2013, “senza il consenso preventivo non è possibile inviare comunicazioni promozionali con i predetti strumenti [telefonate, fax, email, mms, sms e simili] neanche nel caso in cui i dati personali siano tratti da registri pubblici, elenchi, siti web, atti o documenti conosciuti o conoscibili da chiunque”.Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: corporate.commercial@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 28 Apr 2017 09:33:28 +0200</pubDate>
                        <title>La portata della delega gestoria nelle s.r.l.: contenuto e limiti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-portata-della-delega-gestoria-nelle-s-r-l-contenuto-e-limiti</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La Suprema Corte, con sentenza n. 25085 del 7 dicembre 2016</em>, <em>ha riconosciuto la legittimità di una delega di gestione di carattere generale, da parte del consiglio di amministrazione a favore di singoli consiglieri delegati con esercizio disgiunto dei poteri, nella misura in cui la stessa non sia diretta ad escludere l’esercizio di un concorrente potere di gestione da parte dell’organo collegiale amministrativo.</em><strong>1. Introduzione</strong>La delega di gestione è uno strumento sempre più comune nella prassi societaria destinato a garantire una più efficiente organizzazione della società data l’ampiezza delle attività e delle funzioni del consiglio di amministrazione. È proprio in un’ottica di razionalizzazione e ottimizzazione dei modelli organizzativi aziendali che gli amministratori spesso sono indotti ad avvalersi dell’attività dei procuratori ai quali sono conferiti incarichi per il compimento di una serie di attività e operazioni in nome e per conto della società. Lo strumento della delega gestoria può essere ampiamente utilizzato, a condizione di rispettare la misura di compatibilità tra i vari modelli organizzativi e le norme inderogabili dell’ordinamento societario che riservano l’esercizio della funzione amministrativa ai soggetti all’uopo nominati. Con sentenza 7 dicembre 2016 n. 25085, la Corte di Cassazione si è pronunciata, assumendo una posizione innovativa rispetto al passato, sul tema dell’ammissibilità di una delega di gestione di carattere generale operata dal consiglio di amministrazione di una s.r.l. verso singoli consiglieri ai quali l’esercizio dei poteri delegati era stato attribuito in via disgiunta.<strong>2. Il fatto</strong>La vicenda da cui trae origine la sentenza in commento concerne un giudizio promosso in sede di legittimità da una società di capitali a responsabilità limitata contro una decisione della Commissione Tributaria della Regione Lombardia (“CTR Lombardia”) che aveva rigettato l’appello della società e confermato la decisione con la quale era stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso introduttivo proposto avverso un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, in quanto l’atto era stato sottoscritto da un soggetto ritenuto non legittimato a rappresentare la società nei confronti dei soggetti terzi. La CTR Lombardia rilevava che lo statuto sociale attribuiva anche ai consiglieri delegati eventualmente nominati i poteri di rappresentanza della società nei limiti dei poteri a essi conferiti e che il consiglio di amministrazione aveva conferito la carica di consigliere delegato a tre amministratori attribuendo agli stessi, in deroga al principio di collegialità, il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione spettanti al Consiglio, senza limitazioni o esclusioni, nonché la rappresentanza della società per il compimento degli atti rientranti nelle rispettive deleghe, con firma libera e disgiunta. La suddetta delega veniva dichiarata nulla dalla CTR Lombardia in quanto rilasciata in violazione delle disposizioni di legge e, pertanto, la società promuoveva ricorso in Cassazione.<strong>3. La posizione della Cassazione 7 dicembre 2016, n. 25085 nel contesto del dibattito giurisprudenziale e dottrinale sul tema della possibile ampiezza del contenuto della delega di gestione</strong>La Suprema Corte ha riconosciuto la legittimità di una delega di gestione di carattere generale nella misura in cui la stessa non sia diretta ad escludere l’esercizio di un concorrente potere di gestione da parte dell’organo collegiale amministrativo. Secondo la Corte di legittimità, la delega generale di tutte le attribuzioni del consiglio di amministrazione, fatte salve le competenze inderogabili ex lege, non trova ostacolo nella legge né nel principio di collegialità e al contrario, può vantare il proprio fondamento negli articoli 2475 e 2381 c.c., laddove è prevista la possibilità di delegare le competenze del Consiglio di Amministrazione e, addirittura, di concentrarle in uno soltanto dei suoi membri. Lo statuto di una s.r.l., costituita in epoca anteriore all’1 gennaio 2004, che preveda la facoltà del consiglio di amministrazione di delegare le proprie attribuzioni – ad eccezione di quelle riservate ex lege esclusivamente all’organo consiliare – ai singoli consiglieri delegati, con esercizio disgiunto dei poteri, non si pone, quindi, in contrasto con norme imperative e, nello specifico, con l’art. 2475, comma 3, c.c. (nel testo riformato dal d.lgs. n. 6 del 2003); tale norma – fatte salve le previsioni dell’ultimo comma – non impone infatti l’applicazione inderogabile del principio di collegialità, attesa l’espressa natura suppletiva che rivestono le disposizioni in questione rispetto ad eventuali diverse disposizioni dettate in materia dall’atto costitutivo (commi 1, 3 e 4). Peraltro, secondo la Corte, la disposizione statutaria che autorizzi la delega generale nei termini sopra accennati non costituisce impedimento alla concorrente legittimazione del consiglio di amministrazione all’esercizio dei poteri di gestione dell’impresa, in considerazione dei poteri informativi, di intervento direttivo e di valutazione, nonché di avocazione e revoca – analoghi a quelli indicati nell’art. 2381 c.c. – allo stesso comunque spettanti in via preventiva, concomitante e successiva, rispetto alle attribuzioni delegate. La legittimazione processuale, infine, non può prescindere dal conferimento di una delega di poteri gestionali, ma non è sempre vero il contrario potendo l’atto costitutivo o lo statuto attribuire la legittimazione ad agire e resistere in giudizio, in nome della società, soltanto ad uno tra i soggetti dotati di poteri di rappresentanza negoziale con esercizio disgiunto dei poteri. In particolare, i giudici di legittimità hanno riconosciuto come sia necessario, ai fini della compatibilità e ammissibilità di una delega gestoria di carattere generale rispetto ai principi dell’ordinamento giuridico, tenere in considerazione due criteri ermeneutici: i) l’oggetto della delega e ii) i comportamenti attuativi della procura. Quanto all’oggetto della procura, le maggiori criticità sorgono ogni qualvolta le funzioni delegate non abbiano carattere meramente esecutivo per l’impresa, ma prevedano ampi spazi di autonomia decisionale. È in queste ipotesi, infatti, che si annida maggiormente il rischio di incorrere nella fattispecie illegittima di una delega abdicativa del consiglio di amministrazione. Per evitare censure, occorre dunque che la delimitazione negoziale dei poteri conferiti non vada oltre i confini delle decisioni attinenti alla politica d’impresa e alla definizione degli obiettivi globali in singoli settori. Il potere di direzione strategica deve pertanto rimanere nelle competenze dell’organo collegiale non potendo essere oggetto di delega senza esautorare il consiglio di amministrazione delle attribuzioni che gli sono proprie. Per quanto riguarda i comportamenti attuativi delle deleghe, a fronte di procure di dubbia interpretazione è necessario ricorrere al criterio ermeneutico di cui all’art. 1362 c.c. e ricercare, quindi, quale sia stata la comune intenzione delle parti al fine di stabilire se il consiglio di amministrazione abbia perseguito uno scopo abdicativo. Ad esempio, il consenso anticipato da parte del delegante alla ratifica di tutti gli atti compiuti dal delegato integrerebbe molto probabilmente gli estremi di una condotta tale da far presumere l’avvenuto esautoramento dell’organo collegiale.<strong>4. Considerazioni conclusive</strong>La sentenza della Corte Suprema in commento si pone in una posizione decisamente innovativa rispetto all’orientamento dottrinario e giurisprudenziale precedente e tendente a ritenere invalida, in quanto contraria ai principi dell’ordinamento, una delega di gestione di carattere generale. Viene compiuto pertanto un importante passo avanti che sembrerebbe consentire di ritenere ammissibili anche deleghe di gestione di portata generale purché non si tratti di strumenti utilizzati allo scopo di privare l’organo amministrativo delle funzioni che per legge gli competono. Per quanto la decisione dei giudici di legittimità rappresenti una situazione di apertura rispetto agli orientamenti precedenti, non si deve dimenticare che la dilatazione dei confini dell’oggetto della delega gestoria dovrà comunque rispettare determinati limiti quali il mantenimento in capo agli amministratori del potere di direzione strategica dell’impresa sociale, nonché la conservazione di un costante flusso informativo tra organi deleganti e organi delegati ai sensi dell’art. 2381 c.c.Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: corporate.commercial@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 28 Apr 2017 09:18:01 +0200</pubDate>
                        <title>Cause di ineleggibilità e decadenza del sindaco professionista in uno studio associato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cause-di-ineleggibilita-e-decadenza-del-sindaco-professionista-in-uno-studio-associato</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Ai sensi dell’art. 2399, lett. c), c.c. è ineleggibile, e se eletto decade dall’ufficio, il sindaco che intrattiene con la società o sue controllate rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza. Ci si interroga se il caso in cui il sindaco sia parte di uno studio associato che presta attività di consulenza alla medesima società integri l’ipotesi prevista dalla legge. Sebbene il quesito sia risolto tendenzialmente in senso affermativo, permangono tuttavia dubbi circa i criteri adottati dalla Corte di Cassazione al fine di determinare i casi in cui, concretamente, l’indipendenza del sindaco possa dirsi compromessa.</em><strong>1. La questione</strong>Con sentenza dell’8 maggio 2015 n.9392, la Corte di Cassazione ha confermato una sentenza della corte di Appello che aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo proposta dall’ex sindaco della società fallita il quale lamentava l’esclusione del credito inerente i compensi a lui dovuti per aver ricoperto tale carica sociale. Al pari di quanto affermato dal giudice di appello, la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il credito vantato dall’ex sindaco perché questi si trovava in condizione di incompatibilità ai sensi dell’art. 2399, lett. c), c.c., in quanto, ai tempi in cui egli ricopriva la carica di sindaco, questi era al contempo membro dello studio professionale che prestava attività di consulenza alla società e, quindi, di riflesso, poteva attendersi di ricevere dall’attività di consulenza proventi maggiori rispetto alla retribuzione percepita per l’esercizio della carica di sindaco. La Suprema Corte, pertanto, confermando la sentenza di gravame, ha altresì avallato la motivazione posta a fondamento della stessa, per cui la causa di ineleggibilità di cui all’art. 2399, lett. c), c.c. sussisterebbe ogniqualvolta “i proventi dell’attività di consulenza siano maggiori per l’associazione di professionisti e, di riflesso, per il suo componente sindaco, rispetto a quelli che quest’ultimo percepisce per la sua attività di controllo”. La Corte di Cassazione conclude, di conseguenza, che “l’indipendenza del controllore è messa in pericolo tutte le volte in cui egli possa attendere dal rapporto di consulenza del suo associato un ritorno economico personale superiore a quello che gli deriva dalla retribuzione sindacale”.<strong>2. Il contesto normativo di riferimento</strong>L’art. 2399, lett. c), c.c., nel prevedere l’ineleggibilità alla carica di sindaco di chi è legato alla società “da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza”, lascia ampio margine di discrezionalità al giudice incaricato di stabilire se e in che misura l’indipendenza del sindaco sia effettivamente intaccata. Sebbene sia pacifico che una causa di incompatibilità sussista laddove il sindaco sia direttamente coinvolto nell’attività di consulenza, i contorni della questione sfumano ulteriormente nel caso in cui la società intrattenga un rapporto di consulenza, non direttamente con il sindaco, ma con lo studio associato di cui questi è membro. In questo caso, infatti, pare dubbio riuscire a includere nella fattispecie delineata dall’art. 2399, lett c), c.c. il caso in cui la consulenza sia prestata da un associato o da un socio del sindaco. La giurisprudenza e parte della dottrina ritengono che, in tale ipotesi, il discrimine debba individuarsi utilizzando un criterio di confronto tra i ricavi: in breve, l’indipendenza del sindaco si riterrà compromessa laddove i ricavi che possano derivargli - per il tramite dello studio professionale al quale il medesimo appartiene - dall’attività di consulenza siano superiori rispetto a quelli che gli spettano per l’attività di controllo svolta nella compagine sociale. Altra parte della dottrina ritiene, invece, che il raffronto debba piuttosto avvenire tra gli introiti totali dello studio professionale e i ricavi derivanti dall’attività di consulenza prestata in favore della società1. Si potrebbe, tuttavia, obiettare che l’utilizzo del criterio della comparazione tra ricavi quale unico elemento a fondamento di una valutazione circa la sussistenza di una causa di incompatibilità e decadenza - come avvenuto con riferimento alla sentenza in commento - consente, tuttavia, di avere una visione solo “parziale” della condizione del sindaco, approccio che potrebbe condurre ad un’applicazione troppo estesa della fattispecie descritta dalla normativa citata.<strong>3. La visione “parziale” adottata dalla Suprema Corte</strong>La sentenza in esame si inserisce nel solco di quella dottrina che considera rilevante i soli ricavi spettanti, direttamente o indirettamente, al sindaco, con conseguente esclusione di qualsiasi riflessione in merito agli introiti complessivi percepiti dallo studio professionale. In particolare, la Corte di Cassazione afferma che “occorre valutare i profili di compromissione patrimoniale verificando quale sia la quantità dei ricavi derivanti dalla collaborazione altrui destinata a rifluire nel patrimonio personale del sindaco in rapporto all’entità del compenso sindacale”. Più autori hanno sottolineato i limiti che l’adozione di una simile impostazione dimostrerebbe, soprattutto laddove si vengano a considerare fattori ulteriori rispetto a quello meramente patrimoniale. Innanzitutto, non può escludersi che una mancanza di indipendenza da parte del sindaco possa sussistere anche nel caso in cui il ricavo derivante dall’attività di consulenza prestata dallo studio di cui è membro sia minimo o addirittura inesistente. Un interesse confliggente del controllore può anche emergere, infatti, dalla semplice notorietà del cliente e dal conseguente beneficio che deriva all’immagine dello studio professionale dal ricevimento dell’incarico. In secondo luogo, non può non considerarsi, in concreto, la posizione del professionista all’interno dello studio. Come evidenziato da dottrina autorevole, infatti, mentre è corretto ritenere che, nel caso in cui il consulente sia in posizione subordinata rispetto al sindaco, l’attività di consulenza possa imputarsi in capo a quest’ultimo, occorre valutare con attenzione l’opportunità di applicare il criterio della comparazione tra i ricavi al caso in cui ad essere in posizione subordinata sia il sindaco. In questo caso, infatti, è chiaro come non possa dirsi compromessa l’indipendenza del sindaco per il solo fatto che egli percepisce una retribuzione maggiore dallo studio professionale rispetto a quella che gli deriva dal ricoprire la carica sociale; ciò in quanto il sindaco/professionista percepirà, generalmente, un compenso versato dallo studio in misura fissa e affatto condizionato dai proventi derivanti allo studio medesimo in conseguenza dell’attività di consulenza prestata in favore della società. Infine, sarebbe opportuno tener conto, da una parte, delle dimensioni e dell’organizzazione interna dello studio associato e, dall’altra, della pratica inerente l’attività di consulenza che potrebbe essere del tutto distinta dall’esercizio dell’attività di controllo svolta da parte del sindaco-associato. Alla luce di quanto precede, è pertanto ragionevole ritenere che, ai fini di una corretta valutazione circa la sussistenza di una causa di incompatibilità o decadenza del sindaco ai sensi dell’art. 2399, lett. c), c.c., risulterebbe comunque preferibile condurre un’analisi caso per caso e in concreto della situazione di conflitto, nel contesto della quale il criterio della comparazione tra i ricavi dovrebbe costituire uno degli elementi da tenere in considerazione e non l’unico su cui fondare detta valutazione. Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. 1 Di questo ultimo avviso è, tra gli altri, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, come riportato nelle Norme di comportamento del 5 marzo 2015 (p. 18 e ss.)Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: corporate.commercial@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 27 Apr 2017 10:22:17 +0200</pubDate>
                        <title>La nuova disciplina del giudizio davanti alla Corte di cassazione (D.L. 168/2016, convertito dalla L. 197/2016)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-nuova-disciplina-del-giudizio-davanti-alla-corte-di-cassazione-d-l-1682016-convertito-dalla-l-1972016</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con un nuovo intervento di fine estate, il legislatore è intervenuto ancora una volta in via d’urgenza sulla disciplina del codice di procedura civile, in particolare sulla disciplina del giudizio davanti alla Corte di cassazione: il 31 agosto 2016 è stato infatti pubblicato il decreto legge 168/2016, recante “<strong><em>Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione e per l’efficienza degli uffici giudiziar</em>i</strong>” (“<strong>D.L. 168/2016</strong>”).Il D.L. 168/2016 è stato convertito in legge il 25 ottobre 2016 (“<strong>L. 197/2016</strong>”) e contiene una serie di modifiche dirette a consentire una più celere definizione delle controversie davanti alla Corte di cassazione.In particolare, l’intervento del legislatore è avvenuto attraverso:</p><ul> <li>l’attribuzione al Presidente della Corte di Cassazione e ai Presidenti delle Sezioni della Corte di Cassazione del potere di provvedere con un decreto preliminare presidenziale su questioni che prima richiedevano una decisione da parte dell’organo collegiale, vale a dire:</li> <li>integrazione del contradditorio in cause inscindibili e la notificazione ovvero la rinnovazione della notificazione dell’impugnazione in cause scindibili (art. 377, comma 3°, c.p.c.);</li> <li>dichiarazione di estinzione del processo nei casi di rinuncia e negli altri casi previsti dalla legge, se non è stata ancora fissata la data della decisione (art. 391, comma 1°, c.p.c.) ;</li> <li>l’estensione dell’ambito di applicazione del procedimento in camera di consiglio, che diventa il modello procedimentale di carattere “generale”, con conseguente riduzione della trattazione in pubblica udienza a ipotesi “residuale”: se prima la Corte di Cassazione pronunciava in camera di consiglio solo nei casi espressamente previsti dall’art. 375 del codice di procedura civile, con l’entrata in vigore della riforma si pronuncia in camera di consiglio (con eccezione ovviamente dei casi in cui può essere emesso il decreto preliminare presidenziale: v. <em>supra</em>) non solo nei casi già espressamente previsti dall’art. 375 c.p.c., ma anche “<em>in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto trattata</em>” (art. 375, n. 5, c.p.c.);</li> <li>la limitazione della discussione orale nei procedimenti davanti alla Corte di cassazione: se prima la discussione orale era ammessa come regola generale, anche nel procedimento in camera di consiglio, dopo l’ultima riforma è ammessa solo nel caso in cui il ricorso debba essere deciso in pubblica udienza (art. 379 c.p.c.) (quindi, come visto prima, solo in casi residuali), mentre in tutti i casi in cui il ricorso è deciso in camera di consiglio (quindi, come detto, di regola) la discussione orale non è più ammessa (artt. 380-bis, 380-bis.1., 380-ter c.p.c.).</li></ul><p>Se l’estensione dell’ambito di applicazione del procedimento in camera di consiglio e (soprattutto) l’attribuzione al Presidente della Corte o ai Presidenti delle Sezioni del potere di decidere alcune questioni con decreto preliminare presidenziale possono forse essere visti come novità idonee a consentire una più celere definizione dei giudizi in cassazione, la limitazione dell’ammissibilità della discussione orale non sembra avere lo stesso rilievo a tal fine e incide invece su un diritto delle parti finora riconosciuto come regola generale.In ogni caso, l’(eventuale) effetto positivo della riforma sui tempi di definizione dei giudizi in cassazione è favorito dall’applicazione delle nuove norme non solo (i) ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della riforma (i.e. il 31 ottobre 2016) ma anche (ii) ai ricorsi già depositati alla data di entrata in vigore per i quali “non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.<em>&nbsp;</em><em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare Roberto Munhoz de Mello (roberto.demello@advant-nctm.com).</em>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 27 Apr 2017 09:19:14 +0200</pubDate>
                        <title>Acquisto di quote di s.n.c.: l’errore sul valore della partecipazione può essere fondatamente dedotto come errore essenziale?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/acquisto-di-quote-di-s-n-c-lerrore-sul-valore-della-partecipazione-puo-essere-fondatamente-dedotto-come-errore-essenziale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Tribunale di Milano, con riferimento ad una compravendita di quote di s.n.c., ha recentemente affrontato la questione dell’errore sul valore della partecipazione.<!--more-->Questi i fatti:</p><ul> <li>viene stipulato un contratto di compravendita di quote di s.n.c.;</li> <li>il cedente chiede ed ottiene l’emissione di un’ingiunzione per il pagamento del prezzo;</li> <li>il cessionario si oppone all’ingiunzione e, in via riconvenzionale, chiede l’annullamento del contratto per errore essenziale <em>ex</em> 1429, comma 1°, n. 2 c.c.: sostiene, in particolare, di essersi determinato ad acquistare la partecipazione a fronte dell’esibizione, da parte del cedente, di alcuni documenti (i cc.dd. “<em>bilancini</em>”), con i quali era stato rappresentato un pacchetto clienti e un valore economico della partecipazione che sarebbero poi risultati non corrispondenti alla reale situazione della società;</li> <li>il cedente si costituisce in giudizio, chiedendo la conferma dell’ingiunzione e il rigetto delle domande del cessionario: rileva, in particolare, che non era mai stata prestata alcuna garanzia relativamente al valore della partecipazione compravenduta.</li></ul><p>Alla luce di questi fatti, il Tribunale si è chiesto se l’errore sul valore del patrimonio sociale di una s.n.c. (o, comunque, sul valore, e quindi sulla qualità, della partecipazione societaria) possa qualificarsi come “<em>errore essenziale</em>” ai sensi dell’art. 1429, comma 1°, n. 2, c.c.La risposta è stata negativa.Il Tribunale ha osservato, infatti, che il cedente non aveva concesso al cessionario “<em>alcuna garanzia circa la qualità dei beni ricompresi nella società, né in relazione alla consistenza patrimoniale della stessa</em>”.Con la sentenza in parola il Tribunale di Milano si è uniformato all’indirizzo della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 19 luglio 2007, n. 16031, citata in motivazione, sia pur relativa ad una compravendita azionaria), secondo cui la cessione della partecipazione ha come oggetto immediato la partecipazione e solo come oggetto mediato la corrispondente quota del patrimonio sociale, con la conseguenza che l’annullamento (per errore essenziale) o la risoluzione del negozio (per mancanza di qualità dell’oggetto del contratto) possono, di regola, essere fondatamente domandate solo in presenza di un’espressa garanzia circa il valore del patrimonio e la qualità dei beni.<em>&nbsp;</em><em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare Daniele Griffini (daniele.griffini@advant-nctm.com)</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 27 Apr 2017 09:15:27 +0200</pubDate>
                        <title>La Suprema Corte cambia orientamento: invalido il contratto bancario e finanziario firmato dal solo cliente</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-suprema-corte-cambia-orientamento-invalido-il-contratto-bancario-e-finanziario-firmato-dal-solo-cliente</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La Suprema Corte torna sulla questione della validità dei contratti c.d. monofirma, ossia della copia del contratti bancari e finanziari conservati negli archivi della banca recanti la sola sottoscrizione del cliente e privi invece della firma dell’istituto di credito, affermando che detti contratti sono nulli e, come tali, inopponibili al correntista.</em>Accade di frequente, nella prassi dei rapporti bancari e finanziari, che il perfezionamento del contratto avvenga non già mediante lo scambio della proposta della banca e della conseguente accettazione del cliente, bensì &nbsp;per il tramite della sottoscrizione, a cura del rappresentante della Banca e del cliente, di due copie identiche del medesimo contratto. Al momento della conclusione del contratto, ciascuna parte trattiene copia del contratto sottoscritto dall’altra: pertanto, il cliente dispone della copia del contratto sottoscritta dal funzionario della Banca e la Banca dispone invece della sola copia recante la firma del cliente.In un simile quadro, nell’ambito dei contenziosi instaurati dagli investitori al fine di conseguire la restituzione delle somme investite in mancanza di un valido contratto quadro – ma lo stesso vale con riferimento ai giudizi avviati dai correntisti per conseguire la ripetizione delle somme, a dire degli stessi, indebitamente percepite dalla Banca a titolo (<em>inter alia</em>) di anatocismo e usura – capita molto di frequente che il cliente ometta di produrre la copia del contratto regolante il rapporto contestato e che, dal canto suo, la banca si costituisca in giudizio producendo la sola copia del contratto di cui dispone: ovverosia, quella recante la sottoscrizione del cliente e non corredata anche dalla firma del funzionario dell’istituto di credito. A fronte di ciò, la contestazione ricorrente da parte degli investitori (o dei correntisti) che agiscono in giudizio è quella per cui la sola sottoscrizione del cliente non è di per sé sola sufficiente ad integrare il requisito della forma scritta <em>ad substantiam</em>, ciò da cui deriverebbe, quanto ai rapporti di investimento, la nullità delle operazioni di investimento eseguite e, quanto ai rapporti di conto corrente, la mancanza di pattuizione con riferimento alle condizioni economiche applicate dalla banca in corso di rapporto e, conseguentemente, la nullità del rapporto medesimo.La normativa nel quale si collocano le sentenze della Suprema Corte in commento è quella dettata dal Testo Unico Bancario: a norma dell’art. 117 TUB, “<em>i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti</em>”, “<em>nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo</em>”, e, secondo quanto disposto dall’art. 127, “<em>le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d’ufficio dal giudice</em>”.La questione &nbsp;centrale è, dunque, se la produzione, ad opera della banca, della copia del contratto sottoscritto dal solo cliente sia un equivalente della sottoscrizione congiunta e sia sufficiente a ritenere rispettato il requisito della forma scritta posto dalla normativa di settore.Il precedente orientamento della Suprema Corte (Cass. civ., 22 marzo 2012, n. 4564) affermava la validità del contratto c.d. monofirma a condizione che: (i) il contratto recasse la dicitura “<em>un esemplare&nbsp; del presente contratto ci è stato da voi consegnato</em>” o “<em>prendiamo atto che un esemplare del presente contratto ci viene rilasciato debitamente sottoscritto dai soggetti abilitati a rappresentarvi</em>”; oppure (ii) alla sottoscrizione del contratto da parte del solo cliente facesse seguito la produzione in giudizio di copia del contratto da parte della Banca; oppure infine (iii) alla sottoscrizione del contratto da parte del solo cliente facesse seguito la manifestazione di volontà della banca di avvalersi del contratto stesso, risultante da plurimi atti esecutivi dalla medesima posti in essere nel corso del rapporto. A giudizio della Corte di Cassazione, il requisito della forma scritta poteva dunque ritenersi rispettato anche in mancanza di una copia del contratto recante la sottoscrizione dell’istituto di credito, non occorrendo la simultaneità delle sottoscrizioni.La Corte di Cassazione, con due sentenze “gemelle” molto recenti pronunciate in materia di negoziazione di strumenti finanziari (Cass. civ., 24 marzo 2016, n. 5919 e Cass. civ.27 aprile 2016, n. 8395), muta il proprio precedente orientamento ed afferma l’invalidità del contratto monofirma. In particolare, secondo la Suprema Corte, le diciture “<em>un esemplare&nbsp; del presente contratto ci è stato da voi consegnato</em>” o “<em>prendiamo atto che un esemplare del presente contratto ci viene rilasciato debitamente sottoscritto dai soggetti abilitati a rappresentarvi</em>” non hanno valore confessorio (non vertendosi in ipotesi nel quale il contraente, ovverosia la Banca, abbia perso senza sua colpa il documento che gli forniva la prova ai sensi degli artt. 2724, n. 3, e 2725 c.c.) e non sono quindi sufficienti a dimostrare il rispetto della forma scritta. Ancora, il comportamento tenuto dalle parti durante il rapporto non può sostituire il consenso che la normativa di settore richiede sia dato per iscritto. Infine, la produzione in giudizio, da parte della banca, del contratto privo della sua firma realizza un equivalente della sottoscrizione e comporta il perfezionamento del contratto, perfezionamento che, tuttavia, non può che avere efficacia <em>ex nunc</em>. Da ciò discende, in caso &nbsp;di contratto quadro di investimento, la nullità degli ordini di acquisto eseguiti precedentemente al perfezionamento del contratto e, in caso di contratto di conto corrente, la nullità degli addebiti effettuati dalla banca a titolo di capitalizzazione, interessi ultralegali e commissioni di massimo scoperto per il periodo precedente alla produzione del contratto da parte della banca sono nulli, con conseguente diritto del correntista a ripetere le somme corrisposte.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare Gian Carlo Sessa (giancarlo.sessa@advant-nctm.com) e Federico Corti &nbsp;(federico.corti@advant-nctm.com).</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 27 Apr 2017 09:12:34 +0200</pubDate>
                        <title>Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulla qualificazione e l’impugnazione del lodo non definitivo e del lodo parziale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-sezioni-unite-della-corte-di-cassazione-sulla-qualificazione-e-limpugnazione-del-lodo-non-definitivo-e-del-lodo-parziale</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Le questioni su cui la <strong>Suprema Corte</strong> è intervenuta con meritoria attività di riordino e chiarimento, di cui si dà conto in questo breve articolo (se un lodo si debba qualificare come parziale o non definitivo e se la validità della convenzione arbitrale sia questione di merito o di rito), a prima vista potrebbero sembrare di natura spiccatamente (e solamente) tecnica, ma le implicazioni pratiche che le stesse comportano e il rischio che una poco attenta difesa, sottovalutandole, pregiudichi i diritti della parte assistita, inducono a prestare alla decisione in oggetto l’attenzione che merita.La Suprema Corte, a sezioni unite, è intervenuta in merito all’impugnazione del lodo non definitivo e del lodo parziale, statuendo, con la sentenza n. 23463 depositata in data 18 novembre 2016, il seguente principio di diritto:<em>“Lodo che decide parzialmente il merito della controversia, immediatamente impugnabile a norma dell'art. 827 c.p.c., comma 3, è sia quello di condanna generica ex art. 278 c.p.c. sia quello che decide una o alcune delle domande proposte senza definire l'intero giudizio, non essendo immediatamente impugnabili i lodi che decidono questioni pregiudiziali o preliminari".</em>Al fine di comprendere la portata e la rilevanza della pronuncia in esame sembra utile svolgere una breve premessa sul terzo comma dell’art. 827 c.p.c. La disposizione contempla, a partire dalla riforma del 1994, due tipologie di lodo che non definiscono la controversia arbitrale. Trattasi del lodo parziale (o lodo su domande), immediatamente impugnabile, e del lodo non definitivo (o lodo su questioni), impugnabile solo unitamente al lodo definitivo.In concreto, gli arbitri emettono un lodo “parziale” quando decidono solo una parte delle domande proposte, non esaurendo il mandato a decidere la controversia. Esempio di lodo parziale è quello di condanna generica (decisione sull’<em>an debeatur</em> e prosecuzione del giudizio in merito al <em>quantum</em>)<em>.</em>Può invece qualificarsi “non definitivo” il lodo che risolve una questione preliminare o pregiudiziale senza definire la controversia. È non definitivo, ad esempio, il lodo che rigetta un’eccezione di prescrizione e rinvia ad un momento successivo la decisione sull’esistenza del credito. Se infatti l’eccezione di prescrizione fosse accolta, l’arbitro emetterebbe un lodo definitivo.Dalla distinzione dipende l’immediata impugnabilità (lodo parziale) o meno (lodo non definitivo) della statuizione degli arbitri. Il lodo parziale infatti produce effetti nella sfera giuridica sostanziale delle parti, decidendo su un diritto e generando, pertanto, una soccombenza immediata ed effettiva. Il lodo non definitivo, invece, ha il solo effetto di esaurire il potere decisorio dell’arbitro su una determinata questione, impedendo allo stesso di modificare quanto ha già pronunciato. In questo modo produce una soccombenza solamente ipotetica che andrà valutata unitamente agli effetti prodotti dal lodo definitivo.La possibilità di pronunciare lodi che non definiscano il giudizio arbitrale è stata introdotta nel 1994. Prima di tale modifica legislativa, la giurisprudenza aveva già ammesso la possibilità di pronunciare un lodo parziale (tra le altre, Cass. civ., 9 novembre 1988, n. 6021). Tuttavia, era stata fermamente negata la facoltà di impugnazione immediata dello stesso (Cass. civ., 9 giugno 1986, n. 3835). Ciò in forza del principio di indivisibilità del lodo, in base al quale l’eventuale nullità di un capo del lodo si estendeva agli altri (Cass. civ., 28 novembre 1992, n. 12731). Principio superato dallo stesso legislatore per adeguare la legislazione italiana alle convenzioni di New York e di Ginevra e alle varie legislazioni straniere.Tornando al caso di specie, le Sezioni Unite si sono pronunciate su una sentenza con la quale la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato la nullità di due lodi arbitrali, qualificando il primo in ordine cronologico come non immediatamente impugnabile in quanto risolutivo della sola questione relativa alla competenza del collegio arbitrale. Il ricorrente ha impugnato la decisione della corte di appello sostenendo che avesse erroneamente qualificato come pregiudiziali le questioni di merito decise dal lodo ed attinenti a (i) titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio e (ii) validità della clausola compromissoria. Le suindicate questioni avrebbero dovuto essere infatti, secondo il ricorrente, dichiarate quali pertinenti al merito e quindi il lodo, quale decisione parziale sul merito, avrebbe dovuto essere immediatamente impugnato ai sensi dell’art. 827 c.p.c. Le Sezioni Unite si sono interrogate circa la qualificazione, come lodo parziale o lodo non definitivo, del suddetto lodo, rispondendo a due distinte domande:</p><ol> <li>se il lodo sia immediatamente impugnabile (e, pertanto, da qualificarsi come “parziale”) anche quando decida questioni pregiudiziali o preliminari oppure esclusivamente quando decida nel merito di una domanda;</li> <li>se la questione circa la validità della convenzione arbitrale sia di merito oppure sia di rito.</li></ol><p>Per quanto concerne il profilo sub a), la Corte di Cassazione ha risolto il conflitto giurisprudenziale in materia. Secondo alcune precedenti pronunce, infatti, il lodo che provvede sulla “competenza” degli arbitri, ritenendo sussistente tra le parti una valida clausola compromissoria oppure escludendo il proprio potere di decidere, deve essere definito quale lodo parziale e, come tale, deve essere impugnato immediatamente in quanto avente ad oggetto una questione preliminare di merito (Cass. civ., 6 aprile 2012, n. 5634; Cass. civ., 17 febbraio 2014, n. 3678). Secondo altre pronunce, il lodo che incide solo sulla ammissibilità e procedibilità del giudizio degli arbitri deve qualificarsi “non definitivo” e come tale non è immediatamente impugnabile in quanto la questione proposta deve ritenersi preliminare o pregiudiziale (Cass. civ., 26 marzo 2013, n. 4790; Cass. civ., 24 luglio 2014, n. 16963).Partendo dalla considerazione che la distinzione tra lodo parziale e lodo non definitivo è solo in parte sovrapponibile a quella tra sentenze definitive e non definitive ai sensi dell’art. 279 c.p.c., gli ermellini hanno inteso fare riferimento alle norme introdotte dal d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (art. 360, terzo comma, c.p.c. e art. 361, primo comma, c.p.c.) in base alle quali sono direttamente ricorribili in cassazione solo le sentenze di condanna generica ai sensi dell’art. 278 c.p.c. e le sentenze che decidono su una o alcune delle domande senza definire l’intero giudizio. Queste norme, a detta di precedente pronuncia a sezioni unite della Corte di Cassazione (sentenza 22 dicembre 2014, n. 25774), si pongono in linea con la riforma del 1994 che ha introdotto il terzo comma dell’art. 827 c.p.c.In questa ottica, la Suprema Corte giunge a ritenere che lo stesso criterio normativo di definizione previsto per le sentenze in forza degli articoli 360, terzo comma, e 361, primo comma, c.p.c. possa essere applicato al lodo arbitrale, restando quindi non immediatamente impugnabili i lodi che decidono questioni pregiudiziali o preliminari.Con riferimento al profilo sub b), la Corte di Cassazione ha preso atto della residualità del contrasto giurisprudenziale, atteso l’orientamento unanime della più recente giurisprudenza. Il giudice di legittimità ha infatti riconosciuto all’arbitrato natura giurisdizionale e sostituiva della funzione del giudice ordinario, di talché la competenza del primo è da intendersi definitivamente come questione di rito (Cass. civ., sez. un., 25 ottobre 2013, n. 24153; Cass. civ., sez. un. 20 gennaio 2014, n. 1005; Cass. civ., 6 novembre 2015, n. 22748). Di conseguenza, l’indagine circa l’esistenza o la validità della convenzione di arbitrato è da ritenersi questione pregiudiziale di rito e può essere oggetto di lodo non definitivo, come tale non immediatamente impugnabile.<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare Angelo Anglani </em><em>(</em><a href="mailto:a.anglani@advant-nctm.com"><em>a.anglani@advant-nctm.com</em></a><em>)</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 27 Apr 2017 09:09:17 +0200</pubDate>
                        <title>Patti parasociali di rinuncia preventiva all’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/patti-parasociali-di-rinuncia-preventiva-allazione-di-responsabilita-nei-confronti-degli-amministratori</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Validità dei patti parasociali in caso di pattuizione intervenuta a conclusione del mandato gestorio.<em>Con sentenza 28 settembre 2015, n. 19193, la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma, nell’affrontare il tema della rinuncia pattizia all’azione di responsabilità verso gli amministratori di una società, ha affermato la validità delle clausole dei patti parasociali, con le quali i soci “entranti” si impegnano a non esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori “uscenti” o comunque a non votare favorevolmente in assemblea.</em><strong>Il caso</strong>La vicenda giudiziaria riguarda un contratto di compravendita azionaria con il quale due soci di una società per azioni cedevano le proprie azioni a una società, la quale, versato solo parte del prezzo concordato, si impegnava a corrispondere il resto con i tempi e nei modi stabiliti dal contratto stesso.A seguito del mancato pagamento, da parte della società acquirente, dell’importo dovuto, i soci agivano in giudizio al fine di ottenere un decreto ingiuntivo nei suoi confronti.Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la società acquirente ha chiesto al Tribunale di dichiarare la nullità del contratto in quanto <em>aliud pro alio</em>, la nullità della clausola con la quale era stata rinunciata l’azione sociale di responsabilità nei confronti dell’amministratore unico uscente della società ceduta, e, infine, di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto a norma dell’art. 1497 c.c.<strong>&nbsp;</strong><strong>La questione</strong>La questione più rilevante affrontata dal Tribunale di Roma nella sentenza richiamata – che è oggetto di questa segnalazione – è quella relativa alla qualificazione quale patto parasociale dell’accordo con cui i nuovi soci si impegnano nei confronti di un terzo, socio uscente ed ex amministratore della società, a non deliberare l’azione sociale di responsabilità (o a non far deliberare all’assemblea l’azione di responsabilità) nei confronti dello stesso, e alla validità ed efficacia di tale accordo parasociale, se intervenuto alla conclusione del mandato gestorio.<strong>La decisione del Tribunale di Roma</strong>Il Tribunale di Roma, dopo avere respinto l’eccezione di nullità del contratto <em>ex</em> art. 1497 c.c., in base all’argomento della aleatorietà del contratto di compravendita di azioni societarie, ha affrontato il tema della qualifica dell’accordo avente ad oggetto l’azione sociale di responsabilità e quello della validità di detti patti.Il Tribunale, quanto al primo punto, ha affermato che tale tipologia di accordi costituiscono patti parasociali. Ha rilevato che per definire i patti come parasociali non è essenziale che tutti i partecipanti al patto rivestano la qualità di socio, potendosi considerare parasociale anche un patto concluso tra soci e terzi, se l’oggetto dell’accordo riguarda l’esercizio da parte dei soci di diritti, facoltà o poteri loro spettanti nella società.Quanto al secondo punto – ricordata, da una parte, la generale validità, in astratto, dei patti parasociali, e, dall’altra, la possibilità che essi possano essere considerati illegittimi qualora il vincolo assunto dai contraenti si ponga in contrasto con norme imperative o appaia comunque tale da configurare un elemento di elusione di norme o principi generali dell’ordinamento – ha affermato che quando il patto abbia ad oggetto l’assunzione di un impegno a non votare l’azione di responsabilità dell’amministratore che, in conseguenza della cessione della propria partecipazione sociale, cessi anche di ricoprire tale carica e, dunque, faccia riferimento ad attività pregresse poste in essere dall’amministratore, esso non sia da considerarsi illegittimo.Ad avviso del Tribunale, infatti, il patto parasociale con il quale i soci si sono accordati per la non proposizione dell’azione sociale nei confronti dell’amministratore della società può considerarsi nullo solo quando il patto riguardi un amministratore in carica ed abbia quindi ad oggetto la rinuncia preventiva all’esercizio di un diritto sociale e relativo alla possibilità di censura di condotte che l’amministratore potrebbe assumere successivamente all’adozione del patto stesso. Secondo il ragionamento del Tribunale di Roma, in questa ipotesi verrebbe vanificata la funzione di prevenzione della <em>mala gestio</em> di cui agli artt. 2392 e 2393 c.c. e si avrebbe altresì un patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave (e come tale nullo ai sensi dell’art. 1229 c.c.).Quando, invece, il patto abbia ad oggetto l’assunzione di un impegno a non votare l’azione di responsabilità dell’amministratore che abbia cessato di ricoprire tale carica, e faccia quindi riferimento ad attività già eseguite e condotte già tenute, non sarebbe riscontrabile il medesimo disvalore.La natura successiva dell’accordo intervenuto a conclusione dell’incarico di gestione escluderebbe infatti la censurabilità della pattuizione parasociale sotto il profilo della violazione della funzione deterrente delle norme sulla responsabilità degli amministratori o sotto il profilo del contrasto con l’art. 1229 c.c.<strong>Il commento</strong>Sulla questione affrontata dal Tribunale di Roma si registrano, anche nel recente passato, pronunce di segno contrario. Sia la giurisprudenza di merito sia quella di legittimità, nell’affrontare il medesimo tema, sono infatti giunte a conclusioni differenti, nel senso della nullità <em>ab origine</em> dei patti con i quali l’acquirente si è impegnato a non esercitare l’azione di responsabilità nei confronti dell’ex amministratore e socio alienante, in quanto tali patti sarebbero volti ad eludere disposizioni inderogabili di legge (si vedano, ad es., Trib. Milano, 16 giugno 2014, n. 7946; Cass. 28 aprile 2010, n. 10215; Cass. 27 luglio 1994, n. 7030)La decisione del Tribunale di Roma, nel discostarsi dalla giurisprudenza richiamata, valorizza la circostanza che, se la pattuizione interviene al termine del mandato gestorio, l’acquirente è posto nelle condizioni di esaminare l’andamento della gestione ed i risultati della stessa. Ciò impedirebbe di considerare nullo il patto medesimo, in quanto non elusivo delle norme che disciplinano la responsabilità degli amministratori.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare Martino Andreoni (martino.andreoni@advant-nctm.com) e Francesca Maggioni (francesca.maggioni@advant-nctm.com)</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 19 Apr 2017 11:24:07 +0200</pubDate>
                        <title>L’impresa multistakeholder secondo la disciplina della società benefit</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/limpresa-multistakeholder-secondo-la-disciplina-della-societa-benefit</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>&nbsp;Il modello della </em></strong><strong>società benefit</strong>La disciplina della <strong>società <em>benefit</em></strong>, introdotta con la <a href="http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg" target="_blank" rel="noreferrer">legge di stabilità 2016</a>, e dedicata all’impresa societaria che include tra i propri obiettivi il perseguimento di <strong>risultati di beneficio comune</strong>, s’inserisce in un panorama multiforme di iniziative imprenditoriali variamente ispirate alla cura e alla protezione di <strong>interessi di rilevanza sociale</strong>. In tale scenario, accanto alle attività economiche strettamente <strong><em>non profit</em></strong><em>,</em> connotate da esclusiva finalità sociale o culturale e dalla conseguente assenza dello scopo di lucro, il mondo delle imprese lucrative, da alcuni anni a questa parte, mostra crescente interesse per i temi di <strong><em>business ethics</em></strong> e per il tentativo di coniugare la finalità di profitto con impegni di <a href="http://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility_it" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>responsabilità sociale</strong></a>, talora consacrando e formalizzando questo impegno in documenti a ciò dedicati (<strong>codici di condotta</strong> o <strong>codici etici</strong>) e comunicati al pubblico.&nbsp;<strong>Gli impegni di responsabilità sociale dell’impresa</strong>La motivazione dell’assunzione di simili impegni sta nella convinzione che l’impresa possa farsi autonomamente carico dell’impatto che la sua attività è in grado di produrre sugli interessi di soggetti terzi o della comunità in cui opera e che pertanto possa, in modo proattivo, affiancare al suo naturale orientamento al profitto la <strong>protezione di interessi di natura sociale</strong>, anche al di là di ciò che la legge prescrive, o possa comunque comunque rafforzare, attraverso iniziative positive, il risultato che la legge vuole assicurare a protezione del bene comune.Il vincolo di responsabilità sociale così concepito e assunto da numerose imprese <em>profit, </em>senz’altro apprezzabile sul piano etico<em>, </em>ha tuttavia sollevato non pochi problemi di carattere squisitamente giuridico laddove ha posto il problema di verificare la reale effettività di simili impegni, la loro azionabilità e le conseguenze giuridiche del loro inadempimento.&nbsp;<strong>Il bilanciamento di interessi nella prospettiva <em>multistakeholder</em></strong>In primo luogo, stante l’ibridazione dello scopo dell’impresa che l’assunzione di impegni di responsabilità sociale procura, si pone il problema delle modalità e dei termini con cui effettuare il <strong>bilanciamento tra interessi eterogenei</strong> e molto spesso tra loro contrastanti<em>. </em>&nbsp;Questa operazione pare richiedere, da un lato, un criterio di misurazione dotato di un minimo di certezza e verificabilità, dall’altro, quando l’impresa è costituita in forma societaria, l’accertamento dell’ammissibilità di una volontaria <strong>alterazione di quella causa lucrativa</strong> che è elemento caratterizzante i tipi societari conosciuti dalla legge. In tale contesto, connotato da numerose incertezze, il modello della società <em>benefit </em>pare voler risolvere parte di questi problemi, offrendo un modello <em>ad hoc</em> specificamente regolato, cui possono attingere quelle <strong>imprese lucrative</strong> che vogliano coltivare anche finalità di bene comune.&nbsp;<strong>Le nuove disposizioni sulla società<em> benefit</em></strong>Le nuove disposizioni sono contenute nei commi 376-384 dell’art. 1 della <strong>legge 208/2015</strong> dedicate a quelle società che “<em>oltre allo scopo di dividere gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo <strong>responsabile, sostenibile e trasparente</strong> nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse</em>”. La legge chiede che le finalità sopra elencate siano indicate specificatamente nell’<em>oggetto sociale </em>della società e siano perseguite mediante una gestione capace di <em>bilanciare</em> l’interesse di soci con l’interesse di “<em>coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto”</em>, precisando che il “beneficio comune” è integrato sia dal perseguimento di effetti positivi, sia dalla <strong>riduzione di effetti negativi</strong> su una o più delle categorie sopra menzionate. La legge si pone inoltre il problema del controllo sull’autenticità di simili impegni e sul loro effettivo rispetto non tanto in relazione all’attribuzione di speciali vantaggi che, nel caso di specie, sono del tutto assenti, quanto a tutela dell’affidamento dei terzi sull’impegno sociale assunto dall’impresa, assoggettando la <em>società benefit</em> che non persegua finalità di beneficio comune alle disposizioni di cui al d. lgs. 145/2007 in materia di <strong>pubblicità ingannevole</strong> e alle disposizioni del <strong>Codice del consumo</strong>, affidando i relativi controlli all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (comma 384).&nbsp;<strong>Il bilanciamento di interessi e la valutazione d’impatto</strong>I pilastri della disciplina paiono risiedere anzitutto nella legittimazione della costituzione di una società <em>benefit</em> secondo uno dei tipi sociali di cui ai titoli V e VI del libro V del codice civile, con la connessa possibilità di <strong>bilanciare lo scopo di lucro con obiettivi di beneficio comune</strong> secondo regole e modalità definite nello statuto sociale (v. comma 380). A ciò si aggiunge la necessità di una <strong>valutazione d’impatto</strong>, attestante l’effetto delle azioni intraprese dalla società nel perseguire le finalità di beneficio comune (nei confronti di persone territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse) redatta in base a uno <em>standard</em> sviluppato da un ente indipendente, secondo <strong>procedure trasparenti e verificabili</strong>.&nbsp;<strong>La certificazione dell’impatto sociale dell’attività d’impresa</strong>Questa formula ricalca le soluzioni adottate nell’ordinamento nordamericano, dove un’analoga disciplina in tema di <a href="http://benefitcorp.net/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><em>benefit corporation</em></strong></a> è stata introdotta nel 2010 in numerosi Stati e dove da tempo esiste un sistema di <strong>certificazione dell’impatto sociale</strong> delle attività d’impresa ad opera di un ente <em>non profit</em> specializzato (<a href="https://www.bcorporation.net/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>BLab</strong></a>). Se, tuttavia, la certificazione come BCorp presso certificatori accreditati non comporta di per sé l’assunzione della qualifica di società <em>benefit, </em>né in Italia, né negli ordinamenti in cui vige una omologa disciplina, ciò non di meno la normativa varata in Italia riconosce il ruolo di simili <strong>organismi certificatori</strong> almeno nella validazione degli strumenti di <em>assessment</em> dell’impatto sociale dell’attività di impresa, sul presupposto, verosimilmente, che tali criteri possano essere elaborati in modo appropriato solo da chi abbia acquisito un’esperienza consolidata in materia. La disciplina italiana, pertanto, pur essendo la prima in Europa ad aver introdotto un simile modello, potrà giovarsi della pregressa esperienza maturata nell’universo delle <em>benefit corporation</em> d’oltre oceano, almeno per quei profili che attengono alla selezione dei beni comuni rilevanti e alla valutazione/rendicontazione della loro effettiva protezione nello svolgimento dell’attività d’impresa.&nbsp;<strong>Disciplina comune e disciplina speciale della società benefit</strong>L’introduzione del nuovo modello nel contesto dei tipi societari di diritto comune dovrà adattarsi, ed essere in parte adattato, alle regole vigenti che troveranno applicazione nelle parti non regolate dalla disciplina speciale. La questione non è di poco conto. Anzitutto pare da escludere che la legge abbia voluto dare vita ad un nuovo tipo sociale. La società <em>benefit </em>è infatti concepita come una modalità o un “modello” di esercizio dell’impresa nell’ambito dei tipi sociali lucrativi e mutualistici previsti dal codice civile e di cui può assumere le forme. Tuttavia non si può non notare come la specialità dello scopo che connota il modello spurio o ibrido della società <em>benefit </em>e che lo distingue dai tipi lucrativi o mutualistici già noti, attenga specificatamente al <strong>profilo causale del contratto sociale</strong>, ciò che rende la società <em>benefit </em>una realtà profondamente “altra” rispetto ai tipi di cui al codice civile, con tutte le conseguenze che ne potranno derivare nell’attività di integrazione della <strong>disciplina speciale</strong> con le norme comuni del tipo sociale adottato (si pensi alla disciplina del conflitto d’interessi del socio o dell’amministratore, ai controlli sulla corretta gestione, alla disciplina della trasformazione).&nbsp;<strong>La governance della società benefit</strong>L’assunzione del modello della società <em>benefit</em>, inoltre, comporta effetti importanti sulla <a href="http://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><em>governance </em></strong><strong>della società</strong></a>. Il comma 380 prevede infatti che la società <em>benefit</em>, fermo quanto disposto dalla disciplina del tipo sociale adottato, individui il <strong>soggetto responsabile</strong> dello svolgimento delle funzioni e dei compiti volti al <strong>perseguimento delle finalità di beneficio comune</strong> nelle sue possibili declinazioni. Prevede inoltre una specifica attività di rendicontazione annuale mediante la redazione di una <strong>relazione</strong> da allegare al bilancio che includa: 1) la descrizione degli obiettivi assunti, delle modalità e delle azioni attuate; 2) la valutazione di impatto secondo lo <em>standard</em> di valutazione esterno; 3) la descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire. Richiede pertanto indubbiamente un’<strong>articolazione degli assetti </strong>organizzativi, amministrativi e contabili coerente con l’assunzione di tale specifica missione, la cui realizzazione, purtuttavia, resta nella piena <strong>competenza degli amministratori</strong>, cui si estende il regime della responsabilità prevista dal codice civile nella disciplina di ciascun tipo. E non potrebbe essere diversamente, dal momento che l’amministrazione della società <em>benefit </em>deve essere condotta, per legge, all’insegna del predetto bilanciamento di interessi, secondo quanto disposto dalla prima parte del comma 380. Non è tuttavia del tutto chiaro se tali criteri debbano essere indicati dai soci o se siano gli stessi amministratori a poterli individuare nell’esercizio dei poteri discrezionali mediante i quali agiscono nel perseguimento dell’interesse sociale. &nbsp;Pare però che questa operazione sia essenziale, anche per individuare il dosaggio delle rispettive componenti (lucro e bene comune) compresenti nell’interesse sociale, pena l’assoluta incertezza sulla valutazione dei <strong>risultati della gestione</strong> e sulla verifica del corretto <strong>adempimento dei doveri degli amministratori</strong>.&nbsp;<strong>La responsabilità degli amministratori nella società benefit </strong>Non pochi problemi potrebbe inoltre sollevare l’applicazione della disciplina comune in tema di <strong>responsabilità degli amministratori</strong>. Con riguardo alla legittimazione attiva al suo esercizio, ad esempio, la commistione di obiettivi <em>profit </em>e <em>non profit</em> nello scopo sociale e negli obblighi di gestione degli amministratori potrebbe rendere inadeguata o insufficiente la disciplina codicistica delle <strong>azioni di responsabilità contro gli amministratori di società di capitali</strong> (si potrebbe, ad esempio, porre il problema della legittimazione alla predetta azione dei titolari di quegli interessi terzi che l’impresa ha assunto come rilevanti: potrebbe a tal fine essere invocata l’azione <em>ex</em> art. 2395 c.c.?). Altrettanti problemi potrebbe sollevare la determinazione di un <strong>danno risarcibile</strong> non più solo identificabile nel decremento (o nel mancato incremento) del patrimonio sociale, ma altresì nella lesione di quegli interessi terzi pregiudicati dal mancato o scorretto bilanciamento dell’interesse al bene comune con l’interesse al profitto.&nbsp;<strong>Le società “diverse” dalla <em>società benefit</em> e gli impegni di responsabilità sociale</strong>Una qualche ulteriore ambiguità potrebbe essere riservata dal comma 379, in cui il legislatore distingue la società <em>benefit </em>dalle <strong>società “diverse”</strong> che pur vogliano perseguire <em>anche</em> <strong>finalità di beneficio comune</strong>, per le quali fissa l’obbligo di modificare in modo coerente l’atto costitutivo e lo statuto, nel rispetto delle norme che regolano il tipo sociale adottato. Non è chiaro se il legislatore abbia in tale sede semplicemente voluto regolare l’assunzione della qualifica di società <em>benefit </em>da parte di una preesistente società di diritto comune. Se così fosse, il senso della norma sarebbe verosimilmente quello di imporre solo il rispetto delle regole in tema di modifiche statutarie, escludendo l’applicazione della disciplina della trasformazione. In alternativa si dovrebbe ipotizzare che legislatore abbia invece voluto soltanto autorizzare le <strong>società di diritto comune</strong> che non intenda assumere le forme della <em>società benefit</em>, a <strong>derogare all’esclusività dello scopo di lucro</strong> <strong>di cui all’art. 2247 c.c.</strong>, fissando in capo ai soci la competenza a decidere in tal senso mediante una modifica dell’atto costitutivo o dello statuto e obbligando alla relativa pubblicità. Se così fosse, questa precisazione sarebbe senz’altro benemerita, dato che molti <strong>impegni di responsabilità sociale </strong>finora assunti da società lucrative hanno trovato sede in <strong>documenti non vincolanti</strong> (<a href="http://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/1999.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>codici di condotta</strong> o <strong>codici etici</strong></a>, ad esempio) peraltro redatti dall’organo amministrativo che mai potrebbe determinare in autonomia i propri obiettivi derogando all’obbligo di perseguire la <strong>creazione di valore per i soci</strong>, imposto come obbligo esclusivo dalla disciplina dei tipi sociali di diritto comune. Vi è da osservare, tuttavia, che, anche ove l’inclusione di impegni in senso lato sociali sia rimessa ai soci e consacrata nello statuto, la società non potrà non dotarsi di regole ulteriori, atte a misurare i risultati della gestione così configurati e il dosaggio delle rispettive componenti sugli <strong>obiettivi di <em>performance</em> degli amministratori</strong>.&nbsp;<strong>Scenari applicativi e interpretativi delle nuove disposizioni in relazione ai temi della CSR</strong>In ogni caso, indipendentemente dall’interpretazione della norma che si voglia accogliere, pare che la disciplina della società<em> benefit</em> possa comunque aprire più scenari interpretativi, stante la possibile persistenza di realtà societarie che vogliano assumere impegni di <strong>responsabilità sociale</strong> senza adottare il modello della <em>società benefit. </em>Se quindi un ambito di riflessione importante sarà quello dedicato al modello oggetto della specifica disciplina che verosimilmente sarà adottato soprattutto da <a href="http://money.cnn.com/2010/02/08/smallbusiness/l3c_low_profit_companies/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>società c.d. <em>low profit</em></strong></a>, e cioè da imprese lucrative (o mutualistiche) che sono altresì specificamente e primariamente impegnate nel <strong>perseguimento di finalità sociali, culturali o umanitarie</strong>, per altro verso si porrà il problema di come la disciplina speciale possa influenzare la selezione delle regole applicabili alle <strong>società di diritto comune</strong> che vogliano includere un impegno sociale nel loro statuto senza necessariamente assumere le forme della <em>società benefit.</em>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 19 Apr 2017 09:38:59 +0200</pubDate>
                        <title>Italian Islamic minibonds</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/italian-islamic-minibonds</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Islamic finance has always elaborated&nbsp;innovative solutions to be inserted in a&nbsp;context created for conventional finance,&nbsp;proposing contracts and structures&nbsp;that have an alternative remuneration&nbsp;of capital with respect to the use of&nbsp;interest.</em>Encompassed among those solutions are the participating instruments, which are characterized by the fact that the invested capital assumes the form of joint participation to profits and losses (PLS instruments), which derive from the entrepreneurial or financial activity underlying the financing transaction.In the light of the aforementioned aspect, Nctm, with the aim of spreading <strong>Shariah</strong> compliant debt instruments for the first time on a large scale in the Italian market, started cooperating in 2016&nbsp;with <strong>Shariah Review Bureau</strong> in order to structure <strong>Italian Islamic minibonds</strong> based on so-called Italian law profit participating minibonds, which are characterized by remuneration related&nbsp;also to the profits generated by the issuer.Contrary to what was initially believed, the profit-participating minibonds have not been considered per se compliant with <strong>Islamic finance principles</strong> due to the mandatory presence of an interest rate, even though low, and the fact that the &nbsp;return, even though on a participating basis, derives from a financial instrument giving certainty of the reimbursement of the capital.Therefore, one has to work on other instruments provided by the <strong>Italian legal framework</strong> that could replicate the structure of the profit-participating minibonds, or a debt instrument with a participating return compliant with <strong>Shariah principles</strong>.Such a result, and the related certification, has been achieved by using a scheme that links an association in participation agreement with a zero coupon bond. In particular, assuming&nbsp;a total investment of a given size in the instrument, a large part of it would be used to subscribe at par a bond that has as such no return, and the remaining residual amount would be contributed into the issuer’s business on the basis of an association in participation agreement, with the determination of a percentage of participation to the profits that is related to the whole invested amount.From the perspective of the bondholder, therefore, there is no repayment risk&nbsp;of the principal in the bond (except in the case of a default), while there is a risk that the amount invested in the association in participation agreement could be eroded by the losses of the issuer and not repaid. However, such a risk would be remunerated with a&nbsp;return related to the overall investment. From the perspective of the issuer, the advantage is represented by the fact that the instrument is at a variable cost which has to be paid only in case of, and in proportion to, profits.<strong>To conclude, this is a product that </strong></p><ul> <li>is the first Italian product certified Shariah compliant,</li> <li>is shaped in line with the profit-participating minibonds, but represents an evolution of them in the sense of a full ‘participation’ to the profits, with a limited participation to the losses and</li> <li>is targeted at professional investors (such as debt funds) or that could be used to finance a specific project.</li></ul><p><em>Stefano Padovani&nbsp;</em>Articolo tratto da IFN Islamic Finance News</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 11 Apr 2017 12:19:45 +0200</pubDate>
                        <title>Nctm Corporate Run</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-corporate-run</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La pratica della corsa ha ricadute positive sull'attività professionale.E' con questa convinzione che nasce <strong>Nctm Corporate Run</strong>, progetto che prende vita per iniziativa di Nctm, uno dei più grandi studi legali italiani, con l'obiettivo di coinvolgere professionisti e manager al fine di valutare gli impatti positivi dell'attività sportiva, in questo caso la corsa, sul proprio lavoro.L'iniziativa si sviluppa in collaborazione con Cassa Forense, Rotary e CSAIn (Centri sportivi aziendali e industriali, affiliati a Federturismo-Confindustria) nella convinzione che il tempo dedicato allo sport non è tempo perso, ma anzi produce risultati sulle performance lavorative e ha effetti benefici sull'ambiente di lavoro.Nctm Corporate Run ha individuato una dozzina di professionisti, tra avvocati, manager, giornalisti e liberi professionisti, da sottoporre a un programma di allenamento messo a punto da Indaflow, Studio AttivAzione e Gamma Studio in funzione della partecipazione alla gara Salomon Running Milano in programma il 17 settembre sulle tre distanza di 9,9, 15 e 25 km. Tra i professionisti coinvolti nel programma di training: Roberta Guaineri, avvocato e Assessore al Turismo, Sport e Qualità della Vita del Comune di Milano, gli avvocati Nunzio Luciano Presidente Cassa Forense, Claudio Acampora delegato dell'Ordine degli Avvocati di Milano alla Cassa Forense, e Guido Bartalini, partner Nctm, Andrea Pernice, Governatore Distretto 2041 Rotary per l'anno 2017-2018, la giornalista Laura Morelli di Financecommunity e come rappresentante del mondo dello spettacolo, Gigi Sammarchi del famoso duo Gigi e Andrea.Nel corso dell'allenamento verrà condotto anche lo studio finalizzato a valutare, tramite l'analisi dei parametri psicometrici e altri indicatori scientifici, i risvolti benefici dell'attività sportiva sulle prestazioni lavorative. Indaflow mette a disposizione per questo progetto il suo Flow Performance Center, con un team composto da metodologi dell'allenamento, esperti di biomeccanica, medici, psicologi e ingegneri che lavorano insieme per aiutare gli atleti a raggiungere i propri traguardi e le aziende a misurare il livello di benessere e a trasformarlo in prestazioni di eccellenza sul luogo di lavoro.Il sistema di allenamento è fondato sulle evidenze scientifiche ed è supportato dalle tecnologie più avanzate per la valutazione funzionale e l'analisi biomeccanica a garanzia non solo delle performance ma anche dell'integrità fisica degli sportivi. Gamma Studio, società leader nell'ambito IT fitness, effettuerà l'analisi statistica tra i dati biometrici degli utenti e i dati provenienti da specifici test sullo stato di forma e benessere degli atleti durante il loro percorso di allenamento. Inoltre, Nctm Corporate Run, con modalità innovative per l'Italia, avrà la finalità di fare risultare i settori professionali o di impresa dei partecipanti alla Salomon Running attraverso delle modalità di iscrizione che renderanno obbligatoria la compilazione di un campo relativo al rispettivo ambito lavorativo, nonché la conseguente predisposizione delle classifiche anche per settori, con relative premiazioni.Sulla base della filosofia che correre fa bene anche al lavoro, Nctm Corporate Run auspica di coinvolgere nel progetto quante più aziende e organizzazioni professionali possibile.Altra importante finalità della Salomon Running e Nctm Corporate Run sarà anche quella di supportare il progetto benefico internazionale End Polio Now (endpolionow.org) della Fondazione Rotary. Questo sarà realizzato anche attraverso la cooperazione con varie realtà che si occupano del welfare aziendale, che devolveranno alla Fondazione Rotary una parte del ricavato dei loro programmi acquistati dalle aziende con la finalità della partecipazione alla Salomon Running e Nctm Corporate Run, caratterizzati dal codice RTEPN (Run To End Polio Now)."Nctm Corporate Run - spiega <strong>Guido Bartalini,</strong> avvocato di Nctm - prende spunto da una delle più importanti gare che si svolge nella città di Londra, la Standard Chartered Great City Race, che nel 2016 ha raggiunto il record di 26.626 atleti, radunando 860 aziende partecipanti. Salomon Running Milano, che da anni promuove la filosofia del correre/camminare quale stile di vita sano per tutti ad ogni età, appoggia e incoraggia la partecipazione di tutti gli atleti con professioni diverse tra loro, uniti dalla passione per la corsa, credendo fermamente nei benefici che l'esercizio fisico comporta indipendentemente dai risultati&nbsp;sportivi. In fondo - continua Bartalini - le qualità per ottenere buoni risultati professionali sono le stesse che servono per le prestazioni sportive: preparazione, dedizione, costanza, rispetto e lealtà e soprattutto passione".</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 05 Apr 2017 10:52:06 +0200</pubDate>
                        <title>Le ultime notizie dal mondo del lavoro marittimo e portuale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-ultime-notizie-dal-mondo-del-lavoro-marittimo-e-portuale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em><u>Rinnovato il contratto collettivo dei dirigenti delle Agenzie Marittime&nbsp; </u></em>In data 13 febbraio 2017 è stato siglato l’accordo di rinnovo tra Manageritalia e Federagenti per il contratto collettivo dei dirigenti delle agenzie marittime. Le parti sociali all’interno dell’accordo di rinnovo hanno operato al fine di dare risposte efficaci per migliorare la produttività, aumentare l’occupazione e costruire un welfare integrativo sostenibile improntato sulla solidarietà. L’accordo ha validità dal 1 gennaio 2015 sino al 31 dicembre 2018.In primo luogo, per quanto concerne la parte economica, il rinnovo del CCNL è intervenuto riconoscendo un aumento retributivo a favore dei dirigenti pari ad Euro 80 mensili lordi dal 1 marzo 2017, un ulteriore aumento mensile di Euro 110,00 a partire dal 1 gennaio 2018 ed infine un aumento mensile di 160,00 dal 1 dicembre 2012, per un totale di 350 euro lordi nel biennio 2017/2018.Le parti hanno altresì concordato per un aumento dei contributi a carico del datore di lavoro in relazione alla previdenza complementare (Fondo Mario Negri).Per quanto concerne la parte normativa, il nuovo CCNL contiene disposizioni di notevole impatto soprattutto per quanto riguarda la durata del periodo di preavviso e l’entità del risarcimento del danno qualora il licenziamento del dirigente dovesse essere ritenuto illegittimo (i.e. indennità supplementare), che hanno subito delle significative riduzioni rispetto al passato. Il nuovo periodo di preavviso secondo l’art. 39 parte da 6 mesi per i dirigenti con un’anzianità aziendale di almeno 4 anni, 8 mesi per i dirigenti con un’anzianità aziendale fino a 10 anni, 10 mesi per i dirigenti con un’anzianità aziendale fino a quindici anni e 12 mesi per i dirigenti con un’anzianità aziendale oltre i 15 anni.In tema di indennità supplementare, le parti sociale hanno rimodulato l’entità dell’indennità stessa che si articola nella seguente maniera: fino a 4 anni di anzianità aziendale varierà tra 4 e 8 mensilità, da 4 fino a 6 anni varierà tra 6 a 12 mensilità; da 6 a 10 anni varietà tra 8 e 14 mensilità, da 10 fino a 15 anni di anzianità aziendale tra 10 e 16 mensilità, oltre i 15 anni di anzianità aziendale varierà tra 12 e 18 mensilità.Sono state inoltre modificate le disposizioni relative al periodo di comporto – ovvero il periodo di conservazione del posto di lavoro – che viene ridotto da 12 a 8 mesi. È stato tuttavia prolungato il periodo di comporto con riferimento ai dirigenti ammalati gravemente, per i quali si stabilisce che sarà prolungata la conservazione del posto fino a 14 mesi, in caso di patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita, periodicamente documentata da specialisti del servizio sanitario nazionale e alla condizione che siano esibiti dal dirigente i predetti certificati medici.Nell’ambito dell’accordo è stato, infine, previsto un rafforzamento delle politiche attive con l’introduzione di un voucher di Euro 5.000 da utilizzare per servizi di ricollocazione presso società convenzionate o come autofinanziamento per l’avvio di attività imprenditoriali.<em><u>Altre news</u></em>Si sta dilatando la divergenza tra il governo spagnolo e i sindacati sulle modalità con le quali dovrà essere cambiata la normativa nazionale sul lavoro portuale, al fine di adeguarla alla legislazione dell’UE, così come sollecitato lo scorso anno dalla Commissione Europea. Bruxelles ha, infatti, nuovamente deferito la Spagna dinanzi la Corte di Giustizia, che già nel 2014 aveva statuito la non conformità della legge spagnola alla legislazione europea. In particolare, la Corte di Giustizia aveva decretando l’illegittimità del sistema delle società c.d. «<em>Sagep</em>», che prevedevano l’obbligo per i terminalisti di partecipare al capitale sociale di tali società e di servirsi unicamente di tali soggetti per la somministrazione di manodopera. Un ulteriore sentenza potrebbe comportare per il governo spagnolo una sanzione pari ad Euro 134mila, che si aggiungono alla multa di 21,5 milioni di euro a cui già ora la Spagna deve far fronte.&nbsp;Le organizzazioni sindacali del settore trasporto hanno chiesto ulteriori chiarimenti al Ministero del Trasporto rispetto all’applicazione degli emendamenti STCW di Manila per alcune categorie particolari (allievi elettricisti) rispetto alle quali sono sorte alcune problematiche che impediscono ora l'imbarco. In particolare, agli allievi elettricisti, ancorché in possesso del requisito dei diciotto mesi di navigazione nei sessanta mesi precedenti, verrebbe negata la possibilità di ottenere la qualifica di «<em>comune elettrotecnico</em>».&nbsp;<strong>&nbsp;</strong></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 05 Apr 2017 10:50:41 +0200</pubDate>
                        <title>Se la pista in catttive condizioni danneggia l’aereo sussiste la responsabilità anche dell’Ente italiano di regolazione aerea (ENAC)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/se-la-pista-in-catttive-condizioni-danneggia-laereo-sussiste-la-responsabilita-anche-dellente-italiano-di-regolazione-aerea-enac</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Chi risponde se la pista è in cattive condizioni di manutenzione?È questa la questione affrontata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13209 del 27 giugno 2016, che ha affermato un principio di indubbia rilevanza secondo cui «<em>nell'ipotesi di danni subiti da un aeromobile per la presenza di detriti sulla pista, sussiste la responsabilità anche dell'ENAC, se viene provato il potere di ingerenza</em>».Nella sentenza in esame, il giudice di legittimità mette in evidenza il cd. «potere di ingerenza» dell’ENAC, esercitabile sulle cd. infrastrutture di volo. Tale potere parrebbe sostanziarsi, in particolare, nella partecipazione da parte di ENAC, in accordo con il Ministero della Difesa, alle decisioni riguardanti interventi di manutenzione e migliorie delle infrastrutture presenti in un determinato scalo aeroportuale.La Suprema Corte sembra così aver aperto le porte alla possibile configurazione di nuovi profili di responsabilità in capo all’ENAC, considerato l’ambito dei poteri-doveri di vigilanza dell’ente in questione.La vicenda da cui trae origine la sentenza riguarda un giudizio promosso dalla Eurofly S.p.A. nei confronti della società titolare della gestione dell’aeroporto di Treviso (la Aertre) e del Ministero della Difesa, nel corso del quale è stata chiesta la condanna dei suddetti soggetti al pagamento della somma di Euro 2.500.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro verificatosi nell’agosto 2002.In tale data, mentre un velivolo era in partenza ed in procinto di effettuare la manovra di rullaggio prima del decollo, si è verificato il distacco dalla pavimentazione della pista di alcuni frammenti di materiale bituminoso di notevoli dimensioni, che sono stati poi proiettati dalle ruote del carrello contro lo stabilizzatore sinistro, con conseguente fermo tecnico del velivolo per 17 giorni ai fini dello svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione.In primo grado, la Aertre si è difesa sottolineando come la responsabilità dell’evento andasse ascritta alla inappropriata condotta del comandante dell’aereo e all’ENAC quale soggetto responsabile della manutenzione delle infrastrutture di volo e della relativa segnaletica.Il Tribunale di Venezia, dichiarata la responsabilità della Aertre e del Ministero della Difesa, ha accolto la domanda risarcitoria formulata dalla compagnia. Decisione successivamente confermata anche dalla Corte di Appello di Venezia.La Suprema Corte, con la sentenza sopra menzionata, ha parzialmente accolto i motivi di ricorso della società di gestione aeroportuale, ritenendo che, comprovati i suoi poteri di ingerenza, non fosse possibile escludere in toto la responsabilità concorrente dell’ENAC.Si tratta di una sentenza di notevole rilevanza che potrebbe consentire di aprire la strada al riconoscimento della responsabilità dell’ENAC ogni qual volta che, in occasione di un sinistro, possa configurarsi una omissione colposa dell’esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza dell’ente, concernenti anche le infrastrutture aeroportuali.Rientrano, infatti, tra le funzioni di competenza dell’ENAC tutte le attività relative alla regolamentazione tecnica, alla certificazione, all’autorizzazione, alla concessione, al coordinamento, al controllo, all’ispezione e alle procedure sanzionatorie in materia di progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio delle infrastrutture e degli impianti aeroportuali.In particolare, il sinistro è avvenuto a seguito della consegna provvisoria dell’area (c.d. via di rullaggio) alla società di gestione, ai fini della realizzazione di interventi da eseguire su indicazione e sotto il controllo dell’ENAC e del Ministero, senza alcuna autonomia decisionale e senza alcun potere di iniziativa da parte della stessa.Dunque, realizzati gli interventi, a chi spetta il dovere di verificare il corretto stato della pista? Alla società di gestione, che ha il compito di gestire le infrastrutture aeroportuali e di controllare le attività dei soggetti privati (ovvero le imprese esecutrici dei lavori) presenti in aeroporto? All’ENAC, che è l’autorità ispettiva e di vigilanza sull’esercizio delle infrastrutture? Oppure ad entrambi in via concorrente e solidale? E come va graduata la rispettiva responsabilità nei casi di aree in consegna provvisoria (come nella fattispecie in esame)?Ora la parola dovrà tornare alla Corte di Appello di Venezia cui spetterà, dopo la pronuncia della Cassazione, di riesaminare i fatti e le circostanze del caso per determinare in via conclusiva le singole responsabilità in capo ai soggetti coinvolti.In ogni caso, come detto, la sentenza in esame consente di ampliare i confini risarcitori per tutte le ipotesi di danni derivanti da irregolarità o cattiva manutenzione delle infrastrutture aeroportuali, coinvolgendo anche l’ENAC che, in considerazione dei suoi poteri-doveri e purché ovviamente venga dimostrata la condotta omissiva colposa dell’ente ed il nesso di causalità rispetto all’evento, potrà essere chiamata a rispondere dei danni alla stessa stregua degli altri soggetti coinvolti.Questa sentenza, così come quella che verrà emessa dalla Corte di Appello di Venezia a seguito del rinvio, potrebbe aprire il campo ad una riflessione più ampia, diretta a prendere in esame anche quanto avviene in ambito portuale. Ci riferiamo, naturalmente, alle possibili responsabilità delle Autorità di Sistema Portuale in vicende analoghe a quelle oggetto della pronuncia della Suprema Corte che abbiamo appena commentato.Come abbiamo già avuto modo di evidenziare in passato, infatti, il sistema portuale ed il sistema aeroportuale presentano analogie che, a nostro avviso, non possono essere ignorate in sede di interpretazione delle norme vigenti.Monitoreremo pertanto l’esito di questo interessante procedimento, riservandoci di fornirvi le nostre considerazioni al riguardo.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 05 Apr 2017 10:48:40 +0200</pubDate>
                        <title>Il mancato pagamento del premio assicurativo e la sospensione della garanzia: ultimi orientamenti della Suprema Corte italiana</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-mancato-pagamento-del-premio-assicurativo-e-la-sospensione-della-garanzia-ultimi-orientamenti-della-suprema-corte-italiana</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Prendiamo spunto da un recente sentenza della Corte di Cassazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> per un breve approfondimento in merito alle conseguenze del mancato pagamento di un premio assicurativo successivo al primo.La domanda che ci poniamo - ed alla quale la Suprema Corte ha risposto con estrema chiarezza - è la seguente: il mancato pagamento di un premio assicurativo successivo al primo e la conseguente risoluzione del contratto lasciano privo di copertura l’assicurato nel caso in cui un sinistro si sia verificato entro il c.d. «<em>periodo di tolleranza</em>» o «<em>periodo di rispetto</em>» (vale a dire entro quindici giorni dalla scadenza convenuta per il pagamento del premio in questione)?La vicenda rispetto alla quale si è pronunciata la Corte di Cassazione riguardava una polizza di responsabilità civile di un’impresa edile, ma i principi evidenziati dalla Corte valgono per qualsiasi genere di polizza assicurativa<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> e ci pare pertanto utile darne conto in questa sede.Nel caso di specie, un dipendente dell’impresa assicurata moriva in cantiere a causa di un sinistro sul lavoro. Il titolare dell’impresa veniva ritenuto colpevole del reato di omicidio colposo e condannato in sede penale a versare alle parti civili una provvisionale di Euro 150.000,00 e all’INPS la somma di Euro 170.000,00.L’impresa attivava quindi la propria polizza assicurativa per essere tenuta indenne dai pagamenti sopra citati. La compagnia assicurativa, però, eccepiva la non operatività della polizza in questione in quanto scaduta.Segnatamente, l’assicurato sosteneva che la polizza fosse valida ed efficace in quanto il sinistro si era verificato entro quindi giorni dalla scadenza convenuta per il pagamento del premio (il sopra citato periodo «<em>di tolleranza</em>» o «<em>di rispetto</em>»), mentre la compagnia replicava come il pagamento del premio fosse avvenuto oltre i quindici giorni, vale a dire quando la garanzia non era più operativa.In primo e secondo grado, i giudici accoglievano l’eccezione della compagnia, rilevando come, da un lato, (<em>i</em>) non trattandosi del primo premio, bensì di quello dell’annualità successiva, si fosse verificata la sospensione dell’efficacia del contratto ex art. 1901 c.c. e (<em>ii</em>) il sinistro fosse avvenuto durante la c.d «<em>ultrattività</em>» del contratto (gli ormai famosi «<em>quindici giorni</em>»), ma, dall’altro lato, anche come (<em>iii</em>) il pagamento del premio fosse avvenuto quando erano trascorsi ormai sei mesi dalla relativa scadenza ed il contratto assicurativo si fosse dunque risolto <em>ex lege</em>.La norma di riferimento rispetto al tema che ci occupa è l’art. 1901 c.c., ai sensi del quale:«<em>Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta </em><a href="http://www.brocardi.it/dizionario/2240.html" target="_blank" rel="noreferrer"><em>sospesa</em></a><em> fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.</em><em>Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. </em><em>Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è </em><a href="http://www.brocardi.it/dizionario/1801.html" target="_blank" rel="noreferrer"><em>risoluto di diritto</em></a><em> se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita</em>».I giudici di merito hanno interpretato la norma sopra riportata nel senso di considerare l’effetto risolutivo derivante dal mancato pagamento del premio entro sei mesi dalla scadenza in grado di travolgere anche l’operatività della polizza durante il c.d. periodo di tolleranza. In altri termini: secondo i giudici di merito, il mancato pagamento del premio entro sei mesi dalla scadenza&nbsp; avrebbe determinato la risoluzione del contratto con effetto a decorrere dalla scadenza del premio.La Corte di Cassazione ha ritenuto errata tale interpretazione della norma.Secondo la Suprema Corte, infatti, il mancato pagamento di un premio successivo al primo determina - ai sensi dell’art. 1901, II comma, c.c. - la sospensione della garanzia assicurativa non immediatamente, ma solo dopo il decorso del c.d. periodo di tolleranza. Questo principio, osserva la Corte di Cassazione, «<em>opera indipendentemente dal verificarsi del pagamento del premio dovuto entro l’indicato periodo, ed anche in caso di protrarsi dell’inadempienza dell’assicurato o di eventuale successiva risoluzione del contratto, a norma dell’art. 1901, III comma, c.c., nel senso che l’effetto retroattivo di tale risoluzione si produrrà non dalla scadenza del premio, ma dallo spirare del periodo di tolleranza</em>».Potremmo quindi dire che i quindici giorni di «<em>ultrattività</em>» di una copertura assicurativa siano in pratica una semplice estensione - a tutti gli effetti di legge - della copertura in questione. Tale estensione, come ci insegna la Suprema Corte, prescinde dall’eventuale pagamento o meno della successiva rata di premio.Si tratta evidentemente di una buona notizia per tutti i soggetti assicurati.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a>&nbsp; Corte di Cassazione, Sezione terza civile, n. 26140 del 19.12.2016.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a>&nbsp; Con l’eccezione delle polizze sulla vita.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 05 Apr 2017 10:46:52 +0200</pubDate>
                        <title>La Convenzione Internazionale per il Controllo e la Gestione delle acque di zavorra entrerà a breve in vigore in Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-convenzione-internazionale-per-il-controllo-e-la-gestione-delle-acque-di-zavorra-entrera-a-breve-in-vigore-in-italia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nel settembre di quest’anno – con la ratifica, ad oggi, di 53 Stati (che costituiscono il 53,28% del tonnellaggio movimentato mondiale) – entrerà in vigore la convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti di navi, approvata nel 2004 a Londra, in sede IMO (International Maritime Organization).La Convenzione in parola si propone di ridurre al minino e, in ultima, analisi, eliminare i rischi ambientali connessi all’uso delle cd. «<em>acque di zavorra</em>» utilizzate dalle navi che effettuano viaggi internazionali.È stato accertato, infatti, come tali enormi quantità di acque marine imbarcate dalle navi per stabilizzare l’assetto di crociera, contengano alghe, microrganismi, batteri patogeni e specie animali e vegetali aliene che, una volta scaricati in porto, si diffondono nell’ecosistema marino che li riceve, creando fenomeni di contaminazione di acque marine portuali e costiere, estuari e laghi.Ad avviso dell’IMO – che ha iniziato ad occuparsi della questione già del 1988 emanando linee guida e risoluzioni in merito – la mancanza di regolamentazione dello scarico delle acque di zavorra costituisce una serie minaccia alla biodiversità marina e può comportare gravi problemi sanitari (nel caso di trasporto e conseguente diffusione di agenti tossici), nonché danni economici alle attività costiere.Al fine di contrastare tali fenomeni, gli Stati contrenti hanno elaborato un nucleo minimo di regole che si impegnano a rispettare con la facoltà di prendere – singolarmente o congiuntamente ad altri paesi – misure più rigorose di gestione delle acque di zavorra e di prevenzione ed eliminazione degli scarichi di queste.La convenzione si applica alle navi che battono bandiera di uno degli Stati membri e che effettuano viaggi internazionali. Sono escluse le navi da guerra, quelle che eserciscono unicamente cabotaggio, le navi costruite in modo tale da non poter trasportare acque di zavorra o che, all’esatto contrario, trasportino acque di zavorra non soggette allo scarico in cisterne sigillate.Gli «<em>impegni</em>» assunti dagli Stati parti in sede IMO attengono sostanzialmente: (i) all’obbligo, in capo agli armatori, di dotarsi di apparecchiature e sistemi di trattamento delle acque di zavorra (cd. Ballast Water Treatment Systems, BWTS); (ii) alla competenza dei singoli Stati contraenti circa la verifica, sulle navi che scaleranno i loro porti, del rispetto delle norme in materia di scarico delle acque di zavorra; (iii) all’obbligo di dotazione, per ciascuna nave, di certificati di gestione delle acque di zavorra.Il primo impegno è certo il più gravoso nonché foriero di problemi. La convenzione prevede, infatti, che tutte le navi debbano avere a bordo un sistema di trattamento dell'acqua di zavorra che risponda alle caratteristiche dettate dall’IMO. L'obbligo scatta dalla costruzione per le navi nuove, mentre le navi esistenti saranno obbligate ad installarlo come <em>«retrofit» </em>al primo bacino successivo all’entrata in vigore del trattato.Rilevante preoccupazione nel settore deriva dal fatto che l’IMO, ad oggi, non ha ancora fornito chiare e precise indicazioni su quali sistemi e quali metodologie e tecnologie saranno ritenute idonee dall’organizzazione internazionale e, quindi, supereranno le ispezioni che verranno effettuate nei porti di altri Stati, siano essi parti della convenzione IMO o no.Infatti, gli armatori, dovranno sostenere ingentissimi costi per il su detto <em>«retrofit» </em>delle navi già in flotta e per la progettazione e la realizzazione di nuove navi che abbiano apparecchiature e sistemi in grado di assicurare che il sicuro scambio delle acque di zavorra e che per tali attività siano costruite (i.e. necessari requisiti di robustezza dello scafo e stabilità della nave stessa).Certo è che, se tali investimenti portassero all’equipaggiamento di navi con apparecchiature riconosciute in seguito come non idonee per gli standard IMO, il danno economico per gli armatori degli Stati contraenti, che si stanno già muovendo affinché le proprie navi siano <em>compliant</em> con la convenzione presto in vigore, sarebbe enorme.Senza contare poi che la portata degli investimenti per ogni singola nave potrebbe condurre determinati armatori a rinunciare con la conseguente, obbligatoria «<em>rottamazione</em>» delle navi non attrezzate dell’apparecchiatura richiesta dalla nuova convenzione.Altra, ulteriore fonte di preoccupazione deriva dagli Stati che hanno scelto di non aderire alla convenzione, come gli U.S.A.. Gli Stati Uniti hanno, infatti, adottato proprie regole in relazione al trattamento delle acque di zavorra che si presentano, ad oggi, decisamente più stringenti rispetto a quelle adottate in sede IMO. In particolare, il regime di approvazione delle apparecchiature di trattamento delle acque – già in vigore dal 2014 – è decisamente più rigoroso e potrebbe escludere la validità di sistemi già adottati da alcuni degli Stati parti della convenzione IMO.Per tale ragione si attendono con apprensione le determinazioni del Comitato IMO per la protezione dell’ambiente marino del prossimo ottobre. Si auspica che in tale sede, vengano, innanzitutto, definite una volta per tutte le caratteristiche dei sistemi e delle apparecchiature di cui le navi dovranno essere dotate.Gli operatori del settore richiedono, inoltre, l’apertura di un dialogo tra l’IMO e i paesi non firmatari della convenzione ma che si sono dotati di autonome regole per la gestione delle acque di zavorra (i.e. U.S.A.) in modo tale da definire, insieme, i requisiti standard minimi delle apparecchiature di bordo ed evitare che le navi provenienti da Stati parti IMO non vengano accettate nei porti di paesi terzi.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 05 Apr 2017 10:45:32 +0200</pubDate>
                        <title>Recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di rilascio di concessioni demaniali marittime e di gestione di un interporto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/recenti-orientamenti-giurisprudenziali-in-tema-di-rilascio-di-concessioni-demaniali-marittime-e-di-gestione-di-un-interporto</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Analizziamo brevemente due recenti sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali, rispettivamente di Puglia e Piemonte, che enunciano due importanti principi: il primo relativo alle concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative ed il secondo relativo alla natura dell’attività di gestione di un interporto.<strong><em><u>TAR Lecce (Puglia), sez. I, 13 dicembre 2016, n. 1865</u></em></strong>Come noto, la procedura di infrazione comunitaria n. 2008/4098<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> e le pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e del Consiglio di Stato<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> conseguenti alla Direttiva 123/2006/CE, hanno nuovamente evidenziato l’importanza dell’assentimento delle concessioni demaniali per attività turistico-ricreative attraverso procedure ad evidenza pubblica<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.Il Tribunale Amministrativo Regionale Puglia (nel prosieguo “<strong><em>TAR Puglia</em></strong>”) ha recentemente sancito un altro importante principio in merito alle modalità di esercizio della discrezionalità amministrativa nel procedimento di assentimento delle concessioni.La causa aveva ad oggetto l’impugnazione del diniego di istanza di rilascio di una concessione demaniale marittima. La ricorrente sosteneva che l’Amministrazione avesse illegittimamente negato l’assentimento di una concessione senza alcuna motivazione specifica.Il TAR Puglia ha chiarito che «<em>non è ravvisabile alcun profilo di illegittimità nel comportamento della Pubblica Amministrazione la quale, in luogo di valutare volta per volta l’assentibilità di domande di rilascio di concessioni demaniali marittime, ha emanato indirizzi di carattere generale, ai quali conformare poi i singoli provvedimenti amministrativi, venendo in rilievo un tipico modo di esercizio della discrezionalità amministrativa, che in luogo di essere esercitata de die in die, con riferimento ai singoli casi concreti, si svolge invece sulla base di indirizzi di carattere generale previamente adottati dall’Amministrazione</em>».Il Tribunale ha poi affermato che non vi sono profili di illegittimità nel comportamento posto in essere dall’Amministrazione, in quanto «<em>è sempre consentito all’Amministrazione provvedere alla cura degli interessi pubblici ad essa affidati mediante emanazione di atti generali e astratti, di autovincolo a monte della propria discrezionalità»</em>.Secondo la sentenza citata, quindi, è pertanto possibile per l’Amministrazione concedente determinare preventivamente i principi di carattere generale secondo i quali assumere quindi le proprie decisioni in punto rilascio delle concessioni, anche se ciò significa autolimitare il proprio agire ancor prima dell’inizio del procedimento.<em><u>TAR Torino (Piemonte), sez. I, 9 dicembre 2016, n. 1505</u></em>Il Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte (nel prosieguo, “<strong><em>TAR Piemonte</em></strong>”) ha invece analizzato una questione relativa alla natura dell’attività di gestione di un interporto ai fini dell’applicabilità ad essa delle norme dettate dal D.lgs. n. 163/2006 (nel prosieguo anche “<strong><em>Codice dei Contratti Pubblici</em></strong>”).Nella causa in esame, la CIM – Centro Interportuale Merci S.p.A.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, nella sua qualità di stazione appaltante, ha affermato che essa non sarebbe tenuta all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, in quanto un interporto non opererebbe nell’ambito dei cosiddetti <em>settori speciali<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5"><strong>[5]</strong></a></em> disciplinati dal Codice stesso<em>, </em>non svolgendo essa servizi di trasporto o servizi attinenti a porti e aeroporti.Per costante giurisprudenza amministrativa «<em>l’assoggettabilità dell’affidamento di un servizio alla disciplina dettata per i <u>settori speciali</u> deve essere desunta sulla base di un duplice criterio, il primo di tipo soggettivo, relativo cioè al fatto che ad affidare l’appalto sia un ente operante nei settori speciali, ed in secondo di tipo oggettivo, attento alla riferibilità del servizio all’attività speciale»<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6"><strong>[6]</strong></a></em> .Per quanto riguarda il <u>criterio soggettivo</u>, è importante comprendere quale sia la natura dell’attività di gestione dell’interporto e se essa possa ricomprendersi o meno nei settori speciali. Come si è visto, gli artt. 210 e 213 del D.lgs. 163/2006 non menzionano esplicitamente la gestione di interporti tra le attività relative ai settori speciali.Secondo l’art. 1, della Legge 4 agosto 1990, n. 240, però, l’interporto è «<em>un complesso organico di strutture e servizi integrati finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare e ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione»</em>.Da una lettura combinata dell’art. 210, D.lgs. 163/2006 e della definizione legislativa dell’interporto si può desumere che «<em>l’attività di gestione dell’interporto è strettamente pertinente al sistema dei trasporti e al perseguimento di interessi pubblici di rilievo generale, atteso che gli interporti costituiscono, nel loro insieme, una delle infrastrutture fondamentali per il sistema nazionale dei trasporti e, in specie, per assicurare a tale sistema la necessaria flessibilità mediante il collegamento dei vari sistemi trasportistici e la caratteristica della intermodalità che il sistema complessivo è chiamato ad acquisire</em>»<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.Per quanto riguarda il <u>criterio oggettivo</u>, è dirimente osservare che l’appalto in questione era attinente a servizi funzionali al trasporto ferroviario, riguardando attività di carico, trasporto e smaltimento/recupero di pietrisco derivante da ballast ferroviario presente presso lo scalo ferroviario Novara Boschetto. La giurisprudenza assume quindi il criterio della «<em>strumentalità del servizio» </em>come determinante ai fini della inclusione dell’appalto nel settore speciale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.Alla luce di quanto sopra il Tar Piemonte ha ritenuto che l’attività di gestione di un interporto, in quanto strettamente collegata all’attività di trasporto, debba essere ricompresa tra le attività dei settori speciali e quindi soggetta alle previsioni del Codice dei Contratti Pubblici.Con le note conseguenze circa il rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e non da ultimo quello di pubblicità<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a>&nbsp; Con la procedura di infrazione n. 2008/4098 la Commissione Europea aveva sollevato questioni di compatibilità con il diritto europeo ed in particolare con l’art. 49 TFUE relativo alla libertà di stabilimento. A seguito della procedura di infrazione, la quale è stata archiviata in data 27 febbraio 2012, il Governo è stato delegato ad adottare un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni&nbsp; demaniali marittime, volti a introdurre una disciplina di rilascio delle concessioni demaniali marittima improntata ai principi dell’evidenza pubblica (procedura competitiva tra più candidati, in possesso dei requisiti richiesti, selezionati sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a>&nbsp; Vds. sentenza Corte di Giustizia, sez. V, 14 luglio 2016, C-458/14 e C-67/15 e sentenza Cons. St., sez. VI, 7 marzo 2016, n. 889.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Si ricorda, inoltre, che già con il D.L. 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con modificazione, nella L. 26 febbraio 2010, n. 25, è stato eliminato l’ultimo periodo del secondo comma dell’art. 37 del cod. nav. che recitava quanto segue: «<em>è altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze»</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Società che gestisce l’interporto di Novara.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Secondo gli artt. 210 e 213, D.lgs. 163/2006 le attività speciali relative al trasporto sono «<em>le attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi automatici o cavo</em>», mentre quelle relative ai porti e aeroporti sono «<em>le attività relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai fini della messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali</em>».<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Vds. Cons. St., sez. VI; 13 maggio 2011, n. 2919<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Vds. TAR Piemonte, Sez. I, 9 dicembre 2016, n 1505 e in senso conforme anche Cons. St., sez. V, 22 agosto 2003, n.4748<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Cfr. Cons. St., Ad. Plen., 01 agosto 2011, n. 16 e e Cons. St., sez. VI, 13 maggio 2011, n. 2919<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Principi previsti all’art. 2 del D.lgs. 163/2006.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 05 Apr 2017 10:43:48 +0200</pubDate>
                        <title>Le differenze nel diritto italiano tra il contratto di trasporto e il contratto di appalto avente ad oggetto l’esecuzione di trasporti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-differenze-nel-diritto-italiano-tra-il-contratto-di-trasporto-e-il-contratto-di-appalto-avente-ad-oggetto-lesecuzione-di-trasporti</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Come vedremo tra poco, le differenze tra la disciplina del trasporto e quella dell’appalto di trasporti non sono poche e di certo non irrilevanti.In alcuni casi l’applicabilità delle norme del Codice Civile italiano in materia di trasporto è pacifica: si pensi al caso tipico dell’affidamento di una specifica merce a un vettore professionale per la consegna al destinatario finale.In molti altri casi, è invece richiesta l’esecuzione di una pluralità di trasporti ma al fine di realizzare un’unica operazione (ad es. la sistematica consegna alla clientela di una determinata area geografica dei beni venduti <em>online </em>da una società di commercio elettronico). In queste ipotesi la semplice applicazione della normativa sui trasporti potrebbe risultare contraria all’interesse delle parti.Proprio per questo motivo la dottrina e la giurisprudenza hanno progressivamente riconosciuto l’autonoma esistenza del contratto di appalto di servizi di trasporto, ossia un contratto di appalto avente ad oggetto prestazioni di trasporto.In linea generale, il contratto di trasporto regola il rapporto tra un committente e un vettore il quale si obbliga, dietro pagamento di un corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro (art. 1678 e ss. del Codice Civile italiano).L’appalto è invece il contratto mediante il quale il committente affida l’esecuzione di un’opera o la prestazione di un servizio all’appaltatore (art. 1655 e ss. del Codice Civile italiano). L’appaltatore, sempre dietro pagamento di un corrispettivo in danaro, deve eseguire l’opera commissionata a proprio rischio e avvalendosi della propria organizzazione d’impresa.Le due tipologie contrattuali, tuttavia, non risultano di agevole distinzione, in ragione del fatto che condividono una serie di elementi, e segnatamente (i) il consistere entrambi in una obbligazione di risultato e (ii) il sostanziarsi in una <em>locatio operis</em>, ossia nell’attività di un soggetto che si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.I criteri che la giurisprudenza considera rilevanti al fine di qualificare un determinato rapporto nell’alveo del contratto di appalto di trasporti piuttosto che in quello di mero trasporto, possono sintetizzarsi come segue:</p><ul> <li>la pluralità delle prestazioni, consistenti in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, e non una serie di sporadiche ed episodiche prestazioni di trasporto (Cass., 29 aprile 1981, n. 2620; Trib Genova n. 201/1991);</li> <li>la durata considerevole del rapporto sussistente tra appaltatore e committente, nonché la sua continuità, sistematicità ed esclusività (Cass., 29 aprile 1981, n. 2620; Comm. Trib. Centr., 25 marzo 1981, n. 771);</li> <li>le modalità di determinazione e corresponsione del corrispettivo (Cass., 11 maggio 1982, n. 2926), che nell’appalto è di regola concordato secondo criteri omogeni fissati in un capitolato o comunque in via generale e in modo unitario per l’intera opera o servizio appaltato (Cass., sez. III, 13 marzo 2009, n. 6160);</li> <li>l’allocazione del rischio in capo a colui che si obbliga ad eseguire il servizio (Cass., 29 aprile 1981, n. 2620; Cass., 11 maggio 1982, n. 2926);</li> <li>l’esecuzione di prestazioni ulteriori ed aggiuntive, nell’ambito delle quali la prestazione complessiva di un servizio prevale su quella tipica di trasporto, con la conseguenza che il trasferimento non è più l’elemento caratterizzante l’opera oggetto del contratto (Cass., 11 maggio 1982, n. 2926).</li></ul><p>Sulla base dei suddetti elementi presuntivi e a prescindere dal contenuto formale del contratto (a partire dal nome dato al contratto), è possibile addivenire alla configurabilità di un contratto di appalto nel servizio di trasporto, anziché di una molteplicità di contratti di trasporto (Cass., sez. III, 14/07/2015, n. 14670).Anche il Ministero del Lavoro italiano, con Circolare n. 17 del 11 luglio 2012 (che pur non avendo valore vincolante, rappresenta un’autorevole prassi), si è pronunciato sul tema, al fine di far luce sulla questione e dirimere le difficoltà applicative a cui la figura contrattuale in esame ha dato origine.Più precisamente, il Ministero ha affermato che qualora la prestazione dedotta nel contratto: «<em>è consistita in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, al quale le parti si sono reciprocamente obbligate, anche oltre il tempo strettamente necessario per il trasporto, al fine di rispondere ad una serie di necessità del committente, eventualmente attraverso la predisposizione preventiva - da parte del trasportatore - di una organizzazione idonea, gli ispettori potranno ritenere applicabile la disciplina del contratto di appalto</em>».Inoltre, la circostanza che il vettore non si sia obbligato per l’adempimento di significative prestazioni accessorie rispetto all’attività di trasporto, non è di per sé sufficiente ad escludere la configurabilità di un contratto di appalto di servizi, laddove sussistano la predeterminazione sistematica dei servizi di trasporto, la pattuizione di un corrispettivo unitario e la predisposizione di un’organizzazione di mezzi propri, finalizzato al raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente (Cass., sez. III, 14/07/2015, n. 14670).Avendo delimitato i confini tra le due figure contrattuali, vediamo ora la portata del diverso regime applicabile a un semplice trasporto e a un appalto di trasporti.Tra le misure maggiormente degne di nota in tema di appalto, si segnala l’applicabilità dell’art. 29 Decreto Legislativo italiano 10 settembre 2003, n. 276 (emanato in attuazione della Legge italiana n. 30, del 14 febbraio 2003, c.d. Legge Biagi), ai sensi del quale il committente imprenditore o datore di lavoro e <u>l’appaltatore sono responsabili in solido, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori</u>, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto (c.d. TFR), nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto.Assumono poi certa rilevanza le misure di tutela in materia di salute e sicurezza dei lavoratori che sono stabilite, per la maggioranza dei contratti di appalto, dal Decreto Legislativo italiano n. 81/2008. Non è questa la sede per addentrarsi nei numerosi adempimenti da espletare ai sensi di tale normativa, bastando ricordare, ad esempio, la necessità di indicazione (a pena di nullità insanabile del contratto) dei costi relativi alla sicurezza del lavoro.Mutano, poi, i termini di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto: il termine breve annuale di cui all’art. 2951 c.c. si applica esclusivamente ai contratti di trasporto. Nel caso dell’appalto, il pagamento del corrispettivo potrà invece essere richiesto nell’ordinario termine decennale.Diverso è anche il regime applicabile al recesso.Più precisamente, nell’appalto, l'art. 1671 del Codice Civile italiano prevede l'attribuzione <em>ex lege</em> al committente di un diritto potestativo di recedere unilateralmente e senza giustificazione dal contratto di appalto, anche laddove fosse iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio. Quanto sopra, purché il committente tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. Il recesso di cui all’art. 1671 del Codice Civile italiano, prescinde dall'accertamento della gravità e dell'importanza dell'eventuale inadempimento dell'appaltatore, poiché, in tal caso, ci troveremmo nel diverso ambito della risoluzione del contratto ex art. 1453 del Codice Civile italiano (Tribunale di Roma 18 settembre 2001, Cass., sez. II, n. 5237/1983).Invece, quanto al contratto di trasporto, l’art. 1685 del Codice Civile italiano stabilisce specificamente una serie di diritti del mittente, che potrà sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose ovvero ordinare la consegna ad un destinatario diverso da quello originariamente indicato o anche disporre diversamente, salvo l’obbligo di rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti dal contrordine. Tale contrordine consiste in uno <em>jus variandi </em>che può sostanziarsi in un recesso unilaterale dal contratto oppure.In conclusione, la nostra raccomandazione al committente proprietario della merce che deve essere trasportata, è quella di prestare molta attenzione al momento della redazione del contratto al fine di disciplinare nel modo più adeguato il rapporto e non avere, successivamente, brutte sorprese.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 05 Apr 2017 10:36:46 +0200</pubDate>
                        <title>Il Consiglio di Stato italiano si pronuncia in materia di modalità minime obbligatorie di pubblicazione di un’istanza di proroga di una concessione demaniale portuale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-consiglio-di-stato-italiano-si-pronuncia-in-materia-di-modalita-minime-obbligatorie-di-pubblicazione-di-unistanza-di-proroga-di-una-concessione-demaniale-portuale</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Una recente decisione del Consiglio di Stato italiano chiarisce una questione destinata ad avere notevoli riflessi pratici in tutta la <em>industry</em> portuale italiana. Tra i quesiti posti al supremo giudice amministrativo alcuni riguardavano l’obbligo o meno – per l’Autorità Portuale – di chiarire le modalità minime obbligatorie per la P.A. relative alla pubblicazione di un’istanza di proroga di una concessione esistente.Come noto, sebbene la giurisprudenza – anche comunitaria – abbia chiarito la necessità di pubblicazione sulla Gazzetta UE di qualsiasi notizia afferente alla messa a disposizione di aree portuali tramite concessione (il caso più tipico è il bando pubblico per la selezione di un concessionario ovvero l’istanza di un privato volta ad ottenere la concessione di un sedime portuale), d’altra parte, rimaneva da chiarire, nel caso in cui venisse presentata dal concessionario uscente una domanda di estensione temporale della concessione, se le Autorità Portuali possano utilizzare forme semplificate di pubblicità, come la pubblicazione delle istanze sugli albi degli enti invece che sulla Gazzetta Ufficiale.E proprio su questo, in buona sostanza, si è pronunciata la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 16 febbraio 2017, n. 688.Nel caso di specie, i giudici di palazzo Spada hanno riconosciuto la legittimità dell’affidamento disposto dall’Autorità Portuale di Genova nonostante la stessa avesse agito senza rispettare «<em>le forme tipiche delle procedure ad evidenza pubblica previste per i contratti d’appalto della pubblica amministrazione, con previa definizione dei criteri di valutazione delle offerte</em>».Stando a quanto affermato dal supremo giudice amministrativo, «<em>gli obblighi di trasparenza, imparzialità e rispetto della par condicio imposti all’amministrazione, anche a livello europeo, sono soddisfatti da un efficace ed effettivo meccanismo pubblicitario preventivo sulle concessioni in scadenza, in vista del loro rinnovo in favore del miglior offerente e da un accresciuto onere istruttorio in ambito procedimentale, nonché motivazionale in sede di provvedimento finale, da parte delle amministrazioni concedenti</em>».La peculiarità degli affidamenti disposti dalle amministrazioni portuali, del resto, è stata affermata anche a livello eurounitario, come testimoniato dall’archiviazione, da parte della Commissione Europea, della procedura di infrazione Eu pilot n. 7019/14/Mark.In quell’occasione, infatti, è stato espressamente affermato che le concessioni portuali non rientrano nell’ambito di applicazione delle direttive europee sulle concessioni (in particolare la direttiva 2014/23/UE), essendo pertanto legittimi gli affidamenti in proroga disposti in assenza delle formalità tipiche dell’evidenza pubblica previste dal codice dei contratti pubblici.Pertanto, per evitare che la peculiarità delle concessioni portuali si traduca in arbitrio dell’amministrazione concedente, si dovrà valutare la legittimità dell’operato della stessa guardando al dato concreto, e cioè valutando l’istruttoria che <em>medio tempore</em> l’Autorità Portuale ha posto in essere, onde verificarne il rispetto del principio di affidamento del soggetto che offra le «<em>maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione</em>».In altri termini, se da un lato l’operatore economico interessato non potrà appellarsi alla mancata pubblicazione in Gazzetta da parte dell’Autorità Portuale dell’istanza di concessione da parte del privato (ovvero di domande concorrenti ex art. 37 cod. nav.) o di proroga di concessioni in essere, ma avrà l’onere di verificare con quest’ultima lo stato di avanzamento della pratica, dall’altro, a fronte di una documentata maggiore qualifica tecnica ed economica, non dovrebbero sussistere margini di discrezionalità da parte dell’ente nel-la scelta del concessionario.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 04 Apr 2017 10:21:53 +0200</pubDate>
                        <title>Pesanti sanzioni per i vettori marittimi che non informano i  passeggeri dei loro diritti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pesanti-sanzioni-per-i-vettori-marittimi-che-non-informano-i-passeggeri-dei-loro-diritti</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Regolamento (UE) n. 1177/2010 stabilisce i diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per&nbsp; vie navigabili interne. In particolare, vengono disciplinati i diritti alla non discriminazione fra i pas- seggeri da parte dei vettori, i diritti dei passeggeri in caso di cancellazioni o ritardi delle partenze ed i diritti dei passeggeri con disabilità e delle persone a mobilità ridotta.Ciò che qui ci interessa osservare, tuttavia, non è tanto l’ambito dei diritti garantiti ai passeggeri, quanto lo stringente obbligo posto a carico degli operatori di informare i passeggeri di tali diritti.Ai sensi dell’art. 23 del Regolamento in parola, infatti, «<em>i vettori, gli operatori dei terminali e, se del caso, le autorità portuali garantiscono, nei rispettivi settori di competenza, che le informazioni sui diritti dei passeggeri previste dal presente regolamento siano a disposizione del pubblico a bordo delle navi, nei porti, se possibile, e nei terminali portuali</em>». La norma prevede che le predette informazioni siano fornite, per quanto possibile, in formati accessibili e nelle stesse lingue in&nbsp; cui le informazioni sono di solito messe a disposizione di tutti i passeggeri, con particolare atten- zione alle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta.Al fine di rispettare l’obbligo sopra citato, le imprese interessate possono utilizzare la sintesi delle norme dettate dal Regolamento (UE) 1177/2010 già predisposta dalla Commissione Europea in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione Europea.A carico degli operatori è previsto anche l’obbligo di comunicare ai passeggeri gli estremi dell’organismo nazionale responsabile dell’attuazione del regolamento in esame. E qui viene il punto.In Italia, infatti, ai sensi del d. lgs. 29 luglio 2015, n. 129, tale organismo è rappresentato dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti («<em>ART</em>»), la quale - proprio in queste settimane - sta ve- rificando la corretta applicazione del regolamento da parte dei vettori marittimi.In particolare, a quanto ci risulta – ancorché con grande ritardo rispetto all’entrata in vigore della norma - l’ART sta chiedendo ai vettori marittimi di fornire informazioni ed evidenza documentale relative alle modalità con cui è stata data attuazione all’obbligo previsto dal sopra citato art. 23 del Regolamento.La questione non è di poco conto considerate le pesanti sanzioni previste dal summenzionato de- creto legislativo in caso di violazione dell’obbligo in parola. La relativa sanzione, infatti, va da Euro 150 ad Euro 900 per ciascun passeggero13.Non solo. Qualora le imprese destinatarie della richiesta forniscano informazioni «<em>inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito</em>», l’ART potrà valutare la condotta di tali imprese giungendo ad applicare una sanzione amministrativa pecuniaria fino all’1%&nbsp; del fatturato dell’impresa interessata14.Alla luce del termine ristretto concesso dall’ART per adempiere all’eventuale richiesta di informazioni (di norma 30 giorni) e delle pesanti sanzioni previste in caso di inadempimento, raccomandiamo alle imprese interessate di prestare la massima attenzione al rispetto del sopra citato obbligo sancito dall’art. 23 del Regolamento UE 1177/2010. Farsi trovare impreparati, infatti, potrebbe costare molto caro.&nbsp;&nbsp;13 Cfr. art. 15, II comma, d. lgs. 29 luglio 2015, n. 129.14 Cfr. art. 37, III comma, lett. l) del d.l. 6 dicembre 2001, n. 201.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 31 Mar 2017 04:03:06 +0200</pubDate>
                        <title>Per l&#039;intelligenza artificiale il «nodo» del diritto d&#039;autore</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/per-lintelligenza-artificiale-il-nodo-del-diritto-dautore</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso 16 febbraio il Parlamento europeo ha inoltrato alla Commissione alcune raccomandazioni (A8-0005/2017) concernenti norme di diritto civile sulla robotica. Il Parlamento ha inteso sensibilizzare la Commissione sulla necessità di verificare l'idoneità delle attuali norme di diritto civile a disciplinare le situazioni che necessariamente sempre di più prenderanno vita per effetto dell'attività svolta dalle macchine aventi un'intelligenza artificiale, in generale, e dai robot, in particolare.Siamo, infatti, certamente alle porte di una nuova rivoluzione industriale e, pertanto, gli ordinamenti giuridici, a maggior ragione quello europeo, devono aggiornarsi per tempo al fine di non farsi trovare inadeguati. La Commissione è libera di seguire i suggerimenti del Parlamento, ma, qualora non li seguisse - evento che, peraltro, accade poco frequentemente - deve motivarne il motivo. È ben possibile, quindi, già in questa fase iniziale dell'iter legislativo comunitario, commentare il contenuto del documento parlamentare, avendo una ragionevole aspettativa di un provvedimento finale in linea con quanto suggerito.Una simulazione dell'intelletto umano L'intelligenza artificiale (IA) può essere, in buona sostanza, definita come una simulazione dell'intelletto umano da parte di un computer o altre macchine, come, tra le altre, i robot. L'evoluzione tecnologica sta portando alla creazione di macchine autonome ed intelligenti sicuramente pronte a prendere decisioni in modo indipendente dagli umani creatori o utilizzatori tanto da potere un giorno - si pensa - persino superare le nostre capacità intellettive. Alcuni Stati (Giappone, Corea del Sud, Cina) hanno già iniziato ad elaborare una disciplina normativa diretta a regolare questo sviluppo economico. Nel Regno Unito, la questione di un'opera creata da un computer veniva già disciplinata nel Copyright Act del 1988. Deve conseguentemente considerarsi corretta la preoccupazione del Parlamento europeo di sollecitare i lavori per far nascere una medesima disciplina anche in Europa. Il documento del Parlamento si occupa, in realtà, di diversi aspetti del diritto e in particolare dell'impatto sull'attività lavorativa delle macchine dotate di IA, del fondamentale tema dell'attribuzione della responsabilità derivante dagli atti compiuti da tali macchine e, infine, di un argomento apparentemente di minor importanza, ma di fatto estremamente attuale e cioè l'applicabilità delle norme di diritto d'autore al mondo della IA.Il nodo del diritto d'autore In altre parole, il Parlamento pone il problema se un robot possa essere considerato autore di un'opera dell'ingegno, divenendone titolare dei relativi diritti di utilizzazione economica e, inoltre, se possa essere ritenuto direttamente responsabile nel caso in cui tali opere risultino, poi, plagio di opere create da terzi.La questione, lungi dall'essere solo teorica, si pone concretamente poiché è attesa per la fine dell'anno la pubblicazione del primo album di musica pop interamente creato da un robot.Nel prossimo futuro, vedremo, quindi, libri, film ed opere dell'arte figurativa create da macchine con IA. In relazione al primo degli anzidetti argomenti, il Parlamento invita la Commissione ad elaborare criteri per definire una «creazione intellettuale propria» da parte della macchina, suggerendo - sembra - sostanzialmente la creazione di un nuovo genus di soggetto giuridico titolare di proprietà intellettuale: il soggetto elettronico. Tale impostazione appare peraltro, quantomeno apparentemente, in contrasto con la nostra normativa (articoli 6 e seguenti della legge 633/1941), secondo cui l'autore può solo essere un umano, poiché l'opera è un'espressione del lavoro intellettuale, lavoro che, però, forse, in una nuova interpretazione innovativa potrebbe anche esser stato eseguito da un robot.La soluzione prospettata, se in linea astratta condivisibile sul piano del diritto morale d'autore (articoli 20 e seguenti della legge.633/1941), lascia diversi dubbi sul piano di quello patrimoniale (articoli 12 e seguenti della legge633/1941) non essendo possibile che il "soggetto elettronico" riceva i ricavi derivanti dallo sfruttamento dell'opera. La responsabilità a chi sfrutta la creazione Con riferimento, invece, alla questione della responsabilità per plagio, non potendo davvero immaginare un giudizio in cui viene chiamata a rispondere una macchina, nel silenzio del Parlamento sul punto dedicato alla proprietà intellettuale, si può immaginare che la stessa venga attribuita a chi sfrutta commercialmente la creazione, il quale dovrà premurarsi di verificare che quest'ultima non leda diritti di terzi. Un'altra soluzione - meno convincente - può essere quella di attribuire diritti e responsabilità al soggetto che ha predisposto le funzioni della macchina.<a href="http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2017-03-30/per-l-intelligenza-artificiale-nodo-diritto-d-autore-171013.shtml?uuid=AE2ASYw" target="_blank" rel="noreferrer">da Il Sole 24 ore di venerdì 31 marzo</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 30 Mar 2017 06:53:21 +0200</pubDate>
                        <title>Cram down ex art. 182-septies l.fall. se l’accordo è conveniente per la banca rispetto al fallimento</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cram-down-ex-art-182-septies-l-fall-se-laccordo-e-conveniente-per-la-banca-rispetto-al-fallimento</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La recente decisione del Tribunale di Padova (31 dicembre 2016) viene messa a raffronto con i pochi precedenti editi in tema di estensione degli effetti degli accordi di ristrutturazione dei debiti a creditori finanziari non aderenti.</em><!--more--><strong><em>Il caso</em></strong>Due società con un indebitamento prevalentemente nei confronti di banche e società di <em>leasing</em> hanno presentato congiuntamente domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, il quale prevede una moratoria biennale per il pagamento del capitale ed una rimodulazione degli interessi.Le società debitrici hanno chiesto l’estensione dell’accordo nei confronti di una banca dissenziente, mentre accordi <em>ad hoc </em>per il rientro dall’esposizione sono stati raggiunti con altre banche non aderenti.<strong><em>Le questioni</em></strong><a href="https://www.nctm.it/news/articoli/il-nuovo-art-182-septies-l-fall-introdotto-dal-d-l-27-giugno-2015-n-83-per-favorire-la-definizione-di-accordi-di-stand-still-e-di-ristrutturazione-dei-debiti-con-i-creditori-finanziari" target="_blank" rel="noreferrer">L’art. 182-<em>septies</em> l.fall. </a>prevede che gli effetti di un accordo di ristrutturazione dei debiti raggiunto con altri creditori appartenenti ad una categoria omogenea e rappresentanti il 75% del valore dei crediti della categoria possano essere estesi a creditori finanziari non aderenti se, tra altri altre condizioni, possano risultare soddisfatti, in base all'accordo, in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.Diverse questioni restano di incerta soluzione, tra cui quelle del necessario inserimento di tutti i creditori finanziari in categorie omogenee, i criteri da seguire per la valutazione di convenienza dell’accordo per i creditori non aderenti, l’eventualità che siano stipulati accordi separati con alcuni creditori finanziari rispetto all’accordo soggetto ad omologazione e estensione.<strong><em>La decisione</em></strong>Il Tribunale di Padova ha omologato l’accordo ed ha esteso gli effetti alla banca non aderente, valutando che essa sarebbe stata soddisfatta in misura non inferiore rispetto all’alternativa rappresentata dalla liquidazione fallimentare del patrimonio immobiliare delle società debitrici.Non si ponevano nella fattispecie particolari questioni in termini di omogeneità della categoria, posto che si trattava di creditori chirografari e di proposta uniforme, salvo che per il fatto che dalla motivazione emerge che con alcune banche non aderenti sono stati raggiunti accordi separati per il rientro dall’esposizione.<strong><em>Commento</em></strong>La giurisprudenza ha sinora fatto emergere solo sporadici casi di applicazione dell’art. 182-<em>septies</em> l.fall., a quasi due anni dall’introduzione della disposizione nel giugno 2015:</p><ol> <li>a) una decisione del Tribunale di Milano del 16 febbraio 2016, dalla quale risulta che i creditori bancari erano stati suddivisi in tre categorie, anche se la banca non aderente vantava crediti appartenenti a due soltanto di esse;</li> <li>b) una decisione del Tribunale di Forlì del 5 maggio 2016, che si è soffermata sulla congruità della formazione della categoria di creditori garantiti, ritenuta non corretta a motivo del fatto di avere considerato a tal fine le sole garanzie reali su beni del debitore e non anche garanzie personali prestate da terzi. Il Tribunale ha comunque omologato l’accordo con estensione degli effetti alla banca non aderente ed opponente, dopo avere riformulato le categorie ed averne considerata una terza (non prevista dal debitore), giungendo alla conclusione del rispetto dei presupposti di legge.</li></ol><p>Per quanto riguarda il criterio della convenienza dell’accordo per i creditori non aderenti, entrambe le decisioni sono allineate con quella del Tribunale di Padova, individuando l’alternativa nella liquidazione fallimentare.&nbsp;In merito alla classificazione di tutti i creditori finanziari in categorie omogenee, emerge dalla motivazione di entrambe le decisioni che ciò era stato in effetti previsto dal debitore, anche se la banca non aderente rientrava solo in alcune di esse. Su questo aspetto si deve confermare che non vi è alcuna necessità di integrale classificazione, come nel concordato, posto che (i) la legge lo richiede solo per quanto riguarda il requisito dell’adesione del 75% degli altri creditori appartenenti alla stessa categoria e (ii) per ogni altro aspetto l’accordo di ristrutturazione dei debiti può prevedere trattamenti differenziati per ciascun creditore che abbia aderito all’accordo. In un caso seguito dallo Studio, in cui l’omologazione è stata concessa dal Tribunale di Vicenza, le categorie sono state limitate alle banche aventi posizione ed interessi omogenei rispetto a quelle interessate dall’estensione <em>ex </em>art. 182-<em>septies</em> l.fall. (una peculiarità dell’accordo era anche di prevedere espressamente la facoltà di adesione successiva dei creditori che non lo avevano inizialmente sottoscritto).Un aspetto messo in luce dalla decisione del Tribunale di Padova riguarda la stipulazione di accordi <em>ad hoc </em>con alcuni creditori finanziari, che il debitore scelga di non inserire nell’accordo di cui chiede l’omologazione. Potrebbe in effetti porsi in dubbio che tali creditori siano qualificabili come «non aderenti», posto che l’accordo di ristrutturazione dei debiti <em>ex </em>art. 182-<em>bis</em> l.fall. può essere costituito anche da un fascio di accordi separati che il debitore consideri poi unitariamente dal punto di vista degli effetti ai fini dell’omologazione. L’unico limite ad una selezione da parte del debitore degli accordi in questo senso sembra peraltro potersi riconoscere solo nel caso in cui ciò abbia l’effetto di alterare i requisiti di legge per l’omologazione ovvero l’estensione ai non aderenti.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare Fabio Marelli</em><em>, </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 30 Mar 2017 06:51:37 +0200</pubDate>
                        <title>Spettano ai creditori tutte le risorse generate dalla prosecuzione dell’attività nel concordato con continuità aziendale ?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/spettano-ai-creditori-tutte-le-risorse-generate-dalla-prosecuzione-dellattivita-nel-concordato-con-continuita-aziendale</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Firenze (2 novembre 2016) ha confermato che il debitore può conservare parte dell’attivo, in un’ottica di favore verso il risanamento dell’impresa ed in deroga ai principi della responsabilità patrimoniale</em><strong><em>Il caso</em></strong>Una società ha presentato una domanda di concordato c.d «misto», fondato su una componente liquidatoria relativa al patrimonio non funzionale all’esercizio dell’impresa ed un’altra in continuità «diretta», con la conservazione dei beni sociali funzionali alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale.Un creditore si è opposto all’omologazione del concordato, contestando l’insufficiente attribuzione ai creditori delle utilità generate dalla gestione dell’impresa.<strong><em>La questione</em></strong>Nella forma più comune di proposta di concordato, conformata secondo lo schema della cessione dei beni, tutto il patrimonio dell’imprenditore è destinato ai creditori nel rispetto delle cause legittime di prelazione. Il concordato con continuità aziendale, invece, non prevede la liquidazione dei beni, che vengono conservati dal debitore per generare con l’esercizio dell’attività di impresa i flussi futuri da attribuire ai creditori.<strong><em>La decisione del Tribunale</em></strong>Il Tribunale di Firenze ricorda innanzitutto che la giurisprudenza che ha escluso una destinazione solo parziale del patrimonio del debitore al soddisfacimento dei creditori – con riferimento al concordato di tipo liquidatorio ed in relazione al principio della responsabilità patrimoniale del debitore sancito dall’art. 2740 c.c. – ha richiamato proprio la possibilità che il debitore possa conformare la proposta alllo schema di cui all’art. 186-<em>bis</em> l.fall., il quale prevede la prosecuzione dell’attività d’impresa con possibile liquidazione dei beni a ciò non funzionali: nel concordato con continuità «diretta» il debitore non è quindi tenuto a liquidare tutto il proprio patrimonio, ma può conservare i beni necessari all’esercizio dell’attività di impresa.Quanto al tema dell’attribuzione ai creditori di tutte le risorse generate dalla continuazione dell’attività, il Tribunale ricorda che il concordato con continuità aziendale è figura strutturalmente e funzionalmente ben distinta rispetto al concordato liquidatorio e costuisce una modalità di soddisfazione dei creditori che si attua in modo alternativo rispetto all’alienazione del patrimonio del debitore: la finalità perseguita dal legislatore di consentire il risanamento e la conservazione dell’impresa giustifica la deroga al principio di responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c. ed il debitore può dunque conservare parte delle risorse generate dall’esercizio dell’attività d’impresa, onde assicurare una patrimonializzazione sufficiente e comunque porre condizioni adeguate a prevenire future situazioni di crisi.Al debitore è richiesto di garantire ai creditori un trattamento economico più vantaggioso rispetto alla liquidazione del patrimonio (concordataria o fallimentare), che costituisce l’alternativa alla prosecuzione dell’attività. Il termine di paragone deve poi riferirsi alle ipotesi concretamente praticabili e non a tutte quelle in astratto percorribili, in quanto ciò richiederebbe uno sforzo incompatibile con la stretta tempistica dello stato di crisi.Il Tribunale di Firenze ha rigettato l’opposizione e, rilevato che la proposta concordataria soddisfa il requisito del miglior soddisfacimento dei creditori rispetto all’alternativa liquidatoria, ha omologato il concordato.<strong><em>Commento</em></strong>La pronuncia in commento si segnala per il rilievo attribuito in motivazione al principio di cui all’art. 2740 c.c., ferma la migliore soddisfazione dei creditori rispetto allo scenario liquidatorio: il concordato preventivo è mezzo di attuazione della garanzia patrimoniale, ma questa va considerata in riferimento ai soli valori di liquidazione.Ampliando la prospettiva, come ha osservato la dottrina più avvertita (Fabiani, “<em>La residualità del dogma della responsabilità patrimoniale e la de-concorsualizzazione del concordato preventiv</em>o”), nell’angolo visuale della continuità aziendale il dogma della garanzia patrimoniale nel concorso dei creditori sul patrimonio deve essere ripensato. Secondo questa analisi, pienamente condivisibile, il punto di caduta è rappresentato dal valore del patrimonio effettivamente realizzabile nell’alternativa liquidatoria, ma le risorse generate dalla prosecuzione dell’attività possono essere distribuite secondo criteri che non realizzano rigidamente la <em>par condicio</em> ed anche a beneficio del debitore, a condizione che ciò garantisca il miglior soddisfacimento dei creditori: ciò considerato che il nuovo sistema delle proposte concorrenti di concordato consente ai creditori di contrastare la proposta del debitore e rende quindi contendibile e disponibile il <em>surplus</em> derivante dalla continuità.Si prestano quindi ad essere rimeditati criticamente gli orientamenti che ancora si registrano con posizioni di netta chiusura, come in una recente pronuncia del Tribunale di Milano del 15 dicembre 2016, secondo cui <em>«la prosecuzione dell’attività di impresa in sede concordataria non può comportare il venir meno della garanzia patrimoniale del debitore» </em>e non è<em> «consentito azzerare in sede concordataria il rispetto delle cause legittime di prelazione (art. 2741 c.c.), che è un corollario della responsabilità patrimoniale, principio che viene meno solo a seguito delle attività liquidatorie poste in essere in sede di vendite coattive»</em>.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><em>Fabio Marelli, </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 30 Mar 2017 06:50:05 +0200</pubDate>
                        <title>Per la Cassazione non è fattibile il concordato se il piano non specifica le modalità di attuazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/per-la-cassazione-non-e-fattibile-il-concordato-se-il-piano-non-specifica-le-modalita-di-attuazione</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La Corte di Cassazione (n. 4915 del 27 febbraio 2017) ha ribadito che il Tribunale può sindacare la «causa concreta» del concordato preventivo, interpretando in senso estensivo il criterio della assoluta, manifesta inettitudine del piano del debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati.</em><!--more--><strong><em>Il caso</em></strong>Il Tribunale di Vibo Valentia ha dichiarato l’inammissibilità di un concordato preventivo a ragione del fatto che il piano e la relazione di attestazione avevano manifestato eccessivi profili di genericità, tali da far escludere la fattibilità della proposta, con particolare riferimento al momento esecutivo della prevista riorganizzazione con altre costituende società operanti anche in <em>joint venture</em> con un gruppo industriale internazionale.Il Tribunale ha quindi dichiarato il fallimento, che è stato poi revocato dalla Corte d’Appello di Catanzaro a seguito di reclamo. È seguito il ricorso per cassazione.<em>&nbsp;</em><strong><em>La questione</em></strong>La pronuncia della Suprema Corte tratta la questione dell’ambito di possibile valutazione nel merito della proposta e del piano concordatari da parte dell’autorità giudiziaria, alla luce delle elaborazioni giurisprudenziali seguite alla nota decisione di Cass. SS.UU. n. 1521/2013.<strong><em>La decisione della Corte</em></strong>La Suprema Corte ha cassato la decisione della corte calabrese richiamando il noto insegnamento di Cass. SS.UU. n. 1521/2013 secondo cui:(i) il controllo di fattibilità da parte del Tribunale non è escluso dall’attestazione del professionista, mentre spetta ai creditori la valutazione del merito e, quindi, della probabilità di successo del piano e dei rischi inerenti;(ii) la valutazione della <em>«effettiva realizzabilità della causa concreta»</em> comporta che – per ammettere il debitore alla procedura – il Tribunale (non solo possa, ma) debba verificare la non manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, nell’ambito di una proposta che risulti plausibile.Nel caso di specie, la proposta e il piano corredati dalla relativa attestazione, che prevedevano una riorganizzazione societaria con nuove compagini non ancora esistenti e delle quali non erano neppure stati tratteggiati non solo i <em>business plan</em>, ma neppure le bozze degli atti costitutivi, sono stati giudicati talmente generici e incerti e, quindi, da ricadere nell’ambito della manifesta assoluta irrealizzabilità del piano.<strong><em>Commento</em></strong>L’individuazione nel caso di specie della «causa concreta» del concordato, dettato dalla Cass. SS.UU. n.&nbsp;1521/2013, era stato meglio precisato da successive pronunce, in termini di «<em>inidoneità della proposta, se emergente ‘prima facie’, a soddisfare in qualche misura» </em>tutti i creditori (cfr. Cass. 4&nbsp;maggio 2016, n. 8799) e di «<em>assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati» </em>(Cass. 9 agosto 2016, n. 16830).Questi principi sono stati applicati dai giudici di merito in modo non uniforme.Da un lato, secondo App. Torino 17 aprile 2014, il Tribunale deve limitarsi a constatare ciò che si può sicuramente escludere possa verificarsi, mentre non può addentrarsi in valutazioni in merito a ciò che può o meno verificarsi, per quanto le probabilità possano considerarsi ridotte o aleatorie nel merito.Al contrario<a href="https://www.nctm.it/news/articoli/sindacato-nel-merito-del-piano-di-continuita-aziendale-diretta-come-causa-concreta-del-concordato" target="_blank" rel="noreferrer"> Trib. Pavia 14 ottobre 2016</a>&nbsp;ha ritenuto che la valutazione di «causa concreta» (in un caso di concordato con continuità aziendale «diretta») possa essere effettuata anche nel caso in cui il piano appaia non attuabile in termini di elevata probabilità. In senso analogo, in punto di inammissibilità della proposta condizionata ad eventi futuri, generici e incerti cfr. anche Trib. Treviso 1°&nbsp;giugno 2016.Il tema destinato forse a rimanere irrisolto è quello dell’impossibilità di definire aprioristicamente i termini della manifesta irrealizzabilità del piano, in relazione all’apprezzamento del singolo caso concreto. Solo l’interpretazione più rigorosa sopra richiamata sembra effettivamente poter fornire un indirizzo netto rispetto ai termini della valutazione del Tribunale.Con la decisione qui commentata la Cassazione sembra offrire un nuovo spunto, riconducendo la valutazione di fattibilità direttamente ad un profilo formale attinente alla formulazione del piano, per il caso in cui difettino sufficienti specificazioni in merito alle operazioni da svolgere da parte del debitore e di terzi soggetti coinvolti ed alle relative modalità attuative. Si tratta di criterio analogo a quello previsto per il sindacato, in termini di completezza ed esaustività, della relazione del professionista attestatore e che può quindi essere accolto. Il rischio è solo che ciò, da un lato, si possa tradurre in criteri troppo rigorosi dal punto di vista formale e, dall’altro, che sia così consentito al Tribunale di compiere una valutazione di merito in via «mediata», attraverso il contenuto del piano.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><em>Fabio Marelli, </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 22 Mar 2017 08:45:58 +0100</pubDate>
                        <title>Opening the Italian market to Islamic investors</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/opening-the-italian-market-to-islamic-investors</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>The first question which comes to mind when speaking about a possible Italian sovereign Sukuk issuance is: why? Why should Italy consider such a venture? The obvious first answer is: because it needs alternative&nbsp;financing instruments and cross-border investments to finance its growth, and in particular infrastructure and investment projects. This is quite clear if, on the one hand, one considers that to adhere to the strict rules of the EU fiscal policy, Italy cannot increase its level of indebtedness which is in the range of 130% of GDP (on the contrary it should heavily reduce it), and, on the other hand, one compares the average GDP growth in EU countries during the period 2005-15. From this comparison, it is clear that while there has been an average growth of 0.9% across&nbsp;the EU, Italy recorded minus 0.5%, which is the worst performance among the 28 member states after Greece. </em>In fact, Italy has remained trapped between the abundant liquidity which has flooded the financial markets through the quantitative easing monetary <strong>policy of the ECB</strong>, which, in keeping with the interest rate law, has indeed supported the borrowings of the country and the value of its bonds, on the one hand, and the rigidity of the<strong> EU fiscal policy</strong> on the other hand which has limited the ability of the Italian state to support the recovery of the economy by sustaining internal demand with public spending.Looking for funds abroad,<strong> Italy should consider in particular the Islamic economies</strong> to attract capital where there is almost a perfect match between market sectors where Italy can claim&nbsp;absolute excellence and those where the expenditure of the Muslim population is concentrated and is growing: food and beverage, fashion, tourism, real estate, media, recreational and cultural&nbsp;activities, pharmaceuticals and cosmetics, etc.It goes without saying that in order to achieve that goal, <strong>Italy would be better oﬀ developing an Islamic finance- friendly environment.</strong> In doing this, however, it does not need to start from scratch as the Italian legal framework already includes a few instruments which could be used to develop an <strong>Islamic finance industry</strong> in this country. These are particular instruments which are between debt and equity, like&nbsp;profit-participating bonds, based on a profit and loss-sharing mechanism;&nbsp;and financial participative instruments&nbsp;(‘<strong>strumenti finanziari partecipativi</strong>’) in particular those having an equity nature.Another contract which comes to mind is the association in a <strong>participation agreement</strong> (‘associazione in partecipazione’) which is <strong>very similar</strong> in nature to the old <strong>Arabic Qirad contract</strong> (or Mudarabah), where the ‘associate’ is financing the business of the ‘associating party’ in exchange for a participation in the profits (and the losses).Furthermore, there are pure equity instruments, which can be issued according to the principle of Article 2348, second paragraph, of the Italian Civil Code (“the company, within the limits set forth by the law, can freely determine the content of the various categories of shares”) such as tracking shares (azioni correlate), shares without or with limited voting rights (according to Article 2351, second paragraph of the Italian Civil Code) or a diﬀerent profit- loss participation mechanism, such as preferred ranking in respect of ordinary shares should the company bear losses, which could be used to accommodate Islamic investors in the capital of companies without interfering with the management of the same and the desire of business owners to retain their full control.Moving to real estate investments, which is the preferred choice of Islamic investors, consideration could be given to real estate funds which, depending on the nature of the activities carried out in the underlying assets and on other factors, could be certified as Shariah compliant and similarly to SIIQs (Italian REITs) and other asset management vehicles like SICAF, an alternative investment fund set up in the form&nbsp;of a joint stock company and raises funds through the issuance of shares or financial participative instruments.Having said that, the question remains: <strong>why is Islamic finance not taking oﬀ&nbsp;in Italy?</strong> The first answer might be that there is still <strong>no level-playing field</strong>. In particular, no intervention has been made to adapt the Italian tax framework to avoid double taxation and other tax leakages for Islamic finance transactions as opposed to conventional ones.But taxation is only one of the factors to be considered when developing an ecosystem required to build confidence in the relevant players. Indeed, Italy is not perceived as the first stop when it comes to Shariah compliant investment in Europe.In order to change this perception a few things could be done. A first intervention would involve tax legislation, aimed&nbsp;at implementing the aforementioned level-playing field, removing, by way of example, double taxation otherwise applicable to contractual structures typical of Islamic finance that are based on the purchase and subsequent resale by the lender of specific assets, such as a real property, as well as uncertainty regarding the taxation of income from securities in respect to that applied&nbsp;to periodical income deriving from conventional bonds.A second action could be to promote the establishment of an <strong>Islamic bank</strong>, which could fund itself among <strong>Islamic investors from Muslim countries</strong>, providing<strong> Shariah</strong> compliant financing products to Italian corporates and, probably at a later stage, to the general public.&nbsp;But the real intervention that would represent for Italy a sign of opening toward the capital markets of Islamic countries – in particular Gulf countries&nbsp;– and would significantly favor the development of Islamic finance in Italy, would be a benchmark issuance of <strong>Sukuk</strong> by the country.Indeed, after the <strong>UK Sukuk and the Luxembourg issues</strong> which came to market in 2014, it has recently been announced that another European country, Germany, could tap the Sukuk market with a sovereign issuance of US$1 billion and a five-year maturity, although this has not yet been confirmed.Italy could easily follow this path with a sovereign issuance with the objective of raising alternative sources of funding for its infrastructure projects and to set a precedent that demonstrates to the corporate sector that a proven platform, as well as infrastructure, is in place so that Sukuk can be issued comparably to conventional bonds, thereby paving the way for Sukuk to become an instrument of choice for Italian SMEs raising corporate finance.The next question is whether the Italian legal and tax system is suﬃciently equipped for the issuance of Sukuk without the need for further intervention. According to the well-known <strong>n.17 AAOIFI </strong>definition, <strong>Sukuk are</strong> <strong>“certificates of equal value, representing undivided shares in the ownership of&nbsp;tangible assets, usufructs and services or (in the ownership of) the assets of particular projects or special investment activity”</strong>. As we have seen previously, Italy has a set of instruments which in principle could be used to accommodate Shariah compliant contracts and techniques. However, none of these appears to match, at first sight, with this definition. In any case, it would appear prudent, Italy being a civil law country, to provide for an ad hoc legislative framework, as Luxembourg did with its sovereign issue in 2014.We have therefore tried to formulate in the following, at the level of principles and not in detail, a law proposal based on what has been done in the past with regards to the securitization of public real estate:</p><ol> <li>The Ministry of Economy and Finance is empowered to set up, even by a unilateral act, a joint stock company with corporate capital of EUR1 million (US$1.07 million), having as its exclusive object the securitization of the profits derived from the divestiture of real estate belonging to the state and other non- local public bodies currently used by the public administration, which will be identified by the State Property Oﬃce by its own directorial decrees, and having a value equal to EUR1 billion (US$1.07 billion).</li> <li>The Ministry of Economy and Finance, upon incorporation, shall adopt the by-laws, appoint the first members of the managing and controlling bodies and determine their&nbsp;remuneration.</li> <li>The company, incorporated pursuant to paragraph 2, shall implement the securitization through the issue of securities of equal value in the form of Sukuk, representing undivided shares in the ownership of the purchased real estate, entering them in the liabilities side of its balance sheet, for a value equal to EUR1billion.</li> <li>Securities so issued may benefit, in whole or in part, from the guarantee of the&nbsp;state.</li> <li>Real estate identified pursuant to paragraph 1 will be transferred to the company for valuable consideration by means of public deed or private deed certified by a notary, and leased to the transferees at market conditions.</li> <li>Real estate transferred to the company represents, for all purposes, assets segregated from the company’s assets and cannot be subject to actions other than by the holders of the securities issued to finance the purchase of such real&nbsp;estate.</li> <li>Liability for obligations to security holders will be borne exclusively by the segregated&nbsp;assets.</li> <li>After five years from the issue of the securities, the company shall transfer the ownership of the real estate purchased to the transferor’s public administration at the price of EUR1 billion and use the selling price to repay the securities&nbsp;issued.</li> <li>The Ministry of Economy and Finance, by one or more non- regulatory decrees and to be published in the Oﬃcial Gazette, will establish the terms and conditionsof the securities issued by the securitization company, the market conditions on which the real estate being transferred will be leased by the securitization company to the public administration transferring the same, as well as the terms and conditions of the guarantee of the state under paragraph 4.The Ministry of Economy and Finance will report to the parliament on the implementation of the securitization transaction within three months from the date of incorporation of the company under paragraph 1.</li> <li>Income from securities will be subject to the same tax treatment applied to periodical income normally derived from conventional&nbsp;bonds.</li> <li>Costs periodically incurred to pay income from securities will be tax- deductible for the issuing company.</li> <li>Taxes on the transfers of real estate to and from the securitization company will be halved in order to take into account the synallagmatic nature of the purchase and resale of the same.</li></ol>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 21 Mar 2017 11:05:56 +0100</pubDate>
                        <title>I vantaggi del nuovo “rent to buy” rispetto alla tradizionale locazione con opzione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/i-vantaggi-del-nuovo-rent-to-buy-rispetto-alla-tradizionale-locazione-con-opzione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Questo memorandum esamina sommariamente le figure negoziali del “rent to buy” e della locazione con opzione di vendita, al fine di mettere in evidenza i vantaggi che presenta la nuova tipologia contrattuale rispetto a quella tradizionale[1]. <!--more-->Esso è diviso in due parti: nella prima parte si definiscono le fattispecie negoziali e si delineano i criteri operativi funzionali alla loro distinzione, nella seconda parte si evidenziano i principali vantaggi della scelta del “rent to buy” rispetto alla locazione con opzione di vendita.<strong><u>Distinzione tra il “rent to buy” e la locazione con opzione di vendita.</u></strong>Il contratto di “rent to buy” è definito dal legislatore come il “contratto, diverso dalla locazione finanziaria, che prevede l'immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto”[2]. Pertanto l’operazione economica si struttura in due parti. Nella prima parte il concedente mette l’immobile a disposizione del conduttore affinchè ne goda a fronte del pagamento di un canone periodico, il quale include il corrispettivo del godimento del bene ed insieme una anticipazione del suo prezzo. Nella seconda parte il conduttore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene a fronte del pagamento del suo prezzo, il quale deve essere diminuito delle frazioni di canone che ne hanno costituito una anticipazione parziale.Il contratto di locazione con opzione di vendita è un contratto di locazione cui è collegato negozialmente un ulteriore contratto di opzione. Pertanto non si ha una unitaria operazione economica, bensì due operazioni distinte con due schemi causali diversi. Si ha anzitutto una operazione economica secondo lo schema causale della locazione di immobile. Si ha inoltre una distinta operazione economica collegata secondo lo schema causale dell’opzione. Le due operazioni sono collegate nel senso che sono tra di loro interdipendenti e funzionalizzate ad un risultato economico unitario.La distinzione tra le due figure negoziali non è agevole. In astratto dovrebbe aversi “rent to buy” quando la volontà delle parti è diretta a costituire un unico rapporto giuridico caratterizzato da un’unica causa, ed invece dovrebbe aversi locazione con opzione di vendita quando la volontà delle parti è diretta a realizzare distinte operazioni che perseguono un fine pratico unitario. In concreto l’elemento determinante ai fini della qualificazione del contratto in termini di “rent to buy” attiene alla previsione di un corrispettivo frazionato in due parti, una parte diretta a remunerare il godimento ed una parte diretta ad anticipare il prezzo.<strong><u>Primo vantaggio del “rent to buy”: la libertà negoziale</u></strong>Il contratto di “rent to buy” presenta una serie di vantaggi rispetto alla locazione con opzione di vendita. Il primo vantaggio significativo è nella libertà negoziale delle parti. Infatti, alla locazione con opzione si applica integralmente la disciplina vincolistica prevista dalla Legge 392/1978 e dalla Legge 431/1998, e tutti i conseguenti meccanismi di eterointegrazione cogente del regolamento contrattuale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>. In questa figura negoziale ciascun contratto rimane regolato dalle regole del tipo cui appartiene. Il mero collegamento negoziale non determina alcun cambiamento nella disciplina regolatrice.Invece al “rent to buy” non trova applicazione la disciplina vincolistica della locazione, in nessuno dei suoi aspetti. In questa figura negoziale le parti rimangono libere di convenire la durata del rapporto, le condizioni del recesso e della disdetta, l’ammontare del canone, la ripartizione delle spese e degli oneri, gli aspetti relativi alla sublocazione, cessione, successione, nonché le tutele attinenti alla prelazione, al riscatto e all’avviamento<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.<strong><u>Secondo vantaggio del “rent to buy”: l’attuazione coattiva in caso di inadempimento del conduttore</u></strong>Il secondo vantaggio è nei tempi che occorrono per l’attuazione coattiva del diritto in caso di inadempimento del conduttore. Nella locazione con opzione di vendita, il locatore deve necessariamente prima esperire una azione di cognizione per fare accertare il suo diritto e costituire un titolo esecutivo, e solo dopo può agire in sede esecutiva per la soddisfazione coattiva del suo interesse. Pertanto questi è tenuto ad attivare dapprima il procedimento sommario di sfratto per morosità ex art. 658 ss. c.p.c., e solo dopo avere ottenuto la convalida dello sfratto, avrà la possibilità di iniziare l’esecuzione forzata. Di conseguenza la soddisfazione del suo interesse richiede due passaggi giurisdizionali, un procedimento di cognizione ed un successivo procedimento di esecuzione, con tutto ciò che questo comporta sui tempi per il rilascio dell’immobile<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.Invece il contratto di “rent to buy” costituisce titolo per l’esecuzione forzata in forma specifica per rilascio, a condizione che venga stipulato nella forma della scrittura privata autenticata ovvero dell’atto pubblico, ed a condizione che contenga una clausola risolutiva espressa in relazione al mancato pagamento dei canoni. Pertanto, in caso di inadempimento del conduttore, il concedente non necessita di esperire una azione di cognizione per fare accertare il suo diritto alla restituzione del bene. Egli può richiedere all’autorità giudiziaria direttamente l’attuazione coattiva in sede esecutiva. Affinchè il contratto costituisca titolo per l’esecuzione occorre però ricorrano entrambe le condizioni cui si è fatto cenno. Infatti, in base all’articolo 474 del c.p.c. ed in base all’articolo 605 c.p.c., gli atti ricevuti da notaio costituiscono titolo esecutivo per l’esecuzione forzata per rilascio quando consacrano diritti alla consegna di beni immobili che sono certi, liquidi ed esigibili. Non è quindi sufficiente che il contratto sia stipulato con atto notarile, occorre anche che non vi sia necessità di alcun accertamento in ordine alla esistenza ed al contenuto del diritto fatto valere. Nella specie questo avviene quando in contratto è dedotta una clausola risolutiva espressa in caso di mancato pagamento del canone, e questa è stata esercitata dopo l’inadempimento<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.<strong><u>Terzo vantaggio del “rent to buy”: l’opponibilità ai terzi</u></strong>Il terzo vantaggio è nella opponibilità ai terzi che abbiano acquisito diritti sul bene dopo la trascrizione del contratto. La locazione con opzione di vendita è trascrivibile solo se ultranovennale, e questo avviene raramente nella prassi economica. Posto che nel nostro ordinamento le trascrizioni nei registri immobiliari sono tipiche e tassative, la locazione che non ecceda il limite temporale di nove anni non può essere trascritta. Di conseguenza il conduttore corre il rischio che nel tempo intercorrente tra la stipula del contratto di locazione ed il momento di esercizio del diritto di opzione, altro soggetto proceda ad effettuare trascrizioni e iscrizioni nei registri immobiliari in suo pregiudizio.Questa problematica viene risolta con il contratto di “rent to buy”, il quale è soggetto a trascrizione a prescindere dalla sua durata per espressa previsione di legge. La trascrizione del contratto ha la medesima efficacia della trascrizione del preliminare di vendita, e cioè una efficacia prenotativa della trascrizione del successivo atto di acquisto. In altri termini la trascrizione del contratto fa retroagire gli effetti della trascrizione dell’eventuale successivo atto di trasferimento. Questo consente di neutralizzare eventuali trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli successive alla trascrizione del contratto medesimo. Tuttavia questo effetto prenotativo si estingue se il soggetto interessato non procede alla trascrizione dell’atto di trasferimento dopo l’acquisto del diritto e comunque entro dieci anni dalla trascrizione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.<strong><u>Conclusioni</u></strong>In conclusione il nuovo contratto di “rent to buy” costituisce una fattispecie negoziale estremamente utile nella prassi economica. Per mezzo della nuova disciplina legislativa: (i) il concedente può sottrarsi ai vincoli derivanti dalla disciplina delle locazioni abitative e commerciali, (ii) ed altresì può ottenere la restituzione del bene in caso di inadempimento di controparte senza necessità di una previa tutela cognitiva, (iii) mentre il conduttore può proteggersi dal rischio di trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli nei registri immobiliari.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a>Il contratto di “rent to buy” è nato e si è diffuso dapprima nella prassi economica. Esso è stato poi tipizzato dal legislatore con il D.L. 133/2014 all’articolo 23.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a>Decreto sblocca Italia D.L. 133/2014, articolo 23, comma 1. Il testo è stato qui trasformato al singolare.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a>Si noti però che i vincoli all’autonomia contrattuale previsti per le locazioni commerciali sono venuti meno per le grandi locazioni in base al medesimo Decreto Legge Sblocca Italia D.L. 133/2014 con la previsione cui all’articolo 18. Questa norma prevede la possibilità di stipulare locazioni in deroga alle previsioni vincolistiche della legge se il canone pattuito eccede gli euro 250.000.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Cassazione, 23 marzo 1992, n. 3587.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Va precisato che anche un contratto di locazione potrebbe in teoria costituire titolo esecutivo per il rilascio se versasse nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata e prevedesse una clausola risolutiva espressa. Tuttavia questo è estremamente raro nella prassi. Invece è frequente per il “rent to buy”, in quanto questa tipologia contrattuale è soggetta a trascrizione, ed essa può avvenire solo sulla base di un atto notarile.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a>Fabiani, Rent to buy, titolo esecutivo per il rilascio dell’immobile ed effettività della tutela giurisdizionale, in Studio per il Consiglio nazionale del notariato n. 283 del 2015, 1 ss..<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Delfini, La nuova disciplina del rent to buy nel sistema delle alienazioni immobiliari, in Riv. Trim. dir. civ. e proc. civ. 2015, 817 ss..</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 16 Mar 2017 05:05:09 +0100</pubDate>
                        <title>Across the EUniverse - Number Thirteen</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/across-the-euniverse-number-thirteen</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>The UK is nothing if not pragmatic. The pragmatism has sometime been referred to as perfidiousness: perfidious Albion. What is sure is that the UK will approach the divorce with the EU in a very pragmatic fashion. It will seek to develop bi-lateral relations with its direct trading partners. It will seek to revive the trade pre erences in the Commonwealth. It will seek independent influence in all international bodies.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Mar 2017 11:44:22 +0100</pubDate>
                        <title>Flat Tax: res non dom aggiornamento</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legge-di-bilancio-2017-res-non-dom-aggiornamento</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso 8 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento attuativo n. 47060 del regime dei <em>neo</em> domiciliati, previsto dall’art. 24-<em>bis</em> del t.u.i.r., introdotto dalla legge di bilancio 2017.L’Agenzia delle Entrate ha inoltre dichiarato che verrà pubblicata a breve una circolare esplicativa con la quale verranno forniti i necessari chiarimenti sul funzionamento del nuovo regime.L’art. 24-<em>bis</em> t.u.i.r prevede un’agevolazione su base opzionale per i <em>neo</em> residenti attraverso la tassazione forfettaria di 100.000 euro annui per tutti i redditi di fonte estera. Possono godere dell’agevolazione i soggetti che non siano stati residenti in Italia per almeno nove periodi di imposta sui dieci che precedono l’inizio della validità dell’opzione.Il provvedimento ha ad oggetto le modalità con cui esercitare l’opzione per il nuovo regime.Viene chiarito che l’opzione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione riferita al periodo di imposta in cui la persona fisica ha trasferito la propria residenza fiscale in Italia, o nella dichiarazione riferita al periodo di imposta successivo. Nella dichiarazione si dovranno fornire una serie di dati quali l’attestazione dello <em>status </em>di non residente per almeno nove periodi di imposta sugli ultimi dieci, la giurisdizione della precedente residenza fiscale prima dell’esercizio dell’opzione, nonché gli Stati esteri per i quali non si intende usufruire delle agevolazioni previste dal <em>neo</em> regime.L’opzione per il periodo di imposta 2017, dovrà quindi essere esercitata entro il 30 settembre 2018.Fermo restando il soddisfacimento dei requisiti, il provvedimento ha inoltre confermato l’applicabilità dell’agevolazione anche ai cittadini italiani che in passato si erano traferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata e per i quali vige la presunzione <em>ex</em> art. 2, comma 2-<em>bis</em>, t.u.i.r.La novità di maggior rilievo prevista dal provvedimento consiste nella facoltatività dell’interpello per l’ammissibilità al beneficio.In altre parole la sussistenza delle condizioni per accedere all’agevolazione viene rimessa alla valutazione individuale del soggetto, il quale può decidere di presentare interpello o meno, fermo restando che l’opzione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione.L’istanza può essere inoltrata all’Agenzia anche prima della ricorrenza dei requisiti della residenza ai sensi dell’art. 2 del t.u.i.r.Posta la complessità e la delicatezza della materia, onde evitare di incorrere in errori valutativi da cui possono derivare conseguenze sfavorevoli, dovrà essere valutata caso per caso l’opportunità di presentare comunque interpello all’Agenzia delle Entrate e, in ogni caso, farsi assistere da un professionista di fiducia.&nbsp;&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Mar 2017 11:27:31 +0100</pubDate>
                        <title>Il registro insider unico a seguito dell’entrata in vigore della MAR</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-registro-insider-unico-a-seguito-dellentrata-in-vigore-della-mar</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In seguito alla recente entrata&nbsp;del regolamento 596/2014/EU (“<strong>Regolamento</strong>” o “<strong>MAR</strong>”) nonché al relativo regolamento delegato n. 347/2016/UE (“<strong>Regolamento Delegato</strong>” o “<strong>RD</strong>”) in tema di abusi di mercato, si intende fornire una breve ricognizione della normativa a oggi applicabile, con specifico riferimento agli obblighi di istituzione, gestione e aggiornamento del cd. Registro <em>Insider</em> (“<strong>Registro</strong>”).Il Regolamento richiede agli emittenti strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato o su mercati multilaterali di negoziazione, di adottare specifiche procedure societarie relative alla protezione della riservatezza delle informazioni privilegiate e alla tenuta di un Registro, in modo tale da ridurre al minimo il fenomeno dell’<em>insider trading</em> e supportare le attività di vigilanza e ispettive delle Autorità competenti. In particolare, tale ultima procedura è volta a regolamentare l’intero processo di registrazione e monitoraggio delle informazioni privilegiate e richiede di iscrivere tempestivamente i dati di coloro che ne vengano in possesso, ancorché in via occasionale.Una delle novità di maggior rilievo introdotte dal MAR concerne il soggetto sul quale grava l’obbligo di tenuta del registro. Tale adempimento, di norma, deve essere assolto <u>dall’emittente</u>. Quest’ultimo, tuttavia, può decidere di delegare a un soggetto terzo la tenuta e la gestione del Registro in nome e per suo conto. È però importante notare che, in tal caso, l’obbligo di gestione dello stesso non potrà riguardare solo una sua parte ma, necessariamente, <u>tutto il Registro</u> (art. 18, paragrafo 2, MAR). In ogni caso <u>l’emittente rimane sempre pienamente responsabile</u> della tenuta del Registro stesso.Pertanto, si può ritenere che <u>i soggetti terzi che operano per conto l’emittente</u> (es. consulenti legali o fiscali, revisori, società di consulenza, <em>advisor </em>finanziari, banche, <em>etc.</em>) <u>non siano più tenuti a mantenere internamente un proprio registro</u> dato che l’emittente (o il soggetto terzo delegato) è il solo responsabile della tenuta del registro unico in cui dovranno essere iscritte tutte le persone, interne o esterne alla società, che abbiano accesso a informazioni privilegiate. Ciò implica che sarà obbligo dei soggetti terzi rispetto all’emittente comunicare i dati di tutti i soggetti da iscrivere nel registro unico.Quanto ai contenuti e alla struttura del Registro, si segnala che ogni emittente è tenuto a redigere il Registro e ad aggiornarlo <u>tempestivamente</u> secondo un <u>formato preciso</u>, definito dal Regolamento Delegato.Nella fattispecie, dovranno essere riportati i dati che agevolano l'identificazione delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, tra cui: (i) la loro l’identità (la data di nascita, l'indirizzo privato e, se applicabile, il numero di identificazione nazionale); (ii) il motivo per cui sono incluse nel Registro; (iii) la data e l’ora in cui hanno avuto accesso a tali informazioni; e (iv) la data di redazione del Registro.Inoltre, è opportuno precisare le specifiche informazioni privilegiate alle quali ha avuto accesso la singola persona i cui dati sono inseriti nel Registro, poiché un soggetto può essere in possesso, al contempo, di varie informazioni privilegiate. A tale proposito, si prevede che il Registro sia suddiviso in sezioni distinte, una per ciascuna informazione privilegiata, precisandone la specifica natura (<em>i.e.</em> contratto, progetto, evento aziendale o finanziario,<em> profit warning</em>). Quindi, ogni volta che verrà individuata una nuova informazione privilegiata, al Registro dovrà essere aggiunta una nuova sezione e ciascuna di queste dovrà riportare soltanto i dati delle persone aventi accesso alla specifica informazione privilegiata contemplata nella relativa sezione.Per evitare di inserire più volte i dati inerenti a un soggetto in ogni sezione, l'emittente può decidere di creare una <u>sezione supplementare</u> che indichi le informazioni relative a coloro che, in base alla loro funzione o posizione, possiedono <u>costantemente</u> informazioni privilegiate riguardanti la società. Tale sezione, perciò, non verrà creata in funzione dell'esistenza di una specifica informazione privilegiata e i dati relativi a coloro che ne abbiamo accesso non dovranno poi essere ripetuti nelle altre specifiche sezioni del Registro. Si noti che il numero dei nominativi da inserirvi dovrebbe essere particolarmente contenuto.Il legislatore europeo impone, poi, che la redazione del Registro avvenga mediante un mezzo elettronico<em>,</em> in modo tale da garantire (i) la riservatezza delle informazioni ivi contenute; (ii) la completezza e l’esattezza delle informazioni riportate; e (iii) l’accesso e il reperimento delle versioni precedenti di quanto inserito nel Registro. Ogni aggiornamento, peraltro, dovrà essere eseguito tramite le stesse modalità elettroniche, al fine di garantire che vengano unicamente aggiunte informazioni e quelle esistenti non siano cancellate né alterate. Il Registro dovrà essere trasmesso all’Autorità competente sempre mediante un mezzo elettronico.In ogni caso, gli emittenti o le persone che agiscono in nome e per conto loro, devono adottare <u>ogni misura ragionevole</u> per assicurare che tutte le persone figuranti nell’elenco prendano atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e delle sanzioni applicabili.Infine, il Regolamento consente di esonerare gli emittenti dall’onere di tenuta del Registro, garantendo loro un risparmio di costi, qualora i loro strumenti finanziari siano negoziati su un mercato di crescita per le PMI. Tuttavia, si segnala che le disposizioni relative a tali mercati di crescita saranno applicabili solamente a partire dal 3 gennaio 2018, data prevista per l’entrata in vigore della MIFID II.<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni ci potete contattare al seguente indirizzo: </em><a href="mailto:articoliM&amp;A@advant-nctm.com">articoliM&amp;A@advant-nctm.com</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 03 Feb 2017 10:35:24 +0100</pubDate>
                        <title>Riforma dei permessi di soggiorno in Cina</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/riforma-dei-permessi-di-soggiorno-in-cina</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 27 settembre 2016 l’Amministrazione statale per gli esperti stranieri della RPC ha emanato il Comunicato sul Piano sperimentale per il sistema dei permessi di lavoro per stranieri in Cina (il “Comunicato”).&nbsp;<!--more-->Il Piano mira a unificare i due sistemi, precedentemente separati.del “permesso di lavoro per esperti stranieri in Cina” (applicato a certe categorie di figure professionali qualificate) e del “permesso di lavoro per stranieri” (applicato ai lavoratori “comuni”) in un unico sistema, incentrato sul “permesso di lavoro per stranieri in Cina” (il “Permesso di Lavoro”).Il Piano è in via di applicazione sperimentale nelle municipalità di Pechino, Tianjin e Shanghai e nelle province di Hebei, Anhui, Shandong, Guangdong, Sichuan, Yunnan e Ningxia Hui dall’ottobre 2016 al marzo 2017. L’obbiettivo è adottare il nuovo sistema a livello nazionale a partire dall’aprile 2017. Dopo ciò, i permessi di lavoro rilasciati in vigenza del “vecchio” regime rimarranno validi e potranno essere convertiti in permessi del “nuovo” regime su base volontaria.Il Piano suddivide la procedura per l’ottenimento di un permesso di lavoro in due tronconi. Prima dell’ingresso in Cina, il richiedente deve presentare i documenti necessari in via telematica per l’esame preliminare (il datore di lavoro dovrà registrarsi nel sistema telematico attraverso una specifica procedura). Poi, generalmente, i documenti saranno inviati in formato cartaceo alle autorità competenti in Cina, sfociando – in caso di esito positivo – nell’emissione di una “lettera di notifica per permesso di lavoro” (“Lettera di Notifica”). La Lettera di Notifica andrà presentata all’ambasciata o consolato della RPC della residenza del richiedente al fine di ottenere un visto; entro 15 giorni dall’ingresso in Cina, la Lettera di Notifica andrà presentata, insieme ai documenti già forniti in cartaceo, per l’ottenimento di un Permesso di Lavoro. Infine, il Permesso di Lavoro andrà presentato al locale ufficio di pubblica sicurezza (stazione di polizia) per il rilascio di un permesso di soggiorno.Il nuovo sistema suddivide i richiedenti in tre categorie. La categoria A (“figure straniere d’eccellenza”) raggruppa, fra gli altri, figure di particolare merito nei campi di medicina, economia, tecnologia, ricerca scientifica, architettura, progettazione industriale, letteratura, sport, ecc.; personalità di alto livello appartenenti a certe istituzioni accademiche internazionali, istituti finanziari internazionali e studi contabili internazionali; figure occupanti posizioni apicali in amministrazioni governative estere, organizzazioni internazionali e ONG; <em>managers</em> di alto livello di imprese cinesi a partecipazione estera operanti in settori economici “incoraggiati” le quali soddisfino determinati parametri di fatturato, numero di dipendenti, ecc.; persone il cui reddito soddisfi certi parametri e le quali versino imposte per un certo ammontare (tali parametri saranno definiti di volta in volta dalle autorità); persone le quali abbiano contribuito al capitale di imprese per mezzo di invenzioni, brevetti, ecc. di loro proprietà. La categoria B (“figure professionali straniere”) include principalmente figure professionali straniere in possesso di laurea di primo livello o titolo superiore, le quali abbiano esperienza di due anni o più nel relativo campo professionale. La categoria C (“personale comune”) include gli stranieri assunti in base a permessi del governo cinese o ad accordi fra il governo cinese e un governo estero, i praticanti assunti in base ad accordi intergovernativi, ecc..Inoltre, il Piano contiene una tabella (al momento provvisoria) la quale attribuisce un punteggio ai singoli soggetti in base a parametri quali la remunerazione, le qualifiche professionali e di studio, l’esperienza lavorative, l’età, ecc.. I soggetti che raggiungano determinate soglie sono ammessi alla categoria A o B, a seconda del punteggio, anche ove non ricadano in uno dei gruppi di persone elencati dal Piano come appartenenti a tali categorie.Per la categoria A non vi sono restrizioni al numero di permessi né requisiti di età o esperienza lavorativa. Si applica il trattamento c.d. della “corsia verde”: i soggetti di categoria A beneficiano di un procedimento accelerato per il rilascio della Lettera di Notifica e del Permesso di Lavoro. Inoltre, ai soggetti rientranti nella categoria A non è richiesto di presentare documenti in formato cartaceo se non dopo l’ingresso in Cina.I soggetti di categoria B si vedono rilasciare il permesso di lavoro “in base alla domanda di mercato” e devono rispettare i requisiti di un “Catalogo-guida per il lavoro degli stranieri in Cina” (ad oggi non ancora emanato); devono in genere avere 60 anni di età o meno, essere in possesso di almeno una laurea di primo livello e vantare almeno due anni di esperienza nel relativo campo professionale.Ai lavoratori di categoria C si applica infine un sistema contingentato: i permessi saranno rilasciati entro i numeri massimi stabiliti di volta in volta dal governo cinese. Ai soggetti di categoria B e C non si applicano canali privilegiati per la domanda di permesso di lavoro.Da una parte, il Piano comporta un’unificazione, in quanto fonde i due sistemi preesistenti in un unico regime, applicato a tutti gli stranieri che lavorano in Cina. Ciò implica ovvi vantaggi in termini di semplificazione delle procedure e razionalizzazione dell’uso delle risorse amministrative. Dall’altra parte, il nuovo sistema differenzia i richiedenti in base alla misura in cui essi soddisfano i bisogni delle politiche economiche cinesi. Vale la pena notare come l’introduzione del Comunicato usi l’espressione “raccogliere e mettere a frutto le eccellenze del mondo”: effettivamente, il Piano prevede una “corsia privilegiata” per i soggetti dotati di abilità e qualifiche particolarmente appetibili.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 01 Feb 2017 10:16:00 +0100</pubDate>
                        <title>Shipping and Transport Bulletin  Febbraio – Marzo 2017</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/shipping-and-transport-bulletin-febbraio-marzo-2017</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In questo numero, approfondiamo la nuova regola della cd. «Project Review», prevista in Italia dall’art. 202 del Decreto Legislativo n. 50/2016, che consente allo Stato di poter revocare i finanziamenti già concessi per progetti che - ad un esame successivo ed attualizzato - non soddisfino più il rapporto costi-beneifci. Quale potrà essere l’impatto sui progetti di infrastrutture portuali in Italia? Siamo all’inizio di una nuova era?Ritorniamo sulla recente riforma portuale italiana per parlare del potere di ordinanza in capo al Presidente dell’AdSP. Esaminando una sentenza del TAR Liguria, vediamo come la giurisprudenza avesse di fatto già anticipato tale riforma, riconoscendo il potere di ordinanza in capo al Presidente dell’AP anche in assenza di un’espressa previsione di legge.Passiamo poi ad analizzare la necessità di un preventivo esame da parte della Commissione UE in merito ai progetti di finanziamento, a carico dello Stato, aventi ad oggetto opere di ammodernamento di aree portuali nei paesi dell’Unione.Il 23 gennaio 2017 è stato approvato il nuovo Regolamento UE in materia di governance portuale. Vi offriamo le nostre prime riflessioni sui principali temi oggetto del Regolamento: la trasparenza finanziaria e la fornitura dei servizi portuali.Analizziamo, poi, la richiesta di modifica alla Direttiva 2009/13 UE diretta a garantire ai lavoratori marittimi condizioni di lavoro migliori ed in linea con le modifiche adottate nel 2014 dall’Organizzazione Internazionale sul Lavoro Marittimo (MLC/2014). Forniremo, inoltre, alcuni aggiornamenti in tema di agenzie di lavoro marittimo.Ci soffermiamo, inoltre, su una recente decisione della Commissione Europea in tema di aiuti di Stato. Questa decisione consente, ancora una volta, di migliorare la generale comprensione di quali siano i criteri da rispettare per poter ritenere conformi alla normativa vigente gli aiuti di stato in materia portuale ed aeroportuale.Infine, analizziamo un'interessante sentenza del Consiglio di Stato per cui l'interruzione del servizio di handling aeroportuale è vietata qualora leda l'interesse pubblico all'effettuazione del trasporto aereo di linea.Ringraziamo i nostri colleghi dell’ufficio di Bruxelles per il loro consueto aggiornamento sulle azioni più significative delle istituzioni dell’UE adottate in materia di trasporti e di commercio intenzionale.Troverete, infine, un primo elenco dei prossimi eventi previsti nelle nostre sedi di Milano e di Roma, oltre al consueto update sulle attività dello Studio nel bimestre passato.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 23 Jan 2017 11:11:09 +0100</pubDate>
                        <title>I correttivi della Consob agli aumenti “iper-diluitivi”</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/i-correttivi-della-consob-agli-aumenti-iper-diluitivi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nel corso degli ultimi anni si è assistito, sui mercati finanziari, ad alcune vicende di aumenti di capitale di società quotate con effetti “iper-diluitivi”. Si tratta di casi in cui il mancato esercizio del diritto di opzione da parte del socio pregresso – talvolta demotivato da un andamento insoddisfacente della società emittente – determina a suo carico una significativa diluizione della propria partecipazione in proporzione al capitale <em>post </em>aumento.Detto effetto consegue all’esigenza di emettere un rilevante numero di nuove azioni, in ragione dell’intento di patrimonializzare la società in misura significativa. Si tratta, quindi, di una risposta a un’esigenza economica concreta dell’impresa, con conseguente sacrificio dell’interesse del socio rispetto all’interesse sociale.Nell’ottica della regolamentazione dei mercati finanziari, comunque, operazioni con tali caratteristiche non interessano tanto sul piano del potenziale sacrificio del socio pregresso, quanto, piuttosto, su quello dell’incidenza sul prezzo da parte della rilevante quantità di azioni di nuova emissione, con conseguente significativa <em>volatilità</em> del prezzo stesso.In questa prospettiva, dal 15 dicembre 2016 è entrato in vigore il c.d. <em>Modello Rolling</em> che rappresenta una soluzione tecnica volta a correggere (appunto) alcuni effetti distorsivi degli aumenti di capitale in opzione con effetti diluitivi (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>).Tale modello prevede, per le società emittenti azioni quotate, l’introduzione di finestre temporali addizionali per la consegna delle nuove azioni rivenienti dall’aumento di capitale in opzione; quindi, al fine di evitare effetti distorsivi sul prezzo delle azioni offerte in opzione non è più prevista soltanto un’unica finestra temporale alla fine del periodo di adesione.Dalla prassi è, infatti, emerso che le condizioni di iper-diluizione di un aumento di capitale generano scarsità di titoli durante il periodo di offerta, impedendo alle dinamiche di mercato di riequilibrare i corsi azionari fino alla fine del periodo di adesione all’offerta stessa. Il <em>rolling</em>, in particolare, si sostanzia in un’emissione anticipata delle nuove azioni per ottenere un riallineamento del prezzo del titolo azionario e del diritto di opzione su valori correnti.Il modello, comunque, sarà applicabile alle sole operazioni qualificabili come aumenti di capitale “<em>iper-diluitivi</em>”: sono tali gli aumenti in cui (i) la fissazione del prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione sia sensibilmente inferiore rispetto al prezzo di mercato e/o (ii) si faccia seguito all’emissione di un elevato numero di nuove azioni rispetto alle azioni esistenti.La Consob, nel documento recante gli esiti delle consultazioni pubbliche relative all’implementazione del Modello Rolling emesso in data 2 aprile 2016 , ha chiarito l’opportunità individuare come iper-diluitivo un aumento di capitale in opzione che presenti un coefficiente K pari o inferiore alla soglia di 0,3. Il coefficiente K esprime il rapporto tra il prezzo teorico del titolo <em>ex diritto</em> (dopo lo stacco del diritto di opzione) e il prezzo dell’ultimo giorno di negoziazione <em>cum</em> (prima dello stacco del diritto di opzione) e consiste in una rettifica che segue l’ipotesi finanziaria che l’aumento di capitale sia già avvenuto e sia stato interamente sottoscritto.Alcuni recenti esempi di aumenti di capitale con coefficiente K pari o inferiore a 0,3 sono stati, l’aumento di capitale di Saipem del 25 gennaio 2016 pari a 3,5 miliardi di Euro (k=0,1) o quello di Banca Monte dei Paschi di Siena del 25 maggio 2015 per un ammontare di 3 miliardi di Euro (k=0,2) (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>).Per sapere con anticipo rispetto all’avvio dell’operazione, se un aumento debba essere considerato iper-diluitivo, Borsa Italiana S.p.A., in qualità di società di gestione del mercato, determinerà un coefficiente K “convenzionale” (calcolato sul prezzo di chiusura del titolo il giorno in cui l’emittente diffonde le condizioni definitive dell’aumento). La Consob ha precisato ancora che, in caso di implementazione del Modello Rolling, al fine di permettere a Borsa Italiana di calcolare il coefficiente K “convenzionale”, in linea con quanto previsto dagli <em>standard</em> europei, l’emittente dovrà annunciare i termini e le condizioni definitive dell’aumento di capitale almeno due giorni di mercato aperto prima dell’avvio dell’operazione (attualmente l’emittente deve pubblicare le condizioni definitive entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente all’avvio dell’aumento di capitale). Tale anticipazione consentirà a Borsa Italiana di calcolare il coefficiente K “convenzionale” con un giorno di anticipo.&nbsp;In caso di adozione del Modello Rolling, la Consob ha, inoltre, chiarito che è sufficiente depositare presso il Registro delle Imprese una sola attestazione relativa all’esecuzione dell’aumento di capitale (ai sensi dell’art. 2444 c.c.), non essendo a tal fine necessario depositare una attestazione per ciascuna finestra di apertura addizionale. In particolare, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), interessato dalla stessa Consob sulla questione, ha ritenuto sufficiente un unico deposito finale dell’attestazione ex art. 2444 cod. civ., a prescindere dal fatto che la sottoscrizione delle azioni avvenga in più finestre di adesione, a condizione che l’attestazione sia depositata entro 30 giorni dalla prima finestra di sottoscrizione.Quanto agli obblighi di comunicazione di partecipazioni rilevanti, previsti dagli artt. 120 ss. TUF, la Consob ha spiegato che i detentori di partecipazioni rilevanti dovranno assolvere gli obblighi di comunicazione soltanto al termine dell’aumento di capitale, in un momento successivo alla comunicazione da parte dell’emittente della nuova composizione del capitale sociale <em>ex</em> art. 2444 c.c.La Consob raccomanderà agli intermediari di prevedere la consegna dei nuovi titoli all’investitore nell’ultima finestra disponibile, salvo espressa richiesta dell’investitore di usufruire della consegna anticipata delle nuove azioni. In tal caso l’intermediario dovrà avvertire l’investitore delle conseguenze in tema di perdita della facoltà di revoca che la consegna anticipata può comportare. Anche il mercato sarà avvertito delle conseguenze in tema di perdita della facoltà di revoca derivante dall’esercizio dei diritti di opzione in una delle finestre intermedie.In conclusione, la Consob, a fronte di un fenomeno economico di rilievo per i soci di alcune società emittenti azioni quotate con esigenze di rilevante patrimonializzazione, al fine di ridurre la conseguente volatilità dei prezzi, “ha importato” una prassi ormai riconosciuta tra le società chiuse, ossia l’efficacia progressiva delle sottoscrizioni di azioni di nuova emissione nell’ambito di aumenti di capitale a pagamento in opzione. Di regola è il diritto dei mercati finanziari a costituire una “fucina di innovazioni”, eventualmente da estendere al diritto comune, in questo caso vale il viceversa, pur in funzione di un obiettivo – la riduzione della volatilità del prezzo – caratterizzante il solo mondo delle società quotate.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">News e approfondimenti</a>([1]) In tema si veda la Comunicazione Consob n. 0088305 del 5 ottobre 2016 in merito agli aumenti di capitale iperdiluitivi e alla conseguente implementazione del <em>modello rolling</em>.In particolare il nuovo disposto dell’art. 2.6.6, comma 4, del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. dispone che “<em>Nel caso di esecuzione di operazioni di aumento di capitale fortemente diluitivi, l’emittente è tenuto a rendere disponibili gli strumenti finanziari rivenienti dall’esercizio dei diritti d’opzione in ciascuna giornata del periodo d’offerta dell’aumento di capitale, a partire dal momento in cui i diritti di opzione sono accreditati dal Servizio di Gestione Accentrata nei conti titoli e in modo da consentire al Servizio di Gestione Accentrata di gestire l’esercizio dei diritti in ciascuna giornata del periodo d’offerta</em>.”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">News e approfondimenti</a>([2]) Consob, <em>Aumenti di capitale con rilevante effetto diluitivo. Esiti delle consultazioni</em>, 2 aprile 2016, 7, reperibile sul sito istituzionale.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">News e approfondimenti</a><em>&nbsp;</em><em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni ci potete contattare al seguente indirizzo: </em><a href="mailto:articoliM&amp;A@advant-nctm.com">articoliM&amp;A@advant-nctm.com</a>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 19 Jan 2017 04:03:13 +0100</pubDate>
                        <title>Tax consequences of Brexit</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tax-consequences-of-brexit</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Potential implications on the taxation of Italy-UK relations</strong>The United Kingdom decided to leave the European Union. The “leave” vote does not imply the immediate exit from the EU since it is required for the UK to invoke article 50 of the Lisbon Treaty. Negotiations between the UK and the EU would further define the exact terms and conditions of the exit of the UK from the EU (i.e. the UK joining the European Economic Area “EEA” – as Norway, Iceland and Liechtenstein – and/or the UK joining the customs union). The results of the negotiations between the UK and the EU would significantly impact on the concrete consequences of Brexit on the taxation of Italy-UK relations.We analyse the main potential tax implications of Brexit and the treatment of the next Italy-UK relations focusing on the following topics:&nbsp;withholding taxes applicable on financial flows between Italy and UK;&nbsp;taxation of the M&amp;A transactions,&nbsp;Impact on indirect taxation (VAT and customs) and other, including&nbsp;specific tax regimes and dispute resolution mechanisms.<strong>Withholding taxes</strong>The EU adopted some Directives aimed at removing double taxation in case of group of companies operating across different Member States.More specifically, the Parent-Subsidiary Directive eliminates withholding tax on dividends paid between associated companies located in different Member States, as well as the Interest and Royalties Directive eliminates withholding taxes on interest and royalty payments between associated companies located in different Member States.If the above mentioned Directives will no longer be applicable and no similar agreements will be negotiated between UK and the EU, double taxation would arise on dividend payments – as well as on interests and royalties payments – between an Italian parent company and a UK subsidiary or <em>vice versa</em>.As a consequence, in case of payment of dividend, interest or royalties from Italy to the UK, Italian withholding taxes will apply at <em>domestic</em> rates (respectively 26% withholding on dividend/interest, 30% on royalties).On the basis of the Double Tax Treaty (hereinafter, the “<strong>DTT</strong>”) currently in place between Italy and UK, the withholding taxes applicable on payments between associated companies would instead be the following:</p><ul> <li><strong>Dividends</strong>: according to Article 10 of the Italy-UK DTT, the withholding tax on dividends can not exceed 5% in case the beneficial owner of the dividends holds at least 10% of the voting rights of the entity paying the dividends. In the other cases, the withholding tax can not exceed 15%;</li></ul><ul> <li><strong>Interests</strong>: according to Article 11 of the Italy-UK DTT, the withholding tax on interests can not exceed 10% in case the recipient is the beneficial owner of the interests;</li></ul><ul> <li><strong>Royalties</strong>: according to Article 12 of the Italy-UK DTT, the withholding tax on royalties can not exceed 8% in case the recipient is the beneficial owner of the royalties.</li></ul><p>With specific reference to dividends, it is worth mentioning that the Italian domestic tax law provides for a 1.375% withholding tax on outbound dividends distributed to companies located in EU/EEA countries. Therefore, the circumstance that the UK would or not join the EEA would be extremely relevant to define the withholding tax applicable on dividends.<strong>M&amp;A transactions</strong>Through the Merger Directive, the EU adopted a tax deferral mechanism aimed at removing tax obstacles to cross-border reorganizations involving associated companies situated in two or more different Member States. More specifically, the Merger Directive provides for the deferral of the taxes that could be charged on capital gains derived from the restructuring transactions. This mechanism ensures the tax neutrality of restructuring transactions by deferring the capital gain taxation until the assets transferred are effectively realized.In case the tax deferral regime would no longer be applicable in UK as a result of Brexit, the capital gains deriving from the cross-border reorganizations involving UK would be immediately taxable.Additionally, the tax treatment of the deferred capital gains would have to be further investigated upon Brexit since it can not be excluded that the tax deferral regime would be interrupted – even if the assets are not yet realized – also with regard to the cross-border reorganizations realized before Brexit.<strong>Indirect taxation</strong>As a consequence of Brexit, the UK would no longer be required to apply VAT Directives and Regulations. Therefore, the sale of goods between Italy and the UK would be no more considered as intra-EU transactions but as import/export. Also the VAT regime applicable to the provision of services would be strongly impacted by Brexit and specific regimes as the Mini One Stop Shop (the “<strong>MOSS</strong>” that applies to services provided via electronic means) would no more be applicable in the UK.Additionally, Brexit may – depending on the effective negotiations between the UK and the EU – result in the exit of the UK from the customs union. Indeed, the UK could also remain in the customs union in accordance to a separate agreement to be stipulated with the EU as Turkey already did. In such a case, there would be no significant differences from the current customs discipline applicable to the trading of goods within the EU. On the contrary, customs – and duties where applicable – would be applicable on the trading of goods between the UK and the EU Member States.<strong>Other considerations</strong>Brexit would also impact on the applicability of specific Italian tax regimes and EU dispute resolution mechanisms that are applicable only to companies located in the EU Member States/EEA countries.For instance, the “<em>horizontal fiscal unit regime</em>” that has been recently introduced in the Italian tax law requires that the holding company is resident in a EU Member State or in an EEA country with which Italy has signed an exchange of information agreement. Consequently, assuming that the UK would leave EU without entering the EEA, Italian subsidiaries controlled by a UK entity would not be able to opt for the horizontal fiscal unit regime.With regard to dispute resolution mechanisms, the EU Arbitral Convention establishes a procedure to resolve disputes where double taxation occurs between enterprises of different Member States as a result of an upward adjustment of profit for transfer pricing purposes of an enterprise of one Member State.Similarly, most of the bilateral DTTs provide for a mutual agreement procedure (hereinafter, “<strong>MAP</strong>”) that – in accordance with Article 25 of the OECD Model Tax Convention – can be invoked by the taxpayer in case of transfer pricing adjustments in order to avoid double taxation.Differently from the MAP, the EU Arbitral Convention imposes an obligation on the Member States to achieve a result eliminating the double taxation. Indeed, if no agreement is achieved between the Member States within two years, the case has to be analysed by an independent advisory body and Member States shall conform to the decision of the independent advisory body – or adopts a different agreement – in order to avoid double taxation.Consequently, the exit of the UK from the EU would result in the inapplicability of the EU Arbitral Convention implying that double taxation arising from transfer pricing adjustments on intercompany transactions between Italy and the UK could be eliminated only through MAPs that, however, do not provide for a result obligation.In light of the above, the results of the negotiations between the UK and the EU would significantly impact on the concrete consequences of Brexit on the taxation of Italy-UK relations.&nbsp;<em>The contents of this article is meant for informative purposes only and cannot be considered as professional advice.</em><em>For further information please contact Federico Trutalli </em><a href="mailto:federico.trutalli@advant-nctm.com"><em>federico.trutalli@advant-nctm.com</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 10 Jan 2017 05:51:47 +0100</pubDate>
                        <title>Presente e futuro della finanza islamica in Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/presente-e-futuro-della-finanza-islamica-in-italia</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>La finanza islamica, rappresenta un modo di intendere l’economia e gli investimenti che in futuro avrà più rilevanza.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                                <category>Financial Services</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 10 Jan 2017 04:50:02 +0100</pubDate>
                        <title>The new Environmental Protection Law of the People&#039;s Republic of China</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-new-environmental-protection-law-of-the-peoples-republic-of-china</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>China is not willing to give up its independence and autonomy at the international level, but it wants to defend its achievements, especially the economic ones.Nonetheless, China became aware of the seriousness and emergency of its numerous latent problems, starting a political, ethical, territorial “restoration” process in 2015, named “Chinese Dream”, in order to expose politicians in collusion with the polluters.The adoption of the Environmental Protection Law of the People’s Republic of China, April 24, 2014 amended, which came into force in January 1, 2015, was able to respond to the above-mentioned requirements.The period from 2000 to 2015 is considered an unprecedented and remarkable historical moment in the ideological and political evolution towards the rule of law of the People’s Republic of China. A new paragraph was added to Article 5 of the amended Constitution, adopted during the Second Session of the Ninth National People’s Congress and promulgated on March 15, 1999, which provides the following: “The People’s Republic of China governs the country according to law and makes it a socialist country under rule of law.”Since 2000, giving continuity to the legislative efforts to regulate the protection of the environment and resources was a priority; in October 2003, the Third Plenary Session of the 16th Central Committee of the Communist Party promoted a new approach to development called the “Scientific outlook on development” (科学发展观 <em>Kexue fazhan guan</em>) intended as: “[...] a complete development that supports human life and looks at a comprehensive and coordinated sustainable development, promote the overall development of the economy, individual and society.”The Eleventh Five-Year Plan (2006-2010) approved by the National People’s Congress for the first time replaced the term “plan” (计划 <em>jihua)</em> with “program” (规划 <em>guihua</em>) and introduced coercive parameters on environmental protection and parameters to save energy and natural resources.The Five-Year Plan (now “Program”) also changed the slogan on economic development from “faster is better” (又快又好 <em>you kuai you hao</em>) in “better (is) faster” (又好 又快 <em>you hao you kuai</em>), transforming it from the original “model of economic growth” to the “economic development model”, which reflected the need for a new idea of “economic development” of the People’s Republic of China.Specific regulations were separately adopted by the National People’s Republic of China Congress in the same years; in the Property Law of March 16, 2007, in force since October 1, 2007, contents related to the protection of natural resources are separately regulated (articles 46-69). Meanwhile, gaps in the implementation by government severely damaged the ecosystem.However, the lack of attention of the authorities towards environment-related problems were reported. Their main responsibilities include: i) failure to fill the gaps in legislation required to compensate for the deficit created by practice; ii) the responsible officers of local governments and departments, in pursuing rapid growth parameters (GDP), were not only inefficient in their professional conduct, but even impede the enforcement of laws and regulations related to environment and exploitation of resources. Measures therefore need to be taken: the 17th National Congress of the Communist Party of China in 2007 officially proposed that China should build an “ecological&nbsp;civilization”, and in the same year the SEPA was transformed into the Ministry of Environmental Protection of the People’s Republic of China – MEP (中华 人民共和国环境保护部 <em>Zhonghua Renmin Gongheguo Huanjing Baohu Bu</em>).At the regulatory level, the provisions of Article 124 of the General Principles of Civil Law were supplemented by the provisions of the Tort Law of 2009, whose Chapter VII, Articles 65-68, sets forth the “Liability for Environmental Pollution” (环境污染责任 <em>Huanjing wuran zeren</em>).Specifically, Article 65 provides: «Where any harm is caused by environmental pollution, the polluter shall assume the tort liability.» The system thus constituted a first “objectification” environmental interest; among the other legislative references regarding the protection of the environment there is the Criminal Code, Articles 338 to 346, and further legislation.Inspired by the former, the 18th National Congress of the Communist Party of China of 2012 took concrete measures for the dissemination of ecological research supplemented by economic, political, cultural and social objectives in the so-called “five in one” model (五位 一体 <em>wu wei yit</em>i) on which to base the (development of) socialist modernization.The “five in one” model is actually a political document (developed by All China Federation of Trade Unit - ACFTU) that outlined 18 essential points to build socialist modernization with Chinese characteristics, which China intends to abide by.According to experts, China has continuously revised all laws and regulations relating to environmental protection and to liability for environmental damage; for example, in The Amendment VIII to the Criminal Law approved by the National People’s Congress in April 2011 expressions such as “the crime of major environmental pollution accident” (重大环境污染事故罪 <em>zhongda huanjing wuran shigu zui</em>) have become “the crime of serious environmental pollution accident” (严重环境污染事故罪 <em>yanzhong huanjing wuran shigu zui</em>).After the procedures for examination and approval had been conducted by the Standing Committee of the National People’s Congress, the legislative text concerned the subject of environmental protection, the Environmental Protection Law of the People’s Republic of China, April 24, 2014 amended, finally came into force in January 1, 2015.The legislative process has proved difficult, even impact and results were controversial in nature, since China overtook the United States in 2006 as the world’s biggest CO2 polluter.The current provisions have certainly collected all the information from many years of meetings, conferences, amendments and international debates at homeland and abroad to take all necessary and resolute counteroffensive measures against pollution, according to common sense and rationality principles and, obviously, not only against China itself.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Ambiente e Sicurezza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 10 Jan 2017 04:45:06 +0100</pubDate>
                        <title>State aid for energy-intensive users: between an industrial policy measure and an environmental enhancing measure</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/state-aid-for-energy-intensive-users-between-an-industrial-policy-measure-and-an-environmental-enhancing-measure</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Dr.&nbsp;Valentina Sansonetti<strong>,&nbsp;</strong>European Commission</p><ol> <li>Introduction</li></ol><p>The Renewable Energy Directive<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> has set ambitious renewable energy sources (RES) targets and in order to reach these binding targets most Member States grant support to RES generation. This might qualify as State aid to the producers of renewable energy sources. Such support is often financed through a levy on the electricity bills, meaning that the cost of the levies to finance such support is ultimately borne by the energy users ("final consumers"). Some of these final consumers can however be partially exempted from these levies. Also this can be qualified as State aid if the waiving of charges is in favour of consumer-undertakings and the other conditions set out in Article 107 TFEU are fulfilled. However, this aid can be qualified as compatible with the internal market. In fact under the 2014 Energy and Environment State Aid Guidelines (EEAG)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>, the Commission can authorise Member States to partially compensate energy-intensive users (EIUs) for the cost they bear to finance RES support that are passed on in the electricity price<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a><sup>.</sup> The present contribution will only deal with the second aid measure.EIUs may be particularly affected by the costs borne because of the levy to finance RES support, due to their high electricity consumption and exposure to competition from non-EU undertakings which are not subject to these costs. The EEAG accordingly allows Member States to partially compensate for these costs to avoid that they are put at a significant competitive disadvantage and that the financing of renewable support may be unsustainable.On the one hand, the major environmental concern seems to rest on the fact that a possible relocation of such EIUs outside the concerned Member State would entail a transfer of emissions to countries where there are no environmental protection standards, or where these standards are less stringent then in the EU, thus contributing to growing emissions and increased overall environmental pollution. On the other hand, the other underlying reason for allowing this type of aid is based on economic grounds. It is argued that, in the absence of such support, the affected undertakings are likely to become less competitive and will be forced to cease trading with adverse effects especially in terms of reduction in output and environmental charges, which finance environmental and climate change policies in the concerned Member States.Against this framework, the Commission has already approved, under the new EEAG, the partial compensation schemes laid down by several Member States, including Germany<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>, Romania<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>, Denmark<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a> and the UK<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a><sup>.</sup> The planned compensation schemes in other Member States are currently under assessment<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8"><sup>[8]</sup></a>. As we will describe in the next chapter, in the past the Commission adopted a different approach when assessing similar, albeit non-identical, support measures.2. Past case practice: is 2011 the dividing line?The reduction of the charges levied by Member States in order to&nbsp;finance RES support schemes normally constitute operating aid for large energy-intensive companies. According to the case-law, operating aid does not fall within the scope of art 107(3) TFEU, as the effect of such aid is in principle to distort competition in the sector in which it is granted, whilst nevertheless being unable to achieve any of the objectives listed in article 107(3) TFEU.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9"><sup>[9]</sup></a><sup>. </sup>In the past the Commission authorised operating aid only in very specific situations, where the particular distortive effect of operating aid was balanced by particularly important benefits for the common interest.Since the Alcan decision in 1986 the Commission has taken the view that operating aid for energy-intensive companies cannot be declared compatible with the internal market<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10"><sup>[10]</sup></a>. Along the same lines, the Commission decided that operating aid in the form of reduced electricity tariffs for aluminium production in Italy (Sardinia) and Greece were not compatible with the internal market<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11"><sup>[11]</sup></a>. In policy terms, these cases (confirmed by the case-law) are important because they regard the Commission's refusal to authorize operating aid given under the form of electricity price subsidies in favour of certain energy-intensive industries based on the alleged "imperfect state of liberalization" of the EU electricity market or the threat of relocation outside the European Union. State aid control aims generally at preventing this type of aid liable to generate subsidy races between Member States.With reference to reductions of parafiscal levies having the specific purpose of financing support for RES, in 2011 the Commission decided that a partial exemption from the obligation to purchase green electricity for energy-intensive businesses given by Austria<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12"><sup>[12]</sup></a> constituted operating aid and resulted in the imposition of a higher burden on other electricity consumers without providing any environmental benefit. According to the Commission, such forms of exemption “may even harm the environment by lowering the incentives for energy saving”. Therefore, at that time, Austria was forbidden to go ahead with the implementation of such measure under the 2008 Environmental State Aid Guidelines.3. The EEAG and new case practiceIn 2013/2014, in view of reviewing the 2008 Environmental State Aid Guidelines, the Commission conducted an extensive open consultation. In this context it was raised that mechanisms to support national industries against the increasing costs linked to electricity were needed<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>. EIUs in fact play a major role in terms of national employment and GDP and their relocation might affect greatly the economy of a Member State. Indeed, some Member States adopted some kind of supporting measures already before the adoption of the revised EEAG.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14"><sup>[14]</sup></a>The Commission in April 2014 released the new EEAG which includes a chapter on State aid to partially relieve certain undertakings from financing RES support schemes<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15" name="_ftnref15"><sup>[15]</sup></a>. The Commission in setting out on which conditions financial compensation for EIUs can be granted aims at ensuring that State aid rules are correctly applied and respected by all Member States<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn16" name="_ftnref16"><sup>[16]</sup></a><sup>.</sup> By doing so the Commission provides a framework within which Member States can grant compensation while at the same time maintaining a level playing field in the European Union. The Commission has therefore formally recognised that those companies are generally put at a competitive disadvantage globally and deserve a special treatment when it comes to surcharge to fund RES support schemes which became too costly as of 2011.The EEAG entered into force on 1 July 2014, however the rules for EIUs apply retroactively to all ongoing and past cases even to the ones that have not been notified before implementation and which normally under State aid discipline, should be assessed according to the rules applicable at the time of granting the aid<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn17" name="_ftnref17"><sup>[17]</sup></a>.Those aid measures granted in the past without a legal basis for compatibility will have to progressively comply with the requirements set forth in the EEAG from the granting moment (which could well be prior to the entry into force of EEAG) until the end of 2018.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn18" name="_ftnref18"><sup>[18]</sup></a>The EEAG indicates that "all aid granted in the form of reductions in funding support for electricity from renewable sources prior to 1/1/2011 can be declared compatible with the internal market". In this context the Commission substitutes its case-by-case assessment working under the assumption that “by 5 December 2010, the Member States had to bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with the RED, which introduces legally binding targets for consumption of renewable energy. On the other hand, the total costs for the support of the production of electricity from renewable sources remained rather limited until the year 2010, so that the level of charges remained relatively low. Therefore, the amount of aid granted to undertakings in the form of reductions in funding support for electricity from renewable sources remained limited at the level of the individual beneficiary”.The EEAG defines ex ante quite a tight framework for the compatibility of such aid measures in terms of qualifying conditions for the eligible beneficiaries. First of all according to those rules, undertakings can benefit from reductions only on the charges financing RES support. Therefore even in case the surcharge happens to cover the financing of other measures such as research and development, transmission charges, nuclear decommissioning, islands interconnection, the Member State should be able to allocate a certain amount to the RES funding. Secondly, only electro-intensive users can benefit from such reductions in the RES charges. Thirdly, with the aim to reach a level playing field, the EEAG pre-selected the business sectors which qualify ex ante as eligible to this form of aid. The list of these sectors has been annexed to the EEAG<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn19" name="_ftnref19"><sup>[19]</sup></a><sup>. </sup>These are sectors which are exposed to a risk to their competitive position due to the costs resulting from the funding of support to energy from renewable sources as a function of their electro-intensity and their exposure to international trade. That is why the EEAG talks about intensity of their electricity costs and their trade intensity.However, the EEAG also include the possibility for the Member States to add more sectors provided that the trade intensity of these sectors is at least 4% and aid is limited to undertakings with an electro-intensity of at least 20% as required by paragraph (186) of the EEAG (with electro-intensity calculated according to Annex &nbsp; 4 EEAG or in line with paragraph (195) EEAG)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn20" name="_ftnref20"><sup>[20]</sup></a>.As a consequence once those sectors are authorised by the Commission, they could then also be included by all other Member States wishing to enlarge the list of eligible sectors.In order to cater for some specificities of each Member States, the EEAG leaves to the Member States the possibility to reduce the number of potential beneficiaries imposing additional eligibility criteria provided that within the eligible sectors the choice of beneficiaries is made on the basis of objective, non-discriminatory and transparent criteria and that the aid is granted in the same way for all competitors in the same sector if they are in a similar factual situation. This is often a possibility retained by Member States which do not intend to include all companies or all sectors listed in the Annexes to the EEAG, probably as this would imply enlarging too much the number of beneficiaries and not fitting into the envisaged national budget earmarked to this measure. However, this possibility does not grant Member States an unlimited right to identify the eligible companies as the Commission is entitled to verify whether this selection complies with the mentioned criteria of transparency, objectivity and non-discrimination. In this context the Commission already carefully assessed whether the conditions imposed by Denmark and Romania were de facto discriminatory. Denmark granted aid, inter alia, only (1) to companies which commit to certain energy-efficiency improvements, (2) if the aid amount exceeds approximately 2680 Euro. Romania imposed different conditions on which the Commission raised some observations as to their compatibility with the general principles of objectivity, non-discrimination (and the freedom of establishment) set out in the EEAG. In fact, amongst other limitations, the beneficiaries had to maintain their activities in Romania during the aid scheme and could not lay off more than 25% of the number of the employees at the time of qualification for the measure. After negotiation with the Commission, as reported in the decision, the condition was changed by Romania into an obligation not to relocate outside the EEA.&nbsp;Finally, the aid will be considered proportionate if the beneficiary continues to bear at least 15% of the additional costs without reduction, with an optional cap that Member States can put in place to further reduce the surcharges paid in case certain EIUs have a very high consumption.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn21" name="_ftnref21"><sup>[21]</sup></a><sup>.</sup>&nbsp;Against this background, if on the one hand the Commission should be welcomed for transparently setting out in advance how it will assess the aid measures benefitting EIUs and indicating the possible sets of beneficiaries which are the ones more endangered by the increasing costs of electricity and more exposed to international trade, on the other hand, a more flexible approach is still necessary, with a view to allowing Member States to perform specific assessments on competition grounds aimed at taking into account the competitive dynamics of the markets at both national and EU level (depending on the geographic scope of the relevant market). This would also permit Member States to showing which sectors and which undertakings are negatively affected by the RES surcharge. This is even more important in the context of an Energy Union not yet completed where there are still many differences in terms of RES support and its related costs.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Directive (EC) 2009/28 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives&nbsp; (EC) 2001/77 and 2003/30 (OJ 2009 L 140, p.16).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Communication from the Commission — Guidelines on State aid for Environmental Protection and Energy 2014-2020, [2014] OJ C200/1.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Other supports for businesses, including EIUs, related to environmental protection are: (1) a partial compensation for the indirect ETS allowance costs that are passed on in the electricity price. The EU introduced an emission trading scheme as a tool to combat climate change. Member States can partially support EIUs to address the risk of ´carbon leakage´. This serves an environmental objective, since the aid aims to avoid an increase in global greenhouse gas emissions due to shifts of production outside the Union, in the absence of a binding international agreement on reduction of GHG emissions; (2) energy tax reductions or exemptions to facilitate a higher general tax level, and thereby contribute to a higher level of environmental protection. In principle, tax reductions can be granted up to the minimum level set out in the Energy Tax Directive, while for reductions below the minimum level a necessity and proportionality test needs to be carried out.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Decision of 23 July 2014 SA.38632 (2014/N) – Germany EEG 2014 – Reform of the Renewable energy law. As to the previous scheme implemented by Germany before the entry into force of EEAG, Germany appealed before the General Court, in case T-47/15, the decision of the Commission (Decision of 25&nbsp;November 2014 SA.33995 (2013) (ex 2013/NN)&nbsp;— Germany&nbsp;— Support for renewable electricity and reduced EEG-surcharge for energy-intensive users) largely approving the reductions to the surcharge granted to energy-intensive companies, but asking also Germany to recover a small portion of the aid granted in 2013 and 2014. The court case is ongoing.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Decision of 15 October 2014, State aid SA.39042 (2014/N) – Romania - RES support reduction for energy-intensive users.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Decision of 31 August 2015, State aid SA.42424 (2015/N) – Denmark – Reduced contribution to financing of RES support for energy-intensive users.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Decision of 14 December 2015, State aid SA.43657 (2015/N) – United Kingdom – Aid for indirect costs of renewable energy support in the UK.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Decision opening the formal investigation procedure of 27 March 2014, SA.36511 (2014/C) (ex 2013/NN) – France Mécanisme de soutien aux énergies renouvelables et plafonnement de la CSPE.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> The following may be considered to be compatible with the common market: aid to promote the economic development of areas with economic or social problems; aid to promote the execution of an important project of common European interest or to remedy a serious disturbance in the economy of a Member State; aid to facilitate the development of certain economic activities or of certain economic areas, where such aid does not adversely affect trading conditions; aid to promote culture and heritage conservation; and such other categories of aid as may be specified by decision of the Council.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Decision 86/60/EEC of 14 December 1985 on aid which Land Rheinland-Pfalz of the Federal Republic of Germany has provided to an undertaking producing primary aluminium, OJ 1986 L 72, p.30.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Decision 2010/460/EC of 19 November 2009 on State aid measures C 38/A/04 (ex NN 58/04) and C 36/B/06 (ex NN 38/06) implemented by Italy for Alcoa Trasformazioni, upheld by the Court in C-177/10, the appeal is now pending in Case C-604/14 P. Likewise, other two similar cases were also ruled by the General Court in T-291/11, T-308/11 (preferential electricity tariffs, Italy). The EU General Court ruled on appeals against two Commission decisions of November 2009 and February 2011, ordering Italy to recover incompatible state aid from certain energy intensive users. Alcoa brought an action for annulment of the 2009 decision and Eurallumina and Portovesme brought actions against the 2011 decision. The General Court dismissed all three appeals and entirely confirmed the Commission's findings. This confirms the findings of the same court in T-62/08 - ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni v Commission, ECLI:EU:T:2010:268.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Decision C 24/09 (ex N 446/08) of 8 March 2011, confirmed by the General Court in T-251/11.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> See also the letter to the Commissioner signed by the four ministers of economic affairs from France, UK, Italy and Germany published on Mlex.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Decision C 24/09 (ex N 446/08) of 8 March 2011, confirmed by the General Court in T-251/11;decision opening the formal investigation procedure of 27 March 2014, SA.36511 (2014/C) (ex 2013/NN) – France Mécanisme de soutien aux énergies renouvelables et plafonnement de la CSPE; decision of 25&nbsp;November 2014 SA.33995 (2013) (ex 2013/NN)&nbsp;— Germany&nbsp;— Support for renewable electricity and reduced EEG-surcharge for energy-intensive users. As mentioned Germany appealed before the General Court, in case T-47/15, this decision largely approving the reductions to the surcharge granted to energy-intensive companies, but asking also Germany to recover a small portion of the aid granted in 2013 and 2014. The court case is ongoing.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Section 3.7.2 aid in the form of reductions in the funding of support for energy from renewable sources.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> From the strict legal point of view those type of acts (notice, guidelines, communications) do not have any binding effect on third parties, being soft law instruments, but bind the Commission which, if intends to depart from them, needs to have solid grounds.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> There is at least one ongoing case (SA.36511 (2014/C) (ex 2013/NN) – France Mécanisme de soutien aux énergies renouvelables et plafonnement de la CSPE) where the Commission opened a formal investigation procedure. See para. 248 of the EEAG which set forth that "Unlawful environmental aid or energy aid will be assessed in accordance with the rules in force on the date on which the aid was granted in accordance with the Commission notice on the determination of the applicable rules for the assessment of unlawful State aid with the following exception: Unlawful aid in the form of reductions in funding support for energy from renewable sources will be assessed in accordance with the provisions of Sections 3.7.2 and 3.7.3. As from 1 January 2011, the adjustment plan foreseen in paragraph (194) shall also foresee a progressive application of the criteria of section 3.7.2 and of the own contribution foreseen in paragraph (197). Prior to that date, the Commission considers that all aid granted in the form of reductions in funding support for electricity from renewable sources can be declared compatible with the internal market".<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> For an example of progressive application of the EEAG rules to EIUs see SA.33995 (2013) (ex 2013/NN)&nbsp;— Germany&nbsp;— Support for renewable electricity and reduced EEG-surcharge for energy-intensive users.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref19" name="_ftn19"><sub>[19]</sub></a><sub> Annex 3 to the EEAG.</sub><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref20" name="_ftn20"><sub>[20]</sub></a><sub> Decision of the Commission authorising amendments to EEG 2014 including two other sectors to the list of EIUs benefiting from the reduction in the RES surcharge, SA.41381 2015/N – Germany - Relief from the EEG surcharge for companies in NACE sectors 25.50 and 25.61.</sub><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> As reported by M. Guenaire, P. Lienhardt, Revue de l’énergie, 2014, v. 65, n. 619, p. 221-226, the French authorities have insisted during negotiations on the EEAG for keeping the cap at 0,5% instead of 1% as put forward by Germany. See also P. Nicolaides, M. Kleis, A critical analysis of environmental tax reductions and generation adequacy provisions in the EEAG 2014-2020, EStal 4, 2014, p.&nbsp; 636-649.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Ambiente e Sicurezza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 10 Jan 2017 04:42:41 +0100</pubDate>
                        <title>Environmental sustainability necessitates new environmental planning methods for large metropolitan areas</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/environmental-sustainability-necessitates-new-environmental-planning-methods-for-large-metropolitan-areas</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Between now and 2030, the challenge facing large metropolitan areas, also to change the course of the climatic and environmental conditions of the ecosystem, will be that of significantly modifying or supplementing local policies, implementing measures that reduce soil consumption and pollutant emissions, guaranteeing the protection and enhancement of large green areas, introducing effective hydrogeological and environmental reorganisation measures, and investing in modern and efficient sustainable mobility solutions. All of this without halting the development of cities and without ignoring high-quality innovative solutions.</p><ol> <li>Planning and the need for integrated policies</li></ol><p>The European Union has approved numerous procedures and measures that require the introduction of policies or good practices relating to many of the aforementioned themes<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>; however, what is missing is evidence of an overall strategy that underlines how local authorities must go beyond the segmentation of the actions to create a harmony between the various aspects, recognising that unless there are integrated choices that encompass the soil, the water and the air there can be no significant progress as regards the climate and hydrogeological instability.One could begin with an updating of the Covenant of Mayors<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>, launched by the Commission in January 2008.The Covenant, whose goals are the retrofitting of public and private buildings, clean mobility and encouraging new forms of behaviour, should today be integrated with the request for the introduction of urban redevelopment policies, with the reduction of soil consumption and the limitation, mitigation and offsetting of soil sealing and operative decisions to redevelop and ensure the safety of areas at hydrogeological risk.The Mayors of big cities must therefore develop integrated plans that go beyond sustainable energy. There is still time before 2030. The Municipalities that have approved the Action Plan (SEAP) can update it, those that haven’t yet approved it or signed up for it may still do so. The same Covenant, on other hand, provides for integration with urban and territorial development, a useful window for using this tool for policies which, as we have said, are more efficient and effective.</p><ol> <li>Urban regeneration</li></ol><p>Territorial and environmental policies must therefore aim at a new urban development model that is less dissipative and more sustainable.The theme of urban regeneration<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a> is a crucial part of this new approach. Regeneration which, on one hand, is “extensive and widespread”, requiring the attention to be focused on places, on their physical and functional dimension, which must strengthen and expand the redevelopment of existing heritage, activating all of the levers of new forms of sustainability, including eco-efficiency, new forms of lighting, heating and air conditioning. On the other, this urban regeneration must be “intensive and concentrated”, closely connected with the major transformation of abandoned areas and those that must be redesigned because of the changing needs of large metropolitan areas (accessible living, greenery, services and work, new infrastructure).In this context, European policies and directives for renewable energies and greater energy efficiency, as well as associated domestic policies providing support (primarily of a physical nature)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a> for the retrofitting of public and private buildings, are essential elements but once again not enough on their own.Regeneration, particularly with regard to existing heritage, requires the definition of innovative measures. In fact, it is important to come up with relocation measures (considering, for example, all those businesses set up in areas at high risk of flooding), using joint public and private instruments, which make temporary lodgings available to those that live in or use (such as schools or hospitals) the properties that must be redeveloped and regenerated in terms of both reducing energy consumption and the introduction of renewable energy sources for the production of water and heating. It is also essential to introduce and regulate forms of temporary usage (an increasingly common practice in the most modern European cities) which allow properties or parts of the territory to be used in order to prevent their abandonment and degradation, but also to understand, through people’s responses, which are the best functions to plan and implement (in some cases, due to the size factor, also over time and in stages). We must come up with forms of support that make it possible to put the high number of properties that are no longer usable back into circulation in order to meet social housing requirements or to recover accessible and green areas, particularly for those cities that have abused the territory intensively for many years.This does not mean not building but rather learning to build in a sustainable way, responding to real needs and restoring the environmental quality and efficiency of the territories.This may sound like good intentions but in reality the expansion of the metropolitan dimension already enables all big European cities, using the planning tools already provided and those waiting to be introduced, to design and launch projects, also experimental and large-scale in nature, which contain forms of negotiation between the public and private spheres. The latter can develop business, boosting the economy and employment, while the former can have a “positive impact” on the territory in terms of reducing energy consumption and energy savings, and therefore lower emissions, the quality of the environment, green and public spaces, services and, more generally, environmental sustainability. Indeed, regenerating means innovating, developing new constructions to replace those that are obsolete and no longer usable, but also recovering land in the case where a decision has been made to densify a particular area, reducing the occupation of the soil and freeing up the part that is left over<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>. It is in this context that we must consider the relationship between the city and the countryside and the role that the latter can play as an integral part of the city’s identity and as a new development of a more modern farming approach, with a more urban connotation but equal financial capacity. This is also another form of development and therefore of wealth and work, but again with renewed focus on the territory.2. Decontamination of contaminated sites an integral part of urban regenerationThe decontamination of contaminated sites is a relevant theme in the area of regeneration. The cost of the measures and the complexity of the procedures make recovery processes particularly slow. Alternatively, these measures only become possible with the implementation of high-impact and high-density projects, often unconnected with the planning principles of the territories and their real growth requirements.Over the years, the principle of responsibility that stems from the concept of “the polluter should pay”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a>, a key and immutable principle, has not, however, been adapted to specific cases or the evolution of the local economic situation. Over time there has been no indication of the possible absence of accounting and administrative responsibility for direct measures by the local authorities, also with the exclusive goal of restoring the public accessibility of the territory, using European and national funds; no incentives or guarantees for non-responsible parties that want to carry out the decontamination have ever been established. The latter only now take action if the cost of the decontamination is recouped through the urban development or construction planned for the area.&nbsp; Things would be different if forms of deduction were envisaged with obligations to make parts of the decontaminated land accessible or with the introduction of forms of territorial compensation.The impact of maintaining vast areas of contaminated land for many years must be evaluated in terms of the cost for the territory and the quality of the environment and health. It must be decided whether a contaminated site should be considered as already-consumed soil and if part of this soil must in any case be restored to its original state.In this area Europe has not moved beyond a 2006 proposal<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>; in fact, the protection of soil has never been associated with a single set of principles or regulations. The absence of uniform and common references between the various Member States negatively impacts on the equality of conditions among operators, limiting free competition.&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> These numerous procedures include: the 2030 Framework for climate and energy adopted by the EU leaders in October 2014; Directive 2012/27/EU of the European Parliament and the European Council of 25 October 2012 on energy efficiency, which amends directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and revokes directives 2004/8/EC and 2006/32/EC; the European Commission initiative Covenant of Mayors Committed to local sustainable energy of 29 January 2008; Directive 2007/60/EC relating to the assessment and management of flood risks; Guidelines on best practice to limit, mitigate or compensate soil sealing, European Commission guidelines 2012.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> See footnote no. 1<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> There is no single definition of “urban regeneration". In any case, regeneration activities are alluded to in European regulations on the promotion of energy efficiency.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> The most recent of these, in Italy, include the 2016 Stability Law which confirmed and partially extended the tax allowances for the energy redevelopment of buildings established by the 2015 Stability Law (Law no. 190 of 23 December 2014).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> One interesting example of this method of collaboration between the public and private spheres took place in the Municipality of Milan between 2012 and 2014 and led to the demolition of a large building that was never completed and the recovery of a huge area of land to be used as farming and parkland. A project deemed worthy of attention as part of the “2012-2013 Landscape Award of the Council of Europe” and which won the Legambiente “sterminata bellezza 2014” (“boundless beauty 2014”) award in Italy.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Article 191, paragraph 2, subsection 1 of the TFEU states as follows: "Union policy on the environment shall aim at a high level of protection taking into account the diversity of situations in the various regions of the Union. It shall be based on the precautionary principle and on the principles that preventive action should be taken, that environmental damage should as a priority be rectified at source and that the polluter should pay”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Commission communication of 22 September 2006: "Thematic Strategy for Soil Protection" COM (2006) 231, Directive proposal of the European Parliament and Council that defines a framework for soil protection and amends directive 2004/35/EC.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                                <category>Ambiente e Sicurezza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 09 Jan 2017 11:31:00 +0100</pubDate>
                        <title>Flat Tax: agevolazioni per persone fisiche che intendono trasferire la propria residenza fiscale in Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legge-di-bilancio-2017-agevolazioni-per-persone-fisiche-che-intendono-trasferire-la-propria-residenza-fiscale-in-italia</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Legge di Bilancio 2017 introduce una agevolazione destinata a persone fisiche che intendono trasferire la propria residenza fiscale in Italia, in linea con quanto previsto in altri paesi tra cui il Regno Unito, la Svizzera ed il Portogallo.La agevolazione consiste nella applicazione su base opzionale di una imposta sostitutiva forfetaria su tutti i redditi prodotti all’estero, in alternativa alla tassazione ordinaria su base mondiale con aliquote progressive fino al 43%.&nbsp; L’esercizio dell’opzione, subordinato alla preventiva risposta favorevole da parte dell’Agenzia delle entrate a seguito di interpello, permette di assoggettare i redditi prodotti all’estero, a prescindere dall’importo, ad una imposta sostitutiva pari a 100.000 euro.&nbsp; Sono escluse dal regime le sole plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni “qualificate”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> realizzate nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione. L’opzione è sempre revocabile e cessa di produrre i propri effetti decorsi 15 anni dall’esercizio.Il soggetto che esercita l’opzione può altresì scegliere di estenderla ad uno o più dei propri familiari a patto che soddisfino anch’essi le condizioni per l’esercizio; in questo caso l’ulteriore imposta sostitutiva dovuta sarà pari a 25.000 euro per ciascun familiare.Possono beneficiare della agevolazione tutte le persone fisiche, indipendentemente dalla cittadinanza, che non siano state fiscalmente residenti in Italia per almeno nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione.Il predetto regime impositivo è compreso in un pacchetto di misure volte a favorire gli investimenti in Italia e ad attrarre persone benestanti e lavoratori che dispongono di una elevata qualificazione e specializzazione professionale, o che rivestono ruoli direttivi.In Italia è per altro vigente un regime delle imposte sulle successioni e donazioni, tra i più favorevoli d’Europa (l’imposta di successione/donazione verso il coniuge ed i parenti in linea retta, è attualmente calcolata con l’aliquota del 4% ed una franchigia di esenzione pari a 1 milione di euro).&nbsp; A tal proposito, la Legge di Bilancio 2017 ha previsto un’ulteriore agevolazione per i soggetti che intendono esercitare l’opzione suddetta.&nbsp; Per le successioni e per le donazioni effettuate nei periodi di imposta di validità dell’opzione, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti in Italia.&nbsp; In altre parole vi è una deroga al principio di tassazione su base mondiale in favore di quello su base territoriale.&nbsp;La decisione del Regno Unito di uscire dall’Unione Europea (Brexit) e le restrizioni, a partire da aprile 2017, alle regole sui cosiddetti “<em>resident not domiciled</em>”, renderanno particolarmente appetibile il trasferimento della residenza nel nostro Paese in particolare per le persone fisiche che risiedono nel Regno Unito e che detengono un’ingente patrimonio.Nctm Studio Legale fornisce assistenza legale specializzata ai soggetti che intendono trasferire in Italia la propria residenza, offrendo la massima competenza nell’ambito del diritto tributario, <em>compliance</em> fiscale, diritto di privato internazionale e di famiglia, diritto del lavoro e diritto dell’immigrazione, al fine di non trascurare nessun aspetto connesso a questo particolare evento .<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c), t.u.i.r., una partecipazione è qualificata quando essa rappresenta complessivamente:</p><ul> <li>una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25% ovvero una percentuale dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiore al 20%, per le società non quotate;</li> <li>una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% ovvero una percentuale dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2%, per le società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati.</li></ul>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 09 Jan 2017 03:00:01 +0100</pubDate>
                        <title>Legge di Bilancio 2017: agevolazioni per persone fisiche che intendono trasferire la propria residenza fiscale in Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legge-di-bilancio-2017-agevolazioni-per-persone-fisiche-che-intendono-trasferire-la-propria-residenza-fiscale-in-italia-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Legge di Bilancio 2017 introduce una agevolazione destinata a persone fisiche che intendono trasferire la propria residenza fiscale in Italia, in linea con quanto previsto in altri paesi tra cui il Regno Unito, la Svizzera ed il Portogallo.&nbsp;La agevolazione consiste nella applicazione su base opzionale di una imposta sostitutiva forfetaria su tutti i redditi prodotti all’estero, in alternativa alla tassazione ordinaria su base mondiale con aliquote progressive fino al 43%.&nbsp; L’esercizio dell’opzione, subordinato alla preventiva risposta favorevole da parte dell’Agenzia delle entrate a seguito di interpello, permette di assoggettare i redditi prodotti all’estero, a prescindere dall’importo, ad una imposta sostitutiva pari a 100.000 euro.&nbsp; Sono escluse dal regime le sole plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni “qualificate”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> realizzate nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione. L’opzione è sempre revocabile e cessa di produrre i propri effetti decorsi 15 anni dall’esercizio.Il soggetto che esercita l’opzione può altresì scegliere di estenderla ad uno o più dei propri familiari a patto che soddisfino anch’essi le condizioni per l’esercizio; in questo caso l’ulteriore imposta sostitutiva dovuta sarà pari a 25.000 euro per ciascun familiare.&nbsp;Possono beneficiare della agevolazione tutte le persone fisiche, indipendentemente dalla cittadinanza, che non siano state fiscalmente residenti in Italia per almeno nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione.&nbsp;Il predetto regime impositivo è compreso in un pacchetto di misure volte a favorire gli investimenti in Italia e ad attrarre persone benestanti e lavoratori che dispongono di una elevata qualificazione e specializzazione professionale, o che rivestono ruoli direttivi.&nbsp;In Italia è per altro vigente un regime delle imposte sulle successioni e donazioni, tra i più favorevoli d’Europa (l’imposta di successione/donazione verso il coniuge ed i parenti in linea retta, è attualmente calcolata con l’aliquota del 4% ed una franchigia di esenzione pari a 1 milione di euro).&nbsp; A tal proposito, la Legge di Bilancio 2017 ha previsto un’ulteriore agevolazione per i soggetti che intendono esercitare l’opzione suddetta.&nbsp; Per le successioni e per le donazioni effettuate nei periodi di imposta di validità dell’opzione, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti in Italia.&nbsp; In altre parole vi è una deroga al principio di tassazione su base mondiale in favore di quello su base territoriale.&nbsp;La decisione del Regno Unito di uscire dall’Unione Europea (Brexit) e le restrizioni, a partire da aprile 2017, alle regole sui cosiddetti “<em>resident not domiciled</em>”, renderanno particolarmente appetibile il trasferimento della residenza nel nostro Paese in particolare per le persone fisiche che risiedono nel Regno Unito e che detengono un’ingente patrimonio.&nbsp;&nbsp;Nctm Studio Legale fornisce assistenza legale specializzata ai soggetti che intendono trasferire in Italia la propria residenza, offrendo la massima competenza nell’ambito del diritto tributario, <em>compliance</em> fiscale, diritto di privato internazionale e di famiglia, diritto del lavoro e diritto dell’immigrazione, al fine di non trascurare nessun aspetto connesso a questo particolare evento .&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><em>Paolo Rampulla </em><a href="mailto:paolo.rampulla@advant-nctm.com"><em>paolo.rampulla@advant-nctm.com</em></a><em>&nbsp;</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c), t.u.i.r., una partecipazione è qualificata quando essa rappresenta complessivamente:</p><ul> <li>una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25% ovvero una percentuale dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiore al 20%, per le società non quotate;</li> <li>una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% ovvero una percentuale dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2%, per le società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati.</li></ul>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 22 Dec 2016 08:16:37 +0100</pubDate>
                        <title>Blueprint ed Erzelli in missione a Milano</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/blueprint-ed-erzelli-in-missione-a-milano</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Blueprint ed Erzelli in missione a Milano SARÀ uno sbarco pacifico e, vista la presenza del sindaco Marco Doria a capo della delegazione, non potrebbe essere altrimenti. Ma la missione genovese a Milano, il calendario mercoledì 30 novembre, punterà dichiaratamente a coinvolgere più investitori possibili nei due progetti-chiave per il rilancio della città: Blueprint ed Erzelli. Solo un nuovo disegno del waterfront portuale, che recuperi contenuti e filosofia del progetto dell'Expo '92, e il decollo della collina hi tech con l'imminente sì dell'università, possono garantire a Genova quella scossa invocata anche ieri dal presidente dei costruttori dell'Ance Filippo Delle Piane nell'intervista a Repubblica. «Condivido totalmente le parole di Delle Piane - spiega Stefano Franciolini, presidente della Spim, la società incaricata di promuovere e valorizzare gli immobili del Comune - La città è addormentata e dev'essere svegliata e puntare su Milano è la scelta esatta. Per questo noi il 30 saremo lì con i due progetti più importanti, Blueprint ed Erzelli, cercando di trovare soggetti che possano e vogliano condividere lo sforzo della nostra amministrazione e investire su Genova». "Investire a Genova, le opportunità e i grandi progetti: dal polo Erzelli al Blueprint" è il titolo del convegno organizzato dallo studio legale Nctm e ospitato nella sala conferenze dello stesso dalle 9,30. Dopo l'introduzione di Doria, ne discuteranno il presidente dell'ordine degli architetti di Milano Valeria Bottelli, il presidente di Spim Stefano Franciolini, il responsabile del procedimento Blueprint Competition Luca Patrone e il responsabile sviluppo del parco degli Erzelli Maria Silva. «Presentare le migliori opportunità di sviluppo, non solo immobiliare, di Genova a Milano è una scelta mirata - continua Franciolini - È questa infatti la città che offre gli stimoli urbanistici più significativi, come sottolinea giustamente il presidente dei costruttori. Noi guardiamo proprio in questa direzione, vicina non solo fisicamente, ma anche come opportunità di crescita e di investimento». Se in effetti è una ripartenza quella di cui ha bisogno Genova forse la scelta del capoluogo lombardo, che vive una sorta di "Rinascimento", può essere azzeccata. Certo, Genova non si muove all'unisono sulla strada della crescita attraverso i suoi progetti-chiave. Detrattori, corvi e professionisti della decrescita non mancano. Ma è indubbio che solo una scossa può spingere nuovamente la città verso l'alto. «Noi dobbiamo guardare avanti, provare a stimolare interesse e investimenti sul nostro territorio - chiude Franciolini - Proprio il Blueprint ce lo conferma. Le iscrizioni alla piattaforma on line per manifestare il proprio interesse hanno già raccolto trecento adesioni, da tutto il mondo. Il 20 dicembre ci sarà l'apertura delle buste, nella prima riunione pubblica in cui si conosceranno i membri della giuria internazionale e il numero dei progetti depositati. E allora potrà finalmente partire la fase operativa che punta a realizzare il nuovo waterfront di levante».&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 22 Dec 2016 05:42:48 +0100</pubDate>
                        <title>Negoziazione assistita da uno o più avvocati: il cambio di ruolo richiesto dalla legge</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/negoziazione-assistita-da-uno-o-piu-avvocati-il-cambio-di-ruolo-richiesto-dalla-legge</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La negoziazione assistita, così come strutturata dal legislatore italiano, è un istituto che ha molto in comune con la mediazione. Con la mediazione condivide infatti le tecniche negoziali e lo spirito che dovrebbe animare i partecipanti per il raggiungimento di un accordo, salvo lo svantaggio di non avere a disposizione una terza figura professionale specializzata nella risoluzione amichevole delle controversie (il mediatore).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 22 Dec 2016 05:03:03 +0100</pubDate>
                        <title>L&#039;amicizia commerciale tra l&#039;Iran e l&#039;Italia va a gonfie vele</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lamicizia-commerciale-tra-liran-e-litalia-va-a-gonfie-vele</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Che paese è l'Iran, inteso come economia? Qualche indizio è venuto da un'esposizione delle attività produttive dell'Iran alla Fiera di Roma. Un "Iran Expo": evento inusuale, perché fino a meno di un anno fa il paese mediorientale era sotto pesanti sanzioni internazionali. Di fatto, un paese isolato dall'economia globale. Le sanzioni sono cadute solo nel gennaio di quest'anno, quando è formalmente entrato in vigore l'accordo che ha messo fine al contenzioso sul programma nucleare iraniano. E solo allora le relazioni economiche e commerciali hanno cominciato a normalizzarsi. L'esposizione di Roma ha offerto uno spaccato di una discreta capacità industriale e di un'economia dinamica, e anche molto diversificata. L'Iran è uno dei grandi produttori di petrolio e gas naturale, che fanno circa l'80 per cento delle esportazioni e sono la prima fonte delle entrate dello stato (circa il 40 per cento). Rilanciare la produzione di idrocarburi resta una delle priorità del governo iraniano. Petrolio e gas però costituiscono circa un quarto del prodotto interno lordo: cioè, i tre quarti dell'economia poggiano su altro. Tra i padiglioni della Fiera di Roma c'erano l'industria "pesante" e "leggera", grandi conglomerati di stato e piccole imprese indipendenti. Imprese meccaniche, chimiche, di ingegneria, produttori di parti per macchinari industriali e per automobili e camion. Poi agroalimentare, farmaceutica, marmi, produttori di pelli, scarpe, abbigliamento. Con un contorno di banche (italiane), studi legali, e aziende di intermediazione commerciale. L'interesse delle imprese europee per l'Iran è chiaro. È un paese di 80 milioni di abitanti, per lo più giovani (due terzi hanno meno di 35 anni) e molto istruiti. Conta una ventina di città sopra al milione di abitanti, la capitale Teheran supera i 12 milioni. Paese dinamico, con un'ampia classe media urbanizzata e buone aspettative di crescita, un mercato che si apre. Si capisce che nell'ultimo anno delegazioni commerciali di tutta Europa si siano precipitate a Teheran, compresa una missione di quasi 400 imprenditori italiani: per imprese alla disperata ricerca di nuovi mercati, l'Iran è una miniera d'oro. Se perdiamo quest'occasione le aziende iraniane andranno a cercare soci altrove, magari in Germania L'Italia oggi è il secondo partner europeo dell'Iran dopo la Germania; importiamo soprattutto petrolio, ed esportiamo soprattutto macchinari. Nel 2011 l'intercambio (la somma di importazioni ed esportazioni) aveva toccato il massimo storico, sette miliardi di euro. Crollato in seguito alle sanzioni (l'embargo sul petrolio e l'industria degli idrocarburi, e sulle transazioni bancarie), nel 2013 ha segnato il minimo, cioè 1,2 miliardi. Poi ha cominciato a risalire: nel 2015 ha raggiunto 1,6 miliardi, secondo la camera di commercio italoiraniana. Questa volta sono le imprese iraniane che vengono a mettersi in mostra. "Dopo l'accordo sul nucleare e la fine delle sanzioni, le imprese iraniane cercano capitali, investimenti e tecnologie", spiega un manager dell'ente di stato per lo sviluppo dell'industria mineraria (Imidro), in un grande stand che espone foto di raffinerie, operai in posa accanto a montagne di polvere di bauxite (estratta in Guinea, in joint venture con un'impresa mineraria locale), impianti per la produzione di alluminio. L'industria iraniana parte da un buon livello tecnologico, osserva: "Ma per troppi anni siamo stati isolati a causa delle sanzioni, le imprese iraniane hanno bisogno di innovazione, di acquisire nuove tecnologie". "Cerchiamo partner per lavorare in joint venture sia in Iran, sia altrove in Medio Oriente e in Africa", aggiunge Ahmadi Motlagh, direttore del marketing internazionale di Mahab Ghodss, impresa ingegneristica che progetta grandi opere, in particolare dighe e impianti idrici (l'impresa ha duemila dipendenti e quattro&nbsp;uffici sparsi tra la Turchia e l'India). "Se perdiamo quest'occasione le aziende iraniane andranno a cercare altrove, magari in Germania", dice Davood Foroutan, responsabile del marketing di Irasco, impresa di intermediazione registrata in Italia (con soci iraniani e tedeschi). In vent'anni di attività, spiega, la sua ditta ha lanciato progetti industriali per oltre 1,7 miliardi di dollari, soprattutto nei settori della metallurgia, del petrolio, e della siderurgia. Ora "puntiamo su piccoli progetti, da 10 o 15 milioni, nella speranza di rimettere in moto il mercato e tornare a progetti più importanti". Un paese un po' speciale La realtà è che sì, le sanzioni sono finite e molti guardano all'Iran come a un'opportunità, ma la partenza è lenta. L'Iran continua a essere visto come un paese un po' speciale. "Dal punto di vista legale non ci sono impedimenti", spiega Emad Tabatabaeì, giovane avvocato che lavora a Milano con un grande studio legale, Nctm, per fare consulenza alle imprese italiane che investono in Iran, e viceversa a quelle iraniane che lavorano in Italia (di recente lo studio milanese ha aperto una filiale a Teheran, in joint venture con un partner iraniano, ed è solo uno dei numerosi studi legali internazionali in feroce competizione per affermarsi in Iran). Gli ostacoli alle transazioni finanziarie sono venuti meno, continua l'avvocato, le banche iraniane sono rientrate nel sistema swift, il sistema telematico che permette i trasferimenti di denaro in tempo reale tra banche. "Le grandi banche asiatiche sono tornate a lavorare con l'Iran. Quelle europee invece sono riluttanti, vogliono vedere cosa faranno gli Stati Uniti", spiega. Washington infatti mantiene sanzioni unilaterali, e molti temono che allacciare rapporti con l'Iran possa esporre a ritorsioni da parte statunitense. Per le banche piccole e medie è un'ottima occasione. In Italia, per esempio, le transazioni con l'Iran passano attraverso alcune banche popolari. "Quando è passato l'accordo sul nucleare molti vecchi partner iraniani hanno cominciato a riprendere contatti: così, quando in gennaio è scattata la fine delle sanzioni, eravamo pronti a ripartire", dice Giovanni Forcati, responsabile estero commerciale della Banca popolare di Vicenza. Oggi l'istituto vicentino ha ristabilito rapporti e "scambiato le chiavi" (cioè i codici swift) con otto banche iraniane, cosa che implica tra l'altro armonizzare sistemi di sicurezza e controlli antiriciclaggio. Finito il sistema di autorizzazioni che vigeva negli anni dell'embargo, ora sta alle banche e alle imprese verificare che la transazione non riguardi prodotti o persone sulla "lista nera" (una lista di beni, tecnologie, enti e persone fisiche strettamente collegati all'industria bellica e al nucleare con potenziale uso militare, su cui resta l'embargo). L'importante è rimettere in moto gli affari, ripetono invariabilmente consulenti legali, dirigenti di banca, intermediatori commerciali durante la Fiera dell'Iran a Roma. La ripresa è trainata da settori "pesanti", idrocarburi, infrastrutture, e trasporti (il governo iraniano intende investire 15 miliardi di euro nei prossimi anni in aeroporti, porti e ferrovie): dunque grandi aziende, per lo più del settore pubblico. E riguarda la Sace, l'ente italiano che offre garanzia al credito. Il primo accordo di rilievo è quello firmato in febbraio da Italfer (gruppo Ferrovie dello stato) con il ministero iraniano dei trasporti, per progettare linee di alta velocità tra Teheran, Qom e Isfahan: un'impresa da cinque miliardi di euro, incluso l'export di materiale rotante (vagoni, locomotive). Il governo iraniano spera che anche l'Eni torni a investire nel paese: "Per noi è importante non solo per sviluppare la produzione petrolchimica ma anche per ridare slancio alle infrastrutture", diceva il ministro dell'industria Mohammad Reza Nematzadeh, durante l'Iran Expo a Roma. Per il resto, l'Iran è un paese di piccole e medie imprese, proprio come l'Italia, e la fiera è stata una nuova occasione "business to business", per scambiarsi progetti e stringere accordi. Italiani in cerca di mercati, iraniani in cerca di partner, tecnologie, design. E tutti in cerca di capitali e finanziamenti. Forse la cosa che più colpiva, tra i padiglioni dell'Iran Expo, era sentire tanti operatori iraniani parlare un ottimo italiano: persone bilingue, con un piede in Italia e uno in Iran, decise a tenere aperte le porte tra i due paesi.<a href="http://www.internazionale.it/notizie/marina-forti/2016/12/01/iran-italia-commercio-relazioni" target="_blank" rel="noreferrer">L'amicizia commerciale tra l'Iran e l'Italia va a gonfie vele, Marina Forti</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Ambiente e Sicurezza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Sat, 10 Dec 2016 12:44:02 +0100</pubDate>
                        <title>Il concordato può essere risolto anche se l’inadempimento non è imputabile al debitore?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-concordato-puo-essere-risolto-anche-se-linadempimento-non-e-imputabile-al-debitore</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Milano (29 settembre 2016) conferma l’interpretazione secondo cui il concordato deve essere risolto in conseguenza del solo fatto oggettivo dell’inadempimento che non sia di “scarsa importanza” ai sensi del secondo comma dell’art. 186 l.f.</em><em>&nbsp;</em><strong><em>Il caso</em></strong>Due creditori hanno presentato separati ricorsi al tribunale, deducendo l’inadempimento del debitore agli obblighi assunti con la proposta di concordato con cessione dei beni, stante la mancata esecuzione dei pagamenti nei termini previsti dal piano concordatario di cessione dei beni e nel decreto di omologa. I ricorrenti hanno rilevato che, secondo gli stessi liquidatori giudiziali, non sussistevano prospettive di soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati nè, tanto meno, di quelli chirografari.I creditori hanno quindi chiesto la risoluzione del concordato <em>ex</em> art. 186 l.f. e, conseguentemente, il fallimento della società.Il debitore ha chiesto il rigetto delle domande ed ha dedotto di avere provveduto a quanto nella propria disponibilità con la consegna dei beni ai liquidatori giudiziali, mentre l’inadempimento era dipeso dal mancato rispetto di obblighi di acquisto di beni da parte di terzi.&nbsp;<strong><em>La questione</em></strong>Secondo i principi civilistici in tema di responsabilità del debitore per i danni e di risoluzione del contratto (art.. 1218, 1453 e 1455 c.c.) devono ricorrere i presupposti dell’imputabilità dell’inadempimento, della rilevanza dello stesso e del nesso di causalità rispetto al comportamento del debitore.La disciplina concorsuale della risoluzione del concordato di cui all’art. 186 l.f. fa invece riferimento unicamente alla non “<em>scarsa importanza</em>” dell’inadempimento.<strong><em>&nbsp;</em></strong><strong><em>La decisione del Tribunale</em></strong>Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda di risoluzione del concordato, affermando che l’inadempimento del concordato rileva come dato oggettivo, indipendentemente dell’imputabilità al debitore e che non rileva coneguentemente neppure il nesso di causalità tra il comportamento del debitore e l’inadempimento agli obblighi concordatari. Diversamente ragionando, osserva il Tribunale, non sarebbe mai possibile risolvere il concordato preventivo con cessione dei beni, posto che l’esecuzione non è mai rimessa al debitore, bensì ad un liquidatore giudiziale che agisce quale mandatario dei creditori.&nbsp;<strong><em>Commento</em></strong>La pronuncia del Tribunale di Milano si pone in linea di continuità con un orientamento tradizionale, recentemente riaffermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 4 marzo 2015, n. 4398) e di merito (cfr., ad esempio, Trib. Modena, 11 giugno 2014 e Trib. Firenze, 25 settembre 2013). Anche nell’attuale disciplina del concordato preventivo, successivamente alle riforme che dal 2005 in poi hanno conferito maggiore rilievo agli aspetti negoziali dell’istituto, ciò che rileva quindi è l’adempimento della proposta dal punto di vista del creditore che deve ricevere il pagamento, piuttosto che dal punto di vista del debitore che deve porre in essere quanto nella sua disponibilità.Il profilo che emerge dalla decisione riguarda piuttosto il fatto che il Tribunale si è pronunciato in una situazione in cui non si era ancora esaurita l’attuazione del piano, benché fosse ormai da tempo decorso il termine biennale previsto dalla proposta. È stata quindi assunta una valutazione previsionale del risultato finale della liquidazione, che ha consentito al Tribunale di concludere che il concordato è “<em>venuto meno alla sua funzione, in quanto</em> […] <em>le somme ricavabili dalla liquidazione dei beni ceduti si rivelino insufficienti</em> […] <em>a soddisfare, anche in minima parte, i creditori chirografari e, integralmente, i creditori privilegiati</em>”.A quest’ultimo proposito, va ricordato che il concordato con cessione dei beni – prima dell’ultima riforma del 2015 – non prevedeva una percentuale minima di soddisfacimento dei creditori chirografari, che assumevano quindi il rischio del risultato effettivo della liquidazione, salvo che – come nel caso di specie – nessun riparto ai chirografari fosse possibile.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.&nbsp;</em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><em>Fabio Marelli, </em><em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">fabio.marelli@advant-nctm.com</a>&nbsp;</em>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete&nbsp;a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Sat, 10 Dec 2016 12:40:37 +0100</pubDate>
                        <title>Sindacato nel merito del piano di continuità aziendale «diretta» come «causa concreta» del concordato?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sindacato-nel-merito-del-piano-di-continuita-aziendale-diretta-come-causa-concreta-del-concordato-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Pavia (14 ottobre 2016) nega l’omologazione del concordato approvato dai creditori ritenendo che il piano, alla luce delle verifiche del commissario, appare manifestamente inidoneo a perseguire il risanamento economico ed il riequilibrio finanziario dell’impresa</em><strong><em>Il caso</em></strong>Una società immobiliare, a seguito dell’approvazione dei creditori, chiede l’omologazione di una proposta di concordato preventivo con continuità aziendale c.d. «diretta», secondo cui le risorse per soddisfare i creditori sono costituite da ricavi generati dalla prosecuzione dell’attività d’impresa.&nbsp;Il Commissario Giudiziale nelle proprie relazioni <em>ex </em>art. 172 ed art. 180 l.fall. espone le serie criticità riscontrate circa la fattibilità della proposta e del piano di concordato. In particolare, l’andamento economico e finanziario della società durante la procedura concordataria si erano rivelate incompatibili con quanto preventivato dalla ricorrente e, ad una valutazione prognostica, lontane dalla concreta attuabilità successivamente all’omologa.<strong><em>Le questioni</em></strong>La questione riguarda i limiti delle valutazioni che il Tribunale può svolgere in sede di omologazione.&nbsp;Secondo la giurisprudenza di legittimità, la valutazione sulla «fattibilità economica» compete ai creditori, purché adeguatamene informati, mentre compete al Tribunale la valutazione dei profili giuridici di ammissibilità della proposta e quindi di «fattibilità giuridica» della stessa.&nbsp;Il tema riguarda in particolare la possibilità che il Tribunale – a fronte di una ritenuta non attuabilità dal punto di vista economico e finanziario della proposta e del piano concordatari – possa negare l’omologazione del concordato ritenendo che difetti la «causa concreta» del concordato, rientrante nel novero della «fattibilità giuridica».<strong><em>La decisione del Tribunale</em></strong>Il Tribunale, rilevato che la manifesta non attuabilità del piano concordatario fosse tale da vanificare in concreto la stessa causa del concordato con continuità aziendale, ha rigettato la domanda di omologazione. La motivazione del Tribunale può essere così sintetizzata:</p><ul> <li>il presupposto per l’omologazione del concordato con continuità aziendale «diretta» è l’idoneità del piano a consentire il risanamento e il recupero dell’equilibrio economico e finanziario del debitore mediante la prosecuzione dell’attività imprenditoriale;</li> <li>il risanamento dell’impresa costituisce quindi la causa del negozio giuridico;</li> <li>la verifica della fattibilità economica del piano spetta al Commissario Giudiziale, il quale dovrà fare riferimento anche alle risultanze dell’attività <em>medio tempore </em>svolta durante la procedura;</li> <li>nella specie la società ricorrente aveva riportato in corso di procedura perdite gestionali tali da compromettere e rendere non verosimile la buona riuscita del piano, che si fondava su assunzioni aleatorie ed al di fuori della sfera di controllo dell’imprenditore;</li> <li>la manifesta inidoneità del piano a conseguire in concreto la causa del concordato è suscettibile di apprezzamento da parte del Tribunale, anche in sede di omologazione, trattandosi di profilo di fattibilità giuridica e comporta, quale effetto, il diniego dell’omologazione.</li></ul><p><strong><em>Commento</em></strong>La nota decisione della Cassazione a Sezioni Unite n. 1521 del 23 gennaio 2013 costituisce il <em>leading case </em>sui limiti del sindacato del Tribunale: in sede di giudizio di ammissibilità, revoca ed omologazione al Tribunale spetta il controllo di legittimità sulla fattibilità della proposta di concordato (c.d. «fattibilità giuridica») mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine alla probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti (c.d. «fattibilità economica»). Il controllo di legittimità si realizza mediante la verifica «<em>dell'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato» </em>da intendersi come obiettivo specifico dipendente dal tipo di proposta, ma comunque finalizzato al superamento della crisi e ad assicurare un soddisfacimento, anche parziale, dei creditori chirografari.&nbsp;La Cassazione ha in seguito meglio precisato che il Tribunale può riconoscere il difetto della «causa concreta» del concordato in caso di «<em>inidoneità della proposta, se emergente ‘prima facie’, a soddisfare in qualche misura» </em>tutti i creditori (cfr. Cass. 4&nbsp;maggio 2016, n. 8799) e di «<em>assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati» </em>(Cass. 9 agosto 2016, n. 16830).&nbsp;Il punto è quindi quello dei margini di effettiva valutazione delle circostanze del caso concreto al fine di poter escludere la «causa concreta» del concordato: il principio è che il Tribunale non può compiere alcun sindacato nel merito, perché<em> «d</em><em>i fronte alla manifesta irrealizzabilità del piano, invero, non c'è da effettuare valutazioni» </em>(Cass. 6 novembre 2013, n.&nbsp;24970). Il Tribunale deve quindi limitarsi a constatare ciò che si può sicuramente escludere possa verificarsi, mentre non può addentrarsi in valutazioni in merito a ciò che può o meno verificarsi (così App. Torino 17 aprile 2014), per quanto le probabilità possano considerarsi ridotte o aleatorie nel merito.Nel caso esaminato dal Tribunale di Pavia, dalla motivazione sembra emergere che si trattasse in realtà di un caso in cui si verteva in tema di limitatissima probabilità, piuttosto che di assoluta impossibilità di realizzazione delle previsioni del piano. Il caso non è molto dissimile da quello esaminato da Cass. n.&nbsp;24970/2013: perdite gestionali significative, mancanza di impegni cogenti da parte delle banche per l'apporto di nuova finanza, mancanza di garanzie circa previste dismissioni di immobili, mancanza di copertura del fabbisogno concordatario nell’orizzonte temporale del piano sono tutti aspetti che la Corte aveva giudicato di «carattere valutativo».Resta il fatto che la «manifesta irrealizzabilità» è comunque inerentemente una valutazione di merito piuttosto che giuridica ed è quindi soggetta ad ineliminabili margini di apprezzamento nel caso concreto.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><em>Fabio Marelli, </em><em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">fabio.marelli@advant-nctm.com</a></em>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Sat, 10 Dec 2016 12:34:06 +0100</pubDate>
                        <title>Ammissibile l’accordo di ristrutturazione dei debiti di un fondo di investimento immobiliare e quindi anche il concordato preventivo?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/2696-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Milano (10 novembre 2016) ha disposto l’omologazione ex art. 182-bis l.fall. richiesta da un fondo, ritenuto soggetto di diritto autonomo rispetto alla SGR per mezzo della quale agisce e non solo un patrimonio separato</em><strong><em>Il caso</em></strong>Una SGR ha chiesto l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti per conto di un fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso, deducendone la situazione di incapienza patrimoniale.&nbsp;Il Tribunale ha fissato udienza per l’omologazione e, nelle more, ha disposto la sospensione di azioni esecutive e cautelari nei confronti del fondo ai sensi del sesto comma dell’art. 182-<em>bis</em> l.fall.<strong><em>La questione</em></strong>L’art. 57, comma 6-<em>bis</em> TUF (introdotto dal d.lgs. n. 42/2012) disciplina una procedura speciale di liquidazione giudiziale dei fondi di investimento &nbsp;in situazione di incapienza patrimoniale, ma nulla dispone in merito all’ammissibilità – in alternativa alla liquidazione – degli accordi di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo.Nel diritto concorsuale italiano vige il principio secondo cui è assoggettabile alle procedure di insolvenza il soggetto imprenditore e non l’impresa ovvero il patrimonio dell’imprenditore come tale: il patrimonio attivo viene invece gestito nella procedura al fine di definire le posizioni debitorie del soggetto titolare dei beni. Conseguentemente, il principale ostacolo all’assoggettamento di un fondo di investimento a procedure alternative alla liquidazione giudiziale è costituito dal fatto che il fondo è considerato privo di soggettività giuridica propria.<strong><em>La decisione del Tribunale</em></strong>Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda di omologazione dell’accordo <em>ex</em> art. 182-<em>bis</em> l.fall., richiamando una propria recente decisione (Trib. Milano 10 giugno 2016, n. 7232) che aveva già ritenuto che il fondo sia dotato di vera e propria soggettività giuridica, sulla base di diversi argomenti tra cui proprio quello che l’art. 57, comma 6-<em>bis</em> TUF, ammettendo il fondo alla procedura di liquidazione giudiziale, tratta il fondo stesso come soggetto.&nbsp;Il Tribunale fonda la propria decisione anche sulla considerazione che devono essere disponibili per il fondo (<em>“al di là della sua autonomia soggettiva”</em>) strumenti alternativi di soluzione della crisi rispetto alla liquidazione giudiziale dell’art. 57, comma 6-<em>bis</em> TUF.&nbsp;Nella motivazione, il Tribunale afferma inoltre che il procedimento di omologazione dell’accordo ai sensi dell’art. 182-<em>bis</em> l.fall. non è qualificabile come una procedura concorsuale e pertanto vi potrebbe ricorrere per risolvere la propria situazione di crisi anche una SGR, la quale non ha accesso alle procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta amministrativa per effetto delle disposizioni dell’art. 80 sesto comma TUB ed art. 57 terzo comma TUF.<strong><em>Commento</em></strong>Il Tribunale di Milano è ben conscio della portata innovativa della propria decisione, in una prospettiva più ampia che va ben al di là del tema oggetto di immediato esame, là dove riconosce soggettività giuridica ai fondi di investimento.&nbsp;Il Tribunale, infatti, limitatamente all’ammissibilità dell’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, offre una <em>ratio decidendi</em> alternativa che dichiaratamente prescinde dalla riconosciuta soggettività giuridica del fondo e fa leva (i) sull’assimilabilità della procedura di liquidazione giudiziale dei fondi alla liquidazione coatta amministrativa, (ii) sull’assoggettamento del fondo <em>“come tale”</em> alla procedura e (iii) sulla necessaria ammissibilità degli <em>“strumenti alternativi di soluzione della crisi”</em>.&nbsp;La decisione va condivisa senza riserve, in quanto allineata alle ragioni già illustrate in una nostra&nbsp;precedente <em>newsletter.&nbsp;</em>Così argomentando, il Tribunale pone chiaramente il fondamento per l’estensione ai fondi di investimento incapienti anche del concordato preventivo, sulla base della previsione generale dell’art. 3 l.fall. il quale statuisce che “<em>le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo</em>”. È ben vero che il Tribunale svolge una articolata argomentazione al fine di dimostrare che l’omologazione <em>ex</em> art. 182-<em>bis</em> l.fall. non è una procedura concorsuale (quale è invece senz’altro il concordato preventivo), ricordando che le SGR non possono accedervi, ma il Tribunale chiarisce bene che la SGR agisce unicamente in qualità di rappresentante del fondo: non vi sarebbe quindi alcun ostacolo alla proposizione di domanda di concordato da parte di una SGR per un fondo, posto che la SGR rimarrebbe comunque estranea alla procedura per tutte le proprie attività ed i fondi distinti da quello insolvente o incapiente ed interverrebbe unicamente quale titolare formale del patrimonio del fondo, conservandone la gestione ordinaria nel corso della procedura secondo le regole generali del concordato preventivo.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><em>Fabio Marelli, </em><em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">fabio.marelli@advant-nctm.com</a>&nbsp;</em>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Sat, 10 Dec 2016 07:21:15 +0100</pubDate>
                        <title>Addio agli interessi calcolati sugli interessi: il nuovo decreto sancisce il divieto di anatocismo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/addio-agli-interessi-calcolati-sugli-interessi-il-nuovo-decreto-sancisce-il-divieto-di-anatocismo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="ArticoloNormale">Stop agli interessi calcolati sugli interessi: la banca dovrà applicare il saggio di interessi unicamente al capitale residuo e non anche agli interessi già scaduti. Lo prevede il decreto attuativo del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) n. 343 – adottato lo scorso 3 agosto in esecuzione del c.d. ‘Decreto banche’ dello scorso febbraio – entrato in vigore il 1 ottobre 2016, il quale sancisce a chiare lettere il divieto di anatocismo. Unica eccezione al generale divieto riguarda gli interessi moratori, i quali potranno invece generare a loro volta interessi.</p><p class="ArticoloNormale">Nei rapporti di conto corrente o di conto pagamento è inoltre assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. Ciò significa che non potrà esservi alcuna asimmetria temporale tra banca e cliente.</p><p class="ArticoloNormale">A vantaggio del cliente è inoltre previsto un periodo di 30 giorni – non modificabile a suo sfavore –prima che gli interessi maturati divengano esigibili.</p><p class="ArticoloNormale">Si pone, così, fine alla diatriba giurisprudenziale sorta in merito all’interpretazione del previgente art. 120 TUB: ci si chiedeva infatti se il divieto posto da questa disposizione fosse immediatamente precettivo oppure necessitasse di un decreto attuativo. A pronunce in quest’ultimo senso da parte dei giudici di Torino e Bologna si erano già opposti l’Arbitro Bancario Finanziario e la Suprema Corte, che avevano affermato l’immediata efficacia del divieto. Oggi l’intervento del decreto del CICR spazza via ogni dubbio, vietando a chiare lettere la capitalizzazione periodica degli interessi.<a name="_Toc307841644"></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Sat, 10 Dec 2016 07:19:19 +0100</pubDate>
                        <title>La nuova Direttiva “PSD2”: online le linee-guida dell’Autorità Bancaria Europea in materia di responsabilità dei TPPSP</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/2683-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In vista del recepimento della ‘Direttiva 2015/2366/UE sui servizi di pagamento nel mercato interno’ (c.d. PSD2), previsto entro il 13 gennaio 2018, l’Autorità Bancaria Europea (EBA) – a partire dal 22 settembre scorso – ha sottoposto a una consultazione pubblica online le proprie linee-guida in materia di responsabilità dei terzi fornitori di servizi di pagamento (<em>Third Party Payment Services Provider</em>, TPPSP). L’EBA infatti, in attuazione della normativa comunitaria, ha fissato con tale documento i criteri cui le Autorità competenti dei singoli Stati membri dovrebbero attenersi per la determinazione dell’ammontare minimo della responsabilità civile professionale dei TPPSP.I nuovi meccanismi di pagamento elettronico introdotti dalla PSD2 sono i servizi di iniziazione di pagamento (<em>Payment Initiation</em> Service) e i servizi di informazione relativi ai conti di pagamento (<em>Account Information Service</em>). Più specificamente, il PIS è un servizio che sfrutta un software di collegamento tra il sito web del commerciante e la piattaforma di <em>online banking</em> della banca del pagatore per disporre pagamenti via internet sulla base di bonifici, mentre l’AIS, a disposizione degli utenti di servizi di pagamento aventi conti accessibili online, è un servizio attraverso cui il pagatore può ottenere, mediante una piattaforma online, un quadro generale su tutti i propri conti di pagamento, anche se intrattenuti con molteplici terzi fornitori.L’obiettivo della Direttiva è quello di promuovere all’interno dell’Unione lo sviluppo di un mercato unico dei pagamenti al dettaglio efficiente e sicuro, orientato al c.d. <em>Open Banking</em>, specie grazie ai citati servizi di pagamento via internet, che però, per converso, moltiplicano il numero di attori coinvolti nella prestazione dei servizi e pongono il problema della corretta ripartizione delle responsabilità dei terzi fornitori di servizi di pagamento, oggetto della richiamata consultazione.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Sat, 10 Dec 2016 07:18:20 +0100</pubDate>
                        <title>L’imposta di successione in Germania: dopo le censure costituzionali, una riforma dovuta</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/limposta-di-successione-in-germania-dopo-le-censure-costituzionali-una-riforma-dovuta</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’imposta di successione è una delle imposte più contestate in Germania. Già tre volte – nel 1995, 2009 e 2014 – il <em>Bundesverfassungsgericht</em> (BVerfG) ha dichiarato incostituzionale diversi articoli della legge in questione, l’<em>Erbschaftssteuergesetz</em> (ErbStG). La maggiore criticità si riscontra in particolare nei privilegi concessi quando si ereditano imprese. Anche nel 2014, infatti, la censura del BVerfG colpì le esenzioni per aziende (si veda la sentenza del <em>Bundesverfassungsgericht</em> del 17.12.2014, n. 1).Per la necessaria riforma dell’ErbStG, <em>Bund</em> e <em>Länder</em> sono addivenuti a un compromesso lo scorso 22 settembre. La bozza di legge è già stata approvata da <em>Bundestag</em> e <em>Bundesrat</em> (quest’ultimo necessariamente coinvolto in quanto unici destinatari le entrate derivanti dalle suddette imposte, <em>ex </em>Art. 106 II Nr.2 della <em>Grundgesetz</em> tedesca).I punti centrali della legge modificata sono:</p><ul> <li>Il 85% di patrimonio aziendale ereditato è esente da imposta se il suo valore è minore di 26 milioni di Euro e l’erede si impegna a portare avanti l’impresa a lungo termine, garantendo la salvaguardia dei posti di lavoro (si veda il nuovo § 13a ErbStG). Se il patrimonio aziendale è maggiore di 26 milioni di Euro, l’esenzione da imposta si riduce progressivamente. Qualora il patrimonio aziendale superi i 90 milioni di Euro il lascito non beneficia dell’esenzione.</li> <li>Viene tassato senza alcuna esenzione il cd. ‘patrimonio amministrativo’ ai sensi del § 13b IV ErbStG così come modificato. Questo comprende per es. oggetti d’arte, biblioteche, gioielli e titoli azionari, quando non strettamente legati allo scopo sociale dell’impresa. Se il patrimonio amministrativo viene invece investito nel­l’impresa beneficerà dell’esenzione d’imposta.</li> <li>Nel caso in cui l’importo a carico dell’erede a causa dell’imposta di successioni risulti per quest’ultimo particolarmente elevato è possibile dilazionarne il pagamento per al massimo 10 anni, in base alla nuova formulazione del § 28 II ErbStG. Se il patrimonio aziendale ereditato supera i 26 milioni di Euro si deve verificare caso per caso se una dilazione sia o meno giustificata (§ 28a ErbStG come da modifiche).</li> <li>Le imprese con cinque o meno dipendenti non devono dimostrare la continuazione dell’impresa per ottenere l’esenzione dell’imposta (si veda §13a III ErbStG modificato).</li></ul><p>Lo scopo delle esenzioni è la tutela dell’impresa e dei rispettivi posti di lavoro. Nel 2014, il BVerfG aveva censurato il fatto che le esenzioni per le imprese venissero concesse senza aver riguardo al valore delle imprese stesse. A quest’ultimo rilievo sembra però aver posto rimedio la nuova versione della legge.Tuttavia, rimarrà da verificare se la grande differenza tra l’imposizione effettiva che va oggi dall’1 al 15% per patrimonio d’impresa ereditato e dal 26 a al 30% per gli altri lasciti sarà diminuita per opera delle programmate modifiche alla legge che regola le imposte di successione in Germania.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
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                        <pubDate>Sat, 10 Dec 2016 07:17:08 +0100</pubDate>
                        <title>Obbligazioni pecuniarie: dove vanno adempiute? L’intervento chiarificatore della Cassazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/obbligazioni-pecuniarie-dove-vanno-adempiute-lintervento-chiarificatore-della-cassazione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza del 13 settembre 2016, n. 17989, hanno tentato di fare chiarezza in merito al luogo in cui deve essere adempiuta un’obbligazione pecuniaria.In particolare, ci si chiedeva quali casi rientrassero nell’espressione ‘obbligazione avente per oggetto una somma di denaro’ contenuta nell’art. 1182, comma 3, c.c.La rilevanza di tale questione è significativa: solo le obbligazioni regolate da quest’ultima disposizione, infatti, sono obbligazioni ‘portabili’, che devono quindi adempiersi al domicilio del creditore. Nelle restanti ipotesi, applicandosi il comma 4 dello stesso articolo, si tratta invece di obbligazioni ‘chiedibili’, che vanno pagate al domicilio del debitore.Nel primo caso rientrano tutte le obbligazioni pecuniarie liquide, dove per liquidità – secondo la pronuncia in oggetto – si intende che la somma di denaro debba essere già determinata o determinabile secondo criteri stringenti, che non lascino spazio ad alcuna discrezionalità.Le ricadute concrete del diverso luogo dell’adempimento sono facilmente individuabili.Innanzitutto diverso sarà il foro territorialmente competente per la soluzione di eventuali controversie: nell’un caso il <em>forum destinatae solutionis</em> sarà infatti presso il luogo dove il creditore ha domicilio, nell’altro sarà invece presso il domicilio del debitore.Ulteriore conseguenza della portabilità del debito è la costituzione automatica in mora del debitore (mora <em>ex re</em>): a partire dalla scadenza del termine di esigibilità, dunque, sulla somma liquida ed esigibile – salvo patto contrario – matureranno interessi moratori.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Sun, 04 Dec 2016 07:31:27 +0100</pubDate>
                        <title>Strategia dell’Unione Europea sul trasporto marittimo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/strategia-dellunione-europea-sul-trasporto-marittimo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Strategia dell’Unione Europea sul trasporto marittimo</strong>Il 3 ottobre, la Commissione UE ha pubblicato una relazione a medio termine sull'attuazione della sua strategia di azione fino al 2018, in merito ai trasporti marittimi. La relazione riguarda sicurezza e misure di protezione, digitalizzazione, sostenibilità ambientale e decarbonizzazione. La relazione illustra le prossime proposte che la Commissione presenterà in questi settori e concerne: la sicurezza dei passeggeri e le misure necessarie a ridurre le emissioni di gas responsabile dell’effetto serra nel trasporto marittimo internazionale. La Commissione auspica un dialogo tra le autorità di regolamentazione e gli operatori di settore e mostra la volontà di esaminare l'idoneità del quadro attuale: ovverosia se le norme siano adatte al perseguimento dello scopo. A tal fine la Commissione ha aperto una consultazione pubblica volta alla raccolta di commenti e suggerimenti, nonché risposte alle domande poste dalla Commissione. La consultazione è aperta fino all’8 Gennaio 2017.<strong>La Commissione UE approva lo schema Ferrobonus</strong>La Commissione ha approvato lo schema di aiuti di stato italiano denominato Ferrobonus, volto a spostare il trasporto merci dalla strada alle rotaie. La Commissione ritiene che il progetto sia in linea con le norme sugli aiuti di Stato - in particolare con le Linee Guida del 2008 in materia di aiuti di Stato a favore di imprese ferroviarie -&nbsp; e che lo stesso, una volta posto in essere, non falserà la concorrenza nel mercato unico. Uno degli elementi valutati dalla Commissione è stato la possibile discriminazione che avrebbero potuto soffrire i trasporti marittimi nelle acque interne.<strong>Approvata la fusione tra Hapag-Lloyd e UASC </strong>La Commissione europea, pur ponendo alcune condizioni, ha approvato la fusione di Hapag-Lloyd e UASC in un'unica compagine di trasporto marittimo di container. La condizione principale, cui le società hanno aderito, era che UASC accettasse di ritirarsi da determinate rotte commerciali tra il Nord Europa e il Nord America. In pratica, la nuova società risultante dalla fusione si ritirerà dal consorzio NEU1 di cui UASC é membro. La Commissione ha esaminato nel dettaglio le 13 rotte che collegano l'Europa alle Americhe, al Medio Oriente, all’India, all’ Estremo Oriente, all’ Australasia, all’Africa Occidentale nonché quelle che collegano il Nord Europa ed il Mediterraneo. Inoltre, la Commissione ha esaminato i rapporti commerciali “verticali” intrattenuti dalle società di terminal container con quelle esercenti trasporto interno, spedizioni e rimorchio portuale. La Commissione non ha rinvenuto ulteriori problemi rispetto alle su dette rotte del Nord Atlantico.<strong>CETA, l'UE e il Canada accordo di libero scambio</strong>Le Associazioni degli Armatori dell’Unione Europea hanno accolto con favore la conclusione dell'accordo denominato CETA tra il Canada e l'Unione europea. L'accordo apre l'accesso a determinati servizi di collegamento, al trasporto di contenitori vuoti ed ai servizi di dragaggio. Tuttavia è necessario adottare una certa cautela. Il CETA ha ancora una lunga strada da percorrere prima di poter essere approvato dalla UE. Resta inteso che dovrà essere indetto un referendum nei Paesi Bassi. Il Belgio ha sottoposto alcune parti dell'Accordo all’esame della Corte di Giustizia Europea sulla base del fatto che considera quelle parti incompatibili con il diritto dell'Unione europea. La Romania e la Bulgaria, infine, non sono ancora pienamente soddisfatte del visto di accesso al Canada. Ciò che è dato comprendere dalla conclusione del CETA – ed era già emerso con riferimento al TTIP - è che la negoziazione e la conclusione di accordi commerciali sta diventando sempre più complessa.&nbsp;<strong>Gli investimenti nei porti marittimi</strong>La Corte dei Conti europea ha pubblicato – in acque agitate - un rapporto relativo agli investimenti nel trasporto marittimo all’interno dell’UE dal quale essi risultano inefficace e insostenibili. Il titolo del report dice tutto. La relazione rileva che, tra il 2000 e il 2013, l'UE ha investito 6,8 miliardi di euro nei porti e che gli Stati membri e la Commissione non hanno fornito informazioni sufficienti da permettere di portare avanti una pianificazione circa l’effettiva capacità dei porti. Questo significa che la maggior parte del finanziamento europeo dei progetti portuali sono stati inefficaci e insostenibili, con un'alta probabilità che almeno 400 milioni di euro siano andati sprecati. Le relazioni termina con un lungo elenco di raccomandazioni compresa una riduzione del numero di porti di rilevanza comunitaria.<strong>Brexit</strong>Le difficoltà causate dal voto del Regno Unito favorevole all’abbandono dell'UE diventano più chiare e più rilevanti con il passare delle settimane. Theresa May ha affermato che il Regno Unito vuole recuperare la piena sovranità sulla circolazione delle persone senza alcuna regolamentazione da parte della Corte di giustizia dell'UE ma che, parimenti, vuole libero accesso al mercato unico. L'UE ha chiarito che le quattro libertà - libera circolazione dei lavoratori / persone, dei servizi, di capitali e merci - non possono essere separate l'una dall'altra. Proprio come la trinità cristiana, l'UE ha la quaternità. Quattro in Uno. Ogni elemento è uguale e la totalità è indivisibile. C'è uno stand-off concettuale.Questo è il primo e il più rilevante tra i problemi. Ma ce ne sono molti altri. Quale sarà il costo che il Regno Unito dovrà sostenere per regolamentare una complessa economia moderna riguardante 60 milioni di persone anche, ed in particolare, in relazione al modo in cui l'UE regolamenta l'economia per 500 milioni di persone. Ci sono centinaia di esempi. E’ sufficiente prendere in considerazione le autorizzazioni o le norme relative agli alimenti, ai prodotti agricoli, ai prodotti chimici e farmaceutici. Consideriamo la proprietà intellettuale. Il Regno Unito dovrà creare nuovi autorità di autorizzazione dotate di poteri equivalenti a quelle già esistenti nella UE. A quale costo? Poi c'è la questione dei negoziati commerciali e degli accordi commerciali nonché la «struttura» in cui inserire tali accordi. Il Regno Unito non ha la capacità amministrativa di negoziare e se il Regno Unito volesse prendere la stessa strada dell’OMC dovrebbe negoziare con gli attuali 160 diversi membri dell'OMC.La necessità dell’Unione Europea di mantenere la propria coerenza interna prevale e prevarrà sul desiderio di mantenere forti relazioni con il Regno Unito. La realtà sta lentamente iniziando a penetrare nella coscienza di tutte le parti coinvolte.&nbsp;&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Sun, 04 Dec 2016 07:30:21 +0100</pubDate>
                        <title>Circolare del MIT in tema di certificazione dei lavoratori marittimi ed aggiornamenti in tema di cabotaggio marittimo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/circolare-del-mit-in-tema-di-certificazione-dei-lavoratori-marittimi-ed-aggiornamenti-in-tema-di-cabotaggio-marittimo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In data 13 ottobre 2016 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) ha emanato una circolare denominata «<em>riesame della Circolare Unica n. 17 del 17/12/2008</em>» e di attuazione del precedente Decreto Ministeriale del 25 luglio 2016 e di «<em>ulteriori chiarimenti in merito all’adeguamento e al rinnovo</em>» dei certificati dei lavoratori marittimi, al fine di adeguare la normativa italiana agli emendamenti di Manila 2010 al STCW/78.Si tratta di un documento molto atteso da parte della categoria, considerato il lungo ritardo dell’Italia, e che non mancherà di suscitare un forte dibattito.La circolare è articolata in quattro punti principali: (i) modalità con cui i lavoratori interessati possono presentare personalmente, entro il 1 gennaio 2017, la domanda di conversione delle abilitazioni, dei titoli e delle qualifiche professionali in certificati di competenza (COC) e di addestramento (COP) &nbsp;e gli specifici casi in cui è concesso entro il 2 gennaio 2017 presentare domanda anche in forma telematica; (ii) chiarimenti per quanto riguarda l’addestramento Mabev (Marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci); (iii) possibilità di continuare ad usare i libretti di addestramento di cui al D.D. 31/12/2004, in attesa che vengano aggiornati agli emendamenti di Manila 2010; (iv) chiarimenti relativi all’adeguamento, rinnovo e rilascio delle certificazioni.Per quanto riguarda il quarto punto, la circolare specifica che «<em>l’adeguamento della data di scadenza originaria dei certificati non è un rinnovo</em>». Pertanto, «<em>il marittimo, il cui certificato reca la data di scadenza 31/12/2016 o 1/1/2017, presenta alla Capitaneria di porto di iscrizione solo ed esclusivamente i corsi di addestramento richiesti dal suo certificato di competenza da adeguare</em>», in base alla modalità previste dalle precedenti circolari. II ministero ribadisce alle Capitanerie «<em>la necessità di effettuare l’adeguamento per i certificati di competenza in tempi celeri allo scopo di consentire ai marittimi l’imbarco</em>». Una precisazione che cerca di rispondere al timore diffuso che, in Italia, l’adeguamento alla nuova convenzione SCTW/78, introducendo gli emendamenti di Manila, ma anche alcune misure aggiuntive, possa portare all’impossibilità di imbarcare marittimi di nazionalità italiana, e non quelli stranieri sottoposti a misure meno restrittive.Un ulteriore punto molto controverso è l’obbligo per tutti i comandanti, direttori di macchina e primi ufficiali di coperta e di macchina già in possesso delle certificazioni previste dalla Circolare n. 32/2015 di seguire un corso direttivo indispensabile ai fini del rinnovo delle proprie certificazioni abilitanti entro e non oltre il 31 dicembre 2018. Al riguardo, numerose polemiche si sono sollevate da parte dei lavoratori marittimi in considerazione del fatto che la formazione richiesta (300 ore per il personale di coperta e 570 per il personale di macchina) difficilmente verrà sostenuta dall’armatore, anche in relazione ad eventuali costi di vitto e alloggio, e sarà probabilmente gestita da un esiguo numero di agenzie riconducibili al Ministero dei Trasporti.Evidenti problemi sorgono, inoltre, per il personale attualmente imbarcato che si troverebbe nell’impossibilità di frequentare il predetto corso in considerazione dell’elevato numero di ore previste e che verosimilmente richiederà una frequenza giornaliera per circa 2-3 mesi. Non sono mancate poi polemiche rispetto alla necessità di imporre agli ufficiali la frequenza ad un corso volto a fornire competenze che gli stessi già posseggono, avendo ottenuto in precedenza tutte le abilitazioni necessarie al fine di poter svolgere la propria attività lavorativa.In data 30 settembre 2016 si sono incontrati davanti al Ministero dei Trasporti ed Infrastrutture il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, Confitarma e le Organizzazioni sindacali per confrontarsi rispetto all’annoso problema delle violazioni delle disposizioni relative al cabotaggio marittimo ai sensi del Regolamento CEE n. 3577/92 (anche in termini di nazionalità dei componenti dell’equipaggio e di applicazione del contratto collettivo italiano) da parte di numerosi armatori battenti bandiera di una paese formalmente membro dell’UE, ma sostanzialmente di nazionalità extra UE.Sul punto le Organizzazioni sindacali hanno avanzato la proposta di introdurre l’obbligo per ogni armatore battente bandiera di uno Stato Membro dell’UE di depositare presso le Capitanerie di Porto un documento di autocertificazione, nell’ambito del quale l’armatore si assume ogni responsabilità penale sulla «<em>genuinità comunitaria</em>» del personale imbarcato e del servizio cabotiero che intende effettuare in acque territoriali italiane. Al riguardo, si precisa come il Comando Generale delle Capitanerie di Porto si sia riservato di richiedere eventualmente una valutazione da parte dell’Avvocatura di Stato in merito ai prospettati profili sanzionatori.Tale proposta è volta ad impedire forme di violazione del diritto comunitario e quindi concorrenza sleale all’interno del servizio cabotiero, mediante l’assunzione di personale extracomunitario a discapito dei lavoratori italiani. Al momento la proposta delle Organizzazioni sindacali rimane tuttavia piuttosto generica e saranno necessari ulteriori incontri al fine di individuare l’ambito di applicazione dell’eventuale responsabilità penale che potrebbe in tale contesto configurarsi in capo all’armatore.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Sun, 04 Dec 2016 07:28:58 +0100</pubDate>
                        <title>Limite di responsabilità del vettore marittimo: l’articolo IV, n. 5, delle Hague Rules non si applica ai carichi alla rinfusa</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/limite-di-responsabilita-del-vettore-marittimo-larticolo-iv-n-5-delle-hague-rules-non-si-applica-ai-carichi-alla-rinfusa</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nel recente caso «<em>Aquasia</em>», <em>Vinnlustodin HF</em> più altri (“<strong>Parte Attrice</strong>”) contro <em>Sea Tank Shipping AS</em> («<strong>Parte</strong> <strong>Convenuta</strong>»), i giudici inglesi<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> si sono pronunciati in merito ad un reclamo per danni ad un carico, chiarendo un tema discusso da 92 anni: il limite di responsabilità di cui all’ art. IV n. 5 delle «<em>Hague Rules</em>» si applica o no ai carichi alla rinfusa?Secondo tale disposizione, «[...] <em>né il vettore né la nave saranno in ogni caso responsabili delle perdite e dei danni qualsiasi perdita o danno a o relativi a merci per un ammontare superiore a 100 £ per ogni “package” o “unit” o per l’equivalente di tale somma in altra valuta</em> [...]».Il tema è rilevante, considerata la frequenza con cui, sul retro di una polizza di carico, si possono trovare le <em>Hague Rules</em> - e quindi la disposizione sopra riportata - quale normativa applicabile al trasporto e in particolare, per quanto qui interessa, quale disciplina applicabile con riferimento alla responsabilità del vettore.<strong>I fatti</strong>Il reclamo in commento deriva da un danno ad un carico di olio di pesce, caricato a bordo della m/n «<em>Aquasia</em>» in forza di un contratto di noleggio. Tale contratto prevedeva il trasporto di 2.000 tonnellate di olio di pesce alla rinfusa dall'Islanda alla Norvegia. La nave salpava verso Lovund in Norvegia, dove caricava un ulteriore carico di olio di pesce. All’arrivo al porto di scaricazione concordato, veniva rilevato che 543.309 kg si erano deteriorati durante il trasporto.Parte attrice chiedeva, quindi, un risarcimento danni per un importo di US $ 367.836, oltre interessi e spese. Parte convenuta, pur avendo riconosciuto in linea di principio la responsabilità per i danni causati al carico, sosteneva di aver diritto a limitare tale responsabilità ai sensi dell’articolo IV, n. 5, delle <em>Hague Rules</em> (£ 100 per mt di carico danneggiato)<strong>La decisione</strong>Le parti convenivano che la Corte dovesse in via preliminare definire la questione del limite di responsabilità: vale a dire, stabilire se la Parte Convenuta avesse il diritto o meno di limitare la propria responsabilità e chiarire, di conseguenza, se l'Articolo IV, n. 5, delle <em>Hague Rules</em> fosse applicabile o meno alle merci trasportate alla rinfusa.Parte Attrice sosteneva che Parte Convenuta non avesse il diritto di limitare la propria responsabilità, in quanto l'Articolo IV n. 5 delle <em>Hague Rules</em> non si applicherebbe alle spedizioni di carichi alla rinfusa, sulla base del fatto che non ci sarebbe alcun <em>«package» o «unit» </em>come previsto dall'Articolo in commento.Il Giudice, sulla base del fatto che l’espressione «<em>package</em>» non può per definizione applicarsi ai carichi alla rinfusa, ha considerato se l’espressione «<em>unit</em>» potesse applicarsi o meno ai carichi alla rinfusa.In particolare, il Giudice ha esaminato la questione analizzando: (i) il linguaggio delle <em>Hague Rules</em>, (ii) le <em>Hague-Visby Rules</em>, (iii) i lavori preparatori e le reali finalità e intenzioni dei redattori delle <em>Hague Rules</em>, (iv) la dottrina inglese e (v) i commentari disponibili sul tema.Tra gli argomenti più rilevanti di cui sopra, vale la pena sottolineare, con riferimento ai <em>lavori preparatori, </em>che il valore delle unità <em>standard</em> di misura dei carichi alla rinfusa al tempo in cui le <em>Hague Rules</em> furono emanate, era così basso che non si era ravvisata la necessità di prevedere una limitazione di responsabilità per unità / peso.Il Giudice ha sottolineato come non vi sia dottrina sul tema. Per quanto riguarda i commentari, il Giudice ha evidenziato come alcuni articoli degni di nota sostengano che il termine «<em>unit</em>» possa assumere significati diversi, a seconda del contesto, ma dal momento che tale termine sembra usato in via complementare a «<em>package</em>» nelle <em>Hague Rules</em>, allora debba inevitabilmente sussistere una similarità tra i due termini.La «<em>unit</em>», dunque, deve essere considerata come unità fisica/materiale, che non può essere descritta come «<em>package</em>» e l’autore dell’articolo esaminato dal Giudice prosegue affermando che - poiché lo scopo delle <em>Hague Rules</em> era quello di creare un modulo <em>standard </em>di polizza di carico per il traffico di linea - è molto poco probabile che chi ha redatto le <em>Hague Rules</em> avesse in mente i carichi alla rinfusa quando si discusse il limite di responsabilità del vettore.<strong>Conclusioni</strong>Alla luce di quanto sopra, il Giudice ha concluso che il termine «<em>unit</em>» dell’articolo IV n. 5 delle <em>Hague Rules</em> non debba applicarsi ai carichi alla rinfusa (e che anche se dovesse essere considerato applicabile, l’unica applicazione legittima deriverebbe da un’interpretazione dello stesso quale «<em>unità di trasporto</em>», che non poteva configurarsi nel caso di specie).Di conseguenza, secondo il Giudice inglese, gli armatori non possono limitare la propria responsabilità ai sensi delle <em>Hague Rules</em> per i danni subiti dai carichi alla rinfusa.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> High Court of Justice, Queen’s Bench Division, Commercial Court, sentenza del 14 ottobre 2016, causa n. CL-2016-000070.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Sun, 04 Dec 2016 07:28:03 +0100</pubDate>
                        <title>Il caso Hanjin: la responsabilità dello spedizioniere nella scelta del vettore</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-caso-hanjin-la-responsabilita-dello-spedizioniere-nella-scelta-del-vettore</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Come noto, alla fine del mese di agosto, la Hanjin Shipping, primaria compagnia di trasporto di container, ha presentato istanza di fallimento contemporaneamente in Corea del Sud e negli Stati Uniti. Detta azione ha comportato che circa il 70% delle navi portacontainer della flotta, cariche di merci, siano state letteralmente costrette a proseguire la navigazione senza possibilità di attracco nei porti di originaria destinazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.Posto che già da alcuni anni la compagnia sud coreana non navigava in buone acque dal punto di vista finanziario, più di un cliente - che si è vista impedita la riconsegna della merce - si è chiesto perché gli spedizionieri abbiano continuato a concludere contratti di trasporto con la Hanjin, col rischio di esporre i propri mandanti a gravi problematiche in caso di crack della predetta società&nbsp; (evento poi verificatosi).Questa vicenda ci offre l’occasione per esaminare il tema della responsabilità civile dello spedizioniere relativamente alla scelta del vettore col quale concludere il contratto di trasporto.Il contratto di spedizione, infatti, è configurato dal codice civile italiano quale un mandato (senza rappresentanza) mediante il quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.Lo spedizioniere pertanto – salva l’ipotesi di spedizioniere-vettore ex art. 1741 cod. civ.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> - può risultare responsabile (nei termini che vedremo meglio infra) rispetto al mandato ricevuto sostanzialmente in due casi:&nbsp; (<em>i</em>) quando non conclude il contratto di trasporto e (<em>ii</em>) quando, omettendo di impiegare la dovuta diligenza professionale nella scelta del vettore col quale concludere il contratto di trasporto, stipula lo stesso con un vettore non «<em>affidabile</em>».In questo secondo caso, si parla di responsabilità dello spedizioniere per «<em>culpa in eligendo»</em>, ovverosia per «<em>colpa nella scelta</em>» del vettore col quale concludere il contratto di trasporto.Un esempio tipico di <em>culpa in eligendo</em> è l’affidamento del trasporto ad un vettore privo di adeguate coperture assicurative. Un altro esempio, tuttavia, ci pare possa essere rappresentato anche dall’affidamento del trasporto ad un vettore le cui condizioni finanziarie appaiano precarie. Quest’ultima ipotesi è quella che potrebbe ricorrere nel caso Hanjin.In questi casi, il mandante deve provare, oltre ovviamente al danno subito, anche che la condotta lesiva tenuta dallo spedizioniere sia stata «<em>colpevole</em>» ovverosia negligente o imprudente. In altre parole, occorre provare che la scelta di imbarcare la merce sulle navi del vettore in difficoltà finanziarie&nbsp; sia sta incauta e quindi in violazione dell’art. 2043 c.c.In un’ottica di eventuale azione di risarcimento danni, pertanto, l’onere della prova in un giudizio circa la colpa nella scelta del vettore è, secondo la legge italiana, a carico del cliente. E’ quindi quest’ultimo a dover&nbsp; fornire la prova del fatto che lo spedizioniere abbia concluso il contratto con un vettore non «<em>affidabile</em>».In ciò, infatti, sta la principale responsabilità professionale dello spedizioniere. Per consolidata giurisprudenza delle corti italiane, infatti, allo spedizioniere (salvo sempre il caso dello spedizioniere-vettore) non può essere ascritta una «<em>culpa in vigilando</em>» (vale a dire nella vigilanza dell’attività svolta dal vettore incaricato) proprio poiché la prestazione dello spedizioniere si esaurisce nella stipula del contratto di trasporto più funzionale alle esigenze del committente (oltre allo svolgimento delle operazioni accessorie).A questo punto, una volta circoscritto l’ambito di responsabilità dello spedizioniere e lo spazio di manovra di un’eventuale azione del cliente, per il caso Hanjin i clienti dovranno dimostrare la conoscenza, ovvero la conoscibilità, da parte dello spedizioniere del pregresso stato di precarietà finanziaria che ha poi determinato il tracollo della compagnia.Trattasi di un’analisi che ovviamente dovrà essere svolta caso per caso e rispetto alla quale, tuttavia, può dirsi che - trattandosi di una professione connotata da alta specializzazione – la valutazione della condotta dello spedizioniere dovrà essere effettuata sulla scorta di parametri parimenti elevato di diligenza.Di converso, se lo spedizioniere avesse proposto al cliente noli particolarmente attrattavi rispetto a quelli del mercato, potrebbe ritenersi che il cliente abbia accettato il rischio, similmente a quanto avviene nel mercato dei prodotti finanziari in cui si trattano casi in cui un investitore acquista un prodotto ad altro rischio (ed alto rendimento) e a cui viene negata - solitamente - l’eventuale azione di responsabilità nei confronti della banca.<strong></strong></p><h2></h2><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Questo blocco, da una parte, è stato dettato dal rifiuto opposto da molti porti all’attracco delle navi Hanjin in mancanza di garanzie circa il pagamento delle tasse portuali, nonché dei compensi relativi alle operazioni di carico e scarico ed al rifornimento di carburante. D’altra parte, la società stessa ha scelto questa «<em>soluzione</em>» temporanea per evitare che le navi, una volta attraccate, fossero sottoposte ad eventuali sequestri da parte dei creditori».<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Ai sensi dell’art. 1741 cod. civ., «<em>Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore</em>».]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Sun, 04 Dec 2016 07:27:04 +0100</pubDate>
                        <title>La riserva esclusiva di lavoro delle imprese portuali autorizzate si applica alle aree private poste nel territorio portuale?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-riserva-esclusiva-di-lavoro-delle-imprese-portuali-autorizzate-si-applica-alle-aree-private-poste-nel-territorio-portuale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a name="_Toc337215149"></a>Affrontiamo una questione attinente alle aree private esistenti nei porti italiani, situazione, come abbiamo già visto nella nostra newsletter<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, tutt’altro che isolata. Queste aree private vengono, solitamente, adibite al deposito e alla movimentazione della merce e, certe volte, anche al carico e allo scarico della stessa. Come noto, l’art. 16 della L. 84/94 («<em>Legge Portuale</em>»), disciplina tutte queste operazioni portuali e prevede per esse il rilascio di un’apposita autorizzazione. Ci si chiede allora se questa norma sia applicabile anche alle operazioni portuali svolte all’interno delle aree private.Il dubbio sorge in quanto, in molti porti italiani, i proprietari delle aree private, ritenendo non applicabile la legge portuale a queste ultime, svolgono, in autoproduzione o rivolgendosi a imprese terze, operazioni portuali senza alcuna preventiva autorizzazione di cui all’art. 16 L. 84/94.Per poter sciogliere il dubbio in questione, analizziamo l’articolo 16 della Legge Portuale, il quale prevede al primo comma che: «<em>sono <strong>operazioni portuali</strong> il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, <strong>svolti nell’ambito portuale</strong>…». </em>Il comma 3, precisa che «<em>l’esercizio delle attività di cui al comma 1, espletate per conto proprio o di terzi, è <strong>soggetto ad autorizzazione dell’autorità portuale</strong> o, laddove non istituita dell’autorità marittima»</em>.Peraltro, per ottenere il rilascio dell’autorizzazione di cui al terzo comma, dell’articolo 16, della L. 84/94, l’impresa che la richiede deve dimostrare di possedere determinati requisiti di carattere personale, tecnico-organizzativo, di capacità finanziaria e di professionalità. Il possesso di tali requisiti è teso a garantire l’adeguatezza del soggetto richiedente l’autorizzazione a svolgere le attività di cui sopra.Analizzando, invece, l’operatività della norma, si nota che <strong>l’art. 16 della L. 84/94</strong>, prevede che esso sia <strong>applicabile all’ambito portuale</strong>. Ci si chiede allora quali siano i confini dell’ambito portuale, che poteri abbia l’Autorità portuale sulle aree appartenenti a tale ambito e se rilevi che alcune aree non siano demaniali ma private.Per poter rispondere a tale quesito si devono prendere in esame due norme: gli articoli 6 e 16 della L. 84/94.Il primo articolo, parlando dei poteri dell’Autorità Portuale (destinate a diventare a breve Autorità di sistema portuale), precisa che la stessa svolge i compiti di «<em>indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, …., delle <strong>operazioni e dei servizi portuale, delle attività autoritzzatorie</strong> e concessorie di cui <strong>agli articoli 16</strong>, 17 e 18 e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate <strong>nei porti e nelle circoscrizioni territoriali</strong></em>». Mentre, il secondo articolo, precisa che esso è <strong>applicabile all’ambito portuale</strong>.Diventa, pertanto, imperativo definire i due concetti: (i) circoscrizione territoriale (detta anche «portuale») e (ii) ambito portuale.La dottrina ha dibattuto molto su queste definizioni anche perché vi è stata un’evoluzione della concezione generale del porto negli ultimi decenni.In principio, infatti, vi era una visione statica e limitativa del porto, che faceva riferimento al solo profilo fisico dello stesso. Il porto veniva considerato un tratto di mare chiuso, atto all’attracco delle imbarcazioni, caratterizzato dalla presenza di elementi naturali e artificiali che costituivano i suoi confini<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.Con l’evoluzione economica e l’influenza europea ed internazionale, il porto smette di essere considerato semplicemente da un punto di vista locale e seguendo una visione più dinamica, acquista il ruolo di «<em>mercato»</em>, divenendo un’area all’interno della quale vengono offerti determinati servizi commerciali legati al trasporto marittimo.Con l’emanazione della legge n. 84/94 si arriva a privilegiare una visione più funzionale del porto, la quale specifica che tutti i beni, le infrastrutture e i mezzi sono finalizzati ad offrire servizi alla nave e alla merce su di essa trasportata. Se, infatti, nel codice della navigazione si parlava genericamente di «porto», la Legge Portuale differenzia tra: l’«<em>area portuale</em>», l’«<em>ambito portuale</em>» e la «<em>circoscrizione portuale</em>».Per «<strong><em>area portuale</em></strong>», si intende l’area destinata al commercio, alla logistica, alla produzione industriale e petrolifera, al servizio passeggeri, alla cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie.Ma, i termini che qui rilevano di più, ai fini della soluzione del quesito posto, sono i seguenti:- L’«<strong><em>ambito portuale</em></strong>», che deve intendersi come un’area ampia che <strong>comprende</strong> <strong>non solo le aree demaniali</strong> (e.g. banchine e aree di stoccaggio demaniali), ma anche «<em>le opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell’ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee… purché <strong>interessate dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali</strong>»</em>. Vi è, pertanto, una concezione più funzionale di queste aree che, per rientrare nell’ambito portuale, devono essere collegate al traffico portuale e alla prestazione dei servizi portuali.- La «<strong><em>circoscrizione portuale</em></strong>», invece, comprende «<em>lo spazio geografico, individuato e delimitato con decreto del Ministro dei Trasporti, entro il quale si esercita <strong>la giurisdizione portuale</strong>. […] In altri termini, quel tratto di costa compresa tra confini (o punti) ben precisi del territorio, costituita dalle aree demaniali marittime dalle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei, <strong>entro i quali la singola Autorità Portuale esercita le funzioni (amministrativo-pubblicistiche) di indirizzo programmazione, coordinamento, promozione e controllo»</strong></em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><strong><em>[3]</em></strong></a>.Analizzando gli articoli 5 e 7 della Legge Portuale, si comprende, inoltre, come l’ambito portuale sia oggetto di pianificazione da parte dell’Autorità Portuale, mentre la circoscrizione portuale sia l’area soggetta alla giurisdizione dell’Autorità Portuale. Ci si chiede, allora, se queste due aree coincidano o meno tra di loro.La dottrina ritiene che essi potrebbero anche non coincidere, considerato che, l’ambito portuale potrebbe comprendere anche porzioni del territorio esterne alla circoscrizione, proprio in quanto funzionali all’operatività delle strutture portuali.Infatti, in Italia, i magazzini e i siti di stoccaggio, spesso, sono posizionati in aree circostanti il porto, peraltro, non sempre appartenenti al demanio pubblico, ma comunque funzionalmente connesse al porto stesso.Fatte queste premesse, diventa più agevole comprendere l’estensione dell’applicabilità dell’art. 16 della Legge Portuale.Considerato che, la dottrina fa rientrare nell’ambito portuale anche aree non appartenenti al demanio pubblico, quindi anche le aree private, si deve concludere che l’art. 16, L.84/94 sia applicabile anche a queste ultime. Si precisa, inoltre, che se dette aree private si trovano all’interno della circoscrizione portuale saranno soggette alla giurisdizione dell’Autorità Portuale (a breve Autorità di Sistema Portuale) e quindi al suo potere di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo, a nulla rilevando la natura non demaniale delle aree.Da quanto sopra si deduce che i soggetti proprietari di aree private che si trovino all’intero dell’ambito e della circoscrizione portuale devono rispettare le norme dettate dalla Legge Portuale e sottostare al potere dell’Autorità Portuale.Si avverte, pertanto, che qualora i proprietari di dette aree private decidessero di svolgere le operazioni portuali in proprio senza averne autorizzazione oppure rivolgendosi a imprese non autorizzate potrebbero incorrere in sanzioni amministrative. Inoltre, violando la norma di cui sopra, in caso di infortuni dei lavoratori, il datore di lavoro potrebbe incorrere in ulteriori responsabilità, avendo esso consentito lo svolgimento di operazioni portuali a soggetti non in possesso dell’autorizzazione necessaria.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Vds. Shipping Bulletin giugno-luglio 2015<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a>Pellegrino Francesco – “<em>L’ambito portuale ed i piani regolatori portuali” – Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente (Vol. VI, 2008)</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Pellegrino Francesco – “<em>L’ambito portuale ed i piani regolatori portuali” – Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente (Vol. VI, 2008)</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Sun, 04 Dec 2016 07:23:45 +0100</pubDate>
                        <title>L’Autorità Portuale Italiana dinanzi al dilemma: più terminalisti che chiedono lavori straordinari o opere di ammodernamento quando non ci sono fondi per tutti, che fare?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lautorita-portuale-italiana-dinanzi-al-dilemma-piu-terminalisti-che-chiedono-lavori-straordinari-o-opere-di-ammodernamento-quando-non-ci-sono-fondi-per-tutti-che-fare</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Oggi prendiamo in esame una situazione assai frequente nei porti italiani.In un porto, due o più terminalisti chiedono all’Autorità Portuale di eseguire lavori di manutenzione straordinaria o di realizzare opere di ammodernamento nelle aree a ciascun terminalista assentite in concessione.L’Autorità Portuale, però, non dispone di fondi sufficienti per porre in essere tutti gli interventi richiesti dai diversi terminalisti e si trova dunque a dover fare una scelta: quali interventi finanziare e – di conseguenza – quale o quali terminalisti, di fatto, favorire migliorandone le aree date in concessione?Ebbene, il quesito che ci poniamo è il seguente: la scelta di cui sopra dell’Autorità Portuale è del tutto libera e rimessa esclusivamente alla discrezionalità dell’Ente oppure risulta in qualche modo vincolata da un punto vista legale?Per rispondere, occorre svolgere una breve premessa.Come noto, ai sensi della Legge n. 84/94, alle Autorità Portuali è affidata la gestione e l'organizzazione di beni e servizi nel rispettivo ambito portuale. Tra le proprie funzioni, tali enti annoverano «<em>la concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'art. 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali</em>».Per costante giurisprudenza italiana ed europea<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, tale funzione di concessione di aree appartenenti al demanio pubblico viene ormai ritenuta un’attività connotata da profili economici e privatistici. Ne consegue che l’Autorità Portuale – nell’esercizio dell’attività di concessione di aree demaniali – dev’essere considerata come una vera e propria impresa, soggetta, quindi, alle norme nazionali ed europee dettate, in particolare, a tutela della concorrenza (cd. normativa antitrust).<a name="_Toc338923070"></a><a name="_Toc338571979"></a><a name="_Toc338441152"></a>Pare opportuno ricordare come l’attività svolta dall’Ente in parola sia un’attività economica (e quindi di impresa) anche poiché si sostanzia in un rapporto sinallagmatico. Dai servizi resi dal concessionario attraverso gli spazi e le strutture allo stesso dati in concessione, il concedente (vale a dire l’Ente) ricava infatti una contropartita economica, tale da configurare uno «<em>sfruttamento commerciale</em>» delle aree demaniali assentite in concessione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.Logico corollario di quanto appena osservato è che attraverso gli ammodernamenti e le migliorie apportate alle aree demaniali mediante l’impiego di fondi corrisposti dall’Autorità Portuale, il bene oggetto di concessione – ovverosia l’area – si trasforma e diviene idoneo a produrre maggior profitto sia a favore del concessionario, sia a favore della stessa Autorità Portuale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.Le Autorità Portuali, inoltre, non sono semplici imprese che gestiscono l’assentimento in concessione di aree e banchine portuali, ma - essendo gli unici soggetti a poter svolgere tale attività e quindi ad operare nel c.d. mercato «<em>a monte</em>» (quello della messa a disposizione e dell’ammodernamento delle infrastrutture portuali) - sono imprese che, in detto mercato, godono di una posizione dominante<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.Va da sé che la posizione dominante delle Autorità Portuali nel mercato c.d. «<em>a monte</em>» si riflette poi inevitabilmente sul mercato c.d. «<em>a valle</em>» (vale a dire quello relativo allo svolgimento delle operazioni portuali da parte dei terminalisti in concorrenza tra loro).Il fatto di trovarsi in posizione dominante impone all’Autorità Portuale di tenere una condotta tale da non compromettere la concorrenza sul mercato c.d. «<em>a valle</em>».In questo senso, la giurisprudenza parla della «<em>speciale responsabilità</em>» di cui sarebbe gravata ogni impresa in posizione dominante, responsabilità che prescrive a tali imprese «<em>di astenersi da comportamenti che avrebbero un effetto distorsivo proprio in quanto originati dalla dominanza</em>»<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.Tornando dunque al nostro quesito, si inizia già ad intuire la risposta: abbiamo chiarito, infatti, come l’Autorità Portuale, in quanto impresa in posizione dominante, sia soggetta alla normativa antitrust nazionale ed europea e debba consentire l'accesso all'infrastruttura portuale a parità di condizioni ad i vari operatori<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.Tanto è vero che la legislazione italiana e la legislazione europea hanno attentamente regolato l’attività di assentimento delle concessioni di aree demaniali, ispirandola ai principi - in primis - della massima trasparenza e della non discriminazione.Ci avviciniamo dunque al punto: l’applicazione dei principi di trasparenza e parità di trattamento che caratterizza la fase di rilascio delle concessioni non può che estendersi anche al successivo rapporto che si instaura con i diversi concessionari (tra loro in concorrenza e tutti interessati ad ammodernamenti e migliorie sulle aree ricevute in concessione). Ciò non deriva solo dalla logica, ma anche da una precisa norma di legge.Si tratta, in particolare, dell'art. 12 della Legge n. 241/90, ai sensi del quale «<em>la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati sono subordinate alla predeterminazione, da parte delle amministrazioni procedenti (...), dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni debbono attenersi</em>».Ecco dunque la risposta alla nostra domanda iniziale: le scelte delle Autorità Portuali relativamente a quali interventi finanziare (e quindi, di fatto, relativamente a quali concessionari favorire) non è rimessa all’esclusiva discrezionalità dell’Ente, essendo al contrario vincolata a precisi obblighi di legge.Sulla scorta della norma sopra riportata, infatti, le Autorità Portuali devono predeterminare e rendere preventivamente pubblici i criteri obiettivi che andranno ad adottare per l’allocazione dei fondi a disposizione, nonché definire un «<em>livello minimo</em>» delle attività da finanziare che costituisca il parametro per l’eventuale comparazione tra domande di diversi soggetti, che siano superiori a quanto stanziato<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.In questa prospettiva, è chiaro come la norma sopra citata rappresenti il riflesso di quella «responsabilità speciale» che deriva in capo alle Autorità Portuali dalla loro posizione dominante.E se una Autorità Portuale non dovesse attenersi al parametro legale sopra definito e deliberasse i propri finanziamenti unicamente sulla scorta del proprio potere discrezionale?In tal caso, a nostro avviso, l’Autorità Portuale porrebbe in essere un illecito concorrenziale, andando ad applicare condizioni dissimili ai diversi concorrenti nel mercato c.d. «a valle» ed in tal modo integrando una fattispecie di abuso di posizione dominante In questa ipotesi, il terminalista penalizzato dalle scelte dell’Autorità Portuale potrebbe a nostro parere agire nei confronti dell’Ente al fine di ottenere il risarcimento dei danni sofferti.Nel prossimo numero della nostra newsletter parleremo della prova e della quantificazione di tali danni, nonché di un altro tema essenziale ai fini di questa analisi. Trattasi dell’obbligo, in capo alle Autorità Portuali, di notificare i propri progetti di finanziamento (che dovranno essere stati scelti secondo la sopra citata procedura prevista dalla legge) alla Commissione UE come prescritto dagli articoli 107 e 108 TFUE.Alla Commissione, infatti, devono essere notificati tutti i progetti di finanziamento pubblico a favore di privati, onde consentirle di valutare preventivamente se tali progetti siano da considerarsi, o meno, aiuti di Stato compatibili con il mercato interno.Come si può notare, i temi sul tavolo sono molti e tutti meritano attenzione. Nel prossimo numero, pertanto, riprenderemo il discorso.&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Citiamo, tra le altre, in Italia (i) la sentenza della Corte di Cassazione, S.U., n. 30175 del 30.12.2011 e, a livello europeo, (ii) le sentenze <em>Aéroport de Paris</em> (T – 128/98 e C – 82/01 P) e (iii) le sentenze <em>Aeroporto di Leipzig-Halle </em>(sentenza del Tribunale del 24.3.2011, causa T‑443/08 e T‑455/08 e sentenza della Corte del 19.12.12, causa C‑288/11 P).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> In particolare, l’Autorità Portuale ottiene ricavi da parte del concessionario - terminalista, non solo in termini di canone concessorio, ma anche e soprattutto attraverso l’esazione delle tasse portuali sulla merce sbarcata e imbarcata presso il compendio dato in concessione e delle tasse di ancoraggio sulle navi che attraccano le banchine in concessione.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> In termini molto semplici, per esempio, più le aree e le banchine saranno in grado di ricevere navi di grandi dimensioni, maggiore sarà la quantità di merci ivi sbarcate o imbarcate e – di conseguenza – maggiori saranno anche gli introiti per la concedente Autorità Portuale.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Come noto, con l’espressione «<em>posizione dominante</em>» deve intendersi il significativo potere economico che un’impresa detiene nel mercato in cui opera con riferimento ai concorrenti, ai clienti ed ai consumatori. Si tratta di una posizione che consente al soggetto che la detiene di alterare la concorrenza effettiva su quel mercato.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Consiglio di Stato, VI, 13 settembre 2012, n. 4873.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Come sappiamo, del resto, il diniego all'accesso, o l'accesso consentito a condizioni inique e/o discriminatorie rispetto a quelle concesse ad imprese concorrenti costituisce un illecito concorrenziale per violazione dell'art. 102 del TFUE, nonché dell’art. 3 della Legge n. 287/90.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Secondo il Consiglio di Stato, infatti, la norma in esame «<em>riveste carattere di principio generale dell'ordinamento giuridico, ed in particolare della materia che governa tutti i contributi pubblici, la cui attribuzione deve essere almeno governata da norme programmatorie che definiscano un livello minimo delle attività da finanziare, sicché questo viene a costituire poi il metro di valutazione di un'eventuale comparazione di un numero di domande superiori allo stanziamento</em>» (Consiglio di Stato, 23 marzo 2015, n. 1552).&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 30 Nov 2016 09:27:02 +0100</pubDate>
                        <title>CJEU: the immobilisation of a vehicle is possible only if it respects the principle of proportionality</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cjeu-the-immobilisation-of-a-vehicle-is-possible-only-if-it-respects-the-principle-of-proportionality</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>“Regulation (EC) No 561/2006 of&nbsp; the&nbsp; European&nbsp; Parliament&nbsp; and&nbsp; of&nbsp; the&nbsp; Council&nbsp; of 15 March 2006 on the harmonisation of certain social legislation relating to road transport […] must be interpreted as precluding national legislation which authorises, as a precautionary measure, the immobilisation of a vehicle owned by a transport undertaking in a situation where, firstly, the driver of that vehicle, employed by the undertaking,&nbsp; drove it&nbsp; in breach of&nbsp; the provisions&nbsp; of&nbsp; Council&nbsp; Regulation&nbsp;&nbsp; (EEC)&nbsp; No 3821/85 of 20 December 1985 on recording equipment in road transport and, secondly, the competent national authority did not establish the liability of that undertaking, since such a precautionary measure does not meet the requirements of the principle of proportionality.”.- Court of Justice, Fifth Chamber, judgment 19 October 2016, in case C-501/14 -<em><u>The case at hand</u></em>This case concerns an Hungarian transport undertaking registered in Bulgaria (hereinafter, the “<strong>Transport company</strong>”). During a transport carried out in Hungary, one of the employees of that undertaking, who was driving a heavy goods vehicle owned and operated by the undertaking, was the subject of a traffic control. The competent authorities&nbsp;&nbsp;&nbsp; found &nbsp;&nbsp;&nbsp;that&nbsp;&nbsp;&nbsp; there&nbsp;&nbsp;&nbsp; was&nbsp;&nbsp;&nbsp; an&nbsp;&nbsp;&nbsp; infringement&nbsp;&nbsp;&nbsp; of&nbsp;&nbsp;&nbsp; the&nbsp;&nbsp;&nbsp; provisions&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; of&nbsp;Paragraph 15(7)(a)8 of Regulation No 3821/85.On 25 February 2014, the authority imposed an administrative fine on the driver. In addition, that authority decided to take a precautionary measure, in order to guarantee the obligation to pay that fine and, on that basis, ordered the immobilisation of that vehicle until the fine had been paid.&nbsp;In proceedings brought by the Transport company, a second administrative authority confirmed the decision ordering that precautionary measure. The Transport company brought an action seeking the annulment of that decision before the Administrative and Labour Court which decided to stay the proceedings and referred questions to the Court of Justice for a preliminary ruling.<em><u>The question referred</u></em>The referring court asks, in essence, whether Regulation No 561/20069 precludes national rules authorising, as a precautionary measure, the immobilisation of a vehicle owned by a transport undertaking in a situation where, firstly, the driver, employed by that&nbsp; undertaking,&nbsp; drove&nbsp; that&nbsp; vehicle&nbsp; in&nbsp; breach&nbsp; of&nbsp; the&nbsp; provisions&nbsp; of&nbsp; Regulation&nbsp;&nbsp; No 3821/85 and, secondly, the national authority has not found the undertaking liable. In that regard, it must be borne in mind that, in accordance with recital 17 and Article 1 of Regulation No 561/2006,10 that regulation seeks, inter alia, to improve the working conditions of drivers to whom those regulations apply and to improve road safety in general.The aim pursued by Regulation No 561/2006 is not harmonisation of penalties for infringement, since, on the contrary, that regulation leaves the Member States free to choose the measures to adopt and the penalties necessary to ensure their&nbsp; application.In so far as, first, the Member States are required pursuant to Article 19(1) of Regulation No 561/2006 to lay down rules on penalties for infringements of that regulation in such a way that those penalties are effective, proportionate, dissuasive and non-discriminatory, and, second, the regulation does not exclude the liability of drivers, it follows that the Member States can lay down provisions allowing penalties to&nbsp;be imposed, exclusively or otherwise, on drivers.Furthermore, the Court has held that a system of strict liability may prompt the employer to organise the work of its employees in such a way as to ensure compliance with Regulation No 561/2006 and that road safety, which is one of the objectives of that regulation, is a matter of public interest which may justify the imposition of a fine on the employer for infringements committed by his employees and a system of&nbsp;&nbsp; strict&nbsp;criminal liability.<em><u>The judgment of the CJEU: the fundamental principle of proportionality regarding the assessment of fines</u></em>Having regard to the aim pursued, which is to ensure compliance by both drivers and transport undertakings with their obligations under Regulations Nos 3821/85 and 561/2006, the adoption of a precautionary measure such as the immobilisation of a vehicle affecting the transport undertaking following an infringement committed by its driver in order to ensure performance of a penalty issued as a result of that infringement is, in itself, compatible with EU law.Nonetheless, it must be borne in mind that Article 19(1) of Regulation No 561/2006 requires Member States to lay down rules on penalties applicable to infringements of that regulation and Regulation No 3821/85 which are “<em>effective, proportionate, dissuasive and non-discriminatory</em>”.Thus, in the present case, the precautionary measures permitted under national legislation at issue in the main proceedings must not exceed the limits of what is appropriate and necessary in order to attain the objectives legitimately pursued by the legislation in question; when there is a choice between several appropriate measures, recourse must be had to the least onerous, and the disadvantages caused must not be disproportionate to the aims pursued.In that context, the Court has held that the severity of penalties must be commensurate with the seriousness of the infringements for which they are imposed, in particular by ensuring a genuinely deterrent effect, while respecting the general principle of proportionality.Furthermore, the Court has held that Member States are required to comply with the principle of proportionality not only as regards the determination of factors constituting an infringement and the determination of the rules concerning the severity of fines, but also as regards the assessment of the factors which may be taken into account in the fixing of a fine.Given that the sole aim pursued by the immobilisation of a vehicle is to guarantee the rapid payment of the fine imposed as a penalty, the immobilisation of a vehicle belonging to a transport undertaking which has not been found liable in administrative proceedings goes beyond what is necessary to achieve those objectives.There are measures which are just as effective but less restrictive and less disproportionate, in the light of the right to property, which include, in particular, the&nbsp;withdrawal, suspension or restriction of the driver’s driving licence until the fine has been paid. That measure would enable the transport undertaking to designate another driver able to drive the vehicle concerned, independent of the payment of the fine.In conclusion, with the judgment in question the Court wanted to mark a borderline beyond which the fines in the field of transport would not be considered lawful. This borderline is marked by the principle of proportionality which needs for the legal professionals to recognize the pertinence or the injustice of a fine.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 30 Nov 2016 09:25:23 +0100</pubDate>
                        <title>The soft law of the ECB for the management of Non Performing Loans</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-soft-law-of-the-ecb-for-the-management-of-non-performing-loans</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>The ECB has recently brought to the attention of operators of the banking system a Guidance for the management of Non Performing Loans (NPLs) by means of a public consultation started on 12 September and closing on 15 November, with an intermediate public hearing fixed on 7 November.The issue is receiving increasing attention from the European banking authorities and the ECB relates the current initiative to the results of Asset Quality reviews and Stress tests carried out in recent years.The scope of the Guidance is set out in the introduction: the high level of non- performing loans shown in the balance sheets of many European banks frustrates bank lending to economy, reduces profitability and has a negative impact on bank capital requirements established by the legislation in force.So the topic of proper management of NPLs and their reduction within a reasonable time has raised an interest both at general and at system level.The ECB immediately pointed out in the document that the rules defined within the scope of the Guidance are not intended to supersede primary or secondary laws in force, including national ones, or to replace the provisions applicable to banks pursuant to the existing regulatory framework. Therefore, such rules remain non-binding in nature. Nonetheless, to a certain extent, they mandatorily apply in the relationship between banks and the supervisory authority, which expects compliance with such provisions and in case of non-compliance may adopt specific supervisory measures.The constraint seems to be weakened by effect of the “comply or explain” rule. Banks not wishing to comply, in whole or in part, with the practices of the Guidance may explain such choice justifying their reasons. Such possibility introduces the necessary degree of flexibility to adjust the rules to the specific characteristics of the actual case and is likely to be defined with the constant dialogue between banks and supervisory authorities that will evaluate deviations from the rules and justifications produced in light of the “sound and prudent management” criteria. However, apparently, the margins of autonomy granted to banks concern especially certain organisational methods in the strategy for the management of NPLs and the timing for the achievement of objectives that the ECB clearly defines in the Guidance as unavoidable. Moreover, the document specifies that the Guidance also aims to clarify to the operators what the supervisory authority expects with regard to internal organisation measures and procedures to be adopted to deal with a problem whose solution can no longer be postponed.In light thereof, the document establishes first of all the scope of its application by setting forth the definition of NPLs to be adopted by operators in compliance with the new rules. It is a prudential definition of Non Performing Exposures adopted by the EBA that outlines a broader field of impaired receivables, and includes also non- performing, doubtful and restructured loans (forborne).The main commitment imposed on banks by the Guidance is the development of a specific “strategy” for the management of impaired receivables aimed at their sustainable reduction, with more stringent provisions fixed for banks with high NPL levels.&nbsp;For such purpose the Guidance provides precise process indications, requesting that the strategy contemplates the assessment of the operating environment, of the internal capability to manage NPLs based on the analysis of the characteristics of the current portfolio and of actions taken in the past, as well as an assessment of the impact of the aforesaid strategy on financial requirements.Each of these three key points is developed in details by the Guidance, which requests to take into account the characteristics of the markets in the specific sectors where high levels of NPLs are present, markets and financial analysts expectations, the characteristics of the NPLs market and of connected services as well as applicable legislation (by way of example, on collateral enforcement or insolvency proceedings) and to align the strategy model chosen with the Risk Appetite Framework adopted (RAF) and with the evaluation of capital adequacy requirements (ICAAP).The strategy must set specific targets determining sustainable NPLs levels over the long period and specific NPLs reduction targets over the short (1 year) ad medium (3 years) period.An interesting aspect of the Guidance requirements concerns the organisational method to implement an NPL strategy.&nbsp;Indeed, the operational plan, approved annually by the management body and subject to the periodical review of the Joint Supervisory Team (JST), must provide for the creation of a dedicated governance structure entrusted with the implementation of the strategy.On this point the Guidance gives precise indications, requesting first of all the setting up of special workout units that are separate from units responsible for loan origination, in order to avoid potential conflicts of interests that may jeopardise the effectiveness of the initiatives to be adopted. Therefore, all activities carried out within the management of impaired receivables, including the negotiation of concession or restructuring arrangements, should ideally be reserved for the dedicated workout unit. Where the setting up of an ad hoc workout unit is impossible or too burdensome,&nbsp; banks need to find alternative solutions suitable to mitigate potential conflicts of interest.Besides, investments are required to promote the development of NPL-related specific expertise, as well as the creation of those infrastructures necessary for the implementation of the strategy (by way of example, updating of the IT system, which is of the essence for the early detection of non-performance signals and for the management of information flows).Further rules are established for forbearance measures whereby banks are requested to grant them only after a careful assessment of their sustainability and of their real effectiveness in light of the preconditions set forth also by the Guidance. More in general, banks are requested to create uniform rules within a specific forbearance policy whereby such concessions are granted with the most standardized criteria possible.The document ends with a set of rules on monitoring of NPLs, allocation policies, evaluation of real estate collaterals.Said set of indications relating to both managerial and organisational aspects of banking activity aimed at ensuring the prompt activation of the monitoring of NPLs and of consequent initiatives and, in such framework, at reducing the discretionary power of directors, not only on timing but also on the ways to manage impaired loans, has&nbsp;undoubtedly a normative content.Indeed, these are general and abstract rules, with the characteristics of the so-called soft law: a set of rules and principles, per se not binding and with no direct sanction, destined however to become established for the authority of the source that issued them and for their connection with the exercise of supervisory and compliance powers entrusted to said source.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 30 Nov 2016 09:23:58 +0100</pubDate>
                        <title>The legal debate concerning a Euro Split</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-legal-debate-concerning-a-euro-split</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Over the past few years American economists have increasingly advocated that the economically weaker countries should leave the Eurozone creating a “flexible euro”. The discussion has then concentrated on whether this approach would address or fix the increasing economic divergence between the growing and receding economies of the Eurozone without jeopardizing the existence of the monetary union. The flexible Euro proposal constitutes a compromise between a full European fiscal integration and a full break-up.According to this proposal, different countries (or groups of countries) would have their own euro whose value would fluctuate within a range affected by Eurozone policies. This solution would preserve a minimal currency union and at the same time allow weaker economies to devalue. Since the devaluation range would be approved by unanimous consent, many believe that it would not cause any formal exit from the single currency.What would be the consequences of an outright Euro exit? And is an outright exit possible at all under current EU legislation? The problem exists because the provisions of the EU treaties consider the monetary union irreversible and do not contemplate procedures for a voluntary or mandatory Eurozone exit. Despite this apparently insurmountable impediment, the possibility of expulsion from the Euro seems to be generally accepted.Many argue that the other exit options are not included in the relevant treaties and therefore require either new explicit provisions to that effect or an unanimous decision by the European Council with the consent of the European Parliament. Some commentators support instead a treaty amendment, a European Council decision or an exit and subsequent rejoining of the Eurozone on different terms upon achieving economic convergence.What is the position of European authorities? The ECB has stated that exit is not&nbsp; simply allowed under the treaties; the European Council considers that the irrevocability of membership in the euro area is an integral part of the Treaty framework; and the European Commission that, as a guardian of the EU Treaties, it intends to fully respect that irrevocability, adding that it does not expect to propose any amendment to the relevant Treaties. At first glance, these positions seem to leave very little margin for withdrawal or break-up as a alternative to the flexible Euro.According to some commentators, however, the provisions adopted by the United Kingdom to implement its exit from the European Union could be invoked as a justification by analogy for leaving the Eurozone: it would make no sense, they argue, that a Member State would be allowed to leave the EU outright, but not just the Eurozone. In addition, Article 139 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) could be interpreted as allowing the European Council to “withdraw” its earlier decision that a specific Member State fulfills the necessary conditions for entering the Eurozone, on the ground that a given competence to decide on a matter includes the power to retract that decision. This right to leave could also be based on the “flexibility clause” of article 352 TFEU, which grants the Council the power to adopt appropriate measures to ascertain that staying in the Eurozone would be devastating for the people of such Member State and the rest of Europe.This article does not attempt to address the practical steps to be taken to achieve a flexible Euro or the market speculation that would be a key background factor in the elaboration of such plans. The point is that if there is a need there is probably a legal basis in existing EU law on which that need could be addressed.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 30 Nov 2016 09:19:07 +0100</pubDate>
                        <title>The EU Accounting Rules and the 2014/95/EU Directive: some assumptions and news</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-eu-accounting-rules-and-the-201495eu-directive-some-assumptions-and-news</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Directive 2014/95/EU of the European Parliament and the Council of 22 October 20141will enter into force on 1 January 2017. The Directive amends the Directive 2013/34/EU2 as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups.<em>The 2013/34 Accounting Directive: a Framework</em>The Directive enhances disclosure requirements for large natural resource undertakings. In particular the Directive requires certain entities operating in the extractive industry or logging of primary forests to annually disclose material payments made to governments in the countries in which they operate on a country by country and on a project by project basis.The enhanced disclosure and reporting requirements are contained in Chapter 10 of the Directive and apply to large undertakings and public interest entities with any activity involving the exploration, prospection, discovery, development and extraction of natural resources, in particular oil and gas, or the logging of primary forests.&nbsp;The Directive takes into account the Commission’s better regulation programme and, in particular, the Commission Communication entitled “Smart Regulation in European Union”, which aims at designing and delivering regulations of the highest quality whilst respecting the principles of subsidiarity and proportionality and ensuring that the administrative burdens are proportionate to the benefits they bring. The Commission Communication entitled “Think Small First – Small Business Act for Europe”, adopted in June 2008 and revised in February 2011, recognises the central role played by small and medium-sized enterprises (SMEs) in the Union economy and aims to improve the overall approach to entrepreneurship and to anchor the “think small first” principle in policy-making from regulation to public service.The Commission Communication entitled “Single Market Act”, adopted in 2011, proposes to simplify the Fourth Council Directive 78/660/EEC based on Article 54(3)(g) of the Treaty on the annual accounts of certain types of companies and the Seventh Council Directive 83/349/EEC based on the Article 54(3)(g) of the Treaty on consolidated accounts (the Accounting Directives) as regards financial information obligations and to reduce administrative burdens, in particular for SMEs.The “Europe 2020 Strategy” for smart, sustainable and inclusive growth aims to reduce administrative burdens and improve the business environment, in particular for SMEs, and to promote the internationalisation of SMEs. &nbsp;The coordination of national provisions concerning the presentation and content of annual financial statements and management reports, the bases used therein and their publication in respect of certain types of undertakings with limited liability is of special importance for the protection of shareholders and third parties. Simultaneous coordi- nation is necessary in those fields – the Directive underlines it with particular empha- sis- for such types of undertakings because, on the one hand, some undertakings operate in more than one Member States and, on the other hand, such undertakings offer no safeguards to third parties beyond the amounts of their net assets. Annual financial statements pursue various objectives and do not merely provide information for investors in capital markets but also give an account of past transactions and&nbsp; enhance corporate governance. Union accounting legislation needs to strike an appropriate balance between the interest of undertaking in not being unduly bordered with reporting requirements.&nbsp;<em><u>The new 2014 Directive</u></em><em>&nbsp;</em>This Directive, amending the Directive 2013/34, will enter into force the 1 January 2017. The new EU rules are based on the Commission Communication entitled “Single market Act - Twelve levers to boost growth and strengthen confidence - Working together to create new growth” adopted on 13 April 2011, in which the Commission identified the need to harmonise the transparency of social and environmental information provided by undertakings in all sectors. This is fully consistent with the possibility for Member States to require, as appropriate, further improvements to the transparency of undertakings’ non-financial information, which is by its nature a continuous endeavour.The Directive also underlines the need to improve undertakings disclosure of social environment information by presenting a legislative proposals in this fields3.&nbsp;The Directive is also built on two Resolutions of the European Parliament from 6&nbsp; February 2013, respectively “Corporate Social Responsibility: accountable, transparent and responsible business behaviour and sustainable growth” and “Corporate Social Responsibility: promoting society’s interests and a route to sustainable and inclusive recovery”. In these resolutions the EP acknowledge the importance of business divulging information on the sustainability of social and environmental factors, with a view to identifying sustainability risks and increasing investor and consumer trust.Indeed, disclosure of non-financial information is vital for managing change towards a sustainable global economy by combining long-term profitability with social justice and environmental protection. In this context, disclosure of non-financial information helps the measuring, monitoring and managing of undertakings’ performance and their impact on society. Thus, the European Parliament called on the Commission to bring forward a legislative proposal on the disclosure of non-financial information by undertakings allowing for high flexibility of action, in order to take account of the multidimensional nature of corporate social responsibility (CSR) and the diversity of the CSR policies implemented by business matched by a sufficient level of comparability to meet the needs of investors and other stakeholders as well as the need to provide consumers with easy access to information on the impact of business on society.The application and implementation of these provisions are relevant from the national (Member States) and the undertakings point of view. The coordination of national pro- visions concerning the disclosure of non-financial information in respect of certain large undertakings is of importance for the interests of undertakings, shareholders and other stakeholders alike. Coordination is necessary in those fields because most of those undertakings operate in more than one Member States.It is also necessary to establish a certain minimum legal requirement as regards the extent of the information that should be made available to the public authorities and undertakings across the Union. The undertakings subject to this Directive should give a fair and comprehensive view of their policies, outcomes, and risks.In order to enhance the consistency and comparability of non-financial information disclosed throughout the Union, certain large undertakings should prepare a non- financial statement containing information relating to at least environmental matters, social and employee-related matters, respect for human rights, anti-corruption and bribery matters. Such statement should include a description of the policies outcomes and risks related to those matters and should be included in the management report of the undertaking concerned. The non-financial statement should also include information on the due diligence processes implemented by undertaking, also regarding, where relevant and proportionate, its supply and subcontracting chains, in order to identify, prevent and mitigate existing and potential adverse impacts. It should be possible for Member States to exempt undertakings which are subject to this Directive from the obligation to prepare a non-financial statement when a separate report corresponding to the same financial year and covering the sane content is provided.<em><u>Amendments in the new Directive relate to (amongst others) :</u></em>Article 19 (Non-financial statement), according to which large undertakings which are public-interest entities having more than 500 employees during the financial year shall include in the management report a non-financial statement containing information to the extent necessary for understanding of the undertaking’s development, performance,&nbsp;&nbsp; position&nbsp;&nbsp; and&nbsp;&nbsp; impact&nbsp;&nbsp; of&nbsp;&nbsp; its&nbsp;&nbsp; activity,&nbsp;&nbsp; relating&nbsp;&nbsp; to,&nbsp;&nbsp; as&nbsp;&nbsp; a&nbsp;&nbsp; minimum,environmental, social and employee matters, respect for human rights, anti-corruption and bribery matters, including a brief description of the undertaking’s business model and a description of the policies pursued by undertaking in relation to those matters, including due diligence processes implemented and the outcome of those policies.In addition the statement must include reference to the principal risks related to those matters linked to the undertaking’s operations including, where relevant and proportionate, its business relationships, products or services which are likely to cause adverse impacts in those areas, and how the undertaking manages those risks.&nbsp;Member States may allow information relating to impending developments or matters in the course of negotiation to be omitted in exceptional cases where, in the duly justified opinion of the members of the administrative, management and supervisory bodies, acting within the competences assigned to them by national law and having collective responsibility for that opinion, the disclosure of such information would be seriously prejudicial to the commercial situation of the undertaking, provided that such omission does not prevent a fair and balanced understanding of the undertaking’s development, performance, position and impact of its activity.Article 29 (Consolidated non-financial statements), that is relating to the public-interest entities which are parent undertaking of large group with more than 500 employees during the financial year shall include in the consolidated management report a consolidated non-financial statement containing information to the extent necessary for an understanding of the group’s development, performance, position and impact of its activity, relating to, as a minimum, environmental, social and employee matters, respect for human rights, anti-corruption and bribery matters.Where a parent undertaking prepares a separate report corresponding to the same financial year, referring to the whole group, whether or not relying on national, Union- based or international frameworks and covering the information required for the consolidated non-financial statement, Member States may exempt that parent undertaking from the obligation to prepare the consolidated non-financial statement, provided that such separate report is published together with the consolidated management report in accordance with Article 304, or is made publicly available within a reasonable period of time, not exceeding six months after the balance sheet date, on the parent undertaking’s website, and is referred to the consolidated management report.Finally Article 4 of the Amending Directive provides that Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive by 6 December 2016. They shall immediately inform the Commission&nbsp; thereof-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; for the financial year starting on 1 January 2017 or during the calendar year 2017.When Member States adopt those provisions, they shall contain a reference to this Directive or shall be accompanied by such reference on the occasion of their official publication. The methods of making such reference shall be laid down by Member States that shall communicate to the Commission the text of the main provisions of national law which they adopt in the field covered by this Directive.Directive 2014/95 will be applied in Italy by a legislative decree . The parliamentary procedure is currently on going and the legislative decree will be approved by the Council of Ministers in December.We attached herewith in Annex to this article the last draft .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 In OJEU L330 of 15.11.20142 Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the annual financial statements and related reports of certain types of undertakings.3 It was reiterated in the Commission Communication entitled “A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Re- sponsibility”, adopted on 25 october 2011.&nbsp;&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 30 Nov 2016 09:08:47 +0100</pubDate>
                        <title>The WTO Appellate Body Report in EU-Biodiesel</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-wto-appellate-body-report-in-eu-biodiesel</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>The WTO Appellate Body Report on the WTO compatibility of the EU’s anti-dumping measures on Biodiesel from Argentina was released on 6 October 2016. The Appellate Body confirms the findings of the dispute settlement panel from 29 March 2016.In May 2013 the EU had imposed anti-dumping duties on imports of biodiesel originat- ing in Argentina. The normal value of biodiesel in Argentina was constructed on the ba- sis of Article 2(5) of the EU’s anti-dumping Regulation (Regulation 1225/2009).When Normal Value is constructed investigating authorities have to find the different costs to make up the cost of production in the country of origin. In Argentina Biodiesel is made from soya. During the period of investigation Argentina imposed an export tax on soya. For this reason, the EU Commission did not use the Argentinian price, i.e. the cost of soya entered into the accounts of the producers on the basis that:<em>the domestic prices of the main raw material used by the biodiesel producers in Argen- tina were …. lower than the international prices due to the distortion created by the Ar- gentinian export tax system and, consequently, the costs of the main raw material were not reasonably reflected in the records kept by the Argentinian producers under investi- gation in the meaning of Article 2(5)…</em>Rather than use the cost on the accounts of the producers the Commission used the reference price used by the Argentinian government for the calculation of the export tax as this price reflected international prices. In other words, the Commission replaced the cost actually paid with a cost that reflected the international price.Article 2(5) of the Basic Regulation allows the Commission to replace costs when con- structing the normal value. The question before the AB was whether this was compati- ble with WTO law and in particular with the terms of GATT Article VI and Article 2.2 and Article 2.2.1.1 of the WTO Anti-Dumping Agreement.The Appellate Body found that the EU did not comply with the provisions of WTO law in determining the level of the the anti-dumping duty. Three aspects of the case stand out.</p><ul> <li>the meaning of the words: ‘reasonably reflect’;</li> <li>the use of information from other markets;</li> <li>the fair comparison between the normal value and the export</li></ul><p>These will be addressed in turn.<strong>The meaning of the term: ‘reasonably reflect’</strong>Article 2 of the Anti-Dumping Agreements defines dumping. It is when a product is in- troduced into the export market at a price less than the normal value in the set in the ordinary course of trade.Article 2.2 of the Anti-Dumping Agreement allows for the construction of the normal value when using the price in the country of origin is no appropriate. It provides:</p><ol> <li><em>When there are no sales of the like product in the ordinary course of trade in the domestic market or when, because of a particular market situation or the low vol- ume of the sales in the domestic market of the exporting country, such sales do not permit a proper comparison, the margin of dumping shall be determined by com- parison with a comparable price of the like product when exported to an appropri- ate third country, provided that this price is representative, or with the cost of pro- duction in the country of origin plus a reasonable amount for administrative, sell- ing and general costs and for </em></li></ol><p><em>&nbsp;</em>Article 2.2.1.1 of the Anti-Dumping Agreement provides (in part):<em>For the purposes of paragraph 2 [which allows the construction of normal value], costs shall normally be calculated on the basis of records kept by the exporter or producer under investigation, provided that such records are in accordance with the generally accepted accounting principles of the exporting country and reason- ably reflect the costs associated with the production and sale of the product under consideration.</em>The question that the AB had to address was the correct interpretation of the phrase ‘and reasonably reflect the costs associated with the production and sales of the prod- uct under consideration’.The EU argued that the phrase ‘reasonably reflect’ incorporated the idea that the cost in question must be ‘reasonable’ and not in some way distorted. The Panel and the AB rejected this approach and found that the adverb ‘reasonably’ modifies or clarifies the word ‘reflect’ and not the word ‘cost’.In doing so the AB rejected the argument that Article 2 of the Anti-Dumping Agreement is imbued with a general standard of ‘reasonableness’ which endows the investigating authority with discretion, within the terms of Article 2.2.1.1 to disregard the records kept by the exporter or producer when the authority considers that the costs recorded in the accounts are not reasonable.The core of the AB’s reasoning is that Article 2.2 determines when normal value can be constructed (in other words when it is permissible not to use the price in the market of origin as the normal value). The construction of the normal value must arrive at a cost of production in the country of origin. Any interpretation of Article 2 or of Article2.2.1.1 must be seen in that light. The binding obligation is to arrive at a cost of produc- tion in the country of origin.There are a number of broad reflections on the AB’s approach.It is clear that the AB saw its role in determining whether or not the Panel had erred in its interpretation of the law, even if the AB did undertake its own analysis. However, that analysis was framed by the analysis of the Panel. On this basis the AB did not ad- dress the significance of the word ‘normally’ in the first line of Article 2.2.1.1.&nbsp;Nor does the AB address the definition of dumping in Article 2.1 which clearly provides that the normal value or the comparable price, must be set in the ‘ordinary course of trade’. The ‘ordinary course of trade’ test for determining the quality of the normal value was not addressed by the AB. A question that remains to be addressed it the na- ture of the ‘ordinary course of trade’ test and whether it is of a higher normative value that the detailed provisions of Article 2.2.1.1.That being said it seems reasonable to consider that a normal value that is not deter- mined on the basis of costs which result from the ordinary course of trade does not comply with the definition of dumping in Article 2.1. While the Panel and the AB may well have been correct in their finding that the word ‘reasonably’ applies to the verb ‘reflect’, this is to ignore the higher norm to ensure that the normal value is set in the ordinary course of trade.Paragraph 6.41 of the AB report. It is worth considering this paragraph as a whole:<em>We do not subscribe to the European Union's reading of the Panel Report. We note that, to the Panel, the second condition in the first sentence of Article 2.2.1.1 of the Anti- Dumping Agreement requires a comparison between the costs in the producer's or ex- porter's records and the costs incurred by such producer or exporter. The Panel empha- sized that "the object of the comparison is to establish whether the records reasonably reflect the costs actually incurred, and not whether they reasonably reflect some hypo- thetical costs that might have been incurred under a different set of conditions or cir- cumstances and which the investigating authority considers more 'reasonable' than the costs actually incurred." In this connection, the Panel explained that its understanding&nbsp;&nbsp; of this condition does not imply that "whatever is recorded in the records of the pro- ducer or exporter must be automatically accepted.” To the Panel, an investigating au- thority is "certainly free to examine the reliability and accuracy of the costs recorded in the records of the producers/exporters" to determine, in particular, whether all costs incurred are captured; whether the costs incurred have been over- or understated; and whether non-arms-length transactions or other practices affect the reliability of the reported costs. The Panel further stated that "Article 2.2.1.1 does not involve an exam- ination of the 'reasonableness' of the reported costs themselves, when the actual costs recorded in the records of the producer or exporter are otherwise found, within ac- ceptable limits, to be accurate and faithful." In light of these statements, we consider the Panel's interpretation of Article 2.2.1.1 to be more nuanced than the European Union's argument suggests.</em>In this paragraph the AB is signalling that even if there is no reasonableness test in Arti- cle 2.2 it is still possible to reject costs on the records (whether reasonable or not) where not to do so would be to use costs which were in someway distorted or would not allow for the proper construction of normal value in line with the ordinary course of trade norm. However, the AB has not given investigating authorities much guidance as to how to apply this opening.<em><u>Information from other markets</u></em>Argentina argued that Article 2.2 of the Anti-Dumping Agreement does not allow any information to be used in determining the normal value other than the producers’ costs in the country of origin. The Panel found that neither Article 2.2 of the Anti- Dumping Agreement nor Article VI:1(b)(ii) of the GATT do not limit the sources of in- formation that may be used in establishing the cost of production. What is required is that the constructed normal value reflects the cost of production in the country of origin. The AB agreed with this proposition.The AB is probably right on this approach particularly in the light of Article 16.6(ii) of the Anti-Dumping Agreement which provides that where the law admits of more than one interpretation a Panel should not second guess the interpretation of an investigat- ing authority so long as it rests on one of the possible interpretations.That being said the result of the AB’s reasoning is not clear. The second sentence of Ar- ticle 2.2.1.1 provides that that the authorities shall consider all available evidence on the proper allocation of costs. The AB considers that this sentence suggests that the ev- idence used to establish a cost can be different from the cost itself. It is not at all clear what this means.In paragraph 6.73 the AB finds:<em>This suggests that, in such circumstances, the authority is not prohibited from relying on information other than that contained in the records kept by the exporter or pro- ducer, including in-country and out-of-country evidence. This does not mean that an investigating authority may simply substitute the costs from outside the country of origin for the costs of production on the country of origin.</em>How should this finding be interpreted? In the subsequent section of the Report the AB examines whether the replacement of the domestic soya price with a price reflecting the international price was legitimate. The AB found that it was not.In conclusion the AB found that:<em>When relying on out-of-country information to determine the “cost of production in the country of origin” under Article 2.2, an investigating authority has to ensure&nbsp; that&nbsp;such information is used to arrive at the “cost of production in the country of origin”, and thus may require the investigating authority to adapt that information.</em>The AB gives no guidance to the competent authority as to how to ‘adapt’ the infor- mation so as to determine a ‘cost’ for the purposes of determining the normal value.&nbsp;The approach of the AB in <em>EU-Biodiesel </em>is not significantly different from the approach in <em>EC-Fasteners (21.5) </em>even if the former deals with the costs used to construct normal value and the latter addresses adjustments to the normal value itself and the one was dealing with a market economy and the other with a non market economy methodology.In <em>EU-Biodiesel</em>, the AB is saying that there is the possibility of not using the costs on the accounts on the producers (even if they are reasonably reflected) and that infor- mation can be based on out-of-country costs but that the out-of-country information needs to be adjusted before being used to construct a value that reflects the cost of production in the country of origin.In <em>EC-Fasteners (21.5) </em>the AB found that adjustments to the normal value must be made if they are claimed and if they are valid. In that case adjustments were claimed for access to raw materials (import tax in India, none applicable in China), efficiency in electricity consumption, productivity per employee (see paragraph 5.236 of the Re- port). However, the AB did put a limit on the adjustments to be made. Adjustments should not be made where the effect of the adjustment would be to bring the cost back to the costs in China which were distorted in the first place. In other words, the adjustment should not be a means to defeat the purpose of using an analogue country to determine normal value.The question arises whether the AB trying to align the concept of adjustments whether the adjustment is to a cost or the resulting normal value and whether the methodology is for a market or a non-market economy? Is the AB anticipating the correct interpreta- tion of the consequences of changes in text of Article 15 of China’s Protocol of Accession?<em><u>A fair comparison</u></em>In paragraphs 6.47 and 6.48 the AB is very keen to draw a distinction between the manner in which the normal value must be constructed and the provisions of Article&nbsp;2.4 on the fair comparison between the normal value and the export price.&nbsp;What the AB rejects is the idea that if a tax (in this case and export tax) can be taken in- to consideration within the scope of Article 2.4 it can also be taken into consideration within the terms of Article 2.2.1.1. This seems a reasonable approach. Article 2.2.1.1 is about constructing the normal value not about comparing that value with the export price for the purposes of ensuring that the comparison is fair.&nbsp;The AB returns to the issue Article 2.4 in section 6.1.1.3 of the Report. In this section of the Report the AB was addressing the argument raised by Argentina that the EU’s methodology for determining normal value (now found to be incompatible with Article 2.2.1.1) meant that the comparison was not fair.Here the AB strongly affirms the separation of the two provisions (Articles 2.2.1.1 and 2.4) and holds that ‘The text of Article 2.4 makes clear that “[due] allowance shall be made <em>in each case on its merits</em>”.In paragraph 6.89 the AB states that as it has already found a WTO inconsistency there is no need to opine on Article 2.4.<em>Given these findings, and notwithstanding our reservations about certain aspects of the Panel’s analysis under Article 2.4 of the Anti-Dumping Agreement, we do not consider it fruitful, in the particular circumstances of this dispute, to examine further whether the EU authorities also failed to conduct a “fair comparison” in comparing the constructed normal value to the export price.</em>One wonders how the AB would have analysed Article 2.4 in the light of the circumstances of this case. The AB has ruled on ‘reasonably reflect’ but has left open the idea that the costs used to construct normal value need not necessarily be the costs on the account (even apparently these costs reasonably reflect the costs incurred). The AB has held that information from outside the country of origin can inform the analysis of the choice of costs to be used to construct the normal value. And the AB has refused to apply Article 2.4. Is the AB leaving this paragraph of the Anti-Dumping Agreement as a vehicle for addressing situations where there is a feature of the market of origin which is not present in the market of export and thus rendering the comparison not fair.&nbsp;In <em>EC-Bed Linen</em>, the AB when examining the provisions of ADA Article 2.4.2, argued:<em>Article 2.4 sets forth a general obligation to make a "fair comparison" between export price and normal value. This is a general obligation that, in our view, informs all of Article 2….</em>In <em>US-anti-dumping measures on hot rolled steel from Japan</em>, the AB interpreted Article&nbsp;2.4 widely:<em>Article 2.4 of the Anti-Dumping Agreement provides that, where there are "differences" between export price and normal value, which affect the "comparability" of these prices, "[d]ue allowance shall be made" for those differences. The text of that provision gives certain examples of factors which may affect the comparability of prices: "differences in conditions and terms of sale, taxation, levels of trade, quantities, physical characteris- tics, and any other differences". However, Article 2.4 expressly requires that "allowanc- es" be made for "<u>any other differences which are also demonstrated to affect price comparability</u>" [emphasis added]. There are, therefore, no differences "affect[ing] price comparability" which are precluded, as such, from being the object of an "allowance".</em>It is clear that competent authorities are allowed to make allowances for any factor that makes the comparison <em>unfair</em>. The overriding objective is to ensure fairness in the comparison between the two dumping comparators. Would the AB have made an al- lowance for the fact that the soya price was distorted in Argentina and not in the EU?<u></u><em><u>Conclusions</u></em>The ruling of the WTO Appellate Body in EU-Biodiesel will have a profound impact on how countries construct normal value in anti-dumping cases in the future. It will also colour the debate in the EU on the changes to normal value calculation methodologies consequent on the expiry of part of Article 15 of China’s protocol of accession to the WTO. The Appellate Body has closed the door in relation to current EU practice but ap- pears to have opened the way for different approaches.&nbsp;This is the second ruling from the AB in the course of this year in relation to adjust- ments to normal value. Both judgements seem to go in the same direction. Investigat- ing authorities must pay greater attention when adjusting the normal value itself and the prices and costs that can be used to construct the normal value.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 30 Nov 2016 03:29:01 +0100</pubDate>
                        <title>La disciplina dell’insolvenza transfrontaliera nel nuovo Regolamento n. 2015/848 della Commissione Europea</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-disciplina-dellinsolvenza-transfrontaliera-nel-nuovo-regolamento-n-2015848-della-commissione-europea</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Regolamento n. 2015/848 costituisce un aggiornamento ed ampliamento della disciplina dell’Unione Europea in materia di procedure di insolvenza, rispetto al precedente </em><em>Regolamento n. 1346/2000</em><em>. Avviamo una serie di </em>newsletter<em> con cui illustreremo le singole novità che saranno applicabili a partire dal 2017 e ne valuteremo l’impatto.</em><strong>Premessa</strong>Il nuovo Regolamento si pone in continuità con il precedente Regolamento n. 1346/2000, rappresentando l’ultimo sviluppo di un processo ormai da anni in corso. Le istituzioni dell’Unione Europea hanno utilizzato in questa direzione un ulteriore tipo di intervento: accanto al Regolamento, si è fatto ricorso allo strumento della raccomandazione, con invito quindi agli Stati membri ad adottare procedure interne più favorevoli al risanamento (che non alla liquidazione) dell’impresa in crisi.Va evidenziato che il Regolamento n. 2015/848, entrato in vigore il 26 giugno 2015, pur abrogando il precedente Regolamento n. 1346/2000, sarà applicabile solo dal 26 giugno 2017.<strong>Gli obiettivi del Regolamento</strong>L’obiettivo perseguito dal Regolamento è relativo all’aggiornamento ed al miglioramento della relativa disciplina, oltre all’introduzione di alcuni nuovi ambiti non già regolati, con riferimento agli effetti delle procedure aperte in ciascuno Stato Membro.Con riferimento invece alla Raccomandazione n. 2014/135, il proposito che ha mosso la Commissione è stato quello di mettere in moto un processo di avvicinamento delle legislazioni dei singoli Stati Membri. Naturalmente, mentre la disciplina del nuovo Regolamento sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri, la realizzazione delle aspirazioni ad una maggiore uniformità delle legislazioni nazionali resta affidata all’iniziativa degli Stati Membri, ma i principi enunciati nella Raccomandazione potranno comunque avere un’utilità quali punti di riferimento nell’interpretazione delle norme nei diversi ordinamenti.<strong>Evoluzione di alcuni principi fondamentali nel nuovo Regolamento</strong>Si può segnalare a livello generale un’evoluzione con particolare riferimento al risanamento, ristrutturazione e prosecuzione dell’attività economica dell’impresa insolvente: la liquidazione del patrimonio del debitore non rappresenta più, come invece nella impostazione del Regolamento n. 1346/2000, il fine principale della procedura di insolvenza. Vengono così introdotti anche a livello sovranazionale i principi e gli obiettivi delle più moderne legislazioni nazionali.Deve evidenziarsi, in relazione a questa evoluzione, come le nozioni di insolvenza, spossessamento, concorsualità abbiano subito, rispetto al precedente Regolamento, un significativo ampliamento. E infatti, il nuovo Regolamento non si applica solo alle procedure basate sull’insolvenza conclamata, ma anche a quelle che abbiano come fine il tentativo di risanamento dell’impresa a fronte di situazioni in cui, pur sussistendone il rischio, l’insolvenza non si sia ancora manifestata.Inoltre, nelle procedure concorsuali vengono inserite fattispecie, che trovano applicazione in situazioni di pre-insolvenza, per cui potrebbe dubitarsi che abbia effettivamente luogo l’apertura di un concorso, così come inteso nella sua accezione tradizionale (vale a dire come coinvolgimento nella procedura dell’intera massa dei creditori, nonché dell’universalità e dell’indisponibilità dei beni del debitore). In questo contesto, lo spossessamento perde il suo significato tradizionale, cessando di essere uno dei presupposti di identificazione delle procedure ricomprese nell’ambito di operatività del Regolamento.<strong>Brevi cenni alle principali novità introdotte dal nuovo Regolamento</strong>In aggiunta a queste novità, possono anticiparsi le seguenti, tra molte altre, su cui torneremo in maggiore dettaglio nelle prossime <em>newsletter</em>.<strong><em>&nbsp;</em></strong><em>i) <u>La competenza per l’apertura della procedura concorsuale</u></em>Viene mantenuto il riferimento al “<em>centro degli interessi principali</em>” (c.d. COMI), precisandone la nozione come “<em>il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile a ai terzi</em>”, in linea con l’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia sul tema.<em>ii) <u>L’apertura di procedure secondarie di insolvenza</u></em>Si tratta di procedure che non saranno più esclusivamente procedure di liquidazione e viene ampliata la nozione di <em>“dipendenza”</em> che ne consente l’apertura. L’apertura di una procedura secondaria di insolvenza può poi essere evitata in forza di un impegno assunto nell’ambito della procedura principale, secondo cui può essere assicurato ai creditori interessati un trattamento analogo a quello cui avrebbero avuto diritto se fosse stata aperta una procedura secondaria.<em>iii) <u>La pubblicità delle procedure di insolvenza</u></em>Al fine di favorire la creazione di un sistema più accessibile alle informazioni sulle procedure d’insolvenza, il Regolamento prevede che la Commissione crei un sistema decentrato di interconnessione dei registri fallimentari, consultabili via web a livello nazionale ed accessibili attraverso un portale unico a livello europeo (il termine di efficacia è qui differito al 26 giugno 2018 e 2019, rispettivamente).<em>iv) <u>La disciplina dell’insolvenza dei gruppi di società</u></em>Il Regolamento n. 2015/848 ha introdotto forme di cooperazione degli amministratori della procedura e dei giudici coinvolti nelle diverse procedure che riguardano le società del gruppo, al fine di migliorarne l’efficienza di gestione. Tali forme di cooperazione sono diverse: si segnala, in particolare, l’obbligo per gli amministratori della procedura di scambiarsi informazioni pertinenti e di cooperare nell’elaborazione di un piano di salvataggio o riorganizzazione. Il Regolamento attribuisce inoltre a ciascun amministratore della procedura il diritto di prendere parte alla procedura di altra società dello stesso gruppo, conferendogli in particolare il diritto di essere sentito, di chiedere la sospensione della procedura e di proporre un piano di ristrutturazione.<strong>&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong>Per ulteriori informazioni:Fabio Marelli, fabio.marelli@advant-nctm.com.&nbsp;Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 29 Nov 2016 13:37:56 +0100</pubDate>
                        <title>Le linee autoliquidanti sono “nuova finanza” nel concordato?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-linee-autoliquidanti-sono-nuova-finanza-nel-concordato</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Secondo il Tribunale di Ancona (11 ottobre 2016) si tratta di contratti pendenti che proseguono regolarmente senza necessaria autorizzazione del Tribunale</em><strong><em>Il caso</em></strong>Una società presenta ricorso <em>ex </em>art. 161 sesto comma l.fall. ed in seguito deposita istanza <em>ex </em>art. 182-<em>quinquies </em>l.fall. con la quale chiede di essere autorizzata a continuare ad utilizzare alcune linee autoliquidanti.<strong><em>La questione</em></strong>La questione riguarda la qualificazione dei finanziamenti c.d. autoliquidanti alla stregua di (<strong><em>i</em></strong>) contratti bancari già conclusi che le parti possono continuare ad eseguire nel limite dell’affidamento in essere, ai sensi dell’art. 169-<em>bis </em>l.fall., oppure (<strong><em>ii</em></strong>) nuovi finanziamenti prededucibili che il debitore può utilizzare solo previa autorizzazione del Tribunale, ai sensi dell’art. 182-<em>quinquies </em>l.fall.Il dubbio si pone anche a seguito dell’espressa disposizione dell’art. 182-<em>quinquies </em>terzo comma l.fall. (introdotto nel 2015 in relazione al nuovo istituto della nuova finanza “urgente”) il quale consente l’istanza di autorizzazione anche per il mantenimento di linee autoliquidanti.<strong><em>&nbsp;</em></strong><strong><em>La decisione del Tribunale</em></strong>Il Tribunale dichiara il non luogo a provvedere circa l’autorizzazione richiesta ai sensi dell’art. 182-<em>quinquies </em>l.fall. sulla base dei seguenti rilievi:</p><ul> <li>i contratti bancari c.d. “autoliquidanti” sono a tutti gli effetti contratti pendenti anteriori alla domanda concordataria che, ai sensi dell’art. 169-<em>bis </em>fall., proseguono regolarmente – quali atti di ordinaria amministrazione – generando nuovi debiti prededucibili;</li> <li>l’autorizzazione <em>ex </em> 182-<em>quinquies </em>l.fall. non è necessaria, non trattandosi di assunzione di nuovi finanziamenti bensì di mere variazioni all’interno di una provvista già concessa;</li> <li>diversamente si giungerebbe all’inaccettabile conclusione che tali contratti cesserebbero con la domanda di concordato e potrebbero essere “riattivati” soltanto a seguito di autorizzazione ai sensi dell’art. 182-<em>quinquies </em>fall.;</li> <li>la <em>ratio </em>dell’art. 182-<em>quinquies </em>fall. è quella di favorire la continuazione dell’attività di impresa, anche mediante la contrazione di nuovi finanziamenti, non certo quella di ridurre le risorse finanziarie già in essere;</li> <li>gli obblighi informativi al Tribunale e al commissario giudiziale sono sufficienti a fornire visibilità sulla gestione finanziaria del debitore concordatario e sul maturare di nuovi debiti prededucibili.<strong><em>&nbsp;</em></strong></li></ul><p><strong><em>Commento</em></strong>La questione è stata oggetto di alcuni precedenti pronunce della giurisprudenza di merito, giunte conclusioni contrastanti. Tra le più recenti si veda, ad esempio (<strong><em>i</em></strong>) in senso difforme Trib. Benevento 4&nbsp;febbraio 2016, che ha ritenuto necessaria l’autorizzazione <em>ex </em>art. 182-<em>quinquies </em>l.fall. e (<strong><em>ii</em></strong>) in senso conforme Trib. Rovigo 26 novembre 2015 e&nbsp;Trib. Rovigo 1° agosto 2016.Il Tribunale di Ancona conferma e consolida le conclusioni raggiunte dai citati precedenti conformi, dando continuità alla soluzione che si era già affermata nella giurisprudenza prima delle ultime modifiche normative del 2015, superando i dubbi che sembrano essere posti dalla formulazione letterale delle nuove disposizioni. &nbsp;La pronuncia in esame, quindi, conferma l’orientamento (cfr. anche&nbsp;Trib. Alessandria 18 gennaio 2016)&nbsp;che in senso più ampio, con riferimento ai contratti pendenti, garantisce maggiore autonomia di gestione al debitore che prosegua l’esercizio dell’azienda e maggiore fluidità dell’attività produttiva esercitata in sede concordataria.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.&nbsp;</em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><em>Fabio Marelli, </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 29 Nov 2016 13:35:50 +0100</pubDate>
                        <title>Procedure competitive ex art. 163-bis l.fall. nel concordato preventivo: aggiudicazione diretta se vi è un’unica offerta migliorativa</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/procedure-competitive-ex-art-163-bis-l-fall-nel-concordato-preventivo-aggiudicazione-diretta-se-vi-e-ununica-offerta-migliorativa</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Bolzano (17 maggio 2016) stabilisce che l’ulteriore gara davanti al giudice delegato presuppone una pluralità di offerte e che in assenza di offerte i beni sono aggiudicati al soggetto indicato dal debitore nel piano. Il Tribunale conferma inoltre l’orientamento che ammette la procedura competitiva nel pre-concordato</em><strong><em>Il caso</em></strong>Due società presentano distinte domande di concordato “con riserva” ai sensi dell’art. 161, sesto comma, l.fall. dopo avere stipulato contratti di affitto di azienda con lo stesso soggetto, contenenti offerte irrevocabili di acquisto.Il Tribunale, concessa proroga per la presentazione del piano e della proposta concordataria, ha indetto unica procedura competitiva per la vendita in lotto unico delle due aziende.<strong><em>Le questioni</em></strong>Nel provvedimento che ha indetto la procedura competitiva, il Tribunale ha affrontato diverse questioni interpretative delle disposizioni dell’art. 163-<em>bis </em>l.fall., anche in coordinamento con la disciplina generale dell’art. 182 l.fall.:</p><ul> <li>se la procedura competitiva possa essere disposta anche prima della presentazione del piano concordatario;</li> <li>se l’offerta selezionata dal debitore resti efficace in seguito all’esperimento della gara, in assenza di offerte migliorative;</li> <li>quale sia la disciplina applicabile in caso di presentazione di unica offerta migliorativa, posto che l’art. 163-<em>bis</em>fall. prevede solo il caso di più offerte;</li> <li>se sia applicabile la disciplina degli artt. 105 ss. l.fall. richiamata dall’art. 182 l.fall. relativamente agli effetti della vendita ed alla sospensione della vendita.</li></ul><p><strong><em>&nbsp;</em></strong><strong><em>La decisione del Tribunale</em></strong>Il Tribunale di Bolzano ha deciso:</p><ul> <li>che la procedura competitiva è ammissibile anche nella fase di pre-concordato;</li> <li>che l’offerta originaria (contrariamente a quanto sembra disporre l’art. 163-<em>bis</em> secondo comma, penultimo periodo, l.fall.) resta efficace ed irrevocabile anche se non adeguata alle prescrizioni del Tribunale con il decreto che indice la procedura conpetitiva, e che ad essa può seguire l’aggiudicazione del bene in assenza di offerte migliorative;</li> <li>che in caso di unica offerta migliorativa si può procedere ad aggiudicazione diretta del bene;</li> <li>che in caso di più offerte migliorative si deve invece procedere a gara tra offerenti avanti al giudice delegato;</li> <li>che allo svolgimento della procedura competitiva dopo la domanda di concordato si applicano le regole di cui all’art. 163-<em>bis</em>fall. (più dettagliate e restrittive rispetto a quelle dell’art. 182 l.fall.), mentre per quanto riguarda la restante disciplina si applicano gli artt. 105 ss. l.fall. richiamati dall’art. 182 l.fall.</li></ul><p><strong><em>Commento</em></strong>Il Tribunale di Bolzano con una pronuncia articolata affronta diverse questioni interpretative poste dalla disciplina delle offerte concorrenti di cui all’art. 163-<em>bis</em> l.fall. e, prima di tutto, contribuisce a consolidare l’orientamento (già inaugurato da&nbsp;Trib. Forlì 3 febbraio 2016)&nbsp;e da Trib. Rovigo 17 novembre 2015) che consente di disporre la procedura competitiva per la selezione dell’acquirente anche prima della presentazione del piano concordatario, benché la norma faccia riferimento ad un’offerta selezionata dal debitore con il piano.&nbsp;Il Tribunale precisa poi alcuni temi inerenti alle modalità di svolgimento della procedura competitiva, coordinando la disciplina dell’art. 163-<em>bis</em> l.fall. con quella più generale dell’art. 182 l.fall., applicabile a tute le vendite successive alla domanda di concordato. Il Tribunale in particolare aderisce alla disposizione dell’art. 163-<em>bis</em> l.fall., là dove prevede che l’ulteriore gara tra offerenti abbia luogo solo in caso di più offerte migliorative, traendone la conclusione che in caso di unica offerta valida si possa procedere all’aggiudicazione diretta; la decisione si discosta invece dalla formulazione letterale della norma, là dove questa sembrerebbe presupporre che l’offerta selezionata dal debitore possa divenire inefficace se non adeguata alle prescrizioni del Tribunale, disponendo che anzi il bene sia aggiudicato all’originario offerente se non vi è alcuna ulteriore offerta valida (nello stesso senso cfr. Trib. Mantova 11 agosto 2016). Ciò significa che l’originario offerente non può limitarsi ad attendere un’eventuale proposta migliorativa, confidando di poter partecipare all’ulteriore gara tra offerenti: dovrà invece a sua volta presentare un’offerta conforme alle prescrizioni del Tribunale, potendo rendersi aggiudicatario escusivamente nel caso in cui non sia presentata alcuna offerta valida.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><em>Fabio Marelli, </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 29 Nov 2016 13:32:54 +0100</pubDate>
                        <title>Si consolida l’orientamento che nega la compensazione di crediti scaduti acquistati dopo l’apertura del concorso</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/si-consolida-lorientamento-che-nega-la-compensazione-di-crediti-scaduti-acquistati-dopo-lapertura-del-concorso</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Torino (5 agosto 2016) ed il Tribunale di Milano (25 giugno 2016) si pronunciano in fattispecie di fallimento e concordato preventivo del debitore ceduto e confermano l’interpretazione estensiva del divieto di compensazione di cui al secondo comma dell’art. 56 l.fall.</em><strong><em>Il caso</em></strong>Nel caso affrontato dal Tribunale di Torino, una società in concordato preventivo ha promosso giudizio sommario di cognizione per il pagamento di un proprio credito. Il debitore ha eccepito la compensazione con un credito verso la società ricorrente, ceduto alla resistente dalla propria controllante dopo la domanda di concordato della ricorrente.&nbsp;Nel caso all’esame del Tribunale di Milano, invece, un creditore di società fallita ha proposto domanda di ammissione al passivo del proprio credito, acquistato in data succesiva al fallimento, al netto della compensazione con un proprio preesistente debito nei confronti della società fallita. Il giudice delegato ha rigettato la domanda ed il creditore ha proposto opposizione allo stato passivo.<strong><em>La questione</em></strong>L’art. 56 l.fall. ammette ampiamente la compensazione a favore del debitore del fallito, anche nei casi in cui il controcredito non sia esigibile, liquido od omogeneo, essendo sufficiente che i “fatti genetici” di entrambe le contrapposte posizioni creditorie siano preesistenti alla dichiarazione di fallimento.&nbsp;Il secondo comma dell’art. 56 pone l’unico limite, per i soli crediti verso il fallito non ancora scaduti alla data della dichiarazione di fallimento, quando questi siano stati acquistati per atto tra vivi nell’anno anteriore. Il tema che si pone è quindi se – trattandosi invece di crediti già scaduti – il debitore del fallito possa liberamente acquistarli anche dopo la dichiarazione di fallimento al fine di dedurli in compensazione con il proprio debito.<strong><em>La decisione del Tribunale</em></strong>Entrambe le decisioni – con diversa motivazione – negano sia ammissibile la compensazione con crediti nei confornti del debitore assoggettato al concorso, acquistati dopo l’inizio della procedura.Il Tribunale di Torino aderisce ad un orientamento che ammette la compensazione per i crediti scaduti acquistati nell’anno anteriore all’apertura del concorso, ma non per quelli acquistati successivamente: nel primo caso, infatti, si verifica la reciprocità dei contrapposti crediti in capo agli stessi soggetti, prima della domanda di concordato o del fallimento, mentre la compensazione è impedita se ciò si verifica solo in un momento successivo, operando ormai l’inefficacia delle cause estintive del credito in base all’art. 2917 c.c. Non è quindi sufficiente l’anteriorità dei “fatti genetici” delle pretese contrapposte, ma deve esserlo anche la titolarità in capo agli stessi soggetti.Il Tribunale di Milano non distingue invece tra acquisto nell’anno anteriore oppure successivamente all’apertura del concorso, ritenendo che in entrambi i casi non sia ammessa la compensazione, considerata la <em>ratio</em> della norma volta a reprimere atti volti unicamente ad avvantaggiare il debitore del soggetto insolvente, con pregiudizio della massa e violazione della <em>par condicio creditorum </em>e non essendo ragionevole distinguere sotto questo profilo tra crediti non ancora scaduti e crediti già scaduti alla data dell’apertura del concorso.<strong><em>Commento</em></strong>Le decisioni dei Tribunali di Torino e Milano consolidano l’orientamento estensivo del divieto di compensazione di cui al secondo comma dell’art. 56 l.fall., per i crediti acquistati dopo la dichiarazione&nbsp;di fallimento, recentemente ripreso da&nbsp;Trib. Monza 12&nbsp;ottobre 2015,&nbsp;il quale aveva offerto un diverso percorso interpretativo fondato sul principio del c.d. “abuso del diritto” così da richiedere una verifica nel caso concreto della ricorrenza della fattispecie.&nbsp;Le due decisioni qui segnalate, invece, offrono convincenti motivazioni sistematiche idonee a sorreggere la stessa interpretazione in una prospettiva più ampia, che prescinde da uno specifico intento di frodare le ragioni dei creditori concorsuali.In coerenza con le diverse argomentazioni rispettivamente seguite, il Tribunale di Milano e quello di Torino divergono invece per quanto riguarda l’estensione del divieto di compensazione ai crediti acquistati nell’anno anteriore all’apertura del concorso. La scelta di valorizzare in senso più ampio la <em>ratio </em>della norma sarebbe da preferire, ma per altro verso l’interpretazione seguita dal Tribunale di Torino sembra sorreggere più convincentemente la formulazione della norma, che dovrebbe ritenersi altrimenti priva di un possibile ambito di applicazione: per i crediti acquistati prima del fallimento, potrebbe quindi operare selettivamente l’orientamento che si fonda sull’ “abuso del diritto”.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><em>Fabio Marelli, </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 10 Nov 2016 06:33:26 +0100</pubDate>
                        <title>Conferimenti nelle s.r.l.: i diversi orientamenti dei notai milanesi e campani</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/conferimenti-nelle-s-r-l-i-diversi-orientamenti-dei-notai-milanesi-e-campani</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>I dubbi sull’applicabilità del divieto di conferimento diverso dal denaro e dell’obbligo di versamento integrale, previsti dagli artt. 2463 e 2463-bis c.c. per la fase di costituzione di s.r.l. semplificate e a capitale ridotto, anche alle operazioni di aumento oneroso del capitale fino a euro 10.000 sono risolti, con soluzioni opposte, dai notai milanesi e campani. Analogamente, le due scuole di pensiero si dividono sull’ammissibilità dell’assegno bancario come strumento di pagamento per il versamento dei conferimenti in denaro nelle s.r.l..</em></p><ol> <li><strong>Premessa: orientamenti opposti dei notai milanesi e campani in tema di conferimenti nelle S.r.l.</strong></li></ol><p>La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano e il Comitato Notarile della Regione Campania si &nbsp;sono pronunciati, stabilendosi su posizioni diametralmente opposte, sull’interpretazione di due disposizioni in materia di conferimenti nelle società a responsabilità limitata. In particolare, le questioni trattate sono le seguenti: (a) l’applicabilità, in caso di aumento oneroso del capitale inferiore a 10.000 euro, del divieto di eseguire conferimenti diversi dal danaro e dell’obbligo di versamento integrale previsti dagli articoli 2463 e 2463-bis c.c. con riferimento alla fase costitutiva delle s.r.l. a capitale ridotto e s.r.l. semplificate; e (b) la possibilità di utilizzare l’assegno bancario come strumento di pagamento per il versamento dei conferimenti in denaro nelle s.r.l. in generale.</p><ol start="2"> <li><strong>Il divieto di conferimenti diversi dal denaro e l’obbligo di versamento integrale nelle s.r.l. a capitale ridotto ed s.r.l. semplificate</strong></li></ol><p>A norma degli artt. 2463, c. 4, e 2463-<em>bis</em>, c.2, n. 3, c.c., tanto nel caso di s.r.l. a capitale ridotto, quanto nel caso di s.r.l. semplificata, i conferimenti da eseguirsi in sede di costituzione devono essere versati esclusivamente in danaro e necessariamente per l’intero. Tra gli interpreti, è sorto il dubbio se tali previsioni, specificamente disposte per la fase costitutiva, debbano essere applicate anche in sede di operazioni di aumento oneroso del capitale, quando questo rimanga nel limite di 10.000 euro (e, così, nel limite per l’applicazione della speciale disciplina di s.r.l. a capitale ridotto e semplificate).Un primo commento è arrivato dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano che, prediligendo un’interpretazione letterale delle norme, con la massima n. 130 ha escluso l’estensione delle previsioni sopra indicate all’ipotesi specifica di aumento oneroso del capitale ed ha affermato che, in tal caso, dovrebbe trovare applicazione la disciplina generale prevista in materia di società a responsabilità limitata, in conformità al rinvio di cui agli articoli 2463, c. 5, c.c. e 44, c. 4, D.L. 83/2012.Di opposto avviso, come preannunciato, è invece la massima n. 21 del Comitato Notarile della Regione Campania: il divieto di conferimenti diversi dal denaro e l’obbligo di versamento integrale previsto per s.r.l. semplificate ed s.r.l. a capitale ridotto si applicherebbe, oltre che nella fase costitutiva, anche alle ipotesi di aumento oneroso del capitale che non superi la soglia dei 10.000 euro.A conforto di tale tesi, i notai campani ricorrono principalmente alla seguente argomentazione: la<em> ratio</em> della maggiore rigidità nella disciplina della costituzione dei sotto-tipi di s.r.l. con capitale inferiore ai 10.000 euro trova fondamento nella minore garanzia patrimoniale che il capitale ridotto assicurerebbe rispetto alle s.r.l. tradizionali. A bilanciamento di tale inferiore garanzia, il legislatore avrebbe quindi imposto il divieto e l’obbligo in esame. In altre parole, a fronte della possibilità di costituire delle s.r.l. con capitale inferiore ai 10.000 euro, il legislatore ha preteso che tale capitale fosse composto di sole risorse monetarie immediatamente e pienamente disponibili. La medesima esigenza permarrebbe, quindi, fintanto che il capitale non superi la soglia dei 10.000 euro, sia nella fase della costituzione sia nell’eventuale successivo aumento di capitale: da qui, l’applicabilità, in via analogica, delle previsioni in esame alle operazioni di aumento oneroso del capitale.</p><ol start="3"> <li><strong>L’assegno bancario come metodo di pagamento per i conferimenti in danaro nelle s.r.l.</strong></li></ol><p>Le massime della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano e del Comitato Notarile della Regione Campania si discostano, inoltre, nell’interpretazione del nuovo testo dell’art. 2464 c.c., come modificato dall’art. 9, c. 15-<em>bis</em>, d.l. 76/2013, convertito con l. 99/2013. In particolare, il dubbio si è posto sull’ammissibilità dell’assegno bancario tra i mezzi di pagamento, da indicare nell’atto costitutivo, per dare corso al versamento del venticinque per cento (o dell’intero nel caso di costituzione con atto unilaterale) dei conferimenti in danaro.Parere favorevole è dato dai notai milanesi, che nella massima n. 148 sottolineano, in primo luogo, come gli assegni bancari siano menzionati tra i “mezzi di pagamento” nella normativa antiriciclaggio. Inoltre, ricordano che, ai sensi dell’art. 3 r.d. 1736/1933, non può essere emesso un assegno bancario se il traente non abbia fondi disponibili presso il trattario: in ragione di ciò, la massima afferma che un assegno regolarmente emesso possa qualificarsi come “<em>mezzo di pagamento idoneo a far conseguire al prenditore il pagamento della somma in esso menzionata</em>”, pur riconoscendo al tempo stesso la mancanza di azione diretta del prenditore nei confronti della banca.Diversamente, la posizione illustrata nella massima n. 23 del Comitato Notarile della Regione Campania propende per la soluzione negativa, ponendo anche in questo caso l’attenzione verso la <em>ratio</em> alla base della norma. Esprimendosi in termini di “versamento” del conferimento, l’art. 2464 c.c. intende assicurare l’effettività della corrispondente porzione di capitale sociale, anche a tutela dell’affidamento dei terzi. A tali fini, la consegna di un assegno bancario non sarebbe sufficiente ad integrare il “versamento” richiesto dalla norma: infatti, se l’assegno circolare è garantito dalla cauzione che gli istituti emittenti devono costituire per legge (assicurando così l’effettività di tale versamento), l’assegno bancario manca di una analoga garanzia di esistenza della provvista. Ne consegue che la consegna di un assegno bancario non sarebbe idonea a liberare il socio dall’obbligazione di pagamento delle somme conferite.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare Marco Cosa, </em><a href="mailto:marco.cosa@advant-nctm.com"><em>marco.cosa@advant-nctm.com</em></a><em> &nbsp;</em><em>&nbsp;</em>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 10 Nov 2016 06:32:08 +0100</pubDate>
                        <title>Diversificazione del Contributo Ambientale CONAI per gli imballaggi in plastica</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/diversificazione-del-contributo-ambientale-conai-per-gli-imballaggi-in-plastica</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Con la finalità di incentivare l’uso di imballaggi maggiormente riciclabili, collegando il livello contributivo all’impatto ambientale delle fasi di fine vita/nuova vita, è stata decisa dal CONAI una diversificazione dell’importo del Contributo Ambientale CONAI per gli imballaggi in plastica. In attesa della definizione dei nuovi valori contributivi, la Guida Tecnica pubblicata nel settembre 2016 illustra le novità del nuovo sistema, al fine di consentire alle aziende di valutare gli effetti sulle procedure gestionali e sui sistemi informativi in uso.</em>Il Contributo Ambientale CONAI (“<strong>CAC</strong>”), stabilito per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio, rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale CONAI ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per i maggiori oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi.&nbsp;Con la finalità di incentivare l’uso di imballaggi maggiormente riciclabili, collegando il livello contributivo all’impatto ambientale delle fasi di fine vita/nuova vita, il CONAI ha recentemente lanciato un progetto destinato ad attuare una diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica attraverso la definizione di tre criteri guida: facilità di selezione, riciclabilità, circuito di destinazione prevalente dell’imballaggio<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.Sulla base di tali criteri, sono state quindi individuate le seguenti tre categorie di imballaggi in plastica:</p><ul> <li>imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito “Commercio &amp; Industria”;</li> <li>imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito “Domestico”;</li> <li>imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali.</li></ul><p>Godranno di un’agevolazione sul&nbsp;CAC gli imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito “Domestico” e di un’agevolazione maggiore quelli selezionabili e riciclabili da circuito “Commercio &amp; Industria”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>. Pagheranno, invece, un CAC più alto gli imballaggi che presentano maggiori difficoltà nella gestione del ciclo fine vita/nuova vita.&nbsp;Il progetto, annunciato nel settembre 2016, passerà per&nbsp; un periodo di test nel corso del 2017, di circa sei mesi, nel corso del quale le aziende consorziate al CONAI potranno effettuare la dichiarazione del CAC usando il nuovo sistema (anche se sarà mantenuto un unico valore del CAC per la plastica).&nbsp;I nuovi valori contributivi, che verranno definiti in maniera graduale, saranno comunicati almeno sei mesi prima dell’entrata in vigore (ancora non precisata e che dipenderà dall’esito del periodo di test) del nuovo sistema di dichiarazione.&nbsp;Nel settembre 2016 è stata pubblicata la Guida Tecnica al fine di illustrare le novità riguardanti l’applicazione, la dichiarazione e l’esenzione del CAC<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>; in attesa della definizione dell’entità dei livelli contributivi per gli imballaggi in plastica, nella Guida Tecnica sono stati adottati convenzionalmente valori simbolici per le tre categorie di imballaggi oggetto di diversificazione contributiva.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare Valentina Cavanna, </em><a href="mailto:valentina.cavanna@advant-nctm.com"><em>valentina.cavanna@advant-nctm.com</em></a>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La notizia del lancio del progetto è consultabile all’indirizzo <a href="http://www.conai.org/notizie/al-via-la-diversificazione-contributiva-degli-imballaggi-in-plastica" target="_blank" rel="noreferrer">http://www.conai.org/notizie/al-via-la-diversificazione-contributiva-degli-imballaggi-in-plastica</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In fase di prima applicazione, tra gli imballaggi rientranti nelle due categorie agevolate vi sono&nbsp;i seguenti: film estensibile/termoretraibile per pallettizzazione e altri usi, pallet, pluribolle e simili (Imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito “Commercio &amp; Industria”); bottiglie, tappi per bottiglie (Imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito “Domestico”).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Consultabile all’indirizzo <a href="http://www.conai.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2016/09/Guida_CAC_diversificato.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">http://www.conai.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2016/09/Guida_CAC_diversificato.pdf</a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 10 Nov 2016 06:30:44 +0100</pubDate>
                        <title>L’esercizio del diritto di recesso tra ius variandi e clausole di indicizzazione nel settore delle comunicazioni elettroniche: la giurisprudenza della CGUE</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lesercizio-del-diritto-di-recesso-tra-ius-variandi-e-clausole-di-indicizzazione-nel-settore-delle-comunicazioni-elettroniche-la-giurisprudenza-della-cgue</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>“<em>[…] </em><em>una modifica delle tariffe di una prestazione di servizi relativi alle reti o di servizi di comunicazione elettronica, derivante dall’applicazione di una clausola di adeguamento delle tariffe contenuta nelle condizioni generali di contratto applicate da un’impresa che fornisce tali servizi, […] qualora preveda un tale adeguamento in base a un indice oggettivo dei prezzi al consumo stabilito da un istituto pubblico, non costituisce una «modifica delle condizioni contrattuali» che, ai sensi di tale disposizione, conferisce all’abbonato il diritto di recedere dal contratto senza penali.</em><em>”.</em>- Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Quarta Sezione, sentenza 26 novembre 2015, causa C-326/14 -</p><ol> <li><strong>La fattispecie</strong></li></ol><p>Un’associazione di consumatori austriaca (di seguito, l’“<strong>Associazione</strong>”) intentava un procedimento inibitorio nei confronti di una delle più grandi imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica per far espungere dalle condizioni generali di contratto praticate una clausola c.d. di indicizzazione - che escludeva il diritto di recesso in via straordinaria a fronte di modifiche tariffarie attuate in base alla clausola di indicizzazione stessa - per presunta violazione dell’art. 20 della direttiva n. 22/2002 CE<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> (di seguito, la “<strong>Direttiva</strong>”).Le condizioni generali di contratto stabilivano infatti che, nel caso in cui nelle disposizioni relative alle tariffe fosse stata prevista un’indicizzazione, l’operatore avrebbe avuto il diritto di incrementare o diminuire le tariffe per l’anno di calendario successivo, in misura corrispondente all’aumento o alla diminuzione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo.Tali condizioni generali di contratto escludevano, inoltre, espressamente il diritto di recesso in capo al consumatore in quanto le modifiche tariffarie sarebbero state fondate su un indice concordato.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong>La questione pregiudiziale</strong></li></ol><p>La Corte di Cassazione austriaca rimetteva la questione giuridica al giudice europeo, formulando la seguente questione pregiudiziale: “<em>se il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all’atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali, conferito all’abbonato dall’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2002/22, debba essere riconosciuto anche nel caso in cui un adeguamento delle tariffe discenda dalle condizioni contrattuali le quali prevedono, già al momento della conclusione del contratto, che possa verificarsi in futuro un adeguamento delle tariffe (in aumento o in diminuzione) in misura corrispondente alle variazioni di un indice oggettivo dei prezzi al consumo, che rappresenta l’andamento del valore monetario</em>”.In via preliminare, occorre ricordare che la Direttiva mira a istituire un quadro normativo armonizzato che garantisca, nel settore della comunicazione elettronica, la prestazione di un servizio universale, ossia la fornitura di un insieme minimo definito di servizi a tutti gli utenti finali ad un prezzo ragionevole. Secondo l’articolo 1, paragrafo 1, della Direttiva, uno degli scopi della medesima consiste nel garantire la disponibilità, in tutta l’Unione Europea, di servizi di buona qualità accessibili al pubblico attraverso una concorrenza e un’opportunità di scelta effettive.In tale contesto, l’articolo 20, paragrafo 1, lettera d), della Direttiva prevede che il contratto indichi&nbsp; in modo chiaro, dettagliato e facilmente comprensibile, il dettaglio dei prezzi e delle tariffe vigenti, comprese le modalità secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito alle tariffe applicabili e ai costi di manutenzione. Inoltre, ai sensi del paragrafo 4 del medesimo articolo: “<em>gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all'atto della notifica di proposte di modifiche delle condizioni contrattuali. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e sono informati nel contempo del loro diritto di recedere dal contratto, senza penali, qualora non accettino le nuove condizioni</em>”.&nbsp;</p><ol start="3"> <li><strong>La decisione della CGUE </strong></li></ol><p>Secondo i giudici della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, l’interesse perseguito dalla Direttiva non è tanto quello di consentire al contraente (sia esso consumatore o professionista) di opporsi a una qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali attuata dall’operatore, bensì quello di garantire al contraente la possibilità di ricevere fin dall’inizio – i.e. dalla stipulazione del contratto – ogni informazione utile e necessaria per avere consapevolezza dei termini e delle condizioni contrattuali e di poter reagire, mediante il recesso, a modifiche di quanto in precedenza concordato.Ciò che vuol essere evitato non è la modifica del contratto, bensì la modifica ‘‘a sorpresa’’ del contratto.Con riferimento alle clausole di indicizzazione del prezzo o della tariffa, quindi, ciò che conta è che esse siano predeterminate e rese note al contraente fin dal momento della stipulazione del contratto, nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza enunciati al considerando 49 della Direttiva.Pertanto, se l’operatore ha posto in essere tutto quanto necessario a garantire un’adeguata informazione del contraente in fase di sottoscrizione del contratto, non vi è necessità di riconoscere al contraente medesimo &nbsp;alcun diritto di recesso &nbsp;in quanto lo stesso era consapevole fin dall’inizio di sottoscrivere un contratto che prevedeva tariffe determinato, ma suscettibili di variazioni sulla base di un indice predeterminato e conosciuto.La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha quindi escluso che la modifica della tariffa o del prezzo del servizio derivante dall’applicazione di una c.d. clausola di indicizzazione contenuta, fin dall’inizio, nelle condizioni generali di contratto possa costituire una ‘‘modifica delle condizioni contrattuali’’ ai sensi dell’art. 20 della Direttiva, e ha pertanto deciso che in tale fattispecie l’abbonato non è legittimato al recesso.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. </em><em>&nbsp;</em><em>Per ulteriori informazioni contattare Francesca Angelilli, </em><a href="mailto:francesca.angelilli@advant-nctm.com"><em>francesca.angelilli@advant-nctm.com</em></a>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> <em>“Gli Stati Membri provvedono affinchè gli abbonati abbiano il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all’atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dalle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e, al contempo, sono informati del diritto di recedere dal contratto, senza penali, se non accettano le nuove condizioni. Gli Stati Membri provvedono affinchè le autorità nazionali di regolamentazione possano specificare la forma di tali notifiche</em><em>”.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 10 Nov 2016 06:29:17 +0100</pubDate>
                        <title>Responsabilità amministrativa degli enti, l’interesse o il vantaggio coincide con il risparmio di spesa conseguito</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/responsabilita-amministrativa-degli-enti-linteresse-o-il-vantaggio-coincide-con-il-risparmio-di-spesa-conseguito</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>“<em>Interesse e vantaggio vanno letti, nella prospettiva patrimoniale dell’ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dei procedimenti e dei presidi di sicurezza (dai più basilari e generici, quali la formazione e l’informazione, ai più specifici e settoriali), nonché alla generalizzata violazione della disciplina regolante lo smaltimento dei rifiuti pericolosi […]. Oltre che come incremento economico conseguente all’aumento della produttività, non ostacolata dal rispetto della normativa prevenzionale e di quella regolante lo specifico settore lavorativo</em>”.- Cass. Pen., sez. IV, n. 31210 del 19 maggio 2016 -&nbsp;</p><ol> <li><strong>Il caso oggetto della pronuncia</strong></li></ol><p>Il 4 novembre 2010, presso il deposito di raccolta e trattamento di rifiuti della Eureco s.r.l. a Paderno Dugnano, si sviluppava un incendio, a seguito del quale quattro operai della società perdevano la vita e altrettanti rimanevano feriti. L’incendio era stato innescato dal contatto del gas, sprigionato dai setacci molecolari stoccati in un cassone, con le parti calde del motore di un muletto che operava nelle vicinanze, e ulteriormente alimentato dal contatto con dei solventi e delle vernici infiammabili non distanti dal cassone.Venivano tratti a giudizio per la morte e il ferimento degli operai, l’amministratore unico della società, imputato del delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica ex art. 589, commi 1, 2 e 4, c.p. e di numerosi altri reati, nonché la stessa Eureco s.r.l. alla quale veniva contestato l’illecito amministrativo di cui all’art. 25-<em>septies</em> del d.lgs. n. 231/2001.Sia l’amministratore unico che la società venivano condannati in primo grado e la sentenza confermata in appello.Proponevano quindi ricorso in Cassazione, adducendo entrambi cinque motivi di ricorso.In particolare e per quel che qui rileva, la società deduceva con il secondo motivo di ricorso l’illogicità e la mancanza di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui questa riconosceva il vantaggio dell’ente nel risparmio di spesa conseguito dalla società e derivante dall’inosservanza della normativa antinfortunistica.La Corte di Cassazione dichiarava inammissibile i ricorsi, confermando le condanne degli imputati.</p><ol start="2"> <li><strong>Interesse e vantaggio nei reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro</strong></li></ol><p>L’art. 5 del d.lgs. n. 231/2001 àncora l’affermazione di responsabilità nei confronti dell’ente alla circostanza che il reato sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio. Interesse e vantaggio sono concetti autonomi e distinti, che possono sussistere anche alternativamente. L’interesse, in particolare, afferisce alla condotta dell’agente diretta a procurare un’utilità all’ente; il vantaggio, invece, va identificato nell’utilità conseguita dall’ente e alla quale la condotta dell’agente era finalisticamente orientata. L’introduzione nel novero dei reati presupposto di fattispecie colpose, quali sono quelle in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ha suscitato alcune perplessità in merito alla compatibilità dell’elemento soggettivo del reato con il requisito dell’interesse o del vantaggio. La giurisprudenza, con orientamento pressoché costante, ha chiarito innanzitutto che, con riguardo ai reati colposi, la sussistenza dell’interesse o del vantaggio deve essere valutata facendo riferimento alla condotta e non già all’evento. Se, cioè, non può ravvisarsi un interesse o un vantaggio dell’ente nella morte o nelle lesioni di un lavoratore, ben può sussistere un interesse o un vantaggio dell’ente avuto riguardo alla condotta – commissiva o omissiva – che ha determinato l’evento. La seconda e ultima considerazione svolta dalla giurisprudenza, sul punto, è che non necessariamente l’utilità conseguita o che si intende conseguire deve consistere in un’utilità positiva (il compimento dell’atto non dovuto, nella corruzione; l’ottenimento di somme non dovute, nella truffa a danno dello Stato, etc.) ma può anche consistere in un’utilità negativa. Con particolare riferimento ai delitti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, tale utilità negativa può ravvisarsi nel risparmio di spesa conseguente alla mancata adozione delle misure prescritte dalla normativa antinfortunistica e nel correlato incremento economico conseguente all’aumento della produttività.A questo orientamento aderisce anche la sentenza in commento, nella quale è stata riconosciuta la sussistenza tanto dell’interesse quanto del vantaggio dell’ente. Si legge in motivazione che “<em>interesse e vantaggio vanno letti, nella prospettiva patrimoniale dell’ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dei procedimenti e dei&nbsp; presidi di sicurezza (dai più basilari e generici, quali la formazione e l’informazione, ai più specifici e settoriali), nonché alla generalizzata violazione della disciplina regolante lo smaltimento dei rifiuti pericolosi […]. Oltre che come incremento economico conseguente all’aumento della produttività, non ostacolata dal rispetto della normativa prevenzionale e di quella regolante lo specifico settore lavorativo</em>”.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare Giulio Uras, </em><a href="mailto:giulio.uras@advant-nctm.com"><em>giulio.uras@advant-nctm.com</em></a><em>&nbsp;</em>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 10 Nov 2016 06:20:15 +0100</pubDate>
                        <title>Responsabilità precontrattuale: la natura contrattuale da contatto sociale qualificato secondo la recente pronunzia della Cassazione civile del 12.07.2016 n. 14188</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/responsabilita-precontrattuale-la-natura-contrattuale-da-contatto-sociale-qualificato-secondo-la-recente-pronunzia-della-cassazione-civile-del-12-07-2016-n-14188</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong> FATTISPECIE</strong>Il caso di specie riguarda la stipulazione di un contratto di appalto di servizi tra un privato e l’amministrazione appaltante. In seguito alla mancata approvazione ministeriale, non si è perfezionato il vincolo contrattuale, non essendo sufficiente la mera aggiudicazione pronunciata in favore del contraente.L’annullamento da parte del giudice amministrativo del contratto espone l’amministrazione al risarcimento dei danni per le perdite e i mancati guadagni subiti dal privato aggiudicatario.Secondo la giurisprudenza tralatizia, la responsabilità precontrattuale dell’amministrazione è di tipo extracontrattuale, con conseguente termine quinquennale di prescrizione dell’azione.Nella sentenza in esame, il giudice di legittimità configura, invece, la responsabilità dell’amministrazione come responsabilità di tipo contrattuale conseguente al cd. contatto qualificato tra le parti nella fase procedimentale anteriore alla stipula del contratto.<strong>&nbsp;</strong><strong>PERCORSO ARGOMENTATIVO</strong>Osserva la Suprema Corte che la giurisprudenza meno recente ha sovente qualificato la responsabilità precontrattuale (non solo della pubblica amministrazione) in termini di responsabilità extracontrattuale. Da tale impostazione discendevano alcune notevoli conseguenze applicative: in primo luogo, era posto in capo alla parte lesa l’onere probatorio della colpa o del dolo del convenuto; in secondo luogo, il termine di prescrizione dell’azione era quinquennale; da ultimo, l’interesse negativo doveva orientare il criterio di liquidazione del danno.Dopo l’esposizione di teorie meno recenti e dopo un <em>excursus</em> storico e comparatistico, la Corte di Cassazione arriva alla parte più innovativa della sentenza: muovendo dalla disamina del concetto di ‘contatto sociale qualificato’, fonda la natura contrattuale della responsabilità precontrattuale. Il contatto sociale sarebbe, nelle parole della Corte, la “situazione nella quale, per effetto del rapporto che si è venuto a creare tra le parti e del conseguente affidamento che ciascuna di esse ripone nella buona fede, nella correttezza e nella professionalità dell’altra, si generano tra le stesse obblighi di protezione che precedono e si aggiungono agli obblighi di prestazione scaturenti dal contatto.”Da questa premessa, la Corte suprema configura il rapporto tra due parti, che non hanno ancora concluso un contratto ma tra cui esiste una relazione qualificata (connotata dall’affidamento), come “rapporto obbligatorio senza obbligo di prestazione”. <em>In breve, il contatto sociale qualificato genera, sulla base dell’affidamento, obblighi di protezione e informazione che le parti devono osservare anche in assenza di un vincolo contrattuale; l’inosservanza di questi obblighi, che cagioni una lesione a una parte, ingenera una responsabilità di tipo contrattuale a carico della controparte.</em>La novità risiede, dunque, nell’impiego del contatto sociale qualificato per giustificare la natura contrattuale della cd. <em>culpa in contrahendo</em>.<strong>PRINCIPII DI DIRITTO</strong>Due sono i principii di diritto individuati dalla Corte di Cassazione.</p><ol> <li>Con riferimento ai contratti conclusi con la pubblica amministrazione, “il dispiegamento degli effetti vincolanti per le parti […] è subordinato all’approvazione ministeriale […] sicché, ai fini del perfezionamento effettivo del vincolo contrattuale, pur se formalmente esistente, non è sufficiente la mera aggiudicazione pronunciata in favore del contraente, come pure la formale stipula del contratto ad evidenza pubblica nelle forme prescritte dalla legge”.</li> <li>Per quanto riguarda la (eventuale) <u>responsabilità dell’amministrazione,</u> questa “deve essere, di conseguenza, configurata come responsabilità precontrattuale, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., <u>inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale da ‘contatto sociale qualificato’, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni</u>, ai sensi dell’art. 1173 c.c., e dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi dell’art. 1174 c.c., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., con conseguente applicabilità del termine decennale di prescrizione ex art. 2946.”</li></ol><p>Scostandosi dai precedenti insegnamenti, la Corte ha così risolto positivamente il quesito sulla “ravvisabilità di una <u>responsabilità contrattuale anche in assenza di un atto negoziale</u> dal quale scaturiscano specifici obblighi di prestazione a carico delle parti, qualora tra le stesse venga comunque ad instaurarsi una relazione qualificabile come ‘contatto sociale qualificato’.”&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare Christian Romeo (christian.romeo@advant-nctm.com)</em>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 10 Nov 2016 06:18:39 +0100</pubDate>
                        <title>Diritto di satira e detti popolari</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/diritto-di-satira-e-detti-popolari</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione con sentenza n. 6786/2016 è intervenuta&nbsp;sulla liceità dell’utilizzo di detti popolari in chiave satirica. In particolare il caso aveva&nbsp;ad&nbsp;oggetto un’azione per risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa esercitata da un parlamentare nonché autore di alcune pubblicazioni conseguente alla risposta pubblicata dal direttore dell’edizione telematica di un noto quotidiano italiano. In particolare un lettore aveva chiesto se il direttore ritenesse che la vicenda del predetto parlamentare-scrittore, che si era scoperto aver collaborato con il SISMI, potesse essere equiparata ad&nbsp;un altro ben più&nbsp;un&nbsp;famoso caso di&nbsp;scrittore-spia, ovvero quello di Ernest Hemingway. Il direttore, per stigmatizzare, la differenza tra le due vicende,&nbsp;aveva citato un detto milanese, ripreso spesso dal celebre comico meneghino Gino Bramieri, secondo cui non bisogna confondere il risotto con gli escrementi. Il Supremo Collegio, rammentato che il diritto di satira al contrario del diritto di cronaca si sottrae al parametro della verità del fatto,&nbsp;ha ritenuto che la locuzione utilizzata&nbsp;dal direttore costituisse legittimo esercizio del diritto di satira, in quanto avente una valenza iperbolica e grottesca, percepibile dal lettore, finalizzata a porre in risalto l’incomparabilità della vicenda oggetto di analisi e quella, ovviamente di maggiore preminenza sul piano storico ed artistico, del premio Nobel Hemingway. Per la Suprema Corte una siffatta elaborazione satirica deve essere ritenuta lecita, allorquando il destinatario sia un personaggio pubblico in relazione al quale è fisiologica una maggiore esposizione mediatica (limite interno) ed il messaggio satirico sia causalmente collegato alla sua dimensione pubblica (limite esterno).&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare Gianluca Massimei (</em><a href="mailto:g.massimei@advant-nctm.com"><em>g.massimei@advant-nctm.com</em></a><em>)</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 10 Nov 2016 06:16:59 +0100</pubDate>
                        <title>Divieto di finanziare l’acquisto di proprie azioni e inibitoria cautelare</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/divieto-di-finanziare-lacquisto-di-proprie-azioni-e-inibitoria-cautelare</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Venezia ha ritenuto che il divieto di finanziare l’acquisto e la sottoscrizione di proprie azioni sancito dal</em><em>l'art. 2358 c.c.</em><em> opera anche per le società cooperative per azioni, in virtù del richiamo di cui all’art. 2519 c.c.</em>Il Tribunale di Venezia ha accolto i ricorsi presentati da due correntisti, con cui è stato chiesto di inibire alla banca di chiedere il pagamento dei saldi passivi dei conti correnti a loro intestati. In particolare, sotto il profilo del periculum in mora, il Tribunale ha ritenuto sussistente il requisito del pregiudizio irreparabile richiesto dall’art. 700 c.p.c. in quanto, pur trattandosi di un danno, in prima battuta, di carattere patrimoniale, esso sarebbe tale - per l’entità dell’importo - da provocare una modifica significativa dell’organizzazione della vita personale del debitore.Con distinti ricorsi ex art. 700 c.p.c. depositati innanzi al Tribunale di Venezia due correntisti lamentavano la nullità dei contratti di finanziamento conclusi con un noto istituto bancario, in quanto finalizzati all’acquisto di azioni della banca medesima in spregio al divieto di cui all’art. 2358 c.c., e chiedevano pertanto al Tribunale di inibire alla banca di chiedere il pagamento dei saldi passivi dei conti correnti ingenerati dai predetti contratti.La banca si costituiva in entrambi i procedimenti contestando la sussistenza tanto del <em>periculum</em> quanto del <em>fumus boni iuris</em>.In particolare, con riferimento al requisito del<em> periculum</em>, la banca rilevava che una richiesta pagamento non potrebbe integrare il requisito del “<em>pregiudizio imminente e irreparabile</em>” richiesto dall’art. 700 c.p.c., posto che: <em>(i)</em> si tratterebbe di un pregiudizio di carattere patrimoniale e quindi riparabile; <em>(ii)</em> l’ordinamento attribuisce al soggetto che intende opporsi a una richiesta di pagamento molteplici strumenti, di conseguenza il danno lamentano non sarebbe nemmeno imminente.Quanto, invece, al <em>fumus boni iuris,</em> la Banca contestava: <em>(i)</em> la possibilità di applicare la disciplina prevista dall’art. 2358 c.c., dettata per le società per azioni, anche alle società cooperative; <em>(ii)</em> che difetterebbe qualsiasi collegamento tra la concessione del finanziamento e l’acquisto di azioni della banca; <em>(iii)</em> che i ricorrenti non avrebbero provato la mancanza di quelle condizioni in presenza delle quali è ammesso finanziare l’acquisto di proprie azioni.<strong>&nbsp;</strong>Con riferimento al <em>periculum </em>il Tribunale di Venezia ha ritenuto che anche una richiesta di pagamento può integrare il requisito del <em>periculum</em> irreparabile <em>ex </em>art. 700 c.p.c., in quanto «<em>pur trattandosi di pregiudizio attinente in prima battuta a profili di carattere patrimoniali, è pur vero che indebitamenti elevati – ove il creditore ne esiga il pagamento – appaiono suscettibili di provocare una modifica significativa, per tutto il tempo della causa di merito ordinario, dell’organizzazione di vita, anche personale del debitore</em>».&nbsp;Quanto al <em>fumus boni iuris</em>, in entrambi i procedimenti il Tribunale di Venezia ha ritenuto che le pretese dei correntisti apparissero, a un primo esame, fondate. In particolare:(i) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; con riferimento all’applicabilità della disciplina dell’art. 2358 c.c. alle società cooperative, pur riconoscendo che si tratta di una questione controversa, il Tribunale ha sostenuto che in forza del richiamo fatto dall’art. 2519 c.c. si deve ritenere che il divieto di finanziare l’acquisto di azioni proprie opera anche con riferimento a tali società;(ii)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sussisterebbe la prova del collegamento tra l’operazione di finanziamento e quella di acquisto, posto che la contiguità temporale tra tali operazioni costituisce un elemento presuntivo grave, preciso e concordate sufficiente a dimostrare l’unitarietà delle operazioni;(iii) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; in virtù del principio di vicinanza della prova, grava sulla banca l’onere di provare la sussistenza di quelle condizioni in presenza delle quali è ammesso finanziare l’acquisto di proprie azioni. Prova che non è stata fornita nel caso di specie.Alla luce di ciò il Tribunale, in accoglimento delle pretese dei ricorrenti, ha inibito alla banca di richiedere il pagamento del saldi passivi dei conti correnti.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. &nbsp;Per ulteriori informazioni contattare Gian Carlo Sessa (gian.carlo.sessa@advant-nctm.com), Guido Bartalini (</em><a href="mailto:guido.bartalini@advant-nctm.com"><em>guido.bartalini@advant-nctm.com</em></a><em>) e Mauro Curtò (mauro.curto@advant-nctm.com )</em><em>&nbsp;</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 07 Oct 2016 06:51:00 +0200</pubDate>
                        <title>Brexit e il trasporto marittimo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/brexit-e-il-trasporto-marittimo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Brexit</strong>Il voto nel Regno Unito per lasciare l'Unione Europea cambia ogni cosa. Ed è quasi impossibile determinarne ora le conseguenze, dal punto di vista macroeconomico o microeconomico, per non parlare del suo impatto a livello politico. Quelli di noi che lavorano a Bruxelles sperano che l'impatto politico si traduca in uno stimolo per il completamento del progetto di unificazione dell’Europa. Questa visione, tuttavia, non è condivisa da tutti. Ci sono quelli che vogliono tornare ad un maggior nazionalismo in modo da poter meglio godere dei frutti che i vari stati membri dell'UE hanno prodotto dopo la seconda guerra mondiale (e per molti secoli prima). La domanda che i “<em>nazionalisti</em>” devono porsi è se il&nbsp; “<em>localismo</em>” fornirà una base sufficiente nel lungo termine per il mantenimento dei valori e dei benefici di cui godono oggi. E se tali frutti siano il risultato di un “<em>talento</em>” soltanto nazionale o il beneficio del “<em>talento</em>” europeo condiviso con gli altri stati.L’Unione può essere gestita meglio? Sì. Possiamo fare le cose diversamente? Anche in questo caso la risposta è sì. Ma possono gli Stati nazionali farlo da soli? Non credo. Quel tempo è finito.<strong>Aiuti di Stato in Inghilterra</strong>Il Regno Unito è ancora parte dell’Unione Europea. La prova più evidente è un’indagine condotta dal Commissario per la Concorrenza su possibili aiuti di Stato forniti dal Consiglio Comunale di Portsmouth alla MMD Shipping Services Ltd. Quest’ultima è detenuta dal Comune di Portsmouth dal 2008.Un concorrente ha denunciato alla Commissione come un finanziamento a lungo termine alla predetta società da parte del Comune di Portsmouth (la società si trovava in difficoltà finanziarie ed è stata di fatto salvata dal Comune) avrebbe dato alla MMD Shipping Services Ltd. un vantaggio competitivo a danno della concorrenza.Un’indagine svolta in modo approfondito può richiedere alcuni anni e la Commissione non ha chiarito che cosa accadrà se il Regno Unito lascerà l’UE prima della conclusione dell’indagine. Se sarà una Brexit incisiva, allora la Commissione avrà perso la propria competenza. Se sarà una Brexit “<em>morbida</em>” e il Regno Unito rimarrà a far parte del mercato comune, è probabile che le regole di concorrenza continueranno ad applicarsi al Regno Unito e troveranno quindi applicazione anche relativamente a questa vicenda.<strong>Aiuti di Stato per Airbus</strong>Restando in tema di aiuti, si ricorda che, oltre alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ci sono anche le norme dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO ). Anche se l'UE e la WTO usano parole diverse per descrivere gli aiuti, l’obiettivo di base è lo stesso: gli aiuti che danno un vantaggio a determinate imprese falsano la concorrenza e devono essere disciplinati.La disputa Airbus/Boeing è stata oggetto di discussione per molti anni. Sia gli Stati Uniti sia l'Unione Europea e quattro dei suoi stati membri sono stati condannati per aver fornito aiuti illegittimi. Come spesso accade per le decisioni della WTO, entrambe le parti potrebbero rivendicare una vittoria. Lasciamo la valutazione agli avvocati. Ciò che è di vitale importanza è il finanziamento a lungo termine di grandi progetti come lo sviluppo di aeromobili o la costruzione di infrastrutture o di impianti energetici.&nbsp;<strong><em>Cabotaggio e dumping sociale</em></strong>Il mercato dei trasporti su strada non è completamente liberalizzato. Tuttavia, se un camion arriva da un altro Stato membro dell'UE per consegnare un carico, lo stesso ha diritto a caricare una spedizione in quello Stato membro. Questo si chiama cabotaggio terrestre. Le regole del cabotaggio terrestre sono state ampliate nel corso degli anni. Oggi il trasportatore di un altro Stato può effettuare fino a tre trasporti entro 7 giorni dalla prima consegna.Tutto bene dal punto di vista dell’UE. Vi è una crescente concorrenza in questo settore. Il problema è che un certo numero di Paesi scandinavi ritiene che le regole del cabotaggio terrestre siano sfruttate da imprese di trasporto con salari più bassi (in particolare quelle degli Stati baltici e della Polonia) per battere sul prezzo le imprese di trasporti scandinave. E’ la battaglia del cosiddetto dumping sociale. I paesi con i salari più bassi stanno sfruttando le regole o ne stanno abusando in modo da fornire servizi a un prezzo inferiore (pagando meno gli autisti, per esempio)?La Commissione UE vuole sviluppare il cabotaggio fino&nbsp; a raggiungere la piena liberalizzazione dei servizi di trasporto su strada. Danimarca e Finlandia stanno opponendo resistenza ed hanno introdotto norme nazionali per rendere più difficile per le imprese straniere il godimento dei diritti di cabotaggio. Mentre la Commissione minaccia di intervenire, la Svezia sta mettendo da parte i soldi per vigilare in modo più efficace sull’attuale sistema di cabotaggio.Tutto questo è normale nel processo di creazione di un mercato comune. Ci sono vincitori e vinti. Il problema oggi è che la questione assume rilevo anche rispetto agli accordi TTIP e CETA. L’opposizione verso una maggiore liberalizzazione del mercato con gli stati terzi avrà un impatto anche sulla liberalizzazione del mercato all'interno dell'UE? E’ possibile e questo è un vero problema per l'UE.&nbsp;&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 07 Oct 2016 06:50:08 +0200</pubDate>
                        <title>Legge Europea n. 122/2016: modifiche in tema di diritto del lavoro e nel settore marittimo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legge-europea-n-1222016-modifiche-in-tema-di-diritto-del-lavoro-e-nel-settore-marittimo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In data 23 luglio 2016 è entrata in vigore la c.d. Legge Europea che modifica alcune disposizioni dell’ordinamento nazionale adeguandone i contenuti al diritto europeo.Con particolare riferimento alle norme in materia di lavoro sono state introdotte modifiche in materia di assolvimento dell’obbligo formativo nel settore marittimo ed in relazione ai diritti dei lavoratori a seguito del subentro di un nuovo appaltatore.L’articolo 24 introduce (ai commi da 6 a 10) alcune novità in relazione alla modalità indiretta dell’obbligo formativo connesso al regime della <em>tonnage tax</em>. Al riguardo si segnala, infatti, che l’articolo 157 del TUIR individua tra le ipotesi di perdita di efficacia dell’opzione della <em>tonnage tax&nbsp; </em>anche il mancato rispetto dell’obbligo di formazione dei cadetti. Tale obbligo è assolto, alternativamente, con l’imbarco di un allievo ufficiale per ciascuna delle navi rientranti nell’opzione, oppure con il versamento di un importo annuo a favore del Fondo nazionale marittimi o di poli formativi accreditati dalle regioni.L’art. 24 al comma 6 stabilisce che nell’ipotesi in cui l’importo formativo non risulti di un’entità inferiore al 10 per cento dell’importo dovuto e comunque inferiore alla soglia di 10mila euro non si determini una decadenza automatica dal regime di <em>tonnage tax</em>. Sull’importo dell’omesso versamento si applicherà una sanzione pari al 50 per cento.E’ stata introdotta, altresì, una procedura di regolarizzazione dell’omesso versamento, che dovrà essere versato entro 1 anno dalla scadenza prevista oltre alle sanzioni pari al 20 per cento e agli interessi legali. Si precisa, tuttavia, che tale ravvedimento non è possibile nel caso in cui la violazione sia stata accertata da parte degli ufficiali finanziari. La norma chiarisce, infine, che le sopra citate novità si applicano ai versamenti dovuti a decorre dalla data di entrata in vigore della legge.L’art. 30 della Legge Europea modifica l’art. 29, comma 3 del D.lgs. n. 276/2003 in tema di appalti, stabilendo che nei casi di acquisizione di personale già impiegato in un appalto a seguito del subentro di un nuovo appaltatore è esclusa l’applicazione della disciplina dettata dall’art. 2112 c.c. in tema di trasferimento di azienda o di ramo d’azienda solo qualora: (<em>i</em>) il nuovo appaltatore sia dotato di una propria struttura organizzativa e operativa; (<em>ii</em>) siano presenti degli elementi di discontinuità che determinato una specifica identità d’impresa.Si tratta di criteri che debbono sussistere insieme e che andranno verificati “in concreto” dando luogo probabilmente a numerosi contenziosi e dubbi interpretativi.In base alla nuova previsione le conseguenze derivanti dall’applicazione della disciplina in tema di trasferimento d’azienda <em>ex </em>art. 2112 c.c. sono molto rilevanti in quanto il nuovo appaltatore sarà tenuto a subentrare in tutti i rapporti di lavoro che facevano capo al precedente appaltatore, dovendo garantire la continuità del rapporto, l’anzianità di servizio, i trattamenti retributivi, l’inquadramento e rispondendo in via solidale con il precedente datore di lavoro per i crediti di lavoro esistenti al momento del trasferimento.Anche sotto il profilo procedurale, l'applicazione della disciplina dell'art. 2112 c.c. comporterà l'onere per l'appaltatore uscente e per quello subentrante di attivare preventivamente la procedura sindacale prevista dall'art. 47 legge 428/90, in presenza di determinati requisiti dimensionali.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 07 Oct 2016 06:49:08 +0200</pubDate>
                        <title>La gestione del sistema aeroportuale con particolare riguardo al regime dei beni destinati ai servizi commerciali  - Delibera ANAC n. 758 del 13 luglio 2016</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-gestione-del-sistema-aeroportuale-con-particolare-riguardo-al-regime-dei-beni-destinati-ai-servizi-commerciali-delibera-anac-n-758-del-13-luglio-2016</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>ANAC, a firma del Presidente Cantone, ha stabilito che la concessione aeroportuale non concerne solamente le infrastrutture deputate alla navigazione aerea (<em>aviation</em> o <em>airside</em>), ma ricomprende anche le aree e i locali destinati ad attività non aeronautiche (non <em>aviation</em> o <em>landside</em>), attività queste ultime che vengono, quindi, ritenute parte dell’oggetto concessorio.Da ciò consegue che gli affidamenti in subconcessione di locali ed aree per lo svolgimento di attività commerciali, in aree aeroportuali,&nbsp; sono da ritenersi soggetti a procedura di evidenza pubblica, secondo le regole ed i principi del diritto comunitario e della pertinente disciplina del diritto interno.Sulla base di questa determinazione ANAC afferma, infine, la propria competenza ad esercitare la sua funzione di controllo anche sulle modalità di affidamento delle subconcessioni delle attività commerciali aeroportuali.E’ evidente che quanto affermato per le aree aeroportuali può essere, per analogia, applicato ad altri casi di rapporti concessori. Nella delibera si individuano&nbsp; infatti alcune caratteristiche&nbsp; del rapporto concessorio&nbsp; di evidente portata generale.In particolare si deve porre l’attenzione alla definizione del rapporto di subconcessione come <em>“espressione del potere pubblicistico veicolato dalla concessione che ne è il necessario antecedente”.</em>&nbsp; Il concedente non può quindi separare il rapporto concessorio da quello sub concessorio, in quanto il secondo è strettamente correlato al primo e ricompreso nell’alveo dei poteri pubblicistici.Che l’intenzione sia quella di segnare un principio generale che va oltre le concessioni aeroportuali lo ricaviamo infine&nbsp; anche da alcuni riferimenti, che seppur non approfonditi&nbsp; non possono essere trascurati&nbsp; nella lettura del provvedimento. Primo fra tutti il riferimento espresso (quasi una comparazione) all’art. 45 bis, che prevede le sub concessioni nel demanio marittimo,&nbsp; non meno rilevante il rinvio alla direttiva UE 2014/23 (vero con esplicita attenzione al considerando 25 che si occupa in modo espresso dei servizi aeroportuali, ma come non pensare che subito prima c’è il considerando 24 che fa riferimento a tante tipologie di servizi in concessione).Qualsiasi estensione o applicazione analogica ad altri rapporti concessori di quanto disposto con questa delibera richiederà un approfondimento, che&nbsp; dovrà di volta in volta tener conto delle specifiche normative.&nbsp; Tuttavia non può non valutarsi essenziale ai fini dell’interpretazione di altre ipotesi il contenuto&nbsp; evidentemente dispositivo di quella parte della delibera che afferma che le attività imprenditoriali che vengono svolte&nbsp; nell’ambito del rapporto concessorio, ancorché autonome, devono considerarsi connesse e correlate alla fornitura del servizio, attività tutte che vanno quindi ricomprese nel rapporto concessorio.In altre parole&nbsp; non è l’autonomia dell’attività imprenditoriale che rileva, bensì&nbsp; il collegamento della stessa alla funzionalità e all’operatività del servizio oggetto della concessione.Paiono pertanto molto importanti le conseguenze che questa presa di posizione determinerà sui sistemi portuali e aeroportuali italiani da tempo abituati, in senso contrario, a considerare del tutto autonome,&nbsp; le attività cosiddette ancillari che vengono effettuate le aree date in concessione ai vari operatori privati.Si assisterà pertanto ad un aumento considerevole delle ipotesi regolate dal citato articolo 45 bis del codice della navigazione Italiano che prevede, appunto, che qualora il concessionario intenda affidare a terzi una parte per delle attività svolte dal medesimo, esso debba contenere una specifica autorizzazione da parte dell’Autorità concedente che evidentemente verrà rilasciata solo dopo che quest’ultima avrà verificato il rispetto delle procedure di evidenza pubblica che il concessionario avrà dovuto seguire per la selezione del suo contraente.L’esigenza di trasparenza non si discute.&nbsp; Può solo farsi notare che una proliferazione delle procedure (e quindi dei contenziosi) per segmenti residuali delle complesse attività presenti nei porti o negli aeroporti potrebbe rivelarsi un ulteriore ostacolo alla crescita dei traffici.&nbsp;&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 07 Oct 2016 06:48:09 +0200</pubDate>
                        <title>La querelle sull’applicabilità alle navi da crociera del limite del tenore di zolfo dell’1,5% nel combustibile marino continua: la Commissione Europea scrive alla Francia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-querelle-sullapplicabilita-alle-navi-da-crociera-del-limite-del-tenore-di-zolfo-dell15-nel-combustibile-marino-continua-la-commissione-europea-scrive-alla-francia</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nel precedente numero del nostro Marine Bulletin, vi avevamo detto di come Francia e Spagna abbiano sospeso - nei confronti delle navi da crociera - l’applicazione del limite dell’1,5% in massa del tenore di zolfo nei combustibili per uso marittimo.Ciò in attesa di un intervento chiarificatore da parte della Commissione Europea, tale da consentire un’interpretazione ed un’applicazione uniforme a livello europeo della normativa di riferimento (la direttiva 1999/32/CE s.m.i.) in un contesto attualmente contraddistinto - al contrario - da assoluta incertezza.Ebbene, la risposta della Commissione Europea non si è fatta attendere.Con una lettera indirizzata al Direttore Generale degli Affari Marittimi francese, infatti, il Capo della Direzione Generale dell’Ambiente della Commissione Europea ha svolto le seguenti considerazioni:&nbsp;</p><ul> <li>la direttiva di riferimento fornisce una definizione di "<em>navi passeggeri che effettuano servizi di linea</em>” che non consente di escludere a priori dal suo campo di applicazione le navi da crociera;</li> <li>la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, intervenuta sul tema, ha confermato la tesi di cui sopra;</li> <li>in occasione dell’ultima riunione del comitato europeo competente in materia, è stato convenuto di dare corretta ed immediata applicazione alla direttiva così come interpretata dalla Corte di Giustizia con la sentenza sopra citata;</li> <li>la Commissione Europea - alla luce della summenzionata sentenza - presterà maggiore attenzione all’effettiva attuazione della direttiva da parte degli Stati membri, attivandosi in caso di infrazioni;</li> <li>la posizione della Commissione Europea in merito alla definizione di “<em>servizi regolari</em>” è sempre stata chiara e condivisa, per cui stupisce il fatto che tale definizione non sia stata compresa;</li> <li>appare negativo il fatto che ancora si discuta circa la possibilità di utilizzare combustibili ad alto tenore di zolfo mentre le politiche dell’Unione Europea risultano tese alla tutela dell’ambiente e nel 2020 entrerà in vigore il nuovo limite dello 0,5% per tutte le tipologie di navi.</li></ul><p>Le osservazioni di cui sopra appaiono, a nostro avviso, prive di un reale ed apprezzabile contenuto giuridico, in particolare nella misura in cui considerano “<em>decisiva</em>” per il tema in commento la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale però, come abbiamo già visto, non ha di certo risolto la questione.Colpisce inoltre l’apparente “<em>stupore</em>” manifestato dalla Commissione Europea dinanzi alle problematiche in parola. Tale “<em>stupore</em>” appare incomprensibile alla luce della realtà dei fatti, la quale dimostra come, in concreto, il tema dell’applicabilità alle navi da crociera del limite dell’1,5% in massa del tenore di zolfo nei combustibili per uso marittimo non sia mai stato definitivamente chiarito.A quanto ci risulta, la Francia ha già replicato alla comunicazione della Commissione Europea, mantenendo il punto.La querelle, dunque, continua e noi non mancheremo di tenervi informati.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Sentenza C-537/11 del 23.01.2014.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 07 Oct 2016 06:46:17 +0200</pubDate>
                        <title>Tariffe dei servizi tecnico nautici: la revisione può essere solo biennale o sono ammissibili (ed auspicabili) deroghe?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tariffe-dei-servizi-tecnico-nautici-la-revisione-puo-essere-solo-biennale-o-sono-ammissibili-ed-auspicabili-deroghe</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nell'ultimo Marine Bullettin<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> abbiamo parlato&nbsp; dei cd. servizi tecnico – nautici eserciti nei porti italiani e degli aspetti critici che le previsioni legislative e le prassi in materia presentano con specifico riferimento alla rappresentanza dell’utenza nella fase di formazione delle tariffe.Vogliamo oggi parlare di un altro importante aspetto in materia di formazione delle citate tariffe.Come noto, esse sono stabilite dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione sulla base di un'istruttoria condotta congiuntamente dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e dalle rappresentanze unitarie delle Autorità Portuali oltre che dei soggetti erogatori dei servizi e dell'utenza portuale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.A tal fine, le Capitanerie di Porto, conducono, al termine di ogni biennio, nei porti di competenza, un’istruttoria volta all’analisi dell’organizzazione e l’esercizio dei diversi servizi tecnico – nautici, i cui esiti vengono comunicati al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e costituiscono i dati di riferimento attraverso cui l’Ente centrale provvede alla rimodulazione delle tariffe dei su detti servizi.Tradizionalmente la revisione della tariffa è biennale. Si è più volte eccepito che una revisione solo biennale non permette di provvedere, con la dovuta immediatezza, ad una rimodulazione delle tariffe che tenga conto, a titolo esemplificativo, di una variazione dei traffici che abbia comportato un aggravamento dei costi del concessionario. Se si attendono due anni per modificare la tariffa, si rischia che l’aumento della tariffa, rispetto al biennio precedente, sia cospicuo perché deve essere idoneo a recuperare <em>ex post </em>le perdite del concessionario maturate nel periodo in cui ha sofferto per la diminuzione del traffico e, quindi, dei servizi tecnico – nautici operati.Dobbiamo, al contempo, registrare un cambio di rotta accaduto in uno dei maggiori porti italiani, ove, preso atto della richiesta - formulata dalla società concessionaria di uno dei predetti servizi - di procedersi ad un aggiornamento anticipato delle voci economiche di cui alla allora vigente tariffario, la Capitaneria di Porto competente ha provveduto ad una nuova istruttoria, comprensiva di acquisizione di pareri dell’Autorità Portuale nonché delle rappresentanze degli utenti il servizio di rimorchio.Gli esiti di detta istruttoria sono stati riferiti dall’Autorità Marittima al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nella nota di accompagnamento, si rappresentava la possibilità di accogliere in via immediata la richiesta di modifica delle voci economiche di cui alla tariffa applicata per il servizio di rimorchio e, soprattutto, di anticipare la successiva revisione alla prima scadenza annuale, senza attendere il consueto termine biennale.Questa proposta è stata fatta propria dal Ministero (che aveva fino a quale momento negato revisioni emergenziali al di fuori della cadenza biennale) il quale, ha espresso parere favorevole ad una revisione anticipata delle tariffe da applicarsi ai servizi tecnico – nautici eserciti nel porto.E’, quindi, significativo che si affermi esplicitamente l’inadeguatezza di un meccanismo di revisione delle tariffe a cadenza biennale. E’ forse l’ora che si addivenga ad una radicale revisione di un modello di determinazione della tariffa che tenga conto dei contrapposti interessi e che assecondi le regole del mercato?Se i servizi subiscono modifiche e le tariffe rimangono invariate, si crea una disfunzione che può andare ad incidere negativamente tanto sull’esercente il servizio quanto sull’utenza, la quale può vedersi costretta a pagare cifre non corrispondenti al servizio di cui ha usufruito.Auspichiamo che il caso riportato costituisca un valido precedente affinché si addivenga alla previsione, a livello generale, di un più costante ed efficace monitoraggio dei servizi tecnico – nautici prestati in tutti i porti italiani e ad una, conseguente, più frequente rimodulazione delle tariffe applicate per detti servizi.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Articolo di Alberto Torrazza.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Si veda, L. n. 84/94, art. 14, co 1 bis.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 07 Oct 2016 06:45:22 +0200</pubDate>
                        <title>La responsabilità contrattuale dell’Autorità Portuale: il TAR Campania condanna l’Autorità Portuale di Napoli a risarcire il terminalista</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-responsabilita-contrattuale-dellautorita-portuale-il-tar-campania-condanna-lautorita-portuale-di-napoli-a-risarcire-il-terminalista</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>La sentenza del TAR di Napoli in commento<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> riconosce al terminalista ricorrente il diritto al risarcimento del danno da parte dell’Autorità Portuale di Napoli (seppur per un importo notevolmente ridotto rispetto a quello richiesto dal ricorrente) per i ritardi nell’esecuzione dei lavori di dragaggio dello scalo in prossimità degli ormeggi n. 50-55 del Porto di Napoli e rappresenta una grande rivoluzione dell’orientamento interpretativo per questo tipo di controversie, verosimilmente destinata a incidere su eventuali futuri ricorsi analoghi.Il TAR ha accolto il ricorso notificato nel luglio 2014 da parte di un terminalista che, in forza della concessione ottenuta e sulla base dei <em>business plan</em> presentati all’Autorità Portuale di Napoli, avanzava la pretesa del risarcimento danni per le perdite economiche subite a causa della mancata esecuzione dei lavori di dragaggio in prossimità degli ormeggi e quindi dell’impossibilità, in pratica, di utilizzare una parte delle aree avute in concessione (oltre all’impossibilità di sviluppare i volumi di traffico attesa la limitata profondità dei fondali).L’Autorità Portuale di Napoli, nonostante fosse obbligata - in base a quanto previsto dalla legge e sulla base dei piani operativi triennali dalla stessa approvati - a porre rimedio al progressivo interrimento e innalzamento dei fondali marini, nonché alle problematiche di pescaggio e navigabilità portuale&nbsp; che emergevano già a partire dal 2003, non ha mai provveduto ad effettuare tali lavori.Il giudice rileva altresì, oltre all’inadempienza rispetto agli obblighi di manutenzione ricadenti sull’Autorità Portuale di Napoli ed alle omissioni nella risoluzione delle summenzionate problematiche, taluni fattori che hanno rallentato e impedito i lavori di dragaggio da parte dell’Autorità Portuale di Napoli e che hanno contributo ad abbattere notevolmente l’importo inizialmente chiesto a titolo di risarcimento danni da parte del terminalista. Tra principali fattori d’intralcio all’esecuzione dei lavori vi sono, in particolare, l’intrinseca complessità delle problematiche tecniche emerse, le difficoltà progettuali ed esecutive, nonché gli eventi atmosferici non favorevoli agli interventi di dragaggio.Il giudice ha poi ulteriormente ridotto l’ammontare del danno rilevando un concorso di colpa del terminalista nella causazione del danno stesso. Il terminalista, infatti, si è risolto solo dopo diversi anni ad adire l’autorità giudiziaria, di fatto contribuendo in tal modo – secondo la sentenza – ad aggravare i danni in parola.Con riferimento alla sentenza in commento, pur essendo tanti gli aspetti che varrebbe la pena sottolineare, appare utile soffermarsi sui due aspetti che seguono.La sentenza desta certamente interesse, in quanto per la prima volta un’Autorità Portuale viene ritenuta responsabile per “<em>inadempimento</em>”, sulla scorta di una sostanziale equiparazione dell’atto concessorio ad un contratto sottoscritto dal predetto Ente e dal concessionario, configurando il tipico legame che si instaura alla nascita di un rapporto contrattuale (c.d. sinallagma) e che perdura durante il suo svolgimento, caratterizzato proprio da una prestazione e da una controprestazione.Inoltre, rileva notare che in circostanze analoghe a quelle del caso qui in esame, è bene attivarsi immediatamente per vedere tutelati i propri diritti ed interessi onde evitare il rischio di vedersi in seguito contestato un concorso di colpa nella causazione degli stessi danni di cui si chiede il risarcimento (per il ritardo nell’attivazione dei rimedi giudiziari).Non resta che attendere l’esito della probabile impugnazione per vedere se i giudici proseguiranno sul sentiero aperto dal TAR Campania.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sez. I, n. 03774 del 20 luglio 2016.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 07 Oct 2016 06:43:39 +0200</pubDate>
                        <title>La procedura di pubblicazione delle istanze ex art. 18 della Legge 84/94</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-procedura-di-pubblicazione-delle-istanze-ex-art-18-della-legge-8494</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con due recenti note il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha preso posizione sulla mai risolta questione della procedura di pubblicazione delle istanze ex art. 18 della L. 84/94, affermando che la pubblicazione delle istanze nell’albo pretorio è sufficiente per adempiere ai requisiti di pubblicità richiesti dalla legge.</p><p>Come noto, in materia di rilascio di concessioni demaniali, la procedura deve seguire regole di pubblicità e trasparenza. Ciò deriva dalla natura amministrativa del procedimento, che deve quindi conformarsi ai principi generali di imparzialità e buon andamento della funzione amministrativa (cfr. art. 97 Cost.).</p><p>Il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza diventa particolarmente importante quando i beni demaniali dati in concessione sono aree e banchine portuali, in ragione della rilevanza per l’economia nazionale di tali beni e della peculiarità del mercato dei servizi portuali, mercato composito e&nbsp; composto da diversi operatori interconnessi tra loro da delicati equilibri microeconomici.</p><p>In generale, secondo il (risalente) Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328), chiunque intenda occupare per qualsiasi uso zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime “<i>deve presentare domanda</i>” (art. 5 D.P.R. 328/1952). Sempre il medesimo regolamento stabilisce poi che “<i>quando si tratti di concessioni di particolare importanza per l’entità o per lo scopo, il capo del compartimento ordina la pubblicazione della domanda mediante affissione nell’albo del comune ove è situato il bene richiesto e la inserzione della domanda per estratto nel Foglio degli annunzi legali della provincia</i>” (art. 18 D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328).</p><p>La pubblicità-avviso richiesta dal Regolamento 328/1952, nella ratio della predetta fonte, applicabile in via generale a tutte le concessioni di beni del demanio marittimo, assume la duplice funzione di avviso <i>ad opponendum</i> e di sollecitazione di offerte. Solo in caso di pluralità di domande di concessione l’Autorità concedente ha la facoltà di scegliere direttamente, previa comparazione delle richieste, il candidato che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione e, solo se non ricorrano ragioni di preferenza, di procedere a pubblica gara o a licitazione privata.</p><p>Le istanze di concessione di aree e banchine portuali ex art. 18 L. 28 gennaio 1994, n. 84 sono naturalmente considerate “<i>concessioni di particolare importanza per l’entità o per lo scopo</i>” e dunque, in linea di principio, deve essere seguita la procedura indicata dall’art. 18 D.P.R. 328/1952. Tuttavia, a partire dalla riforma dei porti attuata dalla citata L. 84/94, sono stati sollevati dubbi in merito all’idoneità della sola pubblicazione nell’albo pretorio della istanze ex art. 18 L. 84/94 ad adempiere ai requisiti di pubblicità e trasparenza richiesti dai principi del procedimento amministrativo. In particolare, da più parti si è affermato che le istanze devono essere pubblicate anche sul sito web istituzionale dell’Autorità Portuale e/o sulla Gazzetta Ufficiale della Regione, per garantire la maggior pubblicità e trasparenza possibile del procedimento.</p><p>Le note del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in commento confermano l’affidamento di beni del demanio pubblico marittimo deve essere soggetta a una procedura di “evidenza pubblica”. Il concetto di evidenza pubblica sottende la necessità di una adeguata pubblicità del procedimento, in termini di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Le procedure previste dalla legge, in particolare la pubblicazione nell’albo pretorio, viene quindi ritenuta idonea a soddisfare i requisiti dell’”evidenza pubblica”, senza che siano necessari ulteriori adempimenti. D’altra parte, anche l’analisi della normativa europea applicabile porterebbe ad escludere che l’affidamento delle aree demaniali deve necessariamente avvenire attraverso una vera e propria gara, laddove viene soltanto raccomandato che in materia di rilascio di concessioni demaniali sia data ampia pubblicità e trasparenza alle procedure poste in essere.</p><p>Prendendo atto della posizione formalistica del Ministero, occorre ricordare che tale soluzione è contrastata dalla giurisprudenza più recente, che invocando proprio gli stessi principi di pubblicità e trasparenza ricordati dal Ministero, giunge all’opposta conclusione per cui, nel contesto socioeconomico odierno, la procedura di evidenza pubblica impone “l’adozione di specifiche misure volte a garantire un effettivo confronto concorrenziale quali, ad esempio, forme idonee di pubblicità o di comunicazione rivolte ai soggetti potenzialmente interessati a partecipare alla procedura, dei quali l’Amministrazione sia a conoscenza”( T.A.R. Campania – Napoli - Sezione VII, Sentenza 31 ottobre 2007, n. 10326).</p><p>Da questo punto di vista, si potrebbe affermare che gli strumenti di pubblicità delle istanze ex art. 18 L. 84/94 non possono essere limitati alla pubblicazione nell’albo pretorio, ma devono consistere in “forme idonee di pubblicità”, quali, per l’appunto anche nella pubblicazione nel sito web dell’Autorità Portuale e/o sulla Gazzetta Ufficiale della Regione. D’altra parte la procedura di pubblicità “rafforzata” viene già utilizzata per le concessioni demaniali di infrastrutture portuali maggiori, laddove è più forte l’esigenza di pubblicità e trasparenza, e potrebbe benissimo costituire il modello su cui conformare la procedura per la concessione ex art. 18 L. 84/94 ai principi del procedimento amministrativo e ai principi di trasparenza, pubblicità e libero accesso ai servizi di derivazione europea.</p><p>In conclusione, seppure l’attuale normativa ritenga sufficiente la pubblicazione nell’albo pretorio delle istanze ex art. 18 L. 84/94, per meglio conformarsi ai principi in materia di procedimento amministrativo (e per evitare eventuali impugnazioni della concessione innanzi alla giustizia amministrativa – magari promosse da concorrenti – per violazione delle regole in materia di pubblicità del procedimento), sarebbe opportuno che l’Autorità Portuale proceda (ed eventualmente l’istante chieda che sia seguita una procedura di pubblicità “rafforzata”) a pubblicare dette istanze attraverso gli strumenti più idonei in conformità con i principi di trasparenza e pubblicità del procedimento amministrativo e, dunque, utilizzando anche il sito web e/o la Gazzetta Ufficiale della Regione.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Infrastrutture Portuali</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 07 Oct 2016 06:42:45 +0200</pubDate>
                        <title>I rischi derivanti dall’ampliamento delle attività del concessionario di aree portuali sotto il profilo assicurativo e del d.lgs. 231/2001</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/i-rischi-derivanti-dallampliamento-delle-attivita-del-concessionario-di-aree-portuali-sotto-il-profilo-assicurativo-e-del-d-lgs-2312001</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lo svolgimento delle operazioni portuali da parte del terminalista è di norma regolato dall’atto di concessione che ne determina natura, ampiezza e durata.Non è raro il caso in cui il concessionario formuli un’istanza per ottenere l’allargamento della lista delle operazioni autorizzate ovvero di provvedimenti della stessa Autorità Portuale o anche Marittima con cui viene imposto al concessionario di svolgere attività diverse a servizio dell’interesse del porto.Si consideri ad esempio il caso in cui un concessionario sia costretto dalla Pubblica Amministrazione a mettere a disposizione parte delle banchine in concessione al fine di consentire l’accosto di navi per traffici che non sono quelli ivi autorizzati&nbsp; (l’ipotesi più comune sono i servizi di crociera ovvero di navi Ro/Ro che, sulla base di esigenze dovute alla saturazione di altre banchine normalmente adibite a tali usi, vengono “<em>deviate</em>” presso concessionari che non esercitano abitualmente tale attività).Ogni volta che si dovesse verificare quanto sopra, sarà bene interrogarsi sulle conseguenze derivanti dai rischi connessi alle nuove attività svolte.A prescindere dal livello, più o meno elevato, di tali rischi, l’impresa dovrà verificare che gli strumenti adottati per mitigare le proprie responsabilità continuino a garantirle adeguata copertura.Particolare attenzione dovrà quindi essere riservata agli impatti dei nuovi rischi sotto il duplice profilo delle coperture assicurative e dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal d.lgs. 231/2001.Partendo da questi ultimi, <u>i c.d. “modelli 231”</u> sono oramai adottati da quasi tutti gli operatori portuali, assolvendo una funzione “<em>assicurativa</em>” in senso lato.Essi, infatti, costituiscono l’unico strumento per tutelarsi dalle responsabilità che, in caso di commissione di particolari reati, possono essere imputate direttamente a carico delle società con notevoli sanzioni sia di ordine pecuniario (fino a 1.500.000 euro) sia di ordine interdittivo (tra cui l’interdizione dall’esercizio delle attività d’impresa e la sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni, circostanza questa che potrebbe far revocare la concessione).Il modello di <em>governance</em> introdotto dalla richiamata normativa dell’ordinamento italiano, protegge in senso giuridico coloro i quali lo adottano e lo mantengono efficace (nel senso che la sua adozione e aggiornamento prevengono la configurazione della responsabilità del terminalista portuale limitandola a coloro, le persone fisiche, che sono effettivamente responsabili della commissione del reato).In ambito portuale i rischi riguardano principalmente la commissione dei reati in materia ambientale e in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.Poche attività nella nostra <em>industry </em>&nbsp;sono così rischiose come gestire una banchina merci che viene temporaneamente adibita ad area per l’imbarco e sbarco di auto e passeggeri da un traghetto o –peggio– di crocieristi.Fallire le adeguate misure standard di sicurezza comporta una astratta responsabilità penale del concessionario per reati che sono puniti a titolo colposo con la conseguenza che mere sviste o errori possono fare sorgere una responsabilità (in altre parole non è necessario il dolo ovvero la volontà di commettere l’evento ai fini della loro contestazione).Pertanto chi non ha ancora adottato il modello 231, ovvero chi, avendolo, non lo adatta alla mutata situazione operativa sul terminal, è esposto ad un grande rischio.Primo passo è allora l’individuazione e la valutazione dei rischi (il c.d. “<em>risk assessment</em>”) e la definizione delle procedure aziendali necessarie per prevenire gli eventi di danno che, come visto, sono pregiudizievoli sia per i terzi che per l’azienda stessa.Ciò –lo si ripete– deve essere fatto anche nel caso di ampliamento delle attività svolte da un concessionario perché l’ampiamento delle attività porta ad un ampliamento delle responsabilità.Le stesse ragioni ci inducono ad esaminare le ripercussioni delle vicende esaminate <u>sul fronte assicurativo</u>.Ogni apprezzabile modificazione del rischio che originariamente è alla base del contratto assicurativo deve essere regolata tramite la stipula di una appendice del contratto iniziale.Per questo motivo, le polizze assicurative abitualmente descrivono in modo puntuale i rischi assicurati, confidando sulle dichiarazioni rese dall’assicurato al momento della stipulazione della polizza, il quale è tenuto per legge a fornire informazioni complete e veritiere.Non a caso l’art. 1898 del codice civile italiano impone all’assicurato di dare “<em>immediato avviso</em> <em>all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio</em>”, così che la compagnia abbia la possibilità di recedere dal contratto o chiedere un incremento del premio assicurativo.L’omissione di tale avviso può comportare addirittura l’esclusione del risarcimento nel caso in cui l’aggravamento si sia rivelato tale per cui l’assicuratore, avendolo conosciuto, non avrebbe stipulato la polizza. Nei casi meno gravi, è comunque prevista una diminuzione del risarcimento in base al rapporto tra il premio pagato e quello, maggiore, che sarebbe stato preteso dall’assicuratore ove fosse stato a conoscenza del maggior rischio.Una ragione in più per prendere in considerazione l’esigenza di attivarsi nel senso sopra considerato può rinvenirsi ogni volta che l’operatore di terminal, per propria iniziativa ovvero per ordine della Autorità Portuale o Marittima, si trovi ad esercitare un’attività che originariamente non era stata prevista nel contratto di concessione.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 07 Oct 2016 06:37:53 +0200</pubDate>
                        <title>Quando l’impresa portuale termina il lavoro in banchina, deve sgomberare i mezzi operativi altrimenti scattano i sequestri della procura</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/quando-limpresa-portuale-termina-il-lavoro-in-banchina-deve-sgomberare-i-mezzi-operativi-altrimenti-scattano-i-sequestri-della-procura</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’estate quasi conclusa ha visto la giurisprudenza italiana scolpire nuove regole per l’esercizio delle operazioni portuali nei porti italiani.Ci si riferisce, in particolare, all’utilizzo delle banchine pubbliche da parte delle imprese portuali cd. “non concessionarie”, che per migliore chiarezza chiameremo di seguito semplicemente “imprese portuali” per distinguerle così dalle imprese terminaliste (dotate invece di aree di banchina in concessione esclusiva).Più precisamente, occorre ricordare che le imprese portuali sono quelle per legge autorizzate a svolgere operazioni portuali presso:</p><ol> <li>le banchine pubbliche (dove attraccano le navi clienti) ;</li> <li>le banchine delle imprese terminaliste (dove lavorano i clienti di quest’ultime).</li></ol><p>La legge portuale n. 84/94 stabilisce infatti che le Autorità Portuali (oramai chiamate Autorità di Sistema Portuale a partire dal 15 settembre scorso):</p><ol> <li>debbano garantire idonee banchine pubbliche alle imprese portuali non concessionarie per poter lavorare le navi clienti;</li> <li>possano autorizzare le imprese terminaliste ad affidare in <em>outsourcing</em> parte del proprio ciclo portuale ad un’impresa portuale.</li></ol><p>Ciò premesso, e con riferimento al primo caso ci si chiede: quando l’impresa portuale termina di operare sulla banchina del porto pubblico può ivi lasciare i mezzi operativi non facilmente trasportabili (per esempio le gru su gomma di grande portata) in attesa del turno successivo (ad esempio,&nbsp; dell’indomani)?&nbsp; O ancora, può semplicemente ricoverare le gru in un’area che non sia di intralcio per altri o di pericolo per la incolumità di terzi?La risposta è no. La Procura della Repubblica di Massa ha infatti precisato che non appena il lavoro finisca, i mezzi operativi (gru verticali, fork lift, carrelli, ecc…) devono subito lascare il porto pubblico.Se non lo fa, tale “<em>parcheggio</em>” integra il reato di cui all’art. 1161 cod. nav. (<em>Occupazione senza titolo</em>), potendo la Procura anche disporre il sequestro immediato dei mezzi operativi.Nel caso di specie, il sequestro dei mezzi operativi (ad eccezione di alcuni) è stato poi confermato dal Tribunale del riesame il quale ha affermato che: «<em>È evidente che nel caso in cui per lo svolgimento di tali attività sia necessario l'impiego di mezzi dalle dimensioni notevoli e non sia per tale motivo possibile o quanto meno sia eccessivamente oneroso, una volta completata l'attività&nbsp; portuale, spostare il mezzo in un'area non demaniale ovvero demaniale, ma per la quale sia stata rilasciata concessione finalizzata alla sua occupazione,&nbsp; l'unica soluzione- lecita- per lasciare il mezzo sull'area&nbsp; portuale, senza incorrere nel reato di cui all'art. 1161 codice della navigazione, passa attraverso il rilascio di una concessione o di un provvedimento ad essa sostituivo, che ne consenta l'occupazione</em>.»<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a><em>Non essendo percorribile lo spostamento delle grandi gru di banchina su aree retrostanti (operazione altamente gravosa e certamente anti competitiva per tutto il sistema portuale) , secondo la Procura e il Tribunale del Riesame di Massa, le imprese portuali devono dotarsi di una concessione sulle aree di banchina ai sensi dell’art. 18 della legge n. 84/94.</em>Ma allora verrebbe da chiedersi, se per ipotesi tutte le imprese portuali avessero necessità di lasciare i mezzi operativi in banchina, dovrebbero divenire tutte terminaliste concessionarie del singolo “<em>pezzo</em>” di porto necessario per il ricovero dei mezzi e per l’espletamento delle operazioni portuali?Se così fosse, l’Autorità Portuale come potrebbe continuare a garantire la disponibilità di idonee banchine pubbliche alle imprese portuali non concessionarie, come richiesto dalla legge?In tale situazione un’impresa portuale sarebbe quindi posta davanti al dilemma: o essere costretta ad inutili transumanze delle gru dalle aree di banchina a quelle retrostanti oppure chiedere la concessione ex art. 18 della legge portuale diventando terminalista, ma solo per una superficie del tutto marginale (quella a cui corrisponde l’area operativa della gru).A noi pare che non si possa imporre un gravame inutile e dannoso alle nostre imprese portuali già in difficoltà per una miriade&nbsp; di altri fattori, né si possa obbligarle a divenire operatori di terminal posto che la legge non lo prevede ed anzi</p><ol> <li>Ai sensi dell’art. 16, sesto comma, della L. 84/94, «<em>l'autorizzazione </em>(rilasciata l’impresa portuale, NdR)<em> ha durata rapportata al programma operativo proposto dall'impresa ovvero, <strong><u>qualora</u></strong><u> l'impresa autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi dell'articolo 18</u>, durata identica a quella della concessione medesima</em>». La parola “<em>qualora</em>” nella norma in commento parrebbe dimostrare inequivocabilmente come un’impresa portuale ex art. 16 possa restare tale e non divenire un’impresa terminalista ex art. 18. Il fatto che un’impresa ex art. 16 della L. n. 84/94 diventi un’impresa terminalista ex art. 18, infatti, è soltanto un’eventualità (“<em>qualora</em>”, appunto, sia anche titolare di concessione) e non certo un obbligo.</li> <li>L’art. 6 del D.M. 31 marzo 1995, n. 585 (“<em>Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali</em>”, che ha dato attuazione al comma 4 dell’art. 16 L. n. 84/94) stabilisce che «<em>il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'indicazione delle tariffe che saranno adottate dall'istante e rese pubbliche, per filoni merceologici o per singoli servizi, nonché al versamento di un canone annuo e di una cauzione, che sono collegati al fatturato dell'impresa richiedente, ai programmi operativi presentati, nonché <u>all'<strong>eventuale</strong> spazio in uso per l'espletamento delle operazioni </u>ed al grado di pericolosità delle merci trattate</em>». Come si può notare, la concessione di uno spazio per l’esercizio delle operazioni è “<em>eventuale</em>”, a conferma, parrebbe, del fatto che un’impresa ex art. 16 possa operare (anche lasciando i propri mezzi sull’area portuale) senza alcun obbligo di ottenere una concessione e “<em>trasformarsi</em>” in un’impresa ex art. 18.</li></ol><p>In ogni caso, si ritiene che il tema sollevato dalla Magistratura inquirente del Tribunale di Carrara, in uno con uno disciplina legislativa poco chiara ed ad una non univoca prassi seguita dalle Autorità Portuali, meriterebbe forse una auspicata presa di posizione da parte del Ministero dei Trasporti vigilante per assicurare maggiore tranquillità (ed uniformità di comportamenti) agli operatori del settore e alle Pubbliche Amministrazioni.Vi terremo informati sui futuri sviluppi.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Provvedimento assunto dal Tribunale del Riesame di Massa del 17 settembre 2016&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 05 Oct 2016 11:09:47 +0200</pubDate>
                        <title>Who decides on Brexit: financial services make it complicated</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/who-decides-on-brexit-financial-services-make-it-complicated</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>At least 30 different entities, plus the United Kingdom, will get to decide on the shape of the UK’s relations with the EU after Brexit. This figure is made up of the 27 Member States, the Commission, the Council and the European Parliament (these last three institutions represent the decision making bodies of the EU). If decision-making in each Member State is broken down into executives and parliaments (with some Member States having two decision making chambers and even the possibility of a referendum in some other Member States), the number of entities becomes very large indeed.This note is a brief introduction to the complexities of the EU’s decision making in international relations. It discusses the problem of ‘mixed’ agreements (agreements between the EU and third countries which contain commitments in which the EU has competence and the Member States have competence), and the rules for decision-making within the EU.Article 50 of the Treaty on European Union (TEU, as opposed to the Treaty on the Functioning of the EU, TFEU) provides that any Member State may decide to withdraw from the Union in accordance with its own constitutional requirements. Court cases in the UK will determine whatthe UK’s constitutional requirements are. Judgements are expected before year end. The legal issue: can the executive trigger Article 50 or must parliament decide?Article 50(2) TEU provides that the withdrawing Member State must notify the European Council (the 28 Member States) of its intention to withdraw. Guidelines are then to be drawn up by the Council and, on the basis of these guidelines, the Council and the UK will negotiate the arrangements for the withdrawal. The UK will not participate in the drawing up of the guidelines.Article 50 provides that the withdrawal negotiations must ‘take into account’ the framework for the UK’s future relationship with the Union. The UK’s future relationship with the Union will be negotiated under Article 218(3) TFEU (a different Treaty from Article 50).&nbsp;The phrase ‘take into account’ means that there should be one overall agreement between the EU and the UK or that there should be two distinct agreements: one, the withdrawal agreement; two, the future relationship agreement. This is a constitutional question facing the EU and despite the inclusion of provisions on withdrawal in the Lisbon Treaty, this problem was not addressed.&nbsp; It is likely that this question will be resolved politically but any decision on the issue will be vulnerable to review by the EU Courts in Luxembourg.Article 50 seems to indicate that the agreement on the future relationship must be a separate agreement because it has to be negotiated within the terms of Article 218 TFEU. But Article 218 is about negotiating with third counties, i.e. countries that are not a part of the EU. While Article 50 does seem to allow a blurring of the distinction between the withdrawing Member State and a Third Country, it does seem to provide for at least two agreements. The blurring is only in relation to the timing of the different negotiations. Thus it looks like at least two agreements are needed and the withdrawal agreement comes first.If Brexit really means Brexit (i.e. exit), this means that the UK will be a third country for the purposes of EU law. Articles 207 and 218 TFEU set out how the EU negotiates with third countries, what the subject of those negotiations can be, and what EU decision making procedures must be followed (unanimity or majority voting in the Council, approval of the European Parliament etc.).&nbsp; It is worth reading these two articles to see how complex it might become.What will the content of the future relationship agreement be? We know the UK wants the same access to the EU’s financial markets (and the single market as a whole) as it has today. This means that the decision-making must inevitably be complex.Financial services are just that: services. And the competence of the EU in services is not complete or exclusive. Member States retain some competences of their own. Where Member States retain competence for a sector but where the EU also has competence, the agreement with third countries is known as a ‘mixed’ agreement. So both the EU and the 27 individual Member States must agree. To make things more complex, unanimity is required in the Council for certain aspects of trade in services such as cultural and audiovisual services or health and education and intellectual property.So for the more complex aspects of Financial services unanimity will be required in the Council and the approval of the individual Member States will be required. The rule of thumb is: the more complex and innovative the service, the more likely the need for unanimity and the approval of the agreement by the 27 Member States in their domestic law. Getting unanimous agreement will come at a price.Are there examples of mixed agreements today? CETA, the EU/Canada agreement is a mixed agreement. TTIP will be too. These agreements are not as comprehensive as the agreement the City of London will want with the EU. In the middle of September, the EU Court of Justice will hear arguments whether the draft EU/Singapore agreement is mixed or not. One of the key issues in that case is foreign direct investment. Is portfolio investment EU or Member State competence? Portfolio investment is a fairly low level financial tool. If that is shared competence it can be imagined that many other financial services are mixed. A ruling is not expected before mid 2017.These complexities arise independently of the more tabloid and hot-topic issues that have emerged in relation to TTIP such as dispute settlement, ring-fencing health and education and general regulatory autonomy. Add to these topics the sorts of UK specific topics such as the free movement of people and it all points to a rather difficult set of negotiations.The conclusion is stark. There are at least 30 entities that must be in agreement for a deal that is worth doing. The first agreement, the withdrawal agreement, is the easy bit. That can be done in two years. It’s the future relationship agreement that will take time. And today’s international negotiation climate is not auspicious. We have failed to reach agreement in Doha and today TTIP is not looking good. The only significant recent international deal that has been done is on Climate Change. But there lies another problem. It’s a mixed agreement. And it looks like the Netherlands will need a referendum before being able to ratify it.The UK has decided to take time before launching the withdrawal agreement process. Maybe this is wise. Because a lot of time will be needed to negotiate a future relationship agreement that allows UK financial services to operate in the EU as they do today.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 04 Oct 2016 14:50:25 +0200</pubDate>
                        <title>Non si attenua il rigore in tema di revoca del concordato per pagamento di crediti anteriori</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/non-si-attenua-il-rigore-in-tema-di-revoca-del-concordato-per-pagamento-di-crediti-anteriori</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Milano (18 aprile 2016) tiene fermo il proprio orientamento anche a seguito della recente decisione della &nbsp;Cassazione (19 febbraio 2016, n. 3324) che aveva richiesto la verifica di un effettivo pregiudizio per i creditori</em><em>&nbsp;</em><strong><em>Il caso</em></strong>Una società presenta ricorso <em>ex</em> art. 161, sesto comma, l.fall. al Tribunale di Milano. Successivamente il commissario giudiziale deposita una relazione in cui segnala che il debitore, dopo il ricorso, ha eseguito alcuni pagamenti di crediti sorti in data anteriore (nella specie, pagamenti a favore dei dipendenti per retribuzioni).&nbsp;La società nega il carattere fraudolendo di tali pagamenti asserendo che essi sarebbero stati effettuati in buona fede in virtù di un accordo sindacale e costituirebbero atti di gestione ordinaria dell’impresa non richiedenti preventiva autorizzazione. Tali pagamenti non avrebbero inoltre carattere pregiudizievole considerato che i destinatari godrebbero del privilegio previsto dall’art. 2751-<em>bis</em> n. 1 c.c. e che il regolare pagamento delle retribuzioni avrebbe consentito di salvaguardare la continuità produttiva e l’avviamento aziendale.<strong><em>La questione</em></strong>Il pagamento di crediti anteriori alla domanda di concordato è consentito al debitore solo con l’autorizzazione del Tribunale, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 182-<em>quinquies</em> l.fall. Da ciò si desume il divieto di pagamenti non autorizzati.A differenza di altre disposizioni, l’art. 182-<em>quinquies</em> l.fall. non prevede espressamente la sanzione della revoca dell’ammissione al concordato (o l’improcedibilità della domanda) in caso di violazione del divieto.La giurisprudenza è orientata ad applicare estensivamente l’art. 173, terzo comma, l.fall. là dove dispone la revoca dell’ammissione al concordato per il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza l’autorizzazione del giudice delegato e comunque di altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.<strong><em>La decisione del Tribunale</em></strong>Il Tribunale di Milano, seguendo il proprio precedente, rigoroso orientamento, ritiene riduttivo considerare fraudolento il pagamento di crediti anteriori, unicamente sotto il profilo dell’idoneità concreta a pregiudicare l’interesse dei creditori.Il Tribunale ha inoltre considerato che il decreto con cui era stato concesso alla società un termine per presentare la proposta definitiva di concordato vietava espressamente il pagamento di crediti anteriori e che l’esistenza di un accordo sindacale non consentiva di ascrivere il pagamento di crediti anteriori nella “gestione corrente” dell’impresa (che ha ad oggetto, invece, gli atti compiuti e le obbligazioni sorte tra la pubblicazione della domanda e l’ammissione al concordato preventivo).Conseguentemente, il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso <em>ex</em> art. 161, sesto comma, l.fall.<strong><em>Commento</em></strong>Il Tribunale di Milano nella pronuncia in commento si è discostato dalla recente decisione della Cassazione 19 febbraio 2016, n. 3324, con la quale la Suprema Corte aveva cercato di attenuare la conseguenza dell’automatica revoca dell’ammissione al concordato nel caso di pagamenti di debiti anteriori non autorizzati: secondo i giudici di legittimità, la revoca del concordato può conseguire infatti solo nell’ipotesi in cui i pagamenti non autorizzati siano idonei a frodare le ragioni dei creditori e comunque a seguito di una verifica in concreto del pregiudizio che ne può derivare.Il Tribunale di Milano ritiene di non aderire all’insegnamento della Cassazione e tiene fermo il proprio orientamento ben più rigoroso e meno flessibile. Il Tribunale, evidentemente, ha inteso sanzionare la consapevole violazione del divieto da parte del debitore, facendo conseguire l’improcedibilità del concordato, a prescindere dal fatto che tali pagamenti si possano essere rivelati utili e non abbiano in concreto pregiudicato le ragioni dei creditori e la realizzabilità della proposta concordataria.La rigidità di questo orientamento, che finisce per pregiudicare in concreto le ragioni dei creditori, non può essere condiviso. È da seguire invece la strada segnata dalla Suprema Corte, maggiormente aderente al <em>favor </em>del legislatore per le soluzioni negoziali della crisi d’impresa ed ispirata alla realizzazione in concreto del principio del miglior soddisfacimento dei creditori.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><em>Fabio Marelli, </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 04 Oct 2016 14:48:33 +0200</pubDate>
                        <title>È prededucibile il credito del fornitore se il contratto prosegue nel concordato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/e-prededucibile-il-credito-del-fornitore-se-il-contratto-prosegue-nel-concordato</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Rovigo (1° agosto 2016) conferma che – se l’imprenditore considera opportuno proseguire il contratto e quindi non formulare istanza di scioglimento – le relative obbligazioni devono essere regolarmente adempiute quali atti di ordinaria amministrazione</em><strong><em>Il caso</em></strong>Una società in regime di “pre-concordato” formula istanza al Tribunale ai sensi dell’art. 161 settimo comma l.fall., con la quale chiede l’autorizzazione al pagamento dei crediti di alcuni fornitori strategici di beni e semilavorati in forza di contratti conclusi prima della domanda di concordato ed ancora ineseguiti.<strong><em>Le questioni</em></strong>I contratti conclusi prima della domanda di concordato proseguono regolarmente, salvo che il debitore assoggettato alla procedura non ne chieda lo scioglimento al Tribunale <em>ex </em>art. 169-<em>bis </em>l.fall. l debiti anteriori alla domanda di concordato possono essere soddisfatti solo ricorrendo i presupposti di cui all’art. 182-<em>quinquies </em>l.fall.Si tratta quindi di stabilire se il pagamento di debiti che sorgono in forza di contratti pendenti alla data della domanda di concordato debbano essere autorizzati dal Tribunale, quali debiti anteriori alla domanda, ovvero quali atti di straordinaria amministrazione.<strong><em>La decisione del Tribunale</em></strong>Il Tribunale dispone il non luogo a provvedere circa la richiesta di autorizzazione al pagamento.La motivazione evidenzia che – in assenza di istanza <em>ex </em>art. 169-<em>bis </em>l.fall. – il contratto pendente deve essere adempiuto tra le parti e ciò comporta l’obbligo delle parti di adempiere puntualmente alle obbligazioni assunte. Quale conseguenza viene fatta discendere la qualificazione del pagamento dei corrispettivi ai fornitori, quale atto di ordinaria amministrazione e l’attribuzione a tali crediti del rango prededucibile, senza lesione della <em>par condicio creditorum</em>.<strong><em>Commento</em></strong>Il Tribunale di Rovigo richiama nella premessa delle proprie motivazioni i precedenti del Tribunale di Modena del 6 giugno e del Tribunale di Alessandria del 18 gennaio &nbsp;che già si erano occupate della prosecuzione dei contratti nel concordato, relativamente ai temi (i) dell’obbligo del contraente <em>in bonis </em>di adempiere la propria prestazione pur a fronte della falcidia del proprio credito pregresso e quindi dell’inammissibilità della richiesta <em>ex </em>art. 182-<em>quinquies</em> di autorizzazione al pagamento di crediti anteriori della controparte contrattuale, e (ii) della prededucibilità dei crediti per nuove prestazioni.Il Tribunale di Rovigo consolida questo orientamento, sottolineando alcuni ulteriori aspetti:</p><ul> <li>in assenza di istanza <em>ex </em> 169-<em>bis </em>l.fall. i contratti pendenti alla data della domanda di concordato devono essere adempiuti regolarmente da entrambe le parti;</li> <li>la decisione in merito alla opportunità economica della prosecuzione dei contratti spetta all’imprenditore;</li> <li>il pagamento di nuove prestazioni in forza di contratti pendenti esula dall’ambito applicativo dell’art. 182-<em>quinquies </em>fall.;</li> <li>l’esecuzione dei contratti in corso rientra nell’ambito dell’ordinaria amministrazione;</li> <li>dalla prosecuzione del contratto e dall’esecuzione in corso di procedura delle prestazioni scaturisce l’attribuzione del rango prededucibile al credito del fornitore.</li></ul><p>In pendenza di concordato, quindi, il ricorrente può procedere al pagamento delle forniture correnti senza la preventiva autorizzazione del Tribunale, anche se le relative obbligazioni di fornitura siano state assunte prima della domanda. Il credito del fornitore è prededucibile, in forza delle prestazioni eseguite dopo la domanda di concordato; conseguentemente, rileva il Tribunale, non vi è alcuna lesione della <em>par condicio creditorum</em>, trattandosi di credito sottratto al concorso con gli altri creditori.Tale conclusione, così ulteriormente confermata, sottraendo il pagamento al preventivo vaglio dell’autorità giudiziaria, da un lato garantisce all’imprenditore in concordato preventivo maggiore autonomia e speditezza nella gestione aziendale e, dall’altro, offre alle controparti contrattuali <em>in bonis </em>maggiore affidamento circa il regolare incasso dei propri crediti per nuove forniture.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><em>Fabio Marelli, </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 04 Oct 2016 14:45:26 +0200</pubDate>
                        <title>Quale impatto della Brexit sulle procedure di insolvenza transfrontaliere ?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/quale-impatto-della-brexit-sulle-procedure-di-insolvenza-transfrontaliere</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Le ricadute della Brexit sulle procedure di insolvenza transfrontaliera dipenderanno in buona parte dalle misure che verranno successivamente adottate, ma non riguarderanno comunque gli “</em>schemes of arrangement<em>” di diritto inglese</em><strong><em>&nbsp;</em></strong><strong><em>Premessa</em></strong>Comprendere e orientarsi nell’ambito delle procedure di insolvenza transfrontaliera richiede una profonda conoscenza dei diversi sistemi nazionali, ognuno dei quali è soggetto a principi e regole diverse in materia di giurisdizione e riconoscimento dei procedimenti stranieri. Creditori e debitori guardano, naturalmente, al sistema più favorevole e, in tale quadro, quello del Regno Unito è notoriamente un sistema favorevole ai creditori.&nbsp;Le fonti che, in quel sistema, regolano la giurisdizione e il riconoscimento delle procedure di insolvenza transfrontaliere sono il Regolamento CE n. 1346/2000 e la Legge Modello dell’UNCITRAL (“Legge Modello”), che è stata recepita dal <em>Cross Border Insolvency Regulations 2006 </em>(“CBIR 2006”).<strong><em>Il quadro europeo e internazionale delle procedure di insolvenza</em></strong>La caratteristica principale del Regolamento n. 1346/2000 è quella di consentire l’apertura, nello Stato Membro in cui si trova il centro degli interessi principali (COMI) del debitore, del procedimento di insolvenza (principale), a fronte della contemporanea possibilità di aprire, in ogni altro stato membro in cui il debitore ha una sede, altre procedure (secondarie), secondo le regole locali.Il nuovo Regolamento UE n. 2015/848, che è una sorta di “<em>restyling</em>” del precedente Regolamento CE n. 1346/2000, troverà applicazione a tutte le procedure di insolvenza aperte a partire dal 26 giugno 2017. Esso introduce, tra altro, diversi cambiamenti in tema di giurisdizione e <em>forum shopping</em>, procedure secondarie, pubblicità delle procedure e insolvenza di gruppo.La Legge Modello – la quale, al pari delle predette fonti comunitarie, non ha quale obiettivo l’armonizzazione tra i diversi Paesi della disciplina dell’insolvenza sotto il profilo del diritto sostanziale – promuove invece il riconoscimento dei procedimenti stranieri e la cooperazione tra le diverse giurisdizioni. In tale contesto, una delle finalità principali è quella di prevedere procedure semplificate per il riconoscimento e la nomina di un rappresentante della procedura straniera.Il principale effetto di tale riconoscimento è l’assistenza – necessaria per un equo e ordinato svolgimento dell’insolvenza transfrontaliera – alle procedure straniere: secondo la Legge Modello, i tribunali locali devono cooperare “nella misura massima possibile” con quelli stranieri e con i rappresentati da questi nominati. Ad oggi la Legge Modello è stata recepita da 20 Paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Giappone e Australia.Tanto il Regolamento n. 1346/2000 quanto la Legge Modello presentano vantaggi e svantaggi: il primo garantisce un riconoscimento automatico, ma è limitato ai Paesi dell’Unione Europea (ma che cosa accade se il Regno Unito esce dall’Unione…?), mentre il secondo ha una portata molto più ristretta per quanto riguarda gli effetti del riconoscimento automatico ma non è limitato ai Paesi dell’Unione Europea.<strong><em>Le conseguenze della Brexit: inquadramento generale</em></strong>Poco cambierà nel breve periodo, stante il disposto dell’art. 50 del Trattato di Lisbona e, in particolare, il processo dallo stesso previsto prima che il Regno Unito possa uscire dall’Unione Europea.Nel medio-lungo periodo, quando tale processo sarà completato, le conseguenze della Brexit dipenderanno in gran parte dai termini di uscita che saranno negoziati. In ogni caso, si può immaginare che:</p><ul> <li>in assenza di una previsione specifica, il Regolamento CE n. 1346/2000 non troverà più applicazione con riguardo al Regno Unito (il che sostanzialmente significa che il Regno Unito e i Paesi Membri dell’Unione Europea non beneficeranno più di un reciproco automatico riconoscimento);</li> <li>la Legge Modello continuerà ad applicarsi (là dove recepita);</li> <li>le procedure di insolvenza che non ricadono nell’ambito applicativo del Regolamento n. 1346/2000 rimarranno percorribili nel Regno Unito sin tanto che un’impresa straniera dimostri di avere una “connessione sufficiente” con il Regno Unito (è il caso, per esempio, degli “<em>schemes of arrangement</em>” previsti dal <em>UK Companies Act 2006</em>).</li></ul><p><strong><em>La perdita del riconoscimento automatico per le procedure di insolvenza del Regno Unito</em></strong>Posto che il Regolamento n. 1346/2000 non potrà più applicarsi – a meno che non vengano raggiunti accordi bilaterali con ogni singolo Paese dell’Unione Europea (o con la stessa Unione Europea) – le procedure di insolvenza del Regno Unito non troveranno automatico riconoscimento nell’Unione Europea.Da un punto di vista pratico, ciò significa che i curatori delle procedure di insolvenza del Regno Unito dovranno affidarsi alle leggi dello Stato Membro in cui chiedono il riconoscimento, con risultati che potrebbero essere differenti a seconda della giurisdizione. Lo stesso potrebbe essere anche per le procedure di insolvenza pendenti nel Regno Unito, sulla base del Regolamento CE n. 1346/2000.Tutto dipenderà dai contenuti degli accordi di transizione (se ve ne saranno) che potrebbero essere raggiunti tra il Regno Unito e l’Unione Europea. Al riguardo, due sono gli scenari che possono immaginarsi:</p><ul> <li>il Regno Unito e l’Unione Europea potrebbero accordarsi nel senso che il Regolamento CE n. 1346/2000 (e poi il nuovo Regolamento UE n. 2015/848 continui ad applicarsi;</li> <li>il Regno Unito potrebbe sottoscrivere accordi bilaterali con più paesi dell’UE.</li></ul><p><strong><em>La perdita del riconoscimento automatico per le procedure straniere di insolvenza</em></strong>Dall’altra parte, il Regno Unito non sarà tenuto al riconoscimento automatico delle procedure di insolvenza degli altri Stati Membri dell’Unione Europea, e le sue corti potranno decidere discrezionalmente se avviare una procedura di insolvenza in relazione a imprese di diritto straniero non aventi il loro COMI nel Regno Unito.&nbsp;Al riguardo, bisogna aggiungere che, se è vero che la CIBR 2006 potrebbe aiutare il curatore straniero a ottenere riconoscimento e assistenza dalle corti del Regno Unito, è altrettanto vero – e qui l’aspetto problematico – che soltanto alcuni Paesi UE hanno adottato la Legge Modello (cioè Grecia, Polonia, Romania e Slovenia).&nbsp;Nessuna assistenza potrebbe essere offerta dall’<em>Insolvency Act 1914 </em>(poi modificato e integrato nel 1986), dal momento che nessuno degli attuali Paesi Membri dell’Unione Europea può essere considerato un “<em>relevant country or territory</em>” secondo la Sezione 426 dello stesso, quantomeno nel significato dei tempi passati quando tale definizione si riferiva ai Paesi strettamente legati all’Impero britannico.<strong><em>Schemes of arrangement</em></strong>Uno strumento utilizzabile sia per le imprese nazionali che per quelle straniere, che non pare possa essere interessato dalle conseguenze della Brexit, in quanto non ricade nell’ambito applicativo dei Regolamenti n. 1346/2000 e n. 2015/848, sono gli “<em>schemes of arrangement</em>”.Le corti del Regno Unito – fin tanto che sussiste una “sufficiente connessione” con il loro Paese – sono inclini a omologare “<em>schemes of arrangement</em>” riguardanti imprese straniere, allorché ritengano che lo <em>scheme</em> è in grado di essere portato in esecuzione nella giurisdizione in cui si trovano gli <em>asset </em>dell’impresa debitrice: a tale riguardo, gli effetti della Brexit su altre fonti comunitarie in materia di riconoscimento e scelta della legge applicabile, devono essere tenuti a mente.<strong><em>Conclusioni</em></strong>Attualmente, il percorso mediante il quale la Brexit verrà portata a termine e l’impatto reale che essa avrà sulle procedure di insolvenza transfrontaliera nell’ambito del Regolamento CE n. 1346/2000 non sono prevedibili.I benefici che il Regolamento prevede in termini di riduzione dell’incertezza, della complessità, dei costi e dei risultati per i creditori sono ben noti: tali benefici erano assicurati sia in termini di apertura della giurisdizione del Regno Unito alle procedure di insolvenza straniere sia in termini di riconoscimento delle stesse nell’ambito dell’Unione Europea.Senza un meccanismo alternativo che consenta di preservare tutto ciò, è verosimile che – a parte forse gli <em>schemes of arrangements</em> – la reputazione del Regno Unito di essere un attraente sistema per i creditori in tema di insolvenza transfrontaliera, possa essere intaccata.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.&nbsp;</em><em>Per ulteriori informazioni contattare Fabio Marelli, </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: restructuring@advant-nctm.com&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 04 Oct 2016 13:11:02 +0200</pubDate>
                        <title>Brexit means Brexit: Banking and Finance</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/brexit-means-brexit-banking-and-finance</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Introduction</strong>The news came on 23 June 2016: the UK population has voted to leave the European Union. From that day, everything has been said and even more has been written, with all scenarios deeply scrutinised and thoroughly investigated. The reality is that the UK and the EU are both still navigating by sight, due to the fact that they must reply to an impressively wide range of queries from all over the world.Brexit itself could have positive or adverse consequences. Like any other change, nobody can predict what the future holds, not only for the countries directly involved in this withdrawal but also for third countries investing in, or trading with the UK through their businesses especially in the current, complex economical system.In a fifteen pages document entitled “<em>Japan’s Message to the United Kingdom and the European Union</em>” the Japanese government set out a deep analysis on Japanese businesses (but it could equally be from any country in the world) expectations from the UK, which can be summarised with the following sentence:"<em>There are numerous Japanese businesses operating in Europe, which have created 440,000 jobs. A considerable number of these firms are concentrated in the UK. Nearly half of Japanese direct investment intended for the EU in 2015 flowed to the UK [...] while benefitting from the single market of the EU, Japanese businesses have contributed to the development of the European economy [...] <u>we strongly request that the UK will consider this fact seriously and respond in a responsible manner to minimise any harmful effects on these businesses</u>.</em>"The following information tries to give a general framework relating to some potential harmful effects Brexit may trigger in the banking and finance market.<strong>Banking &amp; Finance implications in a nutshell</strong><strong>Banking</strong><em><u>What if Brexit entails increased costs?</u></em>Brexit provisions could entail the introduction of new capital adequacy requirements for lenders. This might thus lead lenders to face additional costs in providing their funding and, as a consequence, they could be tempted to cover such costs through the extension of the increased costs provisions in the relevant facility agreements. However it has to be noted that, whether such provisions within the facility documentation cover any additional costs connected to any change of law due to Brexit, lenders should be able to demonstrate, from time to time, the connection between such Brexit increased costs and the on-going provisions of the facility agreement.<em><u>Lost your passport rights?</u></em><u></u>Lenders based in the EU (but outside the UK) might lose their passport rights and their automatically granted permission to provide banking services in the UK (including providing lending) and, as a result, they incur the risk to fall within the scope of the illegality provisions provided under the facility agreements. In order to avoid any potential consequences - and in the hope that the UK government will adopt measures enabling banks to continue to provide their services - lenders may consider the possibility to insert provisions authorising a designated affiliate to succeed within the agreement in such case of illegality.<em><u>Material Adverse Effect</u></em>Neither the vote nor any Brexit provisions constitute a Material Adverse Effect itself. In the unlikely case that Brexit might cause significant difficulties to a borrower to perform its obligation under the facility agreement, this could trigger a Material Adverse Effect, but this will depend on the actual provisions provided on the relevant facility agreement.<em><u>Good to know</u></em>Significantly variations in the currency exchange could potentially affect multi currency transactions, which do not provide specific risk factors or indemnity provisions.Changes to the English law governing securities are not expected and therefore Brexit should not have a significant impact on the security packages, however, on-going discussions are occurring whether, in future, English law will remain the first choice as governing law for financing documents (in particular if the transaction is not a multi jurisdiction transaction, but it is involving only one other EU country). Given the unclear outcome of the negotiations, which will occur in the next few years, there could be a trend in having transactions regulated only by the law of the borrower's jurisdiction in order to avoid any uncertain enforcement scenario in case of default or breach of contract.Finally certain minor amendments should be considered in order to update the relevant documentation after Brexit and ensure that the definitions will still work (i.e. changes in the definition of VAT, or references to bail-in provisions).<strong>Financial Markets</strong>Passporting is the biggest benefit for financial services firms operating within the EU framework and will be the biggest risk after Brexit. UK financial markets regulation is influenced by a wide range of EU directives (as of today directly applicable in UK) such as the Markets in Financial Directive (MiFID), the Undertakings for the Collective Investments in Transferable Securities (UCITS), Packaged Retail Investment and Insurance Products Regulation (PRIIPS) or the Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD).In a statement dated 24 June 2016, the FCA clearly stated that these regulations will remain applicable until any changes are made, which will be a matter for Government and Parliament. Therefore, until Brexit comes into effect, the UK must continue implementing EU regulations and directives and any variation on this regulatory framework seems unlikely. This will ensure equivalence between UK and EU financial markets (even if a full implementation is going to be challenging, due to the differences in EU regulations between the EU and non-EU countries) and could be read as an evidence that FCA is considering that the obtaining of such equivalence is possible, trying not to lose all benefits arising from the single capital market project, such as the economies of scale of the single market, and the possibility to offer a wider range of financial products and services to more investors, at a lower price.However, it has to be noted that there is no certainty that such equivalence is recognised until (or even after) the Brexit negotiations have concluded, even if ESMA has recently published advice that there are no significant obstacles impeding the application of the passport to certain non-EU countries.Another important answer, <em>inter alia</em>, which is still under consideration, could be the entering into the EEA Agreements, but it has to be noted that this has still a long way to go, due to the fact that the incorporation of the EU financial services framework in the EEA Agreements is still in progress and certain EU Regulations/Directives are yet to be incorporated (i.e. AIFMD).<strong>Conclusions</strong>“<em>Brexit means Brexit</em>” is the slogan Theresa May keeps repeating, and whatever this might actually mean in practice, it is fair to say that there are currently no significant possibilities that the UK might reverse its decision to leave the EU (talks of a second referendum are losing momentum). However, no further actions are expected until at least next year. When exactly the UK might start the process that will lead to the Brexit is still veiled by uncertainty, and given the impact that Article 50 will have, it is comprehensible and understandable that the UK will take all necessary time to define a very detailed action plan before pulling the trigger.<strong></strong></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 04 Oct 2016 13:06:24 +0200</pubDate>
                        <title>Brexit and the Italian insurance market: what’s next?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/brexit-and-the-italian-insurance-market-whats-next</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Three months have already passed since the UK referendum on leaving the European Union and the debates and in-depth analysis on the potential impact on the Insurance Market are still open; the three months has not produced much clarity.It goes without saying that currently London is the largest global hub for commercial and speciality risk and part of such a success has been due to being part of the EU. Now, in the short term, the ramifications of the vote to leave will probably change the map of the global insurance business and will create a level of uncertainty which has been rarely experienced.Apart from the latest news of the immediate cut of almost 3,000 employees in Lloyd’s market and further catastrophic scenarios, we will try to focus our attention to some of the main issues raised as a result of the referendum: (a) with regards to the UK insurers operating in Italy and (b) with regards to Italian Insurers operating in the UK.<strong>Loss of Mutual Recognition or Passporting</strong>The EU Single Market granted International Insurers access to the EU market on London’s doorstep and, at the same time, allowed UK based insurers to be able to write insurance and reinsurance in the other 27 Members States both on a cross-border basis or directly in those countries in which they had branches.The passport system allowed UK Insurers to establish branches in other Member States as well as Italian Insurers to open branches in UK under the so called “Home Country Control” system, meaning that the Home Country Supervisor had the exclusive responsibility for any regulatory and prudential supervision of the Insurer within the EU.Such a passport system allowed both UK and Italian insurers through the Italian and London hub to service their clients/assured globally.As a consequence of Brexit, and based on the current regulation, UK insurers and intermediaries will have to consider establishing or using EU subsidiaries and/or obtain new authorizations in order to offer cross-border services to EU clients. In this perspective to UK Insurers will apply Articles 28 and 29 of the Italian Insurance Code (“<strong>IIC</strong>”) and they will need to obtain new authorization in order to carry out business under the right of establishment, according to the prohibition to carry on business under the freedom of services.The same issue will affect the business of Italian based/authorized insurers who will be entitled to carry on business in UK on a cross-border basis only through local subsidiaries and/or through new authorizations.Furthermore, from a regulatory point of view, the Home Country Control System will not operate and branches will be subject to the prudential and regulatory control by the Supervisory Authority in the hosting country.&nbsp;<strong>Regulatory Uncertainty</strong>The EU (and Italy) is facing something which has never been experienced before.&nbsp;A quite clear set of regulations has been developed in the EU over the last decades in order to properly regulate the insurance business by Member States Insurers or Third State Insurers within and outside the EU.&nbsp;However, it is hard to say that Brexit will not have any impact on the current law because there is still in place a clear set of rules for Third State Insurers and UK could be simply considered a Third State, hence the relevant rules governing the activity of Third States’ Insurers will apply.But, in our view, it is unlikely that EU and UK will not negotiate a treaty in order to regulate the largest global insurance hub. We assume that a sector of such importance will be the core of the discussion between EU and UK as a consequence of the formal request to leave the EU. We can expect a period of uncertainty about the legal basis for insurance regulation and responsibility of institution/supervision and at the moment it is next to impossible to make predictions.The UK government will have to commence a focussed negotiation with the EU Commission for the withdrawal agreement, which will have also to include a number of transitional measures regarding budgetary, legal, political and finance rules. Those transitional measures will obviously increase the level of uncertainty of the legal applicable framework. This is something really new and with unpredictable points on the outcome and the timeframe.<strong>Policy Review</strong>The change of the current legal regime will affect the terms and effects of the contracts and transactions.Due to the strong connections between trade and insurances, we assume that a review of standard documentation in trade will probably have an impact also on the surrounding insurance products and policy wording (including the consequences related to the application of a different tax regime).Moreover policyholders’ residency will become an issue and policies terms could need reviews. Indeed, the administration of long term contracts involving insureds, risks and policyholders outside UK could became difficult as a consequence of the abandon of the passport system.<strong>International Trade and New Barriers</strong>A further key aspect of the business of UK insurers and intermediaries which may be affected by UK being outside the European Union could also be that UK will not longer be entitled to benefit from treaties between EU and third states, so that insurers and intermediaries based in UK could face new barriers when providing service to third countries until the EU treaties would be replaced by UK treaties.&nbsp;Furthermore, UK will need also to implement new regulations and treaties (also with the EU) in order to regulate the data protection schemes (and grant the data flow into the UK from EU), the enforcement of judgments, employees rights and obligations (on both sides the UK citizens employed in EU and EU citizen employed in UK) and, more in general, professionals providing their service on the mutual recognition scheme within the EU.This will take a long time and, on a very preliminary standpoint, it could lead to further risks and areas of uncertainties in the insurance business. These issues could also push insurers and intermediaries to identify possible alternatives to continue to write business on a cross-border basis and maintaining the EU passport system.<strong>Tax Implications</strong>The UK’s decision to leave the EU will have important effects in tax field.In particular, the exit of the UK from EU would have as a principle consequence the non-application of the EU Directives. The most relevant Directives not more applicable would be: parent-subsidiary Directive (dir. 90/435/CEE), interests and royalties Directive (dir. 2003/49/CE), merger Directive (dir. 90/434/CEE) and administrative cooperation in the field of taxation Directive (dir. 2011/16/UE). The matters listed above, in absence of different and specific agreement with EU Countries, would be governed by Double Tax Treaties (“DTT”), which involve, generally, a tax regime less advantageous.As to concern indirect taxation, particularly Value Added Tax (“VAT”), after Brexit, the UK would no longer be required to apply the VAT Directives and Regulations. This means that the sale of goods between the UK and the EU would no longer be considered as intra-EU transactions but as import/export, with the consequence application of VAT.<strong>Change of EU Insurance Market Scenario</strong>Being the largest Insurance Hub in Europe, the UK has always had a “<em>greater voice at the trade table being part of the EU, being part of a larger economic entity</em>” and has been highly influential in the development of EU rules for Insurance business.As a consequence of Brexit, we can expect that there will be a reshuffling of influence within EU decision making rooms. In this scenario, according to the long-lasting experience and success of insurance business, we hope that Italy will be able to increase its level of influence in the development of the common rules within the EU.Furthermore, there could be also the possibility that a new insurance hub will need to be considered within the EU Market in order to accept the international insurers and intermediaries moving from London.With particular reference to the business of intermediaries, UK entities could be forced to move to an EU member state in order not to loose the benefit of passporting; leaving the EU market and remaining in UK (in the absence of an agreement) would force those intermediary to rebuild completely their distribution networks.In a recent interview published on an English newspaper, John Nelson (the head of Lloyd’s) says that “<em>The UK's position at the centre of the global insurance market is under threat after the famous Lloyd's of London market said it may be forced to move some of its business to continental Europe as a result of the Brexit vote</em>” because “<em>There will be bits of business where it will be better for us and more efficient for us, if we don't get single market access if we write it in the EU</em>” (<a href="http://www.independent.co.uk/news/business/news/brexit-will-make-insurance-firms-quit-uk-says-lloyds-of-london-boss-a7225941.html" target="_blank" rel="noreferrer">http://www.independent.co.uk/news/business/news/brexit-will-make-insurance-firms-quit-uk-says-lloyds-of-london-boss-a7225941.html</a>).It is clear that we are not in the position to predict whether this is really what is going to happen or whether this is simple positioning before the negotiations: however, what is clear is that we will need to keep on our toes to capture the opportunities that are likely to occur.<u>&nbsp;</u>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 04 Oct 2016 11:50:48 +0200</pubDate>
                        <title>Impact of Brexit on insolvency proceedings</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/impact-of-brexit-on-insolvency-proceedings</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>EU Backdrop</strong><em><u>Foreword</u></em>Understanding and mastering cross-border insolvency requires a thorough knowledge of the different domestic insolvency regimes, all of which have distinctive procedures and rules on jurisdiction and recognition of foreign proceedings. Creditors and debtors to look for the most favourable system: in this framework, the UK insolvency system is usually considered “creditor-focused”.In the UK the rules governing jurisdiction and recognition of insolvency proceedings across different jurisdictions are set out in EC Regulation No. 1346/2000 and the UNCITRAL Model Law (“Model Law”), which in the UK has been implemented by way of the Cross Border Insolvency Regulations 2006 (“CBIR 2006”).<em><u>EU and International Sources on Insolvency Proceedings</u></em><em><u>&nbsp;</u></em>The main feature of Regulation No. 1346/2000 is that it provides for EU-wide effects of the main insolvency proceeding opened in one of the Member States (namely where the debtor’s Centre Of Main Interest or “COMI”, as defined by the Regulation, is located), while secondary procedures which can be opened in another Member State (where the debtor has an establishment) according to domestic rules.&nbsp;The new EU Regulation No. 2015/848 is a sort of “restyling” of Regulation No. 1346/2000 and will apply to insolvency proceedings opened since 26 June 2017. It introduces, amongst other things, several changes in jurisdiction and forum shopping, secondary procedures, publicity to insolvency procedures and rules for group insolvencies.The Model Law – such as the EU Regulations, which do not differ in this respect from the Model Law – is not aimed at harmonising the substantive insolvency laws of different countries, but rather to encourage recognition of foreign proceedings and cooperation between jurisdictions. One of its key purposes is to provide for simplified procedures for recognition and for the appointment of a representative of foreign proceedings.The principal effect of such recognition is the assistance – necessary for the orderly and fair conduct of cross-border insolvencies – to the foreign procedure: according to the Model Law, domestic Courts should cooperate “<em>to the maximum extent possible</em>” with foreign Courts and representatives. Currently, legislation based on the Model Law has been enacted in 20 countries, including the United States, UK, Canada, Japan and Australia.Both (Regulation No. 1346/2000 and the Model law as enacted by CIBR 2006) have pros and cons: the former grants an automatic recognition, but it is limited to the EU countries (but what if the UK exits from the EU…?), the latter is much more limited as per the effects of automatic recognition but it is not limited to EU countries.<strong>The consequences of Brexit: General Overview</strong>Very little will change in the short term, pending the application of Article 50 of the Lisbon Treaty and the process that will be triggered to allow the UK to exit the EU.In the medium / long term, when this is completed, the consequences of Brexit will mostly depend on the terms of the exit agreement. However, we can foresee that:</p><ul> <li>lacking a specific provision, Regulation No. 1346/2000 no longer will be applicable to the UK (which means, in short, that UK and EU Member States insolvency proceedings would no longer benefit from mutual automatic recognition in the UK and across the EU);</li> <li>Uncitral Model Law will continue to apply (where enacted);</li> <li>insolvency procedures not falling within the scope of Regulation No. 1346/2000 would remain available in the UK to a foreign company as long as it has “sufficient connection” to the UK – for instance this is the case of the schemes of arrangement provided by the UK Companies Act 2006.</li></ul><p>No automatic recognition of UK insolvency proceedings<strong><u>&nbsp;</u></strong>As Regulation No. 1346/2000 will no longer apply – unless bilateral treaties will be agreed upon with each EU Member State (or with the EU as a whole) – UK insolvency procedures will not receive automatic recognition in the EU.&nbsp;From a practical point of view, this means that UK insolvency receivers will need to rely on domestic law of the Member State in which recognition is sought, whose outcome would be different according to the specific jurisdictions. Moreover, this could also apply to cross-border insolvency cases pending in the UK, based on Regulation No. 1346/2000.Everything will depend on the contents of the transitional arrangements (if any) which could be reached between the UK and the EU. In this respect, two main different scenarios may be outlined:&nbsp;</p><ul> <li>the UK and the EU could agree that the EU Regulation continues to apply;</li> <li>the UK enters into bilateral treaties with as many EU Member States as possible.</li></ul><p>&nbsp;<strong>No automatic recognition of foreign insolvency proceedings</strong>On the other hand, it seems that the UK would not be bound to automatically recognise EU Member State insolvency procedures, and the UK Courts could exercise their discretion to commence insolvency procedures in relation to companies incorporated outside the UK and having no COMI in the UK.In this respect, CIBR 2006 could help a foreign insolvency receiver seeking recognition and assistance by the UK Courts. The problem here is that only a few EU Member States have adopted the UNCITRAL Model Law (namely, Greece, Poland, Romania and Slovenia).No assistance could be offered by the Insolvency Act 1914 (amended in 1986), as none of the current EU countries could be considered a “<em>relevant country or territory</em>” according to Section 426, at least in the meaning of the old times when such definition was referred to countries closely associated with the British Empire.<strong>Schemes of arrangement</strong>A “tool” available for both domestic and foreign companies, which is unlikely to be affected by Brexit is the schemes of arrangements, as it falls outside the scope of both Regulation No. 1346/2000 and new Regulation No. 2015/848.&nbsp;The UK Courts – as far as a “sufficient connection” with the UK has been recognised – have been open to approve schemes of arrangements affecting foreign companies (which was quite broadly construed), when the Courts are satisfied that the scheme is capable of being enforced in the jurisdiction in which the debtor company’s assets are located: in this respect, the effects of Brexit on other EU regulations on recognition of judgments and on choice of law will also have to be considered.<strong>Conclusion</strong>Currently, the way by which Brexit will be achieved and the real impact that it will have on cross-border insolvency procedures falling within the scope of Regulation No. 1346/2000, are not foreseeable.The benefits that the Regulation provides both in terms of reduction of uncertainty, complexity, costs and outcomes for creditors is well known: such benefits were ensured both in terms of the UK’s jurisdiction to open certain insolvency procedures and in terms of recognition of the same across the EU.Without an alternative mechanism to preserve all this, it is likely that – except maybe for schemes of arrangements – the UK’s international reputation as an attractive “creditor-focused” system for cross-border insolvencies and restructurings would be affected.&nbsp;&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 04 Oct 2016 11:19:12 +0200</pubDate>
                        <title>Brexit today: game on or game over?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/brexit-today-game-on-or-game-over</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>The Bratislava Conclusions</strong>Under the slogan of “underpromise and overdelivering” the Bratislava Summit<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> took place on 16 September giving the remaining 27 Member States the possibility to discuss, in addition to a more workable setting for 27 instead of 28 at one summit table, their common future without UK. Leaders agreed on the so-called Bratislava Declaration and Roadmap, which set out the key priorities for the next months.&nbsp;From these documents it seems clear that Brexit was not at the top of the Bratislava agenda. Tusk laconically said in the Bratislava Declaration: “<em>although one country has decided to leave, the EU remains indispensable for the rest of us</em>”. As much to say that the EU will be a success even with 27 Members and the 27 will work for it.&nbsp; In the meanwhile, UK has not yet triggered Article 50 TEU, giving rise to a lot of doubt.<strong>Article 50: when, how and with who</strong>The positive result of the referendum in UK raises a fundamental question. Who, when and how to trigger Article 50 TEU? The answers to these simple questions are not immediate. What only seems clear from the reading of Article 50 is that the European legislator never thought the exit proceeding would ever really be used. It is simplistic and leaves many key procedural issues unclear or unanswered.Article 50 provides that:“<em>1. Any Member State may decide to withdraw from the Union in accordance with its own constitutional requirements. 2. Member State which decides to withdraw shall notify the European Council of its intention. […]</em>”.Unlike most EU Member State, the UK does not have a written constitution. Legal opinion in the UK is divided as to whether Article 50 con be invoked by Prime Minister alone, or whether&nbsp;parliamentary approved will be required. The House of Lords issued an opinion in late September stating that Article 50 could only be triggered by Parliament. Court cases have been taken the issue to the UK Supreme Court. Decisions are not expected before Christmas.Whatever the constitutional position in the UK, Prime Minister Theresa May has already made it clear that she will not trigger Article 50 until a UK approach and objectives for negotiations is put together and agreed within the country.The exiting Member State can invoke Article 50 by giving notice to the European Council of its intention to withdraw from the EU. Notice of withdrawal is unilateral. The consent of the EU Member States, European Parliament or Commission is not required.“<em>3. The Treaties shall cease to apply to the State in question from the date of entry into force of the withdrawal agreement, or, failing that, two years after the notification referred to in paragraph 2 […]</em>”.Article 50 does not specify when notice must be given. Once the notice is served, unless those negotiations proceed to the satisfaction of all participants, UK will withdraw from the EU within 2 years during which all EU laws continue to apply to the leaving state.It seems more and more clear that that the UK must negotiate, on the one hand the agreement to withdraw and on the other hand an agreement on future relations. The new relationships are potentially complicated and detailed – covering at least as much as the 120 and more agreements that make up the EU-Swiss arrangement. The first step will be to negotiate a transitional arrangement between the UK and the EU. In the meanwhile will be negotiated the agreements for what comes next and what the new trading agreement with the EU is.<strong>The future effects on jurisdiction Further reflection on the withdrawal agreement</strong>Considering that Article 50 defines the first step of the withdrawal by a Member State, the EU Institutions and Member States jurists must resolve many issues. For example: While the exit agreement will be a bilateral agreement between the EU and the UK the future agreement is likely to be a series of bilateral agreement between the UK and the EU and each Member State. And in the case of trade agreements and exclusive competences of the EU (agriculture, fishery) UK will negotiate directly with the Commission?&nbsp; It’s our opinion that the choice of the counterparty is not only a formal legal issue but a substantive one. It will depend on the object of the agreement.Moreover, it is not completely clear what the EU must do in order to bring into force a withdrawal agreement with the UK. The European Union has two requirements which need to be fulfilled for the conclusion of a withdrawal agreement: first, European Council acting by qualified majority must approve the withdrawal agreement. Secondly – pursuant to Article 50(2), the European Council must consent to the agreement.Timing is beginning to take on a crucial role in this <em>affaire</em>. Immediately after the referendum results, the EU institution leaders warned that the UK should give notice and trigger Article 50 as soon as possible: “<em>[…] the will of the British people must now be put into effect as quickly as possible</em>” said European Commission President Jean-Claude Junker.&nbsp; The negotiations must be completed in time in order to enable the EU to go through its internal processes. After the EU completes its internal processes, the agreement is ready to be apply immediately.What can be included in the withdrawal agreement remains unclear even if it is clear that it cannot result in amendments to the TEU or the TFEU. However the withdrawal agreement might have UK specific provisions in relation to the application of those treaties to the UK.<strong>Single Market</strong>The Single Market is the topic on which divisions almost disappear. All want to be in, including the UK. However the UK’s understanding of what the Single Market is differs from what the 27 consider it to be. For the 27 it includes the four fundamental freedoms of movement: people, services, goods and capital. The UK wants to exclude one of the four freedoms. The UK faces the prospect of having to establish new trade relationships, both with the remaining 27 EU members and other countries around the world. There are various examples that UK can take as model as a potential post Brexit option: Norway model, Switzerland model and Turkey model are some examples. The Norway model is based on the European economic Area (hereinafter the “EAA”). The EEA is an agreement between the EU and Norway, Iceland and Liechtenstein that grants these countries virtually full access to the EU’s single market. This means that the four freedoms of goods, services, capital and people apply within the EEA on the same basis as within the EU itself. Instead EU rules on agriculture, fisheries, justice and home affairs do not apply. The downside is that EEA members have no say over the rules of the single market are created. Continued EEA membership would therefore allow the UK to remain within the single market even post-Brexit. It is also important to consider – as obvious as it may seem – that the UK has a more important position than the EEA members (both Norway or Iceland or Liechtenstein). UK is a member of the G7 with a permanent seat on the UN Security Council, which can allow UK to set its long-term sights higher than EAA members. Both the UK and the EU need to quickly turn the page and focus on people’s needs, and geopolitical challenges. The European Parliament, which must consent to the withdrawal agreement, will contribute constructively to the negotiations. Its views need to receive the utmost consideration; without its input there could be no deal and the UK would be forced into a World Trade Organisation-style relationship, which is neither in the interest of the UK nor the EU.<strong>Bremain: a possible scenario</strong>If during the next year (2017) the European Council will decide for a Revision of the Lisbon Treaty, the UK could be a contracting party to the negotiations. At this point, Brexit will be stopped and article 50 will be not activated. How can the European Union reach this conclusion?The reasons could be political and juridical. For the first aspect, a revision of the Treaty can help the Governments to reduce the risks of excessive criticisms by the citizens towards the European Union (France, Italy, Spain but also The Netherlands, Hungary, Poland and Czech Republic) and to take the opportunity for this Member States to play a role for building a “new Europe”. Juridical point of view, the start up of the new negotiations could “freeze” the article 50 and put it in stand-by, with some relevant internal legal consequences for the UK legislation on European Single Market.<strong></strong><strong>Conclusions</strong>Just as we are completing this note, Theresa May has spoken to the Conservative Party Conference in Birmingham. Whatever the words, a ‘hard’ Brexit is more and more likely. Access to the single market will have to be balanced against no role for the ECJ and limited implementation of the freedoms in particular free movement of persons. Parliament is to become sovereign again.It is to be hoped that the words in Bratislava can turn into something positive for the EU (and hopefully for the UK, on its own, as well).&nbsp;<strong>&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> European Council President Donald Tusk has organized this informal meeting in order to “<em>diagnose together the present state of the European Union and discuss our common future</em>”. Given that Bratislava Summit is an informal meeting, the 27 can’t make any decisions or issue formal conclusion. That being said, leaders agreed on the so-called Bratislava Declaration and Roadmap, which set out the keys priorities for the next months. The Bratislava Roadmap is a first step which aims to “<em>bring back stability and a sense of security and effective protection</em>”, as Tusk said on his remarks before the summit. The main issues discussed concern:- <strong>General diagnosis and objective</strong> such as make a success of the EU at 27, find common solutions also where there are starkly differences among the remaining;- <strong>Migration and external borders</strong>;- <strong>Internal and external security</strong>;- <strong>Economic and social development, youth</strong>;- <strong>Way ahead</strong>.These themes will be developed in the next formal European Council meetings.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 04 Oct 2016 04:07:38 +0200</pubDate>
                        <title>Disputes resolution in the UK: will Brexit change anything?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/disputes-resolution-in-the-uk-will-brexit-change-anything</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>As we all know, on 23rd June 2016, the British electorate voted 51.9% in favour of leaving the European Union. A crucial question for the international business is the following: how will Brexit effect dispute resolution?First of all, it is necessary to remark that these comments concern what might happen in the future: actually, nothing has changed so far – and nothing could have changed at all – because the EU legislation is still (and will remain) in force in the UK until the procedure provided by Article 50 TUE will have been completed.<strong>The future effects on jurisdiction</strong>Focusing now on dispute resolution procedures, the EU legislation regarding jurisdiction and reciprocal enforcement of judgments (the so-called ‘Brussels Regulation’) would be no longer applicable to the UK. The consequences are evident: in default of any parties’ choice of court, the English courts will exclusively refer to English domestic law.However, other measures could be taken by the UK: for instance, the UK could try to reach an agreement with the European Union on these matters, just like other non-EU European countries (such as Switzerland, Iceland and Norway) have already done with the 2007 Lugano Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters.Moving our focus on the enforcement of decisions, we must consider that the European Union (including – still today – the UK) is part of the 2005 Hague Convention on Choice of Court and it is foreseeable that the UK will accede to it as an independent State, so that nothing in this field would change.<strong>Alternative dispute resolution: London as a seat of arbitration</strong>London is often chosen as a seat in international arbitration and it is important to find out if the advantages of this arbitral seat could be in any way affected by Brexit. So the topic here is: will London loose its attractiveness?As far as arbitration is concerned, we must take into account that the London’s arbitration law has its roots in the 1958 Convention on the Recognition of Enforcement of Foreign Arbitral Awards (better known as New York Convention) which provides the enforcement of arbitral awards in all the – EU or non-EU – signatory countries and in the Arbitration Act of 1996.From these facts we can easily infer that the ‘skeleton’ of the London’s arbitration legislation has nothing to do with the UK’s membership of the European Union. Moreover, it is foreseeable that the attractiveness of London as a place of arbitration could even increase: since the ‘Brussels Regulation’ won’t be applicable anymore, the parties could find it safer to choose the arbitration instead of the ordinary jurisdiction.Moreover, if the value of the pound sterling declines, the choice of the London could be cheaper than other jurisdications. This fact could lead the parties to prefer London instead of, for instance, Paris.<strong>The revival of the anti-suit injunction</strong>A relevant aspect that may affect both ordinary dispute resolution and arbitration is the revival of the anti-suit injunction. This tool gives British judges the possibility to prevent any party to commence proceedings (or in some way restrict them) in a Member State despite the presence of an exclusive English jurisdiction clause.The Court of Justice of European Union had declared the anti-suit injunction contrary to the principle of mutual trust between Member States courts. Firstly, the Court in 2004 stated it concerning the ordinary dispute resolution. Then, the same principle was affirmed in regard of arbitration in 2009. The revival of such an option is an outcome of the Brexit, since the UK will no longer be subjected to the CJEU’s control.<strong>Conclusions</strong>To conclude, those aspects of dispute resolution that Brexit might affect are few and, in any event, the UK will probably take measures in order to mitigate the impact of this unprecedented decision to leave the EU, so that the change will not be as radical as is seems to be. However, we will have to wait to see what the UK manages to negotiate with the EU.<strong>&nbsp;</strong></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 04 Oct 2016 04:06:43 +0200</pubDate>
                        <title>The data protection legislation in the post-Brexit scenario</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-data-protection-legislation-in-the-post-brexit-scenario</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>According to the UK Data Protection Authority, it is reasonable to believe that the national data protection laws will remain unchanged at least until exit negotiations will have outlined a new status of the UK outside the EU. In fact, as a preliminary note, it can be said that there is no evidence that current national legislation and case law on privacy and data protection, as drafted in accordance with EU founding treaties, shall in any case be lost or “blown away” just because of the fallout of a possible post-Brexit scenario.Brexit is not likely to affect at all current British legislative standards on privacy and data protection, at least for two main reasons: firstly, there is the UK desire to have continued access to the European Economic Area and to the forthcoming Digital Single Market; the second issue&nbsp; concerns the likelihood that companies and multinational corporations based in London - in absence of the adequate legal safeguards able to protect the value of their data flows - could begin to seriously consider the advisability of moving its headquarters elsewhere.In this context, the role of the UK Data Protection Authority could dramatically change: weakened and resized in a post-Brexit scenario, technically the ICO will no longer take part in crucial discussions on the modalities of implementation and fulfilment of the new GDPR, as well as on the definition of the mode of operation of the Digital Single Market.Therefore, in a comparable position to the EFTA countries (European Free Trade Association, composed of Switzerland, Norway, Iceland and Liechtenstein), the UK may loose its member status in the Article 29 Working Party, as well as any influence within the forthcoming European Data Protection Board.UK based law firms, in turn, will likely loose their prominent position in Europe as an international hub for all multinational corporations dealing with the EU legislations and different jurisdictions.Realistically speaking there is enough and maybe too much to suggest that the UK will want to keep as much as possible the current regime on instead of a real Brexit in the digital market.In this regard, if the UK did not achieve a status similar to Switzerland - which, by implementing about the 80% of Community legislation, accesses <em>de facto</em> to many benefits of the full membership of the Member States, even if the recent Swiss referendum on transborder workers it is seriously triggering and challenging Switzerland’s privileged status – then it should confront with a more complex data transfer mechanisms than those valid within the EU.As a consequence, Britain would be considered as a third country and, accordingly, the data transfer could take place only where a European Commission adequacy decision has been adopted, or, at best, a sort of “UK Privacy Shield” has been negotiated. Otherwise, the UK could only ensure compliance only by encouraging the adoption of legal tools such as Binding Corporate Rules and Standard Contractual Clauses.Furthermore, among some of the major concerns of the post-Brexit data protection scenario, the functioning of the so-called One-Stop-Shop seems likely to be a top one, especially when considering the absence of any formal recognition to ICO as part of the mechanism as such.In this context, the One-Stop-Shop could prove to be a double-edged weapon for UK legislators: on the one hand, Britain would in fact enjoy greater freedom to regulate data protection and differentiate UK disciplines from the limited scope that the GDPR is leaving to EU Member States; on the other, however, the risk of increasing the competitive gap with the EU because of a different national discipline on data protection might cause difficulties for the most important UK business sectors such as technology, banking and legal and financial services.Moreover, UK legislators might want to express a more favourable position as to the extent of some of the main features of EU data protection rules. In fact, the UK has now the ability to attract multinationals companies by softening penalties - also through new and more advantageous corporate tax cuts - and reducing administrative burdens relevant to the One-Stop-Shop mechanism as well as limiting the extra-territorial scope of GDPR’s principle of “<em>one continent, one law</em>”.If, on one hand, the goal of becoming more appealing internationally - by softening the legislative framework with regard to privacy compliance - may constitute a strong competitive tool&nbsp; on the other hand, the lack of safeguards and enforcement mechanisms could, in fact, discourage foreign investment.Companies that had sought to manage all the regulatory relationships with the European Authorities thanks to their London hub – often coinciding with the main headquarter of the most important multinationals - also by benefiting from the upcoming One-Stop-Shop mechanism, henceforth, will have to revise their plans in this respect.Dublin, Paris, Frankfurt and Milan are already prepared to welcome the new head offices of "deserting" multinationals, by applying to become the new European capitals for legal and financial services. Hence, the post-Brexit era must be closely monitored by taking into account the possibility that may occur significant changes in the economic and legal European scenario.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 04 Oct 2016 04:01:23 +0200</pubDate>
                        <title>The effect of Brexit on the public procurement sector in Italy</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-effect-of-brexit-on-the-public-procurement-sector-in-italy</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>It is too early to determine with certainty the effects that Brexit could have on public procurement either in the UK or in the member States. The rules governing this sector are the result of thirty-years of legal developments which are almost exclusively EU rules and procedures designed to ensure fair competition in the single market.At the present time we are only in a position to consider the effects that Brexit will produce on the basis of the EU Directives and of the national law currently in force on the basis that the UK Government decides to modify the relevant internal laws and regulation (based on the EU rules) and adopt rules no longer compliant with the EU Regulations and Directives. Such effects could be obviously mitigated by possible agreements that the UK Government could negotiate with the EU or with single member States.The basic issue is that as of the date in which Brexit shall be effective, UK economic operators shall be considered as operators from third States. This basically means that they shall not be granted the same guarantees and rights of the economic operators established in the member States. Nevertheless, this does not imply that UK economic operators are excluded from participating in the public tender procedures carried out in the member States.As a general remark, the application of the EU rules concerning the public procurement is not limited to operators in the member States. &nbsp;On the basis of EU Directive (see Art. 25 of the Directive 24/2014/EU) and to the Italian legislation (see Art. 49 of the Act of Public Contracts enforced by means of the Legislative Decree 19 April 2016, no. 50) economic operators established in third States signatories to the Agreement on Government Procurement (GPA) within the framework of the WTO are granted by the contracting authorities treatment no less favourable than the treatment reserved to the economic operators established in the member States.In this respect it is worth noting that the EU Directives as well as the national law identify the economic operators (se Art. 2, par. 1, no. 10 of the Directive 24/2014/EU and Art.3, par. 3, lett. <em>p</em>, of the Act of Public Contracts) as any natural or legal person or public entity or group of such persons and/or entities, including any temporary association of undertakings, which offers the execution of works and/or the supply of products or the provision of services on the market. No subjective requirement related to the nationality of the economic operator is expressly provided for.The UK is part of the GPA as member of the European Union. We can reasonably expect, and in any case we cannot exclude, that UK negotiates its singular participation in GPA before Brexit is effective.Therefore, from a theoretical perspective we can consider two possibilities.(i)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; UK is not part of GPA, and in such a case the participation of the UK economic operators in public tender procedures can face serious obstacles; but in such a case the same obstacles shall be met by the member States’ economic operators in the tender procedures carried out in UK.(ii)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; UK adheres to GPA and its economic operators are granted the favourable conditions provided by the said agreement, which establishes the principle of open, fair and transparent condition of competition in public procurement. That being said, the adhesion to GPA does not automatically extend all the EU regulation on the public tender procedures, because the GPA Agreement does not fully comply with the EU rules.This means that in the public procurement Brexit can result in significant discrimination between EU and UK economic operators. At the present stage it is impossible to reasonably predict which is the concrete level of the said discrimination and if it can prevent at all the access of UK economic operators to the public procurement sector in the EU States. It should also be observed that if UK operators face discrimination in the EU the reverse is also likely to be the case.Since a real restriction to the access of UK economic operators to the public procurement is unlikely (even if theoretically possible), to give a concrete example of the difficulties that the UK competitors can meet in the tender procedures we can consider the discipline concerning technical specifications, as well as the subjective requisites requested to the economic operators for being admitted in the tender procedures (for example, see Art. 64 of the Directive 24/2014/EU).This rule is based on common EU rules which do not apply to the operators established in third States even if those States enforce rules substantially equivalent to the EU Directives.Other rules are specific and typical of the EU system, but are absent in the GPA agreement. This is the case of the rule which grants the economic operators the faculty to rely on the capacity of other entities to meet the financial or technical requirements requested for participating in a tender procedure (see article 63 of the Directive 24/2014/EU). This rule, clearly aimed at expanding competition, is not expressly provided for in the GPA and consequently should not be applicable to economic operators from a third State, even if such State is a party of GPA.It must also be considered that the regulation of public procurement is strictly connected with the EU’s State aid rules.The EU law on public procurement implies that the competition of the economic operators is not altered or distorted by actions of the member States. In this respect the EU control on the subsidies granted by the member States to the respective economic operators guarantees the equal treatment of all the undertakings and prevents unfair competition between competitors who could take advantage from the support of the State they are established in.As of the date of Brexit, the UK could modify its internal legislation concerning the State subsidies and decide to adopt a more flexible regulation giving the UK companies stronger support to improve their competitiveness. If UK is no longer part of the EU single market the EU authorities are no longer entitled to control (and possibly sanction) the granting of subsidies not compliant with the EU rules. We can reasonably expect that in this case the member States would limit access of UK operators in the EU market.WTO rules also provide rules restricting State subsidies, but these rules are not as comprehensive or as effective as the sophisticated EU rules on State aids. In the contest of WTO an agreement concerning state subsidies was signed, but this agreement is not so “strict” as European rules on State aid. Therefore, even the participation of UK in the WTO agreements does not prevent UK undertakings from possible restrictions in participating in the tender procedures carried out in the member States.Another critical point connected to public procurement concerns the legal remedies and the protection of the competitors before the national judicial authorities.According to the Directive 2007/66/CE the member States guarantee competing tenderers the possibility to avail of judicial remedies aimed at giving prompt, effective, and full protection of their own interests. In this respect the Court of Justice has found that the protected interest consists in the interest of the competitor to participate in a fair competitive procedure and to be awarded the contract. Pursuant to the reciprocity principle, any possible modification of the UK legislation concerning the jurisdiction on public procurement could affect the level of the legal protection of competitors and trigger a consequent restriction for the UK companies in participating in public tenders in the remaining member States.On the basis of this brief overview it clearly emerges that the possible impact of Brexit on public procurement is not exclusively related to the decisions that the UK Government will take with regard to the legislation specifically regulating this sector.Public procurement is influenced by several concurrent rules directly or indirectly related to the general regulation of the market and of the commercial competition among economic operators. The current EU framework and the laws enforced in the member States with regard to public procurement imply the effectiveness of many other rules aimed at guaranteeing real competition between EU economic operators and that the conditions of real competitiveness in the market are not affected by national obstacles or by national interventions for giving unfair support to some operators.Consequently the first point that arises from Brexit is the necessity of a real protection of the economic operators established in the Member States and competing in the single market, to avoid that the flexibility given to the UK Government by Brexit can alter the legal conditions necessary for guaranteeing a fair competition in public procurement. In this respect the overall legal framework shall be considered as well as the consequences that each new law or regulation possibly enforced in the UK can produce on the capability of the UK economic operators of competing in the European market.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 04 Oct 2016 04:00:26 +0200</pubDate>
                        <title>La costituzione on-line e senza il ricorso obbligatorio al notaio delle start up innovative secondo il tipo della società a responsabilità limitata; modelli normativi di atto costitutivo e di statuto sociale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-costituzione-on-line-e-senza-il-ricorso-obbligatorio-al-notaio-delle-start-up-innovative-secondo-il-tipo-della-societa-a-responsabilita-limitata-modelli-normativi-di-atto-costitutivo-e-di-statuto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Dal 20 luglio scorso è possibile costituire on-line e senza l’intervento del notaio una start-up innovativa di tipo s.r.l.. </em><em>Tale novità legislativa, potenzialmente rivoluzionaria dal punto di vista della praticità ed economicità che caratterizzano il nuovo processo di costituzione, pone tuttavia talune problematiche sia di natura interpretativa, sia di natura applicativa per ciò che concerne, in particolare, i modelli normativi di atto costitutivo e di statuto sociale ai quali è necessario conformarsi per il buon esito del procedimento di costituzione informatico.</em><em>La presente nota informativa intende fornire alcuni primi spunti di riflessione su talune delle questioni di principale interesse che sembrerebbero a prima vista caratterizzare il nuovo processo di costituzione delle start-up innovative di tipo s.r.l..</em><em>Tali questioni, solamente accennate nell’ambito della presente nota informativa, saranno oggetto, unitamente ad altri profili di interesse sollevati dalla novità legislativa in commento, di approfondimento da parte di un gruppo di lavoro costituito </em>ad hoc<em> e formato da risorse dei Dipartimenti Corporate &amp; Commercial </em>e <em>Fusioni &amp; Acquisizioni i cui risultati saranno illustrati in note informative specifiche che verranno trasmesse successivamente alla presente, con cadenza tendenzialmente mensile. </em></p><ol> <li><strong>Introduzione – Un’innovazione potenzialmente rivoluzionaria</strong></li></ol><p>A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Direttoriale emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico (<em>“<strong>MISE</strong>”</em>) il 1 luglio scorso (il “<strong><em>Decreto Direttoriale</em></strong>”), recante approvazione delle specifiche tecniche per il modello informatico di atto costitutivo e di statuto<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> relativi alle s.r.l. start-up innovative, dal 20 luglio 2016 è operativa la piattaforma startup.registroimprese.it che consente di costituire una start up di tipo s.r.l., in totale autonomia, senza la necessità di ricorrere ad un notaio.Per dare vita alla propria start-up in forma di s.r.l. è infatti ora sufficiente: <em>(i)</em> avere a disposizione un PC connesso ad Internet, un indirizzo di posta elettronica certificata riferibile in maniera univoca alla costituenda start-up(<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>) e un dispositivo di firma digitale per ogni sottoscrittore; <em>(ii)</em> connettersi alla piattaforma; <em>(iii)</em> compilare i campi dell’atto costitutivo e dello statuto disponibili alla sezione “<em>Crea la tua Start-up</em>” della piattaforma e conformi ai modelli informatici standard definiti nel decreto ministeriale del 17 febbraio 2016 (il “<strong>Decreto Ministeriale</strong>”); e infine <em>(iv)</em> disporre di un’utenza Telemaco per inviare la pratica di Comunicazione Unica al competente Registro delle Imprese. Il servizio <em>on-line</em> è gratuito.Nonostante la costituzione di una s.r.l. start-up innovativa in forma elettronica con firma digitale originariamente introdotta dal c.d. “<em>Decreto Investment Compact</em>” (D.L. n. 3/2015, art. 4, comma 10 bis) rappresenti un procedimento alternativo a quello, classico, per atto pubblico – il quale continua in ogni caso a rimanere in vigore e resta disciplinato dal codice civile, dalla legge notarile e dalle altre norme di sistema – la gratuità, la fruibilità, la rapidità e l’autonomia che sembrano caratterizzare il nuovo procedimento di costituzione rappresentano elementi potenzialmente così attrattivi per gli <em>startupper</em>, per definizione poco inclini alla burocrazia e dotati di limitate risorse economiche, che il sistematico ricorso a tecnici del diritto potrebbe d’ora in poi costituire un’opzione in netto declino.Se si considera che la possibilità di costituire <em>on-line</em> una società, ora circoscritta al microcosmo delle start-up innovative costituite secondo il tipo della s.r.l., potrebbe essere in futuro estesa alla costituzione delle altre tipologie di società, l’innovazione qui descritta potrebbe quindi assumere una portata rivoluzionaria.Occorre, tuttavia, segnalare come la compilazione dei modelli standard di atto costitutivo e di statuto sociale non appaia, al momento, un esercizio così semplice e immediato soprattutto per operatori che non siano in possesso di un bagaglio minimo di conoscenze di diritto societario.In particolare, il modello di statuto sociale approvato dal MISE non è costituito da un documento di semplice fruizione come lo erano stati i modelli di atto costitutivo e di statuto delle c.d. “s.r.l. semplificate”, a suo tempo approvati con il D.M. n. 138 del 23 giugno 2012, ma si presenta come un documento complesso, articolato in sezioni e riquadri corrispondenti alle diverse clausole statutarie, che offrono generalmente due o più opzioni tra loro alternative dalle quali discendono altrettante diverse conseguenze in termini di<em> governance </em>della società costituenda e di circolazione delle relative partecipazioni.Tali complessità sono accentuate dal fatto che, al momento, la piattaforma non dispone di finestre azionabili dall’utente al fine di fornire allo stesso istruzioni o chiarimenti in merito alle diverse scelte che questi è chiamato ad effettuare in totale autonomia.Occorre, inoltre, evidenziare che, sebbene la circostanza per cui atto costitutivo e statuto sociale della costituenda start-up di tipo s.r.l. debbano conformarsi ai modelli approvati dal MISE dovrebbe rappresentare una fonte di sicurezza per l’operatore, il modello normativo di statuto sociale approvato con decreto del 17 febbraio 2016 sembra presentare una serie di difficoltà interpretative e applicative, talune delle quali sono solo brevemente accennate nei paragrafi che seguono e che costituiranno oggetto degli approfondimenti sopra anticipati.</p><ol start="2"> <li><strong>Alcune questioni concernenti il modello ministeriale di atto costitutivo e di statuto sociale</strong></li></ol><p><strong>2.1 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dubbi interpretativi in materia di controllo preventivo dell’atto costitutivo e dello statuto</strong>L’articolo 4, comma 10-<em>bis</em> del c.d. “<em>Decreto Investment Compact</em>” (i.e. Decreto Legge n. 3 del 2015) ha – da un lato – abrogato l’obbligo di intervento notarile per la stipula (e successive modifiche) dell’atto costitutivo relativo a start-up innovative di tipo s.r.l. e – dall’altro – ha introdotto la possibilità, quale scelta alternativa al procedimento tradizionale, di stipulare detti atti (anziché mediante atto pubblico) tramite un documento elettronico sottoscritto con firma digitale secondo le modalità previste agli articoli 20 e ss. del codice dell’amministrazione digitale (“<strong>CAD</strong>”) sulla base di un modello uniforme di atto costitutivo e di statuto sociale la cui elaborazione è stata devoluta al Ministro dello Sviluppo Economico.La disciplina comunitaria vigente in materia di costituzione di società&nbsp; di capitali prevede che “<em>in tutti gli Stati membri la cui legislazione non preveda, all’atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, l’atto costitutivo e lo statuto della società e le loro modifiche devono rivestire la forma di atto pubblico</em>”(<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>).Una prima questione che si pone, quindi, alla luce delle nuova normativa è se la pre-approvazione ministeriale di un modello di statuto editabile (seppure in minima parte) dai sottoscrittori possa effettivamente supplire, o meno, al controllo notarile e, quindi, rappresentare quel controllo preventivo amministrativo prescritto dalla normativa comunitaria.<strong>2.2<em> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em>Limiti all’inderogabilità del modello ministeriale di atto costitutivo e di statuto sociale</strong>Un’altra interessante questione che sarà oggetto di approfondimento riguarda i limiti entro i quali i modelli ministeriali di atto costitutivo e statuto sociale previsti per la costituzione <em>on-line </em>di start-up innovative di tipo s.r.l. siano derogabili ad opera di un notaio nel caso in cui la costituzione della start-up innovativa avvenga mediante atto pubblico.Dal combinato disposto dell’articolo 4, comma 10-bis, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge n. 33 del 2015, e dell’articolo 1, comma 1, del Decreto Ministeriale, risulta infatti che l’atto costitutivo e lo statuto sociale (e successive modificazioni) di start-up innovative costituite secondo il tipo di società a responsabilità limitata possono essere redatti per atto pubblico, ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale, in totale conformità con il modello uniforme elaborato dal MISE.Nel caso in cui si opti per la costituzione della società in via telematica, la conformità del documento informatico al modello ministeriale costituisce un requisito essenziale per l’iscrizione provvisoria della start-up nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese (iscrizione propedeutica a quella nella sezione speciale dedicata alle start-up innovative) ed è oggetto di verifica da parte dell’ufficio del Registro delle Imprese.Anche le modifiche successive allo statuto inizialmente adottato da una start-up innovativa di tipo s.r.l., se effettuate <em>on-line­</em>, dovranno mantenersi nel tracciato costituito dal modello di statuto approvato dal MISE. Infatti, le modalità tecniche di compilazione dei modelli non consentono, né all’atto della costituzione della società, né in fase di modifica dello statuto, di apportare modifiche al documento informatico approvato dal MISE.Che cosa accadrebbe, invece, nel caso in cui lo <em>startupper </em>scegliesse di ricorrere al consiglio e all’esperienza di un notaio per la costituzione della società e/o per le eventuali modifiche allo statuto societario successive alla costituzione?Anche il notaio sarebbe vincolato allo schema approvato dal Ministero, oppure il notaio (in quanto soggetto che esercita, per legge, la funzione di controllo circa la legalità e legittimità degli atti pubblici) sarebbe libero di redigere tali atti sulla base di criteri redazionali propri ed eventualmente difformi dal dettato dello schema ministeriale?In tale ultima ipotesi, la disciplina in esame non potrebbe garantire un trattamento uniforme per tutte le start-up innovative posto che potrebbero essere teoricamente iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese (e, quindi, beneficiare della stessa disciplina di favore<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>) società start-up il cui atto costitutivo e il cui statuto differiscono sensibilmente ad eccezione, naturalmente, delle previsioni dello statuto relative a sede legale, oggetto sociale e destinazione degli utili le quali, affinché la società neo-costituita possa avere accesso ai benefici attribuiti alle start-up innovative, dovranno necessariamente rispettare il dettato normativo e ciò a prescindere delle scelte redazionali operate dal notaio.<strong>2.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Considerazioni preliminari concernenti il modello ministeriale di statuto sociale</strong>L’idea di uno statuto pre-approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico appare, di per sé, fortemente innovativa; ancor più se si considera che la facoltà di costituire una società tramite un documento informatico che riproduca un modello ministeriale, ora prevista solo per le start-up innovative costituite secondo il tipo della s.r.l., potrebbe essere in futuro esteso ad altri tipi di società.L’introduzione di un modello ministeriale di statuto – teoricamente corretto per definizione, poiché elaborato e approvato da un Ministero – potrebbe, quindi, costituire un nuovo fondamentale punto di riferimento per tutti i redattori di statuti sociali, soprattutto con riferimento a quelle soluzioni e relative previsioni statutarie che, nel corso del tempo, hanno costituito oggetto di dubbi di tipo interpretativo e/o applicativo da parte degli operatori di diritto.Come anticipato, la piattaforma mette a disposizione dell’utente un modello di atto costitutivo e di statuto sociale piuttosto articolati che devono essere compilati con la dovuta cura e competenza.Tali modelli prevedono, infatti, una serie di riquadri a ciascuno dei quali corrisponde una diversa clausola statutaria, talune delle quali di natura obbligatoria, altre di natura facoltativa e che contemplano diverse opzioni selezionabili, anche piuttosto sofisticate e complesse, tra cui, solo per fare qualche esempio: la possibilità di fare ricorso a titoli di debito e strumenti finanziari partecipativi, la possibilità di prevedere l’attribuzione di quote con diritti particolari, particolari discipline della circolazione delle quote in caso di società a partecipazione plurisoggettiva (ad es. diritto di prelazione, clausole di gradimento, divieto di cessione di partecipazioni, diritti di seguito c.d. “<em>tag-along</em>” e diritti di trascinamento c.d. “<em>drag-along</em>” etc.), ipotesi volontarie di esercizio del diritto di recesso da parte del socio etc.Una prima lettura del modello ministeriale di statuto sociale rivela tuttavia che tale documento, per quanto elaborato e possibile fonte di soluzioni molto interessanti dal punto di vista del diritto societario, presenta anche talune problematiche che dovranno essere necessariamente oggetto di approfondimento da parte degli operatori di diritto.Ad esempio, un primo aspetto di dettaglio del <em>format</em> ministeriale che desta qualche perplessità sembrerebbe essere il seguente: la libera determinabilità di taluni termini previsti dalle disposizioni dello statuto sociale, senza che la “creatività” dei soci fondatori possa essere contenuta entro forbici temporali predefinite sulla base di criteri giuridici razionali.Anche le modalità con le quali sono state redatte nel modello ministeriale di statuto sociale la clausola di c.d. diritto di trascinamento (“<em>drag-along</em>”) e la clausola di diritto di seguito (c.d. “<em>tag-along</em>”) - entrambe proposte allo <em>startupper </em>in via opzionale - presentano particolari profili di interesse.Tali aspetti concernenti contenuti e modalità redazionali del modello di statuto sociale pre-approvato a livello ministeriale costituiranno oggetto di successivi approfondimenti e conseguenti note informative.</p><ol start="3"> <li><strong> Ulteriori spunti di riflessione derivanti dalla disciplina in materia di costituzione informatica delle start-up di tipo s.r.l.</strong></li></ol><p><strong>3.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Deroghe implicite in materia di costituzione di s.r.l. ordinarie </strong>Sempre in tema di formalità previste dal codice civile per la costituzione di società di capitali, il Decreto Ministeriale - nell’introdurre la facoltà di costituire <em>on-line </em>una s.r.l. start-up innovativa nei termini precedentemente descritti – sembrerebbe aver introdotto talune deroghe indirette alle disposizioni del codice civile che disciplinano la costituzione di società a responsabilità limitata ordinarie.Anche tali aspetti saranno oggetto di una nota informativa <em>ad hoc </em>che illustrerà le conclusioni raggiunte&nbsp; dal gruppo di lavoro dedicato all’esito dei propri approfondimenti.<strong>3.2 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Possibili lacune normative in materia di costituzione “semplificata” delle start-up innovative </strong>La normativa in materia di start-up innovative sembrerebbe presentare alcune possibili lacune che varrà la pena approfondire in occasione dei futuri interventi.Ad esempio, è interessante notare come nella regolamentazione legislativa non vi sia espressa indicazione del momento in cui la s.r.l. start-up innovativa, sia essa costituita in via telematica ovvero per atto pubblico, acquista la personalità giuridica.Ai sensi dell’articolo 2331 del codice civile, applicabile anche alle società a responsabilità limitata, la società acquista la propria personalità giuridica con l’iscrizione nel Registro delle Imprese.Nel caso delle start-up innovative costituite secondo il tipo della s.r.l., è previsto che il Registro delle Imprese provveda prima all’iscrizione provvisoria nella sezione ordinaria e successivamente all’iscrizione nella sezione speciale delle start up innovative, ma non si specifica quale delle due iscrizioni produca l’acquisto della personalità giuridica.E’ evidente come tale incertezza potrebbe avere evidenti ripercussioni sul regime giuridico applicabile con riferimento alle azioni compiute, in nome della società, nel corso del periodo di iscrizione provvisoria nella sezione ordinaria del competente Registro delle Imprese.Attesa la sua rilevanza, tale aspetto sarà pertanto approfondito dal gruppo di lavoro dedicato e oggetto di una successiva nota informativa ad hoc.&nbsp;*** *** ***<em>Per chiarezza, si precisa che il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni&nbsp;contattate:&nbsp;</em><a href="mailto:michele.motta@advant-nctm.com"><em>michele.motta@advant-nctm.com</em></a><em>&nbsp;</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> È interessante notare come il MISE abbia scelto, per la costituzione <em>on-line </em>delle start up innovative di tipo s.r.l., di elaborare sia un modello di atto costitutivo, sia un modello di statuto. L’articolo 2463 del codice civile prevede, infatti, per la costituzione delle s.r.l., la redazione di un unico documento: l’atto costitutivo. Esso deve riportare non solo il contenuto minimo necessario che identifica le caratteristiche della società, ma anche le norme relative sia al funzionamento sia all’organizzazione della stessa. Nella prassi, tuttavia, il contratto di costituzione della s.r.l spesso si compone di due documenti, l’atto costitutivo e lo statuto, analogamente a quanto previsto dall’articolo 2328 del codice civile per la costituzione di s.p.a..&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2"><sup>[2]</sup></a> A tal proposito, si precisa che l’indirizzo di PEC può essere rilasciata dal gestore anche prima della costituzione della società. Occorre, infatti, distinguere tra “generazione” e “attivazione” della PEC.&nbsp;Il gestore genera, infatti, un indirizzo PEC con i soli dati e documenti (CI, CF) del richiedente / futuro rappresentante legale della società costituenda. Tale indirizzo PEC viene comunicato alla CamCom e permette, quindi, la costituzione della società.&nbsp;L’attivazione della PEC è subordinata, invece, alla comunicazione al gestore, da parte della società neo-costituita, della P.IVA che viene rilasciata dalla CamCom successivamente alla costituzione.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">News e approfondimenti</a>([3]) Articolo 11 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2009/101/CE<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">News e approfondimenti</a>([4]) Le agevolazioni di cui le start up innovative possono beneficiare includono, tra le altre cose: esonero da diritti camerali e bolli; una gestione societaria flessibile che avvicina le s.r.l. alle s.p.a.; facilitazioni per il ripianamento delle perdite; inapplicabilià della disciplina della società di comodo; maggiore facilità nella compensazione dell’IVA; disciplina del lavoro tagliata su misura; salari dinamici; possibilità di remunerare lavoratori e consulenti esterni con <em>stock options</em> e <em>work for equity </em>che non rientrano nel reddito imponibile; credito d’imposta per l’assunzione di personale qualificato; incentivi fiscali per chi investe in start up innovative; <em>equity crowdfunding</em>; accesso preferenziale al Fondo di Garanzia per le PMI; sottrazione alla disciplina ordinaria del fallimento; servizi <em>ad hoc</em> dell’Agenzia ICE per l’internazionalizzazione delle imprese; finanziamenti agevolati; procedura agevolata per imprenditori non UE che intendono avviare una start up innovativa in Italia.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 04 Oct 2016 03:57:13 +0200</pubDate>
                        <title>Brexenergy: a roadblock for the European Energy Market?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/brexenergy-a-roadblock-for-the-european-energy-market</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Increasing interconnectivity with Continental Europe will necessarily require co-operation between UK and EU Internal Energy Market in any Brexit scenario. If the UK is permitted to participate in the Energy Union following Brexit, it would need to negotiate an appropriate partnership with EU and adopt - and comply with - the relevant European law.The questions to be addressed are: can the UK continue to participate in the liberalisation of the European Energy Market (EEM), can the EEM continue the liberalisation process without the UK ?It’s important to underline the extent to which EU and UK energy policies are closely aligned: in many respects, the UK has taken the lead in shaping EU energy policy, with its focus on open and transparent markets, energy security, low carbon energy sources, energy efficiency and high levels of environmental protection. If the UK was to stay within European Economic Area (EEA) as a Member of the European Free Trade Associatiobn (EFTA), most of these objectives and constraints would remain.Given to the UK’s liberalised energy policy, we expect that the UK will continue to implement and be supportive of many aspects of the EU’s Third Energy package (an EU legislative package with the central aim of liberalising European gas and electricity markets).&nbsp; For example, the ownership unbunding requirements, which require the separate ownership and operation of electricity/gas transmission systems for any generation, production and supply interests; the level playing field; and the standards transparency. The UK Government also appears committed to market-based interventions in energy markets and supports EU initiatives such as market coupling. We therefore consider that business should plan to continue to comply with these requirements.Consequently, if the UK remains part of the EEA, the EU State Aid rules will continue to apply to the energy infrastructure and support schemes as today, since the EEA Agreement contains a similar prohibition. However, any subsidy will also need to comply with the WTO subsidy regime which is similar in its intentions to the EU State aids rules. The WTO regime disciplines the use of subsidies and regulates the actions which WTO members can take to counter the effects of subsidies.<em>From a legal point of view, one of the most important question needing a quick answer is how the UK would join the EEA Agreement given its more advanced implementation of EU Law. The answer will only be known as part of the Brexit negotiations, after the triggering of the famous Article 50 of the Treaty of Lisbon. In fact, the exact nature of the exit and the future UK-EU relationships is still to be negotiated and it is expected that the United Kingdom will attempt to extract favorable terms in a a new trading arrangements that still provides the country access to a single market</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><em><sup><strong>[1]</strong></sup></em></a><em>, while the European Union will resit such an arrangement.</em>As this is the first time that a Member State has left the “28-Countries Club”, there are many significt uncertainties over substance, process and timelines. In the interim period and while negotiations are ongoing, the legal status of the EU-UK relationship (and all attendant rules and regualtions) will remain unchanged. But there will be political changes: the UK will not participate in the next European Councils and Councils of Ministers. Over the near term, uncertainty will be the defining feature of the direct and indirect impacts on energy markets. Nonetheless, it is possible to begin to outline some of the impacts on the energy system.<strong>The Brexit impact on Energy Markets</strong>Concerning the <em>Direct Impact</em>, as evidenced in the immediate reaction to the Brexit vote, and because the status quo will remain in place on the regulatory and trade front, the direct impact on energy markets in the short term will be supposely “..limited to the volatility of commodity prices, most prominently the orice of crude oil”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[2]</sup></a>.The <em>Indirect Impact</em> on Energy Markets is perhaps more significant in the near and medium term than the direct impacts and moderated through the effect the British referendum will have on global economic growth. An example of indirect impact is the cost of access to credit. The risk premium on investments will likely rise, both in the UK and elsewhere, but “investors will remain risk averse until the long term is more predictable, and this will likely stiffen investments and rescricts the flow of capital even further across global markets”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[3]</sup></a>.There is also the possibility of <em>Uncertain Impact</em> on Energy Markets. Going forward, much of impact on energy markets will be determined by the future contours of the UK relationship with the European Union and even more on the shape of the Union itself, which will be determined in the months ahead by a complex web of political and technical factors. There are three major areas of uncertainty when it comes to the Brexit’s impact on energy and climate policy that will be influenced by these negotioations: the future of climate policy, the future of British access to the EU market, and additional potential EU exits.&nbsp; These areas are by far most consequential for energy markets and policy, but are by no means the only areas of uncertainty.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">News e approfondimenti</a><strong>Climate Policy and multilateral agreements</strong>When it comes to multilateral climate policy, the United Kingdom - the European Union’s second largest emitter of CO2 – has partecipated in UN climate negotiations as part of the broader EU bloc, and its climate commitment to the recent Paris Treaty was submitted as part of the broader European commitment. What will happen to the EU target – will it need to be resubmitted, and would any submission need to be more or less stringent without the united Kingdom -&nbsp; remains to be seen. Likewise, whether they will submit a new climate pledge, and the shape and scope of that pledge, is also up in the air. However, the United Kingdom is on the path to cut emissions by 2030 under a domestic law. The broader EU negotiating dynamic on climate moving forward may also change. The United Kingdom is often credited with both pushing for more stringent climate targets and for the adoption of market-based mitigation (rather than top-down-wide stadards and goal setting). How the European approach to climate negotiations may change without the presence of the British remains to be seen.<strong>Access to EU Market : the Framework</strong><u></u>A considerable impact of a potential Brexit for energy markets will be determined by the shape of the future EU-UK economic relationship (as well as the political future of the United Kingdom itself). There are, essentially, five possibilities for the relationship: 1) status quo – the United Kingdom does not leave the European Union and remains part of the common market; 2) the United Kingdom leaves the Union but retains full access to the EU single market (the Norway model); 3) the United Kingdom has restricted but significant access to the common market on a bilateral basis (the Swiss model); 4) the United Kingdom does not have acces to the common market but negotiates a separate free trade agreement with the Union (the Canada model); 5) the United Kingdom and the European Union are not able to negotiate preferential trading terms, and access to the common market would be premised on the World Trade Organization rules.<strong>Access to EU Energy Markets</strong><u></u>While it would make economic sense for the United Kingdom to remain part of Europe’s internal markets for electric power and natural gas (50% of UK imported gas comes through the Union), that outcome remains to be negotiated. What is less clear, however, is whether the United Kingdom would drop some specific European measures, such as imposed renewable energy targets and Europe’s Industrial Emissions Directive, which controls emissions on power plants. The regulatory upheavel could be significant for energy development in the United Kingdom, with energy regulations currently set by the European Union likely to be the subject of future negotiations. Moreover, the status of access to the common market is also likely to impact the decision of whether the UK continues to participate in the EU emission trading system, which regulates greenhouse gas emissions.Finally, the broader energy market impacts may be determined by the future of the European Union itself. The British vote to leave the Union is likely to propt other anti-EU forces in other EU countries to hold similar referenda. If the Union were to break apart - either marginally or more substantially, or dissolve altoghether - the consequences for energy markets could be profound.It is uncertain how the outcome of the referendum will affect political fragmentation across the European Union. A number of countries, including Poland and Hungary, have incumbent euroskeptic governments, while many other member states have growing ranks of opposition parties to current governments who share a skeptical view of the European Union as an institution. If there are other referenda or movements toward exit aming these member states, it is likely to have major impacts on global economic growth and confidence in the markets in general, which in turn would have severe effects on energy markets.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Andrew Stanley, Centre for Strategic Studies.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Global Fossil Energy and Climate Change mitigation, in Climate Change, May 2016, volume 136, Issue 1, pp. 69-82<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[3]</a> See and read in following pages: Norvegian Model, Swiss Model etc.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 04 Oct 2016 03:35:57 +0200</pubDate>
                        <title>Tax consequences of Brexit</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tax-consequences-of-brexit-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Potential implications on the taxation of Italy-UK relations.</em>By means of the referendum dated 23 June 2016, the United Kingdom decided to leave the European Union. The “leave” vote does not imply the immediate exit of the UK from the EU since it is required for the UK to invoke Article 50 of the Lisbon Treaty. Consequently, negotiations between the UK and the EU would define the exact terms and conditions of the exit of the UK from the EU (i.e. the UK joining the European Economic Area “<strong>EEA</strong>” – as Norway, Iceland and Liechtenstein – and/or the UK joining the customs union).Hereinafter, we analyse the main potential tax implications of Brexit and the treatment of the future Italy-UK relations focusing on the following topics:</p><ul> <li>Withholding taxes applicable on financial flows between Italy and UK;</li> <li>Taxation of the M&amp;A transactions;</li> <li>Impact on indirect taxation (VAT and customs); and</li> <li>Other considerations on specific tax regimes and dispute resolution mechanisms.</li></ul><p><strong>Withholding taxes</strong>The EU has adopted a number of Directives aimed at removing double taxation in case of group of companies operating across different Member States. More specifically, the Parent-Subsidiary Directive eliminates withholding tax on dividends paid between associated companies located in different Member States, as well as the Interest and Royalties Directive eliminates withholding taxes on interest and royalty payments between associated companies located in different Member States. If the above mentioned Directives will no longer be applicable and no similar agreements will be negotiated between UK and the EU, double taxation would arise on dividend payments – as well as on interests and royalties payments – between an Italian parent company and a UK subsidiary or vice versa. As a consequence, in case of payment of dividend, interest or royalties from Italy to the UK, Italian withholding taxes will apply at domestic rates (respectively 26% withholding on dividend/interest, 30% on royalties). On the basis of the Double Tax Treaty (hereinafter, the “DTT”) currently in place between Italy and UK, the withholding taxes applicable on payments between associated companies would instead be the following:</p><ul> <li><strong>Dividends</strong>: according to Article 10 of the Italy-UK DTT, the withholding tax on dividends cannot exceed 5% in case the beneficial owner of the dividends holds at least 10% of the voting rights of the entity paying the dividends. In the other cases, the withholding tax can not exceed 15%;</li> <li><strong>Interests</strong>: according to Article 11 of the Italy-UK DTT, the withholding tax on interests cannot exceed 10% in case the recipient is the beneficial owner of the interests;</li> <li><strong>Royalties</strong>: according to Article 12 of the Italy-UK DTT, the withholding tax on royalties cannot exceed 8% in case the recipient is the beneficial owner of the royalties.</li></ul><p>With specific reference to dividends, it is worth noting that the Italian domestic tax law provides for a 1.375% withholding tax on outbound dividends distributed to companies located in EU/EEA countries. Therefore, the circumstance that the UK would or not join the EEA would be extremely relevant to define the withholding tax applicable on dividends.<strong>M&amp;A transactions</strong>Through the Merger Directive, the EU adopted a tax deferral mechanism aimed at removing tax obstacles to cross-border reorganizations involving associated companies situated in two or more different Member States. More specifically, the Merger Directive provides for the deferral of the taxes that could be charged on capital gains derived from the restructuring transactions. This mechanism ensures the tax neutrality of restructuring transactions by deferring the capital gain taxation until the assets transferred are effectively realized.In case the tax deferral regime would no longer be applicable in UK as a result of Brexit, the capital gains deriving from the cross-border reorganizations involving UK would be immediately taxable.Additionally, the tax treatment of the deferred capital gains would have to be further investigated upon Brexit since it can not be excluded that the tax deferral regime would be interrupted – even if the assets are not yet realized – also with regard to the cross-border reorganizations realized before Brexit.<strong>Indirect taxation</strong>As a consequence of Brexit, the UK would no longer be required to apply VAT Directives and Regulations. Therefore, the sale of goods between Italy and the UK would be no more considered as intra-EU transactions but as import/export. Also the VAT regime applicable to the provision of services would be strongly impacted by Brexit and specific regimes as the Mini One Stop Shop (the “<strong>MOSS</strong>” that applies to services provided via electronic means) would no more be applicable in the UK.Additionally, Brexit may – depending on the effective negotiations between the UK and the EU – result in the exit of the UK from the customs union. Indeed, the UK could also remain in the customs union in accordance to a separate agreement to be stipulated with the EU (as for Turkey). In such a case, there would be no significant differences from the current customs discipline applicable to the trading of goods within the EU. On the contrary, customs – and duties where applicable – would be applicable on the trading of goods between the UK and the EU Member States.<strong>Other considerations</strong>Brexit would also impact on the applicability of specific Italian tax regimes and EU dispute resolution mechanisms that are applicable only to companies located in the EU Member States/EEA countries.For instance, the “<em>horizontal fiscal unit regime</em>” that has been recently introduced in Italian tax law requires that the holding company is resident in a EU Member State or in an EEA country with which Italy has signed an exchange of information agreement. Consequently, assuming that the UK would leave EU without entering the EEA, Italian subsidiaries controlled by a UK entity would not be able to opt for the horizontal fiscal unit regime.With regard to dispute resolution mechanisms, the EU Arbitral Convention establishes a procedure to resolve disputes where double taxation occurs between enterprises of different Member States as a result of an upward adjustment of profit for transfer pricing purposes of an enterprise of one Member State.Similarly, most of the bilateral DTTs provide for a mutual agreement procedure (hereinafter, “<strong>MAP</strong>”) that – in accordance with Article 25 of the OECD Model Tax Convention – can be invoked by the taxpayer in case of transfer pricing adjustments in order to avoid double taxation.Differently from the MAP, the EU Arbitral Convention imposes an obligation on the Member States to achieve a result eliminating the double taxation. Indeed, if no agreement is achieved between the Member States within two years, the case has to be analysed by an independent advisory body and Member States shall conform to the decision of the independent advisory body – or adopts a different agreement – in order to avoid double taxation.Consequently, the exit of the UK from the EU would result in the inapplicability of the EU Arbitral Convention implying that double taxation arising from transfer pricing adjustments on intercompany transactions between Italy and the UK could be eliminated only through MAPs that, however, do not provide for a result obligation.&nbsp;<strong>&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Sat, 01 Oct 2016 11:02:29 +0200</pubDate>
                        <title>Sindacato nel merito del piano di continuità aziendale «diretta» come «causa concreta» del concordato ?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sindacato-nel-merito-del-piano-di-continuita-aziendale-diretta-come-causa-concreta-del-concordato</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Pavia (14 ottobre 2016) nega l’omologazione del concordato approvato dai creditori ritenendo che il piano, alla luce delle verifiche del commissario, appare manifestamente inidoneo a perseguire il risanamento economico ed il riequilibrio finanziario dell’impresa.</em><strong><em>Il caso</em></strong>Una società immobiliare, a seguito dell’approvazione dei creditori, chiede l’omologazione di una proposta di concordato preventivo con continuità aziendale c.d. «diretta», secondo cui le risorse per soddisfare i creditori sono costituite da ricavi generati dalla prosecuzione dell’attività d’impresa.Il Commissario Giudiziale nelle proprie relazioni <em>ex </em>art. 172 ed art. 180 l.fall. espone le serie criticità riscontrate circa la fattibilità della proposta e del piano di concordato. In particolare, l’andamento economico e finanziario della società durante la procedura concordataria si erano rivelate incompatibili con quanto preventivato dalla ricorrente e, ad una valutazione prognostica, lontane dalla concreta attuabilità successivamente all’omologa.<strong><em>Le questioni</em></strong>La questione riguarda i limiti delle valutazioni che il Tribunale può svolgere in sede di omologazione.Secondo la giurisprudenza di legittimità, la valutazione sulla «fattibilità economica» compete ai creditori, purché adeguatamene informati, mentre compete al Tribunale la valutazione dei profili giuridici di ammissibilità della proposta e quindi di «fattibilità giuridica» della stessa.Il tema riguarda in particolare la possibilità che il Tribunale – a fronte di una ritenuta non attuabilità dal punto di vista economico e finanziario della proposta e del piano concordatari – possa negare l’omologazione del concordato ritenendo che difetti la «causa concreta» del concordato, rientrante nel novero della «fattibilità giuridica».<strong><em>La decisione del Tribunale</em></strong>Il Tribunale, rilevato che la manifesta non attuabilità del piano concordatario fosse tale da vanificare in concreto la stessa causa del concordato con continuità aziendale, ha rigettato la domanda di omologazione. La motivazione del Tribunale può essere così sintetizzata:</p><ul> <li>il presupposto per l’omologazione del concordato con continuità aziendale «diretta» è l’idoneità del piano a consentire il risanamento e il recupero dell’equilibrio economico e finanziario del debitore mediante la prosecuzione dell’attività imprenditoriale;</li> <li>il risanamento dell’impresa costituisce quindi la causa del negozio giuridico;</li> <li>la verifica della fattibilità economica del piano spetta al Commissario Giudiziale, il quale dovrà fare riferimento anche alle risultanze dell’attività <em>medio tempore </em>svolta durante la procedura;</li> <li>nella specie la società ricorrente aveva riportato in corso di procedura perdite gestionali tali da compromettere e rendere non verosimile la buona riuscita del piano, che si fondava su assunzioni aleatorie ed al di fuori della sfera di controllo dell’imprenditore;</li> <li>la manifesta inidoneità del piano a conseguire in concreto la causa del concordato è suscettibile di apprezzamento da parte del Tribunale, anche in sede di omologazione, trattandosi di profilo di fattibilità giuridica e comporta, quale effetto, il diniego dell’omologazione.</li></ul><p><strong><em>Commento</em></strong>La nota decisione della Cassazione a Sezioni Unite n. 1521 del 23 gennaio 2013 costituisce il <em>leading case </em>sui limiti del sindacato del Tribunale: in sede di giudizio di ammissibilità, revoca ed omologazione al Tribunale spetta il controllo di legittimità sulla fattibilità della proposta di concordato (c.d. «fattibilità giuridica») mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine alla probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti (c.d. «fattibilità economica»). Il controllo di legittimità si realizza mediante la verifica «<em>dell'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato» </em>da intendersi come obiettivo specifico dipendente dal tipo di proposta, ma comunque finalizzato al superamento della crisi e ad assicurare un soddisfacimento, anche parziale, dei creditori chirografari.La Cassazione ha in seguito meglio precisato che il Tribunale può riconoscere il difetto della «causa concreta» del concordato in caso di «<em>inidoneità della proposta, se emergente ‘prima facie’, a soddisfare in qualche misura» </em>tutti i creditori (cfr. Cass. 4&nbsp;maggio 2016, n. 8799) e di «<em>assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati» </em>(Cass. 9 agosto 2016, n. 16830).Il punto è quindi quello dei margini di effettiva valutazione delle circostanze del caso concreto al fine di poter escludere la «causa concreta» del concordato: il principio è che il Tribunale non può compiere alcun sindacato nel merito, perché<em> «d</em><em>i fronte alla manifesta irrealizzabilità del piano, invero, non c'è da effettuare valutazioni» </em>(Cass. 6 novembre 2013, n.&nbsp;24970). Il Tribunale deve quindi limitarsi a constatare ciò che si può sicuramente escludere possa verificarsi, mentre non può addentrarsi in valutazioni in merito a ciò che può o meno verificarsi (così App. Torino 17 aprile 2014), per quanto le probabilità possano considerarsi ridotte o aleatorie nel merito.Nel caso esaminato dal Tribunale di Pavia, dalla motivazione sembra emergere che si trattasse in realtà di un caso in cui si verteva in tema di limitatissima probabilità, piuttosto che di assoluta impossibilità di realizzazione delle previsioni del piano. Il caso non è molto dissimile da quello esaminato da Cass. n.&nbsp;24970/2013: perdite gestionali significative, mancanza di impegni cogenti da parte delle banche per l'apporto di nuova finanza, mancanza di garanzie circa previste dismissioni di immobili, mancanza di copertura del fabbisogno concordatario nell’orizzonte temporale del piano sono tutti aspetti che la Corte aveva giudicato di «carattere valutativo».Resta il fatto che la «manifesta irrealizzabilità» è comunque inerentemente una valutazione di merito piuttosto che giuridica ed è quindi soggetta ad ineliminabili margini di apprezzamento nel caso concreto.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><em>Fabio Marelli, </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 28 Sep 2016 04:00:36 +0200</pubDate>
                        <title>Fondi immobiliari pubblici e sviluppo nuove infrastrutture sanitarie</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/fondi-immobiliari-pubblici-e-sviluppo-nuove-infrastrutture-sanitarie</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<ol><li class="ck-list-marker-bold" data-list-item-id="e3ed2604979b6df19a97b1d3bd0d308e7"><strong>Premessa</strong></li></ol><p>Il fondo immobiliare ad apporto pubblico costituisce uno strumento diverso rispetto ai tradizionali metodi di alienazione e valorizzazione dei beni pubblici.</p><p>Sono intervenute negli anni svariate disposizioni che hanno definito il quadro normativo di riferimento.</p><p>In particolare -tra gli interventi più recenti- va segnalato l'art. 33 del D.L. 6 luglio 2011, n.&nbsp;98, convertito con la Legge 15 luglio 2015, n. 111, con il quale il legislatore ha manifestato la volontà di creare un sistema integrato di fondi immobiliari con l’obiettivo di garantire maggiore efficienza dei processi di sviluppo e di valorizzazione dei patrimoni immobiliari di proprietà degli Enti territoriali, di altri Enti pubblici e delle società interamente partecipate dai predetti Enti.</p><ol><li class="ck-list-marker-bold" data-list-item-id="e0f0839852ed7464321958de27418228c"><strong>Il sistema integrato di fondi</strong></li></ol><p>La creazione - con l'art. 33 del D.L. 6 luglio 2011, n.&nbsp;98, convertito con la Legge 15 luglio 2015, n. 111 - del sistema integrato di fondi immobiliari, che comprende sia i fondi promossi e costituiti a livello centrale da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) sia i fondi promossi o partecipati dalle autonomie locali, è in grado di consentire la compartecipazione tra lo Stato centrale e le autonomie locali nelle attività di dismissione e/o valorizzazione del patrimonio pubblico.</p><p>La novità più rilevante e, al tempo stesso, l'effetto più evidente della riforma normativa apportata con il suindicato D.L. 6 luglio 2011, n.&nbsp;98 è, infatti, l'interrelazione esistente tra questi fondi appartenenti a vari livelli.</p><p>Il vertice del sistema integrato di fondi immobiliari è occupato dalla Società di Gestione del Risparmio (Sgr) - istituita con Decreto del MEF – che costituisce i fondi d'investimento (noti anche come Fondi di Fondi) allo scopo di acquisire partecipazioni in fondi d'investimento immobiliari chiusi promossi o partecipati da Regioni, Province, Comuni, anche in forma consorziata o associata, ed altri Enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti Enti, al fine di valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare disponibile (noti anche come "Fondi target" o "Fondi Obiettivo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1"><sup>[1]</sup></a>")<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2"><sup>[2]</sup></a>.</p><p>In particolare la Sgr, di cui si parla, è stata istituita nel marzo 2013 con Decreto del MEF: si tratta della società Investimenti Immobiliari Italiani Sgr S.p.A.(<i>i.e. </i>Invimit&nbsp;Sgr)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3"><sup>[3]</sup></a>, e ha ad oggetto la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l’istituzione, l’organizzazione e la gestione di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, l’amministrazione dei rapporti con i partecipanti, la gestione del patrimonio di fondi comuni di investimento di propria o altrui istituzione e di altri organismi di investimento collettivo, italiani ed esteri, ivi comprese le funzioni di natura amministrativa, nonché la gestione di fondi immobiliari.</p><ol><li class="ck-list-marker-bold" data-list-item-id="eb0941df408f0699c7d258270220a75b3"><strong>L'istituzione di un fondo immobiliare finalizzato a realizzare nuove infrastrutture sanitarie</strong></li></ol><p>Il "fondo" potrebbe avere ad oggetto la progettazione e realizzazione di nuove strutture sanitarie, assumendo l'impegno di realizzare gli interventi, ponendoli a disposizione delle Amministrazioni interessate, una volta completati, in cambio del riconoscimento di un periodo di gestione dei beni realizzati ovvero di un canone di locazione.</p><p>Preferibilmente, le Amministrazioni interessate dovrebbero cedere, in diritto di superficie, le aree dove potrebbero sorgere le nuove strutture al fondo, per un determinato periodo temporale.</p><p>Le Amministrazioni, in cambio della suddetta cessione, otterrebbero comunque quote del fondo.</p><p>Alla scadenza del termine di concessione del diritto di superficie, come previsto tra le parti, i beni realizzati sarebbero acquisiti gratuitamente al patrimonio dell'Amministrazione interessata, per accessione ex art. 934 c.c.</p><p>Al fondo potrebbe essere affidato, anche, il compito di porre in essere interventi di manutenzione straordinaria o di efficientamento energetico di altri immobili, in cambio di un canone di locazione o dell'eventuale margine di risparmio sui costi storici.</p><p>Le Amministrazioni potrebbero, inoltre, apportare al fondo, in presenza dei necessari presupposti di convenienza economica, gli immobili attualmente occupati, da dismettere, una volta completata l'esecuzione dei nuovi interventi.</p><p>E' rilevante sottolineare che in caso di apporto di beni ad un fondo immobiliare costituito ai sensi dell'art. 33, comma 2, della legge n. 111/2011, si può sottoscrivere un apposito accordo di programma, ex art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000, con il quale definire anche la destinazione funzionale dei beni oggetto di conferimento o trasferimento al fondo, la regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti.</p><p>L'apporto o il trasferimento al fondo è sospensivamente condizionato al completamento delle procedure amministrative di valorizzazione e di regolarizzazione (il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data della delibera con cui viene promossa la costituzione del fondo).</p><p>Fino a quando la valorizzazione dei beni trasferiti al fondo non sia completata, secondo le valutazioni effettuate dalla relativa società di gestione del risparmio, i soggetti apportanti non possono alienare la maggioranza delle quote del fondo (art. 33, comma 4, legge n. 111/2011).</p><p>Al fine di verificare la sostenibilità economico-finanziaria del fondo, è necessario compiere approfondimenti preliminari circa il potenziale equilibrio economico-finanziario degli stessi, elaborando un piano di fattibilità, al fine di supportare gli enti interessati nelle seguenti attività:</p><ul><li data-list-item-id="ea40d58ff313e141575bf40daf56b0ec1">analisi delle caratteristiche operative ed economico-finanziarie del portafoglio immobiliare;</li><li data-list-item-id="e7d1d25cb3b277eb8e1a2f68c44043cf5">analisi delle possibili strategie di valorizzazione del portafoglio immobiliare;</li><li data-list-item-id="eaea9083476615124cab260ed2b04dc68">definizione del percorso di valorizzazione e/o dismissione;</li><li data-list-item-id="e4ce7380497da93e9ab87292f019a2d55">sviluppo di proiezioni economico-finanziarie che sintetizzino i principali risultati delle analisi svolte;</li><li data-list-item-id="efef9ae2622fd203dd71d3481b2477cad">impatti finanziari in capo agli enti interessati.</li></ul><p>Il piano dovrebbe consentire di acquisire i presunti dati relativi ad eventuali risultati economico-finanziari riferiti all'ipotesi di utile netto cumulato nel periodo di riferimento ed il presunto tasso interno di rendimento (“<strong>TIR</strong>”).</p><p>Il fondo deve essere costituito selezionando una SGR privata, con apposita gara, individuando clausole del bando in grado di tutelare gli interessi delle amministrazioni coinvolte, anche attraverso una procedura di gara assimilabile a quelle di partenariato pubblico-privato, implicitamente richiamate dall'art. 33, comma 2, della legge n. 111/2011.</p><p>__________________________________________________________</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> cfr. Vademecum Invimit.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2"><sup>[2]</sup></a> cfr. art. 33, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011, n.&nbsp;98.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3"><sup>[3]</sup></a> Invimit Sgr è stata autorizzata a fornire il servizio di gestione collettiva del risparmio, con provvedimento Banca d’Italia dell’8 ottobre 2013, ed è iscritta al n. 305 dell’albo delle Sgr.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 23 Sep 2016 04:00:05 +0200</pubDate>
                        <title>Brevi note sulla spending review nel settore dei dispositivi medici a distanza di un anno dall’approvazione delle Legge n. 125/2015</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/brevi-note-sulla-spending-review-nel-settore-dei-dispositivi-medici-a-distanza-di-un-anno-dallapprovazione-delle-legge-n-1252015</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;Il processo di razionalizzazione della spesa sanitaria, in atto nel nostro Paese da alcuni anni, ha riguardato di recente anche il mercato dei dispositivi medici.Sul piano normativo, la spending review sull’acquisto di dispositivi medici ha trovato attuazione con la Legge n. 125 del 6 agosto 2015, di conversione del Decreto Legge n. 78 del 19 giugno 2015 recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”.Si tratta invero di un provvedimento più ampio con il quale il Governo, prima, e il Parlamento, poi, hanno dato seguito alla decisione della Conferenza Stato Regioni del 2 luglio scorso di tagliare il finanziamento statale ordinario del Servizio Sanitario Nazionale attraverso – anche ma non solo – una stretta sull’acquisto di dispositivi medici.Le misure previste dalla Legge n. 125/2015 che riguardano direttamente i dispositivi medici sono due e sono entrambe contenute nell’art. 9 <em>ter</em>: la rinegoziazione dei contratti di fornitura dei dispositivi medici e l’estensione a questi ultimi del meccanismo del c.d. <em>payback.</em>&nbsp;<strong>La rinegoziazione dei contratti. </strong>Con riferimento alla prima, il <strong>comma 1, lett. b)</strong> prevede, a carico degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’obbligo di proporre ai fornitori di dispositivi medici una rinegoziazione dei contratti in essere che abbia l’effetto – lasciando ferma la durata dei contratti – di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto e contenere, in questo modo, la relativa spesa entro i tetti fissati a livello regionale e nazionale.In particolare, i tetti di spesa regionali sono stabiliti dalla Conferenza Stato - Regioni mediante accordo (da adottare, per la prima volta, entro il 15 settembre 2015) e sono soggetti a revisione ogni due anni. Il tetto di spesa nazionale è, invece, quello stabilito dall’art. 1, comma 131, lett. b) della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) ed è pari al 4.4% del finanziamento statale del Servizio Sanitario Nazionale.La rinegoziazione deve essere condotta tenendo conto, come parametro, dei nuovi prezzi di riferimento elaborati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e, nelle more che questi siano definiti, dei prezzi unitari dei dispositivi medici desumibili dal nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della Salute (<strong>comma 3</strong>) nonché dalle fatture elettroniche messe a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (<strong>comma 6</strong>). Ulteriore supporto agli enti del Servizio Sanitario Nazionale è offerto dall’Osservatorio Nazionale sui prezzi dei dispositivi medici, istituito presso il Ministero della Salute e incaricato di verificare la coerenza dei prezzi posti a base d'asta con quelli disponibili nel flusso consumi del nuovo sistema informativo sanitario (<strong>comma 7</strong>).Infine, ai sensi del <strong>comma 4</strong>, qualora non sia raggiunto un accordo nel termine di trenta giorni dalla proposta, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale hanno diritto di recedere dal contratto, senza alcun onere a carico degli stessi. Analogo diritto è riconosciuto ai fornitori, i quali hanno facoltà di esercitarlo nel termine di trenta giorni dal momento in cui gli enti del Servizio Sanitario Nazionale manifestano la volontà di operare la riduzione. in tal caso, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale possono “stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di contratto stipulato, mediante gare di appalto o forniture, da aziende sanitarie della stessa o di altre regioni o da altre stazioni appaltanti regionali per l’acquisto di beni e servizi, previo consenso del nuovo esecutore” (<strong>comma 5</strong>).&nbsp;<strong>Il <em>payback</em>.</strong> Il comma 9 estende al settore dei dispositivi medici l’applicazione del meccanismo del <em>payback</em>, analogamente a quanto già previsto per il settore farmaceutico.Più precisamente, la disposizione in commento pone a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici l’obbligo di concorrere a ripianare l’eventuale superamento dei tetti di spesa regionali e nazionale nella misura complessiva del 40% per il 2015, del 45% per il 2016 e del 50% a decorrere dal 2017. L’importo complessivamente dovuto è ripartito tra le diverse aziende fornitrici proporzionalmente all’incidenza del fatturato di ognuna sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Quanto alle modalità procedurali del ripiano, esse sono stabilite in sede di Conferenza Stato – Regioni, su proposta del Ministero della Salute.In ogni caso, presupposto per l’applicazione del <em>payback</em> è il superamento del tetto di spesa – nazionale e regionale – per l’acquisto di dispositivi medici.Il comma 8 dell'art. 9 <em>ter</em> demanda ad un apposito decreto del Ministro della Salute (da adottare, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno) la certificazione in via provvisoria dell'eventuale sforamento. La certificazione è effettuata sulla base dei dati di consuntivo relativi all'anno precedente (rilevati dalle specifiche voci di costo riportate nei modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE, di cui al decreto ministeriale 15 giugno 2012). Gli eventuali conguagli sono certificati sempre a mezzo del decreto ministeriale di cui sopra, sulla base della spesa consuntivata dell'anno di riferimento, una volta disponibile.&nbsp;Il giudizio sull’efficacia della Legge, ad un anno quasi dalla sua approvazione, è in larga parte negativo.Da una parte, infatti, a causa della mancata adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalla legge (ad oggi, non risultano essere stati stabiliti tetti regionali alla spesa per l’acquisto di dispositivi medici né il Ministero della Salute ha mai emesso il decreto con il quale avrebbe dovuto certificare l’eventuale sforamento dei suddetti tetti), il <em>payback</em> sui dispositivi medici è ancora lettera morta, caratterizzandosi per essere una spada di Damocle sulla testa delle imprese fornitrici di dispositivi medici, generando incertezza sul piano operativo.Dall’altra parte, la rinegoziazione dei contratti non risulta finora aver conseguito i risultati attesi dal legislatore, a causa della grande difficoltà e delicatezza legata alla ridefinizione di prezzi a fronte di contratti già aggiudicati ed all’attuazione delle conseguenze previste dalla legge in caso di mancato accordo sulla rinegoziazione.In proposito, la rinegoziazione è stata naturalmente oggetto di ampie critiche da parte degli operatori privati che, in qualità di fornitori, fanno leva sull’esigenza di tutela dell’affidamento e, in generale, della certezza dei rapporti giuridici.Tuttavia, perplessità sul provvedimento in generale sono state formulate anche dagli operatori pubblici e, in particolare, dagli enti locali. Sull’art. 9 <em>ter </em>pende, infatti, di fronte alla Corte Costituzionale il ricorso per legittimità costituzionale presentato dalla Regione Veneto per violazione degli artt. 3, 5, 32, 97, 117, commi 2, 3 e 4, 118 e 119 della Costituzione nonché del principio di leale collaborazione di cui all’art. 120.Il ricorso contiene, in premessa, una serie censure di carattere generale comuni agli artt. 9 <em>bis</em>, 9 <em>ter</em>, 9 <em>quater</em> e 9 <em>septies</em>.A giudizio del ricorrente, innanzitutto, la <em>spending review</em>, considerata nel suo complesso, concreta “un pesantissimo intervento di smantellamento dell’attuale modello di welfare in sanità, introducendo una serie di tagli meramente lineari sulla spesa sanitaria, senza alcuna considerazione né dei costi standard […] né dei livelli di spesa di regioni virtuose che hanno già raggiunto elevati livelli di efficienza nella gestione della sanità”. In secondo luogo, il ricorrente rileva come all’approvazione dei tagli non sia seguita una riduzione, da parte dello Stato, dei livelli essenziali di assistenza (il cui finanziamento, come noto, resta a carico delle Regioni). La terza ed ultima considerazione svolta dal ricorrente in relazione alle disposizioni citate riguarda il mancato raggiungimento di una reale intesa tra lo Stato e le Regioni, le quali ultime si sono trovate nella condizione di dover scegliere se accettare i tagli al finanziamento statale ordinario del Servizio Sanitario Nazionale imposti dal Governo o se tagliare la spesa extra sanitaria per 3.452 milioni di euro.Quanto alle censure specifiche relative all’art. 9 <em>ter</em>, la Regione Veneto rappresenta, invece, come il taglio delle forniture, di cui al comma 1, contrasti con i principi di ragionevolezza e proporzionalità in quanto, a prescindere da ogni definizione di standard di efficienza, impone la rinegoziazione dei contratti anche agli enti del Servizio Sanitario che già hanno raggiunto elevati livelli di efficienza e di rapporto qualità/prezzo nelle forniture. Le stesse considerazioni valgono, secondo il ricorrente, per il meccanismo del <em>payback.</em>In ogni caso, a prescindere dall’esito del giudizio di legittimità costituzionale e, quindi, dalla possibilità che l’eventuale accoglimento del ricorso paralizzi l’efficacia delle disposizioni impugnate, sembra inevitabile riflettere sulla necessità di elaborare in misura radicale nuove impostazioni di sistema, o quanto meno, strumenti alternativi basati sul co-payment, vale dire sulla compartecipazione sempre più accentuata del cittadino alla spesa pubblica, a partire dall’aumento dei ticket sanitari fino alla incentivazione del ricorso ad assicurazioni sanitarie ad ampia copertura sulla scorta dei modelli di welfare non incentrati sul monopsomio pubblico.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 01 Aug 2016 09:01:01 +0200</pubDate>
                        <title>Trasporti Marittimi, le ultime notizie da Bruxelles</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/trasporti-marittimi-le-ultime-notizie-da-bruxelles</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Brexit</strong>La più importante notizia del mese, senza dubbio, non arriva da Bruxelles, ma dalla Gran Bretagna, che ha votato per l’abbandono dell’Unione Europea: il processo che ha preso avvio, necessiterà di tempo ed è praticamente impossibile poterne prevedere le conseguenze.Con riferimento al settore dei trasporti, è probabile che da ciò derivi un’accelerazione del processo di integrazione europea: in particolare per quanto concerne i trasporti aerei, ma anche in relazione all’armonizzazione dei diritti standard nell’ambito dell’intero settore trasporti.Un’ulteriore conseguenza derivante dal Brexit, potrebbe consistere in una nuova spinta per un sistema autostradale.Parimenti, non è chiaro quale sarà l’impatto sul settore marittimo, oltre allo spostamento, per qualche anno, dei servizi legali ed assicurativi da Londra verso il continente.Alcuni prevedono, poi, un rallentamento nel commercio britannico, che colpirà il settore trasporti nel breve termine; al contempo, potrebbe tuttavia subire un incremento a lungo termine, grazie alle nuove relazioni commerciali che la Gran Bretagna costruirà con paesi terzi.Nel breve periodo, i problemi principali saranno quelli amministrativi, ossia quelli dovuti all’introduzione di un nuovo territorio doganale con proprie regole e tariffe.<strong>Il nuovo lavoro di Jose Manuel Barroso</strong>L’ex Presidente della Commissione, Jose Manuel Barroso, è stato assunto come nuovo Presidente di Goldman Sachs. Barroso ha svolto la funzione di Presidente della Commissione dal 2004 al 2014 ed il suo lavoro non è stato considerato molto efficace; anzi, più precisamente, ha effettivamente compiuto il ben poco lavoro che gli era stato richiesto di prestare.Barroso ha atteso i 18 mesi previsti dalle regole contro i conflitti di interesse da lui stesso fissate prima di assumere il nuovo lavoro.E tuttavia, una volta ripresa la propria attività come Presidente di Goldman Sachs, l’ex membro della Commissione ha dichiarato al Financial Times che il suo compito principale era quello di guidare le banche attraverso l’intero processo Brexit. In considerazione del fatto che la Commissione negozierà il predetto processo per conto dell’Unione Europea, risulta difficile pronosticare come il conflitto possa essere evitato.Sono in molti a Bruxelles a ritenere che Goldman Sachs non abbia fatto un buon investimento con questa nuova assunzione, poiché l’apporto di Barroso nella negoziazione sarà ben poco e, in ogni caso, gli attuali funzionari della Commissione saranno preoccupati per la propria reputazione laddove si trovassero d’accordo o avessero l’intenzione di soddisfare l’ex collega.<strong>Anti-Dumping</strong>Il settore marittimo risulta già influenzato dal rallentamento provocato al commercio mondiale. Lo <em>shipping</em> ne subisce le conseguenze.Il predetto rallentamento è probabile che sia amplificato dall’aumento di azioni <em>anti-dumping, </em>che hanno interessato tutti gli ambiti lavorativi e, in particolare, il settore dell’acciaio.L’Unione Europea sta attualmente indagando il <em>dumping</em> dalla Cina, in relazione ad 11 differenti prodotti in acciaio, tutti suscettibili di dare avvio a misure di contrasto delle pratiche di commercio sleali.Quanto sopra, avrà come precipitato il rallentamento delle spedizioni provenienti dalla Cina verso l’Unione Europea.In ultimo, si osserva un aumento dei casi <em>anti-dumping</em> nel settore acciaio non solo all’interno dell’Unione Europea, ma anche negli Stati Uniti, in un numero consistente di paesi del Sud- America, in Giappone ed in Corea.<strong>La Cina è un economia di mercato?</strong>La Cina sostiene che l’articolo 15 del suo protocollo di adesione all’OMC, le dia automaticamente diritto ad essere considerata un’economia di mercato a far data dal 12 dicembre 2016. Diversamente, secondo il pensiero maggioritario sposato dai più nell’alveo dell’Unione Europea, non è riscontrabile alcunché nell’articolo 15 che conceda automaticamente alla Cina predetto <em>status</em>.L’unica cosa certa è che, una piccola parte dell’articolo 15, verrà meno l’11 dicembre p.v., ma il diverbio di cui sopra sopravvivrà al suddetto termine.Secondo il voto del Parlamento Europeo, la Cina non dovrebbe essere considerata un mercato economico. Osservatori maggiormente neutrali reputano che la Cina non sia un mercato normale stile OCSE e che la gestione da parte del governo del settore economico sia estesa.La questione non è di scarsa importanza, poiché cambiamenti di <em>status</em> da parte della Cina comporterebbero cambiamenti anche nell’applicazione delle regole di indirizzamento riguardanti le pratiche di commercio sleale e, in particolare, il<em> dumping</em>.Il tema si riduce ad un problema di costi e prezzi. Come può farsi affidamento sui costi e prezzi cinesi, se i suddetti costi e prezzi sono determinati da un mercato che non stabilisce l’allocazione delle risorse economiche? È il governo a decidere come debba avvenire detta allocazione.La più evidente prova di quanto sopra, è l’accumulo di massicce sovraccapacità in settori quali l’acciaio, il vetro, la carta, l’alluminio e la ceramica. Questo accumulo non potrebbe avvenire&nbsp; laddove vi fosse aperta concorrenza nei settori merceologici stessi e nella immissione di capitale per l’intera economia.I soldi facili e l’assenza di un’effettiva legge fallimentare, potrebbero proteggere le imprese statali dalla crisi che ha investito i mercati dell’Unione Europea e di altre zone geografiche.<strong>Riscaldamento globale</strong>Circa il 3% delle emissioni globali di gas a effetto serra derivano dai trasporti. L’IMO ha concordato che le nuove navi debbano essere costruite secondo standard che consentano di ridurre le emissioni di CO2 sino al 30%. I nuovi standard si applicheranno in maniera eguale sia alle navi costruite nei paesi sviluppati, sia a quelle costruite nei paesi in via di sviluppo. Inoltre, i suddetti standard sono stati sostenuti dalla Commissione Europea a Bruxelles e si aggiungono ai tagli che l’Unione Europea ha stabilito nel settore dei trasporti aerei.La buona notizia è che i nuovi standard dovrebbero comportare anche una riduzione dell’utilizzo del carburante, così consentendo alle industrie di ridurre in maniera significativa i costi derivanti dal carburante medesimo.<strong>Riscaldamento globale II</strong>L’Unione Europea ha concordato gli standard delle emissione per i motori non stradali, incluse le automotrici, le locomotive, le navi da navigazione interna, gli escavatori e le gru. In aggiunta, sono previste nuove procedure di approvazione da parte dell’Unione Europea.Le nuove regole saranno pubblicate nel mese di settembre.<strong><em>TTIP: the transatlantic trade and investment partnership</em></strong>Il quattordicesimo round di negoziati, tenutosi a metà luglio, non ha condotto ad alcun passo avanti. Ciò che sembra essere avvenuto, è un mero inventario di tutte le questioni aperte (molte), che non hanno trovato una soluzione.In effetti, pare che sino ad ora non si sia trovato alcun accordo, neanche per quanto concerne le problematiche più semplici, come il livello di riduzione delle tariffe e la gamma di prodotti su cui le tariffe debbano essere ridotte.Ciò che dispiace, è che tutto ciò avvenga in un momento in cui lo scetticismo circa l’accordo è in crescita sia in Francia, che in Germania. TTIP dovrebbe essere un progetto più ambizioso: l’Unione Europea e gli Stati Uniti necessitano la creazione di uno spazio di valori ed ambizioni comuni, con istituzioni transnazionali in grado di definire e difendere quei valori a livello globale.Dunque, o si abbandona il mercato globale o si creano istituzioni capaci di regolarlo: TTIP era e rimane un’opportunità per iniziare questa regolamentazione. L’Unione Europea e gli Stati Uniti condividono molto di più rispetto alle loro differenze su cosa sia un pollo pulito o un GMO.È tempo di essere positivi ed ambiziosi. Questo è ciò che Brexit ha insegnato a tutti noi.<strong>E per concludere con una nota seria: il diciottesimo <em>summit</em> tra Unione Europea e Cina</strong>Potremmo essercelo perso, ma l’Unione Europea e la Cina si sono incontrate a Pechino durante la seconda settimana di luglio, al fine di discutere le relazioni tra i due super blocchi commerciali e la negoziazione non ha avuto un buon esito. I due paesi sono, infatti, in disaccordo in merito allo <em>status</em> dell’economia cinese.L’unione Europea vuole, altresì, un maggiore accesso al mercato cinese, nonché lo smantellamento di molti dei pilastri fondamentali delle strade cinesi.A riprova del livello di disaccordo raggiunto, v’è sicuramente la circostanza che le due parti non potessero rilasciare una dichiarazione o un comunicato congiunto al termine dei due giorni di incontro.Ma v’è di peggio: Donald Tusk, Presidente del Consiglio (che rappresenta i 28 stati membri dell’Unione Europea), nel suo comunicato stampa conclusivo, si è ridotto a precisare di aver visitato quella mattina il Museo nazionale cinese e di aver così avuto la possibilità di apprezzare la cultura cinese. Ha aggiunto che queste discussioni non sono sempre semplici, in special modo quando grandi e reali differenze persistono. L’Unione Europea e la Cina si sono entrambe dichiarate in disaccordo e Tusk ha colto l’occasione per fare un po’ di turismo.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 01 Aug 2016 08:57:58 +0200</pubDate>
                        <title>Il nuovo Portale delle Agenzie Marittime: come funziona</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-nuovo-portale-delle-agenzie-marittime-come-funziona</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Come è noto, dall’8 luglio 2014 l’Unione Europea ha istituito con il Regolamento 767/2008 il sistema di Visa Information System (VIS) introducendo l’obbligo per gli Stati Membri&nbsp; di rilasciare alle frontiere esterne il c.d. visto Schengen (di breve durata) solo a seguito del preliminare rilevamento degli identificatori biometrici, con un notevole rallentamento delle tempistiche per la richiesta di visto in frontiera.In considerazione degli evidenti disagi per il settore marittimo, la Direzione Centrale dell’Immigrazione e la Polizia di Frontiera hanno sviluppato, a partire dal 16 giugno 2016, un sistema informatico innovativo denominato “Portale Agenzia Marittime”, volto a snellire i tempi di acquisizione dei dati necessari per la compilazione dell’istanza di visto breve da parte dell’operatore di frontiera per il personale marittimo extracomunitario che sbarca da una nave in arrivo un porto nazionaleL’accesso al portale è consentito ai raccomandatari marittimi o agli agenti marittimi, formalmente individuati dal proprietario o dall’armatore della nave, che verranno specificamente individuati per ogni porto. Per poter accedere al Portale Agenzie Marittime i raccomandatari e le agenzie marittime interessate dovranno sottoscrivere un apposito Protocollo di Intesa con il Ministero dell’Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza.I predetti raccomandatori o agenti marittimi potranno svolgere un servizio di data entry per conto del Ministero dell’interno indicando - per ogni singola richiesta di visto - i dati, i documenti di viaggi e la fotografia del richiedente nonché le informazioni sul viaggio per uscire dal territorio nazionale.Una volta inserite nel sistema tutte le informazioni necessarie, i sopra citati soggetti potranno trasmettere la documentazione direttamente all’Ufficio di Polizia di Frontiera competente, il quale, attraverso il Portale Agenzie Marittime, consulta in tempo reale tutte le informazioni relative all’istanza di visto e potrà convocare l’interessato per le raccogliere le impronte digitali e procedere poi con gli ulteriori controlli necessari ai fini del rilascio del visto. Secondo le stime fornite dal Ministero, il nuovo sistema dovrebbe ridurre del 50% i tempi necessari all’esame delle istanze di rilascio.Il proprietario o l’armatore della nave deve individuare il raccomandatorio marittimo o l’agente marittimo da accreditare preventivamente presso il Ministero dell’Interno e designato, da quest’ultimo, quale “responsabile esterno” del trattamento dei dati personali, in conformità all’art. 29 del d.lgs. n.196/2003, oltre alle postazioni di lavoro da certificare e che avranno accesso al Portale Agenzie Marittime.Il pagamento dei diritti consolari dovrà essere effettuato con le attuali modalità&nbsp; anche se sono allo studio da parte del Ministero degli Affari Esteri ulteriori evoluzioni che consentiranno di procedere con il pagamento on-line degli oneri necessari.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 01 Aug 2016 08:56:50 +0200</pubDate>
                        <title>La Road Map dell’ENAC per lo sviluppo aeroportuale in Italia. Si allarga sempre più il divario giuridico fra porti e aeroporti?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-road-map-dellenac-per-lo-sviluppo-aeroportuale-in-italia-si-allarga-sempre-piu-il-divario-giuridico-fra-porti-e-aeroporti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con il Regolamento (UE) n. 139/2014<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> (il “Regolamento”) - attuativo del Regolamento CE n. 216/2008, comunemente denominato “Regolamento Basico”, gli aeroporti europei sono interessati da importanti aspetti innovativi di ampia e complessa portata, che investono l’intero settore aeroportuale, da quello gestionale e tecnico-operativo a quello normativo-regolamentare.Detto Regolamento indica, come previsto dall’art. 1, i presupposti e le modalità di concessione delle certificazioni aeroportuali e delle autorizzazioni alle società di gestione degli aeroporti, nonché le condizioni per la gestione degli aeroporti e le responsabilità di detti gestori, stabilendo come data limite per la sua attuazione il 31 dicembre 2017.Lo scopo è quello di garantire il raggiungimento di elevati livelli di sicurezza e compatibilità ambientale nonché il libero scambio di merci, prodotti e servizi.Per quanto riguarda l’Italia, l’ENAC - soggetto regolatore delle attività di trasporto aereo nazionale - ha emanato un documento denominato <em>Road Map</em>, diviso in quattro macro aree tematiche [i.e. i) Normativo-Gestionale; ii) Certificazione e Conversione dei Certificati di aeroporto; iii) Comunicazione; iv) Formazione] all’interno delle quali sono disciplinate le distinte attività da porre in essere al fine di garantire il processo di implementazione del Regolamento.I destinatari della disciplina in esame sono:- gli Aeroporti (Aerodromes) che rientrano nell’applicabilità di cui all’art. 4 comma 3 bis del Regolamento Basico;- i relativi Gestori (Aerodrome Operators);- i Fornitori dei servizi di gestione del piazzale (Apron Management Service – AMS Providers).In sintesi, ogni aeroporto (esclusi quelli caratterizzati da bassi livelli di traffico) deve essere in possesso di un certificato. Il certificato viene rilasciato dall’Autorità se il richiedente dimostra che l’aeroporto che esso gestisce è conforme alle condizioni di certificazione e non presenta particolarità o caratteristiche che compromettano la sicurezza delle operazioni.Il certificato riguarda l’aeroporto, le procedure operative e i relativi equipaggiamenti afferenti alla sicurezza, oltre che la struttura organizzativa del gestore.Per gli aeroporti già certificati che rientrano nell’applicabilità del Regolamento, è necessario procedere alla conversione del certificato entro il 31 dicembre 2017.Il Regolamento Basico prevede anche la facoltà per lo Stato membro di rilasciare un certificato separato per attestare la sola rispondenza dell’organizzazione del gestore aeroportuale alla normativa vigente.L’ENAC ha optato, tuttavia, per la individuazione di un certificato unico, per evidenziare l’assoluta unicità della struttura aeroportuale e del gestore che la governa, come un’entità inscindibile.Il Regolamento Basico, nel sottolineare la centralità della figura del gestore aeroportuale nella conduzione in sicurezza dello scalo e del suo funzionamento, prevede altresì, nell’Allegato V bis (punti B.1(a) e B.1(f)), che lo stesso gestore stipuli appositi accordi con organizzazioni operanti presso l’aeroporto, quali fornitori dei servizi di navigazione aerea, fornitori dei servizi di soccorso, etc.Le citate previsioni, di cui al Regolamento Basico, trovano conferma e adeguati strumenti di implementazione nel Regolamento. In particolare, il gestore aeroportuale, in sede di domanda di certificazione, deve dare evidenza degli accordi in essere con altre organizzazioni. Sul tema, l’ENAC ha avviato una serie di iniziative per l’elaborazione di schemi di Accordo Quadro finalizzati a facilitare la dimostrazione di rispondenza ai requisiti normativi fissati nel Regolamento Basico e nel Regolamento.Da tale quadro, emerge con chiarezza la finalità di rafforzare e consolidare sempre più la figura e le competenze delle società di gestione aeroportuale, primario e diretto responsabile del funzionamento della struttura e, dunque, del sistema.Ciò avviene proprio nel momento in cui il Governo sta varando la riforma della legge portuale, tuttavia allargando quel divario già esistente tra società di gestione aeroportuale e le autorità portuali.Le competenze dell’autorità portuale sono, infatti, molto simili a quelle della società di gestione aeroportuale: entrambe sono responsabili, fondamentalmente, del corretto funzionamento delle aree di rispettiva competenza, della gestione del demanio portuale e aereonautico, della regolazione dei servizi ancillari alla navigazione e, più in generale, al compendio organizzato della azienda porto e aeroporto.Tuttavia, mentre la società di gestione aeroportuale deve essere costituita sotto forma di società di capitali, come stabilito dall’articolo 2 (1) del D.M. 521 - 12/11/1997, le autorità portuali, a mente dell’articolo 6 (2) della Legge n. 84 del 28/01/1994, hanno personalità giuridica di diritto pubblico, non potendo esercitare, né direttamente né tramite la partecipazione di società, operazioni portuali ed attività ad esse strettamente connesse.Questi due modelli di <em>business</em>, del tutto simili e inseriti nel contesto del trasporto di merci e passeggeri nazionale e internazionale, saranno pertanto destinati a marciare su binari paralleli e con velocità distinte, neppure potendosi interfacciare in ottica imprenditoriale condividendo i loro rispettivi assetti e strutture. Certamente un vero peccato e un’occasione persa.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Cfr. <a href="https://www.enac.gov.it/Aeroporti_e_Compagnie_Aeree/Aeroporti_italiani/%20Regolamento_(UE)_n-9-_139-2-2014/index.html" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.enac.gov.it/Aeroporti_e_Compagnie_Aeree/Aeroporti_italiani/ Regolamento_(UE)_n-9-_139-2-2014/index.html</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 01 Aug 2016 08:55:46 +0200</pubDate>
                        <title>In caso di ritardo del volo, il datore di lavoro che ha acquistato il biglietto per un suo dipendente ha diritto al risarcimento del danno subito?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/in-caso-di-ritardo-del-volo-il-datore-di-lavoro-che-ha-acquistato-il-biglietto-per-un-suo-dipendente-ha-diritto-al-risarcimento-del-danno-subito</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con una recente sentenza<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affrontato e risolto una questione di rilevante interesse pratico per tutte le imprese che necessitano di far viaggiare via aereo i propri dipendenti per ragioni di servizio.Nel cluster marittimo si pensi al personale marittimo o a quello addetto alle manutenzioni che viaggia per via aerea per raggiungere o provenire dai porti di attracco delle navi alle quali è destinato o da cui proviene.Orbene sono di certo non irrilevanti i danni che possono derivare a causa di un ritardo del volo, posto che la sostituzione del personale navigante, o peggio, di quei dipendenti che devono effettuare una manutenzione, ha senz’altro un impatto significativo sulla gestione.Il quesito sottoposto all’attenzione della Corte Europea aveva ad oggetto l’interpretazione degli articoli 19, 22 e 29 della Convenzione di Montreal per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, al fine di comprendere se un datore di lavoro che ha acquistato un biglietto aereo per i suoi dipendenti sia legittimato o meno ad ottenere il risarcimento danno in caso di ritardo del volo.Secondo la Corte – come illustrato di seguito – il datore di lavoro ha effettivamente diritto a tale risarcimento del danno.<strong>Il caso</strong>La pronuncia in commento è intervenuta nell’ambito di un procedimento pendente tra Air Baltic Corporation AS e <em>Lietuvos Respublikos specialiuju tyrimu tarnyba </em>(il “<em>Servizio delle inchieste speciali della Repubblica di Lituania</em>”), avente ad oggetto la richiesta di risarcimento da parte di quest’ultimo, a seguito del danno subito a causa del ritardo dei voli che trasportavano due dei suoi agenti, in forza di un contratto di trasporto internazionale di passeggeri concluso con Air Baltic Corporation AS.Il ritardo aereo - più di 14 ore - subito dai dipendenti si era infatti riversato anche sulla missione professionale degli interessati ed il Servizio delle inchieste ha adempiuto ai propri obblighi pagando loro, in conformità alla disciplina lituana, indennità giornaliere e contributi sociali supplementari. Il Servizio delle inchieste, al fine di ottenere tale risarcimento, ha quindi agito davanti al Tribunale di Vilnius, il quale ha accolto tale richiesta, in primo grado, confermandola anche in secondo grado.Infine, Air Baltic Corporation AS ha adito il <em>Lietuvos Auksciausiasis Teismas</em> (“Corte Suprema di Lituania”) affermando, a sua difesa, che una persona giuridica non fosse legittimata a fare valere la responsabilità del vettore e che essa potesse essere fatta valere solo dal passeggero.La Corte Suprema della Lituania ha deciso, quindi, di sottoporre la questione alla Corte di Giustizia UE.<strong>La sentenza della Corte di Giustizia UE</strong>La Corte di Giustizia ha esaminato il caso e dichiarato che la Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal, e segnatamente gli articoli 19, 22, 29, deve essere interpretata nel senso che un vettore aereo che ha concluso un contratto di trasporto internazionale con un datore di lavoro di persone trasportate in qualità di passeggeri, come quello di cui trattasi nel procedimento in questione, <u>è responsabile, nei confronti di tale datore di lavoro, del danno derivante dal ritardo dei voli effettuati dai dipendenti in esecuzione di tale contratto.</u>La Corte ritiene quindi che l’onere risarcitorio del vettore si estenda al datore di lavoro, in quanto le norme di cui sopra sanciscono un dovere di risarcire il danno da ritardo del volo, ma non precisano la persona alla quale tale danno può essere stato causato. Pertanto, nell’interpretazione della Convenzione, si deve fare riferimento alla nozione di “<em>utente</em>” che non è necessariamente riconducibile a quella del solo passeggero.<strong>Conclusioni</strong>La sentenza della Corte di Giustizia Europea in commento darà presumibilmente inizio ad una nuova era di contenziosi che saranno probabilmente mitigati da coperture assicurative, che verranno estese per coprire l’ulteriore rischio del vettore aereo.Una cosa è certa: il danno sofferto dal datore ha da oggi una possibilità in più per essere risarcito.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Sentenza della Corte di Giustizia UE, sez. III, 17 febbraio 2016, no. 429.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> In particolare, l’articolo 19 della Convenzione di Montreal rubricato “<em>ritardo</em>”, recita: “<em>il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostra che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle</em>”. L’art. 22 della Convenzione fissa le limitazioni di responsabilità per ritardo, per il bagaglio e per le merci, mentre l’art. 29 sancisce i principi del fondamento della richiesta risarcitoria contro il vettore, basata sul contratto, su fatto illecito o su ogni altra causa nei limiti imposti dalla Convenzione.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 01 Aug 2016 08:54:26 +0200</pubDate>
                        <title>Il limite del tenore di zolfo nei combustibili per uso marittimo pari all’1,5% in massa si applica anche alle navi da crociera? Nel (perenne) dubbio, Francia e Spagna dicono di no. L’Italia invece</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-limite-del-tenore-di-zolfo-nei-combustibili-per-uso-marittimo-pari-all15-in-massa-si-applica-anche-alle-navi-da-crociera-nel-perenne-dubbio-francia-e-spagna-dicono-di-no-lit</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>E’ ormai ben nota l’irrisolta questione relativa all’annoverabilità delle navi da crociera nella categoria delle navi che effettuano un servizio di linea ai fini dell’applicabilità o meno del limite dell’1,5%&nbsp; in massa del tenore di zolfo nei combustibili per uso marittimo.Fin dalla sua emanazione e nonostante i successivi interventi di modifica, infatti, la direttiva di riferimento (1999/32/CE) è sempre stata oscura riguardo a questo tema<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.L’art. 4 bis della sopra citata direttiva stabilisce che “<em>Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire che (…) le navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso qualsiasi porto comunitario non utilizzino nelle loro acque territoriali, zone economiche esclusive e zone di controllo dell’inquinamento combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore all’1,5% in massa</em>”.La successiva direttiva 2005/33/CE ha così definito il servizio di linea: “<em>una serie di traversate effettuate da navi passeggeri in modo da assicurare il collegamento tra gli stessi due o più porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi: (i) in base ad un orario pubblicato; oppure (ii) con traversate regolari o frequenti tali da essere equiparati ad un orario riconoscibile</em>”.Ebbene, come è facile evincere dalla lettura delle norme sopra riportate<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, non è dato comprendere se le navi da crociera debbano essere ritenute o meno navi che effettuano un servizio di linea e quindi se sia loro applicabile il predetto limite relativo al tenore di zolfo nel combustibile per uso marittimo.Al riguardo, dobbiamo rilevare come il dubbio in parola sia stato fin da subito condiviso dalle stesse autorità nazionali deputate all’applicazione della normativa in commento (quali le Capitanerie di Porto di Genova e Venezia, il Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitaneria di Porto ed il Comando Generale delle Capitanerie di Porto). Tali autorità, peraltro, in un primo momento hanno manifestato un’opinione chiaramente diretta ad escludere l’applicabilità del limite in parola alla navi da crociera.Nel silenzio della Commissione Europea, chiamata invano ad intervenire per fare chiarezza sull’effettivo ambito di applicazione di questa normativa, si è pronunciata la Corte di Giustizia dell’Unione Europea<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> a seguito del rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Genova nel corso di un procedimento di opposizione ad una sanzione comminata ai sensi della normativa in esame.Anche la Corte di Giustizia, tuttavia, non ha risolto la questione, limitandosi a fornire al giudice nazionale una serie di criteri interpretativi da utilizzare al fine di stabilire - caso per caso - se una determinata nave da crociera rientri o meno nella categoria delle navi che effettuano un servizio di linea e debba quindi essere assoggettata o meno al sopra citato limite dell’1,5% in massa del tenore di zolfo nei combustibili per uso marittimo.In questo contesto di assoluta incertezza, Francia e Spagna - preso atto della pronuncia della Corte di Giustizia - hanno rilevato come la normativa in commento sia oggetto di differente interpretazione ed applicazione nei diversi Stati membri dell’Unione Europa, mentre - al contrario -&nbsp; è imperativo che tali interpretazioni ed applicazioni siano uniformi a livello europeo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.Francia e Spagna, di conseguenza, hanno sospeso l’applicazione del limite in parola alle navi da crociera<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> in attesa di un intervento chiarificatore da parte della Commissione Europea, che consenta un’interpretazione ed applicazione uniforme della normativa in commento in tutti gli Stati membri dell’Unione.Lo Stato Italiano - al contrario - ritiene di dover applicare la suddetta normativa anche alle navi da crociera.Ciò trova conferma nella recentissima circolare del RAM (Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitaneria di Porto ) n. 2/2016 datata 20.06.2016, attraverso la quale le Capitanerie di Porto italiane vengono espressamente invitate a considerare le navi da crociera quali navi in servizio di linea ai fini della normativa sul tenore di zolfo nei combustibili per uso marittimo.Senza entrare nel merito di questa circolare, non possiamo esimerci dall’osservare come la stessa pretenda di poter equiparare tutte le navi da crociera a navi in servizio di linea sulla scorta di una sentenza resa dal Tribunale di Genova<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a> in un procedimento di opposizione ad una sanzione comminata al comandante di una nave da crociera (ed in solido alla compagnia armatoriale) per la violazione del limite che ci occupa<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.E’ chiaro tuttavia come una sentenza resa con riferimento ad una&nbsp;specifica nave non possa legittimare l’equiparazione di tutte le navi da crociera a navi in servizio di linea. La stessa Corte di Giustizia, del resto, con la propria pronuncia aveva chiarito come occorra svolgere una valutazione “<em>caso per caso</em>”.Fermo quanto sopra, ci appare necessario chiarire un punto ulteriore: l’annoverabilità di una nave da crociera nella categoria delle navi che effettuano un servizio di linea non può in ogni caso essere rimessa ogni volta alla valutazione di un giudice all’esito di un procedimento giudiziale destinato - questa è la realtà - a durare anni. I comandanti e gli armatori hanno bisogno di sapere prima - attraverso una normativa chiara - se una data disciplina sia o meno applicabile nei loro confronti.Non è pensabile che comandanti ed armatori debbano attendere l’esito di un procedimento a loro carico per sapere - a posteriori - se quella disciplina fosse o meno applicabile nel loro caso. In altri termini, riteniamo che a comandanti ed armatori non interessi tanto sapere a distanza di anni quale fosse la corretta interpretazione della norma, quanto avere una norma chiara fin da subito per poter orientare la propria condotta.Alla luce di quanto sopra appare ancor più condivisibile la scelta operata da Francia e Spagna.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> L’oscurità permane anche a seguito dell’ultima direttiva relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (direttiva 2016/802 dell’11.05.2016).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Trasposte nel nostro ordinamento con il D. Lgs. 152/2006, successivamente modificato dal D. Lgs. 205/2007.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Sentenza C-537/11 del 23.01.2014.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Sul tema, inoltre, si era già espresso il Regno Unito segnalando la necessità di indurre la Commissione Europea a chiarire la definizione di navi in servizio di linea (cfr. <a href="http://www.publications.parliament.uk/%20pa/cm201012/cmselect/cmtran/1561/156107.htm" target="_blank" rel="noreferrer">http://www.publications.parliament.uk/ pa/cm201012/cmselect/cmtran/1561/156107.htm</a>) . Del resto ci appare impensabile che - sulla base di una normativa europea - una nave possa utilizzare un determinato combustibile in Francia e in Spagna, ma venga pesantemente sanzionata qualora lo utilizzi in Italia.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Per la Francia: circolare del <em>Ministère de l’Enivrement, de l’Energie et de la Mer</em> datata 12.05.2016. Per la Spagna: Istruzione di Servizio n. 1/2016 del <em>Ministerio de Fomento</em> datata 19.02.2016<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Sentenza n. 247/2016 del 22.01.2016.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Nella circolare, peraltro, il procedimento di cui alla sentenza viene erroneamente ritenuto quello che ha dato luogo al sopra citato rinvio pregiudiziale in Corte di Giustizia, avvenuto invece nell’ambito di un altro procedimento, ad oggi ancora pendente (sempre davanti al Tribunale di Genova).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 01 Aug 2016 08:51:49 +0200</pubDate>
                        <title>Operazioni portuali su container vuoti e autorizzazione ex art. 16 l. 84/94</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/operazioni-portuali-su-container-vuoti-e-autorizzazione-ex-art-16-l-8494</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Un recente provvedimento dell’Autorità Portuale di Genova porta a interrogarsi sui confini di discrezionalità che l’Autorità ha in relazione alla “concessione portuale” ed ai servizi offerti dal terminalista.Il fatto è il seguente: un operatore terminalista, titolare di concessione con scopo movimentazione merci e regolare autorizzazione ex art. 16 L.84/94 svolge prevalentemente attività di riparazione, stoccaggio e movimentazione di container vuoti, oltre che, in misura ridotta, la movimentazione di container pieni. L'Autorità Portuale di Genova, a un certo punto, ha concesso il rinnovo della concessione eliminando lo scopo di movimentazione merci e ha revocato l’autorizzazione ex art. 16 L.84/94 sulla base delle considerazioni che: i) l'attività di riparazione, stoccaggio e movimentazione di container vuoti non può essere considerata quale attività rientrante nel ciclo delle operazioni portuali; ii) la movimentazione di container pieni veniva effettuata dal terminalista in questione in misura eccessivamente ridotta e/o non veniva effettuata per nulla; iii) la movimentazione di container “vuoti” non può essere considerata quale movimentazione di merci ai sensi dell’art. 16 L.84/94.Il Provvedimento dell'Autorità Portuale di Genova appena menzionato rappresenta un precedente unico e insolito.Difatti, da un lato, è la prima volta, a memoria di chi scrive, che un'Autorità Portuale ritiene che i contenitori “<em>vuoti</em>” non facciano parte del ciclo delle operazioni portuali. Peraltro, nella realtà portuale italiana, le imprese che effettuano riparazione, movimentazione e stoccaggio di container vuoti sono operatori terminalisti che all’interno delle proprie attività, trattano anche dei “vuoti”. D’altra parte, è di immediata percezione lo stretto collegamento funzionale tra il porto e le operazioni sui container “pieni” e l’attività relativa ai “vuoti”, per l’appunto funzionale e strettamente collegata alla prima.Detto ciò, si deve prendere atto di tale orientamento da parte dell’Autorità Portuale di Genova, che potrebbe avere un considerevole impatto sul mercato dei servizi portuali. Se infatti l’attività dei “vuoti” non è più considerata quale parte del ciclo portuale, non è più riservata alle imprese terminaliste, ma qualunque altra impresa estranea alla organizzazione portuale potrà svolgerla e quindi mettersi in concorrenza con gli operatori portuali autorizzati.In secondo luogo, l’Autorità Portuale di Genova ha ritenuto di poter entrare nel merito della specifica attività svolta dall’operatore terminalista nella concessione portuale. Valutando che l’operatore in questione non effettuava attività di movimentazione di container pieni (o la effettuava in misura marginale), l’Autorità Portuale ha ritenuto di poter revocare l’autorizzazione ex art. 16 L. 84/94.Anche in relazione a questo profilo, il provvedimento dell’Autorità Portuale risulta peculiare. Tanto più, se si considera il fatto che l’operatore portuale pareva che svolgesse prevalentemente la movimentazione dei “vuoti”, ma stava iniziando a svolgere anche l’attività di movimentazione dei “pieni”(peraltro, lo sviluppo di tale attività era rallentato da alcuni limiti imposti dalla stessa Autorità Portuale, quali, ad esempio l’altezza del tiro cui potevano essere stoccati i container). Inoltre, è opportuno notare che l’Autorità Portuale di Genova ha ritenuto che la movimentazione di container “vuoti” non è da considerarsi quale attività di movimentazione di merci ai sensi dell’art. 16 L. 84/94.Con la revoca dell’autorizzazione ex art. 16 L. 84/94 e l’eliminazione dello scopo di movimentazione merci nella concessione, l’Autorità Portuale ha sostanzialmente ridotto l’offerta di servizi di terminal che l’impresa voleva fornire al mercato.Il provvedimento dell’Autorità Portuale di Genova mostra come alcune Autorità Portuali, abbandonando la loro tipica funzione di gestore del porto, ritengono di poter entrare nel merito delle attività svolte dai singoli operatori portuali. In quest’ottica, la concessione portuale non è immutabile, ma può essere modificata da parte dell’Autorità Portuale, anche sotto il profilo dei servizi offerti dall’operatore portuale.Questa impostazione naturalmente porta con sé delle criticità, soprattutto con riferimento alle regole nazionali e comunitarie in tema di libertà d’impresa e, in particolare, con riferimento alla normativa <em>antitrust</em>. Difatti, quale gestore di un’infrastruttura essenziale, l’Autorità Portuale ha normalmente il compito di regolarne il funzionamento e il corretto utilizzo, curando gli investimenti necessari al buon funzionamento del porto. Rimane l’interrogativo se per promuovere l’efficienza e il corretto funzionamento del porto l’Autorità Portuale possa intervenire anche nel merito dell’attività svolta dal terminalista. L’Autorità Portuale di Genova ha risposto di sì a questo interrogativo. Al contrario, una lettura “forte” dei diritti di libertà di impresa potrebbe giustificare l’affermazione che gli operatori portuali, una volta ottenuta la concessione, dovrebbero essere liberi di sviluppare la propria attività come meglio credono, secondo le proprie capacità commerciali e in relazione alle tipologie di domanda di servizi portuali presenti nel mercato. Il Trattato UE tutela questi interessi e, in particolare, stabilisce che non può essere limitato o escluso l’accesso a un mercato, anche quando tale accesso sia potenziale e non attuale (cioè quando, come nel caso di specie, l’operatore portuale non effettua in modo completo una certa attività, ma si sta organizzando per svilupparla ed espandersi in tale attività).Il provvedimento è stato impugnato e attualmente è in corso una causa. Vi terremo aggiornati in relazione agli sviluppi della vicenda.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 01 Aug 2016 08:40:12 +0200</pubDate>
                        <title>Il meccanismo di formazione delle tariffe dei servizi tecnico nautici: qual è il ruolo effettivo della rappresentanza dell’utenza?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-meccanismo-di-formazione-delle-tariffe-dei-servizi-tecnico-nautici-qual-e-il-ruolo-effettivo-della-rappresentanza-dellutenza</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La legge n. 84 del 1994 di <em>“Riordino della legislazione in materia portuale”, </em>qualifica i servizi tecnico - nautici, quali il pilotaggio, il rimorchio, l’ormeggio ed il battellaggio come servizi di interesse generale atti a garantire, nei porti ove essi sono instituiti, la sicurezza della navigazione e dell’approdo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.Peraltro, proprio perché qualificati come servizi di interesse generale, pur in un sistema sempre più orientato all’implementazione dei principi di tutela della concorrenza e di libera prestazione di servizi di derivazione europea, i servizi tecnico-nautici sono, storicamente eserciti in regime di monopolio. Quanto sopra con il conforto della dottrina e della giurisprudenza prevalenti ma in contrasto con numerose pronunce dell’AGCM, la quale ha censurato la mancata applicazione dei principi concorrenziali ai servizi ancillari alla navigazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.La legge 84/94<em>, </em>all’art. 14 co. 1 bis statuisce che i criteri e i meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi tecnico-nautici debbano essere stabiliti, a livello di istituzioni centrali, ovverosia dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Nessun tipo di discrezionalità rispetto alla fissazione delle tariffe viene lasciata, ad oggi, alle singole Autorità Portuali nella gestione dei propri porti di riferimento.La formazione delle tariffe, ai sensi del citato articolo, deve avvenire, quindi, a livello statale e ad esito di un'istruttoria condotta congiuntamente dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto e dalle rappresentanze unitarie delle Autorità Portuali, dei soggetti erogatori dei servizi e dell'utenza portuale.La validità di detto meccanismo è stata recentemente confermata da una sentenza del TAR Veneto<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, il quale, ha rigettato un ricorso proposto dall’Autorità Portuale di Venezia, attraverso cui quest’ultima mirava ad ottenere il riconoscimento – e quindi, in sostanza, l’attribuzione per via giurisprudenziale -&nbsp; alle singole Autorità Portuali locali, di una certa discrezionalità nella fissazione delle tariffe dei servizi tecnico nautici eserciti nei loro porti di competenza.Il Tribunale amministrativo in proposito ha, infatti, affermato: “<em>La disciplina del procedimento di formazione delle tariffe si articola, infatti, in due fasi distinte: la prima, di livello statale, che attiene alla elaborazione dei criteri generali di formazione delle tariffe, condotta sulla base di una istruttoria cui partecipano i rappresentanti di tutte la categorie, ivi comprese le rappresentanze unitarie delle Autorità portuali, dei soggetti erogatori dei servizi e dell’utenza portuale”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4"><strong>[4]</strong></a>. </em>Ora ciò che attira l’attenzione è, in particolare, la fase dell’istruttoria cui dovrebbero partecipare, secondo quanto statuito dalla norma e interpretato dalla giurisprudenza, tutti i soggetti rappresentativi dell’utenza portuale.Ciò in quanto attuazione dei principi di trasparenza e motivazione delle determinazioni degli Enti statali, codificati sia a livello di legislazione europea che nazionale. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, già con sentenza del 1994<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>, ha espressamente stabilito che le tariffe relative ai servizi tecnico nautici debbono essere strutturate in modo tale da consentire agli utenti la possibilità di verificare l’incidenza delle singole voci di costo e, quindi, dei singoli servizi resi, sul prezzo complessivo della prestazione.Nella prassi italiana, in realtà, alla fase dell’istruttoria partecipano, in rappresentanza degli utenti i servizi tecnico-nautici, solamente Confitarma, Fedarlinea e Federagenti<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>, associazioni di categoria di armatori ed agenti marittimi italiani.E’ noto poi che, specialmente per il servizio di rimorchio, le navi da crociera, i traghetti e le navi impegnati nei servizi locali e di cabotaggio non sono tra i fruitori abituali del servizio, mentre associazioni come Fedarlinea e Confitarma rappresentano, in maggioranza, armatori che esercitano la propria attività con navi di tale tipologia.Si creano, pertanto, situazioni ove la tariffa per il servizio di rimorchio viene formata e decisa con il contributo di soggetti che, in realtà, non sono rappresentativi del naviglio interessato.In porti quali Gioia Tauro, Taranto, Trieste e La Spezia la situazione è del tutto emblematica: gli armatori interessati ai servizi di rimorchio non partecipano, tramite le loro associazioni di categoria, alla formazione della tariffa corrispondente ai servizi da questi ultimi prestati.In tema la giurisprudenza amministrativa è univoca nell’affermare che il principio che deve orientare la costituzione dei collegi di composizione, è quello democratico della rappresentatività e che deve sempre e necessariamente essere esercitato un controllo circa la misura della rappresentatività dei soggetti coinvolti negli iter decisionali dell’amministrazione statale e locale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.Con specifico riferimento, poi, al meccanismo di formazione delle tariffe relative ai servizi tecnico nautici, come regolato dalla Legge 84/94, si era già espressa l’AGCM con provvedimento ad esito di apposita indagine conoscitiva<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>. Attraverso la predetta decisione, l’Autorità Garante della Concorrenza, aveva già avuto modo di affermare: <em>“la consultazione</em> (di cui all’art. 14 co. 1 bis della L. 84/94 n.d.r.) <em>con le associazioni imprenditoriali degli utenti del servizio, appare oltre che inefficace, quanto meno discutibile sotto il profilo concorrenziale. Queste associazioni, infatti, non assicurano la rappresentanza di tutte le imprese potenziali utilizzatrici del servizio<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9"><strong>[9]</strong></a>”.</em>L’assenza di rappresentatività può portare alla declaratoria di nullità della tariffa formata ed approvata con il contributo di soggetti privi, proprio, di quell’ elemento richiesto dalla norma?Mentre ci si interroga su tale aspetto, sarebbe, forse, auspicabile che della prossima tornata di procedure di approvazione delle tariffe dei servizi tecnico nautici in Italia, fosse applicato, senza eccezione alcuna, il principio della rigorosa rappresentatività delle associazioni che partecipano alla procedura onde evitare il reiterarsi di situazioni incertezza o - peggio - di illegalità.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Art. 14, co. 1 bis. L. 28.01.1994, n. 84<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Si vedano, a titolo esemplificativo: parere del 2.10.2012, parere dell’8.11.2012 e, con specifico riferimento alle tariffe, parere dell’1.3.2013.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> T.A.R. Veneto, sez. I, sentenza del 10 settembre 2014 n. 1194.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Punto 7.1. della citata sentenza.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Causa C-18/93, sentenza del 17.05.1994, <em>Corsica Ferries Italia c. Corpo dei Piloti del porto di Genova.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Enti rappresentativi, rispettivamente: degli armatori italiani, degli armatori italiani esercenti servizi di linea e degli agenti raccomandatari marittimi e dei mediatori Marittimi.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 03.02.2000, n. 646.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> AGCM, indagine conoscitiva nel settore dei servizi portuali del 1997 e relativo provvedimento, n. 5416 del 16.10.1997.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Punto 33 del provvedimento n. 546 del 16.10.1997.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 28 Jul 2016 15:23:37 +0200</pubDate>
                        <title>Super-società di fatto ed estensione del fallimento</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/super-societa-di-fatto-ed-estensione-del-fallimento</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La Corte di Cassazione 13 giugno 2016, n. 12120 ha ribadito la fallibilità di una società a responsabilità limitata che si dimostri essere socia di una società di fatto insolvente</em><strong><em>Il caso</em></strong>Il Tribunale di Firenze ha dichiarato il fallimento in estensione di una società di fatto tra una società a responsabilità limitata (già dichiarata fallita), una persona fisica ed un’altra società a responsabilità limitata, quali soci illimitatamente responsabili.&nbsp;La Corte d’Appello ha revocato la dichiarazione di fallimento della società di fatto ribadendo il principio della responsabilità limitata nelle società di capitali, con la conseguente non estensibilità ad essa di un fallimento in qualità di socio illimitatamente responsabile.&nbsp;Il Curatore ha proposto ricorso per cassazione.<strong><em>La questione</em></strong>Il tema sottoposto al vaglio della Corte di Cassazione attiene alla fallibilità di una società a responsabilità limitata in qualità di socio illimitatamente responsabile di una società di fatto.<strong><em>La decisione della Corte</em></strong>In primo luogo, la Corte di Cassazione si è espressa a favore della fallibilità di una società a responsabilità limitata, che si dimostri essere socia di una società di fatto insolvente, precisando che la partecipazione della società ad una società di persone, anche di fatto, non esige il necessario rispetto dell’art. 2361, co. 2, c.c., dettato per le società per azioni, e costituisce un atto gestorio proprio dell’organo amministrativo, il quale non richiede – almeno allorché l’assunzione della partecipazione non comporti un significativo mutamento dell’oggetto sociale – la previa autorizzazione dei soci, ai sensi dell’art. 2479, co. 2, n. 5, c.c.&nbsp;In secondo luogo, la Suprema Corte ha affermato che l’utilizzo strumentale di una o più società di fatto, al fine di una diversificazione e delimitazione degli investimenti e delle responsabilità di chi le progetta, le dirige e le governa, anche con un sistema di direzione coordinato, di per sé non genera un abuso.&nbsp;Il beneficio della responsabilità limitata non è perduto dal singolo per il solo fatto di avere violato i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società dominate, nell’interesse contrario a quello delle società stesse, posto che il rimedio previsto è l’azione di responsabilità risarcitoria ex art. 2497 c.c. La dichiarazione di fallimento non è pertanto la prima risposta all’abuso dello schema societario. Essa richiede invece un rigoroso accertamento dei presupposti organizzativi ed essenziali del contratto di società.&nbsp;Sulla base di tali presupposti, la Cassazione ha dunque cassato la decisione della Corte d’Appello di Firenze ed ha rinviato ai giudici di merito i quali saranno chiamati ad accertare l’<em>affectio societatis </em>tra la società a responsabilità limitata e gli altri soci, ed inoltre che la società di fatto esprima una sua autonoma e propria insolvenza da verificare muovendo – quale indizio – da quella di uno o più dei suoi soci ovvero del socio cui era inizialmente imputabile l’attività economica, ma senza alcun automatico esaurimento in essa della prova richiesta dall’art. 5 l.fall.<strong><em>Commento</em></strong>La Cassazione è intervenuta sul tema tradizionale della super-società di fatto, fenomeno a cui si assiste quando una o più società di capitali sono utlizzate per frammentare e segregare attività e patrimoni, nell’ambito di un’unica attività di impresa.&nbsp;La Corte richiama espressamente la propria precedente decisione n. 1095 del 21 gennaio 2016, la quale – partendo dal presupposto dell’ammissibiltà della partecipazione di una s.r.l. in una società personale &nbsp;– ha concluso per la fallibilità della società di fatto, cui la s.r.l. abbia partecipato, previo rigoroso accertamento dei relativi presupposti (patrimonio e attività comune, effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite dei soggetti interessati, vincolo di collaborazione tra i soci) e la sua situazione di insolvenza.&nbsp;Quanto al fenomeno delle super società di fatto, viene in questa sede ribadito che se l’imprenditore si serve di società strumentali in maniera conforme alla legge e a tutela dell’affidamento generato nei soggetti terzi, è corretto e doveroso che egli si giovi del beneficio della responsabilità limitata. Viceversa, se opera nell’interesse imprenditoriale contrario a quello delle società utilizzate ed in violazione dei principi di corretta gestione (rendendole meri veicoli strumentali all’interesse proprio od altrui), deve diventare responsabile in via diretta per il pregiudizio patrimoniale provocato alle controllate ed ai loro creditori. Da questo punto di vista, occorre poi verificare in fatto se si sia in presenza di una vera e propria super-società di fatto (con la conseguenza dell’estensione di responsabilità ai soci a questo titolo ed inolte della dichiarazione di fallimento), oppure se, in caso contrario, la reposanbilità resti confinata all’azione risarcitoria ex art. 2497 c.c.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><em>Fabio Marelli, </em><em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">fabio.marelli@advant-nctm.com</a></em>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: <a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com"><em>restructuring@advant-nctm.com</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 28 Jul 2016 15:20:19 +0200</pubDate>
                        <title>Quando può essere promossa l’azione di responsabilità nel concordato preventivo?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/quando-puo-essere-promossa-lazione-di-responsabilita-nel-concordato-preventivo</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Trento (3 marzo 2016) ritiene ammissibile l’azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci, trattandosi di concordato liquidatorio, anche se non prevista dal piano ed in assenza di deliberazione da parte dei soci</em><strong><em>Il caso</em></strong>Una s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo promuove azione di responsabilità nei confronti dei suoi ex amministratori e sindaci.&nbsp;I convenuti sollevano, tra altre, una serie di eccezioni preliminari in merito all’ammissibilità dell’azione sociale di responsabilità nell’ambito del concordato preventivo liquidatorio, in tema di legittimazione attiva e di procedibilità dell’azione.<strong><em>Le questioni</em></strong>Le questioni affrontate dal Tribunale sono state solo occasionalmente affrontate dalla giurisprudenza:</p><ul> <li>la prima attiene alla sussistenza, tra i beni destinati alla soddisfazione dei creditori nell’ambito di un concordato con cessione dei beni, dell’azione sociale di responsabilità ex art. 2476 c.c. nei confronti di amministratori e sindaci;</li> <li>la seconda riguarda la necessità che l’azione sia deliberata dai soci come previsto dagli artt. 2476 e 2477 c.c. o dal collegio sindacale come previsto dall’art. 2393, terzo comma, c.c.;</li> <li>la terza riguarda la legittimazione dei commissari giudiziali a promuovere azioni risarcitorie.</li></ul><p><strong><em>La decisione</em></strong>Il Tribunale di Trento ha deciso:</p><ul> <li>in primo luogo, che nell’ambito di un concordato preventivo di tipo liquidatorio, l’azione sociale di responsabilità può essere esercitata quando non sia contemplata nel piano concordatario, poiché la cessione dei beni proposta dalla debitrice<em> ex</em> 160 l.fall. non può che riguardare tutti i suoi beni, ivi inclusi i diritti di credito, tra cui rientra l’azione sociale di responsabilità;</li> <li>in secondo luogo, che l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità nella fase esecutiva del concordato preventivo non necessita di una deliberazione dell’assemblea dei soci o del collegio sindacale, in quanto vengono meno le ragioni di cautela rispetto ad un possibile uso strumentale, per cui il legislatore ha ritenuto di condizionarne l’esercizio da parte degli amministratori;</li> <li>infine, che nell’ambito del concordato preventivo l’azione di responsabilità può essere esercitata dal liquidatore giudiziale e non anche dal commissario giudiziale, il quale ha unicamente la facoltà, riconosciutagli dall’art. 240 l.fall., di costituirsi parte civile nei processi penali per reati fallimentari.<em>&nbsp;</em></li></ul><p><strong><em>Commento</em></strong>Quanto al primo tema affrontato dal Tribunale di Trento, la motivazione si fonda sul principio di cui all’art. 2740, secondo comma, c.c., per cui le limitazioni della responsabilità patrimoniale del debitore non sono ammissibili se non nei casi previsti dalla legge, tra cui non sarebbe annoverata la definizione del passivo secondo le regole del concordato preventivo. Non sarebbe quindi ammissibile una cessione parziale dei beni, con esclusione quindi del credito risarcitorio nei confronti degli amministratori e dei sindaci. Il tema della cessione parziale dei beni è controverso (in senso favorevole, tra altri Trib. Mantova 9 ottobre 2014 e&nbsp;Trib. Napoli 5 luglio 2013;&nbsp;in senso opposto Trib. Torino 5 giugno 2014), ma sembra preferibile ritenere sia ammissibile l’esclusione dall’attivo concordatario destinato ai creditori, per diverse ragioni: (i) un possibile credito risarcitorio deve essere comunque evidenziato nel piano e su di esso deve pronunciarsi il commissario giudiziale nella sua relazione, anche ai fini della revoca del concordato <em>ex</em> art. 173 l.fall.; (ii) i creditori possono quindi esprimere consapevolmente il voto valutando la convenienza della proposta concordataria; (iii) i creditori conservano nel concordato la legittimazione individuale a promuovere l’azione risarcitoria <em>ex </em>art. 2394 c.c. (cfr. Trib. Piacenza 12 febbraio 2015); (iv) l’esclusione di beni e diritti dall’attivo concordatario è certamente ammissibile quando la proposta non contempla la cessione dei beni.Quanto al secondo principio affermato nella decisione del Tribunale, si può osservare che in assenza di spossessamento nel concordato continuano a trovare applicazione le regole di governo societario, come risulta dal fatto che il legislatore ha previsto espresse deroghe in casi specifici (cfr. art. 185 l.fall. in tema di&nbsp;proposte concorrenti di concordato.In questo senso è anche l’opinione prevalente in dottrina.Quanto al terzo tema affrontato, la decisione del Tribunale va invece approvata senza riserve: infatti, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 7 luglio 2015, n. 14052), l’eventuale legittimazione del commissario giudiziale, da un lato sarebbe incompatibile con le funzioni di vigilanza e consultive sull’esecuzione del concordato; dall’altro, la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi penali, espressamente riconosciuta dall’art. 240 l.fall., è difficilmente estensibile al di fuori di tale peculiare fattispecie.<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><em>Fabio Marelli, </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: <a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com"><em>restructuring@advant-nctm.com</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 28 Jul 2016 15:18:03 +0200</pubDate>
                        <title>La Cassazione e la revocabilità degli atti previsti dal piano di risanamento attestato ex art. 67 l.fall.</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-cassazione-e-la-revocabilita-degli-atti-previsti-dal-piano-di-risanamento-attestato-ex-art-67-l-fall</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Con la sentenza n. 13719 del 5 luglio 2016 la Corte di Cassazione si pronuncia per la prima volta sulle condizioni necessarie affinché sia riconosciuta l’esenzione da revocatoria degli atti posti in essere in esecuzione di un piano di risanamento attestato.</em><strong><em>Il caso</em></strong>Una banca chiede l’ammissione al passivo di un credito garantito da pegno, erogato in esecuzione di un piano di risanamento attestato<em> ex</em> art. 67 terzo comma lett. d) l.fall. La curatela oppone la revocabilità della garanzia.&nbsp;Il giudice delegato ed il Tribunale in sede di opposizione ammettono il credito al privilegio sul presupposto che il piano di risanamento attestato determini un’automatica esenzione da revocatoria degli atti conseguenti.&nbsp;La curatela propone ricorso per cassazione.<strong><em>Le questioni</em></strong>Il tema controverso riguarda l’idoneità di un piano di risanamento attestato a garantire l’esenzione da revocatoria degli atti compiuti in esecuzione dello stesso nel caso di carenze della relazione di attestazione rispetto ai requisiti di legge ed in particolare (i) se i terzi siano tenuti a verificare la fattibilità del piano e l’attendibilità dell’attestazione e (ii) quale sia nel caso il criterio di valutazione da adottare al fine di poter confermare gli effetti protettivi del piano.<strong><em>La decisione della Corte</em></strong>La Suprema Corte, cassando con rinvio, accoglie il ricorso promosso dalla curatela e statuisce che, in caso di insuccesso del piano e di successivo fallimento dell’imprenditore:</p><ul> <li>il giudice del merito deve valutare con un giudizio <em>ex ante </em>“<em>la ragionevole possibilità di attuazione del piano di risanamento, senza la quale l’esenzione da revocatoria non è ammissibile</em>”;</li> <li>il criterio di valutazione è lo stesso che la Corte ha già determinato in merito alla “<em>fattibilità economica</em>” del piano di concordato preventivo, da intendersi quale “<em>verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obbiettivi prefissati</em>”.</li></ul><p><strong><em>Commento</em></strong>La Cassazione in primo luogo esclude che l’attestazione del piano possa garantire di per sé l’esenzione da revocatoria, come aveva invece ritenuto il Tribunale di Roma, il quale aveva considerato che i terzi, in quanto estranei alla formazione del piano, non sono tenuti a verificare il giudizio di fattibilità espresso dal professionista attestatore.Su questo punto non vi è specifica motivazione da parte della Corte, la quale dà per presupposto che i soggetti terzi, che partecipano al compimento degli atti previsti dal piano di risanamento, abbiano un onere di verifica del piano. Se, infatti, in caso di successivo fallimento, il Tribunale può revocare l’atto (nel caso specifico la concessione di pegno a garanzia del finanziamento) qualora il piano risulti manifestamente inidoneo a consentire il superamento della crisi dell’imprenditore, ciò significa che i terzi non possono confidare puramente e semplicemente sull’esistenza dell’attestazione.La Cassazione si concentra quindi sull’ambito della valutazione che il Tribunale deve compiere al fine di confermare l’idoneità del piano ad assicurare l’esenzione dall’azione revocatoria. Da questo punto di vista, la Corte richiama la propria giurisprudenza su analoghi principi già enunciati in tema di valutazione di fattibilità “economica” del piano posto a fondamento della proposta di concordato preventivo (Cass. n. 11497/2014) e si pone in linea di continuità con la stessa.I criteri valutativi così delineati dalla Corte non sono tali da imporre ai terzi di svolgere un giudizio di natura prognostica, che determinerebbe un eccessivo margine di incertezza in merito agli effetti protettivi del piano, ciò che costituirebbe un forte disincentivo alla partecipazione dei terzi al tentativo di risanamento dell’impresa. Solo qualora emerga una <em>“assoluta, manifesta inettitudine”</em> del piano a conseguire i propri obiettivi, infatti, il Tribunale potrà revocare l’atto posto in essere in esecuzione del piano medesimo. Si deve trattare di situazione non solo percepibile <em>prima facie</em>, ma anche tale da prescindere da qualsiasi margine di valutazione in termini di probabilità circa il verificarsi di determinati risultati, così come precisato dalla Cassazione in altra precedente decisione (Cass. n. 24970/2013): in altri termini, la realizzabilità del piano deve essere esclusa con certezza, mentre non è sufficiente che sia (per quanto altamente) improbabile.Naturalmente, questa valutazione deve risultare da un giudizio condotto in una prospettiva <em>ex ante</em> (benché, inevitabilmente, il Tribunale si dovrà pronunciare a seguito della dichiarazione di fallimento e, quindi, di insuccesso del piano). Va segnalato in proposito un recente precedente di merito (Trib. Verona 22 febbraio 2016) che ha ritenuto necessario al fine della revocabilità, non solo che il piano sia <em>“palesemente irragionevole e certamente irrealizzabile”</em>, ma anche che gli aspetti dedotti in tal senso dalla curatela siano effettivamente percepibili ed apprezzabili da parte della specifica controparte: si tratta di una prospettiva certamente corretta, che merita di essere seguita a tutela dell’affidamento dei terzi e della funzionalità dell’istituto.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.&nbsp;</em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><em>Fabio Marelli, </em><em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">fabio.marelli@advant-nctm.com</a>&nbsp;</em>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 13 Jul 2016 07:06:24 +0200</pubDate>
                        <title>Does China respect its WTO Commitments?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/does-china-respect-its-wto-commitments</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>When China acceded to the WTO in 2001 it made a series of commitments to change its national law on a wide variety of issues. These commitments were part of the agreement that allowed China to become a member of the WTO and are set out in China’s Protocol of Accession to the WTO.It can be questioned whether China has complied with a number of its Protocol commitments.&nbsp; In this note we highlight 10 of those commitments which are fundamental to the functioning of a market economy and do not appear to have been respected.All the provisions of the Protocol were drafted with the the object of facilitating China’s accession to the WTO in anticipation of it becoming a market economy.<strong>Commitment No 1: Prices in every sector must be determined by market forces</strong>Section 9 of China’s WTO Protocol of Accession provides that China <em>shall allow prices for traded goods and services in every sector to be determined by market forces, and multi-tier pricing practices for such goods and services shall be eliminated.</em>Exceptions to this requirement are quite limited and are set out in Annex 4 of the Protocol. The products covered in Annex 4 are certain agricultural products, certain pharmaceuticals, natural gas and processed oils.Other than these very limited exceptions, China committed to allowing prices to be set by the market immediately in 2001. Even for the exceptions, China committed to "make best efforts to reduce and eliminate" them.&nbsp;As China has not allowed a true competitive market to develop for many products, and indeed government intervention and influence continues in 2015 to pervade key sectors of the Chinese economy, many key prices are not being determined by market forces.<strong>Commitment No 2: All subsidies to be notified to the WTO and prohibited subsidies to be eliminated&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong></p><ul> <li>Under Section 15 of its WTO Accession Protocol, China agreed to notify to the WTO any subsidy within the meaning of Article 1 of the SCM Agreement, granted or maintained in its territory, organised by specific product, including those subsidies defined in Article 3 of the SCM Agreement. The information provided was to be as specific as possible, following the requirements of the questionnaire on</li></ul><ul> <li>China also committed itself to eliminate all subsidy programmes falling within the scope of Article 3 of the SCM Agreement upon accession.</li></ul><p>&nbsp;These obligations have not been respected. Subsidies are not publicised despite China's commitment to report its subsidies to the WTO (as required of all WTO Members). There is grossly inadequate notification of subsidies provided by central and sub-central governments.&nbsp;Furthermore, China continues to provide prohibited export subsidies and subsidies favouring&nbsp; the use of local products to its domestic industries.&nbsp;China also committed to make available to WTO Members, upon request, all laws, regulations and other measures pertaining to or affecting trade in goods, services, TRIPS or the control of foreign exchange before such measures are implemented or enforced. In emergency situations, laws, regulations and other measures are to be made available at the latest when they are implemented or enforced.Accurate and reliable information was to be provided to individuals and enterprises <em>(</em>in relation to the legislation to be published<em>).</em><strong>Commitment No 3: State Owned Enterprises (SOEs) to operate free of State influence</strong>The Government of China agreed not to influence, directly or indirectly, commercial decisions of SOEs and State-invested enterprises. In particular, under Section 6 of its Accession Protocol, and Article XVII GATT 1994, China agreed that these enterprises would make purchase and sales&nbsp;involving imports or exports based solely on commercial considerations such as price, quality, marketability and availability.&nbsp;However, decisions of State-owned enterprises are not taken on a commercial basis. The 12th Five-year Plan illustrates the GOC control over many industries and SOEs in terms of consolidation, location, access to raw materials, overseas investments, management of capacity and production as well as the market shares for key products.&nbsp;All of China trade-related laws, regulations and other measures were to be translated in one or more of the WTO languages (English, French and Spanish).&nbsp;However, China has not honoured these obligations either. There is no transparency in the elaboration, promulgation and implementation of laws and regulations by legislative, judiciary&nbsp;and administrative bodies. No body has been set up to undertake these obligatory translations.&nbsp;Moreover, SOEs do not need to be profitable because of government intervention to keep them afloat. SOEs&nbsp; have&nbsp; been&nbsp; directed&nbsp; to&nbsp; build&nbsp; up&nbsp; huge&nbsp; overcapacities&nbsp; without&nbsp; regard&nbsp; to&nbsp;profitability. This has direct consequences on world markets as those overcapacities result in a flood of dumped exports to other countries.<strong>Commitment No 4: Non-discrimination in Procurement</strong>Except as otherwise provided for in the Protocol, foreign individuals and enterprises and foreign-funded enterprises shall be accorded treatment no less favourable than that accorded&nbsp; to other individuals and enterprises in respect of:</p><ul> <li>the procurement of inputs and goods and services necessary for production and the conditions under which their goods are produced, marketed or sold, in the domestic market and for export;</li> <li>the prices and availability of goods and services supplied by national and sub-national authorities and public or state enterprises, in areas including transportation, energy, basic telecommunications, other utilities and factors of China also agreed to join the Government Procurement Agreement (GPA) following accession. China has not joined the GPA, nor has China made a credible offer of activities that would be covered by the GPA commitments.</li></ul><p>There is continuing discrimination against imports and foreign companies (FIEs) established in China. FIEs are discriminated in public procurement in various manners. SOEs and public institutions bar FIEs from bidding on public contracts in certain sectors such as the railway market. Regulations exclude FIEs due to ‘licensing requirements’ in the constructions, engineering and design sectors. FIEs are discriminated against on the basis of the country of&nbsp;origin of the supplier. There is no publicity for tenders.&nbsp;An further example of theses measures can be seen in the Steel sector. There is discrimination against foreign equipment and technology imports in the steel sector through the Steel and Iron Industry Development Policy. It encourages the use of local content by stressing the fact that financial support for steel projects using newly developed domestic equipment is provided by the&nbsp; Government&nbsp; of&nbsp; China&nbsp; and&nbsp; should&nbsp; be&nbsp; favoured.&nbsp; The&nbsp; Policy&nbsp; also&nbsp; calls&nbsp; for&nbsp; the&nbsp; use&nbsp; of&nbsp;domestically manufactured steel-manufacturing products and domestic technologies.<strong>Commitment No 5: Non-discrimination in general</strong>China agreed to repeal or revise all laws, regulations and other measures inconsistent with the GATT Most Favoured Nation (‘MFN’) and National Treatment rules. China also confirmed that it would comply with the MFN rule with regard to all WTO members. China has adopted plans to boost innovation in high-technology sectors called the strategic emerging industries. These plans discriminate against foreign firms and their products. They&nbsp; also encourage excessive involvement of the GOC in the market and technology transfer.&nbsp;In addition, VAT discriminates between domestic goods and imported goods.</p><h4>Commitment No 6: Technical Barriers to Trade (TBT)</h4><strong>&nbsp;</strong>China shall, upon accession, bring into conformity with the TBT Agreement all technical regulations, standards and conformity assessment procedures.66&nbsp;China has not complied with the TBT Agreement leading to obstacles for foreign companies to access the local market. Certain mandatory industry standards and regulations requiring conformity assessment procedures have not been notified to the WTO while other technical regulations do not fulfill the legitimate objectives defined in the TBT Agreement. China appears to use in-country testing for a range of products which does not conform with international practice that tend to accept foreign tests result and certifications. China continues the development of unique&nbsp; national standards as a&nbsp; means to&nbsp; protect domestic&nbsp; companies&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; from&nbsp;competing foreign technology and standards.<strong>Commitment No 7: Intellectual Property</strong>By accepting the TRIPS agreement, China agreed to comply with generally accepted international norms to protect and enforce IPRs held by foreign companies and individuals.68IPRs are not properly registered and protected.69 Issues in relation to trade secrets, copyright protection, software piracy, counterfeiting, uncertain and complex enforcement environment due to lack of transparency in the process, procedural obstacles to civil enforcement, local protectionism and, corruption.<strong>Commitment No 8: Market access</strong>China committed to the removal of trade barriers and the opening of the domestic market to foreign companies and their exports in every sector as from the first day of accession.Market Access Barriers remain. Many barriers to foreign direct investment through the prohibition or restriction to invest in certain sectors, burdensome pre-approval processes for investment (that include registering producers before importation), local content and joint&nbsp;venture requirements. National treatment not being extended to Foreign Invested&nbsp;&nbsp;&nbsp; Enterprises&nbsp;(‘FIEs’). A ban prohibiting the control by foreign investors of steel companies is in force since 2005. Similarly, the mining sector is closed to foreign investment.<strong>Commitment No 9: Non-tariff measures</strong><ul> <li>China shall eliminate and cease to enforce trade and foreign exchange balancing requirements, local content and export or performance requirements made effective through laws, regulations or other</li> <li>China shall ensure that the distribution of import licences, quotas, TRQs, or any other means of approval for importation, the right of importation or investment by national and sub-national authorities, is not conditioned on: whether competing domestic suppliers of such products&nbsp; exist;&nbsp; or&nbsp; performance&nbsp; requirements&nbsp; of&nbsp; any&nbsp; kind,&nbsp; such&nbsp; as&nbsp; local &nbsp;content, offsets, the transfer of technology, export performance or the conduct of R&amp;D in China.</li></ul><p>Foreign Invested Enterprises must transfer technology as a precondition for market access. This happens when participating in tenders through the Chinese partner requiring the FIE to transfer technology information before agreeing to form a joint-venture.<strong>Commitment No 10: Judicial review</strong>China shall establish and maintain tribunals, contact points and procedures for the prompt review of all administrative actions relating to the implementation of laws, regulations, judicial decisions and administrative rulings of general application referred to in Article X:1 of the GATT 1994, and the relevant provisions of the TRIPS Agreement. Such tribunals shall be impartial and independent of the agency entrusted with administrative enforcement and shall not have any&nbsp;substantial interest in the outcome of the matter.The judicial system in China is not impartial and objective. In this regard, China has not acted in compliance with WTO commitments or China’s own Regulation.Commitments in relation to specific market sectors:<strong>Automotive sector:</strong>Requirements concerning local content, technology transfer and exports will&nbsp; be&nbsp; eliminated upon accession. The right to invest will not be conditioned upon the conduct of R&amp;D.&nbsp;China industrial plans require new automobile and new plants to make substantial investments in R&amp;D facilities in China.<strong>Banking sector</strong>China committed to give national treatment to foreign banks within five years following accession. Specific commitments were also made as regards electronic payment services.&nbsp;This commitment has not been implemented with regard to China-foreign joint banks and bank branches. Foreign credit card and business that issue or accept credit and debit cards face restrictions. A WTO case in relation to electronic payment services discrimination was brought and won by the United States.<strong>Telecommunications</strong>China has committed to open the telecommunication market to foreign producers.&nbsp;The restrictions on basic telecomunications services, including the informal bans on new entry, the requirement to set up a joint-venture with a SOE and, very high capital requirements have prevented foreign suppliers from accessing the telecommunication market services.<strong>The film industry</strong>China agreed to liberalise foreign film distribution and to allow a certain number of films to be imported.After accession, foreign producers were allowed to import less than the number of films committed. This has lead to a WTO dispute won by the United States.<strong>Agriculture</strong>China shall upon accession administer TRQs on bulk agricultural commodities should in a transparent manner. China also agreed to be bound by the WTO Agreement on Agriculture which sets out commitments in relation to market access, domestic support and export subsidies. China committed to a cap for trade and production-distorting subsidies that is lower than the cap permitted for developing countries.The administration of these TRQs is impaired by lack of transparency.81 China has increased domestic subsidies and other support measures for the local agricultural sector.82 Sanitary and phytosanitary (‘SPS’) measures, not based on science as required continue to obstruct agricultural trade. Arbitrary inspection on imports constitute further obstacle. All proposed&nbsp; SPS&nbsp;measures have not been first notified to the WTO members as required by WTO law.<strong>Retail industry</strong>China maintains restraints on the retail of processed oil in breach of its WTO commitments.<strong>Legal services</strong>In adopting measures to implement its legal services commitments, China has triggered WTO compliance issues since they impose an economic needs test and restrict the type of legal services that can be provided. The opening of offices is also characterised by lengthy delays.<strong>The fertilizer industry</strong>Chinas agreed to implement a TRQ system that provides significant market access for three industrial products, including fertilizers.That TRQ system does not work smoothly due to transparency and administrative guidance concerns. Moreover, discriminatory tax and imports measures have been introduced. US&nbsp; exports of fertilizers to China have declined sharply.<strong>Import and Export Regulations:</strong>China accepted to implement a Trade Defence framework in line with WTO rules. China agreed to substantially reduce or eliminate the vast majority of export restrictions.&nbsp;Transparency and procedural fairness requirements concerning anti-dumping investigations have not yet been implemented. Trade defence cases are also often initiated as a retaliatory tool. Numerous export restraints have been maintained that have led to two WTO cases, i.e.&nbsp; raw materials and rare earth, defeats against the United States and Europe.&nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 13 Jul 2016 07:03:10 +0200</pubDate>
                        <title>Reloading data protection: will the new EU Regulation really checkmate multinationals and revamp individuals’ right to privacy once and for all?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/reloading-data-protection-will-the-new-eu-regulation-really-checkmate-multinationals-and-revamp-individuals-right-to-privacy-once-and-for-all</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Current EU data protection law, based on Directive 95/46/EC, has finally been sentenced to death: on 14 April, in fact, after four long years of negotiations at the institutional level, the European Parliament adopted the data protection reform package, the so-called “GDPR – General Data Protection Regulation”, which marked a crucial milestone for the birth of a stronger European-wide right to privacy.This fundamental step comes at a time where significant advances in information technology have been achieved and there have been radical transformations to the ways in which individuals, organisations and public institutions communicate and share information.Therefore, the divergent approaches in implementing EU data protection laws taken by than ever and pushed the EU towards new and more effective ways to harmonise European privacy legislation.Furthermore, European citizens’ growing awareness on risks and dangers relevant to their personal data (<em>i.e. </em>also driven by recent global outrage for massive surveillance scandals and data breaches), fostered the approval of a common set of rules applicable within and outside&nbsp; the EU’s borders.Nonetheless, despite the significant efforts by the legislature to re-think the basis of EU&nbsp; personal data privacy law, the final deal was not as comprehensive as initially hoped. In fact the process of adopting this law shows that you cannot have the best of both worlds.The final version of the package adopted on 14 April 2016 by the European Parliament – and then published on the EU Official Gazette on 4 May 2016 – is therefore the synthesis of the most suitable and viable compromise solution EU legislators could buy into bringing privacy law to a higher level of complexity, while setting aside controversial topics for future institutional talks, <em>i.e. </em>“hot potatoes” including the e-Privacy Directive reform, employment issues and, last but not least, the new EU-US Privacy Shield.In essence then, the reform package, made up of a Regulation (<em>i.e. </em>the General Data Protection Regulation or GDPR) and a Directive (<em>i.e. </em>the Police and Criminal Justice Data Protection Directive), represents a fundamental keystone for the creation of the future EU Digital Single Market and an important step towards greater legislative harmonisation on privacy and data protection issues across the continent.The package will now enter a two years’ implementation period during which Member States will have to adapt domestic legislation to the new EU rules by 25 May 2018.In fact, over the course of this time-frame, organisations need to understand clearly what changes are most likely to affect their sector of activity and be prepared to assess their level of compliance with the reform’s new requirements.As for the definition of the traditional categories of players subject to accountability in EU privacy law’s “chain of responsibility” (<em>i.e. </em>data controller and data processor), many of the core definitions from the previous Directive remain essentially unchanged.At a national level, for instance, in Italy, the legislator and the Italian Data Protection Authority (<em>i.e. </em>the Garante), after having found themselves faced with the difficult task of balancing the reform package with the current domestic regulatory framework and adapting it to Italian legal terminology, decided to maintain the current translation of “data controller” (<em>i.e. </em>titolare del trattamento) and “data processor” (<em>i.e. </em>responsabile del trattamento) in order not to cause unnecessary interpretative burdens for public and private entities processing data.Moreover, the entry into force of the GDPR will definitely cause major concerns for private and public institutions operating in several areas (<em>e.g. </em>from banking to health care) because of stricter and more pervasive privacy obligations to comply with.Where the Regulation will be deemed to be applicable to a business entity processing personal data, for example, the entity will need to provide clear evidence that it is in full compliance with the new rules to either national Data Protection Authorities and the future European Data Protection Board, which will replace Article 29 Working Party’s role and functions.Same thing will apply to the public sector and, for the very first time, also to data controllers&nbsp; and processors based outside the EU but conducting businesses (<em>i.e. </em>processing data) within EU borders.Currently, if a data controller is established in any Member State, it is considered subject to the discipline established by the Directive as implemented by national laws and regulations of that legal system, however under the GDPR this distinction will fall apart.The Regulation, in fact, will only apply in case that a legal entity, either public of private, offers goods or services to data subjects in the EU or monitors their behaviour within the borders of the EU.For instance, a business established in the US that markets its products directly in the EU single market but has no physical presence in the EU, will now be subject to the requirements of the GDPR as if it was established on European soil.This important aspect, along with others (<em>e.g. </em>the obligation to conduct regular privacy impact assessments, the new privacy by-design and by-default principles or the duty to appoint a data protection officer and a national Representative where prescribed), are an expression of the strategy behind the desire to regulate and adequately circumscribe the power of telecom and digital multinationals processing personal data of EU citizens through a borderline approach to privacy compliance.In fact, the entry into force of the GDPR will indeed force big companies that have previously regarded non-compliance with EU data protection law as a “calculated risk” to re-evaluate their position especially in light of the substantial new fines (<em>i.e. </em>up to € 20 mln or 4% of the annual worldwide turnover) and increased enforcement powers given to national Data Protection Authorities (<em>e.g. </em>total ban on processing and in depth investigative capacity above all).On the other hand, the same companies processing personal data, either from within the EU or outside, will benefit from a significant degree of autonomy in dealing with Member States’ data protection authorities through the new One-Stop-Shop mechanism, which will connect controller and processor with a single “lead authority” on the basis on the location of its “main establishment”, <em>i.e. </em>the place where the main processing activities take place.&nbsp;It is now clear how difficult has it been for EU legislators to combine civil society’s push for a stronger protection of the individual right to privacy with legitimate interests of companies to collect and process personal data. But a compromise solution has been successfully achieved.&nbsp;With a greater simplification and a substantial de-bureaucratisation of some privacy obligations (<em>i.e. </em>same rules apply in all EU Member States with no need to contact twenty eight national DPAs), comes the revamped focus on data protection in all corporate policies and regulations as a guarantee of stronger and deeper protection to individuals’ rights.&nbsp;As for Italy, the Garante’s serious approach to the new rules will surely show a reasonable and sound approach in choosing how to better integrate the letter of the GDPR with the Italian Data Protection Code (<em>i.e. </em>Legislative Decree no. 196 of june 30th, 2003).&nbsp;In conclusion, only time will tell whether more stringent and incisive privacy rules have been enough to raise and consolidate EU and global data protection standards and made IT compliance and cyber security a number one priority for all companies and public institutions.&nbsp;There is still a long way to go for the full implementation of the GDPR. Different Member States still have some room for different approaches. However the key development is the recognition that privacy compliance is a real strategic asset for the private and the public sector alike and the birth of a corporate culture of data protection and social responsibility might be closer than it seemed even in recent years.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 13 Jul 2016 06:57:15 +0200</pubDate>
                        <title>The implementation of European Retail Action Plan: where we stand</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-implementation-of-european-retail-action-plan-where-we-stand</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Retail and wholesale services are key for the EU economy. They account for 11.1% of the EU’s GDP and provide around 33 million jobs (almost 15% of total employment in the EU). Over 6 million companies in the retail sector act as intermediaries between thousands of product suppliers and millions of consumers. E-commerce has increased the potential market for retailers and the scope of products available to consumers. The European Commission aims at ensuring that EU wholesalers, retailers and consumers are part of an integrated retail market.European retail services present a diverse and complex picture. Hence, there is no an unique&nbsp; and homogeneous solution or approach to the challenges they face. The diversity of the retail sector includes differences in terms of the type of providers (SMEs or larger companies), organization (groups of independent retailers, cooperatives, corporations, etc.), outlet sizes, formats, products lines, the supply chains involved, locations, business models, levels of vertical integration, ownership structures and size of operations.Currently, retailers face varied challenges depending on their size and sector of activity. The development of e-commerce is also putting pressure on the retail sectors to reinvent its business models. In addition, a blurring of the borderlines between sectors (the scope of retail services continues to broaden through the constant addition of new products and services, including financial, telecommunications and travel services, utilities, etc.) means that business models are becoming more and more multifaceted. Global phenomena, such as the consequences of the financial crisis for consumers purchasing power, rising commodity prices, demographic&nbsp;&nbsp; trends,&nbsp;&nbsp; in&nbsp;&nbsp; particular&nbsp;&nbsp; the&nbsp;&nbsp; aging&nbsp;&nbsp; of&nbsp;&nbsp; the&nbsp;&nbsp; EU&nbsp;&nbsp; population,&nbsp;&nbsp; and&nbsp;&nbsp; the&nbsp;&nbsp; drive for&nbsp;ustainability, all challenge existing retail business models and processes.<strong>The European Retail Action Plan (ERAP) </strong>aims at addressing key obstacles to achieving a Single Market in Retail by setting out a strategy to improve the competitiveness of the retail sector&nbsp; and enhance the sector’s economic, environmental and social performance. It was clear that its strategic goals cannot be met simply by top-down measures, but will require the active collaboration and initiative of the retail sector itself. For example, responsibility for the investment in skills will have yet to be shared, and the retail sector must play an important role here, alongside Governments, individuals, and the educational sector.<strong>Eleven concrete Actions </strong>are identified in ERAP. All of these are legally relevant, as future legislative proposals:- Through dialogue with stakeholders, the Commission will develop good-practice and guidelines and/or codes of conduct to facilitate consumer access to transparent and reliable information, making it easier to compare prices, quality and the sustainability of good services;- The Commission will propose European methodologies for measuring and communicating the overall environmental impact of products and organizations;- Member States must remove all remaining instances of non-compliance with unequivocal obligations under the Service Directive45 concerning access to, and exercise of, retail activities, including eliminating economic needs tests within the meaning of Article 14§546 of the Service Directive. The Commission will apply its zero-tolerance policy through infringement procedures, where appropriate;- The Commission will launch a performance check in the retail sector to explore how commercial and planning rules and are applied on the ground by competent authorities where a potential service provider wishes to set up a small, medium or large retail outlet; through exchange of best practices, provide for greater clarity regarding the proper balance between freedom of establishment, spatial/commercial planning, and environmental and social protection;- The Commission will adopt a Green Paper detailing the common features of UTP’s47 in the B2B food and non-food supply chain and open a consultation the results of which will be available by late Spring 2013. The results of the consultation will feed into an impact assessment of the different options identified to address the issue at EU level;- In the Context of existing EU Platforms, the Commission will support retailers to implement actions to reduce food waste without compromising food safety ( awareness raising, communication, facilitating of redistribution to food banks, etc.) e.g. through the Retail Agreement on Waste48; and work on developing a long-term policy and food waste, including a Communication on Sustainable Food to be adopted in 2013;- Through dialogue with stakeholders, the Commission will define best practice to make supply chains more environmentally-friendly and sustainable and minimise the energy consumption on retails outlets. The Commission will encourage retailers in the context of existing fora to apply these best practices;- On that basis, the Commission will design concrete actions focused on boosting retail competitiveness, such as bringing research results to the market faster, integrating the e- commerce and brick-and-mortar environments, new ways of informing consumers about products, the development of innovation-friendly regulations and standards etc.;- The Commission will examine the feasibility of setting up a dedicated database containing all EU and domestic food labelling rules and providing a simple way to identify labelling requirements per products;- The Commission will take measures to ensure better market integration for card, internet and mobile payments through a) revision of the Payments Services Directive ;b) an enhanced governance model for retail payments servoices;c)a legislative proposal on multi-lateral interchange fees for payment cards49;- The Commission will strengthen cooperation with social partners to create conditions that make it possible to match skills with labour market needs in the retail sector, particularly by identifying and anticipating skills needs through an EU Sectorial Skills Council, and by improving retailers training and reskilling policies.Currently the European retails services sector present a diverse and complex picture. Hence, there is no “one size fits all” solution or approach to the challenges they face. The diversity of the retail sector includes differences in terms of the type of providers (SMEs or larger companies), organization (groups of independent retailers, cooperatives, corporations) outlet sizes, formats, product lines, the supply chains involved, locations, business models, levels of vertical integration, ownership structures and size of operations.Consequently the European Commission published in 2015 a Report describing the measures taken by the Commission to implement the 11 concrete actions identified in ERAP. In addition, a High Level Group on Retail Competitiveness was set up to advise on retail policy.Through dialogue with stakeholders the Commission will develop good practice guidelines and/or codes of conduct to facilitate consumer access to transparent and reliable information, making it easier to compare prices, quality and the sustainability of goods and services.Further the Commission will propose European methodologies for measuring and communicating the overall environmental impact of products and organizations.A <strong>Recommendation </strong>(2013/179/E) on the use of common methods top measure and communicate the life cycle environmental performance of products and organizations.A <strong>Communication </strong>COM(2013) 196 on Building the Single Market for Green Products – Facilitating better information on the environmental performance of products and&nbsp; organizations. It contains a set of principles for communicating environmental performance.Member States must remove all remaining instances of non-compliance with unequivocal obligations under <strong>Service Directive </strong>concerning access to, and exercise of, retail activities, including eliminating economic needs tests within the meaning of Article 14§5 of Services Directive. <strong>The Commission will apply its zero-tolerance policy through infringement procedures, where appropriate.</strong>The Commission will carry out a performance check in the retail sector to explore how commercial and spacial planning rules and plans are applied on the ground by the competent authorities where a potential service provider wishes to set up a small, medium or large retail&nbsp;outlet.The Commission will adopt a <strong>Green Paper</strong><strong>50 </strong>detailing the common features of UTPs in the B2B food and non-food supply chain and open a consultation the result of which was be available by late spring 2013.In the context of existing EU Platforms, the Commission will support retailers to implement actions to reduce food waste without compromising food safety (awareness raising, communication, facilitating of redistribution to food banks, etc.) e.g., through the <strong>Retail Agreement on Waste</strong>; and work on developing a long-term policy on food waste, including a Communication on Sustainable Food adopted in 2013.Through dialogue with Stakeholders, the Commission will define best practices to make supply chains more environmentally-friendly and sustainable and minimise the energy consumption of retail outlets. The Commission will encourage retailers in the context of existing fora to apply these best practices.The Commission also launched a retail innovation initiatives in 2013 whereby the Commission, with the help of a high-level experts, will explore how to ensure that the retail sector can contribute to, and benefit from, innovative products, services and technologies.The Expert Group on Retail Sector Innovation, in its final report of 2014 has made <strong>concrete recommendation </strong>targeted at:</p><ul> <li>Building awareness of the potential of retail innovation for competitiveness, and of opportunities to boost retail innovation and to stimulate cooperation among stakeholders;</li> <li>Ensuring greater participation by retail firms of all sizes in European innovation projects;</li> <li>Identifying and stimulating investment in retail skills that increase potential for retail sector innovation;</li> <li><strong>Ensuring that regulation work </strong>as a driver for retail sector</li></ul><p>The Commission will examine the feasibility of setting up a dedicated database containing all <strong>EU and domestic food labelling rules </strong>and providing a simple way to identify labelling requirements per product.During the last two years <strong>the Commission has taken measures </strong>to ensure better market integration for card, internet and mobile payments through : <strong>a revision of the&nbsp; Payment&nbsp; Services Directive was adopted in 2015.</strong><strong>51</strong>Finally, the Commission will strengthen cooperation with social partners to create conditions that make it possible to match skills with labour market needs in the retail sector, particularly&nbsp; by identifying and anticipating skills needs through an EU Sectorial Skills Council, and by improving retailers training and reskilling policies.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 13 Jul 2016 06:46:45 +0200</pubDate>
                        <title>The new EU Customs Code</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-new-eu-customs-code</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>The new European Union Customs Code has replaced the paper-based Community Customs Code, introducing considerable changes that impact on various aspects of customs law and practice. The scope of this note is to give a brief overview of the Union Customs Code and set out the most significant changes.The UCC was enacted in order to modernise, streamline and update EU custom law that had become obsolete. It is clear that the customs code must adapt to the technological evolution of international trade. While in the 80’s – when the CCC was formulated – a single crane could&nbsp;unload 1,000 tons per hour, today a single crane can handle 3,500 tons per hour32. This means&nbsp;that a paper-based system such as that of CCC, has reached its limits. The international trade needs more efficient tools than the ones used in the past. For this reason it appeared necessary to introduce drastic changes for customs administrations and world trade.The UCC also intends to harmonise and reduce the number of custom procedures across the Member States, organise them in a new structure and create an electronic system to accelerate entry and exportation procedures.The companies involved in the import and/or export of goods33 into and within the EU will be affected by the UCC. As a consequence companies should be more compliant with the applicable laws also because, for instance, the UCC introduces more checks on the correct application of authorizations. As a matter of fact, one objective of the UCC is to avoid errors and to reduce the number of post release recoveries and repayments. In addition the operators &nbsp;will&nbsp;no longer need to provide information to multiple government agencies as the new “one-stop- shop” system will allow data to be disseminated automatically throughout the EU34. Moreover, in order to get more benefits from the new provisions of the UCC, the companies shall show a&nbsp;solid record of compliance, and in most cases, require an Authorised Economic Operator (the “<strong>AEO</strong>”) certificate.At a glance, the key changes under the new Code will be:</p><ul> <li>the abolition of the first sale rule for customs valuation and consequently the introduction of the last sale rule;</li> <li>the increase in dutiabilty of royalties and licence fees;</li> <li>the introduction of trademark royalties;</li> <li>all communications between customs authorities and economic operators must be electronic;</li> <li>goods removed from a customs warehouse and entered into free circulation in the EU, pursuant to sale to an EU customer, shall be valued based on the value of the&nbsp;transaction to the EU customer;</li> <li>introduction of mandatory guarantees for most special procedures;</li> <li>the potential need to have AEO status in order to benefit from certain customs simplifications and</li> <li>centralised clearance and self assessment expected to be introduced in 2020 but will only be available for companies that have AEO</li></ul><p><strong>Abolition of the first sale rule</strong>The <em>first sale </em>rule has been repealed and replaced by the <em>last sale </em>rule. Under the <em>first sale </em>rule companies could use the value of an earlier sale in the supply chain as the custom value, if it can be determined that the earlier sale took place for export to the EU. Under the old rules “<em>the primary basis for the customs value of goods shall be the transaction value, that is the price&nbsp;</em><em>actually paid or payable for the goods when sold for export to the customs territory, adjusted, where&nbsp; necessary</em>”.35 The&nbsp; customs value&nbsp; of imported&nbsp; goods will be&nbsp; determined&nbsp; at the&nbsp; time of&nbsp;acceptance “<em>of the customs declaration on the basis of the sale occurring immediately before&nbsp;&nbsp; the goods are brought into the customs territory</em>”.36 The UCC has introduced the <em>last sal</em>e rule replacing the <em>first sale </em>rule in order to avoid that the final price results like the amount of the sales from the manufacturer for export to the EU. On the assumption that this change will have a crucial impact on the companies that currently use the <em>first sale </em>rule, the UCC has provided a&nbsp;so-called <em>sunset clause </em>which allows the companies to keep on using the <em>first sale </em>rule until 31 December 2017.<strong>Royalties, licence fees and trademark royalties</strong>Under the UCC the royalties or licence fees are generally payable as a condition of sale, irrespective of the relationship between the manufacturer and third party licensor, and must be included in the customs value. According to UCC rules also the trademark royalties are dutiable without exemption and consequently the companies must pay trademark&nbsp; royalties&nbsp; in connection with imported goods into the EU pursuant the same rules as royalties and licence fees.<strong>Benefits related to holding of AEO status</strong>Customs Simplifications37 and Security and Safety38 are the only two types of authorization remaining in the Code. Under the current legislation, holding AEO status or meeting AEO&nbsp; status&nbsp;criteria has become mandatory in order to be admitted to several benefits such as Centralised Clearance39 and Self Assessment.40 There are even other facilities which do not require to have the&nbsp; AEO&nbsp; status.&nbsp; This&nbsp; means&nbsp; that&nbsp; the&nbsp; UCC&nbsp; strongly&nbsp; encourages&nbsp; companies&nbsp; to&nbsp; become&nbsp; AEO&nbsp;accredited&nbsp; in&nbsp; order&nbsp; to&nbsp; keep&nbsp; or&nbsp; maintain&nbsp; specific&nbsp; facilitations&nbsp; and&nbsp; simplified&nbsp; procedures. Tobecome an AEO a trader must have:a. a solid record of compliance. The compliance track record requirement includes not only the compliance track record of import duties but also VAT, excise duties, corporate income tax and other taxes;b. a satisfactory system to manage commercial and transport-related data;c. adequate and technologic record-keeping capabilities. AEO holders need to have employees that can either demonstrate practical competences or hold professional qualifications;d. business solvency;e. mantain high safety standards.It should be noted that companies which have committed any serious infringement of customs lQ are not currently eligible for AEO.<strong>Introduction of mandatory guarantee</strong>Under the CCC the Customs Authorities had discretion to set and decide when a guarantee had to be released by the companies. The UCC has now introduced mandatory guaranteeS to be released by the companies in order to cover potential and actual debts.&nbsp;The Code is fully in force now for less than one month; therefore a preliminary balance if its effects on the market can not be drawn yet. However, it is already working well and is a clear improvement on the past.<strong>Some details on the legal provisions</strong>On 1 May 2016 the Union Custom Code41 (the “<strong>UCC</strong>” or the “<strong>Code</strong>”) – as consequence of the entrance into force of the Delegating Acts (the “<strong>DA</strong>”) and Implementing Act (the “<strong>IA</strong>”) – has become applicable in full repealing the Community Customs Code42 (the “<strong>CCC</strong>”) and replacing significant aspects of the existing law.The Delegated Act and Implementing Act together with the Transitional Delegated Act43 (the “<strong>TDA</strong>”) will operate until 2020 at the latest.&nbsp;The DA was adopted on 28 July 2015 as Commission Delegated Regulation No 2015/2446 and then has been modified twice. The UCC Delegated Act supplements certain non-essential elements of the UCC.The IA was adopted on 24 November 2015 as Commission Implementing Regulation No 2015/2447. The UCC Implementing Act intends to ensure the existence of uniform conditions&nbsp; for the implementation of the UCC and a harmonised application of procedures by all Member States.The IA and the DA were published in the European Union’s Official Journal on December 29, 2015.&nbsp;The TDA was adopted on 17 December 2015 as Commission Delegated Regulation&nbsp; No&nbsp; 2016/341. Annex 12 of the UCC Transitional Delegated Act has been corrected by a Commission Delegated Regulation was published in the Official Journal (L121) on 11 May 2016. The TDA addresses all the transitional phases up to full implementation in 2020.<strong>&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 13 Jul 2016 06:40:58 +0200</pubDate>
                        <title>KISS with ODR: keep it short and simple with Online Dispute Resolution</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/kiss-with-odr-keep-it-short-and-simple-with-online-dispute-resolution-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>The number of disputes arising from doing business on the internet is on the increase. In order to unlock the e-commerce potential and to drive the Digital Single Market forward, European Commission has launched a new platform where EU citizens will be able to resolve online dis- pute without going through a court. This article aims to explain the idea that underlies the ODR, to explain how it works, and to summarise the steps which traders should take in order to be compliant with ODR legislation.<strong>Why do we need ODR?</strong>The online dispute resolution (ODR) is a new platform launched by the European Commission in order to help consumers and traders resolve online disputes both for domestic and cross border purchase of goods and services, without the need to go to court.The idea of settling disputes in an alternative way - instead of going to court – is not new. Arbi- tration and amicable settlement procedures are common. But they need adapting to the inter- net age. As internet usage continues to expand, it has become increasingly necessary to design&nbsp;efficient mechanisms for resolving Internet disputes because traditional mechanisms, such as litigation, can be time-consuming, expensive and raise jurisdictional problems26. Both consumers and traders ask a low cost, simple and fast procedure which can avoid to go through lengthy and costly court proceedings.Arbitration bodies allow the settlement of disputes out of court. They are generally known as ADR or Alternative Dispute Settlement. They involve a neutral third party to act as an interme- diary between consumers and traders. The ADR entity can suggest or impose a solution or simp- ly bring the two to discuss how to find a solution. ODR is the evolution 2.0 of ADR: it is like an ADR procedure but conducted entirely online.<strong>The legal framework</strong>Pursuant to Article 169 TFEU the European Union is competent to legislate in the area of con- sumer policy even if it is a shared competence with the Member States.The legal basis for the establishment of the ODR platform is the Regulation 524/2013 adopted by the European Parliament and the Council on 21 May 201327 which describes the main func- tions of the platform as well as the workflow for a dispute that is submitted through the platform. The Regulation builds upon the Directive 2013/11/EU28 - implemented into Italian law by Legislative Decree 6 August 2015 n.130 - which provides the legal basis for ADR as a whole.According to an EU Factsheet from January – issued by the Directorate-General for Justice and Consumers – the Directive ensures that consumers have access to Alternative Dispute Resolu- tion when seeking to resolve their contractual disputes in virtually all economic sectors no mat- ter where (domestically or across borders) and how&nbsp; (online/offline) the purchase was made.&nbsp; The Directive has provided for full ADR coverage at EU level. In every Member State and for all contractual disputes in every market sector there will be an ADR procedure available. The Commission is working with the Member States in order to achieve a full coverage of all Mem- ber States and sectors as soon as possible. The complaints from a consumer living outside the EU and from a consumer complaining about a trader established outside the EU, or from a con- sumer complaining about goods or services bought offline (e.g. physically in a shop) are not covered by the Directive. The complainants about higher education or healthcare services are not accepted either<strong>How does the ODR platform work?</strong>The ODR platform is developed and operated by the European Commission. It has been opened since 9 January 2016 and available for use since 15 February 2016. The platform offers users the possibility to conduct the entire resolution procedure online, it is user-friendly and multilingual. There are four steps:1. The consumer fills and submits an online compliant form;2. The compliant is sent to the relevant trader, who proposes an ADR entity to the consumer;3. Once the consumer and trader agree on an ADR entity to handle their dispute, the ODR platform transfers the complaint automatically to that entity. The ADR entities are bodies that comply with the binding quality requirements established by the ADR Directive and which are included in the National list of ADR bodies;4. The ADR entity handles the case entirely online and should reach a conclusion within 90 days.29The ODR platform involves lots of practical benefits both for consumers and for traders.&nbsp;The first added value of settling a dispute on ODR platform is that users (read here European citizens, consumers or traders) will be more confident in trading online and across borders be- cause they know that any potential dispute can be solved in a quick and low cost way, and - the most important thing – not only out of court but even from their home.The Commission estimates that 60% of EU traders do not sell online to other countries because of the difficulties in resolving potential problems which could be arise from a dispute over the sale.&nbsp;EU Justice Commissioner Vera Jourova said, “<em>One in three consumers experienced a problem when buying online in the past year. But a quarter of these consumers did not complain mainly&nbsp;</em><em>because they thought the procedure was too long or they were unlikely to get a solution. The new online platform will save time and money for consumers and traders.</em>”On the other hand, the ODR practice presents an intrinsic contradiction. Mediation is generally based on a face-to-face discussion of the issues between participants. The mediator typically plays the role of the helping party who listen and understands concerns and moreover, who helps parties to empathize with each other.Online mediation loses the dynamics of traditional mediation because it takes place at a dis- tance and in front of computer screens, rather than with face-to-face communication.30Some&nbsp;authors have argued that the lack of personal presence in online mediation can make it more difficult for the mediator to maintain effective control over the negotiating parties.31<strong>Traders’ duties</strong>Every online trader will be required under the new legislation to comply with certain obligations:1. Provide an electronic link to the ODR platform on their website;2. Moreover, in every commercial offer to consumers made by e-mail, similar information should be included in the e-mail;3. The information shall also be provided in the general terms and conditions applicable to online sales and service contracts.Currently, non compliance with the ADR Regulation could result in Trading Standards civil en- forcement which could escalate into a court order to comply with the Regulations. Member States will be responsible for elaborating rules on penalties applicable to infringements which cloud result in an unlimited fine or up to two years in prison.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 13 Jul 2016 06:22:56 +0200</pubDate>
                        <title>There is no lesser duty rule in EU trade defence law</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/there-is-no-lesser-duty-rule-in-eu-trade-defence-law</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Executive summary</strong>What is the basis of the EU practice of choosing the lesser of the dumping (subsidy) or injury margins as the basis for setting anti-dumping or anti-subsidy duties? Is there a lesser duty ‘rule’<strong>12 </strong>in EU or WTO law?And if there is a ‘rule’ is it applied correctly by the EU Commission.The note concludes that:i) there is no rule in EU (or WTO) law requiring that an anti-dumping or anti-subsidy13 duty should be lower than the dumping or subsidy margin. In other words, there is no Lesser Duty Rule (LDR) in EU or WTO law;ii) there are no provisions in EU or WTO law requiring the calculation of an injury margin or indicating how an injury margin should be calculated;iii) the injury margin calculated by the EU does not capture injury as defined in WTO and EU law.iv) the injury margin as calculated by the EU cannot in law and in practice ever be considered adequate to remove injury (the legal test on which the LDR is based);v) the fact that the lesser duty ‘rule’ has been applied in the EU for decades does not make a practice that is not based on law legal, or give exporters a legitimate expectation that the EU will continue to apply it.<strong>WTO anti-dumping law does not mandate a duty lower than the dumping margin</strong>There is no rule of WTO law requiring the imposition of an anti-dumping duty lower than the dumping margin. (14)Therefore the EU practice of imposing duties set at the level of the lower of the dumping or injury margins is a WTO Plus provision. The EU is not required by the WTO law to apply a lesser duty. The most recent confirmation of this view by the WTO Appellate Body (AB) is found in <em>EC- Fasteners. (</em>15)There are no provisions in WTO anti-dumping law providing for an injury margin.Consequently&nbsp;there are no provisions on how to calculate an injury margin. WTO law requires that there is a determination of injury. Certain economic criteria have to be examined. Not all factors have to show injury. In fact WTO (and EU) law allows measures to be imposed on the basis of the threat of injury. If an injury margin was necessary, or even within the logic of antidumping law, how would it apply to a finding of a threat of injury?Article 9(3) of the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (the WTO ADA) provides:[t]<em>he amount of the anti-dumping duty shall not exceed the margin of dumping as established under Article 2.</em>Article 9(1) of the ADA provides in relevant part:<em>It is </em><strong><em>desirable</em></strong><em>…..that the duty be less than the </em>[dumping] <em>margin if such lesser duty would be&nbsp;</em><strong><em>adequate to remove the injury </em></strong><em>to the domestic industry.&nbsp;</em>The concept of applying a duty lower than the dumping margin has been addressed by the WTO Appellate Body in the <em>EC-Fasteners </em>case. The view of the AB is clear. There is no binding rule in WTO imposing an obligation to set the anti-dumping duty at a level lower than the margin of dumping. The AB held:[t]<em>he mandatory nature of the first and second sentences of Article 9.2 can be contrasted with the preference expressed in the second sentence of Article 9.1 for duties lesser than the margin&nbsp; of dumping, if lesser duties are adequate to remove the injury to the domestic industry. To&nbsp;</em><em>express such a preference, Article 9.1 uses the expression "it is desirable".&nbsp;</em>16In <em>US–India Plate</em>, India argued that the US Department of Commerce (USDOC) should have considered applying a lesser duty as one form of “constructive remedy” under Article 15 ADA. However, the Panel disagreed with India stating:<em>India suggests that the USDOC should have considered applying a lesser duty&nbsp; in&nbsp; this&nbsp; case, despite the fact that US law does not provide for application of a lesser duty in any case. We&nbsp; note that consideration and application of a lesser duty is deemed desirable by Article 9.1 of the AD Agreement, but is not mandatory. Therefore, a Member is not obligated to have the possibility of a lesser duty in its domestic legislation. We do not consider that the&nbsp; second sentence of Article 15 can be understood to require a Member to consider an action that is not&nbsp;</em><em>required by the WTO Agreement and is not provided for under its own municipal law.</em>17In the earlier <em>EC – Bed Linen </em>case the Panel had found that the use of a lesser duty was a form of constructive remedy, but did not find that the imposition of a lesser duty was mandatory:18<em>The Agreement provides for the imposition of anti-dumping duties, either in the full amount of&nbsp;</em><em>the dumping margin, or desirably, in a lesser amount, or the acceptance of price undertakings, as a means of resolving an anti-dumping investigation resulting in a final affirmative determination of dumping, injury, and causal link. Thus, in our view, imposition of a lesser duty, or a price undertaking would constitute ¨constructive remedies¨ within the meaning of Article&nbsp;</em><em>We come to no conclusions as to what other actions might in addition be considered to constitute “constructive remedies” under Article 15, as none have been proposed to us.</em>A limited number of WTO members favour amending the ADA to require an obligatory, rather than discretionary, lesser duty rule.19 The EU is not a part of this group. However, even these WTO members “<em>acknowledge that the current provision </em>[on the lesser duty] <em>is not mandatory,&nbsp;</em><em>but they chose to implement provisions to foster a better system</em>”, and ask that “<em>the positive actions of these Members should not be undermined under the DDA, the spirit of which is, we understand, to increase trade flows, enhance predictability and provide more transparency</em>”.20<strong>Conclusion on WTO law</strong>There is no requirement in WTO to set an anti-dumping duty at a level lower than the dumping margin.&nbsp;There is no concept in WTO law of an injury margin or even how an injury margin might even be calculated.&nbsp;Because the possible setting the duty at below the dumping margin is facultative and not mandatory, there has been no need for WTO Members to agree on what <em>‘adequate to remove injury to the domestic industry’ </em>means.<strong>EU law does not impose an obligation to set the duty at less than the dumping margin</strong>The Basic Anti-Dumping Regulation refers to the level of the anti-dumping duty in three&nbsp; different provisions:Article 9(4) provides:<em>The amount of the anti-dumping duty shall not exceed the margin of dumping established but it should be less than the margin if such lesser duty would be adequate to remove the injury to the&nbsp;</em><em>Community industry.</em>Article 7(2) provides:&nbsp;<em>The amount of the provisional antidumping shall not exceed the margin of dumping as provisionally established, but it should be les than the margin if such lesser duty would be adequate to remove the injury to the Community industry.&nbsp;</em><em>&nbsp;</em>Article 8(1) provides:<em>Price increases under such undertakings shall not be higher than necessary to eliminate the margin of dumping and they should be less than the margin of dumping if such increases would be adequate to remove the injury to the Community industry.</em>There is no distinction in the three provisions relative to their correct interpretation. The law is clear:i) an anti-dumping duty cannot, by law, be more than the dumping margin;ii) the EU has the facility to set the duty at less than the dumping margin if such lesser duty would be adequate to remove injury to the Union industry.So the legal texts set a maximum upper limit of the duty and the possibility of a lower amount.The text of the EU provisions and the WTO provisions are remarkably similar. There is a mandatory element and a facilitative element. The mandatory provision ‘shall’ refers to the upper limit of the anti-dumping duty. The facilitative provision ‘should’ refers to a possible duty lower than the dumping margin. The AB in <em>EC-Fasteners </em>has addressed this distinction, when it found:[t]<em>he mandatory nature of the first and second sentences of Article 9.2 can be contrasted with the preference expressed in the second sentence of Article 9.1 for duties lesser than the margin&nbsp; of dumping, if lesser duties are adequate to remove the injury to the domestic industry. To&nbsp;</em><em>express such a preference, Article 9.1 uses the expression "it is desirable".</em>21The text of the basic EU anti-dumping regulation in other EU languages reflects this distinction between ‘shall’ and ‘should’. ‘Shall’ is presented in the Italian version of Article 9(4) as “<em>non&nbsp; deve superare</em>” and in the French version as “<em>ne doit pas exceder</em>”. ‘Should’ is presented in the Italian and French versions of Article 9(4) in the conditional mood: “<em>dovrebbe essere inferiore</em>” and “<em>devrait être inférieur</em>”.The word ‘should’ cannot, in law, be the basis of a mandatory rule. The word ‘should’ is conditional and gives to the competent authority the possibility to impose a duty at less than the dumping margin should that authority consider it appropriate and should that lesser duty&nbsp;&nbsp; be adequate to remove injury.Two considerations flow from the wording of the text of the basic regulation.i) there is no lesser duty rule;ii) the imposition of an anti-dumping duty at less than the dumping margin is facilitative.<strong>Have the EU Courts examined this issue</strong>Reference is made to the lesser duty in two cases. In <em>Allied International II </em>from 1985, the Court of Justice found:<em>when the Council adopts an anti-dumping regulation it is required to ascertain whether the amount of the duties is necessary in order to remove the injury. In this case, however, there is nothing in the documents before the Court to suggest that the Council took into consideration that aspect of the matter</em>. 22The Court did not consider that the imposition of a lesser duty was a mandatory requirement. Rather the Court held that the Council <em>is required to ascertain whether the amount of duties is necessary in order to remove injury</em>.The finding of the Court of Justice in <em>Allied International II </em>can be questioned. The Court finds that ‘should’ is a requirement when it is quite clear that the word is an indication of&nbsp; a&nbsp; possibility.That being said, <em>Allied International II </em>does not set out a rule. It requires that there be an evaluation as to whether a particular duty is adequate to remove injury. Making an evaluation&nbsp; of whether a duty lower than the dumping margin is adequate to remove injury is not the same as finding that the lower of two margins must always be the basis of the duty imposed. In other words, if there was a rule as to the result there cannot be an evaluation. An evaluation implies the possibility of a variety of results.In <em>International Potash</em>, from 2000, the General Court found, in paragraph 42, that, before imposing duties, the institutions must balance the various interests at stake. It found that:<em>[t]he fact that various interests are to be balanced is conveyed by the wording of Article 9(4) of the basic regulation, which provides that the amount of the anti-dumping duty may not exceed the amount necessary to remove the injury to the Community industry.</em>This interpretation of the law by the EU’s lower court was not appealed to the Court of Justice.&nbsp; It can be strongly questioned whether this finding of the General Court is an accurate reflection of the law. The General Court uses the words ‘may not’ thus making the provision mandatory rather than facilitative. In any event, this citation does not address what the EU is required to&nbsp;&nbsp; do within the terms of Article 9(4).<strong>What is the Commission required to do within the terms of Article 9(4)?</strong>The correct interpretation of the last sentence of Article 9(4) is not that the Commission is obliged to impose a duty at the level of the lower of the dumping or injury margins. The last sentence of Article 9(4) does not impose a requirement to assess whether a duty set at the level of the dumping margin is adequate to remove injury. Rather it allows the EU to make such an assessment.Not only is there no lesser duty rule in EU law, the legality of the EU practice of setting the anti- dumping duty at the level of the injury margin, if that margin is less than the dumping margin, is not compliant with law.There is no reference in the last sentence of Article 9(4) to an injury margin. Thus a mechanical comparison between a dumping margin and an injury margin fails to address what is made possible on the basis of the last sentence of Article 9(4).The wording of the last sentence makes clear that the assessment is in relation to the dumping margin only. The ‘margin’ referred to in the phrase ‘should be less than the margin’ is the dumping margin. It is not an injury margin. The question is whether a duty set at the level of the dumping margin, and that margin alone, is adequate to remove injury.The first observation is that an evaluation of <em>adequacy </em>could, in the abstract, result in a finding that only a duty set at the level of the dumping margin is adequate to remove injury. An examination of adequacy could also find that a duty at the level of the dumping margin was <em>inadequate </em>to remove injury (however, the law provides that the duty cannot exceed the dumping margin). The examination of adequacy does not necessarily imply a duty lower than&nbsp; the dumping margin.The second observation is that a mechanical choosing between two margins can never be an evaluation of the adequacy of one of the margins. In other words, the provision requires the assessment of the dumping margin and does not provide for its simple replacement by another margin.This means that to the extent that the Commission is required to make an examination of the adequacy of the level of the duty, the Commission does not carry out this assessment under current practice.The third observation is that fixing the anti-dumping duty at the level of the same (injury) margin for all exporters does not respect the object of setting an anti-dumping duty on the basis of the margin of dumping of that exporter.The fourth observation, as will be seen below, is that an injury margin, as determined in EU practice, is not the same as an anti-dumping duty adequate to remove injury to the Union industry.<strong>What duty is adequate to remove injury?</strong>A draft document of the Commission from 201323 in relation to the calculation of the profit margin provides, under the heading Legal Basis, as follows:</p><ol start="2"> <li><em>The injury margin is the margin adequate to remove the injury to the Union</em><em>&nbsp;</em></li></ol><ol start="3"> <li><em>The injury margin is calculated by comparing an exporting producer’s export price with the non-injurious price of the Union industry. The latter consists of the Union industry’s cost of production plus a reasonable profit </em></li></ol><p>The first observation is that the statement in a draft Commission document that the injury margin is the <em>margin </em>adequate to remove injury does not make sense. The question is what&nbsp; <em>duty </em>is adequate to remove injury. By referring to a margin, the Commission seeks to refer to the injury margin, something that is not provided for in law.The second observation is that, despite this apparently clear statement from the Commission, there is nothing in the basic anti-dumping regulation in relation to the calculation of the injury margin.The third observation is that a Commission working document referring to a margin, not provided for in the basic anti-dumping regulation, does not suddenly become law and cannot, in any case, constitute a deviation from, or a change, in law.Furthermore a statement from the Commission that the injury margin is adequate to remove injury cannot be as assessment of adequacy for the purposes of Article 9(4). The first sentences of Article 9(4) refer to the setting of the anti-dumping duty in any one investigation. As part of that investigation&nbsp; a&nbsp; specific assessment of the&nbsp; adequacy&nbsp; of the&nbsp; level of the&nbsp; duty&nbsp; (to&nbsp;&nbsp; remove&nbsp;injury) may be required.24The fourth observation is that the Commission calculates the margin as the difference between the export price and the Union industry cost of production plus a reasonable profit.This methodology does not comply with Union law. Article 3(2) of Regulation 1225/2009 provides that the “<em>determination of injury shall be based on positive evidence and shall involve an objective examination of both: the volume of the dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the Community market for like products</em>.The methodology to determine an injury margin used by the Commission only assesses the impact of dumping on prices and does not assess the other injury factors. Most importantly it does not assess the impact of the volume of imports on the sales of the Union producers.Injury is something much more than a difference in price. It can include all the injury factors to be evaluated and, from a market perspective, loss of market share to dumped imports.The fact that an injury margin, as currently calculated by the Commission, is less than a dumping margin, cannot be a substitute for an assessment of the adequacy of the dumping margin and cannot be the basis of a duty adequate to remove injury.<strong>Conclusions on EU law</strong><u></u>EU law does not mandate the imposition of a duty lower than the dumping margin.&nbsp;At most, EU provides that the Commission should assess whether the anti-dumping duty should be set at the level of the dumping margin or a lower level. This assessment must be made in relation to the dumping margin and not any other margin.The Commission does not, in current practice, carry out an assessment of the adequacy of a duty set at the level of the dumping margin to remove injury. The mechanical comparison of a dumping and an injury margin is not an assessment of adequacy.In any event, the methodology used by the Commission to determine a margin for injury does not capture the injury to the Union industry and cannot therefore be considered adequate to remove injury. The phrase Lesser Duty Rule in an incorrect synthesis of both EU and WTO law. To the extent that any procedure exists it should be called: the assessment of the adequacy of a duty set at the level of the dumping margin to remove injury or, in short, the Duty Adequacy Assessment.It cannot be argued that exporters in specific investigations have a legitimate expectation that an anti-dumping duty will be based on the lesser of the dumping and the injury margins. In Case 256/84 <em>Koyo Seiko</em>, paragraph 20, the Court of Justice ruled that traders do not have a&nbsp; legitimate expectation in the use of a particular methodology for the calculation of an anti- dumping duty. In addition, in <em>Branco</em>, Case T-347/03, the General Court has ruled that there can be no legitimate expectations based on an incorrect interpretation of the law.&nbsp;Thus there is no legitimate expectation that an incorrect application of the law will continue to apply.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 12 Jul 2016 12:03:48 +0200</pubDate>
                        <title>A European proposal for the modernisation and harmonisation of copyright law</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/a-european-proposal-for-the-modernisation-and-harmonisation-of-copyright-law-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Introduction</strong><em></em>On 9 December, 2015, the EU Commission revealed its expected plans for the modernisation of copyright law.According to the Commission, the goal is to adapt copyright law to technological challenges making it more European and digital-friendly, in order to “<em>overcome fragmentation and frictions within a functioning single market</em>”, ensure wider access to content across the EU adapting ex- ceptions to digital and cross-border environments, achieve a well-functioning marketplace for copyright, and provide an effective and balanced enforcement system.In particular, the strategy discussed by the Commission focuses on three topics, already indicat- ed in the well-known <em>Digital Single Market Communication</em>, dated May 6th, 2015: <em>(i) </em>content portability across borders; <em>(ii) </em>copyright exceptions; <em>(iii) </em>enforcement (1).In addition, the Commission proposals clearly aim at renewing the single market and the princi- ple of copyright territoriality, even adapting copyright rules to new technological realities.The Commission confirms the step-by-step approach in a context of a short-term copyright re- form, without abandoning the long-term vision of EU copyright codification. The long term ob- jectives are just moved a little further into the future (2).<strong>The “portability” of online content services</strong>With reference to the matter of “content portability”, EU Commission has taken a concrete step. In particular, “<em>the ultimate objective of full cross-border access for all types of content across Europe needs to be balanced with the readiness of markets to respond rapidly to legal and policy changes and the need to ensure viable financing models for those who are primarily responsible for content creation. The Commission is therefore proposing a gradual approach to removing&nbsp;</em><em>obstacles to cross-border access to content and to the circulation of works</em>”(3).In this regard, the proposal for a regulation on the “<em>cross-border portability</em>” of online content services ensures that users - who have subscribed to or acquired content in their country of res- idence - can access the above-mentioned services when they temporarily move to another Member State.In particular, as described in the official Q&amp;A published by the Communication in December, the European Commission wants to allow cross-border portability enabling European consumers who buy or subscribe to films, sports broadcasts, music, e-books and games at home to access them when they travel in other EU countries. In any case, the Regulation leaves service provid- ers free to implement appropriate measures in order to verify the identity of the subscriber,&nbsp;bearing the liability of selecting those verification measures which effectively respect the priva- cy of the latter (4).Therefore, the main objectives of the Commission are:</p><ul> <li>the promotion of tools in order to bring more European works into the single market, in- cluding the creation of ready-to-offer catalogues of European films, the development of li- censing hubs, and a larger use of standard identifiers of works;</li> <li>the support and development of a European aggregator of online search tools destined to end-users;</li> <li>the implementation of its dialogue with the audio-visual industry in order to promote legal offers and to find ways for a more sustained exploitation of existing European films, even exploring alternative models of financing, production and distribution in the animation sec- tor.</li></ul><p>Furthermore, a goal of the Regulation must be the obligation for online content service provid- ers to offer cross-border portability to their customers. This provision will take place in the Member State in which the consumer resides, therefore, “<em>no separate license would be required to cover the temporary use of the service in other Member States</em>”(5).<strong>The exceptions area</strong>In the section of copyright exceptions and limitations, the Commission highlighted the scope of the exceptions relating to the field of research and education.In particular, the project of the Commission is to take into account legislative initiatives imple- menting the <em>Marrakesh Treaty(</em><em>6)&nbsp;</em>and involving:</p><ul> <li>the chance for public interest research organisations to carry out text and data mining of content they have lawful access to for scientific research purposes;</li> <li>the clarification of the EU exception for ‘illustration for teaching’, and its related applica- tion;</li> <li>the preservation of cultural heritage institutions and/or support remote consultation, in closed electronic networks, of works held in research and academic libraries and other rel- evant institutions, for research and private study;</li> <li>the clarification of the so-called ‘panorama exception’(7).</li></ul><p>With reference to this last point, it must be underlined that what it is expected is a concrete commitment to a strong exception for Freedom of Panorama. At the same time, on the other mentioned points, it has to be noted that the language describing a possible exception for text and data mining is extremely limited both in terms of beneficiaries (‘public interest research or- ganisations’) and purpose (‘for scientific research purposes’). Furthermore, restricting an excep- tion for text and data mining to the public interest academic research severely underestimates the transformative potential of these technologies, and will do little to improve the competitiveness of Europe in this expanding field (8).With such respect, the Commission has proposed a “three-step” test, meaning that the excep- tions shall be applied only in “<em>certain specific cases which do not conflict with a normal exploita- tion of a work or other subject matter and do not unreasonably prejudice the legitimate inter- ests of the right holder</em>”.At the same time, the Commission underlined the importance to harmonise the levies that compensate right holders for reprography and private copying. Indeed, the Commission pointed out that many Member States imposed those levies on a wide range of media and devices, ap- plied in many different ways across Europe. This caused a legal uncertainty that must be settled.The Commission observed a need for action to ensure that different systems of levies imposed by Member States work well in the single market without raising barriers to the free movement of goods and services. The Commission has also explained that “<em>issues that may need to be ad- dressed include the link between compensation and harm to right holders, the relation between contractual agreements and the sharing of levies, double payments, transparency towards con- sumers, exemptions and the principles governing refund schemes, and non-discrimination be</em><em>tween nationals and non-nationals in the distribution of any levies collected</em>”(9). This means that&nbsp;the Commission will also begin to reflect on how levies can be more efficiently distributed to right holders.<strong>&nbsp;A brief outline of the remuneration of authors and performers</strong>The Communication calls for action to ensure right protection of authors against unfair con- tracts. In particular, due to the strategy adopted by the EU Commission, in order to achieve a modern, more European copyright framework, in a highly competitive market-place, the au- thors shall be equally treated and remunerated. &nbsp;The Commission examined possible definitions of the “<em>making available” </em>and “<em>communication&nbsp; to the public</em>” rights10. In particular, the Commission must consider whether any specific action&nbsp;on news aggregators is needed, including intervening on rights. The Commission seems to want to take into account the different factors that influence this situation beyond copyright law,&nbsp; “<em>to&nbsp;</em><em>ensure consistent and effective policy responses. Initiatives in this area will be consistent with&nbsp; the Commission's work on online platforms as part of the digital single market strategy</em>”.Lastly, it has to be considered whether solutions at EU level are required in order to achieve le- gal certainty and balance in the area of remuneration of authors and performers in the EU, even taking national competences into account.<strong>The expected balanced enforcement</strong>At the end of its Communication, the EU Commission also announced that there is a need for concrete reform in the field of enforcement.In particular, the role of intermediaries in the fight against copyright infringement must change. As seen in the official Q&amp;A, “<em>the Commission will facilitate the development of efficient and bal- anced "follow the money" initiatives which aim at depriving commercial-scale infringers of intel- lectual property rights of their revenue flows. This process will involve rights holders and inter- mediary service providers (such as advertising and payment service providers and shippers) but&nbsp;</em><em>also consumers and the civil society</em>”(11).In other words, this means that internet service providers shall not be liable for the content that they hold and/or transmit passively. However, intermediaries should take effective action to remove illegal content, both in case of illegal information (e.g. terrorism/child pornography) and in case of infringing information (e.g. copyright).The Commission will ask for more rigorous procedures in order to remove illegal content, such&nbsp; as ‘notice and action’ mechanisms and the ‘take down and stay down principle’).All in all, the Commission package has regard to emerging issues relating to the full harmonisa- tion of copyright in the EU, even in the form of a single copyright code, creating a situation “<em>where authors and performers, the creative industries, users and all those concerned by copy- right are subject to the very same rules, irrespective of where they are in the EU</em>”.&nbsp;On a long-term basis, the purpose is to build a European single market, where the different cul- tural, intellectual and scientific productions “<em>travel across the Europe as freely as possible</em>”.&nbsp;1 As illustrated by the Communication, the “copyright framework” is a set of 10 directives, including, without limitation, the Directive on Copyright in the Information Society (2001/29/EC, the “InfoSoc Directive”) and the Directive on the Enforcement of Intellectual Property Rights (2004/48/EC, the “IPRED Directive”).2 “Towards&nbsp; a&nbsp; modern,&nbsp; more&nbsp; European&nbsp; copyright&nbsp; framework”,&nbsp; “Beautiful”&nbsp; moves&nbsp; and&nbsp; “bold”&nbsp; inspirations&nbsp; in&nbsp; EU&nbsp; digital&nbsp; copyright&nbsp; law,&nbsp;<a href="http://www.kluwercopyrightblog.com/" target="_blank" rel="noreferrer">www.kluwercopyrightblog.com.</a>3 “COMMUNICATION&nbsp; FROM&nbsp; THE&nbsp; COMMISSION&nbsp; TO&nbsp; THE&nbsp; EUROPEAN&nbsp; PARLIAMENT,&nbsp; THE&nbsp; COUNCIL,&nbsp; THE&nbsp; EUROPEAN&nbsp; ECONOMIC&nbsp; AND&nbsp;&nbsp;&nbsp; SOCIAL&nbsp;COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Towards a modern, more European copyright framework”, Bruxelles December 9th, 2015.4 “Towards a modern, more European copyright framework”, “Beautiful” moves and “bold” inspirations in EU digital copyright law, <a href="http://www.kluwercopyrightblog.com/" target="_blank" rel="noreferrer">www.kluwercopyrightblog.com.</a>5 “European Commission - Fact Sheet. Making EU copyright rules fit for the digital age - QUESTIONS &amp; ANSWERS”.6 The Marrakesh Treaty promised to “Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled”.7 Must be reminded that freedom of panorama is a rule contained in some jurisdiction that allows taking photographs and video of buildings, sculptures and other art-works located in a public place, without infringing on any copyright provision subsisting in such works, and to publishing such images.8 “Leaked copyright communication: A more modern copyright framework for Europe?”, Paul Keller, November 6th, 2015.9 “COMMUNICATION&nbsp; FROM&nbsp; THE&nbsp; COMMISSION&nbsp; TO&nbsp; THE&nbsp; EUROPEAN&nbsp; PARLIAMENT,&nbsp; THE&nbsp; COUNCIL,&nbsp; THE&nbsp; EUROPEAN&nbsp; ECONOMIC&nbsp; AND&nbsp;&nbsp;&nbsp; SOCIALCOMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Towards a modern, more European copyright framework”, Bruxelles December 9th, 2015.10 Reference is made to the Directive 2001/29/EC.11 “European Commission - Fact Sheet. Making EU copyright rules fit for the digital age - QUESTIONS &amp; ANSWERS”.<strong></strong></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 04 Jul 2016 10:32:41 +0200</pubDate>
                        <title>Nctm: nuovi partner crescono</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-nuovi-partner-crescono</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nctm Studio Legale ha nominato tre nuovi <em>equity partner</em>. <!--more-->Francesca Bonino, Bruno Fondacaro e Roberta Russo già <em>salary partner. </em>Si tratta del coronamento di percorsi di carriera interni allo Studio e condotti nell’ambito di tre aree strategiche: Ambiente e Sicurezza, Contenzioso e Arbitrati, Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali<em>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 30 Jun 2016 15:41:24 +0200</pubDate>
                        <title>È ammissibile la revocatoria della scissione?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/e-ammissibile-la-revocatoria-della-scissione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Riguardo ad un tema oggetto di vivace contrasto giurisprudenziale su cui la Suprema Corte non si è ancora espressa, il Tribunale di Bologna (1° aprile 2016) ha escluso l’ammissibilità della revocatoria ordinaria dell’assegnazione di un bene in sede di scissione societaria. </em><em><strong>Il caso</strong></em>Il curatore fallimentare di una società scissa conveniva in giudizio <em>ex </em>artt. 2901 c.c. e 66 l.fall. la società beneficiaria della scissione, lamentando il pregiudizio sofferto dalla scissa, che si era vista privata dell’intero suo patrimonio immobiliare, a fronte di un trascurabile sgravio dei propri debiti. Il fallimento chiedeva pertanto dichiararsi inefficaci e restituirsi alla massa le assegnazioni conseguenti all’atto di scissione o, in subordine, ove non più nella disponibilità della scissa, la condanna di quest’ultima al risarcimento del danno.<strong><em>Le questioni</em></strong>L’ammissibilità della revocatoria avente ad oggetto la scissione societaria è un tema che, in assenza di pronunce della Suprema Corte, è stato affrontato e risolto in maniera contrastante dalla giurisprudenza di merito.&nbsp;Secondo un primo orientamento l’<em>actio pauliana </em>sarebbe incompatibile con il sistema di garanzie e la disciplina positiva dettata in materia di scissione societaria, in quanto detto sistema accorda già una protezione ai creditori sociali mediante la facoltà di opporsi alla scissione entro un certo limite temporale (art. 2506-­‐<em>ter </em>che richiama l’art. 2504 c.c.) nonché mediante la&nbsp; previsione&nbsp; di una responsabilità solidale della scissa e della beneficiaria nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato (art. 2506-­‐<em>quater </em>c.c.) e, infine, attraverso la possibilità di ottenere il risarcimento del danno patito (art. 2506-­‐<em>ter&nbsp; </em>che richiama l’art 2504-­‐<em>quater&nbsp;&nbsp; </em>c.c.).&nbsp;Secondo un altro orientamento, in senso radicalmente opposto, sarebbe invece ammissibile l’azione, tanto sull’assunto che nel nostro ordinamento manca una norma di diritto positivo che espressamente&nbsp;&nbsp;&nbsp; la impedisca, quanto su quello che l’art. 2504 c.c. si limita a escludere la possibilità che, una volta avvenuta l’iscrizione dell’atto nel registro delle Imprese, possa essere accertata la nullità della scissione, ciò che non precluderebbe la revocatoria, atteso che la pronuncia che la accoglie comporta solo una inefficacia relativa dell’atto.<strong><em>La decisione del Tribunale</em></strong>Il Tribunale di Bologna aderisce al primo orientamento, escludendo quindi l’ammissibilità della revocatoria dell’assegnazione del bene una volta attuata la scissione e, per l’effetto, ha respinto le domande della curatela.In particolare, il Tribunale ritiene che, per potere meglio tutelare gli interessi di carattere generale, è necessario riconoscere la “non regredibilità” degli effetti della scissione, a maggior ragione dato che i creditori anteriori hanno comunque a loro disposizione rimedi, appositamente previsti dalla legge, oggettivamente estesi e apprezzabili e quindi in grado di offrire adeguata tutela.<em><strong>Commento</strong></em>Sebbene entrambi gli orientamenti giurisprudenziali si fondino su argomenti degni di considerazione, quello seguito dal Tribunale di Bologna appare maggiormente convincente.&nbsp;Se è vero che la finalità del rimedio generale apprestato dall’azione revocatoria è&nbsp; di&nbsp; consentire&nbsp; ai creditori un soddisfacimento su beni del debitore, come se tali beni non fossero mai usciti dal suo patrimonio, è altrettanto vero che la disciplina speciale della scissione già consente di raggiungere un&nbsp;simile risultato: infatti, la solidarietà prevista <em>ex lege </em>dall’art. 2506-­‐<em>quater </em>c.c. tra la&nbsp; scissa&nbsp; e&nbsp; la beneficiaria nei confronti dei creditori anteriori all’operazione, sostanzialmente “sterilizza” il profilo dell’<em>eventus&nbsp;</em><i>damni</i>. In altri termini, pare che il legislatore, consapevole delle peculiarità dell’istituto della scissione, abbia già apprestato un compendio normativo a tutela dei terzi, che appare sufficiente allo scopo e soprattutto consente di non pregiudicare la certezza dei traffici giuridici, particolarmente sentita in ambito&nbsp; societario, che viceversa sarebbe compromessa laddove si ammettesse la revocabilità dell’atto dispositivo del bene.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare Fabio Marelli, </em><em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">fabio.marelli@advant-nctm.com</a></em>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring </em>scrivete a: <a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com"><em>restructuring@advant-nctm.com</em></a>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 30 Jun 2016 15:36:28 +0200</pubDate>
                        <title>“Patti paraconcordatari” come parte del piano e della proposta di concordato?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/patti-paraconcordatari-come-parte-del-piano-e-della-proposta-di-concordato</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Rovigo (20 maggio 2016) riconosce espressamente l’ammissibilità del “pagamento di determinati creditori sulla base di singoli accordi con gli stessi non ancora stipulati” </em><strong><em>Il caso</em></strong>Una società ha chiesto l’ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale “diretta” <em>ex </em>art. 186-­‐<em>bis </em>l.fall. formulando una proposta che prevede tre classi di creditori: (A) creditori commerciali strategici; B) istituti finanziari strategici; C) classe residuale dei chirografari.&nbsp;Il piano prevede che siano pagati integralmente entro un anno dall’omologazione le spese in prededuzione e i creditori privilegiati e, entro cinque anni, i creditori chirografari. La proposta prevede inoltre, sulla base di c.d. “patti paraconcordatari”, che ai creditori privilegiati e chirografari di cui alla classe B sia pagato il residuo 60% del proprio credito al di fuori del piano, dal 2021 al 2026, mediante i proventi dell’attività commerciale e l’apporto di finanza esterna e bancaria.<strong>Le questioni</strong>I c.d. “patti paraconcordatari” sono noti nella prassi precedente alle riforme, soprattutto in materia di concordato fallimentare, come accordi tra il fallito e l’assuntore, in base ai quali quest’ultimo si impegna a trasferire al debitore parte dei beni acquisiti in forza del concordato.&nbsp;Il tema posto nel caso di specie, invece, riguarda la stipulazione da parte del debitore di accordi con alcuni creditori aventi ad oggetto specifici termini e modalità di pagamento degli stessi. Si tratta quindi&nbsp;&nbsp; di valutare se tali accordi restino estranei al piano concordatario, con la conseguenza che i pagamenti ai creditori aderenti possano avvenire oltre l’orizzonte temporale dal piano (che non può eccedere i cinque anni) e non siano soggetti alla verifica sulla corretta esecuzione del piano parte degli organi della procedura.<strong>La decisione del Tribunale</strong>Il Tribunale ha aperto la procedura concordataria pronunciandosi espressamente sulla ammissibilità dei patti paraconcordatari, solamente prodotti dal ricorrente come testi non sottoscritti e non ancora stipulati al momento della pronuncia.In particolare il Tribunale rileva che i patti paraconcordatari :</p><ol> <li>sono ammissibili in quanto l’imprenditore può utilizzare ogni strumento giuridico lecito al fine della risoluzione della crisi;</li> <li>fanno parte della proposta concordataria ma non nel piano, con la conseguenza che il Tribunale può compiere al riguardo solamente un controllo di legalità, ma non verificarne il corretto e puntuale adempimento;</li> <li>nel caso specifico non violano la <em>par condicio creditorum </em>e le regole sul voto, consentendo&nbsp; al contempo un migliore soddisfacimento dei creditori rispetto all’alternativa della liquidazione fallimentare;</li> <li>non precludono la manifestazione del voto in sede di adunanza, posto che l’adesione ai patti non può considerarsi come anticipata manifestazione di voto (neppure per il caso in cui, in costanza di piano, fossero stati distribuiti acconti)</li></ol><p><strong>Commento</strong>La pronuncia rappresenta l’unico precedente edito in merito all’ammissibilità di specifici accordi con i creditori nell’ambito della proposta di concordato preventivo con continuità aziendale (sono noti gli inediti di Trib. Pavia 12 giugno 2015 Concordato Fondazione Salvatore Maugeri, Trib. Roma 15 luglio&nbsp;2015 Concordato Casa Generalizia Fatebenefratelli, Trib. Modena 30 agosto 2015 Concordato Sassuolo Gestioni Patrimoniali).Nella specie, i giudici veneti delineano le verifiche da compiersi da parte del Tribunale, con riferimento&nbsp;&nbsp; al contenuto dei patti paraconcordatari, al fine del riconoscimento della liceità ed ammissibilità degli stessi nel caso specifico:</p><ol> <li>il rispetto della <em>par condicio creditorum </em>con riferimento al trattamento dei creditori aderenti e non aderenti agli accordi;</li> <li>la corretta formazione delle maggioranze, senza che le condizioni offerte con gli accordi possano configurare un illecito “mercato di voto”;</li> <li>in generale l’idoneità degli accordi a consentire un migliore soddisfacimento dei creditori.</li></ol><p>Ferme queste condizioni, una maggiore diffusione dei patti paraconcordatari – sinora utilizzati solo in alcune procedure di rilevanti dimensioni – potrebbe inaugurare un nuovo <em>trend </em>da accogliere favorevolmente, in quanto può consentire un maggiore spazio all’autonomia privata ed una maggiore flessibilità nella formulazione della proposta concordataria.&nbsp;In particolare, il caso di specie mette bene in luce come i patti paraconcordatari potrebbero colmare&nbsp;&nbsp; uno dei principali limiti del concordato con continuità aziendale, ossia la durata del piano individuata, tendenzialmente, in un orizzonte temporale non superiore a cinque anni. Non si può infatti sottacere che, sebbene questo termine rappresenti una garanzia in punto di prevedibilità della tenuta del piano, secondo le teorie aziendalistiche, nondimeno lo stesso può risultare eccessivamente ridotto se si ritiene che esso rappresenti anche il termine per il soddisfacimento di tutte le passività concordatarie.&nbsp;La necessità di ricondurre il pagamento dei creditori concorsuali alle sole risorse ritraibili dall’esecuzione del piano, per contro, potrebbe danneggiare creditori che invece sarebbero ben disponibili a dilazionare maggiormente il recupero dei propri crediti, ma con la garanzia di una maggiore percentuale di rimborso (si pensi ad esempio alle banche o ai finanziatori professionali in genere, avvezzi a piani di ammortamento di ben maggiore durata).&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare Fabio Marelli, </em><em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">fabio.marelli@advant-nctm.com</a>&nbsp;</em>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring </em>scrivete a: <a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com">restructuring@advant-nctm.com</a>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 30 Jun 2016 15:31:28 +0200</pubDate>
                        <title>Una società immobiliare in concordato può eseguire un preliminare senza procedure competitive?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/una-societa-immobiliare-in-concordato-puo-eseguire-un-preliminare-senza-procedure-competitive</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Tribunale di Livorno (11 maggio 2016) stabilisce che i preliminari di vendita di beni ricollegabili alla normale attività di gestione dell’impresa non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 163 bis l.fall. in tema di offerte concorrenti di acquisto.<em><strong>Il caso</strong> </em>Una società cooperativa, avente come oggetto sociale principale l’acquisto, la costruzione e la vendita di immobili urbani, dopo aver presentato domanda “con riserva” ex art. 161, sesto comma, l.fall, ha depositato la proposta ed il piano concordatari i quali prevedevano tra altro l’esecuzione di tre contratti preliminari aventi ad oggetto immobili destinati a civile abitazione.<em><strong>La questione</strong></em>Il tema sottoposto al vaglio del Tribunale attiene all’applicabilità ai contratti preliminari della disciplina di cui all’art. 163-­‐bis l.fall., la quale prevede che, qualora il piano concordatario comprenda un’offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento a titolo oneroso di specifici beni, il Tribunale deve disporre la ricerca di interessati all’acquisto mediante l’apertura di un procedimento competitivo. L’art. 163-­‐bis l.fall. per espressa disposizione si applica anche quando il debitore ha stipulato un contratto che comunque ha la finalità del trasferimento di specifici beni.<em><strong>La decisione del Tribunale</strong> </em>Il Tribunale di Livorno ha ritenuto maggiormente aderente alla ratio della norma ritenere che non rientrino nell’ambito applicativo delle offerte concorrenti i contratti stipulati prima del concordato e relativi alla cessione di singoli beni ricollegabili alla normale attività di gestione dell’impresa, purché gli impegni assunti dal debitore per la vendita dei beni siano effettivamente coerenti con la normale attività di gestione e non celino l’intenzione di cedere i beni aziendali nella prospettiva del piano concordatario. La soluzione viene ritenuta conforme ai principi vigenti nel concordato preventivo, individuati dal Tribunale nell’assenza dello spossessamento del debitore, nel mantenimento delle sue prerogative in tema di gestione ordinaria dell’impresa ma anche nella necessità di tutelare l’affidamento maturato dai terzi che abbiano intrattenuto rapporti con l’imprenditore in linea con l’attività corrente svolta da quest’ultimo. Il Tribunale, nel caso di specie, ritenendo che i contratti in questione fossero relativi alla normale attività dell’impresa ed in linea con il suo oggetto sociale, ha escluso l’applicabilità ai medesimi dell’art. 163-­‐bis l.fall. e ha dunque dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo.<strong><em>Commento</em></strong>La pronuncia segalata offre un’interessante chiave di lettura dell’art. 163-­‐bis l.fall., utile a chiarirne meglio la ratio. Il legislatore ha inteso recepire l’orientamento di alcuni tribunali che avevano imposto gare competitive per la vendita dei beni, al fine di fare emergere il prezzo corretto di mercato rispetto a quello previsto dal piano proposto dal debitore. La formulazione letterale della norma sembra effettivamente estendere la disposizione indistintamente a tutte le ipotesi il cui il debitore ed un terzo abbiano concluso un contratto preliminare prima dell’accesso del debitore alla procedura, al fine di evitare condotte che possano eludere la regola della necessaria apertura al mercato della vendita dell’azienda o dei beni del debitore. Tale interpretazione ha trovato in effetti avallo in alcune recenti pronunce, tra cui quella del Tribunale di Alessandria in data 18 gennaio 2016 e quella del Tribunale di Udine del 15 ottobre 2015 (quest’ultima richiamata nella motivazione).Secondo il Tribunale toscano, tuttavia, è opportuno (con richiamo anche alle linee guida del Tribunale di Bergamo) introdurre un criterio distintivo volto a escludere un’applicazione indiscriminata dell’art. 163-­‐ <em>bis </em>l.fall. a tutte le ipotesi di contratti preliminari stipulati prima del concordato, escludendo i contratti conclusi in coerenza con l’attività di gestione caratteristica ed ordinaria dell’impresa.Tale soluzione sembra da condividere, perché tiene in considerazione e dà prevalenza alla diversa regola secondo cui i contratti pendenti devono essere eseguiti (salva la facoltà del debitore di scioglierli avvalendosi della facoltà di cui all’art. 169-­‐<em>bis </em>l.fall.), trattandosi di contratti conclusi&nbsp; nell’ordinaria&nbsp; gestione e non con la finalità specifica di predisporre il piano di liquidazione concordataria. Il criterio proposto peraltro permette di evitare abusi, mantenendo ferma l’applicazione dell’art. 163-­‐<em>bis </em>l.fall. quando gli impegni di vendita già assunti dal debitore non siano effettivamente coerenti con la normale attività di gestione, e si inseriscano&nbsp; invece&nbsp; effettivamente&nbsp; nell’ambito&nbsp; della&nbsp; liquidazione&nbsp; che&nbsp; deve&nbsp; svolgersi secondo le regole e le garanzie della procedura.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare Fabio Marelli, </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring </em>scrivete a: <a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com">restructuring@advant-nctm.com</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 14 Jun 2016 07:31:25 +0200</pubDate>
                        <title>European Union calls for more culture in its international relation</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/european-union-calls-for-more-culture-in-its-international-relation</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>The European Union is committed to developing a new strategy in international relations based on culture. Last April Federica Mogherini, in a speech at the Culture Forum in Brussels said that “Probably no other place in the world has the same cultural “density” as Europe. So much history, so many stories and cultures. We preserve millennial traditions and we are among the engines of global innovation. We should not be afraid to say we are a cultural super-power”.It is for this reason that on 8 June 2016 the European Commission published a joint communication to the European Parliament and the Council towards an EU strategy for international cultural relations. The Communication lists the principles that the EU should follow in furthering international relations. These are: promoting cultural diversity and respect for human rights, fostering mutual respect and inter-cultural dialogue, ensuring respect for complementarity and subsidiarity, encouraging a cross-cutting approach to culture and promoting culture through existing frameworks for cooperation.How did the EU arrive to this point?Article 2 of the Treaty of the European Union (one of the two treaties known as the Lisbon Treaty) provides that:<em>The Union is founded on the values of respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities. These values are common to the Member States in a society in which pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, solidarity and equality between women and men prevail.</em>Among the values that underlie the single market there are a number of provisions which are related to culture including:</p><ul> <li>The promotion of economic, social and territorial cohesion and solidarity between Member States;</li> <li>The respect for the rich cultural and linguistic heritage and ensuring that Europe’s (and not just the Union’s) cultural heritage is safeguarded and enhanced.</li></ul><p>And on the basis that the internal or single Union market promotes these values provides in Article 3(5) of the Treaty that:<em>In its relations with the wider world, the Union shall uphold and promote its values and interests and contribute to the protection of its citizens. It shall contribute to peace, security, the sustainable development of the Earth, solidarity and mutual respect among peoples, free and fair trade, eradication of poverty and the protection of human rights, in particular the rights of the child, as well as to the strict observance and the development of international law, including respect for the principles of the United Nations Charter.</em>There is a specific chapter on Culture in the other of the two Lisbon Treaties, the Treaty on the Functioning of the European Union. Article 167 provides:<em>The Union shall contribute to the flowering of the cultures of the Member States, while respecting their national and regional diversity and at the same time bringing the common cultural heritage to the fore.</em>&nbsp;And<em>The Union and the Member States shall foster cooperation with third countries and the competent international organisations in the sphere of culture, in particular the Council of Europe.</em>&nbsp;And<em>The Union shall take cultural aspects into account in its action under other provisions of the Treaties, in particular in order to respect and to promote the diversity of its cultures.</em>It can be concluded that European culture must be at the core of the EU’s international relations. It could even be asked why it has taken so long for the Commission to publish a communication on the issue.Culture in EU external relations is one of the three pillars of the European Agenda for Culture (2007). Developing a strategic approach in this field has been a priority of the Council's Work Plans for Culture since 2011. A major step forward was made with the European Parliament's Preparatory Action "<a href="http://cultureinexternalrelations.eu/" target="_blank" rel="noreferrer">Culture in EU external relations</a>" (2013-14), which highlighted the considerable potential for culture in Europe’s external relations and underlined that the European Union and its Member States stand to gain a great deal by better streamlining their cultural diplomacy.The EU strategy for international cultural relations will focus on three main objectives:i) Supporting culture as an engine for social and economic developmentThe economic benefits of cultural exchanges are too often overlooked. Global trade in creative products has more than doubled between 2004 and 2013, despite the global recession. Culture is a central element in the new economy driven by creativity, innovation, digital dimension and access to knowledge. Cultural and creative industries represent around 3% of global GDP and 30 million jobs. In the EU alone these industries account for more than 7 million jobs. In developing countries, UNESCO's Culture for Development Indicators (CDIS) show that culture contributes 1.5% to 5.7% of GDP in low and middle-income countries.The available data both in developing and developed countries indicate that the cultural sectors may account, depending on the country and scope, for 2% and 7% of GDP respectively, which is more than many other traditional industrial sectors.The EU strategy for international cultural relations should therefore also become a strategy for inclusive growth and job creation.ii) Promoting intercultural dialogue and the role of culture for peaceful inter-community relations&nbsp;Inter-cultural dialogue, including inter-religious dialogue, is a key tool in promoting the building of fair, peaceful and inclusive societies as well as the value of cultural diversity and respect for human rights. It establishes common ground and a favourable environment for further exchanges.Inter-cultural dialogue will be promoted through cooperation between cultural operators; peace-building cultural activities; exchanges between young people, students, researchers, scientists and alumni; as well as through cooperation on the protection of cultural heritage.iii) Reinforcing cooperation on cultural heritage&nbsp;Cultural heritage is an important manifestation of cultural diversity that needs to be protected. Rehabilitating and promoting cultural heritage attracts tourism and boosts economic growth. There are many opportunities for joint action with partner countries to develop sustainable strategies for heritage protection through training, skills development and knowledge transfer.&nbsp;The EU supports research and innovation for cultural heritage. The Commission will contribute to international efforts for the protection of cultural heritage sites and will consider a legislative proposal to regulate the import into the EU of cultural goods. It will also propose to the European Parliament and the Council of the EU to organise a European Year of Cultural Heritage in 2018.To help the EU implement the strategy and create synergies among all EU stakeholders (EU delegations, national cultural institutes and foundations, private and public enterprises, civil society), a Cultural Diplomacy Platform was set up in February 2016, focusing on strategic countries. Operated by a consortium of Member States' Cultural Institutes and other partners, the Platform will deliver policy advice, facilitate networking, carry out activities with cultural stakeholders and develop training programmes for cultural leadership.On issue not addressed by the Communication is the protection of Geographical Indications. The first recital to Regulation 1151/2012 on EU Quality Products makes clear that GIs are part of the EU’s cultural and gastronomic heritage. Thus the protection of GIs must form a basic part of all of the EU international relations. This refers not only to trade agreements like the TTIP but also all other interchanges that the EU has with third countries.&nbsp;In relation to TTIP it means that the EU cannot back away from strong protection for EU GIs as an essential part of the deal.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 14 Jun 2016 07:29:35 +0200</pubDate>
                        <title>eIDAS Regulation – EU electronic signatures regime</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/eidas-regulation-eu-electronic-signatures-regime</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>From 1 July 2016, the Regulation (EU) No. 910/2014 known as “Regulation on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market” (the “<strong>eIDAS”</strong>) will be effective in all Member States. The eIDAS Regulation integrates and implements the E-signature Directive 1999/93/EC (the “<strong>Directive</strong>”) that currently governs the operation of electronic signatures in the EU. The E-signature Directive has been in place for 15 years: it has gaps, legal and technical interoperability issues and does not cover the new technologies that have emerged since 1999 (such as mobile and cloud). Clearly an update was needed.As of 1 July 2016 the Directive will be entirely repealed by and wholly integrated into, the eIDAS. The integration of the Directive into eIDAS means that any obligations which derive from the Directive, will still feature in the eIDAS. In addition to those parts of the Directive which have been integrated into eIDAS, there are some new measures in eIDAS, which were not previously in force in the Directive.The eIDAS Regulation enables the use of electronic identification means and trust services by citizens, businesses and public administrations to access on-line services or manage electronic transactions.With eIDAS, the EU has managed to provide a predictable regulatory environment and legal framework for people, companies (in particular SMEs) and public administrations to safely access services and do transactions online and across borders.eIDAS divides electronic signatures into three types:</p><ol> <li>Simple electronic signatures, which are “<em>data in electronic form which is attached to or logically associated with other data in electronic form and which is used by the signatory to sign.</em>” <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> This could be something as a photo of a signature.</li> <li>Advanced electronic signatures, which are uniquely linked to the signatory, capable of identifying the signatory. Moreover this type of signature is created using electronic signature creation data that a signatory can, with a high level of confidence<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>, use under his/her sole control and it is linked to the data signed in such a way that any subsequent change in the data is detectable<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>.</li> <li>Qualified electronic signatures, which are “<em>advanced electronic signatures that are created by a qualified electronic signature creation device, and based on a qualified certificate for electronic signatures.</em>”<sup> <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a></sup></li></ol><p>eIDAS sets out minimum requirements<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a> for what constitutes a “qualified electronic signature creation device”; for example, the confidentiality of the electronic signature creation data used for creating the electronic signature should be reasonably assured.In addition, the electronic signature creation data used for creating an electronic signature, with reasonable assurance, should be protected against forgery, and must not be derived from another source.Moreover, a qualified trust service provider may only generate electronic signature creation data on behalf of the signatory. Certification service providers (as they are currently identified in the Directive) will be replaced by “trust service providers” (<strong>TSPs</strong>), defined in eIDAS as entities that provide one or more trust services<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>. Such services include the creation, verification and validation of electronic signatures and seals, and the preservation of such electronic signatures and seals. Member States will be required to designate a supervisory body for supervising TSPs and ensuring that TSPs comply with their obligations under eIDAS. Under eIDAS, all TSPs will be liable for damage caused intentionally or negligently due to a failure to comply with their obligations under eIDAS.&nbsp;eIDAS also sets out the details<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a> of what a “qualified certificate for electronic signatures” should contain, such as: (i) the name of the signatory; (ii) details of the beginning and end of the certificate’s period of validity; and (iii) the advanced electronic signature of the issuing qualified trust service provider.Under eIDAS, an electronic signature (whether qualified or otherwise) must not be denied legal effect and admissibility as evidence in legal proceedings just because it is electronic in nature or fails to meet the requirements for a qualified electronic signature.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8"><sup>[8]</sup></a>A qualified electronic signature is automatically granted the equivalent status of a handwritten signature<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9"><sup>[9]</sup></a>. Furthermore, a qualified electronic signature based on a qualified certificate issued in one Member State must be recognised as a qualified electronic signature in all other Member States<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10"><sup>[10]</sup></a>. The scope of eIDAS expressly includes electronic signatures, electronic seals, electronic time stamps, and electronic registered delivery services and there are specific provisions which govern the recognition of each authentication method. However, it is up to each Member State to define what type of signature is required for a particular contract.In conclusion, eIDAS will provide for usable, trustworthy and convenient signatures for citizens and businesses in e-procurement, e-invoicing, signing contracts online, tax online, e-health, online banking and much more across all the Member States.&nbsp;<strong>&nbsp;</strong><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Article 3(10) of eIDAS<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; We note that eIDAS has a revised definition for advanced electronic signatures, so that as of July 2016, the signatory must be able to use the data under his/her sole control with “a high level of confidence” (this replaces the Directive’s absolute requirement to maintain sole control).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3"><sup>[3]</sup></a><sup> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </sup>Article 26 of eIDAS<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4"><sup>[4]</sup></a><sup> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </sup>Article 3(12) of eIDAS<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5"><sup>[5]</sup></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Annex II of eIDAS<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Article 3(19) of eIDAS<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7"><sup>[7]</sup></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Annex I of eIDAS<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8"><sup>[8]</sup></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Article 25(1) of eIDAS<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9"><sup>[9]</sup></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Article 25(2) of eIDAS<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10"><sup>[10]</sup></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Article 25(3) of eIDAS</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 14 Jun 2016 07:26:53 +0200</pubDate>
                        <title>The Implementation of the Energy Efficiency Directive: The European Parliament Report</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-implementation-of-the-energy-efficiency-directive-the-european-parliament-report</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Italy has implemented the Energy Efficiency Directive 2012/27/EU <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> by Legislative Decree 102/2014.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> The European Parliament during the last Plenary Session held in Brussels on 22 June 2016, voted a Motion for a Resolution<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> relating to the implementation of the Directive.The Report is subdivided in four sections: a) The Directive is inadequately implemented but provides framework for delivering energy savings; b) Competing legal provisions slow down environmental progress, create red tape and increase energy use; c) Energy legislation needs to be more coherent; d) More energy efficiency - more jobs and growth.<u></u><strong>Criticisms on Article 7</strong><u></u>The Report notes that todate the 2012 Energy Efficiency Directive and the 2010 Buildings Directive remain to be fully implemented by the Member States and notes also that the deadline for transposition of the EED was on 5 June 2014. Furthermore, the Resolution considers that cutting costs and reducing energy consumption are in the interest of citizens and businesses alike. It highlights the importance of a strong regulatory framework consisting of targets and measures to incentivise and enable investment in energy efficiency and low energy consumption and costs, while supporting competitiveness and sustainability.The Report underlines that it is expected that Member State will only have achieved 17,6% of primary energy savings by 2020, and that the 20% target is at risk unless the existing EU legislation is not fully implemented, efforts are not accelerated and barriers to investment are not removed. It also noted that any assessment of the implementation of the EED can at this stage offer only a partial picture, given its relatively recent entry into force and deadline for transposition: it is urgent that Member States implement fully and rapidly the Directive and consequently the Commission must act promptly in making requests, where necessary, for national plans to be aligned with the objectives of the Directive, and to use all legal means to ensure that Member States provide up-to-date and precise information.In alliance with the principle of subsidiarity, Local Authorities have a crucial role to play in enabling implementation of the Directive, by engaging in ambitious energy saving measures through local action plans, for example in the framework of the Covenant of Mayors for Climate and Energy. The Resolution considers that data from local action plans, such as the energy efficiency policies and measures outlined in more than 5000 Sustainable Energy Action Plans in the covenant of Mayors, can effectively contribute in terms of co-designing and raising the ambition of national energy efficiency targets.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>The Report stresses and emphasizes the Directive’s flexibility that has allowed many Member States to embark on energy efficiency measures, and believes this flexibility in alternative measures is crucial for member States to implement energy efficiency programmes and projects in the future and demands that loopholes in the existing Directive which are responsible for underachievement of the Directive, especially in Article 7<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> be removed while keeping adequate flexibility for Member States to choose among the measures.Relating to Article 7, the Report underlines that the chief weakness of the existing Directive is that most of the measures will expire in 2020 unless amended, which means, inter alia, that Article 7 (and other main provisions) should be extended not only up to 2030 but also beyond, and that it is in this context that the current Directive is to be assessed, with objectives to be established in line with developments (results obtained, technological and market innovations, etc.).Article 7 represents the main objective of the critical approach of the Report to the Directive 2012/27/EU: phasing-in and early actions under Article 7(2) are no longer valid and it is expected to deliver more than half of the 20% target set by the Directive; new title for the Article that could be changed to “Energy saving support schemes” in order to emphasise the need of the Member States to help consumers, including SME’s, to save energy and reduce their energy costs and put in place measures that enable such savings to be achieved by means of energy obligations schemes and other measures.The criticisms of Article 7 and its implementation in Member States also highlights the provision whereby Member States may require a share of energy efficiency measures to be implemented as a priority in households affected by energy efficiency measures or in social housing, has only been taken up by two Member States.Finally, the Report notes that 16 Member States have chosen to establish an energy efficiency obligation scheme (Article 7(1)) and that 24 Member States have made use, to varying degrees, of the possibility of alternative measures and 18 Member States have preferred alternative measures to the renovation quota.<strong>Criticisms of the Environmental dimension of the Directive and Better Regulation</strong><u></u>The Report underlines that energy reporting obligations are essential to evaluate the progress and implementation of existing energy efficiency law. Consequently, a strong reporting obligation was imposed on business, energy producers, consumers and public authorities. These obligations limit the potential for growth and innovation. It is stressed also that reporting duties should wherever possible be simplified in order to reduce administrative burdens and costs.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a> The Report criticises the fact that data obtained in reporting is often not comparable across the EU due to the different methodologies and standards. The Commission now calls for a reduction in the administrative burden related to reporting obligations and to establish more guidelines on data comparability for better data evaluation and for aligning energy demand projections in line with cost-effective saving potential in key sectors. It believes also that cutting red tape will speed up the implementation of energy efficiency measures.The Report asks the Commission to review the conversion factor for electricity in Annex IV to the Directive, in order to better reflect the on going transition of electricity generation.<u></u><strong>Increasing energy costs</strong><u></u>The Report stresses the lack of coordination between different provisions of national law can hinder effective energy efficiency solutions that provide the best possible results in terms of cost-effectiveness, and cancels out the price advantages obtained through energy saving. The Parliament calls on Member States and Commission to draw up coordinating measures for the full realisation of energy efficiency potential, which would lead to more coherence between Member States without restricting their ability to tailor policy according to their local energy market and prices, available technologies and solutions, and national energy mix.It is necessary to improve the energy efficiency of the public sector and to this end there must be more integration of energy-saving initiatives into public procurement. In fact, European Parliament in some Resolutions and Reports noted that energy efficiency requirements in public procurement are not fully understood by all procurement agents and calls the Commission to provide clearer guidelines to facilitate compliance with Article 6 of the Directive,<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a> as well as better integration into the wider EU rules on public procurement.The Report is to be welcomed as a good overview of where the EU stands on achieving its ambitious Energy Efficiency goals.<strong>&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> In OJEU L 315/1 – 14.11.2012<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> In GU SG n. 165 – 18.7.2014<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Rapporteur: Markus Pieper, Committee on Indutry, Research and Energy<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> The Report regrets the unambitious nature of the target (a minimum 27% improvement in energy efficiency by 2030) adopted by the European Council in 2014. It considers tht this target is mainly justified by an extremely unrealistic high discount rate contained in a previous impact assessment and calls the Commission to move a comprehensive cost-benefit analysis taking into account the multiple benefits of energy efficiency.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5"><sup>[5]</sup></a> Pursuant to Article 7: ”<em>Within the energy efficiency obligation scheme, Memeber State may: a) Include requirements with a social aim in the saving obligation they impose, including by requiring a share of energy efficiency measures to be implemented as a priority in household affected by energy poverty or in social housing; b) permit obligated parties to count towards their obligation cirtified energy savings achieved by energy service providers or other third parties, including when obligated parties promote measures through other State-approved bodies or through public authorities that may or may not involve formal partnerships and may be in combination with other sources of finance. Where Member States so permit, they shall ensure that an approval process is in place which is clear, transparent and open to all market actors, and which aims at minimising the costs of certification; c) allow obligated parties to count savings obtained in a given yearsas if they had instead been obtained in any of the four previous or three following years</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6"><sup>[6]</sup></a> See the ”Interinstitutional Agreement on Better law-Making”, 13 april 2016.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7"><sup>[7]</sup></a> Article 6 in its point 1: “Member States shall ensure that central governments purchase only products, services and buildigs with high energy-efficiency performance, insofar as that is consistent with cost-effectiveness, economical feasibility, wider sustainability, technical suitability, as well as sufficient competition, as referred to in Annex III”.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 14 Jun 2016 07:24:52 +0200</pubDate>
                        <title>The claims made clause as interpreted by the Italian Supreme Court</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-claims-made-clause-as-interpreted-by-the-italian-supreme-court</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>The Joint Division of the Italian Supreme Court with decision n. 9140 filed on 6 May 2016 ruled on the validity of the “claims made” clause in insurance contracts. The ruling sets out the following basic principles in relation to these clauses: <em>“in insurance contracts covering civil liability towards third parties, the clause granting coverage subject to both the wrongful act and the request for damages occuring during the policy period or within specified time periods set by the contract &nbsp;(i.e. so called “mixed” or “non-pure” claims made clause) is not vexatious; such clause, under certain conditions, might however be declared void&nbsp;because the underlying interests does&nbsp;not deserve protection under the applicable law (“</em>difetto di meritevolezza<em>”), or&nbsp;….</em>[in case of consumers]….<em>&nbsp;because the clause causes a significant imbalance in the parties’ rights and obligations under the contract to the&nbsp;detriment of the consumer; the relevant evaluation must be carried out by the Court awarding on the merit&nbsp;</em>[i.e. Tribunals and Courts of Appeal]<em>&nbsp;and such evaluation is not subject to appeal before the Court of Cassation, provided that the&nbsp;judgement’s reasoning is adequate”.&nbsp;</em>The decision will be a milestone in the Insurance industry for the following reasons.The Court has split the “claims made” clauses in two major categories: one related to the so called “pure” clauses and one related to the so called “impure” or “mixed” clauses. The “pure” clauses cover requests for damages received by the Insured for the first time during the policy period irrespective of the date the unlawful act was committed. Instead, the “impure” clauses cover requests for damages received by the Insured for the first time during the policy period provided that the related unlawful acts committed by the Insured also occurred during the policy period or in a limited period of time preceding the date of commencement of the policy (retroactivity period).The Court in line with its previous case-law (see judgements of the Court of Cassation n. 7273/2013 and 3622/2014), recognised the possibility to derogate from article 1917, I paragraph of the Italian Civil Code (that provides that “<em>the insurer is bound to indemnify the insured for the damages which the latter must pay to a third party as a result of the events occurred during the period of insurance and depending on the liability provided by the contract”</em>) and affirmed the validity of the claims made clause, overcoming a case-law tendency of the Courts of first instance that deemed the clause invalid for being in violation of article 1917, of article 2965, as well as of articles 2965, 2932 and 2935 of the Italian Civil Code (see judgement of the Court of Genoa of 8 April 2008; judgement of the Court of Rome, section XIII of 1 March 2006; judgement of the Court of Bologna of 1.10.2002).In addition to the aspect related to the validity of the claims made clause, the Court also addressed the problem of its “vexatious nature”, stating – contrary to much of recent case-law – that the claims made clause (included the mixed clause) cannot be deemed vexatious.However, according to the Court, the “mixed” claims made clause must be examined by the Judge to evaluate whether the underlying interests deserve protection under the applicable law and it can be declared null and void in case the result of such evaluation is negative. On this point, the Court clarified that <em>“the assumption that the underlying interests might not deserve protection under the applicable law appears in principle unfounded in relation to the “pure” claims made clauses that, by not providing for any time limitations in relation to their retroactivity, completely devaluate the relevance of the date the unlawful act was committed, whereas the result of the evaluation is more problematic in relation to the so called “impure” clauses”.</em> The Court did not provide any guidelines to establish when the interests underlying the clause deserve protection under the applicable law, instead the Court only stated that <em>“any evaluation as to whether the interests underlying the clause deserve protection under the applicable law must be carried out in practice, and, more specifically, in relation to the aspects of each specific case at stake”.</em>Moreover, the Supreme Court, by further exploring the effects of declaring the clause null and void, states that, in case the interests underlying the “impure” clause are found to deserve no protection under the applicable law, the statutory framework of civil liability insurance contracts provided for in the Italian Civil Code (<em>i.e.</em> the loss occurrence scheme) will have to be applied. The Court found that the application of such framework is permitted by article 1419, II paragraph of the Italian Civil Code and by article 2 of the Constitution that <em>“allows the Judge to amend and supplement the contract, when this is necessary to guarantee a fair balance of the parties’ interests and prevent or combat the abuse of rights”. </em>Therefore, the declaration of the “mixed” clause being null and void does not render the contract void (as previously argued by the Court of Appeal of Rome with judgement n. 312 of 18 January 2012), instead it only transform the insurance scheme to a loss occurrence.Finally, also the view put forward by the Court as regards the impact of the claims made clause on mandatory statutory professional liability insurance deserves attention. In this regard, the Court clarifies that article 3, paragraph V of Legislative Decree n. 138 of 2011 requires professionals to underwrite <em>“an adequate insurance policy for the risks related to their professional activity”. </em>According to the Court, <em>the assessment of the suitability of the policy will very hardly have a positive outcome in presence of a claims made clause, that, regardless of how it is structured, exposes the Insured to coverage gaps”.</em>It is too early to clearly determine the impact of the judgment in the Insurance Industry in Italy and on policies issued before that decision. However, it seems clear that the decision raises a number of questions among the professionals involved in the industry within and outside Italy. The debate is already starting <em>inter alia</em>&nbsp; among the foreign Insurers, brokers and intermediaries currently placing their insurance policies in the Italian market and mainly those EU underwriters carrying out their business in Italy under the right of establishment or the freedom of services principles. It is not a mystery that claims made policies have been introduced in Italy by foreign insurers and achieved significant penetration into contracts due to their capacity to grant coverage for risk which would have been unlikely insured under the common loss occurrence schemes (the only scheme regulated under the current provision of the Italian civil code).In Italy, claims made policies have never been specifically regulated and their interpretation has always been left to the Courts on a case by case basis.The decision has the great advantage that for the first time the Supreme Court confirmed that “pure” claims’ made policy are valid and providing coverage for unlimited retroactivity periods, claim made clauses are not considered oppressive (so that under the Italian law they do not need any express approval and acceptance).However, the judgment will also raise doubts and comments with regards to the so called “mixed” claims made policies (those providing coverage with regards to events occurred in a limited retroactivity period). With regards to that case, it seems that the Court overruled the previous interpretation of those atypical but so common (and successful) coverage schemes.In particular the new Court’s construction could lead to the risk that a claims’ made clause could be considered null and void <em>ex officio</em> by the Judge under an overall evaluation of the deservedness of the policy.&nbsp; Such a principle (and in particular the risks related to the interpretation case by case by the Judge) could open an area of uncertainty on the validity of the policies already issued in Italy in the “mixed claims made scheme” and would have an impact on the policies to be underwritten in the future.In this perspective, it is not completely clear whether the latter could be an obstacle in the market and, in particular, in the attraction of foreign insurers in our country. Historically the Italian insurance market has always been one of the most active and relevant within the EU (not only for our tradition because it is told that the first insurance policy was issued in Venice) and, <em>de iure condendo</em>, we strongly suggest the Italian Government to set forth a clear peace of law in order to definitely regulate claims’ made policies also in Italy, avoid any area of uncertainty and grant our Country to continue to keep up with the European Union Insurance Industry.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 14 Jun 2016 07:20:30 +0200</pubDate>
                        <title>The discipline of construction and services concessions in the new Italian public contracts code (Act 18 April 2016, No. 50)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-discipline-of-construction-and-services-concessions-in-the-new-italian-public-contracts-code-act-18-april-2016-no-50</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Act 18 April 2016, No. 50, the new "Code on public procurement and concession contracts" (hereinafter, the "Code"), transposed into Italian law the EU 2014 Directives on public procurement.Amongst others provisions, Articles 164 – 178 introduce, for the first time, systematic rules on concession contracts (regulated by the Directive 2014/23/EU). In the earlier law (Act 12 April 2006, No. 163) only construction concessions were regulated while, for the services sector, the law merely referred to general principles on competition and non-discrimination.Concession contracts are defined by EU Law as contracts concerning the execution of works or the provision and the management of services, the consideration of which consists either solely of the right to exploit the works or services that are the subject of the contract or in that right together with payment.<strong>The operating risk is the main feature of a concession contract</strong>The main feature of a concession contract is the transfer to the concessionaire of an operating risk of an economic nature. This principle was already the basis of existing discipline on concession contracts for works but, in the practical application of the law, economic operators (not only in Italy) aided by skilled lawyers, have developed model contracts in which the operating risk was reduced or even eliminated. This happened, for instance, in concession contracts related to real estate used by the same contracting authorities, with the requirement that these authorities pay construction and concession costs, regardless of the use of the real estate itself.The recitals to Directive 2014/23/EU (at No. 18, No. 19 and No. 20) underline that the operating risk is the main feature of a concession contract, involving the possibility that the investment made and the costs incurred in operating the works or services may not be recouped.That being said, Directive 2014/23/EU allows that a part of the risk remains with the contracting authority. The Directive specifies that the operating risk shall stem from factors that are outside the control of the parties, consisting in the risk of exposure to market fluctuations.In line with the EU Directive, the Code (art. 3, lett. zz) provides that:</p><ul> <li>the operating risk is the risk, transferred to the concessionaire, in exploiting the works or services encompassing demand or supply risk or both; it refers to the possibility that the variations of costs and revenues of the concession influence economic and financial balance;</li> <li>the concessionaire assumes operating risk where, under normal operating conditions, it is not guaranteed to recoup the investments made or the costs incurred;</li> <li>the part of the risk transferred to the concessionaire shall involve real exposure to market fluctuations, such that any potential estimated loss incurred by the concessionaire shall not be merely nominal or negligible.</li></ul><p>The Code, in line with the Directive, defines the components of the operating risk for a correct interpretation of contracts:</p><ul> <li>construction risk, is the risk related to delivery delays, cost increases, technical problems related to the works and failure to complete them; it is essentially the same risk as that of the contractor;</li> <li>availability risk, is the risk linked to the concessionaire's ability to deliver the agreed upon contractual services both in volume and expected standards of quality;</li> <li>demand risk, connected to varying volumes of demand for the service that the concessionaire must satisfy, to reduced demand and, therefore, cash flows.</li></ul><p><strong>Economic and Financial balance and correct risk allocation</strong>The Code stressed the financial viability of the operation, which constitutes a requirement for the success of the specific contractual model.&nbsp;Correct risk allocation results in economic and financial balance. According to the definition contained in the Code (article 3 lett. fff), economic and financial balance requires two simultaneous elements consisting of affordability and financial viability, where:</p><ul> <li>affordability indicates the capacity of the project to create value during the validity of the contract and to generate profits adequate to the invested capital;</li> <li>financial viability indicates the capacity of the project to generate cash flow sufficient to guarantee loan repayment.</li></ul><p>With the sole purpose of reaching economic and financial balance during tender procedures, the payment of a partial price by the contracting authority can be envisioned (article 165, comma 2):</p><ul> <li>as a contribution;</li> <li>in the case of a construction tender, the contribution can be rights to the usage of real estate, within the capacities of the contracting authority and whose usage is instrumental and technically necessary for the construction works in question;</li> <li>the transfer of real estate property rights.</li></ul><p>The price paid by the contracting authority cannot, however, be higher than 30% of the overall cost of the investment, including financial costs.For the purposes of the price charged to the contracting authority, all advantages to the contracting authority, besides monetary compensation are to be considered, such as the value of public guarantees or other financing mechanisms.<strong>The duration of the concessions</strong>The duration of the concessions is determined in the tender offer on the basis of the works or services requested from the contractor and on the basis of the value and complexity of the concession itself (article 168, comma 1). In practical terms, the duration of the contract is based on objective economic criteria and is directly proportional to the necessity to recover the investment sustained by the contracting authority, which result from the financial plan (article 168, comma 2).The duration of the concession provided for in the plan or, if shorter, in the contract is mandatory and cannot be increased even if circumstances impacting financial stability arise. This approach is based on the general interest in protecting competition in a free market, which mitigates against unreasonably long contracts. In addition, unreasonably long concessions can constitute an unacceptable obstacle to free movement of services and to freedom of establishment.<strong>Modification of concession contracts</strong>As a general principle of the Code (article 175) a new tender procedure is required where there are material changes to the initial concession. A modification shall be considered to be substantial in the case of substantial changes that significantly alter the essential elements of the initial contract (article 175, par. 1).In any event, without prejudice to article 175, par. 1, a modification shall be considered to be substantial where one or more of the following conditions are met:</p><ul> <li>the modification introduces conditions which, had they been part of the initial tender procedure, would have allowed for the admission of applicants other than those initially selected or would have attracted additional participants in the tender procedure or for the acceptance of a tender other than that originally accepted;</li> <li>the modification changes the economic balance of the concession in favour of the concessionaire in a manner which was not provided for the initial concession;</li> <li>the modification extends the scope of the concession;</li> <li>where a new concessionaire replaces the one to which the concession was initially awarded, in cases other than those for which such replacement is specifically permitted.</li></ul><p>However, the Code provides some specific cases in which a modification to the initial contract is permitted without a new tender procedure. The possibility of technical and financial changes to concessions is consistent with the nature of concession contracts, since concessions are usually long-term contracts that are often subject to changing circumstances. In that respect Directive 2014/23/UE recognizes the need for a certain flexibility to adapt the concession to the supervening circumstances without a new tender procedure.The Code states that concession contracts may be modified without a new tender procedure in the following cases:</p><ul> <li>where the modifications, irrespective of its monetary value, have been provided for in the initial concession contract, on condition that:<ul> <li>they shall not provide for modifications or options that would alter the scope of the concession;</li> <li>they do not result in an extension of the duration of the concession;</li></ul></li> <li>for additional works and services provided by the original concessionaire that were not included in the initial concession, where a change of concessionaire is not viable due to economic or technical reasons;</li> <li>the modification is required due the following factors:<ul> <li>the modification is requested by circumstances which a diligent contracting entity was not in a position to foresee;</li> <li>the modification does not alter the scope of the concession;</li></ul></li> <li>where a new concessionaire replaces the one to which the contracting authority had initially awarded the concession as a consequence of either:<ul> <li>the application of a review clause of the concession contained in the tender documents;</li> <li>the complete or partial taking over of the position of the initial concessionaire, following corporate restructuring, including takeovers, mergers, acquisitions or insolvency, provided that (a) the new economic operator fulfils the criteria for qualitative selection initially established and (b) that this does not entail other substantial modifications to the contract, notwithstanding the need of any prior authorizations of the authority, where required by relevant legislation;</li></ul></li> <li>where the modifications, irrespective of their value, are not substantial.</li></ul><p>For concession contracts below a certain threshold value modifications are also permitted without a new tender procedure, without any need to verify the substantial nature of the modifications (article 175, par. 4 and 5). In particular, where the value of the modifications is below both of the following values:</p><ul> <li>the threshold of euro 5,225,000;</li> <li>10% of the value of the initial concession.</li></ul><p>In conclusion, concession contracts can be modified without a new tender procedure only in cases specifically provided for in the Code. In other cases a new procedure in line with the principles of equal treatment and transparency is necessary.<strong>Termination, revocation and withdrawal of concession contracts</strong>The Code contains a single provision governing termination, revocation and withdrawal of concession contracts (article 176).The termination of the concession contracts is related to the self-defence power provided by the public law, which entitles the contracting authorities (public entities) to annul or revoke the awarding of contract (article 176, par. 1). Termination of the concession contracts occurs in the following cases:</p><ul> <li>the concessionaire should have been excluded from the tender procedure because he did not meet the general admission requirements (article 80);</li> <li>unlawfulness of the award procedure as established by the Court of Justice of the European Union in accordance with article 258 TFUE;</li> <li>unlawful modifications to the concession contract for breach of obligations to put in place a new tender procedure.</li></ul><p>In case of the revocation by the contracting authority for unlawfulness of the tender procedure for not attributable to the concessionaire, the Code grants the concessionaire the right to be compensated by the contracting authority (article 176, par. 3).Both for revocation and withdrawal for breach, the Code provides for the right of the concessionaire to be granted a compensation (article 176, para. 4), consisting in:</p><ul> <li>the value of the works, as well as the additional charges or, if the work has not yet be completed, the costs actually incurred by the concessionaire;</li> <li>the penalties and other costs incurred or to be incurred in consequence of the termination/revocation;</li> <li>an indemnity in respect to loss of earnings compensation equal to 10% of the value of works still to be carried out which is equal to the present value of the part of the service of the monetary costs of the operations envisaged in the business plan attached to the concession contract.</li></ul><p>In the different case of revocation for reasons attributable to the concessionaire, he is responsible pursuant to the general principles set forth in the Civil Code governing breach of contract.Moreover, in this case the Code provides for step-in by another economic operator designated by the financers (article 176, par. 8). Subject to the consent of the contracting authority, this economic operator replaces the concessionaire and carries on the concession. However, unlike the provisions of the earlier Code, the replacement of the concessionaire shall be limited to the time necessary for carrying out a new tender procedure.<strong>The transitional regime concerning the concession contracts already assigned without competition or with the project financing formula</strong>With regard to concession contract still in progress and not assigned through a project finance formula, or assigned without a public tender procedure, the Code provides for competition. In this sense, the Code (article. 182) provides the concessionaire’s obligation to:</p><ul> <li>assignment of a share of the works, services or supplies equal to 80% through a public tender procedure;</li> <li>proceed to the realization of the remaining 20% by means of in-house companies, or entrusting its execution to third parties through a simplified public tender procedure (invitation to five competitors).</li></ul><p>The Anti-bribery Authority (ANAC – <em>Autorità Nazionale Anti Corruzione) </em>shall verify compliance with this rule.<strong>&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <guid isPermaLink="false">news-6156</guid>
                        <pubDate>Mon, 13 Jun 2016 07:28:25 +0200</pubDate>
                        <title>Why the Italian System for implementing EU Directives doesn’t work: some considerations for implementing a Better Way</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/why-the-italian-system-for-implementing-eu-directives-doesnt-work-some-considerations-for-implementing-a-better-way</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Infringement Procedures against Italy (IPS) for late or bad implementation of EU Directives are many, too many, also if during the last 10 years this number has been reduced: in 2006 the Infringement Procedures were 260, in 2013 180, now 82 . To this “physiological” number must&nbsp;be added the “system” of the Pilot Cases, that was introduced by the European Commission in 2011 and that consists in a sort of “pre-communication” of the opening of proceedings. Currently there are about 20 Italian Pilot Cases.An important contribution to the reduced number of IPS comes from a new way of managing the implementation of Directives. In fact, a data-base was introduced by the Government in 2007-2008 and a Group of Experts of the Presidency of the Council of Ministers which collects periodically and accurately the documents coming from the EU Institutions. This avoids the shunting of information into separate departments in different ministries. The result has been less downtime and more action.Nevertheless the problem remains: Italy needs a “Better Way” for introducing and implementing European Union Law into national law. This derives from many problems and it is the main reason for the opening of the IPS.But why doesn’t Italy comply immediately with the EU law? The reason is mostly political: while Italy has an European vocation, Ministers and High Level bureaucrats were always not up to the technicalities required for implementing detailed rules.If these problems could, at first, be considered only “political”, at the same time they can explain the low level of good transposition of EU law into national law.<em>Pacta sunt servanda </em>is a basic principle of domestic and international law. It is a principle on which modern States and the international community rely heavily in order to secure the achievement of important policy objectives such as arms control, free trade and sustainable environment. Any system based on parties agreeing on a set of mutual obligations works only if those agreements are fulfilled.The European Union is above all a community of law. Legal integration is probably one of the most defining features of European integration and it is intensively studied by the academic community. Indeed, almost on a weekly basis, EU legislators adopt laws that require national authorities to take measures to comply with their obligations.To what extent do Member States comply? And if they don’t, what explains noncompliance? The literature abounds with explanations but there are relatively few mega studies.<strong>Compliance with the deadline to transpose EU Directives in Member States</strong>Since 1984 (during the negotiation of the Single European Act, signed in 1986), the Commission has yearly reported to the European Parliament on the number and quality of state infringements which it has detected or which have been referred to it by third parties. This information, along with the administrative and legal measures taken by the Commission and the European Court of Justice, on the basis of Article 226 EC (now 258-260 TFEU), are collected in the Annual Report on Monitoring the Application of Community Law.It can be seen from these reports that noncompliance is a systematic and pathological problem. That being said, the number of infringement proceedings plummeted during the 1990s and it stabilised on an average of more than 1000 formal proceedings initiated per year. &nbsp;Additionally, noncompliance, when it has set in motion the infringement procedure, has not increased over time and has remained a temporary phenomenon. A minority of cases are referred to the ECJ and none of its rulings on noncompliance have been permanently ignored by the member states so far.Some Authors and observers <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> highlight the existence of a delay in transposition which is not immediately apparent from the Official Commission Statistics. It was pointed out that about 60% of the directives adopted between 1995 and 1998 have been transposed late in the Netherlands, even though the cumulative backlog of not-notified directives as of 31 December 1992 was a mere 4%.In this frame we distinguish between two categories of variables that have been used to explain noncompliance: those that emphasise some intentional opposition against the content and effects of the law and those that emphasise capacity-related issues.<strong>Compliance with the deadline to transpose EU Directives in Italy</strong>On the basis of this examination of noncompliance in Member States, we approach now the problem in Italy, especially from the legislative point of view.<strong>The negotiation and transposition of Directives and Regulations: the Italian way</strong>Law 234 of 2012 radically changed the way Community law is implemented in Italy, by making transposition more timely and effective. The implementation of EU directives and framework decisions is separated from the implementation of other EU Acts and Documents and international Treaties. The older “Community Bill”, that was introduced in 1989 at the end of each year and included provisions to implement EU legislation was divided into two separate legislative instruments.&nbsp;A European Delegation Bill is introduced by the Government by 28 February each year, and includes legislative delegation for the implementation of Directives. If necessary, a further European Delegation Bill may be introduced by 31 July. In conjunction with such measure, the Government shall introduce a Yearly Report on the development of the European Integration Process, Italy’s participation in the European law-making process and the implementation of economic and social cohesion policies.In conjunction with the European Delegation Bill, or even independently of it, the Government may introduce a European Bill, including all amendments to current proceedings or rulings of the Court of Justice, as well as measures for the implementation of other EU acts and of international treaties negotiated and signed by EU.According to this law, the Government has specific duties to provide information to both houses of the legislature. They consist in the obligation to transmit acts and documents and the obligation to communicate information. The European Commission also delivers consultation documents and its legislative proposals directly to the national parliaments <strong>(see TFEU).&nbsp;</strong>The legislative instruments and acts of the European Union are object of the work of the appropriate parliamentary Committee for considerations and to the Committee for EU Policies for its opinion. The relevant Committees may formulate observations and adopt policy-setting instruments for the Government.With the coming into force of the Lisbon Treat, Parliaments can send reasoned opinions to the European Institutions concerning whether draft EU legislative instruments conform to the principle of subsidiarity (the so-called “early-warning system”).Law 11 of 2005 introduced the parliamentary scrutiny reserve. This may be applied on the initiative of one of the two Houses of Parliament or of the Government, in relation to every EU measures or draft measure that the Government is under a duty to transmit to the two Hpouses. As of 2000, on the basis of a procedure suggested by the Committee on the Rules of Procedures, the Chamber of Deputies has examined the legislative programme of the European Commission and the political programme of the Council (The Semester Presidency Programme). In respect of European Affairs, Parliamentary Committees may use all ordinary instruments of enquiry, policy-setting and control provided for the Rules of Procedure (hearings, fact-finding enquires, questions and interpretations, resolutions and motions).Regarding the Senate, under Senate Rule 144-bis, the Delegation Bill and the Government’s Yearly Report should be introduced simultaneously before the EU Policy Committee and any other committee having jurisdiction over the subject matter therein dealt with. The two documents are considered together, until the Delegation Bill and the resolution on the Yearly Report are passed by the Senate.Therefore, a number of factors explain Italian noncompliance in transposing EU directives in Italy: tortuous procedures, no clear and transparent regulations, mixed and concurrent powers between Central Government and Regional and Local Authorities.The Assembly has a non-identified role; the Government sharing its powers between Sectorial Ministries, Foreign Affairs Ministry, Presidency of the Council of Ministers, European Department and the Italian Permanent Representation to the EU. Each of these Entities plays a non-coordinated role so that the Italian proposal become weak, confused and not up to the importance of a Founder Member State.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Mastenbroeck E. (2003), Surviving the Deadline : The Transposition of EU Directives in the Netherlands, in “European Union Politics”, n.4, pp.371-395</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 13 Jun 2016 07:25:39 +0200</pubDate>
                        <title>The UK is all in a muddle over the Lesser Duty Rule</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-uk-is-all-in-a-muddle-over-the-lesser-duty-rule</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>The UK does not understand the lesser duty rule</strong>A recent non-paper from the UK supports limited reform of the EU’s trade defence instruments with respect to timing, profit margins, interim reviews, and increased use of anti-subsidies. It opposes even limited relaxation of the Lesser Duty Rule (LDR).The UK takes a very pragmatic approach to the LDR. It considers that there is no compelling evidence that anti-dumping duties set in line with the LDR have not been effective in reducing unfairly priced imports. The UK cites evidence from four steel cases in 2008, 2009, 2013 and 2015. The UK argues:<em>Relaxing the LDR would of course enable higher tariff duties in some cases, but we question what greater reduction in import levels this would achieve and whether it would be any more effective in dissuading unfair trade. </em>This is an empirical argument and it is beyond the scope of this short commentary to determine if it is correct. Anecdotally, however, it can be said that there are cases where the level of duties have not been dissuasive.The objective of this comment is different. It concerns the other arguments made by the UK against change. Essentially the UK argues that relaxing the LDR:</p><ul> <li>Could increase costs for users and consumers;</li> <li>Change the balance of competing interests between affected industries;</li> <li>Impose unnecessary costs on consumers;</li> <li>Create a risk of retaliation because of higher tariffs.</li></ul><p>These are all valid arguments. The problem is that, in trade defence law, these are not injury or even lesser duty arguments. These are Union Interest arguments and, in the course of trade defence investigations, are only assessed in relation to Union Interest and not in relation to the calculation of a duty. The UK is mixing up arguments.Article 21 of the EU Anti-Dumping Regulation allows an evaluation of whether the EU should take measures taking into consideration various interests taken as a whole including the interests of the domestic industry and <em>users and consumers</em>.The arguments that the UK raises in relation to the LDR refer to factors that must be taken into consideration when evaluating the appropriateness of measures under the Union Interest test. They are not factors to be taken into consideration when determining the possible duty that could be imposed.EU anti-dumping law sets out clear technical rules in relation to the calculation of dumping margins. There is a long established, but questionable, practice in relation to the calculation of injury margins. And, in relation to the duty to be imposed on the basis of these margins, Article 9(4) of the basic Regulation provides:<em>The amount of the anti-dumping duty shall not exceed the margin of dumping established but it should be less that the margin if such lesser duty would be adequate to remove injury to the Community industry.&nbsp;</em>To the extent that Article 9(4) lays down a lesser duty ‘rule’ (see further), the rule is in relation to the Union industry only, and does not refer to users and consumers. The interests of users and consumers are to be taken into account within the terms of Article 21.It can be concluded therefore that the arguments that the UK uses to justify the continued use of a lesser duty ‘rule’ (balancing the needs of users and consumers), find no place in Article 9(4) and are therefore legally irrelevant. They must be excluded in any evaluation of what duty is appropriate in any investigation.Article 9(4) addresses the level of the anti-dumping duty and whether, should that duty be based on the dumping margin, it is adequate to remove injury to the Union industry. It is an assessment that simply does not pertain to the interests of users and consumers. The UK is arguing chalk and cheese. It has gotten itself in a muddle.<strong>Is there a lesser duty ‘rule’ at all? </strong>The UK refers to a Lesser Duty Rule. Is that a correct interpretation of Article 9(4)? Reading the text it is not so clear. There is no ‘rule’. There is no rule in two senses:Firstly, there can be no ‘rule’ when what the law provides is ‘should’ and not ‘shall’. The duty <em>shall not </em>exceed the dumping margin, but <em>should be less</em> where a lesser duty would be adequate to remove injury to the Union industry. Considering this to provide for a ‘rule’ is a simple misreading of the text (even if the Commission misreads it as well).Secondly, there can be no ‘rule’ requiring fixing of the duty at the lower of the dumping and injury margins. That is not what the text says. The text requires an evaluation of whether the dumping margin is adequate to remove injury. An evaluation of <em>adequacy to remove injury</em> might find that it is necessary to set the duty at the level of the dumping margin, or that a higher duty is necessary to remove injury (nothing can be done in this case), or that a lower duty is enough. There is no ‘rule’ as to the outcome.<strong>Conclusions</strong><u></u>The UK non-paper is a useful basis for a debate on the Lesser Duty Rule because it forces an examination of what is provided in EU law and the separation between the evaluation of the Union Interest test and the level of the duty.&nbsp;The situation of users and consumers is not relevant for the fixing of the level of the duty and is not relevant in the application of the so-called Lesser Duty ‘Rule’.The UK arguments are both legally and practically irrelevant.&nbsp;<strong>&nbsp;</strong></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 03 Jun 2016 09:44:46 +0200</pubDate>
                        <title>La Commissione Europea pubblica le statistiche sulla sicurezza stradale per il 2015</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-commissione-europea-pubblica-le-statistiche-sulla-sicurezza-stradale-per-il-2015</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Commissione Europea ha pubblicato le statistiche sulla sicurezza stradale dell'Unione Europea per il 2015, in data 31 marzo. I dati sono basati su singoli soggetti per ogni Paese stimando il numero di persone gravemente ferite sulle strade europee. Le strade europee rimangono le più sicure al mondo, a giudicare dai dati. Il costo sociale (riabilitazione, l'assistenza sanitaria, i danni materiali, ecc.) di vittime della strada e per le lesioni su strada, è stato stimato essere non inferiore ad Euro 100 miliardi all'anno.Al fine di dimezzare il numero di vittime della strada entro il 2020, gli Stati membri devono agire a livello nazionale e locale: dal rispetto del codice stradale, allo sviluppo delle infrastrutture e alla manutenzione, ma anche promuovendo campagne di educazione e sensibilizzazione, migliorando le leggi che consentono la contestazione delle infrazioni stradali commesse all’estero o impostando <em>standard</em> tecnici di sicurezza per l'infrastruttura e i veicoli.Le innovazioni tecnologiche hanno contribuito alla sicurezza dei veicoli e hanno un forte potenziale sul miglioramento della sicurezza stradale in futuro, in particolare nel settore dell'automazione dei veicoli e della connettività. Un chiaro esempio? Dallo scorso gennaio, l'Unione Europea sta spingendo i produttori di automobili ad accelerare il lavoro sulle auto senza conducente. Esse potrebbero non essere disponibili sul mercato nei prossimi anni, ma si pensa che avrebbero un grande potenziale al fine di migliorare la sicurezza stradale, nella misura in cui comporterebbero l’eliminazione totale dell'errore umano.<strong>Le autorità dell'UE discutono il “modello di Mosca” per proteggere gli aeroporti</strong>A seguito degli attacchi di Bruxelles e al fine di contrastare il terrorismo, il Gruppo degli Esperti della Sicurezza Nazionale dei Trasporti (“<em>Landsec</em>”) ha programmato una riunione in data 11 aprile, al fine di&nbsp; affrontare il problema della sicurezza negli aeroporti e dei sistemi di trasporto pubblico di massa.Gli Stati membri e l'Unione Europea hanno imparato una dura lezione anche da precedenti attacchi terroristici, come quello presso l'aeroporto Domodedovo di Mosca nel 2011, e gli attentati dei treni a Madrid, quando 191 persone sono morte nel 2004. Da parte propria, le autorità russe hanno rinforzato i controlli per l'accesso ai <em>terminal </em>e la Spagna ha aumentato le misure di sicurezza con telecamere a circuito chiuso e assicurando la presenza di guardie. Le norme UE sono focalizzate sull’individuazione di <em>standard</em> comuni da applicare in tutti gli aeroporti dell'Unione Europea per prevenire eventuali atti di interferenza illecita per gli aeromobili, mentre i parcheggi dell’aeroporto, le stazioni ferroviarie aeroportuali e anche le aree di <em>check-in</em> degli aeroporti non sono coperte da alcuna normativa dell'Unione Europea. La Commissione Europea si è raccomandata in tal senso, nei confronti del gruppo di esperti, affinché siano esaminati metodi per sviluppare una maggiore sicurezza integrata in questo campo.<strong>Il Parlamento Europeo ha votato sul “Pacchetto Protezione Dati”</strong>Il 14 aprile, i membri del Parlamento Europeo hanno dato la loro approvazione finale alle nuove regole per fornire ai cittadini un migliore controllo dei propri dati personali e, allo stesso tempo, per creare un livello elevato e uniforme di protezione dei dati in tutta l'Unione europea. Questa riforma sostituirà l'attuale Direttive sulla Protezione dei Dati<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>. Le norme attuali risalgono al 1995 e non soddisfano le esigenze di un mondo sempre più digitalizzato, dove le tecnologie, i <em>social media</em> e l’<em>internet banking</em> stanno diventando sempre più comuni.Tali cambiamenti sono stati progettati per assicurare i diritti dei consumatori, la certezza legale e una concorrenza più equa nell'era digitale permettendo ai cittadini di decidere quali informazioni personali vogliono condividere. Oltre a ciò, il pacchetto di protezione dei dati include anche una direttiva sui trasferimenti di dati a fini giudiziari e di polizia, definendo lo <em>standard </em>europeo per lo scambio d’informazioni tra le autorità pubbliche.<strong>Migrazione: il piano d'azione della Turchia è cominciato</strong>Sulla base del piano d'azione congiunto UE-Turchia lanciato il 29 novembre 2015 e la dichiarazione UE-Turchia del 7 marzo 2016, l'Unione Europea e la Turchia hanno deciso di limitare l'immigrazione illegale dalla Turchia verso l'Unione Europea stessa, per mezzo di un accordo che contrasta il modello di <em>business</em> dei trafficanti. Il piano cerca anche di rimuovere qualsiasi incentivazione alla ricerca di percorsi illegali verso l'Unione Europea.Il piano è semplice. La Turchia accetterà di riprendersi indietro gli immigrati clandestini e l'Unione Europea accetterà gli immigrati “legali” per un numero corrispondente. L'Unione Europea spera che il numero di immigrati clandestini diminuisca in quanto essi saranno a conoscenza del fatto che verranno immediatamente rimandati indietro. La Turchia permetterà ai clandestini di andare in Grecia, poiché questo gli consentirà di mandare più immigrati “legali” nell’Unione Europea, riducendo l’impegno per la Turchia. Per ogni siriano rimandato in Turchia dalle isole greche, un altro immigrato siriano sarà reinsediato nell'Unione Europea legalmente e l’Unione Europea, in stretta cooperazione con la Turchia, accelererà l’erogazione dei tre miliardi di euro per il Fondo dei rifugiati in Turchia.<strong>Referendum olandese sull’associazione UE-Ucraina</strong>Forti sentimenti anti-UE sono stati rivelati in Olanda. Il trattato UE sull’Associazione per il Commercio e la Sicurezza con l'Ucraina, già firmato dal primo ministro olandese Mark Rutte e approvato dalle altre nazioni europee, è stato respinto da due terzi degli elettori olandesi il 7 aprile. Questo significa che il 64% degli elettori olandesi si oppongono, non solo al trattato, ma anche alle politiche europee per quanto riguarda la crisi dell’immigrazione nonché quella economica. La partecipazione è stata del 2% superiore alla soglia del <em>quorum</em>.Il risultato può essere interpretato come un segno di crescente euro-scetticismo dell’Olanda, che in questo momento detiene la presidenza dell'Unione Europea. Il dovere del governo olandese sarà quello di valutare come procedere, per soddisfare tutte le parti: mantenere l'accordo con l’Ucraina in vigore, o di elaborare, forse, un elenco di clausole di esenzione per l’Olanda.<strong>Volkswagen investe circa mezzo miliardo di euro nella digitalizzazione dei camion </strong>Al fine di migliorare le caratteristiche digitali dei veicoli pesanti, i produttori di camion hanno focalizzato la loro attenzione sull'automazione nel trasporto su strada e, secondo la dichiarazione pubblica effettuata in data 4 aprile, la divisione di produzione di camion di Volkswagen investirà circa mezzo miliardo di euro entro il 2020. La società aveva rafforzato la produzione sui camion prima che lo scandalo sulle emissioni fosse reso noto lo scorso settembre ed ora sta investendo sulle tecnologie di digitalizzazione e di mobilità, al fine di raggiungere un miglioramento della comunicazione dei sensori di bordo con frenata automatica e di altri sistemi nell’arco dei prossimi cinque anni. Tutte queste misure sono solo un esempio del prefissato scopo di superare uno scandalo che ha messo considerevolmente in pericolo la propria immagine.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> La direttiva (CE) 95/46 del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e alla libera circolazione di tali dati.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 03 Jun 2016 09:43:29 +0200</pubDate>
                        <title>Un commento in merito alla nuova circolare dell’Enac relativa ai requisiti per ottenere la licenza di trasporto aereo in Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/un-commento-in-merito-alla-nuova-circolare-dellenac-relativa-ai-requisiti-per-ottenere-la-licenza-di-trasporto-aereo-in-italia</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 23 dicembre 2015 l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), nell’ambito del proprio programma di semplificazione normativa, ha emesso la Circolare EAL 16/A avente ad oggetto i nuovi rilasci della licenza di esercizio del trasporto aereo, in sostituzione della precedente del 27 febbraio 2009, nel quadro del Regolamento (CE) No. 1008/2008<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> (di seguito il “Regolamento”).La finalità espressa della Circolare è “<em>l’adeguamento al Reg. (CE) n. 1008/2008 ed al mutato scenario economico del mercato, anche in considerazione delle indicazioni fornite dalla Commissione europea</em>”.Ed infatti, come sottolineato dalla Commissione europea nella sua comunicazione al Parlamento (COM 2013-129 finale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>), l’adeguatezza della posizione organizzativa, economica e finanziaria dei vettori è una condizione necessaria per la sicurezza delle operazioni e per la capacità di adempiere agli impegni assunti nei confronti degli utenti. Va ricordato che il mercato unico del trasporto aereo ha portato benefici significativi ai consumatori. Tra essi figurano una varietà più ampia di servizi aerei (come il progressivo sviluppo di vettori «a basso costo» e l’introduzione di nuove rotte) e una maggiore scelta di tariffe grazie all’aumento della concorrenza. Tuttavia, la concorrenza impone una pressione sempre maggiore sulle compagnie gestite in modo inefficiente o su quelle che rispondono in modo inadeguato alle richieste dei clienti, i cui punti critici vengono alla luce quando la domanda diminuisce e i costi aumentano. Pertanto, secondo la Commissione, “<em>L’aumento della concorrenza ha accompagnato l’aumento del numero di stati di insolvenza di compagnie aeree, con 105 vettori aerei di linea europei divenuti insolventi tra il 2000 e i primi sei mesi del 2012<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><sup><strong>[3]</strong></sup></a>. L’importanza di tali insolvenze va dalle piccole compagnie aeree, la cui offerta era relativamente ridotta e quindi con un impatto limitato, alle compagnie aeree più grandi</em>”.Ne consegue la necessità di intensificare il monitoraggio economico-finanziario svolto dagli Stati membri nei confronti dei vettori aerei in applicazione del Regolamento.Per questo motivo, la Circolare è - finalmente - molto più rigida nell’indicare i requisiti che devono essere soddisfatti dagli operatori aerei. E’ quindi necessario che la struttura aziendale preveda idonee figure professionali responsabili dell’attività amministrativa, economico-finanziaria e commerciale, e che, tra l’altro, i soggetti che gestiscono effettivamente e in modo continuativo l’attività d’impresa non siano stati dichiarati falliti.Inoltre, ai sensi dell'art. 5 della Circolare, l’impresa richiedente deve dimostrare di poter far fronte in qualsiasi momento ai propri impegni effettivi e potenziali stabiliti su presupposti realistici per un periodo di 24 mesi. Si deve, inoltre, dimostrare la capacità di sostenere i costi connessi con le operazioni secondo i propri piani economici in base, anche in questo caso, a presupposti realistici per un periodo di tre mesi dall’inizio delle operazioni senza tener conto delle entrate derivanti da tali operazioni.Dette condizioni, afferiscono, quindi, sia alla sostenibilità economico-finanziaria, sia alla liquidità dell’impresa.In particolare, nell'ambito della valutazione di sostenibilità economico-finanziaria, ENAC esamina anche gli strumenti a garanzia della solvibilità degli impegni assunti quali, a&nbsp; titolo di esempio, fideiussioni e contratti autonomi di garanzia.Per quanto riguarda la liquidità dell'impresa, si richiede che la stessa faccia affidamento, nel periodo considerato, sulle risorse monetarie autonomamente possedute, quali le disponibilità in conto corrente e i mutui.Ovviamente, un eccessivo ricorso al debito da parte della compagnia come fonte di finanziamento dovrà essere opportunamente valutato dall’ENAC in termini di solidità dell’impresa.Ai fini della valutazione dei suddetti requisiti si tiene conto, infine, della congruità del capitale sociale sottoscritto e versato, di cui l'impresa dà evidenza nel Business Pian presentato.Tali requisiti devono essere soddisfatti per tutta la validità della licenza e, di conseguenza, in qualsiasi momento l’ENAC ha la facoltà di sospendere la stessa: <em>(i)</em> in caso di mancata rispondenza ai requisiti per il rilascio della licenza; <em>(ii)</em> se il vettore non trasmette i bilanci nel termine prescritto; <em>(iii)</em> se il vettore omette di trasmettere documentazione o informazioni essenziali alla verifica delle condizioni che hanno consentito il rilascio della licenza. Diversamente, la revoca della licenza è prevista qualora: <em>(i)</em> il vettore non provveda a ripristinare, nei termini stabiliti dall’ENAC, il rispetto dei requisiti per il rilascio della licenza; <em>(ii)</em> al termine del periodo di validità della licenza provvisoria si giunga alla conclusione che il vettore non è più in grado di far fronte ai propri impegni effettivi e potenziali; <em>(iii)</em> il vettore trasmetta deliberatamente informazioni false su un elemento sostanziale.Al riguardo, i vettori sono soggetti ad un monitoraggio delle condizioni economico·finanziarie con cadenza almeno trimestrale, al fine di avere visibilità della situazione anche nel corso dell'esercizio finanziario. Ove sussistano chiari segnali dell'esistenza di problemi finanziari o siano in corso procedimenti di insolvenza, il monitoraggio è effettuato con cadenza mensile al fine di valutare il mantenimento del requisito di solidità economico-finanziaria.Da segnalare, altresì, che, nel caso di mutamenti che influiscono sulla struttura giuridica e societaria del vettore, in particolar modo nel caso di fusione o acquisizione (ma anche nel caso di conferimento di azienda, come accaduto nel contesto dell’operazione Alitalia-Etihad), la licenza di esercizio sarà oggetto di riesame.E’ evidente che l’irrigidimento in termini di requisiti economico-finanziari e organizzativi che i vettori aerei devono garantire ai fini dell’ottenimento e del mantenimento della licenza di esercizio è strumentale ad assicurare in modo più efficace il regolare svolgimento delle attività di trasporto aereo; ENAC ha ora strumenti più adeguati e stringenti per monitorare e, auspicabilmente, prevenire le crisi aziendali che hanno portato negli ultimi anni all’insolvenza e alla conseguente instaurazione di procedure concorsuali nei confronti di compagnie aeree.D’altro lato, è da segnalare che la Circolare ha operato, dal punto di vista formale, una semplificazione degli adempimenti, privilegiando la trasmissione informatizzata<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a> della documentazione necessaria, reperibile in apposita sezione del sito dell’ENAC (<a href="http://www.enac.gov.it" target="_blank" rel="noreferrer">www.enac.gov.it</a>), nell’ottica della standardizzazione dei processi amministrativi interessati.<strong></strong><strong>&nbsp;</strong><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1"><sup>[1]</sup></a> Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2"><sup>[2]</sup></a> Cfr. <a href="http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/IT/1-2013-129-IT-F1-1.Pdf" target="_blank" rel="noreferrer">http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/IT/1-2013-129-IT-F1-1.Pdf</a> .<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3"><sup>[3]</sup></a> Questa cifra comprende riduzioni gestite (“wind downs”), acquisizioni e consolidamenti, che possono avere poca o nessuna incidenza sui passeggeri, come nel caso di BMI nel 2012.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4"><sup>[4]</sup></a> L’art. 6 della Circolare richiede che l’istanza sia trasmessa esclusivamente tramite PEC all’indirizzo dell’ENAC.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 03 Jun 2016 09:42:21 +0200</pubDate>
                        <title>L’obbligo di pesatura dei container, tra imminente applicazione nei porti italiani e preoccupazione degli operatori di settore</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lobbligo-di-pesatura-dei-container-tra-imminente-applicazione-nei-porti-italiani-e-preoccupazione-degli-operatori-di-settore</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Dal 1 luglio 2016 dovrà essere effettivamente osservato l’obbligo di pesatura dei container, quale previsto dalla convenzione internazionale <em>“per la salvaguardia della sicurezza umana in mare</em>” (acronimo inglese SOLAS). La su detta convenzione, promulgata a seguito dell’accordo degli Stati membri dell’IMO (Organizzazione&nbsp; Marittima Internazionale) e per questi vincolante, già prevedeva alcune regole in merito all’obbligo di pesatura dei container da caricarsi a bordo di navi impiegate in rotte internazionali<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>. Queste regole sono state enucleate, fin dall’origine, allo scopo di evitare un sovraccarico della nave, con conseguente pericolo per la sicurezza della navigazione e, quindi, per le persone e le merci a bordo.Nel 2014, il Comitato di Sicurezza Marittima (MSC) dell’IMO, con apposita Risoluzione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, ha provveduto ad emendare le su dette norme della convenzione SOLAS, dettando obblighi ancora più stringenti sia in capo agli operatori marittimi che alle autorità nazionali deputate alla emanazione delle regole e modalità di applicazione della normativa internazionale nonché agli effettivi controlli in porto.In vista della prossima, necessaria implementazione delle norme SOLAS, nel mese di aprile 2016 si è tenuta una prima, informale, riunione tecnica presso il Ministero dei Trasporti Italiano. Detta riunione, aveva il duplice obiettivo di iniziare a programmare la predisposizione delle misure regolamentari ed applicative obbligatorie dal prossimo 1 luglio, ma anche di intavolare una discussione circa le difficoltà applicative dell’obbligo di pesatura dei container, ad oggi oggetto di forte preoccupazione da parte di terminalisti e caricatori e delle relative associazioni di settore.Poiché all’interno dell’Unione Europea non era stata ancora elaborata una “posizione comune” in merito, la Direzione Generale Mobilità e Trasporti (cd. DG Move) della Commissione Europea, ha convocato un meeting a Bruxelles tra le autorità nazionali competenti, in modo da poter adottare un piano o una prassi applicativa uniforme delle regole SOLAS sulla pesatura dei container entro i porti dell’Unione.In particolare, in ragione della discrezionalità lasciata dalla convenzione medesima agli Stati parti&nbsp; (ad eccezione della data di entrata in vigore, fissata per l’1 luglio 2016) i temi di discussione hanno riguardato: (i) la previsione di un adeguato periodo transitorio per la graduale implementazione dei processi di pesatura; (ii) la previsione di “intervalli di tolleranza” tra il peso dichiarato<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> ed il peso effettivo del container; (iii) le tipologie di strumentazione di pesatura accettate e le relative certificazioni; (iv) le autorità nazionali preposte al controllo della regolarità delle operazioni di pesatura.Ad esito di detta riunione, il 6 maggio scorso, l’Ammiraglio V. Melone, Comandante Generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, ha firmato il Decreto dirigenziale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> attraverso cui si procede, per quanto riguarda i porti italiani, alla promulgazione delle norme regolamentari di applicazione dell’obbligo di pesatura dei container, quale previsto dalla convenzione SOLAS. Va riconosciuto che, il <em>corpus</em> regolamentare appena emanato non è il frutto del solo lavoro della DG Move ma di un’opera di coordinamento già da tempo in atto tra le amministrazioni degli Stati UE maggiormente interessati al traffico internazionale quali, per l’appunto, Italia, Olanda, Danimarca e Gran Bretagna.In particolare, con il Decreto Dirigenziale del 6 maggio 2016, è stato stabilito: (i) un periodo transitorio dal 1 luglio 2016 al 30 giugno 2017, finalizzato alla graduale implementazione dei processi di pesatura; (ii) che durante tale periodo transitorio, venga concesso un “intervallo di tolleranza” con un limite massimo di scostamento tra il peso dichiarato ed il peso effettivo di 500 kg; (iii) la possibilità di utilizzo di strumenti di pesatura diversi da quelli regolamentari purché l’errore massimo non superi i su detti 500 kg<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>; (iv) che i controlli in merito siano affidati alle Capitanerie di Porto competenti per ciascun porto.La nota stampa rilasciata in occasione della promulgazione del Decreto dirigenziale, annuncia, peraltro, l’attuale lavoro di predisposizione di una circolare esplicativa e di dettaglio per l’applicazione del Decreto medesimo.Sino a questo a punto abbiamo trattato delle questioni di carattere legislativo – regolamentare ed istituzionale. E’, però, altrettanto rilevante dare conto delle posizioni e delle reazioni degli operatori del settore marittimo e delle relative associazioni di categoria.Se da un lato, in occasione dell’annuale seminario dell’Associazione Agenti Marittimi, attraverso l’analisi e l’esposizione di un’indagine condotta presso il porto di Venezia, si è rilevata la necessità di applicazione effettiva dell’obbligo di pesatura a motivo dei rilevanti scostamenti tra “peso dichiarato” e “peso effettivo” dei container movimentati, d’altra parte, tutti gli operatori di settore e le loro associazioni di categoria hanno manifestato alcune comprensibili preoccupazioni.Con specifico riferimento al Decreto dirigenziale, gli operatori del settore hanno portato all’attenzione alcuni aspetti critici. In particolare:</p><ul> <li>la mancata indicazione degli strumenti di pesatura approvati e come possano questi ultimi essere, ad oggi, reperiti;</li> <li>le modalità regolamentari di pesatura ancora definite da provvedimento legislativo del 1992<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>, il quale non regola specificamente la materia ma detta metodi regolamentari di pesatura delle più svariate categorie (persone, farmaci,, pedaggi, etc. ...);</li> <li>il fatto che la soglia di tolleranza vigente sino al 2017 in caso di discostamento tra il peso dichiarato ed il peso effettivo dei container, sia stata fissata a soli 500 kg e, quindi, ad un peso inferiore rispetto a quanto auspicato in sede di meeting presso il Ministero dei Trasporti.</li></ul><p>Quanto alle conseguenze concrete di attuazione dell’obbligo di pesatura dei container, i timori maggiormente condivisi attengono:</p><ul> <li>al rischio di rallentamento delle operazioni di carico e scarico dei container nonché</li> <li>al verosimile congestionamento delle banchine ed il possibile mancato imbarco dei container nel caso in cui le operazioni di pesatura non venissero effettuate entro gli slot concessi alle navi in porto.</li></ul><p>In ogni caso, gli operatori del settore e le loro associazioni di categoria hanno anticipato che profitteranno del termine loro concesso sino al 20 maggio 2016, per la presentazione di osservazioni al Decreto Dirigenziale, termine concesso in vista del rilascio della Circolare esplicativa, la cui pubblicazione è prevista per il mese di giugno.Vi terremo, naturalmente, informati degli sviluppi della questione.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> La Regola VI/2 – <em>“Verified Gross Mass</em>”, prevede, infatti, che si debba procedere alla pesatura obbligatoria dei container attraverso l’acquisizione della “massa lorda dei container verificata” prima dell’imbarco dello stesso.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Risoluzione MSC, 380 (94) del 21.11.2014.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Per “peso dichiarato”, si intende: il peso dichiarato al momento del booking del contenitore, il peso rilevato dalle istruzioni per l’emissione della polizza di carico, il peso dichiarato all’ingresso del terminal per l’imbarco ed il peso dichiarato sulla bolla di esportazione.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Decreto dirigenziale n. 447 del 2016, del 6 maggio 2016.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> O, in alternativa, un errore massimo non superiore a due volte e mezzo quello previsto per la stessa tipologia di strumenti approvati. Vds. D. dirigenziale n. 447 del 2016.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> D. Lgs. n. 517 del 1992.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 03 Jun 2016 09:41:21 +0200</pubDate>
                        <title>La CGUE dichiara legittimi i controlli «a posteriori» delle dichiarazioni doganali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-cgue-dichiara-legittimi-i-controlli-a-posteriori-delle-dichiarazioni-doganali</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”) ha, recentemente, avuto modo di dichiarare la legittimità dei controlli doganali «<em>a posteriori</em>» e l’incompatibilità con la normativa europea di una normativa nazionale che imponga limiti su detti controlli.Nel caso in esame, una società lettone importava, nel 2007, delle biciclette provenienti dalla Cambogia, accompagnate dal certificato di origine emesso dal governo cambogiano. La società, avendo prodotto il certificato richiesto ai sensi della normativa UE, non aveva versato né l’IVA, né i dazi doganali relativi ai prodotti importati.Nel 2008, l’Amministrazione fiscale lettone procedeva a un primo controllo dal quale non risultava alcuna irregolarità. Tuttavia, nel corso del 2010, avendo ricevuto delle informazioni dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), circa la non conformità del certificato d’origine alle disposizioni del diritto dell’Unione Europea, l’Autorità fiscale lettone emetteva un avviso di accertamento nei confronti della società, contestando il mancato pagamento di IVA e dazi doganali.La società impugnava tale avviso di accertamento ritenendolo illegittimo, in quanto frutto di un secondo controllo «<em>a posteriori</em>», come tale vietato dalla legge lettone. L’Autorità fiscale si difendeva affermando che l’articolo 78, paragrafo 3 del Codice Doganale Comunitario (“CDC”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> consentiva di reiterare i controlli già effettuati, entro il termine di tre anni dalla data in cui è sorta l’obbligazione. La società eccepiva, però, che il diritto nazionale lettone consentiva un riesame solo nel caso in cui venisse contestualmente avviato un procedimento penale per frode o altri reati connessi, circostanza non verificatasi nel caso concreto.Il Giudice del rinvio chiedeva quindi alla CGUE se la normativa nazionale lettone, nel prevedere tale limitazione dei controlli, fosse o meno compatibile con l’articolo 78, paragrafo 3 del CDC.La Corte ha innanzitutto evidenziato come la ratio del CDC sia quella di garantire la corretta applicazione delle imposte. Per questo motivo, la Corte ha ritenuto conforme al diritto dell’Unione Europea l’adozione di tutte le misure necessarie per la regolarizzazione della situazione, alla luce dei nuovi elementi emersi<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, qualora si rilevi che siano stati effettivamente commessi errori o omissioni materiali, ovvero errori interpretativi della normativa applicabile.È, inoltre, imperativo che tali revisioni e controlli a posteriori rispettino i principi generali del diritto dell’Unione Europea, segnatamente quelli derivanti dal principio di certezza del diritto e, in quanto corollario di quest’ultimo, dal principio della tutela del legittimo affidamento.Su questo tema, la CGUE si è più volte espressa nel senso che il principio della certezza del diritto intende garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici e richiede che la situazione di un debitore, con riferimento ai suoi diritti e ai suoi obblighi nei confronti dell’amministrazione fiscale o doganale, non possa essere indefinitamente rimessa in discussione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.La stessa Corte, a tale riguardo, ha, inoltre, già da tempo chiarito come l’imposizione di un termine di prescrizione ragionevole sia funzionale a tutelare l’interesse della certezza del diritto e non impedisca quindi l’esercizio, da parte del singolo, dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.Nella fattispecie in esame, lo stesso CDC<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>, all’articolo 221, paragrafo 3, prevede un termine di tre anni per la comunicazione di eventuali nuove obbligazioni doganali. Pertanto, la CGUE ha ritenuto che gli operatori economici siano adeguatamente tutelati e che il principio della certezza del diritto sia rispettato.Infine la Corte ha statuito che, in applicazione del principio di tutela del legittimo affidamento, gli operatori economici non possano fare affidamento sulla conservazione di una situazione esistente (ad es. una obbligazione doganale) ove essa sia ancora suscettibile di modifica discrezionale da parte delle autorità nazionali<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>,. Ciò si verifica, ad esempio, nel caso in cui si verifichino nuovi elementi di fatto che legittimino l’intervento delle predette novità<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.Per tutto quanto sopra la Corte ha, quindi, concluso per l’incompatibilità della normativa lettone con le disposizioni del Codice Doganale Comunitario.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Regolamento (CE) 2913/1992<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Vds., in tal senso, sentenza Terex Equipment e a. C-430/08 e C-431/08, EU:C:2010:15, punto 62<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Vds., in tal senso, sentenze Alstom Power Hydro, C-472/08, EU:C:2010:32, punto 16, e Elsacom, C-294/11, EU:C:2012:382, punto 29<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Vds., in tal senso, sentenze Barth, C-542/08, EU:C:2010:193, punto 28, e CIVAD, C-533/10, EU:C:2012:347, punto 23<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Secondo la giurisprudenza, la previsione può essere sia europea, che nazionale. Si veda in tal senso la sentenza Greencarrier Freight Services Latvia, C-571/12, EU:C:2014:102, punto 40<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Vds., in particolare, sentenza Plantanol, C-201/08, EU:C:2009:539, punto 53<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Vds., in tal senso, sentenza Lagura Vermögensverwaltung, C-438/11, EU:C:2012:703, punto 30.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 03 Jun 2016 09:25:33 +0200</pubDate>
                        <title>Azioni dirette nei confronti dei P&amp;I Club – il caso “YUSUF CEPNIOGLU”</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/azioni-dirette-nei-confronti-dei-pi-club-il-caso-yusuf-cepnioglu</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Diversi ordinamenti europei, quali per esempio quello spagnolo, turco e finlandese, consentono ad un soggetto danneggiato - a determinate condizioni - di agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del danneggiante per ricevere il risarcimento del danno. Si tratta certamente di norme dirette a favorire le vittime di un sinistro.Il tema assume peculiare rilevanza se pensiamo ai reclami che - in linea di principio - potrebbero essere avanzati direttamente dai danneggiati nei confronti dei P&amp;I Club degli armatori responsabili di un sinistro (tentando di bypassare così la classica clausola “<em>pay to be paid</em>” che caratterizza le coperture dei P&amp;I Club<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>).Come noto, tuttavia, le coperture P&amp;I prevedono frequentemente quale legge applicabile al contratto la legge inglese e demandano ad un arbitrato a Londra la risoluzione di eventuali controversie.Ciò comporta il serio rischio che l’applicazione delle norme sopra citate venga impedita dai giudici inglesi, come ci mostra la sentenza resa dalla Corte di Appello inglese nella causa Shipowners’ Mutual Protection and Indemnity Association (Luxembourg) v Containerships Denizcilik Nakliyat Ve Ticaret AS (il caso “<em>YUSUF CEPNIOGLU</em>”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> , che risulta pertanto molto significativa da un punto di vista pratico.<u>I fatti</u></p><ul> <li>nel marzo 2014, la m/n “<em>YUSUF CEPNIOGLU</em>” (allora noleggiata dalla Containerships Denizcilik Nakliyat Ve Ticaret AS – i noleggiatori) si incaglia presso l’isola greca di Mykonos. Ne consegue la perdita totale del carico, trasportato sulla base di 74 polizze di carico emesse dai predetti noleggiatori. La legge e la giurisdizione previste dalle polizze di carico in parola sono quelle turche. I relative reclami vengono notificati sia all’armatore della nave sia ai noleggiatori;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a></li> <li>i noleggiatori iniziano un procedimento arbitrale a Londra nei confronti dell’armatore della nave sulla scorta delle norme stabilite nel contratto di noleggio. L’armatore, essendo membro di un P&amp;I Club, ha un’assicurazione di responsabilità regolata dalle norme che disciplinano la copertura offerta dal P&amp;I Club in parola;</li> <li>tali norme prevedono la legge inglese quale legge applicabile al contratto assicurativo, l’instaurazione di un arbitrato a Londra e la classica clausola “<em>pay to be paid</em>” che caratterizza le coperture dei P&amp;I Club;</li> <li>ai sensi dell’art. 1478 della legge turca che regola i contratti assicurativi, “<em>la parte danneggiata può reclamare il proprio danno fino alla concorrenza della somma assicurata direttamente nei confronti dell’assicuratore a condizione che il reclamo sia avanzato entro il termine di prescrizione contrattualmente previsto”; </em></li> <li>posto che l’armatore appare insolvente, i noleggiatori decidono di chiedere l’indennizzo per i danni sofferti direttamente al P&amp;I Club ai sensi della norma turca sopra citata. I noleggiatori intraprendono quindi un procedimento in Turchia nei confronti del P&amp;I Club;</li> <li>tuttavia, il P&amp;I Club ottiene dalla Commercial Court un’<em>anti-suit injunction</em> per bloccare il procedimento instaurato in Turchia dai noleggiatori. Secondo il P&amp;I Club, dato che il contratto assicurativo con l’armatore prevede la legge inglese quale legge applicabile e l’instaurazione di un arbitrato a Londra, è diritto del Club che ogni reclamo avanzato nei propri confronti venga demandato al giudizio arbitrale previsto dal contratto assicurativo. Il P&amp;I Club, inoltre, osserva come la clausola “<em>pay to be paid</em>” non verrebbe applicata nel procedimento turco<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>;</li> <li>i noleggiatori hanno appellato davanti alla Corte di Appello la decisone della Commercial Court che ha concesso l’<em>anti-suit injunction</em>.</li></ul><p><u>Le principali questioni giuridiche affrontate dalla Corte </u>Le principali questioni giuridiche affrontate in questo caso possono essere riassunte in due punti:</p><ol> <li>La qualificazione del reclamo</li></ol><p>La Corte di Appello doveva stabilire se il diritto dei noleggiatori di citare in giudizio direttamente il P&amp;I Club fosse un diritto di natura contrattuale oppure un diritto di azione indipendente dal contratto assicurativo. Nel primo caso, il diritto in parola sarebbe stato regolato dalla legge inglese in quanto legge applicabile al contratto di assicurazione, mentre nel secondo caso tale diritto sarebbe stato regolato dalla sopra citata legge turca. La Corte ha ritenuto che il diritto, previsto dalla legge turca, di agire direttamente nei confronti del P&amp;I Club si sostanzi, in pratica, nel diritto di far valere il contratto assicurativo concluso dal P&amp;I Club e dall’armatore piuttosto che in un autonomo diritto di azione. Secondo la Corte, dunque, posto che i noleggiatori stavano esercitando un diritto contrattuale, questi erano tenuti a rispettare le clausole relative alla legge applicabile ed all’arbitrato previste dal contratto e quindi ad accettare che il reclamo fosse soggetto alla legge inglese (con arbitrato a Londra).</p><ol start="2"> <li>L’<em>anti-suit injunction</em></li></ol><p>Un’<em>anti-suit injunction </em>può essere concessa quando una parte agisce in violazione di una clausola di giurisdizione esclusiva oppure quando il procedimento straniero è vessatorio ed oppressivo. La Corte di Appello, avendo qualificato il reclamo dei noleggiatori quale reclamo di carattere contrattuale ed avendo quindi stabilito il dovere dei noleggiatori di accettare le clausole relative alla legge applicabile ed all’arbitrato, ha ritenuto che il procedimento turco avrebbe privato il P&amp;I Club dei propri diritti contrattuali (previsti dalle clausole sopra citate) ed avrebbe impedito allo stesso P&amp;I Club di poter invocare la clausola “<em>pay to be paid</em>”. Vi era dunque una violazione dei termini contrattuali. Inoltre, le predette circostanze rendevano effettivamente vessatorio ed oppressivo il procedimento turco dal punto di vista del P&amp;I Club. Di conseguenza, la Corte ha confermato l’<em>anti-suit injunction</em>.<u>Un breve commento</u>La Corte ha dato priorità ai diritti contrattuali del P&amp;I Club rispetto al diritto di azione diretta previsto dalla legge turca. Questa sentenza è molto importante (e positiva) per I P&amp;I Club, andando a costituire un precedente sulla base del quale i P&amp;I Club (e tutte le compagnie di assicurazione) potranno facilmente ottenere un’<em>anti-suit injunction </em>per fronteggiare possibili azioni dirette avanzate nei propri confronti sulla scorta di leggi straniere che consentono alla parte danneggiata di citare in giudizio direttamente l’assicuratore del danneggiante senza dover prima citare quest’ultimo.Da un punto di vista legale, la posizione della Corte appare a nostro avviso corretta, anche se chiaramente sfavorevole agli interessi dei soggetti danneggiati.In ogni caso, notiamo che il 1 Agosto 2016 entrerà in vigore nel Regno Unito il <em>Third Parties (Rights Against Insurers) Act</em>. Questa normativa implementerà il diritto del terzo danneggiato di agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del danneggiante, qualora quest’ultimo risulti insolvente.Vedremo quale impatto tale normativa avrà su casi analoghi a quello della M/v “<em>YUSUF CEPNIOGLU”</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Questa clausola consente al P&amp;I Club di non liquidare il danno all’armatore fino a quando quest’ultimo non abbia liquidato il danno ai soggetti danneggiati.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> [2016] EWCA Civ 386.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Entrambe società turche.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> La clausola “<em>pay to be paid</em>” forniva al P&amp;I Club un’integrale difesa rispetto al reclamo avanzato dai noleggiatori, posto che l’armatore non aveva liquidato il danno.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 03 Jun 2016 09:24:38 +0200</pubDate>
                        <title>Lavoro marittimo: il nuovo regime italiano delle ispezioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lavoro-marittimo-il-nuovo-regime-italiano-delle-ispezioni</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>In data 24 marzo 2016 è entrato in vigore il D.lgs. n. 32/2016, che completa il processo di riforma della disciplina sulle tutele fondamentali per i lavoratori marittimi.Il provvedimento dà, infatti, attuazione alla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE ed istituisce un articolato sistema di controllo, comprensivo anche di ispezioni, allo scopo di assicurare che le condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori marittimi soddisfino i requisiti fissati dalla Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n.186/2006 sul lavoro marittimo.Le disposizioni del decreto si applicano a tutte le navi mercantili battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima; per le navi che non effettuano viaggi internazionali e la cui stazza lorda è inferiore alle 200 GT verrà emanato un apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di tenere conto delle specifiche condizioni. Con riferimento alle navi battenti bandiera non italiana ed i relativi equipaggi, che fanno scalo o ancoraggio in un porto nazionale, le attività ispettive continuano ad essere disciplinate dal D.lgs. n.53/2011, che prevede specifiche regole per selezionare le navi da ispezionare e le tipologie di ispezioni da attuare, al fine di ridurre l’utilizzo di navi che non rispettino i requisiti minimi di sicurezza.Al Ministero dei Trasporti è affidato il compito di dettare la successiva disciplina regolamentare e di svolgere funzioni di coordinamento generale anche con il comando generale del corpo delle capitanerie di porto e con l’ispettorato nazionale del lavoro, inclusa la programmazione di campagne ispettive mirate.Le attività ispettive da effettuarsi sulle navi hanno un oggetto molto ampio in quanto comprendono sia la verifica del rispetto delle previsioni della Convenzione n.186/2006 che delle altre norme di materia di diritto del lavoro. In particolare sono previste 4 tipologie di ispezioni:</p><ul> <li>ispezione iniziale per navi nuove;</li> <li>ispezione intermedia per navi esistenti di stazza lorda pari o superiore a 200 GT e per navi che effettuano viaggi internazionali con una stazza inferiore a 200 GT;</li> <li>ispezione di rinnovo per navi nuove o esistenti;</li> <li>ispezione addizionale per navi nuove o esistenti.</li></ul><p>A tali tipologie si aggiunge anche l’ispezione avviata a seguito di presentazione di un esposto da parte di un lavoratore in ordine ad una presunta violazione della Convenzione (es. in materia di orario di lavoro).Durante i controlli, l'ispettore potrà salire a bordo delle navi liberamente e senza preavviso, informando il comandante o la persona responsabile soltanto all’inizio dell’ispezione. L’ispettore può acquisire informazioni dal comandante, dai lavoratori marittimi, dall'armatore o un suo rappresentante, su qualsiasi questione relativa all'applicazione delle prescrizioni della Convenzione e della normativa in materia di condizioni di vita e di lavoro marittimo. Egli può anche chiedere l'esibizione di ogni documento relativo all'oggetto dell'ispezione allo scopo di verificarne la conformità con la Convenzione e con la normativa nazionale in materia di condizioni di vita e di lavoro a bordo. Inoltre, l’ispettore verifica l’avvenuta affissione degli avvisi richiesti dalla normativa e la possibilità di consultazione da parte dei lavoratori marittimi della Convenzione, che deve essere presente in copia a bordo delle navi.Nell’ipotesi in cui l’ispettore rilevi gravi deficienze nell’attività della nave che, singolarmente o nel loro complesso, rendono le operazioni svolte a bordo pericolose per la sicurezza e la salute dei lavoratori ha l’obbligo di informare l’autorità locale competente che dovrà disporre la sospensione dell’attività. Le operazioni sono sospese fino all’eliminazione della violazione o fino che l’ispettore non stabilisce le condizioni alle quali l’attività può continuare.Nei casi in cui venga accertato in sede di ispezione che le condizioni di vita e di lavoro a bordo della nave rappresentano un evidente pericolo per l’incolumità, la salute o la sicurezza dei lavoratori ovvero venga accertata una grave e ripetuta violazione delle previsioni della Convenzione n.186/2006 l’ispettore può disporre il fermo della nave, con divieto di prendere il mare.Al termine dell’attività di controllo l’ispettore deve procedere alla verbalizzazione di quanto rilevato, in lingua italiana ed inglese, notificando una copia del verbale al comandante della nave, che dovrà affiggerla in bacheca e alle competenti aziende sanitarie locali e agli uffici di sanità marittima, di frontiera e al Ministero.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 03 Jun 2016 09:23:33 +0200</pubDate>
                        <title>Regolamento italiano sulle concessioni portuali: fumata grigia da parte del Consiglio di Stato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/regolamento-italiano-sulle-concessioni-portuali-fumata-grigia-da-parte-del-consiglio-di-stato</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>I terminalisti portuali dovranno attendere ancora. Si è infatti risolto in una fumata grigia il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto del Governo, recante la disciplina di affidamento in concessione di aree e banchine comprese nell’ambito portuale.Con il richiamato provvedimento si intende dare finalmente piena attuazione all’art. 18 della legge n. 84 del 1994, che attribuisce ad un decreto del Ministero dei Trasporti, di concerto con il Ministero delle finanze, il compito di stabilire le regole relative alla durata ed ai rinnovi delle concessioni portuali, nonché alla quantificazione dei relativi canoni demaniali.In particolare, l’attenzione degli addetti ai lavori circa l’emanando regolamento si è concentrata sin dall’inizio sulle procedure di affidamento delle concessioni, che – ai sensi del citato art. 18 l. n. 84/94 – deve essere disposto «<em>sulla base di idonee forme di pubblicità</em>», nonché sulle forme di verifica dell’Autorità Portuale circa l’effettiva realizzazione del programma di attività presentato dal terminalista al momento della domanda di concessione e la compatibilità dello stesso con i piani di sviluppo del porto.Infatti, è fuor di dubbio l’estrema importanza rappresentata dall’individuazione di una procedura trasparente ed imparziale – sia in fase di avvio del rapporto concessorio, che in caso di prematura terminazione – per assicurare la concorrenzialità all’interno del porto. E ciò è stato ribadito, con il parere in esame, dallo stesso Consiglio di Stato, secondo il quale le concessioni sono atti «<em>di per sé idonei a circoscrivere gli ambiti di esercizio della libera attività di impresa in concorrenza, e per i quali è perciò necessario individuare – in adeguamento alle norme comunitarie – criteri di trasparenza nella scelta dei concessionari e meccanismi di contendibilità del mercato, eliminando sistemi preferenziali</em> <em>e diritti di insistenza</em>».Ad oggi in linea di massima sono previste tre procedure per il rilascio della concessione portuale, così come disciplinate dagli articoli 8, 9 e 10 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (DPR n. 328/1952).Le ipotesi contemplate da tali procedure hanno rispettivamente ad oggetto: (i) il rinnovo al precedente concessionario senza formalità di istruttoria, purché si tratti di provvedimento di durata non superiore a quattro anni e non vi siano impianti di difficile rimozione; (ii) la concessione definitiva, di durata superiore al quadriennio o che importi impianti di difficile rimozione, che prevede un formale procedimento istruttorio da parte dell’autorità portuale; (iii) la concessione provvisoria, rilasciata “<em>senza formalità di istruttoria</em>” a favore del soggetto che ha inoltrato un’istanza per il rilascio di una concessione definitiva, per garantire <em>medio tempore</em> la funzionalità dell’uso del bene demaniale.In particolare, a norma dell’articolo 18 del DPR n. 328/1952, qualora si tratti di concessioni di particolare importanza per l’entità e lo scopo, l’Autorità portuale deve provvedere alla pubblicazione della domanda di assentimento, per garantire opponibilità e partecipazione di soggetti terzi potenzialmente interessati.A tale riguardo, ad avviso del supremo consesso amministrativo – pur confermando ampia condivisione delle linee generali di intervento attuativo dell’Amministrazione – lo schema di decreto presenta plurime e rilevanti lacune sotto il profilo della discrezionalità dell’amministrazione nella selezione del concessionario portuale, “partner operativo privato” con il quale raggiungere l’obiettivo dello sviluppo dei traffici del porto.Infatti, il richiamo alla procedura ad evidenza pubblica <em>ex </em>art. 18, DPR 328/1952 (cd. “avviso <em>ad opponendum</em>”) risulta di per sé insoddisfacente, perché la stessa, sebbene garantisca la pubblicità e visibilità dell’azione amministrativa, non riesce a limitare adeguatamente l’operato dell’ente pubblico: la mancata previsione di un bando e l’assenza di qualsivoglia predeterminazione dei criteri di scelta delle domande segna un’evidente distanza rispetto ad un procedimento di gara vero e proprio.In altri termini, il Consiglio di Stato ritiene necessario ancorare la scelta del concessionario portuale a prerequisiti di obiettività rigorosi, al fine di comparare le domande in gara sulla base dei piani di investimento prospettati, del valore delle prestazioni rese e, in definitiva, della complessiva affidabilità dell’impresa: «<em>la selezione del concessionario dovrebbe tendere ad una normalizzazione dei margini di discrezionalità, acquisendo le caratteristiche effettive della “procedura di gara”, ove la più proficua utilizzazione del bene è definita sulla base di criteri obiettivi, mentre le valutazioni legate al programma di attività potranno essere parametrate a indici di ottimizzazione dello sviluppo dei traffici del porto, rimanendo comunque elemento chiave del giudizio comparativo</em>».A tale scopo, il parere si conclude con la richiesta al Ministero competente di fornire in tempi rapidi alcuni chiarimenti ritenuti necessari per concludere l’esame del provvedimento e rendere a breve la valutazione finale. In specie, si tratta di verificare la compatibilità del decreto, non solo con le disposizioni previste dal provvedimento di riforma delle autorità portuali, anch’esso in fase di definizione, ma anche con le previsioni della proposta della Commissione europea di Regolamento sui servizi portuali (COM/2013/296), e soprattutto di “<em>adeguare e comunque coordinare</em>” il testo in esame con il nuovo codice degli appalti pubblici e delle concessioni (d.lgs. n. 50/2016), recentemente entrato in vigore.Tale attività di raffinazione del testo sarà determinante per ottenere il “via libera” del Consiglio di Stato in sede di parere definitivo, e l’auspicata tempestività dell’amministrazione competente, poi, permetterà di chiudere a stretto giro un’attesa di ben 22 anni.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 03 Jun 2016 09:21:45 +0200</pubDate>
                        <title>Le Autorità Portuali possono ancora davvero considerarsi come Pubbliche Amministrazioni o sono imprese?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-autorita-portuali-possono-ancora-davvero-considerarsi-come-pubbliche-amministrazioni-o-sono-imprese</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Brevi note a margine del progetto di riforma della cd. “legge portuale” alla luce del recente parere del Consiglio di Stato (e di alcuni interessanti precedenti del diritto europeo).E’ dibattito ormai all’ordine del giorno quello della riforma della legge n. 84/94.Come noto, dopo il parere della Conferenza Stato-Regioni, si è ora anche espresso il Consiglio di Stato con il parere n. 435/2016 del 27 aprile 2016.L’esito del parere non è stato esattamente quello che in molti avrebbero auspicato per una “veloce” definizione del progetto di riforma della legge portuale.Per le ragioni di sintesi che la presente sede impone ci si soffermerà solamente sulle considerazioni cui è approdato da ultimo il Consiglio di Stato in merito al riconoscimento della natura (di Pubblica Amministrazione) delle Autorità Portuali.In particolare, il Consiglio di Stato non solo boccia la possibilità che la gestione dei porti possa essere affidata a delle società pubbliche - ipotesi da alcuni prospettata (tra cui le Regioni) - ma addirittura «<em>dubita</em> <em>circa la compatibilità e l’utilità di adottare la forma giuridica della società partecipata, avuto riguardo agli interessi pubblici in gioco nel settore specifico, nella generale considerazione che <strong><u>l’attività delle Autorità non è riconducibile nell’ambito dell’attività di impresa</u></strong>, dovendo necessariamente svolgersi nel rispetto degli obblighi di servizio a tutela degli utenti e, pertanto, in questo contesto, appare essenziale il momento delle regolazione pubblica e, comunque, l’ineliminabile stringente incidenza del socio pubblico nella governance societaria</em>»Su questo dibattuto tema ci si limita ad evidenziare(i) il radicale – e inspiegabile - cambiamento di rotta rispetto all’impostazione interpretativa dal medesimo Consiglio di Stato assunta in precedenza;(ii) il radicale – e altrettanto inspiegabile – contrasto di tale indirizzo con le statuizioni (vincolanti) del diritto europeo.Il dibattito, oltre che di interesse sotto il profilo giuridico, ha importanti conseguenze anche per gli operatori portuali che quotidianamente si rapportano con le Autorità Portuali per questioni attinenti alle loro imprese nei diversi porti italiani.Per fare un esempio, se l’Autorità Portuale dovesse considerarsi un’impresa, la sua condotta (nei confronti degli operatori portuali) assumerebbe una indubbia rilevanza anche sotto il profilo <em>antitrust</em>.Si pensi infatti al caso in cui due operatori portuali operanti nel medesimo settore dovessero ricevere un trattamento ingiustificatamente diverso nell’ambito di una identica o analoga fattispecie (in materia di canoni demaniali, di opere di infrastrutturazione richieste e non ottenute, sulle diversi condizioni d’uso del bene demaniale concesso o dell’attività dell’uno rispetto all’altro, ecc..): l’eventuale riconoscimento della natura di impresa della Autorità Portuale - in tali casi - potrebbe in ipotesi assumere una chiara rilevanza per l’eventuale violazione dei principi nazionali e comunitari posti a presidio della concorrenza (potendo delineare condotte dell’Autorità Portuale riconducibili al cd. “abuso di posizione dominante”).Questo a livello locale.Ma a livello nazionale è altrettanto noto che le Autorità Portuali trovino in Assoporti l’associazione che le riunisce: per cui, sempre in ipotesi, gli atti da loro assunti potrebbero anche delineare condotte a loro volta censurabili come “intese” vietate dal diritto comunitario<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.Venendo a quanto sopra sarà utile ricordare <strong>il parere n. 2361 del 25 luglio 2008,</strong> con cui il Consiglio di Stato aveva già avuto modo di evidenziare che le Autorità Portuali, in virtù della loro disciplina dettata dalla L. 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni e integrazioni, non possono essere annoverate tra le pubbliche amministrazioni (dovendo semmai considerarsi più accostabili alla figura dell’Ente pubblico economico).Più in dettaglio, secondo il parere medesimo, non sarebbe possibile ricondurre le Autorità Portuali alla figura tradizionale dell'imprenditore pubblico, cioè a quella di una struttura avente caratteristiche tali da consentirne, in via di immediata ed agevole interpretazione, la definizione in termini di impresa riconducibile alla nozione classica dell’ente pubblico economico.Nondimeno, sempre il citato parere, continua però precisando che non può altrettanto pacificamente affermarsi che le Autorità Portuali siano pubbliche amministrazioni in senso propriamente soggettivo ed oggettivo, in quanto dotate esclusivamente di poteri pubblicistici di regolazione o erogazione di servizi ed attività “amministrative”, per soddisfare interessi di natura generale di carattere non industriale né commerciale, secondo la terminologia comunitaria riferita agli organismi di diritto pubblico.In sostanza si tratta di soggetti che perseguono certamente anche il soddisfacimento di «<em>bisogni di natura industriale e commerciale</em>»<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.Pertanto, sempre secondo tale parere reso nel 2008, le Autorità Portuali sarebbero Enti che, seppure non in possesso dei requisiti formali classici dell’Ente pubblico economico (agire per fini di lucro, perseguire finalità esclusivamente economiche, cioè operare con criteri di economicità, essere sottoposti alle procedure concorsuali speciali, ecc.) avrebbero una forte connotazione economica, che, in molte parti, non si discosterebbero da quella propria degli enti pubblici economici.Anche la sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato è dello stesso parere.Nella sentenza n. 1210/2015 (Consiglio di Stato – Sezione Quarta) del 10.03.2015 i massimi giudici amministrativi hanno testualmente affermato che «<em>secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di “pubblica amministrazione” ai sensi dell’art. 45, par. 4, T.F.U.E. deve ricevere un’interpretazione e un’applicazione uniformi nell’intera Unione e non può pertanto essere rimessa alla totale discrezionalità degli Stati membri</em>».Ed è appunto la Corte di Giustizia che offre la soluzione vincolante (ed invalicabile) che risulta del tutto valicata dalla pozione assunta da ultimo dal Consiglio di Stato con il recente del 27 aprile 2016.Secondo una relativamente recente decisione della Corte di Giustizia<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, infatti, le Autorità Portuali italiane non potrebbero essere ricomprese nel novero delle pubbliche amministrazioni secondo il diritto europeo, precisando addirittura come l’impiego presso le Autorità Portuali non possa essere sussunto nella categoria dell’impiego pubblico.Si noti peraltro che la pronuncia della Corte di Giustizia e del Consiglio di Stato appaiono lungi dal poter essere circoscritte al solo contesto del rapporto di lavoro presso le Autorità Portuali, avendo invece implicazioni di ben più ampio respiro sulla vera natura delle Autorità Portuali (e delle funzioni svolte dal proprio Presidente).Difatti, nel caso esaminato dalla Corte di Giustizia, quest’ultima è stata chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale su una fattispecie in cui il tema principale ruotava attorno alla legittimità o meno di escludere un cittadino non italiano dalla possibilità di svolgere il ruolo di Presidente di un’Autorità Portuale assumendo che tale incarico avrebbe coinvolto l’esercizio di pubblici poteri che la normativa italiana (ovviamente secondo le prospettazione della Avvocatura della Stato) non gli avrebbero consentito in ragione della sua diversa cittadinanza, essendo a ciò facoltizzato lo Stato Italiano dall’art. 45 par. 4, T.F.U.E.In questa sentenza la Corte Europea (che rispondeva ad un quesito posto dal Consiglio di Stato) ha esaminato le funzioni svolte in concreto dalle Autorità Portuale e dal proprio Presidente delineando il seguente contesto puntualmente ripreso dalla sentenza del Consiglio n. 1210/2015 del 2015:<em>«- ancora secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di “pubblica amministrazione” ai sensi dell’art. 45, par. 4, T.F.U.E. riguarda i posti che implicano la partecipazione, diretta o indiretta, all’esercizio dei pubblici poteri e alle mansioni che hanno a oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche e presuppongono pertanto, da parte dei loro titolari, l’esistenza di un rapporto particolare di solidarietà nei confronti dello Stato nonché la reciprocità dei diritti e doveri che costituiscono il fondamento del vincolo di cittadinanza;</em><em>- per contro, la deroga prevista dall’art. 45, par. 4, T.F.U.E. non trova applicazione a impieghi che, pur dipendendo dallo Stato o da altri enti pubblici, non implicano tuttavia alcuna partecipazione a compiti spettanti alla pubblica amministrazione propriamente detta;</em><em>- in concreto, le funzioni attribuite al presidente di un’Autorità portuale comportano bensì poteri d’imperio (poteri di ingiunzione e poteri di adottare provvedimenti di carattere coattivo), in astratto suscettibili di rientrare nella deroga prevista dall’art. 45, par. 4, T.F.U.E.;</em><em>- tuttavia, il ricorso a tale deroga non può essere giustificato dal solo fatto che il diritto nazionale attribuisca poteri d’imperio al presidente di un’Autorità portuale, ma è necessario pure che tali poteri siano effettivamente esercitati in modo abituale dal titolare e non rappresentino una parte molto ridotta delle sue attività;</em><em>- inoltre, tale deroga deve ricevere un’interpretazione che ne limiti la portata a quanto è strettamente necessario per salvaguardare gli interessi generali dello Stato membro interessato, che non possono risultare in pericolo qualora poteri d’imperio vengano esercitati solo in modo sporadico, o addirittura eccezionalmente, da parte di cittadini di altri Stati membri;</em><em>- nella specie, risulta che i poteri del presidente di un’Autorità portuale costituiscono una parte marginale della sua attività, <strong><u>la quale presenta in generale un carattere tecnico e di gestione economica</u></strong> che non può essere modificato dal loro esercizio e i medesimi poteri possono essere esercitati unicamente in modo occasionale o in circostanze eccezionali</em>»Ed è questo il punto.Punto che risulta ancor meglio esplicitato nelle Conclusioni dell’Avvocato Generale, Nils Wahl, secondo cui:«<em>Certamente, il presidente di un’autorità portuale esercita poteri decisionali ed esecutivi riguardo ai compiti attribuiti allo stesso dall’articolo 8, comma 3, lettere h), i) e m) della legge n. 84/1994.</em><em>Tuttavia, dopo un esame più approfondito, non ritengo che l’esercizio di tali poteri sia sufficiente per soddisfare le condizioni assai rigorose dell’articolo 45, paragrafo 4, TFUE. Da un lato, mi sembra che<u> i poteri conferiti riguardo alla <strong>concessione di autorizzazioni e permessi per usare determinate aree portuali </strong>o per<strong> esercitare determinate attività all’interno dell’aerea portuale</strong></u> siano, in sostanza,<u> paragonabili a quelli esercitati da imprese private che svolgono un’attività industriale o commerciale. </u>In particolare,<u> <strong>nonostante il fatto che essi assumano la forma di atti amministrativi</strong> e riguardino proprietà demaniali, gli atti adottati dal presidente di un’autorità portuale in tale contesto <strong>sono, da un punto di vista economico,</strong> <strong>analoghi ai contratti di affitto o di locazione di proprietà che possono essere conclusi tra imprese private</strong></u>. Dall’altro, l’obiettivo principale perseguito dal presidente di un’autorità portuale nello svolgimento dei suoi compiti a tal riguardo è – come evidenziato dal governo italiano – garantire un uso efficiente e proficuo delle proprietà demaniali gestite dall’autorità portuale. In altre parole, <strong><u>la «stella polare» che guida l’attività del presidente a tal riguardo è l’interesse finanziario ed economico dell’autorità che egli presiede</u></strong><u>, piuttosto che l’interesse più generale della comunità</u></em>».In tale contesto, alla luce del recente parere n. 435/2016 espresso dal Consiglio di Stato in merito al processo di riforma della legge portuale, sembra quindi potersi affermare che sia nuovamente arretrata la linea di “<em>confine</em>” tra l’Autorità Portuale intesa, da una parte, come pubblica amministrazione che esercita attività di contenuto economico e di impresa e, da altra, di ente pubblico unico gestore di poteri pubblicistici.Nelle more, resta comunque il dato che la natura della Autorità Portuale – indipendente dalla qualificazione della natura giuridica che ne offrono i Giudici o la normativa nazionale&nbsp; – sarà sempre recessiva rispetto a quella evincibile dai precedenti della Corte di Giustizia.Sarà a questo superiore quadro che gli operatori portuali dovranno sempre più guardare per capire se nel seguire la propria “<em>stella polare</em>” i presidenti delle Autorità Portuali (o delle future Autorità di Sistema Portuale previste dalla riforma) non abusino della propria posizione di timoniere commerciale del porto…<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Solo per migliore riferimento si ricorda che rappresentano intese rilevanti ai sensi <em>antitrust</em> gli accordi, le c.d. pratiche concordate nonché le deliberazioni di associazioni di imprese, queste ultime comprendenti qualsiasi atto, anche avente natura non vincolante, che costituisca espressione della volontà dell’associazione, quali, a titolo esemplificativo, circolari, raccomandazioni, regolamenti, delibere, statuti, ecc.Tali intese sono vietate quando sono volte a fissare i prezzi o altre condizioni di vendita; ad impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; a ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; ad applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti; a subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.Le associazioni di imprese le cui decisioni siano considerate in violazione della normativa <em>antitrust</em> possono essere sanzionate, al pari delle imprese che contribuiscono alla integrazione dell’illecito, sulla base di disposizioni e criteri applicativi che differiscono a livello nazionale e comunitario.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Quali, ad esempio: indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti, manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell’ambito portuale, affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Causa C 270-2013, sentenza del 10 settembre 2014</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 30 May 2016 16:25:34 +0200</pubDate>
                        <title>Sospensione di linee autoliquidanti nel pre-concordato, ma gli incassi devono affluire sul conto della procedura</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sospensione-di-linee-autoliquidanti-nel-pre-concordato-ma-gli-incassi-devono-affluire-sul-conto-della-procedura</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Bolzano (5 aprile 2016) conferma che i contratti bancari autoliquidanti con patti accessori di compensazione o mandato all’incasso possono essere sospesi ai sensi dell’art. 169-</em>bis<em> l. fall., ma impone a cautela della banca che le somme restino a disposizione del commissario</em><strong><em>Il caso</em></strong>Una società, a seguito della presentazione di una domanda di concordato con riserva, ha chiesto al Tribunale l’autorizzazione alla sospensione di numerosi contratti bancari autoliquidanti (in particolare aperture di credito in conto corrente, utilizzabili sia per elasticità di cassa che per anticipo fatture) alcuni dei quali comprendenti, oltre al mandato all’incasso, anche il patto di compensazione in favore della banca.<strong><em>Le questioni</em></strong>I temi sottoposti al vaglio del Tribunale di Bolzano sono (tra altri) i seguenti:</p><ul> <li>se sia possibile chiedere la sospensione o lo scioglimento di contratti nel “pre-concordato”;</li> <li>se i contratti bancari autoliquidanti possano essere considerati “contratti pendenti” ai fini dell’applicazione dell’art. 169-<em>bis</em>fall. e quindi siano soggetti allo scioglimento e alla sospensione, in particolare in presenza di cessioni di credito opponibili.</li></ul><p><strong><em>La decisione del Tribunale</em></strong>Secondo il Tribunale, è pacifico che la procedura di concordato abbia inizio con il deposito della domanda di concordato, anche con riserva, e quindi il Tribunale, in presenza di domande di sospensione o scioglimento di contratti pendenti, è chiamato a valutare in concreto se, nella prospettiva del prospettato piano concordatario ed alla luce della <em>disclosure</em> del debitore, sia più favorevole la sospensione e/o lo scioglimento del rapporto contrattuale e, in tal caso, a concedere l’autorizzazione.Il Tribunale ritiene:</p><ul> <li>che i contratti bancari autoliquidanti siano “contratti pendenti” ai fini dell’applicazione dell’art. 169-<em>bis</em>fall. in quanto costituiti da una serie di negozi giuridici collegati nell’ambito dei quali la banca non ha esaurito le sue obbligazioni mediante l’erogazione dell’anticipazione, dovendosi prendere in considerazione anche il servizio di conto corrente nonché il patto di compensazione ed il mandato all’incasso <em>in rem propriam</em> ad esso connessi;</li> <li>che l’art. 169-<em>bis</em>fall. non sia peraltro applicabile in presenza di cessioni di credito opponibili, in quanto l’incasso da parte della banca di un credito proprio è indipendente dalla prosecuzione o meno del contratto.</li></ul><p>Ad avviso del Tribunale, il mantenimento delle linee di credito autoliquidanti va inquadrato tra i finanziamenti che rispondono ad esigenze di urgenza insite nella fase di “pre-concordato” ai sensi dell’art. 182-<em>quinquies</em> terzo comma l.fall., in presenza di una procedura necessariamente in continuità aziendale.Il Tribunale ha quindi autorizzato nel caso di specie la sospensione dei contratti bancari, ritenendone sussistente l’utilità rispetto al redigendo piano, posto che l’azienda era concessa in affitto a terzi e quindi non vi era motivo di mantenere operative le linee di credito autoliquidanti. In tale contesto, il Tribunale ha considerato opportuno disporre che gli incassi affluissero sul conto della procedura, nella disponibilità del commissario giudiziale.<strong><em>Commento</em></strong>La pronuncia del Tribunale si pone in linea con l’orientamento più diffuso dei giudici di merito (da ultimo cfr. Trib. Bergamo 28 gennaio 2016), secondo cui rientrano tra i contratti pendenti di cui all’art. 169-<em>bis</em> l.fall. la concessione di linee autoliquidanti, in forza delle quali come noto la banca, dietro presentazione di fatture, anticipa parte del credito al cliente a fronte del conferimento di mandato all’incasso in <em>rem propriam</em> assistito da patto di compensazione, in modo che la banca possa così rientrare dell’anticipazione una volta incassato il credito. Proprio al fine di impedire che la banca possa effettuare incassi e compensazione dopo la domanda di concordato, realizzando la soddisfazione di propri crediti pregressi, la giurisprudenza ammette la sospensione o scioglimento dei contratti di anticipazione ai sensi dell’art. 169-<em>bis</em> l.fall. (salvo il minoritario orientamento che non consente in nessun caso la compensazione a favore della banca: cfr. Trib. Verona 31 agosto 2015).Ai fini della concessione dell’autorizzazione, il Tribunale ha correttamente svolto una valutazione in termini di coerenza con i contenuti del piano e, quindi, di rispondenza all’interesse della massa dei creditori, piuttosto che di un bilanciamento di interessi tra banca creditrice e debitore (in senso conforme, App. Milano 29 gennaio 2015). Il Tribunale si è peraltro mostrato sensibile alle esigenze del creditore, in pendenza del termine per il deposito del piano concordatario e per il caso che la procedura non dovesse avere seguito, disponendo l’accantonamento degli incassi sul conto della procedura.Quanto alla opposta situazione in cui il debitore intende invece proseguire nell’utilizzo di linee autoliquidanti in corso di procedura, il Tribunale mette bene in luce come – oltre alla violazione della <em>par condicio creditorum</em> che consegue alla mera prosecuzione del contratto – l’erogazione di nuove anticipazioni faccia sorgere nuovi crediti prededucibili a danno dei creditori concorsuali: in relazione a ciò il Tribunale sottolinea come sia opportuno che il legislatore con la recente modifica dell’art. 182-<em>quinquies</em> l.fall. abbia previsto che l’ulteriore utilizzo di linee autoliquidanti sia soggetto all’autorizzazione del Tribunale alla stregua di ogni nuovo finanziamento.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><em>Fabio Marelli, </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a><em>Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: </em><a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com"><em>restructuring@advant-nctm.com</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 30 May 2016 16:23:40 +0200</pubDate>
                        <title>Ancora aperta la questione della moratoria ultrannuale dei creditori privilegiati nel concordato?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ancora-aperta-la-questione-della-moratoria-ultrannuale-dei-creditori-privilegiati-nel-concordato</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Modena (8 febbraio 2016) si pone in espresso contrasto con la Corte di Cassazione ed afferma che</em> <em>il pagamento dilazionato dei crediti privilegiati è ammesso solo se l’attestatore conferma che le tempistiche dei riparti in sede fallimentare non sarebbero inferiori</em><strong><em>Il caso</em></strong>Una società con l’assistenza di Nctm Studio Legale ha depositava un ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale “diretta” <em>ex </em>art. 186-<em>bis </em>l.fall.Al fine di addivenire all’ammissione della società alla procedura, il Tribunale ha richiesto alcune integrazioni e rettifiche, in particolare in merito al termine di pagamento dei creditori privilegiati, previsto nella proposta ad oltre un anno dall’omologazione, nel senso indicato in epigrafe.<strong><em>Le questioni</em></strong>Le questioni affrontate dal Tribunale nella pronuncia in esame sono essenzialmente due:</p><ul> <li>se, nell’ambito di un concordato con continuità aziendale, posto che l’art. 186-<em>bis </em>fall. prevede esclusivamente una moratoria annuale per il pagamento di creditori privilegiati senza che gli stessi siano ammessi al voto, sia possibile una dilazione maggiore a condizione che i creditori possano invece votare sulla proposta;</li> <li>in caso di risposta affermativa, quale sia l’importo per il quale i creditori privilegiati sono ammessi al voto e se vi siano ulteriori condizioni per consentire una moratoria ultrannuale.</li></ul><p>&nbsp;<strong><em>La decisione del Tribunale</em></strong>Il Tribunale di Modena dichiara apertamente di non condividere l’interpretazione offerta dalla Cassazione (Cass. n. 10112 e 20388/2014 e n. 17461/2015) secondo cui la dilazione ultrannuale sarebbe consentita a condizione che il creditore privilegiato sia ammesso al voto per un importo pari alla perdita conseguente al ritardo.Il Tribunale osserva che ciò causerebbe una situazione di rilevante incertezza dal momento che (i) da un lato rimetterebbe in capo al medesimo debitore il potere di decidere unilateralmente la tempistica di soddisfacimento dei creditori privilegiati e (ii) dall’altro lato porrebbe un problema di coordinamento con l’art. 160 secondo comma l.fall. il quale ammette il degrado al chirografo dei creditori privilegiati solo per la quota del proprio credito eccedente la capienza dei beni su cui insiste il privilegio, rapportato a valori di liquidazione.Ad avviso del Tribunale, la dilazione ultrannuale può essere consentita a condizione che (a) il termine di pagamento non sia superiore a quello dell’alternativo scenario della liquidazione fallimentare e (b) ciò sia attestato nella relazione giurata <em>ex </em>art. 160 secondo comma l.fall.Con riferimento al tema dell’importo per il quale i creditori privilegiati devono essere ammessi al voto, secondo il Tribunale occorre considerare la porzione del credito di cui è previsto il pagamento oltre il termine di un anno dall’omologazione, “<em>in quanto è il regime giuridico dell’intero credito che muta per effetto del concordato, non essendo applicata la disciplina comune sulla scadenza delle obbligazioni, ma quella speciale dettata per il concordato</em>”.<strong><em>Commento</em></strong>Secondo la Cassazione, spetta al giudice di merito valutare, nel caso specifico, l’entità del pregiudizio conseguente alla dilazione di pagamento, per determinare l’importo per il quale i creditori privilegiati devono essere ammessi al voto. Nel caso di specie, il Tribunale di Modena non si limita a ciò, bensì provvede, disattendendo apertamente l’insegnamento dei giudici di legittimità, a rettificare i criteri per la determinazione del credito ammesso al voto.Meritevole di particolare attenzione è soprattutto l’individuazione da parte del Tribunale di Modena di un possibile “anello mancante” delle pronunce di legittimità, rappresentato da un possibile mancato coordinamento con il disposto dell’art. 160 secondo comma l.fall. Se, infatti:</p><ul> <li>la norma è volta a garantire che i creditori privilegiati non ricevano meno di quanto sarebbe ad essi attribuito nello scenario alternativo del fallimento;</li> <li>una soddisfazione dilazionata equivale, di fatto, a una soddisfazione non integrale;</li></ul><p>ne consegue che la norma dovrebbe garantire la soddisfazione dei privilegiati in una misura e in un tempo almeno pari a quelli che gli stessi riceverebbero nel fallimento.Attribuire al debitore concordatario la facoltà di determinare il tempo di soddisfacimento oltre l’anno, con il solo parziale indennizzo del diritto di voto in misura pari alla perdita economica da ritardo, potrebbe invece vanificare lo scopo della norma.La motivazione dal Tribunale di Modena potrebbe anche essere in principio condivisibile, se non fosse che in questo modo si rischia di attribuire un “peso” eccessivo al voto dei privilegiati in caso di dilazione, specie se si considera che gli stessi ricevono comunque i relativi interessi e sono quindi indennizzati del pregiudizio: sarebbe quindi alterato l’equilibrio tra le posizioni dei creditori votanti, al fine dalla formazione delle maggioranze, posto che i chirografari subiscono la falcidia concordataria e potrebbero rischiare di vedere bocciata una proposta concordataria vantaggiosa per effetto di una “sopravvalutazione” della posizione dei privilegiati. L’equilibrio sembra invece rispettato se i privilegiati votano per un importo più ridotto (pari al pregiudizio da ritardo), considerato che devono essere collocati in una classe apposita e che ciò è appunto finalizzato ad attribuire loro un rilievo maggiore al fine dell’approvazione della proposta.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><em>Fabio Marelli, </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a><em>Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: </em><a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com"><em>restructuring@advant-nctm.com</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 30 May 2016 16:21:18 +0200</pubDate>
                        <title>Gli effetti del fallimento risalgono alla domanda di concordato anche se vi è un intervallo tra le due procedure</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/gli-effetti-del-fallimento-risalgono-alla-domanda-di-concordato-anche-se-vi-e-un-intervallo-tra-le-due-procedure</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La Corte di Cassazione (29 marzo 2016, n. 6045) ha stabilito che si applica la retrodatazione del periodo sospetto della revocatoria alla domanda di concordato, quando il fallimento successivo è dichiarato a distanza di tempo, purché sia manifestazione di un’unica situazione di crisi</em><strong><em>Il caso</em></strong>Una banca ha chiesto l’ammissione al passivo al privilegio del proprio credito sul fondamento di ipoteca costituita nel periodo sospetto anteriore alla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, &nbsp;che non si era poi conclusa ed era conseguito dopo un certo periodo il fallimento.&nbsp;Tanto il Giudice Delegato quanto il Tribunale pronunciatosi in sede di opposizione allo stato passivo hanno negato il privilegio trattandosi di ipoteca revocabile.&nbsp;La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione.<strong><em>Le questioni</em></strong>L’art. 69-<em>bis</em> l.fall. prevede che <em>“nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento”</em> il periodo sospetto delle azioni revocatorie decorra dalla domanda di concordato, anziché dalla dichiarazione di fallimento.&nbsp;La banca ha sostenuto che – non essendo stato dichiarato il fallimento contestualmente alla chiusura del concordato – non trovava applicazione l’art. 69-<em>bis</em> l.fall. ed il periodo sospetto<em> ex</em> art. 67 l.fall. non poteva computarsi dalla domanda di concordato, con la conseguenza che la garanzia avrebbe ormai dovuto ritenersi consolidata nel fallimento.<strong><em>La decisione</em></strong>La Suprema Corte, condividendo la pronuncia del Tribunale, ha escluso la natura privilegiata del credito, ritenendo non consolidata e revocabile <em>ex</em> art. 67 l.fall. l’ipoteca: e ciò in quanto, in presenza di procedure conseguenti il termine a ritroso per l’esercizio della revocatoria decorre dalla prima, non essendo i due procedimenti distinguibili in ragione dello stato di insolvenza (presupposto di entrambi) quanto piuttosto in relazione al giudizio di reversibilità o meno della crisi d’impresa.&nbsp;Nella fattispecie, quindi, dovendo il termine di cui all’art. 67 l.fall. essere computato (non dalla data di ammissione al concordato, ma) dalla data di pubblicazione della domanda, la garanzia ipotecaria, iscritta nel periodo sospetto, non poteva ritenersi consolidata.&nbsp;Secondo la Suprema Corte, l’unitarietà della procedura non viene meno là dove sussista un intervallo temporale nella successione dei procedimenti, dovendosi ascrivere entrambi al medesimo dissesto.<strong><em>Commento</em></strong>Il principio della consecuzione di procedure al fine della conservazione o retrodatazione degli effetti della procedura “minore” rispetto al fallimento ha origine risalente – come noto – nella consolidata giurisprudenza anteriore alla stagione delle riforme inaugurata nel 2005.Le riforme hanno recepito il principio della consecuzione di procedure, traducendolo in specifiche norme positive. Le finalità perseguite dalla precedente giurisprudenza erano tra altre quelle di (i) far retroagire il periodo sospetto delle revocatorie (oggi previsto dall’art. 69-<em>bis</em> l.fall.), (ii) escludere la revocabilità degli atti compiuti durante il concordato (oggi previsto dall’art. 67, terzo comma, lett. e) l.fall.) e (iii)&nbsp;riconoscere la prededuzione ai crediti sorti durante il concordato (oggi previsto dall’art. 160 settimo comma e 111 secondo comma l.fall.).Prima delle riforme:</p><ol> <li>il presupposto necessario e la decorrenza degli effetti erano individuati nella effettiva apertura del concordato – oggi invece la consecuzione di procedure si determina già dalla proposizione della domanda per espressa disposizione di legge;</li> <li>non poteva darsi il caso di dichiarazione di fallimento non contestuale alla chiusura del concordato, posto che il Tribunale doveva sempre provvedere d’ufficio in tal senso in ogni caso in cui il concordato non potesse proseguire – oggi invece, in assenza di istanza di fallimento, il concordato può cessare ed il fallimento può intervenire anche a distanza di tempo.</li></ol><p>Il tema oggi affrontato dalla Cassazione in relazione al nuovo art. 69-<em>bis</em> l.fall. si pone quindi in termini diversi rispetto al passato. La Cassazione ritiene che le regole di consecuzione tra procedure trovino applicazione anche in presenza di un intervallo temporale tra l’una e l’altra, precisando peraltro che va verificato in concreto che si tratti della stessa situazione di insolvenza che aveva condotto alla domanda di concordato. La Cassazione in sostanza applica la stessa <em>ratio decidendi </em>che era alla base dei precedenti orientamenti giurisprudenziali, che fondavano proprio sull’unica situazione di insolvenza la ricostruzione delle procedure consecutive come situazione unitaria ai fini della decorrenza degli effetti dell’insolvenza. Questo criterio guiderà quindi il Tribunale nel valutare caso per caso quale sia l’ampiezza dell’intervallo temporale compatibile con l’applicazione dei principi in tema di consecuzione di procedure.Un’ultima notazione riguarda l’applicazione del principio di consecuzione, che deve essere esteso anche a fattispecie ulteriori a quelle tradotte in norme positive, di cui si è detto sopra, tra cui le seguenti:</p><ol> <li>l’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni anteriori alla domanda di concordato (art. 168 terzo comma l.fall.);</li> <li>il divieto di compensazione dei crediti non scaduti acquistati nell’anno anteriore o successivamente alla domanda di concordato (art. 56 secondo comma l.fall. richiamato dall’art. 169 l.fall.);</li> <li>la sospensione del corso degli interessi e la scadenza anticipata dei crediti ai fini del concorso (art. 55 l.fall. richiamato dall’art. 169 l.fall.).</li></ol><p>&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><em>Fabio Marelli, </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a><em>Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: </em><a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com"><em>restructuring@advant-nctm.com</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Sat, 14 May 2016 07:54:34 +0200</pubDate>
                        <title>Implementation of the Copyright Directive in Italy</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/implementation-of-the-copyright-directive-in-italy</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>On 26 February 2014, the European Parliament and the Council of the European Union agreed a Directive on the <strong>collective management </strong>of copyright and the related rights as well as on <strong>multi- territorial licensing </strong>of rights in musical works for online use in the internal market (hereinafter referred to as the “Directive”).According to Article 43 of the Directive, Member States were to bring into force by 10 April &nbsp;2016 the provisions agreed in the Directive. Italy is late in transposing the law into national law since, for the time being, only a draft law has been presented on 15 April 2016.The main objectives of the Directives include the harmonisation of the operation of the so- called collecting societies managing copyright and the related rights in order to:</p><ul> <li><strong>improve the efficiency of collective management organisations </strong>of authors’ rights and related rights and assure an even greater protection of such rights in respect of free movement of goods and services, within the framework of the single European market;</li> <li><strong>create a digital single market </strong>of copyright and related rights on works for online use and regulate platforms offering a musical service on the</li></ul><p>Indeed, as stated by Recital <em>6 </em>of the Directive, “<em>The need to improve the functioning of collective management organisations has already been identified in Commission Recommendation 2005/737/EC (3). That Recommendation set out a number of principles, such as the freedom of rightholders to choose their collective management organisations, equal treatment&nbsp; of&nbsp; categories of rightholders and equitable distribution of royalties”.</em>Of course some of the first commentators on the issue attributed to the Directive the task to overthrow the monopoly of SIAE. As a matter of fact, the objectives pursued by the&nbsp; new Directive seem to be quite different. Hence, some observations must be made on the scope of the change introduced by the new law.In the first place, authors, artists, interpreters and performers are given the right to <strong>choose to become members of different collecting societies </strong>for different types of works and for different uses.Thus Article 5 of the Directive provides that “<em>rightholders shall have the right to authorise a collective management organisation of their choice to manage the rights, categories of rights or types of works and other subject-matter of their choice, for the territories of their choice, irrespective of the Member State of nationality, residence or establishment of either the collective management organisation or the rightholder. Unless the collective management organisation has objectively justified reasons to refuse management, it shall be obliged to manage such rights, categories of rights or types of works and other subject-matter, provided that their management falls within the scope of its activity”.</em>In addition, “<em>rightholders shall have the right to terminate the authorisation to manage rights, categories of rights or types of works and other subject-matter granted by them to a collective management organisation or to withdraw from a collective management organisation any of&nbsp; the rights, categories of rights or types of works and other subject-matter of their choice, as determined pursuant to paragraph 2, for the territories of their choice, upon serving &nbsp;reasonable</em><em>notice not exceeding six months. The collective management organisation may decide that such termination or withdrawal is to take effect only at the end of the financial year”</em>.Therefore, authors who filed rights, categories of rights or types of works and other subject- matter with SIAE may freely withdraw them by submitting a notice not exceeding six months. The collective management organisation may not oppose but, at the most, may decide that&nbsp; such termination or withdrawal is to take effect only at the end of the financial year.In the second place, a <strong>greater participation </strong>by rightholders is expected in the management of the collective organisation, implementing harsher controls on conflicts of interest and establishing new obligations for collective management organisations.In particular, Article 15 of the Directive, expressly provides that “<em>Member States&nbsp; shall ensure that a collective management organisation does not make deductions, other than in respect of management fees, from the rights revenue derived from the rights it manages on the basis of a representation agreement, or from any income arising from the investment of that rights revenue, unless the other collective management organisation that is party to the&nbsp; representation agreement expressly consents to such deductions”. </em>And also, “<em>The collective management organisation shall carry out such distribution and payments to the other collective management organisation as soon as possible but no later than nine months from the end of the financial year in which the rights revenue was collected, unless objective reasons relating in particular to reporting by users, identification of rights, rightholders or matching of information on works and other subject-matter with rightholders prevent the collective management organisation from meeting that deadline”.</em><strong>Control and transparency mechanisms </strong>have been introduced on financial statements and management policies, even through the publication, in the websites of the collective management organisations, of the following information:<em>“a) the rights revenue attributed to the rightholder, the amount paid by the collective management organisation to the rightholder per category of rights managed and per type of&nbsp; use for the rights managed within the representation agreement, and any rights revenue attributed to the rightholder and not yet paid for any period;</em></p><ol> <li><em>deductions made in respect of management fees;</em></li> <li><em>deductions made for any purpose other than in respect of management fees pursuant to Article 15;</em></li> <li><em>information on any licences granted or refused with regard to works and other subject-matter covered by the representation agreement;</em></li> <li><em>resolutions adopted by the general assembly of members in so far as those resolutions are relevant to the management of the rights under the representation agreement”</em>(see Article <em>19)</em></li></ol><p>Finally, new rightholders’ obligations were established to set up <strong>mechanisms for handling complaints </strong>and for the <strong>alternative resolution of disputes</strong>, by making available “<em>effective and timely procedures</em>” (Articles 33 and 34).Lastly, <strong>Title III </strong>of the Directive deals with multi-territorial licensing and applies only to collective management organisations of authors’ rights in musical works.The new system should suggest be a <strong>simplification in the licensing processes </strong>to the advantage of companies wishing to create a music service on the web in Europe, which will no longer be forced&nbsp; to&nbsp; individually&nbsp; contact&nbsp; each&nbsp; national&nbsp; collective&nbsp; management&nbsp; organisation,&nbsp; but&nbsp;&nbsp; may&nbsp;interact and negotiate with a single interlocutor to obtain a pan-European licence.For this purpose, the Directive enables <strong>management companies to interconnect through mandates for the mutual representation </strong>of their repertoire on a non-discriminatory and non- exclusive basis for multi-territorial and multi-repertoire licensing (Article 29-30). Should a collective management organisation refuse or not be able to grant such licensing because the mentioned mutual representation agreements have not been entered into – upon the expiry of the term of 10 April 2017, set out in Article 31 of the Directive – rightholders may withdraw the online rights in their licensed musical works so as to manage, autonomously or through any other intermediary, multi-territorial licences for their online rights in musical works.The consequences of this new law will concern the facilitation of the <strong>voluntary aggregation of repertoire </strong>for online use of musical works all over the European Union and the increase of a <strong>competition pressure </strong>pushing each national management company to develop more efficient licensing practices, contributing to the birth of a new <strong>future scenario </strong>for online musical works.In light of the foregoing, it is clear that the implementation difficulties that Member States shall have to address are, mainly, the <strong>harmonisation of the different </strong>national <strong>laws </strong>that govern the operation and management of collecting societies, <strong>practical inefficiencies </strong>in the management&nbsp; of copyright and the related rights in the framework of the various internal markets, <strong>lack of transparency and efficiency </strong>in the procedure for the distribution of profits to rightholders, as well as the non-licensing of rights on new digital platforms, and, lastly, the phenomenon of piracy.As regards Italy and the much debated monopoly of SIAE, it cannot be left unsaid that the Directive, in actual terms, does not affect the monopoly. It is only Italy which can abrogate <strong>article 180 of Copyright law </strong>and put an end to the monopoly of SIAE.Therefore even after the approval of the Directive, the monopoly regime in which SIAE operates is still to be considered intact.At the most, authors wishing to avoid adherence to SIAE can, on the basis of the terms of the Directive, turn to other Authors’ societies of other Member States operating also in Italy.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Sat, 14 May 2016 07:52:09 +0200</pubDate>
                        <title>How should the European concept of res judicata be applied?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/how-should-the-european-concept-of-res-judicata-be-applied</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>This issue is currently being addressed by the ‘Corte d’Appello’ of Ancona. A decision is&nbsp; expected soon.The case concerns a judgement of a Munich Court which, on the facts, denied an actor’s claim for damages, finding, in interim, that the contract on which the actor’s claim was based is void.In the action before the Ancona Court, the actor tries to take advantage of the German judgement, as far as the invalidity of that contract is concerned.The problem here is that the German Court had stated that the contract was void only as a preliminary point. Because of the absence of any specific claim of the parties related to the validity of the contract the invalidity has not been taken into consideration in the operative part of the German ruling, but it is only mentioned in the reasoning as a ground leading to the decision.&nbsp;At this point, the following question arises: is the German Court’s statement about the validity&nbsp; of the contract enforceable in a subsequent Italian trial?The Italian Supreme Court (n. 10853/2014) – referring to Articles 32 and 33 of Regulation 44/2001 EU – has stated that the Court <em>ad quem</em>, in order to decide whether a statement has legal force or not, must refer to the effective concept of <em>res judicata </em>of the country in which the judgement was pronounced.As far as the German national legal system is concerned – according to § 322 ZPO – only the operative part of the judgement (<em>der Urteilstenor</em>) is enforceable as <em>res judicata</em>. The reasoning and the grounds which lead to the decision don’t have any legal force.The problem is that there is an autonomous European concept of <em>res judicata </em>in EU law. The European Court of Justice decision in <em>Gothaer </em>(ECJ 15.11.2012, C 456-11) shows clearly that the European concept of <em>res judicata </em>includes both the operative part and the grounds which represent the <em>ratio decidendi </em>of the judgement.This approach could lead the Court of Ancona to a progressive decision, which would take into consideration the <em>ratio decidendi </em>of the German judgement, which seems strictly related and inseparable to the operative part.If Ancona is to decide on this basis it would represent a further step towards a common European judicial space, inspired by the principle of mutual trust between the member states.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Sat, 14 May 2016 07:38:21 +0200</pubDate>
                        <title>Does China respect its WTO Commitments?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/does-china-respect-its-wto-commitments-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>When China acceded to the WTO in 2001 it made a series of commitments to change its national law on a wide variety of issues. These commitments were part of the agreement that allowed China to become a member of the WTO and are set out in China’s Protocol of Accession to the WTO.It can be questioned whether China has complied with a number of its Protocol commitments.&nbsp; In this note we highlight 10 of those commitments which are fundamental to the functioning of a market economy and do not appear to have been respected.All the provisions of the Protocol were drafted with the the object of facilitating China’s accession to the WTO in anticipation of it becoming a market economy.<strong>Commitment No 1: Prices in every sector must be determined by market forces</strong>Section 9 of China’s WTO Protocol of Accession provides that China <em>shall allow prices for traded goods and services in every sector to be determined by market forces, and multi-tier pricing practices for such goods and services shall be eliminated.&nbsp;</em>Exceptions to this requirement are quite limited and are set out in Annex 4 of the Protocol. The products covered in Annex 4 are certain agricultural products, certain pharmaceuticals, natural gas and processed oils.Other than these very limited exceptions, China committed to allowing prices to be set by the market immediately in 2001. Even for the exceptions, China committed to "make best efforts to reduce and eliminate" them.As China has not allowed a true competitive market to develop for many products, and indeed government intervention and influence continues in 2015 to pervade key sectors of the Chinese economy, many key prices are not being determined by market forces.<strong>Commitment No 2: All subsidies to be notified to the WTO and prohibited subsidies to be eliminated</strong></p><ul> <li>Under Section 15 of its WTO Accession Protocol, China agreed to notify to the WTO any subsidy within the meaning of Article 1 of the SCM Agreement, granted or maintained in its territory, organised by specific product, including those subsidies defined in Article 3 of the SCM Agreement. The information provided was to be as specific as possible, following the requirements of the questionnaire on</li> <li>China also committed itself to eliminate all subsidy programmes falling within the scope of Article 3 of the SCM Agreement upon 11 Protocol of Accession, Section 10 as well as Sections 1 and 3 of Part 1. The subsidies covered by Article 3 of the SCM Agreement include: (a) sub- sidies contingent upon export performance and (b) subsidies contingent upon the use of domestic over imported goods.</li></ul><p>These obligations have not been respected. Subsidies are not publicised despite China's commitment to report its subsidies to the WTO (as required of all WTO Members). There is grossly inadequate notification of subsidies provided by central and sub-central governments.2&nbsp;Furthermore, China continues to provide prohibited export subsidies and subsidies favouring&nbsp; the use of local products to its domestic industries.3China also committed to make available to WTO Members, upon request, all laws, regulations and other measures pertaining to or affecting trade in goods, services, TRIPS or the control of foreign exchange before such measures are implemented or enforced. In emergency situations, laws, regulations and other measures are to be made available at the latest when they are implemented or enforced.Accurate and reliable information was to be provided to individuals and enterprises <em>(</em>in relation to the legislation to be published<em>). </em>4All of China trade-related laws, regulations and other measures were to be translated in one or more of the WTO languages (English, French and Spanish).However, China has not honoured these obligations either. There is no transparency in the elaboration, promulgation and implementation of laws and regulations by legislative, judiciary and administrative bodies. 5 No body has been set up to undertake these&nbsp; obligatory translations.6<strong>Commitment No 3: State Owned Enterprises (SOEs) to operate free of State influence</strong>The Government of China agreed not to influence, directly or indirectly, commercial decisions of SOEs and State-invested enterprises. In particular, under Section 6 of its Accession Protocol, and Article XVII GATT 1994, China agreed that these enterprises would make purchase and sales&nbsp;involving imports or exports based solely on commercial considerations such as price, quality, marketability and availability.7However, decisions of State-owned enterprises are not taken on a commercial basis. The 12th Five-year Plan illustrates the GOC control over many industries and SOEs in terms of consolidation, location, access to raw materials, overseas investments, management of capacity and production as well as the market shares for key products.82 <em>2014 Report to Congress on China’s WTO compliance</em>, p. 11, 58.Moreover, SOEs do not need to be profitable because of government intervention to keep them afloat.9&nbsp; SOEs have been directed to build up huge overcapacities without regard to profitability.This has direct consequences on world markets as those overcapacities result in a flood of dumped exports to other countries.&nbsp;</p><h4>Commitment No 4: Non-discrimination in Procurement</h4><strong>&nbsp;</strong>Except as otherwise provided for in the Protocol, foreign individuals and enterprises and foreign-funded enterprises shall be accorded treatment no less favourable than that accorded&nbsp; to other individuals and enterprises in respect of:&nbsp;<ul> <li>the procurement of inputs and goods and services necessary for production and the conditions under which their goods are produced, marketed or sold, in the domestic market and for export;</li> <li>the prices and availability of goods and services supplied by national and sub-national authorities and public or state enterprises, in areas including transportation, energy, basic telecommunications, other utilities and factors of China also agreed to join the Government Procurement Agreement (GPA) following accession. China has not joined the GPA, nor has China made a credible offer of activities that would be covered by the GPA commitments.11</li></ul><p>There is continuing discrimination against imports and foreign companies (FIEs) established in China. FIEs are discriminated in public procurement in various manners. SOEs and public institutions bar FIEs from bidding on public contracts in certain sectors such as the railway market.&nbsp;&nbsp; Regulations&nbsp;&nbsp; exclude&nbsp;&nbsp; FIEs&nbsp;&nbsp; due&nbsp;&nbsp; to&nbsp;&nbsp; ‘licensing&nbsp;&nbsp; requirements’&nbsp;&nbsp; in&nbsp;&nbsp; the constructions,&nbsp;engineering and design sectors. FIEs are discriminated against on the basis of the country of origin of the supplier. There is no publicity for tenders.12An further example of theses measures can be seen in the Steel sector. There is discrimination against foreign equipment and technology imports in the steel sector through the Steel and Iron Industry Development Policy. It encourages the use of local content by stressing the fact that financial support for steel projects using newly developed domestic equipment is provided by&nbsp;the Government of China and should be favoured. The Policy also calls for the use of domestically manufactured steel manufacturing products and domestic technologies.13<strong>Commitment No 5: Non-discrimination in general</strong>China agreed to repeal or revise all laws, regulations and other measures inconsistent with the GATT Most Favoured Nation (‘MFN’) and National Treatment rules. China also confirmed that it would comply with the MFN rule with regard to all WTO members.&nbsp;China has adopted plans to boost innovation in high-technology sectors called the strategic emerging industries. These plans discriminate against foreign firms and their products. They&nbsp; also encourage excessive involvement of the GOC in the market and technology transfer.In addition, VAT discriminates between domestic goods and imported goods.14<strong>Commitment No 6: Technical Barriers to Trade (TBT)</strong>China shall, upon accession, bring into conformity with the TBT Agreement all technical regulations, standards and conformity assessment procedures.15&nbsp;China has not complied with the TBT Agreement leading to obstacles for foreign companies to access the local market. Certain mandatory industry standards and regulations requiring conformity assessment procedures have not been notified to the WTO while other technical regulations do not fulfill the legitimate objectives defined in the TBT Agreement. China appears to use in-country testing for a range of products which does not conform with international practice that tend to accept foreign tests result and certifications. China continues the development of unique&nbsp; national standards as a&nbsp; means to&nbsp; protect domestic companies from&nbsp;competing foreign technology and standards.16<strong>Commitment No 7: Intellectual Property</strong>By accepting the TRIPS agreement, China agreed to comply with generally accepted international norms to protect and enforce IPRs held by foreign companies and individuals.17&nbsp;IPRs are not properly registered and protected.18 Issues in relation to trade secrets, copyright protection, software piracy, counterfeiting, uncertain and complex enforcement environment due to lack of transparency in the process, procedural obstacles to civil enforcement, local protectionism and, corruption.<strong>Commitment No 8: Market access</strong>China committed to the removal of trade barriers and the opening of the domestic market to foreign companies and their exports in every sector as from the first day of accession.19&nbsp;Market Access Barriers remain. Many barriers to foreign direct investment through the prohibition or restriction to invest in certain sectors, burdensome pre-approval processes for investment (that include registering producers before importation), local content and joint- venture requirements. National treatment not being extended to Foreign Invested Enterprises&nbsp;(‘FIEs’). A ban prohibiting the control by foreign investors of steel companies is in force since 2005.20 Similarly, the mining sector is closed to foreign investment.2<strong>Commitment No 9: Non-tariff measures</strong></p><ul> <li>China shall eliminate and cease to enforce trade and foreign exchange balancing requirements, local content and export or performance requirements made effective through laws, regulations or other</li> <li>China shall ensure that the distribution of import licences, quotas, TRQs, or any other means of approval for importation, the right of importation or investment by national and sub-national authorities, is not conditioned on: whether competing domestic suppliers of such products&nbsp; exist;&nbsp; or&nbsp; performance&nbsp; requirements&nbsp; of&nbsp; any&nbsp; kind,&nbsp; such&nbsp; as&nbsp; local &nbsp;content, offsets, the transfer of technology, export performance or the conduct of R&amp;D in China.22</li></ul><p>Foreign Invested Enterprises must transfer technology as a precondition for market access. This happens when participating in tenders through the Chinese partner requiring the FIE to transfer technology information before agreeing to form a joint-venture.23<strong>Commitment No 10: Judicial review</strong>China shall establish and maintain tribunals, contact points and procedures for the prompt review of all administrative actions relating to the implementation of laws, regulations, judicial decisions and administrative rulings of general application referred to in Article X:1 of the GATT 1994, and the relevant provisions of the TRIPS Agreement. Such tribunals shall be impartial and independent of the agency entrusted with administrative enforcement and shall not have any&nbsp;substantial interest in the outcome of the matter.24The judicial system in China is not impartial and objective. In this regard, China has not acted in compliance with WTO commitments or China’s own Regulation.25<strong>Commitments in relation to specific market sectors</strong><strong>Automotive sector:</strong>Requirements concerning local content, technology transfer and exports will&nbsp; be&nbsp; eliminated upon accession. The right to invest will not be conditioned upon the conduct of R&amp;D. China industrial plans require new automobile and new plants to make substantial investments in R&amp;D facilities in China.26</p><h4>Banking sector</h4>China committed to give national treatment to foreign banks within five years following accession. Specific commitments were also made as regards electronic payment services.&nbsp;This commitment has not been implemented with regard to China-foreign joint banks and bank branches. Foreign credit card and business that issue or accept credit and debit cards face restrictions.27 A WTO case in relation to electronic payment services discrimination was brought and won by the United States.<strong>Telecommunications</strong>China has committed to open the telecommunication market to foreign producers.&nbsp;The restrictions on basic telecomunications services, including the informal bans on new entry, the requirement to set up a joint-venture with a SOE and, very high capital requirements have prevented foreign suppliers from accessing the telecommunication market services.28<strong>The film industry</strong>China agreed to liberalise foreign film distribution and to allow a certain number of films to be imported.&nbsp;After accession, foreign producers were allowed to import less than the number of films committed. This has lead to a WTO dispute won by the United States.29<strong>Agriculture</strong>China shall upon accession administer TRQs on bulk agricultural commodities should in a transparent manner. China also agreed to be bound by the WTO Agreement on Agriculture which sets out commitments in relation to market access, domestic support and export subsidies. China committed to a cap for trade and production-distorting subsidies that is lower than the cap permitted for developing countries.&nbsp;The administration of these TRQs is impaired by lack of transparency.30 China has increased domestic subsidies and other support measures for the local agricultural sector.31 Sanitary and phytosanitary (‘SPS’) measures, not based on science as required continue to obstruct agricultural trade. Arbitrary inspection on imports constitute further obstacle. All proposed SPS measures have not been first notified to the WTO members as required by WTO law.<strong>Retail industry</strong>China maintains restraints on the retail of processed oil in breach of its WTO commitments.32g)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Legal services<strong>&nbsp;</strong>In adopting measures to implement its legal services commitments, China has triggered WTO compliance issues since they impose an economic needs test and restrict the type of legal services that can be provided. The opening of offices is also characterised by lengthy delays.33<strong>The fertilizer industry</strong>Chinas agreed to implement a TRQ system that provides significant market access for three industrial products, including fertilizers.&nbsp;That TRQ system does not work smoothly due to transparency and administrative guidance concerns. Moreover, discriminatory tax and imports measures have been introduced. US&nbsp; exports of fertilizers to China have declined sharply.<strong>Import and Export Regulations:</strong>China accepted to implement a Trade Defence framework in line with WTO rules. China agreed to substantially reduce or eliminate the vast majority of export restrictions.&nbsp;Transparency and procedural fairness requirements concerning anti-dumping investigations have not yet been implemented. Trade defence cases are also often initiated as a retaliatory tool. Numerous export restraints have been maintained that have led to two WTO cases, i.e.&nbsp; raw materials and rare earth, defeats against the United States and Europe.35&nbsp;1 Protocol of Accession, Section 10 as well as Sections 1 and 3 of Part 1. The subsidies covered by Article 3 of the SCM Agreement include: (a) sub- sidies contingent upon export performance and (b) subsidies contingent upon the use of domestic over imported goods.2 <em>2014 Report to Congress on China’s WTO compliance</em>, p. 11, 58.3 <em>Ibid., </em>p.11. These subsidies include the export promotion programme which is currently subject to a WTO case brought by the US (WT/DS489/1, <em>China-Measures related to Demonstration Bases and Common Services Platforms Programmes), </em>and the income tax credit for the purchase of&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 <em>Ibid., </em>p.11. These subsidies include the export promotion programme which is currently subject to a WTO case brought by the US (WT/DS489/1, <em>China-Measures related to Demonstration Bases and Common Services Platforms Programmes), </em>and the income tax credit for the purchase of domestically produced equipment. Currency devaluation may be considered an export subsidy.4 Protocol of Accession, Part I, Section 2, paragraph C. See also Annex 5A to the Protocol for details of the programmes to be notified.5 <em>The European Business in China Position Paper 2015/2016, </em>p. 102.6 <em>2014 Report to Congress on China’s WTO compliance, </em>p.13.7 <em>2014 Report to Congress on China’s WTO compliance</em>, p.78, 95.8<em>Ibid., </em>p. 96, 112. See also findings of the EU Commission in anti subsidy actions against Organic Coated Steel.9 EZEL S., ATKINTSON R; <em>False promises: the yawning gap between China’s WTO commitments and practices</em>, Information Technology &amp; Innovation Foundation (ITF), September 2015, p.11. See also Annex 5A to the Accession Protocol.10 Protocol of Accession<em>, </em>Part I, Article 3.11 <em>False promises: the yawning gap between China’s WTO commitments and practices</em>, p.12.12 <em>The European Business in China Position Paper 2015/2016, </em>pp. 107-108.13 <em>2014 Report to Congress on China’s WTO compliance</em>, p.95.14 <em>2014 Report to Congress on China’s WTO compliance, </em>pp. 46-47.15 Protocol of Accession, Part I, Article 13(2).16 <em>The European Business in China Position Paper 2015/2016, </em>pp. 124-125; <em>2014 Report to Congress on China’s WTO compliance</em>, p.55, 64.17 <em>2014 Report to Congress on China’s WTO compliance, </em>p. 96, p. 112.18<em>Ibid.</em>, p. 111.19 USTR, <em>2014 Report to Congress on China’s WTO compliance</em>, December 2014, p.27.20European Union Chamber of Commerce in China, <em>The European Business in China Position Paper 2015/2016, </em>p. 133.21 <em>Ibid., </em>p. 224.22 Protocol of Accession, Part I, Article 7.3.23 <em>The European Business in China Position Paper 2015/2016, </em>p. 118. In particular, the following sectors are affected by this practice: seed, con- struction and, the rail industry.24 Protocol of Accession, Part I, Article 2.(D).(1).25 Covington &amp; Burling LLP, <em>Measures and practices restraining foreign investment in China</em>, prepared for the European Commission Directorate- General for Trade, August 2014, p.62.26 <em>False promises: the yawning gap between China’s WTO commitments and practices</em>, pp.13-14.27 <em>Ibid., </em>p. 14.28 <em>Ibidem.</em>29 <em>Ibidem.</em>30 <em>2014 Report to Congress on China’s WTO compliance</em>, p.17.31<em>Ibid.</em>, pp.87-88, 91, 97.32<em>Ibid.</em>, p.18.33<em>Ibid., </em>p. 19.34 <em>Ibid., </em>pp. 36-37.35 <em>Ibid., </em>pp.15-16.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 10 May 2016 08:15:39 +0200</pubDate>
                        <title>Riconoscimento del vizio o semplice agire per mera correttezza? L’intervento chiarificatore della Cassazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/riconoscimento-del-vizio-o-semplice-agire-per-mera-correttezza-lintervento-chiarificatore-della-cassazione</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Controverso, quanto rilevante, è individuare – nel caso concreto – quando ricorrano i presupposti che legittimano di ritenere che il venditore abbia riconosciuto un vizio della cosa venduta.Di fatto, il riconoscimento del vizio esonera il compratore dall’onere di denunzia dello stesso entro lo stringente termine di otto giorni di cui all’art. 1495 c.c.La Corte di Cassazione, con sentenza del 15 ottobre 2015, n. 20811, è intervenuta a chiarire gli elementi che devono riscontrarsi per aversi ‘riconoscimento del vizio’, stabilendo che non vi sia una forma determinata e che il riconoscimento possa esprimersi attraverso qualsiasi manifestazione, purché univoca e convincente. La Corte porta altresì esempi concreti, quali l’esecuzione di riparazioni e la sostituzione di parti della cosa medesima o qualsiasi attività diretta al ripristino della piena funzionalità della res vendita.Il venditore deve quindi prestare molta attenzione, poiché di fronte a queste manifestazioni, nemmeno la precisazione di aver agito ‘per mera correttezza’ vale a escludere l’effetto ricognitivo, andando a vantaggio del convenuto che – pur non avendo denunziato tempestivamente il vizio – avrà un anno per farlo valere.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 10 May 2016 08:14:54 +0200</pubDate>
                        <title>Consolidato orientamento A.B.F. in tema di somme pattuite in caso di inadempimento o ritardo: attenzione a limiti e divieti nei diversi ordinamenti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/consolidato-orientamento-a-b-f-in-tema-di-somme-pattuite-in-caso-di-inadempimento-o-ritardo-attenzione-a-limiti-e-divieti-nei-diversi-ordinamenti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Le recenti decisioni di A.B.F (Arbitro Bancario Finanziario) di ottobre 2015 (n. 7818 e n. 8098) hanno consolidato il precedente orientamento di quest’organo, affermando che – ai fini di stabilire se un tasso di interessi sia usurario o meno – gli interessi moratori non sono cumulabili con quelli compensativi.Si tratta di un profilo di grande interesse, essendo, nella prassi commerciale, ormai consuetudine inserire nei testi contrattuali clausole specifiche al fine di predeterminare una somma dovuta per il caso di inadempimento o ritardo. La qualificazione e la rispettiva disciplina legislativa variano a seconda dei diversi ordinamenti giuridici europei ed è bene esaminarne le differenze concentrandosi sui limiti previsti legislativamente nei casi in cui la somma pattuita risulti eccessiva.Guardando all’ordinamento italiano, la somma concordata può qualificarsi come ‘interessi di mora convenzionalmente pattuiti per obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro’. Gli interessi – da determinarsi per iscritto nel caso siano superiori al tasso legale determinato annualmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, a pena di riduzione alla misura legale – non devono superare il tasso soglia di cui alla l. 7 marzo 1996, n. 108, per non incorrere nel divieto di interessi usurari statuito dall’art. 1815 c.c. Qualora ciò accada, la clausola che li prevede sarà nulla e gli interessi saranno non dovuti (ex art. 1856, comma 2 c.c.). Si osserva, tuttavia, che detto limite posto all’autonomia contrattuale delle parti pare valere unicamente per il contratto di mutuo, alla luce della sua funzione creditizia, come si evince dalla collocazione della norma nel capo a esso dedicato.Ulteriore limite all’autonomia privata è riscontrabile in tema di clausola penale all’art. 1384 c.c., che – laddove la somma pattuita risulti manifestamente eccessiva rispetto all’interesse che il creditore aveva all’adempimento – conferisce al giudice il potere di diminuire tale somma secondo equità.Nell’ordinamento tedesco il legislatore ha previsto, diversamente rispetto all’ordinamento italiano, due tipi di clausola penale con una disciplina nettamente differente.La Vertragsstrafe (§ 339 BGB) consiste in una penale esigibile nel caso in cui il debitore non adempia o non adempia nel modo dovuto. Al § 343 BGB il legislatore tedesco prevede un potere analogo a quello del giudice italiano di ridurre la penale nel caso in cui essa risulti eccessiva rispetto all’interesse che aveva il creditore all’adempimento della prestazione. Rispetto alla disciplina italiana, tuttavia, la norma tedesca regola in modo molto più stringente il potere del giudice, il quale può intervenire solo su istanza di parte e – nel giudizio sull’adeguatezza – deve tenere conto di ogni legittimo interesse del creditore, anche non patrimoniale.Inoltre il BGB, così come modificato dalla Schuldrechtsmoderinisierung del 2002, prevede la c.d. Schadensersatzpauschale, considerata una vera e propria alternativa alla clausola penale, il cui unico scopo è quello di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno. Al contrario della Vertragsstrafe, che costituisce uno strumento di pressione sul debitore atto a indurlo all’adempimento dell’obbligazione, essa ha la finalità di forfettizzazione anticipata dell’eventuale e presumibile danno in capo al creditore per inadempimento o ritardo. La Schadensersatzpauschale non è soggetta al potere di riduzione del giudice ex § 343 BGB, bensì solo a un controllo meramente contenutistico di non usurarietà e di conformità ai principi di buona fede e buon costume ai sensi dei §§ 138 e 242 BGB.La conoscenza approfondita delle divergenze tra i due ordinamenti qui menzionati può risultare provvidenziale nella contrattazione transfrontaliera, onde evitare di incorrere in sanzioni di nullità o ingerenze del giudice nella determinazione dell’ammontare dovuto, che variano a seconda della legge applicabile al contratto.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 10 May 2016 08:07:30 +0200</pubDate>
                        <title>Branch exemption: in pubblica consultazione il provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle Entrate</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/branch-exemption-in-pubblica-consultazione-il-provvedimento-attuativo-del-direttore-dellagenzia-delle-entrate</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il branch exemption è stato introdotto nel nostro ordinamento dal decreto ‘Internazionalizzazione imprese’ (d.lgs. 147/2015), con l’inserimento dell’art. 168-ter nel TUIR. A un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è demandata la definizione della normativa di dettaglio.Tale figura – di sicuro interesse per le società che intendono investire all’estero – consente a un’impresa residente nel territorio italiano di optare, indicandolo nella dichiarazione dei redditi, per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero (c.d. branch esenti), che così non verranno assoggettate a imposizione in Italia.La bozza del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che detta la disciplina di attuazione è stato in pubblica consultazione fino al 31 marzo e, pertanto, le imprese potranno ricorrere alla figura già dal periodo d’imposta 2016.L’opzione decorre dal periodo d’imposta al quale la dichiarazione si riferisce e va esercitata per tutte le stabili organizzazioni estere dell'impresa residente nel territorio dello Stato (casa madre italiana) con effetto dallo stesso periodo d'imposta per il quale è esercitata.L’indicazione offerta dall'Agenzia delle Entrate nella bozza di provvedimento conferma il principio dell’obbligatorietà complessiva dell’opzione. In tal senso, l’opzione esercitata per la prima stabile organizzazione vincola in via automatica quelle costituite successivamente senza la necessità di esercitarne di ulteriori.La cessazione dell’opzione si verifica in seguito alla chiusura di tutte le succursali esenti estere o al ricorrere di alcune casistiche per lo più legate a operazioni straordinarie.<strong>&nbsp;</strong></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 10 May 2016 08:03:43 +0200</pubDate>
                        <title>Più dinamismo per la ricchezza immobiliare: il nuovo prestito vitalizio ipotecario</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/piu-dinamismo-per-la-ricchezza-immobiliare-il-nuovo-prestito-vitalizio-ipotecario</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 2 marzo 2016 è entrato in vigore il decreto attuativo (226/2015) della l. 2 aprile 2015, n. 44, con cui il Legislatore ha novellato la disciplina di una figura già presente nel nostro ordinamento, il prestito vitalizio ipotecario – introdotto dieci anni fa dal d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla c.d. legge finanziaria, l. 2 dicembre 2005, n. 248 – tipizzandolo e dandovi una disciplina più organica.Il prestito vitalizio ipotecario consente a persone che hanno già compiuto il sessantesimo anno di età e sono proprietarie di immobili residenziali di ottenere un finanziamento a medio o lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese e rimborso integrale in un’unica soluzione alla scadenza, ipotecando l’immobile medesimo. Il termine di scadenza non è, tuttavia, fisso, bensì correlato alla vita del finanziato. Il rimborso – da effettuarsi entro 12 mesi dalla morte del finanziato (o del più longevo dei finanziati, se si tratta di una coppia) – spetta quindi agli eredi, i quali potranno deciderne le modalità. In particolare, essi potranno ritenere di estinguere il debito con risorse proprie, liberando in questo modo l’immobile dalla garanzia ipotecaria, oppure venderlo, rimborsando così il finanziamento e trattenendo per sé l’importo in eccedenza derivante dalla vendita (con un meccanismo del tipo del c.d. patto marciano). Vi è poi la possibilità di accordarsi per iniziare il rimborso già prima della morte del finanziato, in questo caso a carico di quest’ultimo.Questo strumento fa fronte a un fenomeno sempre più frequente nella realtà economica italiana, compendiabile nell’espressione House rich, cash poor, ossia la presenza di un elevato numero di persone anziane con carenza di liquidità, ma proprietarie di immobili, che possono così essere mobilitati divenendo fonte di ricchezza da cui può trarre giovamento l’intera economia del nostro Paese.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 27 Apr 2016 04:07:58 +0200</pubDate>
                        <title>No alla revoca automatica del concordato se il debitore paga crediti anteriori senza autorizzazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/no-alla-revoca-automatica-del-concordato-se-il-debitore-paga-crediti-anteriori-senza-autorizzazione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La Cassazione stabilisce con la sentenza 19 febbraio 2016, n. 3324 che i pagamenti non autorizzati possono comportare la revoca ex art. 173 l.fall. dell’ammissione al concordato preventivo solo se si risolvono in effettivo pregiudizio per i creditori.</em><em><strong>Il caso</strong></em>Una società in concordato preventivo eseguiva, in corso di procedura, vari pagamenti relativi a crediti anteriori alla domanda di ammissione al concordato. Il Tribunale di Messina, con provvedimento poi confermato dalla Corte d’Appello, revocava il concordato preventivo e dichiarava il fallimento. Avverso il provvedimento della Corte d’Appello di Messina è stato promosso ricorso in Cassazione.<strong><em>La questione</em></strong>La questione sottoposta alla Corte di Cassazione attiene alla revocabilità del concordato <em>ex </em>art. 173 l.&nbsp;&nbsp; fall. nell’ipotesi in cui il debitore abbia compiuto, in corso di procedura, pagamenti non autorizzati dal tribunale ai sensi dell’art. 182-­‐<em>quinquies&nbsp; &nbsp;</em>l.fall.In assenza di una disposizione che specificamente disponga questa conseguenza (come invece l’art. 161, ottavo comma, in caso di inadempimento degli obblighi informativi, ovvero dall’art. 163, terzo comma,&nbsp;&nbsp; in caso di mancato deposito delle spese della procedura) il tema riguarda la possibile intepretazione estensiva dell’art. 173, terzo comma, l.fall. là dove dispone per il caso di compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza l’autorizzazione del giudice delegato di cui all’art. 167 l.fall.<strong><em>La decisione della Corte</em></strong>La Corte di Cassazione ha ricondotto i pagamenti di crediti anteriori alla domanda di concordato agli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, stabilendo tuttavia che ciò comporta la revoca del concordato solo nell’ipotesi in cui, nel caso specifico, siano qualificabili anche come atti di frode alle ragioni dei creditori. La tesi, secondo i giudici di legittimità, è più aderente all’attuale disciplina del concordato preventivo, alla luce del <em>favor </em>del legislatore per le soluzioni negoziali della crisi d’impresa.La decisione del Suprema Corte si fonda su tre distinti argomenti:</p><ul> <li>se al giudice non compete accertare né la fattibilità economica del piano né la sua meritevolezza, non si comprende perché il pagamento compiuto in difetto di autorizzazione dovrebbe comportare&nbsp;&nbsp;&nbsp; la revoca del concordato, indipendetemente dall’accertamento del suo disvalore oggettivo e del suo carettere fraudolento;</li> <li>l’esercizio dell’attività d’impresa non è più soggetto alla direzione del giudice delegato e ciò fa presumere che il potere di autorizzazione riguardi atti che, per la loro rilevanza, potrebbero incidere negativamente sul patrimonio del debitore o essere incompatibili con la realizzazione del piano;</li> <li>il criterio della “<em>migliore soddisfazione dei creditori</em>” cui fanno riferimento gli artt. 182-­‐<em>quinquies </em>e 186-­‐<em>bis </em>fall. ha acquisito valenza di principio generale per valutare la legittimità degli atti compiuti dal debitore ammesso alla procedura, con la conseguenza che&nbsp; il &nbsp;pregiudizio&nbsp; che&nbsp; un&nbsp; pagamento&nbsp; di&nbsp; crediti concorsuali può arrecare non è&nbsp; desumibile&nbsp; dalla&nbsp; violazione&nbsp; della&nbsp; <em>par&nbsp; condicio:&nbsp; s</em>econdo&nbsp; la&nbsp; Corte, infatti, non si può escludere che il pagamento si risolva in un accrescimento, anziché in una diminuzione, della garanzia patrimoniale&nbsp; offerta&nbsp; ai&nbsp; creditori&nbsp; (come&nbsp; accade&nbsp; per&nbsp; il&nbsp; pagamento&nbsp; dei&nbsp; crediti di lavoro, che impedisce che sul capitale maturino interessi e rivalutazione).</li></ul><p><strong><em>Commento</em></strong>L’interpretazione offerta dalla Cassazione consente di dare rilievo dal punto di vista oggettivo ai pagamenti quali <em>“atti non autorizzati a norma dell’art. 167 l.fall.” </em>ma solo in quanto riconducibili ad unafinalità tesa a <em>“frodare le ragioni dei creditori” </em>così come previsto dall’art. 173 l.fall.: finalità peraltro non necessariamente intesa in senso soggettivo, potendo assumere rilievo ostativo della revoca l’utilità economica in concreto dei pagamenti per le ragioni dei creditori.La Corte ha affermato un principio condivisibile, che cerca di attenuare la conseguenza dell’automatica revoca dell’ammissione al concordato, prevalente nella giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Modena 13 luglio 2015; Trib. Venezia 18 settembre 2014; Trib. Lecco 3 gennaio 2014; Trib. Ancona 4 dicembre 2013;Trib. Firenze 14 novembre 2013; Trib. Pesaro 26 luglio 2013; <em>contra </em>Trib. Rovigo 26 maggio 2015 in ragione dell’esiguità degli importi e App. Venezia 30 gennaio 2014 in considerazione del miglior soddisfacimento dei creditori, in linea con l’odierna decisione della Cassazione), offrendo una interpretazione evolutiva centrata sul principio del “miglior soddisfacimento dei creditori” con un’argomentazione suscettibile di orientare l’interprete verso una maggiore flessibilità applicativa anche in una prospettiva più generale.È da apprezzare l’orientamento della Suprema Corte che mira ad evitare che un concordato preventivo possa essere revocato a causa di pagamenti di esigua entità, magari effettuati per semplice inconsapevolezza, così come opportuno è avere escluso un’interpretazione antitetica, che neghi sempre la possibilità di revoca.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare Fabio Marelli, </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring </em>scrivete a: <a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com">restructuring@advant-nctm.com</a>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 27 Apr 2016 04:04:29 +0200</pubDate>
                        <title>Sì alle offerte concorrenti anche nel “pre-­concordato”</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/si-alle-offerte-concorrenti-anche-nel-pre-%25c2%25adconcordato</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Forlì con provvedimento del 3 febbraio 2016 riconosce espressamente la possibilità di ricorrere all’esperimento di una gara tra più offerte concorrenti anche durante la fase successiva alla domanda di concordato preventivo “con riserva” </em>ex <em>art. 161 sesto comma l.fall. </em><em><strong>Il caso</strong></em>Una società, previo affitto dei propri rami d’azienda, depositava ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo “con riserva” <em>ex </em>art. 161 sesto comma l.fall.L’affittuaria manifestava la propria volontà di procedere con urgenza all’acquisto degli stessi e la società debitrice formulava quindi istanza al Tribunale per essere autorizzata alla vendita.<em><strong>Le questioni</strong></em>Il tema giuridico riguarda la possibilità di applicare anche alla fase c.d. preconcordataria la previsione di cui all’art. 163-­‐<em>bis </em>l.fall. che impone di indire gara competitiva per la selezione dell’acquirente, quando il piano di concordato comprende un’offerta da parte di un soggetto già individuato per il trasferimento a&nbsp;&nbsp;&nbsp; titolo oneroso&nbsp; di rami d’azienda o di specifici beni.La questione si pone alla luce del fatto che la fase di “pre-­concordato” precede il deposito del piano e della proposta ai creditori e la norma richiede invece che l’offerta di acquisto sia contenuta nel piano.<em><strong>La decisione del Tribunale</strong></em>Il Tribunale di Forlì, dopo aver rilevato in primo luogo che la disciplina delle offerte concorrenti si applica a qualsiasi trasferimento di beni in ambito concordatario e, quindi, non soltanto nelle procedure di natura liquidatoria, ma anche nelle procedure con continuità mista e con continuità funzionale alla cessione dell'azienda, afferma altresì che, ai sensi del combinato&nbsp; disposto&nbsp; dell’art.&nbsp; 163<em>-­‐bis </em>ultimo comma l.fall. e 182 quinto comma l.fall., tale norma debba trovare applicazione anche alla fase preconcordataria.&nbsp;Il Tribunale, in considerazione dell’urgenza nel caso concreto e della convenienza di non perdere l’opportunità di realizzare immediatamente un congruo attivo per la procedura, autorizzava quindi l’indizione di una gara per la vendita competitiva dell’azienda.<strong><em>Commento</em></strong>La decisione del Tribunale fonda la propria argomentazione:</p><ul> <li>sull’applicabilità dell’art. 163<em>-­‐bis </em>fall. anche “<em>anche </em><em>agli&nbsp; atti&nbsp; da&nbsp; autorizzare&nbsp; ai&nbsp; sensi&nbsp; dell'articolo </em><em>161, settimo comma</em>”: si tratta degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione da porre in essere dopo la domanda di concordato “con riserva” e fino all’ammissione;</li> <li>sul disposto dell’art. 182, quinto comma, l.fall. che prevede l’applicazione della disciplina delle vendite fallimentari alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti posti in essere dopo il deposito&nbsp; della domanda o in esecuzione del concordato: si valorizza qui il dato letterale della norma che non pone distinzione tra domanda “con riserva” o meno.</li></ul><p>La decisione conferma un indirizzo già espresso dal Tribunale di Rovigo (17 novembre 2015), attento alle esigenze del caso di specie e, in particolare, alla necessità di perseguire concretamente la finalità del migliore soddisfacimento dei creditori concorsuali.La vendita competitiva disposta anche in fase preconcordataria a fronte di offerta di acquisto sembra effettivamente garantire al meglio gli interessi dei creditori, senza dover attendere il deposito del piano concordatario, con il rischio di veder sfumare vantaggiose opportunità di realizzo.Un’interpretazione eccessivamente rigorosa che consentisse l’applicazione dell’art. 163-­‐<em>bis </em>l.fall. solo nel momento in cui la società abbia già proceduto al deposito del piano di concordato avrebbe l’effetto non desiderato di ritardare nei fatti la realizzazione della <em>ratio </em>stessa della norma, senza alcun apprezzabile vantaggio.Peraltro, la previsione che l’offerta sia contenuta nel piano sembra assumere unicamente il significato di rendere rilevante al fine dell’indizione della gara (i) la scelta da parte del debitore di procedere all’alienazione dell’azienda (in alternativa alla prosecuzione dell’attività con un piano di continuità aziendale “diretta”) nonché (ii) la selezione da parte del debitore dell’offerta ritenuta preferibile. L’istanza per l’autorizzazione alla vendita immediata sembra in effetti presupporre l’esercizio di entrambe queste opzioni da parte del debitore, così come anche la stipulazione di un contratto di affitto di azienda con offerta irrevocabile di acquisto (come nel caso di specie).&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare Fabio Marelli, </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring </em>scrivete a: <a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com">restructuring@advant-nctm.com</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 27 Apr 2016 04:01:04 +0200</pubDate>
                        <title>La Corte di Giustizia UE smentisce il dogma dell’infalcidiabilità dell’IVA nel concordato preventivo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-corte-di-giustizia-ue-smentisce-il-dogma-dellinfalcidiabilita-delliva-nel-concordato-preventivo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, contrariamente alla Corte di Cassazione ed alla Corte Costituzionale italiane, ammette la soddisfazione parziale del credito IVA, purché un professionista indipendente attesti che non vi sono migliori prospettive in sede fallimentare </em><em><strong>Il caso</strong></em>Una società presenta domanda di concordato preventivo avanti al Tribunale di Udine, prevedendo il pagamento integrale di alcuni crediti privilegiati ed il pagamento percentuale di privilegi di grado inferiore, tra cui il credito per IVA; ciò sull’assunto che con riguardo a questi ultimi non vi sarebbe in&nbsp;&nbsp; ogni caso capienza in caso di fallimento.Ponendosi la questione dell’ammissibilità della domanda alla luce del divieto di pagamento parziale dell’IVA posto dall’art. 182-­‐<em>ter </em>l.f. nell’ambito della transazione fiscale, il Tribunale chiede alla Corte di chiarire se il diritto comunitario effettivamente impedisca il pagamento parziale del credito erariale per IVA.<em><strong>La questione</strong></em>La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si trova ad affrontare il delicato tema relativo all’ammissibilità&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; della&nbsp; falcidia&nbsp; del&nbsp; credito&nbsp; IVA,&nbsp; che&nbsp; tanto&nbsp; la&nbsp; Corte&nbsp; di&nbsp; Cassazione&nbsp; (con&nbsp; le&nbsp; sentenze&nbsp; nn.&nbsp; 22931&nbsp; e&nbsp; 22932&nbsp; del 4 novembre 2011) quanto la Corte Costituzionale (con la sentenza&nbsp; n.&nbsp; 225&nbsp; del&nbsp; 24&nbsp; luglio&nbsp; 2014)&nbsp; avevano risolto negativamente, assumendo la portata generale e sostanziale da attribuirsi al divieto di cui all’art. 182-­‐<em>ter </em>l.f., anche sul presupposto dell’esistenza nel diritto comunitario di un&nbsp; obbligo&nbsp; per&nbsp; gli&nbsp; Stati&nbsp; membri di procedere ad un integrale riscossione dell’IVA.In senso contrario si è invece espresso recentemente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.<strong><em>La decisione della Corte</em></strong>A giudizio della Corte di Giustizia il diritto comunitario non impedisce una proposta concordataria nella quale il pagamento del credito IVA sia previsto in misura parziale, a due condizioni: che il debito nei confronti dell’erario non sia destinato a ricevere trattamento migliore nell’ambito della procedura (alternativa) di fallimento e che ciò venga attestato da un esperto.La Corte rammenta che l’art. 4, paragrafo 3, TUE e gli articoli 2, 250 e 273 della direttiva IVA pongono in capo a ciascuno Stato membro l’obbligo di adottare tutte le misure volte a garantire il prelievo integrale dell’IVA e che gli Stati godono di un certo margine di autonomia quanto alla scelta dei&nbsp; mezzi&nbsp; da impiegare per il perseguimento della suddetta finalità, pur nel rispetto di un limite: quello di assicurare l’effettività della riscossione delle risorse dell’Unione e di non creare differenze di trattamento tra i contribuenti.Fatta tale premessa, la Corte ammette la falcidia dell’IVA valorizzando la funzione di garanzia assicurata dall’attestazione dell’esperto nel senso che, in ragione dell’insolvenza del debitore, lo Stato Membro&nbsp;&nbsp; non sarebbe comunque in grado di recuperare il proprio credito IVA in misura maggiore. Ciò, secondo la Corte, non contrasta con l’obbligo degli Stati membri di garantire il prelievo integrale dell’IVA, non costituendo una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione del tributo.<strong><em>Commento</em></strong>La Corte di Giustizia smentisce quindi la Cassazione e la Corte Costituzionale, giunte a conclusioni opposte ritenendo che l’art. 182-­‐<em>ter&nbsp; </em>l.f. (“<em>con riguardo all'imposta sul valore aggiunto </em>[…]<em>, la proposta&nbsp;</em><em>può&nbsp; prevedere&nbsp; <u>esclusivamente&nbsp; la&nbsp; dilazione&nbsp; del&nbsp; pagamento</u></em>”)&nbsp; imporrebbe&nbsp; un&nbsp; divieto&nbsp; generale di falcidia&nbsp;dell’IVA sempre applicabile, come tale, nell’ambito del concordato preventivo, anche al di fuori dell’istituto della transazione fiscale.La Corte di Giustizia ha invece fondato la propria interpretazione unicamente sul profilo&nbsp; della&nbsp; contrarietà al diritto dell’Unione Europea di una proposta concordataria che preveda un pagamento&nbsp; solo parziale dell’IVA, tralasciando l’ulteriore aspetto, di rilevanza interna, sul quale si erano invece concentrati maggiormente i giudici italiani.L’argomentazione della Corte di Giustizia si pone in linea con l’opinione – certamente condivisibile – di coloro che avevano fatto rilevare l’irrazionalità di una soluzione che impone un sacrificio alle aspettative di soddisfacimento del credito IVA, imponendo l’esito del fallimento con i conseguenti minori attivi realizzabili: peraltro, la collocazione del credito IVA nella graduatoria dei privilegi ne consente la soddisfazione nei riparti fallimentari solo dopo che tutti i privilegi anteriori siano stati soddisfatti integralmente.La sentenza della Corte di Giustizia condizionerà auspicabilmente l’evoluzione giurisprudenziale in materia, nel senso dell’ammissibilità di proposte concordatarie che prevedono lo stralcio dell’IVA senza ricorrere alla transazione fiscale. Non potrà invece escludere o limitare l’applicazione della contraria previsione dell’art. 182-­‐<em>ter </em>l.f., trattandosi di norma di diritto nazionale che resterà in vigore, benché chiaramente ispirata ad un principio di diritto comunitario che la Corte di Giustizia ha oggi dichiarato inesistente.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare Fabio Marelli, </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring </em>scrivete a: <a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com">restructuring@advant-nctm.com</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 14 Apr 2016 08:17:33 +0200</pubDate>
                        <title>Circular Economy – More Flexible Law: The 2015 Legislative Package</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/circular-economy-more-flexible-law-the-2015-legislative-package</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>The European Commission put forward an initial circular economy package in July 2014, but withdrew the legislative proposal on waste included in the package in February 2015, in order to make way for a new proposals. On 2 december 2015, the European Commission presented its new circular economy package containing a Communication<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> (Action Plan for the circular economy, toghether with a list of measures in annex) and four legislative proposals on EU waste policy<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>.Moving towards a more circular economy has both an environmental and economic rationale. Potential opportunities include:</p><ul> <li>Reducing pressure on the environment: a circular economy would significantly reduce greenhouse gas (GHG) emissions through better waste management<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>and reducing use of resources (such as energy, water, land and materials) in manufacturing, with positive impacts on climate. Large-scale reuse of raw materials could help to reduce landscape and habitat disruption as well as marine littering, which would in turn help to limit biodiversity loss.</li> <li>Enhancing security of supply of raw materials: a circular economy would mitigate risks associated with the supply of raw materials, such as price volatility, availability, and import dependency. According to Eurostat Data, EU currently imports, in raw materials equivalents, about half of the resources it consumes.</li> <li>Increasing competitiveness: a circular economy could bring savings to businesses and consumers through improved resources efficiency. A 2015 Ellen MacArthur Foudation Report estimates that by 2030, a shift towards a circular economy could reduce net resource spending in the EU by 600 billion Euros annually, bringing total benefits estimated at 1.8 trillion Euros per year once multiplier effects are accounted for. Additionally, research suggests that stricter environmental legislation can provide a competitive advantage to businesses.</li> <li>Innovation: a circular economy could trigger a large innovation drive across sectors of the economy because of the need to redesign materials and products for circular use. The McKinsey Company consultancy highlights shows that this would apply even in sectors not normally considered as innovative, such as&nbsp; the carpet industry.</li> <li>Growth and Jobs: a circular economy could strengthen growth and create new jobs. It is estimated that the transition would increase GDP by 1 to 7 percentage points by 2030, depending on whether a higher pace of technological change is taken into account, <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a> and that it would have an overall positive impact on employment, although jobs in specific sectors could also be threatened<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>.<strong>&nbsp;</strong></li></ul><p>The European Commission estimated that the adoption of the legislatives proposals contained in the 2015 circular economy package would create over 180.000 indirect jobs in the EU by 2030 (2014 proposals) and 170.000 direct jobs by 2035 (2015 proposals). In addition, the Commission estimated in 2014 that increasing resource&nbsp; productivity by 30% could deliver over 2 million additional jobs in the EU by 2030 and indicated in 2015 that a circular economy could create 580.000 jobs.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a>Among the main measures put forward in the frame of the 2015&nbsp; circular economy package we find the four Waste legislative proposals of directives<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a> . It seems to be important to underline the following points:</p><ul> <li>setting new waste management targets to be met in 2030, in particular increasing the share of municipal waste prepared for reuse and recycling to 65%, increasing the share of packaging waste prepared for reuse and recycling to 75% ( with specific targets for various materials used in packaging) and gradually limiting municipal waste ladfill to 10%;</li> <li>introducing an early warning system for monitoring compliance with targets;</li> <li>setting minimum requirements for extended producer responsibilirty schemes and differentiating the contribution paid by producers on the basis of the costs necessary to treat their products at the end of their life ;</li> <li>promoting prevention (including for food waste) and reuse;</li> <li>streamling provisions on by-products and end-of-waste status (the stage at the end of the waste treatment process when materials are no longer considered waste, provided they meet certain conditions);</li> <li>aligning definitions, calculation methods for targets, reporting obligations and provisions on delegated and implementing acts.</li></ul><p>In other terms, the legislative proposals on waste, adopted toghether with this Action Plan, include long-term targets to reduce landfilling and to increase preparation for reuse and recycling of key waste streams such as municipal waste and packaging waste. The targets should lead Member States gradually to converge on best-practice levels and encourage the requisite investment ion waste management. Further measures are proposed to make implementation clear and simple, promote economic incentives and improve extended producer responsibility schemes.&nbsp;The expected 2016 legislative procedural iter in the European Parliament for this Package is scheduled as follows :</p><ul> <li>ENVI Commission vote for october;</li> <li>ITRE Commission vote for november.</li></ul><p>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – Closing the loop –An Action Plan for the Circular Economy COM(2015)614 final<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> These four proposals relate to : 1. The Waste framework Directive (2008/98/EC); 2. The Landfill Directive (1999/31/EC); 3. The Packaging Waste Directive (1994/62/EC); 4. The Directives on end-of-life vehicles (2000/53/EC), on batteries and accumulators and waste batteries and acumulators (2006/66/EC9, and on waste electrical and electronic equipment (2012/19/EU).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> The European Commission estimated that the adoption of the legislative proposals contained &nbsp;in 2015 circular economy package would avoid over 600 million tonnes of CO2 equivalent emissions&nbsp; by 2035 ( on average 30 million tonnes per year ). It is also indicated that a circular economy could reduce EU CO2 equivalnt emissions by 450 million tonnes per year. For comparison, 4477 million tonnes of CO2 equivalent were emitted in the EU in 2013. See also “The potential contribution of waste management to a Low Carbon Economy”, Eunomia, 2015.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> The Commission estimated in 2014 that a shift to a circular ecoomy would deliver a 0.8% GDP increase by 2030.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> The2015 Ellen MacArthur Foundation Report and&nbsp; The McKinsey Company consultancy hightlights, 2015 – , in European Parliamentary Research Service, Briefing january 2016.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> A 2015 report by Green Alliance, a UK think tank, estimated that an ambitious circular economy strategy could bring-in Italy, Poland and Germany alone -270.000 unemployed people back into work.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Proposal for a Directive of teh European Parliament and of the Council amending Directive 2008/98/EC on Waste – COM(2015) 595 final; Proposal for a Directive of the European Parlaiment and of the Council amending Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste – COM(2015) 596 final ; Proposal for a Direcitve of the European Parliament and of the Council amending Directive 1999/31/EC on the landfill of waste – COM(2015) 594 final; Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council amending Directives 2000/53/EC on end-of-life vehicles, 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators, and 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment-COM(2015) 593 final</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 14 Apr 2016 08:15:39 +0200</pubDate>
                        <title>The recast EU regulation on insolvency proceedings: A new approach towards business restructuring</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-recast-eu-regulation-on-insolvency-proceedings-a-new-approach-towards-business-restructuring</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>The guiding forces for a review of EC Regulation No. 1346/2000The downturn in the economy, which in recent years has severely affected businesses at all levels within the European Union, has pushed many countries to review their internal legal systems on insolvency and restructuring proceedings. Indeed, the demand for adequate rules increases in times of crisis, prompting reforms where existing legislation is incomplete or unable to offer legal instruments capable of responding to changing economic conditions.Thus, since the turn of the century, all European countries have commenced frantic changes in bankruptcy law. The law has undergone a reversal of perspective and therefore of its historical function. This inversion is seen in the idea that insolvency should not be considered a defeat but an opportunity to learn from mistakes, to improve and grow. Not surprisingly, in the “Entrepreneurship 2020 Action Plan” COM(2012) 795 of the European Commission, it is stated that: “‘second starters’ are more successful and survive longer than average start-ups; they grow faster and employ more workers. Thus, a failure in entrepreneurship should not result in a ‘life sentence’ prohibiting any future entrepreneurial activity but should be seen as an opportunity for learning and improving – a viewpoint that we already today fully accept as the basis of progress in scientific research”.It follows, then, that in many European legal systems disruptive liquidation has been set aside in favour of restructuring schemes and procedures aimed at ensuring that businesses can be preserved as a going concern, and a Recommendation has been issued by the European Commission on 12 March 2014, inviting all Member States to adopt internal procedures more favourable to restructuring (rather than liquidating) distressed businesses. The need to review Regulation No. 1346/2000 on insolvency proceedings clearly emerged and the renovation work began in 2010, under the programme “Justice for Growth”, as set out in the Action Plan, and in 2012 a proposal was issued by the Commission.<strong>The new EU Regulation No. 2015/848</strong>On 20 May 2015 the new Regulation No. 2015/848 on insolvency procedures has been published, which will apply to insolvency proceedings opened since 26 June 2017 (until then, insolvency proceedings remain subject to Regulation No. 1346/2000).The new Regulation marks an evolution: liquidation of the debtor’s assets is no longer representing, as it was still in the context of Regulation No. 1346/2000, the main aim of insolvency procedures. In this context, accordingly, the notions of insolvency, limitation of the debtor’s management powers and participation by creditors have been adapted and, with respect to the previous Regulation, significantly widened. Indeed, the new Regulation is not only applicable to procedures based on full insolvency, but also to distressed situations still allowing for a turnaround and restructuring effort to be carried out.Moreover, insolvency procedures are now defined to include pre-insolvency situations and arrangements, which could not have fallen within the traditional definition (involving necessarily the generality of creditors and assets of the debtor, as well as limiting the debtor’s management powers). However, confidential procedures (such as the UK schemes of arrangement and the Italian reorganization plans) will remain outside of the scope of the new Regulation.<strong>Main changes in the new Regulation</strong>The new Regulation No. 2015/848 follows on the path of Regulation No. 1346/2000, whose main structure is preserved – based on the EU-wide effects of the main procedure opened in one of the Member States and on possible secondary procedures which can be opened in another State according to local rules –&nbsp; while several changes are introduced.<em>i) jurisdiction and forum shopping</em>The proposal would stick to the “centre of main interests” (so-called COMI) notion, which would be better specified as the “place where the debtor conducts its own activity steadily and in way which could be recognized by third parties” according to the principles stated by the EU Court of Justice with its latest decision in the Interedil case. To avoid forum shopping, a look-back period ranging from three to six months has been provided, when a transfer of the COMI of the debtor can be more easily disregarded by the Court, and any creditor is now entitled to challenge, on the basis of jurisdiction, the opening of the main proceeding in a specific Member State.<em>ii) improving secondary procedures</em>These will be procedures no longer limited to liquidation procedures and also the definition of “establishment” allowing the opening the same is widened. It will also be possible to avoid the opening of a secondary procedure, by an undertaking within the context of the main procedure, whereby affected creditors will be assured a treatment equal to that to which they would have been entitled in the secondary procedure: the view is that, in order to protect local interests, a secondary procedure can obstruct the efficient administration of the main proceeding. Also the conditions to open a secondary procedure have been restricted, requiring that a local establishment was operating in a three-month look-back period before the opening of the main procedure.<em>iii) ensuring publicity to insolvency procedures</em>In order to create a wider access to information on insolvency procedures, the Regulation provides that the Commission put in place a system of “interconnected” insolvency registers, accessible to the public through the web at national level and also through a European portal of electronic justice (this will be effective only from 26 June 2018 and 2019, respectively).<em>iv) introducing rules for group insolvencies</em>Regulation No. 2015/848 provides for cooperation of receivers and judges involved in the various procedures regarding the companies belonging to a group, in order to improve efficiency in handling such procedures: this would be attained by the appointment of an external coordinator on a voluntary basis, to make recommendations to the administrators. Various ways of interaction are envisaged, including the duty for administrators to share pertinent information and to cooperate in setting up a rescue or reorganization plan. The proposal would give each administrator the right to participate to the procedure of another company of the same group, in particular the right to be heard, to apply for a stay of the procedure and to propose a restructuring plan.Nctm has a strong restructuring practice and welcomes the new rules and the new perspective of bankruptcy law.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 14 Apr 2016 08:12:28 +0200</pubDate>
                        <title>Italian class action in the european scenario: a good solution after 5 years from the introduction?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/italian-class-action-in-the-european-scenario-a-good-solution-after-5-years-from-the-introduction</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>The possibility of taking class actions was introduced into the Italian judicial system on 2010. Five years later it is possible to draw some tentative conclusions and ask some questions. This article looks at the history and legal framework for class actions in general and the experience in Italy so far.<strong> The European and Italian Legal Framework</strong>Class Actions are related to the wider protection of consumer rights in the European Union. The EU’s first consumer action plan is from 1975. The official paper contains some common programmes related to consumer rights. Subsequently the Maastricht Treaty introduced into the EU Treaties a chapter on consumer protection and gave specific powers to the Union to adopt laws for their protection. Although consumer rights litigation can be affected by transnational issues, jurisdiction remained national and cross-border claims were not, at first, addressed to a sufficient degree by the EU legislator.From 1993 onwards cross-border litigation has been the subject of EU debate and been included in many official documents, including the European Green Papers on Consumer Rights from 1993<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> and 2000, as well the 2003 Directive on access to justice<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>.During this time many Members States began addressing the question of class actions and some implemented their own rules<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>, with differing levels of success<sup><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.&nbsp;</sup>Because of the significant differences between the Member States, the European Union invited all the Members States to implement and harmonize local law in order to allow consumers to be able to bring class actions by year 2009. The idea was that the procedure rules would be similar across the EU.&nbsp;The European Commission launched its initiative on Collective Redress on 11 July 2013 aimed at (i) exploring ways to ensure that consumer mass claims can be solved<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>, (ii) implementing a series of common, non-binding principles for collective redress mechanisms in the Member States so that citizens and companies would be able enforce the rights granted to them under EU law where these have been infringed and (iii) ensuring a coherent horizontal approach to collective redress in the European Union without harmonising Member States' systems<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>.The EU Collective Redress idea is completely different from the US Class Action because it only allows a number of claimants to commence a common action (subject to a number of requirements) in order to obtain a judgment which would have effects only in favour of the claimants. The US system is very different in that the judgment extends its effect in favour of persons who did not joined the class action proceeding but had similar rights. The two systems are often described as the opt-in and the opt- out systems.In Italy the Class Action procedure is governed by the Italian Consumer Code, and in particular Art. 140 bis. This provision was introduced in 2009 and come in effect the following year. Currently, in Italy a class action can be commenced in order to obtain determination of liability, order to pay damages and/or refunds in favour of consumer users subject to a number of requirements. The action operates within the terms of contractual liability, product liability, unfair competitive behaviour or unfair commercial practices.Law 24 March, 2012, n. 27 lower one of the admissibility thresholds. Formerly, class actions were inadmissible if class members rights, for which protection was sought, were not “identical,” whereas these rights now need to be “homogeneous,” which is a wider concept.Like all EU Collective Redress provisions the Italian system is an opt-in system. The opt-in system implies the waiver of any individual claim. Unlike the mechanism in the USA, based on the opt-out, in Italy the consumers or users may join the lead plaintiff by filing a written declaration and evidence supporting their claim.On the basis of Nctm’s experience, most of the class actions introduced after the implantation of the law, have been blocked by the Competent Courts during the examination of admissibility.. Competent Courts may rejects the claim if:</p><ol> <li>the claim is plainly groundless;</li> <li>there is a conflict of interest;</li></ol><p><strong>iii.</strong> the rights allegedly infringed upon are not homogenous;</p><ol> <li>the lead plaintiff is unable to adequately represent the interests of the class.</li></ol><p>In addition the Court might decide to stay the proceedings where an inquest from an administrative authority have been started in relation to the same facts or there is an action before an administrative court.The decision on the admissibility of the class action can be appealed before the competent Court of Appeal within a period of thirty days of its notification or communication whichever is earlier. The Court of Appeal must decide no later than forty days from the filing of the appeal. The complaint does not produce the effect to stay the proceedings.Once the “first stage of admissibility process” is completed allowing the case to go forward, the Class Action is subject to a further preliminary examination on the merits. The Court orders the class action admissible and sets the terms and conditions for the most appropriate advertising, ensuring that the order is published on the web site of the Ministry of the Economic development too. On this basis consumer who might want to opt-in to the proceedings could do it within at maximum 120 days from the issuance of the order.If the claim is granted, the Court orders the liquidation of&nbsp; the same amount of the damages suffered for all the participants to the class action or, as an alternative determine a criterion to be applied to all claims in order to calculate the damages for each consumer. In this case the parties have a term of no more than 90 days to find an agreement. Otherwise the Court will determine the amount on its own initiative. The decision is executive after 180 days from its publication and might be appealed.</p><ol start="2"> <li><em> Experience after 5 years</em></li></ol><p>Unofficial statistics indicate that, after five years, only 58 class actions have been initiated and of those only 10 have passed the admissibility test. 18 cases have been already declared inadmissible and 30 are still pending. Among the class actions found to be admissible, only 3 were definitely decided with the issuance of a final judgment<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a> and in only one case the Court ruled in favour of the Claimants ( a Consumer Association).The numbers above show that the class action system in Italy has not been successful. According to&nbsp; consumer associations the main reasons for the failure of the instrument are (<strong>a</strong>) the opt-in system (which strongly limits the damages that can be liquidated in the proceeding and it does not allow the class action to be seen by defendants - usually financial institution, product manufactures, industries, etc. - as a real risk to be prevented<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>) and (<strong>b</strong>) strict requirements of admissibility required by the law, with particular reference to the “homogeneity” requisite (and strongly applied by the Italian Court).The first case to be addressed is, on the basis of our experience, is the only case of an admissible class action which has resulted in a judgment in favour of a Consumer Association. We refer to the “<strong>Wecantour Case</strong>”, decided on 2013 by the Court of Naples (Judgment no. 2195 on 18 February 2013). The proceeding was commenced by National Consumer Union (Unione Nazionale Consumatori) against the tour operator Wecantour. Tourists who had reserved and paid for a stay in the luxurious resort of Zanzibar, found that once on the island, they were placed on a different hotel because the agreed “luxury” hotel was not available (due to some restoration works). The replacement hotel was not luxurious. The court upheld the claims of the lead plaintiffs and part of the group but rejected the claims of further remaining class members on the grounds that their rights were not perfectly “identical” to those of the others. In this regard, the court applied a very restrictive interpretation of the law applicable at the moment of the introduction of the case on 2009 (when “identity” of interests/rights was an admissibility requisite rather than simple homogeneity as required by the current law). The Court mentioned in <em>obiter dictum </em>that the new “homogeneous rights” concept introduced by the 2012 reform would have improved the effectiveness of the class action tool applicable to future cases.The second case is <strong>Voden Medical Instrument</strong> . The case was introduced by Codacons (one of the most popular Italian consumer associations). The Class action was in relation to alleged liability of Voden Medical Instrument for the sale of a kit to diagnose swine flu. The Court<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a> confirmed the existence of an illicit commercial practice in that false information had been circulated about the properties of the kit, but dismissed the class action because the Claimants/Class Participants did not have homogenous interests/rights. In particular, the Court clarified that the symptoms suffered by any damaged party were not homogenous as “<em>symptoms caused by the vaccine were not in fact similar, because some consumers had headaches and other were nauseous</em>". Furthermore, the Court clarified also that the few Claimants with homogeneous rights – even if the case was admissible – would only have been entitled to compensation an overall amount of “<em>14 euros</em>”, equal to the cost of the kit purchased. Due to the few participants who had opted in the class action, the overall risk of damages for the defendant was not significant.&nbsp;In light of the above and according to our evaluation of “class action” case law in Italy, we can conclude that one of the major obstacle is a very strict interpretation by the Courts of the requisite of “<em>homogeneity of interests/rights</em>”; most of the class actions have been considered not admissible due to the significant diversity in the position of each potential class member<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a> or because consequences of the failure of a service, notwithstanding the identity of the cause, were considered different from each consumer<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a>. The same prevalence of “<em>personal issues related to the determination of damages</em>” rather than “<em>general and homogeneous</em> <em>issues</em>” applicable to any potential consumer adherent could affect the requisite of homogeneity<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8"><sup>[8]</sup></a>.In a very recent case decided by the Court of Venice concerns “<em>Volkswagen</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9"><sup>[9]</sup></a>. Here the Court declared as non-admissible the class action because, despite for the identity of the cause of action and/or the purchase of the same model of car, the determination of damages suffered by the applicants were subject to a number of subjective and objective factors which affected the requisite of homogeneity and would have required the Court to examine and decide on a number of different and heterogeneous cases which were outside the scope of the class action.In conclusion, after 5 years, it can be concluded that many of the comments made when the procedure was introduced are confirmed; class action does not seem to be a successful or useful instrument. The current law cannot allow class actions to succeed. The lack of success of the instrument is not only due to the rules them selves but also due to other factors. We refer in particular, (<strong>i</strong>) to the main principle in Italian tort law regarding the fact that any party is entitled only to claim for damages which are actual (so that they are related to a specific individual situation, to the time and space of each claimant, subject to their prove) and (<strong>ii</strong>) the lack of the availability of “punitive damages” or the like. It goes without saying that the first principle above has a very strong impact on the “<em>homogeneity requisite</em>”, while the second issue affects the amount of the damages. Until both these issues are address we do not see much future for the class action procedure in Italy.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> A trend can be identified towards an increasing scaling up of mass claims. Expanding mass consumer markets with consumers shopping cross-border and on the internet create a high potential for large groups of consumers being harmed by the same or a similar illegal practice of a trader.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> National redress mechanisms should be available in different areas where EU law grants rights to citizens and companies, notably in consumer protection, competition, environment protection and financial services<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> There are not official statistics on class actions commenced and/or introduced and/or pending before the Italian Court; the most updated data have been published on <a href="http://www.osservatorioantitrust.eu/it/azioni-di-classe-incardinate-nei-tribunali-italiani/" target="_blank" rel="noreferrer">http://www.osservatorioantitrust.eu/it/azioni-di-classe-incardinate-nei-tribunali-italiani/</a> and refers to the statics as of January 2016<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> On the contrary, in the United States of America the opt-out systems allow any class action to be a real risk of multimillionaire damages, so that usually the defendants are interested to try to find a settlement before the judgment<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> The case arrived at the Supreme Court after two phases in the merit Courts<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Court of Appeal of Rome, on 27 January 2012 (Case Codacons vs Soc. Bat Italia)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Court of Milan, on 8 November 2013 ( Case Altroconsumo vs Trenord)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Court of Milan, on 9 December 2013, (Case Codacons vs Soc. M.R.)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Court of Venice, on 12 January 2016, ( Case Altroconsumo vs Volkswagen AG/Volkswagen Group Italia SPA)&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> COM(93) 576 def.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> COM(2000) 51 def; direttiva 2003/8/CE in GUCE L 26/2003.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> For a comparative review of the national rules - <a href="http://ec.europa.eu/consumers/archive/redress_cons/countryfichesmemonumber.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">http://ec.europa.eu/consumers/archive/redress_cons/countryfichesmemonumber.pdf</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> V. Evaluation of the effectiveness and efficiency of collective redress mechanisms in the European Union Report published on 26 august 2008 - <a href="http://ec.europa.eu/consumers/archive/redress_cons/finalreportevaluationstudypart1-final2008-11-26.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">http://ec.europa.eu/consumers/archive/redress_cons/finalreportevaluationstudypart1-final2008-11-26.pdf</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 14 Apr 2016 08:06:37 +0200</pubDate>
                        <title>Real Estate investment trusts in Italy (SIIQs): Expanding the range of instruments available to investors</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/real-estate-investment-trusts-in-italy-siiqs-expanding-the-range-of-instruments-available-to-investors</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>SIIQs (<em>società di investimento immobiliare quotate</em>), known as real estate investment trusts, are listed companies limited by shares, the corporate purpose of which is real estate investment. They are resident for tax purposes in Italy and the shares are issued and/or traded on the Italian regulated markets, as well as on EU Member States markets or those of the European Economic Area (included those belonging to the white list pursuant to article 168-<em>bis</em> of Presidential Decree no. 917/1986).SIIQs were first introduced into Italian law in 2006 (Law no. 296 of 27 December 2006 (article 1, paragraphs 119 to 141)) as subsequently implemented by&nbsp; Ministerial Decree no. 174 of 7 September 2007.&nbsp;At the end of 2015 there were only 3 SIIQs in Italy<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>,notwithstanding the fact that the SIIQ scheme has been strongly encouraged through the grant of preferential tax treatment<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>, over and above the tax applicable to the most common real estate investment funds.Given the limited uptake in the use of SIIQs, Italy adopted Law Decree no. 133 of 12 September 2014, the so-called “<em>Decreto Sblocca Italia</em>”, and Law no. 164 of 11 November 2014. The structure of SIIQs has been heavily modified in order to increase their attractiveness for prospective investors, on one hand, and to offer an efficient and alternative – <em>rectius</em> complementary – structure in addition to traditional real estate investment funds.<strong>Requisites</strong><em></em>Article 20 of the <em>Sblocca Italia Decree, </em>amends the criteria that a company seeking to come within the SIIQ special regime needs to meet. In particular:<strong>Ownership structure and control</strong><em></em>The ownership limit has been amended. A single shareholder is now allowed to hold – directly or indirectly – no more than 60% (previously 50%) of the voting rights in the ordinary shareholders’ meeting as well as the rights to dividends. According to the Law Decree, in the event of a breach of this limit, as a result of extraordinary m&amp;a or capital markets transactions, the SIIQ special tax regime shall be temporarily suspended until the requirement is restored.<strong>Free float condition</strong><em></em>At least, 25% of the shares (previously 35%) must be held by shareholders which – upon the exercise of the option to become a SIIQ – hold no more than 2% of voting rights in the ordinary shareholders’ meeting as well as the rights to dividends. Pursuant to the new provisions, this requirement applies to companies, which are already listed on the stock exchange.Furthermore, a 3-year period (instead of the previous 2-year period) following the exercise of the option to enter the SIIQ scheme is granted to the SIIQ in order to fulfil the above conditions. Indeed, the special tax regime, consisting of an exemption to the main property taxes IRES and IRAP applies only after the fulfilment of the ownerships conditions;Once a company has successfully become a SIIQ, it has to fulfil particular obligations in terms of targets and the structure of investments. In particular, the properties leasing activity has to be carried out by the company in compliance with certain asset and profit tests, jointly referred to as “predominance condition”:</p><ol> <li><em>Asset test</em>In order to fulfil the “predominance condition”, at least 80% of the overall assets have to be composed of leased premises, of shareholdings in other SIIQ (or SIINQ) or in “qualified” real estate investment funds<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>;</li> <li><em>Profit test</em>In addition, at least 80% of the overall income has to be generated by revenues relating to lease agreements or resulting from dividends arising out of (i) the rental activities carried out by SIIQs, SIINQs, “qualified” real estate investment funds or of (ii) gains on disposals of leased premises; &nbsp;In the event of a persisting breach of the “predominance condition” during a period of 3 years (previously 2 years), the special tax regime ceases to apply;</li></ol><p>As a result, SIIQs are now allowed to build up investment portfolios through the participation in “qualified” real estate investment funds, which are likely to remain under the management of the SGR (i.e. Asset Management Company). In this respect, the SGR system represents, in turn, the&nbsp; need for products suitable for SIIQ investors.<strong>Pay-out ratio</strong><em></em>The Sblocca Italia Decree, in order to ensure greater competitiveness,, requires the distribution of 70% [instead of the previous 85%] of the net profit on an annual basis. In addition, the company has to distribute 50% of the net capital gains realised on the disposal of the leased premises, of the shareholdings in other SIIQs and SIINQs<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> and of participations in “qualified” real estate investment funds. The reduction of the pay-out ratio is intended as an attempt to grant SIIQs additional liquidity, thus, facilitating the carrying out of core transactions.&nbsp;For the sake of clarity, the main amendments can be summarized as follows:</p><table style="height: 1168px;" class="contenttable"><tbody><tr><td width="18%">Object ofthe amendment</td><td width="14%">PreviousRegulation</td><td width="66%">Current regulation</td></tr><tr><td width="18%">Maximum percentage of voting rights and rights to dividends a single shareholder is allowed to hold</td><td width="14%">51%</td><td width="66%">60% within the 2° tax period following to the exercise of the SIIQ option. In the event of breach of this limit, as a result of extraordinary m&amp;a or capital markets transactions, the special tax regime is suspended until the requirements are restored.</td></tr><tr><td width="18%">Minimum percentage of participation with no more than 2% of voting rights or rights to dividends</td><td width="14%">35%</td><td width="66%">25%. This requirement does not apply to companies already listed.</td></tr><tr><td width="18%">The properties leasing activity must be carried out in a predominant way</td><td width="14%">Within 2 years of the option of the SIIQ regime</td><td width="66%">Within 3 years of the exercise of the SIIQ option. Shareholdings in qualified real estate funds are included in the predominance condition set forth above.</td></tr><tr><td width="18%">Mandatory distribution of the net profit on an annual basis</td><td width="14%">85%</td><td width="66%">70% of the net profit. Further obligation to distribute 50% of the net capital gains realised, within 2 years following the completion, with the exemption from IRES add IRAP.</td></tr></tbody></table><p><strong>Real estate investment funds in liquidation and SIIQs </strong>In line with the provisions of Law Decree no. 91 of 24 June 2014 (<em>i.e. Decreto Competitività</em>), converted by Law no. 116 of 11 August 2014 concerning the extension of the duration period granted to listed real estate investment fund, the new regulation resulting from the <em>Sblocca Italia</em> Decree encourages complementarity between SIIQ and real estate funds with particular reference to the funds’ winding-up process. In this respect, the conversion of the quotaholders’ assets into SIIQs shareholdings can occur through 2 different procedures namely A) contribution and B) assignment:<strong>Contribution</strong>The <em>Sblocca Italia</em> Decree promotes the idea whereby a real estate investment fund in liquidation, rather than winding up its real estate assets, grants the assets to a SIIQ, thus providing the investors with SIIQ’s shares, in exchange for quotas of the fund.In this respect, it should be pointed out that:</p><ul> <li>in exchange of the transfer from the fund of “a number of mainly leased properties<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>”, the SIIQ may transfer equities to the fund’s quotaholders – in tax neutrality regime – and such equity assignment in favour of the fund’s quotaholders does not produce any income or revenues with reference to the relevant income tax;</li> <li>although the transaction is exempt from VAT, the same does not affect the <em>pro-rata</em> deducibility calculation;</li> <li>the contribution of a set of mainly leased real properties described above is subject to the payment of stamp duty, of the ordinary tax and of the cadastral duty at a fixed amount of Euros 200;</li> <li>Furthermore, provided that the fund assigns the SIIQ’s shareholdings within 30 days, the discipline concerning the mandatory tender offer (<em>e. OPA obbligatoria</em>) as established in the article 106 of TUF does not apply to the case at issue.</li></ul><p>In is understood that the contribution procedure described above may be carried out only provided that such transfer of the SIIQ’s shares in favour of the fund quotaholders does not affect the control criteria and free float condition required of SIIQs. The <em>Sblocca Italia</em> Decree provides that the minimum free float requirement equal to 25% does not apply to a company that is already listed. Therefore, a real estate company listed on the stock exchange may adopt the SIIQ structure even through a transfer of real property to real estate funds in liquidation without regard to the minimum free float requirement.<strong>Assignment</strong>Even with reference to a direct assignment of a number of mainly leased properties from a real estate fund being wound up to a SIIQ, the <em>Sblocca Italia </em>Decree provides that the transaction shall not be subject to VAT and shall subject to the payment of the stamp duty, of the ordinary tax and of the cadastral duty at a fixed amount of Euros 200.&nbsp;[The direct assignment of the properties in favour of the SIIQ assumes, as a matter of fact, the same SIIQs being a fund’s quotaholders, meaning that the SIIQ acquired and holds 100% of the fund’s value. Otherwise, it shall be necessary to settle in cash with all the residual quotaholders other than the SIIQ.]As a general remark, with reference to both the contribution and assignment of the winding up real estate fund’s assets to a SIIQ, the following should be noted:</p><ul> <li>Should, for example, the shareholders of the asset management company (SGR) intend to acquire equity participations in the SIIQ, the regulation concerning the transactions with related parties shall apply;</li> <li>the contribution or the assignment shall be the result of a decision made by the asset management company (<em>SGR</em>) in the exclusive interest of the quotaholders. Such aspect appears to be of the essence, since the lack of a clear decision-making process, exposes the investors to the “risk” to obtain SIIQ’s shareholding instead of the money resulting from the liquidation process concerning the fund’s real properties. Indeed, there is a significant difference between company shares and money: only the first, in fact, respond to dynamics pertaining to the company as well as to the relevant market, as a whole. In addition to the above, it should be noted that a decision entailing the contribution or the assignment, as described above, instead of the liquidation of the assets may be considered as an amendment to the fund regulation which requires the quotaholders meeting’s approval or, Banca d’Italia approval, in case no relevant provisions are included in the fund regulation;</li> <li>furthermore, with reference to the SIIQ’s management, the asset management company (<em>SGR</em>) may be lawfully entrusted with operational tasks concerning the administration of the properties.</li></ul><p><strong>SIIQs and CIUs (Collective Investment Undertakings)</strong>Given the above, the Italian legislator clarified – in Article 20 lett. b) of <em>Sblocca Italia </em>Decree – that the SIIQs are not a CIUs (Collective Investment Undertaking) and, therefore, they are not subject to the strict supervision of Banca d’Italia.&nbsp;Following the adoption of the well known EU Directive “AIFM” concerning the Alternative Investment Fund (<em>FIA</em>) managers, the national legislator felt the need to expressly point out the distinction between such FIAs<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a> and the SIIQs. Indeed, even if the latter share with the first some of features (<em>i.e.</em> raising of capital, plurality of investors, investment aimed at providing a return to investors) there are differences:</p><ul> <li>first of all, the absence of a strict and predetermined investment policy. Unlike real estate investment funds, SIIQs are not subject to the obligation to define <em>ex ante</em> an investment/divestment policy, meaning that the entrepreneurial project may be completely overhauled over time;</li> <li>since SIIQs are investment companies listed on the stock exchange, they are subject to the supervision of both Banca d’Italia and Consob and, above all, they are able to exert a higher appeal among foreign investors, who are definitely attracted by the transparency guaranteed by such kind of investment instruments;</li> <li>the prevailing industrial/commercial purposes. In particular, SIIQs are characterised by, and developed around, a stable and long-term industrial/commercial policy. Nevertheless, such policy is subject to amendments, thus, making the SIIQ able to easily adapt to changing condition of the real estate market, to reflect the change of strategy imposed by the management due to controlling shareholders’ influence.</li></ul><p>In conclusion, the range of the real estate investment instruments available has been extended and improved and the Italian real estate sector finally appears to be ready to attract, support and satisfy the needs of foreign investors for core investment and stable returns.<em>&nbsp;</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Pursuant to the provisions of Circolare no.22/E issued by the Fiscal Authority (i.e. Agenzia dell’Entrate), on 19 June 2006, the requirement concerning the “plurality of real properties” is fulfilled when the transaction involves two or more real estate properties, from a cadastral standpoint, whilst as regards the “mainly leased” condition is considered to be met when the value of the leased premises is not lower than 50% of the overall value of the premises transferred or assigned to the SIIQ.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Meaning both fund-shaped entities and corporate entities, like SICAF.<em>&nbsp;</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Beni Stabili Siiq, IGD Siiq and AEDES Siiq (from November 2015)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Essentially, the exemption of the business income resulting from the “non taxable activity” from IRES (imposta sul reddito delle società) and IRAP (imposta regionale sulle attività produttive).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> A “qualified” real investment fund is one that invests at least 80% of its overall assets in real estate leased properties, in participations in real estate companies or in similar investment funds or in equity in other SIIQ and SIINQ.  [The revenues distributed by qualified real estate investment funds to SIIQs are not subject to the ordinary withholding tax applicable on the distribution of&nbsp; dividends. This is an exception to article 7 of Law Decree no. 351 of 25 September 2001, which provides that revenues resulting from participation in investment funds are not taxed, unless such participation concerns commercial undertakings.]<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Not Listed Real Estate Investment Companies which: i) carry out the properties leasing activity in a predominant way, ii) are owned by one or more SIIQs to the extent of, at least, 95% of voting rights in the ordinary shareholders’ meeting as well as of rights to dividends and meet the requirements provided for the Group tax regime (so called “consolidato nazionale”), iii) opted for the SIIQ regime jointly with the parent SIIQ.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 14 Apr 2016 08:04:26 +0200</pubDate>
                        <title>Innovative SMEs: the Italian legislative framework</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/innovative-smes-the-italian-legislative-framework</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Decree Law No. 3 of 24 January 2015, known as “Investment Compact”, has extended most of the benefits previously reserved only for innovative start-ups to a broader range of companies:&nbsp; innovative SMEs, that is to say, all Small and Medium Enterprises operating in the field of technological innovation, regardless of their incorporation date, business sector or stage of maturity.Following the main guidelines of international economic thinking, the Italian legislator has recognised the key role of technological innovation for employment, competitiveness and growth.Therefore, Italian lawmakers – by enacting Decree Law No. 3/2015 - have fostered the enhancement of the technological value of SMEs and the propagation of technological innovation throughout the domestic productive fabric.Decree Law 3/2015 represents a “second stage” in the process of reforms started in 2012 with Decree Law 179/2012 (“Decreto Crescita 2.0”), introducing a huge and strong package of measures in support of new innovative enterprises of high technological value, i.e.“innovative start-ups”.The concept itself of innovative start-ups and innovative SMEs indeed covers two subsequent stages of a continuous, sequential and consistent growth process. The Government’s objective is, indeed, not only to support the start-up phase of Italian innovative businesses, but also, based on the data on innovative start-ups gathered in the last two years, to speed up the size growth and strengthening of companies with a high tech business proposition.The legislation at issue applies only to those Small and Medium Size Enterprises as defined in Recommendation 2003/361/EC<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> that meet the requirements of:</p><ol> <li>being incorporated as a joint-stock company (S.p.A.), a limited liability company (S.r.l.) or a partnership limited by shares (S.a.p.a.), including cooperatives;</li> <li>employing fewer than 250 persons and having an annual turnover not exceeding EUR 50 million, and/or an annual balance sheet total not exceeding EUR 43 million.</li></ol><p>Moreover, in order to be considered innovative, SMEs must meet the following requirements:</p><ul> <li>having their headquarters in Italy or in another EU country, but at least one production site or branch in Italy;</li> <li>having their last accounts certified by an auditor or by an auditing firm registered in the relevant register. This point requires some consideration.</li></ul><p>The financial statements of companies incorporated as a S.p.A. and S.r.l. (who are required to appoint a supervisory body or an auditor) are statutorily subject to audit. For those S.r.l.s who are not required to appoint a supervisory body or an auditor – and, therefore, to have an audit –, the question arises of how the requirement at issue can be satisfied.The Italian Ministry of Economic Development has clarified that, for companies who are not obliged to have their accounts audited, the requirement in question is deemed met when their accounts are audited based on a voluntary assignment by the administrative body, even if given after their approval, but in any event before filing the application for registration.</p><ul> <li>not having their shares listed in a regulated market;</li> <li>not being registered as an innovative start-up or a certified incubator in the special section of the Italian Company’s Register;</li> <li>not distributing profits;</li></ul><p>In addition to the above, SMEs must be of an innovative character, which means they must meet at least two of the following requirements:</p><ul> <li>at least 3% of the higher value between their expenses and turnover must be allocated to research and development;</li> <li>at least 1/5 of their total workforce must be PhD students, PhD holders or research fellows; alternatively, 1/3 of their total workforce must hold a Master’s degree;</li> <li>they must be the owner, depositary or licensee of a registered patent (industrial property) or the owner of a registered original computer programme.</li></ul><p>Innovative SMEs must register in the respective special sections of the Italian Companies’ Register created <em>ad hoc</em> at the Chambers of Commerce.&nbsp;Decree Law 3/2015 provides for significant benefits in favour of innovative SMEs from a corporate and tax point of view as well as simplified access to the “Fondo di Garanzia” and support to the process of internationalisation. More specifically, such benefits are:</p><ol> <li><u>Flexible corporate management</u>: the most significant derogations from company law rules apply to innovative SMEs incorporated as limited liability companies (S.r.l.). They are allowed to: (i) issue classes of shares with special rights (e.g. classes of shares that do not confer voting rights or that confer voting rights which are not proportional to the interest held); (ii) carry out transactions on treasury shares; (iii) issue participating financial instruments (quasi-equity instruments); (iv) offer equity shares to the public. Many of such measures imply a radical change in the financial structure of limited liability companies (S.r.l.), making them more similar in their structure to joint stock companies (S.p.A.).</li> <li><u>Exemption from the regime applying to companies suffering from systematic losses</u>: during their years of operation, high-risk innovative enterprises may incur losses. If the available capital is insufficient, such losses can have a direct impact on their share capital. Where losses result in the share capital being reduced by over 1/3, the shareholders’ meeting shall reduce the capital proportionally to the losses incurred by the following financial year. A 12-month extension is granted to innovative SMEs, during the term of which their capital can be reduced proportionally to the losses incurred. While ordinary companies are required to reduce their capital by the following financial year, SMEs are allowed to do so by up to two financial years after suffering losses.</li> <li><u>Tax incentives for corporate and private investments in Innovative SMEs who have operated in the market for no more than 7 years</u> made by individuals or legal entities. Such incentives apply both in case of direct investment in SMEs and in case of indirect investment made through other companies investing primarily in Innovative SMEs. For innovative SMEs who have operated in the market for more than 7 years, tax allowances apply only if they are able to provide a development plan for products, services or processes that are new or significantly improve the state of the art in their industry.</li> <li><u>Equity crowdfunding</u>: in July 2013, CONSOB provided for the possibility for innovative start-ups to raise venture capital through on-line portals. As a result, Italy became the first country in the world to have introduced a specific set of rules on equity crowdfunding, allowing innovative start-ups to raise capital, also from abroad, through certified web portals.</li> <li><u>Fast-track, simplified and free-of-charge access for innovative start-ups and certified incubators to the Fondo di Garanzia</u><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>, i.e. a Government Fund that supports access to credit through guarantees on bank loans.</li> <li><u>Increased support to the process of internationalisation</u> provided by the Italian Trade Agency (ICE), including assistance in legal, corporate and fiscal activities, real estate and credit matters, and activities aimed at favouring the matching with potential investors.</li></ol><p>Finally, innovative SMEs can benefit from two important measures in favour of technological innovation:</p><ol> <li><u>Tax credit for research and development</u>: Italian Financial Act of 2015<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a> (Article 1, paragraph 35) has redefined the rules on tax credit for investments in research and development as introduced by Decree “Destinazione Italia”, postponing its effect to 2015, whilst at the same time diluting the period of fruition until 2019. Tax credit is granted to companies investing in R&amp;D, up to a maximum yearly amount of 5 million Euros for each beneficiary. The benefit can reach 50% for investments in R&amp;D involving the employment of highly-skilled personnel or costs for research performed <em>extra moenia, </em>e. in collaboration with universities and research entities or organisations and/or with other companies such as innovative start-ups. The required implementation regulations were adopted by Ministerial Decree of 30 July 2015 of the Minister of Economy and Finance, in agreement with the Ministry of Economic Development<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>.</li> <li><u>Patent Box</u>: Italian Financial Act of 2015 (Article 1, paragraphs 37-45) introduced fiscal benefits on income deriving from the use of intellectual property. So-called “Patent Box”, applicable since 2015, allows companies to exclude from tax 50% of the income sourced from commercial use of intangible assets (e.g. copyrights, industrial patents and commercial brands). The more recent Investment Compact has enhanced such instrument, fully including trademarks and commercial brands among the intangible assets falling within the scope of the tax benefit. Patent Box represents a powerful measure for attracting investment in the value of intangible capital, brands and industrial models. The relevant implementation provisions were subsequently introduced by Ministerial Decree of 30 July 2015.</li></ol><p>In conclusion, it seems that the new package is versatile and original, especially for the solutions designed for corporate law profiles. This legislative news represents an important contribution for the innovation development. Moreover it allows Italian SMEs to be even more competitive, dynamics and innovative.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Commission Reccomendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> The “Fondo di Garanzia per le PMI” is an Italian guarantee fund for SMEs in order to ensure a partial insurance to the loans granted by lenders to small and medium enterprises.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Law No. 190 of 23 December 2014, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (2015 Stability Law)”(Official Gazette No. 300 of 29-12-2014 – Ordinary Supplement No. 99).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> See <a href="http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM_30_LUGLIO_2015.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM_30_LUGLIO_2015.pdf</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 14 Apr 2016 08:02:42 +0200</pubDate>
                        <title>China MES: an update</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/china-mes-an-update</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>On 17 March, St Patrick’s Day, the EU Commission hosted a public conference on possible change in the methodology to establish dumping in trade defence investigations concerning the People’s Republic of China. The conference was part of the public consultation that the Commission had already opened on 10 February 2016.Stakeholders and general members of the public were invited to make themselves known to the Commission and indicate if they wanted to speak. The Commission then chose speakers who were given five minutes each to express their views. During the course of the conference there was a general invitation to the participants to speak.What is significant in relation to the public consultation document and the conference itself is the fact that the Commission no longer addresses whether market economy status should be granted to China but whether there should be a change in he methodology in calculating dumping margins in relation to China. This is the first evidence of a recognition by the Commission that there are two separate issues to be addressed: i) is China a market economy and ii) can the special methodologies currently used by the Commission to determine the dumping margins continue after the expiry of paragraph (a)(ii) of Article 15 of China’s Protocol of Accession to the WTO. The expiry of (a)(ii) is fixed for 11 December 2016.The change in approach by the Commission is a reflection that much of Article 15 of China’s Accession Protocol remains in vigour after December 2016. There are two paragraphs that call for particular attention.Paragraph (d) provides a mechanism for China to demonstrate that either its whole economy, or sections of it, have attained the status of a market economy. The criteria to be used are those of the importing WTO member. In this case the EU. The EU has five criteria for determining whether the economy of a country is market based. China has been engaged in a process to show that it meets the five criteria. In 2008 it was determined that China only met one of the criteria. This was confirmed in 2011. In 2013 China withdrew from the process. Thus, formally, and as far as the EU is concerned, China is not a market economy.Paragraph (a)(i) also remains in force. This paragraph provides that producers in China have a right to have costs and prices in China used in determining their dumping margin. However there is a significant proviso. The producers must show that market conditions apply to their economic sector. If the producers cannot show that market conditions prevail in their sector they do not have the right to have costs and prices from China used.Towards the end of 2015 it seems that the Commission was more focussed on the one part of Article 15 that expires rather than those parts that remain. By focussing on the parts that remain the Commission has been able to make the distinction between China’s status and the methodologies to be used.That being said it is not clear that the Commission has understood the full consequences of its change in focus. The Commission has published a document entitled Inception Impact Assessment in January 2016. This document sets out three Options for the EU: i) do nothing; ii) remove China from the list of non-market economies in the basic Anti-Dumping Regulation; iii) modify the methodology and improve the law and policy in relation to trade defence instruments.The recognition, in Commission thinking, that China is not a market economy has a number of consequences. Firstly is it not clear that Option 2 can work. If China does not meet the five criteria to be considered a market economy how can the Commission justify proposing a change in the basic anti-dumping Regulation to remove China from the list of non-market economies? Article 296 of the Treaty on the Functioning of the EU requires that legal acts must state the reasons on which they are based. What reasoning would the Commission be able to give if it were to propose Option 2? China is not, by the Commission’s own evaluation, a market economy. So what reason can be given by the Commission to remove it from the list of non-market economies? If it were to make such a proposal it could find itself in breach of Article 296.Nor is it clear that Option 1 can work. This is the do nothing option. The basic anti-dumping regulation does not reflect the provisions of paragraph (a)(i) and thus is in breach of WTO law. Paragraph (a)(i) provides that producers must show that market economy provisions prevail in their sector. Current EU law provides that producers can show that market economy conditions prevail for them individually. The EU is currently in breach of its WTO obligations. To remove this illegality there must be change to the law. On this basis the do nothing option cannot work.During the hearing on 17 March Jean Francois Bellis, a noted EU trade lawyer, argued that the mitigating factors accompanying Option 3 did not work either. Thus the Commission is left with the position that none of its Options work. Does that really allow for proper consultation?Examining the choices facing the EU on this basis, i.e. on the basis of what remains in vigour after December 2016, allows for more reasoned debate. The issue facing the EU is what methodology to use if the producers in an investigation cannot meet the criteria in paragraph (a)(i). WTO law does not give much guidance. Case law seems to indicate that the starting point of any methodology must be costs and prices in China: that is the normal or standard methodology. But the standard methodology allows for the construction of the normal value when the costs and prices are not set in the ordinary course of trade. If China is not a market economy, then by definition, the costs and prices are not set in the ordinary course of trade and thus they must be constructed.What costs and prices should be used when constructing the normal value for producers in China if the costs and prices on that market are distorted?&nbsp; The obvious solution would be to use costs and prices from a non-distorted market. That is what the EU does today. It uses prices from a surrogate market. This may or may not be legal in WTO law.If the surrogate market methodology is found to be illegal then another methodology must be found. That is the dilemma currently facing the Commission.The consultation document published by the Commission in February 2016 contains a number of questions to stakeholders. The questions are closed ended and do not allow for explanations or comments. In addition the questions only refer to the three options discussed above and do not allow for the exploration of other options. Finally the impact assessment which would allow stakeholders to understand the impact of the different options has been completed and will only be published in May, after the consultation has been closed.The Commission has stated that the College of Commissioners, the decision making body of the Commission, will not look at the issue of China MES before the summer or before it has completed its consultation and examined the impact of the possible changes in detail. The Commission needs all the help it can get.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 14 Apr 2016 08:01:10 +0200</pubDate>
                        <title>Your Voice in Europe: the Commission’s way of getting the views of EU citizens</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/your-voice-in-europe-the-commissions-way-of-getting-the-views-of-eu-citizens</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>There is much talk about the European Union being undemocratic and remote from the people. It is considered undemocratic because the two of the principle institutions, the Council and the Commission are not directly elected. If you look closely at this claim it does not stand up so well.The EU has an executive called the Commission. It has two legislative chambers, the European Parliament and the Council of Ministers. Examining how these institutions are made up shows the strength and weaknesses of the lack of democracy thesis.The members of Parliament are directly elected by EU citizens. So there can be no claim that there is an absence of democracy. It is valid to claim that the means by which Parliamentarians are elected varies from Member State to Member Sate and that this may affect the quality of the democracy but this is a different point. The Ministers in the Council are made up of the democratically elected governments of the 28 Member States. It can be argued that Ministers who represent their governments in the Council are not directly elected. It is only the national parliament that elects the government and the government which appoints ministers. However there is no claim at the national level that governments are not democratically elected. So how can it be claimed that ministers who are considered democratically legitimate at the national level are not legitimate from a democratic perspective at the EU level.The main claim that the EU is not democratic lies in the fact that the Commission is not directly elected. The Commission is the executive of the Union. The executive is made up of 28 Commissioners who sit in a College and exercise the powers granted to the Commission by the EU Treaties. If the College acts outside the powers granted to it action can be brought before the EU’s constitutional court in Luxembourg, the Court of Justice, to have the act declared invalid for lack of jurisdiction.The Members of the College of Commissioners are nominated by the democratically elected governments of the 28 Member States. So national parliamentarians who are directly elected by the citizens chose a government which in turn nominates a Commissioner. So the Commissioners are one step further away from the directly elected parliamentarians. But if you think about it, there are many functions in civil society that are one step further away from the elected parliamentarians. Think of the many bodies which have competence to regulate sectors of the market. In Italy AGCM is a good example. AGCM has significant powers. The persons who exercise the powers are not directly elected but are appointed by the government which is nominated by the elected parliamentarians.&nbsp;It can be seen that the bodies that make up one chamber of the EU legislator, the governments of the 28 Member Stats, nominate the Commissioners. It is also the governments of the 28 Member States who nominate the President of the Commission. The President has institutional powers and while technically a Commissioner is <em>primus inter partes</em>.In recent times the European Parliament, the second chamber of the legislature, has sought to have a role in the process of nominating both the President and the Commissioners.&nbsp; Individual Commissioners must report to the Parliament and the Parliament can either reject the Commission as a whole or accept it. Some say the Parliament should have the right to reject individual Commissioners. But it is not clear that this step actually improves democracy as the right of nomination rests with the Member States and all the Parliament can do is reject.In relation to the nomination of the President the practice is evolving whereby the Members States must only chose as the President from among candidates that are first nominated by the European Parliament. The current President, Jean Claude Juncker, was the nomination of conservatives in the European Parliament. In this way the President has the endorsement of both chambers of the legislature. Thus the President of the Commission is nominated by directly elected parliamentarians and is only one step away from the electorate.It can be seen that the European Union is constantly evolving. Another step is the <strong>Your Voice In Europe</strong> initiative. The Commission has established a single access point to a whole series of public consultations and feedbacks on EU policies and legislative initiatives.The idea of consulting citizens and stakeholders who have an interest in the development of different EU policies and laws is part of the EU Commission’s Better Regulation Policy. There is no doubt that the consultations methodologies can be improved. But they are a good start.Currently the Commission has open consultations on rinse off cosmetic products as well as peanut oil and hydrolysed wheat proteins in cosmetics, the functioning the EU training foundation, the Start Up initiative, capacity building on security and development in foreign relations, the effectiveness of the insolvency directive, copyright in the publishing value chain, trade relations with Turkey, rates for fixed and mobile terminal rates, social rights, economic relations with Australia and New Zealand, the REACH regulation, the EU’s R&amp;D strategy, competitiveness, the training and regulation of train drivers, should there be a lobbyist register, the EU fishing fund, an action plan for drugs, double taxation, an EU bioenergy policy, anti-dumping methodologies, migrant smuggling, the governance of the Energy Union to name but a few.Citizens are given the opportunity to respond to these consultations in any one of the EU official languages (even if, sometimes, not all the information is provided by the Commission in all the languages).It is hard to maintain the argument that the EU is not democratic in the face of the scope and range of consultations that are currently on-going. But there is more. The European Citizens initiative allows citizens to call on the Commission to develop a policy in any particular area. If the call is backed by more than 1 million citizens (there are about 500 million citizens in the EU as a whole) from at least 7 different Member States then the Commission must address the call and either initiate a policy or say why it is not appropriate to do so.Nctm participates in a number of these consultations both in its own name and on behalf of its clients. We invite you to go to the Commission website to see the details of what is currently open for discussion. Should you wish support in responding we are willing to assist. See: Your Voice in Europe on the EU website.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Sun, 10 Apr 2016 06:50:01 +0200</pubDate>
                        <title>Diritto all’oblio, right to be forgotten, reputazione e riservatezza: prime note a margine della sentenza del tribunale civile di roma n. 23771/2015 in tema di diritto all’oblio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/diritto-alloblio-right-to-be-forgotten-reputazione-e-riservatezza-prime-note-a-margine-della-sentenza-del-tribunale-civile-di-roma-n-237712015-in-tema-di-diritto-alloblio</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La sentenza del Tribunale Civile di Roma del 3 dicembre 2015, è una delle primissime pronunce rese dalla giurisprudenza italiana in tema di diritto all’oblio successivamente alla nota sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul caso “Google Spain”.</em>Come è noto, nel maggio 2014 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha fortemente innovato -&nbsp; con la storica sentenza “Google Spain” (Decisione del 13.5.2014, Caso C-131/12) - i principi che regolano la materia del c.d. diritto all’oblio <em>(</em>ovvero<em> “right to be forgotten”) </em>nell’ambito della tutela della reputazione e della riservatezza, con particolare riferimento alle potenzialità lesive della rete internet. In tale sede la Corte ha riconosciuto un vero e proprio diritto del soggetto interessato a richiedere che le informazioni riguardanti la propria persona vengano rimosse e/o deindicizzate dai risultati delle ricerche nominative che possano essere effettuate attraverso i motori di ricerca online, e ciò ogniqualvolta le suddette informazioni siano “<em>non adatte, irrilevanti o non più rilevanti</em>”.In particolare la Corte ha riconosciuto ai cittadini il diritto di richiedere tale rimozione e/o deindicizzazione anche direttamente ai gestori dei motori di ricerca ed in relazione a tutti quei <em>link </em>che rimandino a pagine/siti contenenti informazioni sulla persona interessata non aventi più rilevanza e/o attualità (specialmente in casi concernenti notizie risalenti riguardo il passato giudiziario dell’interessato).Orbene la sentenza in commento di recente resa del Tribunale di Roma ha ad oggetto un caso analogo a quello affrontato dalla CGUE. Un avvocato infatti aveva agito in giudizio per richiedere al gestore del noto motore di ricerca Google la “deindicizzazione” di 14 URL che venivano mostrate tra i risultati delle ricerche effettuate a partire dal proprio nominativo e che rimandavano tutte a pagine web contenenti notizie e informazioni relative a vicende giudiziarie che avevano coinvolto il richiedente tra il 2012 ed il 2013.In primo luogo la pronuncia riconosce espressamente che la vicenda oggetto di giudizio si inquadra nell’ambito del trattamento dei dati personali e nel c.d. diritto all’oblio, da intendersi quale peculiare espressione del diritto alla riservatezza e del legittimo interesse di ciascuno a non rimanere indeterminatamente esposto ad una rappresentazione non più attuale della propria persona derivante dalla reiterata pubblicazione di una notizia (ovvero nella specie il permanere della sua indicizzazione sui motori di ricerca), con pregiudizio alla propria reputazione e riservatezza (attesa l’attenuazione dell’attualità della notizia e dell’interesse pubblico all’informazione con il trascorrere del tempo dall’accadimento del fatto).Nel rigettare la richiesta di “deindicizzazione” il Giudice ripercorre e fa proprie le motivazioni ed argomentazioni della Corte di Giustizia Europea, analizzando gli elementi costitutivi del diritto all’oblio e le condizioni (e i limiti) della relativa tutela nel nostro ordinamento.In primo luogo viene ribadito il principio in forza del quale la tutela della riservatezza, sancita dagli artt. 7 e 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, consente al cittadino di chiedere che l’informazione diffusa in internet non venga messa più a disposizione del grande pubblico in virtù della sua inclusione nell’elenco dei risultati. I diritti fondamentali di cui ai predetti articoli della Carta prevalgono in linea di principio, non soltanto sull’interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull’interesse di tale pubblico ad accedere all’informazione suddetta. Tuttavia, precisa il Giudice, i diritti fondamentali di cui agli artt. 7 e 8 della Carta sono destinati a cedere innanzi al superiore interesse pubblico a conoscere tali informazioni laddove, per ragioni particolari, come l’attualità della notizia ovvero il ruolo ricoperto dal richiedente nella vita pubblica, siano di interesse pubblico: in tale circostanza l’ingerenza nei diritti fondamentali del richiedente è giustificata dall’interesse preponderante del pubblico ad avere accesso all’informazione, anche mediante motore di ricerca.Ne consegue che la persona interessata può richiedere al gestore del motore di ricerca la deindicizzazione dei risultati soltanto quando le notizie da essi veicolate, seppur veritiere, possono arrecare danno all’interessato non essendo più attuali nell’interesse pubblico in ragione tempo trascorso dalla data del fatto; tempo che, nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto troppo esiguo (appena 2 anni) affinché potesse sorgere in capo al richiedente un diritto all’oblio.A tal proposito, il Giudice ha fatto espresso richiamo alle linee guida elaborate dal nostro Garante Privacy anche all’indomani della sentenza “Google Spain” (vedasi, in particolare, i provvedimenti nn. 618/2014 e 153/2015) secondo cui la predetta analisi deve incentrarsi principalmente sul ruolo che l’interessato riveste nella vita pubblica (qui, un libero professionista iscritto in un pubblico albo), sulla natura pubblica o privata delle informazioni (qui, afferenti a provvedimenti giudiziari), e infine sul fattore temporale, dal momento che di norma deve essere cospicuo il lasso di tempo che è necessario affinché l’informazione, se vera e d’interesse al tempo della pubblicazione, possa perdere di attualità.Parimenti interessante è l’aspetto che il Tribunale di Roma ha ritenuto che, anche laddove sussistano i requisiti di tutela, l’interessato sia comunque onerato ad indicare e localizzare specificamente – attraverso l’identificazione degli indirizzi URL - i contenuti che voglia far rimuovere, non potendo altrimenti esigere dall’internet provider qualsivoglia cancellazione e/o deindicizzazione; con ciò, il Tribunale ha in sostanza fatto proprio, in via analogica, l’orientamento che si è già affermato nella giurisprudenza di merito più recente in tema di violazione a mezzo internet del diritto d’autore e dei diritti della proprietà intellettuale (si veda da ultimo, in tal senso, Trib. Torino, ord. 18.9.2015).In conclusione, la sentenza inaugura una giurisprudenza che – per la delicatezza e l’attualità della tematica relativa alla tutela della riservatezza e della reputazione sul web – è, nel prossimo futuro, destinata ad arricchirsi di ulteriori pronunce rese dai Tribunali italiani.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Sun, 10 Apr 2016 06:47:57 +0200</pubDate>
                        <title>Danno da vita handicappata, wrongful birth e wrongful life: prime note a margine della sentenza della cassazione, sezioni unite, 22 dicembre 2015, n. 25767</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Con l’attesissima sentenza numero 25767 del 2015,&nbsp; la Suprema Corte di Cassazione riunita in sezioni unite affronta e risolve due rilevanti contrasti giurisprudenziali sorti con riguardo alle azioni risarcitorie in materia di responsabilità medica,&nbsp; chiarendo i principi dell’onere della prova in capo al professionista, nonché l’impossibilità di riconoscere autonoma azione risarcitoria al neonato in virtù di un asserito diritto a non nascere se non sani.</em>Con la sentenza numero 25676 del 2015, la quale rimarrà sicuramente un precedente storico nell’ambito della giurisprudenza in materia di responsabilità medica, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione affrontano e risolvono - speriamo definitivamente - due rilevanti contrasti che si erano evidenziati nella più recente giurisprudenza con riguardo a due distinti profili, l’uno inerente l’onere della prova e l’altro inerente la stessa esistenza del danno in capo al nato malformato nei casi di&nbsp;&nbsp; wrongful life.Con riferimento al primo profilo, a parere&nbsp; della Suprema Corte, al fine di riconoscere una responsabilità del medico per la errata o omessa diagnosi ed informazione&nbsp; che sia in grado di incidere causalmente sul diritto di autodeterminazione della donna è necessario che&nbsp; questa fornisca la prova di un fatto complesso; segnatamente deve essere provata: (i)&nbsp; la rilevante anomalia del nascituro, (ii) il grave pericolo per la salute psicofisica della donna, (iii) la mancata scelta abortiva di quest’ultima come conseguenza dell’omessa informazione da parte del medico. Con riguardo a tale ultimo requisito, poiché la prova verte su un fatto psichico, ossia su uno stato psicologico, un’intenzione, un atteggiamento volitivo, osserva la Suprema Corte che di tale circostanza non si può fornire rappresentazione immediata e diretta. In tal caso quindi, si può ragionevolmente risalire all’esistenza del fatto psichico per via induttiva. Ebbene, le Sezioni Unite chiariscono che se da un lato il legislatore non esime in alcun modo la madre dall’onere della prova della malattia grave, fisica o psichica, che giustifichi il ricorso all’interruzione della gravidanza - prova che può essere fornita ai sensi dell’articolo 2729 c.c. anche attraverso l’inferenza del fatto ignoto da un fatto noto, sulla base di correlazioni statisticamente ricorrenti e anche di circostanze contingenti -, sul professionista resta l’onere della prova contraria ossia&nbsp; che la donna non si sarebbe determinata comunque all’aborto, per qualsiasi ragione a lei personale. L’accertamento dell’effettivo evento di danno conseguito al mancato esercizio del diritto di scelta, come conseguenza&nbsp; della negligenza del medico curante, deve essere oggetto di prova occorrendo che la situazione di grave pericolo per la salute fisica o psichica si sia poi tradotto in danno effettivo, verificabile anche mediante consulenza tecnica d’ufficio.Con riferimento al secondo profilo, centrale, innovativo e rilevantissimo nella sentenza in commento, che come tale darà luogo con grande probabilità ad un dibattito dottrinario, le Sezioni Unite sono state chiamate a dirimere un contrasto giurisprudenziale in merito alla legittimazione del neonato (malformato e/o handicappato)&nbsp; a pretendere il risarcimento del danno iure proprio, consistente nel c.d danno da vita handicappata, nei confronti del medesimo medico che aveva omesso o errato la diagnosi (precludendo, in tal modo, una corretta informazione alla madre). La sentenza in commento appare estremamente interessante, in quanto affronta tale delicato profilo giuridico da un punto di vista del tutto nuovo rispetto al passato. La Suprema Corte, infatti,&nbsp; dopo avere analiticamente dato conto dell’ampio dibattitto svoltosi con riferimento alla possibile legittimazione attiva del nato, giunge alla conclusione che, in linea puramente teorica e dogmatica, si dovrebbe riconoscere al minore&nbsp; l’azione volta al risarcimento di un danno, che egli assume ingiusto, cagionatogli durante la gestazione.Se, dunque, sotto il profilo soggettivo il riconoscimento della titolarità di un diritto oltre che della legittimazione attiva del figlio handicappato appare risolta, cionondimeno tale approccio appare in aperta ed insuperabile contraddizione con il concetto di danno-conseguenza previsto all’articolo 1223 c.c., in forza del quale il danno, in estrema sintesi, consisterebbe nell’avere di meno a seguito dell’illecito.In tale ottica, pertanto, è necessario procedere alla comparazione tra due situazioni alternative&nbsp; prima e dopo l’illecito. Ebbene, nell’eseguire tale comparazione, nel caso di specie, le Sezioni Unite individuano una insuperabile contraddizione in quanto il secondo termine di paragone, nella comparazione sopra richiamata, è la non vita, da interruzione della gravidanza. E la non vita non può essere un bene della vita e, tanto meno, può esserlo per il nato, retrospettivamente, l’omessa distruzione della propria vita (in fieri), che è il bene per l’eccellenza, al vertice della scala assiologica dell’ordinamento.Ne discende pertanto che non sarebbe riscontrabile un danno ingiusto, secondo il concetto dell’articolo 2043 c.c. in quanto non si potrebbe parlare di un diritto a non nascere. L’ordinamento, infatti, non riconosce il diritto alla non vita. Né si può ritenere tale contraddizione superata dal tentativo di estendere al nascituro la facoltà riconosciuta alla madre e nascente dal diritto di autodeterminazione, diritto che si rammenta è concesso dalla legge alla gestante soltanto. Tantomeno, secondo le Sezioni Unite, può essere riconosciuto al neonato il diritto di non nascere se malato, tenuto conto che ove così fosse dovrebbe essere riconosciuto simmetricamente un obbligo della madre di abortire; obbligo al contrario sconosciuto al legislatore. Inoltre, ove si accedesse al principio secondo il quale il nascituro sarebbe titolare di un diritto a non nascere se malato, diritto che sarebbe leso dall’eventuale errore di diagnosi e/o informativo del professionista, si finirebbe per equiparare l’errore medico che non abbia evitato la nascita indesiderata, a causa di gravi malformazioni del feto, all’errore del medico che l’abbia direttamente cagionata; è evidente che tale conclusione – da un punto di vista giuridico e di sistema - non è assolutamente condivisibile.In ragione di quanto precede, pertanto, la Suprema Corte conclude che l’argomentazione volta superare la tesi della risarcibilità del danno subito da un soggetto non ancora nato al momento della condotta colposa del medico, non è tuttavia capace di superare l’impossibilità di stabilire un nesso causale tra l’asserita condotta colposa del medico e le sofferenze psicofisiche cui il figlio è destinato nel corso della sua vita.Come detto, la sentenza in commento alimenterà un folto dibattito dottrinario, ma, a parere di chi scrive, la decisione è caratterizzata da un particolare equilibrio e una prudenza, da certi punti di vista, anche in controtendenza con la giurisprudenza di legittimità più recente. La sentenza in commento, chiarisce che la propria decisione interviene in un ambito fortemente caratterizzato da elementi emotivi e metagiuridici, condizionato da riflessioni filosofiche ed etico religiose. Le Sezioni Unite, in proposito, precisano chiaramente di aver escluso un approccio di carattere giuspolitico, limitandosi alla stretta interpretazione della disciplina vigente. In questa prospettiva, particolarmente apprezzabile appare l’osservazione critica mossa nei confronti della tesi favorevole all’ammissibilità del diritto del minore al risarcimento del danno iure proprio, laddove pone in rilievo come “la riconoscibilità di una pretesa risarcitoria del nato disabile verso il medico, pur se palesi un’indubbia tensione verso la giustizia sostanziale, finisce con l’assegnare, in ultima analisi, al risarcimento del danno un’impropria funzione vicariale, suppletiva di misure di previdenza e assistenza sociale”.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Sun, 10 Apr 2016 06:45:49 +0200</pubDate>
                        <title>Il going concern quale criterio per la determinazione del valore delle azioni in sede di recesso</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-going-concern-quale-criterio-per-la-determinazione-del-valore-delle-azioni-in-sede-di-recesso</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>“È consentito prevedere statutariamente che la consistenza patrimoniale, alla quale fa riferimento l’art. </em><em>2437</em><em>-­‐</em><em>ter, comma 2, c.c. ai fini della liquidazione della partecipazione in caso di recesso (ma anche, in virtù del richiamato operato dell’art. 2355</em><em>-­‐</em><em>bis, comma 3, c.c., in caso di prelazione nella circolazione </em>mortis causa<em>), venga valutata secondo il criterio che tiene conto dell’utilizzo dei cespiti nella prospettiva della continuità aziendale”.</em>Con sentenza n.16168/2014, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla legittimità di una clausola statutaria che prevedeva il seguente meccanismo di liquidazione delle azioni: “<em>il prezzo delle azioni verrà determinato […] sulla base della consistenza patrimoniale valutata tenuto conto dell’utilizzo dei cespiti nella prospettiva della conservazione della continuità aziendale, delle prospettive reddituali della società, nonché dell’eventuale valore di mercato delle azioni”. </em>Come è noto, l’art. 2347-­‐<em>ter</em> prevede che la liquidazione delle azioni del recedente avvenga in applicazione di tre famiglie di criteri valutativi (la consistenza patrimoniale della società, le prospettive reddituali e l’eventuale valore di mercato delle azioni), rimettendo alla discrezionalità degli amministratori la ponderazione dei tre criteri e la scelta dei singoli metodi aziendalistici di declinazione dei criteri.Nell’ambito della libertà riconosciuta al terzo comma dell’art.2347-­‐<em>ter,</em> lo statuto può integrare e specificare meglio i suddetti criteri valutativi.La Suprema Corte ha, in particolare, ritenuto come nella valutazione della consistenza patrimoniale sia possibile adottare diversi metodi nell’ambito della discrezionalità tecnica, i cui limiti vanno individuati nell’esigenza di non discostarsi nel risultato finale dal presumibile valore delle azioni. In un tale contesto, la Corte di cassazione ha ritenuto che il criterio della consistenza patrimoniale si presti all’applicazione di una pluralità di criteri, sia cioè connotato da una certa elasticità che ben può essere specificata dalla clausola statutaria. Detta specifica può avvenire attraverso il criterio di valutazione del <em>going concern</em>, il quale si mostra coerente con la condizione dei beni organizzati in azienda, il cui valore complessivo, sino a che continua l’attività di impresa, non si risolve nella somma del valore dei singoli beni, essendo invece inevitabilmente influenzato dalla prospettiva della continuazione dell’attività.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 04 Apr 2016 10:25:37 +0200</pubDate>
                        <title>Una Frontiera Europea e una Guardia Costiera a protezione delle frontiere esterne dell&#039;Europa</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/una-frontiera-europea-e-una-guardia-costiera-a-protezione-delle-frontiere-esterne-delleuropa</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 15 dicembre 2015 la Commissione Europea ha adottato un pacchetto di misure volte a protegge- re le frontiere esterne dell'UE e dell'area Schengen in modo da garantire la sicurezza interna dell'UE&nbsp; e&nbsp; il&nbsp; principio&nbsp; della&nbsp; libera&nbsp; circolazione&nbsp; delle&nbsp; persone.&nbsp; In&nbsp; particolare,&nbsp; la&nbsp; novità&nbsp;&nbsp; &nbsp;risiede&nbsp;nell’unione di una Agenzia per la Frontiera Europea (<em>European Border</em>) con un’Agenzia per la Guardia Costiera, due enti creati da Frontex15 e le autorità degli Stati membri responsabili della gestione delle frontiere. Tale ente sarà responsabile, giorno per giorno, della gestione delle frontiere esterne.La nuova <em>European Border </em>e la Guardia Costiera potranno contare: su una riserva rapida di guardie di frontiera e attrezzature tecniche; su un centro di analisi dei rischi per monitorare i flussi migratori entro il territorio UE e per compiere analisi dei rischi e valutazioni di vulnerabilità obbligatorie; sulle Guardie Costiere nazionali per l'esecuzione di funzioni di controllo di frontiera; sul diritto di diritto di intervenire per mezzo dell’impiego di squadre dell’<em>European Border </em>e della Guardia Costiera quando vi siano carenze o lo richieda una minaccia nei confronti di uno Stato membro; su un mandato ad operare in paesi terzi limitrofi e su squadre di intervento di specialisti che lavoreranno per rimpatriare in modo efficace i cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente. Per una maggiore sicurezza dei cittadini dell'UE, la Commissione propone anche controlli obbligatori e sistematici per tutti in entrata e uscita dallo spazio Schengen.Tutto questo progetto si propone di affrontare la crisi di rifugiati e migrazioni che sta gravemente mettendo a rischio la possibilità di passaggio alle frontiere entro l’area Schengen senza necessità&nbsp; di presentare il passaporto. Secondo la Commissione, questa iniziativa potrebbe fornire una vera e propria gestione integrata delle frontiere esterne dell'UE e, a condizione che sia approvata la creazione di tale Agenzia, potremmo tornare allo spazio Schengen come originariamente concepito.</p><h4>La Commissione UE avvia una consultazione pubblica sulle future misure di prevenzione delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina</h4>Il 10 febbraio la Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica online in reazione ai metodi usati nelle procedure anti - dumping dell’UE nei confronti della Cina. Questo in seguito alle discussioni che avevano avuto luogo una settimana prima tra il Parlamento e il Consiglio con rife- rimento al trattamento della Cina nelle indagini anti - dumping dopo il mese di dicembre 2016, pe- riodo a partire dal quale, è più difficoltoso imporre dazi anti - dumping.L'UE dovrebbe modificare, e in caso positivo in che modo, il trattamento nei confronti della Cina nelle sue inchieste anti - dumping? La consultazione dovrebbe durare per un periodo di 10 setti- mane. Attraverso di essa, coloro che lo desiderano saranno in grado di dare il loro parere sulle va- rie opzioni avanzate dalla Commissione fino ad ora.La consultazione viene condotta insieme alla valutazione d'impatto approfondita che l'Istituzione sta conducendo. Da parte sua, l'industria siderurgica ha ritenuto di rendere chiara la propria&nbsp; posizione, organizzando questa settimana una marcia a Bruxelles per protestare contro il dumping Cinese sul mercato UE e la concessione dello status di economia di mercato a favore della Cina.<h4>Il vertice Brexit16</h4>I leader europei si erano incontrati il 18 e 19 febbraio per un vertice pensato per rappresentare un punto di svolta per affrontare la crisi dei rifugiati e l’eventuale uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Un accordo sulla ridefinizione del ruolo dell’U.K. all'interno dell’Unione è ancora in corso in quanto persistono divergenze su questioni fondamentali.Ad oggi, salvaguardare l’appartenenza del Regno Unito all’Unione potrebbe implicare la conces- sione di prerogative come quella avanzata dal primo ministro britannico David Cameron: dopo&nbsp; aver spinto per un divieto totale di concessione dei benefici da concedersi ai migranti, in questa occasione, Cameron ha affermato la necessità di porre un «<em>freno di emergenza</em>» per un periodo iniziale di sette anni con un probabile prolungamento della altri tre anni e un altro, interno, conse- cutivo, di ulteriori tre anni. Molti di certo rimarranno sorpresi.<h4>La Commissione europea rafforza la normativa a favore di auto più sicure e più pulite</h4>La Commissione UE, il 27 gennaio scorso, ha proposto l’adozione di un nuovo regolamento per ag- giornare le modalità con cui le autorità nazionali approvano i diversi tipi di automobili, al fine di garantire che i produttori rispettino rigorosamente a tutti i requisiti richiesti dall’Unione in relazione alla produzione, la sicurezza e la salvaguardia dell’ambiente.Questo avviene nemmeno quattro mesi dopo lo scandalo sulle emissioni diesel che ha travolto la Volkswagen e scosso le fondamenta di un sistema che ha permesso a certi tipi di automobili di essere immesse in violazione del principio di leale concorrenza. L’Agenzia statunitense per la protezione dell’ambiente (EPA) ha svelato come la Volkswagen è riuscita a manipolare le prove delle emissioni in relazione ad alcuni dei suoi modelli di auto.Tramite il progetto di regolamento in corso, la Commissione cerca di arrivare ad ottenere la com- petenza a svolgere indagini sugli enti degli Stati membri che hanno il compito di approvare i tipi di auto e di rafforzare l'indipendenza dei servizi tecnici deputati alla valutazione sull’immissione di una macchina sul mercato. Tali servizi sono usualmente pagati direttamente dalle case automobi- listiche e questo ha portato a conflitti di interesse ed alla compromissione dell'indipendenza dei test come è successo con la Volkswagen.<h4>La Commissione UE invita la Grecia a meglio indirizzare la sua «<em>tonnage tax</em>», nonché le relative misure di sostegno nel settore marittimo</h4>Lo scorso 21 dicembre, la Commissione Europea ha concluso che l'imposta sul tonnellaggio della Grecia può consistere in una violazione delle norme sugli aiuti di Stato nella misura in cui permette ad azionisti di compagnie di navigazione di beneficiare di un trattamento fiscale diversamente pensato solo per gli esercenti servizi di trasporto marittimo.Consapevole del fatto che tale trattamento può essere esteso anche agli intermediari del settore marittimo che non esercitano trasporto marittimo di sorta, la Commissione ha inviato alla Grecia un numero di proposte atte a garantire che tale sostegno dello Stato nei confronti del settore ma- rittimo sia conforme alle norme UE sugli aiuti di Stato nei seguenti termini.&nbsp;Posto che le Linee Guida dell’UE consentono agli Stati membri di tassare compagnie di navigazione sulla base del tonnellaggio della flotta piuttosto che sui profitti della società e al fine di evitare ga- re di sovvenzioni fra gli Stati membri e garantire una concorrenza leale, tali disposizioni debbono essere applicate in tutta l’UE e devono essere rispettate le condizioni stabilite negli orientamenti.La Commissione ha inoltre chiesto alla Grecia di verificare quali navi sono possono usufruire del regime della tassa di tonnellaggio e quali debbono essere soggette all'imposta sul reddito standard.Ora, la Grecia ha due mesi di tempo per far pervenire alla Commissione il suo consenso all’applicazione di tali proposte. In tal caso, la Grecia dovrebbe modificare le norme nazionali a partire da gennaio 2019, termine ultimo per evitare un'indagine sugli aiuti di Stato.<strong>Pacchetto di misure sulla «</strong><strong><em>Unione Energetica</em></strong><strong>»</strong>Seguendo quella che è stata affermata come priorità politica dal presidente Juncker, la Commis- sione europea ha presentato il 16 febbraio un pacchetto di misure di sicurezza per l’utilizzo di energia sostenibile, in modo da preparare l'UE in vista della transizione energetica globale. Il pac- chetto è composto da tutta una serie di misure quale, ad esempio, il Regolamento per la sicurezza nella fornitura di gas, una Decisione sugli Accordi Intergovernativi in materia di Energia (IGAs), una strategia in merito al gas naturale liquefatto (LNG), una strategia in merito allo stoccaggio del gas, una strategia in merito a riscaldamento e raffreddamento ed un Programma Illustrativo sull’uso&nbsp; del Nucleare (PINC).L'iniziativa è pensata per combattere l'uso massiccio di energia – in particolare di combustibili fos- sili – e per facilitare l'accesso dei consumatori alle informazioni, per consentire loro, alla fine della giornata, di meglio comprendere il loro consumo di energia e fare scelte che conducano ad un ri- sparmio di energia.<h4>La Commissione UE accoglie un accordo storico in materia di emissioni di CO2 da parte dei veli- voli</h4>L'8 febbraio, l'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO) ha raggiunto un accordo storico sul primo standard globale da utilizzare per regolare le emissioni di CO2 degli aerei.Violeta Bulc, il Commissario europeo per i Trasporti, ha sottolineato che questo accordo rappre- senta un passo significativo per ridurre le emissioni del trasporto aereo all'interno del piano della Commissione atto a creare un'Unione Energetica ed una Misura da applicarsi sul mercato globale, finalizzata a compensare le emissioni di CO2 del trasporto aereo internazionale. Risultato di sei anni di negoziati internazionali, questo accordo sarà discusso entro il prossimo autunno, in occasione della 39° Assemblea Generale dell'ICAO (in settembre), in modo tale che ottenga l’approvazione politica dei membri&nbsp; nel mese di settembre per l'approvazione politica dei membri&nbsp; e venga poi formalmente adottato dal Consiglio ICAO nei primi mesi del 2017.<h4>Consultazione della Commissione UE sull’evoluzione dei diritti dei passeggeri ferroviari</h4>Il 18 febbraio 2016, la Commissione Europea ha aperto una consultazione delle parti interessate al PRR17 (Regolamento sui diritti dei passeggeri). La consultazione verrà condotta on-line fino al 5 maggio 2016. È stata progettata al fine di valutare se le deroghe previste da quest'ultimo dovreb- bero essere oggetto di proroga. La consultazione porterà ad un nuovo Regolamento o ad una&nbsp; versione più aggiornata dei diritti già riconosciuti. La consultazione permette, inoltre, agli intervistati di affrontare questioni come responsabilità ed obblighi di risarcimento, e all’eventuale necessità di altri enti, oltre agli operatori del trasporto, per la gestione dei reclami o, ancora, se i piani di emer- genza dovrebbero essere gestiti da Regolamenti UE.&nbsp;15 Agenzia Europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione Europea16 Referendum «<em>Britain Exit</em>», per l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, previsto per il 26 giugno 201617 Regolamento 2007/1371/CE su diritti ed obblighi dei passeggeri ferroviari]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 04 Apr 2016 10:24:01 +0200</pubDate>
                        <title>SOLIMARE – fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/solimare-fondo-di-solidarieta-bilaterale-del-settore-marittimo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con decreto dell’8 giugno 2015 n. 90401 è stato istituito presso l’INPS il Fondo di Solidarietà bila- terale per i lavoratori del settore marittimo denominato Solimare, dando attuazione all’accordo sindacale stipulato in data 24 marzo 2014 tra Confitarma, Fedarlinea, Federimorchiatori e FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI.Il Fondo Solimare ha lo scopo di assicurare nei confronti del personale delle imprese del settore marittimo (comprendenti nello specifico le imprese del trasporto marittimo e le imprese che eser- citano il servizio di rimorchio in concessione) interventi a tutela del reddito nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le causali previste in materia di cassa integra- zione ordinaria o straordinaria ovvero:</p><ul> <li>eventi transitori e non imputabili all'impresa armatoriale o ai lavoratori, ovvero de- terminati da situazioni temporanee di mercato;</li> <li>ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali;</li> <li>crisi aziendali;</li> <li>fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministra- zione</li></ul><p>Destinatari dei suddetti interventi di tutela del reddito sono i lavoratori marittimi e il personale amministrativo e di terra delle imprese armatoriali.Fino al 31 dicembre 2015 l’ambito di applicazione era limitato alle aziende con media occupazio- nale superiore a quindici dipendenti. A decorrere dal 1 gennaio 2016 il trattamento è stato esteso ad aziende con una soglia occupazionale compresa tra più cinque dipendenti e quindici ed ai lavo- ratori con contratto di apprendistato in precedenza esclusi.Le imprese armatoriali che intendono avvalersi dell’erogazioni delle prestazioni del Fondo devono avviare una procedura di consultazione sindacale, dando comunicazione alle organizzazioni sinda- cali della situazione di eccedenza di personale, della durata prevedibile della stessa e del numero&nbsp; di lavoratori coinvolti. Entro sette giorni dalla data di ricevimento della sopra menzionata comuni- cazione, su richiesta delle organizzazioni sindacali, si procede ad un esame congiunto allo scopo di esaminare le cause che hanno portato all’eccedenza di personale. L’intera procedura, anche nell’ipotesi in cui non venga raggiunto un accordo con le organizzazioni sindacali, deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data di invio della comunicazione.Le imprese devono versare mensilmente un contributo ordinario pari allo 0,30% (di cui 0,20% a ca- rico del datore di lavoro e 0,10% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione lorda (imponi- bile ai fini previdenziali) di tutti i lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera italiana e di tutto il restante personale delle imprese armatoriali. Sono esclusi dall’obbligo di contribuzione&nbsp; al Fondo i lavoratori italiani operanti all’estero (Paesi extracomunitari non convenzionati o par- zialmente convenzionati).Si precisa che il predetto contributo deve essere versato obbligatoriamente con effetto retroattivo dal periodo di paga in corso alla data di sottoscrizione dell’accordo costitutivo del fondo (marzo 2014). Le aziende potranno versare entro il 16 maggio 2016 il contributo ordinario dovuto per il periodo dal 24 marzo 2014 al mese di gennaio 2016.&nbsp;In caso di erogazione dei trattamenti da parte del Fondo è dovuto altresì un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, nella misura dell’1,50% calcolato sulle retribuzioni lorde (imponibile&nbsp;&nbsp; ai fini previdenziali) perse dai lavoratori che fruiscono delle prestazioni.Il Fondo assicura ai lavoratori coinvolti la prestazione di un assegno ordinario di un importo pari (i) ad Euro 974,62 nell’ipotesi in cui la retribuzione di riferimento è inferiore ad Euro 2.102,24 e (ii) di Euro 1.171,91 per retribuzioni superiori ad Euro 2.102,24.L'assegno, per il quale è previsto anche il versamento della contribuzione correlata, ha una durata massima non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile e comunque non superiore ad un anno. In relazione alla durata massima della prestazione erogata, per il lavoratore marittimo in turno particolare essa sarà rapportata in proporzione al suo effettivo periodo di imbarco negli ultimi due anni presso l'impresa armatoriale che ha richiesto la prestazione.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 04 Apr 2016 10:20:09 +0200</pubDate>
                        <title>La Corte Europea sull’esenzione IVA nella fornitura di carburante alle navi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-corte-europea-sullesenzione-iva-nella-fornitura-di-carburante-alle-navi</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di Giustizia dell’Unione Europea («<em>CGUE</em>») ha esaminato un caso relativo all’applicazione dell’esenzione dall’IVA8 anche alle forniture effettuate tramite intermediari 9 .Questo caso è di estrema importanza, perché, anche se si tratta di bunker, un settore relativa- mente di nicchia, tale caso si può applicare ad un più ampio numero di prodotti che vengono venduti, tramite intermediari, ma con lo scopo considerato dalla normativa relativa all'esenzione .Il caso coinvolge la Fast Bunkering Kalipeda’s («<em>FBK</em>»), una società stabilita in Lituania, fornitricedi carburante a navi destinate al trasporto internazionale di passeggeri e/o di merci. Il carburante di cui trattasi proveniva da paesi extra-UE e veniva immagazzinato in depositi doganali10, prima diessere imbarcato direttamente sulle navi. Il punto focale è che FBK riceveva gli ordini non dagli armatori direttamente, ma da intermediari che agivano in nome proprio. Nonostante ciò, FBK ha applicato a tali forniture di carburante un’aliquota IVA dello 0%, in linea con quanto previsto dall’Articolo 148(a) della Direttiva.In seguito ad un controllo fiscale, l’Ispettorato fiscale del distretto di Klaipeda, si è interrogato sull’applicabilità dell’esenzione IVA alle operazioni effettuate da FBK. Le Autorità Lituane hanno, infatti, asserito che le esenzioni sarebbero applicabili solo ai casi in cui i beni vengano ceduti di- rettamente agli armatori delle navi destinate al trasporto internazionale di passeggeri e/o di mer- ci. Invece, nei casi in questione, gli intermediari hanno agito in nome proprio. Pertanto, a parere dell’Ispettorato, tali operazioni non ricadrebbero nei casi di esenzione.La CGUE ha ritenuto rilevante la giurisprudenza relativa all’Articolo 15(4) della Sesta Direttiva11 ai fini dell’interpretazione dell’Articolo 148(a).Questa giurisprudenza12 equipara le operazioni di approvvigionamento delle navi adibite alla na- vigazione in alto mare all’esportazione e, per questo motivo, viene applicata l’esenzione dalla tassazione anche a tali operazioni.La Corte sostiene che l’esenzione prevista all’Articolo 15(4) si applica esclusivamente alle cessioni finali di beni. Pertanto, seguendo tale ragionamento, anche l’esenzione prevista all’Articolo&nbsp; 148(a) della Direttiva, dovrebbe applicarsi solo ai beni ceduti direttamente agli armatori e non potrebbe essere estesa anche alle cessioni di tali beni effettuate in uno stadio commerciale ante- riore.La Corte ha evidenziato un altro aspetto importante, ossia, se tale esenzione fosse concessa an- che per gli intermediari, gli Stati Membri dovrebbero controllare e supervisionare l’uso finale&nbsp;&nbsp; effettivo di tutti i beni ceduti in tal modo, aspetto che comporterebbe un serio gravame sui sistemi amministrativi di tutti gli Stati Membri.Secondo un’interpretazione letterale della normativa, il trasferimento di beni ad un intermediario che agisce in nome proprio, non può essere considerato come un trasferimento di beni ai sensi dell’Articolo 148(a).La Corte ha altresì confrontato la normativa in esame con quella applicabile alla cessione dei beni relativa all’approvvigionamento degli aeromobili, per i quali esistono meccanismi che permetto- no di controllare l’uso effettivo finale di tali beni e per i quali è concessa l’esenzione anche per le cessioni di beni a intermediari. Sfortunatamente, non tutti gli Stati membri hanno tali meccanismi relativi all’approvvigionamento delle navi.Tuttavia, nel caso in questione, FBK caricava il carburante direttamente nei serbatoi delle navi al- le quali tale combustibile era destinato e solo dopo fatturava agli intermediari. In tal modo, seb- bene, la proprietà del carburante veniva formalmente trasferita agli intermediari i quali agivano&nbsp; in nome proprio, in nessun momento tali intermediari erano in condizione di disporre dei quanti- tativi forniti, poiché il potere di disporne apparteneva agli armatori sin dal caricamento del carbu- rante.Inoltre, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, per avere una cessione di beni è necessario che detta operazione abbia prodotto l’effetto di autorizzare la parte a disporre di tali beni, di fatto, come se ne fosse il proprietario. Considerato quanto sopra, nel caso in esame, le operazioni realizzate da FBK, non devono essere, quindi, qualificate come cessioni effettuate&nbsp; nei confronti di intermediari, ma devono essere considerate come cessioni effettuate diretta- mente nei confronti di armatori e pertanto esenti dall’IVAInfine, la Corte ha concluso che «<em>l’esenzione prevista in tale disposizione </em>[Articolo 148 (a) della Di- rettiva, n.d.r.], <em>in linea di principio, non è applicabile alle cessioni di beni destinati all’approvvigionamento effettuate nei confronti di intermediari che agiscono in nome proprio» tuttavia, «detta esenzione può essere applicata ove il trasferimento ai suddetti intermediari della proprietà dei beni interessati, […] sia intervenuto al più presto in concomitanza del momento in&nbsp; cui gli armatori delle navi […] sono stati autorizzati a disporre di tali beni, di fatto, come se ne fos- sero i proprietari, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare</em>».A seguito di questa sentenza, le imprese che sono coinvolte in forniture alle navi tramite inter- mediari, possono essere soggette a costi aggiuntivi per l’IVA imprevisti, tenuto conto anche del fatto che gli Stati membri possono ancora avere visioni diverse su tali esenzioni. Gli operatori del settore dovranno tenere a mente queste possibili conseguenze nello svolgimento delle proprie attività.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 04 Apr 2016 10:16:19 +0200</pubDate>
                        <title>Diverse Autorità Portuali italiane pubblicano bandi per concessioni di costruzione e gestione di nuovi terminal</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/diverse-autorita-portuali-italiane-pubblicano-bandi-per-concessioni-di-costruzione-e-gestione-di-nuovi-terminal</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Questi progetti saranno compatibili con la normativa UE in materia di aiuti di Stato?</strong>E’ notizia recente quella relativa alla pubblicazione di bandi, da parte di alcune Autorità Portuali italiane, finalizzati alla costruzione di nuovi terminal container e per la gestione di nuove darsene nei porti di loro competenza. Questo in uno scenario in cui, in diversi porti della penisola, altri progetti di costruzione di infrastrutture della medesima natura sono già in corso in realizzazione.Un aspetto di particolare rilevanza in relazione a tali bandi e progetti attiene alle risorse finanziarie in denaro pubblico che dovrebbero essere impiegate per la realizzazione delle opere in parola. Ri- sorse, naturalmente, molto ingenti.L’adesione all’Unione Europea comporta, di per sé, l’adesione e la soggezione ai princìpi dalla me- desima perseguiti, come la creazione di un mercato unico in cui la concorrenza sia assicurata e non venga falsata, tra gli altri, dagli Stati membri medesimi attraverso investimenti pubblici in favore di determinati soggetti o settori produttivi.Proprio la volontà dell’Unione che tale obbiettivo non resti lettera morta ha portato all’inclusione, nei Trattati, di una norma ad hoc, l’art. 108 del TFUE2 ai sensi del quale, ogni progetto che preveda la concessione di benefici da parte di Stato membro, deve essere tempestivamente notificato&nbsp; allaCommissione, organo deputato in via esclusiva alla valutazione circa la compatibilità o meno dei cd. «<em>aiuti di stato</em>» con l’ordinamento giuridico europeo. L’art. 108 specifica che gli Stati membri«<em>non sono autorizzati» </em>ad erogare aiuti di Stato se non previa notifica alla Commissione ed auto- rizzazione formale da parte di quest’ultima.E ove la Commissione, a seguito della notifica, ravvisi elementi tali da far dubitare della compatibi- lità di tali progetti con i Trattati, avvia un procedimento formale volto a verificare se vi sia un’incompatibilità tale da dover vietare allo Stato di erogare tale aiuto o se gli effetti negativi sulla concorrenza causati dall’aiuto di stato possano essere portatori di effettivi positivi per il comune interesse dell’Unione e, in sostanza, sanare lo «<em>squilibrio</em>» causato nel mercato interno.Non da ultimo, va ricordato che, gli aiuti erogati dallo Stato membro senza previa notifica alla Commissione, proprio perché «<em>non autorizzati</em>», sono qualificati in modo automatico come «<em>ille- gali</em>» e, quindi, soggetti a due diverse conseguenze. Sul piano dei rapporti con l’Unione, la Com- missione può intervenire in via immediata ed ordinare allo Stato il «<em>recupero</em>» dell’aiuto; sul piano dei rapporti giuridici interni, chiunque ritenga di essere stato danneggiato da tale erogazione può ricorrere all’autorità giurisdizionale nazionale ed ottenere non solo il recupero dell’aiuto ma anche un risarcimento economico.Tale lunga premessa, assume rilevanza - in relazione ai bandi ed ai progetti di cui vi abbiamo dato conto - in ragione della particolare attenzione prestata dalle Istituzioni Europee alle questioni&nbsp; inerenti la compatibilità con il mercato interno degli investimenti statali volti alla realizzazione di infrastrutture e sovrastrutture nei porti europei3.Oggetto di particolare attenzione sono, in particolare, gli Stati membri in cui i porti sono parte del demanio pubblico e vengono gestiti da enti – quali le Autorità Portuali – di natura, almeno origina- riamente, prettamente pubblicistica.Esempio di tale orientamento è, innanzitutto e con riferimento all’Italia, l’indagine svolta dalla Commissione rispetto al finanziamento pubblico da erogarsi a favore del porto di Augusta4. La de- cisione della Commissione, che ha autorizzato tale investimento, esprime chiaramente quanto&nbsp; siaapprofondita l’analisi circa le richieste di autorizzazione presentate dagli Stati. Infatti, nella deci- sione in parola, vengono esposti tutti i parametri adottati per l’esame del caso: l’effettivo e con- creto perseguimento di un pubblico interesse; la realizzabilità o meno del progetto in mancanza dell’impegno statale; il contenimento dell’esposizione economica statale a quanto strettamente necessario per la realizzazione del progetto; il limitato impatto distorsivo dell’operazione sul mer- cato interno.Decisamente più recente è la decisione della Commissione di aprire un’indagine sui due maggiori terminalisti container del porto di Anversa, Belgio. Nel caso di specie, il sospetto aiuto di Stato consisterebbe in una condotta anti concorrenziale dell’Autorità Portuale di Anversa. Quest’ultima, avrebbe dovuto sanzionare i due terminalisti per il mancato raggiungimento degli obbiettivi di traffico prefissati dal piano industriale. All’esatto opposto, l’Autorità ha retroattivamente ridotto gli obiettivi di traffico prefissati e, conseguentemente ridotto di circa l’80% la sanzione nei con- fronti dei terminalisti.Trattasi, peraltro, della prima occasione in cui la Commissione è intervenuta su una condotta qua- le quella oggetto d’indagine. A parere dell’Istituzione, l’aiuto di stato illegale sarebbe ravvisabile non solo nel fatto che i terminalisti avrebbero ricevuto uno «<em>sconto</em>» sulla sanzione irrogabile per legge ma anche nel fatto che, come diretta conseguenza, avrebbero indebitamente beneficiato delle entrate derivantigli dall’attività di concessionario all’interno del porto di Anversa.Anche sul fronte degli enti – le Autorità Portuali – responsabili per legge della gestione dei porti e delle infrastrutture portuali, le Istituzioni Europee hanno preso posizioni ben determinate.Sulla scorta della nota sentenza della Corte di Giustizia Liezpig Halle5 in materia di aiuti di stato nell’aeroporto di Lipsia, la Commissione, nelle decisioni relative al porto di Augusta ed al Porto di Salerno6, ha ritenuto di esprimere chiaramente il proprio orientamento in merito alla natura giuridica dell’attività di enti che gestiscono infrastrutture afferenti al demanio pubblico. Tale attività deve considerarsi a tutti gli effetti un’attività economica e, pertanto, soggetta alla normativa eu- ropea antitrust. Di conseguenza, devono ritenersi vietate tutte le condotte configuranti abuso di posizione dominante ed aiuto di stato.Ma vi è di più. La Corte di Giustizia, attraverso un obiter dictum alla nota sentenza Haralambidis7, ha specificamente statuito la «<em>natura prettamente economica dell’attività di rilascio delle&nbsp;&nbsp; conces</em><em>sioni demaniali</em>», in ragione dello scambio di prestazioni economicamente rilevanti che la medesima realizza.Alla luce di questa statuizione assume maggior rilevanza il test usualmente condotto dalla Commissione in sede di verifica della compatibilità di aiuti di Stato con il mercato interno. Trattasi del cd. «<em>market economy investor test</em>». Lo Stato che chieda l’autorizzazione ad un investimento quali- ficabile come aiuto di stato, deve dimostrare alla Commissione che, attraverso l’erogazione dell’aiuto di stato, verrà realizzata un’utilità e produttività economica tale che, anche un investitore privato operante sul libero mercato - e, quindi, orientato alla logica del profitto -, avrebbe valutato redditizio tale investimento.I recenti bandi e progetti di iniziativa della Autorità portuali italiane, alla luce delle risoluzioni adot- tate dalla Istituzioni Europee in merito agli aiuti di stato per la realizzazione di infrastrutture e so- vrastrutture dei porti, portano ad alcune considerazioni.In una situazione in cui l’attività delle Autorità Portuali e l’intervento economico dello Stato paiono dover essere sempre più improntati e finalizzati alla logica del miglior rendimento possibile e dello sviluppo economico dei porti, la volontà di realizzazione di nuovi terminal container e darsene sarà sicuramente oggetto di approfondite indagini da parte della Commissione.Come visto, i parametri utilizzati in sede europea per l’esame delle richieste di autorizzazione all’erogazione di aiuti di stato sono particolarmente stringenti e l’attività di controllo della Commissione, sugli interventi pubblici nei porti, nei tempi più recenti, particolarmente mirata.Lo Stato italiano, quindi, con riferimento a questi bandi e progetti dovrà: dimostrare che la realizzazione di delle infrastrutture corrisponderà ad esigenze di pubblico e comune interesse; che non verrà realizzata una rilevante distorsione del mercato interno; la ragionevolezza dell’investimento di denaro pubblico; infine, che dalla realizzazione dei terminal e delle darsene deriverà un profitto economico generale tale che un operatore privato attivo sul libero mercato avrebbe ritenuto pro- ficuo detto investimento.Nel caso in cui, la Commissione - richiesta di autorizzare l’erogazione di aiuti di stato con riferimento ai progetti e bandi in itinere – dovesse ritenere tali aiuti incompatibili con il mercato interno, potrebbe vietare, allo stato italiano, l’impiego delle risorse economiche su cui, ad oggi, le Autorità Portuali fanno affidamento per la realizzazione di nuove infrastrutture portuali poi date in concessione ad imprese private.&nbsp;2 Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.3 Si veda, per una più ampia disamina, lo Studio “<em>Aiuti di Stato ai Porti Europei</em>”, licenziato già nel 2011 dalla Direzione Generale delle Politiche interne dell’Unione: IP/B/TRAN/FWC/2010 – 006/Lot3/C1/SC1 -4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1409_it.htm" target="_blank" rel="noreferrer">http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1409_it.htm</a>5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=131967&amp;amp;doclang=IT" target="_blank" rel="noreferrer">http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=131967&amp;doclang=IT</a>6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-329_it.htm" target="_blank" rel="noreferrer">http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-329_it.htm</a>7 <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;amp;docid=157484&amp;amp;pageIndex=0&amp;amp;doclang=IT&amp;amp;mod" target="_blank" rel="noreferrer">http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=157484&amp;pageIndex=0&amp;doclang=IT&amp;mod</a> e=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1060548&nbsp;&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 04 Apr 2016 10:14:17 +0200</pubDate>
                        <title>Possibili aiuti di Stato a favore di imprese terminaliste del porto di Anversa: un chiarimento</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/possibili-aiuti-di-stato-a-favore-di-imprese-terminaliste-del-porto-di-anversa-un-chiarimento</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nel precedente numero dello <em>Shipping &amp; Transport Bulletin </em>abbiamo fatto riferimento alla recen- te apertura di un’indagine, da parte della Commissione Europea, su presunti aiuti di Stato resi dall’Autorità Portuale di Anversa a favore di PSA Antwerp e Antwerp Gateway (i due maggiori operatori di terminal container del porto di Anversa).Visto il grande interesse registrato in merito alla notizia, precisiamo che, in sintesi, la condotta«<em>anomala</em>» dell’Autorità Portuale si è sostanziata (i) nella revisione in riduzione e con effetti re- troattivi degli obiettivi di traffico declinati nel programma stesso (con conseguente riduzione del- la quantificazione della penale a carico del terminalista); e (ii) nella rinuncia all’incasso della pena- le comunque ridotta a seguito di quanto <em>supra </em>(i).Come visto, nel caso di specie la Commissione ha prospettato la violazione dell’art. 107 TFUE1, equiparando la rinuncia della parte pubblica al pagamento dovuto da una parte privata alla da- zione <em>tout court </em>di un beneficio economico a favore del privato. La ritenuta ingiustificabilità del beneficio e l’effetto distorsivo che ne deriva in danno delle dinamiche concorrenziali fa scattare&nbsp; la violazione (ed infatti non a caso la denuncia è partita da una impresa concorrente).Come noto, la giustificazione oggettiva di qualsiasi beneficio selettivamente concesso ad una im- presa, passa attraverso la verifica, da parte della Commissione, del rispetto del cd. «<em>principio dell’investitore privato</em>». Non vi sarà aiuto pubblico quando il comportamento dello Stato risulti analogo a quello che, in condizioni simili, sarebbe stato tenuto dall’operatore privato nelle nor- mali condizioni di una economia di mercato.</p><table class="contenttable"><tbody><tr><td width="52"></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></tbody></table><p>&nbsp;1 Ai sensi dell’art. 107 TFUE «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Insomma, la Commissione dovrà appurare se e in che termini le valutazioni economiche poste al- la base della revisione retroattiva degli obiettivi di traffico delle imprese terminalistiche (e la rela- tiva riduzione della penale) posta in essere dall’Autorità Portuale di Anversa sarebbero state ef- fettuate anche da un investitore privato secondo le regole del mercato, e non discendano invece da considerazioni di altra natura, in potenziale contrasto con l’interesse generale.Come accennavamo nel nostro precedente contributo, la decisione che sarà presa dalla Commis- sione è destinata ad avere più di un effetto, non solo nel cluster portuale Europeo, ma anche in quello nazionale.Infatti, nell’ordinamento italiano, gli articoli 18, co. 9, della L. 84/1994 e 47 del codice della navi- gazione non ricollegano al mancato rispetto del programma di attività il semplice pagamento di una penale.In particolare l’art. 18, L. 84/1994 prevede la ben più grave sanzione della revoca dell’atto con- cessorio, mentre l’art. 47 cod. nav. stabilisce la decadenza per cattivo uso o mancato adempi- mento degli obblighi derivanti dalla concessione; sicché, ricorrendone i presupposti (ovvero il mancato raggiungimento degli obiettivi di traffico), la mancata disposizione della revoca della concessione o della decadenza dalla stessa potrebbe costituire un aiuto di Stato sanzionabile.Non si tratta di una questione di poco conto: infatti, sebbene annualmente le Autorità Portuali procedano ad una verifica dei dati di traffico dei terminalisti, finora non risulta che il mancato ri- spetto degli obiettivi del programma di attività sia mai stato oggetto di sanzione.In effetti, come emerge dalla prassi, possono esservi ragioni oggettive suscettibili di giustificare il mancato rispetto degli obiettivi declinati nel programma di attività, come una inaspettata e rile- vante contrazione dei traffici causata da una crisi generalizzata del settore.In particolare, una limitazione alle strutture operative del bene concesso dovute alla mancata realizzazione di interventi da parte della locale Autorità Portuale (per esempio mancata effettua- zione di dragaggi) è stata ritenuta dalla prassi amministrativa quale causa giustificatrice del man- cato raggiungimento dei volumi di traffico declinato nel piano di impresa dell’operatore termina- lista.E’ evidente, però, che una pronuncia della Commissione Europea, cui faccia seguito la possibilità di considerare la mancata revoca o decadenza dalla concessione come un vero e proprio aiuto di Stato, determinerebbe un giro di vite nei controlli delle Autorità Portuali, e ben più a rischio sa- rebbe la posizione dei concessionari inadempienti agli obblighi del piano industriale.Siamo di fronte ad un futuro ove le concessioni si revocheranno o saranno dichiarate decadute per inadempimento? La mancanza di un sistema che comporti il pagamento di penali (come av- viene nei porti USA) renderà l’istituto della revoca o della decadenza il solo strumento per rispet- tare la consegna europea, con le ovvie complicazioni sottese ad una omogenea applicazione del principio.In Italia, infatti, è sufficiente guidare per cento chilometri per trovare un porto che applica una di- sciplina che è diametralmente opposta a quella del porto da cui si proviene.Ancora una volta, quindi, la città senza mare di Bruxelles rappresenta una opportunità per alli- neare l’<em>industry </em>italiana del terminalismo portuale ai principi del diritto comunitario.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 04 Apr 2016 10:12:31 +0200</pubDate>
                        <title>Autorità Portuale italiane: tanti (nuovi) progetti di sviluppo per i porti che potrebbero imporre (nuove) riflessioni sulla finanzialibilità delle opere</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/autorita-portuale-italiane-tanti-nuovi-progetti-di-sviluppo-per-i-porti-che-potrebbero-imporre-nuove-riflessioni-sulla-finanzialibilita-delle-opere</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h2>Gli attuali modelli di concessioni demaniali sono all’altezza di questa nuova sfida?</h2>Mai come in questo periodo si assiste ad un fiorire di nuovi importanti progetti per la realizzazione di nuovi terminal, ovvero per il rinnovo o la proroga di importanti compendi terminalistici in alcuni porti chiave della Penisola.Uno dei rilievi che sorge spontaneo riguarda la tempistica di tali procedimenti: è un fatto, invero, che la nuova riforma portuale (dovrebbe) essere ormai in vista di arrivo.Molto presto, quindi, l’organizzazione della governance portuale potrebbe subire una radicale tra- sformazione. Il che potrà a breve imporre agli addetti ai lavori di confrontarsi con nuove regole,&nbsp; ma anche, si ritiene, con un più attento esame della bancabilità di tali progetti.In un contesto in cui l’orientamento dello Stato pare essere sempre più improntato a lasciare che siano i privati a farsi carico dei costi per la realizzazione delle opere di infrastrutturazione che nel passato erano invece sostenuti dalla parte pubblica (Stato, Regione, Autorità Portuale), è infatti evidente che laddove i terminalisti decidano di rivolgersi a soggetti interessati a fornire le risorse finanziare necessarie (siano essi fondi di investimento o istituti finanziari attivi nel mercato del credito), il ruolo di tali soggetti finanziatori sarà sempre più centrale per la riuscita del progetto.Tale ultimo rilievo impone quindi alcune ulteriori considerazioni: gli attuali modelli di concessioni demaniali sono all’altezza di questa nuova sfida? In altri termini, gli attuali modelli di concessioni demaniali contengono anche la disciplina di quegli aspetti necessari ai soggetti finanziatori per po- ter positivamente deliberare la cd. «<em>bancabilità</em>» del progetto ?Un primo aspetto di ordine generale è legato al fatto, ad esempio, che molte concessioni non con- tengono norme previste per progetti analoghi in materia di concessioni di costruzione e gestione&nbsp; di particolare rilevanza e di interesse per i soggetti finanziatori (ad es. equilibrio economico finan- ziario, meccanismi e presupposti di revisione del piano economico-finanziario, diritti di subentro delle banche).Di non minor momento il fatto che anche in materia di penali ed extra costi il testo adottato nella prassi da molte Autorità Portuali non disciplini le conseguenze connesse a: (i) ritardi nella presen- tazione della progettazione o realizzazione delle opere (penali); (ii) eventi non imputabili al con- cessionario (eventi di forza maggiore, modifiche normative); (iii) costi da interferenze e/o eventua- li extra-costi conseguenti a tali eventi.Anche l’assenza di una più soddisfacente disciplina sul <em>termination value </em>in caso di decadenza per fatto imputabile al Concessionario costituisce un aspetto di particolare rilevanza per i soggetti fi- nanziatori.In materia di permessi ed autorizzazioni, spesso le concessioni si limitano poi a prevedere una clausola di stile secondo cui è onere del concessionario terminalista di provvedere a dotarsi di tut- te le autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto: tuttavia, in un’ottica di bancabilità è verosimile che i soggetti interessati ad erogare le risorse finanziare necessarie richiedano il chia- rimento di eventuali impatti sui progetto (ritardi ed eventuali extra-costi) derivanti da prescrizioni imposte dagli enti, a vario titolo competenti, nel processo approvativo.Non ultimo, anche il tema della manutenzione dell’opera è elemento essenziale: al di là, degli ef- fetti distorsivi che talvolta il tema pone in virtù della diversa disciplina che le Autorità Portuali adottano (alcuni terminalisti hanno sia l’onere di una manutenzione ordinaria e straordinaria, altri solo una e non l’altra e cosi via, ecc.) e che spesso sfugge alle censura degli addetti ai lavori in ra- gione dell’asimmetria informativa esistente, ciò che invece i soggetti finanziatori potrebbero vole- re in un’ottica di bancabilità, è la definizione di standard di performance cui parametrare la «mancata o deficiente manutenzione» onde circoscrivere la discrezionalità valutativa dell’Autorità Portuale.Ulteriori aspetti da meglio circoscrivere potrebbero poi rinvenirsi nei profili ipotecari connessi alla realizzazione delle opere da costruire da parte del concessionario col capitale privato finanziato, nonché in tema di obblighi assicurativi; aspetti, anche quest’ultimi spesso consegnati alla disciplina di clausole di stile invalse nella prassi, ma che appaiono essere ormai proprie di un retaggio lonta- no.In buona sostanza, se lo Stato intende delegare sempre un maggior ruolo ai privati per alleggerire le finanze pubbliche, dovrà nondimeno prendere atto che la riuscita della volontà programmatoria potrebbe rischiare di rimanere solo sulla carta se gli attuali modelli di concessione non accoglie- ranno le istanze del mercato finanziario cui l’importanza economica di molti progetti pare destina- re sempre di più ad ruolo comprimario nello sviluppo della competitività dei porti italiani.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 31 Mar 2016 05:16:46 +0200</pubDate>
                        <title>L’art. 72-­quater l.fall. si applica anche al contratto di leasing risolto prima del fallimento?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lart-72-%25c2%25adquater-l-fall-si-applica-anche-al-contratto-di-leasing-risolto-prima-del-fallimento</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La Corte di Cassazione, con la recente sentenza del 9 febbraio 2016, n. 2538, conferma che la disciplina delle conseguenze dello scioglimento del contratto in corso di esecuzione, per scelta del curatore, non è estensibile alla diversa fattispecie della risoluzione per inadempimento già in precedenza intervenuta.<strong>Il caso</strong></em>La Suprema Corte si è pronunciata sul decreto del Tribunale di Lodi pronunciato in sede di opposizione allo stato passivo del fallimento dell’utilizzatore, sulla domanda promossa dalla società di leasing. Quest’ultima aveva chiesto l’ammissione al passivo in via chirografaria del proprio credito maturato successivamente alla risoluzione di un contratto di leasing avente ad oggetto un semirimorchio. Il Giudice Delegato in sede di verifica e, successivamente, il Tribunale in sede di opposizione allo stato passivo, hanno respinto le pretese creditorie dell’istante.<strong><em>Le questioni</em> </strong>Il tema riguarda la possibilità di applicare, per quanto riguarda le conseguenze della risoluzione di un contratto di leasing anteriormente al fallimento:</p><ul> <li>l’art. 72-­‐quater l.fall. il quale prevede che, in caso di scioglimento del contratto, il concedente abbia diritto alla restituzione del bene e sia tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato rispetto &nbsp; &nbsp;al credito residuo in linea capitale, mentre in caso di valore del bene inferiore al residuo credito, il concedente ha diritto di essere ammesso al passivo; ovvero<em></em></li> <li>la disciplina del Codice Civile e, quindi, secondo la consolidata interpretazione della Cassazione che distingue tra leasing traslativo (assimilabile alla vendita a rate) e leasing di godimento (assimilabile &nbsp;alla locazione): come noto (i) nel primo caso, ai sensi dell’art. 1526 c.c., l’utilizzatore ha diritto alla restituzione di tutti i canoni (assimilati a rate di prezzo) mentre il concedente ha diritto alla restituzione del bene, oltre al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1453 primo comma c.c., pari &nbsp;alla differenza tra l’intero residuo corrispettivo contrattuale a carico dell’utilizzatore ed il valore del bene, secondo i prezzi correnti al tempo della liquidazione, (ii) nel secondo caso, invece, non sorgono obblighi restitutori a favore dell’utilizzatore (e neppure, quindi, del curatore fallimentare) in quanto i canoni di leasing sono assimilati a canoni di locazione.</li></ul><p><strong><em>La decisione della Corte</em></strong>La Corte di Cassazione, collocandosi nel medesimo solco interpretativo della recente Cass. n. 8687/2015 ha confermato che, contrariamente a quanto deciso da varie pronunce di merito, la disciplina di cui all’art. 72-quater l.fall. non può applicarsi a una fattispecie di leasing risolto anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Diversamente ragionando, secondo la Corte, si avrebbe un’interpretazione illegittimamente estensiva che verrebbe a superare “indebitamente, la distinzione strutturale esistente tra la nozione di risoluzione contrattuale e quella di scioglimento del contratto, facoltà riconosciuta ad una pluralità di rapporti pendenti tra il contraente e il fallito, tra i quali anche il leasing, che rientra nel novero dei contratti che restano sospesi secondo la regola generale di cui all’art. 72, primo comma, LF”.<strong><em>Commento</em></strong>La pronuncia in esame è significativa in quanto dà continuità all’orientamento di cui alla precedente Cass. n. 8687/2015 e si pone in contrasto con la corrente interpretativa inaugurata da parte della giurisprudenza di merito e della dottrina, secondo la quale, invece, l’art. 72-­quater l.fall. avrebbe dovuto applicarsi estensivamente anche ai contratti di leasing risolti prima della dichiarazione di fallimento,&nbsp;superando così la dicotomia tra leasing di godimento e traslativo. La nuova disciplina delle conseguenze dello scioglimento del leasing nel fallimento, infatti, era stata considerata più razionale al fine di determinare le conseguenze del venir meno del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, in quanto considera il contratto di leasing secondo la sua vera natura e cioè di contratto di finanziamento rispetto al quale la proprietà del bene svolge una funzione di garanzia. Quest’ultima interpretazione è invero da preferire, mentre le motivazioni in senso contrario della Cassazione appaiono di carattere prevalentemente formalistico, posto che la disciplina dell’art. 72-­quater l.fall. non sembra ispirata a favorire gli interessi dell’una o dell’altra parte per quanto riguarda le conseguenze dello scioglimento del leasing. Alla luce dell’orientamento della Cassazione, peraltro, la società di leasing dovrà avere cura di formulare le domande di ammissione al passivo prospettando la causa petendi del proprio credito secondo la disciplina civilistica: infatti, una volta formulata la causa petendi secondo la disciplina fallimentare, non è consentito modificare il fondamento della domanda a seguito dell’iniziale rigetto, trattandosi di domanda nuova e quindi inammissibile, come la Cassazione ha espressamente deciso nel caso di specie.<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare Fabio Marelli, </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring </em>scrivete a: <a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com">restructuring@advant-nctm.com</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 31 Mar 2016 05:10:36 +0200</pubDate>
                        <title>Ancora sulla falcidia dell’IVA nel concordato preventivo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ancora-sulla-falcidia-delliva-nel-concordato-preventivo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Due recenti decisioni hanno affrontato il tema in due diverse fattispecie: il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (17 febbraio 2016) ammette la falcidia del credito erariale, in contrasto con la Cassazione&nbsp;&nbsp; e con la Corte Costituzionale, mentre la Corte d’Appello di Bologna (24 dicembre 2015) conferma la possibilità di degrado del credito per IVA di rivalsa.</em><em><strong>Il caso </strong></em>Nel caso al vaglio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, una società, dopo aver presentato un primo piano che prevedeva la soddisfazione integrale del credito per IVA e ritenute, ha presentato un piano alternativo che prevedeva il pagamento dei creditori prelatizi mobiliari nel rispetto dell’ordine dei privilegi fino a capienza dell’attivo concordatario e, quindi, un pagamento parziale nella misura del 54,83% a partire dal credito per imposte dirette e la retrocessione a chirografo del credito IVA e dei successivi in graduatoria. La società ha chiesto di sottoporre all’approvazione dei creditori il piano da ultimo presentato e, in subordine, quello originario. Nel caso affrontato dalla Corte d’Appello di Bologna, poichè i beni facenti parte del magazzino della società erano di provenienza non identificabile e non riferibili a specifiche fatture non pagate, il debitore ha ritenuto insussistenti i presupposti di fatto necessari per il riconoscimento del privilegio ai crediti di rivalsa IVA, che sono stati quindi declassati al chirografo, senza alcuna relazione giuriata ex art. 160, comma 2, l.fall. Avverso il decreto di omologazione del concordato preventivo è stato proposto reclamo ex art. 183 l.fall.<strong><em>Le questioni</em> </strong>Le questioni affrontate dalle due decisioni riguardano la falcidia del credito IVA in due situazioni ben differenti: (i) nel caso del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il tema riguarda la possibilità di pagamento parziale del credito dell’Agenzia delle Entrate per IVA, in relazione alla disciplina della transazione fiscale di cui all’art. 182-­‐ter l.fall. che lo esclude, ammettendo eslcusivamente il pagamento dilazionato; (ii) nel caso della Corte d’Appello di Bologna, invece, si tratta del credito del prestatore di beni o servizi che abbia versato all’erario l’IVA inerente alla propria prestazione e che ha diritto di riaddebitare al beneficiario della stessa (il privilegio grava esclusivamente sui beni oggetto della prestazione ed è suscettibile di declassamento a chirografo secondo le regole generali di cui all’art. 160, secondo comma, l.fall.).<strong><em>Le decisioni</em> </strong>Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha ritenuto ammissibile la proposta concordataria con falcidia del credito dell’Agenzia delle Entrate per IVA. Secondo il Tribunale, il divieto di falcidia previsto in tema di transazione fiscale non è estensibile al di fuori di tale fattispecie, in quanto non sussiste al riguardo alcun vincolo di diritto comunitario. Il Tribunale ritiene che la falcidiabilità dell’IVA nell’ambito del concordato non comporti una rinuncia generale ed indiscriminata al potere dell’amministrazione finanziaria di ottenere il pagamento dei crediti IVA, ma una sua parziale rinuncia coerente con la Raccomandazione della Commissione agli Stati membri del 12 marzo 2014, volta ad eliminare gli ostacoli all’efficace ristrutturazione di imprese sane in difficoltà finanziaria. Nel caso concreto, nell’alternativa liquidatoria si verificherebbe una minore soddisfazione del credito IVA rispetto alla percentuale di soddisfazione offerta nel concordato, in quanto l’attivo realizzabile non vale a soddisfare integralmente tutti i creditori privilegiati. La Corte d’Appello di Bologna – ribadendo il presupposto che ai fini del riconoscimento del privilegio da rivalsa IVA è necessario che il bene sia presente nel patrimonio del debitore e sia specificamente&nbsp;riferibile alle fatture pagate dal creditore che agisce in rivalsa – ha confermato che la proposta di concordato può declassare il credito, nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 160 secondo comma l.fall. Nel caso di specie, poiché i beni non erano riferibili alle specifiche fatture di acquisto, è stato ritenuto possibile il mancato riconoscimento del privilegio, anche in assenza della relazione giurata prevista dalla legge in merito al valore di liquidazione dei beni.<strong><em>Commento</em> </strong>Il caso sottoposto alla Corte d’Appello di Bologna era già stato esaminato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 24970/2013. In tale occasione la Suprema Corte, in linea con l’orientamento già espresso in passato, aveva confermato che il credito IVA di rivalsa deve essere ammesso al privilegio ai sensi e per gli effetti dell’art. 2758, secondo comma e dell’art. 2778, n. 7., c.c. e va soddisfatto integralmente nel concordato anche in caso di assenza del bene nel patrimonio, se il debitore non ne propone il pagamento parziale ai sensi dell’art. 160, secondo comma, l.fall. Il tema è ben distinto da quello della falcidiabilità del credito erariale che è invece stato esaminato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. La decisione del Tribunale si pone in contrasto con le pronunce della Cassazione (n. 22931 e n. 22932/2011) secondo cui l’art. 182 ter primo comma l.fall., con riguardo al trattamento dell’IVA, trovano sempre applicazione nell’ambito del concordato preventivo e non solo con riferimento all’istituto della transazione fiscale, in quanto norma di natura sostanziale e non meramente processuale. Anche la Corte Costituzione, con sentenza n. 225/2014 ha sostenuto che, alla luce della normativa comunitaria, secondo l’interpretazione fornitane dalla Corte di giustizia UE, e dei vincoli che ne derivano per gli Stati membri, l’IVA deve essere pagata per intero ed è possibile oggetto di transazione la sola dilazione del pagamento. Secondo il Tribunale – con interpretazione da condividere – il principio di intangibilità del credito IVA e della sua natura di credito “superprivilegiato” opera in contrasto da un lato con le norme della legge fallimentare e con il rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione, dall’altro con lo spirito che ha animato le riforme susseguitesi negli ultimi anni. La decisione del Tribunale dimostra che la questione è tuttora controversa e non può ritenersi definitivamente risolta. Infine, merita segnalare un ulteriore fattispecie in cui può porsi il tema della falcidia del credito IVA, nel caso della proposta di transazione fiscale relativa a crediti IVA contestati: in un caso seguito dallo Studio, il Tribunale di Reggio Emilia con sentenza del 29 maggio 2014 e la Corte d’Appello di Bologna con pronuncia del 3 novembre 2014 non hanno ritenuto ammissibile la proposta di definizione transattiva del quantum della pretesa erariale, ritenendo che non abbia rilievo la distinzione tra “IVA da accertamento” e “IVA incassata e non versata”. La questione è ora al vaglio della Corte di Cassazione, sull’assunto che il consolidamento sostanziale del debito tributario possa avvenire solo qualora l’Erario sia vittorioso in via definitiva nel contenzioso con il contribuente, ovvero qualora vi sia una chiara determinazione consensuale dell’importo dovuto a seguito dell’accettazione della transazione fiscale da parte dell’amministrazione finanziaria seguita dalla omologazione del Tribunale.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare Fabio Marelli, </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring </em>scrivete a: <a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com">restructuring@advant-nctm.com</a><em>&nbsp;</em>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 31 Mar 2016 04:39:10 +0200</pubDate>
                        <title>Il Tribunale di Milano e la continuità aziendale in senso soggettivo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-tribunale-di-milano-e-la-continuita-aziendale-in-senso-soggettivo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Milano (19 febbraio 2016) segue l’impostazione più restrittiva ed esclude la compatibilità tra “continuità indiretta” e affitto di azienda, considerato come strumento temporaneo per preservare il valore dell’azienda in funzione della liquidazione.<strong>Il caso</strong></em>In un caso seguito dallo Studio, un società ha formulato una proposta di concordato preventivo fondata su di un piano di cessione dei beni secondo modalità competitive – compresa l’azienda di produzione di gelati affittata in forza di un contratto stipulato prima del deposito della domanda – tale da consentire ragionevolmente il soddisfacimento dei creditori chirografari di una percentuale pari al 23% circa (la proposta del debitore comprendeva la promessa del pagamento del 20%).<strong><em>Le questioni</em> </strong>Il Tribunale ha affrontato la dibattuta questione inerente alla possibilità di qualificare un concordato “con continuità aziendale” anche quando l’affitto dell’azienda sia già intervenuto, prima del ricorso per ammissione al concordato, e quindi in assenza di prosecuzione diretta dell’attività di impresa da parte del debitore nel corso della procedura.<strong><em>La decisione del Tribunale</em> </strong>Il Tribunale di Milano (est. Mammone) ha dichiarato aperta la procedura, negando che si tratti di concordato “con continuità aziendale”: ad avviso del Tribunale, l’affitto di azienda divenuto efficace prima della domanda di concordato non è contemplato dalla definizione di cui all’art. 186-­bis l.fall., la quale poggia sulla prosecuzione dell’impresa da parte del debitore, mentre l’affitto costituisce uno strumento temporaneo per preservare il valore dell’azienda in funzione della liquidazione.La &nbsp;conclusione &nbsp;è &nbsp;confermata, &nbsp;secondo &nbsp;il &nbsp;Tribunale, &nbsp;dalla &nbsp;disposizione &nbsp;che &nbsp;richiede &nbsp;l’indicazione &nbsp;dei &nbsp;costi e dei ricavi previsti nonché &nbsp;delle &nbsp;risorse &nbsp;finanziarie &nbsp;necessarie, &nbsp;così &nbsp;come &nbsp;dalla &nbsp;constatazione &nbsp;che &nbsp;il &nbsp;rischio d’impresa è trasferito sull’affittuario e non vi è quindi “ragione per riservare all’azienda condotta da un soggetto estraneo all’impresa le speciali ‘utilità’ previste dagli artt. 186-­bis e 182-­quinquies.”<strong><em>Commento</em> </strong>La qualificazione del concordato “con continuità aziendale” in presenza di affitto di azienda continua a suscitare decisioni contrastanti. Come noto, la definizione dell’art. 186‐bis l.fall. fa riferimento al contenuto del piano concordatario, che deve prevedere alternativamente:</p><ul> <li>la prosecuzione dell’attività di impresa, oppure</li> <li>la cessione o conferimento dell’azienda in esercizio. La definizione ricomprende espressamente, quindi:</li> <li>sia ipotesi in cui è prevista una continuità di tipo “soggettivo”, in quanto le risorse da destinare ai creditori vengono ricavate dai flussi di cassa generati dalla prosecuzione dell’attività di impresa da parte dello stesso debitore, senza una liquidazione dei beni (c.d. continuità “diretta”)</li> <li>sia ipotesi in cui viceversa è prevista una continuità di tipo “oggettivo” in quanto il complesso aziendale viene conservato in esercizio attraverso la cessione unitaria ad un soggetto terzo nell’ambito di un piano di liquidazione degli attivi (c.d. continuità “indiretta”).</li></ul><p>Le incertezze inerenti alla previsione di un periodo di affitto di azienda (in particolare quando l’affitto sia divenuto efficace prima della domanda di concordato) derivano dal fatto che in questo caso è prevista la&nbsp;partecipazione a nuove gare – la dilazione di pagamento dei creditori privilegiati per un anno – l’analitica indicazione nel piano dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura). Ciò non sembra però poter escludere che il concordato “con continuità” sia compatibile con l’affitto di azienda, perché il quadro normativo si è ampliato con l’ultima riforma dell’estate 2015: in particolare, alcune delle nuove previsioni (l’esenzione dalla regola che impone la soddisfazione dei creditori chirografari nella misura minima del 20% e l’esclusione di offerte concorrenti sopra la soglia di soddisfazione dei chirografari al 30%, anziché al 40%) concedono certamente un “beneficio” al debitore, che può essere giustificato anche in presenza di continuità “indiretta” ed “oggettiva”, tenendo anche presente che la disciplina del concordato “con continuità” prevede anche condizioni limitative, come la “clausola di salvaguardia” che impone l’attestazione da parte del professionista che la prosecuzione dell’attività d’impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. Il “valore” della conservazione dell’azienda in esercizio – indipendentemente dal soggetto (debitore o terzo) che la esercita – sembra essere il motivo fondamentale che giustifica un possibile maggior sacrificio dei creditori, a cui non deve essere garantita una percentuale minima di soddisfacimento.<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare Fabio Marelli, </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring </em>scrivete a: <a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com">restructuring@advant-nctm.com</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Sun, 28 Feb 2016 07:21:21 +0100</pubDate>
                        <title>KISS with ODR: keep it short and simple with Online Dispute Resolution</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/kiss-with-odr-keep-it-short-and-simple-with-online-dispute-resolution</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>The number of disputes arising from doing business on the internet is on the increase. In order to unlock the e-commerce potential and to drive the Digital Single Market forward, European Commission has launched a new platform where EU citizens will be able to resolve online dis- pute without going through a court. This article aims to explain the idea that underlies the ODR, to explain how it works, and to summarise the steps which traders should take in order to be compliant with ODR legislation.<strong>Why do we need ODR?</strong>The online dispute resolution (ODR) is a new platform launched by the European Commission in order to help consumers and traders resolve online disputes both for domestic and cross border purchase of goods and services, without the need to go to court.&nbsp;The idea of settling disputes in an alternative way - instead of going to court – is not new. Arbitration and amicable settlement procedures are common. But they need adapting to the internet age. As internet usage continues to expand, it has become increasingly necessary to&nbsp;design efficient mechanisms for resolving Internet disputes because traditional mechanisms, such as litigation, can be time-consuming, expensive and raise jurisdictional problems28. Both&nbsp;consumers and traders ask a low cost, simple and fast procedure which can avoid to go through lengthy and costly court proceedings.Arbitration bodies allow the settlement of disputes out of court. They are generally known as ADR or Alternative Dispute Settlement. They involve a neutral third party to act as an inter- mediary between consumers and traders. The ADR entity can suggest or impose a solution or simply bring the two to discuss how to find a solution. ODR is the evolution 2.0 of ADR: it is&nbsp; like an ADR procedure but conducted entirely online.<strong>The legal framework</strong>Pursuant to Article 169 TFEU the European Union is competent to legislate in the area of con- sumer policy even if it is a shared competence with the Member States.The legal basis for the establishment of the ODR platform is the Regulation 524/2013 adopted by the European Parliament and the Council on 21 May 201329 which describes the main func- tions of the platform as well as the workflow for a dispute that is submitted through the plat- form. The Regulation builds upon the Directive 2013/11/EU30 - implemented into Italian law&nbsp;&nbsp; by Legislative Decree 6 August 2015 n.130 - which provides the legal basis for ADR as a whole.According to an EU Factsheet from January – issued by the Directorate-General for Justice and Consumers – the Directive ensures that consumers have access to Alternative Dispute&nbsp; Resolution when seeking to resolve their contractual disputes in virtually all economic sectors no matter where (domestically or across borders) and how (online/offline) the purchase was made. The Directive has provided for full ADR coverage at EU level. In every Member State&nbsp; and for all contractual disputes in every market sector there will be an ADR procedure availa- ble. The Commission is working with the Member States in order to achieve a full coverage of all Member States and sectors as soon as possible. The complaints from a consumer living outside the EU and from a consumer complaining about a trader established outside the EU, or from a consumer complaining about goods or services bought offline (e.g. physically in&nbsp; a shop) are not covered by the Directive. The complainants about higher education or healthcare services are not accepted either.<strong>How does the ODR platform work?</strong>The ODR platform is developed and operated by the European Commission. It has&nbsp; been opened since 9 January 2016 and available for use since 15 February 2016. The platform offers users the possibility to conduct the entire resolution procedure online, it is user-friendly and multilingual. There are four steps:</p><ol> <li>The consumer fills and submits an online compliant form;</li> <li>The compliant is sent to the relevant trader, who proposes an ADR entity to the consumer;</li> <li>Once the consumer and trader agree on an ADR entity to handle their dispute, the ODR platform transfers the complaint automatically to that entity. The ADR entities are bodies that comply with the binding quality requirements established by the ADR Directive and which are included in the National list of ADR bodies;</li> <li>The ADR entity handles the case entirely online and should reach a conclusion within 90 days.31</li></ol><p>The ODR platform involves lots of practical benefits both for consumers and for traders.&nbsp;The first added value of settling a dispute on ODR platform is that users (read here European citizens, consumers or traders) will be more confident in trading online and across borders be- cause they know that any potential dispute can be solved in a quick and low cost way, and - the most important thing – not only out of court but even from their home.The Commission estimates that 60% of EU traders do not sell online to other countries be- cause of the difficulties in resolving potential problems which could be arise from a dispute over the sale.EU Justice Commissioner Vera Jourova said, “<em>One in three consumers experienced a problem when buying online in the past year. But a quarter of these consumers did not complain mainly because they thought the procedure was too long or they were unlikely to get a solution. The new online platform will save time and money for consumers and traders.</em>”On the other hand, the ODR practice presents an intrinsic contradiction. Mediation is general- ly based on a face-to-face discussion of the issues between participants. The mediator typically plays the role of the helping party who listen and understands concerns and moreover, who helps parties to empathize with each other.Online mediation loses the dynamics of traditional mediation because it takes place at a distance and in front of computer screens, rather than with face-to-face communication.(32) Someauthors have argued that the lack of personal presence in online mediation can make it more difficult for the mediator to maintain effective control over the negotiating parties.(33)<strong>Traders’ duties</strong>Every online trader will be required under the new legislation to comply with certain obliga- tions:</p><ol> <li>Provide an electronic link to the ODR platform on their website;</li> <li>Moreover, in every commercial offer to consumers made by e-mail, similar information should be included in the e-mail;</li> <li>The information shall also be provided in the general terms and conditions applicable to online sales and service</li></ol><p>Currently, non compliance with the ADR Regulation could result in Trading Standards civil enforcement which could escalate into a court order to comply with the Regulations. Member States will be responsible for elaborating rules on penalties applicable to infringements which cloud result in an unlimited fine or up to two years in prison.&nbsp;28 See Lucille M. Ponte, Boosting Consumer Confidence in E-business: Recommendations for Establishing Fair and Effective Dispute Resolution Programs for B2C Online Transactions, 12 ALB. L.J. SCI. &amp; TECH. 441, 442-44 (2002).29Regulation (EU) No 524/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on online dispute resolution for consumer disputes&nbsp;&nbsp; and&nbsp;&nbsp; amending&nbsp;&nbsp; Regulation&nbsp;&nbsp; (EC)&nbsp;&nbsp; No&nbsp;&nbsp; 2006/2004&nbsp;&nbsp; and&nbsp;&nbsp; Directive&nbsp;&nbsp; 2009/22/EC&nbsp;&nbsp; (Regulation&nbsp;&nbsp; on&nbsp;&nbsp; consumer&nbsp; &nbsp;ODR)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://eur-/" target="_blank" rel="noreferrer">http://eur</a>lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0001:0012:EN:PDF &nbsp;.30 Directive 2013/11/EU of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on alternative dispute resolution for consumer disputes and&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; amending&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Regulation&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (EC)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; No 2006/2004&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; and&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Directive&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2009/22/EC&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Directive&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; on&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;consumer&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ADR)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://eur-/" target="_blank" rel="noreferrer">http://eur-</a> lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0063:0079:EN:PDF.31 These four steps are explained in the EC Factsheet of January in the Section Justice and Consumers.32&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Joel&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; B.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Eisen,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Are&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; We&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ready&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; for&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mediation&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; in&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cyberspace?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1998&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; BYU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rev.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1305,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1308&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1998). <a href="http://scholarship.richmond.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1634&amp;amp;context=law-faculty-publications" target="_blank" rel="noreferrer">http://scholarship.richmond.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1634&amp;context=law-faculty-publications</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;.33 Ethan Katsh, Janet Rifkin and Alan Gaitenby, E-Commerce, E-Disputes, and E-Dispute Resolution: In the Shadow of “eBay Law,”15 OHIO ST.&nbsp; J.&nbsp;ON DISP. RESOL. 705, 714 (2000).&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Sun, 28 Feb 2016 07:09:31 +0100</pubDate>
                        <title>State aids in European ports</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/state-aids-in-european-ports</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>EU Commission has always paid great attention to the issue of possible State aids in&nbsp; connection with long term concession contracts for the use of the port infrastructure.16 A recent decision of the EU Commission to open an in-depth investigation into alleged State aid&nbsp;by the Port of Antwerp in favour of PSA Antwerp and Antwerp Gateway is a good example. It gives us the opportunity to consider this matter in relation to the current Italian scenario. The investigation follows a complaint by competitors of the two beneficiaries.The two beneficiaries are terminal operators. It is alleged that they did not meet the minimum tonnage requirements envisaged in their operative plans. It was on the basis of these targets that they were granted concession. According to Belgian law, the Antwerp Port Authority should have required the operators to pay the penalty provided for in the concession for the not meeting the minimal requirements.The Port Authority (a public entity owned by the City of Antwerp) not only did not request the payment of the penalty, but also retroactively revised the operative plans, reducing the minimum tonnage requirements and therefore the very amount of the penalty that would be payable.The Port Authority has therefore allowed PSA Antwerp and Antwerp Gateway (<em>i</em>) to pay lower compensation and (<em>ii</em>) to profit from an apparently unjustified improvement of the contractual conditions.The EU Commission saw in this behaviour a potential form of State aid. The authors of this note agree with the approach taken by the Commission.European case law has always interpreted Article 107 TFEU17 so as to consider the payment of a sum to a private party equivalent to the waiver of a payment owed by a private party to a public entity. Thus the foregoing of a payment or its unjustified reduction is a state aid.As to the quantity of the aid the Commission will have to verify whether a private investor would have taken such initiative, under market conditions. It will be necessary to see the conclusion of the investigation to determine how the Commission will have quantified the aid.&nbsp;This case demonstrates the constant attention paid by the EU Commission to the issues connected with possible State aids in relation to concession contracts for the use of port infrastructure and it provides the opportunity to reflect on this matter looking at the current Italian scenario.In our view this matter is crucial for Italy for two reasons:</p><ol> <li>In Italy there are provisions on State concessions similar to those under Belgian law. In particular, Article 18 of Law No. 84/1994 provides that, in order to be granted a conces- sion, a concession-holder shall submit an operative plan, supported by suitable guarantees, aimed at increasing the port’s traffic and productivity18. State-owned lands are given to terminal operators to achieve public interest goals, namely an increase in port traffic and productivity. Therefore, compliance with the targets set out is, in the legislator’s view, an essential part of the public interest19. In the event of a concession holder’s failure to comply with the above targets, where there are no extenuating circumstances, the Port Authority is obliged to revoke the concession under Article 18 of Law No. 84/1994. Therefore it appears evident that the results of the Commission’s investigation at issue could have a strong impact on the relationships between Italian terminal operators and the Port Authorities with whom they entered into concession agreements20.</li> <li>With reference to Italian ports, we note that in the last few weeks certain Italian Port Authorities have opened several tender procedures21 for the awarding of concessions for the construction and operation of container terminals and all ancillary works, as well as the execution of the construction works themselves, the equipping and the operation of the terminals within the terms of Article 16 of the Italian Law no. 84/94.22</li></ol><p>Bearing in mind that the relevant projects provide the use of significant state resources, the following question must be asked: do all such projects comply with EU state aid rules? On the basis of the approach taken by the Commission in Antwerp we have reason to doubt.Any project in major European ports involving public funds are subject to the prior notification to the EU Commission according to Article 108 TFEU23. According to Article 107 TFEU, any State aid (i.e. granted through State’s resources) which distorts or threatens to distort competition by favouring certain undertakings is incompatible with the internal market.A State measure is qualified as State aid in the following circumstances: (i) use of State resources, (ii) selective advantage to the beneficiary, and (iii) (potential) distorting effects on competition.It is clear that Port Authorities must be considered an undertaking for the purposes of the article 107 TFEU24. Secondly, the so-called “market economy investor test” shall be&nbsp; applicable to any public intervention both where the state is a co-funder or a lender. Favourable interest rates or payment grace periods are usually deemed as illegal if this distorts the competition in the same market. According to the test, any Member State must demonstrate that the State resources that will be granted to the Port Authorities and then made available to terminal operators would have been made available – on the same terms and conditions – by a private investor for the very same venture as those envisaged in the public tenders. In very practical terms, the Commission will have to establish if the public investments are suitable to offer a rate of return that could be acceptable to a private investor acting in normal market conditions. Therefore the financial assessment of the projects is crucial25. And it is here that the real problem lies. Today, in Italy, terminals are far from reaching their level of full utilisation26. In addition, further projects, other than those recently tendered, are already under constructionì27. This will further (and considerably) increase the overall capacity of Italian container terminals at a time when an increase in terminal traffic is not expected for many years. Would a private party invest in such a climate? In conclusion, nobody can exclude further EU investigations in this niche market. We will closely monitor any developments and update our readers.&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 The Italian case “<em>Port of Augusta</em>” is one of the most important examples (State aid SA 34940 (2012(N) – Port od Augusta – Italy).17 Pursuant to Article 107 TFEU, “<em>Save as otherwise provided in the Treaties, any aid granted by a Member State or through State resources in&nbsp; any form whatsoever which distorts or threatens to distort competition by favouring certain undertakings or the production of certain goods shall, in so far as it affects trade between Member States, be incompatible with the internal market</em>”.18 The concession-holders are required to secure the performance of the obligations arising from the concession granted by a deposit. It is therefore possible for the Port Authority to seek compensation in case of non-compliance with the targets set out in the operative plan.19 Pursuant to Law No. 84/1994 (Article 18), the Port Authorities are statutorily required to carry out inspections on a yearly basis to verifywhether concession holders are compliant with the requirements set out in their concession and whether they are implementing their opera- tive plan.20 As noted above, the non-enforcement of a guarantee or non-revocation of a concession granted, in case of default by a concession holder,might well be considered as unlawful State aid in breach of EU law, should such behaviour involve sacrifice of public interest in favour of a defaulting private party.21 Reference is made to the tender procedures issued by the following Port Authorities: Port Authority of Civitavecchia Fiumicino and Gaeta inrelation to the project “<em>Darsena Energetica e Grandi Masse</em>", the Port Authority of Livorno in relation to the project “<em>Piattaforma Europa</em>”, and Port Authority of Taranto in relation to the project “<em>Molo Polisettoriale</em>”.22 Pursuant to Article 16 of the Italian Law no. 84/94, “<em>Port operations include loading, unloading, transhipment, storage, general movement of goods and all other types of material, undertaken in the port area</em>”.23 Pursuant to Article 108, paragraph 3, TFEU “<em>The Commission shall be informed, in sufficient time to enable it to submit its comments, of any plans to grant or alter aid. If it considers that any such plan is not compatible with the internal market having regard to Article 107, it shall with-</em><em>out delay initiate the procedure provided for in paragraph 2. The Member State concerned shall not put its proposed measures into effect until this procedure has resulted in a final decision</em>”.24 Pursuant to Italian law, the Port Authorities are public entities appointed to ensure the maintenance and development of the public-ownedinfrastructures in the Italian ports. However, when an entity is engaged in an economic activity - regardless of its legal status - it can be consid- ered as an undertaking for the purpose of the EU competition law. As a consequence, given that the above mentioned projects concern the construction of port infrastructures, it appears correct to consider that the in this case the Port Authorities carry out an economic activity and so they have to be qualified as undertakings for the purpose of the EU state aid rules.25 The Commission applies the financial indicators provided by the Guide to the cost-benefit analysis of investments projects to ascertain the sustainability of the investments. The more relevant financial indicators are the Financial Net Present Value (FNPV) and the Financial Internal Rate of Return (FRR).26 The percentage utilisation of the overall capacity of the Italian terminals amounts to about 57.5%.27 Reference is made to the following projects: Calata Bettolo (Genoa) and the new multipurpose platform in Vado Ligure (Savona).&nbsp;&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Sun, 28 Feb 2016 07:06:45 +0100</pubDate>
                        <title>Apple vs FBI: the battle has just begun</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/apple-vs-fbi-the-battle-has-just-begun</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Who will win the battle between privacy and cyber security? Is it a real battle or just a fake problem that has emerged on both sides of the Atlantic in order to exert pressure in the data flow debate? Who benefits from fomenting this old conflict between rights and freedoms on the one hand and security, both physics and cyber, on the other? Will the new Privacy Shield and GDPR, the new General Data Protection Regulation, with its principles of privacy by design, accountability and privacy by default, succeed in clarifying, once and for all, the boundaries where national security needs, the safety of citizens and the legitimate defence against terror- ism meet with the enjoyment of fundamental freedoms, such as, just to mention a few, free- dom and secrecy of communications and domestic domicile inviolability? And what will hap- pen to the legitimate interests of the companies processing user data for their different pur- poses, while maintaining, at the same time, high levels of trust and IT security? Is it right to entrust individuals with job of assessing the validity of a national agency request for data ac- cess due to anti-terrorism purposes?Let’s try to clarify the matter.</p><ol> <li>The European legal culture, built on the blood and tears of the many who have had their rights denied by totalitarian regimes, has created antibodies that should be enough, in theory, to keep privacy and security in balance in their proper orbits without the risk of large and dramatic</li></ol><ol start="2"> <li>In Italy, for instance, the Constitution already embodies the idea of a double guarantee system, through law and justice, that allows the judiciary and police force to fully carry out their duty, even temporarily compressing rights and fundamental freedoms of citizens in order to prevent and prosecute crimes, without this being considered as an attack on freedom. National security and that of its citizens is a primary asset that, without the need to resort to special laws, already finds ample provisions in the Constitution, Penal Code, Criminal Procedure, Privacy Code, restricting the full and unlimited enjoyment of rights, but only in the presence of stringent requirements and for a limited amount of time. In the light of the above, in theory, the conflict Apple/FBI would not have exploded in Italy and in other EU countries based on civil law jurisdiction. However, things are nev- er completely linear and simple as they might</li></ol><ol start="3"> <li>First of all, evolving technology represents a constant challenge for laws and rules. How- ever, the technology is in the hands of large multinational private groups, that increasing- ly tend to legitimacy impose their standards on a transnational basis, constantly stressing the principles of jurisdiction and</li></ol><ol start="5"> <li>It is normal that everyone seeks to protect their own interest. But what if, such as the Ap- ple case, a national institution of justice starts to creatively chase technology, requesting access with more and more sensitive and accurate information on each of us? At the same time, in order to avoid the excesses of mass control undertaken by certain intelli- gence and security agencies, can we afford to allow the big high tech multinationals as ul- timate guarantors of our rights and freedoms?</li> <li>Above all, what does not help is everyone going in conflicting directions. We need uni- form signals and answers to these challenges. What will happen when the Internet of Things will be really popular and dominate our daily lives? The era of big data is here and we cannot allow the judiciary, nor intelligence agencies, or private investigators or, worse, hackers, to have indiscriminate access to data collected from thousands of &nbsp;interconnected objects that control our bodies or drive our cars. However, at the same time, we can- not delegate the safeguarding of our rights to private companies that have as their objective the making of profit.</li></ol><p>It is therefore time to rethink the relationship between States and the privacy of their citizens, not in an emergency perspective that has led to the signing of the Privacy Shield nor in the context of the debate on GDPR. We now need international treaties that put both the individ- ual and internet in the driving seat. These are the indissoluble duo that we must all learn to deal with and legislate for on the basis of our shared European culture. We have got to set aside the end of Schengen or Brexit. Here we need to come together and forge new and en- during partnerships.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Sun, 28 Feb 2016 06:55:00 +0100</pubDate>
                        <title>A European proposal for the modernisation and harmonisation of copyright law</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/a-european-proposal-for-the-modernisation-and-harmonisation-of-copyright-law</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Introduction</strong><em></em>On 9 December, 2015, the EU Commission revealed its expected plans for the modernisation&nbsp; of copyright law.According to the Commission, the goal is to adapt copyright law to technological challenges making it more European and digital-friendly, in order to “<em>overcome fragmentation and fric- tions within a functioning single market</em>”, ensure wider access to content across the EU adapt- ing exceptions to digital and cross-border environments, achieve a well-functioning market- place for copyright, and provide an effective and balanced enforcement system.In particular, the strategy discussed by the Commission focuses on three topics, already indi- cated in the well-known <em>Digital Single Market Communication</em>, dated May 6th, 2015: <em>(i) </em>con- tent portability across borders; <em>(ii) </em>copyright exceptions; <em>(iii) </em>enforcement(4).In addition, the Commission proposals clearly aim at renewing the single market and the prin- ciple of copyright territoriality, even adapting copyright rules to new technological realities.The Commission confirms the step-by-step approach in a context of a short-term copyright re- form, without abandoning the long-term vision of EU copyright codification. The long term ob- jectives are just moved a little further into the future(5).<strong>The “portability” of online content services</strong>With reference to the matter of “content portability”, EU Commission has taken a concrete step. In particular, “<em>the ultimate objective of full cross-border access for all types of content across Europe needs to be balanced with the readiness of markets to respond rapidly to legal and policy changes and the need to ensure viable financing models for those who are primarily responsible for content creation. The Commission is therefore proposing a gradual approach to&nbsp;</em><em>removing obstacles to cross-border access to content and to the circulation of works</em>”(6).In this regard, the proposal for a regulation on the “<em>cross-border portability</em>” of online content services ensures that users - who have subscribed to or acquired content in their country of residence - can access the above-mentioned services when they temporarily move to another Member State.In particular, as described in the official Q&amp;A published by the Communication in December, the European Commission wants to allow cross-border portability enabling European con- sumers who buy or subscribe to films, sports broadcasts, music, e-books and games at hometo access them when they travel in other EU countries. In any case, the Regulation leaves ser- vice providers free to implement appropriate measures in order to verify the identity of the subscriber, bearing the liability of selecting those verification measures which effectively re-spect the privacy of the latter(7).Therefore, the main objectives of the Commission are:</p><ul> <li>the promotion of tools in order to bring more European works into the single market, in- cluding the creation of ready-to-offer catalogues of European films, the development of licensing hubs, and a larger use of standard identifiers of works;</li> <li>the support and development of a European aggregator of online search tools destined to end-users;</li> <li>the implementation of its dialogue with the audio-visual industry in order to promote le- gal offers and to find ways for a more sustained exploitation of existing European films, even exploring alternative models of financing, production and distribution in the animation</li></ul><p>Furthermore, a goal of the Regulation must be the obligation for online content service pro- viders to offer cross-border portability to their customers. This provision will take place in the Member State in which the consumer resides, therefore, “<em>no separate license would be re- quired to cover the temporary use of the service in other Member States</em>”(8).<em><strong>The exceptions area</strong></em>In the section of copyright exceptions and limitations, the Commission highlighted the scope&nbsp; of the exceptions relating to the field of research and education.&nbsp;In particular, the project of the Commission is to take into account legislative initiatives im- plementing the <em>Marrakesh Treaty</em><em>9 </em>and involving:</p><ul> <li>the chance for public interest research organisations to carry out text and data mining of content they have lawful access to for scientific research purposes;</li> <li>the clarification of the EU exception for ‘illustration for teaching’, and its related applica- tion;</li> <li>the preservation of cultural heritage institutions and/or support remote consultation, in closed electronic networks, of works held in research and academic libraries and other relevant institutions, for research and private study;</li> <li>the clarification of the so-called ‘panorama exception’(10).</li></ul><p>With reference to this last point, it must be underlined that what it is expected is a concrete commitment to a strong exception for Freedom of Panorama. At the same time, on the other mentioned points, it has to be noted that the language describing a possible exception for text and data mining is extremely limited both in terms of beneficiaries (‘public interest research&nbsp;organisations’) and purpose (‘for scientific research purposes’). Furthermore, restricting an exception for text and data mining to the public interest academic research severely underes- timates the transformative potential of these technologies, and will do little to improve the&nbsp;competitiveness of Europe in this expanding field(11).With such respect, the Commission has proposed a “three-step” test, meaning that the ex- ceptions shall be applied only in “<em>certain specific cases which do not conflict with a normal ex- ploitation of a work or other subject matter and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the right holder</em>”.At the same time, the Commission underlined the importance to harmonise the levies that compensate right holders for reprography and private copying. Indeed, the Commission pointed out that many Member States imposed those levies on a wide range of media and de- vices, applied in many different ways across Europe. This caused a legal uncertainty that must be settled.The Commission observed a need for action to ensure that different systems of levies imposed by Member States work well in the single market without raising barriers to the free move- ment of goods and services. The Commission has also explained that “<em>issues that may need to be addressed include the link between compensation and harm to right holders, the relation between contractual agreements and the sharing of levies, double payments, transparency towards &nbsp;consumers,&nbsp; exemptions&nbsp; and&nbsp; the&nbsp; principles&nbsp; governing&nbsp; refund&nbsp; schemes,&nbsp; and non&nbsp;</em><em>discrimination between nationals and non-nationals in the distribution of any levies collect- ed</em>”(12). This means that the Commission will also begin to reflect on how levies can be more efficiently distributed to right holders.<strong>A brief outline of the remuneration of authors and performers</strong>The Communication calls for action to ensure right protection of authors against unfair con- tracts. In particular, due to the strategy adopted by the EU Commission, in order to achieve a modern, more European copyright framework, in a highly competitive market-place, the au- thors shall be equally treated and remunerated.The Commission examined possible definitions of the “<em>making available” </em>and “<em>communication to the public</em>” rights13. In particular, the Commission must consider whether any specific action on news aggregators is needed, including intervening on rights. The Commission seems to&nbsp; want to take into account the different factors that influence this situation beyond copyright&nbsp;law, “<em>to ensure consistent and effective policy responses. Initiatives in this area will be con- sistent with the Commission's work on online platforms as part of the digital single market strategy</em>”.Lastly, it has to be considered whether solutions at EU level are required in order to achieve legal certainty and balance in the area of remuneration of authors and performers in the EU, even taking national competences into account.&nbsp;<em>The expected balanced enforcement</em><em>&nbsp;</em>At the end of its Communication, the EU Commission also announced that there is a need for concrete reform in the field of enforcement.In particular, the role of intermediaries in the fight against copyright infringement must change. As seen in the official Q&amp;A, “<em>the Commission will facilitate the development of effi- cient and balanced "follow the money" initiatives which aim at depriving commercial-scale in- fringers of intellectual property rights of their revenue flows. This process will involve rights</em><em>holders and intermediary service providers (such as advertising and payment service providers and shippers) but also consumers and the civil society</em>”(14).In other words, this means that internet service providers shall not be liable for the content that they hold and/or transmit passively. However, intermediaries should take effective action to remove illegal content, both in case of illegal information (e.g. terrorism/child pornogra- phy) and in case of infringing information (e.g. copyright).The Commission will ask for more rigorous procedures in order to remove illegal content, such as ‘notice and action’ mechanisms and the ‘take down and stay down principle’).All in all, the Commission package has regard to emerging issues relating to the full harmoni- sation of copyright in the EU, even in the form of a single copyright code, creating a situation “<em>where authors and performers, the creative industries, users and all those concerned by copy- right are subject to the very same rules, irrespective of where they are in the EU</em>”.On a long-term basis, the purpose is to build a European single market, where the different cultural, intellectual and scientific productions “<em>travel across the Europe as freely as possible</em>”.<strong>&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 As illustrated by the Communication, the “copyright framework” is a set of 10 directives, including, without limitation, the Directive on Copyright in the Information Society (2001/29/EC, the “InfoSoc Directive”) and the Directive on the Enforcement of Intellectual Property Rights (2004/48/EC, the “IPRED Directive”).5 “Towards&nbsp; a&nbsp; modern,&nbsp; more&nbsp; European&nbsp; copyright&nbsp; framework”,&nbsp; “Beautiful”&nbsp; moves&nbsp; and&nbsp; “bold”&nbsp; inspirations&nbsp; in&nbsp; EU&nbsp; digital&nbsp; copyright&nbsp; law,&nbsp;<a href="http://www.kluwercopyrightblog.com/" target="_blank" rel="noreferrer">www.kluwercopyrightblog.com.</a>6 “COMMUNICATION&nbsp; FROM&nbsp; THE&nbsp; COMMISSION&nbsp; TO&nbsp; THE&nbsp; EUROPEAN&nbsp; PARLIAMENT,&nbsp; THE&nbsp; COUNCIL,&nbsp; THE&nbsp; EUROPEAN&nbsp; ECONOMIC&nbsp; AND SOCIAL&nbsp;COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Towards a modern, more European copyright framework”, Bruxelles December 9th,&nbsp; 2015.7 “Towards a modern, more European copyright framework”, “Beautiful” moves and “bold” inspirations in EU digital copyright law, <a href="http://www.kluwercopyrightblog.com/" target="_blank" rel="noreferrer">www.kluwercopyrightblog.com.</a>8 “European Commission - Fact Sheet. Making EU copyright rules fit for the digital age - QUESTIONS &amp; ANSWERS”.9 The Marrakesh Treaty promised to “Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled”.10 Must be reminded that freedom of panorama is a rule contained in some jurisdiction that allows taking photographs and video of buildings, sculptures and other art-works located in a public place, without infringing on any copyright provision subsisting in such works, and to&nbsp;publishing such images.11 “Leaked copyright communication: A more modern copyright framework for Europe?”, Paul Keller, November 6th, 2015.12 “COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIALCOMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Towards a modern, more European copyright framework”, Bruxelles December 9th,&nbsp; 2015.13 Reference is made to the Directive 2001/29/EC.14 “European Commission - Fact Sheet. Making EU copyright rules fit for the digital age - QUESTIONS &amp; ANSWERS”.&nbsp;&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Sun, 28 Feb 2016 06:42:14 +0100</pubDate>
                        <title>An update on China MES</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/an-update-on-china-mes</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>This article is based on testimony given by Bernard O’Connor to U.S.-China Economic and Security Review Commission.</em><strong>The underlying EU law and what it takes to change the law</strong>China is clearly defined as a Non Market Economy (NME) in EU law.Article 2(7) of the basic Anti-Dumping Regulation (Regulation 1225/2009) allows the use of the analogue country methodology for determining Normal Value for NMEs.If the EU is to change the methodology for determining Normal Value in relation to goods&nbsp; from China there has to be a change in the law. This is why the EU is the first mover on interpreting Section 15 of China’s WTO Protocol of Accession.Changing the provisions of the basic EU anti-dumping Regulation requires a legislative&nbsp; proposal from the EU Commission and the assent of the EU Council (made up of the 28 Member States) and the European Parliament (directly elected by EU citizens). Slightly differently from the US, where there is a difference of opinion between the two chambers of the legislature, the resolution is reached in a <em>trilogue </em>between the Commission, the Council and the Parliament.The EU Commission has indicated that it will make a legislative proposal in relation to China before the summer of 2016. It hopes that the two chambers will be able to reach agreement on the proposal such that change (if that is what is proposed) can be effected before December 2016 or, if not, that the EU will have sufficiently progressed towards change that China would not initiate dispute settlement in the WTO.This is an ambitious timetable. Normally, in the best case scenario, it takes one year for a legislative proposal to be adopted in the EU. Changing the law in relation to China would not be in the best case scenario.Among the Member States, only Italy has expressed an opinion against recognizing China as&nbsp; an NME. However, that many other Member States have informally expressed views against granting market status to China. Overall it is difficult to call the issue.In the European Parliament the second largest grouping has come out against MES and the largest group is moving in that direction.&nbsp;In this scenario the approach taken by the Commission in its legislative proposal is crucial to the possibility of reaching agreement.<strong>Does the Commission consider China a Market Economy?</strong>The Commission does not consider that China is a market economy.&nbsp;In 2003 a dialogue was initiated between China and the EU on the nature of China’s economy. China sought to show that its economy met the five criteria set out in EU practice to&nbsp; determine the nature of an economy. The five EU criteria are not materially different from those of the US. The five criteria are:</p><ul> <li>decisions of firms regarding prices, costs and inputs, including for instance raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand, and without significant State interference in this regard, and costs of major inputs substantially reflect market values;</li> <li>firms have one clear set of basic accounting records which are independently audited in line with international accounting standards and are applied for all purposes;</li> <li>the production costs and financial situation of firms are not subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;</li> <li>the firms concerned are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of firms; ∞ and exchange rate conversions are carried out at the market rate.</li></ul><p>In a 2008 report the Commission concluded:<em>The conclusion of this report is that China now has in place almost all the legislation which is necessary for granting of Market Economy Status. That is a considerable achievement. The focus has now switched to the effective implementation of these laws which are crucial for the functioning of any market economy. Market Economy status is assessed on the basis of five criteria. In the judgement of the European Commission, China has clearly fulfilled one of these criteria, Criterion 2 which relates to the absence of state intervention in enterprises linked to privatisation and the absence of non-market forms of exchange or compensation such as barter trade. China has made considerable progress on the remaining four.</em>In a 2011 report the Commission did not materially change its views.In 2013, we understand that China informed the Commission that it did not wish to continue the dialogue.&nbsp;So no further evaluation has been made. It can be concluded that the Commission views from 2008 and 2011 remain the Commission view today.Thus the formal position of the Commission is that China is not a market economy. In recent months this finding that China is not a market economy has been reaffirmed in numerous statements both from Commissioners and Commission staffers. It can also be seen in the text of the Inception Impact Assessment document (see below).<strong>If China is not a Market Economy why change the law?</strong>A legal opinion from the Legal Service the Commission states that the EU is obliged, on the basis of the Legal Service’s interpretation of Section 15 of China’s WTO Protocol of Accession, to treat China as a market economy for the purposes of determining Normal Value. This legal opinion seems to be driving Commission thinking on the issue.The Commission has not taken on board the fact that there are legal opinions which reach different conclusions. Given its importance and the fact that it is openly contested, it is surprising that the opinion has not been made public. The concern is that it is results orientated rather than analytical.Most importantly, the Legal Service of the European Parliament, in a more detailed and comprehensive analysis, has reached a conclusion different from the Commission and considers that the provisions of Section 15 do not provide that the EU must consider China a Market Economy or clearly indicate what methodologies must be used for determining&nbsp; Normal Value after December 2016.Neither of the opinions are publicly available. However, the Parliament’s opinion has been leaked to the press. And Commissioner Malmström has said publicly that the Commission&nbsp; legal position is that MES must be granted.<strong>What is current Commission thinking?</strong>For the EU Commission it appears that a distinction can be made between the nature of the Chinese economy, is it or is it not a market economy, and the methodology that must be used to determine Normal Value after December 2016.This distinction is reflected in two documents recently made public: i) an Inception Impact Assessment and ii) an Open public consultation regarding a change in methodology in TDI cases.The Impact Assessment looks to evaluate the consequences of the different options available to the EU: i) maintain status quo; ii) remove China from the list of NMEs in the basic AD Regulation but allowing, where a sector is NME, use of non-China costs and prices; iii) remove the analogue country approach but re-enforce the normal TDI instruments in various ways.&nbsp; The Impact Assessment is expected for May 2016.The Public Consultation asks a series of questions to stakeholders on the implications of the expiry of part of Section 15 of the Protocol of Accession as well as the functionality of the changes to the TDI instruments.<strong>Next Steps</strong>The College of Commission will meet during the summer of 2016 to decide what approach to take.&nbsp;If the Commission proposes legislative change the Parliament and the Council&nbsp; will&nbsp; begin review of the proposal in the Autumn of 2016.&nbsp;Agreement between the two Chambers will be difficult to achieve.<strong></strong><strong>China is not a market economy</strong>China is not a market economy. China itself calls its market a Socialist Market Economy. It is clear that China is different from the socialist economies in the Soviet Union and Eastern Europe in the 40 years after the second World War. China uses different tools for managing the economy. There are currently 72 Five Year Plans applicable in China at a national, provincial and industry sector level. These plans have resulted in the massive build up of overcapacities in certain sectors. Bankruptcy and anti-trust laws are not enforced. The&nbsp; ‘market’ is not allowed to function to reward winners and eliminate losers.<strong>Section 15 of China’s WTO Accession Protocol</strong>Here I strongly share the views of my colleague Mr. Price. Section 15 paragraph (d) clearly provides that it is China which must show that it is a market economy. It is not up to the EU or the US to grant it unilaterally. The criteria to be met are those of the importing WTO Member.The expiry of paragraph (a)(ii) in December 2016 does not mandate the use of any particular methodology for determining Normal Value after that date.In fact the use of Chinese costs and prices is only mandated if the producers under investigation can show that market economy conditions prevail in their sector.If China is not a market economy then the use of Chinese costs and prices for determining Normal Value is inherently inappropriate as they are, in fact and in law, distorted by the nature of the economy that gives rise to them.Section 15 must be read in conjunction with Section 9 of China’s WTO Accession Protocol. In Section 9 China committed to allowing all prices to be set by the market with some exceptions for pharmaceuticals and certain vital services. China has not met that commitment. If prices were set by the market there would be no need for the provisions of Section 15.<strong>The US and the EU</strong>The US and the EU are currently negotiating the TransAtlantic Trade and Partnership Agreement. US industry hopes to benefit from better access to the EU market.If, at the same time, the EU was to start calculating Normal Value on the basis of Chinese costs and prices it would, in effect, undermine the effectiveness of the EU anti-dumping instrument allowing massive dumping onto the EU market.In this scenario the benefit that the US might get from TTIP would be undermined by unfair Chinese trade into the EU.<strong>Conclusions</strong>It is in the interest of the US to ensure that the EU does not grant MES to China. Thus the US should make its legal interpretation of the meaning of Section 15 of the Accession Protocol known to the EU.The text of Section 15 was negotiated between the US and China. Towards the end of those negotiations the parties agreed that the expiry provisions should only apply to paragraph (a)(ii) and not to all of paragraph (a). This change was to allow the continued use of methodologies other than Chinese costs and prices for determining Normal Value.The final determination of how Section 15 should be interpreted will be made in WTO dispute settlement. If the US view is to succeed in that forum it is essential that its main trading partner supports its views. The US must now ensure that the EU does not&nbsp; prejudice&nbsp; its position by taking a different view.Any legislative proposal by the Commission to grant MES or its equivalent to China would already prejudice WTO dispute settlement even if that proposal was not adopted by the EU legislator.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Sun, 28 Feb 2016 05:24:41 +0100</pubDate>
                        <title>Il disegno di legge delega per la riforma delle procedure concorsuali: continuità e innovazioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-disegno-di-legge-delega-per-la-riforma-delle-procedure-concorsuali-continuita-e-innovazioni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Governo prevede una riformulazione complessiva ed organica della disciplina delle procedure di insolvenza esistenti, sulla linea dell‘evoluzione più recente, con precisi indirizzi innovativi – tra i più rilevanti – in tema di concordato preventivo di gruppo e liquidatorio, concentrazione della competenza dei tribunali, composizione assistita della crisi, riordino dei privilegi e nuove forme di garanzia</em><strong><em>Premessa</em></strong>Il 10 febbraio il Consiglio dei ministri ha recepito le proposte della commissione Rordorf ed ha quindi avviato l’iter parlamentare per la delega al Governo ad emanare un nuovo testo unico della disciplina dell’insolvenza, anche alla luce della raccomandazione n.&nbsp;135/2014 della Commissione Europea, il quale contempli una parte relativa ai principi generali comuni alle varie procedure.Il disegno di legge (“DL”) prevede siano mantenute le attuali procedure giudiziali ed amministrative, per gli imprenditori ed i debitori civili, così come i piani di risanamento, a cui viene affiancata una nuova procedura stragiudiziale di assistenza alla composizione della crisi.Molti sono gli aspetti di innovazione previsti dal DL, a cui faremo breve cenno di seguito. In molti ambiti non sono invece previsti specifici criteri direttivi per il legislatore delegato e, pertanto, l’indicazione è nel senso della continuità rispetto ai principi della disciplina vigente.<strong><em>Le principali direttive di riforma</em></strong>a) Accertamento giudiziale unico della crisi e dell’insolvenza; competenza del TribunaleIl DL prevede di attivare un unico giudizio di accertamento delle condizioni di accesso di imprenditori e debitori civili alle diverse procedure, suscettibile poi di evolvere nel concordato preventivo, nella liquidazione giudiziale ovvero nelle altre procedure amministrative, con iniziativa estesa agli organi di controllo: di fatto, è così sottratta al debitore l’iniziativa esclusiva di avviare il concordato. È prevista una nuova ripartizione di competenza tra i tribunali, attribuendo a quelli sede di sezioni specializzate in materia di impresa le procedure di maggiori dimensioni e rilievo.b) Procedura di allerta e composizione assistita della crisiIl DL prevede di istituire misure finalizzate alla prevenzione dell’insolvenza, da parte di organismi non giurisdizionali e dotati di adeguata professionalità, in grado di assistere l’imprenditore nella definizione di un percorso di superamento della crisi. Sono previsti opportuni incentivi e misure protettive, in modo da favorire il ricorso al nuovo istituto e vincere la tradizionale ritrosia dell’imprenditore a rivolgersi al tribunale.c) Piani di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debitiIn questo ambito le innovazioni sono piuttosto limitate, segnalandosi principalmente – per gli accordi di ristrutturazione dei debiti – l’eliminazione della soglia del 60% dei creditori aderenti e l’ampliamento ai creditori non finanziari della possibilità di estensione degli effetti dell’accordo anche in assenza di accettazione.d) Concordato preventivoIl DL prevede di mantenere l’attuale impianto del concordato, limitando però il ricorso alla procedura con finalità meramente liquidatorie ai soli casi in cui siano offerti apporti esterni in grado di assicurare ai creditori una migliore soddisfazione rispetto alla procedura di liquidazione giudiziale: il concordato sarà quindi ancor più focalizzato sulla continuità aziendale, tenendo presente che per essa continuerà ad intendersi anche la forma c.d. “indiretta” attraverso la cessione a terzi e, quindi, con una struttura della proposta pur sempre liquidatoria. Si prevede ancora di eliminare la figura del professionista attestatore e di introdurre una disciplina specifica per le azioni di responsabilità nei confronti degli organi amministrativi e di controllo nelle società.e) Dal fallimento alla liquidazione giudizialeUna delle innovazioni maggiormente sottolineate riguarda l’eliminazione del termine “fallimento” e la sua sostituzione con il riferimento alla liquidazione giudiziale: si tratta di un aspetto principalmente di carattere formale (si prevede infatti che l’impianto della procedura di liquidazione rimanga invariato nelle sue linee principali), ma che ha l’intento di eliminare ogni connotazione negativa anche a livello sociale che era in passato collegata al “fallimento”. I principi di delega prevedono tra altro (i) forme di ulteriore semplificazione della procedura, (ii)&nbsp;forme di liquidazione più efficienti attraverso un portale telematico nazionale delle vendite concorsuali, (iii) la limitazione al concordato salvo che in caso di apporti esterni (coerentemente con quanto previsto per il concordato preventivo), (iv) forme di esdebitazione automatica nei casi di minore valore.f) Procedure concorsuali e gruppiIl DL prevede di introdurre una disciplina (finora mancante nel nostro sistema) per la gestione dell’insolvenza dei gruppi di imprese: anche attraverso apposite regole di competenza, dovrebbe essere possibile l’instaurazione di una procedura unitaria per le diverse società del gruppo, tenendo fermo il principio di separazione delle masse attive e passive.g) Procedure di sovraindebitamentoIn questo settore non sono previste particolari innovazioni, quanto piuttosto un adeguamento ed un coordinamento della disciplina con quella delle altre procedure di insolvenza.h) Le procedure amministrative: liquidazione coatta e amministrazione straordinariaSi prevede di mantenere la liquidazione coatta solo per le imprese soggette a regime di vigilanza (ad esclusione di altri settori quali ad es. quello delle cooperative) e solo per le situazioni in cui la liquidazione non è determinata dall’insolvenza, ma da situazioni di irregolarità. Per quanto riguarda invece l’amministrazione straordinaria, l’indirizzo è quello di mantenere l’impianto di fondo, ma di limitarne l’applicazione ai casi di più rilevanti dimensioni, incrementando le soglie dimensionali di accesso.i) Privilegi e garanzieIl DL prevede di rivedere – aggiornandola e semplificandola – la disciplina dei privilegi, che andrebbero limitati ai casi in cui si tratti di interessi costituzionalmente protetti. In altra direzione, si prevede invece di prevedere un sistema di garanzie reali non possessorie su beni mobili, adeguando il nostro ordinamento al panorama internazionale, con modalità più flessibili ed adeguate forme pubblicitarie, al fine di favorire l’accesso al credito da parte delle imprese.<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><em>Fabio Marelli, </em><em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">fabio.marelli@advant-nctm.com</a></em>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Sun, 28 Feb 2016 05:16:16 +0100</pubDate>
                        <title>Il concordato Borsalino e la continuità aziendale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-concordato-borsalino-e-la-continuita-aziendale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Alessandria (18 gennaio 2016) conferma la compatibilità tra affitto di azienda anteriore alla domanda e continuità, applica al concordato con assuntore la disciplina delle offerte concorrenti, risolve nel senso della prevalenza il tema del concordato “misto” e dà continuità all’orientamento che nega ai fornitori obbligati a nuove prestazioni la facoltà di opporre inadempimenti anteriori alla domanda</em><strong><em>Il caso</em></strong>La società Borsalino Giuseppe &amp; Fratello S.p.A., produttrice di cappelli e titolare del noto marchio, formulava una proposta di concordato preventivo c.d. “misto” in quanto fondata su di un contratto di affitto di azienda stipulato prima della domanda, ma destnato a divenire efficace in corso di procedura, e sul successivo trasferimento dell’azienda e del marchio all’affittuario, in qualità di assuntore, nonché sulla liquidazione da parte della società di alcuni altri beni escusi dal trasferimento all’assuntore, tra cui lo stabilimento produttivo.<strong><em>Le questioni</em></strong>Il Tribunale ha affrontato un’ampia serie di questioni interpretative, tra cui segnaliamo qui: a) la compatibilità tra il concordato “misto” e con assuntore ed il concordato “con continuità aziendale” di cui all’art. 186-<em>bis</em> l.fall., b) la compatibilità dell’affitto dell’azienda anteriore alla domanda con la qualificazione del concordato “con continuità aziendale”, c) l’applicabilità al concordato con assuntore della disciplina delle offerte concorrenti di acquisto di cui all’art. 163-<em>bis</em> l.fall., d) la possibilità di autorizzare ai sensi dell’art. 182-<em>quinquies</em> l.fall. il pagamento a fornitori strategici di crediti anteriori alla domanda di concordato, in presenza di obbligo contrattuale ad eseguire le forniture.<strong><em>La decisione del Tribunale</em></strong>Il Tribunale di Alessandria (Pres. Santinello) ha così risolto le questioni sottoposte al proprio vaglio:a) ha ritenuto innanzitutto – richiamando alcuni precedenti – che la figura dell’assuntore rappresenti unicamente una modalità negoziale attinente all’aspetto soggettivo dell’obbligazione di adempimento del concordato, mentre dal punto di vista oggettivo il concorato sarà qualificabile come liquidatorio, “con continuità aziendale” oppure “misto” a seconda delle previsioni del piano; nel caso specifico, ha ritenuto di dover applicare la disciplina del concordato “con continuità aziendale”, aderendo all’orientamento che, in caso di concordato “misto”, applica la disciplina della componente “prevalente” nell’ambito del piano e della proposta;b) ha confermato che l’affitto d’azienda – come “misura ponte” finalizzata alla conservazione dell’azienda in esercizio per la successiva alienazione – non esclude la qualificazione del concordato “con continuità aziendale” anche se esso sia anteriore alla domanda, in quanto deve essere privilegiata un’interpretazione che attribuisce carattere “oggettivo” alla prosecuzione dell’attività aziendale, indipendentemente dal soggetto – debitore o terzo – che la esercita;c) ha ritenuto che il preordinato trasferimento dell’azienda ad un assuntore rientri nell’ampia definizione di cui all’art. 163-<em>bis</em>fall., il quale fa riferimento ad ogni accordo comunque finalizzato al trasferimento non immediato dell’azienda, collegandovi la necessità di esperire una gara competitiva per la selezione dell’acquirente;d) infine, ha recepito un recente ed innovativo orientamento in tema di pagamento di crediti anteriori a favore di fornitori stratregici, il quale esclude che l’autorizzazione possa essere concessa quando il forbnitore sia obbligato ad eseguire le proprie prestazioni, precisando che la controparte contrattuale non può opporre l’eccezione di inadempimento relativamente alle obbligazioni del debitore, stante il divieto di eseguire i relativi pagamenti di crediti concorsuali.<strong><em>Commento</em></strong>La decisione del Tribunale è ricca di spunti e si segnala per l’articolata e puntuale motivazione sui diversi temi affrontati, con decisione pienamente condivisibile. Sui temi attinenti alla continuità aziendale, che hanno assunto ormai rilevanza centrale nell’ambito della disciplina del concordato preventivo, il Tribunale offre diverse soluzioni che si inseriscono nel filone interpretativo meglio orientato alla realizzazione delle finalità dell’istituto, nella sua più recente evoluzione.In questo senso è senz’altro la nozione in senso “oggettivo” della continuità aziendale, così come la valutazione in termini di “prevalenza” della relativa componente nell’ambito del piano (così anche Trib. Pistoia 29 ottobre 2015), soluzione divenuta ineludibile di fronte alla nuova disciplina che (a differenza del passato e di altri aspetti, che ancora oggi possono convivere per quanto riguarda le disposizioni applicabili al concordaro con cessione dei beni ed a quello in continuità) fa discendere dalla qualificazione del concordato l’esigenza di soddisfazione nella misura minima del 20% dei creditori chirografari e la possiblità di offerte concorrenti se non è invece assicurata la percentuale minima del 30%.Per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 163-<em>bis</em> anche al concordato con assuntore, si tratta di una questione in merito alla quale il dubbio può effettivamente porsi nel senso che, trattandosi di aspetti che riguardano non solo la cessione dei beni, ma anche i termini soggettivi di adempimento della proposta, potrebbe ritenersi appunto che il tema vada inquadrato come proposta concorrente ai sensi dell’art. 163 piuttosto che come offerta concorrente di acquisto.Infine, va segnalata la decisione in materia di pagamento di crediti anteriori, che si pone in continuità con il precedente del Tribunale di Modena del 6 giugno 2015. Il Tribunale di Alessandria trae le ulteriori conclusioni di quell’impostazione, esplicitamente affermando che il divieto di pagamento di debiti anteriori comporta anche il divieto per il creditore di far valere le conseguenze dell’inadempimento e così di eccepire l’inadempimento per rifiutare le proprie prestazioni: con il che di fatto si estende il divieto di azioni esecutive individuali anche ai rimedi contrattuali.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><em>Fabio Marelli, </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Sun, 28 Feb 2016 05:13:34 +0100</pubDate>
                        <title>Niente gara per l’affitto urgente nel pre-concordato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/niente-gara-per-laffitto-urgente-nel-pre-concordato</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Bergamo (23&nbsp; dicembre 2015), facendo leva sull’applicabilità “in quanto compatibili” delle disposizioni di cui all’art. 163-bis l.fall. e tenuto conto delle ragioni di urgenza del caso concreto, ha autorizzato l’affitto dell’azienda senza svolgimento di procedure competitive</em><strong><em>Il caso</em></strong>Una società depositava ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo “con riserva” <em>ex</em> art. 161 sesto comma l.fall. e, successivamente, formulava istanza di autorizzazione alla stipulazione di un contratto di affitto di ramo aziendale quale atto urgente eccedente l’ordinaria amministrazione <em>ex</em> art. 161, settimo comma, l.fall.L’istanza faceva seguito ai tentativi di individuazione di potenziali interessati all’affitto dell’azienda da parte della società prima del deposito della domanda di concordato, mentre solo successivamente interveniva il fattivo interessamento di un soggetto terzo, che formulava proposta di affitto (condivisa con la società ed il Commissario Giudiziale) per un periodo di 12 mesi, necessario per la conservazione dei posti di lavoro e dell’avviamento aziendale sino al momento in cui sarebbe stato possibile organizzare una gara competitiva per la vendita del compendio aziendale.<strong><em>Le questioni</em></strong>Il tema riguarda la possibilità di mitigare il disposto di una delle più rilevanti e discusse novità della riforma della scorsa estate – ossia la previsione di cui all’art. 163-<em>bis</em>&nbsp;ultimo comma l.fall. secondo la quale si rende necessaria una gara competitiva per la stipulazione di un contratto di affitto di azienda – rispetto alle concrete esigenze ed alla particolare urgenza del caso di specie, in forza delle quali l’applicazione della norma rischia di pregiudicare gli interessi del miglior soddisfacimento dei creditori e della conservazione della continuità aziendale.<strong><em>La decisione del Tribunale</em></strong>Il Tribunale di Bergamo ha riconosciuto l’urgenza del caso concreto derivante dal fatto che, per la peculiarità dell’attività svolta dalla società, anche una minima interruzione del ciclo produttivo avrebbe irrimediabilmente disperso qualsiasi valorizzazione del compendio aziendale ed ha autorizzato quindi la stipulazione dell’affitto.&nbsp;Il Tribunale ha motivato la decisione valorizzando la disposizione dello stesso art. 163-<em>bis</em>&nbsp;ultimo comma l.fall. secondo cui la disciplina è applicabile “in quanto compatibile” anche all’affitto di azienda, ritenendo appunto possibile adeguare la previsione dello svolgimento di una gara competitiva alle peculiarità del caso concreto, ad esempio differendo l’esperimento della gara competitiva al momento della vendita, in un caso in cui l’affitto ponte “d’urgenza” sia l’unica misura idonea a conservare i livelli occupazionali e l’avviamento produttivo.<strong><em>Commento</em></strong>La pronuncia in esame appare indubbiamente condivisibile, in quanto consente di mitigare il disposto di una delle più discusse innovazioni apportate dalle riforme estive di cui alla L. n. 132/2015.&nbsp;Se, da un lato, infatti, la legge ha certamente inteso superare la prassi invalsa dei concordati “preconfezionati” (mutuando l’espressione statunitense del <em>pre-packaged reorganization plan</em>) caratterizzati dall’affitto di ramo aziendale in vista dell’acquisto finale da parte dello stesso affituario, dall’altro, è pur vero che l’affitto dell’azienda può costituire l’unico strumento in grado di assicurare una temporanea “messa in sicurezza” dell’azienda per il tempo necessario allo svolgimento della procedura fino al momento della vendita e che, nella nuova disciplina, la competitività delle vendite è oggi comunque ineludibile.&nbsp;Attraverso l’applicazione delle nuove disposizioni con un’attenta valutazione delle ragioni di urgenza insite nella fase c.d. di “pre-concordato” e quindi di compatibilità dello svolgimento di gare per l’affitto dell’azienda, viene quindi recuperata la possibilità che – attraverso una valutazione concreta di opportunità da parte del Tribunale, coadiuvato dal commissario giudiziale – sia consentito al debitore concordatario procedere alla stipulazione immediata dell’affitto secondo i termini più convenienti per la conservazione dei valori aziendali a beneficio dei creditori, mentre al contempo il Tribunale può assicurare che l’affittuario non acquisisca attraverso l’affitto alcuna indebita posizione di vantaggio nella successiva gara per la vendita dell’azienda.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><em>Fabio Marelli, </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
  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                        <pubDate>Wed, 27 Jan 2016 05:00:49 +0100</pubDate>
                        <title>Per le Pmi opportunità nelle free trade zones</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/87-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Sono le peculiarità delle free zonesa rendere conveniente l'investimento delle piccole e medie imprese italiane in Iran».È questa la convinzione di Vittorio Noseda, partner e responsabile del coordinamento dello studio legale Ntcm,&lt;!--more--&gt; attivo in Iran con un ufficio di rappresentanza che offre servizi di consulenza alle aziende italiane. Ma in cosa consistono questi vantaggi? «Innanzi tutto - spiega Noseda - l'eliminazione dei dazi doganali per l'importazione dei prodotti; poi import e export illimitato di beni che dopo la lavorazione vengono esportati in altri Paesi; la non applicazione della normativa iraniana in materia labour, insurance e social security». Inoltre, sempre secondo Noseda, nelle free zone si ha «l'esenzione totale dalla tassazione per venti anni dall'inizio dell'attività, il trasferimento dei prodotti fabbricati nella free zones all'interno del mercato iraniano senza dazi e il libero rientro di capitali». Ma come si deve muovere un'azienda che vuole investire in Iran? «Ai nostri clienti - osserva Noseda - suggeriamo innanzi tutto di aprire un ufficio di rappresentanza; anche la conclusione di accordi tipo joint ventures è un buon canale d'ingresso che facilita la penetrazione del mercato attraverso il partner locale». E i problemi? «Le criticità più rilevanti- osserva sempre Noseda riguarda noi servizi finanziari e la tutela della proprietà intellettuale».</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <guid isPermaLink="false">news-6207</guid>
                        <pubDate>Mon, 11 Jan 2016 10:14:28 +0100</pubDate>
                        <title>Lo stato della legislazione comunitaria in materia di trasporti e di commercio internazionale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lo-stato-della-legislazione-comunitaria-in-materia-di-trasporti-e-di-commercio-internazionale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Approvato il piano di aiuti di 270 milioni di euro per il porto di Calais</strong>La Commissione Europea ha ritenuto il piano di finanziamento pubblico di 270 milioni di Euro per la costruzione di un nuovo terminal presso il porto di Calais – dedicato ai traffici nel canale della Manica – in linea con le linee direttive europee in materia di aiuti di stato. Il Commissario europeo alla Concorrenza, Vestager, ha ben accolto tale decisione: <em>«è un buon esempio di come gli Stati membri possano aumentare gli investimenti in infrastrutture senza danneggiare la concorrenza nel mercato unico. Questo progetto francese ha attratto finanziamenti privati necessari per il completamento di un progetto che non si sarebbe potuto avviare senza questa cooperazione. Inoltre, si tratta di un progetto trans-europeo che contribuirà a migliorare il flusso dei collegamenti attraverso la Manica e rafforzerà gli scambi commerciali tra il Regno Unito, l'Irlanda e l'Europa continentale».</em>La Francia ha condotto un’approfondita analisi finanziaria del progetto, che dimostra che gli introiti incamerabili in un periodo di 50 anni da una società terminalista per la gestione della nuova infrastruttura sarebbero insufficienti a coprire i costi dell'investimento.Pertanto, il progetto non avrebbe potuto essere realizzato senza finanziamenti pubblici.<strong>Risarcimento dei danni per i passeggeri di voli aerei</strong>La legislazione europea prevede, a carico dei vettori aerei e in caso di cancellazione del volo, l’obbligo di approntare adeguate misure di assistenza nei confronti dei passeggeri e di corrispondere loro un risarcimento (tra i 250 Euro e i 600 Euro, secondo la lunghezza della tratta). In ogni caso, il vettore non è tenuto a risarcire quando possa provare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze straordinarie non altrimenti evitabili dal vettore benché il medesimo abbia preso tutte le necessarie misure in tal senso.Nel caso che qui interessa, il volo partito da Quito (Ecuador) è atterrato ad Amsterdam con 29 ore di ritardo. Il vettore, KLM, ha dichiarato che non vi sono state mancanze nell’attività di manutenzione, che le diverse parti del velivolo erano nella loro normale «durata di vita» e che, pertanto, tale ritardo non poteva essere in alcun modo previsto.La Corte ha rigettato le argomentazioni difensive di KLM.Avarie come quella occorsa al velivolo debbono essere considerate all’interno della normale gestione dell’aeromobile e, quindi, non possono essere considerate circostanze eccezionali.&nbsp;<strong>Maggior liberalizzazione dei servizi ferroviari</strong>A partire dal 2020, alle imprese ferroviarie dell’UE sarà consentito offrire servizi ferroviari in altri Stati membri dell’Unione. L’approvazione della proposta della Commissione circa l’adozione del quarto pacchetto ferroviario a partire dal 2013 è pervenuta nel mese di ottobre di quest'anno.Alcuni Stati membri, come la Svezia e la Gran Bretagna hanno già aperto i loro «mercati», mentre altri, come la Germania, l'Austria, l'Italia, la Repubblica Ceca e Paesi Bassi hanno per ora provveduto ad un’apertura in misura limitata. L’Italia, ad esempio permette la concorrenza sul mercato dei treni ad alta velocità, ma non in relazione al trasporto ordinario su binari.Le nuove regole sono state introdotte per garantire che gli operatori ferroviari e i fornitori di servizi ferroviari siano entità economiche separate; queste possono essere parte di una holding sempre che non vi siano flussi finanziari tra le diverse entità.Gli Stati membri hanno ottenuto il diritto di limitare appalti pubblici ove, per motivi geografici, possa esservi offerta limitata o potrebbe non essere possibile garantire un servizio adeguato.&nbsp;<strong>Aiuti di stato in materia fiscale</strong>La Commissione europea ha aperto un’inchiesta in merito al pagamento delle tasse di trasporto aereo relative al trasferimento ed al transito &nbsp;di passeggeri in Irlanda.Si tratta di lotta in corso da lungo tempo tra Ryanair e Aer Lingus riguardo agli accordi che consentono, ai passeggeri in transito e in trasferimento, di essere esentati dall’obbligo di pagare la tassa aeroportuale ove la partenza costituisca parte di un unico viaggio prenotato come “biglietto cumulativo”.Ryanair sostiene che questi accordi siano contrari agli interessi dei propri passeggeri in transito, poiché, tecnicamente, una prenotazione con uno scalo, per Ryanair consta di due prenotazioni separate e non vi è alcun impegno da parte della compagnia aerea di garantire al passeggero il secondo volo.La domanda è: gli accordi sono progettati in modo tale che il passeggero non debba pagare due volte la tassa aeroportuale nel caso in cui il volo prenotato effettui uno scalo o si tratta di un sistema fiscale progettato per favorire Aer Lingus, permettendo alla compagnia di non far pagare doppiamente l’imposta per i viaggi prenotati attraverso quest’ultima?<strong>&nbsp;</strong><strong>Piangere sul latte versato</strong>La Commissione europea, il 24 settembre 2015, ha reso pubblica una dichiarazione in cui invita tutti gli Stati membri ad assicurarsi che gli standard dettati dalla normativa europea in materia di inquinamento provocato dalle emissioni di scarico delle auto, vengano rispettate.<em>“Il nostro messaggio è chiaro”,</em> ha dichiarato il Commissario Bienkowski.Nessuna tolleranza in caso di violazione.Un nuovo test RDE (Real Driving Emission) ovverosia sulle “reali emissioni di guida”, sarà introdotto entro il 2016. Peccato che gli standard europei non siano ancora altrettanto severi di quelli statunitensi.<strong>La Catalogna diventerà un nuovo stato membro prima della Scozia?</strong>I Separatisti catalani hanno vinto con una netta maggioranza le elezioni del 27 di settembre, sollevando interrogativi sull’appartenenza, in futuro, della Catalogna alla Spagna.La legge spagnola non consente che l’indipendenza venga decisa attraverso il diritto di voto ma i catalani hanno detto che andranno avanti comunque.Non ci sono elementi che facciano pensare che la Catalogna vorrebbe lasciare l'Unione Europea.In quel caso i separatisti catalani dovrebbero ridiscutere lo status della Catalogna.Si è molto parlato di ciò che la Scozia avrebbe fatto se il referendum per l'indipendenza dal Regno Unito avesse avuto esito positivo ed è stato generalmente riconosciuto che rinegoziare l'adesione all'Unione Europea non sarebbe proceduralmente o legalmente semplice.Ma la Scozia non ha votato a favore dell'indipendenza.Ora è la Catalogna a dover fare da banco di prova per la gestione di queste situazioni.<strong>La Cina è un'economia di mercato?</strong>E’ iniziato a Bruxelles il dibattito riguardante il fatto che la Cina sia un'economia di mercato e, nel caso in cui non possa essere considerata tale, se l'UE debba conferirle tale status comunque.La Cina afferma il proprio diritto ad essere considerata un'economia di mercato.Altri mettono in discussione la lettura che la Cina fornisce della normativa posta in essere dalla OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio) e sostengono che la Cina dovrebbe dare prova di essere un'economia di mercato, cosa che non può fare.Si sostiene, infatti, che i piani quinquennali mostrano che la Cina è ancora un’economia di mercato “socialista”, amministrata dallo Stato e dal partito comunista.La Commissione europea, entro Natale, deve decidere se proporre un emendamento alla normativa che accorda alla Cina lo status di economia di mercato.Perché è importante questo dibattito?Un cambiamento di status della Cina significherebbe una maggior difficoltà in capo all'UE, nell’introduzione di misure di difesa contro le pratiche commerciali sleali.La Cina ha attuato distorsioni in un numero rilevante di mercati attraverso i suoi piani quinquennali e sta minando lo sviluppo delle industrie europee.Ad esempio, può vendere candele nell'UE ad un prezzo inferiore del costo delle materie prime necessarie per realizzarle.Ha, inoltre, sviluppato un’industria siderurgica per il doppio della domanda interna.<strong>Lo stato dell’unione</strong>All'inizio di settembre il presidente della Commissione, Juncker, ha fatto il suo primo discorso sullo stato dell'Unione al Parlamento europeo.Ha detto che non è un buon momento per il business, come al solito.Ha detto che è il momento di parlare con franchezza delle grandi questioni con le quali l'Unione deve confrontarsi.Il tema del suo discorso è stato: <em>“Non c'è abbastanza Europa in questa Unione. E non c'è abbastanza Unione in questa Unione”.</em>E più tardi: “<em>Abbiamo bisogno di più Unione nella nostra Europa”.</em>Ha parlato di migrazione e di un nuovo inizio per la Grecia.Riguardo alla Grecia, ha detto che la crisi non è finita. E 'stata appena messa in pausa.Ha parlato di una migliore proiezione del Euro nel mondo e della necessità di fare una migliore offerta alla Gran Bretagna affinché rimanga nell’Unione.Sono un europeo convinto e credo che l'Unione che abbiamo è il massimo che potevamo ottenere nelle condizioni in cui quest’ultima è nata.Naturalmente potrebbe essere migliore.Ma per essere migliori abbiamo bisogno di strategie e politiche chiare.Vaghe dichiarazioni che, ad un'analisi più approfondita, non sembrano dire molto, non ci porteranno da nessuna parte.&nbsp;<strong>La Corte di Giustizia mostra i denti</strong>La Corte suprema dell'Unione europea, nota come Corte di Giustizia, e stabilita in Lussemburgo, all'inizio di ottobre ha statuito che la normativa che tutela la condivisione delle informazioni tra l'UE e gli USA, nota come Decisione “Safe Harbour” non protegge la privacy.La causa di provenienza è stata radicata in Irlanda, dove Facebook ha la sua sede europea. Uno studente austriaco, Maximillian Schrems, ha sostenuto che quando Facebook ha trasferito le sue informazioni negli Stati Uniti per il trattamento dei dati ha permesso che queste fossero utilizzate dall’ Agenzia per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti in violazione dei suoi diritti quali previsti e garantiti dalla Direttiva UE sulla protezione dei dati.Ha presentato reclamo all'Agenzia irlandese per la protezione dei dati personali, che ha respinto il suo reclamo.Si è, poi, rivolto ai tribunali irlandesi.&nbsp;L'Alta Corte irlandese ha, quindi, richiesto un parere consultivo della Corte di Giustizia sulla corretta interpretazione della Direttiva sulla protezione dei dati.In sostanza, la Corte ha affermato che le regole di protezione delle informazioni negli Stati Uniti non sono state sufficientemente forti da garantire che i diritti del Signor Schrems, quali garantiti dalla Direttiva sulla protezione dei dati, fossero stati efficacemente protetti.Spetta ora alle autorità irlandesi decidere se il trasferimento dei dati da parte di Facebook negli Stati Uniti debba essere sospeso a ragione del fatto che gli Stati Uniti non hanno un adeguato livello di protezione dei dati personali.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 11 Jan 2016 10:12:39 +0100</pubDate>
                        <title>Il deferimento della Francia per gli aiuti illegittimi alle compagnie aeree</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-deferimento-della-francia-per-gli-aiuti-illegittimi-alle-compagnie-aeree</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>&nbsp;</strong>Il deferimento della Francia innanzi alla Corte di Giustizia dell’UE, del 27 luglio 2015<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, consegue al mancato recupero degli aiuti concessi nei tre aeroporti di Pau, Nîmes e Angoulême ai vettori aerei Ryanair e Transavia, aiuti giudicati dalla Commissione Europea incompatibili con le regole del mercato unico.L’importo da recuperare è stato quantificato in 10 milioni di euro, calcolato sulla base dei contratti siglati dalle compagnie aeree con i gestori degli aeroporti locali, avendo i vettori beneficiato di un indebito vantaggio economico, che - secondo la Commissione - doveva essere recuperato per correggere la distorsione della concorrenza.L’odierno provvedimento di deferimento trae origine da precedenti decisioni adottate dalla Commissione nel 2014 e riguardanti il sostegno pubblico concesso ad aeroporti e compagnie aeree nell’ambito della strategia di modernizzazione degli aiuti di stato (Comunicazione della Commissione 2014/C 99/03 - <em>Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree</em>); ciò in ragione dell’importanza degli aeroporti regionali, riconosciuta dalla Commissione, per l’accessibilità locale e lo sviluppo economico, nonché per la necessità di preservare un piano di parità nel settoreTuttavia, nei casi di Pau, Nîmes e Angoulême, la Commissione ha concluso che Ryanair, e, nel caso di Pau, Transavia, abbiano ricevuto aiuti di Stato incompatibili con le norme UE.Dall’analisi della Commissione risulta che le due compagnie abbiano pagato meno costi aggiuntivi legati alla loro presenza in aeroporto ed abbiano, pertanto, beneficiato di un indebito vantaggio economico, falsando la concorrenza nel mercato unico.Sicché, Bruxelles aveva chiesto alla Francia di recuperare dai vettori aerei gli aiuti ricevuti, al fine di stabilire la parità, quantificando in € 0,87 milioni l’importo dovuto per l’aeroporto di Angoulême (da Ryanair e AMS congiuntamente), € 2,8 milioni per l’aeroporto di Pau (€ 0,42 milioni da Ryanair, € 1,97 milioni da Ryanair e AMS congiuntamente e € 0,43 milioni da Transavia) e € 6,3 milioni per l’aeroporto di Nîmes (da Ryanair e AMS congiuntamente).Tuttavia, Parigi, sebbene avesse inviato gli ordini di recupero, non era riuscita a recuperare le suddette somme, in quanto gli ordini erano stati impugnati da parte dei beneficiari: in tali fattispecie - secondo il diritto francese - gli ordini devono essere sospesi automaticamente in caso di ricorso.Sicché, la normativa francese risulta essere in contrasto con la consolidata giurisprudenza europea sull’attuazione delle decisioni di recupero dagli Stati membri, che impedisce ai giudici nazionali di sospendere la decisione in merito ai ricorsi contro gli ordini di riscossione, con la conseguente permanenza in capo allo stato francese dell’obbligo di recupero degli aiuti.Il deferimento si è quindi reso necessario in quanto la distorsione di concorrenza creata dall’aiuto risulta essere in contrasto con l’articolo 14<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> del Regolamento CE n. 659/99 che prescrive il recupero degli aiuti illegali o incompatibili, richiedendo che gli Stati membri agiscano in modo efficace e senza indugio nei confronti del beneficiario.La violazione delle norme UE sugli aiuti di stato ha dunque legittimato la Commissione ad adire direttamente la Corte di Giustizia UE, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).Ma il deferimento francese non risulta essere un caso isolato: da ultimo, la Commissione ha infatti esteso il campo della sua indagine in materia di aiuti di stato anche all’aeroporto di Klagenfurt (Austria).Come evidente, la questione degli aiuti agli aeroporti regionali ha una notevole rilevanza anche in Italia (si veda, ad es., l’indagine svolta dalla Commissione sull’aeroporto di Alghero).La posizione degli enti territoriali italiani, formalizzata in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (da ultimo in data 7 maggio 2015) è quella di sostenere che il finanziamento pubblico dei piccoli e micro aeroporti, aventi traffico medio annuo inferiore a 200 mila passeggeri, non configuri aiuto di Stato in quanto incapace di incidere sulla concorrenza tra Stati membri.Questa posizione era stata in precedenza fatta propria dalla Commissione, che aveva ad esempio ritenuto, nel luglio 2010, che l’aiuto all’aeroporto dello Stretto (Reggio Calabria) fosse legittimo in quanto finalizzato a migliorare l’accessibilità all’aeroporto, producendo peraltro effetti distorsivi limitati in ragione della distanza con gli altri aeroporti maggiore di 100km.L’impressione è, tuttavia, che con l’emanazione delle nuove Linee Guida, l’approccio della Commissione sia più rigoroso e volto a privilegiare, rispetto alla promozione dello sviluppo economico regionale, la necessità di evitare la duplicazione di aeroporti non redditizi, lo spreco di risorse pubbliche e la creazione di indebite distorsioni della concorrenza.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> E’ opportuno sottolineare che dall'inizio del 2014, e prima delle decisione in esame, la Commissione aveva già adottato undici decisioni in materia di aiuti di Stato agli aeroporti e/o a compagnie aeree: Berlino Schönefeld (IP/14/173), Aarhus (IP/14/174), Marsiglia (IP/14/175), Ostrava (IP/14/176), Groningen (IP/14/403), Stretto (IP/14/660), Isole Scilly (IP/14/533), Isole Canarie (IP/ 14/401), Verona (IP/14/402), Gdynia (IP/14/138) e Dubrovnik (Caso SA.38168).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Cfr. art. 14, rubricato “Recupero degli aiuti” dispone che: “<em>1. Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario (in seguito denominata «decisione di recupero»). La Commissione non impone il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario. 2. All'aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data di recupero. 3. Fatta salva un'eventuale ordinanza della Corte di giustizia delle Comunità europee emanata ai sensi dell'articolo 185 del trattato, il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto comunitario</em>”.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 11 Jan 2016 10:11:01 +0100</pubDate>
                        <title>Si può ancora parlare di costi minimi obbligatori nel trasporto merci?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/si-puo-ancora-parlare-di-costi-minimi-obbligatori-nel-trasporto-merci</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Come noto il sistema italiano dei c.d. «<em>costi minimi di esercizio» </em>in materia di autotrasporto è stato dichiarato incompatibile con la normativa europea dalla Corte di Giustizia con sentenza del 4 settembre 2014.Il Governo Italiano, con legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015), ha incaricato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tenuto anche conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello Sviluppo Economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, di pubblicare e aggiornare nel proprio sito internet i «<em>valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi»</em>.Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha quindi provveduto, a partire dal mese di gennaio 2015, a pubblicare i suddetti valori indicativi (ancora oggi reperibili sul suo sito internet all'indirizzo: <a href="http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&amp;o=vd&amp;id=3990)" target="_blank" rel="noreferrer">http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&amp;o=vd&amp;id=3990)</a>.I valori in questione sono stati determinati attraverso l'indicazione, su base astratta, di specifiche voci di costo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.Tuttavia, neppure tali «<em>valori indicativi</em>» hanno incontrato il favore dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la quale li ha ritenuti costituire «<em>un sistema che di fatto può riprodurre il meccanismo dei costi minimi previsto nel precedente regime [...] reintroducendo un vincolo artificiale alla libera determinazione di prezzi e condizioni contrattuali</em>» (cfr. parere AGCM pubblicato sul Bollettino n. 27 del 27 luglio 2015, pubblicato sul sito ufficiale dell'Autorità al seguente indirizzo: <a href="http://www.agcm.it/bollettino-settimanale/7807-bollettino-272015.html)" target="_blank" rel="noreferrer">http://www.agcm.it/bollettino-settimanale/7807-bollettino-272015.html)</a>.A parere dell'Autorità, infatti, la decisione del Ministero configurava il rischio di agevolare un ampio coordinamento di settore, condizionando la libera contrattazione tra le parti e risultando in definitiva fortemente restrittivo della concorrenza.I valori indicati dal Ministero, per dirlo con parole dell'Autorità, comportavano «<em>un’artificiosa fissazione della principale componente del prezzo</em>» poiché forniscono agli operatori valori economici di riferimento e ne facilitano la concertazione su livelli potenzialmente superiori a quelli derivanti da scelte autonome dei singoli operatori, con effetti distorsivi della concorrenza anche con riferimento al commercio tra Stati membri dell’Unione Europea. A fronte di questa ennesima censura, il Ministero ha quindi cambiato radicalmente rotta e, con nota del 9 luglio 2015, ha pubblicato nuovi «<em>valori indicativi di riferimento&nbsp; dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto terzi</em>» (<a href="http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=23415)" target="_blank" rel="noreferrer">http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=23415)</a>.Pur mantenendo l'indicazione delle principali voci di costo applicabili, il Ministero ha fatto ricorso a elementi certi e oggettivi per la loro quantificazione.Ad esempio, per determinare il costo di acquisto degli automezzi viene fatto riferimento ai prezzi di listino delle case costruttrici e per il calcolo del costo della manodopera si rinvia ai contratti collettivi nazionali di lavoro.Tali modifiche sono state accettate dall'Autorità Garante che ne ha validato i contenuti in quanto non suscettibili di falsare il gioco della concorrenza (vedasi il comunicato pubblicato sul predetto Bollettino n. 27 del 27 luglio 2015 dell'Autorità).Il sistema dei costi minimi è stato quindi definitivamente archiviato e risultano caduti tutti i limiti capaci di turbare la libera determinazione dei corrispettivi del trasporto.La committenza e le imprese sono oggi libere di stabilire i corrispettivi in piena autonomia, senza soggiacere a vincoli di sorta.Nell'ambito della negoziazione dei contratti, potranno ovviamente essere prese in considerazione - <u>a livello indicativo e non più vincolante </u>- le voci di costo indicate dal Ministero.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Quali, ad esempio, il «<em>costo acquisto trattore» </em>pari a Euro 95.000, o il «<em>costo del lavoro di un autista</em>» pari a Euro 33.820.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 11 Jan 2016 10:09:54 +0100</pubDate>
                        <title>Sicurezza ed efficienza dei traffici portuali secondo il TAR Lazio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sicurezza-ed-efficienza-dei-traffici-portuali-secondo-il-tar-lazio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con sentenza dell’ottobre 2014<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, cui forse non è stata accordata al tempo la dovuta rilevanza, il TAR Lazio (Sede distaccata di Latina) ha avuto modo di statuire sulla legittimità delle misure adottate dalla Capitaneria di Porto e dal Comune, per quanto di rispettiva competenza, al fine di garantire il corretto bilanciamento tra le esigenze commerciali dei concessionari di aree demaniali portuali e quelle di tutela della sicurezza ed efficienza <u>dei traffici interni al porto</u>.In particolare, nel 2013, il titolare di una concessione rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Gaeta, avente ad oggetto uno specchio acqueo per l’ormeggio di imbarcazioni da diporto nel Porto Nuovo di Ventotene, aveva adito il TAR della Regione Lazio per l’annullamento di una serie di provvedimenti di diniego di licenza suppletiva richiesta alle diverse autorità competenti con riferimento alla stagione estiva.Il progetto, presentato ai fini del rilascio di detta licenza suppletiva, prevedeva l’ampliamento dello specchio acqueo già in concessione e l’installazione sulla nuova area assentita di pontili galleggianti. Questo progetto avrebbe, peraltro, dovuto trovare attuazione solamente nelle fasce orarie intercorrenti tra gli orari di arrivo e partenza dallo scalo interessato di un traghetto in servizio di linea giornaliero.Poiché, con diversi provvedimenti, sia la Capitaneria di Porto di Gaeta sia il Comune di Ventotene – anche a seguito di pareri conformi di altre autorità interessate – avevano respinto la richiesta di licenza suppletiva stagionale, il concessionario aveva deciso di adire il TAR Lazio affinché accertasse l’illegittimità (tra l’altro) dei provvedimenti di diniego per violazione delle norme in materia di regolamentazione delle concessioni demaniali e della sicurezza intra portuale.Ad esito del giudizio, il TAR ha rigettato integralmente la domanda del ricorrente, per i motivi qui di seguito esposti.E’ importante, in via preliminare, osservare come le motivazioni espresse nella sentenza in esame non siano frutto di un esame strettamente connesso al caso concreto oggetto di giudizio, ma vadano ad enucleare una sorta di principio in materia <u>di tutela della sicurezza all’interno dei porti che aspira a diventare se non un&nbsp; vero principio, una prassi condivisa da tutte le autorità marittime insediate presso i porti italiani</u>.Nel caso di specie, in particolare, viene rilevato come i provvedimenti di diniego al rilascio di licenza suppletiva stagionale avessero recepito e fatto proprie le risultanze di indagini che documentavano espressamente la pericolosità per la navigazione potenzialmente discendente dall’ampliamento dello specchio acqueo originariamente assentito al concessionario.Il TAR Lazio ha poi dato atto che la nozione di «<em>tutela della sicurezza intra portuale</em>» debba essere interpretata non solo come afferente alle fasi di attracco e salpamento dell’imbarcazione ma anche alle fasi di avvicinamento e allontanamento della stessa dal porto.Quale naturale conseguenza di detta statuizione, deve, ad avviso del giudice amministrativo, considerarsi legittimo un provvedimento dell’autorità competente sul porto che neghi l’ampliamento di un’area di ormeggio, ove tale ampliamento, se realizzato, andrebbe direttamente a creare una contrazione degli spazi liberi da utilizzarsi per la manovra delle imbarcazioni ed impatterebbe sulle operazioni a tutela della sicurezza all’interno dello scalo.Nondimeno, ha concluso il TAR Lazio, non può con ritenersi opportuno sia per ragioni di sicurezza quanto per ragioni di efficienza delle operazioni intra portuali, subordinare le modalità e i tempi di ingresso ed uscita delle navi <u>in servizio di linea</u> al rispetto dei limiti temporali di sosta delle imbarcazioni da diporto presso l’area già assentita. Il riferimento alle navi di linea non va sottovalutato ed anzi è proprio a tale nozione che va forse legata l’applicazione del principio.Laddove di nave di linea non si tratti, invero, l’esigenza del terminal di accomodare navi di grandi dimensioni - oramai elemento di vitale importanza per i nostri porti - potrebbe al contrario prevalere imponendo alle navi in transito limitazioni temporali all’eccesso e alla manovra.Insomma ancora una volta una partita aperta.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Sentenza n. 802 del 2 ottobre 2014</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 11 Jan 2016 10:08:10 +0100</pubDate>
                        <title>I beni su un’area demaniale marittima sono in proprietà superficiaria del Concessionario</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/i-beni-su-unarea-demaniale-marittima-sono-in-proprieta-superficiaria-del-concessionario</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con la sentenza n° 328 del 27 febbraio 2015, il TAR Toscana ha, infatti, enucleato un diritto di superficie in capo al concessionario di bene demaniale marittimo.Nel caso di specie, si trattava di una concessione avente ad oggetto l’occupazione dell’area demaniale marittima allo scopo di mantenere un locale in muratura adibito a bar-ristorante e gelateria.Dobbiamo tenere in considerazione che i principi del diritto della navigazione in materia si applicano – in questo settore – indistintamente agli impianti portuali come alle strutture ricreative sulle spiagge della Repubblica. Non deve quindi stupire che un principio dettato in materia di spiagge sia poi utilizzabile quando si parli di una installazione portuale.Il Comune aveva emesso degli ordini di introiti per i canoni relativi a tale concessione.La Concessionaria ha però proposto ricorso chiedendo l’annullamento di detti ordini di introiti in quanto basati – a suo avviso – su un convincimento errato.&nbsp;La Concessionaria sostiene, infatti, che avendo la concessione ad oggetto l’occupazione dell’area demaniale allo scopo di mantenere un locale in muratura ed essendosi la concessione rinnovata automaticamente, si deve ritenere «<em>perdurante la proprietà superficiaria del manufatto in questione da parte dell’odierno ricorrente</em>».E conseguentemente, «<em>in relazione a tale manufatto, avrebbero dovuto trovare applicazione i canoni tabellari di cui all’art. 1, comma 251, punto 1, lett. b), della legge n. 296/2006<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><strong>[1]</strong></a> e non già canoni commisurati ai valori di mercato, di cui al punto 2.1 del citato art. 1 comma. 251<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><strong>[2]</strong></a>, applicabili alle pertinenze demaniali</em>».Inoltre, si sarebbe dovuti pervenire alla stessa conclusione anche per i canoni relativi alle aree demaniali scoperte o temporaneamente occupate da manufatti precari amovibili.La ricorrente conclude affermando che «<em>i provvedimenti impugnati sarebbero erronei nella parte in cui con gli stessi si afferma che l’intera superficie occupata debba ritenersi a destinazione commerciale</em>».Il TAR abbraccia la tesi della concessionaria sostenendo, infatti, che è errato «<em>qualificare come pertinenze destinate ad attività commerciale quelli che invero sono manufatti di proprietà privata, per diritto di superficie, appartenenti alla società ricorrente</em>».Peraltro, «<em>il diritto a mantenere una costruzione sul suolo altrui è proprio l’oggetto del diritto di superficie</em>» previsto all’art. 952 c.c., «<em>con il risultato che siamo qui in presenza di un atto amministrativo che attribuisce al concessionario il diritto di superficie sugli immobili</em>».I beni pertanto non possono essere considerati di proprietà demaniale non essendo mai usciti dalla sfera di proprietà del Concessionario.Nel caso di specie, a complicare la situazione e forse a trarre in inganno l’Amministrazione è intervenuto il rinnovo della concessione.L’Amministrazione ha erroneamente creduto che il solo rinnovo automatico fosse sufficiente per far acquisire al demanio pubblico la proprietà del bene in questione.Il Consiglio di Stato ha però già chiarito con sentenza del 2010<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> che: «<em>in materia di concessioni demaniali marittime, il principio dell’accessione gratuita di cui all’art. 49 cod. nav., che fa salva ogni diversa determinazione contenuta nell’atto di concessione, non si applica qualora il titolo concessorio preveda forme di rinnovo automatico e preordinato in antecedenza rispetto alla data di naturale scadenza della concessione, tanto da configurare una vera e propria proroga, protraendosi il rapporto senza soluzione di continuità». </em>Non essendosi mai sciolta tale continuità nel caso in questione i beni non sono mai passati dalla proprietà del Concessionario alla proprietà del demanio pubblico.Il TAR ha quindi risolto la questione statuendo che «<em>la mancanza di proprietà demaniale esclude quindi in radice che si possa parlare di pertinenze demaniali marittime, mancando i presupposti di cui all’art. 29 del Codice della Navigazione, che definisce pertinenze del demanio marittimo le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, richiedendo quindi la titolarità della proprietà in capo dello Stato»</em>.Questa sentenza ha un notevole rilievo in quanto, molte Autorità Portuali tendono ad inserire, all’interno delle concessioni demaniali, clausole le quali prevedono, all’esito della costruzione di un nuovo manufatto, un incremento del canone per le maggiori volumetrie acquisite.La sentenza in esame evidenzia con chiarezza come tale prassi sia assolutamente illegittima.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a>Legge n. 296/2006 art. 1, comma 251, punto 1, lett. b) «<em>misura del canone annuo determinata come segue:</em><em>1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei, […], si applicano i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT maturati alla stessa data:</em><em>1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la categoria B;</em><em>1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadrato per la categoria A; euro 1,55 al metro quadrato per la categoria B;</em><em>1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B; […])</em>»<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a>Legge n. 296/2006 art. 1, comma 251, punto 2.1 «<em>per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento. L'importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo così determinato è ulteriormente ridotto delle seguenti percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto: fino a 200 metri quadrati, 0 per cento; oltre 200 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20 per cento; oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60 per cento. Qualora i valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del più vicino comune costiero rispetto al manufatto nell'ambito territoriale della medesima regione</em>».<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 maggio 2010, n. 3348</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 11 Jan 2016 10:05:49 +0100</pubDate>
                        <title>Alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione in materia di trasporti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/alcune-recenti-sentenze-della-corte-di-cassazione-in-materia-di-trasporti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Segnaliamo ai nostri lettori alcune recenti sentenze emesse dalla Corte di Cassazione in materia di trasporti.<strong>La clausola FILO (<em>free in / liner out</em>) è una «<em>clausola di spese</em>», che non incide sul regime di responsabilità del vettore marittimo</strong>La Corte di Cassazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, aderendo ad un orientamento ormai consolidato (seppur in relazione ad altre clausole analoghe quali la FIO (<em>free in and out</em>) a la FIOS (<em>free in and out stowed</em>), ha ritenuto la clausola FILO<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>(<em>free in / liner out</em>) una clausola di natura esclusivamente economica, avente ad oggetto l’individuazione dei compensi e dei rimborsi dovuti al vettore marittimo, e come tale non idonea ad incidere sul regime di responsabilità di quest’ultimo.Nel caso in esame, la ricevitrice di una spedizione di rotoli laminati d’acciaio - giunti a destino deformati - aveva convenuto in giudizio l’impresa che si era occupata della caricazione a bordo dei predetti rotoli, sostenendo che - in forza della clausola FILO - quest’ultima avesse agito quale ausiliaria del caricatore e non del vettore.&nbsp;Il corretto inquadramento dell’impresa che aveva caricato la merce a bordo risultava essenziale al fine di determinare il termine di prescrizione applicabile nella fattispecie. Qualora l’impresa fosse stata ritenuta un’ausiliaria del caricatore, infatti, il termine di prescrizione sarebbe stato quello biennale previsto dalla normativa in materia di appalto di servizi (art. 1667 cod. civ.). Al contrario, nel caso in cui l’impresa in parola fosse stata qualificata quale ausiliaria del vettore marittimo avrebbe trovato applicazione la disciplina dettata dalla Convenzione di Bruxelles, con conseguente previsione del termine di decadenza annuale.Al riguardo, la Suprema Corte ha ribadito come in base alla Convenzione di Bruxelles (art. 3) ed al Codice della Navigazione (art. 442), l’attività di caricazione e stivaggio della merce abbia natura accessoria al trasporto e rientri pertanto nella sfera di responsabilità del vettore marittimo, a nulla rilevando - al riguardo - il contenuto della clausola FILO.Tale clausola, infatti, non è idonea a sollevare il vettore dalla responsabilità che gli deriva dalle norme sopra citate.L’impresa addetta alla caricazione della merce aveva pertanto operato quale ausiliaria del vettore nell’ambito del contratto di trasporto, con conseguente applicabilità del termine di prescrizione annuale.Questa sentenza ci ricorda come le clausole relative al nolo siano clausole sulle spese e non sulla responsabilità del vettore marittimo. Occorre tenere a mente questa considerazione per evitare di vedere prescritto un reclamo a causa di un’errata valutazione circa l’effettiva portata delle clausole sopra citate.<strong>Se il destinatario non si presenta alla scaricazione e la merce viene quindi depositata dal vettore marittimo in un magazzino in attesa della riconsegna, da quali norme è regolata la responsabilità del vettore marittimo?</strong>La risposta ci giunge da una recente sentenza della Corte di Cassazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, avente ad oggetto un caso in cui la merce scaricata e non ritirata, dopo essere stata depositata presso un magazzino, era stata venduta dalla Dogana in quanto ritenuta abbandonata. Nella vicenda in commento, la mittente della spedizione aveva poi convenuto in giudizio il vettore per vedersi risarcito il danno conseguente alla vendita coattiva della merce.In primo grado, il vettore era andato esente da responsabilità in quanto il Tribunale aveva ritenuto applicabile, nel caso di specie, la disciplina prevista dalle Regole dell’Aja-Visby, dichiarando di conseguenza decaduta la mittente dal diritto di agire nei confronti del vettore atteso l’avvenuto decorso del termine annuale previsto dalla predetta normativa.La Suprema Corte, confermando la sentenza di appello, ha invece escluso l’applicabilità della sopra citata disciplina, ribadendo come le Regole dell’Aja-Visby abbiano ad oggetto esclusivamente il trasporto via mare, il quale ha come momento iniziale la caricazione delle merci e come momento finale la loro scaricazione e riconsegna. Con riferimento alla riconsegna, la Suprema Corte ha precisato come questa possa avvenire senza soluzione di continuità rispetto alla scaricazione, oppure con una soluzione di continuità, ma che non comporti lo svolgimento di un’attività ulteriore rispetto al trasporto da parte del vettore<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.Nella fattispecie, il vettore aveva concluso un contratto di deposito (attività evidentemente ulteriore rispetto al trasporto) e pertanto la sua responsabilità non risultava più disciplinata dalle Regole dell’Aja-Visby, bensì dalle norme del codice civile relative al deposito, con conseguente venir meno del termine di decadenza annuale previsto dalla normativa pattizia.Questa pronuncia trae da un principio noto (le Regole dell’Aja-Visby hanno ad oggetto unicamente il trasporto via mare) la soluzione concreta di un caso di sicuro interesse per gli operatori. Ancora una volta, la corretta individuazione della normativa applicabile risulta fondamentale per valutare i termini di prescrizione di un reclamo.<strong>La girata della polizza di carico in favore dello spedizioniere non fa di quest’ultimo uno spedizioniere-vettore</strong>La Corte di Cassazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> ci ha fornito un ulteriore chiarimento in merito al tema della corretta individuazione dello spedizioniere vettore.Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, un vettore marittimo aveva convenuto in giudizio uno spedizioniere al fine di ottenere da quest’ultimo il pagamento degli importi dovuti per la detenzione e l’uso di alcuni container. L’azione del vettore si fondava sulla circostanza che la merce trasportata era stata ritirata dal predetto spedizioniere, al quale la committente del trasporto aveva appositamente girato la polizza di carico.Secondo la tesi del vettore marittimo, la girata della polizza di carico in favore dello spedizioniere, legittimando quest’ultimo al ritiro della merce, aveva determinato una successione negli obblighi derivanti dal contratto di trasporto, rendendo di fatto lo spedizioniere uno spedizioniere vettore, come tale tenuto a corrispondere al vettore marittimo i costi del trasporto.Al riguardo, la Corte di Cassazione ha ribadito come l’oggetto essenziale del contratto di spedizione sia rappresentato dalla conclusione di un contrato di trasporto da parte dello spedizioniere, precisando come quest’ultimo possa inoltre svolgere ulteriori attività (quali il ritiro e la custodia della merce) senza acquisire la veste di spedizioniere vettore. Tale qualifica, infatti, viene assunta soltanto dallo spedizioniere che assume l’obbligazione di eseguire il trasporto.Per la Suprema Corte, la girata della polizza di carico in favore dello spedizioniere e la conseguente legittimazione di quest’ultimo al ritiro della merce non poteva e non può essere ritenuta indice dell’assunzione, da parte dello spedizioniere, degli obblighi derivanti dal contratto di trasporto.Nel caso di specie, pertanto, non si era in presenza di uno spedizioniere vettore, bensì di un mero spedizioniere.Questa pronuncia ci mostra come la sussistenza del diritto cartolare ad esigere la riconsegna della merce - tramite lo strumento della girata della polizza di carico - non determini automaticamente in capo al titolare del predetto diritto l’assunzione degli obblighi derivanti dal contratto di trasporto.&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Corte di Cassazione, 10 giugno 2015, n. 12087.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> In base alla clausola FILO, la caricazione avviene a rischio del caricatore, mentre la scaricazione avviene a cura e rischio del vettore. Ne consegue che i costi di caricazione non sono inclusi nel nolo, mentre lo sono quelli relativi alla scaricazione.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Corte di Cassazione, 19 marzo 2015, n. 5488.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> In termini pratici, la custodia delle merci (a cura diretta o indiretta) da parte del vettore.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Corte di Cassazione, 20 giugno 2014, n. 14089.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 11 Jan 2016 10:03:52 +0100</pubDate>
                        <title>Quali garanzie possono essere richieste al terminalista?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/quali-garanzie-possono-essere-richieste-al-terminalista</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> statuisce all’art. 17, comma 1 che «<em>il concessionario deve garantire l’osservanza, degli obblighi assunti con l’atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare è determinato in relazione al contenuto, all’entità della concessione e al numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione a norma dell’articolo 47 lett. d) del codice»</em>Tale cauzione, come previsto dalla norma, in nessun caso potrà avere un importo «<em>inferiore a due annualità del canone</em>»<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.Dall’analisi della disposizione pare che la cauzione venga prestata per garantire gli obblighi assunti con l’atto di concessione e, in modo particolare, per garantire l’obbligo di pagamento del canone.Con l’approvazione della legge n° 84/1994 la disciplina delle concessioni demaniali è stata integrata.La Legge portuale prevede, infatti, all’articolo 18, comma 6 che «<em>ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i destinatari dell’atto concessorio: </em><em>presentino, all’atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all’incremento dei traffici e alla produttività del porto; […]».</em>Quindi, dopo il 1994 per ottenere una concessione bisogna presentare insieme alla domanda un programma di attività, nel quale dovrà essere previsto l’incremento dei traffici e della produttività del porto che il terminalista si impegna ad ottenere. Tale programma dovrà essere, come dice la stessa norma, «<em>assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio</em>».Da qui, nasce spontaneo un dubbio: la garanzia adesso non copre soltanto il pagamento del canone, ma è anche volta a coprire l’eventuale mancato incremento dei traffici?Cosa succede, quando un terminalista non riesce a rispettare quanto previsto dal proprio programma di attività oppure non effettua tutti gli investimenti ivi previsti?Dovrà rispondere del mancato adempimento delle obbligazioni con la cauzione o la fideiussione?Se le risposte a tutte le summenzionate domande fossero «si», si porrebbe il problema della quantificazione del quantum da cauzionarsi ed eventualmente da detrarsi dalla garanzia prestata.Non constando precedenti si deve lavorare di fantasia. Si dovrebbe dunque quantificare l’eventuale danno arrecato all’Autorità Portuale dall’inadempimento degli obblighi di traffico previsti nel programma di attività del Concessionario. Tale esercizio risulta piuttosto difficile, in quanto non vi sono norme che prevedano una formula per la determinazione del danno in questi termini.&nbsp;Infatti, non si comprende come si dovrebbe calcolare tale danno. Si devono calcolare le mancate entrate: tassa di ancoraggio, tassa portuale, dazi doganali, ecc.?Si è in grado di stabilire l’esatto ammontare di tali mancate entrate? Tale calcolo, infatti, risulta quasi impossibile considerando che manca quantomeno un dato fondamentale: quante navi si devono considerare nel calcolo? Che tipo di merce sarebbe transitata per il terminal?Non avendo dei dati certi sul danno per cui dovrebbe rispondere il terminalista, ci verremo a trovare davanti ad una fideiussione omnibus, in quanto non sarebbe possibile prevedere un importo massimo garantito.Come ormai assodato dalla giurisprudenza, tali garanzie non possono che considerarsi nulle<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.Infine, ci si deve chiedere se sia giusto che il terminalista risponda di tutti questi obblighi senza avere alcuna limitazione della propria responsabilità.Dobbiamo quindi dedurre che non potendosi il terminalista gravare di obblighi illimitati, le cauzioni richieste non possano o meglio non debbano essere riferite agli obbiettivi di traffico proposti nel programma di attività?La risposta, nell’attuale ordinamento portuale, è senz’altro si.&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> D.P.R. n. 328 del 15 febbraio 1952<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> D.P.R. n. 328/1952, art. 17, c. 4<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Cass. Civ. Sez. I, 9 febbraio 2007, n. 2871</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 11 Jan 2016 10:02:45 +0100</pubDate>
                        <title>Tutela della concorrenza e accesso alle infrastrutture ferroviarie nei porti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tutela-della-concorrenza-e-accesso-alle-infrastrutture-ferroviarie-nei-porti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Poter disporre di una efficiente connessione ferroviaria è, per qualsiasi impresa terminalista, una delle principali condizioni per mantenersi sul mercato sei servizi portuali. Fatta questa (fin troppo banale) affermazione è senz’altro interessante notare che tale concetto è condiviso dalla giurisprudenza nazionale.</p><p>Con l’interessante sentenza n. 564 del 5 novembre 2014<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1">[1]</a>, il TAR del Friuli Venezia Giulia si è pronunciato sulla legittimità di una delibera del Comitato Portuale dell’Autorità Portuale di Trieste, con la quale l’ente ha assentito ad un terminalista un’area demaniale corrispondente ad aree del parco ferroviario portuale, circostanza che avrebbe comportato limitazioni alla fruizione generalizzata dell’infrastruttura.</p><p>Oltre a censure intrinseche all’atto v’è da notare che la ricorrente (una delle imprese incise da detto provvedimento) ha dedotto la violazione, in particolare, dell’art. 106 del TFUE<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2">[2]</a>, in quanto il provvedimento impugnato avrebbe determinato una restrizione della concorrenza dei servizi terminalistici portuali nel porto di Trieste.</p><p>Lo anticipiamo subito: il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo «<i>fondata e decisiva</i>» la violazione della libera concorrenza, principio basilare dell’ordinamento comunitario e nazionale, perché la concessione attribuisce un vantaggio competitivo ad una impresa nell’utilizzo di opere e infrastrutture (ferroviarie) di interesse pubblico, favorendola ingiustificatamente.</p><p>Per arrivare a tale conclusione il giudice amministrativo ha fissato e ribadito alcuni principi da tenere ben presenti.</p><p>Sotto un primo profilo, il TAR ritiene sussistere la legittimazione al ricorso della società ricorrente, pur in mancanza di un atto formale di concessione (ad essere impugnata, nel caso di specie, è la delibera prodromica del comitato portuale), in quanto l’assenso dell’Autorità Portuale alla concessione è suscettibile <i>ex se </i>di lederne gli&nbsp; interessi. Infatti, poiché la decisione di stipulare la concessione è accompagnata da tutti gli elementi essenziali del futuro provvedimento concessorio, la stipula formale della concessione ne costituisce un atto meramente consequenziale e, quindi, non decisivo ai fini della realizzazione della violazione.</p><p>In secondo luogo, il giudice ribadisce quanto già la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare in altre pronunce (e visto il rilevante numero di episodi in senso contrario, coglie nel segno), ovvero la necessità che l’affidamento di una concessione demaniale, che attribuisca un uso esclusivo al concessionario, sia preceduto da una procedura comparativa ad evidenza pubblica.</p><p>Infine, con riferimento alla disciplina della concorrenza, ad avviso del TAR, «<i>l’area del parco ferroviario per sua natura deve non solo essere a disposizione di tutti gli operatori, ma questi devono essere messi in condizione di parità e non discriminati in alcun modo</i>».&nbsp;L’assentimento della concessione che prevede un utilizzo privilegiato delle infrastrutture ferroviarie si sostanzia, quindi, «<i>in un decisivo vantaggio competitivo rispetto agli altri operatori</i>», nei confronti dei quali produce effetti discriminatori.</p><p>A ben vedere, questo ultimo principio è caratterizzato da una valenza tale da renderlo estensibile anche ad altri casi in cui entrino in gioco le infrastrutture portuali – in particolare quelle ferroviarie – ed i principi di concorrenza in relazione all’accesso alle medesime, ad esempio quando le stesse siano oggetto di provvedimenti (o attività) dell’amministrazione che abbiano un carattere selettivo e discriminatorio.</p><p>In tal senso, appare ragionevole ritenere che, nei casi in cui l’Autorità portuale effettui selettivamente dei lavori di potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria a favore di un terminalista, escludendo gli altri da tale beneficio, si determini un’alterazione dei rapporti tra <i>competitor</i> in violazione dei principi posti a tutela della concorrenza. L’amministrazione pubblica finirebbe così per privilegiare ingiustamente un’impresa, assicurandole un vantaggio commerciale difficilmente recuperabile dai concorrenti, attese le esigenze di celerità ed efficienza richieste dal mercato, che solo un’adeguata dotazione logistica può assicurare.</p><p>L’esperienza pratica non manca di presentare casi in cui i principi enunciati dal TAR Friuli Venezia Giulia nel caso richiamato dovrebbero trovare puntuale applicazione colpendo quelle situazioni dove a godere dell’uso della connessione ferroviaria sia uno solo dei terminalisti mentre gli altri debbano ricorrere ad alternative - spesso molto meno competitive - ovvero rinunciare a determinati traffici a favore dei <i>competitor</i> che sono stati beneficiati dalle scelte della Pubblica Amministrazione.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1">[1]</a> TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 5 novembre 2014, n. 564.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2">[2]</a> In specie, il comma 1 dell’art. 106 TFUE stabilisce che: «<i>Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi</i>».</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Infrastrutture Portuali</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Sun, 10 Jan 2016 05:26:39 +0100</pubDate>
                        <title>The EU Internal Energy Market: A work in progress</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-eu-internal-energy-market-a-work-in-progress</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In order to harmonise and liberalise the EU’s internal energy market, three consecutive legislative packages were adopted between 1996 and 2009 addressing market access, transparency and regulation, consumer protection, supporting interconnection and adquate levels of supply. As a result of these measures, new gas and electricity suppliers were able to enter Member State’s markets, enabling both industrial and domestic consumers to choose their own suppliers. Other EU policies related to the internal energy market address the security of supply of electricity, gas and oil, as well as the development of Trans-European Networks for transporting electricity and gas.However more work needs to be done. Completion of EU’s internal energy market requires the removal of numerous obstacles to trade; the approximation of tax and pricing policies and measures in respect of norms and standards and environmental regulations. The objectives is to ensure a functioning market with fair market access and a high level of consumer protection as well as adequate levels of interconnection and generation capacity. In February 2011, the European Council set the objective of completing the internal energy market by 2014 and developing interconnections so as to put an end to any isolation of Member States from European Gas and electricity grids by 2015.The need for coordination at an early stage in the development of Energy policy was the core reason for the Commission to propose, in January 2014, a new climate and energy policy framework up to 2030. A competitive and integrated internal energy market is an important component of that framework as …”it will provide the necessary environment for the achievement of ambitious future energy and climate policy objectives in a cost-efficient manner and thereby help to ensure that energy prices for business and households are not distorted and that necessary investors confidence is retained”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a><strong>Gas and electricity markets: The liberalisation process </strong>The first common rules for a common market in electricity and gas was the legislative package<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> based on Directives&nbsp; 96/62 and 98/30. This package was replaced in 2003 that enabled new gas and electricity suppliers to enter Member States’ markets and enabled consumers to choose their own gas and electricity suppliers.The third legislative package was adopted in April 2009, seeking to further liberalise the internal electricity and gas markets, amending the second package . The provisions of this third package are the following:</p><ul> <li>regulate transmission network ownership by ensuring a clear separation of supply and production activities from the operation of the network or the grid through three models of organization : full “ownership unbundling”; independent system operator (ISO-responsible for maintenance of the networks, while the assets remain the property of the integrated company ); independent transmission operators (ITO-a system of detailed rules ensuring the autonomy, independence and investments necessary in the transmission activities);</li> <li>ensure more effective regulatory oversight from the truly independent national energy regulators, strengthening and harmonising the competences and independence of national regulators as to allow effective and non-discriminatory access to the transmission networks;</li> <li>reinforce consumer protection and ensure the protection of vulnerable consumers ;</li> <li>regulate third party access to gas storage and liquefied natural gas (LNG) facilities and lay down rules concerning transparency and regular reporting about gas reserves;</li> <li>promote regional solidarity by requiring member States to cooperate on the event of severe disruptions of gas supply, by coordinating national emergency measures and developing gas interconnections.</li></ul><p><strong>Market Integration in progress</strong>There is a little doubt that a well-functioning cross-border energy market is the only realistic tool to maintain a healthy and efficient energy sector in EU. A recent study commissioned by the Commission<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>&nbsp; estimates the net economic benefits from completion of the internal market to be in the range of 16-40 billion Euros per year.So can it be said that an integrated market is a basis for the cost-efficient decarbonisation of our energy system?Some data produced by the Commission<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>&nbsp; demonstrates how today 23.5% of the electricity produced in the Union and 14% of final energy consumption over all sectors is from renewable energy sources. This puts the EU on track to reach its target of 20% of our energy consumption from renewables by 2020, even if further efforts will be necessary to achieve this target. It also provides a strong basis to continue and reach a more ambitious renewable target for 2030<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>. The Commission has proposed to set an EU-wide target of at least 27%.For gas, it is even more evident that a competitive and integrated internal market is Europe’s key insurance for a high level of security supply.The overall gas security supply situation in Europe has significantly improved over the past five years. The robustness of Europe’s security of gas supply has been tasted a couple of times in recent years. Because of the adoption of the Security of Supply Regulation<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>, Member States have increased their efforts and invested in more flexible pipelines, more storage capacity, enhanced emergency preparedness and response plans and increased coordination. Member States are therefore in a much better position than five years ago.Whilst significant progress has been made, a lot still remains to be done. In order for gas and power to be traded and transported smoothly across borders, physical wires or pipelines (the Hardware) on the one hand, and a clear, commonly applied regulatory framework (the Software) on the other are still needed. However, transmission grids as well as regulatory frameworks have grown nationally, with the understandable focus to optimise the national system. These now need to be forged together in regional and EU-wide systems.Thanks to the rigorous application of the provisions in Third Energy Package, including the unbundling rules and those mandating the establishment of ten-year-network development plans, an investment climate now exist that makes sure the lines that are most needed are being built . The Third Package has reduced both the incentive and the ability for operators to revert to discriminatory behaviour or hold back on the construction of important infrastructure. Today, 96 of approximately 100 transmission system operators in Europe have been certified as compliant with one of the third energy package’s unbundling models<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>. The Commission will continue to monitor the situation and will also remain vigilant to ensure compliance with EU competition rules.It is particularly interesting for the EU and Member States to have a clear set of rules “…transparent, simple and robust”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a> for buiding&nbsp; a definitive Internal Energy&nbsp; Market.With wholesale gas and electricity markets becoming larger than single member states and with energy companies spreading their footprint beyond their home-market, market integration should not be held back by regulation and regulatory oversight that remains nationally focused. The patchwork of national regulatory regimes, and the frequency of changes in the regulatory framework in some Member States have created unnecessary administrative and transaction costs thus failing to provide a solid basis for needed investment.Therefore, the Third Energy Package foresees the development of a harmonised legal framework at European level. Thanks to the cooperative efforts at European level of national administrations, the energy regulators (under the umbrella of the Agency for the Cooperation of Energy regulators, ACER ) and the network operators ( associated in the European Networks of Transmission System Operators for gas and electricity – ENTSOs’ ) it has started to take solid shape.European rules, referred to as Network Codes, are being developed, adopted and increasingly applied in the day-to-day practical functioning of the gas and electricity wholesale markets. Their impact may not be as immediately tangible as a new interconnector, but they represent true progress that is fundamental to fostering cross-border trade in gas and electricity. However, progress diverges between the electricity and the gas sector as well as between regions and new challenges have become apparent.<strong>New rules on Oil&amp;Gas: the Commission’s 2015 proposal on new safety standards for offshore oil and gas operations </strong>Oil and gas have been extracted from beneath the seabed in Europe since the 1970s. Today, over 90% of oil and over 60% of gas produced in the EU and Norway comes from offshore operations. There are more than 1000 offshore oil or gas installations in operation in European waters. While most production is from the North Sea region, and most of the oil comes from the UK and Norway, interest is developing throughout the EU offshore provinces and 13 Member States (UK, the Netherlands, Denmark, Germany, Ireland, Italy, Spain, Greece, Romania, Bulgaria, Poland, Malta and Cyprus) have awarded offshore oil and gas licences to companies exploring for natural resources.The offshore industry in different Member States operates to different environmental, health and safety standards. To date EU legislation does not cover all the aspects of the offshore oil and gas industry and national legislation is very different between Member States. Despite action by some Member States to reform their systems after disasters in the North Sea in the 1980s there is still a significant risk of severe accidents. Past events show that at least 14 major offshore disasters – such as blow-outs at pumping wells and total loss of production platforms - have occurred around the world in the last 30 years, 5 of them in the last 10 years. Possible consequences of a major accident are extreme. They include loss of life, major environmental damage, and collateral damage to coastal and marine livelihoods. In financial terms, as we have seen, an event on the scale of the Gulf of Mexico disaster can cause damage of as much as Euro 30 billion.The new draft regulation sets clear rules that cover the whole lifecycle of all exploration and production activities from design to the final removal of an oil or gas installation. Under the control of the National regulatory authorities, European industry will have to assess and further improve safety standards for offshore operations on a regular basis. This new approach will lead to a European risk assessment that allows for continuous upgrades by taking into account new technology, new know-how and new risks. It introduces requirements for effective prevention and response of a major accident:</p><ul> <li>Licensing: the licensing authorities in the Member States will have to make sure that only operators with sufficient technical and financial capacity necessary to control the safety of offshore activities and environmental protection are allowed to explore for, and produce oil and gas in EU waters.</li> <li>Independent verifiers: the technical solutions presented by the operator that are critical for safety on the installation need to be verified by an independent third party prior to and periodically after the installation starts operating.</li> <li>Obligatory ex ante emergency planning: companies will have to prepare a Major Hazard Report for their installation, containing a risk assessment and an emergency response plan before exploration or production begins. These reports will need to be submitted to national authorities competent to give a go-ahead if satisfied.</li> <li>Inspections: independent national Competent Authorities responsible for the safety of installations, competent to verify the provisions for safety, environmental protection and emergency preparedness of rigs and platforms and the operations conducted on them. If an operator does not respect the minimum standards, the competent authority will take enforcement action and/or impose penalties; ultimately, the operator will have to stop his drilling or production operations if he fails to comply.</li> <li>Transparency: comparable information will be made available to citizens about the standards of performance of the industry and the activities of the national competent authorities. This will be published on their websites.</li> <li>Emergency Response: companies will prepare emergency response plans based on their rig or platform risk assessments and keep resources at hand to be able to put them into operation when necessary. Member States will likewise take full account of these plans when they compile national emergency plans. The plans will be periodically tested by the industry and national authorities.</li> <li>Liability: oil and gas companies will be fully liable for environmental damages caused to the protected marine species and natural habitat. For damage to waters, the geographical zone will be extended to cover all EU marine waters including the exclusive economic zone (up to about 370 km from the coast) and the continental shelf where the coastal Member State exercises jurisdiction. For water damage, the present EU legal framework for environmental liability is restricted to territorial waters (about 22 km offshore).</li> <li>International aspects: the Commission will work with its international partners to promote the implementation of highest safety standards across the world. EU Offshore Authorities Group: offshore inspectors of Member States will work together to ensure effective sharing of best practices and contribute to developing and improving safety standards.</li></ul><p>Alongside and in conjunction with this legislative proposal, the Commission is putting forward a proposal for the EU to accede to a Protocol of the Barcelona Convention that protects the Mediterranean against pollution from offshore exploration and exploitation activities.The EU has struggled to gain competence in the energy sector and to coordinate the policies of the different Member States. This brief review of the past 40 or so years shows that steadily the need for an EU wide approach has been recognised and steps taken to create it. There is still a long way to go. But Europe is a lot further ahead today than many predicted in 1970.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Conclusion of the the European Council of 4 February 2011.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Directives on electricity 2009/72/EC repealing Directive (EC) 2003/54&nbsp; and gas 2009/73/EC repeailing Directive (EC) 2003/55.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Study “Benefits of an Integrated European Energy Market” by Booz &amp; Company, Amsterdam, pag. 21.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Commission’s Communication “Progress towards completing the Internal Energy Market , COM(2014)634 final.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Commission’s Communication “A policy framework fopr climate and energy in the period form 20120 to 20130”, COM(2014)15 final.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Regulation (EU) No. 994/2010 concerning measures to safeguard security of gas supply and repealing Council Directive&nbsp; (EC) 2004/67, OJ L 295/1.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Commission’s Communication “European Energy Security Strategy”, 28 May 2014.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Commission’s Communication COM (2014) 634 final, cit.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Sun, 10 Jan 2016 05:26:15 +0100</pubDate>
                        <title>Energy Union: principles and blueprints for a most competitive and green Europe</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/energy-union-principles-and-blueprints-for-a-most-competitive-and-green-europe</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Energy has been at the heart of European Union since its foundation but the importance of a european energy policy still grow, today more than ever. At the same time, the climate change - which influence our lives always more - remember us the strictly connection between clima and energy.Since the rise of the first energy crises (for example the oil crises of the 60s and 70s) it has become increasingly clear the idea that energy policies can’t remain confined in the national areas, but must somehow be relate with higher governance’s levels. The idea that important sources of energy such as electricity and gas could not escape the internal market and therefore the application of his rules (the rules on the fundamental economic freedoms, competition rules and on services of general economic interest) was born in the occasion of the internal market’s relaunch as a result of the Single European Act of 1986. The result of this gradual extension activities of the law EC/EU activities related to the energy cycle is traceable especially in different "editions" of the EC directives on the internal electricity and gas Markets<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>. Directives 2003/54/EC&nbsp; and&nbsp; 2003/55/EC concerning common rules for the internal market for electricity and gas have been replaced in 2011 by Directives 2009/72/EC and 2009/73/EC of 13 July 2009<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>. Through the mentioned acts it has begun to realize one of the most important goals of energy policy of the EC/EU: the liberalization of the national electricity and gas that is the transition from a monopolistic to a competition regimes in order to achieve free access to the networks.Section 194 TFEU too, has had a strategic role in the same direction. The interest raised by the provision in question is even more tied to the growing energy connection with other relevant EU policies such as the environment, economic and social cohesion, trans-European networks and consumers.The main ideas which provides section 194 TFUE, namely the division of powers the EU/Member States in relation to the energy sector, reconciling energy objectives with the EU environmental objectives, the importance of the principle of energy solidarity, and finally, the notion of energy policy are the base on which has been built the blueprint of the Energy Union.In Europe we import more than half of our energy. According to European Commission’s studies, 53% of EU’s energy is imported at the cost of €400 bn a year and 94% of transport relies on oil products, of which 90% is imported. These data make us the biggest energy importer.Moreover, our energy market remains fragmented and so our companies pay much more than the others international competitors. This framework shows the excessive dependance on a limited number of supply which leaves the EU countries vulnerable to supply disruptions. Even the affordability of energy, the competitiveness of energy prices and the greenhouse gas emissions are a concern to households and businesses.For all this reasons on 25 Februar 2015, “A Framework Strategy for a Resilient Energy Union with a Forward-Looking Climate Change Policy”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a> was adopted by the Commission and was setted up in President Junker’s political guidelines like one of the Commission’s top priorities :“We have to move away from an economy driven by fossil fuels, an economy where energy is based on a centralised, supply-side approach and which relies on old technologies and outdated business models. We have to empower consumers providing them with information, choice and creating flexibility to manage demanda as well as supply. We have to move away from a fragmented system characterised by uncoordinated nation policies, market barriers and energy-isolated areas.”It is time to achieve a resilient Energy Union with a forward-looking climate change policy which will be based on:</p><ol> <li><strong>Energy security, solidarity and trust</strong></li></ol><p>Since the EU imports 53% of the energy it consumes and some countries depend for their gas imports on one main supplier, the aim for improving our energy security will be to diversify the energy sources and suppliers. Exploring new supply regions for fuels, exploring new technologies, further developing indigenous resources and improving infrastructure to access new sources of supply are all elements that will contribute to the increased diversification and security of Europe’s energy sector. In this context, as far as gas is concerned, the Commission will develop a resilience and diversification package for gas, which in particolar will include a revision of the Security of Gas Supply regulation.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a></p><ol start="2"> <li><strong>A fully integrated energy market</strong></li></ol><p>It will be necessary the integration of variable renewable energy. Meeting this challenge requires a market designs that provides for coordination of capacities at regional level, storage and more flexibility in demand response, enabling consumer to better partecipate in markets and allowing energy to be exchanged across borders more easily.</p><ol start="3"> <li><strong>Energy efficiency</strong></li></ol><p>Heating and cooling remains the largest single source of energy demand in Europe. The Commission will therefore carry out a review of the Energy Efficiency and Energy Performance of Buildings Directives to create the right framework for further progress in delivering energy efficiency in buildings. Based on the on-the-ground experience in the Member States, the Commission will support ways to simplify access to existing financing to make building stocks more energy-efficient. Investments in buildings’ efficiency are amongst the most profitable for citizens and industry today.</p><ol start="4"> <li><strong>Decarbonising the economy</strong></li></ol><p>The Energy Union aims to guarantee that renewable energy will be mainstreamed and fully integrated into a fully sustainable, secure and cost-efficient energy system. In order to allow that the EU mantain its world leader position in competitive renewable energy technology and innovation, the Commission will:</p><ul> <li>put in place new market rules so as to integrate renewable production efficiently into the market, including by the development of new infrastructure, especially interconnections;</li> <li>Facilitate cooperation and the convergence of national renewable energy policies and ensure fair competition between all generation sources as well as demand and lead to more cross border opening of renewables support;</li> <li>promote renewable energy research, including through dedicated EU funds;</li> <li>speed up the decarbonisation of the transport sector, including by promoting the electrification of the transport sector and invenstments in advanced biofuel production, and further integrate the energy and transport system.</li></ul><p>This will lower the overall financing cost for renewable projects and facilitate the achievement of the 2020 and 2030 targets.In fact, EU wants to operate a reduction target of at least 40% in greenhouse gas emission by 2030 (which means reduce emissions in the carbon market’s sectors: 43% for the ETS<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a> and 30% for the non-ETS compared to 2005), to increase the share of the renewable in the energy mix to 27% and to improve energy efficiency by at least 27%. The “at least 40%” target is ambitious and fair and is in line with a cost-efficient pathway to at least 80% domestic reduction by 2050.This is an ambitious climate policy that wants to turn a challenge into an opportunity.Apart from its crucial importance for EU climate policy, the emission reduction&nbsp; has multiple energy, economic and environmental benefits. From an energy perspective, meeting the emissions reduction target will result in less consumption of fossil fuels. This, in turn, will reduce the vulnerability of our economy to fuel insecurity and high costs of imported fuel. Furthermore the costs of a low carbon transition do not differ substantially from the costs that will be incurred in any event due to the need to renew an ageing energy system. From the environmental perspective, meeting the target will also reduce air pollution.</p><ol start="5"> <li><strong>Research, Innovation and Competitiveness</strong></li></ol><p>A vital contribution to the objectives of the Energy Union will come from the implementation of Horizon 2020, the nearly €80 billion EU Framework Programme for Research and Innovation<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>. This financial support will play a significant catalysing and leveraging role to develop the secure, clean and efficient energy technologies of tomorrow. The Energy theme, which is part of the key social challenges addressed in the programme, is broad, far-reaching and will help to improve lives, protect the environment and make the European industry more sustainable and competitive.All the above mentioned dimensions are areas that require more integration and coordination. As said by Miguel Arias Cañete, Commissioner for Climate Action and Energy “We need a new era of cooperation, we need solidarity”. This desire and need of solidarity reached the zenith with the Paris Conference on clima. Europe needs a new climate agreement because the International community has recognised the scientific evidence that global average annual temperature increase needs to be held well below 2°C compared to the temperature in pre industrial times in order to prevent climate change from reaching dangerous levels.Europe needs to speak with one voice to take on this challenge for the future generation who will benefit if climate change is prevented from reaching dangerous levels.&nbsp; Because, as Robert Schuman said, “Europe will not be made all at once, or accordingly to a single plan. It will be built through concrete achievements which first create a de facto solidarity”.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Both in GUUE L 176 of 25 July 2003.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Both in GUUE L 211 of 14 August 2009.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> See COM(2015) 80 final at the following link: <a href="http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/docs/energyunion_en.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">ec.europa.eu/priorities/energy-union/docs/energyunion_en.pdf</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Regulation (EU) No&nbsp;994/2010 of 20&nbsp;October 2010 concerning measures to safeguard security of gas supply and repealing Directive (EC) 2004/67.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Since 2005, the European Union has introduced the EU Emissions Trading Scheme (EU ETS) with a view of reducing CO2 emissions in energy-intensive sectors. The Scheme covers more than 11,000 power stations and industrial plants in 31 countries, as well as airline operators throughout Europe. Based on a European Commission proposal from 2014, the European Parliament and the Council currently discuss legislation to reform the EU ETS by introducing a market stability reserve (MSR). This feature has been designed to increase the shock resilience of the EU ETS in the future. At the same time it allows to neutralise negative impacts of the prevailing significant market surplus on low-carbon investment incentives. The co-legislators are currently negotiating MSR design elements which will determine the pace of absorbing surplus allowances into the MSR. Beyond this reform process, the Commission will propose further changes to the legislation swiftly after the MSR legislation has been agreed. These further changes are needed to implement the strategic guidance of EU leaders on how the EU ETS should operate in the decade up to 2030. This includes an increase in the linear reduction factor (the rate at which the emissions cap is tightened from year to year) from 1.74 % to 2.2 % as of 2021. In addition, legislation will be changed to allow industry to benefit from carbon leakage measures and free allocation of emission allowances beyond 2020 in line with principles agreed by EU leaders. Finally, changes to the ETS Directive will be made to create a legal basis for establishing an innovation fund and a modernisation fund. These two financial vehicles are funded from the proceeds of allowances in 2021 to 2030. The innovation fund will support low-carbon demonstration activities across the EU and the modernisation fund will support the modernisation of energy systems in low-income Member States.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> See in number 3 of Across the EUniverse “Horizon 2020: what, who and how it works in practice” written by Elena Bertolotto.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Sun, 10 Jan 2016 05:21:09 +0100</pubDate>
                        <title>Global trends and the electricity sector</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/global-trends-and-the-electricity-sector</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Marina Migliorato Head of Sustainability Innovation and Stakeholders Engagement Sustainability ENEL SpA.Enel is a multi-national power company and a leading integrated player in the world’s power and gas markets, with a particular focus on Europe and Latin America. The Group operates in more than 30 countries across 4 continents.A focus on the environment, social development and economic sustainability are three key factors that are strongly guiding the Group’s strategy and accelerating its growth worldwide. Today, our industry is undergoing a profound transformation and, once again, Enel takes the lead in shaping a new, digital, and participatory era of energy.Indeed, the combination of these factors with the strategic need to intercept, develop and exploit new opportunities led Enel to adopt what we call an Open Power approach. Open Power is our platform for growth, combining the strength of our global organization with the opportunities of a new, open and connected world.We are witnessing right now one of the biggest change ever, whose speed and scale is unprecedented. It is driven by rapid population growth, urbanization and economic development. Indeed, one of the greatest questions of our time is how to provide the energy needed for a growing and more prosperous global population, without damaging the environment beyond repair.Billions of us need better access to energy to meet basic needs and to industrialize. Yet at the same time, our energy systems need to become cleaner, to support long-term prosperity. The energy decisions that will be made in the next 15 years will determine whether both of these objectives can be met.The big story in the electricity sector is now clearly that the business model of conventional utilities&nbsp;has no future. The energy industry is currently characterized by the huge impact of new technology: digitalization, the internet of things, new low-cost technologies, storage systems, and the evolution of customer’s role and needs are just some of the elements at the heart of the new energy paradigm.<strong>Access to Electricity</strong>All things need energy. Without energy, schools do not function effectively, health centers will have limited capacity to provide services, energy deprived communities will not deliver these basics at all and employment opportunities will be limited because no enterprises can function or grow.Yet when the UN’s millennium development goals were set in 2000, energy didn’t feature. That has now been remedied: sustainable energy access is one of the key new UN sustainable development goals (SDG 7), that will shape the global post-2015 development agenda. Then energy is globally recognized as an enabler.In terms of electricity alone, the global population without access to electricity was 1.1 billion people in 2012. Within this framework, Enel has been fully supporting SDG 7, as well as the UN Sustainable Energy for All initiative since its launch in 2011, and has been responding to the energy deficit in 10 countries with its ENabling ELectricity program. Involving more than 2.5 million people so far, the program works in both rural and urban areas worldwide.Through the same program, Enel is committed to SDG 7 to ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy to 3 million beneficiaries in Africa, Asia and Latin America by 2020, thanks to several initiatives for abating economic barriers to access electricity, promoting technical training and capacity building on energy, fostering energy efficiency to lower the cost of energy, promoting energy awareness and education on energy sources [2.5Mn]; and also includes projects to provide technological and infrastructural accessibility to clean energy - such as the development of mini-grids [500K].Enel also committed, as in SDG 4, to support education activities involving children, families, schools and colleges, thus ensuring inclusive and equitable quality education to 400 thousands beneficiaries by 2020, such as through the Powering Education project in Kenya. And, as in SDG 8, to promote inclusive and sustainable economic growth and employment for 500 thousands beneficiaries.<strong><em>Renewables</em></strong>There are over seven billion people on Earth now, and in 2050 there will be more than 9 billion<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>. Again, one of the fundamental issues&nbsp;is the world's population growth and, with more and more developing countries&nbsp;wanting to offer their growing populations the opportunity to consume fossil fuel products, it is obvious that the global oil supply will not sustain an overpopulated planet.That’s the reason why it is crucial that even large companies understand the evolution of renewable technology, where it is going and stop swimming against it. Renewable energy has now reached a point where no one can really change its course.Renewables represent a fast and effective response to the need of energy, crucial to provide energy access or to respond to the increasing electricity demand of emerging markets. As Enel, we are deeply aware of the urgency to take action to combat climate change and its impacts, and renewables will be the enablers of the de-carbonization process we are now leading to achieve carbon neutrality by 2050.<strong>Energy Efficiency</strong>Along with energy access and renewables, a fully effective implementation of Energy SDG calls for scaling up the global rate of improvement in energy efficiency. Since its inception, the SE4All initiative has been emphasizing the need of rendering energy use in a more efficient way, as one of the world’s most crucial contribution to mitigate climate change.The Sustainable Energy for All initiative (SE4All) today urged governments, businesses and financial institutions to act much faster and go much further to deliver on the ambitious goals of ensuring sustainable energy for all while keeping the global temperature rise within two degrees Celsius.SE4All, a unique multi-stakeholder partnership backed by the United Nations and World Bank, is acting as a catalyst for a huge global movement for revolutionary change in the world’s energy systems, helping to build working alliances across the public sector, private sector and civil society and foster innovative policies, markets, technologies and financing mechanisms.Finding cleaner ways to produce energy – responsible for 60 percent of current greenhouse gas emissions – and more efficient ways to distribute and use it, is central to the fight against climate change.And since its launch, Enel has been supporting the SE4All to this target and consequently we have been invited to become co-convener of the SE4All Energy Efficiency Accelerator Platform for the Power sector.As a global electric utility, we are then called to focus on the following energy-efficiency opportunities concerning transmission and distribution infrastructure:</p><ul> <li>Maximize the impact from technology by investing in smart meters in order to improve the operational performance of the network and tackle both technical and non-technical losses;</li> <li>Accelerate the Digital Transformation of the network.</li></ul><p>On the other hand, in developing countries, one of the biggest challenges of electric utilities is the distribution losses reduction. Energy losses represent an economic loss for the country: its optimization and improvement on energy efficiency would partially cover the expected demand rise in electrical consumption, without the necessity to increase the installed capacity. On average, electricity utilities in Sub-Saharan Africa lose 25% of all power supplied due to operational inefficiencies<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>. To illustrate the potential of energy efficiency, SE4All partner Accenture has calculated that just 75 of these new pledges by a range of businesses across the developed and developing world represent an estimated total energy saving in 2016-2020 of 62,000 gigawatt hours (GWh) – the equivalent of nine months’ energy use for the whole of Paris.“This is the tip of the iceberg. The potential is vast – but it won’t be realised without a massive scaling up of this kind of action to levels far beyond what we have seen so far,” said Rachel Kyte, incoming Chief Executive Officer of SE4All and Special Representative of the UN Secretary General for Sustainable Energy for All.“In the next few years we have a historic window of opportunity to shake up business-as-usual, building on the momentum of the SDGs and COP21 and the goodwill of this growing global movement. But unless we grab that opportunity, the window will quickly close,” added Ms Kyte.A step-change in financing will be crucial. <a href="http://www.se4all.org/sites/default/files/l/2013/09/GTF-2105-Full-Report.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">SE4All’s Global Tracking Framework 2015</a> estimates that investment in sustainable energy will need to triple from current levels, to more than one trillion US dollars a year from now to 2030, to meet the SE4All targets and Sustainable Development Goal 7.Action is coalescing on several fronts to bridge this investment gap. For example, some 140 banks and institutional investors managing close to USD 4 trillion have recently committed to a major increase in energy efficiency lending and investment in their portfolios.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> United Nations, Department of Economic and Social Affairs – The World Population Prospects [2015].<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Washington, D.C.: International Monetary Fund — Energy subsidy reform in Sub-Saharan Africa: experiences and lessons [2013].</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Sun, 10 Jan 2016 05:17:04 +0100</pubDate>
                        <title>Energy Regulation and Investments in the Mediterranean Region, Challenges and Developments</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/energy-regulation-and-investments-in-the-mediterranean-region-challenges-and-developments</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Dr. Fabio Tambone Coordinatore Generale MEDREG (Mediterranean Energy Regulators) Responsabile relazioni esterne e internazionali, AEEGSI (Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico).<strong>The need for independent regulation for energy sector in the Mediterranean Basin</strong>The Mediterranean Region has always been a key area for energy exchanges and supply, nevertheless political instability has often represented a relevant obstacle to promote market development and integration through a harmonized regulatory framework allowing long-term stability and sustainable investments.To overcome these difficulties and achieve such demanding goals, MEDREG – Mediterranean Energy Regulators – advocates for the creation of a single regulator jointly supervising the electricity and the gas sectors. One of the objectives identified by the MEDREG Strategy 2020-2030 is in fact the settlement of “A sound of Institutional Regulatory Framework” which foresees an independent regulator with clear powers and competences in each Mediterranean Countries.&nbsp;&nbsp; Moreover, MEDREG carries out its activities through a well-tested internal cooperation process and external collaboration with energy stakeholders in the Mediterranean Basin with the objective to implement the conditions for the establishment of a future Mediterranean community of energy actors, based on a bottom-up approach.Significant progress took place among the energy regulators of the Mediterranean basin during the last period. We provide below a list of some examples:</p><ul> <li>The Algerian electricity regulator (CREG) successfully developed feed-in-tariffs (FIT) that guarantee to RES producers purchase tariffs for photovoltaic and wind facilities output.</li> <li>Egypt during 20 years started a substantial reform of its energy sector, including the establishment of a regulatory authority for the gas market in addition to its existing electricity regulatory authority (Egyptera) and the introduction of feed-in tariffs to boost electricity production from renewable energies. Recently has been also approved a new electricity law and EgyptERA started a twinning project (financially supported by the European Commission) with regulators of Greece (RAE) and Italy (AEEGSI).</li> <li>Morocco has been moving forward in the process for the setting-up of a regulatory authority for electricity and gas and the draft law reforming the energy sector has been presented to the national stakeholders and will be submitted to the Parliament as soon as an agreement is found between the government, the local administrations, the public operator and the main trade unions.</li> <li>The mission of the electricity regulator of Jordan was extended to all mineral resources and the Authority became the Electricity and Mineral resources Regulatory Commission (EMRC).</li></ul><p>MEDREG considers that the necessary transition towards independent energy regulation should include a set of principles common to the whole region. MEDREG focused on the role these principles should play in the protection of consumers, by ensuring a minimum set of rights about clear information on contracts and bills, the efficient use of energy, the handling of complaint and setting up cooperation with consumer associations and civil society.A coherent regulatory framework allows national regulatory authorities to obtain sufficient legal powers to implement coherent decision-making processes and ensure their governance mission through effective secondary legislation, market monitoring, and stakeholders’ decisions in the interest of the entire community. The term independence entails both the extent and the degree of the discretion and autonomy entrusted to regulatory bodies.Regulators should be able to take autonomous decisions and have the capacity to enforce them, including financial and organizational independence: this autonomy depends on a number of important aspects:</p><ul> <li>concrete independence of the regulatory board;</li> <li>nomination of the board should be performed by the highest level of political authority and among proved high skilled profiles;</li> <li>board members should adhere to a code of conduct aimed at reducing the influence from any private of public entity;</li> <li>competences of an independent regulator should also include monitoring the market avoiding any abuse of dominant positions, in particular to the detriment of consumers, as well as predatory and anti-competitive behavior. This competence is essential for the regulator to fulfill its duty as market watchdog. It includes enforcement powers as the ability to investigate and sanction network and market operators for failure to match existing regulation.</li></ul><p>In order to proactively engage stakeholders, regulators should ensure that proper standards of transparency and accountability are met. Regulators should release information on the procedures in place, while protecting commercial sensitive data at the same time. Regulators should as well regularly publish information on their own organization, including management and financial indicators, in order to identify the outcomes and results of their action. This practice should encourage national regulatory agencies to adopt an effective organization for non-discriminatory recruitment and increasing internal staff mobility. Sufficient human and financial resources are pivotal to implement the regulator’s mission and are closely linked with the independence of the whole decision making process.&nbsp; MEDREG has been listing the minimal competences that an independent regulator should have, and started a voluntary peer-review process to assess the compliance of its member regulators to these competences. This exercise aims at providing Mediterranean regulators with a proper evaluation of their effectiveness and with suggestions on how to improve it.<strong>Regulation and infrastructures</strong>In order to provide the vision of Energy Regulators on the situation of Infrastructure investment in the Mediterranean region, MEDREG developed a report that maps current and projected interconnection infrastructures for electricity and gas and discussed the challenges to finance them properly in the absence of an harmonized regulatory framework. This report assesses the main barriers that represent an obstacle to efficiently using existing infrastructure and financing new projects.In the first quarter of 2015, the report underwent a public consultation, which counted 37 responses. MEDREG held a workshop with the respondents in April 2015 in Sharm El-Sheikh and use the outcomes of the consultation and workshop to finalize the report, which is now out on the Association’s website (www.medreg-regulators.org) together with all consultation documents. The recommendations of the report include 8 main points:</p><ol> <li>Establish competitive and reliable energy markets: the majority of existing electricity and gas infrastructures have been built so far for security of supply needs. Today, infrastructure investments are also driven by market forces and face regional competition. Public policy decisions are therefore decisive to foster and secure investments. In some MEDREG countries they are even more relevant than economic factors to develop their internal markets. Policy makers should devote considerable efforts to link investment plans to the progressive opening of their national markets.</li> <li>Promote deeper harmonization of national regulatory frameworks: the absence of a regulatory level playing field between the Northern and Southern shore of the Mediterranean is particularly negative for investments, as different sets of rules exist in the various Mediterranean sub-regions. In the absence of a formal commitment among Mediterranean policy makers, all stakeholders have to voluntarily engage now to establish deeper legal harmonization. Stronger cooperation between EU, Middle East and North African countries is also a precondition to establish a regional energy market with a sound investment climate. The Euro-Mediterranean Platforms on Electricity, Gas and Renewable Energy Sources and Energy Efficiency should strongly promote the establishment of a set of common rules to support a fair and reliable framework for energy investments.</li> <li>Increase the use of existing interconnections in the Southern shore: in spite of the existence of several South-South Mediterranean interconnections, electricity trade among these countries has remained modest. The average level of use is not more than one third of the total capacity. This can be mainly attributed to the political and economic barriers at national and regional levels. In several cases, technical issues also add to the problem. Integrated resource planning is therefore essential at the national as well as at the regional level to review, understand, and provide input to the planning decisions of the interconnection projects. For an integrated resource planning process to be effective, it should include both a meaningful stakeholder process and a proper oversight from an engaged regulator. A proper assessment of the existing situation would help designing a consistent methodology to evaluate energy infrastructure investments and take adequate planning decisions.</li> <li>Evaluate the economic benefits of new cross-border infrastructure projects: the potential increase of investment volumes will create strong needs for political consensus and investment bankability, thus requiring the definition of an appropriate regulatory framework. The case of the European Union clearly shows this is the way ahead to maintain and reinforce investments. Developing sound methodologies for CBA (Cross Border Allocation) will help improving the investment climate in the region. The economic assessment shall also take into account security of supply and social considerations. An effective way to ensure risk-adjusted returns to investors could also be through “priority premiums”, which compensate the additional risk and complexity of new projects.</li> <li>Enhance cooperation between regulators and TSOs: the dialogue and technical coordination between regulators and TSOs, both at national and regional level, is becoming pivotal to build an effective and efficient regional energy market. It contributes to the transparency and stability of the regulatory and economic frameworks, which is essential for attracting investments in the Mediterranean basin. MEDREG recognizes the central role of TSOs in identifying investment needs and assessing infrastructure projects. It is advisable that TSOs regularly provide data to regulators and are responsible for drafting investment plans, which are then subject to regulatory review. MEDREG believes that the regular and transparent exchange of information and know-how among regulators and TSOs could synergize the efforts for cooperation in the Mediterranean. The 2013 cooperation agreement between MEDREG and Med-TSO and the 2014 Memorandum of Understanding signed with Med-TSO and the EC to implement the Euro-Mediterranean Platform on Electricity are positive steps towards this direction.</li> <li>Design a Ten-Year Network Development Plan for the Mediterranean region: the assessment of overall costs and benefits deriving from infrastructure investments (in particular new ones) is a complex task and needs very careful consideration. In the medium term the improvement of the use of existing infrastructures and the definition of common rules regarding new ones. In the medium to long term, it could be beneficial for the region to develop a Mediterranean TYNDP (Ten-Year Network Development Plan) based on a sound methodology developed by TSOs and assessed by regulators.</li> <li>Identify projects of Mediterranean common interest: considering the European experience regarding the PCIs (Project of Common Interest) and following the example of the Energy Community, MEDREG could also consider a list of infrastructure projects that are of interest for the whole region. The selection process should be transparent and non-discriminatory, and involve international financial institutions active in the region such as the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and the European Investment Bank (EIB). According to the data on electricity and gas flow analyzed in MEDREG’s report and the responses to the its public consultation, under the current forecasts for demand and given their known technical specifications, some projects seem particularly relevant for the energy development of the MENA region.</li> <li>Support technology innovation to improve the condition of vulnerable consumers: the great and growing level of investment involving renewable energy sources is dramatically changing electricity markets. During the last twenty years, Southern Mediterranean countries have elaborated different institutional schemes with the aim to promote the usage of renewable energy sources (RES). While every country has developed its own approach, most of them have raised the bar of their objectives concerning generation and development of RES. Almost all the countries have passed or are discussing legislation regulating the sector. However, incentive measures tend to be limited and only a few of these regulations foresee the use of feed-in tariffs as a means of support. In most cases, the use of authorization procedures or tax exemptions is preferred. Distributed generation could represent an important chapter that links greater investment in RES to the reduction of fuel poverty and the creation of better conditions for vulnerable consumers. Technology innovation is also key to improve specific national aspects of Mediterranean energy markets concerning consumers, such as technical safety, quality of service and provision of transparent and complete information to the benefit of household consumers.</li></ol><p><em>Conclusion</em>Energy markets in the Mediterranean region need more independent regulators and, at the same time, closer cooperation among the most relevant and different regional and national energy actors: regulators, governments, producers, transmission system operators, investors and consumersMEDREG regularly cooperates with the main stakeholders of the region MedTSO (Transmission systems operators), UFM – Union for Mediterranean (Governments), PAM – Parliamentary Assembly of Mediterranean (Parliaments), OME - Observatoire Méditerranéen de l’Energie, RES4MED (energy companies), other Institutions RECREE, MEDENER, etc.Bottom up approach and technical-institutional cooperation are key factors of a successful and effective integration of energy market in the Mediterranean Region.&nbsp;For more information on MEDREG and to download the report visit www.medreg-regulators.org&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Sun, 10 Jan 2016 05:13:25 +0100</pubDate>
                        <title>Empowering the Energy Union</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/empowering-the-energy-union</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Dr.&nbsp;Chicco Testa&nbsp;President AssoelettricaThe Energy Union Package, released at the end of February 2015 by the European Commission<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, has been the Trojan horse to “launch the most ambitious European energy project since the Coal and Steel Community” (quoting Mr. Maroš Šefčovič, the Vice-President of the Commission and the responsible for the Energy Union).In less than one year the Energy Union strategy has recorded several steps forward, which ease our aim to briefly debate about it. Conversely, we refer to a future article to deepen the comparison between the 64-year old agreement and the actual “fifth freedom” strategy. To take advantage of a similar time perspective, the said article will be published around February 2080. Please stay tuned. Indeed, after the Energy Union Package, a Summer Package has been released in July<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> and in the late November a new series of proposals and decisions have been enacted, both by the EuropeanCommission and the Consilium<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.The holistic strategy developed in the last months browses from power to gas, from markets design to regulatory systems, from infrastructures development to sources enhancement and consummation patterns, from energy to climate, from policy assessment to governance and reporting requirements.Referring to the power industry and markets, it is useful to skip the detailed analysis of the legislative and regulatory process with the aim to provide us with insights into the effective possibility of the aimed evolution of the European power industry to become reality.To this extent there are three development pathways of our industry, that is:</p><ol> <li>An increased penetration of the electricity in the energy system, which is able to bring to energy customers a cleaner energy carrier;</li> <li>A stronger and complete market design, which is able to provide the requested quantity of power at a fair price;</li> <li>A consistent evolution of the production structure of the power industry, which is able to enhance both efficient and renewable sources.</li></ol><p>As a matter of fact, electricity today can be produced in very efficient power plants fueled with fossil fuels such as natural gas or coal, whose pollution emissions are strictly regulated. On the other hand, production both from thermal and non-thermal renewables have recently widespread all over Europe, directly helping in achieving EU climate objectives.Such a development has been until now strongly based on supporting schemes, very expensive in most of the cases. If we take the example of Italy, in the period 2009-2014, power production from RES have increased from 69 to 121 TWh (real annual data), but in the same period more than 42 bilion euro have been charged on power prices to promote the RES deployment, especially from PV source. As a result, levies charged on consumption to finance the said evolution have boosted. For instance, the levies paid by the (hypothetical) Italian household customer consuming about 2,7 MWh/year have increased from 4,29 euro/MWh to 31,45 euro/MWh.Anyway the evolution towards an efficient and RES-based power system is still under way and can be clearly even more strengthened, but keeping in mind the necessity to avoid excessive costs for the EU electricity system.The way forward is to exploit the existing potential at European Level, by avoiding both the actual lack of alignment between Member States – which have in the last years developed very different schemes - and the inability to internalize the reduction of RES investment costs, due to relative rigidity of the premium price (clearly downward).In few words, we need more RES at lower costs in a power system which is fit for them.Such an evolution requires a new market design.Indeed, the actual market rules are, more or less, rooted on the revolution introduced even in Europe when it became clear the necessity to open up the power markets together with the availability of new sources and technologies. Natural gas fueled CCGT came out in the late 80s and the market revolution started.Today the new step forward is offered by RES penetration into the energy system, which is especially challenging for V-RES, i.e. those sources whose availability can be forecasted only in statistical terms.Hence an evolution of the actual market design is requested to allow both RES to participate in all the power markets (from day-ahead one to balancing or capacity markets) and the productive structure to cope with the request for long-lasting capacity availability and flexibility, that is system adequacy.This development is twofold.On the one hand, the short-term market must be adapted to the necessities (or limits) of RES powerplant, to completely exploit the benefits that RES can offer to the energy system.&nbsp;Markets must be fit for RES, i.e. they must efficiently use the available flexibility and assign the right value to it. RES should be able to compete on an equal footing with conventional sources and should be exposed to prices from markets that would give adequate signals to produce electricity when needed or to install/use storage technologies. All generators (conventional and renewable) should be equally balancing responsible.To this extent, for instance, adequate intraday markets must be developed, where trading is continuous and gate closure time is harmonized and near to real time, imbalance settlement periods are set out accordingly, clear rules for curtailing power generation are defined, balancing markets allow the efficient use of balancing resources and enable RES participation.At the same time, until the conditions enabling fair competition among all sources are not in place some measures should be envisaged in order to guarantee a smooth transition. Furthermore, recommendations on balancing responsibilities have to consider market maturity as well as the penetration level of non-programmable renewable generation (V-RES) in the system. So, for instance, the participation of V-RES to the balancing markets for all services should occur only on a voluntary basis. At the same time, Market design should also allow Aggregators to dispatch distributed resources and to facilitate the participation of plants which do not intend to participate directly in the market.On the other hand the power market must go over the short-term and energy-only concepts, recognizing the necessity to offer, more than energy, repeated-over-time security of being supplied. Capacity markets must be introduced, clearly in line with state-aid regulation, which are able to promote future market-based investments, in a competitive environment.Now, the most asked question is why to abandon an energy-only power market which is able to give investment signals until being competitive.The issue here is the price.RES supporting schemes have been financed via premium prices charged on power consumption. Such taxes and levies charged on electricity have introduced a gap between the market value of the electricity, as perceived by participants both on the supply and the demand side, and its price. The rising role of the “non-market-based” components (again, taxes and levies) have hindered the role of the price in the energy markets.As prices in the energy-only model have lost part of their representativeness, they are no more sufficient to give correct signal for new investments or consumption behaviors.On the latter, the issue is that prices are no fairer, because they do not reflect the value of the electricity consumed by the customer but include indeed a value which is linked to the electricity produced in the power system. Hence, the customer is paying a quota of the public objectives taken at EU and national level, without being (normally) aware of that and being informed on the trade-off.About the former, while the overall price have been increasing, the energy component of the price -which is the one more related to the investment cycle at least in a marked-based system - havestrongly decreased.Hence it appear necessary that the future market design is based not only on prices which reflect actual scarcity, but also on prices which reflect the actual relation between demand and supply of capacity, energy and flexibility, now and tomorrow.These challenges can be addressed by defining well-structured capacity remuneration mechanisms as instruments to provide long term signals to the market. Hence, well-designed and technology neutral capacity mechanisms (such as Italian reliability options) are necessary to give the market those right long term and stable signals for investing in new capacity/upgrading existing one or for deciding to disinvest in existing plants.It would be in any case unfinished any project which is unable to rethink also the design of the retail market, starting from a (perceived) evolution of a market fundamental. Indeed, one of the aftermaths of the evolution towards a RES-based power system is the decline of the value of making electricity available.Power per se has lost and will lost added-value [By the way it can be noted that this is the implicit meaning of the transition towards a twofold power market, where also system adequacy is correctly priced].As it happens in all the mature markets, even in the power industry the service (indeed in Europe, not likely in most neighboring countries) is acquiring more and more weight. Hence the new challenge is to guarantee an evolution where the customer is offered the needed or desirable services by a multitude of suppliers ensuring a level playing field.And here it comes the customer and the Commission’s “Fifth freedom”. In the Energy Union concept the new role of the prosumer is pivotal, since it is seen as a picklock for opening up the energy markets. But this freedom to produce and to actively take part to the market has to be rooted, again, on equal responsibilities, between costumers this time.That is to say, for instance, that all consumers including self-generators should participate on an equal footing to cover network and system costs, as the growth in self-generation does not decrease distribution costs. Neither it does with system costs, especially when they include price components tailored to finance public policies.Therefore the energy markets rethinking process, to really start from the citizens, should be able to avoid any “consumer divide” process, creating speculative bubbles in the regulatory assessment simply for being unable to socialize those costs which come from public objectives.Hence, in the new overall power market, the price must be able to allow competition to grow up while offering a signal for actual and future scarcity, at the same time being as neat as possible from other components which do not allow the right perception of the trade-off between consuming power or not.In this predictable future market environment, electricity can be made available to satisfy increased needs of energy. Electricity produced exploiting the RES potential or very efficient fossil fuels plants is able to internalize the search for a cleaner form of energy.Polluting emissions can be released far away from town centers while being strictly controlled in terms of both average concentration and overall quantity. Lack of ability of the public authority to introduce and keep measures to abate inner town pollution levels can be answered, in the longer term, only by cleaning the energy carrier, not by renouncing to energy.Other objectives (less perceived by the multitude despite years of advocacy campaigns) can be better or more easily achieved. Overall GHG emissions from the energy sector can be strongly reduced and – turning to efficiency - the decline of fossil fuels consumption can be offset by the increased availability of renewable sources, without renouncing to the service.As a matter of fact, an increased penetration of power in heating and cooling and, most of all, in collective and private transport is the turnaround for a stronger and farsighted strategy against the pollution-based morbidity and mortality and the climate change.Hence, the distribution system must evolve in a smart way, being able to take power where it is needed, while the DSOs should be able, and made able, to carry out their new role of neutral market facilitator. But this is another story. Stay tuned.To conclude, briefly, a new Energy Union can be enforced in the view of allowing European citizens to a better choice for the energy they need. To this extent, power must be smartly available, offered by a number of different suppliers, in the requested quantity, being produced from efficient and renewable sources and valorized at a fair price, which reflect actual and future availability.There is no other farsighted way than abandoning a “hunc et nunc” approach and start thinking (even) to the future, as Aesop teaches us.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> “A Framework Strategy for a Resilient Energy Union with a Forward-Looking Climate Change Policy” - COM/2015/080 final - Annex I: “Roadmap for the Energy Union”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> “Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EC) 2003/87 to enhance cost-effective emission reductions and low-carbon investments” - COM(2015) 337 final. Ordinary legislative procedure (ex-codecision procedure) European Parliament: ENVI/8/03972 – Rapporteur Ian Duncan (ECR) - Awaiting Committee decision - Council of the European Union: 2001/0245 (COD) “<em>Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive (EU) 2010/30</em>” – COM (2015) 341 final. The proposed Regulation is accompanied by a short report, a detailed impact assessment (SWD(2015) 139 final), and an evaluation of the existing Energy Labelling and Ecodesign Directives (SWD(2015) 143 final), Ordinary legislative procedure (ex-codecision procedure) European Parliament: ITRE/8/03966 – Rapporteur Dario Tamburrano (EFDD) - Awaiting Committee decision –Voted scheduled in Committee, 1st reading, 24/05/2016; Council of the European Union: 2015/0149 (COD) “<em>Delivering a New Deal for Energy Consumers</em>” - COM(2015) 339 final “<em>Launching the public consultation process on a new energy market design</em>” - COM(2015) 340 final (closed in October the 9th).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> “State of the Energy Union 2015” - COM(2015) 572 final – Annex I: <em>“Updated Roadmap for Energy Union”; Annex II: “Guidance to Members States on National and Climate Plans as part of the Energy Union Governance”</em> - Accompanying Document: “<em>Monitoring progress towards the Energy Union objectives - Concept and first analysis of key indicators</em>” (SWD(2015) 243 final); Commission Delegated Regulation (EU) …/...of 18 of November 2015 <em>amending Regulation (EU) No 347/2013 as regards the Union list of projects of common interest</em> - C(2015) 8052 final; Council of the European Union: ST 15156 2015 INIT - The Council may object to it until 18 February 2016. Proposal for a Regulation on <em>“European statistics on natural gas and electricity prices and repealing Directive (EC ) 2008/92 concerning a Community procedure to improve the transparency of gas and electricity prices charged to industrial end-users</em>” - COM(2015) 496 final - Ordinary legislative procedure (ex-codecision procedure) European Parliament: ITRE/8/05106 – Rapporteur Barbara Kappel (ENF) - Awaiting Committee decision - Council of the European Union: 2015/0239 (COD) - DG Energy - Consultation Questionnaire – “<em>Preparation of a new renewable energy directive for the period after 2020</em>” (RED II) - 18 November 2015 to 10 February 2016 - DG Energy – <em>Consultation on the Review of the Directive(EU) 2012/27 on Energy Efficiency </em>- 4 November 2015 to 29 January 2016.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Sun, 10 Jan 2016 04:55:03 +0100</pubDate>
                        <title>Lifting of sanctions on Iran and New Iranian Petroleum Contract</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lifting-of-sanctions-on-iran-and-new-iranian-petroleum-contract</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Navid Rahbar Attorney at Law Partner and Director of International Practice Group<em>Disclaimer:</em>Please note that the content of new IPC is confidential and this article can only disclose the guidelines that have been approved and published by the cabinet.Exploration and development of oil fields in Iran dates back to 1901, when William Knox D’Arcy received a concession from Mozzafar Al-Din Shāh Qājār for sixty years to exclusively explore for oil in Iran.Exploitation of oil fields without fair payment to people and government, lack of control of the government over its natural resources and emergence of concept of right of self-determination as well as permanent sovereignty over natural resources in 1950s resulted in nationalization of the petroleum industry in Iran. The government of Prime Minister Mohammad Mossadeq formed the National Iranian Oil Company (NIOC) and led the movement. However, 1953 coup d’edat overthrew his government and therefore his effort to take control over the petroleum industry failed. Another attempt by Mohammad Reza shah Pahlavi in 1970s to fully take control of petroleum industry was not successful as well.After the Islamic Republic of Iran’s Revolution, all concession agreements were terminated and investments of foreign investors were confiscated or nationalized.The fear from dominance of foreigners over natural resources has been reflected in various articles of Islamic Republic of Iran’s Constitution (Articles 81 and 153). For instance, Article 153 expressly prohibits conclusion of any agreement with foreigners which lead to dominance of foreigners over natural and economic resources.That is the reason that concession, joint venture agreements, product-sharing agreements have not been approved and accepted by the government of Iran.As an alternative, various forms of agreement such as Buy-Back or other service agreements are the main frameworks to invest in Iran’s petroleum industry. Nevertheless such framework is not appealing enough for foreign investors to accept the risk of investing in Iran’s market.&nbsp;After the Islamic Republic Revolution 1979, the new constitution banned the concession agreements.&nbsp; As NOIC’s knowledge and technology was insufficient to explore and develop oil and gas fields and because of political and economic instability because of the Revolution and Iran-Iraq war, the Government of Iran (Ministry of Petroleum, NIOC and parliament) had to come up with a solution to provide enough incentives and assurance to foreign investors to invest in oil and gas fields of Iran.&nbsp; That solution was buy-back agreements. Since 1995, buy-back agreements as one form of service agreements have been concluded between international petroleum companies and NIOC. In buy back agreements, International Oil Companies (IOCs) invest, explore for petroleum and after initiation of production, hand over the oil and gas reserves to government authorities. Meanwhile, IOCs and NIOC agree on development and production costs and particularly on ceiling of capital expenditure investment, period of recovery, operating and financial expenditures, and rate of returns that shall be paid to IOCs out of sale of produced oils of buy-back projects.Couple of factors have negatively affected appealing of buy-back agreements in Iran. First of all, price of oil is decreasing and such instability in oil price might lead to delay in return of investment and all expenditures of IOCs. Second, it is not clear that how much investment in required for development of an oil field and setting a ceiling for capital expenditure might limit development of oil fields. Moreover, long term development of oil fields and optimizing production from oil fields require constant investment and such cap might limit the amount of oil that can be produced from such oil field and therefore might lead to postponement of repayment of investments and profits. Third, booking reserve is not allowed and IOCs cannot show the value of reserves that they have developed in their portfolios in compliance with disclosure rules for oil and gas reserves under securities and capital investment regulations.Iran, 5+1 and the European Union concluded the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) last year and this agreement has been implemented in Januar y 16th, 2016. As a result many sanctions relevant to nuclear activities that banned investment on oil and gas industry are lifted now.As Iran desperately needs to develop its oil and gas and the government of Iran relies on oil and gas revenue, NIOC and MOP were are of the view that buy back agreements are not sufficient enough to attract foreign investors. Therefore, MOP pursuant to Article 7 of Law on Duties and Authorities of MOP (May 8, 2012) proposed a new framework for Iranian Petroleum Contract (IPC) and the cabinet of President Rouhani approved it on October 1, 2015.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>MOP pursuant to Article 3 of the Law on Duties and Authorities of MOP can propose new forms and framework of agreement for joint ventures with foreign investors and domestic and international contractors to develop hydrocarbon resources. The law emphasizes that ownership of hydrocarbon fields shall remain with the government of Iran and cannot be transferred to foreign investors. MOP shall own all hydrocarbons (oil, gas, liquids) and whatever is derived from them.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>The term and duration of new IPCs, based on needs of each project, can be up to twenty years from the date of beginning of development operations. This term can be extended up to five years in certain circumstances.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>In new IPCs, government, the central bank of I.R. Iran and governmental banks cannot guarantee the commitments of foreign investors.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a> All risks and expenses in case of failure to find oil and gas or failure to reach to amount agreed to be produce by IOCs shall be born by IOCs.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a> In case of lack of sufficiency of production capacity to reimburse IOCs’ expenses, such expenses shall be paid in a longer term and such term should be agreed by IOCs and Iranian partner.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a>The new IPCs are more flexible in terms of payment of fees. The new IPCs do not require to set a ceiling for capital expenditure and in new IPCs capital expenditure can be modified based on changes in fields and reservoirs or oil and gas price in the market<sup>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a></sup>The new IPC has introduced three categories of agreements.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8"><sup>[8]</sup></a> The first category is exploration, development and production agreements as one package. The second category is development of green fields and reservoirs and production. The last one is improving and enhancing oil recovery of brown fields and reservoirs<sup>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a></sup>&nbsp;Transfer of technology from IOCs to Iranian local partners is one of the main objectives of new IPCs. Therefore, new IPCs require establishment of joint operating companies or agreements to operate in Iran. The new decision requires foreign investors to utilize engineering and technical capacity of Iranian partners in all projects.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10"><sup>[10]</sup></a> IOCs are also obliged to train local partners and transfer technology to them. Moreover, in joint operating companies, the management shall be periodic and Iranian partners and executive positions should be gradually transferred to Iranian partners.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11"><sup>[11]</sup></a><sup>&nbsp; </sup>The rule on reserve booking has not changed yet.The new framework of Iranian Petroleum Contracts were proposed to find a solution for existing imbalance of interests of IOCs and NIOC is buy back agreements. These agreements have been seriously criticized by some political parties in Iran as being in favor of foreign investors. As noted above, the content of the new IPCs are confidential and detailed information about this contract cannot be disclosed.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Published November 9, 2015 in Gazette No. 20588 (Decision on General Terms, Structure, and Models of Upstream Oil and Gas Contracts)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Decision on General Terms, Structure, and Models of Upstream Oil and Gas Contracts, Article 11:5<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Ibid, Article 7.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Ibid, Article 3:b.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Ibid, Article 3:d.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Ibid.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Decision on General Terms, Structure, and Models of Upstream Oil and Gas Contracts, Article 1:28.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Ibid, Article 2.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Green fields/reservoirs are the ones that have been discovered by NIOC or other entities and are ready to be developed. Brown fields/reservoirs are the ones which have been already developed are in production phase.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Decision on General Terms, Structure, and Models of Upstream Oil and Gas Contracts, Article 4.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Ibid, 4:2.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Sun, 10 Jan 2016 04:51:47 +0100</pubDate>
                        <title>COP 21 Agreement</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cop-21-agreement</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lapo Pistelli&nbsp;Vice-President ENI.The agreement reached in Paris last December by more than 10.000 delegates representing 195 countries bears historic importance. For the first time, such a number of nations agreed on the fundamental need of limiting global temperature to 2 °C above pre-industrial levels by the end of the century, going as far as to “pursue efforts” to keep them below 1,5°. Moreover, they agreed on the concept that rich countries should help poor ones to meet their de-carbonization goals.On a political and diplomatic standpoint, this is a brilliant success – even brighter as it comes at a time of increasing international uncertainty and scarce cooperation among countries. In particular, we are talking about a great achievement of the French diplomacy and his chief, Laurent Fabius, who chaired negotiations few weeks after the Paris terrorist attacks, and met their goals thanks to a dynamic, global and creative approach.Looking backwards, we understand further the importance of the Paris achievement. Previous climate deals – the last of which in Copenhagen, six years ago - inevitably failed in uniting such a collection of world powers, falling short of engaging them with concrete vows on how they will act to curb their polluting emissions. As the world order shift towards an increasing multipolar fashion, China, India and Russia joined a resolute Obama-led US and the EU to take on climate change, and this was no easy prediction at all.Besides this realization, however, it might be useful to consider few elements that could harm the climate deal while it unfolds in practice.Primarily, besides an amusing yet powerless “peer review” mechanism, there is no clear international enforcement structure to make countries effectively match their original pledge over the years to come. Most importantly, all pledges remain “nationally determinate” and therefore weak, as they depend upon the willingness of each government to abide by its promises. In many countries, it is easy to imagine how parochial interests and the desire of winning political support at home could easily alter the initial commitment.Secondly, and crucially, the sum of all pledges might not be enough to hinder global warming under the 2° threshold. Many analyst argue that even where we stand now there is a high risk of hitting a 3,5° increase between 2020 and 2030. Under current post-agreement conditions, the UN body organizing the summit forecasts a fall by 56bn tonnes of CO2 by 2030: to prevent any increase above 2 degrees they should be 100 times higher.To reach our two-degrees aspiration we shall strengthen our response, establishing a clear link between goals and policies that apply globally, drive meaningful on-the ground results and set firm deadlines.Renewable energies are too expensive and currently not capable of replacing hydrocarbons in the international market. Carbon-based fuels are and will remain a reality in the upcoming years, as well as in the longer run. Most authoritative studies on the evolving energy mix acknowledge that even in a 2°C scenario, fossil fuels will still account for more than two thirds of our energy needs in 2030. By then, wind and solar energies combined will have reached a mere 6% worldwide.Right now the feasible priority is to foster a gradual, economically sustainable transition from high-carbon energy forms like coal to the cleanest possible alternatives; and this must be done without hobbling industries or unfairly penalizing consumers by creating price spikes in fuel. Natural gas is not only more environmental than other carbon-based fuels, but it is also ultimately more economical. By promoting natural gas over other carbon-based fuels, we are more likely to avoid the kinds of unintended consequences that have afflicted some European countries.The willingness coming out of the COP21 to promote de-carbonization, and to do so on a global and coordinated scale, is definitely a step in the right direction, as it shows the comparison of Germany and Great Britain’s recent plans to cut-emissions. While German lawmakers championed highly subsidized renewables with no limits on coal consumption, British ones backed renewables while actively promoting a switch from coal to gas via new outcome-oriented Energy Performance Standards, without rewarding any specific fuel choice. In Germany, cheap US coal, driven out of its own market by the domestic shale gas boom, ultimately undercut cleaner-burning gas. As an outcome, Great Britain reduced emissions four times more than Germany.To reduce carbon consumption in a cost-efficient manner, we need policies that use natural gas to fully price in the cost of carbon, thereby harnessing the market in driving smart energy choices.Such a model creates a win-win solution for both policy-makers and energy companies and providers: natural gas has the potential to satisfy a substantial portion of the world’s energy needs over the coming decades, while the companies’ shareholders will thank them for prioritizing long-term growth and value-creation over short-term quarterly profits.Under these premises energy companies could gradually become standard-bearer of climate change themselves, by promoting their own comprehensive emissions-cutting policies and procedures, which should span both strategic and operational decision-making. These measures could include a self-imposed carbon price that feeds into the evaluation of capital investment proposals and rigorous environmental management systems focused above-all on energy-efficiency. ENI has already embarked on this endeavor, by cutting emissions by 27% over the last 4 years, setting the goal of reaching flaring zero within 2030 and limiting our presence in the Artic to relatively low-risk ice-free areas.Moreover, thanks to their very structure and composition, energy companies are better placed to play a major role in boosting research and in engaging lawmakers and regulators to promote the sustainable transformation of our industry. For instance, ENI is currently part of Oil &amp; Gas Climate Initiative, a privately funded group that is setting the stage for the establishment of effective, binding international standards that are applied consistently across advanced and emerging countries alike. These and similar actions are essential for any program hoping to overcome the fragmentation that characterizes the current policy landscape. They would also reduce unfair competitive distortions between countries.Paris is showing us the way, but the climate agreement is just the end of the beginning. Governments are drawing up the groundwork in which all players have to cooperate to achieve a sustainable and more equitable model of energy consumption. To tackle the issue of global warming successfully, we need to act with courage and shared commitment, with readiness to take on factionalism and vested interests. This is no easy task, and work will be long and hard. Nevertheless, we must hold in mind that there is no way back: we owe future generations a better and cleaner future.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Sun, 10 Jan 2016 04:40:02 +0100</pubDate>
                        <title>The Paris Agreement on climate change: progresses achieved and challenges ahead</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-paris-agreement-on-climate-change-progresses-achieved-and-challenges-ahead</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Prof. Francesca Romanin Jacur International Environmental Law and Sustainable Development, Statale University of Milan.<em><u>The Paris Agreement in context</u></em>In December 2015 195 States gathered in Paris and adopted an agreement to deal with the main challenges of climate change for the next decades. The core pillars of the agreement cover national measures and international cooperation on mitigation, adaptation and transfer of finance and technology.After lengthy and cumbersome negotiations lasted more than two decades under the aegis of the United Nations, the Paris Agreement is a delicate balance between the many and often conflicting interests and priorities of all the countries of the world. The Agreement sets the foundations for a long-term strengthened international cooperation which combines, on the one hand, the flexibility necessary to accommodate the great variety of different national circumstances with, on the other hand, the necessity to rely on uniform and commonly accepted rules.The Paris Agreement consists of a preamble and twenty-nine articles and is found in an Annex to a Decision (Draft Decision -/CP.21) of the Conference of the Parties (CoP) that provides for interpretative and complementary guidelines on its application. As regards its legal nature, the Agreement is an international treaty which will be open for signature by States on the 22nd April 2016 and will entry into force upon ratification by fifty-five States representing 55% of global greenhouse gases emissions production.<em><u>The mitigation commitments: the Intended Nationally Determined Contributions (INDCs)</u></em>The Paris Agreement aims at holding the increase in the global average temperature “well below” the 2 degrees Celsius above pre-industrial levels, possibly within 1,5 degrees Celsius. To achieve this goal, Parties should peak their emissions as soon as possible and adopt urgent reductions of greenhouse gases according to the best available science (art. 2.1(a) and art. 4).States committed to adopt at the national level mitigation measures according to their respective priorities and capacities. Thanks to this bottom-up approach which leaves discretion to States in deciding the kind of climate measures that suits them better, 189 States, representing 95 % of global greenhouse gases emissions production already communicated their INDCs. Although today the aggregate amount of these measures is far from what is scientifically required to keep the temperature rise within the 2 or 1.5 degrees Celsius limit, Parties agreed to periodically revise every five years and scale up their mitigation commitments (art. 4.3 and art. 4.9). In order to enhance the credibility and transparency of these measures, States shall also communicate complementary technical and scientifically based information on their climate-related measures.We find here a core compromise of the Paris Agreement which was necessary to ensure the participation of China and the United States, who always stood against legally binding emission reductions commitments: on the one hand, substantive emission reduction objectives and commitments are voluntary and hence not legally binding, at least at the international level (art. 4.2, second sentence: «Parties shall pursue domestic mitigation measures, with the aim of achieving the objective of such contributions»), on the other hand, there are legally binding international obligations to periodically prepare, communicate and adjourn the INDCs (art. 4.2, first sentence: “Each Party shall prepare, communicate and maintain successive nationally determined contributions that it intends to achieve”).<em><u>Financial and technology transfer</u></em>The Paris Agreement envisages reinforced financial commitments of developed countries for mitigation and adaptation initiatives to promote the transition to low-carbon economies in developing States and emerging countries (art. 9.3) and encourages the participation of the private sector (art. 9.9).<em><u>Transparency </u></em>In order to enhance the transparency and the comparability of the action taken, besides communicating every five years on their mitigation measures, developed States parties shall provide on a biennial basis qualitative and quantitative information on the financial resources transferred. Information provided by States on the mitigation, adaptation and financial measures they undertake both at the domestic and international level shall be clear and scientifically based. The CoP will review the effective implementation of these commitments every five years starting form 2023 in order to evaluate the progress made in the achievement of the assigned objectives (art. 14).<em><u>The challenges ahead </u></em>In view of the urgency of climate change challenges, it is essential that the Paris Agreement becomes operational and that its commitments are effectively implemented as soon as possible. Hence its timely entry into force is crucial and in this perspective political changes in the United States linked to the presidential elections are worrisome since they call to mind the glooming precedent of the Kyoto Protocol, whose effectiveness has been greatly hampered by the absence of the United States. To overcome at least part of these uncertainties, the Agreement foresees its provisional application and the possibility for States to undertake certain actions before its entry into force. (Draft Decision -/CP.21, par. 106-133).<em><u>An assessment</u></em>The main achievements of the Paris Agreement are of a procedural nature, in that it envisages duties to periodically communicate the climate related activities adopted at the national and international level, their revision and their evaluation according to common standards decided at the international level on a scientific basis. We should now look at whether States will keep up with the promises made in Paris… and if they will do it on time.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Sun, 10 Jan 2016 04:36:59 +0100</pubDate>
                        <title>The Paris Agreement</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-paris-agreement</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Dr.Francesco La Camera, Direttore Generale Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare<em>“A differentiated, fair, durable, dynamic, and legally binding agreement”.</em>These are the words by which the President of Cop21, the French Minister of Foreign Affairs, Laurent Fabius, welcomed the adoption of the Paris Agreement.But let’s enter into the merits of such various characteristics.Differentiated. The differentiation between developed Countries and developing Countries was a central issue during the negotiation and represented one of the distinguishing and newest elements of the agreement. The rigid division of countries into two distinct annexes, as in the case of Kyoto Protocol, was actually overcome in order to define tasks and liabilities of Developed countries (annex I) and of Developing countries (annex II). Indeed, earlier all the obligations to reduce emissions and of financial support were incumbent on the former. Such approach implied that despite the fact that rich countries, which executed and ratified the Kyoto Protocol, had substantially fulfilled their commitments to reduce emissions, these continued to increase at global level.In brief, the economic dynamics of some Countries, emblematically China and India, had more than counterbalanced the efforts of the Countries in annex I; while some of them, first of all the United States, had not ratified the agreement.The differentiation in the new agreement has abandoned the rigid logic of the annexes in favour of a structure of voluntary commitments, which are the basis of the universal nature of the agreement and bind in a different way the various Countries on all the topics of such agreement: mitigation, or reduction, of emissions, adaptation, means of implementation, exchange of technologies.Fair. The agreement is fair since the new differentiation structure does not affect the need to ensure everyone has an adequate quality of life. Developed countries maintain a leading role in assuring their commitment to reduce emissions and above all to guarantee an adequate financial support to Countries that need it, in particular late-developing countries and island countries, which are mostly affected by the ongoing climate change. The $100 billion goal to be achieved in 2020 becomes the minimum reference threshold for years following 2020.Durable. The agreement is durable since it is has no close time limits. It has a long-term goal: committing to a maximum temperature rise of 2°C above pre-industrial levels by the end of the century, and considering lowering that maximum temperature rise to 1.5°C above pre-industrial levels in the near future.Dynamic. The agreement is dynamic since it provides for a review process on a five-year basis to measure and evaluate the consistency of the results achieved both with respect to the commitments undertaken, including financial ones, and with respect to the progressive reduction of emissions consistently with the goal of the Paris Agreement.The first stocktake has been fixed in 2018 when the efforts of the various Countries with respect to the goal of limiting emissions will be collectively examined for the first time to provide a useful information basis for the revision of one’s pledges and for their fine-tuning with the goal by 2020. A further stocktake is scheduled in 2023 with the consequent review of commitments within the two subsequent years, hence by 2025, and so on respectively every 5 years.Balanced. In the absence of the balance achieved it would have been impossible to obtain the desired result. But what is important is that the Presidency, taking into account the different positions, contrary to what often happens during negotiations, proposed a text keeping high the level of ambition. In other words: the balance was achieved balancing the most ambitious positions of the various groups of countries, one with the other, and abandoning minor issues when disputed. So the goal of limiting temperature rise includes the reference to 1.5°C, as requested by island countries more affected by the impact of climate changes. The need was emphasised to assure support to this countries along to late-developing countries as requested by the poorest Countries. The commitment of developed countries remained to lead the effort of providing at least 100 billion dollars a year for developing countries, as requested by the G77 group. On the other hand the European Union obtained a strong governance mechanism that includes transparency, reporting, the obligation for all countries to update their commitments every five years to the emissions limitation targets. The initiative of the European Union on Capacity Building – aimed at strengthening the structures and the institutional capacity of the developing countries to implement the provisions and guidelines contained in the Agreement – has certainly contributed to facilitate the final compromise.Binding. The agreement is legally binding. Again a virtuous balance was reached between the need to observe the Durban Mandate, and hence to grant a binding nature to the agreement, and that to observe the necessity of those countries (mainly the United States) for which the ratification of a new agreement, such as a new protocol, would have been difficult. The solution was a legally binding agreement to become the instrument to implement the framework Convention approved in 1992 on the occasion of the Rio Summit and ratified by the United States too. This will allow, by involving the various countries, to assure a greater possibility to operate in markets having similar characteristics as regards the commitment connected to the Agreement on climate.If I may add a character to the Paris results, in particular to the process that led to the adoption of the deed, I would say exciting.The objections to the adoption of the final text by Nicaragua, for political reasons, Turkey and some African Countries, which wanted to benefit too of the priority expressed in favour of small island countries and late-developing countries (already including many other African countries) saw the engagement of the major powers (USA, China, Europe, India – also the representative of the Holy See played a decisive role -) in the attempt to assure the final approval with an extraordinary cooperation effort for unity of intent. Maybe an illusion, the talent of governments in finding shared solutions when facing a global menace, the climate change.It is of little importance that President Fabius shaking the little wooden hammer to announce the final approval, immediately after reading a short standard phrase, looked at the Meeting for possible dissenters a bit like Nelson putting a telescope to his blind eye.The satisfaction for the outcome of the negotiation rewards the work of the Italian Government for many aspects. To begin with, for the achievement during the period of the Italian Presidency of an agreement on the energy climate package, which allowed the European Union to establish itself as a prominent actor both on the occasion of COP 20 in Lima and in Paris. Then, for having long since realised and worked at European level to guarantee the highest priority at the Governance issue, the most significant result achieved in Paris. For having assured, with the back-up offered to Pacific island countries, already on the occasion of the UN Summit on climate in New York in 2014, the process that later led to the limitation of temperature rise below 1.5°C. Last but not least, the proposal on Capacity Building, which along with the environmental agreements reached with numerous developing countries has increased their confidence in the outcome of the negotiation, also creating the premises for significant opportunities for frontline Italian enterprises in the field of clean coal technologies.This is only the beginning, but the path is set. It will be necessary to take it quickly.&nbsp;&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Sun, 10 Jan 2016 04:33:46 +0100</pubDate>
                        <title>Growth and Sustainability, the European Way</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/growth-and-sustainability-the-european-way</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>On.Simona Bonafé, Member of the EU Parliament Partito Democratico Vice-President Long-term Investment Intergroup.In Copenhagen, only six years ago, the world ignored the European Union’s call to responsibility for limiting the rise in temperatures.The diplomatic efforts made in Paris in December showed, for the first time, that we have started thinking globally on the fight to climate change: 195 countries agreed in playing their part, included the four largest polluters of the world: China, India, the US and Europe.The world leaders finally gave a clear signal to the economies and to every citizen: pollution and climate change have no boundaries and have to be fought united.It’s certainly a political success for Europe, not only for the evident diplomatic effort made towards many countries in the breakup of old balances, but also because it’s the result of a deep-rooted vision carried on by European legislators in these months. A vision which aims at changing the way we think and organize our economic life on the planet, promoting renewable sources, energy savings and efficiency, recycling of materials, sustainable mobility.We have an ecological debt with our planet, which means that we are consuming much more quickly than our planet is able to metabolise. This produces damaging effects on the environment in general, as well as on the air we breathe as we have recently experienced in our cities.Finally, it seems that we became aware that the current development model is an obsolete one, unsustainable for the environment but also from the economic point of view.However, growth is unquestionably necessary, both for the recovery of the economic system and for the broader goal of environmental sustainability: without growth, the economic system collapses, and without growth there is no space to develop, finance and bring new technologies into the market, allowing the system to become more sustainable and more efficient - in a word “greener”. Linking growth to sustainability is the key. Investing in innovation is the way.It is important to bear in mind that tackling climate change doesn’t only mean taking the responsibility of coping with a potential global threat, but it also means catching a great development and economic opportunity.Three main European dossiers are currently on the table: the new circular economy package - which I supervise as rapporteur for the European Parliament -, the revision of the EU emission trading system and the Energy Union Strategy, all absolutely crucial within the climate challenge and for European competitiveness on global markets. This comprehensive approach, that includes updated energetic, waste and emission frameworks, could potentially transform Europe in the most productive commercial space in the world by making it at the same time the most sustainable society of the planet.Obviously, decarbonizing the economy in Europe is a huge challenge that requires a great amount of targeted investments to be mobilized by public budgets and private financiers. The Junker Commision, thanks to the efforts of the Italian Presidency, has embraced this inclination by enabling Member States to benefit from flexibility mechanisms, to foresee investments outside the Stability Pact and to deduce national co-funding from the EFSI Plan from public deficits. Green projects often have a high investment risk profile, thus the enhanced guarantees under the EFSI Plan and the flexible mechanisms set up in these months will help giving further impetus to the green transition.The Junker plan seems a good starting point, as it promotes an effective synergy between public and private investment and it seeks to improve the chain of projects, both in quality and in quantity. European legislators are trying to develop a coherent framework, in order to give clear and non-contradictory signals to investors, as visible in the case of the climate roadmap with temporal targets by 2030 and 2050.The additionality criterion, on which the European Parliament has strongly insisted, can contribute to the realization of projects with a strong added value in terms of sustainability, projects with a high-risk profile that otherwise would not easily find the necessary funding.Financing the transition to a low-carbon model means having a forward-looking vision and the will to take risks, that also requires a stronger financial stability and clearer regulatory guarantees to attract private finance, insurances and asset owners to invest their capital. The newly released Capital Market Union plan has forecasted the development of green investments to rely only on market dynamics, which is not, in my opinion, sufficient. In this field we probably have to be more ambitious.Italy has already shown, in recent months, to be able to cut ties with the past and support innovation policies.From the signature of the Kyoto Protocol, we have maintained our responsibilities in reducing emissions: 20% reduced emissions and 43% of electricity derived from renewable energy.The tackle to climate change is an undelayable priority. As Europeans, we are strongly determined to play our part. Paris is a starting point, but we now need coherent actions from all the main polluters to move forward.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Sun, 10 Jan 2016 04:22:24 +0100</pubDate>
                        <title>Note minime a margine di Laudato sì</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/minimal-notes-in-the-margins-of-laudato-si</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>“In ogni discussione riguardante un’iniziativa imprenditoriale si dovrebbe porre una serie di domande, per poter discernere se porterà ad un vero sviluppo integrale: Per quale scopo? Per qua-le motivo? Dove? Quando? In che modo? A chi è diretto? Quali sono i rischi? A quale costo? Chi paga le spese e come lo farà?”, Papa Francesco1. Perché discutere di un’Enciclica papale in una rivista giuridica? Sono stato a lungo tormentato da dubbi e incertezze, ma alla fine ho rotto gli indugi. Sento, tuttavia, preliminarmente, la necessità di spiegare le ragioni di un esercizio che a prima vista potrebbe apparire sfrontato e fuori luogo.Diversi anni fa mi è stato chiesto di partecipare a un dibattito sull’etica negli affari. In quell’occasione per cercare di uscire dalle consuete affermazioni di circostanza, avevo pensato di rivolgere la mia ricerca ai testi che costituiscono la base dell’etica del mondo occidentale e ho così iniziato a leggere con grande interesse le Encicliche papali dedicate alla dottrina sociale della Chiesa (1), scoprendo un mondo, a me totalmente ignoto, ricco di spunti preziosi e utili anche per noi giuristi. Innanzitutto mi pare del tutto banale, ma non inutile, ricordare che i precetti religiosi hanno costituito nella storia dell’umanità l’antefatto logico e morale delle norme di comportamento prima e di un’infinità di norme giuridiche poi. Con il che non voglio certo arrivare a suggerire che le prese di posizione della Chiesa Cattolica attraverso i Papi debbano avere un qualche ruolo nella formazione delle norme, ma ritengo tuttavia molto interessante, in una prospettiva laica, osservarne l’evoluzione, anche solo al fine di misurare il grado di allineamento delle norme con i principi dell’etica cattolica.In secondo luogo rilevo come le norme che hanno un’ampia condivisione nella società, hanno più probabilità di essere osservate spontaneamente dai consociati. È sufficiente ricordare la storia della normativa contro il fumo nel nostro Paese per rendersi conto della assoluta inconfutabilità di questa semplice affermazione. È del tutto evidente, a mio avviso, che se la società è culturalmente pronta, l’introduzione di nuove discipline risulterà indolore e di rapida efficacia; al contrario norme calate senza un’adeguata preparazione del contesto, rischiano di rimanere inosservate per sempre, indipendente-mente dall’apparato di vigilanza e sanzionatorio che il legislatore ritiene di approntare. In questa chiave la presa di posizione dell’uomo che costituisce la guida spirituale della larga maggioranza della popolazione italiana e, soprattutto, di oltre un quinto della popolazione mondiale, essendo nel contempo la voce più autorevole del mondo cristiano, che con i suoi 2,2 miliardi di seguaci rap-presenta il più diffuso credo religioso dell’umanità, costituisce certamente un solido presupposto affinché certe indicazioni ricevano il consenso di larghe fasce della popolazione occidentale, che ancora costituisce una delle forze trainanti dello sviluppo del mondo intero.Credo in definitiva che l’analisi di tutti gli aspetti di un’Enciclica che possono avere riflessi sulla formazione degli orientamenti culturali, sociali e comportamentali della società in ambito economico costituisca un esercizio tutt’altro che inutile o fuori luogo per gli studiosi di tutte le branche del diritto dell’economia.Resta il rischio di apparire sfrontati e arroganti nel-l’affrontare testi e temi così elevati. Spero, ma ne sono ragionevolmente convinto, che non si corra-no rischi di questo genere se si approccia la questione con la dovuta umiltà, con l’unico obiettivo di arricchire il dibattito, si badi bene, in una prospettiva esclusivamente laica, su un testo che per la sua autorevolezza, per i temi affrontati e per le posizioni assunte, non può che avere effetti rilevantissimi sul modo in cui l’umanità si appresta ad affrontare le difficili sfide dei prossimi decenni. Queste brevi note si propongono soltanto di mette-re in evidenza alcuni passaggi della Enciclica di Pa-pa Francesco dai quali si possono trarre utili indicazioni in relazione alla gestione dell’impresa e ai suoi scopi.Infine un’ultima annotazione introduttiva. Perché questo argomento nell’ambito di un numero dedicato al Presidente Vincenzo Salafia? Il Presidente Salafia ha dedicato tutta la sua vita professionale, dapprima, per lunghi anni, come giudice, poi come professionista e giurista, alla coerente e intellettualmente onesta interpretazione delle norme, costituendo per tutti noi un esempio di correttezza, rigore e rettitudine. Credo che non si possa fare un omaggio migliore al suo compleanno che testimoniargli la nostra riconoscenza e ammirazione, cercando di raccogliere i suoi insegnamenti e di rivolgerci ai giovani affinché rifuggano da interpretazioni di convenienza, ma svolgano il loro ruolo di interpreti con rigore, nella prospettiva degli interessi perseguiti dal legislatore e del benessere della collettività.2. L’Enciclica Laudato sì è volta a richiamare l’attenzione dell’umanità sull’esigenza di preservare il frutto della creazione che ci è stato messo a disposizione, affinché lo custodissimo nel rispetto di tutte le creature di Dio (2).&nbsp;L’analisi del Pontefice è impietosa e colpisce con particolare rigore le derive del sistema capitalistico, irrispettoso dell’individuo e delle sue prerogative (3).Al par. 29, ad esempio, in relazione ai cambiamenti climatici afferma: “molti di coloro che detengono più risorse e potere economico o politico sembrano concentrarsi soprattutto nel mascherare i problemi o nasconderne i sintomi, cercando solo di ridurre alcuni impatti negativi di cambiamenti climatici. Ma molti sintomi indicano che questi effetti potranno essere sempre peggiori se continuiamo con gli attuali modelli di produzione e di consumo.”Al par. 51, citando una presa di posizione cruda e veritiera dei Vescovi della Regione Patagonia-Co-mahue, rileva: “A questo si uniscono i danni causati dall’esportazione verso i Paesi in via di sviluppo di rifiuti solidi e liquidi tossici e dell’attività inquinante di imprese che fanno nei Paesi meno sviluppati ciò che non possono fare nei Paesi che apportano loro capitale: ‘Constatiamo che spesso le imprese che operano così sono multinazionali, che fanno qui quello che non è loro permesso nei Paesi sviluppati o del cosiddetto primo mondo. General-mente quando cessano la loro attività e si ritirano, lasciano grandi danni umani e ambientali, come la disoccupazione, villaggi senza vita, esaurimento di alcune riserve naturali, deforestazione, impoverimento dell’agricoltura e dell’allevamento locale, crateri, colline devastate, fiumi inquinati e qualche opera sociale che non si può sostenere’”.Ancora al par. 60: “(…) aldilà di qualunque previsione catastrofica, è certo che l’attuale sistema mondiale è insostenibile da diversi punti di vista, perché abbiamo smesso di pensare ai fini dell’agire umano (…)”. Al punto 93, a proposito della “Destinazione comune dei beni”, afferma “ogni approccio ecologico deve integrare una prospettiva socia-le che tenga conto dei diritti fondamentali dei più svantaggiati. Il principio della subordinazione della proprietà privata alla destinazione universale dei&nbsp;beni e, perciò, il diritto universale al loro uso, è una regola d’oro del comportamento sociale, e il ‘primo principio di tutto l’ordinamento etico-sociale’. La tradizione cristiana non ha mai riconosciuto come assoluto o intoccabile il diritto alla proprietà privata, e ha messo in risalto la funzione sociale di qualunque forma di proprietà privata.”.Al punto 94 citando la presa di posizione enunciata dai Ve-scovi del Paraguay: “Ogni contadino ha diritto na-turale a possedere un appezzamento ragionevole di terra, dove possa stabilire la sua casa, lavorare per il sostentamento della sua famiglia e avere sicurezza per la propria esistenza. Tale diritto dev’essere garantito perché il suo esercizio non sia illusorio ma reale. Il che significa che, oltre al titolo di proprietà, il contadino deve contare su mezzi di formazione tecnica, prestiti, assicurazioni e accesso al mercato”.Nel terzo capitolo “La radice umana della crisi ecologica”, muove dalle opportunità e dai rischi che scaturiscono dalle tecnologie. In particolare al punto 104 rileva: “L’umanità è entrata in una nuova era in cui la potenza della tecnologia ci pone di fronte ad un bivio. Siamo gli eredi di due secoli di enormi ondate di cambiamento: la macchina a va-pore, la ferrovia, il telegrafo, l’elettricità, l’automobile, l’aereo, le industrie chimiche, la medicina moderna, l’informatica e, più recentemente, la rivoluzione digitale, la robotica, le biotecnologie e le nanotecnologie. È giusto rallegrarsi per questi progressi ed entusiasmarsi di fronte alle ampie possibilità che ci aprono queste continue novità, perché ‘la scienza e la tecnologia sono un prodotto meraviglioso della creatività umana che è un dono di Dio’”. E, dopo aver ricordato come la trasformazione della natura a fini di utilità sia una delle caratteristiche dell’uomo fin dalle origini e aver dato atto che grazie alle tecnologie è stato possibile superare innumerevoli mali, conclude: “non possiamo non apprezzare e ringraziare per i progressi conseguiti, specialmente nella medicina, nell’ingegneria e nelle comunicazioni. E come non riconoscere tutti gli sforzi di molti scienziati e tecnici che han-no elaborato alternative per uno sviluppo sostenibile?”.Riconosce ancora (punto 103) che la tecnologia oltre a consentire la produzione di beni utili a migliorare la qualità della vita degli esseri umani, è anche “capace di produrre il bello e di far compiere all’essere umano, immerso nel mondo materiale, il salto nell’ambito della bellezza. Si può negare la bellezza di un aereo, o di alcuni grattacieli? Vi sono preziose opere pittoriche e musicali ottenute&nbsp;mediante il ricorso ai nuovo strumenti tecnici. In tal modo, nel desiderio di bellezza dell’artefice e in chi quella bellezza contempla si compie il salto verso una certa pienezza propriamente umana.”.Mette tuttavia in guardia dal “dominio impressionante sull’insieme del genere umano e del mondo intero” che può derivare a coloro che detengono le conoscenze e il potere economico per sfruttarle (punto 104).“L’essere umano non è pienamente autonomo. La sua libertà si ammala quando si consegna alle forze cieche dell’inconscio, dei bisogni immediati, dell’egoismo, della violenza brutale. In tal senso, è nudo ed esposto di fronte al suo stesso potere che continua a crescere, senza avere gli strumenti per controllarlo. Può disporre di meccanismi superficiali, ma possiamo affermare che gli manca un’etica adeguatamente solida, una cultura e una spiritualità che realmente gli diano un limite e lo contengano entro un lucido dominio di sé” (punto 105). Ancora al punto 109: “Il paradigma tecnocratico tende ad esercitare il proprio dominio anche sull’economia e sulla politica. L’economia assume ogni sviluppo tecnologico in funzione del profitto, senza prestare attenzione a eventuali conseguenze negati-ve per l’essere umano. La finanza soffoca l’economia reale. (…) Con il loro comportamento affermano che l’obiettivo della massimizzazione dei pro-fitti è sufficiente. Il mercato da solo però non garantisce lo sviluppo umano integrale e l’inclusione sociale”. Al punto 123: “E allora non possiamo pensare che i programmi politici o la forza della legge basteranno ad evitare i comportamenti che colpiscono l’ambiente, perché quando è la cultura che si corrompe e non si riconosce più alcuna verità oggettiva o principi universalmente validi, le leggi verranno intese solo come imposizioni arbitrarie e come ostacoli da evitare.”.Dopo avere con forza ricordato il ruolo insostituibile del lavoro nella formazione della persona umana, al par. 129, afferma: “perché continui ad essere possibile offrire occupazione, è indispensabile pro-muovere un’economia che favorisca la diversificazione produttiva e la creatività imprenditoriale”.(…) “Perché vi sia una libertà economica della quale tutti effettivamente beneficino, a volte può essere necessario porre limiti a coloro che detengo-no più grandi risorse e potere finanziario. La semplice proclamazione della libertà economica, quando però le condizioni reali impediscono che molti possano accedervi realmente, e quando si riduce l’accesso al lavoro, diventa un discorso contraddittorio che disonora la politica.L’attività imprenditoriale, che è una nobile vocazione orientata a produrre ricchezza e a migliorare il mondo per tutti, può essere un modo molto fecondo per promuovere la regione in cui colloca le sue attività, soprattutto se comprende che la creazione di posti di lavoro è parte imprescindibile del suo servizio al bene comune.”.“La visione consumistica dell’essere umano, favorita dagli ingranaggi dell’attuale economia globalizzata, tende a rendere omogenee le culture e a indebolire l’immensa varietà culturale che è un tesoro dell’umanità. Per tale ragione, pretendere di risolvere tutte le difficoltà mediante normative uniformi o con interventi tecnici, porta a trascurare la complessità delle problematiche locali, che richiedono la partecipazione attiva degli abitanti” (par. 144). “La scomparsa di una cultura può essere grave come o più della scomparsa di una specie ani-male o vegetale. L’imposizione di uno stile di vita legato a un modo di produzione può essere tanto nocivo quanto l’alterazione di ecosistemi” (par. 145).“Per poter parlare di autentico sviluppo, occorrerà verificare che si produca un miglioramento integra-le nella qualità della vita umana, e questo implica analizzare lo spazio in cui si svolge l’esistenza delle persone” (par. 147).“La nozione di bene comune coinvolge anche le generazioni future. (…) Ormai non si può parlare di sviluppo sostenibile senza una solidarietà fra le generazioni. (…)Se la terra ci è donata, non possiamo più pensare soltanto a partire da un criterio utilitarista di efficienza e produttività per il profitto individuale. Non stiamo parlando di un atteggia-mento opzionale, bensì di una questione essenziale di giustizia, dal momento che la terra che abbiamo ricevuto appartiene anche a coloro che verranno” (par. 159).“Il XXI secolo, mentre mantiene una governance propria di epoche passate, assiste ad una perdita di potere degli Stati nazionali, soprattutto perché la dimensione economico-finanziaria, con caratteri transnazionali, tende a predominare sulla politica. In questo contesto, diventa indispensabile lo sviluppo di istituzioni internazionali più forti ed efficacemente organizzate, con autorità designate in maniera imparziale mediante accordi tra i governi nazionali e dotate del potere di sanzionare” (par. 175).“Un fattore che agisce come moderatore effettivo è il diritto, che stabilisce le regole per le condotte consentite alla luce del bene comune” (par. 177).“Deve rimanere fermo che la redditività non può essere l’unico criterio da tenere presente e che, nel momento in cui apparissero nuovi elementi di giudizio a partire dagli sviluppi dell’informazione, dovrebbe esserci una nuova valutazione con la partecipazione di tutte le parti interessate (par. 187). “La politica non deve sottomettersi all’economia e questa non deve sottomettersi ai dettami e al paradigma efficientista della tecnocrazia” (par. 189). “Uno sviluppo tecnologico ed economico che non lascia un mondo migliore è una qualità di vita integralmente superiore, non può considerarsi progresso” (par. 194). “Il principio della massimizzazione del profitto, che tende ad isolarsi da qualsiasi al-tra considerazione, è una distorsione concettuale dell'economia” (par. 195, ove afferma altresì che il calcolo dei costi di un'attività economica non può prescindere dal computo integrale dei costi socia-li).“Dal momento che il mercato tende a creare un meccanismo consumistico per piazzare i suoi pro-dotti, le persone finiscono con l'essere travolte dal vortice degli acquisti e delle spese superflue. Il consumismo ossessivo è il riflesso soggettivo del paradigma tecno-economico” (par. 203).3. Ho ritenuto di riportare alcune frasi prese qua e là nel testo dell’Enciclica perché mi sembrava che potessero, meglio di qualunque sintesi, trasmettere, a chi non avesse avuto occasione di leggerla, la potenza e la profondità del messaggio di Papa Francesco. Svolgerò ora alcune minime annotazioni in relazione al contributo che il pensiero del Papa può, a mio avviso, utilmente apportare all’esercizio interpretativo che tutti i giorni siamo chiamati a svolgere.Un primo profilo interessante concerne la trattazione, contenuta nell’Enciclica, di tutti i principi fondanti del nostro ordinamento. Infatti, ai fini che qui interessano, nello svolgimento del ragiona-mento è possibile individuare una analisi, orientata alla loro portata applicativa, degli elementi essenziali dell’art. 3 del Trattato sull’Unione Europea, e nello specifico del comma 3. Le nozioni di sviluppo sostenibile, di crescita economica equilibrata, di economia sociale di mercato, di progresso sociale e di tutela dell’ambiente, nonché di un responsabile uso del progresso scientifico e tecnologico, trovano compiuta declinazione nelle parole del Santo Padre. L’utilità per l’interprete delle norme, sia esso un giurista, un professionista o un giovane studente, mi sembra di palmare evidenza. Abbiamo a disposizione un testo autorevole che, con le parole semplici e nette di Papa Francesco, ci consente di&nbsp;discutere non di un asciutto testo normativo, ma della sua attuazione concreta. Sarà più semplice per tutti noi fare uso di questi concetti nell’ambito dell’interpretazione delle norme che ad essi si ispirano, perché avremo una fonte, libera da condizionamenti, che ci indica una via ricostruttiva molto efficace e coerente.La discussione sugli obiettivi del sistema economi-co, sul tipo di efficienza da perseguire, privilegiando i profili allocativi o quelli redistributivi, sul modo di operare della solidarietà e sulla rilevanza del-le esternalità negative, non può che uscire ridimensionata da una lettura così limpida del traguardo del benessere collettivo.In relazione poi all’art. 41 Cost., l’Enciclica fa apparire così inattuali e inopportuni i tentativi di una sua modifica in senso liberista [si è discusso nella passata legislatura della possibilità di aggiungere nel primo comma l’inciso: “ed è permesso tut-to ciò che non è espressamente vietato dalla legge”], anche attraverso un depotenziamento dei li-miti contenuti nel comma 2 (4), che vi è da chiedersi se il mondo non stia imboccando, o debba imboccare, una strada per certi versi opposta (5). Pur non essendo certamente all’ordine del giorno dell’agenda delle organizzazioni internazionali il superamento o anche solo il ridimensionamento del principio della libertà di iniziativa economica, che anzi, in continuità con le Encicliche precedenti, viene ancora una volta considerata un elemento essenziale della crescita e della realizzazione della persona, in quanto frutto della creatività e della insopprimibile spinta verso la conoscenza che caratterizza l'essere umano, la prospettiva indicata da Papa Francesco può certamente contribuire a dare una lettura più completa e convincente di quell’utilità sociale che l’art. 41 pone come limite all’esercizio dell’attività economica. Allo stesso modo e in un impianto del tutto coerente, appare di particolare rilevanza nel dare un contenuto concreto al concetto di economia sociale di mercato che non può non comportare un’attenta valutazione sia de-gli effetti redistributivi, sia delle esternalità negative.4. Un ulteriore spunto di grande interesse riguarda la tutela e l’attuazione della libertà di iniziativa economica. Papa Francesco mette in guardia dalle enunciazioni di principio non seguite dai fatti. Sancire la libertà di impresa senza preoccuparsi della sua concreta attuazione è contraddittorio e fuorviante. In effetti la libertà di iniziativa economica è il principio fondante del diritto della concorrenza, e dunque la sua attuazione sembrerebbe essere un cardine delle economie di mercato. Tuttavia l’osservazione del Santo Padre appare essere una critica pertinente al modo in cui il diritto della concorrenza viene di fatto attuato. Da tempo or-mai la prassi applicativa ha abbandonato la tutela delle iniziative imprenditoriali di per se stesse, ma considera auspicabile il raggiungimento dell’efficienza come obiettivo del sistema di selezione. Una prospettiva per certi versi meccanicistica che trascura la rilevanza della diversità a beneficio di una più efficiente allocazione delle risorse. Il Papa invece riporta l’attenzione sul tema, affermando con decisione la necessità di rendere attuale e con-creta la libertà economica come principio essenziale di democrazia e possibilità di realizzazione della persona. È un passaggio cruciale che sottolinea l’importanza di rivedere alcuni aspetti della politica della concorrenza; il sistema di controllo delle concentrazioni o le policy applicative sulla libertà di fissazione dei prezzi, si pensi alle vendite sottocosto, o quelle sulla libertà di determinazione degli orari di esercizio, che così pesantemente hanno condizionato lo sviluppo del commercio al dettaglio - per fare solo qualche esempio - hanno porta-to, in nome dell’efficienza, a privilegiare le macro-organizzazioni a discapito di quelle piccole, inducendo a una radicale trasformazione della struttura delle imprese, di fatto, in certo qual modo, rendendo la libertà di iniziativa economica più un’enunciazione di principio che una reale possibilità. Ancora una volta non si tratta di riscrivere le regole da zero, ma di orientare l’interpretazione verso una più concreta attuazione dei principi dell’ordina-mento. L’economia sociale di mercato posta a fondamento del sistema dal Trattato sull’Unione Europea deve essere probabilmente perseguita senza&nbsp;dare rilevanza soltanto all’efficienza, ma valutando con più attenzione le implicazioni sociali di ogni scelta, per fare sì che sia davvero possibile fare impresa per tutti, senza dover necessariamente dispor-re di capitali infiniti. Altrimenti la libertà di iniziativa economica rischia di essere un privilegio di pochi.5. Con riguardo poi ad aspetti più specifici relativi allo studio dell’impresa, tra i numerosi spunti di grande interesse che l’Enciclica ci offre, ne vorrei annotare due, a mio avviso di particolare rilevanza. Il primo concerne da un lato la funzione dell’impresa e dall’altro le finalità che devono essere per-seguite. Il dibattito è noto e non è questa certo la sede per riproporlo, ma il quadro proposto da Papa Francesco immagina l’impresa come cellula feconda del sistema economico a condizione che i suoi obbiettivi non siano limitati al profitto e le modalità gestionali tengano conto degli effetti sul sistema e dei relativi costi. Funzioni e obiettivi questi, perfettamente allineati con i principi dell’ordina-mento economico sopra ricordati, ma molto timidamente applicati nella realtà&nbsp;Non so dire se al fine di determinare una concreta svolta in senso virtuoso nella gestione delle imprese sia necessario ripensare alla radice, nella disciplina delle società lucrative, il concetto di interesse sociale o se, invece, sia sufficiente, in sede applicativa, dare più rilevanza al limite dell’utilità socia-le posto dalla Costituzione quale confine della libertà di impresa. Credo però che sia definitiva-mente tramontata, almeno nella percezione generale, l’era di gestioni ispirate esclusivamente allo shareholder value (6); altri, più ampi, interessi devo-no essere tenuti presenti dagli amministratori, affinché l’impresa crei davvero benessere per il suo contesto sociale e territoriale (7).Il secondo spunto, strettamente correlato al primo, riguarda il tema delle modalità con cui tali funzioni e finalità possono essere concretamente realizzate, con particolare riguardo alla governance delle imprese. L’impresa può assolvere al suo fondamentale ruolo sociale soltanto attraverso l’adozione di sistemi di governance trasparenti e inclusivi, tenuti a vagliare tutti gli interessi coinvolti, con priorità al-l’ambiente, all’occupazione e alla tutela dei lavoratori (8).I fondamenti stessi del diritto dell’impresa come noi li conosciamo sono in definitiva messi in discussione o, forse, più correttamente, sono chiama-ti a evolversi verso la ricerca di un nuovo e più sostenibile equilibrio che consenta davvero di raggiungere gli obiettivi che il sistema, almeno a livello europeo, si è dato.Superare la logica esclusiva del profitto, impostare la gestione dell’impresa tenendo a mente interessi esterni ad essa, abbandonare la prospettiva dell’efficienza ad ogni costo per abbracciare una visione di insieme delle conseguenze di tutte le scelte, riconoscere e assicurare una tutela reale per tutti coloro che subiscono conseguenze negative per effetto del-l’attività dell’impresa, presuppone un cambiamento culturale profondo in chi assume ruoli di responsabilità nella conduzione delle imprese. Per altro verso non è forse azzardato affermare che, almeno nelle economie più evolute, la collettività è pronta a questa evoluzione. I principi enunciati appaiono in larga misura a prima vista condivisibili ed è compito del diritto tradurli in azioni coerenti. A mio modo di vedere, già oggi, con le norme che abbiamo e alla luce dei moderni ed equilibrati principi che costituiscono la base dei Trattati Europei e della nostra Costituzione, è forse possibile imprimere un nuovo&nbsp;so all’esercizio delle attività imprenditoriali. Una corretta, costante e rigorosa applicazione dei principi in materia di illecito, suffragati da un’evolutiva interpretazione dei principi dell’ordinamento, potrebbe già di per sé comportare un livello di tutela molto elevato della collettività e degli interessi diffusi. L’evoluzione delle norme e della loro interpretazione passa in primo luogo attraverso una profonda rifondazione culturale, l’impostazione e la ricerca di un nuovo modo di pensare, la volontà di riequilibrare i poteri, garantendo la protezione dei più de-boli e limitando lo strapotere economico. Questa funzione è assegnata in primo luogo alla politica, che deve disegnare norme coerenti con i principi dell’ordinamento e, in seconda battuta, al diritto e ai suoi operatori che hanno il dovere di individuare linee interpretative e applicative rispettose dei principi a cui le norme si ispirano.Occorre però avere coraggio e applicare le norme esistenti avendo sempre a mente i fini verso i quali devono tendere. A questo riguardo tutti i giuristi, i professionisti, la magistratura, i legali di impresa e in generale gli operatori del diritto sono chiamati a uno straordinario impegno di coerenza, senza subire il fascino di altri, “meno commendevoli”,interessi (9).&nbsp;[1]&nbsp;L’elenco dei documenti e degli scritti che costituiscono quella che viene definita come dottrina sociale della Chiesa è ampio. Tra quelli che hanno maggiore rilevanza con riguardo ai temi trattati in questo breve scritto devono certamente esse-re ricordate le seguenti Encicliche: Rerum novarum, di Papa Leone XIII del 15 maggio 1891; Quadragesimo anno, di Papa Pio XI del 15 maggio 1931; Mater et Magistra, di Papa Giovanni XXIII del 15 maggio 1961; Popolorum progressio, di Papa Paolo VI del 26 marzo 1967; Centesimus annus, di San Giovanni Paolo II del 1° maggio 1991; Caritas in veritate, di Papa Benedetto XVI, del 29 giugno 2009.[2]&nbsp;Cfr. ad esempio il punto 64, ove citando San Giovanni Paolo II afferma: “Se il solo fatto di essere umani muove le persone a prendersi cura dell’ambiente del quale sono parte, ‘i cristiani, in particolare, avvertono che i loro compiti all’interno del creato, i loro doveri nei confronti della natura e del Creato-re sono parte della loro fede’. Pertanto è un bene per l’umanità e per il mondo che noi credenti riconosciamo meglio gli impegni ecologici che scaturiscono dalle nostre convinzioni”.V. an-che il punto 67 ove chiarisce che il riferimento contenuto nella Bibbia a “coltivare e custodire” il giardino del mondo deve in-tendersi quanto a “coltivare” ad arare o lavorare la terra, men-tre “custodire vuol dire proteggere, curare, preservare, conservare, vigilare: Ciò implica una relazione di reciprocità responsabile tra essere umano e natura. Ogni comunità può prendere dalla bontà della terra ciò di cui ha bisogno per la propria sopravvivenza, ma ha anche il dovere di tutelarla e di garantire la continuità della sua fertilità per le generazioni future.”.[3] Questa impostazione, e in particolare la critica alle derive del capitalismo e alla cieca avidità prevaricante della finanza, si pone in linea di coerenza e continuità con la dottrina sociale della Chiesa espressa con la stessa forza e chiarezza nelle Encicliche precedenti, naturalmente con accenti e prospettive differenti nei diversi momenti storici.[4] Cfr. in proposito la Proposta di L. Cost. del 16 dicembre 2009, presentata da Vignali - Lupi - Palmieri - Pizzolante e il d.d.l. n. 4144 A, di iniziativa del Governo, approvato con modi-fiche dalla I Commissione Affari Costituzionali il 22 settembre 2011. La successiva caduta del Governo ha di fatto bloccato la prosecuzione dell’iniziativa. V. per la documentazione su queste iniziative e alcuni sintetici commenti <a href="http://www.aperta-contrada.it/wp-content/uploads/2012/03/ApertaContrada-Dossier-art.-41-Cost.pdf.[5] Cfr" target="_blank" rel="noreferrer">www.aperta-contrada.it/wp-content/uploads/2012/03/ApertaContrada-Dossier-art.-41-Cost.pdf.[5]&nbsp;Cfr</a>. il par. 185: “In ogni discussione riguardante un’iniziativa imprenditoriale si dovrebbe porre una serie di domande, per poter discernere se porterà ad un vero sviluppo integrale: Per quale scopo? Per quale motivo? Dove? Quando? In che modo? A chi è diretto? Quali sono i rischi? A quale costo?Chi paga le spese e come lo farà?”.[6]&nbsp;È ancora oggi questo il parametro principale di riferimento del Codice di autodisciplina adottato da Borsa Italiana S.p.a. nella versione approvata nel luglio 2015: cfr. l’art. 1.P.2.: “Gli amministratori agiscono e deliberano con cognizione di causa e in autonomia, perseguendo l’obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio lungo periodo.” L’idea della “creazione di valore per gli azioni-sti nel lungo periodo” non è estranea alla versione contemporanea delle teorie dello shareholder value: si veda il paradigma (così da lui stesso definito) del enlightened shareholder value (o enlightened value maximization) proposto da Michael C. Jen-sen, Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function, Jounrnal of Applied Corporate Finance, Vol. 14, No. 3, Fall 2001, disponibile sul Social Science Re-search Network, <a href="http://papers.ssrnj.com/abstract_id=220671" target="_blank" rel="noreferrer">papers.ssrnj.com/abstract_id=220671</a>. Cfr. anche, per gli ampi riferimenti al dibattito in corso, V. E. Harper Ho, “Enlightened Shareholder Value”: Corporate Governance Beyond the Shareholder-Stakeholder Divide,36 Journal of Corporation Law 61 (2010), <a href="http://papers.ssrn.com/sol3/pa-pers.cfm?abstract_id=1476116" target="_blank" rel="noreferrer">papers.ssrn.com/sol3/pa-pers.cfm</a>. La sola aggiunta della prospettiva di lungo periodo, tuttavia, rischia di non spostare i termini della questione e, se presa sul serio, crea non pochi problemi sia sul piano teorico, sia su quello pratico. Da notare che i Principles of Corporate Governance, OECD Report to G20 Fi-nance Ministers and Central Bank Governors del Settembre 2015 nella introduzione, a p. 10, chiariscono: “The principles recognise the interests of employees and other stakeholders and their important role in contributing to the long-term success and performance of the company. Other factors relevant to a company’s decision-making process, such as enviromental, anti corruption or ethical concerns are considered in the Principles (…)” ma sono trattati più nel dettaglio in altri rapporti OECD. Per la dimostrazione che la Corporate Social Responsability concepita come sistema di volontaria misurazione del-l'impatto sociale, non può produrre alcun risultato apprezzabile nella modificazione del comportamento delle imprese cfr. F. Denozza e A. Stabilini, The Shortcomings of Voluntary Conceptions of CSR, in <a href="http://rivistaodc.eu/edizioni/2013/2/saggi/the-shortcomings-of-voluntary-conceptions-of-csr/.[7] Cfr" target="_blank" rel="noreferrer">rivistaodc.eu/edizioni/2013/2/saggi/the-shortcomings-of-voluntary-conceptions-of-csr/.[7]&nbsp;Cfr</a>. sotto questo profilo, quale esempio spesso citato di approccio normativo illuminato, la Section 172 del Companies Act 2006 inglese, rubricata “Duty to promote the success of the company”, che così dispone: “1)A director of a company must act in the way he considers, in good faith, would be most likely to promote the success of the company for the benefit of its members as a who-le, and in doing so have regard (amongst other matters) to&nbsp;(a) the likely consequences of any decision in the long term, (b) the interests of the company's employees, (c) the need to foster the company's business relationships&nbsp;with suppliers, customers and others, (d) the impact of the company's operations on the community and the environment, (e) the desirability of the company maintaining a reputation for high standards of business conduct, and (f)the need to act fairly as between members of the company. (2)Where or to the extent that the purposes of the company consist of or include purposes other than the benefit of its members, subsection (1) has effect as if the reference to promoting the success of the company for the benefit of its members were to achieving those purposes. (3)The duty imposed by this section has effect subject to any enactment or rule of law requiring directors, in certain circumstances, to consider or act in the interests of creditors of the company”. Per una visione critica dell’effettiva portata di questa norma, cfr. R. Williams, Introduction: Enlightened Shareholder Value and Section 172 of Companies Act 2006, 35 UNSW Law Journal 360 (2012).[8] Cfr. in proposito i Principles of Corporate Governance, OECD Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors, cit., al capitolo IV, The role of stakeholders in corporate&nbsp;l’ampio e prolifico dibattito riguardante la responsabilità socia-le dell’impresa (Corporate Social Responsibility, o CSR), che ve-de tra i suoi attori anche le principali istituzioni internazionali. Tra queste, la Commissione Europea: si veda in proposito la Comunicazione “A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility”, COM(2011) 681 final del 25 ottobre 2011, nella quale la Commissione richiama la propria definizione di CSR come “a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis”, e propone di adottarne la seguente versione più moderna: “the responsibility of enterprises for their impacts on society”.. Si vedano anche: i Ten Principles del UN Global Compact (https://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/-TheTenPrinciples/index.html); gli United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (http://www.ohchr.org/Do-cuments/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf); la Tripartite Declaration of principles concerning multinational enterprises and social policy – 4th Edition dell’ILO, 2014, <a href="http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang–en/index.htm" target="_blank" rel="noreferrer"></a>, e infine le OECD Guidelines for Multinational Enterprises, <a href="http://mneguidelines.oecd.org/text/.[9" target="_blank" rel="noreferrer">mneguidelines.oecd.org/text/.[9</a>] Onestà intellettuale, equidistanza, equilibrio, tecnica rigorosa e critica coraggiosa: tutte le doti che dovrebbe avere il giurista, oggi troppo spesso appiattito sulle posizioni più convenienti: questo in sintesi il pensiero del compianto indimenticabile Maestro B. Libonati, Di petrolio, di intese, e di altre cose meno commendevoli, in Riv. dir. comm., 2002, 185 ss.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 07 Jan 2016 05:35:44 +0100</pubDate>
                        <title>La compensazione di crediti scaduti, acquistati dopo la dichiarazione di fallimento, è un “abuso del diritto”?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-compensazione-di-crediti-scaduti-acquistati-dopo-la-dichiarazione-di-fallimento-e-un-abuso-del-diritto</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Monza (12 ottobre 2015) applica estensivamente il secondo comma dell’art. 56 l.fall. il quale – solo per i crediti non ancora scaduti – esclude che il debitore del fallito possa dedurre in compensazione crediti acquistati dopo il fallimento o nell’anno anteriore.</em><strong><em>Il caso</em></strong>Il Fallimento della società Alfa notificava a Beta un decreto ingiuntivo per un credito della società fallita. Beta, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, opponeva in compensazione un controcredito – in forza di fatture scadute prima della dichiarazione di fallimento per forniture eseguite da una terza società, Gamma – di cui Beta si era resa cessionaria successivamente alla dichiarazione di fallimento di Alfa.<strong><em>Le questioni</em></strong>L’art. 56 l.fall. ammette ampiamente la compensazione a favore del debitore del fallito, anche nei casi in cui il controcredito non sia esigibile, liquido od omogeneo, essendo sufficiente che i “fatti genetici” di entrambe le contrapposte posizioni creditorie siano preesistenti alla dichiarazione di fallimento.Il secondo comma dell’art. 56 pone l’unico limite, per i soli crediti verso il fallito non ancora scaduti alla data della dichiarazione di fallimento, quando questi siano stati acquistati per atto tra vivi nell’anno anteriore. Il tema che si pone è quindi se – trattandosi invece di crediti già scaduti – il debitore del fallito possa liberamente acquistarli anche dopo la dichiarazione di fallimento al fine di dedurli in compensazione con il proprio debito.<strong><em>La decisione del Tribunale</em></strong>Il Tribunale di Monza ha dichiarato non opponibile la compensazione e ha rigettato l’opposizione.La motivazione parte dal presupposto che il dato letterale dell’art. 56 l.fall. si limita a dichiarare la non operatività della compensazione nel solo caso di acquisto di crediti non scaduti, giungendo tuttavia ad offrirne un’interpretazione estensiva anche ai crediti già scaduti prima del fallimento, qualora le concrete modalità operative costituiscano un caso di c.d. “abuso del diritto”. Il Tribunale valorizza quindi il principio generale seondo cui non è consentito l’utilizzo di una norma che accorda la tutela di un proprio diritto, quando ciò avvenga con modalità concrete del tutto estranee alla <em>ratio legis </em>e tali da determinare una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare e il sacrificio di controparte.Tale abuso nel caso concreto è stato individuato nel fatto che Beta e Delta fossero società correlate, che l’acquisto fosse intervenuto quasi contestualmente alla ricezione della diffida di pagamento inviata dal Fallimento Alfa a Beta e dal prezzo di cessione irrisorio.In altri Termini, la compensazione <em>ex</em> art. 56 l.fall. non potrebbe operare nel caso in cui i rapporti di debito e credito non scaturiscano da fisiologici rapporti commerciali con la società fallita, bensì esclusivamente in ragione del fatto che il debitore ingiunto acquisti un contro-credito scaduto a valore irrisorio rispetto al valore nominale al solo fine di sottrarsi ai propri obblighi di pagamento.<strong><em>Commento</em></strong>La decisione del Tribunale si inserisce in un panorama in cui le poche decisioni hanno fino ad oggi confermato la legittimità – anche a livello costituzionale – della compensazione in caso di acquisto di crediti già scaduti: la Corte costituzionale ha infatti ritenuto che rientri nella discrezione del legislatore la scelta degli strumenti normativi idonei ad evitare un’artificiosa compensazione operata in danno della&nbsp;massa fallimentare, spiegando la differenza di trattamento con il fatto che solo con riguardo ai crediti già scaduti l'effetto estintivo proprio della compensazione deve intendersi realizzato anteriormente alla dichiarazione di fallimento (Corte cost. 20 ottobre 2000, n. 431).&nbsp;Si trattava per il vero di una spiegazione non particolarmente persuasiva, e per questo appare significativa la decisione del Tribunale di Monza: qualora nella fattispecie concreta sia infatti evidente che il debitore sta realizzando un “abuso del diritto” non possono infatti che ricorrere le stesse ragioni che escludono la compensazione secondo la disposizione del secondo comma dell’art. 56 l.fall.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><em>Fabio Marelli, </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 07 Jan 2016 05:32:11 +0100</pubDate>
                        <title>La nuova disciplina delle crisi bancarie</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-nuova-disciplina-delle-crisi-bancarie</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Con il D.Lgs. 180/2015 e D.Lgs. 181/2015 è stata recepita la direttiva 2014/59/UE (c.d. “Direttiva BRRD” Bank Recovery and Resolution Directive) che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.</em><strong><em>Premessa</em></strong>La finalità perseguita dalla Direttiva BRRD è di dotare le autorità nazionali di strumenti che consentano un intervento tempestivo ed efficace, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario ed evitando liquidazioni disordinate che amplifichino gli effetti e i costi della crisi.Il D.Lgs. 180/2015 (“Decreto BRRD”) recepisce le previsioni della Direttiva BRRD sulla risoluzione e reca la disciplina in materia di predisposizione di piani di risoluzione, avvio e chiusura delle procedure di risoluzione, adozione delle misure di risoluzione, gestione della crisi di gruppi internazionali, poteri e funzioni dell’autorità di risoluzione nazionale e disciplina del fondo di risoluzione nazionale.&nbsp;Il D.Lgs. 181/2015 (“Decreto Modifiche”) invece modifica il Testo Unico Bancario (“TUB”) e il Testo Unico della Finanza (“TUF”) al fine di recepire le previsioni della Direttiva BRRD sui piani di risanamento e introdurre ulteriori modifiche connesse al nuovo regime della risoluzione. L’amministrazione straordinaria viene allineata alla disciplina europea e viene inoltre modificata la disciplina della liquidazione coatta amministrativa per adeguarla al nuovo quadro normativo.Entrambi i Decreti sono in vigore.<strong><em>Le novità introdotte</em></strong>a) Il ruolo di Banca d’Italia Il Decreto BRRD individua nella Banca d’Italia l’autorità nazionale dotata - in caso di dissesto o rischio di dissesto di un ente - dei poteri di prevenzione e pianificazione della gestione delle crisi bancarie, nonché di risoluzione degli enti. All’interno della Banca d’Italia è stata quindi istituita una nuova Unità di Risoluzione e Gestione della Crisi dotata delle necessarie competenze.b) Piani preventivi di risanamento e di risoluzione Le banche devono predisporre preventivamente un piano di risanamento, il quale deve individuare i rimedi attuabili al fine di ripristinare la situazione finanziaria in caso di significativo deterioramento: occorre una ricognizione della struttura legale ed aziendale, così da individuare le attività principali da preservare e da cedere in caso di dissesto, nonché le possibili situazioni da affrontare. La Banca d’Italia predispone invece un piano di risoluzione, il quale deve prevedere le misure che la stessa Banca d’Italia può adottare in caso di dissesto dell’ente, al fine di una risoluzione preordinata attraverso l’uso degli strumenti e dei poteri di risoluzione previsti dalla nuova normativa.c)La risoluzione La risoluzione è una misura che può essere adottata in caso di dissesto, quando interventi di ristrutturazione o ricapitalizzazione non siano in grado di risanare la situazione in tempi brevi ed in alternativa alla liquidazione coatta dell’ente, quando essa potrebbe pregiudicare la stabilità del sistema e l’interesse pubblico. La risoluzione è un processo di ristrutturazione gestito dalla Banca d’Italia, attraverso gli strumenti contemplati dalla Direttiva BRRD, finalizzato ad evitare interruzioni nella prestazione dei servizi della banca, a risanare i rami d’azienda che presentino prospettive di sostenibilità economica ed a liquidare quelli restanti. In questo contesto, la Banca d’Italia potrà: - cedere sul mercato una parte dell’attivo; - trasferire temporaneamente le attività e passività a una “banca ponte” per una successiva cessione sul mercato; - trasferire le sofferenze ad una “bad bank” (che ne gestirà la liquidazione); - ricorrere al c.d. “bail in” ossia “la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori”.d) Il bail-in Attraverso questo strumento, le risorse necessarie al fine di ricostituire l’equilibrio patrimoniale e finanziario della banca sono reperite al suo interno: la Banca d’Italia può infatti disporre la svalutazione e la conversione di alcune passività dell’ente sottoposto a risoluzione. Non sarà più lo Stato a coprire le perdite, quanto piuttosto – secondo una precisa gerarchia – gli azionisti, gli obbligazionisti ed i detentori di altri titoli, ed in ultimo i clienti. Sono escluse dal bail-in diverse passività, tra cui i depositi fino a 100.000 euro, alcune passività interbancarie e le passività garantite, compresi i covered bond. La Banca d’Italia può anche disporre l’esclusione di altre passività in relazione a situazioni specifiche. Le perdite residue possono essere trasferite ad un fondo di risoluzione interbancario che può intervenire nella misura massima del 5% del totale del passivo, a condizione che sia stato sottoposto a bail-in almeno l’8% delle passività totali.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><em>Fabio Marelli, </em><em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">fabio.marelli@advant-nctm.com</a></em>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 07 Jan 2016 05:28:45 +0100</pubDate>
                        <title>COMI e coordinamento di procedure di gruppo nel nuovo Regolamento n. 2015/848</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/comi-e-coordinamento-di-procedure-di-gruppo-nel-nuovo-regolamento-n-2015848</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Regolamento (UE) n. 2015/848 ha tenuto fermo il principio per cui ciascuna società è soggetta ad una procedura nello Stato Membro in cui si trova il proprio COMI, ma ha introdotto forme di cooperazione tra gli amministratori ed i giudici delle singole procedure.</em><strong><em>Il Regolamento (CE) n. 2000/1346</em></strong>Come noto, il vigente Regolamento, sotto il profilo della determinazione della competenza giurisdizionale internazionale ad aprire una procedura di insolvenza, stabilisce quale criterio per determinare il luogo di apertura della procedura principale il centro degli interessi principali del debitore (c.d. COMI), riconoscendo poi la possibilità di aprire procedure secondarie nei diversi Paesi membri in cui lo stesso debitore abbia eventuali “<em>dipendenze</em>”.Lo stesso Regolamento non prevede però regole specifiche per la determinazione del COMI quando il debitore sia una società avente sede legale in uno Stato membro e assoggettata al controllo di altra società situata in uno Stato membro diverso. In altri termini nulla dice relativamente all’insolvenza dei gruppi di società. Da tale carenza normativa consegue l’assoggettamento di ogni singola società facente parte del gruppo ad una diversa (e principale) procedura d’insolvenza, aperta in uno stato diverso e affidata a un amministratore diverso, con pesanti ricadute in termini di assenza di coordinamento tra le diverse procedure.<strong><em>Il Regolamento (UE) n. 2015/848</em></strong>Il nuovo Regolamento che entrerà in vigore nel 2017 ha inteso porre rimedio alle lacune che affliggevano la precedente normativa, non solo sotto il profilo dell’insolvenza dei gruppi.In particolare, se da un lato è stato mantenuto il riferimento al COMI quale criterio per la determinazione della competenza giurisdizionale ad aprire una procedura di insolvenza principale, dall’altro è stato precisato che come tale deve intendersi “<em>il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi</em>”: la “<em>riconoscibilità</em>” è quindi divenuta criterio guida, unitamente alla “<em>abitualità</em>”, nella determinazione del COMI, così recepimento i risultati cui era giunta la giurisprudenza comunitaria e nazionale (così la nostra Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 5945/2013Inoltre, rispetto alla precedente normativa, è stato migliorato il quadro procedurale per l’accertamento della competenza giurisdizionale, prevedendo che il giudice investito della procedura d’insolvenza debba esaminare d’ufficio la questione della propria competenza e poi specificare, nella sua decisione, su quale base la stessa si fonda.Sotto il profilo del COMI dei gruppi, il nuovo Regolamento non ha previsto una disciplina specifica, optando invece per l’introduzione di forme di cooperazione tra gli amministratori ed i giudici delle procedure delle diverse società del gruppo.<strong><em>Il commento</em></strong>Il Regolamento (UE) n. 2015/848 ha quindi previsto positivamente nuove forme di coordinamento tra i vari soggetti coinvolti nelle diverse procedure del gruppo, ma ha disatteso alcune delle proposte che erano state avanzate in dottrina e giurisprudenza: se da un lato, infatti, ha recepito il criterio della “<em>riconoscibilità</em>”, dall’altro, come sopra osservato, non ha elaborato una disciplina specifica per l’insolvenza transfrontaliera dei gruppi, preferendo affidarsi alle forme di coordinamento poc’anzi richiamate.A tale proposito giova ricordare che, prima dell’adozione del nuovo Regolamento, gli interpreti si erano adoperati nel tentativo di superare le difficoltà derivanti dall’approccio tradizionale giungendo a soluzioni che solo in parte offrivano risposte soddisfacenti. Un esempio di tale sforzo si può individuare&nbsp;nel c.d. “<em>Group Comi Approach</em>”, vale a dire quell’orientamento che, facendo ricorso a una sorta di finzione, “posizionava” il COMI delle società controllate nella medesima giurisdizione della capogruppo. Tuttavia tale orientamento presentava alcuni inconvenienti, i quali, con ogni probabilità, hanno spinto in riformatore europeo a non recepirlo nel nuovo Regolamento: in particolare, se da un lato il “<em>Group Comi Approach</em>” consentiva di creare un singolo foro per l’apertura della procedura principale d’insolvenza in riferimento a tutte le società del gruppo (con la nomina di un uno stesso amministratore in tutte le procedure), dall’altro, l’apertura della procedura principale delle società controllate in un luogo diverso da quello in cui le stesse svolgono la loro attività – trattandosi in questo caso di una “dipendenza” – lasciava aperta la possibilità che venissero aperte procedure territoriali secondarie, con la conseguenza di ritrovare i medesimi problemi di perdita di controllo da parte dell’amministratore della procedura principale.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><em>Fabio Marelli, </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: restructuring@advant-nctm.com&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 30 Nov 2015 03:26:03 +0100</pubDate>
                        <title>La fideiussione escussa pendente istanza ex art. 169-bis l.fall. è contratto pendente ?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-fideiussione-escussa-pendente-istanza-ex-art-169-bis-l-fall-e-contratto-pendente</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Milano con decisione del 17 settembre 2015 ha stabilito che l’escussione di una fideiussione nelle more della decisione su un’istanza di sospensione o scioglimento determina il venir meno delle condizioni per la concessione del provvedimento richiesto.</em><strong>Il caso</strong>Una società ha presentato motivata istanza di sospensione e quindi di scioglimento dei contratti pendenti aventi ad oggetto un finanziamento statale per l’investimento in una impresa straniera nonché, secondo lo schema tipico dei finanziamenti concessi da SIMEST S.p.A., della collegata fideiussione rilasciata da un istituto di credito in favore di SIMEST S.p.A. e del contratto di costituzione di pegno da parte della società in favore della banca a garanzia del credito di regresso di cui alla fideiussione.Dopo l’iniziale istanza di sospensione e dopo che il Tribunale aveva fissato il contraddittorio tra le parti, senza però provvedere sulla sospensione richiesta, SIMEST S.p.A. ha escusso la fideiussione. La società debitrice ha contestato l’escussione, intervenuta nonostante le previe diffide e, una volta presentata la proposta ed il piano di concordato, ha formulato richiesta di autorizzazione allo scioglimento dei contratti.Il Giudice Delegato ha concesso l’autorizzazione allo scioglimento.La banca ha proposto reclamo al Tribunale contestando l’applicabilità alla fattispecie della disciplina sui contratti pendenti nel concordato.<strong>Le questioni</strong>Diverse incertezze riguardano, come noto, l’individuazione dell’ambito di applicazione della disciplina dell’art. 169-<em>bis </em>l.fall. in tema di scioglimento ovvero sospensione di contratti in corso di esecuzione.Nel caso di specie si è posta una questione peculiare, in relazione alla sopravvenienza di fatti nella pendenza dell’istanza presentata dal debitore.<strong>La decisione del Tribunale</strong>Il Tribunale di Milano ha accolto il reclamo proposto dalla banca, affermando in sintesi (i) che l’escussione della fideiussione determina il venir meno della pendenza del contratto, intendendosi per pendenza rilevante ai fini dell’art. 169-<em>bis </em>l.fall. la condizione di bilaterale e almeno parziale inesecuzione degli obblighi contrattuali e (ii)&nbsp;che l’eventuale provvedimento di sospensione e/o scioglimento non potrebbe far retroagire i propri effetti al momento di presentazione della relativa istanza, bensì potrebbe disporre solamente <em>pro futuro.</em>Nel caso in cui, come avvenuto nel caso di specie, un debitore depositi istanza di autorizzazione alla sospensione ovvero allo scioglimento di un contratto pendente e, <em>medio tempore</em>, intervenga una situazione di integrale adempimento ovvero esaurimento degli effetti del contratto da parte di uno dei due contraenti, discende il venir meno della pendenza del contratto ai sensi dell’art. 169-<em>bis</em> l.fall., con conseguente impossibilità del Tribunale di pronunciarsi, dal momento che il deposito in sé dell’istanza non produce alcun effetto, per così dire, “conservativo” dello <em>status </em>di pendenza del contratto.<strong>Commento</strong>La pronuncia in esame – in una fattispecie in cui era applicabile l’art. 169-<em>bis </em>l.fall. nella formulazione antecedente alle recenti modifiche del d.l. n. 83/2015 – segue l’orientamento maggioritario, recepito nella disciplina oggi vigente, in tema di determinazione del momento di efficacia del provvedimento del Tribunale. Sotto questo aspetto la riforma ha senz’altro compiuto un determinante apporto in termini di certezza del diritto nelle procedure concordatarie, ma non ha affrontato il tema specifico che si è posto nella decisione qui esaminata.La soluzione offerta dal Tribunale di Milano può destare qualche perplessità, se si considera che viene così concesso alla controparte del debitore concordatario di frustrare unilateralmente gli effetti del provvedimento che viene richiesto al Tribunale di pronunciare.&nbsp;<em>Per ulteriori informazioni:</em><em>Fabio Marelli, fabio.marelli@advant-nctm.com</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 30 Nov 2015 03:22:48 +0100</pubDate>
                        <title>La cassazione boccia il concordato di gruppo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-cassazione-boccia-il-concordato-di-gruppo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La Corte di Cassazione, con sentenza del 13 ottobre 2015 n. 20559, ha affermato che non è ammissibile una domanda unitaria di concordato preventivo riguardante un gruppo di società, con unica proposta indifferenziata per i creditori delle diverse società, pur a fronte di distinzione formale delle masse attive e passive.</em><strong>Il caso</strong>Un gruppo societario – composto da una società in nome collettivo costituita <em>ad hoc </em>(“Newco”) e dai suoi quattro soci illimitatamente responsabili, società di capitali che avevano anche conferito alla Newco i rispettivi patrimoni attivi e passivi – proponeva domanda unitaria di ammissione al concordato preventivo dinnanzi al Tribunale di La Spezia.Avverso il decreto di omologazione del concordato, alcuni creditori proponevano reclamo, eccependo, <em>inter alia</em>, la violazione dell’art. 2740 c.c. e la mancata separazione tra le masse attive e passive delle singole società con conseguente danno per i creditori delle società più capienti.I reclami venivano rigettati dalla Corte d’Appello di Genova che riconosceva la meritevolezza e quindi l’ammissibilità del concordato fondato su un piano aziendale riferito all’impresa di gruppo, con gestione e trattazione procedurale unitaria del piano concordatario.Contro tale provvedimento i creditori proponevano ricorso in Cassazione.<strong>&nbsp;</strong><strong>Le questioni</strong>La decisione in esame affronta il tema dell’ammissibilità del concordato di gruppo nell’attuale sistema della legge fallimentare che, con particolare riferimento al concordato preventivo, non detta alcuna disciplina al riguardo che si collochi sulla falsariga di quella enunciata in tema di amministrazione straordinaria dagli artt. 80 e ss. della legge n.&nbsp;270/1999 o dall’art. 4-<em>bis</em> del d.l. n. 347/2003 sulla ristrutturazione di grandi imprese in stato di insolvenza.Le esigenze di coordinamento e definizione unitaria della crisi da parte di società diverse attraverso il concordato preventivo è spesso ineludibile, considerati gli intensi intrecci di relazioni economiche e finanziarie all’interno dei gruppi di società soggetti a direzione unitaria.La giurisprudenza di merito &nbsp;ha in prevalenza ritenuto ammissibile l’unificazione in unica procedura delle domande di concordato, con diverse sfumature in relazione a varie configurazioni della proposta concordataria e del piano.<strong>La decisione</strong>La Corte ha cassato senza rinvio il decreto di omologazione del concordato, sul presupposto che il giudizio non avrebbe potuto neppure essere proposto in quanto inammissibile, poiché la legge fallimentare non contempla il c.d. concordato preventivo di gruppo. Secondo la Cassazione, la domanda di concordato avrebbe dovuto riguardare ciascuna società singolarmente e non la Newco e le quattro società di capitali illimitatamente responsabili come tali, con conseguente presentazione di distinte domande e proposte, distinte adunanze dei creditori e distinti giudizi di omologazione.La Suprema Corte ribadisce la necessità di mantenere distinte le masse attive e passive delle singole società, ancorché sottoposte a direzione unitaria. Inoltre, secondo la Corte, pur a fronte di una distinzione formale delle masse, la creazione di una Newco mediante conferimento dei patrimoni delle singole società avrebbe comunque di fatto determinato una “commistione”, tale per cui i creditori delle diverse società sarebbero confluiti nelle medesime classi così che i creditori delle società meno capienti si trovavano inammissibilmente a concorrere con quelli delle società più capienti, in violazione dell’art. 2470 c.c.Secondo la Cassazione l’assenza di una disciplina legislativa specifica sul concordato di gruppo comporta la non ammissibilità di quelle soluzioni che, vuoi con interpretazioni estensive delle norme sui gruppi dettate in altri settori dell’ordinamento, vuoi attraverso operazioni straordinarie di fusione/incorporazione tra società controllante e controllate, cercano di attuare forme di “coordinamento” più o meno intense tra procedure di concordato di società appartenenti al medesimo gruppo.&nbsp;<strong>Il commento</strong>La decisione della Corte di Cassazione, se appare da un lato condivisibile in ordine alle esigenze di tutela dei creditori delle società più capienti del gruppo, dall’altro lato rappresenta una sorta di “passo indietro” rispetto al percorso giurisprudenziale che ormai da diversi anni ha condotto ad un progressivo riconoscimento del concordato di gruppo.In questo senso va ricordata, tra altre, la pronuncia del Tribunale di Palermo del 4 giugno 2014. In quel caso, la società proponente era una s.a.s. appositamente costituita avente come soci accomandatari illimitatamente responsabili alcune società di capitali e come socio accomandante un’impresa individuale. Il Tribunale di Palermo ha ritenuto ammissibile la proposta sul presupposto degli stretti legami patrimoniali, economici e finanziari delle società che giustificavano una valutazione sostanziale e che rendevano preferibile, a vantaggio dei creditori, una trattazione a livello procedurale unitario del concordato, sulla base di unica proposta, votazione ed omologazione.La differente impostazione della Cassazione si coglie nella determinazione aprioristica, in termini di legittimità ed inammissibilità della proposta, che non consente ai creditori di esprimere con il voto la propria valutazione di convenienza di una gestione unitaria del piano e della proposta (che peraltro i creditori avevano effettivamente approvato). Si può intuire che nel caso di specie la Cassazione non avesse altra via per impedire l’attuazione di un piano che era fondato su di una già intervenuta (e non invece condizionata all’intervenuta omologazione) commistione delle masse a seguito del conferimento nella Newco di attivi e passivi. Peraltro, la decisione non è fondata su questo specifico aspetto, mentre invece dichiara l’inammissibilità di qualsiasi proposta unitaria con unica votazione ed omologazione. Da questo punto di vista la decisione appare eccessivamente rigida e formalistica, dal momento che non sembra vi siano ostacoli insuperabili in casi in cui siano tenute formalmente distinte le attività e passività di ogni singola impresa e la proposta consenta ad ogni creditore di verificare la propria posizione creditoria in relazione alle singole masse e l’impatto della proposta concordataria sul relativo soddisfacimento rispetto all’alternativa della liquidazione fallimentare.<em>Per ulteriori informazioni:&nbsp;Fabio Marelli, <a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">fabio.marelli@advant-nctm.com</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Sat, 31 Oct 2015 17:00:55 +0100</pubDate>
                        <title>I beni su un’area demaniale marittima sono in proprietà superficiaria del Concessionario</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/i-beni-su-unarea-demaniale-marittima-sono-in-proprieta-superficiaria-del-concessionario-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con la sentenza n° 328 del 27 febbraio 2015, il TAR Toscana ha, infatti, enucleato un diritto di superficie in capo al concessionario di bene demaniale marittimo.Nel caso di specie, si trattava di una concessione avente ad oggetto l’occupazione dell’area demaniale marittima allo scopo di mantenere un locale in muratura adibito a bar-ristorante e gelateria.Dobbiamo tenere in considerazione che i principi del diritto della navigazione in materia si applicano – in questo settore – indistintamente agli impianti portuali come alle strutture ricreative sulle spiagge della Repubblica. Non deve quindi stupire che un principio dettato in materia di spiagge sia poi utilizzabile quando si parli di una installazione portuale.Il Comune aveva emesso degli ordini di introiti per i canoni relativi a tale concessione.La Concessionaria ha però proposto ricorso chiedendo l’annullamento di detti ordini di introiti in quanto basati – a suo avviso – su un convincimento errato.La Concessionaria sostiene, infatti, che avendo la concessione ad oggetto l’occupazione dell’area demaniale allo scopo di mantenere un locale in muratura ed essendosi la concessione rinnovata automaticamente, si deve ritenere «<em>perdurante la proprietà superficiaria del manufatto in questione da parte dell’odierno ricorrente</em>».E conseguentemente, «<em>in relazione a tale manufatto, avrebbero dovuto trovare applicazione i canoni tabellari di cui all’art. 1, comma 251, punto 1, lett. b), della legge n. 296/2006<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><strong>[1]</strong></a> e non già canoni commisurati ai valori di mercato, di cui al punto 2.1 del citato art. 1 comma. 251<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><strong>[2]</strong></a>, applicabili alle pertinenze demaniali</em>».Inoltre, si sarebbe dovuti pervenire alla stessa conclusione anche per i canoni relativi alle aree demaniali scoperte o temporaneamente occupate da manufatti precari amovibili.La ricorrente conclude affermando che «<em>i provvedimenti impugnati sarebbero erronei nella parte in cui con gli stessi si afferma che l’intera superficie occupata debba ritenersi a destinazione commerciale</em>».Il TAR abbraccia la tesi della concessionaria sostenendo, infatti, che è errato «<em>qualificare come pertinenze destinate ad attività commerciale quelli che invero sono manufatti di proprietà privata, per diritto di superficie, appartenenti alla società ricorrente</em>».Peraltro, «<em>il diritto a mantenere una costruzione sul suolo altrui è proprio l’oggetto del diritto di superficie</em>» previsto all’art. 952 c.c., «<em>con il risultato che siamo qui in presenza di un atto amministrativo che attribuisce al concessionario il diritto di superficie sugli immobili</em>».I beni pertanto non possono essere considerati di proprietà demaniale non essendo mai usciti dalla sfera di proprietà del Concessionario.Nel caso di specie, a complicare la situazione e forse a trarre in inganno l’Amministrazione è intervenuto il rinnovo della concessione.L’Amministrazione ha erroneamente creduto che il solo rinnovo automatico fosse sufficiente per far acquisire al demanio pubblico la proprietà del bene in questione.Il Consiglio di Stato ha però già chiarito con sentenza del 2010<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> che: «<em>in materia di concessioni demaniali marittime, il principio dell’accessione gratuita di cui all’art. 49 cod. nav., che fa salva ogni diversa determinazione contenuta nell’atto di concessione, non si applica qualora il titolo concessorio preveda forme di rinnovo automatico e preordinato in antecedenza rispetto alla data di naturale scadenza della concessione, tanto da configurare una vera e propria proroga, protraendosi il rapporto senza soluzione di continuità». </em>Non essendosi mai sciolta tale continuità nel caso in questione i beni non sono mai passati dalla proprietà del Concessionario alla proprietà del demanio pubblico.Il TAR ha quindi risolto la questione statuendo che «<em>la mancanza di proprietà demaniale esclude quindi in radice che si possa parlare di pertinenze demaniali marittime, mancando i presupposti di cui all’art. 29 del Codice della Navigazione, che definisce pertinenze del demanio marittimo le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, richiedendo quindi la titolarità della proprietà in capo dello Stato»</em>.Questa sentenza ha un notevole rilievo in quanto, molte Autorità Portuali tendono ad inserire, all’interno delle concessioni demaniali, clausole le quali prevedono, all’esito della costruzione di un nuovo manufatto, un incremento del canone per le maggiori volumetrie acquisite.La sentenza in esame evidenzia con chiarezza come tale prassi sia assolutamente illegittima.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a>Legge n. 296/2006 art. 1, comma 251, punto 1, lett. b) «<em>misura del canone annuo determinata come segue:</em><em>1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei, […], si applicano i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT maturati alla stessa data:</em><em>1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la categoria B;</em><em>1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadrato per la categoria A; euro 1,55 al metro quadrato per la categoria B;</em><em>1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B; […])</em>»<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a>Legge n. 296/2006 art. 1, comma 251, punto 2.1 «<em>per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento. L'importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo così determinato è ulteriormente ridotto delle seguenti percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto: fino a 200 metri quadrati, 0 per cento; oltre 200 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20 per cento; oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60 per cento. Qualora i valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del più vicino comune costiero rispetto al manufatto nell'ambito territoriale della medesima regione</em>».<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 maggio 2010, n. 3348</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-6232</guid>
                        <pubDate>Sat, 31 Oct 2015 17:00:52 +0100</pubDate>
                        <title>Si può ancora parlare di costi minimi obbligatori nel trasporto merci?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/si-puo-ancora-parlare-di-costi-minimi-obbligatori-nel-trasporto-merci-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Come noto il sistema italiano dei c.d. «<em>costi minimi di esercizio» </em>in materia di autotrasporto è stato dichiarato incompatibile con la normativa europea dalla Corte di Giustizia con sentenza del 4 settembre 2014.Il Governo Italiano, con legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015), ha incaricato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tenuto anche conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello Sviluppo Economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, di pubblicare e aggiornare nel proprio sito internet i «<em>valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi»</em>.Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha quindi provveduto, a partire dal mese di gennaio 2015, a pubblicare i suddetti valori indicativi (ancora oggi reperibili sul suo sito internet all'indirizzo: <a href="http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&amp;o=vd&amp;id=3990" target="_blank" rel="noreferrer">http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&amp;o=vd&amp;id=3990</a>).I valori in questione sono stati determinati attraverso l'indicazione, su base astratta, di specifiche voci di costo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.Tuttavia, neppure tali «<em>valori indicativi</em>» hanno incontrato il favore dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la quale li ha ritenuti costituire «<em>un sistema che di fatto può riprodurre il meccanismo dei costi minimi previsto nel precedente regime [...] reintroducendo un vincolo artificiale alla libera determinazione di prezzi e condizioni contrattuali</em>» (cfr. parere AGCM pubblicato sul Bollettino n. 27 del 27 luglio 2015, pubblicato sul sito ufficiale dell'Autorità al seguente indirizzo: <a href="http://www.agcm.it/bollettino-settimanale/7807-bollettino-272015.html" target="_blank" rel="noreferrer">http://www.agcm.it/bollettino-settimanale/7807-bollettino-272015.html</a>).A parere dell'Autorità, infatti, la decisione del Ministero configurava il rischio di agevolare un ampio coordinamento di settore, condizionando la libera contrattazione tra le parti e risultando in definitiva fortemente restrittivo della concorrenza.I valori indicati dal Ministero, per dirlo con parole dell'Autorità, comportavano «<em>un’artificiosa fissazione della principale componente del prezzo</em>» poiché forniscono agli operatori valori economici di riferimento e ne facilitano la concertazione su livelli potenzialmente superiori a quelli derivanti da scelte autonome dei singoli operatori, con effetti distorsivi della concorrenza anche con riferimento al commercio tra Stati membri dell’Unione Europea.A fronte di questa ennesima censura, il Ministero ha quindi cambiato radicalmente rotta e, con nota del 9 luglio 2015, ha pubblicato nuovi «<em>valori indicativi di riferimento&nbsp; dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto terzi</em>» (<a href="http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=23415" target="_blank" rel="noreferrer">http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=23415</a>).Pur mantenendo l'indicazione delle principali voci di costo applicabili, il Ministero ha fatto ricorso a elementi certi e oggettivi per la loro quantificazione.Ad esempio, per determinare il costo di acquisto degli automezzi viene fatto riferimento ai prezzi di listino delle case costruttrici e per il calcolo del costo della manodopera si rinvia ai contratti collettivi nazionali di lavoro.Tali modifiche sono state accettate dall'Autorità Garante che ne ha validato i contenuti in quanto non suscettibili di falsare il gioco della concorrenza (vedasi il comunicato pubblicato sul predetto Bollettino n. 27 del 27 luglio 2015 dell'Autorità).Il sistema dei costi minimi è stato quindi definitivamente archiviato e risultano caduti tutti i limiti capaci di turbare la libera determinazione dei corrispettivi del trasporto.La committenza e le imprese sono oggi libere di stabilire i corrispettivi in piena autonomia, senza soggiacere a vincoli di sorta.Nell'ambito della negoziazione dei contratti, potranno ovviamente essere prese in considerazione - <u>a livello indicativo e non più vincolante </u>- le voci di costo indicate dal Ministero.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Quali, ad esempio, il «<em>costo acquisto trattore» </em>pari a Euro 95.000, o il «<em>costo del lavoro di un autista</em>» pari a Euro 33.820.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Sat, 31 Oct 2015 17:00:42 +0100</pubDate>
                        <title>Quali garanzie possono essere richieste al terminalista?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/quali-garanzie-possono-essere-richieste-al-terminalista-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> statuisce all’art. 17, comma 1 che «<em>il concessionario deve garantire l’osservanza, degli obblighi assunti con l’atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare è determinato in relazione al contenuto, all’entità della concessione e al numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione a norma dell’articolo 47 lett. d) del codice»</em>Tale cauzione, come previsto dalla norma, in nessun caso potrà avere un importo «<em>inferiore a due annualità del canone</em>»<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.Dall’analisi della disposizione pare che la cauzione venga prestata per garantire gli obblighi assunti con l’atto di concessione e, in modo particolare, per garantire l’obbligo di pagamento del canone.Con l’approvazione della legge n° 84/1994 la disciplina delle concessioni demaniali è stata integrata.La Legge portuale prevede, infatti, all’articolo 18, comma 6 che «<em>ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i destinatari dell’atto concessorio: </em></p><ol> <li><em>presentino, all’atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all’incremento dei traffici e alla produttività del porto; […]».</em></li></ol><p>Quindi, dopo il 1994 per ottenere una concessione bisogna presentare insieme alla domanda un programma di attività, nel quale dovrà essere previsto l’incremento dei traffici e della produttività del porto che il terminalista si impegna ad ottenere. Tale programma dovrà essere, come dice la stessa norma, «<em>assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio</em>».Da qui, nasce spontaneo un dubbio: la garanzia adesso non copre soltanto il pagamento del canone, ma è anche volta a coprire l’eventuale mancato incremento dei traffici?Cosa succede, quando un terminalista non riesce a rispettare quanto previsto dal proprio programma di attività oppure non effettua tutti gli investimenti ivi previsti?Dovrà rispondere del mancato adempimento delle obbligazioni con la cauzione o la fideiussione?Se le risposte a tutte le summenzionate domande fossero «si», si porrebbe il problema della quantificazione del quantum da cauzionarsi ed eventualmente da detrarsi dalla garanzia prestata.Non constando precedenti si deve lavorare di fantasia. Si dovrebbe dunque quantificare l’eventuale danno arrecato all’Autorità Portuale dall’inadempimento degli obblighi di traffico previsti nel programma di attività del Concessionario. Tale esercizio risulta piuttosto difficile, in quanto non vi sono norme che prevedano una formula per la determinazione del danno in questi termini.Infatti, non si comprende come si dovrebbe calcolare tale danno. Si devono calcolare le mancate entrate: tassa di ancoraggio, tassa portuale, dazi doganali, ecc.?Si è in grado di stabilire l’esatto ammontare di tali mancate entrate? Tale calcolo, infatti, risulta quasi impossibile considerando che manca quantomeno un dato fondamentale: quante navi si devono considerare nel calcolo? Che tipo di merce sarebbe transitata per il terminal?Non avendo dei dati certi sul danno per cui dovrebbe rispondere il terminalista, ci verremo a trovare davanti ad una fideiussione omnibus, in quanto non sarebbe possibile prevedere un importo massimo garantito.Come ormai assodato dalla giurisprudenza, tali garanzie non possono che considerarsi nulle<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.Infine, ci si deve chiedere se sia giusto che il terminalista risponda di tutti questi obblighi senza avere alcuna limitazione della propria responsabilità.Dobbiamo quindi dedurre che non potendosi il terminalista gravare di obblighi illimitati, le cauzioni richieste non possano o meglio non debbano essere riferite agli obbiettivi di traffico proposti nel programma di attività?La risposta, nell’attuale ordinamento portuale, è senz’altro si.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> D.P.R. n. 328 del 15 febbraio 1952<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> D.P.R. n. 328/1952, art. 17, c. 4<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Cass. Civ. Sez. I, 9 febbraio 2007, n. 2871</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <guid isPermaLink="false">news-6234</guid>
                        <pubDate>Sat, 31 Oct 2015 17:00:35 +0100</pubDate>
                        <title>Il deferimento della Francia per gli aiuti illegittimi alle compagnie aeree</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-deferimento-della-francia-per-gli-aiuti-illegittimi-alle-compagnie-aeree-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il deferimento della Francia innanzi alla Corte di Giustizia dell’UE, del 27 luglio 2015<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, consegue al mancato recupero degli aiuti concessi nei tre aeroporti di Pau, Nîmes e Angoulême ai vettori aerei Ryanair e Transavia, aiuti giudicati dalla Commissione Europea incompatibili con le regole del mercato unico.L’importo da recuperare è stato quantificato in 10 milioni di euro, calcolato sulla base dei contratti siglati dalle compagnie aeree con i gestori degli aeroporti locali, avendo i vettori beneficiato di un indebito vantaggio economico, che - secondo la Commissione - doveva essere recuperato per correggere la distorsione della concorrenza.L’odierno provvedimento di deferimento trae origine da precedenti decisioni adottate dalla Commissione nel 2014 e riguardanti il sostegno pubblico concesso ad aeroporti e compagnie aeree nell’ambito della strategia di modernizzazione degli aiuti di stato (Comunicazione della Commissione 2014/C 99/03 - <em>Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree</em>); ciò in ragione dell’importanza degli aeroporti regionali, riconosciuta dalla Commissione, per l’accessibilità locale e lo sviluppo economico, nonché per la necessità di preservare un piano di parità nel settore.Tuttavia, nei casi di Pau, Nîmes e Angoulême, la Commissione ha concluso che Ryanair, e, nel caso di Pau, Transavia, abbiano ricevuto aiuti di Stato incompatibili con le norme UE.Dall’analisi della Commissione risulta che le due compagnie abbiano pagato meno costi aggiuntivi legati alla loro presenza in aeroporto ed abbiano, pertanto, beneficiato di un indebito vantaggio economico, falsando la concorrenza nel mercato unico.Sicché, Bruxelles aveva chiesto alla Francia di recuperare dai vettori aerei gli aiuti ricevuti, al fine di stabilire la parità, quantificando in € 0,87 milioni l’importo dovuto per l’aeroporto di Angoulême (da Ryanair e AMS congiuntamente), € 2,8 milioni per l’aeroporto di Pau (€ 0,42 milioni da Ryanair, € 1,97 milioni da Ryanair e AMS congiuntamente e € 0,43 milioni da Transavia) e € 6,3 milioni per l’aeroporto di Nîmes (da Ryanair e AMS congiuntamente).Tuttavia, Parigi, sebbene avesse inviato gli ordini di recupero, non era riuscita a recuperare le suddette somme, in quanto gli ordini erano stati impugnati da parte dei beneficiari: in tali fattispecie - secondo il diritto francese - gli ordini devono essere sospesi automaticamente in caso di ricorso.Sicché, la normativa francese risulta essere in contrasto con la consolidata giurisprudenza europea sull’attuazione delle decisioni di recupero dagli Stati membri, che impedisce ai giudici nazionali di sospendere la decisione in merito ai ricorsi contro gli ordini di riscossione, con la conseguente permanenza in capo allo stato francese dell’obbligo di recupero degli aiuti.Il deferimento si è quindi reso necessario in quanto la distorsione di concorrenza creata dall’aiuto risulta essere in contrasto con l’articolo 14<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> del Regolamento CE n. 659/99 che prescrive il recupero degli aiuti illegali o incompatibili, richiedendo che gli Stati membri agiscano in modo efficace e senza indugio nei confronti del beneficiario.La violazione delle norme UE sugli aiuti di stato ha dunque legittimato la Commissione ad adire direttamente la Corte di Giustizia UE, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).Ma il deferimento francese non risulta essere un caso isolato: da ultimo, la Commissione ha infatti esteso il campo della sua indagine in materia di aiuti di stato anche all’aeroporto di Klagenfurt (Austria).Come evidente, la questione degli aiuti agli aeroporti regionali ha una notevole rilevanza anche in Italia (si veda, ad es., l’indagine svolta dalla Commissione sull’aeroporto di Alghero).La posizione degli enti territoriali italiani, formalizzata in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (da ultimo in data 7 maggio 2015) è quella di sostenere che il finanziamento pubblico dei piccoli e micro aeroporti, aventi traffico medio annuo inferiore a 200 mila passeggeri, non configuri aiuto di Stato in quanto incapace di incidere sulla concorrenza tra Stati membri.Questa posizione era stata in precedenza fatta propria dalla Commissione, che aveva ad esempio ritenuto, nel luglio 2010, che l’aiuto all’aeroporto dello Stretto (Reggio Calabria) fosse legittimo in quanto finalizzato a migliorare l’accessibilità all’aeroporto, producendo peraltro effetti distorsivi limitati in ragione della distanza con gli altri aeroporti maggiore di 100km.L’impressione è, tuttavia, che con l’emanazione delle nuove Linee Guida, l’approccio della Commissione sia più rigoroso e volto a privilegiare, rispetto alla promozione dello sviluppo economico regionale, la necessità di evitare la duplicazione di aeroporti non redditizi, lo spreco di risorse pubbliche e la creazione di indebite distorsioni della concorrenza.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> E’ opportuno sottolineare che dall'inizio del 2014, e prima delle decisione in esame, la Commissione aveva già adottato undici decisioni in materia di aiuti di Stato agli aeroporti e/o a compagnie aeree: Berlino Schönefeld (IP/14/173), Aarhus (IP/14/174), Marsiglia (IP/14/175), Ostrava (IP/14/176), Groningen (IP/14/403), Stretto (IP/14/660), Isole Scilly (IP/14/533), Isole Canarie (IP/ 14/401), Verona (IP/14/402), Gdynia (IP/14/138) e Dubrovnik (Caso SA.38168).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Cfr. art. 14, rubricato “Recupero degli aiuti” dispone che: “<em>1. Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario (in seguito denominata «decisione di recupero»). La Commissione non impone il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario. 2. All'aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data di recupero. 3. Fatta salva un'eventuale ordinanza della Corte di giustizia delle Comunità europee emanata ai sensi dell'articolo 185 del trattato, il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto comunitario</em>”.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Sat, 31 Oct 2015 17:00:17 +0100</pubDate>
                        <title>Alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione in materia di trasporti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/alcune-recenti-sentenze-della-corte-di-cassazione-in-materia-di-trasporti-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Segnaliamo ai nostri lettori alcune recenti sentenze emesse dalla Corte di Cassazione in materia di trasporti.</p><ol> <li><strong> La clausola FILO (<em>free in / liner out</em>) è una «<em>clausola di spese</em>», che non incide sul regime di responsabilità del vettore marittimo</strong></li></ol><p>La Corte di Cassazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, aderendo ad un orientamento ormai consolidato (seppur in relazione ad altre clausole analoghe quali la FIO (<em>free in and out</em>) a la FIOS (<em>free in and out stowed</em>), ha ritenuto la clausola FILO<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>(<em>free in / liner out</em>) una clausola di natura esclusivamente economica, avente ad oggetto l’individuazione dei compensi e dei rimborsi dovuti al vettore marittimo, e come tale non idonea ad incidere sul regime di responsabilità di quest’ultimo.Nel caso in esame, la ricevitrice di una spedizione di rotoli laminati d’acciaio - giunti a destino deformati - aveva convenuto in giudizio l’impresa che si era occupata della caricazione a bordo dei predetti rotoli, sostenendo che - in forza della clausola FILO - quest’ultima avesse agito quale ausiliaria del caricatore e non del vettore.Il corretto inquadramento dell’impresa che aveva caricato la merce a bordo risultava essenziale al fine di determinare il termine di prescrizione applicabile nella fattispecie. Qualora l’impresa fosse stata ritenuta un’ausiliaria del caricatore, infatti, il termine di prescrizione sarebbe stato quello biennale previsto dalla normativa in materia di appalto di servizi (art. 1667 cod. civ.). Al contrario, nel caso in cui l’impresa in parola fosse stata qualificata quale ausiliaria del vettore marittimo avrebbe trovato applicazione la disciplina dettata dalla Convenzione di Bruxelles, con conseguente previsione del termine di decadenza annuale.Al riguardo, la Suprema Corte ha ribadito come in base alla Convenzione di Bruxelles (art. 3) ed al Codice della Navigazione (art. 442), l’attività di caricazione e stivaggio della merce abbia natura accessoria al trasporto e rientri pertanto nella sfera di responsabilità del vettore marittimo, a nulla rilevando - al riguardo - il contenuto della clausola FILO.Tale clausola, infatti, non è idonea a sollevare il vettore dalla responsabilità che gli deriva dalle norme sopra citate.L’impresa addetta alla caricazione della merce aveva pertanto operato quale ausiliaria del vettore nell’ambito del contratto di trasporto, con conseguente applicabilità del termine di prescrizione annuale.Questa sentenza ci ricorda come le clausole relative al nolo siano clausole sulle spese e non sulla responsabilità del vettore marittimo. Occorre tenere a mente questa considerazione per evitare di vedere prescritto un reclamo a causa di un’errata valutazione circa l’effettiva portata delle clausole sopra citate.</p><ol start="2"> <li><strong> Se il destinatario non si presenta alla scaricazione e la merce viene quindi depositata dal vettore marittimo in un magazzino in attesa della riconsegna, da quali norme è regolata la responsabilità del vettore marittimo? </strong></li></ol><p>La risposta ci giunge da una recente sentenza della Corte di Cassazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, avente ad oggetto un caso in cui la merce scaricata e non ritirata, dopo essere stata depositata presso un magazzino, era stata venduta dalla Dogana in quanto ritenuta abbandonata. Nella vicenda in commento, la mittente della spedizione aveva poi convenuto in giudizio il vettore per vedersi risarcito il danno conseguente alla vendita coattiva della merce.In primo grado, il vettore era andato esente da responsabilità in quanto il Tribunale aveva ritenuto applicabile, nel caso di specie, la disciplina prevista dalle Regole dell’Aja-Visby, dichiarando di conseguenza decaduta la mittente dal diritto di agire nei confronti del vettore atteso l’avvenuto decorso del termine annuale previsto dalla predetta normativa.La Suprema Corte, confermando la sentenza di appello, ha invece escluso l’applicabilità della sopra citata disciplina, ribadendo come le Regole dell’Aja-Visby abbiano ad oggetto esclusivamente il trasporto via mare, il quale ha come momento iniziale la caricazione delle merci e come momento finale la loro scaricazione e riconsegna. Con riferimento alla riconsegna, la Suprema Corte ha precisato come questa possa avvenire senza soluzione di continuità rispetto alla scaricazione, oppure con una soluzione di continuità, ma che non comporti lo svolgimento di un’attività ulteriore rispetto al trasporto da parte del vettore<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.Nella fattispecie, il vettore aveva concluso un contratto di deposito (attività evidentemente ulteriore rispetto al trasporto) e pertanto la sua responsabilità non risultava più disciplinata dalle Regole dell’Aja-Visby, bensì dalle norme del codice civile relative al deposito, con conseguente venir meno del termine di decadenza annuale previsto dalla normativa pattizia.Questa pronuncia trae da un principio noto (le Regole dell’Aja-Visby hanno ad oggetto unicamente il trasporto via mare) la soluzione concreta di un caso di sicuro interesse per gli operatori. Ancora una volta, la corretta individuazione della normativa applicabile risulta fondamentale per valutare i termini di prescrizione di un reclamo.</p><ol start="3"> <li><strong> La girata della polizza di carico in favore dello spedizioniere non fa di quest’ultimo uno spedizioniere-vettore</strong></li></ol><p>La Corte di Cassazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> ci ha fornito un ulteriore chiarimento in merito al tema della corretta individuazione dello spedizioniere vettore.Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, un vettore marittimo aveva convenuto in giudizio uno spedizioniere al fine di ottenere da quest’ultimo il pagamento degli importi dovuti per la detenzione e l’uso di alcuni container. L’azione del vettore si fondava sulla circostanza che la merce trasportata era stata ritirata dal predetto spedizioniere, al quale la committente del trasporto aveva appositamente girato la polizza di carico.Secondo la tesi del vettore marittimo, la girata della polizza di carico in favore dello spedizioniere, legittimando quest’ultimo al ritiro della merce, aveva determinato una successione negli obblighi derivanti dal contratto di trasporto, rendendo di fatto lo spedizioniere uno spedizioniere vettore, come tale tenuto a corrispondere al vettore marittimo i costi del trasporto.Al riguardo, la Corte di Cassazione ha ribadito come l’oggetto essenziale del contratto di spedizione sia rappresentato dalla conclusione di un contrato di trasporto da parte dello spedizioniere, precisando come quest’ultimo possa inoltre svolgere ulteriori attività (quali il ritiro e la custodia della merce) senza acquisire la veste di spedizioniere vettore. Tale qualifica, infatti, viene assunta soltanto dallo spedizioniere che assume l’obbligazione di eseguire il trasporto.Per la Suprema Corte, la girata della polizza di carico in favore dello spedizioniere e la conseguente legittimazione di quest’ultimo al ritiro della merce non poteva e non può essere ritenuta indice dell’assunzione, da parte dello spedizioniere, degli obblighi derivanti dal contratto di trasporto.Nel caso di specie, pertanto, non si era in presenza di uno spedizioniere vettore, bensì di un mero spedizioniere.Questa pronuncia ci mostra come la sussistenza del diritto cartolare ad esigere la riconsegna della merce - tramite lo strumento della girata della polizza di carico - non determini automaticamente in capo al titolare del predetto diritto l’assunzione degli obblighi derivanti dal contratto di trasporto.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Corte di Cassazione, 10 giugno 2015, n. 12087.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> In base alla clausola FILO, la caricazione avviene a rischio del caricatore, mentre la scaricazione avviene a cura e rischio del vettore. Ne consegue che i costi di caricazione non sono inclusi nel nolo, mentre lo sono quelli relativi alla scaricazione.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Corte di Cassazione, 19 marzo 2015, n. 5488.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> In termini pratici, la custodia delle merci (a cura diretta o indiretta) da parte del vettore.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Corte di Cassazione, 20 giugno 2014, n. 14089.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 30 Oct 2015 03:55:30 +0100</pubDate>
                        <title>Vincolante lo stanziamento del piano per gli oneri di assistenza legale nel concordato preventivo?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/vincolante-lo-stanziamento-del-piano-per-gli-oneri-di-assistenza-legale-nel-concordato-preventivo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Como, con provvedimento in data 27 maggio 2015, ha consentito al liquidatore giudiziale a stipulare un accordo transattivo con l’avvocato che aveva assistito la società nel concordato, nonostante il parere contrario del comitato dei creditori.</em><strong>Il caso</strong>Il liquidatore giudiziale nella fase di attuazione di una concordato preventivo proponeva istanza al giudice delegato per essere autorizzato alla stipulazione di una transazione con il legale che aveva assistito la stessa società debitrice, il cui credito compariva, oltre che nella proposta concordataria e nell’attestazione <em>ex </em>art. 161, terzo comma, l.fall., anche nella relazione del commissario giudiziale <em>ex</em> art. 172 l.fall.L’autorizzazione veniva richiesta anche in considerazione del fatto che il comitato dei creditori aveva espresso parere negativo alla transazione.<strong>Le questioni</strong>Le questioni che vengono in rilievo riguardano essenzialmente:</p><ul> <li>la possibilità di ridefinire in via transattiva gli importi dei crediti nella fase di liquidazione della procedura di concordato preventivo con cessione dei beni;</li> <li>la vincolatività del parere del comitato dei creditori in merito all’opportunità della transazione.</li></ul><p><strong>La decisione</strong>Con riferimento alla prima questione, il giudice delegato ritiene che non vi siano ragioni per escludere l’ammissibilità della transazione. Ciò in quanto nella procedura di concordato preventivo, a differenza del fallimento (i) non si verifica alcun spossessamento del debitore, che può continuare a disporre dei propri diritti, (ii) non vi è una fase di accertamento dei crediti, (iii) permane la legittimazione processuale del debitore e conseguentemente (iv) la risoluzione delle controversie sui crediti devono essere risolte in un ordinario giudizio, nel corso del quale il debitore ed il creditore possono addivenire ad un accordo transattivo.Il giudice delegato ritiene però che la definizione in via transattiva di una posta debitoria non possa tradursi in un’occulta modificazione della proposta concordataria approvata dai creditori (nel caso di specie, il giudice rileva come il maggior onere di assistenza legale, che trovava capienza nel fondo imprevisti stanziato nel piano, era stato evidenziato dal commissario nella propria relazione <em>ex </em>art. 172 l.fall. ed i creditori avevano quindi espresso il proprio consenso informato sulla proposta di concordato).Infine, il giudice delegato rileva che il parere del comitato dei creditori non è vincolante, atteso che l’art. 182 l.fall. ne richiede l’autorizzazione solo per gli atti previsti dal quarto comma (alienazione di beni tra cui aziende, immobili, beni mobili registrati), e considerato che non è richiamato l’art. 35 l.fall. che, con riferimento al fallimento, prevede l’autorizzazione del comitato dei creditori per gli atti di straordinaria amministrazione del curatore.&nbsp;<strong>Il commento</strong>La decisione del Tribunale di Como è senz’altro condivisibile, in quanto conforme ai principi ed alle regole che governano la procedura di concordato preventivo.È pacifico infatti che l’entità di qualsiasi posta passiva indicata nel piano di concordato non è vincolante per i creditori che – indipendentemente da qualsiasi diversa valutazione del commissario giudiziale ovvero determinazione assunta dal giudice delegato ai soli fini del voto – restano liberi di coltivare le proprie pretese in un giudizio ordinario, ai fini della partecipazione ai riparti, nella fase della attuazione del concordato omologato. Ciò anche nel concordato con cessione dei beni, che presenta le maggiori similitudini con la liquidazione fallimentare, anche per via del richiamo di molte delle relative norme.Proprio da questo punto di vista si segnala la decisione del Tribunale, là dove traccia i confini dei richiami normativi alla disciplina del fallimento ed esclude sia applicabile la regola che sottopone la conclusione di accordi transattivi all’autorizzazione del comitato dei creditori.L’unico limite a cui il Tribunale fa cenno è quello secondo cui un diverso accordo sui crediti non si può tradurre in una sorta di “modifica occulta” della proposta concordataria già approvata dai creditori. C’è da chiedersi se la decisione del Tribunale sarebbe rimasta la stessa se, nel caso di specie, si fosse posto effettivamente un tema di consenso informato dei creditori: prevalgono questi ultimi principi ovvero quelli – su cui pure il Tribunale fonda la propria decisione – dell’assenza di vincoli decisori sui crediti nella fase di liquidazione ? L’impressione è che un limite all’accertamento di un maggior credito potrebbe risiedere (trattandosi di situazione relativa allo stesso legale che ha contribuito a predisporre la domanda di concordato) solo in un riconoscimento confessorio da parte del creditore, che verosimilmente non era ravvisabile nel caso esaminato dal Tribunale.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Per ulteriori informazioni:&nbsp;Fabio Marelli, fabio.marelli@advant-nctm.comPer ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 30 Oct 2015 03:53:53 +0100</pubDate>
                        <title>Il curatore può sciogliere il preliminare di vendita se è stata trascritta la domanda di adempimento?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-curatore-puo-sciogliere-il-preliminare-di-vendita-se-e-stata-trascritta-la-domanda-di-adempimento</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Con la sentenza 16 settembre 2015, n. 18131 le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto un contrasto risalente, affermando che il curatore fallimentare del promittente venditore non può sciogliere il preliminare ex art. 72 l.f. se il promissario acquirente ha trascritto, prima del fallimento, una domanda ex art. 2932 c.c.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><strong>Il caso</strong>Il Tribunale in primo grado ha accolto la domanda di adempimento trascritta prima del fallimento e disposto il trasferimento della proprietà, rigettando l’eccezione del curatore che aveva esercitato il potere di scioglimento dal contratto preliminare.La sentenza è stata confermata in appello, con la condanna della società fallita al risarcimento dei danni per la mancata disponibilità dell’immobile oggetto di un contratto preliminare di compravendita.Il curatore ha quindi proposto ricorso per cassazione.<strong>Le questioni</strong>È discussa la possibilità per il curatore fallimentare di esercitare la facoltà di cui all’art. 72 l.fall., di sciogliersi dal contratto preliminare con il quale l’imprenditore poi fallito ha promesso in vendita un immobile a un terzo, anche nel caso in cui il promissario acquirente abbia trascritto, anteriormente al fallimento, la domanda <em>ex</em> art. 2932 c.c., volta ad ottenere dal giudice una pronuncia costitutiva del trasferimento che tenga luogo del contratto rimasto inadempiuto.<strong>&nbsp;</strong><strong>La decisione della Corte</strong>La Corte di Cassazione premette alcune precisazioni in tema di trascrizione della domanda proposta <em>ex</em> art. 2932 c.c., ricordando che l’art. 2652, primo comma, n. 2), c.c. stabilisce che devono essere trascritte le domande dirette a ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre e che la trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente contro il convenuto, ed inoltre che la trascrizione ha conferito al contratto preliminare lo stesso effetto, sia pure differito, del contratto definitivo.La Suprema Corte afferma che al curatore è riconosciuta la facoltà di scelta di subentrare nel contratto preliminare pendente o di sciogliersi dallo stesso ai sensi dell’art. 72, l.f., e che un tale potere di natura sostanziale rimane integro pur dopo la proposizione di una domanda di esecuzione in forma specifica da parte del promissario acquirente.Il tema controverso riguarda quindi l’efficacia della domanda giudiziale verso il promissario acquirente che abbia anteriormente trascritto la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto.Le Sezioni Unite traggono le seguenti conclusioni: se la domanda è stata trascritta prima del fallimento, l’esercizio del diritto di scioglimento da parte del curatore non è opponibile al promissario acquirente a norma dell’art. 2652 c.c., primo comma, n. 2.<strong>Il commento</strong>Sulla questione affrontata dalle Sezioni Unite si era in passato formato un indirizzo consolidato, definito addirittura “granitico” dalla dottrina, che attribuiva al curatore la facoltà di sciogliersi dal contratto preliminare di vendita concluso dal fallito e non ancora eseguito, facoltà che poteva essere esercitata fino all’avvenuto trasferimento del bene, cioè fino all’esecuzione del contratto preliminare o al passaggio in giudicato della sentenza costitutiva (si vedano, ad es., Cass. 2703/1995, 4358/1997, 17257/2002, 7070/2004 e Cass. S.U. n. 239/1999), e che quindi non riteneva di ostacolo a tale scelta né la trascrizione del preliminare né la trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica cui il contraente <em>in bonis</em> avesse provveduto prima del fallimento del promittente venditore.Tale orientamento è stato sconfessato per la prima volta, nel 2004, da una pronuncia delle Sezioni Unite, le quali, con un’autentica frattura rispetto al passato, hanno enunciato il principio secondo cui la sentenza che accoglie la domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto, anche se trascritta successivamente, è opponibile alla massa dei creditori se la domanda era stata trascritta prima del fallimento.Tuttavia, le sezioni semplici hanno alternato decisioni difformi, continuando a seguire il precedente indirizzo (cfr. Cass. nn. 20451/2005, 28479/2005, 46/2006, 542/2006, 33/2008 e 17405/2009), e decisioni conformi (cfr. Cass. nn. 15218/2010, 16660/2010 e 27093/2011).&nbsp;&nbsp;&nbsp;Per ulteriori informazioni:&nbsp;Fabio Marelli, fabio.marelli@advant-nctm.comPer ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: restructuring@advant-nctm.com&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 30 Oct 2015 03:50:56 +0100</pubDate>
                        <title>Trasferimento del ramo d’azienda prima della domanda e concordato con continuità aziendale: continua il contrasto in giurisprudenza</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/trasferimento-del-ramo-dazienda-prima-della-domanda-e-concordato-con-continuita-aziendale-continua-il-contrasto-in-giurisprudenza</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Due recenti decisioni del Tribunale di Rovereto (16 luglio 2015) e del Tribunale di Rimini (1° ottobre 2015), sono giunte ad opposte conclusioni nei casi, assimilabili dal punto di vista della fattispecie, di affitto e di conferimento del ramo d’azienda.</em><strong>Il caso</strong>a) Nella fattispecie esaminata dal <u>Tribunale di Rovereto</u> una società depositava una domanda di concordato che prevedeva la prosecuzione dell’attività d’impresa a mezzo del conferimento, posto in essere prima della domanda di ammissione alla procedura, di un ramo d’azienda in una <em>newco </em>interamente partecipata dalla società e la cessione ai creditori, mediante liquidazione, di tutti i beni non funzionali all’attività aziendale. L’Agenzia delle Entrate promuoveva opposizione all’omologazione contestando la convenienza e la fattibilità economica del concordato.b) Nella fattispecie esaminata dal <u>Tribunale di Rimini</u> una società depositava una domanda di concordato fondata sulla realizzazione del compendio immobiliare e degli altri attivi, sulla cessione dell’azienda, nonché sull’incasso dei canoni di affitto dell’azienda. Contro il decreto di omologa si opponevano due creditori contestando, tra altro, la fattibilità economica del concordato, l’irragionevole durata del termine previsto per l’attuazione del piano, la necessità di procedure competitive.<strong>Le questioni</strong>Le questioni affrontate attengono alla possibilità di qualificare un concordato “con continuità aziendale” anche quando la cessione dell’azienda ovvero l’affitto della stessa siano già avvenuti, <em>ante</em> ricorso per ammissione al concordato, e quindi in assenza di prosecuzione diretta dell’attività di impresa da parte del debitore nel corso della procedura.<strong>La decisione del Tribunale</strong>a) Il <u>Tribunale di Rovereto</u> ha respinto le opposizioni e omologato il concordato preventivo. Il Tribunale rileva che l’art. 186<em>-bis</em>, prevedendo che la prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del debitore possa avvenire tramite la cessione dell’azienda ovvero il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società anche di nuova costituzione, non specifica in quale momento debbano avvenire tali operazioni. La decisione in oggetto chiarisce che, nell’ambito di un concordato preventivo in continuità, il conferimento in una società di nuova costituzione di un ramo d’azienda, realizzato prima del deposito dell’istanza di ammissione, se previsto e confermato nel piano, è da considerarsi coerente con il disposto dell’art. 186-<em>bis</em>fall., purché funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.b) A conclusioni opposte è giunto invece il <u>Tribunale di Rimini</u> che ha affermato che la stipula di un contratto di affitto d’azienda da parte della società concordataria anteriormente al deposito di una domanda di concordato che preveda una scadenza ben precisa ed una clausola in forza della quale gli organi della procedura possano in ogni caso promuoverne lo scioglimento, non snatura il carattere liquidatorio del concordato essendo funzionale ad impedire la perdita dell’avviamento aziendale e a renderne più agevole la vendita.<strong>Il commento</strong>L’inquadramento della fattispecie in esame nell’ambito del concordato con continuità aziendale assume oggi notevole rilievo poiché, a seguito delle novità introdotte dal D.L. 83/2015, convertito in legge 132/2015, è stata introdotta una soglia minima di soddisfacimento dei creditori chirografari pari al 20%, che non è applicabile al solo concordato con continuità aziendale.L’art. 160 l.fall. rinvia alla definizione dell’art. 186-<em>bis </em>l.fall. il quale fa riferimento al contenuto del piano concordatario, che deve prevedere alternativamente:</p><ul> <li>la prosecuzione dell’attività di impresa, oppure</li> <li>la cessione o conferimento dell’azienda in esercizio.</li></ul><p>La definizione ricomprende espressamente, quindi, sia ipotesi in cui le risorse da destinare ai creditori vengono ricavate dai flussi di cassa generati dalla prosecuzione dell’attività di impresa, senza una liquidazione dei beni (c.d. continuità “diretta”), sia ipotesi in cui viceversa il complesso aziendale in esercizio viene ceduto unitariamente nell’ambito di un piano di liquidazione di tutti gli attivi (c.d. continuità “indiretta”). Il concordato “con continuità aziendale” è quindi perfettamente compatibile (nella forma della continuità “indiretta”) con il concordato con cessione dei beni o comunque liquidatorio: ciò che rileva è la conservazione dell’azienda in esercizio dal punto di vista oggettivo e non soggettivo.Le incertezze permangono per quanto riguarda la previsione di un periodo di affitto di azienda, in particolare quando l’affitto sia divenuto efficace prima della presentazione della domanda di concordato: in tal caso, infatti, non vi è prosecuzione dell’attività di impresa in corso di procedura, ma è pur sempre prevista la cessione dell’azienda “in esercizio”, ad opera però dell’affittuario e non del debitore (in giurisprudenza, tra le più recenti, Trib. Roma 24 marzo 2015, Trib. Bolzano 10 marzo 2015, Trib. Vercelli 13 agosto 2014 e Trib. Mantova 19 settembre 2013 ritengono si tratti di concordato “con continuità”; in senso contrario, Trib. Ravenna 22 ottobre 2014, Trib. Busto Arsizio 1 ottobre 2014 e Trib. Patti 12 novembre 2013).Se in passato la disciplina applicabile al concordato “con continuità aziendale” sembrava effettivamente presupporre una prosecuzione almeno temporanea dell’attività di impresa in corso di procedura da parte del debitore, oggi le conclusioni potrebbero essere diverse, perché il quadro normativo è mutato. Il “valore” della conservazione dell’azienda in esercizio sembra essere il motivo fondamentale che giustifica un possibile maggior sacrificio dei creditori, a cui non deve essere garantita una percentuale minima di soddisfacimento: questa disposizione dovrebbe quindi applicarsi anche al concordato con affitto di azienda anteriore alla domanda di accesso alla procedura.Peraltro, in caso di concordato con continuità aziendale, l’art. 186 <em>bis</em> l.fall. stabilisce una condizione di ammissibilità ulteriore, in quanto la relazione del professionista di cui all’art. 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal piano concordatario sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. Il concordato “con continuità aziendale” che preveda una percentuale inferiore al 20 percento potrebbe quindi essere inammissibile, ogni volta che l’alternativa della mera liquidazione (senza cessione dell’azienda in esercizio) sia in grado di garantire un livello di soddisfacimento maggiore: peraltro, non sembra un caso che possa verificarsi facilmente, perché nel fallimento, notoriamente, i valori di realizzo dei beni sono fortemente depressi.&nbsp;<em>Per ulteriori informazioni:&nbsp;Fabio Marelli, <a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">fabio.marelli@advant-nctm.com</a></em><em>Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</em>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 30 Sep 2015 18:00:19 +0200</pubDate>
                        <title>New Food Safety Law: building a modern food safety system in China</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/new-food-safety-law-building-a-modern-food-safety-system-in-china</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Since 2009, the People’s Republic of China has started a process of deep renewal of the legislation on food safety, through the approval of the Food Safety Law, which went into effect on 1st June 2009, consolidating hundreds of previous regulations and replacing the 1995 <em>Food Hygiene Law</em>. The Chinese legislator, inspired by the Rapid Alert System for Food and Feed adopted by European Union, has made great efforts to ensure food security.In the most recent years, China has experienced many scandals involving infected and spoiled <em>food products. </em>After over a decade of food-related incidents, Chinese government now considers people’s health to be a high&nbsp;priority, as a fundamental human right guaranteed by Article 21 of the Constitution,<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> and it is making further efforts in restructuring the mechanisms by which it supervises food production and distribution.Revisions of the Food Safety Law, along with the adoption of new <em>Food Safety National Standards and the</em> recent amendments to Administrative Measures on the Collection of Food, the Consumer Protection Law and the Advertising Law show the purpose to<em> ‘</em><em>build a modern food safety system’. </em><em>The</em> revised Food Safety Law, passed by the Standing Committee of the National People’s Congress (NPC) on 24<sup>th</sup> April 2015 after a long drafting process, became effective on 1<sup>st</sup> October. With 154 articles, compared with 104 of the previous text, the amended Law adds new provisions <em>aimed</em> at further <em>discouraging </em>immoral commercial practices<em>. </em><em>The introduction of stricter requirements </em>concerning the <em>circulation</em> of food <em>products has a strong impact not only on domestic food manufacturers but also on foreign companies exporting food products to China</em><em>.&nbsp; </em>Therefore, foreign investors should be aware of the new provisions before conducting food business in China.<em><u>Harsher punishment for food safety-related violations</u></em>First and foremost, the amendments bring harsher civil, administrative and criminal penalties for offenders and their supervisors.The revised law, called by responsible authorities ‘the strictest in history’, introduces administrative detention for offenders. According to Article 123, person-in-charge and other directly accountable personnel of any company adding inedible substances to food products could be detained for up to 15 days, in addition to fines and revocation of certificates.The amendment also increases the amount of fines for those business operators who produce or sell food that doesn’t satisfy the necessary nutritional requirements. Producers may be fined up to 30 times the value of their products, (the penalty was previously 10 times the value). If the products value is less than CNY 10,000, then the fine will be up to CNY 150,000, three times the previous amount. Landlords of production sites and suppliers that sell unlawful substances may have revenue confiscated and be fined up to CNY 200,000.The amendment underlines the importance to supervise the process of food production and distribution by introducing ‘<em>strengthened disciplinary measures for those officials who fail to protect the public community’,</em> by means of special demerit, demotion or removal in gross circumstances, or dismissal in serious circumstances.<em><u>Supervision</u></em><em><u> of</u></em> <em><u>food production</u></em> <em><u>and</u></em><u> d</u><em><u>istribution: inspection and traceability</u></em>The Food and Drug Administration under the State Council is in charge of supervision of food production and distribution according to the duties set forth in the Food Safety Law and prescribed by the State Council (Article 5). However, in order to reduce time and costs, the new provisions encourage food producing enterprises to test food produced by themselves or entrust qualified testing agencies (Article 89). Regarding to self-inspections, article 47 states that ‘<em>food producers or distributors shall establish a self-inspection system for food safety (…); in case that food safety requirements are no longer be satisfied due to change of production or distribution conditions, food producers or distributors shall take rectification measures; in case of a potential risk relating to food safety, such producers or distributors shall forthwith cease the production or distribution and report to the food and drug administration of the people's governments in the location where they produce or distribute such food’. </em>On another hand, in order to prevent food safety incidents, to identify and address risks and to protect public health, the amended law introduces a mandatory traceability system, specifying that it shall be established by the State. According to Article 42, ‘<em>the State shall encourage food producers and distributors to collect and preserve production and distribution information and to establish the traceability system for food safety by means of information technology’</em>.<em><u>New safety rules for special foods</u></em>Provisions set forth in Section 4 of the new Food Safety Law deal with special foods such as ‘<em>health care food, foods for medical purposes and infant formula food</em>’ (Article 74).After the 2008 milk scandal, consumers have lost <em>confidence in</em> Chinese <em>dairy</em> industry: the new Food Safety Law introduces strict regulations on infant formula milk. According to Article 81, manufacturers shall implement full-process quality control from incoming materials to outgoing finished products and inspect the outgoing infant formula food, batch by batch, so as to ensure food safety.Raw materials and food additives in the production of infant formula food must comply with laws, regulations and national standards. For this reason, manufacturers have a duty to notify raw materials and food additives to the Food and Drug Administration under the State Council. They are required to register product receipts of infant formula milk powder with the above-mentioned authority as well.<strong>With regard to</strong> products containing <em>genetically modified</em> organisms, the amended law establish that label must be placed on the GMO food product in an clear position; otherwise, business operators may be subjected to severe administrative penalties such as confiscating illegal income and products, fines, suspension of business, and revoking licenses.The amended law also seeks to strengthen the supervision in relation to health foods. Pursuant to Article 75, the Food and Drug Administration together with the other relevant authorities, will issue a catalogue of health food raw materials, a sort of positive list of functional food ingredients, their dosage and effects. The use of raw materials, listed in the catalogue shall be restricted only in health-care food and not in other food categories. Moreover, Article 26 introduces a more simplified registration system: health food needs just to be notified to the competent authority; pre-market registration is required only in case of health food using raw materials not listed in the catalogue and health food imported to China for the first time.With regard to food for special medical purposes the new Food Safety Law states that they shall be registered with the competent authority before having access to the market (for more details see Article 80).<em><u>New rules for online food platforms</u></em>As technology continues to evolve, retail transactions are largely conducted through e-commerce platforms. Therefore, it is essential to strengthen supervision on online food trading platforms and optimize quality control procedures. According to the revised law, online food retailers are required to provide real-name registration of authorised food distributors, to specify their food safety management responsibilities and, if they have lawfully obtained the license, to inspect it (Article 62).The amended law provides that any consumer whose lawful rights and interests are damaged due to purchase of food via any online trading platform, has the right to claim indemnification against the distributor or producer of the food. If online food retailers fail to provide the required information, they will be held liable and consumers can file a legal action directly against them. After indemnification, online food retailers can recover their loss from the admitted food distributors or food producers (Article 131).<em><u>Perspectives on Consumer Protection</u></em>In recent years, consumer protection has become increasingly important in China: consumers play a significant role in the economic system and, as the weaker parties in the relationship with enterprises, they need to be protected by laws and regulations. As a consequence, a new Law on Protection of Consumers Rights and Interests was adopted on 15 March 2014. Several provisions of the new Food Safety Law also aim at enhancing consumer protection. This clearly shows that in China laws and regulations are now regarded as the most advisable instruments to restore market stability and to make consumers more confident about the safety and quality of food products.In order to resolve <em>complaints</em> and <em>meet</em> public expectations, the new Food Safety Law states that any consumer that is damaged by food not complying with food safety standards, may demand reparation of three times the amount of any losses suffered from substandard food; producers or distributors that receive claims for compensation from consumers shall be jointly and severally liable for compensation and may not refuse to compensate (for more details see Article 148).<em><u>Conclusions</u></em>The amendment of <em>the Food Safety Law, along with the adoption of new strict</em> health <em>safety</em> standards, gives a clear signal that China is finally taking substantial action in its battle against food quality issues. In terms of preventive protection, the Chinese legislator seeks to introduce tougher safety standards, to strengthen supervision on raw materials and food additives, to intensify both inspections and self-inspections on food production and distribution, to use <em>scientific and technological tools to test the quality of food</em> <em>products, etc. In terms of repression of violations, the Chinese legislator seeks to introduce more severe fines and to concentrate administrative powers in one sole authority.</em>However, since the food quality issues are systemic and complex, it is hard to see progress in the short-term. In order to restore its global reputation, China needs <em>to take further steps. The amended law sets out a new legal framework for food safety in China and will lead to a number of deep changes. The authorities involved in food safety administration are now required to adopt additional</em> implementing measures <em>and the enterprises concerned must take the necessary actions to comply with the new </em>health <em>safety</em> standards. This will improve improving the safety and quality of food products and encourage confidence in China’s food industry.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Article 21 of the Constitution of the PRC reads as follows: ‘<em>The state develops medical and health services, promotes modern medicine and traditional Chinese medicine, encourages and supports the setting up of various medical and health facilities by the rural economic collectives, state enterprises and institutions and neighbourhood organizations, and promotes health and sanitation&nbsp;&nbsp; activities of a mass character, all for the protection of the people's health. The state develops physical culture and promotes mass sports activities to improve the people's physical fitness</em>’.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Public Law and Procurement</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 28 Sep 2015 05:30:36 +0200</pubDate>
                        <title>Pagamento di crediti anteriori ex art. 182-quinquies l.f. nel concordato solo se i fornitori strategici non hanno l’obbligo di rendere la prestazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pagamento-di-crediti-anteriori-ex-art-182-quinquies-l-f-nel-concordato-solo-se-i-fornitori-strategici-non-hanno-lobbligo-di-rendere-la-prestazione</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Modena con decisione del 6 agosto 2015 ha stabilito che il fornitore non può rifiutare la propria prestazione e pretendere il pagamento di crediti anteriori alla domanda di concordato, facendo valere i rimedi contrattuali sinallagmatici. Conseguentemente, il Tribunale negato l’autorizzazione al pagamento prima dell’omologazione.&nbsp;</em><strong>Il caso</strong>NCTM Studio Legale Associato, nell’ambito della propria assistenza prestata nel corso della procedura di concordato preventivo con continuità aziendale a una società attiva nel settore industriale, ha presentato motivata istanza di autorizzazione al pagamento di alcuni fornitori strategici di servizi (agenti di commercio) ai sensi dell’art. 182-<em>quinquies </em>l.fall., in quanto funzionale alla corretta esecuzione del piano concordatario e, in via mediata, per il migliore soddisfacimento dei creditori concorsuali.Le due principali motivazioni addotte a supporto dell’istanza sono state (a) l’essenzialità dell’attività prestata dagli agenti per la regolare prosecuzione dell’attività aziendale e il mantenimento dei livelli di fatturato dedotti a piano, allo scopo del migliore soddisfacimento dei creditori concorsuali, come attestato dalla relazione del professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lett. d) l.fall. e (b) il rischio che gli agenti avrebbero potuto risolvere i contratti in essere con la società invocandone l’inadempimento, con rilevanti danni in termini di perdita di fatturato.<strong>Le questioni</strong>Il tema affrontato dal Tribunale è l’individuazione dell’ambito applicativo dell’art. 182-<em>quinquies </em>l.fall., nel caso particolare del pagamento di crediti anteriori di fornitori strategici “contrattualizzati” e quindi tenuti ad eseguire la propria prestazione in forza del vincolo negoziale. A tal fine, il Tribunale ha affrontato l’ulteriore questione attinente alla possibilità di opporre al debitore le eccezioni legate ad inadempimenti precedenti alla domanda di concordato.<strong>La decisione del Tribunale</strong>Il Tribunale ha rigettato l’istanza con un’articolata motivazione. In primo luogo ha statuito che la deroga alla <em>par condicio creditorum </em>consentita dall’art. 182-<em>quinquies </em>l.fall. va intesa in senso restrittivo, ossia come applicabile solamente in corrispondenza della circostanza che “<em>i fornitori in questione abbiano piena libertà di fornire o no la loro prestazione e non siano invece vincolati da un rapporto contrattuale in essere” </em>in quanto “<em>se questo, infatti, vi fosse il loro obbligo deriverebbe dal contratto e per 1’adempimento non sarebbe necessaria la prospettiva di alcun particolare beneficio”. </em>Sviluppando il proprio ragionamento, il Tribunale afferma che la richiesta autorizzazione non può essere concessa quando l’erogazione delle prestazioni contrattualmente dovute dagli agenti costituisce atto dovuto ed il creditore non può attivare la risoluzione per inadempimento della società in concordato preventivo per debiti anteriori al concordato, in violazione del principio della <em>par condicio creditorum </em>nonché del principio di continuazione dei contratti durante il concordato preventivo, presidiato dall’inefficacia di clausole risolutive espresse di cui all’art. 186-<em>bis</em>, terzo comma, l.fall., secondo i principi generali di cui all’art. 72, quinto e sesto comma, l.fall.<strong>&nbsp;</strong><strong>Il commento</strong>La pronuncia in esame risulta significativa sotto almeno due profili.Il primo è quello della definizione – nel limitato panorama di pronunce esaustive sull’argomento – dell’ambito di applicabilità dell’art. 182-<em>quinquies </em>l.fall. La norma, comportando il rilevante effetto di derogare a un principio cardine delle procedure concorsuali quale la <em>par condicio creditorum</em>, viene interpretata restrittivamente dal Tribunale di Modena nel senso di una sua applicabilità soltanto al caso di prestazioni essenziali di fornitori strategici che siano in condizione di rifiutare nuove prestazioni in quanto non legati alla società concordataria da obblighi derivanti da contratti in corso di esecuzione.Il secondo elemento di interesse è l’affermazione di un principio direttamente conseguente e collegato al primo, inerente all’impossibilità per tali fornitori di esperire i rimedi contrattuali civilistici previsti in materia di inadempimento e, in particolare, l’eccezione di inadempimento o la risoluzione del contratto, a fronte del mancato pagamento dei propri crediti anteriori, con conseguente obbligo di adempiere alle prestazioni ancora dovute. Il Tribunale finisce, a questo proposito, per estendere gli effetti protettivi della domanda di concordato anche ad un ambito che non rientra nel novero delle azioni esecutive o cautelari di cui all’art. 168 l.fall.Viene così offerta un’interpretazione della norma e della deroga ivi prevista al principio di pari trattamento dei creditori concorsuali, tale da valorizzare al massimo la finalità di consentire la prosecuzione dell’attività di impresa e la tutela dei creditori, consentendo all’imprenditore in concordato di pagare debiti anteriori nei confronti di propri fornitori strategici, nei soli casi in cui questi possano avvalersi di una leva negoziale derivante dalla effettiva facoltà di rifiutare l’esecuzione di nuove prestazioni essenziali per la continuità aziendale. La norma non può invece piegarsi a diventare strumento asservito ad atteggiamenti opportunistici dei fornitori legati da rapporti contrattuali pendenti, nei confronti dei quali pertanto il debitore può far valere una posizione negoziale di maggiore incisività, con evidente beneficio per la riuscita del piano.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Per ulteriori informazioni:&nbsp;Fabio Marelli, <a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">fabio.marelli@advant-nctm.com</a>Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 28 Sep 2015 05:27:52 +0200</pubDate>
                        <title>Ammissibile il pagamento dilazionato dei creditori privilegiati nel concordato preventivo: per quale importo sono ammessi al voto?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ammissibile-il-pagamento-dilazionato-dei-creditori-privilegiati-nel-concordato-preventivo-per-quale-importo-sono-ammessi-al-voto</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Con la sentenza 2 settembre 2015, n. 17461, la Corte di Cassazione ha confermato l’equiparazione del pagamento dilazionato dei privilegiati alla soddisfazione non integrale, nonché i criteri per determinare la </em><em>perdita economica derivante dal ritardo, ai fini </em><em>dell’ammissione al voto.&nbsp;&nbsp; </em><strong>Il caso</strong>Una società ha presentato una proposta per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, prevedendo il pagamento dei creditori privilegiati con una dilazione eccedente rispetto ai tempi normalmente necessari per l’inizio della liquidazione del patrimonio immobiliare.Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la proposta ed ha dichiarato il fallimento della società.La Corte d’Appello ha respinto il reclamo proposto dalla società sul presupposto che la proposta avrebbe posto i creditori privilegiati nella condizione di dover subire il concordato o, per poter votare, di dover rinunciare al loro diritto di prelazione, ledendo così i loro diritti.È stato quindi proposto ricorso per cassazione.<strong>&nbsp;</strong><strong>Le questioni</strong>Le questioni che si sono poste all’attenzione della Suprema Corte sono state, pertanto, le seguenti:</p><ul> <li>se sia ammissibile la proposta di concordato preventivo che preveda il pagamento dei creditori privilegiati con una dilazione eccedente rispetto a quella ordinaria;</li> <li>in caso affermativo, se tali creditori abbiano diritto di voto, in quanto equiparabili ai creditori privilegiati non soddisfatti integralmente;</li> <li>in ipotesi di riconoscimento del diritto di voto, quale sia la misura del credito in relazione alla quale computare il diritto di voto.</li></ul><p><strong>La decisione della Corte</strong>La Suprema Corte ha fornito risposta affermativa alle prime due questioni: da un lato, ha infatti ribadito la possibilità di proporre un concordato preventivo che preveda il pagamento dei creditori privilegiati con una dilazione eccedente rispetto a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e dalla liquidazione in caso di concordato c.d. liquidatorio); dall’altro, ha precisato però che essi devono essere considerati alla stregua di creditori privilegiati non soddisfatti integralmente, con la conseguente possibilità di esercitare il diritto di voto per la parte del credito rappresentata dalla perdita economica derivante dal ritardo con il quale essi conseguono la disponibilità delle somme dovute (art. 177, terzo comma, l.fall.).Quanto alla terza questione, i giudici di legittimità hanno statuito che, per valutare l’entità della perdita economica, il giudice di merito deve basarsi sulla relazione giurata <em>ex</em> art. 160, secondo comma, l.fall., considerando gli eventuali interessi offerti ai creditori e i tempi tecnici di realizzo dei beni gravati in ipotesi di soluzione alternativa al concordato, oltre che il contenuto concreto della proposta, nonché la disciplina degli interessi di cui agli artt. 54 e 55 l.fall.Su queste basi, la Suprema Corte ha perciò rinviato la causa alla Corte d’Appello, dal momento che quest’ultima – nella fattispecie concreta – aveva del tutto omesso una simile valutazione.<strong>&nbsp;</strong><strong>Il commento</strong>Con le riforme del 2006-2007 il legislatore ha, come noto, fortemente incentivato lo strumento del concordato preventivo, ammettendo la “<em>soddisfazione non integrale</em>” dei creditori privilegiati. In tal senso è stato infatti previsto, per un verso (art. 160, secondo comma, l.fall.) la soglia minima di soddisfacimento almeno pari al ricavato stimabile dalla vendita dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione e, per altro verso (art. 177, comma 3, l.fall.) che, ai fini del voto, i creditori privilegiati non integralmente soddisfatti sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.L’intervento del legislatore ha lasciato aperto, però, un significativo dubbio, non essendo chiaro se, con la locuzione “<em>soddisfazione non integrale</em>”, si alluda soltanto alla possibilità di falcidiare il credito privilegiato dal punto di vista quantitativo (come sembrerebbe sulla base della lettera legge), o se invece sia possibile prevederne anche il pagamento integrale, ma dilazionato oltre le ordinarie tempistiche (come parrebbe sulla base della <em>ratio</em> della disposizione).La sentenza qui segnalata dà continuità e consolida l’orientamento di cui ai due recenti precedenti della Corte in cui sono stati enunciati i medesimi principi di diritto (Cass. 26 settembre 2014, n. 20388; Cass. 9&nbsp;maggio 2014, n. 10112) secondo cui è equiparata la proposta di “<em>soddisfazione non integrale</em>” a quella “integrale” ma dilazionata, in quanto entrambe determinano una falcidia del credito (la prima in via diretta ed immediata, in quanto i creditori riceveranno le somme dovute in percentuale; la seconda in via indiretta e mediata, in quanto i creditori riceveranno l’intero importo dovuto, ma subiranno comunque una perdita economica in ragione del ritardo).Compito del giudice di merito sarà dunque quello di valutare, nel caso specifico, secondo i criteri indicati dalla Cassazione, l’entità della percentuale non soddisfatta, per determinare in quale misura i creditori privilegiati dovranno essere considerati come chirografari ai fini del voto.&nbsp;&nbsp;Per ulteriori informazioni:&nbsp;Fabio Marelli, <a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">fabio.marelli@advant-nctm.com</a>Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 28 Sep 2015 05:24:13 +0200</pubDate>
                        <title>I debiti maturati durante il periodo di affitto vanno ammessi al passivo quando il curatore recede dall’affitto d’azienda e dai relativi contratti?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/i-debiti-maturati-durante-il-periodo-di-affitto-vanno-ammessi-al-passivo-quando-il-curatore-recede-dallaffitto-dazienda-e-dai-relativi-contratti</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Milano, con sentenza del 5 maggio 2015, ha ritenuto applicabile, in via estensiva all’affitto stipulato prima del fallimento, la disciplina dell’art. 104-ter l.fall. ammettendo così lo scioglimento dei contratti pendenti ex art. 72 l. fall.</em><strong>Il caso</strong>Due società sottoscrivono un contratto di affitto di ramo d’azienda con prosecuzione del rapporto di lavoro in capo all’affittuario. All’atto della dichiarazione di fallimento dell’affittante, il contratto di affitto prosegue sino a che il curatore si scioglie dal medesimo. I lavoratori addetti al ramo d’azienda vengono quindi licenziati dal curatore, al termine del periodo di mobilità.Il credito di un lavoratore per TFR maturato in costanza di affitto non viene ammesso al passivo del fallimento. Il lavoratore propone opposizione allo stato passivo, invocando l’art. 2112 c.c. e quindi la responsabilità solidale del fallimento a cui l’azienda è stata retrocessa, sul presupposto che si tratti di credito che sorge al momento della cessazione del rapporto di lavoro, da determinare sino a tale data.<strong>&nbsp;</strong><strong>Le questioni</strong>Il tema affrontato dal Tribunale attiene agli effetti sui contratti aziendali a seguito del recesso del curatore <em>ex</em> art. 79 l.fall. dal contratto di affitto di azienda, stipulato prima del fallimento: l’applicazione della disciplina generale di cui agli artt. 72 ss. l.fall. è infatti prevista dall’art. 104-<em>bis</em> l. fall. solo per l’affitto di azienda stipulato dal curatore.Il tema è inerente poi all’applicabilità dell’art. 104-<em>bis</em> l. fall., anche nella parte in cui prevede che “<em>la retrocessione al fallimento di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile</em>”.<strong>La decisione del Tribunale di Milano</strong>Il Tribunale di Milano ha ritenuto che l’art. 104-<em>bis</em> l.fall. vada applicato estensivamente (richiamando un precedente del Trib. Monza, 19 novembre 2013) alla stregua di una norma che esprime un principio generale applicabile anche al recesso dal contratto di affitto anteriore al fallimento, ai sensi dell’art. 79 l.fall.Il Tribunale ha quindi inquadrato il licenziamento nell’ambito del potere di scioglimento dai contratti aziendali <em>ex</em> art. 72 l.fall. da parte del curatore, ed ha stabilito che lo scioglimento dei contratti di lavoro opera retroattivamente dal momento in cui è intervenuto il fallimento, essendo i rapporti di lavoro tra quelli che sono sospesi all’atto della dichiarazione di fallimento.Il Tribunale quindi, richiamandosi alla tesi del c.d. “spacchettamento” del T.F.R. tra soggetto cedente e soggetto cessionario (Cass. Lav. 22 settembre 2011 n. 19291 e Cass. Sez. Lav. 11 settembre 2013, n.&nbsp;20837), ha statuito che il TFR maturato fino al momento dell’affitto dell’azienda potrà essere ammesso al passivo del fallimento, mentre per il periodo successivo (sino alla retrocessione dell’azienda al fallimento del concedente), risponderà solo l’affittuario. Nei confronti dell’affittuario sarà quindi azionabile anche il rateo (o i ratei) di T.F.R. maturato/i dopo la dichiarazione di fallimento, in quanto l’inopponibilità del credito del lavoratore opera unilateralmente per il fallimento del concedente/affittante, mentre per l’affittuario il credito matura sino alla dichiarazione di recesso del concedente.&nbsp;<strong>Il commento</strong>La fattispecie esaminata dal Tribunale mette in luce come, in caso di affitto di azienda stipulato dal debitore prima della dichiarazione di fallimento, la sorte dei contratti inerenti all’azienda dipende da un duplice passaggio, in applicazione delle regole generali sui contratti in corso di esecuzione.Lo scioglimento dei contratti aziendali da parte del curatore presuppone innanzitutto il recesso del curatore dal contratto di affitto dell’azienda <em>ex</em> art. 79 l.fall. La retrocessione dell’azienda opera <em>ex nunc</em> dal momento della comunicazione del recesso, poiché il contratto di affitto di azienda non rientra tra quelli che sono sospesi all’atto della dichiarazione di fallimento, ma tra quelli che proseguono in costanza di fallimento e da cui il curatore può recedere.Il secondo passaggio attiene agli effetti della retrocessione dell’azienda e qui si inserisce il tema dell’applicabilità, al momento della retrocessione dell’azienda, della disciplina generale degli artt. 72 ss. l.fall. in tema di scioglimento, prosecuzione o sospensione dei contratti pendenti. Il Tribunale ha correttamente ritenuto applicabile la disciplina generale, richiamata dall’art. 104-<em>ter </em>l.fall. per il solo caso dell’affitto stipulato dal curatore, ricorrendo analoghe ragioni di protezione della massa dei creditori.Occorre notare che l’applicazione della regola generale dell’art. 72 l.fall., secondo cui i contratti restano sospesi fino alla scelta del curatore di proseguirli o scioglierli, opera un disallineamento tra il momento in cui vengono meno per il fallimento gli effetti del contratto di affitto d’azienda (cioè dal momento della comunicazione del diritto di recesso) e il momento in cui vengono meno gli effetti dei contratti ricompresi nell’azienda: lo scioglimento dei contratti aziendali <em>ex</em> art. 72 l.fall. opera infatti, per i rapporti sospesi, retroattivamente dal momento in cui è intervenuto il fallimento. L’esercizio della facoltà di scioglimento sterilizza quindi per la massa dei creditori gli effetti derivanti dalla prosecuzione dei contratti aziendali, mentre il contratto di affitto prosegue fino alla retrocessione dell’azienda. In questo modo, si evita che il fallimento sia sempre e in ogni caso esposto al pagamento dei debiti maturati dopo la data di fallimento, quali debiti prededucibili in danno dei creditori concorsuali.Nel caso di specie, la curatela si è quindi avvalsa della facoltà di scioglimento dei contratti di lavoro <em>ex</em> art. 72 l. fall., ritenendo che questi ultimi siano tra quelli che restano sospesi per effetto del fallimento. L’orientamento comunemente seguito, peraltro, ritiene che i contratti di lavoro proseguano con la curatela: la decisione del Tribunale è comunque corretta nell’escludere la responsabilità della procedura per i debiti maturati in capo alla gestione dell’azienda da parte dell’affittuario, in forza dell’ulteriore regola dettata dall’art. 104-<em>bis</em> l. fall., secondo cui è comunque esclusa l’applicabilità dell’art. 2112 c.c.&nbsp;Per ulteriori informazioni:&nbsp;Fabio Marelli, <a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">fabio.marelli@advant-nctm.com</a>Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: restructuring@advant-nctm.com&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 31 Aug 2015 18:00:15 +0200</pubDate>
                        <title>Passenger name records (PNR) Directive</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/passenger-name-records-pnr-directive</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>After the terrorist attacks at the beginning of this year, ranging from the Charlie Hebdo attack to the most recent train shooting in Northern France, the EU has decided, in response, to revive the debate on adoption of the draft PNR Directive.The Passenger Name Record (PNR) is unverified data provided by passengers, collected and held by air carriers. The data incudes: names; travel dates; itineraries; seats; baggage; contact details and means of payment.EU officials believe that PNR data could be used for the prevention, detection, investigation and prosecution of terrorists.The EU has already signed agreements allowing EU carriers to transfer PNR data to the United States, Australia and Canada.Considering that many EU countries have already developed their own systems for holding PNR data, European Parliament Civil Liberties (LIBE) Committee rapporteur Timothy Kirkhope believes that ‘<em>with one EU-wide system, we can close the net and ensure high standards of data protection and proportionality are applied right across Europe. The emerging threat posed by so-called “foreign fighters” has made this system even more essential’</em>.The current Proposal is an amended version of a proposal presented in 2011.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> The ‘old’ proposal had been rejected by the LIBE Committee because it was considered too invasive.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a> The same Committee approved on 15 July 2015 the amended version of the proposal.The new PNR rules would apply only for flights outside the EU and would concern air carriers and non-carriers such as travel agencies and tour operators. Internal flights between EU Member States are, for the moment, off the table, but some MEPs consider that the idea should be introduced in future discussions.In the ‘new’ version some provisions have been added, requiring Member States to share the PNR data with each other and with Europol.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>The safeguards inserted in the new proposal include the following requirements:</p><ul> <li>Member States' <em>Passenger Information Units</em> (PIUs) would be entitled to process PNR data only for limited purposes, such as identifying a passenger who may be involved in a terrorist offence or serious transnational crime and who requires further examination;</li> <li>PIUs would have to appoint a data protection officer to monitor data processing and safeguards and act as a single contact point for passengers with PNR data concerns;</li> <li>All processing of PNR data would have to be logged or documented;</li> <li>Passengers would have to be clearly and precisely informed about the collection of PNR data and their rights; and</li> <li>Stricter conditions would govern any transfer of data to third countries.</li></ul><p>Furthermore, having regard to the recent judgment of the Court of Justice,<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a> in relation to the impact of the proportionality principle, two different limitation periods – five years for terrorism and four years for serious transnational crimes – have been introduced for accessing the data. The full information should be retained for the first 30-day period, after that it should be ‘masked out’ for the remaining period.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>After the four-five year period, the PNR data should be permanently deleted, unless the competent authorities are using it for specific criminal investigations or prosecutions (in which case the retention of data would be regulated by the national law of the member state concerned).Despite these new amendments some doubts remain about the impact of PNR data retention on fundamental rights, such as:</p><ul> <li>The right to privacy;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a></li> <li>The right to data protection, especially in the context of the on-going reform of the EU data protection framework.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a> The controversies relate - <em>inter alia</em> - to the lengthy period of data retention, the incomplete nature of anonymisation of data, allowing for its easy retrieval, and the transfer of data to third countries;</li> <li>The right of non-discrimination, with indirect discrimination being more likely than direct discrimination, given the prohibition on processing sensitive data under the proposed Directive;</li> <li>The right to free movement. According to the EU Free Movement Directive,<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a> Member States may restrict the freedom of movement of EU citizens on grounds of public policy or public security. However, such restrictions need to comply with the principle of proportionality and be based exclusively on the personal conduct of the individual concerned representing a genuine, present and sufficiently serious threat affecting one of the fundamental interests of society. A risk of the breach of this right is highlighted in regard to the possible extension of the EU PNR scheme to intra-EU flights.</li></ul><p>The European Data Protection Supervisor, Mr Giovanni Buttarelli, has criticised the proposal stating that it is too invasive and is unlikely to stop terrorism.The trilogue on this matter should begin in September.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9"><sup>[9]</sup></a> In a resolution voted on 11 February 2015, the EU Parliament has in fact committed itself ‘<em>to work towards the finalisation of an EU PNR directive by the end of the year</em>’.The difficult balance between national security and citizens’ privacy is a frequent problem that our modern society must face. It is not only the EU that attempts to fight terrorism and crime. The EU Member States are trying to find acceptable solutions in order to protect their citizens.For instance, the French Senate passed, on 24 June 2015, a new statute allowing the French authorities to monitor and intercept citizens’ communications. On 23 July 2015, the Constitutional Court approved that new law, finding only a few articles contrary to constitutional principles.Manuel Valls, the French Prime Minister, believes that ‘<em>from now on, France has a security framework against terrorism that respects liberties. It’s decisive progress</em>’.In France, for wireless phone taps, hidden cameras and microphones there will be no need of a warrant or any type court approval. The new law has now provided for the mandatory consultation of the National Commission for the Control of Intelligence. The recommendations of this Authority are not binding.The LIBE Committee has raised concerns about the compatibility of some of the French provisions with the EU Treaties.Mr Buttarelli was also critical of the French law saying that <em>‘mass surveillance is against values and has no legitimacy in the EU’</em>. He also added that ‘<em>as people become more monitored and more profiled, they risk discrimination in terms of access to services’</em>.We will keep you posted on the adoption of the PNR Directive and the debate around the new French law and its compatibility with EU principles.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the use of Passenger Name Record data for the prevention, detection, investigation and prosecution of terrorist offences and serious crime, COM(2011) 32 final, 2.2.2011.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> The LIBE Committee deals with Civil Liberties, Justice and Home Affairs (for further information, <a href="http://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/home.html" target="_blank" rel="noreferrer">http://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/home.html</a>).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> In sharing the PNR data the Europol’s Secure Information Exchange Network Application (SIENA) system should be used.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Joined Cases C-293/12 and C-594/12, <em>Digital rights Ireland Ltd and Karntner Landesregieurung</em>, judgment of 8 April 2014, not yet published.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> When the information is ‘masked out’ all the data that could serve to identify the passenger is anonymised. In this period of time the data will be accessible only to a limited number of personnel of the Passenger Information Unit specifically authorized to carry out analysis of PNR data and develop assessment criteria.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> The right to privacy falls within the scope of Article 7 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (C 364 of 18.12.2000, p.1) providing that: ‘<em>Everyone has the right to respect for his or her private and family life, home and communications’</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> The right to data protection is protected under Article 8 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union reading as follows: ‘<em>Everyone has the right to the protection of personal data concerning him or her. // 2. Such data must be processed fairly for specified purposes and on the basis of the consent of the person concerned or some other legitimate basis laid down by law. Everyone has the right of access to data which has been collected concerning him or her, and the right to have it rectified. // 3. Compliance with these rules shall be subject to control by an independent authority.’</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within&nbsp; the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No 1612/68 and repealing Directives 64/221/EEC, 68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/EEC and 93/96/EEC, OJ L 158, 30.4.2004, p.77.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> The three-way talks between Parliament, Council and Commission negotiators to agree on the final text of a legislative act when one or more of the three institutions have reached incompatible conclusions or introduced incompatible amendments.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Public Law and Procurement</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 31 Jul 2015 06:00:57 +0200</pubDate>
                        <title>Inammissibile la modificazione migliorativa del piano e della proposta di concordato dopo l’approvazione dei creditori?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/inammissibile-la-modificazione-migliorativa-del-piano-e-della-proposta-di-concordato-dopo-lapprovazione-dei-creditori</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La Corte di cassazione con la sentenza 28 aprile 2015, n. 8575 afferma il principio che nessuna modificazione al piano o alla proposta di concordato, neppure migliorativa, può essere apportata dal debitore successivamente all’esaurimento del voto dei creditori, in una fattispecie in cui peraltro la decisione può essere stata influenzata dal fatto che lo stesso debitore aveva rinunciato agli effetti dell’omologazione.</em><strong>Il caso</strong>Pur in presenza di osservazioni critiche formulate dal commissario giudiziale nella propria relazione <em>ex</em> art. 172 l.fall., una proposta di concordato veniva comunque approvata dai creditori con una larga maggioranza.Il debitore formulava successivamente alla chiusura della votazione un’integrazione all’originaria proposta, in senso migliorativo sia in merito alle garanzie personali offerte che alla tempestività di esecuzione del piano. Il commissario depositava quindi una relazione <em>ex</em> art. 180 l.fall. favorevole all’omologazione della proposta, così come modificata.Il Tribunale rigettava la domanda di omologazione, che veniva invece accolta dalla Corte d’appello in sede di reclamo.<strong>&nbsp;</strong><strong>La questione</strong>L’attuale disciplina del concordato preventivo non prevede espressamente la facoltà di intervenire sulla proposta o sul relativo piano, successivamente all’approvazione. L’art. 175, secondo comma, l.fall. sembra peraltro escluderlo, ponendo un limite ad ogni modificazione dopo l’inizio delle operazioni di voto.D’altro canto, l’art. 179, secondo comma, l.fall. prevede che il commissario giudiziale, qualora rilevi che dopo l’approvazione sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori affinché costoro possano eventualmente modificare il proprio voto, costituendosi in sede di omologazione: secondo alcune opinioni (seguite dalla Corte d’appello con la sentenza cassata), deve essere consentito al debitore di modificare il piano o la proposta, in conseguenza delle nuova situazione sopravvenuta.<strong>&nbsp;</strong><strong>La decisione della Corte</strong>La Cassazione ha revocato il decreto di omologazione pronunciato dal giudice di secondo grado, assumendo una posizione di netta chiusura nei confronti di qualsiasi modificazione, anche se migliorativa rispetto alla proposta od al piano già approvati dai creditori.Secondo la Corte, le variazioni del piano, anche se non comportano un mutamento della percentuale di soddisfacimento, ma solo delle modalità di attuazione e quindi sulla fattibilità economica del concordato, rendono sempre necessario che i creditori ne siano pienamente informati prima del voto: pertanto, le modifiche alla proposta di concordato di portata non trascurabile e tali da implicare una trasformazione del piano <em>“configurano una revoca della proposta originaria la quale, benché approvata dai creditori, non può essere posta a base del provvedimento di omologazione</em>”.La Corte, quindi, decidendo nel merito, ha rigettato il reclamo confermando così il rigetto dell’omologazione.<strong>Il commento</strong>La decisione della Corte appare difficilmente giustificabile in una prospettiva generale, considerato che nell’interpretazione ed applicazione delle norme in tema di concordato preventivo deve comunque prevalere il perseguimento dell’interesse dei creditori. Un miglioramento della proposta o del piano già approvati dai creditori non può razionalmente condurre al rigetto dell’omologazione. Del resto in questo senso si era già espressa la stessa Corte di cassazione con la sentenza 18 giugno 1992, n. 7557: oggi i giudici di legittimità si discostano dal precedente, motivando nel senso che la modificabilità della proposta (in precedenza non prevista) è stata riconosciuta dalla riforma, ma con il limite temporale legato all’inizio delle operazioni di voto. La Cassazione ritiene che tale limite risponda <em>“al fine di evitare che il calcolo delle maggioranze si fondi su voti espressi in riferimento ad un piano diverso”</em>: ciò tuttavia non può giustificare un’indiscriminata chiusura a modificazioni migliorative, che sono evidentemente rivolte a rendere più solida la fattibilità o convenienza del piano in prospettiva di possibili opposizioni da parte di creditori dissenzienti e quindi di una possibile valutazione sul punto da parte del Tribunale in sede di omologazione.Il punto è, peraltro, che le integrazioni della proposta in questo contesto vengono formulate generalmente a seguito di scostamenti peggiorativi rispetto alle originarie previsioni di piano, tali da mettere in pericolo l’attuabilità della proposta approvata dai creditori. In proposito, la disposizione dell’art. 179, secondo comma, l.fall. sopra richiamata consente una sorta di “riapertura” della votazione in conseguenza di sopravvenienze sfavorevoli nella prospettiva dei creditori, che possono quindi modificare le determinazioni già assunte sulla base delle precedenti informazioni acquisite. Ma se il voto si “riapre”, essendo consentito ai creditori di modificarlo, deve anche essere consentito al debitore di modificare ed integrare la proposta od il piano, al fine di indurre i creditori a non modificare appunto il proprio voto già espresso. Anche sotto questo profilo, quindi, la motivazione della Cassazione non è affatto persuasiva.Nel caso di specie, i rilevi critici del commissario erano stati svolti prima dell’adunanza dei creditori e non si trattava di circostanze sopravvenute, ma le modificazioni introdotte dovevano essere ritenute comunque ammissibili in quanto meramente migliorative. In verità, l’impossibilità di dare esecuzione al piano era emersa durante il giudizio di cassazione e ciò aveva indotto la società debitrice a rinunciare agli effetti dell’omologazione. Verosimilmente, è in relazione a questa situazione che i giudici di legittimità hanno negato l’omologazione, anche se sarebbe stato più corretto dare atto della rinuncia piuttosto che enunciare principi di diritto suscettibili di applicazione generale.Resta comunque da stabilire quale sia la soglia minima di applicabilità dei principi oggi affermati dalla Cassazione: in altri termini, quali modifiche siano da considerarsi sufficientemente rilevanti da determinare un ostacolo all’omologazione ? Non sembra che tale disciplina si applichi al caso di meri fatti sopravvenuti (ad esempio, rinuncia al privilegio da parte di alcuni creditori) che determinino una modificazione delle percentuali attese di soddisfacimento dei creditori.Infine, va segnalato che le valutazioni che precedono non sono destinate a cambiare a seguito delle recentissime novità introdotte dal d.l. n. 83/2015, in corso di conversione in legge. Il secondo comma dell’art. 172 l.fall. nella nuova formulazione si limita infatti ad anticipare il limite per la modificazione a quindici giorni prima dell’adunanza dei creditori, in relazione alla nuova disciplina che consente ai creditori di formulare eventualmente proposte concorrenti rispetto a quella del debitore.&nbsp;&nbsp;Per ulteriori informazioni:Fabio Marelli, <a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">fabio.marelli@advant-nctm.com</a>Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: restructuring@advant-nctm.com&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 31 Jul 2015 05:59:00 +0200</pubDate>
                        <title>I fondi di investimento possono accedere al concordato preventivo?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/i-fondi-di-investimento-possono-accedere-al-concordato-preventivo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>L’art. 57, comma 6-bis TUF (introdotto dal d.lgs. n. 42/2012)</em> <em>disciplina una procedura speciale di liquidazione giudiziale dei fondi di investimento in situazione di incapienza patrimoniale, ma nulla dispone in merito all’ammissibilità del concordato preventivo in alternativa alla liquidazione.</em><strong>La questione</strong>Il tema riguarda le modalità disponibili per gestire la situazione di incapienza patrimoniale di un singolo fondo di investimento. È noto che i singoli fondi e i relativi comparti sono caratterizzati, da un lato (i) da una rigida separazione patrimoniale rispetto agli altri fondi ed al patrimonio nonché dalle obbligazioni della SGR e, dall’altro (ii)&nbsp;dal fatto di essere privi di autonoma personalità o soggettività giuridica, che spetta invece alla SGR che <em>pro tempore </em>li gestisce. Conseguentemente, i fondi seguono le sorti della SGR in caso di assoggettamento di quest’ultima ad una procedura concorsuale (come previsto dall’art. 57 comma 3-<em>bis </em>TUF), mentre invece, nell’ipotesi di insolvenza o di incapienza del singolo fondo e non della SGR, ci si domanda se il fondo possa essere assoggettato al concordato preventivo.<strong>La procedura di liquidazione giudiziale del fondo</strong>L’art. 57 comma 6-<em>bis</em> TUF statuisce che “<em>qualora le attività del fondo o del comparto non consentano di soddisfare le obbligazioni dello stesso e non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione possa essere superata, uno o più creditori o la SGR possono chiedere la liquidazione del fondo al tribunale del luogo in cui la SGR ha la sede legale</em>”. Il legislatore, mediante l’introduzione della procedura di liquidazione giudiziale, ha inteso disciplinare le modalità di gestione dell’incapienza patrimoniale di un singolo fondo ed apprestare tutela ai creditori dello stesso.La Banca d’Italia provvede alla nomina di uno o più liquidatori, i quali provvedono secondo quanto previsto dall’art. 57, comma 3-<em>bis</em> TUF. Quest’ultima norma disciplina la liquidazione coatta amministrativa delle SGR. È allo stato controverso se tale richiamo riguardi i soli poteri spettanti ai liquidatori, ovvero debba ritenersi esteso anche alle altre norme a sua volta richiamate dal comma 3-<em>bis</em> e quindi contenga una più ampia regolamentazione dello svolgimento della procedura di liquidazione giudiziale del fondo.L’opinione di autorevole dottrina (Bonfatti) sembra essere in questo senso e merita senz’altro di essere seguita. La procedura di liquidazione giudiziale, infatti, è disposta dal tribunale in una situazione assimilabile all’insolvenza ed è destinata alla soddisfazione dei creditori con la nomina di un liquidatore indipendente: sembrano quindi sussistere tutti i caratteri di una vera e propria procedura concorsuale, ed è quindi ragionevole ipotizzare che debbano applicarsi i principi che in generale attengono alle procedure concorsuali. Se si segue questa opinione, quindi, alla procedura di liquidazione giudiziale dei fondi si possono ritenere applicabili le altre regole richiamate dal comma 3-<em>bis</em> dell’art. 57 TUF, applicabili la liquidazione coatta amministrativa delle SGR, in tema tra l’altro di protezione dalle azioni esecutive dei creditori, di azioni revocatorie, di prosecuzione dei contratti pendenti, di verifica del passivo e di distribuzione dell’attivo.<strong>Il concordato preventivo del fondo</strong>Nel diritto concorsuale italiano vige il principio secondo cui è assoggettabile alle procedure di insolvenza il soggetto imprenditore e non l’impresa ovvero il patrimonio dell’imprenditore come tale: il patrimonio attivo viene invece gestito nella procedura al fine di definire le posizioni debitorie del soggetto titolare dei beni. Conseguentemente, il principale ostacolo all’assoggettamento di un fondo al concordato preventivo è costituito dal fatto che il fondo è una patrimonio separato, privo di soggettività giuridica propria.Se si segue l’opinione secondo cui la liquidazione giudiziale dei fondi è assimilabile ad una vera e propria procedura concorsuale, può essere ragionevole ritenere che siano ammissibili anche altre procedure, tra cui il concordato preventivo.In proposito, poiché la procedura di liquidazione giudiziale si svolge (se si aderisce all’opinione sopra condivisa) secondo regole mutuate dalla liquidazione coatta amministrativa, potrebbe essere assimilata a quest’ultima, ai fini dell’applicazione dell’art. 3 l.fall. il quale statuisce che “<em>le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo</em>”.Si tratta certo di interpretazione assai estensiva rispetto al tenore letterale delle norme, che potrebbe consentire, in una prospettiva evolutiva, di affermare che sia ammissibile il concordato preventivo del fondo. In tal caso, il ricorso dovrebbe essere promosso dalla SGR la quale in caso di accoglimento rimarrà comunque estranea alla procedura per tutte le proprie attività ed i fondi distinti da quello insolvente o incapiente ed interverrà unicamente quale titolare formale del patrimonio del fondo, conservandone la gestione ordinaria nel corso della procedura secondo le regole generali del concordato preventivo.&nbsp;&nbsp;Per ulteriori informazioni:Fabio Marelli, <a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">fabio.marelli@advant-nctm.com</a>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 31 Jul 2015 05:57:02 +0200</pubDate>
                        <title>Le disposizioni del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 in tema di contratti pendenti nel concordato preventivo: integrazioni all’art. 169-bis l.fall.</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-disposizioni-del-d-l-27-giugno-2015-n-83-in-tema-di-contratti-pendenti-nel-concordato-preventivo-integrazioni-allart-169-bis-l-fall</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Con il recente decreto legge, è stata precisata la disciplina della sospensione e scioglimento dei contratti nel concordato, intervenendo su diversi temi che avevano originato dubbi interpretativi. La legge di conversione del decreto non prevede allo stato modifiche a queste disposizioni.</em><strong>La disciplina integrativa </strong>Il recente decreto legge 27 giugno 2015, n. 83 è intervenuto sull’art. 169-<em>bis</em> l.fall. ed ha dettato una disciplina certa in relazione a questioni emerse nell’applicazione pratica della norma ed ha precisato alcuni ulteriori aspetti.In particolare, le integrazioni alla disciplina dello scioglimento di contratti pendenti riguardano i seguenti temi:</p><ul> <li>l’istanza può essere presentata anche successivamente alla domanda di concordato;</li> <li>la controparte contrattuale deve sempre essere convocata per essere sentita in merito alla richiesta di sospensione o scioglimento dei contratti;</li> <li>il Tribunale o il Giudice Delegato possono assumere sommarie informazioni al fine della decisione, che va assunta con decreto motivato;</li> <li>la sospensione o scioglimento hanno effetto dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo alla controparte del contratto;</li> <li>l’indennizzo che va riconosciuto al contraente <em>in bonis</em> non comprende il corrispettivo per le prestazioni eseguite legalmente e conformemente agli accordi, dopo la pubblicazione della domanda di concordato (viene precisato anche che questi crediti beneficiano della prededuzione, a differenza dell’indennizzo che è considerato credito concorsuale).</li></ul><p>&nbsp;<strong>I temi che restano aperti</strong>Alcune altre questioni di rilievo, che pure si sono imposte all’attenzione degli interpreti ed hanno generato anch’esse significative incertezze applicative, non sono state invece prese in considerazione con il decreto legge:</p><ul> <li>i criteri ai quali il Tribunale o il Giudice Delegato devono ispirarsi ai fini della decisione (se cioè debba essere perseguito un bilanciamento degli interessi contrapposti della procedura e del contraente <em>in bonis</em>, oppure vada privilegiata la funzionalità della sospensione o scioglimento alla realizzazione del piano concordatario);</li> <li>i criteri da seguire ai fini della determinazione in concreto dell’indennizzo da liquidare alla controparte contrattuale <em>in bonis</em> e la sede in cui eventuali controversie debbano essere risolte;</li> <li>l’applicabilità dell’art. 169-<em>bis</em>fall. ai contratti bancari di anticipazione a fonte di cessione o mandato all’incasso di crediti (si tratta come noto della questione più dibattuta, in considerazione della frequentissima presentazione di istanze da parte del debitore concordatario allo scopo di evitare che le banche – creditrici dell’importo dell’anticipazione – possano realizzare il rimborso delle anticipazioni, trattenendo in compensazione gli importi incassati dopo la domanda di concordato, in forza di cessione o di specifico patto generalmente contenuto nelle condizioni contrattuali dell’operazione).</li></ul><p><strong>&nbsp;</strong><strong>Lo scioglimento del contratto di <em>leasing</em> nel concordato</strong>Il decreto legge n. 83/2015 ha aggiunto un ultimo comma all’art. 169-<em>bis</em> l.fall., al fine di disciplinare specificamente le conseguenze dello scioglimento del contratto di <em>leasing</em>.Viene introdotta una disciplina ricalcata su quella vigente nel fallimento, prevista dall’art. 72-<em>quater</em> l.fall.: in estrema sintesi, il credito residuo della società di <em>leasing </em>è trattato come credito da finanziamento e la proprietà del bene concesso in <em>leasing </em>è considerata alla stregua di una garanzia di tale credito. La conseguenza è che&nbsp; la società di <em>leasing </em>è tenuta a vendere o a collocare nuovamente sul mercato il bene e ad imputare il ricavato fino a concorrenza al proprio credito in linea capitale: se il ricavato è inferiore, la società di <em>leasing </em>sarà considerata creditrice ai fini del concorso per il residuo, considerato come credito anteriore al concordato, mentre se il ricavato eccede il credito in linea capitale, la società di <em>leasing </em>sarà tenuta a versare alla procedura la differenza.Non è stato chiarito peraltro un tema di un certo rilievo applicativo e cioè se l’art. 72-<em>quater</em> l.fall. sia applicabile (anche analogicamente o estensivamente) alla risoluzione del contratto di <em>leasing</em> già intervenuta prima del fallimento (oggi anche del concordato), oppure solo come conseguenza dello scioglimento nell’ambito della procedura.&nbsp;<strong>L’entrata in vigore</strong>La nuova disciplina dell’art. 169-<em>bis</em> l.fall. è applicabile alle istanze di sospensione o scioglimento di contratti &nbsp;presentate dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 83/2015, intervenuta con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale in data 27&nbsp;giugno 2015 e, quindi, anche ai procedimenti di concordato preventivo già pendenti a tale data.&nbsp;&nbsp;Per ulteriori informazioni:&nbsp;Fabio Marelli, <a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">fabio.marelli@advant-nctm.com</a>Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 30 Jun 2015 18:00:46 +0200</pubDate>
                        <title>Sanctions imposed on Russia: an update</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sanctions-imposed-on-russia-an-update</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In accordance with Article 215 TFEU<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> the EU may adopt restrictive measures so as to interrupt or reduce the economic and financial relations with a third Country. These measures are implemented by means of a Regulation, adopted by the Council, and are binding and directly applicable throughout the EU. The EU may also adopt other measures such as arms embargoes or restrictions on admission, which are implemented directly by the Member States that must act in conformity with CFSP<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> Council Decisions.The Regulations implementing restrictive measures and the CFSP Council Decisions are subject to judicial review by the Court of Justice and the General Court in Luxembourg.We are witnessing a proliferation of cases brought before the ECJ in relation to the EU sanctions imposed on Russia.Rosneft, one of Russia’s state-controlled oil companies, had brought a case before the High Court in the UK, maintaining that the sanctions imposed by the EU were invalid because they are in breach of the 1994 Partnership and co-operation agreement still in force between the EU and Russia. The High Court decided, last February, to refer the matter to the ECJ for advice on how to ensure consistency and uniformity in the application of the provisions of the sanctions regime.Rosneft is not alone in believing that these sanctions are unjust. Companies such as Gazprom and Neft OAO, and Banks such as VEB Bank<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, Sberbank of Russia OAO, VTB Bank amongst others are seeking the annulment of the relevant provisions<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.All the cases have following pleas in common:</p><ul> <li>infringement of the obligation to state reasons on which the contested provisions are based, thus violating the Companies’ rights to defend themselves;</li></ul><p>&nbsp;</p><ul> <li>manifest error of assessment of the facts on which the contested provisions are based, since the Companies believe that there is no genuine factual or evidential basis to justify said provisions;</li></ul><p>&nbsp;</p><ul> <li>infringement of the right to effective judicial protection;</li></ul><p>&nbsp;</p><ul> <li>misuse of powers, given that the Companies believe that the Council, in adopting the sanctions, was pursuing aims other than those claimed;</li></ul><p>&nbsp;</p><ul> <li>infringement of the principle of proportionality and fundamental rights, since the sanctions constitute, in the Companies’ opinion, a disproportionate interference with the Companies’ freedom to conduct business and the right to property;</li></ul><p>&nbsp;</p><ul> <li>violation of the 1994 EU-Russia Agreement on Partnership and Cooperation.</li></ul><p>Russian Companies affected by sanctions believe that the latter are not appropriate to achieve the declared objectives and furthermore impose burdens that significantly outweigh any possible benefit.Furthermore, the banks claim that they don’t meet the criteria<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> to be included in the sanction lists. Sberbank<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>, for example, has pointed out that the Russian Federation is not its main shareholder and does not manage the bank, thus excluding the bank from sanctions.The most startling case of all is the one brought before the ECJ by Almaz-Antey. Almaz-Antey is a joint undertaking that brings together some Russian military enterprises. The company has been included in the list of sanctioned companies because it manufactures anti-aircraft defence systems, which the EU Council believes allegedly brought down the MH-17 flight over Ukrainian soil. The Company argues that its inclusion in the list of sanctioned companies is illegal because the investigation regarding the incident is not over and there is no evidence of its responsibility in the crash and therefore Almaz-Antey cannot be punished for something it did not do.Recently the ECJ proposed to Gazprom Neft and DenizBank <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a> to await the outcome of court decision in the Rosneft case so as to have a precedent in the interpretation of the provisions regarding the restrictive measures. Both companies have refused this proposal and requested that the court hearings proceed.<em><u>Attempts to continue trading activities</u></em>In the meantime, while some companies are trying to dispute the sanctions in court, other companies try to avoid the limitations imposed by the restrictive measures by using third country intermediaries.The United States Government after having restricted trade with Russia, imposed a “<em>presumption of denial</em>” on licenses to export controlled goods and technology to Russia. An exporter must now request a license if he has knowledge or suspects that the products exported may be used by military end users or for military end uses in Russia.Considering that the violation of said restrictions carries both civil and criminal penalties, regardless if the exporter had knowledge of the ultimate destination of the goods or not, the US Government decided to publish a “<em>Guidance on Due Diligence to Prevent Unauthorized Transshipment/Reexport of Controlled Items to Russia”</em>.The Bureau of Industry and Security<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a> believes that export controls must be a shared responsibility between the government and the exporters. This Guide emphasizes, in fact, the importance of the exporter’s duty to inquire about the end use, end user and ultimate destination of the controlled and dual use goods.The exporters should, in BIS’s opinion, look out for discrepancies in the purchases, such as a buyer ordering spare parts for an equipment that has never been purchased by that buyer.In fact, even though liability is absolute, the penalties are imposed only in cases of gross negligence or in cases when companies fail to make good faith efforts at compliance.It goes without saying that these kinds of circumstances are sometimes difficult to verify and therefore the exporters must be thorough in their due diligence. It is only thought proof that internal due diligence has been exercised that companies can hope to avoid sanction.With reference to the export control regime and the control of dual-use goods<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a> the EU adopted the Council Regulation (EC) 428/2009 of 5 May 2009. Originally, these provisions were adopted with the primary intent of driving EU’s innovation and competiveness on the global market.So the EU, like the&nbsp; US, has imposed strict rules on export control of dual-use goods, requesting an authorization or license for the export of these items. The exporters are also required to keep detailed registers or records of their exports detailing all the relevant information, even, where known, the end-use and end-user of the dual-use items.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Article 215 TFEU: “<em>1. Where a decision, adopted in accordance with Chapter 2 of Title V of the Treaty on European Union, provides for the interruption or reduction, in part or completely, of economic and financial relations with one or more third countries, the Council, acting by qualified majority on a joint proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and the Commission, shall adopt the necessary measures. It shall inform the European Parliament thereof. 2. Where a decision adopted in accordance with Chapter 2 of Title V of the Treaty on European Union so provides, the Council may adopt restrictive measures under the procedure referred to in paragraph 1 against natural or legal persons and groups or non-State entities. 3. The acts referred to in this Article shall include necessary provisions on legal safeguards”</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Common Foreign and Security Policy<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Внешэкономбанк – Bank for Development and Foreign Economic Affairs<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Council Decision 2014/512/CFSP of 31&nbsp;July 2014; Council Regulation (EU) No&nbsp;833/2014 of 31&nbsp;July 2014; Council Decision 2014/659/CFSP of 8&nbsp;September 2014 and Council Regulation No&nbsp;960/2014 of 8&nbsp;September 2014.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> A bank to be included in the sanction list must be owned (more than 50% of all the shares) and/or managed by the Russian Federation.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Sberbank’s shareholders are: Bank of Russia (50% + 1 share); Foreign legal entities (43,26%); Domestic legal entities (2,83%) and Private investors (3,91%).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Subsidiary of Sberbank<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Organization responsible of ensuring an effective export control and treaty compliance system.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Article 2 of Council Regulation (EC) 428/2009 defines&nbsp; dual-use items as “<em>items, including software and technology, which can be used for both civil and military purposes, and shall include all goods which can be used for both non-explosive uses and assisting in any way in the manufacture of nuclear weapons or other nuclear explosive devices”</em>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Public Law and Procurement</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 29 Jun 2015 06:31:42 +0200</pubDate>
                        <title>Quali vincoli alla gestione dell’impresa in pendenza di adempimento del concordato preventivo con continuità aziendale?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/quali-vincoli-alla-gestione-dellimpresa-in-pendenza-di-adempimento-del-concordato-preventivo-con-continuita-aziendale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Giudice Delegato del Tribunale di Monza si è pronunciato sull’istanza promossa dall’amministratore di una società che, dopo l’omologazione del concordato con continuità aziendale, chiedeva di essere autorizzato </em>ex<em> art. 167 l.fall. al compimento di atti di straordinaria amministrazione.</em><strong>Il caso</strong>L’amministratore e legale rappresentante di una società in concordato preventivo con continuità aziendale chiedeva al Giudice Delegato di essere autorizzato <em>ex</em> art. 167 l.fall. a compiere atti di straordinaria amministrazione nell’interesse della società.In particolare, la società fornitrice in concordato doveva provvedere al rilascio di una fideiussione bancaria a prima richiesta a titolo di <em>performance bond</em>. L’amministratore si era quindi rivolto a due istituti di credito, i quali avevano subordinato l’emissione della garanzia all’accoglimento da parte del Tribunale – se richiesta – di apposita autorizzazione.<strong>Le questioni</strong>La pubblicazione del decreto di omologazione determina la chiusura della procedura di concordato preventivo, alla quale fa seguito la fase esecutiva, disciplinata per il concordato preventivo con continuità aziendale unicamente dalle norme generali degli artt. 185 e 186 l.fall.: il Commissario Giudiziale deve sorvegliare l’adempimento del concordato, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione, e il concordato può essere risolto in caso di inadempimento.Il Tribunale di Monza è stato chiamato a chiarire se ed in che limiti permangano le attribuzioni del Giudice Delegato e del Commissario Giudiziale dopo l’omologazione del concordato e, in particolare:</p><ol> <li>il potere autorizzativo del Giudice Delegato <em>ex</em> 167 l.fall. per gli atti di straordinaria amministrazione;</li> <li>il dovere di sorveglianza del Commissario Giudiziale sull’adempimento del concordato.</li></ol><p>&nbsp;<strong>La decisione</strong>a) Con riferimento alla prima questione, va innanzitutto osservato che dopo l’omologazione il debitore torna <em>in bonis</em> e quindi il debitore riacquista la piena disponibilità nella gestione del suo patrimonio.Questo effetto – come evidenziato dal Tribunale di Monza – si coglie appieno proprio nei concordati con continuità aziendale diretta, nei quali l’attività di impresa continua sotto la direzione e controllo dello stesso imprenditore, il quale può compiere qualsiasi tipo di atto senza necessità di autorizzazione, con l’unico limite di indirizzare l’attività alla realizzazione del piano.Il Tribunale di Monza ha quindi ritenuto di non doversi pronunciare sul merito della richiesta di autorizzazione al compimento dell’atto.b) Con riferimento alla seconda questione, il Tribunale rileva come il concordato con continuità aziendale deve prevedere un obbligo del debitore di pagare ai creditori una percentuale certa di soddisfazione dei loro crediti ed implica comunque un dovere di controllo da parte del Commissario in relazione all’adempimento della proposta.Poiché il pagamento dei creditori deriva dai flussi di cassa generati dalla continuazione dell’attività d’impresa, il controllo del Commissario non può limitarsi al momento in cui è previsto il pagamento dei creditori, ma deve estendersi anche al periodo precedente e riguardare il rispetto delle previsioni del piano, in quanto un andamento della gestione disallineato, in negativo, dalle relative previsioni, avrebbe, naturalmente, conseguenze dirette ed immediate sull’adempimento della proposta.Il Tribunale afferma, quindi, che il Commissario deve verificare che l’andamento economico della società sia in linea con quanto previsto dal piano omologato, che non vengano compiuti atti gestionali estranei alle previsioni del piano che rendano probabile, se non certo, il futuro inadempimento della proposta.&nbsp;<strong>Il commento</strong>Sembra di intendere che, secondo il Tribunale di Monza, il compimento di atti esorbitanti rispetto al piano e tali da pregiudicare l’esecuzione della proposta, qualora il Commissario Giudiziale riferisca al Giudice Delegato <em>ex</em> art. 185 l.fall. un “<em>fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori</em>”, possa innescare una possibile risoluzione del concordato, attraverso una informativa ai creditori, ai quali solo spetta promuovere la relativa istanza.Un tema ulteriore, non affrontato dal Tribunale, è quello delle altre conseguenze di atti non previsti dal piano ed estranei alle finalità di esecuzione della proposta. Fermo che nessuna forma di invalidità degli atti è prevista dalla legge, si dovrebbe ritenere che:</p><ul> <li>gli atti, in quanto non posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, non possono beneficiare dell’esenzione dall’azione revocatoria prevista dall’art. 67, terzo comma, lett. <em>e</em>), l.fall. e dalle ulteriori forme di protezione previste dalla legge;</li> <li>delle eventuali conseguenze pregiudizievoli per i creditori rispondono gli amministratori secondo le regole ordinarie che disciplinano la loro responsabilità.</li></ul><p>Soffermandoci invece sul tema più generale dei vincoli a cui può essere soggetto il debitore, in pendenza di adempimento della proposta, esso si configura diversamente per quanto riguarda (α) l’attribuzione ai creditori delle somme o dei beni che il debitore ha promesso con la proposta, che costituiscono la vera e propria obbligazione assunta dal debitore e (β) la realizzazione delle operazioni e degli atti previsti dal piano concordatario, che rappresentano solo il mezzo per poter adempiere la proposta.(α) Per quanto riguarda l’attribuzione ai creditori delle somme o dei beni che il debitore ha promesso con la proposta, il vincolo è rigido ma disponibile, nel senso che, in caso di inadempimento alle prestazioni promesse, nell’entità ed alle scadenze previste, ciascuno dei creditori può chiedere la risoluzione del concordato, se l’inadempimento non è di scarsa importanza (art. 186 l.fall.) (la legittimazione alla risoluzione spetta esclusivamente ai creditori, mentre il Tribunale o il Pubblico Ministero non hanno alcun potere di rilevare d’ufficio l’inadempimento).(β) Per quanto riguarda la realizzazione delle operazioni e degli atti previsti dal piano concordatario, il vincolo è relativo, nel senso che:</p><ul> <li>il debitore deve attenersi al piano nei suoi aspetti caratterizzanti e, pertanto, non potrebbe compiere atti che si pongano in contrasto ed in contraddizione con la realizzazione del piano concordatario e comunque siano tali da far prospettare come probabile il futuro inadempimento della proposta;</li> <li>in particolare, nel caso del concordato con cessione dei beni ai creditori (che costituisce la forma largamente più seguita), tutti i beni costituenti l’attivo concordatario devono essere liquidati: peraltro, la liquidazione dei beni è specificamente disciplinata dall’art. 182 l.fall. che la affida al liquidatore giudiziale;</li> <li>nel caso del concordato con continuità aziendale, all’opposto, nessuna attività di liquidazione è prevista o necessaria, in quanto il debitore conserva i propri beni per potere proseguire l’attività di impresa, dal cui svolgimento ricava le risorse per adempiere alla proposta concordataria;</li> <li>nel concordato con continuità aziendale, è evidente peraltro che le attività di gestione di impresa che il debitore può compiere una volta tornato <em>in bonis </em>non possono essere in alcun modo predeterminate o vincolate, salvo che la proposta concordataria contenga puntuali previsioni che impegnino il debitore ad alcune specifiche attività;</li> <li>nel concordato c.d. “misto” in cui sono previste congiuntamente la prosecuzione dell’attività di impresa ed atti di liquidazione di specifici beni, si deve ritenere che questi ultimi siano vincolanti per il debitore.</li></ul><p>Ne risulta che il tema del mancato rispetto del piano concordatario può porsi in termini differenti rispetto all’omissione di atti previsti dal piano, oppure viceversa al compimento di atti non previsti. In ogni caso, si tratta di un tema che va apprezzato con riferimento alle conseguenze che possono derivare per il debitore dal mancato adempimento della proposta concordataria, posto che il piano e le attività in esso previste – una volta che è intervenuta l’omologazione e si passa alla fase di attuazione ed esecuzione del concordato – rilevano esclusivamente in funzione dell’adempimento della proposta da parte del debitore.Tutto quanto precede va poi inteso alla luce di un dato certo e cioè che qualsiasi vincolo a porre in essere le operazioni e degli atti previsti dal piano concordatario viene meno nel momento in cui ed in tanto in quanto la proposta è integralmente adempiuta (ovvero tutti i creditori concordatari sono stati comunque soddisfatti).&nbsp;<strong>&nbsp;</strong>Per ulteriori informazioni:Fabio Marelli, fabio.marelli@advant-nctm.com&nbsp;Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 29 Jun 2015 06:30:09 +0200</pubDate>
                        <title>Le disposizioni del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 per favorire la concorrenza nel concordato preventivo: nuovo art. 163-bis e modifiche all’art. 182 l.fall.</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-disposizioni-del-d-l-27-giugno-2015-n-83-per-favorire-la-concorrenza-nel-concordato-preventivo-nuovo-art-163-bis-e-modifiche-allart-182-l-fall</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Con il recentissimo decreto legge il Governo è intervenuto ancora sulla disciplina del concordato preventivo, dettando una disciplina certa delle vendite “competitive” di aziende e beni in ogni fase e tipologia di concordato, e consentendo che le vendite possano avere luogo anche prima dell’omologazione del concordato.</em><strong>Le offerte concorrenti di acquisto di aziende o beni</strong>Nei notissimi casi “San Raffaele” e “La Perla” i Tribunali di Milano e Bologna – in presenza di indici di incongruità del prezzo – avevano imposto al debitore che aveva designato nella proposta un acquirente dei complessi aziendali di svolgere una gara competitiva immediata, prima dell’adunanza dei creditori, per la selezione dell’affittuario dell’azienda in vista della cessione che, come di consueto, sarebbe intervenuta solo dopo l’omologazione del concordato. Questo orientamento applicativo ha avuto un seguito piuttosto diffuso, ma non uniforme tra i Tribunali italiani, generando diverse incertezze tra gli operatori e gli investitori interessati a rilevare beni e complessi aziendali nell’ambito del concordato.L’orientamento è stato oggi recepito dal legislatore, che ha dettato regole certe in proposito.Il nuovo art. 163-<em>bis</em> l.fall. prevede – per qualsiasi tipologia di concordato, indipendentemente dalla forma della cessione dei beni ai creditori – che il commissario giudiziale deve sempre valutare motivatamente la congruità del prezzo previsto nel piano per la cessione di aziende o rami d’azienda e di beni determinati, quando la proposta preveda un acquirente già individuato.Se risulta che il prezzo offerto può non rispondere al migliore interesse dei creditori, il commissario giudiziale deve chiedere al Tribunale di aprire un procedimento competitivo, se vi sono probabilità di conseguire una migliore soddisfazione dei creditori.Con il decreto che dispone la gara il Tribunale – che può procedere in tal senso anche d’ufficio – stabilisce quanto segue:</p><ul> <li>le modalità per assicurare la comparabilità delle offerte;</li> <li>i requisiti di partecipazione degli offerenti;</li> <li>le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro utilizzo e le modalità con cui il commissario deve fornirle a coloro che ne fanno richiesta;</li> <li>la data dell’udienza per l’esame delle offerte;</li> <li>le modalità di svolgimento della procedura competitiva;</li> <li>le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti;</li> <li>le forme di pubblicità del decreto.</li></ul><p>La gara deve comunque concludersi prima dell’adunanza dei creditori ed il debitore deve modificare la proposta ed il piano concordatario in conformità all’esito della gara, in modo che i creditori siano chiamati a votare sulla proposta aggiornata.L’art. 163-<em>bis</em>, primo comma, l.fall. stabilisce inoltre che l’offerta ed il piano possono prevedere che il trasferimento dell’azienda o dei beni abbia luogo anche prima dell’omologazione del concordato.L’art. 182 l.fall. viene invece modificato come segue:</p><ul> <li>la disciplina delle vendite competitive mutuata dal fallimento (artt. da 105 a 108-<em>ter</em>fall.) è ora applicabile a tutte le vendite e trasferimenti di beni e aziende posti in essere dopo la domanda di concordato preventivo e non solo nella fase di liquidazione, quando il piano prevede la cessione dei beni ai creditori;</li> <li>nel solo concordato con cessione dei beni, sono previste forme di pubblicità delle gare secondo le modalità previste dall’art. 490 c.p.c., come modificato dallo stesso D.L. n. 83/2015, sul nuovo “portale delle vendite pubbliche” del Ministero della Giustizia.</li></ul><p>La disciplina delle offerte concorrenti di acquisto nel concordato preventivo – che si applica in quanto compatibile anche alle offerte di affitto dell’azienda – introduce diversi elementi di importante novità e rilievo:</p><ul> <li>anche nel concordato, come nel fallimento, non si potrà mai prescindere da modalità di vendita che contemplino la possibilità di gare competitive, qualunque sia il tipo di piano o di proposta (salvo solo il concordato con assuntore);</li> <li>la vendita di aziende o singoli beni potrà essere anticipata alla fase iniziale della procedura e non è quindi più destinata a perfezionarsi solo successivamente all’omologazione del concordato;</li> <li>peraltro, sembra che l’anticipazione della vendita possa avvenire solo in presenza di rilievi in merito alla congruità del prezzo offerto da un acquirente designato dal debitore nel piano e non sia invece una modalità generalizzata, anche se il potere del Tribunale di provvedere d’ufficio probabilmente consentirà un’applicazione più ampia, quando sia opportuno per la migliore soddisfazione dei creditori;</li> <li>anche la formulazione della norma in termini non limitativi, benché nel contesto dell’art. 163-<em>bis</em>fall., potrebbe consentire un’interpretazione più ampia e quindi che il piano possa sempre prevedere la vendita prima dell’omologazione del concordato;</li> <li>la cessione dell’azienda ad un acquirente già designato sembra essere riconosciuta come condizione vincolante della proposta e del piano di concordato, prescindendo quindi da una gara in fase di esecuzione dopo l’omologazione, proprio in quanto una eventuale – ma non necessaria – competizione tra offerenti è stata prevista nella fase iniziale della procedura.</li></ul><p>La nuova disciplina sembra quindi potenzialmente destinata ad incidere in profondità sullo svolgimento delle procedure concordatarie e sulla stessa prassi fino ad oggi invalsa di prevedere un periodo di affitto dell’azienda precedente alla vendita. Peraltro, la cessione prima dell’esdebitazione richiede che l’acquirente non risponda in solido dei debiti inerenti l’azienda ceduta: la modifica dell’art. 182 l.fall. dispone in questo senso, rendendo applicabile (tra altre disposizioni) l’art. 105, quarto comma, l.fall. ad ogni vendita intervenuta dopo il deposito della domanda di concordato.<strong>L’entrata in vigore</strong>La nuova disciplina dell’art. 163-<em>bis</em> l.fall. è applicabile ai procedimenti di concordato preventivo introdotti dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 83/2015, intervenuta con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale in data 27&nbsp;giugno 2015.Le modifiche all’art. 182 l.fall. sono invece applicabili anche i procedimenti di concordato preventivo già pendenti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 83/2015 (salvo che per l’effettuazione della pubblicità delle vendite, che richiedono l’emanazione delle specifiche tecniche per il nuovo “portale delle vendite pubbliche”).&nbsp;&nbsp;&nbsp;Per ulteriori informazioni:&nbsp;Fabio Marelli, <a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">fabio.marelli@advant-nctm.com</a>Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 29 Jun 2015 06:25:24 +0200</pubDate>
                        <title>Il nuovo art. 182-septies l.fall. introdotto dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83 per favorire la definizione di accordi di stand still e di ristrutturazione dei debiti con i creditori finanziari</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-nuovo-art-182-septies-l-fall-introdotto-dal-d-l-27-giugno-2015-n-83-per-favorire-la-definizione-di-accordi-di-stand-still-e-di-ristrutturazione-dei-debiti-con-i-creditori-finanziari-2</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Con il recentissimo decreto legge il Governo ha ulteriormente arricchito la disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti, consentendo al debitore di estendere l’accordo anche ai creditori bancari ed intermediari finanziari non aderenti, in due diversi contesti: a) gli accordi di moratoria temporanea nella pendenza delle trattative, e b) gli accordi veri e propri di definizione dell’esposizione debitoria.</em><strong>L’ambito di applicabilità del nuovo art. 182-<em>septies </em>l.fall.</strong>La nuova disciplina integrativa degli accordi di ristrutturazione dei debiti si applica esclusivamente:</p><ul> <li>ai casi in cui l’esposizione dell’imprenditore nei confronti di banche ed intermediari finanziari (che di seguito semplicemente menzioneremo come “banche”) sia superiore alla metà dell’indebitamento complessivo;</li> <li>ai crediti ed ai rapporti giuridici di cui sono titolari le banche (sono espressamente fatti salvi i diritti degli altri creditori).</li></ul><p><strong>L’adesione “forzosa” dei creditori all’accordo di ristrutturazione dei debiti</strong>La nuova disciplina consente al debitore – in sede di omologazione dell’accordo – di “forzare” l’adesione delle banche non aderenti all’accordo raggiunto con un’ampia maggioranza delle banche stesse, ricorrendo le seguenti condizioni:</p><ul> <li>le banche non aderenti siano inserite in una o più “categorie” di banche aventi posizione giuridica ed interessi economici omogenei;</li> <li>le banche aderenti facenti parte della stessa “categoria” rappresentino almeno il 75% dei crediti della “categoria”;</li> <li>le “categorie” siano individuate nell’accordo di ristrutturazione dei debiti;</li> <li>le banche non aderenti siano state informate dell’avvio delle trattative e siano state messe in condizione di parteciparvi in buona fede;</li> <li>le banche non aderenti abbiano ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, sui termini dell’accordo e sui suoi effetti;</li> <li>che le trattative si siano svolte in buona fede;</li> <li>il debitore abbia richiesto con il ricorso <em>ex</em> 182-<em>bis</em> l.fall., per l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, che gli effetti dell’accordo siano estesi alle banche non aderenti.</li></ul><p>Le “categorie” di creditori bancari dovranno essere individuate in base agli stessi criteri (è identica l’espressione “<em>posizione giuridica ed interessi economici omogenei</em>”) che presiedono da un decennio alla formazione delle classi di creditori nel concordato preventivo: si potrà quindi fare riferimento all’esperienza giurisprudenziale in tema.Tuttavia, vi sono marcate differenze rispetto al concordato sotto altri aspetti. In primo luogo, non tutti i creditori bancari devono necessariamente essere ricompresi in una “categoria”, né le “categorie” devono essere formate sin dall’avvio delle trattative con le banche: la formazione delle “categorie” infatti può avvenire anche solo in sede di stipula definitiva dell’accordo e di domanda di omologazione. Una “categoria” potrà quindi essere individuata <em>ex post</em> in relazione alla specifica esigenza di “forzare” l’adesione di un determinato creditore bancario, e naturalmente dovrà essere convincentemente dimostrata l’omogeneità di interessi economici e di posizione giuridica.Ulteriore differenza è che le “categorie”, essendo previste come condizione particolare dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, devono essere condivise con le banche aderenti e non rientrano quindi in un ambito di discrezionalità o di iniziativa esclusiva del debitore proponente.Saranno quindi congiuntamente il debitore e le banche aderenti all’accordo a dover assumere la decisione stessa di “forzare” l’adesione delle banche minoritarie: è verosimile che ciò si verifichi nella fase finale delle trattative, quando si viene a creare una situazione di stallo che, fino ad oggi, ha visto il debitore costretto a ricorrere alla domanda di concordato preventivo, con risultati in genere più sfavorevoli sia per il debitore stesso che per tutti i creditori.La nuova disciplina è quindi tale da modificare radicalmente l’equilibrio delle posizioni negoziali nell’ambito delle trattative per la definizione di un accordo di ristrutturazione dei debiti e potrà consentire una <em>chance</em> di successo in più ad una definizione concordata ed <em>in bonis</em> delle crisi aziendali.Peraltro, non è affatto scontato che sia possibile “imporre” l’adesione a tutte le banche dissenzienti: spesso infatti la mancata adesione deriva proprio da situazioni di interesse disallineato e peculiare di alcune banche rispetto alle altre e potranno quindi darsi situazioni in cui non sarà affatto agevole dimostrare che esiste una “categoria” omogenea all’interno della quale il 75% dei crediti ha aderito all’accordo.L’adesione “forzosa” della banca dissenziente in ogni caso produce (in deroga ai principi generali in materia contrattuale dettati dagli artt. 1372 e 1411 c.c.) gli stessi effetti dell’adesione volontaria, anche – per espressa previsione dell’art. 182-<em>septies</em>, secondo comma, ultimo periodo, l.fall. – ai fini del calcolo della quota del 60% dei crediti prevista come condizione di omologazione dell’accordo ai sensi dell’art. 182-<em>bis</em> l.fall.Nel caso in cui il debitore intenda effettivamente estendere gli effetti dell’accordo ad alcune banche non aderenti, deve notificare a queste ultime il ricorso ai sensi dell’art. 182-<em>bis</em> l.fall. e la relativa documentazione: per ovvie ragioni di maggior tutela di questi creditori, solo la notificazione (e non la pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese) fa decorrere nei loro confronti il termine per l’opposizione all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione.<strong>L’adesione “forzosa” dei creditori all’accordo di moratoria</strong>Il legislatore è intervenuto inoltre ad integrare la disciplina della fase in cui si svolgono le trattative tra il debitore ed i creditori, offrendo uno strumento idoneo ad estendere anche alle banche non aderenti gli effetti di “<em>una convenzione diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti nei confronti di una o più banche</em>” (art. 182-<em>septies</em>, quarto comma, l.fall.).L’estensione delle condizioni di moratoria non richiede l’intervento del Tribunale e si determina ricorrendo le seguenti condizioni:</p><ul> <li>le banche non aderenti siano state informate dell’avvio delle trattative e siano state messe in condizione di parteciparvi in buona fede (è da ritenere che ciò comporti – benché non sia espressamente previsto –­ che le banche non aderenti abbiano ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, sui termini della moratoria e sui suoi effetti);</li> <li>le banche aderenti rappresentino almeno il 75% dei crediti bancari interessati dalla moratoria;</li> <li>un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lettera d), l.fall. attesti l’omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria.</li></ul><p>Questa formulazione fa sorgere qualche incertezza. Non è richiesto che le banche dissenzienti siano inserite in una o più “categorie”, come parrebbe confermato anche dal fatto che l’omogeneità di posizione ed interessi che deve essere attestata dal professionista riguarda “<em>i creditori interessati dalla moratoria</em>” che quindi vengono considerati nel loro insieme. Sembra però così assai arduo che in concreto possa essere integrato il requisito dell’omogeneità di posizione ed interessi dei creditori bancari, posto che ogni volta in cui vi siano garanzie ipotecarie o pignoratizie il professionista non potrebbe mai attestare che vi sia una posizione giuridica assimilabile tra tutte le banche interessate. Potrebbe quindi forse prospettarsi un’interpretazione che anche in questo caso consenta di valutare l’omogeneità di posizione dei creditori all’interno di “categorie” distinte.L’estensione di efficacia della moratoria è condizionata alla sola attestazione del professionista, ma trattandosi di effetto che deve prodursi nella sfera giuridica di soggetti terzi rispetto al debitore sembra in realtà ragionevole ritenere che sia necessaria anche la comunicazione alle banche non aderenti, a mezzo lettera raccomandata o PEC, come è previsto dall’art. 182-<em>septies</em>, quinto comma, l.fall. ai fini dell’opposizione da parte dei creditori a cui si estendono – senza il loro consenso – gli effetti della moratoria.L’opposizione va proposta al Tribunale nel termine di 30 giorni dalla comunicazione. L’intervento dell’autorità giudiziaria è quindi previsto solo in via eventuale. Il Tribunale decide sulle opposizioni verificando la sussistenza delle condizioni di cui si è detto sopra: la formulazione della norma non chiarisce se il Tribunale possa esaminare nel merito il tema dell’omogeneità di posizione del creditore opponente rispetto agli altri aderenti alla moratoria, ma è ragionevole ritenere che sia così. Il decreto del Tribunale è impugnabile con reclamo alla Corte d’appello entro 15 giorni dalla comunicazione. È incerta la proponibilità del ricorso “straordinario” per cassazione ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost. (i cui tempi di decisione sono comunque incompatibili in linea di fatto con le esigenze di definizione della moratoria): da un lato, si tratta di situazioni di diritto soggettivo, ma gli effetti temporanei della moratoria potrebbero escludere che siano integrati effetti decisori del decreto (e quindi gli estremi per il ricorso in cassazione).L’estensione degli effetti della moratoria determina una situazione ben diversa da quelle disciplinate dall’art. 182-<em>bis,</em> sesto comma, l.fall. o dall’art. 161, sesto comma, l.fall., che consentono al debitore di ottenere il divieto di avvio o prosecuzione di azioni esecutive e cautelari dei creditori, oltre ad una serie ulteriore di effetti protettivi, a seguito del deposito della domanda di concordato “con riserva” oppure di una proposta di accordo di ristrutturazione, corredate dalla documentazione richiesta. Nel caso previsto dall’art. 182-<em>septies</em>, quarto comma ss., l.fall. infatti saranno estesi unicamente effetti negoziali relativi ai soli creditori bancari.In proposito, l’ultimo comma precisa che non potranno comunque essere imposte:</p><ul> <li>l’esecuzione di nuove prestazioni ed in particolare l’erogazione di nuovi finanziamenti;</li> <li>la concessione di affidamenti o il mantenimento della possibilità di utilizzare quelli esistenti.</li></ul><p>Potrà invece essere esteso l’obbligo di consentire l’utilizzo di beni concessi in <em>leasing</em>.&nbsp;<strong>L’entrata in vigore</strong>La nuova disciplina è immediatamente applicabile:</p><ul> <li>alle domande di omologazione <em>ex</em> 182-<em>bis</em> l.fall. di accordi di ristrutturazione dei debiti depositate in cancelleria del Tribunale ed iscritte nel Registro delle imprese</li> <li>alle attestazioni di cui all’art. 182-<em>septies</em>, quarto comma, l.fall. ai fini dell’estensione degli effetti degli accordi di moratoria, comunicate alle banche non aderenti</li></ul><p>dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 83/2015, intervenuta con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale in data 27 giugno 2015.&nbsp;&nbsp;Per ulteriori informazioni:Fabio Marelli, <a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">fabio.marelli@advant-nctm.com</a>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 01 Jun 2015 11:18:35 +0200</pubDate>
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In primo luogo, non tutti i creditori bancari devono necessariamente essere ricompresi in una “categoria”, né le “categorie” devono essere formate sin dall’avvio delle trattative con le banche: la formazione delle “categorie” infatti può avvenire anche solo in sede di stipula definitiva dell’accordo e di domanda di omologazione. Una “categoria” potrà quindi essere individuata <em>ex post</em> in relazione alla specifica esigenza di “forzare” l’adesione di un determinato creditore bancario, e naturalmente dovrà essere convincentemente dimostrata l’omogeneità di interessi economici e di posizione giuridica.Ulteriore differenza è che le “categorie”, essendo previste come condizione particolare dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, devono essere condivise con le banche aderenti e non rientrano quindi in un ambito di discrezionalità o di iniziativa esclusiva del debitore proponente.Saranno quindi congiuntamente il debitore e le banche aderenti all’accordo a dover assumere la decisione stessa di “forzare” l’adesione delle banche minoritarie: è verosimile che ciò si verifichi nella fase finale delle trattative, quando si viene a creare una situazione di stallo che, fino ad oggi, ha visto il debitore costretto a ricorrere alla domanda di concordato preventivo, con risultati in genere più sfavorevoli sia per il debitore stesso che per tutti i creditori.La nuova disciplina è quindi tale da modificare radicalmente l’equilibrio delle posizioni negoziali nell’ambito delle trattative per la definizione di un accordo di ristrutturazione dei debiti e potrà consentire una <em>chance</em> di successo in più ad una definizione concordata ed <em>in bonis</em> delle crisi aziendali.Peraltro, non è affatto scontato che sia possibile “imporre” l’adesione a tutte le banche dissenzienti: spesso infatti la mancata adesione deriva proprio da situazioni di interesse disallineato e peculiare di alcune banche rispetto alle altre e potranno quindi darsi situazioni in cui non sarà affatto agevole dimostrare che esiste una “categoria” omogenea all’interno della quale il 75% dei crediti ha aderito all’accordo.L’adesione “forzosa” della banca dissenziente in ogni caso produce (in deroga ai principi generali in materia contrattuale dettati dagli artt. 1372 e 1411 c.c.) gli stessi effetti dell’adesione volontaria, anche – per espressa previsione dell’art. 182-<em>septies</em>, secondo comma, ultimo periodo, l.fall. – ai fini del calcolo della quota del 60% dei crediti prevista come condizione di omologazione dell’accordo ai sensi dell’art. 182-<em>bis</em> l.fall.Nel caso in cui il debitore intenda effettivamente estendere gli effetti dell’accordo ad alcune banche non aderenti, deve notificare a queste ultime il ricorso ai sensi dell’art. 182-<em>bis</em> l.fall. e la relativa documentazione: per ovvie ragioni di maggior tutela di questi creditori, solo la notificazione (e non la pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese) fa decorrere nei loro confronti il termine per l’opposizione all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione.<strong>L’adesione “forzosa” dei creditori all’accordo di moratoria</strong>Il legislatore è intervenuto inoltre ad integrare la disciplina della fase in cui si svolgono le trattative tra il debitore ed i creditori, offrendo uno strumento idoneo ad estendere anche alle banche non aderenti gli effetti di “<em>una convenzione diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti nei confronti di una o più banche</em>” (art. 182-<em>septies</em>, quarto comma, l.fall.).L’estensione delle condizioni di moratoria non richiede l’intervento del Tribunale e si determina ricorrendo le seguenti condizioni:</p><ul> <li>le banche non aderenti siano state informate dell’avvio delle trattative e siano state messe in condizione di parteciparvi in buona fede (è da ritenere che ciò comporti – benché non sia espressamente previsto –­ che le banche non aderenti abbiano ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, sui termini della moratoria e sui suoi effetti);</li> <li>le banche aderenti rappresentino almeno il 75% dei crediti bancari interessati dalla moratoria;</li> <li>un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lettera d), l.fall. attesti l’omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria.</li></ul><p>Questa formulazione fa sorgere qualche incertezza. Non è richiesto che le banche dissenzienti siano inserite in una o più “categorie”, come parrebbe confermato anche dal fatto che l’omogeneità di posizione ed interessi che deve essere attestata dal professionista riguarda “<em>i creditori interessati dalla moratoria</em>” che quindi vengono considerati nel loro insieme. Sembra però così assai arduo che in concreto possa essere integrato il requisito dell’omogeneità di posizione ed interessi dei creditori bancari, posto che ogni volta in cui vi siano garanzie ipotecarie o pignoratizie il professionista non potrebbe mai attestare che vi sia una posizione giuridica assimilabile tra tutte le banche interessate. Potrebbe quindi forse prospettarsi un’interpretazione che anche in questo caso consenta di valutare l’omogeneità di posizione dei creditori all’interno di “categorie” distinte.L’estensione di efficacia della moratoria è condizionata alla sola attestazione del professionista, ma trattandosi di effetto che deve prodursi nella sfera giuridica di soggetti terzi rispetto al debitore sembra in realtà ragionevole ritenere che sia necessaria anche la comunicazione alle banche non aderenti, a mezzo lettera raccomandata o PEC, come è previsto dall’art. 182-<em>septies</em>, quinto comma, l.fall. ai fini dell’opposizione da parte dei creditori a cui si estendono – senza il loro consenso – gli effetti della moratoria.L’opposizione va proposta al Tribunale nel termine di 30 giorni dalla comunicazione. L’intervento dell’autorità giudiziaria è quindi previsto solo in via eventuale. Il Tribunale decide sulle opposizioni verificando la sussistenza delle condizioni di cui si è detto sopra: la formulazione della norma non chiarisce se il Tribunale possa esaminare nel merito il tema dell’omogeneità di posizione del creditore opponente rispetto agli altri aderenti alla moratoria, ma è ragionevole ritenere che sia così. Il decreto del Tribunale è impugnabile con reclamo alla Corte d’appello entro 15 giorni dalla comunicazione. È incerta la proponibilità del ricorso “straordinario” per cassazione ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost. (i cui tempi di decisione sono comunque incompatibili in linea di fatto con le esigenze di definizione della moratoria): da un lato, si tratta di situazioni di diritto soggettivo, ma gli effetti temporanei della moratoria potrebbero escludere che siano integrati effetti decisori del decreto (e quindi gli estremi per il ricorso in cassazione).L’estensione degli effetti della moratoria determina una situazione ben diversa da quelle disciplinate dall’art. 182-<em>bis,</em> sesto comma, l.fall. o dall’art. 161, sesto comma, l.fall., che consentono al debitore di ottenere il divieto di avvio o prosecuzione di azioni esecutive e cautelari dei creditori, oltre ad una serie ulteriore di effetti protettivi, a seguito del deposito della domanda di concordato “con riserva” oppure di una proposta di accordo di ristrutturazione, corredate dalla documentazione richiesta. Nel caso previsto dall’art. 182-<em>septies</em>, quarto comma ss., l.fall. infatti saranno estesi unicamente effetti negoziali relativi ai soli creditori bancari.In proposito, l’ultimo comma precisa che non potranno comunque essere imposte:</p><ul> <li>l’esecuzione di nuove prestazioni ed in particolare l’erogazione di nuovi finanziamenti;</li> <li>la concessione di affidamenti o il mantenimento della possibilità di utilizzare quelli esistenti.</li></ul><p>Potrà invece essere esteso l’obbligo di consentire l’utilizzo di beni concessi in <em>leasing</em>.<strong>L’entrata in vigore</strong>La nuova disciplina è immediatamente applicabile:</p><ul> <li>alle domande di omologazione <em>ex</em> 182-<em>bis</em> l.fall. di accordi di ristrutturazione dei debiti depositate in cancelleria del Tribunale ed iscritte nel Registro delle imprese</li> <li>alle attestazioni di cui all’art. 182-<em>septies</em>, quarto comma, l.fall. ai fini dell’estensione degli effetti degli accordi di moratoria, comunicate alle banche non aderenti</li></ul><p>dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 83/2015, intervenuta con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale in data 27 giugno 2015.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Sun, 31 May 2015 18:00:57 +0200</pubDate>
                        <title>Una sentenza finlandese chiarisce quando il vettore marittimo è responsabile del furto della merce in transito</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/una-sentenza-finlandese-chiarisce-quando-il-vettore-marittimo-e-responsabile-del-furto-della-merce-in-transito</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il vettore è raramente a conoscenza dell’effettivo contenuto del container, soprattutto se si considera che per prassi il container è stivato, caricato e sigillato dal caricatore. Questo argomento è stato al centro di un recente causa riguardante un furto, decisa dalla Corte d'Appello finlandese.La Corte d’Appello ha riformato la sentenza di primo grado, statuendo in favore dell’assicuratore del carico, il quale aveva sostenuto che il vettore&nbsp; era da ritenersi responsabile, per il furto della merce sottratta dal container&nbsp; durante il viaggio.La causa riguarda un container, contenente dispositivi elettronici, che alla destinazione finale in Russia non aveva più un terzo del carico al suo interno.Come generalmente accade, il caricatore ha stivato, caricato e sigillato il container, dichiarando che esso conteneva dispositivi elettronici. Al gate di entrata in porto, venne dichiarato che il container era in buone condizioni e non vennero fatte osservazioni per quanto riguarda i sigilli.All’arrivo del container al porto di destinazione in Finlandia, venne rilevata la mancanza di uno dei sigilli. Il vettore ha prontamente informato il caricatore, che ha riferito allo stesso che la Dogana finlandese avrebbe provveduto a sigillare la porta, prima della partenza del container per la destinazione finale in Russia. Dopo l’apposizione del sigillo da parte della Dogana finlandese, nessun’altra manipolazione venne &nbsp;effettuata.Alla destinazione finale venne registrato l’ammanco di un terzo della merce. Non venne esperita un’indagine congiunta.L'assicuratore ha proposto un'azione legale contro il vettore dinanzi alla Corte marittima di Helsinki. La richiesta si basava sul fatto che la mancanza del sigillo fu rilevata al porto di scarico e si è quindi ipotizzato che il furto fosse avvenuto durante il periodo durante il quale il bene si trovava nella disponibilità materiale del vettore &nbsp;marittimo.In sua difesa, il vettore ha sostenuto che non poteva essere provato che il sigillo era ancora presente al momento dell’entrata nel porto di carico. Infatti, il filmato di videosorveglianza non ha confermato la presenza o assenza di tale sigillo.Il container, all’interno del magazzino di stoccaggio, era stato posizionato al livello superiore di una pila di container con le porte poste contro gli altri contenitori, in modo da impedire la loro apertura. Purtroppo il filmato di videosorveglianza risultò essere stato cancellato e non è quindi stato possibile provare l’effettiva posizione del container all’interno del magazzino.A bordo della nave, il container era stato caricato in una posizione che rendeva tecnicamente impossibile l’apertura delle porte.Il vettore ha anche sostenuto che, se il container pesava effettivamente un terzo in meno rispetto al peso dichiarato, i controlli alla Dogana russa avrebbero dovuto rilevare questa discrepanza di peso.La Corte marittima ha concluso che, sulla base delle prove presentate e del filmato di videosorveglianza, era plausibile che al gate-in non furono effettuati i controlli relativi alla presenza di tutti i sigilli e che già in quel momento il sigillo era mancante.La Corte ha pertanto statuito in favore del vettore, sottolineando come non rientra tra i doveri del vettore il controllo della presenza dei sigilli.Il codice marittimo finlandese prevede, al capitolo 13, articolo 6, una norma che è assai simile ai principi in materia di diligenza statuititi dalla&nbsp; giurisprudenza italiana. Esso stabilisce infatti che: “<em>il vettore deve verificare, con ragionevole diligenza, che la merca sia imballata in modo tale da non subire danni o causare danni a persone o cose. Se la merce viene consegnata all’interno di un container o un articolo di trasporto simile, il vettore non è tenuto a controllare l’interno dello stesso, a meno che non ci sia motivo di temere che quest’ultimo sia stato caricato in modo errato”</em>.<strong>Decisione della Corte d’Appello</strong>La Corte d'Appello ha riformato la decisione della Corte marittima sostenendo che il furto è avvenuto durante il periodo in cui poteva e doveva sussistere la responsabilità per custodia del vettore. La sentenza si basa ancora una volta su un principio di legge che è molto simile a quanto stabilito dalla&nbsp; giurisprudenza italiana in materia di responsabilità vettoriale. Il Codice marittimo finlandese al capitolo 13, articolo 25 precisa infatti che: "<em>il vettore è responsabile per la perdita delle merci, perse o danneggiate, durante il periodo di sua responsabilità, sia a bordo che a terra, a meno che non dimostri che tale fatto non sia derivato da sua colpa o negligenza, né dalla colpa o negligenza di uno dei suoi sottoposti</em>".Non ammettendo la validità delle prove portate dal vettore per poter escludere la propria&nbsp; responsabilità,&nbsp; il risultato non poteva che essere negativo per il vettore stesso.La Corte suprema finlandese non ha concesso al vettore di impugnare la decisione della Corte d’Appello.Ancora una volta dobbiamo sottolineare il fatto che in caso di furto o ammanco è di importanza determinante ai fini della difesa del vettore poter contare su una ricostruzione puntuale e dettagliata delle condizioni in cui il viaggio è avvenuto onde poter fornire (e provare) le circostanze esimenti la responsabilità per custodia che altrimenti determina l’obbligo di risarcimento dei danno conseguenti.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Sun, 31 May 2015 18:00:52 +0200</pubDate>
                        <title>Sono lecite le aree private nei porti italiani?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sono-lecite-le-aree-private-nei-porti-italiani</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’art. 822 c.c., recita: “<em>Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico (…) le rade e i porti…(omissis)..</em>”.Tali beni rientrano nel novero di quelli che tecnicamente si definiscono beni del demanio “necessario”.L’art.. 823 c.c. dispone poi che i beni del demanio necessario sono inalienabili.E’ tuttavia tutt’altro che insolito imbattersi in aree di proprietà privata che sono situate all’interno dei porti della nostra Repubblica.Come può conciliarsi questa situazione con il dettato legislativo?Il quesito è tutt’altro che banale: basti pensare che gli eventuali atti di cessione e locazione che le abbiano ad oggetto sono nulli di diritto, per impossibilità dell’oggetto, essendo impossibile per un privato disporre di un bene del demanio pubblico.La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15846 del 19 luglio 2011, ha affermato che: “<em>il punto essenziale dell'indagine che riguarda la identificazione del bene come appartenente a tale categoria giuridica </em>(dei beni demaniali marittimi, n.d.r.)<em> è incentrato sull'elemento funzionale (idoneità del bene a realizzare gli interessi che attengono ai pubblici usi del mare)</em>”.Richiamato questo principio, come si fa a comprendere se un bene portuale in senso lato possa (debba) essere attribuito al demanio in ragione della sua natura di bene incorporato in un contesto geografico e operativo proprio della realtà portuale?Qui di seguito indichiamo gli elementi che secondo una possibile tecnica interpretativa potrebbero essere a buon titolo utilizzati per comprendere se un determinato bene reale debba o meno essere considerato facente parte del demanio (portuale) necessario.Detti elementi non debbono essere tutti presenti, ma è certo che una loro maggiore verificazione farebbe pendere il giudizio verso la demanialità del bene in esame con poche possibilità di dubbio.In particolare, sono caratteri indicativi della demanialità di un’area portuale:(i) l’essere quella area inserita nel perimetro del porto e ricompresa nello spazio doganale;(ii) la contiguità ad altra area demaniale;(iii) l’applicazione a detta area delle norme che normalmente si applicano in materia di operazioni o servizi portuali e che attribuiscono alle imprese, alle agenzie o ai terminalisti, rispettivamente regolati dagli artt. 16, 17 e 18 della legge portuale, la facoltà di ivi esercitare le attività tipiche ed ancillari ai traffici portuali;(iv) l’assoggettamento di detta area al regime dettato dall’ISPS Code in materia di sicurezza.Ebbene, cosa succede se la nostra area presenta le caratteristiche di cui sopra?La Capitaneria di Porto dovrebbe attivare gli istituti previsti dagli articoli 32 e 33 del codice della navigazione e quindi procedere alla delimitazione o all’ampliamento del demanio.Ferma restando la possibilità – in caso di nullità del contratto di compravendita – di ottenere la ripetizione dell’indebito entro il termine decennale, si può pensare ad un indennizzo a favore del privato che si vedesse spogliato del bene?Non lo crediamo, a meno che questi possa provare che il suo “acquisto” sia avvenuto prima che le aree in questione si siano trovate vincolate territorialmente e funzionalmente alle operazioni portuali e, più in generale, siano divenute strumento utile, per dirla con la Suprema Corte, “<em>a realizzare gli interessi che attengono ai pubblici usi del mare</em>”.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Sun, 31 May 2015 18:00:01 +0200</pubDate>
                        <title>Trasporto aereo - La circostanza eccezionale per liberarsi dall&#039;obbligo di risarcimento  in caso di ritardo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/trasporto-aereo-la-circostanza-eccezionale-per-liberarsi-dallobbligo-di-risarcimento-in-caso-di-ritardo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La questione esaminata dalla Corte di Giustizia nel merito della causa C-394/14 prende avvio dalla domanda presentata da due passeggere che hanno chiesto il risarcimento del pregiudizio subito a seguito del ritardo di un volo che da Antalia (Turchia) le ha condotte a Francoforte e del successivo diniego del vettore aereo di versare un risarcimento alle ricorrenti<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.Per respingere la domanda di risarcimento, sulla base della giurisprudenza della Corte in combinato disposto con gli articoli 5 e 7 del Regolamento n. 261/2004, la compagnia aerea sosteneva che il suddetto ritardo fosse imputabile ai danni subiti, la sera precedente, da un aeromobile della compagnia in partenza dall’aeroporto di Stoccarda.Il velivolo - a causa della condotta tenuta da soggetti terzi, seppur incaricati dalla stessa compagnia aerea - sarebbe stato urtato da una scaletta mobile d’imbarco, con conseguenti danni strutturali ad un’ala, che rendevano necessaria la sostituzione dell’apparecchio. Conseguentemente, ricorrevano, secondo il vettore, le «<em>circostanze eccezionali</em>» di cui all’art. 5 del Regolamento n. 261/2004, che avrebbero legittimato la compagnia aerea a non corrispondere alcun risarcimento alle passeggere.Il giudice tedesco chiedeva l’interpretazione della&nbsp; Corte di Giustizia in merito alle seguenti questioni pregiudiziali:«<em>1) Se la circostanza eccezionale di cui all’articolo 5&nbsp; del Regolamento n. 261/2004 debba o meno&nbsp; riguardare in modo diretto il volo prenotato.</em><em>2) Nell’ipotesi in cui anche circostanze eccezionali sorte nell’ambito di voli precedentemente effettuati presentino rilevanza ai fini di un volo successivo, se le misure ragionevolmente esigibili che il vettore aereo operativo è tenuto ad adottare ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento n. 261/2004 debbano mirare soltanto ad impedire il verificarsi della circostanza eccezionale oppure anche ad evitare un maggior ritardo.</em><em>3) Se siano da considerare circostanze eccezionali, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento n. 261/2004, gli interventi di terzi che operano sotto la propria responsabilità ed ai quali sono stati affidati compiti che rientrano nell’attività del vettore operativo.</em><em>4) In caso di soluzione affermativa della terza questione: se in sede di decisione sia rilevante da quale soggetto (società aerea, gestore aeroportuale, ecc.) sia stato incaricato il terzo</em><em>»</em>.La Corte, con l’ordinanza resa il 21 novembre 2014, ha ritenuto di esaminare le sole questioni proposte ai nn. 3 e 4, così determinando la portata semantica delle predette “<em>circostanze eccezionali</em>”.Il ragionamento operato dai Giudici Europei&nbsp; parte dal presupposto che, stante i <em>considerando</em> 14 e 15, nonché&nbsp; l’articolo 5 e 7 del Regolamento in esame, il vettore aereo è liberato dall’obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri se può dimostrare che la cancellazione o il ritardo del volo siano stati determinati da circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare neppure adottando tutte le misure del caso, ossia qualora si siano verificate circostanze che siano sfuggite all’effettivo controllo del vettore aereo.&nbsp;Al riguardo, la Corte ha stabilito che, trattandosi di una deroga al principio della compensazione pecuniaria dei passeggeri, il citato articolo 5 debba essere interpretato restrittivamente, per cui non tutte le circostanze eccezionali determinano un esonero. Spetta, di conseguenza, al vettore aereo che vuole avvalersene dimostrare che queste non si sarebbero comunque potute evitare anche a seguito dell’adozione di tutte le misure adeguate alla situazione, rispondenti, nel momento in cui si sono verificate tali circostanze eccezionali, a condizioni tecnicamente ed economicamente sopportabili per il vettore aereo.&nbsp;Per quanto concerne, più in particolare, i problemi tecnici relativi ad un aeromobile, la Corte ha precisato che le circostanze possono essere considerate «<em>eccezionali</em>» unicamente se sono collegate ad un evento <u>che non sia inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e che sfugga al suo effettivo controllo, a causa della sua natura o per la sua origine</u>.&nbsp;Afferma la Corte che «<em>L’articolo 5 del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo deve essere interpretato nel senso che un evento quale, come nel procedimento principale, l’urto di una scaletta mobile d’imbarco di un aeroporto contro un aeromobile non può essere qualificato come «circostanza eccezionale», atta ad esonerare il vettore aereo dal suo obbligo di versare una compensazione ai passeggeri in caso di ritardo prolungato di un volo operato da detto aeromobile</em>».Pertanto, l’urto di un aereo con una scaletta mobile deve essere considerato un evento non estraneo al normale esercizio dell’attività di un vettore aereo.Secondo il principio espresso dalla Corte, quindi, il vettore non può in alcun caso invocare a propria discolpa eventi direttamente o indirettamente connessi all’attività di trasporto aereo, con la conseguenza che va progressivamente restringendosi l’ambito di applicazione dell’esimente in favore delle compagnie aeree ad a vantaggio, ovviamente, dei passeggeri.Ed infatti, le circostanze eccezionali possono a questo punto ricondursi, in sintesi, aI fatto imprevedibile ed inevitabile della natura (avverse imprevedibili condizioni atmosferiche), allo sciopero e/o ad eventi equiparati riferiti al personale di altra azienda, diversa dalla compagnia aerea responsabile del ritardo, che abbiano concretamente inciso sulla operatività del volo (ad es. sciopero improvviso dei controllori di volo), ovvero ad eventi bellici o terroristici che abbiano determinato la&nbsp; requisizione o la chiusura dello spazio aereo.Dovranno invece escludersi, in quanto direttamente o indirettamente connessi al normale esercizio dell’attività del vettore aereo, circostanze quali problemi tecnici dell’aeromobile, ritardi nella manutenzione dello stesso o anomalie operative tali da pregiudicare la sicurezza del volo, vale a dire proprio gli eventi più spesso invocati dalle compagnie aeree al fine di escludere la propria responsabilità.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> E’ consolidato l’orientamento della giurisprudenza comunitaria per cui il vettore aereo è responsabile del danno, sotto forma di compensazione pecuniaria, qualora il ritardo superi il periodo &nbsp;determinato dal Regolamento CEE 261/04. Si v. <em>ex multis</em> le pronunce del 19.11.2009, C-402/07 e C-423/07; del 23.10.2012, C-581/2010 e C-629/2010; del 26.02.2013, C-11/2011.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 29 May 2015 12:23:26 +0200</pubDate>
                        <title>Il maggior ricavo atteso dalla liquidazione concordataria è “finanza esterna” per il soddisfacimento dei creditori chirografari?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-maggior-ricavo-atteso-dalla-liquidazione-concordataria-e-finanza-esterna-per-il-soddisfacimento-dei-creditori-chirografari</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Treviso con decreto del 26 febbraio 2015 ha ritenuto ammissibile una proposta che prevede il c.d. “degrado” al chirografo dei creditori muniti di privilegio generale ed il soddisfacimento dei chirografari con il maggior ricavato dalla liquidazione dei beni nel concordato, rispetto al fallimento.</em><strong>Il caso</strong>NCTM Studio Legale Associato ha assistito nella presentazione della proposta di concordato preventivo una società immobiliare e di costruzioni avente quale attività principale la realizzazione e la successiva gestione di centri commerciali.La proposta prevede la liquidazione di tutti i beni e una parziale continuità indiretta mediante una NewCo integralmente partecipata dalla società debitrice, la quale presterà sia le attività di <em>service </em>amministrativo per la gestione dei centri commerciali che attività di promozione e consulenza per la vendita degli altri immobili sociali, contribuendo così alla realizzazione del massimo valore dei beni a beneficio dei creditori.Nella proposta di concordato la società debitrice si è avvalsa della facoltà di cui all’art. 160, secondo comma, l.fall., secondo il quale “<em>la proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d)</em>” ed ha così previsto che i creditori muniti di privilegio speciale siano soddisfatti in misura pari al valore dei beni sui quali gravano i privilegi, determinato nell’alternativo scenario di liquidazione fallimentare, secondo i valori identificati in apposita perizia di stima e, per la restante parte del proprio credito, degradati a chirografo.<strong>Le questioni</strong>La società debitrice ha sostenuto che la differenza tra il valore di vendita in sede di liquidazione fallimentare e il miglior valore di vendita dei beni ritraibile in sede concordataria, tanto in virtù della maggiore snellezza e semplificazione delle procedure di vendita concordatarie (che potrebbero prevedere, ad esempio, trattative private, conferimento di incarichi per la vendita ad agenzie di settore etc.) rispetto a quelle in sede fallimentare, quanto in virtù dell’apporto della Newco alla conservazione del valore tramite una parziale continuità aziendale costituirebbe un <em>surplus</em> liberamente distribuibile ai creditori alla stregua della finanza esterna.Secondo l’insegnamento di Cass. 8 giugno 2012, n. 9373, qualora la proposta di concordato preveda la falcidia dei creditori assistiti da privilegio generale, che grava sull’intero attivo mobiliare, il soddisfacimento dei creditori chirografari non può essere realizzato con l’attivo concordatario: conseguentemente, la proposta di concordato è ammissibile solo se le risorse vengono messe a disposizione da terzi, come “finanza esterna”. Ciò in quanto ai sensi dell’art. 160, secondo comma, l.fall. la formazione delle classi ed il pagamento non integrale dei creditori privilegiati non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.<strong>La decisione</strong>Il Tribunale di Treviso ha ammesso la società alla procedura di concordato preventivo, ritenendo conforme a legge la formulazione della proposta con la previsione del “degrado a chirografo” dei creditori privilegiati per la quota del proprio credito eccedente il valore rinvenibile dalla liquidazione dei beni in sede di fallimento e la conseguente libera allocazione, alla stregua di “finanza esterna”, delle risorse rinvenienti tanto dalla parziale prosecuzione dell’attività imprenditoriale, ancorché in via mediata tramite l’apporto della controllata, quanto dalla maggiore snellezza della procedura concordataria, la quale aveva permesso di prevedere nel piano il conferimento di specifici mandati a vendere tanto alla predetta Newco controllata quanto ad altri operatori specializzati che, con l’apporto del proprio <em>know-how </em>commerciale, avrebbero anch’essi permesso una migliore valorizzazione degli <em>asset </em>rispetto al fallimento.<strong>Il commento</strong>La decisione si riallaccia, sotto il profilo della qualificazione alla stregua di “finanza esterna” del <em>surplus</em> e cioè del maggior valore derivante dalla realizzazione dal piano concordatario rispetto alla liquidazione fallimentare, ad una pronuncia del Tribunale di Rovereto del 13 ottobre 2014Rispetto ad essa, la pronuncia del Tribunale di Treviso si spinge ancora più avanti, riconoscendo che tale <em>surplus </em>da destinare ai creditori chirografari possa essere generato non solo mediante la continuità aziendale e cioè per via della prosecuzione dell’attività di impresa con nuove operazioni, ma anche attraverso la pianificazione di modalità di liquidazione e vendita più snelle, tali da determinare nel caso concreto un tangibile vantaggio competitivo rispetto alla mera liquidazione in sede fallimentare.Si può quindi auspicare che tale pronuncia si inserisca in una corrente interpretativa più ampia che consenta l’accesso alla procedura di concordato all’imprenditore che si impegna a garantire il soddisfacimento dei creditori muniti di privilegio generale in misura non inferiore al fallimento ed al contempo si adopera ad escogitare un piano che preveda un <em>quid pluris</em> rispetto alle prospettive in caso di una procedura di mera liquidazione concorsuale quale il fallimento.Ciò si pone a nostro avviso in piena conformità con la <em>ratio </em>del nuovo sistema concordatario, volto a garantire il migliore soddisfacimento di <u>tutti</u> i creditori, e non solo dei titolari di privilegio speciale. Si rileva in particolare che tra i creditori solitamente privi di garanzie e privilegi vi sono i fornitori, i quali quindi soffrono maggiormente gli effetti dell’accesso del proprio debitore alla procedura di fallimento, con prospettive di soddisfazione infima se non del tutto assente, a fronte di una proposta concordataria che, oltre al pagamento di un maggiore percentuale dei crediti pregressi, spesso consente al fornitore, in prospettiva futura, di conservare il rapporto commerciale con il debitore.&nbsp;&nbsp;Per ulteriori informazioni: Fabio Marelli (<a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>)<em>Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a:restructuring@advant-nctm.com</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 29 May 2015 12:19:15 +0200</pubDate>
                        <title>La proposta di modifica del Regolamento CE n. 1346/2000 relativo alle procedure d’insolvenza a dieci anni dall’entrata in vigore</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-proposta-di-modifica-del-regolamento-ce-n-13462000-relativo-alle-procedure-dinsolvenza-a-dieci-anni-dallentrata-in-vigore</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>È in corso di definizione il procedimento legislativo di modifica del Regolamento su proposta del Consiglio e del Parlamento la quale, recependo le indicazioni elaborate dalla Commissione, introduce una serie di modifiche volte a superare le criticità riscontrate.</em><strong>Premessa</strong>Il Regolamento CE n. 1346 del 29 maggio 2000 del Consiglio ha istituito un quadro europeo per le procedure di insolvenza transfrontaliere e si applica ai casi in cui il debitore abbia beni o creditori in più di uno Stato membro. Il Regolamento istituisce le regole ai fini della determinazione del foro competente per l’apertura della procedura stabilendo, in particolare, che la procedura principale produce effetti riconosciuti in tutta l’Unione europea, mentre una procedura secondaria può essere avviata nel luogo in cui il debitore ha una dipendenza e produce effetti limitatamente ai beni che si trovano in quello Stato.<strong>Le criticità emerse</strong>Le carenze che sono stata individuate riguardano principalmente l’esigenza di (<em>i</em>) estendere il Regolamento alle procedure di pre-insolvenza e, in genere, alle procedure che consentono agli amministratori di continuare a gestire l’impresa, (<em>ii</em>) definire con chiarezza la competenza ai fini dell’apertura della procedura (stante la difficoltà di applicare in concreto il criterio del “centro degli interessi principali”), (<em>iii</em>) coordinare la procedura principale con quella secondaria, assicurando al curatore della prima un controllo sui beni del debitore situati in altro Stato membro, (<em>iv</em>)&nbsp;istituire un registro europeo che consenta di dare pubblicità alle procedure di insolvenza, nonché infine (<em>v</em>) introdurre un corredo di norme relativo all’insolvenza dei gruppi di società.<strong>Le principali modifiche proposte:</strong><strong>&nbsp;</strong><strong><em>a) estensione del campo di applicazione del Regolamento</em></strong>Viene introdotta una nuova definizione di “procedura di insolvenza”. L’art. 1, par. 1, ricomprende infatti anche le procedure che non comportano l’intervento di un curatore e che non prevedono lo spossessamento del debitore, ma in cui i beni e gli affari del debitore sono soggetti al controllo o alla sorveglianza del giudice.Tale estensione consente di dare riconoscimento in tutta l’Unione europea alle procedure in cui non viene nominato un curatore oltre che di estendere l’applicazione del Regolamento a un numero maggiore di procedure d’insolvenza delle persone fisiche. La proposta introduce altresì un meccanismo di verifica, in capo alla Commissione, in merito alla rispondenza delle procedure concorsuali nazionali notificate e da ricomprendersi nell’allegato A rispetto alle condizioni di cui al modificato art. 1.<strong><em>b) precisazioni in tema di competenza per l’apertura della procedura</em></strong>La proposta mantiene il riferimento al “<em>centro degli interessi principali</em>”, nozione quest’ultima che viene completata facendo riferimento, in generale, al “<em>luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi</em>”. L’art. 3, par. 1, richiama poi, quanto alle persone fisiche che esercitano un’attività commerciale o professionale indipendente, il luogo in cui si trova la sede principale di attività nonché, quanto agli altri casi, il luogo in cui la persona ha la sua residenza abituale. La proposta migliora anche il quadro procedurale per l’accertamento della competenza giurisdizionale, imponendo al giudice di esaminare d’ufficio la questione della propria competenza e di specificare, nella sua decisione, su quale base si fonda la propria competenza.<strong><em>c) razionalizzazione delle procedure secondarie</em></strong>Sono previste norme che hanno lo scopo di rendere più efficiente la gestione del patrimonio del debitore nel caso in cui questo abbia una dipendenza in altro Stato membro.In particolare, il giudice cui viene chiesto di avviare una procedura secondaria deve, su istanza del curatore della procedura principale, rifiutare l’apertura o rinviare la stessa qualora detta apertura non sia necessaria ai fini della tutela degli interessi dei creditori locali.La proposta di modifica obbliga inoltre il giudice adito a sentire il curatore della procedura principale prima di decidere di avviare la procedura secondaria, per consentirgli di valutarne l’incidenza sulle opzioni di salvataggio o riorganizzazione in corso. A completamento di tale obbligo è introdotto anche il diritto del curatore di impugnare la decisione di apertura della procedura secondaria. Infine, la modifica proposta (art. 29 <em>bis</em>) abolisce la limitazione per cui una procedura secondaria è obbligatoriamente una procedura di liquidazione ed introduce invece l’obbligo per il curatore di scegliere la procedura che appaia più adatta a soddisfare gli interessi dei creditori.<strong><em>d) sistema di pubblicità delle procedure di insolvenza</em></strong>Al fine di favorire la creazione di un sistema “interconnesso” tra le procedure d’insolvenza, è previsto l’obbligo, in capo al giudice che ha aperto la procedura, di pubblicare su un registro elettronico accessibile dal pubblico alcune informazioni minime riguardanti la procedura tra cui: la data di apertura e quella di chiusura, il tipo di procedura, il debitore, il curatore nominato e il termine per l’insinuazione dei crediti. La proposta prevede l’interconnessione tra i registri nazionali che diventeranno accessibili attraverso il portale europeo della giustizia elettronica e sarà così consentito, tra l’altro, al giudice adito per l’apertura di una procedura e ai creditori di sapere se sia stata avviata altra procedura a carico del medesimo debitore in altro Stato membro.<strong><em>e) disciplina dell’insolvenza dei gruppi di società</em></strong>La proposta prevede forme di cooperazione dei curatori e dei giudici coinvolti nelle diverse procedure che riguardano le società del gruppo, come già accade nei rapporti tra procedura principale e secondaria. Sono previste forme di verse di cooperazione, tra cui l’obbligo per i curatori di scambiarsi informazioni pertinenti e di cooperare nell’elaborazione di un piano di salvataggio o riorganizzazione. La proposta attribuisce a ciascun curatore il diritto di prendere parte alla procedura di altra società dello stesso gruppo, conferendogli in particolare il diritto di essere sentito, di chiedere la sospensione della procedura e di proporre un piano di ristrutturazione.&nbsp;&nbsp;Per ulteriori informazioni:Fabio Marelli, <a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">fabio.marelli@advant-nctm.com</a>Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: restructuring@advant-nctm.com&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 29 May 2015 12:16:27 +0200</pubDate>
                        <title>Le società “in house providing” sono soggette al fallimento?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-societa-in-house-providing-sono-soggette-al-fallimento</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Due recenti sentenze del Tribunale di Reggio Emilia (18 dicembre 2014) e del Tribunale di Palermo (13&nbsp;ottobre 2014) hanno aderito all’orientamento della Cassazione secondo cui le società c.d. “in mano pubblica” sono assoggettabili al fallimento, anche nell’ipotesi in cui tali società forniscano servizi </em>“in house”.<strong>Il caso</strong>La Procura della Repubblica presso il <u>Tribunale di Palermo</u> ha chiesto la dichiarazione di fallimento di una s.p.a. operante nel settore della gestione integrata dei rifiuti, in liquidazione ed in stato di insolvenza.La società debitrice ha eccepito la carenza del requisito soggettivo del fallimento, in quanto avrebbe dovuto essere considerata alla stregua di un “ente pubblico” e, come tale, godere dell’esenzione dal fallimento ai sensi degli artt. 1 l.fall. e 2221 c.c.Il <u>Tribunale di Reggio Emilia</u> si è invece a trovato a decidere in ordine all’istanza di fallimento in proprio di una s.r.l. operante nel settore immobiliare, avente “la finalità di tutelare il patrimonio immobiliare storico e artistico del territorio della provincia di Reggio Emilia”.<strong>La questione</strong>Si è dunque posto ai giudici di merito il seguente interrogativo: se le società c.d. “in mano pubblica” – e, in particolare, quelle qualificabili come “<em>in house</em>” – possano essere considerate alla stregua di “enti pubblici” e, come tali, essere sottratte alla declaratoria di fallimento (o, se del caso, alla procedura di amministrazione straordinaria).Secondo la giurisprudenza, la qualifica di “<em>in house</em>” si fonda sulla sussistenza di tre requisiti (<em>a</em>. la “natura esclusivamente pubblica dei soci”; <em>b</em>. l’“esercizio dell’attività in prevalenza a favore dei soci stessi”; <em>c</em>. la “sottoposizione ad un controllo corrispondente a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici”: c.d. “controllo analogo”), che devono (i) sussistere cumulativamente e (ii) trovare fondamento in precise ed inderogabili disposizioni statutarie; di tali requisiti è necessario il rigoroso accertamento nel singolo caso concreto.<strong>La decisione</strong>Il <u>Tribunale di Palermo</u> ed il <u>Tribunale di Reggio Emilia</u> hanno fornito all’interrogativo risposta negativa. Essi hanno infatti evidenziato:</p><ul> <li>per un verso – sulla base dell’insegnamento di Cass., Sez. Un., 25 novembre 2013, n. 26283 – che l’attribuzione della qualificazione di “<em>in house</em>” ad una società c.d. “in mano pubblica” ha effettivamente una ripercussione sul riparto di giurisdizione in tema di responsabilità degli organi sociali per i danni cagionati al suo patrimonio, giurisdizione che spetta alla Corte dei Conti e non al giudice ordinario; ma</li> <li>per altro verso – sulla base di un precedente di merito (Trib. Modena, 10 gennaio 2014) – che la suddetta qualificazione non presenta alcuna ricaduta sull’assoggettamento alle procedure concorsuali, con la conseguenza che persino la società “<em>in house</em>” resta assoggettabile al fallimento.</li></ul><p>Le due decisioni hanno sottolineato come l’insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 26283/2013 abbia soltanto una “valenza settoriale”, non potendo essere esteso al di là dei confini del tema del riparto della giurisdizione.Entrambe le pronunce – pur escludendo, in linea di principio, la fallibilità delle società “<em>in house</em>” – hanno escluso la sussistenza di tale fattispecie nei due casi concreti esaminati.In particolare, il <u>Tribunale di Palermo</u> – dopo aver rilevato che l’onere della prova in merito alla qualificazione della società come “<em>in house</em>” spetta alla debitrice – ha osservato come non emergesse la presenza del requisito del c.d. “controllo analogo”.Il <u>Tribunale di Reggio Emilia</u>, invece, ha notato che le attività ricomprese nell’oggetto sociale della debitrice si caratterizzavano per essere comunemente svolte da imprese che gestiscono patrimoni immobiliari e che, di conseguenza, non si sarebbe potuto rinvenire la gestione di un servizio pubblico essenziale.<strong>Il commento</strong>Gli artt. 2221 c.c. e 1 l.fall. escludono dall’area di fallibilità “gli enti pubblici”, ma non sembrano ostacolare in alcun modo il fallimento delle società c.d. “in mano pubblica” che svolgano effettivamente attività di impresa.Nonostante l’apparente chiarezza del dettato normativo, una parte consistente della giurisprudenza di merito (fra le altre: Trib. Napoli, 31 ottobre 2012; Trib. Napoli, 24 ottobre 2012; App. Genova, 2 febbraio 2012; Trib. Catania, 26 marzo 2010; App. Torino, 15 febbraio 2010; Trib. S.M. Capua Vetere, 22 luglio 2009; Trib. S.M. Capua Vetere, 9 gennaio 2009) ha recentemente prospettato la tesi secondo cui anche tali società potrebbero essere qualificate come “enti pubblici” e, quindi, arrivare a beneficiare dell’esenzione dal fallimento.Questa interpretazione fa leva sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma: in presenza di alcuni “indici sintomatici” (<em>in primis</em>, lo svolgimento di un servizio pubblico essenziale) bisognerebbe cioè far prevalere, in sede di qualificazione della fattispecie, la sostanza dell’“ente pubblico” sulla forma privatistica utilizzata nel caso concreto (società di capitali).La tesi è contrastata da altra parte della giurisprudenza di merito (App. Napoli, 27 maggio 2013, n. 346; App. Napoli, 24 aprile 2013, n. 57; App. Napoli, 15 luglio 2009) e dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 27&nbsp;settembre 2013, n. 22209, che ha superato alcune ambiguità sul punto manifestate da Cass. 6 dicembre 2012, n. 21991).La tesi della Corte di Cassazione si fonda su vari argomenti, tra cui: (i) il principio di prevalenza della sostanza sulla forma contrasterebbe con la regola generale di cui all’art. 4 l. n. 70/1975, secondo cui “nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge”; (ii) il rilievo che le società che operano nel settore dei servizi pubblici essenziali sono sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, con la sola variante costituita da specifiche norme volte ad assicurare che esse non subiscano interruzioni: sarebbe quindi incoerente un sistema che esonerasse dal fallimento i gestori di servizi pubblici essenziali che non raggiungono le soglie dimensionali necessarie per accedere a quella di amministrazione straordinaria.La riconducibilità delle c.d. “società in mano pubblica” nell’area di fallibilità deve tuttavia misurarsi con un recente nuovo indirizzo della giurisprudenza di merito (fra le altre: Trib. Nola, 30 gennaio 2014; Trib. Napoli, 9 gennaio 2014; Trib. Verona, 19 dicembre 2013), secondo il quale sarebbe comunque esonerata dal fallimento quella particolare specie di società “in mano pubblica” qualificabile come “<em>in house</em>”.Tale nuovo indirizzo giurisprudenziale tenta di allinearsi alla giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di giurisdizione sull’azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali per i danni cagionati al patrimonio della società, la quale – se trattasi di società “<em>in house</em>” – assegna la giurisdizione alla Corte dei Conti, anziché al giudice ordinario (v., ad es., Cass., Sez. Un., 25 novembre 2013, n. 26283; Cass., Sez. Un., 10 marzo 2014, n. 5491).Come si è osservato sopra, i Tribunali di Palermo e di Reggio Emilia hanno tuttavia aderito all’orientamento contrapposto, secondo il quale nemmeno le società “<em>in house</em>” possono ritenersi a certe condizioni esenti dal fallimento, ponendosi così in linea ad altre pronunce di merito (ed in particolare con Trib. Modena, 10 gennaio 2014, in tema di ammissione alla procedura di concordato preventivo).&nbsp;&nbsp;Per ulteriori informazioni:Fabio Marelli, fabio.marelli@advant-nctm.comPer ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 29 Apr 2015 12:49:15 +0200</pubDate>
                        <title>Nuove aperture per l’utilizzo del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. nel concordato preventivo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuove-aperture-per-lutilizzo-del-vincolo-di-destinazione-ex-art-2645-ter-c-c-nel-concordato-preventivo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Milano ammette la modifica di una proposta concordataria caratterizzata dall’apporto di finanza esterna mediante costituzione di un vincolo di destinazione in favore dei creditori del concordato preventivo da parte di un socio della società debitrice su un immobile di sua proprietà. &nbsp;</em><strong>Il caso</strong>NCTM Studio Legale Associato ha assistito nella presentazione e nella successiva modificazione della proposta concordataria, avanti al Tribunale di Milano, una società di trasporti operante a livello nazionale.Dopo l’iniziale ammissione il concordato, di natura liquidatoria, veniva fatto oggetto di istanza di revoca ai sensi dell’art. 173 l.fall. da parte dei commissari giudiziali, i quali rilevavano che l’apporto del socio - terzo, rappresentato da un mandato notarile a vendere un immobile di sua proprietà e dall’impegno a destinare le somme così realizzate (eccedenti un determinato importo) in favore dei creditori concordatari, non fosse sufficientemente “stabile” per sostenere la proposta concordataria.La società ha quindi modificato il piano a supporto della proposta concordataria, sostituendo il mandato con un atto di costituzione di vincolo di destinazione <em>ex </em>art. 2645-<em>ter</em> c.c. in favore dei creditori, con efficacia subordinata all’omologazione del concordato.<strong>Le questioni</strong>L’art. 2645-<em>ter</em> c.c. – introdotto dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 273 –&nbsp;stabilisce:</p><ol> <li>la possibilità di trascrizione, al fine di renderli opponibili ai terzi, di atti pubblici con cui beni immobili o mobili registrati sono destinati alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche;</li> <li>la legittimazione di qualsiasi interessato ad agire per la realizzazione di tali interessi;</li> <li>il vincolo di destinazione dei beni conferiti per la realizzazione del fine stabilito dal disponente, con la conseguente sottrazione ad azioni esecutive per debiti contratti a scopo diverso.</li></ol><p>La norma disciplina gli effetti di atti di disposizione e destinazione di beni, ma non tali atti sottostanti.L’ammissibilità della costituzione di un vincolo di destinazione su beni di un terzo <em>ex</em> art. 2645-<em>ter</em> c.c. nell’ambito di una proposta di concordato preventivo è stata oggetto di dibattito giurisprudenziale, con posizioni del tutto contrastanti (in senso favorevole Trib. Lecco 26 aprile 2012, in <em>www.ilcaso.it</em>; in senso contrario Trib. Vicenza 31 marzo 2011, in <em>Fall.</em> 2011, 1461; App. Trieste 19 dicembre 2013, in <em>www.ilcaso.it</em>; Trib. Reggio Emilia 27 gennaio 2014, in <em>Fall.</em> 2014, 907).I principali rilievi contrari sono relativi alla carenza di un sottostante negozio traslativo meritevole di tutela.<strong>La decisione</strong>Il Tribunale di Milano, pur non pronunciandosi esplicitamente sul punto nella motivazione, ha comunque ritenuto ammissibile il vincolo di destinazione, ritenendo quindi che il migliore soddisfacimento dei creditori concordatari nell’ambito della procedura concorsuale rappresenti un fine meritevole di tutela idoneo a sorreggere la costituzione di un vincolo <em>ex</em> art. 2645-<em>ter</em> c.c.Il Tribunale ha infatti valutato favorevolmente la modifica del piano concordatario, sul fondamento della costituzione del vincolo di destinazione, ed ha così chiuso il sub-procedimento <em>ex</em> art. 173 l.fall. consentendo la riapertura della votazione e la prosecuzione della procedura di concordato.<strong>Il commento</strong>La decisione del Tribunale di Milano rappresenta un importante segnale nel panorama giurisprudenziale che ha finora manifestato un certa chiusura verso un possibile strumento a servizio del debitore nella modulazione della proposta concordataria, che invece appare meritevole di essere valorizzato, lungo la direttrice della libertà di forme consentite dall’art. 160 l.fall.La finalità di agevolare il superamento della crisi di impresa e di garantire il migliore soddisfacimento dei creditori nel concordato preventivo, con la destinazione di beni di terzi, appare senz’altro meritevole di tutela, in conformità alle numerose indicazioni del legislatore, in particolare con le riforme del 2012.Si possono naturalmente verificare ipotesi di conflitto con gli interessi dei creditori del disponente, rispetto ai quali il vincolo di destinazione ha l’effetto di sottrarre un bene aggredibile. Non pare dubbio peraltro che i creditori del disponente possano tutelarsi con l’azione revocatoria ordinaria, se ne sussistono i presupposti.Segnaliamo peraltro un’ulteriore recente esperienza, nel contesto di una domanda di concordato <em>ex</em> art. 161, sesto comma, l.fall. avanti al Tribunale di Bologna, in cui NCTM Studio Legale Associato ha consigliato altra società debitrice di condizionare l’efficacia del vincolo di destinazione alla previa autorizzazione giudiziale: anche in questo caso il Tribunale si è pronunciato implicitamente in senso favorevole, pronunciando il non luogo a provvedere sull’istanza.&nbsp;&nbsp;Per ulteriori informazioni: Fabio Marelli (<a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>)Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: <em>restructuring@advant-nctm.com</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 29 Apr 2015 12:46:07 +0200</pubDate>
                        <title>Consecuzione di procedure tra concordato preventivo non ammesso e fallimento? Il tema della compensazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/consecuzione-di-procedure-tra-concordato-preventivo-non-ammesso-e-fallimento-il-tema-della-compensazione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Con decreto dell’11 marzo 2015 il Tribunale di Reggio Emilia, richiamando l’istituto della consecuzione di procedure concorsuali, ha respinto il ricorso di un creditore che, in sede di ammissione al passivo del fallimento, aveva chiesto il riconoscimento della compensazione tra un proprio credito anteriore alla domanda di concordato “con riserva” ed un controcredito della società fallita, successivo alla stessa domanda.</em><strong>Il caso</strong>Una società, alla scadenza del termine concesso dal Tribunale a seguito di domanda dell’art. 161, sesto comma, l.fall., ha depositato la proposta concordataria, il piano e la documentazione richiesta dalla legge. Il Tribunale, ritenuta l’inammissibilità della proposta per motivi di legittimità, con sentenza contestuale ha dichiarato il fallimento della società.Un creditore bancario ha proposto opposizione allo stato passivo chiedendo la compensazione del proprio credito, derivante da finanziamenti erogati alla società poi fallita in data anteriore al deposito del ricorso per concordato preventivo “con riserva”, con il credito della società, pari al saldo attivo di un conto corrente, maturato invece successivamente al deposito della domanda di concordato.<strong>&nbsp;</strong><strong>La questione</strong>Come noto (i) l’art. 56 l.fall. consente la compensazione di debiti e crediti all’unica condizione che i fatti da cui entrambi sorgono siano anteriori alla dichiarazione di fallimento; (ii) la norma è applicabile anche nel concordato preventivo, con riferimento alla data della domanda (art. 169 l.fall.).Se si muove dal presupposto che il ricorso proposto dal debitore <em>ex </em>art. 161, sesto comma, l.fall. è stato dichiarato inammissibile, la conseguenza è che l’unica procedura che possa dirsi effettivamente aperta è il fallimento, rispetto al quale nella fattispecie sono anteriori sia il debito che il credito della banca, che dovrebbero quindi essere compensati.La soluzione cambia invece se si ritiene operante l’istituto della consecuzione di procedure e, quindi, l’apertura del concorso sia fatta risalire alla domanda di concordato: in questo caso, l’ostacolo alla compensazione risiederebbe nel difetto di anteriorità alla domanda sia del credito che del controcredito.<strong>&nbsp;</strong><strong>La decisione</strong>Il Tribunale ritiene applicabile l’istituto della consecuzione di procedure, ricordandone l’origine giurisprudenziale, introdotta per consentire ai creditori che avevano erogato credito all’imprenditore nel corso dell’amministrazione controllata di godere, nel successivo fallimento, della prededuzione dei loro crediti e poi esplicitamente consacrata in alcune norme della legge fallimentare.Posta questa premessa, il Tribunale incentra la decisione sul combinato disposto degli articoli 169 e 56 l.fall. unitamente all’art. 1241 c.c. che, in tema di compensazione civilistica, richiede che si tratti di crediti entrambi liquidi, esigibili, omogenei e reciproci (riferibili cioè a soggetti che rivestano entrambi la posizione di creditore e debitore nei due diversi rapporti di credito).Dal momento che sin dal deposito del ricorso (anche quando lo stesso avviene ai sensi dell’art. 161, sesto comma) si applica l’art. 56 l.f. difettano – osserva il Collegio – le condizioni per l’operare della compensazione e ciò in quanto: (<em>i</em>) solo il credito della banca (e non quello della società fallita) può dirsi sorto anteriormente al deposito del ricorso di concordato e (<em>ii</em>) il credito derivante dal saldo del conto corrente non è riferibile, a seguito della dichiarazione di fallimento (e, prima, del deposito del ricorso) all’imprenditore ma ad un diverso centro di interessi composto dall’imprenditore e dai creditori concorsuali nel cui interesse il patrimonio viene gestito.<strong>Il commento</strong>La chiave della decisione del Tribunale emiliano ruota intorno all’istituto della consecuzione di procedure. In particolare, è degno di nota il passaggio con cui il Tribunale ritiene configurabile la consecuzione anche al caso in cui la domanda di concordato venga dichiarata inammissibile e ad essa faccia seguito la dichiarazione di fallimento. Il Tribunale offre una soluzione innovativa rispetto alla tradizionale impostazione data all’istituto dalla giurisprudenza, prima delle recenti riforme: la Cassazione aveva infatti sempre ritenuto che la mancata ammissione alla procedura di concordato determinasse un difetto di consecuzione di procedure e, conseguentemente, l’inapplicabilità dell’art. 169 l.fall. (cfr. Cass. 22 novembre 2007, n. 24330; Cass. 22&nbsp;giugno 1991, n. 7046).&nbsp;&nbsp;Per ulteriori informazioni:Fabio Marelli, <a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">fabio.marelli@advant-nctm.com</a>Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 31 Mar 2015 18:00:33 +0200</pubDate>
                        <title>Il concessionario di un’area portuale può permutarla con un’altra area ovvero essere “delocalizzato” dall’Autorità Portuale?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-concessionario-di-unarea-portuale-puo-permutarla-con-unaltra-area-ovvero-essere-delocalizzato-dallautorita-portuale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>E’ noto che talvolta le scelte di pianificazione delle Autorità Portuali portino a possibili rivisitazioni degli assetti spaziali delle concessioni già assentite ai terminalisti.Il problema, in tali casi, è far conciliare le esigenze dinamiche della Autorità Portuale che deve assecondare l’evoluzione dei traffici (meno rinfuse e più contenitori, per esempio) con la situazione concessoria sedimentata negli anni e con quella morfologica portuale (posto che le aree in questione devono essere trasformate anche materialmente per essere destinate ad altre nuove e diverse funzioni).Per superare la possibile <em>empasse,</em> alcune Autorità Portuali propongono la stipula di <u>protocolli di intesa</u> <em>ad hoc</em> per garantire al concessionario uscente di essere delocalizzato altrove nel porto.Orbene, vogliamo verificare se tali protocolli di intesa possano essere stipulati e quali condizioni.In particolare, la cd. “<em>delocalizzazione</em>” del concessionario - ovvero il fenomeno dello spostamento di un determinato operatore da un’area ad un’altra dell’ambito portuale - è infatti ammesso, purché vengano sempre rispettati i principi di parità di trattamento e di pubblicità la cui osservanza si impone anche laddove le esigenze di delocalizzazione nascano per soddisfare interessi non solo privati (del concessionario), ma anche pubblici (dell’Ente concedente).Se tali principi non vengono rispettati, la principale conseguenza è che la nuova concessione possa essere attaccabile da parte di eventuali terzi <em>competitor</em>, con tutte le conseguenze che si possono immaginare per il “<em>delocalizzato</em>”. Quest’ultimo potrebbe infatti vedersi dichiarata illegittima la concessione e pertanto vedere vanificati gli investimenti sino ad allora sostenuti per la delocalizzazione.Come ha sostenuto recentemente il Tar Liguria: «<em>Il diritto alla ricollocazione ed il diritto al rilascio di nuove concessioni identiche alle precedenti integrano concetti prima facie insostenibili nel contesto ordinamentale ormai ampiamente consolidato</em>» (vds Tar Liguria n. 887/2014; <em>in terminis</em> Cons. di St., VI, 25.1.2005 n. 168 e Tar Liguria n. 225/2006).Pertanto, prima di procedere alla delocalizzazione occorre che la Autorità Portuale agisca in modo tale da non discriminare alcun operatore potenzialmente interessato alla nuove aree in cui si vorrebbe trasferire il concessionario da delocalizzare.In altri termini, sarà necessario che l’Ente proceda con la messa a gara delle nuove aree e solo nel caso in cui il concessionario da delocalizzare risulti vincitore delle nuove aree (o perché sia l’unico a farne domanda, oppure perché risulti vincitore all’esito della procedura comparativa in caso di più domande concorrenti) la concessione potrà considerarsi validamente rilasciata.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 31 Mar 2015 18:00:26 +0200</pubDate>
                        <title>Le sanzioni imposte alla Russia sono legali secondo il diritto internazionale e dell’UE? Possono limitare il trading e i servizi marittimi?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-sanzioni-imposte-alla-russia-sono-legali-secondo-il-diritto-internazionale-e-dellue-possono-limitare-il-trading-e-i-servizi-marittimi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Dopo l’annessione della Crimea e di Sebastopoli da parte della Federazione Russa, l’Unione Europea ha ritenuto, in risposta a tali eventi, di comminare delle sanzioni economiche<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.Tali sanzioni cd. “<em>restrittive</em>” dell’UE, riguardanti, in particolare, l’industria del petrolio e del gas, prevedono l’imposizione di un divieto alle imprese degli Stati membri UE di fornire servizi di trivellazione, collaudo di pozzi, registrazione dei dati, servizi per i giacimenti in acque profonde, servizi per l’esplorazione di petrolio artico e per progetti petroliferi di produzione e progetti di scisto in Russia<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.Rosneft, una delle compagnie petrolifere statali russe, ritenendo di essere stata ingiustamente danneggiata dalle sanzioni ha deciso di ricorrere alla giustizia Britannica ove ha sostenuto che le sanzioni imposte dall’UE non sono valide perché violerebbero l’Accordo di partenariato e cooperazione del 1994 ancora in vigore tra l’UE e la Russia.Il ricorso Rosneft trae fondamento dal fatto che il Regno Unito ha dato attuazione alle sanzioni UE relative a petrolio ed affini con l’Export Control Order 2014<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>. Le norme di esportazione, come modificate, prevedono la responsabilità penale per i soggetti che esercitano le proprie attività in contrasto con le previsioni del Regolamento UE.Rosneft ha sostenuto che tale regolamento, più volte modificato, deve essere abrogato in quanto, con le previsioni in esso contenute, si pretenderebbe di attribuire una responsabilità penale priva di fondamento giuridico certo. Tale regolamento sarebbe, nondimeno, illegale, in base alla <em>common law, </em>e in relazione al dettato dell’articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.In particolare Rosneft, nel ricorso all’Alta Corte di Giustizia, afferma che le disposizioni delle sanzioni riguardanti l’<em>«assistenza finanziaria» </em>si pongono in contrasto con l’articolo 52 dell’accordo di partenariato, il quale prevede la libera circolazione dei pagamenti e la libera movimentazione di capitali tra la Federazione Russa e l’Unione europea. Allo stesso modo, secondo Rosneft, anche le disposizioni riguardanti il settore petrolifero si pongono in contrasto con l’accordo di partenariato. Infatti, le misure applicate non possono essere riportate a nessuna delle eccezioni previste dagli artt. 19 e 99 dell’accordo di partenariato, disciplinanti, rispettivamente, la “pubblica sicurezza” e gli “interessi essenziali di sicurezza”. Rosneft sostiene, inoltre, che le misure restrittive non riguardano prodotti e servizi afferenti al settore militare e che quindi il problema di sicurezza non sussiste.Rosneft denuncia, peraltro, l’assenza di motivazione delle misure restrittive adottate dal Consiglio dell’UE, e che tale mancanza comporta una violazione del principio di parità di trattamento, il quale vieta che situazioni analoghe vengano trattate in modo diverso, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato.La società sostiene, infatti, che, nel caso di specie, non vi è alcuna prova che le imprese interessate siano in una posizione diversa da qualsiasi altra attività economicamente rilevante per la Federazione Russa. In particolare, le attività colpite non hanno alcun collegamento particolare con gli eventi in Ucraina.Al riguardo si ricorda che la Corte di Giustizia Europea ha sempre richiesto che, per la validità sostanziale delle misure restrittive irrogate, la persona/società, colpita da dette sanzioni, dovesse presentare un collegamento sufficiente con il regime del paese terzo e/o gli obbiettivi perseguiti dalla misura adottata.Rosneft sostiene, infine, che le imprese che appartengono a settori che non hanno alcun collegamento con gli eventi in Ucraina non possono essere assoggettate alle suddette sanzioni, solamente perché il settore di appartenenza è di particolare rilevanza per l’economia della Federazione Russa. Inoltre, sempre ad avviso della ricorrente, le misure in questione sarebbero sproporzionate rispetto a quanto necessario per raggiungere l’obiettivo dichiarato, consistente nella difesa delle prerogative di sovranità statale dell’Ucraina.Infatti, come chiarito nella Causa T-18/11, <em>Bank Kargoshaei e altri contro Consiglio e Commissione</em>: se vi è la possibilità di scegliere tra più misure incidenti sul trading transnazionale, si deve ricorrere a quella meno restrittiva.Come ha detto Igor Sechin, amministratore delegato di Rosneft, in una recente intervista ed in relazione al caso che interessa la società: <em>«Le sanzioni hanno diversi effetti: danneggiano gli azionisti internazionali e gli attori internazionali, danneggiano i partner che fabbricano le apparecchiature, danneggiano le banche e i fondi di investimento che non sono più in grado di investire nello sviluppo delle industrie in Russia. Tutti questi soggetti si troveranno ad affrontare gravi conseguenze».</em>Rosneft ha, nondimeno rilevato l’ambiguità, l’incertezza e la difficoltà di uniforme interpretazione delle norme disciplinanti le sanzioni <em>de quibus </em>e, quale diretta conseguenza di detti rilievi, la violazione dei principi fondamentali di diritto, quale, in particolare, il "<em>principio della certezza del diritto</em>".L’Alta Corte, esaminato <em>prima facie </em>il ricorso, ha deciso di formulare rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>,&nbsp; affermando che <em>«in un caso come quello in esame, riteniamo che sia di reale importanza che vi sia coerenza e uniformità di applicazione delle disposizioni del regime sanzionatorio».</em>In effetti, la Tesoreria di Stato del Regno Unito ha portato all'attenzione della Corte il fatto che vi sia una notevole differenza tra le posizioni delle autorità competenti nell’applicare le misure restrittive nei diversi Stati UE nonché nell’interpretare talune disposizioni del regolamento comunitario rilevante.Christopher Chew, responsabile della politica presso l'Unità di Controllo delle Esportazioni del governo britannico aveva, peraltro, rilevato come alcuni Stati membri diano un'interpretazione più ristrettiva a certi divieti imposti dall’UE, rispetto a quella fornita del Regno Unito.Prima di rinviare il caso alla Corte di Giustizia europea, l’Alta Corte inglese ha valutato le argomentazioni rappresentate nel ricorso di Rosneft, come <em>"almeno trattabili".</em>Nel contempo, la Federazione Russa, in risposta alle sanzioni restrittive imposte dall'UE, ha adottato un Decreto <em>"Sull’uso di misure economiche specifiche"</em> che impone il divieto di importazione, sul territorio della Federazione, di frutta, verdura, carne, pesce, latte e altri beni di prima necessità da UE, USA, Canada e Australia.Le conseguenze delle sanzioni e delle contro-sanzioni da ultimo adottate dalla Federazione Russa, inevitabilmente interessano e si riflettono direttamente sulle attività di trading e sui servizi marittimi.Sotto il profilo strettamente giuridico, è difficile pronosticare quale sarà la decisione della Corte di Giustizia.In relazione alle motivazioni che hanno condotto l’Alta Corte inglese ad attivare la procedura di rinvio ex art. 267 del TFUE, Lord Justice Beatson ha dichiarato: <em>«La ragione per cui riteniamo necessario il rinvio di tutte le questioni è che, anche se (...) abbiamo un’opinione per quanto riguarda i meriti di un certo numero di argomenti del ricorrente, non possiamo essere certi che tutti i tribunali in tutta l'UE arriverebbero alle stesse conclusioni e siamo consapevoli che già ci sono divergenze su alcune questioni fondamentali ».</em>Vi terremo informati su questo importante tema.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Regolamento (UE) n° 833/2014 successivamente modificato dai Regolamenti (UE) n-° 960/2014 dell’8.9.2014 e n° 1290/2014 del 4.12.2014.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Dette sanzioni vietano anche <em>«assistenza finanziaria»</em> per tale tipo di progetti. La violazione del divieto, peraltro, è punibile con la previsione di una pena detentiva fino a due anni.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Statutory Instrument, n ° 357 2014, emanato il 2 settembre 2014, in vigore dal 26 settembre e modificato il 5 novembre dal successivo SI n ° 2932&nbsp; 2014, in vigore dal 29 novembre 2014.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Si deve rilevare come la Corte di Giustizia Europea abbia sempre tenuto in considerazione l’Accordo di Partenariato in quanto produttivo di effetti diretti e passibile di essere fatto valere dai singoli nei confronti delle Istituzioni dell’Unione europea per contestare la validità degli atti da esse emanati.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 31 Mar 2015 18:00:17 +0200</pubDate>
                        <title>Il significato della clausola di classificazione navale in un charter party secondo la giurisprudenza italiana</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-significato-della-clausola-di-classificazione-navale-in-un-charter-party-secondo-la-giurisprudenza-italiana</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con una recente sentenza<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>, la Corte di Cassazione ha fornito un’interessante interpretazione di una clausola di classificazione soggetta alla legge inglese, ma inserita in un contratto assicurativo interamente regolato, per il resto, dalla legge italiana.Nel caso in esame, una spedizione di tubi metallici trasportata via mare era andata totalmente perduta a causa del naufragio della nave.A fronte della richiesta di indennizzo avanzata dall’Assicurata, gli Assicuratori avevano rigettato il reclamo ritenendo non operante la garanzia a causa del mancato rispetto della clausola di classificazione prevista dal contratto.Tale clausola prevedeva testualmente quanto segue: «<em>La presente copertura assicurativa ed i tassi di premio per i trasporti marittimi stabiliti in polizza sono validi soltanto per le merci e/o altri beni trasportati con navi in acciaio a propulsione meccanica propria classificate da una Società di Classificazione che sia un membro effettivo o associato dell’International Association of Classification Societies (IACS)</em>».La peculiarità del caso risiedeva nel fatto che, pur essendo il contratto interamente regolato dalla legge italiana, le parti avevano previso, con esclusivo riferimento alla clausola sopra riportata, l’applicazione della legge inglese.Al riguardo, la Suprema Corte ha in primo luogo richiamato il principio in base al quale una clausola soggetta alla legge di un ordinamento straniero deve essere interpretata ed applicata secondo i criteri interpretativi, le norme e gli istituti propri di quell’ordinamento.Nel caso di specie, quindi, la clausola di classificazione inserita nel contratto doveva essere interpretata ed applicata in base al diritto ed alla prassi inglese.La Corte di Cassazione, di conseguenza, ha interpretato tale clausola come una promissory warranty, vale a dire come una clausola delimitativa dell’oggetto del contratto.In base al diritto inglese, infatti, le promissory warranties rappresentano degli impegni che l’assicurato assume ed in forza dei quali vengono definiti l’oggetto del contratto ed il rischio assicurato.La particolarità di questo istituto è data dal fatto che, in caso di violazione della warranty, viene meno l’operatività della garanzia a prescindere da qualsiasi collegamento causale tra l’inadempimento dell’assicurato (rispetto alla warranty) ed il verificarsi del sinistro.Nel caso in esame la nave risultava iscritta al registro di Classe croato (membro IACS). Tale circostanza, a parere dell’Assicurata, era sufficiente a ritenere rispettata la clausola di classificazione.I giudici, tuttavia, confermando la sentenza d’appello, hanno stabilito che il rinvio alla classificazione debba essere inteso quale rinvio al contenuto della classificazione, vale a dire ai limiti operativi concretamente imposti dalla classe.Nel caso in questione, il registro croato aveva imposto severe restrizioni alla navigazione (tra le quali il divieto di navigare con condizioni di mare superiori a forza 4). Ad avviso della Corte di Cassazione, tali restrizioni dovevano intendersi richiamate in polizza in virtù della clausola di classificazione.Ebbene, posto che il naufragio della nave era avvenuto con condizioni di mare pari a forza 10, le restrizioni di cui sopra erano state ampiamente violate, con conseguente breach of warranty ed inevitabile inoperatività della copertura assicurativa, a prescindere, come detto, da qualsiasi indagine in merito ad un eventuale rapporto di causalità tra la violazione della restrizione imposta dalla classe ed il verificarsi del sinistro.Questa sentenza risulta particolarmente interessante per due ragioni:<strong>da un lato</strong>, ci ricorda come sottoporre un contratto od una clausola alla legge di un ordinamento straniero significhi vincolarsi anche ai criteri interpretativi ed agli istituti di quell’ordinamento,<strong>dall’altro</strong> fornisce un’interpretazione della clausola di classificazione decisamente significativa, che gli operatori faranno bene a tenere in considerazione onde evitare spiacevoli sorprese anche a livello assicurativo.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Cass., 5 dicembre 2014, n. 25735, in <em>Giustizia Civile</em>, Massimario 2014.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 31 Mar 2015 18:00:13 +0200</pubDate>
                        <title>ll prezzo del biglietto aereo deve essere da subito conosciuto dal consumatore</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ll-prezzo-del-biglietto-aereo-deve-essere-da-subito-conosciuto-dal-consumatore</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>La questione esaminata dalla Corte di Giustizia nel merito della causa C-573/13, prende avvio da una domanda presentata nell’ambito di una controversia insorta tra la Air Berlin e l’Unione federale tedesca delle associazioni dei consumatori.&nbsp;La contestazione, portata all’attenzione dei giudici tedeschi, riguardava le modalità di presentazione delle tariffe passeggeri nell’ambito del sistema di prenotazione elettronica della Air Berlin, vigente nel novembre 2008.&nbsp;Tale sistema, una volta selezionati la data e l’aeroporto di partenza e di arrivo, presentava, in una tavola riassuntiva, i possibili collegamenti.Tuttavia, il prezzo finale per persona veniva indicato non per ogni collegamento esposto, ma unicamente per il collegamento selezionato (impedendo, così, al cliente una verifica comparativa con i prezzi relativi agli altri collegamenti).&nbsp;Secondo l’Unione federale tedesca, tale prassi non rispettava i requisiti imposti dal diritto dell’Unione Europea in merito alla trasparenza dei prezzi fissati per i servizi aerei, in violazione del Considerando XVI del Regolamento n. 1008/200, nonché dell’art. 23 del regolamento medesimo.&nbsp;Pertanto, lo Stato tedesco proponeva un’azione inibitoria nei confronti della Air Berlin, chiedendo di porre fine alla suddetta pratica, asseritamente non conforme al Regolamento CE. Tale azione, così promossa, veniva accolta nei primi due gradi di giudizio.&nbsp;In seguito, la Air Berlin sottoponeva la questione alla Corte Federale Suprema della Germania, che decideva di sospendere il procedimento e di presentare al parere della Corte di Giustizia, le seguenti questioni pregiudiziali:1) Se il disposto dell’articolo 23, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 1008/2008 debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un sistema di prenotazione elettronico, il prezzo finale da pagare debba essere indicato già alla prima esposizione dei prezzi relativi a servizi aerei;2) Se il disposto dell’articolo 23, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 1008/2008 debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un sistema di prenotazione elettronico, il prezzo finale da pagare debba essere indicato solo per il servizio aereo specificamente selezionato dal cliente o per ciascun servizio aereo visualizzato.&nbsp;In merito alla prima questione, la Air Berlin sosteneva che il termine sempre - di cui all’articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo, del Regolamento n. 1008/2008 - dovesse interpretarsi non come la precisazione del prezzo finale da pagare sin dalla prima indicazione del corrispettivo dei servizi aerei, bensì unicamente come la evidenziazione del prezzo successivo alla selezione di un volo determinato da parte del cliente e prima della conclusione definitiva della prenotazione.&nbsp;Tuttavia, la sopracitata interpretazione non è compatibile con il tenore dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 1008/2008. Infatti, l’articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 1008/2008 prevede che il prezzo finale da pagare deve essere sempre indicato e deve includere tutte le tariffe aeree passeggeri o merci applicabili, nonché tutte le tasse, gli oneri, i diritti ed i supplementi inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione.&nbsp;Orbene, dal tenore di tale disposizione emerge che il prezzo finale da pagare deve essere precisato sempre, senza distinzioni tra il momento in cui il prezzo viene indicato per la prima volta, il momento in cui il cliente seleziona un volo determinato o, ancora, il momento in cui viene concluso definitivamente il contratto.&nbsp;Conseguentemente, l’obbligo di evidenziare sempre il prezzo finale da pagare implica che, nell’ambito di un sistema di prenotazione elettronica, detto prezzo venga chiaramente esposto già al momento della prima indicazione dei prezzi dei servizi aerei, a prescindere dalla selezione effettuata dal cliente.&nbsp;Per quanto concerne la seconda questione pregiudiziale, la Air Berlin sosteneva che l’art. 23 prevedesse non che il prezzo definitivo fosse indicato per ogni volo esposto, bensì, unicamente, che fosse indicato per il volo selezionato dal cliente. A parere della compagnia aerea, un raffronto effettivo, ai sensi del XVI Considerando del menzionato Regolamento, è possibile solamente qualora il cliente abbia selezionato un volo determinato, che colleghi l’aeroporto di partenza con quello di arrivo ad un orario preciso.&nbsp;Tuttavia, anche tale interpretazione non ha trovato accoglimento, in quanto l’obbligo fissato all’articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 1008/2008 di indicare sempre il prezzo finale si applica a qualsiasi forma di pubblicazione delle tariffe passeggeri, ivi comprese le tariffe proposte per una serie di servizi aerei presentati sotto forma di tavola riassuntiva. Pertanto, l’indicazione del prezzo definitivo per il solo volo selezionato non è sufficiente per soddisfare l’obbligo stabilito da detta disposizione.&nbsp;Riassumendo, la Corte, con sentenza resa il 15 gennaio 2015, ha stabilito che: 1) L’articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un sistema di prenotazione elettronica come quello oggetto del procedimento principale, il prezzo finale da pagare deve essere precisato non solo per il servizio aereo selezionato dal cliente, bensì parimenti per ogni singolo servizio aereo di cui sia esposta la tariffa.&nbsp;Ne discende che, nel contesto di una prenotazione elettronica di un biglietto aereo (procedura ormai notevolmente diffusa nella prassi commerciale), il prezzo finale da pagare deve essere evidenziato ad ogni indicazione dei corrispettivi dei servizi aerei. Siffatta regola non si applica esclusivamente al servizio aereo selezionato dal cliente, ma ad ogni servizio aereo di cui sia esposta la tariffa.&nbsp;Come evidente, detta pronuncia implicherà l’obbligo per le compagnie aeree di aggiornare ed adattare, laddove necessario, le procedure di prenotazione informatica e pagamento on-line dei biglietti, in considerazione della primaria esigenza dei consumatori - affermata e salvaguardata con la pronuncia in esame - di conoscere in ogni momento l’ammontare effettivo da corrispondere per l’acquisto del biglietto e di verificare comparativamente, quanto al relativo prezzo, il servizio selezionato con gli altri servizi aerei di cui sia esposta la tariffa.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Sun, 29 Mar 2015 04:51:20 +0200</pubDate>
                        <title>A quali condizioni può essere autorizzata la vendita di beni aziendali nel concordato c.d. “in bianco”?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/a-quali-condizioni-puo-essere-autorizzata-la-vendita-di-beni-aziendali-nel-concordato-c-d-in-bianco</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Padova (6 marzo 2015) ha precisato che l’autorizzazione può essere concessa – oltre che in presenza di ragioni di urgenza come previsto dalla legge – solo se sono tutelati al meglio gli interessi dei creditori, con una procedura competitiva che preveda tempistiche congrue e l’allestimento di un’idonea </em>data room<em>.</em><strong>Il caso</strong>Il Tribunale di Padova si è pronunciato su un’istanza con cui – dopo aver proposto domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo “con riserva” ai sensi dell’art. 161, comma 6°, l.fall. – una società ha chiesto al Tribunale l’autorizzazione alla vendita di alcune quote sociali, quali atti di straordinaria amministrazione <em>ex</em> art. 161, comma 7°, l.fall.<strong>Le questioni</strong>La disciplina vigente del concordato preventivo non prevede espressamente che atti di liquidazione possano essere compiuti prima della fase di esecuzione del piano omologato e, tanto meno, nella fase che segue la proposizione della domanda “con riserva”, prima ancora che sia definito il piano concordatario.In primo luogo, si è posta quindi la questione se atti di liquidazione possano essere autorizzati quali atti di straordinaria amministrazione.In secondo luogo, il Tribunale si è chiesto se la propria valutazione debba vertere soltanto sul carattere urgente dell’atto (come prevede l’art. 161, comma 7°, l.fall.) ovvero se vi siano ulteriori criteri da tenere presenti ed in particolare l’obiettivo della migliore tutela dell’interesse dei creditori.Infine, il Tribunale ha considerato come debba essere declinato quest’ultimo requisito nell’ipotesi in cui l’atto da autorizzare consista nella dismissione di cespiti aziendali.<strong>La decisione</strong>Ritenuto che la vendita di beni sia ammissibile come atto di straordinaria amministrazione, il Tribunale ha valutato che nel caso di specie la dismissione delle quote sociali era effettivamente da porre in essere con urgenza, come rilevato anche dai commissari giudiziali.Il Tribunale ha poi ritenuto che debba essere sempre assicurata, nel caso concreto, la migliore tutela possibile dell’interesse dei creditori, i quali non hanno ancora potuto esaminare (né hanno votato) alcuna proposta e devono pertanto essere protetti da eventuali abusi.Il Tribunale ha quindi osservando che a tal fine: (i) deve essere sempre strutturata una procedura competitiva al fine di individuare il miglior offerente, a maggior ragione quando già vi siano potenziali acquirenti già indicati dall’istante e quindi vi siano potenziali conflitti d’interesse; (ii) la procedura competitiva deve prevedere (ii.1) tempistiche congrue per la pubblicità e la possibilità concreta per i terzi che potrebbero essere interessati di compiere le proprie valutazioni e (ii.2) l’allestimento di un’idonea<em> data room</em> al fine di garantire una conoscenza minimamente approfondita dei beni posti in vendita.Benché, nel caso di specie, non sussistessero i requisiti <em>sub</em> (ii.1) e <em>sub</em> (ii.2) in quanto i potenziali acquirenti avrebbero avuto a disposizione meno di quindici giorni per presentare eventuali offerte, senza potere avere accesso ad un corredo informativo precostituito, il Tribunale ha comunque autorizzato la vendita, rimettendo ai commissari giudiziali la definizione dei tempi per la pubblicazione dell’invito ad offrire e per la presentazione delle offerte ed ordinando il previo allestimento di una idonea <em>data room</em>.<strong>Il commento</strong>Il provvedimento del Tribunale di Padova offre preziose indicazioni agli operatori, là dove l’istante – nella fase del concordato c.d. “in bianco” o “con riserva” – abbia l’urgenza di compiere atti di liquidazione anticipati.Non solo, infatti, occorre che nell’istanza sia attentamente motivato il requisito dell’urgenza (operando una comparazione, come suggerito in dottrina, tra l’utilità derivante dall’immediato compimento dell’atto e quella che si avrebbe ove si attendesse l’apertura della procedura), ma è anche necessario fare in modo che siano tutelati gli interessi del ceto creditorio (sul principio della migliore soddisfazione dei creditori come “criterio guida” cfr. anche Trib. Monza, 25 luglio 2014) attraverso una procedura competitiva.Apprezzabile risulta, peraltro, la flessibilità mostrata nel caso di specie dal Tribunale, il quale – anziché rigettare l’autorizzazione per mancanza di congruità delle tempistiche individuate dal debitore – ha rimesso la determinazione delle modalità di gara ai commissari giudiziali, manifestando sensibilità per le ragioni di urgenza effettivamente riscontrate.Naturalmente, è sempre necessario verificare se i principi di cui sopra siano applicabili nelle diverse possibili fattispecie concrete. Ad esempio, non sempre gli atti liquidatori devono considerarsi atti di straordinaria amministrazione, con la conseguenza che l’autorizzazione per il loro compimento può talvolta non essere necessaria: ciò vale in particolare – come stabilito da Trib. Modena, 15 novembre 2012 – per la stipula di atti di vendita di immobili, qualora essa costituisca l’attività caratteristica dell’impresa; peraltro, spetterà al debitore – nel caso si tratti di adempimento di preliminari di vendita già in precedenza stipulati – valutare se non sia più conveniente sciogliersi dal contratto ai sensi dell’art. 169-<em>bis</em> l.fall., quando il saldo prezzo da incassare sia inferiore al valore di liquidazione concordataria dell’immobile, al netto dell’onere stimato per la restituzione in moneta concordataria al promissario acquirente degli acconti già versati.&nbsp;&nbsp;Per ulteriori informazioni:Fabio Marelli, fabio.marelli@advant-nctm.comPer ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Sun, 29 Mar 2015 04:49:46 +0200</pubDate>
                        <title>Quale trattamento nel concordato preventivo per le spese di soccombenza in causa a carico del debitore?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/quale-trattamento-nel-concordato-preventivo-per-le-spese-di-soccombenza-in-causa-a-carico-del-debitore</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il punto sulle differenti interpretazioni circa il rango del debito per la rifusione delle spese di lite a carico del debitore in concordato preventivo, nei giudizi in corso alla data della domanda di ammissione alla procedura.</em><strong>La questione</strong>Ai sensi dell’art. 184 l.fall., il concordato è obbligatorio (e quindi le regole del concorso si applicano) ai creditori anteriori alla domanda di ammissione alla procedura. Il tema che si pone in generale è quindi quello di stabilire, nei rapporti e nelle situazioni in corso di svolgimento alla data della domanda, se il credito debba considerarsi soggetto al concorso e quindi alla falcidia concordataria: in tal caso, si tratterà ulteriormente di valutarne la natura privilegiata (ai sensi dell’art. 2751-<em>bis </em>c.c.) ovvero chirografaria; in caso contrario, il piano deve prevedere il pagamento integrale del credito fuori dal concorso.In particolare, la situazione che prendiamo in considerazione è quella di un giudizio già pendente alla data della domanda di concordato, che però si conclude con un provvedimento che condanna il debitore soccombente a rifondere alla parte vittoriosa le spese di lite, pronunciato quando la procedura è in corso.<strong>Le differenti interpretazioni</strong>Le due differenti soluzioni proposte partono entrambe da un presupposto generalmente condiviso: l’attribuzione del rango concorsuale del credito ovvero della sua natura di credito sottratto al concorso (spesso definito “prededucibile”) dipende dall’anteriorità ovvero alla posteriorità del c.d. “fatto genetico” del credito rispetto alla pubblicazione presso il registro delle imprese del deposito della domanda concordataria.Le interpretazioni sono però discordi nella concreta individuazione dell’evento a cui ricondurre il “fatto genetico” del credito.I sostenitori del rango concorsuale del credito per la rifusione delle spese di lite individuano il “fatto genetico” proprio nel diritto, preesistente alla procedura concorsuale, fatto valere in un giudizio iniziato anteriormente alla domanda di concordato preventivo. &nbsp;Dal momento che le spese di lite sono accessori di un diritto di credito che andrà soddisfatto con rango concorsuale, in virtù del principio <em>accessorium sequitur principale</em>, subiranno anch’esse la medesima collocazione (cfr. Trib. Reggio Emilia, 6 febbraio 2013), fatta salva e impregiudicata naturalmente l’attribuzione del privilegio come per legge.In dottrina, i sostenitori del rango “prededucibile” del credito per la rifusione delle spese di lite (Cosentino, Giorgetti, Manfredi) ritengono invece che il “fatto genetico” del credito sia costituito esclusivamente dalla pronuncia giudiziale con la quale le spese di lite vengono liquidate e poste a carico del debitore concordatario, in relazione anche all’attività di assistenza concretamente posta in essere dal legale della parte vittoriosa, dopo la domanda di concordato.<strong>Il commento</strong>La questione è oggettivamente incerta, in quanto entrambe le opzioni interpretative – in netta contrapposizione l’una nei confronti dell’altra – adducono a sostegno argomentazioni che sono ugualmente ragionevoli e sostenibili.Una preferenza sembra potersi esprimere per l’attribuzione del rango concorsuale al credito, in considerazione del fatto che (<strong><em>i</em></strong>) dovrebbe prevalere la natura accessoria del credito per la rifusione delle spese legali rispetto al diritto fatto valere in giudizio, e che (<strong><em>ii</em></strong>) se è vero che il credito sorge concretamente nel momento in cui viene emessa la pronuncia giudiziale di condanna, è vero altresì che la responsabilità per le spese nasce già (se non dall’inadempimento che costringe il creditore ad agire per la tutela del proprio diritto, almeno) dalla proposizione della domanda giudiziale che poi sfocia nella condanna alle spese. In quest’ultimo senso, la fattispecie sembra presentare alcuni caratteri assimilabili a quella che vede – nell’interpretazione corrente – il credito di regresso del fideiussore nei confronti del debitore concordatario considerato credito concorsuale, in quanto l’obbligazione di garanzia è anteriore alla domanda di concordato, anche se il credito del fideiussore sorge effettivamente solo a seguito dell’escussione e del pagamento da parte del garante, che invece interviene in corso di procedura.I sostenitori della tesi opposta fanno leva anche sui principi in tema di prededucibilità dei crediti, di cui all’art. 111, secondo comma, l.fall. per i crediti sorti “<em>in occasione o in funzione</em>” di una procedura concorsuale. Secondo Cass. 24&nbsp;gennaio 2014, n. 1513, in applicazione di tale criterio la prededuzione può essere riconosciuta se si tratta di attività (i) posta in essere dagli organi della procedura, oppure (ii) posta in essere dal debitore, ma effettivamente funzionale alle esigenze ed alle finalità della procedura. Pur trattandosi di norma applicabile solo in caso di fallimento e quindi di insuccesso del concordato, non si può escludere un’applicazione estensiva, con il riconoscimento della natura non concorsuale del credito nel concordato, in casi specifici in cui il piano preveda la gestione di determinate controversie come effettivamente funzionali alla proposta del debitore.Certamente, va considerato che la soluzione da ritenere preferibile – in un senso o nell’altro – incide sulla propensione delle parti a proseguire e coltivare giudizi in corso per il riconoscimento (o la contestazione) di crediti, in specie chirografari: il creditore rischia di incorrere in ulteriori spese in misura anche superiore alla stessa percentuale recuperabile del credito contestato, mentre al contrario il debitore (e la massa dei creditori) rischiano di essere gravati integralmente di oneri sproporzionati in relazione all’effettiva incidenza (in moneta concordataria) dello stesso credito litigioso.&nbsp;&nbsp;Per ulteriori informazioni:Fabio Marelli, fabio.marelli@advant-nctm.comPer ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Sun, 29 Mar 2015 04:47:26 +0200</pubDate>
                        <title>Insolvenza transfrontaliera: chi può chiedere l’apertura di una procedura secondaria?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/insolvenza-transfrontaliera-chi-puo-chiedere-lapertura-di-una-procedura-secondaria</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza del 4 settembre 2014), ha precisato che può essere avviata, ai sensi del Regolamento CE n. 1346/2000, una procedura secondaria d’insolvenza nello Stato membro in cui il debitore ha la sua sede legale, non coincidente con il centro dei suoi interessi principali</em> <em>(COMI), su istanza dei creditori legittimati in base alla legge di tale Stato.</em><strong>Il caso</strong>Una società italiana, creditrice di una società sottoposta ad una procedura principale di insolvenza in Francia, ove si trovava il COMI, chiedeva l’apertura di una procedura secondaria dinanzi al Tribunale commerciale di Bruxelles, giacché la società aveva due sedi di attività in Belgio ed era ivi proprietaria di un immobile, acquistava e rivendeva merci, impiegava personale.Il tribunale belga respingeva il ricorso affermando che il Regolamento permette l’avvio di una procedura secondaria nei confronti del debitore solo se questi, nel territorio dello Stato membro in cui viene promossa la procedura secondaria, abbia una “dipendenza”.La Corte d’Appello belga, in sede di impugnazione, sospendeva il procedimento e rimetteva la questione all’esame della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.<strong>Le questioni</strong>Tra altre questioni, il giudice nazionale ha sottoposto all’esame della CGCE le seguenti:I) se possa ammettersi l’apertura a carico della stessa società di una seconda procedura nello Stato in cui la medesima ha la sua sede legale;II) se l’articolo 29, lett. <em>b)</em>, del Regolamento debba essere interpretato nel senso che la persona o l’autorità legittimata a chiedere l’apertura di una procedura secondaria debba essere domiciliata o avere la propria sede sociale nello Stato membro in cui è chiesta l’apertura di tale procedura, o se tale apertura possa essere chiesta da tutti i cittadini il cui credito sia sorto nell’ambito dell’attività della dipendenza di cui si tratta.<strong>La decisione</strong>I) Con riferimento alla prima questione, la Corte afferma che l’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento dev’essere interpretato nel senso che una società può essere sottoposta anche a una procedura secondaria nello Stato membro, nel quale essa ha la sua sede legale. La Corte sottolinea come la “dipendenza” che consente l’apertura di una procedura secondaria sia “<em>qualsiasi luogo di operazioni in cui il debitore esercit[i] in maniera non transitoria un’attività economica con mezzi umani e con beni</em>” (cfr. art. 2, lett.<em> h)</em> del Regolamento). La Corte precisa che sono necessarie un minimo di organizzazione e una certa stabilità e che, di conseguenza, la mera presenza di singoli beni o di conti bancari non è idonea a soddisfare, in linea di principio, i requisiti necessari ai fini della qualificazione come “dipendenza”.II) Con riferimento alla seconda questione, la Corte afferma che la legittimazione a chiedere l’apertura di una procedura secondaria spetta alla persona o autorità determinata in base al diritto dello Stato membro in cui viene chiesta l’apertura della procedura. La Corte precisa che, nell’adottare le disposizioni nazionali, gli Stati membri sono tenuti a provvedere a garantire l’effetto utile del Regolamento, tenuto conto del suo scopo, e pertanto il diritto di chiedere l’apertura di una procedura secondaria non può essere limitato ai soli creditori domiciliati o aventi la loro sede sociale nello Stato membro nel quale si trova la dipendenza, ovvero ai soli creditori il cui credito derivi dall’esercizio di tale dipendenza.<strong>Il commento</strong>I) Con riferimento alla prima questione, la decisione della Corte è da condividere. Infatti, se la nozione di “dipendenza” dovesse essere interpretata in senso più ristretto, agli “interessi locali”, inclusi in particolare gli interessi dei creditori stabiliti in tale Stato membro, sarebbe negata la tutela prevista dal Regolamento, nella forma dell’apertura, in detto Stato membro, di una procedura secondaria. Se da un lato è vero che la tutela dei creditori locali non è il solo obiettivo perseguito del Regolamento, vero è anche che un’interpretazione diversa genererebbe una disparità di trattamento dei creditori stabiliti nello Stato membro in cui la società debitrice ha la propria sede sociale, in particolare rispetto ai creditori stabiliti in altri Stati membri dove si trovano, eventualmente, altre dipendenze del debitore.II) Con riferimento alla seconda questione, bisogna ricordare, come non manca di fare la Corte, che il Regolamento compie una netta distinzione fra le procedure secondarie aperte prima dell’avvio di un procedimento principale e le procedure secondarie aperte successivamente e che, soltanto con riferimento alle prime, il Regolamento limita il diritto di chiederne l’apertura ai creditori il cui domicilio, residenza abituale o sede siano situati nello Stato membro dove si trova la “dipendenza”, ovvero il cui credito derivi dall’esercizio di tale dipendenza (<em> Considerando 17 e 18, art. 3, par. 2 e 4, del Regolamento</em>). Ne deriva, quindi, che le suddette limitazioni non si applicano alle procedure secondarie aperte successivamente a quella principale. D’altra parte, un’eventuale limitazione del diritto di chiedere l’apertura di una procedura secondaria ai soli creditori locali potrebbe tradursi in una discriminazione indiretta fondata sulla nazionalità, che, secondo una giurisprudenza costante, è in via di principio vietata.&nbsp;&nbsp;Per ulteriori informazioni:Fabio Marelli, fabio.marelli@advant-nctm.comPer ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 25 Feb 2015 06:03:52 +0100</pubDate>
                        <title>I ricavi futuri nel concordato con continuità aziendale sono “finanza esterna” per il soddisfacimento dei chirografari, in caso di stralcio del privilegio generale?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/i-ricavi-futuri-nel-concordato-con-continuita-aziendale-sono-finanza-esterna-per-il-soddisfacimento-dei-chirografari-in-caso-di-stralcio-del-privilegio-generale</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Le decisioni del Tribunale di Rovereto del 13 ottobre 2014 e del Tribunale di Bergamo del 26 settembre 2013 risolvono in modo opposto il tema della libera utilizzabilità, ai fini della proposta di concordato preventivo, delle risorse di cassa generate dalla prosecuzione dell’attività d’impresa successivamente all’omologazione del concordato.</em><strong>Il caso</strong>In entrambi i casi oggetto di decisione, una società presentava proposta di concordato basata su di un piano di continuità aziendale, prevedendo numerose distinte classi di voto per (i) il pagamento integrale dei crediti prededucibili, (ii) il pagamento dei privilegiati sino ad esaurimento del valore di liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art. 160, secondo comma, l.fall. e (iii) il pagamento dei creditori chirografari con i flussi di cassa che sarebbero stati generati dalla prosecuzione dell’attività aziendale.La proposta veniva approvata in entrambi i casi dalla maggioranza assoluta dei crediti e dalla maggioranza delle classi. Nel conseguente giudizio di omologazione il Tribunale effettuava uno scrutinio di legittimità della proposta, a&nbsp; fronte di opposizioni da parte dei creditori privilegiati non integralmente soddisfatti.&nbsp;<strong>Le questioni</strong>Secondo l’insegnamento di Cass. 8 giugno 2012, n. 9373, qualora la proposta di concordato preveda la falcidia dei creditori assistiti da privilegio generale, che grava sull’intero attivo mobiliare, il soddisfacimento dei creditori chirografari non può essere realizzato con l’attivo concordatario: conseguentemente, la proposta di concordato è ammissibile solo se le risorse vengono messe a disposizione da terzi, come “finanza esterna”. Ciò in quanto ai sensi dell’art. 160, secondo comma, l.fall. la formazione delle classi ed il pagamento non integrale dei creditori privilegiati non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.Il Tribunale di Rovereto e di Bergamo hanno quindi affrontato il tema della possibilità di qualificare come “finanza esterna” le risorse future destinate ad essere generate dalla continuità aziendale, in quanto beni non sussistenti nel patrimonio del debitore al momento della proposta e dell’omologazione del concordato.<strong>&nbsp;</strong><strong>La decisione</strong>Il <u>Tribunale di Bergamo</u> ha ritenuto erronea la qualificazione come “finanza esterna” dei flussi di cassa, in quanto tale potrebbe essere solo un apporto proveniente dal patrimonio di un soggetto terzo, mentre i flussi di cassa attesi dalla continuità aziendale, benché futuri e non presenti attualmente bel patrimonio del debitore, sono comunque generati dallo stesso in quanto scaturiscono dall’impiego di beni strumentali che di questo fanno parte. Con riferimento, nel caso specifico, al pagamento integrale dei crediti chirografari di una classe di fornitori strategici, il Tribunale si è pronunciato in senso negativo, affermando la chiara alterazione dell’ordine delle cause legittime di prelazione. Il Tribunale ha quindi rigettato l’omologazione della proposta concordataria.Il <u>Tribunale di Rovereto</u> ha invece accolto l’impostazione del debitore ed ha ritenuto ammissibile ed ha omologato la proposta di concordato, valorizzando la circostanza che le risorse derivanti (nel caso specifico) dal completamento dei cantieri in essere, sarebbero altrimenti andate perdute in caso di liquidazione senza prosecuzione dell’attività di impresa. Il Tribunale, dichiarando di aderire alla precedente decisione del Tribunale di Monza del 22&nbsp;dicembre 2011, ha quindi concluso che tutto l’utile che deriva dal concordato, in quanto si aggiunge al patrimonio del debitore ricavabile dalla liquidazione dei beni, deve essere considerato “nuova finanza”.&nbsp;<strong>Il commento</strong>Le due decisioni ben riflettono l’atteggiamento contrastante dei giudici di merito sul punto.La decisione del Tribunale di Bergamo esprime un orientamento di generalizzata cautela e “diffidenza” che ha circondato l’istituto del concordato con continuità aziendale, affinché non venga utilizzato come ultimo disperato tentativo di salvataggio per situazioni di crisi imprenditoriali ormai irrimediabilmente compromesse che, una volta naufragato, comporta a tutto danno dei creditori la perdita definitiva delle risorse impiegate nella (tentata) gestione in continuità, con l’aggravio dei debiti <em>medio tempore </em>maturati. È noto peraltro come si tratti di questione di merito rimessa alla valutazione dei creditori con il voto. Se questa potrebbe essere una motivazione sottostante ed inespressa della decisione, l’argomentazione giuridica fa poi leva sulla rigida applicazione del divieto di alterazione dell’ordine dei privilegi ed applica letteralmente il criterio dettato dalla Cassazione, secondo cui tutto il patrimonio va comunque destinato ai creditori prelatizi, con possibile soddisfazione dei chirografari solo con risorse esterne.La decisione del Tribunale di Rovereto esprime invece un approccio di maggiore apertura, che appare condivisibile in quanto maggiormente in linea con la <em>ratio</em> normativa non solo delle nuove regole dirette a disciplinare espressamente (e quindi a favorire) il concordato con continuità aziendale, in quanto si richiede che in tal caso debba essere dimostrato che la soluzione concordataria è più favorevole per i creditori rispetto all’alternativa liquidatoria.Da questo punto di vista, è difficilmente contestabile che i creditori privilegiati, avendo per legge la garanzia del livello minimo di soddisfacimento che sarebbe conseguito in caso di mancata approvazione del concordato, non risentono alcun pregiudizio dalla proposta concordataria, mentre di questa può beneficiare non solo la collettività dei creditori, ma anche l’insieme dei soggetti che hanno interesse alla conservazione dell’impresa, primi tra tutti i lavoratori dipendenti ed i fornitori. Non pare quindi ragionevole un’interpretazione che si irrigidisce sulla tutela a tutti i costi dei privilegi, a scapito degli interessi di collettività più ampie.&nbsp;&nbsp;Per ulteriori informazioni:Fabio Marelli, fabio.marelli@advant-nctm.comPer ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 25 Feb 2015 06:02:04 +0100</pubDate>
                        <title>Quale legge regolatrice dell’azione revocatoria fallimentare nel Regolamento CE n. 1346/2000?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/quale-legge-regolatrice-dellazione-revocatoria-fallimentare-nel-regolamento-ce-n-13462000</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La legge del luogo di apertura del fallimento prevista dall’art. 4, secondo comma, lett. m) del Regolamento (lex concursus) può essere disapplicata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento se la legge regolatrice del contratto (lex contractus) esclude la revocabilità dell’atto. </em><strong>Il caso</strong>Una società tedesca, creditrice di una società italiana, promuoveva una procedura di espropriazione forzata di una partecipazione sociale detenuta dalla società italiana al fine di soddisfare il proprio credito. Veniva quindi stipulato un accordo transattivo – convenzionalmente regolato dal diritto tedesco – in forza del quale l’importo del credito veniva ridotto per compensazione con il prezzo di cessione della partecipazione già oggetto di pignoramento.Le debitrice veniva dichiarata fallita prima che fosse decorso un anno dalla stipula ed esecuzione dell’accordo transattivo. La creditrice otteneva l’ammissione al passivo del proprio residuo credito. Il curatore fallimentare si attivava successivamente per pretendere la restituzione di un importo pari al valore convenzionale attribuito alla partecipazione sociale oggetto di cessione parzialmente satisfattiva.&nbsp;<strong>La questione</strong>Ai sensi dell’art. 67, primo comma, l.fall. sono revocabili i pagamenti eseguiti con mezzi diversi dal denaro o da altri mezzi normali di soddisfazione delle obbligazioni, se compiuti nel periodo di un anno anteriore alla dichiarazione di fallimento. La legge concorsuale tedesca prevede ai §§ 130 e 131 dell’InsolvenzOrdnung che sono revocabili atti del debitore fallito compiuti nel periodo di tre mesi anteriori alla domanda di dichiarazione di fallimento del debitore.L’art. dall’art. 4, secondo comma, lett. m) del Regolamento CE n. 1346/2000 stabilisce che alla revocatoria fallimentare è applicabile la legge del luogo di apertura della procedura fallimentare (<em><u>lex concursus</u></em>). L’art. 13 del Regolamento prevede tuttavia che la <em>lex concursus </em>può essere disapplicata se la legge regolatrice del contratto (<em>lex contractus</em>) esclude l’impugnabilità dell’atto.&nbsp;<strong>La definizione della controversia</strong>La società tedesca, assistita dallo Studio, ha resistito alla pretesa del curatore invocando in primo luogo che l’ammissione al passivo del residuo credito, al netto della riduzione operata con l’accordo transattivo espressamente dedotto con la domanda di ammissione al passivo del fallimento, preclude al curatore di contestare l’efficacia dell’atto, come riconosciuto da Cass., S.U., 14 luglio 2010, n. 16508. In secondo luogo, eccepiva che il diritto tedesco applicabile sia al credito che all’accordo transattivo non consentiva di contestare gli atti che il curatore pretendeva di revocare.La pretesa del curatore è stata quindi definita con il riconoscimento a favore della procedura di un importo inferiore rispetto a quello preteso.&nbsp;<strong>Il commento</strong>La vicenda consente di evidenziare come l’azione revocatoria fallimentare nell’ambito di una procedura aperta in Italia possa trovare limiti ulteriori rispetto a quelli previsti dal diritto italiano, quando i rapporti che il curatore intende revocare sono regolati da una legge straniera che prevede maggiori limiti alla contestazione dell’atto. La giurisprudenza italiana aveva in un primo tempo adottato interpretazioni restrittive al riconoscimento di questo principio del diritto comunitario dell’insolvenza, mentre più di recente lo ha ammesso senza riserve.Va sottolineato che il Regolamento non richiede che uno dei soggetti dell’azione sia domiciliato in un paese diverso da quello di apertura della procedura, ma solo che il rapporto sia regolato dalla legge di uno stato diverso. Secondo alcuni dovrebbe escludersi il limite alla revocatoria nel caso che la legge straniera sia stata scelta dalle parti, perché questo consentirebbe un <em>law shopping</em> a danno dei creditori del debitore poi dichiarato fallito.Un altro aspetto che va chiarito è che ai sensi del Regolamento l’azione revocatoria viene ad essere regolata contemporaneamente dalla legge di due Stati diversi: dalla <em>lex concursus</em> per quanto riguarda i presupposti della sussistenza dell’azione, e dalla <em>lex contractus</em> per quanto riguarda possibili eccezioni nel caso concreto.&nbsp;Per ulteriori informazioni:Fabio Marelli, <a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">fabio.marelli@advant-nctm.com</a>Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 25 Feb 2015 06:00:11 +0100</pubDate>
                        <title>L’effetto esdebitatorio del concordato preventivo non si estende all’ipoteca prestata sui propri beni dal socio illimitatamente responsabile</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/leffetto-esdebitatorio-del-concordato-preventivo-non-si-estende-allipoteca-prestata-sui-propri-beni-dal-socio-illimitatamente-responsabile</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 16 febbraio 2015, n. 3022 stabiliscono che il socio illimitatamente responsabile di società di persone non può considerarsi a tal fine terzo rispetto alla società e pertanto la garanzia ipotecaria prestata a titolo personale non può essere considerata garanzia per un’obbligazione altrui, con la conseguenza che il creditore ipotecario dovrà essere considerato privilegiato in sede concordataria.</em><strong>Il caso</strong>Il socio di una società in nome collettivo conveniva in giudizio la banca che aveva concesso un finanziamento alla società (di cui lo stesso era socio), a garanzia del quale il socio aveva costituito ipoteca su propri beni.Il socio, sul presupposto dell’intervenuta omologazione ed adempimento della proposta di concordato preventivo della società, chiedeva quindi la cancellazione dell’ipoteca sull’assunto che l’efficacia remissoria del concordato della società – che ai sensi dell’art. ... l.fall. si estende anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili – comportasse anche l’estinzione della garanzia prestata a titolo personale.La banca eccepiva che il preteso effetto remissorio aveva effetti unicamente sulla responsabilità personale del socio, ma non anche sulla garanzia reale da questi prestata quale terzo datore di ipoteca.Il Tribunale rigettava la domanda e lo stesso faceva il giudice di secondo grado. In particolare, la Corte d’Appello rilevava che l’efficacia remissoria del concordato preventivo interessa la posizione del socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni della società, ma non può estendersi fino a ricomprendere la garanzia ipotecaria concessa a titolo personale e con beni non ricompresi nella procedura di concordato preventivo.Il socio proponeva quindi ricorso alla Suprema Corte, ove – ritenuta la questione oggetto di contrasto nonché di particolare importanza – veniva rimessa alle Sezioni Unite.&nbsp;<strong>Le questioni</strong>L’art. 184 l.fall. dispone che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all’art. 161 l.fall. e che, tuttavia, essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso mentre per altro verso, salvo patto contrario, il concordato della società ha effetto anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.Le Sezioni Unite sono state chiamate a chiarire se l’art. 184, primo comma, l.fall., pur non prendendo in considerazione la fattispecie dei terzi datori di ipoteca, sia applicabile anche a questi ultimi e se, nel caso in cui il datore di ipoteca sia un socio illimitatamente responsabile, permanga la garanzia ipotecaria da lui prestata in favore della società.<strong>La decisione</strong>Le Sezioni Unite hanno affermato i seguenti principi:</p><ul> <li>essendo la garanzia ipotecaria comunque prestata per un debito della società per il quale tutti i soci sono coobbligati, ancorché il bene ipotecato sia di proprietà del solo socio che ha concesso l’ipoteca, il credito deve essere riconosciuto in sede concordataria con il privilegio ipotecario;</li> <li>il creditore ipotecario ha quindi diritto in sede concordataria al pagamento integrale, con la possibilità di stralcio nei limiti di cui all’art. 160, secondo comma, l.fall. fino al valore di liquidazione del bene;</li> <li>in caso di soddisfazione non integrale del credito nel concordato, residua la soggezione del bene del socio per il residuo credito, salvo il successivo regresso di questo verso i coobbligati;</li> <li>fermo il principio della natura sussidiaria della garanzia ipotecaria rispetto all’obbligazione garantita – che determinerebbe, ai sensi dell’art. 2878, primo comma, n. 3, c.c., l’estinzione della garanzia – le dovendo il credito garantito trovare soddisfazione integrale in sede concordataria, esso continua a far carico al socio coobbligato.</li></ul><p><strong>Il commento</strong>La pronuncia delle Sezioni Unite sembra superare un’impostazione seguita dalla dottrina, secondo cui l’art. 184, secondo comma, l.fall. sancisce (non un’estensione della procedura ai soci bensì) un’estensione a favore di questi ultimi degli effetti esdebitatori o comunque modificativi dei rapporti obbligatori sociali: conseguentemente, secondo questo orientamento, per le obbligazioni sociali anche i soci illimitatamente responsabili sono gravati nei limiti della proposta prevista dal piano e l’esecuzione del concordato libera, in relazione alle obbligazioni sociali, anche i soci illimitatamente responsabili.Non sembra invece che la pronuncia in esame scalfisca il principio, affermato da larga parte della dottrina, per cui i creditori sociali non possono comunque agire, anche nei limiti della falcidia concordataria, sul patrimonio personale dei soci prima dell’esecuzione del concordato, giacché opera il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale che, secondo costante giurisprudenza, non viene meno neanche in caso di fallimento.&nbsp;&nbsp;Per ulteriori informazioni:Fabio Marelli, fabio.marelli@advant-nctm.comPer ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Sat, 31 Jan 2015 17:00:43 +0100</pubDate>
                        <title>Un terminalista commerciale può gestire il traffico Ro/Pax o cruise ferry? (o può farlo solo una stazione marittima?)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/un-terminalista-commerciale-puo-gestire-il-traffico-ropax-o-cruise-ferry-o-puo-farlo-solo-una-stazione-marittima</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Le dinamiche del traffico nei porti, specie in quelli italiani, sono spesso caratterizzate da accese lotte commerciali tra gli operatori terminalisti.E’ altrettanto noto che tali accese lotte spesso sfocino in altrettanto dure lotte giudiziarie.In questo articolo ci si intende soffermare sulle conseguenze che alcuni interessanti principi affermati dal Consiglio di Stato – in una controversia che ha visto confrontarsi due noti terminalisti del porto di Livorno – potrebbero avere anche su altri porti italiani.In particolare, nel citato caso esaminato dal Consiglio di Stato, la questione controversa riguardava la possibilità per un terminal operator commerciale di poter svolgere attività portuali a favore dei passeggeri (sino a tale momento svolte dalla locale stazione marittima del porto di Livorno).Ciò premesso, il Consiglio di Stato ha stabilito che:</p><ol> <li>le attività “portuali” ammesse in porto possono essere solo di due tipi: quelle svolte a favore della merce (dalle imprese portuali e terminaliste di cui all’art. 16 e 18 della legge n. 84/94) e quelle svolte a favore dei passeggeri (dalle stazioni marittime di cui all’art. 6 della l. n. 84/94). Non esiste un terzo tipo di attività;</li> <li>è indice del fatto che un terminalista commerciale non possa svolgere attività a favore dei passeggeri il fatto che nel 1997 il legislatore abbia modificato l’originaria disciplina dell’art. 18 della l. n. 84/94, che disciplina la concessione delle aree demaniali. In particolare nella sentenza si legge che: «<em>Del resto, alle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali di cui all'art.16, comma 1, prima parte, della legge n. 84/94 possono essere affidate in concessione aree demaniali e banchine per l'espletamento di operazioni portuali, come disciplinato dall'articolo 18 della medesima legge che oggi, a seguito della modifica introdotta dall'articolo 2, comma 17 del d. l. n. 535/96 convertito dalla legge 647/96, ha escluso che le imprese di cui all'articolo 16, comma 3, autorizzate dall'esercizio di operazioni portuali, divenute concessionaria di aree e banchine, possano utilizzarle anche per svolger</em>e <em>attività relative ai passeggeri e/o a servizi di preminente interesse commerciale.</em>» (Consiglio di Stato, sentenza n. 4667/14)</li></ol><p>&nbsp;In tale contesto lo svolgimento delle attività di imbarco e sbarco dei passeggeri, ivi comprese le operazioni di carico a bordo del vettovagliamento e dell'altro materiale funzionale al viaggio devono ritenersi di esclusivo appannaggio della stazione marittima.Nessun altro soggetto concessionario può legittimamente svolgere tali attività secondo il Consiglio di Stato.Si noti che la sentenza in questione ha preso le mosse da una fattispecie relativa al traffico dei passeggeri crocieristi, ma sembra potersi ritenere che, il principio sia pacificamente estensibile per analogia anche ad altre tipologie di traffico passeggeri.Ad esempio quello dei passaggeri trasportati dai traghetti ro/pax o cruise ferry.E’ noto che l'acronimo ro/pax (roll-on / roll-off passenger) descriva una nave ro/ro costruita per il trasporto di veicoli merci e con alloggio passeggeri. Tecnicamente questo ricomprende tutti i traghetti dotati di una rampa di accesso ad un ponte per il ricovero dei mezzi sulla nave&nbsp; e della possibilità di alloggiare passeggeri; ma in pratica, le navi con servizi per oltre 500 passeggeri sono spesso indicati come cruise ferries.A questo punto, resta da vedere se le stazioni marittime saranno interessate ad “attaccare” i concessionari terminalisti che, pur non potendo, gestiscano ugualmente il traffico passeggeri trasportato da navi ro/pax e cruise ferry.Tenuto poi conto che numerose stazioni marittime sono partecipate da autorità portuali, la possibile controversia con altri concessionari terminalisti (ovvero l’assunzione di provvedimenti da parte dell’autorità portuale),&nbsp; si potrebbe ulteriormente caratterizzare per interessanti profili antitrust….</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Sat, 31 Jan 2015 17:00:33 +0100</pubDate>
                        <title>Alcune importanti novità in materia di autotrasporto in Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/alcune-importanti-novita-in-materia-di-autotrasporto-in-italia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con la Legge di Stabilità 2015, efficace dal 1° gennaio, sono state introdotte alcune nuove regole di sicuro interesse per le imprese di trasporto terrestre e per la loro committenza.<u>Committente e vettore. </u><strong>Innanzitutto è stato chiarito che si considera "<em>vettore</em>" anche l'impresa che effettua materialmente il trasporto ove tale prestazione sia stata contrattualizzata da un Consorzio, cooperativa o raggruppamento di imprese a cui la detta impresa partecipi (indipendentemente da chi emetta la fattura o da chi sottoscriva il contratto di trasporto).</strong><strong>Inoltre dovrà qualificarsi come "<em>committente</em>" l'impresa che </strong>“<em>stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all’affidamento del trasporto</em>”. Il caso è quello dello spedizioniere o depositario che per conto del cliente (proprietario della merce) effettua detti servizi ancillari al trasporto.<strong><u>Disciplina della sub-vettura. </u></strong>Trattasi dei servizi di trasporto svolti dai sub-vettori su incarico di un altro vettore.A questo proposito è stato stabilito che la sub-vettura dovrà essere approvata dal committente. In caso contrario quest'ultimo potrà invocare la risoluzione del contratto di trasporto per inadempimento del vettore.In ogni caso il sub-vettore non potrà affidare l'esecuzione del trasporto a un altro sub-vettore, a pena di nullità del relativo contratto. In tal caso, tuttavia, l'ulteriore sub-vettore avrà diritto a percepire il compenso già previsto per il primo sub-vettore.È fatta comunque salva la possibilità di avvalersi di uno o più sub-vettori per l’impresa che effettui <strong>trasporti di collettame</strong> mediante raggruppamenti di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore a 50 quintali, con servizi che implichino la rottura di carico (i.e. scarico delle merci dal veicolo per essere suddivise e caricate su altri mezzi).<u>Scheda di trasporto.</u>È stata abolita la scheda di trasporto introdotta nel 2009 che non dovrà pertanto più essere compilata e conservata a bordo dei veicoli durante il trasporto.<strong><u>Libera determinazione dei prezzi: abrogazione dei c.d. "<em>costi minimi</em>"</u></strong><u>.</u>In linea con quanto recentemente deciso dalla Corte di Giustizia, sono state espressamente abrogate le norme relative ai c.d. "<em>costi minimi</em>".Da oggi, pertanto, la determinazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto è rimessa<em> "all'autonomia negoziale delle parti</em>".Del sistema dei costi minimi rimane solamente la pubblicazione periodica, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei "<em>valori indicativi</em>&nbsp;<em>di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto per conto di terzi</em>”.<u>Responsabilità solidale del committente</u><strong>.</strong><strong>Con modalità simili a quanto già avviene in materia di appalto, è richiesto al committente di verificare, prima della stipulazione del contratto, la regolarità retributiva, previdenziale e assicurativa del vettore</strong>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>Qualora il committente non effettui le verifiche di cui sopra, sarà obbligato in solido con il vettore <u>e con gli eventuali sub-vettori</u> a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali e i premi assicurativi, dovuti in relazione ai trasporti eseguiti. La solidarietà è prevista entro il limite di un anno "<em>dalla cessazione del contratto di trasporto</em>".Qualora il contratto di trasporto non sia stato stipulato per iscritto, il committente - oltre a quanto sopra - sarà altresì responsabile del pagamento degli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada commesse nel corso dei trasporti.<u>Responsabilità solidale del vettore e del sub-vettore</u><strong>.</strong>Le regole sulla responsabilità solidale del committente esposte nel paragrafo precedente si applicano, "<em>a cascata</em>", anche ai vettori per quanto concerne le verifiche da effettuare nei confronti dei sub-vettori.Inoltre, la responsabilità solidale del committente per i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali e i premi assicurativi, è estesa ai sub-vettori che, in violazione del divieto di ulteriore sub-vettura, affidino l'esecuzione del trasporto a un terzo e quest'ultimo risulti inadempiente con i relativi obblighi fiscali, retributivi, contributivi e assicurativi.<strong><u>Adeguamenti del prezzo del gasolio e dei pedaggi autostradali</u></strong><strong>.</strong>Se il contratto prevede che il trasporto debba essere effettuato in un intervallo di tempo eccedente i trenta giorni, la parte di corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore subirà un adeguamento in ragione delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio, qualora esse superino del 2% il valore considerato all’atto della stipulazione del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato.Lo stesso meccanismo di adeguamento vale per le variazioni delle tariffe autostradali italiane.<strong><u>Obbligo di negoziazione assistita</u></strong><strong>.</strong>È stato introdotto, in generale, l’obbligo di negoziazione assistita tramite avvocati come condizione preventiva per l’esercizio dell’azione in giudizio in caso di controversie in materia di trasporto o di sub-trasporto.<u>Sanzioni per ritardato pagamento</u>.L'art. 83-bis, comma 12, del D.L. 112/2008, stabilisce che il termine di pagamento dei trasporti non può essere superiore a 60 giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore.A questo proposito, la Legge di Stabilità 2015 ha previsto che in caso di ritardato pagamento del corrispettivo dovuto, oltre agli interessi moratori dovuti ai sensi del D. Lgs. 231/2002, sarà altresì applicabile una sanzione pari al 10% della fattura con un minimo di € 1.000,00.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Tramite un'attestazione rilasciata dagli Enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, da cui risulti la regolarità dei versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali.Per semplificare tali adempimenti, è già stata prevista l'attivazione, entro 6 mesi, di un portale internet, da parte del Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori, che consentirà agli interessati di effettuare le predette verifiche in autonomia.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Sat, 31 Jan 2015 17:00:22 +0100</pubDate>
                        <title>Impresa terminalista ed agenzia fornitrice di lavoro portuale temporaneo: chi è il datore di lavoro?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/impresa-terminalista-ed-agenzia-fornitrice-di-lavoro-portuale-temporaneo-chi-e-il-datore-di-lavoro</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nei porti italiani è noto il dualismo tra le imprese operatori di terminal ex art 18 della legge 84/94 e le agenzie fornitrici di lavoro temporaneo ex art. 17 stessa legge che forniscono la manodopera alle prime quando e qualora le stesse ne abbisognino.Nello specifico caso di personale somministrato dalle agenzia che lavori a titolo temporaneo nella organizzazione portuale della impresa terminalista, chi riveste la figura legale di datore di lavoro?Premesso che compete alle Autorità Portuali l’adozione di specifici regolamenti diretti a disciplinare la somministrazione del lavoro portuale temporaneo e l’attività delle imprese fornitrici di manodopera, la risposta che si riscontra nella legge può non essere cos’ intuitiva.Iniziamo col dire che la somministrazione di lavoro, implica la presenza di due differenti datori di lavoro, vale a dire l’impresa fornitrice (datore di lavoro “<em>formale</em>” al quale il lavoratore è legato da un contratto di lavoro subordinato) e l’impresa utilizzatrice (datore di lavoro “<em>sostanziale</em>” nel cui interesse e sotto la cui direzione e controllo viene svolta la prestazione lavorativa).Non è dato rinvenire nella legislazione una norma veramente chiarificatrice.E’ un peccato poiché la questione riveste una notevole importanza pratica dal momento che sul datore di lavoro gravano stringenti obblighi relativi – anche - alla sicurezza dei lavoratori, tra i quali l’obbligo di tenuta del registro infortuni<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.Posto dunque che in caso di infortunio, anche lieve, sussiste l’obbligo di annotazione sul predetto registro (pena l’applicazione di rilevanti sanzioni<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>), a chi compete la tenuta del registro? All’impresa fornitrice o all’impresa utilizzatrice delle prestazioni rese dai lavoratori portuali temporanei?Al riguardo, stante la predetta lacuna normativa, vengono in rilevo, in particolare, le disposizioni dettate dal d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro) e dal d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che ha introdotto nel nostro ordinamento il contratto di somministrazione di lavoro.Segnatamente, ai sensi dell’art. 3, V comma, del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’impresa utilizzatrice, la quale, in forza dell’art. 23, V comma, del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, deve poi osservare tutti gli obblighi di protezione nei confronti dei lavoratori temporanei ed è infine responsabile dell’eventuale violazione degli obblighi di sicurezza previsti dalla legge e dai contratti collettivi.Allo stesso tempo, tuttavia, l’art. 23, I comma, del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276 prevede espressamente che sia l’impresa fornitrice a dover assolvere gli obblighi assicurativi contro gli infortuni e le malattie professionali per il lavoratore, nonché, ai sensi dell’art. 23, V comma, dello stesso decreto, a dover formare ed informare i lavoratori in relazione all’attività che andranno a svolgere ed ai relativi rischi per la sicurezza e la salute.&nbsp;L’obbligo di tenuta del registro (così come tutti gli obblighi relativi alla sicurezza dei lavoratori portuali temporanei) grava dunque sull’impresa utilizzatrice, la quale dovrà quindi annotare sul proprio registro anche gli infortuni occorsi ai lavoratori in regime di somministrazione.&nbsp;Tuttavia, considerato che&nbsp; gli obblighi assicurativi contro gli infortuni e le malattie professionali incombono invece sull’impresa fornitrice, sarà quest’ultima, tempestivamente informata dall’impresa utilizzatrice, a dover denunciare gli eventuali sinistri all’INAIL<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> o ad altro Istituto Assicuratore.&nbsp;La stessa impresa fornitrice di lavoro portuale temporaneo, pertanto, data la sua qualità di datore di lavoro “<em>formale</em>” rispetto ai lavoratori temporanei, nonché in considerazione dei relativi obblighi di carattere assicurativo posti a suo carico, risulta obbligata alla tenuta di un registro infortuni sul quale annotare i sinistri occorsi ai lavoratori in regime di somministrazione.&nbsp;La risposta al nostro quesito è dunque la seguente: <u>sia l’impresa fornitrice sia l’impresa utilizzatrice sono soggette all’obbligo di tenuta del registro infortuni</u>.&nbsp;Torneremo presto in argomento per affrontare un altro importante tema diretto corollario di tale principio: nel caso di lavoro somministrato chi è il titolare del potere di direzione e disciplinare sul personale dell’agenzia di lavoro?<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a>Il registro infortuni, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 403 del d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547, è stato concretamente istituito dal d.m. 12 settembre 1958, che ha fornito alle imprese il modello da utilizzare (salvo l'impiego della procedura automatizzata di registrazione degli infortuni di cui al d.m. 10 agosto 1984). Nel registro devono essere cronologicamente annotati tutti gli infortuni occorsi ai lavoratori subordinati o ad essi equiparati che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. Come detto, l’obbligo di tenuta del registro grava sul datore di lavoro.&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Ricordiamo, infine, che la sanzione per l’omessa tenuta o vidimazione del registro va da Euro 2.580,00 ad Euro 15.490,00.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Sat, 31 Jan 2015 17:00:14 +0100</pubDate>
                        <title>La Corte d’Appello di Genova si pronuncia sul caso “Redwood”</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-corte-dappello-di-genova-si-pronuncia-sul-caso-redwood</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><u>Il caso</u>Nel Gennaio 2003 la M/n “<em>Redwood</em>”, battente bandiera Maltese, venne noleggiata a tempo per il trasporto di un carico dal porto di Amburgo alla Libia.Nel 2001, in India, la nave aveva ricevuto, da parte dell’ente di classifica Lloyd Register, la miglior notazione di classe (LR 100 A1) nonché il certificato cd. <em>“clean class”.</em>Nel corso delle operazioni di carico, l’Autorità Marittima (Port Maser Control) di Amburgo, riscontrava alcune manchevolezze tecniche&nbsp; dalle quali, tra l’altro, dedusse che al mercantile non avrebbero dovuto essere stati rilasciati i certificati emessi dal Lloyd Register <em>.</em>Veniva disposto il fermo della nave, e ciò costringeva i noleggiatori a provvedere allo scarico della merce già a bordo della <em>“Redwood”</em> ed alla ricerca di altra nave che effettuasse il viaggio programmato verso la Libia.<u>La causa giudiziale</u>I noleggiatori decidevano di convenire in giudizio il Lloyd Register avanti al Tribunale di Genova per ottenere il risarcimento dei danni che si assumevano subiti a causa dell’avventata classificazione della nave.A conclusione del giudizio di primo grado venivano accolte le pretese attoree sulla base di due considerazioni:(i) i noleggiatori fanno, generalmente, affidamento sulla veridicità delle certificazioni rilasciate dagli enti di classifica: in particolare, pur non essendo, tali società, configurabili quali enti od agenzie di diritto pubblico, e pur intercorrendo tra le stesse e gli armatori rapporti giuridici regolati dal diritto privato, le amministrazioni degli Stati, delegano ad esse funzioni di ispezione e supervisione sulle navi tali da ingenerare nel pubblico un affidamento. Secondo l’orientamento espresso dal Tribunale di Genova, tale ruolo, <em>de jure </em>e <em>de facto </em>esercitato dagli enti di classifica, fonda l’affidamento posto sul loro operato anche in occasione della conclusione di un contratto di noleggio a tempo di nave.Ad avviso del Tribunale, tale assunto assume maggior valore alla luce delle disposizioni della Convenzione SOLAS e nella Direttiva Europea 94/75/CE, ai sensi delle quali, i certificati rilasciati dagli enti di classe costituiscono documenti i quali attestano, a livello immediato e universale,&nbsp; l’integrità e affidabilità di una nave;(ii) il rilascio, a favore della M/n “<em>Redwood</em>”, della miglior notazione di classe nonché del certificato <em>“clean class”</em>, era risultato dovuto a colpa grave degli ispettori incaricati dal Lloyd Register. La responsabilità degli ispettori dell’ente, è stata dimostrata in giudizio a seguito delle perizie licenziate da due consulenti tecnici designati dal Tribunale. <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>Alla luce delle riferite considerazioni, il Tribunale condannava, quindi, il Lloyd Register alla rifusione di tutti i danni sofferti dai noleggiatori.<u>Il diverso orientamento espresso dalla Corte di Appello</u>La Corte di Appello di Genova, nel decidere in secondo grado la controversia, ha focalizzato la propria attenzione più che sul principio, espresso dal giudice di prime cure, della responsabilità dell’ente di classifica, sull’onere della prova a carico del soggetto che voglia vedere riconosciuta detta responsabilità.La Corte non ha messo in alcun dubbio l’assunto secondo il quale, il soggetto che faccia affidamento sull’attività degli enti di classifica al momento di concludere un contratto di noleggio a tempo di nave, debba essere risarcito dei danni subiti a causa di una negligente (o non veritiera) certificazione.Ciò nondimeno, afferma il Giudice dell’appello, l’ente di classifica deve essere considerato responsabile di tali danni e, pertanto, condannato a risarcire i noleggiatori, solo nel caso in cui gli stessi, forniscano “<em>chiara evidenza”</em> di avere <em>“effettivamente”</em> fatto affidamento sulla certificazione rilasciata dall’ente <em>“prima della conclusione del contratto di noleggio”.</em>In particolare, i ricorrenti, avrebbero dovuto provare:(i) di essere stati <u>effettivamente</u> a conoscenza del tipo di certificazione rilasciata alla nave che intendevano noleggiare;(ii) che tale effettiva conoscenza sussisteva <u>prima</u> della conclusione del contratto di noleggio a tempo;(iii) che la decisione di noleggiare la nave è stata, inoltre, presa, <u>sulla base dei contenuti delle certificazioni</u> rilasciate alla nave dall’ente di classifica .Poiché i noleggiatori non sono stati in grado di dimostrare la sussistenza di queste tre circostanze, la Corte d’Appello ha rigettato il ricorso in appello, negando, nel caso specifico, la responsabilità del Lloyd Register.<u>Breve commento</u>Benché il Tribunale di Genova abbia enucleato un significativo principio di legge circa la responsabilità degli enti di classifica nei confronti dei terzi, la Corte d’Appello, ponendo a carico di questi ultimi, un onere della prova così gravoso, ha sostanzialmente privato tale principio degli effetti materiali che avrebbe potuto produrre.Il mero affidamento da parte dei noleggiatori sui certificati rilasciati dagli enti di classifica sembra non essere sufficiente a fondare una pronuncia di responsabilità e il conseguente obbligo di risarcimento dei danni causati dall’attività negligente degli enti stessi e dei loro ispettori.Coloro che saranno interessati al noleggio dovranno peritarsi di richiedere direttamente agli armatori l’esibizione dei certificati di classifica rilasciati alle navi cui sono interessati dovendosi preoccupare di esprimere il consenso al noleggio anche sulla base di tali documenti.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> L’ispezione formale condotta, nel porto di Amburgo, aveva permesso di accertare che la nave, già quando aveva ricevuto la miglior notazione di classe era sicuramente in cattive condizioni.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 19 Jan 2015 06:31:14 +0100</pubDate>
                        <title>Il credito di rivalsa IVA può essere soddisfatto parzialmente nel concordato se i beni su cui grava il privilegio sono incapienti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-credito-di-rivalsa-iva-puo-essere-soddisfatto-parzialmente-nel-concordato-se-i-beni-su-cui-grava-il-privilegio-sono-incapienti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Con la sentenza n. 24970 del 6 novembre 2013, la Cassazione ha confermato che il credito per IVA di rivalsa deve essere ammesso al privilegio ai sensi dell’art. 2758, secondo comma, c.c. e va soddisfatto integralmente anche in caso di assenza del bene nel patrimonio, se il debitore non ne propone il pagamento parziale ai sensi dell’art. 160, secondo comma, l.fall.</em><strong>Il caso</strong>Una società ha presentato un piano di concordato preventivo in continuità aziendale la cui omologazione è stata negata dal Tribunale di Lucca, in quanto:</p><ul> <li>il credito per contributi oltre interessi vantato dal Consorzio Nazionale Imballaggi (“Conai”) – considerato chirografario dalla debitrice – andava considerato, invece, al privilegio;</li> <li>si doveva rilevare d’ufficio la non fattibilità del piano.</li></ul><p>La Società ha proposto reclamo alla Corte d’Appello di Firenze, che ha riformato la decisione del Tribunale, negando che potesse riconoscersi a Conai il privilegio speciale di cui all’art. 2758, secondo comma, c.c., relativo al credito di rivalsa IVA sui relativi contributi, dal momento in cui la richiesta non era stata formulata con l’atto di opposizione e il bene su cui il privilegio sarebbe gravato non era presente nell’attivo.&nbsp;<strong>La questione</strong>Il credito di rivalsa sorge in capo al prestatore di beni o servizi il quale ha versato all’erario l’IVA inerente alla propria prestazione, che ha diritto di riaddebitare al beneficiario della stessa. Il privilegio di cui all’art. 2758, secondo comma, c.c. grava esclusivamente sui beni oggetto della prestazione, indipendentemente dal carattere privilegiato del credito imponibile cui accede l’IVA. Non si tratta quindi di un credito erariale assistito da privilegio generale, ma di credito di un soggetto privato assistito da privilegio speciale.La questione sottoposta alla Corte di cassazione riguarda diversi profili: (i) il carattere del privilegio del credito IVA di rivalsa; (ii) la necessità di soddisfazione integrale nel concordato anche in assenza del bene su cui grava il privilegio; (iii) la possibilità di prevedere la falcidia del credito ai sensi dell’art. 160, secondo comma, l.fall.&nbsp;<strong>La decisione della Corte</strong>La Corte di Cassazione ha statuito, in linea con un orientamento già espresso in passato, che il credito per IVA di rivalsa deve essere considerato privilegiato ai sensi e per gli effetti dell’art. 2758, secondo comma, c.c. nonché in virtù dell’art. 2778, n. 7, c.c., con la conseguenza che lo stesso dovrà essere soddisfatto integralmente nel concordato, indipendentemente dalla presenza dei beni oggetto del privilegio.La questione relativa alla natura del credito IVA di rivalsa nell’ambito di una procedura di concordato preventivo era già stata affrontata dalla Corte con la sentenza n. 12064/2013, che aveva ad oggetto una proposta di concordato preventivo soggetta alla disciplina anteriore alla riforma dell’art. 160 l.fall., introdotta con il D.Lgs. n. 169/2007. In quel contesto la Cassazione aveva statuito che “<em>la mancanza nel compendio patrimoniale del debitore del bene gravato da privilegio non impedisce, a differenza che nel fallimento, l’esercizio del privilegio stesso, con la conseguenza che il credito va soddisfatto integralmente (e, correlativamente, il creditore non è ammesso al voto sulla proposta di concordato).</em>” Infatti l’art. 54 l.fall. (che nel fallimento limita la soddisfazione dei crediti privilegiati al ricavato dei beni su cui grava la prelazione) non è richiamato dall’art. 169 l.fall. e non è applicabile nel concordato preventivo.La Cassazione conferma che quell’orientamento rimane valido anche per le proposte di concordato preventivo soggette alla nuova disciplina dettata dal riformato art. 160 l.fall., secondo la quale il proponente ha la facoltà di limitare la soddisfazione dei creditori privilegiati alla sola parte del loro credito che troverebbe capienza nell’ipotesi di liquidazione del bene gravato: tale limitazione è consentita solo per effetto di un “patto concordatario”, con la conseguenza, quindi, che qualora il piano non preveda espressamente la falcidia, si dovrà applicare la regola generale.<strong>Il commento</strong>Nei singoli casi concreti, il tema che può riguardare il riconoscimento del privilegio al credito per IVA di rivalsa riguarda innanzitutto la possibilità di individuare il bene sul quale la prelazione è destinata ad essere esercitata. Non vi sono difficoltà nel caso in cui si tratti di specifici beni oggetto di fornitura ed individuabili nel patrimonio del debitore, mentre le incertezze sorgono quando si tratti di beni fungibili o comunque di beni non reperibili o separabili dal resto dell’attivo; inoltre, per il caso di prestazione di servizi, spesso (ad es. per servizi professionali) non è neppure configurabile l’esistenza di beni su cui possa , mentre in altri casi (ad es. prestazioni di miglioria o riparazione di beni specifici) il privilegio può essere riconosciuto.Per i casi nei quali il bene non sia quindi presente o individuabile nell’attivo, il dubbio riguarda quindi la possibilità stessa di qualificare il credito come privilegiato, con la conseguenza di inserirlo senza alcuna formalità tra i crediti chirografari ai fini della proposta di concordato, oppure, dovendosi riconoscere il privilegio, la necessità di rispettare i requisiti di cui all’art. 160, comma 2, l.fall. e quindi anche l’allegazione di una relazione da parte di un professionista in possesso dei requisiti ex art. 67, comma 3, lett. d), l.fall. sul valore di realizzo del bene.Su questo aspetto si sono succedute le decisioni di segno contrastante da parte dei giudici di merito, fino alla pronuncia della Cassazione che ha risolto il quesito nei termini sopra indicati.Il tema non è quindi quello della falcidiabilità del credito, non trattandosi di pretesa erariale a cui possano applicarsi le esclusioni previste dall’art. 182-<em>ter</em> l.fall. per la transazione fiscale.La proposta di concordato potrebbe, quindi, prevedere che il creditore per IVA di rivalsa non sia soddisfatto integralmente, purché ne sia previsto il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione del bene su cui grava il privilegio, se identificabile ma incapiente, mentre in caso di mancanza del bene potrebbe anche non essere prevista alcuna soddisfazione ulteriore rispetto a quella destinata ai chirografari, dal momento che al creditore verrebbe prospettato un livello di soddisfazione comunque superiore rispetto al valore realizzabile dalla liquidazione di un bene che, in quanto inesistente, sarebbe pari a zero.&nbsp;&nbsp;<em>Per ulteriori informazioni:</em><em>Fabio Marelli, </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a><em>Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 19 Jan 2015 06:27:46 +0100</pubDate>
                        <title>Le novità del D.L. 5 gennaio 2015 n. 1 “Disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto”</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-novita-del-d-l-5-gennaio-2015-n-1-disposizioni-urgenti-per-lesercizio-di-imprese-di-interesse-strategico-nazionale-in-crisi-e-per-lo-sviluppo-della-citta-e-dellarea-di</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il legislatore interviene ancora sulla disciplina dell’amministrazione straordinaria “speciale” in relazione alla situazione dell’ILVA di Taranto, dettando disposizioni relative principalmente all’affitto ed alla vendita dei complessi aziendali, che estendono alle imprese di interesse strategico nazionale quelle già introdotte dal D.L. n. 134/2008 in occasione dell’insolvenza di Alitalia per le imprese esercenti servizi pubblici essenziali ed in parte le modificano.</em></p><ol> <li><strong>Introduzione</strong></li></ol><p>Il 5 gennaio 2015 è entrato in vigore il D.L. n. 1/2015 il quale ha introdotto:</p><ul> <li>un primo gruppo di disposizioni di portata generale per tutte le imprese c.d. “<em>di interesse strategico nazionale in crisi</em>” che modificano la disciplina della procedura di amministrazione straordinaria c.d. “speciale” o “legge Marzano” di cui al d.l. n. 347/2003 ed in particolare la fase dell’affitto e della vendita dei complessi aziendali;</li> <li>un secondo gruppo di disposizioni che riguardano specificamente lo stato di crisi dell’ILVA S.p.A. e “<em>lo sviluppo della città e dell'area di Taranto</em>”.</li></ul><ol start="2"> <li><strong> Le norme generali </strong></li></ol><p>Le nuove disposizioni si applicano, per espressa previsione dell’art. 1, primo comma, del D.L. n. 1/2015 alle imprese che “<em>gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24&nbsp;dicembre 2012, n. 231</em>”, ossia stabilimenti presso i quali “<em>sono&nbsp; occupati&nbsp; un&nbsp; numero&nbsp; di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno, qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione”</em>.Questa la sintesi delle principali novità introdotte:</p><ul> <li>l’istanza di ammissione all’amministrazione straordinaria speciale da parte delle grandi imprese sottoposte a commissariamento straordinario ai sensi della L. n. 89/2013 è presentata dal medesimo commissario (nuovo comma 3-<em>bis</em> dell’art. 2 del D.L. n. 347/2003);</li> <li>è estesa alle imprese di interesse strategico la disposizione che consente al commissario straordinario di individuare l’acquirente del complesso aziendale mediante trattativa privata tra soggetti che garantiscano la continuità nel medio periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, nonché la rapidità di intervento (modifica del comma 4-<em>quater</em> dell’art. 4 del D.L. n. 347/2003);</li> <li>viene prevista espressamente allo stesso comma 4-<em>quater</em> la possibilità di procedere all’affitto dell’azienda e viene introdotto un criterio ulteriore di selezione dell’affittuario e dell’acquirente, rappresentato dalla garanzia di adeguati livelli occupazionali;</li> <li>viene confermato che il prezzo di cessione (e il canone di affitto) non devono essere inferiori a quelli di mercato sulla base di perizia e si introduce il richiamo anche al nono comma dell’art. 105 l.fall. per la vendita dell’azienda e di rami della stessa, ove è previsto che il pagamento del prezzo può avere luogo anche mediante accollo di debiti da parte dell’acquirente, se non viene alterata la graduazione dei crediti (modifica del comma 4-<em>quater</em> dell’art. 4 del D.L. n. 347/2003);</li> <li>si introduce il rinvio a parte della disciplina della legge fallimentare in tema di affitto di azienda (art. 104-<em>bis</em>fall.), con la differenza che il diritto di prelazione a favore dell’affittuario non è autorizzato dal giudice delegato, ma dal Ministro dello sviluppo economico e che al comitato dei creditori si sostituisce il comitato di sorveglianza (modifica del comma 4-<em>quater</em> dell’art. 4 del D.L. n. 347/2003);</li> <li>non sono soggetti ad azione revocatoria “<em>gli atti e i pagamenti compiuti in pendenza del commissariamento straordinario di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61</em>” (ossia il decreto recante “<em>Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale</em>”) e “<em>in attuazione della finalità</em> <em>di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo</em> decreto-legge n. 61 del 2013 ossia “<em>la prosecuzione dell’attività produttiva durante il commissariamento […] funzionale alla conservazione dell’attività aziendale ed alla destinazione prioritaria delle risorse aziendali alla copertura dei costi necessari per gli interventi conseguenti alle situazioni di cui al comma 1 </em>[“<em>attività produttiva che comporti e abbia comportato pericolo gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute</em>”]” (modifica dell’art. 6 del D.L. n. 347/2003).</li></ul><p>Le nuove disposizioni si segnalano, ad una primissima disamina, per l’intento di derogare (così come era già avvenuto per le modifiche introdotte in occasione dell’insolvenza di Alitalia per le imprese esercenti servizi pubblici essenziali) alla procedura ordinaria di cui agli artt. 54 ss. D.Lgs. n. 270/99 per la cessione dei complessi aziendali in base al programma approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il fine evidente è quello di preservare la continuità dell’impresa di interesse strategico nazionale ed i relativi livelli occupazionali, garantendo una più rapida dismissione dei complessi aziendali, secondo una procedura più snella che può prescindere dai principi di pubblicità e competitività delle vendite concorsuali.<strong>&nbsp;</strong></p><ol start="3"> <li><strong> Le norme relative all’ILVA di Taranto</strong></li></ol><p>Di queste disposizioni, menzioniamo solo quelle attinenti alla disciplina concorsuale:</p><ul> <li>il commissario straordinario della procedura concorsuale di amministrazione straordinaria subentra nei poteri attribuiti per i piani e le azioni di bonifica dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 e non può essere considerato responsabile per le azioni compiute in esecuzione del piano;</li> <li>il commissario straordinario, previo parere dell’Avvocatura Generale dello Stato e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, viene autorizzato a sottoscrivere con FINTECNA S.p.A. un atto transattivo con espressa sottrazione da revocatoria della liquidazione degli importi in esso convenuti.</li></ul><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Per ulteriori informazioni: </em><em>Fabio Marelli, fabio.marelli@advant-nctm.com&nbsp; </em><em>Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 19 Jan 2015 06:25:35 +0100</pubDate>
                        <title>L’ammissione al concordato preventivo può essere revocata se i creditori, informati di atti di frode dal commissario giudiziale, l’hanno comunque approvato?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lammissione-al-concordato-preventivo-puo-essere-revocata-se-i-creditori-informati-di-atti-di-frode-dal-commissario-giudiziale-lhanno-comunque-approvato</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Con sentenza 26 giugno 2014, n. 14552, la Corte di Cassazione ha stabilito che la scoperta di atti di frode da parte del debitore determina la revoca dell’ammissione al concordato ex art. 173 l.fall. anche nell’ipotesi in cui i creditori lo abbiano consapevolmente approvato</em><em>.</em><strong>Il caso</strong>Una società ha chiesto l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, sottacendo una serie di atti di frode, che sono stati però scoperti dal commissario giudiziale e descritti nella propria relazione <em>ex</em> art. 172 l.fall.; i creditori, chiamati al voto, hanno approvato comunque la proposta, evidentemente ritenendo che essa (sebbene “contaminata” dall’occultamento degli atti fraudolenti) sia più soddisfacente delle alternative concretamente praticabili. La società ha chieste quindi l’omologazione, ma il Tribunale ha respinto la domanda, dichiarando il fallimento su istanza di uno dei creditori. La Corte d’Appello ha respinto il reclamo.<strong>La questione</strong>Si è dunque posta alla Suprema Corte la seguente questione:</p><ul> <li>se il voto favorevole della maggioranza dei creditori abbia efficacia sanante rispetto agli atti di frode anteriori alla procedura, nel senso che la consapevole approvazione del concordato da parte dei creditori precluda la revoca <em>ex </em> 173 l.fall. e, quindi, consenta comunque l’omologazione;</li> <li>ovvero se, al contrario, la scoperta degli atti di frode debba in ogni caso condurre all’interruzione della procedura concordataria ed al diniego dell’omologazione.</li></ul><p><strong>La decisione</strong>La Suprema Corte ha ritenuto che la risposta al quesito non dipenda dalla natura giuridica che si ritenga propria dell’istituto del concordato preventivo. Infatti, è pur vero che le recenti riforme hanno chiaramente accentuato il carattere privatistico del concordato (anche fallimentare), ma esso è rimasto pur sempre interessato da “evidenti manifestazioni di riflessi pubblicistici”, come già indicato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 1521/2013.Piuttosto, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la soluzione della questione debba ricavarsi dalla disciplina di diritto positivo. Sotto questo profilo, l’art. 173 l.fall. porta a negare che il voto dei creditori abbia efficacia sanante, in quanto esso – ha rilevato la Corte – “ricollega immediatamente alla scoperta degli atti in frode il potere-dovere del giudice di revocare l'ammissione al concordato”.In altre parole, il voto dei creditori potrebbe avere efficacia sanante solo in un sistema di diritto positivo che (anziché ricollegare immediatamente alla scoperta degli atti di frode la revoca dell’ammissione al concordato) imponesse di attendere l’esito del voto, consentendo che l’eventuale approvazione della proposta superi l’accertamento degli atti di frode. Sennonché tale sistema – ad avviso della Corte – non è quello che risulta dal vigente art. 173 l.fall., il quale invece non darebbe alcuno spazio al diritto dei creditori di approvare la proposta nonostante gli atti di frode.La Suprema Corte, peraltro, è dell’avviso che la propria tesi sia confermata, sul piano sistematico, dal vigente art. 161, sesto comma, l.fall.; disposizione, quest’ultima, che – in tema di c.d. “concordato con riserva” – prevede la revoca per atti fraudolenti sin dalla fase ancora embrionale della procedura, senza dunque dare alcun rilievo alle eventuali opinioni di segno contrario dei creditori.<strong>Il commento</strong>La sentenza – che affronta un caso delicato anche dal punto di vista della politica del diritto – è stata subito salutata con favore da parte della dottrina (Fabiani), essendosi sottolineato che “la frode è materia delle regole del gioco” e “le regole del gioco vanno rispettate anche se i creditori ‘perdonano’ il debitore”.Nella giurisprudenza di merito si segnala tuttavia almeno un precedente contrario (Trib. Piacenza, 4&nbsp;dicembre 2008): i giudici emiliani avevano valorizzato come decisivo il fatto che i creditori fossero consapevoli degli atti di frode al momento del voto ed avevano pertanto escluso l’arresto della procedura.L’orientamento è seguito anche da altra parte della dottrina (Censoni) la quale – sempre sulla scorta del principio del “voto informato”, cui la stessa Suprema Corte in altre occasioni aveva dato notevole importanza (Cass. 23 giugno 2011, n. 13817) – ritiene che l’art. 173 l.fall. possa trovare applicazione solo nelle ipotesi in cui i creditori abbiano votato all’insaputa degli atti di frode.&nbsp;&nbsp;<em>Per ulteriori informazioni: </em><em>Fabio Marelli, fabio.marelli@advant-nctm.com&nbsp; </em><em>&nbsp;</em><em>Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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